Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento Bilancio |
Titolo: | Legge di bilancio 2021 - Emendamenti approvati dalla V Commissione Bilancio |
Riferimenti: | AC N.2790-bis/XVIII |
Serie: | Progetti di legge Numero: 382/2 |
Data: | 22/12/2020 |
Organi della Camera: | Assemblea, V Bilancio |
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Camera dei deputati |
XVIII LEGISLATURA |
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Documentazione per l’esame di |
Legge di bilancio 2021 A.C. 2790-bis-A |
Sintesi degli emendamenti approvati dalla V Commissione Bilancio |
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|
22 dicembre 2020 |
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Servizio Studi
Tel. 06 6706-2451 - * studi1@senato.it - @SR_Studi
Dossier n. 323/2
Servizio Studi
Dipartimento Bilancio
Tel. 06 6760-2233 - * st_bilancio@camera.it - @CD_bilancio
Progetti di legge n. 382/2
Il presente dossier contiene una sintesi degli emendamenti approvati dalla V Commissione Bilancio in sede referente.
Per ogni emendamento vengono indicati il numero di presentazione, il primo firmatario, la data dell’approvazione e una breve sintesi dell'oggetto della modifica.
La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi della Camera dei deputati.
La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte. |
File: ID0014b.docx |
A.C. 2790-bis
Oggetto |
A.C. 2790-bis |
A.C. 2790-bis-A |
Emendamenti approvati |
SEZIONE I |
|
|
|
|
PARTE I |
|
|
RISULTATI DIFFERENZIALI |
TITOLO I |
|
|
Risultati differenziali del bilancio dello Stato |
1 |
1 |
|
RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA |
TITOLO II |
|
|
Fondo delega riforma fiscale e per le maggiori entrate per fedeltà fiscale, Assegno unico |
2 |
2-7 |
2.4 e id. 2.5 |
Stabilizzazione a regime dal 2021 dell’ulteriore detrazione per lavoro dipendente |
3 |
8-9 |
|
Incentivo occupazione giovani |
4 |
10-15 |
27.14 |
Disposizioni in materia di sgravio contributivo per le donne |
5 |
16-19 |
27.14 |
Fondo per l’esonero dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti |
5-bis |
20-22 |
5.025 |
Rientro al lavoro delle madri lavoratrici |
5-bis |
23-27 |
5.026 |
Incremento del Fondo per il reddito di libertà |
5-bis |
28 |
5.026 |
Misure a sostegno del lavoro giornalistico |
5-bis |
29-32 |
5.04 NF |
Esonero contributivo per giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli |
6 |
33 |
|
Esonero contributivo nel settore sportivo dilettantistico |
7 |
34-35 |
|
Sospensione versamenti federazioni sportive |
7-bis |
36-37 |
7.029 |
Esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali |
8 |
38 |
|
Preparazioni alimentari |
co 1-bis e 1-ter |
39-40 |
8.8 |
Imposta di registro minima per i terreni agricoli |
8-bis |
41 |
8.031 |
Modifiche alla disciplina fiscale della tassazione dei ristorni |
9 |
42-43 |
|
Riduzione della tassazione dei dividendi per gli enti non commerciali |
10 |
44-47 |
|
Riduzione IMU e TARI pensionati esteri |
10-bis |
48-49 |
10.0121 NF |
Incentivi fiscali per il rientro in Italia dei lavoratori altamente qualificati |
10-bis |
50 |
10.0105 NF |
CRESCITA E INVESTIMENTI |
TITOLO III |
|
|
Cofinanziamento nazionale fondi UE periodo 2021-2027 |
11 |
51-57 |
|
Proroghe in materia di riqualificazione energetica, impianti di micro-cogenerazione, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e proroga bonus facciate |
12 |
58-60 |
12.34 NF |
Bonus idrico |
12-bis |
61-65 |
12.013 NF |
Disposizioni in materia di superbonus, ecobonus e sismabonus |
12-bis |
66-74 |
12.0106 NF |
Proroga bonus verde |
13 |
75 |
|
Contributo acquisto veicoli elettrici |
13-bis |
76-79 |
13.015 NF |
Rifinanziamento degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva nelle aree di crisi |
14 |
80-81 |
41.025 |
Fondo per la transizione energetica e Fondo per la riconversione occupazionale |
14-bis |
82 |
14.018 NF |
Estensione della rivalutazione dei beni d’impresa ai beni immateriali privi di tutela giuridica |
14-bis |
83 |
14.07 NF |
Sostegno al settore turistico tramite i contratti di sviluppo |
15 |
84-86 |
|
Sostegno attività economiche a comuni di interesse per turismo straniero |
15-bis |
87-88 |
15.06 |
Misure per incentivare il turismo |
15-bis |
89-94 |
15.017 NF |
Erogazione in unica quota del contributo “Nuova Sabatini” |
16 |
95-96 |
|
Fondo impresa femminile |
17 |
97-106 |
|
Promozione del venture capital femminile |
17-bis |
107-108 |
17.06 NF |
Fondo per le imprese creative |
18 |
109-113 |
|
Fondo per il sostegno al settore dei festival, cori, bande e musica jazz |
18-bis |
114-116 |
18.025 |
Credito d’imposta in favore dei cuochi professionisti |
18-bis |
117-123 |
18.042 NF |
Fondo d’investimento per lo sviluppo delle PMI del settore aeronautica e della green economy |
19 |
124-126 |
|
Rifinanziamento agevolazioni sotto forma di finanziamenti a favore di imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata |
20 |
127 |
|
Istituzione di un fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura |
21 |
128-129 |
|
Ristoro aziende agricole |
Co.2-bis |
130 |
8.8 |
Credito d’imposta “strade del vino” |
Co. 2-bis |
131 |
21.63 NF |
Stabilizzazione personale CREA e indennità personale ICQRF |
Co. 2-bis e 2-ter |
132-133 |
21.0110 NF e. 21.0157 |
Aiuti allo stoccaggio dei vini di qualità |
21-bis |
134-135 |
21.0158 |
Misure per il sostegno del settore suinicolo |
21-bis |
136-137 |
21.08 NF e id. |
Fondo per la tutela e il rilancio di filiere agricole |
21-bis |
138-139 |
21.083 NF |
Monitoraggio della produzione cerealicola e dell’acquisto di cereali e sfarinati a base di cereali |
21-bis |
140-143 |
21.086 NF |
Lavoro autonomo start up |
22 |
|
|
Promozione dei marchi collettivi e di certificazione all’estero |
23 |
144-145 |
210.03NF |
Piani di sviluppo per gli investimenti nelle aree dismesse |
24 |
146-152 |
|
Valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico |
24-bis |
153 |
24.011 |
Accordi per l’innovazione |
25 |
154 |
|
Interventi straordinari peri il potenziamento infrastrutturale delle articolazioni penitenziarie del Ministero della giustizia |
26 |
155 |
|
Sostegno delle persone con disabilità |
26-bis |
156 |
26.023 |
Misure a sostegno dell’industria tessile |
26-bis |
157-158 |
26.042NF |
Promozione investimenti nel settore della raffinazione e della bioraffinazione |
26-bis |
159-160 |
26.043NF |
SUD E COESIONE TERRITORIALE |
TITOLO IV |
|
|
Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud |
27 |
161, 164-169 |
27.14 |
Contrasto ai fenomeni di deindustrializzazione |
Co. 1-bis e 1-ter |
162-163 |
27.3 NF |
Modifica alla misura “Resto al Sud” |
27-bis |
170 |
27.010 |
Proroga credito di imposta investimenti nel Mezzogiorno 2022 |
28 |
171-172 |
|
Agevolazioni fiscali imprese nelle ZES |
28-bis |
173-176 |
28.01 NF |
Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2021-2027 |
29 |
177 |
|
Benefici fiscali e sostegno ai grandi investimenti nelle ZES |
29-bis |
178 |
29.07 NF |
Semplificazione del processo di attuazione della Strategia nazionale per le aree interne |
30 Stralciato |
|
|
Rigenerazione amministrativa per il rafforzamento delle politiche di coesione territoriale nel Mezzogiorno |
31 |
179-184 |
|
Proroga del credito d'imposta potenziato per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno |
32 |
185-187 |
|
Ecosistemi dell’innovazione nel Mezzogiorno |
33 |
188-190 |
|
Contratto Istituzionale di Sviluppo sisma centro Italia |
Co. 3-bis, 3-ter e 3-quater |
191-193 |
33.11 |
Fondo per il sostegno alla creazione o potenziamento di centri di ricerca, e trasferimento tecnologico e all'implementazione dell'offerta formativa universitaria |
Co. 3-bis |
194 |
33.12 |
Fondo sperimentale per la formazione turistica esperienziale |
Co. 3-bis |
195 |
33.9 NF |
Coesione sociale e sviluppo economico nei Comuni marginali |
34 |
196-199 |
|
Fondo di sostegno ai comuni marginali |
Co. 4-bis |
200 |
27.3 NF |
Sostegno al tessuto economico delle imprese con sede nei comuni che hanno registrato interruzioni alla viabilità |
Co. 4-bis e 4-ter |
201-202 |
34.2 |
Scuole innovative nei piccoli comuni delle regioni meridionali |
34-bis |
203-205 |
34.036 NF |
LIQUIDITA’ E RICAPITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE |
TITOLO V |
|
|
Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese |
35 |
206, 208-212 |
35.28 |
Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito |
35, co. 1-bis |
207 |
35.11 |
Fondo di garanzia in favore delle società finanziarie e di assicurazione |
35-bis |
213 |
35.067 |
Cartolarizzazione crediti |
35-bis |
214-215 |
35.064 |
Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese |
35-bis |
216-218 |
35.21 NF |
Credito d’imposta per minusvalenze realizzate in “PIR PMI” |
35-bis |
219-226 |
35.09 |
Compensazioni multilaterali di crediti e debiti commerciali risultanti da fatture elettroniche |
35-bis |
227-229 |
35.046 NF |
Proroga del credito di imposta per le spese relative alla quotazione delle PMI |
36 |
230 |
|
Determinazione del limite di impegno ammissibile in materia di garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del Green new deal |
37 |
231 |
|
Proroga della misura in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali |
38 |
232 |
|
Incentivi fiscali alle operazioni di aggregazione aziendale |
39 |
233-243 |
39.9 |
Rifinanziamento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese |
40 |
244-247 |
27.14 |
Proroga delle misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese |
41 |
248-254 |
|
Agevolazione avvio o esercizio attività di lavoro autonomo o di microimpresa |
41, co. 7-bis |
255 |
41.1 |
Estensione operatività del fondo prevenzione fenomeno usura |
41-bis |
256-259 |
41.027 |
Rafforzamento degli strumenti di sostegno all’azione di recupero di aziende in crisi da parte dei lavoratori |
41-bis |
260 |
41.024 |
Rafforzamento delle misure e delle strutture di sostegno per il recupero di aziende in crisi e per l’occupazione |
41-bis |
261-262 |
41.025 |
Modifiche all’articolo 26 del D.L. n. 34 del 2020 sul rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni |
42 |
263-264 |
|
Ampliamento operatività finanza mutualistica e solidale |
42-bis |
265 |
42.05 NFe id. |
Ulteriori misure di sostegno alle imprese |
42-bis |
266 |
42.01 NF Id. 44.012 |
Ammissione alla negoziazione dei titoli di Stato |
43 |
267 |
|
Procedura di determinazione dei tassi di interesse massimi per mutui dello Stato e degli enti locali |
44 |
268-269 |
|
Interventi per favorire la successione e la trasmissione delle imprese |
44-bis |
270-273 |
44.07 e Id |
Modifiche all’art. 43 del decreto-legge n. 109 del 2018 - termini mutui agevolati concessi da Invitalia |
44-bis |
274 |
44.025 NF |
LAVORO, FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI |
TITOLO VI |
|
|
Fondo occupazione e formazione |
45 |
275 |
|
Fondo per il sostegno della parità salariale di genere |
45-bis |
276-277 |
45.06 NF |
Trattamenti di CIGS per cessata attività |
46 |
278 |
|
Rinnovo dei contratti a tempo determinato |
47 |
279 |
|
Settore call center |
48 |
280 |
|
Disposizioni in materia di lavoro portuale |
48-bis |
281 |
48.05 NF |
Finanziamento indennità per fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio |
49 |
282-283 |
|
Sostegno al reddito dei lavoratori delle imprese sequestrate o confiscate |
50 |
284 |
|
Trattamenti di CIGS per le imprese con rilevanza economica strategica |
51 |
285 |
|
Prosecuzione CIG in deroga per crisi aziendali incardinate presso unità di crisi |
51-bis |
286-288 |
51.03 |
Piani di recupero occupazionale |
52 |
289 |
|
Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa |
52-bis |
290 |
52.3 e id. |
Indennità per i lavoratori di aree di crisi complessa della regione Campania |
52-bis |
291 |
52.014 |
Lavoratori socialmente utili |
52-bis |
292-295 |
52.012 NF |
Disposizioni in materia di lavoratori socialmente utili |
52-bis |
296 |
52.023 |
Sistema duale |
53 |
297 |
53.2 NF e id |
Incremento del Fondo per l’istruzione e la formazione tecnica superiore |
53-bis |
298 |
53.05 |
Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali. |
54 (co. 1-10 e 14-16) |
299-308, 312-314 |
|
Disposizioni in materia di licenziamento |
54 (Co. 11-13) |
309-311 |
|
Misure in favore dei lavoratori adibiti alla pesca |
54-bis |
315-319 |
54.09 NF |
Contributo per il finanziamento di ANPAL Servizi Spa |
55 |
320 |
|
Fondo per il finanziamento istituti di patronato e assistenza sociale |
56 |
321 |
|
Fondo finanziamento accoglienza genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia |
56-bis |
322-323 |
56.08 e id. 56.09 |
Fondo per le politiche attive del lavoro |
57 |
324-328 |
57.1 NF |
Fondo per l’assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica |
58 |
329 |
|
Fondo per l’Alzheimer e la demenza |
58-bis |
330-332 |
58.011 |
Detrazioni per spese veterinarie |
58-bis |
333 |
58.014 |
Fondo Caregiver |
59 |
334 |
59.4 e id |
Care leavers |
59-bis |
335 |
59.027 |
Opzione donna |
60 |
336 |
|
Semplificazioni Pensioni di cittadinanza e Isee |
60-bis |
337-338 |
60.011 |
Proroga APE speciale |
61 |
339-340 |
|
Promozione della partecipazione delle persone con disabilità alla vita democratica |
61-bis |
341-344 |
61.025 NF |
Isopensione |
61-bis |
345 |
61.06 |
Nona salvaguardia per i lavoratori che maturano requisiti per il pensionamento al 31 dicembre 2011 |
61-bis |
346-348 |
61.04 NF |
Contratto di espansione interprofessionale |
62 |
349 |
62.19 NF |
Calcolo dei requisiti di anzianità ai fini pensionistici nel part time verticale ciclico |
63 |
350 |
|
Funzionalità Forze di polizia e vigili del fuoco |
63-bis |
351-355 |
63.033 |
Disposizioni in favore dei lavoratori esposti all’amianto |
63-bis |
356-359 |
63.032 NF |
Disposizioni in favore dei lavoratori esposti all’amianto |
64 |
360-361 |
|
Assegno di natalità |
65 |
362 |
|
Congedo di paternità |
66 |
363-364 |
66.13 |
Sostegno alle madri con figli disabili |
66-bis |
365-366 |
66.017 |
Supporto all’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità |
67 |
367-368 |
|
Contributo all’Unione italiana dei ciechi ed Ipovedenti |
Co. 2-bis |
369 |
67.15 NF e id |
Sostegno all’ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi ONLUS |
67-bis |
370 |
67.028 NF |
Reddito di cittadinanza |
68 |
371 |
|
Attuazione della sentenza Corte costituzionale n. 234 del 2020 (Pensioni d’oro) |
69, co. 1 |
372 |
|
Provvidenze a favore dei perseguitati politici o razziali e dei loro familiari superstiti |
69, co. 2-3 |
373-374 |
|
Rifinanziamento del Fondo indigenti |
70 |
375 |
|
Procedure esecutive su immobili in piani di zona |
70-bis |
376-379 |
70.025 |
Indennizzo per cessazione di attività commerciali |
71 |
380 |
|
Contributi per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali |
71-bis |
381-384 |
71.064 |
Rifinanziamento progetto Filippide, progetti di integrazione disabili nello sport |
71-bis |
385 |
71.059 NF |
Indennità di continuità reddituale e operativa per iscritti alla Gestione separata INPS |
71-bis |
386-400 |
71.063 |
Fondo di prevenzione del fenomeno dell’usura |
71-bis |
401 |
71.024 NF |
SANITA’ |
TITOLO VII |
|
|
Fabbisogno sanitario standard anno 2021 |
72 |
402-403 |
|
Medici operanti presso la rete di cure palliative |
Co. 2-bis |
404 |
72.23 |
Accertamenti diagnostici neonatali |
72-bis |
405 |
72.022 NF |
Autorizzazione e accreditamento delle attività di erogazione di cure domiciliari |
72-bis |
406 |
72.044 |
Disposizioni in materia di indennità di esclusività della dirigenza medica |
73 |
407-408 |
|
Disposizioni in materia di retribuzione degli infermieri del SSN |
74 |
409-411 |
|
Economie di bilancio della Camera dei Deputati: destinazione al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate del 2016 |
74-bis |
412 |
74.01 |
Economie di bilancio della Camera dei Deputati: destinazione ai fondi per gli incentivi economici del personale sanitario impiegato nell’emergenza da COVID-19 |
74-bis |
413 |
74.02 |
Indennità di tutela del malato |
74-bis |
414-415 |
74.026 |
Disposizioni per l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta |
75 |
416-417 |
|
Disposizioni per l’esecuzione di test sierologici e tamponi antigenici rapidi in farmacia |
75-bis |
418-420 |
75.020 |
Contratti di formazione specialistica dei medici specializzandi |
76 |
421-422 |
27.14 |
Proroga di disposizioni sull’impiego di personale sanitario nel SSN |
77 |
423, 425, 427-428 |
77.10. |
Modifiche alla disciplina degli incarichi provvisori dei medici abilitati frequentanti corsi di specializzazione |
Co. 1-bis |
424 |
77.4 e id. |
Proroghe in materia di assunzioni di professionisti sanitari e di accesso al corso di formazione in medicina generale |
Co. 2-bis |
426 |
77.28 |
Funzionamento Agenzia italiana del farmaco e Istituto salute popolazioni migranti |
77-bis |
429-436 |
77.019 |
Misure per il sostegno della salute della vista |
77-bis |
437-439 |
77.022 NF |
Disposizioni volte a eliminare il contenzioso in materia di indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie e talidomide |
78 |
440-441 |
|
Integrazione del livello di finanziamento del programma di investimenti per l’edilizia sanitaria e l’ammodernamento tecnologico |
79 |
442 |
|
Ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico |
Co. 1-bis |
443 |
79.24 |
Telemedicina |
Co. 1-bis |
444 |
79.20 |
Finanziamenti per lo sviluppo della tecnologia per l’autoproduzione di ossigeno a uso medicinale |
79-bis |
445-446 |
79.02 NF |
Fondo sanità e vaccini |
80 |
447-449 |
27.14 |
Disposizioni in materia di procreazione medicalmente assistita |
80-bis |
450-451 |
80.019 NF |
Trattamento IVA per cessione vaccini Covid19 |
80-bis |
452-453 |
80.034 |
Fondo per la cura dei disturbi dello spettro autistico |
80-bis |
454-456 |
80.08 NF |
Piano strategico vaccini |
80-bis |
457-473 |
80.036 NF |
Incremento di produzione di cannabis per uso medico e continuità terapeutica |
80-bis |
474 |
80.01 NF |
Rimodulazione tetti di spesa farmaceutica |
81 |
475-477 |
81.2 NF |
Modifiche al D.Lgs. 193 del 2006, codice comunitario dei medicinali veterinari |
81-bis |
478 |
81.01 NF |
Fondo test genomici carcinoma mammario |
81-bis |
479-480 |
81.026 NF |
Disposizioni in favore dei lavoratori fragili |
81-bis |
481-484 |
81.044 NF |
Finanziamento della Croce rossa italiana |
82 |
485 |
|
Riorganizzazione dell’Associazione italiana della Croce rossa - Beni utilizzati per attività istituzionali |
82, co 1-bis |
486 |
82.2 |
Personale della Croce rossa italiana |
83 |
487 |
|
Fondo per la capacità operativa della Sanità Militare |
83-bis |
488-490 |
177.020 NF |
Mobilità sanitaria |
84 |
491-494 |
|
Sostegno ai centri diurni e alle residenze sanitarie |
84-bis |
495 |
84.07 |
Salvaguardia eccellenza e libera scelta delle prestazioni sanitarie |
84-bis |
496 |
84.03 NF |
Disposizioni in materia di conoscenze linguistiche per il riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie |
85 |
497 |
|
Sostegno dello studio e ricerca endometriosi |
85-bis |
498 |
85.020 NF |
Training e simulazione per finalità legge n. 10/2020, in tema di donazione del corpo post mortem |
85-bis |
499-501 |
85.021 NF |
Misure straordinarie per la progettazione e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa |
85-bis |
502 |
85.08 NF |
SCUOLA, UNIVERSITA’ E RICERCA |
TITOLO VIII |
|
|
Incremento del fondo di cui all’art. 1 della legge n. 440 del 1997 |
86 |
503 |
|
Esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo per l’a.s. 2020/2021 |
co. 1-bis–1-quater |
504-506 |
86.14 NF |
Piano nazionale di ricerca: interventi per prevenire gli effetti dell’emergenza sanitaria sulla povertà educativa dei bambini, delle bambine e degli adolescenti a rischio |
86-bis |
507-509 |
86.011 |
Fondo per l’attivazione nei licei musicali di corsi extracurriculari ad indirizzo jazzistico e nei nuovi linguaggi musicali |
86-bis |
510-511 |
86.015 NF |
Misure per l’innovazione didattica e digitale nelle scuole |
87 |
512-513 |
|
Contribuzione alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità |
87-bis |
514 |
165.016 NF |
Disposizioni in materia di servizi di intermediazione on line |
87-bis |
515-517 |
87.025NF |
Misure per l’edilizia scolastica |
88 Stralciato |
|
|
Diritto allo studio università e AFAM |
89, co. 1-2 |
518-519 |
27.14 |
Università non statali |
89, co. 3 |
520 |
|
Fondo per il sostegno delle università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno |
89, co. 3-bis |
521 |
89.23 NF |
Residenze universitarie e collegi di merito |
89, co. 4 |
522 |
|
Fondo per la valorizzazione delle università a vocazione collegiale |
89, co 4-bis |
523 |
89.34 NF |
Progressione carriera ricercatori universitari |
89, co. 5 |
524 |
|
Fondo emergenze università, AFAM, enti di ricerca |
89, co. 6 |
525 |
|
Fondo rimborso affitto studenti fuori sede |
89-bis |
526-527 |
89.016 NF |
Borse di studio per master interdisciplinare incentrato sul tema della criminalità organizzata e per l’orientamento professionale dei giovani versa la pubblica amministrazione |
89-bis |
528-533 |
89.012 NF |
Scuola europea di industrial engineering and management |
89-bis |
534 |
89.018 NF |
Autorizzazione di spesa per interventi su edifici di particolare valore storico-artistico che ospitano conservatori di musica |
89-bis |
535 |
89.022 NF |
Sviluppo di competenze manageriali. Credito di imposta sulle donazioni |
89-bis |
536-539 |
89.029 NF |
Fondi per la ricerca |
90 |
540-541, 548-550 |
90.47 NF |
Fondi di funzionamento AFAM |
90, co. 1-ter |
542 |
90.47 NF |
Infrastrutture europee delle scienze umane, sociali e digitale multilingue |
90, co. 1-quater |
543 |
90.47 NF |
Finanziamento del CENSIS |
90, co. 1-quinquies |
544 |
90.47 NF |
Portale delle fonti per la storia della Repubblica italiana |
90, co. 1-sexies |
545 |
90.47 NF |
Finanziamento della Fondazione IFEL – Istituto per la finanza e l'economia locale |
90, co. 1-septies |
546 |
90.47 NF |
Finanziamento dell’Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani |
90, co. 1-octies |
547 |
90.47 NF |
Valutazione progetti di ricerca |
90, co. 5 |
551 |
|
Programma ricerche in Antartide |
90, co. 6 |
552 |
|
Disposizioni relative ad enti privati di ricerca e istituzione del Fondo per la ricerca in campo economico e sociale |
Co. 6-bis-6-ter |
553-554 |
90.8NF |
Master secondo livello in medicina clinica termale |
90-bis |
555-556 |
90.15NF |
Recupero e sviluppo del complesso Città dello sport (Tor Vergata) |
91 |
557-560 |
|
Promozione dell’attività sportiva di base sui territori |
92 |
561-562 |
|
Campionati europei di nuoto Roma 2022 |
92, co. 2-bis |
563 |
92.20NF |
Organizzazione giochi Mediterraneo 2026 |
92-bis |
564 |
92.06NF |
Trattamento di previdenza dei docenti di università private |
93 |
565 |
|
Fondazione per il futuro delle città |
94 |
566-569, 571 |
|
Azioni per per il rimboschimento delle città |
94, co. 4-bis |
570 |
94.10NF |
Consiglio nazionale dei giovani |
94-bis |
572 |
94.04NF |
Progetti di formazione in diritto penale internazionale |
94-bis |
573 |
94.07NF |
Proposta completamento dei lavori del progetto “Mantova HUB” |
95 |
|
|
CULTURA, INFORMAZIONE E INNOVAZIONE |
TITOLO IX |
|
|
Misure di sostegno alla cultura |
96 |
|
|
Prelazioni Mibact |
Co. 1 |
574 |
|
Risorse musei statali per COVID |
Co. 2 |
575 |
|
Card cultura 18 anni |
Co. 3 |
576 |
|
Orchestra L. Cherubini |
Co. 4 |
|
|
Soggetti giuridici Mibact |
Co. 5 |
577 |
|
Fondo finaziamento dei piccoli musei |
Co. 5-bis |
578 |
96.54NF |
Contributo per la Fondazione Libri italiani accessibili (LIA) |
Co. 5-bis |
579 |
96.64NF |
Incremento del Fondo per il diritto di prestito pubblico |
Co. 5-bis |
580 |
96.88NF |
Celebrazione ottavo centenario del presepe |
Co. 5-bis |
581 |
96.3NF |
Osservatorio patrimonio immateriale Unesco |
96-bis |
582 |
96.043NF |
Fondo cinema |
97 |
583-584 |
|
Istituto Luce Cinecittà S.p.A. |
98 |
585-588 |
|
Fondazioni lirico sinfoniche |
99 |
589-594 |
|
Misure in materia di strutture ricettive |
100 |
595-597 |
|
Servizi per lo stazionamento delle unità da diporto |
co. 3-bis |
598 |
100.23 |
Esenzione per il 2021 della prima rata IMU nel settore del turismo |
100-bis |
599-604 |
100.0103 |
Promozione turistica tramite manifestazioni sportive |
100-bis |
605-607 |
100.094NF e id 100.073NF |
Estensione e proroga di misure a sostegno della filiera della stampa |
101 |
608-613 |
|
Bonus TV 4.0 |
101-bis |
614-615 |
101.014 |
Destinazione delle entrate a titolo di canone di abbonamento alla televisione |
102 |
616-619 |
|
Digitalizzazione dei pagamenti delle indennità di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89 (ex legge Pinto) |
103 |
|
|
Gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri |
104 |
|
|
Fondo innovazione tecnologica e digitalizzazione sistema di allerta Covid |
105 |
620-621 |
|
Indennità di architettura e di gestione operativa dello SPID |
Co. 2-bis |
622 |
105.15 |
Kit digitalizzazione |
105-bis |
623-625 |
105.022NF |
MISURE PER LA PARTECIPAZIONE DELL’ITALIA ALL’UNIONE EUROPEA E AD ORGANISMI INTERNAZIONALI |
TITOLO X |
|
|
Conferenza sul futuro dell’Europa |
106 |
626 |
|
Regime temporaneo aiuti di Stato |
107 |
627 |
|
Procedura d’infrazione 2008-2010 – Adeguamento della normativa IVA |
108 |
|
108.1 e id. (soppressivo) |
Soppressione dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione |
109 |
628-630 |
|
Fondi di investimento esteri |
110 |
631-633 |
|
Responsabilità per inadempimento degli obblighi previsti dall’art. 52, co. 7, legge n. 234 del 2012 |
111 |
|
|
Risoluzione controversie internazionali |
112 |
|
|
Risarcimenti derivanti dalla violazione della Convenzione europea dei diritti umani |
113 |
634 |
|
Potenziamento rete di assistenza vittime di reato |
113-bis |
635 |
113.01NF |
Partecipazione dell’Italia a programmi del Fondo monetario internazionale e al Poverty Reduction and Growth Trust |
114 |
636-641 |
|
Risoluzione ONU su donne, pace e sicurezza |
114-bis |
642-643 |
114.06NF |
Fondi partecipazione a organismi internazionali |
115 |
644 |
|
Iniziative per il Giubileo del 2025 |
115-bis |
645-646 |
115.031 |
Expo Dubai |
115-bis |
647 |
115.019 |
Rinnovo dei Comitati degli italiani all’estero e del Consiglio generale degli italiani all’estero |
115-bis |
648 |
115.017NF e id |
Interventi e opere per Roma 2025 (Giubileo) |
116 |
|
|
Rendiconti consuntivi dei Comitati degli italiani all’estero |
117 |
|
|
Studiare Sviluppo Srl |
118 |
|
|
MISURE IN MATERIA DI TRASPORTI E AMBIENTE |
TITOLO XI |
|
|
Disposizioni in materia di servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus |
119 |
649 |
|
Proroga incentivi acquisto autoveicoli a bassa emissione di CO2 |
119-bis |
651-659 |
119.039 |
Disposizioni in materia di trasporto rapido di massa (metro Brescia) |
119-bis |
660 |
119.034 |
Adeguamento dei mezzi di trasporto pubblico locale e regionale. Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208 |
119-bis |
661 |
119.08NF |
Disposizioni in materia di porti e di trasporti marittimi |
120 |
662-668 |
|
Riqualificazione del porto di Reggio Calabria |
co. 7-bis |
669 |
120.21NF |
Proroga delle concessioni demaniali relative alla pesca e all’acquacultura |
co. 7-bis |
670 |
120.3 |
Disposizioni in materia di trasporto ferroviario merci |
121 |
671 |
|
Ferrobonus e Marebonus |
122 |
672-674 |
|
Misure di sostegno al settore ferroviario |
123 |
675-680 |
|
Reintroduzione del parere parlamentare sui contratti di servizio ferroviario |
co. 6-bis e 6-ter |
681-682 |
123.9 NF |
Conferimento alle Regioni delle funzioni relative ai servizi ferroviari interregionali indivisi |
124 |
683-687 |
|
Disposizioni in materia di tariffe sociali (collegamenti aerei con la Sicilia) |
125 |
688-689 |
|
Determinazione dei costi scaturenti dalla condizione di insularità |
Co. 2-bis |
690 |
125.8NF |
Misure per la promozione della mobilità sostenibile |
126 |
691-699 |
126.26 NF 126.17 NF 126.20 NF |
Eventi alluvionali 2019-2020 |
Co. 5-bis |
700 |
126.29 |
Dissesto idrogeologico |
Co. 5-bis-3-quinquies |
701-704 |
126.30 |
Buono veicoli sicuri |
126-bis |
705-707 |
126.011NF e id. 126.04 |
Misure in materia di regime fiscale della nautica da diporto |
127 |
708-712 |
|
Compagnie aeree che effettuano prevalentemente trasporti internazionali |
128 |
713 |
|
Misure a sostegno del settore aeroportuale |
128-bis |
714-720 |
128.06 |
Chiusura della società Stretto di Messina Spa in liquidazione |
129 |
|
|
Disposizioni in materia di infrastrutture stradali |
130 |
721 |
|
Importi versati dal concessionario subentrante infrastruttura |
Co. 1-bis |
722 |
130.15 |
Disposizioni in materia di strade. Messa in sicurezza della Via Salaria |
130-bis |
723-724 |
130.094NF (già130.29NF) |
Disposizioni in materia di strade – Lioni-Grottaminarda |
131 |
|
|
Disciplina per le infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica |
132 |
725-727 |
|
Costituzione di un fondo finalizzato alla rimozione delle navi abbandonate nei porti |
133 |
728-732 |
|
Rifinanziamento del Fondo morosità incolpevole |
133-bis |
733 |
133.043 |
Fondo ristori città portuali |
133-bis |
734-735 |
133.033NF |
Misure per potenziare il sistema nazionale delle aree protette |
134 |
736-741 |
134.15NF |
Potenziamento delle misure di tutela ambientale |
135 |
742-751 |
135.20NF |
Istituzione del fondo per la promozione dell’uso consapevole della risorsa idrica e per incentivare la contabilizzazione dei consumi idrici |
136 |
752 |
|
Risorse per approvvigionamento idrico e l’attrazione degli investimenti nelle isole minori |
136-bis |
753-754 |
136.010NF |
Istituzione di un centro accoglienza di animali confiscati presso il CUFAA |
137 |
755-756 |
|
Fondo nazionale per il recupero della fauna selvatica |
137-bis |
757-758 |
137.05NF |
Progetti pilota di educazione ambientale nelle aree protette naturalistiche |
138 |
759 |
|
Agevolazioni fiscali per promuovere il vuoto a rendere nelle zone economiche ambientali |
139 |
760-766 |
|
Incentivo per la misurazione puntuale dei rifiuti nelle zone economiche ambientali |
140 |
767-769 |
|
Misure finalizzate all’acquisto del compost nelle zone economiche ambientali |
141 |
770-771 |
|
Accelerazione procedure VIA per la realizzazione del Pala Italia Santa Giulia e del Villaggio olimpico di Milano, nonché delle infrastrutture connesse, destinati alle Olimpiadi 2026 |
142 |
772 |
|
Misure per il finanziamento degli impianti sportivi per le Olimpiadi 2026 |
142-bis |
773-774 |
142.06NF |
REGIONI ED ENTI LOCALI |
TITOLO XII |
|
|
Risorse in favore degli enti in difficoltà finanziarie imputabili alle condizioni socio-economiche dei territori |
143 |
775-777 |
|
Fondo di investimento per la costruzione di rifugi per cani randagi |
143-bis |
778-780 |
143.019NF |
Contributi ai soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del 28 novembre 2020 in Sardegna |
143-bis |
781-782 |
143.021NF |
Riforma delle risorse in favore di province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario |
144 |
783-785 |
|
Norme contabili per gli enti territoriali |
145 |
786-789 |
145.1NF |
Comuni TPL Scuola – Incremento risorse per il trasporto scolastico |
146 |
790 |
|
Incremento delle risorse del fondo di solidarietà comunale per il miglioramento dei servizi in campo sociale e il potenziamento degli asili nido |
147 |
791-794 |
|
Risorse per i comuni di confine e costieri coinvolti nella gestione dei flussi migratori |
147-bis |
795-796 |
147.08NF |
Potenziamento del sistema dei servizi sociali territoriali |
147-bis |
797-804 |
147.012NF |
Accordo autonomie speciali |
148 |
805-807 |
|
Contributo ai liberi consorzi e città metropolitane della Sicilia |
148-bis |
808 |
148.06NF |
Incremento risorse per gli investimenti degli enti territoriali |
149 |
809-814 |
149.19 |
Fondo per la perequazione infrastrutturale |
150 |
815 |
|
Rinvio del federalismo fiscale |
151 |
|
|
Regioni TPL Scuola – Incremento risorse per il trasporto scolastico |
152 |
816 |
|
Servizi aggiuntivi per il trasporto pubblico locale, controlli sul rispetto delle norme anticovid nel TPL e fondo per promuovere la realizzazione dei “parcheggi rosa” e di aree di sosta per i soggetti con disabilità |
Co. 1-bis – 1-quinquies |
817-820 |
152.5 |
Concorso statale all’esercizio della funzione regionale in materia di indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazione di emoderivati o vaccinazioni |
153 |
821 |
|
Interventi per assicurare le funzioni degli enti locali |
154, co. 1-2 e 6-10 |
822-823 e 827-831 |
|
Risorse funzioni fondamentali piccoli comuni |
co. 10-bis |
832 |
154.3NF |
Interventi per assicurare le funzioni delle regioni |
154, co. 3-5 |
824-826 |
|
Anticipazioni liquidità enti territoriali |
154, co. 10-bis-10-undecies |
833-842 |
154.35NF |
Incremento Fondo per i comuni in dissesto finanziario |
154-bis |
843 |
154.056NF |
Fondo in favore dei comuni in stato di dissesto finanziario per interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili da assegnare alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri |
218, commi 8-bis – 8-quater |
844-846 |
218.3NF |
Imposta locale sul consumo a Campione d’Italia |
155 |
847 |
|
Modifica dei criteri di applicazione del canone patrimoniale per le occupazioni permanenti |
155-bis |
848 |
155.017 |
Grandi derivazione idroelettriche |
156 Stralciato |
|
|
REVISIONE E RIMODULAZIONE DELLA SPESA |
TITOLO XIII |
|
|
Revisione delle spesa per Stato, regioni ed enti locali |
157 |
849-853 |
157.1 e id. 157.2 |
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LAVORO PUBBLICO |
TITOLO XIV |
|
|
Fondo per le assunzioni di personale |
158 |
854 |
|
Assunzioni con copertura sul fondo |
159 |
|
|
- Assunzioni Ministero giustizia |
Co. 1-10 |
855-872 |
159.74NF 159.71NF 159.73NF |
- Assunzioni Ministero politiche agricole |
Co. 11-14 |
873-876 |
|
- Assunzioni Corpo nazionale dei vigili del fuoco |
Co. 15-17 |
877-879 |
|
- Assunzioni Ministero dell’interno |
Co. 18-19 |
880-881 |
|
- Assunzioni Ministero della salute |
Co. 20-21- |
882-883 |
|
- Assunzioni Ragionerie Territoriali dello Stato |
Co. 22-23 |
884-885 |
|
- Assunzioni Ministero dell’economia e finanze |
Co. 24 |
886 |
|
- Assunzioni istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica |
Co. 25-32 |
887-894 |
|
- Assunzioni Agenzia spaziale italiana |
Co. 33-36 |
895-898 |
|
- Assunzioni Ministero lavoro e politiche sociali |
Co. 37 |
899 |
|
- Copertura su Fondo |
Co. 38 |
900 |
|
Centro di formazione Corpo Vigili del Fuoco L’Aquila |
159-bis |
901-907 |
159.04NF |
Ulteriori assunzioni tempo indeterminato |
160 |
|
|
- Assunzioni AGEA |
Co. 1-2 |
908-909 |
|
- Assunzioni Agenzia nazionale per i giovani |
Co. 3-6 |
910-913 |
|
- Assunzioni Arma dei carabinieri |
Co. 7-8 |
914-915 |
|
- Copertura oneri |
Co. 9 |
916 |
|
Assunzione di personale civile da parte del Ministero della difesa |
160-bis |
917-918 |
160.01NF e id. |
Indennità di comando Arma dei Carabinieri |
160-bis |
919-920 |
160.05 |
Ulteriori disposizioni in materia di personale |
161 |
|
|
- Personale Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale |
Co. 1 |
921 |
|
- Cooperazione internazionale |
Co. 1-bis |
922 |
161.8 e id. |
- Carriera diplomatica |
Co. 1-bis |
923 |
161.39 |
- Personale Ministero degli affari esteri |
Co. 1-bis |
924 |
161.41NF |
- Personale Ministero giustizia |
Co. 2-4 |
925-927 |
|
- Personale cultura e Ministero beni e attività cultuali |
Co. 5-10 |
928-933 |
|
- Personale Politiche agricole |
Co. 11 |
934 |
|
- Personale Ministero dell’Università e della ricerca |
Co. 12 |
935 |
|
- Personale Ministero dell’Università e della ricerca: dotazione organica MUR |
Co. 12-bis-12-septies |
936-941 |
161.46 |
- Personale Ministero dell’Università e della ricerca: dotazione organica MI |
Co. 12-octies |
942 |
161.46 |
Sospensione mutui ricostruzione sisma |
162, co. 1 |
944 |
162.4 NF 162.48 162.42 |
- Fondi stabilizzazioni assunzioni eventi sismici |
Co. 01 |
943 |
162.4 NF 162.48 162.42 |
- Disciplina per stabilizzazioni assunzioni eventi sismici |
Co. 1-bis – 1-quater |
945-947 |
162.27 NF |
- Sospensioni mutui ricostruzione sisma |
Co. 1-bis – 1-septies |
948-953 |
162.49 |
Disposizioni in materia di completamento della ricostruzione post sisma |
162-bis |
954 |
162.015 |
Poli territoriali avanzati |
163 |
955-958 |
|
Incremento fondo rinnovo contrattuale |
164 |
959 |
|
Misure per l’inclusione scolastica |
165, co. 1-4 |
960-963 |
|
Tempo pieno collaboratori scolastici |
165, co. 5 |
964 |
|
Disposizioni concernenti il personale scolastico |
165, co. 5-bis e da 12-bis a 12-ter |
965, 980-982 |
165.7 |
Assistenti tecnici Minerva |
165, co. 6-7 |
966-967 |
|
Dotazione organica scuola infanzia |
165, co. 8 |
968 |
|
Fondo 0-6 |
165, co. 9 |
969 |
|
Misure per l'innovazione digitale nelle scuole |
165, co. 10-11 |
970-971 |
|
Disposizioni relative al concorso per Direttore dei servizi generali e amministrativi nelle scuole bandito nel 2018 |
165, co. 11-bis e 11-ter |
972-973 |
165.59 NF |
Comandi di docenti e dirigenti scolastici |
165, co. 12 |
974 |
|
Scuola italiana all'estero |
165, co. 12-bis-12-ter |
975-977 |
165.76 NF |
Disciplina transitoria per l’attribuzione alle scuole di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi |
165, co. 12-bis e 12-ter |
978-979 |
165.95 e id. 165.91 |
Nuove procedure selettive per l’accesso al ruolo di docenti su posti di sostegno |
165, co. 12-bis |
980 |
165.63 NF |
Disposizioni in materia di personale civile della difesa |
165-bis |
983 |
165.022 e id. 165.08 |
Piano quinquennale di assunzioni di personale delle Forze di polizia |
166 |
984-988 |
|
Assunzioni straordinarie del Corpo delle capitanerie di porto |
166-bis |
989-992 |
166.01 e id. 166.02 |
Disposizioni in materia di personale di polizia locale |
166-bis |
993-994 |
166.016.1NF |
Fondo per la riforma della polizia locale |
166-bis |
995 |
166.021NF |
Misure per l’incremento dei servizi di controllo del territorio e di prevenzione dei reati |
167 |
996 |
|
Incremento dotazione finanziaria dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura |
168 |
997 |
|
Disposizioni in materia di dipendenti a tempo determinato EIPLI |
169 Stralciato |
|
|
Disposizioni in materia di razionalizzazione del modello contrattuale del Ministero dell’economia e delle finanze con la SOGEI Spa. |
170 Stralciato |
|
|
Disposizioni in materia di Guardia di finanza |
171 |
998-1000 |
|
Collaborazione del Corpo della Guardia di finanza con l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato |
172 |
1001-1003 |
|
Disposizioni in materia di personale dell’ENAC |
173 |
1004-1007 |
|
Eredità giacenti |
174 |
1008-1009 |
|
Censimento beni immobili delle Aziende per l’edilizia residenziale pubblica nate dalla trasformazione degli IACP |
175 Stralciato |
|
|
Rappresentanza sindacale |
176 Stralciato |
|
|
Misure di finanziamento e gestione del sistema di difesa nazionale |
177 |
1010-1012 |
|
Potenziamento dello strumento militare di difesa contro le minacce chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari |
177-bis |
1013-1014 |
177.011NF |
Rimborso spese legali per gli imputati assolti con sentenza penale divenuta irrevocabile |
177-bis |
1015-1022 |
177.016NF |
Disciplina del regime convenzionale tra uffici giudiziari |
178 Stralciato |
|
|
Estensione dell’impignorabilità delle somme accreditate alle prefetture in regime di contabilità ordinaria |
179 Stralciato |
|
|
Strade sicure |
180 |
1023-1026 |
|
Integrazione del fondo a disposizione del Ministro dell’Interno |
181 |
1027-1031 |
181.9NF e id. 161.021NF |
Disposizioni per la funzionalità del Ministero dell’Interno |
218-bis |
1032-1034 |
218.02 |
Ricorsi avverso gli atti di ricognizione delle amministrazioni pubbliche (art. 1, co. 2, legge n. 196/2009) |
182 Stralciato |
|
|
Medici INPS |
183 |
1035-1036 |
183.4 |
NORME PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA |
TITOLO XV |
|
|
Misure di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Istituzione del Fondo RRF |
184 |
1037-1050 |
27.14 |
Transizione 4.0 Credito d’imposta per beni strumentali nuovi |
185 |
1051-1067 |
185.79NF (comma 15-bis) |
Innovazione e coesione territoriale |
186 |
1068-1074 |
186.3NF (comma 6-bis) |
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE |
PARTE II |
|
|
MISURE DI CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE |
TITOLO I |
|
|
Contrasto alle frodi nel settore dei carburanti |
187 |
1075-1078 |
|
Rafforzamento del dispositivo di contrasto alle frodi realizzato con l’utilizzo del falso plafond IVA |
188 |
1079-1083 |
|
RIMODULAZIONE MISURE FISCALI A TUTELA DELL’AMBIENTE E DELLA SALUTE PUBBLICA |
TITOLO II |
|
|
Imposta sul consumo dei MACSI, rinvio e modifiche plastic tax e disposizioni per favorire il riciclaggio del polietilentereftalato utilizzato negli imballaggi per alimenti |
189 |
1084-1085 |
|
Disposizioni in materia di imposta sul consumo di bevande edulcorate – rinvio e modifiche sugar tax |
190 |
1086 |
190.18 NF |
Credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile |
190-bis |
1087-1089 |
190.014 |
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE |
TITOLO III |
|
|
Subentro Agenzia delle entrate-Riscossione a Riscossione Sicilia S.p.A. |
191 |
1090 |
|
Pagamento delle spese di giudizio da parte dell’agente della riscossione |
192 Stralciato |
|
|
Integrazione del contributo a favore dell’Agenzia delle entrate – riscossione triennio 2020-2022 |
193 |
1091 |
|
Requisiti patrimoniali privati abilitati riscossione enti locali |
193-bis |
1092-1093 |
193.06NF |
Proroga sospensione cartelle sisma Ischia |
193-bis |
1094 |
193.015 NF |
ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE |
TITOLO IV |
|
|
Lotteria dei corrispettivi e cashback |
194 |
1095-1097 |
|
Credito di imposta per l’adeguamento dell’ambiente di lavoro |
195 |
1098-1100 |
|
Modifica alla disciplina degli accordi preventivi (art. 31-ter DPR 600/1973) |
196 |
1101 |
|
Semplificazioni fiscali |
197 |
1102-1107 |
|
Applicazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse da un soggetto diverso dal cedente o prestatore |
198 |
1108 |
|
Disposizioni in tema di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi |
199 |
1109-1114 |
|
Proroga adempimenti tributari e contributivi |
199-bis |
1115-116 |
199.012 |
Abrogazione imposta money transfer |
200 |
1117 |
|
Misure per favorire la valorizzazione degli immobili dismessi dalla pubblica amministrazione |
200-bis |
1118-1120 |
200.04 |
Collaborazioni tecnico-sportive dilettantistiche |
201 |
1121 |
|
Rivalutazione terreni e partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati |
201-bis |
1122-1123 |
201.055 |
Sigarette elettroniche |
201-bis |
1124-1125 |
201.056 |
Tabacco riscaldato |
201-bis |
1126 |
201.057 |
Interpretazione autentica dell’art. 2, co. 1 lett. b) della legge 30 dicembre 2010, n. 238, in materia di incentivi fiscali per il rientro degli studenti in Italia |
201-bis |
1127 |
201.07 |
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGENZIA DELLE DOGANE |
TITOLO V |
|
|
Impignorabilità delle somme accreditate in alcune contabilità speciali di tesoreria |
202 Stralciato |
|
|
Whistleblowing |
203 Stralciato |
|
|
Disposizioni per i depositi di prodotti energetici assoggettati ad accisa |
204 |
1128-1129 |
|
Disposizioni in materia di giochi |
205 |
1130-1132 |
|
Previsione della figura del vicedirettore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli |
206 Stralciato |
|
|
FONDI |
PARTE III |
|
|
Fondo da ripartire per il sostegno delle Att. Prod. maggiormente colpite dall’emergenza epidemiologica Covid-19 |
207 |
1133 |
|
Fondo contro le discriminazioni e la violenza di genere |
207-bis |
1134-1139 |
207.019 NF 71.06 NF |
Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi (Tabelle A e B) |
208 |
1140 |
|
Fondo esigenze indifferibili in corso di gestione |
209 |
1141 |
209.2 Tab.A.10NF |
Potenziamento dell’internalizzazione delle imprese |
210 |
1142 |
|
Disposizioni Fondo Indennizzo Risparmiatori - FIR |
210-bis |
1143 |
210.014NF |
Valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche, dello stile alimentare, delle produzioni agroalimentari italiane e contrasto al “Italian Sounding” |
210-bis |
1144-1149 |
210.03NF |
Clausola di salvaguardia |
210-bis |
1150 |
210.06 |
Articolo 2 - Fondo delega riforma fiscale e per le maggiori entrate per fedeltà fiscale, Assegno unico
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
2.4 2.5 |
Gebhard Vanessa Cattoi |
MISTO Lega- |
20.12 |
Introduce un nuovo periodo al comma 4 in materia di destinazione delle maggiori entrate permanenti rispetto alle previsioni tendenziali formulate nel Def. La norma chiarisce che per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, e le maggiori entrate permanenti rimangono acquisite ai rispettivi bilanci, nelle quote previste dai predetti statuti speciali. |
Articolo 4, comma 5-bis - Copertura incentivo per l’occupazione giovanile con le risorse del programma NGEU
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
27.14 |
Governo |
|
20.12 |
Aggiunge il comma 5-bis, prevedendo che alla copertura degli oneri derivanti dall’articolo 4, derivanti dagli sgravi contributivi per favorire l’occupazione giovanile, concorrono, per 200,9 milioni di euro per l’anno 2021 e 139,1 milioni di euro per l’anno 2022, anche le risorse del Programma Next Generation EU. |
Articolo 5, comma 3-bis – Copertura dello sgravio contributivo per l’assunzione di donne anche con le risorse del programma NGEU
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
27.14 |
Governo |
|
20.12 |
Aggiunge il comma 3-bis, prevedendo che alla copertura degli oneri derivanti dall’articolo 5, concernente lo sgravio contributivo per favorire l’assunzione di donne, concorrono, per 37,5 milioni di euro per l’anno 2021 e 88,5 milioni di euro per l’anno 2022, anche le risorse del Programma Next Generation EU. |
Articolo 5-bis - Fondo per l’esonero dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
5.025 |
Garavaglia |
Lega Consenso unanime dei gruppi |
19.12 |
Introduce l’articolo 5-bis, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con una dotazione finanziaria iniziale di 1 miliardo di euro per il 2021, che costituisce anche il relativo limite di spesa. Tale Fondo è destinato a finanziare l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali (ad esclusione dei premi dovuti all’INAIL) dovuti: - dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza che abbiano percepito nell’anno d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000,00 euro e abbiano subito un calo di fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 rispetto all’anno 2019 non inferiore al 33 per cento (comma 1); - dai medici, dagli infermieri e dagli altri professionisti ed operatori di cui alla L. 3/2018 (recante disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute) assunti per l’emergenza Covid 19 e già in quiescenza (comma 2, ultimo periodo). Inoltre, si demanda ad uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame), la definizione dei criteri e delle modalità per il riconoscimento del predetto esonero, nonché della quota del suddetto limite di spesa da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza (comma 2). Infine, il monitoraggio del rispetto dei suddetti limiti di spesa è affidato agli enti previdenziali che ne comunicano i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori (comma 3). Conseguentemente, all’articolo 207, viene disposta la riduzione di 1 miliardo di euro per il 2021 del Fondo da ripartire per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. |
Articolo 5-bis - Rientro al lavoro delle madri lavoratrici
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
5.026 |
Del Barba |
IV Consenso unanime dei gruppi |
19.12 |
Aggiunge l’art. 5-bis che incrementa il Fondo per le politiche della famiglia nella misura di: - 50 mln di euro per il 2021, da destinare al sostegno delle misure organizzative adottate dalle imprese per favorire il rientro al lavoro delle madri lavoratrici dopo il parto. La definizione delle modalità attuative per l’attribuzione delle predette risorse è demandata ad un decreto del Ministro con delega alle politiche familiari, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata (commi 1 e 2); - 500 mila euro per il 2021 per il finanziamento delle attività di associazioni che prestino assistenza psicologica, psicosociologica in tutte le forme a favore dei genitori in relazione al lutto per la perdita dei propri figli, contestualmente inserendo tra le finalità del predetto Fondo anche il finanziamento di interventi per il sostegno ai genitori che affrontano il lutto per la perdita di un figlio (comma 4). Inoltre, la disposizione in commento: - estende il congedo di paternità obbligatorio e facoltativo ai casi di morte perinatale (comma 3); - autorizza la spesa di 2 mln di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 allo scopo di garantire e implementare la presenza di professionalità psicologiche esperte all'interno degli istituti penitenziari per consentire un trattamento intensificato cognitivo comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne e per la prevenzione della recidiva (comma 5); - incrementa di 1 mln di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, al fine di contenere i gravi effetti economici, derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per quanto concerne le donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché di favorire percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, di cui all’art. 105-bis del D.L. 34/2020 (comma 6). Conseguentemente: - all’articolo 207, è ridotto di 50 mln di euro per il 2021 il Fondo da ripartire per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19; - all’articolo 209 il Fondo per le esigenze indifferibili è ridotto di 4,7 mln di euro per il 2021, di 3 mln per il 2022 e di 2 mln per il 2023. |
Articolo 5-bis – Misure a sostegno del lavoro giornalistico
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
5.04 NF |
Garavaglia |
|
20.12 |
Aggiunge l’art. 5-bis che reca alcune misure a tutela del lavoro giornalistico. In particolare, il comma 1 salvo diversa previsione di legge, per le assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2021 si dispone che le disposizioni legislative statali che prevedono incentivi diretti alla salvaguardia o all’incremento dell’occupazione, riconosciuti in favore dei datori di lavoro per la generalità dei settori economici, si applichino anche ai dipendenti iscritti alla gestione sostitutiva dell’INPGI (Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola") con riferimento alla contribuzione per essi dovuta. Il relativo onere è posto a carico del bilancio dello Stato a titolo di fiscalizzazione. A tal fine, si prevede che l’INPGI invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un rendiconto semestrale per il rimborso dei relativi oneri. Ai fini degli adempimenti previsti dal registro nazionale sugli aiuti di Stato, l’Istituto medesimo assume la funzione di amministrazione concedente e come tale, per quanto di competenza, provvede al monitoraggio in coerenza con quanto previsto dal Quadro temporaneo degli aiuti di Stato (Temporary framework). Il Temporary Framework è stato esteso ed integrato più volte, da ultimo, il 13 ottobre 2020, con la Comunicazione della Commissione C(2020)7127 final. Con tale comunicazione, le disposizioni del Quadro temporaneo sono state estese per altri sei mesi, fino al 30 giugno 2021, ad eccezione di quelle relative alle misure di ricapitalizzazione che vengono prorogate per ulteriori tre mesi fino al 30 settembre 2021, e sono state ulteriormente estese le tipologie di aiuti di Stato ammissibili. Il sostegno per i costi fissi delle imprese non coperti a causa della pandemia rientra ora, a date condizioni, nei regimi del Temporary Framework (cfr. Sezione 3.12, punti 86-87 del Quadro). La versione consolidata del Temporary Framework è stata pubblicata dalla Commissione UE, sul sito istituzionale.
In base al comma 2, al fine di favorire il riequilibrio della gestione previdenziale sostitutiva dell’INPGI – relativa ai giornalisti lavoratori dipendenti - a carico del bilancio dello Stato a titolo di fiscalizzazione è posto, altresì, l’onere, comprensivo delle contribuzioni figurative accreditate, sostenuto dall’Istituto medesimo per l’erogazione degli ammortizzatori in costanza e in assenza del rapporto di lavoro (cassa integrazione, solidarietà e disoccupazione) erogati in favore degli iscritti, nei limiti e con le modalità previsti dalla legge o dai regolamenti dell’Istituto vigenti alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Anche in questo caso, si prevede che l’INPGI invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un rendiconto semestrale per il rimborso degli oneri sostenuti per le suddette finalità, al netto del gettito contributivo derivante dalle corrispondenti aliquote contributive versato all’INPGI stesso dai soggetti obbligati, che resta acquisito dall’Istituto a titolo di compensazione; se l’ammontare di tale gettito risulti superiore all’onere sostenuto dall’INPGI, la differenza resterà acquisita presso l’Istituto a titolo di acconto in compensazione a valere sul semestre successivo, fermo restando l’obbligo di conguaglio a saldo finale, a credito o a debito, al 31 dicembre 2021. Il comma 3 modifica alcuni termini temporali – di cui all’art. 16-quinquies, c. 2, del D.L. 34/2019 - relativi al processo di riequilibro finanziario dell’INPGI e alla sospensione della norma sull’eventuale commissariamento. In particolare, si differisce dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021: - il termine entro cui l’Istituto deve trasmettere ai Ministeri vigilanti un bilancio tecnico attuariale, che tenga conto degli effetti delle misure adottate; - il termine finale della sospensione - con esclusivo riferimento alla gestione relativa ai giornalisti lavoratori dipendenti ("gestione sostitutiva"), la quale presenta attualmente un disavanzo, anziché all’intero Istituto - della norma che prevede la nomina di un commissario straordinario per il caso in cui un ente di diritto privato che gestisca forme di previdenza obbligatoria presenti un disavanzo economico-patrimoniale. Più in dettaglio, il citato articolo 16-quinquies, comma 2, demanda all'INPGI di adottare, entro il 31 dicembre 2020, misure di riforma intese al riequilibrio finanziario della gestione pensionistica concernente i giornalisti aventi un rapporto di lavoro dipendente ed alla sostenibilità economico-finanziaria di medio e lungo periodo della stessa gestione. Le misure devono intervenire, in via prioritaria, sul contenimento della spesa e, in subordine, sull'incremento delle entrate contributive. Le delibere in esame sono approvate - ai sensi della disciplina generale, di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, sull'adozione delle misure in materia di contributi e prestazioni degli enti di diritto privato che gestiscono forme di previdenza obbligatoria - da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Per i casi in cui le delibere concernano (come nel caso in esame) lavoratori dipendenti, la norma generale prevede che esse siano adottate sulla base delle determinazioni definite dalla contrattazione collettiva nazionale. La norma in oggetto non specifica se le nuove misure possano essere adottate in deroga a quest’ultima fase procedurale. Come detto, l'INPGI deve trasmettere - entro il termine ora posto al 31 dicembre 2020 e che è qualificato come perentorio - ai Ministeri vigilanti un bilancio tecnico attuariale, che tenga conto degli effetti delle misure adottate. Qualora il suddetto bilancio tecnico non evidenzi la sostenibilità economico-finanziaria di medio e lungo periodo della gestione pensionistica relativa ai giornalisti aventi un rapporto di lavoro dipendente, il Governo adotta uno o più "regolamenti di delegificazione", intesi a definire un allargamento della platea contributiva dell'INPGI. Ai fini della copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'eventuale adozione delle suddette norme regolamentari - le quali potrebbero comportare un passaggio di assicurati dall'INPS all'INPGI -, si prevede che sia accantonato e reso indisponibile nel bilancio dello Stato un importo pari a 159 milioni di euro per il 2023, 163 milioni per il 2024, 167 milioni per il 2025, 171 milioni per il 2026, 175 milioni per il 2027, 179 milioni per il 2028, 183 milioni per il 2029, 187 milioni per il 2030, 191 milioni annui a decorrere dal 2031 . Riguardo alla norma sul commissariamento, si ricorda che l'articolo 2, comma 4, del citato D.Lgs. n. 509 del 1994, e successive modificazioni, prevede che, in caso di disavanzo economico-finanziario, rilevato dai rendiconti annuali e confermato anche dal bilancio tecnico, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti, si provveda alla nomina di un commissario straordinario, il quale adotta i provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione. Sino al ristabilimento dell'equilibrio finanziario sono sospesi tutti i poteri degli organi di amministrazione dell'ente. Ai fini dell'eventuale attivazione della procedura di commissariamento, la Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale segnala ai Ministeri vigilanti le situazioni di disavanzo economico-finanziario di cui sia venuta a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo dei bilanci degli enti privati suddetti. Il successivo comma 4 affida all’INPGI - nell’ambito della propria autonomia organizzativa, gestionale e contabile - l’adozione delle ulteriori misure necessarie al riequilibrio finanziario della predetta gestione sostitutiva (da sottoporre alla vigilanza statale ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 509/1994). Conseguentemente, all’art. 209, viene disposta la riduzione di 8,9 mln di euro per il 2021, di 3,6 mln di euro per il 2022, di 5,7 mln per il 2023, di 6,9 mln per il 2024, di 6,7 mln per il 2025 e di 7 mln dal 2026 del Fondo per le esigenze indifferibili,. |
Articolo 7-bis - Sospensione dei versamenti per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
7.029 |
Delrio e altri |
PD Consenso unanime dei gruppi |
19.12 |
Introduce l’articolo 7-bis, che sospende (comma 1) i seguenti termini per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni in corso di svolgimento ai sensi del Dpcm 24.10.2020. a) versamenti delle ritenute alla fonte, che tali soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021; b) adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021; c) versamenti IVA in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021; d) versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in una unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021. I versamenti relativi ai mesi di dicembre 2021 e 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi (comma 2).
Conseguentemente, · il Fondo di cui all'articolo 207 è ridotto di 148,1 milioni di euro per l’anno 2021 · il Fondo di cui all'articolo 209 è incrementato di 125,3 milioni di euro per l’anno 2022, 20,5 milioni di euro per l'anno 2023, 0,8 milioni per l’anno 2024 e 1,5 milioni per l’anno 2025 |
Articolo 8 - Esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
8.8 |
Garavaglia |
Lega Consenso unanime dei gruppi |
19.12 |
Introduce i commi 1-bis e 1-ter, che, in primo luogo, prorogano al 2021 la possibilità di innalzare le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina rispettivamente in misura non superiore al 7,7 per cento e all'8 per cento. A tal fine è modificato l’articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2017, n.205 (comma 1-bis). Il nuovo comma 1-ter assoggetta ad IVA al 10 per cento, con una norma di interpretazione autentica, le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell’asporto. E’ conseguentemente modificata la rubrica dell’articolo 8 per includervi le disposizioni in materia di IVA e rideterminazione delle percentuali di compensazione IVA per le cessioni di animali vivi della specie bovina e suina. Modifica l’articolo 21, in cui inserisce un ulteriore comma nel quale si specifica che, al fine di assicurare un adeguato ristoro alle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche e fitosanitarie verificatesi a partire dal 1 gennaio 2019, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori, di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 70 milioni di euro per l’anno 2021. Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 207 è ridotto di 90 milioni di euro per l’anno 2021. |
Articolo 8-bis – Imposta di registro minima per i terreni agricoli
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
8.031 NF |
Pignatone |
M5S |
19.12 |
Aggiunge l’articolo 8-bis che per l'anno 2021 prevede che non sia applicata l’imposta di registro nella misura fissa di 200 euro agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, ove posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale. Scopo esplicito della norma è di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria, anche nell'ottica di una maggiore efficienza produttiva nazionale. Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209, comma 1, è ridotto di 1,5 milioni di euro per il 2021. |
Articolo 10-bis – Riduzione IMU e TARI pensionati esteri
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
10.0121 NF |
Ungaro |
IV |
20.12 |
Aggiunge l’articolo 10-bis che al comma 1 a decorrere dall'anno 2021 riduce a metà l’IMU dovuta sull’unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia. Per tali immobili la tassa sui rifiuti (TARI) o l’equivalente tariffario è applicata nella misura di due terzi. Il comma 2 istituisce un apposito Fondo di ristoro in favore dei comuni, a compensazione delle minori entrate derivanti dalle misure in parola, con dotazione di 12 milioni a decorrere dal 2021, da ripartire con provvedimenti di rango secondario. Conseguentemente, il fondo di cui all’articolo 209 è ridotto di 12 milioni per il 2021. |
Articolo 10-bis – Incentivi fiscali per il rientro in Italia dei lavoratori altamente qualificati
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
10.0105 NF |
Giarrizzo |
M5S |
20.12 |
Aggiunge l’articolo 10-bis il quale – integrando l’articolo 5 del decreto-legge n. 34 del 2019, in materia di rientro di lavoratori in Italia - consente di usufruire dell’allungamento temporale del regime fiscale agevolato dei cd. lavoratori impatriati anche ai soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia prima dell'anno 2020 e che, alla data del 31 dicembre 2019, risultano beneficiari del regime di favore ordinario previsto per i cd. lavoratori impatriati. Essi possono scegliere di estendere per cinque periodi d’imposta l’operatività del predetto regime di favore, alle condizioni di legge, (di cui al comma 1, lettera c) dell’articolo 5 del decreto-legge n. 34 del 2019) previo versamento di: a)un importo pari al dieci per cento dei redditi agevolati e relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero lo diventi entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito, senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà; b)un importo pari al cinque per cento dei redditi agevolati, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero lo diventi entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia delle entrate e i proventi del versamento delle somme derivanti dall'esercizio dell'opzione sono destinati al finanziamento del Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST). Le norme introdotte non si applicano agli sportivi professionisti. Conseguentemente, il fondo di cui all’articolo 209 è ridotto di 2,9 milioni di euro per il 2021, 9,9 milioni di euro per il 2022, 17 milioni di euro per l'anno 2023, 24,2 milioni di euro per l'anno 2024, 28, 3 milioni di euro per l'anno 2025, 22,6 milioni di euro per l'anno 2026, 15,6 milioni di euro per l'anno 2027, 8,5 milioni di euro per l'anno 2028, 1,4 milioni di euro per l'anno 2029. |
Articolo 12 - Proroghe in materia di riqualificazione energetica, impianti di micro-cogenerazione, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e proroga bonus facciate
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
12.50 NF |
Nobili e altri |
IV |
19.12 |
Aggiunge il comma 2-bis, che stabilisce che la detrazione dall’imposta lorda delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici per le spese documentate, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro (prevista dall’articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), spetta, nella misura del 50 per cento, anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione. Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, 6,9 milioni di euro per l'anno 2022, 12,6 milioni di euro per l'anno 2023, 17,6 milioni di euro per l'anno 2024, 22,6 milioni di euro per l'anno 2025, 27,6 milioni di euro per l'anno 2026. 32.6 milioni di euro per l'anno 2027, di 37,6 milioni di euro per l'anno 2028, di 42,6 milioni di euro per l'anno 2029, di 47,6 milioni di euro per l'anno 2030, di 51,8 milioni di euro per l'anno 2031 e di 48,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032. |
12.34 NF |
Frassini |
Lega Sottoscritto da tutti i gruppi |
20.12 |
Modifica il comma 1, al fine di integrare l’articolo 12 comma 1, lettera b), numero 2), innalzando da 10.000 a 16.000 euro l’importo complessivo sul quale calcolare la detrazione al 50 per cento prevista per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è incrementato di 6 milioni di euro per l'anno 2021 ed è ridotto di 34 milioni di euro per l'anno 2022, 33,2 milioni di euro per l'anno 2023, 28,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031 e di 21,3 milioni di euro per il 2032 |
Articolo 12-bis – Bonus idrico
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
12.013 NF |
Rotta e altri |
PD |
19.12 |
Aggiunge l’articolo 12-bis, che prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente, del “Fondo per il risparmio di risorse idriche”, con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2021 (comma 1). La finalità del fondo (indicata dal comma 2) è quella di riconoscere, alle persone fisiche residenti in Italia, nel limite di spesa suindicato e fino ad esaurimento delle risorse, un “bonus idrico” pari a 1.000 euro per ciascun beneficiario, da utilizzare entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari. Le spese ammissibili alla contribuzione sono quelle (elencate dal comma 3) sostenute per: - la fornitura e posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, comprese le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti; - la fornitura e installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, comprese le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti. Viene altresì precisato (dal comma 4) che il “bonus idrico” in questione non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva a fini ISEE. La definizione delle modalità e dei termini per l’erogazione e l’ottenimento del “bonus”, anche ai fini del rispetto del limite di spesa, è demandata (dal comma 5) ad un apposito decreto del Ministro dell’ambiente che dovrà essere emanato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 20 milioni di euro per l'anno 2021 |
Articolo 12-bis – Disposizioni in materia di superbonus, ecobonus e sismabonus
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
12.0106 NF |
Sut |
M5S |
20.12 |
Introduce un nuovo articolo 12-bis che modifica la disciplina in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici. La disposizione proroga l’applicazione della detrazione al 110% (cd superbonus) per gli interventi di efficienza energetica e antisismici effettuati sugli edifici dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022 (rispetto al previgente termine del 31 dicembre 2021), da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022. Inoltre la norma stabilisce che gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente. Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione si definisce l’unità immobiliare funzionalmente indipendente e viene precisato che sono ricompresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi raggiungano una classe energetica in fascia A. La disposizione stabilisce altresì che la detrazione si applica anche agli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (art.16-bis, comma I, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) e anche nel caso siano effettuati in favore di persone aventi più di 65 anni. Gli istituti autonomi case popolari (IACP) possono usufruire dell’agevolazione per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 e non più solamente fino al 30 giugno 2022 (per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo). L’aumentato del 50 per cento dei limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati da eventi sismici viene esteso a tutti i comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato d'emergenza e si prevede che nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1°aprile 2009 (dove sia stato dichiarato lo stato d'emergenza) gli incentivi per gli interventi antisismici spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione. La detrazione prevista per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici viene estesa anche agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici. Il nuovo comma 8 dell’articolo 119, introdotto dalla disposizione, prevede che per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione è riconosciuta nella misura del 110 per cento (da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022) nel rispetto dei seguenti limiti di spesa e fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: · 2000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; · 1500 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; · 1200 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero superiore ad otto colonnine. La norma precisa inoltre che per gli interventi effettuati dai condomini per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, mentre per gli interventi effettuati dagli IACP, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023. Tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione vengono incluse anche le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. Vengono chiarite le modalità per le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'imputazione ad uno o più condomini dell'intera spesa nonché i requisiti necessari al rispetto dell’obbligo di sottoscrizione della polizza di assicurazione da parte dei soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni. La norma precisa inoltre che le disposizioni in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali si applicano anche ai soggetti che sostengono nell'anno 2022 le spese per gli interventi elencati all'articolo 119. Inoltre, per l'anno 2021, al fine di consentire ai comuni di far fronte tempestivamente agli accresciuti oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi alla erogazione del beneficio di cui all'articolo 119 è autorizzata l'assunzione, a tempo determinato e a tempo parziale e per la durata massima di un anno, non rinnovabile, di personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti ai suddetti adempimenti, che i comuni possono utilizzare anche in forma associata; agli oneri derivanti dalle assunzioni i comuni provvedono nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nonché di quelle assegnate mediante riparto da effettuarsi, con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (entro 30 giorni dall'entrata in vigore della disposizione in esame) di un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di 10 milioni per il 2021. Sempre per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, è costituito un fondo di 1 milione di euro, finalizzato a sostenere gli Istituti autonomi case popolari (IACP). Gli oneri di cui all'articolo 119 sono pertanto rideterminati, anche per effetto dei minori oneri connessi alla parziale applicazione nell'anno 2020 del medesimo articolo, in 893,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 3.099,9 milioni di euro per l'anno 2022, in 4.590,4 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.224,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 4.128,9 milioni di euro per l'anno2025, in 3.361,1 milioni di euro per l'anno 2026 e in 37,78 milioni di euro per l'anno 2033. Agli oneri derivanti dalle proroghe di cui all’articolo in esame, valutati in 3,9 milioni di euro per l'anno 2021, in 206,9 milioni di euro per l'anno 2022, in 2.016 milioni di euro per l'anno 2023, in 1.836,7 milioni di euro per l'anno 2024, in 1.743,8 milioni di euro per l'anno 2025 e in 1.743,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede quanto a 1.655,4 milioni di euro per l'anno 2023, 1.468,9 milioni di euro per l'anno 2024, in 1.376,1 milioni di euro per l'anno 2025 e in 1.274 milioni di euro per l'anno 2026, ai sensi dell'articolo 184, con le risorse previste per l'attuazione del progetto nell'ambito del Piano Nazionale per la ripresa e la resilienza, quanto a 729,7 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione2021-2027 e per la restante parte con i minori oneri di cui al comma 7. L'efficacia di tali proroghe resta subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell'unione Europea. Restano fermi gli obblighi di monitoraggio e rendicontazione previsti nel PNRR per tale progetto. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027 è incrementato di 729,7 milioni di euro per l'anno 2027, al relativo onere si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle proroghe di cui al presente articolo.
Conseguentemente: - il fondo di cui all'articolo 207 è incrementato di 639,6 milioni di euro per l'anno 202I; - il fondo di cui all'articolo 209 è incrementato di 209,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 6,44 milioni di euro per l'anno 2028, di 9, 74 milioni per l'anno 2029, di 18,64 milioni di euro per l'anno 2030, di 104, 14 milioni di euro per l'anno 203 I e di 50 ,l milioni di euro per l'anno 2032 e ridotto di 37,38 milioni di euro per l'anno 2033.
Alla Tabella n. 2, Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 7, Competitività e sviluppo delle imprese, Programma 7.1, Incentivi alle imprese per interventi di sostegno, apportare le seguenti modificazioni: 2021: - 250.000.000. |
Articolo 13-bis – Contributo alle famiglie per l’acquisto di veicoli alimentati esclusivamente ad energia elettrica
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
13.015 NF |
Fragomeli |
PD |
19.12 |
Aggiunge l’articolo 13-bis, che prevede l’assegnazione di un contributo pari al 40% del prezzo, alle persone fisiche con ISEE inferiore a 30 mila euro, che acquistino, anche in locazione finanziaria, autoveicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica di potenza inferiore a 150 kW con un prezzo di listino inferiore a 30.000 euro, al netto dell’IVA. Il termine per l’acquisto del veicolo è il 31 dicembre 2021 (comma 1). Il contributo è riconosciuto nel limite delle risorse stanziate, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2021, assegnate ad un Fondo istituito presso il Ministero dello sviluppo economico (comma 2) e non è cumulabile con gli altri contributi statali previsti dalla normativa vigente. Le modalità e i termini dell’erogazione del contributo, anche con riferimento al rispetto dei limiti di spesa sono definiti con un decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge (comma 3). Qualora si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell’economia e delle finanze può apportare le relative variazioni di bilancio con propri decreti (comma 4). Conseguentemente il Fondo di cui all’articolo 207 è ridotto di 20 milioni di euro.
Con riferimento agli ulteriori contributi per l’acquisto di veicoli a più basso impatto ambientale si veda anche l’emendamento 119.039 (articolo 119-bis) |
Articolo 14 – Rifinanziamento degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva nelle aree di crisi
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
41.025 |
Tabacci |
Misto |
20.12 |
Modifica il comma 1, riducendo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 il rifinanziamento del Fondo per la crescita sostenibile destinato al sostegno alle aree di crisi complessa e non complessa di cui alla L. n. 181/1989. La riduzione è posta a copertura dell’introduzione dell’articolo 41-bis recante “Rafforzamento delle misure e delle strutture di sostegno per il recupero di aziende in crisi e per l'occupazione” |
Articolo 14-bis - Fondo per la transizione energetica e Fondo per la riconversione occupazionale
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
14.018 NF |
Sut |
M5S |
20.12 |
Introduce l’articolo 14-bis che riscrive il disposto dell’art. 23, comma 8, primo periodo, del D.Lgs. 9 giugno 2020, n. 47, ove si disciplina la destinazione di una quota dei proventi delle aste delle quote di emissione di gas serra al «Fondo per la transizione energetica nel settore industriale». Il testo vigente del citato primo periodo prevede che la quota annua dei proventi derivanti dalle aste, eccedente il valore di 1 miliardo di euro, è destinata: - nella misura massima di 100 milioni di euro per il 2020 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, al «Fondo per la transizione energetica nel settore industriale» di cui al successivo articolo 29, per finanziare interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale; - e, per una quota fino ad un massimo di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2024, al «Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone» istituito con decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, presso il Ministero dello sviluppo economico. La modifica recata dalla riscrittura in esame prevede che la quota dei proventi destinata al «Fondo per la transizione energetica nel settore industriale» non va interamente a finanziare interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale (come previsto dal testo vigente), ma viene così ripartita: - 10 milioni di euro restano destinati ad interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale; - la restante parte delle risorse è destinata alle finalità di cui al comma 2 dell’art. 29 del D.Lgs. 47/2020, vale a dire alle misure finanziarie a favore di settori o di sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. |
Articolo 14-bis – Estensione della rivalutazione dei beni di impresa ai beni immateriali privi di tutela giuridica
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
14.07 NF 39.03 NF |
Garavaglia Del Moro |
Lega PD |
20.12 |
Introduce l’articolo 14-bis il quale estende la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni di impresa attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva con aliquota del 10 per cento anche all'avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019. Conseguentemente il fondo di cui al comma 209 è incrementato di 14,7 milioni per l'anno 2021 e 6,2 milioni per l'anno 2022 ed è ridotto di 14 milioni per l'anno 2023, di 19,5 milioni per l'anno 2024 e 20,1 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026 |
Articolo 15-bis – Sostegno alle attività economiche nei comuni di particolare interesse per il turismo straniero
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
15.06 |
Pagano |
PD |
19.12 |
Aggiunge l’articolo 15-bis, il quale interviene sulla disciplina del contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici di rilevante interesse turistico, di cui all’articolo 59 del D.L. n. 104/2020 (cd. D.L. Agosto, conv. con mod. in L. n. 126/2020). Il contributo è attualmente riconosciuto, ai sensi del citato art. 59, agli esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti (centri storici) dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri: per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni; per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni. L’articolo in esame estende il contributo agli esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni dove sono situati santuari religiosi (ove siano state registrate, nell’ultima rilevazione presenze turistiche in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti). Per tali comuni, diversi dai quelli capoluogo, tale previsione ha effetto per l’anno 2021 e ai relativi oneri si provvede entro il limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per il medesimo anno. Conseguentemente, riduce di 10 milioni di euro per l’anno 2021 il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 209. |
Articolo 15-bis – Misura per incentivare il turismo
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
15.017 NF |
La Marca |
PD |
19.12 |
Aggiunge l’articolo 15-bis, il quale reca misure per incentivare il turismo. Nel dettaglio, il nuovo articolo, al comma 1, prevede la costituzione nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni, le attività culturali e il turismo (MIBACT) di un Fondo, con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023, per incentivare la ripresa dei flussi turistici di ritorno. Il Fondo è finalizzato a consentire, ai cittadini italiani residenti all’estero, che attestino la loro iscrizione all’AIRE, l’ingresso gratuito della rete dei musei delle aree e dei parchi archeologici di pertinenza pubblica di cui all’art. 101 del Codice dei beni culturali (D.Lgs. n. 42/2004). I commi 2-5 istituiscono presso la Presidenza del Consiglio, un Fondo, con una dotazione di 4 milioni di euro per l’anno 2021, per la tutela e valorizzazione delle aree di interesse archeologico e speleologico, anche per la loro fruizione pubblica (comma 1), e recano la disciplina del Fondo in questione (commi 3-5). In particolare, il Fondo viene finalizzato agli interventi di riqualificazione ed adeguamento degli impianti di illuminazione, di sicurezza e multimediali dei complessi carsici a vocazione turistica. Si demanda ad un decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie la ripartizione delle risorse del Fondo tra le regioni e le province autonome in cui siano presenti le grotte naturali turistiche aventi specifiche caratteristiche (percorso visibile di lunghezza minima di 2km, una media annua di almeno 300 mila visitatori nel periodo 2015-2019, ricadenti in siti di interesse comunitario). A loro volta, gli enti territoriali provvederanno a trasferire le risorse a favore degli enti gestori dei complessi carsici.
Conseguentemente, riduce il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 209 di 5,5 milioni di euro per l’anno 2021 e di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. |
Articolo 17-bis – Promozione dell’attività di capital venture in favore di progetti di imprenditoria femminile ad elevata innovazione
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
17.06NF |
Carfagna |
FI |
19.12 |
Aggiunge un nuovo articolo 17-bis, il quale reca misure per la promozione dell’attività di venture capital in favore di progetti di imprenditoria femminile ad elevata innovazione. L’articolo, in particolare, rifinanzia di 3 milioni di euro per l’anno 2021 il Fondo a sostegno del Venture capital, istituito dall’articolo 1, comma 209 della legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019) al fine di sostenere investimenti in capitale di rischio in progetti di imprenditoria femminile ad elevata innovazione, ovvero a contenuto di innovazione tecnologica, con periodo di rientro dell’investimento iniziale esclusivamente nel lungo periodo, realizzati entro i confini territoriali nazionali da società il cui capitale sia detenuto in maggioranza da donne. Si demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico (MISE), da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, la definizione dei criteri di selezione ed individuazione da parte del MEF dei fondi da integrare, nonché le modalità per l’assegnazione dei finanziamenti ai progetti imprenditoriali. Conseguentemente, il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 209 è ridotto di 3 milioni di euro per l’anno 2021. |
Articolo 18-bis – Credito d’imposta in favore dei cuochi professionisti
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
18.042 NF |
Spena |
FI |
19.12 |
Introduce l’articolo 18-bis, che istituisce un credito d’imposta in favore dei cuochi professionisti fino al 40 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali durevoli e per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all'esercizio dell'attività, tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. L’agevolazione riguarda i cuochi professionisti presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratori dipendenti, che come lavoratori autonomi con partita IVA, anche nei casi in cui non siano in possesso del codice ATECO 5.2.2.1.0 (comma 1). Il comma 2 indica le spese ammissibili al credito d’imposta: si tratta delle spese sostenute per l'acquisto di macchinari di classe energetica elevata per la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la cottura dei prodotti alimentari e di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione, nonché per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale. Il comma 3 chiarisce che esso spetta fino ad un massimo di 6.000 euro e nel limite complessivo di 1 milione di euro per ciascuna delle annualità 2021-2023. Il comma 4 specifica che il credito è utilizzabile in compensazione mediante F24, che esso è escluso da IRPEF e IRAP e non concorre alla determinazione del rapporto di deducibilità (di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi – TUIR, D.P.R. n. 917 del 1986). Si consente (comma 5) di cedere l’agevolazione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Il comma 6 affida a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di definire i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni in esame. Si chiarisce inoltre (comma 7) che l’agevolazione in commento spetta nel quadro del Temporary Framework sugli aiuti di Stato nel corso dell’emergenza economico-sanitaria (per cui si rinvia al sito della documentazione parlamentare). Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 1 milione cli euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. |
Articolo 18-bis – Fondo per il sostegno al settore dei festival, dei cori e bande musicali e della musica jazz
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
18.025 NF |
Carbonaro |
M5S |
19.12 |
Inserisce l’articolo 18-bis, che istituisce nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo il Fondo per il sostegno del settore dei festival, dei cori e bande musicali e della musica jazz, con una dotazione di € 3 mln per il 2021. In particolare, si precisa che gli aiuti sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. I termini, le modalità e la procedura per il riparto delle risorse del Fondo e per l’individuazione dei soggetti beneficiari e dei relativi progetti ammessi al finanziamento sono definiti con decreto del Mibact. Conseguentemente modifica l’articolo 209, riducendo di € 3 mln le risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014). |
Articolo 21, comma 2-bis - Ristoro aziende agricole
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
8.8 |
Garavaglia |
Lega Consenso unanime dei gruppi |
19.12 |
Aggiunge il comma 2-bis all’articolo 21, che, al fine di assicurare un adeguato ristoro alle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche e fitosanitarie verificatesi a partire dal 1 gennaio 2019, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori, di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 70 milioni di euro per l’anno 2021. |
Articolo 21, comma 2-bis – Credito d’imposta “strade del vino”
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
21.63 NF |
Spena |
FI |
19.12 |
Aggiunge il comma 2-bis, che prevede che il credito d'imposta del 40 per cento in materia di sostegno del made in Italy (articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91) è concesso per i periodi d'imposta dal 2021 al 2023 anche alle reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, o aderenti ai disciplinari delle “strade del vino” (articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 1999, n. 268), per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico. In particolare tali interventi devono essere volti al miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza a clienti residenti fuori del territorio nazionale, alla creazione, ove occorra, di depositi fiscali virtuali nei Paesi esteri, a favorire la stipula di accordi con gli spedizionieri doganali, anche ai fini dell'assolvimento degli oneri fiscali e per le attività e i progetti legati all'incremento delle esportazioni. La disposizione stabilisce che agli oneri derivanti dall'attuazione del comma si provvede nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 |
Articolo 21, commi 2-bis-2-ter– Stabilizzazione personale CREA e indennità personale ICQRF
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
21.0110 NF 21.0157 NF |
Gadda Gallinella |
IV |
20.12 |
Aggiunge i commi 2-bis e 2-ter. Il comma 2-bis incrementa di 5 milioni di euro annui, a decorrere dal 2021, lo stanziamento destinato alla stabilizzazione del personale precario del CREA. La legge di bilancio 2018 - che ha previsto tale stabilizzazione all’art. 1, comma 673 - ha autorizzato, a tal fine, la spesa di 10 milioni di euro per il 2018, di 15 milioni di euro per il 2019 e di 22,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. La disposizione in commento, nel mantenere uno stanziamento di 22,5 milioni di euro per l’anno 2020, ha previsto che lo stesso sia di complessivi 27,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021. Il comma 2-ter incrementa di 1,5 milioni di euro - portandolo a complessivi 2 milioni di euro - lo stanziamento, per il 2021, destinato all’incremento di indennità per il personale dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF). L’incremento iniziale di tali indennità, nella misura di 2 milioni di euro per il 2020 e di 0,5 milioni di euro per il 2021, è stato previsto dal decreto-legge n. 18 del 2020 (art. 78, comma 3-bis). Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni: 2021: –6,5 milioni; 2022: –5 milioni; 2023: –5 milioni. |
Articolo 21-bis – Aiuti allo stoccaggio dei vini di qualità
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
21.0158 |
Lollobrigida |
FDI Consenso unanime dei gruppi |
19.12 |
Aggiunge l’articolo 21-bis, con il quale viene istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2021, un Fondo per lo stoccaggio privato dei vini DOC, DOCG e IGT certificati o atti a divenire tali e conservati in impianti situati nel territorio nazionale. La definizione dei criteri e delle modalità di utilizzazione del suddetto Fondo sono demandate ad un apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. Conseguentemente, il Fondo da ripartire per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, di cui all’art. 207 è ridotto di 10 milioni di euro per l’anno 2021. |
Articolo 21-bis – Misure per il sostegno del settore suinicolo
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
21.08 NF 21.051 NF 21.097 NF 21.57 NF |
Incerti Golinelli Gallinella Nevi |
PD Lega M5S FI |
19.12 |
Aggiunge l’articolo 21-bis, che rifinanzia il Fondo nazionale per la suinicoltura nella misura di 10 milioni di euro per l’anno 2021. Si ricorda che il suddetto Fondo è stato istituito dal decreto legge 27 marzo 2019, n. 27 con una dotazione iniziale di 1 milione di euro per l’anno 2019 e di 4 milioni di euro per l’anno 2020. Sono, inoltre, integrate le finalità del suddetto Fondo, prevedendo che le stesse siano volte anche a contribuire alla realizzazione di progetti o investimenti finalizzati a migliorare la misurabilità e l’accrescimento delle condizioni di sostenibilità nelle aziende zootecniche, di produzione e di trasformazione di carne. Conseguentemente, la relativa copertura viene rinvenuta nel Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’art. 209 del provvedimento in esame, che viene ridotto di 10 milioni di euro per il 2021. |
Articolo 21-bis – Fondo per la tutela e il rilancio di filiere agricole
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
21.083 NF |
Gagnarli |
M5S |
19.12 |
Introduce l’articolo 21-bis con il quale si istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2021, un Fondo per la tutela ed il rilancio delle filiere apistica, brassicola, quella della canapa e della frutta a guscio. La definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del suddetto Fondo è demandata ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottarsi - di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ed acquisita l’intesa della Conferenza Stato-Regioni - entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio. Conseguentemente, la relativa copertura è attuata attraverso la corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, come rifinanziato dall’art. 209 che viene ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2021 |
Articolo 21-bis – Monitoraggio della produzione cerealicola e dell’acquisto di cereali e sfarinati a base di cereali
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
21.086 NF |
Cillis |
M5S |
20.12 |
Introduce l’articolo 21-bis che prevede, a carico di chiunque detenga a qualsiasi titolo cereali e farine di cereali, l’obbligo di registrare su un apposito registro elettronico, istituito nell’ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), tutte le operazioni di carico e scarico, nel caso in cui la quantità del singolo prodotto superi le 5 tonnellate annue. Le modalità di applicazione della disposizione in esame -– per le quali sono previsti oneri per 1 milione di euro per l’anno 2021 - sono demandate ad un apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio. È prevista l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei casi di mancata istituzione del registro sopra ricordato e di mancato rispetto delle modalità di tenuta telematica dello stesso registro. L’autorità competente per l’irrogazione delle suddette sanzioni è individuata nel Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Conseguentemente, la relativa copertura viene rinvenuta nel Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all’art. 209 che viene ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2021 |
Articolo 23 – Promozione dei marchi collettivi e di certificazione all’estero
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
23.8 |
Manzo |
M5S Consenso unanime dei gruppi |
19.12 |
Aggiunge il comma 1-bis, il quale incrementa di 145 milioni di euro per l'anno 2021 l’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per la promozione integrata sui mercati esteri, di cui all’articolo 72, comma 1, del D.L. n. 18/2020 (cd. “Cura Italia”, convertito con mod. in L. n. 27/2020), per l’erogazione di cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese esportatrici che ottengono finanziamenti agevolati a valere sul predetto "Fondo 394/1981" (di cui alla lettera d) del citato comma 1). Conseguentemente, riduce di 145 milioni di euro per l’anno 2021 il Fondo da ripartire per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dall’emergenza da COVID-19, di cui all'articolo 207. |
210.03 NF |
Borghese |
Misto - MAIE - Movimento Associativo Italiani all'estero |
20.12 |
Modifica il comma 1 che aveva disposto la soppressione di parte della disciplina sull’Italian sounding. In particolare, circoscrive la soppressione dell’articolo 32 del decreto-legge n. 34 del 2019 ai commi 1-3, che hanno introdotto un’agevolazione in favore dei consorzi nazionali e delle organizzazioni collettive delle imprese operanti nei mercati esteri per le spese per la tutela legale dei prodotti colpiti dal fenomeno dell’Italian sounding. Vengono invece fatti salvi il comma 5 e le lettere a) e b) del comma 6, che modificano il codice della proprietà industriale (rispettivamente agli articoli 144 e 145), laddove vengono definite le pratiche di Italian Sounding (pratiche finalizzate alla falsa evocazione dell'origine italiana di prodotti) e affida al Consiglio nazionale anticontraffazione l’attività di contrasto alla falsa evocazione dell’origine italiana dei prodotti. Inoltre, l’agevolazione diretta a sostenere la promozione all’estero di marchi collettivi o di certificazione volontari italiani, da parte di associazioni rappresentative di categoria, viene estesa anche ai consorzi di tutela sulle denominazioni protette e sulle attestazioni di autenticità autorizzati dal Ministero delle politiche agricole e forestali e di altri organismi di tipo associativo o cooperativo. Aggiunge inoltre un nuovo articolo 210-bis, contenente disposizioni volte a valorizzare le tradizioni enogastronomiche, dello stile alimentare, delle produzioni agroalimentari ed industriali italiane e a contrastare le suddette pratiche di Italian Sounding (cfr. la relativa scheda). Conseguentemente, alla Tabella A Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale apportare le seguenti variazioni: 2021: –1.000.000; 2022: –1.000.000; 2023: –1.000.000. |
Articolo 24-bis – Disposizioni in materia di valorizzazioni del patrimonio immobiliare pubblico e cessione degli immobili e di trasparenza
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
24.011 NF |
Baldino |
M5S |
19.12 |
Introduce l’articolo 24-bis, che modifica il comma 17-bis dell'articolo 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, inserendo due nuovi periodi, che stabiliscono che le regioni, i comuni e gli altri enti pubblici territoriali possono, per le finalità di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico procedere all'acquisto diretto delle unità immobiliari dando nolizia, sul silo istituzionale dell'ente, delle relative operazioni, con indicazione del soggetto pubblico alienante e del prezzo pattuito. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia dell'entrate. |
Articolo 26-bis – Misure per il sostegno delle persone con disabilità
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
26.023 NF |
Noja |
IV |
19.12 |
Aggiunge l’articolo 26-bis, diretto a prevedere che per garantire le attività volte all’inclusione sociale delle persone con disabilità, ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite ratificata dalla legge n.18/2009, viene integrato di ulteriori 400.000 euro per l’anno 2021, il contributo previsto dall’articolo 1, comma 337 della legge n- 160/2019 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022).
Il citato comma 337 prevede che al fine di garantire l'attivita' di inclusione e promozione sociale delle persone con disabilita' svolta dalla FISH – Federazione italiana per il superamento dell'handicap Onlus, e' autorizzata la spesa di 400.000 euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Conseguentemente il fondo di all'articolo 209 è ridotto di 400.000 euro per l'anno 2021 |
Articolo 26-bis – Misure a sostegno dell’industria tessile
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
26.042 NF |
Pella |
FI |
19.12 |
Aggiunge l’articolo 26-bis, il quale reca misure a sostegno dell’industria del tessile. Nel dettaglio, l’articolo attribuisce all’Unione industriale biellese un contributo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021-2023, a tutela della filiera e le attività di ricerca e sviluppo del settore. Viene demandata ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico la definizione dei criteri di selezione dei programmi e delle attività finanziabili, le spese ammissibili e le modalità di verifica d controllo e rendicontazione delle spese sostenute. Conseguentemente Agli oneri derivanti dall’articolo si provvede a valere sul il fondo di cui all'articolo 209 che viene ridotto di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 |
Articolo 26-bis – Promozione investimenti nel settore della raffinazione e della bioraffinazione
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
26.043 NF |
Prestigiacomo |
FI |
20.12 |
Aggiunge un nuovo articolo 26-bis, il quale, al comma 1, demanda al Ministro dello sviluppo economico l’attivazione di una procedura per la stipula di un accordo con il settore della raffinazione e della bioraffinazione, finalizzato alla promozione degli investimenti da parte delle imprese operanti in tale settore per la realizzazione di iniziative volte agli obiettivi della transizione energetica e dello sviluppo sostenibile mediante l’utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dal gettito delle accise e dell’imposta sul valore aggiunto. La procedura deve essere attivata entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge e deve prevedere il coinvolgimento delle imprese, degli enti locali e delle regioni interessate. Il comma 2, dispone che la quota delle risorse rivenienti dal maggior gettito delle accise e dell’imposta sul valore aggiunto destinato al finanziamento dell'accordo di cui al comma 1 è definita nell'ambito della legge di bilancio di ciascun anno nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica. |
Articolo 27 – Riduzione degli oneri derivanti dall’agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
27.14 |
Governo |
|
20.12 |
Modifica il comma 5, prevedendo una riduzione degli oneri derivanti dall’agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate, prevista dal comma 1, da 3.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 a 1.491,6 milioni di euro per l’anno 2021 (-2.008,4 milioni di euro) e a 2.508,4 milioni di euro per l’anno 2022 (-991,6 milioni di euro). Rimane fermo che ai suddetti oneri si provvede con le risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU-Italia, previsto dall’articolo 184. Le risorse così recuperate, a valere sul Programma Next Generation EU, concorrono alla copertura degli oneri relativi ai seguenti interventi già previsti nel ddl (cfr. le relative schede): art. 4: bonus assunzioni giovani (200,9 mln per il 2021 e 139,1 mln per il 2022); art. 5: bonus assunzioni donne (37,5 mln per il 2021 e 88,5 mln per il 2022); art. 40: fondo garanzia PMI (500 mln per il 2022); art. 76; contratti di formazione medici specializzandi (105 mln sia per il 2021 che per il 2022); art. 77: proroga personale sanitario a tempo determinato (1.100 mln per il 2021); art. 80: Fondo sanità e vaccini (400 mln per il 2021); art. 89: riduzione tasse universitarie. (165 mln sia per il 2021 che per il 2022). Conseguentemente Modifica il comma 1 dell’articolo 184, riducendo la dotazione del Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU-Italia da 34.775 milioni di euro per il 2021 e 41.305 milioni di euro per il 2021 a 32.766,6 milioni di euro per il 2021 (-2.008,4 milioni di euro) e 40.307,4 milioni di euro per il 2022 (-997,6 milioni di euro). |
Articolo 27, commi 1-bis e 1-ter – Contrasto ai fenomeni di deindustrializzazione
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
27.3 NF |
Mancini e altri |
PD |
19.12 |
Aggiunge i commi 1-bis e 1-ter, che escludono determinati soggetti dall’applicazione dell’esonero contributivo parziale previsto, sino al 2029, dal medesimo articolo in favore di determinate regioni (cd. Decontribuzione Sud – vedi infra), e destinano i relativi risparmi a sostegno delle attività economiche dirette a contrastare fenomeni di deindustrializzazione in determinati territori non ricompresi nell’ambito di applicazione del predetto esonero. Nel dettaglio, il predetto esonero non si applica (articolo 27, comma 1-bis): - agli enti pubblici economici; - agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici; - agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico; - agli ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato ed iscritte nel registro delle persone giuridiche; - alle aziende speciali costituite anche in consorzio (ai sensi degli artt. 31 e 114 del D.Lgs. 267/2000, Testo unico sugli enti locali); - ai consorzi di bonifica e industriali; - agli enti morali; - agli enti ecclesiastici Si ricorda che il richiamato art. 27 del ddl in esame estende sino al 2029 l'applicazione dell'esonero contributivo parziale (cd. Decontribuzione Sud), attualmente previsto fino alla fine del 2020 in favore dei datori di lavoro privati che operano nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (regioni che, con riferimento al 2018, presentano un PIL pro capite non superiore al 90 per cento di quello medio dei 27 Paesi UE). La misura dell'esonero è rimodulata con riferimento alle diverse annualità.
Una quota delle minori spese derivanti dalle suddette esclusioni – pari a 33 mln di euro per il 2021, 28 mln per il 2022 e 30 mln per il 2023 – è destinata al Fondo di sostegno ai comuni marginali, di cui all’art. 34, c. 1, del ddl in esame, per le finalità di cui al comma 4-bis del medesimo art. 34, introdotto dalla norma in commento che, conseguentemente, incrementa il predetto Fondo di 48 mln di euro per il 2021, 43 mln per il 2022 e 45 mln per il 2023 (articolo 27, comma 1-ter e articolo 34, comma 4-bis). Tale incremento è finalizzato al sostegno delle attività economiche dirette a contrastare fenomeni di deindustrializzazione del tessuto produttivo, da destinare ai comuni dei territori di cui all’art. 3 della L. 646/1950 non ricompresi nell’ambito di applicazione dell’esonero contributivo per il Sud previsto dall’art. 27 del D.L. 104/2020 la cui ripartizione è demandata ad apposito DPCM. Tali territori sono Abruzzo, Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e Frosinone, all'Isola d'Elba, ai Comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai Comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto nonché ai Comuni della provincia di Roma compresi nella zona del comprensorio di bonifica di Latina.
Agli oneri derivanti dall’applicazione del suddetto nuovo comma 4-bis dell’art. 34 si provvede: - quanto a 33 mln di euro per il 2021, a 28 mln per il 2022 e a 30 mln per il 2023 ai sensi dell’art. 27, c. 1-ter; - quanto a 15 mln di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – Programmazione 2021-2027 |
Articolo 27-bis – Modifica alla misura “Resto al Sud”
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
27.010 |
Sodano |
M5S |
20.12 |
Aggiunge un nuovo articolo 27-bis, il quale interviene sulla disciplina della misura agevolativa denominata “Resto al Sud”, introdotta dall'articolo 1 del D.L. n. 91/2017, per promuovere la costituzione di nuove imprese da parte di giovani imprenditori – tra i 18 ed i 45 anni - nelle regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. L’articolo in esame prevede di estendere la platea dei beneficiari della misura elevando da 45 a 55 anni la loro età massima. Si rileva l’opportunità di specificare a decorrere da quale data deve essere posseduto il requisito del limite di età dei 55 anni e l’opportunità di demandare ad una fonte di rango secondario, da adottare secondo le modalità procedurali già previste dall’articolo 1, comma 15 del D.L. n. 91/2017, l’adeguamento della disciplina attuativa della misura, conseguente a tale modifica. Si ricorda, al riguardo, che un ampliamento della platea dei potenziali beneficiari, con l'elevazione da 35 a 45 anni della loro età massima, è stato già disposto dalla legge di bilancio per il 2019 (articolo 1, comma 601,legge n. 145 del 2018). Il requisito del limite di età dei 45 anni deve essere posseduto al 1° gennaio 2019, come specificato dalla successiva legge di bilancio 2020 (L. n. 160/2019, articolo 1, comma 320). Dunque, fino al 31 dicembre 2020 può presentare domanda chi era in possesso del requisito anagrafico (under 46) alla data del 1° gennaio 2019. Si ricorda, infine, che la disciplina attuativa della misura, adottata, ai sensi dell’articolo 1, comma 15 del D.L. n. 91/2017, è contenuta nel D.M. 9 novembre 2017, n. 174, successivamente modificato dal D.M. 5 agosto 2019, n. 134. |
Articolo 28-bis – Agevolazioni fiscali per le imprese che avviano una nuova attività economica nelle zone economiche speciali istituite nel Mezzogiorno d’Italia
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
28.01 NF |
De Luca |
PD |
19.12 |
Introduce l’articolo 28-bis che prevede, per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (ZES) istituite ai sensi decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, la riduzione dell’imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nella zona economica speciale del 50 per cento a decorrere dal periodo d'imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d'imposta successivi (comma 1). Il comma 2 dispone che il riconoscimento dell'agevolazione è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni, pena la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituzione dell'agevolazione della quale abbiano già beneficiato: § le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nell'area ZES per almeno dieci anni; § le imprese devono conservare i posti di lavoro creati nell'ambito dell'attività avviata nella ZES per almeno dieci anni. Il comma 3 specifica che le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento. Il comma 4 chiarisce che l’agevolazione spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regime de minimis, anche per il settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura. |
Articolo 29-bis – Benefici fiscali e sostegno ai grandi investimenti nelle ZES
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
29.07 NF |
Scerra |
M5S |
20.12 |
Introduce l’articolo 29-bis che consente alle imprese che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali di investimenti di natura incrementale nella ZES di cedere il credito d'imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Sono compresi, tra i costi ammissibili al beneficio del credito d'imposta, i costi relativi alla produzione di idrogeno rinnovabile e alla produzione e distribuzione di energia da Idrogeno rinnovabile. A tal fine è modificato l’articolo 5 del DL 20 giugno 2017, n.91 |
Articolo 33, commi 3-bis - 3-quater – Contratto Istituzionale di Sviluppo sisma centro Italia
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
33.11 |
Melilli |
PD Consenso unanime dei gruppi |
19.12 |
Aggiunge i commi dal 3-bis al 3-quater, per il finanziamento di uno specifico Contratto Istituzionale di Sviluppo nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Il comma 3-bis prevede, come anticipato, al fine di consentire il coordinamento strategico e l'attuazione integrata di interventi per lo sviluppo socio-economico dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, il finanziamento di 100 milioni di euro con delibera del CIPE, a favore di uno specifico Contratto Istituzionale di Sviluppo, a valere per il 2021, sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027. Come ricordato dalla norma in esame, il Contratto Istituzionale di Sviluppo è disciplinato dall'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e dall'articolo 29, comma 1, lettera f), del presente disegno di legge di bilancio, in cui si prevede che il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale individui i casi nei quali, per gli interventi infrastrutturali di notevole complessità o per interventi di sviluppo integrati relativi a particolari ambiti territoriali, si proceda alla sottoscrizione del contratto istituzionale di sviluppo. Il comma 3-ter stabilisce che il Commissario straordinario, con proprie ordinanze, può destinare agli interventi di investimento individuati nel contratto istituzionale di sviluppo, risorse, nel limite di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale a lui assegnata. Il comma 3-quater specifica che nel Contratto istituzionale di sviluppo siano riportati, se previsto, il relativo Codice Unico di Progetto (CUP), il soggetto o i soggetti attuatori, le risorse, l'importo del finanziamento e i criteri e le modalità di realizzazione. Tali interventi sono monitorati ai sensi del decreto legislativo n. 229/2011 (in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti). |
Articolo 33, comma 3-bis– Fondo per il potenziamento della ricerca e della formazione universitaria nelle regioni interessate dagli eventi sismici del 2016
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
33.12 |
Melilli |
PD Consenso unanime dei gruppi |
19.12 |
Inserisce il comma 3-bis, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un Fondo, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione, per il sostegno alla creazione o al potenziamento di centri di ricerca, al trasferimento tecnologico e all'ampliamento dell'offerta formativa universitaria nelle regioni Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche interessate dagli eventi sismici del 2016. La dotazione del fondo è pari a € 5 mln per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per ognuna delle suddette regioni. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro per il sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini, criteri e modalità di accesso e rendicontazione. Sin da subito si stabilisce, comunque, che le risorse devono essere ripartite tra i centri di ricerca e le università esistenti nei relativi territori, selezionati a seguito di un bando emanato dall’Agenzia per la coesione territoriale. Al riguardo, si valuti l’opportunità di chiarire il riferimento alla ripartizione delle risorse (solo) fra i centri di ricerca e le università esistenti, considerato che il testo prevede che il Fondo è finalizzato (anche), al sostegno alla creazione (oltre che al potenziamento) di centri di ricerca. Ai relativi oneri, pari ad € 20 mln per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il ciclo di programmazione 2021-2027. |
Articolo 33, comma 3-bis– Fondo sperimentale per la formazione turistica esperenziale
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
33.9 NF |
Masi |
M5S |
19.12 |
Aggiunge il comma 3-bis, il quale istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Fondo sperimentale per la formazione turistica esperenziale con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per migliorare le capacità professionali degli operatori del settore e aumentare l’attenzione, da parte degli stessi, alla sostenibilità ambientale. Il Fondo è ripartito tra le regioni ed è vincolato all’organizzazione di corsi di formazione esperenziale riferiti ad ambiti della filiera del turismo. Con decreto interministeriale sono individuate le modalità di accesso al fondo, i criteri per la ripartizione delle risorse e l’ammontare del contributo concedibile. Conseguentemente, il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 209 è ridotto di 1 milione per ciascuno degli anni 2021 e 2022. |
Articolo 34, comma 4-bis – Fondo di sostegno ai comuni marginali
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
27.3 NF |
Mancini |
PD |
19.12 |
Aggiunge il comma 4-bis, che dispone un incremento di 48 milioni di euro per il 2021, di 43 milioni di euro per il 2022 e di 45 milioni di euro per il 2023, del Fondo di sostegno ai comuni marginali, per la realizzazione di interventi di sostegno alle attività economiche finalizzati al contrasto dei fenomeni di deindustrializzazione e impoverimento del tessuto produttivo. Lo stanziamento è specificamente destinato ai Comuni dei territori di cui all’articolo 3 della legge n.646/1950 (ossia i comuni delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, i comuni delle province di Latina e Frosinone, l'Isola d'Elba, i Comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, i Comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto e i Comuni della provincia di Roma compresi nella zona del comprensorio di bonifica di Latina) non ricompresi nelle aree oggetto dell’agevolazione di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n.104/2020 (ossia nelle aree svantaggiate oggetto dell’agevolazione contributiva cd. Decontribuzione per il sud, individuate nelle regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale). Il riparto delle risorse, nonché la definizione dei termini e delle modalità di accesso alle risorse e di rendicontazione, sono rimessi a un DPCM da adottare su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale. Alla copertura degli oneri si provvede in parte (33 milioni per il 2021, 28 milioni per il 2022 e 30 milioni per il 2023) ai sensi dell’articolo 27, comma 1-ter, del disegno di legge in esame (che prevede la riduzione della platea dei beneficiari della cd. Decontribuzione per il sud, escludendo tra l’altro gli enti pubblici economici, gli enti trasformati in società di capitali, le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, le aziende speciali costituite anche in consorzio degli enti locali, i consorzi di bonifica e industriali, gli enti morali e gli enti ecclesiastici) e in parte (15 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023) mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) – Programmazione 2021-2027. |
Articolo 34, commi 4-bis-4-ter – Sostegno al tessuto economico delle imprese con sede nei comuni che hanno registrato interruzioni alla viabilità
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
34.2 NF |
Nardi |
PD |
20.12 |
Aggiunge i commi 4-bis e 4-ter. Il comma 4-bis è stanzia un Fondo con dotazione di 500 mila euro per l’anno 2021 per l’erogazione di contributi a fondo perduto finalizzati a sostenere il tessuto economico e produttivo delle imprese non industriali con sede legale o unità produttiva nei comuni in cui si sono verificate nel corso dell’anno 2020 interruzioni alla viabilità causate da crolli di infrastrutture stradali rilevanti per la mobilità territoriale. Il comma 4-ter demanda la fissazione dei criteri, degli importi e delle modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 4-bis ad un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 500 mila euro per l'anno 2021 |
Articolo 34-bis – Scuole innovative nei piccoli comuni delle regioni meridionali
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
34.036 NF |
Prestigiacomo |
FI |
19.12 |
Aggiunge l’articolo 34-bis il quale dispone che, al fine di contrastare il fenomeno dello spopolamento dei piccoli comuni del Mezzogiorno d’Italia, l’INAIL destina, nell’ambito del piano triennale di investimenti immobiliari 2021-2023, l’ulteriore somma di € 40 mln, a valere sulle risorse a tal fine autorizzate dal Ministero dell’economia e delle finanze, per la costruzione di scuole innovative (art. 1, co. 153, L. 107/2015) in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti delle regioni Abruzzo, Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. In particolare, gli interventi sono individuati attraverso un specifico avviso pubblico predisposto dal Ministero dell’istruzione, di concerto con il Ministero per il sud e la coesione territoriale. Per gli oneri relativi ai canoni di locazione da corrispondere all’INAIL, autorizza una spesa di € 0,3 mln per il 2022, € 0,6 mln per il 2023 e € 1,2 mln annui dal 2024. Conseguentemente, modifica l’articolo 209, riducendo di € 0,3 mln per il 2020, € 0,6 mln per il 2023 e € 1,2 mln annui dal 2024 le risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014). |
Articolo 35, comma 1-bis – Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
35.11 |
Ferri |
IV |
20.12 |
Aggiunge il comma 1-bis che sospende fino al 31 gennaio 2021 i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 gennaio 2021 (ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, in materia di sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito). I protesti o le constatazioni equivalenti già levati nel predetto periodo sono cancellati d'ufficio. Non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso. |
Articolo 35 – Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
35.28 NF |
Raduzzi |
M5S |
19.12 |
Sostituisce il comma 3, il quale a sua volta inserisce nel D.L. n. 23/2020 (cd. D.L. “Liquidita”, convertito con mod. in L. n. 40/2020) un nuovo articolo 1.bis.1, che implementa ulteriormente l’operatività della garanzia SACE. La sostituzione proposta con l’emendamento è finalizzata a precisare taluni contenuti dispositivi dell’articolo 1.bis.1 testé citato. Attualmente l’articolo 1.bis.1 dispone che, decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021, le garanzie di SACE di cui all’articolo 1 del D.L. 23/2020, rilasciate a beneficio di imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499 (cd. mid-cap), sono concesse a titolo gratuito e fino alla copertura del 90 per cento del finanziamento, per un importo massimo garantito fino a 5 milioni di euro, o inferiore, tenuto conto dell’ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia PMI. Il comma in esame è in sostanza finalizzato a consentire alle imprese “mid-cap” di poter accedere allo strumento Garanzia Italia alle medesime condizioni agevolate offerte a tale tipologia di imprese dal Fondo Centrale di garanzia ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del D.L. n. 23/2020, la cui operatività straordinaria, per le imprese “mid cap”, è prevista fino al 28 febbraio 2021 dall’articolo 40, comma 2 del disegno di legge. Inoltre, la dispone che a decorrere dal 1° luglio 2021, le predette imprese “mid cap” possono accedere, con una percentuale di copertura fino all’80 per cento dell’importo del finanziamento, alle garanzie SACE rilasciate a condizioni di mercato, ai sensi di quanto previsto dalla disciplina ordinaria inerente le attribuzioni della stessa SACE, comma 14-bis dell’articolo 6 del D.L. n. 269/2003. L’emendamento qui in esame, apporta dunque una modifica alla predetta disciplina, prevedendo che le imprese “mid-cap” possano richiedere di accedere allo strumento Garanzia Italia non già dal 1 gennaio 2021, bensì dal 1° marzo 2021. Tale modifica appare coerente con il disposto del citato articolo 40, comma 2 del disegno di legge. Inoltre, si dispone che alle garanzie in questione non si applicano le condizioni previste per il rilascio della Garanzia Italia dalle lettere lett. i), l), m) e n-bis) del comma 2, dell’articolo 1 del D.L. n. 23/2020. Si rammenta che le citate lettere subordinano il rilascio delle garanzie SACE alle seguenti condizioni, che devono essere rispettate : il divieto per l’impresa beneficiaria di distribuzione di dividendi o di riacquisto di azioni (lett. i)); l’obbligo per l’impresa beneficiaria di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali (lett. l)); l’obbligo per il finanziatore di dimostrare che, ad esito del rilascio del finanziamento garantito da SACE, l’ammontare delle esposizioni nei confronti del finanziato è superiore all’ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore della misura (lett. m)); l’obbligo di destinare il finanziamento, per non più del 20 percento, a date condizioni, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo emergenziale (lett. n-bis)). |
Articolo 35-bis – Fondo di garanzia in favore delle società finanziarie e di assicurazione
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
35.067 NF |
Alemanno |
M5S |
19.12 |
Aggiunge l’articolo 35-bis che consente alle società di agenti in attività finanziaria, alle società di mediazione creditizia, nonché alle società disciplinate dal testo unico bancario /TUB, D.Lgs. n. 385 del 1993) che svolgono le attività contrassegnate dal codice ATECO 66.21.00, ovvero le attività di periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni, di accedere fino al 30 giugno 2021 ai benefici di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19 previsti dall'articolo 56 del decreto-legge n.18 del 2020 (cd. Cura Italia) e all’intervento del fondo centrale di garanzia PMI ai sensi dell’articolo 13 del decreto-legge n. 23 del 2020 (cd. decreto Liquidità). |
Articolo 35-bis – Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
35.21 NF 35.28 NF 35.26 NF |
Zucconi Squeri Paternoster |
FDI |
20.12 |
Aggiunge un nuovo articolo 35-bis, il quale interviene sulla disciplina straordinaria e temporanea del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, adottata per sostenere la liquidità delle PMI nell’attuale situazione di crisi pandemica, dall’articolo 13, comma 1 del D.L. n. 23/2020 (cd. “D.L. Liquidità”). Il nuovo articolo prevede che i finanziamenti previsti dall’articolo 13, comma 1, lettera m), del D.L. n. 23/2020, garantiti dal Fondo di garanzia per le PMI, possano avere una durata non più di 10 ma di 15 anni. Si tratta dei finanziamenti fino a 30 mila euro garantiti al 100% dal Fondo, concessi in favore di PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, nonché associazioni professionali e società tra professionisti, agenti e subagenti di assicurazione e broker la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19. Il beneficiario dei finanziamenti già concessi alla data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere il prolungamento della loro durata fino alla durata massima di 15 anni, con il mero adeguamento della componente Rendistato del tasso d'interesse applicato, in relazione alla maggiore durata del finanziamento. Viene apportata una modifica al criterio di calcolo del tasso di interesse. Attualmente, oltre ai costi di istruttoria e di gestione, il tasso non può essere superiore al tasso del rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorato dello 0,20 per cento. La modifica prevede che il tasso non deve essere superiore allo 0,20 per cento aumentato del valore, se positivo, del Rendistato con durata analoga al finanziamento.
Si osserva che l’operatività della norma è espressamente subordinata, ai sensi dell’articolo 31, comma 1, alinea, alla previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE. Per cui la modifica dovrebbe divenire operativa dopo una nuova autorizzazione comunitaria. |
Articolo 35-bis – Cartolarizzazioni dei crediti
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
35.064 |
D’Ettore |
FI |
20.12 |
Introduce l’articolo 35-bis che apporta modifiche alla disciplina delle cartolarizzazioni dei crediti contenuta nella legge n. 130 del 1999, al fine di consentire l’applicazione della relativa disciplina anche alle operazioni che prevedono la concessione di finanziamenti. In particolare, il comma 1 chiarisce che la disciplina sulle cartolarizzazioni si applica anche quando le somme corrisposte dai debitori ceduti siano destinate in via esclusiva, dalla società cessionaria, al soddisfacimento dei diritti derivanti dai finanziamenti concessi da parte di soggetti autorizzati all’esercizio di tale attività. Il comma 2 reca una disposizione interpretativa dell’articolo 7.1, comma 4, primo periodo, della legge 30 aprile 1999, n. 130, sulla cartolarizzazione di crediti deteriorati. In particolare, la relativa disciplina si interpreta nel senso che l'acquisizione, da parte delle società veicolo di appoggio, dei beni aventi la funzione di garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione, ivi compresi i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria, può avvenire anche per effetto di scissione o altre operazioni di aggregazione |
Articolo 35-bis – Credito d’imposta per minusvalenze realizzate in “PIR PMI”
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
35.09 NF |
Del Barba |
IV |
20.12 |
Introduce l’articolo 35-bis che attribuisce un credito d’imposta per le perdite derivanti da specifici piani di risparmio a lungo termine - PIR, ovvero quei piani che (ai sensi dell’articolo 13-bis, comma 2-bis del decreto-legge n. 124 del 2019), per almeno i due terzi dell'anno solare di durata del piano investano almeno il 70% del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati, di imprese residenti in Italia o in Europa con stabile organizzazione in Italia, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, ovvero in prestiti erogati a tali imprese o nei loro crediti. Il credito di imposta spetta alle persone fisiche titolari dei piani predetti ed è pari alle minusvalenze, perdite, e differenziali negativi realizzati con riferimento ai predetti strumenti finanziari qualificati, a condizione che essi vengano detenuti per almeno cinque anni e il credito di imposta non ecceda il 20 per cento delle somme investite negli strumenti medesimi (comma 1). Esso è utilizzabile, in dieci quote annuali di pari importo, nelle dichiarazioni dei redditi a partire da quella relativa al periodo d'imposta in cui le componenti negative si sono realizzate, ovvero in compensazione mediante F24 (comma 2). L’agevolazione non concorre alla formazione del reddito e ad esso non si applicano i limiti di legge per l’utilizzo e la compensabilità (comma 4). Si chiarisce (comma 5) che, in caso di strumenti finanziari appartenenti alla medesima categoria omogenea, si considerano ceduti per primi i titoli acquistati per primi e si considera come costo quello medio ponderato. Ai sensi del comma 6, le componenti negative agevolate non possono essere utilizzate o riportate in deduzione. Il comma 7 chiarisce che il credito d’imposta si applica ai piani costituiti dal 1° gennaio 2021 per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021. Il comma 8 effettua alcune modifiche di coordinamento al decreto-legge Agosto (n. 104 del 2020) al fine di chiarire che i limiti di investimento nei PIR qualificati ai sensi del predetto articolo 13-bis, comma 2-bis del decreto n. 124 del 2019 sono pari a 300.000 euro all'anno e a 1.500.000 euro complessivi (comma 8). Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 0,3 milioni di euro per l'anno 2022. 0,6 milioni di euro per l'anno 2023 e 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. |
Articolo 35-bis – Compensazioni multilaterali di crediti e debiti commerciali risultanti da fatture elettroniche
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
35.046 NF |
Garavaglia |
Lega |
20.12 |
Introduce l’articolo 35-bis il quale – inserendo un comma 3-bis all'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127 – dispone che l'Agenzia delle entrate metta a disposizione dei contribuenti una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali fra i suddetti soggetti, risultanti da fatture elettroniche. La compensazione effettuata mediante piattaforma telematica produce i medesimi effetti dell'estinzione dell'obbligazione ai sensi del codice civile, fino a concorrenza dello stesso valore e a condizione che per nessuna delle parti aderenti siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il registro delle imprese. Nei confronti del debito originario insoluto si applicano comunque le disposizioni (di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231), in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (comma 1). Il comma 2 demanda alle norme secondarie l’individuazione delle modalità attuative e delle condizioni di servizio relative alla suddetta piattaforma, da emanare sentito, tra l’altro, il parere del Garante per la protezione dei dati personali. Il comma 3 quantifica gli oneri derivanti dall'adeguamento della piattaforma in a 5 milioni di euro per l'anno 2021 autorizzando la relativa spesa. Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 5 milioni di euro per l'anno 2021.. |
Articolo 39 – Incentivi fiscali alle operazioni di aggregazione aziendale
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
39.9 NF |
Zanichelli |
M5S |
20.12 |
Aggiunge il comma 10-bis ai sensi del quale il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce preventivamente al Parlamento in ordine ad eventuali operazioni di aggregazione societaria o di variazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze in Monte dei Paschi di Siena. |
Articolo 40, comma 3-bis – Copertura del rifinanziamento del Fondo di garanzia per le PMI anche con le risorse del programma NGEU
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
27.14 |
Governo |
|
20.12 |
Aggiunge il comma 3-bis, prevedendo che alla copertura derivante dall’articolo 40, concernente il rifinanziamento del Fondo di garanzia per le PMI, concorrono, per 500milioni di euro per l’anno 2022, anche le risorse del Programma Next Generation EU. |
Articolo 41- comma 7-bis – Agevolazione avvio o esercizio attività di lavoro autonomo o di microimpresa
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
41.1 |
Lupi |
Misto |
20.12 |
Aggiunge il comma 7-bis che a decorrere dal 2021 autorizza la spesa annua di 800.000 euro a favore dell'Ente nazionale per il microcredito per le attività istituzionali finalizzata all'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa (articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) con particolare riguardo alla promozione ed al rafforzamento della microimprenditoria femminile ai sensi dell’articolo 17 del testo in esame. Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021 |
Articolo 41-bis – Estensione operatività del fondo prevenzione fenomeno usura
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
41.027 |
Moretto |
PD |
20.12 |
Introduce l’articolo 41-bis che prevede nuove modalità di utilizzazione del Fondo per la prevenzione dell’usura, istituito dall’art. 15 della legge 108/1996. In particolare, i contributi concessi a Confidi ai sensi della lettera a) del comma 2 del citato articolo 15 (ovvero i contributi che confluiscono in fondi speciali antiusura, separati dai fondi rischi ordinari), non ancora impegnati al momento dell’entrata in vigore della legge di bilancio, e quelli concessi nell’anno 2020 e nei successivi, possono essere utilizzati, oltre che per le finalità di cui alla predetta lettera a) (cioè per garantire fino all'80% le banche e gli istituti di credito che concedono finanziamenti a medio termine e all'incremento di linee di credito a breve termine a favore delle piccole e medie imprese a elevato rischio finanziario) anche per (comma 1): - concedere nuove garanzie su operazioni per liquidità a favore delle MPMI; - concedere garanzie alle micro e piccole imprese per operazioni di rinegoziazione del debito e/o di allungamento del finanziamento e/o di sospensione delle rate su operazioni in essere alla data di entrata in vigore della legge di bilancio (in tal caso il soggetto beneficiario ha diritto ad un credito aggiuntivo di almeno il 20% del debito residuo del finanziamento oggetto di rinegoziazione, se il nuovo finanziamento è concesso dallo stesso gruppo bancario del finanziamento rinegoziato); - erogare credito fino a un importo massimo, per singola operazione, di 40.000 euro a favore di MPMI. Per la concessione di garanzie, il Fondo per la prevenzione dell’usura opera ai sensi dell’art. 1, comma 54, della legge 147/2013 (comma 2), ovvero secondo misure previste da apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico volte a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale dei Confidi sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia ovvero di quelli che realizzano operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia e di quelli che stipulano contratti di rete finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei confidi aderenti che erogano garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro. L’erogazione di credito può essere concessa dai Confidi iscritti all’albo degli intermediari finanziari (ex art. 106, TU bancario, d.lgs. n. 385 del 1993) o nell’elenco dei Confidi (ex art. 112 TU bancario); nel caso dell’iscrizione nell’elenco, il Ministro dell’economia, con proprio decreto non avente natura regolamentare, può subordinare le operazioni di erogazione di credito a ulteriori requisiti (patrimoniali, di governance, organizzativi e di trasparenza), demandandone la verifica all’Organismo per la tenuta dell'elenco dei confidi (di cui all’art. 112-bis del citato TU) (comma 3). La disposizione, infine (comma 4), interviene sul DM del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo 2017 (Nuove modalità di valutazione delle imprese ai fini dell'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e articolazione delle misure di garanzia), per innalzare la soglia di esclusione delle operazioni dall’applicazione del modello di valutazione ai fini della valutazione del merito di credito dei soggetti beneficiari. L’attuale soglia di esenzione, relativa a operazioni di importo non superiore a 35 mila euro qualora presentate da un soggetto garante autorizzato, è innalzata a 50 mila euro. |
Articolo 41-bis – Rafforzamento degli strumenti di sostegno all’azione di recupero di aziende in crisi da parte dei lavoratori
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
41.024 |
Tabacci |
Misto |
20.12 |
Introduce l’articolo 41-bis il quale reca misure di rafforzamento degli strumenti di sostegno al recupero di aziende in crisi da parte dei lavoratori. Nel dettaglio l’articolo dispone che le società finanziarie partecipate dal Ministero dello sviluppo economico (Cooperazione Finanza Impresa - Cfi Scpa) cui è affidata l'attuazione degli interventi a sostegno dello sviluppo di piccole e medie imprese cooperative (ai sensi dell’art. 17, co. 2 della L. n. 49/1985 e D.M. 4 dicembre 2014) svolgono, su incarico del MISE stesso, attività di assistenza e consulenza ad iniziative volte alla costituzione di società cooperative promosse da lavoratori provenienti da aziende in crisi o da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse ai lavoratoti medesimi. Si demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico la determinazione delle modalità di individuazione e conferimento degli incarichi, nonché dei relativi compensi, i cui oneri sono a carico delle risorse derivanti dal gettito dei contributi versati dalle società cooperative, di cui all’articolo 11, comma 6 della legge n. 59/1992, destinati alla promozione e lo sviluppo della cooperazione. |
Articolo 41-bis – Rafforzamento delle misure e delle strutture di sostegno per il recupero di aziende in crisi e per l’occupazione
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
41.025 |
Tabacci |
Misto |
20.12 |
Introduce l’articolo 41-bis il quale rifinanzia il Fondo per la crescita sostenibile di cui all’articolo 23 del D.L. n.83/2012, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinando le risorse alla promozione della nascita e dello sviluppo delle società cooperative di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014 (cd. “Nuova Marcora”). L’articolo, inoltre, apporta modifiche alla disciplina di sostegno al credito alla cooperazione, contenuta nell’articolo 17 della L. n. 49/1985 (cd. Legge Marcora). Si ricorda che la citata norma autorizza il MISE a detenere partecipazioni in società finanziarie appositamente costituite (Cooperazione Finanza Impresa - Cfi Scpa) cui è affidata l'attuazione degli interventi finanziari di sostegno allo sviluppo di piccole e medie imprese cooperative. Nel dettaglio, l’articolo in esame interviene sulla disciplina delle attività consentite alle società finanziarie, precisando (con una modifica al citato comma 5-bis e l’introduzione di un nuovo comma 5-ter nell’articolo 17) che le società finanziarie possono essere destinatarie di fondi pubblici nazionali e regionali, nonché svolgere attività di promozione, servizi e assistenza nella gestione dei fondi, affidati ad enti o amministrazioni pubbliche aventi la finalità di sostenere l’occupazione attraverso la nascita e lo sviluppo di imprese cooperative e di lavoro sociali. Conseguentemente, modifica l’articolo 14, riducendo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 il rifinanziamento del Fondo per la crescita sostenibile destinato al sostegno alle aree di crisi complessa e non complessa di cui alla L. n. 181/1989. |
Articolo 42-bis – Ampliamento operatività finanza mutualistica e solidale
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
42.05 NF 42.012 NF |
Fragomeli Zanichelli |
PD M5S |
19.12 |
Aggiunge l’articolo 42-bis che consente agli operatori di finanza mutualistica e solidale iscritti nell'apposito elenco (di cui all'articolo 111, comma 1, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB. D.lgs. n. 385 del 1993) costituiti in forma di cooperativa a mutualità prevalente e adeguatamente patrimonializzati di erogare credito alle microimprese che presentino requisiti dimensionali non superiori al doppio di quelli previsti, ai fini dell’esclusione dalla disciplina sul fallimento e dal concordato preventivo, dalla legge fallimentare (articolo 1, secondo comma, lettere a) e b) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267:attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a trecentomila euro nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a duecentomila euro nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore) e un livello di indebitamento non superiore a 200.000 euro. Si affida al Ministero dell'economia e delle finanze il compito di apportare le conseguenti modifiche alla normativa secondaria (decreto ministeriale 17 ottobre 2014, n. 176). |
Articolo 42-bis – Ulteriori misure di sostegno alle imprese
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
42.01 NF 44.012 NF |
D’Alessandro |
IV |
20.12 |
Aggiunge l’articolo 42-bis che sostituisce integralmente l’articolo 6 del decreto-legge n. 23 del 2020, inserendovi ulteriori commi dopo il primo. L’articolo 6 reca disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale sociale e sospende fino al 31 dicembre 2020 gli obblighi - previsti dal codice civile per le società di capitali - in tema di perdita del capitale sociale in relazione alle perdite verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data del 31 dicembre, specificando che per il medesimo arco temporale non operano le cause di scioglimento delle società di capitali per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale e delle cooperative per perdita del capitale. Con le modifiche in esame si specifica che il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo non è l’esercizio immediatamente successivo, bensì il quinto esercizio successivo. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate (nuovo comma 2 dell’articolo 6). Nelle ipotesi in cui la perdita riduca il capitale sociale al di sotto del minimo legale, l'assemblea è convocata senza indugio dagli amministratori e, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale (come previsto ordinariamente), può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di diminuzione e di aumento del capitale (di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile, rispettivamente per le SpA e le srl). Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale (di cui agli articoli 2484, comma 1, punto n. 4), e 2545-duodecies del codice civile; nuovo comma 3). Si chiarisce che le perdite di cui ai già menzionati commi devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio (nuovo comma 4). |
Articolo 44-bis – Interventi per favorire la successione e la trasmissione delle imprese
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
44.07 44.04 44.035 44.015 |
Tabacci |
Misto |
20.12 |
Introduce l’articolo 44-bis il quale reca interventi diretti a favorire la successione e la trasmissione delle imprese. Nel dettaglio, il comma 1 del nuovo articolo inserisce una ulteriore finalità del Fondo crescita sostenibile di cui all’articolo 23 del D.L. n. 83/2012, quale il finanziamento di interventi diretti a salvaguardare l’occupazione e a dare continuità all’esercizio delle attività imprenditoriali (a tal fine, si introduce una nuova lettera c-ter) nel comma 2 del citato articolo 23, il quale elenca le finalità del Fondo). Per tale nuova finalità, possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il MISE si avvale, attraverso apposita convenzione, degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all’articolo 11-octies delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, sono stabiliti, nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato, le modalità e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti (a tale fine, si inserisce un nuovo comma 3-quater articolo 23). Si rileva l’opportunità di chiarire ed esplicitare a quali investitori istituzionali si intende far riferimento, esplicitando il relativo richiamo normativo all’articolo 11-octies. I successivi commi da 2 a 4 recano talune agevolazioni fiscali per le piccole società cooperative sopra indicate. In particolare, gli importi di TFR che vengono destinati dai lavoratori alla sottoscrizione del capitale sociale delle cooperative in questione non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei medesimi lavoratori (comma 2). L'esenzione dall'imposta di successione e donazione per i trasferimenti di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni, nonché l’esenzione dalla disciplina della tassazione diretta delle plusvalenze, per le medesime operazioni, trovano applicazione nel caso di cessione di azienda relativa alle piccole società cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi (comma 3). Ai sensi del comma 4, le predette società cooperative sono tenute a rispettare la condizione di prevalenza (di cui all'articolo 2513 del codice civile; si tratta delle caratteristiche che qualificano la cooperativa come "a mutualità prevalente", in ragione del tipo di scambio mutualistico) a decorrere dal quinto anno successivo alla loro costituzione. Conseguentemente Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2021: – 5.000.000; 2022: – 5.000.000; 2023: – 5.000.000. |
Articolo 44-bis – Modifiche all’articolo 43 del D.L. n. 109/2018 – termini mutui agevolati concessi da Invitalia
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
44.025 NF |
Adelizzi |
M5S |
20.12 |
Introduce l’articolo 44-bis che modifica l’articolo 43 del decreto-legge n. 109 del 2018, che aveva disposto delle agevolazioni per i beneficiari dei mutui agevolati concessi da Invitalia, consistenti nella sospensione di 12 mesi del pagamento delle rate da versare e nell'allungamento della durata dell'ammortamento. Mediante un articolo aggiuntivo i termini di restituzione dei mutui agevolati vengono allungati di 84 mesi, anche se sia stata già disposta la risoluzione del contratto, purché non siano state avviate procedure di contenzioso. Considerata la durata settennale della proroga dei termini per la restituzione dei crediti agevolati, appare opportuno introdurre una clausola che subordini l’efficacia delle disposizioni in questione all’autorizzazione della Commissione dell’Unione europea ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato. Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 20 milioni di euro per l'anno 2021 e di 7 milioni di euro per l'anno 2022. |
Articolo 45-bis – Istituzione del Fondo per il sostegno della parità salariale di genere
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
45.06 NF |
Gribaudo |
PD |
19.12 |
Aggiunge l’articolo 45-bis che istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per il sostegno della parità salariale di genere, destinato alla copertura finanziaria, nei limiti della dotazione del Fondo – pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2022 – di interventi finalizzati al sostegno e al riconoscimento del valore sociale ed economico della parità salariale di genere e delle pari opportunità sui luoghi di lavoro (comma 1). Si demanda a un successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, l’individuazione delle modalità di attuazione della norma (comma 2). Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 del ddl in esame è ridotto di 2 milioni di euro a decorrere dal 2022. |
Articolo 48-bis – Disposizioni in materia di lavoro portuale
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
48.05 NF |
Pastorino |
LEU |
19.12 |
Introduce l’articolo 48-bis recante disposizioni in materia di lavoro portuale, che interviene Aggiunge l’articolo 48-bis, recante disposizioni in materia di lavoro portuale, che interviene sull’articolo 199, comma 1, lettera b), del D.L. n. 34/2020, come modificato dall'art. 93, comma 1, lett. 0a), D.L. n. 104/2020, con particolare riferimento alla facoltà, ivi prevista per le Autorità di sistema portuale, di corrispondere al soggetto fornitore di lavoro portuale, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio, un contributo, nel limite massimo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, pari a 90 euro per ogni lavoratore in relazione a ciascuna giornata di lavoro prestata in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, riconducibile alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale italiano conseguenti all'emergenza COVID-19. La norma in commento aggiunge al limite massimo di 4 milioni di euro, già previsto per l'anno 2020, entro il quale il contributo in questione può essere riconosciuto, il limite massimo di 2 milioni di euro per il 2021. Conseguentemente il fondo di cui all’articolo 209 è ridotto di 2 milioni di euro per l’anno 2021. |
Articolo 51-bis – Prosecuzione CIG in deroga per crisi aziendali incardinate presso unità di crisi
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
51.03 |
Ubaldo Pagano |
PD |
20.12 |
Introduce l’articolo 51-bis che riconosce alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la possibilità di concedere ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga – per un periodo massimo di dodici mesi, anche non continuativi - per il completamento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle regioni (comma 1). Al relativo onere si fa fronte nei limiti delle risorse già assegnate ai predetti soggetti per la concessione di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in deroga o, in alternativa, a misure di politica attiva (ai sensi dell’art. 44, c. 6-bis, del D.Lgs. 148/2015), ove non utilizzate per le finalità di cui agli artt.. 26-ter, c. 3, del D.L. 4/2019 e 22, c. 8-quater e 8-quinquies, del D.L. 18/2020. Si specifica che il predetto beneficio è riconosciuto esclusivamente previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell’INPS. (comma 2). I richiamati articoli prevedono, rispettivamente - sempre a valere sulle predette risorse di cui all’art. 44, c. 6-bis, del D.Lgs. 148/2015 - la possibilità per il Ministro del lavoro di disporre acconti sulla erogazione del trattamento di integrazione salariale al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori sospesi di aziende ricadenti in aree di crisi complessa con organico superiore a 500 unità lavorative e la concessione in determinate regioni – ossia Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, qualificate inizialmente come zone rosse a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 - di trattamenti di CIG in deroga per ulteriori quattro settimane, aggiuntive rispetto a quelle inizialmente previste in conseguenza della suddetta emergenza epidemiologica Ai beneficiari dei suddetti trattamenti di integrazione salariale in deroga è assicurata da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano l’applicazione di misure di politica attiva, individuate, a valere sulle risorse proprie e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (comma 3). |
Articolo 52-bis – Lavoratori socialmente utili
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
52.012 NF |
Tucci |
M5S |
20.12 |
Introduce l’articolo 52-bis La disposizione autorizza, al comma 1, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici di lavoratori socialmente utili ad assumere a tempo indeterminato i suddetti lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie, per le quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo, che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego, nel rispetto delle seguenti condizioni e modalità: 1) possesso da parte dei lavoratori dei requisiti di anzianità come previsti dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31agosto 2013,n.101, ovvero dall'articolo 20,commi 1 e 2,del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, o svolgimento delle attività socialmente utili o di pubblica utilità per il medesimo periodo di tempo e assunzione ai sensi dei predetti commi 1 e 2 dell’articolo 20 dei lavoratori che siano stati previamente individuati, in relazione alle medesime attività svolte con procedure selettive pubbliche anche espletate presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione; sempre secondo le modalità di cui all’art. 20, commi 1 e 2, assunzione per i lavoratori utilizzati mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali.
L’articolo 4, comma 6, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato, autorizza le amministrazioni pubbliche a bandire procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge). L’articolo 20, commi 1 e 2 del d.lgs 75/2017 prevede che le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2021, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati; b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; c) abbia maturato, al 31 dicembre 2020, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni, possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso; b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2020, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.
2) espletamento di selezioni riservate, mediante prova di idoneità, dei lavoratori che non siano stati previamente individuati, in relazione alfe medesime attività svolte, con procedure selettive pubbliche anche espletate presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione; Al comma 2, si dispone che le assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 1, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, sono consentite nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale e sono considerate, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, nella quota di accesso dall'esterno, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 446, lettere d),e),f), g),h) della legge 30 dicembre 2018, n.145. In base a tali ultime disposizioni, nel triennio 2019-2021, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato dei suddetti lavoratori, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale, nel rispetto delle seguenti condizioni: d) finanziamento, nei limiti delle risorse, a valere sul regime ordinario delle assunzioni, nel rispetto del principio dell'adeguato accesso dall'esterno; e) per le assunzioni a tempo indeterminato, pieno utilizzo delle risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, f) pieno utilizzo delle risorse permanenti appositamente stanziate da leggi regionali e dell'eventuale contributo statale concesso permanentemente, nonché di quelle calcolate in deroga alla vigente normativa in materia di facoltà assunzionali; g) calcolo della spesa di personale da parte degli enti territoriali e degli enti pubblici interessati, ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle regioni; h) proroga dei contratti a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020, a valere sul Fondo per l’occupazione. Su tale Fondo è disposto lo stanziamento di un ulteriore contributo di 50 milioni di euro annui per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturali dell'Unione europea attraverso la stipula di un'apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Al comma 3, si prorogano le procedure (di cui all’ articolo 1, comma 446, lettera h), della legge 145/2018) di assunzione a tempo indeterminato e dei contratti a tempo determinato (necessari per completare le procedure a tempo indeterminato), dal 31 dicembre 2020 al mese di marzo 2021. Analogamente, al comma 4, viene prorogata dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 la possibilità di stipulare convenzioni da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con le Regioni in riferimento alle situazioni di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili. Il medesimo comma prevede la proroga al 31 marzo 2021 della disposizione di cui all'articolo 1, comma 495, della legge n. 145/2019 relativa alle assunzioni con contratto a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 2,comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1dicembre 1997,n.468,e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità. |
Articolo 52-bis – Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
52.3 NF 52.7 NF |
Manca Segneri |
M5S M5S |
19.12 |
Aggiunge l’articolo 52-bis il quale, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa individuate dalle Regioni per il 2020 e non autorizzate per mancanza di copertura finanziaria, istituisce il “Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l’anno 2021. I criteri e le modalità di riparto tra le Regioni delle risorse di cui al predetto Fondo sulla base dei fabbisogni comunicati, anche al fine del rispetto del limite di spesa previsto, sono stabiliti con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio. Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2021. Le aree di crisi industriale complessa sono territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale e con impatto significativo sulla politica industriale nazionale. La complessità può derivare o da crisi di una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sull'indotto, o da grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione sul territorio. In queste aree, l'articolo 44, comma 11-bis, del D.Lgs. 148/2015 ha previsto la possibilità di concedere un intervento di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga, sulla base di specifici accordi stipulati in sede governativa. |
Articolo 52-bis – Indennità per i lavoratori di aree di crisi complessa della regione Campania
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
52.014 |
Buompane |
M5S |
20.12 |
Introduce l’articolo 52-bis che, modificando la disciplina di cui all’articolo 1-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, disciplina una indennità per i lavoratori di aree di crisi complessa della regione Campania, estendendola a tutti i lavoratori della regione Campania e non solo ai lavoratori delle predette aree. Inoltre, il termine per l’erogazione della indennità in commento è prorogato al 31 dicembre 2021. L’articolo 1-ter prevede, in favore dei lavoratori delle aree di crisi complessa della regione Campania che hanno cessato la mobilità ordinaria dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016 la concessione, fino al 31 dicembre 2020, di un'indennità pari al trattamento dell'ultima mobilità ordinaria percepita, comprensiva della contribuzione figurativa, nel limite massimo di 2,43 milioni di euro per l'anno 2020. A tale indennità non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che subordina l’accesso a tutte le forme di integrazione del reddito al conseguimento di una anzianità lavorativa presso l'impresa (comma 1). L'indennità non è compatibile con il reddito di emergenza nè è altresì compatibile con la presenza di una delle seguenti condizioni: a) essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente; b) essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità; c) essere percettori dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL); d) essere percettori di reddito di cittadinanza o di misure aventi finalità analoghe (comma 2). In particolare, al comma 1, dell’articolo 1-ter, viene soppresso il riferimento alle aree di crisi complessa (e di conseguenza viene modificata la rubrica dell’articolo, che a tali aree fa riferimento) e la data del «31 dicembre 2020», sostituito con la nuova scadenza della misura al « 31 dicembre 2021 ». Viene, altresì, soppressa la quantificazione finanziaria presente nell’articolo 1-ter , prevista « nel limite massimo di 2,43 milioni di euro per l’anno 2020 ». Al comma 2 dell’articolo 1-ter, è aggiunto un ulteriore requisito, oltre a quelli già esistenti, per beneficiare dell’indennità: aver percepito o essere percettori dell’indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicura- zione Sociale per l’impiego (NASpI) (nuova lettera d-bis)); Dopo il comma 3 dell’articolo, è inserito il comma 3-bis, con il quale, ai lavoratori di cui al comma 1, dal 1° gennaio 2021, sono applicate misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) »; Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 776,7 milioni. |
Articolo 52-bis – Lavoratori socialmente utili
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
52.023 |
Del Sesto |
M5S |
20.12 |
Introduce l’articolo 52-bis integrando la disciplina prevista dalla legge di bilancio 2020 relativamente alla possibilità di assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, da parte di pubbliche amministrazioni, di soggetti impegnati in lavori socialmente utili o in attività di pubblica utilità. In particolare, il nuovo articolo 52-bis integra l’art. 1, comma 495, della legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), inserendovi la possibilità che i lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016 erano impiegati in progetti di lavori socialmente utili - ai sensi dell'articolo 4, commi 6 e 21 e dell'articolo 9, comma 25, punto b) del D.L. n. 510/1996 (ossia impiegati in progetti collegati alla richiesta e alla concessione di trattamenti di integrazione salariale) - siano assunti, dalle pubbliche amministrazioni che ne erano utilizzatrici a quella data, a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale. Tale possibilità è riconosciuta anche in deroga, per il solo 2021 in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale e ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa, limitatamente alle risorse di cui all'articolo 1, comma 497, primo periodo, della citata legge n. 160/2019. Si ricorda in proposito che il richiamato art. 1, comma 497 consente, per le assunzioni in esame, anche l'utilizzo delle risorse già stanziate dall'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (risorse stanziate per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni e che il comma 496 dello stesso articolo 1 della L. n. 160 ha incrementato, a decorrere dal 2020, nella misura di 9 milioni di euro annui). |
Articolo 53 – Sistema duale
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
53.2 NF 53.3 NF |
Zangrillo Aprea |
FI
|
19.12 |
Sostituisce l’articolo 53 aumentando da 50 a 55 mln di euro le risorse destinate ai percorsi formativi di apprendistato e di alternanza scuola-lavoro per il 2021, mentre conferma lo stanziamento di 50 mln di euro per il 2022. Tali risorse sono destinate ai percorsi formativi relativi all’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di quelli relativi all'alternanza tra scuola e lavoro disposto dall’articolo 110 della L. 205/2017 (pari a 75 milioni di euro a decorrere dal 2018) portando così il relativo finanziamento a 130 mln di euro per il 2021 e a 125 mln di euro per il 2022. Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 5 milioni di euro per l'anno 2021 |
Articolo 53-bis – Incremento del Fondo per l’istruzione e la formazione tecnica superiore
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
53.05 |
Gelmini |
FI Consenso unanime dei gruppi |
19.12 |
Inserisce l’articolo 53-bis, che incrementa di € 20 mln per il 2021 il Fondo per l’istruzione e la formazione tecnica superiore istituito dall’art. 1, co. 875, della L. 296/2006. Il Fondo è allocato sul cap. 1464 dello Stato di previsione del Ministero dell’istruzione. In esso confluiscono somme a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, co. 634, della stessa L. 296/2006 (contenente diverse finalità, tra cui la riorganizzazione dell’Istruzione e formazione tecnica superiore prevista dall’art. 1, co. 631) – che, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 7, co. 37-ter, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012), ammontano a € 14 mln annui e sono specificatamente destinate ai percorsi svolti dagli ITS –, nonché le risorse assegnate dal CIPE, per quanto riguarda le aree sottoutilizzate, per progetti finalizzati alla realizzazione dell'istruzione e formazione tecnica superiore. Successivamente, l’art. 1, co. 67, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) ha disposto che il Fondo è incrementato di € 10 mln nel 2018, € 20 mln nel 2019 e € 35 mln annui dal 2020, per consentire al sistema degli ITS di aumentare la propria offerta formativa e, conseguentemente, di aumentare il numero di soggetti in possesso di competenze abilitanti all’utilizzo degli strumenti avanzati di innovazione tecnologica e organizzativa correlati anche al processo Industria 4.0. Conseguentemente, modifica l’articolo 207, riducendo di € 20 mln per il 2021 la dotazione del Fondo da ripartire per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. |
Articolo 54-bis – Sostegno al reddito per lavoratori adibiti alla pesca
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
54.09 NF 54.03 NF 54.04 NF |
Gallinella Viviani Benedetti |
M5S Lega Misto |
20.12 |
Aggiunge l’articolo 54-bis che riconosce – nel limite di spesa di 31,1 mln di euro per il 2021 - un trattamento di sostegno al reddito in favore dei lavoratori adibiti alla pesca che hanno subito una sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, o una riduzione del reddito, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Tale misura è riconosciuta per una durata massima di 90 giorni nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 ed il 30 giugno 2021. Nel dettaglio, la suddetta misura è riconosciuta in favore: - dei lavoratori marittimi, di cui all’art. 115 del codice della navigazione, imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e alla pesca in acque interne e lagunari (comma 1); - degli armatori e dei proprietari armatori, imbarcati sulla nave da essi gestita, dei pescatori autonomi non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie ad esclusione della Gestione separata INPS (di cui all’art. 2, c. 26, della L. 335/1995) e dei soci lavoratori di cooperative della piccola pesca. Per tali soggetti, al fine del presente beneficio, rileva una riduzione del reddito del primo semestre 2021 almeno pari al 33 per cento rispetto al reddito del primo semestre del 2019. Per tale scopo, il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute per l’esercizio dell’attività (comma 2). La misura in esame è incompatibile con i trattamenti di integrazione salariale e di assegno ordinario concessi, per periodi compresi tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 marzo 2021 a seguito dell’emergenza epidemiologica (previsti dall’art. 54 del ddl in esame), nonché con le prestazioni erogate dal Fondo di integrazione salariale (di cui al DM 94343/2016) e dagli altri Fondi di solidarietà bilaterali (di cui al D.Lgs. 148/2015) (comma 1, ultimo periodo). La relativa domanda deve essere presentata all’INPS, a pena di decadenza (comma 3): - per i lavoratori subordinati, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa; - per gli autonomi, entro il 30 settembre 2021. Il presente beneficio non concorre alla formazione del reddito, non dà luogo all’accredito della contribuzione figurativa, né al pagamento dell’assegno per il nucleo familiare ed è riconosciuto (comma 4): - per i lavoratori subordinati, nella misura pari agli importi massimi mensili del trattamento di CIG; - per gli autonomi, nella misura di 40 euro netti al giorno. Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 31,1 milioni di euro per l'anno 2021 |
Articolo 56-bis – Fondo per il finanziamento dell’accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
56.09 NF 56.08 NF |
Siani e altri Lattanzio |
PD PD |
19.12 |
Aggiunge l’articolo 56-bis per istituire, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, un apposito fondo, dotato di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio (2021-2023), per finanziare la predisposizione di case famiglia protette (comma 1). Le case famiglia protette sono state previste dall’art. 4 della legge n. 62 del 2011 (legge che ha dettato disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori), quali luoghi nei quali consentire a donne incinta o madri di prole di età non superiore a 6 anni, di scontare la pena degli arresti domiciliari (artt. 47-ter e 47-quinquies dell’ordinamento penitenziario) o la misura cautelare degli arresti domiciliari (art. 284 c.p.p.) o della custodia cautelare in istituto a custodia attenuata (art. 285-bis c.p.p.). Attualmente, solo poche regioni sono dotate di strutture idonee a consentire l’applicazione di queste misure, con la conseguenza che detenute, con figli anche molto piccoli, restano in carcere. Entro due mesi dall’entrata in vigore della legge di bilancio, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e sentita la Conferenza Unificata, provvede al riparto delle risorse tra le regioni (comma 2). Conseguentemente, il fondo di cui all’art. 209, è ridotto di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio. |
Articolo 57 – Fondo per le politiche attive del lavoro
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
57.1 NF |
Viscomi |
PD |
20.12 |
Sostituisce l’art. 57, disponendo che parte delle risorse relative al “Fondo per l'attuazione di misure relative alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell'ambito del programma React EU” - istituito dal testo originario dell’art. 57 del disegno di legge in esame con una dotazione di 500 milioni di euro nell'anno 2021 – siano utilizzate per l’istituzione di un Programma nazionale denominato Garanzia di occupabilità (GOL), finalizzato all’inserimento occupazionale. Le restanti risorse sono destinate al riconoscimento dell’assegno di ricollocazione in favore di soggetti che si trovino in determinate condizioni. Nel dettaglio, si dispone (cpv. art. 57, lett. b)) che parte delle suddette risorse, pari a 233 mln di euro per il 2021, sono destinate alla istituzione del predetto Programma nazionale GOL, volto all’inserimento occupazionale mediante l’erogazione di servizi specifici di politica attiva del lavoro, nell’ambito del Patto di servizio personalizzato stipulato tra i soggetti disoccupati e i centri per l’impiego al fine dell’inserimento lavorativo (ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 150/2015). Le misure di assistenza intensiva nella ricerca di lavor sono rideterminate nell’ambito del Programma in esame. L’individuazione delle prestazioni connesse al Programma - individuate tra quelle ammissibili al finanziamento del Programma React EU (vedi infra) -, nonché la declinazione dei medesimi a seconda della tipologia di beneficiari, è demandata ad apposito decreto ministeriale, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento in esame. Nelle more dell’istituzione del Programma GOL e nel limite di 267 mln di euro per il 2021, la disposizione in commento (cpv. art. 57, lett. c)) prevede che l’assegno di ricollocazione – che consiste in un importo da utilizzare presso i soggetti che forniscono servizi di assistenza personalizzata per la ricerca di occupazione – è riconosciuto anche ai soggetti che si trovino in una delle seguenti condizioni, ad esclusione di coloro che, beneficiando degli ammortizzatori sociali sono in grado di raggiungere i requisiti per l’accesso al pensionamento al termine della fruizione degli stessi: - collocazione in cassa integrazione; - sospensione del rapporto di lavoro con collocazione in cassa integrazione per cessazione di attività; - percezione di NASpI o DIS-COLL da oltre 4 mesi. Conseguentemente, viene soppresso il comma 7 dell’art. 9 del D.L. 4/2019 che sospende sino al 31 dicembre 2021 l’erogazione di tale assegno in favore dei percettori di NASpI. Sul punto, si segnala che, in base alla normativa vigente, il predetto assegno di ricollocazione è riconosciuto ai percettori del reddito di cittadinanza e ai lavoratori in Cassa integrazione straordinaria, a condizione che i profili e ambiti di questi ultimi siano previsti dall’Accordo di ricollocazione sottoscritto dalla loro azienda e dalle organizzazioni sindacali. Le modalità di erogazione del predetto assegno di ricollocazione – che deve prevedere anche un piano di riqualificazione diretto a colmare il fabbisogno formativo del beneficiario - sono definite da apposita delibera del Cda di ANPAL, previa approvazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con la presa in carico del beneficiario da parte dei centri per l’impiego o dai servizi per il lavoro accreditati. Si prevede, inoltre, che il Fondo di cui all’articolo in commento sia successivamente trasferito all’ANPAL per le attività di competenza (cpv. art. 57, lett. a)). Infine, si precisa che l’efficacia delle misure previste dall’articolo in commento è subordinata all’approvazione dell’ammissibilità delle stesse al finanziamento nell’ambito del Programma React EU. Si ricorda che l’iniziativa REACT-EU (47,5 miliardi di euro, previsti tramite Next generation EU) è specificamente adottata per gli anni 2021-2022 per assegnare risorse supplementari volte a rafforzare l'economia e l'occupazione nelle regioni maggiormente colpite dalla pandemia COVID-19. |
Articolo 58-bis – Fondo per l’Alzheimer e le demenze
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
58.011 NF |
Ianaro |
M5S |
19.12 |
Aggiunge l’articolo 58-bis che, allo scopo di migliorare la protezione sociale delle persone affette da demenza e di garantire in tal modo la diagnosi precoce e la presa in carico tempestiva delle persone affette da malattia di Alzheimer, istituisce nello stato di previsione del Ministero della salute un “Fondo per l'Alzheimer e le demenze”, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il comma 2 precisa che tale fondo è destinato al finanziamento delle linee di azione previste dalle Regioni e delle Province autonome in applicazione del Piano nazionale demenze per le strategie di promozione e miglioramento della qualità e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze. Il Fondo è volto inoltre a finanziare gli investimenti effettuati delle Regioni e delle Province autonome anche mediante l'acquisto di apparecchiature sanitarie, volti al potenziamento della diagnosi precoce del trattamento del monitoraggio dei pazienti con malattia di Alzheimer, al fine di migliorare il processo di presa in carico dei pazienti stessi. Il comma 3 demanda ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il MEF, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, l’individuazione dei criteri e delle modalità di riparto del predetto Fondo, oltre che il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.
Conseguentemente A copertura della spesa, quantificata in 5 milioni di euro, è corrispondentemente ridotto il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 209 del presente disegno di legge. |
Articolo 58-bis – Spese veterinarie
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
58.014 NF |
Flati e altri |
M5S |
19.12 |
Aggiunge l’articolo 58-bis che eleva da 500 a 550 euro il limite per le spese veterinarie sostenute per le quali spetta una detrazione Irpef pari al 19%, limitatamente alla parte che eccede euro 129,11 (articolo 15, comma l, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917). Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 7 milioni di euro per il 2022 e di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. |
Articolo 59 – Fondo Caregiver
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
59.4 NF 59.5 NF 59.8 NF 59.21 NF 59.17 NF
|
De Filippo Rizzo Nervo Bellucci Stumpo D’Arrando |
IV |
19.12 |
Modifica il comma 1 con l’obiettivo di incrementarne le risorse di 5 milioni di euro per ciascun anno di programmazione. Pertanto, lo stanziamento complessivo ammonta ora a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
Si ricorda che il Fondo fornisce la copertura finanziaria degli interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico delle attività di cura a carattere non professionale del cd. caregiver (prestatore di cure) familiare.
Corrispondentemente viene ridotto di un ammontare di 5 milioni di euro il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 209 del presente disegno di legge. |
Articolo 59-bis – Care leavers
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
59.027 NF 59.01 NF |
Sportiello Rossini |
M5S Misto – Min-Linguistiche |
19.12 |
Aggiunge l’articolo 59-bis che incrementa di 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023 il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale (di cui all’art. 7, co.2, del D. Lgs. n. 147 del 2017 istitutivo del Reddito di inclusione). Lo stanziamento è riservato in via sperimentale ad interventi, da effettuare anche in un numero limitato di ambiti territoriali, volti a permettere di completare il percorso di crescita verso l’autonomia fino al 21° anno di età. La legge di bilancio 2018 (commi 250 e 251 della legge 205/2017) ha introdotto in via sperimentale, per un triennio a partire dal 2018, una misura finanziata per 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio, da destinare ad interventi per il sostegno dei giovani che, al compimento dei 18 anni, in base ad un provvedimento dell'autorità giudiziaria, vivono fuori dalla propria famiglia di origine. La misura, denominata Fondo per la crescita e l'assistenza dei giovani fuori famiglia per provvedimenti dell'autorità giudiziaria, è finanziata mediante quote riservate a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale per l'importo di 5 milioni in ciascun anno del triennio 2018-2020. La definizione delle modalità di attuazione della misura è demandata ad un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il MIUR, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni ed autonomie locali. Per il 2018, i criteri di riparto del Fondo sono stati indicati all'interno del decreto del 18 maggio 2018 di riparto del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale. L'art. 67-bis del Decreto Rilancio (decreto legge 34/2020) ha poi inserito i care leavers fra i soggetti beneficiari delle assunzioni obbligatorie gravanti sulla quota di riserva di cui all'art. 18, comma 2, della legge 68/1999. Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 |
Articolo 60-bis – Disposizioni di semplificazione in materia di pagamento e modalità di utilizzo della Pensione di cittadinanza e di ISEE per l’accesso e prestazioni di diritto allo studio universitario
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
60.011 NF |
Ciprini e altri |
M5S |
19.12 |
Aggiunge l’articolo 60-bis. Sostituisce il comma 6-bis dell’articolo 5 del dl 4/2019, prevedendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2021 ai beneficiari di Pensione di cittadinanza che risultino titolari di altra prestazione pensionistica erogata dall'INPS, il beneficio è erogato insieme a detta prestazione pensionistica per la quota parte di spettanza di cui all'articolo 3, comma 7, in base al quale la pensione di cittadinanza è suddivisa in parti uguali tra i componenti il nucleo familiare. Nei confronti dei titolari della Pensione di cittadinanza non valgono i limiti di utilizzo di cui al comma 6 dell’articolo 5. In base a tale disposizione, la Carta Rdc permette di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore ad euro 100 per un singolo individuo, di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione ovvero dell'intermediario che ha concesso il mutuo. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuati ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la Carta Rdc, nonché diversi limiti di importo per i prelievi di contante. Al fine di prevenire e contrastare fenomeni di impoverimento e l'insorgenza dei disturbi da gioco d'azzardo (DGA), è in ogni caso fatto divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità. Si sostituisce, infine, all’articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n.159, la lettera a), in base alla quale, ai fini del calcolo dell'ISEE, in presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il richiedente medesimo fa parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorra, tra gli altri, il requisito della “residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro, con la seguente: «a) residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della Dichiarazione sostituiva unica di cui all’articolo 10, in alloggio non di proprietà di un suo membro”. |
Articolo 60-bis – Fondo per il reddito di libertà
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
60.03 NF |
Annibali |
IV |
20.12 |
Aggiunge l’articolo 60-bis per incrementare di 1 milione di euro per il 2021 e il 2022 il Fondo pari opportunità della Presidenza del Consiglio (ex art. 19, co. 3, D.L. n. 223/2006), al fine di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà. Si ricorda che con analoga finalizzazione, il Fondo era stato incrementato di 3 milioni euro nel 2020 dal D.L. n. 34 del 2020, art. 105-bis.
Si segnala che sul medesimo Fondo interviene anche l’emendamento 5.026 Del Barba che stanzia anch’esso 1 milioni di euro. Conseguentemente, il fondo di cui all’art. 209 è ridotto di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. |
Articolo 61-bis – Promozione della partecipazione delle persone con disabilità alla vita democratica
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
61.025 NF |
Versace |
FI |
19.12 |
Introduce l’articolo 61-bis che prevede l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’economia di un fondo, da destinare alla Presidenza del Consiglio, destinato alla realizzazione di una piattaforma per la raccolta delle firme digitali ai fini degli adempimenti necessari per la richiesta di referendum ai sensi dell’art. 8 della L. 352/1970. Secondo quanto evidenziato al comma 1 e nella rubrica la norma avrebbe l’obiettivo di “contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità e di garantirne il diritto alla partecipazione democratica” (comma 1). La dotazione del fondo è di 100.000 euro all’anno a decorrere del 2021 (comma 2); conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 100 mila euro annui dal 2021. Il termine per l’entrata in funzione della piattaforma, a cui provvede la Presidenza del Consiglio, è fissata al massimo al 31 dicembre 2021 (comma 3). Il comma 4 prevede, come anticipato, che a partire dal 1° gennaio 2022 per le richieste di referendum la raccolta, tramite la piattaforma, delle sottoscrizioni e dei dati (di cui al secondo comma dell’art. 8 della L. 352/1970, ossia nome, cognome luogo e data di nascita del sottoscrittore e comune di iscrizione nelle liste elettorali) possa avvenire in forma digitale ovvero con le modalità previste dal codice per l’amministrazione digitale (CAD). Il CAD (art. 20, comma 1-bis) prevede i seguenti casi in cui un documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta: - quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata; - quando è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. L’art. 8 della L. 352/1970 fa espresso riferimento alle richieste di referendum costituzionale ma la disposizione si applica anche al referendum abrogativo in virtù del rinvio operato dall’art. 40 della medesima legge 352 (che dispone che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Titolo precedente). Il testo vigente della legge n. 352/1970 stabilisce che la richiesta di referendum sia effettuata con la firma di 500.000 elettori apposta su fogli recanti il testo della richiesta di referendum e che le sottoscrizioni debbano essere autenticate dai soggetti previsti dalla legge (notaio, cancelliere di tribunale, segretario comunale ecc.). L’emendamento, oltre a consentirne la raccolta digitale, dispone che le sottoscrizioni per i referendum tramite firma digitale sono esentate dall’autenticazione del pubblico ufficiale (notaio, cancelliere di tribunale, segretario comunale ecc.) come previsto dal terzo comma dell’art. 8 della L. 352/1970 per le firme apposte su fogli cartacei. Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 0,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 |
Articolo 61-bis – Isopensione
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
61.06 |
Carla Cantone |
PD |
20.12 |
Introduce l’articolo 61-bis che estende sino al 2023 la possibilità, attualmente prevista in via sperimentale fino al 2020, per i lavoratori interessati da eccedenze di personale di accedere al pensionamento anticipato (cd isopensione) qualora raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento nei 7 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro. L’articolo 4, commi 1-7, della L. 92/2012, ha introdotto l’esodo anticipato per i lavoratori maggiormente anziani (cd. isopensione), utilizzato nei casi di eccedenza di personale, con specifici accordi tra datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. In base a tali accordi, che devono essere validati dall’INPS, il lavoratore può ricevere, a condizione che raggiunga i requisiti minimi per il pensionamento (di vecchiaia o anticipato) entro i 4 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, una prestazione, a carico del datore di lavoro, di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, fino a che non si siano perfezionati i requisiti per il pensionamento. |
Articolo 61-bis – Nona salvaguardia per i lavoratori che maturano requisiti per il pensionamento al 31 dicembre 2011
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
61.04 NF |
Mura |
Misto |
20.12 |
Aggiunge l’articolo 61-bis che autorizza la applicazione delle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, (ferme restando, nei limiti definiti ai sensi del comma 3 dell’ articolo in esame, le salvaguardie ivi indicate), nel limite complessivo di 2.400 unità, ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 appartenenti alle seguenti categorie: a) lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 20 I, convertito, con modificazioni, da1la legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il centoventesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011; b) lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 20I 1, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il centoventesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011; c) lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011 1 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il centoventesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011; d) lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il centoventesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011; e) con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, entro il centoventesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011 (comma 1).
La questione degli esodati trae origine dalla riforma pensionistica realizzata del Governo Monti (articolo 24 del D.L. n.201/2011, c.d. riforma Fornero), che a decorrere dal 2012 ha sensibilmente incrementato i requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso al pensionamento. La riforma, in particolare, ha portato a 66 anni il limite anagrafico per il pensionamento di vecchiaia; ha velocizzato il processo di adeguamento dell'età pensionabile delle donne nel settore privato (66 anni dal 2018); per quanto concerne il pensionamento anticipato, ha abolito il previgente sistema delle quote, con un considerevole aumento dei requisiti contributivi (42 anni per gli uomini e 41 anni per le donne) e l'introduzione di penalizzazioni economiche per chi comunque accede alla pensione prima dei 62 anni. Al fine di salvaguardare le aspettative dei soggetti prossimi al raggiungimento dei requisiti pensionistici, la riforma ha dettato una disciplina transitoria, individuando alcune categorie di lavoratori ai quali continua ad applicarsi la normativa previgente, preordinando allo scopo specifiche risorse finanziarie. Tale platea comprende, in particolare: · i lavoratori che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011; · i lavoratori collocati in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 (data di entrata in vigore della riforma) e che maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità; · i lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore alla data del 4 dicembre 2011, nonché lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la data del 4 dicembre 2011 il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà; · i lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione; · i lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 si trovino in esonero dal servizio; · i lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 sono in congedo per assistere figli con disabilità grave, a condizione che maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito di anzianità contributiva di 40 anni. L'insufficienza delle norme transitorie contenute nella legge di riforma, resasi evidente nei mesi successivi alla sua entrata in vigore (mesi che hanno visto crescere la protesta dei lavoratori che si sarebbero venuti a trovare senza stipendio e senza pensione), ha indotto il Governo e il Parlamento a rivedere la platea dei soggetti ammessi al pensionamento secondo la normativa previgente, estendendola a più riprese, fino al provvedimento che autorizza l’ottava salvaguardia.
Per le istanze degli interessati, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle predette domande di pensionamento provvedendo a renderne noti gli esiti pubblicamente nel proprio sito internet), verificando il raggiungimento dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinatì ai sensi dei commi 1 e 3, primo periodo, del presente articolo, non prendendo in esame ulteriori domande di pensionamento in caso di possibile superamento di detto limite. Qualora dal monitoraggio non risulti il raggiungimento dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi dei commi l e 3, primo periodo, del presente articolo, le eventuali economie sono finalizzate al finanziamento di eventuali ulteriori misure di salvaguardia che si rivelassero ancora necessarie (comma 2). I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di 2.400 soggetti e quantificati nel limite massimo di spesa di 34,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 33,5 milioni di euro per l'anno 2022, di 26,8 milioni di euro per l'anno 2023, di 16, l milioni di euro per l'anno 2024, di 3,2 milioni di euro per l'anno 2025 e di 0,6 milioni di euro per l'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all’articolo 209 del provvedimento in esame (comma 3). Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 34,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 33,5 milioni di euro per l'anno 2022, di 26,8 milioni di euro per l'anno 2023, di 16. I milioni di euro per l'anno 2024, di 3,2 milioni di euro per l'anno 2025 e di 0,6 milioni di euro per l'anno 2026. |
Articolo 62 – Contratto di espansione interprofessionale
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
62.19 |
Garavaglia |
Lega Consenso unanime dei gruppi |
19.12 |
Sostituisce l’articolo 62, prevedendo la proroga al 2021 delle disposizioni relative al contratto di espansione di cui all’art 41, d.lgs. n. 148/2015, che viene in tal senso modificato, estendendolo alle aziende di qualsiasi settore che occupino almeno 500 dipendenti e, limitatamente agli effetti di cui al comma 5, fino a 250 unità, calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione di imprese stabile con un’unica finalità produttiva o di servizi (comma 1, lett. a) e b)). Al riguardo, si ricorda che l’articolo 41 del d.lgs/ 148/2015, ai commi da 1 a 3, prevede, in via sperimentale per gli anni 2019 e 2020, per le imprese con un organico superiore a 1.000 unità, la possibilità di avviare una procedura di consultazione sindacale finalizzata a stipulare in sede governativa un contratto di espansione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In deroga agli articoli 4 e 22 del medesimo d.lgs, relativi alla durata complessiva degli interventi di integrazione salariale nel quinquennio mobile, l'intervento straordinario di integrazione salariale può essere richiesto per un periodo non superiore a 18 mesi, anche non continuativi. Viene, altresì, sostituito il comma 5 dell’articolo 41 (comma 1, lett. c)), prevedendo, per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o anticipata, nell'ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori interessati, che il datore di lavoro riconosca per tutto il periodo e fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico (che sostituisce il riferimento al "primo diritto a pensione”, attualmente previsto dal comma 5), a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, un'indennità mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, così come determinato dall'INPS. Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto. In base all’articolo 12, comma 1, la contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione di cui all'articolo 4, comma 1, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della NASpI per l'anno in corso. Per le imprese o gruppi di imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative che attuino piani di riorganizzazione e/o di ristrutturazione di particolare rilevanza strategica,e che si impegnino ad effettuare almeno una assunzione per ogni tre lavoratori che abbiano prestato il consenso, la riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro, di cui sopra, opera per ulteriori dodici mesi, per un importo calcolato sulla base dell’ultima mensilità di spettanza teorica della prestazione NASPI al lavoratore. Allo scopo di dare attuazione al contratto di espansione, il datore di lavoro interessato presenta apposita domanda all'INPS, accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi. Il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all'INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa. In ogni caso, in assenza del versamento mensile di cui sopra, l'INPS è tenuto a non erogare le prestazioni. I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di 117,2 milioni di euro per l’anno 2021, 132,6 milioni di euro per l’anno 2022, 40,7 milioni di euro per l’anno 2023 e 3,7 milioni per l’anno 2024. In base alla disposizione vigente, i benefici sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di 4,4 milioni di euro per l'anno 2019, di 11,9 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6,8 milioni di euro per l'anno 2021. Se nel corso della procedura di consultazione di cui sopra emerge il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non può procedere alla sottoscrizione dell'accordo governativo e conseguentemente non può prendere in considerazione ulteriori domande di accesso ai benefici di cui al presente comma. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze; Infine, viene incrementata la provvista finanziaria del comma 7 dell’articolo 41, che viene modificata di 101 milioni di euro per l’anno 2021 e di 102 milioni di euro per l’anno 2022 (comma 1, lett. c)). Ai sensi del comma 7, per i lavoratori che non si trovano nella condizione di beneficiare della prestazione prevista dal comma 5 è consentita una riduzione oraria , che non può essere superiore al 30 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di espansione. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro può essere concordata, ove necessario, fino al 100 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di espansione è stipulato. I benefici di cui al comma 3 e al presente comma sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di 15,7 milioni di euro per l'anno 2019 e di 31,8 milioni di euro per l'anno 2020.
Conseguentemente
Il fondo di cui all’articolo 207 è ridotto di 87,9 milioni di euro per l’anno 2021e il fondo di cui all’articolo 209 è ridotto di 99,5 milioni per l’anno 2022, di 33,2 milioni di euro per l’anno 2023 e di 3,7 milioni per l’anno 2024. |
Articolo 63-bis – Disposizioni in favore dei lavoratori esposti all’amianto
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
63.032 |
Fornaro |
LEU Consenso unanime dei gruppi |
19.12 |
Introduce l’articolo 83-bis che prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2021, che l’INAIL, attraverso il Fondo vittime amianto (di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), eroghi una prestazione aggiuntiva, nella misura percentuale del 15 per cento della rendita già in godimento, ai soggetti che abbiano contratto patologia asbesto correlata riconosciuta dall'Istituto e dal soppresso Istituto di Previdenza del Settore Marittimo e in caso di premorte agli eredi (indicati ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124). Essa è erogata unitamente al rateo di rendita corrisposto mensilmente ed è cumulabile al resto delle prestazioni spettanti a qualsiasi titolo sulla base delle norme generali dell'ordinamento (comma 1). Per i nuovi eventi accertati dal 1° gennaio 2021 l'INAIL, sempre tramite il Fondo vittime amianto, eroga ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale, una prestazione di importo fisso pari ad euro 10.000 da corrispondere in un'unica soluzione su istanza dell'interessato o degli eredi in caso di decesso (comma 2). Le risorse del predetto Fondo alla data del 31/12/2020, vengono utilizzate per far fronte sia alle prestazioni aggiuntive in favore dei lavoratori esposti all’amianto previste dal comma 243 del medesimo art. 1, con riferimento agli eventi denunciati fino alla predetta data, sia per il pagamento della prestazione di importo fisso in un'unica soluzione di 10 mila euro a favore dei malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale, o dei loro eredi, sempre con riferimento ad eventi accertati fino al 31 dicembre 2020 e per i quali non sia decorso, a pena di decadenza, il termine di tre anni dalla data di accertamento della malattia. A decorrere dal 1° gennaio 2021 non si applica l'addizionale a carico delle imprese di cui all'articolo 1, comma 244 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e l’autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma 244, secondo periodo, è soppressa (comma 3). Ai sensi del predetto comma, infatti, il finanziamento del Fondo di cui al comma 241 è a carico, per un quarto, delle imprese e, per tre quarti, del bilancio dello Stato. L'onere a carico dello Stato è determinato in 30 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 e 22 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Agli oneri a carico delle imprese si provvede con una addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto.
Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, valutati rispettivamente in 39 milioni di euro per l’anno 2021, 40,5 milioni di euro per l’anno 2022, 42,15 milioni di euro per l’anno 2023, 43,8 milioni di euro per l’anno 2024, 45,3 milioni di euro per l’anno 2025, 46,8 milioni di euro per l’anno 2026, 48,15 milioni di euro per l’anno 2027, 49,35 milioni di euro per l’anno 2028, 50,4 milioni di euro per l’anno 2029, e in 51,45 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2030 relativamente al comma 1 e in 4,8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021 relativamente al comma 2, si provvede quanto a 22 milioni annui a decorrere dal 2021 mediante le economie derivanti dalla soppressione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 244 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (comma 4).
Conseguentemente - il Fondo di cui all’articolo 207 è ridotto di 21,8 milioni di euro per l’anno 2021. - Il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto 23,3 milioni di euro per Pag. 62l'anno 2022, 24,95 milioni di euro per l'anno 2023, 26,6 milioni di euro per l'anno 2024, 28,1 milioni di euro per l'anno 2025, 29,6 milioni di euro per l'anno 2026, 30,95 milioni di euro per l'anno 2027, 32,15 milioni di euro per l'anno 2028, 33,2 milioni di euro per l'anno 2029, e di 34,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030. |
Articolo 63-bis – Misure per la funzionalità delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e disposizione in materia di personale dell’Amministrazione civile dell’interno
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
63.033 |
Manzo |
M5S Consenso unanime dei gruppi |
19.12 |
Aggiunge l’articolo 63-bis che reca misure per la funzionalità delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e disposizione in materia di personale dell’Amministrazione civile dell’interno. Per quanto riguarda le Forze di polizia e i Vigili del fuoco, al fine di garantire le attività connesse all’emergenza epidemiologica anche per il periodo dal 1° al 31 gennaio 2021, sono autorizzate le seguenti spese: · 40.762.392 euro per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi all’impiego del personale delle polizie locali; · 11.478.200 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia; · 2.633.971 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dei vigili del fuoco; · 1.454.565 euro per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria. Inoltre, incrementa di 10 milioni di euro dal 2021 il Fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigente dell'amministrazione civile dell'Interno, attraverso una modifica della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018, art. 1, comma 149) che aveva già incrementato di 18 milioni il Fondo, al fine di incentivare le maggiori attività rese in particolare nel settore della depenalizzazione e dell'immigrazione dal predetto personale. Il Fondo risulta quindi incrementato di 28 milioni a partire dal 2021. Viene incrementata anche l'indennità di amministrazione spettante al medesimo personale, da determinare in sede di contrattazione collettiva per il triennio 2019-2021, di ulteriori 5 milioni a decorrere dal 2021. Tali risorse si vanno ad aggiungere a quelle di pari importo autorizzate dall’articolo 21-bis del D.L. 162/2019. Conseguentemente, - il Fondo di cui all'articolo 207 è ridotto di 66.329.128 euro per l’anno 2021 - il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021. - alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni: 2022: – 10.000.000; 2023: – 10.000.000. |
Articolo 66 – Congedo di paternità
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
66.13 |
Manzo |
M5S Consenso unanime dei gruppi |
19.12 |
Modifica il comma 1, sostituendo la lettera b) ed elevando da 7 a 10 giorni la durata, per il 2021, del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, già prorogato per il 2021 dal medesimo articolo 66. Sostituisce il comma 2, prevedendo che alla copertura degli oneri derivanti dalla norma, valutati in 151,6 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede, quanto a 106,1 milioni di euro per l’anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo assegno universale e servizi alla famiglia, di cui all’art.1, c. 339, della L. 160/2019, come rifinanziata dal disegno di legge in esame.
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 207 è ridotto di 45,5 milioni di euro per l’anno 2021 |
Articolo 66-bis – Sostegno alle madri con figli disabili
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
66.017 NF |
D’Arrando |
M5S |
19.12 |
Aggiunge l’articolo 66-bis che autorizza la spesa di 5 mln di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 – che costituisce al contempo limite massimo di spesa - volta al riconoscimento di un contributo mensile, fino ad un massimo di 500 euro netti, in favore delle madri disoccupate o monoreddito che fanno parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento (comma 1). La definizione dei criteri di individuazione dei destinatari del predetto contributo, nonché le modalità di presentazione delle relative domande e dell’erogazione, è demandata ad apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (comma 2). Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. |
Articolo 67-comma 2-bis – Contributo all’Unione italiana dei ciechi ed Ipovedenti
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
|
Oggetto |
67.15 NF 67.1 NF 67.11 NF
67.13 NF 67.17 NF |
Paolo Russo De Maria Di Maio Marco Locatelli Stumpo |
FI PD PD
LN PD |
19.12 |
Aggiunge un comma 2-bis per destinare un contributo di un milione di euro per l’anno 2021 all’Unione Italiana dei ciechi e degli Ipovedenti Onlus.
L'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti ONLUS (UICI), è un ente morale con personalità giuridica di diritto privato, cui la legge e lo statuto affidano la rappresentanza e la tutela degli interessi morali e materiali dei non vedenti e degli ipovedenti nei confronti della pubblica amministrazione. L'UICI è un'associazione costituita esclusivamente da non vedenti e ipovedenti. Per associarsi occorre infatti avere un visus non superiore ai 3/10 (inteso con correzione). Tuttavia, per raggiungere i suoi obiettivi, essa ha bisogno del supporto di persone vedenti che possono lavorare al suo interno come dipendenti o volontari. L’associazione ha creato strumenti e strutture operativi come il Centro Nazionale del Libro Parlato, l'I.Ri.Fo.R. (Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione), il centro studi e riabilitazione "Le Torri" di Tirrenia, l'U.N.I.Vo.C. (Unione Nazionale Italiana Volontari pro Ciechi), l’INVAT (Istituto Nazionale di valutazione ausili e tecnologie) e la IURA (Agenzia per i diritti delle persone con disabilità). L'Unione ha anche istituito la Sezione Italiana della Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità e fa parte, quale membro fondatore, della Federazione tra le Associazioni Nazionali delle persone con Disabilità (FAND) e dal 2019 fa parte del Comitato Testamento Solidale.
Conseguentemente Viene ridotto di 1 milione di euro per l’anno 2021 il Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all’art. 209. |
Articolo 67-bis – Sostegno all’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
|
Oggetto |
67.028 NF |
Lucaselli |
FDI
|
20.12 |
Introduce l’articolo 67-bis che autorizza la spesa di un milione di euro per l’anno 2021 al fine di sostenere l’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi.
Va ricordato che l’Ens Onlus è l’ente nazionale preposto alla protezione e l’assistenza dei sordi in Italia nonché Associazione di promozione sociale iscritta nel relativo registro nazionale con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10.10.2002. La missione dell’ENS è l’integrazione delle persone sorde nella società, la promozione della loro crescita, autonomia e piena realizzazione umana. Ai sensi della L. 12 maggio 1942 n. 889 l’ENS è stato eretto ad ente morale ed ai sensi della L. 21 agosto 1950 n. 698 è stato riconosciuto quale ente morale per la protezione e l’assistenza dei sordi con l’espresso scopo, tra gli altri, di avviare i sordi alla vita sociale, aiutandoli a partecipare all’attività produttiva ed intellettuale, di agevolare, nel periodo post-scolastico, lo sviluppo della loro attività e capacità alle varie attività professionali, di agevolare il loro collocamento al lavoro, di collaborare con le competenti Amministrazioni dello Stato, nonché con gli Enti e gli Istituti che hanno per oggetto l’assistenza, l’educazione e l’attività dei sordi, nonché di rappresentare e difendere gli interessi morali, civili, culturali ed economici dei minorati dell’udito e della favella presso le pubbliche Amministrazioni.
Conseguentemente Viene ridotto di 1 milione di euro per l’anno 2021 il Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all’art. 209. |
Articolo 70-bis – Procedure esecutive su immobili siti in piani di zona
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
70.025 |
I Relatori |
|
19.12 |
Aggiunge l’articolo 70-bis il quale prevede: • la nullità delle procedure esecutive aventi ad oggetto immobili in regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche nel caso di mancata previa formale comunicazione tramite PEC da parte del creditore procedente, agli uffici competenti del comune dove sono ubicati gli immobili e all’ente erogatore del finanziamento territorialmente competente; • la rilevabilità della nullità d’ufficio; su iniziativa delle parti, degli organi vigilanti avvisati ovvero dell’inquilino detentore, prenotatario o socio della società soggetta alla procedura esecutiva; • la sospensione del procedimento esecutivo da parte del giudice dell’esecuzione per consentire ai soggetti predetti di intervenire nella relativa procedura al fine di tutelare la finalità sociale degli immobili e sospendere la vendita degli stessi; • l’obbligo per il giudice - nel caso in cui la procedura abbia avuto inizio su istanza dell’istituto di credito presso il quale è stato acceso il mutuo fondiario - di verificare sia la rispondenza del contratto di mutuo stipulato ai criteri previsti per gli immobili siti in piani di zona, sia l’inserimento dell’ente creditore nell’elenco delle banche convenzionate presso il Ministero dell’infrastrutture e dei trasporti. • l’immediata improcedibilità per mancanza dei requisiti della procedura esecutiva ovvero della procedura concorsuale avviata; • la sospensione delle procedure concorsuali pendenti da parte del giudice al fine di procedere alle verifiche. |
Articolo 71-bis – Contributi per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
71.064 |
Manzo |
M5S Consenso unanime dei gruppi |
19.12 |
Introduce l’articolo 71-bis, che attribuisce un contributo a fondo perduto, per l'anno 2021, al locatore di immobili siti nei comuni ad alta tensione abitativa e che siano abitazioni principali del locatario, ove riduca il canone del contratto di locazione. Il contributo è riconosciuto sino al 50 per cento della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore (comma 1). Per il riconoscimento del contributo (comma 2), il locatore è tenuto a comunicare in via telematica la rinegoziazione del canone di locazione all’Agenzia delle Entrate. Le modalità applicative delle nuove norme sono affidate a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate (comma 3), ivi compresa la percentuale di riduzione del canone mediante riparto proporzionale, in relazione alle domande presentate, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di 50 milioni di euro (fissato al comma 4).
Conseguentemente, il Fondo emergenziale per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dalle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all’articolo 207, viene ridotto di 50 milioni di euro per l’anno 2021. |
Articolo 71-bis – Contributo per il progetto Filippide
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
71.059 NF |
Pastorino |
LEU |
19.12 |
Introduce l’articolo 71-bis, che stabilizza, a decorrere dal 2021, il contributo annuo di € 500.000 attribuito per il 2020 alle attività del “progetto Filippide” al fine di favorire la realizzazione di progetti di integrazione dei disabili attraverso lo sport. Dal sito ufficiale si evince che il “Progetto Filippide” è una derivazione dell’Associazione Sport e Società, società sportiva dilettantistica affiliata alla FISDIR (Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali) e riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), che svolge attività di allenamento e preparazione a competizioni sportive per soggetti affetti da autismo e sindromi rare ad esso correlate. Il progetto è nato a Roma grazie al sostegno e al contributo del Comune di Roma – Assessorato alle Politiche sociali – Ufficio Handicap. Tale sostegno, iniziato nel 2002, prosegue tuttora. Conseguentemente riduce l’incremento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014, previsto dall’articolo 209, di € 500.000 a decorrere dal 2021. |
Articolo 71-bis – Indennità di continuità reddituale e operativa per iscritti alla Gestione separata INPS
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
71.063 |
Trancassini |
FDI Consenso unanime dei gruppi |
19.12 |
Introduce l’articolo 71-bis, che istituisce in via sperimentale, per il triennio 2021-2023, l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), riconosciuta per sei mensilità in favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo diverse dall’esercizio di imprese commerciali, compreso l’esercizio in forma associata di arti e professioni (ex art. 53, c. 1, del D.P.R. 917/1986) (commi 1 e 2). Si ricorda che in tale Gestione (di cui all’articolo 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335) sono iscritti (tra gli altri) i lavoratori autonomi ed i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che non rientrino in altri regimi pensionistici obbligatori di base (facenti capo ad altre gestioni dell’INPS o ad altri enti, pubblici o privati).
Beneficiari (commi 3, 5 e 12) La suddetta indennità – erogata dall’INPS nel limite di spesa di 70,4 mln di euro per il 2021, di 35,1 mln per il 2022, di 19,3 mln per il 2023 e di 3,9 mln per il 2024 – è riconosciuta in favore dei soggetti di cui sopra che presentano i seguenti requisiti: a. non sono titolari di trattamento pensionistico diretto e non sono assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie; b. non sono beneficiari di reddito di cittadinanza; c. hanno prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 50 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti l’anno anteriore la presentazione della domanda; d. hanno dichiarato nell’anno precedente alla presentazione della domanda un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente; e. sono in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria; f. sono titolari di partita Iva attiva da almeno quattro anni alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’attuale iscrizione alla gestione previdenziale. I requisiti di cui alle lettere a) e b) devono essere mantenuti anche durante la percezione dell’indennità.
Importo, durata e decorrenza (commi 6-8 e 11) L’indennità è erogata per sei mensilità ed è pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito liquidato dall’Agenzia delle entrate e non può in ogni caso superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili. I suddetti limiti di importo sono annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente Il beneficio spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, non comporta accredito di contribuzione figurativa e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR.
Domanda (commi 4 e 9) La domanda – recante l’autocertificazione dei redditi prodotti per gli anni di interesse - è presentata dal lavoratore all’INPS in via telematica entro il termine del 31 ottobre di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. L'Inps comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato domanda per la verifica dei requisiti. L'Agenzia delle entrate comunica all'Inps l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti reddituali con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti. Si prevede che la prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio.
Misure di condizionalità (comma 15) L’erogazione dell’indennità è accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale, la cui definizione è demandata ad apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano), da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del provvedimento in esame, Il monitoraggio relativo alla partecipazione dei beneficiari dell’indennità ai percorsi di aggiornamento è affidata all’ANPAL.
Cause di cessazione (comma 10) La cessazione della Partita Iva nel corso della erogazione dell’indennità determina l’immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data indicata come fine attività.
Monitoraggio (commi 12 e 14) L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del predetto limite di spesa comunicando i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. Inoltre, si dispone che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua annualmente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo al fine di valutarne gli effetti sulla continuità e la ripresa delle attività dei lavoratori autonomi e proporre eventuali revisioni in base all'evoluzione del mercato del lavoro e della dinamica sociale.
Oneri (commi 13 e 15) Per la copertura dei suddetti oneri, si prevede, per i predetti soggetti – ossia gli iscritti alla Gestione separata INPS che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo diverse dall’esercizio di imprese commerciali, compreso l’esercizio in forma associata di arti e professioni -, un incremento dell’aliquota aggiuntiva dovuta alla Gestione separata (di cui all’art. 59, c. 16, della L. 449/1997) pari a 0,26 punti percentuali nel 2021 e a 0,51 punti percentuali per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Il contributo è applicato sul reddito da lavoro autonomo (di cui all’art. 53, c. 1, del D.P.R 917/1986), con gli stessi criteri stabiliti ai fini IRPEF, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi Si dispone, inoltre, che le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività previste dall’articolo in commento con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Conseguentemente si prevede la riduzione: · di 60,7 mln di euro per il 2021 del Fondo da ripartire per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all’art. 207; · di 15 mln di euro per il 2022, di 0,2 mln per il 2023 e di 3,9 mln per il 2024 del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all’art. 209. |
Articolo 71-bis – Fondo di prevenzione del fenomeno dell’usura
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
71.024 NF |
Silvestri Francesco |
M5S |
19.12 |
Introduce l’articolo 71-bis che incrementa gli stanziamenti del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura di un ulteriore 1 milione di euro a decorrere dal 2021 da destinare ai soggetti maggiormente a rischio di usura. Conseguentemente, il fondo di cui è all’art. 209 ridotto di 1 milione di euro a decorrere dal 2021. |
Articolo 71-bis – Fondo di contrasto alla discriminazione di genere
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
71.06 NF |
Madia |
PD |
19.12 |
Aggiunge l’articolo 71-bis che istituisce presso la Presidenza del Consiglio un Fondo con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, al fine di potenziare le attività di promozione della libertà femminile e di genere e le attività di prevenzione e contrasto alle forme di violenza e di discriminazione fondate sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale sull’identità di genere e sulla disabilità. Destinatarie delle risorse del Fondo sono le associazioni del terzo settore che rechino nello Statuto finalità di promozione della libertà femminile e di genere e di prevenzione e contrasto alle discriminazioni di genere, che abbiano almeno tre anni di attività, ed un curriculum che documenti attività compiute in attuazione delle citate finalità. Le amministrazioni competenti concedono alle citate associazioni in comodato d’uso gratuito beni immobili rientranti nel patrimonio pubblico affinché possano costituire luogo aggregativo ed organizzativo di incontri e di iniziative culturali dedicate alle questioni di genere e di erogazione di servizi alla collettività. Modalità e criteri di erogazione del Fondo sono definiti con decreto del Ministro delle pari opportunità e della famiglia, da emanare entro il mese di marzo di ciascun anno.
Si segnala che un analogo finanziamento di 1 milione per il fondo in oggetto è contenuto anche all’emendamento 207.019 Tripodi.
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. |
Articolo 72-comma 2-bis – Medici operanti presso la rete di cure palliative
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
|
Oggetto |
72.23 |
Trizzino |
M5S |
20.12 |
Aggiunge un comma 2-bis per far decorrere dal 30 dicembre 2020 (invece che dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2019, legge n. 145/2018) il termine di 18 mesi entro il quale deve essere presentata l’istanza di certificazione dei requisiti da parte dei medici abilitati ad operare presso le reti di cure palliative. Va infatti ricordato che il comma 522 della richiamata legge 145/2018 ha disposto l'idoneità dei medici già in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche e private accreditate ad operare presso tali reti, in base a specifici criteri individuati dal Ministero della salute. Scopo della norma è garantire l’attuazione della legge sulle cure palliative (L. n. 38/2010) ed il rispetto dei livelli essenziali di assistenza di cui al DPCM 12 gennaio 2017, tenuto altresì conto di specifici criteri che dovranno essere individuati con decreto del Ministro della salute di natura non regolamentare, previa intesa in Conferenza Stato-regioni.
I medici già in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche sono considerati idonei, pur essendo sprovvisti di taluni requisiti definiti dal DM Salute 28 marzo 2013 in materia di inquadramento ed equipollenze relativa alla disciplina cure palliative, se rispondono ad altri requisiti certificati dalla regione di appartenenza, quali: § esperienza almeno triennale, anche non continuativa, in cure palliative presso strutture ospedaliere, residenziali- hospice ed unità di cure palliative (UCP) domiciliari accreditate a tale scopo presso il SSN; § almeno il 50% dell'orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo determinato risultante per ore professionali e casistica assistita in cure palliative; § acquisizione di una specifica formazione in cure palliative, attraverso ECM (educazione continua in medicina), master universitari o corsi organizzati dalla regioni per l'acquisizione di competenze specifiche in cure palliative di cui all'Accordo Stato-regioni del 10 luglio 2014. |
Articolo 72-bis – Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie, delle malattie neuromuscolari genetiche, delle immunodeficienze congenite severe e delle malattie da accumulo lisosomiale
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
72.022 NF |
Baroni Massimo E. |
M5S |
19.12 |
Introduce l’articolo 72-bis che incrementa di 5 milioni di euro il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per il finanziamento di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie, delle malattie neuromuscolari genetiche, delle immunodeficienze congenite severe e delle malattie da accumulo lisosomiale, previste dalla legge n. 167 del 2016.
La legge n. 167 del 2016 ha introdotto il cd. screening neonatale esteso – SNE, estendendo a circa 40 malattie metaboliche ereditarie rare l’obbligo di ricerca già stabilito a carico dell’assistenza sanitaria per altre patologie neonatali più frequenti. Tramite lo SNE è possibile identificare precocemente i soggetti affetti da malattie metaboliche ereditarie, procedere all'accertamento diagnostico in caso di diagnosi confermata ed avviare il paziente al trattamento specifico per la malattia identificata, con successivo monitoraggio.
Conseguentemente viene ridotto di 5 milioni di euro il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 209 del presente disegno di legge. |
Articolo 72-bis – Disposizioni in materia di autorizzazione accreditamento delle attività di erogazione di cure domiciliari
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
72.044 |
Trizzino |
M5S |
20.12 |
Introduce l’articolo 72-bis volto a novellare alcuni articoli del D.Lgs. n. 502 del 1992 in relazione all’estensione della disciplina autorizzatoria per l’accreditamento delle attività di cure domiciliari, e in particolare: - all'articolo 8-ter, in materia di realizzazione di strutture ed esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie, al comma 2, si prevede l’estensione dell'autorizzazione richiesta per l'esercizio di attività sanitarie anche alle strutture che erogano esclusivamente cure domiciliari; - all’articolo 8-quater, comma 1, in materia di rilascio dell’accreditamento istituzionale da parte della regione alle strutture autorizzate, si aggiungono, oltre alle strutture pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, anche le organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l'erogazione di cure domiciliari. Anche per tali ulteriori soggetti, la richiesta di accreditamento istituzionale sarà pertanto autorizzata subordinatamente alla rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale ed alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti. -all’articolo 8-quinquies, riguardo agli accordi per l’individuazione di responsabilità, di indirizzi per la formulazione dei programmi di attività, di determinazione dei piani per le alte specialità e per la rete dei servizi di emergenza, e dei criteri per la determinazione della remunerazione delle strutture, al comma 2, vengono estese alle organizzazioni pubbliche e private non accreditate per l'erogazione di cure domiciliari le specifiche disposizioni relative ai contratti stipulati da regioni e aziende sanitarie locali con le strutture private |
Articolo 74-bis - Economie di bilancio della Camera dei Deputati: destinazione al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate del 2016
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
74.01 |
Baldelli |
FI |
13.12 |
Introduce l’articolo 74-bis, al fine di prevedere che l’importo di 40 milioni di euro (quota parte della somma di 80 milioni di euro versata dalla Camera dei deputati e affluita al bilancio dello Stato in data 6 novembre 2020) sia destinato, nell’esercizio 2020, al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all’art. 4 del decreto-legge n. 189/2016, per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria). L’articolo entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della legge di bilancio nella Gazzetta Ufficiale. Si ricorda che, analogamente alla norma in esame, anche in passato i risparmi versati dalla Camera dei deputati all’entrata del bilancio dello Stato sono stati destinati al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate ed assegnati alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dell’Italia centrale colpiti dagli eventi sismici iniziati a partire dal 24 agosto 2016 sulla base delle seguenti previsioni normative: - art. 18, comma 37, della legge di bilancio 2018, che ha autorizzato il trasferimento di 80 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2017; · - art. 1, comma 989, della legge di bilancio 2019, che ha autorizzato il trasferimento di 85 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2018; · - art. 9-undetricies del D.L. n. 123/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 156/2019, che ha autorizzato il trasferimento di 100 milioni di euro per l’esercizio 2019. Tutte le somme versate dalla Camera sono destinate a spese per la ricostruzione pubblica e non vengono impiegate per far fronte a spese di funzionamento della struttura commissariale (quali le spese per il personale) o a interventi di ricostruzione privata. |
Articolo 74-bis – Economie di bilancio della Camera dei Deputati: destinazione ai fondi per gli incentivi economici del personale sanitario impiegato nell’emergenza da COVID-19
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
74.02 |
D’Uva |
M5S |
13.12 |
Introduce l’articolo 74-bis, per disporre che l’importo di 40 milioni di euro (quota parte della somma di 80 milioni versata dalla Camera dei deputati ed affluita al bilancio dello Stato il 6 novembre 2020), sia destinato, nell’esercizio 2020, ad incrementare i fondi di cui all’articolo 1, comma 1, del DL. 18/2020 (L. 27/2020). Tali fondi intendono elevare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario (dipendente dagli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale) direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del virus COVID-19. L’ importo incrementale di 40 milioni viene suddiviso, tra le regioni e le provincie autonome secondo i criteri con cui sono stati ripartiti gli importi di cui alla tabella A allegata al medesimo decreto legge. L’articolo entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della legge di bilancio nella Gazzetta Ufficiale. |
Articolo 74-bis – Indennità di tutela del malato
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
74.026 |
Delrio |
PD Consenso unanime dei gruppi |
19.12 |
Aggiunge l’articolo 74-bis diretto a prevedere che ai dipendenti delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale appartenenti alle professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e di ostetrica, alla professione di assistente sociale nonché agli operatori sociosanitari, al fine di valorizzare l'apporto delle competenze e dello specifico ruolo nelle attività finalizzate alla tutela del malato e alla promozione della salute, sia riconosciuta, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021 relativa al comparto sanità, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 100 milioni di euro, un'indennità di tutela del malato e promozione della salute, da riconoscere con decorrenza dal 1 gennaio 2021 quale parte del trattamento economico fondamentale. Viene rimessa alla contrattazione collettiva nazionale la definizione della misura e la disciplina dell'indennità e viene previsto che agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni citate, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, si provveda a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, che è corrispondentemente incrementato a decorrere dal 2021. Va ricordato che l’articolo 72 comma 1 del disegno di legge stabilisce che per l’anno 2021, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato sia pari a 121.370,1 milioni di euro, anche per l’attuazione di quanto previsto dagli articoli da 73 a 76, per specifiche norme riguardanti, rispettivamente, le indennità di esclusività per la dirigenza medica (art. 73) e per la specificità infermieristica (art. 74), il finanziamento anche per il 2021 dei test antigenici rapidi presso il MMG e PLS per decongestionare i canali per la diagnosi della positività al virus Sars-CoV-2 (art. 75) e l’ulteriore aumento del numero dei contratti per i medici specializzandi (art. 76), al netto dell’importo di cui all’articolo 81, trasferito al Ministero della salute in virtù della rimodulazione dei tetti della spesa farmaceutica. L’incremento del fabbisogno è volto, nel suo complessivo ammontare, a dare copertura anche alle citate norme. Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 207 è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2021. il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 |
Articolo 75-bis – Disposizioni per l'esecuzione di test sierologici e tamponi antigenici rapidi in farmacia
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
75.020 |
Mandelli |
FI |
20.12 |
Introduce l’articolo 75-bis al fine di dettare la disciplina organizzativa per l’esecuzione di test sierologici e tamponi igienici rapidi in farmacia.
Il comma 1 stabilisce che i test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM ed i tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 possono essere eseguiti anche presso le farmacie aperte al pubblico dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico sanitario. Le stesse devono essere altresì dotate di spazi idonei a garantire la privacy.
Il comma 2 prevede che le modalità organizzative e le condizioni economiche relative all’esecuzione di detti test e tamponi sono disciplinate in base alle norme di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 502 del 1992 che prevedono apposite convenzioni del SSN di durata triennale per regolare i rapporti, rispettivamente, con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, e con le farmacie pubbliche e private, conformemente ad accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'articolo 4, comma 9 della legge n. 412 del 1991 ed ai correlati accordi regionali che tengono conto anche delle specificità e dell’importanza del ruolo svolto in tale ambito dalle farmacie rurali.
Pertanto, il comma 3 dispone la conseguente novella all'articolo 1, comma 1, del D. Lgs. n. 153 del 2009 (in termini di formulazione del testo, il riferimento al comma 2 appare quello corretto) che individua i nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, inserendo la lett. e-bis volta a prevedere, tra i compiti specifici, anche l'effettuazione presso le farmacie da parte di un farmacista di test diagnostici che prevedono il prelievo di sangue capillare .. |
Articolo 76, comma 1-bis – Copertura dello sgravio contributivo per l’assunzione di donne anche con le risorse del programma NGEU
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
27.14 |
Governo |
|
20.12 |
Aggiunge il comma 1-bis, prevedendo che alla copertura derivante dall’articolo 76, concernente lo sgravio contributivo per favorire l’assunzione di donne, concorrono, per 37,5 milioni di euro per l’anno 2021 e 88,5 milioni di euro per l’anno 2022, anche le risorse del Programma Next Generation EU. |
Articolo 77– Proroga di disposizioni sull’impiego di personale sanitario nel SSN
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
77.10 77.6 |
Siani De Filippo |
PD IV
|
20.12 |
Modifica il comma 2, lettera a), consentendo, fino al 31 dicembre 2021, alle aziende e agli enti del Ssn, di conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a professionisti del profilo di assistente sociale, regolarmente iscritti all'albo professionale. Gli incarichi sono conferiti affinché gli assistenti sociali supportino le USCA nella valutazione multidimensionale dei bisogni dei pazienti e nell'integrazione con i servizi sociali e socio sanitari territoriali. Inoltre, viene consentito, sempre fino al 31 dicembre 2021, di assumere il personale operante nelle USCA (medici titolari o supplenti di continuità assistenziale, medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale e, in via residuale, i laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti all'ordine di competenza) anche con contratto di lavoro a tempo determinato |
Articolo 77, comma 1-bis – Modifiche alla disciplina degli incarichi provvisori dei medici abilitati frequentanti corsi di specializzazione
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
77.4 77.9 |
XII Comm. Pini |
PD |
20.12 |
Aggiunge il comma 1-bis che modifica il comma 2, terzo periodo, dell’articolo 2-quinquies del D.L. 18/2020 (cd. Cura Italia, L. 27/2020) al fine di innalzare da 650 a 800 il numero di assistiti, quale parametro che determina la sospensione della corresponsione della borsa di studio al medico abilitato che, durante la frequenza dei corsi di formazione specialistica presso le scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia ovvero presso corsi di formazione specifica in medicina generale, assuma in carichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale e si iscriva negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica, con svolgimento dei medesimi servizi di guardia fino al termine dell’attuale stato di emergenza sanitaria (la cui scadenza è al momento prevista il 31 gennaio 2021).
In proposito, le norme generali vigenti prevedono che i medici abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi suddetti, possano assumere incarichi di sostituzione di medici di medicina generale (e non anche incarichi provvisori autonomi) e svolgere - previa iscrizione nei relativi elenchi - il servizio di guardia medica notturna e festiva o di guardia medica turistica solo in caso di carente disponibilità di medici già iscritti negli stessi elenchi. |
Articolo 77, comma 2-bis – Proroghe in materia di assunzioni di professionisti sanitari e di accesso al corso di formazione in medicina general
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
77.28 |
Calabria |
FI |
20.12 |
Aggiunge il comma 2-bis diretto a prorogare dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022: - la possibilità, per gli enti e le aziende del Ssn, di assumere, con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato e con orario a tempo parziale, professionisti sanitari regolarmente iscritti a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, utilmente collocati nella graduatoria delle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario (comma 2, lettera c), primo periodo dell’articolo 12 del decreto legge n. 35 del 2019); Si rileva che tale modifica è stata già prevista, in quanto il citato art. 12, comma 2, lettera c) è stato modificato in tal senso dall'art. 5-bis, comma 1, lett. b), del decreto legge n. 162 del 2019. La norma è pertanto già vigente. - - l'accesso al corso di formazione specifica in medicina generale tramite graduatoria riservata, senza borsa di studio, ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale e già risultati idonei al concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, che siano stati incaricati, nell'ambito delle funzioni convenzionali previste dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale per almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, nei dieci anni antecedenti alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l'accesso al corso di formazione specifica in medicina generale ( comma 3 primo periodo, dell’articolo 12 del decreto legge n. 35 del 2019). |
Articolo 77, comma 3-bis – Copertura della proroga di disposizioni sull’impiego di personale sanitario nel Servizio sanitario nazionale anche con le risorse del programma NGEU
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
27.14 |
Governo |
|
20.12 |
Aggiunge il comma 3-bis, prevedendo che alla copertura derivante dall’articolo 77, concernente la proroga di disposizioni sull’impiego di personale sanitario nel Servizio sanitario nazionale, concorrono, per 1.100 milioni di euro per l’anno 2022, anche le risorse del Programma Next Generation EU. |
Articolo 77-bis – Disposizioni per il funzionamento dell’Agenzia italiana del Farmaco e dell’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
77.019 NF |
Pastorino |
LEU |
19.12 |
Introduce l’articolo 77-bisdiretto ad incrementare le dotazioni organiche dell’Agenzia italiana del Farmaco (AIFA) e dell’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP). Per quanto riguarda l’AIFA (commi da 1 a 6), viene incrementata la dotazione organica dell’Agenzia di 40 unità di personale (precisamente: 25 unità Area III, F1 comparto funzioni centrali; 5 unità Area II, F2 comparto funzioni centrali; 10 unità di personale della dirigenza sanitaria).
A tale incremento si provvede mediante appositi concorsi pubblici per titoli ed esami anche in modalità telematica e decentrata, valorizzando tra l’altro le esperienze professionali (contratto di collaborazione coordinata e continuativa e prestazioni di lavoro flessibile) maturate presso la stessa Agenzia (comma 2). Fino al completamento delle procedure selettive di cui sopra, e comunque non oltre il 30 giugno 2021, l’Aifa può prorogare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 31 maggio 2021 nel limite di 30 unità, nonché i contratti di prestazione di lavoro flessibile con scadenza entro il 31 dicembre 2020 nel limite di 43 unità (comma 3). Ai sensi del comma 4, a decorrere dal 1° luglio 2021, all’Aifa è fatto divieto di instaurare rapporti di lavoro flessibile e di somministrazione (di cui agli articoli 7, comma 6, e 36 del D. Lgs. n. 165 del 2001) e si applica il divieto di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro (divieto di cui all’art. 7, comma 5-bis del citato D. Lgs. 165 del 2001). Per l’assunzione di 40 unità di personale, il comma 5 autorizza la spesa di 1.213.142 di euro per il 2021 e di euro 2.426.285 a decorrere dal 2022. All’onere, pari a 1.313.892 per il 2021, derivante dalle proroghe dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa e di restanti contratti di prestazioni di lavoro flessibile di cui al comma 3, si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili nel bilancio dell’AIFA per gli incrementi delle tariffe per le prestazioni rese a richiesta e ad utilità di soggetti interessati, e per i diritti derivanti da convegni o congressi (di cui all’art. 9-duodecies del decreto legge n. 78 del 2015). Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, pari a euro 676.654 per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione dei contributi pluriennali di cui all’art. 6, comma 2 del decreto legge n. 154 del 2008.
Per quanto riguarda l’AIFA, in ultimo si ricorda che la dotazione organica dell’Agenzia è stata determinata dall’articolo 9-duodecies, comma 1, del citato decreto legge n. 78 del 2015 nel numero di 630 unità, al fine di consentire il corretto svolgimento delle funzioni attribuite all'Agenzia e di adeguare il numero dei dipendenti agli standard delle altre agenzie regolatorie europee. Tale norma ha previsto inoltre che, nel triennio 2016-2018, l'AIFA potesse bandire concorsi, in deroga alle procedure di mobilità (nonché a ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche), intesi a garantire l'assunzione (a tempo indeterminato) di non più di 80 unità per ciascuno degli anni medesimi. In ultimo, l’articolo 5, comma 2, del decreto legge n. 162 del 2019 ha esteso al 2020 l'ambito di applicazione della norma transitoria di cui all’art. 9-duodecies, comma 2, secondo periodo, del decreto legge n. 78 del 2015. L’AIFA ha avviato e concluso le procedure concorsuali autorizzate dal comma 2 dell’art. 9-duodecies del decreto legge 78 del 2015 per la copertura dei 241 posti vacanti in dotazione organica, mentre è tuttora in fase di espletamento il concorso per titoli ed esami per un posto di dirigente sanitario biologo. Nonostante i concorsi, nella dotazione organica dell’Agenzia, risultano posti ancora vacanti.
Per quanto riguarda l’INMP (commi 7 e 8), a partire dal 2021, l’Istituto è autorizzato, a decorrere dall’anno 2021, a bandire procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami, al fine di assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un contigente complessivo di 9 unità di personale, di cui 2 dirigenti medici, 1 dirigente sanitario non medico, 1 dirigente amministrativo, 2 unità di categoria D posizione economica base, 3 unità di categoria C posizione economica base. La RT alla disposizione chiarisce che l’organico dell’Istituto è attualmente composto d 83 unità, a fronte delle 120 che erano state determinate dall’art. 14, co.4, del decreto legge n. 158 del 2012.
Tali procedure concorsuali sono programmate in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno del personale, in deroga alle procedure di mobilità (di cui all’art. 30, coma 2-bis, del D. Lgs. n. 165 del 2001), nonché di ogni altra procedura per l’assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche, nel limite dei posti disponibili nella propria vigente dotazione organica, al fine di potenziare l’attività di prevenzione ed assistenza socio-sanitaria in favore di quanti versano in condizione di elevata fragilità e marginalità anche a seguito dell’epidemia COVD-19. Il bando potrà prevedere una riserva di posti non superiore al 50 per cento in favore del personale non di ruolo di qualifica dirigenziale che, alla data di entrata in vigore della legge di bilancio in esame, sia in servizio presso l’Istituto stesso con contratto subordinato a tempo determinato e con contratto di lavoro flessibile da almeno 3 anni, anche non continuativi, negli ultimi 5, nonché una adeguata valorizzazione delle esperienze lavorative, maturate presso l’ente con contratti di somministrazione e lavoro . Ai sensi del comma 8 per le assunzioni di cui al precedente comma 7 è autorizzata la spesa di 142.550 euro per il 2021 e di 570.197 euro a decorrere dal 2022. Come specificato dalla RT alla disposizione, le assunzioni trovano copertura a valere sul finanziamento annuale di 10 milioni di euro (di cui all’art. 14, comma 5, del decreto legge n. 158 del 2012). Inoltre, l’Istituto finanzia le proprie attività mediane rimborsi delle prestazioni erogate a carico del Ssn, e altri proventi quali lasciti, donazioni, eredità ed erogazioni liberali nonché proventi derivanti dalle attività istituzionali.
Nato nel 2007 e stabilizzato nel 2012, l’Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà (INMP) è un ente pubblico oggi centro di riferimento della rete nazionale per le problematiche di assistenza in campo socio-sanitario legate alle popolazioni migranti e alla povertà, nonché centro nazionale per la mediazione transculturale in campo sanitario. Dal 2019 l’INMP è anche Centro Collaboratore OMS per l’evidenza scientifica e il capacity building relativamente alla salute dei migranti. L’obiettivo strategico dell’Istituto è quello di sviluppare sistemi innovativi per contrastare le disuguaglianze nell’ambito della salute in Italia, rendere più agevole l’accesso al servizio sanitario nazionale per i gruppi sociali più svantaggiati e assicurare un alto livello di qualità delle prestazioni fornite.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni: 2021: – 1.355.692; 2022: – 2.996.482; 2023: – 2.996.482. |
Articolo 77-bis – Misure per il sostegno della vista
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
77.022 NF |
Paolo Russo |
FI |
19.12 |
Introduce l’articolo 77-bis che istituisce un Fondo, denominato “Fondo tutela vista”, nello stato di previsione del Ministero della salute con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di garantire la tutela della salute della vista anche in considerazione delle difficoltà economiche derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19. Viene quindi riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo – nei limiti dello stanziamento autorizzato che costituisce tetto di spesa massima – a favore dei membri dei nuclei familiari in una condizione economica corrispondente ad un valore Isee non superiore a 10.000 euro annui, l’erogazione di un voucher una tantum di 50 euro quale contributo per l’acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto correttive. Viene rimesso ad un decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze la definizione delle modalità e dei termini per l’erogazione del beneficio.
Conseguentemente È ridotto di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’art. 209. |
Articolo 79, comma 1-bis – Ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
79.24 |
Comaroli |
Lega |
19.12 |
Aggiunge il comma 1-bis il quale prevede che le risorse per l’esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, come rideterminate, da ultimo, dall’articolo 1, comma 81, della legge n.160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020) sono ripartite tra le regioni secondo la tabella B allegata (che sostituisce l’analoga tabella allegata al disegno di legge di bilancio). |
Articolo 79 comma 1-bis – Telemedicina
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
79.20 |
Provenza |
M5S |
20.12 |
Aggiunge il comma 1-bis che, al fine di salvaguardare i livelli di assistenza anche mediante la telemedicina, impegna le regioni a destinare una quota pari allo 0,5% dello stanziamento del programma di investimenti in edilizia sanitaria, all’acquisto, da parte delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, di dispositivi e applicativi informatici che consentano di effettuare refertazione a distanza, consulto tra specialisti e assistenza domiciliare da remoto |
Articolo 79-bis – Finanziamento per lo sviluppo della tecnologia per l’autoproduzione di ossigeno a uso medicinale
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
79.02 NF |
Claudio Borghi |
Lega |
20.12 |
Aggiunge l’articolo79-bis diretto a migliorare la capacità di produzione e la reperibilità di ossigeno medicale in Italia diretto a migliorare la capacità di produzione e la reperibilità di ossigeno medicale in Italia in considerazione della carenza di bombole di ossigeno durante le fasi acute dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Per tali finalità, il comma 1 incrementa di 5 milioni per l’anno 2021 il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (di cui all’art. 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016). Lo stanziamento è disposto per il supporto di interventi di installazione di impianti per la produzione di ossigeno medicale, di ammodernamento delle linee di trasmissione dell’ossigeno ai reparti e di implementazione delle misure di sicurezza per il monitoraggio dell’atmosfera sovraossigenata e la gestione dell’eventuale rischio di incendio, secondo le norme della produzione di gas medicinali previsti dalla farmacopea ufficiale.
Per quanto riguarda le norme sulla produzione di gas medicinali previsti dalla farmacopea, la norma in commento rinvia a: - Il D. Lgs. n. 178 del 1991 di recepimento delle direttive della Comunità economica europea in materia di specialità medicinali decreto. Il citato Decreto legislativo è stato abrogato dall'art. 158 del D.Lgs. n. 219 del 2006, fatti salvi i commi 5 e 6 dell’art. 8 relativi all’ autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale; - il D. Lgs. n. 538 del 1992 di attuazione della direttiva 92/25/CEE riguardante la distribuzione all'ingrosso dei medicinali per uso umano, il cui art. 14 è dedicato al commercio dei gas medicinali.
Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio in esame le modalità attuative del presente articolo.
Conseguentemente Viene ridotto di 5 milioni di euro per il 2021 il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’art. 209. |
Articolo 80, comma 2-bis – Copertura del Fondo sanità e vaccini con le risorse del programma NGEU
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
27.14 |
Governo |
|
20.12 |
Aggiunge il comma 2-bis, prevedendo che alla copertura degli oneri del Fondo sanità e vaccini, istituito dal comma 1, si provvede per 400 milioni di euro per l’anno 2021,con le risorse del Programma Next Generation EU. |
Articolo 80-bis – Disposizioni in materia di procreazione medicalmente assistita
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
80.019 NF |
Mammi |
M5S |
19.12 |
Introduce l’articolo 80-bis finalizzato ad incrementare la dotazione del fondo per le tecniche procreazione medicalmente assistita di cui all'articolo 18 della legge 40 del 2004 per un ammontare pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
L’incremento è diretto a riconoscere un contributo nella misura massima stabilita con un decreto da emanare ai sensi del successivo comma 2 in favore delle coppie con infertilità e sterilità per consentire l’accesso a prestazioni di cura e diagnosi correlate, in particolare alle coppie residenti in regioni dove tali prestazioni non risultano ancora inserite nei livelli essenziali di assistenza ovvero non soddisfano il fabbisogno. Si prevede il monitoraggio annuale da parte del Ministero della salute per verificare l'impiego efficace delle risorse da parte delle regioni. Il Ministero è inoltre chiamato ad avviare campagne di sensibilizzazione sulla salute riproduttiva, la prevenzione dell’infertilità e della sterilità e la donazione di cellule riproduttive.
Il comma 2 prevede che con decreto del Ministero della salute sono dettate le modalità di attuazione del presente articolo, anche al fine del rispetto dei sopra indicati limiti di spesa.
Conseguentemente viene ridotto di 5 milioni di euro il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 209 del presente disegno di legge. |
Articolo 80-bis - Trattamento IVA per cessioni di vaccini COVID-19 e kit diagnostici
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
80.034 NF |
Mandelli |
FI Consenso unanime dei gruppi |
19.12 |
Introduce l’articolo 80-bis che, al comma 1; stabilisce che le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 (che presentano i requisiti indicati nel Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio o nella legislazione europea armonizzata) e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detta strumentazione sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta (ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) fino al 31 dicembre 2022 (in deroga all’articolo 124, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che prevedeva un’aliquota del 5 per cento). Il comma 2 dispone che le cessioni di vaccini anti COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detti vaccini sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta (ai sensi del sopra citato articolo 19) fino al 31 dicembre 2022. Tale norma deroga al numero 114) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che stabilisce che i medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici nonché le sostanze farmaceutiche e gli articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale sono soggetti all'aliquota del 10 per cento. |
Articolo 80-bis - Incremento della dotazione del fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
80.08 NF |
Gemmato |
FDI |
19.12 |
Aggiunge l’80-bis che modifica la disciplina relativa al finanziamento delle misure a favore dei soggetti con disturbi dello spettro autistico contenute nella legge di bilancio per il 2016 (Legge n. 208 del 2015). In particolare, la modifica prevista al comma 401 della citata legge di bilancio è volta ad incrementare la dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico (cd. Fondo autismo) per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021.
Si ricorda che i commi 401 e 402 della legge di bilancio per il 2016 hanno disposto l’istituzione, presso il Ministero della salute, di tale Fondo con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, a seguito dell’approvazione della legge n. 134/2015 che ha previsto interventi finalizzati a garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e l'inserimento nella vita sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico, in conformità a quanto previsto da una risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 12 dicembre 2012 sui bisogni delle persone con autismo. Le modalità di attuazione delle norme sono state disposte mediante il decreto del Ministero dell salute di concerto con il MEF, del 30 dicembre 2016. Le risorse sono state poi aumentate a 10 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 dalla legge di bilancio per il 2018 (L. n. 205/2017, art. 1, co. 455). Da ultimo, l’articolo 31-ter del decreto-legge n. 104 del 2020 (cd. Decreto Agosto, L. 126/2020) ha incrementato di ulteriori 10 milioni di euro la dotazione per il 2020.
Il comma 2 prevede inoltre una novella al comma 402, articolo 1, della citata legge di bilancio 2016 disponendo che con decreto di natura regolamentare adottato del Ministro della salute, di concerto con il MEF, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione del Fondo autismo e le altre disposizioni necessarie per la sua attuazione. Il regolamento, ai sensi del comma 3, deve essere adottato entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di bilancio. In particolare, esso dovrà stabilire la destinazione delle risorse del Fondo in base alle seguenti percentuali previste per i diversi settori di intervento: a) una quota pari al 15% per lo sviluppo di progetti di ricerca riguardanti le basi eziologiche, la conoscenza del disturbo dello spettro autistico, il trattamento e le buone pratiche terapeutiche ed educative; b) una quota pari al 25% all'incremento del numero delle strutture semiresidenziali e residenziali pubbliche e private con competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico in grado di effettuare il trattamento di soggetti minori, degli adolescenti e degli adulti, con contributo da erogare alle strutture private subordinatamente al conseguimento dell'accreditamento da parte del SSN; c) una quota pari al 60% all'incremento del personale del SSN preposto la prestazione delle terapie indicate nelle linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico adottate l'istituto superiore sanità.
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2021 |
Articolo 80-bis Disciplina dell’adozione del piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, individuazione dei professionisti sanitari da impiegare nella somministrazione dei vaccini e misure di potenziamento dell’assistenza territoriale
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
80.036 |
U. Pagano |
PD Consenso unanime dei gruppi |
20.12 |
Aggiunge l’articolo 80-bis diretto a disciplinare l’adozione del Piano nazionale vaccini anti SARS-COV-2 definendo al contempo le misure necessarie, a livello territoriale in termini di personale e risorse necessarie per la somministrazione dei vaccini medesimi. Per garantire il più efficace contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2, il comma 1 impegna il Ministro della salute ad adottare con proprio decreto avente natura non regolamentare il piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 finalizzato a garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale.
Si ricorda che, nel corso del suo intervento del 2 dicembre 2020 in Parlamento, il ministro della Salute ha illustrato le linee guida del Piano strategico vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, elaborato da Ministero della Salute, Commissario Straordinario per l'Emergenza, Istituto Superiore di Sanità, AgeNaS e AIFA.
Ai sensi del comma 2, il piano nazionale vaccini è attuato dalle regioni e dalle province autonome che vi provvedono nel rispetto dei principi e dei criteri ivi indicati e di quelli di cui all’ articolo in commento, adottando le misure e le azioni previste, nei tempi stabiliti dal Piano. In caso di mancata attuazione del piano o di ritardo, vi provvede, ai sensi dell’articolo 120 della Costituzione e previa diffida, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di seguito denominato Commissario straordinario, nell’esercizio dei poteri di cui all’articolo 122 del decreto legge n. 18 del 2020, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Si rileva che non viene indicato alcun termine di attuazione del Piano dal quale possa chiaramente evincersi il ritardo o l’inadempimento da parte degli enti territoriali, né i termini intermedi fra la diffida e la delibera del Consiglio dei ministri.
Ai sensi del comma 9, la prestazione di somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2 di verrà effettuata presso le strutture individuate dal Commissario straordinario, sentite le regioni e le province autonome. Ai fini della formazione degli operatori sanitari coinvolti nelle attività di somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2 saranno organizzati da parte dell’Istituto superiore di sanità appositi corsi in modalità FAD (formazione a distanza), riconosciuti anche ai fini ECM (Educazione Continua in Medicina), con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Il comma 3 dispone che i medici specializzandi, già a partire dal primo anno di corso della scuola di specializzazione, sono chiamati a concorrere allo svolgimento dell’attività di profilassi vaccinale alla popolazione, per garantire una più efficace attuazione sul territorio nazionale del piano vaccinale anti SARS-CoV-2 sopra indicato. Questa attività si configura a tutti gli effetti come formazione professionalizzante del corso di specializzazione ai sensi della normativa vigente in materia. A tal fine, i consigli di scuola di specializzazione sono chiamati ad individuare specifici periodi di formazione, articolati in base ai diversi anni di corso e ai singoli settori scientifico-disciplinari, in ogni caso per un periodo complessivo di un mese, da svolgersi anche presso strutture esterne alla rete formativa della scuola, secondo le necessità individuate dall’Autorità per la gestione delle attività di profilassi vaccinale. Se lo svolgimento delle attività avviene presso tali strutture esterne, è previsto il riconoscimento di un rimborso forfettario delle spese sostenute e documentate determinato ai sensi del comma 10. La copertura assicurativa dello stesso è in ogni caso garantita dalla struttura sanitaria presso la quale lo specializzando svolge il periodo di formazione. Il comma 10, ai fini della determinazione del rimborso forfettario delle spese agli specializzandi previste al comma 3, prevede che le regioni e le province autonome provvedano fino a concorrenza dell’importo massimo complessivo di 10 milioni, come disposto al successivo comma 11 (v. infra). Gli enti territoriali erogatori provvedono al rimborso tenendo conto del numero dei soggetti interessati e proporzionalmente alle spese documentate.
Il comma 4, al fine di assicurare un servizio rapido e capillare per la somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2, impegna il Commissario straordinario, nell’esercizio dei poteri di cui all’articolo 122 del decreto legge n. 18 del 2020, ad avviare una richiesta di manifestazione di interesse riservata a laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali nonché a infermieri e assistenti sanitari iscritti ai rispettivi ordini professionali disponibili a partecipare al piano di somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2 e ad essere assunti con le modalità di cui al successivo comma 6 (v. infra). La richiesta di manifestazione di interesse è finalizzata alla predisposizione di un mero elenco di personale medico-sanitario; dalla manifestazione di interesse non sorgono obbligazioni giuridicamente vincolanti per il Commissario straordinario e ogni rapporto di lavoro si instaura in via esclusiva con l’agenzia di somministrazione secondo quanto previsto dal comma 6 (v. infra). Il Commissario straordinario inoltre pone in essere una procedura pubblica rivolta ad agenzie di somministrazione, iscritte all’Albo delle Agenzie per il lavoro istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lett. a) del D. Lgs n. 276 del 2003 (si rileva che erroneamente è stato indicato il D. Lgs. 273 del 2003), al fine di individuare una o più agenzie preposte alla selezione e alla assunzione dei predetti medici, infermieri ed assistenti sanitari.
Si ricorda che l’avviso pubblico per assumere con un contratto a tempo determinato fino a 3.000 medici e 12.000 infermieri e assistenti sanitari, che dovranno sostenere la campagna di somministrazione del vaccino nelle 1.500 strutture individuate e distribuite su tutto il territorio nazionale, è stato emanato lo scorso 11 dicembre dal Commissario straordinario Arcuri, insieme alla gara per selezionare fino a cinque agenzie per il lavoro con le quali il Commissario straordinario stipulerà un accordo quadro per la selezione, assunzione e la gestione amministrativa del personale sanitario che sarà impiegato nella somministrazione dei vaccini. La scadenza della gara è fissata per il 28 dicembre 2020 alle ore 18.00. Le offerte possono essere presentate unicamente online attraverso il portale.
Il comma 5 elenca le ulteriori figure professionali che possono aderire alla richiesta di manifestazione di interesse di cui al comma 4. Più in particolare, possono partecipare medici, infermieri ed assistenti sanitari anche se: · collocati in quiescenza, in possesso di idoneità psicofisica specifica allo svolgimento delle attività richieste; · cittadini di Paesi dell’Unione europea e i cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea purché in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità che abbiano avuto il riconoscimento della propria qualifica professionale di medico, infermiere e assistente sanitario ovvero, in deroga agli articoli 49 e 50 del D.P.R. n. 394 del 1999 e al D. Lgs. n. 206 del 2007, che siano in possesso di certificato di iscrizione all’albo professionale del Paese di provenienza, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 13 del decreto legge n. 18 del 2020 (L. 27/2020).
Al proposito, si ricorda che l’articolo 13 del decreto legge n. 18 del 2020 consente, in deroga alle norme che disciplinano le procedure per il riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite in un Stato dell’Unione europea o in Stati terzi, l'esercizio temporaneo di tali qualifiche da parte di professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all’estero in base a specifiche direttive dell’Unione europea (v. infra direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali). Le regioni e le province autonome possono pertanto procedere al reclutamento di tali professionisti in relazione al solo periodo dell’emergenza epidemiologica. Inoltre, è consentito alle pubbliche amministrazioni, per tutta la durata del periodo emergenziale, di assumere, per l'esercizio di professioni sanitarie e per la qualifica di operatore socio sanitario, i cittadini di paesi extra UE titolari di un permesso di soggiorno che consente di lavorare, fermo restando ogni altro limite di legge. Si ricorda inoltre che il D. Lgs. n. 206 del 2007 reca l’attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania, mentre il D.P.R. n. 394 del 1999 reca norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
Il comma 6 prevede che, in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente, e in particolare al D. Lgs. n. 81 del 2015 - che, all’articolo 31, comma 2, e successive modificazioni, reca limiti quantitativi per il ricorso al contratto di lavoro dipendente a termine ed al contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato -, le agenzie di somministrazione, individuate (ai sensi del comma 4) con procedura pubblica, previa verifica circa il possesso dei requisiti precedentemente indicati (commi 4 e 5) nella richiesta di manifestazione di interesse, selezionano ed assumono con contratti a tempo determinato a partire dal 1° gennaio 2021 per una durata di nove mesi, 3.000 medici e 12.000 infermieri e assistenti sanitari, applicando la remunerazione prevista dai rispettivi Contratti collettivi nazionali di settore per i dipendenti del Servizio sanitario nazionale. I professionisti sanitari così assunti svolgono la loro attività sotto la direzione e il controllo dei soggetti utilizzatori indicati dal Commissario straordinario che, in nome e per conto loro, procede, direttamente e autonomamente, alla stipula dei contratti di somministrazione a tempo determinato con le agenzie individuate in applicazione del comma 4. Tenuto conto del numero e della tipologia di manifestazioni di interesse, il Commissario straordinario è autorizzato in ogni momento a modificare il numero massimo di medici nonché quello di infermieri ed assistenti sanitari previsti, assunti dalle agenzie di somministrazione nel limite di spesa complessiva previsto dal comma 11 (v. infra) per la stipula di contratti a tempo determinato per medici, infermieri e assistenti sanitari.
Il comma 7 chiarisce che, in ogni caso, i rapporti di lavoro istaurati con i contratti di cui al comma 6 non danno diritto all’accesso ai ruoli del Servizio sanitario regionale, né all’instaurazione di un rapporto di lavoro di qualunque natura con lo stesso.
Il comma 8 stabilisce che, qualora il numero dei professionisti sanitari coinvolti ai sensi dei commi 3 (medici specializzandi già a partire dal primo anno di corso della scuola di specializzazione), e 6 (medici, infermieri e assistenti sanitari) non risulti sufficiente a soddisfare le esigenze di somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2 su tutto il territorio nazionale, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale, e sino alla concorrenza dell’importo massimo complessivo di 100 milioni di euro di cui al comma 11, possono ricorrere: - per il personale medico alle prestazioni aggiuntive dei dirigenti delle Aziende o degli Enti del SSN (prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del CCNL 2016-2018 della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie dipendenti del SSN), per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo CCNL, in deroga alla contrattazione, è aumentata, da 60 euro a 80 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione; - per il personale infermieristico e gli assistenti sanitari alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del CCNL 2016-2018 del personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. I predetti incrementi operano solo con riferimento alle prestazioni aggiuntive rese e rendicontate per le attività previste dal presente articolo, restando fermi i valori tariffari vigenti per le restanti attività.
Il comma 11 stabilisce l’autorizzazione di spesa per l’attuazione dei commi 8 e 10 per il 2021, rispettivamente, pari a 100 milioni e 10 milioni di euro, per un totale di 110 milioni di euro, a valere su un incremento di pari importo del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard per l’anno 2021. Accedono al finanziamento tutte le regioni e le province autonome, in deroga all’attribuzione in base alle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020 per le autonomie speciali, come riportato nelle tabelle B)-bis e B)-ter del provvedimento. L’erogazione delle risorse di cui alla tabella B)-bis potrà avvenire subordinatamente all'accertamento della necessità di ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui al comma 8, stabilito con decreto direttoriale del Ministero della salute. Per l’attuazione del comma 6 è autorizzata, per l’anno 2021, la spesa di 508.842.000 euro per i contratti a tempo determinato per medici, infermieri e assistenti sanitari, e di 25.442.100 euro, pari al 5% del costo complessivo dei medesimi contratti a tempo determinato, per il servizio reso dalle agenzie di somministrazione per la selezione dei professionisti sanitari che parteciperanno alla manifestazione di interesse, per un totale complessivo di 534.284.100 euro. I relativi importi sono trasferiti alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.
Il comma 12 dispone l’ulteriore spesa di 25 milioni di euro per il 2021, a valere sul finanziamento sanitario nazionale standard per le finalità di cui all’articolo 1, comma 9, del D.L. n. 34/2020 (cd. Rilancio, L. 77/2020), riguardante il fondo di cui all'articolo 46 dell’Accordo collettivo nazionale del 23 marzo 2005 finalizzato ad incentivare assetti organizzativi, strutturali e obiettivi assistenziali di qualità dell’assistenza primaria tramite incentivi ai medici di medicina generale, connessi alla parte variabile di retribuzione che comprende in particolare l'indennità di personale infermieristico.
Il comma 13 dispone inoltre che, per le medesime finalità di cui al comma 12, il fondo finalizzato ad incentivare assetti organizzativi, strutturali e obiettivi assistenziali di qualità della pediatria di libera scelta previsto all'articolo 45 dell'Accordo collettivo nazionale 15 dicembre 2005 è complessivamente incrementato, nell'anno 2021, di 10 milioni di euro, di cui si autorizza conseguentemente la spesa, in particolare per l’indennità di personale infermieristico inclusa nella parte variabile del trattamento economico dei medici pediatri convenzionati.
Il comma 14 dispone che agli oneri derivanti dai commi 12 e 13, quantificati in 35 milioni di euro si provvede, per l’anno 2021, a valere sul finanziamento sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Si prevede che ad esso accedano tutte le regioni e le province autonome, in deroga all’attribuzione in base alle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020 per le autonomie speciali, come riportato nelle tabelle B)-quater e B)-quinquies.
Il comma 15, tenuto conto delle recenti iniziative nei paesi dell’Unione europea finalizzate alla valorizzazione del ruolo dei farmacisti nelle azioni di contrasto e di prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, prevede la possibilità, in via sperimentale per l’anno 2021, della somministrazione di vaccini nelle farmacie aperte al pubblico sotto la supervisione di medici assistiti, se necessario, da parte di infermieri o da personale sanitario opportunamente formato. Si prevede che la fornitura dei vaccini sia eventualmente effettuata dalle aziende sanitarie locali, secondo specifici accordi stipulati con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente Ordine professionale. Si precisa che la norma è in linea con quanto previsto: - dai criteri di cui articolo 11, comma 1, lett. b) e c) della legge n. 69 del 2009, concernenti la collaborazione ai programmi di educazione sanitaria della popolazione realizzati a livello nazionale e regionale e la realizzazione di campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, da effettuarsi in ragione dei nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, fermo restando il rispetto dei singoli piani regionali socio-sanitari; - dall’art. 3, comma 3, lett. b) del decreto del Ministero della salute 16 dicembre 2010 concernente l’erogazione da parte delle farmacie di specifiche prestazioni professionali quali effettuazione di medicazioni e di cicli iniettivi intramuscolo.
I commi 16 e 17 dispongono infine riguardano il contributo ordinario statale a favore dell'istituto superiore di sanità (ISS). Tale contributo è incrementato di 11.233.600 di euro per il 2021, di 15.233.600 milioni per il 2022 e di 19.233.600 milioni a decorrere dal 2023. La copertura degli oneri è così disposta: - a decorrere dal 2021, per un importo annuo pari a 11.233.600 euro, a valere sulla riduzione di spesa di cui all'articolo 12, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 502 del 1992, vale a dire le risorse derivanti dalla quota dell’1% del Fondo sanitario nazionale trasferita al Ministero della salute per il finanziamento dell’attività di ricerca corrente e finalizzata a favore di determinati enti del SSN; - a decorrere dal 2022 e dal 2023, rispettivamente, per un importo di 4 milioni e di 8 milioni, a valere sulla riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del DL. 282/2004 (L. 307/2004). Si stabilisce inoltre che con decreto del Ministro della salute, di concerto con il MEF, sono individuate ulteriori risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero della salute che possono essere utilizzate per integrare detto contributo ordinario statale all’ISS, con corrispondente riduzione dei capitoli di bilancio. Conseguentemente il Fondo da ripartire per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 - di cui all'articolo 207 - viene ridotto di 644.284.100 euro per l'anno 2001. |
Articolo 80-bis – Incremento di produzione di cannabis per uso medico e continuità terapeutica
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
80.01 NF |
Magi |
Misto |
20.12 |
Aggiunge l’articolo 80-bis che, autorizza, per il 2021, la spesa di: - 3.600.000 euro per le attività dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze (di cui all’art. 18-quater del decreto legge n. 148 del 2017) autorizzato alla fabbricazione di infiorescenze di cannabis in osservanza delle norme di buona fabbricazione (Good manufacturing practices-GMP) secondo le direttive dell'Unione europea. Lo Stabilimento inoltre provvede alla coltivazione e alla trasformazione della cannabis in sostanze e preparazioni vegetali per la successiva distribuzione alle farmacie, al fine di soddisfare il fabbisogno nazionale di tali preparazioni e per la conduzione di studi clinici; - 700.000 euro per assicurare la disponibilità di cannabis a uso medico sul territorio nazionale. Al proposito si ricorda che, anche al fine di garantire la continuità terapeutica dei pazienti già in trattamento, l'Organismo statale per la cannabis può autorizzare l'importazione di quote di cannabis da conferire allo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, ai fini della trasformazione e della distribuzione presso le farmacie. Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero della salute, si apportano le seguenti variazioni in diminuzione: 2021: - 4.300.000 |
Articolo 81– Rimodulazione tetti di spesa farmaceutica
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
81.2 NF |
Lorenzin |
PD |
19.12 |
Sostituisce l’articolo 81. Rispetto al testo originario i valori percentuali dei tetti della spesa farmaceutica convenzionata territoriale e della spesa farmaceutica per acquisti diretti (ex ospedaliera), sono fissati rispettivamente al 7 e al 7,85 per cento (nel testo originario erano al 7,3 e 7,55 per cento). Sulla base dell’andamento del mercato dei medicinali e del fabbisogno assistenziale, tali percentuali possono essere rideterminate annualmente, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, su proposta del Ministero della salute, sentita l’AIFA, e di concerto – anziché d’intesa come nel testo originario - con il Ministero dell’economia. Vengono anche modificate le procedure di payback a carico delle aziende farmaceutiche per il ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti 2018 e 2019. In particolare, si prevede che il pagamento da parte delle aziende degli oneri di ripiano relativi al superamento dei tetti degli acquisti diretti della spesa farmaceutica SSN dell’anno 2018 entro il 28 febbraio 2021 (e non entro il 31 gennaio 2021) sia certificato dall’Aifa entro il 10 marzo 2021 anziché entro il 10 febbraio 2021. Inoltre, mentre nel testo originario si prevedeva che i valori percentuali dei tetti previsti dalla normativa vigente restassero in vigore in caso di certificazione negativa, con la modifica apportata dall’emendamento in esame, i tetti vigenti si applicano qualora il pagamento degli oneri di ripiano sia inferiore a 895 milioni di euro. Gli eventuali minori pagamenti sono recuperati dall’Aifa su payback 2021 con una maggiorazione del 20%. |
Articolo 81-bis – Modifica del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
81.01 NF |
Prestipino |
PD |
19.12 |
Introduce l’articolo 81-bis che modifica il decreto legislativo 6 aprile 2006 n. 193 di attuazione della direttiva 2004/28/CE relativa al codice comunitario dei medicinali veterinari, inserendo il comma 10-bis che prevede un decreto del Ministro della salute, sentita l'Agenzia del farmaco (AIFA), da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per definire i casi in cui il veterinario può prescrivere per la cura degli animali - non destinati alla produzione di alimenti - un medicinale per uso umano, fermo restando il principio dell'uso proprietario di medicinali veterinari per il trattamento delle affezioni delle specie animali. La norma è applicabile nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di medicinali veterinari, tenuto altresì conto della natura delle affezioni e del costo delle relative cure, a condizione che il medesimo medicinale abbia lo stesso principio attivo rispetto al medicinale veterinario previsto per il trattamento dell'affezione. Detto decreto, ai sensi del comma 2, deve disciplinare anche le modalità con cui l’AIFA può sospendere l’utilizzo dei medicinali ad uso umano per il trattamento delle affezioni animali, nel caso occorra prevenire possibili carenze del medicinale per uso umano. Il costo dei medicinali così prescritti resta in ogni caso a carico dell'acquirente a prescindere dal loro regime di classificazione (comma 3). Il comma 4 stabilisce infine che dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
Articolo 81-bis – Fondo per i test genomici per il carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
81.026 NF 81.03 NF |
Sportiello De Filippo |
M5S IV |
19.12 |
Introduce l’articolo 81-bis che istituisce, a decorrere dal 2021, un Fondo, nello stato di previsione del Ministero della salute di 20.000 euro annui, destinato al rimborso anche parziale delle spese per l’acquisto, da parte degli ospedali pubblici o privati convenzionati, di test genomici per il carcinoma mammario ormoneresponsivo in stadio precoce; tale previsione è finalizzata a garantire alle donne che sono colpite da tale tipo di carcinoma, un trattamento personalizzato sulla base di informazioni genomiche, che non comporti l’utilizzo di chemioterapie inutili o di trattamenti che incidano sulle difese immunitarie. Le modalità di accesso ed i requisiti per l’erogazione delle risorse del Fondo sono stabiliti con decreto del Ministro della salute.
Va ricordato che i tumori ormono-responsivi presentano nelle loro cellule una grande quantità di recettori per gli ormoni femminili: gli estrogeni (E) e/o il progesterone (Pg).
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 |
Articolo 81-bis – Disposizioni in favore dei lavoratori fragili
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
81.044 |
Davide Crippa |
M5S Consenso unanime dei gruppi |
19.12 |
Introduce l’articolo 81-bis, che estende al periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 26, commi 2 e 2-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (comma 1).
Al riguardo, si ricorda che l’articolo 26 del D.L. n. 18/2020, al comma 2 - come modificato dall'art. 26, comma 1-bis, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 – ha previsto, fino al 15 ottobre 2020, l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità. Tale periodo di assenza è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel certificato stesso. Il medesimo articolo 26 del D.L. n. 18/2020, al comma 2-bis – inserito dall'art. 26, comma 1-bis, del D.L. n. 104/2020 – ha disposto che, a decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, i lavoratori fragili di cui al precedente comma svolgano di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
La norma in esame, inoltre, pone a carico dello Stato, nel limite massimo di spesa di 282,1 milioni di euro per l'anno 2021, in deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro - che presenta domanda all'ente previdenziale - e dell'INPS - connessi con le tutele di cui al comma 1. Il compito di provvedere al monitoraggio del sopra richiamato limite di spesa. è posto inoltre in capo all'INPS, che non prende in considerazione ulteriori domande, qualora dal predetto monitoraggio emerga che, anche in via prospettica, il suddetto limite di spesa è stato raggiunto (comma 2).
Inoltre, la norma autorizza la spesa di 53,9 milioni di euro per l'anno 2021 al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei sopra descritti benefici (comma 3).
Infine, la norma elimina, con effetto dal 1° gennaio 2021, la previsione contenuta nell’articolo 26, comma 3, del D.L. n. 18/2020, secondo la quale, per il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, sia necessario indicare, da parte del medico curante che redige il certificato di malattia, anche “gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva” (comma 4).
Conseguentemente, si dispone la riduzione di 336 milioni di euro per l’anno 2021 del fondo di cui all’articolo 207 del disegno di legge in esame. |
Articolo 82, comma 1-bis – Riorganizzazione dell’Associazione italiana della Croce rossa-articolo 4-bis (Beni utilizzati per attività istituzionali)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
82.2 |
Pastorino |
LEU |
20.12 |
Aggiunge il comma 1-bis diretto ad introdurre l’art. 4-bis. nel corpo del D.Lgs. n.178 del 2012 di Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.).
Si ricorda che, a far data dal 1 gennaio 2018, ha preso avvio la liquidazione coatta amministrativa dell’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana secondo le previsioni dell’art. 8, comma 2, D.lgs. n. 178 del 2012. Si evidenzia, altresì, che a seguito delle modifiche intervenute con il decreto legge n. 148 del 2017, l’Ente (Ente Pubblico non Economico) opera con un contingente di dipendenti per le attività connesse alla liquidazione, quale funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria.
Ai sensi del comma 1, i beni immobili e/o unità immobiliari attualmente di proprietà dell’Ente Strumentale alla C.R.I. in Liquidazione Coatta Amministrativa ( ESACRI in LCA) che, già alla data del 1 gennaio 2018 e a tutt’oggi, sono utilizzati quali sedi istituzionali e/o operative dei Comitati Regionali, Territoriali e delle Province autonome di Trento e Bolzano, e che pertanto ai sensi del comma 1-bis avrebbero dovuto essere trasferiti all’Associazione, transitano alla stessa per lo svolgimento dei propri compiti statutari Il comma 2 specifica che, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della norma in esame, il Presidente Nazionale dell’Associazione della Croce Rossa Italiana fa istanza di trasferimento ad ESA-CRI ed il Commissario liquidatore, previo parere del comitato di sorveglianza e autorizzazione dell’autorità di vigilanza, adotta gli atti conseguenti per attuare il trasferimento. Il successivo comma 3 chiarisce che i provvedimenti di trasferimento adottati dal Commissario liquidatore hanno effetto traslativo della proprietà, producono gli effetti previsti dall’articolo 2644 del codice civile e costituiscono titolo per la trascrizione. Il suddetto trasferimento è esente dal pagamento delle imposte o tasse previste per la trascrizione, nonché di ogni altra imposta o tassa connessa con il trasferimento della proprietà dei beni all’Associazione. Inoltre, ai sensi del comma 4, tutti i beni immobili di proprietà di ESACRI in LCA, utilizzati dall’Associazione per scopi istituzionali, a far data dal 1 gennaio 2018, in via transitoria, sono concessi in uso gratuito alla stessa. Le spese di gestione e manutenzione ordinaria/straordinaria sono a carico dell’usuario. Infine, come disposto dal comma 5, i lasciti disposti con atti testamentari datati entro il 31 dicembre 2017, per i quali l’apertura della successione sia intervenuta successivamente al 1 gennaio 2018 vanno all’Associazione Croce Rossa Italiana. Conseguentemente, si propone la modifica della rubrica dell’articolo dell’art. 82 della legge di bilancio in esame con Disposizioni per la Croce rossa italiana (nel testo originario Finanziamento della Croce rossa italiana). |
Articolo 83-bis – Istituzione del Fondo per la capacità operativa della Sanità militare
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
177.020 NF
177.04 NF 177.08 NF 177.025 NF |
Perego di Cremnago Pagani Occhionero Giovanni Russo |
FI
PD IV M5S
|
20.12 |
Aggiunge l’articolo 83-bis che istituisce, nello stato di previsione del ministero della difesa un Fondo, con dotazione di 4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, finalizzato all’adeguamento tecnologico e digitale delle strutture, dei presidi territoriali, dei servizi e delle prestazioni della Sanità militare (comma 1). Le modalità di impiego e di gestione del Fondo saranno definite con decreto del Ministro della Difesa, adottato di concerto con il Ministro della Sanità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (comma 2). Si autorizza, inoltre, la spesa di 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2021 al fine di potenziare le dotazioni strumentali e infrastrutturali del Servizio sanitario della Guardia di Finanza (comma 3). Conseguentemente, modifica l’articolo 209, riducendo di € 5 mln a decorrere dal 2021 le risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014).
Per sanità militare deve intendersi il complesso dell’organizzazione sanitaria delle Forze armate del Paese. Secondo il Codice ordinamento militare (D.lgs. n. 66/2010, artt. 181-213), il Servizio sanitario militare (SSM) è un sistema di strutture e servizi che deve assicurare prioritariamente il complesso delle attività che concorrono a garantire l’efficienza psicofisica del personale militare e civile della Difesa. La sanità militare ha, infatti, il compito primario di assicurare l’assistenza sanitaria in operazioni e in addestramento, sia all’interno che al di fuori del territorio nazionale, nonché, in subordine, di concorrere all’assistenza e al soccorso della collettività nazionale e internazionale nei casi di pubbliche calamità. Essa agisce attraverso i servizi sanitari di ciascuna delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri che, nel loro insieme, ma con le loro specificità, costituiscono il “servizio sanitario militare”. La sanità militare costituisce un settore di centrale interesse per la Difesa e tale servizio, secondo il D.M. Sanità-Difesa del 4 marzo 2015, che ne individua dettagliatamente i beneficiari, va erogato ad un bacino di potenziali utenti (personale in servizio e in congedo dell’Esercito, Marina, Aeronautica, Arma Carabinieri, Guardia di Finanza, dipendenti civili della Difesa, e loro familiari) stimabile, secondo la Corte dei conti (delibera 16/2019/G) in almeno di 400.000 unità. Il sistema della sanità militare, nel corso del 2018, si è avvalso complessivamente di circa 6.300 unità, comprendenti medici, infermieri, aiutanti di sanità, tecnici, e relativo supporto logistico operativo, articolato su due aliquote: quella della sanità di sostegno (o territoriale), a carattere ospedaliero e pari a 2.460 unità, e la sanità di aderenza, operante a contatto con gli appartenenti alla Difesa, pari a 3.838 unità. Si segnala che, per sanità di aderenza, in ambito militare si intende la componente sanitaria organicamente inquadrata in ciascuna unità combattente, e che con essa si sposta, per assicurare l’assistenza a favore del personale dell’unità stessa, durante le attività di caserma, di addestramento e di effettivo impiego operativo. Restringendo il campo alla sanità territoriale, la medesima delibera riporta i dati relativi alla consistenza del personale dedicato alla sanità territoriale e i relativi costi (tab. 1 pag. 35). Nell’anno 2018: ?per l’Esercito, compreso il Policlinico militare del Celio, la consistenza del personale ammonta a 1.486 unità, con un costo lordo di circa 77 milioni di euro; ?per la Marina, la consistenza del personale è di 553 unità, con un costo di 30,8 milioni; ?per l’Aeronautica, la consistenza del personale è di 354 unità, con un costo di 21,3 milioni; ?per i Carabinieri, la consistenza del personale è di 18 unità, con un costo di 1,3 milioni. In totale, comprese le strutture interforze, il personale della sanità territoriale militare ammonta a 2.446 unità, e il costo totale a 134,3 milioni per l’anno 2018. Si ricorda che a seguito dell’insorgere dell’emergenza pandemica dovuta alla diffusione del virus Covid-19 sono state adottate specifiche disposizioni volte a potenziare le risorse umane e strumentali a disposizione dei servizi sanitari delle Forze armate, fortemente impegnati nel contrastare l'emergenza sanitaria connessa al diffondersi del virus COVID-19. Ci si riferisce, in particolare alle misure previste sia nel Decreto-legge n. 18/2020 (cd. "Cura Italia") che nel Decreto-legge n. 34/2020 (cd. "Rilancio"). Altre disposizioni sono previste dal decreto cd. "Ristori" n. 137 del 2020. La Commissione Difesa della Camera ha inoltre approvato la risoluzione n. 7-00493, volta sia alla salvaguardia e alla tutela della salute del personale militare e civile della difesa, che al miglioramento delle prestazioni della sanità militare. Per un approfondimento si rinvia al tema: Le misure concernenti la sanità militare adottate durante l'emergenza COVID-19.
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 |
Articolo 84-bis – Sostegno ai centri diurni e alle residenze sanitarie
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
84.07 NF 84.09 NF |
Carnevali Comaroli |
PD Lega |
19.12 |
Aggiunge l’articolo 84-bis il quale prevede che le regioni e le province autonome possono provvedere, a titolo di contributo speciale per gli anni 2021 e 2022, all’erogazione del 100 per cento dell’importo assegnato, con il contratto di convenzione o di concessione, alle comunità residenziali accreditate, alle Residenze sanitarie assistenziali e alle Residenze sanitarie per disabili, ai Centri diurni per anziani e per persone con disabilità, ai centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora. L’importo viene versato secondo le regole ordinarie regionali di finanziamento, anche pro rata mese, in presenza di condizioni cumulative tra loro, indicate dalla giunta regionale. |
Articolo 84-bis – Salvaguardia eccellenza e libera scelta delle prestazioni sanitarie
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
84.03 NF |
De Filippo |
IV |
20.12 |
Aggiunge l’articolo 84-bis che, nel rispetto delle nuove disposizioni introdotte dall'articolo 84 volte a definire un nuovo meccanismo di regolazione dei flussi finanziari interregionali per la compensazione dei costi relativi alla mobilità sanitaria e l'obbligo di stipulazione di accordi bilaterali tra regioni, introduce la possibilità di garantire l'accesso a prestazioni rese dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) in favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza, rivalutando il fabbisogno sulla base della domanda storica come desumibile dai dati di produzione di cui all'ultima compensazione tra le regioni.
Al riguardo, il comma 1 dell’articolo 84 dispone l’introduzione, dall'anno 2021, di un nuovo meccanismo di regolazione dei flussi finanziari tra le singole regioni e province autonome, derivanti dalle prestazioni sanitarie rese a carico del Servizio sanitario regionale in favore di cittadini residenti in un'altra regione, sulla base dei dati relativi all'erogazione delle prestazioni nell'anno precedente rispetto a quello oggetto di riparto delle risorse del finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Di norma, infatti, la regolazione dei flussi finanziari relativi alla mobilità sanitaria interregionale è avvenuta finora il secondo anno successivo rispetto a quello di erogazione delle prestazioni e pertanto il nuovo criterio temporale potrebbe consentire agli enti territoriali una programmazione tempestiva e più efficiente.
La disposizione in esame è finalizzata a consentire il mantenimento dei requisiti previsti per gli IRCCS in base nel decreto del Ministero della salute del 5 febbraio del 2015 che modifica il decreto 14 marzo 2013 in materia di documentazione necessaria per il riconoscimento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed il livello di particolare qualificazione ed eccellenza nella cura e ricerca scientifica.
Ai fini di una migliore formulazione del testo, si valuti l’opportunità di esplicitare il coordinamento della disposizione in esame con le norme introdotte dal richiamato articolo 84. |
Articolo 85-bis – Sostegno dello studio, della ricerca e della valutazione dell’incidenza dell’endometriosi
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
85.020 NF |
Sportiello |
M5S |
19.12 |
Introduce l’articolo 85-bis al fine di autorizzare la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per il sostegno dello studio, della ricerca e della valutazione dell'incidenza di una specifica patologia dell’utero (endometriosi) nel territorio nazionale. A tal fine dispone che il Ministero della salute, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto stabilisca i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse sopra indicate. Si prevede in particolare che le risorse destinate alla ricerca scientifica non possano essere inferiori al 50% dello stanziamento in commento.
Si ricorda che la legge di bilancio per il 2020 (comma 469, articolo 1, della L. n. 160 del 2019) ha previsto uno stanziamento di 2 milioni per ciascun anno del biennio 2020-2021 per lo studio, la ricerca e la valutazione dell'incidenza di questa specifica patologia. Anche in tale caso è stato previsto che non meno del 50% delle medesime risorse vengano destinate alla ricerca. Si segnala che il decreto di aggiornamento dei LEA (D.P.C.M. 12 gennaio 2017) ha inserito l'endometriosi nell’elenco delle patologie croniche e invalidanti, negli stadi clinici più avanzati (“moderato o III grado” e “grave o IV grado") riconoscendo l’esenzione di esami e prestazioni specialistiche di controllo, anche strumentali.
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 |
Articolo 85-bis – Training e simulazione per le finalità di cui alla legge 10 febbraio 2020, n, 10
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
85.021 NF |
Sportiello |
M5S |
19.12 |
Introduce l’articolo 85-bis che prevede, per le finalità di cui alla legge n. 10 del 10 Febbraio 2020, in tema di donazione del corpo post mortem a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione, un’autorizzazione di spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 (comma 1). Ai sensi del comma 2, il Ministro della salute, con proprio decreto da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i centri di riferimento, le modalità di svolgimento del training e la simulazione sui cadaveri. Inoltre, il medesimo Ministro, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio decreto i criteri e le modalità per la ripartizione risorse autorizzate dal presente articolo, anche al fine di individuare le specifiche attività da finanziare (comma 3). Conseguentemente viene ridotto di 4 milioni di euro il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 209 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 |
Articolo 85-bis – Misure straordinarie per la progettazione e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
85.08 NF |
Prestigiacomo |
FI |
20.12 |
Introduce l’articolo 85-bis allo scopo di prevedere misure straordinarie per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa, mediante l’inserimento di un nuovo comma 5-bis all’articolo 42 bis del decreto legge 23/2020 disciplinante tali misure.
L’ articolo 42 bis citato prevede che al fine di contrastare gli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19 nel territorio nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con il presidente della Regione siciliana, e' nominato un Commissario straordinario per la progettazione e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della citta' di Siracusa, che deve essere completato entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La durata dell'incarico del Commissario straordinario e' di un anno, prorogabile per un solo anno. L'incarico e' a titolo gratuito. Al fine di consentire la massima autonomia finanziaria per la progettazione e la realizzazione del complesso ospedaliero al commissario straordinario e' intestata un'apposita contabilita' speciale aperta presso la tesoreria statale, sulla quale sono assegnate le risorse disponibili e possono confluire, inoltre, le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla progettazione e alla realizzazione del citato complesso ospedaliero. Per la progettazione e la realizzazione del complesso ospedaliero si provvede a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 20 della legge11 marzo 1988, n. 67, e assegnate alla Regione siciliana, ferma restando la quota minima del finanziamento a carico della medesima Regione e previa sottoscrizione di un accordo di programma tra il Commissario straordinario, il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze. |
Articolo 86 – Incremento del fondo di cui all’art. 1 della legge n. 440 del 1997
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
86.14 NF |
Carbonaro |
M5S |
19.12 |
Aggiunge i commi da 1-bis a 1-quater, che recano disposizioni relative alla valutazione degli apprendimenti e allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo per l’a.s. 2020/2021. In particolare, si stanziano € 30 mln per il 2021 per consentire lo svolgimento degli esami di Stato nelle scuole statali e paritarie secondo gli standard di sicurezza sanitaria e si affida ad ordinanze del Ministro dell’istruzione la possibilità di adottare specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e lo svolgimento dei medesimi esami, tra le quali anche quelle che sono state previste per l’a.s. 2019/2020. Le disposizioni relative agli stanziamenti sono raffrontabili con quelle recate dall’art. 231, co. 6-8, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020), che ha stanziato per le finalità indicate € 39,23 mln per il 2020. Per completezza, si ricorda che il co. 7-bis del citato art. 231 ha disposto che, per le medesime finalità, erano stanziati ulteriori € 2 mln per il 2020 da trasferire alla Regione autonoma Valle d’Aosta e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il riparto in favore delle istituzioni scolastiche ricadenti nei territori di competenza. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'incremento del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'art. 1 della L. 440/1997, previsto dallo stesso art. 86. |
Articolo 86-bis – Programma nazionale di ricerca e interventi sul contrasto alla povertà educativa
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
86.011 NF |
Gribaudo |
PD |
19.12 |
Introduce l’articolo 86-bis che demanda al Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'istruzione, la promozione di un programma nazionale di ricerca e interventi, della durata di 12 mesi, sul contrasto alla povertà educativa. Nell'attuazione del programma possono essere coinvolte università, scuole, istituti di cultura e organizzazioni del terzo settore. Ai fini indicati, si istituisce un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, con una dotazione di € 2 mln per il 2021.
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2021. |
Articolo 86-bis – Fondo per ampliare l’offerta formativa dei licei musicali e consentire l’attivazione di corsi a indirizzo jazzistico e nei nuovi linguaggi musicali
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
86.015 NF |
Donno |
M5S |
20.12 |
Introduce l’articolo 86-bis che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, un fondo, con una dotazione di € 3 mln annui a decorrere dal 2021, finalizzato a consentire ai licei musicali di ampliare l’offerta formativa e consentire l’attivazione dei corsi a indirizzo jazzistico e nei nuovi linguaggi musicali. Le modalità di attuazione sono definite con decreto del Ministro dell’istruzione da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. |
Articolo 87-bis – Contributo alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
165.106 NF 86.17 NF 87.070 NF 87.036 NF 86.8 NF 165.07 NF 87.077 NF
209.18 NF |
Gelmini Mandelli Mazzetti Colmellere Frassinetti Di Giorgi Lupi
Toccafondi |
FI FI FI Lega FdI PD Misto-NI-USEI-C!-AC IV |
19.12 |
Aggiunge l’articolo 87-bis che incrementa di € 70 mln per il 2021 le risorse destinate alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità. Le risorse sono allocate sul cap. 1477/pg 2 dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione. Conseguentemente, la relativa copertura finanziaria è rinvenuta: - per 30 milioni di euro, tramite pari riduzione del Fondo da ripartire per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dall’emergenza da Covid-19, di cui all’art. 207 - per i restanti 40 milioni di euro per il 2021, tramite corrispondente riduzione del Fondo le esigenze indifferibili, come rifinanziato dall’art. 209. |
Articolo 87-bis – Disposizioni in materia di servizi di intermediazione on line
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
87.025 NF |
Serritella |
M5S |
20.12 |
Aggiunge l’articolo 87-bis che attribuisce ulteriori poteri all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed impone ai fornitori di servizi di intermediazione online e ai motori di ricerca online che offrono servizi in Italia (anche se non stabiliti) l’obbligo di iscrizione al registro degli operatori di comunicazione - ROC (comma 1, lettera a), ed attribuisce all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di garantire un’adeguata ed efficace applicazione del Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 agosto 2019 che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali di servizi di intermediazione online, anche mediante l’adozione di linee guida e la promozione di codici di condotta e la raccolta delle informazioni pertinenti (comma 1, lettera b). A tale scopo si prevede l’applicazione, per le violazioni del citato Regolamento, delle sanzioni già previste per la violazione delle norme sulle posizioni dominanti, parametrate, quanto all’importo, al fatturato del trasgressore (comma 1, lettera c). Vengono infine fatte salve le disposizioni in materia di competenza esclusiva dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato con riferimento alle condotte dei professionisti che integrano una pratica commerciale scorretta (comma 2). Viene poi prevista l’attribuzione all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, a copertura dei costi amministrativi per l’esercizio delle nuove funzioni di regolazione, vigilanza e composizione delle controversie indicate al comma 1, di un contributo a carico dei fornitori di servizi di intermediazione online e dei motori di ricerca online che offrono servizi in Italia fissato in via di prima applicazione all’1,5 per mille dei ricavi conseguiti sul territorio italiano, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all’estero, relativi al valore della produzione risultante dal bilancio di esercizio dell’anno precedente, ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione del bilancio, dalle voci delle omologhe scritture contabili attestanti il valore della produzione. Per gli anni successivi, il contributo è modificabile dall’Autorità, sia nella misura che nelle modalità, fino al limite massimo del 2 per mille dei ricavi individuati come descritto (comma 3). |
Articolo 89, comma 1 – Copertura dell’incremento del Fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni AFAM statali anche con le risorse del programma NGEU
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
27.14 |
Governo |
|
20.12 |
Aggiunge alla fine del comma 1, un periodo con il quale si prevede che alla copertura degli oneri derivanti dall’incremento del Fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni AFAM statali, previsto dallo stesso comma, concorrono, per 165 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, anche le risorse del Programma Next Generation EU. |
Articolo 89, comma 3-bis – Risorse a sostegno delle università statali minori e delle università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
89.23 NF |
Toccafondi |
IV |
19.12 |
Introduce il comma 3-bis che, al fine di mitigare gli effetti della crisi economica derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca il Fondo perequativo a sostegno delle università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno, con una dotazione di € 5 mln per il 2021. Per analoghe finalità, e a beneficio delle università statali del Mezzogiorno aventi un numero di iscritti inferiore a 20.000, si incrementa di € 3 mln per il 2021 il Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali (FFO). I criteri di ripartizione delle risorse devono essere definiti con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Conseguentemente, riduce l’incremento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014, previsto dall’articolo 209, di € 8 mln per il 2021 |
Articolo 89, co. 4-bis – Fondo per la valorizzazione delle università a vocazione collegiale
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
89.34 NF |
Cattaneo |
FI |
19.12 |
Inserisce il comma 4-bis, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca il Fondo per la valorizzazione delle università a vocazione collegiale, con una dotazione di € 5 mln per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, da ripartire tra le università statali che gestiscono, anche attraverso appositi enti strumentali, collegi universitari. In base all’art. 13 del d.lgs. 68/2012, i collegi universitari sono strutture ricettive, dotate di spazi polifunzionali, idonee allo svolgimento di funzioni residenziali, con servizi alberghieri connessi, funzioni formative, culturali e ricreative. Le modalità di riparto e le condizioni di accesso al Fondo sono definite, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, tenendo conto, in particolare, del rapporto fra studenti iscritti all’ateneo e numero di posti riservati nei collegi agli studenti iscritti all’ateneo, dell’impegno economico sostenuto per la formazione degli studenti, delle caratteristiche organizzative degli stessi nonché della polifunzionalità degli spazi disponibili e dei servizi offerti. Conseguentemente, modifica l’articolo 209, riducendo di € 5 mln per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 le risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014). |
Articolo 89-bis – Fondo rimborso affitto studenti universitari fuorisede
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
89.016 NF |
Iovino |
M5S |
19.12 |
Introduce l’articolo 89-bis che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca un Fondo, con una dotazione di € 15 mln per il 2021, finalizzato alla corresponsione di contributi per le spese di locazione abitativa degli studenti fuori sede iscritti alle università statali. In particolare, si dispone che possono beneficiare dei contributi gli studenti fuori sede con un indice – rectius: indicatore – della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a € 20.000, che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l’alloggio, e che siano residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l’immobile locato. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono definite le modalità e i criteri di erogazione delle risorse del Fondo, per il tramite delle università, anche al fine di rispettare il tetto di spesa massima, prevedendo l’incumulabilità con altre forme di sostegno al diritto allo studio riguardanti l’alloggio. Conseguentemente, modifica l’articolo 209, riducendo di € 15 mln le risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014). |
Articolo 89-bis – Borse di studio per master interdisciplinari sul tema della criminalità organizzata e per l’orientamento professionale dei giovani verso la pubblica amministrazione
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
89.012 NF |
D’Uva |
M5S |
19.12 |
Introduce l’articolo 89-bis che prevede l’istituzione di 6 borse di studio finalizzate all’iscrizione a master interdisciplinari di primo o di secondo livello sul tema del contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso, da svolgere presso tre università statali (una al Nord, una al Centro e una al Sud Italia). A tal fine, incrementa di € 240.000 per il 2021 il Fondo per il finanziamento delle università (FFO). Gli importi erogabili e le modalità di assegnazione delle borse di studio, nonché le università sede dei master, sono definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI). Inoltre, istituisce nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio un fondo, con una dotazione di € 300.000 per il 2021, gestito dal Dipartimento della funzione pubblica, per il finanziamento di 100 borse di studio, della durata di 6 mesi, per lo sviluppo di progetti di studio e di ricerca e formazione lavoro nelle aree giuridica, scientifico-tecnologica, economica e statistica, destinate a studenti universitari di età non superiore a 25 anni. I progetti hanno per oggetto temi inerenti all’organizzazione e al funzionamento delle amministrazioni pubbliche. I beneficiari delle borse di studio sono individuati mediante avviso pubblico predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica, d’intesa con il Ministro dell’università e della ricerca. I progetti di ricerca e di formazione sul lavoro sono svolti presso le amministrazioni centrali che ne facciano richiesta, previa stipula di protocolli con il medesimo Dipartimento della funzione pubblica. Conseguentemente, modifica l’articolo 209, riducendo di € 540.000 per il 2021 le risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014). |
Articolo 89-bis – Progetto della Scuola europea di industrial engineering and management
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
89.018 NF |
D’Attis |
FI |
19.12 |
Aggiunge un nuovo articolo 89-bis, il quale autorizza la spesa di 0,5 milioni per l’anno 2021 per il finanziamento di progetti innovativi di formazione nell’ambito del progetto della Scuola europea di industrial engineering and management, di cui all’articolo 1, comma 244 della legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018). Conseguentemente, il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 209 è ridotto di 0,5 milioni per l’anno 2021. |
Articolo 89-bis – Autorizzazione di spesa per interventi su edifici di particolare valore storico-artistico che ospitano conservatori di musica
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
89.022 NF |
Gelmini |
FI
|
19.12 |
Aggiunge l’articolo 89-bis, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca un Fondo, con una dotazione di € 7 mln per il 2021, da utilizzare per interventi strutturali, di messa in sicurezza, manutenzione ordinaria e straordinaria, relativi ad edifici di particolare valore storico-artistico, non di proprietà dello Stato, che ospitano conservatori musicali. I criteri e le modalità di erogazione delle risorse devono essere definiti con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 7 milioni di euro per il 2021. |
Articolo 89-bis – Sviluppo di competenze manageriali. Credito di imposta sulle donazioni.
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
89.029 NF |
Fusacchia |
Misto |
20.12 |
Aggiunge l’articolo 89-bis, che prevede un credito d’imposta per le donazioni effettuate nel 2021 o nel 2022 sotto forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e alla acquisizione di competenze manageriali promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata, da scuole di formazione manageriale pubbliche o private. Il credito d’imposta è riconosciuto per le donazioni effettuate nel limite di 100.00 euro fino al 100 per cento per le piccole e medie imprese, fino al 90 per cento per le medie imprese e fino all’80 per cento per le grandi imprese. Il beneficio è riconosciuto nel limite di spesa annua pari a 500 mila euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell'Università e della ricerca, apportare le seguenti variazioni 2022: –500.000 2023: –500.000 |
Articolo 90, commi 1-bis-1-octies – Risorse per la ricerca, per le istituzioni AFAM che accolgono alunni con disabilità, e altre autorizzazioni di spesa
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
90.47 NF 90.42 |
Melicchio Fratoianni |
M5S LEU |
20.12 |
Aggiunge il comma 1-bis, che incrementa ulteriormente di € 25 mln per il 2021 il Fondo ordinario per gli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR, destinando tale incremento all'assunzione di ricercatori. In particolare, l’incremento è destinato ad assicurare l'integrale copertura delle spese connesse all'attività di stabilizzazione dei ricercatori precari. I criteri e le modalità di riparto sono stabiliti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca. Al riguardo, si valuti l’opportunità di un chiarimento, dal momento che, ai fini dell’assunzione di personale, è necessario prevedere lo stanziamento di risorse su più anni. Aggiunge il comma 1-ter, che incrementa di € 1 mln annui dal 2021 le risorse per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni dell’alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM), al fine consentire alle medesime istituzioni di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti con handicap riconosciuto ai sensi della L. 104/1992, con invalidità superiore al 66%, e con certificazione di disturbo specifico di apprendimento (DSA), prevedendo anche l’inserimento di una figura di tutor accademico esperto in didattica musicale inclusiva e appositamente formato. Le risorse sono ripartite tra le istituzioni AFAM in rapporto al numero complessivo degli studenti diversamente abili presso di esse iscritti. Al riguardo, si ricorda che l’art. 1, co. 742, della L. 145/2019 (L. di bilancio 2019) ha incrementato le risorse destinate al funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni AFAM di € 500.000 annui dal 2019, al fine di consentire alle medesime istituzioni di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti con handicap riconosciuto ai sensi della L. 104/1992, con invalidità superiore al 66%, o con certificazione di DSA. Ha inoltre stabilito che le risorse sono ripartite tra le varie istituzioni in rapporto al numero complessivo degli studenti iscritti. Successivamente, l’art. 1, co. 282, della L. 160/2019 (L. di bilancio 2020) ha incrementato le medesime risorse di € 1,5 mln annui dal 2020, al fine di consentire alle istituzioni AFAM di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti con disabilità – indipendentemente dal grado della stessa – e con certificazione di DSA. Anche in questo caso, ha stabilito che le risorse sono ripartite tra le varie istituzioni in rapporto al numero complessivo degli studenti iscritti. In relazione al finanziamento dell’AFAM, si vedano anche gli analoghi emendamenti 90.47 NF Melicchio e 90.42 NF Fratoianni.
Aggiunge il comma 1-quater, che incrementa di € 1 mln per il 2021, di € 2 mln per il 2022 e di € 3 mln annui dal 2023 l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo – istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca – per l’insediamento nel Mezzogiorno di uno spazio dedicato alle infrastrutture di ricerca nel settore delle scienze religiose e per l'incremento, attraverso l’analisi e lo studio della lingua ebraica, della ricerca digitale multilingue per favorire la coesione sociale ed il dialogo interculturale. Aggiunge il comma 1-quinquies, che autorizza un contributo di € 300.000 per il 2021 a favore della Fondazione Centro studi investimenti sociali – CENSIS, per consentire la pubblicazione e la distribuzione del Rapporto annuale sulla situazione sociale del Paese. Aggiunge il comma 1-sexies, che autorizza la spesa di € 500.000 per il 2021 a favore del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) per proseguire l'implementazione del progetto culturale connesso al Portale delle fonti per la storia della Repubblica italiana e le ulteriori attività di digitalizzazione della documentazione archivistica e bibliografica che lo alimentano. Per tale progetto, l'art. 1, co. 381 della L. 160/2019 ha autorizzato la spesa di € 750.000 per il 2020. Aggiunge il comma 1-septies, che, al fine di accelerare e riqualificare la spesa per investimenti attraverso azioni di supporto tecnico alle amministrazioni comunali, incrementa di € 500.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 le risorse in favore della Fondazione IFEL – Istituto per la finanza e l'economia locale di cui all'art. 57, co. 2-novies, del D.L. 124/2019 (L. 157/2019). La disposizione citata ha autorizzato la spesa di € 4 mln per il 2019 e di € 1 mln annui per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023. Aggiunge il comma 1-octies, che autorizza la spesa di € 500.000 per il 2021 in favore dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani, al fine di favorire la crescita e lo sviluppo sostenibile delle aree interne e marginali italiane, con particolare riguardo alle aree montane, e di contribuire al conseguimento degli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale e di equi rapporti sociali tra tutti i residenti nel territorio nazionale. L'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani supporta gli enti locali, compresi in tali aree, con attività di studi, ricerche e formazione anche ai fini dell'accesso ai fondi europei.
Conseguentemente: il fondo di cui all'articolo 207 è ridotto di 25 milioni di euro per l'anno 2021; il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 3,8 milioni di euro per l'anno 2021, di 3 milioni di euro per l'anno 2022 e di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 |
Articolo 90 commi 6-bis e 6-ter – Disposizioni relative ad enti privati di ricerca e istituzione del Fondo per la ricerca in campo economico e sociale
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
90.8 NF |
Lupi |
Misto |
20.12 |
Aggiunge i commi 6-bis e 6-ter. ll comma 6-bis prevede l’istituzione nell'Anagrafe nazionale delle ricerche (di cui all'art. 63 del DPR 382/1980) di una sezione denominata "Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca", alla quale potranno iscriversi le fondazioni, le associazioni, gli organismi privati ed altri soggetti di diritto privato senza scopo di lucro che svolgono attività di ricerca, ad eccezione di università, enti universitari ed enti del Terzo settore. I criteri e le modalità di iscrizione devono essere definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Il Dicastero rende consultabili, attraverso l'Anagrafe nazionale delle ricerche, le informazioni relative ai contributi pubblici di cui sono destinatari i soggetti iscritti alla predetta sezione. Il comma 6-ter istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca il Fondo per la ricerca in campo economico e sociale, con una dotazione di € 8,5 mln annui dal 2021. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge sono stabilite le modalità di presentazione dei progetti di ricerca e di attribuzione delle risorse, mediante una procedura selettiva annuale riservata ai soggetti iscritti nella summenzionata sezione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche. Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 8,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 |
Articolo 90-bis – Autorizzazione di spesa per l’attivazione di master di secondo livello in medicina clinica termale
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
90.15 NF |
Lorenzin |
PD |
19.12 |
Introduce l’articolo 90-bis che autorizza la spesa di € 100.000 per ciascun anno del triennio 2021-2023, da ripartire con decreto del Ministero dell’università e della ricerca tra le università che, sulla base di convenzioni con la Fondazione per la ricerca scientifica termale (FORST) attivano master di secondo livello in medicina clinica termale. Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 |
Articolo 92-comma 2-bis – Attribuzione di risorse per l’organizzazione dei campionati europei di nuoto 2022
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
92.20 NF |
Versace |
FI
|
19.12 |
Inserisce il comma 2-bis, che attribuisce alla Federazione italiana nuoto – che a tal fine può avvalersi di un comitato organizzatore – € 4 mln per il 2021 per supportare le attività organizzative e di sviluppo nel territorio nazionale, in particolare nella regione Lazio e nella città metropolitana di Roma capitale, relative ai campionati europei di nuoto che si svolgeranno a Roma nel 2022. Le risorse devono essere utilizzate anche per l’eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la partecipazione di atleti paralimpici. Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 4 milioni di euro per il 2021 |
Articolo 92-bis – Contributo per il Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
92.06 NF |
Pagano Ubaldo |
PD |
19.12 |
Introduce l’articolo 92-bis che destina al Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo (2026) € 1,5 mln annui per ciascun anno del triennio 2021-2023, al fine di implementare le attività di pianificazione e organizzazione dei Giochi. Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. |
Articolo 94 – Azioni per il rimboschimento delle città
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
94.10 NF |
Ilaria Fontana |
M5S |
20.12 |
Aggiunge il comma 4-bis con il quale si incrementa di 3 milioni di euro, per il 2021, il finanziamento di un programma sperimentale di messa a dimora di alberi e per la creazione di foreste urbane e periurbane, nelle città metropolitane. Si ricorda che, per tali finalità, è stata inizialmente autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 3 milioni di euro per l'anno 2021. |
Articolo 94-bis – Consiglio nazionale dei giovani
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
94.04 NF 94.05 NF 94.03 NF 94.06 NF |
Ungaro Calabria Trancazzini Gelmini |
IV FI FDI FI |
19.12 |
Aggiunge l’articolo 94-bis che incrementa di 400.000 euro per l’anno 2021 la dotazione del fondo per il finanziamento delle attività del Consiglio nazionale dei giovani.
Il Consiglio Nazionale dei Giovani è stato istituito e disciplinato dalla legge di bilancio 2019 (L. 145/2018, art. 1, commi 470-477) quale organo consultivo e di rappresentanza, con funzioni volte ad incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale dell’Italia. Ulteriori compiti possono essere attribuiti con decreto del Presidente del Consiglio o dell’Autorità politica delegata in materia. Contestualmente, la medesima legge ha istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del MEF, con una dotazione di 200 mila euro per il 2019. Successivamente, il fondo è stato rifinanziato per l'importo di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Tra le funzioni in capo al Consiglio, si segnalano: la promozione del dialogo tra istituzioni ed organizzazioni giovanili, la formazione e lo sviluppo di organismi consultivi dei giovani a livello locale, l’espressione di pareri e proposte su atti normativi di iniziativa del Governo che interessano i giovani nonché la partecipazione ai forum associativi, europei ed internazionali. Il Consiglio è composto dalle associazioni giovanili maggiormente rappresentative e dai soggetti indicati nel proprio statuto.
Conseguentemente il fondo di cui all’articolo 209 è ridotto di 400.000 di euro per l’anno 2021. |
Articolo 94-bis – Fondi per progetti di formazione in materia di diritto penale internazionale
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
94.07 NF |
Prestigiacomo |
FI |
19.12 |
Inserisce l’art. 94-bis per istituire un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero della giustizia, dotato di uno stanziamento di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023, da destinare al finanziamento di progetti di formazione in materia di diritto penale internazionale e tutela dei diritti umani. I criteri di accesso alle risorse dovranno essere adottati con DM giustizia entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio e dovranno comunque considerare come requisiti prioritari le attività pluriennali di collaborazione, consulenza o cooperazione con organismi e istituzioni internazionali. Conseguentemente il fondo di cui all’art. 209 è ridotto di 2 milioni di euro per il triennio 2021-2023. |
Articolo 96, comma 5-bis – Incremento del Fondo per il diritto di prestito pubblico
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
96.88 NF 96.90 NF |
Pastorino Palmieri |
LEU FI |
19.12 |
Inserisce il comma 5-bis, che incrementa di € 2,5 mln annui, a decorrere dal 2021, le risorse del Fondo per il diritto di prestito pubblico, istituito nello stato di previsione del MIBACT dall’art. 2, co. 132, del D.L. 262/2006 (L. 286/2006) per assicurare la remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici (ad eccezione di quelli eseguiti dalle biblioteche universitarie e da istituti e scuole di ogni ordine e grado, che sono esentati dalla remunerazione dei prestiti). Al riguardo, si ricorda che l'art. 2, co. 132, del D.L. 262/2006 (L. 286/2006) ha autorizzato a tali fini una spesa di € 250.000 per il 2006, € 2,2 mln per il 2007 ed € 3 mln annui a decorrere dal 2008. Le risorse del Fondo sono iscritte sul cap. 3632 dello stato di previsione del MIBACT e, in base al disegno di legge di bilancio 2021-2023, ammontano, per il 2021, a € 1.047.146. Conseguentemente, riduce l’incremento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014), previsto dall’art. 209, di € 2,5 mln dal 2021. |
Articolo 96, comma 5-bis – Contributo per la Fondazione Libri italiani accessibili (LIA)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
96.64 NF |
Vacca |
M5S |
19.12 |
Aggiunge il comma 5-bis che assegna alla Fondazione Libri italiani accessibili (LIA) un contributo aggiuntivo di € 100.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e un contributo (stabile) di € 300.000 annui a decorrere dal 2023, al fine di garantire l’accesso e la fruizione dei prodotti editoriali a tutte le categorie deboli, in particolare alle persone con disabilità visiva, anche attraverso eventi di sensibilizzazione, ricerca sull’accessibilità digitale, corsi di formazione e attività di consulenza. Le risorse sono allocate sul cap. 2551/pg 11 dello stato di previsione del Mibact e, in base al disegno di legge di bilancio 2021-2023, ammontano, per il 2021 e il 2022, a € 200.000 annui. Per il 2023, non è previsto alcuno stanziamento. Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 300.000 euro a decorrere dall'anno 2023. |
Articolo 96, comma 5-bis – Celebrazioni dell’ottavo centenario del presepe
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
96.3 NF |
Fusacchia |
Misto |
20.12 |
Aggiunge il comma 5-bis che, al fine consentire la celebrazione nazionale nel 2023 dell’ottavo centenario della prima rappresentazione del presepe e garantire la progettazione e la realizzazione di iniziative di rilievo e di risonanza internazionali in ambito artistico, culturale e sociale, autorizza la spesa di € 1,3 mln per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. Le risorse sono destinate ad un Comitato nazionale responsabile delle celebrazioni, che il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è chiamato a istituire. Conseguentemente, riduce di € 1,3 mln per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014), di cui all’articolo 209 |
Articolo 96, comma 5-bis – Incremento di risorse per le istituzioni AFAM per servizi e iniziative in favore degli studenti con disabilità e con certificazione di DSA
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
96.65 96.57
|
Nitti Torto |
PD M5S |
20.12 |
Inserisce il comma 5-bis, che incrementa di € 1 mln annui “a decorrere dall’a.a. 2020/2021” – rectius: a decorrere dall’anno 2021 – le risorse per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni dell’alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM), al fine consentire alle medesime istituzioni di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti con handicap riconosciuto ai sensi della L. 104/1992, con invalidità superiore al 66%, e con certificazione di disturbo specifico di apprendimento (DSA), prevedendo anche l’inserimento di una figura di tutor accademico esperto in didattica musicale inclusiva e appositamente formato. Le risorse sono ripartite tra le istituzioni AFAM in rapporto al numero complessivo degli studenti diversamente abili presso di esse iscritti. Al riguardo, si ricorda che l’art. 1, co. 742, della L. 145/2019 (L. di bilancio 2019) ha incrementato le risorse destinate al funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni AFAM di € 500.000 annui dal 2019, al fine di consentire alle medesime istituzioni di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti con handicap riconosciuto ai sensi della L. 104/1992, con invalidità superiore al 66%, o con certificazione di DSA. Ha inoltre stabilito che le risorse sono ripartite tra le varie istituzioni in rapporto al numero complessivo degli studenti iscritti. Successivamente, l’art. 1, co. 282, della L. 160/2019 (L. di bilancio 2020) ha incrementato le medesime risorse di € 1,5 mln annui dal 2020, al fine di consentire alle istituzioni AFAM di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti con disabilità – indipendentemente dal grado della stessa – e con certificazione di DSA. Anche in questo caso, ha stabilito che le risorse sono ripartite tra le varie istituzioni in rapporto al numero complessivo degli studenti iscritti.
Sul punto, si vedano gli analoghi emendamenti 90.47 NF Melicchio e 90.42 NF Fratoianni.
Conseguentemente, riduce di € 1 mln annui dal 2021 il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014), di cui all’articolo 209. |
Articolo 96-bis – Fondo finanziamento piccoli musei
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
96.54 NF |
Testamento |
M5S |
19.12 |
Introduce l’articolo 96-bis che incrementa di € 1 mln per il 2021 il Fondo per il funzionamento dei piccoli musei. L'incremento è finalizzato alla digitalizzazione del patrimonio, alla progettazione di podcast e di percorsi espositivi funzionali alla fruizione delle opere, nonché alla predisposizione di programmi di didattica telematica (e-learning). L'art. 1, co. 359 e 360, della L. 160/2019 ha istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, a decorrere dal 2020, il Fondo per il funzionamento dei piccoli musei, con una dotazione di € 2 mln di euro annui a decorrere dal 2020. Il Fondo è finalizzato ad assicurare, nei piccoli musei, il funzionamento, la manutenzione ordinaria, la continuità nella fruizione da parte dei visitatori, nonché l’abbattimento delle barriere architettoniche. Le risorse sono state appostate sul cap. 5681 dello stato di previsione del MIBACT.
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2021 |
Articolo 96-bis – Osservatorio patrimonio immateriale Unesco
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
96.043 NF |
Russo |
M5S |
19.12 |
Aggiunge l’articolo 96-bis, che prevede l’istituzione, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, dell’Osservatorio nazionale per il patrimonio immateriale dell’UNESCO, al fine di razionalizzare gli interventi di tutela e valorizzazione dello stesso. L’art. 2 della Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, ratificata dall’Italia con L. 167/2007, ha stabilito che per “patrimonio culturale immateriale” si intendono le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how – come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi – che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale. Il patrimonio culturale immateriale si manifesta tra l’altro nei seguenti settori: tradizioni ed espressioni orali, ivi compreso il linguaggio, in quanto veicolo del patrimonio culturale immateriale; arti dello spettacolo; consuetudini sociali, eventi rituali e festivi; cognizioni e prassi relative alla natura e all’universo; artigianato tradizionale. L’art. 11 della medesima Convenzione ha affidato ad ogni Stato contraente il compito di individuare gli elementi del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio e di adottare i provvedimenti ritenuti necessari a garantirne la salvaguardia. Sulla base degli artt. 16 e 17 della stessa Convenzione, sono state istituite la Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale e la Lista del patrimonio immateriale che necessita di urgente tutela. L’Osservatorio è istituito con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentali e forestali e il Ministro dell’economia e delle finanze. A tal fine, autorizza una spesa di € 0,5 mln annui a decorrere dal 2021. Conseguentemente, riduce di € 0,5 mln annui dal 2021 le risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014), di cui all’articolo 209. |
Articolo 100, comma 3-bis – Servizi per lo stazionamento delle unità da diporto
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
100.23
|
Gava |
Lega |
20.12 |
Aggiunge il comma 3-bis, che estende ai servizi resi nell’ambito di contratti annuali o pluriennali per lo stazionamento la qualifica di strutture ricettive all’aria aperta. A tale scopo sopprime il riferimento all’esclusione di tali servizi all’articolo 32, comma 1, del decreto-legge n. 133 del 2014.
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 |
Articolo 100-bis - Esenzione prima rata IMU 2021 per turismo e spettacolo
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
100.0103 |
Manzo |
M5S Consenso unanime dei gruppi |
19.12 |
Introduce l’articolo 100-bis, che anzitutto esenta dalla prima rata dell’IMU 2021 gli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli. Si tratta in particolare dei seguenti immobili: a) stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, stabilimenti termali; b) alberghi, pensioni e relative pertinenze, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, a purché i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate; c) immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni; d) discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate (comma 1). Le disposizioni introdotte si applicano in seno al cd. Temporary Framework per gli aiuti di Stato in corso di pandemia (vedi il sito web della documentazione parlamentare) (comma 2). Si eleva dunque di 79,1 milioni di euro per l'anno 2021 la dotazione dell’apposito Fondo di ristoro ai comuni per le minori entrate derivanti dalle agevolazioni IMU connesse alla pandemia, istituito dall’articolo 177 del decreto-legge n.34 del 2020 (cd. decreto Rilancio) e successivamente incrementato dai provvedimenti emergenziali (comma 3). Il comma 4 estende il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, istituito dal decreto Rilancio (articolo 28) e modificato dai successivi provvedimenti emergenziali, alle agenzie di viaggio e ai tour operator; dispone che per questi ultimi soggetti e per le imprese turistico-ricettive il credito spetti sino al 30 aprile 2021, in luogo dell’originario termine del 31 dicembre 2020. Il comma 5 rifinanzia di 100 milioni per l’anno 2021 il Fondo per sostenere le agenzie di viaggio, i tour operator, le guide, gli accompagnatori turistici e le imprese di trasporto di persone, in aree urbane e suburbane mediante autobus scoperti. Il Fondo è stato istituito presso il MIBACT, dall’articolo 182, comma 1 del D.L. n. 34/2020, in considerazione dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento da COVID-19 su tali settori economici. Contestualmente, il comma 5 estende la platea dei beneficiari del fondo alle imprese turistico-ricettive, genericamente intese. La ripartizione del fondo, fino ai decreti ristori destinato solo alle agenzie di viaggio ed ai tour operator, è effettuata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. Il comma 6 incrementa di 20 milioni di euro per l’anno 2021 l’autorizzazione di spesa prevista dal decreto-legge Agosto (articolo 79, comma 3, del decreto legge n. 104 del 2020) in ragione dell’attribuzione credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere negli anni 2020 e 2021. Conseguentemente, il Fondo emergenziale per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dalle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all’articolo 207, viene ridotto di 505,15 milioni di euro per l’anno 2021. |
Articolo 100-bis – Promozione turistica del territorio attraverso manifestazioni sportive
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
100.073 NF |
Pella |
FI |
19.12 |
Introduce l’articolo 100-bis, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un Fondo, da trasferire al bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con una dotazione di € 0,5 mln per ciascun anno del triennio 2021-2023, da destinare all’erogazione di contributi alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per l’organizzazione di gare sportive atletiche, ciclistiche e automobilistiche di rilievo internazionale che si svolgano sul territorio di almeno due regioni. Le modalità di riparto delle risorse del Fondo devono essere definite con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport. Viene inoltre introdotta una modifica al Codice della strada (art. 9, co. 1, d.lgs. 285/1992) con riferimento alla modalità per il rilascio delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento di competizioni sportive su strade ed aree pubbliche. Si prevede in particolare che, nel caso di competizioni (gare atletiche, ciclistiche, con animali o veicoli a trazione animale) che interessano più regioni, l'autorizzazione sia rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma del luogo di partenza della manifestazione, d’intesa con le altre regioni interessate, che devono rilasciare il nulla osta entro 20 giorni prima della data di svolgimento della gara. Conseguentemente, riduce di € 0,5 mln il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014), incrementato dall’art. 209. |
Articolo 101-bis – Bonus TV 4.0
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
101.014 |
Luciano Cantone |
M5S |
20.12 |
Introduce l’articolo 101-bis che assegna 100 milioni di euro per il 2021 al fine di finanziare ulteriormente il contributo per la sostituzione degli apparecchi televisivi di cui all’articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27dicembre 2017, n. 205, finalizzandolo non solo all’acquisto ma anche allo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva obsolete allo scopo di favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2. Le modalità operative e le procedure per l’attuazione degli interventi previsto dal citato articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27dicembre 2017, n. 205, sono definite con un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare la seguente variazione: 2021: – 100.000.000; |
Articolo 105, comma 2-bis – Indennità di architettura e di gestione operativa dello SPID
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
105.15 |
Relatori |
|
19.12 |
Introduce il comma 2-bis che dispone la corresponsione ai gestori del sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID) di una indennità di architettura e di gestione operativa del sistema nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per l’anno 2021. La disposizione è volta ad assicurare la sostenibilità tecnico ed economica del Sistema Pubblico per la Gestione delle Identità Digitali (SPID), alla luce delle iniziative ed attività di singole pubbliche amministrazioni per dare attuazione dell’art. 24, co. 4, del D.L. 76/2020 (c.d. decreto-legge semplificazioni) che comportano l’incremento significativo del numero medio di accessi al minuto secondo al sistema. In proposito si ricorda che in base all’art. 24, co. 4, del D.L. 76/2020 (c.d. decreto-legge semplificazioni) le pubbliche amministrazioni dal 28 febbraio 2021 hanno divieto di rilasciare o rinnovare credenziali per l'identificazione e l'accesso dei cittadini ai propri servizi in rete, diverse da SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi. La previsione di tale indennità, come richiamato dalla medesima norma, si pone in deroga a quanto previsto dal Codice dell’amministrazione digitale, in base alle cui previsioni (art. 64, co. 2-decies) le pubbliche amministrazioni, in qualità di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle verifiche rese disponibili dai gestori di identità digitali e dai gestori di attributi qualificati. Nel contempo si rinvia ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, la previsione delle misure di compensazione, nel limite di spesa indicato, al fine di assicurare ai gestori gli importi dovuti a valere su eventuali risparmi di spesa resi disponibili per gli anni successivi. Il decreto fissa inoltre i criteri di attribuzione dell’indennità ai gestori, basati su principi di proporzionalità rispetto al numero di identità gestite, nonché i criteri di comunicazione all’Agid da parte delle singole PA del numero di accessi annui ai servizi tramite SPID, a solo scopo statistico. Il decreto è adottato entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio.
Viene in conseguenza integrata la rubrica dell’articolo 105. Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 207 è ridotto di 1 milione di euro per l’anno 2021. |
Articolo 105-bis – Kit digitalizzazione
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
105.022 NF |
Gelmini |
FI Consenso unanime di tutti i gruppi |
20.12 |
Aggiunge l’articolo 105-bis che, al fine di ridurre il divario digitale, prevede la concessione, a famiglie a basso reddito, con almeno un componente iscritto ad un ciclo di istruzione scolastica o universitaria, di un dispositivo mobile in comodato gratuito dotato di connettività per un anno o di un bonus di valore equivalente da utilizzare per le stesse finalità (comma 1). Per la concessione del telefono sono stabilite le seguenti condizioni: · un reddito ISEE non superiore a 20.000 euro annui; · non essere titolari di un contratto di connessione internet e di un contratto di telefonia mobile; · dotarsi del sistema pubblico di identità digitale (SPID). Può essere concesso un telefono ad un solo soggetto per nucleo familiare e nel limite complessivo di spesa massima di 20 milioni di euro per l’anno 2021. A tal fine nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un apposito fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2021, da trasferire successivamente al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale (comma 2). Le modalità di accesso al beneficio sono definite entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio o con decreto del Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione (comma 3).
Conseguentemente il fondo di cui all’articolo 207 è ridotto di 20 milioni di euro per l’anno 2021 |
Articolo 108 – Procedura d’infrazione 2008-2010 – Adeguamento della normativa IVA
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
108.1 108.2 108.12 108.14 108.16 108.23 |
Lepri |
PD |
20.12 |
Soppresso originariamente introdotto ai fini della definizione della procedura d’infrazione UE n. 2008/2010, per violazione degli obblighi dalla direttiva IVA (2006/112/CE), concernente le operazioni escluse dal campo di applicazione dell’imposta e il non corretto recepimento delle relative esenzioni. |
Articolo 113-bis – Potenziamento della rete di assistenza alle vittime del reato
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
113.01 NF |
Bazoli |
PD |
19.12 |
Introduce l’articolo 113-bis il quale prevede che la spesa autorizzata dall’art. 1, comma 426, della legge 160/2019, allo scopo di rafforzare la rete di assistenza delle vittime di reato, sia incrementata di un ulteriore milione di euro per l’anno 2021 (portando in tal modo il finanziamento totale a 3 milioni di euro per il 2021).
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 1 milione di euro per il 2021 |
Articolo 114-bis – Attuazione della risoluzione n. 1325(2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite su donne pace e sicurezza e Aiuto Pubblico allo Sviluppo
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
114.06 NF |
Quartapelle Procopio |
PD |
19.12 |
Introduce l’articolo 114-bis che, al comma 1, autorizza una spesa di 1 milione di euro, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per l’attuazione del Piano d’azione in ottemperanza della risoluzione n. 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite su donne, pace e sicurezza nonché per la formazione nel settore della mediazione e della prevenzione dei conflitti. Il comma successivo incrementa di 9 milioni di euro per il 2021 il finanziamento in favore dell’Agenzia per la cooperazione allo sviluppo.
Conseguentemente Il Fondo di cui all’articolo 209 è ridotto di 6 milioni per il 2021 e di 1 milione per ciascuno degli anni 2022 e 2023. La Tabella A, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale: 2021: -4.000.000. |
Articolo 115-bis – Iniziative per il Giubileo del 2025
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
115.031 |
Relatori |
|
19.12 |
Introduce l’articolo 115-bis che autorizza, al comma 1, la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per il coordinamento, attraverso un apposito tavolo istituzionale, degli interventi e delle opere necessari allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica previsto per l’anno 2025. Il tavolo, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, è composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro dell’interno, dal Ministro dell’economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, dal Presidente della regione Lazio e dal Sindaco di Roma capitale, nonché da due senatori e da due deputati designati rispettivamente dai Presidenti delle Camere, sentiti i gruppi parlamentari. Il predetto tavolo definisce gli indirizzi nonché il piano degli interventi e delle opere necessari, da aggiornare e rimodulare su base almeno semestrale, sentite le competenti Commissioni parlamentari. Il comma successivo dispone che la realizzazione degli interventi realizzati in aree ubicate almeno parzialmente nel territorio della Santa Sede e almeno parzialmente di proprietà della stessa, sia subordinata alla definizione consensuale, mediante scambio di note tra la Santa Sede e lo Stato italiano, delle modalità per la loro attuazione. Conseguentemente Alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni: 2021: -1.000.000; 2022: -1.000.000. |
Articolo 115-bis – Expo Dubai
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
115.019 NF |
Di Stasio |
M5S |
20.12 |
Introduce l’articolo 115-bis che modifica l’art. 1, comma 587 della legge di bilancio per il 2019 Il comma 587 portando l’autorizzazione di spesa, riferita al 2021, per l’esecuzione degli adempimenti connessi con la partecipazione italiana all’Expo Dubai (da 2,5) a 8,7 milioni di euro. Prevede altresì che per le attività all’estero del Commissariato generale di sezione per la partecipazione italiana all'Expo 2020 Dubai trovino applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al regolamento recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria del MAECI, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 54/2010. Si precisa inoltre che il Commissariato sia assistito da un Comitato di monitoraggio. Presieduto da un membro designato dal Presidente della e da due componenti designati rispettivamente dal MAECI e dal MEF.
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 6,2 milioni di euro per l'anno 2021 |
Articolo 115-bis – Rinnovo dei Comitati degli italiani all’estero e del Consiglio generale degli italiani all’estero
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
115.017 NF 115.01 NF 115.025 NF |
Suriano Quartapelle Procopio Borghese |
M5S PD Misto |
20.12 |
Introduce l’articolo 115-bis che autorizza la spesa di 9 milioni di euro per il 2021 per lo svolgimento delle votazioni per il rinnovo dei comitati degli italiani all’estero e per introdurre, in via sperimentale, modalità di espressione del voto digitale per lo svolgimento delle votazioni
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209, è ridotto di 9 milioni di euro per l'anno 2021 |
Articolo 119-bis – Proroga e modifiche all’incremento per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 e all’imposta sull’acquisto di autoveicoli ad elevate emissioni di Co2
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
119.039 |
Delrio |
PD Consenso unanime dei gruppi |
19.12 |
Introduce l’articolo 119-bis che interviene sui seguenti profili: - modifica, per il 2021, l’imposta sull’acquisto di autoveicoli nuovi ad alte emissioni di Co2 (c.d. “ecotassa”), eliminando la sua applicazione per i veicoli con emissioni tra 161 e 190 gr/Km e diminuendone gli importi per le altre fasce inquinanti (comma 1); - conferma per il 2021 il contributo statale per l’acquisto di autoveicoli nuovi a ridotte emissioni di Co2 (commi 2, 3, 4 e 6), ma con alcune modifiche rispetto al 2020; - introduce un contributo statale per l’acquisto dei veicoli nuovi per il trasporto merci e per gli autoveicoli speciali (comma 7).
In dettaglio: Il comma 1, lett. b) e c), modifica per il 2021 la disciplina dell’imposta sui veicoli inquinanti, introdotta dalla legge di bilancio 2019 per gli anni 2020 e 2021 per l’acquisto di veicoli con emissioni superiori a 160 gr/Km di Co2. Per l’anno 2021 in base al nuovo comma 1042-bis l’imposta si applicherà solo agli acquisti di veicoli con emissioni superiori a 191 gr/KM (anziché 161 gr/Km come previsto attualmente). L’importo rimarrà variabile, come attualmente, tra i 1.100 ed i 2.500 euro a seconda della fascia di emissione, ma vengono rimodulate le singole fasce di emissione per l’applicazione dell’imposta, cosicché la sua misura risulterà inferiore per molte delle fasce di emissioni inquinanti rispetto a quella vigente. Tale modifica va anche ricollegata a quanto previsto dal comma 1, lett. e) che introduce un nuovo comma 1046-bis alla legge di bilancio 2019, in base al quale a partire dal 1° gennaio 2021 per il calcolo delle emissioni di Co2 dei veicoli si dovrà applicare il nuovo ciclo di omologazione WLTP previsto dal Regolamento (UE) 2017/1151 (riportato nel secondo riquadro al punto V.7 della carta di circolazione), che sostituisce l’attuale ciclo NEDC. Tale nuovo sistema, più rigoroso, sarà il riferimento sia per la determinazione dell’ecobonus per i veicoli elettrici ed ibridi previsto dal comma 1031, che per il calcolo della c.d. ecotassa (l’imposta sui veicoli maggiormente inquinanti di cui al comma 1042-bis). Ai fini della sola erogazione dell’ecobonus, si prevede peraltro un periodo transitorio di calcolo delle emissioni ancora in base al vecchio ciclo NEDC, per gli acquisti effettuati fino al 30 giugno 2021.
Il comma 2, concede anche per il 2021 il contributo statale per l’acquisto di autoveicoli nuovi (cat. M1) con emissioni fino a 60 g/Km di Co2, sia con che senza rottamazione di un altro veicolo. L’importo del contributo è confermato in 2000 euro nel caso di rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011, ed in 1.000 euro in mancanza di rottamazione, in entrambi i casi sempre a condizione che il venditore conceda uno sconto analogo al contributo statale. Si conferma la possibilità di acquisto in locazione finanziaria e il limite di prezzo (comma 3) del veicolo di 50.000 euro. Tale contributo è cumulabile, analogamente a quanto previsto nel 2020, con il c.d. ecobonus per l’acquisto di veicoli elettrici ed ibridi previsto dal comma 1031 della legge di bilancio 2019 per gli anni 2020 e 2021(comma 6). Per quanto riguarda il veicolo consegnato per la rottamazione, il comma 1, lett. a), modificando il comma 1034 della legge di bilancio 2019, sposta da 15 a 30 giorni il termine per il venditore per avviare il veicolo alla rottamazione. Il comma 4 prevede un contributo statale di 1500 euro per gli acquisti di autoveicoli con emissioni di Co2 superiori a 61 g/Km e fino a 135 g/KM (per il 2020 la soglia massima di emissioni prevista era limitata ai 110 g/Km). Gli autoveicoli nuovi devono essere di classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e gli acquisti vanno effettuati dal 1° gennaio al 30 giugno 2021; è richiesta la rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 1° gennaio 2011 ed il contributo statale è concesso a condizione che il venditore riconosca uno sconto di 2.000 euro e che il veicolo nuovo abbia un prezzo ufficiale inferiore a 40.000 euro al netto dell’IVA (comma 5). Il comma 7 prevede un contributo statale per l’acquisto, dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021, di veicoli per il trasporto merci nuovi di categoria N1 (fino a 3,5 tonnellate) nonché di autoveicoli speciali (definiti dall’art. 54, co. 1, lett. g) del Codice della strada come veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio e poi individuati dall’art. 203 del Regolamento di attuazione del Codice: vi rientrano a titolo esemplificativo, ambulanze, furgoni isotermici, spazzatrici, cisterne, betoniere, furgoni blindati, auto funebri, etc). La disposizione specifica inoltre che deve trattarsi di veicoli di categoria M1 (la categoria internazionale M1 si riferisce agli autoveicoli a quattro ruote veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente). Il contributo è differenziato in base alla Massa Totale a Terra (MTT) del veicolo, all’alimentazione ed all’eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria fino ad Euro 4, con importi che vanno da 1.200 a 8.000 euro nel caso di rottamazione, mentre in mancanza di rottamazione il contributo va da un minimo di 800 euro fino a 6.400 euro, come indicato nella relativa tabella. Agli incentivi dei commi 2, 4 e 7 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037 e 1038 della legge di bilancio 2019 che disciplinano gli aspetti relativi alla rottamazione dei veicoli, alla corresponsione dei contributi ai venditori e ai requisiti per l’accesso all’incentivo, con riguardo all’ecobonus nonché le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, contenente la disciplina applicativa dell’ecobonus (comma 8) Il comma 9 provvede al rifinanziamento del fondo (di cui al comma 1041 della legge di bilancio 2019) per il 2021 per 420 milioni di euro per l’erogazione dei contributi suddetti, così ripartiti: a) 120 milioni di euro per i contributi aggiuntivi all'acquisto di autoveicoli elettrici e ibridi (fascia da 0 a 60 gr/KM Co2); b) 250 milioni per i contributi all'acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 61-135 g/km Co2; c) 50 milioni per i contributi all'acquisto veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, di cui 10 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici.
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 207 è ridotto di 420 milioni di euro per l’anno 2021. |
Articolo 119-bis - Disposizioni in materia di trasporto rapido di massa
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
119.034 |
Bordonali |
FI |
20.12 |
Aggiunge l’articolo 119-bis che autorizza una spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021 finalizzata a consentire una gestione della linea M1 della metropolitana di Brescia, improntata ai criteri di efficienza ed economicità, anche al fine di accrescere la qualità dei servizi erogati indicando la copertura finanziaria dell’intervento. Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 |
Articolo 119-bis - Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di adeguamento dei mezzi di trasporto pubblico locale e regionale
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
119.08 |
Fregolent |
IV |
20.12 |
Aggiunge l’articolo 119-bis che estende alla riconversione a gas naturale dei mezzi a gasolio euro 4 ed euro 5, nei limiti del 15 per cento delle dotazioni del Fondo, gli interventi finanziabili dal Fondo per il rinnovo dei mezzi del trasporto pubblico locale di cui all’articolo 1, comma 866, della legge n. 208 del 2015 |
Articolo 120, comma 7-bis – Riqualificazione del porto di Reggio Calabria
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
120.21 NF |
Cannizzaro |
FI |
19.12 |
Aggiunge il comma 7-bis che autorizza la spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2021 di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 6 milioni di euro per l'anno 2023, per interventi di riqualificazione del porto di Reggio Calabria, al fine di agevolare la mobilità dei passeggeri ed i collegamenti con il Porto di Messina. Conseguentemente sono apportale le seguenti modifiche alla Tabella A: 2021: -4.000.000; 2022: -5.000.000; 2023: -6.000.000. |
Articolo 120, comma 7-bis – Proroga delle concessioni demaniali relative alla pesca e all’acquacultura
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
120.3 |
Bordo |
PD |
20.12 |
Aggiunge il comma 7-bis con il quale si interviene in materia di proroghe di termini per il rilascio di concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistiche-ricreative, ad uso pesca, acquacultura ed attività produttive ad essa connesse - di cui al decreto legge n. 194 del 2009 - nel senso di prevedere che la proroga fissata al 31 dicembre 2020 sia estesa anche alle concessioni rilasciate - esclusivamente ad uso pesca ed acquacultura - a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009. È inoltre previsto che il suddetto termine di scadenza riguardi le concessioni scadute entro il 31 dicembre 2018. |
Articolo 123, commi 6-bis e 6-ter - Reintroduzione del parere parlamentare sui contratti di servizio ferroviario
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
123.9 NF |
Ficara |
M5S |
20.12 |
Aggiunge i commi 6-bis e 6-ter. Il comma 6-bis modifica l’art. 1, co. 1 della legge n. 238 del 1993 in materia di parere parlamentare sui contratti di programma e di servizio con Ferrovie dello Stato al fine di reintrodurre il parere parlamentare sui contratti di servizio (ossia i contratti relativi alla media e lunga percorrenza ferroviaria) precedentemente soppresso dall’articolo 9, comma 2-ter, del decreto-legge n.238 del 1993 che viene abrogato dal comma 6-ter. |
Articolo 125 - Determinazione dei costi scaturenti dalla condizione di insularità
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
125.8 NF |
Bartolozzi |
FI |
20.12 |
Aggiunge il comma 2-bis il quale prevede che entro il 30 giugno 2021 la Commissione paritetica per l’attuazione degli statuti per l'attuazione dello statuto della regione Siciliana determini i costi scaturenti dalla condizione di insularità. La Commissione si avvale a tal fine di studi e di analisi di amministrazioni ed enti statali e di quelli elaborati dalla regione.
Le Commissioni paritetiche sono composte da un numero eguale di membri di nomina statale e di nomina regionale. La nomina dei componenti di parte statale è demandata al governo, nella persona del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, al Ministro per gli Affari regionali. I componenti di una Commissione paritetica possono essere confermati o sostituiti ad ogni cambio di Governo statale o regionale, o quando se ne ravvisi la necessità istituzionale. Di norma, nella prima riunione di insediamento, la Commissione nomina il Presidente, individuato tra i componenti stessi. In ordine alla natura giuridica, le Commissioni paritetiche sono un organo consultivo e nel contempo, "uno strumento di collaborazione e raccordo tra Stato e Regioni ad autonomia speciale finalizzato alla ricerca di una sintesi positiva tra posizioni ed interessi diversi" (sentenza Corte Costituzionale 109 del 1995). |
Articolo 126, commi 5-bis e seg. – Misure per la promozione della mobilità sostenibile
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
126.26 |
Tombolato |
Lega |
19.12 |
Aggiunge il comma 5-bis che novella l’articolo 93, comma 4, del Codice della strada, al fine di prevedere che l’immatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico avviene su presentazione di un titolo di proprietà e di un certificato attestante le caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa costruttrice o da uno degli enti o associazioni abilitati alla registrazione dei veicoli di interesse storici e che in caso di nuova immatricolazione di veicoli precedentemente iscritti al P.R.A. e successivamente cancellati, ad esclusione dei veicoli che risultano demoliti, è ammessa la facoltà del richiedente di ottenere targhe e libretto di circolazione della prima iscrizione al P.R.A., ovvero di ottenere una targa del periodo storico di costruzione o circolazione del veicolo, in entrambi i casi conformi alla grafica originale, purché la sigla alfa-numerica prescelta non sia già presente nel sistema meccanografico del CED della Motorizzazione civile, e riferita ad altro veicolo ancora circolante Tale possibilità è prevista retroattivamente anche per i veicoli successivamente reimmatricolati e ritargati, purché in regola con il pagamento degli oneri dovuti. Con un decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono definiti i criteri, l’ammontare e le modalità del contributo da corrispondere per l’ottenimento dei servizi sopra descritti e tali risorse contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica |
126.17 NF |
Chiazzese |
M5S |
19.12 |
Aggiunge il comma 5-bis che prevede l’obbligo per i concessionari autostradali di dotare la propria rete di punti di ricarica elettrica di potenza elevata (ossia quelli in grado di assicurare una ricarica veloce) garantendo che le infrastrutture messe a disposizione assicurino ai fruitori tempi d’attesa per il servizio non superiori a quelli offerti agli utilizzatori di veicoli a combustione interna. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della disposizione in commento i concessionari pubblicano le caratteristiche tecniche minime delle strutture che intendono installare nelle tratte di loro competenza e, qualora entro 180 giorni non provvedano a dotarsi di un numero adeguato di punti di ricarica, sono tenute a consentire a chiunque ne faccia richiesta, di candidarsi a installare sulla rete di loro competenza le predette infrastrutture. Entro 30 giorni dalla richiesta il concessionario autostradale dovrà pubblicare una manifestazione d’interesse volta a selezionare l’operatore per l’installazione dei punti di ricarica sulla base delle caratteristiche tecniche della soluzione proposta, delle condizioni commerciali e dei modelli contrattuali proposti. Andrebbe chiarito quale soggetto e sulla base di quali parametri sia tenuto a verificare se il concessionario autostradale si sia o meno dotato di un adeguato numero di punti di ricarica. |
126.20 NF |
Ficara |
M5S |
19.12 |
Aggiunge i commi 5-bis-5-ter che attribuiscono un credito d'imposta annuo nella misura massima del 30 per cento delle spese sostenute e documentate per l'acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita, fino ad un importo massimo annuale di 2.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria, alle microimprese e piccole imprese che svolgono attività di trasporto merci urbano di ultimo miglio, nel limite massimo complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2021. I criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta sono demandati a un del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del ministero dell'economia e delle finanze. Al fine di incentivare l'uso delle cargo bike a pedalata assistita nel trasporto merci urbano, all'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I velocipedi a pedalata assistita possono essere dotati di un pulsante che permetta di attivare il motore anche a pedali fermi, purché con questa modalità il veicolo non superi i 6 km/h.». L'efficacia delle disposizioni in commento è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (comma 5-ter). Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2021 |
Articolo 126, comma 5-bis – Eventi alluvionali 209-2020
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
126.29 |
Tabacci |
MISTO Sottoscritto da tutti i gruppi |
19.12 |
Aggiunge il comma 5-bis che autorizza, nei territori colpiti dagli eventi alluvionali avvenuti nel 2019 e nel 2020, per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell’articolo 24, comma 1 del Codice della protezione civile, una spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2021, al fine di provvedere agli interventi urgenti, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo e alla ricognizione dei fabbisogni per la ricostruzione pubblica e privata (interventi indicati alle lettere d) ed e) dell’art. 25, comma 2, del Codice della protezione civile - decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1). A tale fine, si istituisce, per l’anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un Fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, da ripartire con ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile, di concerto con il MEF.
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 207 è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2021 |
Articolo 126, commi 5-bis-5-quinquies- – Dissesto idrogeologico
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
126.30 |
Relatori |
|
19.12 |
Aggiunge i commi da 5-bis a 5-quinquies che, al fine dell’accelerazione e dell’attuazione degli investimenti sul dissesto idrogeologico (ivi inclusi quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell’ambito del Piano Nazionale per la ricostruzione e la resilienza), recano disposizioni volte a consentire il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato, ivi incluse altre forme di lavoro flessibile, con durata non superiore al 31 dicembre 2021 e in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente (di cui agli artt. 6, 6-bis e 7 del D.Lgs. 165/2001) in materia di predisposizione del piano triennale dei fabbisogni di personale (previsto anche allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa), di processi di riallocazione e di mobilità del personale e di gestione delle risorse umane, nell'ambito della quale rientra anche, come disposto dal richiamato art. 7 del D.Lgs. 165/2001, la garanzia da parte delle PA della parità e pari opportunità tra uomini e donne. Il comma 5-bis individua altresì i soggetti che possono stipulare tali contratti e le finalità dei contratti medesimi. Tale comma stabilisce infatti che i contratti in questione: - possono essere stipulati da Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, dal Dipartimento della protezione civile e dai soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, sulla base della ricognizione e del riparto di cui al successivo comma 3-quater (rectius 3-ter), e nel limite delle risorse assegnate; - sono finalizzati all’assunzione di personale di comprovata esperienza e professionalità connessa alla natura degli interventi; - sono destinati al supporto tecnico per il rispetto delle tempistiche previste per gli interventi, alla verifica da parte dei Commissari delegati dell’andamento dei progetti nonché alla messa a terra degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico. Il comma 5-ter prevede che i soggetti abilitati (dal comma precedente) alla stipula dei contratti in questione inviano i propri fabbisogni di personale al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per il successivo riparto tra i medesimi soggetti, delle risorse finanziarie nel limite massimo fissato dal comma 3-quinquies. Al riparto si provvede con apposito D.P.C.M. emanato di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, previo parere della Conferenza Stato-Regioni, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile. Il comma 5-quater prevede che, per le assunzioni in questione, le amministrazioni pubbliche possono attingere alle graduatorie vigenti anche di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. Il personale assunto mediante attingimento da graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato vigenti, in caso di chiamata derivante dallo scorrimento della rispettiva graduatoria, non perde il diritto all’assunzione a tempo indeterminato, che viene automaticamente posticipata alla data di scadenza del contratto a tempo determinato. Si valuti l'opportunità di coordinare la previsione di cui al comma in commento con quanto disposto in materia di stabilizzazione del personale precario nella PA , in particolare, dall'art. 20 del D.Lgs. 75/2017 secondo cui la trasformazione del contratto da tempo determinato a indeterminato avviene non in modo automatico, ma in presenza di determinati requisiti. Il comma 5-quinquies autorizza, per le assunzioni in questione, la spesa di 35 milioni di euro per il 2021 da iscrivere su apposito fondo da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 207 è ridotto di 35 milioni di euro per l'anno 2021 |
Articolo 126-bis – Buono veicoli sicuri
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
126.04 NF 126.011 NF |
Paita Bergamini |
IV FI |
20.12 |
Introduce l’articolo 126-bis che dispone che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze da emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della disposizione, si provveda ad aumentare di 9,95 euro la tariffa relativa alla revisione dei veicoli a motori e dei loro rimorchi (comma 1), prevedendo, a titolo di misura compensativa per i tre anni successivi all’entrata in vigore del citato decreto ministeriale, un buono denominato “veicoli sicuri”, d’importo parti all’aumento della tariffa, da assegnare ai proprietari di veicoli a motore che sottopongono a revisione un proprio veicolo nel medesimo periodo temporale. Il buono è conseguibile per una sola volta e per un solo veicolo a motore. Le modalità attuative delle disposizioni concernenti il buono, sono definite con un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della disposizione (comma 2). Si prevede quindi l’istituzione di un Fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 (comma 3).
Conseguentemente, il fondo di cui all’articolo 209 sono ridotte di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. |
Articolo 128-bis – Misure a sostegno del settore aeroportuale
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
128.06 |
Delrio |
PD Consenso unanime dei gruppi |
19.12 |
Introduce l’articolo 128-bis , che prevede: · l’estensione ai trattamenti di integrazione salariale in deroga, richiesti ai sensi dell’articolo 54, comma 2, della disegno di legge di bilancio in esame, dalle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e dalle società da queste derivate, nonché dalle imprese del sistema aereoportuale (di cui all’art. 20 del, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148) delle prestazioni integrative dell’indennità di mobilità, di ASpI/NASpI e del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria anche a seguito della stipula di un contratto di solidarietà, finanziati dal Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo (comma 1). · L’istituzione di un Fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro destinato a compensare: nel limite di 450 milioni di euro, i danni subiti dai gestori aeroportuali (comma 2 lettera a) e nel limite di 50 milioni di euro i danni subiti dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra (comma 2 lettera b). il contributo è riconosciuto a condizione che sia gli uni che gli altri siano in possesso del prescritto certificato in corso di validità rilasciato dell’Enac. Il Fondo è volto a compensare i minori ricavi e i maggiori costi direttamente imputabili all’emergenza COVID-19 registrati nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 gennaio 2021, rispetto al periodo compreso tra il 23 febbraio 2019 e il 31 gennaio 2020 e. a tal fine. si fa riferimento ai servizi offerti nonché, al fine evitare sovra compensazioni, delle riduzioni di costi, registrati nel medesimo periodo sopra indicato e in relazione allo stesso periodo dell’anno precedente, dovuti all’accesso agli ammortizzatori sociali, delle altre misure di sostegno di natura pubblica finalizzate mitigare gli effetti economici causati dall’emergenza COVID-19 e degli eventuali importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno (comma 3). Alle imprese beneficiarie può essere riconosciuto un contributo fino al 100% del pregiudizio subito nei limiti sopra indicati. Nel caso in cui il totale dei contributi riconoscibili alla generalità delle imprese beneficiarie sia complessivamente superiore alle risorse stanziate, l’entità della quota di contributo assegnata a ciascuna impresa beneficiaria è determinata in modo proporzionale al contributo riconoscibile alla stessa impresa rispetto al totale. Comunque il contributo è riconosciuto nel limite massimo del venti per cento delle risorse indicate al comma 2 (comma 4). Andrebbe chiarito se il limite del 20 per cento delle risorse indicate sia un limite assoluto ovvero si applichi solo nel caso di insufficienza delle risorse rispetto all’entità dei contributi riconoscibili alle imprese beneficiarie. L'efficacia delle disposizioni sopra indicate è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi delle disposizioni in materia di aiuti di Stato (comma 6), ma, nelle more del perfezionamento dell'iter autorizzatorio dell’aiuto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad erogare, a titolo di anticipazione, un importo non superiore a 315 milioni di euro alle imprese aventi i requisiti di cui al comma 2, lett. a), ed un importo non superiore a 35 milioni di euro alle imprese aventi i requisiti di cui al comma 2, lett. b) che ne facciano richiesta. In caso di mancato perfezionamento della procedura entro il termine del 30 novembre 2021 l’anticipazione, comprensiva di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione e maggiorato di 1.000 punti base, è restituita entro il 15 dicembre 2021, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al citato Fondo. In caso di esito positivo invece resta acquisita definitivamente ai beneficiari. Quanto alle modalità di attribuzione si rinvia ad uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 gennaio 2021, la definizione dei contenuti nonché il termine e le modalità di presentazione delle domande di accesso al contributo ed i criteri di determinazione e di erogazione del contributo. Si prevede che sullo schema di decreto si esprimano le Commissioni parlamentari entro sette giorni dalla richiesta, prevedendosi che decorso inutilmente tale termine si prescinde dall'acquisizione del parere (comma 5). Andrebbe valutata la congruità di tale termine in relazione alla possibilità di svolgere di un’adeguata istruttoria parlamentare dell’atto.
Conseguentemente, le risorse di cui all’articolo 207, comma 1, sono ridotte di 500 milioni di euro. |
Articolo 130 – Disposizioni in materia di infrastrutture stradali
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
130.15 NF |
Rospi |
Misto |
20.12 |
Aggiunge il comma 1-bis che (tramite una modifica al comma 4 dell’art. 13-bis del D.L. 148/2017) proroga: - dal 29 dicembre 2020 al 30 aprile 2021 il termine per la stipula degli atti convenzionali di concessione relativi all'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena; - il termine per il versamento degli importi dovuti per l'anno 2020 e per gli anni precedenti dal concessionario subentrante della predetta infrastruttura. Viene infatti previsto che tale versamento può avvenire, anziché in un’unica soluzione ed entro il 31 dicembre 2020, in due rate di pari importo con scadenza 30 giugno 2021 e 30 aprile 2022. |
Articolo 130-bis – Disposizioni in materia di strade. Messa in sicurezza della Via Salaria
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
130.094 NF |
Trancassini |
FDI |
20.12 |
Aggiunge l’articolo 130-bis, il cui comma 1, nelle more dell’adeguamento a quattro corsie della piattaforma stradale e di messa in sicurezza della SS. 4 Via Salaria per il tratto compreso tra il chilometro 56 e il chilometro 64, autorizza la spesa di euro 2 milioni nell’anno 2021 per l’effettuazione da parte di ANAS s.p.a. degli interventi urgenti di messa in sicurezza del tratto compreso tra il chilometro 58 e il chilometro 62. Il comma 2 dispone che alla realizzazione degli interventi urgenti di messa in sicurezza di cui al comma 1 si provvede a valere sulle risorse attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell’art. 1, comma 95, della L. n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) e già assegnate ad ANAS s.p.a. per la realizzazione del piano di potenziamento e riqualificazione della S.S. 4 Via Salaria tra il chilometro 56 e il chilometro 64. Il comma 95 dell’art. 1 della legge di bilancio 2019 ha previsto l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un fondo da ripartire con una dotazione di 740 milioni di euro per l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l'anno 2020, di 1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033. Il comma 7 dell’art. 94-bis del D.L. n. 18/2020 ha rideterminato la citata autorizzazione di spesa riducendola di 4 milioni di euro per l’anno 2020, a copertura di interventi a favore del territorio di Savona. Successivamente, tale autorizzazione di spesa è stata ulteriormente ridotta di 130 milioni di euro nel quinquennio 2020-2024 per far fronte a interventi a favore della mobilità nel comune di Taranto. Con D.M. 29/05/2020 (pubblicato nella G.U. 11 luglio 2020, n. 173) si è provveduto a determinare la ripartizione e l’utilizzo dei fondi previsti dall'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riferito al finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane, cui è allegato il piano di riparto delle risorse assegnate alle singole province e città metropolitane |
Articolo 133-bis – Rifinanziamento del fondo morosità incolpevole
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
133.043 |
Pastorino |
LEU Consenso unanime dei gruppi |
19.12 |
Introduce l’articolo 133-bis al fine di incrementare il Fondo per le morosità incolpevole di 50 milioni di euro per l’anno 2021 (articolo 6, comma 5, del D.L. 102/13). Con l’art. 6, comma 5 del D.L. 102/13 è stato istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, prevedendo che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, si provveda a ripartire le risorse assegnate al Fondo nonché a stabilire i criteri e le priorità da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di morosità incolpevole che consentono l'accesso ai contributi. La norma prevede inoltre che le risorse del Fondo siano assegnate prioritariamente alle regioni che abbiano emanato norme per la riduzione del disagio abitativo e che prevedano percorsi di accompagnamento sociale per i soggetti sottoposti a sfratto, anche attraverso organismi comunali. L’art. 1, comma 2 del D.L. 47/2014 ha incrementato la dotazione del Fondo di 15,73 milioni di euro per l'anno 2014, di 12,73 milioni di euro per l'anno 2015, di 59,73 milioni di euro per l'anno 2016, di 36,03 milioni di euro per l'anno 2017, di 46,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 9,5 milioni di euro per l'anno 2020. Il riparto della annualità 2020 è avvenuto con il D.M. 23 giugno 2020.
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 207 è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2021 |
Articolo 133-bis — Ristoro a favore delle città portuali
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
133.033 NF
|
Siracusano |
FI |
19.12 |
Aggiunge l’articolo 133-bis, che istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo di 5 milioni di euro volto a ristorare le città portuali che hanno subito perdite economiche a seguito del calo del turismo crocieristico derivante dall’epidemia di Covid-19 (comma 1). I criteri e le modalità di riparto del Fondo, in ragione della riduzione del numero dei passeggeri, sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della disposizione. Conseguentemente il Fondo di cui all’articolo 209 è ridotto di 5 milioni di euro.. |
Articolo 134 – Misure per potenziare il sistema nazionale delle aree protette
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
134.15 NF |
Vianello |
M5S |
19.12 |
Modifica il comma 2 prevedendo che l’incremento di 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021 dell’autorizzazione di spesa prevista dall’art. 8, comma 10, della L. 93/2001 è finalizzato a garantire il funzionamento e la gestione, oltre che delle aree marine protette, anche dei parchi sommersi di cui al comma 10 dell’art. 114 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Si ricorda che il secondo periodo del comma 10 dell’art. 114 della L. n. 388/2000 (legge finanziaria 2001), al fine di garantire la tutela, la conoscenza e la valorizzazione, anche per finalità sociali e occupazionali, dei parchi e dei musei sommersi aventi rilevante valore ambientale, storico, archeologico e culturale, ha previsto l’assegnazione di un finanziamento di lire 2 miliardi a decorrere dall'anno 2001 per i parchi sommersi ubicati nelle acque di Baia nel golfo di Pozzuoli e di Gaiola nel golfo di Napoli, istituiti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali, dei trasporti e della navigazione e delle politiche agricole e forestali e di intesa con la regione Campania, e affidati in gestione, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti la regione e gli enti locali territorialmente interessati, ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute, anche consorziati tra loro. Aggiunge, inoltre, i commi 4-bis e 4-ter. In particolare, il comma 4-bis dispone, al fine di tutelare gli ecosistemi marini, una novella all’art. 36, comma 1, della L. n. 394 del 1991 (legge quadro sulle aree protette) finalizzata ad inserire nell’elenco delle aree marine di reperimento in cui è possibile istituire parchi marini o riserve marine anche le Isole Cheradi e Mar Piccolo, da istituire anche separatamente. Si ricorda che l’art. 36, comma 1, della L. 394/1991, in materia di aree marine di reperimento, prevede che sulla base delle indicazioni programmatiche di cui all'art. 4, possono essere istituiti parchi marini o riserve marine, oltre che nelle aree di cui all'art. 31 della L. 979/1982, nelle seguenti aree: a) Isola di Gallinara; b) Monti dell'Uccellina - Formiche di Grosseto - Foce dell'Ombrone - Talamone; c) Secche di Torpaterno; d) Penisola della Campanella - Isola di Capri; e) Costa degli Infreschi; f) Costa di Maratea; g) Capo d'Otranto - Grotte Zinzulusa e Romanelli - Capo di Leuca; h) Costa del Monte Conero; i) Isola di Pantelleria; l) Promontorio Monte Cofano - Golfo di Custonaci; m) Acicastello - Le Grotte; n) Arcipelago della Maddalena (isole ed isolotti compresi nel territorio del comune della Maddalena); o) Capo Spartivento; p) Capo Testa - Punta Falcone; q) Santa Maria di Castellabate; r) Monte di Scauri; s) Monte a Capo Gallo - Isola di Fuori o delle Femmine; t) Parco marino del Piceno; u) Isole di Ischia, Vivara e Procida, area marina protetta integrata denominata «regno di Nettuno»; v) Isola di Bergeggi; z) Stagnone di Marsala; aa) Capo Passero; bb) Pantani di Vindicari; cc) Isola di San Pietro; dd) Isola dell'Asinara; ee) Capo Carbonara; ee-bis) Parco marino «Torre del Cerrano; ee-ter) Alto Tirreno-Mar Ligure «Santuario dei cetacei»; ee-quater) Penisola Maddalena-Capo Murro Di Porco; ee-quinquies) Grotte di Ripalta-Torre Calderina; ee-sexies) Capo Milazzo; ee-septies) Banchi Graham, Terribile, Pantelleria e Avventura nel Canale di Sicilia, limitatamente alle parti rientranti nella giurisdizione nazionale, da istituire anche separatamente. Il comma 4-ter prevede che per l’istituzione delle aree di cui al comma 4-bis è autorizzata la spesa di 500.000 euro per il 2021 e stabilisce che per le relative spese di funzionamento si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 500.000 euro per l'anno 2021 |
Articolo 135 – Potenziamento delle misure di tutela ambientale
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
135.20 NF |
Braga |
PD |
19.12 |
Aggiunge il comma 9-bis che incrementa, a decorrere dall’anno 2021, di 6 milioni di euro le risorse destinate all’attuazione dei programmi di monitoraggio ambientale in relazione alle acque marine, previsti dall’art. 11 comma 3 del decreto legislativo 13 ottobre 2010 n. 190 (Istituzione di un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino). Le risorse previste sono volte a garantire l’implementazione delle funzioni di monitoraggio che il Sistema Nazionale per la protezione dell’Ambiente (legge 28 giugno 2016 n. 132), nell‘ottica di attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali, deve garantire in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale.
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 |
Articolo 136-bis – Risorse per l’approvvigionamento idrico e l’attrazione degli investimenti nelle isole minori
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
136.010 NF |
Navarra |
PD |
19.12 |
Inserisce l’articolo 136-bis che prevede, al comma 1, l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, di un fondo per l’approvvigionamento idrico dei comuni delle isole minori con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, con una dotazione di 4,5 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023. Il riparto delle risorse tra i comuni indicati è effettuato: - con decreto del Ministro dell’interno da adottare, entro il 28 febbraio 2021, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città e autonomie locali; - in proporzione alle spese sostenute nel 2020 per l’acquisto e l’approvvigionamento dell’acqua, come certificate dai comuni interessati entro il 31 gennaio 2021. Il comma 2 prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e la conseguente assegnazione al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, di un fondo destinato al finanziamento di iniziative di promozione e di attrazione degli investimenti nelle isole minori con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Si fa notare che tale fondo si affianca a quello istituito dal comma 553 della legge di bilancio 2020 (L. 160/2019) nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 14,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 14 milioni di euro per l'anno 2021 e di 13 milioni di euro per l'anno 2022. Lo stesso comma 553 prevede che il fondo è destinato a finanziare progetti di sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio di comuni ricompresi nell'ambito delle isole minori elencate nell’allegato A alla L. 448/2001, vale a dire: Isole Tremiti (San Nicola: San Domino, Capraia, Pianosa); Pantelleria; Isole Pelagie (Lampedusa, Lampione, Linosa); Isole Egadi (Favignana, Levanzo, Marettimo, Formica); Ustica; Isole Eolie (Lipari, Vulcano, Alicudi, Filicudi, Stromboli, Panarea, Salina); Isole Sulcitane (Sant'Antioco, San Pietro); Isole del Nord Sardegna (La Maddalena, Caprera, Santo Stefano, Spargi, Santa Maria, Budelli, Razzoli, Mortorio, Tavolara, Molara, Asinara); Isole Partenopee (Capri, Ischia, Procida, Nisida, Vivara); Isole Ponziane (Ponza, Palmarola, Zannone, Ventotene, Santo Stefano); Isole Toscane (Elba, Pianosa, Montecristo, Isola del Giglio, Giannutri, Formiche di Grosseto, Capraia, Gorgona, Secche della Meloria); Isole del Mare Ligure (Arcipelago di Porto Venere: Palmaria, Tino, Tinetto) e Isola del lago d'Iseo.
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 |
Articolo 137-bis – Fondo nazionale per il recupero della fauna selvatica
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
137.05 NF |
Deiana |
M5S |
19.12 |
Aggiunge l’articolo 137-bis volto a prevedere, al comma 1, l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Fondo nazionale per il recupero della fauna selvatica, con una dotazione di 1 milione di euro per l’anno 2021. Il Fondo è finalizzato a sostenere l’attività di tutela e cura della fauna selvatica da parte delle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell’art. 13 della L. n. 349/1986 che abbiano nel proprio statuto finalità di tutela e cura della fauna selvatica e gestiscano centri per la cura e il recupero della fauna selvatica ai sensi della L. n. 157/1992, con particolare riferimento alle specie faunistiche di interesse comunitario di cui alle direttive 2009/147/CE e 92/437CEE. La norma prevede che le modalità di utilizzo del fondo sono definite con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro della salute. L’art. 13 della L. n. 349/1986 (istitutiva del Ministero dell’ambiente) prevede, al comma 1, che le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente sulla base delle finalità programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonché della continuità dell'azione e della sua rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale per l'ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, il Ministro dell'ambiente decide. Le associazioni di protezione ambientale sono state individuate con numerosi decreti ministeriali, a partire dal D.M. 20 febbraio 1987. Il comma 2 stabilisce che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero dell’ambiente l’elenco dei centri per il recupero della fauna selvatica operanti sul territorio afferenti alle associazioni di cui al comma 1. Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 1 milione di euro per il 2021 |
Articolo 142-bis – Misure per il finanziamento degli impianti sportivi per le Olimpiadi 2026
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
142.06 NF |
Comaroli |
Lega |
20.12 |
Aggiunge l’articolo 142-bis che autorizza una spesa di € 45 mln per il 2021, € 50 mln per il 2022 ed € 50 mln per il 2023, per le opere legate all'impiantistica sportiva delle Olimpiadi invernali 2026, nelle Regioni Lombardia e Veneto e nelle province autonome di Trento e di Bolzano. Si ricorda che i XXV Giochi olimpici invernali e i XIV Giochi Paralimpici invernali «Milano Cortina 2026» si svolgeranno, rispettivamente, dal 6 al 22 febbraio 2026, e dal 6 al 15 marzo 2026. In base al Dossier di candidatura italiana è prevista la collaborazione fra le città di Milano e Cortina, con il sostegno delle regioni Lombardia e Veneto, nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano. Gli interventi oggetto di finanziamento e la ripartizione delle risorse sono stabiliti con uno o più decreti del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d’intesa con gli enti territorialmente interessati. Al riguardo, si ricorda che l’art. 1, co. 18 e 20-23, della L. 160/2019 (L. di bilancio 2020) – come novellato dall'art. 3, co. 12-bis, lett. b), del D.L. 16/2020 (L. 31/2020) – ha previsto un analogo finanziamento, per complessivi € 1 mld nel periodo 2020-2026, a valere sulle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese. Le risorse devono essere ripartite con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, sentiti gli enti locali territorialmente interessati. I decreti sono trasmessi alle Camere per essere trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia. Si valuti, dunque, l’opportunità di prevedere per l’emanazione dei decreti attuativi almeno il concerto o l’intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209, comma 1, è ridotto di 45 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.. |
Articolo 143-bis – Fondo di investimento per la costruzione di rifugi per cani randagi
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
143.019 NF |
Torto |
M5S |
19.12 |
Aggiunge l’articolo 143-bis che istituisce un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, in favore degli enti locali strutturalmente deficitari o in stato di dissesto finanziario proprietari di rifugi per cani randagi le cui strutture non siano conformi alle normative edilizie o sanitario-amministrative vigenti. Il fondo è destinato alla realizzazione di interventi per la messa a norma dei rifugi esistenti o per la progettazione e costruzione di nuovi rifugi, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa regionale in materia. Le modalità di assegnazione delle risorse del Fondo sono definite con decreto del Monistro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unidicata, da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge.
Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 |
Articolo 143-bis – Contributi ai soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del 28 novembre 2020 in Sardegna
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
143.021 NF |
Del Barba |
IV |
20.12 |
Inserisce l’articolo 143-bis che, al fine di far fronte ai danni causati dalle alluvioni del 28 novembre 2020 nel territorio della regione Sardegna, prevede la concessione di contributi, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l’anno 2021, in favore dei soggetti pubblici e privati e delle attività economiche e produttive danneggiati. I requisiti di accesso e i criteri di riparto sono demandati ad un apposito decreto che dovrà essere emanato dal Ministro dell’economia e delle finanze (sentito il Presidente della Regione Sardegna) entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si ricorda che con la delibera del Consiglio dei ministri del 2 dicembre 2020 è stato dichiarato, per la durata di dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 28 novembre 2020 nel territorio del Comune di Bitti, in Provincia di Nuoro e sono stati stanziati 2 milioni di euro a carico del Fondo per le emergenze nazionali. In attuazione di tale delibera sono state emanate le ordinanze di protezione civile del 4 e del 9 dicembre 2020, rispettivamente n. 721 e 722.
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 5 milioni di euro per l'anno 2021 |
Articolo 145 – Norme contabili per gli enti territoriali
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
145.1 NF |
De Luca |
PD |
19.12 |
Aggiunge il comma 3-bis, al fine di prevedere che per le regioni (a statuto ordinario) e gli enti locali, non costituiscono indebitamento, ai sensi dell’articolo 119, comma 6, della Costituzione, le operazioni di revisione, ristrutturazione o rinegoziazione dei contratti di approvigionamento finanziario che determinano una riduzione del valore finanziario delle passività totali. In caso di estinzione anticipata di prestiti concessi dal Ministero dell’economia e delle finanze, gli importi pagati dalle regioni e dagli enti locali sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in relazione alla parte capitale, al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato. |
Articolo 147-bis – Risorse per i comuni di confine e costieri coinvolti nella gestione dei flussi migratori
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
147.08 NF |
Brescia |
M5S |
20.12 |
Introduce l’articolo 147-bis che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo, con una dotazione di 5 milioni per l’anno 2021, destinato ad erogare contributi in favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni costieri interessati dalla gestione dei flussi migratori (comma 1). Si demanda ad un decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, la definizione dei criteri e le modalità di concessione dei contributi anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa (comma 2).
Conseguentemente il fondo di cui all’articolo 209 è ridotto di 5 milioni di euro per l’anno 2021. |
Articolo 147-bis – Potenziamento del sistema dei servizi sociali territoriali
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
147.012 NF |
Lorefice |
M5S |
20.12 |
Introduce l’articolo 147-bis finalizzato a potenziare il sistema dei servizi sociali comunali gestiti in forma singola o associata e, contestualmente, a rafforzare i servizi territoriali di cui all'art. 7, comma 1, del D.Lgs n. 147 del 2017 (segretariato sociale; servizio sociale professionale; tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione; sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale; assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità; sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare; servizio di mediazione culturale; servizio di pronto intervento sociale) nella prospettiva di un raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da: - un rapporto fra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a un assistente sociale ogni 5mila abitanti in ogni ambito territoriale; - un rapporto fra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a almeno un assistente sociale ogni 4000 abitanti. Per raggiungere tali obiettivi, è riconosciuto a favore di detti ambiti sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente: a) un contributo pari a 40.000 euro per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall’ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini equivalente a tempo pieno (misura corrispondente al carico di lavoro di un dipendente a tempo pieno) in numero eccedente il rapporto 1 a 6500 e fino al raggiungimento di un rapporto 1 a 5000; b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall’ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini equivalenti a tempo pieno in un numero eccedente il rapporto 1 a 5000 e fino al raggiungimento di un rapporto 1 a 4000.
Il comma 2 impegna ciascun ambito, anche per conto dei comuni appartenenti allo stesso, ad inviare annualmente, entro e non oltre il 28 febbraio, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo le modalità da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi per il complesso dell’ambito e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno in corso: a) il numero medio di assistenti sociali in servizio nell'anno precedente, assunti dai comuni che fanno parte dell'ambito ed eventualmente direttamente dall’ambito, facendo riferimento al personale a tempo indeterminato (secondo la definizione di equivalente tempo pieno) effettivamente impiegato nei servizi territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione; b) la suddivisione dell'impiego dei suddetti assistenti sociali di cui alla lettera a) per aree di attività.
Ai sensi del comma 3 si stabilisce il meccanismo in base al quale viene riconosciuto e ripartito il contributo in esame, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e l'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386 della legge di bilancio per il 2016 (L. n. 208 del 2015). A tal fine, in sede di decreto annuale di riparto del fondo è riservata una quota massima pari a 180 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021. Le somme necessarie al riconoscimento dei contributi previsti per l'anno corrente, definite come “somme prenotate” (indisponibili per l'anno corrente e per tutti i successivi in sede di riparto del Fondo) e alla liquidazione dei contributi relativi all'anno precedente, definite come “somme liquidabili”, sono accertate ogni anno, sulla base dei prospetti di cui al precedente comma 2, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il 30 giugno. Ulteriori disposizioni specificano i meccanismi di liquidabilità delle somme e al riconoscimento delle stesse per contributi ancora dovuti.
Si demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (comma 4) la definizione delle modalità per l’attribuzione del contributo agli ambiti territoriali e alla successiva suddivisione tra comuni.
Con il comma 5 si stabilisce il principio di deroga ai vincoli di contenimento della spesa del personale, in relazione alle assunzioni di assistenti sociali a tempo indeterminato da parte dei comuni, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio.
Il comma 6 fa riferimento ai requisiti che deve possedere il personale con qualifica di assistente sociale non dirigenziale (essere titolare di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso ed aver maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto, presso l'amministrazione che bandisce il concorso, ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017) per accedere a procedure concorsuali riservate in misura non superiore al 50% dei posti disponibili, che possono essere bandite dalle amministrazioni interessate dalla disposizione in esame, fino al 31 dicembre 2023.
Conseguentemente, il richiamato Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale è incrementato di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mentre il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 449/1997 è corrispondentemente ridotto di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. |
Articolo 148-bis – Contributo a favore dei liberi consorzi e delle città metropolitane della Regione siciliana
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
148.06 NF |
Ficara |
M5S |
20.12 |
Introduce l’articolo 148-bis che, a decorrere dal 2021, aumenta di 10 milioni di euro il contributo in favore dei liberi consorzi e delle città metropolitane della Regione siciliana, previsto dalla legge di bilancio 2020 a decorrere dal 2020, portandolo da 80 a 90 milioni di euro. Sulle modalità di attribuzione e di riparto del contributo tra gli enti, la norma conferma quanto già disciplinato dalla legge di bilancio 2020 (comma 875, legge n. 160 del 2019). Nello specifico, il contributo è ripartito tra gli enti in proporzione al concorso alla finanza pubblica richiesto ai medesimi enti dalla legge di stabilità 2015 (legge 190/2014, comma 418) al netto della riduzione di spesa per il personale realizzata negli anni 2014-2018 e sottratte le seguenti voci: - i contributi attribuiti ai liberi consorzi e alle città metropolitane dalla Regione siciliana, a valere sulla somma complessiva di 70 milioni di euro secondo quanto stabilito dal comma 885 della legge di bilancio 2019 (legge 145/2018); - le quote del concorso alla finanza pubblica come stabilite dalla Tabella 2 allegata al decreto legge n. 50 del 2017, in attuazione dell’articolo 47, comma 2 del decreto legge n. 66 del 2014. Le quote determinate per ciascun ente verranno quindi versate dal Ministero dell’Interno all’entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti.
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 |
Articolo 149 – Incremento risorse per gli investimenti degli enti territoriali
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
149.19 |
Ubaldo Pagano |
PD |
20.12 |
Modifica la lettera a) del comma 1 – che novella la disciplina dei contributi per investimenti alle regioni ordinarie, recata dai commi 134-138 della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) al fine precipuo di incrementare di 1 miliardo le risorse stanziate e di ampliare le finalità a cui sono destinate – allo scopo di includere tra gli investimenti finanziabili non solo quelli per la realizzazione delle opere indicate dalla norma ma anche quelli per la progettazione delle medesime. |
149.10 NF |
Piccoli Nardelli |
PD |
19.12 |
Aggiunge il comma 2-bis, che incrementa di € 1 mln per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, le risorse destinate ad interventi urgenti finanziati a valere sul Fondo unico per l’edilizia scolastica. A tal fine, il testo – utilizzando un’espressione già presente nell’art. 232, co. 8, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) – fa riferimento al “Fondo emergenza di cui al Fondo unico per l’edilizia scolastica”, le cui risorse sono appostate sul cap. 8105/pg 11 dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione. Aggiunge il comma 2-ter, che, modificando l'articolo 7-ter, comma 1, del D.L. 22/2020: - proroga, dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, la possibilità per i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane di operare con i poteri dei commissari straordinari, previsti per interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, secondo la disciplina dell'art. 4, commi 2 e 3, del D.L. n. 32 del 2019, prevedendo specifiche deroghe al Codice dei contratti pubblici; - introduce ulteriori deroghe riguardanti le procedure di approvazione del programma acquisti e lavori e dei progetti relativi ai lavori (articoli 21 e 27 del Codice dei contratti pubblici); Aggiunge il comma 2-quater che, modificando il comma 3 dell'articolo 9 del D.L. 76/20, chiarisce che i suddetti commissari straordinari per l’accelerazione degli interventi di edilizia scolastica non sono esclusi, come attualmente previsto, dall’applicazione dei poteri previsti dal citato art. 4, commi 2 e 3, del D.L. n. 32 del 2019. In sintesi, si ricorda che il citato art. 4 del D.L. 32/2019 consente ai commissari straordinari di assumere ogni determinazione ritenuta necessaria per l’avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi e di stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori (comma 2) e attribuisce ai Commissari straordinari le funzioni di stazione appaltante per l’esecuzione degli interventi previsti, prevedendo la possibilità di derogare al Codice dei contratti pubblici (d. lgs. 50 del 2016), fatto salvo il rispetto delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (d. lgs. 159 del 2011), e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all‘Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto (comma 3). Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 1 milione per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 |
Articolo 152, commi 1-bis-1-quinquies – Servizi aggiuntivi per il trasporto pubblico locale, controlli sul rispetto delle norme anticovid nel TPL e fondo per promuovere la realizzazione dei “parcheggi rosa” e di aree di sosta per i soggetti con disabilità
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
152.5 NF |
Paita |
IV |
20.12 |
Modifica il comma 1 ed aggiunge i commi da 1-bis a 1-quinquies dell’articolo 152 che finanzia i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, istituendo un apposito fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2021. In particolare si dispone che: · le regioni e i comuni possono ricorrere, mediante apposita convenzione e imponendo obblighi di servizio, a operatori che svolgono attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nonché a titolari di licenze taxi ed NCC; · eventuali risorse del Fondo che dovessero residuare possono essere utilizzate nell’anno 2021 per compensare le riduzioni dei ricavi per le società di trasporto pubblico locale in ragione dell’emergenza Covid, secondo le previsioni dell’articolo 200, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (modifiche al comma 1). Conseguentemente sono introdotte le seguenti disposizioni: · all’articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020, che prevede la possibilità di assicurare servizi di trasporto pubblico locale aggiuntivi, appostando specifiche risorse, la previsione che tale offerta di servizi avvenga ricorrendo, mediante apposita convenzione e imponendo obblighi di servizio, a operatori che svolgono attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nonché a titolari di licenze taxi ed NCC (comma 1-bis). · la previsione che agli ausiliari del traffico e della sosta, nonché al personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico locale (soggetti indicati all’articolo 12-bis, commi 1-3 del Codice della strada), fino alla conclusione dell’emergenza causata dall’epidemia di Covid-19, possano essere conferite funzioni di controllo e di accertamento con riguardo al rispetto, da parte degli utilizzatori del servizio di trasporto pubblico locale, delle disposizioni imposte ai fini del contenimento della diffusione dell’epidemia di Covid -19 (comma 1-ter). · l’istituzione di un Fondo, pari a 3 milioni di euro per l’anno 2021 e 6 milioni di euro per l’anno 2022 per erogare contributi ai comuni che, con ordinanza adottata entro il 30 giugno 2021, provvedono a istituire appositi spazi riservati destinati alla sosta gratuita di persone con limitata o impedita capacità motoria muniti di contrassegno speciale o di donne in stato di gravidanza (comma 1-quater), rimettendo ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali il compito di definire i criteri di determinazione dell’importo da assegnare a ciascun comune, le modalità di erogazione e quelle di presentazione delle domande di accesso al contributo medesimo (comma 1-quinquies). Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni: 2021: –3.000.000; 2022: –6.000.000. |
Articolo 154 – Interventi per assicurare le funzioni degli enti locali
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
154.3 NF |
Lacarra |
PD |
19.12 |
Aggiunge il comma 10-bis, al fine di istituire un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’interno a favore dei piccoli comuni con meno di 500 abitanti, con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è destinato a supplire ai minori trasferimenti del Fondo di solidarietà comunale per i comuni che hanno percepito, nell’anno precedente, una minore quota dei medesimi trasferimenti di oltre il 15 per cento rispetto alla media della fascia di appartenenza dei restanti comuni della provincia. I criteri e le modalità di riparto tra gli enti beneficiari, da valutare sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate (al netto delle minori spese), sono demandati a un decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2021.
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 |
154.35 NF |
Occhiuto |
|
20.12 |
Introduce i commi da 10-bis a 10-undecies, volti a prevedere la concessione di anticipazioni di liquidità, da parte di cassa depositi e prestiti S.p.A., a favore delle regioni e delle province autonome i cui enti del Servizio sanitario nazionale non riescano a far fronte ai propri debiti. Le anticipazioni non comportano la disponibilità di risorse aggiuntive per le regioni e gli enti sanitari, in quanto volte a consentire esclusivamente di superare temporanee carenze di liquidità, e non costituiscono indebitamento.
La richiesta di anticipazione di liquidità deve essere deliberata dalla giunta tra il 1° febbraio e il 31 marzo 2021 ed è concessa entro il 15 maggio 2021, entro il limite delle risorse disponibili. Entro 10 giorni dall’acquisizione delle anticipazioni le regioni provvedono al trasferimento della liquidità agli enti sanitari. L’anticipazione è restituita con piano di ammortamento a rate costanti della durata massima di 30 anni. Alle anticipazioni può accedere anche la regione Calabria, previa ricognizione dei debiti da parte del Commissario governativo, il quale deve presentare istanza entro il 31 luglio 2021 |
Articolo 154-bis – Incremento del Fondo per i comuni in dissesto finanziario di cui all’articolo 106-bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
154.056 NF |
Scerra |
M5S |
20.12 |
Introduce l’articolo 154-bis, al fine di rifinanziare, con 10 milioni di euro per il 2021, il Fondo in favore dei comuni in stato di dissesto finanziario, istituito dall’articolo 106-bis del decreto-legge n.34 del 2020. Per l’anno 2021 tali risorse aggiuntive sono destinate a favore dei comuni di cui all’Allegato B del decreto del Ministero dell’interno 19 ottobre 2020, i cui organi sono stati sciolti per infiltrazione mafiosa (ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n.167 del 2000, n. 267) Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L’articolo 106-bis del decreto-legge n.34 del 2020 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020, in favore dei comuni in stato di dissesto finanziario alla data del 15 giugno 2020. Le risorse del fondo sono destinate, per una quota del 50 per cento, alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili di proprietà degli stessi comuni in stato di dissesto finanziario da assegnare alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri e, per la restante quota del 50 per cento, ai comuni in stato di dissesto finanziario i cui organi sono stati sciolti per infiltrazione mafiosa (ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n.167 del 2000, n. 267). Il fondo è stato ripartito con il decreto del Ministro dell’interno 19 ottobre 2020.
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2021 |
Articolo 155-bis – Modifica dei criteri di applicazione del canone patrimoniale per le occupazioni permanenti
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
155.017 |
Lovecchio |
M5S |
20.12 |
Introduce l’articolo 155-bis, che interviene sulla normativa in tema di canone unico patrimoniale per le occupazioni permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, a tal fine modificando la relativa disciplina contenuta nella legge di bilancio 2020. Viene sostituito dunque il comma 831 della legge n, 160 del 2019, al fine di precisare che i soggetti obbligati al pagamento del canone sono, oltre al titolare della concessione, anche i soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l’utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze. Si chiarisce inoltre che Il numero complessivo delle utenze, necessario a determinare il quantum dovuto, deve essere comunicato al comune competente con autodichiarazione da inviare mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Inoltre si chiarisce che il versamento del canone deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in soluzione unica attraverso la piattaforma PagoPa, di cui all’articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Di conseguenza, viene eliminata la norma che consentiva al soggetto tenuto al pagamento del canone di rivalersi nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. |
Articolo 157 – Revisione della spesa per Stato, regioni ed enti locali
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
157.1 157.2 |
Schullian Vanessa Cattoi |
Misto Lega |
20.12 |
Modifica il comma 4, relativamente al concorso alla finanza pubblica degli enti locali del Trentino-Alto Adige, estendendo anche agli enti locali delle province autonome di Trento e di Bolzano la disposizione che prevede che il concorso alla finanza pubblica delle autonomie speciali è determinato ai sensi dello Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige (articolo 79, comma 4-ter, del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670). |
Articolo 159 – Assunzioni
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
159.74 NF |
Giuliano |
M5S |
20.12 |
Aggiunge i commi 1-bis e 1-ter, attraverso i quali si interviene sulla disciplina delle piante organiche flessibili distrettuali di magistrati da destinare alla sostituzione dei magistrati assenti ovvero all'assegnazione agli uffici giudiziari del distretto che versino in condizioni critiche di rendimento (disciplina introdotta nella legge n. 48 del 2001, sul ruolo organico della magistratura, dalla legge di bilancio dello scorso anno). In particolare, intervenendo sull’art. 8 della legge n. 48/2001, la disposizione riconosce ai magistrati destinati alla pianta organica flessibile distrettuale un incentivo economico per il periodo di effettivo servizio prestato e per un massimo di 24 mesi, pari al 50% dell’indennità mensile prevista per il magistrato trasferito d’ufficio a sedi disagiate. Si ricorda che in base all’art. 2 della legge n. 133 del 1988 al magistrato trasferito d'ufficio è attribuita, per il periodo di effettivo servizio nelle sedi disagiate e per un massimo di quattro anni, un'indennità mensile determinata in misura pari all'importo mensile dello stipendio tabellare previsto per il magistrato ordinario con tre anni di anzianità. Per la corresponsione dell’incentivo economico è autorizzata la spesa di 2.295.089 euro per il 2021 e di 4.590.179 euro a decorrere dal 2022. Conseguentemente, il Fondo di cui all’art. 209 è ridotto di 2.295.089 euro per il 2021 e di 4.590.179 euro a decorrere dal 2022. |
159.71 NF |
Giuliano |
M5S |
20.12 |
Aggiunge tre nuovi commi (da 5-bis a 5-quater) attraverso i quali aumenta di 100 unità di personale amministrativo non dirigenziale appartenente all’Area III con qualifica di funzionario giuridico pedagogico, la dotazione organica dell’amministrazione penitenziaria. Per coprire tale nuova dotazione il Ministero della giustizia è autorizzato nel triennio 2021-2023 a bandire procedure concorsuali pubbliche ed a procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, in deroga ai limiti delle facoltà assunzionali previste per l’amministrazione penitenziaria dalla normativa vigente. Per l’attuazione di queste disposizioni è autorizzata la spesa di 1.137.586 euro per il 2021 e di 4.550.342 euro a decorrere dal 2022, per oneri relativi al personale, e la spesa di 1 milione di euro nel 2021 per lo svolgimento delle procedure concorsuali. Conseguentemente il Fondo di cui all’art. 209 è ridotto di 1.137.586 euro per il 2021 e di 4.550.342 euro a decorrere dal 2022. |
159.73 NF |
Giuliano |
M5S |
20.12 |
Aggiunge tre nuovi commi: · il comma 8-bis incrementa le risorse FUA (Fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigente del Ministero della giustizia, nell’ambito degli uffici giudiziari, degli istituti penitenziari degli adulti e minori, dei servizi di giustizia minorile e dell’esecuzione penale esterna. Il Fondo è incrementato di 6 milioni per il 2021, 8, 4 milioni di euro per il 2022 e 10 milioni di euro a decorrere dal 2023; · il comma 8-ter prevede che quota parte delle risorse incrementali di cui all’articolo 164 del disegno di legge in esame sia destinata al c.d. intervento perequativo · il comma 8 quater consente di utilizzare le risorse derivanti dal corrente esercizio finanziario sugli straordinari e buoni pasto per i trattamenti economici accessori correlati alle performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo.
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero della giustizia, sono apportate le seguenti variazioni: 2021: –6.000.000 2022: –8.400.000 2023: –10.000.000 |
Articolo 159-bis – Istituzione del Centro di formazione territoriale dell'Aquila e altre disposizioni concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
159.04 NF |
Gagliardi |
Misto |
19.12 |
Aggiunge l’articolo 159-bis che istituisce il Centro di formazione territoriale di L’Aquila del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di promuovere lo sviluppo dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 2009 (comma 1). Il Centro ha la funzione di concorrere all’attuazione delle politiche di formazione dei Vigili del Fuoco anche per consentire l’acquisizione di capacità tecnico-manuali propedeutiche all’attività operativa nell’ambito del corso di formazione iniziale del personale (comma 2). Il Centro utilizzerà unità immobiliari di proprietà del comune dell’Aquila individuate con apposita convenzione, da stipularsi entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge di billancio, tra il comune dell’Aquila e il Corpo dei Vigili del Fuoco, atteso anche il carattere residenziale della struttura formativa medesima (comma 3). Il comma 4 provvede all’individuazione degli oneri conseguenti all’istituzione del Centro, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all’art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’art. 209 della presente legge di bilancio 2021. Il comma 5 riguarda l’inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli elisoccorritori, prevedendo che il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, in possesso della specializzazione speleo alpino fluviale di livello 2B già impiegato nello specifico servizio operativo presso i reparti volo del Dipartimento, è inquadrato, a domanda, nelle qualifiche del ruolo degli elisoccorritori, non fino alla concorrenza dei posti disponibili in organico (come previsto dalla normativa vigente: D.Lgs. 217/2005, art. 249, comma 1) bensì, in prima applicazione, anche in soprannumero riassorbibile con le vacanze ordinarie delle dotazioni organiche, ferma restando la consistenza complessiva del ruolo, pari a 168 unità (Tabella A del D.Lgs. 217/2005). Fino all’assorbimento del soprannumero è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nei ruoli dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto e degli ispettori antincendio. Il comma 6 dispone l’anticipo da parte dell’Amministrazione delle spese sanitarie sostenute dal personale del Corpo per cure relative a danni riportati nel corso di servizi operativi. Le spese sono anticipate, nei limiti delle risorse disponibili per tali finalità, su richiesta del dirigente della sede di servizio e previo nulla osta del servizio sanitario del Corpo. Qualora tale disposizione comporti maggiori oneri, ad essi si fa fronte tramite una riduzione, quantificata in 25.000 euro per il 2021, della spesa autorizzata dal D.L. 39/2009 (sisma Abruzzo), art. 7, comma 4-bis. Tale provvedimento ha autorizzato la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per il potenziamento delle esigenze operative del Dipartimento della protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (comma 7).
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 |
Articolo 160-bis – Assunzioni di personale civile da parte del Ministero della difesa
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
160.01 NF 160.04 NF 19.031 NF |
Orlando Aresta Paita |
PD M5S IV |
20.12 |
Introduce l’articolo 160-bis che autorizza il Ministero della Difesa a bandire concorsi pubblici per l’assunzione a tempo indeterminato, per il triennio 2021-2023, di 431 unità di personale civile non dirigenziale. Tali assunzioni, nei limiti della dotazione organica prevista dall’articolo 2259-ter del Codice dell’ordinamento militare (d.lgs. n. 66 del 2010), sono finalizzate ad assicurare le funzioni e l’efficienza dell’area produttiva e industriale della Difesa, con particolare riferimento agli arsenali e agli stabilimenti industriali e potenziare le realtà produttive locali. Le assunzioni avranno luogo secondo il seguente cronoprogramma: 1. per l’anno 2021, 19 unità di Area III, fascia retributiva F1 e 125 unità di Area II, fascia retributiva F2, per l’anno 2021; 2. per l’anno 2022, 19 unità di Area III, fascia retributiva F1 e 125 unità di Area II, fascia retributiva F2, per l’anno 2022; 3. per l’anno 2023, 19 unità di Area III, fascia retributiva F1 e 124 unità di Area II, fascia retributiva F2, per l’anno 2023.
Le richiamate assunzioni hanno luogo ai sensi del comma 4 dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001 ai sensi del quale le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni. La medesima disposizione precisa che l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale ha luogo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In relazione al richiamato articolo 2259-ter del Codice dell’ordinamento militare (d.lgs. n. 66 del 2010) si ricorda che tale disposizione concerne la graduale riduzione delle dotazioni organiche del personale civile della Difesa, al fine ai fini del graduale conseguimento della dotazione organica complessiva del personale civile del Ministero della difesa fissata in 20.000 unità al 1° gennaio 2025. Nello specifico il comma 1 dell’articolo prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa informazione alle organizzazioni sindacali, si provvede, con cadenza triennale, alla progressiva rideterminazione della dotazione organica complessiva di cui alla tabella 1, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, d'intesa con il Segretario generale della difesa per l'area di relativa competenza, previa informazione alle organizzazioni sindacali, si provvede a ripartire la dotazione organica complessiva, suddivisa per profili professionali, nelle strutture centrali e periferiche in cui si articola l'amministrazione. |
Articolo 160-bis – Indennità Arma dei Carabinieri
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
160.05 |
Maria Tripodi |
FI |
20.12 |
Introduce l’articolo 160-bis che atanzia 7, 6 milioni di euro per garantire la corresponsione, a decorrere dall’anno 2021, dell’indennità di comando a tutto il personale dell’Arma dei Carabinieri impiegato in compiti di comando di tenenze e stazioni dell’organizzazione territoriale. Ai relativi oneri si provvede mediante le risorse del Fondo per le esigenze indifferibili del Ministero dell’Economia e delle finanze di cui al comma 199 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014.
Nello specifico la disposizione in esame fa riferimento all’indennità di comando di cui al comma 3 dell’articolo 52 del D.P.R. n. 164 del 2002 concernente l’”indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità”. Ai sensi del comma 3 ai fini della prevista corresponsione dell'indennità di comando navale per il personale che riveste funzioni e responsabilità corrispondenti al comando di singole unità o gruppi di unità navali, si provvede all'individuazione dei titolari di comando con determinazione delle singole Amministrazioni interessate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. |
Articolo 161 – Ulteriori disposizioni in materia di personale
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
161.8 161.4 161.42 161.1 NF |
III Comm La Marca Suriano Borghese |
PD M5S Misto |
20.12 |
Aggiunge il comma 1-bis, che, a partire dal 2021, da 2.920 a 3.000 unità il limite massimo del contingente complessivo del personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari di prima categoria e dagli istituti italiani di cultura all’estero, fissato dall’art. 152, primo comma, del D.P.R, n. 18 del 1967. Conseguentemente Il fondo di cui all’articolo 209 è ridotto di 1,711 milioni di euro nel 2021, di 3,526 milioni di euro nel 2022 e di 3,632 milioni di euro nel 2023. |
161.39 NF |
Suriano |
M5S |
20.12 |
Aggiunge il comma 1-bis, che incrementa le facoltà assunzionali per la carriera diplomatica, di 18 unità a decorrere dal 2021, di ulteriori 18 unità a decorrere dal 2022 e di ulteriori 50 unità a decorrere dal 2023, autorizzando la spesa di 434.927 euro per l’anno 2021, di 2.174.636 euro per l’anno 2022 e di 8.311.940 euro a decorrere dal 2024. Conseguentemente Il fondo di cui all’articolo 209 è ridotto di 435.000 euro per il 2021, 2,174 milioni di euro per l’anno 2022, 4,688 milioni di euro per il 2023 e 8,311 milioni d euro a decorrere dal 2024. |
161.41 NF |
Suriano |
M5S |
20.12 |
Aggiunge il comma 1-bis, autorizza il MAECI ad assumere a tempo indeterminato, nell’anno 2021, 100 dipendenti della II area funzionale, posizione economica F2 e 50 dipendenti della III area funzionale, posizione economica F1, autorizzando a tale fine una spesa di 1.394.600 euro per l’anno 2021 e di 5.578.399 euro a decorre dal 2022. Conseguentemente Il fondo di cui all’articolo 209 è ridotto di 1,394 milioni di euro per l’anno 2021 e di 5,578 milioni di euro a decorrere dal 2022. |
Articolo 161, commi 12-bis e 12-ter – Incremento delle dotazioni organiche del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
161.46 NF |
Fratoianni |
LEU
|
20.12 |
Aggiunge i commi 12-bis-12-octies che riguardano l’incremento delle dotazioni organiche del Ministero dell’istruzione (MI) e del Ministero dell’università e della ricerca (MUR). In particolare, i commi da 12-bis a 12-septies riguardano il MUR. Il comma 12-bis aumenta di 3 unità i dirigenti di livello non generale - di cui 1 unità destinata agli uffici di diretta collaborazione del Ministro - per coprire le quali si autorizza il Ministero anche a svolgere appositi concorsi pubblici. A tali fini, si autorizza la spesa di € 459.750 annui dal 2021. I commi da 12-ter a 12-sexies autorizzano inoltre il MUR a bandire una o più procedure concorsuali per titoli ed esami, per reclutare un contingente massimo di 56 unità di personale da inquadrare nell’Area III, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali. Vengono dunque dettagliati i soggetti che possono partecipare alle procedure concorsuali, i titoli necessari per partecipare e le relative fasi delle procedure. Le fasi includono la valutazione dei titoli, la prova orale, l'attività di lavoro e formazione attraverso la stipula di un contratto subordinato a tempo determinato di 120 giorni (in deroga ai limiti sui contratti a tempo determinato) e una prova scritta. Per le relative assunzioni è autorizzata la spesa di € 724.057 per il 2021. Il comma 12-septies reca le disposizioni di copertura degli oneri derivanti dai commi da 12-bis a 12-sexies. Il comma 12-octies incrementa di 3 posizioni dirigenziali di livello non generale la vigente dotazione organica del MI, destinando tale incremento agli uffici di diretta collaborazione del Ministro, nelle more dell'entrata in vigore dei conseguenti regolamenti di organizzazione. A tal fine, si provvede anche mediante concorsi pubblici, per i quali il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire le relative procedure. Si segnala che il 14 dicembre 2020 è stato pubblicato il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero dell’istruzione, adottato con D.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 166. Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'istruzione apportare le seguenti variazioni: 2021: –467.937; 2022: –467.937; 2023: –467.937 |
Articolo 162, comma 01 – Fondi stabilizzazioni assunzioni eventi sismici
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
162.48 NF 162.4 NF 162.42 NF |
Tartaglione Bordo Occhionero |
FI PD IV |
20.12 |
Aggiunge il comma 01, al fine di estendere anche ai territori colpiti dal sisma del 2002 (Molise e Puglia) la stabilizzazione prevista per il personale assunto a tempo determinato, in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei crateri, da parte delle regioni e degli enti locali dei territori colpiti dal sisma del 2009 in Abruzzo, dal sisma 2016-2017 in Centro Italia e dal sisma 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, e dagli enti parco nazionali dei comuni colpiti dal sisma 2016-2017, prevista dall’art. 57, comma 3 del D.L. 104/20. Modifica il comma 1, lettera a,) al fine di aumentare di 1 milione di euro le risorse previste nel Fondo istituito presso il MEF per le assunzioni a tempo indeterminato, portandole, rispettivamente, a 31 milioni, per l’anno 2021, ed a 83 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2022. |
Articolo 162 commi 1-bis-1-quater – Disciplina per stabilizzazioni assunzioni eventi sismici
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
162.27 NF |
Pezzopane |
PD |
20.12 |
Inserisce i commi da 1-bis a 1-quater che intervengono sulla stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei crateri dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009, 2012, e 2016. Il comma 1-bis, modificando il comma 3 dell’art. 57 del D.L. 104/2020, provvede: - alla stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato da parte delle regioni, degli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonché da parte gli Enti parco nazionali coinvolti nel sisma 2016, senza decorrenza di termini (attualmente la stabilizzazione prevista decorre dal 1°novembre 2020); - a specificare che le assunzioni a tempo indeterminato avvengono rispettando i termini, oltre che le procedure e le modalità, previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (secondo cui la trasformazione del contratto da tempo determinato a indeterminato avviene non in modo automatico, ma in presenza di determinati requisiti); - ad inserire deroghe sulla maturazione dei requisiti previsti per le assunzioni. Conseguentemente, il comma–ter, proroga al 31 marzo 2021 il termine di trenta giorni, indicato nel comma 3-bis dell’articolo 57 del decreto-legge 104/2020, entro cui gli enti presentano istanza per l’accesso alla ripartizione del fondo per le assunzioni alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo. Il comma 1-quater, nei territori colpiti dai sismi degli anni 2009, 2012 e 2016, fermo restando quanto previsto dalla normativa sulla stabilizzazione dei rapporti a tempo determinato presso gli enti indicati ai commi 3 e seguenti dell’articolo 57 del D.L. 104/2020, prevede fino al 31 dicembre 2022 la possibilità di stabilizzazione dei rapporti a tempo determinato se in possesso di determinati requisiti. In particolare, si richiede il possesso, al 31 dicembre 2020, dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 20 del decreto legislative 25 maggio 2017, n. 75 (norme per il superamento del precariato) e maturato, anche presso amministrazioni diverse da quella che procede ad assumere, almeno due anni di servizio ai sensi della lettera c) del citato comma 1, e titolare di precedenti rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con una o più delle predette amministrazioni. |
Articolo 162, commi 1-bis-1-septies – Sospensioni mutui ricostruzione sisma
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
162.49 |
Trancassini |
FDI |
19.12 |
Aggiunge il comma 1-bis, che modifica l’art. 3 del D.L. 113/16, al fine di assegnare anche per l’anno 2021, il contributo straordinario in favore del Comune dell'Aquila dell'importo di 10 milioni di euro annui, già assegnato per gli anni 2019 e 2020. Tale contributo per quanto concerne le maggiori spese è destinato a determinate finalità (lettera a)). Per gli altri comuni del cratere sismico, diversi da L'Aquila, per l'anno 2021 è destinato un contributo pari a 1 milione di euro (1,5 milioni di euro nel 2020); inoltre, anche per l’anno 2021 è destinato un contributo di 500.000 euro per le spese degli uffici territoriali per la ricostruzione (lettera b)). Il comma 1-ter, con una modifica all’art. 14, comma 6, del D.L. 244/16, proroga fino al 31 dicembre 2021 le norme relative alla sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, limitatamente alle attività economiche e produttive nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta. Il comma 1-quater, con una modifica all’art. 2-bis, comma 22, proroga fino al 31 dicembre 2021, la sospensione delle rate dei mutui nel caso che i beneficiari dei mutui o dei finanziamenti non siano stati informati dalle banche e dagli intermediari della possibilità di chiedere la sospensione delle rate. Il comma 1-quinquies stabilisce che lo Stato concorre agli oneri determinati dai commi 1-ter e 1-quater nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro. Il comma 1-sexies prevede la proroga al 31 dicembre 2021 della sospensione del pagamento delle rate dei mutui in essere con banche o intermediari finanziari per i soggetti residenti nei comuni interessati dai seguenti eventi calamitosi: - gli eventi alluvionali del 17 e 19 gennaio 2014 (in provincia di Modena); - gli eccezionali eventi atmosferici avvenuti tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014 (che hanno colpito diverse province venete); - nonché gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto). La proroga in questione interviene sul termine inizialmente fissato al 31 dicembre 2014 dall’art.3, comma 2-bis, primo periodo, del D.L. 4/2014, e successivamente prorogato più volte fino al 31 dicembre 2020 (termine da ultimo stabilito dall’art. 9-vicies sexies, comma 1, del D.L. 123/2019). Il comma 1-septies dispone che lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dal comma precedente, nel limite di spesa complessivo di 1,5 milioni di euro per il 2021.
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 207 è ridotto di 12,5 milioni di euro per l'anno 2021. il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 2 milioni di euro. |
Articolo 162-bis – Disposizioni in materia di completamento della ricostruzione post sisma
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
162.015 |
Maraia |
M5S |
20.12 |
Introduce l’articolo 162-bis volto ad attribuire ai comuni della Campania colpiti dagli eventi sismici del 1980 e del 1981, le competenze di spesa, programmazione e controllo delle somme residue da liquidare e da assegnare per il completamento degli interventi di ricostruzione: 43,8 milioni di euro assegnati dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 13333/1 del 30 dicembre 2008; 12,9 milioni di euro assegnati dal decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 3724 del 26 marzo 2010; 16,5 milioni di euro assegnati dalla delibera CIPE n. 45 del 23 marzo 2012. Inoltre, tutte le risorse ancora disponibili sulle contabilità speciali dei comuni, aperte e risultanti dal Report di Banca d'Italia al 31 dicembre 2018, vengono assegnate ai comuni per il completamento degli interventi di ricostruzione. Qui un documento del MIT sullo stato di attuazione dei citati decreti ministeriali del 2008 e del 2010 di finanziamento per gli eventi sismici 1980-1981 |
Articolo 165, commi 5-bis, 7, e da 12-bis a 12-ter – Disposizioni concernenti il personale scolastico
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
165.7 NF |
Piccoli Nardelli |
PD |
20.12 |
Inserisce il comma 5-bis, che reca ulteriori disposizioni per la stabilizzazione nel profilo di collaboratore scolastico – nel limite dei posti residuati rispetto agli 11.263 già autorizzati del personale delle imprese di pulizia assunto a tempo indeterminato o determinato e impegnato nell’erogazione dei medesimi servizi per almeno 5 anni (purché inclusivi del 2018 e del 2019), che non ha potuto partecipare alla seconda procedura selettiva per mancanza di posti nella provincia di appartenenza. A tal fine, si dispone che è predisposta una apposita graduatoria nazionale, formulata sulla base del punteggio attribuito sulla base di quanto previsto per la medesima seconda procedura selettiva, in cui i medesimi soggetti sono inseriti a domanda. Infine, si dispone che all’esito di tali procedure sono autorizzate assunzioni per la copertura dei posti resi nuovamente disponibili. Modifica il comma 7, innalzando (da 530) a 1.000 posti l’incremento della dotazione organica degli assistenti tecnici, nell’ambito del personale ATA, da destinare alle scuole dell’infanzia e a quelle del primo ciclo. Inserisce i commi 12-bis e 12-ter, che prevedono l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione di un Fondo, con una dotazione di € 25,856 mln per il 2021, volto ad evitare la ripetizione di somme già erogate ai dirigenti scolastici nell’a.s. 2019/2020 in conseguenza dell’ultrattività riconosciuta ai contratti collettivi regionali relativi all’a.s. 2016/2017. Si valuti l’opportunità di operare novellando l’art. 230-bis, co. 3, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) che ha istituito un analogo Fondo. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'incremento del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'art. 1 della L. 440/1997, previsto dallo stesso art. 86. |
Articolo 165, commi 11-bis e 11-ter– Disposizioni relative al concorso per Direttore dei servizi generali e amministrativi nelle scuole bandito nel 2018
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
165.59 |
Villani |
M5S |
20.12 |
Inserisce i commi 11-bis e 11-ter che eliminano il limite di idonei da inserire in graduatoria nel concorso per Direttore dei servizi generali e amministrativi nelle scuole bandito nel 2018 a seguito di quanto previsto dall’art. 1, co. 605, della L. 205/2017. A tal fine, si novella l’art. 2, co. 6, del D.L. 126/2019 (L. 159/2019), che aveva elevato la percentuale degli idonei (dal 20% previsto dal bando) al 30% dei posti messi a concorso per la singola regione, nonché l’art. 32-ter, co. 3, del D.L. 104/2020 (L. 126/2020), che aveva ulteriormente innalzato tale percentuale al 50%. Conseguentemente Il Fondo di cui all’art. 209 è ridotto di 1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 |
Articolo 165, commi 12-bis e 12-ter – Disciplina transitoria per l’attribuzione alle scuole di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
165.91 NF 165.95 NF |
Casa Aprea
|
M5S FI |
20.12 |
Inserisce i commi 12-bis e 12-ter, che, per l’a.s. 2021/2022, riducono (da 600) a 500 unità, ovvero (da fino a 400) a fino a 300 unità per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, il numero minimo di alunni necessario per l’attribuzione alle istituzioni scolastiche di un dirigente scolastico con incarico a tempo indeterminato e di un direttore dei servizi generali e amministrativi in via esclusiva. A tal fine, si autorizza la spesa di € 13,61 mln per il 2021 e di € 27,23 mln per il 2022. Conseguentemente Il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 13,61 milioni di euro per l'anno 2021 e di 27,23 milioni di euro per l'anno 2022 |
Articolo 165, comma12-bis – Nuove procedure selettive per l’accesso al ruolo di docenti su posti di sostegno
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
165.63 NF |
Casa
|
M5S |
20.12 |
Aggiunge il comma12-bis che autorizza il Ministero dell’istruzione a bandire procedure selettive, su base regionale, per l’accesso in ruolo su posto di sostegno dei soggetti in possesso del relativo titolo di specializzazione, le cui modalità di espletamento sono demandate a un decreto del Ministro dell'istruzione. Alle graduatorie formatesi all’esito delle nuove procedure selettive – che sono integrate ogni due anni, a seguito di nuove procedure della stessa tipologia, e che, per i candidati già presenti, sono comunque soggette ad aggiornamento con la stessa cadenza – si attinge, ai fini dell'immissione in ruolo dei docenti di sostegno, nei limiti delle facoltà assunzionali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di posto, esclusivamente in caso di esaurimento delle corrispondenti graduatorie utili a legislazione vigente, e solo all’esito delle procedure di scorrimento delle graduatorie concorsuali di altre regioni o province. L’intenzione sembrerebbe quella di definire con decreto del Ministro dell’istruzione – di cui non è indicata la natura – modalità di accesso in ruolo sui residuati posti di sostegno diverse da quelle ordinarie – che continuerebbero comunque a sussistere – e, presumibilmente, semplificate rispetto a queste ultime. Al riguardo, si valuti, comunque, l’opportunità di un chiarimento.
In particolare, il comma 12-bis prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione sono disciplinati: il contenuto del bando; i termini e le modalità di presentazione delle domande; la configurazione della prova ovvero delle prove concorsuali e le relative griglie di valutazione; i titoli valutabili; la composizione delle commissioni giudicatrici; le modalità e i titoli per l'aggiornamento delle graduatorie; il contributo di segreteria, che deve essere tale da coprire integralmente la spesa di organizzazione ed espletamento della procedura. Al riguardo, preliminarmente, si valuti l’opportunità di individuare con norma primaria i criteri per la determinazione della disciplina delle procedure selettive, alla cui attuazione si provvederà poi con il decreto del Ministro. Inoltre, si valuti l’opportunità di approfondire la riflessione sulla definizione, con lo stesso decreto, di alcuni aspetti che sembrerebbero più riferibili ad un bando da emanare con decreto direttoriale (ad esempio: termini e modalità di presentazione delle domande). |
Articolo 165 - comma 12-bis e 12-ter - Scuola italiana all’estero
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
165.76 NF |
Tuzi |
M5S |
20.12 |
Introduce i commi 12-bis e 12-ter, al fine di modificare in più parti il decreto legislativo n.64 del 2017, recante disciplina della scuola italiane all’estero. In particolare, sono trasferte al MAECI le risorse di personale (dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo) destinate a gestire le attività collegate alla formazione italiana nel mondo, unitamente alle competenze in ordine alle attività di formazione, di selezione e di assegnazione temporanea ed invio in missione di detto personale. Ulteriori disposizioni riguardano l’assegnazione di detto personale presso sedi disagiate e la designazione di candidati ai posti di direttore e di direttore aggiunto nelle scuole europee, parimenti rimessa al MAECI. |
Articolo 165-bis – Disposizioni in materia di personale civile della Difesa
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
165.022 NF 165.08 NF |
Aresta Carè |
M5S PD |
20.12 |
Aggiunge l’articolo 165-bis il quale Novella il comma 7 dell’articolo 2259-ter del Codice dell’ordinamento militare (d.lgs. n. 66 del 2010) al fine di prevedere che, a decorrere dall’anno 2021, una quota parte dei risparmi derivanti dalla riduzione del personale civile del Ministero della Difesa, prevista dalla legge n. 244 del 2012 (c.d. legge “Di Paola” sulla revisione in senso riduttivo dello strumento militare), sia destinata: 1. ad alimentare il fondo risorse decentrate del personale civile del Ministero della Difesa, per una quota pari a pari a 20 milioni; 2. ad aumentare l’indennità di amministrazione del personale civile del Ministero della Difesa, per una quota pari a pari a 30 milioni. In relazione a tale finalità si precisa che le misure dell’indennità sono definite in sede di contrattazione collettiva per il triennio 2019-2021.
L’utilizzo delle predette risorse è subordinato alla progressiva riduzione, fino a 20.000 unità (vedi infra), delle dotazioni organiche del personale civile della Difesa, determinate nella tabella 1 allegata al DPCM del 22 gennaio 2013 ed oggetto di progressiva rideterminazione triennale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa informazione alle organizzazioni sindacali.
In relazione alla disposizione in esame si ricorda che legge n. 244 del 2012 (cosiddetta legge “Di Paola” sulla revisione in senso riduttivo dello strumento militare) ha previsto, tra le altre misure, una riduzione delle dotazioni organiche del personale civile della Difesa a 20.000 unità, da conseguire entro l'anno 2024. Al riguardo, la Corte dei conti, nella Relazione sul rendiconto 2019, fa presente che il numero di personale in servizio al 31 dicembre 2019 era di 23.933 unità (25.086 a fine 2018). Si segnala, inoltre, che il comma 1 dell’articolo 2259-ter del Codice dell’ordinamento militare dispone che ai fini del graduale conseguimento della dotazione organica complessiva del personale civile del Ministero della difesa fissata in 20.000 unità al 1°articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, a decorrere dal 1° gennaio 2016, in aderenza al processo di revisione dell'assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa informazione alle organizzazioni sindacali, si provveda, con cadenza triennale, alla progressiva rideterminazione della dotazione organica complessiva di cui alla tabella 1, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013. gennaio 2025, ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'Ai sensi del comma 7, oggetto di novella da parte della disposizione in esame, a decorrere dall'anno 2017, una quota parte dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale civile, accertati secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, è destinata ad alimentare i fondi per la retribuzione delle produttività del personale civile del Ministero della difesa in misura non inferiore al 4 per cento e non superiore al 10 per cento, sentite le organizzazioni sindacali, con le modalità previste dal citato articolo |
Articolo 166-bis — Assunzioni straordinarie del Corpo delle Capitanerie di porto
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
166.01 NF 166.022 NF |
Pagani Rizzo |
PD M5S |
20.12 |
Aggiunge l’articolo 166-bis, che incrementa la consistenza organica del Corpo delle capitanerie di porto in servizio permanente rideterminando la dotazione finanziaria prevista dall’articolo 1, comma 855, della legge n. 66 del 2010 che disciplina gli oneri per le consistenze dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto (commi 1 e 2). I commi 3 e 4 contengono le relative autorizzazioni di spesa.
Conseguentemente, alla tabella A, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni: 2023: – 5.078.561 |
Articolo 166-bis – Misure in favore del personale della polizia locale dei comuni, città metropolitane e unioni dei comuni
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
166.016 NF |
Pastorino |
LEU |
20.12 |
Introduce l’articolo 166-bis che, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'epidemia da COVID-19, esclude le maggiori spese di personale sostenute, rispetto all’anno 2019, per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, città metropolitane e unioni dei comuni, fermo restando l’equilibrio di bilancio, dal computo ai fini delle limitazioni di spesa per l’anno 20121 previste dal DL 78/2010 (comma 1).
L’art. 9, comma 28 del citato D.L. 78/2020 prevede che a decorrere dal 2011, le amministrazioni dello Stato, compresi gli enti locali, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Dal 2013 gli enti locali possono superare il limite di cui sopra per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio di alcune funzioni tra quelle di polizia locale. Inoltre, tali limitazioni non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale.
Il comma 2 estende anche per il 2021 l’esclusione - introdotta per il solo 2020 dal D.L. 18/2020 (Cura Italia) art. 115 - delle risorse destinate al finanziamento del lavoro straordinario effettuato dal personale di polizia locale dal computo delle spese che soggiacciono ai limiti del trattamento accessorio previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Il citato art. 115 del D.L. 18/2020 prevede che la disposizione si applica - a beneficio del personale della polizia locale "direttamente impegnato" per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico e limitatamente alla durata dell’efficacia delle disposizioni dettate per la gestione dell'emergenza sanitaria in corso.
L’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, stabilisce un tetto per l'erogazione del salario accessorio destinato ai dipendenti pubblici. Esso prevede che, in attesa della progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al salario accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna amministrazione non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. Nel caso di enti locali che non hanno destinato nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa per via del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse per il salario accessorio non può superare il corrispondente importo determinato. |
Articolo 166-bis – Fondo per la riforma della polizia della polizia locale
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
166.021 NF |
Brescia |
M5S |
20.12 |
Introduce l’articolo 166-bis che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo, con una dotazione di 20 milioni a decorrere dall’anno 2022, per la definizione degli interventi necessari a dare attuazione alla riforma della polizia locale e disposti con appositi provvedimenti normativi.
La I Commissione Affari costituzionali della Camera ha avviato l'esame di diverse proposte di legge di iniziativa parlamentare (A.C. 242 e abbinate) volte a valorizzare le politiche integrate per la sicurezza urbana e a riorganizzare l'ordinamento della polizia locale. Quasi tutte le proposte hanno per oggetto sia il coordinamento delle politiche integrate della sicurezza, sia la riforma della disciplina della polizia locale.
Conseguentemente il fondo di cui all’articolo 209 è ridotto di 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022.. |
Articolo 177-bis – Potenziamento dello strumento militare della difesa contro le minacce chimiche, biologiche, radiologiche, nucleari (CBNR)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
177.011 NF |
D’Uva |
M5S |
20.12 |
Introduce l’articolo 177-bis che stanzia 2 milioni di euro per l’anno 2021 a favore della Scuola Interforze per la Difesa NBC, al fine di incrementarne le capacità operative e potenziare lo strumento militare della difesa contro le minacce chimiche, biologiche, radiologiche, nucleari (CBNR) Conseguentemente, modifica l’articolo 209, riducendo di € 2 mln per il 2021 le risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014).
La Scuola Interforze per la Difesa NBC, con sede a Rieti presso la Caserma “Verdirosi” costituisce “Polo Interforze per la Difesa NBC” con la missione di: · specializzare nel settore CBRN (Chimico Biologico Radiologico Nucleare) il personale delle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato nonché dei Dicasteri e delle Organizzazioni civili coinvolte nella materia; · elaborare direttive e procedure di impiego nonché fornire pareri e consulenze in campo CBRN; · promuovere ed ospitare convegni, seminari e conferenze tematiche finalizzate ad accrescere e mantenere viva ed aggiornata la sensibilità del Paese sulle problematiche connesse al rischio CBRN; · mantenere rapporti con Università ed Enti scientifici per lo sviluppo di attività di insegnamento e di aggiornamento sulle tematiche CBRN; · partecipare con propri rappresentanti ai Gruppi di Lavoro NATO che si occupano di questioni CBRN. Per approfondimenti si rinvia alla seguente pagina del sito della Difesa. Per quanto concerne, più in generale, la minaccia nucleare, biologica, chimica e radiologica (NBCR) il Documento programmatico pluriennale per la difesa per il triennio 2020-2022 sottolinea come l’emergenza sanitaria internazionale connessa alla diffusione del coronavirus e le gravi conseguenze che essa ha comportato, abbiano richiamato l’attenzione sull’attualità e sull’estrema pericolosità della minaccia NBCR e sulla conseguente esigenza di disporre delle più moderne capacità di prevenzione, rilevazione e contrasto, sul piano operativo, tecnologico e sanitario, anche in quest’ambito (pag, 5 DPP). La Difesa ritiene, pertanto, necessario rafforzare le capacità sanitarie e di prevenzione della minaccia nucleare, biologica, chimica e radiologica, consolidando “l’intrinseca capacità dello strumento militare di continuare ad operare in contesti particolarmente degradati, anche prevedendo specifiche e peculiari ridondanze (cfr. introduzione DPP)”.
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2021 |
Articolo 177-bis – Rimborso spese legali per gli imputati assolti con sentenza penale divenuta irrevocabile
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
177.016 NF |
Costa |
Misto |
20.12 |
Introduce l’articolo 177-bis bis per istituire nello stato di previsione del Ministero della giustizia un fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti, con una dotazione di 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 (comma 6). Attraverso il ricorso a tale fondo, e nei limiti della dotazione dello stesso, lo Stato dovrà riconoscere all’imputato definitivamente assolto nel processo penale (perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato) il rimborso delle spese legali sostenute fino a un massimo di 10.500 euro (comma 1). Il rimborso sarà corrisposto in tre quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno successivo alla definitiva assoluzione (comma 2). Presupposti per ottenere il rimborso sono (comma 3): - la fattura del difensore, con indicazione dell’avvenuto pagamento; - il parere di congruità dei compensi emesso dal consiglio dell’ordine degli avvocati; - l’attestazione della cancelleria circa l’irrevocabilità della sentenza di assoluzione. Il rimborso non spetta nei seguenti casi (comma 4): - assoluzione da un capo d’imputazione e condanna per altri; - estinzione del reato per amnistia o prescrizione; - depenalizzazione dei fatti oggetto dell’imputazione. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio, un DM giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia, dovrà definire i criteri per l’erogazione dei rimborsi, anche al fine del rispetto del limite di spesa annuo derivante dallo stanziamento di 8 milioni di euro, in particolare tenendo conto del numero dei gradi di giudizio cui l’imputato è stato sottoposto e della durata complessiva del processo penale (comma 5). Il rimborso delle spese legali spetta esclusivamente per le sentenze di assoluzione che diventano irrevocabili dopo l’entrata in vigore della legge di bilancio (comma 8). Conseguentemente, il fondo di cui all’art. 209 è ridotto di 8 milioni di euro a decorrere dal 2021. |
Articolo 181 – Integrazione del fondo a disposizione del Ministro dell’Interno
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
181.9 NF 181.8 NF 161.021 NF 181.1 NF |
Gelmini Mandelli Tripiedi Lupi |
FI FI M5S Misto |
20.12 |
Aggiunge i commi 1-bis-1-quater. Le disposizioni recano misure in favore del personale dirigenziale contrattualizzato del Ministero dell’interno. A tal fine autorizza lo stanziamento di 1.200.000 euro a decorrere dal 2021 in favore del Fondo retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente dell’Area Funzioni Centrali in servizio presso il Ministero dell’interno. Inoltre, per procedere alla graduale perequazione del trattamento economico del personale della carriera prefettizia a quello della dirigenza delle altre Amministrazioni statali, è previsto che le risorse disponibili a legislazione vigente per il rinnovo del contratto 2019-2021 del personale della carriera prefettizia siano incrementate, a decorrere dall'anno 2021, di una somma pari a 9.000.000 di euro. È previsto poi in favore del Direttori delle Ragionerie territoriali operanti nei capoluoghi di regione inclusi Trento e Bolzano un incremento del 20 per cento della retribuzione di posizione per la parte variabile. È disposto che il relativo Fondo di posizione e di risultato dei dirigenti è, anche a tal fine, aumentato di 1.100.000 di euro dal 2021. Inoltre, è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 2.160.800 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera. Conseguentemente - il fondo di cui all'articolo 207 della presente legge è ridotto di 68.489.928 euro per l'anno 2021; - il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021; - alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni: 2022: –10.000.000; 2023: –10.000.000. |
Articolo 183 – Medici INPS
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
183.4 |
Garavaglia |
Lega |
19.12 |
Modifica il comma 1, che autorizza l’Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS), in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, ad assumere a tempo indeterminato, per il biennio 2021-2022, 189 unità di personale nella qualifica di medico di primo livello per l'assolvimento delle funzioni medico-legali di propria competenza, nei limiti della vigente dotazione organica, mediante procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami. La modifica prevede che tali assunzioni avvengano non “nei limiti della vigente dotazione organica” ma “con corrispondente incremento della vigente dotazione organica”. |
-
Articolo 184, comma 1 – Riduzione del Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU-Italia
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
27.14 |
Governo |
|
20.12 |
Modifica il comma 1, riducendo la dotazione del Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU-Italia da 34.775 milioni di euro per il 2021 e 41.305 milioni di euro per il 2022 a 32.766,6 milioni di euro per il 2021 (-2.008,4 milioni di euro) e a 40.307,4 milioni di euro per il 2022 (-997,6 milioni di euro). La riduzione è volta a fornire copertura finanziaria a quota parte degli oneri relativi ad una serie di misure previste dal ddl in esame, ed in particolare: art. 4: bonus assunzioni giovani (200,9 mln per il 2021 e 139,1 mln per il 2022); art. 5: bonus assunzioni donne (37,5 mln per il 2021 e 88,5 mln per il 2022); art. 40: fondo garanzia PMI (500 mln per il 2022); art. 76; contratti di formazione medici specializzandi (105 mln sia per il 2021 che per il 2022); art. 77: proroga personale sanitario a tempo determinato (1.100 mln per il 2021); art. 80: Fondo sanità e vaccini (400 mln per il 2021); art. 89: riduzione tasse universitarie. (165 mln sia per il 2021 che per il 2022). |
Articolo 185, comma 15-bis – Proroga e potenziamento dei crediti d’imposta per la Transizione 4.0
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
185.79 NF |
D’Attis |
FI |
19.12 |
Aggiunge il comma 15-bis, il quale incrementa di 5 milioni per l’anno 2021 il Fondo per il finanziamento ordinario dell’Università. Tale importo andrà destinato dal Ministro dell’università e della ricerca al Consorzio universitario per la ricerca socioeconomica e per l’ambiente (CURSA) per realizzare processi di digitalizzazione delle imprese secondo le linee guida del Programma industria 4.0. Il CURSA svolge attività di ricerca applicata, con progetti che riguardano la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e di altri ambiti produttivi.
Conseguentemente, riduce di 5 milioni di euro per l’anno 2021 il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 209. |
Articolo 186, comma 6-bis - Risorse del PNRR per investimenti ad alto contenuto tecnologico
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
186.3 NF |
Tabacci |
Misto |
20.12 |
Aggiunge il comma 6-bis, il quale dispone che il Ministro dello sviluppo economico trasmetta al Parlamento una relazione annuale recante le informazioni - di cui al comma 6, lettera b) - relative alla rendicontazione dell'attività svolta da INVITALIA e delle spese di gestione e delle commissioni trattenute, corredata dell'indicazione dei progetti di investimento finanziati e dei criteri posti alla base dell'erogazione dei contributi per valutare l'alto contenuto tecnologico degli investimenti e il loro impatto positivo sulla coesione sociale e territoriale nel quadro del programma Next Generation EU. |
Articolo 190 – Disposizioni in materia di imposta sul consumo di bevande edulcorate – rinvio e modifiche sugar tax
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
190.18 |
Del Barba |
IV |
19.12 |
Modifica il comma 1 allo scopo di differire di ulteriori sei mesi, e cioè dal 1° luglio 2021 al 1° gennaio 2022, la decorrenza della sugar tax, ovvero della nuova imposta sulle bevande analcoliche contenenti sostanze edulcoranti. Conseguentemente: - il Fondo di cui all'articolo 207 è ridotto di 96,1 milioni di euro per l'anno 2021; - il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2021, 13 milioni di euro per l'anno 2023, 4,8 milioni di euro per l'anno 2024; - il Fondo di cui all'articolo 209 è incrementato di 26,3 milioni di euro per l'anno 2022 |
Art. 190-bis- Credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
190.014 |
Mandelli |
FI Consenso unanime dei gruppi |
19.12 |
Introduce l’articolo 190-bis, che istituisce un credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile, con l’obiettivo di razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque potabili. Il credito d’imposta è attribuito - dal 1 gennaio 2021 - ai privati nonché ai soggetti esercenti attività di somministrazione di cibi e bevande e attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute fino ad un ammontare complessivo non superiore a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare o esercizio commerciale e a 5.000 euro per gli esercizi pubblici, delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare, e miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti (comma 1). Il credito d'imposta spetta nel limite complessivo di 5 milioni di euro rispettivamente per l'anno 2021 e 2022. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta (comma 2). Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione della riduzione del consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile conseguito a seguito della realizzazione degli interventi, sono trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati. L' ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dello sviluppo economico (comma 3).
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 |
Articolo 193-bis – Requisiti patrimoniali privati abilitati riscossione enti locali
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
193.06 NF |
Marattin |
IV |
19.12 |
Introduce l’articolo 193-bis che modifica la disciplina dei requisiti patrimoniali richiesti per l’iscrizione nell'albo dei privati abilitati all’accertamento e alla riscossione delle entrate locali, contenuta ai commi 807 e 807 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019), con riferimento ai comuni di minore dimensione. Il comma 1, lettera a) (introducendo una nuova lettera b-bis) al comma 807) determina la soglia di capitale interamente versato (in denaro o tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria) richiesta per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali nei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti, che viene fissata in misura pari a 150.000 mila euro. Di conseguenza, la successiva lettera b) modifica la lettera e) del comma 807, che richiede un capitale interamente versato pari a un milione di euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate locali nelle province, nonché nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti; per effetto delle modifiche in esame, tale soglia di un milione di euro viene richiesta nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 200.000 abitanti. Il comma 2 modifica il successivo comma 808 della legge di bilancio 2020, differendo di sei mesi, dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, il termine valevole, per i soggetti iscritti all’albo e alla relativa sezione speciale, per adeguare il proprio capitale sociale alle condizioni e alle misure richieste dalle predette norme. |
Articolo 193-bis – Proroga sospensione cartelle sisma Ischia
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
193.015 NF |
Buompane |
M5S |
20.12 |
Introduce l’articolo 193-bis che - con una modifica all’articolo 35 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, - proroga di un anno, per le popolazioni residenti nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017, la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento, delle attività esecutive da parte degli agenti della riscossione, nonché dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021. Si segnala che l’articolo 35 qui modificato prevede che detti termini riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2021. Occorrerebbe pertanto posticipare di un anno, al 1° gennaio 2022, anche tale data.
Conseguentemente Modifica l’articolo 209 riducendo il Fondo di 2 milioni di euro. |
Articolo 199-bis – Proroga e sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi nonché sospensione di termini amministrativi
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
199.012 |
Trancassini |
FDI Consenso unanime dei gruppi |
19.12 |
Introduce l’articolo 199-bis che, al comma 1, prevede che per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 nonché per quelli della regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d’emergenza (articolo 15, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162) l’esenzione dall’applicazione dell’imposta municipale propria (prevista dal secondo periodo del comma 3 dell’articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74) è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. Il comma 2 stabilisce altresì che i fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nel Centro Italia, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. 17/10/2016, n. 189, sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 (rispetto al previgente 31 dicembre 2020).
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 207 è ridotto di 32,7 milioni di euro per l’anno 2021. |
Articolo 200-bis – Valorizzazione degli immobili dismessi dalla PA
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
200.04 |
Martina |
M5S |
20.12 |
Introduce l’articolo 200-bis che al fine di favorire la valorizzazione degli immobili dismessi dalla pubblica amministrazione, anche nella prospettiva di assicurarne l’adeguata redditività, disapplica il blocco dell'adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva e la riduzione del 15 per cento dei canoni per gli immobili condotti dalle amministrazioni pubbliche (articolo 3, commi 1 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95), nonché la facoltà di rinegoziazione dei contratti (articolo 1, commi da 616 a 619, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) ai contratti di locazione passiva sottoscritti con società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e relativi ad immobili dismessi (a seguito delle procedure di cui all’articolo 11-quinquies del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203). Tali disposizioni si applicano per l’intera durata del contratto di locazione passiva esclusivamente ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga ad eventuali clausole difformi apposte dalle parti e anche in caso di successivo trasferimento degli immobili a terzi (comma 2). Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell’articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (comma 3). |
Articolo 201-bis – Rivalutazione terreni e partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
201.055 |
Del Barba |
IV Consenso unanime dei gruppi |
19.12 |
Introduce l’articolo 201-bis che proroga al 2021 la facoltà di rideterminare il valore d’acquisto di terreni e di partecipazioni non quotate mediante pagamento di un’imposta sostitutiva, con aliquota fissata all’11 per cento. In particolare si consente (comma 1) di effettuare la rivalutazione per le partecipazioni in società non quotate e per i terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2021. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2021. La redazione e il giuramento della perizia di stima necessaria per la rivalutazione devono essere effettuati entro la data del 30 giugno 2021. Il comma 2 modifica il valore delle aliquote per la determinazione dell'imposta sostitutiva, prevedendo un'unica aliquota all'11 per cento applicabile alla rideterminazione di valore delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni.
Conseguentemente: - il Fondo di cui all'articolo 207 è incrementato di 205,9 milioni di euro per l’anno 2021; - il Fondo di cui all'articolo 209 è incrementato di 113,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e ridotto di 37 milioni di euro annui dal 2024 al 2029. |
Articolo 201-bis – Sigarette elettroniche
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
201.056 |
Relatori |
|
19.12 |
Introduce l’articolo 201-bis che modifica l’articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 in materia di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo Con le modifiche in esame (comma 1) si stabilisce che i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali, sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari, rispettivamente, al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° gennaio 2021, al venti per cento e al quindici per cento dal 1° gennaio 2022, al venticinque per cento e al venti per cento dal 1° gennaio 2023 (rispetto all’attuale dieci per cento e cinque per cento ) dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette rilevato e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. La norma prevede, inoltre, che il produttore è tenuto a fornire, ai fini dell’autorizzazione, un campione per ogni singolo prodotto. Il soggetto autorizzato alla commercializzazione dei prodotti è altresì tenuto alla preventiva prestazione di cauzione pari al 10 per cento dell’imposta gravante su tutto il prodotto giacente e, comunque, non inferiore all’imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell’imposta. A decorrere dal 1° aprile 2021, la circolazione dei prodotti richiamati è legittimata dall’applicazione, sui singoli condizionamenti, di appositi contrassegni di legittimazione e di avvertenze esclusivamente in lingua italiana specificati con determinazione del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (con il medesimo provvedimento sono definite le relative regole tecniche e le ulteriori disposizioni attuative). Sempre con determinazione del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione, nonché le modalità di tenuta dei registri e documenti contabili, di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo, anche in caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi che effettuano la vendita al pubblico, in conformità, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati (con il medesimo provvedimento sono emanate anche le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione della disposizione). Il nuovo comma 5-bis, come sostituito dall’articolo in esame, del richiamato articolo 62-quater prevede che con determinazione del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide secondo i seguenti criteri: § prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le parafarmacie, dell'attività di vendita dei prodotti richiamati e dei dispositivi meccanici ed elettronici; § effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori; § non discriminazione tra i canali di approvvigionamento; § presenza dei medesimi requisiti soggettivi previsti per le rivendite generi di monopolio. Nelle more dell'adozione della determinazione menzionata, agli esercizi di cui al presente comma è consentita la prosecuzione dell'attività. Il comma 2 modifica l’articolo 21, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6 stabilendo cha la vendita a distanza dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide effettuata nel territorio nazionale è consentita secondo le modalità definite con determinazione del Direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. La norma dispone inoltre che in caso di rilevazione di offerta di prodotti liquidi da inalazione in violazione delle norme sulla vendita a distanza, fermi restando i poteri di polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, si applica, a cura dell’Agenzia dogane e monopoli l’inibizione di siti web (art. 102 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104). |
Articolo 201-bis – Tabacco riscaldato
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
201.057 |
Relatori |
|
19.12 |
Introduce l’articolo 201-bis che modifica l’art. 39-terdecies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 in materia di tabacchi da inalazione senza combustione. Con le modifiche in esame si stabilisce una nuova aliquota d’imposta per i tabacchi da inalazione senza combustione, fissando la misura del prelievo al trenta per cento dal 1° gennaio 2021, al trentacinque per cento dal 1° gennaio 2022 e al quaranta per cento dal 1° gennaio 2023 (rispetto alla previgente percentuale del venticinque per cento dell'accisa). |
Articolo 201-bis – Interpretazione autentica delle norme in tema di incentivi fiscali per il rientro degli studenti in Italia
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
201.07 |
Gebhard |
Misto |
20.12 |
Introduce l’articolo 201-bis che reca una norma interpretativa delle norme (contenute nella legge n. 238 del 2010) di agevolazione fiscale sui redditi di studenti e ricercatori che rientrano in Italia dall’estero. In particolare, con le modifiche in esame, le norme che individuano il perimetro degli studenti destinatari delle agevolazioni fiscali della predetta legge si interpretano nel senso che le fisiologiche interruzioni dell’anno accademico non precludono l’accesso agli incentivi, per gli studenti che decidono di fare rientro in Italia dopo avere svolto continuativamente attività di studio all’estero.
Conseguentemente, il Fondo di cui all’articolo 209 è ridotto di 2 milioni di euro per l’anno 2021 |
Articolo 207 - Fondo da ripartire per il sostegno delle Att. Prod. maggiormente colpite dall’emergenza epidemiologica Covid-19
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
5.025 |
Garavaglia |
Lega |
19.12 |
Riduce il Fondo di 1 miliardo di euro per il 2021 |
5.026 |
Del Barba |
IV |
19.12 |
Riduce il Fondo di 50 milioni di euro per il 2021 |
7.029 |
Delrio |
PD |
19.12 |
Riduce il Fondo di 148,1 milioni di euro per l’anno 2021 |
8.8 |
Garavaglia |
Lega |
19.12 |
Riduce il Fondo di 90 milioni di euro per l’anno 2021 |
12.0106 NF |
Sut |
M5S |
20.12 |
Incrementa il Fondo di 639,6 milioni di euro per l'anno 2021 |
13.015 NF |
Fragomeli |
PD |
19.12 |
Riduce il Fondo di 20 milioni di euro per l’anno 2021 |
21.0158 |
Lollobrigida |
FDI |
19.12 |
Riduce il Fondo di 10 milioni di euro per l’anno 2021 |
23.8 |
Manzo |
M5S |
19.12 |
Riduce il Fondo di 145 milioni di euro per l’anno 2021 |
53.05 |
Gelmini |
FI |
19.12 |
Riduce il Fondo di 20 milioni di euro per l’anno 2021 |
62.19 |
Garavaglia |
Lega |
19.12 |
Riduce il Fondo di 87,9 milioni per il 2021, a copertura |
63.032 |
Fornaro |
LEU |
19.12 |
Riduce il Fondo di 21,8 milioni di euro per l’anno 2021 |
63.033 |
Manzo |
M5S |
19.12 |
Riduce il Fondo di 66.329.128 euro per l’anno 2021 |
66.13 |
Manzo |
M5S |
19.12 |
Riduce il Fondo di 45,5 milioni di euro per l’anno 2021 |
71.063 |
Trancassini |
FDI |
19.12 |
Riduce il Fondo di 60,7 mln di euro per il 2021 |
71.064 |
Manzo |
M5S |
19.12 |
Riduce il Fondo di 50 milioni di euro per l’anno 2021 |
74.026 |
Delrio |
PD |
19.12 |
Riduce il Fondo di 100 milioni di euro per l’anno 2021 |
80.036 |
U. Pagano |
PD |
20.12 |
Riduce il Fondo di 644.284.100 euro per l'anno 2021 |
81.044NF |
Davide Crippa |
M5S |
19.12 |
Riduce il Fondo di 336 milioni di euro per l’anno 2021 |
90.47 e id. |
Melicchio |
M5S |
20.12 |
Riduce il Fondo di 25 milioni di euro per l'anno 2021 |
100.0103 |
Manzo |
M5S |
19.12 |
Riduce il Fondo di 505,15 milioni di euro per l’anno 2021 |
105.15 |
Relatori |
|
19.12 |
Riduce il Fondo di 1 milione di euro per l’anno 2021 |
105.022 NF |
Gelmini |
FI |
20.12 |
Riduce il Fondo di 20 milioni di euro per l’anno 2021 |
119.039 |
Delrio |
PD |
19.12 |
Riduce il Fondo di 420 milioni di euro per l’anno 2021 |
126.29 |
Tabacci |
MISTO |
19.12 |
Riduce il Fondo di 100 milioni di euro per l’anno 2021 |
126.30 |
Relatori |
|
19.12 |
Riduce il Fondo di 35 milioni di euro per il 2021 |
128.06 |
Delrio |
PD |
19.12 |
Riduce il Fondo di 500 milioni di euro per l’anno 2021 |
133.043 |
Pastorino |
LEU |
19.12 |
Riduce il Fondo di 50 milioni di euro per l’anno 2021 |
162.49 |
Trancassini |
FDI |
19.12 |
Riduce il Fondo di 125 milioni di euro per l’anno 2021 |
165.106NF |
Gelmini |
FI |
19.12 |
Riduce il Fondo di 30 milioni di euro per l’anno 2021 |
181.9 NF |
Gelmini |
FI |
20.12 |
Riduce il Fondo di 68.489.928 euro per l'anno 2021 |
190.18 |
Del Barba |
IV |
19.12 |
Riduce il Fondo di 96,1 milioni di euro per l'anno 2021 |
199.012 |
Trancassini |
FDI |
19.12 |
Riduce il Fondo di 32,7 milioni di euro per l’anno 2021 |
201.055 |
Del Barba |
IV |
19.12 |
Incrementa il Fondo di 205,9 milioni di euro per l’anno 2021 |
Articolo 208 – Fondi speciali
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Tab.2.1 |
Governo |
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20.12 |
Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni: Missione 29, Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, Programma 11, Giurisdizione e controllo dei conti pubblici, U.d.V. 1.10: 2021: +1.815.490; Missione 29, Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, Programma 1, Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità, U.d.V. 1.1: 2021: +10.000.000; Missione 30, Giovani e sport, Programma 1, Attività ricreative e sport, U.d.V. 18.1: 2021: +2.000.000; 2022: +2.000.000; 2023: +2.000.000; Conseguentemente: alla Missione 29, Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, Programma 10, Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato, U.d.V. 1.8: 2021: –10.000.000; alla Missione 33, Fondi da ripartire, Programma 1, Fondi da assegnare, U.d.V. 23.1: 2021: –3.815.490; 2022: –2.000.000; 2023: –2.000.000. |
Tab.A.12 |
Governo |
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20.12 |
Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2021: + 3.550.000; 2022: + 3.500.000; 2023: + 2.000.000. Alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2021: +6.500.000; Alla Tabella A, voce Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, apportare le seguenti variazioni: 2021: + 1.000.000; 2022: + 1.000.000; 2023: + 1.000.000. |
Articolo 207-bis – Fondo contro le discriminazioni e la violenza di genere
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
207.019 NF |
Tripodi |
M5S |
20.12 |
Introduce l’articolo 207-bis che istituisce presso la Presidenza del Consiglio un Fondo contro le discriminazioni e la violenza di genere con una dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, al fine di garantire le attività di promozione della libertà femminile e di genere e le attività di prevenzione e contrasto alle forme di violenza e di discriminazione fondate sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale sull’identità di genere e sulla disabilità. Destinatarie delle risorse del Fondo sono le associazioni del terzo settore che rechino nello Statuto finalità di promozione della libertà femminile e di genere e di prevenzione e contrasto alle discriminazioni di genere, che abbiano almeno cinque anni di attività, ed un curriculum che documenti attività compiute in attuazione delle citate finalità. Modalità e criteri di erogazione del Fondo sono definiti con decreto del Ministero delle pari opportunità, da emanare entro il mese di marzo di ciascun anno.
Sul punto si veda anche l’analogo emendamento 71.06 Madia, che reca un ulteriore finanziamento di 1 milione per il fondo in oggetto.
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 |
Articolo 209 – Fondo esigenze indifferibili
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
209.2 |
Formentini |
Lega |
20.12 |
Modifica il comma 1 riducendo il Fondo per le esigenze indifferibili in corso di gestione di 400 mila euro per ciascun anno del triennio 2021-2023, al fine di autorizzare finanziamenti alla cooperazione allo sviluppo.
Conseguentemente Allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, alla missione “Italia in Europa e nel mondo, al Programma 1.2 “Cooperazione allo sviluppo”, apportare le seguenti variazioni: 2021: +400.000 2022: +400.000 2023: +400.000. |
Tab.A.10 NF |
Schirò |
PD |
20.12 |
Modifica il comma 1 riducendo il Fondo per le esigenze indifferibili in corso di gestione di 2.160.000 euro per ciascun anno del triennio 2021-2023, al fine di autorizzare finanziamenti per la promozione della cultura e della lingua italiana all’estero
Conseguentemente Allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, alla missione “Italia in Europa e nel mondo, al Programma 1.7 “Promozione della cultura”, apportare le seguenti variazioni: 2021: +2.160.000; 2022: +2.160.000; 2023: +2.160.000. |
Articolo 210-bis – Disposizioni Fondo indennizzi Risparmiatori -FIR
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
210.014 NF |
Raduzzi |
M5S |
20.12 |
Introduce l’articolo 210-bis che interviene sulla disciplina del Fondo Indennizzo Risparmiatori – FIR, elevando dal 40 al 100 per cento la misura dell’anticipo sull’indennizzo del FIR che può essere corrisposto agli azionisti e agli obbligazionisti subordinati, in attesa della predisposizione del piano di riparto. In sostanza all'azionista e all’obbligazionista subordinato, in attesa della predisposizione del piano di riparto, con le modifiche in commento può essere anticipato l’intero indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio, a condizione che ciò non pregiudichi la parità di trattamento dei soggetti istanti legittimati. |
Articolo 210-bis – Valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche, dello stile alimentare, delle produzioni agroalimentari italiane e contrasto al “Italian Sounding”
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
210.03 NF |
Borghese |
Misto |
20.12 |
Aggiunge un nuovo articolo 210-bis, contenente disposizioni volte a valorizzare le tradizioni enogastronomiche, dello stile alimentare, delle produzioni agroalimentari ed industriali italiane e a contrastare le suddette pratiche di Italian Sounding. Viene definita la nozione di “ristorante italiano” come l’esercizio pubblico ove si consumano pasti nei quali la lista delle vivande e delle bevande è costituita da ricette e prodotti italiani con particolare riferimento a quelli riconosciuti in ambito europeo come DOP, IGP, DOCG, IGT e STG. È demandata ad un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico - da adottarsi, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge di bilancio di concerto, con i Ministri degli affari esteri, dell’economia e delle finanze e delle politiche agricole, alimentari e forestali - l’adozione delle disposizioni attuative del presente articolo volte, tra l’altro, ad attribuire l'attestazione distintiva di «pizzeria italiana nel mondo» e di «gelateria italiana nel mondo», a favorire la creazione di istituti professionali di cucina italiana e scuole di alta formazione, a costituire ed aggiornare la banca dati della ristorazione italiana all’estero, a curare l’organizzazione della Conferenza della ristorazione italiana nel mondo, di cui si prevede l’istituzione. È, inoltre, previsto che l’attività di promozione dei prodotti enogastronomici tipici della ristorazione italiana sia effettuata, nei paesi esteri, dagli Uffici dell’’ICE, dall’ENIT, dalle Camere di commercio italiane all’estero e da altri soggetti, pubblici e privati, specificamente abilitati allo svolgimento di tale attività. Per l’attuazione di tali commi è autorizzata la spesa di un 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Conseguentemente Alla tabella A, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, apportare le seguenti variazioni: 2021: – 1.000.000; 2022: – 1.000.000; 2023: – 1.000.000 |
Articolo 210-bis – Clausola di salvaguardia
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
210.06 |
Schullian |
Misto |
20.12 |
La disposizione reca la clausola di salvaguardia in favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano disponendo che le disposizioni della legge di bilancio 2021 si applicano loro compatibilmente con i rispettivi statuti e le norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001. Si ricorda che secondo quanto evidenziato dalle pronunce della Corte costituzionale la clausola di salvaguardia svolge una funzione di “generale limite” per l’applicazione delle norme statali ove queste siano in contrasto con i relativi statuti e le norme di attuazione (ex multis sentenze n. 31 del 2016, n. 125 del 2017). |
Articolo 218, commi 8-bis – 8-quater –Fondo in favore dei comuni in stato di dissesto finanziario per interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili da assegnare alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
218.3 NF |
Baldino |
M5S |
19.12 |
Introduce i commi da 8-bis a 8-quater, al fine di rifinanziare, con 5 milioni di euro per il 2021, il Fondo in favore dei comuni in stato di dissesto finanziario, istituito dall’articolo 106-bis del decreto-legge n.34 del 2020. Per l’anno 2021 tali risorse aggiuntive sono destinate esclusivamente alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili da assegnare alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri. Le risorse sono attribuite sulla base dei progetti approvati dai comuni entro il 31 dicembre 2020. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge L’articolo 106-bis del decreto-legge n.34 del 2020 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020, in favore dei comuni in stato di dissesto finanziario alla data del 15 giugno 2020. Le risorse del fondo sono destinate, per una quota del 50 per cento, alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili di proprietà degli stessi comuni in stato di dissesto finanziario da assegnare alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri e, per la restante quota del 50 per cento, ai comuni in stato di dissesto finanziario i cui organi sono stati sciolti per infiltrazione mafiosa (ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n.167 del 2000, n. 267). Il fondo è stato ripartito con il decreto del Ministro dell’interno 19 ottobre 2020.
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 5 milioni di euro per l'anno 2021 |
Articolo 218-bis – Disposizioni per la funzionalità del Ministero dell’interno
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
218.02 |
Relatori |
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19.12 |
Aggiunge l’articolo 218-bis, che istituisce del Ministero dell’interno un fondo per la funzionalità del Ministero dell’interno nello stato di previsione del medesimo dicastero con una dotazione di 1 milione di euro per l’anno 2021, per il potenziamento di dotazioni e mezzi da destinare alle attività svolte per la riscossione delle sanzioni amministrative di cui alla L. 689/1981. A partire dal 2022, il fondo è alimentato con una quota, pari al cinque per cento, delle entrate derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dai prefetti ai sensi della legge citata (comma 2). Il comma 3 prevede che il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, D.L. n. 154/2008, è ridotto di 3,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022.
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 1 milione di euro per l’anno 2021. |