Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Bilancio
Titolo: Legge di bilancio 2020 - Volume I
Riferimenti: AC N.2305/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 230/3- Volume I
Data: 17/12/2019
Organi della Camera: V Bilancio

LEGGE DI BILANCIO 2020

 

Schede di lettura

Edizione provvisoria

 

A.C. 2305

Volume I

Articolo 1, commi 1-401

 

17 dicembre 2019

 

 

Servizio Studi

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Dossier n. 181/3 Volume I

 

 

 

 

Servizio Studi

Dipartimento Bilancio

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Progetti di legge n. 230/3 Volume I

 

Il presente dossier è articolato in tre volumi:

§  Volume I - Articolo 1, commi 1 – 401;

§  Volume II - Articolo 1, comma 402 – Articolo 19;

§  Volume III – Stati di previsione dei Ministeri.

 

 

 

 

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INDICE VOLUME I

 

Tavola di raffronto. 11

Sezione I – Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici 27

Articolo 1, comma 1 (Risultati differenziali del bilancio dello Stato). 27

Articolo 1, commi 2 e 3 (Sterilizzazione clausole salvaguardia IVA e accise). 29

Articolo 1, commi 4 e 5 (Deducibilità IMU). 32

Articolo 1, comma 6 (Riduzione cedolare secca per contratti a canone concordato)  34

Articolo 1, comma 7 (Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti) 35

Articolo 1, comma 8 (Sgravio contributivo apprendisti). 39

Articolo 1, comma 9 (Riduzione dei premi e contributi INAIL). 42

Articolo 1, comma 10 (Esonero contributivo per favorire l'occupazione giovanile)  44

Articolo 1, comma 11 (Bonus occupazionale per giovani eccellenze). 47

Articolo 1, comma 12 (Regime fiscale liquidazione anticipata NASpI per sottoscrizione capitale cooperative). 49

Articolo 1, comma 13 (Esclusioni dall'addizionale contributiva relativa ai contratti di lavoro a termine). 50

Articolo 1, commi 14-15, 24-25 e 27 (Fondo investimenti delle Amministrazioni centrali)  51

Articolo 1, comma 16 (Metropolitana di Torino). 55

Articolo 1, comma 17 (Trasporti merci nei centri storici delle città metropolitane)  57

Articolo 1, commi 18-23 (Infrastrutture eventi sportivi). 59

Articolo 1, comma 26 (Manutenzione straordinaria strada provinciale 72 - Olimpiadi invernali). 62

Articolo 1, comma 28 (Interventi rete ferroviaria nazionale) 64

Articolo 1, commi 29-37 (Efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile)  66

Articolo 1, comma 38 (Contributi ai comuni per investimenti per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio). 72

Articolo 1, comma 39 (Contributi ai Comuni). 77

Articolo 1, comma 40 (Deroga alla disciplina della variante di progetto per le opere pubbliche propedeutiche alle Olimpiadi invernali) 79

Articolo 1, comma 41 (Villa Alari Visconti di Saliceto in Cernusco sul Naviglio)  81

Articolo 1, commi 42 e 43 (Contributi ai comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana). 82

Articolo 1, commi 44-46 (Fondo per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale dei comuni)  86

Articolo 1, commi 47-50 (Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane) 90

Articolo 1, commi 51-58 (Contributi agli enti locali per progettazione definitiva ed esecutiva per messa in sicurezza territorio). 93

Articolo 1, commi 59-61 (Fondo per edifici destinati ad asili nido, scuole dell'infanzia)  99

Articolo 1, commi 62-64 (Contributi per investimenti a province e città metropolitane)  101

Articolo 1, comma 65 (Scambio sul posto di energia da fonti rinnovabili per l’edilizia residenziale pubblica) 105

Articolo 1, comma 66 (Risorse alle Regioni ordinarie per la messa in sicurezza del territorio, la viabilità, rigenerazione urbana, riconversione energetica e infrastrutture sociali)  107

Articolo 1, comma 67 (Funzioni Amministrazioni territoriali e altre disposizioni sisma 2009)  109

Articolo 1, comma 68 (Contributo straordinario per la realizzazione del Museo della Diga del Gleno). 112

Articolo 1, comma 69 (Rimodulazione degli stanziamenti per gli investimenti degli enti territoriali). 113

Articolo 1, comma 70 (Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica) 114

Articolo 1, comma 71 (Elettrodotti di rilevanza nazionale). 116

Articolo 1, comma 72 (Messa in sicurezza idraulica Genova, rio Molinassi, rio Cantarena, Sestri Ponente). 117

Articolo 1, comma 73  (Infrastrutture per la mobilità Fiere). 119

Articolo 1 - comma 74 (Primi interventi di supporto agli investimenti per la salvaguardia e la tutela dell'ambiente alpino della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste)  121


 

Articolo 1, comma 75 (Incentivi alla mobilità sostenibile e condivisa). 122

Articolo 1, commi 76 e 77 (Proroga delle concessioni per grandi derivazioni a scopo idroelettrico in Trentino-Alto Adige). 125

Articolo 1, comma 78 (Disapplicazione del codice dei contratti per appalti di Vigili del fuoco nelle province autonome di Trento e Bolzano e in Valle d'Aosta. 127

Articolo 1, commi 79 e 80 (Fondo Crediti Dubbia Esigibilità). 130

Articolo 1, commi 81 e 82 (Edilizia sanitaria). 133

Articolo 1, commi 83 e 84 (Sblocca Italia). 135

Articolo 1, comma 85-100 (Green new deal). 136

Articolo 1, commi 101 e 102 (Interventi di bonifica da amianto delle navi militari)  156

Articolo 1, commi 103-106 (Stanziamenti per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia). 159

Articolo 1, commi 107-109 (Green Mobility). 162

Articolo 1, commi da 110-112 (Trasporto intermodale). 163

Articolo 1, commi 113-117 (Contributi all’autotrasporto per rinnovo veicoli) 165

Articolo 1, 118 (Credito d'imposta per sistemi di monitoraggio strutturale degli immobili)  167

Articolo 1 - commi 119-122 (Centro studio Cambiamenti climatici a Venezia)  168

Articolo 1, comma 123 (Fondo per investimenti innovativi delle imprese agricole)  170

Articolo 1, commi 124-126 (Introduzione di tariffe sociali per i collegamenti arei da e per la Regione Siciliana). 174

Articolo 1, comma 127 (Risorse per la contrattazione collettiva del pubblico impiego)  178

Articolo 1, comma 128 (Tutoraggio nella Scuola nazionale dell'amministrazione)  181

Articolo 1, commi 129 e 130 (Lavoro straordinario Forze di polizia). 185

Articolo 1, comma 131 (Lavoro straordinario Vigili del fuoco). 187

Articolo 1, comma 132 (Norme in materia di personale impegnato nel dispositivo "Strade sicure"). 189

Articolo 1, comma 133 (Fondo per la valorizzazione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco) 191

Articolo 1, comma 134 (Fondo risorse decentrate personale Difesa). 192

Articolo 1, comma 135 (Personale uffici diretta collaborazione del MEF). 193

Articolo 1, commi 136-140 (Incremento di dotazione organica. 194

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). 194

Articolo 1, commi 141 e 142 (Incremento del Fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigenziale del Ministero dell'interno). 196

Articolo 1, commi 143 e 144 (Disposizioni per l'armonizzazione dei trattamenti accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei ministeri)  198

Articolo 1, commi 145-149 (Norme in materia di pubblicità relativa ai concorsi per il reclutamento di personale e in materia di utilizzo e termini di validità delle graduatorie concorsuali). 201

Articolo 1, comma 150 (Assetti organizzativi periferici del Ministero dell'economia e delle finanze). 205

Articolo 1, commi 151-154 (Personale Capitanerie di porto). 206

Articolo 1, commi 155-159 (Assunzioni presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) 208

Articolo 1, comma 160 (Dipendenti degli uffici stampa presso pubbliche amministrazioni)  211

Articolo 1, commi 161 e 162 (Lavoratori socialmente utili o di pubblica utilità)  212

Articolo 1, comma 163 (Obblighi di pubblicità da parte delle amministrazioni)  213

Articolo 1, commi 164 e 165 (Assunzione di personale della carriera prefettizia del Ministero dell'interno) 217

Articolo1, commi 166 e 167 (Assunzioni di personale per il MIPAAF). 218

Articolo 1, commi 168 e 169 (Organico dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata) 220

Articolo 1, commi 170-174 (Aumento dell'organico dell'Avvocatura dello Stato) 222

Articolo 1, comma 175 (Proroga detrazione per le spese di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia). 225


 

Articolo 1, comma 176 (Abrogazione del meccanismo dello sconto in fattura per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica). 229

Articolo 1, commi 177-180 (Sport bonus). 233

Articolo 1, comma 181 (Sport femminile). 236

Articolo 1, comma 182 (Fondo sport e periferie). 237

Articolo 1, comma 183 (Esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali). 240

Articolo 1, commi 184-197 (Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali) 242

Articolo 1, commi 198-209 (Credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese)  253

Articolo 1, commi 210-217 (Proroga della disciplina del credito d'imposta formazione 4.0)  266

Articolo 1, comma 218 (Credito d'imposta investimenti sisma Centro Italia). 271

Articolo 1, commi da 219-224 (Bonus facciate). 272

Articolo 1, comma 225 (Determinazione del reddito d'impresa degli imprenditori agricoli florovivaistici). 275

Articolo 1, commi 226-229 (Nuova Sabatini, investimenti SUD ed investimenti eco-sostenibili delle PMI). 276

Articolo1, commi 230-232 (Rifinanziamento degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi). 284

Articolo 1, commi 233 e 234 (Rifinanziamento Fondo di garanzia per la prima casa e del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione) 292

Articolo 1, comma 235 (Padova capitale europea del volontariato 2020). 295

Articolo 1, commi 236-238 (Fondo indennizzo risparmiatori). 296

Articolo 1, comma 239 (Versamento all’entrata delle disponibilità di tesoreria del fondo per le garanzie dello Stato). 299

Articolo 1, commi 240-248 e 250-252 (Agenzia nazionale per la ricerca - ANR)  300

Articolo 1, comma 249 (Risorse per il personale scolastico). 305

Articolo 1, commi 253 e 254 (Programmi spaziali e aerospaziali). 308

Articolo 1, comma 255 (Fondo retribuzione dirigenti scolastici) 313

Articolo 1, comma 256 (Formazione dei docenti per l'inclusione scolastica). 315

Articolo 1, comma 257 (Innovazione digitale nella didattica). 318

Articolo 1, commi 258-260 (Edilizia scolastica). 319

Articolo 1, commi 261 e 262 (Scuole innovative). 322

Articolo 1, commi 263 e 264 (Efficientamento energetico edifici scolastici). 325

Articolo 1, comma 265 (Diritto allo studio universitario) 327

Articolo 1, comma 266 (Incremento della dotazione organica dei posti di sostegno)  329

Articolo 1, commi 267 (Fondo nazionale per il servizio civile). 331

Articolo 1, comma 268 (Contributo alla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste). 333

Articolo 1, comma 269 (Limiti di spesa per il personale del Servizio sanitario nazionale)  334

Articolo 1, comma 270 (Fondo potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiane all'estero). 336

Articolo 1, comma 271 (Incremento numero dei contratti di formazione medica specialistica) 338

Articolo 1, comma 272 (Comandi di docenti e dirigenti scolastici). 340

Articolo 1, commi 273 e 274 (Disposizioni in materia di infrastrutture europee delle scienze umane, sociali e digitale multilingue per favorire la coesione sociale e la cooperazione strategica nell’ambito del dialogo interculturale) 341

Articolo 1, commi 275-277 (Fondazione Human Technopole). 343

Articolo 1, comma 278 (Consiglio nazionale dei giovani) 347

Articolo 1, comma 279 (Potenziamento dell’offerta formativa nella scuola dell’infanzia)  348

Articolo 1, comma 280 (Stabilizzazione dei lavoratori che svolgono funzioni di collaboratore scolastico in provincia di Palermo). 350

Articolo 1, comma 281 (Coordinatore di servizi educativi per l'infanzia). 354

Articolo 1, commi 282-285 (Disposizioni in materia di Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica). 355

Articolo 1, comma 286 (Disposizioni relative alla Sogei) 359

Articolo 1, comma 287 (Incentivo generale per la patrimonializzazione delle imprese)  363


 

Articolo 1, commi 288-290 (Misure premiali per utilizzo strumenti di pagamento elettronici)  366

Articolo 1, commi 291-295 (Disposizioni a tutela degli utenti in materia di errata fatturazione per l'erogazione di energia elettrica, gas e acqua e per la fornitura di servizi telefonici, televisivi e internet). 368

Articolo 1, comma 296 (Interventi per il restauro e la valorizzazione di beni culturali)  371

Articolo 1, commi 297-299 (Piano straordinario per la promozione del Made in Italy)  372

Articolo 1, comma 300 (Proroga del credito d’imposta in favore delle PMI per la partecipazione a manifestazioni internazionali di settore). 377

Articolo 1, comma 301 (Concorso pubblico di accesso alla carriera diplomatica)  379

Articolo 1, commi 302-305 (Parità di genere nelle società quotate). 380

Articolo 1, comma 306 (Provvedimenti urgenti per il consolidamento del territorio a salvaguardia del patrimonio paesistico, storico, archeologico ed artistico - Todi e Orvieto)  385

Articolo 1, comma 307 (Contributo per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero) 386

Articolo 1, comma 308 (Società EAV s.r.l.). 389

Articolo 1, comma 309 (Semplificazione dei processi di programmazione ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione - FSC). 390

Articolo 1, comma 310 (Rafforzamento clausola investimenti 34% al Mezzogiorno)  395

Articolo 1, commi 311 e 312 (Fondo infrastrutture sociali) 399

Articolo 1, comma 313 (Zone logistiche semplificate e Fondo per i comuni delle aree interne) 401

Articolo 1, comma 314 (Rifinanziamento strategia nazionale aree interne). 407

Articolo 1, comma 315 (Contributo alle regioni per la realizzazione di tralicci per la telefonia in zone montane). 409

Articolo 1, comma 316, lett. a) e b) (Rafforzamento ZES). 410

Articolo 1, comma 316, lett b) (Istituzione della Zona franca doganale nell'area portuale di Taranto). 415

Articolo 1, comma 317 (Interventi per il porto di Barletta). 417


 

Articolo 1, comma 318 (Rafforzamento sistema imprenditoriale dell'area di Gioia Tauro)  418

Articolo 1, comma 319 (Proroga del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno)  419

Articolo 1, comma 320 (Misura “Resto al Sud”). 421

Articolo 1, commi 321-326 (Fondo “Cresci al Sud”). 426

Articolo 1, comma 327 (Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI)). 431

Articolo 1, comma 328 (Rideterminazione della dotazione organica e autorizzazione all'assunzione ). 432

Articolo 1, comma 329 (Fondo prevenzione randagismo). 435

Articolo 1, commi 330 e 331 (Fondo per la disabilità e la non autosufficienza)  436

Articolo 1, comma 332 (Fondo diritto al lavoro dei disabili). 439

Articolo 1, comma 333 (Integrazione dei disabili attraverso lo sport). 441

Articolo 1, comma 334 (Estensione delle categorie di soggetti esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria). 442

Articolo 1, comma 335 (Contributo alle scuole paritarie con alunni disabili) 444

Articolo 1, comma 336 (Contributo straordinario unione Italiana Ciechi). 445

Articolo 1, comma 337 (Contributo a favore della FISH). 447

Articolo 1, comma 338 (Contributo Associazione Nazionale Guida Legislazioni Andicappati Trasporti- ANGLAT). 448

Articolo 1, commi 339-341 e 343-344 (Disposizioni a favore della famiglia). 449

Articolo 1, comma 342 (Congedo obbligatorio di paternità). 456

Articolo 1, comma 345 (Fondo per le adozioni internazionali ). 457

Articolo 1, commi 346 e 347 (Disposizioni a sostegno dello studio e della pratica della musica per i contribuenti a basso reddito). 459

Articolo 1, commi 348-352 (Obbligo di esposizione del numero telefonico nazionale anti violenza e anti stalking). 462

Articolo 1, comma 353 (Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere) 465

Articolo 1, comma 354 (Corsi universitari di studi di genere. 467

Articolo 1, commi 355 e 356 (Esenzione canone RAI per gli anziani a basso reddito)  468

Articolo 1, commi 357 e 358 (Bonus cultura diciottenni - 18app). 470

Articolo 1, commi 359 e 360 (Istituzione del Fondo per il funzionamento dei piccoli musei)  472

Articolo 1, comma 361 (Detrazioni fiscali per spese veterinarie)) 473

Articolo 1, commi 362 e 363 (Interventi per il personale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo). 474

Articolo 1, commi 364 e 365 (Iniziative culturali e di spettacolo nei comuni della provincia di Parma e presso il comune di Milano). 476

Articolo 1, comma 366 (Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo) 478

Articolo 1, comma 367 (Fondo unico per lo spettacolo). 480

Articolo 1, comma 368 (Risorse per enti e istituzioni culturali). 482

Articolo 1, comma 369 (Carnevali storici). 484

Articolo 1, comma 370 (Pistoia Blues Festival). 487

Articolo 1, comma 371 (Fondo bande musicali). 488

Articolo 1, comma 372 (Soggetti giuridici creati o partecipati dal MIBACT). 489

Articolo 1, comma 373 (Fiera internazionale del libro di Francoforte). 490

Articolo 1, comma 374 (La Triennale di Milano). 491

Articolo 1, comma 375 (Incremento degli utili del gioco del lotto destinati ai beni culturali)  492

Articolo 1, comma 376 (Contributi per teatri all'estero). 493

Articolo 1, comma 377 (Fondo per il centocinquantesimo anniversario di Roma capitale)  494

Articolo 1, comma 378 (Festival del cinema italiano all'estero). 496

Articolo 1, commi 379 e 380 (Istituzione del Fondo Antonio Megalizzi). 497

Articolo 1, comma 381 (Portale delle fonti per la storia della Repubblica italiana)  499

Articolo 1, comma 382 (Lega delle autonomie locali). 500

Articolo 1, comma 383 (Contributi per le scuole di eccellenza nazionale nella formazione musicale). 501

Articolo 1, comma 384 (Recupero di beni di interesse storico e riqualificazione aree industriali dismesse). 502

Articolo 1, comma 385 (Interventi in favore della Badia di Santa Maria di Pattano)  504


 

Articolo 1, comma 386 (Contributo straordinario per la Fondazione Ente Ville Vesuviane)  505

Articolo 1, commi 387 e 388 (Fondo per l'introduzione del «Volo Turistico»)  507

Articolo 1, comma 389-392 (Contributi alle scuole e agli studenti per l’acquisto di abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore). 508

Articolo 1, comma 393 (Credito d’imposta per la vendita al dettaglio di giornali)  511

Articolo 1, comma 394 (Contributi diretti a imprese radiofoniche e a imprese editrici di quotidiani e periodici). 513

Articolo 1, comma 395 (Contributo alla Fondazione Luigi Einaudi ONLUS di Roma)  517

Articolo 1, comma 396 (Contributo straordinario in favore dello IAI). 518

Articolo 1, commi 397 e 398 (Servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari) 519

Articolo 1, commi 399-401 (Presidenza del Consiglio e trasformazione digitale)  522

 

 

 


Tavola di raffronto

Oggetto

AS 1586

Art. co

AS 1586-A

Art. co

Maxi

A.C.2305
Art. 1, co.

Risultati differenziali del bilancio dello Stato

1

1

1

1

Sterilizzazione clausole salvaguardia IVA e accise

2, co. 1-2

2, co.1-2

2-3

2-3

Deducibilità IMU

3, co. 1

3, co. 1-1-bis

4-5

4-5

Riduzione dell’aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato

4, co. 1

4, co. 1

6

6

Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti

5, co. 1

5, co. 1

7

7

Sgravio contributivo assunzione apprendisti primo livello

 

5-bis

8

8

Riduzione tariffe INAIL

6, co. 1

6, co. 1

9

9

Disposizioni in materia di esonero contributivo

6, co. 2

6, co. 2

10

10

Bonus occupazionale giovani eccellenze

 

6, co 2-bis

11

11

Regime fiscale liquidazione anticipata NASpI per sottoscrizione capitale cooperative

 

6-bis

12

12

Esclusioni dall'addizionale contributiva relativa ai contratti di lavoro a termine

 

6-ter

13

13

Fondo investimenti delle Amministrazioni centrali

7, co. 1-2 e 4-6

7, co. 1-2 e 4-6

14-15 e 24-25, 27

14-15 e 24-25, 27

Metropolitana Torino

7, co. 3

7, co. 3

16

16

Trasporti merci nei centri storici delle città metropolitane e in particolare nella città di Matera

 

7, co 3-bis

17

17

Infrastrutture eventi sportivi

 

7, co. 3-ter - 3 octies

18-23

18-23

Manutenzione straordinaria strada provinciale 72 - Olimpiadi invernali

 

7, co. 5-bis

26

26

Interventi rete ferroviaria nazionale

 

7-bis

28

28

Contributi investimenti ai comuni per opere pubbliche efficientamento energetico e sviluppo sostenibile

8, co. 1-9

8, Co. 1-9

29-37

29-37

Contributi ai comuni per investimenti per la messa in sicurezza di opere pubbliche

8, co. 10

8, Co. 10

38

38

Affidamento lavori comuni per opere pubbliche

 

8, Co. 10-ter

39

39

Deroga alla disciplina della variante di progetto per le opere pubbliche propedeutiche alle Olimpiadi invernali

 

8, Co. 10-quater

40

40

Villa Alari Visconti di Saliceto in Cernusco sul Naviglio

 

8, co 10-bis

41

41

Contributi ai comuni per investimenti di rigenerazione urbana

8, Co. 11-12

8, Co. 11-12

42-43

42-43

Fondo per il rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale del paese per i comuni

8, Co. 13-15

8, Co. 13-15

44-46

44-46

Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane

 

8, co 15-bis - 15-quinquies

47-50

47-50

Contributi ai comuni per progettazione definitiva ed esecutiva per messa in sicurezza territorio

8, Co. 16-23

8, Co. 16-23

51-58

51-58

Fondo per edifici destinati ad  asili nido, scuole infanzia e altre strutture

8, Co. 24-25

8, Co. 24-24-bis e 25

59-61

59-61

Contributi per investimenti a province e città metropolitane

8, Co. 26-28

8, Co. 26-28

62-64

62-64

Scambio sul posto di energia da fonti rinnovabili per l’edilizia residenziale pubblica

 

8, co 28-bis

65

65

Risorse per la messa in sicurezza del territorio

8, Co. 29

8, Co. 29

66

66

Funzioni Amministrazioni territoriali e altre disposizioni sisma 2009

 

8, co. 29-bis

67

67

Contributo straordinario per la realizzazione del Museo della Diga del Gleno

 

8, co. 29-ter

68

68

Rimodulazione degli stanziamenti per gli investimenti degli enti territoriali

8, co. 30

8, Co. 30

69

69

Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica

 

8, co. 10-sexies

70

70

Elettrodotti rilevanza nazionale

 

8, co. 10-quinquies

71

71

Messa in sicurezza idraulica (Genova, Rio Molinassi, Rio Cantarena, Sestri Ponente)

 

8, co. 30-ter

72

72

Infrastrutture per la mobilità - Fiere

 

8, co 30-bis

73

73

Commissario straordinario rete viaria provinciale della Sicilia

 

8, co. 31-bis

74
stralciato

 

Assunzioni di personale presso le province

 

8, co. 31-ter

75
stralciato

 

Salvaguardia e tutela dell’ambiente in Val d’Aosta

 

8-bis

76

74

Incentivi alla mobilità sostenibile e condivisa (monopattini elettrici)

 

8-ter

77

75

Statuto speciale Trentino-Alto Adige

 

8-quater

78-79

76-77

Affidamenti Vigili del fuoco volontari (Province Autonome e Val d’Aosta)

 

8.1

80

78

Fondo crediti di dubbia esigibilità

 

98-quater, co. 1 e 3

81-82

79-80

Edilizia sanitaria

9

9

83-84

81-82

Sblocca Italia

10

10, co. 1-2

85-86

83-84

Contenzioso ANAS

 

10, co. 2-bis

87
stralciato

 

Green new deal

11, co. 1-5 e 8-12

11, co. 1-5 e 8-12

88-92 e 95-99

85-89 e 92-96

Sostegno alle imprese

11, co 6

11, co 6

93

90

Fondo di garanzia prima casa - sez speciale per efficientamento energetico

11, co 7

11, co 7

94

91

Ricorso Società esterna per servizi informatici strumentali Ministero Ambiente

 

11, co. 16

100

97

Modifiche alla legge 4 agosto 2017, n. 124

 

11-quinquies

101
stralciato

 

Commissione di studio presso Ministero Ambiente

 

11, co. 13-15

102-104

98-100

Bonifica amianto navi militari

 

11-bis

105-106

101-102

Completamento Carta geologica ufficiale d’Italia

 

11-ter

107-110

103-106

Green mobility

12

12, co. 1-3

111-113

107-109

Trasporto intermodale

 

12, 3-bis-3-quater

114-116

110-112

Autotrasporto

 

12, commi 3-quinquies - 3-decies

117-121

113-117

Credito d’imposta Sicurezza degli immobili

 

12, commi 3-undecies - 3-duodecies

122

118

Centro studio Cambiamenti climatici a Venezia

 

12, commi 3-terdecies - 3-sexiesdecies

123-126

119-122

Investimenti in beni materiali strumentali nuovi da parte delle imprese agricole

 

12, co. 3-septiesdecies – 3-octiesdecies

127

123

Tariffe sociali collegamenti aerei Sicilia

 

12-bis

128-130

124-126

Risorse per la contrattazione collettiva del pubblico impiego

13

13

131

127

Contratti per il tutoraggio Scuola Nazionale dell'Amministrazione

 

13-bis

132

128

Lavoro straordinario Forze di polizia

14

14

133-134

129-130

Lavoro straordinario Vigili del fuoco

15

15

135

131

Norme in materia di personale impegnato in operazione “Strade sicure”

16

16

136

132

Fondo per la valorizzazione del Corpo vigili del fuoco

17

17

137

133

Fondo risorse decentrate personale del Min. difesa

 

17-quinquies, co. 1

138

134

Personale uffici di diretta collaborazione MEF

 

17-quinquies, co. 1-bis

139

135

Potenziamento organico Corpo Vigili del fuoco

 

17-bis

140-144

136-140

Fondo risorse decentrate personale Min. dell’interno

 

17-quater

145-146

141-142

Disposizioni per l'armonizzazione dei trattamenti accessori

 

17-ter

147-148

143-144

Pubblicità in materia di concorsi per il reclutamento di personale e scorrimento di graduatorie

18, co. 1-3

18, co. 1-3 e 3-bis-ter

149-153

145-149

Assetti organizzativi periferici del Ministero dell'economia e delle finanze

 

18, co. 3-quinquies

154

150

Capitanerie di porto

 

18, co. 3-sexies-3-novies

155-158

151-154

Assunzioni Ministero dei trasporti

 

18, co. 3-decies-3-quinquiesdecies

159-164

155-159

Personale Uffici stampa delle Regioni

 

18, co. 3-quater

165

160

Lavori socialmente utili

 

18-bis

166-167

161-162

Adeguamento della struttura della giustizia amministrativa

 

18-ter

168-171
stralciati

 

Rafforzamento del ruolo della magistratura contabile a tutela del sistema di finanza pubblica

 

18-quater

172-176
stralciati

 

Modifiche al decreto legislativo n. 33/2013

 

18-quinquies

177

163

Assunzioni personale Ministero Interno

 

18-octies, co. 1-2

178-178

164-165

Assunzioni personale Ministero Politiche agricole

 

18-octies, co. 2-bis-2-quinquies

179-182

166-167

Organico Agenzia nazionale beni confiscati o sequestrati alla criminalità organizzata

 

18-sexies

183-184

168-169

Organico Avvocatura dello Stato

 

18-septies

185-189

170-174

Proroga detrazione per le spese di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia

19

19

191

175

Abrogazione del meccanismo dello sconto in fattura per interventi di efficienza energetica

 

19-bis

192

176

Sport bonus

20, co. 1-4

20, co. 1-4

193-196

177-180

Sport professionistico femminile

 

20, co. 4-bis

197

181

Fondo sport e periferie

20, co. 5

20, co. 5

198

182

Esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali

21

21

199

183

Credito imposta per investimenti in beni strumentali

22

22

200-213

184-197

Credito d'imposta per ricerca, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività della imprese

 

22-bis

214-225

198-209

Proroga della disciplina del credito d’imposta formazione 4.0

23

23

226-233

210-217

Credito d’imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici

24

24

234

218

Bonus facciate

25

25

235-240

219-224

Commercializzazione piante e prodotti floricoltura

 

25-bis

241

225

Nuova Sabatini, investimenti SUD ed investimenti eco-sostenibili delle PMI

26

26

242-245

226-229

Cambiale digitale

 

26-bis

246-254
stralciato

 

Rifinanziamento interventi di riconversione produttiva aree di crisi

 

26-bis

255-257

230-232

Fondo di garanzia prima casa e  rifinanziamento Fondo accesso abitazioni in locazione

27

27, co. 1 e 1-bis

258-259

233-234

Padova Capitale europea del volontariato 2020

 

98, co. 4-bis

260

235

Modifica alla disciplina FIR

 

27-ter

261

236

FIR – termini temporali

 

27-quater

262

237

Requisito di accesso alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR)

 

27-bis

263

238

Versamento all'entrata delle disponibilità di tesoreria del fondo per le garanzie dello Stato

 

27-quinquies

264

239

Agenzia nazionale per la ricerca - ANR

28, co. 1-10

28, co. 1-7, 7-bis e 7-ter, 8-10

265-273, 275-277

240-248, 250-252

Somme contrattazione integrativa del personale scolastico

 

28, co 7-quater

274

249

Programmi spaziali e aerospaziali

28, co 11 e 12

28, co 11 e 12

278-279

253-254

Fondo retribuzione dirigenti scolastici

28, co. 13

28, co. 13

280

255

Formazione dei docenti per l'inclusione scolastica

28, co. 14

28, co. 14

281

256

Innovazione digitale nella didattica

28, co. 15

28, co. 15

282

257

Edilizia scolastica

 

28, co. 15-bis-quater

283-285

258-260

Scuole innovative

 

28, co. 15-quinquies-15-sexies

286-287

261-262

Piano nazionale di interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico

 

28, co. 15-septies-15-octies

288-289

263-264

Diritto allo studio universitario

28, co  16

28, co. 16

290

265

Organico autonomia

 

28, co 16-quinquies

291

266

Servizio civile universale

 

28, co 16-sexies – 16-septies

292

267

Contributo triennio 2020-2022 Scuola SISSA

 

28, co 16-bis

293

268

Modifica al D.L. n. 35/2019- Limite spesa personale SSN

 

28, co 16-novies

294

269

Fondo potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiane all'estero

 

28, co 16-ter

295

270

Formazione specialistica dei medici

 

55, co. 2-ter

296

271

Autonomia scolastica

 

28, co 16-quater

297

272

Infrastrutture europee delle scienze umane, sociali e digitale multilingue

 

28-bis

298-299

273-274

Human Technopole

 

28-quater

300-302

275-277

Consiglio nazionale dei Giovani

 

28-ter

303

278

Potenziamento offerta formativa nella scuola dell'infanzia

 

28-quinquies

304

279

Organico collaboratori scolastici Regione Siciliana

 

28-sexies

305

280

Coordinatori di struttura educativa

 

28-octies

306

281

Disposizioni in materia di AFAM

 

28-septies

307-310

282-285

Insegnamento educazione civica

 

28-novies, co. 1

311
stralciato

 

Bilanci degli enti di interesse pubblico

 

28-novies, co. 1-bis e 1-ter

312-313
stralciati

 

Informatizzazione della PA

 

NUOVO

314

286

Personale degli enti di ricerca

29

soppresso

-

-

Incentivo generale per la patrimonializzazione delle imprese

30

30

315

287

Misure premiali per favorire l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici

31

31

316-318

288-290

Errata fatturazione bollette per forniture e servizi

 

31-bis

319-323

291-295

Interventi su beni culturali (Restauro Villa Candiani a Erba)

 

31-bis

324

296

Piano straordinario di promozione del Made in Italy

32

32, co. 1 e 2

325-326

297-298

Assunzioni ICE

 

32, co. 1-bis e 1-ter

327

299

Credito imposta in favore delle PMI per la partecipazione a manifestazioni internazionali di settore

 

32-bis

328

300

Concorso pubblico carriera diplomatica

 

32-ter

329

301

Parità di genere nelle società quotate

 

32-quater

330-333

302-305

Consolidamento territorio e salvaguardi del patrimonio paesistico, storico, archeologico e artistico (Restauro Rupe Orvieto e Todi)

 

32-quinquies

334

306

Contributo per la lingua e la cultura italiana all'estero

 

32-sexies

335

307

EAV S.r.l.

 

32-septies

336

308

Banche di credito cooperativo

 

32-octies

337-338
stralciato

 

Semplificazione dei processi di programmazione ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione - FSC

33

33

339

309

Rafforzamento clausola investimenti 34% al Mezzogiorno

34, co. 1

34, co. 1

340

310

Fondo infrastrutture sociali

34, co 2 e 3

34, co 2 e 3

341-342

311-312

Sviluppo aree portuali e Zona logistica semplificata  e Fondo per i comuni delle aree interne

 

34, co 3-bis

343

313

Rifinanziamento strategia nazionale aree interne

35

35, co.1

344

314

Tralicci proprietà pubblica zone montane

 

35, co. 1-bis

345

315

Rafforzamento ZES

36

36

346, a) e b)

316, a) e b)

Zona franca doganale Taranto

 

36, co. 1, lett. a-bis)

346, lett. a-bis)

316, lett. a-bis)

Ristrutturazione e messa in sicurezza del Porto di Barletta

 

36-bis

347

317

Porto Gioia Tauro

 

36-ter

348

318

Proroga del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno

37

37

349

319

Modifiche al credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno

38

soppresso

-

-

Misura “Resto al Sud”

39, co. 1

39, co. 1

350

320

Fondo "Cresci al Sud"

39, co. 2-7

39, co. 2-7

351-356

321-326

Società che subentra ad EIPLI

 

39, comma 7-bis

357

327

Rideterminazione della dotazione organica e autorizzazione all'assunzione CVCN

 

38-bis

358

328

Fondo prevenzione randagismo

 

39-bis

359

329

Misure in favore di lavoratori nelle aree di crisi complessa

 

39-ter

360

soppresso

Fondo per la disabilità e la non autosufficienza

40

40, co. 1

361

330

Incremento Fondo per le non autosufficienze

 

40, co. 1-ter

362

331

Fondo diritto al lavoro dei disabili

 

40, co. 1-quater

363

332

Progetto Filippide

 

40, co. 1-quinquies

364

333

Esenzione spesa sanitaria minori privi di sostegno familiare destinatari di alcuni provvedimenti dell'autorità giudiziaria

 

40, co. 1-sexies

365

334

Scuole dell'infanzia paritarie che accolgono alunni con disabilità

 

40, co. 1-bis

366

335

Unione italiana ciechi e ipovedenti

 

40-bis

367

336

FISH ONLUS handicap

 

40-ter

368

337

Interventi per le persone con disabilità

 

40-quater

369

338

Disposizioni a favore della famiglia

41, co 1-3 e 5-6

41, co 1-3 e 5-6

370-372 e 374-375

339-341 e 343-344

Congedo parentale

41, co. 4

41, co. 4

373

342

Adozioni internazionali

 

41, co 6-bis

376

345

Disposizioni a sostegno dello studio della musica per i contribuenti a basso reddito

 

41-bis

377-378

346-347

Obbligo di esposizione del numero telefonico nazionale antiviolenza e stalking

 

41-ter

379-383

348-352

Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere

 

41-quater, co. 1

384

353

Corsi universitari per studi di genere

 

41-quater, co. 2

385

354

Esenzione canone RAI per gli anziani a basso reddito

42

42

386-387

355-356

Bonus cultura diciottenni - App 18

43

43

388-389

357-358

Fondo funzionamento piccoli musei

 

43-bis

390-391

359-360

Detrazioni spese veterinarie

 

43-ter

392

361

Interventi per il personale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

44, co. 1-2

44, co. 1-2

393-394

362-363

Iniziative culturali e spettacoli nella provincia di Parma e nel comune di Milano (Fondazione I Pomeriggi Musicali)

 

44, co. 2-bis e 2-ter

395-396

364-365

Fondo per lo sviluppo degli investimenti del cinema e dell'audiovisivo

44, co. 3

44, co. 3

397

366

Fondo unico per lo spettacolo

44, co. 4

44, co. 4

398

367

Risorse per enti e istituzioni culturali

 

44, co 4-bis

399

368

Carnevali storici

 

44, co. 4-ter

400

369

Pistoia Blues Festival

 

44, co 4-quinquies

401

370

Fondo bande musicali

 

44, co. 4-quater

402

371

Soggetti giuridici creati o partecipati dal MIBACT

 

44, co 4-duodevicies

403

372

Fiera internazionale del libro di Francoforte

 

44, co. 4-undevicies

404

373

Triennale di Milano

 

44, co. 4-vicies

405

374

Progetti sperimentali inerenti modelli di gestione, esposizione e fruizione per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio

 

44, co. 4-vicies semel

406

375

Contributi per teatri all’estero

 

44, co 4-sexies

407

376

Centocinquantesimo anniversario della proclamazione di Roma capitale d'Italia

 

44, co 4-undecies-4-duodecies

408

377

Festival del cinema italiano all'estero - programma ''Vivere all'italiana''

 

44, co 4-terdecies-4-quaterdecies

409

378

Trasmissione radiofonica universitaria -Fondo ''Antonio Megalizzi''

 

44, co 4-quinquiesdecies-4-septiesdecies

410-411

379-380

Portale delle fonti per la storia della Repubblica italiana

 

44, co 4-septies-4-octies

412

381

Contributi alla Lega delle Autonomie italiane

 

44, co 4-novies-4-decies

413

382

Scuole eccellenza nazionale

 

44-bis

414

383

Recupero edifici storici e di interesse culturale

 

44-ter

415

384

Conservazione Badia di S. Maria di Pattano

 

44-quater

416

385

Fondazione Ente Ville vesuviane

 

44-quinquies

417

386

Fondo volo turistico

 

44-sexies

418-419

387-388

Contributi alle scuole pubbliche per abbonamenti a quotidiani e periodici

45, co. 1 e 2

45, co. 1, 1-bis, 1-ter, 2

420-423

389-392

Credito di imposta per la vendita al dettaglio di giornali

 

45, co. 2-bis

424

393

Contributi diretti a imprese radiofoniche e a imprese editrici di quotidiani e periodici

45, co. 3

45, co. 3

425

394

Cultura storico-scientifica – Contributo Fondazione Luigi Einaudi ONLUS

 

45, co 3-bis

426

395

Contributo IAI

 

45, co. 4

427

396

Servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari

46

46

428-429

397-398

Misure per l’innovazione

47, co. 1-3

47, co. 1-3

430-432

399-401

Banca dati verifiche impianti elettrici gestita da INAIL

 

47, co. 9

433
stralciato

 

Donazioni (derrate alimentari, farmaci)

 

47, co. 10-12

434-436
stralciato

 

Piattaforma per le notifiche delle PA

 

47, co. 4-8

437-441
stralciato

 

Ulteriori misure per l’innovazione

 

47-bis

442-461
stralciati co. 443-460

402-403

Consob

 

47, co. 3-bis-3-quater

462-464
stralciato

 

Contributo a favore della Fondazione Teatro Donizetti

 

47-ter

465

404

Anniversario della fondazione del PCI

 

47-quater

466-467

405-406

Razionalizzazione delle infrastrutture digitali delle pubbliche amministrazioni centrali

 

47-quinquies

468-470

407-409

ITS

 

47-sexies, co. 1-3

471-473

410-412

Educazione civica per cultura d’impresa e del lavoro

 

47-sexies, co. 4

474
stralciato

 

Fondo Carta Giovani Nazionali

 

47-septies

475-476

413-414

Autorizzazione all’assunzione di magistrati vincitori di concorso

48

48

477-478

415-416

Misure per la funzionalità dell’amministrazione giudiziaria

 

48-bis

479

417

Disposizioni in materia di personale dell’Amministrazione della giustizia

49, co. 1

49, co. 1

480

418

Personale Uffici esecuzione penale esterna

 

49-bis

481-483

419-421

Piano di interventi prioritari per il potenziamento dell'attività trattamentale negli istituti penitenziari

 

49-ter

484-485

422-423

Piano di interventi prioritari per il potenziamento dell'esecuzione penale esterna

 

49-quater

486-488

424-426

Tesoreria spese processi civili

50

50

489-492

427-430

Esenzione delle somme corrisposte in esecuzione di pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo

51

51

493

431

Introduzione di piante organiche flessibili distrettuali

52

52

494-496

432-434

Organizzazione Ministero della giustizia

 

52-bis

497-498
stralcio parziale co. 497

435-436

Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare

53

53

499-506

437-444

Fondo salva casa

 

53-bis

507

445

Abolizione quota fissa di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie

54

54

508-510

446-448

Apparecchiature sanitarie dei medici di medicina generale

55, co. 1-2

55, co. 1-2, 2-bis

511-513

449-450

Disposizioni in materia di personale della ricerca sanitaria

 

55-ter

514

451

Istituto nazionale salute migranti e contrasto malattie della povertà

 

55-quater

515

452

Campagne di sensibilizzazione animali di affezione

 

55-quinquies

516

453

Destinazione beni confiscati

 

55-sexies

517

454

Finanziamento centrale operativa nazionale per non udenti

 

55-septies

518

455

Acquisto sostituti del latte materno

 

54-bis

519-520

456-457

Medici INPS

 

55-bis

521-523

458-460

Nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale

 

55-novies

524-525

461-462

Reti nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza

 

55-undecies

526

463

Medicinali omeopatici

 

55-decies

527

464

Proroga del riconoscimento dell'equipollenza dei corsi regionali triennali per educatori professionali

 

55-octies

528

465

Stabilizzazione di personale negli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale e precariato

 

55-duodecies, co 1 e 1-ter

529 e 531

466 e 468

Personale CREA

 

55-duodecies, co. 1-bis

530

467

Sostegno dello studio, della ricerca e della valutazione dell'incidenza dell'endometriosi nel territorio nazionale

 

55-duodecies, co 1-quater

532

469

Formazione specialistica nel settore sanitario

 

55-terdecies

533-535

470-472

Proroga Ape sociale

56, co. 1

56, co. 1

536

473

Commissioni per lavori gravosi e spesa previdenziale

56, co. 2 e 3

56, co. 2 e 3

537-538

474-475

Proroga opzione donna

57

57

539

476

Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici

58

58

540-541

477-478

Attuazione del programma del Reddito di cittadinanza

 

58-bis

542-544

479-481

Fondo vittime gravi infortuni

 

58-sexies

545

482

Prestazioni creditizie agevolate erogate da INPS e gestioni ex INPDAP

 

58-ter, co 1-3

546-548

483-485

Femminicidio

 

58-ter, co 3-bis-3-quinquies

549-552

486-489

Fondo disabilità grave

 

58-ter, co 3-sexies-3-septies

553-554

490

Ammortizzatori sociali sostegno al reddito e sistema duale

 

58-quater, co. 1-4

555-558

492-494

LSU

 

58-quater, co 4-bis-4-ter

559-560

495-497

INPGI e incentivo all'esodo lavoratori del settore poligrafico

 

58-quinquies

561-563

498-500

Sostegno alle imprese colpite da cimice asiatica

59

59

564-565

501-502

Interventi a favore dell’agricoltura

60, co. 1-5

60, co. 1-5

566-570

503-507

Contrasto Italian sounding

 

60, co. 5-bis

571

508

Spese investimenti impianti cultura arboree

 

60, co. 5-ter

572

509

Regime giuridico atti di vendita dei terreni ISMEA

 

60, co. 5-quater

573

510

Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti

 

60, co. 5-quinquies

574

511

Parchi musei minerari (Marche – Emilia Romagna)

 

60, co. 5-sexies

575

512

Oleoturismo

 

60, co. 5-septies-5-octies

576-577

513-514

Lavoratori settore pesca e fermo pesca

 

60, co. 5-novies-5-undecies

578-580

515-517

Fondo per il funzionamento delle Commissioni Uniche Nazionali - Prezzi filiere agricole

 

60-bis

581-582

518-529

Innovazione in agricoltura

 

60-ter

583-584

520-521

Fondo agricoltura biologica

 

60-quater

585

522

Xylella fastidiosa

 

60-quinquies

586

523

Misure per favorire l’economia circolare del territorio

 

60-sexies

587-590

524-527

Partecipazione alle istituzioni finanziarie internazionali

61

61, co. 1-8 e 8-bis

591-599

528-536

Meccanismo Europeo di Stabilità (ESM) – Capital preservation

62

62

600-602

537-539

Incremento Fondo sicurezza urbana

 

62-bis

603

540

Regioni a statuto ordinario

63, co. 1-5

63, co. 1-5

604-608

541-545

Cinquantenario delle Regioni

 

63, co-5-quater

609

546

Comuni interamente confinanti con Paesi non appartenenti all'Unione europea

 

63, co-5-quinquies

610

547

Trentino-Alto Adige – monitoraggio effetti modifiche tributi erariali

 

63, co. 5-bis e 5-ter

611-612

548

Minoranze linguistiche

64

64

613

549

Comuni montani

65

65

614

550

Fondo di solidarietà comunale per comuni montani

 

65, co. 1-bis

615

551

Gettoni di presenza e indennità amministratori locali

 

65-bis

616

552

Isole minori

66

66

617

553

Contributo IMU/TASI

67

67

618

554

Incremento 5/12 limite anticipazione di tesoreria enti locali

68

68

619

555

Anticipazioni di liquidità a favore di enti territoriali per debiti certi, liquidi ed esigibili

 

68-bis

620

556

Debiti enti locali

69

69

621

557

Contributo al Comune di Vibo Valentia

 

69-bis

622

558

Misure in favore di Campione d’Italia

70

70

623-644

559-580

Acquisti e negoziazioni della Pubblica Amministrazione

71

71

645-651

581-587

Razionalizzazione e spending delle infrastrutture ICT

72, co. 1

72, co. 1

652

588

Riduzione della dotazione finanziaria Consip (settore ICT)

72 , co 2

72 , co 2

653

589

Misure di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica

72, co. 3-13, e 15

72, co. 3-13, e 15

654-664 e 666

590-602

Limiti alla riassegnazione di fondi alimentati dalle imprese

72, co. 16

72, co. 16

667

603

Riduzione del contributo italiano all'ONU

72, co. 17

72, co. 17

668

604

Utilizzo da parte delle università di docenti in servizio presso istituzioni scolastiche

72, co 18

72, co 18

669

605

Somme da assegnare al Ministero delle infrastrutture

72, co. 19

72, co. 19

670

606

Riduzione dello sgravio contributivo per imprese armatrici

72, co. 20

72, co. 20

671

607

Soppressione Fondo INPS, finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti

72, co 21

72, co 21

672

608

Revisione di stime di oneri nel settore pensionistico ed Accantonamenti di spesa in bilancio

72, co. 22

72, co. 22

673

609

Risparmi di spesa PA settore ICT

72, co. 23-26

72, co. 23-26

674-677

610-613

Digitalizzazione nella PA

 

72, co. 26-bis e 26-ter

678-679

614-615

Rinegoziazione contratti locazione passiva

73

73

680-684

616-620

Immobili militari della Difesa

 

73-bis

685-687

621-623

Accantonamento di un miliardo di euro per il 2020 e monitoraggio dei saldi di finanza pubblica

74

74, co. 1-2

688-689

624-625

Trasmissione dati partenariato pubblico privato

 

74, co. 2-bis

690

626

Misure per la riduzione della spesa in materia elettorale e la sperimentazione del voto elettronico

 

74-bis

691-692

627-628

Rimodulazione degli oneri detraibili in base al reddito

75

75

693

629

Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale

76

76

694

630

Accisa sui prodotti energetici impiegati per produrre energia elettrica

77

77

695

631

Fringe benefit auto aziendali

78

78

696-697

632-633

Imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego e incentivi per le aziende produttrici manufatti in plastica biodegradabile e compostabile

79

79

698-722

634-658

Accise tabacchi lavorati

80

80

723

659

Imposta di consumo sui prodotti accessori al consumo dei tabacchi da fumo

81

81

724

660

Imposta sul consumo di bevande con zuccheri aggiunti

82

82

725-740

661-676

Buoni pasto mense aziendali

83

83

741

677

Imposta sui servizi digitali

84

84

742

678

Tracciabilità delle detrazioni

85

85

743-744

679-680

Analisi di rischio

86

86

745-750

681-686

Modifiche in materia di imposte indirette

87, co. 1

soppresso

-

-

Documento unico di circolazione e di proprietà

 

87, co. 1-bis-1-ter

751-752

687-688

Coordinamento bande orarie aeroporti nazionali

 

87, co. 1-quater

753

689

Estromissione di beni immobili imprese individuali

 

87-bis

754

690

Regime forfetario

88

88

755-756

691-692

Rendimento beni

89, co. 1-12

89, co. 1-12

757-768

693-704

Trasporti aerei

 

89, co. 12-bis-12-sexies

769-773

705-709

Modifiche all'ambito soggettivo IVIE e IVAFE

 

89-bis

774-775

710-711

Differimenti nella deduzione di componenti negative IRES

90

90

776-779

712-715

Addizionale IRES sui redditi derivanti dallo svolgimento di attività in concessione

91

91

780-782

716-718

Disposizioni in materia di concessioni autostradali

 

91-bis

783

719

5 per mille

 

91-ter

784

720

Trattamento fiscale Università non statali

 

91-sexies

785

721

Obblighi intermediari finanziari per acquisizione codice fiscale USA

 

91-quinquies, co. 1-2

786-787

722-723

Modifiche all’articolo 23-bis del D.P.R. 18 del 1967

 

91-quinquies, co. 2-bis

788

724

IVA sulle imbarcazioni da diporto

 

91-quater

789-790

725-726

Nuove disposizioni in materia di canapa- imposte e sanzioni penali e amministrativa

 

91-quater.1

791-795
stralciato

 

Concessione per il gioco mediante apparecchi da intrattenimento

92, co. 1-4

92, co. 1, 1-bis, 2 e 3

796-799

727-730

Prelievo erariale sugli apparecchi da intrattenimento e sulle vincite

93

93

800-804

731-735

Royalties - Eliminazione delle esenzioni

94

94

805-806

736-737

Unificazione IMU-TASI

95, 1-45

95, co. 1-45

807-852

738-783

Riforma della riscossione Enti locali

96, co. 1-30

96, co. 1-30 e 31-bis

853-884

784-815

Canone unico enti locali

97

97

885-916

816-847

Rettifica Fondo di solidarietà comunale

98, co. 1

98, co. 1-4

917-920

848-851

ANT Onlus Bologna

 

98, co. 4-ter

922

852

Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria

 

98-ter

923

853

Riduzione del Fondo per la compensazione effetti finanziari non previsti a legislazione vigente a copertura oneri relativi ai commi 81-82 (Fondo crediti dubbia esigibilità)

 

98-quater, co. 2

924

soppresso

Fondo di garanzia per i ritardi nei pagamenti dei debiti commerciali

 

98-quinquies

925-926

854-855

Clausola di salvaguardia

 

98-bis

927

856

Tabelle A e B

99, co. 1

99, co. 1

928

857

Incremento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili

99, co. 2

99, co. 2

929

858

Finanziamento bandi di ammissione di medici scuole di specializza

 

99, co. 2-bis

930

859

Modifiche alla dotazione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale e del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari

99, co. 3

99, co. 3

931

860

Finanziamento Fondo ordinario università

 

99, co. 3-sexies

932

861

Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici

 

99, co. 3-bis

933

862

Fondi (FISPE e fondo compensazione effetti finanziari)

 

99, co. 3-ter - 3-quinquies

934-936

863-865

Recepimento accorti tra Governo e Regioni Sardegna e Siciliana

100, co. 1

100, co. 1-10

937-946

866-875

Modalità di ripiano del disavanzo di amministrazione degli enti territoriali

 

100-bis

947

876

Fondo contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti

 

100-ter

948

877

Fondo per la cooperazione sui movimenti migratori

101, co. 1-3
(co. 2-3 soppressi)

101, co. 1

949

878

Cittadinanza stranieri di origine italiana di nazionalità venezuelana (status civitatis)

 

101, co. 3-bis-3-ter

950 e 952

879 e 881

Progetto Transacqua 

 

101-quater

951

890

Fondo minori non accompagnati

 

101-bis

953-954

882-883

Associazioni combattentistiche

 

101-ter

955

884

 

 

 

 

 


Sezione I – Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici

Articolo 1, comma 1
(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)

 

 

Il comma 1 fissa, mediante rinvio all'allegato 1, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario in termini di competenza e cassa.

 

In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 21, comma 1-ter, lettera a) della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica), il comma in esame determina, mediante rinvio all'allegato 1 annesso al disegno di legge di bilancio, i livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario in termini di competenza per ciascun anno del triennio di riferimento.

Tali livelli eccedono quelli risultanti dal quadro generale riassuntivo di cui all'articolo 117 del disegno di legge di bilancio (cfr. la relativa scheda di lettura).

Si fa presente che, diversamente da quanto desumibile dall'articolato, in realtà l'allegato 1 reca per il ricorso al mercato anche i livelli massimi in termini di cassa.

I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.


 

Tabella 1                                                               (importi in milioni di euro)

 

2020

2021

2022

Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge, in termini di competenza

-79.500

-56.500

-37.500

Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge, in termini di cassa

-129.000

-109.500

-87.500

Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge, in termini di competenza

314.340

311.366

301.350

Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge, in termini di cassa

363.840

364.366

351.350

 

Si rammenta che il saldo netto da finanziare (SNF) è pari alla differenza tra le entrate finali e le spese finali iscritte nel bilancio dello Stato, cioè la differenza tra il totale delle entrate e delle spese al netto delle operazioni di accensione e rimborso prestiti.

Il ricorso al mercato finanziario, invece, rappresenta la differenza tra le entrate finali e il totale delle spese. Esso indica la misura in cui occorre fare ricorso al debito per far fronte alle spese che non sono coperte dalle entrate finali. Tale importo coincide, pertanto, con l’accensione dei prestiti.

 

Si rammenta inoltre che, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 21, comma 1-ter, della legge di contabilità e finanza pubblica, i livelli del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario sono determinati dal presente articolo coerentemente con gli obiettivi programmatici del saldo del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche recati dall'ultimo Documento di economia e finanza (DEF). Tali obiettivi sono stati aggiornati da ultimo lo scorso settembre dalla Nota di aggiornamento al DEF 2019 (cfr. le pagine 10 e 11 della NADEF 2019). La Relazione tecnica al disegno di legge di bilancio presenta e illustra una tavola di raccordo tra il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, quale risulta dal Quadro generale riassuntivo, e l'indebitamento netto programmatico dello Stato, ossia comprensivo degli effetti della manovra di finanza pubblica, e tra questo e quello programmatico delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso.

 


 

Articolo 1, commi 2 e 3
(Sterilizzazione clausole salvaguardia IVA e accise)

 

 

I commi 2 e 3 prevedono la sterilizzazione completa per il 2020 e parziale dal 2021 degli aumenti delle aliquote IVA e accise (cd. clausole di salvaguardia).

Per gli anni successivi, si prevede l’aumento dell’IVA ridotta dal 10 al 12% e un aumento dell’IVA ordinaria di 3 punti percentuali per il 2021 (al 25%) e di 1,5 punti percentuali (fino al 26,5%) a decorrere dal 2022.

Per effetto delle modifiche apportate al Senato è stata rimodulata la misura delle maggiori entrate nette attese dall’aumento delle accise sui carburanti.

 

L’impegno a disattivare le clausole di salvaguardia per l’anno 2020 è stato assunto dal Governo nella Nota di aggiornamento al DEF.

 

In relazione alle aliquote IVA, occorre preliminarmente ricordare che a decorrere dal 1° ottobre 2013 l'aliquota ordinaria è rideterminata nella misura del 22 per cento. L’ordinamento prevede inoltre due aliquote ridotte: un’aliquota al 10 per cento e una al 5 per cento, quest’ultima istituita con la legge di stabilità 2016 (commi 960-963). Resta in vigore fino all'introduzione del regime definitivo previsto dalla direttiva IVA, infine, l'aliquota super–ridotta al 4 per cento, applicabile a condizione che l’aliquota sia in vigore al 1° gennaio 1991 e che essa risponda a ben definite ragioni di interesse sociale (articolo 110, direttiva IVA).

 

Si ricorda che i commi 718 e 719 della legge di stabilità 2015 hanno introdotto una clausola di salvaguardia a tutela dei saldi di finanza pubblica, volta ad incrementare le aliquote IVA ordinaria e ridotta al 10% rispettivamente di 2,5 e 2 punti percentuali e le accise su benzina e gasolio in misura tale da determinare maggiori entrate non inferiori a 700 milioni di euro a decorrere dal 2018. I predetti aumenti IVA erano in origine previsti a partire dall’anno 2016.

La legge di stabilità 2016 e la legge di bilancio 2017 hanno rinviato la decorrenza degli aumenti IVA, rispettivamente, al 2017 ed al 2018 e ridotto gli aumenti dell’accisa a 350 milioni di euro. La legge di stabilità 2016 ha inoltre disattivato la precedente clausola di salvaguardia prevista dalla legge di stabilità 2014, volta a introdurre variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni e detrazioni vigenti (cd. tax expenditures) tali da assicurare maggiori entrate pari a 3 miliardi di euro per il 2015, 7 miliardi per il 2016 e 10 miliardi a decorrere dal 2017.

Successivamente, l’articolo 9 del decreto-legge n. 50 del 2017 ha rimodulato gli aumenti di imposta previsti, posticipandoli in parte agli anni successivi, mentre la legge di bilancio 2018 ha completato la sterilizzazione degli aumenti IVA per l’anno 2018 e delle accise per l’anno 2019, già parzialmente avviata con il decreto-legge n. 148 del 2017, rimodulando per il 2019 gli aumenti IVA. Infine, la legge di bilancio 2019 ha previsto la sterilizzazione delle clausole per l’anno 2019, mentre per gli anni successivi ha confermato l’aumento dell’IVA ridotta dal 10 al 13% dal 2020 e un aumento di 0,3 punti percentuali per il 2020 e di 1,5 punti percentuali a decorrere dal 2021 - che si somma ai già previsti aumenti - dell’IVA ordinaria fino al 26,5%.

 

Effetti finanziari della clausola di salvaguardia introdotti dalla legge di bilancio 2019

 

2019

2020

2021

Aliquota Iva 10%

sterilizzazione per il 2019

+ 3 punti percentuali dal 2020

0

(13%)

8.688

(13%)

8.688

Aliquota Iva 22%

sterilizzazione per il 2019

+ 3,2 punti percentuali nel 2020

+ 4,5 punti percentuali dal 2021

0

(25,2%)

13.984

(26,5%)

19.665

Accise carburanti

0

400

400

TOTALE CLAUSOLE

0

23.072

28.753

 

Tali modifiche hanno determinato minori effetti finanziari pari a 12.471,9 milioni di euro per il 2019 e maggiori effetti finanziari pari a 3.910 milioni di euro per il 2020 e 9.182,2 milioni a decorrere dal 2021.

 

In particolare, il comma 2 posticipa dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2020 la rideterminazione - con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli - dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del TUA (Testo unico accise, d.lgs. 504 del 1995), azzerando gli aumenti per l’anno 2020 e rimodulandoli negli anni successivi.

 

Per effetto delle modifiche al Senato è stata rimodulata la misura delle maggiori entrate nette attese dall’aumento delle accise sui carburanti. In luogo di 50 milioni per il 2021 e 300 milioni di euro a decorrere dal 2022 (come previsto dalla formulazione originaria della norma), con le modifiche in parola le maggiori entrate nette attese dagli aumenti di accisa sono determinate in misura non inferiore a 1.221 milioni per il 2021, 1.683 milioni per il 2022, 1.954 milioni di euro per l’anno 2023, a 2.054 milioni di euro per il 2024 e 2.154 a decorrere dal 2025 (anziché 400 milioni a decorrere dal 2020, come previsto a legislazione vigente).

 

Il comma 3 elimina per l’anno 2020:

§  l’aumento di 3 punti percentuali dell’aliquota IVA ridotta al 10%, che rimane quindi fissata al 10%;

§  l’aumento di 3,2 punti percentuali dell’aliquota IVA ordinaria, che rimane quindi fissata al 22%.

 

Per gli anni successivi:

§  il previsto aumento di 3 punti dell’aliquota ridotta è sostituito - a regime - con un aumento di 2 punti percentuali: l’IVA al 10% passa quindi al 12% a decorrere dal 2021 (anziché al 13% a decorrere dal 2020);

§  il previsto aumento di 4,5 punti dell’aliquota ordinaria è sostituito con un aumento di 3 punti percentuali per un anno, mentre resta confermato l’aumento a regime: l’IVA ordinaria passa quindi al 25% nel 2021 e al 26,5 a decorre dal 2022 (anziché al 25,2 nel 2020 e al 26,5% a decorrere dal 2021).

 

Effetti finanziari della clausola di salvaguardia introdotti dalle norme in commento

 

2020

2021

2022

Aliquota Iva 10%

sterilizzazione per il 2020

+ 2 punti percentuali dal 2021

0

(12%)

5.793

(12%)

5.793

Aliquota Iva 22%

sterilizzazione per il 2020

+ 3 punti percentuali nel 2021

+ 4,5 punti percentuali dal 2022

0

(25%)

13.110

(26,5%)

19.665

Accise carburanti

1.221 milioni per il 2021

1.683 milioni per il 2022

1.954 milioni per il 2023 e

2.054 milioni per il 2024

2.154 milioni dal 2025

0

1.221

1.683

TOTALE CLAUSOLE

0

20.124

27.141

 

Rispetto alla legislazione vigente, si determinano complessivamente minori effetti finanziari pari a 23.072 milioni di euro per il 2020, 8.629 milioni di euro per il 2021, 1.572 milioni per il 2022, 1.301 milioni per il 2023, 1.201 milioni per il 2024 e 1.101 milioni a decorrere dal 2025.


 

Articolo 1, commi 4 e 5
(Deducibilità IMU)

 

 

Il comma 4, sostituendo l'articolo 3 del decreto-legge n. 34 del 2019 in tema di deducibilità dell’imposta municipale propria (IMU) relativa agli immobili strumentali, stabiliscono la deducibilità dell’IMU nella misura del 50 per cento nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (pertanto nell’anno 2019), confermando quanto previsto a legislazione vigente. La norma intende integrare la nuova disciplina IMU introdotta dal presente provvedimento.

Durante l’esame al Senato la predetta disciplina della deducibilità è stata estesa anche all’IMI – imposta immobiliare della provincia autonoma di Bolzano, nonché all’IMIS – imposta immobiliare semplice istituita dalla provincia autonoma di Trento (comma 5).

 

Si ricorda preliminarmente che l’articolo 3 del decreto-legge n. 34 del 2019, cd. decreto crescita, ha progressivamente incrementato la percentuale deducibile dal reddito d’impresa e dal reddito professionale dell’IMU dovuta sui beni strumentali, sino a raggiungere la totale deducibilità dell’imposta a regime, ovvero a decorrere dal 2023 (più precisamente, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022).

 

Sulla disciplina della deducibilità IMU interviene il comma 772 del provvedimento in esame il quale dispone, a decorrere dal 2020, la deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali dal reddito di impresa e dal reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni. Il successivo comma 773, stabilisce, in via transitoria, che la deduzione si applichi nella misura del 60 per cento per gli anni 2020 e 2021 (ovvero per i periodi d’imposta successivi a quello in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020), mentre l’intera deducibilità ha effetto a decorrere dal 2022, ovvero dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021.

 

In considerazione della decorrenza della nuova IMU, il comma 4 sostituisce la deducibilità “rimodulata”, prevista dal decreto-legge n. 34, con la regolazione del solo anno 2019, ovvero il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, per il quale si conferma la vigente deducibilità nella misura del 50 per cento.

 

Si ricorda che l’articolo 3 del citato decreto legge crescita modifica a sua volta l’articolo 14, comma 1, primo periodo del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23, (cd. federalismo municipale), che dispone:

§  la deducibilità dell’IMU relativa agli immobili strumentali, sia ai fini della determinazione del reddito di impresa, sia del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e l’indeducibilità dell’IMU a fini IRAP;

§  l’applicazione delle predette regole anche con riferimento all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e all'imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.

 

Durante l’esame al Senato è stato introdotto il comma 5, col quale si estende la predetta disciplina della deducibilità all’IMI – imposta immobiliare della provincia autonoma di Bolzano, nonché all’IMIS – imposta immobiliare semplice istituita dalla provincia autonoma di Trento.

L’articolo 80, comma 1 dello Statuto (D.P.R. n. 670/1972) conferisce alle Province autonome competenza legislativa in materia di finanza locale; in particolare, ai sensi del comma 2 esse possono istituire nuovi tributi locali e la legge provinciale disciplina i predetti tributi e i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le modalità di riscossione e può consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni.

La Provincia Autonoma di Trento ha istituito, in sostituzione di IMU e TASI, l’IMIS - Imposta Municipale Immobiliare Semplice, con gli articoli 1-14 della legge finanziaria provinciale per il 2015 (legge n. 14 del 2014). Essa per molti aspetti ricalca la struttura dell'ICI e dell'Imu: per ulteriori informazioni si rinvia al sito istituzionale.

La Provincia autonoma di Bolzano ha istituito e disciplinato l'imposta municipale immobiliare (IMI) con la legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3. L'imposta, nel territorio della Provincia, sostituisce integralmente le imposte comunali immobiliari istituite con leggi statali, anche relative alla copertura dei servizi indivisibili.


 

Articolo 1, comma 6
(Riduzione cedolare secca per contratti a canone concordato)

 

 

Il comma 6 riduce dal 15 al 10 per cento, a regime, la misura dell’aliquota della cedolare secca da applicare ai canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone concordato nei comuni ad alta densità abitativa.

 

Più in dettaglio il comma 6 modifica l’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, cd. federalismo fiscale, al fine di rendere permanete la riduzione dal 15 al 10 per cento della misura dell’aliquota della cedolare secca da applicare ai canoni derivanti dai contratti a canone concordato, vale a dire i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni ad alta densità abitativa.

 

Si ricorda che la cedolare secca è un regime facoltativo, che si sostanzia nel pagamento di un’imposta sostitutiva - pari al 21% del canone di locazione annuo stabilito dalle parti - dell’Irpef e delle addizionali (per la parte derivante dal reddito dell’immobile). Non sono dovute l’imposta di registro e l’imposta di bollo, ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione. La cedolare secca non sostituisce l’imposta di registro per la cessione del contratto di locazione.

È prevista una aliquota ridotta per i contratti a canone concordato, vale a dire stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni ad alta densità abitativa, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE, inizialmente fissata al 15 per cento dal decreto legge 102/2013 e successivamente ridotta al 10 per cento dal decreto legge n. 47 del 2014 fino al 2017. Con la legge di bilancio 2018 l’aliquota al 10 per cento è stata prorogata per ulteriori 2 anni (2018 e 2019).

La scelta per la cedolare secca implica la rinuncia alla facoltà di chiedere, per tutta la durata dell’opzione, l’aggiornamento del canone di locazione, anche se è previsto nel contratto, inclusa la variazione accertata dall’Istat dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell’anno precedente.

Da ultimo, l’articolo 3-bis del decreto-legge n. 34 del 2019, cd. decreto crescita, ha disposto l’abrogazione dell’obbligo della comunicazione della proroga della cedolare secca e della relativa sanzione previsti al comma 3 dell’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.


 

Articolo 1, comma 7
(Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti)

 

 

Il comma 7 stabilisce la costituzione di un «Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti» con una dotazione di 3 miliardi di euro per l'anno 2020 e di 5 miliardi di euro annui a decorrere dal 2021. L'attuazione della riduzione del carico fiscale viene demandata a futuri appositi interventi normativi.

 

Il comma in esame dispone la costituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un fondo denominato «Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti» con una dotazione pari a 3 miliardi di euro per l’anno 2020 e a 5 miliardi di euro annui a decorrere dall’anno 2021.

Finalità del fondo è il finanziamento di interventi finalizzati alla riduzione del carico fiscale sulle persone fisiche.

La disposizione rinvia ad appositi provvedimenti normativi l'attuazione di tali interventi, nei limiti delle risorse stanziate nel fondo medesimo, eventualmente incrementate nel rispetto dei saldi di finanza pubblica nell’ambito dei medesimi provvedimenti.

 

Si segnala che la riduzione del carico fiscale sul lavoro figura tra le prime raccomandazioni specifiche avanzate dal Consiglio dell'Unione europea nei confronti dell'Italia il 9 luglio scorso.

In risposta alle raccomandazioni, il Governo cita l'obiettivo di riduzione del cuneo fiscale tra le linee programmatiche in materia di tassazione e agevolazioni fiscali esposte nella Nota di aggiornamento al DEF 2019 (NADEF 2019). Tra i provvedimenti che il Governo dichiara, nella NADEF 2019, collegati alla decisione di bilancio a completamento della manovra 2020-2022 figura, infatti, un "disegno di legge recante riduzione del cuneo fiscale".

 

Definito come differenza tra il costo del lavoro sostenuto dal datore di lavoro e la retribuzione netta percepita dal lavoratore (OCSE, Taxing Wages 2019), il cuneo fiscale si calcola come rapporto percentuale della somma delle imposte sul reddito, dei contributi sociali a carico del lavoratore e quelli a carico del datore di lavoro, al netto di ogni beneficio monetario goduto dal lavoratore, e il costo del lavoro totale. Quindi il cuneo fiscale indica quella parte del costo del lavoro che viene versata sotto forma di imposta sul reddito o di contributi sociali, al netto di ogni trasferimento monetario goduto dal lavoratore.

 

Con un cuneo fiscale per un lavoratore medio senza figli pari al 47,9% del costo del lavoro, l'Italia si colloca nel 2018 al terzo posto (dopo il Belgio e la Germania) nella classifica dei paesi OCSE, come mostrato dalla tabella seguente (cfr. la tabella 1 della brochure di Taxing Wages 2019 dell'OCSE). Nel 2018 il costo del lavoro è aumentato di 0,2 punti percentuali rispetto all'anno precedente, interamente a causa delle imposte sul reddito (si vedano le colonne da (2) a (5) della tabella).

 

 

Anche nella maggior parte degli altri paesi OCSE, tuttavia, la variazione del costo del lavoro è principalmente dovuta alla variazione dell'imposta sul reddito.

In media, il cuneo fiscale dei paesi OCSE nel 2018 risulta pari al 36,1%, in diminuzione di 0.16 punti percentuali rispetto all'anno precedente.

 

Se si guarda tuttavia alla composizione assoluta del cuneo fiscale dell'Italia nel 2018 (cfr. la tabella seguente), si nota che la maggior parte del cuneo è riconducibile ai contribuiti sociali a carico del datore di lavoro (24% del costo del lavoro totale), quindi alle imposte sui redditi (16,7% del costo del lavoro) e, infine, ai contributi sociali a carico del lavoratore (7,2% del costo del lavoro). Tale composizione rispecchia quella media dei paesi OCSE.

 


 

Articolo 1, comma 8
(Sgravio contributivo apprendisti)

 

 

Il comma 8, introdotto al Senato, al fine di promuovere l’occupazione giovanile, riconosce uno sgravio contributivo integrale, per i contratti stipulati nel 2020, ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti con contratto di apprendistato di primo livello pari o inferiore a 9.

 

Più in dettaglio, lo sgravio contributivo, previsto nella misura del 100%, si riferisce alla contribuzione prevista dall’art. 1, comma 773, quinto periodo, della legge 296 del 2006 secondo cui “la complessiva aliquota del 10 per cento a carico dei medesimi datori di lavoro è ridotta in ragione dell'anno di vigenza del contratto e limitatamente ai soli contratti di apprendistato di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo”.

Lo sgravio si applica per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello del 10% di aliquota per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

Lo sgravio, secondo la disposizione, si applica “ai contratti stipulati nel 2020.

 

 

In via generale, la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani è pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (art. 1, comma 773, L. n. 296/2006). Tale aliquota è comprensiva della quota INAIL (pari allo 0,30%), nonché della quota malattia.

A decorrere dal 1° gennaio 2013 è dovuta anche la contribuzione aggiuntiva dell'1,31% per l'ASpI, poi NASpI, a cui va aggiunto il contributo dello 0,30% destinato alla formazione (art. 25, L. n. 845/1978). Pertanto l'incremento complessivo della contribuzione è pari all'1,61% (INPS circc. n. 140/2012 e n. 144/2013).

La contribuzione a carico degli apprendisti è, invece, pari al 5,84%.

A decorrere dal 1° gennaio 2007 sono previste riduzioni per i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9. In tali casi, limitatamente ai contratti di apprendistato, l'aliquota complessiva a carico dei datori di lavoro, è pari:

§  all'1,50% per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto (riduzione di 8,5 punti percentuali);

§  al 3%, per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto (riduzione di 7 punti percentuali).

Per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo, la contribuzione è dovuta nella misura del 10%.

Quale ulteriore incentivo, l'art. 22, della L. n. 183/2011 ( legge di stabilità 2012) ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data ed entro il 31 dicembre 2016, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9, uno sgravio contributivo del 100% con riferimento alla contribuzione dovuta, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10% (+ 1,61%) per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

Tale sgravio trova applicazione anche con riferimento ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. Tuttavia, poiché i due regimi contributivi sono alternativi, se il datore di lavoro ha beneficiato dello sgravio triennale di cui alla L. n. 183/2011 e la durata del contratto di apprendistato è superiore alla durata dello sgravio, lo stesso non può fruire anche dei benefici ex art. 32 del D.Lgs. n. 150/2015 per il periodo residuo (v. infra, INPS mess. n. 2499/2017).

Lo sgravio contributivo del 100% deve avvenire in conformità alla disciplina comunitaria degli aiuti "de minimis" di cui al regolamento UE n. 1407/2013 (vd. anche INPS circ. n. 15/2014).

Per l'accesso allo sgravio, le imprese devono, quindi, presentare all'INPS apposita dichiarazione sugli aiuti "de minimis", ai sensi e per gli effetti della previsione contenuta nel D.P.R. n. 445/2000. Tale dichiarazione deve attestare che, nell'anno di stipula del contratto di apprendistato e nei due esercizi finanziari precedenti, non siano percepiti aiuti nazionali, regionali o locali eccedenti i limiti complessivi degli aiuti "de minimis". La dichiarazione deve, inoltre, contenere la quantificazione degli incentivi "de minimis" già fruiti nel triennio alla data della richiesta. L'importo totale dell'agevolazione non deve superare i limiti massimi su un periodo di tre anni. Il triennio è mobile, nel senso che, in caso di stipulazione di ulteriori contratti di apprendistato successivi a quello per il quale è stata presentata la dichiarazione e si è, quindi, fruito dell'agevolazione, l'importo dello sgravio ulteriormente fruibile deve essere ricalcolato e deve essere individuato di volta in volta considerando tutti gli aiuti concessi nel periodo, con la conseguente presentazione di una nuova dichiarazione "de minimis".

Per la corretta fruizione dell'agevolazione, occorre:

§  determinare il triennio di riferimento rispetto alla data di stipula del contratto di apprendistato agevolato;

§  calcolare il limite sommando tutti gli importi di aiuti "de minimis", di qualsiasi tipologia, ottenuti dal soggetto nel triennio individuato, inclusa l'agevolazione da attribuire.

Oltre che alla disciplina comunitaria degli aiuti "de minimis", l'accesso allo sgravio contributivo è, altresì, subordinato al rispetto delle condizioni di cui all'art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006 (v. INPS circ. n. 128/2012).

Ai fini delle riduzioni contributive di cui sopra, il momento da prendere in considerazione per la determinazione del requisito occupazionale (fino a 9 addetti), è quello di costituzione dei singoli rapporti di apprendistato. Nel calcolo dei dipendenti, devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica e vanno, invece, esclusi:

§  gli apprendisti;

§  eventuali CFL ex D.Lgs. n. 251/2004 ancora in essere dopo la riforma operata dal D.Lgs. n. 276/2003;

§  i lavoratori assunti con contratto di inserimento/reinserimento ex D.Lgs. n. 276/2003;

§  i lavoratori assunti con contratto di reinserimento ex art. 20, L. n. 223/1991;

§  i lavoratori somministrati, con riguardo all'organico dell'utilizzatore.

I lavoratori assenti, ancorché non retribuiti (es. per servizio militare, e/o gravidanza), sono esclusi dal computo solamente se, in sostituzione, sono stati assunti altri lavoratori, poiché in tal caso devono essere computati i sostituti.

I dipendenti part-time si computano (sommando i singoli orari individuali) in proporzione all'orario svolto in rapporto al tempo pieno; i lavoratori intermittenti sono considerati in base alla rispettiva normativa di riferimento. Per la determinazione della media annua, i dipendenti a tempo determinato con periodi inferiori all'anno e gli stagionali devono essere valutati in base alla percentuale di attività svolta (INPS circ. n. 22/2007).

Per incentivare la stabilizzazione dei contratti di apprendistato, i benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione, con esclusione dei lavoratori in mobilità assunti tramite tale tipologia contrattuale (v. infra) (art. 47, comma 7, D.Lgs. n. 81/2015).

 

Il beneficio contributivo spetta anche nell'ipotesi in cui la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di apprendistato avvenga anticipatamente rispetto al termine previsto nel contratto. In tal caso i 12 mesi di agevolazione decorrono dal momento della trasformazione del rapporto (ML nota n. 3883/2006 e circ. n. 27/2008).

É, altresì, dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41% del trattamento mensile iniziale di ASpI, poi NASpI, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi incluso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di apprendistato (art. 2, commi 31 e 32, legge n. 92/2012; INPS circ. n. 140/2012).


 

Articolo 1, comma 9
(Riduzione dei premi e contributi INAIL)

 

 

Il comma 9 estende all'anno 2022 l'applicazione del meccanismo di riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali già previsto sia per gli anni 2019-2021 sia per gli anni 2023 e successivi.

 

Resta fermo che le riduzioni sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL, considerate le risultanze economico-finanziarie e attuariali e tenuto conto degli andamenti prospettici del predetto Istituto.

La presente norma di estensione al 2022 non indica l'importo delle minori entrate che deriverebbero dal suddetto decreto attuativo. Sembrerebbe di conseguenza mancare, per il 2022, il riferimento a cui il medesimo decreto debba attenersi; la relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio valuta l'onere per il 2022 pari a 534 milioni di euro. Si ricorda che, per gli altri anni, le minori entrate sono indicate (nella disciplina legislativa[1]) pari a: 410 milioni di euro per il 2019, 525 milioni per il 2020, 600 milioni per il 2021, 630 milioni per il 2023, 640 milioni per il 2024, 650 milioni per il 2025, 660 milioni per il 2026, 671 milioni per il 2027, 682 milioni per il 2028, 693 milioni per il 2029, 704 milioni per il 2030 e 715 milioni annui a decorrere dal 2031[2].

Le risorse in oggetto sono aggiuntive rispetto a quelle già previste dall'articolo 1, comma 128, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, ai fini della riduzione degli stessi premi e contributi per gli anni successivi al 2013.

La nuova norma estende, di conseguenza, al 2022 la disciplina di cui all'articolo 1, comma 1124, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, che concerne l'attività di monitoraggio sugli effetti finanziari delle riduzioni in esame (tale disciplina già trova applicazione sia per gli anni 2019-2021 sia per gli anni 2023 e successivi).

 

In base al suddetto comma 1124, l'INAIL, per garantire la sostenibilità delle nuove tariffe, ne assicura il costante monitoraggio degli effetti e, in caso di accertato significativo scostamento negativo dell'andamento delle entrate, tale da compromettere l'equilibrio economico-finanziario e attuariale della gestione assicurativa, propone tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze l'adozione delle conseguenti misure correttive.


 

Articolo 1, comma 10
(Esonero contributivo per favorire l'occupazione giovanile)

 

 

Il comma 10 modifica la disciplina sulla riduzione dei contributi previdenziali, in favore dei datori di lavoro privati, relativamente alle assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato di soggetti di età inferiore a determinati limiti. In base alle modifiche: si estende alle assunzioni effettuate negli anni 2019 e 2020 il limite anagrafico più elevato (per il lavoratore), pari a 34 anni e 364 giorni, già previsto per le assunzioni effettuate nel 2018 (mentre per gli anni successivi resta fermo il limite di 29 anni e 364 giorni); viene conseguentemente abrogata una disciplina transitoria[3] su un'analoga riduzione dei contributi previdenziali, sempre con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2019-2020 (tale disciplina non è stata mai attuata per la mancata emanazione del relativo decreto ministeriale); si consente l'elevamento transitorio della misura dello sgravio - mediante utilizzo delle risorse per gli anni 2019 e 2020 dei programmi operativi nazionali e regionali e dei programmi operativi complementari - nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

 

La disciplina sulla riduzione dei contributi oggetto del presente elevamento anagrafico transitorio è posta dall'articolo 1, commi da 100 a 108 e da 113 a 115, della L. 27 dicembre 2017, n. 205. Tali norme prevedono una riduzione dei contributi previdenziali, in favore dei datori di lavoro privati (con esclusione di quelli domestici), con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (a tutele crescenti), effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018, di soggetti aventi i requisiti anagrafici summenzionati e che non abbiano avuto (neanche con altri datori di lavoro) precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato. La riduzione è applicata su base mensile, per un periodo massimo di 36 mesi; la misura dello sgravio è pari, nel rispetto di un limite di 3.000 euro su base annua, a: il 50 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per il medesimo rapporto (con esclusione dei premi e contributi relativi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali); il 100 per cento della stessa base contributiva per le assunzioni, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, di studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro (per un determinato minimo di ore) o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

 

La riduzione contributiva:

§  si applica anche ai casi di trasformazione di un contratto a tempo determinato in uno a tempo indeterminato (il requisito anagrafico, ai fini del beneficio in esame, deve essere posseduto al momento della conversione);

§  non concerne le assunzioni di dirigenti ed i rapporti di lavoro domestico;

§  trova applicazione, con criteri specifici, per i contratti di apprendistato solo con riferimento all'eventuale fase (successiva all'apprendistato) di prosecuzione a tempo indeterminato del rapporto, a condizione che il lavoratore abbia un'età inferiore a 30 anni alla data di inizio della prosecuzione[4];

§  non è cumulabile con altri sgravi contributivi nello stesso periodo di applicazione.

Qualora la riduzione relativa ad un determinato lavoratore sia stata applicata per un periodo inferiore a 36 mesi, un altro datore può usufruire dello sgravio per il periodo residuo, nell'ipotesi di assunzione a tempo indeterminato del medesimo soggetto, indipendentemente dall'età anagrafica di quest'ultimo al momento della nuova assunzione.

L'applicazione dello sgravio non modifica l'aliquota di computo dei trattamenti pensionistici dei lavoratori interessati.

 

Come accennato, le novelle in esame consentono inoltre che i programmi operativi nazionali e regionali e quelli operativi complementari stabiliscano, per il 2019 e il 2020, l'elevamento dello sgravio, fino ad un massimo del 100%, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. L'eventuale elevamento è ammesso entro il limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua (anche in deroga a norme vigenti relative a divieti di cumulo con altri esoneri o riduzioni della contribuzione). L'impiego delle risorse suddette viene consentito nell’àmbito degli obiettivi specifici contemplati dalla relativa programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Tale rimodulazione dei programmi non può essere superiore a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Le azioni di rimodulazione sono adottate con le procedure previste dalla disciplina vigente.


 

Articolo 1, comma 11
(Bonus occupazionale per giovani eccellenze)

 

 

Il comma 11 - introdotto dal Senato - modifica la disciplina concernente l’incentivo previsto dall’articolo 1, commi 706 e ss. della l. 145 del 2018 per i datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato soggetti titolari di laurea magistrale o di dottorato di ricerca ed aventi determinati requisiti.

 

L’incentivo previsto dall’art. 1, comma 706, della l. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019), dispone che, “ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019, assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato soggetti in possesso dei requisiti previsti dal comma 707 è riconosciuto un incentivo, sotto forma di esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di dodici mesi decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione effettuata.

Ai sensi del comma 707, l’esonero è previsto per le seguenti categorie di soggetti: a) cittadini in possesso della laurea magistrale, ottenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/110, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute; b) cittadini in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 e prima del compimento del trentaquattresimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute.

 

Nel dettaglio, per la definizione della suddetta disciplina si rinvia, a decorrere dal 1° gennaio 2020, alla normativa concernente le procedure, le modalità e i controlli per l’esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 108 e da 113 a 115, della L. 27 dicembre 2017, n. 205 (esonero in favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti di età inferiore a determinati limiti).

Le disposizioni richiamate si riferiscono all’incentivo finalizzato a promuovere l'occupazione giovanile stabile, in favore dei datori di lavoro privati che assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23,. In particolare, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

 

A tal fine, il comma 11 abroga la disposizione dell’articolo 1, comma 714 della l. 145 del 2018, che demanda ad una circolare dell'INPS la definizione delle modalità di fruizione dell'incentivo previsto dal comma 706, mentre il comma 11 modifica alcune disposizioni relative alle medesime modalità di fruizione, alle procedure ed ai controlli. La stessa novella di cui al comma 11 pone, come detto sopra, una decorrenza dal 1° gennaio 2020; al riguardo occorrerebbe chiarire gli effetti di tale previsione, considerato che l'incentivo concerne le sole assunzioni effettuate nel 2019[5].

La novella prevede altresì che l'INPS acquisisca, in modalità telematica, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le informazioni relative ai titoli di studio e alle votazioni conseguiti che rilevino ai fini dell'applicazione dell'incentivo in esame.

La novella reca infine, con riferimento alle attività previste dalla medesima, una clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

 


 

Articolo 1, comma 12
(Regime fiscale liquidazione anticipata NASpI
per sottoscrizione capitale cooperative)

 

 

Il comma 12 introdotto nel corso dell’esame al Senato – prevede la non imponibilità della liquidazione anticipata della Nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) volta alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.

 

La NASpI è stata istituita dal D.Lgs. 22/2015 con lo scopo di fornire uno strumento di sostegno al reddito ai lavoratori i lavoratori dipendenti, con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni, che hanno perso involontariamente la propria occupazione. Il diritto al trattamento - corrisposto mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni - è subordinato alla sussistenza: dello stato di disoccupazione; di almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione; di trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.

 

Preliminarmente, si ricorda che l’articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 22/2015 riconosce al lavoratore avente diritto alla NASpI la possibilità di richiederne, con riferimento agli importi non ancora erogati, la liquidazione anticipata, in unica soluzione, al fine di avviare un’attività di lavoro autonomo o in forma di impresa individuale o di associarsi in cooperativa. In tale ultima ipotesi l’indennità è volta alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.

Il comma in esame dispone che tale liquidazione anticipata si considera non imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Viene, inoltre, demandato ad apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate - da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore del provvedimento in esame – la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione della norma, anche al fine di definire le opportune comunicazioni volte a consentire la predetta esenzione fiscale, nonché ad attestare, nei confronti dell’INPS quale soggetto erogatore dell’indennità, l’effettiva destinazione dell’importo anticipato al capitale sociale della cooperativa interessata.


 

Articolo 1, comma 13
(Esclusioni dall'addizionale contributiva relativa
ai contratti di lavoro a termine)

 

 

Il comma 13 - introdotto dal Senato - amplia le esclusioni dall'addizionale contributiva relativa ai contratti di lavoro dipendente a termine nel settore privato.

 

Le nuove esclusioni concernono:

§  i lavoratori assunti a termine per lo svolgimento, nel territorio della provincia di Bolzano, delle attività stagionali definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative entro il 31 dicembre 2019;

§  i rapporti per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi, nonché quelli instaurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo.

Si ricorda che il contributo previdenziale addizionale[6] è pari all’1.4% (ovvero, in alcuni casi, all'1,9%[7]) della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Il contributo deve essere restituito, successivamente al decorso del periodo di prova, al datore di lavoro, in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato o qualora il datore di lavoro assuma il soggetto con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine; in quest'ultimo caso, dalla restituzione viene detratto un numero di mensilità di contribuzione addizionale (rispetto al numero totale di esse) ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto a termine.

In base all'attuale disciplina, il contributo addizionale in esame non si applica - oltre che ai contratti a tempo determinato stipulati dalle pubbliche amministrazioni - nel caso di lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti o per lo svolgimento di attività stagionali[8], nonché ai rapporti di apprendistato.

Articolo 1, commi 14-15, 24-25 e 27
(Fondo investimenti delle Amministrazioni centrali)

 

 

Il comma 14, modificato nel corso dell’esame al Senato, dispone l’istituzione di un Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, con una dotazione complessiva di circa 20,8 miliardi di euro per gli anni dal 2020 al 2034. Le risorse sono destinate, in particolare, ad investimenti finalizzati all’economia circolare, alla decarbonizzazione dell’economia, alla riduzione delle emissioni, al risparmio energetico, alla sostenibilità ambientale, e, in generale, ai programmi di investimento e ai progetti a carattere innovativo, anche attraverso contributi ad imprese, ad elevata sostenibilità e che tengano conto degli impatti sociali (comma 15).

Al riparto del fondo si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati entro il 15 febbraio 2020, sulla base di programmi settoriali presentati dalle Amministrazioni centrali dello Stato per le materie di propria competenza, sui quali è previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia (comma 24).

Ai fini del monitoraggio degli interventi finanziati dal Fondo, il comma 25 prevede una relazione annuale da parte dei singoli Ministeri, entro il 15 settembre di ogni anno, sullo stato di utilizzo dei relativi finanziamenti.

 

Il profilo finanziario del Fondo, che viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 7575), come ridefinito al Senato, è il seguente: 435 milioni di euro per l'anno 2020, di 880 milioni di euro per l'anno 2021, di 934 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.045 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.061 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.512 milioni di euro per l’anno 2015, 1.513 milioni per l’anno 2026, 1.672 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e di 1.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034, per una dotazione complessiva di risorse pari a circa 20,8 miliardi nel periodo indicato (era 22,3 miliardi di euro nel testo presentato dal Governo) (comma 14).

 

Le risorse del Fondo sono finalizzate al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, con particolare riferimento all’economia circolare, alla decarbonizzazione dell’economia, alla riduzione delle emissioni, al risparmio energetico, alla sostenibilità ambientale, e, in generale, ai programmi di investimento e ai progetti a carattere innovativo, anche attraverso contributi ad imprese, ad elevata sostenibilità e che tengano conto degli impatti sociali (comma 15).

Al riparto del Fondo si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri - su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati - sulla base di programmi settoriali presentati dalle Amministrazioni centrali dello Stato per le materie di propria competenza (comma 24).

In base all’ultimo periodo del comma 4, i D.P.C.M. di riparto del Fondo sono adottati entro il 15 febbraio 2020.

Nei decreti sono individuati i criteri e le modalità di eventuale revoca degli stanziamenti non utilizzati entro 24 mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione, comunque nell’ambito delle finalità del Fondo. In A tal fine, il comma autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze a provvedere, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio, anche in conto residui.

Il comma prevede, inoltre, nel caso in cui siano individuati interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, che vengano adottati appositi decreti, previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione. Decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere.

 

Dalla formulazione della norma non risulta chiaro se il parere parlamentare è richiesto sugli schemi di D.P.C.M. di riparto del Fondo (come sembrerebbe desumersi dalla relazione illustrativa), oppure anche sugli schemi di decreto adottati nel caso di interventi rientranti nelle materie di competenza regionale (di cui al quarto periodo del comma 4).

Andrebbe tra l’altro chiarita la natura dei decreti da adottare nel caso di materie di competenza regionale, ossia se si tratta anche in tal caso di D.P.C.M. oppure di decreti ministeriali (nel qual caso andrebbe indicato il Ministro competente).

 

Si evidenzia che il fondo in esame presenta le medesime caratteristiche dell’omonimo Fondo istituito, lo scorso anno, dall’articolo 1, comma 95, della legge n. 145/2018, con una dotazione di oltre 43,6 miliardi di euro in un orizzonte temporale venticinquennale dal 2019 al 2033, le cui risorse sono genericamente finalizzate al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese (tranne una quota parte – peraltro non quantificata – da destinare alla realizzazione, allo sviluppo e alla sicurezza di sistemi di trasporto pubblico di massa su sede propria).

Per il riparto di tale fondo è stato presentato alle Commissioni parlamentari competenti, per il prescritto parere, lo schema di cui all’A.G. n. 81. Tale D.P.C.M., che ha ottenuto parere favorevole con osservazioni il 29 maggio alla Camera e il 6 giugno al Senato, è ancora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (DPCM 11 giugno 2019, registrato dalla Corte dei Conti in data 12 luglio 2019[9]).

Per approfondimenti sul riparto, si rinvia al Tema curato dal Servizio Studi della Camera “Il fondo per gli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato”.

Si ricorda, infine, che i suddetti due fondi destinati al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali si affiancano all’ulteriore Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito dall’articolo 1, comma 140, della legge n. 232/2016 (con una dotazione di oltre 47 miliardi di euro in un orizzonte temporale venticinquennale dal 2017 al 2032) e rifinanziato dall’articolo 1, comma 1072, della legge n. 205/2017 (per ulteriori complessivi 36,115 miliardi di euro per gli anni dal 2018 al 2033). Tale Fondo finanzia interventi in specifici settori di spesa (tra cui i trasporti, le infrastrutture, la ricerca, la difesa del suolo, l'edilizia pubblica, la riqualificazione urbana) e viene ripartito con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sui quali è richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia[10].

 

Il comma 24 prevede, infine, che i decreti di ripartizione devono essere indicate le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti (BEI), con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB), con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancari ai sensi del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo Unico Bancario), compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

 

Ai fini del monitoraggio degli interventi finanziati dal Fondo, il comma 25 richiama il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, che disciplina le procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche e di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti.

Sulla base dei dati di monitoraggio, nonché delle risultanze dell’ultimo Rendiconto generale dello Stato, la norma prevede, inoltre, che ciascun Ministero, entro il 15 settembre di ogni anno, illustri lo stato dei rispettivi investimenti e lo stato di utilizzo dei finanziamenti, con indicazione delle principali criticità riscontrate nell’attuazione degli interventi, nell’ambito di una apposita sezione della Relazione predisposta ai sensi dell’articolo 1, comma 1075, della legge n. 205 del 2017.

Si tratta della Relazione annuale sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del già citato Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (art. 1, comma 1075, legge n. 205 del 2017), che ciascun Ministero beneficiario è tenuto ad inviare, entro il 15 settembre di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell’economia e finanze ed alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Si segnala che al momento risultano pervenute al Parlamento solo le relazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (Doc. CCXL, n. 1, trasmessa nel dicembre 2018, e Doc. CCXL, n. 2, trasmessa nel luglio 2019).

 

Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (comma 27).

 

 

Il decreto legislativo n. 229/2011 ha dato attuazione all’art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della L. n. 196/2009 (legge di contabilità e finanza pubblica), che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche. Il decreto legislativo si applica a tutte le amministrazioni pubbliche e ai soggetti destinatari di finanziamenti a carico del bilancio dello Stato finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche. Il decreto introduce nuovi obblighi informativi a carico delle amministrazioni pubbliche e opera anche un coordinamento con gli adempimenti previsti dal Codice dei contratti pubblici in merito alla trasmissione dei dati all’autorità di vigilanza. E' prevista l’istituzione, presso ciascuna amministrazione, di un sistema gestionale informatizzato contenente tutte le informazioni inerenti l’intero processo realizzativo dell’opera, con obbligo, tra l’altro, di subordinare l’erogazione dei finanziamenti pubblici all’effettivo adempimento degli obblighi di comunicazione ivi previsti.

La definizione dei contenuti informativi minimi del sistema informativo in argomento è disciplinata dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze emanato in data 26 febbraio. Il decreto prevede che le amministrazioni provvedano a comunicare i dati, con cadenza almeno trimestrale, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi dell'art. 13 della L. n. 196/2009 presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato.

L’art. 4 del D.Lgs. n. 229/2011 disciplina poi il definanziamento per mancato avvio dell'opera.

Articolo 1, comma 16
(Metropolitana di Torino)

 

 

Il comma 16, autorizza la spesa di complessivi 828 milioni di euro, ripartiti negli anni dal 2020 al 2032, per la realizzazione della linea 2 della metropolitana di Torino. Nel corso dell’esame al Senato è stata introdotta la specifica che sono comprese nelle spese di realizzazione, le attività di progettazione, di valutazione ex ante, gli altri oneri tecnici, nonché il materiale rotabile.

 

In dettaglio si autorizza una spesa di complessivi 828 milioni di euro per la realizzazione della linea 2 della metropolitana di Torino, così ripartita: 50 milioni per l’anno 2020, 80 milioni per l’anno 2021, 150 milioni di euro per l’anno 2022, 200 milioni per l’anno 2023, 124 milioni per l’anno 2024 e 28 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032.

Con una modifica approvata nel corso dell’esame al Senato, è stato specificato che sono comprese nel finanziamento le attività di progettazione, valutazione ex ante, gli altri oneri tecnici, nonché il materiale rotabile.

Si segnala che le risorse stanziate dal comma 16 in favore della metropolitana di Torino sono aggiuntive rispetto a quelle del Fondo istituito dal comma 14, come esplicitato nel Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla Relazione tecnica del disegno di legge.

 

Il progetto di fattibilità della linea 2 della metropolitana di Torino è stato approvato dalla Giunta Comunale il 30 dicembre 2014. La società Systra, è risultata l’azienda aggiudicataria del bando per la realizzazione del progetto preliminare, che prevede un tracciato di 27,2 km, con 32 fermate (di cui 23 nella tratta centrale) e prolungamenti a Sud Ovest e a Nord Est. Il costo complessivo dell’opera è stato stimato (comunicato in Commissione urbanistica al Comune di Torino) in circa 3,7 miliardi di euro (IVA esclusa). Dopo il finanziamento si potrà procedere con la gara d’appalto (inizio lavori previsto entro il 2022) con un tempo stimato di sette anni per la realizzazione complessiva dell’opera.

Si ricorda che nel bilancio 2019-2021 erano stati complessivamente attribuiti ad "Interventi a favore delle linee metropolitane", in termini di competenza, un totale di 1.227,8 milioni di euro nel triennio. Una parte di tali risorse, pari a complessivi 475 milioni di euro (125 milioni di euro per l'anno 2019, 105 milioni di euro per l'anno 2020 e 245 milioni di euro per l'anno 2021), sono iscritte sul capitolo 7400/MIT e provengono dal Fondo da ripartire per gli investimenti e le infrastrutture, istituito presso il MEF dal comma 140 della legge n. 232/2016. Con il decreto ministeriale n. 587 del 22 dicembre 2017, sono state concretamente ripartite le risorse di tale Fondo, che ammontano complessivamente a 1.397 milioni € per le reti metropolitane e tranviarie, di cui 223,14 mln € per il comune di Torino. L'assegnazione di tali risorse è stata confermata dal successivo decreto ministeriale n. 360 del 2018. Nella seduta del 4 aprile 2019 il CIPE ha approvato, con prescrizioni e raccomandazioni del MIBACT, il progetto definitivo della linea 1 della metropolitana di Torino, prolungamento ovest “Collegno-Cascine Vica”, secondo lotto funzionale per due nuove fermate, “Collegno centro-Cascine Vica”, del costo di 148,14 milioni di euro. Nella seduta del 15-20 maggio 2019 il CIPE ha definitivamente approvato un’integrazione finanziaria del Piano operativo infrastrutture per la Metropolitana di Torino e interconnessione ferroviaria della città per circa 34 milioni di euro.

 


 

Articolo 1, comma 17
(Trasporti merci nei centri storici delle città metropolitane)

 

 

La disposizione del comma 17, introdotta dal Senato, novella l’articolo 16-ter del decreto-legge n. 91 del 2017 in materia di sistema automatico per la detezione dei flussi di merce in entrata nei centri storici delle città metropolitane, autorizzando la realizzazione di un sistema automatico per la detenzione dei flussi di merci in entrata nei centri storici volto alla prevenzione dei fenomeni di vehicle ramming- attack attraverso la realizzazione di un ulteriore modulo della piattaforma logistica nazionale digitale. La finalità indicata è quella di incrementare la sicurezza nella città di Matera ed in generale nelle città metropolitane del paese. Viene a tal fine previsto uno stanziamento di 2 milioni di euro rispettivamente per il 2020 e per il 2021.

 

Nel dettaglio, la norma opera le seguenti novelle:

§  Con una novella, viene interamente sostituito il comma 1 di tale articolo 16-ter, prevedendo - con il nuovo testo - che al fine di incrementare la sicurezza nella città di Matera ed in generale nelle città metropolitane del paese è autorizzata la realizzazione di un sistema automatico per la detenzione dei flussi di merci in entrata nei centri storici; tale sistema  è volto alla prevenzione dei fenomeni di vehicle ramming- attack attraverso la realizzazione di un ulteriore modulo della piattaforma logistica nazionale digitale.

Con l'espressione 'vehicle ramming- attack' si fa riferimento a modalità di assalto con utilizzo di autovetture o camion utilizzate per attentati o a scopo criminale.

L'art. 16-ter, in vigore dal 13 agosto 2017, reca il Sistema automatico per la detezione dei flussi di merce in entrata nei centri storici delle città metropolitane. Nel dettaglio, vi si prevede che al fine di diminuire la compressione sui flussi turistici dovuta alla necessità di garantire la sicurezza, con particolare riferimento al centro storico della città di Palermo, capitale italiana della cultura 2018, e successivamente alla città di Matera, capitale europea della cultura 2019, sia autorizzata la realizzazione di un sistema automatico per la detezione dei flussi di merce in entrata nei centri storici delle città metropolitane, attraverso la realizzazione di un ulteriore modulo della Piattaforma logistica nazionale digitale (PLN).

 

Rispetto al testo attualmente vigente:

§  Viene cambiata in parte la finalità della norma, facendosi riferimento col nuovo tetso alla prevenzione dei fenomeni di vehicle ramming- attack attraverso la realizzazione di un ulteriore modulo della piattaforma logistica nazionale digitale, anziché alla finalità di diminuire la compressione sui flussi turistici dovuta alla necessità di garantire la sicurezza.

§  Si espunge lo specifico riferimento a Palermo, previsto dal testo originario in quanto capitale italiana della cultura 2018, mentre permane quello a Matera da cui viene espunto il riferimento alla sua qualifica di Capitale europea dela cultura 2019, nonché alle città metropolitane.

 

§  Con altra novella, al comma 2 dell'articolo 16-ter viene aggiunto uno stanziamento di 2 milioni di euro rispettivamente per il 2020 e per il 2021.

Si ricorda che per la finalità indicata dal comma 1, il comma 2 dell'art. 16-ter ha incrementato - per 0,5 milioni nel 2017, 2 milioni nel 2018 e 1,5 milioni nel 2019 - il contributo istituito dalla legge n. 244 del 2007 (articolo 2, comma 244) per il completamento e l'implementazione della rete immateriale degli interporti per potenziare il livello di servizio sulla rete logistica nazionale, in seguito ripristinato (dal citato articolo 61-bis del decreto-legge n. 1 del 2012) con specifica destinazione al miglioramento delle condizioni operative dell'autotrasporto e all'inserimento dei porti nella sperimentazione della piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale, nell'ambito del progetto UIRNet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

Si prevede in sostituzione dell’attuale previsione vigente, all'ultimo periodo del comma novellato, che il Mit apporta alla convenzione con il soggetto attuatore unico le modifiche necessarie. La norma vigente prevede invece che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipuli con il soggetto attuatore unico specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi.

Si valuti di chiarire la novella operata sull'ultimo periodo del comma 2, posto che, attraverso la sostituzione del periodo tout court, viene meno il riferimento - nella norma primaria - alla stipula di una convenzione al riguardo.

 

In base all'articolo 16-ter, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula una specifica convenzione con il soggetto attuatore unico per disciplinare l’utilizzo dei citati fondi. Il soggetto attuatore unico è la società UIRNet Spa, ai sensi dell'articolo 61-bis del decreto-legge n. 1 del 2012. UIRNet è una società per azioni costituita in data 9 settembre 2005, per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio di un sistema, definito nel decreto ministeriale infrastrutture 18T del 20 giugno 2005, volto alla interconnessione dei nodi di interscambio modale - interporti - e per le attività nell'ambito della Sicurezza, da svolgere all'interno delle strutture logistiche intermodali di I livello La Piattaforma è stata estesa ai centri merci, ai porti ed alle piastre logistiche.

Articolo 1, commi 18-23
(Infrastrutture eventi sportivi)

 

 

I commi 18-23, introdotti al Senato, prevedono, in primo luogo, un finanziamento complessivo di 1 miliardo di euro per il periodo 2020-2026, per la realizzazione di interventi, nei territori delle Regioni Lombardia e Veneto, e delle province di Trento e Bolzano, e un finanziamento per il completamento del polo metropolitano M1 – M5 di Cinisello - Monza Bettola, di 8 milioni di euro per l'anno 2020 e 7 milioni di euro per l'anno 2021, connessi allo svolgimento delle Olimpiadi invernali 2026 (comma 18).

In secondo luogo, è previsto un finanziamento complessivo di 50 milioni di euro per il periodo 2020-2022, per la realizzazione di interventi nel territorio della Regione Lazio, connessi allo svolgimento della Ryder Cup 2020 (comma 19).

In terzo luogo, si prevede l’emanazione di decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi di intesa con i Presidenti delle Regioni Lazio, Lombardia e Veneto, e delle province autonome di Trento e Bolzano, al fine di identificare le opere infrastrutturali previste, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, di cui la norma in esame reca la relativa definizione (commi 20-23).

 

Olimpiadi invernali 2026 (comma 18)

Il comma 18 prevede un finanziamento complessivo di 1 miliardo di euro per il periodo 2020-2026 (50 milioni di euro per l'anno 2020, 180 milioni per l'anno 2021, 190 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e di 10 milioni per l'anno 2026), per la realizzazione di interventi nei territori delle Regioni Lombardia e Veneto, e delle province di Trento e Bolzano, con riferimento a tutte le aree olimpiche, a valere sulle risorse di cui al comma 14.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, sono ripartite le somme stanziate.

La norma specifica che tale finanziamento è volto a garantire la sostenibilità delle Olimpiadi Invernali 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali attuali e da realizzarsi, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità.

Per le medesime finalità di cui al primo periodo, è altresì autorizzata, per il completamento del polo metropolitano M1 – M5 di Cinisello - Monza Bettola, la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2020 e 7 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sulle risorse di cui al comma 14.

Si ricorda che il  comma 96  dell'articolo 1, della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145  del 2018) ha  disposto  l’utilizzo delle risorse del  Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali, istituito dal comma 95 dell'articolo 1 della medesima legge, per un importo complessivo pari a 900 milioni di euro, proprio per il cofinanziamento del prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza (secondo la seguente ripartizione annuale: 15 milioni di euro per il 2019, 10 milioni per il 2020, 25 milioni per il 2021, 95 milioni per il 2022, 180 milioni per il 2023, 245 milioni per il 2024, 200 milioni per il 2025, 120 milioni per il 2026 e 10 milioni di euro per il 2027).

Il costo complessivo dell'opera stimato è pari a 1265 milioni di euro. oltre alle risorse statali si prevedono contributi della Regione Lombardia (283 milioni di euro), del Comune di Milano (37 milioni di euro), del Comune di Monza (27.5 milioni di euro) il Comune di Cinisello Balsamo (13) e quello di Sesto San Giovanni (4.5).

Ryder Cup 2022 (comma 19)

Il comma 19 prevede un finanziamento complessivo di 50 milioni di euro per il periodo 2020-2022 (20 milioni di euro nell'anno 2020, 20 milioni di euro nell'anno 2021 e 10 milioni nel 2022), per la realizzazione di interventi nel territorio della Regione Lazio, a valere sulle risorse di cui al comma 14.

La norma specifica che tale intervento è volto a garantire la sostenibilità della Ryder Cup 2022 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali attuali e da realizzarsi, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità.

Identificazione delle opere (comma 20)

Il comma 20 stabilisce che con uno o più decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi di intesa con i Presidenti delle Regioni Lazio, Lombardia e Veneto, e delle province di Trento e Bolzano, sono identificate le opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, con l'indicazione, per ciascuna opera, del soggetto attuatore e dell'entità del finanziamento concesso.

Opere essenziali, connesse e di contesto (commi 21-23)

Il comma 21 definisce opere essenziali le opere infrastrutturali la cui realizzazione è prevista dal dossier di candidatura, o che si rendono necessarie per rendere efficienti e appropriate le infrastrutture esistenti individuate nel dossier di candidatura, come quelle che danno accessibilità ai luoghi olimpici o di realizzazione degli eventi sportivi.

 

Il comma 22 definisce opere connesse quelle opere la cui realizzazione è necessaria per connettere le infrastrutture individuate nel dossier di candidatura, per accessibilità ai luoghi di realizzazione degli eventi sportivi e olimpici alla rete infrastrutturale esistente, in modo da rendere maggiormente efficace la funzionalità del sistema complessivo di accessibilità, nonché quelle direttamente funzionali allo svolgimento dell'evento.

 

Il comma 23 definisce opere di contesto quelle opere la cui realizzazione integra il sistema di accessibilità ai luoghi di realizzazione degli eventi sportivi e olimpici e alle altre localizzazioni che verranno interessate direttamente o indirettamente dall'evento o offrono opportunità di valorizzazione territoriale in occasione della Ryder Cup 2022 e delle Olimpiadi 2026.


 

Articolo 1, comma 26
(Manutenzione straordinaria
strada provinciale 72 - Olimpiadi invernali)

 

 

Il comma 26, introdotto al Senato, assegna al soggetto attuatore degli interventi previsti per la manutenzione straordinaria della strada 72, in gestione alla provincia di Lecco, una somma pari ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

 

In particolare, si prevede - nell’ambito della riquali?cazione della viabilità funzionale allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina dei 2026, come previsto ai sensi dell'articolo 30, comma 14-ter, undicesimo periodo, del D.L. n. 34/2019 - la risoluzione, in via prioritaria, della situazione emergenziale della strada provinciale 72, in gestione alla provincia di Lecco, attraverso lavori di manutenzione straordinaria, rifunzionalizzazione e messa in sicurezza della strada.

 

L’undicesimo periodo del comma 14-ter dell’articolo 30 del D.L. 34/2019 disciplina la nomina, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un Commissario straordinario, al fine di fronteggiare le criticità dei collegamenti viari tra la Valtellina e il capoluogo regionale e allo scopo di programmare immediati interventi di riqualificazione, miglioramento e rifunzionalizzazione della rete viaria, diretti a conseguire idonei standard di sicurezza stradale e adeguata mobilità.  Il Commissario straordinario è incaricato di sovraintendere alla programmazione, alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi sulla rete viaria, in particolare nella tratta Lecco - Sondrio lungo la strada statale 36, in gestione alla società ANAS Spa, nonché la ex strada statale 639 e la strada provinciale 72, in gestione alla provincia di Lecco

 

La necessità di risolvere le criticità esistenti nei tratti indicati “anche con un commissario straordinario” è stata recentemente sollevata dai presentatori dell’interpellanza urgente 2/00376, svolta nel corso della seduta del 31 maggio 2019 alla Camera dei deputati.

Nel rispondere a tale interpellanza, il rappresentante del Governo ha sottolineato che la strada statale 36 “è una strada extra urbana di particolare rilevanza per le connessioni viabili lombarde, in quanto collega in maniera esclusiva le province di Milano, di Monza, della Brianza, di Lecco e di Sondrio” e che le principali problematiche “riguardano il tratto carreggiata nord dal km 28+200 al km 28+600” in cui si registra un’elevata incidentalità. Relativamente alla soluzione di tali problematiche, lo stesso rappresentante del Governo ha ricordato che “ANAS ha spiegato che la presenza di due viadotti per l’attraversamento del torrente Bevera e del fiume Lambro rende il tratto in questione difficilmente modificabile; infatti, non potendosi procedere all’innalzamento della quota del ponte, dal punto di vista progettuale, l’unica soluzione consisterebbe nella creazione di un tracciato in variante, per ridurre la pendenza e aumentare il raggio di curvatura. Tale soluzione necessita di lunghi tempi progettuali, di risorse economiche ed espropri di alcuni terreni privati”. Nella stessa risposta si sottolinea altresì che, in conseguenza della frana avvenuta il 25 aprile 2019, si è reso necessario disporre la chiusura (per alcuni giorni) dell’arteria stradale al chilometro 67 e la deviazione del relativo traffico sulla sottostante strada provinciale 72. Nella stessa risposta viene evidenziato che per gli interventi di manutenzione straordinaria da parte di ANAS relativi alla SS 36 “sono attivi 18 cantieri per un importo di 35,69 milioni di euro e in fase di attivazione 14 cantieri per un importo di 28,33 milioni di euro”.


 

Articolo 1, comma 28
(Interventi rete ferroviaria nazionale)

 

 

Il comma 28, introdotto dal Senato, reca una variazione dell’'autorizzazione di spesa per il finanziamento al gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale: si prevede una riduzione di 40 milioni di euro nel 2020, e l'incremento di 40 milioni di euro nell'anno 2021 e di 350 milioni di euro nell'anno 2026.

 

La disposizione prevede in dettaglio le seguenti variazioni dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha previsto che il finanziamento concesso al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale (RFI) a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale, compresi quelli per manutenzione straordinaria, avvenga, a partire dalle somme erogate dal 1º gennaio 2006, a titolo di contributo in conto impianti:

§  - 40 milioni di euro nel 2020

§  + 40 milioni di euro nell'anno 2021

§  + 350 milioni di euro nell'anno 2026

 

Si ricorda che l'assetto della rete ferroviaria nazionale è, in coerenza con quanto previsto dall'ordinamento europeo, caratterizzato dalla separazione tra gestione dell'infrastruttura ferroviaria e svolgimento del servizio ferroviario, alla quale si è accompagnata la separazione societaria, all'interno dell'Holding Ferrovie dello Stato Spa, tra Rete ferroviaria italiana spa (RFI), società che è titolare della concessione sessantennale (ai sensi del decreto ministeriale n. 138/T del 2000) della rete nazionale, e Trenitalia, società che effettua il trasporto e che è affidataria dei contratti di servizio pubblico nazionale ferroviario passeggeri e merci.

Il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, all'interno del sistema di contabilità regolatoria, tiene in evidenza la quota figurativa relativa agli ammortamenti delle immobilizzazioni finanziate con detta modalità. La modifica del sistema di finanziamento di cui al suddetto comma 86 avviene senza oneri per lo Stato e per il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale; conseguentemente, i finanziamenti di cui al comma 84, effettuati a titolo di contributo in conto impianti, si considerano fiscalmente irrilevanti e, quindi, non riducono il valore fiscale del bene.

Il citato comma 84 (come previsto dal comma 975 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296) dispone che sono concessi, ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a Ferrovie dello Stato Spa o a società del gruppo contributi quindicennali di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2006 per la prosecuzione degli interventi relativi al sistema alta velocità/alta capacità Torino-Milano-Napoli e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2007 a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria nazionale.

Una riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal comma 86 era stata già disposta dall'art. 15, comma 3, lett. b), D.L. 31 agosto 2013, n. 102.


 

Articolo 1, commi 29-37
(Efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile)

 

 

Il comma 29, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, assegna ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile.

Il comma 30 stabilisce la misura dei contributi spettanti a ciascun comune; essi devono essere attribuiti entro il 31 gennaio 2020 con decreto del Ministero dell'interno, il quale assume altresì l'obbligo di comunicare a ciascun comune, entro il 10 febbraio 2020, l'importo del contributo ad esso spettante per ciascun anno.

Il comma 31 stabilisce che il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi lavori non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto ai lavori da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di lavori pubblici.

Si stabilisce l'obbligo per il comune beneficiario del contributo in parola di iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo; i contributi sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari per il 50 per cento, previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori, e per il restante 50 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. Si prevede il monitoraggio delle opere pubbliche attraverso il sistema di monitoraggio previsto dal decreto legislativo n. 229 del 2011, classificando le opere sotto la voce "Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020". Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo, il contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 31 ottobre di ciascun anno di riferimento, con decreto del Ministero dell'interno: le somme derivanti dalla revoca dei contributi sono assegnate, con il medesimo decreto di revoca, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza prevista. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo (commi 32-36).

Il comma 37 reca disposizioni in materia di trasparenza informativa.

 

Il comma 29, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, assegna ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:

§  efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

§  sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Il comma 30 prevede che i contributi sono attribuiti ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, entro il 31 gennaio 2020, con decreto del Ministero dell'interno, come di seguito indicato:

§  ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000;

§  ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 70.000;

§  ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 90.000;

§  ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 130.000;

§  ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 170.000;

§  ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 210.000;

§  ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 250.000.

Il comma in esame prevede altresì che, entro il 10 febbraio 2020, il Ministero dell'interno dia comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante per ciascun anno.

Il comma 31 stabilisce che il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, stabilendo le seguenti condizioni:

§  che gli stessi lavori non siano già integralmente finanziati da altri soggetti

§  e che gli stessi siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici.

 

Il decreto ministeriale n. 14/2018  disciplina il regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali, emanato in attuazione dell’art. 21, comma 8, del citato codice dei contratti pubblici (di cui al D.Lgs. n. 50/2016). Sono compresi nel programma triennale e nei relativi aggiornamenti le opere pubbliche incompiute, i lavori realizzabili attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato, i lavori realizzabili tramite cessione del diritto di proprietà o altro titolo di godimento di beni immobili.

La condizione della assenza di altri finanziamenti per i medesimi lavori riproduce quanto previsto nell'ambito dei commi da 107 a 114 della legge di bilancio per il 2019 (che avevano disciplinato l’assegnazione di contributi da parte del Ministero dell’interno ai comuni, per favorire gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale; su tale tema, si vedano infra anche i commi 16 e seguenti della disposizione); il comma 108 della legge di bilancio per il 2019 prevedeva, per il riconoscimento al comune beneficiario del contributo, la condizione che i lavori non fossero già integralmente finanziati da altri soggetti.

 

Il comma 32 stabilisce l'obbligo per il comune beneficiario del contributo in parola di iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo.

 

In base al comma 33, i contributi in parola sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari con le seguenti modalità:

§  per il 50 per cento, previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al successivo comma 35;

§  per il restante 50 per cento, previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

 

L'articolo 102 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, reca la disciplina del collaudo e di verifica di conformità, prevedendo che il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dei lavori per i lavori e al direttore dell'esecuzione del contratto per i servizi e forniture.

I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Nei casi previsti, il collaudo può essere sostituto dal certificato di regolare esecuzione: il comma 2 dell'art. 102 del codice dei contratti pubblici prevede infatti per i contratti pubblici di lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia comunitaria che il certificato di collaudo, nei casi espressamente individuati dal regolamento di attuazione, può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento. Nei casi in questione il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

 

Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo, in base al comma 34 il contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 31 ottobre di ciascun anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno.

Si prevede che le somme derivanti dalla revoca dei contributi in parola siano assegnate, con il medesimo decreto di revoca, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al comma 32, vale a dire entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo. Si dà al riguardo priorità ai comuni:

§  con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente

§  e che non siano 'oggetto di recupero'. La formulazione potrebbe essere chiarita, al fine di definire se il recupero menzionato sia da riferire alle risorse previste dal contributo.

I comuni beneficiari dei contributi derivanti da revoca e riassegnazione sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo.

 

Si prevede, al comma 35, il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 29 a 34. Esso è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema di monitoraggio previsto dal decreto legislativo n. 229 del 2011, classificando le opere sotto la voce "Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020".

 

Il D.Lgs. 229/2011 reca "Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti". In esso sono delineati specifici obblighi di monitoraggio per le amministrazioni pubbliche e per tutti i soggetti, anche privati, che realizzano opere pubbliche. Il monitoraggio ha, tra l'altro, ad oggetto "le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi, nonché all'affidamento ed allo stato di attuazione di tali opere ed interventi, a partire dallo stanziamento iscritto in bilancio fino ai dati dei costi complessivi effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento delle opere" (art.1, comma 1, lett.a)). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 sono stati definiti i dati relativi alle opere pubbliche costituenti il contenuto informativo minimo dei sistemi gestionali informatizzati che le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori devono detenere e comunicare alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP). L'art. 5 del decreto legislativo n. 229 specifica che tali informazioni, in relazione alla singola opera, devono comunque includere i seguenti dati: "data di avvio della realizzazione, localizzazione, scelta dell'offerente, soggetti correlati, quadro economico, spesa e varie fasi procedurali di attivazione della stessa, valori fisici di realizzazione previsti e realizzati, stato di avanzamento lavori, data di ultimazione delle opere, emissione del certificato di collaudo provvisorio e relativa approvazione da parte della Stazione appaltante, il codice unico di progetto e il codice identificativo di gara". Si ricorda, inoltre, che l’art. 13 del D.L. 109/2018 ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP) al fine (esplicitato nel comma 8) di garantire un costante monitoraggio dello stato e del grado di efficienza delle opere pubbliche, in particolare per i profili riguardanti la sicurezza, anche tramite le informazioni rivenienti dal Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali previsto (in via sperimentale) dall’art. 14 del medesimo decreto. In base a quanto stabilito dall’art. 13, comma 2, nell’AINOP sono indicati, per ogni opera pubblica, tra l’altro, i costi sostenuti e da sostenere, i finanziamenti disponibili, nonché lo stato dei lavori e il monitoraggio costante dell'opera. Il comma 4 di tale articolo dispone, tra l’altro, che le Regioni e gli enti locali (oltre ad altri soggetti che gestiscono o detengono dati riferiti ad un'opera pubblica o all'esecuzione di lavori pubblici) alimentano l'AINOP con i dati in proprio possesso per la redazione di un documento identificativo, contenente i dati tecnici, amministrativi e contabili, relativi a ciascuna opera pubblica presente sul territorio nazionale. Sulla base dei dati forniti, l'AINOP genera un codice identificativo della singola opera pubblica (IOP), che contraddistingue e identifica in maniera univoca l'opera medesima riportandone le caratteristiche essenziali e distintive quali la tipologia, la localizzazione, l'anno di messa in esercizio e l'inserimento dell'opera nell'infrastruttura. A ciascuna opera pubblica, identificata tramite il Codice IOP, sono riferiti tutti gli interventi di investimento pubblico, realizzativi, manutentivi, conclusi o meno, che insistono in tutto o in parte sull'opera stessa, tramite l'indicazione dei rispettivi Codici Unici di Progetto (CUP). In tal modo l’AINOP, attraverso la relazione istituita fra Codice IOP e CUP, assicura l'interoperabilità con la BDAP. Il comma 6 dispone inoltre che gli enti e le amministrazioni che a qualsiasi titolo esercitano attività di vigilanza sull'opera effettuano il monitoraggio dell’attuazione degli interventi (identificati dai CUP) insistenti sulle opere pubbliche (identificate dai codici IOP) e delle relative risorse assegnate utilizzando le informazioni presenti nella BDAP, che vengono segnalate dai soggetti titolari degli interventi, ai sensi del D.Lgs. 229/2011.

 

 

Si prevede, al comma 36, che il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo in esame.

Inoltre, il comma 37 reca disposizioni in materia di trasparenza informativa, i comuni rendono infatti nota:

§  la fonte di finanziamento;

§  l'importo assegnato;

§  e la finalizzazione del contributo assegnato;

nel proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella sottosezione Opere pubbliche.

Il sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.

 


 

Articolo 1, comma 38
(Contributi ai comuni per investimenti per la
messa in sicurezza degli edifici e del territorio)

 

 

Il comma 38 interviene sulla disciplina, dettata dalla legge di bilancio 2019, relativa alla concessione di contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, al fine di incrementare (da 4,9 a 8,8 miliardi di euro) gli stanziamenti per la concessione dei contributi, includere l’efficientamento energetico degli edifici tra le opere finanziabili, e modificare i termini di affidamento dei lavori e le modalità di assegnazione dei contributi.

Al Senato è stata introdotta la riduzione del 5 per cento dei contributi previsti, nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (P.U.A) e del piano di eliminazione Barriere architettoniche (P.E.B.A) entro il 31 dicembre dell’anno precedente.

 

Le disposizioni su cui operano le modifiche in esame sono quelle recate dai commi 139-148 dell’art. 1 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019). Tali commi hanno previsto l’assegnazione ai comuni di contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 4,9 miliardi di euro per il periodo 2021-2033 (secondo la distribuzione annuale degli importi indicata dal comma 139, v. infra). Negli stessi commi sono inoltre disciplinate, tra l’altro, le procedure per la concessione (e l’eventuale revoca e successivo recupero) di tali contributi.

Le disposizioni citate sono volte, nella sostanza, a prolungare fino al 2033 quanto previsto, fino al 2020, dai commi 853 e seguenti della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017), che ha disposto, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per il triennio 2018-2020, a favore dei comuni, l'assegnazione di contributi nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro per l'anno 2020.

Per un’analisi di dettaglio delle disposizioni recate dai commi 139-148 dell’art. 1 della L. 145/2018 si rinvia alla relativa scheda di lettura tratta dal dossier sulla legge di bilancio 2019.

Si fa altresì notare che l'art. 4, comma 12-bis, del D.L. 32/2019, ha introdotto nel testo della legge di bilancio 2019 il comma 148-bis che prevede che le disposizioni procedurali dei commi da 140 a 148 si applicano anche ai contributi da attribuire per l'anno 2020 ai sensi del citato comma 853 della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) e che, conseguentemente, per tali contributi sono disapplicate le disposizioni di cui ai commi da 854 a 861 dell'articolo 1 della medesima legge n. 205/2017.

 

Incremento delle risorse da destinare ai comuni (lettera a))

La lettera a) riscrive il comma 139 della legge di bilancio 2019 al fine di:

§  ampliare l’ambito temporale di applicazione della norma, prevedendo risorse anche per il 2034;

§  e incrementare lo stanziamento complessivo da 4,9 a 8,8 miliardi di euro, come mostrato dalla tabella seguente:

 

(importi in milioni di euro)

Risorse previste
dal testo vigente

Anni

Risorse previste
dal testo in esame

250

2021

350

250

2022

450

250

2023

550

250

2024

550

250

2025

550

400

2026

700

450

2027

750

450

2028

750

450

2029

750

450

2030

750

450

2031

750

500

2032

800

500

2033

800

 

2034

300

4.900

Totale

8.800

 

Condizioni per l’ammissibilità delle richieste di contributo (lettera b))

La lettera b) integra il disposto del comma 140 della legge di bilancio 2019, che disciplina le condizioni per l’ammissibilità delle richieste di contributo da parte dei comuni, al fine di introdurre un criterio aggiuntivo volto a prevedere l’esclusione, dalla possibilità di presentare la richiesta di contributo, per i comuni che risultano beneficiari (cioè assegnatari di contributi) in uno degli anni del biennio precedente.

Tipologia degli interventi finanziabili e relative priorità (lettera c))

La lettera c) integra il disposto del comma 141, che elenca le tipologie di opere finanziabili attribuendo a ciascuna le relative priorità di finanziamento, al fine di includere anche gli interventi di efficientamento energetico degli edifici tra quelli ammessi a contribuzione con priorità bassa (di livello “c”, v. infra).

Al Senato è stato previsto che nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione barriere architettoniche (PEBA), entro il 31 dicembre dell’anno precedente, i contributi attribuiti sono ridotti del 5%.

Il P.U.A è uno strumento con cui il Comune provvede a dare attuazione alle previsioni del piano urbanistico comunale (P.U.C). o a dare esecuzione agli interventi di urbanizzazione e riqualificazione individuati dagli atti di programmazione previsti.

I P.E.B.A., ovvero i Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche, sono gli strumenti in grado di monitorare, progettare e pianificare interventi finalizzati al raggiungimento di una soglia ottimale di fruibilità degli edifici per tutti i cittadini. Introdotti nel 1986, con l’articolo 32, comma 21, della legge n. 41, e integrati con l’articolo 24, comma 9, della legge 104 del 1992, che ne ha esteso l’ambito agli spazi urbani, sono lo strumento individuato dalla normativa per monitorare e superare le barriere architettoniche insistenti sul territorio.

 

Il testo vigente del primo periodo del comma 141 della legge di bilancio 2019 prevede, tra l’altro, che l’ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è determinato, con apposito decreto ministeriale, secondo il seguente ordine di priorità:

a)   investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;

b)   investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;

c)   investimenti di messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente.

La modifica in esame interviene proprio su tale ultimo livello di priorità, prevedendo che oltre alla messa in sicurezza sia incluso anche l’efficientamento energetico.

Termini di affidamento dei lavori (lettera d))

La lettera d) riscrive il primo periodo del comma 143 della legge di bilancio 2019, che disciplina i termini per l’affidamento dei lavori, prevedendo, in luogo di un unico termine uguale per tutti (e pari a 8 mesi dalla data di emanazione del decreto ministeriale di determinazione del contributo), i seguenti termini, variabili al variare del costo delle opere:


 

 

Costo delle opere

Termine
(in mesi decorrenti
dalla data del D.M.)

fino a 100.000 euro

entro 6 mesi

compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro

entro 10 mesi

compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro

entro 15 mesi

compreso tra 2.500.001 e 5.000.000

entro 20 mesi

 

La lettera in esame integra ulteriormente il comma 143 in questione disponendo:

§  che, ai fini del medesimo comma, per costo dell’opera pubblica si intende l’importo complessivo del quadro economico dell’opera medesima;

§  l’aumento di 3 mesi del termine di affidamento nel caso in cui l’ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga di “istituti di centralizzazione” quali la Centrale Unica di Committenza (CUC) o la Stazione Unica Appaltante (SUA).

Modalità di erogazione dei contributi (lettera e))

La lettera e) modifica il comma 144, che disciplina le modalità di erogazione dei contributi, prevedendo che il 60% dell’importo assegnato sia erogato non entro il 31 luglio dell'anno di riferimento del contributo, previa verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori, come prevede il testo vigente, ma, semplicemente, alla verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori.

La norma in esame non interviene sulle modalità di verifica che, in base al comma 143, dovrà avvenire “attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 146”.

Recupero dei contributi revocati (lettera f))

La lettera f) integra il disposto del comma 145 della legge di bilancio 2019 – che prevede la revoca e il successivo recupero dei contributi assegnati nel caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni previsti dai commi 143 e 144 – al fine di stabilire che i contributi recuperati sono assegnati ai comuni che risultano ammessi e non beneficiari del decreto ministeriale di assegnazione più recente, secondo la graduatoria ivi prevista.

Attività di supporto, vigilanza e assistenza tecnica connesse all'utilizzo delle risorse stanziate (lettera g))

La lettera g) riscrive il comma 148, che disciplina lo svolgimento delle attività di supporto e di assistenza tecnica connesse all'utilizzo delle risorse stanziate (dal comma 139).

A differenza del testo vigente, che si limita a consentire al Ministero dell'interno di stipulare un'apposita convenzione con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. per la disciplina delle attività in questione, la norma in esame prevede:

§  che tali attività siano disciplinate secondo le modalità previste con decreto del Ministero dell’interno;

Si valuti l’opportunità di chiarire se il decreto ministeriale a cui la norma fa riferimento sia quello previsto dal comma 141 dell’art. 1 della legge n. 145/2018 o se si tratti di un ulteriore decreto.

§  che lo stesso decreto disciplini anche l’attività di vigilanza;

§  un limite annuale massimo di 100.000 euro degli oneri relativi alle citate attività.


 

Articolo 1, comma 39
(Contributi ai Comuni)

 

 

Il comma 39, introdotto nel corso dell'esame del disegno di legge in Senato, interviene sui contributi relativi all’esercizio 2019 disposti, dalla legge di bilancio 2018, a favore dei comuni, per gli investimenti di messa in sicurezza degli edifici e del territorio degli enti locali.

 

Nello specifico incide sulle disposizioni, recate all'art. 1, commi 853-861, della legge n.205 del 2017 (legge di bilancio 2018), che dispongono, per il triennio 2018-2020, contributi ai comuni per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio degli enti locali. Vengono disciplinate, a tal fine, la tipologia di comuni beneficiari e le finalità (comma 853), le modalità di presentazione della richiesta (comma 854), nonché di quantificazione e assegnazione del contributo (comma 855), gli obblighi cui è tenuto il comune beneficiario (comma 857), i tempi e le modalità di erogazione dei contributi (comma 858) e di eventuale recupero delle risorse assegnate (comma 859), il monitoraggio della realizzazione delle opere pubbliche (commi 860 e 861).

 

Con le modifiche introdotte dal comma in esame il comune beneficiario del contributo per il 2019 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro determinati termini, che decorrono dall'emanazione del decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, con cui è definito l’ammontare del contributo riconosciuto a ciascun comune. Si tratta del decreto 6 marzo 2019 "Assegnazione del contributo pari complessivamente a Euro 298.926.250,90 a favore dei comuni, per l'anno 2019, per la realizzazione di interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio".

I termini, che decorrono dunque dal 6 marzo 2019, sono i seguenti:

a) per le opere con costo inferiore o pari a 500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro 12 mesi;

b) per le opere il cui costo è superiore a 500.000 euro e inferiore a 1.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro 18mesi;

c) per le opere il cui costo è superiore a 1.500.000 euro, l'affidamento dei lavori deve avvenire entro 22 mesi.

La disposizione specifica inoltre che per costo dell'opera pubblica si intende l'importo complessivo del quadro economico dell'opera medesima; per affidamento dei lavori - a seguito di una specifica disposizione introdotta nel testo del maxiemendamento su cui Senato ha votato la fiducia, assente nel testo licenziato in sede referente - si intende "la pubblicazione del bando", ovvero "la della lettera di invito" qualora si sia in presenza di una procedura negoziata, ovvero "della manifestazione della volontà di procedere all'affidamento".

Tale ultima disposizione parrebbe doversi interpretare nel senso che i comuni siano tenuti al mero avvio della procedura di affidamento entro il termine previsto (a seconda dell'importo degli stessi), e non al completamento della stessa, con l'individuazione del contraente.

 

Infine, i richiamati termini si intendono incrementati di tre mesi nel caso in cui l'ente beneficiario del contributo, nelle procedure di selezione del contraente, faccia ricorso agli istituti della Centrale Unica di Committenza (CUC) o della Stazione Unica Appaltante (SUA).

 


 

Articolo 1, comma 40
(Deroga alla disciplina della variante
di progetto per le opere pubbliche propedeutiche
alle Olimpiadi invernali)

 

 

Il comma 40, approvata dal Senato, introduce deroghe alla disciplina in materia di variante urbanistica per la realizzazione di opere pubbliche che migliorino l'accessibilità alla città di Milano anche in vista delle Olimpiadi invernali.

 

L'obiettivo è quello dare attuazione all'articolo 1, comma 96, della legge n.145 del 2018 (legge di bilancio 2019) e conseguentemente di "non pregiudicare" l'utilizzo delle relative risorse, onde pervenire alla celere realizzazione di interventi funzionali "anche" allo svolgimento delle Olimpiadi invernali, che, come noto, sono state assegnate congiuntamente a Milano e a Cortina d'Ampezzo e che si svolgeranno tra il 6 febbraio e il 22 febbraio del 2026.

Le opere pubbliche interessate dalla disposizione in esame comprendono quelle dirette a potenziare l'accessibilità da e verso il comune e la città metropolitana di Milano di Milano, nonché quelle connesse e di contesto dei capoluoghi interessati.

 

Si rammenta che con l'art.1, commi 95-96, della legge di bilancio per il 2019 si dispone l’istituzione di un Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, con una dotazione complessiva di circa 43,6 miliardi di euro per gli anni dal 2019 al 2033.

Ai sensi del comma 96, una quota parte di tali risorse - peraltro non quantificata – viene espressamente destinata alla realizzazione, allo sviluppo e alla sicurezza di sistemi di trasporto pubblico di massa su sede propria. Inoltre, è disposto l’utilizzo delle risorse del Fondo, per un importo complessivo pari a 900 milioni di euro, per il finanziamento del prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza (secondo la seguente ripartizione annuale: 15 milioni di euro per il 2019, 10 milioni per il 2020, 25 milioni per il 2021, 95 milioni per il 2022, 180 milioni per il 2023, 245 milioni per il 2024, 200 milioni per il 2025, 120 milioni per il 2026 e 10 milioni di euro per il 2027).

 

Con la finalità di accelerare la realizzazione delle richiamate opere pubbliche, la disposizione in commento stabilisce che, qualora queste ricadano nel territorio di più Comuni, la variante allo strumento urbanistico (e vincoli conseguenti) può essere adottata, fermo restando il parere favorevole della regione mediante accordo di programma ovvero con la determinazione conclusiva della conferenza di servizi. Quest'ultima può essere indetta (ai sensi dell’articolo 14 della legge 241 del 1990) su richiesta dell’interessato ovvero su iniziativa dell’ente attuatore o dell’amministrazione competente all’approvazione, ai fini dell’approvazione del progetto definitivo.

Tale disciplina opera una deroga esplicita alle disposizioni in materia di variante di progetto, di cui all’articolo 19 del decreto del presidente della Repubblica n.327 del 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).

Sono fatte salve le disposizioni in materia di tutela ambientale, paesaggi paesaggistica e del patrimonio culturale.


 

Articolo 1, comma 41
(Villa Alari Visconti di Saliceto in Cernusco sul Naviglio)

 

 

Il comma 41, approvato dal Senato, assegna un finanziamento pari a 300.000 euro per interventi di riqualificazione e restauro della villa Alari Visconti di Saliceto in Cernusco sul Naviglio.

 

In dettaglio, tale disposizione assegna, tra gli interventi finalizzati alla promozione dello sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, un contributo di 300.000 euro per il completo recupero della villa Alari Visconti di Saliceto in Cernusco sul Naviglio. Tale cifra è destinata ad interventi di riqualificazione e restauro in occasione della designazione di Cernusco sul Naviglio a Città europea dello sport 2020.

Si valuti l'opportunità di specificare l'annualità di riferimento del finanziamento.


 

Articolo 1, commi 42 e 43
(Contributi ai comuni per investimenti in
progetti di rigenerazione urbana)

 

 

I commi 42 e 43, modificati al Senato, prevedono per gli anni dal 2021 al 2034, l’assegnazione (per complessivi 8,5 miliardi di euro) di contributi ai comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. I criteri e le modalità di riparto dei contributi, di monitoraggio, rendicontazione e verifica e di recupero e eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate sono demandati ad un DPCM, da adottare entro il 31 gennaio 2020.

 

Più nel dettaglio, il comma 42 dispone che per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034 sono assegnati ai comuni contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti al perseguimento delle seguenti finalità:

 

§  riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale;

§  miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.

 

Il tema della riqualificazione urbana, e in particolare delle periferie è stato oggetto di diversi interventi disposti negli ultimi anni. Si ricordano, in particolare, l’art. 3 del D.L. 133/2014 il quale ha previsto l’avvio del programma denominato "Cantieri in comune", a cui sono stati destinati complessivamente 500 milioni di euro, ripartiti tra i filoni di intervento dal decreto interministeriale 28 gennaio 2015. Per un approfondimento relativo all'attuazione di tali disposizioni e al riparto delle risorse si rinvia alla scheda web dal titolo "Il Programma 6.000 campanili e le risorse del decreto "sblocca Italia" per le opere nei piccoli comuni" e alla pagina web del Governo "Programma Cantieri in Comune".

Si ricordano, altresì, i commi 431-434 della legge di stabilità 2015 (L. 190/2014) i quali hanno previsto la predisposizione di un Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, costituito da progetti presentati dagli enti locali e valutati  da un Comitato ad hoc e l'istituzione di un Fondo per l'attuazione del suddetto Piano da destinare all'attuazione degli interventi previsti, con una dotazione complessiva di 200 milioni di euro (50 milioni di euro per l'anno 2015 e 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017). Con il D.P.C.M. 15 ottobre 2015 (recante "Interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate", pubblicato nella G.U. n. 249 del 26 ottobre 2015), sono state definite, in attuazione del comma 431, le modalità e la procedura di presentazione dei progetti, la documentazione da allegare ai progetti, nonché i criteri di selezione dei progetti da parte del Comitato. La delibera CIPE n. 73/2017 ha disposto l'assegnazione di 90 milioni di euro (20 milioni di euro per ciascuno degli anni del periodo 2018-2021 e 10 milioni di euro per l'anno 2022), a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020, per il finanziamento dei progetti inseriti nel Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate.

Nella legge di stabilità 2015 (comma 271) è stato inoltre disposto che le misure incentivanti e premiali, previste dalle norme per la riqualificazione delle aree urbane degradate di cui ai commi 9 e 14 dell'articolo 5 del D.L. 70/2011 (c.d. Piano città), prevalgono sulle disposizioni dei piani regolatori generali (PRG) anche relative a piani particolareggiati e/o attuativi. Si tratta di premialità che prevedono, tra l'altro, il riconoscimento di volumetrie aggiuntive e la cui attuazione è demandata alle regioni.

La legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015) ha disciplinato l'istituzione di un "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia" (commi da 974 a 978), finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate, l'accrescimento della sicurezza territoriale, il potenziamento della mobilità sostenibile, lo sviluppo di pratiche di inclusione sociale, l'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali, culturali, educativi e didattici, per il cui finanziamento è stata prevista l'istituzione di un apposito Fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2016. Con il D.P.C.M. 25 maggio 2016 è stato emanato il bando (comma 976) con il quale sono stati definiti le modalità e la procedura di presentazione dei progetti ed è stato istituito il "Nucleo di valutazione" dei medesimi progetti.

Successivamente, è stato emanato il D.P.C.M. 6 dicembre 2016 recante l'approvazione della graduatoria del citato programma straordinario (pari a 120 progetti, per un onere complessivo di circa 2.061 milioni di euro); con il D.P.C.M. 16 febbraio 2017 (integrato poi dal D.P.C.M. 16 giugno 2017) sono state rimodulate le percentuali di finanziamento previste dai due D.P.C.M. del 25 maggio 2016 e del 6 dicembre 2016.

 

Le risorse a tal fine occorrenti sono stabilite nel limite complessivo di 8,5 miliardi di euro, così suddivisi per le singole annualità:

 

§  150 milioni di euro nell’anno 2021;

§  250 milioni di euro nell’anno 2022;

§  550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024;

§  700 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034.

 

Il comma 43 dispone l’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro la data del 31 gennaio 2020 di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città e autonomie locali, per l’individuazione:

 

§  dei criteri e delle modalità di riparto, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d’asta;

§  delle modalità di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al D.Lgs. n. 229/2011, di rendicontazione e di verifica;

§  e delle modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate.

Si ricorda che il D.Lgs. 229/2011 reca "Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti".

In esso sono delineati specifici obblighi di monitoraggio per le amministrazioni pubbliche e per tutti i soggetti, anche privati, che realizzano opere pubbliche.

Il monitoraggio ha, tra l'altro, ad oggetto "le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi, nonché all'affidamento ed allo stato di attuazione di tali opere ed interventi, a partire dallo stanziamento iscritto in bilancio fino ai dati dei costi complessivi effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento delle opere" (art.1, comma 1, lett.a)).

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 sono stati definiti i dati relativi alle opere pubbliche costituenti il contenuto informativo minimo dei sistemi gestionali informatizzati che le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori devono detenere e comunicare alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP).

L'art. 5 del D. Lgs. n. 229/2011 specifica che tali informazioni, in relazione alla singola opera, devono comunque includere i seguenti dati: "data di avvio della realizzazione, localizzazione, scelta dell'offerente, soggetti correlati, quadro economico, spesa e varie fasi procedurali di attivazione della stessa, valori fisici di realizzazione previsti e realizzati, stato di avanzamento lavori, data di ultimazione delle opere, emissione del certificato di collaudo provvisorio e relativa approvazione da parte della Stazione appaltante, il codice unico di progetto e il codice identificativo di gara".

Si ricorda, inoltre, che l’art. 13 del D.L. 109/2018 ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP) al fine (esplicitato nel comma 8) di garantire un costante monitoraggio dello stato e del grado di efficienza delle opere pubbliche, in particolare per i profili riguardanti la sicurezza, anche tramite le informazioni rivenienti dal Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali previsto (in via sperimentale) dall’art. 14 del medesimo decreto.

In base a quanto stabilito dall’art. 13, comma 2, nell’AINOP sono indicati, per ogni opera pubblica, tra l’altro, i costi sostenuti e da sostenere, i finanziamenti disponibili, nonché lo stato dei lavori e il monitoraggio costante dell'opera.

Il comma 4 di tale articolo dispone, tra l’altro, che le Regioni e gli enti locali (oltre ad altri soggetti che gestiscono o detengono dati riferiti ad un'opera pubblica o all'esecuzione di lavori pubblici) alimentano l'AINOP con i dati in proprio possesso per la redazione di un documento identificativo, contenente i dati tecnici, amministrativi e contabili, relativi a ciascuna opera pubblica presente sul territorio nazionale. Sulla base dei dati forniti, l'AINOP genera un codice identificativo della singola opera pubblica (IOP), che contraddistingue e identifica in maniera univoca l'opera medesima riportandone le caratteristiche essenziali e distintive quali la tipologia, la localizzazione, l'anno di messa in esercizio e l'inserimento dell'opera nell'infrastruttura. A ciascuna opera pubblica, identificata tramite il Codice IOP, sono riferiti tutti gli interventi di investimento pubblico, realizzativi, manutentivi, conclusi o meno, che insistono in tutto o in parte sull'opera stessa, tramite l'indicazione dei rispettivi Codici Unici di Progetto (CUP).

 

L’ultimo periodo del comma 43 precisa, infine, che gli importi per ciascun comune beneficiario sono individuati con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al periodo precedente.

 


 

Articolo 1, commi 44-46
(Fondo per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale dei comuni)

 

 

I commi 44-46 istituiscono e disciplinano un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, per investimenti nei comuni, con una dotazione di 400 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034, nei settori dell’edilizia pubblica, della viabilità, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e dei beni culturali e ambientali.

Con una modifica approvata al Senato, si prevede, nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (P.U.A) e del piano di eliminazione Barriere architettoniche (P.E.B.A), entro il 31 dicembre dell’anno precedente, la riduzione del 5 per cento dei contributi attribuiti.

 

Il comma 44 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo per investimenti a favore dei comuni con una dotazione di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034.

 

In materia di investimenti degli enti territoriali, da ultimo, la legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2019) ha previsto, tra l'altro, diversi interventi riguardanti:

§  l'istituzione di un Fondo per gli investimenti degli enti territoriali (commi 122, 123 e 126), con una dotazione di 2,78 miliardi di euro per il 2019, 3,18 miliardi di euro per il 2020, 1,26 miliardi di euro per il 2021, oltre a circa 28 miliardi di euro complessivi tra il 2022 e il 2033, mentre dal 2034 l'importo è fissato in 1,5 miliardi di euro;

§  contributi da parte del Ministero dell'interno ai comuni, per un limite complessivo di 400 milioni di euro per il 2019, per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale (ripartiti con il decreto 10 gennaio 2019) (commi 107-114);

§  risorse per la messa in sicurezza del territorio, per il periodo 2021-2033, pari a circa 8,1 miliardi di euro complessivi, assegnati dalle singole regioni e dal Ministero dell'interno ai comuni (commi 134-148-bis).

L’art. 30 del D.L. 34/2019 (commi 1-14-bis, 14-quater e 14-quinquies) ha previsto, inoltre, l'assegnazione, disposta poi con decreto 10 luglio 2019 del MISE e a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione, di contributi in favore dei comuni, per la realizzazione di progetti di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile (mobilità sostenibile, adeguamento e messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e abbattimento delle barriere architettoniche), nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2019, comunque commisurati alla popolazione dei comuni beneficiari.

Si ricorda inoltre che con il comma 14-ter dell'art. 30 del D.L. 34/2019, a decorrere dal 2020, sono previsti contributi ai comuni con meno di 1.000 abitanti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici, patrimonio comunale e abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività.

 

Il comma 45 destina il fondo per investimenti a favore dei comuni al rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale del Paese, in particolare:

§  nei settori di spesa dell’edilizia pubblica, inclusa manutenzione e sicurezza ed efficientamento energetico;

§  della manutenzione della rete viaria;

§  del dissesto idrogeologico;

§  della prevenzione del rischio sismico;

§  e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

 

Il comma 46 prevede l’emanazione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro la data del 31 marzo 2024, ai quali è demandato il compito di stabilire:

§  i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d’asta;

§  il monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo, delle risorse assegnate (tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229);

§  la rendicontazione e la verifica delle risorse assegnate;

§  le modalità di recupero e l’eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate.

 

Il Senato ha previsto che, nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (P.U.A) e del piano di eliminazione Barriere architettoniche (P.E.B.A), entro il 31 dicembre dell’anno precedente, nei suddetti decreti sia introdotta la previsione della riduzione del 5 per cento dei contributi attribuiti.

Il P.U.A. è uno strumento con cui il Comune provvede a dare attuazione alle previsioni del piano urbanistico comunale (P.U.C). o a dare esecuzione agli interventi di urbanizzazione e riqualificazione individuati dagli atti di programmazione previsti.

I P.E.B.A., ovvero i Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche, sono gli strumenti in grado di monitorare, progettare e pianificare interventi finalizzati al raggiungimento di una soglia ottimale di fruibilità degli edifici per tutti i cittadini. Introdotti nel 1986, con l’articolo 32, comma 21, della legge n. 41/1986, e integrati con l’articolo 24, comma 9, della legge 104/1992, che ne ha esteso l’ambito agli spazi urbani, sono lo strumento individuato dalla normativa per monitorare e superare le barriere architettoniche insistenti sul territorio.

 

Il comma 46 prevede altresì l’individuazione degli importi per ciascun beneficiario, attraverso un decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro 30 giorni dalla pubblicazione dei citati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

Il D.Lgs. 229/2011 reca "Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti". In esso sono delineati specifici obblighi di monitoraggio per le amministrazioni pubbliche e per tutti i soggetti, anche privati, che realizzano opere pubbliche. Il monitoraggio ha, tra l'altro, ad oggetto "le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi, nonché all'affidamento ed allo stato di attuazione di tali opere ed interventi, a partire dallo stanziamento iscritto in bilancio fino ai dati dei costi complessivi effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento delle opere" (art.1, comma 1, lett.a)). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 sono stati definiti i dati relativi alle opere pubbliche costituenti il contenuto informativo minimo dei sistemi gestionali informatizzati che le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori devono detenere e comunicare alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP). L'art. 5 del decreto legislativo n. 229 specifica che tali informazioni, in relazione alla singola opera, devono comunque includere i seguenti dati: "data di avvio della realizzazione, localizzazione, scelta dell'offerente, soggetti correlati, quadro economico, spesa e varie fasi procedurali di attivazione della stessa, valori fisici di realizzazione previsti e realizzati, stato di avanzamento lavori, data di ultimazione delle opere, emissione del certificato di collaudo provvisorio e relativa approvazione da parte della Stazione appaltante, il codice unico di progetto e il codice identificativo di gara". Si ricorda, inoltre, che l’art. 13 del D.L. 109/2018 ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP) al fine (esplicitato nel comma 8) di garantire un costante monitoraggio dello stato e del grado di efficienza delle opere pubbliche, in particolare per i profili riguardanti la sicurezza, anche tramite le informazioni rivenienti dal Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali previsto (in via sperimentale) dall’art. 14 del medesimo decreto. In base a quanto stabilito dall’art. 13, comma 2, nell’AINOP sono indicati, per ogni opera pubblica, tra l’altro, i costi sostenuti e da sostenere, i finanziamenti disponibili, nonché lo stato dei lavori e il monitoraggio costante dell'opera. Il comma 4 di tale articolo dispone, tra l’altro, che le Regioni e gli enti locali (oltre ad altri soggetti che gestiscono o detengono dati riferiti ad un'opera pubblica o all'esecuzione di lavori pubblici) alimentano l'AINOP con i dati in proprio possesso per la redazione di un documento identificativo, contenente i dati tecnici, amministrativi e contabili, relativi a ciascuna opera pubblica presente sul territorio nazionale. Sulla base dei dati forniti, l'AINOP genera un codice identificativo della singola opera pubblica (IOP), che contraddistingue e identifica in maniera univoca l'opera medesima riportandone le caratteristiche essenziali e distintive quali la tipologia, la localizzazione, l'anno di messa in esercizio e l'inserimento dell'opera nell'infrastruttura. A ciascuna opera pubblica, identificata tramite il Codice IOP, sono riferiti tutti gli interventi di investimento pubblico, realizzativi, manutentivi, conclusi o meno, che insistono in tutto o in parte sull'opera stessa, tramite l'indicazione dei rispettivi Codici Unici di Progetto (CUP). In tal modo l’AINOP, attraverso la relazione istituita fra Codice IOP e CUP, assicura l'interoperabilità con la BDAP. Il comma 6 dispone inoltre che gli enti e le amministrazioni che a qualsiasi titolo esercitano attività di vigilanza sull'opera effettuano il monitoraggio dell’attuazione degli interventi (identificati dai CUP) insistenti sulle opere pubbliche (identificate dai codici IOP) e delle relative risorse assegnate utilizzando le informazioni presenti nella BDAP, che vengono segnalate dai soggetti titolari degli interventi, ai sensi del D.Lgs. 229/2011.


 

Articolo 1, commi 47-50
(Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane)

 

 

I commi da 47 a 50, introdotti nel corso dell’esame al Senato, istituiscono un Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane con una dotazione finanziaria di 50 milioni € per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, per finanziare il 50% degli interventi di realizzazione di nuove piste ciclabili urbane da parte di comuni e di unioni di comuni che abbiano approvato strumenti di pianificazione che prevedono lo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana.

 

In dettaglio il Fondo è istituito, con la sopra ricordata dotazione finanziaria, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti per co-finanziare interventi di promozione e potenziamento dei percorsi di collegamento urbano destinati alla mobilità ciclistica (comma 47).

Si ricorda che la legge di bilancio per il 2017 ha stanziato 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 per la realizzazione del sistema nazionale di ciclovie turistiche e che la legge di bilancio per il 2019 ha previsto l'istituzione di un Fondo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finalizzato alla progettazione delle ciclovie interurbane, con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2019.

 

In base al comma 48 il Fondo è destinato a finanziare il 50% del costo complessivo degli interventi di realizzazione di nuove piste ciclabili urbane poste in essere da comuni ed unioni di comuni.

Il comma 49 rinvia ad un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione delle modalità di erogazione ai comuni e alle unioni di comuni delle risorse, nonché delle modalità di verifica e controllo dell’effettivo utilizzo delle risorse per le finalità previste.

Per il monitoraggio degli interventi si prevede l’applicazione delle norme del decreto legislativo n. 229 del 2011, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche e di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti.

In particolare, l'art.1 di tale decreto prevede l'obbligo, per i soggetti individuati, di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi, nonché all'affidamento ed allo stato di attuazione di tali opere ed interventi, a partire dallo stanziamento iscritto in bilancio fino ai dati dei costi complessivi effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento delle opere.

 

Il comma 50 dispone che i comuni e le unioni di comuni debbano dimostrare, all’atto della richiesta di accesso al Fondo, di avere approvato in via definitiva strumenti di pianificazione dai quali risulti la volontà di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana.

 

La legge n. 2 dell'11 gennaio 2018 ha previsto "Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica", che promuove l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto, sia per le esigenze quotidiane e ricreative, che per lo sviluppo dell'attività turistica. L’art. 1, comma 2 della legge prevede che lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici interessati, nell'ambito delle rispettive competenze, perseguano l'obiettivo dello sviluppo della mobilità ciclistica e delle necessarie infrastrutture di rete in modo da renderlo una componente fondamentale delle politiche della mobilità in tutto il territorio nazionale e da pervenire a un sistema generale e integrato della mobilità, sostenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale e accessibile a tutti i cittadini. Questo nel rispetto del quadro finanziario definito dall'articolo 3, comma 3, lettera e) della legge e in conformità con la disciplina generale dei trasporti e del governo del territorio.

Numerose altre disposizioni sono intervenute, negli anni più recenti, a partire dal 2016, prevedendo stanziamenti per l'incremento della mobilità ciclistica e la loro destinazione a specifici progetti. In particolare la legge di stabilità 2016 (L. 208/2015, art. 1, comma 640) ha previsto stanziamenti per gli anni dal 2016 al 2018 per la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche, destinati in particolare a tre interventi:

§  ciclovia del Sole: Verona-Firenze;

§  ciclovia VenTo: Venezia Torino;

§  Grab di Roma;

successivamente integrati con i seguenti:

§  ciclovia dell'acquedotto pugliese;

§  ciclovia del Garda;

§  ciclovia Trieste - Lignano Sabbiadoro – Venezia;

§  ciclovia Sardegna;

§  ciclovia Magna Grecia (Basilicata, Calabria, Sicilia);

§  ciclovia Tirrenica;

§  ciclovia Adriatica.

 

La legge di bilancio per il 2017 (art. 1, commi 144 e 145) ha incrementato tali risorse, autorizzando l'ulteriore spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018 e prevedendo uno stanziamento di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024.

Il 29 novembre 2018 è stato emanato il decreto ministeriale sulla "Progettazione e realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche", che ha quantificato le risorse stanziate dalla legge di stabilità 2016 e successive modificazioni in complessivi 361.780.679,60 euro, definendone le modalità di ripartizione, nonché previsto la stipula di un Protocollo di intesa con il quale le regioni e le province autonome interessate dall'itinerario si dovranno impegnano a individuare un soggetto capofila che abbia la funzione di coordinamento e di unico referente con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Per ulteriori approfondimenti sui può consultare il paragrafo “La mobilità ciclistica”, contenuto nel Tema “Il trasporto e la sicurezza stradali” nel Portale di Documentazione parlamentare della Camera dei Deputati.


 

Articolo 1, commi 51-58
(Contributi agli enti locali per progettazione definitiva ed
esecutiva per messa in sicurezza territorio)

 

 

I commi 51-58 sono stati modificati durante l'esame in Senato ,estendendo a tutti gli enti locali e non più ai soli comuni – come previsto dalla norma originaria – la normativa prevista.

Si prevede, nella finalità di favorire gli investimenti, l'assegnazione agli enti locali di contributi destinati alla spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.

I contributi sono previsti nel limite delle seguenti risorse: 85 milioni di euro per l’anno 2020, 128 milioni di euro nell’anno 2021, 170 milioni di euro per l’anno 2022 e 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034.

Si stabiliscono la procedura e le condizioni per le richieste di contributo. L'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente viene determinato entro il 28 febbraio dell’esercizio di riferimento del contributo con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, in base ad un ordine di priorità stabilito dalla disposizione.

L'ente beneficiario del contributo deve affidare la progettazione entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto ministeriale che determina l'ammontare del contributo. In caso contrario, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno.

Si prevede il monitoraggio delle attività di progettazione e dei relativi adempimenti, attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle pubbliche amministrazioni, classificato come "Sviluppo capacità progettuale dei comuni".

Inoltre, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in collaborazione con il Ministero dell’interno, effettua un controllo a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo in parola.

 

Il comma 51 prevede, nella finalità di favorire gli investimenti, l'assegnazione agli enti locali di contributi destinati alla spesa di progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad una serie di interventi. Si tratta degli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.

I contributi sono previsti nel limite delle seguenti risorse:

§  85 milioni di euro per l’anno 2020

§  128 milioni di euro nell’anno 2021

§  170 milioni di euro per l’anno 2022

§  e 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034

Si prevede che i contributi siano soggetti a rendicontazione.

 

Si ricorda che i commi da 107 a 114 della precedente legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018) avevano stabilito l’assegnazione, entro il 10 gennaio 2019, di contributi da parte del Ministero dell’interno ai comuni, per un limite complessivo di 400 milioni di euro, per favorire gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale. In attuazione della suddetta disposizione era stato emanato il D.M. Interno 10 gennaio 2019 che ha provveduto all’attribuzione a tutti i comuni aventi popolazione fino a 20.000 abitanti di contributi nel limite complessivo di 394,49 milioni di euro, per l'anno 2019, secondo le tabelle di riparto (elaborate tenendo conto delle fasce di popolazione) contenute negli allegati al decreto medesimo. Si rammenta che la legge di bilancio per il 2019 aveva previsto, al fine di favorire gli investimenti pubblici, un'apposita Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (co. 162-107 l. 145/2018).

 

In base al comma 52, gli enti locali comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 gennaio dell’esercizio di riferimento del contributo.

La richiesta deve contenere:

a) le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico di progetto (CUP) valido dell'opera che si intende realizzare;

b) le informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimoniodegli enti nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.

Si stabiliscono le seguenti condizioni:

§  ciascun ente può inviare un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualità

§  e la progettazione deve riferirsi, nell'ambito della pianificazione, a un intervento compreso negli strumenti programmatori del medesimo ente o in altro strumento di programmazione.

Il decreto ministeriale n. 14/2018 disciplina il regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali, emanato in attuazione dell’art. 21, comma 8, del citato D.Lgs. n. 50/2016. Sono compresi nel programma triennale e nei relativi aggiornamenti le opere pubbliche incompiute, i lavori realizzabili attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato, i lavori realizzabili tramite cessione del diritto di proprietà o altro titolo di godimento di beni immobili.

 

Il comma 53 prevede che l'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente locale venga determinato entro il 28 febbraio dell’esercizio di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

A tale riguardo, si tiene conto del seguente ordine prioritario:

a)   messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;

b)   messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;

c)   messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente.

In base al comma 54, ferme restando le priorità indicate dal precedente comma 18, qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti locali che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio.

In base al comma 55, le informazioni sul fondo di cassa e sul risultato di amministrazione sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche.

Non sono considerate le richieste di contributo pervenute dagli enti che, alla data di presentazione della richiesta, non abbiano ancora trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i seguenti documenti contabili riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato:

§  il rendiconto della gestione ed il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, di cui rispettivamente alle lettere b) ed e) dell'articolo 1, comma 1, del D.M. del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016;

§  il Piano dei conti di cui all'articolo 3 del medesimo D.M.

 

Nel caso di enti per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto di gestione di riferimento, le informazioni sul fondo di cassa e sul risultato di amministrazione sono desunte dall'ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla banca dati.

 

L'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo n. 118 del 2011 (D. Lgs. recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi) stabilisce, in materia di Termini di approvazione dei bilanci, che le amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1 del medesimo D.Lgs. trasmettono i loro bilanci preventivi ed i bilanci consuntivi alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche, secondo gli schemi e le modalità previste dall'articolo 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità pubblica). Gli schemi, standardizzati ed omogenei, assicurano l'effettiva comparabilità delle informazioni tra i diversi enti territoriali.

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazz. Uff. 26 maggio 2016, n. 122, reca le Modalità di trasmissione dei bilanci e dei dati contabili degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali alla banca dati delle pubbliche amministrazioni.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, di tale D.M. prevede che le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, i loro organismi e enti strumentali in contabilità finanziaria, e il consiglio delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, trasmettono alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), secondo le modalità ed i tempi di cui agli articoli 4 e 5, una serie di elementi, tra i quali sono previsti - rispettivamente alle lettere b) ed e) richiamate nella disposizione in esame -: i rendiconti della gestione, compresi gli allegati previsti dall'art. 11, comma 4, lettere da a) a p), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, predisposti secondo gli schemi di cui all'allegato n. 10 al predetto decreto legislativo n. 118 del 2011; il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio. L'articolo 3 del medesimo D.M., richiamato altresì nella disposizione in esame, stabilisce i contenuti del Piano dei conti, per la trasmissione del rendiconto, da trasmettere alla BDAP con le modalità ed i tempi di cui agli articoli 4 e 5 del D.M. medesimo.

Si ricorda infine che l'art. 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011, in materia di Indicatori di bilancio, stabilisce che al fine di consentire la comparazione dei bilanci, gli enti adottano un sistema di indicatori semplici, denominato «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni. Le regioni e i loro enti ed organismi strumentali, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio, presentano tale Piano, che è parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio di ciascuna amministrazione pubblica. Esso viene divulgato anche attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'amministrazione stessa nella sezione «Trasparenza, valutazione e merito», accessibile dalla home page. Gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il "Piano" di cui al comma 1 al bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio.

In attuazione di tale previsione, sono stati emanati il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 9 dicembre 2015 (Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e dei loro organismi ed enti strumentali) e il Decreto del Ministero dell'Interno 22 dicembre 2015 (Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali). L'adozione del Piano di cui al comma 1 è divenuta obbligatoria dall'esercizio successivo all'emanazione dei decreti in parola.

 

Il comma 56 stabilisce che l'ente locale beneficiario del contributo in questione deve affidare la progettazione entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto ministeriale che determina l'ammontare del contributo riconosciuto a ciascun ente. In caso contrario, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012, in materia di recupero di somme dovute al Ministero dell'interno ed eventuale rateizzazione delle stesse.

Il comma 128 della legge n. 228 del 2012 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2013 le somme a debito a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero dell'interno sono recuperate a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso. Resta ferma la procedura amministrativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 2001 per la reiscrizione dei residui passivi perenti. Nei soli casi di recuperi relativi ad assegnazioni e contributi relativi alla mobilità del personale, ai minori gettiti ICI per gli immobili di classe «D», nonché per i maggiori gettiti ICI di cui all'articolo 2, commi da 33 a 38, nonché commi da 40 a 45 del decreto-legge n. 262 del 2006, il Ministero dell'interno, su richiesta dell'ente locale a firma del suo legale rappresentante, del Segretario e del responsabile finanziario, che attesta la necessità di rateizzare l'importo dovuto per non compromettere la stabilità degli equilibri di bilancio, procede all'istruttoria ai fini della concessione alla rateizzazione (in un periodo massimo di cinque anni dall'esercizio successivo a quello della determinazione definitiva dell'importo da recuperare, con gravame di interessi al tasso riconosciuto sui depositi fruttiferi degli enti locali dalla disciplina della tesoreria unica al momento dell'inizio dell'operazione). Il comma 129 della medesima legge prevede poi che, in caso di incapienza sulle assegnazioni finanziarie di cui al comma 128, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle Entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria, riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24. Con cadenza trimestrale, gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono riversati dalla stessa Agenzia ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente è tenuto a versare la somma residua direttamente all'entrata del bilancio dello Stato, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

 

Il comma 57 prevede il monitoraggio delle attività di progettazione e dei relativi adempimenti. Esso è effettuato attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle pubbliche amministrazioni, classificato come "Sviluppo capacità progettuale dei comuni". La norma prevede che l'affidamento della progettazione ai sensi del comma 21 del presente articolo è verificato tramite il predetto sistema attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG).

 

Il D.Lgs. 229/2011 reca "Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti". In esso sono delineati specifici obblighi di monitoraggio per le amministrazioni pubbliche e per tutti i soggetti che realizzano opere pubbliche. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 sono stati definiti i dati relativi alle opere pubbliche costituenti il contenuto informativo minimo dei sistemi gestionali informatizzati che le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori devono detenere e comunicare alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP).

 

Inoltre, in base al comma 58, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in collaborazione con il Ministero dell’interno, effettua un controllo a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo in parola.


 

Articolo 1, commi 59-61
(Fondo per edifici destinati ad asili nido, scuole dell'infanzia)

 

 

I commi 59, 60 e 61, modificati nel corso dell’esame al Senato, istituiscono un fondo per il finanziamento di interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici dí proprietà dei comuni destinati ad asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia.

 

Il fondo viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e di 200 milioni di euro annui per il periodo 2024-2034.

Viene stabilita una priorità, nell'ambito degli interventi summenzionati, per le strutture ubicate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane e si specifica che i progetti interessati possono concernere anche la riconversione di spazi di scuole dell'infanzia oggi inutilizzati; tale riconversione - per la quale si fa riferimento alla finalità del riequilibrio territoriale - può inserirsi anche nel contesto di progetti innovativi intesi all'attivazione di servizi integrativi, che concorrano all'educazione dei bambini e soddisfino i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo.

Il comma 61 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri ivi menzionati, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali, l'individuazione: delle modalità e delle procedure di trasmissione dei progetti summenzionati; dei criteri di riparto del fondo; delle modalità di utilizzo delle risorse (ivi incluse quelle di utilizzo dei ribassi d'asta), di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica, nonché delle modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Il decreto deve comunque attenersi alle norme poste dal D.Lgs. 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche e di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti.

Si demanda, inoltre, ad un decreto del Ministero dell'interno, da emanarsi, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministro per le pari opportunità e la famiglia ed il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro 90 giorni dalla pubblicazione del summenzionato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'individuazione degli enti beneficiari, degli interventi ammessi al finanziamento e del relativo importo.

Il medesimo comma 61 prevede l'istituzione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di una cabina di regia per il monitoraggio dello stato di realizzazione dei singoli progetti in esame. La cabina - istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito delle risorse (umane, strumentali e finanziarie) disponibili a legislazione vigente - è presieduta dal Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia ed è composta da un rappresentante del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri ivi indicati e da un componente designato dalla suddetta Conferenza unificata. Ai componenti della cabina non spettano rimborsi o emolumenti, comunque denominati.

 


 

Articolo 1, commi 62-64
(Contributi per investimenti a province e città metropolitane)

 

 

I commi 62-64 autorizzano la concessione di contributi, per un importo complessivo di 6,1 miliardi di euro (aggiuntivi rispetto a quanto già previsto dalla legislazione vigente) per il periodo 2020-2034, per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane, nonché degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza delle strade e di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole degli enti medesimi.

 

Finanziamenti per la manutenzione della rete viaria (comma 62)

La lettera a) del comma 62 riscrive il comma 1076 dell’art. 1 della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017), che ha autorizzato contributi per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane, al fine di:

§  ampliare l’ambito temporale di applicazione della norma, prevedendo risorse anche per il periodo 2024-2034;

§  e incrementare lo stanziamento complessivo da 1,62 a 4,27 miliardi di euro, come mostrato dalla tabella seguente:

(importi in milioni di euro)

Risorse previste
dal testo vigente

Anni

Risorse previste
dal testo in esame

120

2018

120

300

2019

300

300

2020

350

300

2021

400

300

2022

550

300

2023

550

 

2024

250

 

2028

250

 

2029

250

 

2030

250

 

2031

250

 

2032

250

 

2033

250

 

2034

250

1.620

Totale

4.270

Si ricorda che in base al comma 1077 dell’art. 1 della legge di bilancio 2018, che non è oggetto di modifica da parte dei commi in esame, la definizione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione e l'eventuale revoca delle risorse è stata demandata ad un apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da emanare previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.M. 16 febbraio 2018 che, tra l’altro, all’art. 1 ha stabilito che “la somma complessiva di 1.620 milioni di euro, ripartita in euro 120 milioni per l'anno 2018 e in euro 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, è destinata al finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e di città metropolitane delle Regioni a Statuto ordinario e delle Regioni Sardegna e Sicilia”.

 

La lettera b) del comma 62 riscrive il comma 1078 della medesima legge di bilancio (L. 205/2017), che disciplina la certificazione dell’avvenuta realizzazione degli interventi in questione (da parte delle province e delle città metropolitane) e il caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi stessi.

Le modifiche risultanti dalla riscrittura in esame consistono:

§  nella posticipazione dal 30 giugno al 31 ottobre successivo all’anno di riferimento, del termine entro il quale le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi (di cui al comma 1076), mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

§  in una integrazione volta a disciplinare l’utilizzo dei ribassi di gara non riutilizzati. In tal caso viene infatti previsto che le corrispondenti risorse (così come avviene in base al testo vigente nel caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi) sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Si fa notare che, rispetto al testo vigente, ove si dispone che le risorse in questione siano alla fine riassegnate al c.d. fondo investimenti di cui al comma 1072, la riscrittura in questione fa riferimento alla dotazione finanziaria di cui al comma 1076.

La finalità di tale modifica sembra quindi essere quella di vincolare le risorse al finanziamento di interventi per la manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane, evitando che le risorse non utilizzate vengano dirottate al c.d. fondo investimenti[11] le cui risorse sono destinate a finanziare diversi e numerosi settori di intervento.

 

Con riferimento all’utilizzo dei ribassi, la riscrittura in esame opera un’ulteriore integrazione della norma volta a precisare che gli stessi possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui al punto 5.4.10 dell’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011.

Si ricorda che il citato punto 5.4.10 prevede che, a seguito della stipula del contratto di appalto, le spese contenute nel quadro economico dell'opera prenotate, ancorché non impegnate, continuano ad essere finanziate dal fondo pluriennale vincolato, mentre gli eventuali ribassi di asta costituiscono economie di bilancio e confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento, se entro il secondo esercizio successivo alla stipula del contratto non sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale da parte dell'organo competente che incrementa le spese del quadro economico dell'opera stessa finanziandole con le economie registrate a seguito della stipula del contratto. Quando l'opera è completata, o prima, in caso di svincolo da parte del Responsabile Unico del Progetto, le spese previste nel quadro economico dell'opera e non impegnate costituiscono economie di bilancio e confluiscono nel risultato di amministrazione coerente con la natura dei finanziamenti.

Finanziamento per la messa in sicurezza delle strade e la manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole (commi 63-64)

Il comma 63, per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza delle strade e di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole di province e città metropolitane, autorizza una spesa complessiva di 3,45 miliardi di euro nel periodo 2020-2034 (100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034).

Si fa notare che tale stanziamento si affianca a quello previsto dal comma 889 dell’art. 1 della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), che disciplina l'attribuzione alle Province (e non anche alle città metropolitane) delle Regioni a statuto ordinario di un contributo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033 (pari, complessivamente a 3,75 miliardi) per il finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e scuole. In attuazione di tale norma, che ha demandato la ripartizione dei contributi ad un apposito decreto del Ministero dell'Interno, è stato emanato il D.M. 4 marzo 2019.

 

Il comma 64 demanda la disciplina per l’attuazione delle disposizioni recate dal comma precedente ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Relativamente alle modalità di emanazione di tale decreto, la norma in esame prevede che lo stesso sia adottato, entro il 31 gennaio 2020, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri delle infrastrutture e trasporti, dell'interno e dell'istruzione e dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Relativamente ai contenuti del decreto, viene previsto che lo stesso dovrà individuare:

§  le risorse per ciascun settore di intervento;

§  i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate.

L’individuazione degli enti beneficiari, degli interventi ammessi al finanziamento e del relativo importo è invece demandata ad un ulteriore decreto, emanato dai Ministeri competenti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla pubblicazione del D.P.C.M. citato.


 

Articolo 1, comma 65
(Scambio sul posto di energia da fonti rinnovabili
per l’edilizia residenziale pubblica)

 

 

Il comma 65 - per incentivare l’utilizzazione dell’energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili e fornire un sostegno alle fasce sociali più disagiate, consente agli enti pubblici – strumentali e non – delle regioni che si occupano di edilizia residenziale pubblica convenzionata, agevolata e sovvenzionata di usufruire, a date condizioni, del meccanismo dello scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta dagli impianti di cui sono proprietari, senza alcun limite di potenza, a copertura dei consumi di utenze proprie degli enti strumentali e delle utenze degli inquilini dell’edilizia residenziale pubblica, fermo il pagamento, nella misura massima del 30% dell’intero importo, degli oneri generali del sistema elettrico.

 

Nel dettaglio, il comma precisa che il meccanismo dello scambio sul posto operi “in analogia a quanto stabilito dall’articolo 24, comma 5, lett. e) del d.lgs. del 3 marzo 2011 n. 28, ove applicabile” – senza alcun limite di potenza, a copertura dei consumi di utenze proprie degli enti strumentali e delle utenze degli inquilini dell’edilizia residenziale pubblica, senza tener conto dell’obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell’energia scambiata con la rete e fermo il pagamento, nella misura massima del 30% dell’intero importo, degli oneri generali del sistema elettrico.

La norma opera sotto forma di novella all’articolo 27 della legge n. 99/2009, aggiungendovi un nuovo comma 4-bis.

Si osserva che sarebbe opportuno riformulare la locuzione “in analogia con quanto stabilito dall’articolo 24, comma 5, lett. e) del d.lgs. del 3 marzo 2011 n. 28, ove applicabile”, con un richiamo a quanto disposto dalla disciplina vigente relativa allo scambio sul posto adottata ai sensi dell’articolo 24, comma 5, lett. e) del d.lgs. del 3 marzo 2011 n. 28.

 

A tale proposito si ricorda che l’articolo 27, comma 4 della legge n. 99/2009 - per incentivare l'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili – consente ai i comuni con popolazione fino a 20.000 residenti - di usufruire del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta, per gli impianti di cui sono proprietari di potenza non superiore a 200 kW, a copertura dei consumi di proprie utenze, senza tener conto dell'obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell'energia scambiata con la rete e fermo restando il pagamento degli oneri di rete.

Come evidenzia il GSE, lo Scambio sul Posto (SSP) è una modalità semplificata di accesso al mercato rivolta alle PA che rivestono contemporaneamente il ruolo di produttore e di consumatore di energia e che dispongono di un impianto di generazione da FER o di un impianto di cogenerazione riconosciuto “CAR” (cogenerazione ad alto rendimento), alimentato da fonti fossili, di potenza inferiore a 200 kW. Grazie a questo strumento, le PA posso immettere in rete l’energia elettrica prodotta dai propri impianti che non consumano contestualmente e, nello stesso tempo, prelevare dalla rete quella eventualmente necessaria a coprire il proprio fabbisogno. Lo SSP permette alle Amministrazioni un reale risparmio sui propri costi energetici. Il GSE riconosce agli enti beneficiari una parziale compensazione economica che valorizza la differenza tra il prezzo riconosciuto all’energia immessa in rete (più basso) e quello corrisposto per l’elettricità prelevata (più alto), comprensiva degli oneri accessori per l’accesso alla rete. Il cosiddetto SSP altrove, a differenza dal “tradizionale” SSP, non prevede l’obbligo di coincidenza tra i punti di produzione e di consumo dell’energia elettrica. In questo caso, ad esempio, per un impianto FV installato su un edificio della PA si può beneficiare dello SSP sia per l’energia elettrica prelevata in corrispondenza dell’edificio stesso, sia per quella prelevata da utenze di edifici (piscine, palestre, uffici comunali, etc.) dislocati altrove.


 

Articolo 1, comma 66
(Risorse alle Regioni ordinarie per la messa in sicurezza del territorio, la viabilità, rigenerazione urbana, riconversione energetica e infrastrutture sociali)

 

 

Il comma 66, nel testo risultante da una modifica introdotta in Senato, incrementa (di 2,4 miliardi di euro) le risorse dirette alle regioni a statuto ordinario per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nonché per interventi relativi alla viabilità, alla rigenerazione urbana, alla riconversione energetica e alle infrastrutture sociali.

 

L'art.1, comma 134, della legge di bilancio per il 2019 assegna alle regioni a statuto ordinario, per il periodo 2021-2033, contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, pari complessivamente a circa 3,2 miliardi di euro, così ripartiti nel periodo di riferimento considerato: 135 milioni di euro annui dal 2021 al 2025, 270 milioni per il 2026, 315 milioni annui dal 2027 al 2032 e 360 milioni per il 2033.

La lettera a) della disposizione in esame interviene su tale disciplina:

i) incrementando i contributi complessivi (pari a 5,595 miliardi di euro), che risultano così ripartiti nel nuovo periodo di riferimento: 135 milioni annui nel 2021 e nel 2022; 335 milioni annui dal 2023 al 2025, 470 milioni per il 2026, 515 milioni annui dal 2027 al 2032, 560 milioni per il 2033 e 200 milioni dal 2034. Rispetto a quanto previsto a legislazione vigente l'integrazione delle risorse è dunque pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034.

ii) prevedendo che i contributi siano erogati anche nel 2034 (e non solo fino al 2033).

 

Si segnala che gli ambiti di intervento dei contributi in esame sono stati arricchiti dall'art.49 del decreto-legge n.124 del 2019, in corso di conversione presso il Senato (Atto Senato 1638), a conclusione della prima lettura svolta alla Camera (Atto Camera 2220).

 

Nel corso dell'esame in senato la disposizione è stata modificata sì che nel testo in esame la novella alla legge di bilancio 2019 tenga conto delle (nuove) finalità introdotte nel DL, soddisfacendo un'esigenza di coordinamento di cui il disegno di legge in esame, nel testo trasmesso dal Governo, non si era fatto carico.

 

Nello specifico, i contributi sono finalizzati, ai sensi dell'art.1, comma 134, primo periodo, della legge n.145/2018 (così come modificata dal DL in corso di conversione) - disposizione che la disposizione qui in esame riproduce - alla realizzazione di:

§  opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio;

§  interventi "in" viabilità (nel testo approvato in prima lettura il riferimento è stato mutato in interventi "sulla" viabilità), messa in sicurezza e sviluppo di sistemi di trasporto pubblico, anche con la finalità di ridurre l’inquinamento ambientale;

§  interventi di rigenerazione urbana e riconversione energetica verso fonti rinnovabili,

§  infrastrutture sociali;

§  bonifiche ambientali dei siti inquinati.

 

Gli importi spettanti a ciascuna regione, indicati nella tabella 1 allegata alla legge di bilancio per il 2019 (come modificata dalla disposizione in commento), potranno essere eventualmente rimodulati, a condizione che non vari il contributo complessivo. A tal fine, è necessario un accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni da sancire entro il 31 gennaio del 2021 (e non più del 2020 come previsto nel testo vigente del comma 134, secondo periodo).

 

La lettera b) rimodula gli importi della citata tabella 1, relativa al riparto dei contributi tra le regioni. Le modifiche alla tabella tengono conto delle maggiori risorse allocate in bilancio, nonché dell'estensione dell'intervento al 2034. Le percentuali di riparto spettanti alle regioni non sono invece oggetto di modifica.

 


 

Articolo 1, comma 67
(Funzioni Amministrazioni territoriali e altre
disposizioni sisma 2009)

 

 

Il comma 67, introdotto dal Senato, autorizza la spesa di 0,8 milioni di euro per l'anno 2020 e 1 milione di euro a decorrere dell'anno 2021, per reintegrare e stabilizzare il finanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, del decreto-legge n. 195 del 2009, in relazione agli eventi sismici del 6 aprile 2009 nella regione Abruzzo.

 

Si autorizza la spesa di:

§  0,8 milioni di euro per l'anno 2020

§  e 1 milione di euro a decorrere dell'anno 2021

con la finalità di reintegrare e stabilizzare il finanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, del decreto-legge n. 195 del 30 dicembre 2009.

Tale norma reca disposizioni in materia di funzioni delle amministrazioni territoriali ed altre disposizioni in relazione agli eventi sismici del 6 aprile 2009 nella regione Abruzzo.

Nel dettaglio, il D.L. n. 195 del 2009, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 26, ha recato Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile.

In particolare, l'art. 1 reca disposizioni in materia di Funzioni delle amministrazioni territoriali ed altre disposizioni in relazione agli eventi sismici del 6 aprile 2009.

Tale norma prevede le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, in capo al Presidente della regione Abruzzo, a decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l'intera durata dello stato di emergenza, operando con i poteri e le deroghe di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate per superare il contesto emergenziale.

Tale norma autorizzava a tal fine ed allo scopo di assicurare la massima funzionalità delle attività di monitoraggio del rischio sismico, la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2011 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2013, per il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

La norma detta la disciplina relativa alle funzioni di Commissario e subcommissari, alle relative ordinanze, definendo poi la copertura mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202.

Si ricorda che (comma 2-bis della disposizione in parola) prevede, ferma la previsione di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, che il Governo è tenuto a trasmettere al Parlamento informative sulle spese sostenute nella fase di emergenza. Per approfondimenti sul sisma 2009 in Abruzzo si veda il tema web a cura della Camera.

 

La disposizione qui in esame richiama inoltre norme già vigenti in materia sismica.

In particolare si fa riferimento alle seguenti norme vigenti:

§  l'articolo 2, comma 329, della legge n. 244 del 2007, che ha previsto stanziamenti allo scopo di garantire la prosecuzione delle attività di monitoraggio del rischio sismico attraverso l'utilizzo di tecnologie scientifiche innovative integrate dei fattori di rischio nelle diverse aree del territorio

§  l'articolo 8, comma 5-bis del decreto-legge n. 43 del 2013 (convertito dalla legge n. 71 del medesimo anno), in conformità a quanto già disposto da suddetta disposizione. Tale richiamata disposizione ha disposto il ripristino delle disponibilità di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 195 del 2009 sopra citato, per l'anno 2013.

Si valuti di meglio esplicitare nella formulazione le finalità in rilievo, in relazione alla molteplicità dei richiami normativi contenuti nella disposizione, che involgono diversi aspetti inerenti la normativa in materia sismica.

 

La legge n. 244 del 2007, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), ha previsto all'articolo 2, comma 329, una autorizzazione di spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 allo scopo di garantire la prosecuzione delle attività di monitoraggio del rischio sismico attraverso l'utilizzo di tecnologie scientifiche innovative integrate dei fattori di rischio nelle diverse aree del territorio, ai sensi dell' articolo 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

 

L'articolo 8, comma 5-bis del D.L. 26/04/2013, n. 43, come convertito in legge dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015, contiene norme per la prosecuzione delle attività di rimozione delle macerie causate dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo. Il suo co. 5-bis, prevede che le disponibilità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, sono integralmente ripristinate per l'anno 2013. Alla copertura del relativo onere, pari a un milione di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.


 

Articolo 1, comma 68
(Contributo straordinario per la realizzazione
del Museo della Diga del Gleno)

 

 

Il comma 68, approvato dal Senato, assegna un contributo straordinario di 300.000 euro alla Regione Lombardia per l'anno 2020, per concorrere finanziariamente alla realizzazione del Museo della Diga del Gleno.

 

In dettaglio, si prevede che la realizzazione di tale Museo si concluda nel 2023, anno in cui ricorre il centenario del disastro del Gleno[12], che interessò le provincie di Bergamo e Brescia.

 

Si ricorda che l'art. 114 del d. lgs. 42/2004 stabilisce che il MIBACT, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università, fissano i livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione su beni di pertinenza pubblica e ne curano l'aggiornamento periodico. Tali livelli sono adottati con decreto del Ministro, previa intesa in Conferenza unificata. In attuazione di tale disposizione, con D.M. n. 113 del 21 febbraio 2018 sono stati approvati i livelli uniformi di qualità per i musei, ai fini dell'attivazione del Sistema museale nazionale. Al Sistema possono accedere, oltre ai luoghi della cultura statali (art. 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio), anche musei e luoghi della cultura non di appartenenza statale, pubblici o privati, su base volontaria e mediante un sistema di accreditamento definito nel decreto. Con D.M. n. 360 del 9 agosto 2018 è stata nominata la Commissione per il Sistema museale nazionale.

 

Con specifico riferimento alla Regione Lombardia, la quale con la l.r. 25/2016[13] si è dotata di una normativa per assegnare il proprio riconoscimento a istituti e luoghi della cultura in possesso di adeguati standard di qualità, collaborando con lo Stato alla costruzione del Sistema museale nazionale, si segnala che la Giunta regionale con d.g.r. 17 dicembre 2018, n. 1018, ha approvato i nuovi criteri e modalità di riconoscimento regionale di musei e raccolte museali e di adesione dei musei lombardi al sistema museale nazionale, adeguandoli ai livelli uniformi di qualità previsti dal citato D.M. n. 113 del 2018.


 

Articolo 1, comma 69
(Rimodulazione degli stanziamenti per
gli investimenti degli enti territoriali)

 

 

Il comma 69 prevede la possibilità di rimodulare gli stanziamenti previsti dal medesimo articolo, riferiti al periodo 2025-2034, al fine di adeguare le complessive risorse alle esigenze territoriali.

 

Al fine di adeguare, anche sulla base delle informazioni disponibili derivanti dai monitoraggi, le complessive risorse alle esigenze territoriali, la norma prevede che, entro la data del 31 dicembre 2023, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, possono essere rimodulati, ad invarianza dei contributi complessivi, gli stanziamenti di cui ai commi da 29 a 38, da 42 a 46, da 51 a 64 e 66, riferiti al periodo 2025-2034.

 

 


 

Articolo 1, comma 70
(Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica)

 

 

Il comma 70 sostituisce il comma 3.1 dell’articolo 14 del D.L. n. 63/2013, così da mantenere il meccanismo dello sconto in fattura per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di cui alle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (D.M. 26 giugno 2015), per le parti comuni degli edifici condominiali con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro.

 

 

La norma interviene sostituendo integralmente il comma 3.1 dell’articolo 14 del D.L. 63 del 2013, che è stato introdotto con il comma 1 dell’articolo 10 del D.L. 34/2019.

 

 

Il nuovo comma 3.1 dell’articolo 14 del D.L. n. 63/2013, come introdotto dall’articolo 8, comma 10-sexies in commento prevede che - a partire dal 1° gennaio 2020 - unicamente per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di cui al D.M. 26 giugno 2015 (di adeguamento del D.M. 26 giugno 2009) - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità.

Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

 

Ai sensi dell'all.1 al D.M. 26/06/2015 (Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici), per ristrutturazione importante di primo livello si intende l’intervento che, oltre a interessare l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, comprende anche la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio. In tali casi i requisiti di prestazione energetica si applicano all’intero edificio e si riferiscono alla sua prestazione energetica relativa al servizio o servizi interessati.


 

Articolo 1, comma 71
(Elettrodotti di rilevanza nazionale)

 

 

Il comma 71, dispone che, ai fini dello sviluppo sostenibile previsto dai commi da 29 a 38, da 42 a 46, da 51 a 64 e da 66 a 68, assumono rilevanza i lavori di riqualificazione e razionalizzazione degli elettrodotti della Rete di trasmissione nazionale (RTN), sul territorio italiano.

In tale contesto, è ritenuto prioritario il progetto di variante delle linee Cislago-Dalmine e Bovisio Cislago, nei comuni di Barlassina, Cesano Maderno e Seveso, per la cui realizzazione è autorizzata la spesa di 3,7 milioni di euro per il 2022.

 

 

Il comma 10-quinquies, dispone che, ai fini dello sviluppo sostenibile previsto dai commi da 29 a 38, da 42 a 46, da 51 a 64 e da 66 a 68, assumono rilevanza i lavori di riqualificazione e razionalizzazione degli elettrodotti della Rete di trasmissione nazionale (RTN), sul territorio italiano.

Si ricorda, in particolare, che il comma 29 assegna ai comuni l’importo massimo complessivo di 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (lett. c)).

In tale contesto, viene ritenuto prioritario il progetto di variante delle linee Cislago-Dalmine e Bovisio Cislago, nei comuni di Barlassina, Cesano Maderno e Seveso, per la cui realizzazione è autorizzata la spesa di 3,7 milioni di euro per il 2022.

 

Quanto agli interventi di sviluppo della RTN, si rinvia al Piano di Sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale 2019, predisposto ai sensi del D.M. del 20 aprile 2005, riguardante la Concessione rilasciata a Terna per le attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale (modificata ed aggiornata con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 15 dicembre 2 010), e del D.lgs. n. 93/2011.


 

Articolo 1, comma 72
(Messa in sicurezza idraulica Genova,
rio Molinassi, rio Cantarena, Sestri Ponente)

 

 

Il comma 72, introdotto al Senato, prevede che il programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto di Genova e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova, venga esteso anche a favore di lavori di messa in sicurezza e adeguamento idraulico del rio Molinassi e del rio Cantarena, dell’adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, e della razionalizzazione dell’accessibilità dell’area portuale industriale di Genova Sestri Ponente. Per tali ulteriori interventi è prevista, per gli anni 2020-2024, una spesa complessiva pari a 480 milioni di euro.

 

Il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (“Disposizioni urgenti per la città di Genova ed altri interventi”) ha previsto (articoli 1-11) disposizioni urgenti volte a velocizzare le operazioni di demolizione e ricostruzione del viadotto Morandi a Genova, alla nomina di un Commissario straordinario per la ricostruzione, al sostegno dei soggetti danneggiati per il crollo, alla ripresa delle attività produttive e di impresa, nonché per il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture.

Si ricorda che con la delibera del Consiglio dei ministri del 15 agosto 2018 è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli  eventi  verificatisi  nella  mattinata  del  14 agosto 2018 nel territorio del Comune di Genova a causa del crollo di un tratto del viadotto Polcevera, noto come ponte Morandi, sulla A10. Successivamente, con la delibera del Consiglio dei ministri 31 luglio 2019 lo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato di dodici mesi.

 

In tale ambito, l’articolo 9-bis del D.L. 109/2018, oggetto di modifica, ha previsto l’adozione da parte del Commissario straordinario, di un programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto di Genova e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova.

Più in particolare, si prevede che il Commissario straordinario adotti, entro il 15 gennaio 2019, con propri provvedimenti, su proposta dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Ligure Occidentale, il citato programma (approvato poi con il decreto commissariale n. 2 del 2019, come riportato nel seguente allegato, di cui è soggetto attuatore l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, di cui al decreto commissariale n. 19 del 2019), da realizzare a cura della medesima Autorità di Sistema Portuale entro 36 mesi dalla data di adozione del provvedimento commissariale (cioè entro il 15 gennaio 2022), con le deroghe previste, nei limiti delle risorse finalizzate allo scopo previste, ivi incluse le risorse stanziate nel bilancio dell'Autorità di Sistema Portuale e da altri soggetti (comma 1).

 

Nello specifico, la lettera a) della norma in esame provvede, intervenendo sul comma 1 dell’art. 9-bis del D.L. 109/2018, ad estendere il programma straordinario di investimenti urgenti anche alla messa in sicurezza idraulica e all’adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.

 

La lettera b) aggiunge, inoltre, il comma 1-bis all’art. 9-bis del D.L. 109/2018, al fine di specificare gli interventi previsti e indicare le risorse dedicate.

Tale comma aggiuntivo prevede:

§  lavori di messa in sicurezza e adeguamento idraulico del rio Molinassi e del rio Cantarena;

§  adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro;

§  nonché razionalizzazione dell’accessibilità dell’area portuale industriale di Genova Sestri Ponente.

A tal fine, il Commissario straordinario provvede all’aggiornamento del Programma straordinario entro il 28 febbraio 2020.

Per le medesime finalità, è autorizzata la spesa complessiva di 480 milioni di euro per gli anni 2020-2024, di cui 40 milioni per l’anno 2020, 60 milioni per l’anno 2021, 80 milioni per l’anno 2022, 120 milioni per l’anno 2023 e 180 milioni per l’anno 2024.

 


 

Articolo 1, comma 73
 (Infrastrutture per la mobilità Fiere)

 

 

Il comma 73, introdotto dal Senato, autorizza un contributo di 2 milioni di euro per il 2020 per gli interventi alla realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio della Fiera del Levante di Bari, della Fiera di Verona, della Fiera di Foggia e della Fiera di Padova.

 

La disposizione autorizza in dettaglio un contributo di 2 milioni di euro per il 2020 per gli interventi di cui all'articolo 45, comma 3, della legge n. 448 del 2001, inerenti la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio della Fiera del Levante di Bari, della Fiera di Verona, della Fiera di Foggia e della Fiera di Padova.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 459, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) ha previsto, per le finalità di cui all'articolo 45, comma 3, della legge n. 448 del 2001, uno stanziamento di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Per il finanziamento degli interventi in questione è stato poi autorizzato un contributo quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, in base al comma 92 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

 

La norma è stata oggetto di successive rideterminazioni dell'autorizzazione di spesa, con: il comma 888 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 261 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 4-terdell'art. 18, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, aggiunto dalla relativa legge di conversione e il comma 110 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147. Da ultimo, il comma 110 della legge reca l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2014 al fine di finanziare gli interventi per potenziare la rete infrastrutturale per la mobilità al servizio della Fiera di Verona.

 

La norma di cui all'articolo 45, comma 3, della legge n. 448 del 2001 prevede per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio della Fiera del Levante di Bari, della Fiera di Verona, della Fiera di Foggia e della Fiera di Padova che sono autorizzati, rispettivamente, limiti di impegno quindicennali di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2002 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2003. La disposizione richiamata, di cui all'articolo 45, comma 3, della legge n. 448 del 2001, faceva originariamente riferimento alle sole Fiera del Levante di Bari e Fiera di Verona; essa è stata poi modificata dall'art. 4, comma 180, L. 24 dicembre 2003, n. 350, a decorrere dal 1° gennaio 2004, inserendovi il riferimento anche alla Fiera di Foggia e di Padova.

Per il finanziamento degli interventi in parola è poi intervenuto il citato comma 92 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.


 

Articolo 1 - comma 74
(Primi interventi di supporto agli investimenti per la salvaguardia
e la tutela dell'ambiente alpino della Regione autonoma
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste)

 

 

Il comma 74 introdotto dal Senato, reca l'assegnazione di un contributo straordinario di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per il finanziamento di spese di investimento per la salvaguardia e la tutela dell'ambiente alpino della Regione Valle d'Aosta.

 

La disposizione prevede che per il finanziamento di spese di investimento destinate alla salvaguardia e alla tutela dell'ambiente alpino dai rischi idrogeologici, alla regione Valle d'Aosta è assegnato un contributo straordinario di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.


 

Articolo 1, comma 75
(Incentivi alla mobilità sostenibile e condivisa)

 

 

Il comma 75, introdotto nel corso dell’esame al Senato, equipara i monopattini elettrici ai velocipedi (biciclette), come definiti nel Codice della strada.

 

In dettaglio, la disposizione riguarda i monopattini elettrici che rientrino nei limiti di potenza e velocità previsti dal decreto ministeriale n. 229 del 4 giugno 2019: si tratta del decreto con il quale è stata avviata la sperimentazione della micromobilità elettrica, come previsto dalla legge di Bilancio 2019 (art. 1, co. 102 della legge n. 145/2018) e che disciplina, tra i vari dispositivi di micro mobilità, anche i monopattini elettrici di potenza massima del motore elettrico di 500W.

Tali monopattini, per i quali sono previsti nel decreto ministeriale limiti di velocità o di 6 kmh, ovvero di 30 Kmh (a seconda delle zone in cui circolano), vengono pertanto equiparati ai velocipedi, cioè alle biciclette, che sono definite nell’articolo 50 del Codice della Strada e tra cui rientrano anche le biciclette a pedalata assistita. Attraverso tale equiparazione, la disciplina della circolazione dei monopattini elettrici, viene semplificata rispetto a quella richiesta dal decreto ministeriale 4 giugno 2019 per i dispositivi di micro mobilità elettrica.

 

Si ricorda infatti che l’articolo 50 del CdS definisce i velocipedi come “i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza. Per tali veicoli non è prevista l'immatricolazione (che comporta il rilascio di un documento di circolazione), né è necessario aver conseguito una patente di guida. I ciclisti, comunque sono tenuti, al pari dei conducenti degli altri veicoli, ad osservare le norme di comportamento dettate dal Codice e dal connesso Regolamento di attuazione (D.P.R. n. 495/1992).

Si evidenzia peraltro che l’equiparazione dei monopattini ai velocipedi, comporta altresì l’applicazione ai monopattini anche dell’articolo 68 del Codice della strada, il quale definisce le caratteristiche costruttive e funzionali ed i dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi, relative ai dispositivi di frenatura, alle segnalazioni acustiche e visive, che mal si adattano ai monopattini.

Andrebbe pertanto valutata l’opportunità di escludere, per i monopattini, l’applicazione dell’articolo 68 del Codice della Strada.

Per quanto riguarda i veicoli di mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica come Segway, hoverboard e monopattini, come detto, con il decreto ministeriale 4 giugno 2019 ne è stata definita la sperimentazione nelle città.

Tale decreto disciplina infatti la circolazione su strada esclusivamente dei seguenti mezzi per la mobilità personale elettrica:

§  -i Segway, gli Overboard ed i monowheel, che sono dispositivi di tipo auto-bilanciato;

§  -i monopattini, che sono mezzi non auto-bilanciati e per i quali è prevista una potenza massima del motore elettrico di 500W. Tutti tali mezzi devono avere ed il segnalatore acustico. I dispositivi devono essere conformi alle caratteristiche costruttive indicate nell’allegato 1 al decreto. Inoltre, l’allegato 3 al decreto definisce la relativa segnaletica stradale, individuando una serie di appositi cartelli che indichino i vari dispositivi di micro mobilità elettrica, nelle zone in cui è prevista la loro circolazione. Solo i dispositivi dotati di luce anteriore (bianca o gialla) e posteriore (rossa o catadiottri) possono inoltre circolare dopo il tramonto, altrimenti vanno condotti a mano. Nel caso venga consentita la circolazione nelle aree pedonali, viene fissato in queste un limite di 6 km/h. Può essere ammessa la circolazione sulle piste ciclabili, sui percorsi pedonali e ciclabili e sulle strade o zone con limite a 30 Km/h per i dispositivi previsti. I dispositivi di micromobilità elettrica possono essere condotti solo da maggiorenni, oppure da minorenni almeno con patente AM.

Il decreto ministeriale rimette ai Comuni di autorizzare con un proprio provvedimento la circolazione di questi dispositivi in via sperimentale, nonché di prevedere disposizioni per la sosta, esclusivamente in ambito urbano e solo per le parti di strada che sono indicate nella tabella dell'allegato 2 al decreto: nelle aree pedonali la circolazione viene ammessa per tutti i dispositivi, mentre nei percorsi ciclabili e pedonali, nelle piste ciclabili in sede propria o riservata e nelle zone 30 e nelle strade con  limite a 30 Km/h, la circolazione sperimentale è ammessa solo per i Segway e per i monopattini, ma non per gli Hoverboard ed i Monoweheel.

Si ricorda infine che le tasse automobilistiche (bollo auto) non sono dovute sui velocipedi. Nella legislazione vigente sono previste esenzioni o riduzioni della tassa automobilistica per gli autoveicoli elettrici, per quelli alimentati esclusivamente a GPL o gas metano, e per quelli con alimentazione ibrida. Su tale materia la competenza legislativa spetta alle Regioni, pertanto tali agevolazioni non sono uniformi su tutto il territorio nazionale. L'articolo 20 del DPR n. 39 del 1953 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche) prevede l'esenzione dal bollo per cinque anni per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote, nuovi azionati da motore elettrico. Molte Regioni prevedono, per il periodo successivo al quinquennio di esenzione, la riduzione del bollo per gli autoveicoli elettrici a un quarto di quello previsto per i veicoli a benzina (mentre per i motocicli ed i ciclomotori la tassa automobilistica deve essere corrisposta per intero).


 

Articolo 1, commi 76 e 77
(Proroga delle concessioni per grandi derivazioni
a scopo idroelettrico in Trentino-Alto Adige)

 

 

I commi 76 e 77, introdotti in Senato, intervengono sulla disciplina in materia di proroga delle concessioni per grandi derivazioni idriche a scopo idroelettrico accordate nelle province autonome di Trento e Bolzano. Le concessioni con scadenza antecedente al 31 dicembre 2023 (con posticipazione di un anno del termine previsto a legislazione vigente) sono prorogate per il tempo necessario al completamento delle procedure di evidenza pubblica e comunque non oltre la richiamata data. Si dispone altresì in merito alle modalità con cui tali concessioni devono essere esercitate nel periodo transitorio.

 

La disposizione introduce modifiche all'art.13 del decreto del Presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ("Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

Il primo dei due commi in esame richiama l'art. 104 del medesimo DPR, ai sensi del quale le norme recate all'art.13, unitamente a quelle contenute nel titolo VI (Finanza della regione e delle province), possono essere "modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province".

Si ricorda che, per le modificazioni delle restanti disposizioni, ai sensi dell'art.103 del DPR, si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali.

Dalla RT di cui è stato corredato il maxiemendamento governativo presentato nel corso dell'esame in Senato non è possibile riscontrare se il Governo e le Province autonome siano addivenute ad un accordo sulla modifica dello Statuto, come richiesto all'art. 104 dello Statuto.

Da notizie di stampa, risulta tuttavia che le Giunte provinciali di Trento e Bolzano hanno assunto specifiche iniziative che vanno nella direzione delle disposizioni in commento (in particolare del comma 77).

 

Il comma 77 opera due novelle all'art. 13 dello Statuto, il cui testo era stato peraltro interamente riscritto dall'art.1, comma 833, della legge n.205 del 2017 (legge di bilancio 208).

 

La legge di bilancio 2018 introduce una nuova disciplina in materia di concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico nei territori delle province di Bolzano e di Trento. Essa detta i criteri per l’esercizio della potestà legislativa affidata alle Province autonome; dispone, il trasferimento in proprietà alle medesime province delle opere in stato di regolare funzionamento, alla scadenza delle concessioni in essere; stabilisce gli indennizzi riconosciuti ai concessionari; dispone la proroga di diritto delle concessioni accordate nelle Province Autonome per le quali è previsto un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2022, per il periodo utile al completamento delle procedure di evidenza pubblica e comunque non oltre tale data.

Con la prima delle due novelle, il termine del 31 dicembre 2022 viene spostato di un anno. In proposito, si segnala che il nuovo termine del 31 dicembre 2023 è il medesimo previsto a livello nazionale, a seguito dell'approvazione dell'art. 11-quater del decreto legge n.135 del 2018.

Nello specifico, l'art.1-sexies del citato decreto-legge dispone che per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2023, ivi incluse quelle già scadute, le regioni che non abbiano già provveduto disciplinano con legge, non oltre il 31 marzo 2020, le modalità, le condizioni, la quantificazione dei corrispettivi aggiuntivi e gli eventuali altri oneri conseguenti, a carico del concessionario uscente, per la prosecuzione, per conto delle regioni stesse, dell'esercizio delle derivazioni, delle opere e degli impianti oltre la scadenza della concessione e per il tempo necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

 

La seconda novella è diretta a precisare che le concessioni prorogate sono "esercitate fino a tale data" alle condizioni previste dalle norme provinciali e dal disciplinare di concessione vigenti al momento della loro scadenza. Le modalità con cui le concessioni saranno svolte nel periodo di proroga sono pertanto quelle già definite al momento della loro scadenza (che deve intendersi "naturale", atteso che le concessioni non ancora scadute sono prorogate di diritto e la loro scadenza coincide con l'espletamento delle procedure di evidenza pubblica o al più tardi con la data del 31 dicembre 2023).

 

I termini "fino a tale data" parrebbero essere fonte di possibili dubbi interpretativi del comma 6 nel suo complesso, tenuto conto che nel medesimo comma si stabilisce che la proroga è disposta "per il periodo utile al completamento delle procedure di evidenza pubblica e comunque non oltre la predetta data" (data che, come detto, corrisponde al 31 dicembre 2023). Potrebbe infatti accadere che il completamento delle procedure possa non coincidere con il termine del 31 dicembre 2023, bensì precederlo.


 

Articolo 1, comma 78
(Disapplicazione del codice dei contratti per appalti di Vigili del fuoco nelle province autonome di Trento e Bolzano
e in Valle d'Aosta

 

 

Il comma 78 prevede la disapplicazione del codice dei contratti pubblici agli appalti e concessioni di servizi affidati dai Vigili del fuoco nelle province autonome di Trento e di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta.

 

La disposizione - introdotta dal Senato - prevede la disapplicazione del decreto legislativo n. 50 del 2016 negli appalti e concessioni di servizi concernenti lavori, servizi e forniture affidati entro le loro attività istituzionali dai Corpi dei vigili del fuoco volontari e loro unioni nelle province autonome di Trento e di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta.

Alla Regione Trentino Alto Adige e alla regione Valle d'Aosta sono attribuite specifiche competenze legislative esclusive nell'ambito dei rispettivi statuti (rispettivamente all'art.4, primo comma, punto 6, e all'articolo 2, primo comma, lettera z), in materia di servizi antincendi. Dette competenze, come stabilito nelle rispettive fonti statutarie, devono essere esercitate "in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali", nonché con il rispetto "delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica".

È fatto obbligo di rispettare princìpi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.

 

La previsione di una mera disapplicazione tout court del codice dei contratti pubblici parrebbe involgere alcuni profili suscettibili di approfondimento.

Va premesso anzitutto che la norma in esame appare rispettosa delle competenze delle autonomie speciali direttamente interessate, nonostante - come detto - ad esse spetti la competenza esclusiva in materia di servizi antincendio. La disciplina in materia di appalti afferisce infatti alla competenza esclusiva dello Stato, e in primis a quella della tutela della concorrenza (ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione), come riconosciuto dalla Corte costituzionale in plurime decisioni.

Peraltro, potrebbe valutarsi se la disposizione, nell'introdurre la deroga, non incida sull'unitarietà giuridica dell’ordinamento, riconoscendo un regime speciale in materia di affidamento di contratti di appalto e di concessione aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture ad alcuni soggetti operanti nel terzo settore presso i richiamati enti territoriali.

 

Fra le pronunce più recenti, nella sentenza n. 166 del 2019 la Corte afferma: "è pacifico che le disposizioni del codice dei contratti pubblici regolanti le procedure di gara sono riconducibili alla materia della tutela della concorrenza; esse inoltre vanno ascritte all’area delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali, nonché delle norme con le quali lo Stato ha dato attuazione agli obblighi internazionali nascenti dalla partecipazione dell’Italia all’Unione europea (sentenze n. 263 del 2016, n. 187 e n. 36 del 2013, n. 74 del 2012, n. 328, n. 184 e n. 114 del 2011, n. 221 e n. 45 del 2010). Le disposizioni dello stesso codice che regolano gli aspetti privatistici della conclusione ed esecuzione del contratto sono riconducibili all’ordinamento civile (sentenze n. 176 del 2018 e n. 269 del 2014); esse, poi, recano princìpi dell’ordinamento giuridico della Repubblica (sentenze n. 269 del 2014 e n. 187 del 2013) e norme fondamentali di riforma economico-sociale (sentenze n. 74 del 2012, n. 114 del 2011 e n. 221 del 2010). Le considerazioni che precedono, espresse nella vigenza del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), devono essere confermate anche in relazione al decreto legislativo n. 50 del 2016, che ne ha preso il posto, in attuazione della legge delega 28 gennaio 2016, n. 11 (Deleghe al Governo per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture)".

Secondo la Corte emerge "la natura di parametro interposto delle richiamate norme del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)" - parametro che, anche alla luce della consolidata giurisprudenza costituzionale, "riempie di contenuto i limiti statutari alla potestà legislativa regionale".

 

Ciò premesso, la materia degli appalti è disciplinata a livello comunitario. Ai sensi dell'art.117 la "potestà legislativa è esercitata [...] nel rispetto [...] dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali".

I principi della tutela della concorrenza strumentali ad assicurare le libertà comunitarie sono peraltro contenuti in numerose disposizioni del codice dei contratti pubblici appalti, che costituiscono diretta attuazione delle prescrizioni poste a livello europeo.

 

Occorre in proposito richiamare un'interessante evoluzione della disciplina dell'Unione europea e della giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di affidamenti di servizi sociali al terzo settore.

In una prima fase erano giudicate, tout court, illegittime le disposizioni operanti deroghe alla concorrenza in ragione della qualificazione soggettiva dei soggetti interessati, inclusi quelli del terzo settore, considerati a tutti gli effetti operatori economici (nonostante l'assenza del fine di lucro). Più di recente, l'orientamento è in parte mutato a seguito delle discipline successive (direttive 2014/23/UE sulle concessioni e 2014/24/UE sugli appalti) e dell'evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia, che tende a valorizzare l'esigenza di un bilanciamento tra concorrenza e solidarietà.

A titolo esemplificativo, nella sentenza dell'11 dicembre 2014 (Azienda Sanitaria n. 5 "Spezzino" e a. contro San Lorenzo Soc. coop. Sociale e Croce Verde Cogema cooperativa sociale Onlus") è stata riconosciuta la compatibilità alla normativa europea di una legge della regione Liguria che autorizzava un affidamento diretto ad associazioni di volontariato del servizio di trasporto sanitario di urgenza ed emergenza, sulla base di un mero rimborso spese. In tale sede, la Corte di giustizia ha affermato che spetta allo Stato membro la decisione in ordine al livello con cui intende garantire la tutela dei diritti sociali e il modo con cui tale livello deve essere raggiunto, rilevando che l'affidamento diretto rappresenta una modalità di organizzazione del servizio che è motivata da principi di universalità e sussidiarietà.


 

Articolo 1, commi 79 e 80
(Fondo Crediti Dubbia Esigibilità)

 

 

I commi 79-80, introdotti al Senato, interviene sulla disciplina riguardante l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto nel bilancio di previsione, al fine di consentire agli enti locali di ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi finanziari 2020 e 2021 ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento medesimo.

Tale facoltà è riservata ai soli enti che nell'esercizio precedente a quello di riferimento abbiano rispettato determinati indicatori relativi al rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali.

 

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 167 del TUEL (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. n. 267/2000), nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo crediti di dubbia esigibilità", una quota del risultato di amministrazione è accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, (secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118) e non può essere destinata ad altro utilizzo.

Si ricorda inoltre che, secondo l’articolo 11 del citato D.Lgs. n. 118/2011, sia al bilancio di previsione finanziario, sia al rendiconto della gestione, sono allegati i prospetti concernenti la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità, i cui criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni riferiti agli accantonamenti sono indicati nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione.

 

La possibilità, prevista dalla norma in esame, di ridurre l’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità, è riservata agli enti locali che, nell’esercizio precedente a quello di riferimento, abbiano rispettato gli indicatori relativi al rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali previsti dall’articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge n. 145/2018, ovvero quando:

a) il debito commerciale residuo, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente, oppure quando il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell’esercizio precedente, non superi il 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;

b) l’indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, rispetti i termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231[14].

 

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2002, il periodo di pagamento non può superare i seguenti termini:

a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;

c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;

d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data (comma 2).

Il comma 3 prevede che nelle transazioni commerciali tra imprese le parti possono comunque pattuire un termine per il pagamento superiore. Termini superiori a sessanta giorni, purché non siano gravemente iniqui per il creditore, devono essere pattuiti espressamente.

Il comma 4 riguarda le transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione. In tali casi le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, solo qualora ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.

Infine, il comma 5 prevede che i termini di cui al comma 2 sono raddoppiati:

a) per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333;

b) per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine.

 

 

Il comma 80 dispone, infine, che nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto/competenza e in conto/residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali, di cui a i commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi (in conto/competenza e in conto/residui) e gli accertamenti.


 

Articolo 1, commi 81 e 82
(Edilizia sanitaria)

 

 

Il comma 81 prevede un incremento delle risorse pluriennali per gli interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico. L'incremento di risorse è pari nel complesso a 2 miliardi di euro. Il comma 82 differisce dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2021 il termine per il completamento di alcuni interventi di ristrutturazione edilizia sanitaria, relativi all'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria.

 

L'articolazione annua del suddetto incremento di cui al comma 81 non viene definita a livello normativo - ad eccezione della quota di incremento per il 2022, pari a 100 milioni di euro (in termini sia di competenza contabile sia di autorizzazione di cassa) -, mentre la relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio indica - oltre al suddetto incremento per il 2022 - un incremento di 100 milioni di euro per il 2023 e di 200 milioni annui per il periodo 2024-2032.

Si segnala, inoltre, che la sezione II del presente disegno di legge (unità di voto 9.1 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) prevede una rimodulazione delle risorse annue per gli investimenti sanitari in oggetto, con una riduzione per il 2020 e il 2021, rispettivamente nella misura di 400 milioni di euro e di 1.420 milioni (in termini sia di competenza contabile sia di autorizzazione di cassa), ed un conseguente incremento delle somme relative ad anni successivi al triennio di riferimento (incremento la cui articolazione annua non è rilevabile nel presente bilancio).

Complessivamente, le risorse in materia sono pari (come risulta dalla suddetta unità di voto 9.1 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) a 626,2 milioni per il 2020 (526,2 milioni in termini di autorizzazione di cassa) e (in termini sia di competenza contabile sia di autorizzazione di cassa) a 970 milioni per il 2021 ed a 1.210 milioni per il 2022, mentre il livello globale del finanziamento - disposto a partire dal 1988 e fino al 2033 - ammonta, in base al suddetto incremento di 2 miliardi di euro, a 30 miliardi[15].

Il comma 81 specifica inoltre che: restano fermi, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni (e le province autonome) e l'assegnazione di risorse agli altri enti del settore sanitario interessati (istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari a diretta gestione diretta, "ospedali classificati", istituti zooprofilattici sperimentali ed Istituto superiore di sanità), i limiti annuali summenzionati (come eventualmente ridefiniti dalle successive leggi di bilancio); l'incremento di 2 miliardi in oggetto è destinato prioritariamente alle regioni che abbiano esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la propria disponibilità a valere sul livello di risorse precedenti.

Si ricorda che il riparto di risorse tra le regioni (e le province autonome) e la misura della quota di riserva relativa agli altri enti suddetti sono stabiliti con delibera del CIPE (previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome).

Il comma 82 - riguardo al quale il Senato ha operato un intervento esclusivamente formale - differisce dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2021 il termine per il completamento della parte dei suddetti accordi di programma (in materia di edilizia sanitaria) relativa ad interventi di ristrutturazione iniziati entro il 2014 e relativi all'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria (interventi presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, necessari per rendere disponibili i locali destinati alla suddetta attività). La norma finora vigente, oggetto della presente novella, prevede la risoluzione della parte degli accordi relativi ai suddetti interventi per l'ipotesi in cui la regione non avesse conseguito il collaudo entro il 31 dicembre 2014. In base alla novella, la risoluzione opera solo nel caso in cui il collaudo non sia stato conseguito entro il termine del 31 dicembre 2021 (ferma restando la condizione che l'intervento sia iniziato entro il 31 dicembre 2014).


 

Articolo 1, commi 83 e 84
(Sblocca Italia)

 

 

Il comma 83 proroga al 31 dicembre 2021 il termine di effettuazione degli adempimenti per l’appaltabilità e la cantierabilità degli interventi previsti dal decreto-legge “Sblocca Italia”, alla cui scadenza è prevista la revoca delle risorse assegnate. Il comma 84 disciplina l’entrata in vigore della proroga.

 

Il comma 83 modifica il comma 3-bis dell’art. 3 del D.L. 133/2014, prorogando il termine per la revocabilità delle risorse assegnate al 31 dicembre 2021.

Il successivo comma 84 prevede che l’entrata in vigore di tale disposizione di proroga avvenga il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della presente legge.

 

Il comma 1 dell'articolo 3 del D.L. 133/2014 ha previsto l'istituzione di un Fondo c.d. sblocca cantieri, le cui risorse sono volte a consentire la continuità dei cantieri in corso o il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori. Il successivo comma 2 ha demandato a uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'assegnazione delle risorse occorrenti.

Il comma 3-bis, introdotto dall'art. 9, comma 1, lett. a), del D.L. 185/2015 e modificato dall’art. 22-ter, del D.L. 119/2018, dispone che, ai fini della revoca dei finanziamenti (disciplinata dai successivi commi 5 e 6), le “condizioni di appaltabilità e di cantierabilità si realizzano quando i relativi adempimenti, previsti dai decreti di cui al comma 2, sono compiuti entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'effettiva disponibilità delle risorse necessarie ai fini rispettivamente corrispondenti”.


 

Articolo 1, comma 85-100
(
Green new deal)

 

 

I commi 85-99 recano misure volte alla realizzazione di un piano di investimenti pubblici per lo sviluppo di un Green new deal italiano, istituendo un Fondo da ripartire con dotazione di 470 milioni di euro per l'anno 2020,  930 milioni di euro per l'anno 2021, 1.420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023; parte di tale dotazione - per una quota non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 - sarà destinata ad interventi volti alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (comma 85). Il fondo, alimentato con i proventi della messa in vendita delle quote di emissione di CO2, sarà utilizzato dal Ministro dell'economia e delle finanze per sostenere, mediante garanzie a titolo oneroso o partecipazioni in capitale di rischio e/o debito, progetti economicamente sostenibili con precise finalità. Il Fondo ha anche finalità di supporto all'imprenditoria giovanile e femminile, di riduzione dell'uso della plastica e per la sostituzione della plastica con materiali alternativi (commi 86 e 87).

Si definisce quindi la disciplina per l'attuazione dei suddetti interventi rinviando a decreti di natura non regolamentare. Con una modifica apportata dal Senato, è stata aggiunta la previsione in base alla quale le specifiche iniziative da avviare nelle Zone economiche ambientali sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico (comma 88). Sancisce poi la possibilità, nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale dell'UE, di concedere la garanzia statale attualmente prevista per gli investimenti ammissibili al Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), in modo complementare con la garanzia di bilancio dell'UE che sarà prevista dal prossimo programma comunitario a sostegno degli investimenti e dell'accesso ai finanziamenti in corso di approvazione, che sostituirà il FEIS (comma 89).

Il comma 90 prevede, in particolare, che per le finalità di cui al comma 86, possono essere destinate le risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI). Il comma 91 istituisce nell’ambito del Fondo di garanzia per la prima casa una sezione speciale per la concessione, a titolo oneroso, di garanzie, a prima richiesta, nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, ai condomìni, connessi ad interventi di ristrutturazione per accrescimento dell'efficienza energetica.

Il comma 92 prevede la possibilità per il Ministero dell’Economia e delle Finanze di inserire tra le spese rilevanti nell’ambito dell’emissione di titoli di Stato cosiddetti Green Bond la quota di interventi finanziata con risorse statali previste nel presente articolo, nonché in generale gli interventi finanziati dalle Amministrazioni Centrali dello Stato a sostegno dei programmi di spesa orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all’economia circolare, alla protezione dell’ambiente e alla coesione sociale e territoriale. Le emissioni di titoli di Stato Green Bond saranno proporzionate agli interventi con positivo impatto ambientale finanziati dal bilancio dello Stato.

Il comma 93 istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato interministeriale con l’obiettivo di recepire, organizzare e rendere disponibili al pubblico le informazioni funzionali al monitoraggio, demandando ad un D.P.C.M. - da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio - l'individuazione delle modalità di funzionamento del Comitato stesso.

Si dettano norme sul monitoraggio. In base al comma 94, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze recanti la disciplina di attuazione degli interventi illustrati possono prevedere che siano certificati da un professionista indipendente sia la rispondenza degli investimenti rispetto alle finalità del comma 86, sia la quantificazione del relativo impatto.

Agli oneri recati dai commi 88 e 94, primo periodo, relativi alla selezione degli interventi e alla certificazione di professionisti, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo istituito dal comma 85 nei limiti di 1 milione di euro per l’anno 2020 e di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni successivi (comma 95).

Assicura infine la partecipazione italiana dal 2020 al 2028 alla ricostituzione del Green Climate Fund, autorizzando la relativa spesa (comma 96).

Il comma 97 prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi della Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, per servizi informatici strumentali al raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e per la realizzazione di programmi e progetti mediante piattaforme informatiche.

I commi 98-100, che disciplinano l’istituzione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 gennaio 2020, di una Commissione per lo studio, le proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi, con una dotazione di 0,5 milioni di euro per l’anno 2020.

 

La disposizione in esame reca misure volte alla realizzazione di un piano di investimenti pubblici per lo sviluppo di un Green new deal italiano, la strategia in linea con il Green new deal annunciato dalla Commissione europea.

In via preliminare, si fa presente che nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF) 2019 (Doc. LVII, n. 2-bis) era previsto tra i collegati alla decisione di bilancio un disegno di legge Green New Deal e per la transizione ecologica del Paese.

La Nadef indicava l'impegno del Governo a favore della rapida attuazione di un ‘Green new deal’ europeo finanziato con risorse comuni e lo sviluppo di appositi strumenti finanziari.

Come illustrato nel documento programmatico presentato dalla Presidente eletta Ursula von der Leyen della neo-costituita Commissione, tra le priorità del nuovo Esecutivo europeo vi è la presentazione, entro 100 giorni dall'inizio del mandato, del "Green Deal" una strategia volta a fare dell'Europa il primo continente a impatto climatico zero, tramite un Green deal europeo. Per approfondimenti, anche con riferimento alle Linee strategiche per una transizione verso un’economia a zero emissioni nette si veda il Dossier n. 66 cura del Senato e della Camera dei deputati.

Si ricorda a questo fine l'11 dicembre 2019 sono stati illustrati in una Comunicazione (COM(2019) 640) gli intendimenti della Commissione al fine di: elaborare una serie di politiche profondamente trasformative; integrare la sostenibilità in tutte le politiche dell'UE; proporre l'Unione come leader mondiale; varare un patto europeo per il clima entro marzo 2020.

In Allegato alla Comunicazione viene proposta una tabella di marcia dettagliata, che affianca le azioni chiave da adottare ad un calendario indicativo delle relative scadenze.

 

Si ricorda infine che è stato approvato in via definitiva il disegno di legge (A.S. n. 1547, A.C. 2267) di conversione in legge del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga di termini.

 

Dotazioni del Fondo e finalità

In particolare il comma 85 istituisce, nello stato di previsione del MEF, un Fondo da ripartire, con la seguente dotazione:

§  470 milioni di euro per l'anno 2020

§  930 milioni di euro per l'anno 2021

§  1.420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Di tale dotazione, una quota non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 sarà destinata ad interventi coerenti con le finalità previste - secondo quanto stabilito con una modifica apportata dal Senato - dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di cui fino a 20 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni destinati alle iniziative da avviare nelle Zone Economiche Ambientali.

Si rammenta che il comma 6 citato prevede che il 50 per cento dei proventi delle singole aste è destinato alle seguenti attività per misure aggiuntive rispetto agli oneri complessivamente derivanti a carico della finanza pubblica dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto: a) ridurre le emissioni dei gas a effetto serra, anche contribuendo al Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili e al Fondo di adattamento, così come reso operativo dalla conferenza di Poznan sui cambiamenti climatici (COP 14 e COP/MOP 4), favorire l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici e finanziare attività di ricerca e di sviluppo e progetti dimostrativi volti all'abbattimento delle emissioni e all'adattamento ai cambiamenti climatici, compresa la partecipazione alle iniziative realizzate nell'ambito del Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee; b) sviluppare le energie rinnovabili al fine di rispettare l'impegno comunitario di utilizzare il 20 per cento di energia rinnovabile entro il 2020 e sviluppare altre tecnologie che contribuiscano alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile e aiutare a rispettare l'impegno comunitario di incrementare l'efficienza energetica del 20 per cento per il 2020; c) favorire misure atte ad evitare la deforestazione e ad accrescere l'afforestazione e la riforestazione nei Paesi in via di sviluppo che avranno ratificato l'accordo internazionale sui cambiamenti climatici, trasferire tecnologie e favorire l'adattamento agli effetti avversi del cambiamento climatico in tali Paesi; d) favorire il sequestro mediante silvicoltura nella Comunità; d-bis) rafforzare la tutela degli ecosistemi terrestri e marini, a partire dalle aree e dai siti protetti nazionali, internazionali e dell'Unione europea, anche mediante l'impiego di idonei mezzi e strutture per il monitoraggio, il controllo e il contrasto dell'inquinamento; e) incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO2, in particolare quello emesso dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie di settori e sottosettori industriali, anche nei Paesi terzi; f) incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni; g) finanziare la ricerca e lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle tecnologie pulite nei settori disciplinati dal presente decreto; h) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza energetica e l'isolamento delle abitazioni o a fornire un sostegno finanziario per affrontare le problematiche sociali dei nuclei a reddito medio-basso; i) coprire le spese amministrative connesse al sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas ad effetto serra nella Comunità istituito ai sensi della direttiva 2003/87/CE, diverse dai costi di cui alla direttiva 2003/87/CE, diverse dai costi di cui all'articolo 41; i-bis) compensare i costi come definiti dal paragrafo 26 delle linee guida di cui alla comunicazione della Commissione europea (C(2012) 3230 final), con priorità di assegnazione alle imprese accreditate della certificazione ISO 50001.

Il testo originario del disegno di legge faceva invece riferimento alle finalità della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio.

Si rammenta che tale direttiva ha istituto un "sistema scambio quote" di emissione di CO2 al fine di promuovere la riduzione di dette emissioni. Il suddetto sistema fissa un tetto massimo per le emissioni consentite ai soggetti che ne fanno parte, consentendo ai partecipanti di acquistare e vendere sul mercato i diritti di emissione di CO2 (c.d. "quote"), acquisiti mediante asta. La direttiva è stata rivista da ultimo nel marzo 2018 (con la direttiva 2018/410/Ue), al fine di consentire il rispetto degli obiettivi di riduzione delle emissioni fissati dal Quadro 2030 per l'energia e il clima e dall'Accordo di Parigi, che per il 2030 prevedono una riduzione di almeno il 40% rispetto ai livelli del 1990. Le modalità per l'adozione delle norme di recepimento della direttiva 2018/410/CE sono contenute nell'articolo 13 della  Legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Legge di delegazione europea 2018) che fissa principi e criteri direttivi specifici cui il Governo dovrà attenersi nella fase di trasposizione. Per maggiori dettagli si rimanda al Dossier  62/4 a cura del Senato e della Camera dei deputati.

 

Sempre il comma 85 chiarisce che il suddetto  fondo sarà alimentato con i proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 - versati all'entrata del bilancio dello Stato negli anni 2020, 2021 e 2022 - di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30. Tali proventi saranno a valere sulla quota di pertinenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che viene versata all'entrata del bilancio dello Stato. L'importo fissato, che resta acquisito dall'erario, è pari a 150 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni.

Il richiamato articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 disciplina la messa all'asta delle quote di emissione, prevedendo, tra l'altro, le modalità di versamento dei proventi nel bilancio dello Stato e la loro successiva ripartizione e riassegnazione in appositi capitoli per spese di investimento. In base al comma 5, il 50% dei proventi viene assegnato al Ministero dello sviluppo economico, e il 50% è destinato ad una serie di attività per misure aggiuntive rispetto agli oneri complessivamente derivanti a carico della finanza pubblica. Tra esse rientrano: la riduzione delle emissioni di gas serra; lo sviluppo di energie rinnovabili; la cattura e lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO2. Inoltre, una quota dei proventi sarà destinata a finanziare interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico nel settore industriale. 

 

La RT all'AS nel testo originario chiarisce che si tratta di operazioni che hanno effetti solo in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno; i decreti attuativi (previsti dai successivi commi della disposizione) saranno predisposti al fine di escludere che tali operazioni possono derivare oneri non previsti in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche.

 

I commi 86 e 87 illustrano alcune finalità del fondo, che prevedono interventi del Ministro dell'economia e delle finanze.

In particolare, il comma 86 prevede la concessione, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, di una o più garanzie a titolo oneroso e nella misura massima dell'80%, per sostenere specifici programmi di investimento e operazioni, anche in partenariato pubblico/privato, volti a realizzare progetti economicamente sostenibili con i seguenti obiettivi:

§  decarbonizzazione dell'economia;

§  economia circolare;

§  rigenerazione urbana;

§  turismo sostenibile;

§  adattamento e mitigazione dei rischi derivanti dal cambiamento climatico.

§  Sono inclusi anche, più in generale, i programmi e i progetti innovativi, con elevata sostenibilità ambientale che tengano conto degli impatti sociali.

Con l'approvazione di una modifica apportata dal Senato sono state aggiunte anche la finalità di supporto all'imprenditoria giovanile e femminile, di riduzione dell'uso della plastica e per la sostituzione della plastica con materiali alternativi.

La concessione di garanzie è riferita anche ad un portafoglio collettivo di operazioni.

 

Il comma 87 prevede la partecipazione indiretta in capitale di rischio e/o debito, anche di natura subordinata, sempre del Ministro dell'economia e delle finanze, a sostegno delle operazioni di cui al comma 86.

 

Il comma 88 demanda ad uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze la disciplina di attuazione degli interventi illustrati sopra, in ordine a:

§  l'individuazione, sulla base di procedure conformi alle migliori pratiche internazionali, dell'organismo competente a selezionare gli interventi di cui al comma 86;

§  la definizione degli interventi, dei criteri, delle procedure e delle condizioni per il rilascio delle garanzie di cui al comma 86 - anche in coordinamento con gli strumenti incentivanti e di sostegno alla politica industriale gestiti dal Ministero dello sviluppo economico - secondo quanto aggiunto con una modifica apportata dal Senato - e delle partecipazioni al capitale di rischio e/o debito di cui al comma 87

§  la ripartizione della quota pubblica nel caso di investimenti pubblico/privati di cui ai commi 86 e 87, e quello di cui al comma 89, anche per escludere che tali interventi comportino un indebitamento netto da parte delle amministrazioni pubbliche.

In relazione ai suddetti decreti, varati di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e del territorio, si specifica che il primo di essi dovrà essere emanato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Per l'attuazione dei commi 86 e 87, il Ministero dell'economia e delle finanze potrà avvalersi di società in-house oppure della Banca europea degli investimenti, in qualità di Banca dell'Unione europea. Per ciascuna delle finalità di cui ai suddetti commi 86 e 87, è autorizzata inoltre l'istituzione di un apposito conto corrente presso la tesoreria centrale.

Con una modifica apportata dal Senato - è stata aggiunta la previsione in base alla quale le specifiche iniziative da avviare nelle Zone economiche ambientali sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico.

 

Il comma 89 stabilisce che nell'ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale 2021-2027 dell'Unione europea, lo Stato possa concedere la garanzia prevista dall'articolo 1, comma 822 della 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), anche in modo complementare con la garanzia di bilancio dell'Unione europea a sostegno di prodotti finanziari forniti da partner esecutivi, secondo la normativa europea e nazionale vigente di volta in volta.

La relazione illustrativa chiarisce che nell’ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale 2021-2027 dell’Unione Europea la garanzia dello Stato che oggi può assistere le operazioni finanziarie delle piattaforme di investimento ammissibili al fondo europeo per gli investimenti strategici, promosse da Cassa depositi e prestiti (in qualità di istituto nazionale di promozione) nell’ambito del cosiddetto piano Junker, potrà anche essere utilizzata in complementarità con la garanzia di bilancio dell’Unione Europea a sostegno di prodotti finanziari forniti da partner e esecutivi che sarà regolata con specifici atti dell’UE in attuazione del predetto quadro finanziario pluriennale.

 

Il citato articolo 1, comma 822 prevede che per contribuire alla costituzione delle piattaforme di investimento previste dal regolamento (UE) 2015/1017 relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), le operazioni finanziarie delle piattaforme di investimento ammissibili al suddetto fondo possano essere assistite dalla garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato è onerosa, a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile.

Quanto al quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027 si rammenta che sono in corso i negoziati sul pacchetto di misure presentato dalla Commissione europea tra il 2 maggio 2018. Tra maggio e giugno 2018 sono state presentate poi le proposte settoriali relative ai programmi cui sarà demandata la concreta implementazione del nuovo quadro finanziario pluriennale.

Per maggiori dettagli sui contenuti del pacchetto e sui negoziati in corso si rimanda al Dossier n. 21/1 DE.

 

Anche in questo caso è previsto l'intervento del Ministero dell'economia e delle finanze che dovrà stabilire, mediante decreto di natura non regolamentare, i criteri, le modalità e le condizioni per la concessione della suddetta garanzia di Stato. Il decreto dovrà essere emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della normativa europea in materia di garanzia di bilancio dell'Unione europea.

 

Il comma fa riferimento alla proposta di  regolamento che istituisce il programma InvestEU (COM (2018) 439), che fa parte del pacchetto di misure settoriali collegate al nuovo QFP. Il relativo Fondo, che sostituirà il Fondo per gli investimenti strategici (FEIS), dovrebbe fornire una garanzia dell'UE al fine di mobilitare finanziamenti pubblici e privati sotto forma di prestiti, garanzie, partecipazioni o altri strumenti di mercato, e sostegno a investimenti strategici nelle attività di ricerca e sviluppo tramite un'apposita finestra di investimento.

La dotazione di bilancio, pari a 15,2 miliardi di euro, dovrebbe, nelle intenzioni della Commissione, mobilitare più di 650 miliardi di investimenti aggiuntivi nell'intero territorio dell'Unione. L'iter legislativo di approvazione della proposta è ancora in corso.

 

Misure in materia di sostegno alle imprese e garanzia sulle ristrutturazioni per accrescimento dell'efficienza energetica

I commi 90 e 91 recano disposizioni in materia di sostegno alle imprese e garanzia sulle ristrutturazioni per accrescimento dell'efficienza energetica.

Il comma 90 prevede che per le finalità di cui al comma 86:

a) possono essere destinate le risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) di cui all’art. 30, commi 2 e 3, del D.L. 83/2012 (L. 134/2012);

 

L'art. 30. co. 2, del D.L. 83/2012 prevede che per il perseguimento delle finalità relative al Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'art. 23, co. 2 del medesimo D.L. 83/2012, i programmi e gli interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile possono essere agevolati anche a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) di cui all'art. 1, co. 354 della legge finanziaria per il 2005 (L. 311/2004). I finanziamenti agevolati concessi a valere sul FRI possono essere assistiti da idonee garanzie.

In base al co. 3 dell'articolo in esame, fermo restando quanto previsto dai commi 358, 359, 360 e 361 dell'articolo 1 della citata legge 311/2004, le risorse del FRI non utilizzate al 31 dicembre 2012 e, a decorrere dal 2013, al 31 dicembre di ciascun anno, sono destinate alle predette finalità, nel limite massimo del 70 per cento. La ricognizione delle risorse non utilizzate può essere effettuata dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. a partire dall'anno 2019, con cadenza almeno biennale e con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente, mediante: a) la verifica degli atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale per le risorse già destinate a interventi in relazione ai quali non siano ancora stati pubblicati i decreti ministeriali contenenti i requisiti e le condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati o le modalità per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni; b) i dati a essa forniti dalle amministrazioni pubbliche titolari degli interventi agevolativi che accedono al FRI per le risorse eccedenti l'importo necessario alla copertura finanziaria delle istanze presentate a valere sui bandi per i quali, al 31 dicembre dell'anno a cui si riferisce ciascuna ricognizione, siano chiusi i termini di presentazione delle istanze, per le risorse derivanti da rimodulazione o rideterminazione delle agevolazioni concedibili e per le risorse rivenienti da atti di ritiro delle agevolazioni comunque denominati e formalmente perfezionati, quali revoca e decadenza, per la parte non erogata, ovvero erogata e rimborsata. Nel caso in cui le predette amministrazioni pubbliche non comunichino, entro due mesi dalla relativa istanza, le necessarie informazioni, la Cassa depositi e prestiti S.p.a. può procedere alla ricognizione sulla base delle eventuali evidenze a sua disposizione; c) le proprie scritture contabili per le risorse provenienti dai rientri di capitale dei finanziamenti già erogati, rivenienti dai pagamenti delle rate dei finanziamenti ovvero dalle estinzioni anticipate dei finanziamenti, non costituenti causa di revoca delle agevolazioni ai sensi della disciplina di riferimento.

Il co. 3-bis dell'art. 30, D.L. 83/2012, prevede che per le finalità di cui al comma 3 e all'art. 1, co. 355, della legge 311/2004, la ricognizione delle risorse non utilizzate è comunicata dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Infine il co. 4 ha demandato a decreti interministeriali del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico la determinazione, sentita la Cassa depositi e prestiti S.p.a., delle modalità di utilizzo e del riparto delle risorse di cui al comma 3 tra gli interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile.

In attuazione di tale previsione sono stati adottati il D.M. 26 aprile 2013 e il D.M. 23 febbraio 2015. Quest’ultimo decreto ha stabilito che, in sede di prima applicazione, una quota non inferiore al 50 per cento delle risorse del FRI oggetto di ricognizione e destinate alle finalità del Fondo crescita sostenibile fosse attribuita alle attività di ricerca e sviluppo (finalità di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), del decreto 8 marzo 2013) e che le restanti risorse fossero ripartite tra le ulteriori finalità del Fondo crescita: situazioni di crisi complessa e internazionalizzazione delle imprese, in modo che almeno il 60 per cento delle stesse risulti attribuito alle situazioni di crisi complessa. Il D.M. ha rimesso ad un decreto direttoriale la fissazione delle successive rideterminazioni del riparto delle risorse disponibili del FRI.

L'art. 1, co. 354, della legge finanziaria per il 2005 (L. 311/2004), ha disposto l’istituzione, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, di un Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, finalizzato alla concessione di finanziamenti agevolati alle imprese in forma di anticipazione di capitale rimborsabile secondo un piano di rientro pluriennale. La dotazione iniziale del Fondo, alimentato con le risorse del risparmio postale in gestione separata presso CDP, è stata stabilita in 6 miliardi di euro. Le successive variazioni alla dotazione sono disposte da CDP Spa, in relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse a finanziamento agevolato, e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati ai sensi del comma 361 della medesima legge finanziaria. Tale comma dispone che il tasso di interesse sulle somme erogate in anticipazione da CDP S.P.A. sia determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e che la differenza tra il tasso così stabilito e il tasso del finanziamento agevolato, nonché gli oneri di servizio a favore di CDP S.p.A. (riconosciuti dal comma 360) sono posti a carico del bilancio dello Stato, a valere sull'autorizzazione di spesa prevista dal medesimo comma 361.

Una quota delle risorse del FRI è specificamente destinata agli interventi in ricerca e sviluppo delle imprese.

Le modalità di funzionamento del FRI sono state stabilite con deliberazione n. 76/2005 del CIPE (pubblicata nella GU 21 ottobre 2005, n. 246).

Si vedano la deliberazione 14 novembre 2017, n. 16/2017/G, Relazione concernente “Il Fondo per la crescita sostenibile (anni 2013-2016)” e la deliberazione n. 90/2016 del 22 luglio 2016, Determinazione e Relazione sul risultato del controllo sulla gestione finanziaria di Cassa depositi e prestiti S.p.A., esercizio 2014, della Corte dei conti.

 

b) nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, sugli interventi ammessi a finanziamento a valere sulle risorse del FRI relative ai programmi e agli interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile, può essere concesso un contributo a fondo perduto per spese di investimento, sino ad una quota massima del 15 per cento dell’investimento medesimo. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti termini, condizioni e modalità di concessione dei contributi.

A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro nel 2020, 40 milioni di euro nel 2021 e 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023;

c) è esteso l’ambito di operatività del FRI per gli interventi previsti dall’art. 1, commi da 855 a 859, della L. 296/2006.

 

Il co. 855 ha esteso l'ambito di operatività del FRI agli interventi previsti da leggi regionali di agevolazione ovvero conferiti alle regioni ai sensi del d.lgs. 112/1998, per gli investimenti produttivi e per la ricerca. Gli interventi predetti possono assumere anche la forma di contributi in conto interessi concessi dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano a valere sulle proprie risorse a fronte di finanziamenti deliberati da Cassa depositi e prestiti S.p.a. al tasso di interesse vigente pro tempore, determinato con il decreto di cui all'art. 1, co. 358 della L. 311/2004.

Il co. 856 ha autorizzato per le suddette finalità la Cassa depositi e prestiti Spa ad apportare alla dotazione iniziale del FRI un incremento nell'importo massimo fino a 2 miliardi di euro, nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati ai sensi dell'art. 1, co. 361, della L. 311/2004, che allo scopo possono essere integrati: a) a valere sul Fondo per la competitività e lo sviluppo di cui al comma 841, secondo la procedura di cui al comma 844, per il finanziamento di interventi regionali complementari o integrativi dei progetti di innovazione industriale, approvati ai sensi del medesimo comma 844; b) a valere sulle risorse delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del comma 858.

Il co. 857 prevede che ai fini dell'attuazione degli interventi regionali complementari o integrativi dei progetti di innovazione industriale ai sensi del comma 856, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stipulano apposite convenzioni, in conformità agli indirizzi fissati dai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, con la Cassa depositi e prestiti Spa, per la regolamentazione delle modalità di intervento, prevedendo anche la misura minima del tasso di interesse da applicare e la durata massima del piano di rientro.

Il co. .858 dispone che ai fini dell'attuazione del comma 856 relativamente agli interventi agevolativi alle imprese e alla ricerca previsti in atti di legislazione regionale o di programmazione comunitaria diversi da quelli di cui al comma 857, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare apposite convenzioni, in conformità agli indirizzi fissati dai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, con la Cassa depositi e prestiti Spa, per il finanziamento degli interventi di interesse, mediante l'impegno dei relativi limiti annuali di spesa, nonché per la regolamentazione delle modalità di intervento, prevedendo anche la misura minima del tasso di interesse da applicare e la durata massima del piano di rientro. I relativi oneri per interessi sono posti a carico delle regioni e delle province autonome.

Infine, il co. 859 afferma che le risorse non utilizzate dalle regioni e dalle province autonome ai sensi del comma 858 integrano la dotazione del FRI dell'anno successivo.

 

Per le medesime finalità e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono concedere una quota di finanziamento a fondo perduto, a valere su risorse proprie o di terzi, integrativa del finanziamento concesso ai sensi dell’art. 1, co. 855, della L. 296/2006;

d) per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, le misure in favore della nuova imprenditorialità nei settori della produzione dei beni e dell'erogazione dei servizi di cui al Titolo I, Capo 01, del d.lgs. 185/2000, possono essere integrati, nel rispetto della normativa dell’Unione europea, con una quota di finanziamento a fondo perduto, concesso con procedura a sportello, in misura non superiore al 20% delle spese ammissibili a valere su risorse dei Fondi strutturali e d’investimento europei (fondi SIE), sulla base di convenzioni tra il Ministero dello sviluppo economico e le Amministrazioni titolari dei programmi, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze.

 

In base all'art. 1 del d.lgs. 185/2000, le disposizioni del Capo 01 sono dirette a sostenere in tutto il territorio nazionale la creazione di micro e piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito.

Secondo quanto previsto dall'art. 2 dello stesso d.lgs., ai soggetti ammessi alle agevolazioni sono concedibili mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile, ai sensi e nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") e delle eventuali successive disposizioni comunitarie applicabili modificative del predetto regolamento. Nel caso di imprese costituite da almeno trentasei mesi e da non oltre sessanta mesi, la percentuale di copertura delle spese ammissibili è innalzata al 90 per cento del totale e le agevolazioni possono essere concesse ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. I mutui possono essere assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare.

 

In ogni caso la misura massima delle agevolazioni complessivamente concedibili non può superare il 90% delle spese ammissibili.

A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023.

Per l’erogazione dei contributi a fondo perduto "di cui al presente comma" possono essere altresì utilizzate le risorse originariamente destinate a contributi della stessa natura che si rendessero eventualmente disponibili sul conto aperto presso la tesoreria dello Stato per la gestione delle predette agevolazioni, quantificate dal gestore dell’intervento al 31 dicembre di ciascun anno dal 2019 al 2022.

 

Sempre la lettera d) in esame prevede che con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, può essere aggiornata la disciplina di attuazione di cui all’art. 29, comma 2, del D.L. 34/2019 (L. 58/2019), anche al fine di assicurare il necessario adeguamento alla disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato.

 

Il comma 2 dell'art. 29, D.L. 34/2019, ha demandato a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge (cioè dal 1° maggio 2019), la ridefinizione della disciplina di attuazione della misura di cui al Capo 01 del d.lgs. 185/2000, prevedendo anche, per le imprese di più recente costituzione, l'offerta di servizi di tutoraggio e la copertura dei costi iniziali di gestione, per una percentuale comunque non superiore al 20 per cento del totale delle spese ammissibili.

Fino all'entrata in vigore delle predette disposizioni attuative, alle iniziative agevolate ai sensi del medesimo decreto legislativo continua ad applicarsi la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Si veda la pagina dedicata alle Misure per l’autoimprenditorialità - Nuove imprese a tasso zero sul sito del MISE.

 

Il comma 91 novella l’art.1, co. 48, della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014), introducendovi la lettera c-bis).

 

L’art.1, co. 48, della L. 147/2013 ha previsto, ai fini del riordino del sistema delle garanzie per l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese, del più efficiente utilizzo delle risorse pubbliche e della garanzia dello Stato anche in sinergia con i sistemi locali di garanzia, del contenimento dei potenziali impatti sulla finanza pubblica, l'istituzione del Sistema nazionale di garanzia, che ricomprende i seguenti fondi e strumenti di garanzia: a) il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, co. 100, lettera a), della L. 662/1996; b) la Sezione speciale di garanzia «Progetti di ricerca e innovazione», istituita nell'ambito del Fondo di garanzia prima indicato; c) il Fondo di garanzia per la prima casa, per la concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari.

A tale nuovo fondo, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, sono state attribuite risorse pari complessivamente a 600 milioni di euro nel triennio 2014-2016 (200 milioni annui), nonché le attività e le passività del precedente Fondo (istituito dall’articolo 13, comma 3-bis, del D.L. 112/2008), che ha continuato ad operare fino all'emanazione dei decreti attuativi necessari a rendere operativo il nuovo Fondo di garanzia.

In attuazione della citata lettera c) è stato emanato il decreto interministeriale 31 luglio 2014 (pubblicato nella G.U. n. 226 del 29 settembre 2014), con cui è stata definita dettagliatamente la disciplina del nuovo Fondo di garanzia "prima casa".

In base a quanto precisato nell’art. 1 di tale decreto, il “nuovo” Fondo è finalizzato alla concessione di garanzie, a prima richiesta, nella misura massima del 50% della quota capitale, tempo per tempo in essere, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui connessi all'acquisto ed a interventi di ristrutturazione e accrescimento di efficienza energetica di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con priorità per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, da parte dei conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dei giovani di età inferiore ai 35 anni titolari di un rapporto di lavoro atipico.

Il successivo art. 3 dispone che sono ammissibili alla garanzia del Fondo i mutui ipotecari di ammontare non superiore a 250.000 euro e che le unità immobiliari relative non devono avere le caratteristiche di lusso.

L'art. 19 del D.L. 34/2019 ha disposto un rifinanziamento di 100 milioni di euro per l’anno 2019 del Fondo e ha altresì fissato all’8 per cento la percentuale minima del finanziamento da accantonare a copertura del rischio.

 

La nuova disposizione istituisce la sezione speciale, che è istituita nell’ambito del Fondo di garanzia per la prima casa, per la concessione, a titolo oneroso, di garanzie, a prima richiesta, nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti, anche chirografari, ai condomìni, connessi ad interventi di ristrutturazione per accrescimento dell'efficienza energetica.

Gli interventi della sezione speciale sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.

Alla sezione speciale sono attribuite risorse pari a 10 milioni di euro per il 2020 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

La dotazione della sezione speciale può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici ovvero con l'intervento della Cassa depositi e prestiti Spa, anche a valere su risorse di soggetti terzi e anche al fine di incrementare la misura massima della garanzia.

Per ogni finanziamento ammesso alla sezione speciale viene accantonato a copertura del rischio un importo non inferiore all’8% dell’importo garantito.

Il comma in esame demanda a uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione delle norme di attuazione della sezione speciale, ivi comprese le condizioni alle quali è subordinato il mantenimento dell'efficacia della garanzia in caso di cessione del finanziamento, nonché i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia dello Stato e per l’incremento della dotazione della sezione speciale.

 

Emissione di titoli di Stato c.d. Green Bond e Comitato interministeriale

 

Il comma 92 prevede la possibilità per il Ministero dell’Economia e delle Finanze di inserire tra le spese rilevanti nell’ambito dell’emissione di titoli di Stato cosiddetti Green Bond:

§  la quota di interventi finanziata con risorse statali previste nel presente articolo

§   e più in generale gli interventi finanziati dalle Amministrazioni Centrali dello Stato a sostegno dei programmi di spesa orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all’economia circolare, alla protezione dell’ambiente e alla coesione sociale e territoriale.

 

Le suddette emissioni di titoli di Stato Green Bond saranno proporzionate agli interventi con positivo impatto ambientale finanziati dal bilancio dello Stato, ivi inclusi gli interventi di cui al presente articolo, e dovranno essere comunque tali da garantire un efficiente funzionamento del mercato secondario di detti titoli.

Si segnala che la formulazione, pur collegando l'emissione dei titoli di Stato al positivo impatto (ambientale) dei finanziamenti - in termini di 'proporzionalità' - non appare definire in modo chiaro il rapporto tra sistema di monitoraggio pubblico e di controllo su tale positivo impatto, cui fa riferimento la norma, e l'emissione dei titoli.

Si osserva poi che, alla luce del combinato disposto con il successivo comma 94, la norma sembrerebbe configurare un sistema di certificazione da parte di professionisti, di cui non risulta chiarita la valenza rispetto alla emissione di titoli di stato pubblici.

Andrebbe chiarito il sistema di valutazione dell'impatto ambientale ai fini dell'emissione dei titoli di Stato previsti dalla disposizione.

Il comma 93 istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato interministeriale con l’obiettivo di recepire, organizzare e rendere disponibili al pubblico le informazioni di cui al successivo comma 94. Si indica espressamente la finalità della previsione nell’emissione dei titoli di Stato Green Bond.

Si demanda ad un D.P.C.M. - da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio - l'individuazione delle modalità di funzionamento del Comitato stesso.

La norma prevede comunque che tale Comitato interministeriale sia coordinato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Monitoraggio

In base al comma 94, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 88 della disposizione (recanti la disciplina di attuazione degli interventi illustrati) 'possono' prevedere che siano certificati da un professionista indipendente:

§  la rispondenza degli investimenti rispetto alle finalità del comma 86

§  nonché la quantificazione del relativo impatto.

Si segnala che la norma riconosce tale profilo, relativo ad attività di certificazione da parte di professionisti indipendenti, comunque in termini di 'facoltà'.

Si valuti l'opportunità di chiarire già nella disposizione le tipologie professionali cui riferire le attività di certificazione previste dalla norma, anche alla luce delle implicazioni che tali certificazioni sembrano avere nel quadro della disposizione in materia di sistema di emissione di titoli di Stato green.

 

Con i medesimi decreti sono inoltre individuati i dati e le informazioni che le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze per assicurare il monitoraggio dell’impatto dei seguenti interventi:

§  degli interventi previsti dall'articolo in esame

§  nonché degli interventi finanziati con il Fondo Investimenti delle Amministrazioni centrali di cui all’articolo 1, commi 14 e ss. (su cui si veda la relativa scheda illustrativa).

§  e più in generale delle operazioni a sostegno dei programmi di spesa orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all’economia circolare, alla protezione dell’ambiente e alla coesione sociale e territoriale.

Si osserva che da un lato la disposizione sembra profilare un obbligo comunicativo generale per le pubbliche amministrazioni con riferimento ai programmi di spesa in parola, dall'altro la formulazione fa riferimento a programmi di spesa 'orientati' (ai molteplici obiettivi indicati nella disposizione medesima).

 

La disposizione prevede che la mancata comunicazione dei dati e delle informazioni richieste, necessarie anche per il rispetto degli impegni con l’Unione Europea, rileva ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Si segnala che la norma, al terzo periodo del comma 94, fa riferimento ad informazioni 'richieste', con riguardo ai dati e alle informazioni in parola, mentre il secondo periodo sembrerebbe prevedere un obbligo di comunicazione generalizzato in capo alle pubbliche amministrazioni interessate, a prescindere da apposite richieste.

I dati che verranno raccolti devono consentire in ogni caso al Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito del Comitato Interministeriale di cui al comma 93, di ottenere tutte le informazioni necessarie alla rendicontazione di effettivo utilizzo e di impatto ambientale degli impieghi indicati nell’ambito della documentazione dei titoli di cui al comma 92.

Si valuti di specificare le tipologie dei dati, al fine di chiarire il modo in cui gli stessi 'devono consentire' l'acquisizione del pieno quadro informativo da parte del Ministero, secondo la previsione dizione della norma.

 

Il comma 95 stabilisce che agli oneri recati dai commi 88 e 94, primo periodo, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo istituito dal comma 85, nei limiti di 1 milione di euro per l’anno 2020 e di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni successivi. Si tratta degli oneri relativi alla selezione degli interventi (comma 88) e alla possibile previsione di certificazione da parte di professionisti indipendenti (comma 94, primo periodo).

 

Green climate Fund

Il comma 96 assicura la partecipazione dell'Italia alla ricostituzione del "Green climate Fund" previsto dalla legge 4 novembre 2016, n. 204, autorizzando una spesa di 33 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 66 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028.

 

 

 

Il Green climate fund (Fondo verde per il clima, GCF) è stato istituito alla Conferenza sul clima di Cancún (COP 16) nel 2010. Questo fondo dell'ONU svolge un ruolo centrale per convogliare le risorse finanziarie verso i paesi in via di sviluppo e catalizzare i finanziamenti privati per il clima. L'Ue e gli Stati membri si sono impegnati a fornire quasi la metà delle risorse del fondo, circa 4,7 miliardi di dollari. In occasione della prima Conferenza dei donatori del Fondo, nel novembre 2014, l'Italia si è impegnata a contribuire alla prima capitalizzazione con una cifra pari a 250 milioni di euro. In seguito poi ad un accordo tra il Ministero dell'ambiente e la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS) che agisce in qualità di fiduciario del GCF, l'Italia ha stabilito di corrispondere 50 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2016-2018, come previsto dalla legge n. 204 del 4 novembre 2016 con la quale l'Italia ha ratificato l'Accordo di Parigi. Il Consiglio europeo svoltosi il 20-21 giugno 2019 ha riaffermato l'impegno dell'Ue e degli Stati membri ad adoperarsi a favore di un processo di ricostituzione tempestivo, ben gestito e riuscito del suddetto Fondo.

 

Commissione per la transizione ecologica

Il comma 98 prevede l’istituzione presso il Ministero dell'ambiente, entro il 31 gennaio 2020, di una Commissione per lo studio delle proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi.

Nello specifico, la Commissione è incaricata di studiare le modalità per rendere permanente lo sviluppo di un Green new deal italiano e per la programmazione della riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi, con il compito di elaborare una proposta organica per la ride?nizione, entro il 31 ottobre 2020, del sistema delle esenzioni a partire dall'anno 2021 in materia di trasporto merci, navale e aereo, di agricoltura e usi civili, con l'obiettivo di ridurre la spesa pubblica, sostenere le innovazioni e gli investimenti in ricerca, innovazione tecnologica e sviluppo e infrastrutture per  la riconversione ecologica che producano una  riduzione delle emissioni di gas serra entro il 2030.

Il comma 99 disciplina la composizione della Commissione, la quale è presieduta dal Ministro dell’ambiente, o da un suo sostituto, ed è composta da:

§  un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze, un rappresentante del Ministro dello Sviluppo economico, un rappresentante del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, un rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

§  tre esperti nominati dal Ministro per l'ambiente;

§  tre esperti nominati dal Ministro dell'economia.

 

Il comma 98, secondo periodo, prevede che la Commissione sviluppi un ampio percorso di partecipazione democratica con il pieno coinvolgimento delle parti sociali, degli enti locali, delle comunità coinvolte, delle associazioni, dei movimenti impegnati nell'azione per il clima, delle Università e dei ricercatori.

Il terzo periodo stabilisce che ai componenti della Commissione non spettano compensi, indennità, rimborsi spese, gettoni di presenza o altro emolumento comunque denominato.

Il comma 100 prevede l’assegnazione alla Commissione di una dotazione di 0,5 milioni di euro per l’anno 2020, per lo svolgimento dei compiti previsti.

 

L’art. 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (c.d. collegato ambientale) ha previsto la predisposizione da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cadenza annuale, di un “Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli” (rispettivamente SAD e SAF).

I sussidi sono intesi nella loro definizione più ampia e comprendono, tra gli altri, gli incentivi, le agevolazioni, i finanziamenti agevolati e le esenzioni. La Direzione generale per lo Sviluppo sostenibile del Ministero dell’ambiente- con l’assistenza tecnica della Sogesid S.p.A. - provvede alla redazione del Catalogo, avvalendosi, oltre che delle informazioni nella disponibilità dello stesso MATTM e dell'ISPRA, delle informazioni rese disponibili dall'ISTAT, dalla Banca d'Italia, dai Ministeri, dalle Regioni e dagli enti locali, dalle università e dagli altri centri di ricerca. Si fa riferimento nel catalogo a sussidi diretti (leggi di spesa) e sussidi indiretti (o spese fiscali), includendo anche i sussidi “impliciti” come parte dei sussidi indiretti, ossia sussidi che possono emergere dalla tassazione ordinaria e favorire o incoraggiare comportamenti e scelte di consumo (e produzione) favorevoli o dannosi per l’ambiente. Casi specifici, ad esempio, si riferiscono all’underpricing per l’estrazione di risorse naturali (cave o royalties). Per l'edizione 2018 del Catalogo, con dati al 2017, che stima per il 2017 SAF pari a 15,2 miliardi di euro e SAD pari a 19,3 miliardi di euro (per approfondimenti si veda qui).

Si ricorda che nella Nota di aggiornamento al DEF 2019 il Governo, nel sottolineare l'importanza di riformare il sistema fiscale in chiave ambientale al fine di accompagnare il sistema economico verso forme di consumo e produzione sostenibili, ha sottolineato che l'Italia sta avviando, in qualità di Stato membro, in collaborazione con lo Structural Reform Support Service della Commissione europea e con l'Ocse, un progetto volto a sviluppare un Piano d'Azione per la riforma fiscale ambientale in Italia.

 

Ai sensi del comma 97, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi della Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

Il comma 15 dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ha previsto, al fine di garantire la continuità delle funzioni di controllo e monitoraggio dei dati fiscali e finanziari, che i diritti dell'azionista della società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che provvede agli atti conseguenti in base alla legislazione vigente. Il consiglio di amministrazione, composto di cinque componenti, è conseguentemente rinnovato entro il 30 giugno 2008 senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile.

In tale materia, si segnala che disposizioni sono state altresì recate dal D.L. 26/10/2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili) che all'art. 51 ha recato disposizioni sulle attività informatiche in favore di organismi pubblici

 

La norma in esame reca l'indicazione dei seguenti ambiti:

§   per servizi informatici strumentali al raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e funzionali

§   nonché per la realizzazione di programmi e progetti da realizzare mediante piattaforme informatiche rivolte ai destinatari degli interventi.

Si indica la finalità di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa e favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, in coerenza con le strategie del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione.

Si rinvia ad apposite convenzioni per la definizione dell'oggetto e delle condizioni dei servizi in parola.

 


 

Articolo 1, commi 101 e 102
(Interventi di bonifica da amianto delle navi militari)

 

 

I commi 101 e 102 sono volti ad estendere anche alle navi militari contaminate da amianto, oltre che agli edifici pubblici, gli interventi di bonifica finanziati attraverso il Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto, istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (comma 101). A tal fine il Fondo è incrementato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022. Sono stabiliti con decreto del Ministro della Difesa, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'Ambiente e delle Infrastrutture, le priorità di intervento per le unità navali da bonificare (comma 102).

 

Si ricorda che la legge n. 221/2015, art. 56, comma 7, al fine di promuovere la realizzazione di interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto, a tutela della salute e dell'ambiente, ha istituito il “Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto” con una dotazione finanziaria di 5,536 milioni di euro per l'anno 2016 e di 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

 Il funzionamento del Fondo è stato disciplinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21 settembre 2016 che ha individuato anche i criteri di priorità per la selezione dei progetti ammessi a finanziamento.

 

Le priorità di intervento per le unità navali da bonificare saranno definite con decreto del Ministro della Difesa, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'Ambiente e delle Infrastrutture, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge.

 

In relazione al tema della rimozione dell'amianto dalle unità navali e dai siti della Marina militare si ricorda che lo scorso 24 ottobre, il Governo, in risposta all’interrogazione n.?5-02978 D'Uva ha fatto presente che in linea generale, “il Dicastero della difesa ha, da tempo, sviluppato un complesso di attività volte all'individuazione dei materiali e della componentistica contenenti tracce di amianto e alla loro rimozione. ?In particolare, la Marina Militare (già attivatasi quando, nel 1986, l'allora Ministero della sanità emanò la prima Circolare che vietava l'utilizzo dell'amianto nelle scuole e negli ospedali), non ha più impiegato materiali contenenti amianto e, dal 1992, tutte le Unità Navali sono state costruite e messe in servizio con la certificazione «amianto free» da parte del cantiere costruttore. La Forza armata ha provveduto alla bonifica delle Unità navali entrate in servizio prima del 1992 e ad effettuare la mappatura e la messa in sicurezza di tutti i materiali contenenti amianto. L'attività di mappatura ha portato alla redazione di n.?167 documenti, da assumere, quale riferimento, alla base delle attività di bonifica per tutte le navi della flotta fino a Rimorchiatori Portuali inclusi (unità con equipaggio fisso a bordo), nessuna esclusa. ??Ad oggi, delle n.?167 unità mappate, le attività di bonifica hanno interessato n.?156 unità, di cui: 147 Unità bonificate a meno degli elementi diffusi e/o in aderenza alla mappatura iniziale di riferimento; 9 Unità oggetto di interventi di bonifica parziale, il cui completamento sarà eseguito nell'ambito della programmazione degli stabilimenti di lavoro entro il 2021/22.??Le rimanenti 11 unità (n.?5 in disarmo, n.?6 bettoline/mezzi minori e rimorchiatori portuali)”, ha puntualizzato il Governo, verranno bonificate nell'ambito della programmazione dei singoli Stabilimenti di lavoro, ma non presentano –– situazioni di rischio”.

Il Governo, sempre in risposta al richiamato atto di sindacato ispettivo, ha fatto presente che a far data dal 2011, la Forza armata ha istituito anche un database gestito a livello territoriale, per disporre di una mappatura degli immobili con presenza di materiali contenenti amianto. Allo stato, sono stati inseriti complessivamente 537 interventi programmati per gestire l'eventuale presenza di amianto. ??Dall'analisi del database, risultano 951 immobili/compendi in uso alla Forza armata, di cui 821 privi di amianto (asbestos free) e 130 con presenza di tale materiale che viene gestito in osservanza a quanto disposto dalla legge n.?257/1992 e dal decreto legislativo n.?81/2008, di fatto valutando il rischio e tutelando il proprio personale. ??Il Governo ha, infine, precisato che in tema di amianto, la vigilanza preventiva viene attuata in relazione ai piani di bonifica di amianto presentati dalle ditte incaricate della rimozione/confinamento/incapsulamento a bordo delle navi o presso infrastrutture della Forza armata. ?L'organo di vigilanza, ai sensi del richiamato decreto ministeriale 6 settembre 1994, esamina i piani di bonifica e solo dopo la loro approvazione e un sopralluogo presso il sito interessato per verificare le condizioni del cantiere, autorizza l'inizio dei lavori, al termine dei quali esamina le analisi di laboratorio relative alle fibre aero-disperse ed effettua un sopralluogo mirato alla restituzione del sito alle normali attività.
??Anche l'ambiente circostante è sottoposto a verifiche periodiche per accertare l'assenza di pericolosità per la salute del personale imbarcato (rilievo delle fibre aerodisperse, secondo un protocollo tecnico-scientifico definito in collaborazione con l'Università di Genova) e ogni unità navale è dotata di specifici dispositivi di protezione individuale per le fibre di amianto, nonché di un definito protocollo d'intervento, da attuarsi nel caso si verifichino avarie a carico di impianti o componenti con materiali contenenti amianto.


 

Articolo 1, commi 103-106
(Stanziamenti per il completamento
della carta geologica ufficiale d'Italia)

 

 

I commi 103-106, introdotti durante l'esame al Senato, assegnano all’Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) un contributo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022, per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000, la sua informatizzazione e le attività ad essa strumentali. Sono altresì disciplinati lo svolgimento delle attività e l’utilizzo delle risorse stanziate.

 

Si fa notare che l’opportunità di considerare “tra gli obiettivi strategici del nostro Paese, il completamento della carta geologica nazionale, prevedendo, a tal fine, uno stanziamento strutturale, a decorrere dalla prossima legge di bilancio” figura tra gli impegni per il Governo previsti dalla mozione 1/00707 (testo 3), approvata nella seduta dell’Assemblea del Senato del 7 marzo 2017.

Una ricostruzione della situazione della cartografia geologica ufficiale è stata fornita dal Ministro dell’ambiente, nel corso della XVII legislatura, in risposta all’interrogazione 4/15360, durante la seduta dell’Assemblea della Camera del 28 aprile 2017.

 

Il comma 103 prevede – per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000, la sua informatizzazione e le attività ad essa strumentali – l’assegnazione all’ISPRA di un contributo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

Si ricorda che l’art. 6 della legge 28 giugno 2016, n. 132 (recante “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”) include, tra le funzioni di indirizzo e di coordinamento attribuite all'ISPRA, quelle relative al “rilevamento, l'aggiornamento e la pubblicazione della carta geologica nazionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera g), della legge 11 marzo 1988, n. 67 (v. infra)”.

 

Il comma 104 disciplina lo svolgimento delle attività per il raggiungimento delle finalità indicate nel comma precedente, stabilendo che tali attività sono svolte:

§  sotto il coordinamento del Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA;

§  in collaborazione con le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, con istituti e dipartimenti universitari e con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990;

L’art. 15 della L. 241/1990 prevede che, anche al di fuori delle conferenze di servizi, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. Lo stesso articolo disciplina tali accordi prevedendo, tra l’altro, che gli stessi devono essere sottoscritti con firma elettronica, pena la nullità degli stessi.

§  nei limiti delle risorse stanziate dal comma 103.

 

Il comma 105 consente la destinazione di una quota non superiore al 5% degli stanziamenti annuali autorizzati dal comma 103:

§  ad oneri di carattere generale connessi alle attività di completamento della carta geologica ufficiale d'Italia;

§  all'acquisto di apparecchi scientifici e materiali di documentazione;

§  nonché alle spese occorrenti per fronteggiare i compiti di carattere esecutivo connessi al rilevamento, all'aggiornamento e alla pubblicazione della carta geologica d'Italia.

 

Il comma 106 dispone che il Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA, prima di avviare le attività di completamento della carta geologica ufficiale d'Italia, rende note in apposito atto le aree non ancora coperte dalla nuova cartografia CARG allo scopo di programmare i lavori, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per il completamento dell'intero progetto, nel limite delle risorse previste dal comma 103.

Si osserva che il testo della disposizione fa erroneamente riferimento al comma 107 in luogo del comma 103.

Nella citata risposta all’interrogazione 4/15360 viene sottolineato che “nel 1988, nell'ambito del Programma annuale di interventi urgenti di salvaguardia ambientale (legge n. 67 del 1988), viene inserito il progetto di realizzazione della Nuova carta geologica alla scala 1:50.000. Con la legge n. 183 del 18 maggio 1989 («Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo»), il servizio geologico d'Italia, allora collocato nel Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in conformità con i propri compiti istituzionali, è chiamato a realizzare un Sistema informativo unico geologico […]. Con la legge n. 305 del 28 agosto 1989 il progetto di realizzazione della nuova carta geologica alla scala 1:50.000, denominato «Progetto CARG», viene inquadrato nella Programmazione triennale per la tutela dell'ambiente, diventando un progetto unitario realizzabile a scala nazionale. La realizzazione della cartografia geologica ha previsto la collaborazione tra servizio geologico d'Italia, regioni, province autonome, università e Consiglio nazionale delle ricerche. Il Servizio geologico d'Italia (ora Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'Ispra), in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge n. 183 del 1989, assume quindi, come detto, un ruolo primario nell'acquisizione e divulgazione dei dati geologici per consentirne la fruibilità da parte delle amministrazioni pubbliche attraverso il coordinamento delle attività per la realizzazione della Carta geologica alla scala 1:50.000”.


 

Articolo 1, commi 107-109
(Green Mobility)

 

 

Nei commi 107-109 si dispone in ordine agli autoveicoli delle pubbliche amministrazioni, prescrivendo che il rinnovo della loro dotazione avvenga per almeno la metà mediante acquisto o noleggio di veicoli ad energia elettrica o ibrida.

 

Il comma 107 prescrive alle pubbliche amministrazioni - dal 1° gennaio 2020 - allorché rinnovino gli autoveicoli in dotazione, di procedere in misura non inferiore al 50 per cento mediante l'acquisito o noleggio (nei limiti delle risorse di bilancio destinate a tale spesa) di veicoli adibiti al trasporto su strada alimentati ad energia elettrica, ibrida o ad idrogeno.

Quest'ultima previsione relativa all'alimentazione ad idrogeno è stata introdotta dal Senato.

 

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano in caso di acquisto o noleggio di almeno due veicoli.

Sono esclusi dalla prescrizione sopra ricordata, ai sensi del comma 108:

§  il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

§  i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;

§  i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza;

§  i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa;

§  le Forze di polizia.

 

Il comma 109 prevede che l'attuazione delle presenti disposizioni sia realizzata dalle amministrazioni nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

 

Il censimento delle auto di servizio delle pubbliche amministrazioni per l'anno 2018, realizzato dal Dipartimento della funzione pubblica (in collaborazione con Formez PA) rileva (al 31 dicembre 2018) 33.527 autovetture (le amministrazioni che hanno comunicato i dati sono state 8.366, su un totale di 10.164).


 

Articolo 1, commi da 110-112
(Trasporto intermodale)

 

 

I commi 110-112, introdotti dal Senato, autorizzano la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2021 per le finalità di miglioramento della catena intermodale e il decongestionamento della rete viaria.

Si autorizza inoltre la spesa di 14 milioni di euro per l’anno 2020 e di 25 milioni di euro per l’anno 2021 per il completo sviluppo dei sistemi di trasporto intermodale.

 

In dettaglio, il comma 110 autorizza la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2021 per le finalità di cui all’articolo 1, comma 647, della legge n. 208 del 2015 - di miglioramento della catena intermodale e decongestionamento della rete viaria.

Il comma 647 della legge n. 208 del 2015 ha autorizzato il MIT a concedere contributi per l'attuazione di progetti per migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria. Tali progetti devono riguardare l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia, che collegano porti situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. La disposizione richiamata a tal fine autorizzava la spesa annua di 45,4 milioni per l'anno 2016, di 44,1 milioni per l'anno 2017 e di 48,9 milioni per l'anno 2018.

 

Il D.M. 14 luglio 2017, n. 125 ha recato il Regolamento recante l'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, commi 648 e 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Si ricorda che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 agosto 2015 è stato approvato il «Piano strategico nazionale della portualità e della logistica», in attuazione dell'articolo 29 del decretolegge12 settembre 2014, n. 133. Esso costituisce lo strumento di pianificazione strategica del settore, finalizzato al miglioramento della competitività del sistema portuale e logistico, all’agevolazione della crescita dei traffici, alla promozione dell'intermodalità nel traffico merci e alla riforma della governance portuale.

 

Agli oneri derivanti dalla disposizione qui in esame si provvede:

§  per 3,8 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 36 della legge n. 457 del 1978;

§  quanto a 16,2 milioni di euro mediante del comma 5 dell’articolo 34-ter della legge n. 196 del 2009, iscritto nello stato di previsione del Mit; si tratta del fondo relativo all'accertamento e riaccertamento annuale dei residui passivi.

 

In particolare, comma 5 dell’articolo 34-ter della legge n. 196 del 2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica.), prevede che in esito al riaccertamento di cui al comma 4 della norma, in apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato è quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente al giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di bilancio, le somme corrispondenti agli importi di cui al periodo precedente possono essere reiscritte, del tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate. Per la rideterminazione del fondo, si vedano poi gli artt. 13-quater, comma 9, e 47, comma 1-septies, lett. a), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.

 

Il successivo comma 111 autorizza inoltre la spesa di 14 milioni di euro per l’anno 2020 e di 25 milioni di euro per l’anno 2021 per le finalità di cui al comma 648 della medesima legge n. 208 del 2015, in materia di completo sviluppo del sistema di trasporto intermodale.

Il comma 648 citato prevede per il completo sviluppo del sistema di trasporto intermodale, l'autorizzazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a concedere contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia. A tal fine in base a tale norma vigente è autorizzata la spesa annua di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Agli stessi fini può essere utilizzata quota parte delle risorse di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (che autorizzava la spesa di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 per interventi in favore del settore dell'autotrasporto, cui si attingeva dunque per le risorse).

 

Infine, il comma 112 dispone che il fondo di parte corrente di cui al citato comma 5 dell’articolo 34-ter sia ridotto di 14 milioni di euro per l’anno 2021.


 

Articolo 1, commi 113-117
(Contributi all’autotrasporto per rinnovo veicoli)

 

 

I commi 113-117, introdotti al Senato, stanziano ulteriori 3 milioni di euro per l'anno 2020 per la concessione di contributi per il rinnovo, previa rottamazione, del parco veicolare delle imprese di autotrasporto attive sul territorio italiano iscritte al Registro Elettronico Nazionale con l'obiettivo di accrescere la sicurezza del trasporto su strada, oltreché di ridurre gli effetti climalteranti deviranti dal trasporto passeggeri su strada.

 

In dettaglio, lo stanziamento di 3 milioni di euro per l'anno 2020 per il rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al R.E.N. (Registro elettronico nazionale), si aggiunge alle risorse previste dalla vigente legislazione per gli investimenti da parte delle imprese di autotrasporto ed ha l'obiettivo di accrescere la sicurezza del trasporto su strada, oltre che di ridurre gli effetti climalteranti deviranti dal trasporto passeggeri su strada (comma 113).

Ai sensi del comma 114 i contributi sono destinati a finanziare gli investimenti avviati dall'entrata in vigore del provvedimento in esame fino al 30 settembre 2020 e finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3, con contestuale acquisizione (inclusa locazione finanziaria) di nuovi autoveicoli per il trasporto passeggeri e di cat. M2 o M3, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full electric) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI (di cui al Reg. CE n. 595/2009).

Il comma 115 prevede che i contributi - di entità variabile, da un minimo di 4.000 a un massimo di 40.0000 euro per ciascun veicolo, e differenziati in ragione della categoria M2 o M3 del nuovo veicolo come previsto dal comma 116 - siano erogati fino a concorrenza delle risorse disponibili, escludendone la cumulabilità con altre agevolazioni relative al medesimo tipo di investimento, incluse quelle concesse a titolo de minimis (ai sensi del Reg. UE n. 1407/2013).

 

Si ricorda che l’articolo 47 del Codice della strada che identifica le categorie di veicoli individua:

§  con la categoria M2: i veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;

§  con la categoria M3: i veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t.

 

Il comma 117 demanda ad un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge, la disciplina delle modalità e dei termini di presentazione delle domande di contributo, i criteri di valutazione delle stesse, l'entità del contributo massimo riconoscibile e le relative modalità di erogazione. I criteri di valutazione delle domande - stabilisce la norma primaria - assicurano la priorità al finanziamento degli investimenti per la sostituzione dei veicoli a motorizzazione termica maggiormente inquinanti.


 

Articolo 1, 118
(Credito d'imposta per sistemi di monitoraggio strutturale
degli immobili)

 

 

Il comma 118, introdotta al Senato, riconosce un credito d'imposta, nel limite massimo complessivo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per le spese documentate relative all'acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo, con l'obiettivo di aumentare il livello di sicurezza degli immobili, demandando la definizione della relativa disciplina a una disposizione di rango secondario.

 

Più in dettaglio le disposizioni in esame riconoscono, ai fini delle imposte sui redditi, un credito d'imposta, nel limite massimo complessivo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, in relazione alle spese documentate relative all'acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo, con l'obiettivo di aumentare il livello di sicurezza degli immobili.

 

Si affida un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame (1° marzo 2020), la definizione di:

§  criteri e procedure per l'accesso al beneficio;

§  eventuale relativo recupero, in caso di utilizzo illegittimo;

§  le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti previsti dalla norma in esame.


 

Articolo 1 - commi 119-122
(Centro studio Cambiamenti climatici a Venezia)

 

 

I commi 119-122 introdotti al Senato, al fine di assicurare la piena adesione dell'Italia nel contrasto ai cambiamenti climatici e nel favorire lo sviluppo sostenibile, istituiscono il Centro di Studio e di ricerca Internazionale sui Cambiamenti Climatici, con sede a Venezia, per il cui avvio e funzionamento viene autorizzata la spesa di 500 mila euro a decorrere dall'anno 2020. Viene altresì autorizzata la spesa di 60 milioni di euro, per l'anno 2020, per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia previsti dalla Legge n. 798 del 1984.

 

Con l'obiettivo di assicurare la piena adesione dell'Italia nel contrasto ai cambiamenti climatici e nel favorire lo sviluppo sostenibile, la disposizione istituisce il Centro di Studio e di ricerca Internazionale sui Cambiamenti Climatici, per il cui avvio e funzionamento viene autorizzata la spesa di 500 mila euro a decorrere dall'anno 2020 quale concorso dello Stato alle spese per l’avvio e il funzionamento del Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici.

Si stabilisce che il Centro, con sede a Venezia, svolga i seguenti compiti:

§  valorizzi e metta in connessione il patrimonio di conoscenze maturate dai soggetti pubblici e privati che si occupano di vulnerabilità e resilienza;

§  contribuisca alla definizione di strategie nazionali, mediante studi e ricerche sulla mitigazione, sulla resilienza e sull'adattamento ai cambiamenti climatici, e più in generale nell'ambito della gestione sostenibile dei sistemi sociali e ambientali, con particolare riferimento alla salvaguardia della città di Venezia.

Si prevede che il Centro si avvalga del contributo delle università veneziane di Ca' Foscari, Iuav, VIU-Venice International University, degli istituti di ricerca in materia (tra cui CNR e Centro Maree), nonché del Consorzio Venezia nuova e del Consorzio per il coordinamento delle ricerche inerenti al sistema lagunare di Venezia (Corila), nonché della società Thetis Spa e possa realizzare partnership con organismi di studio e ricerca nazionali e internazionali.

 

Viene altresì autorizzata la spesa di 60 milioni di euro, per l'anno 2020, per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia previsti dalla Legge n. 798 del 1984. Si autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Si ricorda che la L. n. 798/1984 ha previsto (all'art. 4) l'istituzione di un Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo per l'attuazione degli interventi previsti dalla medesima legge (detto "Comitatone"), composto dai rappresentanti dei vari enti coinvolti.

L'art. 4 prevede altresì che il Comitato presenti annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione degli interventi.

Nell'ultima relazione al Parlamento, presentata il 5 dicembre 2013 (Doc. CXLVII, n. 1), viene sottolineato che il Comitato "ha esercitato ed esercita le proprie funzioni seguendo e promuovendo le attività dei vari soggetti attivi nell'attuazione della legge speciale, costituendo il punto di riferimento e di coordinamento tra i vari organismi, che rappresentano realtà ed esigenze fortemente diversificate, nonostante perseguano l'unico obiettivo della salvaguardia di Venezia". Nella medesima relazione viene sottolineato il ruolo di concertazione tra i soggetti competenti svolto dall'Ufficio di Piano costituito con D.P.C.M. 13 febbraio 2004 quale organo tecnico collegiale di supporto al Comitato al fine – come sottolineato nella relazione – di "fornire una visione complessiva delle attività di salvaguardia di cui alla legge n. 798/84, nonché la loro costante verifica e valutazione, anche ai fini di garantire i flussi finanziari necessari per i diversi piani di intervento delle amministrazioni competenti".

Relativamente ai finanziamenti autorizzati dalla L. 798/1984, si ricorda che essi sono destinati, in particolare, ad interventi di competenza dello Stato, della Regione Veneto e dei Comuni di Venezia (dal cui territorio è stata scorporata una parte che oggi costituisce il Comune di Cavallino Treporti) e Chioggia. I finanziamenti destinati alla Regione Veneto sono finalizzati, tra l'altro, all'esecuzione e al completamento da parte dei comuni di cui all'art. 2, ultimo comma, della L. n. 171/1973, di opere di approvvigionamento idrico, igienico-sanitario, nonché di impianti di depurazione" (art. 5, comma 1, lettera a), della L. 798/1984).

Per la salvaguardia fisica di Venezia la L. 798/1984 ha definito i criteri generali del progetto per l'attenuazione dei livelli delle maree in laguna "anche mediante interventi alle bocche di porto con sbarramenti manovrabili" (quello che successivamente ha assunto la denominazione di MO.S.E. - MOdulo Sperimentale Elettromeccanico) e stanziato i primi fondi per la relativa attuazione.

Nella citata relazione al Parlamento, che riporta i dati aggiornati al 31 dicembre 2012, veniva evidenziato che lo Stato italiano ha assegnato per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna quasi 13 miliardi di euro nel periodo 1984-2012 (comprensivi degli stanziamenti destinati al "Sistema MO.S.E." nell'ambito del Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443/2001, c.d. legge obiettivo).


 

Articolo 1, comma 123
(Fondo per investimenti innovativi delle imprese agricole)

 

 

Il comma 123 istituisce nello stato di previsione del MISE un Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per il 2020, che costituisce limite di spesa massima, al fine di favorire gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi da parte delle imprese agricole.

 

La disposizione si applica:

§  alle imprese che determinano il reddito agrario ai sensi dell’articolo 32 del DPR 917/1986 (TUIR).

 

La richiamata disposizione stabilisce che il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso (co. 1).

Sono considerate attività agricole: a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura; b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste; c) le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali (co. 2).

Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è stabilito per ciascuna specie animale il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2, tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle unità foraggere occorrenti a seconda della specie allevata (co. 3).

Non si considerano produttivi di reddito agrario i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, quelli dati in affitto per usi non agricoli, nonché quelli produttivi di reddito per la parte derivante dall'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 32, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino alle società in nome collettivo e in accomandita semplice nonché alle stabili organizzazioni di persone fisiche non residenti esercenti attività di impresa.

 

§  ai soggetti che effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell’elenco di cui all’allegato B annesso alla L. n. 232/2016 (legge di bilancio 2017).

 

Tale elenco comprende i seguenti beni.

Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0»

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione, definizione/qualificazione delle prestazioni e produzione di manufatti in materiali non convenzionali o ad alte prestazioni, in grado di permettere la progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la prototipazione e la verifica simultanea del processo produttivo, del prodotto e delle sue caratteristiche (funzionali e di impatto ambientale) e/o l'archiviazione digitale e integrata nel sistema informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data Analytics),

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione e la ri-progettazione dei sistemi produttivi che tengano conto dei flussi dei materiali e delle informazioni,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni di supporto alle decisioni in grado di interpretare dati analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualità del prodotto e l'efficienza del sistema di produzione,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della produzione con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione (quali ad esempio sistemi di comunicazione intra-fabbrica, bus di campo/ fieldbus, sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche riconducibili ai paradigmi dell'IoT e/o del cloud computing),

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni di realtà virtuale per lo studio realistico di componenti e operazioni (ad esempio di assemblaggio), sia in contesti immersivi o solo visuali,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni di reverse modeling and engineering per la ricostruzione virtuale di contesti reali,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado di comunicare e condividere dati e informazioni sia tra loro che con l'ambiente e gli attori circostanti (Industrial Internet of Things) grazie ad una rete di sensori intelligenti interconnessi,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il dispatching delle attività e l'instradamento dei prodotti nei sistemi produttivi,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della qualità a livello di sistema produttivo e dei relativi processi,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'accesso a un insieme virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della supply chain (cloud computing),

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per industrial analytics dedicati al trattamento ed all'elaborazione dei big data provenienti dalla sensoristica IoT applicata in ambito industriale (Data Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting),

software, sistemi, piattaforme e applicazioni di artificial intelligence & machine learning che consentono alle macchine di mostrare un'abilità e/o attività intelligente in campi specifici a garanzia della qualità del processo produttivo e del funzionamento affidabile del macchinario e/o dell'impianto,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la produzione automatizzata e intelligente, caratterizzata da elevata capacità cognitiva, interazione e adattamento al contesto, autoapprendimento e riconfigurabilità (cybersystem),

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'utilizzo lungo le linee produttive di robot, robot collaborativi e macchine intelligenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la qualità dei prodotti finali e la manutenzione predittiva,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della realtà aumentata tramite wearable device,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per dispositivi e nuove interfacce tra uomo e macchina che consentano l'acquisizione, la veicolazione e l'elaborazione di informazioni in formato vocale, visuale e tattile,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscano meccanismi di efficienza energetica e di decentralizzazione in cui la produzione e/o lo stoccaggio di energia possono essere anche demandate (almeno parzialmente) alla fabbrica,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity),

software, sistemi, piattaforme e applicazioni di virtual industrialization che, simulando virtualmente il nuovo ambiente e caricando le informazioni sui sistemi cyberfisici al termine di tutte le verifiche, consentono di evitare ore di test e di fermi macchina lungo le linee produttive reali,

sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell'e-commerce,

software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata,

software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).

Il comma in esame demanda a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, la definizione delle modalità attuative delle risorse del Fondo.


 

Articolo 1, commi 124-126
(Introduzione di tariffe sociali per i collegamenti arei
da e per la Regione Siciliana)

 

 

I commi 124-126, aggiunti dal Senato, prevedono l'introduzione di tariffe sociali per i collegamenti aerei da e per la Regione Siciliana per le categorie sociali indicate, stanziando 25 milioni di euro annui per l'anno 2020.

Per le modalità attuative si rinvia ad un successivo decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze - da adottare nel termine di 60 giorni.

 

Il comma 124 autorizza la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2020 prevedendo il riconoscimento di un contributo alle categorie dei soggetti di seguito individuati dalla norma (si veda il comma 125) per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania, dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di attuazione previsto dal comma. Si prevede tale riconoscimento dalla data di adozione del decreto ministeriale recante le modalità attuative.

Si indica il fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta di ridurre i disagi derivanti dalla condizione di insularità e assicurare la continuità del diritto alla mobilità, ai sensi dell'articolo 107, par. 2, lettera a) del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (si veda il box sub).

 

Il comma 125 prevede che le disposizioni di cui al comma 124 si applichino ai cittadini residenti nel territorio della Regione Siciliana e che rientrino in almeno una delle seguenti categorie:

a) studenti universitari fuori sede;

b) disabili gravi ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104;

e) lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di fuori della Regione Siciliana e con reddito lordo annuo non superiore a 20.000;

d) migranti per ragioni sanitarie con reddito lordo annuo non superiore a 20.000 euro.

 

In base al comma 126, si demanda ad un decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di stabilire le modalità attuative del nuovo regime tariffario con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

§  alla quantificazione dello sconto;

§  alle modalità e termini del rimborso dell'importo differenziale tra il prezzo dei biglietti aerei e la tariffa sociale applicata ai soggetti previsti.

 

Si stabilisce il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge per l'adozione del decreto.

Si segnala come il comma 126, nel rinviare all'adozione del D.M. del MIT per le modalità attuative, non appare indicare il riferimento al profilo della concorrenza delle risorse, non essendo contemplato un profilo di ordine o graduatorie tra i richiedenti il rimborso.

 

 

L'articolo 107, par. 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dichiara incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, "sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza".

Il par. 2 del medesimo articolo 107 elenca alcune fattispecie definite sempre compatibili con il mercato interno, in quanto tali ammissibili ipso iure, ovvero gli aiuti: a) "a carattere sociale" concessi ai singoli consumatori, "a condizione che siano accordati senza discriminazione determinate dall'origine dei prodotti"; b) destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali o altri eventi eccezionali; c) concessi all'economia di alcune regioni tedesche per compensarne gli svantaggi economici dopo la riunificazione.

Il par. 3 del medesimo articolo elenca invece gli aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato interno, previo esame caso per caso da parte della Commissione europea. Si tratta di aiuti destinati a: a) favorire lo sviluppo economico delle regioni in cui il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di disoccupazione; b) promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro; c) agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche; d) promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio; e) altre categorie, decise dal Consiglio su proposta della Commissione.

Specificamente in tema di collegamenti aerei, nel 2014 la Commissione europea ha pubblicato la Comunicazione "Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree" ( 2014/C 99/03). Tale documento dedica il capitolo 6 (par. 156 e 157) alla categoria degli "aiuti a carattere sociale ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera a) del trattato", a cui fa riferimento la disposizione in esame.

Ai fini della corretta individuazione degli aiuti a carattere sociale per il trasporto aereo, e per poterli considerare compatibili con il mercato interno, la Comunicazione elenca i seguenti tre requisiti cumulativi:

1)   la circostanza che l'aiuto sia effettivamente a favore di consumatori finali;

2)   il carattere sociale dell'aiuto, che riguardi dunque solo alcune categorie di passeggeri che viaggiano su una tratta (ad esempio bambini, persone con disabilità, persone con basso reddito, studenti, persone anziane). Si specifica ulteriormente che "nel caso in cui la rotta in questione serva a collegare aree remote, regioni ultraperiferiche, isole (...), l'aiuto potrebbe riguardare l'intera popolazione della regione interessata;

3)   la concessione dell'aiuto "senza discriminazioni per quanto riguarda l'origine dei servizi, vale a dire indipendentemente dalle compagnie aeree che effettuano i servizi in questione".

La materia è regolata in dettaglio dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato. La sezione 9 (articolo 51) è dedicata agli "aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote[16]" e ne stabilisce la compatibilità con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, par. 2, let. a) del TFUE, esentandoli dall'obbligo di notifica, purché soddisfino le seguenti condizioni:

1)   l'intero aiuto sia destinato ad utenti finali che abbiano la residenza abituale in regioni remote. Ai sensi dell'articolo 2, par. 132, del medesimo regolamento, si intende per "residenza abituale" il luogo in cui una persona fisica dimora almeno 185 giorni all'anno per interessi personali e professionali", laddove "la frequenza di corsi universitari o scolastici in un altro Stato membro non costituisce trasferimento della residenza abituale";

2)   gli aiuti siano concessi per il trasporto di passeggeri su una rotta che collega un aeroporto in una regione remota con un altro aeroporto all'interno dello Spazio economico europeo;

3)   gli aiuti siano accordati senza discriminazioni determinate dall'identità del vettore o dal tipo di servizio e senza limitazione della rotta precisa;

4)   i costi ammissibili corrispondano al prezzo di un biglietto di andata e ritorno, da o per la regione remota, comprensivo di tasse e spese fatturate dal vettore all'utente;

5)   l'intensità di aiuto non superi il cento per cento dei costi ammissibili;

La compatibilità è inoltre riservata agli aiuti trasparenti (per i quali sia possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza necessità di effettuare una valutazione dei rischi, articolo 5) e che abbiano un effetto di incentivazione (articolo 6).


 

Articolo 1, comma 127
(Risorse per la contrattazione collettiva del pubblico impiego)

 

 

Il comma 127 - modificato al Senato - incrementa di 325 mln di euro per il 2020 e di 1,6 mld di euro dal 2021 gli oneri a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2019-2021 del pubblico impiego e per i miglioramenti economici per il personale statale in regime di diritto pubblico.

 

§  In particolare, la disposizione modifica gli importi degli oneri per la contrattazione stabiliti dall’articolo 1, comma 436 della L. 145/2018 per il triennio 2019-2021:

§  1.750 milioni di euro per il 2020 (in luogo dei 1.425 milioni attualmente previsti);

§  3.375 milioni di euro annui dal 2021 (in luogo dei 1.775 milioni attualmente previsti).

 

I suddetti importi sono stati aumentati, rispetto alla previsione iniziale, dal Senato nella misura di 100 milioni di euro per il 2020 (in luogo dei 1.650 mln di euro inizialmente previsti) e di 200 milioni di euro dal 2021 (in luogo dei 3.175 mln di euro inizialmente previsti).

 

Gli importi sopra indicati per ciascun anno sono da intendersi comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

 

La Relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio specifica che le suddette risorse corrispondono ad un incremento delle retribuzioni medie complessive del personale appartenente al settore Stato pari all’1,3 per cento per il 2019, all’1,9 per cento per il 2020 e al 3,5 per cento a decorrere dal 2021, considerando anche gli effetti dei miglioramenti economici previsti per il personale in regime di diritto pubblico non contrattualizzato.

La richiamata Relazione tecnica afferma, inoltre, che gli incrementi contrattuali relativi al personale dipendente delle amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale – che, in base all’art. 1, c. 438, della L. 145/2018, sono posti a carico dei rispettivi bilanci – determinano oneri, comprensivi di quelli relativi alle previsioni di cui alla medesima L. 145/2018, quantificabili in complessivi 940 milioni di euro per il 2019, 1.340 milioni per il 2020 e 2.530 milioni dal 2021.

La medesima Relazione tecnica ribadisce che i suddetti incrementi si estendono anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale e conferma quanto previsto dall’art. 1, c. 440 e 441, della L 145/2018, che dispongono, nelle more della definizione dei contratti collettivi di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021 e a valere sulle predette risorse:

§  l’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale a favore del personale destinatario dei suddetti contratti e provvedimenti negoziali;

§  l’erogazione dell’elemento perequativo una tantum previsto per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche dai relativi CCNL 2016-2018;

§  l’incremento delle risorse destinate agli istituti normativi ed ai trattamenti economici accessori del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

Un blocco economico della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti fu disposto dall’art. 9 del D.L. 78/2010 che aveva previsto che non si desse luogo (senza possibilità di recupero delle componenti retributive) alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 e congelò (per il triennio 2011-13) il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti pubblici (compreso il trattamento accessorio, fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale), con inapplicabilità dei meccanismi di progressione stipendiale.

Il suddetto blocco venne prorogato fino al 31 dicembre 2014 dal D.P.R. 122/2013 e successivamente, fino al 31 dicembre 2015 dall’art. 1, c. 254-256 della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015).

La prospettiva di rinnovi contrattuali nel pubblico impiego riemerse - dietro impulso della sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 2015 - con l’art. 1, c. 466 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), che a tal fine quantificava in 300 milioni annui dal 2016 (per il triennio 2016-2018) gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa nel bilancio statale pluriennale.

Successivamente, l’art. 1, c. 365, della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017) ha istituito un Fondo (con una dotazione di 1,48 miliardi di euro per il 2017 e 1,93 miliardi di euro a decorrere dal 2018) con alcune finalità, tra cui il finanziamento della contrattazione collettiva nel pubblico impiego.

Al superamento del blocco economico della contrattazione collettiva nel pubblico impiego si perviene con la legge di bilancio per il 2018. L’art. 1, c. 679 e 681-684, della L. 205/2017, infatti, determina gli oneri complessivi a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale per il pubblico impiego per il triennio 2016-2018.

In particolare, vengono destinati alla copertura degli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale nelle amministrazioni pubbliche ed ai miglioramenti economici del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche in regime di diritto pubblico 300 milioni di euro per il 2016, 900 milioni per il 2017 e 2.850 milioni dal 2018.

Tali complessive somme annuali corrispondono ad incrementi retributivi rispettivamente pari a: 0,36 per cento per il 2016; 1,09 per cento per il 2017; 3,48 per cento per il 2018 (assumendo come termine di raffronto l'ammontare retributivo dato dal trattamento economico principale ed accessorio per il 2015, al netto dell'indennità di vacanza contrattuale).

Da ultimo, il richiamato art. 1, c. 436-441, della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha rideterminato gli oneri complessivi - pari a 1.100 milioni di euro per il 2019, 1.425 milioni per il 2020 e 1.775 milioni dal 2021 - per la contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2019-2021 del pubblico impiego e per i miglioramenti economici per il personale statale in regime di diritto pubblico. Nelle more della definizione dei contratti collettivi di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al medesimo triennio, si è disposto (a valere sulle predette risorse):

§  l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale a favore del personale destinatario dei suddetti contratti e provvedimenti negoziali;

§  l'erogazione dell'elemento perequativo una tantum previsto per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche dai relativi CCNL 2016-2018 (terminata il 31 dicembre 2018);

§  l'incremento delle risorse destinate agli istituti normativi ed ai trattamenti economici accessori del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.


 

Articolo 1, comma 128
(Tutoraggio nella Scuola nazionale dell'amministrazione)

 

 

Il comma 128 autorizza la Scuola nazionale dell’amministrazione (SNA) a stipulare, fino al 31 dicembre 2022, contratti di collaborazione coordinata e continuativa per esigenze di tutoraggio per un contingente massimo di 30 unità, previo espletamento di selezioni pubbliche comparative.

 

La disposizione - introdotta dal Senato - reca autorizzazione di spesa di 990.000 euro annui. Tali risorse sono destinate alla Scuola nazionale dell'amministrazione. Essa è autorizzata a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa per un contingente di personale fino a 30 unità.

La stipulazione dei contratti è previo svolgimento di selezioni pubbliche comparative; è finalizzata allo svolgimento di attività di tutoraggio.

Agli oneri la Scuola provvede nell'ambito delle risorse derivanti dal contributo finanziario ordinario dello Stato, disponibile a legislazione vigente.

 

Queste previsioni sono introdotte mediante modifica dell'articolo 11 ("Altri incarichi") del decreto legislativo n. 178 del 2009 recante "Riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione" - denominazione che è stata poi mutata in "Scuola nazionale dell'amministrazione" dall'articolo 1 del D.P.R. n. 70 del 2013 (regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'articolo 11 del decreto-legge n. 95 del 2012).

La disposizione su cui incide la novella prevede che la Scuola nazionale dell'amministrazione possa avvalersi di consulenti esterni, di professionalità e competenze utili allo svolgimento delle sue attività istituzionali, anche di supporto alla didattica ed alla ricerca. Tali incarichi sono conferiti dal Presidente, sentito il dirigente amministrativo.

Al citato articolo 11, sono pertanto aggiunti due commi.

Con il nuovo comma 1-bis si autorizza la SNA a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa per un contingente di personale non superiore a 30 unità “per le specifiche esigenze del tutoraggio”. La disposizione sembrerebbe fa riferimento alle attività di supporto alla didattica svolte dalla Scuola mediante incarichi di tutor didattico nell’ambito dei corsi proposti dalla Scuola medesima.

Si tratta di un’autorizzazione temporanea, in quanto la Scuola è autorizzata a stipulare tali contratti fino al 31 dicembre 2022.

 

In via generale, si ricorda che l’art. 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 prevede che le amministrazioni pubbliche possano conferire incarichi di collaborazione previa verifica dell’incompatibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno, disciplinando e rendendo pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi stessi.

Al contempo il comma 5-bis della medesima disposizione stabilisce il divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell’articolo 21 del medesimo TU e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato. Tale divieto si applica a decorrere dal 1° luglio 2019 (si v. art. 22, co. 8, D.Lgs. n. 75 del 2017).

 

Il nuovo comma 1-ter dell'articolo 11 del decreto-legge n. 95 del 2012 stabilisce che agli oneri per i contratti di collaborazione, che non possono superare il limite massimo di 990.000 euro annui, la Scuola provveda nell’ambito delle risorse derivanti dal contributo finanziario ordinario dello Stato disponibile a legislazione vigente.

 

Si ricorda infatti che i trasferimenti erariali destinati alla Scuola nazionale della amministrazione - SNA sono allocati nell’ambito del programma 22.3 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni (32.4), all’interno della Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche dello stato di previsione del MEF (cap. 5217).

 

Per la Scuola nazionale della amministrazione - SNA (cap. 5217 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) il bilancio a legislazione vigente prevede un appostamento pari a 13,6 milioni per ciascuno degli anni 2020-2022.

Le sezioni del disegno di legge di bilancio in esame non apportano variazioni.

 

La Scuola nazionale dell’amministrazione (SNA), originariamente denominata Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA) è un’istituzione di alta cultura e formazione, posta nell’ambito e sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio. Istituita nel 1957, le norme fondamentali della Scuola sono attualmente contenute nel d.lgs. n. 178/2009 che ha integralmente sostituito la disciplina contenuta nel d.lgs. n. 287/1999, come modificato dal d.lgs. n. 381/2003.

Nel corso della XVII legislatura, sono state poste le basi per una complessiva riforma dell’ordinamento della Scuola. Dapprima, infatti, il D.P.R. 70 del 2013 aveva istituito il Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica, in cui la Scuola nazionale dell’amministrazione (come è stata ridenominata) assumeva un ruolo di coordinamento delle attività di formazione e reclutamento poste in essere dalle singole Scuole. Successivamente, il decreto-legge n. 90 del 2014 ha disposto la soppressione di cinque scuole di formazione delle pubbliche amministrazioni e la contestuale assegnazione delle funzioni di reclutamento e di formazione, nonché delle risorse, degli organismi soppressi alla SNA (articolo 21). In attuazione di queste disposizioni, con D.P.C.M. 24 dicembre 2014 sono state individuate e trasferite tali risorse alla Scuola nazionale.

Si è previsto, inoltre, di adeguare l’ordinamento della Scuola attraverso una nuova articolazione in dipartimenti, e di ridefinire con apposito D.P.C.M. il trattamento economico dei docenti al fine di omogeneizzare quello dei docenti della soppressa Scuola superiore dell’economia e delle finanze, trasferiti alla SNA, con quello dei docenti della medesima Scuola (D.P.C.M. 25 novembre 2015, n. 202).

In base alla normativa vigente, la Scuola è dotata di autonomia organizzativa e contabile nei limiti delle proprie risorse economico-finanziarie. Tra i compiti primari della Scuola sono da ricordare: il reclutamento dei dirigenti e dei funzionari dello Stato; l’attività formativa iniziale dei dirigenti dello Stato; la formazione permanente dei dirigenti e dei funzionari dello Stato; la formazione, con gli oneri a carico dei committenti, di dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali, di soggetti gestori di servizi pubblici e di istituzioni ed imprese private; lo svolgimento di attività di ricerca, analisi e documentazione finalizzata al perseguimento dell'eccellenza nell'attività di formazione legata ai processi di riforma ed innovazione della pubblica amministrazione.

Con i più recenti interventi legislativi (da ultimo, il D.P.R. n. 70/2013) è stata inoltre confermata la competenza della SNA relativamente al corso-concorso per dirigenti, elevando dal 30 al 50 per cento i posti riservati a tale tipologia di concorso.

La legge individua tra gli organi della Scuola, il Presidente, unitamente al comitato di gestione e al dirigente amministrativo. Il Presidente è nominato per la durata di un quadriennio rinnovabile una sola volta, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione (articolo 7).

L’organizzazione interna della Scuola è definita da delibere del Presidente, ai sensi dell’articolo 15, co. 1, del d.lgs. 178/1999. Attualmente, essa è regolata dalla delibera n. 1 del 16 marzo 2018, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2018.

La SNA è articolata in cinque dipartimenti, cinque aree didattiche e scientifiche, due uffici e sei servizi. Il Presidente può inoltre istituire gruppi di lavoro per la realizzazione di attività o progetti specifici.

In particolare, l’attività di formazione della SNA è svolta da un gruppo di docenti stabili, nominati dal Presidente della Scuola per un periodo non superiore a due anni rinnovabile, i quali sono scelti tra dirigenti di amministrazioni pubbliche, docenti universitari, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, esperti - italiani o stranieri - di comprovata professionalità (art. 10, co. 1, D.Lgs. n. 178/2009). Le docenze stabili non possono essere superiori a trenta. La Scuola può, inoltre, avvalersi di docenti incaricati, anche temporaneamente, di specifiche attività di insegnamento e conferire a persone di comprovata professionalità specifici incarichi finalizzati alla pubblicazione di ricerche e studi (art. 10, co. 3, D.Lgs. n. 178/2009).

Oltre ai docenti, l’articolo 11 del D.Lgs. 178/2009 prevede la possibilità per la Scuola di avvalersi di consulenti esterni, di professionalità e competenze utili allo svolgimento delle sue attività istituzionali, anche di supporto alla didattica ed alla ricerca (tra questi, già oggi, la Scuola si avvale di incarichi temporanei per attività di tutoraggio didattico).

Gli elenchi degli incarichi a docenti temporanei, nonché gli incarichi di collaborazione, ricerca e consulenza aggiornato al 2019 sono disponibile sul sito istituzionale della SNA, alla pagina dedicata.

 


 

Articolo 1, commi 129 e 130
(Lavoro straordinario Forze di polizia)

 

 

I commi 129 e 130 destinano risorse aggiuntive per compensi del lavoro straordinario delle Forze di polizia, per 48 milioni, a decorrere dal 2020.

 

Il comma 129 autorizza un incremento di 48 milioni - a decorrere dall'anno 2020 - della spesa per compensare prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti delle Forze di polizia.

Si tratta di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia penitenziaria (cfr. l'articolo 16 della legge n. 121 del 1981, recante l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza).

Tali risorse si intendono aggiuntive rispetto all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale (poiché la disposizione qui prevede una "deroga" al limite di cui all'articolo 23, comma 2 - che tratta appunto di quel complessivo ammontare, determinato nella misura pari all'importo dell'anno 2016 - del decreto legislativo n. 75 del 2017 di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).

Secondo l'ordinamento vigente (art. 43, tredicesimo comma, della legge n. 121 del 1981) è stabilito annualmente con decreto del Ministro dell'interno (di concerto con il dicastero dell'economia), il numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive da retribuire come lavoro straordinario, per le esigenze funzionali dei servizi di polizia, in relazione alle disponibilità effettive degli organici.

In attesa dell'adozione di tale decreto ministeriale - aggiunge il comma 130 - il pagamento dei compensi per lavoro straordinario di cui al comma 1 è autorizzato entro i limiti massimi fissati dal decreto applicabile all'anno finanziario precedente.

 

Le previsioni dei due commi seguono a quanto disposto dall'articolo 33 del decreto-legge n. 113 del 2018 recante "disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno [ecc.]". Lì era stato previsto - a decorrere dall'anno finanziario 2018 - già un incremento di spesa - per poco più di 38 milioni - per il pagamento dei compensi per lavoro straordinario degli appartenenti alle Forze di polizia.

 

Per quanto riguarda la Polizia di Stato, lo stanziamento di bilancio per il compenso straordinario del personale ammonta a 394,355 milioni per il 2019 (secondo la legge n. 110 del 2019 di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019: Ministero dell'interno, cap. 2501/3).

La medesima fonte legislativa indica: per l'Arma dei Carabinieri 275,942 milioni (Ministero della difesa, cap. 4800/3); per la Guardia di finanza 102,900 milioni (Ministero dell'economia e finanza, cap. 4201/3); per la Polizia penitenziaria 103,290 milioni (Ministero della giustizia, cap. 1601/3).

Il decreto legislativo n. 75 del 2017 (adottato in attuazione della legge di riforma della pubblica amministrazione, legge n. 124 del 2015) ha previsto, tra l'altro, una progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale contrattualizzato delle amministrazioni pubbliche, demandata alla contrattazione collettiva (per ogni comparto o area di contrattazione) e realizzata attraverso i fondi per la contrattazione integrativa, all'uopo incrementati nella loro componente variabile.

A tal fine, specifica che la contrattazione collettiva opera (tenendo conto delle risorse annuali destinate alla contrattazione integrativa) la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione (distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale) delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione (art. 23, comma 1)

Nelle more dell'attuazione di tale convergenza, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi,

e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa (assicurando comunque l'invarianza della spesa), l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche, dal 1° gennaio 2017 non può superare il corrispondente importo determinato per il 2016 (art. 23, comma 2).


 

Articolo 1, comma 131
(Lavoro straordinario Vigili del fuoco)

 

 

Il comma 131 destina risorse aggiuntive per compensi del lavoro straordinario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, per 2 milioni, a decorrere dal 2020.

 

Autorizza un incremento di 2 milioni - a decorrere dall'anno 2020 - della spesa per compensare prestazioni di lavoro straordinario svolte per esigenze di servizio "imprevedibili e indilazionabili" del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Tali risorse si intendono aggiuntive rispetto all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale (prevedendosi qui, analogamente a quanto esposto supra per le Forze di polizia, una deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75 del 2017).

Per quanto riguarda il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, lo stanziamento di bilancio per il compenso straordinario del personale ammonta a 44,488 milioni per il 2019 (secondo la legge n. 110 del 2019 di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019: Ministero dell'interno, cap. 1801/3).

 

Il decreto legislativo n. 97 del 2017 (recante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) prevede all'articolo 16 (come sostituito dall'art. 10, comma 1 del decreto legislativo 'correttivo' n. 127 del 2018) l'autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia disposta annualmente con decreto del Ministro dell'interno (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio). Nelle more del perfezionamento di tale decreto ministeriale, il pagamento dei compensi per lavoro straordinario prestato per le attività svolte nel primo semestre di ciascun anno, è autorizzato entro i limiti massimi stabiliti con il decreto autorizzativo relativo all'anno precedente.

 

Nel corso della prima lettura presso il Senato è stata introdotta una modifica in sede di coordinamento, onde richiamare le risorse così destinate alle le prestazioni di lavoro straordinario di cui si tratta siano corrisposte ai sensi della clausola di salvaguardia retributiva dettata dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 97 del 2017, secondo cui per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco l'autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario è disposta annualmente con decreto del Ministro dell'interno (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio); e finché non sia perfezionato tale atto, valgono i limiti massimi stabilito dall'analogo decreto autorizzativo dell'anno precedente, ai fini del pagamento dei compensi per lavoro straordinario.

 


 

Articolo 1, comma 132
(Norme in materia di personale
impegnato nel dispositivo "Strade sicure")

 

 

Il comma 132 proroga fino al 31 dicembre 2020 e limitatamente a 7.050 unità l'operatività del Piano di impiego concernente l’utilizzo di un contingente di personale militare appartenente alle Forze Armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia.

 

Scopo dell'intervento è quello di garantire la prosecuzione degli interventi delle Forze Armate nelle attività di vigilanza a siti e obiettivi sensibili (commi 74 e 75 dell’articolo 24 del D.L. n. 78 del 2009) anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo e di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e ambientale nella regione Campania (articolo 3, comma 2 del decreto-legge n. 136 del 2013).

 

Per quanto concerne le disposizioni di carattere ordinamentale applicabili al personale militare impiegato nelle richiamate attività, l'articolo in esame rinvia alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 7-bis del decreto legge n. 92 del 2008 in base alle quali:

1.   il personale militare è posto a disposizione dei prefetti interessati;

2.   il Piano di impiego del personale delle Forze armate è adottato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell’ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell’interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari;

3.   nel corso delle operazioni i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza.

In relazione al richiamato Piano di impiego si ricorda che il decreto legge n. 92/2008 ha autorizzato il ricorso alle Forze Armate per lo svolgimento di compiti di sorveglianza e vigilanza del territorio in concorso con le Forze di Polizia. In particolare, è stato previsto che, in relazione a specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, al fine di assicurare un maggior controllo del territorio in talune zone del Paese, è consentito impiegare personale militare delle forze armate utilizzando preferibilmente i Carabinieri impegnati in compiti militari o, comunque, volontari specificamente addestrati per i compiti da svolgere.

Il Piano d'impiego delle Forze Armate nel controllo del territorio è stato adottato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa, il 29 luglio 2008 ed è operativo dal 4 agosto 2008. Il Piano riguardava inizialmente un contingente massimo di 3.000 unità con una durata massima di sei mesi, rinnovabile per una sola volta. Il D.L. n. 151/2008 ha, successivamente, autorizzato, fino al 31 dicembre 2008, l’impiego di un ulteriore contingente massimo di 500 militari delle Forze Armate da destinare a quelle aree del Paese dove, in relazione a specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, risultava necessario assicurare un più efficace controllo del territorio.

Il Piano è stato successivamente prorogato:

1.    fino al 31 dicembre 2014 dal comma 264 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013;

2.    fino al 31 marzo 2015 dal comma 4 dell’articolo 5 del D.L. n. 192 del 2014 (c.d. “mille proroghe”);

3.    fino al 30 giugno 2015 dall’articolo 5 del D.L. 18 n. 7/2015;

4.    fino al 31 dicembre 2015 dall’articolo 5-bis del D.L. n. 78/2015 (c.d. “enti territoriali”);

5.    fino al 31 dicembre 2016 dall’articolo 1, commi 251 e 252 della legge n. 208/2015  (legge di stabilità 2016);

6.    fino al 31 dicembre 2017 dall’ articolo 1, comma 377 della legge n. 232/2016  (legge di stabilità 2017);

7.    fino al 31 dicembre 2019 dall'art. 1, comma 688 della legge n. 205/2017 (legge di bilancio per il 2018).

 

Per quanto concerne la quantificazione degli oneri relativi all’impiego del richiamato contingente, l'articolo in esame autorizza la spesa di 149,97 milioni di euro per l'anno 2020 con specifica destinazione di euro:

§  147,50 milioni per il personale delle Forze Armate utilizzato nel piano di impiego operativo (comma 74 dell’articolo 24 del decreto legge n. 78 del 2009);

§  2,47 milioni per il personale delle Forze di Polizia che concorrono, unitamente alle Forze armate, nel controllo del territorio (comma 75 dell’articolo 24 del decreto legge n. 78 del 2009


 

Articolo 1, comma 133
(Fondo per la valorizzazione del
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

 

 

Il comma 133 istituisce un Fondo per la valorizzazione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, con una dotazione di 65 milioni per il 2020; 120 milioni per il 2021; 165 milioni a decorrere dal 2022.

 

La disposizione istituisce un Fondo - sullo stato di previsione del Ministero dell'interno - finalizzato alla "valorizzazione" del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nella prospettiva di una maggiore armonizzazione del trattamento economico rispetto a quello del personale delle Forze di Polizia.

La dotazione prevista per tale Fondo è di 65 milioni per il 2020; 120 milioni per il 2021; 165 milioni a decorrere dal 2022.

 

A fini di parziale copertura (a decorrere dal medesimo anno 2020) sono ridotte di 10 milioni annui le risorse di cui all'articolo 1, comma 1328, primo periodo, della legge n. 296 del 2006 n. 296, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Il richiamato comma della legge finanziaria 2007 ha disposto - al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti - un addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili (di 50 centesimi di euro a passeggero imbarcato), e che un apposito Fondo, alimentato dalle società aeroportuali in proporzione al traffico generato, concorra (per 30 milioni annui) al medesimo fine (con destinazione al centro di responsabilità «Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno).


 

Articolo 1, comma 134
(Fondo risorse decentrate personale Difesa)

 

 

Il comma 134 - introdotto dal Senato - autorizza anche per l'anno 2021 uno stanziamento di 21 milioni per l'incentivazione della produttività del personale civile appartenente alle aree funzionali del Ministero della difesa.

 

Siffatta autorizzazione di spesa di 21 milioni era già recata per il solo triennio 2018-2020 dall'articolo 614 del Codice dell'Ordinamento militare.

Tale stanziamento è da destinare all'incentivazione della produttività del personale civile appartenente alle aree funzionali del Ministero della difesa, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa.

Ai relativi oneri si provvede mediante quota parte dei risparmi di cui all'articolo 11, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 94 del 2017 - il quale prevede la destinazione allo stato di previsione del Ministero della difesa, del 50 per cento dei risparmi derivanti dalla riduzione del personale militare delle Forze armate.


 

Articolo 1, comma 135
(Personale uffici diretta collaborazione del MEF)

 

 

Il comma 135, introdotto dal Senato, dispone l'incremento della dotazione finanziaria destinata all'indennità accessoria del personale degli uffici di diretta collaborazione del MEF.

 

 

Il comma 135 incrementa la dotazione finanziaria destinata alle specifiche esigenze del personale degli Uffici di diretta collaborazione del MEF di cui all'articolo 7, comma 7, del d.P.R. n. 227 del 2003 per un importo pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022. La finalità è indicata nel potenziamento dei compiti finalizzati al miglioramento ed efficientamento delle politiche di bilancio e fiscali.

 

L'articolo 7, comma 7 del d.P.R. n. 227 del 2003 stabilisce che al personale non dirigenziale o a quello con rapporto di impiego non privato, assegnato agli uffici di diretta collaborazione, su proposta dei responsabili degli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, spetta, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, una indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi. Il personale beneficiario della predetta indennità è determinato dal Capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici di cui all'articolo 2, comma 2. In attesa di specifica disposizione contrattuale, la misura dell'indennità è determinata ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.


 

Articolo 1, commi 136-140
(Incremento di dotazione organica

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

 

 

Con i commi 136-140 si incrementa la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (nella qualifica di vigili del fuoco) per complessive 500 unità, secondo una determinata scansione temporale.

 

Le disposizioni - introdotte dal Senato - prevedono un incremento della dotazione organica della qualifica dei vigili del fuoco per complessive 500 unità.

Tale incremento è modulato nel modo che segue:

§  60 unità dal 1º gennaio 2020;

§  40 unità non prima del 1° ottobre 2021;

§  100 unità non prima del 1° ottobre di ciascun anno del quadriennio 2022-2025.

Corrispondemente è incrementata (appunto di 500 unità) la dotazione organica quale determinata nella Tabella A allegata al decreto legislativo n. 217 del 2005, il quale reca l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

 

Per la copertura dei posti aggiuntivi così configurati, si procede - nel limite delle unità annualmente previste - per il 70 per cento mediante scorrimento della graduatoria del concorso indetto nel 2016 (era un concorso a 250 posti, cfr. decreto del Ministro dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016).

Per il rimanente 30 per cento, si procede attingendo alla graduatoria del personale volontario, iscritto nell'apposito elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo (secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 295 della legge n. 205 del 2017).

 

La disposizione parrebbe suscettibile di una maggiore specificazione nella parte in cui menziona la possibilità di "nuove modalità assunzionali per la qualifica di vigile del fuoco".

 

L'autorizzazione di spesa per la copertura dell'incremento di dotazione organica è così modulata:

§  1.900.835 per l’anno 2020;

§  3.002.877 per l’anno 2021;

§  5.323.556 per l’anno 2022;

§  9.586.710 per l’anno 2023;

§  13.933.077 per l’anno 2024;

§  18.272.105 l’anno 2025;

§  21.580.504 per l’anno 2026;

§  21.732.469 per l’anno 2027;

§  21.820.627 per l’anno 2028;

§  21.912.230 per l’anno 2029;

§  21.987.440 per l’anno 2030;

§  22.014.252 per l’anno 2031;

§  22.041.063 per l’anno 2032;

§  22.067.875 per l’anno 2033;

§  22.088.011 a decorrere dall’anno 2034.

 

Infine si prevede un'autorizzazione di spesa le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie sopra ricordate, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto. Si tratta di: 60.000 euro per l’anno 2020; 100.000 per l’anno 2021; 200.000 per l’anno 2022; 300.000 per l’anno 2023; 400.000 per l’anno 2024; 500.000 annualmente a decorrere dall’anno 2025.


 

Articolo 1, commi 141 e 142
(Incremento del Fondo risorse decentrate del personale
contrattualizzato non dirigenziale del Ministero dell'interno)

 

 

I commi 141 e 142 incrementano il Fondo risorse decentrate per il personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno, per 12 milioni per l'anno 2020.

 

La disposizione - introdotta dal Senato - incrementa il Fondo risorse decentrate per il personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno.

Tale incremento è di 12 milioni per l'anno 2020.

Esso è aggiuntivo rispetto a quello dettato dalla legge n. 145 del 2018 (articolo 1, comma 149), ove già si è disposto un incremento del Fondo di 7 milioni di euro per ciascuna delle annualità del biennio 2019-2020 (e di 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021).

 

La medesima legge di bilancio 2019 previde, per quell'incremento allora disposto, che non valessero per esso i limiti stabiliti dalla normativa vigente (art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017) al fine di limitare la crescita dei trattamenti accessori (articolo 1, comma 150).

Così come previde che il Fondo potesse essere ulteriormente incrementato fino ad un massimo di 3,5 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante risparmi strutturali di spesa corrente incidenti sullo stato di previsione del Ministero dell'Interno (articolo 1, comma 152).

 

Quanto alla copertura finanziaria dell'onere previsto dalla presente disposizione - si è ricordato, 12 milioni per l'anno 2020 - essa è provvista mediante corrispondete riduzione del Fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi (questo Fondo è presente nello stato di previsione del Ministero dell'interno - come di ogni altro Ministero - per effetto dell'articolo 23, comma 1, della legge n. 289 del 2002, che a tale Fondo traslò il 10 per cento delle dotazioni iniziali delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri per l'anno finanziario 2003 concernenti spese per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria).

 

Nello stato di previsione del Ministero dell'interno che correda il disegno di legge di bilancio 2020 in esame, il Fondo per le risorse decentrate (cap. 2970) è destinatario di uno stanziamento pari a: 21,9 milioni per ciascuno degli anni 2020-21; 20,9 milioni per l'anno 2022.

Tale stanziamento è comprensivo degli effetti dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 12-ter del decreto-legge n. 53 del 2019 (cd. sicurezza bis) per 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.


 

Articolo 1, commi 143 e 144
(Disposizioni per l'armonizzazione dei trattamenti accessori
del personale appartenente alle aree professionali
e del personale dirigenziale dei ministeri)

 

 

I commi 143 e 144 istituiscono, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per l’armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei ministeri con una dotazione di 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. A decorrere dall’anno 2020, il fondo può essere inoltre alimentato con le eventuali somme che si rendano disponi­bili a seguito del rinnovo dei contratti del pubblico impiego precedenti al triennio contrattuale 2019-2021.

La disposizione autorizza inoltre la Presidenza del Consiglio ad incrementare, a decorrere dall’esercizio finanziario 2020, il fondo per le risorse decentrate del personale non dirigenziale di 5 milioni di euro annui ed il fondo per la retribuzione di posizione e per la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale non generale di 2 milioni di euro annui.

 

Nel dettaglio, il comma 143 prevede che, al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri, sia istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze uno specifico fondo da ripartire.

La dotazione base del fondo è di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Inoltre, a decorrere dal 2020, il fondo può essere alimentato con somme eventualmente disponibili, a seguito del rinnovo dei contratti del pubblico impiego precedenti al triennio contrattuale 2019-2021, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 165/2001.

La disponibilità di tali somme è accertata dal Ministro dell'economia e finanze con proprio decreto.

 

La disposizione del testo unico del pubblico impiego da ultimo richiamata (art. 48, co. 1) prevede che gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale siano quantificati con apposita norma da inserire nella legge di bilancio.

 

Per la eventuale alimentazione del fondo con le somme disponibili di cui sopra, si prevede che le somme iscritte nel conto dei residui sul fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo perequativo di cui alla disposizione in esame.

Il Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, ivi compreso il personale militare e quello dei Corpi di polizia e delle università, è stato istituito dall’art. 1, comma 365, della L. 232/2016, ed è allocato sul cap. 3027 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

 

Le risorse del fondo sono destinate:

§  per il 90 per cento, alla graduale armonizzazione delle indennità di amministrazione del personale appartenente alle aree professionali dei Ministeri al fine di ridurne il differenziale;

§  per il 10 per cento, alla armonizzazione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato delle medesime amministrazioni.

 

Le aree professionali sono caratterizzate da competenze professionali omogenee in cui sono ricomprese le attività della singola Amministrazione. A decorrere dal 1° luglio 1995, al personale delle predette aree viene corrisposta l'indennità di amministrazione (di cui all'art. 34 del CCNL del 16 maggio 1995), rientrante nell’ambito del trattamento accessorio, consistente in un assegno tabellare riconosciuto per 12 mensilità e assoggettato alle stesse ritenute contributive (assistenziali e previdenziali) dello stipendio. Ai fini della contrattazione integrativa, annualmente sono rese disponibili le risorse corrispondenti ai differenziali di indennità di amministrazione (laddove previsti) rispetto alla posizione economica iniziale del profilo, del personale cessato dal servizio, anche per effetto di passaggio ad altra area o alla dirigenza.

 

Il trattamento economico dei dirigenti si compone di una parte fissa, lo stipendio tabellare, e di una parte accessoria, costituita dalla retribuzione di posizione e di risultato. In particolare, la retribuzione di posizione e quella di risultato del personale dirigenziale dell’Area contrattuale Funzioni centrali (ex Area I Ministeri e Aziende) vengono erogate a carico Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di prima fascia e dal Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti di seconda fascia (si veda da ultimo il CCNL del 12 febbraio 2010, rispettivamente articolo 19 e articolo 22).

 

Alla ripartizione delle risorse del fondo tra le amministrazioni per il finanziamento del trattamento accessorio di ciascuna di esse, si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e finanze. La ripartizione tiene conto anche del differenziale dei trattamenti.

Con i medesimi decreti si provvede anche alla conseguente rideterminazione delle relative indennità di amministrazione, in deroga all'articolo 45 del D.Lgs. 165/2001, che riserva alla contrattazione collettiva la definizione del trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale del pubblico impiego.

 

Si prevede, inoltre, che la Presidenza del Consiglio, a decorrere dall'esercizio finanziario 2020, a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nel proprio bilancio autonomo, incrementi:

§  di 5 milioni di euro annui il fondo per le risorse decentrate del personale non dirigenziale;

§  di 2 milioni di euro annui il fondo per la retribuzione di posizione e per la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale non generale.

 

Il comma 148 provvede alla copertura finanziaria delle maggiori spese di cui sopra mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente dove sono allocate le somme corrispondenti agli importi dei residui passivi perenti eliminati, di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 196/2009, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


 

Articolo 1, commi 145-149
(Norme in materia di pubblicità relativa ai concorsi
per il reclutamento di personale e in materia di utilizzo
e termini di validità delle graduatorie concorsuali)

 

 

I commi 145 e 146 modificano la disciplina in materia di pubblicità dei concorsi per il reclutamento di personale.

Il testo originario del successivo comma 147 concerneva le possibilità di scorrimento delle graduatorie approvate nel 2019 dei concorsi per il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni. In base alla modifica introdotta dal Senato, i commi 147, 148 e 149 definiscono una revisione della disciplina concernente le possibilità di utilizzo - per la copertura di posti ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel bando - delle graduatorie dei suddetti concorsi ed i termini temporali di validità delle stesse graduatorie.

 

La disciplina oggetto dei commi 145 e 146 è posta dall'articolo 19 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni (articolo che viene parzialmente novellato dal comma 145); l'ambito dei soggetti pubblici, nonché di soggetti privati con rilevanti profili pubblicistici, rientranti nell'ambito di applicazione di tale decreto legislativo è definito dall'articolo 2-bis del medesimo decreto, e successive modificazioni.

La novella di cui al comma 145, lettera a), estende l'obbligo di pubblicità sul sito internet istituzionale del soggetto[17] alle tracce delle prove diverse da quelle scritte ed alle graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori[18]. Nella disciplina finora vigente, l'obbligo in esame concerne i bandi di concorso (per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale), i criteri di valutazione della commissione e le tracce delle prove scritte (restano fermi gli altri obblighi di pubblicità legale previsti dall’ordinamento). Sembrerebbe opportuno chiarire il riferimento alle tracce delle prove diverse da quelle scritte. Sotto il profilo redazionale, sembrerebbe preferibile specificare che le graduatorie finali si riferiscono ai vincitori (oltre che agli idonei oggetto del suddetto eventuale scorrimento).

La novella di cui al comma 145, lettera b), richiede la pubblicazione e l'aggiornamento dei dati summenzionati. Tale novella appare sostanzialmente ripetitiva della novella di cui alla lettera a) e sopprime l'obbligo specifico di pubblicazione dell'elenco (costantemente aggiornato) dei bandi in corso - elenco che, quindi, la norma finora vigente distingue rispetto ai singoli bandi -. Appare opportuna una valutazione di tali profili.

La novella di cui al comma 145, lettera c), prevede che i soggetti a cui si applichino gli obblighi in oggetto assicurino, tramite il Dipartimento della funzione pubblica, il collegamento ipertestuale dei dati summenzionati, ai fini dell’inserimento in apposita sezione del sito internet del Dipartimento della funzione pubblica. Il successivo comma 146 demanda ad un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali, la definizione delle modalità attuative dei suddetti collegamenti ipertestuali.

 

Il comma 147, nella versione originaria, consentiva che le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale approvate nel 2019 fossero impiegate dalle pubbliche amministrazioni, mediante scorrimento, per l'assunzione di idonei non vincitori, fino ad un ulteriore trenta per cento dei posti banditi (nel rispetto dei limiti alle assunzioni previsti dalle norme vigenti e dei termini temporali di validità delle graduatorie).

In base alle modifiche introdotte dal Senato, i commi 147, 148 e 149 definiscono una revisione della disciplina concernente le possibilità di utilizzo - per la copertura di posti ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel bando - delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni ed i termini temporali di validità delle stesse graduatorie.

Riguardo al primo profilo, viene abrogato l'articolo 1, comma 361, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni, secondo il quale, per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165[19] (fatte salve le esclusioni, transitorie o permanenti, di cui al comma 365 - anch'esso oggetto del presente intervento abrogativo - e del comma 366 del medesimo articolo 1 della L. n. 145, e successive modificazioni), le graduatorie dei concorsi banditi a decorrere dal 1° gennaio 2019 sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti indicati nel bando, nonché per fattispecie specifiche di scorrimento (relative alla mancata costituzione o all'avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i vincitori ed al cosiddetto collocamento obbligatorio).

Anche in relazione al disposto di cui al citato comma 361, i successivi commi 363 e 364 della L. n. 145 hanno abrogato alcune norme, connesse alle possibilità di utilizzo - per la copertura di posti ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel bando - delle graduatorie dei concorsi. In particolare, le norme abrogate riguardavano: la condizione, per le amministrazioni dello Stato (anche ad ordinamento autonomo), le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, ai fini dell'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti, relative alle professionalità necessarie, anche secondo un criterio di equivalenza; la conferma, per le medesime amministrazioni, della possibilità di effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate[20]; la facoltà, per ciascuna amministrazione, di limitare nel bando il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore (ferme restando le norme specifiche relative al settore scolastico). La presente novella non interviene su tali profili.

Riguardo ai termini temporali di validità delle graduatorie, la nuova normativa concerne tutte le suddette pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165[21]. Si rileva che la disciplina generale finora vigente (posta dall'articolo 35, comma 5-ter, del citato D.Lgs. n. 165, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, commi 362, 362-bis, 362-ter e 366, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni) esclude dal proprio ambito[22] le assunzioni del personale scolastico, inclusi i dirigenti, e del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, in quanto per tali amministrazioni è prevista, in merito, una normativa specifica. Sembrerebbe opportuna una valutazione di tale profilo.

In base alla nuova disciplina (che ribadisce la norma di salvezza già vigente, relativa agli eventuali periodi di validità inferiori previsti da leggi regionali):

§  si conferma la previsione finora vigente per le graduatorie approvate nell'anno 2011; il termine di validità è tuttavia ora posto al 30 marzo 2020, anziché al 31 marzo 2020. Resta quindi fermo che l'utilizzo entro tale termine della graduatoria è ammesso previa frequenza obbligatoria (da parte dei soggetti interessati) di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione (nel rispetto dei princìpi di trasparenza, pubblicità ed economicità e mediante le risorse disponibili a legislazione vigente) e previo superamento (da parte dei medesimi soggetti) di un apposito esame-colloquio, diretto a verificarne la perdurante idoneità;

§  si unifica al 30 settembre 2020 il termine di validità delle graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017; rispetto alla norma finora vigente, la variazione del termine concerne esclusivamente le graduatorie approvate nel 2017, con una riduzione del periodo di validità rispetto al termine del 31 marzo 2021;

§  per le graduatorie approvate nell'anno 2018, si pone il termine mobile di tre anni dalla data di approvazione (in luogo del termine fisso del 31 dicembre 2021);

§  per le graduatorie approvate nell'anno 2019, si conferma il suddetto termine mobile triennale;

§  per le graduatorie approvate a decorrere dal 1° gennaio 2020, il medesimo termine mobile viene ridotto da tre a due anni.


 

Articolo 1, comma 150
(Assetti organizzativi periferici del
Ministero dell'economia e delle finanze)

 

 

Il comma 150 reca previsione relativa alla percentuale di incarichi di livello dirigenziale non generale conferibili al personale in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

 

Il comma 150, introdotto dal Senato, novella il comma 352 dell'art. 1 della legge di bilancio per il 2019 (L. 145/2018).

Tale comma 352 fissa al 12 per cento per il triennio 2019-2021, la percentuale prevista dall'art. 19, comma 6, primo periodo del decreto legislativo n. 165 del 2001, relativo agli incarichi di livello dirigenziale non generale da conferire al personale in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze "in possesso di comprovate professionalità tecniche, con oneri a valere sulle facoltà assunzionali del medesimo Ministero".

Con la modifica in esame viene espunto il riferimento al triennio 2019-2021.

 

Si rammenta che l'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) stabilisce che gli incarichi di funzioni dirigenziali, ivi disciplinati, possano essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli dei dirigenti (di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo) e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma.


 

Articolo 1, commi 151-154
(Personale Capitanerie di porto)

 

 

I commi 151-154, introdotti al Senato, rimodulano la dotazione organica relativa al personale in servizio permanente dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto.

 

Nel dettaglio, per garantire gli standard operativi ed i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia costiera per l’attuazione delle misure necessarie ad accrescere la sicurezza (anche ambientale) della navigazione e dei traffici marittimi, il comma 151 – nel confermare la consistenza della suddetta dotazione organica per gli anni 2020 e 2021, pari, rispettivamente, a 3.500 e 3.600 unità di personale – la rimodula (modificando l’art. 815, c. 1, lett. a), del D.Lgs. 66/2010) per gli anni successivi nel seguente modo:

§  3.730 unità di personale per il 2022 (in luogo delle 3.700 attualmente previste);

§  3.860 unità di personale per il 2023 (in luogo delle 3.800 attualmente previste);

§  3.990 unità di personale per il 2024 (in luogo delle 3.900 attualmente previste);

§  4.120 unità di personale per il 2025 (in luogo delle 4.000 attualmente previste dal 2025);

§  4.150 unità di personale dal 2026.

Per completezza, si ricorda che la successiva lettera b) del richiamato art. 815, c. 1, del D.Lgs. 66/2010 dispone che la dotazione organica del personale volontario in ferma ovvero in rafferma sia pari a 1.775 unità.

 

Conseguentemente, i commi 152 e 153 rispettivamente, rimodulano gli oneri, di cui all’art. 1, c. 585, del D.Lgs. 66/2010, riferiti alle consistenze di ciascuna categoria dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto[23]  e autorizzano la spesa necessaria per le assunzioni di cui al comma 3-bis[24].

Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui ai commi 152 e 153 (comprese le spese per mense e buoni pasto), il comma 154 autorizza la spesa di euro 43.680 per il 2022, 87.360 per il 2023, 131.040 per il 2024, 174.720 per il 2025 e 218.400 dal 2026.


 

Articolo 1, commi 155-159
(Assunzioni presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

 

 

I commi 155-159, introdotti al Senato, recano disposizioni volte ad autorizzare assunzioni a tempo indeterminato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Per il potenziamento delle attività di monitoraggio e vigilanza e di verifica della qualità dei servizi erogati all’utenza, relative all'esecuzione del Contratto di servizio di media e lunga percorrenza tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Trenitalia spa, si assegnano risorse pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020-2026.

 

Il comma 155, al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale (attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall’art. 11, comma 5, secondo periodo, del D.L. 216/2011), autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) ad assumere, nell'anno 2020, a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei limiti della dotazione organica vigente, fino a 50 unità di personale di livello non dirigenziale da inquadrare:

- nel limite di 28 unità, nella III area funzionale, posizione economica F1;

- nel limite di 22 unità nella II area funzionale, posizione economica F2.

 

Si ricorda che l’art. 36, commi 1-10, del D.L. 98/2011 ha introdotto un’articolata disciplina volta a ridefinire l’assetto delle funzioni e delle competenze in materia di gestione della rete stradale e autostradale di interesse nazionale, per un verso, attraverso l’istituzione dell’Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali presso il MIT e, per l’altro, la conseguente ridefinizione delle funzioni di ANAS S.p.A. (in particolare mediante il subentro dell’Agenzia ad Anas nelle funzioni di concedente).

Nelle more dell’adozione dello statuto della nuova Agenzia, l’art. 11, comma 5, del D.L. 216/2011 s.m.i., ha previsto, in caso di mancata adozione dello statuto stesso nel termine previsto, la soppressione dell'Agenzia stessa e il trasferimento al MIT, dal 1° ottobre 2012, delle attività e dei compiti già attribuiti alla medesima.

Poiché lo statuto non è mai stato emanato, scaduto il termine citato è stata quindi considerata soppressa l’Agenzia e, con il decreto 1° ottobre 2012, n. 341, il MIT ha provveduto all’istituzione della Struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali, cui sono state affidate le funzioni indicate inizialmente affidate all’Agenzia (tali funzioni sono oggi svolte dalla Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali istituita con D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 72).

Lo stesso comma 5 dell’art. 11 del D.L. 216/2011 s.m.i., ha altresì disciplinato il trasferimento al MIT delle risorse (finanziarie, umane e strumentali) destinate all’Agenzia, nonché alle altre strutture dell'Anas che svolgono le funzioni di concedente (trasferite dall’ANAS al MIT), pari a dieci unità per l'area funzionale e due per l'area dirigenziale di seconda fascia. Conseguentemente lo stesso comma ha previsto l’incremento della dotazione organica del MIT di due posizioni per l'area dirigenziale di seconda fascia, nonché di un numero di posti corrispondente alle unità di personale trasferito.

 

Relativamente alle modalità di reclutamento, il comma in esame precisa che alle citate assunzioni il Ministero può provvedere anche mediante:

- l'indizione di nuovi concorsi;

- l'ampliamento dei posti messi a concorso;

- ovvero lo scorrimento delle graduatorie di concorsi già banditi.

 

Il comma in esame specifica inoltre che le assunzioni da esso previste hanno decorrenza giuridica ed economica non anteriore alla data del 1° luglio 2020.

A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 887.000 per l’anno 2020, e di euro 1.773.356 a decorrere dal 2021.

 

Il comma 156 interviene sull’applicabilità delle disposizioni vigenti in materia di limiti di utilizzo di personale a tempo determinato da parte delle amministrazioni statali (di cui al comma 28 dell’art. 9 del D.L. 78/2010).

Il testo vigente di tale comma stabilisce che la previsione di cui al richiamato comma 28 - secondo la quale le amministrazioni dello Stato possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di somministrazione o di formazione lavoro, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 - non si applica, nei limiti di 50 unità di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, esclusivamente per lo svolgimento dell’attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale (del cui trasferimento al MIT si è dato conto in precedenza, v. supra).

 

Il comma 157 stabilisce che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede all'assunzione del personale di cui al comma 155 solo dopo la cessazione dell’efficacia dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 9, comma 28, tredicesimo periodo, del D.L. 78/2010, e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Il comma 158 fissa al 12% della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia (in luogo dell’8%) la percentuale di incarichi di livello dirigenziale non generale che il Ministero delle infrastrutture e trasporti può conferire al personale di comprovate professionalità, in servizio presso il medesimo Dicastero. Gli oneri sono a valere sulle facoltà assunzionali del medesimo Ministero.

La disposizione è finalizzata ad assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale (di cui al comma 155) e a sostenere le attività in materia di programmazione, realizzazione e monitoraggio delle opere pubbliche, nel triennio 2020-2022.

Si ricorda che l’art. 19, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 consente a tutte le pubbliche amministrazioni di conferire, previa esplicita motivazione, una determinata percentuale di incarichi dirigenziali a personale ‘esterno’ ai ruoli dirigenziali che presentino una particolare e comprovata qualificazione professionale, desumibile da una serie di esperienze lavorative pregresse tassativamente indicate dalla legge. Per quanto riguarda gli incarichi di livello dirigenziale, la percentuale è fissata all’8% della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia.

 

Il comma 159 assegna al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, risorse pari a 500.00 euro per ciascuno degli anni 2020-2026, al fine di potenziare le attività di monitoraggio e vigilanza e la verifica della qualità dei servizi erogati all’utenza, relative all'esecuzione del Contratto di Servizio di Media e Lunga percorrenza.

Si ricorda che Trenitalia è la società che è affidataria dei contratti di servizio pubblico nazionale ferroviario passeggeri e merci. Il 19 gennaio 2017 è stato definito tra Trenitalia e MIT/MEF il nuovo Contratto di Servizio 2017-2026, per i servizi di trasporto ferroviario passeggeri di interesse nazionale sottoposti a obbligo di servizio pubblico per la media e lunga percorrenza. L'affidamento diretto a Trenitalia è avvenuto ai sensi del Regolamento UE 1370/2007. Il Contratto comprende il network degli Intercity che garantiscono i collegamenti di media media/lunga percorrenza tra medi e grandi centri urbani: gli Intercity giorno e gli Intercity notte.

 

Con riguardo alla copertura finanziaria dell’intervento si prevede contestualmente la corrispondente riduzione delle risorse di cui all’art. 4 della legge n. 538 del 1993.

In particolare il comma 4 della citata disposizione prevede che “A decorrere dal 1994, i rapporti tra lo Stato e la società Ferrovie dello Stato S.p.A. concernenti gli obblighi di esercizio, di trasporto e tariffari sono regolati, ai sensi della direttiva 91/440/CEE e dei Regolamenti comunitari vigenti in materia, mediante il contratto di programma ed il contratto di servizio pubblico i cui oneri a carico dello Stato sono iscritti in appositi capitoli del bilancio dello Stato”.


 

Articolo 1, comma 160
(Dipendenti degli uffici stampa presso pubbliche amministrazioni)

 

 

Il comma 160 - introdotto dal Senato - concerne la disciplina dei dipendenti degli uffici stampa presso le pubbliche amministrazioni.

 

In particolare, si prevede che ai dipendenti di ruolo in servizio presso gli uffici stampa delle pubbliche amministrazioni (di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165[25]) ai quali, in data antecedente all'entrata in vigore dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018, risulti applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico, per effetto di contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell'amministrazione di appartenenza, possa essere riconosciuto il mantenimento del trattamento in godimento, se più favorevole, rispetto a quello stabilito dai predetti contratti collettivi nazionali di lavoro, mediante riconoscimento, per la differenza, di  un assegno ad personam, da riassorbirsi con le modalità e nelle misure previste dai futuri contratti collettivi nazionali di lavoro.

 

Si ricorda che l'articolo 9, comma 5, della L. 7 giugno 2000, n. 150, e successive modificazioni, prevedeva che ai giornalisti in servizio presso gli uffici stampa delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in via transitoria, sino alla definizione di una specifica disciplina da parte di tali enti in sede di contrattazione collettiva e comunque non oltre il 31 ottobre 2019, continuasse ad applicarsi la disciplina riconosciuta dai singoli ordinamenti.


 

Articolo 1, commi 161 e 162
(Lavoratori socialmente utili o di pubblica utilità)

 

 

I commi 161 e 162 - introdotti nel corso dell’esame al Senato - prevedono la proroga dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020: dei contratti di lavoro a tempo determinato degli enti pubblici della Regione Calabria con soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità; di alcune convenzioni relative ai lavoratori socialmente utili.

 

In particolare, ai sensi del comma 161, la suddetta proroga dei contratti a tempo determinato è ammessa, così come le precedenti norme di proroga, in deroga alle disposizioni sui contratti di lavoro a termine e sulle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni ivi richiamate. Ai fini della medesima proroga, si consente l'utilizzo di una quota di risorse, fino ad un massimo di 30 milioni di euro, a titolo di compartecipazione dello Stato, a valere sulle risorse già stanziate dall'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della L. 27 dicembre 2006, n. 296, per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni.

Le convenzioni oggetto della proroga di cui al comma 162 sono stipulate annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con alcune regioni (Basilicata, Calabria, Campania e Puglia[26]), al fine di garantire il pagamento dei sussidi nonché l'attuazione di misure di politiche attive per il lavoro in favore dei lavoratori socialmente utili appartenenti alla "platea storica". La proroga è disposta nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


 

Articolo 1, comma 163
(Obblighi di pubblicità da parte delle amministrazioni)

 

 

Il comma 163 reca alcune novelle in materia di inadempimenti relativi al diritto di accesso civico e agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

In particolare, si incide sulla responsabilità dirigenziale e sulle sanzioni per il responsabile della mancata pubblicazione dei dati ed informazioni.

 

Le disposizioni - introdotte dal Senato - novellano il decreto legislativo n. 33 del 2013, il quale ha dettato un riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Le novelle incidono, in particolare, sul suo articolo 46, che disciplina la responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico, e sul suo articolo 47, che prevede sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici.

 

La modifica dell’articolo 46 del decreto legislativo n. 33 del 2013 prevede che l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico (al di fuori delle ipotesi in cui tale accesso è limitato o precluso, secondo quanto prevede l'articolo 5-bis del medesimo decreto legislativo) costituisca elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale, cui applicare la sanzione di cui all'articolo 47, comma 1-bis (qui novellato: v. infra).

Rimane immutata la previsione (ancor posta dall'articolo 46 del decreto legislativo n. 33) che quegli inadempimenti costituiscano eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e siano comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. Il responsabile non risponde dell'inadempimento se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

 

Le modifiche dell’articolo 47 del decreto legislativo n. 33 del 2013 incidono sul regime delle sanzioni.

La novella del comma 1-bis dell'articolo 47 introduce una previsione relativa alla sanzione per il responsabile della mancata pubblicazione dei dati previsti dall'articolo 14, comma 1-ter del medesimo decreto legislativo n. 33, relativi agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica.

La disposizione finora vigente equipara la sanzione amministrativa pecuniaria (da 500 a 10.000 euro) a carico del responsabile della mancata comunicazione dei dati così come a carico del responsabile della mancata pubblicazione dei dati (nonché a carico del responsabile della mancata pubblicazione da parte della singola pubblica amministrazione sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", dei dati sui propri pagamenti, consultabili in relazione alla tipologia di spesa sostenuta nell'ambito temporale di riferimento: ne tratta l'articolo 4-bis, comma 2 del decreto legislativo n. 33).

La novella invece differenzia la sanzione, tra responsabile della mancata comunicazione e responsabile della mancata pubblicazione.

Per il primo, rimane invariata la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro.

Per il secondo (dunque in caso di responsabilità per la mancata pubblicazione dei dati) si viene a prevedere una sanzione amministrativa consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità di risultato ovvero ad una decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità accessoria, percepita dal responsabile della trasparenza. E del relativo procedimento sanzionatorio è data pubblicità sul sito internet dell'amministrazione od ente.

 

La stessa sanzione di nuova previsione decurtatoria dell'indennità (di risultato o accessoria) è introdotta - novellando il comma 2 dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 33 del 2013 - con riferimento alla violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2 del decreto legislativo n. 33.

Quest'ultimo comma richiamato prevede che ciascuna pubblica amministrazione pubblichi i dati relativi alla ragione sociale degli enti vigilati, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

Questo vale con riferimento agli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione medesima nonché quelli per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate; per gli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Sono considerati enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.

Ebbene, la disposizione finora vigente (ossia il comma 2 dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 33) prevede che la violazione degli obblighi di pubblicazione sopra ricordati dia luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

La novella viene a sostituire a tale sanzione quella sopra ricordata decurtatoria (dal 30 al 60 per cento) dell'indennità (di risultato o accessoria).

 

Altra novella - incidente sul comma 3 dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 33 - rende generale per tutte le sanzioni previste da quel medesimo articolo l'irrogazione da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione (Anac). La disposizione vigente, invece, stabilisce la competenza dell’Anac solo per l’irrogazione delle sanzioni in caso di mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica (si cfr. art. 47, co. 1 e co. 3).

Con la modifica, dunque, l'Autorità è prevista irrogare le sanzioni anche per:

§  mancata comunicazione o pubblicazione relativa agli emolumenti dirigenziali complessivi percepiti a carico della finanza pubblica;

§  mancata pubblicazione da parte dell'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale dei dati sui propri pagamenti, consultabili in relazione alla tipologia di spesa;

§  mancata pubblicazione per gli enti vigilati (quelli sopra ricordati) dalle pubbliche amministrazioni dei dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari, agli incarichi di amministratore dell'ente ed il relativo trattamento economico complessivo.

 

Si ricorda, peraltro, che già l’Autorità nazionale anticorruzione, in sede di attuazione, aveva interpretato in modo estensivo la disposizione ora oggetto di novella.

Pertanto, in sede di adozione del regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio, previsto dall'art. 47, co. 3 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dall'art. 38 del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 (Provvedimento 16 novembre 2016), l’Autorità ha ritenuto necessario interpretare la disposizione di cui al comma 3 dell’art. 47 in maniera coerente con le altre disposizioni di cui allo stesso articolo, anche per garantire omogeneità di trattamento nell'esercizio del potere sanzionatorio in materia di violazione degli obblighi di trasparenza. Pertanto si è ritenuto che l'Autorità nazionale anticorruzione debba considerarsi competente a irrogare le sanzioni di cui ai commi 1-bis e 2 dell'art. 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dall'art. 38 del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, e anche di quelle previste dall'art. 19 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, in quanto esse sono determinate per relationem attraverso il richiamo al più volte citato art. 47 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;


 

Articolo 1, commi 164 e 165
(Assunzione di personale della carriera
prefettizia del Ministero dell'interno)

 

 

I commi 164 e 165 autorizzano - in aggiunta alla facoltà assunzionali previste a legislazione vigente - l'assunzione da parte del Ministero dell'interno di 130 unità di personale della carriera prefettizia.

 

La disposizione - introdotta dal Senato - autorizza l'assunzione di 130 unità di personale della carriera prefettizia.

Le assunzioni sono nella qualifica iniziale di accesso alla carriera prefettizia (si intende la qualifica di viceprefetto aggiunto, la cui dotazione è attualmente pari a 283 unità).

L'autorizzazione qui legislativamente resa al Ministero dell'interno si pone in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

L'onere di spesa è quantificato in:

§  1.1751.513 euro per l'anno 2021;

§  7.006.049 euro per l'anno 2022;

§  8.329.819 per l'anno 2023;

§  12.301.128 dall'anno 2024.

La copertura finanziaria è a valere sulla Tabella A, voce Ministero dell'interno.

La decorrenza dell'onere di spesa dal 2021 (non già dal 2020) è in relazione ai tempi tecnici richiesti dall'espletamento delle procedure concorsuali, destinate ad ultimarsi verosimilmente per ottobre 2021 - donde una quantificazione di spesa su base trimestrale, per quell'anno.


 

Articolo1, commi 166 e 167
(Assunzioni di personale per il MIPAAF)

 

 

I commi 166-167 incrementano di una unità i posti con funzione dirigenziale di livello generale presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da destinare a funzioni di consulenza, studio e ricerca, rideterminando, quindi, la dotazione organica dirigenziale nel numero massimo di 12 posizioni di livello generale.

 

Il comma 166 incrementa di una unità i posti di funzione dirigenziale di livello generale presso il MIPAAF, da destinare a funzioni di consulenza, studio e ricerca.

La dotazione organica dirigenziale dello stesso Ministero è quindi rideterminata nel numero massimo di 12 posizioni di livello generale e 61 posizioni di livello non generale.

 

Attualmente, l'art. 1, co. 3, del D.L. 104/2019 (L. 132/2019), prevede che la dotazione organica dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo è rideterminata nel numero massimo di 11 posizioni di livello generale e di 61 posizioni di livello non generale.

 

L'incremento è volto a garantire l'attuazione delle prioritarie esigenze di potenziamento degli investimenti nel settore dell'agricoltura, nonché la realizzazione dei compiti in materia di analisi e valutazione delle misure di miglioramento della qualità della spesa pubblica e delle politiche di bilancio nel settore agricolo, ed al fine di garantire la piena funzionalità del MIPAAF tramite un potenziamento delle sue strutture e articolazioni.

Il comma 167 prevede che, in attuazione di tale disposizione, il MIPAAF modifichi, entro il 15 marzo 2020, il proprio regolamento di organizzazione e la propria pianta organica con uno o più decreti adottati con le modalità di cui all'articolo 4-bis del D.L. 86/2018 (L. 97/2018).

 

La disposizione richiamata prevede che, al fine di semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione dei Ministeri, anche con riferimento agli adeguamenti conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del medesimo decreto-legge., a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del e fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, possono essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. I decreti previsti dal presente articolo sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente.


 

Articolo 1, commi 168 e 169
(Organico dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione
e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati
alla criminalità organizzata)

 

 

Il comma 168, introdotto al Senato, modifica il Codice antimafia prevedendo che le procedure di reclutamento e inquadramento mediante transito nei ruoli e mobilità di 100 unità della dotazione organica dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata avvengano senza la complessa procedura vigente che prevede la soppressione del posto in organico nell'amministrazione di provenienza e il contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie al bilancio dell'Agenzia. Il comma 169 reca la copertura finanziaria di questa previsione.

 

Più nel dettaglio la disposizione, al comma 168, apporta modifiche all'articolo 113-bis del decreto legislativo n. 159 del 2011, il c.d. codice antimafia, finalizzate ad accelerare il processo di potenziamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC).

Si tratta di finalità che, come specifica la stessa disposizione, si pongono in linea con gli obiettivi di rafforzamento indicati dalla Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione, approvata con delibera del Cipe del 25 ottobre 2018, n. 53.

 

In particolare l'Azione 1.1. Rafforzamento, a livello centrale, dell’Agenzia nazionale per la destinazione e gestione dei beni confiscati alla criminalità (ANBSC) precisa che: " In seguito alle modifiche normative introdotte con il nuovo Codice Antimafia, all’ANBSC vengono affidati nuovi compiti che ne estendono le responsabilità, oltre a quelli già assegnati, portati avanti con difficoltà per inadeguatezza organizzativa rispetto all’entità della sfida della valorizzazione dei beni confiscati. Le nuove responsabilità si estendono dal primo sequestro alla piena restituzione alla collettività di beni ed aziende sottratte alla criminalità. Considerando la ridefinizione della dotazione organica dell’ente, la recente estensione delle responsabilità richiede di potenziare dal punto di vista sia qualitativo che quantitativo le professionalità in forza all’ANBSC. L’azione di adeguamento straordinario in termini di persone e mezzi, si avvale da un lato di procedure di mobilità e di progettualità specifiche che diano opportuna rappresentazione del valore di un impiego presso l’ANBSC e dall’altro del sostegno finanziario delle politiche di coesione attraverso un progetto del Programma Complementare al PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020, in fase di avvio operativo. L'azione è volta ad assicurare il corretto svolgimento delle attività istituzionali di gestione dei beni confiscati nonché a fornire supporto alle attività degli altri soggetti istituzionali, sociali ed economici che con l’ANBSC collaborano, inclusi l’Autorità giudiziaria con cui interagisce nella fase del sequestro e della confisca non definitiva, gli enti locali e gli esponenti del mondo associativo ed imprenditoriale".

 

La prima modifica (lettera a) consiste nella soppressione dell'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 113-bis del codice antimafia.

La norma della quale si propone la soppressione prevede con riguardo al reclutamento - mediante transito nei ruoli e mobilità - di cento unità della dotazione di organico dell'ANBSC che il passaggio del personale determini la soppressione del posto in organico nell'amministrazione di provenienza e il contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie al bilancio dell'Agenzia.

 

La seconda modifica (lettera b) riguarda il comma 3 dell'articolo 113-bis del codice antimafia.

Tale comma, nella sua formulazione vigente, prevede che, fino al completamento delle procedure di cui al comma 2 (ovvero il reclutamento di cento unità mediante procedure di mobilità), il personale in servizio presso l'Agenzia continua a prestare servizio in posizione di comando, distacco o fuori ruolo senza necessità di ulteriori provvedimenti da parte delle amministrazioni di appartenenza. In presenza di professionalità specifiche ed adeguate, il personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche nonché dagli enti pubblici economici, in servizio presso l'Agenzia in posizione di comando, distacco o fuori ruolo è inquadrato nei ruoli dell'Agenzia, previa presentazione di una apposita istanza. Il passaggio del personale all'Agenzia determina la soppressione del posto in organico nell'amministrazione di appartenenza, con conseguente trasferimento delle relative risorse finanziarie al bilancio dell'Agenzia medesima.

La disposizione in esame sostituisce quest'ultima previsione per la quale si prevede, come detto, la soppressione del posto in organico nell'amministrazione di appartenenza, stabilendo invece che il reclutamento del personale proveniente da amministrazioni pubbliche e da enti pubblici economici, in servizio alla data del 31 dicembre 2019, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, avverrà con le forme ordinarie con risorse proprie dell'Agenzia

 

Il comma 169 prevede la copertura dell'intervento legislativo. È all'uopo autorizzata la spesa di 5.280.620 euro annui, a decorrere dal 2020.


 

Articolo 1, commi 170-174
(Aumento dell'organico dell'Avvocatura dello Stato)

 

 

I commi 170-174, introdotti dal Senato, prevedono l'avvio di procedure concorsuali miranti ad assumere non solo avvocati dello Stato ma anche personale amministrativo, con contestuale ampliamento delle rispettive dotazioni organiche. Sono introdotte inoltre disposizioni volte a potenziare l'attività di difesa dello Stato italiano dinnanzi alle Corti europee.

 

Il comma 170 amplia di 15 unità le dotazioni organiche degli avvocati dello Stato, disponendo la conseguente modifica della tabella A, di cui alla legge n. 103 del 1979 (Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato) che viene ad aggiornarsi come di seguito.

 

Tabella A

 

Ruolo organico degli avvocati e procuratori dello Stato

Qualifiche

Numero dei posti

 

 

Avvocato generale dello Stato

1

Avvocati dello Stato

324

Procuratori dello Stato

80

Totale

405

 

La disposizione precisa che le procedure per i relativi concorsi saranno disciplinate con decreto dell’Avvocato generale dello Stato nonché disposte anche in deroga ai vincoli sul reclutamento nelle P.A. e ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente sul turn over.

Vengono, infine, previste, per far fronte agli oneri derivanti dalle assunzioni dei nuovi avvocati dello Stato dal 2020 (471.452 euro) e, dal 2030 (2.953.736 euro), anno in cui l’onere finanziario si stabilizza, le necessarie crescenti autorizzazioni di spesa.

 

Il comma 171 autorizza, per il triennio 2020-2022, l’Avvocatura dello Stato, all’assunzione a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami un contingente di personale non dirigenziale di 25 unità così suddivise:

§  2 unità appartenenti all’Area III, fascia retributiva F3;

§  8 unità appartenenti all’Area III, fascia retributiva F1;

§  15 unità appartenenti all'Area II, fascia retributiva F2.

 

Conseguentemente, la dotazione organica dell’Avvocatura è incrementata di 25 unità.

 

Si tratta di un incremento della dotazione del personale amministrativo- particolarmente qualificato - dovuto alla esigenza di assicurare un adeguato supporto alle attività dell'Ufficio dell'Agente del Governo e a quelle degli Avvocati dello Stato nell'ambito della difesa dello Stato italiano dinnanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo e alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

 

Alla copertura dei relativi oneri assunzionali (nel limite massimo di spesa di 253.445 euro per il 2020, 1.013.778 a decorrere dal 2021) si provvede ai sensi del comma 174 (vedi infra).

 

Il comma 172 prevede poi la nomina di esperti, nel numero massimo di 8, da parte dell'Avvocato generale, a supporto delle funzioni dell'Agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinnanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Gli esperti devono essere individuati tra:

§  magistrati ordinari, amministrativi e contabili;

§  professori universitari;

§  ricercatori a tempo determinato;

§  assegnisti di ricerca;

§  dottori di ricerca;

§  dirigenti dell'amministrazione dello Stato.

 

L'incarico ha durata non superiore ai tre anni ed è rinnovabile. Gli esperti nominati sono collocati in posizione di comando o fuori ruolo, salvo che l'incarico sia a tempo parziale e consenta il normale espletamento delle funzioni dell'ufficio di appartenenza.

Spetta agli esperti un compenso da determinarsi all'atto del conferimento dell'incarico, commisurato alla prestazione e proporzionato al tipo di attività, comunque non superiore ad euro 40.000 lordi annui. La copertura di tali oneri (pari a un massimo di euro 320.000 annui a decorrere dal 2020) è indicata dal comma 174 (vedi infra).

 

Il comma 173 prevede che l'Avvocatura dello Stato provveda agli oneri derivanti dalle missioni e dalle consulenze tecniche connesse alle funzioni dell'Agente del Governo a difesa dello Stato dinnanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo e all'attività difensiva presso la Corte di giustizia dell'Unione europea. A tal fine, tenuto conto delle esigenze connesse sia all'attività dell'Agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinnanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo (partecipazione alle udienze e alle riunioni degli Agenti del Governo, traduzioni giurate di documenti particolarmente complessi da produrre necessariamente in lingua inglese e francese nelle cause dinnanzi alla Corte di Strasburgo), sia alle missioni per la partecipazione alle udienze dinnanzi alla Corte di Lussemburgo, è autorizzata la spesa massima di 200.000 euro annui a decorrere dal 2020.

 

Il comma 174, nell'autorizzare la spesa massima complessiva per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo in esame, precisa che alla copertura si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale, nell'ambito del programma " Fondi di riserva e speciale" della Missione " Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019.


 

Articolo 1, comma 175
(Proroga detrazione per le spese di riqualificazione
energetica e di ristrutturazione edilizia)

 

 

Il comma 175 dispone la proroga per l’anno 2020 delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, la cui disciplina è contenuta negli articoli 14 e 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63.

Detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica

Il comma 175, alla lettera a), n.1, proroga al 31 dicembre 2020 il termine previsto per avvalersi della detrazione fiscale (dall’Irpef e dall’Ires) nella misura del 65% per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus) disposta ai commi 1 e 2, lettera b), dell’articolo 14, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, in materia di interventi di efficienza energetica.

Si ricorda che l’agevolazione per la riqualificazione energetica degli edifici, come prorogata nel tempo da numerosi provvedimenti, consiste nel riconoscimento di detrazioni d’imposta (originariamente del 55 per cento, poi elevata al 65 per cento, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo) delle spese sostenute entro un limite massimo diverso in relazione a ciascuno degli interventi previsti. Si tratta di riduzioni Irpef e Ires che riguardano le spese per:

§  la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento; la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione; la realizzazione di interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi; l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università (articolo 1, commi da 344-347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296);

§  la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria (articolo 1, comma 48, legge 13 dicembre 2010, n. 220);

§  per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari indicate nell’allegato M del decreto legislativo n. 311 del 2006 (articolo 14, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63).

 

La lettera a), n.2, proroga la detrazione per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti.

Dispone inoltre la soppressione del terzo, quarto e quinto periodo del comma 2, lettera b-bis), dell’articolo 14, che stabilivano rispettivamente:

§  la riduzione della detrazione al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2019, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A;

§  l’esclusione dalla detrazione per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente;

§  l’applicazione della detrazione nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con sistemi di termoregolazione evoluti, impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, o per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.

 

La lettera a), n.3, proroga altresì per l’anno 2020 la detrazione nella misura del 50 per cento per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (comma 2-bis dell’articolo 14, D.L. 63/2013).

 

Per una dettagliata ricognizione delle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico si consiglia la lettura della Guida dell’Agenzia delle entrate.

Per una panoramica della materia si rinvia alle pagine web Riqualificazione energetica degli edifici: l'ecobonus e Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e di efficienza energetica consultabili sul Portale della documentazione della Camera dei deputati.

 

Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia

La lettera b), n.1) della norma in esame, modifica l’articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, in materia di interventi di ristrutturazione edilizia, prorogando al 31 dicembre 2020 la misura della detrazione al 50 per cento, fino ad una spesa massima di 96.000 euro, per gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati dall’articolo 16-bis, comma 1, del TUIR ovvero interventi di:

§  manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni di edifici residenziali), straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (sulle parti comuni di edificio residenziale e sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale);

§  ricostruzione o ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;

§  realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali;

§  eliminazione delle barriere architettoniche;

§  prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi;

§  cablatura degli edifici e al contenimento dell'inquinamento acustico;

§  risparmio energetico con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia;

§  adozione di misure antisismiche;

§  bonifica dall'amianto e opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

 

Per un approfondimento delle agevolazioni fiscali previste per gli interventi di ristrutturazione edilizia si rinvia alla Guida dell’Agenzia delle entrate nonché alla pagina web Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e di efficienza energetica del Portale della documentazione della Camera dei deputati.

 

Si segnala che il comma 219 del provvedimento in esame, alla cui scheda di lettura si fa rinvio, stabilisce la detraibilità dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) del 90 per cento delle spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi edilizi, ivi inclusi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici.

Detrazioni fiscali per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici

La lettera b), n. 2) proroga al 2020 la detrazione al 50 per cento (ripartita in dieci quote annuali di pari importo e calcolata su un importo massimo di 10.000 euro) prevista per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Si ricorda che le spese per l'acquisto di mobili sono calcolate indipendentemente da quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione. In altri termini, le spese per l'acquisto di mobili possono anche essere più elevate di quelle per i lavori di ristrutturazione, fermo restando il tetto dei 10.000 euro.

 

Per una ricognizione completa delle detrazioni fiscali per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici si suggerisce la consultazione della Guida dell’Agenzia delle entrate.

 

Per una valutazione generale dell’impatto delle detrazioni fiscali per il recupero e la ristrutturazione edilizia e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio in Italia si consiglia la lettura del dossier Il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio: una stima dell’impatto delle misure di incentivazione realizzato dal Servizio Studi della Camera dei deputati in collaborazione con il CRESME (Centro ricerche economiche sociali di mercato per l'edilizia e il territorio).


 

Articolo 1, comma 176
(Abrogazione del meccanismo dello sconto in fattura per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica)

 

 

Il comma 176 prevede l’abrogazione dei commi 1,2,3 e 3-ter dell’articolo 10 del D.L. n. 34/2019, i quali hanno introdotto il meccanismo dello sconto in fattura per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica e per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili (fotovoltaici).

 

Nel dettaglio, il comma 176 abroga i seguenti commi dell’articolo 10 del D.L. n. 34/2019:

§  il comma 1, che prevede la possibilità per il soggetto che sostiene le spese per gli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico di cui agli articoli 14 e 16 del D.L. n. 63/2013 di ricevere, in luogo dell'utilizzo della detrazione fiscale, un contributo anticipato dal fornitore che ha effettuato l'intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante. Tale contributo è recuperato dal fornitore sotto forma di credito d'imposta, di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità. I fornitori che hanno effettuato le due tipologie di intervento a loro volta hanno facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi. Analoga facoltà il comma concede ai beneficiari di detrazioni per interventi di realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, nonché ai relativi fornitori.

Il comma 1 dell’articolo 10 del D.L. n. 34/2019 interviene introducendo le previsioni di cui sopra sotto forma di novella all’articolo 14 del D.L. n. 63/2013, in nuovo comma 3.1 del medesimo articolo 10.

 

Sarebbe pertanto opportuno che l’abrogazione disposta dall’articolo in esame operi sul comma 3.1 dell’articolo 14 del D.L. n. 63/2013, come introdotto dal comma 1 dell’articolo 10 del D.L. n. 34/2019. Tuttavia, si fa presente che il comma 70 del provvedimento in esame dispone proprio la sostituzione del comma 3.1 dell’articolo 14 del D.L. 63 del 2013.

Sarebbe pertanto opportuno un coordinamento tra il comma 176 in esame – che elimina tout court il meccanismo dello sconto in fattura - e quanto previsto dal comma 70, che invece lo mantiene sia pure circoscrivendolo.

 

§  il comma 2, il quale consente al soggetto avente diritto alle detrazioni fiscali per gli interventi di adozione di misure antisismiche, di optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle detrazioni stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

Il comma 2 dell’articolo 10 del D.L. n. 34/2019 interviene introducendo le previsioni di cui sopra sotto forma di novella all’articolo 16 del D.L. n. 63/2013, in nuovo comma 1-octies del medesimo articolo 10.

Sarebbe pertanto opportuno che l’abrogazione disposta dall’articolo in esame operi sul comma 1-octies dell’articolo 16 del D.L. n. 63/2013, come introdotto dal comma 2 dell’articolo 10 del D.L. n. 34/2019.

§  Il comma 3 che demanda ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 luglio 2019, la definizione delle modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione da effettuarsi d'intesa con il fornitore.

In attuazione della disposizione in commento è stato adottato il Provv. 31 luglio 2019.

§  Il comma 3-ter, il quale dispone che a decorrere dal 30 giugno 2019, per gli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia (fotovoltaici in particolare) (di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. h del TUIR-D.P.R. n. 917/1986) i soggetti beneficiari della detrazione fiscale possono optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi. Il fornitore dell'intervento ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

 

Si ricorda sul punto che, in data 4 dicembre 2019, la Commissione Industria del Senato ha approvato all’unanimità una risoluzione sull’Affare n. 290 (sulle ricadute dei sistemi di incentivazione per la riqualificazione energetica degli edifici sulle filiere produttive di settore -Doc. XXIV, N. 14), con la quale si impegna il Governo tra l’altro a :

§  consolidare nella prossima legge di bilancio le misure a sostegno degli interventi di riqualificazione energetica vigenti;

§  stabilizzare, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, le misure di detrazione fiscale relative agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, sia quelle in scadenza al 31 dicembre 2019, che quelle in scadenza al 31 dicembre 2021, interrompendo il ciclo di rinnovi periodici che prosegue da oltre dieci anni, garantendo ai cittadini e alle imprese una misura certa, volta al raggiungimento degli obiettivi di intervento rispetto all’emergenza climatica e di supporto all’economia del settore edilizio;

§  individuare adeguati meccanismi di supporto, di carattere temporaneo, per le piccole e medie imprese, tra cui eventualmente anche il ripristino transitorio della situazione ex-ante articolo 10 del D.L. n. 34/2019, c.d. Decreto "Crescita", che nelle more di una riorganizzazione permetta alle stesse di dotarsi di adeguati strumenti per beneficiare degli aspetti positivi degli strumenti dello sconto e della cessione;

§  valutare, tra le possibili misure di cui al precedente impegno:

§  la creazione di un meccanismo di salvaguardia con l’individuazione di un soggetto deputato all’acquisto obbligato dei crediti fiscali, il c.d. acquirente di ultima istanza;

§  l’individuazione di un meccanismo di trasformazione della detrazione fiscale nel riconoscimento di un credito di importo pari all’ammontare della detrazione;

§  l’individuazione di soglie minime sotto le quali il meccanismo dello sconto immediato/cessione del credito non sia applicabile;

§  valutare di dare seguito alle raccomandazioni inviate dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), con lettera prot. 0739129 del 31 ottobre 2019 (Segnalazione A.S. 1622).

In tale segnalazione - inviata alla Presidente del Senato, al Presidente della Camera dei Deputati, al Presidente del Consiglio dei Ministri e all’Agenzia delle Entrate, in data 31 ottobre 2019- l’AGCM pur comprendendo e condividendo l'intento del legislatore teso a incentivare lo sviluppo delle energie rinnovabili (articolo 10, comma 3-ter del D.L. n. 34/2019), ha evidenziato che la modalità di fruizione della cessione del credito finisce per generare vantaggi competitivi in capo solamente alle imprese di maggiori dimensioni o ai grandi trader di energia, che – come evidenzia la risoluzione parlamentare - dispongono di ampia liquidità, di rilevante capacità di ricorrere al credito bancario e di imporre la tempistica dei pagamenti ai propri fornitori, nonché in grado di recuperare facilmente il credito in compensazione in quanto grandi debitrici fiscali. Al contempo, per le imprese di piccole e medie dimensioni, lo strumento della cessione del credito con recupero a compensazione è di difficile, se non impossibile, utilizzo.


 

Articolo 1, commi 177-180
(Sport bonus)

 

 

I commi 177-180, modificati durante l'esame in prima lettura, estendono al 2020 la possibilità di usufruire del credito d'imposta per le erogazioni liberali destinate ad interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e alla realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.

 

La disciplina sul predetto credito di imposta è contenuta nell'articolo 1, commi da 621 a 626, della L. 145/2018, richiamati dalla disposizione in commento (comma 177). Detto credito di imposta è pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate nel 2020, è fruibile in tre quote annuali di pari importo e non è cumulabile con altre agevolazioni previste da legge a fronte della stessa liberalità. Il credito d’imposta spetta nei casi in cui la dazione sia stata effettuata sia nei confronti del proprietario dell’impianto sia nei confronti di soggetti che detengono l’impianto in concessione o in altro tipo di affidamento. Per usufruire dell’agevolazione le nuove strutture da realizzare devono essere pubbliche (co. 621 e 625).

Quanto all’aspetto soggettivo, possono accedere al credito d’imposta due categorie: persone fisiche ed enti non commerciali; soggetti titolari di reddito d’impresa. Mentre per la prima categoria il credito d’imposta non può eccedere il 20 per cento del reddito imponibile, per la seconda il limite è fissato nel 10 per mille dei ricavi annui (co. 622).

 

In merito all'ambito soggettivo, il D.P.C.M. 30 aprile 2019, ha specificato che il credito d'imposta è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nonché a tutte le imprese, esercitate in forma individuale e collettiva, e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti.

 

Il comma 178 della disposizione in commento specifica poi che per i titolari di reddito d’impresa, il credito è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo ed è fruibile attraverso il meccanismo della compensazione di cui al d.lgs. 241/1997 e non rileva ai fini IRPEF e IRAP. Il limite complessivo di spesa è stabilito in 13,2 milioni di euro.

Le ulteriori disposizioni della L. 145/2018 applicabili alle erogazioni liberali effettuate nel 2020 riguardano:

§  la non applicazione dei limiti all’utilizzo in compensazione di 700.000 euro, di cui alla legge n. 388 del 2000, e quello annuale di 250.000 euro, di cui alla legge n. 244 del 2007 (co. 624);

§  gli obblighi di informazione posti a carico dei soggetti beneficiari delle erogazioni liberali. Questi ultimi devono infatti danno immediata comunicazione all’atto della ricezione dell’erogazione liberale, rendendone noti importo e destinazione. È dovuta anche la pubblicità adeguata con mezzi informatici. In secondo luogo, entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello in cui è avvenuta la dazione liberale e fino alla fine dei lavori, i beneficiari devono comunicare lo stato di avanzamento dei lavori e rendere il conto sulle modalità di utilizzo delle somme donate (co. 626).

 

Il comma 179 stabilisce che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato D.P.C.M. 30 aprile 2019, che ha attuato l'art. 1, co. da 621 a 626 della L. 145/2018, prevedendo anche le cause di revoca e le procedure di recupero del credito d'imposta illegittimamente fruito.

 

Il comma 180 inserisce anche le associazioni sportive dilettantistiche e gli enti di promozione sportiva tra i destinatari del fondo per interventi in favore delle società dilettantistiche previsto dall'art. 13, co. 5, del D.L. 87/2018.

 

Si ricorda che il predetto art. 13 del D.L. 87/2018 ha soppresso le previsioni introdotte dalla legge di bilancio 2018 (commi da 353 a 355), in base alle quali le attività sportive dilettantistiche potevano essere esercitate anche da società sportive dilettantistiche con scopo di lucro e ha abrogato le agevolazioni fiscali introdotte dalla medesima legge (la cui disciplina è ora contenuta nel Codice del Terzo settore). Inoltre, ha istituito un nuovo fondo destinato a interventi in favore delle società sportive dilettantistiche, in cui confluiscono le risorse rinvenienti dalla suddetta soppressione. Infine, ha ripristinato la normativa in materia di uso e gestione di impianti sportivi vigente prima delle novità introdotte dalla stessa legge di bilancio 2018.

 

In materia, la L. 86/2019 ha previsto: all'art. 1, una delega al Governo per l'adozione di misure in materia di ordinamento sportivo, tra i cui principi e criteri direttivi è citata, fra l'altro, la definizione degli ambiti dell'attività del CONI, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite; all'art. 5 una delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo. Tali deleghe dovranno essere esercitate entro il 31 agosto 2020.

Attualmente, la disciplina degli enti di promozione sportiva è contenuta nell'art.16-bis del D.Lgs. 242/1999 e successive modificazioni e integrazioni. La disciplina delle società e associazioni sportive dilettantistiche è recata dall’art. 90 della L. 289/2002, il cui co. 17 specifica che esse possono assumere una delle seguenti forme: associazione sportiva priva di personalità giuridica (artt. 36 e ss. c.c.); associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato (D.P.R. 361/2000); società sportiva di capitali o cooperativa senza scopo di lucro.

 

Si stabilisce inoltre che i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse disponibili sono definiti con D.P.C.M. o con decreto dell'Autorità politica con delega allo sport.

Non è previsto un termine per l'adozione del decreto.

 


 

Articolo 1, comma 181
(Sport femminile)

 

 

Il comma 181, introdotto al Senato, al fine di promuovere il professionismo nello sport femminile e di estendere alle atlete le condizioni di tutela previste dalla legge sulla prestazione di lavoro sportivo, esonera le società sportive femminili dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per gli anni 2020, 2021 e 2022.

 

Più in dettaglio, l’esonero riguarda le società sportive femminili che stipulano con le atlete contratti di lavoro sportivo ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 91 del 1981.

Gli articoli 3 e 4 definiscono l’inquadramento contrattuale (lavoro subordinato o autonomo) e le modalità di costituzione del rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso[27].

L’esonero riguarda il 100% dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, entro il limite massimo di 8 mila euro annui.


 

Articolo 1, comma 182
(Fondo sport e periferie)

 

 

Il comma 182 prevede che le risorse del Fondo Sport e periferie, già destinate al CONI e poi trasferite alla società Sport e salute S.p.A., sono riversate su un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) per essere trasferite al bilancio della Presidenza del Consiglio e assegnate al relativo Ufficio per lo sport, che subentra nella gestione del Fondo. Criteri e modalità di gestione delle risorse sono stabiliti con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, fatte salve le procedure in corso.

 

Il Fondo “Sport e periferie” è stato istituito dall’art. 15, co. 1-5, del D.L. 185/2015 (L. 9/2016) nello stato di previsione del MEF, per essere poi trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, da qui, al CONI. In base all'art. 15, co. 2, il Fondo è stato finalizzato, in particolare, a:

§  ricognizione degli impianti sportivi esistenti su tutto il territorio nazionale (lett. a));

§  realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all'attività agonistica nazionale, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane e diffusione di attrezzature sportive nelle stesse aree con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti (lett. b));

§  completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti, con destinazione all'attività agonistica nazionale e internazionale (lett. c));

Per la realizzazione degli interventi, il D.L. 185/2015 ha previsto la presentazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, da parte del CONI, oltre che di un piano relativo ai primi interventi urgenti, di un piano pluriennale, rimodulabile entro il 28 febbraio di ogni anno, disponendo che i piani sono approvati con D.P.C.M[28].

In base all’art. 1, co. 147, della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017), dal piano pluriennale sono esclusi gli interventi già finanziati con altre risorse pubbliche. Tuttavia, è stata fatta salva la possibilità, in sede di rimodulazione annuale del piano, di destinare le relative risorse al finanziamento di altri interventi riguardanti proposte presentate dal medesimo soggetto, nei termini e nei modi già previsti dal CONI, purché risultino di analogo o inferiore importo e posseggano i requisiti richiesti. A tal fine, sono necessari la richiesta del proponente, la previa valutazione del CONI e il previo accordo con l'ente proprietario.

Ulteriori risorse sono state destinate al Fondo sport e periferie dal riparto del Fondo per il finanziamento di investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito dall’art. 1, co. 140, della stessa L. di bilancio 2017. Si tratta di 15 milioni di euro per il 2017, 40 milioni di euro per il 2018, 30 milioni di euro per il 2019 e 15 milioni di euro per il 2020[29].

A sua volta, l’art. 1, co. 362, della la L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro annui dal 2018 da iscrivere in un’apposita sezione del Fondo sport e periferie, prevedendo che tali risorse sono assegnate all’Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (e non al CONI).

Successivamente, con delibera n. 16 del 28 febbraio 2018 il CIPE ha approvato il piano operativo Sport e Periferie, assegnando allo stesso 250 milioni di euro provenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020. In particolare, il piano operativo ha indicato come soggetto attuatore l’Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Considerate anche le risorse derivanti dalla delibera CIPE, è, pertanto, intervenuto, da ultimo, per la definizione dei criteri e delle modalità di gestione delle risorse del Fondo sport e periferie, il D.P.C.M. 31 ottobre 2018, come modificato con D.P.C.M. 12 dicembre 2018 e con D.P.C.M. 14 febbraio 2019.

L’articolazione finanziaria del Piano operativo sport e periferie è stata poi modificata dal CIPE prima con delibera n. 10 del 4 aprile 2019 e, da ultimo, con delibera n. 45 del 24 luglio 2019, come di seguito indicato: 2019: 45 milioni di euro (invariato); 2020: 40 milioni di euro (in luogo di 25); 2021: 60 milioni di euro (in luogo di 25); 2022: 60 milioni di euro (in luogo di 25); 2023: 25 milioni di euro (invariato); 2024: 10 milioni di euro (in luogo di 20); 2025: 100 milioni di euro (in luogo di 85). Le modifiche sono state finalizzate ad una più celere realizzazione degli interventi.

A sua volta, l’art. 1, comma 640, della L. 145/2018 (Legge di bilancio 2019) ha disposto che una serie di risorse, già destinate ad opere infrastrutturali, non assegnate o non utilizzate, dovevano essere trasferite allo stato di previsione del MEF, per essere riassegnate, con delibera CIPE, al Fondo “Sport e Periferie”. E’ pertanto intervenuta la delibera CIPE n. 4 del 17 gennaio 2019, che ha riassegnato al Fondo 7,5 milioni di euro.

A livello organizzativo, da ultimo, l’art. 1, co. 28 e 29, del D.L. 32/2019 (L. 55/2019) ha previsto che le risorse del Fondo "Sport e periferie" già destinate al CONI fossero trasferite alla Sport e Salute s.p.a., che subentrava nella gestione del Fondo e dei rapporti pendenti. Ha previsto, altresì, che, per le attività necessarie all'attuazione degli interventi finanziati con le risorse del Fondo attribuite all'Ufficio per lo sport, quest'ultimo si avvalesse della medesima società. In attuazione di tali disposizioni è stato emanato il D.P.C.M. 25 luglio 2019, secondo cui alla realizzazione degli interventi previsti dai Piani pluriennali degli interventi finanziati a valere sul Fondo sport e periferie provvede, previa verifica di congruità, la Società Sport e Salute S.p.A. o un soggetto da essa individuato. Fra l’altro, in base al D.P.C.M., la Società procede, in particolari ipotesi, alla dichiarazione di decadenza dai contributi e finanziamenti concessi e al recupero di quelli già corrisposti.

 

La disposizione in commento opera dunque un nuovo trasferimento delle risorse del Fondo "Sport e periferie" verso la Presidenza del Consiglio, modificando implicitamente quanto previsto dal D.L. 32/2019.

Sembrerebbe opportuno procedere ad una abrogazione esplicita delle disposizioni superate.

 

Con decreto del Presidente del Consiglio - da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge - sono individuati i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all'Ufficio per lo sport nel rispetto delle finalità di cui al citato art. 15, co. 2, lett. a), b) e c), del D.L. 185/2015, facendo salve le procedure in corso.


 

Articolo 1, comma 183
(Esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari
dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali)

 

 

Il comma 183 estende al 2020 l’esenzione ai fini Irpef - già prevista per il triennio 2017-2019 - dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Per l'anno 2021, gli stessi redditi concorrono alla base imponibile IRPEF nella misura del 50%.

 

Si prevede che, con riferimento all'anno d'imposta 2020, non concorrano alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), e delle relative addizionali, i redditi dominicali e agrari relativi a terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (come individuati dall'art. 1, D.Lgs. n. 99 del 2004, cfr. infra) iscritti nella previdenza agricola.

L'esenzione è già prevista dall'articolo 1, comma 44, della legge di bilancio 2017 (l. n. 232 del 2016) con riferimento agli anni di imposta 2017, 2018 e 2019.

 

Si prevede inoltre che i medesimi redditi concorrano alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF nella misura del 50% per l'anno 2021.

 

L'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 definisce l'imprenditore agricolo professionale come colui che sia in possesso di competenze e conoscenze professionali specifiche e dedichi alle attività agricole almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo, ricavando dalle attività così svolte almeno il 50% del proprio reddito globale. Ai fini del calcolo del reddito globale, vengono esclusi una serie di redditi, tra cui anche le somme percepite in società, associazioni e altri enti operanti nel settore agricolo.

Inoltre, vengono considerati imprenditori agricoli professionali anche le società di persone, di capitali e cooperative che, oltre all’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, presentino i seguenti requisiti:

§  nel caso di società di persone, che almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (per la società in accomandita la qualifica è riferita ai soci accomandatari);

per le società di capitali o cooperative, che almeno un amministratore che sia anche socio per le società cooperative sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. La qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell'amministratore ad una sola società.

 

I redditi dominicali e i redditi agrari costituiscono, insieme ai redditi dei fabbricati, due delle tre categorie in cui il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. n. 917 del 1986) suddivide i redditi fondiari (cfr. in particolare il capo II del Titolo I, artt. 25-43). L’articolo 25 definisce fondiari i redditi (di seguito: r.) inerenti ai terreni e ai fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono iscritti o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio urbano. Si prescinde dal fatto che il possessore sia residente o meno nel territorio dello Stato. Limitando il campo di analisi alle due categorie oggetto della presente disposizione i r. fondiari sono determinati sulla base delle risultanze catastali e si distinguono per l'appunto in: r. dominicale dei terreni, attribuibile al proprietario del terreno o al titolare di un diritto reale di godimento (artt. 27-31) e r. agrario, attribuibile al soggetto che coltiva il terreno, direttamente o avvalendosi di dipendenti, a prescindere dal fatto che sia il proprietario del terreno, il titolare di un diritto reale di godimento sul terreno medesimo ovvero l’affittuario (artt. 32-35).

Nell'ordinamento fiscale l’esistenza di due diverse tipologie di reddito associata ai terreni è motivata dalla possibilità che, su di essi, sia svolta un’attività agricola e nella conseguente necessità di distinguere il reddito derivante dal possesso dell’immobile (il reddito dominicale) da quello derivante dall’esercizio dell'attività agricola, anche ad opera di un soggetto diverso dal possessore (il r. agrario).

I redditi fondiari sono dunque determinati con un sistema forfetario basato sulle risultanze catastali, oggetto dell’imposizione non è il reddito effettivo del singolo terreno o del singolo fabbricato, ma la astratta e potenziale capacità del bene di produrre un reddito, a prescindere dal suo concreto manifestarsi e dalla sua effettiva entità. Tali redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo del possessore a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, indipendentemente dalla loro percezione e in relazione alla durata del possesso.


 

Articolo 1, commi 184-197
(Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali)

 

 

Con i commi 184-197 al Senato è stata integralmente sostituita la disciplina originariamente contenuta nell’articolo 22 del disegno di legge: in luogo di prorogare al 2020 il cd. superammortamento e iperammortamento in favore delle imprese e di disciplinare un credito d’imposta per la realizzazione di progetti ambientali, i commi 184-197 introducono un nuovo credito d’imposta per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi.

In estrema sintesi, esso riguarda tutte le imprese e, con riferimento ad alcuni investimenti, anche i professionisti. Il credito viene riconosciuto con aliquota differenziata secondo la tipologia di beni oggetto dell’investimento e copre gli investimenti in beni strumentali nuovi, ivi compresi i beni immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0. Le norme in esame chiariscono il regime transitorio applicabile ad alcuni investimenti in beni strumentali effettuati nel 2020, al fine di evitare la sovrapposizione dell’agevolazione introdotta con la disciplina di superammortamento e iperammortamento.

 

L’originario articolo 22 del disegno di legge prorogava al 2020 il cd. superammortamento, misura agevolativa che consente di maggiorare a fini fiscali (del trenta per cento) il costo degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi; proroga altresì al 2020 anche il cd. iperammortamento, che consente di maggiorare ai fini fiscali (dal 50 al 170 per cento a seconda dell’investimento) il costo di acquisizione di beni materiali nuovi, dispositivi e tecnologie che abilitano la trasformazione in chiave 4.0. Infine riconosce un credito d’imposta, per gli anni dal 2020 al 2022, alle imprese che realizzano progetti ambientali che includono beni strumentali nuovi, pari al 10 per cento delle spese sostenute per brevetti, consulenze e lavoratori dipendenti in seno a tali progetti.

 

Il nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali  - così come il nuovo credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative, di cui al comma 198 e seguenti, a sua volta sostitutivo del vigente credito di imposta in R&S, e la disciplina sulla proroga del credito d’imposta formazione 4.0 di cui al comma 210, sono inquadrabili nel progetto di revisione complessiva delle misure fiscali di sostegno del “Piano industria 4.0” preannunciato dal Governo a novembre scorso, alla luce del monitoraggio effettuato sull’efficacia delle misure attualmente vigenti e della necessità di supportare la trasformazione tecnologica del tessuto produttivo italiano anche in chiave di sostenibilità ambientale (si rinvia sul punto al box di approfondimento in calce alla presente scheda).

 

Con le modifiche proposte si chiarisce infatti esplicitamente (comma 184) che la ridefinizione degli incentivi fiscali previsti dal Piano Impresa 4.0, operata dalle norme in esame, intende sostenere più efficacemente il processo di transizione digitale delle imprese, la spesa privata in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica, anche nell'ambito dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale, l'accrescimento delle competenze nelle materie connesse alle tecnologie abilitanti il processo di transizione tecnologica e digitale, nonché razionalizzare e stabilizzare il quadro agevolativo di riferimento in un orizzonte temporale pluriennale, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica

Beneficiari

Il comma 185 individua i beneficiari del credito d’imposta nelle imprese che, a decorrere dal 1º gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 - in tale ultimo caso se entro il 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione - effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Esso è riconosciuto nelle condizioni e nelle misure stabilite ex lege, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.

 

Ai sensi del comma 186, possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

 

Sono escluse dall’agevolazione:

§  le imprese in stato di crisi, e più precisamente: imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale ovvero altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

§  le imprese destinatarie di sanzioni interdittive derivanti dalla violazione delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

 

Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è condizionata al rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

 

Il comma 194 consente di applicare, alle stesse condizioni e negli stessi limiti, il credito d’imposta anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni, purché esso abbia ad oggetto beni diversi da quelli (materiali e immateriali) individuati nell’ottica di Industria 4.0 ed elencati negli allegati A e B alla legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016).

Investimenti agevolabili

Il comma 187 chiarisce che sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa.

 

Sono esclusi dall’agevolazione gli investimenti concernenti:

§  veicoli e altri mezzi di trasporto, sia che vengano utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa (la cui deducibilità è integrale), sia che vengano usati con finalità non esclusivamente imprenditoriali: si tratta dei beni di cui all’art. 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 917 del 1986, TUIR);

§  beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento (ammortamento più lungo di 15 esercizi);

§  fabbricati e le costruzioni;

§   beni di cui all'allegato 3 annesso alla legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015). L'allegato 3 citato riguarda, a titolo di esempio, le condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali; le condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale; il materiale rotabile, ferroviario e tramviario; gli aerei completi di equipaggiamento;

§  i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

Sono inoltre agevolabili gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, individuati all'allegato B annesso alla legge di bilancio 2017, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Si tratta di beni immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0 (beni ricompresi nell’Allegato B alla citata legge n. 232 del 2016).

Misura del credito d’imposta

Il credito d’imposta in parola è riconosciuto in misura differenziata secondo la tipologia di beni oggetto dell’investimento.

 

Ai sensi del comma 189, per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell'allegato A annesso alla legge di bilancio 2017, ovvero i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”, il credito d'imposta è riconosciuto:

§  nella misura del 40 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

§  nella misura del 20 per cento per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 10 milioni di euro.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

Ai sensi del comma 190, per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0” (ricompresi nell'allegato B annesso alla legge di bilancio 2017 e successivamente integrato dalla legge di bilancio 2018) il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 15 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro.

 

Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

 

Il comma 188 chiarisce che, per gli investimenti aventi a oggetto beni diversi da quelli ricompresi nei predetti allegati, indicati nei commi 189 e 190, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 6 per cento del costo, determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b), del TUIR e nel limite massimo di 2 milioni di euro.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

 

L’articolo 110, comma 1, lettera b) del TUIR chiarisce si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali. Tuttavia per i beni materiali e immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge. Nel costo di fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi criteri anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto.

 

Operatività e fruizione del credito d’imposta

Il comma 191 chiarisce che il credito d'imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione (ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) in cinque quote annuali di pari importo, ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali (di cui al comma 190).

Esso è utilizzabile a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui al già menzionato comma 188; per gli investimenti di cui ai commi 189 e 190, ossia per i beni strumentali materiali e immateriali ricompresi negli allegati A e B alla legge di bilancio 2017, esso è utilizzabile a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione di tali beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Se l’interconnessione di beni materiali avviene in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante.

 

A tale credito d’imposta non si applicano i limiti generali (700.000 euro) e i limiti speciali (cd. limite di utilizzo, 250.000 euro) di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Al solo scopo di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Si demanda a un apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico il compito di stabilire il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo di imposta agevolabile.

Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento, neanche all'interno del consolidato fiscale.

 

Ai sensi del successivo comma 192, il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi (artt. 61 e 109 comma 5, del Testo Unico delle Imposte sui redditi – TUIR, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986).

Esso è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

 

Il comma 193 disciplina le conseguenze della cessione dei beni oggetto degli investimenti agevolati.

In particolare, se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.

Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.

 

Introdotte per evitare che il beneficio dell’iperammortamento interferisse, negli esercizi successivi, con le scelte di investimento più opportune che l’impresa potesse aver esigenza di compiere al fine di mantenere il livello di competitività raggiunto, le richiamate norme sugli “investimenti sostitutivi” contemplano l’ipotesi che il bene agevolato sia realizzato a titolo oneroso (ad esempio, per la necessità di sostituire i beni agevolati con beni più performanti). In tali casi si prevede che il beneficio non venga meno per le residue quote, come determinate in origine, purché nel medesimo periodo d’imposta del realizzo l’impresa:

§  sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232;

§  attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione.

Di conseguenza, la sostituzione non determina la revoca dell’agevolazione, a condizione che il bene nuovo abbia caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A alla legge n. 232 del 2016 e che siano soddisfatte le condizioni documentali richieste dalla legge per l’investimento originario. Ove l’investimento sostitutivo sia di costo inferiore a quello del bene originario, ferme restando le altre condizioni oggettive e documentali richieste, il beneficio calcolato in origine deve essere ridotto in corrispondenza del minor costo agevolabile.

Controlli e monitoraggio

Il comma 195 pone gli obblighi di conservazione documentale a carico dei beneficiari dell’agevolazione in parola, ai fini dei successivi controlli.

In particolare, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni della presente legge. In relazione agli investimenti previsti dai commi 6 e 7 (di cui agli allegati A e B della legge di bilancio 2017, beni individuati nell’ottica di Industria 4.0), le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l'onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445 del 2000).

 

Ai sensi del comma 197 il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta in esame al fine di rilevare gli eventuali scostamenti dalle previsioni ed attivare le relative procedure contabili.

 

Disciplina transitoria: rapporti con superammortamento e iperammortamento

Il comma 196 chiarisce il regime transitorio applicabile ad alcuni investimenti in beni strumentali, al fine di evitare la sovrapposizione dell’agevolazione in parola con la disciplina del cd. superammortamento e del cd. iperammortamento.

Si ricorda che il superammortamento è stato prorogato, da ultimo dal decreto-legge n. 34 del 2019; esso consente ai titolari di reddito d’impresa ed agli esercenti arti e professioni che effettuino investimenti in beni materiali strumentali nuovi fino al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020- a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2019, l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione – di usufruire dell’aumento del 30 per cento del costo di acquisizione dei predetti beni, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

Con riferimento al cd. iperammortamento, disposto in origine dalla legge di bilancio 2017 e da ultimo prorogato e rimodulato dalla legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi 60-65 della legge n. 145 del 2018), esso consente di maggiorare il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale secondo il modello Industria 4.0. Essa è stata riconosciuta per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019 ovvero fino al 31 dicembre 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

 

Il comma 196 prevede dunque che il credito d’imposta non si applichi:

§  agli investimenti aventi a oggetto i beni indicati nel comma 5 (diversi da quelli degli allegati A e B della legge di bilancio 2017), se effettuati tra il 1 º gennaio e il 30 giugno 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, in quanto per tali beni per i quali resta fermo il cd. superammortamento;

§  agli investimenti aventi a oggetto i beni strumentali “Industria 4.0” indicati negli allegati A e B della legge di bilancio 2017 (di cui ai commi 6 e 7), effettuati tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Per tali beni resta fermo il cd. iperammortamento (e l’ulteriore maggiorazione del 40 per cento dei costi, per specifiche tipologie di beni) da ultimo prorogate dalla legge di bilancio 2019.


 

Con riferimento agli incentivi fiscali “Industria 4.0”, nel corso dell’audizione presso la Commissione attività produttive della Camera il 30 ottobre 2019, il Ministro dello sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ha preannunciato - alla luce del monitoraggio e delle valutazioni sull’efficacia delle misure introdotte dal Piano Nazionale Impresa 4.0 – l’intenzione di apportare alcune modifiche, nel rispetto dei principi di neutralità settoriale e tecnologica che caratterizzano il Piano.

Successivamente, in data 13 novembre, sull'argomento si è tenuto un tavolo presso il MISE, presieduto dallo stesso Ministro, a cui hanno partecipato le associazioni rappresentative del tessuto imprenditoriale del Paese.

In apertura del tavolo, dedicato alla cd. “transizione 4.0”, il Ministro ha illustrato i dati disponibili relativi al 2017 delle principali misure agevolative (iper e super-ammortamento, credito d'imposta per le spese in ricerca e sviluppo), dai quali si evince come il Piano Impresa 4.0 abbia premiato maggiormente le medie e grandi imprese rispetto alle imprese di minore dimensione. (cfr. tabelle successive, Fonte: sito istituzionale del MISE).

 

Slide dell'intervento del Ministro. I testi sono disponibili nel pdf allegato

 

Slide dell'intervento del Ministro. I testi sono disponibili nel pdf allegato

 

Inoltre, è stato sottolineato come dopo un 2017 record negli ordinativi interni di macchine utensili, si è registrato a partire dal 2018 un progressivo calo degli ordini che si è andato ad accentuare nei primi nove mesi del 2019 (cfr. tabella successiva, Fonte: sito istituzionale del MISE).

Slide dell'intervento del Ministro. I testi sono disponibili nel pdf allegato

Slide dell'intervento del Ministro. I testi sono disponibili nel pdf allegato

 

Il riassetto delle misure fiscali del Piano – come illustrato in sede Ministeriale – intende realizzare una base di programmazione pluriennale, potenzialmente in grado di ampliare fino al 40% la platea delle imprese beneficiarie, incrementando significativamente il numero delle PMI, attraverso la trasformazione di iper e super ammortamento in credito d'imposta a intensità crescente.

Si tratta dunque di un unico strumento di accesso agli incentivi, il credito di imposta, articolato su più finalità: ricerca, sviluppo e innovazione; acquisto macchinari; innovazione nei processi produttivi; formazione.

Sempre nella stessa sede è stata prospetta anche una riforma del credito d'imposta in ricerca e sviluppo, con l'estensione dell'incentivo all'innovazione, inclusa quella di design e ideazione estetica per i settori del Made in Italy, e del credito d'imposta per formazione 4.0. Le linee di riforma sono state illustrate, in data 26 novembre u.s., presso la Commissione Industria, commercio, turismo del Senato.

Slide dell'intervento del Ministro. I testi sono disponibili nel pdf allegato

 

Per un ulteriore approfondimento si rinvia alla pagina web dedicata del sito istituzionale del MISE.


 

Articolo 1, commi 198-209
(Credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative
per la competitività delle imprese)

 

 

I commi da 198 a 209 introducono la disciplina del credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative a supporto della competitività delle imprese. La nuova disciplina opera per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2019 e si sostituisce a quella del credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del D.L. n. 145/2015, il cui periodo di operatività viene anticipatamente cessato all’anno 2019 (rispetto alla disciplina vigente che ne prevede invece l’operatività fino al 2020).

 

Il nuovo credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative, di cui all’articolo in esame, sostitutivo del vigente credito di imposta in R&S, è inquadrabile nel progetto di revisione complessiva delle misure fiscali di sostegno del “Piano industria 4.0” preannunciato dal Governo a novembre scorso, alla luce del monitoraggio effettuato sull’efficacia delle misure attualmente vigenti e della necessità di supportare la trasformazione tecnologica del tessuto produttivo italiano anche in chiave di sostenibilità ambientale (si rinvia sul punto al box di approfondimento in calce alla scheda dei commi 184-197). Rientrano in tale progetto anche il nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali disciplinato dai commi 184-197 in luogo dell’iper e del super ammortamento, nonché la disciplina sulla proroga del credito d’imposta formazione 4.0 di cui ai commi 210-217.

 

Il comma 198 riconosce un credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

 

I commi da 199 a 206 dell’articolo definiscono le condizioni e le modalità attraverso le quali tale agevolazione fiscale è riconosciuta.

 

Il comma 199 indica i soggetti che possono fruire del credito d’imposta: tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d'impresa, che effettuano investimenti in una delle attività ammissibili alla misura agevolativa, indicate nei successivi commi.

 

Il comma 199 esclude:

§  le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

§  le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n.231, relativo alla responsabilità degli enti forniti di personalità giuridica e delle società e associazioni anche prive di personalità giuridica per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Ai sensi dell’articolo 9, comma 2, le sanzioni interdittive sono: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

 

Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

 

Il comma 200 indica quali attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del paragrafo 1.3 del punto 15 della Comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente ''Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione''.

Ai sensi della citata lettera m) rientrano nella «ricerca fondamentale»: i lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni commerciali dirette.

Ai sensi della lettera q) rientrano nella «ricerca industriale»: la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole migliora mento dei prodotti, processi o servizi esistenti.

Ai sensi della lettera j) rientrano nello «sviluppo sperimentale»: l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l’obiettivo primario è l’apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da pubblicarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, sono dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nell’OECD Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development (Manuale di Frascati dell'OCSE).

Con riferimento alla formulazione del comma 200, si osserva che esso richiama genericamente il “manuale di Frascati”, mentre il richiamo andrebbe formulato in senso meno generico alle sopra indicate Linee guida dell’OCSE.

 

Il comma 200 considera ammissibili - ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta - nel rispetto delle regole di effettività, pertinenza e congruità una serie di spese, di seguito illustrate.

Sono anzitutto ammissibili (comma 200, lettera a)) le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni.

Le spese di personale relative a giovani ricercatori (età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline tecniche o scientifiche secondo la classificazione UNESCO Isced), assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono in modo maggiorato a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare.

Ai sensi della successiva lettera c) la predetta maggiorazione si applica solo nel caso in cui i soggetti neo assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato.

 

Sono inoltre ammissibili (comma 200, lettera b)) le quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e dei software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta di utilizzo e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a).

Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività dell'impresa, si considera solo la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle attività di ricerca e sviluppo;

 

Inoltre sono agevolabili (lettera c)) le spese per contratti di ricerca extra-muros, aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta.

Le spese per i contratti di ricerca extra-muros stipulati con università e istituti di ricerca residenti nel territorio dello Stato, concorrono in modo maggiorato a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare.

I contratti stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente, sono assoggettati alle stesse regole applicabili nel caso che l’attività di ricerca e sviluppo sia svolta internamente all'impresa. Il comma, ai fini della definizione di imprese appartenenti allo stesso gruppo richiama le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359 cc. inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali.

Le spese previste dalla lettera in esame sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di R&S, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) o in Stati compresi nell'Elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito, di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996.

Si osserva che tale previsione, per come formulata, potrebbe risultare di non chiara applicazione potendosi in particolare ritenere che siano ammissibili esclusivamente le spese per contratti di ricerca extra-muros i cui commissionari dei progetti siano fiscalmente residenti o localizzati (solo) in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo SEE o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, e dunque non in Italia.

 

Tra le spese agevolabili rientrano altresì (lettera d)) le quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di un'invenzione industriale o biotecnologica, una topografia di prodotto a semiconduttori o una nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di spesa di 1 milione di euro e a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di R&S ammissibili al credito d'imposta.

Tali spese sono ammissibili a condizione che derivino da contratti di acquisto o licenza stipulati con soggetti terzi fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti al SEE o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996.

Si osserva che tale previsione, per come formulata, potrebbe risultare di non chiara applicazione per le stesse motivazioni indicate alla lettera c).

 

Non sono ammissibili le spese per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei suddetti beni immateriali derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa acquirente.

Anche in tal caso, si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali.

 

Rientrano altresì (lettera e)) tra le spese agevolabili quelle per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di R&S ammissibili, nel limite massimo complessivo del 20 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero delle spese per contratti di ricerca extra-muros indicate alla lettera c), senza considerare le maggiorazioni ivi previste. Ciò a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti al SEE o in Stati compresi nell’elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito (D.M. 4 settembre 1996).

Infine sono ammesse al credito d’imposta (lettera f)) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di R&S ammissibili svolte internamente dall'impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30 per cento delle spese di personale sopra indicate ovvero, nel caso di ricerca extra-muros, del 30 per cento dei costi dei contratti suindicati.

 

Il comma 201 indica come ammissibili al credito di imposta le seguenti attività di innovazione tecnologica: si tratta delle attività, diverse da quelle indicate nel comma 200 relative alla ricerca e sviluppo, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati.

Il comma reca la definizione di prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato, con esso intendendo un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell'eco-compatibilità o dell'ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori.

 

Non sono considerate attività di innovazione tecnologica (IT) ammissibili all’agevolazione:

§  le attività di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti e in generale le attività volte a differenziare i prodotti dell'impresa da quelli simili presenti sullo stesso mercato concorrenziale per elementi estetici o secondari;

§  le attività per l'adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente nonché le attività per il controllo di qualità e la standardizzazione dei prodotti.

Il comma demanda al decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 200, la definizione dei criteri per la corretta applicazione delle sopra citate definizioni, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nelle Linee guida dell’OCSE per la raccolta e l'interpretazione dei dati sull'innovazione tecnologica (cd. Manuale di Oslo dell'OCSE).

Con riferimento alla formulazione del comma 201, si osserva che esso richiama genericamente il “manuale di Oslo”, mentre il richiamo andrebbe formulato in senso meno generico alle sopra indicate Linee guida dell’OCSE.

 

Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, sono considerate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità le seguenti spese:

a)   le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di IT svolte internamente all'impresa, nei limiti dell'effettivo impiego in tali operazioni.  Le spese di personale relative a giovani ricercatori (soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, con un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline tecniche o scientifiche secondo la classificazione UNESCO Isced), assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di innovazione tecnologica, concorrono in modo maggiorato a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare. La successiva lettera c) dispone che tale maggiorazione si applichi solo nel caso in cui i soggetti neo assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato.

 

b)    le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e dei software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini del reddito d'impresa e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a). Nel caso in cui beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell'impresa, si assume solo la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di innovazione tecnologica;

c)    le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del commissionario delle attività di IT ammissibili al credito d'imposta. Se i contratti sono stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo della committente, si applicano le stesse regole per le attività di innovazione tecnologica svolte internamente all'impresa. Il comma richiama le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali. Le spese sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di IT, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti al SEE o in Stati compresi nell'elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;

Si osserva che tale previsione, per come formulata, potrebbe risultare di non chiara applicazione per le stesse motivazioni indicate alla lettera c) del comma 200.

 

d)   le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di IT ammissibili, nel limite massimo complessivo del 20 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a), a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'UE o in Stati aderenti al SEE o in Stati compresi nell'elenco di cui al citato D.M. 4 settembre 1996;

e)   le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di IT anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30 per cento delle spese di personale di cui alla citata lettera a), ovvero del 30 per cento delle spese per i contratti indicati alla lettera c).

 

Il comma 202 indica ammissibili al credito di imposta le seguenti attività innovative: si tratta delle attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese dei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.

L’attuazione del comma è demanda al decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 200, anche in relazione alle medesime attività di design e ideazione estetica svolte in settori diversi da quelli indicati.

 

Sono ammissibili ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta per le attività di design e ideazione estetica, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità, le seguenti spese:

a)   le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell'impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili, nei limiti del loro effettivo impiego in tali attività. Anche per esse è prevista una maggiorazione della base di calcolo del credito di imposta nel caso in cui si tratti di giovani specializzati (soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, laureati in design e altri titoli equiparabili) assunti a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di design e innovazione estetica. Tali spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare. Tale maggioranze si applica solo nel caso in cui i soggetti neo assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato;

 

b)   le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d'imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a). Se i predetti beni sono utilizzati anche per le ordinarie attività, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di design e ideazione estetica;

c)   le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento, da parte del commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, stipulati con professionisti o studi professionali o altre imprese. Vale il principio enunciato nei precedenti commi per cui ai contratti stipulati con imprese o soggetti dello stesso gruppo della committente, si applicano le stesse regole che nel caso di attività di design e ideazione estetica svolte internamente all'impresa. Si richiama anche dal comma in esame l'articolo 2359 del codice civile. Le spese sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti di design e ideazione estetica ammissibili, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'UE o in Stati aderenti al SEE o in Stati compresi nell'elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito di cui al D.M. 4 settembre 1996;

Si osserva che tale previsione, per come formulata, potrebbe risultare di non chiara applicazione per le stesse motivazioni indicate alla lettera c) del comma 200.

d)   le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati solo per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero alla lettera c). Le spese sono ammissibili a condizione che i soggetti cui sono commissionati i progetti relativi alle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'UE o in Stati aderenti al SEE o in Stati compresi nel già citato elenco di cui al D.M. 4 settembre 1996;

Si osserva che tale previsione, per come formulata, potrebbe risultare di non chiara applicazione per le stesse motivazioni indicate alla lettera c) del comma 200.

e)    le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo del 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero delle spese per i contratti di cui alla lettera c).

 

Ai sensi del comma 203, il credito di imposta è riconosciuto:

§  per le attività di ricerca e sviluppo (di cui al commentato comma 200), in misura pari al 12 per cento della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 3 milioni, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi;

§  per le attività di innovazione tecnologica (di cui al comma 201), separatamente, in misura pari al 6 per cento della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi;

§  per le attività di innovazione tecnologica (di cui al comma 201) destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 individuati con il decreto ministeriale attuativo della misura previsto dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta;

§  per le attività di design e ideazione estetica (di cui al comma 202), il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 6 per cento della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

Ai sensi del comma 204, il credito d'imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione delle spese sostenute previsti dal comma 205 (cfr. infra).

Il comma prevede che le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico al solo fine di consentire al Ministero di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali indicati al comma 184.

Si ricorda che tale norma prevede la ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Impresa 4.0 per sostenere più efficacemente il processo di transizione digitale delle imprese, la spesa privata in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica, anche nell'ambito dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale, l'accrescimento delle competenze nelle materie connesse alle tecnologie abilitanti il processo di transizione tecnologica e digitale, nonché razionalizzare e stabilizzare il quadro agevolativo di riferimento in un orizzonte temporale pluriennale, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica.

 

Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione.

Il credito d'imposta non può essere ceduto o trasferito neanche all'interno del consolidato fiscale.

Non si applicano i limiti all’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui all'articolo 1, comma 53, della L. n. 244/2007 e di cui all'articolo 34 della Legge n. 388/2000.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa nonché della base imponibile dell'IRAP; non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi (artt. 61 e 109 comma 5, del Testo Unico delle Imposte sui redditi – TUIR, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986).

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP di cui sopra, non porti al superamento del costo sostenuto.

 

Il comma 205 dispone che - ai fini del riconoscimento del credito d'imposta -  l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del Registro dei revisori legali e delle società di revisione di cui all'articolo 8 del D.Lgs. n. 39/2010.

Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato D.Lgs. n. 39/2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'Intenational Federation of Accountants (IFAC).

Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermi restando, comunque, i limiti massimi di fruibilità del credito d’imposta indicati al comma 203.

 

Ai sensi del comma 206, le imprese beneficiarie della misura sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione.

La relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa ai sensi del D.Lgs. n. 445/200.

Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.

 

Il comma 207 prevede che, nell'ambito delle ordinarie attività di accertamento, l'Agenzia delle entrate, sulla base dell'apposita certificazione della documentazione contabile e della relazione tecnica previste dal comma 205 nonché sulla base della ulteriore documentazione fornita dall'impresa, effettua i controlli finalizzati alla verifica delle condizioni di spettanza del credito d'imposta e della corretta applicazione della disciplina.

Nel caso in cui si accerti l'indebita fruizione anche parziale del credito d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale e amministrativo a carico dell'impresa beneficiaria.

Qualora, nell'ambito delle verifiche e dei controlli, si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di specifiche attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica o di altre attività innovative nonché in ordine alla pertinenza e alla congruità delle spese sostenute dall'impresa, l'Agenzia delle entrate può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere.

Ai sensi del comma 208, il Ministero dell'economia e delle finanze effettua la verifica delle fruizioni del credito d'imposta, ai fini di quanto previsto in ordine al monitoraggio degli oneri finanziari recati dalla misura dall'articolo 17, comma 13, della legge di contabilità nazionale (L. 196/2009).

In base al citato articolo 13, il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Il comma 209 novella l’articolo 3, comma 1, del DL n. 145/2013, concernente il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, al fine di prevedere che il termine di fruibilità del predetto credito sia anticipato al 31 dicembre 2019, rispetto al termine del 31 dicembre 2020 come previsto dalla disciplina vigente.

Le risorse derivanti dall'anticipata cessazione del termine di applicazione del credito d’imposta di cui al citato articolo 3 del DL n. 145/2013, sono destinate al nuovo credito d'imposta per investimenti in ricerca, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese, istituito dall’articolo in esame.

 


 

Articolo 1, commi 210-217
(Proroga della disciplina del credito d'imposta formazione 4.0)

 

 

Con le modifiche apportate al Senato – sostituendo integralmente l’originario articolo 23 del disegno di legge – i commi da 210 a 217 prorogano al 2020 (periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019) il beneficio del credito d'imposta formazione 4.0, rimodulano i limiti massimi annuali del credito medesimo ed eliminano l’obbligo di disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività di formazione attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.

 

Si ricorda che l’originario articolo 23 del disegno di legge prorogava di un anno (al 2020) l’applicazione del credito d’imposta formazione 4.0, estendendolo alle spese di formazione sostenute nei due periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, in luogo di un solo periodo di imposta.

 

In dettaglio, il comma 210, stabilisce che la disciplina del credito d'imposta introdotta dall'articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, si applica, con le modifiche previste dalle norme in commento, anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. Il beneficio pertanto è prorogato al 2020.

 

La legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n.205) ha assegnato tale credito di imposta in favore di ogni tipo e forma di impresa, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, fino ad un importo massimo annuale di euro 300.000 per ciascun beneficiario, qualora le attività di formazione siano pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali. Il comma 48 della legge di bilancio 2018 prevede, inoltre, che tali attività devono essere svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud, fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.

Sono escluse dal beneficio le attività di formazione, ordinaria o periodica, organizzata dall’impresa per conformarsi alle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e di protezione dell’ambiente o ad altre norme obbligatorie in materia di formazione. Inoltre il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di spettanza e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi in cui il credito sia impiegato, e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione (ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni). Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali.

Al beneficio non si applicano né il limite annuale di 250.000 euro per l’utilizzo dei crediti di imposta (di cui all'art. 1, comma 53, della L. 24 dicembre 2007, n. 244) né il limite massimo di compensabilità di crediti di imposta e contributi, pari a 700.000 euro (di cui all'art. 34 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni).

Con D.M. 4 maggio 2018 sono state emanate le disposizioni applicative del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0., con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza del beneficio.

Successivamente, la legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 79 della legge n. 145 del 2018) ha rimodulato il beneficio secondo la dimensione delle imprese. In particolare il credito d’imposta, fermo restando il limite massimo annuale di 300.000 euro, è attribuito nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili sostenute dalle piccole imprese e del 40 per cento di quelle sostenute dalle medie imprese. Alle grandi imprese, come definite dalla normativa europea, il credito d’imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 200.000 euro e nella misura del 30 per cento.

 

Il comma 211 effettua alcune rimodulazioni del limite massimo annuale del credito da applicarsi secondo la dimensione delle imprese, prevedendo che:

§  nei confronti delle piccole imprese il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro;

§  nei confronti delle medie imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 40 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro (rispetto ai vigenti 300.000 euro);

§  nei confronti delle grandi imprese il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 30 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro (rispetto ai vigenti 200.000 euro).

 

La misura del credito d'imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60 per cento nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o ultra svantaggiati come definite dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 17 ottobre 2017.

 

Il comma 212 stabilisce che, ferma restando l'esclusione delle imprese in difficoltà, stabilita dall’articolo 2 del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, la disciplina del credito d'imposta non si applica alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive.

 

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le sanzioni interdittive sono:

§  l'interdizione dall'esercizio dell'attività;

§  la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

§  il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

§  l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

§  il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

 

L'effettiva fruizione del credito d'imposta è comunque subordinata alla condizione che l'impresa non sia destinataria di sanzioni interdittive e risulti in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

 

Il comma 213 dispone che nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all'impresa, si considerano ammissibili al credito d'imposta, oltre alle attività commissionate ai soggetti indicati nel comma 6, dell'articolo 3, del richiamato decreto 4 maggio 2018 (soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione o provincia autonoma, università, pubbliche o private o strutture ad esse collegate, soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali e soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37), anche le attività commissionate agli Istituti tecnici superiori.

 

Il comma 214 specifica che il credito d'imposta è utilizzabile, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, esclusivamente in compensazione e che non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.

La disposizione prevede inoltre che al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia della misura agevolativa, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali del Piano nazionale impresa 4.0, le imprese che si avvalgono del credito d'imposta sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.

Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione.

 

Il comma 215 elimina l’obbligo di disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività di formazione in contratti collettivi aziendali o territoriali.

La norma precisa che continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018 ad eccezione della condizione concernente la stipula e il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente, previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del suddetto decreto, non più necessari ai fini del riconoscimento del credito d'imposta.

 

Si segnala che tale modifica recepisce le osservazioni espresse dalla Confindustria nella audizione delle Commissioni congiunte Bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sul disegno di Legge di bilancio 2020 (11 novembre 2019) nella quale si rappresentava che l’agevolazione è stata poco utilizzata dalle imprese a causa dell’obbligo di disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività di formazione in contratti collettivi aziendali o territoriali. Secondo Confindustria si tratta di un vincolo molto stringente soprattutto per le PMI e che, pertanto, dovrebbe essere eliminato.

 

Il comma 216 dispone che per l'attuazione dell'intervento di proroga del credito d'imposta disposto dal comma 1, è autorizzata la spesa di 150 milioni euro per anno 2021.

Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta di cui ai commi 1 e seguenti, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ovvero del riscontro che dall'attuazione della legge non si rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

 

Il comma 217 prevede che agli adempimenti di cui al regolamento (UE) n. 651/2014, in materia di aiuti compatibili con il mercato interno, provvede il Ministero dello sviluppo economico.

 

Si ricorda, in particolare, che l'art. 31 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni, consente gli aiuti alla formazione a determinate condizioni, tra cui quella che l'intensità di aiuto non superi il 50% dei costi ammissibili (percentuale che può essere più elevata in determinate ipotesi); nell'àmbito di questi ultimi rientrano le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione, per le ore durante le quali i lavoratori siano stati impegnati nell'attività in oggetto.


 

Articolo 1, comma 218
(Credito d'imposta investimenti sisma Centro Italia)

 

 

Il comma 218 reca la proroga fino al 31 dicembre 2020 del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi per i comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016.

 

L’articolo 18-quater del decreto-legge n. 8 del 2017 ha esteso agli investimenti effettuati dalle imprese nei comuni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici iniziati nel 2016 il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi, disciplinato dalla legge di stabilità 2016 a favore delle imprese localizzate nelle regioni del Mezzogiorno (articolo 1, commi 98 e successivi, della legge n. 208 del 2015).

In particolare, il credito d'imposta è attribuito nella misura del 25 per cento per le grandi imprese, del 35 per cento per le medie imprese e del 45 per cento per le piccole imprese.

 

La norma in esame proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2020, il periodo entro il quale le imprese localizzate nei comuni colpiti dagli eventi sismici che effettuano investimenti possono beneficiare del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi.

 

Si ricorda che recentemente la Commissione europea, con la decisione C (2018) 1661 final del 6 aprile 2018, ha autorizzato il regime di aiuti previsti dal citato articolo 18-quater. Successivamente a tale decisione, l’Agenzia delle entrate ha definito con provvedimento del 9 agosto 2019 le modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta.

 

Si segnala che, analogamente, il comma 319 del provvedimento in esame proroga al 31 dicembre 2020 anche il credito d’imposta previsto per gli investimenti realizzati delle imprese localizzate nelle regioni del Mezzogiorno.

 

Per una ricostruzione dettagliata della disciplina del credito d’imposta per gli investimenti realizzati nelle regioni dell’Italia centrale colpite dagli eventi sismici si rimanda alla scheda dell’articolo 18-quater del dossier Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 realizzato dai Servizi Studi della Camera e del Senato.


 

Articolo 1, commi da 219-224
(Bonus facciate)

 

 

I commi 219-224, modificati al Senato, stabiliscono la detraibilità dall'imposta lorda del 90 per cento delle spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici ubicati in specifiche zone.

 

Il comma 219 stabilisce che per le spese documentate, sostenute nel 2020 per interventi, anche di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 90 per cento. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi (comma 222).

 

Si segnala che parrebbe opportuno qualificare la specifica imposta rispetto alla quale spetta la detrazione.

 

L'articolo 2 del citato decreto ministeriale n. 1444 del 1968, prevede la definizione di zone territoriali omogenee, per cui:

§  la zona A include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;

§  la zona B include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.

 

Il comma 220 specifica che, nell'ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono soddisfare specifici requisiti previsti dal:

§  decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015

Questo reca disposizioni per l'adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009- recante le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici. Esso reca un complesso di disposizioni in materia di certificazione, raccolta dei dati, monitoraggio sugli stessi. Nell'ambito delle disposizioni ivi previste, si segnala l'art. 4. In materia di elementi essenziali e disposizioni minime comuni del sistema nazionale e regionale di attestazione della prestazione energetica degli edifici, che reca norme sull'APE e la relativa durata.

Atteso che il D.M. in parola reca la regolamentazione sulle modalità per l'attestazione energetica degli edifici, si valuti di specificare in norma 'i requisiti' cui la disposizione fa riferimento, considerato che gli stessi costituiscono presupposto per il riconoscimento di benefici fiscali.

§  decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 gennaio 2010, Tabella 2, con riguardo ai valori di trasmittanza termica.

Tale D.M. reca l'aggiornamento del decreto 11 marzo 2008 in materia di riqualificazione energetica degli edifici, disponendo la revisione dei requisiti tecnici di ammissibilità.

 

La norma qui in esame prevede, per i casi contemplati dal comma 220, che ai fini delle verifiche e dei controlli vengano applicati i commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, in materia di detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica.

In particolare, il comma 3-bis prevede che, al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di efficienza energetica, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) elabora le informazioni contenute nelle richieste di detrazione pervenute per via telematica e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al MEF, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali. Il successivo comma 3-ter ha previsto che, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, fossero definiti i requisiti tecnici che dovevano soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, nonché le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in situ, eseguiti dall'ENEA e volti ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l'accesso al beneficio.

Il Decreto interministeriale del 11/05/2018 ha recato le procedure e modalità per l'esecuzione dei controlli da parte di ENEA sulla sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, ai sensi dell'articolo 14, comma 2-quinquies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, come convertito. Tale D.M. cita, nel preambolo, il comma 3-ter dell'articolo 14 il quale prevede l'adozione del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, per la definizione dei requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui allo stesso art. 14 e che nelle more dell'emanazione di detto decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto 19 febbraio 2007 e al decreto 11 marzo 2008.

 

L'Agenzia delle entrate ha poi elaborato nel 2019 un documento riepilogativo in materia di requisiti per l'accesso alle detrazioni per le detrazioni fiscali anche per interventi di efficienza energetica; per approfondimenti si veda qui.

 

Il comma 221 stabilisce che, ferme rimanendo le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al beneficio di cui ai commi in esame esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

 

Il comma 223 prevede, infine, l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto del MEF di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1998, n. 60, con il quale è stato adottato il ''Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia''.

 

In conseguenza delle norme in esame, il comma 224 dispone un incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica (di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legge n. 282 del 2004) pari a 0,5 milioni di euro per l’anno 2020, 5,8 milioni di euro per l’anno 2021 e 3,6 milioni di euro annui dall’anno 2022 all’anno 2030.

 


 

Articolo 1, comma 225
(Determinazione del reddito d'impresa
degli imprenditori agricoli florovivaistici)

 

 

Il comma 225 dell’articolo 1 fissa un criterio per la determinazione del reddito d’impresa che deriva agli imprenditori agricoli florovivaistici dalle attività dirette alla commercializzazione di piante vive e di prodotti della floricoltura: tale reddito, in presenza di specifiche condizioni di legge, è calcolato applicando, ai corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione a fini IVA, un coefficiente di redditività del cinque per cento.

 

Il comma, inserito dal Senato, introduce il comma 3-bis nell'articolo 56-bis del Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR (DPR 917/1986), che disciplina le modalità di calcolo del reddito di impresa con riferimento ad alcune specifiche attività agricole.

Con la modifica in esame si prevede che, per le attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura, acquistate da imprenditori agricoli (come definiti dall'articolo 2135 c. c) florovivaistici, nei limiti del 10 per cento del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici, il relativo reddito è determinato applicando, all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione a fini IVA, un coefficiente di redditività fissato nella misura del cinque per cento.


 

Articolo 1, commi 226-229
(
Nuova Sabatini, investimenti SUD ed
investimenti eco-sostenibili delle PMI)

 

 

Il comma 226 prevede un rifinanziamento di 105 milioni di euro per l’anno 2020, di 97 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e di 47 milioni di euro per l’anno 2025 della cd. Nuova Sabatini, misura di sostegno volta alla concessione – alle micro, piccole e medie imprese - di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali “Industria 4.0” e di un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti.

Sulle somme autorizzate è mantenuta la riserva del 30% delle risorse e la maggiorazione del contributo statale del 30% per gli investimenti in beni strumentali cd. “Industria 4.0”.

La maggiorazione del contributo statale per investimenti “Industria 4.0” è del 100% per gli investimenti realizzati dalle micro e piccole imprese nel Mezzogiorno nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel limite complessivo di 60 milioni di euro a valere sulle risorse autorizzate (comma 226).

Una ulteriore riserva pari al 25% delle risorse autorizzate è destinata alle micro, piccole e medie imprese a fronte dell’acquisto, anche mediante leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale. Anche per tali operazioni opera una maggiorazione del contributo statale, che viene rapportato, in via convenzionale, sul finanziamento a un tasso annuo del 3,575 % (dunque, il contributo statale è maggiorato del 30% rispetto al contributo ordinario) (comma 227).

Le risorse delle predette riserve non utilizzate alla data del 30 settembre di ciascun anno rientrano nella disponibilità della misura (comma 228).

Sui finanziamenti concessi di cui al precedente periodo, la garanzia del Fondo di garanzia PMI, è concessa in favore delle micro, piccole e medie imprese a titolo gratuito, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato (comma 229).

 

Il comma 226 rifinanzia di 105 milioni di euro per l’anno 2020, di 97 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e di 47 milioni di euro per l’anno 2025 la cd. Nuova Sabatini.

 

La cd. Nuova Sabatini è una misura di sostegno che consiste nella concessione - alle micro, piccole e medie imprese – di:

§  un finanziamento agevolato per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali “Industria 4.0”: big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID), tracciamento e pesatura di rifiuti

§  un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti.

Nel dettaglio, il contributo statale è parametrato a un tasso di interesse convenzionalmente assunto e fissato dalla normativa secondaria attuativa della misura: 2,75% annuo per gli investimenti "ordinari" e 3,575% per gli investimenti "Impresa 4.0", in quanto tali investimenti, ai sensi quanto previsto sin dalla legge di bilancio per il 2017 (art. 1, commi 55 e 56, L. n. 232/2016) godono di una maggiorazione del 30% rispetto alla misura massima concessa per le altre tipologie di investimento ammissibili. Ai contributi statali “maggiorati” per gli investimenti 4.0 è poi riservata una specifica quota degli stanziamenti autorizzati. La riserva, inizialmente fissata dalla legge di bilancio 2017 al 20 percento è stata poi fissata al 30 per cento dalle successive norme di rifinanziamento, contenute nella legge di bilancio per il 2018 (articolo 1, comma 41) e nella legge di bilancio per il 2019 (per una ricostruzione normativa più generale cfr. Box, infra).

 

Il rifinanziamento disposto dal comma 226 – complessivi 540 milioni di euro nel periodo 2020-2025 – è dunque relativo all’autorizzazione di spesa finalizzata a fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi statali previsti dalla “Nuova Sabatini”.

 

Come nella legge di bilancio per il 2018 e per il 2019, è riservata una quota, pari al 30 per cento delle risorse stanziate alla concessione dei contributi statali “maggiorati” del 30 per cento per gli investimenti Industria 4.0 (richiamando a tal fine l’articolo 1, commi 55 e 56 della legge n. 232/2016).

 

Il medesimo comma 226, al fine di rafforzare il sostegno agli investimenti innovativi realizzati dalle micro e piccole imprese nelle Mezzogiorno, eleva la maggiorazione del contributo statale dal 30 per cento al 100 per cento per le micro e piccole imprese che effettuano investimenti “Industria 4.0” nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nel limite complessivo di 60 milioni, a valere sulle risorse stanziate dal medesimo comma.

 

A fondamento dell’inserimento di tale maggiorazione, la relazione tecnica evidenzia che la distribuzione delle domande di agevolazione pervenute nel periodo 2014-2018, ha mostrato un’articolazione concentrata nelle PMI del Nord (75%) a scapito di quelle delle aree Mezzogiorno (14% PMI del Centro e 11% Sud e Isole), le quali oltre ai limiti legati alla scarsa propensione all’innovazione e alla contenuta dimensione aziendale, scontano l’applicazione di tassi di interesse bancari significativamente più elevati rispetto a quelli rilevati nelle regioni del Centro Nord.

 

Si rileva che il comma 226 in esame non indica in che quota percentuale annua, nel periodo 2020-2025, debba operare la riserva in questione, né rimanda in merito ad una norma attuativa secondaria. Solo la relazione tecnica fornisce il riparto annuale, suddividendo la riserva di 60 milioni complessivi in 12 milioni per il 2020, 11 milioni per ciascuno degli anni 2021-2024 e 4 milioni nel 2025.

 

Il comma 227 dispone che una quota pari al 25 per cento delle risorse stanziate per la misura al comma 226, sia destinata alle micro, piccole e medie imprese a fronte dell’acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi. Per tali operazioni, i contributi statali - fermo restando il rispetto delle intensità massime previste dalla normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato - sono rapportati agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento a un tasso annuo del 3,575 per cento.

Ai fini dell’ammissione ai benefici, la rispondenza degli interventi agevolabili ai requisiti di ecosostenibilità sono certificati dal fornitore dei beni e dei servizi o da un professionista indipendente.

 

I contributi statali concessi ai sensi della “Nuova Sabatini” sono configurabili come “contributi in conto impianti” e sono comunicati in esenzione ai sensi della disciplina UE relativa al settore di riferimento e, pertanto, non sono soggetti alla disciplina sugli aiuti di stato in regime “de minimis[30].

Le agevolazioni sono concesse nei limiti dell’intensità di aiuto massima concedibile in rapporto agli investimenti previste dai seguenti regolamenti comunitari:

Regolamento generale di esenzione dall’obbligo di notifica alla Commissione Ue di talune categorie di aiuti Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (GBER) per il settore "altro" con intensità agevolative massime del 10% per le medie imprese e 20% per le piccole imprese;

Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, per il settore della produzione dei prodotti agricoli con intensità agevolativa massima del 40% e del 50% nelle regioni meno sviluppate;

Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, per il settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura con intensità agevolativa massima del 50% (Si rinvia, più dettagliatamente, al Punto 8 della Circolare MISE 15 febbraio 2017, n.14036 e ss. mod..).

 

Ai sensi del comma 228, le risorse che, al 30 settembre di ciascun anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, non risultano utilizzate per le riserve previste dai commi 226 e 227 rientrano nelle disponibilità complessive della misura.

 

A sensi del comma 229, sui finanziamenti di cui al comma precedente la garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, è concessa in favore delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) a titolo gratuito, nel rispetto delle regole di cumulo e delle intensità massime previste dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato[31].

 

Agli oneri derivanti dal comma 229 si provvede mediante utilizzo delle risorse non utilizzate a valere sulla dotazione della Sezione speciale del Fondo destinata all’editoria - istituita con Convenzione del 6 febbraio 2015 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dello sviluppo economico e Ministero dell’economia e delle finanze, per un importo pari a 7 milioni di euro, che vengono destinate alle finalità generali del Fondo.

 

Si ricorda che la Sezione speciale per l’editoria del Fondo di garanzia PMI è finalizzata a favorire l'utilizzo della garanzia del Fondo a favore delle piccole e medie imprese editoriali. La Sezione Speciale è stata istituita con una convenzione del 5 febbraio 2015 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, approvata con decreto del Capo Dipartimento per l'informazione e l'Editoria - Presidenza del Consiglio dei Ministri, 6 Febbraio 2015. La dotazione iniziale della Sezione è stata pari a circa 7,42 milioni di euro, con una compartecipazione al 50% con le risorse ordinarie del Fondo. Di conseguenza la Sezione Speciale ha potuto contare di fatto su una dotazione finanziaria complessiva iniziale di 14,84 milioni di euro.

 

Si osserva che il comma 229, per come formulato, consente l’accesso gratuito per le MPMI alla garanzia del Fondo di garanzia per le PMI solo a valere sui finanziamenti di cui al comma 228 (cioè sui finanziamenti concessi a valere sulle risorse delle riserve non utilizzate) e non ha carattere generale.

 

 

Lo strumento agevolativo cd. "Nuova Sabatini" – istituito dall'articolo 2 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (legge n. 98/2013) e successivamente rifinanziato ed esteso – costituisce uno dei principali strumenti agevolativi nazionali di sostegno alle PMI all'acquisto, o all’acquisizione in leasing, di beni materiali (macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa, attrezzature nuovi di fabbrica e hardware) o immateriali (software e tecnologie digitali) a uso produttivo.

La misura è finalizzata a migliorare l'accesso al credito per tali investimenti produttivi e tecnologici delle micro, piccole e medie imprese operanti in tutti i settori, inclusi agricoltura e pesca, e consente:

§  l'accesso a finanziamenti agevolati per investimenti in beni strumentali (anche mediante operazioni di leasing finanziario). I finanziamenti sono concessi, dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario, nonché – a seguito della novella apportata dal D.L. n. 34/2019 - anche gli altri intermediari finanziari iscritti al relativo albo di cui all'articolo 106 del TUB (D.Lgs. 385/1993), che statutariamente operano nei confronti delle PMI

§  l’accesso ad un contributo statale in conto impianti per gli investimenti in beni strumentali in questione, parametrato a un tasso di interesse convenzionalmente assunto (pari al 2,75% annuo per gli investimenti "ordinari" e al 3,575% per gli investimenti "Impresa 4.0").

La tipologia degli investimenti in beni strumentali ammissibili al beneficio – inizialmente individuata in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché investimenti in hardware, software ed in tecnologie digitali (comma 1, art. 2 del D.L. n. 69/2013) - è stata estesa dalla legge di bilancio per il 2017 (Legge n. 232/2016) ai seguenti investimenti cd. "Industria 4.0": macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloudcomputing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequencyidentification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (articolo 1, comma 55 della legge di bilancio 2017 e circolare attuativa 15 febbraio 2017, n. 14036, allegati 6/A e 6/B). Per gli investimenti in beni strumentali cd. "Industria 4.0", la legge di bilancio 2017 ha costituito apposita riserva di risorse ed una maggiorazione del contributo statale in conto impianti concedibile a valere sulle nuove risorse dalla medesima legge stanziate.

La legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205/2017) oltre a rifinanziare, all’articolo 1, comma 40, la misura, ha mantenuto il meccanismo preferenziale, introdotto nell’anno precedente, per gli investimenti “Industria 4.0”. Ad essi ha riservata una quota pari al 30 per cento delle nuove risorse stanziate dalla medesima legge e ha disposto che il relativo contributo statale in conto impianti rimanga maggiorato del 30% rispetto alla misura massima concessa per le altre tipologie di investimento ammissibili. La legge ha altresì disposto che le risorse risultanti non utilizzate per la predetta riserva alla data del 30 settembre 2018, rientrino nella disponibilità complessiva della misura (articolo 1, comma 41). Inoltre, ha portato il termine per la concessione dei finanziamenti agevolati a valere sulla misura in questione dal 31 dicembre 2018 fino alla data dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili, da comunicarsi con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (articolo 1, comma 42).

La legge di bilancio per il 2019 (L. n. 145/2018, articolo 1, comma 200) ha anch’essa rifinanziato la misura, mantenendo le percentuali di riserva, la maggiorazione per gli investimenti in beni 4.0. e il termine della concessione dei finanziamenti fino ad esaurimento delle risorse previsti dalla legge di bilancio per il 2018.

Quanto ai finanziamenti agevolati concedibili per gli investimenti in beni strumentali ammissibili al beneficio, la normativa istitutiva del 2013 aveva previsto che la concessione degli stessi avvenisse da parte di banche e società di leasing finanziario esclusivamente a valere su un plafond di provvista costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti CDP S.p.A. Successivamente, è intervenuto il D.L. n. 3/2015 (Legge n. 33/2015), che ha previsto la possibilità di riconoscere i contributi statali alle PMI anche a fronte di un finanziamento - compreso il leasing finanziario - non più necessariamente erogato a valere sul plafond di provvista CDP (articolo 8, comma 1).

I finanziamenti vengono concessi alle MPMI (micro, piccole e medie imprese) per un importo non superiore a 4 milioni di euro (e non inferiore a 20 mila euro), anche frazionato in più iniziative di acquisto, possono coprire fino al cento per cento dei costi ammissibili ed hanno una durata massima di cinque anni dalla stipula del contratto (comma 3 del D.L. n. 69/2013, come novellato dall’articolo 20 del D.L. n. 34/2019).

Ciascun finanziamento può essere assistito dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese fino al massimo previsto dalla normativa vigente (80% dell'ammontare del finanziamento), con priorità di accesso ai sensi del D.M. attuativo 29 settembre 2015.

Come detto, alle PMI beneficiarie è concesso - sui finanziamenti ottenuti e in relazione agli investimenti realizzati - un contributo statale in conto impianti parametrato a un tasso di interesse convenzionalmente assunto e fissato dalla normativa secondaria attuativa della misura (2,75% annuo per gli investimenti "ordinari" e 3,575% per gli investimenti "Impresa 4.0")[32].

L'erogazione del contributo avviene sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell'investimento, in più quote determinate con il medesimo decreto. A fronte di finanziamenti di importo non superiore a 100.000 euro, l’erogazione del contributo avviene in un'unica soluzione (tale possibilità di erogazione unica è stata introdotta dall’art. 20 del D.L. n. 34/2019, come la precisazione che l’erogazione avvenga sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese).

Quanto alle risorse statali destinate alla concessione del citato contributo in conto impianti, si ricorda che il D.L. n. 69/2013 ha inizialmente previsto uno stanziamento iniziale pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 21 milioni di euro per l'anno 2015, a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 17 milioni di euro per l'anno 2020 e a 6 milioni di euro per l'anno 2021.

Al fine di snellire le procedure connesse alla concessione ed erogazione del contributo, con D.L. n. 91/2014 (articolo 18, comma 9-bis, lett. b)) è stata costituita nell’ambito del Fondo Crescita Sostenibile, un’apposita contabilità speciale n. 5850 denominata “Contributi per investimenti in beni strumentali” nella quale affluiscono le risorse che anno per anno sono impegnate sul capitolo 7489, pg.1 per poi essere erogate alle imprese beneficiarie.

L’autorizzazione di spesa è stata poi rifinanziata dalla legge di stabilità 2015 (art.1, comma 243), che ha disposto, un incremento di 12 milioni di euro dello stanziamento per il 2015, di 31,6 milioni di euro di quello per l'anno 2016, di 46,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 39,1 milioni di euro per l’anno 2019, di 31,3 milioni di euro per l’anno 2020 e di 9,9 milioni di euro per l’anno 2021. Le risorse in questione, appostate sul capitolo di Bilancio 7489 pg. 1/MISE sono state oggetto, nel corso del tempo, anche di riduzioni lineari a copertura di norme sul contenimento della spesa.

La legge di bilancio 2017 ha stanziato ulteriori 28 milioni di euro per l’anno 2017, 84 milioni di euro per l’anno 2018, 112 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, 84 milioni per l’anno 2022 e 28 milioni per il 2023.

La legge di bilancio per il 2018 (L. n. 205/2017, articolo 1, comma 40) ha ulteriormente rifinanziato la misura per 33 milioni per il 2018, per 66 milioni per ciascuno degli anni dal 2019-2022 e 33 milioni per il 2023. Inoltre, ha portato il termine per la concessione dei finanziamenti agevolati dal 31 dicembre 2018 fino alla data di avvenuto esaurimento delle risorse disponibili, da comunicarsi con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (articolo 1, comma 42).

L’articolo 1, comma 200 della legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018) rifinanzia da ultimo la misura per 48 milioni di euro per il 2019, di 96 per ciascuno degli anni dal 2020-2023 e 48 milioni per il 2024. Sulle somme autorizzate è mantenuta la riserva (30% delle risorse) e la maggiorazione del contributo statale (del 30%) per gli investimenti in beni strumentali cd. “Industria 4.0”, nonché il termine per la concessione dei finanziamenti agevolati (fino ad esaurimento delle risorse statali autorizzate) di cui alla legge di bilancio per il 2018. Le risorse non utilizzate per la riserva sopra citata al 30 settembre di ciascun anno, rientrano nelle disponibilità complessive della misura.

Alla data di ottobre 2019, il MISE comunica che risulta prenotato l'89% delle risorse statali stanziate per la misura.

 

Stato delle risorse: 11% disponibile

Fonte: MISE

 

La Corte dei Conti, Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, ha condotto un’analisi della misura di sostegno cd. “Nuova Sabatini” (Relazione approvata con deliberazione 25 ottobre 2018, n. 21/2018/G). Per quel che riguarda le considerazioni di sintesi della Corte circa i controlli propedeutici alle erogazioni condotti dal Mise, si rinvia a pagina 14 e ss. della Relazione.

 

Si ricorda infine che il D.L. n. 34/2019 ha esteso la disciplina agevolativa di sostegno della cd. "Nuova Sabatini" anche alle micro, piccole e medie imprese, costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che intendano realizzare un programma di investimento. Per tali operazioni si prevede, a date condizioni, un'applicazione in forma maggiorata del relativo contributo statale. A tal fine, l'intervento statale viene rifinanziato per 10 milioni per il 2019, per 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e per 10 milioni per il 2024. Viene demandato ad un regolamento del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze la definizione dei requisiti e delle condizioni di accesso al contributo statale, le caratteristiche del programma di investimento, le modalità e i termini per l'esecuzione del piano di capitalizzazione dell'impresa beneficia, nonché le cause e le modalità di revoca del contributo (articolo 21). Il regolamento non risulta allo stato adottato.


 

Articolo1, commi 230-232
(Rifinanziamento degli interventi di riconversione
e riqualificazione produttiva di aree di crisi)

 

 

Il comma 230 incrementa la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di 50 milioni per l’anno 2020 e di 100 milioni di euro per l’anno 2021 destinando le relative risorse alla riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale, complessa e non complessa di cui all’articolo 27 del D.L. n. 83/2012.

Il comma 231 autorizza la spesa di 100 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per la concessione delle agevolazioni previste nell’ambito dei “contratti di sviluppo”, di cui all’articolo 43 del D.L. n. 112/2008.

Il comma 232 incrementa la dotazione del Fondo per i contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell’Importante Progetto di Interesse Comune Europeo sulla microelettronica di 10 milioni di euro nel 2020 e di 90 milioni nel 2021. Inoltre, estende l’ambito di operatività del Fondo al sostegno finanziario delle imprese che partecipano alla realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo intrapresi in tutti gli ambiti di intervento strategico e le catene di valore individuati dalla Commissione europea.

 

Il comma 230 incrementa la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all’articolo 23 del D.L. n. 83/2012 di 50 milioni per l’anno 2020 e di 100 milioni di euro per l’anno 2021 destinando le relative risorse alla riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale, complessa e non complessa, di cui all’articolo 27 del D.L. n. 83/2012.

Si demanda ad un decreto ministeriale il riparto delle risorse tra gli interventi nelle aree di crisi industriale complessa e non complessa, e che presentano comunque impatto significativo sullo sviluppo dei territori e sull’occupazione ai sensi della disciplina contenuta nel citato articolo 27 (comma 8-bis).

Si osserva che non è indicata la data di adozione del decreto ministeriale.

 

Le aree di crisi industriale complessa riguardano specifici territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale derivante da: una crisi di una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sull'indotto; una grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione nel territorio. L’articolo 27 del D.L. n. 83/2012 demanda al MiSE il riconoscimento di situazioni di crisi industriale complessa, anche a seguito di istanza presentata dalla regione interessata. Il Ministero cura l’attuazione di politiche e programmi per la reindustrializzazione e riconversione delle aree e dei settori colpiti dalla crisi mediante l’adozione di PRRI -Progetti di riconversione e riqualificazione industriale. I PRRI promuovono, anche mediante cofinanziamento regionale e con l'utilizzo di tutti i regimi d'aiuto disponibili compatibili, investimenti produttivi anche a carattere innovativo, la riqualificazione delle aree interessate, la formazione del capitale umano, la riconversione di aree industriali dismesse, il recupero ambientale e l'efficientamento energetico dei siti e la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi (commi 1 e 2). I progetti sono adottati tramite appositi accordi di programma. Gli accordi disciplinano gli interventi agevolativi (commi 3 e 4).

Nel dettaglio, il MiSE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, l’adozione di un decreto di natura non regolamentare di disciplina delle modalità di individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa e la determinazione dei criteri per la definizione e l'attuazione dei progetti di riconversione e riqualificazione industriale (comma 8).

Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2013, in attuazione, disciplina le modalità di individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa, de termina i criteri per la definizione e l’attuazione dei Progetti di riconversione e riqualificazione industriale e impartisce le opportune direttive all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. - INVITALIA, prevedendo la priorità di accesso agli interventi.

Quanto ai benefici concedibili alle imprese, il nuovo Decreto ministeriale 30 agosto 2019 stabilisce i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di accesso, nonché i criteri di selezione e valutazione per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali, complessa e non complessa, in sostituzione della originaria disciplina attuativa recata dal decreto ministeriale 9 giugno 2015e ai sensi dell’articolo 29, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34. (DL Crescita).

Sono ammissibili alle agevolazioni le imprese costituite in forma di società di capitali, le società cooperative e le società consortili. A date condizioni, sono altresì ammesse alle agevolazioni le reti di imprese.

Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative che:

a   prevedano la realizzazione di programmi di investimento produttivo e/o programmi di investimento per la tutela ambientale, eventualmente completati da progetti per l’innovazione dell’organizzazione, e progetti per la formazione del personale. Le domande di agevolazioni relative a programmi d’investimento che prevedono un importo complessivo pari o superiore a 10 milioni di euro e un significativo impatto occupazionale possono formare, ove ciò sia proposto dal soggetto richiedente tramite istanza di parte, oggetto di Accordi di Sviluppo tra il Ministero, l’Agenzia e l’impresa proponente nonché, qualora intervengano nel cofinanziamento del programma, con le Regioni e le eventuali altre amministrazioni interessate;

b   comportino un incremento degli addetti dell’unità produttiva oggetto del programma di investimento.

Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i programmi e i progetti devono:

a) riguardare unità produttive ubicate in una delle aree di crisi;

b) prevedere spese ammissibili complessive non inferiori a 1 milione di euro

c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni

d) essere realizzati entro 36 mesi dalla data di stipula dei contratti di finanziamento;

e) prevedere un programma occupazionale da realizzarsi entro 12 mesi dalla data di ultimazione, caratterizzato da un incremento degli addetti.

Nel caso di programma d’investimento presentato da reti di imprese, i singoli programmi d’investimento delle imprese partecipanti alla rete devono prevedere spese ammissibili complessive non inferiori a 400 mila euro.

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 (“Regolamento GBER”), dettagliate nel decreto.

È facoltà del soggetto proponente l’iniziativa agevolabile richiedere, a date condizioni, una partecipazione di minoranza al capitale di rischio dell’impresa a INVITALIA.

Il finanziamento agevolato, fatto salvo il caso della eventuale partecipazione societari, è concedibile nella misura tra il 30% e il 50% degli investimenti ammissibili, ha una durata massima di 10 anni oltre un periodo di preammortamento, della durata massima di 3 anni, commisurato alla durata del programma. Il tasso agevolato di finanziamento è pari al 20 per cento del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione europea e pubblicato nel sito http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html, fermo restando il rispetto del limite minimo dello 0,50 per cento annuo del tasso d’interesse e di quanto ulteriormente indicato nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 2 novembre 2004 richiamato nelle premesse.

Il contributo in conto impianti è determinato in relazione all’ammontare del finanziamento agevolato di cui al comma 3, nei limiti delle intensità massime di aiuto. Il loro importo complessivo massimo è determinato, in relazione all’ammontare del finanziamento agevolato, nei limiti delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento GBER.

La somma del finanziamento agevolato, del contributo in conto impianti e della eventuale partecipazione al capitale di cui all’articolo 8, comma 1 e all’articolo 12, comma 1, non può comunque essere superiore al 75 per cento degli investimenti ammissibili.

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 8 del Regolamento GBER, le agevolazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse le agevolazioni concesse sulla base del Regolamento de minimis, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensità massime previste dal Regolamento GBER.

Un riepilogo aree di crisi complessa è presente sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico e viene via via aggiornato.

 

Quanto alle aree di crisi non complessa, il comma 8-bis dell’articolo 27 (introdotto dal successivo D.L. n. 145/2013) ha demandato ad un decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le condizioni e le modalità per l'attuazione degli interventi da effettuare nei casi di situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse, che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione.

Il Decreto ministeriale 4 agosto 2016 ha proceduto all’individuazione delle aree di crisi industriale non complessa e riguardano i territori individuati dal decreto direttoriale 19 dicembre 2016. Con decreto direttoriale 24 febbraio 2017 sono stati stabiliti i termini e le modalità per la presentazione delle domande per l’accesso alle agevolazioni. Lo sportello è stato chiuso il 6 aprile 2017 a causa dell'elevatissimo numero di richieste ricevute, il cui fabbisogno espresso ha superato largamente la dotazione finanziaria disponibile. Con decreto ministeriale 4 aprile 2018 è stato prorogato al 28 settembre 2018 il termine per l’utilizzo delle risorse a favore delle aree di crisi industriali non complesse mediante Accordi di Programma con le Regioni interessate. Con decreto ministeriale 31 ottobre 2018 è stato ulteriormente prorogato al 31 marzo 2019 il termine per l’utilizzo delle risorse a favore delle aree di crisi industriali non complesse mediante Accordi di Programma con le Regioni interessate.

 

Per ciò che concerne le risorse per gli interventi (sia in aree di crisi industriale complessa che in quelle di crisi non complessa), l’articolo 27, comma 10, del D.L. n. 83 ha disposto che le risorse già destinate al finanziamento degli interventi del D.L. n. 120/1989, al netto delle somme necessarie per far fronte agli impegni già assunti, affluissero all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreti del Ministro dell'economia, su richiesta del Ministro dello sviluppo economico, ad apposito capitolo dello stato di previsione del MiSE per la successiva assegnazione al Fondo per la crescita sostenibile. Contestualmente, la norma ha disposto che all'attuazione degli interventi previsti dai Progetti si provveda a valere sulle risorse stanziate sugli strumenti agevolativi prescelti, ovvero, qualora non disponibili, sul Fondo per la crescita sostenibile, una finalità delle quali è appunto il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma (art. 23, co. 2, lett. b) D.L. n. 83/2012).

Le attività sono svolte dalle amministrazioni territoriali partecipanti nei limiti delle risorse disponibili (comma 9). Si evidenzia che per le aree di crisi complessa e non complessa affluiscono anche risorse a valere sui Fondi strutturali, in particolare le risorse del PON «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR, Asse III-Competitività PMI (cfr. tabella successiva).

Si ricorda che la legge di bilancio 2019 (Legge n. 145/2018) ai commi 204 e 205 ha da ultimo incrementato di 100 milioni di euro per l’anno 2019 e di 50 milioni di euro per l’anno 2020 la dotazione del Fondo crescita sostenibile destinando tali risorse al finanziamento degli interventi nelle aree di crisi industriale complessa e non complessa.

 

Il comma 232 autorizza la spesa di 100 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per la concessione delle agevolazioni previste nell’ambito dei “contratti di sviluppo”, di cui all’articolo 43 del D.L. n. 112/2008.

Per l’utilizzo delle risorse disponibili per le agevolazioni in esame, il MISE può definire, con proprie direttive, gli indirizzi operativi necessari al raggiungimento di fini strategici di sviluppo.

 

Il comma dispone altresì che le risorse annualmente destinate agli interventi adottati nell’ambito dei contratti di sviluppo e non utilizzate al 31 dicembre di ciascun anno a decorrere dall’anno 2021, tenuto conto dei fabbisogni connessi alle domande di agevolazione presentate, possono essere destinate, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, – nel rispetto delle regole contabili -  al finanziamento di iniziative a carattere innovativo di rilevante impatto economico, sociale e ambientale con riferimento al sistema produttivo dei territori interessati.

 

Il contratto di sviluppo rappresenta il principale strumento agevolativo dedicato al sostegno di programmi di investimento produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni nei settori industriale, turistico e della tutela ambientale. Lo strumento è gestito dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia.

Esso è stato introdotto nell’ordinamento dall’articolo 43 del D.L. n. 112/2008 per favorire la realizzazione di investimenti di rilevanti dimensioni, proposti da imprese italiane ed estere, nei settori industriale, turistico e commerciale.

Il D.L. n. 69/2013 è intervenuto sulla disciplina dello strumento agevolativo in questione, demandando, all'articolo 3, comma 4, al Ministro dello sviluppo economico di provvedere, con proprio decreto, alla ridefinizione delle modalità e dei criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui al menzionato articolo 43 del D.L. n. 112/2008, anche al fine di accelerare le procedure per la concessione delle agevolazioni, di favorire la rapida realizzazione dei programmi d'investimento e di prevedere specifiche priorità in favore dei programmi che ricadono nei territori oggetto di accordi, stipulati dal MISE, per lo sviluppo e la riconversione di aree interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali.

In attuazione di quanto previsto dal D.L. n. 69/2013 è stato adottato il D.M. 14 febbraio 2014, che ha operato una riforma della disciplina relativa ai contratti di sviluppo. Il successivo D.M. 9 dicembre 2014 ha operato un adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 dello strumento dei contratti disviluppo. Il D.M. 8 novembre 2016 ha apportato modifiche al D.M. 9 dicembre 2014 in materia di contratti di sviluppo, al fine di assicurare una più efficiente gestione delle fasi procedimentali, nonché di modulare le medesime in funzione delle dimensioni dei programmi di sviluppo proposti. In particolare, con il citato D.M. è stata introdotta la possibilità di stipulare accordi di sviluppo tra il Ministero, Invitalia (soggetto gestore), l'impresa proponente e le eventuali regioni cofinanziatrici, per promuovere la realizzazione di programmi che rivestono una particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale di riferimento. Con D.M. 7 dicembre 2017 si è provveduto ad adeguare il D.M. 9 dicembre 2014 alle nuove disposizioni comunitarie in materia di delocalizzazione introdotte dal regolamento (UE) n. 1084/2017, che modifica il Regolamento (UE) n. 651/2014. Con D.M. 23 marzo 2018 sono state ampliate le modalità di intervento in favore delle imprese, prevedendo la possibilità per il soggetto gestore, ad integrazione delle agevolazioni di natura contributiva o di finanziamento già previste, di intervenire alle normali condizioni di mercato nel capitale di rischio del soggetto proponente. Al suddetto intervento, il citato D.M. 23 marzo 2018 ha destinato 20 milioni di euro di risorse del Fondo per la crescita sostenibile.

Le istanze di accesso alle agevolazioni sono presentate all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, la quale procede allo svolgimento delle attività istruttorie di competenza. La procedura è finalizzata alla sottoscrizione tra il Ministero, Invitalia, l’impresa proponente e le eventuali regioni cofinanziatrici, di accordi di sviluppo ed è attivabile su istanza dell’impresa proponente, ossia l’impresa che promuove il programma di sviluppo ed è responsabile della coerenza tecnica ed economica del programma medesimo.

Le agevolazioni sono concesse nelle seguenti forme, anche in combinazione tra loro: finanziamento agevolato, nei limiti del 75% delle spese ammissibili; contributo in conto interessi; contributo in conto impianti; contributo diretto alla spesa; prestiti; garanzie. Particolari criteri per la determinazione delle agevolazioni concedibili sono previsti, sempre in attuazione dei vigenti regolamenti comunitari, per i programmi di sviluppo per la tutela ambientale e per i programmi riguardanti l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Per tale ultimo settore, con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 agosto 2017 sono state fornite specifiche disposizioni applicabili per il periodo 2014-2020.

Per un’analisi delle risorse finanziarie assegnate, per il periodo di programmazione 2014-2020, allo strumento dei contratti di sviluppo, si rinvia alla sezione dedicata sul sito del MISE.

Si ricorda in questa sede che la legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018) al comma 202 ha rifinanziato di 1,1 milioni di euro per l’anno 2019, di 41 milioni per il 2020 e di 70,4 milioni di euro per il 2021 lo strumento del contratto di sviluppo.

 

Il comma 232 incrementa la dotazione del Fondo per i contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell’Importante Progetto di Interesse Comune Europeo sulla microelettronica[33] di 10 milioni di euro nel 2020 e di 90 milioni nel 2021. Il rifinanziamento è finalizzato a favorire le iniziative di collaborazione su larga scala d'impatto significativo sulla competitività dell'industria nazionale e europea.

 

Il Fondo è stato istituito dall’articolo 1, comma 203 della legge di bilancio 2019 (Legge n. 145/2018) per l'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell'importante Progetto Di Interesse Comune Europeo (IPCEI) sulla microelettronica, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 60 milioni di euro per il 2021 e di 83,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. In attuazione della norma istitutiva, il Decreto ministeriale 30 ottobre 2019 ha definito i criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del Fondo finalizzato all'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell'importante progetto di comune interesse europeo (IPCEI) sulla microelettronica. I contributi sono erogati annualmente sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese sostenute.

 

Il comma 232 in esame dispone inoltre che il Fondo possa ora intervenire per il sostegno finanziario delle imprese che partecipano alla realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, intrapresi in tutti gli ambiti di intervento strategico e le catene di valore individuati dalla Commissione europea.

L’articolo 107, paragrafo 3, lett.b) del TFUE dispone che possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro.

 

Inoltre, ferme restando le disposizioni adottate per la disciplina del sostegno pubblico prestato nell'ambito dell'Importante Progetto di Interesse Comune Europeo nel settore della microelettronica, in attuazione della citata norma della Legge di bilancio 2018, il comma demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri generali per l'intervento e il funzionamento del Fondo IPCEI nonché per la concessione delle agevolazioni alle imprese che partecipano agli importanti progetti di interesse comune europeo di cui al presente articolo.

Si osserva che il comma non indica il termine entro il quale adottare il decreto interministeriale.

Il comma prevede infine che - sulla base dei predetti criteri e nel rispetto delle decisioni di autorizzazione della Commissione europea adottate per i progetti interessati - i singoli interventi sono attivati con decreti del Ministro dello sviluppo economico.


 

Articolo 1, commi 233 e 234
(Rifinanziamento Fondo di garanzia per la prima casa e del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione)

 

 

Il comma 233 assegna 10 milioni di euro per l’anno 2020 al Fondo di garanzia per la prima casa. Viene altresì ridotta - dall'8 per cento al 6,5 per cento - la percentuale minima del finanziamento da accantonare a copertura del rischio.

Il comma 234, introdotto dal Senato, si assegna inoltre una dotazione di 50 milioni per ciascuno degli anni 2020-2022 al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.

 

Fondo di garanzia per la prima casa

 

L'art. 19 del decreto-legge n. 34 del 2019, novellato dal comma 233, oltre a disporre un rifinanziamento del Fondo pari a 100 milioni per l'anno 2019, aveva già ridotta, dal 10 per cento all’8 per cento, la percentuale minima del finanziamento da accantonare a copertura del rischio.

 

Con riferimento alla riduzione della percentuale minima relativa all’accantonamento “di rischio”, si ricorda che l’art. 5 del decreto ministeriale 31 luglio 2014 (decreto di attuazione delle disposizioni in esame) disponeva che “per ogni operazione di finanziamento ammessa all'intervento della garanzia il Gestore accantona a coefficiente di rischio, un importo non inferiore al 10 per cento dell'importo garantito del finanziamento stesso”.

 

Il comma 48 della legge di stabilità 2014 (l. n. 147/2013), nell'ambito di un riordino generale del sistema delle garanzie per l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese, ha previsto (alla lettera c)) la sostituzione del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa, con un nuovo Fondo di garanzia per la prima casa, per la concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari.

Al nuovo fondo, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, sono state attribuite risorse pari complessivamente a 600 milioni di euro nel triennio 2014-2016 (200 milioni annui), nonché le attività e le passività del precedente Fondo (istituito dall’articolo 13, comma 3-bis, del D.L. 112/2008), che ha continuato ad operare fino all'emanazione dei decreti attuativi necessari a rendere operativo il nuovo Fondo di garanzia.

Il Fondo concede garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari, nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti connessi all'acquisto e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con priorità per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, da parte dei conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dei giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico. Gli interventi del Fondo di garanzia per la prima casa sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. In tale Fondo è confluito il Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, disciplinato dall'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

Con il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’economia e delle finanze e l’ABI, siglato l’8 settembre 2014, sono state disciplinate le modalità di adesione all’iniziativa da parte delle banche e degli intermediari finanziari.

Si ricorda che l'art. 1, comma 658, della legge di bilancio per il 2019 (l. n. 145/2018), dispone che detto Fondo possa essere alimentato, oltre che mediante il versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici, con l’intervento della Cassa depositi e prestiti S.p.A., anche a valere su risorse di soggetti terzi e al fine di incrementare la misura massima della garanzia del Fondo. Si prevede inoltre che le norme di rango secondario di attuazione del Fondo stabiliscano le condizioni alle quali è subordinato il mantenimento dell’efficacia della garanzia del Fondo, in caso di cessione del mutuo.

 

Per lo stato del fondo e le modalità di finanziamento, si veda anche la relativa pagina esplicativa sul sito del Mef.

 

Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione

 

Il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dall'art. 11 della legge n. 431/1998, è destinato alla concessione di contributi integrativi a favore dei conduttori appartenenti alle fasce di reddito più basse per il pagamento dei canoni di locazione.

L'art. 1, comma 20, della legge n. 205 del 2017 destina risorse pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 al predetto Fondo. Il comma 21 prevede, inoltre, che al Fondo nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione possano essere destinate ulteriori risorse, da parte delle regioni, a valere sulle somme non spese del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli. Con il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 31 maggio 2019 sono state individuate le modalità di trasferimento delle risorse non spese del Fondo inquilini morosi incolpevoli.

L'art. 11, comma 5, della citata legge n. 431/1998 stabilisce che le risorse assegnate al Fondo siano ripartite, entro il 31 marzo di ogni anno, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il DM 4 luglio 2019 reca la ripartizione delle disponibilità per il 2019, pari a 10 milioni di euro.

 


 

Articolo 1, comma 235
(Padova capitale europea del volontariato 2020)

 

 

Il comma 235 reca uno stanziamento di 500.000 euro per l'anno 2020, al fine di sostenere l'iniziativa denominata "Padova capitale europea del volontariato 2020".

 

La disposizione - introdotta dal Senato - reca uno stanziamento in favore di "Padova capitale europea del volontariato".

Lo stanziamento è di 500.000 euro per l'anno 2020.

 

Si tratta di un'iniziativa che si articola nel triennio 2019-2021. Per un quadro completo degli eventi legati a "Padova capitale europea del volontariato", si veda: https://www.padovaevcapital.it/eventi/

 

Lo stanziamento in favore di "Padova capitale europea del volontariato 2020" viene coperto per mezzo di una corrispondente riduzione -da 214 a 213,5 milioni di euro- dell'incremento del fondo istituito dalla legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015), articolo 1, comma 200. Tale fondo ha la funzione di fare fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione. L'incremento del fondo è previsto dall'articolo 99, comma 2, del medesimo AS 1586 in esame, che pianifica una serie di aumenti delle somme a disposizione negli anni successivi al 2020.


 

Articolo 1, commi 236-238
(Fondo indennizzo risparmiatori)

 

 

I commi 236-238 integrano la disciplina del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) istituito dalla legge di bilancio 2018. In particolare, nell'ambito della definizione dei risparmiatori che possono accedere al FIR, con riferimento agli aventi causa, viene specificato che, nei casi di trasferimento tra vivi successivi al 30 dicembre 2018 rilevano i requisiti reddituali e patrimoniali e i limiti quantitativi all'indennizzo che sussistevano in capo al dante causa in relazione al complesso di azioni od obbligazioni da questi detenute. Con riferimento all'indennizzo per gli azionisti, commisurato al 30 per cento del costo di acquisto dei titoli, inclusi gli oneri fiscali, viene specificato che, in caso di più acquisti, la percentuale si applica al prezzo medio degli stessi e che, gli oneri fiscali sono quelli sostenuti anche durante il periodo di possesso delle azioni. Viene prorogato il termine per la presentazione delle domande di indennizzo dal 18 febbraio 2020 al 18 aprile 2020. Infine, con riferimento alla procedura di indennizzo forfettario istituita dal comma 502-bis della legge di bilancio 2019, viene previsto che i cittadini italiani residenti all'estero in possesso dei relativi requisiti soggettivi e oggettivi, debbano presentare idonea documentazione del Paese di residenza attestante i prescritti requisiti di reddito e di patrimonio mobiliare.

 

L'articolo 1, commi da 493 a 507, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) istituiscono, con una dotazione finanziaria di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2021, e disciplinano il Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) per i risparmiatori che hanno subìto un pregiudizio ingiusto in relazione all'investimento in azioni di banche poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, usufruendo dei servizi prestati dalla banca emittente o da società controllata. Tale Fondo ha sostituito quello istituito dalla legge di bilancio 2018, avente analoghe finalità. L’indennizzo per gli azionisti è commisurato al 30 per cento del costo di acquisto, mentre per gli obbligazionisti è commisurato al 95 per cento del costo di acquisto, in ogni caso entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore.

 

La disciplina del FIR è stata successivamente modificata dal decreto legge n. 34 del 2019, per effetto del quale è stato ridefinito il perimetro dei risparmiatori che possono accedere al Fondo, sono stati chiariti alcuni elementi di calcolo dell'indennizzo, è stata rivista la procedura per la presentazione, l’esame e l’ammissione delle domande all’indennizzo del Fondo ed è stata istituita una procedura di indennizzo forfettario per una categoria speciale di beneficiari del FIR, identificati sulla base della consistenza del patrimonio mobiliare e del reddito dichiarato, che sono soddisfatti con priorità a valere sulla dotazione del Fondo.

 

Con il decreto ministeriale del 10 maggio 2019 sono state determinate le modalità di accesso al FIR: per ulteriori informazioni si rinvia al focus pubblicato sul sito del MEF. Dal 22 agosto 2019, per effetto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale dell'8 agosto 2019, è attivo il Portale per la presentazione delle istanze di indennizzo al Fondo.

 

La disciplina del FIR è stata modificata per effetto di norme introdotte in Senato. L'articolo 1, comma 238 del disegno di legge in esame incide sulla la definizione dei risparmiatori che possono accedere al FIR, recata dall'articolo 1, comma 494 della legge di bilancio 2019, come riformulato dall'articolo 36, comma 2, del decreto legge n. 34 del 2019. In particolare, si tratta di persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e microimprese in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche citate alla data del provvedimento di messa in liquidazione, ovvero i loro successori mortis causa, o il coniuge, il soggetto legato da unione civile, il convivente more uxorio o di fatto di cui alla legge n. 76 del 2016, i parenti entro il secondo grado, ove siano succeduti nel possesso dei predetti strumenti finanziari in forza di trasferimento a titolo particolare per atto tra vivi. Con la modifica recata dal comma 238, lettera a) con riferimento agli aventi causa, viene specificato che, nei casi di trasferimento tra vivi successivi al 30 dicembre 2018 rilevano i requisiti reddituali e patrimoniali e i limiti quantitativi all'indennizzo che sussistevano in capo al dante causa in relazione al complesso di azioni od obbligazioni da questi detenute.

 

Con riferimento all'indennizzo per gli azionisti, che l'articolo 1, comma 496 della legge di bilancio 2019 commisura al 30 per cento del costo di acquisto dei titoli, inclusi gli oneri fiscali, viene specificato che, in caso di più acquisti, la percentuale si applica al prezzo medio degli stessi e che, gli oneri fiscali sono quelli sostenuti anche durante il periodo di possesso delle azioni (lettera b) del comma 238). 

 

Viene inoltre modificato 1, comma 501 della legge di bilancio 2019, che definisce le norme quadro per la procedura presentazione, l’esame e l’ammissione delle domande all’indennizzo del Fondo. In particolare, per effetto del comma 237, viene prorogato il termine per la presentazione delle domande dal 18 febbraio 2020 (180 giorni dalla data di attivazione del portale per la presentazione delle istanze) al 18 aprile 2020.

 

Inoltre, sempre con riferimento all'esame delle istanze di indennizzo, il comma 236 prevede che, su richiesta dei risparmiatori, la Commissione tecnica per l’esame e l’ammissione delle domande all’indennizzo del Fondo, acquisisce le eventuali decisioni, giudiziali ed extra-giudiziali, utili all'esame delle domande (nuovo comma 501-bis.1 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019).

 

Infine, con riferimento alla procedura di indennizzo forfettario istituita dal comma 502-bis, viene previsto che i cittadini italiani residenti all'estero in possesso dei relativi requisiti soggettivi e oggettivi, debbano presentare idonea documentazione del Paese di residenza attestante i prescritti requisiti di reddito e di patrimonio mobiliare (lettera c) del comma 238).

 


 

Articolo 1, comma 239
(Versamento all’entrata delle disponibilità di tesoreria
del fondo per le garanzie dello Stato)

 

 

Il comma 239, introdotto al Senato, prevede che le risorse giacenti sulla contabilità speciale per le garanzie dello Stato siano versate all’entrata del bilancio dello Stato per un importo di 51 milioni di euro per l’anno 2020.

 

L’articolo 37, comma 6, del decreto-legge n.66/2014 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, un fondo (con una dotazione iniziale di 1 miliardo di euro per l'anno 2014) finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato, autorizzando l'istituzione di un’apposita contabilità speciale.

 


 

Articolo 1, commi 240-248 e 250-252
(Agenzia nazionale per la ricerca - ANR)

 

 

I commi 240-248 e 250-252 modificato durante l’esame al Senato, istituisce, al fine di potenziare la ricerca svolta da università, enti e istituti di ricerca pubblici e privati, l’Agenzia nazionale per la ricerca (ANR), sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR).

Al medesimo fine, istituisce nello stato di previsione del MIUR un apposito Fondo, le cui risorse sono destinate, tra l’altro, a coprire le spese per il funzionamento e il personale della nuova Agenzia.

 

In particolare, il comma 240 autorizza la spesa di 25 mln per il 2020, € 200 mln per il 2021 e € 300 mln annui a decorrere dal 2022, di cui, € 0,3 mln nel 2020 e € 4 mln annui a decorrere dal 2021 destinati alle spese per il funzionamento e il personale dell'ANR.

Le risorse sono allocate nel nuovo cap. 7288, denominato "Fondo per l'Agenzia nazionale per la ricerca - ANR".

 

Si valuti l’opportunità di specificare se il fondo sarà gestito dal MIUR, ovvero dall’ANR.

 

In base al comma 241, l'Agenzia nazionale per la ricerca, che è dotata di autonomia statutaria, organizzativa, tecnico-operativa e gestionale:

§  promuove il coordinamento delle attività di ricerca di università, enti e istituti di ricerca pubblici, incrementando la sinergia e la cooperazione tra di essi e con il sistema economico-produttivo, pubblico e privato, in relazione agli obiettivi strategici della ricerca e dell’innovazione, nonché agli obiettivi di politica economica del Governo funzionali alla produttività e alla competitività del Paese;

§  favorisce l’internazionalizzazione delle attività di ricerca, promuovendo, sostenendo e coordinando la partecipazione italiana a progetti e iniziative europee e internazionali.

 

Più nello specifico, in base al comma 242:

§  promuove e finanzia progetti di ricerca da realizzare in Italia ad opera di soggetti pubblici e privati, anche esteri, altamente strategici per lo sviluppo sostenibile e l’inclusione sociale, selezionati secondo criteri e procedure conformi alle migliori pratiche internazionali.

Si valuti l’opportunità di specificare se il finanziamento dei progetti sarà a valere sulle risorse dell’istituendo Fondo;

§  valuta l’impatto dell’attività di ricerca, tenendo conto dei risultati dell’attività dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), in particolare al fine di incrementare l’economicità, l’efficacia e l’efficienza del finanziamento pubblico nel settore, incluse le risorse pubbliche del Fondo nazionale per l’innovazione[34] gestito da Cassa Depositi e Prestiti, nonché per attrarre finanziamenti provenienti dal settore privato.

L'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), ente di ricerca con personalità giuridica di diritto pubblico, è stata istituita dall’art. 2, co. 138 e ss., del D.L. 262/2006 (L. 286/2006), al fine di razionalizzare il sistema di valutazione della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, nonché dell'efficienza ed efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione. I risultati delle attività di valutazione dell'ANVUR costituiscono criterio di riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali alle università e agli enti di ricerca. L’ANVUR opera secondo modalità definite con il regolamento emanato con DPR 76/2010.

Si valuti l’opportunità di esplicitare meglio il rapporto fra le competenze della ANR e quelle dell’ANVUR;

§  definisce un piano di semplificazione delle procedure amministrative e contabili relative ai progetti di ricerca, ai fini dell’adozione delle conseguenti misure legislative e amministrative.
Al contempo, il comma 252 dispone che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, “sono definite le procedure di semplificazione alternative in materia amministrativo-contabile e le modalità di attuazione del presente comma". Dispone, inoltre, che l'Agenzia, nella predisposizione del citato piano di semplificazione “tiene conto dei risultati conseguiti dalla semplificazione derivante dall’applicazione del presente comma”.
Si tratta di previsioni non perspicue nella loro connessione.
Si valuti, pertanto, l’opportunità di un chiarimento.

I commi da 243 a 248 e 250 concernono gli organi dell'ANR, costituiti da direttore, comitato direttivo, comitato scientifico e collegio dei revisori dei conti. In particolare:

§  il direttore – che dura in carica 4 anni – è il legale rappresentante dell'Agenzia, la dirige e ne è responsabile, presiede il comitato direttivo e svolge gli ulteriori compiti attribuitigli dallo statuto.
Egli è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è scelto dallo stesso tra studiosi, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica, con una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all’estero e con pluriennale esperienza in enti o organismi, pubblici o privati, operanti nel settore della ricerca, nell’ambito di una rosa di 25 nominativi, preventivamente selezionati da una Commissione di valutazione. Costituisce requisito preferenziale l’avere esperienza nella gestione di progetti complessi o di infrastrutture strategiche di ricerca.
Si valuti l’opportunità di specificare se il mandato del direttore sia rinnovabile;

§  il comitato direttivo, i cui compiti non sono indicati, è composto da 8 membri, anche in questo caso selezionati tra studiosi, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica, con una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all’estero e con pluriennale esperienza in enti o organismi, pubblici o privati, operanti nel settore della ricerca, nell’ambito di una rosa di 25 nominativi, preventivamente selezionati da una Commissione di valutazione. Di tali membri, uno è scelto dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, uno dal Ministro dello sviluppo economico, uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, uno dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), uno dal Consiglio universitario nazionale (CUN), uno dalla Consulta dei Presidenti degli enti pubblici di ricerca e uno dall'Accademia dei lincei. La composizione del comitato direttivo deve assicurare la parità di genere. Costituisce requisito preferenziale, come per il direttore, l’avere esperienza nella gestione di progetti complessi o di infrastrutture strategiche di ricerca.
Anche i membri del comitato direttivo sono nominati con DPCM e durano in carica per 4 anni.
Si valuti l’opportunità di specificare le funzioni del comitato direttivo, nonché se il mandato dei suoi membri sia rinnovabile;

§  il comitato scientifico vigila sul rispetto dei principi di libertà e autonomia della ricerca scientifica, è sentito dal comitato direttivo sugli ambiti prioritari delle “attività di ricerca dell'Agenzia”, nonché su ogni questione che lo stesso comitato direttivo ritenga di sottoporgli, e svolge gli ulteriori compiti attribuitigli dallo statuto.
Si valuti l’opportunità di chiarire il riferimento alle "attività di ricerca dell'Agenzia", dal momento che la stessa non sembrerebbe chiamata a svolgere direttamente tali attività.
Il comitato scientifico è composto da 5 membri nominati – e, si intenderebbe, scelti – dal direttore all'interno di una rosa di 25 nominativi, preventivamente selezionati da parte di una commissione di valutazione sulla base di criteri di competenza e professionalità, con particolare riguardo all'impatto, sulla comunità scientifica nazionale e internazionale, delle ricerche dagli stessi effettuate, nonché nel rispetto del criterio di adeguata rappresentatività e avvicendamento dei settori scientifici. La composizione del comitato scientifico deve assicurare la parità di genere. In questo caso, a differenza di quanto previsto per i membri del comitato direttivo, si specifica anche che deve essere garantita una rappresentanza del genere meno rappresentato non inferiore al 45%.
Si valuti l’opportunità di indicare la durata in carica dei membri del comitato scientifico, nonché se il loro mandato sia rinnovabile;

§  il collegio dei revisori dei conti svolge le funzioni di controllo amministrativo e contabile di cui all’art. 20 del d.lgs. 123/2011.
Il collegio è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, nominati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Un membro effettivo, che assume le funzioni di Presidente, e un membro supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.
Al riguardo, si ricorda che l’art. 19 del D.lgs. 123/2011 prevede che i collegi dei revisori dei conti e sindacali degli enti ed organismi pubblici, escluse le società, sono costituiti con la nomina disposta da parte della amministrazione vigilante, ovvero mediante deliberazioni dei competenti organi degli enti ed organismi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari.

Si valuti l’opportunità di specificare a chi spetti la designazione degli altri componenti del collegio.
I componenti del collegio durano in carica 3 anni e possono essere rinnovati una sola volta.

 

La Commissione di valutazione incaricata di selezionare la rosa nell’ambito della quale sono scelti il direttore dell’Agenzia e i membri del comitato direttivo è istituita con DPCM ed è composta da 5 membri di alta qualificazione scelti, rispettivamente, uno dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, uno dal presidente del Consiglio direttivo dell’ANVUR, uno dal vice presidente del Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR), uno dal presidente dell’European Research Council, e uno dal presidente dell’European Science Foundation.

La definizione delle procedure e delle modalità per l'individuazione dei componenti della Commissione di valutazione incaricata di selezionare la rosa nell’ambito della quale sono scelti i membri del comitato scientifico, invece, sono demandate allo statuto.

 

Il comma 251 dispone che lo statuto dell’Agenzia, che ne disciplina le attività e le regole di funzionamento, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Il medesimo decreto definisce, altresì, la dotazione organica dell’Agenzia, nel limite massimo di 34 unità complessive, di cui 3 dirigenti di seconda fascia, nonché i compensi spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo.

Al personale dell’Agenzia si applicano le disposizioni del d.lgs. 165/2001 – recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche – ed il contratto collettivo del comparto Istruzione e Ricerca.

L'ultimo CCNL del comparto Istruzione e ricerca è relativo al periodo 2016-2018.

 


 

Articolo 1, comma 249
(Risorse per il personale scolastico)

 

Il comma 249, inserito nel corso dell’esame al Senato, dispone che le risorse per l’assegnazione del c.d. bonus docenti sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriori vincoli di destinazione.

 

Il riferimento particolare è alle risorse iscritte nel Fondo per la valorizzazione del merito del personale docente di cui all'art. 1, co. 126, della L. 107/2015, già confluite nel Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.

 

Si intenderebbe, dunque, che con tale previsione si voglia superare il vincolo di destinazione delle risorse in questione all’erogazione del c.d. bonus docenti, eventualmente destinandole anche ad altre categorie di personale scolastico.

 

Al riguardo, si ricorda che l'art. 8, co. 5, del D.L. 126/2019 (AS. 1633), in corso di esame, prevede – sancendo a livello legislativo quanto già esplicitamente previsto dall’art. 8 dell’ipotesi di contrattazione collettiva integrativa nazionale del comparto istruzione e ricerca – sezione istituzioni scolastiche ed educative siglata il 18 settembre 2019 – che il bonus, inizialmente destinato solo ai docenti di ruolo, sia destinato anche ai docenti con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) o fino al termine dell’anno scolastico (31 agosto).

 

Si valuti, dunque, l’opportunità di un coordinamento normativo.

 

Il Fondo per la valorizzazione del merito del personale docente di ruolo è stato istituito dall’art. 1, co. 126-130, della L. 107/2015, con uno stanziamento di € 200 mln annui a decorrere dal 2016. Le risorse, ripartite su base territoriale, sono assegnate ai docenti dal dirigente scolastico sulla base di criteri individuati dal Comitato per la valutazione dei docenti ed effettuando una motivata valutazione.

In particolare, il Comitato individua i criteri sulla base:

a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

In base alle disposizioni istitutive, al termine del triennio 2016-2018 gli Uffici scolastici regionali dovevano inviare al MIUR una relazione sui criteri adottati dalle istituzioni scolastiche per il riconoscimento del merito dei docenti, ai fini della predisposizione di linee guida valide a livello nazionale.

I criteri di riparto del fondo per la valorizzazione del merito del personale docente sono stati inizialmente definiti con DM 14 marzo 2016, n. 159 che, in particolare, aveva previsto la destinazione delle risorse per l’80% in proporzione al numero di docenti di ruolo in servizio presso ogni istituzione scolastica ed educativa statale e per il 20% sulla base di indicatori, presi in considerazione con il medesimo peso, che tenevano conto delle percentuali di alunni con disabilità e di alunni stranieri, del numero medio di alunni per classe, della percentuale di sedi scolastiche in aree totalmente montane o in piccole isole[35] [36].

 

Successivamente, l’art. 40 del CCNL relativo al comparto Istruzione e ricerca, riferito agli anni 2016, 2017 e 2018, e sottoscritto il 19 aprile 2018, ha disposto che, dall’a.s. 2018/2019, confluivano in un unico (nuovo) fondo, denominato “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”, tra l’altro, le risorse di cui all’art. 1, co. 126, della L. 107/2015[37], ferma rimanendo la relativa finalizzazione a favore della valorizzazione del personale docente sulla base dei criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, da definire in sede di contrattazione integrativa, a livello di istituzione scolastica[38].

Al contempo, le risorse del nuovo Fondo erano ridotte, per il 2018, di € 80,00 mln e, a decorrere dal 2019, di € 100 mln annui, anche a valere sulle disponibilità dell’art. 1, co. 126 della L. 107/2015, in misura pari a € 70 mln per il 2018, € 50 mln per il 2019 ed € 40 mln annui, a regime, dal 2020, al fine di finanziare quota parte degli incrementi della retribuzione professionale docente (previsti dall’art. 38 dello stesso CCNL).

 

Successivamente, peraltro, considerata la necessità che le risorse relative al Fondo per la valorizzazione del personale docente pervenissero alle istituzioni scolastiche in tempi ristretti, superando le difficoltà relative all'interpretazione delle nuove disposizioni contrattuali, è stata valutata l'opportunità di giungere ad un'intesa sull'individuazione di criteri di riparto a livello nazionale.

 

L’intesa, firmata il 25 giugno 2018, nel riprendere quanto già definito, per il riparto delle risorse, dal DM 159/2016, aveva fatto riferimento, per la quota dell'80%, al numero di posti relativi alla dotazione organica del personale docente (e non più al solo personale docente di ruolo) di ogni istituzione scolastica ed educativa statale, senza specificare nulla di nuovo circa i destinatari delle risorse.

Da ultimo, l’ipotesi di intesa firmata, per l’a.s. 2019/2020, il 18 settembre 2019, nel confermare i criteri di riparto delle risorse destinate alla valorizzazione del personale docente – pari complessivamente a € 142.800.000 –, ha stabilito anche che destinatari delle risorse sono i docenti a tempo determinato e a tempo indeterminato.


 

Articolo 1, commi 253 e 254
(Programmi spaziali e aerospaziali)

 

 

Il comma 253 destina, relativamente al quinquennio 2020-2024, una serie di incrementi alle somme assegnate nel 2019 in sede di riparto del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese. Gli incrementi sono volti a garantire la prosecuzione del finanziamento dei programmi spaziali nazionali, in cooperazione internazionale e nell'ambito dell'Agenzia spaziale europea, assicurando al contempo il coordinamento delle politiche di bilancio in materia.

Il comma 254 dispone in relazione alla procedura di assegnazione delle predette somme.

 

Il comma 253 destina una serie di incrementi alle somme assegnate con il DPCM 11 giugno 2019, adottato ai sensi dell'art. 1, co. 98, della L. 145/2018, relativamente al quinquennio 2020-2024.

 

2020

2021

2022

2023

2024

390

452

377

432

409

Gli importi sono espressi in milioni di euro

 

Gli incrementi sono volti a garantire la prosecuzione del finanziamento dei programmi spaziali nazionali, in cooperazione internazionale e nell'ambito dell'Agenzia spaziale europea, assicurando al contempo il coordinamento delle politiche di bilancio in materia.

 

Il DPCM richiamato (il cui testo non risulta ancora disponibile) reca la ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese.

Sul relativo schema (Atto del Governo n. 81) la V Commissione della Camera e la 5a Commissione del Senato hanno espresso il proprio parere, rispettivamente, il 29 maggio 2019 e il 6 giugno 2019.

Al riguardo si ricorda che i commi 95-96 dell'articolo 1, L. 145/2018 hanno disposto l’istituzione di un Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, con una dotazione complessiva di circa 43,6 miliardi di euro per gli anni dal 2019 al 2033.

Al riparto del fondo si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati entro il 31 gennaio 2019, sulla base di programmi settoriali presentati dalle Amministrazioni centrali dello Stato per le materie di propria competenza (comma 98).

Ai fini del monitoraggio degli interventi finanziati dal Fondo, il comma 105 dell'art. 1, L. 145/2018, prevede una relazione annuale da parte dei singoli Ministeri, entro il 15 settembre di ogni anno, sullo stato di utilizzo dei relativi finanziamenti.

Il profilo finanziario del Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 7557), è il seguente: 740 milioni di euro per l'anno 2019, 1.260 milioni per l'anno 2020, 1.600 milioni per l’anno 2021, 3.250 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033 per una dotazione complessiva di risorse pari a 43,6 miliardi di euro nel periodo indicato (comma 95).

Le risorse del Fondo sono genericamente finalizzate al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese. Una quota parte – peraltro non quantificata – viene espressamente destinata alla realizzazione, allo sviluppo e alla sicurezza di sistemi di trasporto pubblico di massa su sede propria (comma 96).

Il medesimo comma 96 dispone inoltre l’utilizzo delle risorse del Fondo in questione, per un importo complessivo pari a 900 milioni di euro, per il finanziamento del prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza (secondo la seguente ripartizione annuale: 15 milioni di euro per il 2019, 10 milioni per il 2020, 25 milioni per il 2021, 95 milioni per il 2022, 180 milioni per il 2023, 245 milioni per il 2024, 200 milioni per il 2025, 120 milioni per il 2026 e 10 milioni di euro per il 2027).

 

I decreti di riparto del Fondo individuano altresì i criteri e le modalità di eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro 18 mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione nell’ambito delle finalità previste dalla norma in esame.

Il comma 98 prevede, inoltre, nel caso in cui siano individuati interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, che vengano adottati appositi decreti, previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione. Decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere.

Il comma 98 prevede, infine, che nei medesimi decreti devono essere indicate le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti (BEI), con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB), con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo Unico Bancario), compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

Ai fini del monitoraggio degli interventi finanziati dal Fondo, il già ricordato comma 105 dell'art. 1, L. 145/2018, richiama il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche e di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti.

Sulla base dei dati di monitoraggio, nonché delle risultanze dell’ultimo Rendiconto generale dello Stato, la norma prevede, inoltre, che ciascun Ministero, entro il 15 settembre di ogni anno, illustri lo stato dei rispettivi investimenti e lo stato di utilizzo dei finanziamenti, con indicazione delle principali criticità riscontrate nell’attuazione degli interventi, nell’ambito di una apposita sezione della Relazione predisposta ai sensi dell’articolo 1, comma 1075, della legge n. 205 del 2017.

Si tratta della Relazione annuale sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (art. 1, comma 1075, legge n. 205 del 2017), che ciascun Ministero beneficiario è tenuto ad inviare, entro il 15 settembre di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell’economia e finanze ed alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

 

Il comma 254 prevede l'assegnazione delle predette somme con DPCM, su proposta dell'Autorità politica delegata al coordinamento delle politiche spaziali e aerospaziali ai sensi dell'articolo 21 del d.lgs. 128/2003, sentito il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e la ricerca aerospaziale.

 

Al riguardo si ricorda che l'art. 1 della L. 7/2018 ha attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri l'alta direzione, la responsabilità politica generale e il coordinamento delle politiche dei Ministeri relative ai programmi spaziali e aerospaziali, nell'interesse dello Stato, allo scopo di assicurare il coordinamento delle politiche spaziali e aerospaziali, nonché di favorire l'efficacia delle iniziative dell'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.), di cui al d.lgs. 128/2003.

L'art. 2 ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale (COMINT), mediante sostituzione dell'articolo 21 del d.lgs. 128/2003.

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle politiche spaziali e aerospaziali, ed è composto dai Ministri della difesa, dell'interno, per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dai Ministri per il Sud e per gli affari europei, ove nominati, nonché dal Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. I citati Ministri possono delegare la loro partecipazione al Comitato ad un vice Ministro o ad un Sottosegretario di Stato competente per i rispettivi Dicasteri

Il co. 6 del nuovo art. 21 ha disciplinato le competenze del Comitato.

In particolare, il Comitato, nell'ambito e a supporto dei compiti di alta direzione, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri, con le modalità definite da un proprio regolamento interno adottato nella sua prima seduta e tenendo conto degli indirizzi della politica estera nazionale e della politica dell'Unione europea nel settore spaziale e aerospaziale: a) definisce gli indirizzi del Governo in materia spaziale e aerospaziale con riferimento anche alla ricerca, all'innovazione tecnologica e alle ricadute sul settore produttivo, nonché in ordine alla predisposizione del Documento strategico di politica spaziale nazionale; b) indirizza e supporta l'A.S.I. nella definizione di accordi internazionali e nelle relazioni con organismi spaziali internazionali; c) approva il Documento strategico di politica spaziale nazionale che definisce la strategia politica e le linee di intervento finanziario per lo sviluppo di tecnologie industriali innovative e di servizi applicativi spaziali a favore della crescita economica del Paese; d) assicura il coordinamento dei programmi e dell'attività dell'A.S.I. con i programmi e con le attività delle amministrazioni centrali e periferiche; e) individua le linee prioritarie per la partecipazione ai programmi europei dell'Agenzia spaziale europea (E.S.A.) e per lo sviluppo degli accordi bilaterali e multilaterali; f) definisce gli indirizzi per lo sviluppo di forme di sinergia e di cooperazione nel settore spaziale tra gli enti di ricerca, le amministrazioni pubbliche, le strutture universitarie e il mondo dell'impresa, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese di settore; g) definisce gli indirizzi per le iniziative delle amministrazioni e dei soggetti pubblici interessati, individuati ai sensi della normativa vigente, e competenti nelle applicazioni e nei servizi spaziali, anche di pubblica responsabilità, nel rispetto dei rispettivi compiti e funzioni, favorendo sinergie e collaborazioni anche con soggetti privati, per la realizzazione di programmi applicativi di prevalente interesse istituzionale; h) definisce le priorità di ricerca e applicative nazionali e gli investimenti pubblici del settore, incentivando le cooperazioni finanziarie e le sinergie tra soggetti pubblici e privati, al fine di promuovere, sviluppare e diffondere la ricerca scientifica e tecnologica applicata al settore spaziale e aerospaziale e lo sviluppo di servizi innovativi, nonché di favorire lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo italiano, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese; i) definisce il quadro delle risorse finanziarie disponibili per l'attuazione delle politiche spaziali ed aerospaziali, secondo criteri di promozione e sviluppo di servizi satellitari innovativi di interesse pubblico, perseguendo obiettivi di sinergia delle risorse pubbliche e private, destinate alla realizzazione di infrastrutture spaziali e aerospaziali e nel rispetto di quanto previsto dalla lettera h); l) elabora le linee strategiche governative del settore spaziale e aerospaziale, promuovendo i necessari processi di internazionalizzazione delle capacità nazionali, individuando le esigenze capacitive nel settore spaziale e aerospaziale indicate dalle amministrazioni interessate, favorendo lo sviluppo e il potenziamento tecnologico delle piccole e medie imprese, l'utilizzo delle tecnologie spaziali e aerospaziali negli altri comparti dell'industria e dei servizi nazionali, nonché i trasferimenti di conoscenze dal settore della ricerca alle applicazioni commerciali e ai servizi di pubblica utilità con particolare riferimento ai settori dell'ambiente, del trasporto e delle telecomunicazioni;

m) promuove, sulla base delle condivise esigenze capacitive nel settore spaziale individuate dalle amministrazioni interessate, di cui alla lettera l), specifici accordi di programma congiunti tra le amministrazioni interessate, che prevedano il finanziamento interministeriale di servizi applicativi, sistemi, infrastrutture spaziali; n) effettua la valutazione globale dei ritorni e dei risultati dei programmi pluriennali per gli aspetti sociali, strategici ed economici; o) promuove opportune iniziative normative per la realizzazione di nuovi servizi satellitari di interesse pubblico, in conformità alle norme dell'Unione europea; p) promuove lo sviluppo dei programmi spaziali e aerospaziali che coinvolgono aspetti di sicurezza nazionale e di tipo duale, con particolare riferimento alle applicazioni per la sicurezza civile e militare, anche in raccordo con i programmi internazionali ed europei a valenza strategica; q) predispone, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione alle Camere contenente l'illustrazione delle attività e dei risultati degli investimenti nel settore spaziale e aerospaziale; r) promuove il trasferimento di conoscenze dal settore della ricerca ai servizi di pubblica utilità, con riferimento ai settori dell'ambiente, della gestione del territorio e della previsione e prevenzione delle calamità naturali e dei rischi derivanti dall'attività dell'uomo, nonché ai settori del trasporto e delle telecomunicazioni; s) promuove misure volte a sostenere le domande e l'offerta di formazione in discipline spaziali e aerospaziali, tenendo conto annualmente del quadro delle iniziative promosse dalle università italiane.


 

Articolo 1, comma 255
(Fondo retribuzione dirigenti scolastici)

 

 

Il comma 255 incrementa le risorse destinate al Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici, per aumentare la retribuzione di posizione di parte variabile e quella di risultato di questi ultimi.

 

In particolare, nel fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali – iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) –, vengono stanziati, in apposita sezione, 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, da destinare, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale, al "Fondo unico nazionale per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato". Ciò al fine di aumentare la retribuzione di posizione di parte variabile e la retribuzione di risultato.

 

Si segnala che in virtù dell'intesa siglata il 29 ottobre 2019 tra il MIUR e le organizzazioni sindacali rappresentative dell'area dirigenziale Istruzione e ricerca, il MIUR si è impegnato a rifinanziare il citato Fondo unico nazionale a fronte di una possibile riduzione della retribuzione pro-capite di posizione variabile e di risultato, dovuta all'incremento del numero di dirigenti scolastici in servizio conseguente alla conclusione del concorso bandito nel 2017. L'aumento del Fondo pare quindi finalizzato a mantenere gli attuali livelli retributivi medi individuali.

 

Si ricorda che l'art. 1, co. 591, della L. 205/2017 ha previsto l’istituzione di una specifica sezione del fondo per l’attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali – iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) –, le cui risorse sono finalizzate alla progressiva armonizzazione della retribuzione di posizione, per la parte fissa, dei dirigenti scolastici con quella prevista per le altre figure dirigenziali del comparto Istruzione e ricerca.

 

Il Contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale relativo al periodo 2016-2018, sottoscritto il 13 luglio 2016, ha istituito il Comparto dell'istruzione e della ricerca che, con riferimento ai dirigenti, comprende, ai sensi dell’art. 7, quelli di scuole statali ed istituzioni educative, Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), università ed Aziende ospedaliero-universitarie, enti di ricerca (inclusi INDIRE e INVALSI). L’art. 8 del Contratto ha fatto salva la finalità di armonizzare ed integrare le discipline contrattuali all'interno di ciascun comparto.

 

Il trattamento economico dei dirigenti scolastici è formato da tre componenti: lo stipendio tabellare, la retribuzione di posizione, composta da una parte fissa ed una variabile, e la retribuzione di risultato. In particolare, la retribuzione di posizione e quella di risultato vengono erogate a carico del Fondo unico nazionale costituito ai sensi dell’art. 25 del CCNL relativo al personale dell’Area V della Dirigenza per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 15 luglio 2010. Ai sensi dell’art. 25, co. 3, del citato CCNL, entro il 31 luglio di ciascun anno il MIUR ripartisce tra gli USR le risorse destinate alla retribuzione di posizione e risultato in relazione al numero dei posti dei dirigenti scolastici. Tale ripartizione è oggetto di informazione preventiva alle organizzazioni sindacali.

Il CCNL dei dirigenti scolastici per il periodo 2016-2018 è stato siglato a luglio 2019; l'art. 41 del citato CCNL prevede un incremento del Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione di parte fissa e di risultato, a decorrere dal 1° gennaio 2018, di 2.896.592 euro annui.

 

La dotazione originaria della nuova sezione è 37 milioni di euro per l'anno 2018, di 41 milioni di euro per l'anno 2019 e di 96 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Tali risorse sono integrate da quelle previste dall’art. 1, co. 86, della L. 107/2015, prevedendo, al contempo, che queste ultime siano destinate prioritariamente alla citata armonizzazione.

 

L’art. 1, co. 86, della L. 107/2015 ha disposto, a decorrere dall'a.s. 2015/2016, un incremento del Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione, fissa e variabile, e di risultato (v. infra) in misura pari a 12 milioni di euro per l'anno 2015 e a 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, al lordo degli oneri a carico dello Stato.


 

Articolo 1, comma 256
(Formazione dei docenti per l'inclusione scolastica)

 

 

Il comma 256, modificato dal Senato, incrementa, per il triennio 2020-2022, le risorse destinate alla formazione dei docenti, con l'obiettivo di prevedere misure volte al potenziamento della qualificazione dei docenti in materia di inclusione scolastica, di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo e di insegnamento dell'educazione al rispetto e della parità dei sessi.

 

Per il raggiungimento degli obiettivi formativi di cui alla lett. e) del co. 7 dell'art. 1 della L.107/2015, la disposizione in esame prevede un aumento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, co. 125 della succitata l. n. 107, pari a:

 

§  11 milioni di euro per il 2020 da destinare a misure per il potenziamento della qualificazione dei docenti rispetto all'inclusione scolastica (lett.a).

§  Si segnala in proposito che il testo originario del disegno di legge già prevedeva per questa medesima finalità questo stesso aumento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, co.125 della L.107/2015;

§  1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 da destinare a misure per il potenziamento della qualificazione dei docenti in materia di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo, tenuto conto delle linee di orientamento di cui all'art. 4 della L. 71/2017, nonché in materia di insegnamento dell'educazione al rispetto e della parità dei sessi per sensibilizzare gli studenti ai temi della non violenza e del contrasto ad ogni forma di discriminazione(lett. b).

 

In proposito è opportuno ricordare che la richiamata lett. e) del co. 7 dell'art. 1 della l. L. n. 107 individua tra gli obiettivi formativi prioritari lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. Il co. 125 dell'art.1 della medesima L., poi, stanzia 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016 per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative dei docenti.

Si ricorda, inoltre, che in base all'art. 1, co. 124, della L. 107/2015, nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria. Il Piano nazionale di formazione 2016-2019 è stato adottato con D.M. 797/2016. Il capitolo 4.5 del citato Piano è espressamente dedicato a Inclusione e disabilità e prevede le seguenti linee strategiche:

§  rafforzare la capacità di ogni scuola di realizzare elevati standard di qualità nell’inclusione, anche attraverso la formazione di figure di referenti, coordinatori, tutor dell’inclusione e la definizione di indicatori di qualità, l’analisi dei dati, la verifica di impatto, gli esiti a distanza;

§  promuovere e favorire la relazione con le famiglie e le associazioni valorizzando la condivisione di obiettivi e le modalità di lettura e di risposta dei bisogni;

§  promuovere metodologie e didattiche inclusive; 

§  garantire percorsi formativi specifici per tutti gli insegnanti specializzati di sostegno, anche per approfondire conoscenze specifiche in relazione alle singole disabilità;

§  rafforzare le capacità inclusive di tutti i docenti curricolari, attraverso l’applicazione di metodologie e tecniche per favorire l’inclusione e la sperimentazione di modelli di collaborazione e cooperazione dei team docenti;

§  assicurare a team di docenti e consigli di classe che accolgono nella propria classe alunni disabili un modulo formativo per consolidare le capacità di progettazione, realizzazione, valutazione di percorsi didattici appropriati e integrati, anche in collaborazione con altri soggetti che appartengono alla comunità educante del territorio di riferimento;

§  promuovere la ricerca sulle didattiche inclusive, anche di carattere disciplinare e nelle sue connessioni interdisciplinari, per produrre risorse didattiche per gli insegnanti, in collaborazione con università, centri di ricerca e associazioni;

§  sostenere lo sviluppo di una cultura dell’inclusione nel mondo della scuola, in collaborazione con il terzo settore, le istituzioni locali e socio-sanitarie e altri attori del territorio per una piena assunzione dei progetti di vita degli allievi disabili;

§  favorire l’integrazione tra attività curricolari ed extracurriculari e tra didattica formale e metodologie di insegnamento informali;

§  promuovere la progettazione di ambienti inclusivi e approfondire l’uso delle tecnologie digitali come strumenti compensativi.

Per ulteriori approfondimenti si veda qui.

 

La L.71/2017 ha introdotto una serie di disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. In particolare l'art. 4, richiamato dalla disposizione in esame, ha previsto che il MIUR emanasse proprie "Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico".

A seguito dell’emanazione, nell' ottobre 2017, delle Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, il MIUR si è quindi impegnato nell’attuazione di un piano nazionale di formazione dei docenti referenti per il contrasto del bullismo e del cyberbullismo.

In questo contesto si inserisce la realizzazione, in collaborazione con il dipartimento di formazione, intercultura, lingue, letterature e psicologia dell’università di Firenze, della Piattaforma ELISA (E-learning degli insegnanti sulle strategie antibullismo), presentata nel corso della seconda edizione della Fiera Didacta Italia il 19 ottobre 2018.

La Piattaforma ELISA si suddivide in due sezioni, dedicate, rispettivamente:

§  ai corsi in e-learning, sia teorici che pratici. Questa sezione è rivolta ai docenti referenti per il bullismo e il cyberbullismo, individuati da ogni scuola, fino ad un massimo di due ed è finalizzata a consentire l’acquisizione delle competenze psicopedagogiche e sociali per la prevenzione del disagio giovanile;

§  al monitoraggio. Questa sezione è rivolta a tutte le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado del territorio nazionale. Ogni scuola può accedere periodicamente a survey nazionali on line, da far compilare a studenti, docenti e dirigenti scolastici per valutare l’estensione dei fenomeni fra gli studenti e la percezione degli stessi da parte di docenti e dirigenti scolastici, ricevendo un report personalizzato.

 

Con riguardo all'insegnamento dell'educazione alla parità di genere e al contrasto di ogni forma di violenza legata al sesso, si ricorda che il co. 16 dell'art. 1 della L.107/2015 prevede espressamente che il piano triennale dell'offerta formativa assicuri l'attuazione dei princìpi di pari opportunità "promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate" dal D.L. 93/2013 (conv. L.119/2013) c.d. decreto antifemminicidio.

 

Si ricorda, infine che una ulteriore finalizzazione delle risorse del Piano nazionale di formazione per specifiche attività di formazione è prevista dall'art. 6 della L. 92/2019, secondo cui una quota parte delle risorse destinate al Piano, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, è destinata alla formazione dei docenti sulle tematiche afferenti all'insegnamento trasversale dell'educazione civica.


 

Articolo 1, comma 257
(Innovazione digitale nella didattica)

 

 

Il comma 257 prevede un incremento, per l'anno 2020, delle risorse destinate all'innovazione digitale nella didattica.

 

In particolare, viene aumentata di 2 milioni di euro per il 2020 l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, co. 62, secondo periodo, della L. 107/2015, come modificata dalla L. 145/2018, con la finalità di favorire l'innovazione digitale della didattica. La relazione tecnica specifica che si tratta di un incremento di spesa per l'acquisto di beni e servizi.

La L. 105/2017, all'art. 1, co. 56, ha infatti previsto l'adozione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD), in coerenza con il quale le scuole promuovono proprie azioni nell'ambito del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF). Per la realizzazione di tali attività, a decorrere dal 2016 è stata autorizzata originariamente la spesa di euro 30 milioni annui (poi ridotti dalla L. 145/2018, si veda infra), ripartiti tra le istituzioni scolastiche sulla base di procedure selettive.

Gli ambiti di azione del PNSD sono: strumenti; competenze e contenuti; formazione e accompagnamento.

 

Il Piano nazionale per la scuola digitale è stato adottato con D.M. 851/2015. Si ricorda peraltro che l'art. 1, co. 725-726, della L. 145/2018, ha previsto la costituzione per gli a.s. 2019/2020 e 2020/2021 di équipe formative territoriali - formate da un massimo di 120 docenti individuati dal MIUR - per promuovere progetti di innovazione didattica e digitale nelle scuole, cui sono destinati docenti che possono essere esonerati dall’esercizio delle attività didattiche. Per far fronte a tali attività, le risorse di cui all'art. 1, co. 62, della L. 107/2015 sono state ridotte, per gli anni 2019, 2020 e 2021, di 1,44 milioni di euro per l'anno 2019, 3,6 milioni di euro per l'anno 2020 e 2,16 milioni di euro per l'anno 2021.

Un primo riparto di risorse si è avuto con D.M. 62 del 30 gennaio 2019 per la parte in conto capitale dell'annualità 2019, destinato alla realizzazione di ambienti digitali e didattici innovativi presso le istituzioni scolastiche ubicate in aree a rischio. Un ulteriore riparto per la parte in conto capitale per le annualità 2019 e 2020 è avvenuto con D.M. 279 del 28 marzo 2019, destinato: alle biblioteche scolastiche; al potenziamento della didattica laboratoriale per le discipline STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) nelle scuole del primo ciclo di istruzione; all'ammodernamento delle attrezzature in chiave digitale delle istituzioni scolastiche ad indirizzo enologico; ad azioni di supporto su progetti di didattica innovativa e digitale del PNSD, anche con riferimento all'utilizzo dei social media a scopo didattico.

Articolo 1, commi 258-260
(Edilizia scolastica)

 

 

Il comma 258 - introdotto dal Senato - destina 10 milioni di euro delle risorse, provenienti dal Fondo per il finanziamento di investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese già assegnati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) e non impegnate, alla messa in sicurezza degli edifici scolastici per l'annualità 2023.

Al comma 259 (parimenti introdotto in prima lettura) si prevede inoltre che, al fine di accelerare gli interventi di progettazione, per il periodo 2020-2023, i relativi incarichi di progettazione e connessi di cui all'articolo 157 del codice dei contratti pubblici siano affidati secondo le procedure di affidamento diretto previste dal codice dei contratti pubblici, in relazione ai contratti sotto soglia, fino alle soglie comunitarie previste per le forniture e i servizi. I pareri, i visti, e i nulla osta relativi agli interventi di edilizia scolastica sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi, e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo (comma 260, introdotto dal Senato).

 

In dettaglio, si tratta di una quota delle risorse assegnate al MIUR, a seguito di quanto previsto dall’art. 1, co. 1072, della L. 205/2017, con D.P.C.M. 28 novembre 2018 (comma 258).

 

Si ricorda che la L. 232/2016 (art. 1, co. 140), nell'istituire nello stato di previsione del MEF, fino al 2032, un nuovo Fondo per il finanziamento di investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, ha inserito fra le finalità dello stesso gli interventi in materia di edilizia pubblica, compresa quella scolastica e di prevenzione del rischio sismico.

Successivamente, la L. 205/2017 (art. 1, co. 1072), rifinanziando il Fondo fino al 2033, ha confermato l'inclusione dell'edilizia pubblica, compresa quella scolastica, e della prevenzione del rischio sismico nei settori di spesa fra cui ripartire le risorse. Il riparto delle risorse previste dalla L. 205/2017 è stato operato con D.P.C.M. 28 novembre 2018. In particolare, complessivi 3.118,6 milioni di euro dal 2018 al 2033 (di cui 61,4 milioni di euro nel 2018 e  134,3 milioni di euro nel 2019) sono stati destinati al MIUR per interventi di edilizia pubblica compresa quella scolastica e universitaria e di prevenzione del rischio sismico.

 

     In attuazione, sono intervenuti il DM 13 febbraio 2019, n. 101, che ha ripartito tra le regioni contributi per complessivi 114.160.000 euro, per le annualità dal 2019 al 2022, finalizzati all'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici (qui l’elenco degli istituti scolastici beneficiari), e il DM 11 febbraio 2019, n. 94, che ha ripartito tra le regioni contributi per complessivi 50 milioni di euro, per l’annualità 2018, per interventi per la messa in sicurezza e/o nuova costruzione di edifici scolastici da destinare a palestre e/o strutture sportive.

     Gli interventi per la messa in sicurezza e/o nuova costruzione di edifici scolastici da destinare a palestre e/o strutture sportive relativi alle regioni Emilia Romagna, Sardegna e Sicilia sono stati in seguito modificati, senza variazioni ai massimali assegnati alle stesse regioni, con D.M. 18 luglio 2019, n. 674.

     I piani delle regioni Marche, Piemonte, Puglia e Sicilia previsti dal D.M. 101/2019 per l’adeguamento alla normativa antincendio sono stati in seguito modificati, senza variazioni ai massimali assegnati alle stesse regioni, con D.M. 30 luglio 2019, n. 682.

 

Con l'introduzione del comma 259 si prevede che, al fine di accelerare gli interventi di progettazione, per il periodo 2020-2023, i relativi incarichi di progettazione e connessi di cui all'articolo 157 del codice dei contratti pubblici sono affidati secondo le procedure di affidamento diretto di cui all'articolo 36, comma 2, lettera b), per i contratti sotto soglia fino alle soglie previste dall'articolo 35 per le forniture e i servizi. Tale disposizione da ultimo richiamata reca infatti le soglie di rilevanza comunitaria e i metodi di calcolo del valore stimato degli appalti

L'art. 157 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici) fa riferimento agli 'altri incarichi di progettazione e connessi'. Si prevede che gli incarichi di progettazione relativi ai lavori che non rientrano tra quelli di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 23 del codice nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore alle soglie comunitarie sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titolo I, II, III e IV del codice, che regola i Contratti di appalto per lavori servizi e forniture e  relative procedure di affidamento. Nel caso in cui il valore delle attività indicate sia pari o superiore complessivamente la soglia di cui all'articolo 35, l'affidamento diretto della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista è consentito soltanto per particolari e motivate ragioni e ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione.

Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera b); l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. Gli incarichi di importo pari o superiore a 100.000 euro sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titoli III e IV del presente codice.

Si ricorda che la lettera b) dell'articolo 36 in materia di contratti sotto soglia prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie prevedendo - per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori  o alle soglie comunitarie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi -  mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.

 

Il nuovo comma 260 prevede che i pareri, i visti, e i nulla osta relativi agli interventi di edilizia scolastica sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi, e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.

Si segnala che la disposizione appare dettare un termine di tipo generale, senza distinzione tra gli ambiti inerenti i diversi pareri involti.

 


 

Articolo 1, commi 261 e 262
(Scuole innovative)

 

 

I commi 261-262 - introdotti dal Senato - stabiliscono che le eventuali economie non assegnate, nei limiti delle risorse che l'INAIL doveva destinare ad un piano di messa in sicurezza delle scuole e di costruzione di nuovi edifici scolastici, possono essere destinate alla costruzione di scuole innovative, in favore di progetti finanziati solo parzialmente con le risorse attribuite alle singole regioni, nonché per eventuali progetti in graduatoria non interamente finanziati con riguardo alla realizzazione dei poli per l'infanzia.

 

In dettaglio, si stabilisce che tale destinazione avviene su segnalazione dell'INAIL. Si tratta di risorse che in base al D.L. 69/2013 ( L. 98/2013: art. 18, co. 8), l'INAIL doveva destinare ad un piano di messa in sicurezza delle scuole e di costruzione di nuovi edifici scolastici. I canoni di locazione da corrispondere all'INAIL sono stati posti a carico dello Stato. Tali risorse, in base alla L. 107/2015 (art. 1, co. 153-158), dovevano essere impiegate per disposto la realizzazione di edifici scolastici innovativi dal punto di vista architettonico, tecnologico, impiantistico, dell'efficienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzati dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall'apertura al territorio.

Il D.L. 69/2013 ha, altresì, previsto che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dovevano essere ripartite le risorse tra le regioni e essere individuati i criteri per l'acquisizione da parte delle stesse regioni delle manifestazioni di interesse degli enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento e interessati alla costruzione di una scuola innovativa.

Con altro decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza Stato-regioni, doveva essere indetto un concorso con procedura aperta avente ad oggetto proposte progettuali relative agli interventi individuati dalle regioni.

 

La ripartizione delle risorse – pari a 300 milioni di euro – fra le regioni e la definizione dei criteri è stata operata con D.M. 593 del 7 agosto 2015. Con D.M. 3 novembre 2015, n. 860 il MIUR ha annunciato l'indizione, con decreto del competente direttore generale, del "Concorso di idee per la realizzazione di scuole innovative", fissando l'importo dei premi. Il concorso è stato bandito con D.D. 7746 del 12 maggio 2016.

 

Successivamente, la L. di stabilità 2016 (L. 208/2015: art. 1, co. 717) ha disposto che l'INAIL avrebbe destinato alla realizzazione di scuole innovative ulteriori 50 milioni di euro. Anche in questo caso, i canoni di locazione sono stati posti a carico dello Stato.

In seguito, il D.L. 109/2018 (L. 130/2018: art. 42-bis, co. 2 e 4) ha autorizzato la spesa di 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 per la progettazione delle scuole innovative previste dalla L. 107/2015 (art. 1, co. 153-158), alla cui realizzazione sono state destinate risorse dell'INAIL. Le risorse destinate alla progettazione sono anticipate agli enti locali per stati di avanzamento dei livelli di progettazione e poi scomputate dall'INAIL all'atto della quantificazione dell'importo dovuto agli enti locali per l'acquisizione delle aree oggetto di intervento.

 

Lo stesso D.L. 109/2018 (art. 42-bis, co. 3 e 4) ha, altresì, autorizzato la spesa di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per la progettazione dei Poli per l'infanzia innovativi previsti dal d.lgs. 65/2017 (art. 3, co. 4-8), alla cui realizzazione sono state destinate risorse dell'INAIL. Anche in questo caso, le risorse sono anticipate agli enti locali per stati di avanzamento dei livelli di progettazione e poi scomputate dall'INAIL all'atto della quantificazione dell'importo dovuto agli enti locali per l'acquisizione delle aree oggetto di intervento. Inoltre (art. 42-bis, co. 5), ha eliminato la previsione in base alla quale ogni regione doveva selezionare da 1 a 3 interventi relativi alla costruzione di Poli per l'infanzia innovativi. Pertanto, non si prevede più un numero minimo e un numero massimo di interventi per regione.

Si ricorda in proposito che il d.lgs. 65/2017 (art. 3, co. 4-8), nell'istituire i Poli per l'infanzia – destinati ad accogliere, in un unico plesso o in edifici vicini, più strutture di educazione e di istruzione per bambini fino a 6 anni –, ha previsto la destinazione di fondi INAIL, fino ad un massimo di 150 milioni di euro per il triennio 2018-2020, per la costruzione di edifici da destinare a Poli per l'infanzia innovativi. I canoni di locazione da corrispondere all'INAIL sono stati posti a carico dello Stato. La relativa disciplina era analoga a quella prevista dalla L. 107/2015 (art. 1, co. 153-158). In tal caso, però, le regioni dovevano selezionare da 1 a 3 interventi. Le risorse sono state ripartite tra le regioni con DM 637 del 23 agosto 2017.

A sua volta, il D.L. 86/2018 (L. 97/2018: art. 4, co. 3-ter) ha soppresso, nell'ambito della procedura per l'individuazione degli interventi da finanziare per la costruzione di scuole innovative e di Poli per l'infanzia innovativi, lo specifico concorso che doveva essere indetto dal MIUR, avente ad oggetto proposte progettuali relative agli interventi individuati dalle regioni. Questa previsione riguarda, dunque, anche la prosecuzione del programma di costruzione di scuole innovative nelle aree interne del Paese. Infatti, per la prosecuzione del programma di costruzione di scuole innovative di cui alla L. 107/2015, nelle aree interne del Paese, secondo le modalità ivi previste, la L. di bilancio 2018 (L. 205/2017: art. 1, co. 677 e 678) ha disposto che l'INAIL destina complessivi 50 milioni di euro. I canoni di locazione da corrispondere all'INAIL sono stati posti a carico dello Stato.

Nello stesso filone, la L. di bilancio 2017 (L. 232/2016: art. 1, co. 85) ha previsto che l'INAIL doveva destinare 100 milioni di euro per la realizzazione di nuove strutture scolastiche e che con DPCM dovevano essere individuate le regioni ammesse alla ripartizione, assegnate le risorse disponibili e stabiliti i criteri di selezione dei progetti. I canoni di locazione da corrispondere all'INAIL sono stati posti a carico delle regioni. In attuazione, è intervenuto il D.P.C.M. 27 ottobre 2017 che, in particolare, ha previsto tra i criteri di selezione la realizzazione di scuole innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'efficienza energetica e della sicurezza strutturale ed antisismica, caratterizzati dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall'apertura al territorio. La procedura, tuttavia, è stata disciplinata in termini differenti da quella prevista dall'art. 1, co. 153-158, della L. 107/2015.

 


 

Articolo 1, commi 263 e 264
(Efficientamento energetico edifici scolastici)

 

 

Il comma 263 - introdotto dal Senato - affida ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca la definizione di un piano nazionale di interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, individuati secondo precisi criteri, utilizzando le risorse del Fondo per il finanziamento di investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese già assegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) per la messa in sicurezza degli edifici scolastici (comma 264, introdotto dal Senato).

 

In dettaglio, il piano riguarda gli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico che abbiano già tutti i requisiti della sicurezza strutturale, individuati anche in base a criteri che tengano conto:

§  del consumo energetico;

§  della stima del risparmio energetico;

§  della riduzione dei costi di gestione per gli enti locali proprietari o gestori;

§  della popolazione scolastica presente;

§  dell'ampiezza degli edifici.

 

Sul piano del riparto di competenze in materia di edilizia scolastica, si ricorda che con riferimento alla realizzazione, fornitura e manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici, la L. 23/1996 (art. 3) ha stabilito che provvedono i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, e le province, per quelli da destinare a sede di scuole di istruzione secondaria di secondo grado.

     Ai relativi oneri, si provvede mediante quota parte delle risorse di cui all'art. 1, co. 1072, della L. 205/2017, pari a complessivi 40 milioni di euro, assegnati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018 in favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, nella misura di euro 20 milioni per ciascuna delle annualità 2022 e 2023, e l'attuazione avviene con il supporto della Banca europea degli investimenti, anche attraverso la costituzione di Energy Service Company (ESCo).

Si ricorda che la L. 232/2016 (art. 1, co. 140), nell'istituire nello stato di previsione del MEF, fino al 2032, un nuovo Fondo per il finanziamento di investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, ha inserito fra le finalità dello stesso gli interventi in materia di edilizia pubblica, compresa quella scolastica e di prevenzione del rischio sismico.

Successivamente, la L. 205/2017 (art. 1, co. 1072), rifinanziando il Fondo fino al 2033, ha confermato l'inclusione dell'edilizia pubblica, compresa quella scolastica, e della prevenzione del rischio sismico nei settori di spesa fra cui ripartire le risorse. Il riparto delle risorse previste dalla L. 205/2017 è stato operato con D.P.C.M. 28 novembre 2018. In particolare, complessivi 3.118,6 milioni di euro dal 2018 al 2033 (di cui 61,4 milioni di euro nel 2018 e 134,3 milioni di euro nel 2019) sono stati destinati al MIUR per interventi di edilizia pubblica compresa quella scolastica e universitaria e di prevenzione del rischio sismico.


 

Articolo 1, comma 265
(Diritto allo studio universitario)

 

 

Il comma 265, modificato dal Senato, innalza da 16 a 31 milioni di euro l'incremento già previsto nel testo originario, per l'anno 2020, del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio.

 

In particolare, per il 2020, nel testo originario del disegno di legge di bilancio si prevedeva un aumento di 16 milioni di euro del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'art. 18, co. 1, lett. a), del D.Lgs. 68/2012.

Tale incremento, in virtù della modifica apportata in prima lettura, viene portato a 31 milioni di euro.

Detto Fondo, allocato sul cap. 1710 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) è finalizzato a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e personale che limitano l'accesso e il conseguimento dei più alti gradi di istruzione superiore agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi. Le relative risorse confluiscono dal bilancio dello stato, mantenendo le proprie finalizzazioni, in appositi fondi a destinazione vincolata attribuiti alle regioni.

In base al D.Lgs. 68/2012 (art. 18, come modificato dall'art. 2, co. 2-ter, del D.L. 104/2013 - L. 128/2013), nelle more della completa definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dell'attuazione delle disposizioni in materia di federalismo fiscale (D.Lgs. 68/2011) –, al fabbisogno finanziario necessario per garantire gli strumenti ed i servizi per il pieno successo formativo a tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, si provvede attraverso:

§  il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, da assegnare in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle regioni;

§  il gettito derivante dalla tassa regionale per il diritto allo studio, il cui importo è articolato in tre fasce (a seconda della condizione economica dello studente);

§  risorse proprie delle regioni, pari almeno al 40 per cento dell'assegnazione del Fondo integrativo statale.

In virtù della L. 145/2018 e del D.M. 31.12.2018 di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021, per il 2019 il Fondo ha una dotazione di 246.814.548 euro, ed è stato incrementato percentualmente dal 2013 al 2019 del 65,4%.

Per ulteriori approfondimenti sulle risorse e sulle misure organizzative, si veda la sezione "Il diritto allo studio universitario" sul sito internet della Camera dei deputati. Qui il portale dedicato al diritto allo studio universitario sul sito internet del MIUR.


 

Articolo 1, comma 266
(Incremento della dotazione organica dei posti di sostegno)

 

 

Il comma 266, inserito nel corso dell’esame al Senato, incrementa, a decorrere dal 2020, le risorse del Fondo destinato all’incremento dell’organico dell’autonomia, finalizzandole ai posti di sostegno.

 

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che l’art. 1, co. 5, della L. 107/2015, al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia scolastica, ha previsto l’istituzione, per ogni istituzione scolastica o istituto comprensivo, dell'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa.

In base all’art. 1, co. 63 e 64, a decorrere dall’a.s. 2016-2017, l’organico dell’autonomia, articolato in posti comuni, posti di sostegno e posti per il potenziamento dell'offerta formativa, è determinato ogni tre anni, su base regionale, con decreti interministeriali.

Peraltro, allo scopo di far fronte ad esigenze di personale ulteriori rispetto a quelle soddisfatte dall'organico dell’autonomia, l’art. 1, co. 69, ha previsto la possibilità di costituire annualmente, con decreto interministeriale, un ulteriore contingente di posti (c.d. organico di fatto).

 

In particolare, dispone che il Fondo – istituito dalla legge di bilancio 2017 – è incrementato di € 12,06 mln nel 2020, € 54,28 mln nel 2021 ed € 49,75 mln annui a decorrere dal 2022, al fine di incrementare i posti di sostegno. Conferma, altresì, che viene corrispondentemente ridotto il contingente previsto in organico di fatto.

 

L’art. 1, co. 366, della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017) ha istituito nello stato di previsione del MIUR un nuovo Fondo da destinare all'incremento dell'organico dell'autonomia, stanziando € 140 mln per il 2017 ed € 400 mln annui dal 2018. Il successivo co. 373 ha disposto che l’incremento dell’organico dell’autonomia di cui al co. 366 avviene in misura corrispondente ad una quota di posti derivanti dall’accorpamento degli spezzoni di orario aggregabili, fino a formare una cattedra o un posto interi, anche fra più scuole. Tale quota deve essere sottratta, in misura numericamente pari, dall’ulteriore contingente di posti previsto in organico di fatto.

In seguito, l’art. 22-ter del D.L. 50/2017 (L. 96/2017) ha incrementato le risorse del Fondo di € 40,7 mln per il 2017, € 132,1 mln per il 2018, € 131,6 mln per il 2019, € 133,8 mln per il 2020, € 136,7 mln per il 2021, € 140,5 mln per il 2022, € 145,8 mln per il 2023, € 153,9 mln per il 2024, € 166,4 mln per il 2025 e € 184,7 mln annui dal 2026[39].

Da ultimo, l’art. 1, co. 613, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) ha disposto un ulteriore incremento del Fondo di € 50 mln nel 2018 e di € 150 mln annui dal 2019[40].

 

Infine, dispone che nella distribuzione territoriale dei posti si tiene conto della necessità di ottemperare ai provvedimenti giudiziali di condanna definitivi notificati al MIUR entro il 31 agosto 2019.

 

In argomento, si ricorda che, da ultimo, le Sezioni unite della Corte di Cassazione, con sentenza 25101/2019 hanno confermato che il piano educativo individualizzato predisposto ai sensi dell’art. 12 della L. 104/1992 obbliga l’amministrazione scolastica a garantire il supporto per il numero di ore programmato, senza lasciare ad essa il potere discrezionale di ridurne l’entità in ragione delle risorse disponibili, e ciò anche nella scuola dell’infanzia, pur non facente parte della scuola dell’obbligo. “Quindi, la condotta dell’amministrazione che non appresti il sostegno pianificato si risolve nella contrazione del diritto del disabile alla pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico la quale, ove non accompagnata dalla corrispondente riduzione dell’offerta formativa per gli alunni normodotati, concretizza una discriminazione indiretta, la cui repressione spetta al giudice ordinario[41]”.


 

Articolo 1, commi 267
(Fondo nazionale per il servizio civile)

 

 

Il comma 267 destina 10 milioni per l'anno 2020 al Fondo nazionale per il servizio civile.

 

La previsione - introdotta dal Senato - assegna 10 milioni per l'anno 2020 al Fondo nazionale per il servizio civile.

Finalità è - oltre che lo sviluppo complessivo del servizio civile universale - la continuità del contingente di operatori volontari.

Alla copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, presente nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

 

Si ricorda in proposito che il decreto legislativo n. 40 del 2017 (modificato dal n. 43 del 2018), ha disposto l’istituzione del servizio civile "universale" (nella precedente normativa il riferimento era al servizio civile "nazionale") finalizzato alla difesa non armata e nonviolenta della Patria, all’educazione alla pace tra i popoli, nonché alla promozione dei valori fondativi della Repubblica.

I settori di intervento in cui si realizzano le finalità del servizio civile universale sono: assistenza; protezione civile; patrimonio ambientale e riqualificazione urbana; patrimonio storico, artistico e culturale; educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale, e dello sport; agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità; promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura italiana all'estero e sostegno alle comunità di italiani all’estero.

Alla base della programmazione del servizio civile universale è collocato il Piano triennale, modulato per Piani annuali. Tali Piani sono predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sentite le amministrazioni competenti in base al settore e sono approvati con d.P.C.m., previo parere della Consulta nazionale per il servizio civile universale e intesa della Conferenza Stato-regioni. Il Piano triennale è attuato mediante programmi di intervento proposti dagli enti di servizio civile universale che si articolano, a loro volta, in progetti i quali indicano: le azioni; il numero e la distribuzione degli operatori volontari nelle sedi di attuazione il personale dell'ente coinvolto.

La Presidenza del Consiglio cura l’amministrazione e la programmazione annuale delle risorse del Fondo nazionale per il servizio civile, alimentato con le risorse derivanti dal bilancio dello Stato nonché da altre fonti pubbliche e private, comprese quelle comunitarie. A tal fine elabora ogni anno - previo parere della Consulta nazionale del servizio civile universale e della Conferenza Stato-Regioni - un documento di programmazione finanziaria, che dispone la ripartizione delle risorse occorrenti per la realizzazione del servizio civile.

Il Fondo nazionale per il servizio civile, istituito dalla legge n. 230 del 1998, è quantificato annualmente dalla legge di bilancio dello Stato.

Nell'originario disegno di legge di bilancio (capitolo 2185 nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze: "Fondo occorrente per gli interventi del servizio civile nazionale") lo stanziamento per il Fondo - che ora si viene ad incrementare di 10 milioni per il 2020 - è in competenza di 139,02 milioni per il 2020; 99,28 milioni per il 28 per il 2021; 106,58 milioni per il 2022.

L'andamento degli anni ancor precedenti è desumibile dal prospetto che segue (pubblicato sul sito del Dipartimento della gioventù e del Servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

 

FONDO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

Anno

Previsioni iniziali da Legge di Bilancio

Variazioni

Stanziamento totale

2014

106.051.194,00

105.009.992,00

211.061.186,00

2015

69.172.079,00

140.809.044,00

209.891.123,00

2016

115.060.024,00

116.098.163,00

231.158.187,00

2017

111.267.008,00

175.508.992,00

286.776.000,00

2018

179.809.403,00

120.225.117,00

300.034.520,00

2019

198.145.320,00

 

Il divario nel prospetto di riepilogo tra previsioni iniziali di bilancio e stanziamento complessivo è imputabile ad una serie di fattori, quali incrementi successivi, disponibilità di fondi europei o provenienti da altre amministrazioni, fondi non utilizzati e risparmi derivanti da precedenti programmazioni, ecc.


 

Articolo 1, comma 268
(Contributo alla Scuola Internazionale Superiore
di Studi Avanzati di Trieste)

 

 

Il comma 268, inserito nel corso dell’esame al Senato, assegna un contributo determinato con legge, a decorrere dal 2020, alla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (S.I.S.S.A.) di Trieste.

 

La Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (S.I.S.S.A.) di Trieste è stata istituita, quale istituto universitario a ordinamento speciale, dall’art. 19 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 102.

Gli Istituti universitari ad ordinamento speciale – disciplinati dal Titolo II del T.U. 1592/1933 –, al pari di tutte le università, sono dotati di autonomia amministrativa, didattica e disciplinare e svolgono attività didattiche e di ricerca.

In base all’art. 56, co. 5, della L. 388/2000 (L. finanziaria 2001), il Ministro dell'istruzione, dell’università e della ricerca determina annualmente, con proprio decreto, sentita (ora) l’Agenzia nazionale Valutazione del sistema universitario e della ricerca, le risorse da assegnare a ciascun Istituto universitario a ordinamento speciale, a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO)[42], sul Fondo per l'edilizia universitaria[43] e sul Fondo per la programmazione[44]  (tutti istituiti dall’art. 5 della L. 537/1993).

In base al D.M. 738 dell'8 agosto 2019, relativo ai criteri di riparto del FFO per il 2019, alla S.I.S.S.A. sono stati attribuiti, per il 2019, 18.680.872.

 

In particolare, alla S.I.S.S.A. è concesso con legge un contributo di € 500 mila annui per il triennio 2020-2022, nonché, a decorrere dal 2020, un ulteriore contributo di € 500 mila annui, finalizzato, in particolare, a sostenerne l’attività di ricerca e alta formazione.

Articolo 1, comma 269
(Limiti di spesa per il personale del Servizio sanitario nazionale)

 

 

Il comma 269 - introdotto dal Senato - concerne l'ambito di applicazione dei limiti annui di spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome.

 

La novella abroga il comma 4-bis dell'articolo 11 del D.L. 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 giugno 2019, n. 60, ed inserisce i riferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome nella disciplina sui limiti in oggetto relativa alle altre regioni.

Si ricorda che il comma 4-bis - ora oggetto di abrogazione - ha escluso le regioni a statuto speciale e le province autonome dall'ambito di applicazione dei limiti in esame, come stabiliti dai precedenti commi da 1 a 4 del medesimo articolo 11, a condizione che tali enti provvedano al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul loro territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato (rientrano in tale fattispecie tutti gli enti territoriali suddetti, ad eccezione della Regione Sicilia).

Dalla norma ora oggetto di abrogazione deriverebbe, secondo una certa interpretazione, l'applicazione agli enti in oggetto dei più severi limiti previgenti[45].

Si ricorda che, in base alle disposizioni dei commi da 1 a 4 del citato articolo 11,  i limiti annui (a decorrere dal 2019) si calcolano applicando, per ogni regione, un incremento annuo rispetto al valore della spesa sostenuta nel 2018 ovvero, se superiore, rispetto al valore massimo che sarebbe stato consentito nel medesimo 2018 in base alla previgente normativa[46]. Tale incremento è pari, nel triennio 2019-2021, al 10 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente - secondo l'elevamento da 5 a 10 punti percentuali operato dalla novella di cui all'articolo 45, comma 1-bis, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (nel testo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati) - e negli anni successivi a 5 punti percentuali (della suddetta base di calcolo). La novella di cui all'articolo 45, comma 1-bis, del D.L. n. 124 ha inoltre previsto, per il medesimo triennio 2019-2021, che, qualora nella singola regione emergano oggettivi ulteriori fabbisogni di personale (rispetto alle suddette facoltà assunzionali), valutati congiuntamente dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e dal Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, possa essere concesso (alla medesima regione) un ulteriore incremento, pari al 5 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'anno precedente, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale.

Dall'anno 2021 tutti gli incrementi percentuali summenzionati sono subordinati all'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale.

 


 

Articolo 1, comma 270
(
Fondo potenziamento della promozione della
cultura e della lingua italiane all'estero)

 

 

Il comma 270, introdotto dal Senato, incrementa di 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2020 il Fondo per interventi volti al potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiana all’estero, istituito dall’art. 1, comma 587 della legge di bilancio 2017 (L. n. 232/2016). L’incremento è finalizzato al sostegno del sistema della formazione superiore e del sistema educativo italiano, con particolare riferimento alle iniziative previste dall’articolo 3, comma 3 del DPCM 6 luglio 2017 di riparto degli stanziamenti del Fondo medesimo.

 

La legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) ha istituito con l’articolo 1, comma 587, un fondo allocato nello stato di previsione del MAECI (cap. 2765) per la promozione della lingua e della cultura italiana all’estero, con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per il 2017, 30 milioni per il 2018 e 50 milioni per ciascuna annualità 2019 e 2020. Il successivo comma 588 rimetteva a un successivo DPCM, da adottare su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dei beni culturali e del turismo, l’individuazione degli interventi a valere su tale fondo.

Con il DPCM 388 del 6 luglio 2017 è stato operato il riparto delle risorse del fondo per gli esercizi finanziari previsti dalla norma istitutiva: la quota di tali risorse riferibile alle iniziative previste dall’articolo 3, comma 3 del DPCM  era appostata sul capitolo 1641 dello stato di previsione del MIUR (Interventi per la promozione e attuazione di iniziative di cooperazione scientifica e culturale a livello internazionale in ambito universitario e dell’alta formazione artistica e musicale). 

 

Il comma 270, introdotto dal Senato, incrementa la dotazione finanziaria del Fondo nella misura di 1 milione di euro a decorrere dall’esercizio 2020 destinandola agli interventi individuati dall’articolo 3, comma 3 del summenzionato DPCM del 6 luglio 2017. Si tratta di un ampio spettro di interventi quali, tra gli altri, l’aggiornamento e la gestione di iniziative informative su supporto informatico o cartaceo a sostegno della mobilità internazionale, la  realizzazione di strumenti digitali innovativi che mettano in connessione le offerte formative, il sostegno a un network di punti di contatto all’estero con finalità di promozione, orientamento e reclutamento di talenti, l’avvio di una rete di partenariati universitari binazionali, l’avvio di iniziative, nell’ambito dell’istruzione superiore, a sostegno dell’Africa e dell’iniziativa per i rifugiati denominata “Corridoi educativi” e, infine, il sostegno alla partecipazione italiana al “Bologna Process”, con particolare riferimento alle riunioni ministeriali del 2018 e del 2020.

 

I Corridoi educativi sono un’iniziativa, denominata anche ‘U4Refugees’(l’Università per i rifugiati), presentata a Roma il 3 maggio 2016 e finalizzata a consentire ai rifugiati l’accesso ai percorsi di alta formazione.

 

Quanto al Bologna Process si tratta di un accordo intergovernativo di collaborazione nel settore dell’Istruzione superiore sottoscritto al termine della Conferenza dei Ministri dell’istruzione superiore europei tenutasi a Bologna (1999). Vi aderiscono ad oggi 48 Paesi che, pur connotati da tradizioni culturali, politiche e accademiche differenti, si sono accordati per una riforma dei rispettivi sistemi di educazione superiore fondata su valori chiave condivisi, quali libertà di espressione, autonomia delle istituzioni, indipendenza delle associazioni degli studenti, libertà accademica, libertà di movimento per studenti e docenti. La Ministerial Conference, che ha luogo ogni due/tre anni per verificare i progressi compiuti e delineare i futuri sviluppi, nel giugno 2020 si terrà a Roma; la precedente Conferenza si è svolta a Parigi (24-25 maggio 2018).

Qui maggiori informazioni.


 

Articolo 1, comma 271
(Incremento numero dei contratti di
formazione medica specialistica)

 

 

Il comma 271, introdotto durante l’esame al Senato, dispone un incremento del numero dei contratti di formazione specialistica dei medici aumentando ulteriormente le risorse dell’autorizzazione di spesa prevista a legislazione vigente (si veda anche il comma 859).

 

La disposizione in esame è volta incrementare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici mediante l’aumento delle risorse previste dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 521, art. 1, della legge di bilancio 2019 (Legge 145/2018) pari a 5,425 milioni per il 2020; 10,850 milioni per il 2021; 16,492 milioni per il 2022; 22,134 milioni per il 2023 e 24,995 milioni a decorrere dall'anno 2024.

Tab. 1: ulteriore incremento di risorse per i contratti di formazione medica specialistica:

(in milioni di euro)

2020

2021

2022

2023

dal 2024

5,425

10,850

16,492

22,134

24,995

 

In proposito si ricorda che il sopra citato comma 521 ha incrementato gli stanziamenti a legislazione vigente per la definizione del numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 368 del 1999, allo scopo di prevederne un aumento annuo stimato di 900 nuovi contratti relativi a borse di specializzazione.

Gli incrementi degli stanziamenti definiti dal comma 521 sono così modulati:

(in milioni di euro)

2019

2020

2021

2022

dal 2023

22,5

45

68,4

91,8

100

 

Le nuove risorse vanno ad incrementare l’autorizzazione di spesa già prevista all’articolo 1, comma 252, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), che a sua volta aveva disposto un incremento degli stanziamenti aventi la medesima finalità ai sensi dell’art. 1, comma 424 della L. n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), diretti ad aumentare le risorse a legislazione vigente ascrivibili al Titolo VI del D.Lgs. 368/1999 (di attuazione di alcune direttive comunitarie in materia di circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei diplomi) relativo alla formazione specialistica dei medici.

 

Pertanto, le risorse stanziate per i contratti di formazione medica specialistica previsti dai diversi atti normativi richiamati:

(in milioni di euro)

Finanziamento borse di formazione medica specialistica

2019

2020

2021

2022

2023 e ss.

dal 2024

Legislazione vigente ex D.Lgs. 368/1999 Tit. VI, di cui:

708

702

702

702

702

702

Art. 1, co. 424, L. 147/2013

50

50

50

50

50

50

Art. 1, co. 252, L. 208/2015

70

90

90

90

90

90

Legge di bilancio n. 145/2018 (art. 1, comma 521)

22,5

45

68,4

91,8

100

100

Ddl bilancio 2020 in esame

-

5,425

10,850

16,492

22,134

24,995

Nuove risorse complessive

730,5

752,425

781,25

810,292

824,134

826,995

Elaborazione su dati ricavati dagli atti normativi richiamati.

 

I contratti cui fa riferimento la norma sono disciplinati all’articolo 37 del citato D.Lgs. 368/1999, nell’ambito della disciplina della formazione dei medici specialisti. Ai sensi di questa disciplina, i medici specializzandi stipulano uno specifico contratto annuale di formazione specialistica (che non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del SSN e dell'università o della ASL ove si svolge la formazione), finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante frequenza programmata delle attività didattiche e svolgimento di attività assistenziali, conformemente anche alle indicazioni comunitarie.

I contratti di formazione sono stipulati dai medici specializzandi con l'università ove abbia sede la scuola di specializzazione e con la regione nel cui territorio abbiano sede le aziende sanitarie le cui strutture siano parte prevalente della rete formativa della scuola di specializzazione.

Articolo 1, comma 272
(Comandi di docenti e dirigenti scolastici)

 

 

Il comma 272, introdotto dal Senato, posticipa ulteriormente (dall’a.s. 2020/2021) all’a.s. 2021/2022 la soppressione delle disposizioni (art. 26, co. 8, secondo e terzo periodo, L. 448/1998) che prevedono la possibilità di collocare fuori ruolo docenti e dirigenti scolastici per assegnazioni presso enti che operano nel campo delle tossicodipendenze, della formazione e della ricerca educativa e didattica, nonché associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi. A tal fine, novella l’art. 1, co. 330, della L. 190/2014.

 

L’art. 1, co. 330, della L. 190/2014 (L. di stabilità 2015) aveva originariamente previsto la soppressione, a decorrere dall’a.s. 2016/2017, del secondo e del terzo periodo dell’art. 26, co. 8, della L. 448/1998, i quali dispongono che possono essere assegnati docenti e dirigenti scolastici:

§  fino a 100 unità presso gli enti e le associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti, iscritti negli albi regionali e provinciali di cui all’art. 116 del DPR 309/1990;

§  fino a 50 unità presso associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, nonché presso enti che operano nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica.

 

Successivamente, l’art. 1, co. 223, della L. 208/2015, l’art. 1, co. 618, della L. 232/2016 e l'art. 1, co. 606, della L. 205/2017, – novellando l’art. 1, co. 330, della L. 190/2014 – avevano posticipato, da ultimo all’a.s. 2020/2021, la soppressione delle disposizioni citate.

Per completezza, si ricorda che le assegnazioni in questione comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo. Il periodo trascorso in tale posizione è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola. All'atto del rientro in ruolo i docenti e i dirigenti scolastici riacquistano la sede nella quale erano titolari al momento del collocamento fuori ruolo se il periodo di servizio prestato nella predetta posizione non è durato oltre un quinquennio. In caso di durata superiore, essi sono assegnati con priorità ad una sede disponibile da loro scelta.

Si rammenta, altresì, che il co. 9 dello stesso art. 26 della L. 448/1998 dispone che le associazioni professionali del personale direttivo e docente e gli enti cooperativi da esse promossi, nonché gli enti e le istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione possono chiedere contributi in sostituzione del personale assegnato, nel limite massimo delle economie di spesa realizzate per effetto della riduzione delle assegnazioni stesse.


 

Articolo 1, commi 273 e 274
(Disposizioni in materia di infrastrutture europee delle scienze umane, sociali e digitale multilingue per favorire la coesione sociale e la cooperazione strategica nell’ambito del dialogo interculturale)

 

 

I commi 273 e 274, inseriti al Senato, autorizzano la spesa di 1 milione di euro annui, a decorrere dal 2020, da iscrivere in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del MIUR, per l’insediamento nel Mezzogiorno di uno spazio dedicato alle infrastrutture di ricerca nel settore delle scienze religiose e per incrementare, attraverso l’analisi e lo studio della lingua ebraica, la ricerca digitale multilingue per favorire la coesione sociale ed il dialogo interculturale.

 

Il comma 273 autorizza in dettaglio una spesa di 1 milione di euro annui, a decorrere dall’esercizio 2020, per l’insediamento, nel Mezzogiorno, di uno spazio dedicato alle infrastrutture di ricerca nel settore delle scienze religiose, qualificate ad alto potenziale strategico dall’European Strategy Forum on Research Infrastructure (ESFRI).

 

Si ricorda che l’ESFRI è un forum costituito nell’aprile del 2002 su mandato del Consiglio dell’Unione europea del giugno 2001 con aggiornamenti del novembre 2004, maggio 2007 e dicembre 2012. Il forum, composto dalle delegazioni nazionali dei 28 Stati Membri dell’UE, contribuisce allo sviluppo di una strategia coerente per lo sviluppo delle infrastrutture di ricerca in Europa, e svolge il ruolo di incubatore agevolando le iniziative multilaterali e le negoziazioni internazionali in materia di utilizzo e sostenibilità.

L’ESFRI, attualmente presieduto dal prof. Giorgio Rossi, realizza periodicamente la Roadmap delle infrastrutture di ricerca di dimensione pan-europea in tutti i campi della ricerca, dalle scienze fondamentali, alle scienze della vita, all’ambiente, società, patrimonio culturale, energia.

La Roadmap – la cui ultima versione è stata predisposta nel 2018 - individua le nuove proposte di infrastruttura di ricerca, o i progetti di potenziamento di infrastrutture già attive alla luce del quadro generale degli investimenti in essere, ed è uno strumento indispensabile per facilitare il processo decisionale da parte degli Stati membri e della Commissione Europea.

 

L’autorizzazione di spesa, iscritta in un apposito Fondo istituito presso lo stato di previsione del MIUR, è altresì finalizzata ad incrementare la ricerca digitale multilingue, attraverso l’analisi e lo studio della lingua ebraica, per favorire la coesione sociale ed il dialogo interculturale.

 

Il comma 274 prevede che il MIUR stipuli, nei limiti di spesa prima richiamati, appositi protocolli con infrastrutture specialistiche ed organismi di ricerca da esso vigilate, così come definiti dalla vigente disciplina comunitaria (art. 2, comma 83 del Regolamento (UE) n. 651/2014, già operanti sul territorio italiano, nel settore delle scienze religiose e con i quali siano già in vigore accordi di programma.

 

Si ricorda che l’art. 2, comma 83 del richiamato regolamento comunitario definisce organismo di ricerca un’entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell’innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un’ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un’influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;


 

Articolo 1, commi 275-277
(Fondazione Human Technopole)

 

 

I commi 275-277, inseriti nel corso dell’esame al Senato, riguardano le attività della Fondazione Human Technopole, con riferimento ai profili relativi alle facility infrastrutturali nei settori della salute, della genomica, dell'alimentazione e della scienza dei dati e delle decisioni, all'accesso alle medesime facility, all'organizzazione periodica di una giornata aperta di confronto con la comunità scientifica ed alla relazione periodica sulle attività della Fondazione.

 

Si ricorda che la suddetta Fondazione - istituita ai sensi dell'articolo 1, commi da 116 a 123, della L. 11 dicembre 2016, n. 232, e del regolamento di cui al D.P.C.M. 27 febbraio 2018, n. 28[47] -  è un ente di diritto privato operante nell'ambito della ricerca, multidisciplinare e integrata, nei settori della salute, della genomica, dell'alimentazione e della scienza dei dati e delle decisioni; la finalità generale della Fondazione è costituita dall'incremento degli investimenti, pubblici e privati, nei settori della ricerca intesa alla prevenzione e alla salute.

Sono membri fondatori il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai quali è attribuita la vigilanza sulla Fondazione. Previo consenso di tali membri, sono soggetti partecipanti le persone fisiche e gli enti che contribuiscano per un periodo di almeno tre anni, mediante apporti di risorse in denaro non inferiori ad una quota minima, pari allo 0,5 per cento dell'apporto pubblico in ragione d'anno (il contributo è versato annualmente). Le norme in esame, per la costituzione della Fondazione e per la realizzazione del progetto Human technopole, hanno autorizzato una spesa di 10 milioni di euro per il 2017, di 114,3 milioni per il 2018, di 136,5 milioni per il 2019, di 112,1 milioni per il 2020, di 122,1 milioni per il 2021, di 133,6 milioni per il 2022 e di 140,3 milioni annui a decorrere dal 2023[48].

 

In particolare, il comma 275 - oltre a specificare che la Fondazione agisce con approccio multidisciplinare ed integrato, nel rispetto dei princìpi di piena accessibilità per la comunità scientifica nazionale, di trasparenza e pubblicità dell’attività, di verificabilità dei risultati scientifici raggiunti in conformità alle migliori pratiche internazionali - prevede che la Fondazione:

§  trasmetta con cadenza biennale al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro della salute e al Ministro dell’economia e delle finanze, anche ai fini del successivo invio alle Camere, una relazione sulle attività svolte e programmate, anche con riferimento al loro impatto sul sistema nazionale di ricerca, sul tempo e le modalità di utilizzo delle facility infrastrutturali (anche da parte di progetti scientifici a cui partecipino soggetti non affiliati alla Fondazione o che siano promossi da soggetti non affiliati), nonché sui servizi svolti a beneficio della comunità scientifica nazionale. In luogo della suddetta cadenza biennale, il comma 277 prevede una cadenza semestrale per l'ipotesi di mancata stipulazione entro il 31 dicembre 2020 della convenzione di cui al comma 276; in tale ipotesi, la cadenza semestrale trova applicazione fino all'adozione - in sostituzione della convenzione - delle modifiche dello Statuto della Fondazione (Statuto adottato con D.P.C.M. del 27 marzo 2018);

§  organizzi, in corrispondenza della trasmissione alle Camere della suddetta relazione, una giornata aperta di confronto con la comunità scientifica. Anche per l'organizzazione della suddetta giornata trova applicazione la cadenza semestrale, anziché biennale, qualora si verifichi l'ipotesi di cui al comma 277.

Il comma 276 prevede la stipulazione, entro il 31 dicembre 2020, di una convenzione tra la Fondazione in oggetto, i membri fondatori (Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero della salute e Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) e gli altri soggetti finanziatori, pubblici e privati, individuati dallo Statuto della Fondazione[49]. Come accennato, ai sensi del comma 277, nel caso di mancata sottoscrizione della convenzione entro il suddetto termine, la Fondazione attiva la procedura di modifica del medesimo Statuto, al fine di adeguarlo ai princìpi, criteri e modalità di svolgimento delle attività di cui ai commi 275 e 276.

La convenzione definisce - nel rispetto dei princìpi di cui al comma 275 e fermo restando il rispetto dei limiti della suddetta autorizzazione di spesa a carico dello Stato - le modalità di attuazione delle seguenti attività che, tra le altre, la Fondazione dovrà svolgere:

-       l'individuazione periodica, attraverso i propri organi - eventualmente avvalendosi delle Roadmap dello European Strategy Forum on Research Infrastructures e in ogni caso a seguito di consultazioni pubbliche promosse dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero della salute, aperte alla comunità scientifica nazionale e coordinate da parte del Direttore della Fondazione - delle facility infrastrutturali ad alto impatto tecnologico nei settori della salute, della genomica, dell'alimentazione e della scienza dei dati e delle decisioni, da realizzarsi con l’uso maggioritario delle summenzionate risorse finanziarie a carico dello Stato, nell’ambito dell’area identificata nella convenzione (lettera a)).

-       Qualora con il termine "area" si intenda far riferimento ad un ambito territoriale, sembrerebbe opportuno valutare se sussista l'esigenza di un coordinamento con la successiva lettera b), che fa riferimento alla sede della Fondazione, e con le successive lettere c) e d), che fanno riferimento alle facility infrastrutturali della Fondazione;

-       la realizzazione e l'accrescimento, presso la sede della Fondazione, delle facility infrastrutturali (individuate ai sensi della precedente lettera a)), assicurando le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie al loro funzionamento e rendendo disponibile, contestualmente alla realizzazione di ciascuna facility, una quota congrua di risorse da destinare ai bandi per le procedure competitive di accesso (di cui alla successiva lettera d)) alla facility medesima;

-       la promozione del costante confronto con il sistema di ricerca nazionale, ivi compresa l’Agenzia nazionale per la ricerca di cui al comma 241 dell'articolo 1 del presente provvedimento, per rendere massime la compatibilità e l’integrazione delle facility della Fondazione con quelle presenti nel sistema suddetto (lettera c));

-       l'avvio e il coordinamento delle procedure competitive annuali per la selezione, secondo le migliori pratiche internazionali, di progetti presentati per l’accesso alle facility infrastrutturali da ricercatori o gruppi di ricercatori, afferenti a università, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed enti pubblici di ricerca (ai quali è garantito l’uso prevalente delle facility infrastrutturali della Fondazione) (lettera c)). Ai fini dell’attribuzione dei risultati delle ricerche, i soggetti che svolgono in tutto o in parte i loro progetti di ricerca presso la Fondazione conservano l’affiliazione dell’ente scientifico di provenienza;

-       l'istituzione, presso la Fondazione, di un’apposita Commissione indipendente di valutazione dei summenzionati progetti di ricerca (di cui alla lettera d)), composta da valutatori esterni alla Fondazione, individuati tra scienziati senza affiliazioni o incarichi in essere con università, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed enti pubblici di ricerca (italiani), nonché dal Presidente del Comitato scientifico della medesima Fondazione Human Technopole (lettera e)). La composizione (anche numerica) e il funzionamento della Commissione nonché i princìpi e i criteri di valutazione dei progetti secondo le migliori pratiche internazionali sono definiti dalla convenzione. Gli oneri di istituzione e funzionamento della Commissione, nonché i costi relativi alle sperimentazioni e alle dotazioni tecnologiche dei progetti selezionati, ivi inclusi i costi per la mobilità dei ricercatori che se ne avvalgono, sono posti a carico della suddetta autorizzazione di spesa statale in favore della Fondazione.


 

Articolo 1, comma 278
(Consiglio nazionale dei giovani)

 

 

Il comma 278 reca un rifinanziamento di 200.000 euro per il Consiglio nazionale dei giovani, per ciascun anno del triennio 2020-2022.

 

La disposizione - introdotta dal Senato - rifinanzia il Consiglio nazionale dei giovani per 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

 

Il Consiglio nazionale dei giovani è stato istituito dalla legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018: art. 1, commi da 470 a 477), quale organo consultivo e di rappresentanza, con funzioni volte ad incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale dell’Italia.

Ulteriori compiti possono essere attribuiti con decreto del Presidente del Consiglio o dell’Autorità politica delegata in materia.

Al contempo quella legge di bilancio ha istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 200 mila euro per il 2019.

Tra le funzioni in capo al Consiglio, figurano: la promozione del dialogo tra istituzioni ed organizzazioni giovanili, la formazione e lo sviluppo di organismi consultivi dei giovani a livello locale, l’espressione di pareri e proposte su atti normativi di iniziativa del Governo che interessano i giovani nonché la partecipazione ai forum associativi, europei ed internazionali.

Il Consiglio è composto dalle associazioni giovanili maggiormente rappresentative e dai soggetti indicati nel proprio statuto.

La prima Assemblea generale del Consiglio (cui partecipano le associazioni aderenti al Forum nazionale dei giovani) stabilisce - prosegue il dettato della scorsa legge di bilancio - modalità e funzionamento del Consiglio nazionale dei giovani e ne approva lo statuto e i regolamenti. A decorrere dalla data di adozione dello statuto, il Consiglio nazionale dei giovani subentra al Forum nazionale dei giovani nella rappresentanza presso il Forum europeo della gioventù.

 


 

Articolo 1, comma 279
(Potenziamento dell’offerta formativa nella scuola dell’infanzia)

 

 

Il comma 279, inserito nel corso dell’esame al Senato, incrementa la dotazione organica dei docenti nella scuola dell’infanzia, destinando l’incremento al potenziamento dell’offerta formativa.

 

In particolare, l’incremento previsto è pari a 390 posti, da ripartire fra le regioni con il decreto di cui all’art. 1, co. 64, della L. 107/2015, con il quale, ogni 3 anni, si procede alla determinazione dell’organico dell’autonomia.

 

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che l’art. 1, co. 5, della L. 107/2015, al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia scolastica, ha previsto l’istituzione, per ogni istituzione scolastica o istituto comprensivo, dell'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa.

In base all’art. 1, co. 63 e 64, a decorrere dall’a.s. 2016-2017, l’organico dell’autonomia, articolato in posti comuni, posti di sostegno e posti per il potenziamento dell'offerta formativa, è determinato ogni 3 anni, su base regionale, con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata[50].

Al riguardo, si ricorda che la Tab. 1 allegata alla stessa L. 107/2015 prevedeva posti di potenziamento per la scuola primaria e la scuola secondaria di primo e secondo grado, ma non per la scuola dell’infanzia.

Successivamente, l’art. 12, co. 7, del d.lgs. 65/2017, che ha istituito il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, ha previsto l’assegnazione alla scuola dell'infanzia statale di quota parte dell’organico di potenziamento definito dalla Tab. 1 della L. 107/2015[51].

 

Si ricorda, altresì, che, in base all’art. 1, co. 65, della L. 107/2015, il riparto della dotazione organica tra le regioni è effettuato sulla base del numero delle classi, per i posti comuni, e sulla base del numero degli alunni, per i posti del potenziamento. Il riparto della dotazione organica per il potenziamento dei posti di sostegno è effettuato in base al numero degli alunni disabili. Si tiene conto della presenza di aree montane o di piccole isole, di aree interne, a bassa densità demografica o a forte processo immigratorio, nonché di aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica. Il riparto considera, altresì, il fabbisogno per progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale espresso da reti di scuole o per progetti di valore nazionale. Il personale della dotazione organica dell'autonomia è tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili.

 

Con riguardo alla formulazione del testo, si valuti l’opportunità di far riferimento al “decreto” di cui all’art. 1, co. 64, della L. 107/2015, e non al “decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca”, dal momento che si tratta di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

 


 

Articolo 1, comma 280
(Stabilizzazione dei lavoratori che svolgono funzioni
di collaboratore scolastico in provincia di Palermo)

 

 

Il comma 280, inserito nel corso dell’esame al Senato, reca un’autorizzazione di spesa volta all’immissione in ruolo di ulteriori unità che hanno superato la procedura di stabilizzazione avviata per i lavoratori titolari di contratti attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo a seguito del subentro dello Stato nei compiti degli enti locali, e prorogati ininterrottamente, per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratore scolastico. Al contempo, prevede un incremento dell’organico dei collaboratori scolastici nella regione Sicilia.

 

In particolare, l’autorizzazione di spesa, volta all’immissione in ruolo di ulteriori soggetti che hanno superato la procedura di stabilizzazione avviata a seguito dell’art 1, co. 622, della L. 2015/2017, è pari a € 1,135 mln nel 2020 ed € 3,405 mln annui dal 2021.

 

Si tratta di assunzioni ulteriori rispetto a quelle previste dall’art. 2, co. 5, lett. f), del D.L. 126/2019 – in corso di esame – che ha autorizzato lo scorrimento della graduatoria riferita alla medesima procedura, ai fini della copertura, a decorrere dall’a.s. 2020/2021, di ulteriori 45 posti di collaboratore scolastico. Al contempo, ha previsto che, dal 1° settembre 2020, è disaccantonato un numero corrispondente di posti nella dotazione organica dei collaboratori scolastici della provincia di Palermo[52].

Rispetto a tale ultima previsione, nel testo in esame si prevede, invece, un incremento dell’organico dei collaboratori scolastici della regione Sicilia, pari a 119 unità[53].

 

In argomento, si ricorda, preliminarmente, che l’art. 8 della L. 124/1999 ha disposto il trasferimento alle dipendenze dello Stato del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) già dipendente degli enti locali in servizio negli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado.

Alla disposizione è stata data attuazione con il D.I. 23 luglio 1999.

In particolare, la premessa del D.I considerava:

§  che gli enti locali provvedevano al reclutamento di personale a tempo determinato (supplenti) che, pur non transitando nei ruoli statali, costituiva uno degli elementi necessari ad assicurare il servizio, il cui onere andava dunque assunto dallo Stato per effetto dell’art. 8 della L. 124/1999;

§  che in alcune realtà gli enti locali avevano assunto l'onere di fornitura di personale ATA alle scuole mediante la stipula di contratti di appalto;

§  che, conseguentemente, lo Stato, al fine di assicurare il servizio nelle scuole, doveva subentrare anche nelle funzioni precedentemente indicate (supplenti e contratti).

Per quanto qui maggiormente interessa, l’art. 9 del D.I. ha disposto il subentro dello Stato nei contratti stipulati dagli enti locali alla data del 24 maggio 1999, ed eventualmente rinnovati in data successiva, per la parte con la quale erano state assicurate le funzioni ATA per le scuole statali, in luogo dell'assunzione di personale dipendente.

Ha, altresì, disposto che, ferma restando la prosecuzione delle attività da parte di soggetti esterni impegnati in progetti LSU e LPU in corso ai sensi delle leggi vigenti, lo Stato subentrava nelle convenzioni stipulate dagli enti locali con i soggetti imprenditoriali, comprese le cooperative, per la stabilizzazione di quei progetti per lavori socialmente utili e/o lavori di pubblica utilità che erano in atto nelle istituzioni scolastiche statali prima del 25 maggio 1999, anche se rinnovati successivamente, per lo svolgimento di funzioni ATA demandate per legge all'ente locale in sostituzione dello Stato.

 

Con specifico riferimento ai lavoratori operanti nelle scuole della provincia di Palermo, l’art. 1, co. 745, della L. 147/2013 (L. di stabilità 2014) aveva, poi, autorizzato il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a prorogare per l’anno 2014 i rapporti convenzionali in essere attivati dall'ufficio scolastico provinciale. Ulteriori proroghe erano state previste dall’art. 6, co. 6-bis, del D.L. 192/2014 (L. 11/2015 - fino al 31 dicembre 2015), dall’art. 1, co. 215, della L. 208/2015 (L. di stabilità 2016 - fino al 31 dicembre 2016) e dall’art. 4, co. 5, del D.L. 244/2016 (L. 19/2017 - fino al 31 dicembre 2017)[54].

Da ultimo, l’art. 1, co. 622-627, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) aveva previsto l’avvio di una procedura selettiva per titoli e colloquio, volta alla stabilizzazione del personale in questione, prorogando fino al 30 agosto 2018 i rapporti convenzionali in essere.

In particolare, aveva disposto che, all’esito della procedura selettiva, le assunzioni dovevano avvenire – anche a tempo parziale –, nel limite di spesa di € 3,5 mln per il 2018 e di € 8,7 mln annui dal 2019, e comunque nei limiti corrispondenti ai posti di organico di diritto accantonati[55]. Aveva, altresì, disposto che i rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati a tempo pieno o incrementati nel numero delle ore, se non ove sussistano risorse certe e stabili[56].

La procedura selettiva finalizzata a stabilizzare, dal 1° settembre 2018, 305 unità ex LSU titolari di contratti di lavoro attivati dall'U.S.P. di Palermo era stata avviata con D.D. 500 del 5 aprile 2018, rettificato con D.D. 536 del 12 aprile 2018. In base all’art. 2 del D.D. del 5 aprile 2018, poteva partecipare alla procedura selettiva il personale titolare al 1° gennaio 2018 di contratti di lavoro per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratori scolastici.

Dalla bozza di D.I. relativo alla definizione degli organici ATA per l’a.s. 2018/2019, trasmessa con nota del MIUR prot. 29073 del 22 giugno 2018, emergeva che i posti destinati alla stabilizzazione degli ex LSU della provincia di Palermo, ai sensi dell'art. l, co. 622-626, della L. 205/2017, erano stati effettivamente 305, che erano stati disaccantonati rispetto agli 11.857 posti accantonati, in base all’art. 4 del DPR 119/2009[57], con D.I. 29 luglio 2011.

 

Ai fini indicati, si introduce nell’art. 58 del D.L. 69/2013 (L. 98/2013) il comma 5-quinquies.

 

Al riguardo, si evidenzia che l’art. 2, co. 5, lett. da a) ad e), del D.L. 126/2019, come sostituito durante l’esame alla Camera – nel modificare la disciplina relativa alla stabilizzazione nel profilo di collaboratore scolastico del personale delle imprese di pulizia impegnato nell’erogazione dei medesimi servizi per almeno 10 anni, e nel prevedere ulteriori attività, nonché una procedura di mobilità straordinaria, e una seconda procedura selettiva riservata al medesimo personale, ma con un requisito di almeno 5 anni di servizio – ha novellato i commi da 5 a 5-quater dell’art. 58 del D.L. 69/2013 (L. 98/2013) e introdotto nello stesso i commi 5-quinquies e 5-sexies.

Si valuti, pertanto, l’opportunità di un coordinamento.


 

Articolo 1, comma 281
(Coordinatore di servizi educativi per l'infanzia)

 

 

Il comma 281 - inserito dal Senato - concerne la disciplina dei titoli di studio richiesti per l'accesso ai posti di coordinatore dei servizi educativi per l'infanzia.

 

La novella prevede che siano validi i titoli conseguiti entro il 1° giugno 2017 - data di entrata in vigore del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65, relativo all'istituzione del "sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni" -.

Nella disciplina finora vigente, l'articolo 14, comma 3, del citato D.Lgs. n. 65 consente l'accesso ai posti di educatore dei servizi per l'infanzia in base anche ai titoli conseguiti - entro la suddetta data del 1° giugno 2017 - nell'ambito delle specifiche normative regionali e non corrispondenti a quelli stabiliti dal medesimo articolo 14, comma 3. Quest'ultimo richiede per l'accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l'infanzia il possesso della laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari.

La novella estende la norma transitoria di deroga con riferimento all'accesso ai posti di coordinatore dei servizi in oggetto.

 


 

Articolo 1, commi 282-285
(Disposizioni in materia di Istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)

 

 

I commi 282-285, inseriti nel corso dell’esame al Senato, recano disposizioni concernenti le risorse per il funzionamento e l’affidamento degli incarichi di insegnamento nell’ambito delle Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

In particolare, dal 2020 incrementa le risorse per il funzionamento amministrativo e didattico delle medesime Istituzioni per un importo di 1,5 mln annui da destinare a iniziative in favore di studenti con disabilità e con disturbo specifico di apprendimento (DSA) e di € 10 mln annui quale rimborso delle minori entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni in materia di esonero dalla contribuzione studentesca.

Inoltre, consente alle Istituzioni AFAM di attribuire incarichi di insegnamento annuali rinnovabili, previo espletamento di procedure pubbliche.

 

Preliminarmente si ricorda che l’art. 2 della L. 508/1999 ha disposto che le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), nonché, con la trasformazione in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati, costituiscono il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM)[58].

Le risorse destinate alle Istituzioni AFAM sono allocate nel Programma “Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica” dello stato di previsione del MIUR.

In particolare, quelle destinate al funzionamento amministrativo e didattico sono allocate sul cap. 1673/pg 5.

 

Incremento di risorse per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni AFAM

 

Il comma 282 dispone l’incremento delle risorse per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni AFAM di € 1,5 mln annui dal 2020, finalizzato a consentire di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti con disabilità (indipendentemente dal grado della stessa) e con certificazione di disturbo specifico di apprendimento (DSA). Tali risorse sono ripartite tra le istituzioni AFAM statali in rapporto al numero complessivo degli studenti iscritti.

Al riguardo, si ricorda che l’art. 1, co. 742, della L. 145/2019 (L. di bilancio 2019) ha incrementato le risorse destinate al funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni AFAM di € 500.000 annui dal 2019, per consentire alle stesse di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti con handicap riconosciuto ai sensi della L. 104/1992, con invalidità superiore al 66%, o con certificazione di disturbo specifico di apprendimento (DSA), disponendo anche in questo caso che le relative risorse sono ripartite tra le varie istituzioni in rapporto al numero complessivo degli studenti presso di esse iscritti.

 

Il comma 283 incrementa le risorse per il funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni AFAM di € 10 milioni annui dal 2020, al fine di consentire il rimborso del mancato introito derivante dall’applicazione delle disposizioni in materia di esonero dalla contribuzione studentesca. Tali risorse sono ripartite tra le istituzioni AFAM statali in proporzione al numero di studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione (ai sensi dell'art. 9, del d.lgs. 68/2012), e al numero degli studenti esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale.

Al riguardo, si rammenta, anzitutto, che l'art. 1, co. 252-266, della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017) ha ridefinito la disciplina in materia di contributi corrisposti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale delle università statali, con l'istituzione, anzitutto, di un contributo annuale onnicomprensivo (che, in particolare, comprende anche i contributi per attività sportive e assorbe la pregressa tassa di iscrizione). Ha inoltre introdotto la c.d. no-tax area, disponendo che sono esonerati dal pagamento del contributo annuale onnicomprensivo – oltre a coloro che rientrano nelle fattispecie considerate dall'art. 9 del d.lgs. 68/2012[59] – gli studenti, fino al primo anno fuori corso, che appartengono ad un nucleo familiare con ISEE fino a € 13.000 e, nel caso di iscrizione agli anni successivi al primo, hanno conseguito il numero minimo di crediti formativi universitari (CFU) indicati.

A sua volta, il co. 267 dello stesso art. 1 aveva previsto che entro il 31 marzo 2017 le istituzioni AFAM dovevano adeguare i propri regolamenti in materia di contribuzione studentesca alle novità introdotte dai co. 252-266 per gli studenti universitari, e che, in caso di mancato adeguamento, si sarebbero applicate comunque le nuove disposizioni previste per gli studenti universitari. Ha stabilito, infine, che nella ripartizione delle risorse destinate al funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni AFAM, il MIUR tiene conto degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. 68/2012 e di quelli esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale.

 

Attribuzione di incarichi di insegnamento

 

I commi 284 e 285 prevedono che, qualora alle esigenze didattiche non si possa far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato nell'ambito delle dotazioni organiche, le Istituzioni AFAM provvedono mediante l'attribuzione di incarichi di insegnamento della durata di un anno accademico, rinnovabili annualmente per un periodo massimo di 3 anni, anche ove temporaneamente conferiti a personale incluso nelle graduatorie nazionali.

Le istituzioni provvedono al conferimento degli incarichi di insegnamento con oneri a carico del proprio bilancio e in deroga al divieto per le pubbliche amministrazioni, a partire dal 1° luglio 2019, di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, recato dal co. 5-bis dell’art. 7 del d.lgs. 165/2001, introdotto dal d.lgs. 75/2017.

Gli incarichi di insegnamento non sono comunque conferibili al personale di ruolo e sono attribuiti previo espletamento di procedure pubbliche che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

L'attribuzione dei predetti incarichi non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.

 

Le disposizioni, facendo riferimento alla stipula di contratti di collaborazione in deroga al divieto previsto dal d.lgs. 75/2017 superano quanto previsto dall’art. 6 del DPR 7 agosto 2019, n. 143, Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM[60], che, per le medesime esigenze, prevede il ricorso a contratti d’opera ai sensi dell’art. 2222 c.c.

L’art. 6 del Regolamento, disciplinando il conferimento degli incarichi di insegnamento in relazione a peculiari e documentate esigenze didattiche cui non è possibile far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato rientrante nella dotazione organica di diritto, prevede che si procede alla stipula di contratti d’opera – che non determinano vincolo di subordinazione nei confronti del committente –, con professionisti ed esperti di riconosciuta esperienza e competenza.

In particolare, si tratta, alternativamente, di:

-    conferimento di incarichi a titolo retribuito di durata non superiore a 3 anni;

-    espletamento di procedure finalizzate a conferire incarichi di insegnamento retribuiti, anche pluriennali, disciplinate con regolamento dell’Istituzione, che assicurano la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

Gli importi massimi dei compensi per il conferimento degli incarichi devono essere definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

 

 

 


 

Articolo 1, comma 286
(Disposizioni relative alla Sogei)

 

 

La disposizione del comma 286 reca una duplice ordine di previsioni relative a Sogei spa, relativamente a: la rideterminazione dei massimali della convenzione per la realizzazione e gestione delle attività informatiche dello Stato, sottoscritta dal Ministero dell'economia e delle finanze; la non applicazione a quella società di determinati vincoli assunzionali (recati dall'articolo 9, commi 28 e 29 del decreto-legge n. 78 del 2010).

 

La disposizione - introdotta dal Senato - prevede una rideterminazione dei massimali - mediante gli strumenti contrattuali di revisione - a decorrere dal 2020, della convenzione per la realizzazione e gestione delle attività informatiche dello Stato, sottoscritta dal Ministero dell'economia e delle finanze il 3 settembre 2013, oggetto di proroga da ultimo con l'articolo 1, comma 1126 della legge n. 205 del 2017 (comma con il quale il contratto di servizi tra il Ministero dell’economia e delle finanze e la Sogei S.p.A. è stato prorogato fino al completamento delle procedure in corso per la stipula del nuovo atto regolativo).

Tale rideterminazione è prevista realizzarsi entro i limiti degli stanziamenti previsti nei pertinenti capitoli di bilancio.

 

Il menzionato articolo 1, comma 1126 della legge n. 205 del 2017 ha previsto - al fine di garantire la continuità operativa e gestionale per il conseguimento degli obiettivi strategici relativi alle attività informatiche riservate allo Stato - una proroga degli istituti contrattuali che disciplinano il rapporto di servizio tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la società di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, fino al completamento delle procedure in corso per la stipula del nuovo atto regolativo.

L’articolo 59, comma 5, del decreto legislativo n. 300 del 1999 prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze e le agenzie fiscali possono promuovere la costituzione o partecipare a società e consorzi che, secondo le disposizioni del codice civile, abbiano ad oggetto la prestazione di servizi strumentali all'esercizio delle funzioni pubbliche ad essi attribuite.

La Sogei - Società Generale d’Informatica S.p.A., interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha per oggetto prevalente la prestazione di servizi strumentali all’esercizio delle funzioni pubbliche attribuite al Ministero dell’economia e delle finanze e alle Agenzie fiscali e, in particolare, ogni attività finalizzata alla realizzazione, allo sviluppo, alla manutenzione e alla conduzione tecnica del Sistema Informativo della Fiscalità e del Sistema Informativo dell’Economia, la realizzazione delle attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo n. 414 del 1997, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici e ogni altra attività attinente in aree di competenza del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Si ricorda che le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte in precedenza da Consip S.p.A., sono state trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.A., dall’art. 4, comma 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012.

La Sogei è stata inserita dal 1° gennaio 2015, nell’elenco delle amministrazioni pubbliche facenti parte del conto economico consolidato pubblicato annualmente dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009.

La Corte di conti, nella Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione della Sogei S.p.A. per l’esercizio 2017 (Determinazione n. 83/2019), evidenzia che il rapporto tra Sogei SpA e il Ministero dell’economia e delle finanze per la manutenzione sviluppo e conduzione del sistema informativo della fiscalità (area “Finanze”), è disciplinato, nelle sue linee generali, da un contratto di servizi quadro (CSQ), modificato ed integrato per effetto dell’Atto Aggiuntivo stipulato il 15 luglio 2009, per il triennio 2009/2011, previo parere favorevole del Consiglio di Stato e dell’Agenzia per l’Italia Digitale. Sulla base di tale contratto sono stati stipulati dei contratti esecutivi, ad esso correlati, con le diverse articolazioni dell’amministrazione e le agenzie, anch’essi in regime di proroga.

Il decreto-legge n. 16 del 2012 (articolo 5, comma 4), allo scopo di garantire l’unitarietà del Sistema Informativo della Fiscalità e la continuità operativa e gestionale necessarie per il conseguimento degli obiettivi strategici, relativi al contrasto all’evasione e all’elusione fiscale, ha disposto una prima proroga degli istituti contrattuali fino al completamento delle procedure allora in corso per la stipula del nuovo atto regolativo.

Prima della definitiva formalizzazione del nuovo contratto di servizi quadro, è intervenuto l’articolo 1, comma 297, della legge di stabilità per il 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190) che ha sostanzialmente modificato il quadro normativo di riferimento dei rapporti tra le articolazioni del MEF e la Sogei. Tale norma ha previsto la stipula, entro il 30 giugno 2015, con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del MEF, unitariamente per il Ministero, ivi incluso il Sistema informativo della fiscalità di un apposito “Accordo quadro non normativo”, per tener conto delle specificità organizzative e operative dei singoli Dipartimenti dell'amministrazione economico-finanziaria, delle agenzie fiscali e dei rispettivi obiettivi, nonché delle esigenze operative della società stessa e nel quale disciplinare i servizi erogati con la definizione dei relativi costi, le regole e meccanismi di monitoraggio. Le singole articolazioni dipartimentali del ministero e le agenzie fiscali stipulano, a loro volta, “accordi derivati”, per determinare, sulla base dei servizi regolamentati e dei relativi corrispettivi, le specifiche prestazioni da erogare da parte della Sogei S.p.A. L’Accordo quadro non è stato ancora definito.

Invero la Corte dei conti - nella citata determinazione n. 83 del 2019 di controllo sulla gestione finanziaria 2017 - annota al riguardo: "Nel corso del 2017 e del 2018 sono proseguite le attività propedeutiche alla definizione del suindicato Accordo Quadro fino ad ora senza significativi risultati. Deve ancora una volta sottolinearsi la criticità della gestione del nuovo Accordo quadro che non ha visto significativi progressi, tanto da porre la questione se il medesimo mantenga una effettiva rilevanza, per la stessa strategia del MEF nel campo dell’Information Technology, costituendo tale situazione di impasse un fattore negativo per la dinamica gestionale".

Per le acquisizioni dell’area “Economia”, invece, i rapporti sono disciplinati dalla Convenzione IT, stipulata il 3 settembre 2013, ai sensi dell'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge n. 95 del 2012.

Questa “Convenzione acquisti” per la realizzazione e la gestione delle attività informatiche dello Stato, valida per il periodo 2013-2016, prevede che Sogei si avvalga di Consip S.p.A. nella sua qualità di centrale di committenza per le acquisizioni di beni e servizi (era stato l'articolo 4, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge n. 95 del 2012, a porre le basi del trasferimento da Consip a Sogei, mediante scissione, delle attività informatiche riservate allo Stato e di quelle di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, nonché della convenzione che regola il passaggio a Consip, in qualità di centrale di committenza, delle acquisizioni di beni e servizi per Sogei).

In data 30 dicembre 2016, è stato sottoscritto l’atto di proroga della Convenzione avente durata 1° gennaio 2017 – 31 dicembre 2017, al fine di assicurare la sicurezza e la continuità delle specifiche attività informatiche dello Stato in materia di finanza e contabilità pubblica.

Come ricordato in avvio, è intervenuto poi l'articolo 1, comma 1126 della legge n. 205 del 2017.

Nel corso del 2018 è stato svolto l’iter di rinegoziazione della Convenzione con Consip, il cui esito, a gennaio 2019, ha consentito - ancora secondo la Corte dei conti - "di definire una disciplina contrattuale tesa a una maggiore qualificazione del rapporto" tra i due soggetti (Sogei e Consip).

 

La disposizione introdotta nella legge di bilancio novella inoltre l'articolo 51 ("Attività informatiche in favore di organismi pubblici) del decreto-legge n. 124 del 2019 (recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili").

Vi si prevede che alla Sogei (ossia la società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008, disposizione quest'ultima che stabilisce che i diritti dell'azionista per la Sogei quale società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge n. 413 del 1992, siano esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze) non si applichino alcune disposizioni.

Questo, nel rispetto delle direttive dell'azionista (si intende: Dipartimento del Tesoro) e del controllore analogo (si intende: il Dipartimento delle Finanze nell'ambito del rapporto di 'in house providing', d’intesa con il Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi per quanto attiene le direttive concernenti determinate attività informatiche; sul controllo analogo a quello esercitato da un'amministrazione sui propri servizi, cfr. gli articoli 5 e 192 del codice dei contratti pubblici, decreto legislativo n. 50 del 2016).

La previsione è che non si applichino a Sogei le disposizioni recate dall'articolo 9, commi 28 e 29 del decreto-legge n. 78 del 2010.

Il citato comma 29 - che si viene a disapplicare - dispone che ai vincoli assunzionali disposti da quell'articolo 9 del decreto-legge n. 95 del 2012 debbano adeguarsi anche le società non quotate, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche.

Il citato comma 28 del decreto-legge n. 78 del 2010 - che del pari si viene disapplicare per Sogei spa - pone vincoli circa l'avvalimento di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, o altre forme, di formazione-lavoro o lavoro accessorio.

 


 

Articolo 1, comma 287
(Incentivo generale per la patrimonializzazione delle imprese)

 

 

Il comma 287 ripristina, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (in sostanza, dal 2019), l'applicazione del cd. meccanismo fiscale di aiuto alla crescita economica - ACE, istituito dall’articolo 1 del decreto legge n. 201 del 2011 e abrogato dalla legge di bilancio 2019. La disciplina viene ripristinata attraverso l'abrogazione espressa delle disposizioni che avevano soppresso la disciplina dell'ACE, per sostituirla con diverse misure di incentivo alle imprese, legato al reinvestimento degli utili.

 

L'articolo 1, comma 287 del disegno di legge in esame stabilisce, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, l'applicazione del trattamento fiscale agevolato istituito dall’articolo 1 del decreto legge n. 201 del 2011, denominato aiuto alla crescita economica (ACE), che spetta alle imprese il cui capitale proprio viene incrementato mediante conferimenti in denaro e accantonamenti di utili a riserva. Al fine di costituire un incentivo per la patrimonializzazione delle imprese, l'ACE consente di dedurre dal reddito delle società di capitale, di persone e delle ditte individuali in contabilità ordinaria, un importo che corrisponde al rendimento figurativo degli incrementi di capitale.

Il calcolo dell'importo deducibile si effettua a partire dalla sommatoria dei componenti che hanno inciso positivamente (conferimenti, utili accantonati) e negativamente (riduzioni di patrimonio con attribuzione ai soci, acquisti di partecipazioni in società controllate, acquisti di aziende o rami di aziende) sul capitale. Il risultato viene confrontato con il patrimonio netto contabile risultante dal bilancio di esercizio, determinando l'incremento patrimoniale che costituisce la base di calcolo dell'ACE. L’importo deducibile viene quindi individuato moltiplicando tale base per un’aliquota percentuale, che viene fissata all'1,3 per cento dall'articolo in esame.

 

I commi da 549 a 552 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) hanno modificato l'ACE, stabilendo:

§  nell’ambito delle procedure che disciplinano la crisi dell’impresa, che la riduzione dei debiti dell’impresa non costituisce sopravvenienza attiva per l’eccedenza relativa all’ACE;

§  specifiche limitazioni all'utilizzo delle eventuali eccedenze di ACE;

§  per i soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione, che la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell’incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010;

§  l’applicazione dell’ACE alle persone fisiche, alle società in nome collettivo ed a quelle in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, senza che a ciò vi si provvedesse con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, così come invece previsto in origine dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 201 del 2011, identificando la base di calcolo per l'incremento del capitale proprio.

 

Nel febbraio 2018, Confindustria ha pubblicato uno studio statistico sull'utilizzo dell'ACE, elaborato sulla base delle relative informazioni fornite dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF), che ne effettua annualmente la pubblicazione nell’ambito dell’analisi delle dichiarazioni fiscali (presentate nel 2016 per l'anno d'imposta 2015) delle persone fisiche e delle società di capitali. Per quanto concerne i soggetti IRES, nel periodo d’imposta 2015 avevano maturato diritto alla deduzione ACE oltre 302.700 società di capitali, con un incremento pari all'8,3 per cento rispetto al 2014 (mentre l'aumento dal 2013 al 2014 è risultato pari al 7,6 per cento). Il 38,1 per cento delle società (circa 115.200) ha ottenuto l’ACE per l’intero quinquennio 2011-2015, mentre il 15% ha maturato il diritto alla deduzione per la prima volta nel 2015. Il totale delle deduzioni accordate nel 2015 è risultato pari a 18,9 miliardi, con un incremento del 53,7 per cento rispetto all'anno precedente. Nel 2015 oltre 1.800 soggetti hanno fatto ricorso alla possibilità di trasformare l’eccedenza ACE in credito di imposta utilizzabile ai fini IRAP, in 5 rate annuali di pari importo, per un ammontare complessivo di 238 milioni di euro. Il 48,6 per cento dell’ACE spettante per il 2015 riguarda soggetti che operano nel nord-ovest dell’Italia, in particolare in Lombardia (38,5 per cento, pari a 7,3 miliardi di euro). Il 26,24 per cento dell'ACE è stato ha riguardato soggetti stabiliti nel centro Italia, mentre il 20,37 per cento è risultato relativo a soggetti stabiliti nel nord-est. Lo studio sottolinea che, l’incremento della quota dei soggetti che utilizzano l’ACE è direttamente correlata alla crescita dei ricavi. Nel 2015, il 49 per cento dell’ammontare complessivo delle deduzioni è stato assegnato a un numero relativamente contenuto di società (4.441, pari all'1,4 per cento delle oltre 302.700 società dichiaranti), caratterizzate da ricavi superiori ai 50 milioni di euro. Tali risultati evidenziano, a giudizio della Confindustria, che la capacità d’impatto dell’ACE sarebbe decrescente in funzione della dimensione delle imprese che vi fanno ricorso. Dal punto di vista dell'analisi industriale, i settori con il maggior numero di soggetti interessati dall'ACE sono quelli del commercio (ingrosso e dettaglio) e del manifatturiero, seguiti dalle attività immobiliari e dal settore delle costruzioni.

L'insieme dei quattro settori citati supera il 60 per cento delle imprese che hanno avuto accesso all'ACE. Dal punto di vista dell'ammontare delle deduzioni, il settore finanziario e assicurativo ha assorbito nel 2015 il 37 per cento del totale (7 miliardi di euro) contro il 24 per cento del settore manifatturiero (4,5 miliardi di euro). Quanto ai soggetti IRPEF (società di persone ed imprenditori individuali), dai dati disponibili per l’anno d’imposta 2015 si rileva un incremento del 2,3 per cento nel numero dei soggetti che hanno maturato diritto alla deduzione (circa 235.000), per un ammontare complessivo di circa 1,5 miliardi di euro. Per le persone fisiche, la deduzione nel 2015 risulta essere associata principalmente a partecipazioni in società di persone (circa 1,2 miliardi di euro) e in misura più contenuta allo svolgimento diretto di attività d’impresa (298 milioni di euro). Le attività che hanno ottenuto l’ACE risultano principalmente operative nei settori del commercio all’ingrosso e al dettaglio (42 per cento), delle costruzioni (15,8 per cento) e delle attività immobiliari (5per cento).

Per ripristinare la disciplina dell'ACE, il comma 287 abroga espressamente le disposizioni recate dall'articolo 2, commi dall'1 all'8, del decreto legge n. 34 del 2019 e articolo 1, comma 1080, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019). Tali disposizioni avevano previsto di sopprimere la disciplina dell'ACE, per sostituirla con diverse misure di incentivo per le imprese che reinvestono i propri utili

 

In particolare, il comma 1080 della legge di bilancio 2019 aveva disposto l'abrogazione dell’articolo 1 del decreto legge n. 201 del 2011 e dei commi da 549 a 553 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2017.

Allo stesso tempo, l'articolo 1, commi da 28 a 34 della medesima legge di bilancio 2019, aveva previsto l'introduzione di un’aliquota ridotta al 15 per cento per l’imposta sui redditi di impresa, da applicare agli utili destinati all’acquisto di beni strumentali e alle nuove assunzioni. Successivamente, l’articolo 2 del decreto legge n. 34 del 2019, ha sostituito l'agevolazione IRES al 15 per cento in favore di imprese che reinvestono i propri utili o effettuano nuove assunzioni, con un diverso incentivo che prevede una progressiva riduzione dell’aliquota IRES sul reddito di impresa correlata al solo reimpiego degli utili.  Anche tale regime agevolativo viene tuttavia abrogato dalla disposizione in esame, che prevede il ripristino dell'ACE.

 

 


 

Articolo 1, commi 288-290
(Misure premiali per utilizzo strumenti di pagamento elettronici)

 

 

Il comma 290 stanzia 3 miliardi di euro per gli anni 2021 e 2022 per l'attribuzione di rimborsi in denaro a favore di soggetti che fanno uso di strumenti di pagamento elettronici (comma 288). Con un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanarsi entro il 30 aprile 2020, sono disciplinate le modalità di attuazione della disposizione in esame (comma 289). 

 

Il comma 288 prevede che le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato che effettuano abitualmente - al di fuori di attività di impresa o esercizio di professione - acquisti con strumenti di pagamento elettronici hanno diritto ad un rimborso in denaro, alle condizioni e sulla base dei criteri individuati dalle disposizioni attuative previste dal successivo comma 289. Quest'ultimo prevede che un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanarsi entro il 30 aprile 2020, provveda a dettare le disposizioni di attuazione, in particolare:

§  stabilendo le forme di adesione volontaria e le modalità di attribuzione del premio, tenendo conto del volume e della frequenza degli acquisti;

§  individuando gli strumenti di pagamento elettronici destinatari della misura e le attività rilevanti ai fini dell'attribuzione del premio.

 

Il comma 290 stanzia, in apposito fondo nello stato di previsione del MEF, 3 miliardi per gli anni 2021 e 2022. L'importo può essere elevato in considerazione dell'emersione di base imponibile a seguito dell'applicazione della misura premiale. L'emersione è rilevata dalla Commissione chiamata a predisporre la "Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva" ai sensi dell'art. 10-bis.1 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009) dedicato al monitoraggio dell'evasione fiscale e contributiva

 

Ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 160 del 2015, tale Commissione è composta da quindici esperti nelle materie economiche, statistiche, fiscali, lavoristiche o giuridico-finanziarie, di cui un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, quattro rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, due rappresentanti dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un rappresentante dell'INPS, un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, un rappresentante della Banca d'Italia e tre professori universitari. La Commissione può avvalersi del contributo di esperti esterni secondo criteri individuati dalla medesima disposizione.


 

Articolo 1, commi 291-295
(Disposizioni a tutela degli utenti in materia di errata fatturazione per l'erogazione di energia elettrica, gas e acqua
e per la fornitura di servizi telefonici, televisivi e
internet)

 

 

I commi 291-295 recano disposizioni a tutela dei consumatori in materia di errata fatturazione per l'erogazione di energia elettrica, gas e acqua e per la fornitura di servizi telefonici, televisivi e internet.

 

Il comma 291 prevede che i gestori di servizi di pubblica utilità e gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche hanno l'obbligo di trasmettere agli utenti le comunicazioni con cui si contestano, in modo chiaro e dettagliato, gli eventuali mancati pagamenti di fatture e si comunica la sospensione delle forniture in caso di mancata regolarizzazione, con adeguato preavviso, non inferiore a 40 giorni, tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

 

Il comma 292 prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge in esame, nei contratti di fornitura di energia elettrica, gas e servizio idrico nonché di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica disciplinati dal Codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. 259/2003), in caso di emissione di fatture a debito in relazione alle quali sia accertata dall'autorità competente – ovvero, debitamente documentata mediante apposita dichiarazione, presentata autonomamente anche con modalità telematiche - l'illegittimità della condotta del gestore e dell'operatore interessato, per violazioni relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli o di fatturazione nonché per addebiti di spese non giustificate e di costi per consumi, servizi o beni non dovuti, l'utente ha diritto ad ottenere, oltre al rimborso delle somme eventualmente versate, anche il pagamento di una penale pari al 10 per cento dell'ammontare contestato e non dovuto e, comunque, per un importo non inferiore a 100 euro.

 

Il comma 293 prevede che il gestore ovvero l'operatore interessato provvede al rimborso delle somme indebitamente percepite o comunque ingiustificatamente addebitate e al pagamento della penale attraverso, a scelta dell'utente, lo storno nelle fatturazioni successive o un apposito versamento, entro un termine in ogni caso non superiore a 15 giorni dall'accertamento ovvero dal riscontro positivo alla dichiarazione autonomamente trasmessa dall'utente.

 

Il comma 294 novella l'articolo 1 del D.L. 7/2007 (L. 40/2007), introducendovi innanzi tutto il nuovo comma 1-bis.1 (lettera a)).

La nuova disposizione prevede che nei contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica di cui al comma 1-bis, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni.

In caso di emissione di fatture a debito nei riguardi del consumatore per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, qualora l'Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia aperto un procedimento per l'accertamento di violazioni del codice del consumo (d.lgs. 206/2005), relative alle modalità di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall'operatore interessato, l'utente che ha presentato un reclamo riguardante il conguaglio, nelle forme previste dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha diritto alla sospensione del pagamento finché non sia stata verificata la legittimità della condotta dell'operatore. L'operatore deve comunicare all'utente l'avvio di tale procedimento e informarlo dei conseguenti diritti. È in ogni caso diritto dell'utente, all'esito della predetta verifica, ottenere, entro un termine in ogni caso non superiore a tre mesi, il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio.

 

La lettera b) inserisce nel comma 1-quinquies il riferimento al nuovo comma 1-bis.1, di talché i poteri attualmente attribuiti all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni si estendono anche alla violazione delle disposizioni da esso dettate.

 

Al riguardo si ricorda che il comma 1-quinquies prevede attualmente che in caso di violazione del comma 1-bis, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ordina all'operatore la cessazione della condotta e il rimborso delle eventuali somme indebitamente percepite o comunque ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

 

La lettera c) inserisce nel comma 4, secondo periodo, il riferimento al nuovo comma 1-bis.1, al fine di estendere i poteri sanzionatori dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni anche alla violazione delle nuove disposizioni.

 

Attualmente, il comma 4, secondo periodo, prevede che la violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis, 1-ter, 2, 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater è sanzionata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applicando l'articolo 98, comma 16, del codice delle comunicazioni elettroniche.

Il comma 295 abroga la disposizione - recata dal comma 5 dell'articolo 1 della L. 205/2017 (Bilancio di previsione 2018) - la quale prevede che le disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici (di cui al comma 4) non si applicano qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dell'utente.

 

Si veda al riguardo il dossier n. 560/7 Volume I, del febbraio 2018.


 

Articolo 1, comma 296
(Interventi per il restauro e la valorizzazione di beni culturali)

 

 

Il comma 296, inserito nel corso dell’esame al Senato, reca autorizzazioni di spesa per il restauro e la valorizzazione della Villa Candiani di Erba (CO) e del Palazzo Piozzo di Rosignano a Rivoli (TO).

 

In particolare, si autorizzata una spesa di € 250 mila annui per il 2020 e 2021 per ciascuno degli interventi.

 

In base alle informazioni rese per le vie brevi dagli uffici del MIBACT, Villa Candiani di Erba e Palazzo Piozzo di Rosignano a Rivoli sono beni culturali di appartenenza pubblica[61].


 

Articolo 1, commi 297-299
(Piano straordinario per la promozione del Made in Italy)

 

 

Il comma 297, autorizza la spesa di 44,895 milioni di euro per il 2020 e di 40,290 milioni di euro per il 2021 per il potenziamento del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l’attrazione degli investimenti in Italia, da destinare alle finalità, già individuate dalla normativa per l’attuazione del Piano medesimo, la cui realizzazione è in corso. Lo stanziamento di spesa è autorizzato nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI).

L’attuazione del Piano viene confermata in capo all’ICE Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane.

Il comma 298, al fine di rafforzare la tutela degli interessi nazionali in ambito europeo e la promozione del sistema economico italiano autorizza alcuni interventi di potenziamento del contingente di personale con funzioni di esperto nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari all’estero, disponendone un incremento di 30 unità e stanzia a favore del MAECI 0,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020 per iniziative di formazione del personale.

Il comma 299 autorizza l’ICE, a bandire per l’anno 2020, concorsi pubblici per titoli ed esami e ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un contingente massimo di 50 unità di personale non dirigenziale della terza area funzionale, posizione economica F1.

 

Nel dettaglio, il comma 297 autorizza la spesa di 44,895 milioni di euro per il 2020 e di 40,290 milioni di euro per il 2021 per il potenziamento del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l’attrazione degli investimenti in Italia, da destinare alle finalità - già previste dalla normativa istitutiva del Piano medesimo di cui all’articolo 30 del D.L. n. 133/2014 - la cui realizzazione è in corso.

Si tratta delle seguenti finalità, individuate dal citato articolo 30, comma 2, lettere a), b), c), d), f), g), h), i) e l):

a)   iniziative straordinarie di formazione e informazione sulle opportunità offerte dai mercati esteri alle imprese, in particolare PMI;

b)   supporto alle più rilevanti manifestazioni fieristiche italiane di livello internazionale;

c)   valorizzazione delle produzioni di eccellenza, in particolare agricole e agroalimentari, e tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti;

d)   sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei diversi mercati, anche attraverso appositi accordi con le reti di distribuzione;

e)   realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto al fenomeno dell'Italian sounding;

f)    sostegno all'utilizzo degli strumenti di e-commerce da parte delle PMI;

g)   realizzazione di tipologie promozionali innovative per l'acquisizione e la fidelizzazione della domanda dei mercati esteri;

h)   rafforzamento organizzativo delle start up nonché delle micro, piccole e medie imprese in particolare attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher;

i)    sostegno ad iniziative di promozione delle opportunità di investimento in Italia, nonché di accompagnamento e assistenza degli investitori esteri in Italia.

 

Si segnala che la finalità del Piano di cui alla lettera e) dell’articolo 30, comma 2, D.L. n. 133/2014 era specificamente volta alla realizzazione di un segno distintivo unico, per le iniziative di promozione all'estero e durante l'Esposizione universale 2015, delle produzioni agricole e agroalimentari italiane. Pertanto, alla predetta finalità, sono state assegnate risorse unicamente nell’anno 2015, dal primo dei decreti ministeriali di riparto degli stanziamenti autorizzati per il Fondo stesso (D.M. 7 aprile 2015, cfr. infra, ricostruzione normativa). Il rifinanziamento qui in esame pertanto non considera la lettera e).

 

Il comma 297 conferma quale soggetto competente all’attuazione del Piano l’ICE Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane

 

L’articolo 30 del D.L. n. 133/2014 ha previsto l’istituzione del Piano di promozione straordinaria del Made in Italy e per l'attrazione degli investimenti in Italia, finalizzato ad ampliare il numero delle imprese, in particolare piccole e medie, che operano nel mercato globale, espandere le quote italiane del commercio internazionale, valorizzare l'immagine del Made in Italy nel mondo, sostenere le iniziative di attrazione degli investimenti esteri in Italia.

A tal fine, la norma istitutiva ha indicato le finalità da perseguire attraverso il Piano in questione (art. 30, co. 2, lett. da a) ad l)) e ne aveva demandato l'effettiva adozione al Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, nonché con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con riferimento alle specifiche azioni riguardanti il settore agroalimentare (cfr. D.M. 20 febbraio 2015).

All’ICE (art. 30, comma 3) è stata assegnata la competenza sull'attuazione del Piano.

Recentemente, il D.L. n. 104/2019, in corso di conversione, ha disposto il trasferimento al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) delle funzioni esercitate dal Ministero dello sviluppo economico (MISE) in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese. Le risorse umane, strumentali, compresa la sede, e finanziarie della Direzione generale per il commercio internazionale del MISE vengono trasferite al MAECI a decorrere dal 1° gennaio 2020, ivi comprese le competenze gestionali sul Piano. Nel dettaglio comma 9 interviene sulla disciplina del Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia, di cui all’articolo 30 del D.L. n. 133/2014.

Nel dettaglio, il comma 9 dell’articolo 2 del D.L. n. 104/2019 modifica l’articolo 30, prevedendo:

§  che le modifiche al Piano siano ora adottate con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d’intesa con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con riferimento alle azioni di competenza, rivolte alle imprese agricole e agroalimentari, nonché alle iniziative da adottare per la realizzazione delle suddette azioni;

§  che sia il MAECI (e non più il MISE) il soggetto competente a stipulare la convenzione con l'ICE per la definizione delle iniziative promozionali e delle risorse finanziarie necessarie per perseguirle;

§  che il Comitato di coordinamento dell'attività in materia di attrazione degli investimenti esteri abbia la sua sede presso il MAECI (e non più presso il MISE) e che lo stesso Comitato sia presieduto dal membro rappresentante del MAECI, rimanendo in capo al MISE un membro rappresentativo;

§  che sia il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (e non più il Ministro dello sviluppo economico) a presentare al Parlamento, d’intesa con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole alimentari, una relazione sullo stato di attuazione del Piano e sui risultati raggiunti.

 

Per quanto concerne le risorse finanziarie stanziate per il Piano, queste sono state inizialmente autorizzate per il triennio 2015-2017, dalla legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014), nella misura di 130 milioni per il 2015, 50 milioni per il 2016 e 40 milioni per il 2017. Il D.M. 7 aprile 2015 ha provveduto al riparto delle risorse per l’anno 2015 tra le diverse finalità del Fondo, indicate, come accennato, dalle lett. da a) ad l) del comma 2 dell’art. 30 del D.L. n. 133/2014)

La legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015, art. 1, comma 370) ha poi previsto uno stanziamento di 51 milioni di euro per l’anno 2016, per il potenziamento delle azioni dell’ICE Agenzia relative al Piano.

Il D.M. 25 luglio 2016 ha provveduto al riparto delle risorse autorizzate per l’anno 2016 tra le finalità del fondo di cui alle lett. a), b), c), d), f), g), h), i) e l) del comma 2 dell’art. 30 del D.L. n. 133/2014).

Il Piano Made in Italy, nel suo complesso, è stato ulteriormente rifinanziato per complessivi 110 milioni di euro per l'anno 2017 dalla legge di bilancio 2017 (L. n. 232/2016)[62].

Il D.M. 13 aprile 2017 ha provveduto al riparto delle risorse autorizzate per l’anno 2016 tra le finalità del fondo di cui alle lett. a), b), c), d), f), g), h), i) e l) del comma 2 dell’art. 30 del D.L. n. 133/2014.

La legge di bilancio per il 2018 (L. n. 205/2017), ha esteso l'operatività del Piano per il Made in Italy anche al successivo triennio 2018-2020, rifinanziandolo di 130 milioni per il 2018 e di 50 milioni per ciascun anno del biennio 2019-2020.

Il D.M. 19 febbraio 2018 ha provveduto al riparto delle risorse autorizzate per l’anno 2016 tra le finalità del fondo di cui alle lett. a), b), c), d), f), g), h), i) e l) del comma 2 dell’art. 30 del D.L. n. 133/2014.

Infine, la legge di bilancio per il 2019 (L. n. 145/2018, articolo 1, comma 201) ha rifinanziato i Piano 90 milioni per il 2019 e di 20 milioni per il 2020.

Il D.M. 14 marzo 2019 ha provveduto al riparto delle risorse autorizzate per l’anno 2016 tra le finalità del fondo di cui alle lett. a), b), c), d), f), g), h), i) e l) del comma 2 dell’art. 30 del D.L. n. 133/2014.

 

Il comma 298, al fine di rafforzare la tutela degli interessi nazionali in ambito europeo e la promozione del sistema economico italiano all’estero, autorizza i seguenti interventi:

§  alla lettera a) dispone un incremento di 30 unità del personale con funzioni di esperto nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari (prioritariamente presso la Rappresentanza permanente presso l’UE a Bruxelles, come evidenziato nella relazione tecnica), ai sensi dell’articolo 168 del D.P.R. n. 18/1967. A tale fine, incrementa l’autorizzazione di spesa per l’indennità di sede estera, di cui all’articolo 170 del medesimo D.P.R. di 2,505 milioni di euro per il 2020 e di 5,010 milioni di euro per il 2021;

§  alla lettera b) dispone un ulteriore incremento della predetta autorizzazione di spesa per 2,1 milioni di euro per il 2020 e per 4,2 milioni a decorrere dall’anno 2021 finalizzato, secondo quanto riportato nella relazione tecnica, all’esigenza di coprire altri 30 posti aggiuntivi presso uffici all’estero (anche in questo caso, in via prioritaria presso la Rappresentanza permanente presso l’UE a Bruxelles) mediante l’invio di personale di ruolo MAECI.

§  alla lettera c) stanzia a favore dello stesso Dicastero la spesa di 0,5 milioni dall’anno 2020 per iniziative di formazione del personale della predetta Amministrazione.

 

Il comma 299 autorizza l’ICE, per l’anno 2020, a bandire concorsi pubblici per titoli ed esami e ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un contingente massimo di 50 unità di personale non dirigenziale della terza area funzionale, posizione economica F1.

Ciò in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e con corrispondente incremento della dotazione organica, nel limite delle unità eccedenti. A Tale fine è autorizzata la spesa di 951.667 euro per l’anno 2020 e di euro 2.855.000 dall’anno 2021.


 

Articolo 1, comma 300
(Proroga del credito d’imposta in favore delle PMI per la partecipazione a manifestazioni internazionali di settore)

 

 

Il comma 300 proroga al 2020 il credito d’imposta, concesso alle piccole e medie imprese italiane attualmente per il solo 2019, per le spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore.

 

A tale scopo l’articolo in esame sostituisce il comma 1 dell’articolo 49 del decreto-legge “crescita” (decreto-legge n. 34 del 2019) il quale - nella sua formulazione vigente – per migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI italiane, concede a tale tipologia di imprese esistenti alla data del 1° gennaio 2019, per il periodo d'imposta in corso al 1° maggio 2019 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 34), un credito d'imposta pari al 30 per cento delle spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore (specificate al comma 2), fino ad un massimo di 60.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo, pari a 5 milioni per l'anno 2020.

 

Con le modifiche in esame, il credito d’imposta è prorogato all’anno 2020 e viene, dunque, concesso per i periodi di imposta 2019 e 2020.

L’importo massimo dell’agevolazione, quanto all’anno 2019, viene elevato da 5 a 10 milioni; per il 2020 esso è fissato in misura pari a 5 milioni di euro.

 

Si ricorda che le spese agevolabili sono individuate dal comma 2 del richiamato articolo 49 nelle seguenti:

§  spese per l'affitto degli spazi espositivi e per il loro allestimento;

§  spese per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione connesse alla partecipazione.

 

Il comma 3 dell’articolo 49 chiarisce che il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti della normativa UE in tema di aiuti de minimis, con specifico riferimento anche al settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi della relativa disciplina generale (articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997). Ai sensi del comma 4, si affida a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di stabilire le disposizioni applicative delle norme in commento.

Il decreto deve disciplinare, in particolare:

§  le tipologie di spese ammesse al beneficio, nell'ambito di quelle individuate al comma 2;

§  le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto del limite massimo di risorse (5 milioni, di cui al comma 1);

§  l'elenco delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore, che per effetto delle modifiche introdotta dalla Camera si svolgono sia in Italia che all’estero, per cui è ammesso il credito di imposta;

§  le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40.

Detto provvedimento, che si sarebbe dovuto adottare entro il 30 giugno 2019 (60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame), non risulta ancora emanato.

Il comma 5 dell’articolo 49 prevede che, ove l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'eventuale indebita fruizione - totale o parziale - del credito d'imposta, essa debba darne comunicazione al Ministero dello sviluppo economico che, ai sensi delle richiamate disposizioni volte a contrastare l’uso illecito dei crediti di imposta (articolo 1, comma 6, del citato decreto-legge n. 40 del 2010), provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.


 

Articolo 1, comma 301
(Concorso pubblico di accesso alla carriera diplomatica)

 

 

Il comma 301 - introdotto dal Senato - autorizza il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale a bandire per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 il concorso pubblico per la carriera diplomatica per un contingente massimo annuo di 32 segretari di legazione in prova.

 

L'indizione dei concorsi annuali per la carriera diplomatica da parte del MAECI è autorizzata nei limiti dell'attuale dotazione organica e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate sulla base di un piano triennale dei fabbisogni. L'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale sono autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi del d. lgs. n. 165/2001, articolo 35, comma 4.

 

Si ricorda che il comma 3 dell'art. 4 del D.L. n. 1/2010, recante proroga missioni e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa (SEAE), disponeva, ai fini dell’entrata in funzione del nuovo Servizio europeo per l’azione esterna, a partire dall’aprile 2010, che il Ministero degli affari esteri fosse autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni sul blocco delle assunzioni nel pubblico impiego, per il quinquennio 2010-2014, ad indire annualmente un concorso di accesso alla carriera diplomatica e ad assumere un contingente annuo non superiore a 35 segretari di legazione in prova, specificando che tale contingente era comprensivo delle assunzioni già consentite ai sensi di alcune disposizioni[63].

Con successiva novella alla richiamata norma apportata dalla legge di stabilità 2016 (legge 208/2015, art.1, comma 244, lett. a)) l’indizione del concorso annuale in questione e l’assunzione di un contingente annuo non superiore a 35 segretari di legazione in prova era stata autorizzata per il triennio 2016-2018.

Ancora una novella recata dalla legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205/2017, art.1, comma 286) aveva prorogato fino al 2019 tale autorizzazione all’indizione del concorso annuale in questione e all’assunzione di un contingente annuo non superiore a 35 segretari di legazione in prova.

Articolo 1, commi 302-305
(Parità di genere nelle società quotate)

 

 

I commi 302-305 introdotti in Senato, proroga da tre a sei i mandati in cui trovano applicazione, per gli organi apicali delle società quotate, le disposizioni in tema di tutela del genere meno rappresentato previste dalla legge n. 120 del 2011 (legge Golfo-Mosca). Viene inoltre modificato il criterio di riparto degli amministratori e dei membri dell'organo di controllo, volto ad assicurare l'equilibrio tra i generi, prevedendo che il genere meno rappresentato debba ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti (40 per cento) mentre il testo vigente prevede che tale quota sia pari ad almeno un terzo (33 per cento circa).

 

In particolare, vengono integrati il comma 1-ter dell'articolo 147-ter del decreto legislativo n. 58 del 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, TUF), e il comma 1-bis dell'articolo 148 del medesimo testo unico, i quali disciplinano lo statuto e l'atto costitutivo delle società italiane con azioni ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, al fine di prevedere che il riparto degli amministratori e dei membri dell'organo di controllo sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi.

 

Le disposizioni in esame, introdotte in Senato, estendono da tre a sei i mandati in cui trovano applicazione, per gli organi apicali delle società quotate, le disposizioni in tema di tutela del genere meno rappresentato previste dalla legge n. 120 del 2011 (legge Golfo-Mosca). Viene inoltre modificato il criterio di riparto degli amministratori (comma 302) e dei membri dell'organo di controllo (comma 303) volto ad assicurare l'equilibrio tra i generi, prevedendo che il genere meno rappresentato debba ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti (40 per cento) mentre il testo vigente prevede che tale quota sia pari ad almeno un terzo (33 per cento circa).

 

Il comma 304 stabilisce che il criterio di riparto di almeno due quinti venga applicato a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate successivo all'entrata in vigore del disegno di legge in esame, mantenendo fermo per il primo rinnovo successivo alla data di inizio delle negoziazioni il criterio di riparto di almeno un quinto previsto dall'articolo 2 della legge Golfo-Mosca.

Il comma 305, infine, prevede che la Consob comunichi annualmente gli esiti delle verifiche sull'attuazione delle norme in esame al Dipartimento delle pari opportunità presso la Presidenza del consiglio, per il quale viene stanziato un contributo straordinario di 100.000 euro per gli anni dal 2020 al 2022.

Si segnala che le medesime disposizioni del TUF sono oggetto di modifica da parte del decreto legge n. 124 del 2019, come modificato dalla Camera dei deputati. In particolare, l'articolo 58-sexies del citato decreto introduce l'estensione da tre a sei mandati delle disposizioni che tutelano il genere meno rappresentato già previste dalla legislazione vigente.

 

L'estensione a sei mandati è prevista anche da alcune proposte di legge, assegnate alle competenti Commissioni permanenti di Camera e Senato (A.S. 1095, A.S. 1028, A.C. 1481) intese a prorogare nel tempo l'operatività delle norme  introdotte dalla legge Golfo-Mosca. La 6a Commissione finanze del Senato ha avviato l'esame degli A.S. 1095 e 1028.

Parità di genere nelle società quotate

Con riferimento alle società italiane con azioni ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea (società quotate), la legge n. 120 del 2011 (cd. "legge Golfo-Mosca") ha modificato il TUF allo scopo di tutelare la parità di genere nell'accesso ai relativi organi di amministrazione e di controllo. L'articolo 3 della legge estende il campo di applicazione di tali disposizioni anche alle società controllate da pubbliche amministrazioni (società pubbliche).

Scopo delle norme del 2011 è affrontare la situazione di cronico squilibrio nella rappresentanza dei generi nelle posizioni di vertice delle predette imprese e riequilibrare l'accesso agli organi apicali.

A tal fine è stato previsto che:

§  per le società quotate in mercati regolamentati, la disciplina in materia di equilibrio di genere sia recata puntualmente dalle disposizioni di rango primario;

§  per le società a controllo pubblico, i principi applicabili rimangono quelli di legge, mentre la disciplina di dettaglio è affidata ad un apposito regolamento, con la finalità di garantire una disciplina uniforme per tutte le società interessate. Tale regolamentazione è contenuta nel D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251.

L'articolo 1 della legge n. 120 del 2011 ha introdotto il comma 1-ter all'articolo 147-ter del TUF, le cui disposizioni hanno imposto la modifica degli statuti societari degli emittenti azioni quotate, al fine di prevedere un riparto degli amministratori da eleggere che sia effettuato in modo tale da assicurare l'equilibrio tra i generi, dovendo il genere meno rappresentato ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti.

In caso di mancato rispetto dei predetti criteri di equilibrio dei generi l'autorità di vigilanza è stata dotata di significativi strumenti di intervento. In primo luogo, la CONSOB diffida la società inottemperante affinché si adegui entro il termine massimo di quattro mesi. L'inottemperanza alla diffida comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa (da 100.000 euro a 1 milione di euro) e la fissazione di un ulteriore termine di tre mesi per adempiere. L'inosservanza di tale ultima diffida comporta, infine, la decadenza dei membri del consiglio di amministrazione. Le norme affidano allo statuto societario la disciplina delle modalità di formazione delle liste e dei casi di sostituzione in corso di mandato, al fine di garantire l'equilibrio dei generi. Le disposizioni in materia di equilibrio di genere sono applicabili (per l'inserimento, all'articolo 147-quater del TUF del comma 1-bis che rinvia all’articolo 147-ter) anche al consiglio di gestione, ove costituito da almeno tre membri.

La legge Golfo-Mosca ha introdotto anche il comma 1-bis dell'articolo 148 del TUF, per effetto del quale si prevede che l’atto costitutivo delle società quotate disciplini il riparto dei membri anche con riferimento al collegio sindacale secondo i già commentati criteri di tutela del genere meno rappresentato. In caso di mancato rispetto di tali previsioni è prevista l'attivazione di un'apposita procedure di diffida da parte della Consob in caso di inottemperanza, con eventuale applicazione di una sanzione pecuniaria (da 20.000 a 200.000 euro) e, in ultima istanza, la decadenza dei membri del collegio sindacale della società inottemperante. Tali norme si applicano anche al consiglio di sorveglianza (organo a cui sono affidate le funzioni di vigilanza e controllo per le società che adottano il sistema di governance cosiddetto "dualistico"), per effetto del rinvio operato dal comma 4-bis dell'articolo 148 del TUF.

Le norme sulla parità di genere negli organi apicali delle società quotate hanno trovato applicazione (articolo 2 della legge n. 120 del 2011) dal primo rinnovo degli organi societari interessati successivo al 12 agosto 2012 (ovvero un anno dall'entrata in vigore delle norme stesse). Sono state previste disposizioni transitorie per il primo mandato degli organi eletti secondo le nuove prescrizioni, al fine di renderne graduale l'applicazione: almeno un quinto degli organi amministrativi e di controllo societario dovevano essere riservati al genere meno rappresentato.

In base alla loro formulazione, le norme in esame sono state concepite per avere un’efficacia temporanea. Per le società quotate (articoli 147-ter e 148 del TUF) il criterio di riparto degli organi apicali volto a tutelare la parità di genere è operativo per tre mandati consecutivi (articolo 147-ter, comma 1-bis; articolo 148, comma 1-bis).

Come già anticipato, le disposizioni in materia di equilibrio di genere (articolo 3 della legge) si applicano anche alle società a controllo pubblico non quotate, demandando però a un regolamento la definizione di termini e modalità di attuazione delle prescrizioni in tema di equilibrio dei generi negli organi di amministrazione e controllo delle società pubbliche.

In merito, il richiamato D.P.R. n. 251 del 2012 ha esteso agli statuti delle società pubbliche non quotate l'obbligo di prevedere modalità di nomina degli organi di amministrazione e di controllo, se a composizione collegiale, tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo. Anche in tali ipotesi gli statuti disciplinano la formazione delle liste in applicazione del criterio di riparto tra generi, prevedendo modalità di elezione e di estrazione dei singoli componenti idonee a garantire il rispetto delle previsioni di legge. Anche in tale ipotesi, per il primo mandato degli organi apicali la quota riservata al genere meno rappresentato deve essere pari ad almeno un quinto del numero dei componenti dell'organo.

La vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di parità di genere è stata affidata al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per le pari opportunità, con presentazione al Parlamento di apposita relazione triennale. Anche la disciplina del richiamato D.P.R. n. 251 è stata introdotta con un’efficacia limitata nel tempo: l’articolo 3 del provvedimento prevede infatti che il rispetto della composizione degli organi sociali sia assicurata per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo successivo al 12 febbraio 2013 (data di entrata in vigore del D.P.R.).

Successivamente, la disciplina è stata oggetto di intervenuto da parte del Testo Unico sulle società a controllo pubblico (decreto legislativo n. 175 del 2016) che all’articolo 11, comma 4 ha disposto, a regime, che nella scelta degli amministratori di tali società le amministrazioni devono assicurare il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Ove la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge n. 120 del 2011. La nozione di controllo è quella stabilita dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile. Il D.P.R. n. 251 del 2012 ha esplicitamente previsto che la parità di genere sia tutelata sia negli organi di amministrazione, sia in quelli di controllo delle società pubbliche, ancorché in via temporanea. Il TU sulle società a partecipazione pubblica prevede invece che il rispetto dell’equilibrio di genere, applicabile a regime, riguardi esclusivamente gli organi di amministrazione e non anche quelli di controllo; inoltre, a regime non sono previste specifiche conseguenze sanzionatorie per il mancato rispetto dell’equilibrio di genere.

 

Per un’analisi della tematica generale della parità di genere, si rinvia alla documentazione pubblicata sul sito internet della Camera ed al relativo dossier di documentazione e ricerca.


 

Articolo 1, comma 306
(Provvedimenti urgenti per il consolidamento del territorio a salvaguardia del patrimonio paesistico, storico, archeologico
ed artistico - Todi e Orvieto)

 

 

La disposizione del comma 306, introdotta dal Senato, prevede un contributo alla Regione Umbria di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 per la salvaguardia del patrimonio paesistico, archeologico, storico ed artistico delle città dai movimenti franosi attuali e potenziali, destinando le risorse alle aree della rupe di Orvieto  e del Colle di Todi.

 

La disposizione in commento prevede per la salvaguardia del patrimonio paesistico, archeologico, storico ed artistico delle città dai movimenti franosi attuali e potenziali, un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022. La regione Umbria è destinataria esclusiva di tali risorse, ai fini della messa in sicurezza, tutela e manutenzione dei due siti di seguito indicati.

In considerazione del rischio idrogeologico che la norma definisce 'tipico di alcune aree del paese' suscettibile di mettere a rischio la conservazione del patrimonio culturale, archeologico, storico ed artistico 'rinvenibile esclusivamente in due città dell'intero territorio nazionale', la disposizione prevede infatti che le risorse stanziate sono destinate alle aree:

§  della rupe di Orvieto

§   e del Colle di Todi

già oggetto di lavori di mitigazione del rischio idrogeologico per frane.

Si prevede che la stessa regione provvede al riparto delle risorse tra i due comuni interessati.

Si segnala che la norma non fa menzione di attività di monitoraggio, in base alla normativa vigente in materia di monitoraggio delle opere pubbliche anche in materia di messa in sicurezza del territorio.

Per approfondimenti, si veda il quadro normativo esposto con riferimento al disegno di legge c.d. 'cantierambiente', as. 1422.

Si valuti un chiarimento del profilo del monitoraggio delle risorse.

 

La norma prevede che il contributo alla Regione sia ripartito annualmente, entro il 30 giugno di ogni anno.


 

Articolo 1, comma 307
(
Contributo per la promozione della lingua
e cultura italiana all'estero)

 

 

Il comma 307, inserito dal Senato, autorizza i seguenti interventi di spesa:

 

a) 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per la promozione della lingua e cultura italiana all’estero con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all’estero;

b) 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a favore del Consiglio generale degli italiani all’estero;

c) 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a favore dei Comitati degli italiani all’estero.

 

Il comma 307, inserito durante l’esame presso il Senato autorizza una serie di spese al fine di rafforzare gli interessi italiani all’estero. In particolare sono autorizzati i seguenti interventi:

 

a)   500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per la promozione della lingua e cultura italiana all’estero con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all’estero.

 

Le funzioni ed il ruolo degli enti gestori nella diffusione della lingua e cultura italiana all’estero sono state da ultimo delineate dal D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 64 (Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107). In particolare, i corsi promossi dagli enti gestori, come le altre iniziative per la lingua e la cultura italiana all'estero, sono ricompresi nel sistema della formazione italiana nel mondo e il MAECI può sostenerne le attività di diffusione e promozione della lingua e cultura italiana nel mondo, concedendo contributi, fornendo libri e materiale didattico o destinandovi docenti (articolo 3); gli enti gestori possono collaborare con le scuole statali, con le scuole paritarie e con le altre scuole italiane all'estero e sezioni italiane all'estero (articolo 9); l’articolo 11 stabilisce che enti gestori non aventi fine di lucro attivi nella diffusione e promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo, costituiti e organizzati secondo le forme giuridiche prescritte dalla normativa locale, possono realizzare le iniziative del MAECI in ordine alla promozione dell'apprendimento della lingua e cultura italiana, che comprendono interventi a favore del bilinguismo, corsi e moduli nelle scuole locali, offerta di corsi con modalità telematiche in collaborazione con istituti universitari del nostro Paese.

Risorse a sostegno della promozione della lingua e cultura italiana all’estero sono confluite nel Fondo ad hoc istituito dall’art. 1, comma 587 della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017) nello stato di previsione del MAECI (capitolo 2765), con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per l’anno 2017, di 30 milioni di euro per l’anno 2018 e di 50 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Il DCPM n. 388 del 6 luglio 2017 di ripartizione delle risorse di tale Fondo, adottato - ai sensi del comma 588 della medesima legge di bilancio 2017 - su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei Beni Culturali e del Turismo, ha individuato gli interventi da finanziare. Nell’ambito delle risorse assegnate al MAECI (16.426.985 nel 2017, 21.750.000 per il 2018 e 36.250.000 per ciascun esercizio finanziario 2019 e 2020), all’interno della quota riservata all’iniziativa “Italiano Lingua Viva” una parte delle risorse è destinata a sostegno delle attività dagli enti gestori dei corsi di lingua e cultura italiana all’estero, ai quali il DPCM ha assegnato 2.160.000 euro per il 2017, 2.250.000 euro per il 2018 e 2.160.000 euro per ciascuna annualità 2019 e 2020 (cap. 3153 dello stato di previsione del MAECI).

 

b)  500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a favore del Consiglio generale degli italiani all’estero.

 

Il ddl, bilancio integrato (AS1586), nello stato di previsione del MAECI il cap. 3131 (Contributo al consiglio generale degli italiani all'estero per le spese di funzionamento) presenta un’autorizzazione di spesa di 0,6 milioni di euro per ciascuna annualità 2020, 2021 e 2022.

 

Un precedente analogo intervento a favore del Consiglio generale degli Italiani all’estero era stato disposto dalla legge 205/2017 (legge di bilancio 2018) che aveva autorizzato (art. 1, comma 276, lett. c)) la spesa di 400mila euro per il 2018 al fine di assicurare la tenuta delle riunioni annuali dell’organismo.

 

Il Consiglio generale degli Italiani all’estero (CGIE) organismo di consulenza del Governo e del Parlamento sui temi di interesse delle comunità all’estero, si compone di 63 Consiglieri, di cui 43 eletti direttamente all’estero e 20 di nomina governativa. Il CGIE si articola in Assemblea Plenaria, Comitato di Presidenza (composto dal Segretario Generale, da quattro Vice Segretari Generali e da quattro rappresentanti delle diverse aree), 3 Commissioni Continentali, la Commissione di nomina governativa, 7 Commissioni Tematiche e Gruppi di Lavoro.

c)   1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a favore dei Comitati degli italiani all’estero (Comites).

Nello stato di previsione del MAECI, ddl bilancio integrato (AS 1586) , il cap. 3103 (Contributi in danaro ai comitati italiani all'estero – Comites e per le riunioni annuali dei comitati dei loro presidenti) presenta un’autorizzazione di spesa di 1,24 milioni di euro per ciascuna annualità 2020, 2021 e 2022.

 

Un analogo intervento era stato disposto dall’art. 1, comma 276, lett. d), dalla legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) che aveva autorizzato a favore dei Comites la spesa di 1 milione di euro per il 2018.

 


 

Articolo 1, comma 308
(Società EAV s.r.l.)

 

 

Il comma 308, introdotto al Senato, autorizza la società EAV s.r.l. ad utilizzare le risorse residue del contributo straordinario di 600 milioni di euro assegnatole, per consentire il pagamento dei creditori residui che non abbiano aderito al piano triennale di ripartizione nonché per altre finalità.

 

Si tratta in dettaglio del contributo assegnato alla società ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 193 del 2016, per consentire il pagamento dei creditori residui come individuati al 31 dicembre 2015, che non abbiano aderito al piano triennale di ripartizione nonché per altre finalità quali il miglioramento del materiale circolante, l’eliminazione di barriere architettoniche e il miglioramento della sicurezza ferroviaria.

 

Si ricorda che l’articolo 11 del decreto-legge n. 193 del 2016 prevedeva l’attribuzione alla Regione Campania di un contributo straordinario, nel limite di 600 milioni di euro, per l'anno 2016 per far fronte ai propri debiti verso la società EAV s.r.l., riguardante esercizi pregressi per attività di gestione e investimenti svolte dall'EAV sulla rete.

Tale trasferimento di risorse era assegnato a copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale su ferro, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

Le finalità dell’intervento prevedevano che EAV s.r.l. predisponesse un piano di accordo generale con la previsione del pagamento di quanto dovuto ai creditori, la rinuncia a tutte o parte delle spese legali, degli interessi e altri accessori e ad una quota percentuale della sorte capitale.

L'adesione al piano di accordo generale da parte dei creditori comportava la sospensione delle esecuzioni e comunque la rinuncia all'inizio o alla prosecuzione delle azioni esecutive.

Si prevedeva che il rispetto dei tempi di pagamento definiti nel piano di accordo generale e nelle successive transazioni costituisse condizione essenziale e che il piano di accordo generale, le successive transazioni e la completa esecuzione a mezzo degli effettivi pagamenti non potesse superare il termine complessivo di tre anni dalla data del 3 dicembre 2016 (data di entrata in vigore del citato decreto-legge).

 

La disposizione in commento si indirizza, tra l’altro, anche a beneficio di quei creditori che, al 31 dicembre 2015, non avendo aderito al piano triennale di ripartizione, non potevano accedere alle risorse stanziate da tale fondo.

Articolo 1, comma 309
(Semplificazione dei processi di programmazione ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione - FSC)

 

 

Il comma 309 reca una serie di modifiche all’articolo 44 del D.L. n. 34/2019 (c.d. decreto Crescita), che ha introdotto norme per una riorganizzazione delle procedure di programmazione ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC).

In particolare, essa modifica i criteri per l’inserimento dei singoli interventi finanziati con le risorse del FSC nel Piano unitario denominato “Piano sviluppo e coesione”, introducendo tra i criteri la coerenza con le cinque nuove "missioni" della politica di coesione, individuate dalla Nota di aggiornamento al DEF 2019.

Sono ridefinite le norme per la riprogrammazione delle risorse del FSC, relative ai precedenti cicli di programmazione, che eventualmente non vengano ricomprese nel Piano sviluppo e coesione, disponendone la destinazione, oltre che ai Contratti di sviluppo e alla progettazione degli investimenti infrastrutturali, anche al finanziamento di appositi Piani sviluppo e coesione per ciascuna delle suddette "missioni".

Inoltre, al fine di accelerare la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse del FSC, l’Agenzia per la coesione territoriale è autorizzata a promuovere azioni di accompagnamento alle Amministrazioni responsabili della spesa, attraverso appositi accordi di cooperazione con le medesime Amministrazioni.

 

L’articolo 44 del D.L. n. 34/2019 è intervenuto sulla disciplina del Fondo Sviluppo e Coesione con l’obiettivo di promuovere il coordinamento di tutti gli strumenti programmatori attualmente esistenti con cui, nell’arco dei tre cicli di programmazione del FSC (2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020), si è proceduto alla programmazione delle risorse del Fondo.

In sostanza, il citato articolo 44 del D.L. n. 34/2019 assegna all’Agenzia per la coesione il compito di procedere ad una riclassificazione degli attuali documenti di programmazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relativi ai vari cicli di programmazione (2000-2006, 2007-2013, 2014-2020), finalizzata alla predisposizione di unico Piano operativo denominato «Piano sviluppo e coesione» per ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Città metropolitana titolare di risorse del Fondo, in sostituzione dei precedenti molteplici documenti programmatori, con l’obiettivo di garantire un coordinamento unitario in capo a ciascuna Amministrazione, nonché una accelerazione della spesa degli interventi finanziati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

A tal fine l’articolo 44 prevede:

-   la predisposizione, d’intesa con le Amministrazioni interessate, di un Piano sviluppo e coesione per ciascuna Amministrazione, articolato per aree tematiche, in analogia agli obiettivi tematici della programmazione dei Fondo Strutturali Europei (SIE), che dovrà essere approvato dal CIPE, entro 4 mesi dall’entrata in vigore del provvedimento (commi 1-2);

-   la costituzione di appositi Comitati di sorveglianza, ai fini della governance di ciascun Piano (commi 2-4);

-   la disciplina del monitoraggio degli interventi da parte delle Amministrazioni (comma 5);

I restanti commi recano le disposizioni per la predisposizione dei Piani Sviluppo e Coesione, per l’individuazione degli interventi che possono rientrare in ciascun Piano (commi 6-9, 14-15) e per la riallocazione delle risorse eventualmente non rientranti in esso (comma 10 e 13), fermo restando il vincolo di destinazione territoriale delle risorse secondo la chiave di riparto 80% alle aree del Mezzogiorno e 20% alle aree del Centro-Nord (comma 11).

Infine, si prevede la presentazione al CIPE di una relazione annuale sull’andamento degli interventi ricompresi nei Piani operativi da parte del Ministro per il Sud (comma 15).

 

La lettera a) della disposizione in esame modifica il comma 1 del citato articolo 44 del D.L. n. 34/2019, al fine di precisare che, per la riclassificazione degli attuali documenti di programmazione esistenti, da far confluire nel Piano operativo denominato «Piano sviluppo e coesione», unitario per ciascuna amministrazione titolare di risorse FSC, l’Agenzia per la coesione procede sentite le Amministrazioni interessate, eliminando cioè la previsione dell’intesa con le stesse.

 

Con la lettera b), la norma in esame sostituisce il comma 7 dell’articolo 44 del D.L. n. 34/2019, che stabilisce, in sede di prima approvazione, quali interventi possono rientrare nel Piano sviluppo e coesione.

In particolare, l’attuale comma 7 stabilisce che il Piano sviluppo e coesione può contenere:

a)  gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 34/2019;

b)  gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui alla lettera a), siano valutati favorevolmente dal Dipartimento per le politiche di coesione, dall’Agenzia per la coesione territoriale, d’intesa con le Amministrazioni titolari delle risorse, in ragione dello stato di avanzamento della progettazione, dell’effettiva rispondenza e sinergia con le priorità di sviluppo dei territori e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, nonché della concomitante possibilità di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021.

 

La nuova formulazione del comma 7 proposta dalla lettera b) in esame precisa, in relazione agli interventi da inserire nel Piano:

·      che gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata devono essere individuati sulla base dei dati di monitoraggio presenti, alla data del 31 dicembre 2019, nel sistema di monitoraggio unitario di cui all’art. 1, comma 245, della legge n. 147/2013.

Si tratta della Banca dati per il monitoraggio degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2014-2020, nella quale confluiscono, ai sensi dell’art. 1, comma 703, lettera l) della legge n. 190/2014, anche i dati di monitoraggio dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi finanziati con le risorse del FSC.

Si ricorda che, per quel che concerne il monitoraggio degli interventi rientranti nel Piano sviluppo e coesione, il comma 5 dell’articolo 44 del D.L. n. 34/2019 prevede che siano le Amministrazioni titolari dei Piani sviluppo e coesione a monitorare gli interventi sul proprio sistema gestionale e rendono disponibili, con periodicità bimestrale, i dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale alla Banca dati Unitaria del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo le disposizioni normative di cui di cui all’articolo 1, comma 703, lettera l), legge n. 190/2014. Gli interventi, pena esclusione dal finanziamento, sono identificati con il Codice Unico di Progetto (CUP).

 

·      con riferimento agli altri interventi che, pur non rientrando nella casistica precedente, possono essere inseriti nel Piano unitario sviluppo e coesione sulla base di una apposita valutazione favorevole da parte dell’Agenzia per la coesione territoriale, la nuova formulazione del comma 7 precisa che tale valutazione deve essere basata in ragione della coerenza con le "missioni" della politica di coesione, individuate dalla Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2019, e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, fermo restando l'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021.

In merito, si segnala che nella Nota di aggiornamento del DEF 2019, per quanto concerne la politica di coesione, si propone una riorganizzazione della programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei (anche in vista della chiusura del negoziato sul nuovo Accordo di partenariato post 2020) volta a concentrare le risorse su cinque grandi missioni:

-   lotta alla povertà educativa minorile;

-   sostegno alle infrastrutture;

-   attuazione del Green New Deal al Sud e nelle aree interne;

-   il trasferimento tecnologico e il rafforzamento delle reti tra ricerca e impresa;

-    il pivot mediterraneo.

A tal fine, la Nota ha previsto l’assegnazione di risorse, con la legge di bilancio 2020, a favore del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 e la sua riprogrammazione, secondo le procedure dell’articolo 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 (cd. Decreto crescita).

In relazione a ciò, si segnala, che il ddl di bilancio in esame dispone in Sezione II un rifinanziamento di 5 miliardi complessivi del Fondo sviluppo e coesione, in termini di sola competenza, per le annualità 2021-2025.

 

La lettera c) della disposizione in esame sostituisce il comma 10 dell’articolo 44 del D.L. n. 34/2019, che reca le regole per la riprogrammazione delle risorse del FSC che eventualmente non vengano ricomprese nel Piano unitario sviluppo e coesione, cui si provvede con apposita delibera del Cipe, su proposta del Ministro per il Sud.

 

Si rammenta che l’attuale comma 10 dell’art. 44 del D.L. n. 34/2019 prevede che la eventuale riprogrammazione di risorse sia destinata:

a)      al finanziamento dei Piani sviluppo e coesione delle Amministrazioni che presentano fabbisogni di investimenti superiori alle risorse assegnate nel relativo “Piano sviluppo e coesione”;

b)      al finanziamento di «Programmi di piccole opere e manutenzioni straordinarie» per infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, idriche, nonché per fronteggiare il dissesto idrogeologico e per la messa in sicurezza di scuole, ospedali ed altre strutture pubbliche, da attuare attraverso lo strumento del Contratto istituzionale di sviluppo da stipulare per singola area tematica;

c)      al finanziamento della progettazione degli interventi infrastrutturali.

 

Con la nuova formulazione del comma 10, la riprogrammazione delle risorse non rientranti nel Piano unitario sviluppo e coesione viene finalizzata a contribuire al finanziamento di un Piano sviluppo e coesione per ciascuna delle "missioni", richiamate dal precedente comma 7, lett. b), come riformulato dalla disposizione in esame.

Viene inoltre introdotto il comma 10-bis, il quale prevede che le medesime risorse possono finanziare:

a) i Contratti istituzionali di sviluppo, di cui all'articolo 7, comma 1, del D.L. n. 91/2017[64];

b) la progettazione degli investimenti infrastrutturali (finalità già prevista dal vigente comma 10, lett. c)).

 

Si segnala, altresì, che per la riprogrammazione in favore della progettazione degli investimenti infrastrutturali viene eliminata la previsione del concerto con le amministrazioni competenti.

 

Infine, con la successiva lettera d), viene introdotto il comma 11-bis all’articolo 44, con il quale, al fine di accelerare la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse del Fondo sviluppo e coesione, anche sulla base di atti di indirizzo della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le politiche di coesione, si autorizza l’Agenzia per la coesione territoriale a promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, azioni di accompagnamento alle Amministrazioni responsabili della spesa, attraverso appositi accordi di cooperazione con le medesime Amministrazioni.

 

 

 


 

Articolo 1, comma 310
(Rafforzamento clausola investimenti 34% al Mezzogiorno)

 

 

Il comma 310, come modificato dal Senato, interviene sulle modalità di definizione della c.d. “clausola del 34%” ai fini della destinazione alle regioni del Mezzogiorno delle risorse ordinarie in conto capitale, in proporzione alla popolazione di riferimento.

Rispetto al testo del disegno di legge originario, con le modifiche approvate al Senato:

§  è stata soppressa la previsione dell’adozione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui stabilire le modalità per verificare l’attuazione delle disposizioni in oggetto, nonché l’andamento della spesa erogata;

§  sono state eliminate le attività di verifica e monitoraggio anche nei confronti del contratto di programma 2016-2020 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAS Spa (delibera CIPE n. 65/2017 del 7 agosto 2017), e del contratto di programma 2017-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Rete ferroviaria italiana Spa (delibera CIPE n. 66/2017 del 7 agosto 2017);

§  è stato differito dal 28 febbraio al 30 giugno di ogni anno il termine entro il quale le amministrazioni centrali trasmettono al Ministro per il Sud e la coesione territoriale e al Ministro dell'economia e delle finanze l'elenco dei programmi di spesa ordinaria in conto capitale interessati dalla norma.

 

 

In particolare, il comma in esame interviene a modificare in più parti l’articolo 7-bis del D.L. n. 243 del 2016, che ha introdotto, in nome del principio del riequilibrio territoriale, il criterio di assegnazione differenziale di risorse a favore degli interventi nei territori delle regioni del Mezzogiorno.

 

Si rammenta che l’articolo 7-bis del D.L. n. 243 del 2016, come modificato dall’articolo 1, commi 597 e 598, della legge n. 145/2018 (legge di bilancio per il 2019) introduce, in nome del principio del riequilibrio territoriale, il criterio di assegnazione differenziale di risorse a favore degli interventi nei territori delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, disponendo che le Amministrazioni centrali dello Stato si debbano conformare all'obiettivo di destinare agli interventi nelle regioni del Mezzogiorno un volume complessivo annuale di stanziamenti ordinari in conto capitale proporzionale alla popolazione di riferimento (corrispondente, cioè, 34% degli stanziamenti) o conforme ad altro criterio relativo a specifiche criticità.

La legge di bilancio per il 2019 ha semplificato le procedure, disponendo che i programmi di spesa ordinaria in conto capitale delle amministrazioni centrali ai quali applicare la regola del 34% venissero individuati annualmente, non più con direttiva del Presidente del Consiglio, bensì nel Documento di Economia e Finanza (DEF) - in sede di prima applicazione, dalla Nota di aggiornamento del DEF 2019 - su indicazione del Ministro per il Sud. E’ stato inoltre inserito il comma 2-ter, che estende l’applicazione della regola del 34% anche ai contratti di programma stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con Anas S.p.a. e con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A..

La normativa prevede che le Amministrazioni centrali trasmettano al Ministro per il Sud, che cura l’applicazione del principio di assegnazione differenziale, ed al Ministro dell'economia e delle finanze l'elenco dei programmi di spesa ordinaria in conto capitale, interessati dall'applicazione di tale regola, entro il 28 febbraio di ogni anno.

Si ricorda che l’elenco dei programmi di spesa ordinaria in conto capitale per l’anno 2019 è stato individuato, in via sperimentale, direttamente dal DEF 2019. Con D.P.C.M. 10 maggio 2019 sono state definite le modalità di verifica del volume di stanziamenti in conto capitale che le Amministrazioni centrali hanno assegnato alle regioni del Sud, secondo il principio dell’assegnazione proporzionale.

 

In primo luogo, viene adeguato il testo dell’articolo 7-bis del D.L. n. 243/2016 alla denominazione attuale di “Ministro per il Sud e per la coesione sociale” (in luogo di “Ministro per il Sud”) (lettera a)).

La lettera b) sostituisce il comma 2 dell’articolo 7-bis del D.L. n. 243/2016, al fine di definire le procedure per la ripartizione delle risorse in conto capitale agli interventi nei territori delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna in applicazione della c.d. “clausola del 34%” sulla riserva di investimenti. In particolare, si prevede che per i programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, per i quali non siano – alla data di entrata in vigore della presente norma (1° gennaio 2020) già individuati criteri o indicatori di attribuzione delle risorse, il riparto deve essere disposto anche in conformità all’obiettivo di destinare agli interventi nel Mezzogiorno un volume complessivo di stanziamenti in conto capitale proporzionale alla popolazione “residente” – come precisato nel corso dell’esame al Senato- (in pratica, corrispondente al 34%).

Nel testo approvato dal Senato è stata soppressa la norma (presente nel testo iniziale del disegno di legge di bilancio) che prevedeva l’adozione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui stabilire le modalità per verificare l’attuazione delle disposizioni in oggetto, nonché l’andamento della spesa erogata[65].

 

Rispetto alla normativa vigente, il comma 310 in esame:

·      indica come unico criterio di riferimento per l’assegnazione differenziale delle risorse in favore del Mezzogiorno quello della popolazione, escludendo pertanto la possibilità di indicare “altro criterio relativo a specifiche criticità”, da individuare nel DEF su indicazione del Ministro per il Sud, ai fini della determinazione della percentuale di riserva di investimenti da destinare alle regioni del Mezzogiorno;

·      non prevede più l’individuazione annuale, in sede di DEF su proposta del Ministro per il Sud, dei programmi di spesa in conto capitale interessati dall'applicazione della regola del 34%.

Sembrerebbe, pertanto, che l’individuazione dei programmi di spesa ordinaria in conto capitale, interessati dall'applicazione della regola, verrà effettuata autonomamente dalle singole amministrazioni centrali, ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 7-bis, e trasmessa al Ministro per il Sud e la coesione territoriale ed al Ministro dell'economia e delle finanze;

·      per quanto riguarda le risorse oggetto di ripartizione differenziale, non si fa più riferimento agli stanziamenti ordinari in conto capitale, in quanto la nuova formulazione considera, ora, le risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti, da assegnare sull'intero territorio nazionale, per i quali non si abbiano criteri o indicatori di attribuzione già individuati.

Tale nuova formulazione, di fatto, conferma l’esclusione, dalla regola del 34%, delle risorse nazionali aggiuntive iscritte sul Fondo sviluppo e coesione (FSC) e quelle derivanti dai fondi strutturali e di investimenti europei (SIE) e dal relativo cofinanziamento nazionale, in quanto assoggettate a specifica chiave di riparto (80% al Sud e 20% al Centro Nord). Tali Fondi, peraltro, erano già stati espressamente esclusi, dal D.P.C.M. 10 maggio 2019, nella definizione degli “stanziamenti ordinari in conto capitale”.

·      non è più prevista l’emanazione di un D.P.C.M. che dovrà stabilire le modalità con le quali verificare l’attuazione delle disposizioni in oggetto, nonché l’andamento della spesa erogata;

·      viene differito (per effetto di una norma introdotta dal Senato) dal 28 febbraio al 30 giugno di ogni anno il termine entro il quale le amministrazioni centrali trasmettono al Ministro per il Sud e la coesione territoriale e al Ministro dell'economia e delle finanze, con apposita comunicazione, l'elenco dei programmi di spesa ordinaria in conto capitale identificati (lettera c), che modifica il comma 2-bis dell’art. 7-bis) del D.L. n. 243/2016);

·      vengono soppresse (per effetto di una norma introdotta dal Senato) le attività di verifica e monitoraggio previste anche nei confronti del contratto di programma 2016-2020 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAS Spa (delibera CIPE n. 65/2017 del 7 agosto 2017), e del contratto di programma 2017-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Rete ferroviaria italiana Spa (delibera CIPE n. 66/2017 del 7 agosto 2017), (lettera d), che sopprime il secondo periodo del comma 2-ter) del D.L. n. 243/2016).

 

Con la lettera e), introdotta al Senato, viene, infine, riformulato il comma 3 dell’articolo 7-bis, D.L. n. 243/2016, riconfermando, nella sostanza, quanto già previsto nel testo vigente, in merito alla presentazione alle Camera, da parte del Ministro per il Sud e la coesione sociale di una relazione annuale sull'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, con l'indicazione delle idonee misure correttive eventualmente necessarie.


 

Articolo 1, commi 311 e 312
(Fondo infrastrutture sociali)

 

 

I commi 311 e 312 assegnano ai comuni situati nel territorio delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un contributo complessivo di 300 milioni per il quadriennio 2020-2023 da destinare a investimenti in infrastrutture sociali. Il finanziamento è posto a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) del ciclo di programmazione 2014-2020.

L’adozione delle modalità attuative sarà definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro il 31 marzo 2020.

 

Il 311 assegna ai comuni situati nel territorio delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un contributo complessivo di 300 milioni, nella misura di 75 milioni annui per ciascuno degli anni 2020-2023, da destinare a investimenti in infrastrutture sociali.

 

Si intendono generalmente, con tale espressione, infrastrutture destinate ai settori dell'istruzione, della salute e ad altri servizi per la comunità.

Al riguardo, cfr. EPRS, Investment in infrastructure in the EU. Gaps, challenges, and opportunities (ottobre 2018).

 

La misura è finanziata a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per la programmazione 2014-2020.

 

Il comma 312 rinvia la definizione delle modalità attuative ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del Sud e della coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2020.

Il comma precisa che la distribuzione delle risorse dovrà assicurare una incidenza del contributo decrescente rispetto alla dimensione demografica degli enti.

 

Si ricorda che il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) - disciplinato dal D.Lgs. n. 88/2011 – reca le risorse finanziarie aggiuntive nazionali destinate a finalità di riequilibrio economico e sociale nonché a incentivi e investimenti pubblici. Il requisito dell'aggiuntività è espressamente precisato dalla disciplina istitutiva del Fondo (articolo 2 del D.Lgs. n. 88/2011) in cui si dispone che le risorse non possono essere sostitutive di spese ordinarie del bilancio dello Stato e degli enti decentrati, in coerenza con l'analogo criterio dell'addizionalità previsto per i fondi strutturali dell'Unione europea. Il Fondo ha carattere pluriennale, in coerenza con l'articolazione temporale della programmazione dei Fondi strutturali dell'Unione europea, garantendo l'unitarietà e la complementarietà delle procedure di attivazione delle relative risorse con quelle previste per i fondi comunitari. L'intervento del Fondo è destinato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi. Per quanto concerne l'utilizzo delle risorse del Fondo, la normativa attribuisce al CIPE il compito di ripartire, con proprie deliberazioni, la dotazione del Fondo tra gli interventi in esso compresi.

Per quel che concerne le risorse, si ricorda che per il ciclo di programmazione 2014-2020 la dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione è stata autorizzata dall’articolo 1, comma 6, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013), nella misura complessiva di 54,8 miliardi. Il Fondo 2014-2020 è stato poi successivamente rifinanziato dalla legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205/2017), per un importo pari a 5 miliardi per il 2021 e annualità seguenti, e di ulteriori 4 miliardi di euro dalla legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145/2018), per una dotazione complessiva del FSC per la programmazione 2014-2020 pari a 63,8 miliardi di euro.

Si segnala, da ultimo che il ddl di bilancio in esame dispone in Sezione II un rifinanziamento di 5 miliardi complessivi, in termini di sola competenza, per le annualità 2021-2025, ed un contestuale definanziamento, in competenza e cassa, di circa 1 miliardo di euro.

 

 

 


 

Articolo 1, comma 313
(Zone logistiche semplificate e Fondo per
i comuni delle aree interne)

 

 

Il comma 313, introdotto al Senato, modifica il regime delle zone logistiche semplificate (ZLS) prevedendo che le ZLS possano istituirsi solo nelle zone più sviluppate, ai sensi della normativa europea, ammissibili alle deroghe di cui all’articolo 107 del TFUE e prevedendo che tali ZLS abbiano un regime identico a quello previsto per le ZES, estendendosi a tali enti anche i benefici di carattere fiscale previsti originariamente solo in capo alle ZES.

Il comma prevede, inoltre, l’istituzione di un Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, nell’ambito della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne.

 

Zone logistiche semplificate

La disposizione, alle lettere da a) a c) modifica i commi 61, 63 e 64 dell’articolo 1 della legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017); in dettaglio si tratta delle seguenti modifiche:

§  con la lettera a) del comma 313, si prevede che le ZLS possano istituirsi nelle aree portuali delle zone più sviluppate, ai sensi della normativa europea, ammissibili alle deroghe di cui all’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, mentre la normativa vigente prevede l’istituzione delle ZLS nelle aree nelle quali non si possono istituire le ZES (modifica al comma 61 dell’articolo 1, della legge di bilancio per il 2018).

 

L’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea stabilisce che salvo deroghe contemplate dai trattati, siano incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. La disposizione individua poi alcune tipologie di aiuti sempre compatibili con il mercato comune (aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti; aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali; aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania) e altre tipologie di aiuti che possono considerarsi compatibili con il mercato comune: a) aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349 ossia Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Mayotte, Riunione, Saint Martin, Azzorre, Madera e isole Canarie; b) aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro; c) aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse; d) aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune; e) altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.

Dalla lettura della norma parrebbe pertanto non più possibile l’istituzione di una ZLS al di fuori delle zone delle regioni più sviluppate non ammissibili alle deroghe di cui all’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Andrebbe peraltro valutata l’opportunità di coordinare tale disposizione con quella con la quale viene modificato l’articolo 1, comma 64, della legge n. 205 del 2017 che fa riferimento all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

 

§  con la lettera c) del comma 313 si stabilisce che:

-       alle ZLS possano applicarsi, non solo le “procedure semplificate di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), a-bis), a-ter), a-quater), a-quinquies) e a-sexies), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91”, ma anche i benefici fiscali indicati dai commi 2, 2-bis, 3, 4 e 6 del citato decreto-legge, originariamente riservati esclusivamente alle ZES (modifiche al comma 64 dell’articolo 1, della legge di bilancio per il 2018). Ciò è previsto esclusivamente per le ZLS ammissibili alle deroghe di cui all’articolo 107, paragrafo 3), lettera c) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

 

Con riferimento agli aiuti a finalità regionale di cui all’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea si segnala che le aree nelle quali è possibile l’attribuzione di aiuti a finalità regionale sono individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C (2014)6424 final del 16 settembre 2014 e successive modificazioni. Tale documento distingue le aree di cui alla lettera a) del paragrafo 3, dell’articolo 107 (individuate a pag. 1 del documento) da quelle di cui alla lettera c) (individuate nella restante parte del documento).

 

Andrebbe valutata l’opportunità di precisare, nella formulazione della norma, che si tratta delle aree individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C (2014)6424 final del 16 settembre 2014 e successive modificazioni.

Si segnala inoltre che l’estensione di tali benefici anche alle ZLS finisce per equiparare totalmente il regime giuridico di vantaggio tra ZES e ZLS.

 

§  con la lettera b) del comma 313 si prevede che:

-       anche il Ministro dell’economia e delle finanze sia inserito tra i soggetti dei quali è richiesto il concerto ai fini dell’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che istituisce la ZLS. La normativa vigente prevede che tale decreto debba essere adottato su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta della regione interessata (modifica al comma 63 dell’articolo 1, della legge di bilancio per il 2018).

-       sia introdotto l’obbligo di corredare la proposta di istituzione della ZLS con un piano di sviluppo strategico, che specifichi la delimitazione delle zone interessate in coerenza con le zone portuali (modifica al comma 63 dell’articolo 1, della legge di bilancio per il 2018).

-       sia aggiornata la denominazione del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno con l’attuale denominazione Ministro per il Sud e la coesione territoriale (modifica al comma 63 dell’articolo 1, della legge di bilancio per il 2018);

 

Viene poi introdotto dalla lett. d) del comma 313, un comma 65-bis all’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che valuta oneri per il novellato comma 64 in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022 e ne prevede la copertura mediante riduzione del Fondo per lo sviluppo e coesione programmazione 2014-2020 (introduzione di un comma 65-bis all’articolo 1, della legge di bilancio per il 2018).

 

I commi da 61 a 65 dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017 hanno introdotto la disciplina delle Zone logistiche semplificate (ZLS), caratterizzando tale istituto con l’applicazione, alle imprese operanti al loro interno e alle nuove imprese che vi si stabiliscano, di procedure semplificate, analoghe a quelle previste per le Zone economiche speciali escludendo, per tali Zone l’applicazione dei benefici fiscali assicurati nelle ZES ammettendo la costituzione delle ZLS nelle aree nelle quali non potevano essere istituite delle ZES (ciò è oggetto di modifica nel testo all’esame).

Le Zone economiche speciali, introdotte nel nostro ordinamento dagli articoli 4 e 5 del decreto-legge n. 91 del 2017, possono infatti essere istituite solo nelle regioni meno sviluppate e in transizione, così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che in Italia sono Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia e Campania, Sardegna, Abruzzo e Molise.

Le Zone logistiche semplificate possono essere istituite nel numero massimo di una per ciascuna regione nel caso in cui, nella regione interessata, sia presente almeno un’area portuale con le caratteristiche stabilite negli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) ovvero vi sia la presenza di un’Autorità di sistema portuale.

 

I benefici fiscali per le ZES estesi alle ZLS

 

La principale differenza tra le Zone logistiche semplificate e le Zone economiche speciali risiede, secondo la legislazione vigente, nel fatto che nelle ZES oltre a benefici di carattere procedurale e di semplificazione burocratica (indicati al successivo paragrafo) sono previsti anche benefici di carattere fiscale.

In particolare le imprese che effettuano investimenti all’interno delle ZES possono utilizzare il credito d’imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi nel Mezzogiorno i cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

 

I benefici procedimentali riconosciuti per le ZES e le ZLS dalla normativa vigente

 

All’interno delle ZES e delle ZLS, sia le nuove imprese, sia quelle già esistenti, fruiscono, sulla base della disciplina vigente di procedure semplificate previste ai sensi dell’articolo 5 comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2017, con particolare riferimento all’accelerazione dei termini procedimentali e agli adempimenti e procedimenti speciali (comma 64).

Il citato articolo 5 al comma 1, lettera a) precisa che le procedure semplificate sono individuate anche a mezzo di protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, prevedendo la possibilità di regimi procedimentali speciali, recanti accelerazione dei termini procedimentali ed adempimenti semplificati rispetto a procedure e regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di criteri derogatori e modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se nominato, previa delibera del Consiglio dei ministri.

Con il decreto-legge n. 135 del 2018 sono state previste ulteriori semplificazioni procedurali che concernono la riduzione di un terzo dei termini di cui: agli articoli 2 e 19 della legge n. 241 del 1990; di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di VIA (Valutazione d'Impatto Ambientale), VAS (Valutazione Ambientale Strategica) e AIA (Autorizzazione Ambientale Integrata); di cui al D.P.R. n. 59 del 2013 in materia di AUA (Autorizzazione Unica Ambientale); di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, del D.P.R. n. 31 del 2017, in materia di autorizzazione paesaggistica; di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, in materia edilizia; di cui alla legge n. 84 del 1994, in materia di concessioni demaniali portuali (lettera a)). E’ previsto che eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque dominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni siano adottati con la procedura della conferenza di servizi decisoria semplificata, (lettera a-bis)); si prevede inoltre che ogni Regione interessata possa presentare all'Autorità politica delegata per la coesione territoriale – Ministro per il sud e4 la coesione territoriale, una proposta di protocollo o convenzione per l'individuazione di ulteriori procedure semplificate, e regimi procedimentali speciali. La proposta individua dettagliatamente le procedure oggetto di semplificazioni, le norme di riferimento e le amministrazioni locali e statali competenti ed è approvata dalla Cabina di regia introdotta dalla lettera a-quater.

 

Fondo di sostegno alle attività economiche delle Aree interne

La medesima lettera d) introduce inoltre i commi 65-ter e 65-quater nell’articolo 1 della legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017), volti ad instituire, nell’ambito della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, un Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni interessati.

 

In particolare, il nuovo comma 65-ter dispone l’istituzione presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consigli dei Ministri un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, che viene ripartito tra i comuni rientranti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dal Ministro del Sud e della coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione.

 

Per una ricostruzione della Strategia nazionale per le aree interne del Paese, si rinvia a quanto illustrato nel successivo comma 314, che reca il rifinanziamento della Strategia per gli anni 2021, 2022 e 2023.

 

Il nuovo comma 65-quater, introdotto nella legge n. 205/2017, reca la copertura degli oneri derivanti dal precedente comma 65-ter attraverso corrispondente riduzione Fondo per lo sviluppo e la coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

 

Si ricorda che il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) - disciplinato dal D.Lgs. n. 88/2011 – reca le risorse finanziarie aggiuntive nazionali destinate a finalità di riequilibrio economico e sociale e ad incentivi e investimenti pubblici.

Per quel che concerne le risorse per il ciclo di programmazione 2014-2020, la dotazione aggiuntiva del Fondo è stata autorizzata dall’articolo 1, comma 6, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013), nella misura complessiva di 54,8 miliardi. Il Fondo 2014-2020 è stato poi successivamente rifinanziato dalla legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205/2017), per un importo pari a 5 miliardi per il 2021 e annualità seguenti, e di ulteriori 4 miliardi di euro dalla legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145/2018), per una dotazione complessiva del FSC per la programmazione 2014-2020 pari a 63,8 miliardi di euro.

Si segnala che il ddl di bilancio in esame dispone in Sezione II un rifinanziamento di 5 miliardi complessivi, in termini di sola competenza, per le annualità 2021-2025.

 

 


 

Articolo 1, comma 314
(
Rifinanziamento strategia nazionale aree interne)

 

 

Il comma 314 incrementa di 200 milioni, di cui 60 milioni per il 2021 e 70 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, le risorse nazionali destinate alla “Strategia nazionale per lo sviluppo delle Aree interne del Paese” a valere sul Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie.

 

Il rifinanziamento disposto dalla disposizione in esame integra le risorse nazionali attualmente stanziate in favore della “Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese” (281,18 milioni messi a disposizione dalle leggi di stabilità 2016 e 2017 e dalla legge di bilancio per il 2018), per un complesso di risorse che ammontano ora, per il periodo 2015-2023, a 481,2 milioni.

 

 

La Strategia nazionale per le aree interne del Paese costituisce una delle linee strategiche di intervento dei Fondi strutturali europei del ciclo di programmazione 2014-2020, definite nell’ambito dell’Accordo di Partenariato[66], e rappresenta una azione diretta al sostegno della competitività territoriale sostenibile, al fine di contrastare, nel medio periodo, il declino demografico che caratterizza talune aree del Paese, definite come quelle aree più lontane aree lontane dai poli di servizio essenziale primario e avanzato, che corrispondono al 60% della superficie territoriale, al 52% dei Comuni e al 22% della popolazione italiana[67].

La Strategia, che ha lo scopo di creare nuove possibilità di reddito e di assicurare agli abitanti maggiore accessibilità ai servizi essenziali, con riferimento prioritariamente ai servizi di trasporto pubblico locale, di istruzione e socio-sanitari, è sostenuta sia dai fondi europei (FESR, FSE e FEASR), per il cofinanziamento di progetti di sviluppo locale, sia da risorse nazionali.

Le risorse nazionali destinate alla “Strategia Nazionale per le Aree Interne” (SNAI), autorizzate originariamente dall'articolo 1, comma 13, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013) nell’importo di 90 milioni di euro (3 milioni per il 2014 e di 43,5 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016), sono state successivamente integrate dall’articolo 1, comma 674, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014) di 90 milioni di euro per il triennio 2015-2017, di 10 milioni di euro per il triennio 2016-2018 dall'articolo 1, comma 811, della legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015) e, infine, di ulteriori 91,2 milioni per il triennio 2019-2021, dall’articolo 1, commi 895-896, della legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205/2017), per un complesso di 281,18 milioni fino all’anno 2021, secondo il seguente profilo pluriennale annuale, per il periodo 2015-2021, come ridefinito dal comma 896 della legge di bilancio per il 2018: 16 milioni per il 2015, 60 milioni per il 2016, 94 milioni per il 2017, 20 milioni per il 2018, 30 milioni per il 2019, 30 milioni per il 2020 e 31,18 milioni per il 2021.

Con la delibera 28 gennaio 2015, n. 9 il CIPE ha approvato gli indirizzi operativi della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese. La struttura di governance è stata individuata attraverso la costituzione di un apposito “Comitato tecnico aree interne” (CTAI), coordinato dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

I finanziamenti statali sono stati assegnati dal CIPE con le delibere 28 gennaio 2015, n. 9, 10 agosto 2016, n. 43, 7 agosto 2017, n. 80 e 25 ottobre 2018, n. 52.

 

Come illustrato nella Relazione sugli interventi nelle aree sottoutilizzate, allegata al DEF 2019 (Doc. LVII, n. 2 - Allegati), nel 2017 si è completato il processo di selezione di 72 aree pilota (4 in più rispetto al 2016) che comprendono 1.077 Comuni, per 2.072.718 abitanti. Le aree selezionate sono quelle in cui si è registrata una maggiore perdita di popolazione (4,6% tra il 2000 e il 2011) e che presentano più seri problemi strutturali di accessibilità, in linea con quanto previsto dall’Accordo di Partenariato. Al 31 dicembre 2018, risultano approvate le Strategie definitive in 34 aree, per un totale di investimenti di 565,8 milioni, con il 62% di investimenti in favore di progetti di sviluppo e il 38% di investimenti per il miglioramento de i servizi alla persona (mobilità, istruzione e trasporti). Alle risorse programmate in tali aree, grazie anche alla sinergia generata con la Strategia, hanno contribuito 365,83 milioni rinvenienti dalla programmazione 2014-2020 dei fondi SIE.

Nell’ultima Relazione annuale sulla Strategia nazionale per le aree interne, presentata al CIPE dal Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno, di dicembre 2018, si fa riferimento a 72 Aree selezionate, che riguardano “1.077 comuni per 2.072.718 abitanti (dato al 2016) e un territorio di 51.366 kmq. Dei 1.077 comuni, il 57,6 per cento è classificato come periferico ed ultra-Periferico.”

Esse rappresentano il 13,4% di tutti i Comuni italiani e il 26% dei Comuni classificati come Aree Interne; il 3,4% della popolazione nazionale e il 15,5% della popolazione residente nei Comuni classificati come Aree Interne. Si tratta di Aree che distano in media circa 50 minuti dal polo più vicino, distanza che raggiunge, in alcuni casi, anche i 60 minuti. Alla distanza fisica dai poli di offerta dei servizi essenziali si somma un sottodimensionamento della “connessione digitale”: la quota di popolazione raggiunta da banda larga a rete fissa compresa tra i 2 e i 20 mega è solo del 55%, a fronte di un dato medio nazionale del 65%.

Come si sottolinea nella Relazione, “Nel corso dell’ultimo intervallo censuario (2001-2011), per le aree nel loro complesso vi è stato un calo demografico pari a -4,4%, confermato anche nell’intervallo 2011-2016, con una diminuzione del -2,3%. Per l’Italia, negli stessi periodi, vi è stato un incremento pari a 4,3% (2001-2011) e del 2,1% (2011-2016)”.

Articolo 1, comma 315
(Contributo alle regioni per la realizzazione
di tralicci per la telefonia in zone montane)

 

 

Il comma 315 dell’articolo 1, introdotto al Senato, riconosce alle Regioni un contributo per gli interventi di realizzazione di tralicci in zone prevalentemente montane a fallimento di mercato dell’offerta di servizi di telefonia mobile.

 

In dettaglio, con la finalità di sostenere gli interventi di iniziativa regionale in zone prevalentemente montane, ove sia palese il fallimento di mercato dell’offerta di servizi di telefonia mobile degli operatori fisici telefonici, viene riconosciuto un contributo alle Regioni che presentino entro il 31 marzo 2020, un programma per la realizzazione di tralicci di proprietà pubblica.

 

Si ricorda che esistono sia operatori fisici telefonici, che virtuali. Questi ultimi sono definiti MVNO e forniscono servizi di telefonia mobile utilizzando l'infrastruttura di un operatore mobile fisico, senza quindi possedere una licenza per lo spettro radio né necessariamente avere le infrastrutture necessarie In base ai dati AGCOM al 30 giugno 2019, gli operatori mobili virtuali (MVNO) hanno l’8,4% della quota di mercato per numero SIM complessive (vi rientrano ad esempio Iliad e PosteMobile).

 

Al fine di concedere i contributi viene istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze, con una dotazione di 1,5 milioni € per l’anno 2020.

 

Le risorse disponibili sul fondo saranno ripartite, entro il 30 giugno 2020, con decreto del Ministro dell’economia e finanze, previo parere del Ministro delle infrastrutture e trasporti e della Conferenza Stato regioni, tra le regioni che ne facciano richiesta.

 


 

Articolo 1, comma 316, lett. a) e b)
(Rafforzamento ZES)

 

 

Il comma 316, prevede che la funzione di Presidente del Comitato di indirizzo della ZES, cioè di presidente dell’organo che amministra le Zone Economiche Speciali (ZES), sia regionali che interregionali, sia attribuita ad un Commissario straordinario del Governo.

Viene inoltre esteso ai beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022, il credito d’imposta concesso per gli investimenti nelle ZES.

 

In dettaglio, il comma 316, lett. a), modifica l’art. 4 del D.L. n. 91/2017, istitutivo delle ZES, sostituendo il comma 6 in modo da prevedere che il soggetto per l'amministrazione dell’area ZES, identificato nel Comitato di indirizzo, sia composto anche da un Commissario straordinario del Governo, che lo presiede, nominato ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Nella formulazione attuale del comma 6 il Comitato di indirizzo è invece presieduto dal Presidente dell’Autorità di sistema portuale.

Si ricorda che il richiamato art. 11 della L. n. 400/1988 prevede la possibilità di nomina di commissari straordinari del Governo, ferme restando le attribuzioni dei Ministeri, fissate per legge, “per realizzare specifici obiettivi in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali”. La nomina viene disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, con il quale sono anche determinati i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di personale. L’incarico è conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca e ne è data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un ministro da lui delegato riferisce al Parlamento sull'attività del commissario straordinario.

 

Il Comitato di indirizzo risulta pertanto composto, nella nuova formulazione del comma 6, oltre che dal Commissario straordinario che lo presiede, dal Presidente dell’Autorità di sistema portuale, da un rappresentante della regione, o delle regioni nel caso di ZES interregionale, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

Si segnala quindi che la figura del Commissario di Governo, nominato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, si aggiunge a quella del rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, già previsto nella disciplina vigente.

 

Si ricorda che il Comitato di indirizzo deve assicurare, in base al comma 7 dell’art. 4:

a)    gli strumenti che garantiscano l'insediamento e la piena operatività delle aziende presenti nella ZES nonché la promozione sistematica dell'area verso i potenziali investitori internazionali;

b)   l'utilizzo di servizi sia economici che tecnologici nell'ambito ZES;

c)    l'accesso alle prestazioni di servizi da parte di terzi.

 

I compiti del Comitato di indirizzo sono definiti inoltre in dettaglio nell’articolo 8 del Regolamento sull'istituzione delle Zone economiche speciali (ZES), con DPCM  25 gennaio 2018, n. 12 entrato in vigore il 27 febbraio 2018.

Attualmente risultano istituite quattro ZES: la ZES Calabria (DPCM 21/5/2018), la ZES Campania (DPCM 21/5/2018), la ZES Ionica interregionale Puglia e Basilicata (DPCM 13/6/2019) e la ZES Adriatica interregionale Puglia-Molise (DPCM 5/9/2019).

 

Conseguentemente viene novellato lo stesso comma 6 nella parte in cui prevede l'ipotesi in cui i porti inclusi nell'area della ZES rientrino nella competenza territoriale di un'Autorità di sistema portuale con sede in altra regione: si prevede in questo caso che al Comitato partecipi, anziché esserne il presidente, il presidente dell'Autorità di sistema portuale che ha sede nella regione in cui è istituita la ZES.

Per quanto riguarda le Autorità di Sistema portuale, a seguito della riforma di cui al decreto legislativo n. 169 del 2016, e delle successive modificazioni dello stesso, sono state istituite 16 nuove Autorità di Sistema portuale, delle quali 3 sono interregionali, comprendendo i porti di seguito indicati:

§  Autorità del Mare Ligure orientale: La Spezia, Marina di Carrara;

§  Autorità di sistema portuale dello Stretto, comprendente i Porti di Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni e Reggio Calabria, istituita dal decreto-legge n.119 del 2018, scorporando tali porti dall'Autorità di sistema portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio (che comprende ora Gioia Tauro, Crotone, Corigliano Calabro, Vibo Valentia, Taureana di Palmi);

§  Autorità del Mare Adriatico centrale: Ancona, Falconara, Pescara, Pesaro, San Benedetto del Tronto (esclusa darsena turistica), Ortona.

 

Si conferma nel nuovo testo del comma 6, come già nella formulazione vigente, che ai membri del Comitato non spetta alcun compenso, indennità di carica, corresponsione di gettoni di presenza o rimborsi per spese di missione. La nuova formulazione del comma 6 prevede invece che al Commissario straordinario di Governo possa essere corrisposto un compenso nel limite massimo di quanto previsto dall’articolo 15, comma 3, del decreto legge n. 98/2011.

La disposizione richiamata prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei commissari o sub commissari sia composto da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa non può superare 50 mila euro, annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare 50 mila euro annui.

Nella relazione tecnica si segnala quindi come la modifica introdotta comporti un onere aggiuntivo di 100 mila euro annui lordo dipendente oltre agli oneri a carico dell’amministrazione per ognuna delle zone ZES. L’onere aggiuntivo è stimato nel limite di 1.061.600 euro.

 

Rimane altresì invariata la modalità di richiesta da parte della regione, o delle regioni nel caso di ZES interregionali, di istituzione della ZES, che avviene specificando le caratteristiche dell'area identificata.

Si conferma infine che il Comitato di indirizzo si avvale del Segretario generale dell'Autorità di sistema portuale per l'esercizio delle funzioni amministrative gestionali di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e che agli oneri di funzionamento del Comitato si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Con la lett. b) del comma 316, si modifica l’articolo 5, comma 2 del D.L. n. 91/2017, relativo al regime fiscale per gli investimenti nelle ZES, prevedendo che il credito di imposta già previsto per gli investimenti nelle ZES sia commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022 (anziché entro il 31 dicembre 2020), estendendone pertanto la fruibilità. Rimane invariato il limite massimo previsto, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro.

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 9 agosto 2019, ha disposto la “definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali”.

Si ricorda che le agevolazioni sono revocate se le imprese non mantengono la loro attività nella ZES per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento.

 

Il decreto legge n. 91 del 2017 (art. 4) ha definito all’articolo 4 le procedure e le condizioni per richiedere l’istituzione di Zone economiche speciali (ZES) in alcune aree del Paese, in particolare nelle regioni definite dalla normativa europea come "meno sviluppate" o "in transizione". In Italia sono regioni meno sviluppate (con PIL pro capite inferiore al 75% della media europea) le regioni Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia e Campania. Sono regioni in transizione (con PIL pro capite tra il 75% e il 90% della media europea) le regioni Sardegna, Abruzzo e Molise. La Zona economica speciale è definita come un'area geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti, purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). Tale Regolamento (che in allegato riporta le mappe dei porti della rete centrale e della rete globale) definisce i porti marittimi all’articolo 20 come quelli che soddisfano almeno uno dei seguenti criteri:

a)    il volume totale annuo del traffico passeggeri supera lo 0,1% del volume totale annuo del traffico passeggeri di tutti i porti marittimi dell'Unione;

b)   il volume totale annuo delle merci, per le operazioni di carico di merci sia sfuse che non sfuse, supera lo 0,1% del corrispondente volume totale annuo del carico di merci movimentate in tutti i porti marittimi dell'Unione;

c)    il porto marittimo è situato su un'isola e costituisce il solo punto di accesso ad una regione NUTS 3 nella rete globale;

d)   il porto marittimo è situato in una regione ultraperiferica o periferica, fuori da un raggio di 200 km dal porto più vicino nella rete globale.

In Italia, nelle regioni in cui possono essere istituite le ZES, sono porti della rete centrale: Palermo, Augusta, Gioia Tauro, Cagliari, Taranto, Bari, Napoli. Tra i porti della rete globale rientrano, tra gli altri, Catania, Messina, Milazzo, Siracusa, Trapani, Gela, Reggio Calabria, Villa San Giovanni, Brindisi, Salerno, Olbia, Porto Torres.

Le regioni che presentino tali condizioni possono presentare, in base all’art. 4, comma 4-bis del D.L. n. 91/2017, una proposta di istituzione di ZES nel proprio territorio, o al massimo due proposte ove siano presenti più aree portuali che abbiano le caratteristiche stabilite dal regolamento europeo, accompagnata da un piano di sviluppo strategico. Inoltre, anche le regioni che non posseggano aree portuali possono presentare istanza di istituzione di una ZES, ma solo in forma associativa, qualora contigue, o in associazione con un'area portuale avente le caratteristiche richieste.

 Peraltro, in base all’art. 3 del Regolamento attuativo per l’istituzione delle ZES, adottato con DPCM 25 gennaio 2018, n. 12 , tali aree portuali, tenuto conto anche del volume complessivo di merci in transito, sono anche i porti che non presentano le caratteristiche di cui all'articolo 1, lettera c) (quindi quella di area portuale ai sensi del regolamento UE, il quale peraltro non definisce la nozione di area portuale, bensì quella di porto marittimo) purché essi presentino una rilevanza strategica per le attività di specializzazione territoriale che si intende rafforzare e dimostrino un nesso economico funzionale con l'Area portuale.

Lo scopo delle Zone economiche speciali è quello di creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo delle imprese già operanti e l'insediamento di nuove imprese. Tali imprese sono tenute al rispetto della normativa nazionale ed europea, nonché alle prescrizioni adottate per il funzionamento della stessa ZES e beneficiano di speciali condizioni.

In particolare, le imprese che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o effettuano investimenti incrementali all'interno delle ZES usufruiscono di benefici fiscali, nonché di riduzione dei termini dei procedimenti e di semplificazione degli adempimenti rispetto alla normativa vigente, che sono definiti nell’articolo 5 del D.L. n. 91/2017. Il credito d’imposta, in particolare è quello che era stato già concesso dalla legge di Stabilità 2016 (art. 1, co. 98, come successivamente modificato), fino al 31/12/2019, alle imprese che effettuassero l'acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna e nelle zone assistite delle regioni Molise e Abruzzo.

Come detto, per le modalità per l'istituzione di una ZES, la sua durata, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area, i criteri che ne disciplinano l'accesso e le condizioni speciali di beneficio per i soggetti economici ivi operanti o che vi si insedieranno, nonché il coordinamento degli obiettivi di sviluppo, è stato emanato con DPCM  25 gennaio 2018, n. 12 il Regolamento sull'istituzione delle Zone economiche speciali (ZES), entrato in vigore il 27 febbraio 2018, come previsto dal D.L. n. 91/2017. Il DPCM è stato adottato su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata.

Con il decreto-legge n. 135 del 2018 sono state introdotte misure di ulteriore semplificazione per le Zone economiche speciali.

 


 

Articolo 1, comma 316, lett b)
(Istituzione della Zona franca doganale
nell'area portuale di Taranto)

 

 

In base alla disposizione del comma 316, lettera b), introdotta dal Senato, al fine di incentivare il recupero delle potenzialità nell'Area portuale di Taranto e sostenere l'occupazione, è istituita la Zona franca doganale interclusa ai sensi del regolamento (UE) n. 952 del 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, la cui perimetrazione è definita dall'Autorità di Sistema portuale del Mar Jonio ed approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

 

La disposizione, introdotta dal Senato, novella l'articolo 5, comma 1, del D.L. 91 del 2017, prevedendo ivi, con una nuova lettera a-septies, una nuova disposizione: in base ad essa, al fine di incentivare il recupero delle potenzialità nell'Area portuale di Taranto e sostenere l'occupazione, è istituita la Zona franca doganale interclusa ai sensi del regolamento (UE) n. 952 del 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013.

La perimetrazione di tale Zona è demandata all'Autorità di Sistema portuale del Mar Jonio esi prevede sia approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

 

Il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione è un testo di rifusione che, a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, ha aggiornato il codice previgente per assicurarne la coerenza con le disposizioni contenute nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e con l'evoluzione della legislazione unionale ed internazionale.

Il documento in oggetto stabilisce regole e procedure per l'attuazione di tariffe e di altre misure comuni per il commercio in beni con paesi o territori esterni al territorio doganale dell'UE. I principi ispiratori del codice sono i seguenti:

1)   aumentare la certezza del diritto per le imprese e le amministrazioni nazionali delle dogane;

2)   promuovere l'uso di procedure elettroniche e un'applicazione più uniforme della legislazione durante i controlli doganali alle frontiere esterne dell'Unione;

3)   contribuire a determinare procedure di autorizzazione efficienti e semplici, che facilitino il commercio e riducano i costi per le imprese.

In particolare, alle zone franche sono dedicati gli articoli 243-249 (sezione 3 del Capo 3 del Titolo VII, "Regimi speciali ).

Si ricorda che la zona franca è una sezione del territorio di uno Stato che, pur essendo sottoposta alla sovranità dello Stato stesso, resta al di fuori della sua linea doganale. Si tratta quindi di un'area circoscritta in cui sono concessi benefici di carattere doganale e/o fiscale, quali il mancato pagamento di tariffe sulle importazioni o l’assenza di imposte

La destinazione di talune parti del territorio doganale dell'Unione a zona franca spetta agli Stati membri, che devono stabilire l'area interclusa interessata nonché i punti di entrata ed uscita, da sottoporre a vigilanza doganale. Informazioni sulle zone franche esistenti devono essere comunicate alla Commissione europea (articolo 243). L'articolo 244 disciplina le costruzioni di immobili e le attività svolte nelle zone franche, che sono subordinate rispettivamente all'approvazione ed alla notifica preventive alle autorità doganali.

In linea generale, le merci introdotte in una zona franca non sono presentate in dogana (articolo 245, par. 2), eccezion fatta per le circostanze elencate nel par. 1, ovvero se: provengono direttamente dall'esterno del territorio doganale UE; sono state vincolate a un regime doganale che si conclude o viene appurato quando vengono vincolate al regime di zona franca; sono vincolate al regime di zona franca al fine di beneficiare di rimborsi o di sgravio di dazi all'importazione; una normativa diversa da quella doganale prevede tale formalità.

Gli articoli seguenti disciplinano in dettaglio il regime a cui sono sottoposte nelle zone franche le merci unionali (articolo 246) e non unionali (articolo 247).

Rimane la possibilità, ai sensi dell'articolo 248, di esportare o riesportare dal territorio doganale dell'Unione le merci situate in una zona franca ovvero di introdurle in un'altra parte dell'Unione. In questo caso esse sono considerate merci non unionali, " a meno che la loro posizione (...) di merci unionali non sia stata dimostrata" (articolo 249, par. 1). Ai fini dell'applicazione dei dazi di esportazione e delle licenze di esportazione o delle misure di controllo delle esportazioni stabilite dalle politiche commerciali o agricole comuni, vige la presunzione opposta: le merci sono considerate unionali, a meno che venga stabilito diversamente (articolo 249, par. 2).

 

 


 

Articolo 1, comma 317
(Interventi per il porto di Barletta)

 

 

Il comma 317, introdotto dal Senato, autorizza un finanziamento, per gli anni 2020 e 2021, per consentire i lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza del porto di Barletta.

 

La disposizione autorizza in dettaglio la spesa di:

§  2 milioni di euro per il 2020

§  3 milioni di euro per il 2021

al fine di consentire i necessari lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza del porto di Barletta.

 

Si ricorda che a seguito della riforma delle Autorità di sistema portuali realizzata dal decreto legislativo n. 169/2016, il porto di Barletta fa parte dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico meridionale, insieme ai porti di Bari (sede dell’Autorità), Brindisi, Manfredonia e Monopoli).

 

All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione di cui all’articolo uno, comma sei della legge 147 del 2013.

 


 

Articolo 1, comma 318
(Rafforzamento sistema imprenditoriale dell'area di Gioia Tauro)

 

 

Il comma 318 autorizza un finanziamento per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, al fine di consentire l'ammodernamento e lo sviluppo dell'area del retroporto di Gioia Tauro,

 

La disposizione in particolare autorizzata una spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, al fine di consentire l'ammodernamento e lo sviluppo dell'area del retroporto di Gioia Tauro, costituita dalle aree afferenti agli agglomerati industriali e ricadenti nei Comuni di Gioia Tauro, Rosarno e San Ferdinando.

Le risorse sono finalizzate alla realizzazione di opere di riqualificazione, in particolare nell'ambito della viabilità, dei trasporti, della logistica e del decoro urbano.

 

Si ricorda che a seguito della riforma delle Autorità di sistema portuali realizzata dal decreto legislativo n. 169/2016, come modificata dal decreto legge n. 119/2018, il porto di Gioia Tauro fa parte dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Jonio, ed in particolare è il porto dove ha sede l’Autorità, che comprende i porti di Crotone (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia.


 

Articolo 1, comma 319
(Proroga del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno)

 

 

Il comma 319 dispone la proroga al 31 dicembre 2020 del credito d'imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abbruzzo)

 

Il comma in esame, lettera a), proroga al 31 dicembre 2020 la disciplina del credito di imposta (commi 98-110 legge 28 dicembre 2015, n. 208 - Legge di stabilità 2016) prevista per gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale relativi all’acquisto, anche tramite leasing, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive nuove o già esistenti.

Si ricorda che i soggetti destinatari dell’agevolazione sono le imprese che acquisiscono beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite:

§  delle regioni Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Basilicata e Sardegna: si tratta delle regioni meno sviluppate, che ricomprendono quelle in cui il Pil procapite è inferiore al 75% della media UE;

§   delle regioni Abruzzo e Molise, vale a dire quelle c.d. in transizione, in cui il Pil pro-capite è ricompreso tra il 75% ed il 90% della media UE.

Le zone assistite sono, quanto al primo gruppo di regioni, quelle ammissibili alle deroghe agli aiuti di Stato previste dall’articolo 107, par.3, lettera a) del Trattato UE e, quanto al secondo gruppo, quelle ammissibili alle deroghe previste dalla lettera c) del medesimo paragrafo.

 

In base al comma 98 della legge di stabilità 2016 il credito d'imposta compete nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, ovvero del 25 per cento per le grandi imprese situate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna e del 10 per cento per le grandi imprese situate in determinati comuni delle regioni Abruzzo e Molise. Le intensità massime di aiuto applicabili alle grandi imprese possono essere maggiorate di un massimo di 20 punti percentuali per le piccole imprese o di un massimo di 10 punti percentuali per le imprese di medie dimensioni.

 

Per una ricostruzione completa della disciplina del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno si rinvia alla scheda Articolo 1, commi 98-108 del dossier Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Stabilità 2016) realizzata dai Servizi Studi di Camera e Senato.

Si segnala, inoltre, che l’Agenzia delle entrate ha recentemente pubblicato le indicazioni per la presentazione del nuovo modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno nonché la circolare del 13 aprile 2017 n. 12 interpretativa della disciplina agevolativa.

 

La lettera b) modifica il comma 108 della legge di stabilità 2016 disponendo anche per l’anno 2020 la copertura finanziaria degli oneri finanziari (617 milioni di euro) derivanti dalle disposizioni agevolative in esame.


 

Articolo 1, comma 320
(Misura “Resto al Sud”)

 

 

Il comma 320 interviene sulla misura in favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud», stabilendo che, per l’anno 2019 e per l’anno 2020, il requisito del limite di età, come modificato dalla citata legge di bilancio 2019 (compreso tra i 18 e i 45 anni), si intende soddisfatto se posseduto alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018, dunque alla data del 1° gennaio 2019.

 

Nel dettaglio, il comma interviene sull’articolo 1 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 (recante disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno), che introduce la misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud».

La misura è stata originariamente rivolta ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, in possesso di determinati requisiti previsti dalla norma istitutiva (per un approfondimento sulla misura v. Box infra).

Successivamente, l’articolo 11, comma 2-ter del D.L. n. 148/2017 ha chiarito che - in sede di prima applicazione della misura, per gli anni 2017 e 2018, il requisito del limite di età si intendeva soddisfatto se posseduto alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 (dunque alla data del 21 giugno 2017).

Con la legge di bilancio per il 2019 (articolo 1, comma 601, lettera a), della legge n. 145/2018), il limite di età massimo, originariamente stabilito in 35 anni, è stato innalzato a 45 anni.

La norma in esame, tramite l’inserimento di un nuovo comma 2-bis nell’articolo 1 del citato DL n. 91/2017, precisa che, per l’anno 2019 e per l’anno 2020, il requisito del limite di età, come modificato dalla citata legge di bilancio 2019, si intende soddisfatto se posseduto alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018 (e quindi dal 1° gennaio 2019).

 

Come chiarito dalla relazione illustrativa al DDL originario, la norma, analogamente a quanto disposto in sede di prima applicazione della medesima misura dall’art. 11, comma 2-ter, del DL 148/2017, è necessaria per permettere l’adozione delle necessarie disposizioni attuative, che allo stato non risultano adottate.

 

 

L'art. 1 del D.L. 91/2017, come da ultimo modificato dalla legge di bilancio per il 2019 (art. 1, comma 601, L. n. 145/2018), dispone l’attivazione della misura denominata «Resto al Sud», diretta a promuovere la costituzione di nuove imprese da parte di giovani imprenditori nelle regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (comma 1).

Recentemente la misura è stata estesa anche ai comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017 (nuovo comma 1-bis inserito nell’articolo 1 del D.L. n. 91/2017 dal D.L. n. 123/2019).

La misura è rivolta ai giovani di età compresa tra i 18 e i 45 anni, che:

§  non risultino già titolari di attività di impresa in esercizio o beneficiari, nell'ultimo triennio, di ulteriori misure a livello nazionale a favore dell'autoimprenditorialità e che

§  siano residenti, al momento della presentazione della domanda, nelle regioni citate, ovvero che ivi trasferiscano la residenza entro sessanta giorni dalla comunicazione del positivo esito dell'istruttoria, o entro centoventi giorni se residenti all'estero, e che mantengano nelle stesse regioni la residenza per tutta la durata del finanziamento (commi 2 e 6).

L’articolo 11, comma 2-ter del D.L. n. 148/2017 ha chiarito che - in sede di prima applicazione della misura, per gli anni 2017 e 2018, il requisito del limite di età si intende soddisfatto se posseduto alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 (dunque alla data del 21 giugno 2017).

L’istanza di accesso alla misura, corredata da tutta la documentazione sul progetto imprenditoriale, può essere presentata attraverso una piattaforma dedicata sul sito istituzionale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - INVITALIA, soggetto gestore della misura[68] (comma 3).

Le istanze possono essere presentate dai soggetti predetti che siano già costituiti al momento della presentazione o si costituiscano, entro sessanta giorni, o entro centoventi giorni in caso di residenza all'estero, dalla data di comunicazione del positivo esito dell'istruttoria nelle seguenti forme giuridiche:

a)   impresa individuale;

b)   società, ivi incluse le società cooperative[69].

La costituzione nelle suddette forme giuridiche è obbligatoria, fatta eccezione per le attività libero-professionali, per le quali è richiesto esclusivamente che i soggetti istanti non risultino, nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione, titolari di partita IVA per l'esercizio di un'attività analoga a quella proposta.

Come sopra detto, i beneficiari devono mantenere la residenza nelle regioni interessate dalla misura per tutta la durata del finanziamento e le imprese, le società e le attività libero-professionali devono avere, per tutta la durata del finanziamento, sede legale e operativa in una delle regioni in questione (comma 6)[70].

Appare opportuno evidenziare che le istanze possono essere presentate fino ad esaurimento delle risorse stanziate: si tratta dunque di un incentivo a sportello, le cui domande vengono esaminate senza graduatorie in base all’ordine cronologico di arrivo.

L’istruttoria sull’istanza è svolta da INVITALIA, valutando anche la sostenibilità tecnico-economica del progetto, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza stessa, ad esclusione dei periodi necessari alle eventuali integrazioni documentali che possono essere richieste, una sola volta (comma 5)[71].

Ciascun richiedente riceve un finanziamento fino a 50 mila euro. Nel caso di istanza presentata da più soggetti già costituiti o che intendano costituirsi in forma societaria, ivi incluse le società cooperative, l'importo massimo erogabile è pari a 50.000 mila euro per socio, che presenti i requisiti sopra indicati, fino ad un ammontare massimo complessivo di 200 mila euro, ai sensi e nei limiti della disciplina sugli aiuti di Stato di importanza minore de minimis (comma 7).

Il finanziamento consiste:

§  per il 35 per cento in erogazioni a fondo perduto;

§  per il 65 per cento in un prestito a tasso zero da rimborsare, complessivamente, in otto anni, di cui i primi due di preammortamento (secondo quanto previsto dal D.M. 9 novembre 2017, n. 174, attuativo del comma 15 e la convenzione INVITALIA-ABI, attuativa del comma 14).

La quota del prestito a tasso zero beneficia sia di un contributo in conto interessi, per tutta la durata del prestito, corrisposto agli istituti di credito da INVITALIA, sia di una garanzia per la restituzione dei prestiti erogati dagli istituti di credito, prestata da una Sezione speciale del Fondo di garanzia PMI alla quale è a tal fine trasferita una quota parte delle risorse stanziate per la misura in esame (l’istituzione della Sezione speciale e le modalità operative della garanzia sono state disciplinate dal D.M. 15 dicembre 2017[72]).

Attraverso la misura “Resto al Sud” sono finanziate le attività imprenditoriali relative a produzione di beni nei settori dell'artigianato, dell'industria, della pesca e dell'acquacoltura, ovvero relative alla fornitura di servizi, compresi i servizi turistici.

Sono escluse dal finanziamento le attività del commercio ad eccezione della vendita dei beni prodotti nell'attività di impresa.

I finanziamenti non possono essere utilizzati per spese relative alla progettazione, alle consulenze e all'erogazione degli emolumenti ai dipendenti delle imprese individuali e delle società, nonché agli organi di gestione e di controllo delle società stesse[73] (commi 10 e 11).

I beneficiari della misura sono tenuti ad impiegare il contributo a fondo perduto solo per l'attività di impresa. In caso di società, le quote versate e le azioni sottoscritte dai soci beneficiari della misura non sono riscattabili se non dopo la completa restituzione del finanziamento e, in ogni caso, non prima di 5 anni da quando versate e sottoscritte (comma 12).

Quanto alle risorse finanziarie stanziate per la misura, il comma 16 dell’articolo 1 del D.L. n. 91/2017 ha assegnato alla misura – a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) della Programmazione 2014-2020 - un importo complessivo fino a 1.250 milioni di euro per il periodo 2017 -2025. Le risorse del FSC sono imputate alla quota delle risorse destinate a sostenere gli interventi nelle regioni del Mezzogiorno. Il comma 17 ha demandato al CIPE di provvedere con apposita delibera ad assegnare le risorse nei limiti suddetti, individuando la ripartizione in annualità e gli importi da assegnare distintamente al contributo a fondo perduto, al contributo in conto interessi e al finanziamento della sezione specializzata del Fondo centrale di garanzia PMI.

In attuazione di quanto sopra, la delibera CIPE n. 74 del 7 agosto 2017 ha assegnato alla misura 715 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020, con la seguente articolazione annuale: 36 milioni di euro per il 2017; 100 milioni di euro per il 2018; 107 milioni di euro per il 2019, 308,50 milioni di euro per il 2020; 92 milioni di euro per il 2021; 22,50 milioni di euro per il 2022; 18 milioni di euro per il 2023; 14 milioni di euro per il 2024 e 17 milioni di euro per il 2025. In base all'utilizzo delle risorse, il Comitato con successive delibere si è riservato di riequilibrare le suddette percentuali nel rispetto delle risorse assegnate. Con successiva delibera CIPE n. 102 del 22 dicembre 2017, il CIPE ha assegnato la residua quota di 535 milioni di euro, di cui 180 milioni di euro per l'anno 2018, 355 milioni per l'anno 2019.

 

Da informazioni ricevute per le vie brevi dal soggetto gestore del Fondo, INVITALIA, le risorse complessivamente assegnate (1.250 milioni di euro nel periodo) e poi oggetto di riparto annuale ai sensi delle predette delibere CIPE, sono destinate, per quota parte (275 milioni) alla Sezione speciale del Fondo di garanzia PMI “Resto al Sud” e per quota parte (975 milioni) per il finanziamento della misura in senso proprio.

Alla data del 25 ottobre 2019, le domande approvate sono state 3907, con un impegno di spesa correlato di 135 milioni di euro, mentre le domande in corso di valutazione sono circa 380 e quelle in compilazione sulla piattaforma informatica dedicata alla misura sono circa 13.000. INVITALIA stima, applicando un tasso percentuale medio di approvazione, che le domande pendenti assorbiranno ulteriori 175 milioni di euro. L’andamento viene considerato in linea con l’avvio della misura, posto anche che non risulta ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale attuativo delle norme estensive dell’ambito di applicazione della misura stessa contenute nella legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018, art. 1, co. 601), le quali, come sopra accennato, hanno disposto che l’incentivo “Resto al Sud” si applichi ai giovani imprenditori fino a 45 anni di età (anziché fino a 35 come originariamente previsto) e anche a coloro i quali esercitano attività libero professionali (oltre che alle imprese e alle società).

 


 

Articolo 1, commi 321-326
(Fondo “Cresci al Sud”)

 

 

I commi 321-326 prevedono, al fine di rafforzare ed ampliare il sostegno al tessuto economico-produttivo delle regioni del Mezzogiorno, l’istituzione del «Fondo cresci al Sud», a sostegno della competitività e della crescita dimensionale delle piccole e medie imprese aventi sede legale e attività produttiva nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (comma 321).

Si stabilisce la durata del Fondo (dodici anni) e la sua dotazione iniziale a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (comma 322).

Si prevede che la gestione del Fondo abbia natura di gestione fuori bilancio e sia affidata ad Invitalia S.p.A., che stipula a tal fine apposita convenzione con la Presidenza del Consiglio dei ministri (comma 323).

Quote aggiuntive del Fondo possono essere sottoscritte anche da investitori istituzionali, pubblici e privati, individuati da Invitalia, da Cassa depositi e prestiti, dalla Banca europea per gli investimenti e dal Fondo europeo per gli investimenti (comma 324).

Il Fondo opera investendo nel capitale delle imprese, unitamente e contestualmente a investitori privati indipendenti secondo modalità previste dal comma 325.

Si abroga, infine, la disposizione istitutiva del Piano grandi investimenti nelle zone economiche speciali, rimasta inattuata, al fine di recuperare, nell’ambito del Fondo sviluppo e coesione, le risorse necessarie per finanziare la misura istitutiva del Fondo cresci al Sud (comma 326).

 

Nel dettaglio, il comma 321, al fine di rafforzare ed ampliare il sostegno al tessuto economico-produttivo delle regioni del Mezzogiorno, prevede l’istituzione del fondo denominato «Fondo cresci al Sud», a sostegno della competitività e della crescita dimensionale delle piccole e medie imprese – così come definite nell'allegato al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 – aventi sede legale e attività produttiva nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

 

Ai sensi dell’articolo 2 del citato allegato al regolamento (UE) n. 651/2014, la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR (comma 1); all'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR (comma 2); all'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR (comma 3).

 

Si ricorda che l’articolo 1, commi da 897-903 della legge di bilancio 2018, L. n. 205/2017 hanno disposto l’istituzione di un analogo fondo, denominato “Fondo imprese Sud” a sostegno della crescita dimensionale delle piccole e medie imprese aventi sede legale e attività produttiva nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con una dotazione di 150 milioni di euro, al cui onere si provvede a valere sull’annualità 2017 del Fondo sviluppo e coesione (FSC) – Programmazione 2014- 2020.  La normativa istitutiva consente che quote aggiuntive dello stesso Fondo possano essere sottoscritte anche da investitori istituzionali pubblici e privati, ha una durata di dodici anni. Quanto alle modalità operative, il Fondo opera investendo nel capitale delle piccole e medie imprese, unitamente e contestualmente a investitori privati indipendenti, nonché in fondi privati di investimento mobiliare chiuso (OICR), che realizzano investimenti nelle piccole e medie imprese territorialmente beneficiarie dell’intervento. La gestione del Fondo, fuori bilancio, è affidata a Invitalia S.p.A., che deve rendicontare, con cadenza almeno semestrale, alla Presidenza del Consiglio sull’impego delle risorse.

La successiva legge di bilancio per il 2019 (articolo 1, comma 120) ha modificato le modalità operative del Fondo in questione e, contestualmente (articolo 1, comma 116), ha previsto che il Ministero dello sviluppo economico possa autorizzare la cessione, a condizioni di mercato, da parte di INVITALIA, di una quota di partecipazione, anche di controllo, detenuta in Invitalia Ventures S.p.A. SGR, di una quota di partecipazione in fondi da essa gestiti, per favorire la gestione sinergica delle relative risorse, ivi incluse quelle relative al Fondo imprese Sud già affidate a Invitalia SGR, attribuendo alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. il diritto di opzione sull'operazione, per favorire la gestione sinergica delle relative risorse incluse quelle di cui al Fondo "Italia Venture III".

Il decreto ministeriale del 27 giugno 2019 ha definito le modalità di cessione di asset detenuti da Invitalia Ventures SGR. Il 5 agosto 2019, Invitalia S.p.A. ha perfezionato il closing con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per la vendita di una partecipazione pari al 70% del capitale sociale detenuto in Invitalia Ventures SGR S.p.A.

 

Appare opportuno chiarire il rapporto tra l’istituendo Fondo “Cresci al Sud”, di cui ai commi in esame, e l’analogo Fondo imprese Sud - già istituito dalla legge di bilancio per il 2018 (articolo 1, commi 897-893, L. n. 205/2017) e oggetto di riassetto gestionale ai sensi della legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi 116-120 L. n. 145/2018).

 

In base al comma 322, il Fondo ha una durata di dodici anni e una dotazione iniziale pari a 150 milioni di euro per l’anno 2020 e 100 milioni di euro per l’anno 2021, cui si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione del ciclo di programmazione 2014-2020.

Al fine di garantire, nell’ambito del Fondo sviluppo e coesione, le risorse necessarie al finanziamento del Fondo “Cresci al Sud”, il successivo comma 326 della disposizione in esame provvede ad abrogare l’articolo 34 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. Decreto crescita), che aveva istituito il «Piano grandi investimenti nelle zone economiche speciali», con una dotazione di 50 milioni per il 2019, 150 milioni per il 2020 e 100 milioni di euro per il 2021 a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC).

Come precisato dalla relazione tecnica, l’abrogazione del predetto articolo 34 del D.L. n. 34/2019 è resa possibile dal fatto che si tratta di una misura che non ha trovato attuazione nell’ordinamento e che, pertanto, consente il recupero, nell’ambito del Fondo sviluppo e coesione, delle risorse necessarie per finanziare l’istituendo Fondo cresci al Sud, nell’importo di 50 milioni di euro per l’anno 2020 e di 100 milioni per l’anno 2021.

Relativamente all’importo di 50 milioni per l’anno 2019, che viene comunque liberato dall’abrogazione disposta dal comma 326, la relazione tecnica precisa che esso resta nella disponibilità del CIPE, ai fini di una eventuale riprogrammazione, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

 

Si ricorda che il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) - disciplinato dal D.Lgs. n. 88/2011 – reca le risorse finanziarie aggiuntive nazionali destinate a finalità di riequilibrio economico e sociale nonché a incentivi e investimenti pubblici. Il requisito dell'aggiuntività è espressamente precisato dalla disciplina istitutiva del Fondo (articolo 2 del D.Lgs. n. 88/2011) in cui si dispone che le risorse non possono essere sostitutive di spese ordinarie del bilancio dello Stato e degli enti decentrati, in coerenza con l'analogo criterio dell'addizionalità previsto per i fondi strutturali dell'Unione europea.

L'intervento del Fondo è destinato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi. Per quanto concerne l'utilizzo delle risorse, la normativa attribuisce al CIPE il compito di ripartire, con proprie deliberazioni, la dotazione del Fondo tra gli interventi in esso compresi.

Relativamente alle risorse, si ricorda che per il ciclo di programmazione 2014-2020 la dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione è stata autorizzata dall’art. 1, co. 6, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013), nella misura di 54,8 miliardi. Il Fondo è stato poi successivamente rifinanziato di 5 miliardi per il 2021 e annualità seguenti dalla legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205/2017) e di ulteriori 4 miliardi di euro dalla legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145/2018), per una dotazione complessiva del FSC per la programmazione 2014-2020 pari a 63,8 miliardi di euro.

Si segnala, da ultimo che il ddl di bilancio in esame dispone in Sezione II un rifinanziamento di 5 miliardi complessivi, in termini di sola competenza, per le annualità 2021-2025, ed un contestuale definanziamento, in competenza e cassa, di circa 1 miliardo di euro.

 

Il comma 323 prevede che la gestione del Fondo sia affidata all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A – Invitalia[74], che a tal fine può anche avvalersi della Banca del Mezzogiorno e di altre società interamente partecipate. L’Agenzia stipula a tal fine apposita convenzione con la Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

La Banca del Mezzogiorno è stata istituita dall’articolo 1, commi 165-177, della legge n. 191/2009, con l'obiettivo di finanziare progetti di investimento nel Mezzogiorno, di erogare credito alle piccole e medie imprese, di favorire la nascita di nuove imprese e l'imprenditorialità giovanile e femminile, nonché promuovere l'aumento dimensionale e l'internazionalizzazione di tali imprese, di finanziare attività di ricerca e innovazione, nelle regioni del Sud Italia. La norma prevedeva la possibilità che il capitale della banca fosse aperto anche a banche popolari e banche cooperative.

Nel 2011 Poste Italiane S.p.A. ha acquistato il 100% di UniCredit MedioCredito Centrale, con la nuova denominazione societaria di Banca del Mezzogiorno -MedioCredito Centrale S.p.A..

Mediocredito Centrale - Banca del Mezzogiorno è stata infine acquisita da Invitalia Spa nell’agosto 2017. La banca opera soprattutto a sostegno degli investimenti e dello sviluppo del Sud. I suoi obiettivi principali sono:

§  facilitare l’accesso al credito delle Pmi;

§  favorire le sinergie tra politiche del credito e iniziative per lo sviluppo;

§  rafforzare gli interventi pubblici nelle aree strategiche o colpite da crisi;

§  valorizzare i punti di forza del tessuto economico meridionale.

 

La gestione ha natura di gestione fuori bilancio[75], assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Alla rendicontazione provvede il soggetto gestore della misura. Le risorse di cui al comma 322 sono accreditate su un'apposita contabilità speciale intestata all’Agenzia, aperta presso la Tesoreria dello Stato.

 

Le gestioni fuori bilancio si riferiscono all’amministrazione di risorse direttamente percepite al di fuori delle autorizzazioni di bilancio ma legalmente autorizzate da apposita norma di legge. In base alla normativa vigente, tali forme di gestione trovano giustificazione per ipotesi eccezionali, espressamente previste dalla legge, in cui sia necessario acquisire o impiegare risorse con procedure snelle, per le quali non è previsto il controllo preventivo della Ragioneria Generale e della Corte dei conti. Secondo la definizione data dalla Ragioneria generale dello Stato, le gestioni fuori bilancio riguardano acquisizioni di entrate e/o effettuazioni di spese svolte dall'Amministrazione dello Stato, ma al di fuori del bilancio e quindi non soggette alle normali procedure giuridico-amministrative di esecuzione dello stesso. La loro disciplina organica è prevista dalla legge n. 1041 del 1971 e dal relativo regolamento approvato con D.P.R. n. 689 del 1977 e ciascuna di esse è autorizzata con apposita norma legislativa.

 

Il comma 324 prevede che quote aggiuntive del Fondo possano essere sottoscritte anche da investitori istituzionali, pubblici e privati, individuati dalla medesima Agenzia, da Cassa depositi e prestiti nella qualità di Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dalla Banca europea per gli investimenti e dal Fondo europeo per gli investimenti.

 

In base al comma 325, il Fondo opera investendo nel capitale delle imprese di cui al comma 321, unitamente e contestualmente a investitori privati indipendenti. L'investimento nel capitale di ciascuna impresa target è finanziato, secondo le modalità definite nel regolamento di gestione del Fondo, anche da risorse apportate dai predetti investitori privati indipendenti, individuati attraverso una procedura aperta e trasparente.

Il Fondo e gli investitori privati indipendenti coinvestono nel capitale delle imprese di cui al comma 321 alle medesime condizioni.


 

Articolo 1, comma 327
(Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione
Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI))

 

 

Il comma 327 interviene sulla disciplina relativa alla società alla quale sono state trasferite le funzioni dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI).

 

Il comma novella il comma 11 dell'articolo 21 del D.L. 201/2011 (L. 214/2011).

La novella interviene sulla disciplina relativa all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI).

 

Al riguardo si ricorda che l'art. 24 del D.L. 34/2019 (L. 58/2019) ha introdotto una serie di modiche al comma 11 dell'articolo 21 del decreto-legge n. 201 del 2011 volte a completare il processo di liquidazione dell'EIPLI e accelerare la costituzione della società che dovrà assumerne le funzioni.

Si veda il dossier n. 123/5, predisposto in occasione dell'esame dell'A.S. 1354.

Si veda inoltre il Dossier n. 570/1, Tomo I, 14 dicembre 2011, del Servizio studi della Camera dei deputati per una ricostruzione delle vicende riguardanti l'EIPLI.

 

Essa specifica in particolare che la società alla quale sono state trasferite le funzioni del soppresso Ente con le relative risorse, umane e strumentali, deve essere una società per azioni a totale capitale pubblico e soggetta all'indirizzo e controllo analogo degli enti pubblici soci.

Essa sancisce altresì il divieto per le società di cui al titolo V del libro quinto del codice civile e per altri soggetti di diritto privato comunque denominati di detenere, neppure indirettamente né a seguito di conferimenti o emissione di nuove azioni, comprese quelle prive del diritto di voto, partecipazioni al capitale della predetta società.


 

Articolo 1, comma 328
(Rideterminazione della dotazione organica e
autorizzazione all'assunzione )

 

 

Il comma 328 autorizza il MISE a bandire concorsi pubblici e, conseguentemente, ad assumere a tempo indeterminato di complessive 627 unità di personale per l'avvio di operatività del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN).

 

Il comma  è finalizzato a rafforzare lo svolgimento delle attività a completamento dell'avvio del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN) delle funzioni aggiuntive attribuite al MISE in materia di laboratorio di certificazione, di normativa tecnica e vigilanza sulla sicurezza dei prodotti e dei processi produttivi, di crisi d'impresa, di amministrazioni straordinarie, di contenzioso e arbitrati internazionali in materia di energia, di vigilanza e controllo del corretto uso delle frequenze.

 

Il Centro di valutazione e certificazione nazionale è stato istituito con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 15 febbraio 2019. Il centro è stato istituito presso l'Istituto Superiore delle comunicazioni e tecnologie dell'informazione. Il 19 aprile 2019 è stato firmato il decreto direttoriale che descrive il modello di funzionamento, l'organizzazione e il piano di sviluppo del CVCN, così come previsto dal richiamato decreto del Ministro dello sviluppo economico.

Per un approfondimento si veda il resoconto stenografico della seduta della Commissione Trasporti del 7 maggio 2019, audizione di rappresentanti dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (ISCOM) del Ministero dello sviluppo economico nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle nuove tecnologie delle telecomunicazioni, con particolare riguardo alla transizione verso il 5g ed alla gestione dei big data.

In particolare, nel documento depositato presso la IX Commissione, si osserva che [i]"n questa prospettiva va letta, infatti, la recente istituzione del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN) presso il Ministero dello Sviluppo Economico, che si aggiunge ai già attivi OCSI (Organismo di certificazione della sicurezza informatica) per prodotti e sistemi ICT commerciali – attivato nel 2004 - e CE.VA. (Centro di Valutazione) della sicurezza informatica di prodotti e sistemi destinati a gestire dati coperti dal segreto di Stato o di vietata divulgazione), anch’essi operativi presso l’ISCTI del Ministero dello Sviluppo Economico.

Sul piano normativo, il DPCM 17 febbraio 2017 aveva definito l’architettura istituzionale deputata alla tutela della sicurezza nazionale relativamente alle infrastrutture critiche materiali e immateriali, con particolare riguardo alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica.

In questo contesto, è stato all’epoca previsto che il Ministero dello sviluppo economico promuovesse “l'istituzione di un centro di valutazione e certificazione nazionale per la verifica delle condizioni di sicurezza e dell'assenza di vulnerabilità di prodotti, apparati e sistemi destinati ad essere utilizzati per il funzionamento di reti, servizi e infrastrutture critiche, nonché di ogni altro operatore per cui sussista un interesse nazionale”.

Successivamente, il Piano nazionale per la sicurezza cibernetica e la sicurezza informatica, varato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel marzo 2017, ha precisato che tale Centro sarebbe stato realizzato presso il Ministero dello sviluppo economico.

In tale contesto, il Centro di valutazione e certificazione nazionale, istituito con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 15 febbraio 2019, costituisce, soprattutto in prospettiva, un importante tassello ai fini della sicurezza cibernetica del Paese.

Il Centro è stato istituito presso l’Istituto Superiore delle Comunicazioni e Tecnologie dell’Informazione (ISCTI) del Mise per la competenza acquisita negli anni nel settore della certificazione informatica. La fase di progettazione del Centro è stata ultimata ed è in corso di completamento anche la definizione delle procedure per il suo funzionamento, perseguendo l’obiettivo generale di contemperare gli aspetti di sicurezza e le esigenze di mercato delle imprese coinvolte.

Il 19 aprile 2019 il Direttore dell’ISCTI ha firmato il Decreto che descrive il modello di funzionamento, l’organizzazione ed il piano di sviluppo del CVCN.

La sua operatività si svilupperà secondo un approccio graduale sulla base delle risorse umane e finanziarie disponibili.

Al di là degli aspetti tecnici di realizzazione del Centro l’impatto delle sue attività dipenderà da una serie di fattori, in particolare la definizione di un quadro normativo che individui le infrastrutture critiche e strategiche - problematica comunque già all’attenzione del Governo - e stabilisca specifici obblighi per l’acquisizione di prodotti e sistemi destinati alle predette infrastrutture. Tale quadro dovrà tenere anche conto delle disposizioni sulla realizzazione del “framework” di certificazione europea, contenute in un regolamento di prossima pubblicazione nell’Unione Europea, comunemente denominato “Cyber Act”.

Tale regolamento, che fra l’altro prevede il rafforzamento del mandato dell’ENISA, istituisce un perimetro normativo comune per la certificazione della sicurezza informatica. Il nuovo quadro di certificazione mira a rafforzare il mercato unico digitale dell’Unione, accrescendo l’affidabilità dei prodotti e la consapevolezza degli utenti.

In questo nuovo contesto, che prevede la costituzione di sistemi europei di certificazione di prodotti e servizi ICT, il nostro Paese, per il tramite del Ministero dello sviluppo economico, si trova assolutamente in linea con l’azione europea".

A tal fine, il comma autorizza il MISE a bandire concorsi pubblici e, conseguentemente, ad assumere a tempo indeterminato

§  309 unità di personale da inquadrare nella III area del personale non dirigenziale, posizione economica F1;

§  318 unità di personale da inquadrare nella II area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, con professionalità pertinenti alle predette funzioni.

 

Le predette assunzioni sono in aggiunta alle settantasette unità già autorizzate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del D.L. 21 settembre 2019, n. 105 (L. 133/2019).

 

Tale disposizione ha previsto che, tenuto conto dell'esigenza di disporre di personale in possesso della professionalità necessaria per lo svolgimento delle funzioni del CVCN, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, con incremento della vigente dotazione organica nel limite delle unità eccedenti, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, un contingente massimo di settantasette unità di personale, di cui sessantasette di area terza e dieci di area seconda, nel limite di spesa di euro 3.005.000 annui a decorrere dall'anno 2020.

 

Le assunzioni sono inoltre effettuate con conseguente incremento della vigente dotazione organica nel limite delle unità eccedenti, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali e in deroga:

§  alla vigente disciplina relativa all’organizzazione e alla disciplina degli uffici delle pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 6 del d.lgs. 165/2001 nonché alle disposizioni in materia di mobilità del personale di cui all'articolo 34-bis dello stesso d.lgs.;

§  alle disposizioni che prevedono che le pubbliche amministrazioni possono avviare procedure concorsuali solo in seguito alla verifica dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, a meno che non vi siano comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate (art. 4, co. 3, D.L. 101/2013 – L. 125/2013);

§  ai limiti previsti dall'articolo 66 del D.L. n. 112/2008 (L.133/2008).

 

A tal fine, il comma in esame autorizza la spesa di 3.788.477 euro per il 2020, di 11.365.430 euro per il 2021, di 18.942.383 euro per il 2022 e di 22.730.859 euro a decorrere dal 2023.


 

Articolo 1, comma 329
(Fondo prevenzione randagismo)

 

 

Il comma 329, introdotto nel corso dell’esame al Senato, autorizza, per il 2020, la spesa di 1 milione di euro per le finalità previste dalla legge quadro sugli animali di affezione. Il 60 per cento delle risorse è destinato alle regioni dove più forte è il fenomeno del randagismo.

 

La disposizione autorizza, per il 2020, la spesa di 1 milione di euro per le finalità previste dalla legge quadro sugli animali di affezione (legge n. 281/1991).

Il 60 per cento delle risorse è destinato alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna per la realizzazione di piani straordinari di prevenzione e controllo del randagismo (per un approfondimento si rinvia alla sezione Dati sul randagismo del sito istituzionale del Ministero della salute).

 

Si ricorda che la legge 14 agosto 1991 n. 281 ha istituito un fondo per la tutela del benessere e per la lotta all'abbandono degli animali da compagnia. Le disponibilità del fondo vengono ripartite annualmente tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano con decreto dal Ministro della salute. Per i criteri di ripartizione si rinvia alla sezione dedicata del sito del Ministero della salute Fondo per la lotta all'abbandono. Si ricorda infine che l’art. 1, comma 756, della legge di bilancio 2019 (legge 145/2018) ha previsto, per il 2019, un incremento di 1 milione di euro dello stanziamento delle risorse Fondo per la lotta all’abbandono.

 


 

Articolo 1, commi 330 e 331
(Fondo per la disabilità e la non autosufficienza)

 

 

Il comma 330, modificato nel corso dell’esame al Senato, istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo a carattere strutturale denominato “Fondo per la disabilità e la non autosufficienza”, con una dotazione di 29 milioni di euro per il 2020 (nel testo originario 50), di 200 milioni di euro per il 2021, di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Le risorse del Fondo sono indirizzate all’attuazione di interventi a favore della disabilità, finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno in materia. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse previste, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.

Nel corso dell’esame al Senato è stato inserito il comma 331 che dispone un incremento di 50 milioni di euro a favore del Fondo per le non autosufficienze.

 

Il comma 330, istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo denominato “Fondo per la disabilità e la non autosufficienza”, con una dotazione pari a 29 milioni di euro per l’anno 2020 (nel testo originario erano 50 milioni), a 200 milioni di euro per l’anno 2021, a 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022. Le risorse del Fondo sono indirizzate all’attuazione di interventi a favore della disabilità finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità.

Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse previste, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.

Sul punto si ricorda che la NaDef preannuncia, a completamento della manovra di bilancio 2020-2022, quale collegato, un disegno di legge in materia di disabilità.

 

Nel corso dell’esame al Senato è stato inserito il comma 331 che dispone un incremento di 50 milioni di euro a favore del Fondo per le non autosufficienze, di cui all’art. 1, comma 1264 della legge 296/2006 (vedi infra).

 

 

Per dare copertura ai costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-sanitaria rivolta al sostegno di persone con gravissima disabilità e ad anziani non autosufficienti, e favorirne la permanenza presso il proprio domicilio evitando il rischio di istituzionalizzazione, è stato istituito il Fondo per le non autosufficienze (FNA) (art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 - legge finanziaria 2007). Le risorse sono aggiuntive rispetto a quelle destinate alle prestazioni e ai servizi in favore delle persone non autosufficienti da parte delle Regioni e delle autonomie locali.

A decorrere dal 2016, l’intera dotazione del FNA ha assunto carattere strutturale e si è accresciuta negli anni successivi: dai 400 milioni del 2016 ai 450 del biennio 2017-18 fino ai 573,2 milioni di euro nel 2019.

A queste risorse vanno poi sommate quelle derivanti dai risparmi connessi al programma straordinario di verifica della permanenza del possesso dei requisiti sanitari per l’erogazione delle prestazioni di invalidità civile, condotte da INPS nel periodo 2013-2015, che il legislatore aveva ridestinato all’FNA.

Le risorse del Fondo sono ripartite annualmente tra le regioni con decreto interministeriale, previa Intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. Il Decreto di riparto del 26 settembre 2016, stabilendo la destinazione delle risorse, ha definito, all'articolo 3, la condizione delle persone con disabilità gravissime, ma solo ai fini del riparto, attribuendo agli interventi e servizi loro dedicati il 40% delle risorse. Il successivo Decreto di riparto 27 novembre 2017 ha attribuito le risorse del Fondo, prioritariamente, e comunque in maniera esclusiva per una quota non inferiore al 50%, per gli interventi a favore di persone in condizione di disabilità gravissima, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA) e delle persone con stato di demenza molto grave, tra cui quelle affette dal morbo di Alzheimer (come previsto, per l'Alzheimer, dall'art. 1, comma 411, della legge 232/2016 - legge di bilancio 2017).

Si ricorda, che, dal 2014, a valere sulla quota del Fondo destinata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono finanziate anche le azioni volte all'attuazione del Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, adottato con D.P.R. 4 ottobre 2013, relativamente alla linea di attività n. 3, «Vita indipendente e inclusione nella società».

Il FNA, sin dalla sua istituzione, ha indirizzato il proprio spazio d’azione verso interventi volti a favorire la domiciliarità. Pertanto gli interventi finanziabili a valere sulle risorse del Fondo sono andati specializzandosi in tre tipologie: assistenza domiciliare diretta; assistenza “indiretta” mediante trasferimenti monetari sostitutivi di servizi o per il caregiver; interventi complementari ai precedenti anche nella forma di ricoveri di sollievo (esclusi comunque i ricoveri a ciclo continuativo non temporaneo).

La condizione di disabilità gravissima non esaurisce il novero delle finalizzazioni del Fondo per le non autosufficienze. In generale, il Fondo finanzia anche interventi per non autosufficienze “gravi”, ad oggi però non meglio specificate a livello nazionale e quindi rimesse nei termini definitori esclusivamente alla programmazione regionale. Dal punto di vista quantitativo, si tratta di un insieme di beneficiari simile a quello dei gravissimi.

L’eterogeneità a livello regionale nel numero di non autosufficienti gravi e nella loro quota rispetto al totale degli assistiti si accompagna anche ad una notevole diversità territoriale nella programmazione delle risorse loro dedicate. Infine, anche qualitativamente, le persone assistite a valere sulle risorse FNA come non autosufficienti gravi non sono in alcun modo riconducibili ad un modello nazionale di riferimento.

Per quanto riguarda l’accesso dei disabili gravi alle prestazioni, è diffuso l’utilizzo dell’ISEE, utilizzato in alcune Regioni mediante la fissazione di soglie di accesso, in altre come criterio di ordinamento delle domande per individuare i beneficiari in caso di risorse non sufficienti. In alcuni casi, infine, si individuano a livello regionale specifici target di intervento (esempio, anziani o minorenni). In altri, le risorse sono trasferite agli ambiti territoriali (a volte ai distretti socio-sanitari), che a loro volta individuano beneficiari e interventi secondo le priorità del territorio.

In generale, l’accesso è sempre preceduto da una valutazione multidimensionale a cura di una specifica équipe con competenze socio-sanitarie, ma non esistono pratiche comuni negli strumenti e nei criteri di scelta adottati. Varie sono ad esempio le scale di valutazione prese a riferimento, ma senza che da esse discendano differenziazioni nei servizi e negli interventi attivati utili per la definizione di una modalità d’accesso unica a livello nazionale o anche regionale.

Il decreto legislativo 147/2017 Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà, istitutivo del Reddito di inclusione (REI), modificato dal decreto legge 4/2019 Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, ha previsto all’art. 21 la predisposizione di un Piano per la non autosufficienza, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo per le non autosufficienze. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con un comunicato del 9 ottobre 2019, ha precisato che il Piano sarà adottato con il decreto di riparto del Fondo per le non autosufficienze e che tale occasione, visto il carattere strutturale delle risorse, deve intendersi come l’avvio di un percorso “in grado di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti” e che “all'interno del sistema dei servizi dovrà essere garantito, in particolare alle persone con disabilità gravissima, un assegno di cura e per l'autonomia che permetta di intensificare sensibilmente i sostegni di cui tali persone necessitano. E dovrà affermarsi un modello unitario di riconoscimento delle persone che esprimono maggiori bisogni”.


 

Articolo 1, comma 332
(Fondo diritto al lavoro dei disabili)

 

 

Il comma 332 – introdotto al Senato- incrementa il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di 5 milioni di euro per il 2020.

 

L’art. 13 della L. 68/1999 ha istituito il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, al fine di incentivare l’assunzione delle persone disabili.

In particolare, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 33 del Regolamento UE n. 651/2014 sugli aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità[76], ai datori di lavoro è concesso a domanda un incentivo:

§  nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di trentasei mesi, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra (D.P.R. 915/1978);

§  nella misura del 35 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di trentasei mesi, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 ed il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle richiamate tabelle;

§  nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 60 mesi, per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi e per tutta la durata del contratto.

Per le suddette finalità, il comma 4 del richiamato articolo 13 istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, attraverso cui, nei limiti del 5 per cento delle risorse complessive, possono essere finanziate sperimentazioni di inclusione lavorativa delle persone con disabilità da parte del medesimo Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le risorse sono attribuite per il tramite delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Regolamento recante norme per il funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili è stato emanato con D.M. 3 gennaio 2000, n. 91.

In merito alla dotazione del Fondo, si ricorda che la legge di stabilità per il 2015 (art. 1, co. 160-161, della L. 190/2014) ha disposto un incremento della dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE). Per il 2017, l’art. 55-bis del decreto-legge n. 50/2017 (L. n. 96/2017) ha disposto un incremento dello stanziamento di 58 milioni di euro. Da ultimo, la legge di bilancio 2019 (art. 1, c. 520, L. 145/2018) ha disposto un ulteriore incremento di 10 milioni di euro per il 2019

Qui un focus del Ministero sul funzionamento del Fondo in esame e sulle ulteriori risorse ad esso attribuite per decreto (v. da ultimo il decreto interministeriale MLPS - MEF del 7 maggio 2018).


 

Articolo 1, comma 333
(Integrazione dei disabili attraverso lo sport)

 

 

Il comma 333, inserito nel corso dell’esame al Senato, autorizza la spesa di € 500.000 nel 2020, da destinare alle attività del “Progetto Filippide”.

 

In particolare, il contributo è finalizzato a favorire la realizzazione di progetti di integrazione dei disabili attraverso lo sport.

 

Dal sito ufficiale si evince che il “Progetto Filippide” è una derivazione dell’Associazione Sport e Società, società sportiva dilettantistica affiliata alla FISDIR (Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali) e riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), che svolge attività di allenamento e preparazione a competizioni sportive per soggetti affetti da autismo e sindromi rare ad esso correlate.

Il progetto è nato a Roma grazie al sostegno e al contributo del Comune di Roma – Assessorato alle Politiche sociali – Ufficio Handicap. Tale sostegno, iniziato nel 2002, prosegue tuttora.


 

Articolo 1, comma 334
(Estensione delle categorie di soggetti esenti
dalla partecipazione alla spesa sanitaria)

 

 

Il comma 334, introdotto durante l’esame al Senato, amplia le categorie dei soggetti esenti dalla partecipazione della spesa sanitaria, comprendendo in esse, a partire dal 1° gennaio 2020, anche i minori privi del sostegno familiare, per i quali specifiche misure siano state attivate dall’autorità giudiziaria. Gli oneri derivanti dalla disposizione in esame, non quantificati, sono posti a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale.

 

Il comma 334 introduce una novella al comma 16, art. 8, della legge n. 537/1993 in materia di compartecipazione alla spesa sanitaria, con la finalità di ampliare, dal 2020, le categorie di soggetti esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria per farmaci a pagamento e per ticket relativi a prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e ad altre prestazioni specialistiche ambulatoriali garantite dal Servizio sanitario nazionale, di cui ai commi 14 e 15, art. 8, della sopra citata legge.

La nuova fattispecie è costituita dai minori privi del sostegno familiare, per i quali l’autorità giudiziaria abbia disposto:

§  l’apertura della tutela ai sensi dell’art. art. 343 del codice civile (si tratta dei casi in cui entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la responsabilità genitoriale);

§  la collocazione in luogo sicuro, ai sensi dell’art. 403 del codice civile (si tratta delle ipotesi di minore moralmente o materialmente abbandonato o allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere alla sua educazione). Si osserva che l’art. 403 fa riferimento a provvedimenti urgenti della pubblica autorità ai quali può solo eventualmente fare seguito un intervento dell’autorità giudiziaria;

§  l’affidamento familiare ai sensi dell’art. 4 della legge sulle adozioni n. 184 del 1983 (si tratta del minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo).

 

Ai fini della semplificazione per l’accesso all’esenzione, la medesima esenzione è accertata e verificata, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, attraverso le funzionalità dell’Anagrafe nazionale degli assistiti – ANA (di cui all’art. 62-ter del D. Lgs. 82/2005). Nelle more della realizzazione dell’ANA, l’esenzione di cui alla presente disposizione è accertata e verificata attraverso le funzionalità dell’Anagrafe degli assistiti (elenco degli assistiti) del sistema Tessera sanitaria, sulla base delle informazioni rese disponibili dal Ministero della giustizia.

 

La copertura degli oneri derivanti dalla norma, che comunque non risultano quantificati, sono posti a valere sul Fondo sanitario nazionale come annualmente determinato con legge di bilancio ai sensi dell’articolo 12 del D.Lgs. n. 502/1992.

 

A legislazione vigente, per quanto qui interessa, sono già esenti dalla corresponsione di ticket per prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e di altre prestazioni specialistiche ambulatoriali, i minori di anni 6 appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo complessivo non superiore a 36.151,98 euro (cod. esenzione E01). Si sottolinea che l’esenzione per limiti di reddito non riguarda l’assistenza farmaceutica.

Le esenzioni per limiti di reddito – che devono essere sottoposte alla prova dei mezzi mediante una dichiarazione sostitutiva unica prevista dalla normativa in materia ISEE – operano, per i minori, su dichiarazione di un loro familiare e devono essere apposte sul retro della prescrizione medica, in base ad uno specifico codice rilasciato, su richiesta, dalla ASL di appartenenza.

 


 

Articolo 1, comma 335
(Contributo alle scuole paritarie con alunni disabili)

 

 

Il comma 335, inserito nel corso dell’esame al Senato, incrementa di € 12,5 mln per il 2020 il contributo destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità.

 

L’art. 1-quinquies, co. 1, del D.L. 42/2016 (L. 89/2016) – come modificato dall’art. 1, co. 616, della L. 232/2016 – ha disposto la corresponsione di un contributo alle scuole paritarie di cui alla L. 62/2000[77], che accolgono alunni con disabilità, nel limite di spesa di € 23,4 mln annui a decorrere dal 2017. Il contributo è ripartito secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenendo conto, per ciascuna scuola paritaria, del numero degli alunni con disabilità accolti e della percentuale di alunni con disabilità rispetto al numero complessivo degli alunni frequentanti.

 

Da ultimo, l’art. 9 del DM 278 del 28 marzo 2019, recante criteri e parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l'anno scolastico 2018/2019, ha stabilito – ugualmente a quanto stabilito a partire dall’a.s. 2016/2017 – che le risorse, allocate sul cap. 1477/pg 2, sarebbero state assegnate agli Uffici scolastici regionali ripartendole sulla base del numero di alunni disabili iscritti e frequentanti nelle scuole paritarie di ogni regione. Gli USR avrebbero poi provveduto a erogare alle scuole paritarie le risorse assegnate, ripartendole per il 50% sulla base del numero di alunni disabili presenti in ciascuna scuola e, per l’altro 50%, tenendo conto della percentuale di alunni disabili sul numero di alunni frequentanti in ciascuna scuola.


 

Articolo 1, comma 336
(Contributo straordinario unione Italiana Ciechi)

 

 

Il comma 336, introdotto durante l’esame al Senato, prevede un contributo straordinario di un milione di euro per l’anno 2020, in favore dell’Unione Italiana Ciechi.

 

Il contributo di 1 milione di euro per il solo anno 2020 è stanziato in occasione dei cento anni di fondazione, per lo sviluppo ed il sostegno delle attività dell’Unione sul territorio nazionale, per le manifestazioni ed iniziative per la Giornata del Braille, per la diffusione della cultura e della pratica addestramento del cane guida e per la valutazione e il monitoraggio degli ausili e delle tecnologie speciali.

 

L’Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS è un’associazione di promozione sociale, con compiti di rappresentanza e tutela degli interessi morali e materiali dei ciechi e degli ipovedenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Essa ha per scopo l’integrazione dei ciechi e degli ipovedenti nella società, perseguendo l’unità della categoria.

Per il raggiungimento dei suoi fini l’Unione ha anche creato alcuni strumenti operativi. In particolare vanno ricordati il Centro Nazionale del Libro Parlato, il Centro Nazionale Tiflotecnico, l’I.Ri.Fo.R. (Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione), il centro studi e riabilitazione “Le Torri” di Tirrenia, l’U.N.I.Vo.C. (Unione Nazionale Italiana Volontari pro Ciechi) e ultima creazione, l’A.L.A. (Agenzia Per La Promozione Del Lavoro Dei Ciechi). L’Unione ha anche istituito la Sezione Italiana della Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità.

L’articolo 1 della legge 379/1993[78]  stabilisce che, a decorrere dal 1993, all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione (I.RI.FO.R.) ed all'Istituto europeo ricerca, formazione orientamento professionale (I.E.R.F.O.P.), è concesso un contributo annuo di lire 2.500 milioni. Tale contributo è ripartito annualmente dall'Unione italiana ciechi sulla base dei programmi e della organizzazione sul territorio degli Istituti formativi sopra citati. L’ammontare del contributo ha subito negli anni una sensibile decurtazione, tuttavia con il decreto legge 203/2005 e la legge 191/2009 (come attuata dal D.P.C.M 19 marzo 2010), è stato previsto un rifinanziamento della legge 379/1993 per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

In seguito, l’art. 33, comma 35, della legge 183/2011 ha fissato il contributo di cui alla legge 379/1993 in 2,5 milioni di euro per l'anno 2011 e 3,6 milioni di euro per l'anno 2012. La norma ha disposto che tale contributo fosse attribuito per il 35 per cento all'istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione - I.RI.FO.R. Onlus, per il 50 per cento all'I.R.F.A. - Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL onlus e per il restante 15 per cento all'Istituto europeo per la ricerca, la formazione e l'orientamento professionale - I.E.R.F.O.P. onlus. Successivamente, il comma 192 della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013) ha stabilito che il contributo di cui all’art. 33, comma 35, della legge 183/2011 fosse fissato in favore dell'I.R.F.A. - Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

Da ultimo il comma 418 della legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), ha stabilito le modalità di riparto del contributo annuo dello Stato all’Unione italiana ciechi, di cui alla legge 379/1993, avente, nella normativa fino a quel momento vigente, il vincolo di destinazione a specifici enti formativi.

La norma dispone che il citato contributo sia erogato per l’85 per cento agli enti di formazione destinatari e, per il restante 15 per cento, sia destinato all'Associazione Nazionale Privi di Vista e Ipovedenti ONLUS - per le esigenze del Centro Autonomia e mobilità (avente sede a Campagnano di Roma) e della connessa scuola per cani guida per ciechi - ed al Polo tattile multimediale di Catania della Stamperia Regionale Braille ONLUS. Si prevede, inoltre, che il riparto tra i soggetti sia operato con provvedimento del Ministero dell'interno, su proposta dell'Unione italiana ciechi e tenuto conto dei progetti di attività presentati dai medesimi soggetti. Nella normativa previgente, invece, il contributo era ripartito annualmente dall'Unione italiana ciechi (sulla base dei programmi e dell'organizzazione sul territorio dei due Istituti suddetti). Gli enti citati sono tenuti agli adempimenti di rendicontazione di cui all’articolo 2 della legge n. 379/1993.


 

Articolo 1, comma 337
(Contributo a favore della FISH)

 

 

Il comma 337, introdotto al Senato, autorizza a favore della FISH - Federazione italiana per il superamento dell’handicap ONLUS la spesa di 400mila euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

 

Il contributo in esame è stanziato al fine di garantire l'attività di inclusione e promozione sociale delle persone con disabilità svolta dalla FISH - Federazione italiana per il superamento dell’handicap ONLUS.

Si ricorda che l’art. 1, comma 280, della legge di bilancio 2019 (legge 145/2018) ha previsto per la FISH ONLUS un contributo, pari a 400 migliaia di euro per il 2019.

 

Lo Statuto vigente della FISH, che recepisce le modifiche approvate nel corso del Congresso Straordinario del marzo 2014, è il documento identitario, dove vengono definiti i principi e le linee guida dell’organizzazione, oltreché gli organi sociali di gestione della Federazione stessa (unico soggetto, articolato a livello territoriale, regionale e provinciale). La FISH struttura i propri lavori attraverso gruppi di lavoro specifici sulle questioni dell’educazione inclusiva, dell’occupazione, della riabilitazione/abilitazione, e della discriminazione, nonché su altri temi individuati dagli organi sociali demandati. L’Agenzia E.Net è lo strumento statutario di cui la Federazione si avvale per la progettazione e la gestione dei propri progetti ed iniziative. Si caratterizzano come i principali ambiti di lavoro della Agenzia le azioni di rafforzamento della rete interassociativa e la promozione di attività di consulenza, formazione, ricerca e monitoraggio.


 

Articolo 1, comma 338
(Contributo Associazione Nazionale Guida
Legislazioni Andicappati Trasporti- ANGLAT)

 

 

Il comma 338, introdotto durante l’esame al Senato, autorizza, dal 2020, un contributo annuo a regime, pari a 500mila euro, in favore dell’Associazione Nazionale Guida Legislazioni Andicappati Trasporti (ANGLAT).

 

Il contributo all’ANGLAT, previsto a regime per un importo pari a 500 mila euro annui a partire dal 2020, è attribuito all’Associazione Nazionale Guida Legislazioni Andicappati Trasporti (ANGLAT) al fine di contribuire alla piena realizzazione degli obiettivi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con Legge n. 18/2009.

 

 

L’ANGLAT è stata fondata nel 1981 quale Associazione di categoria, con lo scopo di migliorare, relativamente ai trasporti, le normative in vigore, onde consentire a tutte le persone disabili di poter fruire del diritto alla mobilità. L’Associazione svolge la propria attività di promozione sociale a favore del mondo della disabilità, offrendo una specifica competenza e professionalità in materia di mobilità pubblica e privata, ai propri associati e non, a Ministeri, Enti, Istituzioni, società, operatori commerciali, per la corretta interpretazione ed applicazione della normativa, nei vari settori di competenza.


 

Articolo 1, commi 339-341 e 343-344
(
Disposizioni a favore della famiglia)

 

 

I commi 339-341 e 343-344 istituiscono il “Fondo assegno universale e servizi alla famiglia” con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per il 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Le risorse del Fondo sono indirizzate all’attuazione di interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia nonché al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli.

La norma non specifica quali siano i provvedimenti normativi attuativi degli interventi a valere sulle risorse del Fondo, ma indica che, dal 2021, nel Fondo verranno trasferite le risorse dedicate all’erogazione dell’assegno di natalità (c.d. bonus bebè) e del Bonus asilo nido.

Per quanto riguarda il Bonus bebè, il beneficio è rinnovato per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 e, con riferimento a tali soggetti, è riconosciuto soltanto per la durata di un anno. Il Bonus diviene una prestazione ad accesso universale (attualmente spetta a condizione che il nucleo familiare sia in possesso di un ISEE minorenni non superiore a 25.000 euro) modulata su tre fasce ISEE, più precisamente: assegno annuale di 1.920 euro per le famiglie con ISEE minorenni non superiore a 7.000 euro; assegno annuale di 1.440 euro per le famiglie con ISEE minorenni superiore alla soglia di 7.000 euro e non superiore a 40.000 euro; assegno annuale di 960 euro per le famiglie con un ISEE minorenni superiore a 40.000 euro. Come già previsto, in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato nel corso del 2020, l'importo dell'assegno è aumentato del 20 per cento.

Anche il Bonus asilo nido viene rimodulato su soglie ISEE differenziate; l’attuale beneficio di 1.500 euro, a decorrere dal 2020, è incrementato di 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore ISEE minorenni fino a 25.000 euro e di 1.000 euro per i nuclei familiari con ISEE minorenni da 25.001 euro a 40.000 euro.

Entrambe le prestazioni sono riconosciute nei limiti di spesa programmati, come incrementati dal provvedimento in esame.

 

Il comma 339 istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo denominato “Fondo assegno universale e servizi alla famiglia”, con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per l’anno 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

Le risorse del Fondo sono indirizzate all’attuazione di interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia nonché al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli.

Con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti nonché, nei limiti di spesa stabiliti, al rinnovo del Bonus bebè per il 2020 e al finanziamento del Bonus asili nido.

 

In proposito si rileva che la norma non indica quali siano i provvedimenti normativi di disciplina degli interventi previsti, né fissa un termine per la loro emanazione.

 

Sul punto si ricorda che, nell’ambito delle azioni a sostegno delle famiglie, la NaDef preannuncia, a completamento della manovra di bilancio 2020-2022, quale collegato, un disegno di legge recante misure per il sostegno e la valorizzazione della famiglia (Family Act) e, per quanto riguarda misure specifiche dedicate al sostegno della genitorialità, l’istituzione di un assegno mensile destinato alla crescita, al mantenimento e all’educazione della prole, anche nell’ottica di pervenire a un sistema organico più semplice e coordinato.

Si ricorda inoltre che presso la Commissione XII della Camera è in corso d’esame l’A.C. 687 Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno e la dote unica per i servizi. La ministra per le pari opportunità e la famiglia, intervenendo nella seduta del 29 ottobre 2019, nel corso dell’esame, in sede referente, della citata proposta, in relazione alle misure a sostegno della famiglia presenti nella manovra di bilancio, ha fatto riferimento alla istituzione di un Fondo che costituirà un bacino di risorse da incrementare nel tempo. La disciplina di tale Fondo sarà affidata al corrispondente collegato alla legge di bilancio, all'interno del quale figurerà, tra le altre misure, un'erogazione mensile, strutturale e continuativa, da corrispondere alle famiglie per ciascun figlio, dalla nascita fino all'età adulta.

 

Il comma 340 estende l’assegno di natalità (c.d. Bonus bebè) per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione. Il Bonus diviene una prestazione ad accesso universale (attualmente spetta a condizione che il nucleo familiare sia in possesso di un ISEE non superiore a 25.000 euro e l’importo dell’assegno è raddoppiato per famiglie con ISEE non superiore a 7.000 euro) modulata a seconda delle fasce di reddito di riferimento. Più precisamente, l’importo dell’assegno annuo viene così modulato:

a)   1.920 euro (160 euro al mese) qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE minorenni non superiore a 7.000 euro annui;

 

L’ISEE minorenni (art. 7 del D.p.c.m. 159/2013) è richiesto per l'accesso alle prestazioni agevolate rivolte ai minorenni che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi. Per il calcolo occorre prendere in considerazione la condizione del genitore non coniugato e non convivente per stabilire se essa incida o meno sull' ISEE del nucleo familiare del minorenne. Anche quando l’altro genitore è coniugato o ha figli con persona diversa può essere necessario tener conto della situazione economica attraverso il calcolo della componente aggiuntiva. Nei nuclei familiari in cui i genitori sono sposati o convivano l’ISEE minorenni corrisponde all’ISEE ordinario.

 

b)   1.440 euro (120 euro al mese) qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE minorenni superiore alla soglia di 7.000 euro e non superiore a 40.000 euro;

c)   960 euro (80 euro al mese) qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE minorenni superiore a 40.000 euro;

d)   in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, l'importo dell'assegno di cui alle lettere a), b) e c) è aumentato del 20 per cento.

 

Il Bonus bebè, istituito dalla legge di stabilità 2015 (commi 125-129 della legge 190/2014) per un periodo di tre anni a favore dei nati o dei minori adottati nel triennio 2015-2017, è stato in seguito riconosciuto soltanto per la durata di un anno anche per i nati o adottati nel 2018 (art. 1, commi 248-249 della legge 205/2017). Successivamente, è stato esteso (art. 23- quater, commi da 1 a 3 del decreto legge 119/2018) anche ai nati o adottati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, fino al compimento del primo anno di età o di ingresso nel nucleo familiare. Il decreto legge 119/2018 ha anche previsto una maggiorazione del 20 per cento dell'importo dell'assegno per le nascite e adozioni intervenute nel 2019 relativamente ai figli successivi al primo. L’importo del Bonus bebè dipende dal valore dell’ISEE minorenni. Nel caso in cui non sia superiore a 25.000 euro annui (soglia ISEE di accesso), ammonta a 80 euro al mese per un massimo di 12 mesi (960 euro annui); con la maggiorazione, 96 euro al mese per un massimo di 12 mesi (1.152 euro annui). Nel caso in cui il valore ISEE non sia superiore a 7.000 euro annui, ammonta a 160 euro al mese per un massimo di 12 mesi (1.920 euro annui); con la maggiorazione, 192 euro al mese per un massimo di 12 mesi (2.304 euro annui). L’importo maggiorato del 20 per cento si applica anche ai parti gemellari. Con la circolare INPS 7 giugno 2019, n. 85, l’Istituto ha fornito chiarimenti sui requisiti, sugli importi e sulle modalità di accesso per il 2019. La legge di bilancio 2019 (legge 145/2018) ha fissato i limiti di spesa a 204 milioni di euro per il 2019 e a 240 milioni per il 2020. L’art. 1, comma 249, della legge n. 205/2017 ha introdotto obbligo di monitoraggio da parte dell’INPS mediante relazioni mensili al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dell’Economia e delle finanze e al Ministro per la Famiglia e le disabilità, al fine di segnalare rischi di scostamento dai limiti di spesa.

 

Il comma 341 quantifica l’onere derivante dal riconoscimento dell’assegno di natalità nei modi e nei tempi sopra indicati in 348 milioni di euro per l'anno 2020 e in 410 milioni di euro per l'anno 2021. Per l’importo previsto per il 2021, valutato in 410 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa a valere sul “Fondo assegno universale e servizi alla famiglia” istituito dall’articolo in esame.

 

Ai fini della valutazione del maggiore onere per l’estensione del beneficio al 2020, tenuto conto degli elementi di monitoraggio disponibili, la Relazione tecnica al provvedimento stima 440.000 nuovi beneficiari su base annua (di cui circa 140.000 con ISEE non superiore a 7.000 euro) con un numero di occorrenze di figli successivi al primo pari a circa al 50%.

 

L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dall’erogazione dell’assegno di natalità, inviando relazioni mensili al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Nel caso in cui, in sede di attuazione, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di 348 milioni di euro per l'anno 2020 e di 410 milioni di euro per l'anno 2021, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per le pari opportunità e la famiglia, del lavoro e delle politiche sociali, si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 190/2014.

 

I commi 343 e 344 modificano la normativa relativa al Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione. L’intervento legislativo è attuato apportando modifiche all’art. 1, comma 355, della legge 232/2016 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 istitutivo del beneficio.

 

La legge di bilancio 2017 (art. 1, comma 355, della legge 232/2017) ha introdotto, a decorrere dal 2017, l'erogazione di un buono di 1.000 euro su base annua, corrisposto in 11 mensilità, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici o privati. Il beneficio è anche utilizzabile per il supporto, presso la propria abitazione, dei bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche. Il buono può essere percepito per un massimo di un triennio, visto che si riferisce alla platea dei bambini da 0 a 3 anni. La legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 488, della legge 145/2018) ha portato il buono da 1.000 a 1.500 euro su base annua e lo ha esteso a ciascun anno del triennio 2019-2021. A decorrere dal 2022, il buono è determinato con DPCM, da adottare entro il 30 settembre 2021, nel rispetto del limite di spesa programmato, e comunque per un importo non inferiore a 1.000 euro su base annua, tenuto conto degli esiti del monitoraggio previsto per la misura. Il beneficio è erogato, secondo l'ordine di presentazione telematica delle domande, nel limite di spesa di 300 milioni per il 2019, e di 330 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Superato il limite di spesa non vengono prese in considerazione ulteriori domande.

 

A decorrere dal 2020, l’attuale Bonus di 1.500 euro viene rimodulato e incrementato in base alle soglie ISEE differenziate: rimane pari a 1.500 euro per i nuclei familiari con ISEE minorenni superiore a 40.000 euro; è incrementato  di 1.000 euro per i nuclei familiari con un ISEE minorenni da 25.001 euro a 40.000 euro (raggiungendo l’importo di 2.500 euro); è incrementato di ulteriori 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore ISEE minorenni fino a 25.000 euro, (raggiungendo così l’importo di 3.000 euro).

Il buono è corrisposto dall'INPS al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione attestante l'iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche o private.

L'INPS provvede al monitoraggio delle disposizioni finora illustrate, inviando relazioni mensili alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa programmato, l'INPS non prende in esame ulteriori domande finalizzate ad usufruire del beneficio di cui al presente comma. A decorrere dal 2022, l'importo del buono spettante può essere rideterminato, nel rispetto del limite di spesa programmato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2021 tenuto conto degli esiti del monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dall’erogazione del Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione.

Per l’erogazione del beneficio vengono infine innalzati i limiti di spesa precedentemente previsti, corrispondenti a 330 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

In particolare il beneficio è riconosciuto nel limite massimo di 520 milioni di euro per l’anno 2020, 530 milioni di euro per l’anno 2021, 541 milioni di euro per l’anno 2022, 552 milioni di euro per l’anno 2023, 563 milioni di euro per l’anno 2024, 574 milioni di euro per l’anno 2025, 585 milioni di euro per l’anno 2026, 597 milioni di euro per l’anno 2027, 609 milioni di euro per l’anno 2028, 621 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029”.

 

Sul punto, la Relazione tecnica al provvedimento chiarisce che i limiti di spesa sono adeguati all’incremento e alla diversa modulazione del beneficio oltre che al progressivo incremento del ricorso strutturale al beneficio stesso. Dai monitoraggi effettuati, nonostante la misura sia ancora in fase di implementazione, l’utilizzo del beneficio appare in forte espansione come dimostrano i valori di spesa in consuntivo: 5,8 milioni di euro nel 2017; 75 milioni di euro nel 2018; 163 milioni di euro al 30 settembre 2019. La RT aggiunge che le erogazioni si riferiscono a domande relative a periodi precedenti e risentono dei tempi necessari al riconoscimento del beneficio, alla determinazione dello stesso e al riscontro della documentazione necessaria per l’accesso al beneficio. Per quanto riguarda le domande pervenute, la RT sottolinea l’incremento avvenuto nel 2019. Più in particolare, al 18 ottobre 2019 le domande erano pari a 280.013, per una spesa impegnata di 265,2 mln di euro; nel 2017 le domande pervenute erano 108.866, per un importo impegnato di 45,5 mln di euro; nel 2018 le domande pervenute erano pari a 196.154, per un importo impegnato di 118,5 mln di euro. Infine, la RT osserva che i limiti di spesa per il biennio 2019-2020 sono stati incrementati, considerando però che il limite di spesa strutturale a normativa vigente è comunque ritenuto congruo in relazione al limite massimo di beneficio riconosciuto attualmente (pari a 1.500 euro, come già detto) e considerando la parametrazione al numero attuale di posti disponibili (dato dal limite di spesa) pari ai 350/360.000.  La RT valuta inoltre che la misura determini un maggiore ricorso ai servizi per l’infanzia, di cui è previsto un progressivo potenziamento della relativa offerta.

 

Il comma 344 quantifica l’onere derivante dall’erogazione del bonus. Le quantificazioni sono pari a: 190 milioni di euro per l'anno 2020 (ovvero 190 milioni risultanti quali differenza dallo stanziamento di 520 milioni stabilito dal provvedimento in esame meno i 330 milioni di euro stabiliti a legislazione vigente a decorrere dal 2020), 200 milioni di euro per l’anno 2021, 211 milioni di euro per l’anno 2022, 222 milioni di euro per l’anno 2023, 233 milioni di euro per l’anno 2024, 244 milioni di euro per l’anno 2025, 255 milioni di euro per l’anno 2026, 267 milioni di euro per l’anno 2027, 279 milioni di euro per l’anno 2028 e a 291 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029.

 

La relativa spesa per il 2020 grava sul piano gestionale n. 1 del capitolo n. 3530 iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali Somma da erogare per oneri derivanti da disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità dove sono postate anche le risorse per il congedo di paternità di cui al comma 342 della disposizione in esame.

Per gli anni 2021 e successivi si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa del “Fondo assegno universale e servizi alla famiglia”.

 

 


 

Articolo 1, comma 342
(Congedo obbligatorio di paternità)

 

 

Il comma 342, proroga per il 2020 il congedo obbligatorio di paternità, elevandone la durata a sette giorni.

 

Più nel dettaglio, la disposizione in esame, modificando l’articolo 1, comma 354, della legge n. 232 del 2016 (legge di stabilità per il 2017), proroga per il 2020 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente (di cui all’articolo 4, comma 24, lett. a), della L. n. 92/2012, come prorogato da successivi provvedimenti – vedi infra), elevandone la durata a sette giorni per l’anno 2020 (lett. a) e b))[79].

Inoltre, si dispone che anche per il 2020 il padre possa astenersi per un ulteriore giorno (in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima) (lett. c)).

 

Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, introdotto in via sperimentale dall’art. 4, c. 24, lett. a), della L. n. 92/2012, è stato oggetto di successive proroghe, da ultima quella disposta per il 2019 dalla legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 278, della L. n. 145/2018) che ne ha anche elevato la durata a cinque giorni.

Si ricorda che il suddetto congedo deve essere goduto (anche in via non continuativa) entro i cinque mesi dalla nascita del figlio e che la durata dello stesso era pari a 2 giorni per il 2017 (analogamente a quanto già disposto per il 2016), a 4 giorni per il 2018 (elevabile a 5 in sostituzione della madre, in relazione al periodo di astensione obbligatoria ad essa spettante) e a 5 giorni per il 2019 (elevabili a 6 in sostituzione della madre in relazione al medesimo periodo di astensione obbligatoria ad essa spettante).

 

Si fa presente, infine, che la recente direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE, stabilisce una disposizione minima europea che prevede 10 giorni di congedo di paternità dopo la nascita di un figlio, da retribuirsi al livello del congedo per malattia.

La citata Direttiva, infatti, all’articolo 4, dispone che gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che il padre o, laddove e nella misura in cui il diritto nazionale lo riconosce, un secondo genitore equivalente abbia diritto a un congedo di paternità di dieci giorni lavorativi da fruire in occasione della nascita di un figlio del lavoratore.

Articolo 1, comma 345
(Fondo per le adozioni internazionali )

 

 

Il comma 345, introdotto al Senato, incrementa di 500 mila euro annui a decorrere dal 2020 la dotazione del Fondo per le adozioni internazionali.

 

Tale Fondo è stato istituito dal comma 411 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), con una dotazione a decorrere dal 2016 di 15 milioni di euro, al fine di sostenere le politiche sulle adozioni internazionali e il funzionamento della relativa Commissione (vedi infra).

Successivamente l'art. 1, comma 590, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) ha incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2017 la dotazione del Fondo al fine di assicurare il sostegno alle famiglie che hanno concluso le procedure di adozione internazionale.

Il cap. 2134, relativo proprio al Fondo per le adozioni internazionali, che registrava, nel bilancio 2017, 15 milioni di euro è stato, di poi, rifinanziato - con la legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-202) - dal Governo per ulteriori 10 milioni di euro, raggiungendo uno stanziamento nel bilancio integrato 2018 di 25 milioni di euro, destinati anche al funzionamento della CAI (Commissione adozioni internazionali).

In virtù, infine della legge n. 145 del 2018 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) il citato cap. 2134 ha una dotazione di circa 24 milioni di euro.

 

È opportuno ricordare che con riguardo agli interventi della manovra operati nella Sezione II del disegno di legge, all’interno dello stato di previsione del MEF è previsto un definanziamento - per il 2020 - del capitolo 2134/1 Fondo adozioni internazionali, per circa 500 mila euro (circa 600 mila euro nel 2021 e circa 900 mila euro nel 2022) rispetto al 2019, nel quale si registrava uno stanziamento del capitolo pari a circa 24 milioni di euro.

 

 

Si ricorda, inoltre, che già la legge n. 311 del 2004 (L. finanziaria 2005) aveva istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali, finalizzato al rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalla legge 184 del 1983 (art. 1, comma 152). Il Fondo aveva una dotazione per il 2005 di 10 milioni di euro. I limiti di reddito per l’accesso al Fondo, le modalità di presentazione delle domande nonché l’ammontare delle spese rimborsabili sono state definite dal D.P.C.M. 28 giugno 2005.

Successivamente, le risorse per le adozioni internazionali sono confluite nel Fondo per le Politiche della Famiglia, istituito dall’art. 19, comma 1 del decreto legge 223 del 2006 (conv. L. 248/2006). Le risorse di tale Fondo- tra le cui finalità sono state inserite il sostegno delle adozioni internazionali nonché il pieno funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali- sono state incrementate dall'art. 1, comma 1250, della legge finanziaria 2007 (L. 296/2006).

La legge di stabilità 2016, contestualmente alla istituzione del Fondo per le adozioni internazionali ha disposto invece una corrispondente riduzione delle risorse destinate al Fondo per le politiche per la famiglia – presso il quale le risorse per il sostegno a tali adozioni erano, come detto, precedentemente appostate –.

La materia delle adozioni internazionali è stata completamente ridisegnata dalla legge n. 476 del 1998 (destinata a dare attuazione alla Convenzione dell'Aja del 1993) che ha sostituito integralmente il Capo I della legge n. 184 del 1983. L'adozione di minori stranieri presuppone una dichiarazione del tribunale dei minorenni di "idoneità" dei richiedenti l'adozione. I requisiti per l’adozione internazionale sono gli stessi che per quella nazionale, previsti dall’art. 6 della legge n. 184. La disciplina prevede come obbligatorio il ricorso da parte della coppia adottante ad un ente autorizzato a svolgere le pratiche relative all'adozione internazionale. La procedura si conclude con l'ordine, da parte del Tribunale per i minorenni, di trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile. Competente a questa trascrizione è il Tribunale per i minorenni del luogo di residenza dei genitori nel momento del loro ingresso in Italia con il minore (anche se diverso da quello che ha pronunciato prima il decreto di idoneità).

 

Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata istituita una apposita Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI) destinata a sovrintendere alle procedure di adozione, nella prospettiva di vigilare affinché sia in ogni caso rispettato l'interesse del minore.


 

Articolo 1, commi 346 e 347
(Disposizioni a sostegno dello studio e della pratica della musica per i contribuenti a basso reddito)

 

 

I commi 346 e 347, introdotti durante l'esame in sede referente, stabilisce la detraibilità del 19 per cento di un importo non superiore a 1.000 euro delle spese sostenute, anche nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico, per lo studio e la pratica della musica da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro. La detrazione spetta dall'anno di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2021.

 

Il comma 346 modifica l'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi (d.P.R. n. 917 del 1986) nel modo seguente:

a)   al comma 1 viene aggiunta la lettera e-quater) con la quale si consente la detrazione di un importo pari al 19% delle spese, per un importo non superiore a 1.000 euro, sostenute da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro per l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM)  legalmente riconosciute, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande, e scuole di musica riconosciute da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica;

b)   al comma 2 viene aggiunto il riferimento alla lettera e-quater) di cui sopra, cosicché la relativa detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute nell'interesse dei familiari a carico del dichiarante.

 

L'articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR - d.P.R. n. 917 del 1986) disciplina la detrazione dall'imposta lorda di un importo pari al 19% di una serie di oneri sostenuti dal contribuente, e segnatamente:

a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori sui prestiti o mutui agrari;

b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori sui mutui contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;

b-bis) dal 1° gennaio 2007 i compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale; (100)

c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila;

c-bis) le spese veterinarie, fino all'importo di lire 750.000, limitatamente alla parte che eccede lire 250.000;

c-ter) le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti;

d) le spese funebri;

e) le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria;

e-bis) le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado;

e-ter) le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA);

f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente;

f-bis) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo;

g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate;

h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali;

h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad un'apposita convenzione, ai soggetti e per le attività di cui alla lettera h);

i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;

i-bis) i contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso;

i-ter) le erogazioni liberali in denaro in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche;

i-quater) le erogazioni liberali in denaro a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge;

i-quinquies) le spese sostenute per le attività sportive dei ragazzi;

i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza;

i-sexies.1) i canoni, e i relativi oneri accessori derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, sostenuti da giovani di età inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000;

i-septies) le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza;

i-octies) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro;

i-novies) le erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;

i-decies) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale;

 

Ai sensi del comma 1.1 dell'articolo 15, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 24 per cento, per l'anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere dall'anno 2014, per le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 30.000 euro annui, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

 

Ai sensi del comma 1-ter, si detrae dall'imposta lorda un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati in dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1 gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.

 

Ai sensi del comma 1-quater, dall'imposta lorda si detrae, entro certi limiti, la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.

 

Il comma 2 dell'articolo 15 del TUIR stabilisce che per alcuni degli oneri di cui al comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone familiari fiscalmente a carico del dichiarante.

 

Il comma 347 stabilisce che la detrazione di cui al comma 346, di cui si individua la finalità nel contrasto alla povertà educativa minorile, spetta a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2021.


 

Articolo 1, commi 348-352
(Obbligo di esposizione del numero telefonico nazionale
anti violenza e anti
stalking)

 

 

I commi 348-352, introdotti dal Senato, prevedono l’obbligo di esposizione di un cartello recante il numero verde di pubblica utilità per il sostegno alle vittime di violenza e di stalking, nei locali delle amministrazioni pubbliche dove si erogano servizi diretti all’utenza, negli esercizi pubblici, nelle unità sanitarie locali e nelle farmacie. L’individuazione delle modalità applicative della disposizione è demandata ad un decreto del Presidente della Repubblica d’intesa con la Conferenza unificata.

 

Più nel dettaglio la disposizione, al comma 348, introduce l’obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di esporre in modo visibile al pubblico un cartello recante il numero verde di pubblica utilità per il sostegno alle vittime di violenza e stalking nei locali dove si erogano servizi diretti all’utenza.

 

Come è noto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità promuove il servizio pubblico del 1522, un numero gratuito attivato nel 2006 dal Dipartimento per le Pari Opportunità con l’obbiettivo di sviluppare un’ampia azione di sistema per l’emersione e il contrasto del fenomeno della violenza intra ed extra familiare a danno delle donne. Nel 2009, con l’entrata in vigore della legge n.38 del 2009 modificata dal D.L. n. 93 del 2013, in tema di atti persecutori, il servizio ha iniziato un’azione di sostegno anche nei confronti delle vittime di stalking. Il numero di pubblica utilità 1522 è attivo 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno ed è accessibile dall’intero territorio nazionale gratuitamente, sia da rete fissa che mobile. L’accoglienza è disponibile nelle lingue italiano, inglese, francese, spagnolo e arabo. Le operatrici telefoniche dedicate al servizio forniscono una prima risposta ai bisogni delle vittime di violenza di genere e stalking, offrendo informazioni utili e un orientamento verso i servizi socio-sanitari pubblici e privati presenti sul territorio nazionale ed inseriti nella mappatura ufficiale della Presidenza del Consiglio – Dipartimento Pari Opportunità. Il 1522, attraverso il supporto alle vittime, sostiene l’emersione della domanda di aiuto, con garanzia di anonimato. I casi di violenza che rivestono carattere di emergenza vengono accolti con una specifica procedura tecnico-operativa condivisa con le Forze dell’Ordine.

 

L’obbligo di esposizione del cartello contenente il numero verde anti violenza, è altresì contemplato, secondo quanto previsto dal comma 350:

§  negli esercizi pubblici, individuati a norma dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, tra i quali gli alberghi, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, le sale pubbliche da gioco o stabilimenti di bagni;

La disposizione in commento fa riferimento all’art. 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18/06/1931, n. 773) che prevede l’autorizzazione dell’autorità amministrativa per l’esercizio di “alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche, … sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e simili”.

§  nei locali dove si svolge l’assistenza medico generica e pediatrica;

Secondo quando previsto dall’art. 25 legge n. 833 del 1978 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) l'assistenza medico-generica e pediatrica è prestata dal personale dipendente o convenzionato del servizio sanitario nazionale operante nelle unità sanitarie locali o nel comune di residenza del cittadino.

§  nelle farmacie.

 

L’individuazione delle modalità applicative concernenti il contenuto e il modello dei cartelli e le tempistiche dell’esposizione degli stessi – sia per quanto concerne le pubbliche amministrazioni sia per quanto concerne gli altri soggetti sui quali grava l’obbligo – è demandata ad un decreto del Presedente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro con delega alle pari opportunità, ove nominato, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata (comma 349).

 

Secondo quanto previsto dal comma 351, la violazione dell’obbligo di esposizione nelle pubbliche amministrazioni costituisce elemento di valutazione della sussistenza della responsabilità dirigenziale. Nessuna sanzione è invece prevista per la violazione del medesimo obbligo negli esercizi pubblici, nei luoghi dove si svolge l’assistenza medico-generica e pediatrica e nelle farmacie.

Il d.lgs. 165/2001, art. 21, ha riconosciuto per i dirigenti l’imputabilità della responsabilità dirigenziale, come particolare tipo di responsabilità aggiuntiva individuale imputabile solo ai soggetti titolari di funzioni dirigenziali e riferibile al complesso di attività di gestione e di organizzazione.

 

Per l’attuazione delle predette disposizioni è incrementata di 0,1 milioni di euro per l’anno 2020, la dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.

 

Il Fondo nazionale per le politiche relative di diritti e alle pari opportunità (art. 19, co. 3, D.L. n. 223/2006, conv. L. 4 agosto 2006, n. 248) è stato istituito con l'intento di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, con una dotazione iniziale di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Tale autorizzazione è stata successivamente incrementata sulla base di singole disposizioni nell'ambito delle manovre finanziarie.

Da ultimo il D.P.C.M. del 9 novembre 2018, pubblicato nella GU del 19 gennaio 2019, n. 16, decreta la ripartizione del Fondo per i diritti e le pari opportunità per l’anno 2018.

Le risorse del Fondo, pari a 20 milioni di euro, sono ripartite tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano secondo le seguenti modalità:

§  il 33% dell’importo (6.600.000 euro è destinato all’istituzione di nuovi centri antiviolenza e di nuove case-rifugio (art. 5 bis, co. 2, lett. d) D.L. n. 93/2013);

§  il 67% (13.400.000 euro) è suddiviso per il 10% in favore degli interventi regionali già operativi a sostegno delle donne vittime di violenza e i loro figli, per il 45% in favore dei centri antiviolenza pubblici e privati, e per il restante 45% in favore delle case-rifugio pubbliche e private.


 

Articolo 1, comma 353
(Piano d’azione straordinario contro
la violenza sessuale e di genere)

 

 

Il comma 353, introdotto al Senato, incrementa di 4 milioni di euro, per il triennio 2000-2022, il Fondo per le Pari opportunità, al fine di finanziare il Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere.

 

Si ricorda che l'art. 5 del D.L. 93/2013 ha previsto l'adozione di un Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, con lo scopo di affrontare in modo organico e in sinergia con i principali attori coinvolti a livello sia centrale che territoriale il fenomeno della violenza contro le donne.

Il Piano è elaborato dal Ministro per le pari opportunità, con il contributo delle amministrazioni interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza, ed adottato dal medesimo Ministro, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Esso è inoltre predisposto in sinergia con la nuova programmazione dell'Unione europea per il periodo 2014-2020.

Le finalità del Piano sono molto ampie e riguardano interventi relativi ad una pluralità di ambiti: dall'educazione nelle scuole alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica, anche attraverso un'adeguata informazione da parte dei media; dal potenziamento dei centri antiviolenza e del sostegno alle vittime al recupero degli autori dei reati; dalla raccolta di dati statistici alla formazione degli operatori di settore. Il Piano assicura il coordinamento ed il coinvolgimento di tutti i livelli di governo interessati, basandosi sulle buone pratiche già realizzate a livello territoriale, anche grazie alle azioni di associazioni e soggetti privati.

Il primo Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere è stato adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2015 e registrato dalla Corte dei Conti il 25 agosto 2015. Il Piano ha durata biennale ed è dunque giunto a scadenza nel luglio del 2017.

Nel dicembre 2017 è stato emanato il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020.

Il nuovo Piano si fonda su quattro linee di intervento: prevenzione, protezione e sostegno, repressione dei reati, assistenza e promozione.

Quanto alla prevenzione, le priorità sono il rafforzamento del ruolo strategico del sistema di istruzione e formazione, la formazione degli operatori del settore pubblico e del privato sociale, l'attivazione di programmi di intervento per gli uomini autori o potenziali autori di violenza, la sensibilizzazione dei mass media sul ruolo di stereotipi e sessismo.

Sul versante della protezione e del sostegno alle vittime, la priorità è la presa in carico; seguono percorsi di empowerment economico finanziario, lavorativo e autonomia abitativa. Quanto alla repressione dei reati, le priorità sono: garantire la tutela delle donne vittime di violenza (compreso lo stalking) attraverso una efficace e rapida valutazione e gestione del rischio di letalità, gravita, reiterazione e recidiva; migliorare l'efficacia dei procedimenti giudiziari a tutela delle vittime di abusi e violenze e di delitti connessi alla violenza maschile contro le donne.

 

Per quanto riguarda le risorse finanziarie a sostegno degli interventi previsti dal Piano, occorre fare riferimento alle risorse del Fondo per le pari opportunità che sono appostate - unitamente agli altri eventuali ulteriori interventi a carico del Fondo - nel cap. 2108 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), per essere successivamente trasferite al bilancio della Presidenza del Consiglio, dove sono ripartite tra i diversi interventi. Questo capitolo del bilancio dell’Economia sarà dunque incrementato, per il triennio di riferimento della legge di bilancio 2020-2022, di 4 milioni di euro.

 


 

Articolo 1, comma 354
(Corsi universitari di studi di genere

 

 

Il comma 354 incrementa di 1 milione di euro il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, al fine di istituire o potenziare specifici corsi di studio di genere.

 

La disposizione, al fine di promuovere l’educazione alle differenze di genere, prevede che le università inseriscano nella propria offerta formativa corsi di studi di genere o potenzino i medesimi corsi già esistenti.

 

Al riguardo si ricorda, preliminarmente, che una definizione di “genere” si ritrova nell’art. 3 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (c.d. Convenzione di Istanbul) che intende per tale “ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per uomini e donne”.

Il nostro ordinamento, nelle disposizioni volte a rendere effettive le pari opportunità, usa indifferentemente i termini ‘sesso’ e ‘genere’. Ad esempio, il codice per le pari opportunità (d.lgs. 198/2006) e la legge per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere negli enti locali (L. 215/2012) usano entrambi i termini, mentre la legge sulla parità di accesso agli organi delle società quotate o pubbliche (L. 120/2011) usa il termine ‘genere’. L’art. 9 del decreto-legge sull’abolizione del finanziamento pubblico diretto ai partiti (D.L. 149/2013–L. 43/2014) fa, invece, riferimento al ‘sesso’.

È utile ricordare che gli ordinamenti giuridici hanno mutuato il termine ‘genere’ dagli studi antropologici e sociologici, che lo usano per indicare la dimensione sociale dell’essere uomo o donna. Mentre il sesso dipende da una caratteristica biologica, la nozione di genere è stata introdotta per indicare le differenze psicologiche, sociali e culturali, assunte come variabili nel tempo e mutevoli da cultura a cultura. Il genere è dunque inteso come costruzione sociale della differenza sessuale.

 

Al fine sopra indicato, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) è incrementato di € 1 mln annui dal 2020. Le risorse sono ripartite fra le università con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

 

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che il FFO è appostato sul cap. 1694 dello stato di previsione del MIUR e viene ripartito, annualmente, secondo criteri contenuti in un unico decreto ministeriale. Da ultimo, per il 2019, è intervenuto il DM 738 dell'8 agosto 2019.

Articolo 1, commi 355 e 356
(Esenzione canone RAI per gli anziani a basso reddito)

 

 

I commi 355 e 356, innalzano, a regime, a € 8.000 annui la soglia reddituale prevista ai fini dell’esenzione dal pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni in favore di soggetti di età pari o superiore a 75 anni.

 

In particolare, il comma 355 stabilisce che, dal 2020, la soglia di reddito complessivo proprio e del coniuge prevista per l’esenzione del pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni (esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza stabilito) per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, è fissata a € 8.000 annui.

Inoltre, con riferimento al già previsto requisito di non avere conviventi, specifica che esso è riferito alla convivenza con altri soggetti titolari di un reddito proprio, fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti.

Resta fermo che per l’abuso è irrogata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora, di importo compreso tra € 500 ed € 2.000 per ciascuna annualità evasa.

A tal fine, si sostituisce il co. 132 dell’art. 1 della L. 244/2007, in base al quale il limite di reddito è pari a € 6.713,98 annui.

 

Il comma 356 abroga la lett. a) del co. 160 dell’art. 1 della L. 208/2015, in base al quale il suddetto limite di reddito può essere ampliato sino ad € 8.000 in base alle eventuali maggiori entrate derivanti dal pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per il 2016 (c.d. extra gettito).

 

L’art. 1, co. 132, della L. 244/2007 (L. di stabilità 2008) – come modificato dall’art. 42, co. 2-bis, del D.L. 248/2007 (L. 31/2008) – ha abolito, a decorrere dal 2008, il pagamento del canone di abbonamento alla televisione, esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza stabilito, per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a € 516,46 per tredici mensilità, senza conviventi.

Successivamente, l’art. 1, co. 160, della L. 208/2015, come modificato, da ultimo, dall’art. 1, co. 90, della L. 145/2018 (L. di bilancio 2019), ha previsto che, a decorrere dal 2016, le eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per il 2016 (c.d. extra gettito) – derivanti dalle nuove modalità di riscossione del canone, con l’addebito dello stesso nella bolletta elettrica – devono essere riversate all'Erario per una quota del loro ammontare pari al 33% per il 2016 e al 50% a decorrere dal 2017, per essere destinate, fra l’altro e per quanto qui interessa, all'ampliamento fino a € 8.000 della soglia reddituale prevista ai fini della esenzione dal pagamento del canone di abbonamento in favore di soggetti di età pari o superiore a 75 anni[80].

In attuazione di tale previsione, la soglia è stata elevata, per il 2018, ad € 8.000 annui dal DI 16 febbraio 2018, che ha destinato a tal fine € 20,9 mln, provenienti da parte delle risorse accertate quale extra gettito relativo al canone RAI per il 2017. Le relative modalità attuative sono state definite con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 aprile 2018.

 


 

Articolo 1, commi 357 e 358
(Bonus cultura diciottenni - 18app)

 

 

I commi 357-358 rifinanziano, per l'anno 2020, la Card cultura per i diciottenni (cd. 18app), utilizzabile per l'acquisto di determinati prodotti culturali, nel limite di spesa di 160 milioni di euro per il 2020. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE.

 

I beni acquistabili con la Card cultura sono:

§  biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo;

§  libri;

§  abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale;

§  musica registrata;

§  prodotti dell'editoria audiovisiva;

§  titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali;

§  corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.

 

Si ricorda che la Card elettronica per i diciottenni è stata impiegata per la prima volta nel 2016. Negli ultimi anni è stata rifinanziata, è variata la platea dei destinatari, senza però diventare un istituto a regime, e sono stati ampliati i beni acquistabili. A tale ultimo riferimento, rispetto alla disciplina prevista per il 2019, la disposizione in esame conferma le tipologie di beni e attività già acquistabili ma aggiunge gli abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale.

L'art. 1, co. 604, della L. 145/2018 aveva previsto originariamente, per il 2019, un limite di spesa di 240 milioni di euro poi ridotto a 140 milioni di euro dall'art. 50, co. 2, lett. h), del D.L. 34/2019. In virtù della disposizione in commento, il limite di spesa per il 2020 è portato a 160 milioni di euro.

 

L'art. 1, co. 979, della L. 208/2015 ha previsto originariamente che a tutti cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea che compissero 18 anni nel 2016 fosse assegnata una Carta elettronica, dell'importo nominale massimo di 500 euro per l'anno 2016, utilizzabile per assistere a rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'acquisto di libri nonché per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali e spettacoli dal vivo.

Successivamente, con l'art. 2-quinquies, co. 1, del D.L. 42/2016, tale Carta è stata attribuita a tutti i diciottenni residenti nel territorio nazionale, in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità. Il regolamento recante i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica è stato adottato con D.P.C.M. 15 settembre 2016, n. 187.

Tali disposizioni, in virtù dell'art. 1, co. 626, della L. 232/2016 - come modificato dal D.L. 91/2018 - sono state estese ai soggetti che compivano diciotto anni di età negli anni 2017 e 2018, ed è stato ampliato l'oggetto della Carta stessa, destinata anche all'acquisto di musica registrata, nonché di corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.

L'art. 1, co. 604, della L. 145/2018 ha riproposto l'assegnazione della Carta a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, i quali compivano diciotto anni di età nel 2019. L'art. 3 del D.L. 59/2019 ha incluso i prodotti dell'editoria audiovisiva tra i beni che possono essere acquistati con la Card cultura per i diciottenni.

 

Gli importi nominali da assegnare, nel rispetto del limite di spesa previsto, nonché i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.


 

Articolo 1, commi 359 e 360
(Istituzione del Fondo per il funzionamento dei piccoli musei)

 

 

I commi 359 e 360, inseriti nel corso dell’esame al Senato, istituiscono nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT), a decorrere dal 2020, il Fondo per il funzionamento dei piccoli musei.

 

In particolare, il Fondo ha una dotazione pari a € 2 mln annui a decorrere dal 2020 ed è finalizzato ad assicurare, nei piccoli musei, il funzionamento, la manutenzione ordinaria, la continuità nella fruizione da parte dei visitatori, nonché l’abbattimento delle barriere architettoniche.

 

Il piano di riparto delle risorse deve essere definito con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

 

Qui il sito dell’Associazione nazionale piccoli musei. Tra i soci fondatori vi sono il museo della carta di Amalfi (SA), il museo del precinema di Padova, il museo del miele di Lavarone (TN), il museo di Arte sacra di San Donnino (FI), il museo del bottone di Santarcangelo (RN).


 

Articolo 1, comma 361
(Detrazioni fiscali per spese veterinarie))

 

 

Il comma 361, introdotto al Senato, innalza a 500 euro (rispetto agli attuali 387,34 euro) la spesa massima detraibile per le spese veterinarie.

 

La normativa vigente (articolo 15, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi) prevede che per le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva spetta una detrazione dall’imposta lorda, pari al 19 per cento, delle spese medesime calcolata nel limite massimo di 387,34 euro (limitatamente alla parte che eccede 129,11 euro). La disposizione in esame innalza tale soglia portandola a 500 euro.

 

Si ricorda che la detrazione spetta per le spese relative alle prestazioni professionali del medico veterinario, per gli importi corrisposti per l’acquisto dei medicinali prescritti dal veterinario, nonché per le spese per analisi di laboratorio e interventi presso cliniche veterinarie (circolare n. 13/E, 31 maggio 2019 dell’Agenzia delle entrate).

Inoltre la detrazione d’imposta, come stabilito dal decreto del Ministero delle finanze 6 giugno 2001, n. 289 (regolamento per l'individuazione delle tipologie di animali per le quali le spese veterinarie danno diritto ad una detrazione d'imposta), non compete per le spese veterinarie sostenute per la cura di animali destinati all'allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare e di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell'esercizio di attività commerciali o agricole né in relazione ad animali utilizzati per attività illecite.


 

Articolo 1, commi 362 e 363
(Interventi per il personale del Ministero per i beni
e le attività culturali e per il turismo)

 

 

I commi 362 e 363 stanziano risorse per le indennità del personale non dirigenziale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT) e destinano una quota dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti alla remunerazione del lavoro straordinario dei dipendenti del MIBACT.

 

In particolare, il comma 362 stabilisce che, a decorrere dal 2020, è autorizzata la spesa di 22,5 milioni di euro annui da destinare al personale non dirigenziale del MIBACT per indennità aventi carattere di certezza, continuità e stabilità. Tali indennità sono determinate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro per l'economia e le finanze.

Si segnala che secondo l'art. 45 del d.lgs. 165/2001 il trattamento economico fondamentale ed accessorio (incluse dunque le indennità) dei dipendenti pubblici è definito dai contratti collettivi.

Non risulta chiaro se il decreto - per l'adozione del quale non è previsto un termine - abbia ad oggetto la previsione di nuove indennità o l'adeguamento dell'importo di indennità già esistenti; in ogni caso, il decreto costituirebbe una deroga al citato art. 45 del d. lgs. 165/2001.

Agli oneri derivanti dal comma in esame si provvede utilizzando una quota corrispondente dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso ai luoghi e agli istituti di cultura di appartenenza statale, di cui all'art. 110 del d.lgs. 42/2004, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, al netto dell'eventuale aggio. Si tratta di proventi già iscritti nello stato di previsione della spesa del MIBACT, che vengono conseguentemente ridotti in termini di competenza e di cassa.

Attualmente, l'art. 110, co. 3, stabilisce che detti proventi sono destinati:

§  alla realizzazione di interventi per la sicurezza e la conservazione;

§  al funzionamento e alla valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura appartenenti o in consegna allo Stato;

§  all'espropriazione e all'acquisto di beni culturali, anche mediante esercizio della prelazione.

 

Il comma 363 stabilisce che, a decorrere dal 2020, una quota dei proventi - prodotti nell'anno precedente a quello di riferimento - derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso ai luoghi e agli istituti di cultura di appartenenza statale, di cui all'art. 110 del d.lgs. 42/2004, al netto dell'eventuale aggio e della spesa destinata al pagamento delle indennità descritte in precedenza, è versata al bilancio dello Stato entro il 31 luglio per essere destinata a remunerare le prestazioni per il lavoro straordinario del personale del MIBACT. Si introduce dunque un ulteriore vincolo di destinazione, oltre a quelli già previsti a legislazione vigente, delle risorse derivanti dalla vendita dei biglietti.

Viene fissato comunque un tetto massimo alla quota dei proventi destinata a tale scopo, pari a 10 milioni di euro annui e si precisa che ciò è posto in deroga i limiti finanziari disposti dalla normativa vigente.

Le prestazioni di lavoro straordinario sono dovute a "indilazionabili e inderogabili esigenze di lavoro eccezionali connesse al potenziamento del funzionamento dei servizi e allo svolgimento di specifiche attività nel settore dei beni culturali".

Esigenze di lavoro straordinario risulterebbero connesse tra l'altro alle aperture domenicali dei musei, previste con decreto 9 gennaio 2019, n. 13, preceduto dal decreto 27 giugno 2014, n. 94.


 

Articolo 1, commi 364 e 365
(Iniziative culturali e di spettacolo nei comuni della provincia
di Parma e presso il comune di Milano)

 

 

Il comma 364, approvato dal Senato, autorizza la spesa di 2 milioni di euro, nell'anno 2020, per iniziative culturali e di spettacolo nei comuni della provincia di Parma, capitale italiana della cultura 2020. Tali risorse possono essere impiegate anche per prorogare contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura della medesima provincia.

Il comma 365, introdotto dal Senato, assegna inoltre un contributo di 500.000 euro per l'anno 2020 alla "Fondazione I pomeriggi musicali" di Milano.

 

In dettaglio, la spesa di 2 milioni di euro, nel 2020, per la realizzazione di iniziative culturali e di spettacolo nei comuni della provincia di Parma è connessa alla designazione di Parma capitale italiana della cultura per il 2020 (comma 364).

 

Al riguardo, si ricorda che l'art. 7, co. 3-quater del D.L. 83/2014 ha previsto che il Consiglio dei ministri conferisce annualmente il titolo di "Capitale italiana della cultura" ad una città italiana, sulla base di un'apposita procedura di selezione definita con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata, e che i progetti presentati dalla città designata sono finanziati a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2020. Parma è stata quindi designata Capitale italiana della cultura per il 2020.

L'art. 1, co. 326, della L. 205/2017 ha reso permanente tale previsione, disponendo che il titolo di "Capitale italiana della cultura" è conferito, con le medesime modalità, anche per gli anni successivi al 2020, e autorizzando a tal fine la spesa di 1 milione di euro annui dal 2021.

 

Si stabilisce poi che tali risorse possono essere destinate anche alla proroga, fino al 31 dicembre 2020 dei contratti a tempo determinato - che comunque non possono superare il limite massimo di 36 mesi, anche discontinui - in essere alla data di entrata in vigore della legge, stipulati dagli istituti e dai luoghi di cultura della provincia di Parma, ai sensi dell'art. 8 del D.L.83/2014.

 

     L’art. 8 del DL. 83/2014 ha previsto che gli istituti e i luoghi della cultura dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali possono impiegare, mediante contratti di lavoro a tempo determinato, professionisti competenti a eseguire interventi sui beni culturali, di età non superiore a 40 anni, individuati mediante apposita procedura selettiva. Tali contratti non possono costituire titolo idoneo a instaurare rapporti di lavoro a tempo indeterminato con l’Amministrazione. A tal fine, ha previsto un limite di spesa per i contratti relativi agli istituti e ai luoghi della cultura dello Stato di 1,5 milioni di euro per l’anno 2015.

     La procedura selettiva per titoli e colloquio per l’assunzione di 60 esperti con contratto a tempo determinato della durata di 9 mesi è stata avviata con D.D. 22 dicembre 2015, rettificato con avviso del 18 gennaio 2016 e con avviso dell’8 febbraio 2016. I 60 vincitori finali sono stati individuati con D.D. 2 dicembre 2016. Il contratto individuale di lavoro riguardava il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.

Per quanto riguarda la provincia di Parma, risultava messo a bando un solo posto di bibliotecario nella Biblioteca Palatina di Parma.

In seguito, l’art. 1, co. 306, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) ha previsto che i contratti a tempo determinato stipulati ai sensi dell’art. 8 citato potevano essere prorogati per l’anno 2018, nel limite di spesa di 1 milione di euro. Ha, comunque, altresì, precisato che gli stessi non possono superare il limite massimo di 36 mesi, anche discontinui.

Da ultimo, l’art. 1, co. 343, della L. 145/2018 ha consentito la proroga fino al 31 dicembre 2019 dei contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura dello Stato, ai sensi dell’art. 8 citato, autorizzando la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2019.

In virtù della disposizione in commento, la proroga al 2020 di tali contratti parrebbe valere solo per quelli posti in essere dagli istituti e dai luoghi della cultura della provincia di Parma.

 

Il comma 365 assegna un contributo di 500.000 euro per il 2020 alla Fondazione I Pomeriggi musicali per la realizzazione di iniziative culturali e di spettacolo organizzate presso il comune di Milano.

 

La Fondazione I Pomeriggi Musicali è una “Istituzione Concertistico- Orchestrale” - ICO, riconosciuta dal MIBACT. Le ICO sono disciplinate dall'art. 28 della L. 800/1967, e dall’art. 19 del D.M. 27 luglio 2017, hanno il compito di promuovere, agevolare e coordinare le attività musicali nel territorio delle rispettive province. Il suddetto art. 28 della L. 800/1967 prevede che il Ministro, sentita la commissione consultiva per il settore Musica, possa con proprio decreto riconoscere la qualifica di “Istituzione concertistica” alle istituzioni con complessi stabili o semistabili a carattere professionale che svolgono almeno cinque mesi di attività. Per l'elenco delle ICO si veda qui.


 

Articolo 1, comma 366
(Fondo per lo sviluppo degli investimenti
nel cinema e nell’audiovisivo)

 

 

Il comma 366 incrementa la dotazione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo di € 75 mln per l'anno 2020.

 

Si tratta di quota parte delle risorse già assegnate con delibera CIPE n. 31/2018 al Piano operativo "Cultura e turismo" di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, che ora sono destinate al suddetto Fondo.

 

La relazione tecnica all’A.S. 1586 precisava che tali risorse sono allocate sul cap. 7765 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Evidenziava, inoltre, che a seguito della disposizione in commento, si provvederà alla rimodulazione del Piano operativo "Cultura e turismo" con apposita delibera CIPE.

 

Al riguardo, si ricorda che il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo è stato istituito dalla L. 220/2016. In particolare, l’art. 13, prevedendo che lo stesso è alimentato, a regime, con gli introiti erariali derivanti dalle attività del settore e che il finanziamento non può essere inferiore a € 400 mln annui, ha destinato le relative risorse al riconoscimento di incentivi e agevolazioni fiscali attraverso lo strumento del credito d'imposta, all’erogazione di contributi automatici e di contributi selettivi, all’erogazione di contributi alle attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva, nonché al finanziamento del Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali e del Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo.

Le risorse del Fondo sono allocate sul cap. 8599 dello stato di previsione del Mibact.

Al riguardo, tuttavia, la relazione tecnica all'A.S. 2287 della XVII legislatura (da cui poi la L. 220/2016) precisava che sarebbero rimasti allocati nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) gli stanziamenti relativi al finanziamento dei seguenti crediti d'imposta (per i quali la stessa L. 220/2016 ha dettato una nuova disciplina):

-   art. 1, co. 325-337, della L. 244/2007 (commi abrogati dall'art. 1, co. 331, lett. f), della L. 208/2015 e dall' art. 39 della stessa L. 220/2016), pari a € 140 mln annui a decorrere dal 2016 (cap. 7765, Somme da accreditare alla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per essere riversata all'entrata del bilancio dello Stato a reintegro dei minori versamenti conseguenti alla fruizione dei crediti di imposta per il cinema);

-   art. 20 del d.lgs. 60/1999 (abrogato dall' art. 39 della stessa L. 220/2016), pari a € 26,4 mln annui a decorrere dal 2019 (cap. 3872, recante somme da accreditare alla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per essere riversata all'entrata del bilancio dello Stato in relazione al credito di imposta per gli esercenti delle sale cinematografiche).

Le modalità di gestione del Fondo sono state definite con D.P.C.M. 20 maggio 2017, mentre il riparto dello stesso fra le diverse tipologie di contributi è stato effettuato, per il 2017, con DM 13 luglio 2017, per il 2018, con DM 148 del 15 marzo 2018, e per il 2019, con DM 149 del 14 marzo 2019, DM 179 del 17 aprile 2019, DM 199 del 24 aprile 2019 e DM 570 del 7 novembre 2019.

 

La citata delibera CIPE n. 31/2018 ha approvato integrazioni a precedenti delibere nn. 10, 11, 14 e 15 del 2018, con cui sono stati approvati i Piani operativi "Cultura e turismo", "Ambiente", "Imprese e competitività" e "Salute", con assegnazione di risorse a valere sulle disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020.

In particolare, le risorse per il Piano operativo "Cultura e turismo" sono state assegnate con delibera CIPE n. 10/2018. Nel periodo 2018-2025 sono stati assegnati complessivamente € 740 mln a valere sul FSC, secondo una precisa articolazione finanziaria annuale.


 

Articolo 1, comma 367
(Fondo unico per lo spettacolo)

 

 

Il comma 367 incrementa di € 10 mln per il 2019 lo stanziamento del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), disponendo che tale previsione entra in vigore alla data di pubblicazione della legge (e non, come previsto in generale dall’art. 119, il 1° gennaio 2020), ai fini di consentire l’utilizzo delle risorse nel 2020.

 

Al riguardo, si evidenzia che, a seguito di contatti informali con il Mibact, si è appreso che la previsione di entrata in vigore anticipata è finalizzata a consentire l’impegno della somma indicata nel 2020, in applicazione dell’art. 34, co. 6-bis), lett. a), della L. 196/2009[81].

 

Il FUS, istituito dalla L. 163/1985 al fine di ridurre la frammentazione dell'intervento statale e la conseguente approvazione di apposite leggi di finanziamento, è attualmente il principale - ma non l’unico - strumento di sostegno al settore dello spettacolo.

In particolare, le finalità del FUS consistono nel sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attività musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante – incluse, a seguito di quanto previsto dall’art. 1, co. 329, della L. di bilancio 2018 (L. 205/2017), le manifestazioni carnevalesche (v. scheda art. 1, co. 369) –, nonché nella promozione e nel sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero[82].

I capitoli su cui sono allocate le risorse sono i seguenti: 1390 – Osservatorio per lo spettacolo; 1391 – Consiglio nazionale dello spettacolo (ora, Consiglio superiore dello spettacolo) e interventi integrativi per i singoli settori; 6120 e 6620 – Commissioni per l'erogazione dei contributi; 6621 – Fondazioni lirico sinfoniche; 6622 – Attività musicali; 6623 –Attività teatrali di prosa; 6624 – Danza; 6626 – Attività teatrali di prosa svolte da soggetti privati; 8721 – Attività circensi e spettacolo viaggiante.

 

In particolare, l'aumento del FUS è disposto a valere sull’autorizzazione di spesa recata dall'art. 2, co. 1, del D.L. 59/2019 (L. 81/2019), pari a € 15.410.145 per il 2019, finalizzata ad assicurare lo svolgimento dei servizi generali di supporto alle attività del Ministero per i beni e le attività culturali (ora, Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo) e delle sue strutture periferiche.

 

Di seguito, si riporta l’andamento delle risorse del FUS, limitatamente ai capitoli relativi al settore dello spettacolo, nel periodo 2007-2019:

 

Andamento delle risorse destinate al FUS (esercizi 2007-2019)

 

 

Anno

Importo totale FUS
(al netto, per omogeneità di raffronto, dei 3 capitoli riguardanti la cinematografia)

2007 (rendiconto)

363.638.136,39

2008 (rendiconto)

381.260.462,57

2009 (rendiconto)

329.924.885,29

2010 (rendiconto)

323.094.057,17

2011 (rendiconto)

347.122.509,46

2012 (rendiconto)

335.375.565,03

2013 (rendiconto)

315.928.474,82

2014 (rendiconto)

319.957.521,30

2015 (rendiconto)

329.456.895,03

2016 (rendiconto)

329.936.173,17

2017 (rendiconto)

350.342.594,50

2018 (rendiconto)

353.106.946,28[83]

2019 (L. bilancio)

366.416.856,00

 


 

Articolo 1, comma 368
(Risorse per enti e istituzioni culturali)

 

 

Il comma 368,  approvato dal Senato, è volto a incrementare di 3,5 milioni di euro a decorrere dal 2020 l'autorizzazione di spesa relativa ai contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi di cui alla L. 549/1995 afferenti al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT). La disposizione aumenta inoltre di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 l'autorizzazione di spesa relativa alle istituzioni culturali di cui alla L. 534/1996.

 

In particolare, detti rifinanziamenti sono disposti per sostenere e implementare le attività di ricerca, innovazione, formazione, fruizione e promozione del patrimonio culturale svolte dalle istituzioni culturali e da enti, istituti, associazioni fondazioni e altri organismi afferenti al MIBACT.

 

Con riferimento alla prima autorizzazione di spesa, si ricorda che la L. 549/1995 ha accorpato i contributi dello Stato a enti e altri organismi di cui all'articolo 1, comma 40, distinti per Amministrazione competente, i quali prima erano previsti da diverse disposizioni normative. La stessa L. 549/1995 ha stabilito per ciascun ente l'importo del contributo.

Per quanto concerne il MIBACT, tali contributi costituiscono attualmente la prima voce della tabella allegata alla L. 448/2001, quando è stata effettuata una nuova razionalizzazione dei finanziamenti già accorpati in virtù della L. 549/1995. Pertanto, a seguito della nuova unificazione dei contributi, i finanziamenti già accorpati in attuazione della L. 549/1995 sono divenuti una delle voci dello schema di riparto che viene trasmesso annualmente alle Camere per il parere parlamentare.

 

In relazione a tale previsione normativa, è stato istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali un nuovo capitolo, ora 3670.

I contributi che attualmente rientrano nell'autorizzazione di spesa di cui alla L. 549/1995 sono:

-          tre finanziamenti da attribuire con bando per:

§  convegni culturali, pubblicazioni ed edizioni nazionali istituite anteriormente alla L. 420/1997;

§  premi e sovvenzioni per scrittori, editori, librai, grafici, traduttori del libro italiano in lingua straniera, associazioni culturali;

§  funzionamento di biblioteche non statali, con esclusione di quelle di competenza regionale;

-          cinque finanziamenti per importanti istituzioni culturali, quali:

§  Fondazione Festival dei due mondi di Spoleto;

§  Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali;

§  Fondazione "La Biennale" di Venezia;

§  Fondazione "La Triennale" di Milano;

§  Fondazione "La Quadriennale" di Roma.

 

Per il 2019, il riparto dei suddetti contributi è stato effettuato con D.I. n. 253 del 24 maggio 2019.

 

Con riferimento alla seconda autorizzazione di spesa, la L. 534/1996 ha riordinato la disciplina riguardante i contributi statali ad enti culturali, disponendo una razionalizzazione delle diverse ipotesi di erogazione, a decorrere dal 1° gennaio 1997. In particolare, l’art. 1 ammette al contributo ordinario annuale dello Stato le istituzioni culturali che presentino domanda e siano incluse in apposita tabella, sottoposta a revisione ogni tre anni, emanata con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti, nonché il (ora) Comitato tecnico-scientifico per le biblioteche e gli istituti culturali del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici.

L'art. 7 prevede contributi straordinari alle istituzioni culturali inserite nella tabella di cui all'articolo 1, per singole iniziative di particolare interesse artistico e culturale o per l'esecuzione di programmi straordinari di ricerca.  L'art. 8 prevede l'erogazione di contributi annuali in favore delle istituzioni culturali non inserite nella predetta tabella triennale.

 

I contributi ordinari e straordinari di cui agli artt. 1 e 7-8 della L. 534/1996, da assegnare alle istituzioni culturali individuate, a domanda, rispettivamente, ogni tre anni e ogni anno, fino all'esercizio finanziario 2007 sono confluiti nel capitolo 3670.

Successivamente, la legge finanziaria 2008 (L. 244/2007, art. 2, co. 396) ha previsto la costituzione di un apposito capitolo di bilancio relativo ai contributi ex L. 534/1996. È stato, pertanto, istituito il nuovo capitolo 3671.

La Tabella delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 2018-2020 è stata emanata con D.M. 23 marzo 2018.

Per l'annualità 2019, il D.M. n. 53 del 7 febbraio 2019 ha ripartito lo stanziamento di 12.215.519 euro del capitolo 3671 secondo le seguenti finalità: 10.215.000 euro per contributi triennali, ai sensi dell'art. 1 della L. 534/1996; 2.000.519 euro per contributi annuali, ai sensi dell'art. 8 della L. 534/1996. Il piano di ripartizione dei predetti contributi annuali di cui all'art. 8 è stato poi approvato con D.M. n. 347 del 25 luglio 2019.

 


 

Articolo 1, comma 369
(Carnevali storici)

 

 

Il comma 369, inserito nel corso dell’esame al Senato, autorizza la spesa di € 1 mln per ciascun anno del triennio 2020-2022 per il finanziamento di carnevali storici, da attribuire previa trasmissione dei relativi progetti secondo quanto stabilito da un apposito bando del Ministro (rectius: Ministero) per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT).

 

In dettaglio, si introduce una nuova procedura di finanziamento dei carnevali storici con una riconoscibile identità storica e culturale, che si affianca alla procedura per l’attribuzione dei contributi concessi per le medesime finalità a valere sulle risorse del Fondo unico per lo spettacolo (FUS).

Ai fini dell'accesso alle risorse, i soggetti interessati trasmettono al MIBACT i propri progetti nei termini e secondo modalità e procedure definite con apposito bando da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Entro i successivi due mesi, con decreto del Ministro (rectius: Ministero) per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro (rectius: Ministero) dell'economia e delle finanze, si provvede all'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e al riparto delle relative risorse.

 

Al riguardo, si ricorda, che l'articolo 4-ter del D.L. 91/2013 (L. 112/2013) ha riconosciuto il valore storico e culturale nella tradizione italiana del carnevale e delle attività e manifestazioni ad esso collegate, nonché delle altre antiche tradizioni popolari e di ingegno italiane[84].

Successivamente, i carnevali storici e le rievocazioni storiche sono stati inclusi nella definizione di attività di spettacolo, ai sensi dell'art. 1, co. 2, della L. 175/2017, quali attività di spettacolo svolte in maniera professionale, caratterizzate dalla compresenza di professionalità artistiche e tecniche e di un pubblico, in un contesto unico e non riproducibile.

In virtù di tale definizione, l'art. 1, co. 329, della L. 205/2017, stanziando € 2 mln per ciascun anno del triennio 2018-2020 per il sostegno di manifestazioni carnevalesche, ha stabilito che fossero apportate le opportune modifiche alla normativa sui criteri di riparto del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), includendo appunto anche i carnevali. E' quindi intervenuto il D.M. n. 245 del 17 maggio 2018, che ha novellato il D.M. 27 luglio 2017, recante criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul FUS, introducendo nuove disposizioni per il riparto dei contributi destinati ai carnevali storici.

 

In base all'art. 48-bis del D.M. 27 luglio 2017, come novellato dal D.M. 17 maggio 2018:

·      il contributo è concesso a comuni e a fondazioni e associazioni con personalità giuridica senza scopo di lucro, costituiti e operanti da almeno cinque anni alla data di pubblicazione del bando del direttore generale spettacolo, nella cui composizione societaria siano presenti enti locali, aventi come fine statutario l'organizzazione e la promozione di carnevali storici e che siano organizzatori dei carnevali storici a cui si riferisce la domanda presentata;

·      sono ammissibili a contributo quelle manifestazioni espressione della tradizione italiana dei carnevali, promosse ed organizzate da organismi aventi le caratteristiche di cui al precedente comma, e per le quali alla data del presente decreto siano state realizzate almeno venticinque edizioni documentabili, con una riconoscibile identità storica e culturale di livello nazionale ed internazionale. È altresì richiesto un cofinanziamento annuale, pari almeno al 25% del costo del progetto;

·      la domanda è oggetto di una valutazione, di carattere esclusivamente qualitativo, effettuata da una commissione consultiva «Carnevali Storici» istituita e nominata con decreto ministeriale. Possono accedere al contributo i progetti triennali presentati all'inizio di ogni triennio, corredati da programma e bilancio dell'attività della prima annualità, che ottengano un punteggio minimo di 60 punti su cento;

·      il punteggio è attribuito per la prima annualità con riferimento al progetto triennale e al programma annuale. La qualità artistica del progetto, viene riconsiderata, per il secondo e terzo anno del triennio, dalla commissione consultiva di cui al precedente comma, sulla base di una valutazione di coerenza tra il programma annuale presentato dal soggetto richiedente ed il progetto triennale. Qualora ciò determini un punteggio relativo alla qualità artistica inferiore alla soglia minima di 60 punti, la domanda, relativamente all'anno per il quale la verifica abbia tale esito, è respinta. Il rigetto della domanda per carenza della qualità artistica, ove avvenga con riguardo al secondo anno del triennio, comporta, oltre all'impossibilità di ottenere il contributo per il secondo anno del triennio, altresì l'inammissibilità della presentazione del programma annuale con riferimento al terzo anno del triennio; ove avvenga con riguardo al terzo anno del triennio, il suddetto rigetto comporta l'impossibilità di ottenere il contributo per il terzo anno del triennio;

·      il contributo annuale al singolo progetto non può essere superiore al deficit emergente dal bilancio consuntivo presentato in ciascuna annualità e al settantacinque per cento dei costi ammissibili sostenuti per il relativo anno. L'entità del contributo annuale al singolo progetto non può superare la cifra massima di euro 100.000,00 e non può essere inferiore alla cifra minima di euro 50.000.

 

Con decreto del Direttore generale n. 1256 del 31 luglio 2018 è stato conseguentemente emanato il bando che ha definito i criteri e le modalità di presentazione delle domande nonché le procedure di concessione dei contributi per la realizzazione di carnevali storici per il triennio 2018-2020.

 

Successivamente, l’art. 1, co. 276, della L. 145/2018 (L. di bilancio 2019) ha azzerato per il 2019 e il 2020 l’autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, co. 329, della L. 205/2017, utilizzando tali risorse a copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni – recate dal medesimo co. 276 – in materia di contratti a tempo determinato nei territori colpiti dal sisma del 2016.

 

Da ultimo, tuttavia, per il 2020 sono stati stanziati, nella sezione II del disegno di legge di bilancio, € 2 mln, allocati sul cap. 6657, destinati al sostegno e alla valorizzazione dei carnevali storici italiani. La nota al capitolo evidenzia che le risorse sono state trasportate dal cap. 6626, al fine di consentire lo svolgimento, anche per l’anno 2020, delle attività stabilite dall’art. 1, co. 329, della L. 205/2017.

 

 


 

Articolo 1, comma 370
(Pistoia Blues Festival)

 

 

Il comma 370, inserito nel corso dell’esame al Senato, reca una autorizzazione di spesa per la realizzazione del Pistoia Blues Festival.

 

In particolare, stabilisce che per tale finalità è corrisposto a favore del comune di Pistoia un contributo di € 250 mila per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

 

A tali fini, introduce il comma 1-ter nell’art. 2 della L. 238/2012, recante disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale.

 


 

Articolo 1, comma 371
(Fondo bande musicali)

 

 

Il comma 371, inserito nel corso dell’esame al Senato, istituisce nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo il Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali.

 

Il Fondo ha una dotazione di € 1 mln annui per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022.

Le risorse sono ripartite annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con i Ministri interessati.

 

Al riguardo, si ricorda che, per il triennio 2016-2018, l’art. 1, co. 359, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) aveva autorizzato per il sostegno di festival, cori e bande, la spesa di € 1 mln annui, disponendo l'emanazione di un bando volto a stabilire le modalità di accesso alle risorse da parte del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, e l'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e il riparto delle risorse con decreto interministeriale MIBACT-MEF.

Era stato conseguentemente emanato il DM 26 febbraio 2016, n. 108, che aveva disciplinato l’indizione di una pubblica selezione per la partecipazione al progetto "Salvaguardia del patrimonio musicale tradizionale".

I contributi relativi al 2016, al 2017 e al 2018 sono stati concessi, rispettivamente, con D.I. 505 del 4 novembre 2016, con D.I. 261 del 14 giugno 2017 e con D.I. 362 del 9 agosto 2018

Successivamente, l’art. 1, co. 608, della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha autorizzato, ai medesimi fini, la spesa di € 1 mln per il 2019. A tal fine, ha disposto che con un bando del Ministero per i beni e le attività culturali dovevano essere definiti i termini, le modalità e la procedura per l’individuazione dei soggetti e dei progetti ammessi al finanziamento e per il riparto delle relative risorse.

E’, pertanto, intervenuto il DM 215 del 3 maggio 2019.

 

 


 

Articolo 1, comma 372
(Soggetti giuridici creati o partecipati dal MIBACT)

 

 

Il comma 372, inserito nel corso dell’esame al Senato, incrementa, dal 2020, l'autorizzazione di spesa per il funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT).

 

In particolare, dispone che, a decorrere dal 2020, l’autorizzazione di spesa prevista dall’art. 1, co. 317, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018)[85] è incrementata (da € 500.000) a € 1 mln.

 

Al riguardo, si ricorda che l’art. 1, co. 317, della L. 205/2017 ha autorizzato la spesa di € 1 mln per il 2018 ed € 0,5 mln annui dal 2019 per il funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal MIBACT al fine di rafforzare l’azione di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale

Le risorse sono state appostate sul cap. 1952 dello stato di previsione del MIBACT.

Per il 2018 esse sono state ripartite con DM 193 del 5 aprile 2018, che ha destinato € 300.000 alla Fondazione Real sito di Carditello, € 250.000 alla Fondazione FS, € 200.000 alla Fondazione di Archeologia e storia dell’arte, da costituirsi, € 100.000 al Consorzio delle residenze reali sabaude; € 50.000 al Museo nazionale dell’emigrazione italiana di cui all’accordo di valorizzazione del 22 gennaio 2018 fra MIBACT, Presidente della regione Liguria e sindaco del comune di Genova; € 50.000 alla Fondazione Ente ville vesuviane; € 50.000 alla Fondazione Aquileia.

Per il 2019, esse sono state ripartite con DM 578 dell’11 dicembre 2019, il cui testo, in base a quanto indicato sul sito del MIBACT, sarà disponibile dopo la registrazione da parte degli organi di controllo.

 


 

Articolo 1, comma 373
(Fiera internazionale del libro di Francoforte)

 

 

Il comma 373, introdotto dal Senato, autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020, di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 1 milione di euro per l'anno 2023 per la partecipazione dell'Italia alla Fiera internazionale del libro di Francoforte, dedicata per l'edizione 2023 all'Italia.

 

La Fiera internazionale del libro di Francoforte è la più importante fiera del libro a livello internazionale che ogni anno ha un paese ospite d'onore diverso. Nell'edizione 2023 l'Italia è l'ospite d'onore, come risulta anche nell'accordo di ospitalità n. 6 del 5 febbraio 2018.

 


 

Articolo 1, comma 374
(La Triennale di Milano)

 

 

Il comma 374, introdotto dal Senato, incrementa nella misura complessiva di 1,5 milioni di euro annui, di cui 500.000 per le spese di parte corrente e la restante parte per interventi di conto capitale, il contributo annuo dello Stato alla Fondazione "La Triennale di Milano".

 

In dettaglio, si incrementa il contributo annuo dello Stato di cui all'art.8, co. 1, lett. b), del d. lgs. 273/1999.

 

Si ricorda che «La Triennale di Milano», già ente pubblico disciplinato dal regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 949, convertito dalla legge 21 dicembre 1931, n. 1780, e dalla legge 1° giugno 1990, n. 137, è stato trasformato in fondazione e ha acquisito la personalità giuridica di diritto privato con il d.lgs.273/1999. Ha sede a Milano. Essa ha le seguenti finalità:

a) lo svolgimento e la promozione di attività di ricerca, di documentazione e di esposizione settoriale e interdisciplinare, di rilievo nazionale e internazionale, con particolare riguardo ai settori dell'architettura, dell'urbanistica, delle arti decorative e visive del design, dell'artigianato, della produzione industriale, della moda, della comunicazione audiovisiva e di quelle espressioni artistiche e creative che a diverso titolo ad essi si riferiscono;

b) l'organizzazione, con cadenza triennale, di esposizioni a carattere internazionale, con particolare riferimento ai settori di cui alla lettera a).

     L'art. 8, comma 1, del d. lgs. 273/1999 stabilisce che la fondazione "La Triennale di Milano" provvede ai suoi compiti con:

a) i redditi del suo patrimonio;

b) i contributi ordinari dello Stato stanziati ogni anno negli stati di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali;

c) il contributo ordinario annuale del comune di Milano;

d) eventuali contributi straordinari dello Stato e di altri enti pubblici;

e) eventuali proventi di gestione;

f) eventuali contributi ed assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, di altri soggetti o enti pubblici o privati, italiani e stranieri;

g) eventuali altre entrate, derivanti dall'esercizio di attività commerciali.

    

Il contributo ordinario dello Stato destinato a La Triennale di Milano rientra nel capitolo 3670 dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Per il 2019, il riparto dei suddetti contributi è stato effettuato con D.I. n. 253 del 24 maggio 2019.


 

Articolo 1, comma 375
(Incremento degli utili del gioco del lotto destinati ai beni culturali)

 

 

Il comma 375, introdotto dal Senato, dispone uno stanziamento di 23 milioni di euro per l'anno 2021 e di 33 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2035 per incrementare la quota degli utili del gioco del lotto destinato alla conservazione e al recupero dei beni culturali.

 

Si premette che l'articolo 3, comma 83, della legge n. 662 del 1996 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) ha demandato a un decreto del Ministro delle finanze l'introduzione di nuovi giochi ed estrazioni infrasettimanali del gioco del lotto, stabilendo che una quota degli utili erariali derivanti dalla nuova estrazione del gioco del lotto fosse riservata in favore del Ministero per i beni culturali e ambientali per essere destinata al recupero e alla conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari, nonché per interventi di restauro paesaggistico e per attività culturali. Tale quota ammonta a circa 500 milioni di euro ogni tre anni.

Da ultimo, l'articolo 2 del decreto-legge n. 59 del 2019 ha autorizzato la spesa di 19,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per incrementare la quota degli utili derivanti dal gioco del lotto da destinare allo stesso Mibac per – fra l'altro - il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari.

 

Per le stesse finalità di cui all'articolo 3, comma 83, della legge n. 662 del 1996 di cui sopra, il comma in esame autorizza la spesa di 23 milioni di euro per l'anno 2021 e di 33 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2035, incrementando gli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo destinati alla conservazione, al potenziamento e alla realizzazione di progetti sperimentali inerenti modelli di gestione, esposizione e fruizione per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio nonché progetti per la digitalizzazione inerente il patrimonio culturale.


 

Articolo 1, comma 376
(Contributi per teatri all'estero)

 

 

Il comma 376 autorizza la spesa di 500.000 euro annui dal 2020 per il funzionamento di teatri di proprietà dello Stato all'estero.

 

In particolare, per favorire la promozione e la diffusione della cultura italiana all'estero, sono assegnati specifici contributi per il funzionamento di teatri di proprietà dello Stato all'estero[86], con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT), di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

 

Si segnala che l'articolo 1, comma 587, della L. 232/2016 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo da ripartire con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per il potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiane all'estero. E' quindi intervenuto il D.P.C.M. n. 388 del 6 luglio 2017 che ha individuato gli interventi da finanziare con il Fondo per il potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiana all'estero (cd. Fondo cultura), attribuendo al MIBACT 2 milioni di euro per il 2017, 4,5 milioni di euro per il 2018 e 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, destinati ad attività di promozione del cinema, dello spettacolo e dell'arte italiani all'estero. Il relativo programma di interventi riferito al quadriennio 2017-2020, per il MIBACT, è stato approvato con D.M. n. 525 del 4 dicembre 2017.

 


 

Articolo 1, comma 377
(Fondo per il centocinquantesimo anniversario di Roma capitale)

 

 

Il comma 377, inserito nel corso dell’esame al Senato, istituisce nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo il Fondo per il centocinquantesimo anniversario di Roma capitale.

 

Al riguardo, si ricorda che, il 20 settembre 1870, un corpo di bersaglieri del regio esercito entrò a Roma attraverso la breccia di Porta Pia. Pochi giorni dopo, un plebiscito popolare sancì l'annessione della città all'Italia. Il 21 gennaio 1871 la capitale del Regno fu trasferita da Firenze a Roma e il successivo 3 febbraio Roma fu proclamata capitale d'Italia con L. 33/1871.

 

Il Fondo, dotato di uno stanziamento pari a € 500.000 per il 2020, è istituito al fine di consentire la celebrazione del centocinquantesimo anniversario della proclamazione di Roma capitale d’Italia ed è destinato alle associazioni presenti sul territorio.

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo – per la cui emanazione non è previsto un terminesi provvede a definire i criteri per l’individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e “al riparto” delle risorse.

 

Si valuti l’opportunità di chiarire se si intenda prevedere che con decreto sono definiti sia i criteri per l’individuazione dei soggetti ammessi al finanziamento, sia i criteri per il riparto delle risorse, in tal caso adeguando il testo.

 

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili (art. 1, co. 200, L. 190/2014), per il quale si veda la scheda relativa all’art. 99, co. 2.

 

Si tratta di disposizioni che affiancano la disciplina ordinaria per lo svolgimento di celebrazioni.

Al riguardo, si ricorda che la L. 420/1997 aveva inteso ricondurre ad unità, attraverso un unico provvedimento a cadenza annuale, l’intervento statale a favore di comitati nazionali per lo svolgimento di celebrazioni e manifestazioni culturali di particolare rilevanza. Al fine indicato, ha previsto l’istituzione, presso il MIBACT, della Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali, alla quale ha affidato il compito di deliberare, per quanto qui interessa, sulla costituzione e organizzazione dei comitati nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali, sull’ammissione al contributo finanziario statale e sulla misura dello stesso.

Nel tempo, tuttavia, sono stati numerosi gli interventi disposti con altre procedure. In particolare, vari comitati promotori di celebrazioni sono stati costituiti con legge[87].


 

Articolo 1, comma 378
(Festival del cinema italiano all'estero)

 

 

Il comma 378, approvato dal Senato, assegna un finanziamento integrativo di 800.000 euro per il 2020 in favore dei festival del cinema italiano che si svolgono all'estero.

 

In dettaglio, si prevede che per consolidare ed estendere gli effetti promozionali dell'immagine e della cultura italiana nel mondo, a favore dei festival del cinema italiano che si svolgono all'estero nell'ambito del programma "Vivere all'italiana", nel bilancio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) è iscritto un finanziamento di 800.000 euro per il 2020.

 

Il piano di promozione integrata “VivereALL’Italiana”, lanciato nel corso della conferenza dei direttori degli Istituti Italiani di Cultura del dicembre 2016, è stato elaborato dal MAECI in collaborazione con MIBAC, MIUR, RAI, Società Dante Alighieri ed altri partner della diplomazia culturale.

 

Tale finanziamento è ripartito con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT). Non è previsto un termine per l'adozione del decreto.

 


 

Articolo 1, commi 379 e 380
(Istituzione del Fondo Antonio Megalizzi)

 

 

I commi 379 e 380, inseriti nel corso dell’esame al Senato, istituiscono nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico il Fondo Antonio Megalizzi, con una dotazione pari ad € 1 mln per il 2020.

 

In particolare, il Fondo è istituito allo scopo di garantire un servizio di trasmissione radiofonica universitaria, anche (ma, evidentemente, non necessariamente) attraverso lo strumento della convenzione da stipulare a seguito di gara pubblica, i cui criteri devono essere definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, per la cui emanazione non è indicato un termine.

Il Fondo è ripartito con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Non è, invece, indicato con quale atto saranno definiti i criteri di riparto.

 

Si valuti l’opportunità di un chiarimento.

 

In argomento, si ricorda che, a seguito dell’uccisione, nel dicembre 2018, a Strasburgo, in un attacco terroristico, di Antonio Megalizzi – giornalista radiofonico lì presente per seguire i lavori dell’Assemblea del Parlamento europeo –, il 1° ottobre 2019 l’Assemblea della Camera ha approvato, in una nuova formulazione, la mozione 1-00146[88] con la quale ha impegnato il Governo:

“1) ad intraprendere ogni iniziativa di competenza per rinnovare il ricordo di Antonio Megalizzi, in particolare attraverso l'istituzione di una borsa di studio in suo nome presso una scuola di giornalismo di una delle università pubbliche italiane per il praticantato di giornalista professionista, destinata a giovani desiderosi di diffondere un'informazione chiara, corretta e diretta;

2) a sostenere l'impegno della Conferenza dei rettori delle università italiane nell'incentivare la realizzazione negli atenei pubblici italiani di azioni ed attività dedicate alla memoria di Antonio Megalizzi, che possano concretizzarsi in premi e riconoscimenti destinati agli studenti più meritevoli, in borse di studio e nella denominazione in suo onore di aule destinate alle attività di web radio e media communication”.


 

Articolo 1, comma 381
(Portale delle fonti per la storia della Repubblica italiana)

 

 

Il comma 381, introdotto dal Senato, autorizza la spesa di 750.000 euro per l'anno 2020 a favore del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) per implementare il progetto culturale connesso al Portale delle fonti per la storia della Repubblica italiana e le ulteriori attività di digitalizzazione della documentazione archivistica e bibliografica che lo alimentano.

Si tratta di un progetto inaugurato dal CNR a maggio 2019, consistente in una "nuova infrastruttura digitale che permette di conoscere la storia politica, civile e istituzionale del Paese attraverso la lettura integrata della memoria documentaria custodita da diverse istituzioni pubbliche e private".

Per ulteriori informazioni di veda qui. Si veda anche il comunicato stampa della Presidenza della Repubblica.


 

Articolo 1, comma 382
(Lega delle autonomie locali)

 

 

Il comma 382, introdotto dal Senato, assegna un contributo straordinario di 300.000 euro per l'anno 2020 a favore della Lega delle autonomie locali.

 

L'obiettivo del contributo straordinario è di promuovere lo studio e la ricerca sull'impatto e gli effetti complessivi delle politiche per la promozione delle pari opportunità locali.

La Legautonomie è un’associazione di comuni, province, regioni, comunità montane, costituitasi nel 1916 e impegnata sulla valorizzazione delle amministrazioni locali e regionali.

Negli ultimi anni Legautonomie ha svolto la propria attività anche nella formazione e nella consulenza tecnica e metodologica e di ricerca e indagine conoscitiva per favorire e promuovere l’innovazione organizzativa e l’introduzione di nuovi modelli di gestione nei governi locali.

A Legautonomie aderiscono circa 2.500 enti tra comuni, province, regioni e comunità montane (fonte www.legautonomie.it).


 

Articolo 1, comma 383
(Contributi per le scuole di eccellenza nazionale
nella formazione musicale)

 

 

Il comma 383, approvato in prima lettura, incrementa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2020 le risorse per interventi a favore di enti ed istituzioni culturali, di cui all'art. 1, co. 1, lett. c), del D.L. 34/2011, al fine di erogare contributi in favore delle scuole di eccellenza nazionale operanti nell'ambito dell'altissima formazione musicale.

 

La disposizione introdotta riproduce quanto già previsto, per il solo anno 2018, dall'art. 1, co. 346, della L. 205/2017.

In attuazione di quanto previsto dalla L. 205/2017 è intervenuto il D.M. n. 433 del 15 ottobre 2018, come integrato dal D.M. n. 573 del 21 dicembre 2018, che ha ripartito 1 milione di euro per il 2018 tra i seguenti soggetti:

§  Fondazione Accademia musicale Chigiana, Siena;

§  Fondazione Scuola di musica di Fiesole;

§  Accademia pianistica internazionale, Imola;

§  Istituzione teatro lirico sperimentale, Spoleto;

§  Associazione lirico-concertistica italiana;

§  Associazione Siena Jazz - Accademia nazionale del jazz, Siena;

§  Accademia di alta formazione artistica e musicale Lorenzo Perosi, Biella;

§  Fondazione Paolo Grassi, Martina Franca;

§  Associazione Accademia di musica di Pinerolo;

§  The Bernstein School of Musical Theater.

 

Il contributo di 1 milione di euro destinato alle scuole di eccellenza nazionale nell'ambito dell'altissima formazione musicale viene resto stabile, in quanto opera a decorrere dal 2020, ed è finalizzato a garantire il proseguimento della loro attività.

 

     Si ricorda che l'autorizzazione di spesa oggetto di incremento, prevista dall'art. 1, co. 1, lett. c), del D.L. 34/2011 è pari a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2011 e concerne interventi in favore di enti e istituzioni culturali, appostate sui capitoli 3670 e 3671 della Direzione generale biblioteche e istituti culturali.

 

Al riparto delle risorse, sulla base delle esigenze prospettate (si intenderebbe, delle medesime scuole) si provvede con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Articolo 1, comma 384
(Recupero di beni di interesse storico e riqualificazione
aree industriali dismesse)

 

 

Il comma 384, approvato dal Senato, istituisce il "Fondo per il recupero di immobili statali di interesse storico e culturale in stato di abbandono e la riqualificazione delle aree industriali dismesse ove insistano manufatti architettonici di interesse storico" con una dotazione iniziale di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

 

L'obiettivo della disposizione è la riqualificazione sociale del territorio da conseguire mediante recupero, tutela e valorizzazione dei luoghi culturali e delle aree industriali dismesse di interesse storico e culturale che versano in stato di degrado e di abbandono, nonché la riduzione del consumo di suolo.

 

Si ricorda che nella XVII legislatura, la 7a Commissione del Senato ha approvato il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla mappa dell’abbandono dei luoghi culturali (Doc. XVII, n. 6). Tra gli interventi necessari venivano citati:

§  la realizzazione, da parte dell’Agenzia del demanio – di concerto con le regioni, gli enti locali e le associazioni di categoria – di un "censimento il più possibile particolareggiato, definito ed esaustivo dei beni statali che versano in stato di degrado e abbandono, anche a seguito di danni provocati da calamità naturali (terremoti, alluvioni), nonché del patrimonio immobiliare dismesso, anche al fine di favorire l’allocazione di risorse pubbliche inutilizzate per la valorizzazione dei luoghi medesimi;

§  la mappatura dei «beni culturali immateriali», anche attraverso apposite linee guida fornite alle Soprintendenze e avvalendosi dell’apporto dell’associazionismo accreditato;

§  l'inserimento dei luoghi dell’abbandono nei piani paesaggistici regionali;

§  l'estensione delle agevolazioni fiscali in accordo a quelle previste dall’art bonus;

§  la promozione del trasferimento di beni culturali fra le istituzioni pubbliche, ovvero del loro affidamento a soggetti consentiti dall’ordina-mento, individuando per ciascuno l’allocazione ottimale per contrastarne l’abbandono ed assicurarne una gestione sostenibile;

§  l'inserimento del recupero e dell’utilizzo del patrimonio culturale nel più generale ambito delle politiche sociali;

§  il reperimento di risorse adeguate per dare piena attuazione a quanto previsto all’articolo 1, comma 7, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107 affinché le istituzioni scolastiche siano in grado di promuovere e diffondere lo "sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità`, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali".

 

Si stabilisce poi che con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono dettate le relative disposizioni attuative.


 

Articolo 1, comma 385
(Interventi in favore della Badia di Santa Maria di Pattano)

 

 

Il comma 385, introdotto dal Senato, autorizza la spesa di 1,3 milioni di euro per l'anno 2020 per la Badia di Santa Maria di Pattano, anche con l'auspicio di farne un'attrazione turistico-culturale di rilevanza internazionale.

 

In dettaglio, si prevede un finanziamento straordinario a favore della Badia di Santa Maria di Pattano, situata presso Vallo della Lucania, in provincia di Salerno.

L'importo della spesa autorizzata è pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2020.

Giustificato in virtù "dell'alto valore storico, culturale e sociale rappresentato dalla Badia", il contributo è finalizzato non solo alla tutela e conservazione del bene ma anche alla realizzazione di lavori di restauro e messa in sicurezza. L'auspicio è quello di rendere la Badia un'attrazione turistico-culturale di rilevanza nazionale ed internazionale.


 

Articolo 1, comma 386
(Contributo straordinario per la Fondazione Ente Ville Vesuviane)

 

 

Il comma 386, inserito nel corso dell’esame al Senato, assegna un contributo straordinario alla Fondazione Ente Ville Vesuviane per il triennio 2020-2022.

 

In particolare, il contributo, pari ad € 600.000 per ciascun anno del triennio 2020-2022, è finalizzato ad assicurare il funzionamento, contribuire alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché garantire la continuità nella fruizione per i visitatori e favorire l’abbattimento delle barriere architettoniche.

 

Si ricorda che la Fondazione Ente Ville Vesuviane, ente con personalità giuridica di diritto privato, posta sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è subentrata, nel 2009, ai sensi del d.lgs. 419/1999[89], al Consorzio di diritto pubblico “Ente per le Ville Vesuviane” (ente pubblico non economico istituito con L. 578/1971 tra Stato, regione Campania, provincia di Napoli, comuni vesuviani di Napoli, San Giorgio a Cremano, Portici, Ercolano e Torre del Greco).

In base allo statuto, la Fondazione ha lo scopo di provvedere – previa autorizzazione per i singoli interventi espressa dai competenti uffici del Ministero – alla conservazione, al restauro e alla valorizzazione del patrimonio artistico costituito dalle ville vesuviane del secolo XVIII, con i relativi parchi e giardini, di cui abbia la legittima disponibilità e che siano ricomprese negli elenchi redatti ai sensi dell’art. 13 della L. 578/1971 ed approvati con i decreti ministeriali 19 ottobre 1976 e 7 febbraio 2003[90]. Gli immobili sono destinati alle finalità stabilite dall’art. 2 della stessa L. 578/1971: biblioteche, sale di lettura, musei, luoghi espositivi per mostre d’arte, ferma restando, per la loro destinazione ad altri usi compatibili con la loro natura di bene artistico, la necessità della preventiva autorizzazione dei competenti uffici ministeriali preposti alla tutela.

Per l’adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone dei redditi derivanti dal patrimonio, di ogni eventuale contributo od erogazione da parte di terzi, compresi enti pubblici e privati, destinati all’attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all’incremento del patrimonio, di introiti derivanti da eventuali attività, anche connesse o accessorie a quelle istituzionali, svolte dalla Fondazione, di conferimenti dei soggetti fondatori.

Con DM 5 aprile 2018, relativo al riparto per il 2018 delle risorse di cui all’art. 1, co. 317, della L. 205/2017 – che ha autorizzato somme per € 1 mln per il 2018 e € 500.000 annui dal 2019 a favore dei soggetti giuridici creati o partecipati da Mibact – alla Fondazione Ente Ville Vesuviane sono stati destinati € 50.000.

Per il 2019, il corrispondente DM di riparto non risulta intervenuto.

Per il medesimo 2019, invece, con DM 347 del 25 luglio 2019, di riparto dei contributi annuali agli istituti culturali ai sensi dell’art. 8 della L. 534/1996[91], sono stati destinati alla Fondazione € 2.000.


 

Articolo 1, commi 387 e 388
(Fondo per l'introduzione del «Volo Turistico»)

 

 

I commi 387-388 istituiscono presso il MIBACT un fondo per lo studio preliminare necessario all'introduzione del «Volo Turistico» con una dotazione di 0,1 mln di euro per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, al fine di valorizzare il patrimonio ambientale, paesaggistico, storico e architettonico italiano anche attraverso innovative forme di fruizione.

 

 

Il comma 387, istituisce presso il MIBACT un fondo per lo studio preliminare necessario all'introduzione del «Volo Turistico» con una dotazione di 0,1 mln di euro per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, al fine di valorizzare il patrimonio ambientale, paesaggistico, storico e architettonico italiano anche attraverso innovative forme di fruizione.

 

Il comma 388 demanda a uno o più decreti del MIBACT, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la disciplina delle modalità di utilizzo del fondo.

 

Si osserva che l’intervento in questione non appare riconducibile, posta la formulazione della norma, né al Piano strategico di sviluppo del turismo 2017-2022, approvato dal Consiglio dei ministri il 17 febbraio 2017, né al Nuovo Piano straordinario della mobilità turistica, adottato con Decreto Ministeriale del MIT n. 534 del 16 novembre 2017.

Si valuti l’opportunità di definire la nozione di “volo turistico” nonché la ragione che rende necessario lo studio preliminare che viene finanziato con l’istituendo Fondo.


 

Articolo 1, comma 389-392
(Contributi alle scuole e agli studenti per l’acquisto di abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore)

 

 

I commi 389-392, modificati nel corso dell’esame al Senato, prevedono la concessione di contributi a favore delle scuole statali e paritarie e di alcune categorie di studenti, per l’acquisto di abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore.

 

In particolare, i commi 389 e 390 prevedono contributi alle scuole, mentre il comma 391 prevede contributi agli studenti.

 

Nello specifico, il comma 389 dispone che, a decorrere dal 2020 – e, dunque, dall’anno scolastico in corso –, alle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado che acquistano uno o più abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale, è attribuito – previa istanza diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri – un contributo fino al 90% della spesa.

 

Il bando per l’assegnazione dei contributi è emanato annualmente, con decreto del capo del medesimo Dipartimento per l’informazione e l’editoria, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 2.

 

Ulteriori contributi sono destinati alle scuole secondarie statali e paritarie che adottano programmi per la promozione della lettura critica e per l’educazione ai contenuti informativi.

 

Nello specifico, il comma 390 stabilisce che, sempre a decorrere dal 2020, alle scuole secondarie di primo grado statali e paritarie che adottano, nell’ambito del piano triennale per l’offerta formativa (PTOF), programmi per la promozione della lettura critica e per l’educazione ai contenuti informativi, è attribuito anche – sempre previa istanza diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria – un contributo fino al 90% della spesa per l’acquisto di uno o più abbonamenti a quotidiani, anche in formato digitale.

Il bando per l’assegnazione del contributo è emanato con le medesime modalità illustrate con riferimento al comma 1.

 

Il comma 391 prevede che, a decorrere dall’anno scolastico 2020-2021 – e, dunque, in tal caso, a partire da settembre 2020 –, gli studenti censiti nell’Anagrafe nazionale degli studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie che partecipano, nella scuola di appartenenza, a programmi per la promozione della lettura critica e per l’educazione ai contenuti informativi, possono concorrere, per il tramite della stessa scuola, all’assegnazione di un contributo per l’acquisto di abbonamenti a quotidiani e periodici, anche in formato digitale.

Il contributo è concesso attraverso una piattaforma di erogazione voucher in forma virtuale associata alla Carta dello studente “Io studio”, secondo le modalità e i limiti di importo – si intenderebbe, individuali – stabiliti dal decreto di cui al comma 2. Esso non costituisce reddito imponibile e non rileva ai fini del computo dell’ISEE.

In via sperimentale, per il primo anno scolastico di applicazione, i contributi sono destinati solo agli studenti che frequentano la prima classe della scuola secondaria di secondo grado.

 

In base all’art. 10 del d.lgs. 63/2017, la Carta è una tessera nominativa cui sono associate funzionalità volte ad agevolare l'accesso degli studenti a beni e servizi di natura culturale, servizi per la mobilità nazionale e internazionale, ausili di natura tecnologica e multimediale per lo studio e per l'acquisto di materiale scolastico, allo scopo di garantire e supportare il diritto allo studio. Il MIUR attribuisce la Carta agli studenti censiti nell'Anagrafe nazionale degli studenti e frequentanti una scuola primaria o secondaria di primo e secondo grado[92].

Alla Carta attribuita agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado può essere associato un borsellino elettronico attivabile, a richiesta, dallo studente o da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Il medesimo art. 10 ha previsto anche che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata, dovevano essere definiti i criteri e le modalità per l'istituzione di un sistema nazionale per l'erogazione di voucher, anche in forma virtuale, per l'erogazione dei benefici relativi al diritto allo studio. E’, pertanto, intervenuto il DM 966/2017.

 

Il comma 392 dispone, anzitutto, che i contributi di cui ai commi 389, 390 e 391 sono concessi per un importo complessivo – non superiore a € 20 mln annui dal 2020 – fissato annualmente dal DPCM che stabilisce la destinazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione ai diversi interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 1, co. 6, della L. 198/2016.

A tali fini, il medesimo Fondo è incrementato di € 20 mln annui dal 2020.

 

Il Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, destinato al sostegno dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall’art. 1 della L. 198/2016.

Il Fondo è ripartito annualmente tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base dei criteri stabiliti con DPCM.

La destinazione delle risorse del Fondo assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri è stabilita annualmente con altro DPCM. Da ultimo, per il 2018 è intervenuto il DPCM 18 ottobre 2018, che ha ripartito complessivamente € 112.589.609.

 

Dispone, altresì, che con DPCM o con decreto del Sottosegretario con delega all’informazione e all’editoria, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabiliti i criteri per l’accesso ai contributi di cui ai commi 389, 390 e 391, nonché i criteri per l’individuazione annuale della platea degli studenti aventi diritto ai contributi di cui al comma 391 anche con riferimento ai risultati del monitoraggio e al rispetto del limite di spesa.


 

Articolo 1, comma 393
(Credito d’imposta per la vendita al dettaglio di giornali)

 

 

Il comma 393, introdotto al Senato, riconosce per l’anno 2020 il cosiddetto credito d’imposta edicole agli esercenti attività commerciale non esclusivamente rivolta alla vendita della stampa quotidiana e periodica anche nei casi in cui la predetta attività non rappresenti l’unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento.

 

In particolare, il comma 393 dispone che per l’anno 2020 il credito d’imposta introdotto dalla legge di bilancio 2019 (commi da 806 a 809) per gli esercenti attività commerciali non esclusivamente dedicati alla vendita dei giornali, sia riconosciuto anche nei casi in cui la predetta attività commerciale non rappresenti l’unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento (ipotesi esclusa per il 2019 dal comma 806).

 

Si ricorda che i citati commi da 806 a 809 della legge di bilancio 2019 prevedono un credito d’imposta per le attività commerciali che esercitano esclusivamente la vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici (edicole e gli altri rivenditori al dettaglio). L’agevolazione è limitata agli anni 2019 e 2020 ed è parametrata sugli importi pagati a titolo di Imu, Tasi, Cosap e Tari, nonché su altre eventuali spese di locazione.

L’agevolazione fiscale si estende (comma 806, ultimo periodo) a quegli esercizi i quali – pur non esclusivamente dedicati alla vendita dei giornali – siano però gli unici punti vendita nel comune considerato (come identificati dall’art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 170 del 2001).

 

Si rammenta che tale ultima disposizione prevede che possono esercitare l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, in regime di non esclusività, le seguenti tipologie di esercizi commerciali:

a) le rivendite di generi di monopolio;

b) le rivendite di carburanti e di oli minerali;

c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;

d) le strutture di vendita medie e grandi, nonché i centri commerciali,  come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700;

e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120;

f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

 

Il credito d’imposta è riconosciuto per due anni (2019 e 2020) e nel limite, rispettivamente, di 13 milioni di euro e di 17 milioni. A ciascun esercente il credito d’imposta spetta nel limite di 2000 euro all’anno. Se ne può fruire entro i limiti delle regole europee sugli aiuti de minimis e solo mediante modulo F24 in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

Le disposizioni applicative per accedere al credito di imposta sono state successivamente disciplinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 maggio 2019.

 

Il secondo periodo del comma 393 specifica tuttavia che l’agevolazione è riconosciuta in ogni caso prioritariamente agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.

 

Una panoramica completa della disciplina dell’agevolazione è consultabile alla pagina web Credito di imposta edicole del Dipartimento per l'informazione e l'editoria-Presidenza del Consiglio dei ministri.


 

Articolo 1, comma 394
(Contributi diretti a imprese radiofoniche e a
imprese editrici di quotidiani e periodici)

 

 

Il comma 394, in previsione di una revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell’informazione, che tenga conto anche delle nuove modalità di fruizione dell’informazione, differisce di 12 mesi i termini riguardanti l’abolizione, o la progressiva riduzione fino all’abolizione, dei contributi diretti a favore di determinate categorie di imprese radiofoniche e di imprese editrici di quotidiani e periodici, fissati, nelle more di una già prevista revisione organica della normativa di settore, dalla L. di bilancio 2019.

 

La relazione illustrativa all’A.S. 1586 sottolineava che ciò è finalizzato ad evitare che, già a decorrere da gennaio 2020, si determinino gli effetti di abolizione o riduzione dei contributi, con conseguenti effetti sia sulla continuità aziendale delle imprese, sia sui livelli occupazionali, senza che sia previamente intervenuta, come peraltro richiedeva la stessa legge di bilancio 2019, una revisione organica della normativa di settore.

 

Al riguardo, si ricorda che il 25 marzo 2019 si era dato avvio agli Stati generali dell’editoria, con una fase di consultazione on-line, in cui cittadini e operatori del settore potevano avanzare le proprie proposte all’interno di cinque aree tematiche: informazione primaria, giornalisti e altri operatori del settore, editoria, mercato, cittadini. In base al comunicato stampa presente sul sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, l’elenco analitico di tutte le proposte sarebbe stato reso pubblico e sottoposto alla valutazione degli attori istituzionali della filiera e, in un confronto pubblico intermedio, si sarebbero approfondite le istanze e le valutazioni sulle singole proposte. Al termine delle consultazioni sarebbe stato presentato un documento finale completo, frutto del lavoro condiviso di tutte le parti coinvolte, oggetto di un ulteriore momento di confronto pubblico.

Dopo la prima fase di consultazioni on-line – sviluppatasi dal 18 aprile al 18 maggio 2019 –, dal 28 maggio al 4 luglio si sono svolti incontri pubblici con operatori e categorie del settore. Qui il calendario degli incontri.

Successivamente, non sono state più fornite informazioni in argomento.

 

Con riferimento al differimento previsto dalla norma, preliminarmente si ricorda che, in base all’art. 8, co. 2, del DPR 223/2010, le domande per l’accesso al contributo devono essere presentate dal 1° al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento dei contributi.

 

Pertanto, a seguito del differimento:

·      decorre dal 31 gennaio 2021 l’abolizione dei contributi alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale.
Al riguardo, si ricorda che l’art. 1 della L. 230/1990 aveva concesso un contributo (per il solo triennio 1990-1992) alle imprese radiofoniche private che nel triennio 1987-1989 avessero (fra l’altro) trasmesso quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari per non meno di nove ore comprese tra le 7 e le 20.

In seguito, l’art. 1, co. 1247, della L. 296/2006, ha previsto la concessione dei contributi diretti cui all'art. 4 della L. 250/1990 alle imprese radiofoniche che avessero svolto attività di interesse generale, così come definita dall'art. 1 della L. 230/1990.

Ancora dopo, l’art. 44, co. 1, lett. b-bis), del D.L. 112/2008 (L. 133/2008) ha previsto che tali imprese mantenevano il diritto all'intero contributo, anche in presenza di riparto percentuale tra gli altri aventi diritto.

Da ultimo, l’art. 1, co. 810, lett. a), della L. 145/2018 (L. di bilancio 2019) – come modificato dall’art. 30-quater, co. 4, del D.L. 34/2019 (L. 58/2019) – ha previsto, a decorrere dal 31 gennaio 2020, l’abrogazione della L. 230/1990 e la novella dell’art. 1, co. 1247, della L. 296/2006, in quest’ultimo sopprimendo il riferimento alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale.

In base alle informazioni disponibili sul sito della Presidenza del Consiglio –Dipartimento per l’informazione e l’editoria, negli anni ha beneficiato del contributo unicamente l’impresa Centro di produzione Spa, titolare dell’emittente Radio Radicale[93].

Su tale impresa, si veda anche la scheda relativa all’art. 1, co. 397-398;

·      decorre dall’annualità di contributo 2020 la riduzione progressiva dell’importo complessivamente erogabile a ciascuna impresa, fino alla totale abolizione a decorrere dall’annualità di contributo 2023, per le seguenti categorie di imprese editrici di quotidiani e periodici:

-     imprese editrici costituite come cooperative giornalistiche che editano quotidiani e periodici (art. 2, co. 1, lett. a), d.lgs. 70/2017);

-     enti senza fini di lucro, ovvero imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia da essi interamente detenuto (art. 2, co. 1, lett. c), d.lgs. 70/2017);

-     imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi fini di lucro (art. 2, co. 1, lett. b), d.lgs. 70/2017). Al riguardo si ricorda, peraltro, che il contributo a tali imprese è stato previsto limitatamente a un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della L. 198/2016, con termine, dunque, con l’annualità di contributo 2021.

Per le imprese indicate, l’art. 1, co. 810, lett. b), della L. 145/2018 ha previsto la progressiva riduzione dell’importo complessivamente erogabile a ciascuna di esse, fino alla totale abolizione dal “1° gennaio 2022” – rectius: “a decorrere dall’annualità 2022” –, dei contributi concessi, ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. a), b) e c), del d.lgs. 70/2017, nella seguente misura:

- per l’annualità 2019, del 20% della differenza tra l’importo spettante in base alla normativa vigente e € 500.000;

- per l’annualità 2020, del 50% della differenza tra l’importo spettante in base alla normativa vigente e € 500.000;

- per l’annualità 2021, del 75% della differenza tra l’importo spettante in base alla normativa vigente e € 500.000.

 

Nella XVII legislatura, il settore del sostegno all’editoria è stato interessato da un ampio intervento di riforma, operato con la L. 198/2016, che ha visto, in particolare, la ridefinizione della disciplina per l’erogazione dei contributi diretti.

Nello specifico, il d.lgs. 70/2017 – intervenuto in attuazione dell’art. 2, co. 1 e 2, lett. da a) a g), della stessa L. 198/2016, e le cui disposizioni si applicano a decorrere dalle domande presentate nel 2019 con riferimento all'annualità del contributo 2018 –, nel ridefinire la disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, ha disposto, anzitutto, che i contributi spettano nei limiti delle risorse a ciò destinate, per ciascuna tipologia, con il DPCM che ripartisce la quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione spettante alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e che, in caso di insufficienza delle risorse, agli aventi diritto spettano contributi ridotti mediante riparto proporzionale.

L’intervento di riforma ha, inoltre, ridefinito la platea dei beneficiari dei contributi. Nello specifico, la L. 198/2016 ha stabilito quale condizione necessaria per il finanziamento l'esercizio esclusivo, in ambito commerciale, di un'attività informativa autonoma e indipendente, di carattere generale, e la costituzione dei soggetti beneficiari come:

·       cooperative giornalistiche;

·       enti senza fini di lucro o imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia da essi interamente detenuto;

·       limitatamente a cinque anni dalla data della sua entrata in vigore, imprese editrici di quotidiani e periodici la maggioranza del cui capitale è detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali senza fini di lucro.

Inoltre, ha previsto il mantenimento dei contributi, con la possibilità di definire criteri specifici sia per i requisiti di accesso, sia per i meccanismi di calcolo dei contributi, per:

·       imprese editrici di quotidiani e di periodici espressione delle minoranze linguistiche;

·       imprese ed enti che editano periodici per non vedenti e ipovedenti;

·       associazioni dei consumatori;

·       imprese editrici di quotidiani e di periodici italiani editi e diffusi all'estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero.

A sua volta, il d.lgs. 70/2017 ha specificato che, ad eccezione delle imprese e degli enti che editano periodici per non vedenti e ipovedenti, gli altri soggetti possono richiedere i contributi per una sola testata.

 

La L. 198/2016 ha, invece, escluso esplicitamente dai contributi:

·       organi di informazione di partiti o movimenti politici e sindacali. Il d.lgs. 70/2017 ha specificato che sono comprese nell'esclusione, oltre alle imprese editrici, anche le imprese radiofoniche organi di partiti politici presenti in almeno un ramo del Parlamento (art. 4, L. 250/1990);

·       periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico. Il d.lgs. 70/2017 ha specificato che si tratta di quelli che hanno diffusione prevalente tra gli operatori dei settori di riferimento;

·       imprese editrici di quotidiani e periodici che fanno capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in borsa.


 

Articolo 1, comma 395
(Contributo alla Fondazione Luigi Einaudi ONLUS di Roma)

 

 

Il comma 395, introdotto dal Senato, assegna un contributo di 250.000 euro annui, a decorrere dal 2020, alla Fondazione Luigi Einaudi ONLUS di Roma.

 

In dettaglio, la disposizione assegna alla Fondazione Luigi Einaudi ONLUS di Roma risorse per sostenere la digitalizzazione dei fondi archivistici in possesso della istituzione, per favorire la diffusione della cultura storico-scientifica e per promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio bibliografico e archivistico della Fondazione medesima.

 

La Fondazione Luigi Einaudi onlus per studi di politica, economia e storia di Roma, il cui statuto è disponibile qui, si è costituita nel 1962 ed è stata eretta in ente morale con D.P.R. n. 1850 del 29 ottobre 1963. Per le attività connesse alla biblioteca e alla conservazione di archivi riferiti soprattutto alla storia del Partito liberale, si veda qui.


 

Articolo 1, comma 396
(Contributo straordinario in favore dello IAI)

 

 

Il comma 396 - introdotto dal Senato - autorizza l'erogazione di un contributo straordinario di 200.000 euro per il 2020 e di 100.000 euro per il 2021 all'Istituto Affari Internazionali (IAI) finalizzato alla digitalizzazione dei fondi archivistici in possesso dell’Istituto.

 

La disposizione, per favorire la diffusione della cultura internazionalistica e promuovere la conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico dello IAI, riconosce al medesimo un contributo straordinario di 200.000 euro per il 2020 e 100.000 euro per il 2021 finalizzato alla digitalizzazione dei suoi fondi archivistici.

 

L’Istituto Affari Internazionali (IAI) è stato fondato nel 1965 dalla Fondazione Olivetti, dall'Associazione di cultura e politica “Il Mulino” e dal Centro studi “Nord e Sud” su iniziativa di Altiero Spinelli, suo primo direttore.

L'Istituto Affari internazionali di Roma promuove la conoscenza dei problemi di politica internazionale mediante studi, ricerche, incontri e pubblicazioni.

I principali filoni di studio dello IAI si incentrano sui seguenti temi:

1. UE, politica e istituzioni

2. Attori globali (USA, Asia, Africa e America Latina)

3. Europa orientale e Eurasia

4. Mediterraneo e Medioriente

5. Sicurezza, Difesa, Spazio

6. Energia, clima e risorse

7. Multilateralismo e governance globale

8. Politica estera dell'Italia.

 

La biblioteca dello IAI - aperta al pubblico - si è costituita nel 1965 con la creazione stessa dell'Istituto, rappresentando un punto di riferimento qualificato per esperti e studiosi italiani di temi internazionalistici. Attualmente conta più di 27.000 volumi, ivi comprese le annate dei 589 periodici cessati e dei 95 periodici in corso. La crescita annuale è di circa 350 nuove accessioni. La base bibliografica automatizzata conta oltre 23.000 record.

 


 

Articolo 1, commi 397 e 398
(Servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari)

 

 

I commi 397-398, autorizzano una spesa massima di € 8 mln annui per il periodo 2020-2022 per lo svolgimento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari.

Nelle more dell’espletamento della procedura di affidamento del servizio, prevede la “proroga” della convenzione – scaduta a maggio 2019 – con il Centro di produzione S.p.a., titolare dell’emittente Radio Radicale.

 

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che la predetta convenzione è stata stipulata ai sensi dell’art. 1, co. 1, della L. 224/1998. Tale disposizione, confermando lo strumento della convenzione da stipulare a seguito di gara pubblica, i cui criteri dovevano essere definiti nel quadro dell’approvazione della riforma generale del sistema delle comunicazioni[94], ha disposto, in via transitoria, il rinnovo per un triennio, con decorrenza 21 novembre 1997, della convenzione a suo tempo stipulata[95] tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione Spa, per la trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari, quantificando un onere annuo di 11,5 mld di lire.

Le successive proroghe sono state autorizzate e finanziate, prima per trienni di spesa, poi per bienni o per singole annualità e, da ultimo, per sei mesi[96]. In particolare, con riferimento all’ultimo periodo:


 

 

Provvedimento

Anno

Onere annuo

art. 2, co. 3, D.L. 194/2009 (L. 25/2010)

2010

€ 9,9 mln

2011

€ 9,9 mln

art. 33, co. 38, L. 183/2011 (L. stabilità 2012)

2012

€ 3 mln

art. 28, co. 1, D.L. 216/2011 (L. 14/2012)

€ 7 mln

art. 33-sexies D.L. 179/2012 (L. 221/2012)

2013

€ 10 mln

Art. 1, co. 306, L. 147/2013 (L. stabilità 2014)

2014

€ 10 mln

2015

€ 10 mln

Art. 1, co. 177, L. 208/2015 (L. stabilità 2016)

2016

€ 10 mln

Art. 6, co. 2, D.L. 244/2016 (L. 19/2017)

2017

€ 10 mln

 

Da ultimo, come anticipato, l’art. 1, co. 88, della L. 145/2018 ha autorizzato la proroga della convenzione per sei mesi – e, dunque, fino al 21 maggio 2019 – autorizzando a tal fine la spesa di € 5 mln per il 2019.

Le risorse sono state appostate sul cap. 3021 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

 

Successivamente, il 6 giugno 2019, l’Assemblea del Senato ha approvato la mozione 1-00139 T2, con la quale ha impegnato il Governo ad attivare tutte le opportune iniziative al fine di:

“a) approvare una normativa di riferimento relativa al servizio radiofonico e multimediale di interesse generale destinato all'informazione e alla comunicazione istituzionale, che qualora preveda l'assegnazione del servizio tramite gara, essa avvenga attraverso un quadro coerente, certo e trasparente degli obblighi, dei criteri, della durata e dei meccanismi di finanziamento del medesimo, in conformità ai più elevati standard tecnologici presenti sul mercato, che disciplini anche il periodo transitorio fino al completo espletamento della gara;

b) attivare una separata convenzione con Centro di produzione SpA di durata triennale, volta esclusivamente a concludere l'attività di digitalizzazione e messa in sicurezza degli archivi di Radio Radicale anche antecedenti all'attivazione della prima convenzione del 21 novembre 1994, e per un importo che copra esclusivamente il costo del personale necessario allo svolgimento di detta attività, prevedendo quale condizione per la stipula della predetta convenzione che l'archivio digitale resti formalmente vincolato all'uso pubblico”.

A seguire, l’art. 30-quater, co. 2, del D.L. 34/2019 (L. 58/2019), inserito durante l’esame parlamentare, ha disposto che la Presidenza del Consiglio dei ministri corrisponde alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale, che percepiscono i contributi ai sensi della L. 230/1990 e dell’art. 1, co. 1247, della L. 296/2006 – ovvero, in base alle informazioni disponibili sul sito della Presidenza del Consiglio –Dipartimento per l’informazione e l’editoria, unicamente l’impresa Centro di produzione Spa –, un contributo di € 3 mln per il 2019, finalizzato a favorire la conversione in digitale e la conservazione degli archivi multimediali, non soggetto a riparto percentuale fra gli altri aventi diritto.

In particolare, il comma 397 autorizza la spesa massima di € 8 mln annui per il periodo 2020-2022, mentre il comma 398 prevede che la procedura volta all’affidamento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari è indetta dal Ministero dello sviluppo economico e deve completarsi entro il 30 aprile 2020.

Decorso tale termine, la convenzione con il Centro di produzione S.p.a. si intende risolta di diritto, salvo che la suddetta procedura non sia stata ancora conclusa.

 


 

Articolo 1, commi 399-401
(Presidenza del Consiglio e trasformazione digitale)

 

 

Le disposizioni dei commi 399-401 concernono l’esercizio delle funzioni in materia di trasformazione digitale del Paese poste in capo alla Presidenza del Consiglio e destinano risorse aggiuntive ai processi di innovazione tecnologica e di digitalizzazione di competenza del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri e per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana.

 

Il comma 399 reca alcuni incrementi di risorse per il "rafforzamento strutturale" dei processi di innovazione tecnologica e di digitalizzazione di competenza del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Già il decreto-legge n. 135 del 2018 ("Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione") ha disposto in materia di piattaforme digitali, prevedendo il trasferimento dall'Agenzia per l'Italia digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dei compiti relativi alla piattaforma tecnologica (attraverso il Sistema pubblico di connettività) per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare (attraverso gli strumenti del sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni) l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento.

Si tratta dunque di effettuazione dei pagamenti con modalità informatiche, di cui siano parte le amministrazioni pubbliche.

Del pari, il medesimo decreto-legge n. 135 del 2018 ha attribuito (a decorrere dal 1° gennaio 2020) alla Presidenza del Consiglio (o ministro da essa delegato) funzioni e compiti conferiti al Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana.

Ebbene, per tali attribuzioni alla Presidenza del Consiglio il decreto-legge determinava un onere di 6 milioni annui dal 2020.

A tali risorse, la disposizione qui in commento viene ad aggiungere:

+ 6 milioni per l'anno 2020;

+ 8 milioni per l'anno 2021;

+ 10 milioni a decorrere dall'anno 2022.

 

Il comma 400 autorizza la spesa di 5 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per l'avvio delle azioni, iniziative e progetti connessi e strumentali all'attuazione dell'Agenda digitale italiana (in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea) nonché per quelli di innovazione e connesse attività di comunicazione.

 

Si dispone - al comma 401 - circa una competenza in capo alla Presidenza del Consiglio relativa a progetti di innovazione tecnologica e di trasformazione digitale di rilevanza strategica e interesse nazionale.

In particolare, quest'ultimo comma reca novella a disposizione del decreto-legge n. 135 del 2018.

Si tratta dell'articolo 8, comma 1-ter, il quale prevede che a decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2020, al fine di garantire l'attuazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, anche in coerenza con l'Agenda digitale europea, le funzioni, i compiti e i poteri innanzi conferiti (dall'art. 63 del decreto legislativo n. 179 del 2016) al Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale, siano attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri (o al Ministro delegato) che li esercita per il tramite delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per le materie di sua competenza.

La novella ora viene ad aggiungere che per il medesimo fine attuativo dell'Agenda digitale italiana e per lo sviluppo e la diffusione dell’uso delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione, il Presidente del Consiglio dei ministri (o il Ministro delegato) "individua, promuove e gestisce" progetti di innovazione tecnologica e di trasformazione digitale di rilevanza strategica e di interesse nazionale.

Tale svolgimento dei progetti di innovazione tecnologica e trasformazione digitale in capo al Presidente del Consiglio (o Ministro delegato) avvenga mediante la competente struttura per l'innovazione della Presidenza del Consiglio.

 



[1]     Ai sensi dell'articolo 1, comma 1121, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni, e dell'articolo 3-sexies del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.

[2]     In base alle summenzionate risorse finanziarie, sono stati emanati, con riferimento al triennio 2019-2021, tre decreti ministeriali in data 27 febbraio 2019, recanti: le "nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività" e le "relative modalità di applicazione"; la "nuova tariffa dei premi della gestione Navigazione"; la "nuova tariffa dei premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare" e le "relative modalità di applicazione".

[3]     Di cui all'articolo 1-bis del D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2018, n. 96.

[4]     Secondo l'interpretazione della circolare INPS n. 40 del 2 marzo 2018, nella suddetta fattispecie non opera l'elevamento transitorio del limite a 34 anni e 364 giorni (cfr. il paragrafo 5 della circolare).

[5] Si ricorda che la norma finora vigente fa rinvio al D.M. 23 ottobre 2013 ("Disposizioni applicative necessarie a dare attuazione al contributo sotto forma di credito di imposta alle imprese, per l'assunzione a tempo indeterminato di personale impiegato in attività di Ricerca e Sviluppo") ed all'articolo 24, commi 2, 4, 5, 7, 8, 9 e 10, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (concernente il "credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati").

[6]     Secondo la disciplina di cui all'art. 2, commi da 28 a 30, della L. 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni.

[7]     La suddetta misura più elevata è prevista per ogni ipotesi di rinnovo del contratto a termine (ivi compresi i casi in cui il contratto intercorra tra un'agenzia di somministrazione ed un lavoratore).

[8]     Riguardo all'ambito delle attività stagionali, cfr. il D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525, a cui fa rinvio il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, in attesa dell'emanazione di un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (cfr. l'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 81).

[9]     Le relative variazioni di bilancio per il triennio 2019, 2020 e 2021 sono state apportare con il D.M. economia 4 ottobre 2019.

[10]   Per approfondimenti si rinvia al Tema curato dal Servizio Studi della Camera sul Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese.

[11]   Per approfondimenti su tale fondo si rinvia alla scheda “Il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese” curata dal Servizio Studi della Camera dei deputati.

[12]   Nella località Piano del Gleno, in Lombardia, agli inizi del Novecento venne progettata una diga che creasse uno sbarramento sul torrente Povo; tale diga fu conclusa nella primavera del 1923, ma nel dicembre 1923 si ruppe determinando inondazioni nella Valle del Povo e provocando centinaia di vittime.

[13]   Il primo riconoscimento dei musei lombardi si è avuto con d.g.r. n. 11643 del 20 dicembre 2002.

[14]   Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

[15]   Del complessivo importo programmato di 30 miliardi di euro una quota, pari a circa 900 milioni, deve ancora essere stanziata, con conseguente necessità di copertura finanziaria del futuro stanziamento.

[16]   Il par. 25, n. 27 dei citati Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree include tra le "regioni remote" le isole che sono parte del territorio di uno Stato membro.

      Tra l'altro l'articolo 174 del TFUE, disciplinando la coesione economica, sociale e territoriale, statuisce che "tra le regioni interessate, un'attenzione particolare è rivolta alle (...) regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali (...) le regioni insulari". Nel corso degli anni, tuttavia, poche iniziative concrete sono state assunte per dare attuazione a tale disposizione. Per maggiori approfondimenti, si rinvia a: "Islands of the EU. Taking account of their specific needs in EU policy", Parlamento europeo, 2016.

[17]   La nozione di pubblicazione, ai fini dell'applicazione del citato D.Lgs. n. 33 del 2013, è posta dall'art. 2, comma 2, del medesimo.

[18]   Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 15, commi 5, 6 e 6-bis, del regolamento di cui al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ("Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"): le graduatorie dei vincitori dei concorsi per il reclutamento nelle pubbliche amministrazioni sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri o dell'amministrazione interessata (nell'albo pretorio, per gli enti locali territoriali); di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica (dalla data di pubblicazione di tale avviso decorre il termine per le eventuali impugnative).

      Per una fattispecie eventuale di pubblicazione (relativa sia ai vincitori sia agli idonei collocati in graduatorie concorsuali), cfr. l'articolo 4, comma 5, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125.

[19]   Ai sensi di tale comma, per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, il presente ambito comprende anche il CONI.

[20]   Tale possibilità è ammessa in attesa dell'emanazione del regolamento governativo previsto dall'articolo 9 della L. 16 gennaio 2003, n. 3.  

[21]   Cfr. supra, in nota.

[22]   Ai sensi dell'articolo 1, comma 366, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni.

[23]   Nella misura di euro 82.631.031,99 per il 2022; 87.949.528,79 per il 2023; 93.268.025,59 per il 2024; 98.586.522,39 per il 2025; 100.024.990,19 per il 2026; 100.268.081,29 per il 2027; 100.507.908,99 per il 2028; 100.747.736,69 per il 2029; 100.987.564,39 per il 2030; 101.743.114,09 per il 2031; 102.469.571,39 per il 2032; 103.140.459,99 per il 2033; 103.811.348,59 per il 2034; 104.482.237,19 per il 2035; 104.637.404,79 dal 2036

[24]   Nella misura di euro 1.183.808,70 per il 2022, 2.426.449,50 per il 2023, 3.669.090,30 per il 2024, 4.911.731,10 per il 2025, 6.154.371,90 per il 2026, 6.213.204 per il 2027, 6.268.772,70 per il 2028, 6.324.341,40 per il 2029, 6.379.910,10 per il 2030, 6.435.478,80 per il 2031, 6.646.214,10 per il 2032, 6.801.380,70 per il 2033, 6.956.547,30 per il 2034, 7.111.713,90 per il 2035 e 7.266.880,50 dal 2036

[25]   Ai sensi di tale comma, per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, il presente ambito comprende anche il CONI.

[26]   Nella Regione Sardegna sussiste un regime specifico.

[27]   L’articolo 3 dispone che “la prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato regolato dalle norme contenute nella presente legge. Essa costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:

a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;

b) l'atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione od allenamento;

c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno”. Ai sensi dell’articolo 4, invece, “il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto, conformemente all'accordo stipulato, ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate.”

[28]  Il primo piano pluriennale degli interventi è stato approvato con D.P.C.M. 5 dicembre 2016, ed è stato oggetto di rimodulazioni con successivi D.P.C.M.

[29]   Alle risorse provenienti dal Fondo per il finanziamento di investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese ha fatto riferimento il D.P.C.M. 22 ottobre 2018, con il quale è stato approvato un secondo piano pluriennale degli interventi.

[30]   Disciplina sugli aiuti di Stato di importanza minore (de minimis) di cui al Reg. (UE) n. 1407/2013 e Reg. (UE) n. 717/2014

[31]   L’intervento del Fondo di garanzia PMI è concesso - sulla base di quanto disposto nella Parte XIII delle Disposizioni Operative del Fondo - ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato, di cui:

§  al Regolamento di esenzione per categoria (GBER) n. 651/2014,

§  al Regolamento (UE) n. 1407/2013/UE sugli aiuti di stato d’importanza minore (cd. de minimis), al Regolamento (UE) n. 1408/2013, come da ultimo modificato dal Regolamento (UE) 2019/316, (Regolamento sugli aiuti “de minimis” in agricoltura) e al Regolamento (UE) n. 717/2014 (Regolamento sugli aiuti “de minimis” nella pesca e nell’acquacoltura).

[32]   Esso è pari all'ammontare degli interessi calcolati con le modalità stabilite dalla normativa secondaria attuativa della misura: il contributo è concesso dal MISE e determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati in via convenzionale su un finanziamento quinquennale di importo pari all'investimento al tasso del 2,75% (commi 4 e 5 del D.L. n. 69/2013, DD.MM. attuativi 27 novembre 2013 e 25 gennaio 2016 e Circolare 23 marzo 2016, n. 26673). Per gli investimenti "Industria 4.0", il contributo statale in conto impianti è maggiorato del 30 per cento rispetto alla misura massima stabilita dalla disciplina vigente. Dunque, il tasso convenzionale su cui calcolare il beneficio è elevato al 3,575% annuo rispetto al 2,75% annuo riservato ai beni ordinari (Circolare 15 febbraio 2017, n. 14036).

[33]   IPCEI (Important Project of Common European Interest): importante progetto di interesse comune europeo ai sensi della comunicazione n. 188/2014. l'IPCEI integrato nel settore della microelettronica, approvato dalla decisione n. 8864/2018 della Commissione europea C(2018) 8864 final, del 18 dicembre 2018, si compone del documento comune «Connecting Europès microelectronic industry to foster digitisation in Europe» («Chapeau»), degli allegati tecnici comuni relativi ai cinque settori tecnologici in cui si articola l'iniziativa, e dei project portfolio dei singoli partecipanti.

[34]   Il Fondo nazionale per l'innovazione è un soggetto multifondo che opera esclusivamente attraverso metodologie di c.d. Venture Capital secondo modalità dettate con DM 27 giugno 2019.

[35]   Qui le FAQ pubblicate dal MIUR e la successiva nota di chiarimenti prot. n. 1804 del 19 aprile 2016.

[36]   Con nota prot. n. 4370 del 20 aprile 2016, inoltre, il MIUR, fermo restando il monitoraggio previsto al termine del triennio 2016-2018, aveva deciso di avviare un primo monitoraggio per conoscere la composizione finale dei comitati di valutazione, i criteri utilizzati dalle scuole per valorizzare i docenti, le modalità di distribuzione del bonus, nonché le buone pratiche, da condividere – su base volontaria – attraverso una specifica piattaforma.

[37]   Tra le ulteriori risorse confluite nel nuovo Fondo si ricordano, in particolare, quelle stanziate dall’art. 1, co. 592 e 593, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018), che aveva previsto, per i medesimi fini di valorizzazione della professionalità dei docenti delle istituzioni scolastiche statali, l’istituzione di una apposita sezione nell’ambito del (vecchio) Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (MOF), con uno stanziamento di € 10 mln nel 2018, € 20 mln nel 2019 ed € 30 mln annui dal 2020. Aveva, altresì, disposto che nella definizione delle modalità di utilizzo delle risorse dovevano essere rispettati i criteri relativi a valorizzazione dell’impegno in attività di formazione, ricerca e sperimentazione didattica e valorizzazione del contributo alla diffusione nelle istituzioni scolastiche di modelli per una didattica per lo sviluppo delle competenze.

[38]   Al riguardo, con comunicato stampa dell’11 febbraio 2018, il MIUR aveva chiarito che “Poiché l’articolo 40 del decreto legislativo 165 del 2001 fa rientrare tra le materie di contrattazione anche la valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione dei premi, il testo […] prevede che le scuole contrattino i criteri generali per la determinazione dei compensi previsti dal cosiddetto bonus dei docenti. Quindi non i criteri valutativi, ma i criteri per la determinazione del suo ammontare: ad esempio, il dirigente scolastico e la parte sindacale potranno convenire, in sede di trattativa, di prevedere un valore economico minimo o massimo per il premio individuale”. “Resta ferma, poi, la procedura prevista dalla legge 107 del 2015 per la determinazione dei criteri per la valutazione (è previsto un apposito comitato per la valutazione) che non sono soggetti a contrattazione, nonché la competenza del dirigente per l’individuazione dei docenti meritevoli. L’importo disponibile per il bonus […] potrà crescere, anche superando il valore di 200 milioni, con le contrattazioni future”.

[39]   La relazione tecnica aggiornata al disegno di legge di conversione del D.L. 50/2017 evidenziava che l'incremento delle risorse era destinato a coprire il maggior onere che si sarebbe verificato sui capitoli per il pagamento degli stipendi del personale docente a tempo indeterminato, in conseguenza del consolidamento nell'organico dell'autonomia di 15.100 posti provenienti dall'organico di fatto.

      E’, poi, intervenuto il DM 26 luglio 2017, n. 522.

[40]   Al riguardo, con nota 16041 del 29 marzo 2018, relativa alle dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2018/2019, il MIUR aveva reso noto – nelle more della trasmissione dello schema di decreto interministeriale da adottare di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Dipartimento della funzione pubblica – che l’attuazione di tale previsione aveva comportato l’incremento di 3530 posti comuni del totale dei posti dell’organico dell’autonomia dello scorso anno, al netto dei posti di potenziamento.

[41]   Nella stessa sentenza, le Sezioni unite hanno evidenziato che, invece, le controversie concernenti la declaratoria della consistenza dell’insegnamento di sostegno ed afferenti alla fase che precede la redazione del piano educativo individualizzato, sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che, in tale fase, sussiste ancora, in capo all’amministrazione scolastica, il potere discrezionale di individuazione della misura più adeguata al sostegno.

[42]   Il FFO, allocato sul cap. 1694 dello stato di previsione del MIUR, è relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale – destinata a confluire nel Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) (art. 1, co. 870, L. 296/2006) – e della spesa per le attività sportive universitarie.

[43]   Il Fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche, allocato sul cap. 7266 dello stato di previsione del MIUR, è relativo alla quota a carico del bilancio statale per la realizzazione di investimenti per le università in infrastrutture edilizie e in grandi attrezzature scientifiche, compresi i fondi destinati alla costruzione di impianti sportivi. Per il 2019 il Fondo non dispone di stanziamenti.

[44]   Il Fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, allocato fino al 2013 sul cap. 1690 dello stato di previsione del MIUR, e relativo al finanziamento di specifiche iniziative, attività e progetti, compreso il finanziamento di nuove iniziative didattiche, è confluito dal 2014, in virtù dell’art. 60 del D.L. 69/2013 (L. 98/2013), nel FFO e nel capitolo afferente al contributo alle università non statali legalmente riconosciute (cap. 1692).

[45]   Riguardo a questi ultimi, cfr. infra.

[46]   In base a quest'ultima, il limite annuo era pari al corrispondente ammontare della spesa per l'anno 2004, diminuito dell'1,4 per cento.

[47]   Si ricorda che l'articolo 5 del D.L. 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 gennaio 2016, n. 9, aveva attribuito all'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) un primo contributo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2015, per la realizzazione di un progetto scientifico e di ricerca, da attuarsi, sentiti gli enti territoriali e le principali istituzioni scientifiche interessate, anche utilizzando parte delle aree in uso a EXPO S.p.a. Successivamente, con D.P.C.M. del 16 settembre 2016, è stato approvato il progetto esecutivo denominato Human Technopole. La quota residua dello stanziamento suddetto è stata poi attribuita alla Fondazione Human Technopole, ai sensi del comma 123 del citato articolo 1 della L. n. 232 e dell'articolo 12 del citato regolamento di cui al D.P.C.M. n. 28 del 2018.

[48]   Riguardo alle risorse finanziarie, cfr. anche supra, in nota.

[49]   Si ricorda che, oltre alla categoria dei soggetti partecipanti summenzionati, è prevista la qualifica di soggetto sostenitore. In essa possono rientrare gli enti pubblici e privati, le società, i consorzi, le imprese individuali e le persone fisiche che eroghino contributi economici alla Fondazione. Con apposito regolamento del Consiglio di sorveglianza sono stabilite le modalità e la soglia minima di contribuzione necessaria per l’assunzione dello status di sostenitore.

[50]   Le dotazioni organiche del personale docente relative al triennio 2016/2019 sono state definite inizialmente con D.I. 625 del 5 agosto 2016. In particolare, delle 746.418 cattedre previste per il triennio, 601.126 erano posti comuni, 96.480 erano posti per il sostegno e 48.812 erano posti per il potenziamento (v. allegati al D.I.). Successivamente, si sono registrati interventi legislativi volti ad incrementare l’organico dell’autonomia, anzitutto attraverso il consolidamento di posti provenienti dall’organico di fatto.

A tal fine, l’art. 1, co. 366 e 373-374 della L. di bilancio 2017 (L. 232/2016) ha istituito nello stato di previsione del MIUR un nuovo Fondo, stanziando € 140 mln per il 2017 ed € 400 mln dal 2018.

In seguito, l’art. 22-ter del D.L. 50/2017 (L. 96/2017) ha incrementato le risorse del Fondo di importi variabili da € 40,7 mln per il 2017 a € 184,7 dal 2026. Ancora dopo, l’art. 1, co. 613, della L. di bilancio 2018 (L. 205/2017) ha disposto un ulteriore incremento del Fondo di € 50 mln nel 2018 e di € 150 mln annui dal 2019.

[51]   Con nota 16041 del 29 marzo 2018 il MIUR aveva dunque reso noto che per la scuola dell’infanzia erano stati istituiti 800 posti comuni di potenziamento, distribuiti tra le regioni in base al numero degli alunni relativi all’organico di fatto dell’a.s. 2017/18. Aveva, inoltre, fatto presente che “ciascun Ufficio Scolastico Regionale destinerà alla scuola dell’infanzia, nel limite del contingente assegnato, i posti dell’organico di potenziamento posto comune, senza determinare esuberi nell’ambito dei ruoli regionali, attingendo per tale rimodulazione ai posti di potenziamento disponibili prioritariamente della scuola secondaria di II grado, in via secondaria della scuola primaria e in via subordinata dalla scuola secondaria di primo grado”.

[52]   L’art. 4 del DPR 119/2009 aveva previsto che nelle istituzioni scolastiche in cui i compiti del profilo di collaboratore scolastico erano assicurati, in tutto o in parte, da personale esterno all'amministrazione, era accantonato il 25% dei posti del corrispondente profilo professionale.

[53]   In base all’art. 2, co. 1, dello stesso DPR 119/2009, la consistenza numerica complessiva dei posti relativi a personale ATA è definita a livello nazionale è ripartita in dotazioni organiche regionali, sentita la Conferenza unificata, con riguardo alle specificità degli ambiti territoriali interessati, con riferimento alle peculiarità strutturali, organizzative e operative delle istituzioni scolastiche, alle diversità conseguenti alle situazioni ambientali e socio-economiche, alle funzioni ed ai compiti previsti per i profili professionali del personale. Nella ripartizione si tiene conto altresì, in relazione ai diversi contesti territoriali interessati, dei fenomeni migratori da Paesi extracomunitari, dei piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, nonché delle condizioni logistico-strutturali, delle distanze e dei collegamenti tra le istituzioni scolastiche situate nei comuni montani e nelle piccole isole.

[54]   Quest’ultimo aveva, inoltre, prorogato al 31 dicembre 2017 anche il termine, previsto dall’art. 6, co. 6-ter, del D.L. 192/2014, per l’individuazione di soluzioni (solo) normative (a fronte del riferimento, presente nel co. 6-ter citato, anche a soluzioni amministrative) ai problemi occupazionali connessi ai medesimi rapporti.

[55]   La relazione illustrativa riferita all’emendamento del Governo 58.1100 (poi ritirato), riguardante, in termini diversi, la questione, evidenziava che allora operavano 459 dipendenti da cooperative attive nella provincia di Palermo (a fronte dei 479 di cui alla relazione illustrativa riferita al D.L. 244/2016), che sostituivano 350 collaboratori scolastici. Evidenziava, inoltre, che i 459 lavoratori erano parte delle circa 16.000 unità di lavoratori di ditte esterne che si occupavano dei servizi di pulizie nelle scuole in tutto il territorio nazionale.

[56]   Conseguentemente, aveva previsto che il personale incluso negli elenchi allegati alla convenzione tra l’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia e le cooperative sociali alla data del 24 febbraio 2014, che non fosse rientrato nelle assunzioni, doveva essere iscritto in un apposito Albo dal quale gli enti locali potevano attingere per nuove assunzioni di personale, nel rispetto dell’analisi del fabbisogno e della sostenibilità finanziaria.

[57]   Come già indicato in altra scheda, l’art. 4 del DPR 119/2009 aveva previsto che nelle istituzioni scolastiche in cui i compiti del profilo di collaboratore scolastico erano assicurati, in tutto o in parte, da personale esterno all'amministrazione, era accantonato il 25% dei posti del corrispondente profilo professionale.

[58]   Come ricapitolato sul sito del MIUR, il sistema AFAM è composto da 82 istituzioni statali e 63 non statali e, precisamente, da: 20 Accademie di belle arti statali; 1 Accademia nazionale d'arte drammatica; 1 Accademia nazionale di danza; 55 Conservatori di musica statali; 18 ex Istituti musicali pareggiati; 5 Istituti superiori per le Industrie Artistiche; 18 Accademie di belle arti legalmente riconosciute, tra cui le cinque storiche di Genova, Verona, Perugia, Bergamo, Ravenna; 27 altri Istituti autorizzati a rilasciare titoli con valore legale. Qui l'elenco delle Istituzioni AFAM riconosciute.

[59]   L'art. 9 del d.lgs. 68/2012 ha previsto, per quanto qui interessa, l'esonero totale dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi per gli studenti in possesso dei requisiti per l'accesso alle borse di studio, gli studenti disabili con un'invalidità pari almeno al 66%, gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio erogata dal Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici, gli studenti costretti a interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate (per il periodo di infermità), gli studenti che intendono ricongiungere la carriera dopo un periodo di interruzione. Le università statali e le istituzioni AFAM – nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio – possono disporre autonomamente ulteriori esoneri (totali o parziali) dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari, tenuto conto della condizione economica degli studenti, in favore di studenti diversamente abili con invalidità inferiore al 66%, studenti che concludono gli studi entro i termini previsti dai rispettivi ordinamenti con regolarità nell'acquisizione dei crediti previsti dal piano di studi, studenti che svolgono una documentata attività lavorativa.

[60]   Si tratta del regolamento previsto dall’art. 2, co. 7, lett. e), della L. 508/1999, trasmesso alle Camere il 17 aprile 2019 le Commissioni riunite VII e XI della Camera hanno espresso parere favorevole con condizione e osservazioni il 15 maggio 2019, mentre, al Senato, la 7^ Commissione ha espresso parere favorevole con osservazioni il 15 maggio 2019 e la 11^ Commissione ha espresso parere favorevole con rilievi il 9 maggio 2019.

[61]   La nozione di “bene culturale” è desumibile dall’art. 2, co. 2, e dagli artt. 10 e 11 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004). In base all’art. 2, co. 2, sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli artt. 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà. In particolare, l’art. 10 individua le categorie di beni culturali, ossia delle cose assoggettate alle disposizioni di tutela contenute nel Titolo I della Parte seconda dello stesso Codice, tra le quali sono ricomprese, in particolare, misure di protezione (artt. 21 e ss., che stabiliscono, tra l'altro, le tipologie di interventi vietati o soggetti ad autorizzazione), misure di conservazione (artt. 29 e ss., che includono anche obblighi conservativi), nonché misure relative alla circolazione dei beni (artt. 53 e ss.), nel cui ambito rientrano anche le quelle concernenti i beni inalienabili.

Tra le categorie di cui all’art. 10 rientra, anzitutto, quella dei beni culturali ex lege che, in quanto tali, non necessitano di alcun tipo di accertamento (co. 2).

Vi sono, poi, la categoria dei beni culturali appartenenti a soggetti pubblici (o a persone giuridiche private senza fine di lucro) (co. 1 e 4), che divengono tali solo a seguito della verifica dell’interesse culturale di cui all’art. 12, e quella dei beni culturali appartenenti a privati, o a chiunque appartenenti (co. 3 e 4), che diventano tali solo a seguito della dichiarazione di interesse culturale di cui all’art. 13.

[62]   Le risorse complessivamente stanziate per l’anno 2017 per il Piano in questione, dalla legge di stabilità 2015 e dalla legge di bilancio 2017, pari complessivamente a 150 milioni di euro, sono state ridotte a 148 milioni per effetto dell’art.13 del D.L. n. 50/2017.

[63]    Articolo 3 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90; articolo 3, comma 102, della legge finanziaria per il 2008; articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112; articolo 1, comma 103, della legge finanziaria per il 2005.

[64]   Il Contratto istituzionale di sviluppo (CIS) è un istituto previsto dall’articolo 6 del D.Lgs. n. 88 del 2011. Il CIS costituisce un accordo che le amministrazioni competenti possono stipulare per accelerare l’utilizzo dei fondi strutturali europei ovvero per accelerare la realizzazione di nuovi progetti strategici di rilievo nazionale, interregionale e regionale tra loro funzionalmente connessi in relazione a obiettivi e risultati, finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e del Fondo Sviluppo e Coesione. I CIS costituiscono uno strumento con cui Governo, Regioni, FS, RFI, ANAS si impegnano a eseguire interventi prioritari di sviluppo, soprattutto nelle aree svantaggiate e nel Mezzogiorno, nonché a collaborare e coordinarsi, ad eseguire un monitoraggio periodico degli impegni assunti ed a rimuovere gli ostacoli che dovessero sorgere nel corso della realizzazione degli interventi, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza accertate, le misure sanzionatorie previste dal Contratto stesso. Con il D.L. n. 91/2017 sono state introdotte norme volte a determinarne una migliore implementazione ed una più efficace operatività.

[65]   La disposizione prevedeva che il D.P.C.M. fosse adottato su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Autorità politica delegata per il coordinamento della politica economica e la programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale.

[66]   L’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei è stato adottato il 29 ottobre alla Commissione europea.

[67]   Cfr. La Relazione annuale sulla strategia nazionale per le aree interne, di dicembre 2018.

[68]   INVITALIA S.p.A. è il soggetto gestore della misura. per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri- Dipartimento per le politiche di coesione, amministrazione titolare della misura stessa, secondo modalità stabilite da un’apposita convenzione.

[69]   In quest’ultimo caso i benefici della misura “resto al Sud” sono cumulabili, nei limiti delle risorse disponibili, anche con le agevolazioni della cd. “Legge Marcora” (art. 17 L. n. 49/1985) fermo il rispetto dei limiti agli aiuti di Stato cd. de minimis di cui al Reg. (UE) n. 1407/2013 e Reg. (UE) n. 717/2014 (200.000 euro) (comma 8-bis).

[70]   Le società possono essere costituite anche da soci che non abbiano i requisiti anagrafici previsti dalla misura, a condizione che la presenza di essi nella società non sia superiore ad un terzo dei componenti e non abbiano rapporti di parentela fino al quarto grado con alcuno degli altri soci. Tali soci non possono accedere ai finanziamenti (comma 12).

Al momento dell'accettazione del finanziamento e per tutta la durata del rimborso dello stesso, il beneficiario, a pena di decadenza, non deve risultare titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un altro soggetto (comma 12-bis).

[71]  Le amministrazioni pubbliche, le università, nonché le associazioni e gli enti del terzo settore possono fornire a titolo gratuito, previa comunicazione ad INVITALIA, servizi di consulenza e assistenza nelle varie fasi di sviluppo del progetto imprenditoriale (comma 4).

[72]  La garanzia diretta del Fondo copre l'80 per cento dell'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora, del finanziatore verso il soggetto beneficiario. La controgaranzia della Sezione speciale è concessa su richiesta del garante nella misura dell’80 percento, a condizione che la garanzia rilasciata dal garante non superi la percentuale massima di copertura dell'80 percento.

      La controgaranzia copre fino all'80 percento della somma liquidata dal garante al finanziatore, ovvero la somma liquidata direttamente al finanziatore nel caso di mancato adempimento sia del beneficiario che del garante. Sulla restante quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo, le modalità per il conferimento di garanzie sono state fissate nella Convenzione ABI. Il comma 13 dell’articolo 1 del D.L. n. 91 infatti dispone che l’erogazione dei finanziamenti è condizionata anche al conferimento in garanzia dei beni aziendali oggetto dell'investimento, ovvero alla prestazione di altra idonea garanzia, al soggetto che eroga il finanziamento (comma 13).

[73]   Le imprese e le società possono aderire al programma Garanzia Giovani per il reclutamento del personale dipendente.

[74]   Invitalia S.p.A. (già Sviluppo Italia S.p.A.), istituita con D.Lgs. n. 1/1999, integrato dall’art. 1 del D.Lgs. n. 3/2000, persegue, per scopo istituzionale, anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni, lo scopo di” promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali di impresa”, stabilendo altresì che i diritti dell’azionista “sono esercitati dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico”. Il Ministro dello sviluppo economico, di intesa con il Ministro dell’economia e finanze, nomina gli organi della Società e ne riferisce al Parlamento. L’art. 1, comma 460, della legge finanziaria per il 2007 dispone che Sviluppo Italia assuma la denominazione di “Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A” ed è società a capitale interamente pubblico. A seguito dell’entrata in vigore della legge finanziaria 2007, ed in particolare delle disposizioni di cui all’art, 1, commi 459-463, Invitalia è stata sottoposta ad atti di controllo ed indirizzo da parte del Ministero dello sviluppo economico per quanto concerne la propria governance, la propria organizzazione e l’attività svolta.

[75]   Con il termine di "gestioni fuori bilancio statali" si fa riferimento a gestioni finanziarie ed i cui flussi di entrata e di spesa, pur essendo finalizzati allo svolgimento di compiti istituzionali, non sono registrati nel bilancio dello Stato, né assoggettati alle ordinarie procedure di controllo, costituendo, dunque, operazioni estranee al bilancio.

[76]   Secondo cui gli aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sono compatibili con il mercato interno e sono esentati dall'obbligo di notifica purché soddisfino determinate condizioni.

[77]   L’art. 1 della L. 62/2000 dispone che il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali, che in quanto tali sono abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale. In particolare, le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap. La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che sono in possesso dei requisiti ivi indicati. Tra questi, rientra, per quanto qui maggiormente interessa, l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare, e l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio.

[78]   Concessione di un contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione ed all'Istituto europeo ricerca, formazione, orientamento professionale.

[79]   Si ricorda che tale congedo è attualmente operativo per i dipendenti privati, mancando per i dipendenti pubblici il relativo provvedimento attuativo di cui all’art. 1, c. 8, della L. 92/2012.

[80]   Ulteriori destinazioni del c.d. extra gettito riguardano il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione (di cui all’art. 1 della L. 198/2016), destinato al sostegno dell’editoria e dell’emittenza radiofonica e televisiva locale, fino ad un importo massimo di € 125 mln in ragione d’anno, e il Fondo per la riduzione della pressione fiscale (di cui all'art. 1, co. 431, della L. 147/2013). La restante parte dell’eventuale extra gettito è assegnata alla RAI.

[81]   L’art. 34, co. 6, della L. 196/2009 dispone che, alla chiusura dell'esercizio finanziario al 31 dicembre, nessun impegno può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto. Il co. 6-bis, tuttavia, prevede, in deroga a quanto disposto dal co. 6, che le risorse assegnate con variazioni di bilancio adottate con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, trasmessi alla Corte dei conti entro il 28 febbraio, sono conservate tra i residui passivi dell'anno successivo a quello di iscrizione in bilancio, quando siano conseguenti, fra l’altro, all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno.

[82]   Sino al 2016 il FUS finanziava anche il settore cinematografico, per il quale, dal 2017, la L. 220/2016 ha istituito il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo.

[83]   Somme comprensive dello stanziamento del cap. 6657, sul quale sono appostate le risorse relative ai carnevali storici.

[84]   In attuazione di tale disposizione, con decreto del Direttore generale della Direzione generale Turismo del 30 luglio 2015 sono state definite condizioni e modalità per la concessione di contribuiti per la promozione dei carnevali storici nei territori per l’anno 2016.

[85]   La relazione illustrativa all’A.S. 2960 – poi divenuto L. 205/2017 - evidenziava che la norma si rendeva necessaria perché in più occasioni la Corte dei conti aveva mosso rilievo nei confronti di finanziamenti riferiti a soggetti costituiti o partecipati dal MIBACT, in assenza di un apposito capitolo di bilancio.

[86]   Il Teatro Coliseo di Buenos Aires è l'unico teatro di proprietà dello Stato italiano, presente su territorio estero. Dal 1937 è proprietà del demanio italiano, acquisito grazie alla donazione dell'Italiano Conte Felice Lora. Dal 1971 la gestione del Teatro è data in concessione alla Fondazione Coliseum, una entità senza scopo di lucro, di diritto argentino, creata appositamente per la gestione del teatro.

[87]   Da ultimi, si ricordano la L. 226/2017, recante istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio, e l’art. 1, co. 1114, della L. 145/2018-L. di bilancio 2019, recante un’autorizzazione di spesa per consentire lo svolgimento delle celebrazioni della figura di Nilde Iotti, in occasione del ventesimo anno dalla sua scomparsa e del centesimo anno dalla sua nascita.

[88]   Nella premessa della mozione si evidenziava che “Antonio era laureato in Scienze della comunicazione presso l'Università di Verona e frequentava il master in studi europei e internazionali presso l'Università degli studi di Trento; lavorava per Europhonica, format radiofonico che coinvolge università italiane, spagnole, tedesche, portoghesi e francesi, alla cui base vi è la volontà di raccontare l'Europa politica e sociale dal punto di vista di una generazione che vive in pieno la realtà europea e che parla in maniera semplice ed immediata ai coetanei”. Si evidenziava, altresì, che Antonio “voleva rendere partecipi i suoi coetanei, specialmente quelli più disattenti e poco motivati, attraverso una forma più diretta e genuina di giornalismo, quello delle giovani radio universitarie”.

[89]   Si veda la risposta scritta del 9 settembre 2019 all’interrogazione presentata alla Camera 4-03428.

[90]   Qui le 122 Ville.

[91]   La L. 534/1996 ha riordinato la disciplina riguardante i contributi statali ad enti culturali, disponendo una razionalizzazione delle diverse ipotesi di erogazione, a decorrere dal 1° gennaio 1997. In particolare, l’art. 1 ammette al contributo ordinario annuale dello Stato le istituzioni culturali che presentino domanda e siano incluse in apposita tabella, sottoposta a revisione ogni tre anni, mentre, ai sensi dell’art. 8, possono essere erogati contributi annuali agli enti culturali non inseriti nella tabella, purché in possesso dei requisiti minimi prescritti.

[92]   Inoltre, la Carta è attribuita, a richiesta, agli studenti frequentanti le università, gli Istituti per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e i Centri regionali per la formazione professionale.

[93]   Dal medesimo sito, risulta che tali contributi sono stati pari a € 4.000.000 annui per ciascuno degli anni dal 2011 al 2017 (nello specifico: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011), a € 4.131.655,20 per gli anni 2009 e 2010, a € 4.153.629,44 per il 2008, a € 4.153.452,00 per il 2007, a € 4.153.180,20 per il 2006, a € 4.159.915,00 per il 2005, a € 4.159.915,19 per il 2004, a € 4.132.000,00 per il 2003.

[94]   La norma faceva implicito riferimento al disegno di legge A.S. 1138 “Disciplina del sistema delle comunicazioni” presentato al Senato il 31 luglio 1996 e, all’epoca, in corso d’esame.

[95]   La convenzione era stata stipulata ai sensi dell’art. 9, co. 1, del D.L. 602/1994, successivamente decaduto (il co. 3 aveva previsto che "la scelta del concessionario avviene mediante gara”). Essa fu approvata con decreto del Ministro del 21 novembre 1994. La disposizione di autorizzazione fu poi riproposta in una serie di D.L., recanti misure di risanamento della RAI, decaduti per mancata conversione e più volte reiterati; da ultimo, l'art. 1, co. 3, della L. 650/1996, di conversione del D.L. 545/1996, fece salvi gli effetti dei provvedimenti adottati sulla base dei decreti-legge reiterati. Pertanto, la convenzione citata mantenne la sua validità; dopo la scadenza (21 novembre 1997) fu adottata la L. 224/1998 che, come già anticipato nel testo, ne dispose in via transitoria il rinnovo per un triennio.

[96]   Per la proroga della convenzione scaduta il 21 novembre 2000, l’art. 145, co. 20, della L. finanziaria 2001 ha autorizzato la spesa di £ 15 mld per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003; l’art. 4, co. 7, della L. finanziaria 2004 ha autorizzato la spesa di € 8,5 mln per gli anni 2004, 2005 e 2006; l’art. 1, co. 1242, della L. finanziaria 2007 ha autorizzato la spesa di € 10 mln per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.