Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Bilancio
Titolo: Legge di bilancio 2021 - Quadro di sintesi degli interventi
Riferimenti: AC N.2790-bis/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 382/3
Data: 22/12/2020
Organi della Camera: V Bilancio, Assemblea


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Legge di bilancio 2021 - Quadro di sintesi degli interventi

22 dicembre 2020
Progetti di legge


Indice

SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA' E ALLO SVILUPPO DELLE IMPRESE|LAVORO E OCCUPAZIONE|MISURE FISCALI|SANITA'|POLITICHE DI COESIONE E MEZZOGIORNO|PROGRAMMA NEXT GENERATION EU|ENTI TERRITORIALI|GIUSTIZIA|POLITICHE SOCIALI|SCUOLA, UNIVERSITA', ALTA FORMAZIONE E RICERCA|COMMERCIO E TURISMO|TRASPORTI|AGRICOLTURA|INFRASTRUTTURE ED EDILIZIA|AMBIENTE E TERRITORIO|INFORMAZIONE E COMUNICAZIONI|CULTURA E SPETTACOLO|SPORT|PUBBLICO IMPIEGO|PREVIDENZA|DIGITALIZZAZIONE P.A.|AFFARI ESTERI|DIFESA|SICUREZZA|


AVVERTENZA: Con il carattere di colore blu sono indicate le disposizioni modificate o introdotte nel corso dell'esame in Commissione.

SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA' E ALLO SVILUPPO DELLE IMPRESE

L'obiettivo dichiarato della manovra di finanza pubblica per il prossimo triennio è quello di sostenere la ripresa dell'economia. In questo quadro rientrano le misure di sostegno alla liquidità e allo sviluppo delle imprese.

Diverse disposizioni istituiscono nuovi fondinuovi fondi di sostegno alle attività economiche. In questo senso sono istituiti:

  • il "Fondo a sostegno dell'impresa Fondo impresa femminilefemminile", con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, al fine di promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria femminile. Il Fondo prevede il finanziamento di iniziative imprenditoriali e di azioni di promozione dei valori dell'imprenditoria tra la popolazione femminile. Viene inoltre istituito, presso il MISE, il Comitato Impresa Donna con il compito di attualizzare le linee di indirizzo per l'utilizzo delle risorse del Fondo formulare raccomandazioni sui temi della presenza femminile nell'impresa e nell'economia (commi 97-106);
  • il Fondo PMI creativeFondo per le piccole e medie imprese creative con una dotazione di 20 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 con l'obiettivo di sostenere le imprese creative, attraverso la concessione di contributi, l'agevolazione nell'accesso al credito e la promozione di strumenti innovativi di finanziamento, nonché altre iniziative per lo sviluppo del settore. Viene demandata ad un decreto del Ministro dello Sviluppo economico la definizione dei criteri di ripartizione delle risorse e delle modalità e ai criteri per la concessione dei finanziamenti (commi 109-113);
  •  il Fondo PMi settore aeronautico Fondo di investimento volto a sostenere lo sviluppo e la competitività del sistema delle piccole e medie imprese dei settori aeronautico nazionale, chimica verde, nonché della componentistica per la mobilità elettrica e per la produzione di energia da fonti rinnovabili (commi 124-126);
  • il Fondo per l'erogazione di contributi a fondo perduto finalizzati a sostenere il tessuto economico e produttivo delle imprese non industriali con sede legale o unità produttiva nei comuni in cui si sono verificate nel corso dell'anno 2020 interruzioni alla viabilità causate da crolli di infrastrutture stradali rilevanti per la mobilità territoriale, con dotazione di 500 mila euro per l'anno 2021 (commi 201-202);
  • il Fondo emergenzialeFondo emergenziale per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dalle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il Fondo è destinato al rifinanziamento delle misure di sostegno economico-finanziarie già adottate nel corso del 2020 ed ha una dotazione di 3.800 milioni di euro per il 2021 (comma 1133).

Altre misure prevedono il rifinanziamento o l'estensione temporale di operatività o altri correttivi di strumenti già esistenti. In questa direzione vanno le seguenti misure:

  • l'incremento di 145 milioni di euro per l'anno 2021 dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per la promozione integrata sui mercati esteriFondo per la promozione integrata sui mercati esteri, per l'erogazione di cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese esportatrici che ottengono finanziamenti agevolati a valere sul predetto "Fondo 394/1981" (comma 145);
  • l'attribuzione all'Unione industriale biellese di un contributo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021-2023, a tutela della filiera e le attività di ricerca e sviluppo del settore (commi 157-158);
  • la proroga dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno dell'operatività della misura sull'intervento straordinario in Garanzia Italia SACE e Fondo di garanzia PMIgaranzia di SACE a supporto della liquidità delle imprese colpite dalle misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 (cd. "Garanzia Italia"), nonché il prolungamento da 10 a 15 anni – su richiesta dell'interessato - della durata dei finanziamenti concessi dal Fondo per le piccole e medie imprese, senza valutazione e con garanzia al 100 per cento, in favore di PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, nonché associazioni professionali e società tra professionisti, agenti e subagenti di assicurazione e broker la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 (commi 206, 208, 210-212 e 216); la sospensione fino al 31 gennaio 2021 dei termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 gennaio 2021 (comma 207); 
  • l'estensione della disciplina delle cartolarizzazioni dei crediti contenuta nella legge n. 130 del 1999 alle operazioni che prevedono la concessione di finanziamenti (comma 215);
  • la possibilità per le società di agenti in attività finanziaria, le società di mediazione creditizia, nonché le società che svolgono le attività di periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni, di accedere fino al 30 giugno 2021 ai benefici di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19 previsti dall'articolo 56 del decreto-legge n.18 del 2020 (cd. Cura Italia) e all'intervento del fondo centrale di garanzia PMI ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge n. 23 del 2020 (cd. decreto Liquidità) (comma 231);
  • l'estensione dell'operatività della garanzia SACE a beneficio di imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499 (cd. mid-cap), cui sono concesse garanzie  a titolo gratuito e fino alla copertura del 90 per cento del finanziamento, per un importo massimo garantito fino a 5 milioni di euro (comma 209). Fino al 28 febbraio 2021 le garanzie  a favore delle imprese cd. imprese cd. "mid cap" continuano a essere concesse dal Fondo di garanzia PMI (comma 245);
  • l'incremento della dotazione del Fondo per la crescita sostenibileFondo per la crescita sostenibile, per un importo di 140 milioni di euro per l'anno 2021, di 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, destinando le relative risorse alla riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale, di cui all'articolo 27 del D.L. n. 83/2012. La norma demanda ad un decreto ministeriale il riparto delle risorse tra gli interventi nelle Sostegno aree di crisi industrialearee di crisi industriale complessa e nelle aree di crisi non complessa. Come risulta dalla relazione tecnica, lo strumento agevolativo è risultato di elevato interesse per il sistema delle imprese, in particolare delle PMI, localizzate in tutto il territorio nazionale, confermando un trend di crescita degli investimenti produttivi, soprattutto in determinate zone, anche del Mezzogiorno. Difatti, la dotazione finanziaria attualmente disponibile, al netto delle risorse di cui alla legge di bilancio 2020 (L. n. 162/2019), è sostanzialmente esaurita (commi 80-81);
  • il rifinanziamento della "Nuova SabatiniNuova Sabatini", con misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese volte alla concessione, da parte di banche o intermediari finanziari, di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali "Industria 4.0", nonché di un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti (commi 95-96);
  • l'lncremento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 dell'autorizzazione di spesa per il sostegno alle Sostegno aziende sequestrateaziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata (comma 127);
  • la proroga dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 dell'operatività dell'intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia PMI per sostenere la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID, con conseguente rifinanziamento (comma 244);
  • la proroga al 30 giugno 2021 della norma che autorizza SACE S.p.A. a concedere - in favore delle imprese di assicurazione dei crediti commerciali a breve termine, autorizzate all'esercizio del ramo credito - una garanzia pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative a crediti commercialicrediti commerciali maturati dal 19 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020 (comma 232);
  • la proroga dal 31 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 delle misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese relative all'apertura di credito e concessione di prestiti non rateali o prestiti e finanziamenti a rimborso rateale (commi 248-255);

  • a decorrere dal 2021, la previsioni di spesa annua di 800.000 euro a favore dell'Ente nazionale per il microcredito per le attività istituzionali finalizzate all'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa (articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) con particolare riguardo alla promozione ed al rafforzamento della microimprenditoria femminile; (comma 255);

  • il rifinanziamento delFondo per la crescita sostenibile Fondo per la crescita sostenibile di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinando le risorse alla promozione della nascita e dello sviluppo delle società cooperative di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014 (cd. "Nuova Marcora"), nonché la modifica alla disciplina di sostegno al credito alla cooperazione, per cui le società finanziarie partecipate dal MISE che operano interventi finanziari di sostegno allo sviluppo di piccole e medie imprese cooperative possono essere destinatarie di fondi pubblici nazionali e regionali, nonché svolgere attività di promozione, servizi e assistenza nella gestione dei fondi, affidati ad enti o amministrazioni pubbliche aventi la finalità di sostenere l'occupazione attraverso la nascita e lo sviluppo di imprese cooperative e di lavoro sociali (commi 261-262). Vengono rafforzati gli strumenti di sostegno al recupero di aziende in crisi da parte dei lavoratori. Le società finanziarie partecipate dal Ministero dello sviluppo economico (Cooperazione Finanza Impresa - Cfi Scpa) cui è affidata l'attuazione degli interventi a sostegno dello sviluppo di piccole e medie imprese cooperative svolgono, su incarico del MISE stesso, attività di assistenza e consulenza ad iniziative volte alla costituzione di società cooperative promosse da lavoratori provenienti da aziende in crisi o da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse ai lavoratoti medesimi (comma 260);

  • la proroga al 30 giugno 2021 alcune delle misure di aiuto (crediti di imposta) previste dall'articolo 26 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, con riferimento agli investimenti effettuati fino al 30 dicembre 2020 (commi 263-264);
  • la possibilità per gli operatori di finanza mutualistica e solidale costituiti in forma di cooperativa a mutualità prevalente e adeguatamente patrimonializzati di erogare credito alle microimprese che presentino requisiti dimensionali non superiori al doppio di quelli previsti ai fini dell'esclusione dalla disciplina sul fallimento e dal concordato preventivo, dalla legge fallimentare (comma 265);
  • nei casi di sospensione degli obblighi in tema di perdita del capitale sociale in relazione alle perdite verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro il 31 dicembre 2020, la proroga del termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo al quinto esercizio successivo (comma 266);
  • l'aggiunta di una ulteriore finalità del Fondo crescita sostenibile, quale il finanziamento di interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e a dare continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali. Per tale nuova finalità, possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi (commi 270-273);
  • l'ampliamento fino a 84 mesi dei termini di restituzione dei mutui agevolati concessi da Invitalia, anche se sia stata già disposta la risoluzione del contratto, purché non siano state avviate procedure di contenzioso (comma 274);
  • l'incremento, per il potenziamento dell' internazionalizzazione delle imprese italianeinternazionalizzazione delle imprese italiane, della dotazione del fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri e della dotazione del correlato Fondo per la promozione integrata per la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto a valere sul fondo rotativo per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri (comma 1142).

 .

Una crescente attenzione è dedicata alla innovazione delle imprese, in molti casi con finalità ambientali. Si citano in questa direzione le seguenti misure:

  • viene rifinanziato di 3 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo a sostegno del Venture capitalFondo a sostegno del Venture capital, al fine di sostenere investimenti in capitale di rischio in progetti di imprenditoria femminile ad elevata innovazione, ovvero a contenuto di innovazione tecnologica (comma 107);
    • l'incremento della dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2035. Tale incremento viene destinato al finanziamento degli accordi per l'innovazione, sottoscritti dal Ministro dello sviluppo economico con le regioni, le province autonome, le altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate e i soggetti proponenti per sostenere interventi di rilevante impatto tecnologico in grado di incidere sulla capacità competitiva delle imprese anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e accrescere la presenza delle imprese estere nel territorio nazional (comma 154);
    • l'attivazione di una procedura per la stipula di un accordo del MISE con il settore della raffinazione e della bioraffinazione, finalizzato alla promozione degli investimenti da parte delle imprese operanti in tale settore per la realizzazione di iniziative volte agli obiettivi della transizione energetica e dello sviluppo sostenibile mediante l'utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dal gettito delle accise e dell'imposta sul valore aggiunto (comma 159-160);
    • la conferma anche per il 2021 delle garanzie concedibili dal Ministero dell'economia e delle finanze per sostenere specifici progetti economicamente sostenibili per progetti riferiti al Green New DeaGreen New Deal (comma 231);
    • il finanziamento di progetti innovativi di formazione nell'ambito del progetto della Scuola europea di industrial engineering and management, con una autorizzazione di spesa di 0,5 milioni per l'anno 2021 (comma 534);
    • l'istituzione della fondazione Fondazione per il futuro delle città (FFC) con lo scopo di promuovere il progresso della ricerca e dell'alta formazione basata su soluzioni prevalentemente vegetali, al fine di garantire lo sviluppo del sistema produttivo nazionale in relazione alla transizione verde dell'Italia (commi 566-569);
    • nell'ambito di un più ampio rafforzamento del programma Transizione 4.0 diretto ad accompagnare le imprese nel processo di transizione tecnologica e di sostenibilità ambientale, e per rilanciare il ciclo degli investimenti penalizzato dall'emergenza legata al COVID-19, l'estensione fino al 31 dicembre 2022 a disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, potenziando e diversificando le aliquote agevolative, incrementando le spese ammissibili e ampliandone l'ambito applicativo (commi 1051-1052).

     

    Un altro obiettivo appare essere quello di favorire la aggregazione delle imprese aggregazione delle imprese, per migliorarne le capacità di stare sul mercato. Si ricordano in questo senso:

    • la proroga sino al 31 dicembre 2021 del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI)  (comma 230);
    • la possibilità, per incentivare i processi di aggregazione aziendale realizzati attraverso fusioni, scissioni o conferimenti d'azienda da deliberare nel 2021, concessa al soggetto risultante dall'operazione straordinaria, al beneficiario e al conferitario di trasformare in credito d'imposta una quota di attività per imposte anticipate riferite a perdite fiscali ed eccedenze ACE (aiuto alla crescita economica) (commi 233-242).

     

    A finalità di riequilibrio territoriale:

    • viene modificata la disciplina della misura agevolativa denominata "Resto al Sud", volta a promuovere la costituzione di nuove imprese da parte di giovani imprenditori – tra i 18 ed i 45 anni - nelle regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La modifica estende la platea dei beneficiari della misura elevando da 45 a 55 anni la loro età massima (comma 170);
    • viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per il sostegno alla creazione o al potenziamento di centri di ricerca e trasferimento tecnologico e all'implementazione dell'offerta formativa universitaria nelle regioni Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche interessate dagli eventi sismici del 2016. Il Fondo ha  una dotazione complessiva di € 60 mln per il triennio 2021-2023 e sarà trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione. I termini, i criteri e le modalità di accesso al Fondo, nonché le modalità di rendicontazione, devono essere stabiliti con decreto del Ministro per il sud e la coesione territoriale. Sin da subito si stabilisce, comunque, che a ciascuna delle suddette regioni sono destinati € 5 mln per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e che le risorse devono essere ripartite tra i centri di ricerca e le università esistenti nei relativi territori, selezionati a seguito di un bando emanato dall'Agenzia per la coesione territoriale (comma 194).

     Va ricordata tra le misure di sostegno anche la destinazione di una quota delle risorse del Fondo attuazione PNRRFondo di rotazione per l'attuazione del PNRR Italia (istituito dal comma 1037) per contributi agli investimenti produttivi ad alto contenuto tecnologico, nella misura del 40% della spesa complessiva dell'investimento. Le risorse sono gestite da Invitalia S.p.A. (o da società da questa interamente controllata) (comm1 1068-1073).

    È previsto che il Ministro dello sviluppo economico trasmetta al Parlamento una relazione annuale recante le informazioni circa l'attività di rendicontazione del Gestore (Invitalia), il quale è tenuto a dare conto, su base semestrale, dell'attività svolta e delle spese di gestione. Nella relazione deve essere dato conto dei progetti di investimento finanziati e dei criteri posti alla base dell'erogazione dei contributi, per valutare l'alto contenuto tecnologico degli investimenti ed il loro impatto positivo sulla coesione sociale e territoriale, nel quadro del Programma Next generation EU (comma 174).


    LAVORO E OCCUPAZIONE

    Di seguito i principali interventi recati dal disegno di legge di bilancio in materia di lavoro e occupazione.

     

    In tema di Trattamenti di integrazione salarialetrattamenti di integrazione salariale il ddl di bilancio dispone:

    • la proroga per il 2021 e il 2022 della possibilità per le imprese che cessano l'attività produttiva di accedere ad un trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, per un periodo massimo di 12 mesi (comma 278);
    • la proroga per il biennio 2021-2022 della possibilità per le imprese con rilevanza economica strategica con rilevanti problematiche occupazionali di richiedere un ulteriore periodo di CIGS (comma 285);
    • lo stanziamento di ulteriori 180 mln di euro per la prosecuzione della CIGS e della mobilità in deroga nel 2021 nelle aree di crisi industriale complessa (comma 289);
    • l'istituzione del Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa individuate dalle Regioni per il 2020 e non autorizzate per mancanza di copertura fmanziaria (comma 290);
    • la proroga per un massimo di dodici settimane dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria e in deroga e di assegno ordinario previsti in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Tali dodici settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, e nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di Assegno ordinario e di Cassa integrazione in deroga (commi 299-303, 305-308 e 312-314);
    • la concessione della Cassa integrazione salariale operai agricoli, richiesta per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica, per un massimo di 90 giorni nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 (comma 304);
    • la possibilità per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di concedere ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga – per un periodo massimo di dodici mesi, anche non continuativi - per il completamento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle regioni (comma 286-288);
    • il riconoscimento – entro un detrminato limite di spesa per il 2021, per una durata massima di 90 giorni e nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 ed il 30 giugno 2021 - di un trattamento di sostegno al reddito in favore dei lavoratori adibiti alla pesca che hanno subito una sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, o una riduzione del reddito, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 (commi 315-319).

    In tema di Sgravi contributiviincentivi per l'occupazione il ddl di bilancio prevede una serie di sgravi contributivi. In particolare:

    • estende lo sgravio contributivo triennale attualmente previsto per le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti fino a 35 anni di età effettuate nel 2020 anche a quelle relative ai medesimi soggetti effettuate nel biennio 2021-2022. Nel contempo, aumenta la misura del predetto sgravio dal 50 al 100 per cento dei contributi dovuti dal datore di lavoro privato, nel limite di 6.000 euro annui, ed eleva da tre a quattro anni la sua durata limitatamente alle assunzioni dei medesimi soggetti effettuate nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna (commi 10-15);
    • in via sperimentale per il biennio 2021-2022, estende a tutte le assunzioni di donne, effettuate a tempo determinato nel medesimo biennio, lo sgravio contributivo attualmente previsto a regime solo per le assunzioni di donne in determinate condizioni, al contempo elevando, limitatamente al suddetto biennio, dal 50 al 100 per cento la riduzione dei contributi a carico del datore di lavoro (commi 16-19);
    • riconosce anche per il 2021 l'esonero totale dal versamento dell'accredito contributivo presso l'AGO previsto per il 2020 in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali con età inferiore a quarant'anni, per un periodo massimo di 24 mesi e con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 (in luogo del 31 dicembre 2020 attualmente previsto) (comma 33);
    • per il biennio 2021-2022 riconosce a federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, l'esonero, anche parziale, dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara. Tale esonero è riconosciuto nel limite di spesa di 50 mln di euro per ciascuno dei predetti anni attraverso l'istituzione di un apposito Fondo (commi 34 e 35);
    • estende sino al 2029 l'applicazione dell'esonero contributivo parziale (cd. Decontribuzione Sud), attualmente previsto fino alla fine del 2020 in favore dei datori di lavoro privati che operano nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (regioni che, con riferimento al 2018, presentano un PIL pro capite non superiore al 90 per cento di quello medio dei 27 Paesi UE). La misura dell'esonero è rimodulata con riferimento alle diverse annualità. In sede referente si è disposta l'esclusione di detrminati soggetti dall'applicazione del suddetto sgravio e la destinazione dei relativi risparmi a sostegno delle attività economiche dirette a contrastare fenomeni di deindustrializzazione in determinati territori non ricompresi nell'ambito di applicazione del predetto esonero (commi 161-169);
    • istituisce il Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, nonché dai medici, dagli infermiri e dagli altri operatori sanitari, con una dotazione finanziaria iniziale di 1 miliardo di euro per il 2021, che costituisce anche il relativo limite di spesa (commi 20-22);
    • estende ai lavoratori dipendenti iscritti all'INPGI l'applicazione degli incentivi diretti alla salvaguardia o all'incremento dell'occupazione previsti dalla normativa vigente in favore dei datori di lavoro per la generalità dei settori economici (commi 29-32)

     

    Per quanto concerne il vigente Divieto di licenziamentodivieto di licenziamento, il ddl di bilancio proroga al 31 marzo 2021 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi (con sospensione delle procedure in corso) in conseguenza della concessione di un ulteriore periodo massimo di dodici settimane di trattamenti di integrazione salariale per periodi intercorrenti tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, e tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di Assegno ordinario e di Cassa integrazione in deroga (commi 309-311)

     

    In materia di Contratti a terminecontratti a termine il ddl di bilancio proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 il termine fino al quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati - per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta - pur in assenza di una causale (comma 279).

     

    In tema di misure di Sostegno al redditosostegno al reddito, il ddl di bilancio dispone:

    • l'autorizzazione di una spesa di 5 mln di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 – che costituisce al contempo limite massimo di spesa - volta al riconoscimento di un contributo mensile, fino ad un massimo di 500 euro netti, in favore delle madri disoccupate o monoreddito che fanno parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento (commi 365-366);
    • il rifinanziamento anche per il 2021, nel limite di spesa di 20 milioni di euro, delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center (comma 280);
    • l'erogazione anche per il 2021 dell'indennità prevista per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa a causa delle misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio, attraverso un rifinanziamento, rispettivamente, di 12 e di 7 mln di euro per il 2021 (commi 282-283);
    • il riconoscimento anche per gli anni dal 2021 al 2023 dell'indennità - pari al trattamento di CIGS - prevista in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria (comma 284);
    • che, dal 1° gennaio 2022, l'aliquota contributiva aggiuntiva prevista a carico degli iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali presso l'INPS è dovuta nella misura dello 0,48 per cento (in luogo dello 0,09 attualmente previsto) (comma 380);
    • l'introduzione in via sperimentale, per il triennio 2021-2023, dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), riconosciuta per sei mensilità in favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo diverse dall'esercizio di imprese commerciali, compreso l'esercizio in forma associata di arti e professioni (commi 386-400);
    • il riconoscimento di un limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2021, analogo a quelklo stabilito per il 2020, entro il quale può essere riconosciuto il contributo in favore del soggetto fornitore di lavoro portuale, pari a 90 euro per ogni lavoratore in relazione a ciascuna giornata di lavoro prestata in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, riconducibile alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale italiano conseguenti all'emergenza COVID-19 (comma 281);
    • la proroga per il 2021 dell'operatività del contratto di espansione estendendone l'applicazione anche alle imprese con almeno 500 dipendenti (in luogo dei 1.000 previsti dalla normativa vigente) o, ricorrendo determinate condizioni, con almeno 250 unità (comma 349);
    • l'erogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e attraverso il Fondo vittime amianto di una prestazione aggiuntiva, nella misura percentuale del 15 per cento della rendita già in godimento, ai soggetti che abbiano contratto patologia asbesto correlata riconosciuta (commi 356-359);
    • l'estensione a tutti i lavoratori della regione Campania della indennità riconosciuta i lavoratori di aree di crisi complessa della medesima e proroga al 31 dicembre 2021 il termine per l'erogazione di tale indennità (comma 291)

     

     In tema di Politiche attive del lavoropolitiche attive del lavoro il ddl di bilancio:

    • istituisce un apposito Fondo denominato Fondo per l'attuazione di misure relative alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell'ambito del programma React EU", con una dotazione pari a 500 milioni di euro nel 2021. In sede referente è stato disposto che tali risorse siano utilizzate per l'istituzione di un Programma nazionale denominato Garanzia di occupabilità (GOL), finalizzato all'inserimento occupazionale e per il riconoscimento dell'assegno di ricollocazione in favore di soggetti che si trovino in determinate condizioni (commi 324-328);
    • incrementa in misura crescente l'autorizzazione di spesa per il finanziamento del Reddito di cittadinanza e prevede che dal 1° gennaio 2021 ai beneficiari di Pensione di cittadinanza titolari di altra prestazione pensionistica erogata dall'INPS, il beneficio è erogato insieme a detta prestazione pensionistica per la quota parte di spettanza: Inoltre, si dispone che nei confronti di tali ultimi soggetti non operano i limiti di utilizzo previsti per i percettori del reddito di cittadinanza (commi 337 e 371).

    Tra le misure disposte in favore delle Ulteriori misure per le donnedonne, ulteriori rispetto a quelle suesposte, si segnalano:

    • l'incremento di 50 mln di euro per il 2021 della dotazione del Fondo per le politiche della famiglia, al fine di favorire il rientro al lavoro delle madri lavoratrici (commi 23 e 24);
    • l'ncremento per ciascuno degli anni 2021 e 2022 del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, al fine di contenere i gravi effetti economici, derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per quanto concerne le donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché di favorire percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà (comma 28);
    • l'autorizzazione di una spesa di 2 mln di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 allo scopo di garantire e implementare la presenza di professionalità psicologiche esperte all'interno degli istituti penitenziari per consentire un trattamento intensificato cognitivo comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne e per la prevenzione della recidiva (comma 27);
    • l'istituzione del Fondo per il sostegno della parità salariale di genere, destinato alla copertura finanziaria, nei limiti della dotazione del Fondo – pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2022 – di interventi finalizzati al sostegno e al riconoscimento del valore sociale ed economico della parità salariale di genere e delle pari opportunità sui luoghi di lavoro (commi 276-277).

     

    Tra le ulteriori disposizioni si segnalano, in particolare:

    • la proroga per il 2021 del Congedo obbligatorio di paternitàcongedo obbligatorio di paternità, la cui durata è elevata da 7 a 10 giorni, come disposto in sede referente. Sempre in sede refernte si è disposto che tale congedo, insieme a quello facoltativo di paternità, è esteso ai casi di morte perinatalei (commi 25 e 363-364);
    • l'estensione al periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 delle previsioni normative che riconoscono l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in particolari condizioni di rischio debitamente certificato, già previsto fino al 15 ottobre 2020 (lavoratori fragili), nonché il diritto dei medesimi lavoratori allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, attualmente previsto fino al 31 dicembre 2020 (commi 481-484);
    • l'incremento di 500 mila euro per il 2021 del Fondo politiche per la famiglia per il finanziamento di interventi per il sostegno ai genitori che affrontano il lutto per la perdita di un figlio (comma 26);
    • il rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione nella misura di 600 milioni di euro per il 2021 e di 200 milioni di euro per il 2022 (comma 275);
    • l'incremento di 55 milioni di euro per il 2021 (come disposto in sede refernte, in luogo dei 50 mln previsti dal disegno di legge originario) e di 50 milioni per il 2022 delle risorse destinate ai percorsi formativi di apprendistato e di alternanza scuola-lavoro (Sistema dualesistema duale) (comma 297);
    • lo stanziamento di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'esercizio finanziario 2021 in favore dell'ANPAL Servizi ANPAL Servizi S.p.a (comma 320);
    • lo stanziamento per il 2021 di ulteriori risorse pari a 15 milioni di euro per il finanziamento degli Istituti di patronatoIstituti di patronato (comma 321).

     

    Infine, il ddl di bilancio stabilizza la detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Tale detrazione è pari a 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro e decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro (commi 8 e 9).


    MISURE FISCALI

     Il disegno di legge contiene un ampio ventaglio di interventi in materia fiscale.

    Anzitutto, in continuità con quanto preannunciato dal Governo in sede di programmazione economica, è istituito un Fondo con una dotazione di 8.000 milioni di euro per l'anno 2022 e 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 per interventi di riforma del sistema fiscale, da realizzare con appositi provvedimenti normativi, cui sono destinate altresì, risorse stimate come maggiori entrate permanentiderivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo. Una quota del Fondo non inferiore a 5.000 milioni e non superiore a 6.000 milioni di euro a decorrere dal 2022 è destinata all'assegno universale e ai servizi alla famiglia (commi 2-7).

    Con riferimento agli interventi in tema di contributi, indennizzi, Tassazione delle persone fisiche e del lavorotassazione sul lavoro e delle persone fisiche, si segnalano:

    • la stabilizzazione della detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente prevista, inizialmente per il solo secondo semestre 2020, dal decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3 (commi 8-9);
    • per l'anno 2021, l'esenzione IRPEF dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (comma 38);
    • per facilitare il processo di ricomposizione fondiaria, per l'anno 2021 non si applica l'imposta di registro nella misura fissa di 200 euro agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro (nuovo comma 41);
    • in materia di rientro di lavoratori in Italia, la possibilità di usufruire dell'allungamento temporale del regime fiscale agevolato dei cd. lavoratori impatriati anche ai soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia prima dell'anno 2020 e che, alla data del 31 dicembre 2019, risultano beneficiari del regime di favore ordinario previsto per i lavoratori impatriati (comma 50); Inoltre, le norme che individuano il perimetro degli studenti destinatari delle agevolazioni fiscali sui redditi di studenti e ricercatori che rientrano in Italia dall'estero si interpretano nel senso che le fisiologiche interruzioni dell'anno accademico non precludono l'accesso agli incentivi, per gli studenti che decidono di fare rientro in Italia dopo avere svolto continuativamente attività di studio all'estero (nuovo comma 1127);
    • la proroga per l'anno 2021 delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, nonché per il recupero o il restauro della facciata esterna degli edifici (commi 58-59) e quelle per la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo (comma 75); con le modifiche apportate in sede referente si stabilisce che la detrazione dall'imposta lorda delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici per le spese documentate, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro spetta, nella misura del 50 per cento, anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione; è inoltre  innalzato da 10.000 a 16.000 euro l'importo complessivo sul quale calcolare la detrazione al 50 per cento prevista per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione (nuovo comma 60);
    • le modifiche alla disciplina della detrazione al 110% (cd superbonus), tra le quali la proroga per gli interventi di efficienza energetica e antisismici effettuati sugli edifici fino al 30 giugno 2022 (rispetto al previgente termine del 31 dicembre 2021), da ripartire in quattro quote annuali per la parte di spesa sostenuta nel 2022, l'estensione agli interventi per la coibentazione del tetto, agli edifici privi di attestato di prestazione energetica, alla eliminazione delle barriere architettoniche,  agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici,  agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate (nuovi commi 66-74); 
    • la costituzione di una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali fra i suddetti soggetti, risultanti da fatture elettroniche (nuovi commi 227-229);

    • l'elevazione da 500 a 550 euro del limite delle spese veterinarie per le quali spetta la detrazione Irpef pari al 19% (nuovo comma 333);
    • l'assegnazione di un contributo a fondo perduto, per l'anno 2021, al locatore di immobili siti nei comuni ad alta tensione abitativa e che siano abitazioni principali del locatario, ove riduca il canone del contratto di locazione. Il contributo è riconosciuto sino al 50 per cento della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore (nuovi commi 381-384);
    • la limitazione della cd. cedolare secca al 21 per cento sulle locazioni brevi al caso di destinazione di non più di quattro appartamenti per periodo d'imposta, presumendosi altrimenti l'esercizio di impresa a fini fiscali (commi 595-597).

    Relativamente alla Tassazione delle persone giuridichetassazione delle persone giuridiche il disegno di legge:

    • reca la sospensione fino al al 28 febbraio 2021  di versamenti d'imposta, contributi previdenziali e ritenute d'acconto per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche (nuovi commi 36-37);

    • per effetto delle modifiche in sede referente, proroga  al 2021 la possibilità di innalzare le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina rispettivamente in misura non superiore al 7,7 per cento e all'8 per cento e assoggetta ad IVA al 10 per cento, con una norma di interpretazione autentica, le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell'asporto (nuovi commi 39-40);

    • modifica il regime fiscale dei ristorni attribuiti ai soci di società cooperative, consentendo di ridurre dal 26 al 12,5 per cento la ritenuta applicabile sulle somme attribuite ad aumento del capitale sociale, ma anticipando in tal caso il momento della tassazione dei ristorni all'atto dell'attribuzione al capitale sociale (commi 42-43);
    • detassa il 50 per cento degli utili degli enti non commerciali, dal 1° gennaio 2021, a condizione che tali enti esercitino, in via esclusiva o principale, una o più; attività; di interesse generale per il perseguimento di finalità; civiche, solidaristiche e di utilità; sociale (commi 44-47);
    •  estende la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni di impresa attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del 10 per cento anche all'avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 (nuovo comma 83);

    • prevede, per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (ZES) istituite ai sensi decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, la riduzione dell'imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nella zona economica speciale del 50 per cento a decorrere dal periodo d'imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d'imposta successivi (nuovi commi 173-176); il nuovo comma 178 consente inoltre alle imprese che avviano un programma di investimenti di natura incrementale nella ZES di cedere il credito d'imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, anche per i costi relativi alla produzione di idrogeno rinnovabile e alla produzione e distribuzione di energia da Idrogeno rinnovabile;
    • esenta da IVA le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detta strumentazione, nonché le cessioni di vaccini anti COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse, fino al 31 dicembre 2022 (nuovi commi 452-453);

    • prevede che agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, in conformità alla disciplina europea e a specifiche condizioni, non si applichi la ritenuta del 27 per cento sugli utili percepiti, e le plusvalenze e le minusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate dai medesimi soggetti non concorrono a formare il reddito (commi 631-633);
    • inserisce la società Sport e Salute S.p.a. nell'ambito dei soggetti che sono autorizzati a erogare compensi nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche (comma 1121);
    • la proroga al 2021 della facoltà di rideterminare il valore d'acquisto di terreni e di partecipazioni non quotate mediante pagamento di un'imposta sostitutiva, con aliquota fissata all'11 per cento (nuovi 1122-1123);
    • l'aumento dal 40 al 100 per cento dell'anticipo sull'indennizzo del Fondo Indennizzo Risparmiatori – FIR che può essere corrisposto agli azionisti e agli obbligazionisti subordinati, in attesa della predisposizione del piano di riparto, a condizione che ciò non pregiudichi la parità di trattamento dei soggetti istanti legittimati (nuovo comma 1143).

     

    Sono numerosi i Crediti d'impostacrediti d'imposta che vengono introdotti, prorogati, rimodulati o innovati dal disegno di legge in esame. Si citano al riguardo:

    • l'istituzione di un credito d'imposta in favore dei cuochi professionisti per le spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali durevoli e per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all'esercizio dell'attività, tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 (nuovi commi 117-123);
    • l'estensione del credito d'imposta del 40 per cento in materia di sostegno del made in Italy (articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91), nei periodi d'imposta dal 2021 al 2023 alle reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, o aderenti ai disciplinari delle "strade del vino" per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico (nuovo comma 131);
    • la proroga al 31 dicembre 2022 del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo; commi 171-172);
    • la proroga per le annualità 2021 e 2022 del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19), con la differenziazione della misura percentuale a seconda delle dimensioni delle imprese in termini occupazionali e di fatturato (commi 185-187);
    •  l'istituzione di un credito d'imposta per le perdite derivanti da  specifici piani di risparmio a lungo termine, cd. PIR PMI, ovvero quei piani che per almeno i due terzi dell'anno solare di durata del piano investano almeno il 70% del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati, di imprese residenti in Italia o in Europa con stabile organizzazione in Italia, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, ovvero in prestiti erogati a tali imprese o nei loro crediti (nuovi commi 219-226);
    • la proroga al 31 dicembre 2021 del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI) istituito dalla legge n. 205 del 2017 (comma 230);
    • la proroga al 30 giugno 2021 di alcuni crediti di imposta per gli investimenti effettuati fino al 30 dicembre 2020 per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (commi 263-264);
    • per incentivare i processi di aggregazione aziendale realizzati attraverso fusioni, scissioni o conferimenti d'azienda da deliberare nel 2021, la possibilità per il soggetto risultante dall'operazione straordinaria di trasformare in credito d'imposta una quota di attività; per imposte anticipate (deferred tax asset - DTA) riferite a perdite fiscali ed eccedenze ACE (aiuto alla crescita economica), previo pagamento di una commissione (commi 233-243);
    • l'istituzione di un credito d'imposta per le donazioni effettuate nel 2021 o nel 2022, nel limite di 100.00 euro fino al 100 per cento per le piccole e medie imprese, fino al 90 per cento per le medie imprese e fino all'80 per cento per le grandi imprese, sotto forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e alla acquisizione di competenze manageriali promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata, da scuole di formazione manageriale pubbliche o private  (nuovi commi 536-539);
    • il rifinanziamento e la proroga fino al 2022 del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari, del credito d'imposta per le edicole e altri rivenditori al dettaglio di quotidiani, riviste e periodici (c.d. tax credit per le edicole), nonché del credito d'imposta per le testate edite in formato digitale (comma 608);
    • l'incremento del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo delle aliquote massime del credito di imposta riconosciuto a imprese di produzione, imprese di distribuzione e imprese italiane di produzione esecutiva e di post-produzione (tax credit cinema), modificandone la disciplina per garantire maggiore flessibilità nella determinazione delle risorse destinate ai crediti di imposta, anche in deroga alle percentuali previste a regime (commi 583-584);
    • l'estensione del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, istituito dal decreto Rilancio e modificato dai successivi provvedimenti emergenziali, alle agenzie di viaggio e ai tour operatorper questi ultimi soggetti e per le imprese turistico-ricettive il credito spetta sino al 30 aprile 2021 (nuovo comma 602);
    • la proroga al 2022 della disciplina relativa al credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative, con modifiche intese ad estendere l'ambito applicativo della misura; del  credito d'imposta in formazione 4.0; del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, con potenziamento e la diversificazione delle aliquote agevolative, incremento delle spese ammissibili ed estensione dell'ambito applicativo (commi 1051-1067);
    • l'istituzione di un credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile, con l'obiettivo di razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque potabili (nuovi commi 1087-1089);
    • la possibilità di utilizzare il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e non per tutto l'anno 2021. Si anticipa quindi il termine precedentemente previsto per esercitare l'opzione della cessione del credito (31 dicembre 2021) al 30 giugno 2021 (commi 1098-1100).

    Con riferimento alla Tassazione del settore dei trasportitassazione del settore dei trasporti:

    •  si integra la disciplina fiscale in materia di operazioni assimilate alle esportazioni specificando i requisiti che consentono di evitare l'imposizione dell'IVA alle operazioni riguardanti la cessione di navi (commi 708-712);
    •  in ragione delle restrizioni legate all'emergenza sanitaria da COVID-19, per il solo anno 2020 sono considerate compagnie aeree che effettuano prevalentemente trasporti internazionali, e che dunque godono del regime di non imponibilità IVA di specifiche operazioni, quelle che rispettavano tale requisito nel 2019 (comma 713).

    Per quanto concerne la Fiscalità ambientalefiscalità ambientale:

    • si riconosce un contributo a fondo perduto per i commercianti, distributori, addetti al riempimento, utenti di imballaggi e importatori di imballaggi pieni (cd. utilizzatori) aventi sede nelle zone economiche ambientali - ZEA che introducono il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari. Il contributo è pari a 10.000 euro, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 (commi 760-766);
    • è modificata la plastic tax, al fine tra l'altro di introdurre le preforme nei semilavorati, estendere l'imposta ai committenti, rendere il rappresentante legale di soggetti non residenti solidale ai fini del pagamento, elevare la soglia di esenzione dall'imposta, ridurre le sanzioni amministrative, estendere i poteri di verifica e controllo dell'Agenzia delle dogane, differire al 1° luglio 2021 l'entrata in vigore dell'imposta. Si rende strutturale, a decorrere dal 2021, la possibilità di usare interamente il PET riciclato nella produzione di bottiglie di PET, superando il limite del 50% finora vigente (commi 1084-1085);
    • si modifica la disciplina della nuova imposta sulle bevande analcoliche contenenti sostanze edulcoranti (c.d. sugar taxestendendo la platea dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta, attenuando le sanzioni amministrative applicabili in caso di mancato adempimento differendone la decorrenza (comma 1086);

     

    Con riferimento alla Tassazione degli enti territoriali tassazione degli enti territoriali si segnalano:

    •  in materia di destinazione delle maggiori entrate permanenti rispetto alle previsioni tendenziali formulate nel Def, la deroga per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, per le quali resta fermo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, e le maggiori entrate permanenti rimangono acquisite ai rispettivi bilanci, nelle quote previste dai predetti statuti speciali (ultimo periodo comma 5);
    • a decorrere dall'anno 2021, la riduzione a metà dell'IMU dovuta sull'unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia. Per tali immobili la TARI o l'equivalente tariffa è applicata nella misura di due terzi (nuovi commi 48-49);
    • l'esenzione dalla prima rata dell'IMU 2021 gli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli (nuovi commi 599-600);
    • le modifiche all'imposta locale sul consumo di Campione d'Italia (ILCCI), volte a escludere dall'applicazione della stessa le forniture di energia elettrica in condotte, di gas mediante rete di distribuzione di gas naturale e di teleriscaldamento, nonché le prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni (comma 847);
    • le modifiche in tema di canone unico patrimoniale per le occupazioni permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, al fine di precisare che i soggetti obbligati al pagamento del canone sono, oltre al titolare della concessione, i soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze  (nuovo comma 848);

    • le modifiche alla disciplina dei requisiti patrimoniali richiesti per l'iscrizione nell'albo dei privati abilitati all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali per i comuni di minore dimensione (nuovi commi 1092-1093);
    • la proroga di un anno, per le popolazioni residenti nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017, della sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento, delle attività esecutive da parte degli agenti della riscossione, nonché dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 (nuovo comma 1094);
    • per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto ed Emilia-Romagna interessati dagli eventi calamitosi del 2012, la proroga dell'esenzione IMU fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021; per i fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici Centro Italia 2016, l'esenzione IMU è prorogata fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 (nuovi commi 1115-1116).

     

    Si consente a regioni, comuni e altri enti pubblici territoriali, per le finalità di Valorizzazione patrimonio pubblicovalorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, di  procedere all'acquisto diretto delle unità immobiliari dando nolizia, sul silo istituzionale dell'ente, delle relative operazioni, con indicazione del soggetto pubblico alienante e del prezzo pattuito (nuovo comma 153);  

     Al fine di favorire la valorizzazione degli immobili dismessi dalla pubblica amministrazione, sono disapplicati il blocco dell'adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva e la  riduzione del 15 per cento dei canoni per gli immobili condotti dalle amministrazioni pubbliche, nonché la facoltà di rinegoziazione con riferimento ai contratti di locazione passiva sottoscritti con società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e relativi ad immobili dismessi (nuovi commi 1118-1120).

    Con specifico riferimento all'Assetto, finanziamento e compiti dell'amministrazione finanziaria assetto, al finanziamento e ai compiti dell'amministrazione finanziaria si evidenziano i seguenti interventi:

    • la revisione dei criteri di ripartizione, in favore dei militari della Guardia di finanza, dei proventi delle sanzioni pecuniarie; l'incremento del Fondo di assistenza della Guardia di finanza di 15 milioni di euro annui; una nuova disciplina della destinazione dei proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo della Guardia di finanza (commi 998-1000);
    • l'affidamento all'Agenzia del demanio della gestione e valorizzazione, in aggiunta agli immobili, anche dei beni mobili, dei valori, delle obbligazioni, delle partecipazioni societarie, delle quote di fondi comuni di investimento e degli altri valori mobiliari, dei crediti nonché dei diritti e dei beni immateriali, relativi alle eredità giacenti (commi 1008-1009);
    • la collaborazione tra il Corpo della Guardia di Finanza e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) per lo svolgimento dei servizi di sorveglianza e tutela sulla realizzazione dei beni prodotti dall'IPZS per conto dello Stato e per i connessi servizi di scorta (commi 1001-1003);
    • la possibilità per Agenzia delle entrate-Riscossione di subentrare alla società Riscossione Sicilia S.p.A. nell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nel territorio della regione. A tal fine si autorizza nel 2021 un contributo in conto capitale in favore di Agenzia delle entrate-Riscossione fino a 300 milioni di euro (comma 1090);
    • la rimodulazione e l'incremento del contributo erogato dall'Agenzia delle entrate all'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione (comma 1091);
    • la possibilità anche per i soggetti quali Poste Italiane S.p.A. e le equivalenti strutture degli altri Paesi europei di svolgere attività di negoziazione in conto proprio nelle sedi di negoziazione all'ingrosso dei titoli di Stato (comma 267). 

     

    Per quanto concerne il settore delle Accise e doganeaccise e delle dogane:

    • sono introdotte disposizioni in tema di adempimenti dei gestori di depositi di prodotti energetici sottoposti ad accisa, con finalità antifrode; si estende l'obbligo di dotarsi del sistema INFOIL anche a tutti i depositi commerciali di prodotti energetici sottoposti ad accisa aventi capacità di stoccaggio non inferiore a 3.000 metri cubi entro il termine del 31 dicembre 2021; si obbliga il gestore del deposito fiscale utilizzato anche come deposito IVA a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate la garanzia da lui prestata; si introduce una specifica procedura per la comunicazione della variazione di titolarità e del trasferimento di gestione dei depositi costieri e di stoccaggio di oli minerali (commi 1075-1078); 
    • si istituisce un meccanismo automatico di blocco delle lettere d'intento nel caso di identificazione di falsi esportatori abituali, vale a dire i contribuenti che, all'esito di analisi di rischio e di controlli sostanziali, risultano emittenti lettere d'intento ideologicamente false rilasciate sulla base di un plafond IVA fittizio; allo scopo di implementare il sistema e con finalità antifrode, le norme autorizzano l'Agenzia delle entrate a procedere all'assunzione di 50 unità di personale da inquadrare nell'area terza, fascia retributiva F1 (commi 1079-1083);
    • una complessiva revisione in materia di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo e alcune modifiche in materia di tabacchi da inalazione senza combustione (nuovi commi 1124-1126);
    • si interviene sulla disciplina relativa alla licenza di esercizio di deposito fiscale di prodotti energetici, prevedendo che per il diniego della licenza e la sospensione dell'istruttoria per il relativo rilascio, nonché per la sospensione e la revoca della stessa licenza, trovino applicazione le più stringenti condizioni attualmente previste per i depositi a imposta sospesa (commi 1128-1129).

    Con riferimento aiGiochi pubblici giochi pubblici:

    • si modifica la disciplina della lotteria dei corrispettivi al fine permettere la partecipazione alla lotteria ai soli soggetti che fanno acquisti di beni o servizi esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico; sono modificate anche le misure premiali per utilizzo strumenti di pagamento elettronici (cashback), chiarendo, tra l'altro, le somme riconosciute non concorrono alla formazione del reddito imponibile del beneficiario e non sono assoggettate ad alcun prelievo erariale (commi 1095-1097);
    • si fissa un nuovo termine per l'attribuzione delle concessioni di gioco per la raccolta del Bingo, posticipando di 24 mesi la scadenza prevista dalla legislazione vigente, fino al 31 marzo 2023. Si stabilisce che il versamento del canone dovuto dai soggetti che operano in regime di proroga della concessione scaduta relativo ai mesi da gennaio 2021 a giugno 2021 possa essere effettuato entro il giorno dieci del mese successivo, nella misura di 2.800 euro per ogni mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni e di 1.400 euro per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni. Si consente di pagare la quota residua per la copertura dell'intero ammontare del canone di proroga con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno, a partire dal luglio 2021 ed entro il 10 dicembre 2022 (commi 1130-1132);

    Per quanto concerne la Tax compliance e adempimenti dei contribuentitax compliance e gli adempimenti dei contribuenti

    • si amplia la possibilità per il contribuente di far retroagire il termine di decorrenza degli accordi preventivi fino ai periodi d'imposta per i quali non sia ancora decorso il termine per l'accertamento. Nel caso di accordi unilaterali la facoltà è concessa a condizione che nel periodo considerato si verifichino le medesime circostanze di fatto e di diritto alla base dell'accordo e che non sia iniziata un'attività di controllo alla data di sottoscrizione dell'accordo. Nel caso di accordi bilaterali o multilaterali, oltre alle predette condizioni è necessario che il contribuente ne abbia fatto richiesta nell'istanza di accordo preventivo e che le autorità competenti estere acconsentano ad estendere la validità dell'accordo ad annualità precedenti. Viene previsto, infine, che l'ammissibilità della richiesta di accordo preventivo sia subordinata al versamento di una commissione calcolata in ragione del fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante (commi 1101);
    • si allineano, per i contribuenti minori, i termini di annotazione delle fatture nei registri IVA con quelli previsti per la liquidazione dell'imposta; si stabilisce che per le operazioni con l'estero effettuate a partire dal 1° gennaio 2022 la trasmissione dei dati avvenga utilizzando il Sistema di Interscambio e sono introdotte nuove sanzioni per omessa o errata trasmissione delle operazioni transfrontaliere; si estende al 2021 l'esenzione dall'obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria; si semplifica la predisposizione e consultazione dei documenti precompilati IVA; si prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della pubblicazione su internet, inviano al Dipartimento delle finanze, entro il 31 marzo dell'anno a cui l'imposta si riferisce, i dati rilevanti per la determinazione dell' IRAP (commi 1102-1107);
    • si chiarisce che per il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche e sugli altri documenti inviati attraverso il Sistema di interscambio è obbligato, in solido, il contribuente che effettua la cessione del bene o la prestazione di servizio, anche nel caso in cui la fattura è emessa da un soggetto terzo per suo conto (comma 1108);
    • si introduce un nuovo quadro sanzionatorio per le violazioni attinenti agli adempimenti correlati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Si chiarisce inoltre il termine per la memorizzazione elettronica e, a richiesta del cliente, per la consegna dei documenti e si differisce l'operatività dell'utilizzo dei sistemi evoluti di incasso, ai fini dell'obbligo di memorizzazione, dal 1° gennaio 2021 al 1° luglio 2021 (commi 1109-1114).

    Sono Abrogazioni e altri interventi abrogate le seguenti imposte:

    • a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA), con previsione di meccanismi di ristoro per le Regioni (commi 628-630);
    • l'imposta sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati per mezzo degli istituti di pagamento cd. money transfer (comma 1117). 

    Si segnala, infine, che è stato abrogato l'articolo 108 del testo originario, che modificava la disciplina delle operazioni escluse dal campo dell'IVA, ai fini della definizione della procedura d'infrazione n. 2008/2010, per violazione degli obblighi imposti dagli articoli 2, 9 della direttiva IVA (2006/112/CE), in quanto la procedura è stata chiusa.


    SANITA'

     In tema di sanità gli interventi proposti con il disegno di legge di bilancio per il 2021 sono diretti nel complesso ad un rafforzamento del Servizio sanitario nazionale, anche ai fini di un contrasto più efficace all'emergenza epidemiologica da Covid-19, sia mediante incrementi di risorse economiche,  materiali e strumentali, che con disposizioni relative all'impiego del personale sanitario. 

    In sintesi il provvedimento:;

    • rifinanzia ilFondo malattie oncologiche bambini fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica. Si dispone che la dotazione del fondo sia pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 (comma 329);
    • istituisce nello stato di previsione del Ministero della salute un Fondo per l'Alzheimer e le demenze"Fondo per l'Alzheimer e le demenze", con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, allo scopo di migliorare la protezione sociale delle persone affette da demenza e di garantire in tal modo la diagnosi precoce e la presa in carico tempestiva delle persone affette da malattia di Alzheimer. Viene demandato ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il MEF, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, l'individuazione dei criteri e delle modalità di riparto del predetto Fondo, oltre che il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme (commi 330-332);
    • stabilisce che per l'anno 2021, il Fabbisogno sanitario nazionale standardlivello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato sia pari a 121.370,1 milioni di euro, anche per consentire l'attuazione di quanto previsto dagli articoli da 73 a 76, in materia, rispettivamente, di indennità di esclusività della dirigenza medica, indennità di specificità infermieristica, tamponi antigenici rapidi eseguiti da medici di base e pediatri, nuovi contratti per medici specializzandi, e al netto dell'importo trasferito al Ministero della salute di cui all'articolo 82, per il finanziamento della Croce rossa italiana. Si prevede inoltre, anche per gli anni successivi al 2020, un incremento di detto livello di finanziamento pari a 822,870 milioni di euro per il 2022, 527,070 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e 417,870 milioni a decorrere dal 2026, anche tenendo conto della razionalizzazione della spesa a decorrere dall'anno 2023 (commi 402-403);

    • fa decorrere dal 30 dicembre 2020 (invece che dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2019, legge n. 145/2018) il termine di 18 mesi entro il quale deve essere presentata l'istanza di certificazione dei requisiti da parte dei medici presso reti di cure palliativemedici abilitati ad operare presso le reti di cure palliative (comma 404);
    • incrementa di 5 milioni di euro il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per il finanziamento di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie, delle malattie neuromuscolari genetiche, delle immunodeficienze congenite severe e delle malattie da accumulo lisosomiale, previste dalla legge n. 167 del 2016 (comma 405);
    • estende la disciplina autorizzatoria per accreditamento cure domiciliaril'accreditamento delle attività di cure domiciliari (comma 406);
    • dispone un incremento, nella misura del ventisette per cento, della misura lorda annua, comprensiva della tredicesima mensilità, Indennità esclusività dirigenti saniaridell'indennità di esclusività dei dirigenti medici, veterinari e sanitari degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. Al relativo onere, quantificato in 500 milioni di euro annui (a decorrere dal 2021), si provvede a valere sul finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard a cui concorre lo Stato (commi 407 e 408);

    • reca uno stanziamento, pari a 335 milioni di euro annui, a decorrere dal 2021, ai fini della definizione, da parte della contrattazione collettiva nazionale, di Indennità di specificità infermieristicaun'indennità di specificità infermieristica, da corrispondere agli infermieri dipendenti dagli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. Al relativo onere annuo si provvede a valere sul finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard a cui concorre lo Stato (commi 409-411);

    • prevede che ai dipendenti delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale appartenenti alle professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e di ostetrica, alla professione di assistente sociale nonché agli operatori sociosanitari, al fine di valorizzare l'apporto delle competenze e dello specifico ruolo nelle attività finalizzate alla tutela del malato e alla promozione della salute, sia riconosciuta, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021 relativa al comparto sanità, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 100 milioni di euro, indennità di tutela del malatoun'indennità di tutela del malato e promozione della salute, da riconoscere con decorrenza dal 1 gennaio 2021 quale parte del trattamento economico fondamentale (commi 414-415);
    • dispone che l'importo di 40 milioni di euro (quota parte della somma di 80 milioni versata dalla Camera dei deputati ed affluita al bilancio dello Stato il 6 novembre 2020), sia destinato, nell'esercizio 2020, ad incrementare i fondi di cui all'articolo 1, comma 1, del DL. 18/2020 (L. 27/2020). Tali fondi intendono elevare le risorse destinate alla remunerazione delle remunerazione lavoro straordinario personale sanitarioprestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario (dipendente dagli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale) direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del virus COVID-19. L' importo incrementale di 40 milioni viene suddiviso, tra le regioni e le provincie autonome secondo i criteri con cui sono stati ripartiti gli importi di cui alla tabella A allegata al medesimo decreto legge(comma 413);
    • estende al 2021 il finanziamento per l' tamponi antigenici esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte di medici di base e pediatri, stanziando una spesa di 70 milioni a valere sul Finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale, per il potenziamento del sistema diagnostico del virus SARS-CoV-2, prevedendo la corrispondente comunicazione dei dati come già disposta dal decreto legge cd. Ristori (D.L. 137/2020) (commi 416-417);

    • detta la disciplina organizzativa per l'esecuzione di test sierologici e tamponi igienici rapidi in farmacia (commi 418-420);
    • dispone l'ulteriore Aumento contratti medici specializzandiaumento del numero dei contratti di formazione dei medici specializzandi con uno stanziamento di spesa aggiuntivo rispetto alla normativa vigente pari a 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 109,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, a valere corrispondentemente sul finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per gli anni dal 2021 al 2025 (commi 421-422);

    • verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, e ferma restando la compatibilità con il fabbisogno sanitario standard dell'anno 2021, nei limiti di spesa per singola regione e provincia autonoma indicati nella tabella 1 allegata al disegno di legge (per un totale complessivo di 1.100 milioni di euro per il 2021), consente agli enti del Ssn di avvalersi nell'anno 2021, anche mediante proroga, non oltre il 31 dicembre 2021, delle seguenti misure:

      • conferimento, da parte degli enti ed aziende del Ssn, di incarichi di lavoro autonomo (anche di collaborazione coordinata e continuativa) agli iscritti agli albi delle professioni sanitarie, ivi compresi i medici, nonché a professionisti del profilo di assistente sociale; alcune specifiche disposizioni sono stabilite per i medici in formazione specialistica;
      • deroga alla disciplina transitoria relativa Assunzioni di medici e di personale sanitarioall'assunzione di medici e veterinari in formazione specialistica con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato e parziale; la deroga consente tali assunzioni anche in assenza dell'accordo quadro nazionale ivi previsto;
      • ricorso alla stipulazione nell'ambito del Ssn, di contratti di lavoro autonomo con personale medico ed infermieristico collocato in quiescenza (la possibilità è ammessa anche qualora il soggetto non sia iscritto, in conseguenza del collocamento a riposo, al relativo albo professionale).
      • conferimento di incarichi individuali a tempo determinato a personale medico e sanitario, mediante avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio orale. Le attività professionali svolte in base ai suddetti incarichi a termine costituiscono titoli preferenziali nelle procedure concorsuali per l'assunzione presso le aziende e gli enti del Ssn.

      Inoltre il proroga al 31 dicembre 2021 le seguenti disposizioni relative a.

      • Unità speciali di continuità assistenziale (USCA), la cui disciplina è prorogata nei limiti di spesa per singola regione e provincia autonoma indicati nella tabella 2 (per un totale complessivo di 210 milioni) allegata alla presente legge;
      • trattenimento in servizio dei dirigenti medici e sanitari, nonché del personale del ruolo sanitario del comparto sanità e degli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza.

      Alla copertura degli oneri si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno 2021, anche utilizzando eventuali economie di risorse destinate all'attuazione delle medesime disposizioni, non impiegate nell'anno 2020 (commi 423-425, 427 e 428);

    •  proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 la possibilità, per gli enti e le aziende del Ssn, di assumere, con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato e con orario a tempo parziale, assunzione di professionisti sanitariprofessionisti sanitari regolarmente iscritti a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, utilmente collocati nella graduatoria delle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario (comma 426);

    • AIFA e INMPincrementa le dotazioni organiche dell'Agenzia italiana del Farmaco (AIFA) e dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP) (commi 429-436);

    • istituisce un Fondo, denominato "Fondo tutela vistaFondo tutela vista", nello stato di previsione del Ministero della salute con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di garantire la tutela della salute della vista anche in considerazione delle difficoltà economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 (commi 437-439);
    • prevede due distinte autorizzazioni di spesa, pari a 9,9 milioni dal 2021 e a 71 milioni, per gli anni dal 2021 al 2023, volte a consentire al Ministero della salute di corrispondere agli aventi diritto gli Indennizzi per danni da vaccinazioni e da sindrome talidomideindennizzi per danni subiti da vaccinazioni obbligatorie e da sindrome da talidomide, rispettivamente, per i ratei futuri derivanti dalla rivalutazione dell'indennità integrativa speciale e per gli arretrati da corrispondere ai soli danneggiati da talidomide nati nel 1958 e nel 1996. Complessivamente pertanto la disposizione comporta maggiori oneri pari a 80,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 9,9 milioni a decorrere dall'anno 2024 (commi 440-441);

    • incrementa di 2 miliardi lo stanziamento per l'esecuzione di un programma pluriennale di Edilizia sanitariainterventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità del bilancio statale. La disposizione ripartisce detto incremento tra le Regioni (comma 442);

    • al fine di salvaguardare i livelli di assistenza anche mediante telemedicinala telemedicina, impegna le regioni a destinare una quota pari allo 0,5% dello stanziamento del programma di investimenti in edilizia sanitaria, all'acquisto, da parte delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, di dispositivi e applicativi informatici che consentano di effettuare refertazione a distanza, consulto tra specialisti e assistenza domiciliare da remoto (comma 444);
    • incrementa di 5 milioni per l'anno 2021 il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (di cui all'art. 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016). Lo stanziamento è disposto per il supporto di interventi di installazione di impianti per la produzione di ossigeno medicaleproduzione di ossigeno medicale, di ammodernamento delle linee di trasmissione dell'ossigeno ai reparti e di implementazione delle misure di sicurezza per il monitoraggio dell'atmosfera sovraossigenata e la gestione dell'eventuale rischio di incendio, secondo le norme della produzione di gas medicinali previsti dalla farmacopea ufficiale (commi 445 e 446);
    • dispone, per l'anno 2021, l'istituzione di un Fondo per i vacciniFondo per la sanità e i vaccini nello stato di previsione del Ministero della salute, con una dotazione di 400 milioni, finalizzato all'acquisto dei vaccini per contrastare il virus SARS-CoV-2 e dei farmaci specifici per la cura dei pazienti con l'infezione COVID-19. E' previsto che l'acquisto sia effettuato per il tramite del Commissario straordinario per il contrasto dell'emergenza epidemiologica (commi 447 e 448); alla copertura degli oneri del Fondo sanità e vaccini,  si provvede per 400 milioni di euro per l'anno 2021,con le risorse del Programma Next Generation EU (comma 449);

    • disciplina l'adozione del Piano nazionale vacciniPiano nazionale vaccini anti SARS-COV-2 definendo al contempo le misure necessarie, a livello territoriale in termini di personale e risorse necessarie per la somministrazione dei vaccini medesimi (commi 457-473);

    • viene incrementata la dotazione del fondo per le tecniche Procreazione medicalmente assistitaprocreazione medicalmente assistita di cui all'articolo 18 della legge 40 del 2004 per un ammontare pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 (commi 450-451);
    • incrementa la dotazione del Fondo autismoFondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico (cd. Fondo autismo) per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 (commi 454-456);
    • autorizza, per il 2021, la spesa di 3.600.000 euro per le attività dello  Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze (di cui all'art. 18-quater del decreto legge n. 148 del 2017) autorizzato alla fabbricazione di infiorescenze di cannabis in osservanza delle norme di buona fabbricazione  secondo le direttive dell'Unione europea. Lo Stabilimento inoltre provvede alla coltivazione e alla trasformazione della cannabis in sostanze e preparazioni vegetali per la successiva distribuzione alle farmacie, al fine di soddisfare il fabbisogno nazionale di tali preparazioni e per la conduzione di studi clinici, e di 700.000 euro per assicurare la disponibilità di cannabis a uso medico sul territorio nazionale (comma 474);

    • rimodula, a decorrere dal 2021, i valori percentuali dei Tetti della spesa farmaceuticatetti della spesa farmaceutica convenzionata territoriale e della spesa farmaceutica per acquisti diretti (ex ospedaliera), fissandoli rispettivamente al 7 e 7,85 per cento. Sulla base dell'andamento del mercato dei medicinali e del fabbisogno assistenziale, tali percentuali possono essere rideterminate annualmente, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, su proposta del Ministero della salute, sentita l'AIFA, di concerto con il Ministero dell'economia. Resta fermo il valore complessivo della spesa farmaceutica al valore percentuale del 14,85 per cento. Vengono infine regolamentate le procedure di payback a carico delle aziende farmaceutiche per il ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti 2018 e 2019. L'intervento intende instaurare un meccanismo virtuoso in grado di limitare il contenzioso già attivato dalle aziende farmaceutiche per il payback riferito alla spesa farmaceutica ospedaliera 2018 (commi 475-477);

    • istituisce, a decorrere dal 2021, un Fondo, nello stato di previsione del Ministero della salute di 20.000 euro annui, destinato al rimborso anche parziale delle spese per l'acquisto, da parte degli ospedali pubblici o privati convenzionati, di test genomici per carcinoma mammariotest genomici per il carcinoma mammario ormoneresponsivo in stadio precoce (commi 479-480);
    • trasferisce, a decorrere dall'anno 2021, al Ministero della salute le competenze in materia di assegnazione (ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 2012, n. 178) del Finanziamento Croce rossa italianafinanziamento concernente la Croce Rossa italiana alle regioni, all'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana (ente pubblico in liquidazione coatta amministrativa) e all'Associazione della Croce Rossa italiana (associazione di diritto privato). Il Ministro della salute provvede con propri decreti. A tal fine,viene istituito un apposito fondo, a decorrere dal 2021, nello stato di previsione del medesimo Ministero. La dotazione del fondo è fissata in 117.130.194 euro e il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard a cui concorre lo Stato - finanziamento nel cui ambito rientrano attualmente le risorse in esame - è ridotto nella misura corrispondente. Sono riservate al Ministero della salute e al Ministero della difesa le competenze relative alla definizione e sottoscrizione delle convenzioni mediante le quali è attribuito il finanziamento statale alla suddetta Associazione (di diritto privato). Ogni decreto di assegnazione ed ogni convenzione può disporre per un periodo massimo di tre anni. Autorizza il Ministero della salute a concedere anticipazioni di cassa ai suddetti enti destinatari delle risorse in esame, nella misura massima dell'80 per cento della quota assegnata a ciascun ente (ivi compresa l'Associazione di diritto privato) dall'ultimo decreto adottato.Demanda ad uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione del finanziamento, destinato alla copertura degli oneri relativi al personale trasferito dall'Ente strumentale ad amministrazioni diverse dagli enti del Servizio sanitario nazionale, che deve essere trasferito alle medesime amministrazioni (comma 485);

    • trasferisce ad alcuni enti pubblici le risorse finanziarie corrispondenti ad alcune quote di Croce rossatrattamento di fine rapporto o di fine servizio di personale che è transitato alle dipendenze dei medesimi, mediante meccanismo di mobilità, dall'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana (comma 486);

    • dispone in tema di Mobilità sanitaria interregionalemobilità sanitaria interregionale, con particolare riguardo ai criteri temporali relativi alla regolazione dei flussi finanziari e all'obbligo di stipulazione di accordi bilaterali. Demandano al Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza l'adozione di linee guida sui sistemi di controllo di appropriatezza degli erogatori di prestazioni sanitarie accreditati e l'elaborazione di un programma nazionale di valutazione e miglioramento dei processi di mobilità nonché di specifici programmi inerenti alle aree di confine ed ai flussi interregionali, al fine di migliorare e sviluppare i servizi di prossimità (commi 491-494);

    • opera alcune novelle nell'articolo 7 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, e successive modificazioni, al fine di introdurvi disposizioni relative ai rRequisiti linguistici professioni sanitarie Bolzanoequisiti linguistici per l'esercizio delle professioni sanitarie nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, nonché disposizioni sull'uso delle lingue italiana e tedesca nello svolgimento dei servizi sanitari di pubblico interesse (comma 497);

    • autorizza la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per il sostegno dello studio, della ricerca e della valutazione dell'incidenza di Sostegno ricerca endometriosiuna specifica patologia dell'utero (endometriosi) nel territorio nazionale (comma 498);  
    • prevede, per le finalità di cui alla legge n. 10 del 10 Febbraio 2020, in tema di donazione del corpo post mortem a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione, donazione corpo post mortemun'autorizzazione di spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 (commi 499-501);
    • prevede l'istituzione di un fondo con dotazione di 50 milioni per l'anno 2021 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo di disporre il concorso dello Stato agli oneri sostenuti dalle regioni per l'esercizio della funzione di concessione degli Indennizzi complicanze irreversibili vaccinazioniindennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie e trasfusioni, con successivo riparto del contributo regionale in proporzione al fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti (comma 821);

    • prevede la concessione di anticipazioni di liquidità, da parte di cassa depositi e prestiti S.p.A., a favore delle regioni e delle province autonome i cui enti del Servizio sanitario nazionale non riescano a far fronte ai propri debiti. Le anticipazioni non comportano la disponibilità di risorse aggiuntive per le regioni e gli enti sanitari, in quanto volte a consentire esclusivamente di superare temporanee carenze di liquidità, e non costituiscono indebitamento (commi 833-842);

    • autorizza il Ministero della salute ad assumere con contratto a tempo indeterminato, a decorrere dal 2021, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla Assunzioni da parte del Ministero della salutenormativa vigente, 45 dirigenti di livello non generale e 135 unità di personale (non dirigenziale) appartenente all'Area terza (con posizione economica iniziale F1) del comparto contrattuale Funzioni centrali. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo di una quota del Fondo per le assunzioni di personale di cui all'articolo 158 (commi 882-883).


    POLITICHE DI COESIONE E MEZZOGIORNO

    Si segnalano i seguenti interventi:

    • vengono stabilite le modalità di copertura degli oneri per il cCofinanziamento Fondi strutturaliofinanziamento nazionale degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2021/2027 a valere sulle risorse dei fondi strutturali (FSE e FESR) e del Fondo per la giusta transizione, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP) (commi 51-57);
    • si prevedono interventi volti ad assorbire il divario infrastrutturale tra le aree del Paese e a tal fine istituisce un fondo con una dotazione complessiva di 4,6 miliardi di euro dal 2022 al 2033 (comma 815).
    • si estende sino al 2029 l'applicazione dell'esonero contributivo parziale (cd. Decontribuzione SudDecontribuzione Sud), attualmente previsto fino alla fine del 2020 in favore dei datori di lavoro privati che operano nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (commi 161, 164-169);
    • viene prorogato al 31 Credito d'imposta beni strumentalidicembre 2022 il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo) (commi 171-172);
    • viene disposta una prima assegnazione aggiuntiva di risorse al Fondo per lo sviluppo e la coesione per il ciclo di programmazione 2021-2027, per complessivi 50 miliardi. Vengono altresì definiti i criteri e le procedure di programmazione, di gestione finanziaria e di monitoraggio delle risorse 2021-2027, FSCin analogia con il precedente periodo di programmazione, ferma restando la chiave di riparto delle risorse dell'80 per cento alle aree del mezzogiorno e del 20 per cento alle aree del centro-nord (commi 177);
    • si autorizzano le amministrazioni pubbliche operanti nel Mezzogiorno Capacità amministrativaad assumere personale, a tempo determinato e a tempo indeterminato, attraverso l'espletamento di procedure concorsuali, al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle medesime amministrazioni nell'ambito della gestione e utilizzazione dei fondi della politica di coesione (commi 179-184);
    • si promuove la costituzione di Ecosistemi dell'innovazioneEcosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno, attraverso la riqualificazione o la creazione di infrastrutture per lo svolgimento di attività di formazione, ricerca multidisciplinare e creazione di impresa (commi 188-190);
    • si incrementa di 10 milioni di euro il contributo (di 80 milioni di euro) assegnato ai sensi dell'articolo 1, comma 875, della legge n. 160 del 2019, agli Enti area vasta Siciliaenti di area vasta della regione siciliana, liberi consorzi di comuni e città metropolitane (comma 808).

    PROGRAMMA NEXT GENERATION EU

    Si prevede l'introduzione di una serie di misure per l'attuazione del Programma Next Generation EU.

    In particolare si prevede (commi 1037-1050) l'istituzione di un apposito Fondo rotazione Next Gen EUFondo di rotazione nello stato di previsione del MEF, con una dotazione, nel testo iniziale del disegno di legge, di 34,775 miliardi di euro per il 2021, 41,305 miliardi di euro per il 2022 e 44,573 miliardi di euro per il 2023. Nel corso dell'esame in Commissione la dotazione del Fondo è stata ridotta a 32.766,6 milioni di euro per il 2021 (-2.008,4 milioni) e a 40.037,4 milioni di euro per il 2022 (-97,6 milioni).

    La riduzione è volta a fornire copertura finanziaria a quota parte degli oneri relativi ad una serie di misure previste dal disegno di legge in esame, ed in particolare:

    • commi 10-15: bonus assunzioni giovani (200,9 mln per il 2021 e 139,1 mln per il 2022);
    • commi 16-19: bonus assunzioni donne (37,5 mln per il 2021 e 88,5 mln per il 2022);
    • commi 244-247: fondo garanzia PMI (500 mln per il 2022);
    • comma 421-422; contratti di formazione medici specializzandi (105 mln per il 2021 e il 2022);
    • commi 423, 425, 427 e 428: proroga personale sanitario a tempo determinato (1.100 mln per il 2021);
    • commi 447-449: Fondo sanità e vaccini (400 mln per il 2021);
    • comma 518: riduzione tasse universitarie (165 mln per il 2021 e il 2022).

    Si prevede, inoltre:

    • l'istituzione di una apposita Unità di missioneUnità di missionepresso la Ragioneria generale dello Stato;
    • la definizione, con decreto del MEF, delle procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse e delle modalità di rendicontazione; la definizione, con DPCM, delle modalità di rilevazione dei dati relativi alla attuazione finanziaria, fisica e procedurale di ciascun progetto;
    • la predisposizione da parte del MEF di un apposito Sistema informaticosistema informatico, al fine di supportare le attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dei progetti; la definizione delle modalità di concessione delle anticipazioni e dei successivi trasferimenti, destinati ai singoli progetti, sulla base di cronoprogrammi e rendicontazioni bimestrali;
    • la trasmissione di una relazioneRelazione al Parlamento governativa annuale alle Camere per dare conto dello stato di attuazione dei progetti.

     

    Parte delle risorse del Fondo di rotazione istituito dai commi 1037-1050, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, sono riservate a contributi agli investimenti produttivi ad alto contenuto tecnologico, nella misura del 40% della spesa complessiva dell' Ruolo di Invitalia S.p.a. investimento. Le risorse sono gestite da Invitalia S.p.a. (o da società da questa interamente controllata). Il Ministro dello sviluppo economico trasmette una relazione annuale al Parlamento  sull'attività svolta da Invitalia S.p.A., con particolare riguardo alle commissioni trattenute dalla società, ai progetti di investimento finanziati e ai criteri posti alla base dell'erogazione dei contributi ( commi 1051-1067).

     

    Infine, si autorizza il MEF a bandire concorsi per assAssunzioni di personaleumere 20 unità di personale non dirigenziale con contratto a tempo indeterminato, ai fini delle attività connesse all'attuazione del Programma Next Generation EU (comma 886).


    ENTI TERRITORIALI

    Tra le misure relative agli enti territoriali si segnalano le seguenti disposizioni:

    • si incrementa di 100 milioni di euro per il 2021 e 50 milioni per il 2022 il fondo per il sostegno ai Comuni in deficitcomuni in deficit strutturale per cause imputabili alle condizioni socio economiche dei territori (commi 775-777);
    • si definiscono nuove modalità di Finanziamento province e città metropolitanefinanziamento delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario a decorrere dal 2022. In particolare, si prevede l'istituzione di due fondi unici nei quali fare confluire i contributi e i fondi di parte corrente dei suddetti enti, da ripartire tenendo progressivamente conto della differenza tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali, con finalità di perequazione delle risorse (commi 783-785);
    • vengono introdotte una serie di disposizioni in materia contabile per gli enti territoriali: si estende all'esercizio finanziario 2021 la facoltà per gli enti territoriali di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di Disposizioni contabilispese correnti connesse con l'emergenza epidemiologica, in deroga alle disposizioni vigenti; si proroga al 2021 la norma che autorizza gli enti locali ad utilizzare i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza COVID-19; si proroga al 2021 la norma che consente alle Regioni e alle Province autonome di procedere alle variazioni del bilancio di previsione con atto dell'organo esecutivo in via di urgenza, salva successiva ratifica con legge, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare; si consente ai consigli regionali di approvare la legge di assestamento, nelle more della conclusione del giudizio di parifica del rendiconto da parte della Corte dei conti, anche sulla base delle risultanze del rendiconto approvato dalla Giunta; si prevede che le somme ricevute in caso di estinzione anticipata di uno strumento finanziario derivato possono essere destinate al ripiano del disavanzo 2020 e 2021 correlato all'emergenza COVID-19; si istituisce un tavolo tecnico, con rappresentanti della Ragioneria generale e delle Regioni e Province autonome, per valutare l'utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione degli enti in disavanzo in considerazione del protrarsi dell'emergenza COVID-19 (commi 786-789);
    •  si dispone l'Incremento del fondo di Fondo solidarietà comunalesolidarietà comunale per il miglioramento dei servizi in campo sociale e il potenziamento degli asili nido (commi 791-794);
    • in attuazione dell'accordo del 5 novembre 2020 tra il Governo e le autonomie speciali, si riduce di 100 milioni di euro il contributo alla finanza pubblica dovuto dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per l'anno 2021, a Autonomie specialititolo di compensazione della perdita di gettito a causa dell'emergenza COVID-19. Inoltre, si dispone l'accantonamento, a decorrere dal 2021, della somma di 300 milioni di euro annui da impiegare per la revisione degli accordi bilaterali in materia finanziaria tra lo Stato e la Regione Friuli Venezia Giulia, la Regione Sardegna e la Regione Sicilia, nonché per la sottoscrizione di un accordo quadro in materia finanziaria con le Autonomie speciali finalizzato alla compensazione della perdita di gettito a causa dell'emergenza COVID-19, per l'anno 2022 (commi 805-807);
    • si incrementano di 1 miliardo le risorse stanziate per Investimenti regioniinvestimenti delle regioni ordinarie, ampliandone contemporaneamente gli ambiti di utilizzo. Si prevede, poi, che  le risorse per l'edilizia scolastica possano essere possono essere utilizzate anche per interventi di messa in sicurezza, nuova costruzione e cablaggio interno degli edifici stessi (commi 809-814);
    • si prevedono interventi volti ad assorbire il divario infrastrutturale tra le Divario infrastrutturalearee del Paese e a tal fine istituisce un fondo con una dotazione complessiva di 4,6 miliardi di euro dal 2022 al 2033 (comma 815);
    • si prevede l'istituzione di un fondo, con dotazione di 50 milioni per l'anno 2021, per il concorso dello Stato agli oneri sostenuti dalle regioni per gli Indennizzi vaccinazioniindennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie e trasfusioni (comma 821);
    • si incrementa di 500 milioni di euro la dotazione del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, istituito dal D.L. n. 34/2020 per assicurare a comuni, province e città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, in relazione alla pIncremento Fondo enti localierdita di entrate locali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui 450 milioni in favore dei comuni e 50 milioni in favore delle città metropolitane e delle province. Il riparto delle risorse integrative del fondo sarà effettuato in due fasi, attraverso decreti del Ministro dell'interno, da adottare il primo entro il 28 febbraio 2021 ed il secondo entro il 30 giugno 2021 (commi 822-823 e 827-831);
    • si istituisce un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno a favore dei piccoli comuni con meno diPiccoli comuni 500 abitanti, con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è destinato a supplire ai minori trasferimenti del Fondo di solidarietà comunale per i comuni che hanno percepito, nell'anno precedente, una minore quota dei medesimi trasferimenti di oltre il 15 per cento rispetto alla media della fascia di appartenenza dei restanti comuni della provincia (comma 832);

    • si rifinanzia per 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 il Fondo comuni marginaliFondo di sostegno ai comuni marginali, destinandolo al finanziamento di interventi a supporto della coesione sociale e dello sviluppo economico nelle aree del Paese maggiormente colpite dal fenomeno dello spopolamento e con limitata offerta di servizi alle persone e alle attività economiche. Un ulteriore rifinanziamento del Fondo, di 48 milioni di euro per il 2021, 43 milioni per il 2022 e 45 milioni per il 2023, è stato disposto a beneficio di comuni delle regioni del centro-sud non ricompresi nelle aree svantaggiate oggetto dell'agevolazione contributiva cd. Decontribuzione per il sud (commi 196-199);

    • si definisce il contributo alla finanza pubblica del sistema delle auSpending reviewtonomie territoriali (regioni, province autonome, province, comuni e città metropolitane), fissandolo, per gli anni dal 2023 al 2025, in 350 milioni di euro annui, di cui 200 milioni annui per le regioni e le province autonome, 100 milioni annui per i comuni e 50 milioni annui per le province e le città metropolitane (commi 849-853);
    • si rifinanzia, con 5 milioni di euro per il 2021, il Fondo in favore dei comuni in stato di Comuni in dissestodissesto finanziario (istituito dall'articolo 106-bis del decreto-legge n.34 del 2020). Tali risorse aggiuntive sono destinate esclusivamente alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili da assegnare alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri (commi 844-846);

    • si rifinanzia, con 10 milioni di euro per il 2021, il Fondo in favore dei comuni in stato di dissesto finanziario (istituito dall'articolo 106-bis del decreto-legge n.34 del 2020). Tali risorse aggiuntive sono destinate a favore dei comuni i cui organi sono stati sciolti per infiltrazione mafiosa (comma 843);

    • si semplificano le modalità di determinazione e comunicazione dei tassi massimi di interesse applicabili aiMutui enti locali mutui concessi agli enti locali, nonché ai mutui e alle obbligazioni con onere a totale carico dello Stato di importo fino a 51.645.689,91 euro (commi 268-269).

    GIUSTIZIA

    Gli interventi proposti nel settore della giustizia mirano nel complesso al miglioramento dell'efficienza dell'amministrazione giudiziaria.

    Con Misure per il personalespecifico riguardo al personale, il provvedimento autorizza il Ministero della giustizia ad assumere a tempo indeterminato, personale sia di magistratura che amministrativo, destinato a coprire le carenze organiche del comparto della giustizia ed in particolare:

    • i magistrati ordinari (330) che risultino vincitori di concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, in aggiunta a quelli di cui è prevista l'assunzione in base alla normativa in vigore, ma comunque nell'ambito della dotazione organica vigente (comma 855);
    • 3000 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria (commi 858-860);
    • 200 unità di personale del comparto funzioni centrali per il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (commi 861-863);
    • 80 unità di personale del comparto funzioni centrali per il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità (comma 867).

    Inoltre con riguardo al personale il provvedimento:

    • interviene sulla disciplina delle piante organiche flessibili distrettuali di magistrati da destinare alla sostituzione dei magistrati assenti ovvero all'assegnazione agli uffici giudiziari del distretto che versino in condizioni critiche di rendimento. In particolare si riconosce ai magistrati destinati alla pianta organica flessibile distrettuale un incentivo economico per il periodo di effettivo servizio prestato e per un massimo di 24 mesi, pari al 50% dell'indennità mensile prevista per il magistrato trasferito d'ufficio a sedi disagiate (commi 856-857);
    • aumenta di 100 unità di personale amministrativo non dirigenziale appartenente all'Area III con qualifica di funzionario giuridico pedagogico, la dotazione organica dell'amministrazione penitenziaria (commi 864-866);
    • autorizza l'assunzione, a tempo determinato, con contratti della durata massima di 12 mesi, fino a 1.080 unità di personale amministrativo non dirigenziale da impiegare nelle attività di eliminazione dell'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna (commi 925-926);
    • incrementa le risorse del FUA (Fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigente del Ministero della giustizia),di 6 milioni per il 2021, 8, 4 milioni di euro per il 2022 e 10 milioni di euro a decorrere dal 2023, al fine di incentivare le attività amministrative del personale del settore della giustizia, nonché di garantire maggiore efficienza e funzionalità agli uffici giudiziari, agli istituti penitenziari per adulti e minori, ai servizi di giustizia minorile e di esecuzione penale esterna,  nella fase connessa al superamento dell'emergenza epidemiologica (comma 868). 

    Con Situazione carcerariariferimento alla situazione carceraria, il disegno di legge autorizza la spesa di 25 milioni di euro per l'ampliamento e l'ammodernamento degli spazi e delle attrezzature destinate al lavoro dei detenuti, nonché per il cablaggio e la digitalizzazione degli istituti penitenziari (comma 155) e stanzia 800.000 euro, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, quale copertura finanziaria degli oneri per i rimedi risarcitori per detenzione inumana e degradante di cui all'art. 35-ter dell'Ordinamento penitenziario (comma 634). Inoltre è istituito, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, un apposito fondo, dotato di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio (2021-2023), per finanziare la predisposizione di case famiglia protette dove consentire a donne incinta o madri di prole di età non superiore a 6 anni, di scontare la pena degli arresti domiciliari (commi 322-323).

    Con riguardo alla prevenzione del fPrevenzione dell'usuraenomeno dell'usura prevede nuove modalità di utilizzazione del Fondo per la prevenzione dell'usura, istituito dall'art. 15 della legge 108/1996 (commi 256-259) e incrementa di 1 milione di euro, a decorrere dal 2021, le risorse del fondo per la prevenzione dell'usura (comma 401).

    Con riguardo al Sostegno alle vittime di reatosostegno alle vittime di reato, il provvedimento incrementa di 2 milioni di euro per il 2021 e il 2022 il Fondo pari opportunità della Presidenza del Consiglio, al fine di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di vulnerabilità (comma 28) e  di un ulteriore milione di euro per l'anno 2021 l'autorizzazione di spesa per rafforzare la rete di assistenza alle vittime di reato (comma 635). Inoltre, autorizza la spesa di 2 mln di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 allo scopo di implementare la presenza di professionalità psicologiche esperte all'interno degli istituti penitenziari per consentire un trattamento intensificato cognitivo comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne e per la prevenzione della recidiva (comma 27). Infine, il disegno di legge di bilancio  istituisce presso la Presidenza del Consiglio un Fondo contro le discriminazioni e la violenza di genere, con una dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, al fine di garantire le attività di promozione della libertà femminile e di genere e le attività di prevenzione e contrasto alle forme di violenza e di discriminazione fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale sull'identità di genere e sulla disabilità; destinatarie delle risorse del Fondo sono le associazioni del terzo settore (commi 1134-1136).

    Ulteriori misure sono volte:

    • a sostenere Ulteriori misurele aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata: in particolare, si incrementa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 l'autorizzazione di spesa relativa al supporto alle predette aziende (articolo 20) ed è prorogato, per il triennio 2021-2023, il trattamento di sostegno al reddito, a favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria (comma 284).
    • ad istituire nello stato di previsione del Ministero della giustizia un fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti, con una dotazione di 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. La disposizione riconosce all'imputato che, a seguito di un processo penale, sia stato definitivamente assolto (ex art. 530 c.p.p.) un rimborso delle spese legali per un massimo di 10.500 euro (commi 1015-1022);
    • ad istituire un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero della giustizia, dotato di uno stanziamento di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023, da destinare al finanziamento di progetti di formazione in materia di diritto penale internazionale e tutela dei diritti umani (comma 573);
    • a prevedere la nullità delle procedure esecutive aventi ad oggetto immobili in regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche nel caso di mancata previa formale comunicazione tramite PEC da parte del creditore procedente, agli uffici competenti del comune dove sono ubicati gli immobili e all'ente erogatore del finanziamento territorialmente competente; nonché la prevedere a sospensione del procedimento esecutivo e la sospensione delle procedure concorsuali pendenti relative ai predetti immobili (commi 376-379).

    POLITICHE SOCIALI

    In tema di politiche sociali le misure previste sono dirette essenzialmente all'incremento di risorse e servizi destinati  ai nuclei familiari. In sintesi il provvedimento:

    • incrementa il Fondo assegno universale e servizi alla famigliaFondo assegno universale e servizi alla famiglia di 3.012,1 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse del Fondo sono state indirizzate all'attuazione di interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia nonché al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli. (commi 2-7);
    • prevede che per garantire le attività volte Contributo in favore FISHall'inclusione sociale delle persone con disabilità, ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite ratificata dalla legge n.18/2009, venga integrato di ulteriori 400.000 euro per l'anno 2021, il contributo previsto dall'articolo 1, comma 337 della legge n- 160/2019 in favore della FISH (Federazione italiana per il superamento dell'handicap Onlus) (comma 156);
    • istituisce un Fondo per la copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico delle Fondo caregiverattività di cura a carattere non professionale del cd. caregiver (prestatore di cure) familiare, con una dotazione nel triennio di programmazione 2021-2023 di 30 milioni di euro per ciascun anno (comma 334);
    • incrementa di 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023 il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale (di cui all'art. 7, co.2, del D.Lgs. n. 147 del 2017 istitutivo del Reddito di inclusione). Lo stanziamento è riservato in via sperimentale ad interventi, da effettuare anche in un numero limitato di ambiti territoriali, volti  a permettere di completare care leaversil percorso di crescita verso l'autonomia fino al 21° anno di età (comma 335);
    • rinnova per il 2021 Bonus bebél'assegno di natalità (c.d. Bonus bebè) con le stesse modalità previste a normativa vigente. L'onere per il riconoscimento del bonus bebè è valutato in 340 milioni di euro per il 2021 e in 400 milioni di euro per il 2022. A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a valere sul "Fondo assegno universale e servizi alla famiglia" (comma 362);
    • proroga fino al 31 dicembre 2023 la Segreteria tecnica Osservatorio disabilitàSegreteria tecnica dell'Osservatorio nazionale sulle condizioni delle persone con disabilità. Gli oneri della proroga sono posti a valere sulle risorse disponibili del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri (commi 367 e 368);
    • destina un contributo di un milione di euro per l'anno 2021 all'Unione italiana ciechiUnione Italiana dei ciechi e degli Ipovedenti Onlus (comma 369);
    • autorizza la spesa di un milione di euro per l'anno 2021 al fine di sostenereEnte nazionale assistenza sordi l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (comma 370)
    • istituisce presso la Presidenza del Consiglio un Fondo contrasto discriminazione di genereFondo con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, al fine di potenziare le attività di promozione della libertà femminile e di genere e le attività di prevenzione e contrasto alle forme di violenza e di discriminazione fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale sull'identità di genere e sulla disabilità.

      Destinatarie delle risorse del Fondo sono le associazioni del terzo settore che rechino nello Statuto finalità di promozione della libertà femminile e di genere e di prevenzione e contrasto alle discriminazioni di genere, che abbiano almeno cinque anni di attività, ed un curriculum che documenti attività compiute in attuazione delle citate finalità. Modalità e criteri di erogazione del Fondo sono definiti con decreto del Ministro delle pari opportunità e della famiglia, da emanare entro il mese di marzo di ciascun anno (commi 1134-1139);

    • prevede che le regioni e le province autonome possono provvedere, a titolo di contributo speciale per gli anni 2021 e 2022, all'erogazione del 100 per cento dell'importo assegnato, con il contratto di convenzione o di concessione, alle comunità residenziali accreditate, alle Residenze sanitarie assistenziali e alle Residenze sanitarie per disabili, ai Centri diurni per anziani e per persone con disabilità, ai centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora (comma 495);

    • incrementa la dotazione del Fondo di solidarietà comunale - asili nidofondo di solidarietà comunale. Le risorse aggiuntive sono destinate a finanziare lo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario e a incrementare il numero di posti disponibili negli asili nido dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna, con particolare attenzione ai comuni nei quali i predetti servizi denotano maggiori carenze (commi 791-794).

    • potenzia il sistema dei Servizi sociali comunaliservizi sociali comunali svolti in maniera singola o associata e, contestualmente,  rafforza i servizi territoriali di cui all'art. 7, comma 1, del D.Lgs n. 147 del 2017 (segretariato sociale; servizio sociale professionale; tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione; sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale; assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità;  sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare; servizio di mediazione culturale; servizio di pronto intervento sociale) nell'ottica del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di fissare un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali (commi 797-804).

    SCUOLA, UNIVERSITA', ALTA FORMAZIONE E RICERCA

    Per quanto concerne la scuola, durante l'esame in sede referente sono intervenute varie novità, che hanno implementato le previsioni iniziali.

    Nel complesso, molti interventi riguardano l'incremento del personale. Si tratta, nello specifico, di docenti di sostegno e docenti da impiegare nella scuola dell'infanzia, di assistenti tecnici nelle scuole del primo ciclo, di collaboratori scolastici.

    Altre disposizioni incrementano le risorse destinate all'ampliamento dell'offerta formativa, all'innovazione digitale e alla didattica laboratoriale, al c.d. Fondo 0-6. Altre ancora sono volte a favorire l'inclusione scolastica.

    Ulteriori interventi riguardano l'edilizia scolastica.

    Infine, alcune previsioni sono collegate all'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19.

    Nello specifico, con riferimento al Personale scolasticopersonale:

    • si prevede un incremento di 1.000 posti della dotazione organica relativa ai docenti, da destinare al potenziamento dell'offerta formativa nella scuola dell'infanzia (comma 968);
    • si incrementano le risorse del Fondo destinato all'incremento dell'organico dell'autonomia, finalizzandole ad un aumento di complessivi 25.000 posti di sostegno (5.000 a decorrere dall'a.s. 2021/2022, 11.000 a decorrere dall'a.s. 2022/2023 e 9.000 a decorrere dall'a.s. 2023/2024); per il 2021, si incrementano di € 10 mln le risorse destinate alla formazione dei docenti, con l'obiettivo di realizzare interventi formativi obbligatori per il personale docente non fornito di specializzazione sul sostegno impegnato nelle classi con alunni con disabilità (commi 960 e 961). Inoltre, si autorizza il Ministero dell'istruzione a bandire nuove procedure selettive, su base regionale, per l'accesso in ruolo su posto di sostegno dei soggetti in possesso del relativo titolo di specializzazione, demandando ad a un decreto del Ministro dell'istruzione la definizione delle modalità di svolgimento. In particolare, con il decreto  sono disciplinati, fra l'altro, la configurazione della prova ovvero delle prove concorsuali e le relative griglie di valutazione, i titoli valutabili, la composizione delle commissioni giudicatrici, le modalità e i titoli per l'aggiornamento delle graduatorie. Alle graduatorie formatesi all'esito delle nuove procedure selettive – che sono integrate ogni due anni, a seguito di nuove procedure della stessa tipologia, e che, per i candidati già presenti, sono comunque soggette ad aggiornamento con la stessa cadenza – si attinge, ai fini dell'immissione in ruolo dei docenti di sostegno, nei limiti delle facoltà assunzionali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di posto, esclusivamente in caso di esaurimento delle corrispondenti graduatorie utili a legislazione vigente, e solo all'esito delle procedure di scorrimento delle graduatorie concorsuali di altre regioni o province (comma 980);
    • si prevede la trasformazione a tempo pieno, dal 1° gennaio 2021, del contratto di lavoro di 4.485 collaboratori scolastici (ex LSU) già assunti a tempo parziale dal 1° marzo 2020, nonché l'assunzione a tempo pieno, dal 1° settembre 2021, sino ad un massimo di 45 unità, di ulteriori collaboratori scolastici. Inoltre, si introducono ulteriori disposizioni per stabilizzare nello stesso profilo – nel limite dei posti residuati rispetto agli 11.263 già autorizzati – ulteriore personale che non ha potuto partecipare alla seconda procedura selettiva per mancanza di posti nella provincia di appartenenza. Infine, si dispone che all'esito di tali procedure sono autorizzate assunzioni per la copertura dei posti resi nuovamente disponibili (commi 964 e 965);
    • si prevede la proroga fino al 30 giugno 2021 dei contratti a tempo determinato con assistenti tecnici da utilizzare nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole del primo ciclo. Inoltre, al fine di assicurare stabilmente la presenza di assistenti tecnici nei medesimi ordini e gradi di scuole, dall'a.s. 2021/2022 si incrementa la relativa dotazione organica di 1.000 posti (commi 966 e 967);
    • si posticipa ulteriormente (dall'a.s. 2021/2022) all'a.s. 2022/2023 la soppressione delle disposizioni che prevedono la possibilità di collocare fuori ruolo docenti e dirigenti scolastici per assegnazioni presso enti che operano nel campo delle tossicodipendenze, della formazione e della ricerca educativa e didattica, nonché presso associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi (comma 974);
    • si prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione di un Fondo, con una dotazione di € 25,856 mln per il 2021, volto ad evitare la ripetizione di somme già erogate ai dirigenti scolastici nell'a.s. 2019/2020 in conseguenza dell'ultrattività riconosciuta ai contratti collettivi regionali relativi all'a.s. 2016/2017 (commi 981 e 982);
    • si stanziano € 53,9 mln per il 2021  al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici previsti per i lavoratori fragili in relazione all'emergenza da COVID-19 (comma 483);
    • si dispone che nelle graduatorie del concorso per Direttore dei servizi generali e amministrativi nelle scuole bandito nel 2018 sono collocati tutti gli idonei non vincitori (commi 972 e 973);
    • per l'a.s. 2021/2022, si riduce (da 600) a 500 unità, ovvero (da fino a 400) a fino a 300 unità per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, il numero minimo di alunni necessario per l'attribuzione alle istituzioni scolastiche di un dirigente scolastico con incarico a tempo indeterminato e di un direttore dei servizi generali e amministrativi in via esclusiva (commi 978 e 979);

    • con riferimento alla scuola italiane all'estero, si traferiscono al Ministero per gli affari esteri e la cooperazione internazionale le risorse di personale (dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo), unitamente alle competenze in ordine alle attività di formazione, di selezione e di assegnazione temporanea ed invio in missione dello stesso. Ulteriori disposizioni riguardano il servizio di detto personale presso sedi disagiate e la designazione di candidati ai posti di direttore e di direttore aggiunto nelle scuole europee, parimenti rimessa al MAECI (commi 975-977).

     Con riferimento agli Interventi per gli studentiinterventi per la formazione degli alunni e degli studenti, per il diritto allo studio e per l'inclusione scolastica:

    • dal 2021, si incrementa di € 60 mln annui la dotazione del Fondo per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai 6 anni (c.d. Fondo 0-6) (comma 969);
    • si incrementa il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi (confluito dal 2007 nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche) di € 117,8 mln per il 2021, € 106,9 mln per il 2023 (non è previsto un incremento per il 2022), € 7,3 mln per ciascuno degli anni 2024 e 2025 ed € 3,4 mln per il 2026, allo scopo di ridurre le disuguaglianze e favorire l'ottimale fruizione del diritto allo studio, anche per gli studenti privi di mezzi (co. 503);
    • si istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un fondo, con una dotazione di € 3 mln annui a decorrere dal 2021, finalizzato a consentire ai licei musicali l'attivazione dei corsi a indirizzo jazzistico e nei nuovi linguaggi musicali (comma 510-511);
    • si introducono disposizioni relative alla valutazione degli apprendimenti e allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo per l'a.s. 2020/2021. In particolare, si stanziano € 30 mln per il 2021 (provenienti dal Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa  e per gli interventi perequativi) per consentire lo svolgimento degli esami di Stato nelle scuole statali e paritarie secondo gli standard di sicurezza sanitaria e si affida ad ordinanze del Ministro dell'istruzione la possibilità di adottare specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e lo svolgimento dei medesimi esami, tra le quali anche quelle che sono state previste per l'a.s. 2019/2020 (commi 504-506);

    • si incrementano di € 70 mln per il 2021 le risorse destinate alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità (comma 514);

    • dal 2021, si incrementano di € 8,2 mln le risorse destinate all'innovazione digitale e alla didattica laboratoriale, al fine di potenziare le azioni per l'innovazione didattica e digitale nelle scuole attraverso il coinvolgimento degli animatori digitali (art. 1, comma 512). Inoltre, si estende anche agli a.s. 2021/2022 e 2022/2023 la possibilità di costituire équipe territoriali formative – formate ora da 20 docenti da porre in posizione di comando presso gli USR e presso l'Amministrazione centrale, e da un numero massimo di 200 docenti da porre in semi esonero dall'esercizio delle attività didattiche per il 50% dell'orario di servizio - per garantire la diffusione di azioni legate al Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD), nonché per promuovere azioni di formazione del personale docente e di potenziamento delle competenze degli studenti sulle metodologie didattiche innovative. A tal fine, si autorizza la spesa di € 1,4 mln per il 2021, € 3,6 mln per il 2022 ed € 2,2 mln per il 2023 (commi 970 e 971);
    • si incrementa di € 20 mln per il 2021 il Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore istituito dall'art. 1, co. 875, della L. 296/2006 (articolo 1, comma 298);
    • per il 2021 e il 2022 si incrementano, rispettivamente, di € 55 mln e di € 50 mln annui le risorse per il c.d. sistema duale destinate, fra l'altro, ai percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (comma 297);
    • si istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un Fondo con una dotazione pari a € 4 mln per ciascuno degli anni 2021 e 2022, volto alla realizzazione di progetti pilota di educazione ambientale per gli studenti delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, site nei comuni presenti in aree protette naturalistiche ( comma 759);
    • si stanziano € 10 mln per ciascuno degli a.s. 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 per l'acquisto di sussidi didattici da parte delle scuole che accolgono studenti con disabilità; si dispone che agli alunni con disturbi specifici di apprendimento spettano esclusivamente le misure educative e didattiche di supporto previste dalla L. 170/2010 (commi 962 e 963).

     

    Edilizia scolasticaIn materia di edilizia scolastica:

    • si dispone che le risorse di cui all'art. 1, co. 63, della L. 160/2019 (L. di bilancio 2020), destinate al finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza energetica delle scuole di province e città metropolitane, nonché delle scuole degli enti di decentramento regionale, possono essere destinate anche ad interventi di messa in sicurezza, nuova costruzione e cablaggio interno degli edifici scolastici (comma 810);
    • si incrementano di € 1 mln per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, le risorse destinate ad interventi urgenti finanziati a valere sul Fondo unico per l'edilizia scolastica. Inoltre, si proroga (dal 31 dicembre 2020) al 31 dicembre 2021 la possibilità per i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane di operare con i poteri dei commissari straordinari, previsti per interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, e si introducono ulteriori deroghe riguardanti le procedure di approvazione del programma acquisti  e lavori e dei progetti relativi ai lavori (artt. 21 e 27 del Codice dei contratti pubblici) (commi 811 e 812);
    • si prevede che, al fine di contrastare il fenomeno dello spopolamento dei piccoli comuni del Sud Italia, l'INAIL destina, nell'ambito del piano triennale di investimenti immobiliari 2021-2023, l'ulteriore somma di € 40 mln per la costruzione di scuole innovative (art. 1, co. 153, L. 107/2015) in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti delle regioni Abruzzo, Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Gli interventi sono individuati attraverso un specifico avviso pubblico predisposto dal Ministero dell'istruzione, di concerto con il Ministero per il sud e la coesione territoriale. Per la copertura degli oneri relativi ai canoni di locazione da corrispondere all'INAIL, si autorizza una spesa di € 0,3 mln per il 2020, € 0,6 mln per il 2023 e € 1,2 mln annui dal 2024 (commi 203-205).

     

    Infine:

    • si autorizza l'ulteriore spesa di € 12 mln per il 2021 per la realizzazione di un sistema informativo integrato del Ministero dell'istruzione (comma 513);
    • si incrementa di 3 posizioni dirigenziali di livello non generale la vigente dotazione organica del Ministero dell'istruzione, destinando tale incremento agli uffici di diretta collaborazione del Ministro. A tal fine, si provvede anche mediante concorsi pubblici, per i quali il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire le relative procedure (comma 942);

    • si istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo con una dotazione di € 150 mln per il 2021, al fine di consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico nei comuni in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 (comma 790); nello stesso stato di previsione si istituisce un ulteriore fondo finalizzato a consentire l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti (comma 816).

     

    Anche per quanto riguarda l'università e le Interventi per università e istituzioni AFAMistituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAMdurante l'esame in sede referente sono intervenute varie novità, in particolare attraverso l'istituzione di nuovi fondi con diverse finalità. In linea generale, si incrementano in vario modo le risorse finalizzate a misure di sostegno di tali istituzioni e si prosegue nello sforzo di sostegno del diritto allo studio. Inoltre, si ampliano le possibilità di progressione di carriera per i ricercatori universitari a tempo indeterminato e si dispone in materia di personale delle stesse istituzioni AFAM. .

    In particolare:

    • dal 2021, si incrementano il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) di € 165 mln annui e il Fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni AFAM di € 8 mln annui, al fine di ampliare il numero degli studenti che beneficiano dell'esonero, totale o parziale, dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale (comma 518). Inoltre, lo stesso Fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni AFAM  viene incrementato di € 1 mln annui "a decorrere dall'a.a. 2020/2021", al fine di consentire alle medesime istituzioni di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti con handicap riconosciuto ai sensi della L. 104/1992, con invalidità superiore al 66%, e con certificazione di disturbo specifico di apprendimento (DSA), prevedendo anche l'inserimento di una figura di tutor accademico esperto in didattica musicale inclusiva e appositamente formato (comma 542);
    •  dal 2021, si incrementa di € 70 mln annui il Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio (comma 519). Inoltre, si istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca (MUR) un Fondo, con una dotazione di € 15 mln per il 2021, finalizzato alla corresponsione di contributi per le spese di locazione abitativa degli studenti fuori sede iscritti alle università statali che abbiano un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a € 20.000, che non usufruiscano di altri contributi pubblici per l'alloggio, e che siano residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato. Il beneficio non è cumulabile con altre forme di sostegno al diritto allo studio riguardanti l'alloggio (commi 526-527). Altre previsioni riguardano il calcolo dell'ISEE per l'accesso e prestazioni di diritto allo studio universitario (comma 337);
    • per il 2021, si incrementano di € 30 mln le risorse destinate ai contributi a favore delle università non statali legalmente riconosciute (comma 520);
    • a fini di sostegno delle università del Mezzogiorno, si istituisce nello stato di previsione del MUR il Fondo perequativo a sostegno delle università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno, con una dotazione di € 5 mln per il 2021 e si incrementa il FFO, sempre per il 2021, di € 3 mln, da destinare alle università statali del Mezzogiorno aventi un numero di iscritti inferiore a 20.000 (comma 521);
    • per il 2021, si incrementano di € 4 mln le risorse destinate alle residenze universitarie statali e ai collegi di merito accreditati. Al contempo, si istituisce il Fondo per la valorizzazione delle università a vocazione collegiale, con una dotazione di € 5 mln per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, da ripartire tra le università statali che gestiscono, anche attraverso appositi enti strumentali, collegi universitari (commi 522 e 523);
    • per il 2021, si destinano € 34,5 mln al "Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca" istituito, per il 2020, dal D.L. 18/2020 (L. 27/2020) (comma 525);
    • si istituisce nello stato di previsione del MUR un Fondo, con una dotazione di € 7 mln per il 2021, da utilizzare per interventi strutturali, di messa in sicurezza, di manutenzione ordinaria e straordinaria, relativi ad edifici di particolare valore storico-artistico, non di proprietà dello Stato, che ospitano conservatori musicali (comma 535);
    • si incrementano di € 15 mln annui dal 2022 le risorse destinate alla progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato prevista dal D.L. 162/2019 (L. 8/2020), e si modifica la relativa disciplina, in particolare incrementando la quota riservata alla copertura dei posti mediante valutazione di ricercatori a tempo indeterminato già in servizio nel medesimo ateneo (comma 524);
    • si prevede l'istituzione di 6 borse di studio finalizzate all'iscrizione a master interdisciplinari di primo o di secondo livello sul tema del contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso, da svolgere presso tre università statali (una al Nord, una al Centro e una al Sud Italia). A tal fine, si incrementa di € 240.000 per il 2021 il FFO.  Inoltre, si istituisce nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica, un fondo, con una dotazione di € 300.000 per il 2021, per il finanziamento di 100 borse di studio, della durata di 6 mesi, per lo sviluppo di progetti di studio, ricerca e formazione lavoro nelle aree giuridica, scientifico-tecnologica, economica e statistica, destinate a studenti universitari di età non superiore a 25 anni. I progetti hanno per oggetto temi inerenti all'organizzazione e al funzionamento delle amministrazioni pubbliche (commi 528-533);

    • si autorizza la spesa di € 100.000 per ciascun anno del triennio 2021-2023, da ripartire tra le università che, sulla base di convenzioni con la Fondazione per la ricerca scientifica termale (FORST), attivano master di secondo livello in medicina clinica termale (commi 555-556);

    • con riferimento al personale delle istituzioni AFAM: si modifica ulteriormente la disciplina per l'inquadramento nei ruoli dello Stato del personale degli Istituti superiori di studi musicali e delle Accademie di belle arti non statali, nell'ambito del processo di statizzazione delle medesime istituzioni; si prevede che, all'esito di tale processo, a decorrere dal 1° novembre 2021, le dotazioni organiche delle istituzioni AFAM statali sono incrementate; si dispone l'inserimento nelle dotazioni organiche delle istituzioni AFAM delle figure di accompagnatori al pianoforte, accompagnatori al clavicembalo e tecnici di laboratorio; si differisce ulteriormente (dall'a.a. 2021/2022) all'a.a. 2022/2023 l'applicazione del regolamento sul reclutamento nelle istituzioni AFAM e, nelle more, si definisce un ordine di priorità nell'utilizzo delle graduatorie per soli titoli per il conferimento di incarichi di docenza a tempo indeterminato; si prevede una riduzione degli incarichi di docenza per esigenze cui non si possa far fronte nell'ambito delle dotazioni organiche in proporzione all'incremento delle stesse; si introduce una disciplina transitoria, nelle more dell'applicazione del regolamento sul reclutamento, riguardante le procedure per il passaggio alla prima fascia riservate ai docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno 3 anni accademici (commi 887-894);

    • in materia di contribuzione pensionistica prevista per i professori e ricercatori delle università non statali legalmente riconosciute, si dispone che, dal 1° gennaio 2021, le aliquote a carico del datore di lavoro e del dipendente sono pari a quelle in vigore per le stesse categorie di personale presso le università statali (e quindi pari a quelle in vigore per la generalità dei dipendenti statali) (comma 565).

    Infine:

    • a decorrere dal 2021, si incrementa la dotazione finanziaria relativa agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca di € 500.000 e si aumenta di 3 unità la dotazione organica dei dirigenti di livello non generale del relativo Ministero - di cui 1 unità destinata agli uffici di diretta collaborazione del Ministro - per coprire le quali si autorizza il Ministero anche a svolgere appositi concorsi pubblici. Si autorizza inoltre il MUR a bandire una o più procedure concorsuali per titoli ed esami, per reclutare un contingente massimo di 56 unità di personale da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali (commi 935 e da 936 a 941);
    • si prevede un credito d'imposta per le donazioni effettuate nel 2021 o nel 2022 sotto forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e alla acquisizione di competenze manageriali promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata, da scuole di formazione manageriale pubbliche o private (articolo 1, commi 536-539).

    Per il settore della ricerca – oltre a quanto già detto con riferimento al Fondi per la ricercaFondo per le esigenze emergenziali (tra gli altri) degli enti di ricerca - si prevedono, in particolare, risorse aggiuntive, attraverso l'incremento - rafforzato durante l'easme in sede referente - di un Fondo esistente e l'istituzione di nuovi Fondi.

    Nello specifico:

    • si incrementa il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca vigilati dal MUR (FOE) di € 65 mln annui, nonché, per il solo 2021, di ulteriori € 25 mln, destinando quest'ultimo incremento all'assunzione di ricercatori. In particolare, l'incremento di € 25 mln per il 2021 è destinato ad assicurare l'integrale copertura delle spese connesse all'attività di stabilizzazione dei ricercatori precari (commi 540 e 541). Al contempo, si autorizza la specifica spesa di 500.000 per il 2021 a favore del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) - che rientra fra gli enti di ricerca vigilati dal MUR - per proseguire l'implementazione del progetto culturale connesso al Portale delle fonti per la storia della Repubblica italiana e le ulteriori attività di digitalizzazione della documentazione archivistica e bibliografica che lo alimentano (comma 545);
    • si incrementa di € 1 mln per il 2021, € 2 mln per il 2022 ed € 3 mln a decorrere dal 2023 l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo - istituito nello stato di previsione del MUR - per l'insediamento nel Mezzogiorno di uno spazio dedicato alle infrastrutture di ricerca nel settore delle scienze religiose e per l'incremento, attraverso l'analisi e lo studio della lingua ebraica, della ricerca digitale multilingue per favorire la coesione sociale ed il dialogo interculturale (comma 543);
    • si istituisce nello stato di previsione del MUR il Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma nazionale per la ricerca (PNR), con una dotazione di € 200 mln per gli anni 2021 e 2022 ed € 50 mln per il 2023 (comma 548);
    • si istituisce nello stato di previsione del MUR il Fondo per l'edilizia e le infrastrutture di ricerca, con una dotazione di € 100 mln per ciascuno degli anni 2021 e 2022, € 250 mln per il 2023, € 200 mln per ciascuno degli anni 2024 e 2025 ed € 150 mln per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035 (comma 549);
    • si istituisce nello stato di previsione del MUR il Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca, con una dotazione di € 10 mln a decorrere dal 2021, e si consente allo stesso MUR di avvalersi di Invitalia per il supporto nell'analisi, nella valutazione e nel monitoraggio degli interventi nel settore della ricerca (comma 550);
    • al fine di semplificare lo svolgimento delle attività di selezione e di valutazione dei programmi e dei progetti di ricerca, si prevede che il MUR si avvale di esperti tecnico-scientifici e professionali. A tal fine sono utilizzate le risorse, nel limite massimo del 7%, destinate al finanziamento degli stessi programmi e progetti di ricerca. Tali previsioni si applicano anche alle spese per il funzionamento e per i compensi relativi alle procedure di selezione e valutazione dei progetti di ricerca del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca (comma 551);
    • si modificano le modalità di finanziamento del Programma nazionale di ricerche in Antartide (PNRA), svincolandone l'erogazione dal FOE. Si prevede dunque, a decorrere dal 2021, l'assegnazione annuale di un contributo di € 23 mln. Al relativo onere si provvede attraverso corrispondente riduzione del FOE (comma 552);
    • si prevede l'istituzione nell'Anagrafe nazionale delle ricerche (di cui all'art. 63 del DPR 382/1980) di una sezione denominata "Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca", alla quale potranno iscriversi gli enti, le istituzioni e gli organismi privati ed altri soggetti di diritto privato senza scopo di lucro che svolgono attività di ricerca, ad eccezione di università, enti universitari ed enti del Terzo settore. Inoltre, si istituisce nello stato di previsione del MUR il Fondo per la ricerca in campo economico e sociale, con una dotazione di € 8 mln a decorrere dal 2021. Il Ministero dell'università e della ricerca stabilisce le modalità di presentazione dei progetti di ricerca e di attribuzione delle risorse, mediante una procedura selettiva annuale riservata ai soggetti iscritti nella summenzionata sezione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche (commi 553-554);

    • si demanda al MUR, di concerto con il Ministero dell'istruzione, la promozione di un programma nazionale di ricerca e interventi, della durata di 12 mesi, sul contrasto alla povertà educativa. Nell'attuazione del programma possono essere coinvolte università, scuole, istituti di cultura e organizzazioni del terzo settore. Ai fini indicati, si istituisce un apposito Fondo nello stato di previsione del MUR, con una dotazione di € 2 mln per il 2021 (commi 507-509):
    • si incrementa di 5 milioni per l'anno 2021 del Fondo per il finanziamento ordinario dell'Università. Tale importo andrà destinato dal Ministro dell'università e della ricerca al Consorzio universitario per la ricerca socioeconomica e per l'ambiente (CURSA) per realizzare processi di digitalizzazione delle imprese secondo le linee guida del Programma industria 4.0 (comma 1066).

    Anche a fini diriequilibrio territoriale riequilibrio territoriale, si segnalano:

    • la  proroga per le annualità 2021 e 2022 del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni), differenziandone la misura percentuale a seconda delle dimensioni delle imprese in termini occupazionali e di fatturato (25 per cento per le grandi imprese, 35 per cento per le medie imprese, 45 per cento per le piccole imprese) (commi 185-187);
    • la costituzione di Ecosistemi dell'innovazione, attraverso la riqualificazione o la creazione di infrastrutture materiali e immateriali per lo svolgimento di attività di formazione, ricerca multidisciplinare e creazione di impresa, con la collaborazione di università, enti di ricerca, imprese, pubbliche amministrazioni e organizzazioni del terzo settore, al fine di favorire, nell'ambito dell'economia della conoscenza, il perseguimento di obiettivi di sviluppo, coesione e competitività dei territori nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (commi 196-199).

    Si segnala inoltre l'autorizzazione in favore dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) a procedere annualmente all'assunzione di personale con oneri a carico del proprio bilancio sino al conseguimento del valore soglia del 70 per cento relativo al rapporto tra spese per il personale ed entrate correnti, con un incremento annuale della spesa di personale non superiore al 25 per cento, ferma restando la capacità di sostenere la spesa a regime verificata dall'organo interno di controllo (comma 895).


    COMMERCIO E TURISMO

     Con riferimento al turismo, si segnalano:

    • la promozione della realizzazione di programmi di sviluppo turistico in grado di ridurre il divario socio-economico tra aree territoriali del Paese e di contribuire ad un utilizzo efficiente del patrimonio immobiliare nazionale, nonché di favorire la crescita della catena economica e l'integrazione settoriale. A tal fine la disposizione interviene sulla disciplina concernente l'accesso ai contratti di sviluppo. I programmi di sviluppo riguardanti esclusivamente l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli possono essere accompagnati da investimenti finalizzati alla creazione, alla ristrutturazione e all'ampliamento di strutture idonee alla ricettività e all'accoglienza dell'utente, finalizzati all'erogazione di servizi di ospitalità, connessi alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Il MISE è chiamato a impartire al Soggetto Gestore (Invitalia) le direttive eventualmente necessarie ai fini della corretta attuazione delle nuove disposizioni (commi 84-86);
    • l'estensione del contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici di rilevante interesse turisticocentri storici di rilevante interesse turistico. Il contributo è attualmente riconosciuto agli esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei centri storici di 19 comuni capoluogo di provincia. Il contributo viene esteso agli esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni dove sono situati santuari religiosi (ove siano state registrate, nell'ultima rilevazione presenze turistiche in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti). Il contributo ha effetto dal 2021 entro un limite massimo di spesa di 10 milioni di euro (commi 87-88);
    • l'istituzione nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni, le attività culturali e il turismo (MIBACT) di un Fondo per incentivare la ripresa dei flussi turistici di ritornoFondo per incentivare la ripresa dei flussi turistici di ritorno, con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023. Il Fondo è finalizzato a consentire, ai cittadini italiani residenti all'estero, che attestino la loro iscrizione all'AIRE, l'ingresso gratuito della rete dei musei delle aree e dei parchi archeologici di pertinenza pubblica (commi 89-90);
    • l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un Fondo per la tutela e valorizzazione delle aree di interesse archeologico e speleologico, con una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2021. In particolare, il Fondo viene finalizzato agli interventi di riqualificazione ed adeguamento degli impianti di illuminazione, di sicurezza e multimediali dei complessi carsici a vocazione turistica. Si demanda ad un decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie la ripartizione delle risorse del Fondo tra le regioni e le province autonome in cui siano presenti le grotte naturali turistiche aventi specifiche caratteristiche (percorso visibile di lunghezza minima di 2km, una media annua di almeno 300 mila visitatori nel periodo 2015-2019, ricadenti in siti di interesse comunitario). A loro volta, gli enti territoriali provvederanno a trasferire le risorse a favore degli enti gestori dei complessi carsici (commi 91-94);
    • l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Fondo sperimentale per la formazione turistica esperienzialeFondo sperimentale per la formazione turistica esperienziale con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per migliorare le capacità professionali degli operatori del settore e aumentare l'attenzione, da parte degli stessi, alla sostenibilità ambientale. Il Fondo è ripartito tra le regioni ed è vincolato all'organizzazione di corsi di formazione esperienziale riferiti ad ambiti della filiera del turismo (comma 195);
    • a tutela della concorrenza e dei consumatori, si prevede che il regime fiscale delle locazioni brevilocazioni brevi, con effetto dal periodo d'imposta relativo al 2021, sia riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta. Negli altri casi, l'attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale (commia 595);
    • il rifinanziamento di 100 milioni per l'anno 2021 del Fondo per sostenere le agenzie di viaggioFondo per sostenere le agenzie di viaggio, i tour operator, le guide, gli accompagnatori turistici e le imprese di trasporto di persone, in aree urbane e suburbane mediante autobus scoperti. Contestualmente, la platea dei beneficiari del fondo viene estesa a tutte le imprese turistico-ricettive, genericamente intese (comma 603);
    • la riforma della disciplina della banca dati delle strutture ricettivebanca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi, che viene ora istituita presso il MIBACT. La banca dati raccoglie e ordina le informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili destinati alle locazioni brevi. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al MIBACT i dati inerenti alle strutture ricettive e agli immobili con i relativi codici identificativi regionali, ove adottati. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, sono stabilite le modalità di realizzazione e gestione della banca dati, di acquisizione dei codici identificativi regionali e le modalità di accesso alle informazioni che vi sono contenute (commi 596-597).

     

    Per quanto riguarda il settore del commercio, si segnala che dal 1° gennaio 2022, l'aliquota contributiva aggiuntiva prevista a carico degli iscritti alla Gestione degli esercenti attività commercialiGestione degli esercenti attività commerciali presso l'INPS al fine di far fronte agli oneri derivanti dall'introduzione dell'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale, è dovuta nella misura dello 0,48 per cento, in luogo dello 0,09 per cento attuale. Non si procede pertanto all'aggiornamento dell'aliquota contributiva in questione per il 2021, come del resto è avvenuto per il 2020, consentendo la continuità delle prestazioni con fondi a carico del bilancio statale, per un ammontare di 167,7 milioni (comma 380).


    TRASPORTI

    Con riferimento al Supporto all'intermodalità e allo sviluppo della logisticasupporto della logistica e dell'intermodalità vengono rifinanziati il cosiddetto marebonus e il cosiddetto ferrobonus. Con riferimento al marebonus sono attribuite risorse per ulteriori 25 milioni di euro per l'anno 2021, 19,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 21,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 (per un totale di 130,5 milioni di euro). Con riferimento al ferrobonus si prevedono ulteriori 25 milioni di euro per l'anno 2021, 19 milioni di euro per l'anno 2022 e 22 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 (per un totale di 132 milioni di euro). Tali risorse si aggiungono alle risorse già previste per il 2021 dalla legge di bilancio 2020, che aveva assegnato 30 milioni di euro al marebonus e 20 milioni di euro al ferrobonus (commi 672-674).

    Viene inoltre autorizzata una spesa pari a 5 milioni annui dal 2021 al 2034 per sostenere le imprese detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci, nonchè gli spedizionieri e gli operatori del trasporto multimodale (MTO), limitatamente all'attività relativa ai trasporti ferroviari, che hanno subito dei danni economici connessi all'emergenza COVID-19 (comma 671).

    In seconda sezione si registra un rifinanziamento (Sezione II) di 20 milioni di euro per il 2021 ed il 2022 (e di 10 milioni di euro per il 2023), sul cap. 7309 (spese da destinare alla prosecuzione degli interventi volti all'utilizzo di modalità di trasporto alternative al trasporto stradale e all'ottimizzazione della catena logistica).

    Con riferimento al Trasporto ferroviariotrasporto ferroviario viene esteso fino al 30 aprile 2021, prevedendo l'attribuzione di ulteriori risorse, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034 (per un totale di 420 milioni di euro), l'indennizzo per i servizi ferroviari a mercato di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per compensare gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza COVID-19, previsto dall'art. 214 del decreto-legge n. 34 del 2020  (commi 675- 678).

    È inoltre prevista l'estensione fino al 30 aprile 2021 della riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, attribuendo a tale scopo risorse ulteriori a Rete ferroviaria italiana (pari a 20 milioni per il 2021 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034, per un totale di 150 milioni di euro) e disponendo che la riduzione medesima possa giungere fino al 100 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario per i servizi ferroviari passeggeri non sottoposti ad obbligo di servizio pubblico e per i servizi ferroviari merci. Eventuali risorse residue sono destinate a compensare il gestore della rete ferroviaria delle minori entrate derivanti dal gettito del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nel periodo tra compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 aprile 2021 (commi 679- 680).

    Nel corso dell'esame parlamentare è stata prevista la reintroduzione del parere parlamentare sui contratti di servizio (concernente i servizi di media e lunga percorrenza anche notturni) con la società affidataria, qualora appartenente al gruppo Ferrovie dello Stato (Co. 681-682).

    Si dispone inoltre il trasferimento alle regioni Veneto e Friuli Venezia-Giulia delle funzioni relative ai servizi ferroviari interregionali indivisi. Le Regioni interessate potranno, quindi, procedere all'affidamento dei relativi servizi entro il 31 dicembre 2021. Sono conseguentemente attribuite alle due regioni le relative risorse finanziarie necessarie (alla Regione Veneto 11.212.210 euro annui e alla Regione Friuli Venezia Giulia 22.633.652 euro annui a decorrere dalla data di completamento del trasferimento delle funzioni) nonché le risorse del Fondo investimenti di cui alla legge di bilancio 2018 destinato al rinnovo del materiale rotabile ferroviario. Ai fini del trasferimento delle funzioni si prevede di integrare con 3.906.278 di euro annui le risorse disponibili presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (commi 683-687).

    In seconda sezione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si registra un aumento di 3 milioni di euro per il 2021, +10 milioni di euro per il 2022 e +14 milioni di euro per il 2023) per interventi sulle infrastrutture ferroviarie, sul cap. 7532 relativi alla realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione. Viene inoltre rifinanziato per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, il cap. 7137 relativo al Fondo comune per il rinnovo degli impianti fissi e del materiale rotabile delle ferrovie in concessione ed in gestione governativa.

    Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze si ha un aumento complessivo di +6,7 mln nel 2021, mentre negli anni successivi si ha un aumento di 1.295 milioni per il 2022 ed una riduzione di 1.100 milioni di euro nel 2023. Si tratta di una riprogrammazione di contributi in conto impianti a Ferrovie dello Stato Spa, assegnati ai sensi della L. 266 del 2005, art. 1, co. 86: sul cap. 7122/PG 2, e relativo agli investimenti dei Contratti di programma tra Rete ferroviaria italiana e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tali risorse sono riferite al contratto di programma parte investimenti per +4,74 milioni di euro nel 2021, +1.245 milioni di euro e -1.150 milioni di euro nel 2023. La restante variazione di + 2 mln per il 2021 (e di +50 mln per ciascuno degli anni 2022 e 2023) è a valere sul Piano Gestionale 5 del cap. 7122, relativo alla manutenzione straordinaria del Contratto di Programma, parte Servizi, 2016-2021.

    Per quanto riguarda il Trasporto aereotrasporto aereo viene prorogato fino al 31 dicembre 2022 il contributo previsto dall'articolo 1, comma 124, della legge di bilancio 2020, riconosciuto per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania, con uno stanziamento di 25 milioni di euro per l'anno 2021 e di 25 milioni di euro per l'anno 2022, innalzando inoltre da ventimila a venticinquemila euro la soglia di reddito lordo annuo per i lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di fuori della Regione Siciliana e dei migranti per ragioni sanitarie che sono tra i soggetti beneficiari della misura (commi 688-689).

    Inoltre si dispone per il solo anno 2020 che siano considerate compagnie aeree che effettuano prevalentemente trasporti internazionali, e che dunque godono del regime di non imponibilità IVA di specifiche operazioni, quelle che rispettavano tale requisito con riferimento all'anno 2019 (commi 713).

    Nel corso dell'esame parlamentare è stata prevista l'estensione ai trattamenti di integrazione salariale in deroga, richiesti ai sensi dell'articolo 54, comma 2, della disegno di legge di bilancio in esame, dalle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e dalle società da queste derivate, nonché dalle imprese del sistema aereoportuale (di cui all'art. 20 del, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148) delle prestazioni integrative dell'indennità di mobilità, di ASpI/NASpI e del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria anche a seguito della stipula di un contratto di solidarietà, finanziati dal Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo (comma 714) nonché l'istituzione di un Fondo, volto a compensare i minori ricavi e i maggiori costi direttamente imputabili all'emergenza COVID-19 registrati nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 gennaio 2021, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, nella misura del 100%. Il Fondo ha una dotazione di 500 milioni di euro così ed è così ripartita: nel limite di 450 milioni di euro, destinata alla compensazione dei danni subiti dai gestori aeroportuali (comma 715, lettera a) e nel limite di 50 milioni di euro per i danni subiti dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra (comma 715 lettera b). Sono indicati criteri e modalità di erogazione del contributo, anche al fine di evitare sovracompensazioni (comma 716) e la modalità di riduzione del contributo nel caso in cui le risorse non siano sufficienti per tutti gli aventi titolo (comma 717).  Nelle more del perfezionamento dell'iter autorizzatorio dell'aiuto di Stato da parte dell'Unione europea si prevede la possibilità per il MIT di erogare, a titolo di anticipazione, un importo non superiore a 315 milioni di euro alle imprese aventi i requisiti di cui al comma 2, lett. a), ed un importo non superiore a 35 milioni di euro alle imprese aventi i requisiti di cui al comma 2, lett. b) che ne facciano richiesta, disciplinando in dettaglio l'ipotesi in cui l'aiuto non venisse autorizzato.

    Con riguardo al Trasporto marittimo e settore portualesettore marittimo e portuale sono rifinanziate, con ulteriori 68 milioni di euro per l'anno 2021, le misure volte a compensare i mancati introiti delle Autorità di sistema portuale e di alcune imprese di navigazione marittima in ragione delle limitazioni connesse alla citata emergenza (comma 662), vengono sospesi, per le imprese croceristiche iscritte al registro internazionale, i limiti per lo svolgimento di attività di cabotaggio marittimo  (comma 663), è prorogata l'esenzione dagli oneri previdenziali e assistenziali, prevista per le imprese iscritte al registro internazionale, per alcune imprese non iscritte al citato registro che svolgono attività di cabotaggio e attività di servizio per le piattaforme petrolifere, incrementando (di ulteriori 28 milioni di euro, che si aggiungono ai 7 già previsti) le risorse ad essa destinate (comma 664) e viene rifinanziato, con 20 milioni di euro per il 2021, il Fondo destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri trasportati per le navi iscritte nel registro nazionale (comma 665). Viene infine istituito un nuovo Fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2021, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari per i soggetti titolari di concessioni rilasciate dalle Autorità di sistema portuale, dei concessionari di aree e banchine portuali, e dei titolari di concessioni demaniali marittime, rimettendo ad un decreto ministeriale la definizione di modalità e criteri di attribuzione e subordinandone l'efficacia all'autorizzazione dell'Unione europea (commi 666 e 667).

    E' inoltre istituito un Fondo, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 finalizzato alla parziale copertura dei costi sostenuti dalle Autorità di sistema portuale per la rimozione delle navi, delle navi abbandonate e dei relitti fino a un massimo del cinquanta per cento e parzialmente destinato alla rimozione, demolizione e vendita, anche solo parziale, di navi, galleggianti, compresi i sommergibili, radiati dalla Marina militare in alcune specifiche aree portuali (commi 728-732).

    E' infine prevista l'integrazione dell'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633 in materia di operazioni assimilate alle esportazioni tra cui le cessioni di navi chiarendo, ai fini della legislazione in materia di imposta sul valore aggiunto, quando una nave si consideri adibita alla navigazione in alto mare  e stabilendo che I soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell'imposta attestano la condizione della navigazione in alto mare mediante apposita dichiarazione. Viene prevista una disciplina di dettaglio per le dichiarazioni per l'effettivo utilizzo nel territorio dell'Unione europea delle prestazioni di servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine di imbarcazioni da diporto, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto dovuta (commi 708-712).

    Nel corso dell'esame parlamentare è stato introdotto per complessivi 14 milioni di euro, ripartiti negli anni 2021-2023, un finanziamento per interventi di riqualificazione del porto di Reggio Calabria (commi 669) ed è stato istituto presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo di 5 milioni di euro volto a ristorare le città portuali che hanno subito perdite economiche a seguito del calo del turismo crocieristico derivante dall'epidemia di Covid-19 (commi 734-735).

    Nel corso dell'esame parlamentare è stato previsto per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche specialiZone economiche speciali (ZES) istituite ai sensi decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, la riduzione dell'imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nella zona economica speciale del 50 per cento a decorrere dal periodo d'imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d'imposta successivi (Co. 173). Il riconoscimento dell'agevolazione è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni, pena la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituzione dell'agevolazione della quale abbiano già beneficiato:le  beneficiarie devono mantenere la loro attività nell'area ZES per almeno dieci anni;le imprese devono conservare i posti di lavoro creati nell'ambito dell'attività avviata nella ZES per almeno dieci anni (Co. 174). Si è inoltre introdotta una disposizione che consente alle imprese che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali di investimenti di natura incrementale nella ZES di cedere il credito d'imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Sono compresi, tra i costi ammissibili al beneficio del credito d'imposta, i costi relativi alla produzione di idrogeno rinnovabile e alla produzione e distribuzione di energia da Idrogeno rinnovabile (commi 178).

    In seconda sezione si registrano rifinanziamenti in Sezione II di +2 milioni di € per il 2021 (di +2 mln per il 2022 e + 5 milioni di euro per il 2023) sul cap. 7258, relativo al Fondo per le infrastrutture portuali, nonché un rifinanziamento di 7,5 milioni di € per ciascuno degli anni 2022 e 2023 sul cap. 7255 per il potenziamento del trasporto marittimo passeggeri nello Stretto di Messina.

    Per quanto riguarda la promozione dellaMobilità sostenibile mobilità sostenibile si prevede il riconoscimento anche per gli anni dal 2021 al 2026 del contributo per l'acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi nuovi, rifinanziando il relativo Fondo nel limite di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2023 e nel limite di 30 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2026 (commi 691).

    Vengono poi incrementate le risorse per promuovere la mobilità sostenibile del "Programma sperimentale buono mobilità", di 100 milioni di euro per il 2021, per finanziare gli acquisti di biciclette e altri mezzi di mobilità personale elettrica effettuati dal 4 maggio 2020 al 2 novembre 2020 (comma 692) e si prevede che vengano destinate a tale finalità anche le risorse eventualmente non utilizzate dei buoni mobilità erogati (comma 693). Le eventuali disponibilità che residueranno dall'erogazione del buono mobilità per le biciclette ed i mezzi di mobilità elettrica personale, saranno destinate, per l'anno 2021, all'erogazione del buono mobilità previsto in caso di rottamazione di un'autovettura o motociclo inquinanti nei comuni oggetto di procedure di infrazione europea per la qualità dell'aria (comma 694).

    Sono inoltre introdotte disposizioni di modifica di alcuni aspetti della disciplina relativa al Piano nazionale per la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli elettrici, volte a favorire la realizzazione degli inteventi e l'utilizzo delle risorse stanziate: viene stabilito che il MIT finanzi l'acquisto e l'installazione degli impianti da parte delle regioni, eliminando però la previsione di una quota massima del 50% di tale cofinanziamento (comma 725); si prevede poi l'adozione di un decreto ministeriale per definire le modalità di alimentazione della Piattaforma Unica Nazionale (PUN) dei punti di ricarica elettrica da parte dei gestori delle infrastrutture pubbliche e private ad accesso pubblico (comma 726). Si prevede infine che la disciplina adottata da ciascun comune per l'installazione, la realizzazione e la gestione delle infrastrutture di ricarica debba essere coerente anche con gli strumenti di pianificazione regionale e comunale (comma 727).

    Nel corso dell'esame parlamentare è stato prevista la modifica, per il 2021, dell'imposta sull'acquisto di autoveicoli nuovi ad alte emissioni di Co2 (c.d. "ecotassa"), eliminando la sua applicazione per i veicoli con emissioni tra 161 e 190 gr/Km e diminuendone gli importi per le altre fasce inquinanti. Si è altresì disposto che le modalità di calcolo delle emissioni saranno quelle peviste dal nuovo ciclo di omologazione WLTP previsto dal Regolamento (UE) 2017/1151, che sostituisce l'attuale ciclo NEDC e che risulta più rigoroso di quest'ultimo, prevedendo tuttavia che si continui ad applicare il ciclo NEDC per gli acquisti effettuati fino al 30 giugno 2021 (comma 651); si è inoltre previsto il rifinanziamento per il 2021 del contributo statale per l'acquisto di autoveicoli nuovi a ridotte emissioni di CO2  (comma 652-655) con alcune modifiche rispetto al regime attualmente in vigore. In particolare si è innalzata la  fino a 135 g/KM la soglia di emissioni entro la quale è possibile accedere all'incentivo (per il 2020 la soglia massima di emissioni prevista era infatti limitata ai 110 g/Km);

    E' stato inoltre introdotto un nuovo contributo statale per l'acquisto dei veicoli nuovi per il trasporto merci e per gli autoveicoli speciali (comma 657).

    Le risorse assegnate per i tre interventi sono complessivamente pari a 420 milioni di euro per l'anno 2021 così suddivisi: a) 120 milioni di euro per i contributi aggiuntivi all'acquisto di autoveicoli elettrici e ibridi (fascia da 0 a 60 gr/KM Co2); b) 250 milioni per i contributi all'acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 61-135 g/km Co2; c) 50 milioni per i contributi all'acquisto veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, di cui 10 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici (comma 659).

    E' stato previsto, sempre nel corso dell'esame parlamentare un ulteriore incentivo, non cumulabile con quelli sopra descritti, nè con il cosiddetto "ecobonus", consistente in un contributo pari al 40% del prezzo, attribuito alle persone fisiche, con ISEE inferiore a 30 mila euro, che acquistino, anche in locazione finanziaria, autoveicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica di potenza inferiore a 150 kW con un prezzo di listino inferiore a 30.000 euro, al netto dell'IVA. Il termine per l'acquisto del veicolo è il 31 dicembre 2020 (comma 76). Il contributo è riconosciuto nel limite delle risorse stanziate, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020  (comma 77).

    Infine è stato previsto prevede l'obbligo per i concessionari autostradali di dotare la propria rete di punti di ricarica elettrica di potenza elevata (ossia quelli in grado di assicurare una ricarica veloce) garantendo che le infrastrutture messe a disposizione assicurino ai fruitori tempi d'attesa per il servizio non superiori a quelli offerti agli utilizzatori di veicoli a combustione interna e disciplinando modalità e termini entro i quali dovrà essere conseguito il risultato sopra descritto (comma 697).

    Un ulteriore intervento riconducibile alla promozione della mobilità sostenibile introdotto nel corso dell'esame parlamentare consiste in un credito d'imposta nella misura massima del 30 per cento delle spese sostenute e documentate per l'acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita, fino ad un importo massimo annuale di 2.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria, alle microimprese e piccole imprese che svolgono attività di trasporto merci urbano di ultimo miglio, nel limite massimo complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2021 (comma 698).

    In seconda sezione, con riferimento al trasporto ciclistico, si prevede un rifinanziamento di 4 mln per il 2021 e di 1 mln per il 2022 sul cap. 7582 relativo al fondo per la progettazione e la realizzazione di ciclovie turistiche.

    Con riferimento al Trasporto pubblico locale e trasporto stradaletrasporto pubblico locale e al tasporto stradale si prevede l'istituzione di un fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021 per consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico nei comuni in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19  (Co. 790)  e un ulteriore fondo diretto a finanziare i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021 (Co. 816) . Nel corso dell'esame parlamentare è stato previsto che le regioni e i comuni possono ricorrere, mediante apposita convenzione e imponendo obblighi di servizio, a operatori che svolgono attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nonché a titolari di licenze taxi ed NCC per offrire i servizi aggiuntivi e che eventuali risorse del Fondo che dovessero residuare possono essere utilizzate nell'anno 2021 per compensare le riduzioni dei ricavi per le società di trasporto pubblico locale in ragione dell'emergenza Covid, secondo le previsioni dell'articolo 200, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020. La fornitura dei servizi aggiuntivi mediante i soggetti sopra indicati è stata prevista anche con riferimento alle risorse previste dal decreto-legge n.104 del 2020 (comma 817). Si è inoltre stabilito che agli ausiliari del traffico e della sosta, nonché al personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico locale (soggetti indicati all'articolo 12-bis, commi 1-3 del Codice della strada), fino alla conclusione dell'emergenza causata dall'epidemia di Covid-19, possano essere conferite funzioni di controllo e di accertamento con riguardo al rispetto, da parte degli utilizzatori del servizio di trasporto pubblico locale, delle disposizioni imposte ai fini del contenimento della diffusione dell'epidemia di Covid -19 (comma 818).

    E' prevista inoltre l'istituzione di un Fondo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020 e 6 milioni di euro per l'anno 2021 per erogare di contributi ai comuni che con ordinanza adottata entro il 30 giugno 2021, provvedono a istituire appositi spazi riservati destinati alla sosta gratuita di persone con limitata o impedita capacità motoria muniti di contrassegno speciale o di donne in stato di gravidanza (comma 819), rimettendo ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali il compito di definire i criteri di determinazione dell'importo da assegnare a ciascun comune, le modalità di erogazione e quelle di presentazione delle domande di accesso al contributo medesimo (comma 820).

    Si prevede inoltre, modificando l'articolo 85 del decreto-legge n. 104 del 2020, che aveva previsto l'istituzione di un fondo a favore delle imprese di trasporto di passeggeri mediante autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico, una ulteriore dotazione finanziaria, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di compensare in parte i danni subiti dagli esercenti i servizi di trasporto in questione nell'arco temporale compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020. Si tratta delle imprese che svolgono servizi automobilistici interregionali di competenza statale (sulla base di autorizzazioni rilasciate sia dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che da parte delle regioni e dagli enti locali) ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285.

    Ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2021 sono invece destinati al ristoro delle rate di finanziamento dei canoni di leasing con scadenza compresa tra il 23 febbraio 2020 e 31 dicembre 2020 e relativi agli acquisti effettuati a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, per le medesime imprese che svolgono servizi automobilistici interregionali di competenza statale (comma 649).

    Si prevede inoltre di aumentare da 30 a 50 milioni di euro la quota da riservare alle imprese che svolgono attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente con riferimento alle risorse autorizzate ai sensi dell'articolo 1, coma 113, della legge di bilancio 2020 destinate dal citato decreto-legge 104 del 2020 alle imprese di autotrasporto esercenti l'attività di trasporto di passeggeri su strada e non soggette ad obbligo di sevizio pubblico che aveva altresì riservato 30 milioni di euro alle attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente (comma 650).

    Nel corso dell'esame parlamentare è stata autorizzata una spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 finalizzata al miglioramento della gestione della linea M1 della metropolitana di Brescia (comma 660). E' stata inoltre introdotta la previsone che estende alla riconversione a gas naturale dei mezzi a gasolio euro 4 ed euro 5, nei limiti del 15 per cento delle dotazioni, la destinazione del Fondo gli interventi finanziabili dal Fondo per il rinnovo dei mezzi del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 1, comma 866, della legge n. 208 del 2015 (comma 661).

    Nel corso dell'esame parlamentare sono state poi introdotte alcune modifiche al Codice della strada: in primo luogo (comma 696) è stata prevista la facoltà, dietro il pagamento di un contributo, con riferimento ai veicoli storici di richiedere targhe e libretto di circolazione della prima iscrizione al P.R.A., ovvero di ottenere una targa del periodo storico di costruzione o circolazione del veicolo, in entrambi i casi conformi alla grafica originale, purché la sigla alfa-numerica prescelta non sia già presente nel sistema meccanografico del CED della Motorizzazione civile, e riferita ad altro veicolo ancora circolante (modifica dell'articolo 94, comma 4, del Codice della strada); si prevede (comma 607), con riferimento alla modalità per il rilascio delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento di competizioni sportive su strade ed aree pubbliche che, nel caso di competizioni (gare atletiche, ciclistiche, con animali o veicoli a trazione animale) che interessano più regioni, l'autorizzazione sia rilasciata dalla regione in cui parte la manifestazione, mentre le altre regioni interessate devono rilasciare il nulla osta entro 20 giorni dalla data di svolgimento della gara (modifica all'articolo 9, comma 1, del Codice della strada). Si prevede infine (comma 698, ultimo periodo)  che i velocipedi a pedalata assistita possano essere dotati di un pulsante che permetta di attivare il motore anche a pedali fermi, purché con questa modalità il veicolo non superi i 6 km/h (modifica all'articolo 50, comma 1, del Codice della strada).

    Si è inoltre previsto l'aumento di 9,95 euro della tariffa relativa alla revisione dei veicoli a motori e dei loro rimorchi (Co. 705-706) , istituendo, a titolo di misura compensativa per i tre anni successivi all'entrata in vigore del citato decreto ministeriale, un buono denominato "veicoli sicuri" di importo pari all'aumento sopra indicato da assegnare ai proprietari di veicoli a motore che sottopongono a revisione un proprio veicolo nel medesimo periodo temporale. Il buono è conseguibile per una sola volta e per un solo veicolo a motore. Si prevede a questo scopo un finanziamento di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 (commi 707).

    Con riferimento al trasporto stradale si è poi prevista l'istituzione di un Fondo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021 e 6 milioni di euro per l'anno 2022, per erogare  contributi ai comuni che, con ordinanza adottata entro il 30 giugno 2021, provvedano a istituire appositi spazi riservati destinati alla sosta gratuita di persone con limitata o impedita capacità motoria muniti di contrassegno speciale o di donne in stato di gravidanza  rimettendo ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali il compito di definire i criteri di determinazione dell'importo da assegnare a ciascun comune, le modalità di erogazione e quelle di presentazione delle domande di accesso al contributo medesimo (comma 819).

    In seconda sezione si ha un rifinanziamento del Fondo per l'acquisto o noleggio di mezzi di trasporto pubblico locale, sul cap. 7248 per 2 milioni di euro per il 2021 e 2022 (e 4 milioni di euro nel 2023), nonché il rifinanziamento per 10 milioni di euro per il 2021 (e di 7 mln per ciascuno degli anni 2022 e 2023) del cap. 7400, relativo agli interventi per le metropolitane,  un rifinanziamento di 3 milioni di euro per il 2022 e per il 2023 sul cap. 7418 per le nuove linee metropolitane di Milano M4 ed M5.


    AGRICOLTURA

    Il disegno di legge di bilancio 2021 prevede diversi interventi in materia di agricoltura. Si ricordano, in particolare:

    • l'esonero contributivo in favore dei Previdenza agricolagiovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per un periodo di 24 mesi, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 (comma 33);

    • l'Esenzione IRPEF redditi agrariesenzione IRPEF, per l'anno 2021, dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. Si prevede, in particolare, che, con riferimento all'anno d'imposta 2021, non concorrano alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e delle relative addizionali, i redditi dominicali e agrari relativi a terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (come individuati dall'art. 1, del d.lgs. n. 99 del 2004) iscritti nella previdenza agricola (comma 38);
    • la previsione, che per l'anno 2021, non sia applicata l'imposta di registro nella misura fissa di 200 euro agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro, qualificati come agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti, ove posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale (comma 41);
    • la proroga, al 2021, della possibilità di innalzare le Percentuali di compensazione IVA carnipercentuali di compensazione IVA applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina rispettivamente, in misura non superiore al 7,7 per cento e all'8 per cento. L'assoggettamento ad IVA al 10 per cento delle cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell'asporto (commi 39 e 40)
    • l'incremento di 70 milioni di euro, per l'anno 2021, della dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori in favore delle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche e fitosanitarie verificatesi dal 1° gennaio 2019 (comma 130);
    • l'istituzione, nello stato di previsione del MIPAAF, del Fondo filiere agricoleFondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, con una dotazione pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021. La stessa disposizione prevede che entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio 2021, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, siano definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo (commi 128 e 129);
    • l'incremento di Personale CREA e ICQRF5 milioni di euro annui, a decorrere dal 2021, dello stanziamento destinato alla stabilizzazione del personale precario del CREA e l'incremento di 1,5 milioni di euro dello stanziamento, per il 2021, destinato all'incremento di indennità per il personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) (commi 132 e 133);
    • l'istituzione, nello stato di previsione del MIPAAF, di un Fondo stoccaggio vini DOCFondo per lo stoccaggio privato dei vini DOC, DOCG e IGT certificati o atti a divenire tali e conservati in impianti situati nel territorio nazionale, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021 (commi 134 e 135);
    • il rifinanziamento, per 10 milioni di euro per l'anno 2021, del Fondo suinicolturaFondo nazionale per la suinicoltura, al fine di sostenere e rilanciare la filiera suinicola nazionale (commi 136 e 137);
    • l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di unFondo filiere agricole (minori) Fondo per la tutela ed il rilancio delle filiere agricole (apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio), con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021 (commi 138 e 139);
    • la previsione, a carico di chiunque detenga cereali e farine di cereali, Monitoraggio produzione cerealicoladell'obbligo di registrare su un apposito registro elettronico - istituito nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) - tutte le operazioni di carico e scarico, nel caso in cui la quantità del singolo prodotto superi le 5 tonnellate annue (commi 140-143);
    • lo stanziamento di risorse per l'erogazione, nel 2021, dell'Indennità fermo pescaindennità onnicomprensiva prevista per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa, a causa delle misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio. In particolare, è previsto lo stanziamento di 12 milioni di euro per il 2021 - a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione  - per il finanziamento dell'indennità onnicomprensiva, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa a causa delle misure di arresto temporaneo obbligatorio e lo stanziamento di 7 milioni di euro per il 2021 - a valere sul medesimo Fondo - per il finanziamento della suddetta indennità onnicomprensiva, in favore degli stessi soggetti nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa, a causa delle misure di arresto temporaneo non obbligatorio (commi 282 e 283);

    • il riconoscimento – nel limite di spesa di 31,1 milioni di euro di euro per il 2021 - di un Sostegno al reddito lavoratori pescatrattamento di sostegno al reddito in favore dei lavoratori adibiti alla pesca che hanno subito una sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, o una riduzione del reddito, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Tale misura è riconosciuta per una durata massima di 90 giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 ed il 30 giugno 2021 (commi 315-319);

    • il rifinanziamento per 40 milioni di euro, per l'anno 2021, del Fondo indigentiFondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti al fine di consentire il consolidamento delle misure di tutela adottate a favore delle persone più bisognose, mediante la distribuzione di derrate alimentari, e, al tempo stesso, per scongiurare il pericolo di spreco alimentare (comma 375);
    • l'incremento di 3 milioni di euro, per il 2021, per il finanziamento di un Rimboschimento in ambito urbanoprogramma sperimentale di messa a dimora di alberi e per la creazione di foreste urbane e periurbane, nelle città metropolitane. Si ricorda che, per tali finalità, è stata inizialmente autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 (comma 570);
    • la previsione, in materia di proroghe di termini per il rilascio di concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistiche-ricreative, ad uso Proroga concessioni beni demaniali ad uso pesca e acquacolturapesca, acquacoltura ed attività produttive ad essa connesse - di cui al decreto-legge n. 194 del 2009 - nel senso di prevedere che la proroga fissata al 31 dicembre 2020 sia estesa anche alle concessioni rilasciate - esclusivamente ad uso pesca ed acquacoltura - a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009. E' inoltre previsto che il suddetto termine di scadenza riguardi le concessioni scadute entro il 31 dicembre 2018 (comma 670);
    • l'incremento della dotazione finanziaria dell'Dotazione finanziaria AGEAAgenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA) di 10 milioni di euro, per il 2021,  al fine di garantire l'efficace svolgimento delle attività derivanti dal diffondersi dell'emergenza causata dall'epidemia da Covid-19, nonché dalle ulteriori esigenze connesse all'attività di sostegno al settore agricolo (comma 997);
    • l'autorizzazione al MIPAAF a bandire, per il biennio 2021-2022, Assunzioni al MIPAAF e all'AGEAprocedure concorsuali pubbliche, al fine di ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 140 unità di personale, di cui: n. 58 unità in Area terza, posizione economica F1 e n. 28 unità in Area seconda, posizione economica F2 da assumere nel 2021; n. 30 in Area terza posizione economica F1, n 21 in Area seconda posizione economica F2 e n. 3 unità di personale dirigenziale di seconda fascia da assumere nel 2022. La copertura degli oneri, è pari a 967.722 euro per il 2021 e a 6.592.412 di euro a decorrere dal 2022, ai quali si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per le assunzioni di personale di cui all'articolo 158 (commi 873-876);
    • l'autorizzazione all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), per il biennio 2021-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali pubbliche per 6 unità di personale di livello dirigenziale non generale, nonché per 55 unità di personale non dirigenziale appartenenti all'Area C posizione economica C1, nell'ambito della vigente dotazione organica dell'Agenzia relativa al personale non dirigenziale. Per far fronte agli oneri relativi alle predette assunzioni, è autorizzata la spesa di euro 1.910.000 per il 2021 e di euro 3.819.000 a decorrere dal 2022 (commi 908 e 909);
    • l'incremento, a decorrere dal 2021, di 363.000 euro annui, della Indennità uffici diretta collaborazione MIPAAFdotazione finanziaria destinata alla corresponsione dell'indennità accessoria di diretta collaborazione spettante al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione del MIPAAF. Tale previsione è finalizzata a potenziare le attività derivanti dalle accresciute competenze e dai nuovi compiti previsti dalla riforma della PAC 2021-2027 (comma 934);
    • l'adozione di iniziative volte alla valorizzazione delle Valorizzazione tradizioni enogastronomichetradizioni enogastronomiche, delle produzioni agroalimentari e industriali italiane e della dieta mediterranea e del contrasto al fenomeno dell'Italian sounding. Per il conseguimento di tali fini, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 (commi 1144-1149).

    INFRASTRUTTURE ED EDILIZIA

    In materia diInfrastrutture autostradali infrastrutture autostradali, sono previste modifiche alla disciplina, prevista dall'art. 13-bis del D.L. 148/2017, volta a regolare l'affidamento delle concessioni autostradali scadute e, in particolare, dell'autostrada A22 Brennero-Modena, finalizzate a rateizzare i versamenti che dovranno essere effettuati dalla concessionaria uscente dell'A22. Si proroga, inoltre, dal 29 dicembre 2020 al 30 aprile 2021 il termine per la stipula degli atti convenzionali di concessione relativi all'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena e si prevede che il versamento degli importi dovuti per l'anno 2020 e per gli anni precedenti dal concessionario subentrante della predetta infrastruttura, anziché in un'unica soluzione ed entro il 31 dicembre 2020, può avvenire in due rate di pari importo con scadenza 30 giugno 2021 e 30 aprile 2022 (commi 721-722).

    In materia di Sicurezza delle infrastrutture stradalisicurezza delle infrastrutture stradali:

    • si istituisce un apposito Fondo con dotazione di 500 mila euro per l'anno 2021 per l'erogazione di contributi a fondo perduto finalizzati a sostenere il tessuto economico e produttivo delle imprese non industriali con sede legale o unità produttiva nei comuni in cui si sono verificate nel corso dell'anno 2020 interruzioni alla viabilità causate da crolli di infrastrutture stradali rilevanti per la mobilità territoriale (commi 201-202);
    • nelle more dell'adeguamento a quattro corsie della piattaforma stradale e di messa in sicurezza della SS. 4 Via Salaria per il tratto compreso tra il chilometro 56 e il chilometro 64, si autorizza la spesa di euro 2 milioni nell'anno 2021 per l'effettuazione da parte di ANAS s.p.a. degli interventi urgenti di messa in sicurezza del tratto compreso tra il chilometro 58 e il chilometro 62; alla realizzazione degli interventi urgenti di messa in sicurezza si provvede a valere sulle risorse attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 1, comma 95, della L. n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) e già assegnate ad ANAS s.p.a. (commi 723-724).

    Alcune disposizioni sono poi finalizzate ad accelerare la realizzazione e/o il Opere infrastrutturali connesse a specifici eventicompletamento di opere infrastrutturali connesse a specifici eventi passati o futuri. In particolare:

    • si prevede che la proprietà dell'area e delle opere realizzate per il complesso sportivo "Città dello Sport", attualmente di proprietà dell'Università Tor Vergata di Roma, passi all'Agenzia del demanio, con atto da stipulare entro il 31 marzo 2021, e che per la manutenzione delle opere realizzate e la messa in sicurezza dell'area trasferita sono assegnati 3 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2023 all'Agenzia del demanio (commi 557-560);
    • si autorizza la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per il coordinamento, attraverso un apposito tavolo istituzionale, degli interventi e delle opere necessari allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica previsto per l'anno 2025, con il compito di definire gli indirizzi nonché il piano degli interventi e delle opere necessari, da aggiornare e rimodulare su base almeno semestrale; il tavolo, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, è composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro dell'interno, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, dal Presidente della regione Lazio e dal Sindaco di Roma capitale, nonché da due senatori e da due deputati designati rispettivamente dai Presidenti delle Camere; la realizzazione degli interventi realizzati in aree ubicate almeno parzialmente nel territorio della Santa Sede e almeno parzialmente di proprietà della stessa, è subordinata alla definizione consensuale, mediante scambio di note tra la Santa Sede e lo Stato italiano, delle modalità per la loro attuazione (commi 645-646);
    • si dettano norme volte ad accelerare le procedure autorizzative relative alla realizzazione delle opere destinate alle Olimpiadi invernali del 2026 (Milano-Cortina) (comma 772);
    • si autorizza una spesa di 45 milioni di euro per il 2021 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per le opere legate all'impiantistica sportiva delle Olimpiadi invernali 2026, nelle Regioni Lombardia e Veneto e nelle province autonome di Trento e di Bolzano (comma 773).

    In materia Materia ediliziaedilizia:

    • si modifica la disciplina in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, provvedendosi in particolare alla proroga dell'applicazione della Proroga del superbonus 110%detrazione al 110% (cd. Superbonus) al 30 giugno 2022, con ulteriore proroga al 31 dicembre 2022 per i lavori che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo (commi 66-74);
    • si proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, la possibilità per i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane di operare con i poteri dei commissari straordinari in materia di Edilizia scolasticaedilizia scolastica, e si chiarisce che i suddetti commissari straordinari per l'accelerazione degli interventi di edilizia scolastica non sono esclusi (come attualmente previsto) dall'applicazione dei poteri previsti dall'art. 4, commi 2 e 3, del D.L. n. 32/2019 (comma 812).

    In materia di contrasto al disagio abitativo, si segnala, infine, l'incremento di 50 milioni di euro per l'anno 2021 del Incremento del fondo per la morosità incolpevoleFondo per la morosità incolpevole (istituito dall'art. 6, comma 5, del D.L. 102/13) (comma 733).


    AMBIENTE E TERRITORIO

    Con riferimento alle politiche in materia ambientale, si segnalano le disposizioni volte a Incremento risorse per tutela ambientaleincrementare le risorse per finalità di tutela ambientale, e in particolare:

    • incrementare di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 le risorse destinate al contributo dello Stato a favore dei parchi nazionali, al fine di potenziarne la gestione e il funzionamento (comma 736);
    • incrementare di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 l'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 8, comma 10, della L. 93/2001 per garantire il funzionamento e la gestione delle aree marine protette, prevedendo altresì che l'incremento di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 della citata autorizzazione di spesa è finalizzato a garantire il funzionamento e la gestione, oltre che delle aree marine protette, anche dei parchi sommersi di cui al comma 10 dell'art. 114 della L. n. 388/2000 (comma 737);
    • al fine di implementare la tutela e la valorizzazione delle aree nazionali protette e delle altre aree riconosciute in ambito internazionale per il particolare pregio naturalistico, autorizzare la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 per la prosecuzione del programma "Caschi verdi per l'ambiente" di cui all'art. 5-ter del D.L. 111/2019 (comma 738);
    • disporre, al fine di Misure di tutela degli ecosistemi marinitutelare gli ecosistemi marini, una novella all'art. 36, comma 1, della L. n. 394/1991 (legge quadro sulle aree protette) finalizzata ad inserire nell'elenco delle aree marine di reperimento in cui è possibile istituire parchi marini o riserve marine anche le Isole Cheradi e Mar Piccolo, da istituire anche separatamente, provvedendo a tal fine ad autorizzare la spesa di 500 mila euro per il 2021 (commi 740-741);
    • l'incremento, a decorrere dall'anno 2021, di 6 milioni di euro delle risorse destinate all'attuazione dei programmi di monitoraggio ambientale in relazione alle acque marine, previsti dall'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 190/2010 (recante "Istituzione di un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino") (articolo 135, comma 9-bis);
    • incrementare le risorse finanziarie necessarie per le esigenze operative e per il funzionamento della struttura del Commissario unico in materia di discariche abusive (comma 751);
    • incrementare le risorse per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo dell'ambiente marino e costiero da parte delle Capitanerie di porto (comma 748);
    • istituire, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo nazionale per il recupero della fauna selvatica, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2021, con la finalità di sostenere l'attività di tutela e cura della fauna selvatica da parte delle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'art. 13 della L. n. 349/1986 che abbiano nel proprio statuto finalità di tutela e cura della fauna selvatica e gestiscano centri per la cura e il recupero della fauna selvatica (comma 757);
    • istituire, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un Fondo con una dotazione di 4 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, volto alla realizzazione di progetti pilota di educazione ambientale negli istituti scolastici siti nei comuni presenti in aree protette naturalistiche (comma 759).

    In materia di Risorse idricherisorse idriche, si segnalano poi le norme che prevedono:

    • l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, del "Fondo per il risparmio di risorse idriche", con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2021, finalizzato a riconoscere, alle persone fisiche residenti in Italia, nel limite di spesa suindicato e fino ad esaurimento delle risorse, un "bonus idrico" pari a 1.000 euro per ciascun beneficiario, da utilizzare entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari (commi 61-65);
    • l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, del Fondo per la promozione dell'uso consapevole della risorsa idrica, destinato all'effettuazione di campagne informative per gli utenti del servizio idrico integrato, con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 (comma 752);
    • l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un fondo per l'approvvigionamento idrico dei comuni delle isole minori con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, con una dotazione di 4,5 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023; il riparto delle risorse tra i comuni indicati è effettuato: con decreto del Ministro dell'interno da adottare, entro il 28 febbraio 2021, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città e autonomie locali (comma 753).

    Alcune misure sono finalizzate ad incentivare una Misure di incentivazione nel settore dei rifiuticorretta gestione dei rifiuti e, in particolare:

    • a riconoscere un contributo a fondo perduto per i commercianti, distributori, addetti al riempimento, utenti di imballaggi e importatori di imballaggi pieni aventi la sede operativa all'interno delle zone economiche ambientali che introducono il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari (commi 760-766);
    • istituire in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo per la promozione della tariffazione puntuale, con dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, al fine di incentivare l'adozione dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti dalle utenze domestiche (commi 767-769);
    • istituire nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente il Fondo contributi per la promozione di compostiere di comunità nelle zone economiche ambientali (ZEA) (commi 770-771).

    Sempre in materia ambientale, rilevano le seguenti ulteriori disposizioni:

    • la riscrittura dell'art. 23, comma 8, primo periodo, del D.Lgs. 9 giugno 2020, n. 47, ove si disciplina la destinazione di una quota dei proventi delle aste delle quote di emissione di gas serra al «Fondo per la transizione energetica nel settore industriale», con la finalità di prevedere che la quota dei proventi destinata al «Fondo per la transizione energetica nel settore industriale» non va interamente a finanziare interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale (come previsto dal testo vigente), ma viene ripartita, quanto a 10 milioni di euro, ad interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale e, per la restante parte delle risorse, alle misure finanziarie a favore di settori o di sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio (comma 82);
    • si incrementa di 3 milioni di euro, per il 2021, il finanziamento del programma sperimentale, istituito dal D.L. 111/2019 (cd. decreto clima), di messa a dimora di alberi e per la creazione di foreste urbane e periurbane nelle città metropolitane (comma 570);
    • la proroga al 1° luglio 2021 della data di entrata in vigore della Proroga entrata in vigore plastic taxplastic tax e la trasformazione in strutturale, a decorrere dal 2021, della possibilità (introdotta per il solo anno 2021 dall'art. 51 del D.L. 104/2020) di usare interamente il PET riciclato nella produzione di bottiglie di PET (comma 1085).

    Ulteriori misure sono, poi, finalizzate a disciplinare Misure organizzative e ordinamentaliaspetti organizzativi ed ordinamentali quali:

    • il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia (comma 742);
    • l'istituzione del sistema di certificazione ambientale per la finanza sostenibile (commi 743-746);
    • la previsione della facoltà di avvalimento dell'ISPRA da parte del Ministero dell'ambiente al fine di sostenere e velocizzare le attività istruttorie delle Commissioni tecniche VIA, PNIEC e AIA (comma 749).

    In materia di Misure per il territoriopolitiche per il territorio, si segnalano:

    • la disposizione che prevede la possibilità di definire piani di sviluppo per il finanziamento degli interventi necessari alla rigenerazione e riqualificazione di aree dismesse, nonché di infrastrutture e di beni immobili in disuso appartenenti alle amministrazioni pubbliche (commi 146-152);
    • l'incremento di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023 della dotazione del Fondo per gli investimenti nelle isole minori istituito dal comma 553 della legge di bilancio 2020 (comma 754);
    • la modifica della disciplina dei contributi alle regioni ordinarie (recata dai commi 134-138 della legge di bilancio 2019), al fine precipuo di incrementare di 1 miliardo le risorse per la messa in sicurezza del territorio e di ampliare le finalità di utilizzo (commi 809-810).

    Diverse misure riguardano, infine, il Misure di sostegno ai territori colpiti da eventi sismici e calamitosisostegno ai territori colpiti da eventi sismici e calamitosi. In particolare si segnalano le seguenti misure:

    • si prevede il finanziamento di 100 milioni di euro con delibera del CIPE, a favore di uno specifico Contratto Istituzionale di Sviluppo (a valere per il 2021, sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027) nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (commi 191-193);
    • si prevede che l'importo di 40 milioni di euro (quota parte della somma di 80 milioni di euro versata dalla Camera dei deputati e affluita al bilancio dello Stato in data 6 novembre 2020) è destinato, nell'esercizio 2020, al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016, per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 201 (comma 413);
    • si autorizza una spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2021 nei territori colpiti dagli eventi alluvionali avvenuti nel 2019 e nel 2020, per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'art. 24, comma 1 del Codice della protezione civile, al fine di provvedere agli interventi urgenti, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo e alla ricognizione dei fabbisogni per la ricostruzione pubblica e privata (comma 700);
    • al fine dell'accelerazione e dell'attuazione degli investimenti sul dissesto idrogeologico (ivi inclusi quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del Piano Nazionale per la ricostruzione e la resilienza), si consente il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato, ivi incluse altre forme di lavoro flessibile, con durata non superiore al 31 dicembre 2021 e in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente (commi 701-704);
    • al fine di far fronte ai danni causati dalle alluvioni del 28 novembre 2020 nel territorio della regione Sardegna, si prevede la concessione di contributi, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2021, in favore dei soggetti pubblici e privati e delle attività economiche e produttive danneggiati (commi 781-782);

    • si assegna anche per il 2021 un contributo di straordinario di 10 milioni di euro in favore del comune dell'Aquila, un contributo pari a 1 milione di euro agli altri comuni del cratere sismico, diversi da L'Aquila, e un contributo di 500.000 euro per le spese degli uffici territoriali per la ricostruzione (comma 945);
    • si proroga fino al 31 dicembre 2021 la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti nei territori colpiti da eventi sismici e alluvionali (comma 946);
    • si interviene sulla stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei crateri dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009, 2012, e 2016 (comma 953).

    INFORMAZIONE E COMUNICAZIONI

    Nel settore dell'informazione, durante l'esame in sede referente sono intervenute varie novità.

    In particolare:

     

    • si dispone il rifinanziamento e la proroga fino al 2020 di alcune delle misure di sostegno alla filiera della Crediti di impostastampa in scadenza al 31 dicembre 2020 attuate attraverso crediti d'imposta. Si tratta, in particolare: del rifinanziamento del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari, nel limite di € 50 mln annui; del credito d'imposta per le edicole e altri rivenditori al dettaglio di quotidiani, riviste e periodici (c.d. tax credit per le edicole), nel limite di € 15 mln annui; del credito d'imposta per le testate edite in formato digitale, nel limite di € 10 mln annui (commi 608-610);
    • si istituisce un bonus, per un importo massimo di € 100, finalizzato all'acquisto di abbonamenti a quotidiani, riviste o periodici, anche in formato digitale, entro il Bonus abbonamentilimite complessivo di € 25 mln per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a beneficio di nuclei familiari meno abbienti. Il bonus è aggiuntivo rispetto al voucher per l'acquisizione di servizi di connessione ultraveloci (commi 612-613);
    • si prevede un nuovo meccanismo di assegnazione delle risorse provenienti dal versamento del canone di abbonamento allaCanone RAI televisione, in particolare disponendo la destinazione della quota fissa di € 110 mln annui al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e della restante quota alla RAI-Radiotelevisione italiana SPA (commi 616-619);
    • si estende ai lavoratori dipendenti iscritti all'GiornalistiINPGI (Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani) l'applicazione degli incentivi diretti alla salvaguardia o all'incremento dell'occupazione previsti dalla normativa vigente in favore dei datori di lavoro per la generalità dei settori economici (comma 29);
    • al fine di favorire il riequilibrio della gestione previdenziale sostitutiva dell'INPGI – relativa ai giornalisti lavoratori dipendenti – si pone a carico del bilancio dello Stato a titolo di fiscalizzazione l'onere, comprensivo delle contribuzioni figurative accreditate, sostenuto dall'Istituto medesimo per l'erogazione degli ammortizzatori in costanza e in assenza del rapporto di lavoro (cassa integrazione, solidarietà e disoccupazione) erogati in favore degli iscritti (comma 30);
    • si differiscono dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 alcuni termini temporali relativi al processo di riequilibro finanziario dell'INPGI e alla sospensione della norma sull'eventuale commissariamento e si affida al medesimo Istituto - nell'ambito della propria autonomia organizzativa, gestionale e contabile - l'adozione delle ulteriori misure necessarie al riequilibrio finanziario della predetta gestione sostitutiva (commi 31 e 32).

    Nel settore delle comunicazioni, nel corso dell'esame parlamentare:

    • è stato previsto che i fornitori di servizi di intermediazione online e i motori di ricerca online che offrono servizi in Italia (anche se non stabiliti) abbiano l'obbligo di iscrizione al registro degli operatori di comunicazione - ROC (comma 515, lettera a, n. 1), ed è stato attribuito all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di garantire un'adeguata ed efficace applicazione del Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 agosto 2019 che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali di servizi di intermediazione online, anche mediante l'adozione di linee guida e la promozione di codici di condotta e la raccolta delle informazioni pertinenti (comma 515, lettera a), n. 2).

      A tale scopo si prevede l'applicazione, per le violazioni del citato Regolamento, delle sanzioni già previste per la violazione delle norme sulle posizioni dominanti, parametrate, quanto all'importo, al fatturato del trasgressore (comma 515, lettera b). Vengono infine fatte salve le disposizioni in materia di competenza esclusiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato con riferimento alle condotte dei professionisti che integrano una pratica commerciale scorretta (comma 516) e sono previsti specifici contributi a carico dei soggetti sopra indicati a copertura dei costi amministrativi ulteriori per l'Autorità correlati alle nuove funzioni attribuite,individuandone la misura e le modalità di aggiornamento (comma 517);
    • sono stati assegnati 100 milioni di euro per il 2021 al fine di finanziare ulteriormente il contributo per l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, finalizzandolo non solo all'acquisto di nuovi apparecchi di ricezione televisiva ma anche allo smaltimento di apparecchiature obsolete allo scopo di favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T (commi 614 e 615).

    CULTURA E SPETTACOLO

    Per quanto concerne i settori della cultura e dello spettacolo, durante l'esame in sede referente sono intervenute molte novità. Nel complesso, vari interventi riguardano il personale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Inoltre, si prevedono nuove autorizzazioni di spesa, ovvero l'incremento di autorizzazioni di spesa già esistenti. Alcune previsioni si ricollegano all'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19.

    In particolare, con riferimento al Interventi per il personalepersonale:

    • si dispone che gli incarichi di collaborazione che il MIBACT è già stato autorizzato ad attivare, nelle more dei concorsi per profili tecnici già autorizzati, sono volti ad assicurare lo svolgimento delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio degli Uffici periferici (e non più solo delle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio). A tal fine, si eleva il limite di spesa per il 2021 (da € 16 mln) a € 24 mln (comma 928);
    •  si prevede l'estensione al 2021 e al 2022 delle disposizioni che consentono agli istituti o luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale di avvalersi di competenze o servizi professionali nella gestione di beni culturali mediante il conferimento di incarichi a tempo determinato, con oneri a carico dei bilanci dei medesimi istituti e luoghi (comma 929);
    • si proroga fino al 31 dicembre 2025 la possibilità per il MIBACT di avvalersi della società ALES per attività di accoglienza e vigilanza negli istituti e nei luoghi della cultura, nonché, ora, per attività di supporto tecnico amministrativo e contabile. A tal fine, si autorizza la spesa di € 5,1 mln per il 2021 e di € 5,6 mln per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 (commi 930 e 931);
    • si prorogano (dal 31 dicembre 2020) per un periodo massimo di sei mesi i contratti a tempo determinato con professionisti competenti sui beni culturali, stipulati dagli istituti e dai luoghi della cultura. A tal fine, si autorizza la spesa di € 0,5 mln (commi 932 e 933).

    Inoltre:

    • si prosegue nel percorso di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche. In Enti liriciparticolare: si differisce al 31 dicembre 2021 il termine per il raggiungimento del pareggio economico e del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario per le fondazioni che hanno già presentato il piano di risanamento; si consente la presentazione del medesimo piano alle restanti fondazioni, stabilendo per le medesime il termine del 31 dicembre 2023 per il raggiungimento del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario; si proroga al 31 dicembre 2022 – ovvero, con riferimento ai nuovi piani di risanamento, al 31 dicembre 2023 - il termine per l'esercizio delle funzioni del Commissario straordinario nominato per il risanamento. Ai fini indicati, si autorizza la spesa di € 40,1 mln per il 2021 e di € 100.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 (commi 589-594);
    • si incrementa (da € 400 mln) a € 640 mln annui l'importo minimo degli introiti erariali derivanti dalle attività del settore Fondo cinemadestinato ad alimentare annualmente la dotazione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo. Inoltre, si innalzano al 40% le aliquote massime del credito di imposta riconosciuto a imprese di produzione, imprese di distribuzione e imprese italiane di produzione esecutiva e di post-produzione. Infine, si stabilizzano alcune disposizioni recate, per il 2020, dal D.L. 34/2020 (L. 77/2020), finalizzate a introdurre maggiore flessibilità nella determinazione delle risorse destinate ai crediti di imposta, anche in deroga alle percentuali previste a regime (commi 583-584);
    • si autorizza la spesa di € 10 mln per il 2021, € 15 mln per il 2022 ed € 5 mln a decorrere dal 2023 finalizzata a consentire al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo l'esercizio della facoltà di acquistare in via prelazione i beni culturali (comma 574);
    • si incrementano di € 2,5 mln annui, a decorrere dal 2021, le risorse del Fondo per il diritto di prestito pubblico, istituito nello stato di previsione del Fondo diritto di prestitoMIBACT dall'art. 2, co. 132, del D.L. 262/2006 (L. 286/2006) per assicurare la remunerazione dei prestiti eseguiti dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici (ad eccezione di quelli eseguiti dalle biblioteche universitarie e da istituti e scuole di ogni ordine e grado, che sono esentati dalla remunerazione dei prestiti) (comma 580);
    • si autorizza la spesa di € 25 mln per il 2021 e di € 20 mln per il 2022 da destinare al funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali, tenuto conto delle mancate entrate da vendita di biglietti di ingresso, conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19 (comma 575);
    • si incrementa di € 1 mln per il 2021 il Fondo per il funzionamento dei piccoli musei ai fini della Piccoli museidigitalizzazione del patrimonio, della progettazione di podcast e di percorsi espositivi funzionali alla fruizione, nonché della predisposizione di programmi di didattica e-learning (comma 578);
    •  si autorizza la spesa di € 150 mln per il 2021 per l'assegnazione della c.d. Card cultura anche aiCard cultura 18 anni giovani che compiono 18 anni nel 2021 (articolo 96, co. 3) e, al contempo, si dispone che i giovani che compiono 18 anni nel 2020 e nel 2021 possono utilizzare la medesima Card anche per l'acquisto di abbonamenti a periodici (comma 576);
    • per il 2021 e il 2022, si incrementa (da € 1 mln) a € 11 mln l'autorizzazione di spesa per il funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal Mibact al fine di rafforzare l'azione di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale (comma 577);
    • si prevede l'istituzione, presso il MIBACT, dell'Osservatorio nazionale per il patrimonio immateriale dell'UNESCO, al fine di razionalizzare gli interventi di tutela e valorizzazione dello stesso.  A tal fine, si autorizza una spesa di € 0,5 mln annui a decorrere dal 2021 (comma  582);

    • si istituisce nello stato di previsione del MIBACT il Fondo per il sostegno al settore dei festival, cori, bande e musica jazz, con una dotazione di € 3 mln per il 2021.Gli aiuti sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. I termini, le modalità e la procedura per il riparto delle risorse del Fondo e per l'individuazione dei soggetti e dei relativi progetti ammessi al finanziamento sono definiti da un apposito bando emanato dal MIBACT (commi 114-116);

    • si prevede la costituzione nello stato di previsione della spesa del MIBACT di un Fondo, con una dotazione di 1,5 mln per ciascun anno del triennio 2021-2023, per incentivare la ripresa dei flussi turistici di ritorno. In particolare, il Fondo è finalizzato a consentire, ai cittadini italiani residenti all'estero, che attestino la loro iscrizione all'AIRE, l'ingresso gratuito della rete dei musei delle aree e dei parchi archeologici di pertinenza pubblica. Inoltre, si istituisce presso la Presidenza del Consiglio un Fondo, con una dotazione di € 4 mln per il 2021, per la tutela e valorizzazione delle aree di interesse archeologico e speleologico, anche per la loro fruizione pubblica (commi 89-94);
    • si autorizza la spesa di € 1,3 mln per ciascuno degli anni 2021-2023, al fine consentire le celebrazioni nazionali da tenersi nel 2023 per l'ottavo Celebrazioni prespecentenario della prima rappresentazione del presepe. Le risorse sono destinate ad un Comitato nazionale responsabile delle celebrazioni, che il MIBACT è chiamato a istituire (comma 581);
    • si assegna alla Fondazione Libri italiani accessibili (LIA) un contributo aggiuntivo di € 100.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e un contributo (stabile) di € 300.000 annui a decorrere dal 2023, al fine di garantire l'accesso e la fruizione dei prodotti editoriali a tutte le categorie deboli, in particolare alle persone con disabilità visiva, anche attraverso eventi di sensibilizzazione, ricerca sull'accessibilità digitale, corsi di formazione e attività di consulenza.(comma 579).

    Infine:

    • dal 1° gennaio 2021, si prevede la trasformazione dell'Istituto Luce Cinecittà s.r.l in società per azioni (detenute dal MEF) e si Istituto Luce Cinecittàautorizza un aumento di capitale pari a € 10 mln nel 2021 (commi 585-588);
    • si istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per le piccole e medie imprese creative, con una dotazione di € 20 mln per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Le risorse Fondo per le imprese creativesono destinate a sostenere le imprese creative, tra l'altro attraverso la concessione di contributi, l'agevolazione nell'accesso al credito e la promozione di strumenti innovativi di finanziamento (commi 109-113);
    • si esentano dalla prima rata dell'IMU 2021 gli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse (fra l'altro)  al settore degli spettacoli (commi 599-601).

    SPORT

    Per quanto concerne lo sport, durante l'esame in sede referente sono state implementate le previsioni iniziali del testo, anche stanziando risorse per eventi sportivi internazionali. Alcune previsioni sono riconducibili alle conseguenze derivanti dall'emergenza da COVID-19.

    In particolare:

     

    • si istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Esonero contributi previdenzialifinanze un Fondo, con una dotazione di € 50 mln per ciascuno degli anni 2021 e 2022, finalizzato al riconoscimento di un esonero, anche parziale, dalla contribuzione previdenziale relativa ai rapporti di lavoro sportivo, instaurati da parte di federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara. Dall'ambito di applicazione sono esclusi i premi e i contributi dovuti all'INAIL (commi 34-35);
    • per federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni in corso di svolgimento al momento dell'intervento del DPCM 24 ottobre 2020, si sospendono i termini di vari versamenti (commi 36-37);
    • si assegnano € 25 mln per il 2021 al Ministero dell'università e della ricerca per il successivo trasferimento all'Università di Tor Vergata, al fine di definire il contenzioso connesso allaCittà dello sport mancata realizzazione del complesso sportivo "Città dello Sport". Con atto da stipulare entro il 31 marzo 2021, la proprietà dell'area e delle opere realizzate passa allo Stato. Per la manutenzione delle opere realizzate e la messa in sicurezza dell'area sono inoltre assegnati all'Agenzia del demanio € 3 mln annui dal 2021 al 2023 (commi 557-560);
    • si istituisce, nello stato di previsione Attività sportiva di basedel Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per potenziare l'attività sportiva di base, con una dotazione di € 50 mln per il 2021 (commi 561-562);
    • si attribuiscono alla Federazione italiana nuoto – che a tal fine può avvalersi di un comitato organizzatore - € 4 mln per il 2021 per Campionati europei di nuoto 2022supportare le attività organizzative relative ai campionati europei di nuoto che si svolgeranno a Roma nel 2022. Le risorse devono essere utilizzate anche per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la partecipazione di atleti paralimpici (comma 563);

    • si destinano al Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo del 2026 € 1,5 mln annui perXX Giochi Mediterraneo 2026 ciascun anno del triennio 2021-2023, al fine di implementare le attività di pianificazione e organizzazione dei Giochi (comma 564);

    • si inserisce la Sport e Salute S.p.a. tra i soggetti che sono autorizzati a erogare compensi nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche (comma 1121);
    • si prevedono disposizioni volte ad accelerare le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) per la realizzazione del Pala Italia Santa Giulia e del Villaggio olimpico di Milano, nonché delle Olimpiadi 2026infrastrutture connesse, destinati alle Olimpiadi 2026 (comma 772). Inoltre, si autorizza una spesa di € 45 mln per il 2021, € 50 mln per il 2022 ed € 50 mln per il 2023, per le opere legate all'evento. Gli interventi oggetto di finanziamento e la ripartizione delle risorse sono stabiliti con uno o più decreti del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con gli enti territorialmente interessati (commi 773-774);
    • si stabilizza, a decorrere dal 2021, il contributo annuo di € 500.000 attribuito per il 2020 alle attività del "Progetto Filippideprogetto Filippide" al fine di favorire la realizzazione di progetti di integrazione dei disabili attraverso lo sport (comma 385);

    • si istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo, da trasferire al bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con una dotazione di € 0,5 mln per ciascun anno del triennio 2021-2023, da destinare all'erogazione di contributi alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'organizzazione di gare sportive atletiche, ciclistiche e automobilistiche di rilievo internazionale che si svolgano sul territorio di almeno due regioni. Le modalità di riparto delle risorse devono essere definite con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport. Viene inoltre introdotta una modifica al Codice della strada con riferimento alla modalità per il rilascio delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento di competizioni sportive su strade ed aree pubbliche. Si prevede in particolare che, nel caso di competizioni (gare atletiche, ciclistiche, con animali o veicoli a trazione animale) che interessano più regioni, l'autorizzazione sia rilasciata dalla regione in cui parte la manifestazione, mentre le altre regioni interessate devono rilasciare il nulla osta entro 20 giorni dalla data di svolgimento della gara (commi 605-607).

    PUBBLICO IMPIEGO

    In materia di pubblico impiego, il ddl di bilancio:

    • istituisce un apposito Fondo per le Assunzioni di personaleassunzioni di personale a tempo indeterminato (comma 854);
    • prevede, a valere sul predetto Fondo, assunzioni di personale presso diverse amministrazioni pubbliche ed enti pubblici (commi 855-900 e 908-918);
    • autorizza le amministrazioni pubbliche ed altri soggetti operanti nel Mezzogiorno ad assumere personale a tempo determinato e indeterminato, per rafforzare la capacità amministrativa delle medesime amministrazioni nell'ambito della gestione e utilizzazione dei fondi della politica di coesione (commi 179-184);
    • autorizza l'INPS ad assumere a tempo indeterminato, per il biennio 2021-2022, 189 medici per l'assolvimento delle funzioni medico-legali di propria competenza, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica (come disposto in sede referente) (commi 1035-1036);
    • abroga alcune delle disposizioni introdotte dalla L. 56/2019 relative in particolare all'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per la verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro nelle amministrazioni pubbliche. Contestualmente è disposta l'attribuzione, per il 2021, delle relative risorse disponibili in conto residui alla Presidenza del Consiglio per la istituzione di Poli territoriali avanzati per lo svolgimento decentrato dei concorsi pubblici (comma 957);
    • incrementa di 400 milioni di euro, a decorrere dal 2021, le risorse finanziarie destinate alla Contrattazione collettiva contrattazione collettiva nazionale (comma 959);
    • autorizza le amministrazioni pubbliche utilizzatrici di lavoratori socialmente utili ad assumere a tempo indeterminato i suddetti lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie, per le quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, che abbiano la professionalità richiesta e siano in possesso di detrminati requisiti (commi 292-295);
    • autorizza - entro determinate risorse - le amministrazioni pubbliche utilizzatrici di lavoratori socialmente utili, impiegati, alla data del 31 dicembre 2016, in progetti collegati alla richiesta e concessione di trattamenti di integrazione salariale, ad assumere i predetti lavoratori a tempo indeterminato, anche a tempo parziale e anche in deroga, per il solo 2021, alla dotazione organica, al piano triennale di fabbisogno delpersonale e ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente (comma 296).

    PREVIDENZA

    In materia previdenziale, il ddl di bilancio:

    • introduce il Esodatinono intervento di salvaguardia per un contingente di ulteriori 2.400 soggetti aventi determinati requisit (cd. esodati), garantendo agli stessi l'accesso al trattamento previdenziale con i requisiti antecedenti all'introduzione della riforma pensionistica cosiddetta Fornero (commi 346-348);
    • estende la possibilità di fruizione della cosiddetta Opzione donna e Ape socialeOpzione donna alle lavoratrici che abbiano maturato determinati requisiti entro il 31 dicembre 2020 (in luogo del 31 dicembre 2019) (comma 336);
    • proroga a tutto il 2021 la sperimentazione della cosiddetta Ape sociale (commi 339-340);
    • prevede che nel  Part time verticale ciclicocontratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale e ciclico anche le settimane non interessate da attività lavorativa sono da includere nel computo dell'anzianità utile ai fini del diritto al trattamento pensionistico (comma 350);
    • autorizza la spesa necessaria all'attuazione della sentenza della Consulta (n. 234 del 2020) che ha ridotto da 5 a 3 anni l'ambito di applicazione del cosiddetto Contributo di solidarietàcontributo di solidarietà per le pensioni di importo superiore a 130.000 euro (comma 372);
    • accelera i tempi per le operazioni di lavorazione delle domande di riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dalla normativa vigente in favore dei Lavoratori esposti all'amiantolavoratori esposti all'amianto (commi 360-361);
    • equipara, dal 2021,l'aliquota contributiva per il trattamento pensionistico dei professori e ricercatori delle Università private legalmente riconosciute a quella prevista per le stesse categorie di personale in servizio presso le Università statali (comma 565);
    • al fine di favorire il riequilibrio della gestione previdenziale sostitutiva dell'INPGIINPGI – relativa ai giornalisti lavoratori dipendenti - pone a carico del bilancio dello Stato a titolo di fiscalizzazione l'onere, comprensivo delle contribuzioni figurative accreditate, sostenuto dall'Istituto medesimo per l'erogazione degli ammortizzatori in costanza e in assenza del rapporto di lavoro (cassa integrazione, solidarietà e disoccupazione) erogati in favore degli iscritti (comma 30);
    • differisce dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 alcuni termini temporali relativi al processo di riequilibro finanziario dell'INPGI e alla sospensione della norma sull'eventuale commissariamento e affida al medesimo Istituto - nell'ambito della propria autonomia organizzativa, gestionale e contabile - l'adozione delle ulteriori misure necessarie al riequilibrio finanziario della predetta gestione sostitutiva (commi 31 e 32);

    • estende sino al 2023 la possibilità, attualmente prevista in via sperimentale fino al 2020, per i lavoratori interessati da eccedenze di personale di accedere al pensionamento anticipato (cd Isopensioneisopensione) qualora raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento nei 7 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro (comma 345).

    DIGITALIZZAZIONE P.A.

    In materia di digitalizzazione il disegno di legge di bilancio dispone (commi 620-621):

    • la possibilità di trasferire alle varie amministrazioni pubbliche delle risorse del Fondo per l'innovazione tecnologica e digitale;
    • l'attribuzione alla struttura della Presidenza del Consiglio competente per l'innovazione tecnologica e l'innovazione, delle attività tese a far funzionare la piattaforma per il tracciamento dei contatti e l'allerta Covid-19.

    Nel Raccolta firme digitalicorso dell'esame in sede referente è stata prevista l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia di un fondo, da destinare alla Presidenza del Consiglio, destinato alla realizzazione di una piattaforma per la raccolta delle firme digitali ai fini degli adempimenti necessari per la richiesta di referendum ai sensi dell'art. 8 della L. 352/1970 (commi 341-344). La dotazione del fondo è di 100.000 euro all'anno a decorrere del 2021. Il termine per l'entrata in funzione della piattaforma, a cui provvede la Presidenza del Consiglio, è fissata al massimo al 31 dicembre 2021.

    Il comma 344 prevede inoltre che a partire dal 1° gennaio 2022 per le richieste di referendum la raccolta, tramite la piattaforma, delle sottoscrizioni e dei dati (di cui al secondo comma dell'art. 8 della L. 352/1970, ossia nome, cognome luogo e data di nascita del sottoscrittore e comune di iscrizione nelle liste elettorali) possa avvenire in forma digitale ovvero con le modalità previste dal codice per l'amministrazione digitale (CAD).

     

    Nel corso dell'esame in sede referente è stata inoltre prevista la corresponsione ai gestori del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) di una Contributo ai gestori identità digitaleindennità di architettura e di gestione operativa del sistema nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021. La disposizione è volta ad assicurare la sostenibilità tecnico ed economica del Sistema Pubblico per la Gestione delle Identità Digitali (SPID), alla luce delle iniziative ed attività di singole pubbliche amministrazioni per dare attuazione dell'art. 24, co. 4, del D.L. 76/2020 (c.d. decreto-legge semplificazioni) che comportano l'incremento significativo del numero medio di accessi al minuto secondo al sistema (comma 622).

      

    Kit digitalizzazioneInoltre, secondo quanto aggiunto nel corso dell'esame in sede referente, al fine di ridurre il divario digitale è stata prevista la concessione, a famiglie a basso reddito, con almeno un componente iscritto ad un ciclo di istruzione scolastica o universitaria, di un dispositivo mobile in comodato gratuito dotato di connettività per un anno o di un bonus di valore equivalente da utilizzare per le stesse finalità.

    Per la concessione del telefono sono stabilite le seguenti condizioni: un reddito ISEE non superiore a 20.000 euro annui; non essere titolari di un contratto di connessione internet e di un contratto di telefonia mobile; dotarsi del sistema pubblico di identità digitale (SPID).

    Può essere concesso un telefono ad un solo soggetto per nucleo familiare e nel limite complessivo di spesa massima di 20 milioni di euro per l'anno 2021. A tal fine nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021, da trasferire successivamente al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale.

    Le modalità di accesso al beneficio sono definite entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio o con decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione (commi 623-625).


    AFFARI ESTERI

    Nel settore degli affari esteri, gli interventi proposti con il disegno di legge di bilancio per l'anno 2021 investono principalmente cinque ambiti d'intervento:

    • la partecipazione italiana ad iniziative ed organizzazioni multilaterali nonché ad istituzioni finanziarie internazionali;
    • un finanziamento aggiuntivo all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS);
    • il potenziamento e la razionalizzazione del personale del MAECI e di quello a contratto operante presso la rete diplomatico-consolare; 
    • la rappresentanza delle comunità di connazionali all'estero e la promozione della lingua e della cultura italiane;
    • il finanziamento per interventi d'internazionalizzazione delle imprese.

    In particolare, con riferimento agli interventi di cui al primo punto, viene autorizzata per l'anno 2021 una spesa di 2 milioni di euro per la realizzazione di iniziative volte a consentire la partecipazione dell'Italia alla Futuro dell'EuropaConferenza sul futuro dell'Europa (comma 626) ed è aumentata, ad 8,7 milioni di euro, l'autorizzazione di spesa, già introdotta dalla legge di bilancio per il 2019, per l'esecuzione degli adempimenti connessi con la Expo Dubaipartecipazione italiana all'Expo Dubai, posticipata a luglio-agosto 2021 (comma 647). 

    .Inoltre, al fine di assicurare l'adempimento di una serie di impegni assunti dall'Italia in ambito multilaterale, vengono rideterminati i seguenti contributi versati dall'Italia alle seguenti Contributi ad organismi internazionaliorganizzazioni internazionali (comma 644)

    1. il contributo all'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe (ESO) (di cui alla legge 127/82) è rideterminato in euro 25,5 milioni annui, abrogando contestualmente l'articolo 1, comma 983 della legge 208/2015;
    2. il contributo al Consiglio d'Europa (CdE) (di cui alla legge 433/49) è incrementato di euro 2,2 milioni annui, a decorrere dal 2021;
    3. il contributo al Fondo europeo per la gioventù (di cui alla legge 140/80) è incrementato di 182.00 euro annui, a decorrere dall'anno prossimo;
    4. il contributo alla European Peace Facility, è determinato in euro 55.561.000 nel 2021, in euro 68.561.000 nel 2022, in euro 80.561.000 nel 2023 e in euro 92.000.000 a decorrere dall'anno 2024.

    E' altresì autorizzata una spesa di 1 milione di euro, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per l'attuazione del Risoluzione del CdS dell'ONU su donne, pace e sicurezzaPiano d'azione in ottemperanza della risoluzione n. 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite su donne, pace e sicurezza nonché per la formazione nel settore della mediazione e della prevenzione dei conflitti (comma 642) .

    Vengono inoltre introdotte disposizioni riguardanti la partecipazione italiana a diversi strumenti di Finanziamenti degli interventi del FMIfinanziamento degli interventi del Fondo monetario internazionale, nell'ambito di una complessiva strategia internazionale mirante al rafforzamento della stabilità monetaria e finanziaria (commi 636-641).

    Per quanto attiene al Risorse per le attività dell'AICSpotenziamento delle attività dell'AICS, l'articolo 114-bis, comma 2, ne incrementa di 9 milioni di euro il finanziamento per il 2021, al fine di assicurare un riallineamento con gli obiettivi di finanziamento concordati a livello internazionale per l'aiuto pubblico allo sviluppo (comma 643).

    In materia di potenziamento della Dotazione di personale del MAECIdotazione di personale del MAECI viene elevato il a 3.000 unità il limite del contingente complessivo del personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura all'estero (comma , 922), e sono incrementate le facoltà assunzionali per la carriera diplomatica (comma 922), nonchè per il personale appartenente alle aree funzionali (comma 923).

    In tema d'impiego di personale estraneo al MAECI presso la rete diplomatico-consolare, vengono previsti interventi di potenziamento dell'apporto di Impiego di personale estraneo al MAECIcompetenze specialistiche all'attività della rete diplomatico-consolare, tra cui: la modifica del limite di esperti tratti dal personale statale non diplomatico e di quelli tratti dal Corpo della Guardia di Finanza (comma 921).; l'incremento della dotazione per l'indennità di missione all'estero per il 2021 e a decorrere dal 2022 (comma 921).

    In relazione alle misure riguardanti il riassetto del sistema delle Riassetto del sistema delle scuole italiane all'esteroscuole italiane all'estero, vengono introdotte una serie di modifiche al decreto legislativo n. 64 del 2017, recante disciplina di settore. In particolare, sono trasferte al MAECI le risorse di personale (dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo) destinate a gestire le attività collegate alla formazione italiana nel mondo, unitamente alle competenze in ordine alle attività di formazione, di selezione e di assegnazione temporanea ed invio in missione di detto personale.

    Ulteriori disposizioni riguardano il servizio di detto personale presso sedi disagiate e la designazione di candidati ai posti di direttore e di direttore aggiunto nelle scuole europee, parimenti rimessa al MAECI (commi 975-977).

    In relazione alla Comunità italiane all'esterorappresentanza delle comunità italiana all'estero viene autorizzata una spesa di 9 milioni di euro per il 2021 per lo svolgimento delle votazioni per il rinnovo dei comitati degli italiani all'estero (COMITES) e del Consiglio generale degli italiani all'estero nonché per l'introduzione, in via sperimentale, di modalità di espressione del voto digitale per lo svolgimento delle votazioni (comma 648); sono inoltre stanziati 2,16 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023, per interventi finalizzati alla promozione della Lingua e cultura italiana all'esterolingua e della cultura italiana all'estero.

    E' infine previsto, ai fini del potenziamento dell'internazionalizzazione delle imprese italianeinternazionalizzazione delle imprese italiane, della dotazione del fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri e della dotazione del correlato Fondo per la promozione integrata per la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto a valere sul fondo rotativo per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri (comma 1142).


    DIFESA

    Per quanto concerne il comparto della Difesa gli interventi proposti con il disegno di legge di bilancio per l'anno 2021 attengono ad una pluralità di ambiti di interesse con particolare riferimento al personale, al controllo del territorio, all'operatività dello strumento militare, al finanziamento delle missioni internazionali e alle modalità di gestione della spesa relativa alla difesa nazionale.

    Nello specifico:

    • si prevede l'istituzione, nello stato di previsione del ministero della difesa di un Potenziamento della sanità militareFondo, con dotazione di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, finalizzato all'adeguamento tecnologico e digitale delle strutture, dei presidi territoriali, dei servizi e delle prestazioni della Sanità militare (commi 488-489);
    • si autorizza la spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021 al fine di potenziare le dotazioni strumentali e infrastrutturali del Servizio sanitario della Guardia di Finanza (comma 490);
    • si prevede  un piano per l' Assunzioni Forze di poliziaassunzione straordinaria di un contingente massimo di 4.535 unità di personale delle Forze di polizia pari a  4.535 unità (dal 2021) per il Corpo della guardia di finanza e la Polizia Penitenziaria e triennale (dal 2023) per la Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri (commi 984-988)
    • si istituisce un fondo  - con una dotazione annua di 50 milioni di euro - per la retribuzione dei servizi esterni, ovvero delle attività operative al di fuori dell'ordinaria sede di servizio svolte dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i peculiari compiti connessi anche all'emergenza sanitaria COVID (comma 996);
    • si contempla la proroga nel dispositivo "Strade sicure" di un contingente di personale delle Forze armate pari a:

    -      7.050 unità fino al 30 giugno 2021:

    -      6.000 unità dal 1° luglioProroga del dispositivo Strade Sicure 2021 al 30 giugno 2022;

    -      5.000 unità dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022.

    Si dispone, inoltre, al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, l'ulteriore proroga, fino al 31 gennaio del 2021, del contingente di 753 di unità di personale militare facente parte del citato dispositivo "Strade sicure", da ultimo prorogato, fino al 31 dicembre 2020, dal d.l. 125 del 2020 (commi 1023-1026).

    • si autorizza lAssunzione di personale operaio presso l'Arma dei Carabinieri'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato presso l'Arma dei Carabinieri al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale e forestale, di presidio del territorio e di salvaguardia delle riserve naturali statali, ivi compresa la conservazione della biodiversità (commi 914-915);
    • si autorizza il Ministero della Difesa a bandire concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato, per il triennio 2021-2023, di 431 unità di personale civile non dirigenziale. Tali assunzioni, nei limiti della dotazione organica prevista dall'articolo 2259-ter del Codice dell'ordinamento militare (D.Lgs. n. 66 del 2010), sono finalizzate ad assicurare le funzioni e l'efficienzaAssunzione di personale civile della Difesa dell'area produttiva e industriale della Difesa, con particolare riferimento agli arsenali e agli stabilimenti industriali e potenziare le realtà produttive locali (commi 917-918);

    • si stanziano 7,6 milioni di euro per garantire la corresponsione, a decorrere dall'anno 2021, Indennità di comando al personale dell'Arma dei Carabinieridell'indennità per incarichi di di comando a tutto il personale dell'Arma dei Carabinieri impiegato in compiti di comando di tenenze e stazioni dell'organizzazione territoriale (commi 919-920);

    • si prevedono misure di finanziamento e gestione del sistema di difesa nazionale (articolo 1, commi 1010-1012);
    1. si stanziano di Risorse per la Scuola interforze della Difesa2 milioni di euro per l'anno 2021 a favore della Scuola Interforze per la Difesa (NBC) al fine di incrementarne le capacità operative e potenziare lo strumento militare della difesa contro le minacce chimiche, biologiche, radiologiche, nucleari (CBNR)  (commi 1013-1014);

    2. si autorizza la spesa di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine assicurare alle Risorse per le capitanerie di portoCapitanerie di porto l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo in materia di tutela dell'ambiente marino e costiero (comma 748);
    3. si novella il comma 7 dell'articolo 2259-ter del Codice dell'ordinamento militare (D.Lgs. n. 66 del 2010) al fine di prevedere che, a decorrere dall'anno 2021, una quota parte dei risparmi derivanti dalla riduzione del personale civile del Ministero della Difesa, prevista dalla legge n. 244 del 2012 (c.d. legge "Di Paola" sulla revisione in senso riduttivo dello strumento militare), sia destinata: 1. ad alimentare il fondo risorse decentrate del personale civile del Ministero della Difesa, per una quota pari a pari a 20 milioni; 2. ad aumentare l'indennità di amministrazione del personale civile del Misure per il personale civile della DifesaMinistero della Difesa, per una quota pari a pari a 30 milioni. In relazione a tale finalità si precisa che le misure dell'indennità sono definite in sede di contrattazione collettiva per il triennio 2019-2021 (comma 983).
    1. si autorizza, per il 2021, la spesa di 3.600.000 euro per le attività dello SRisorse per lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenzetabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze volte alla fabbricazione di infiorescenze di cannabis in osservanza delle norme di buona fabbricazione (Good manufacturing practices -GMP) secondo le direttive dell'Unione europea e di euro 700.000 per assicurare la disponibilità di cannabis a uso medico sul territorio nazionale. A tal proposito si ricorda che, anche al fine di garantire la continuità terapeutica dei pazienti già in trattamento, l'Organismo statale per la cannabis può autorizzare l'importazione di quote di cannabis da conferire allo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, ai fini della trasformazione e della distribuzione presso le farmacie (comma 474).

    Per quanto riguarda la Sezione II, si segnala il rifinanziamento di Rifinanziamento Fondo missioni internazionali450 milioni di euro per il 2021 relativo ad "Investimenti Difesa", secondo quanto riportato nell'apposito Allegato Conoscitivo.

    Si segnalano, inoltre, disposizioni di interesse della Difesa contenute negli stati di previsione di altri ministeri con particolare riferimento al rifinanziamento del Fondo missioni internazionali (800 milioni per il 2021, 750 milioni per il 2022  e 500 milioni per il 2023 sul capitolo 3006 del MEF) e al finanziamento di alcuni programmi pluriennali della Difesa (MISE).


    SICUREZZA

    Il Piano per l'assunzione sAssunzioni straordinarie Poliziatraordinaria delle Forze di polizia autorizza un contingente di 4.535 unità di personale delle Forze di polizia, quinquennale (dal 2021) per il Corpo della guardia di finanza e la Polizia Penitenziaria e triennale (dal 2023) per la Polizia di Stato e l'Arma dei carabinieri. Per la copertura degli oneri delle assunzioni è istituito un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze e un Fondo presso il Ministero dell'interno per le spese alle stesse connesse, incluse mense e buoni pasto. E' previsto l'obbligo per le amministrazioni di comunicare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello al quale l'autorizzazione ad assumere si riferisce al Dipartimento della funzione pubblica e alla Ragioneria generale dello Stato i dati concernenti le assunzioni effettuate e la situazione organica complessiva e del ruolo iniziale, anche al fine del riparto delle risorse dei fondi (commi 984-988).

    È inoltre autorizzata l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 750 unità del CAssunzioni Vigili del fuocoorpo nazionale dei vigili del fuoco, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nel ruolo iniziale di vigile del fuoco (commi 877-879).

    Al contempo, il Fondo di cui al comma 996 - con una dotazione annua di 50 milioni di euro - è volto alla retribuzione dei Servizi esterniservizi esterni ovvero delle attività operative al di fuori dell'ordinaria sede di servizio svolte dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i peculiari compiti connessi anche all'emergenza sanitaria COVID.

    Inoltre, per il 2021 si autorizza il Ministero dell'interno ad assumere con contratto a tempo indeterminato un contingente di 250 unità di personale di livello non dirigenziale, nel limite della dotazione organica, per far fronte alle accresciute attività nei diversi settori istituzionali di competenza, con particolare riguardo a quelle relative al settore della depenalizzazione (commi 880-881).

    Al contempo si prevede l'incremento di 6 milioni di euro a decorrere dal 2021 del Fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad Acquisti beni e servizieventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi iscritto nello stato del Ministero dell'interno (comma 1027).

    Nel corso dell'esame in sede referente sono state altresì approvate ulteriori disposizioni volte al rafforzamento delle misure per la valorizzazione delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché del personale dell'Amministrazione civile dell'interno.

    In particolare, è autorizzata la somma di 40.762.392 euro per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali; 11.478.200 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia; 2.633.971 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dei vigili del fuoco; 1.454.565 euro per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria (commi 351-353).

    Inoltre, Risorse personale Ministero dell'internoè stato incrementato di 10 milioni di euro dal 2021 il Fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigente dell'amministrazione civile dell'Interno, attraverso una modifica della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018, art. 1, comma 149) che aveva già aumentato di 18 milioni il Fondo, al fine di incentivare le maggiori attività rese in particolare nel settore della depenalizzazione e dell'immigrazione dal predetto personale. Il Fondo risulta quindi incrementato di 28 milioni a partire dal 2021 (comma 354).

    Viene incrementata anche l'indennità di amministrazione spettante al medesimo personale, da determinare in sede di contrattazione collettiva per il triennio 2019-2021, di ulteriori 5 milioni a decorrere dal 2021. Tali risorse si vanno ad aggiungere a quelle di pari importo autorizzate dall'articolo 21-bis del D.L. 162/2019 (comma 355).

    Inoltre in sede referente, sono state introdotte misure in favore del personale dirigenziale contrattualizzato del Ministero dell'interno. A tal fine si autorizza lo stanziamento di 1.200.000 euro a decorrere dal 2021 in favore del Fondo retribuzione di posizione e di risultato del personale dell'Area Funzioni Centrali in servizio presso il Ministero dell'interno (comma 1028).

    Inoltre, per procedere alla graduale perequazione del trattamento economico del personale della carriera prefettizia a quello della dirigenza delle altre Amministrazioni statali, è previsto che le risorse disponibili a legislazione vigente per il rinnovo del contratto 2019-2021 del personale della carriera prefettizia siano incrementate, a decorrere dall'anno 2021, di una somma pari a 9.000.000 di euro (comma 1029).

    È previsto poi in favore dei direttori territoriali della Ragioneria generale operanti nei capoluoghi di regione inclusi Trento e Bolzano un incremento del 20 per cento della retribuzione di posizione per la parte variabile. E' disposto che il relativo Fondo di posizione e di risultato dei dirigenti è, anche a tal fine, aumentato di 1.100.000 di euro dal 2021 (comma 1030). Sono conseguentemente previste le relative norme di copertura finanziaria.

    E' inoltre istituito nello Polizia localestato di previsione del Ministero dell'interno un fondo, con una dotazione di 20 milioni a decorrere dall'anno 2022, per la definizione degli interventi necessari a dare attuazione alla riforma della polizia locale e disposti con appositi provvedimenti normativi (comma 995). Si prevede inoltre che per l'anno 2021 non siano computate ai fini delle limitazioni di spesa previste dal DL 78/2010 le maggiori spese di personale sostenute, rispetto all'anno 2019, per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, città metropolitane e unioni dei comuni fermo restando l'equilibrio di bilancio (comma 993).

    E' altresì integrato istituito un fondo per la funzionalità del Ministero dell'interno nello stato di previsione del medesimo dicastero con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2021, per il potenziamento di dotazioni e mezzi da destinare alle attività svolte per la riscossione delle sanzioni amministrative di cui alla L. 689/1981. A partire dal 2022, il fondo è alimentato con una quota, pari al 5 per cento, delle entrate derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dai prefetti ai sensi della legge citata (commi 1032-1033).

     

    E' inoltre previstaUlteriori misure Vigili del fuoco l'istituzione del Centro di formazione territoriale di L'Aquila del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di rilanciare lo sviluppo dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 2009.

    Il Centro ha la funzione di concorrere all'attuazione delle politiche di formazione dei Vigili del Fuoco anche per consentire l'acquisizione di capacità tecnico-manuali propedeutiche all'attività operativa nell'ambito del corso di formazione iniziale del personale.

    Sono inoltre dettate disposizioni sull'inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli elisoccorritori, prevedendo che il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, in possesso della specializzazione speleo alpino fluviale di livello 2B già impiegato nello specifico servizio operativo presso i reparti volo del Dipartimento, è inquadrato, a domanda, nelle qualifiche del ruolo degli elisoccorritori, non fino alla concorrenza dei posti disponibili in organico (come previsto dalla normativa vigente: D.Lgs. 217/2005, art. 249, comma 1) bensì, in prima applicazione, anche in soprannumero riassorbibile con le vacanze ordinarie delle dotazioni organiche, ferma restando la consistenza complessiva del ruolo, pari a 168 unità (Tabella A del D.lgs. 217/2005). Fino all'assorbimento del soprannumero è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nei ruoli dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto e degli ispettori antincendio.

    Infine è disposto l'anticipo da parte dell'Amministrazione delle spese sanitarie sostenute dal personale del Corpo per cure relative a danni riportati nel corso di servizi operativi. Le spese sono anticipate, nei limiti delle risorse disponibili per tali finalità, su richiesta del dirigente della sede di servizio e previo nulla osta del servizio sanitario del Corpo (commi 901-907).

    Inoltre Risorse comuni di confine e costieriè istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo, con una dotazione di 5 milioni per l'anno 2021, destinato ad erogare contributi in favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e costieri interessati dalla gestione dei flussi migratori. Si demanda ad un decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, la definizione dei criteri e le modalità di concessione dei contributi (commi 795 e 796).