Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Bilancio
Titolo: Le leggi - Legge di bilancio 2019 - Volume II - Articolo 1, commi 402 - 801
Riferimenti: AC N.1334/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 58/9 - Volume II
Data: 16/01/2019
Organi della Camera: V Bilancio, Assemblea

 

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Dossier n. 78/9 Volume II

 

 

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Progetti di legge n. 58/9 Volume II

 

 

 

 

 

 

 

Il presente dossier è articolato in quattro volumi:

§  Volume I - Articolo 1, commi 1 – 401;

§  Volume II - Articolo 1, commi 402 – 801;

§  Volume III - Articolo 1, comma 802 – Articolo 19;

§  Volume IV – Stati di previsione.

 

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INDICE VOLUME I

 

TAVOLA DI RAFFRONTO......................................................... 27

PARTE I – Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici................................................................................... 55

Articolo 1, comma 1 (Risultati differenziali del bilancio dello Stato)..... 55

Articolo 1, commi 2 e 5 (Sterilizzazione clausole di salvaguardia IVA e accise)............................................................................................... 57

Articolo 1 comma 3 (Aliquota IVA dispositivi medici)........................... 60

Articolo 1, comma 4 (IVA agevolata prodotti di panetteria).................. 62

Articolo 1, comma 6 (Sterilizzazione aumento accise carburanti)......... 64

Articolo 1, commi 7-8 (Interessi passivi società immobiliari)............... 65

Articolo 1, commi 9-11 (Estensione del regime forfetario).................... 67

Articolo 1, comma 12 (Deducibilità IMU immobili strumentali)............ 73

Articolo 1, commi 13-16 (Imposta sostitutiva per lezioni private e ripetizioni)......................................................................................... 74

Articolo 1, commi 17-22 (Imposta sostitutiva per imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni)............................................................ 76

Articolo 1, commi 23-26 (Disciplina del riporto delle perdite per i soggetti Irpef)................................................................................................. 81

Articolo 1, comma 27 (Detrazioni fiscali per i cani guida per i non vedenti)        86

Articolo 1, commi 28-34 (Tassazione agevolata utili reinvestiti in beni materiali strumentali e incremento dell’occupazione)........................... 87

Articolo 1, commi 35-50 (Imposta sui servizi digitali).......................... 95

Articolo 1, commi 51 e 52 (Abrogazione riduzione Ires enti non a scopo di lucro e Iacp)................................................................................... 101

Articolo 1, commi 53 e 54 (Dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria)......................................................................................... 103

Articolo 1, comma 55 (Credito d’imposta adeguamento tecnologico per invio telematico corrispettivi)............................................................ 107

Articolo 1, comma 56 (Esonero obbligo di fatturazione nei contratti di sponsorizzazione)............................................................................. 109

Articolo 1, commi 57 e 58 (Accise in materia di autotrasporto).......... 111

Articolo 1, comma 59 (Cedolare secca sugli immobili commerciali)... 114

Articolo 1, commi 60-65 (Proroga e rimodulazione dell’iperammortamento).................................................................... 116

Articolo 1, comma 66 (Estromissione agevolata beni strumentali)...... 122

Articolo 1, comma 67 (Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili)        124

Articolo 1, comma 68 (Proroga detrazioni sistemazione a verde)....... 128

Articolo 1, comma 69 (Proroga di termini in materia bancaria e creditizia)        130

Articolo 1, commi 70-72 (Modifiche al credito d’imposta per ricerca e sviluppo).......................................................................................... 131

Articolo 1, commi 73-77 (Credito di imposta per le imprese che acquistano prodotti riciclati o imballaggi compostabili o riciclati)....................... 140

Articolo 1, commi 78-81 (Credito d'imposta formazione 4.0).............. 144

Articolo 1, commi 82 e 83 (Fondazioni ex Ipab operanti in ambito sociale, sanitario e socio-sanitario)............................................................... 148

Articolo 1, commi 84-87 (Contributo per l'Istituto di riabilitazione e formazione dell'ANMIL).................................................................... 149

Articolo 1, comma 88 (Proroga della convenzione con Radio radicale) 150

Articolo 1, commi 89 e 90 (Canone RAI)........................................... 152

Articolo 1, commi 91-94 (Contributi dello Stato a società partecipate) 154

Articolo 1, commi 95, 96, 98 e 105 (Fondo investimenti Amministrazioni centrali)........................................................................................... 156

Articolo 1, comma 97 (Risorse del contratto di programma ANAS per interventi sugli svincoli delle tangenziali dei capoluoghi di provincia) 162

Articolo 1, comma 99 (Spazi finanziari per il sisma 2016).................. 163

Articolo 1, comma 100 (Proroga dei termini di ultimazione dei programmi di riqualificazione urbana)................................................................ 164

Articolo 1, comma 101 (Contributo alla RAI)..................................... 168

Articolo 1, comma 102 (Sperimentazione nelle città di velocipedi elettrici)        169

Articolo 1, comma 103 (Accesso alle zone a traffico limitato delle auto elettriche o ibride)............................................................................ 171

Articolo 1, comma 104 (Finanziamento autostrade ciclabili).............. 173

Articolo 1, commi 107-114 (Contributo per i piccoli investimenti dei comuni)............................................................................................ 174

Articolo 1, comma 115 (Riduzione del Fondo investimenti )................ 179

Articolo 1, commi 116-121 (Cessione di una quota di partecipazione in Invitalia SGR e in fondi da essa gestiti).............................................. 180

Articolo 1, commi 122,123 e 126 (Fondo investimenti Enti Territoriali) 186

Articolo 1, comma 124 (Personale utilizzato a tempo parziale da enti locali diversi da quelli di appartenenza)...................................................... 190

Articolo 1, comma 125 (Finanziamento per eventi calamitosi in Liguria)        192

Articolo 1, comma 127 (Riqualificazione di aree industriali dismesse) 193

Articolo 1, comma 128 (Elettrificazione della linea ferroviaria Biella – Novara)............................................................................................ 195

Articolo 1, comma 129 (Restauro della sede della “Società Dante Alighieri”)........................................................................................ 196

Articolo 1, comma 130 (Limiti acquisti di beni e servizi con Mercato elettronico della PA - MEPA)............................................................ 197

Articolo 1, commi 131 e 132 (Aeroporto di Reggio Calabria)............. 198

Articolo 1, comma 133 (Continuità territoriale con riferimento all’aeroporto di Crotone).................................................................. 199

Articolo 1, commi 134-148 (Risorse per la messa in sicurezza del territorio)......................................................................................... 202

Articolo 1, commi 149-152 (Risorse per il personale civile del Ministero dell'interno)...................................................................................... 215

Articolo 1, commi 153-155 (Interventi settore idrico)......................... 218

Articolo 1, commi 156-161 (Erogazioni liberali per interventi su edifici e terreni pubblici di bonifica ambientale e rimozione dell’amianto)....... 229

Articolo 1, commi 162-170 e 106 (Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici)................................................................................. 232

Articolo 1, commi 171-175 (Fondo per la progettazione).................... 238

Articolo 1, commi 176-178 (Acceleratore degli investimenti regionali) 246

Articolo 1, commi 179-183 e 368 (InvestItalia).................................. 248

Articolo1, commi 184-199 (Definizione agevolata debiti tributari contribuenti in difficoltà economica).................................................. 252

Articolo 1, comma 200 (Rifinanziamento della “Nuova Sabatini”)...... 260

Articolo 1, comma 201 (Potenziamento del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy)........................................................... 263

Articolo 1, comma 202 (Strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa)........................................................................... 266

Articolo 1, comma 203 (Fondo per contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell’Importante Progetto di Interesse Comune Europeo (IPCEI) sulla microelettronica)......................................................... 269

Articolo 1, commi 204 e 205 (Rifinanziamento del Fondo crescita sostenibile per le aree di crisi industriale)......................................... 270

Articolo 1, commi 206-220 (Investimenti in capitale di rischio).......... 275

Articolo 1, comma 221 (Confidi)....................................................... 286

Articolo 1, commi 222-225 (Chiusura del Fondo rotativo fuori bilancio “Fondo Start Up”)............................................................................ 288

Articolo 1, comma 226 (Intelligenza Artificiale, Blockchain e Internet of Things)............................................................................................. 291

Articolo 1, comma 227 (Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di difesa cibernetica)............................................................ 295

Articolo 1, commi 228, 230 e 231 (Voucher Manager)....................... 297

Articolo 1, comma 229 (Inclusione di ulteriori beni nella disciplina dell’iperammortamento).................................................................... 301

Articolo 1, commi 232 e 233 (Riqualificazione energetica degli edifici della P.A.) 303

Articolo 1, commi 234 e 235 (Finanziamenti per il trasporto merci intermodale con vie navigabili interne).............................................. 307

Articolo 1, commi 236, 238 e 240 (Portali per la raccolta di capitali on-line) 309

Articolo 1 comma 237 (Consulenza in materia di investimenti)........... 311

Articolo 1, comma 239 (Modifiche alla disciplina degli esperti indipendenti per la valutazione di beni non negoziati in mercati regolamentati in cui è investito il patrimonio degli OICR).................................................... 313

Articolo 1, commi 241-243 (Monitoraggio e controllo progetti settore aeronautico)..................................................................................... 316

Articolo 1, comma 244 (Scuola europea di industrial engineering and management).................................................................................... 319

Articolo 1, comma 245 (Modifiche alla normativa in materia di limiti all’utilizzo del denaro contante)........................................................ 320

Articolo 1, comma 246 (Concessioni demaniali marittime)................. 323

Articolo 1, comma 247 (Proroga dell'incentivo all'occupazione nel Mezzogiorno)................................................................................... 326

Articolo 1, commi 248-250 (Rifinanziamento trattamenti di integrazione salariale straordinaria gruppo ILVA)................................................ 328

Articolo 1, commi 251-253 (Trattamenti di mobilità di deroga)........... 330

Articolo 1, comma 254 (Stanziamento risorse per le aree di crisi complessa della regione Lazio)......................................................... 333

Articolo 1, commi 255-259 (Istituzione del Fondo per il reddito di cittadinanza e del Fondo per la revisione del sistema pensionistico)... 335

Articolo 1, comma 260 (Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici).................................................................................... 342

Articolo 1, commi 261-268 (Riduzioni transitorie della misura dei trattamenti pensionistici di importo elevato)....................................... 347

Articolo 1, comma 269 (Previdenza complementare dei dipendenti statali)        354

Articolo 1, commi 270-272 (Personale province e città metropolitane in materia di politiche attive del lavoro)................................................ 355

Articolo 1, commi 273 e 274 (Imposta sostitutiva sui redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno)................................................................................... 358

Articolo 1, comma 275 (Fondo per i poli universitari tecnico-scientifici nel Mezzogiorno)................................................................................... 362

Articolo1, comma 276 (Contratti a tempo determinato nei territori colpiti dal sisma del 2016)........................................................................... 363

Articolo 1, comma 277 (Pensionamento anticipato per i dipendenti di aziende editoriali e stampatrici di periodici in crisi)........................... 364

Articolo 1, comma 278 (Congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente)....................................................................................... 365

Articolo 1, comma 279 (Lavoratori esposti all’amianto)..................... 366

Articolo 1, comma 280 (Contributo in favore della Federazione italiana per il superamento dell'handicap)...................................................... 369

Articolo 1, commi 281 e 290 (Apprendistato e alternanza scuola-lavoro)        370

Articolo 1, comma 282 (Piani di recupero occupazionale).................. 372

Articolo 1, commi 283 e 284 (Indennizzo per la cessazione di attività commerciale).................................................................................... 374

Articolo 1, comma 285 (Politiche attive del lavoro)............................ 376

Articolo 1, comma 286 (Fondo nazionale per le politiche migratorie). 378

Articolo 1, commi 287-288 (Fondo per il sostegno diretto alle minoranze cristiane perseguitate nelle aree di crisi)........................................... 380

Articolo 1, comma 289 (Contributo annuo del MAECI al Comitato atlantico).......................................................................................... 382

Articolo 1, commi 291-295 (Incentivi giovani conducenti del settore autotrasporto).................................................................................. 383

Articolo 1, comma 296 (Dispositivi antiabbandono)........................... 386

Articolo 1, comma 297 (Compensazioni per i maggiori oneri del trasporto merci ferroviario)............................................................................. 388

Articolo 1, commi 298-300 (Assunzioni nella pubblica amministrazione)        390

Articolo 1, commi 301 e 302 (Limiti di spesa per assunzioni nella PA) 394

Articolo 1, commi 303 e 304 (Assunzioni presso il Ministero dello sviluppo economico)....................................................................................... 397

Articolo 1, commi 305 e 306 (Assunzioni di personale per arsenali e stabilimenti militari)......................................................................... 399

Articolo 1, commi 307-311 (Assunzione di personale amministrativo presso il Ministero della giustizia)................................................................ 401

Articolo 1, comma 312 (Assunzioni sisma Umbria)............................ 406

Articolo 1, comma 313 (Assunzioni Ministero Interno)....................... 407

Articolo 1, commi 314 e 315 (Assunzioni di personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)............................... 409

Articolo 1, comma 316 (Assunzione di personale a contratto presso gli uffici della rete diplomatico-consolare).............................................. 411

Articolo 1, comma 317 (Assunzioni presso il Ministero dell’ambiente) 413

Articolo 1, commi 318 e 319 (Assunzioni e ampliamento di organici presso l’Avvocatura dello Stato)................................................................... 417

Articolo 1, commi 320 e 321 (Assunzioni nella giustizia amministrativa) 420

Articolo 1, comma 322 (Assunzioni di nuovi referendari della Corte dei conti)............................................................................................... 422

Articolo 1, commi 323-325 (Disposizioni in materia di personale delle Agenzie fiscali)................................................................................. 424

Articolo 1, commi 326–328 (Contributo in favore di Agenzia delle entrate-Riscossione)..................................................................................... 427

Articolo 1, comma 329 (Comando di personale presso il Ministero della Salute).............................................................................................. 430

Articolo 1, commi 330-332 (Assunzioni di personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali)        432


 

Articolo 1, comma 333 (Adeguamento delle retribuzioni del personale a contratto degli uffici della rete diplomatico-consolare)....................... 435

Articolo 1, comma 334 (Trattamento economico del personale del MAECI in servizio all’estero)........................................................................ 437

Articolo 1, comma 335 (Personale della carriera diplomatica)........... 440

Articolo 1, comma 336 (Dotazione organica di personale  dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo)........................................ 442

Articolo 1, comma 337 (Compiti della società Cassa depositi e prestiti per la cooperazione allo sviluppo)........................................................... 444

Articolo 1, commi 338, 339, 342 (Assunzioni nel Mibac).................... 447

Articolo 1, comma 340 (Risorse per le istituzioni culturali)................ 452

Articolo 1, comma 341 (Risorse per l’Istituto per la storia del Risorgimento italiano)....................................................................... 454

Articolo 1, comma 343 (Rapporti di lavoro a tempo determinato in istituti e luoghi della cultura)......................................................................... 455

Articolo 1, comma 344 (Obbligo di comunicazione)........................... 457

Articolo 1, comma 345 (Dotazione organica del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca).......................................................... 458

Articolo 1, commi 346 e 347 (Assunzioni a tempo indeterminato ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente))....................... 459

Articolo 1, commi 348 e 349 (Assunzioni presso il MEF).................... 462

Articolo 1, commi 350-353 (Revisione degli assetti organizzativi periferici del Ministero dell'economia e delle finanze)....................................... 463

Articolo 1, comma 354 (Consultazione delle fatture elettroniche)....... 466

Articolo1, commi 355-359 (Assunzioni nel Ministero della salute)...... 468

Articolo 1, commi 360-366 (Disposizioni in materia di procedure concorsuali nelle pubbliche amministrazioni)..................................... 473

Articolo 1, commi 369-371 (Assunzioni di personale da parte dell’Accademia della Crusca)............................................................ 476

Articolo 1, commi 372-374 (Assunzioni presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)............................................................. 479

Articolo 1, commi 375 e 376 (Dirigenza sanitaria del Ministero della salute e dell'AIFA)............................................................................ 482

Articolo 1, commi 377-380 (Assunzioni di magistrati ordinari)........... 484

Articolo 1, commi 381-388 (Assunzioni straordinarie nelle Forze di Polizia)............................................................................................ 488

Articolo 1, commi 389-393 (Assunzioni straordinarie nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco)........................................................................... 495

Articolo 1, commi 394 - 397 (Personale Capitanerie di porto)............ 498

Articolo 1, comma 398 (Armonizzazione trattamento assicurativo personale volontario Vigili del fuoco)................................................ 501

Articolo 1, comma 399 (Divieto assunzioni personale)....................... 502

Articolo 1, commi 400 e 401 (Assunzioni e progressioni di carriera di ricercatori universitari).................................................................... 503

 

 


INDICE VOLUME II

Articolo 1, comma 402 (Chiamata diretta di ricercatori negli enti pubblici di ricerca) 509

Articolo 1, comma 403 (Deroga alla disciplina delle assunzioni a tempo determinato per le Università private) 511

Articolo 1, commi 404 e 980 (Finanziamento degli enti di ricerca vigilati dal MIUR) 513

Articolo 1, commi 405 e 406 (Interventi per l’Accademia Nazionale dei Lincei) 514

Articolo 1, commi 407 e 408 (Contributo straordinario all’European Brain Research Institute) 516

Articolo 1, commi 409-413 (Scuola superiore meridionale) 518

Articolo 1, comma 414 (Scuola di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute) 521

Articolo 1, comma 415 (Assunzioni di personale educativo) 522

Articolo 1, comma 416 (Risorse per la Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice) 523

Articolo 1, commi 417 e 418 (INAIL) 524

Articolo 1, commi 419-421 (Investimenti mobiliari e immobiliari dell’INAIL) 527

Articolo 1, commi 422-433 (Dismissioni immobiliari) 529

Articolo 1, comma 434 (Società partecipate del Ministero dell’economia e delle finanze) 536

Articolo 1, comma 435 (Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro) 537

Articolo 1, commi 436-441 e 444 (Pubblico impiego: risorse per la contrattazione collettiva nazionale e per i miglioramenti economici) 539

Articolo 1, comma 442 (Risorse aggiuntive per il comparto sicurezza e difesa) 545

Articolo 1, comma 443 (Trattamento economico accessorio per il personale dipendente DIA) 548

Articolo 1, comma 445 (Assunzioni presso l'Ispettorato nazionale del lavoro e sanzioni in materia di lavoro) 549

Articolo 1, commi 446-449 (Assunzione a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili o impegnati in attività di pubblica utilità) 555

Articolo 1, comma 450 (Assunzioni da parte delle Camere di Commercio) 558

Articolo 1, comma 451 (Riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate) 560

Articolo 1, comma 452 (Contributi in favore di biblioteche per ciechi o ipovedenti) 565

Articolo 1, commi 453 e 454 (Contributo in favore dell’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità) 567

Articolo 1, comma 455 (Dotazione del Fondo persone con disabilità grave – Fondo Dopo di noi) 569

Articolo 1, commi 456-458 (Istituzione del Fondo inclusione delle persone sorde e con ipoacusia) 571

Articolo 1, comma 459 (Fondo per le politiche giovanili) 573

Articolo 1, commi 460-464 (Istituzione del Fondo per la prevenzione della dipendenza da stupefacenti) 574

Articolo 1, commi 465-469 (Interventi per gli Istituti tecnici superiori) 576

Articolo 1, commi 470-477 (Consiglio Nazionale Giovani) 581

Articolo 1, commi 478-480 (Misure di contrasto alla povertà educativa) 585

Articolo 1, comma 481 (Fondo nazionale servizio civile) 588

Articolo 1, comma 482 (Nuova disciplina del Fondo per le politiche della famiglia) 590

Articolo 1, commi 483 e 484 (Incremento del Fondo caregiver familiare) 598

Articolo 1, commi 485 e 486 (Misure di conciliazione vita-lavoro) 600

Articolo 1, comma 487 (Carta Famiglia) 602

Articolo 1, comma 488 (Buono per l’iscrizione in asili nido) 604

Articolo 1, commi 489-491 (Istituzione del Fondo per l'accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità) 606

Articolo 1, comma 492 (Incremento del Fondo per le vittime di violenza domestica) 609

Articolo 1, commi 493-507 (Fondo Indennizzo Risparmiatori - FIR) 611

Articolo 1, comma 508 (Regolamento diretto di transazioni in cambi e titoli di imprese italiane operanti su mercati internazionali) 620

Articolo 1, comma 509 (Potenziamento della COVIP) 622

Articolo 1, commi 510-512 (Risorse per riduzione tempi di attesa prestazioni sanitarie) 623

Articolo 1, comma 513 (Sistema AGENAS di analisi e monitoraggio delle performance delle aziende sanitarie) 626

Articolo 1, commi 514-516 (Fabbisogno sanitario nazionale standard 2019 -2021) 628

Articolo 1, comma 517 (Estensione dell’ambito di attività dell’educatore professionale socio-pedagogico e pedagogista) 635

Articolo 1, commi 518 (Borse di studio per la formazione specifica di medici di medicina generale) 637

Articolo 1, comma 519 (Disposizioni per la valorizzazione dell’Istituto Mediterraneo per i trapianti e le terapie ad alta specializzazione - ISMETT) 638

Articolo 1, comma 520 (Fondo per il diritto al lavoro dei disabili) 640

Articolo 1, comma 521 (Contratti di formazione specialistica) 641

Articolo 1, comma 522 (Medici in servizio presso reti dedicate alle cure palliative) 643

Articolo 1, comma 523 (Finanziamento IRCCS delle reti oncologica e cardiovascolare del Ministero salute) 646

Articolo 1, comma 524 (Qualificazione degli IRCCS come organismi di ricerca) 648

Articolo 1, commi 525 e 536 (Pubblicità sanitaria e Incarichi di direttore sanitario nelle strutture private di cura) 649

Articolo 1, commi 526-532 (Trasferimenti al FSN da parte dell’INAIL per la trasmissione in via telematica dei certificati medici di infortunio e malattia professionale) 651

Articolo 1, comma 533 (Retribuzioni per i disabili) 654

Articolo 1, commi 534 e 535 (Infortuni domestici) 656

Articolo1, commi 537-542 (Iscrizione agli albi professionali di taluni professionisti in ambito sanitario ed equipollenza dei diplomi universitari di educatore professionale socio-sanitario) 658

Articolo 1, comma 543 (Disciplina dei rapporti di lavoro del personale della ricerca sanitaria presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali) 664

Articolo 1, comma 544 (Accertamenti diagnostici neonatali) 665

Articolo 1, commi 545-549 (Disposizioni varie in materia di spesa sanitaria e di concorsi per dirigenti medici) 668

Articolo 1, comma 550 (Trasferimento fondi medicinali innovativi e oncologici innovativi) 671

Articolo 1, commi 551 e 552 (Disposizioni in materia di sconto per le farmacie) 673

Articolo 1, commi 553 e 554 (Disposizioni in materia di negoziazione dei prezzi dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale) 676

Articolo 1, commi 555-556 e 559 (Programmi di edilizia sanitaria e contributo in favore del CNAO) 678

Articolo 1, comma 557 (Eventuale superamento dei limiti di spesa per i dispositivi medici) 680

Articolo 1, comma 558 (Sistemi e registri di sorveglianza sanitaria e dispositivi medici impiantabili) 681

Articolo 1, comma 560 (Fondazione per la ricerca sul pancreas) 683

Articolo 1, commi 561 e 562 (Risorse per i servizi di supporto per l’istruzione degli alunni con disabilità o in situazioni di svantaggio) 685

Articolo 1, comma 563 (Carta europea della disabilità) 687

Articolo 1, comma 564 (Fondo piattaforma italiana fosforo) 688

Articolo 1, comma 565 (Assunzioni Enti parco) 689

Articolo 1, commi 566-568 (Prevenzione incendi in istituti e luoghi della cultura, sedi del Ministero per i beni e le attività culturali, e sedi di altri Ministeri sottoposte a vincolo) 691

Articolo 1, commi 569 e 571 (Misure di prevenzione del disturbo da gioco d’azzardo) 695

Articolo 1, comma 570 (Commissario per la casa da gioco di Campione d’Italia) 697

Articolo 1, comma 572 (Ospedale Mater Olbia) 699

Articolo 1, comma 573 (Finanziamento delle spese di manutenzione e gestione del sistema informativo della banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento -DAT) 702

Articolo 1, commi 574-584 (Disposizioni in materia di limiti per la spesa farmaceutica) 704

Articolo 1, comma 585 (Anagrafe nazionale vaccini ed anagrafi regionali vaccini) 709

Articolo 1, commi 586-588 (Presidenza italiana del G20, partecipazione dell’Italia ad EXPO 2020 a Dubai e disciplina enti internazionalistici) 710

Articolo 1, comma 589 (Partecipazione dell’Italia a iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale) 715

Articolo 1, comma 590 (Dotazione del fondo per la promozione dell’Italia) 717

Articolo1, comma 591 (Servizi penitenziari minorili) 719

Articolo 1, commi 592-596 (Disposizioni in tema di indennizzo in favore delle vittime dei reati intenzionali violenti) 721

Articolo 1, commi 597-600 (Verifica dell’assegnazione degli stanziamenti statali ordinari in conto capitale su base territoriale) 728

Articolo 1, comma 601 (Modifiche alla misura “Resto al Sud”) 732

Articolo 1, commi 602-603 e 607 (Risanamento fondazioni lirico-sinfoniche) 736

Articolo 1, commi 604, 616 e 803 - secondo periodo (Card cultura per i diciottenni) 740

Articolo 1, commi 605, 608, 615, 818 (Risorse per lo spettacolo e per il cinema) 743

Articolo 1, commi 606, 614 e 619 (Risorse per le attività culturali e la sicurezza del patrimonio culturale in aree colpite da eventi sismici) 747

Articolo 1, comma 609 (Risorse per la promozione delle arti applicate) 749

Articolo 1, comma 610 (Risorse per la riqualificazione delle periferie urbane) 750

Articolo 1, comma 611 (Risorse per la digitalizzazione del patrimonio culturale) 751

Articolo 1, commi 612 e 613 (Risorse per le Capitali della cultura) 752

Articolo 1, comma 617 (Disposizioni in materia di filatelica) 755

Articolo 1, comma 618 (Salvaguardia siti e patrimonio culturale immateriale Unesco) 757

Articolo 1, comma 620 (Promozione dell’arte contemporanea italiana all’estero) 758

Articolo 1, commi 621-628 (Sport bonus) 759

Articolo 1, commi 629-633 (Riassetto della CONI Servizi Spa e modifica del sistema di finanziamento dello sport) 763

Articolo 1, commi 634-639 (Riforma dei concorsi pronostici sportivi) 770

Articolo 1, comma 640 (Somme per il Fondo “Sport e periferie”) 775

Articolo 1, commi 641-644 (Ripartizione dei diritti audiovisivi del campionato italiano di calcio) 777

Articolo 1, commi 645 e 646 (Ulteriori disposizioni in materia di sport) 782

Articolo 1, commi 647-650 (Disposizioni in materia di giustizia sportiva) 784

Articolo 1, comma 651 (Disposizioni in materia di titolarità dei diritti audiovisivi sportivi) 795

Articolo 1, comma 652 (Incremento del contributo al programma Special Olympics Italia) 797

Articolo 1, comma 653 (Mutui con finalità sportive) 799

Articolo 1, commi 654-656 (Interventi per favorire lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali) 801

Articolo 1, commi 657, 660 e 661 (Xylella fastidiosa) 805

Articolo 1, commi 658 e 659 (Fondo di garanzia prima casa e Cassa Depositi e Prestiti) 808

Articolo 1, commi 662-664 (Istituzione di un fondo per la gestione e la manutenzione delle foreste italiane e aumento percentuali di compensazione del legno) 812

Articolo 1, comma 665 (Interventi per il ripristino ambientale e per il sostegno della filiera del legno) 814

Articolo 1, commi 666 e 667 (Catasto frutticolo nazionale) 815

Articolo 1, comma 668 (Fondo derrate alimentari agli indigenti) 816

Articolo 1, commi 669-671 (Rafforzamento del sistema dei controlli per la tutela della qualità dei prodotti agroalimentari) 817

Articolo 1 comma 672 (Sostegno all’apicoltura nazionale) 819

Articolo 1 commi 673 e 674 (Sostegno al reddito per i lavoratori della pesca nel periodo di sospensione dell’attività) 820

Articolo 1, commi 675-685 (Revisione delle concessioni demaniali marittime, sospensione dei canoni per le imprese balneari danneggiate dal maltempo) 822

Articolo 1, comma 686 (Esclusione del commercio al dettaglio su aree pubbliche dalle norme attuative della direttiva Bolkestein) 835

Articolo 1, comma 687 (Permanenza nei ruoli della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del SSN) 849

Articolo 1, comma 688 (Incremento dell’autorizzazione di spesa per la struttura tecnica interregionale per i rapporti con il personale convenzionato con il SSN) 850

Articolo 1, commi 689-691 (Accisa sulla birra) 851

Articolo 1, commi 692-698 (Regime fiscale per i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali spontanee) 854

Articolo 1, comma 699 (Regime fiscale per i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi) 859

Articolo 1, commi 700 e 701 (Vendita diretta prodotti agricoli) 861

Articolo 1, commi 702 e 703 (Aziende agricole prealpine di collina) 863

Articolo 1, comma 704 (Eventi sismici del maggio 2012 - Contributo per la gestione commissariale del Veneto) 865

Articolo 1, comma 705 (Trattamento fiscale dei familiari dell’imprenditore agricolo) 866

Articolo 1, commi 706-717 (Bonus occupazionale per giovani eccellenze) 867

Articolo 1, commi 718 e 719 (A.N.P.A.L.) 871

Articolo 1, comma 720 (Incremento del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell’Agenzia delle entrate) 873

Articolo 1, commi 721-724 (Modifiche al Testo unico sulle società a partecipazione pubblica) 875

Articolo 1, commi 725-727 (Equipe formative per innovazione didattica e digitale nelle scuole) 881

Articolo 1, commi 728 e 729 (Incremento del tempo pieno nella scuola primaria) 883

Articolo 1, comma 730 (Incremento delle dotazioni organiche dei licei musicali) 885

Articolo 1, comma 731 (Incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica) 887

Articolo 1, commi 732-737 (Istituto di ricerche Tecnopolo mediterraneo per lo sviluppo sostenibile e Commissione speciale per la riconversione economica della città di Taranto) 888

Articolo 1, commi 738-740 (Rapporto di lavoro del personale ex co.co.co. presso le istituzioni scolastiche) 891

Articolo 1, comma 741 (Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione) 894

Articolo 1, comma 742 (Risorse per iniziative a favore degli studenti con disabilità nelle Istituzioni AFAM) 896

Articolo 1, commi 743-745 (Interventi a valere sul fondo Kyoto) 898

Articolo 1, comma 746 (Inquinamento acustico) 903

Articolo 1, comma 747 (Stanziamento del Fondo risorse decentrate MIBAC) 905

Articolo 1, comma 748 (Fondo per l’attuazione del programma di Governo) 906

Articolo 1, comma 749 (Fondi per le connessioni ferroviarie) 907

Articolo 1, comma 750 (Museo della Civiltà istriano-fiumano-dalmata e Archivio museo storico di Fiume) 909

Articolo 1, commi 751 e 752 (Pneumatici fuori uso - PFU) 910

Articolo 1, commi 753-755 (Fondo per sopravvenute esigenze di spese per acquisto di beni e servizi) 913

Articolo 1, comma 756 (Incremento dello stanziamento per la legge quadro sugli animali di affezione) 914

Articolo 1, commi 757, 760 e 761 (Servizi di pulizia e di mantenimento del decoro nelle scuole) 915

Articolo 1, comma 758 (Stanziamento per il Fondo di mobilità al servizio delle fiere) 920

Articolo 1, comma 759 (Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia) 921

Articolo 1, comma 762 (Limite de minimis per gli incentivi all’editoria e all’emittenza locale) 923

Articolo 1, comma 763 (Incremento del Fondo per il funzionamento delle scuole) 925

Articolo 1, commi 764 e 765 (Fondo contenzioso enti locali e contributi Torino per errata determinazione gettiti IMU) 926

Articolo 1, comma 766 (Soppressione dell’incremento di fondi disposto con il decreto n. 119 del 2018) 928

Articolo 1, commi 767 e 768 (Misure di razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l’immigrazione) 930

Articolo 1, comma 769 (Accesso dei Comuni al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati) 933

Articolo 1, commi 770 e 771 (Consip) 935

Articolo 1, commi 772-775 (Soppressione delle riduzioni tariffarie e dei contributi per le imprese editrici e radiotelevisive) 936

Articolo 1, comma 776 (Corrispettivo in favore di Consip) 940

Articolo1, comma 777 (Oneri in capo alle società emittenti) 941

Articolo 1, comma 778 (Interventi nei settori industriali ad alta tecnologia) 942

Articolo 1, comma 779 (Riduzione dei versamenti alla CSEA) 943

Articolo 1, comma 780 (Fondo efficienza giustizia - riqualificazioni) 946

Articolo 1, comma 781 (Riduzione del contributo alle Nazioni Unite) 948

Articolo 1, comma 782 (Riduzione dei seggi all'estero per le elezioni europee) 951

Articolo 1, comma 783 (Acquisizione all’erario di somme non utilizzate dalle scuole e dal MIUR) 953

Articolo 1, commi 784-787 (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento) 955

Articolo 1, comma 788 (Abrogazione del "Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta") 958

Articolo 1, commi 789-791 (Rinegoziazione dei contributi ad organismi internazionali) 960

Articolo 1, commi 792 e 794-796 (Revisione del sistema di reclutamento dei docenti nella scuola secondaria e titolarità di tutti i docenti sulla singola scuola) 962

Articolo 1, comma 793 (Incremento del Fondo “La Buona Scuola”) 978

Articolo 1, commi 797 e 798 (Riduzioni e riprogrammazione di spese della Difesa) 980

Articolo 1, commi 799-801 (Terra dei fuochi e bonifiche dei siti inquinati) 984

 

 


INDICE VOLUME III

 

Articolo 1, comma 802 (Plastiche monouso) 989

Articolo 1, comma 803 , primo periodo (Indennità giornaliera settore pesca per periodi di fermo non obbligatorio) 993

Articolo 1, comma 803 , secondo periodo (Card cultura per i diciottenni) 994

Articolo 1, comma 804 (Disposizioni inerenti agli istituti del Mibac dotati di autonomia speciale) 995

Articolo 1, comma 805 (Fruizione crediti d’imposta) 998

Articolo 1, commi 806-809 (Agevolazioni per la vendita al dettaglio di giornali e periodici) 1001

Articolo 1, comma 810 (Contributi diretti a imprese radiofoniche e a imprese editrici di quotidiani e periodici) 1004

Articolo 1, commi 811 e 812 (Carta d’identità elettronica) 1009

Articolo 1, commi 813 e 814 (Disposizioni in materia di notificazioni a mezzo posta) 1015

Articolo 1, commi 815-817 (Celebrazioni ovidiane) 1017

Articolo 1, commi 819-826 (Semplificazione delle regole di finanza pubblica) 1019

Articolo 1, commi 827-830 (Disapplicazione di sanzioni agli enti locali per violazioni del patto di stabilità e del pareggio di bilancio) 1027

Articolo 1, comma 831 (Contabilità economico patrimoniale) 1031

Articolo 1, commi 832-843 (Misure per il rilancio degli investimenti e concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario) 1032

Articolo 1, comma 844 (Premialità di spese per investimento delle regioni) 1042

Articolo 1, commi 845-848 (Compensazione dei crediti e dei debiti delle regioni e delle province autonome in materia di tassa automobilistica) 1044

Articolo 1, commi 849-872 (Anticipazioni di liquidità agli enti territoriali e rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali) 1048

Articolo 1, comma 873 (Assunzioni personale sanitario nelle zone colpite dal sisma) 1059

Articolo 1, comma 874 (Ripiano del disavanzo a seguito di cancellazione di crediti) 1061

Articolo 1, commi 875-886 (Rapporti finanziari con le autonomie speciali) 1063

Articolo 1, comma 887 (Accoglienza richiedenti protezionale nelle Province autonome di Trento e Bolzano) 1074

Articolo 1, comma 888 (Minoranza italiana in Croazia e Slovenia e esuli istriani, giuliani e dalmati) 1076

Articolo 1, commi 889 e 890 (Contributi alle province per la manutenzione di strade e scuole) 1077

Articolo 1, comma 891 (Interventi bacino del Po) 1080

Articolo 1, commi 892-895 (Rimborso minor gettito TASI comuni) 1082

Articolo 1, comma 896 (Fondo sperimentale di riequilibrio delle province) 1085

Articolo 1, commi 897-900 (Utilizzo del risultato di amministrazione per gli enti in disavanzo) 1088

Articolo 1, comma 901 (Spese per lavori pubblici urgenti degli enti locali) 1091

Articolo 1, commi 902-905 (Semplificazione adempimenti contabili degli enti locali) 1092

Articolo 1, comma 906 (Anticipazioni di tesoreria enti locali) 1096

Articolo 1, comma 907 (Anticipazione di somme ai comuni in dissesto per pagamenti in sofferenza) 1098

Articolo 1, comma 908 (Servizi di tesoreria dei piccoli comuni) 1100

Articolo 1, commi 909-911 (Fondo pluriennale vincolato per i lavori pubblici) 1102

Articolo 1, comma 912 (Deroghe al Codice dei contratti pubblici per lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea) 1105

Articolo 1, commi 913-916 (Programma straordinario per le periferie urbane) 1107

Articolo 1, commi 917 e 919 (Imposta comunale sulla pubblicità) 1112

Articolo 1, comma 918 (Risorse per il Ponte San Michele) 1114

Articolo 1, comma 920 (Fondo per la sicurezza urbana) 1115

Articolo 1, comma 921 (Fondo di solidarietà comunale) 1116

Articolo 1, commi 922-930 e 932 (Gestione commissariale per il debito pregresso di Roma Capitale) 1120

Articolo 1, comma 931 (Fondi per la metropolitana di Roma) 1129

Articolo 1, commi 933-936 (Ripristino straordinario della piattaforma stradale della grande viabilità di Roma) 1132

Articolo 1, commi 937, 938 e 952 (Disposizioni per il finanziamento degli investimenti regionali) 1134

Articolo 1, comma 939 (Disposizioni per agevolare la riduzione del debito delle regioni) 1139

Articolo 1, commi 940-950 (Rivalutazione quote societarie) 1141

Articolo 1, comma 951 (Commissari per il completamento del Piano nazionale per le città) 1143

Articolo 1, comma 953 (Proventi economici pattuiti tra operatori del settore delle fonti rinnovabili ed enti locali) 1146

Articolo 1, commi 954-957 (Incentivi per impianti di biogas realizzati da imprenditori agricoli) 1149

Articolo 1, commi 958 e 959 (Tavolo di lavoro in materia di autonomia di entrata delle Regioni) 1153

Articolo 1, comma 960 (Piano di riequilibrio finanziario pluriennale) 1156

Articolo 1, commi 961-964 (Rinegoziazione del debito degli enti locali relativo ai prestiti gestiti da Cassa depositi e prestiti S.p.A. per conto del MEF) 1159

Articolo 1, commi 965-967 (Riduzione dei costi della politica nelle regioni e nelle province autonome) 1161

Articolo 1, comma 968 (Elezioni suppletive) 1169

Articolo 1, comma 969 (Fondo aree di confine) 1172

Articolo 1, comma 970 (Fondo nazionale della montagna) 1176

Articolo 1, commi 971-977 (Fabbisogno finanziario delle università) 1177

Articolo 1, comma 978 (Turn over nelle università statali “virtuose”) 1182

Articolo 1, comma 979 (Incremento Fondo per il finanziamento ordinario delle università) 1186

Articolo 1, comma 980 (Finanziamento degli enti di ricerca vigilati dal MIUR) 1187

Articolo 1, comma 981 (Incremento Fondo borse di studio universitarie) 1188

Articolo 1, commi 982-984 (112 Numero Unico Europeo) 1189

Articolo 1, commi 985 e 987 (Esenzione IMU e proroga sospensione mutui su immobili inagibili sisma 2012) 1192

Articolo 1, comma 986 (Esclusione ISEE immobili inagibili) 1195

Articolo 1, comma 988 (Proroga stato di emergenza sisma Centro Italia) 1196

Articolo 1, comma 989 (Emergenza sisma Centro Italia - Contributo Camera dei deputati) 1198

Articolo 1, comma 990 (Proroga gestione straordinaria sisma Centro Italia) 1199

Articolo 1, commi 991, 993-995, 997 e 998 (Proroga termini sisma centro Italia) 1201

Articolo 1, comma 992 (Recupero di somme eccedenti i contributi dovuti in caso di contenzioso sugli interventi sostitutivi per la ricostruzione nelle regioni Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici iniziati nel 1997) 1204

Articolo 1, comma 996 (Contributo per i comuni colpiti dagli eventi sismici dell’aprile 2009 diversi dal Comune dell’Aquila) 1206

Articolo 1, commi 999 e 1000 (Proroga Convenzione Fintecna sisma 2012) 1207

Articolo 1, comma 1001 (Assunzioni di personale in deroga - sisma 2012) 1209

Articolo 1, commi 1002 e 1003 (Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro) 1211

Articolo 1, commi 1004 e 1005 (Disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche con riferimento alla città di Genova) 1213

Articolo 1, commi 1006-1009 (Proroga sospensione pagamento ratei mutui - sisma 2012) 1214

Articolo 1, comma 1010 (Comunicazione ammontare danni subiti eventi sismici) 1217

Articolo 1, commi 1011 e 1012 (Fondo per la ricostruzione sisma 2012) 1220

Articolo 1, commi 1013 e 1014 (Contributi alle imprese danneggiate dall'alluvione del Piemonte del 1994) 1222

Articolo 1, commi 1015–1018 (Riduzione Fondo crediti di dubbia esigibilità enti locali) 1225

Articolo 1, comma 1019 (Rifinanziamento delle misure di sostegno dell'autotrasporto) 1229

Articolo 1, comma 1020 (Zona franca urbana della Città Metropolitana di Genova) 1230

Articolo 1, comma 1021 (Insediamenti di container in zone emergenziali per lo svolgimento di servizi di interesse generale) 1233

Articolo 1, comma 1022 (Regime fiscale strutture periferiche enti pubblici non economici 1235

Articolo 1, commi 1023 e 1024 (Finanziamento del piano di investimenti straordinario del porto di Genova) 1237

Articolo ,1 commi 1025-1027 (Flussi veicolari nel porto di Genova) 1239

Articolo 1, commi 1028 e 1029 (Investimenti per la mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico e per la resilienza di strutture e infrastrutture nei territori in emergenza) 1241

Articolo 1, comma 1030 (Utilizzo da parte delle Regioni delle risorse disponibili per il dissesto idrogeologico) 1247

Articolo 1, commi 1031-1047 (Incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici e detrazioni fiscali sulle spese per le infrastrutture di ricarica) 1249

Articolo 1, comma 1048 (Riduzione della tassa automobilistica per i veicoli storici) 1257

Articolo 1, commi 1049 e 1050 (Attività di revisione dei veicoli adibiti a trasporto di merci) 1259

Articolo 1, comma 1051 (Prelievo erariale unico sugli apparecchi da divertimento - PREU) 1261

Articolo 1, comma 1052 (Imposta unica giochi a distanza e scommesse) 1263

Articolo 1, commi 1053 e 1054 (Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni) 1265

Articolo 1, comma 1055 (Abrogazione IRI) 1267

Articolo 1, commi 1056 e 1065 (Differimento della deduzione delle svalutazioni e perdite su crediti) 1269

Articolo 1, commi 1057-1064 (Incentivi rottamazione per acquisto veicoli non inquinanti) 1271

Articolo 1, comma 1066 (Rideterminazione dell’acconto dell’imposta sulle assicurazioni) 1276

Articolo 1, commi 1067-1069 (Deducibilità delle perdite su crediti in sede di prima applicazione dell’IFRS 9) 1277

Articolo 1, commi 1070 e 1071 (Facoltà di applicazione dei principi contabili internazionali) 1280

Articolo 1, comma 1072 (Bilanci capogruppo BCC) 1282

Articolo 1, comma 1073 (Comunicazione non finanziarie delle grandi imprese) 1285

Articolo 1, commi 1074-1078 (Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati) 1287

Articolo 1, comma 1079 (Deducibilità delle quote di ammortamento del valore dell’avviamento e di altri beni immateriali) 1291

Articolo 1, comma 1080 (Soppressione dell’Aiuto alla crescita economica – ACE) 1294

Articolo 1, commi 1081-1083 (Vendita GPL) 1296

Articolo 1, comma 1084 (Imposta di registro) 1300

Articolo 1, commi 1085-1087 (Abrogazione deduzioni e credito d'imposta IRAP) 1302

Articolo 1, commi 1088 e 1089 (Cartolarizzazione crediti con finanziamento e trasferimento rischio su società di cartolarizzazione) 1304

Articolo 1, comma 1090 (Supporto alle PMI da parte delle società di cartolarizzazione) 1307

Articolo 1, comma 1091 (Potenziamento uffici comunali gestione entrate) 1309

Articolo 1, comma 1092 (Riduzione base imponibile IMU) 1312

Articolo 1, comma 1093  (Modalità di commisurazione Tari) 1313

Articolo 1, comma 1094 (Uso efficiente dello spettro e transizione alla tecnologia 5G) 1315

Articolo 1, commi 1095-1098 (Disposizioni in materia di giochi) 1317

Articolo 1, commi 1099-1100 (Vendita di titoli di accesso ad attività di spettacolo) 1319

Articolo 1, commi 1101-1111 (Interventi in materia di riorganizzazione delle frequenze radiotelevisive) 1324

Articolo 1, commi 1112-1113 (Agenzia Torino 2006) 1337

Articolo 1, comma 1114 (Celebrazioni della figura di Nilde Iotti) 1338

Articolo 1, comma 1115 (Tabelle A e B) 1339

Articolo 1, comma 1116 (Incremento Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione) 1349

Articolo 1, commi 1117-1120 (Monitoraggio dell’andamento dei conti pubblici e accantonamento di 2 miliardi di euro per il 2019.) 1352

Articolo 1, commi 1121-1126 (Disposizioni in materia di premi e contributi INAIL ed in materia di tutela assicurativa INAIL) 1355

Articolo 1, comma 1127 (Acconto cedolare secca) 1361

Articolo 1, comma 1128 (Imposta di bollo virtuale per banche e intermediari finanziari) 1363

Articolo 1, comma 1129 (Contributo di sbarco nel comune di Venezia) 1364

Articolo 1, comma 1130 (Clausola di salvaguardia) 1365

Articolo 1, comma 1131 (Proroghe in materie di interesse. 1367

della Presidenza del Consiglio dei ministri) 1367

Articolo 1, comma 1132, lettere a) e b) (Proroghe in materie di interesse del Ministero dell'interno) 1374

Articolo 1, comma 1132, lettera c) (Poteri sostitutivi del Prefetto in caso di mancata approvazione del bilancio degli enti locali) 1378

Articolo 1, comma 1133, lettera a) (Rendicontazione di ordini collettivi di pagamento) 1380

Articolo 1, comma 1133 lettera b) (Proroga aliquote TASI) 1381

Articolo 1, comma 1133, lettera c) (Proroga termini in materia di razionalizzazione del patrimonio pubblico) 1383

Articolo 1, comma 1133, lettera d) (Contenimento costi Agenzie fiscali) 1384

Articolo 1, comma 1134, lettera a) (Divieto di partecipazioni incrociate TV editoria) 1385

Articolo 1, comma 1134, lettera b) (Mediatori, agenti e rappresentanti di commercio, mediatori marittimi e spedizionieri) 1388

Articolo 1, comma 1135, lettera a) (Galleria Pavoncelli) 1390

Articolo 1, comma 1135, lettera b) (Differimento dell'entrata in vigore del documento unico di circolazione) 1392

Articolo 1, comma 1135, lettera c)  (Proroghe in materia di impianti a fune delle regioni Abruzzo e Marche) 1394

Articolo 1, comma 1136, lettera a) (Norme transitorie in materia di reddito di inclusione) 1396

Articolo 1, comma 1136, lett. b) (Differimento dei termini in materia di UNIEMENS nel settore agricolo) 1397

Articolo 1, comma 1136, lettera c) (Piani recupero occupazionale) 1398

Articolo 1, comma 1137 (Proroga di norma relativa alle assunzioni da parte dell'AIFA) 1399

Articolo 1, comma 1138, lettera a) (Proroghe di termini in materia di edilizia scolastica) 1400

Articolo 1, comma 1138, lettera b) (Inclusione scolastica degli studenti con disabilità) 1402

Articolo 1 comma 1139, lettera a)  (Proroga di termini in materia di intercettazioni) 1405

Articolo 1, comma 1139, lettera b) (Funzioni di dirigente dell’esecuzione penale esterna) 1409

Articolo 1, comma 1139, lettera c) (Funzionalità uffici giudiziari) 1410

Articolo 1, comma 1139, lettera d) (Proroga di termini in materia di circoscrizioni giudiziarie de L’Aquila e Chieti) 1412

Articolo 1, comma 1139, lettera e) (Albo delle giurisdizioni superiori) 1414

Articolo 1, comma 1140, lettera a) (Proroga banche dati Prum) 1416

Articolo 1, comma 1140, lettera b) (Proroghe in materie di interesse del Ministero della Difesa) 1418

Articolo 1, comma 1141 (Adeguamento antincendio strutture ricettive) 1420

Articolo 1, comma 1142 (Proroghe in materia di promozione delle opere europee ed italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi) 1422

Articolo 1, comma 1143 (Tecnici inquinamento acustico) 1428

PARTE II – Approvazione degli stati di previsione. 1429

Articoli 2-15 (Approvazione degli stati di previsione) 1429

Articoli 16 e 17 (Quadri generali riassuntivi) 1441

Articolo 18 (Disposizioni diverse) 1446

Articolo 19 (Entrata in vigore) 1452

APPENDICE - Elenco dei provvedimenti attuativi della legge di bilancio 2019. 1453

 

 

 

 

 

 

 


Articolo 1, comma 402
(Chiamata diretta di ricercatori negli enti pubblici di ricerca)

 


402.  All'articolo 16 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. La valutazione del merito eccezionale per la chiamata diretta è effettuata da apposite commissioni nominate con decreto del Ministro vigilante, composte da un minimo di tre fino ad un massimo di cinque esperti del settore di afferenza degli Enti che propongono l'assunzione per chiamata diretta. La durata delle commissioni non può essere superiore ad un anno dalla data di nomina. L'incarico di componente delle commissioni è consentito solo per due mandati consecutivi. La partecipazione alle commissioni non dà diritto a compensi o gettoni di presenza. Il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate è proporzionalmente a carico dei bilanci degli Enti che propongono le assunzioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».


 

 

Il comma 402 ridefinisce le modalità di nomina e disciplina il funzionamento delle commissioni cui spetta la valutazione per l’assunzione per chiamata diretta di ricercatori presso gli enti pubblici di ricerca (nonché altri enti pubblici). La modifica è collegata all’abrogazione, recata dall’art. 1, co. 788, del Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta.

 

A tal fine, sostituisce il co. 3 dell’art. 16 del D.Lgs. 218/2016.

 

Preliminarmente, si ricorda che il d.lgs. 218/2016 si applica a 20 enti pubblici di ricerca, di cui 14 vigilati dal MIUR e 6 da altri Ministeri.

Nello specifico, l’art. 16 ha previsto che gli enti pubblici di ricerca, previo nulla osta del Ministro vigilante, possono assumere per chiamata diretta, con contratto a tempo indeterminato, ricercatori o tecnologi italiani o stranieri dotati di altissima qualificazione scientifica, che si sono distinti per merito eccezionale o che sono stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale.

Tali assunzioni sono effettuate nell'ambito del 5% dell'organico dei ricercatori e dei tecnologi e nel limite del numero di assunzioni effettuate nel medesimo anno per concorso, a condizione che a ciò siano destinate entrate ulteriori e apposite, che possono provenire anche dai Ministeri vigilanti. Gli enti devono comunque dimostrare di non aver superato il limite per l'indicatore di spese per il personale.

La valutazione del merito eccezionale doveva essere effettuata da apposite commissioni che dovevano essere nominate con le stesse modalità delle commissioni di valutazione delle c.d. cattedre universitarie del merito Giulio Natta, cui si doveva provvedere con DPCM., mai intervenuto.

In base all’art. 19, co. 4, le disposizioni in materia di chiamata diretta si applicano anche ad altri enti pubblici, limitatamente al personale e alle funzioni di ricerca trasferiti ai medesimi in virtù di disposizioni legislative.

Per approfondimenti sugli enti cui si riferisce il D.Lgs. 218/2016, si veda il Tema predisposto dal Servizio Studi della Camera.

 

Nello specifico, la norma in commento stabilisce che:

§  le commissioni sono nominate con decreto del Ministro vigilante e sono composte da un minimo di tre fino ad un massimo di cinque esperti del settore di afferenza degli enti che propongono l'assunzione per chiamata diretta;

§  la durata delle commissioni non può essere superiore ad un anno dalla data di nomina e l'incarico di componente delle commissioni è consentito solo per due mandati consecutivi;

§  la partecipazione alle commissioni non dà diritto a compensi o gettoni di presenza;

§  il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate è proporzionalmente a carico dei bilanci degli enti che propongono le assunzioni;

§  dall’attuazione di tali previsioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


 

Articolo 1, comma 403
(Deroga alla disciplina delle assunzioni
a tempo determinato per le Università private)

 


403.  All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, dopo le parole: « ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni » sono inserite le seguenti: « nonché ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, ».


 

 

Il comma 403 esclude le università private (e gli altri istituti ed enti richiamati) dall’ambito di applicazione della disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato.

 

Più nel dettaglio, il comma in esame prevede che la suddetta disciplina - con riferimento ai limiti di durata, ai limiti ed ai presupposti per i rinnovi e le proroghe, alla forma del contratto, al termine di decadenza per l'impugnazione del contratto medesimo – non si applica ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa.

 

Si ricorda che il richiamato art. 1, c. 3, del D.L. 87/2018, nel disporre che le modifiche introdotte dal medesimo decreto (con riferimento ai limiti di durata, ai limiti ed ai presupposti per i rinnovi e le proroghe, alla forma del contratto e al termine di decadenza per l'impugnazione dello stesso) si applicano ai contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto (12 agosto 2018), nonché ai rinnovi ed alle proroghe (dei contratti a termine) successivi al 31 ottobre 2018, ha escluso dall'ambito di applicazione delle suddette modifiche i contratti di lavoro a termine stipulati dalle pubbliche amministrazioni.

Tra le principali novità, si segnala la riduzione della durata massima del contratto di lavoro a termine, prevedendo un limite di 12 mesi, e la revisione di alcune ipotesi (causali) in cui il contratto può avere una durata superiore, nel rispetto di un limite massimo di 24 mesi. Tali ipotesi sono costituite dalla sussistenza di esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, o di esigenze di sostituzione di altri lavoratori oppure di esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria. I nuovi limiti trovano applicazione anche per le ipotesi di proroghe o rinnovi dei contratti a termine, secondo lo stesso principio già vigente con riferimento al limite dei 36 mesi, costituito dal computo della durata dall'inizio del primo rapporto.

Alcune modifiche esplicitano, in primo luogo, che, in caso di assenza delle ipotesi specifiche che giustifichino il superamento - con un unico contratto ovvero mediante proroghe - del limite dei 12 mesi, il contratto si trasforma a tempo indeterminato. Nel caso di un unico contratto che superi il suddetto limite, il rapporto  si considera a tempo indeterminato a decorrere dalla medesima data di superamento. L'effetto di trasformazione del contratto a tempo indeterminato consegue altresì a tutti i casi di rinnovo in cui siano assenti le ipotesi specifiche che giustifichino il medesimo rinnovo.

Viene, inoltre, effettuata una distinzione tra proroghe e rinnovi, consentendo per le prime la proroga libera, nel rispetto del limite dei 12 mesi, mentre la possibilità di rinnovo risulta subordinata, anche nell'ambito dei 12 mesi, alla sussistenza delle suddette ipotesi, introdotte, in via principale, per la possibilità di elevamento del limite da 12 a 24 mesi.

Il numero massimo di proroghe possibili è pari a 4 per il contratto di lavoro a tempo determinato, fermi restando il rispetto dei limiti massimi di durata summenzionati.

Nell'ipotesi di una quinta proroga, il contratto si considera pertanto a tempo indeterminato a decorrere da quest'ultima (in conformità al principio finora vigente con riferimento alla fattispecie di una sesta proroga).


 

Articolo 1, commi 404 e 980
(Finanziamento degli enti di ricerca vigilati dal MIUR)

 


404.  Al Consiglio nazionale delle ricerche è concesso un contributo straordinario di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2028.

980.  La dotazione del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e degli istituti di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019.


 

 

Il comma 404 riconosce un contributo straordinario di € 30 mln annui per 10 anni – dal 2019 al 2028 – al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). Non è specificata la finalità del contributo.

L’articolo 1, comma 980, incrementa la dotazione del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e degli istituti di ricerca vigilati dal MIUR (FOE) di 10 mln per il 2019.

 

Il FOE è allocato sul capitolo 7236 dello stato di previsione del MIUR.

In base al DM 31 dicembre 2018, di riparto in capitoli, le risorse destinate al FOE, per il 2019, sono pari a € 1.803.5 mln (inclusive, in base alla Prima nota di variazioni, anche del contributo straordinario previsto per il CNR).

 

Il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca vigilati dal MIUR (FOE) è stato istituito dal d.lgs. 204/1998.

Nello specifico, i contributi ai 12 enti di ricerca vigilati, fra i quali il CNR, sono determinati come somma di due addendi, ossia assegnazioni ordinarie e non ordinarie. Per il 2018, in base al riparto operato con DM 568 del 26 luglio 2018, le assegnazioni non ordinarie sono relative ad attività di ricerca a valenza internazionale, finanziamento di progettualità di carattere straordinario, progetti bandiera e progetti di interesse.

In base al medesimo DM 568/2018, nel 2018 al CNR sono stati destinati, a valere sul FOE, € 602.337.541.

Più ampiamente, si veda il dossier predisposto dal Servizio Studi della Camera sullo schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo per l’anno 2018 (A.G. n. 28).


 

Articolo 1, commi 405 e 406
(Interventi per l’Accademia Nazionale dei Lincei)

 


405.  L'Accademia nazionale dei Lincei, per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza volte a garantire la continuità e lo sviluppo delle attività istituzionali in relazione agli effettivi fabbisogni, è autorizzata, in via straordinaria nel triennio 2019-2021, in deroga all'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ad effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato da inquadrare nella qualifica B1 e nella qualifica C1, fino a copertura dei posti disponibili nell'attuale pianta organica. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 203.855 per il 2019, euro 340.598 per il 2020 ed euro 426.377 a decorrere dal 2021.

406.  Il contributo di cui all'articolo 1, comma 385, lettera h), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in favore della Fondazione « I Lincei per la scuola » presso l'Accademia nazionale dei Lincei è prorogato per l'anno 2019.


 

 

Il comma 405 autorizza l’Accademia Nazionale dei Lincei ad effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato nel triennio 2019-2021 fino a copertura dei posti previsti nella pianta organica.

Il successivo comma 406 proroga, invece, per il 2019 il contributo in favore della Fondazione “I Lincei per la scuola” presso la stessa Accademia.

 

In base allo statuto, l’Accademia Nazionale dei Lincei è un’istituzione di alta cultura che ha lo scopo di promuovere, coordinare, integrare e diffondere le conoscenze scientifiche e che, in particolare, si compone di due Classi:

§  Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali;

§  Scienze Morali, Storiche e Filologiche.

È sottoposta alla vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali.

 

Preliminarmente, si ricorda che, in base all’art. 1, co. 399, per il 2019 gli enti pubblici non economici – quale l’Accademia Nazionale dei Lincei - non possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 novembre 2019.

 

In particolare, il comma 405 autorizza l’Accademia Nazionale dei Lincei ad effettuare, nel triennio 2019-2021, assunzioni di personale a tempo indeterminato da inquadrare nella qualifica B1 e nella qualifica C1, sino alla copertura dei posti disponibili nell’attuale pianta organica, al fine di fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza, volte a garantire la continuità e lo sviluppo delle attività istituzionali.

In base al Regolamento interno dell’Accademia dei Lincei, approvato, con delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 93 del 15 giugno 2011, in applicazione dell’art. 3 del D.P.R. 232/2010, la pianta organica prevede 2 dirigenti e 50 unità di personale delle Aree (in particolare, 35 unità per l’Area C – di cui 11 per la qualifica C1 - e 15 unità per l’Area B – di cui 7 per la qualifica B1).

La relazione tecnica all’A.C. 1334-B specificava che l’assunzione riguarda 9 unità di personale.

 

In base al testo, l’autorizzazione opera “in deroga all’art. 1 comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”, la cui operatività, tuttavia, è cessata nel 2018.

Al riguardo, si ricorda, infatti, che l'art. 3, co. 1, del D.L. 90/2014 (L. 114/2014) aveva previsto che le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici potevano procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari, rispettivamente, al 60, 80 e 100% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente, prevedendo quindi che tale limite fosse pari al 100% dal 2018.

Successivamente, l’art. 1, co. 227, della L. 208/2015 ha ridotto le suddette percentuali al 25% per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

Dunque, è dal 2019 che vige il limite del 100% della spesa relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente.

 

Poiché, quindi, la già citata relazione tecnica, più in generale, evidenziava che le assunzioni sono autorizzate in deroga alla normativa vigente in materia di turn-over, si intenderebbe che la stessa deroga sia riferita al limite del 100% della spesa relativa al personale cessato l'anno precedente (e non al 25% previsto dall’art. 1, co. 227, della L. 208/2015).

 

Al fine indicato, si autorizza la spesa di € 203.855 per il 2019, € 340.598 per il 2020 ed € 426.377 a decorrere dal 2021.

 

Il comma 406 proroga per il 2019 il contributo di € 250.000 previsto dall’art. 1, co. 385, lett. h), della L. 208/2015, per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018, in favore della Fondazione “I Lincei per la scuola” presso l’Accademia Nazionale dei Lincei.

La Fondazione “I Lincei per la Scuola” è nata con atto costitutivo il 23 giugno 2015. In base allo Statuto, la Fondazione ha la finalità di promuovere una nuova didattica nella scuola, attraverso il progetto nazionale “I Lincei per una nuova didattica nella scuola: una rete nazionale”. A questo scopo, propone attività didattiche volte al miglioramento del sistema d’istruzione in Italia, attraverso corsi di aggiornamento dei docenti nelle tre discipline del progetto: italiano, matematica e scienze.


 

Articolo 1, commi 407 e 408
(Contributo straordinario all’
European
Brain Research Institute)

 


407.  Alla Fondazione EBRI (European Brain Research Institute) è concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

408.  Il fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui all'articolo 23, comma 1, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è ridotto di 771.854 euro per l'anno 2019 e di 186.552 euro per l'anno 2020.


 

 

I commi 407 e 408 autorizzano la concessione di un contributo straordinario di 1 milione di euro per l European Brain Research Institute per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021, a valere in quota-parte sulle risorse del Fondo da ripartire nel corso della gestione per eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi, iscritto nello stato di previsione del MIUR.

 

Il comma 407 dispone la concessione di un contributo straordinario di 1 milione di euro per il 2019, 2020 e 2021 per l’European Brain Research Institute.

La copertura contabile dell’onere è posta a valere per una quota-parte corrispondente a 771.854 euro per l’anno 2019 e a 186.552 euro per l’anno 2020 sul Fondo da ripartire nel corso della gestione per eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi, previsto dall’art. 23, comma 1, secondo periodo, della L. n. 289/2002 e allo scopo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, università e ricerca (comma 408).

Per la restante parte, pari a 228.146 euro per il 2019, 813.448 euro per il 2000 e 1 milione di euro per il 2021, si provvede - in base a quanto riportato nella relazione tecnica dell’emendamento introdotto – a valere sul Fondo da ripartire (Fondo di parte corrente - cd. “La Buona Scuola” - per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica di cui al comma 202, art. 1, della L. 107/2015 iscritto nella stato di previsione del MIUR), riducendo la quota di risparmi che si prevedeva di iscrivere in tale Fondo.

 

Si ricorda che la legge di stabilità 2013 (art. 1, co. 288, L. 228/2012) aveva disposto un contributo straordinario di 800.000 euro annui per ciascun anno del triennio 2013-2015. La Fondazione peraltro riceve assegnazioni straordinarie a sostegno di iniziative di potenziamento delle ricerche nei settori della genomica funzionale e delle neuroscienze, da realizzarsi nell'ambito dell'Accordo quadro CNR-Fondazione EBRI (qui il link all’Accordo).

La Fondazione EBRI (European Brain Research Institute Rita Levi-Montalcini, qui il link) è un Istituto internazionale di ricerca scientifica interamente dedicato allo studio delle Neuroscienze, costituito nel 2002, per volontà del premio Nobel Rita Levi-Montalcini. Attualmente la Fondazione EBRI collabora con istituzioni italiane e straniere e gestisce diversi progetti di ricerca finanziati da istituzioni nazionali ed internazionali e, a livello nazionale, con il CNR (v. ante).


 

Articolo 1, commi 409-413
(Scuola superiore meridionale)

 


409.  Al fine di rafforzare la partecipazione dell'Italia al progresso delle conoscenze e alla formazione post-laurea, anche mediante l'adesione alle migliori prassi internazionali, e per assicurare una più equa distribuzione delle scuole superiori nel territorio nazionale, l'Università degli studi di Napoli Federico II istituisce, in via sperimentale, nei propri locali, per il triennio costituito dagli anni accademici dal 2019/2020 al 2021/2022, la Scuola superiore meridionale.

410.  La Scuola superiore meridionale organizza corsi:

a)  di formazione pre-dottorale e di ricerca e formazione post-dottorato, rivolti a studiosi, ricercatori, professionisti e dirigenti altamente qualificati;

b)  di dottorato di ricerca di alto profilo internazionale, che uniscano ricerca pura e ricerca applicata in collaborazione con le scuole universitarie federate o con altre università;

c)  ordinari e di master;

d)  di laurea magistrale in collaborazione con le scuole universitarie federate o con altre università.

411.  L'offerta formativa di cui al comma 410 è attivata sulla base di un piano strategico predisposto da un apposito comitato ordinatore, composto da due membri designati rispettivamente dall'Università degli studi di Napoli Federico II e dalle scuole universitarie federate, nonché da tre esperti di elevata professionalità scelti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ai componenti del comitato non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati, né rimborsi delle spese.

412.  Per le attività della Scuola superiore meridionale è autorizzata la spesa di 8,209 milioni di euro per l'anno 2019, di 21,21 milioni di euro per l'anno 2020, di 18,944 milioni di euro per l'anno 2021, di 17,825 milioni di euro per l'anno 2022, di 14,631 milioni di euro per l'anno 2023, di 9,386 milioni di euro per l'anno 2024 e di 3,501 milioni di euro per l'anno 2025.

413.  Allo scadere del triennio di operatività, previo reperimento di idonea copertura finanziaria, con apposito provvedimento legislativo, e previa valutazione positiva dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, la Scuola superiore meridionale assume carattere di stabilità e autonomia di bilancio, statutaria e regolamentare. Previo parere favorevole del consiglio di amministrazione federato, la Scuola superiore meridionale potrà entrare a far parte delle scuole universitarie federate. In caso di mancato reperimento delle risorse necessarie o di valutazione non positiva dei risultati del primo triennio, le attività didattiche e di ricerca della Scuola sono portate a termine dall'Università degli studi di Napoli Federico II, nell'ambito delle risorse di cui al comma 412.


 

 

I commi 409-413 prevedono che l’università degli studi di Napoli Federico II istituisca sperimentalmente, per un triennio, a decorrere dall’a.a. 2019-2020, in propri locali, la Scuola superiore meridionale. Al termine della sperimentazione, la Scuola, previa valutazione positiva dell’ANVUR e reperimento di idonea copertura finanziaria, assume, con apposito provvedimento legislativo, carattere di stabilità.

 

Lo scopo dell’istituzione della Scuola superiore meridionale è anche quello di assicurare una più equa distribuzione delle Scuole superiori nel territorio nazionale[1].

In particolare, l’istituenda Scuola superiore meridionale organizza corsi di diversa tipologia, sulla base di un piano strategico predisposto da un apposito comitato, formato da due membri designati, rispettivamente, dall’università degli studi di Napoli Federico II e dalle scuole universitarie federate, nonché da tre esperti di elevata professionalità scelti dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Ai componenti del comitato non spettano compensi, gettoni o rimborsi spese.

Al riguardo, si ricorda che la Scuola Normale Superiore di Pisa, la Scuola Superiore di studi e perfezionamento Sant'Anna e l’Istituto universitario di studi superiori IUSS di Pavia – tutti istituti universitari ad ordinamento speciale – sono costituiti, ai sensi dell’art. 3 della L. 240/2010, del DM 635/2016 e del DM 264/2017, in un'unica Federazione, denominata Scuole Universitarie Federate. Ciascun ateneo conserva l’autonomia scientifica, gestionale e amministrativa. La Federazione si realizza attraverso:

§  un consiglio di amministrazione unico, presieduto da un unico Presidente;

§  il coordinamento delle attività di formazione, ricerca scientifica, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione;

§  la gestione coordinata delle rispettive strutture amministrative ai fini della razionalizzazione delle risorse in termini di efficienza ed efficacia.

 

Più in particolare, i corsi sono i seguenti:

§  corsi ordinari e master;

§  corsi di laurea magistrale in collaborazione con le scuole universitarie federate o con altre università;

§  corsi di dottorato di ricerca di alto profilo internazionale, che uniscano ricerca pura e ricerca applicata, anche in tal caso in collaborazione con le scuole universitarie federate o con altre università;

§  corsi di formazione pre-dottorale e di ricerca e formazione post-dottorato, rivolti a studiosi, ricercatori, professionisti e dirigenti altamente qualificati.

 

Per le attività della Scuola superiore meridionale è autorizzata una spesa pari a € 8,209 mln per il 2019, € 21,21 mln per il 2020, € 18,944 mln per il 2021, € 17,825 per il 2022, € 14,631 mln per il 2023, € 9,386 mln per il 2024, € 3,501 mln per il 2025. Al riguardo, si vedano le specifiche presenti nella relazione tecnica all’A.C. 1334-B.

 

Allo scadere del triennio di operatività sperimentale, previo reperimento di idonea copertura finanziaria, e previa valutazione positiva dei risultati da parte dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), la Scuola superiore meridionale assume, con apposito provvedimento legislativo, carattere di stabilità e autonomia di bilancio, statutaria e regolamentare. Inoltre, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione federato, potrà entrare a far parte delle scuole universitarie federate.

In caso di mancato reperimento delle risorse o in caso di valutazione non positiva da parte dell’ANVUR, le attività didattiche e di ricerca della Scuola sono portate a termine dall’Università degli studi di Napoli Federico II, nell’ambito delle risorse di cui si è detto.


 

Articolo 1, comma 414
(Scuola di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute)

 


414.  All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, le parole: « è incrementato di 4,5 milioni di euro in ciascuno degli anni dal 2019 al 2027 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2028 » sono sostituite dalle seguenti: « è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dal 2019 ».


 

 

Il comma 414 incrementa di € 0,5 mln annui dal 2019 al 2027 e di € 3,5 mln annui dal 2028 le risorse destinate alla Scuola di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (GSSI).

 

A tal fine, novella l’art. 2, co. 1-bis, del D.L. 42/2016 (L. 89/2016) – introdotto dall’art. 1, co. 714, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) –, che aveva autorizzato la spesa di € 4,5 mln annui dal 2019 al 2027 e di € 1,5 mln annui a decorrere dal 2028, integrativa rispetto alle risorse già previste dal co. 1 dello stesso art. 2, per la stabilizzazione della Scuola di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (GSSI).

Complessivamente, dunque, le risorse integrative previste a partire dal 2019 sono pari a € 5 mln.

 

Al riguardo, si ricorda che, con DM 31 marzo 2016, il MIUR ha istituito la Scuola di dottorato internazionale GSSI (Gran Sasso Science Institute) con sede a L'Aquila, come Istituto di istruzione universitaria di alta formazione dottorale a ordinamento speciale. L'istituzione della Scuola è stata attuata mediante scorporo dall'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) del Centro nazionale di studi avanzati Gran Sasso Science Institute, sede della Scuola sperimentale.

La Scuola era stata, infatti, istituita in via sperimentale per un triennio a decorrere dall’a.a. 2013/2014, dall’art. 31-bis del D.L. 5/2012 (L. 35/2012). Successivamente, l’art. 3-bis del D.L. 210/2015 (L. 21/2016) aveva prorogato per un triennio (accademico) l'operatività della Scuola sperimentale. Ancora dopo, l’art. 2, co. 1, del citato D.L. 42/2016 aveva assegnato per la stabilizzazione della Scuola GSSI un contributo di € 3 mln annui a decorrere dal 2016, ad integrazione della delibera CIPE n. 76 del 6 agosto 2015 (che ha assegnato € 18 mln per il triennio 2016-2018).

Ai fini dell'accreditamento iniziale e periodico della Scuola, ai sensi del d.lgs. 19/2012 (art. 7), sono stati applicati i criteri e i parametri di cui al DM 439 del 5 giugno 2013, relativo all'accreditamento iniziale e periodico delle scuole superiori a ordinamento speciale. L'accreditamento iniziale è previsto entro il 31 dicembre 2020.

Con DM 15 luglio 2016 è stato approvato lo Statuto.

Articolo 1, comma 415
(Assunzioni di personale educativo)

 

415.  A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, le facoltà assunzionali del personale educatore delle istituzioni educative statali sono incrementate sino a 290 posti, nell'ambito dei posti vacanti e disponibili.

 

 

Il comma 415 dispone, dall’a.s. 2019/2020, un incremento delle facoltà di assunzione di personale educatore nelle istituzioni educative statali.

 

In particolare, le suddette facoltà di assunzione sono incrementate fino a 290 posti, nell’ambito dei posti vacanti e disponibili.

 

Al riguardo, la relazione tecnica all’A.C. 1334-B specificava che il numero di 290 posti è stato calcolato escludendo dai 367 posti netti complessivamente disponibili, 31 unità di personale in esubero e 46 unità in corso di assunzione[2]. Evidenziava, inoltre, che tali posizioni, rientranti nell’organico di diritto, sono annualmente coperte con contratti a tempo determinato di durata annuale.

 

Preliminarmente, si ricorda che le istituzioni educative statali sono costituite, ai sensi degli artt. 203 e 204 del d.lgs. 297/1994, da convitti nazionali – destinati a studenti – ed educandati statali, destinati a studentesse. In particolare, ad entrambi possono essere annesse scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado. Qui l’elenco dei convitti. Qui l’elenco degli educandati.

 

Con riferimento all’a.s. 2018/2019, con nota 16041 del 29 marzo 2018, il MIUR ha ricordato che le dotazioni organiche del personale educativo devono essere definite nel rispetto dei parametri previsti dal DPR 81/2009 (art. 20) e che, in base all'art. 19, co. 7, del D.L. 98/2011 (L. 111/2011), le medesime non possono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinate nell'a.s. 2011/2012.

 


 

Articolo 1, comma 416
(Risorse per la Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice)

 


416.  In occasione del quarantesimo anno dalla scomparsa di Ugo Spirito e del novantesimo anno dalla nascita di Renzo De Felice, è autorizzata la spesa di euro 60.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a favore della Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice ai fini del programma straordinario di inventariazione, digitalizzazione e diffusione dei fondi librari e archivistici posseduti dalla Fondazione, nonché della promozione di ricerche e convegni per ricordare il pensiero del filosofo e l'opera dello storico.


 

 

Il comma 416 autorizza la spesa di € 60 mila per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da destinare alla Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice, in occasione del quarantesimo anno dalla morte di Ugo Spirito e del novantesimo anno dalla nascita di Renzo De Felice.

 

Il filosofo Ugo Spirito è morto il 28 aprile 1979, mentre lo storico Renzo De Felice è nato l’8 aprile 1929.

 

Le risorse sono destinate al programma straordinario di inventariazione, digitalizzazione e diffusione dei fondi librari e archivistici posseduti dalla Fondazione, nonché alla promozione di ricerche e convegni per ricordare il pensiero del filosofo e l'opera dello storico.

 

In base al DM 31 dicembre 2018, di riparto in capitoli, le risorse sono state appostate sul cap. 3641 dello stato di previsione del Mibac.

 

Per completezza, si ricorda che la Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice è inserita anche nella tabella relativa al triennio 2018-2020, approvata con DM 23 marzo 2018, recante l’elenco delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato ai sensi della L. 534/1996 (art. 2, co. 396, L. 244/2007, per il quale si veda, più approfonditamente, la scheda relativa all’art. 1, comma 340).


 

Articolo 1, commi 417 e 418
(INAIL)

 


417.  In coerenza con il modello assicurativo di finanziamento adottato, allo scopo di ampliare ulteriormente le aree di intervento e di consentire l'assunzione tempestiva ed efficace di iniziative di investimento, con particolare riferimento ai settori dell'edilizia sanitaria, scolastica e di elevata utilità sociale e per la realizzazione di edifici da destinare a poli amministrativi (federal building), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL):

a)  è autorizzato, a decorrere dall'anno 2019, ad incrementare la propria dotazione organica di 60 unità, da coprire tramite:

1)  l'avvio di procedure concorsuali pubbliche e relative assunzioni, in deroga ai vincoli in materia di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni e ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over, per un contingente di complessive 30 unità di personale con contratto a tempo indeterminato appartenenti all'area C, livello economico C1, in possesso delle necessarie competenze tecnico-amministrative e di adeguata professionalità in materia di investimenti mobiliari e immobiliari;

2)  un apposito bando di mobilità, a valere sulle facoltà assunzionali dell'Istituto medesimo previste dalla legislazione vigente qualora il personale provenga da amministrazioni non sottoposte a disciplina limitativa delle assunzioni, per il reclutamento di 30 unità di personale delle amministrazioni pubbliche di qualifica non dirigenziale in possesso delle necessarie competenze tecnico-amministrative e di adeguata professionalità in materia di investimenti mobiliari e immobiliari;

b)  istituisce un proprio nucleo di valutazione e verifica degli investimenti mobiliari e immobiliari, con la funzione di assicurare il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione, all'attuazione e al monitoraggio degli investimenti. Con apposito regolamento disciplina il funzionamento del nucleo secondo criteri volti a valorizzare la peculiarità delle diverse tipologie di investimento. Il nucleo è composto da 10 unità selezionate, tramite un'apposita procedura di valutazione comparativa, tra soggetti in possesso di specifica professionalità, scelti tra i dipendenti dell'Istituto, tra i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando e, nel numero massimo di 5 unità, tra soggetti esterni alla pubblica amministrazione. Il trattamento da corrispondere ai componenti del nucleo, comprensivo dei rimborsi delle spese, è fissato con determinazione del presidente dell'Istituto, per i componenti con qualifica non dirigenziale dipendenti dell'Istituto medesimo o di altre amministrazioni pubbliche in posizione di comando in misura non superiore al 30 per cento del trattamento di cui all'articolo 3, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012, n. 262, e per i componenti esterni alla pubblica amministrazione in misura non superiore al 50 per cento del trattamento di cui al medesimo articolo 3, comma 5. Il trattamento indennitario da riconoscere al personale con qualifica non dirigenziale è sostitutivo degli altri trattamenti accessori spettanti in via ordinaria al medesimo personale. L'Istituto assicura il funzionamento del nucleo avvalendosi delle risorse finanziarie, umane, strumentali e tecnologiche disponibili a legislazione vigente.

418.  Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 417, in quanto relative all'efficace svolgimento di attività connesse e strumentali alla realizzazione degli investimenti e alla relativa valorizzazione, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, commi 488 e 491, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevedendo l'istituzione di un apposito fondo di parte corrente nell'ambito del bilancio dell'INAIL, con una dotazione non superiore, per l'anno 2019, a 600.000 euro e, a decorrere dall'anno 2020, a 2 milioni di euro.


 

 

I commi 417 e 418 prevedono un incremento, nella misura di 60 unità, della dotazione organica dell'INAIL e l'istituzione di un nucleo di valutazione e verifica degli investimenti mobiliari ed immobiliari del medesimo Istituto.

 

Le disposizioni in oggetto sono intese ad ampliare ulteriormente le aree di intervento dell'INAIL e a consentire l'assunzione tempestiva ed efficace di iniziative di investimento - con particolare riferimento ai settori dell’edilizia sanitaria, scolastica e di elevata utilità sociale e per la realizzazione di edifici da destinare a poli amministrativi (federal building) -, in coerenza con il modello assicurativo dell'Istituto.

Al fine di implementare il suddetto incremento della dotazione organica, i numeri 1) e 2) del comma 417, lettera a), prevedono, rispettivamente: l'assunzione mediante procedure concorsuali di 30 unità di personale, appartenente all'area C, livello economico C1, in possesso delle necessarie competenze tecnico-amministrative e di adeguata professionalità in materia di investimenti mobiliari e immobiliari; il reclutamento, mediante un apposito bando di mobilità, di 30 unità di personale delle pubbliche amministrazioni, di qualifica non dirigenziale ed in possesso delle necessarie competenze tecnico-amministrative e di adeguata professionalità nel campo dei suddetti investimenti.

Si ricorda che, in base al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale non dirigente del comparto enti pubblici non economici per il quadriennio normativo 2006-2009, appartengono all'area C i lavoratori strutturalmente inseriti nei processi produttivi e nei sistemi di erogazione dei servizi, che assicurano il presidio di importanti e diversi processi, ai fini del raggiungimento degli obiettivi stabiliti, assicurando la qualità dei servizi e dei risultati, la circolarità delle comunicazioni, l’integrazione/facilitazione dei processi, la consulenza specialistica, l’ottimizzazione delle risorse affidate, anche attraverso la responsabilità diretta di moduli e strutture organizzative.

 

Le procedure concorsuali suddette (e le relative assunzioni) sono previste in deroga ai vincoli e limiti previsti dalla normativa vigente. Per i relativi oneri, il comma 418 provvede alla costituzione di un apposito fondo di parte corrente nell'ambito del bilancio dell'INAIL, con una dotazione non superiore, per il 2019, a 600 mila euro ed a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, a valere sulle risorse dell'Istituto destinabile agli investimenti immobiliari. Il nuovo impiego delle risorse è giustificato, da parte del medesimo comma 418, in base alla considerazione che le assunzioni sono relative all'efficace svolgimento di attività connesse e strumentali all'attuazione degli investimenti ed alla relativa valorizzazione.

Riguardo invece al bando di mobilità, qualora il personale così reclutato provenga da amministrazioni non sottoposte a disciplina limitativa delle assunzioni, la neutralità finanziaria complessiva del medesimo bando è assicurata dalla previsione (di cui al suddetto numero 2)) che tali eventuali unità siano reclutate a valere sulle facoltà assunzionali dell'Istituto.

La lettera b) del comma 417 prevede, come accennato, l'istituzione, presso l'INAIL, di un nucleo di valutazione e verifica degli investimenti mobiliari ed immobiliari dell'Istituto. Il nucleo ha la funzione di assicurare il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione, all’attuazione e al monitoraggio degli investimenti. Si demanda ad un regolamento dell'INAIL la disciplina del funzionamento del nucleo, secondo criteri intesi a valorizzare la peculiarità delle diverse tipologie di investimento. Il nucleo è composto da 10 unità, aventi specifica professionalità, selezionate tramite un’apposita procedura di valutazione comparativa. La nomina può concernere, nel numero massimo di 5 unità, anche soggetti estranei alla pubblica amministrazione (per le altre unità, qualora si tratti di dipendenti di amministrazione pubbliche diverse dall'INAIL, si ricorre allo strumento del comando). Il trattamento economico (comprensivo dei rimborsi spese) è stabilito con determinazione del presidente dell'INAIL; in ogni caso, ai sensi della presente lettera b), il trattamento non può essere superiore a determinate misure percentuali di una base di calcolo pari a 83.000 euro annui lordi (valore di cui all'art. 3, comma 5, del regolamento "recante disciplina dei nuclei istituiti presso le amministrazioni centrali dello Stato con la funzione di garantire il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli interventi pubblici", di cui al D.P.C.M. 21 dicembre 2012, n. 262).

Il finanziamento del Nucleo è assicurato dall'INAIL mediante le risorse finanziarie, umane, strumentali e tecnologiche disponibili a legislazione vigente.


 

Articolo 1, commi 419-421
(Investimenti mobiliari e immobiliari dell’INAIL)

 


419.  In relazione alle esigenze riabilitative dei propri assicurati e anche al fine di consentire, ricorrendone le condizioni, la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza che realizzino effettive finalità di contenimento della spesa sanitaria, attraverso specifiche sinergie tra strutture pubbliche e private, ospedaliere ed extraospedaliere, come previsto dalla lettera c-bis) del comma 13 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, l'INAIL è autorizzato a valutare, in via eccezionale, nell'ambito del piano triennale degli investimenti 2019-2021, approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la realizzazione di investimenti immobiliari nel settore termale e alberghiero-termale, con esclusivo riferimento alle aree che presentano significative condizioni di crisi economico-industriale. I territori termali nei quali possono essere effettuati i citati interventi sono individuati nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323.

420.  Per il perseguimento delle proprie finalità, l'INAIL può sottoscrivere quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera k-ter), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con particolare riferimento agli organismi gestiti da società di gestione del risparmio partecipate da società quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ovvero partecipati dalle medesime società quotate, la cui politica di investimento sia prevalentemente rivolta, anche in via alternativa:

a)  ad imprese con significativo potenziale di crescita nel proprio settore di attività e impegnate nel rafforzamento della presenza sul mercato della relativa filiera produttiva;

b)  ad imprese attive nella ricerca, nell'innovazione e nello sviluppo tecnologico applicato ai settori industriali;

c)  alla crescita dimensionale delle imprese anche mediante il sostegno ai processi di internazionalizzazione, aggregazione e innovazione.

421.  All'attuazione del comma 420 si provvede a valere sulle disponibilità che l'INAIL può detenere presso le aziende di credito e la società Poste italiane Spa ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 giugno 2015, emanato ai sensi dell'articolo 40, ottavo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119.


 

 

I commi 419-421  prevedono la facoltà, per l’INAIL, di investire nel campo immobiliare e mobiliare per il perseguimento degli scopi dell’Ente, senza oneri per il Bilancio dello Stato.

 

La disposizione in commento, con particolare riferimento alle esigenze riabilitative degli assicurati, nonché alla sperimentazione di nuovi modelli di assistenza volti al contenimento della spesa sanitaria, autorizza l’INAIL a valutare - in via eccezionale, nell’ambito del piano triennale degli investimenti 2019-2021 e senza maggiori oneri per la finanza pubblica – la realizzazione di investimenti immobiliari nel settore termale e alberghiero-termale, con riferimento esclusivo alle aree caratterizzate da significative condizioni di crisi economico-industriale, individuati nell’ambito degli appositi accordi stipulati tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali volti all'unitarietà del sistema termale nazionale (di cui all’art. 4, c. 4, della L. 323/2000) (comma 419).

Per il perseguimento delle proprie finalità si riconosce, altresì, all’INAIL la facoltà di sottoscrivere quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi (con particolare riferimento a quelli gestiti da società di gestione del risparmio partecipate da società quotate) la cui politica di investimento sia orientata prevalentemente ad imprese con significative possibilità di crescita, ad imprese attive nella ricerca o alla crescita dimensionale delle imprese. (comma 420)

Il comma 421 dispone che all’attuazione di quanto previsto dal comma 420 si provvede a valere sulle disponibilità che l’INAIL può detenere presso le aziende di credito e Poste italiane S.pA.


 

Articolo 1, commi 422-433
(Dismissioni immobiliari)

 


422.  Nel periodo 2019-2021 il Governo si impegna ad attuare, con la cooperazione dei soggetti istituzionali competenti e utilizzando tutti gli strumenti previsti dalla normativa di settore, un programma di dismissioni immobiliari volto a conseguire introiti per un importo non inferiore a 950 milioni di euro per l'anno 2019 e a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, al netto delle quote non destinate al Fondo per ammortamento dei titoli di Stato o alla riduzione del debito degli enti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 aprile 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è approvato un piano di cessione di immobili pubblici e sono disciplinati i criteri e le modalità di dismissione degli immobili da attuare negli anni 2019, 2020 e 2021. Con la medesima procedura si provvede almeno annualmente all'aggiornamento del piano, nell'arco del triennio.

423.  Il piano di cui al comma 422 ricomprende:

a)  immobili di proprietà dello Stato, non utilizzati per finalità istituzionali, individuati con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Agenzia del demanio, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b)  immobili di proprietà dello Stato in uso al Ministero della difesa, diverso dall'abitativo, non più necessari alle proprie finalità istituzionali e suscettibili di valorizzazione, individuati con uno o più decreti del Ministro della difesa, sentita l'Agenzia del demanio, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

c)  immobili di proprietà dello Stato per i quali sia stata presentata richiesta di attribuzione ai sensi dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, accolta dall'Agenzia del demanio e per i quali l'ente non abbia adottato la prescritta delibera, salvo che non vi provveda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

d)  immobili ad uso diverso da quello abitativo di proprietà di altre pubbliche amministrazioni, diverse dagli enti territoriali, come definite ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che i suddetti enti possono proporre ai fini dell'inserimento nel piano di cessione.

424.  Le cessioni sono disciplinate dalla normativa vigente e nel rispetto del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

425.  Con riferimento al piano di cui al comma 422, le risorse rivenienti dalla cessione degli immobili statali sono destinate al Fondo per ammortamento dei titoli di Stato; quelle rivenienti dalla cessione degli immobili degli altri enti sono destinate alla riduzione del debito degli stessi e, in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, al Fondo per ammortamento dei titoli di Stato.

426.  Al fine di incentivare la realizzazione del piano di cui al comma 422, nonché l'attivazione di nuovi investimenti in armonia con il tessuto sociale di riferimento, per i beni di cui al comma 423, lettere a), b) e c), il piano può individuare modalità per la valorizzazione dei beni medesimi, ivi compreso l'adeguamento della loro destinazione, nonché per l'attribuzione agli enti territoriali di una quota non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento del ricavato della vendita degli immobili alla cui valorizzazione i predetti enti abbiano contribuito. La predetta quota è definita secondo i criteri previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa, del 7 agosto 2015, recante determinazione delle modalità di attribuzione agli enti territoriali di una quota parte dei proventi della valorizzazione o alienazione degli immobili pubblici la cui destinazione d'uso sia stata modificata, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16 novembre 2015. Gli enti territoriali destinano le somme ricevute alla riduzione del debito degli stessi e, in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento.

427.  Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono riconosciuti all'Agenzia del demanio i maggiori costi sostenuti per le attività connesse all'attuazione dei commi da 422 a 433 a valere sulle conseguenti maggiori entrate, secondo le modalità previste dall'articolo 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

428.  All'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, dopo la parola: « 2017 » sono inserite le seguenti: « nonché per gli anni 2019, 2020 e 2021 ».

429.  Al fine di uniformare le quote dei proventi derivanti dalle vendite degli immobili militari da riconoscere al Ministero della difesa:

a)  al comma 8-quater dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al quinto periodo, le parole: « direttamente in quote del costituendo fondo il 30 » sono sostituite dalle seguenti: « un ammontare pari al 10 » e il sesto periodo è sostituito dal seguente: « Il predetto ammontare è corrisposto a valere sulle risorse monetarie eventualmente pagate, al momento del conferimento, dalla società di gestione del risparmio di cui al comma 1, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, nei limiti dell'importo da riconoscere a tale Dicastero, in aggiunta rispetto alle dotazioni finanziarie iscritte nel medesimo stato di previsione »;

b)  all'articolo 307, comma 10, lettera d), del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al primo periodo, le parole: « 55 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 80 per cento » e le parole: « 35 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 10 per cento »;

c)  all'articolo 307, comma 11-bis, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

« d-bis) articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. In tal caso una quota pari al 10 per cento dei proventi derivanti dalla vendita dei beni militari è assegnata al Ministero della difesa per essere destinata a spese d'investimento ».

430.  Per la realizzazione del piano di cui al comma 422, l'Agenzia del demanio, a valere sugli stanziamenti ad essa assegnati e da assegnare per la realizzazione degli investimenti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, può riconoscere in via di anticipazione al Ministero della difesa un contributo pari al 5 per cento del valore degli immobili che il medesimo Ministero rende disponibili, e comunque nel limite complessivo annuo di 5 milioni di euro nell'anno 2019 e di 10 milioni di euro nell'anno 2020, da destinare ad interventi di manutenzione e adeguamento degli immobili in uso o da utilizzare da parte del predetto Ministero.

431.  Al fine di favorire la valorizzazione degli immobili pubblici, nonché il rilancio degli investimenti nel settore, l'articolo 3, comma 15, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, si interpreta nel senso che, oltre a quanto consentito dai provvedimenti adottati all'esito delle conferenze di servizi e dagli accordi di programma di cui al predetto comma 15, per gli immobili oggetto di tali provvedimenti sono ammissibili anche le destinazioni d'uso e gli interventi edilizi consentiti, per le zone territoriali omogenee all'interno delle quali ricadono tali immobili, dagli strumenti urbanistici generali e particolareggiati vigenti. Gli interventi edilizi di cui al predetto articolo 3 sono assentibili in via diretta. Sono fatte comunque salve le intese nel frattempo intervenute tra l'Amministrazione finanziaria e gli enti territoriali in ordine al riconoscimento, a fronte della valorizzazione conseguente al cambio di destinazione d'uso, di quote del ricavato attribuito alla rivendita degli immobili stessi, ai sensi dell'articolo 3, comma 15, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

432.  All'articolo 2, comma 222-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A tal fine, nell'ambito della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è istituito un tavolo tecnico permanente con il compito di supportare l'adeguamento degli enti locali ai citati princìpi e monitorarne lo stato di attuazione ».

433.  Per l'attuazione di quanto previsto al comma 422, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a conferire incarichi di consulenza a società di provata esperienza e capacità operativa, nazionali od estere, nonché a singoli professionisti. Per tali finalità, è autorizzata la spesa di 150.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021.


 

 

I commi da 422 a 433 disciplinano un programma di dismissioni immobiliari volto a conseguire un introito pari a 950 milioni di euro nel 2019 e 150 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021. La dismissione dovrà avvenire secondo un piano da adottarsi entro il 30 aprile 2019 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

 

In particolare, il comma 422 reca innanzitutto l'impegno del Governo ad attuare un programma di dismissioni immobiliari e a fissare un obiettivo di introito per un importo non inferiore a 950 milioni di euro per il 2019 e a 150 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, al netto delle quote non destinate al Fondo ammortamento titoli di Stato o alla riduzione del debito degli enti. Il comma dispone quindi che un piano di cessione di immobili pubblici sia approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro il 30 aprile 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto disciplina i criteri e le modalità di dismissione degli immobili da attuarsi negli anni 2019, 2020 e 2021. Il piano è aggiornato annualmente con la medesima procedura.

 

Le maggiori entrate da dismissioni immobiliari rappresentano uno degli elementi fondamentali della revisione delle misure correttive di finanza pubblica risultanti all'esito delle negoziazioni del Governo con le istituzioni dell'Unione europea. Si veda in proposito il documento del MEF dal titolo "Aggiornamento del quadro macroeconomico e di finanza pubblica" del dicembre 2018.

 

Il comma 423 specifica che il piano riguarderà le seguenti tipologie di immobili:

a)   immobili di proprietà dello Stato, non utilizzati per finalità istituzionali, individuati con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Agenzia del Demanio, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b)  immobili di proprietà dello Stato in uso al Ministero della difesa, diverso dall'abitativo, non più necessari alle proprie finalità istituzionali e suscettibili di valorizzazione, individuati con uno o più decreti del Ministro della difesa, sentita l'Agenzia del Demanio, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

c)   immobili di proprietà dello Stato per i quali sia stata presentata richiesta di attribuzione ai sensi dell'articolo 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, accolta dall'Agenzia del Demanio, e per i quali l'Ente non abbia adottato la prescritta delibera, salvo che non vi provveda entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

d)  immobili ad uso diverso da quello abitativo di proprietà di altre Pubbliche Amministrazioni, diverse dagli Enti territoriali, come definite ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che i suddetti Enti possono proporre ai fini dell'inserimento nel piano di cessione.

 

Il comma 424 specifica che le cessioni sono disciplinate dalla normativa vigente e sono effettuate nel rispetto del Codice dei beni culturali e paesaggistici (decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni ed integrazioni).

 

Il comma 425 specifica la destinazione degli introiti derivanti dalla cessione degli immobili:

§  le risorse rinvenienti dalla cessione degli immobili statali sono destinate al Fondo ammortamento titoli di Stato;

§  quelle rivenienti dalla cessione degli immobili degli altri Enti sono destinate alla riduzione del debito degli stessi e, in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, al Fondo ammortamento titoli di Stato.

 

Il comma 426 disciplina la possibilità per il piano di dismissione di prevedere la revisione della destinazione d'uso degli immobili. Per i beni di cui al comma 423, lettere a), b) e c), infatti, il piano può individuare modalità per la valorizzazione dei beni medesimi, ivi compreso l'adeguamento della loro destinazione. Il piano può inoltre prevedere l'attribuzione agli Enti territoriali di una quota non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento del ricavato della vendita degli immobili alla cui valorizzazione i predetti Enti abbiano contribuito. La predetta quota è definita secondo i criteri previsti dal decreto del Ministro dell'economia di concerto con il Ministro della Difesa del 7 agosto 2015, recante "Determinazione delle modalità di attribuzione agli Enti territoriali di una quota parte dei proventi della valorizzazione o alienazione degli immobili pubblici la cui destinazione d'uso sia stata modificata". Gli enti territoriali destinano le somme ricevute alla riduzione del debito degli stessi e, in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento.

 

Il comma 427 dispone il riconoscimento all'Agenzia del demanio dei maggiori costi sostenuti per le attività connesse all'attuazione del presente articolo a valere sulle conseguenti maggiori entrate. Il riconoscimento avverrà con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze secondo le modalità previste dall'articolo 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge n. 203 del 2005.

 

Il comma 428 dispone l'inserimento delle parole "2019, 2020 e 2021" all'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 282 del 2002, dopo le parole "2017".

 

Il comma 429 stabilisce che, al fine di uniformare le quote dei proventi derivanti dalle vendite degli immobili militari da riconoscere al Ministero della difesa:

a)   al comma 8-quater, dell'articolo 33, del decreto-legge n. 98 del 2011, quinto periodo, le parole "direttamente in quote del costituendo fondo il 30" sono sostituite dalle seguenti "un ammontare pari al 10" e il sesto periodo è sostituito dal seguente "Il predetto ammontare è corrisposto a valere sulle risorse monetarie eventualmente pagate, al momento del conferimento, dalla società di gestione del risparmio di cui al comma 1, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa, nei limiti dell'importo da riconoscere a tale dicastero, in aggiunta rispetto alle dotazioni finanziarie iscritte nel medesimo stato di previsione".;

b)  all'articolo 307, comma 10, lettera d), del decreto legislativo n. 66 del 2010, primo periodo, le parole "55 per cento" sono sostituite dalle parole "80 per cento", e le parole "35 per cento" sono sostituite dalle parole "10 per cento";

c)   all'articolo 307, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 66 del 2010, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente "d-bis) articolo 11-quinquies del decreto-legge n. 203 del 2005. In tal caso una quota pari al 10 per cento dei proventi derivanti dalla vendita dei beni militari è assegnata al Ministero della difesa per essere destinata a spese d'investimento".

 

Il comma 430 consente all'Agenzia del Demanio di riconoscere in via di anticipazione, a valere sugli stanziamenti ad essa assegnati e da assegnare per la realizzazione degli investimenti con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017, al Ministero della Difesa un contributo pari al 5 per cento del valore degli immobili che il medesimo Ministero rende disponibili, e comunque nel limite complessivo annuo di 5 milioni di euro nel 2019 e 10 milioni di euro nell'anno 2020, da destinare ad interventi di manutenzione e adeguamento degli immobili in uso o da utilizzare da parte del predetto Ministero.

 

Il comma 431 reca una norma di interpretazione autentica sulle modalità di cessione degli immobili pubblici, volta ad inserire gli interventi edilizi consentiti negli strumenti urbanistici tra le misure per la valorizzazione dei predetti beni.

Più nel dettaglio la disposizione prevede che l'articolo 3, comma 15, del decreto-legge n. 351 del 2001, si interpreta nel senso che, oltre a quanto consentito dai provvedimenti adottati all'esito delle conferenze di servizi e dagli accordi di programma ai fini della valorizzazione di beni immobili pubblici, per gli immobili oggetto di tali provvedimenti sono ammissibili anche le destinazioni d'uso e gli interventi edilizi consentiti per le zone territoriali omogenee all'interno delle quali ricadono tali immobili, dagli strumenti urbanistici generali e particolareggiati vigenti. Gli interventi edilizi in esame sono assentibili in via diretta.

Si ricorda che l’articolo 3, comma 15, del decreto legge n. 351 del 2001 prevede che ai fini della valorizzazione dei beni immobili, il Ministero dell'economia e delle finanze convoca una o più conferenze di servizi o promuove accordi di programma per sottoporre all'approvazione iniziative per la valorizzazione degli immobili del patrimonio immobiliare pubblico. Con decreti del MEF sono stabiliti i criteri per l'assegnazione agli enti territoriali interessati dal procedimento di una quota, non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento, del ricavato attribuibile alla rivendita degli immobili valorizzati.

La norma fa comunque salve le intese già intervenute con gli enti territoriali in ordine al riconoscimento, a fronte della valorizzazione conseguente al cambio di destinazione d’uso, di quote del ricavato attribuito alla rivendita degli immobili stessi.

 

Il comma 432 dispone l'istituzione, mediante la modifica dell'articolo 2, comma 222-bis, della legge n. 191 del 2009 di un tavolo tecnico permanente con il compito di supportare l'adeguamento degli Enti locali ai citati principi e monitorarne lo stato di attuazione nell'ambito della conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997 n. 281.

 

Il comma 433 autorizza il MEF a conferire incarichi di consulenza a società di provata esperienza e capacità operativa, nazionali od estere, nonché a singoli professionisti. Per tali finalità, è autorizzata la spesa di 150.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021.

 

 


 

Articolo 1, comma 434
(Società partecipate del Ministero dell’economia e delle finanze)

 

434.  All'articolo 6, comma 6, primo periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero per l'aumento della quota di partecipazione al capitale delle predette società ».

 

 

Il comma 434 interviene sulla disciplina delle società quotate del Ministero dell’economia e delle finanze, ampliando le possibilità di utilizzo delle eventuali maggiori entrate riscontrate rispetto alle previsioni.

 

Il comma 434 modifica l’articolo 6, comma 6, primo periodo della legge n.183 del 2011, al fine di consentire al Ministero dell’economia e delle finanze di utilizzare le eventuali maggiori entrate (rispetto alle previsioni), derivanti dalla distribuzione di utili d'esercizio o di riserve sotto forma di dividendi o la attribuzione di risorse per riduzioni di capitale, anche per l’aumento della quota di partecipazione al capitale delle società di nuova costituzione.

 

L’articolo 6, comma 6, primo periodo, della legge n.183/2011, attualmente dispone, relativamente alle società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, che “le eventuali maggiori entrate rispetto alle previsioni, derivanti dalla distribuzione di utili d'esercizio o di riserve sotto forma di dividendi o la attribuzione di risorse per riduzioni di capitale, possono essere utilizzate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e secondo criteri e limiti stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per aumenti di capitale di società partecipate, anche indirettamente, dal medesimo Ministero, ovvero per la sottoscrizione di capitale di società di nuova costituzione”.


 

Articolo 1, comma 435
(Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime
di gravi infortuni sul lavoro)

 

435.  La dotazione del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2019.

 

 

Il comma 435 incrementa il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.

 

Il suddetto incremento è pari ad 1 milione di euro annui, a decorrere dal 2019.

 

Istituito dall’articolo 1, comma 1187, della L. 296/2006, il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro ha lo scopo di fornire un puntuale supporto ai familiari dei lavoratori, assicurati e non, vittime di gravi infortuni. Le prestazioni sono erogate esclusivamente per infortuni avvenuti successivamente al 1° gennaio 2007 e che abbiano comportato il decesso del lavoratore (ad esclusione, quindi, delle malattie professionali e degli infortuni avvenuti precedentemente al 1° gennaio 2007 con decesso successivo alla data richiamata).

Beneficiari del Fondo sono solamente i seguenti familiari dei lavoratori deceduti: coniuge; figli legittimi, naturali, adottivi fino al 18° anno di età; fino al 21° anno di età se studenti di scuola media superiore o professionale; fino al 26° anno d'età se studenti universitari; in caso di maggiorenni inabili finché dura l'inabilità.

In mancanza di coniugi o figli beneficiari sono i genitori (naturali o adottivi) a carico del lavoratore deceduto; fratelli e sorelle se a carico o conviventi con il lavoratore deceduto.  

 

L’erogazione dei fondi è di competenza dell'INAIL, previo trasferimento delle risorse da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. 

 

Con il D.M. 19 novembre 2008 sono state individuate le tipologie di benefici spettanti (non sottoposte a tassazione), e precisamente:

§  prestazione una tantum, con importo (fissato annualmente con specifico decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali) determinato dal numero dei componenti del nucleo superstite, dalle risorse disponibili del Fondo e dall'andamento del fenomeno infortunistico. I beneficiari di tale prestazione sono sia i superstiti di lavoratori assicurati (ai sensi del D.P.R. 112/1965) sia quelli di lavoratori non soggetti ad obbligo assicurativo. Sono compresi, inoltre, i superstiti dei soggetti tutelati ai sensi dell'assicurazione contro gli infortuni domestici (di cui alla L. 493/1999);

§  anticipazione della rendita dei superstiti, pari a 3 mensilità della rendita annua, calcolata sul minimale di legge per la liquidazione delle rendite. Tale anticipazione è prevista esclusivamente per i superstiti di lavoratori soggetti alla tutela assicurativa obbligatoria, ed è erogata unitamente alla prestazione una tantum.

L'erogazione dei benefici è subordinata all'esito di un accertamento sommario e da una ispezione da parte degli organismi preposti.


 

Articolo 1, commi 436-441 e 444
(Pubblico impiego: risorse per la contrattazione collettiva
nazionale e per i miglioramenti economici)

 


436.  Per il triennio 2019-2021 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono determinati in 1.100 milioni di euro per l'anno 2019, in 1.425 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1.775 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

437.  Gli importi di cui al comma 436, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

438.  Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2019-2021, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di emanazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 436. A tale fine i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze, comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

439.  Le disposizioni del comma 438 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

440.  Nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali riguardanti il personale in regime di diritto pubblico relativi al triennio 2019-2021, a valere sulle risorse a copertura degli oneri di cui ai commi 436 e 438, si dà luogo, in deroga alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, all'erogazione:

a)  dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli analoghi trattamenti disciplinati dai provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,42 per cento dal 1° aprile 2019 al 30 giugno 2019 e dello 0,7 per cento a decorrere dal 1° luglio 2019;

b)  al personale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'elemento perequativo una tantum ove previsto dai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro riferiti al triennio 2016-2018, nelle misure, con le modalità e i criteri ivi definiti e con decorrenza dal 1° gennaio 2019 fino alla data di definitiva sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-2021, che ne disciplinano il riassorbimento.

441.  Fermo restando quanto previsto dal comma 440, lettera a), in relazione alla specificità della funzione e del ruolo del personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, a valere sulle risorse di cui al comma 436, l'importo di 210 milioni di euro può essere destinato, nell'ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021, alla disciplina degli istituti normativi nonché ai trattamenti economici accessori, privilegiando quelli finalizzati a valorizzare i servizi di natura operativa di ciascuna amministrazione. Previo avvio delle rispettive procedure negoziali e di concertazione, in caso di mancato perfezionamento dei predetti provvedimenti negoziali alla data del 30 giugno di ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, l'importo annuale di cui al primo periodo è destinato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, all'incremento delle risorse dei fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa e dei fondi per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con successivo riassorbimento nell'ambito dei benefìci economici relativi al triennio 2019-2021.

444.  Nell'anno 2019 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisiti all'erario 140 milioni di euro iscritti sul conto dei residui ai sensi dell'articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.


 

 

I commi da 436 a 441 ed il comma 444 determinano gli oneri complessivi (pari a 1.100 milioni di euro per il 2019, 1.425 milioni per il 2020 e 1.775 milioni dal 2021) a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2019-2021 del pubblico impiego e per i miglioramenti economici per il personale statale in regime di diritto pubblico. Nelle more della definizione dei contratti collettivi di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al medesimo triennio, vengono, inoltre, disposte (a valere sulle predette risorse):

- l’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale a favore del personale destinatario dei suddetti contratti e provvedimenti negoziali;

- l’erogazione dell’elemento perequativo una tantum previsto per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche dai relativi CCNL 2016-2018;

- l’incremento delle risorse destinate agli istituti normativi ed ai trattamenti economici accessori del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

In particolare, il comma 436 destina alla copertura dei suddetti oneri, per il triennio 2019-2021:

§  1.100 milioni di euro per il 2019;

§  1.425 milioni di euro per il 2020;

§  1.775 milioni di euro dal 2021.

 

Il comma 437 specifica che gli importi sopra indicati per ciascun anno del triennio 2019-2021 sono da intendersi comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Quei medesimi importi concorrono a costituire l'importo complessivo massimo destinato al rinnovo dei contratti del pubblico impiego ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico (ai sensi dell’articolo 21, comma 1-ter, lett. e) della legge n. 196 del 2009).

La Relazione tecnica specifica che le suddette risorse corrispondono ad un incremento delle retribuzioni medie complessive del personale appartenente al settore Stato pari all’1,3 per cento per l’anno 2019, all’1,65 per cento (1,3 per cento + 0,35 per cento) per l’anno 2020 e all’1,95 (1,3 per cento + 0,35 per cento + 0,3 per cento) per cento a decorrere dal 2021, considerando anche gli effetti dei miglioramenti economici previsti per il personale in regime di diritto pubblico non contrattualizzato.

 

Il comma 438 dispone che gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2019-2021 relativi al personale dipendente delle amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, nonché gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti economici a professori e ricercatori universitari siano posti a carico dei rispettivi bilanci.

Il medesimo comma 438 prevede, inoltre, che i Comitati di settore[3], in sede di emanazione degli atti di indirizzo per la contrattazione collettiva nazionale, provvedano alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni statali di cui al comma 226 (ossia il personale contrattualizzato e quello in regime di diritto pubblico). A tal fine, i suddetti Comitati si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze, comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

Le previsioni di cui al comma 438 si estendono anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (comma 439).

 

Il successivo comma 440 dispone, nelle more della definizione dei CCNL o dei provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021, l’erogazione di alcuni benefici economici in favore del personale contrattualizzato ovvero destinatario di provvedimenti negoziali.

Più nel dettaglio, a valere sulle risorse a copertura degli oneri di cui ai commi 436 e 438 e in deroga alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, si procede all’erogazione:

§  dell’indennità di vacanza contrattuale, ossia di una copertura economica che costituisce un’anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale (di cui all’art. 47-bis del D.Lgs. 165/2001) per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, nonché degli analoghi trattamenti disciplinati dai provvedimenti negoziali relativi al personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,42% dal 1° aprile 2019 al 30 giugno 2019, e dello 0,7% a decorrere dal 1° luglio 2019;

§  dell’elemento perequativo una tantum, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (di cui all’art. 2, c. 2, del D.Lgs. 165/2001), se previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018 (nelle misure, con le modalità e i criteri ivi previsti), con decorrenza dal 1° gennaio 2019 fino alla data di definitiva sottoscrizione dei predetti CCNL relativi al triennio 2019-2021 che ne disciplinano il riassorbimento.

Si segnala che le Tabelle 1 e 2 della Relazione tecnica (sul personale pubblico contrattualizzato, rispettivamente, statale e non statale) evidenziano come tali oneri abbiano natura strutturale a decorrere dal 2021.

Sul punto, si ricorda che l’Accordo stipulato dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione con le Organizzazioni sindacali il 30 novembre 2016 ha disposto, per i lavoratori pubblici dei vari comparti, un incremento medio di 85 euro lordi al mese per il triennio 2016-2018. Poiché tale aumento avrebbe potuto causare la perdita del bonus di 80 euro (introdotto, per i lavoratori dipendenti, dall’art. 1 del D.L. 66/2014 e reso strutturale dalla legge di stabilità 190/2014 entro il limite di reddito di 24.600 euro, per la soglia relativa al bonus integrale, e di 26.600 euro per la soglia di reddito prevista per ottenere il bonus ridotto), nei CCNL sottoscritti per il triennio 2016-2018 dai diversi comparti è stato introdotto un elemento perequativo variabile, con scadenza al 31 dicembre 2018, al fine di sterilizzare l’aumento dello stipendio base.

 

In relazione al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell’ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021 e a valere sulle predette risorse (di cui al comma 436), il comma 441 dispone che 210 milioni di euro possano essere destinati  alla disciplina degli istituti normativi, nonché ai trattamenti economici accessori (privilegiando quelli finalizzati a valorizzare i servizi di natura operativa di ciascuna amministrazione).

Qualora i predetti provvedimenti negoziali non si perfezionino alla data del 30 giugno di ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 (previo avvio delle rispettive procedure negoziali e di concertazione), il suddetto importo annuale è destinato, sulla base di apposito D.P.C.M., all’incremento delle risorse dei fondi per i servizi istituzionali del personale del Comparto Sicurezza-Difesa e dei fondi per il trattamento accessorio del personale dei Vigili del Fuoco, con successivo riassorbimento nell’ambito dei benefici economici relativi al triennio 2019-2021.

Infine, il comma 444 dispone che, nel 2019, sono versate all’entrata al bilancio dello Stato e restano acquisiti all’erario 140 milioni di euro, iscritti sul conto dei residui delle risorse stanziate per la contrattazione collettiva dalla legge di bilancio per il 2018 (art. 1, c. 679, della L. 205/2017).

 

Un 'blocco' economico della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti fu disposto dall'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" (come convertito dalla legge n. 122 del 2010).

Esso dispose che non si desse luogo (senza possibilità di recupero delle componenti retributive) alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 e 'congelò' (per il triennio 2011-13) il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti pubblici (compreso il trattamento accessorio, fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale), con inapplicabilità dei meccanismi di progressione stipendiale.

Proroga al 31 dicembre 2014 fu indi disposta dal D.P.R. n. 122 del 2013 (era un regolamento governativo, per effetto dell'autorizzazione posta dall'articolo 16, comma 1 del decreto-legge n. 98 del 2011 - come convertito dalla legge n. 111 del 2011 - recante "Misure urgenti per la stabilizzazione della finanza pubblica").

Una ulteriore proroga al 31 dicembre 2015 del blocco della contrattazione e degli incrementi stipendiali nel pubblico impiego si ebbe con l'articolo 1, commi 254-256 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015).

La prospettiva di rinnovi contrattuali nel pubblico impiego riemerse - dietro 'impulso' della sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 2015 - con l'articolo 1, comma 466 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), che a tal fine quantificava in 300 milioni annui dal 2016 (per il triennio 2016-2018) gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa nel bilancio statale pluriennale.

La successiva legge di bilancio 2017 (ossia la legge n. 232 del 2016, all'articolo 1, comma 368) ha istituito un Fondo (con una dotazione di 1,48 miliardi di euro per il 2017 e 1,39 miliardi di euro a decorrere dal 2018) con alcune finalità, tra cui il finanziamento della contrattazione collettiva nel pubblico impiego relativa al triennio 2016-2018 ed il miglioramento economico del personale non 'contrattualizzato'.

Infine, l’art. 1, c. 679, della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) destina alla copertura degli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale nelle amministrazioni pubbliche ed ai miglioramenti economici del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche in regime di diritto pubblico, le seguenti risorse:

§  300 milioni per il 2016;

§  900 milioni per il 2017;

§  2.850 milioni dal 2018.

Tali complessive somme annuali corrispondono ad incrementi retributivi rispettivamente pari a: 0,36 per cento per il 2016; 1,09 per cento per il 2017; 3,48 per cento per il 2018 (assumendo come termine di raffronto l'ammontare retributivo dato dal trattamento economico principale ed accessorio per il 2015, al netto dell'indennità di vacanza contrattuale).

Nella percentuale sopra ricordata per il 2018, ricade pertanto l'attribuzione di aumenti medi mensili di 85 euro lordi, secondo l'accordo stipulato dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione con le Organizzazioni sindacali il 30 novembre 2016.


 

Articolo 1, comma 442
(Risorse aggiuntive per il comparto sicurezza e difesa)

 


442.  In relazione alla specificità delle funzioni e delle responsabilità dirigenziali connesse alle esigenze in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di immigrazione, di tutela economico-finanziaria, di difesa nazionale e di soccorso pubblico, al fine di incentivare il miglioramento dell'efficienza dei correlati servizi, a decorrere dall'anno 2019, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è autorizzata la spesa di 19.066.908 euro da destinare all'incremento di:

a)  9.422.378 euro delle risorse previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2018, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, destinate all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Le predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate, di un importo corrispondente a quello già previsto, per l'anno 2020, dall'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018;

b)  7.500.000 euro del fondo di cui all'articolo 45, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95;

c)  300.000 euro dei fondi per la retribuzione di rischio e posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42;

d)  1.844.530 euro del fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale della carriera prefettizia di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66.


 

 

Il comma 442 destina risorse aggiuntive - per complessivi 19.066.908 euro a decorrere dall’anno 2019 – in favore del comparto sicurezza e difesa, alla luce delle specificità delle funzioni e delle responsabilità dirigenziali connesse alle “esigenze in materia di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, di immigrazione, di tutela economico-finanziaria, di difesa nazionale e di soccorso pubblico”.

 

Il comma 442 viene ad autorizzare, a decorrere dall’anno 2019, un incremento di risorse per il personale del comparto sicurezza e difesa, per complessivi 19.066.908 euro. La disposizione fa riferimento alla specificità delle funzioni e delle responsabilità dirigenziali connesse alle esigenze in materia di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, di immigrazione, di tutela economico-finanziaria, di difesa nazionale e di soccorso pubblico.

Tale incremento è posto in deroga al vincolo (imposto dall'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75 del 2017) secondo cui - nelle more della convergenza e armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle pubbliche amministrazioni - l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale (anche di livello dirigenziale) di ciascuna amministrazione pubblica non può eccedere il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

 

Le complessive risorse sopra ricordate (dunque circa 19 milioni a decorrere dal 2019) si ripartiscono nel modo che segue:

§  circa 9,4 milioni per l'attuazione dell'articolo 46, commi 3 e 6 del decreto legislativo n. 95 del 2017.

Qui rileva la ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 680, della legge n. 205 del 2017, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2018, 100 milioni di euro per l'anno 2019 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, e destinate ai Fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa, ai Fondi per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017. Quest’ultimo articolo ha disposto, per i dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile, l’istituzione di un'area negoziale, limitata agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori, nel rispetto del principio di sostanziale perequazione dei trattamenti dei dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate. Ha quindi previsto disposizioni volte ad assicurare la sostanziale perequazione dei trattamenti economici accessori e degli istituti normativi dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate con quelli dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile.

 

La ripartizione delle risorse prevista è intervenuta con il d.P.C.m. del 21 marzo 2018, che così ha disposto:

 

2018

2019

dal 2020

FESI -Personale corpi di polizia

30.512.272

61.024.545

91.536.817

FESI -Personale Forze armate

12.923.143

25.846.286

38.769.429

Attuazione art. 46, D.Lgs. 95/2017

3.140.792

6.281.585

9.422.378

Fondo Rischio, Posizione e Risultato - Personale Dirigente VV.F.

138.328

276.653

414.981

Fondo produttività - Personale direttivo VV.F.

78.747

157.495

236.242

Fondo amm.ne- Personale non dirigente e non direttivo VV.F.

3.206.718

6.413.436

9.620.153

TOTALE LORDO AMM.NE

50.000.000

100.000.000

150.000.000


 

Rispetto a tale ripartizione, la disposizione ora alloca ulteriori 9,4 milioni per l'attuazione dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017 - in particolare per l'attuazione dei suoi commi 3 e 6 - sì da incrementare per il 2019 e per il 2020 l'importo sopra esposto per ciascuna Forza di polizia e per le Forze armate, secondo un incremento che deve corrispondere all'importo previsto per il 2020 per ciascuna appunto dal D.P.C.M. citato.

    Si ricorda che il comma 3 dell'articolo 46 concerne l'accordo sindacale per il personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (le materie oggetto delle procedure negoziali per il personale dirigente di cui al comma 1 sono: il trattamento accessorio: le misure per incentivare l'efficienza del servizio; il congedo ordinario, il congedo straordinario; l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia; i permessi brevi per esigenze personali; le aspettative i distacchi e i permessi sindacali; il trattamento di missione e di trasferimento; i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale; i criteri di massima per la gestione degli enti di assistenza del personale).

Il comma 6 dell'articolo 46 prevede che con D.P.C.M. possano essere estese al personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e a quello delle Forze armate le disposizioni adottate in attuazione di quanto previsto dal comma 3, al fine di assicurare la sostanziale perequazione dei trattamenti economici accessori e degli istituti normativi dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate con quelli dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile.

§  7,5 milioni per il Fondo finalizzato a fronteggiare specifiche esigenze di carattere operativo o valorizzare l'attuazione di specifici programmi o il raggiungimento di qualificati obiettivi, destinato alle qualifiche di vice questore aggiunto e di vice questore e qualifiche e gradi corrispondenti (per Polizia di Stato, Arma dei carabinieri; Corpo della guardia di finanza; Corpo della polizia penitenziaria), ai sensi dell'articolo 45, comma 11 del decreto legislativo n. 95 del 2017;

§  300.000 euro per i Fondi per la retribuzione di rischio e posizione dei dirigenti di livello non generale e per la retribuzione di risultato dei dirigenti di livello generale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (ai sensi degli articoli 8 e 9 del D.P.R. n. 42 del 2018);

§  circa 1,8 milioni per il Fondo per la retribuzione, di posizione e di risultato del personale della carriera prefettizia (di cui all'articolo 22 del D.P.R. n. 66 del 2018, atto che ha dato recepimento per quella carriera all'accordo sindacale per il triennio economico e giuridico 2016-2018).


 

Articolo 1, comma 443
(Trattamento economico accessorio
per il personale dipendente DIA)

 

443.  All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini dell'incremento del trattamento economico accessorio di cui al periodo precedente, è autorizzata la spesa di euro 770.000 per l'anno 2019, di euro 1.680.000 per l'anno 2020 e di euro 2.590.000 a decorrere dall'anno 2021 ».

 

 

Il comma 443 prevede un’autorizzazione di spesa ai fini dell’incremento del trattamento economico accessorio di tutto il personale comunque posto alle dipendenze della DIA (Direzione investigativa antimafia).

 

Più nel dettaglio, per le suddette finalità, il comma 443 autorizza la spesa di euro:

§  770.000 per il 2019;

§  1.680.000 per il 2020;

§  2.590.000 a decorrere dal 2021.

 

Si ricorda che l’articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 345 del 1991 autorizza la spesa di 5,6 milioni a decorrere dall'anno 2013 per il trattamento economico accessorio del suddetto personale.


 

Articolo 1, comma 445
(Assunzioni presso l'Ispettorato nazionale del lavoro
e sanzioni in materia di lavoro)

 


445.  Al fine di rafforzare l'attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, fermo quanto previsto dai commi 300 e 344 del presente articolo:

a)  l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, con un incremento della dotazione organica, un contingente di personale prevalentemente ispettivo pari a 300 unità per l'anno 2019, a 300 unità per l'anno 2020 e a 330 unità per l'anno 2021. Conseguentemente, il Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali relativo al triennio 2016-2018 è integrato di euro 750.000 per l'anno 2019, di euro 1.500.000 per l'anno 2020 e di euro 2.325.000 annui a decorrere dall'anno 2021. All'articolo 14, comma 1, lettera d), numero 2), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole: « nel limite massimo di 10 milioni di euro annui » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite massimo di 13 milioni di euro annui ». L'Ispettorato nazionale del lavoro comunica al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze il numero delle unità da assumere e la relativa spesa. Ai relativi oneri, pari a euro 6.000.000 per l'anno 2019, a euro 24.000.000 per l'anno 2020 e a euro 37.000.000 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come da ultimo rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo;

b)  all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, le parole: « due posizioni dirigenziali di livello dirigenziale generale e 88 posizioni dirigenziali di livello non generale » sono sostituite dalle seguenti: « quattro posizioni di livello dirigenziale generale e 94 posizioni di livello non generale ». In attuazione di quanto previsto dalla presente lettera, il direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro, con proprio decreto, provvede a modificare le disposizioni degli articoli 2 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016, pubblicato nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 6 luglio 2016;

c)  l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato all'assunzione delle unità dirigenziali non generali derivanti dalla modifica della dotazione organica prevista dalle disposizioni di cui alla lettera b), nonché, al fine di garantire una presenza continuativa dei responsabili di ciascuna struttura territoriale, di ulteriori 12 unità dirigenziali di livello non generale, anche mediante le procedure di cui all'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Ai relativi oneri, pari a euro 2.783.000 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come da ultimo rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo;

d)  gli importi delle seguenti sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale sono aumentati nella misura di seguito indicata:

1)  del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, all'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, all'articolo 12 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, e all'articolo 18-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;

2)  del 10 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sanzionate in via amministrativa o penale;

3)  del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

e)  le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti. Le maggiorazioni di cui alla presente lettera, nonché alla lettera d), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sono destinate all'incremento del Fondo risorse decentrate dell'Ispettorato nazionale del lavoro per la valorizzazione del personale del medesimo Ispettorato secondo criteri da definire mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

f)  le entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, sono destinate, entro il limite annuo di euro 800.000, a incrementare il Fondo risorse decentrate dell'Ispettorato nazionale del lavoro e a incentivare l'attività di rappresentanza in giudizio dello stesso Ispettorato;

g)  le risorse che affluiscono al Fondo risorse decentrate ai sensi delle lettere d) ed e) non possono superare il limite di euro 15 milioni annui;

h)  al fine di consentire una piena operatività dell'Ispettorato nazionale del lavoro, la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si applica al personale dell'Ispettorato, sino al 31 dicembre 2020, limitatamente alle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.


 

 

Il comma 445 prevede un incremento della dotazione organica (con relative assunzioni) dell'Ispettorato nazionale del lavoro e l'elevamento di ammende penali e sanzioni amministrative pecuniarie in materia di lavoro e legislazione sociale. Inoltre, il comma reca, alla lettera f), una norma finanziaria relativa all'attività di rappresentanza in giudizio dell'Ispettorato e, alla lettera g), una norma sui provvedimenti di fuori ruolo o di comando del personale del medesimo Ispettorato.

 

In particolare, la lettera a), autorizza l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (di seguito Ispettorato) ad assumere (con relativo aumento della dotazione organica) a tempo indeterminato un contingente di personale, prevalentemente ispettivo, pari a 300 unità l’anno nel biennio 2019-2020 e a 330 unità per il 2021. A tal fine, viene integrato il Fondo risorse decentrate di cui all’articolo 76 del CCNL funzioni centrali per il triennio 2016-2018 per un importo di 750.000 euro per il 2019, 1,5 milioni per il 2020 e di 2.325.000 dal 2021. Oltre a ciò, viene elevato (da 10 a 13 milioni) il limite massimo entro cui riassegnare ad un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali i maggiori importi derivati dall'aumento delle sanzioni per lavoro irregolare (di cui all’articolo 14, comma 1, lettera d), n. 2, del D.L. 145/2013) relativo a misure dirette ad un più efficiente impiego sull'intero territorio nazionale del personale ispettivo, ad una maggiore efficacia, anche attraverso interventi di carattere organizzativo, della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché all’attuazione di iniziative di contrasto del lavoro sommerso ed irregolare. Spetta all’Ispettorato comunicare agli organismi preposti il numero delle unità da assumere e la relativa spesa. Agli oneri relativi, pari a 6 milioni di euro per il 2019, 24 milioni di euro per il 2020 e 37 milioni di euro annui dal 2021 (in luogo di 6,1 milioni di euro per il 2019, 24.393.000 per il 2020 e 40.655.000 annui a decorrere dal 2021) si provvede a valere sulle risorse stanziate per assunzioni ulteriori, presso pubbliche amministrazioni nazionali, rispetto a quelle consentite a legislazione vigente, risorse di cui all'art. 1, comma 365, lettera b), della L. 232/2016, come incrementate dall'articolo 1, comma 298, della presente legge.

 

Si ricorda che il D.Lgs. 149/2015 ha disposto l'istituzione di un'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, denominata Ispettorato nazionale del lavoro, che integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL, assorbendone (a regime) le relative attività.

 

L’articolo 40, comma 4-ter, del D.Lgs. 165/2001 (introdotto dall’articolo 11, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 75/2017), ha demandato alla contrattazione collettiva il riordino, la razionalizzazione e la semplificazione delle discipline in materia di dotazione ed utilizzo dei fondi destinati alla contrattazione integrativa. In relazione a ciò, l’articolo 76 del CCNL per il personale del comparto funzioni centrali del 12 febbraio 2018 (vigenza triennio 2016-2018) ha costituito il Fondo risorse decentrate per razionalizzare e semplificare la disciplina dei fondi per la contrattazione decentrata, al fine di far confluire in un unico Fondo (a decorrere dal 2018) in un unico importo consolidato, tutte le risorse delle amministrazioni e degli enti del comparto richiamato destinati alla contrattazione integrativa ed ai trattamenti accessori. Più specificamente, affluiscono al suddetto Fondo tutte le risorse aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità, negli importi determinati per il 2017, come certificati dagli organi di controllo interno ai quali è demandato il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori (cioè, ai sensi dell’articolo 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, il collegio dei revisori dei conti, il collegio sindacale, gli uffici centrali di bilancio o gli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti). Il Fondo è incrementato stabilmente da specifiche voci inerenti a determinati trattamenti economici accessori del personale.

 

La lettera b) del presente comma 445 modificando l’articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 149/2015, incrementa da 2 a 4 le posizioni dirigenziali di livello dirigenziale generale e da 88 a 94 le posizioni dirigenziali di livello non generale della dotazione organica dell'Ispettorato. Conseguentemente, viene demandata ad apposito decreto direttoriale dell’Ispettorato la modifica delle disposizioni del D.P.C.M. 23 febbraio 2016 relative agli organi e strutture centrali di vertice e allo staff dell’Ispettorato medesimo.

Contestualmente, la successiva lettera c) autorizza l’Ispettorato ad assumere le nuove unità dirigenziali non generali richiamate in precedenza, nonché ulteriori 12 unità dirigenziali di livello non generale, al fine di garantire una presenza continuativa dei responsabili di ciascuna struttura territoriale. L'Ispettorato può procedere anche ricorrendo alle procedure previste dall’articolo 3, comma 61, della legge 350 del 2003 (recante una disciplina transitoria applicabile fino a quando non sarà emanato l'apposito regolamento previsto dall'articolo 9 della L. 3 del 2003 sull'utilizzazione degli idonei nei concorsi pubblici). In base alla suddetta disposizione, tra l'altro, le amministrazioni pubbliche hanno facoltà di procedere alle assunzioni di personale utilizzando le graduatorie di concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le stesse. Ai relativi oneri (pari a 2.783.000 euro annui a decorrere dal 2019) si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il pubblico impiego per la parte destinata al finanziamento di nuove assunzioni a tempo indeterminato nella P.A., come rifinanziato dall'articolo 1, comma 298, della presente legge.

 

La lettera d) del presente comma 445 prevede l’incremento di alcune ammende penali e sanzioni amministrative pecuniarie.

Più specificamente:

§  viene disposto l’incremento del 20% degli importi dovuti con riferimento a (numeri 1 e 3):

-      la sanzione amministrativa pecuniaria per il caso di ulteriore impiego (dopo la diffida) di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato (si ricorda che la sanzione - la quale non concerne il datore di lavoro domestico - è distinta da quella relativa alla prima violazione dell'obbligo di comunicazione);

-      la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione del limite di durata dell'orario di lavoro per periodi di sette giorni o della prescrizione sul riposo di almeno 24 ore consecutive per i medesimi periodi;

-      la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione della disciplina sul periodo minimo annuale di ferie retribuite;

-      la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione delle norme sul riposo minimo giornaliero;

-      le ammende penali e le sanzioni amministrative pecuniarie previste (ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 276/2003 e del D.Lgs. 8/2016) per la violazione di alcune norme in materia di somministrazione di lavoro e di mercato del lavoro;

-      le sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di alcuni obblighi posti dalla disciplina sul distacco temporaneo in Italia (da parte del datore di lavoro) di lavoratori occupati abitualmente in un altro Stato;

-      la violazione delle altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

§  viene disposto l’incremento del 10% degli importi dovuti per la violazione di norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (numero 2).

 

Le maggiorazioni in oggetto (lettera e)) sono raddoppiate se nei 3 anni precedenti il datore di lavoro è già stato colpito da sanzioni amministrative o penali per medesimi illeciti. Le ulteriori maggiorazioni di cui alla presente lettera e) sono versate al bilancio dello Stato (salvo quanto previsto dall’articolo 13, comma 6, del D.Lgs. 81/2008, concernente le somme che le ASL, in quanto organo di vigilanza, ammette a pagare in sede amministrativa) per essere riassegnate allo stato di previsione del MLPS e destinate all’incremento del Fondo risorse decentrate per valorizzare l’apporto del personale secondo criteri da definire mediante contrattazione collettiva integrativa nel rispetto del D.Lgs. 150/2009.

 

La lettera f) del presente comma 445 stabilisce che le entrate derivanti dall’applicazione delle norme sulla rappresentanza in giudizio dell’Ispettorato (ex articolo 9, comma 2, del D.Lgs. 149/2015) siano destinate, nel limite massimo di 800.000 euro (500.000 nel testo originario), ad incrementare il Fondo risorse decentrate (vedi supra) e ad incentivare l’attività di rappresentanza dell’Ispettorato.

 

Le risorse affluiscono al Fondo risorse decentrate ai sensi delle precedenti lettere d) ed e) nel limite di 15 milioni di euro annui (lettera g))

Ai sensi della successiva lettera h), al fine di consentire la piena operatività dell’Ispettorato, la norma secondo cui, qualora disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta non si applica sino al 31 dicembre 2020 per il personale dell'Ispettorato, ad esclusione dei provvedimenti di fuori ruolo o di comando presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro.


 

Articolo 1, commi 446-449
(Assunzione a tempo indeterminato di lavoratori socialmente
utili o impegnati in attività di pubblica utilità)

 


446.  Nel triennio 2019-2021, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato dei suddetti lavoratori, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a)  possesso da parte dei lavoratori dei requisiti di anzianità come previsti dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ovvero dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, o svolgimento delle attività socialmente utili o di pubblica utilità per il medesimo periodo di tempo;

b)  espletamento di selezioni riservate, mediante prova di idoneità, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Le assunzioni a tempo indeterminato di cui alla presente lettera sono considerate, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nella quota di accesso dall'esterno;

c)  espletamento di procedure concorsuali riservate, per titoli ed esami, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego;

d)  finanziamento, nei limiti delle risorse, a valere sul regime ordinario delle assunzioni, nel rispetto del principio dell'adeguato accesso dall'esterno;

e)  per le assunzioni a tempo indeterminato, pieno utilizzo delle risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017, al netto dell'utilizzo dello stesso in applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale, previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28;

f)  pieno utilizzo delle risorse permanenti appositamente stanziate da leggi regionali e dell'eventuale contributo statale concesso permanentemente, nonché di quelle calcolate in deroga alla vigente normativa in materia di facoltà assunzionali, in ogni caso nel rispetto del principio del saldo positivo di bilancio e delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

g)  calcolo della spesa di personale da parte degli enti territoriali e degli enti pubblici interessati, ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle regioni;

h)  proroga da parte degli enti territoriali e degli enti pubblici interessati delle convenzioni e degli eventuali contratti a tempo determinato fino al 31 ottobre 2019, nelle more del completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le proroghe sono effettuate in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

447.  Le procedure di cui alle lettere b) e c) del comma 446 sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, che si avvale dell'Associazione Formez PA. Ai fini della predisposizione dei bandi relativi alle procedure di cui al precedente periodo, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante il portale « mobilita.gov.it » di cui al decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015, procede alla ricognizione dei posti che le pubbliche amministrazioni di cui al comma 446 rendono disponibili, nel triennio 2019-2021, per le assunzioni a tempo indeterminato. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2019.

448.  Le graduatorie approvate all'esito delle procedure di cui alle lettere b) e c) del comma 446 sono impiegate, secondo l'ordine di merito, per le assunzioni a tempo indeterminato da parte delle amministrazioni pubbliche che già utilizzavano i lavoratori inseriti nelle graduatorie medesime e, in subordine, nei limiti delle proprie facoltà assunzionali, da parte di altre pubbliche amministrazioni, ubicate nella medesima provincia o in una provincia limitrofa ed utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità.

449.  E' fatto obbligo agli enti utilizzatori di registrare le fuoriuscite dal bacino dei lavoratori socialmente utili nell'apposito sistema di monitoraggio gestito dall'ANPAL Servizi Spa. In tal caso, le pubbliche amministrazioni di cui al comma 446 provvedono a comunicare all'ente utilizzatore l'avvenuta assunzione del lavoratore e la relativa decorrenza.


 

 

I commi 446-449 prevedono la possibilità di procedere, nel periodo 2019-2021, all'assunzione a tempo indeterminato, da parte delle pubbliche amministrazioni già utilizzatrici, dei lavoratori socialmente utili o impegnati in attività di pubblica utilità, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale.

 

Più in particolare, le assunzioni - che possono essere anche a tempo parziale - sono effettuate mediante selezioni riservate, mediante prova di idoneità, con riferimento ai profili professionali per i quali non sia richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, e mediante procedure concorsuali riservate (per titoli ed esami) per gli altri profili.  Entrambe le tipologie di procedure sono organizzate (per figure professionali omogenee) dal Dipartimento della funzione pubblica, mediante la Commissione per l’attuazione del Progetto di Riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), la quale si avvale dell'Associazione Formez PA.

Alle assunzioni in esame si provvede mediante le risorse già preordinate per la disciplina ordinaria del turn over delle pubbliche amministrazioni.

Nelle more del completamento delle procedure di assunzione, gli enti pubblici interessati possono prorogare fino al 31 ottobre 2019 le convenzioni e gli eventuali contratti a tempo determinato, a valere sulle risorse già stanziate dall'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della 27 dicembre 2006, n. 296, per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni.

Le assunzioni a tempo indeterminato in base alle procedure di selezione o concorsuali summenzionate sono operate da parte delle pubbliche amministrazioni che già utilizzavano i lavoratori inseriti nelle graduatorie medesime e, in subordine e nei limiti delle proprie facoltà assunzionali, da parte di altre pubbliche amministrazioni, ubicate nella medesima provincia o in una provincia limitrofa ed utilizzatrici di lavoratori socialmente utili o di lavoratori di pubblica utilità.


 

Articolo 1, comma 450
(Assunzioni da parte delle Camere di Commercio)

 


450.  Dopo il comma 9 dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, è inserito il seguente:

« 9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al completamento delle procedure di mobilità di cui al presente articolo, le camere di commercio non oggetto di accorpamento, ovvero che abbiano concluso il processo di accorpamento, possono procedere all'assunzione di nuovo personale, nel limite della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente al fine di assicurare l'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica».


 

 

Il comma 450 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al completamento delle procedure di mobilità di cui all’articolo 3 del D.Lgs. di riordino delle Camere di commercio (D.Lgs. n. 219/2016), le predette Camere, non oggetto di accorpamento, ovvero che ne abbiano concluso il relativo processo, possono procedere all’assunzione di nuovo personale, nel limite della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente al fine di assicurare l’invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

Il comma 450  reca modifiche all’articolo 3 del D.Lgs. n. 219/2016, in materia di riordino delle Camere di Commercio, introducendo nel predetto articolo, dopo il comma 9, un nuovo comma 9-bis.

 

Si ricorda che il comma 9 dell’articolo 3 dispone un divieto per le camere di commercio di procedere a nuove assunzioni o al conferimento di incarichi, fino al completamento delle procedure di mobilità di cui al medesimo articolo 3. Si tratta delle procedure di mobilità del personale connesse al piano di razionalizzazione organizzativa delle medesime Camere di commercio. L’articolo 3, infatti, nel prevedere la riduzione a 60 del numero delle camere di commercio attraverso la rideterminazione delle relative circoscrizioni territoriali, la razionalizzazione delle sedi delle singole camere nonché delle Unioni regionali ha altresì previsto – all’interno del piano di razionalizzazione organizzativa delle stesse - la razionale distribuzione del personale dipendente delle camere stesse, con possibilità di realizzare processi di mobilità tra le medesime camere.

 

Il nuovo comma 9-bis, dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al completamento delle procedure di mobilità di cui al medesimo articolo 3, le Camere di commercio, non oggetto di accorpamento, ovvero che ne abbiano concluso il processo, possono procedere all’assunzione di nuovo personale, nel limite della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente al fine di assicurare l’invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.


 

Articolo 1, comma 451
(Riordino dei ruoli e delle carriere del personale
delle Forze di polizia e delle Forze armate)

 

451.  Per le finalità di cui all'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, il fondo ivi previsto è incrementato di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

 

 

Il comma 451 dispone l’incremento di euro 100.000.000, a decorrere dall’anno 2020, del fondo di cui all’articolo 35 del decreto legge n. 113 del 2018, finalizzato all’adozione dei provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, ivi comprese le Capitanerie di porto.

 

Nello specifico il comma in esame interviene, incrementandone la dotazione finanziaria di 100 milioni di euro dal 2020, sul Fondo appositamente istituito dall’articolo 35 del decreto legge n. 113 del 2018 (c.d. “decreto sicurezza e immigrazione”, L. n. l32/2018)) per l’adozione di provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, ivi comprese le Capitanerie di porto, volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, e il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

 

Il richiamato articolo 35 del decreto-legge n. 113 del 2018 ha istituito un Fondo, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, finalizzato all’adozione dei richiamati provvedimenti integrativi e correttivi dei decreti legislativi nn. 94 e 95 del 2017 di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

Nel Fondo sono allo stato “cristallizzate” le residue risorse finanziarie già previste dall’autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a sua volta incrementate di un ulteriore stanziamento di 5 milioni di euro annui disposto  dal richiamato articolo 35 del decreto legge n. 113 del 2018.

Relativamente alle richiamate residue finanziarie, nella relazione tecnica allegata allo schema di decreto legislativo correttivo per le sole Forze di polizia (A.G. 35, ora decreto legislativo n. 126 del 2018), presentato al Parlamento nel mese di luglio 2018, viene evidenziato come siano disponibili 30.120.313 euro per l' anno 2017, 15.089.182 euro per l'anno 2018 e 15.004.387 a decorrere dall' anno 2019, di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, derivanti dalle risorse finanziarie destinate alla revisione dei ruoli delle Forze di polizia, relative agli ulteriori risparmi di spesa conseguenti all'attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 sulla razionalizzazione delle funzioni di polizia.

Lo schema di decreto legislativo in questione (A.G. 35, ora decreto legislativo n. 126 del 2018) ha previsto, a sua volta, oneri finanziari così articolati (art. 22): 508.961 euro per l’anno 2018, 1.005.629 euro per l’anno 2019, 923.613 euro per l’anno 2020, 1.032.429 euro per l’anno 2021, 789.425 euro per l’anno 2022, 702.360 euro per l’anno 2023, 723.419 euro per l’anno 2024, 1.015.370 euro per l’anno 2025, 816.467 euro per l’anno 2026, 1.100.429 euro per l’anno 2027, 730.884 euro a decorrere dall’anno 2028.

Si ricorda, inoltre, che a seguito delle modifiche apportate nel corso dell’esame parlamentare, la legge di conversione del decreto-legge 113/2018 ha previsto, all’articolo 1, una disposizione di delega al Governo per l’adozione – entro il 30 settembre 2019 - di decreti legislativi integrativi e correttivi in materia di riordino dei ruoli delle Forze armate e delle Forze di polizia nei limiti delle risorse del fondo di cui al presente articolo.

 

Il decreto legislativo n. 94 del 2017, recante Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, adottato in attuazione della delega prevista dall'articolo 1, comma 5 della legge 244/2012, ha carattere trasversale e riguarda tutti i ruoli del personale militare. Le disposizioni in esso contenute incidono sul reclutamento, l’avanzamento, la formazione, i compiti, le responsabilità e i trattamenti economici connessi agli accresciuti impegni del personale militare. Viene stabilito il principio generale in base al quale gli ufficiali hanno una carriera a sviluppo dirigenziale e unitario e sono distinti in tre componenti: ufficiali generali e ammiragli, ufficiali superiori e ufficiali inferiori. La categoria dei sottufficiali è comprensiva dei ruoli marescialli (per i quali il Codice prescrive il conseguimento della laurea) e sergenti, gli uni con carriera a sviluppo direttivo e gli altri esecutivo. Inoltre per i gradi apicali di entrambi i ruoli, è prevista l'attribuzione di specifiche qualifiche connesse all'assunzione di funzioni di particolare rilievo in relazione al ruolo d'appartenenza e all'anzianità posseduta. La categoria dei graduati, comprende il ruolo dei volontari in servizio permanente (da caporal maggiore a caporal maggiore capo scelto), caratterizzati da una carriera a sviluppo meramente esecutivo, e quella dei militari di truppa, nel cui alveo sono ricompresi i militari di leva, i volontari in ferma prefissata e, più in generale le varie tipologie di allievi (carabinieri, finanzieri, frequentatori delle Accademie/scuole militari, etc.). E', evidenziato il carattere di specialità dell'ordinamento del personale militare prevedendo, all'uopo, l'applicazione delle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione solo se espressamente richiamate. Le corrispondenze con le qualifiche degli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile sono aggiornate alla luce dei nuovi gradi e qualifiche previsti nell'ordinamento militare.

Altre novità introdotte con il decreto legislativo in esame riguardano:

§  l'esclusione, per il personale militare in servizio che partecipa a concorsi interni dalla misurazione dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva;

§  la possibilità di incrementare i volumi dei reclutamenti annuali nei ruoli iniziali, in presenza di specifiche esigenze funzionali, connesse alle emergenze operative derivanti da attività di soccorso e assistenza in Patria e all'estero, ovvero al controllo dei flussi migratori e al contrasto alla pirateria;

§  il calcolo dei periodi di congedo straordinario nell'anzianità giuridica valida ai fini della progressione di carriera.

In relazione al decreto legislativo in esame si segnala che la sopra richiamata legge delega (articolo 1, comma 5 della legge 244 del 2012) non ha tempo previsto la facoltà di adottare successivi decreti legislativi correttivi; tale facoltà è stata, invece, prevista dalla legge 124/2015, concernente il riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia.

 

A sua volta, con il decreto legislativo n. 95 del 2017 è stata data attuazione alla delega recata dall’art. 8 della legge 124/2015 (legge di riorganizzazione della p.a.) per la revisione dei ruoli del personale delle Forze di polizia (Polizia di Stato; Arma dei carabinieri; Corpo della Guardia di finanza; Corpo di polizia penitenziaria).

Complessivamente la riforma disposta con il D.Lgs. 95/2017 ha perseguito le seguenti finalità:

§  l'adeguamento delle dotazioni organiche di ciascun corpo rendendole più vicine alla consistenza effettiva del personale in servizio e rimodulandole nell'ambito dei diversi ruoli;

§  la semplificazione dell'ordinamento, anche attraverso la rimodulazione e la valorizzazione del percorso formativo e la riduzione dei tempi per la conclusione delle procedure di selezione, anche attraverso l'utilizzo dei mezzi informatici;

§  l'ampliamento delle opportunità di progressione in carriera attraverso la valorizzazione del merito e della professionalità, nonché dell'anzianità di servizio;

§  l'elevazione del titolo di studio per l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli di base, nonché al possesso di titoli di studio universitari per la partecipazione al concorso ovvero per l'immissione in servizio, dopo il corso di formazione iniziale, nelle carriere degli ispettori e dei funzionari e ufficiali; l'ampliamento delle funzioni, in particolare, per il personale con qualifica e gradi apicali del ruolo degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, con il conseguente intervento sui trattamenti economici connessi alle nuove funzioni e responsabilità

§  l'adeguamento, in particolare, delle carriere degli ispettori e dei funzionari e ufficiali, attraverso la loro qualificazione professionale, rispettivamente, direttiva e dirigenziale, conseguente al potenziamento delle funzioni;

§  l'adeguamento della disciplina della dirigenza e dei relativi trattamenti economici, con il superamento di alcuni istituti risalenti nel tempo.

 

Il comma 235 ricomprende, come si è detto, tra i soggetti destinatari dei futuri provvedimenti di riordino anche il personale del Corpo delle Capitanerie di porto.

 

Il Corpo delle Capitanerie di Porto -Guardia Costiera è un Corpo della Marina Militare che svolge compiti e funzioni collegate in prevalenza con l'uso del mare per i fini civili e con dipendenza funzionale da vari ministeri che si avvalgono della loro opera, primo fra tutti il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti che ha "ereditato" nel 1994, dal Ministero della marina mercantile, la maggior parte delle funzioni collegate all'uso del mare per attività connesse con la navigazione commerciale e da diporto e sul cui bilancio gravano le spese di funzionamento.

Il Corpo si configura come una struttura altamente specialistica, sia sotto il profilo amministrativo che tecnico-operativo, per l’espletamento di funzioni pubbliche statali che si svolgono negli spazi marittimi di interesse nazionale. Tali spazi comprendono 155.000 Kmq di acque marittime, interne e territoriali, che sono a tutti gli effetti parte del territorio dello Stato, nonché ulteriori 350.000 KMq di acque sulle quali l'Italia ha diritti esclusivi (sfruttamento delle risorse dei fondali) o doveri (soccorso in mare e protezione dell'ambiente marino): un complesso di aree marine di estensione quasi doppia rispetto all'intero territorio nazionale che ammonta a 301.000 KMq.

Il Corpo dispone di un organico complessivo di circa 11.000 uomini e donne, distribuiti in una struttura capillare costituita da 15 Direzioni Marittime, 55 Capitanerie di porto, 51 Uffici Circondariali Marittimi, 128 Uffici Locali Marittimi e 61 Delegazioni di Spiaggia, mediante la quale il Corpo continua ad esercitare le proprie molteplici attribuzioni, sul mare e lungo le coste del Paese.

Il Corpo, inoltre, opera in regime di dipendenza funzionale dai diversi Dicasteri, tra i quali il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio? e del mare, e il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali,  che si avvalgono della sua organizzazione e delle sue competenze specialistiche. Le principali linee di attività sono:

§  ricerca e soccorso in mare (SAR), con tutta l’organizzazione di coordinamento, controllo, scoperta e comunicazioni attiva nelle 24 ore che tale attività comporta;

§  sicurezza della navigazione, con controlli ispettivi sistematici su tutto il naviglio nazionale mercantile, da pesca e da diporto e, attraverso l’attività di Port State Control, anche sul naviglio mercantile estero che scala nei porti nazionali;

§  protezione dell’ambiente marino, in rapporto di dipendenza funzionale dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, utilizzando sinergicamente a tal fine anche risorse (centrali operative, mezzi aereonavali, sistemi di controllo del traffico navale) già attivati per compiti di soccorso, sicurezza della navigazione e di polizia marittima;

§  controllo sulla pesca marittima, in rapporto di dipendenza funzionale con il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali: a tal fine il comando generale è l’autorità responsabile del Centro Nazionale di Controllo Pesca e le Capitanerie effettuano i controlli previsti dalla normativa nazionale e comunitaria sull’intera filiera di pesca;

§  amministrazione periferica delle funzioni statali in materia di formazione del personale marittimo, di iscrizione del naviglio mercantile e da pesca, di diporto nautico, di contenzioso per i reati marittimi depenalizzati;

§  polizia marittima (cioè polizia tecnico-amministrativa marittima), comprendente la disciplina della navigazione marittima e la regolamentazione di eventi che si svolgono negli spazi marittimi soggetti alla sovranità nazionale, il controllo del traffico marittimo, la manovra delle navi e la sicurezza nei porti, le inchieste sui sinistri marittimi, il controllo del demanio marittimo, i collaudi e le ispezioni periodiche di depositi costieri e di altri impianti pericolosi.

 

Ulteriori funzioni sono svolte per i Ministeri della difesa (arruolamento personale militare), dei beni culturali e ambientali (archeologia subacquea), degli interni (contrasto immigrazione clandestina), della giustizia, del lavoro (Uffici di collocamento della gente di mare) e del dipartimento della protezione civile, tutte aventi come denominatore comune il mare e la navigazione.


 

Articolo 1, comma 452
(Contributi in favore di biblioteche per ciechi o ipovedenti)

 


452.  Il contributo in favore della Biblioteca italiana per i ciechi « Regina Margherita » di Monza di cui all'articolo 1 della legge 13 novembre 2002, n. 260, è incrementato dell'importo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. All'articolo 1, comma 421, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2018, 2019, 2020 e 2021 ».


 

 

Il comma 452 incrementa di € 1 mln per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 il contributo in favore della Biblioteca italiana per ciechi “Regina Margherita” di Monza.

Inoltre, autorizza la spesa di € 100.000 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, quale contributo alla Biblioteca italiana per ipovedenti «B.I.I. Onlus».

 

La Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" - ONLUS, fondata nel 1928 dall’Unione Italiana Ciechi, ha la finalità di soddisfare le diverse esigenze culturali e di apprendimento dei minorati della vista. Il patrimonio librario – che consiste in oltre 50 mila titoli, tra opere in braille, su audiocassetta, su supporto informatico e opere in caratteri ingranditi – copre diversi settori disciplinari e si indirizza a differenti fasce di lettori. La sua produzione varia da opere di letteratura, ad opere scientifiche o di carattere informativo, a spartiti e manuali didattici per la musica. I volumi sono disponibili per il prestito sul territorio nazionale ed estero.

 

Con riguardo ai finanziamenti, si ricorda che l’art. 1 della L. 260/2002 aveva previsto un contributo di € 4 mln annui a decorrere dal 2003.

Successivamente, l’art. 1 della L. 76/2011 ha previsto un incremento di € 700.000 per il 2011 e di € 1.682.190 annui a decorrere dal 2012.

Ancora in seguito, l’art. 1, co. 420, della L. 208/2015 (L. di stabilità 2016) ha ulteriormente incrementato il contributo di € 2 mln per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

Da ultimo, l’art. 1, co. 341, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) – novellando l’art. 1, co. 420, della L. 208/2015 – aveva disposto un incremento del contributo di € 1 mln per il 2019.

Le risorse sono allocate sul cap. 3631/pg 1 dello stato di previsione del Mibac.

In base al DM 31 dicembre 2018, di riparto in capitoli, le risorse disponibili sul medesimo piano di gestione sono pari a € 4,5 mln per il 2019, € 3,5 mln per il 2020 e € 3,5 mln  per il 2021.

 

La Biblioteca Italiana per Ipovedenti (B.I.I.) è una ONLUS con sede in Treviso con la finalità di promuovere, in tutta Italia, la lettura tra persone con minorazioni visive non classificabili legalmente e tra le persone anziane affette da disturbi visivi legati all'età.

 

Con riguardo ai finanziamenti, si ricorda che l’art. 1, co. 421, della L. 208/2015 ha previsto un contributo di € 100.000 per ciascuno degli anni 2016. 2017 e 2018. Le risorse sono state allocate sul cap. 3631/pg 7 dello stato di previsione del Mibac.


 

Articolo 1, commi 453 e 454
(
Contributo in favore dell’Agenzia internazionale
per la prevenzione della cecità)

 


453.  In considerazione dell'accresciuta aspettativa di vita della popolazione e delle conseguenti ed ingravescenti patologie della retina, al fine di ridurre significativamente i tempi delle diagnosi e i danni visivi e sociali ed il gravame assistenziale, il Ministero della salute affida alla sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità (IAPB) la gestione di un progetto di screening straordinario mobile che solleciti l'attenzione alle problematiche delle minorazioni visive, con particolare riferimento alle patologie retiniche.

454.  Per le finalità di cui al comma 453 è attribuito un contributo straordinario alla sezione italiana dell'IAPB pari a 250.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.


 

 

I commi 453 e 454 assegnano alla sezione italiana dell’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità (IAPB) un contributo straordinario di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 per la gestione di un progetto di screening straordinario sulle minorazioni visive.

 

I commi 453 e 454 attribuiscono alla sezione italiana dell’Agenzia dell’International Agency for the Prevention of Blindness (IAPB) un contributo straordinario, pari a 250.000 euro, per ciascun anno del triennio 2019-2021, per la gestione di un progetto di screening straordinario sulle minorazioni visive – affidato dal Ministero della salute a questa sezione dell’Agenzia-, finalizzato alla prevenzione della cecità, con particolare riferimento alle patologie retiniche. Il contributo in esame si somma alle risorse già previste dalla normativa vigente.

In proposito, alla sezione italiana della IAPB, a decorrere dal 2006, è stato riconosciuto un contributo annuo di euro 750.000, dal comma 10, dell’articolo 11-quaterdecies, del DL. 203/2005 (L. 248/2005) per le attività ed il conseguimento delle finalità scientifiche del Polo nazionale cui la medesima Sezione fa parte (come da tabella A, articolo 1 della L. n. 291/2003 che ha disposto interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca). La creazione di tale Polo, finalizzato ai servizi e alla ricerca per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva degli ipovedenti, è stata prevista a Roma.

Inoltre, la legge di bilancio 2018 (art. 1, co. 325, L. 205/2017) ha disposto l’incremento, dal 2018, di 250.000 euro del contributo annuo riconosciuto alla sezione italiana AIPB a valere, corrispondentemente, sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui alla legge di stabilità 2015 (art. 1, comma 200, L. 190/2014).

 

La sezione italiana (IAPB Italia Onlus) dell’International Agency for the Prevention of Blindness (IAPB), fondata nel 1975 a Londra come organizzazione non governativa per promuovere l’impiego di risorse, a livello mondiale, da destinare alle attività di prevenzione delle malattie della vista, collabora con l’Organizzazione Mondiale della Sanità nell’ambito delle iniziative per la riabilitazione visiva degli ipovedenti. A tale scopo, ha fondato un Polo Nazionale presso il Policlinico A. Gemelli, per la prevenzione della cecità e la riabilitazione visiva.


 

Articolo 1, comma 455
(Dotazione del Fondo persone con
disabilità grave – Fondo Dopo di noi)

 

455. Per l'anno 2019, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, è determinata in 56,1 milioni di euro.

 

 

Il comma 455 determina in 56,1 milioni di euro, per il 2019, la dotazione del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (Fondo Dopo di noi).

 

Il comma 455 reintegra, per il 2019, in 56,1 milioni di euro la dotazione del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (Fondo Dopo di noi), istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi della legge n. 112/2016. Si ricorda che, in base alla legislazione vigente dettata dal comma 1, art. 3, della sopra citata legge, la dotazione del Fondo è di 90 milioni per il 2016, 38,3 milioni per l'anno 2017 e 56,1 milioni annui a decorrere dal 2018.

 

 

La legge n. 112/2016 Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare deve essere inquadrata nel contesto normativo riferibile ai diritti delle persone con disabilità, in attuazione dei principi stabiliti dalla Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Nel rispetto delle competenze in tema di assistenza assegnate dalla Riforma del Titolo V ai diversi livelli di governo, il provvedimento si limita a delineare il quadro di obiettivi da raggiungere in maniera uniforme sul territorio nazionale. La legge riveste particolare importanza perché prevede interventi di residenzialità a finanziamento misto pubblico/privato volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità delle persone con disabilità grave in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano condizioni abitative e relazionali della casa familiare. Si prevedono inoltre detrazioni sulle spese sostenute per sottoscrivere polizze assicurative e contratti a tutela dei disabili gravi nonché esenzioni e sgravi su trasferimenti di beni dopo la morte dei familiari, costituzione di trust e altri strumenti di protezione legale.

Le risorse stanziate sono state pari a 90 milioni di euro per il 2016, 38,3 milioni di euro per il 2017 e 56,1 milioni dal 2018. Conseguentemente, il comma 400 della legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) ha istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo destinato "alla copertura finanziaria di interventi legislativi recanti misure per il sostegno di persone con disabilità grave prive di legami familiari" (cap. 3553). La legge 112/2016 è stata resa completamente applicabile dal decreto del 23 novembre 2016, che ha fissato i requisiti per l'accesso alle prestazioni a carico del Fondo ed ha definito il riparto delle risorse a livello regionale per l'anno 2016. La quota del Fondo attribuita a ciascuna Regione è calcolata in base al numero della popolazione regionale nella fascia di età 18-64 anni, secondo i dati ISTAT sulla popolazione residente. Il decreto legge 86/2018 in materia di riordino delle competenze dei Ministeri, ha attribuito al Presidente del Consiglio, ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, la titolarità, insieme al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dei decreti di attuazione e degli atti di riparto delle risorse del Fondo Dopo di noi.

Per il 2017, il riparto dei 38,3 milioni previsti è stato disposto, a seguito di intesa in Conferenza unificata, con il decreto del 27 giugno 2017.

La legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) ha definanziato il Fondo di 5 milioni per ciascun anno del biennio 2018-2019, portandone nei due anni la dotazione a 51,1 milioni di euro. Pertanto per il 2018, le risorse, come previsto dalla legge di bilancio 2018, sono state pari a 51,1 milioni di euro. Nel settembre 2018, la Conferenza unificata ha espresso Intesa sul riparto delle risorse per il 2018 (poi ripartite con il decreto 15 novembre 2018), esprimendo al contempo la propria preoccupazione per il definanziamento e raccomandando al Governo di ritornare al più presto allo stanziamento di 56,1 milioni.


 

Articolo 1, commi 456-458
(Istituzione del Fondo inclusione delle
persone sorde e con ipoacusia)

 


456.  In attuazione della risoluzione del Parlamento europeo n. 2952 del 23 novembre 2016 sulle lingue dei segni e gli interpreti di lingua dei segni professionisti, al fine di promuovere la piena ed effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia, anche attraverso la realizzazione di progetti sperimentali per la diffusione di servizi di interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS) e videointerpretariato a distanza nonché per favorire l'uso di tecnologie innovative finalizzate all'abbattimento delle barriere alla comunicazione, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

457.  La dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 456 è pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019, 1 milione di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per l'anno 2021.

458.  Con decreto del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, sentite le altre amministrazioni interessate e la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo di cui al comma 456.


 

 

I commi da 456 a 458 istituiscono un Fondo per l’inclusione delle persone sorde e con ipoacusia, con una dotazione finanziaria pari a 3 milioni per il 2019, 1 milione per il 2020 e 3 milioni per il 2021.

 

I commi da 456 a 458 istituiscono, nello stato di previsione del MEF, un Fondo per l’inclusione delle persone sorde e con ipoacusia il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Fondo è finalizzato, tra l’altro, a dare attuazione alla Risoluzione del Parlamento europeo n. 2952 del 23 novembre 2016 sulle lingue dei segni e gli interpreti di lingua dei segni professionisti, ovvero a promuovere la piena ed effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia, anche attraverso la realizzazione di progetti sperimentali per la diffusione di servizi di interpretariato in Lingua dei segni italiana (LIS), videointerpretariato a distanza, nonché per favorire l’uso di tecnologie innovative finalizzate all’abbattimento delle barriere alla comunicazione (comma 456). La dotazione prevista è di 3 milioni per il 2019, 1 milione per il 2020 e 3 milioni per il 2021 (comma 457).

La definizione dei criteri e delle modalità per l’utilizzo delle risorse del Fondo sarà definita da un decreto del Ministro delegato per le politiche della famiglia e delle disabilità, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e del Lavoro e delle politiche sociali, sentite le altre amministrazioni interessate, nonché la Conferenza unificata (comma 458).


 

Articolo 1, comma 459
(Fondo per le politiche giovanili)

 

459.  Il Fondo per le politiche giovanili di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

 

 

Il comma 459 incrementa di 30 milioni, a decorrere dal 2019, le risorse del Fondo per le politiche giovanili

 

La Relazione illustrativa al provvedimento sottolinea che l’incremento della dotazione del Fondo è finalizzato a promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, nonché a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi.

 

Il Fondo per le politiche giovanili è stato istituito, dall'articolo 19, comma 2, del decreto legge 223/2006, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonché per facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi. Il fondo è destinato a finanziare azioni e progetti di rilevante interesse nazionale, nonché le azioni ed i progetti destinati al territorio, individuati di intesa con le regioni e gli enti Locali.

Nel 2010 la consistenza del Fondo era di circa 81 milioni di euro. Negli anni successivi la dotazione del Fondo è stata considerevolmente ridotta (per una puntuale rassegna delle dotazioni del Fondo per le politiche giovanili nel periodo 2007-2018 si rinvia alla Tabella a cura della Segreteria della Conferenza delle regioni e delle province autonome).

Lo stanziamento del Fondo per il 2018, come determinato dalla legge di bilancio 2018 (legge 205/2017) era pari a circa 8,9 milioni di euro, di cui una quota pari al 30% (circa 2,6 milioni) da destinare agli enti territoriali per la realizzazione di interventi volti prioritariamente a promuovere attività di orientamento o dirette alla prevenzione del disagio giovanile. Gli enti territoriali si sono fra l'altro impegnati a cofinanziare almeno il 20% del progetto presentato (qui il riparto 2018).


 

Articolo 1, commi 460-464
(Istituzione del Fondo per la prevenzione
della dipendenza da stupefacenti)

 


460. Al fine di supportare l'attività di promozione, indirizzo e coordinamento in materia di prevenzione della diffusione dell'uso di sostanze stupefacenti, delle tossicodipendenze e delle alcoldipendenze correlate, in particolare tra gli adolescenti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per la prevenzione della dipendenza da stupefacenti, il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

461.  Il Fondo di cui al comma 460 è destinato a finanziare la realizzazione di progetti sperimentali in ambito nazionale in materia di prevenzione delle tossicodipendenze finalizzati:

a)  all'attivazione di specifici interventi nelle scuole secondarie di primo e secondo grado;

b)  all'identificazione precoce delle condizioni di vulnerabilità e dell'uso occasionale con la finalità di ridurre i tempi di accesso alle cure;

c)  al supporto educativo e formativo in favore delle famiglie e del personale scolastico.

462.  All'attuazione dei progetti di cui al comma 461 possono concorrere anche i servizi pubblici per le dipendenze e gli enti del privato sociale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

463.  La dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 460 è pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019, 1 milione di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per l'anno 2021.

464.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo.


 

 

I commi da 460 a 464 istituiscono un Fondo per la prevenzione della dipendenza da stupefacenti destinato a finanziare la realizzazione di progetti sperimentali in ambito nazionale in materia di prevenzione delle tossicodipendenze, con una dotazione finanziaria pari a 3 milioni di euro per il 2019, 1 milione per il 2020 e 3 milioni per il 2021.

 

Il comma 460 definisce le finalità dell’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Fondo per la prevenzione della dipendenza da stupefacenti, per supportare l’attività di promozione, indirizzo e coordinamento in materia di prevenzione alla diffusione dell'uso di sostanze stupefacenti, delle tossicodipendenze e delle alcooldipendenze correlate, in particolare tra gli adolescenti, e la cui dotazione finanziaria, stabilita al comma 463, è pari a 3 milioni di euro per il 2019, 1 milione per il 2020 e 3 milioni per il 2021.

Il comma 461 dispone che il predetto Fondo sia destinato a finanziare, nell’ambito nazionale, la realizzazione di progetti sperimentali, in materia di prevenzione delle tossicodipendenze, con particolare riferimento all’attivazione di specifici interventi nelle scuole secondarie di primo e secondo grado; all’identificazione precoce, finalizzata a ridurre i tempi di accesso alle cure, delle condizioni di vulnerabilità e dell’uso occasionale; al supporto educativo e formativo in favore delle famiglie e del personale scolastico.

Il comma 462 stabilisce che all’attuazione dei predetti progetti possono concorrere anche i servizi pubblici per le dipendenze e gli enti del privato sociale di cui agli articoli 115 e 116 del D.P.R. 309 del 9 ottobre 1990 in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

In proposito si ricorda che i predetti articoli disciplinano, rispettivamente, gli enti ausiliari (quali gruppi di volontariato o associazioni) per l’attività di prevenzione, assistenza e cura, nonché educazione e sviluppo socio-culturale dei soggetti tossicodipendenti, e livelli essenziali relativi alla libertà di scelta dell'utente e ai requisiti per l'autorizzazione delle strutture private.

Infine, il comma 464 dispone che con DPCM, su proposta del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, di concerto con il MEF, il Ministero della salute e il MIUR, sono stabiliti i criteri e le modalità per l’utilizzazione delle risorse del Fondo.

 

In ogni caso, lo stanziamento del Fondo sarà trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e, conseguentemente, non risulterà contabilmente nell’ambito dell’azione “Lotta alle dipendenze” di cui al programma 14.1 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio (24.5), Missione 14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24), iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia.


 

Articolo 1, commi 465-469
(Interventi per gli Istituti tecnici superiori)

 


465.  Per rispondere con continuità alla richiesta di giovani con un'alta specializzazione tecnica e tecnologica necessaria allo sviluppo economico e alla competitività del sistema produttivo italiano, le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come incrementato dall'articolo 1, comma 67, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono ripartite tra le regioni e assegnate in modo da rendere stabile e tempestiva, a partire dall'anno formativo 2019/2020, la realizzazione dei percorsi degli istituti tecnici superiori coerenti con i processi di innovazione tecnologica in atto e inclusi nei piani territoriali regionali di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008.

466.  Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca assegna le risorse di cui al comma 465, entro il 30 settembre di ciascun anno, direttamente alle regioni, che le riversano agli istituti tecnici superiori che nell'annualità formativa precedente hanno riportato una valutazione realizzata secondo i criteri e le modalità di applicazione degli indicatori di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 5 agosto 2014, come modificato dall'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 17 dicembre 2015.

467.  Resta fermo l'obbligo di cofinanziamento delle regioni ai piani triennali di attività degli istituti tecnici superiori per almeno il 30 per cento dell'ammontare delle risorse statali stanziate. Gli istituti tecnici superiori possono comprendere, nei suddetti piani, anche ulteriori percorsi e attività, coerenti con l'ambito tecnologico di riferimento, finanziati da soggetti pubblici e privati per potenziare la propria offerta formativa, previa comunicazione al competente assessorato della regione e all'ufficio scolastico.

468.  Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono attualizzati, anche ai fini dell'istituzione di nuovi istituti tecnici superiori o dell'eventuale accorpamento di quelli già istituiti, gli standard organizzativi delle strutture e dei percorsi degli istituti tecnici superiori, nonché i criteri di valutazione dei piani di attività realizzati, con particolare riferimento agli esiti occupazionali dei giovani specializzati e alla rispondenza alle esigenze di innovazione tecnologica e organizzativa delle filiere produttive a vari livelli territoriali.

469.  Dall'attuazione dei commi da 465 a 468 non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


 

 

I commi 465-469 ridefiniscono le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore, da erogare agli Istituti tecnici superiori (ITS). Inoltre, dispongono che gli ITS, al fine di potenziare la propria offerta formativa, possono comprendere nei piani triennali di attività ulteriori percorsi e attività finanziati da soggetti pubblici e privati.

Infine, prevedono che con decreto interministeriale si proceda all’attualizzazione degli standard organizzativi delle strutture e dei percorsi degli ITS, nonché dei criteri di valutazione dei piani di attività realizzati.

 

Preliminarmente, si ricorda che, a seguito della riorganizzazione del sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) – istituito con l’art. 69 della L. 144/1999 e costituente un sistema di “formazione terziaria non universitaria –, operata, sulla base di quanto previsto dall’art. 1, co. 631, della L. 296/2006, con il DPCM 25 gennaio 2008, sono state previste tre differenti tipologie di intervento: percorsi di IFTS, poli tecnico-professionali e Istituti tecnici superiori (ITS).

In particolare, il DPCM 25 gennaio 2008 ha previsto che gli ITS – istituiti dall’art. 13 del D.L. 7/2007 (L. 40/2007) – possono essere costituiti se previsti nei piani territoriali adottati ogni triennio dalle regioni nell’ambito della programmazione dell’offerta formativa di loro competenza.

Gli ITS sono realizzati secondo il modello organizzativo della Fondazione di partecipazione, alla quale possono partecipare: un istituto tecnico o professionale, statale o paritario, che risulti ubicato nella provincia sede della Fondazione; una struttura formativa accreditata dalla regione per l’alta formazione, anch’essa ubicata nella provincia; un’impresa del settore produttivo cui si riferisce l’ITS; un dipartimento universitario o altro organismo appartenente al sistema della ricerca scientifica e tecnologica; un ente locale. Gli istituti tecnici e professionali ne costituiscono gli enti di riferimento, pur conservando, ai sensi dell’allegato A del DPCM 25 gennaio 2008, la distinta e autonoma soggettività giuridica rispetto all’ITS.

Ai percorsi si accede con il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero, a seguito, dell’art. 1, co. 46, della L. 107/2015, di un diploma professionale conseguito al termine dei percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale, integrato da un percorso di istruzione e formazione tecnica superiore, la cui struttura e i cui contenuti sono stati definiti con Decreto interministeriale (MIUR-Lavoro) 27 aprile 2016, n. 272.

 

In particolare, è stato stabilito che (tutte) le risorse del Fondo citato sono ripartite e assegnate dal MIUR – entro il 30 settembre di ciascun anno – alle regioni, che le riversano agli ITS che nell’annualità formativa precedente hanno riportato una valutazione effettuata secondo quanto definito in sede di Conferenza unificata con Accordo del 5 agosto 2014, come modificato con l’Accordo del 17 dicembre 2015.

Si è così disposta, dunque, l’unificazione dei criteri di ripartizione delle risorse di cui all’autorizzazione di spesa recata dall’art. 1, co. 875, della L. 296/2006 – come modificato dall'art. 7, co. 37-ter, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012) – (che fino al 2018 sono state ripartite secondo i criteri individuati nell’Accordo del 17 dicembre 2015) e di quelle stanziate con specifiche finalità dall’art. 1, co. 67, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) (che nel 2018 sono state ripartite secondo i criteri individuati con DM 394 del 16 maggio 2018) (v. infra).

 

Con riguardo al sistema di finanziamento, si ricorda, anzitutto, che l’art. 1, co. 875, della L. 296/2006 ha istituito il citato Fondo per l’istruzione e formazione tecnica superiore. In particolare, al Fondo confluiscono somme stanziate a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, co. 634, della stessa L. 296/2006 (contenente diverse finalità, tra cui la riorganizzazione dell’Istruzione e formazione tecnica superiore), che – a seguito delle modifiche apportate dall’art. 7, co. 37-ter, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012) – ammontano a € 14 mln annui e sono specificatamente destinate ai percorsi svolti dagli ITS.

A sua volta, il già citato DPCM 25 gennaio 2008 (art. 12) ha disposto che, ai fini dell’ammissibilità alle risorse del Fondo, resta fermo l’obbligo del cofinanziamento da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per almeno il 30% dello stanziamento ad esse destinato sul Fondo medesimo e che per la realizzazione delle misure nazionali di sistema, compresi il monitoraggio e la valutazione, è riservata una quota non superiore al 5% delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo.

Successivamente, l’art. 1, co. 45, della L. 107/2015 ha disposto che, dal 2016, le risorse del Fondo destinate ai percorsi degli ITS sono assegnate alle singole Fondazioni, in misura non inferiore al 30%, tenendo conto del numero dei diplomati e del tasso di occupabilità a 12 mesi raggiunti in relazione ai percorsi attivati da ciascuna di esse, con riferimento alla fine dell'anno precedente a quello del finanziamento. Tale quota costituisce elemento di premialità, da destinare all'attivazione di nuovi percorsi degli ITS da parte delle Fondazioni esistenti.

 

Quanto ai criteri per l’assegnazione agli ITS delle risorse del Fondo, il 5 agosto 2014 in Conferenza unificata è stato raggiunto l’Accordo in base al quale il sistema di monitoraggio e valutazione si realizza tenendo conto degli indicatori di realizzazione e di risultato di cui alle linee guida emanate con D.I. 7 febbraio 2013 e secondo i criteri e le modalità di applicazione degli stessi indicatori descritti nell’allegato tecnico facente parte integrante dell’Accordo.

L’Accordo di agosto 2014 è stato successivamente modificato – a seguito delle novità intervenute con la L. 107/2015 – con l’Accordo in Conferenza unificata del 17 dicembre 2015.

In particolare, in base all’art. 2 dell’accordo del 2015, il finanziamento è ripartito secondo i seguenti criteri:

§  70% a livello regionale sulla base del numero degli studenti ammessi al secondo anno/terzo anno e del numero degli studenti ammessi all’esame, riferiti all’anno precedente a quello di assegnazione delle risorse (al netto del numero dei diplomati all’interno dei percorsi valutati con un risultato inferiore a 50). Successivamente, le regioni individuano e comunicano al MIUR l’entità delle risorse da assegnare ad ogni ITS con riferimento ai singoli percorsi, anche tenendo conto: del risultato dell’attività di valutazione e degli indicatori; dei percorsi finanziati negli anni precedenti e non attivati;

§  30%, a titolo di premialità, sulla base di quanto previsto dalla L. 107/2015.

 

Da ultimo, l’art. 1, co. 67, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) ha disposto che il Fondo è incrementato di € 10 mln nel 2018, € 20 mln nel 2019 e € 35 mln annui dal 2020, per consentire al sistema degli ITS di aumentare la propria offerta formativa e, conseguentemente, di aumentare il numero di soggetti in possesso di competenze abilitanti all’utilizzo degli strumenti avanzati di innovazione tecnologica e organizzativa correlati anche al processo Industria 4.0.

 

Il Fondo è allocato sul cap. 1464 dello stato di previsione del MIUR. In base al DM 31 dicembre 2018, di riparto in capitoli, le risorse sono pari a € 33,4 mln per il 2019 ed € 48,4 mln per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

 

Per il 2018, il MIUR, con Nota prot. 11508 del 9 luglio 2018, aveva comunicato che il contributo di cui al Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore era costituito da:

§  12.617.209,00, al netto della quota del 4% destinata alle misure nazionali di sistema, da ripartire sulla base dei criteri definiti con l'Accordo in sede di Conferenza Unificata 17 dicembre 2015, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 1, co. 45, della L. 107/2015;

§  € 10.000.000,00 da ripartire sulla base dei programmi di sviluppo definiti con DM 394 del 16 maggio 2018. Più nello specifico, l’art. 4 del DM aveva disposto che le risorse stanziate dalla legge di bilancio 2018 erano ripartite tra le regioni, per quota parte, sulla base del numero delle Fondazioni ITS che:

-      avevano ricevuto la premialità a seguito di valutazione nel 2017 e 2018;

-      erano state valutate nel 2017 e/o 2018 e rispettavano uno dei seguenti criteri: punteggio pari o superiore a 60 per almeno un percorso; punteggio pari o superiore a 50 in più del 50% dei percorsi valutati;

-      avevano attivato almeno un percorso per il periodo 2017/2019.

 

È  stato ribadito, inoltre, che resta fermo l’obbligo di cofinanziamento da parte delle regioni - e delle province autonome di Trento e di Bolzano, non esplicitamente citate nel testo - per almeno il 30% delle risorse statali.

Al contempo, è stato previsto che gli ITS, previa comunicazione al competente assessorato della regione e all’ufficio scolastico regionale, possono comprendere nei piani triennali di attività ulteriori percorsi e attività, coerenti con l’ambito tecnologico di riferimento, finanziati da soggetti pubblici e privati.

 

Infine, è stato disposto che con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono attualizzati, anche ai fini dell’istituzione di nuovi ITS o dell’eventuale accorpamento di quelli già istituiti, gli standard organizzativi delle strutture e dei percorsi ITS, nonché i criteri di valutazione dei piani di attività realizzati, con particolare riferimento agli esiti occupazionali e alla rispondenza alle esigenze di innovazione tecnologica e organizzativa delle filiere produttive.

Rispetto a quanto previsto dall’art. 1, co. 69, della L. 205/2017 (ora superato) dunque, è stata prevista l’adozione di un decreto interministeriale basato sul concerto di tre Ministri e sull’intesa in sede di Conferenza unificata - invece di un DPCM adottato su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali - ed è stato esteso l’oggetto dello stesso anche all’attualizzazione dei criteri di valutazione dei piani di attività realizzati.


 

Articolo 1, commi 470-477
(Consiglio Nazionale Giovani)

 


470.  È istituito il Consiglio nazionale dei giovani, quale organo consultivo e di rappresentanza dei giovani. Il Consiglio svolge i compiti e le funzioni indicati ai commi 473, 474 e 475.

471.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata possono essere attribuiti al Consiglio nazionale dei giovani ulteriori compiti e funzioni.

472.  Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del programma « Incentivazione e sostegno alla gioventù » della missione « Giovani e sport », è istituito un fondo con una dotazione di euro 200.000 per l'anno 2019, per il finanziamento delle attività di cui ai commi da 470 a 477. Le risorse sono successivamente trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

473.  Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, il Consiglio nazionale dei giovani:

a)  promuove il dialogo tra le istituzioni, le organizzazioni giovanili e i giovani;

b)  promuove il superamento degli ostacoli alla partecipazione dei giovani ai meccanismi della democrazia rappresentativa e diretta;

c)  promuove la cittadinanza attiva dei giovani e, a tal fine, sostiene l'attività delle associazioni giovanili, favorendo lo scambio di buone pratiche e incrementando le reti tra le stesse;

d)  agevola la formazione e lo sviluppo di organismi consultivi dei giovani a livello locale;

e)  collabora con le amministrazioni pubbliche elaborando studi e predisponendo rapporti sulla condizione giovanile utili a definire le politiche per i giovani;

f)  esprime pareri e formula proposte sugli atti normativi di iniziativa del Governo che interessano i giovani;

g)  partecipa ai forum associativi europei e internazionali, incoraggiando la comunicazione, le relazioni e gli scambi tra le organizzazioni giovanili dei diversi Paesi.

474.  Il Consiglio nazionale dei giovani è inoltre sentito sulle questioni che il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata ritengano opportuno sottoporre al suo esame; il Consiglio può anche essere sentito, su richiesta dei Ministri competenti e d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri o con l'Autorità politica delegata, su materie e politiche che abbiano impatto sulle giovani generazioni.

475.  Il Consiglio nazionale dei giovani, a decorrere dalla data di adozione dello statuto di cui al comma 477, subentra al Forum nazionale dei giovani nella rappresentanza presso il Forum europeo della gioventù.

476.  Il Consiglio nazionale dei giovani è composto dalle associazioni giovanili maggiormente rappresentative e dai soggetti indicati nel suo statuto.

477.  Alla prima assemblea generale del Consiglio nazionale dei giovani partecipano le associazioni aderenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, al Forum nazionale dei giovani costituito con atto del 29 febbraio 2004. La prima assemblea generale, da tenersi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di funzionamento del Consiglio nazionale dei giovani e ne approva lo statuto e i regolamenti. In ogni caso, tali modalità di funzionamento garantiscono l'effettiva rappresentanza dei giovani e il rispetto del principio di democraticità e si conformano alle disposizioni di cui al paragrafo 3.1.1 dello Statuto del Forum europeo della gioventù, approvato dall'assemblea generale del 26 aprile 2014, e all'articolo 28 dello Statuto del Forum nazionale dei giovani adottato con delibera dell'assemblea del 29 novembre 2008.


 

 

I commi da 470 a 477 istituiscono il Consiglio Nazionale dei Giovani quale organo consultivo e di rappresentanza, con funzioni volte ad incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale dell’Italia. Ulteriori compiti possono essere attribuiti con decreto del Presidente del Consiglio o dell’Autorità politica delegata in materia. Contestualmente, viene istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del MEF, con una dotazione di 200 mila euro per il 2019. Tra le funzioni in capo al Consiglio, si segnalano: la promozione del dialogo tra istituzioni ed organizzazioni giovanili, la formazione e lo sviluppo di organismi consultivi dei giovani a livello locale, l’espressione di pareri e proposte su atti normativi di iniziativa del Governo che interessano i giovani nonché la partecipazione ai forum associativi, europei ed internazionali. Il Consiglio è composto dalle associazioni giovanili maggiormente rappresentative e dai soggetti indicati nel proprio statuto. La prima Assemblea generale del Consiglio, a cui partecipano le associazioni aderenti al Forum Nazionale dei Giovani, stabilisce modalità e funzionamento del Consiglio Nazionale dei Giovani e ne approva lo Statuto e i regolamenti. A decorrere dalla data di adozione dello Statuto, il Consiglio Nazionale dei Giovani, subentra al Forum nazionale dei Giovani nella rappresentanza presso il Forum Europeo della Gioventù.

 

Più nel dettaglio, il comma 470 istituisce il Consiglio Nazionale dei Giovani, quale organo consultivo e di rappresentanza dei giovani. Contestualmente, per il finanziamento delle attività del Consiglio, viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del programma “Incentivazione e sostegno alla gioventù” della missione “Giovani e sport”, un fondo con una dotazione di 200.000 euro per il 2019, Le risorse sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero aperto presso la tesoreria centrale (comma 472).

 

Il successivo comma 473 illustra le finalità del Consiglio, al quale possono comunque essere attribuiti ulteriori compiti e funzioni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia. Più in particolare, al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del paese, il Consiglio Nazionale dei Giovani:

a) promuove il dialogo tra le istituzioni, le organizzazioni giovanili ed i giovani;

b) promuove il superamento degli ostacoli alla partecipazione dei giovani ai meccanismi della democrazia rappresentativa e diretta;

c) promuove la cittadinanza attiva dei giovani e, a tal fine, sostiene l'attività delle associazioni giovanili, favorendo lo scambio di buone pratiche e incrementando le reti tra le stesse;

d) agevola la formazione e lo sviluppo di organismi consultivi dei giovani a livello locale;

e) collabora con le amministrazioni conducendo studi e stilando rapporti sulla condizione giovanile utili a definire le politiche per i giovani;

f) esprime pareri e proposte sugli atti normativi di iniziativa del Governo che interessano i giovani;

g) partecipa ai forum associativi, europei ed internazionali, incoraggiando la comunicazione, le relazioni e gli scambi tra le organizzazioni giovanili dei diversi paesi.

 

Inoltre, il Consiglio Nazionale dei Giovani è ulteriormente sentito sulle questioni che il Presidente del Consiglio dei Ministri, o l'Autorità politica delegata in materia, ritengano opportuno sottoporre al suo esame e può anche essere sentito, su richiesta dei Ministri competenti e d'intesa con le Autorità politiche precedentemente indicate, su materie e politiche che abbiano impatto sulle giovani generazioni.

 

Si ricorda che il D.P.C.M. 27 giugno 2018 ha delegato il Sottosegretario Vincenzo Spadafora ad esercitare le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri nelle materie concernenti le politiche giovanili. In particolare, salve le competenze attribuite dalla legge ad altri Ministri, il Sottosegretario è delegato a promuovere e coordinare: le azioni di Governo volte ad assicurare l'attuazione delle politiche in favore dei giovani in ogni ambito, ivi compresi gli ambiti economico, fiscale, del lavoro, dello sviluppo umano e sociale, dell'educazione, dell'istruzione e della cultura, anche mediante il  coordinamento dei programmi finanziati dall'Unione europea; le azioni di  Governo in materia di scambi internazionali giovanili; le funzioni in tema di  contrasto e trattamento della devianza e del disagio giovanile in ogni ambito, ivi compresi quelli economico, fiscale, del lavoro, dello sviluppo umano e sociale, dell'educazione, dell'istruzione e della cultura. Inoltre il Sottosegretario esercita le funzioni di indirizzo e  vigilanza dell'Agenzia nazionale per i Giovani (ANG), organismo pubblico, dotato di autonomia organizzativa e finanziaria, creata in attuazione della Decisione 1719/2006/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio che ha istituito il programma comunitario Gioventù in Azione per il periodo 2007-2013. A partire dal 1 gennaio 2014 l’ANG è l’ente attuatore in Italia del capitolo Gioventù del nuovo Programma ERASMUS+, per il periodo 2014-2020. Inoltre, il Sottosegretario esercita tra le altre le funzioni relative alla gestione del Fondo per le politiche giovanili, del Fondo nazionale per le comunità giovanili (art. 1 comma 556 della Legge 266/2005) e del connesso Osservatorio nazionale sulle comunità giovanili.  Il Sottosegretario esercita, altresì, le funzioni in materia di Servizio civile nazionale. Per l'esercizio delle funzioni citate, il Sottosegretario si avvale del Dipartimento della gioventù e del Servizio civile nazionale.

 

A decorrere dalla data di adozione dello Statuto, il Consiglio Nazionale dei Giovani, subentra al Forum nazionale dei Giovani nella rappresentanza presso il Forum Europeo della Gioventù.

 

L’art. 1, comma 153 e 154, della Legge 311/2004, ha istituito, nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali, un Fondo speciale al fine di promuovere le politiche giovanili finalizzate alla partecipazione dei giovani sul piano culturale e sociale nella società e nelle istituzioni, mediante il sostegno della loro capacità progettuale e creativa e favorendo il formarsi di nuove realtà associative nonché consolidando e rafforzando quelle già esistenti. Al Fondo, per il 2005, era stata assegnata una dotazione di 5000.000 euro, di cui il 70 per cento destinato al finanziamento dei programmi e dei progetti del Forum nazionale dei giovani e il restante 30 per cento da ripartire tra i Forum dei giovani regionali e locali proporzionalmente alla presenza di associazioni e di giovani sul territorio.  Attualmente il Forum, costituito con atto del 26 febbraio 2004, è una realtà associativa formata da 75 organizzazioni, per una rappresentanza di circa 4 milioni di giovani.

 

Il comma 476 regolamenta composizione e funzionamento del Consiglio Nazionale dei Giovani, stabilendo che è composto dalle associazioni giovanili maggiormente rappresentative e dai soggetti indicati nel proprio statuto. La prima Assemblea generale del Consiglio, da tenersi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, stabilisce modalità e funzionamento del Consiglio Nazionale dei Giovani e ne approva lo Statuto e i regolamenti. Alla prima Assemblea generale del Consiglio partecipano le associazioni aderenti, alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, al Forum Nazionale dei Giovani. La disposizione sottolinea che tali modalità di funzionamento garantiscono l'effettiva rappresentanza dei giovani e la democraticità interna e si conformano alle disposizioni di cui al paragrafo 3.1.1 dello Statuto del Forum Europeo della Gioventù approvato dall'Assemblea generale del 26 aprile 2014 e all'articolo 28 dello Statuto del Forum Nazionale dei Giovani adottato con delibera dell'Assemblea del 29 novembre 2008.


 

Articolo 1, commi 478-480
(Misure di contrasto alla povertà educativa)

 


478.  Il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è prorogato per gli anni 2019, 2020 e 2021. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020; conseguentemente all'articolo 1, comma 202, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « pari a 100 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « pari a 60 milioni di euro ».

479.  All'articolo 1, comma 394, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo la parola: « 2018 » sono aggiunte le seguenti: « e pari al 65 per cento negli anni 2019, 2020 e 2021 ».

480.  All'articolo 1, comma 394, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « pari ad euro 100 milioni per ciascun anno » sono sostituite dalle seguenti: « pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 e a 55 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 ».


 

 

Il comma 478 proroga e rifinanzia, per gli anni 2019, 2020 e 2021, il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile; i commi 479 e 480 prorogano per il medesimo triennio il credito d’imposta concesso alle fondazioni di origine bancaria per i versamenti al predetto Fondo, riducendone l’entità dal 75 al 65 per cento degli importi versati ed abbassando il relativo limite di spesa da 100 a 55 milioni di euro annui.

 

Più in dettaglio il comma 478 proroga e rifinanzia, per gli anni 2019, 2020 e 2021, il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Sono dunque ridotti gli stanziamenti del FISPE - Fondo per interventi strutturali di politica economica (di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282) di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

Viene altresì ridotto di 40 milioni di euro (da 100 a 60 milioni di euro) il limite di spesa previsto, per il triennio 2019-2021, per il contributo conferito alle fondazioni bancarie, sotto forma di credito di imposta, per le erogazioni effettuate dalle stesse in specifici àmbiti dei servizi sanitari e socio assistenziali, che rientrino negli scopi statutari finalizzati alla promozione del welfare di comunità, purché in relazione ad attività non commerciali (articolo 1, comma 202 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, legge di bilancio 2018).

Detto contributo è assegnato fino ad esaurimento delle risorse disponibili secondo l’ordine cronologico di comunicazione all’ACRI (Associazione di fondazioni e Casse di Risparmio) in base ad una procedura prevista dalle medesime disposizioni in esame che coinvolge anche l’Agenzia delle entrate, da attuare con decreto MLPS-MEF.

 

I commi da 392 a 395 della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015) hanno istituito un Fondo sperimentale per il contrasto della povertà educativa minorile, alimentato da versamenti effettuati dalle fondazioni bancarie. Alle fondazioni è stato riconosciuto un credito d’imposta, pari al 75 per cento di quanto versato, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Le relative modalità di intervento sono state determinate mediante protocollo d’intesa sottoscritto il 29 aprile 2016,  tra le fondazioni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Le Fondazioni bancarie riferiscono di aver messo a disposizione 360 milioni di euro in tre anni (2016-2018). Il fondo viene realizzato tramite bandi, con l’obiettivo di coprire tutto il Paese e progressivamente coinvolgere tutte le fasce d’età dalla prima infanzia all’intera adolescenza (0-17 anni). Esso sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori.

Per un aggiornamento delle attività del Fondo si rinvia al relativo sito internet.

 

Il comma 479 proroga per il triennio 2019-2021 il credito d’imposta concesso alle fondazioni di origine bancaria per i versamenti al predetto Fondo, riducendone l’entità dal 75 al 65 per cento degli importi versati. Nel medesimo triennio viene altresì ridotto (comma 480) il relativo limite di spesa, che più precisamente viene abbassato da 100 a 55 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

Più in dettaglio, il comma 394 della richiamata legge di stabilità 2016 ha previsto, a favore delle fondazioni che abbiano effettuato versamenti nel Fondo, il riconoscimento di un credito d’imposta, pari al 75 per cento di quanto versato, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari a 100 milioni di euro per gli anni 2016, 2017 e 2018, secondo l’ordine temporale in cui le fondazioni comunicano l’impegno a finanziare i progetti individuati con il protocollo d’intesa citato.

Il credito è riconosciuto dall'Agenzia delle entrate con apposita comunicazione che dà atto della trasmissione della delibera di impegno irrevocabile al versamento al Fondo delle somme da ciascuna stanziate, nei termini e secondo le modalità previsti nel protocollo d'intesa. Dell'eventuale mancato versamento al Fondo delle somme indicate nella delibera di impegno rispondono solidalmente tutte le fondazioni aderenti allo stesso.

Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione (ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241), a decorrere dal periodo di imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Esso non è soggetto al limite di utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU dei modelli di dichiarazione dei redditi, vale a dire dei crediti nascenti da agevolazioni concesse alle imprese (articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007, che pone un tetto massimo annuale di 250.000 euro, con eventuale riporto in avanti dell’ammontare eccedente), né è soggetto ai limiti massimi di compensazione di debiti e crediti fiscali, previsti dall’articolo 34 della legge n. 388 del 2000, da ultimo elevati a 700.000 euro per ciascun anno solare (per effetto dell’articolo 9, comma 2 del decreto-legge n. 35 del 2013).

La norma stabilisce inoltre la cedibilità del credito d’imposta da parte delle fondazioni di origine bancaria a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile, e previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo.

Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 1° giugno 2016 ha attuato il credito d’imposta, definendo altresì le procedure per la concessione del contributo nel rispetto del limite di spesa di 100 milioni per gli anni 2016, 2017 e 2018.


 

Articolo 1, comma 481
(Fondo nazionale servizio civile)

 


481. Al fine di garantire il sostegno e lo sviluppo del servizio civile universale e stabilizzare il contingente complessivo di operatori volontari da avviare al servizio civile, al Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, sono assegnati euro 50.000.000 per l'anno 2019. Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 434, dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, relativa al Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, è ridotta di 50 milioni di euro per l'anno 2019.


 

 

Il comma 481 reca un rifinanziamento del Fondo nazionale per il servizio civile per 50 milioni di euro per l’anno 2019.

 

Si prevede un incremento di 50 milioni per il 2019 del Fondo nazionale per il servizio civile al fine di garantire il sostegno e lo sviluppo del servizio civile universale e stabilizzare il contingente complessivo di operatori volontari da avviare al servizio civile.

 

Si ricorda in proposito che il D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40, come modificato dal successivo D.Lgs. n. 43 del 2018, ha disposto l’istituzione del servizio civile "universale" (nella precedente normativa il riferimento era al servizio civile "nazionale") finalizzato alla difesa non armata e nonviolenta della Patria, all’educazione alla pace tra i popoli, nonché alla promozione dei valori fondativi della Repubblica.

I settori di intervento in cui si realizzano le finalità del servizio civile universale sono: assistenza; protezione civile; patrimonio ambientale e riqualificazione urbana; patrimonio storico, artistico e culturale; educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale, e dello sport; agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità; promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura italiana all'estero e sostegno alle comunità di italiani all’estero.

Alla base della programmazione del servizio civile universale è collocato il Piano triennale, modulato per Piani annuali; tali Piani sono predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sentite le amministrazioni competenti in base al settore e sono approvati con DPCM, previo parere della Consulta nazionale per il servizio civile universale e intesa della Conferenza Stato-regioni. Il Piano triennale è attuato mediante programmi di intervento proposti dagli enti di servizio civile universale che si articolano, a loro volta, in progetti i quali indicano: le azioni; il numero e la distribuzione degli operatori volontari nelle sedi di attuazione il personale dell'ente coinvolto.

La Presidenza del Consiglio cura l’amministrazione e la programmazione annuale delle risorse del Fondo nazionale per il servizio civile, alimentato con le risorse derivanti dal bilancio dello Stato nonché da altre fonti pubbliche e private, comprese quelle comunitarie. A tal fine elabora ogni anno - previo parere della Consulta nazionale del servizio civile universale e della Conferenza Stato-Regioni - un documento di programmazione finanziaria, che dispone la ripartizione delle risorse occorrenti per la realizzazione del servizio civile.

 

Il Fondo nazionale per il servizio civile, istituito dalla legge n. 230 del 1998, è quantificato annualmente dalla legge di bilancio dello Stato. Nel disegno di legge di bilancio 2019, originariamente presentato alle Camere, il capitolo 2185 nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze ("Fondo occorrente per gli interventi del servizio civile nazionale") recava finanziamenti pari a circa 148,1 milioni di euro per il 2019, 142,7 milioni per il 2020 e 101,8 milioni per il 2020. In virtù del rifinanziamento disposto con il comma 481, le previsioni, solo per il 2019, salgono a 198,1 milioni di euro.

 

La tabella che segue rappresenta la situazione del Fondo servizio civile nazionale a partire dal 2014, secondo i dati pubblicati in una nota ufficiale pubblicata sul sito del Dipartimento della gioventù e del Servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In particolare, nella prima colonna, sono evidenziate le previsioni iniziali da legge di bilancio, nella seconda colonna, sono riportati gli incrementi intervenuti durante l’esercizio e, nella terza, è indicato il totale degli stanziamenti utilizzati per l’avvio in servizio dei volontari.

 

FONDO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

Anno

Previsioni iniziali da Legge di Bilancio

Variazioni

Stanziamento totale

2014

106.051.194,00

105.009.992,00

211.061.186,00

2015

69.172.079,00

140.809.044,00

209.891.123,00

2016

115.060.024,00

116.098.163,00

231.158.187,00

2017

111.267.008,00

175.508.992,00

286.776.000,00

2018

179.809.403,00

120.225.117,00

300.034.520,00

2019

198.145.320,00

 

Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione per il 2019 a valere sul Fondo per l’attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate.


 

Articolo 1, comma 482
(Nuova disciplina del Fondo per le politiche della famiglia)

 


482.  All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i commi 1250, 1251 e 1252 sono sostituiti dai seguenti:

« 1250. Il Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è destinato a finanziare interventi in materia di politiche per la famiglia e misure di sostegno alla famiglia, alla natalità, alla maternità e alla paternità, al fine prioritario del contrasto della crisi demografica, nonché misure di sostegno alla componente anziana dei nuclei familiari. In particolare, il Fondo è utilizzato per finanziare:

a) l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, prevedendo la rappresentanza paritetica delle amministrazioni statali da un lato e delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali dall'altro, nonché la partecipazione dell'associazionismo e del terzo settore;

b) l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269;

c) l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103;

d) l'elaborazione, realizzata d'intesa con le altre amministrazioni statali competenti e con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un Piano nazionale per la famiglia che costituisca il quadro conoscitivo, promozionale e orientativo degli interventi relativi all'attuazione dei diritti della famiglia, nonché per acquisire proposte e indicazioni utili per il medesimo Piano e per verificarne successivamente l'efficacia, attraverso la promozione e l'organizzazione con cadenza biennale di una Conferenza nazionale sulla famiglia;

e) interventi volti a valorizzare il ruolo dei consultori familiari e dei centri per la famiglia; a tal fine il Ministro per la famiglia e le disabilità, unitamente al Ministro della salute, realizza un'intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, avente ad oggetto i criteri e le modalità per la riorganizzazione dei consultori familiari, finalizzata a potenziarne gli interventi sociali in favore delle famiglie;

f) interventi volti alla prevenzione di ogni abuso sessuale nei confronti dei minori e al contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, nonché progetti volti ad assicurare adeguati percorsi di sostegno, anche di natura economica, ai minori orfani per crimini domestici e alle loro famiglie, affidatarie o adottive;

g) progetti finalizzati alla protezione e alla presa in carico dei minori vittime di violenza assistita, nonché interventi a favore delle famiglie in cui sono presenti minori vittime di violenza assistita;

h) interventi a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riferimento alle situazioni di vulnerabilità socioeconomica e al disagio minorile, anche con riferimento al contrasto del fenomeno del cyberbullismo;

i) interventi per il sostegno dei genitori separati e divorziati, anche attraverso lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi sociali finalizzati alla loro presa in carico;

l) interventi per la diffusione della figura professionale dell'assistente familiare;

m) iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con almeno tre figli minori, compresa la carta della famiglia di cui all'articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

n) iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro, nonché di promozione del welfare familiare aziendale, comprese le azioni di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53;

o) interventi volti a favorire i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di crescere e di essere educato nell'ambito della propria famiglia. A tale fine il Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, un'intesa in sede di Conferenza unificata avente ad oggetto la definizione dei criteri e delle modalità sulla base dei quali le regioni, in concorso con gli enti locali, definiscono e attuano un programma sperimentale di azioni al quale concorrono i sistemi regionali integrati dei servizi alla persona;

p) attività di informazione e di comunicazione in materia di politiche per la famiglia;

q) interventi che diffondano e valorizzino, anche attraverso opportune sinergie, le migliori iniziative in materia di politiche familiari adottate da enti pubblici e privati, enti locali, imprese e associazioni, al fine di agevolare il mutuo scambio, la condivisione e il sostegno di esperienze virtuose e di buone pratiche;

r) interventi in materia di adozione e di affidamento, volti a tutelare il superiore interesse del minore e a sostenere le famiglie adottive o affidatarie, anche al fine di sostenere il percorso successivo all'adozione.

1251. Il Ministro per la famiglia e le disabilità si avvale, altresì, del Fondo per le politiche della famiglia per finanziare ulteriori iniziative volte a sostenere, a realizzare e a promuovere politiche a favore della famiglia.

1251-bis. Il Ministro per la famiglia e le disabilità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede alla razionalizzazione degli Osservatori di cui al comma 1250, lettere a), b) e c), anche mediante il riordino dell'organizzazione e del funzionamento degli stessi.

1252. Gli stanziamenti del Fondo per le politiche della famiglia sono ripartiti dal Ministro per la famiglia e le disabilità, con proprio decreto, ai fini del finanziamento del funzionamento degli Osservatori di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1250 e dell'attuazione delle misure di competenza statale definite nell'ambito dei correlati Piani nazionali, nonché del finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della famiglia; per le restanti finalità di cui ai commi 1250 e 1251, il Fondo è ripartito dal Ministro per la famiglia e le disabilità, con proprio decreto da adottare d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ».


 

 

Il comma 482 introduce una nuova disciplina e nuove finalizzazioni del Fondo per le politiche della famiglia, volto a finanziare interventi di sostegno alla famiglia, alla natalità, alla maternità e alla paternità, al fine prioritario del contrasto della crisi demografica, nonché per finanziare misure di sostegno alla componente anziana dei nuclei familiari. Fra le finalizzazioni del Fondo si ricordano:

- interventi volti a valorizzare il ruolo dei Centri per la famiglia;

- definizione di criteri e modalità per la riorganizzazione dei Consultori familiari (previa intesa in sede di Conferenza unificata);

- percorsi di sostegno, anche di natura economica, ai minori orfani di crimini domestici e alle loro famiglie, affidatarie o adottive;

- progetti finalizzati alla protezione e la presa in carico dei minori vittime di violenza assistita;

- contrasto del fenomeno del cyberbullismo;

- interventi per il sostegno dei genitori separati e divorziati;

- interventi volti a favorire i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l’abbandono dei minori:

- interventi in materia di adozione e affidamenti.

Le risorse del Fondo sono ripartite con due distinti decreti del Ministro della famiglia e della disabilità. Il primo decreto, adottato dal medesimo Ministro, dovrà ripartire le risorse destinate al funzionamento degli Osservatori la cui attività è sostenuta con le risorse del Fondo nonché ripartire le risorse per il finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della famiglia. Il secondo decreto, da adottare d’intesa con la Conferenza unificata, dovrà invece ripartire le risorse per le restanti finalità del Fondo, come ridisciplinato.

 

Il comma 251, ridisciplina il Fondo per le politiche della famiglia (di cui all’art. 1, commi da 1250 a 1252 della legge finanziaria 2007).

 

Si ricorda che la Sezione II della legge di bilancio 2019 ha incrementato il finanziamento del cap. 2102, Fondo per le politiche per la famiglia, (Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche di sostegno alla famiglia), che, in conseguenza di un robusto rifinanziamento di circa 99,8 milioni di euro, ha raggiunto la previsione integrata, sempre per ciascun anno del triennio, di circa 107,9 milioni di euro. Come rilevabile dall’Allegato alla Relazione Tecnica del disegno di legge di bilancio il rifinanziamento di 100 milioni è da considerarsi a regime.

 

Il Fondo per le politiche della famiglia è stato istituito ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legge 223/2006 per promuovere e realizzare interventi a tutela della famiglia, nonché per supportare l'Osservatorio nazionale sulla famiglia. Il Fondo è stato disciplinato dalla legge finanziaria 2007 (art. 1, commi 1250-1253 della legge 296/2006).

La legge di bilancio 2018 ha confermato, per il triennio 2017-2019, una dotazione del Fondo per le politiche della famiglia pari a circa 5 milioni di euro.

Si ricorda che, fino al 2015, nel Fondo per le politiche della famiglia erano appostate le risorse per il sostegno alle adozioni internazionali. Successivamente, è stata ritenuto opportuno costituire fondi finalizzati. A tal fine, la stabilità 2016 (commi 411-412 della legge 208/2015) ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 2134), per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un autonomo Fondo per le adozioni internazionali, dotato, nel 2016, di 15 milioni annui. La gestione del Fondo per le adozioni internazionali è stata quindi assegnata al Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. La legge di bilancio 2018 (legge 205/2017) ha rifinanziato il Fondo per le adozioni internazionali di ulteriori 10 milioni di euro; pertanto le risorse ora stanziate sono in complesso 25 milioni di euro, una parte delle quali destinate anche al funzionamento della CAI (Commissione adozioni internazionali)

Recentemente, l’art. 3 del decreto legge 86/2018, in materia di riordino delle competenze dei Ministeri, ha confermato in capo al Presidente del Consiglio, ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, le funzioni precedentemente svolte in materia di famiglia, attribuendone ulteriori con la finalità di raccordare alcune competenze proprie della materia della famiglia, quali i profili relativi alle adozioni, nazionali e internazionali, nonché un più ampio novero di funzioni attinenti l'infanzia e l'adolescenza.

Più in particolare, il decreto legge 86/2018 ha attribuito al Ministro per la famiglia e la disabilità le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e problematiche generazionali e relazionali, nonché le funzioni di competenza statale precedentemente attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di coordinamento delle politiche volte alla tutela dei diritti e alla promozione del benessere della famiglia, di interventi per il sostegno della maternità e della paternità (anche al fine del contrasto della crisi demografica), di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità, con riassegnazione della gestione delle risorse afferenti al Fondo sostegno alla natalità e della funzioni (precedentemente in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali) concernenti la Carta famiglia.

Con riferimento alle politiche per l'infanzia e l'adolescenza, l’art. 3 del decreto legge 86/2018 ha invece attribuito al Presidente del Consiglio, ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, il compito – precedentemente spettante al Ministro del lavoro e delle politiche sociali - di convocare periodicamente (e in ogni caso almeno ogni tre anni) la Conferenza nazionale sull'infanzia e sull'adolescenza e ha trasferito - dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali al Dipartimento per le politiche della famiglia - la funzione di organizzazione della medesima Conferenza. Inoltre, nell'ambito della Presidenza del Consiglio, sono state trasferite le funzioni inerenti all'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile dal Dipartimento per le pari opportunità al Dipartimento per le politiche della famiglia.

Infine, in materia di adozioni il decreto legge 86/2018 ha attribuito al Ministro per la famiglia e la disabilità le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di adozioni, anche internazionali, di minori italiani e stranieri, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, in ordine alla presidenza della Commissione per le adozioni internazionali da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, fatta salva la facoltà di delega della funzione.

 

Più in particolare:

L’intervento legislativo è stato attuato sostituendo l’art. 1, commi da 1250 a 1252, della legge finanziaria 2007 (legge 296/2006).

Come specificato dal novellato comma 1250, il Fondo è volto a finanziare interventi di sostegno alla famiglia, alla natalità, alla maternità e alla paternità, al fine prioritario del contrasto della crisi demografica, nonché per finanziare misure di sostegno alla componente anziana dei nuclei familiari.

 

Più precisamente, il Fondo per le politiche della famiglia viene finalizzato a finanziare i seguenti obiettivi:

a) l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, in seno al quale si stabilisce, come già previsto dalla legge finanziaria 2007, la rappresentanza paritetica delle amministrazioni statali da un lato, delle regioni, delle province autonome e degli enti locali dall'altro, nonché la partecipazione dell'associazionismo e del Terzo settore;

b) l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, la cui attività è già sostenuta con le risorse del Fondo politiche per la famiglia;

L’Osservatorio è stato finora operante presso la Presidenza del Consiglio– Dipartimento Pari opportunità. Compito dell’Osservatorio è acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività, svolte da tutte le PA, per la prevenzione e la repressione del fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori.

c) l’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, la cui attività è già sostenuta dalle risorse del Fondo.

L’Osservatorio è regolato dal DPR 103/2007, che ne affida la presidenza congiunta al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro con delega per le politiche della famiglia. Si ricorda che il D.L legge 86/2018 di riordino dei Ministeri ha affidato l’esercizio delle funzioni di competenza al Ministro delegato per la famiglia e la disabilità;

d) l'elaborazione, come già precedentemente previsto, di un Piano nazionale per la famiglia, e la promozione e organizzazione con cadenza biennale di una Conferenza nazionale sulla famiglia;

e) interventi volti a valorizzare il ruolo dei Consultori familiari e dei Centri per la famiglia, nonché a realizzare, unitamente al Ministro della salute, una intesa in sede di Conferenza unificata avente ad oggetto criteri e modalità per la riorganizzazione dei consultori familiari, finalizzata a potenziarne gli interventi sociali in favore delle famiglie. Si rileva, che la riorganizzazione dei consultori familiari era già prevista tra le finalità del Fondo, risulta invece assente la finalizzazione per i Centri per la famiglia.

f) interventi volti alla prevenzione di ogni abuso sessuale nei confronti dei minori e al contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, introducendo, rispetto a quanto precedentemente previsto, la previsione di progetti volti ad assicurare adeguati percorsi di sostegno, anche di natura economica, ai minori orfani di crimini domestici e alle loro famiglie, affidatarie o adottive;

g) progetti finalizzati alla protezione e la presa in carico dei minori vittime di violenza assistita (l’esperienza da parte del/la bambino/a di qualsiasi forma di maltrattamento, compiuto attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica, su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative), nonché interventi a favore delle famiglie in cui sono presenti minori vittime di violenza assistita. Tale finalizzazione delle risorse del Fondo costituisce una novità;

h) interventi a tutela dell’infanzia e dell’adolescenza, con particolare riferimento, innovando rispetto alle precedenti finalizzazioni, alle situazioni di vulnerabilità socioeconomica e al disagio minorile, anche con riferimento al contrasto del fenomeno del cyberbullismo;

Sul punto si ricorda che recentemente è stata approvata la legge 71/2017 a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, che promuove una progettualità intersettoriale volta alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo. La legge 71/2017 prevede, all’art.3,  l’istituzione di un Tavolo di lavoro interistituzionale, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, coordinato dal MIUR, con il compito di redigere un piano di azione integrato e realizzare un sistema di raccolta di dati per il monitoraggio, nonché di realizzare un sistema di raccolta di dati finalizzato non soltanto al monitoraggio dell’evoluzione dei fenomeni, ma anche al controllo dei contenuti per la tutela dei minori.

i) interventi per il sostegno dei genitori separati e divorziati, anche attraverso lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi sociali finalizzati alla loro presa in carico;

l) interventi per incentivare la diffusione della figura professionale dell’assistente familiare. Tale finalizzazione, già prevista dall’art. 1, comma 1251, lettera c), della finanziaria 2007, rivolgendosi a operatori di sostegno alla famiglia e alla persona, in grado di assistere nelle attività della vita quotidiana una persona anziana fragile, disabile, temporaneamente o permanentemente priva di autonomia, è l’unico riferimento alla componente anziana dei nuclei familiari;

m) iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con almeno tre figli minori, ivi compresa la Carta della famiglia (di cui all’art.1, comma 391, della legge di stabilità 2016, legge 208/2015);

n) iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53;

o) interventi volti a favorire i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l’abbandono e di consentire al minore di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia. A tal fine il Ministro per la famiglia e disabilità, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, promuove, un’intesa in sede di Conferenza unificata, avente ad oggetto la definizione dei criteri e delle modalità sulla base delle quali le regioni, in concorso con gli enti locali, definiscono ed attuano un programma sperimentale di azioni al quale concorrono i sistemi regionali integrati dei servizi alla persona;

Si rileva che finora tale finalizzazione del Fondo non esiste. Tuttavia, non si può fare a meno di pensare al Programma P.I.P.P.I. (Programma di Intervento per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione) nato nel 2010 da una collaborazione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Università di Padova, le 10 Città italiane riservatarie del fondo della legge 285/1997 e i servizi sociali di protezione e tutela minori nonché le Aziende che gestiscono i servizi sanitari degli enti locali coinvolti. Il Programma, in parte finanziato con i fondi dedicati alla legge 285/1997, ovvero con le risorse del Fondo infanzia ed adolescenza, intende innovare le pratiche di intervento nei confronti delle famiglie cosiddette negligenti per ridurre il rischio di maltrattamento e il conseguente allontanamento dei bambini dal nucleo familiare d’origine

p) attività di informazione e comunicazione in materia di politiche per la famiglia, precedentemente non prevista;

q) interventi che diffondano e valorizzino, anche attraverso opportune sinergie, le migliori iniziative in materia di politiche familiari adottate da enti pubblici e privati, enti locali, imprese e associazioni, al fine di agevolare il mutuo scambio, la condivisione e il sostegno di esperienze virtuose e buone pratiche. La finalizzazione del Fondo, già prevista (ai sensi dell’art. 1, comma 1250, della legge finanziaria 2007), rinvia ad iniziative in essere del Dipartimento per le politiche della famiglia quali il monitoraggio delle politiche della famiglia delle Regioni e dei Comuni italiani;

r) interventi in materia di adozione e affidamenti, volti a tutelare il superiore interesse del minore e a sostenere le famiglie affidatarie o adottive, anche al fine di sostenere il percorso successivo all’adozione.

 

Il novellato comma 1251 dispone che il Ministro per la famiglia e le disabilità si possa avvalere del Fondo per finanziare ulteriori iniziative volte a sostenere, realizzare e promuovere politiche a favore della famiglia.

L’introdotto comma 1251-bis specifica che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con uno o più regolamenti si provveda al riordino dell’organizzazione e del funzionamento dell’Osservatorio nazionale della famiglia, di quello per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, nonché dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza.

Il comma 1252, come novellato, dispone che il Fondo sia ripartito dal Ministro per la famiglia e le disabilità, con due decreti distinti. Il primo decreto, adottato dal medesimo Ministro, dovrà ripartire le risorse destinate al funzionamento dei tre Osservatori sopra citati e all’attuazione delle misure di competenza statale definite nell’ambito dei correlati Piani nazionali (Piano nazionale famiglia, Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, il quale costituisce parte integrante del Piano nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, predisposto dall’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza), nonché ripartire le risorse per il finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della famiglia. Il secondo decreto, da adottare previa intesa con la Conferenza unificata, dovrà invece ripartire le risorse del Fondo per le restanti finalità di cui ai commi 1250 e 1251.


 

Articolo 1, commi 483 e 484
(Incremento del Fondo caregiver familiare)

 


483.  Il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

484.  Al termine di ciascun esercizio finanziario, le somme residue del Fondo di cui al comma 483 e non impiegate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo Fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


 

 

I commi 483 e 484 dispongono un incremento del Fondo per il sostegno di cura e di assistenza del caregiver familiare, pari a 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021.

 

Il comma 483 dispone l’incremento di 5 milioni di euro del Fondo per il sostegno di cura e di assistenza del caregiver familiare. Il Fondo è stato istituito dall’art. 1, comma 254, della legge di bilancio 2018 (legge 205/2017) con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020. Pertanto, la rimodulazione complessiva della dotazione del Fondo è di 25 milioni nel 2019 e 2020, e di 5 milioni per il 2021.

Il successivo comma 484 prevede che al termine di ciascun esercizio finanziario le somme residue e non impiegate del citato Fondo, siano versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo Fondo. Tale previsione appare motivata dal fatto che la legge di bilancio 2018 ha finalizzato le risorse del Fondo al sostegno “di interventi legislativi per il riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale del prestatore di cure familiare”. Tali interventi legislativi non sono stati finora approvati, di conseguenza, presumibilmente, le risorse del Fondo per il 2018 non sono state completamente utilizzate. Recentemente, il decreto legge 86/2018 ha diversamente finalizzato le risorse del Fondo, prevedendo che queste siano destinate ad interventi in materia.

 

Più precisamente, il decreto legge 86/2018, di riordino delle competenze dei ministeri, ha disposto il trasferimento della dotazione del Fondo caregiver dallo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri. Se nella normativa previgente, il Fondo era finalizzato a sostenere gli interventi legislativi per il riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del prestatore di cure familiare, il decreto legge 86/2018, ha invece previsto che la dotazione del Fondo sia destinata ad interventi in materia, adottati secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio, ovvero del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata. Resta ferma la nozione di caregiver familiare posta dall'art. 1, comma 255, della legge di bilancio 2018 (legge 205/2017). Più precisamente, la norma definisce il caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 76/2016, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, in presenza di un handicap grave, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata , o sia titolare di indennità di accompagnamento.


 

Articolo 1, commi 485 e 486
(Misure di conciliazione vita-lavoro)

 


485.  All'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1.1. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro ».

486.  All'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità previsto dall'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ovvero dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ».


 

 

In alternativa a quanto previsto circa l’astensione dal lavoro delle donne in gravidanza, il comma 485 riconosce alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto, entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico competente attesti che tale opzione non porti pregiudizio alla salute della donna e del bambino. Il comma 486 pone a carico dei datori di lavoro, pubblici e privati, che stipulano accordi per lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile, l’obbligo di dare priorità alle richieste fatte dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del congedo di maternità, ovvero ai lavoratori con figli disabili.

 

In alternativa a quanto previsto dall’art. 16, c. 1, del D.Lgs. 151/2001[4],il comma 485 riconosce alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto, entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

 

Il comma  486 pone a carico dei datori di lavoro, pubblici e privati, che stipulano accordi per lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile (smart working), l’obbligo di dare priorità alle richieste di esecuzione del lavoro (secondo la suddetta modalità) fatte dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del congedo di maternità, ovvero ai lavoratori con figli disabili che necessitino di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale.


 

Articolo 1, comma 487
(Carta Famiglia)

 


487.  All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 391è sostituito dal seguente:

« 391. A decorrere dall'anno 2016 è istituita la carta della famiglia, destinata alle famiglie costituite da cittadini italiani ovvero appartenenti a Paesi membri dell'Unione europea regolarmente residenti nel territorio italiano, con almeno tre figli conviventi di età non superiore a 26 anni. La carta è rilasciata alle famiglie che ne facciano richiesta secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. La carta consente l'accesso a sconti sull'acquisto di beni o servizi ovvero a riduzioni tariffarie concessi dai soggetti pubblici o privati aderenti all'iniziativa. I soggetti che partecipano all'iniziativa, i quali concedono sconti o riduzioni maggiori di quelli normalmente praticati sul mercato, possono valorizzare la loro partecipazione all'iniziativa a scopi promozionali e pubblicitari. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021 a valere sulla dotazione del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 ».


 

 

Il comma 487 ha modificato la normativa in materia di Carta della famiglia relativamente alla platea dei destinatari. La Carta sarà infatti rilasciata alle famiglie costituite da cittadini italiani ovvero appartenenti a Paesi membri dell’Unione europea regolarmente residenti nel territorio italiano (precedentemente “alle famiglie di cittadini italiani o di cittadini stranieri regolarmente residenti nel territorio italiano”), con almeno tre figli conviventi di età non superiore ai 26 anni (precedentemente era richiesto il requisito della minore età). La carta sarà accordata su richiesta, in base ai criteri e con le modalità stabilite da un apposito decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio. Ai fini dell’attuazione della misura, il limite massimo di spesa previsto è di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021 a valere sulla dotazione del Fondo per le politiche della famiglia.

 

Il comma 487 modifica la normativa in materia di Carta della famiglia di cui all’art. 1, co. 391, della legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015) relativamente alla platea dei destinatari. Dal provvedimento in esame, la Carta è destinata alle famiglie costituite da cittadini italiani ovvero appartenenti a Paesi membri dell’Unione europea regolarmente residenti nel territorio italiano (la normativa previgente prevedeva che la carta fosse assegnata “alle famiglie di cittadini italiani o di cittadini stranieri regolarmente residenti nel territorio italiano”), con almeno tre figli conviventi di età non superiore ai 26 anni (precedentemente era richiesto il requisito della minore età). La carta è rilasciata alle famiglie che ne facciano richiesta, in base ai criteri e con le modalità stabilite da un apposito decreto del Presidente del Consiglio ovvero del Ministro delegato per le politiche della famiglia, di concerto con il MEF, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio. Ai fini dell’attuazione della misura, il limite massimo di spesa previsto è di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021 a valere sulla dotazione del Fondo per le politiche della famiglia. Si evidenzia che non viene modificata la funzionalità della carta che consente l’accesso a sconti sull'acquisto di beni o servizi e riduzioni tariffarie concessi dai soggetti pubblici o privati che intendano contribuire all'iniziativa. I soggetti che partecipano all'iniziativa, concedendo sconti o riduzioni maggiori di quelli normalmente praticati sul mercato, possono valorizzare a scopi promozionali e pubblicitari la loro partecipazione all'iniziativa.

 

Si ricorda che per le prestazioni non rientranti all'interno dei livelli essenziali, ex art. 117, secondo comma, lett. m) della Costituzione la giurisprudenza della Corte riconosce al legislatore la facoltà di sottoporre l'erogazione del beneficio allo straniero a requisiti molto stringenti, come, ad esempio, una residenza sul territorio superiore ai 5 anni ma in ogni caso il controllo a cui tali norme sono sottoposte è quello del principio di ragionevolezza piena.

A tal proposito si ricorda che da ultimo, con la sentenza 106/2018, la Corte è intervenuta sulla previsione della legge regionale della Liguria che richiedeva un periodo di residenza di 10 anni nel territorio della regione per il migrante intenzionato ad accedere all'assegnazione di un alloggio popolare rilevando che le politiche sociali ben possono richiedere un radicamento territoriale continuativo e ulteriore rispetto alla sola residenza (sentenza n. 432 del 2005; ordinanza n. 32 del 2008) ma ciò sempreché un tale più incisivo radicamento territoriale, richiesto ai cittadini di paesi terzi ai fini dell'accesso alle prestazioni in questione, sia contenuto entro limiti non arbitrari e irragionevoli (sentenza n. 222 del 2013). La Corte ha riscontrato in tale caso una irragionevolezza e mancanza di proporzionalità risolventesi in una forma dissimulata di discriminazione nei confronti degli extracomunitari.


 

Articolo 1, comma 488
(Buono per l’iscrizione in asili nido)

 


488.  All'articolo 1, comma 355, primo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « a partire dall'anno 2017, un buono di 1.000 euro su base annua e parametrato a undici mensilità » sono sostituite dalle seguenti: « un buono di importo pari a 1.000 euro su base annua, parametrato a undici mensilità, per gli anni 2017 e 2018, elevato a 1.500 euro su base annua per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021; l'importo del buono spettante a decorrere dall'anno 2022 è determinato, nel rispetto del limite di spesa programmato e in misura comunque non inferiore a 1.000 euro su base annua, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2021 tenuto conto degli esiti del monitoraggio di cui al quinto periodo del presente comma ». L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è ridotta di 40 milioni di euro per l'anno 2020.


 

 

Il comma 488 eleva da 1.000 a 1.500 euro su base annua il buono per l’iscrizione in asili nido pubblici o privati e lo estende a ciascun anno del triennio 2019-2021. A decorrere dal 2022, il buono è determinato con DPCM, da adottare entro il 30 settembre 2021, nel rispetto del limite di spesa programmato, e comunque per un importo non inferiore a 1.000 euro su base annua, tenuto conto degli esiti del monitoraggio previsto per la misura.

 

Il comma 488 eleva a 1.500 euro su base annua il buono per l’iscrizione in asili nido pubblici o privati previsto alla legge di bilancio 2017 (art. 1, co. 355, della L. 232 del 2016) e lo estende a ciascun anno del triennio 2019-2021. A decorrere dal 2022 esso è determinato, nel rispetto del limite di spesa programmato e comunque per un importo non inferiore a 1.000 euro su base annua, con DPCM, su proposta del Ministro con delega in materia di politiche per la famiglia, con il concerto del MLPS e MEF, da adottare entro il 30 settembre 2021, tenuto conto degli esiti del monitoraggio previsto per la misura. Conseguentemente, viene ridotta, per il 2020, di 40 milioni l’autorizzazione di spesa del Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo del capitale immateriale, della competitività e della produttività, connessi anche al programma Industria 4.0.

 

La legge di bilancio 2017 (art. 1, comma 355, della legg 232/2017) ha introdotto, a decorrere dal 2017, l'erogazione di un buono di 1.000 euro su base annua, corrisposti in 11 mensilità, pari a circa 90,9 euro mensili, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici o privati. Il beneficio è anche utilizzabile per il supporto, presso la propria abitazione, dei bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche.

Il buono è riferito ai nuovi nati a decorrere dal 1° gennaio 2016 e potrà essere percepito per un massimo di un triennio, visto che si riferisce alla platea dei bambini da 0 a 3 anni.

Le modalità di attuazione sono state stabilite dal D.p.c.m. 17 febbraio 2017 Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) - Agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati, pubblicato sulla G. U. n.90 del 18 aprile 2017 che ha specificato che:

§  il genitore richiedente deve essere in possesso della cittadinanza italiana, oppure di uno Stato membro dell'UE oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e deve essere residente in Italia;

§  per accedere al beneficio, il genitore richiedente presenta domanda all'INPS tramite i canali telematici, indicando, al momento della domanda stessa, a quale fattispecie (pagamento retta asilo o supporto presso la propria abitazione) intende accedere;

§  i benefici sono cumulabili con i voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero con il contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati;

§  per ciascun anno, a decorrere dal 2017, le domande possono essere presentate entro il 31 dicembre e il beneficio è erogato, secondo l'ordine di presentazione telematica delle domande, nel limite di spesa di 144 milioni di euro per il 2017, 250 milioni per il 2018, 300 milioni per il 2019, e di 330 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Superato il limite di spesa non verranno prese in considerazione ulteriori domande.


 

Articolo 1, commi 489-491
(Istituzione del Fondo per l'accessibilità
e la mobilità delle persone con disabilità)

 


489.  Al fine di garantire l'attuazione della legge 3 marzo 2009, n. 18, e dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), sull'accessibilità ai trasporti, e dell'articolo 20, sulla mobilità personale, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della citata legge n. 18 del 2009, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo per l'accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità. Il Fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi finalizzati all'innovazione tecnologica delle strutture, contrassegno e segnaletica per la mobilità delle persone con disabilità di cui all'articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

490.  La dotazione del Fondo di cui al comma 489 è di 5 milioni di euro per l'anno 2019. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

491.  Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la famiglia e le disabilità, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentiti l'Automobile Club d'Italia - ACI e le associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono definiti annualmente gli interventi finalizzati alla prevenzione dell'uso indebito dell'autorizzazione di cui all'articolo 381, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, nonché per l'innovazione tecnologica delle strutture, del contrassegno e della segnaletica per la mobilità delle persone con disabilità di cui al comma 489, secondo periodo.


 

 

I commi da 489 a 491 istituiscono e recano la disciplina del Fondo per l'accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità

 

Il comma 489, in attuazione della legge n. 18 del 2009 (recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità) e della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, prevede l'istituzione di un apposito Fondo presso il ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

Il nuovo Fondo, denominato "Fondo per l'accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità" è destinato alla copertura finanziaria di interventi volti alla innovazione tecnologica delle strutture, contrassegno e segnaletica per la mobilità delle persone con disabilità di cui all'articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495[5].

Ai sensi del comma 490 la dotazione del Fondo è di 5 milioni di euro per l’anno 2019.

 

Il comma 491 demanda ad un successivo decreto del Ministro per le infrastrutture e trasporti, da adottarsi di concerto con il Ministro per la famiglia e le disabilità, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata e sentito l'Automobile Club d'Italia – A.C.I. e le Associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la definizione annuale degli interventi finalizzati:

§  alla prevenzione dell'uso indebito del contrassegno di parcheggio per disabili (di cui al comma 2 dell'articolo 381 del d.P.R. n. 495 del 1992);

§  all'innovazione tecnologica delle strutture, contrassegno e segnaletica per la mobilità delle persone con disabilità.


 

Articolo 1, comma 492
(Incremento del Fondo per le vittime di violenza domestica)

 


492.  Il fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementato di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Tale incremento è destinato alle seguenti finalità:

a)  una quota pari a 2 milioni di euro annui è destinata all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa secondo le disposizioni della presente legge. Almeno il 70 per cento di tale somma è destinato agli interventi in favore dei minori; la quota restante, ove ne ricorrano i presupposti, agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti;

b)  una quota pari a 3 milioni di euro annui è destinata, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, a misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie.


 

 

Il comma 492 incrementa di 5 milioni di euro la dotazione del Fondo per l'indennizzo in favore degli orfani per crimini domestici.

 

Il comma 492 incrementa di 5 milioni di euro, a decorrere dal 2019, la dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché agli orfani per crimini domestici.

 

Le risorse sono così ripartite:

§  2 milioni di euro sono destinati all’erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e sostegno per l’inserimento dei medesimi nell’attività lavorativa. Il comma precisa che almeno il 70 percento di tale somma deve essere destinato agli interventi in favore dei minori, mentre la quota restante, ove ne ricorrano i presupposti, può essere utilizzata per finanziare gli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti;

 

La legge n.10 del 2011 all’art.1 comma 6-sexies ha unificato nel Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura i preesistenti Fondi:

-       Il Fondo di solidarietà alle vittime delle richieste estorsive e dell’usura, istituito con D.P.R. 455/99;

-      Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti, istituito con legge n. 512/99.

Successivamente con l’art. 14 della legge n. 122 del 2016 il Fondo è stato destinato anche all’indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti.

Da ultimo la legge n. 4 del 2018, recante disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici, è intervenuta sul Fondo incrementandone la dotazione di due milioni di euro annui a partire dal 2017. L'articolo 11 della legge del 2018 precisa che tale somma è destinata all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa secondo le disposizioni della presente legge. Almeno il 70 per cento di tale somma è destinato agli interventi in favore dei minori; la quota restante è destinata, ove ne ricorrano i presupposti, agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti.

I criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse erano demandati ad un regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro dell'interno, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, da emanarsi entro il 16 maggio 2018.

 

§  3 milioni di euro sono destinati, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 5, comma 4, della 4 maggio 1983, n.184 e successive modificazioni, a misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie.

 

Il comma 4 dell'articolo 5 della legge n. 184 del 1983 (Diritto del minore ad una famiglia) prevede che lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria.


 

Articolo 1, commi 493-507
(Fondo Indennizzo Risparmiatori - FIR)

 


493.  Per la tutela del risparmio e per il rispetto del dovere di disciplinare, coordinare e controllare l'esercizio del credito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo indennizzo risparmiatori (FIR), con una dotazione iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Il FIR eroga indennizzi a favore dei risparmiatori come definiti al comma 494 che hanno subìto un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, in ragione delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

494.  Hanno accesso alle prestazioni del FIR i risparmiatori, persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale di cui, rispettivamente, agli articoli 32 e 35 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che occupano meno di dieci persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro, in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche di cui al comma 493 alla data del provvedimento di messa in liquidazione, ovvero i loro successori e aventi causa.

495.  Sono in ogni caso esclusi dall'accesso alle prestazioni del FIR le controparti qualificate di cui all'articolo 6, comma 2-quater, lettera d), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e i clienti professionali, di cui ai commi 2-quinquies e 2-sexies del medesimo articolo 6.

496.  La misura dell'indennizzo per gli azionisti di cui al comma 494 è commisurata al 30 per cento del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore. La percentuale del 30 per cento, entro tale limite, può essere incrementata qualora in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 le somme complessivamente erogate per l'indennizzo secondo il piano di riparto siano inferiori alla previsione di spesa dell'esercizio finanziario, nel pieno rispetto dei limiti di spesa, della dotazione finanziaria del FIR e fino al suo esaurimento, fermo restando quanto previsto al comma 499.

497.  La misura dell'indennizzo per gli obbligazionisti subordinati di cui al comma 494 è commisurata al 95 per cento del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore. La percentuale del 95 per cento, entro tale limite, può essere incrementata qualora in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 le somme complessivamente erogate per l'indennizzo secondo il piano di riparto siano inferiori alla previsione di spesa dell'esercizio finanziario, nel pieno rispetto dei limiti di spesa, della dotazione finanziaria del FIR e fino al suo esaurimento, fermo restando quanto previsto al comma 499.

498.  Le somme erogate a norma dell'articolo 11, comma 1-bis, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, sono assegnate a titolo di indennizzo ai sensi del secondo periodo del comma 493. Conseguentemente, il FIR è surrogato nei diritti del risparmiatore per l'importo corrisposto.

499.  L'indennizzo di cui al comma 496 è corrisposto al netto di eventuali rimborsi ricevuti a titolo di transazione con le banche di cui al comma 493 nonché di ogni altra forma di ristoro, rimborso o risarcimento. A tal fine, il Fondo interbancario di tutela del deposito (FITD), attraverso la collaborazione del sistema bancario e delle banche in liquidazione, documenta il costo di acquisto e l'incasso di somme derivanti da altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento.

500.  L'indennizzo di cui al comma 497 è corrisposto al netto di eventuali rimborsi ricevuti a titolo di transazione con le banche di cui al comma 493 nonché di ogni altra forma di ristoro, rimborso o risarcimento, nonché del differenziale cedole percepite rispetto a titoli di Stato di durata equivalente. A tal fine, il Fondo interbancario di tutela del deposito (FITD), attraverso la collaborazione del sistema bancario e delle banche in liquidazione, documenta il costo di acquisto e l'incasso di somme derivanti da altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento, nonché del differenziale tasso di rendimento delle cedole percepite rispetto a titoli di Stato con scadenza equivalente.

501.  Il FIR opera entro i limiti della dotazione finanziaria e fino a concorrenza delle risorse. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di presentazione della domanda di indennizzo nonché il piano di riparto semestrale delle risorse disponibili. Con il medesimo decreto è istituita una commissione tecnica per l'esame e l'ammissione delle domande all'indennizzo del FIR, composta da nove membri in possesso di idonei requisiti di competenza, onorabilità e probità. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è determinato il compenso da attribuire ai componenti della commissione tecnica. Ai relativi oneri, pari a 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante la dotazione del FIR. La domanda di indennizzo, corredata di idonea documentazione attestante i requisiti di cui al comma 494, è inviata al Ministro dell'economia e delle finanze entro il termine di centottanta giorni dalla pubblicazione del citato decreto. La prestazione di collaborazione nella presentazione della domanda e le attività conseguenti non rientrano nell'ambito delle prestazioni forensi e non danno luogo a compenso.

502.  I risparmiatori che documentano nella domanda di indennizzo un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a 35.000 euro nell'anno 2018 sono soddisfatti con priorità a valere sulla dotazione del FIR.

503.  L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1106, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è ridotta di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 7-quinquies, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono versate per l'importo di 500 milioni di euro all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 marzo 2019 e restano acquisite all'erario. Le somme non impegnate al termine di ciascun esercizio finanziario sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate negli esercizi successivi.

504.  Il Fondo di ristoro finanziario di cui all'articolo 1, commi da 1106 a 1108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito dal FIR. All'articolo 1, comma 1107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il primo e il secondo periodo sono soppressi.

505.  Non hanno accesso in ogni caso alle prestazioni del FIR i soggetti che abbiano avuto, nelle banche di cui al comma 493 o loro controllate, dal 1° gennaio 2007, gli incarichi di: componente del consiglio di amministrazione e degli organi di controllo e di vigilanza, inclusi gli organi che svolgono funzioni di gestione del rischio e revisione interna; membro del collegio sindacale; consigliere delegato; direttore generale e vice direttore generale, nonché i loro parenti ed affini di primo e di secondo grado.

506.  Al comma 3, alinea, dell'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: « L'importo dell'indennizzo forfetario è pari all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari » sono sostituite dalle seguenti: « L'importo dell'indennizzo forfetario è pari al 95 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari ». Conseguentemente il Fondo interbancario di tutela del deposito (FITD) integra i rimborsi già effettuati entro il 31 dicembre 2019.

507.  Entro il 30 settembre 2019, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione relativa all'attuazione dei commi da 493 a 506 nella quale comunica il numero dei risparmiatori indennizzati, le risorse della dotazione del FIR a tale scopo destinate, quelle accertate e disponibili per l'eventuale incremento dell'indennizzo a norma del comma 496, nonché il numero stimato dei risparmiatori che hanno titolo ad accedere alle risorse del FIR. Con la medesima relazione il Ministro dell'economia e delle finanze comunica l'ammontare stimato delle risorse destinate all'indennizzo dei risparmiatori aventi titolo che conseguentemente sono iscritte nel bilancio di previsione dell'anno 2020.


 

 

I commi da 493 a 507 istituiscono, con una dotazione finanziaria di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2021, e disciplinano il Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) per i risparmiatori che hanno subìto un pregiudizio ingiusto in relazione all'investimento in azioni di banche poste in liquidazione coatta amministrativa nell'ultimo biennio, usufruendo dei servizi prestati dalla banca emittente o da società controllata. Tale Fondo sostituisce quello istituito dalla legge di bilancio 2018, avente analoghe finalità. L’indennizzo, non più subordinato all’accertamento del danno ingiusto da parte del giudice o dell’arbitro finanziario, per gli azionisti è commisurato al 30 per cento del costo di acquisto, mentre per gli obbligazionisti è commisurato al 95 per cento del costo di acquisto, in ogni caso entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore.

 

In particolare, il comma 493 istituisce nello stato di previsione del MEF, con una dotazione finanziaria iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, un Fondo indennizzo risparmiatori (FIR), per i risparmiatori che hanno subìto un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia e poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018.

I casi più significativi, in termini di soggetti coinvolti, riguardano le quattro banche poste in risoluzione a novembre 2015 e, successivamente, in liquidazione (Banca delle Marche Spa, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa, Cassa di Risparmio di Ferrara Spa e Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti Spa), nonché la Banca popolare di Vicenza e Veneto banca, di cui è stata decretata la liquidazione coatta amministrativa nel giugno 2017 (decreto legge n. 99 del 2017).

Il pregiudizio ingiusto viene riconosciuto in ragione delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998 - TUF).

In particolare, ai sensi dell’articolo 21 TUF, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono:

a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;

b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;

c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;

d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività.

Ai sensi dell’articolo 23 TUF, i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori, sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.

 

La definizione dei risparmiatori che possono accedere al fondo è disposta dal comma 494: si tratta di persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti, ma anche di organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e microimprese in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche citate alla data del provvedimento di messa in liquidazione, ovvero i loro successori e aventi causa.

Ai sensi del comma 495 sono esclusi dall’accesso alle prestazioni del Fondo le controparti qualificate e i clienti professionali (come definiti nel TUF).

L'accesso al FIR, con la conseguente erogazione di somme da parte dello Stato, si basa dunque sul riconoscimento presuntivo che le condotte delle banche italiane poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018 siano state caratterizzate dalla ("massiva") violazione degli obblighi di legge, nei confronti di specifiche categorie di soggetti, fra i quali sono ricomprese anche talune categorie di imprese.

A tale proposito, si ricorda che l'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede, con riferimento agli aiuti concessi dagli Stati, che (comma 1) "sono incompatibili con il mercato interno [...] gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza".

In particolare, la disciplina europea in materia di gestione delle crisi bancarie, prevede che i depositi fino a 100.000 euro sono interamente protetti dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo per le banche di credito cooperativo e dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi per le altre banche; per quanto riguarda l’eventualità che la parte eccedente i 100.000 euro possa essere intaccata in caso di bail-in bisogna sottolineare che i depositi di persone fisiche e quelli delle piccole e medie imprese saranno comunque gli ultimi chiamati a concorrere alle perdite. Di fatto, le nuove norme stabiliscono una distinzione tra investitori - chiamati a condividere una parte dei rischi dell’impresa bancaria a fronte della più elevata remunerazione degli strumenti detenuti - e risparmiatori, protetti dai rischi soprattutto se detentori di depositi di ammontare contenuto.

La misura dell’indennizzo per gli azionisti, non più subordinato all’accertamento del danno ingiusto da parte del giudice o dell’arbitro finanziario, è commisurata al 30 per cento del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore. La percentuale del 30 per cento può essere incrementata qualora in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 le somme complessivamente erogate per l’indennizzo secondo il piano di riparto siano inferiori alla previsione di spesa dell’esercizio finanziario, nel pieno rispetto dei limiti di spesa, della dotazione finanziaria del Fondo e fino al suo esaurimento (comma 496).

 

Ai sensi del comma 497, la misura dell’indennizzo per gli obbligazionisti subordinati, anch’esso non più subordinato all’accertamento del danno ingiusto da parte del giudice o dell’arbitro finanziario, è commisurata al 95 per cento del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore. Anche in tal caso, la percentuale può essere incrementata alle condizioni sopra illustrate.

Le somme già erogate ai risparmiatori destinatari di pronuncia favorevole adottata dall'ACF in via transitoria a norma dell’articolo 11, comma 1-bis, del decreto legge n. 91 del 2018, sono assegnate a titolo di indennizzo ai sensi delle norme in commento. Pertanto, il Fondo è surrogato nei diritti del risparmiatore per l’importo corrisposto (comma 498).

Si ricorda che il comma 1-bis dell’articolo 11 aveva esteso l’operatività del Fondo per l'erogazione di misure di ristoro in favore di risparmiatori, istituito dalla legge di bilancio 2018 e ora sostituito dal Fondo in commento, anche ai risparmiatori destinatari di pronunce favorevoli dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) e posticipato al 31 gennaio 2019 il termine per l’emanazione delle norme secondarie di attuazione della disciplina del Fondo (non emanate).

La nuova disciplina – che amplia il novero dei soggetti destinatari dell’indennizzo ad esempio ai soggetti destinatari di una pronuncia contraria dell'ACF, anche solo per una parte del capitale investito – sembra consentire l’accesso alle prestazioni del FIR, alle condizioni previste dalla legge, anche ai risparmiatori che non hanno potuto usufruire dell’indennizzo forfettario a carico del Fondo di solidarietà disciplinato dalla legge di stabilità 2016 e successive modifiche (per il cui funzionamento si veda infra, al comma 506).

 

I commi 499 e 500 chiariscono che l’indennizzo è corrisposto agli azionisti e agli obbligazionisti al netto di eventuali rimborsi ricevuti a titolo di transazione con le banche, nonché di ogni altra forme di ristoro, rimborso o risarcimento. A tal fine, il Fondo Interbancario di Tutela del Deposito (FITD), attraverso la collaborazione del sistema bancario e delle banche in liquidazione, documenta il costo di acquisto, l'incasso di somme derivanti da altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento, nonché – per i soli obbligazionisti subordinati – del differenziale tasso di rendimento delle cedole percepite rispetto a titoli di Stato con scadenze equivalente.

 

Si segnala, in particolare, che nel gennaio 2017 la Banca popolare di Vicenza e Veneto banca hanno rivolto ai propri soci delle offerte di transazione volte a determinare un indennizzo forfettario corrisposto a fronte della rinuncia ad agire contro le stesse banche in relazione a tutte le operazioni di acquisto o sottoscrizione di azioni o al loro mancato disinvestimento. In base ai dati diffusi dagli offerenti, hanno aderito per Veneto banca 54.374 azionisti (il 72,6 per cento circa del totale), portatori del 67,6% delle azioni comprese nel perimetro dell'offerta, e per Banca popolare di Vicenza 66.770 azionisti (il 71,9 per cento del totale), portatori del 68,7% delle azioni comprese nell’offerta.

 

Il comma 501 prevede che il Fondo operi entro i limiti della dotazione finanziaria e fino a concorrenza delle risorse. Con decreto del MEF da emanare entro il 31 gennaio 2019, sono definite le modalità di presentazione della domanda di indennizzo nonché il piano di riparto semestrale delle risorse disponibili. Con il medesimo decreto è istituita una commissione tecnica per l’esame e l’ammissione delle domande all’indennizzo del Fondo, composta da 9 membri in possesso di idonei requisiti di competenza, onorabilità e probità.

La domanda di indennizzo, corredata da idonea documentazione attestante i requisiti prescritti, è inviata al MEF entro il termine di 180 giorni dalla pubblicazione del citato decreto. L'ultimo periodo del comma 501 stabilisce che la prestazione di collaborazione nella presentazione della domanda, e le attività conseguenti, non rientrano nell’ambito delle prestazioni forensi e non danno luogo a compenso.

 

Ai sensi del comma 502, i risparmiatori che documentano nella domanda di indennizzo un valore ISEE inferiore a 35.000 euro nell’anno 2018 sono soddisfatti con priorità a valere sulla dotazione del Fondo.

 

Il comma 503 reca le norme relative all’autorizzazione di spesa, mentre il comma 504 stabilisce che il vigente Fondo di ristoro finanziario (disciplinato dall’articolo 1, commi da 1106 a 1108, della legge n. 205 del 2017 - legge di bilancio 2018) è sostituito dal Fondo in commento e pertanto abroga il primo e il secondo periodo dell’articolo 1, comma 1107, della legge di bilancio 2018.

 

Sono in ogni caso esclusi dalle prestazioni del Fondo i soggetti che abbiano avuto, nelle banche in esame o loro controllate, dal 1° gennaio 2007, incarichi negli organi di amministrazione, controllo e vigilanza, ovvero direttivi, nonché i loro parenti ed affini di primo e di secondo grado (comma 505).

 

Il comma 506 interviene sulle modalità di accesso al Fondo di solidarietà con erogazione diretta (articolo 9, del decreto legge n. 59 del 2016) elevando l'importo dell'indennizzo forfetario dall’80 al 95 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari e stabilendo quindi che il Fondo Interbancario di Tutela del Deposito (FITD) integri i rimborsi già effettuati entro il 31 dicembre 2019.

 

Il decreto legge n. 59 del 2016 ha attribuito al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) la gestione e l’alimentazione finanziaria del Fondo di Solidarietà, istituito dalla legge di Stabilità per il 2016, con lo scopo di erogare prestazioni per il ristoro degli investitori in strumenti finanziari subordinati emessi dalle quattro banche poste in risoluzione a novembre 2015 (Banca delle Marche Spa, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa, Cassa di Risparmio di Ferrara Spa e Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti Spa). Lo stesso decreto legge ha disciplinato le modalità di accesso all’indennizzo forfettario. Il decreto legge n. 237 del 2016 ha introdotto talune modifiche alla disciplina del Fondo di Solidarietà prevedendo, in particolare: i) l’ampliamento della categoria dei soggetti legittimati a presentare le istanze di indennizzo forfettario; ii) le modalità di calcolo dei requisiti per accedere all’indennizzo iii) il prolungamento al 31 maggio 2017 del termine per la presentazione delle istanze da parte dei soggetti legittimati. L’accesso al rimborso è stato possibile secondo due modalità: indennizzo forfettario o procedura arbitrale (di cui all’art. 1, commi da 857 a 860 della legge di Stabilità 2016).

L’attività di rimborso forfettario degli investitori in titoli subordinati emessi dalle quattro banche poste in risoluzione a novembre 2015 si è conclusa a fine marzo 2018. Il FITD, in qualità di gestore del Fondo di solidarietà, ha complessivamente liquidato 15.443 istanze per un ammontare complessivo pari a 180,85 milioni di euro (tutti fondi privati); i dati definitivi sono disponibili sul sito del FITD.

Successivamente, il decreto legge n. 99 del 2017, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. ha esteso l’ambito di applicazione del Fondo di Solidarietà al ristoro degli investitori in strumenti finanziari subordinati emessi dalle due banche venete poste in liquidazione coatta amministrativa, rinviando alla disciplina di cui al menzionato decreto n. 59 del 2016 e successive modificazioni. Il termine per la presentazione delle relative istanze è scaduto il 30 settembre 2017. Il FIDT ha reso noto di aver registrato, con riferimento alle due banche venete, complessivamente 8.479 richieste di indennizzo forfettario. L’attività di liquidazione è iniziata a fine aprile 2018 e risulta tuttora in corso.

 

Con riferimento, invece, alla liquidazione dei lodi disposti dai Collegi Arbitrali, la disciplina della procedura (ai sensi dell’art. 1, commi da 857 a 860 della legge di Stabilità 2016) è contenuta in appositi decreti ministeriali, entrati in vigore il 28 giugno 2017. Al riguardo, il decreto n. 82 del 28 aprile 2017 disciplina i criteri e le modalità di nomina degli arbitri, il supporto organizzativo alla procedura e le modalità di funzionamento del Collegio arbitrale per l'erogazione di prestazioni del Fondo di solidarietà. Il decreto n. 83 del 2017 contiene il Regolamento riferito alle modalità e alle condizioni di accesso al Fondo di solidarietà tramite la procedura arbitrale, in via alternativa rispetto alla presentazione dell’istanza di indennizzo forfettario. In particolare, il Fondo entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto n. 83 (avvenuta il 13.6.2017) ha proposto agli obbligazionisti, nelle forme dell’offerta al pubblico, la facoltà di determinazione delle prestazioni (articolo 3) ossia la modalità di ristoro del pregiudizio subito, in ragione della violazione dei suddetti obblighi. Entro i successivi 4 mesi, l’investitore è stato posto in condizioni - a pena di decadenza – di presentare il ricorso al Collegio Arbitrale. In sostanza, dunque, anche i termini per l’accesso all’indennizzo previa procedura arbitrale sono scaduti.

Le risorse per la liquidazione previa procedura arbitrale sono fornite dalle banche consorziate al FITD e hanno, quindi, natura privata. L’informativa sullo stato delle liquidazioni è anch’essa disponibile sul sito FITD e risulta tuttora in corso.

 

Si evidenzia che non risulta chiaramente dalla lettera della disposizione se il termine del 31 dicembre 2019 sia perentorio (sebbene non siano previste sanzioni per l’eventuale superamento) e se l’integrazione del rimborso debba avvenire, come sembra, esclusivamente a carico delle risorse FITD e, dunque, a carico del sistema bancario.

Infine, il comma 507 stabilisce che entro il 30 settembre 2019, il Ministro dell’Economia e delle Finanze presenta al Parlamento una relazione relativa all’attuazione delle disposizioni in commento nella quale comunica il numero dei risparmiatori indennizzati, delle risorse destinate e di quelle disponibili per l’eventuale incremento dell’indennizzo, nonché il numero stimato dei risparmiatori che hanno titolo ad accedere alle risorse del Fondo.

 

Si segnala che le norme in commento, nelle more dell’emanazione della disciplina secondaria attuativa, non contengono specifiche indicazioni per la fase transitoria di passaggio dal previgente Fondo di ristoro finanziario (disciplinato dall’articolo 1, commi da 1106 a 1108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205) al nuovo FIR.


 

Articolo 1, comma 508
(Regolamento diretto di transazioni in cambi e titoli di imprese italiane operanti su mercati internazionali)

 


508.  Al fine di assicurare il regolamento diretto di transazioni in cambi e titoli delle imprese italiane operanti su mercati internazionali, all'articolo 10 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La Banca d'Italia può stabilire, con proprio provvedimento, l'applicazione delle disposizioni del presente decreto agli enti italiani che partecipano ai sistemi aventi a oggetto l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), numero 1), di uno Stato non appartenente all'Unione europea. Nel caso di sistemi aventi ad oggetto l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), numero 2), il provvedimento è adottato d'intesa con la Consob, previa valutazione dell'opportunità di concludere apposite intese tra le predette autorità e le competenti autorità dello Stato estero interessato»;

b)  dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 5, i sistemi designati in uno Stato membro che receda dall'Unione europea senza aver concluso uno specifico accordo ai sensi dell'articolo 50 del Trattato sull'Unione europea (TUE), gestiti da operatori legittimati alla prestazione dei rilevanti servizi nel territorio della Repubblica sulla base della disciplina ad essi rispettivamente applicabile, continuano, nonostante tale recesso, a considerarsi sistemi designati a tutti gli effetti previsti dall'ordinamento, fino all'adozione del provvedimento previsto dal comma 5, e comunque per un periodo non eccedente ventuno mesi dal momento in cui i trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato ai sensi dell'articolo 50 del TUE».


 

 

Il comma 508 consente alla Banca d’Italia di applicare le norme in materia di regolamento diretto di transazioni in cambi e titoli previste dalla direttiva 98/26/CE anche agli enti italiani che negoziano in sistemi con Stati non appartenenti all'Unione europea.

 

Si ricorda che il decreto legislativo n. 210 del 2001 ha dato attuazione alla direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli.

Con il termine regolamento si indicano - nell’ambito delle attività di post-trading, vale a dire ciò che avviene dopo che una transazione è stata eseguita sul mercato - le funzioni delle infrastrutture dei mercati finanziari finalizzate alla realizzazione dello scambio, tra venditore e acquirente, degli strumenti finanziari da un lato e del controvalore in contanti pattuito dall’altro.

Un sistema di regolamento titoli è un’infrastruttura di mercato che gestisce, sulla base di procedure contrattuali e operative, le diverse fasi successive alla stipula della compravendita tra intermediari, consentendo le attività di compensazione e liquidazione, fino a pervenire al regolamento finale, che rappresenta il momento conclusivo di una transazione.

 

Al fine di assicurare il regolamento diretto di transazioni in cambi e titoli delle imprese italiane operanti su mercati internazionali, il comma 508 consente quindi alla Banca d’Italia di stabilire, con proprio provvedimento, l'applicazione delle disposizioni in materia di regolamento diretto di transazioni in cambi e titoli di imprese italiane operanti su mercati internazionali anche agli enti italiani che partecipano a sistemi aventi a oggetto l’esecuzione di ordini di trasferimento di uno Stato non appartenente all'Unione europea. A tal fine è modificato l’articolo 10 del predetto decreto legislativo n. 210 del 2001.

 

In tali casi è, quindi, possibile mettere a disposizione di un beneficiario un importo in valuta attraverso una scrittura sui conti di una banca, di una banca centrale, di una controparte centrale o di un agente di regolamento (ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera m), numero 1), del decreto legislativo n. 210 del 2001) anche nell’ambito di sistemi con Stati non appartenenti all'Unione europea.

 

Nell’ambito dei predetti sistemi è inoltre possibile trasferire la titolarità o altri diritti su uno o più strumenti finanziari, attraverso una scrittura in un libro contabile o in altro modo (articolo 1, comma 1, lettera m), numero 2)). In tal caso, il provvedimento della Banca d’Italia è adottato d'intesa con la Consob, previa valutazione dell’opportunità di concludere apposite intese tra le predette autorità e le competenti autorità dello Stato estero interessato (nuovo comma 5 dell’articolo 10).

 

Ai sensi del nuovo comma 6 dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 210 del 2001, in via transitoria, i sistemi designati in uno Stato membro che receda dall'Unione europea senza aver concluso uno specifico accordo ai sensi dell'articolo 50 TUE, gestiti da operatori legittimati alla prestazione dei rilevanti servizi nel territorio della Repubblica sulla base della disciplina ad essi rispettivamente applicabile, continuano, nonostante tale recesso, a considerarsi sistemi designati a tutti gli effetti previsti dall'ordinamento, fino all’adozione del citato provvedimento della Banca d’Italia, e comunque per un periodo non eccedente 21 mesi dal momento in cui i trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato ai sensi dell'articolo 50 TUE.


 

Articolo 1, comma 509
(Potenziamento della COVIP)

 


509.  Nell'ambito delle misure per la tutela dei risparmiatori, al fine di potenziare la funzione di vigilanza della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), anche in conseguenza dell'attuazione dei compiti derivanti dal recepimento della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019.


 

 

Il comma 509 stabilisce un'autorizzazione di spesa pari a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019, volta a potenziare la funzione di vigilanza della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), anche in conseguenza dell’attuazione dei compiti derivanti dal recepimento della direttiva (UE) 2016/2341 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP).


 

Articolo 1, commi 510-512
(Risorse per riduzione tempi di attesa prestazioni sanitarie)

 


510.  Per l'attivazione di interventi volti a ridurre, anche in osservanza delle indicazioni previste nel vigente Piano nazionale di governo delle liste di attesa, i tempi di attesa nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, secondo il principio dell'appropriatezza clinica, organizzativa e prescrittiva, mediante l'implementazione e l'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture sanitarie, come previsto dall'articolo 47-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2019 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

511.  Le risorse di cui al comma 510 sono ripartite tra le regioni secondo modalità individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

512.  Il monitoraggio degli effetti derivanti dagli interventi di cui al comma 510 del presente articolo è effettuato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 9 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.


 

 

I commi 510-512 autorizzano una spesa di 150 milioni di euro per il 2019 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per la finalità di implementare e ad ammodernare le infrastrutture tecnologiche relative ai sistemi di prenotazione elettronica per l’accesso alle strutture sanitarie, finalizzati alla riduzione delle liste d'attesa delle prestazioni sanitarie. Le risorse saranno ripartite con decreto ministeriale adottato previa intesa Stato-Regioni.

 

I commi 510-512 autorizzano la spesa complessiva di 150 milioni di euro per il 2019 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per l’attivazione di interventi volti a ridurre, anche secondo le indicazioni del Piano nazionale di governo delle liste di attesa (PNGLA) 2010-2012, i tempi di attesa nell’erogazione delle prestazioni sanitarie, secondo il principio dell’appropriatezza clinica, organizzativa e prescrittiva.

A tale scopo vengono perseguiti l’implementazione e l’ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione elettronica per l’accesso alle prestazioni sanitarie, come previsto dall’articolo 47-bis del decreto legge n. 5/2012 (comma 510).

Nel testo iniziale del disegno di legge, la spesa prevista risultava pari a 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021 e pertanto tale quota-parte dell’autorizzazione di spesa risulta già stanziata ai fini della copertura. Pertanto, vengono corrispondentemente ridotti gli stanziamenti del Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali di cui al co. 95, per un ammontare pari a 150 milioni per il 2019 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

 

Si segnala che il DL 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119/2018, all'art 23-quater, comma 5, contiene un’autorizzazione di spesa pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020 per le stesse finalità di riduzione dei tempi delle liste d’attesa delle prestazioni sanitarie.

 

L’art 47-bis del decreto legge 5/2012 promuove il sostegno, nei piani sanitari nazionale e regionali, di  sistemi di prenotazione a gestione elettronica.

Più in particolare esso prevede che nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nei piani di sanità nazionali e regionali si privilegia la gestione elettronica delle pratiche cliniche, attraverso l'utilizzo della cartella clinica elettronica, così come i sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture da parte dei cittadini con la finalità di ottenere vantaggi in termini di accessibilità e contenimento dei costi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

A tale proposito va ricordato che il Centro Unificato di Prenotazione (CUP) è il sistema centralizzato informatizzato di prenotazione delle prestazioni sanitarie, incaricato di gestire l'intera offerta dei servizi sanitari (SSN, regime convenzionato, intramoenia) presenti sul territorio di riferimento.

Il 29 aprile 2010 è stata siglata dalla Conferenza Stato-Regioni l'intesa sulle Linee Guida nazionali del sistema CUP. Le Linee Guida, predisposte dal Ministero della salute in stretta collaborazione con le regioni, sottolineano l'importanza della gestione delle prestazioni in circolarità, cioè tramite tutti i punti d'accesso del Sistema CUP indifferentemente dall'appartenenza ad una specifica azienda sanitaria e indicano il percorso per lo sviluppo di un centro CUP unificato a livello nazionale in cui far confluire i sistemi CUP oggi presenti a livello provinciale e regionale, che operano spesso in modalità isolata e con canali differenziati.  Le Linee Guida disciplinano pertanto le modalità di articolazione del Sistema CUP, nelle sue componenti di Front-office - raccolta delle richieste, prenotazione delle prestazioni e riscossione -, nonché di Back-office, per la programmazione e la manutenzione ordinaria/straordinaria delle attività propedeutiche alla prenotazione.

Il Piano nazionale di governo delle liste di attesa, cui si richiama la disposizione in commento:

§  riporta l’elenco delle prestazioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza ospedaliera per le quali vanno fissati i tempi massimi di attesa da parte delle singole Regioni nell’ambito del proprio Piano;

§  individua le aree cardiovascolare e oncologica quali aree prioritarie per lo sviluppo di Percorsi Diagnostico Terapeutici (PDT) e fissa i relativi tempi massimi di attesa a garanzia della tempestività della diagnosi e del trattamento;

§  promuove la valutazione ed il miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva;

§  identifica vari monitoraggi per la rilevazione dei tempi di attesa;

§  individua, a garanzia della trasparenza e dell’accesso alle informazioni su liste e tempi di attesa, la necessità di procedere, in via sistematica, al monitoraggio della loro presenza sui siti web di Regioni e Province autonome e di Aziende sanitarie pubbliche e private accreditate;

§  promuove l’acquisto delle prestazioni erogate in regime libero professionale dai professionisti all’interno dell’Azienda nell’ambito del governo delle liste d’attesa; prevede il monitoraggio dell’ALPI per verificare il previsto rispetto dell’equilibrio tra prestazioni rese dal professionista in regime istituzionale e, rispettivamente, in libera professione intramuraria; promuove le attività informatizzate di prenotazione per le prestazioni erogate in libera professione, anche in osservanza a quanto previsto dalle Linee guida nazionali sul sistema CUP, di cui all’Accordo Stato-Regioni 29/04/2010.

 

Il comma 511 demanda la definizione delle modalità di ripartizione delle risorse citate in favore delle regioni ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge.

 

Il comma 512, infine, demanda il monitoraggio degli effetti derivanti dalle azioni citate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 9 dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.


 

Articolo 1, comma 513
(Sistema AGENAS di analisi e monitoraggio
delle performance delle aziende sanitarie)

 


513.  Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 579, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in attuazione dell'articolo 12, comma 7, dell'intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 10 luglio 2014, concernente il nuovo Patto per la salute 2014-2016, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), istituita ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, realizza, a supporto del Ministero della salute e delle regioni e province autonome, un sistema di analisi e monitoraggio delle performance delle aziende sanitarie che segnali, in via preventiva, attraverso un apposito meccanismo di allerta, eventuali e significativi scostamenti relativamente alle componenti economico-gestionale, organizzativa, finanziaria e contabile, clinico-assistenziale, di efficacia clinica e dei processi diagnostico-terapeutici, della qualità, della sicurezza e dell'esito delle cure, nonché dell'equità e della trasparenza dei processi. All'AGENAS è altresì affidato il compito di monitorare l'omogenea realizzazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019.


 

 

Il comma 513 prevede un sistema di analisi e monitoraggio delle performance delle aziende sanitarie realizzato dall’AGENAS, con maggiori oneri definiti entro un limite di spesa pari a 100.000 euro annui a decorrere dal 2019.

 

Il comma 513 prevede, a supporto del Ministero della salute e delle regioni e province autonome, che l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), istituita con D. Lgs. 30 giugno 1993 n. 266, realizzi un sistema di analisi e monitoraggio delle performance delle aziende sanitarie, entro un limite di spesa pari a 100.000 euro annui a decorrere dal 2019.

Tale sistema è finalizzato a segnalare, in via preventiva, attraverso un apposito meccanismo di allerta, eventuali e significativi scostamenti relativamente alle componenti economico-gestionale, organizzativa, finanziaria e contabile, clinico-assistenziale, di efficacia clinica e dei processi diagnostico - terapeutici, della qualità, sicurezza ed esito delle cure, nonché dell'equità e della trasparenza dei processi.

All'Agenzia è inoltre affidato il compito di controllare l'omogenea realizzazione del sistema di monitoraggio che ciascuna regione deve promuovere, senza oneri per la finanza pubblica, per verificare la qualità delle prestazioni delle singole unità assistenziali delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate. Tale sistema, previsto dall'art. 4, comma 4, del DL. 2012, n.158 (L. n.189/2012), è in raccordo con il programma nazionale valutazione esiti della stessa AGENAS e con il coinvolgimento dei direttori di dipartimento delle citate strutture.

 

Viene comunque fatto salvo quanto previsto a legislazione vigente (art. 1, comma 579, Legge di stabilità 2016 – L. 208/2015) in relazione al supporto, che deve essere garantito, su richiesta della regione interessata, da parte del Ministero della salute, di concerto con il MEF, avvalendosi della stessa AGENAS, agli enti interessati dai piani di rientro - attualmente le sette regioni (Puglia, Abruzzo, Sicilia, Calabria, Campania, Lazio e Molise) sottoposte alla specifica disciplina prevista dalla normativa vigente, qui quanto evidenziato dal Ministero della Salute) -, mettendo a disposizione, ove necessario, strumenti operativi per la presentazione del piano ed il perseguimento dei suoi obiettivi e l'affiancamento da parte dell'Agenzia degli enti del Servizio sanitario nazionale per tutta la durata dei piani di rientro, come peraltro previsto dall'Intesa Stato-regioni del 10 luglio 2014 concernente il nuovo Patto per la salute 2014 – 2016.


 

Articolo 1, commi 514-516
(Fabbisogno sanitario nazionale standard 2019 -2021)

 


514.  Per l'anno 2019, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è determinato in 114.439 milioni di euro. Tale livello è incrementato di 2.000 milioni di euro per l'anno 2020 e di ulteriori 1.500 milioni di euro per l'anno 2021.

515.  Per gli anni 2020 e 2021, l'accesso delle regioni all'incremento del livello del finanziamento rispetto al valore stabilito per l'anno 2019 è subordinato alla stipula, entro il 31 marzo 2019, di una specifica intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il Patto per la salute 2019-2021 che contempli misure di programmazione e di miglioramento della qualità delle cure e dei servizi erogati e di efficientamento dei costi.

516.  Le misure di cui al comma 515 devono riguardare, in particolare:

a)  la revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti al fine di promuovere maggiore equità nell'accesso alle cure;

b)  il rispetto degli obblighi di programmazione a livello nazionale e regionale in coerenza con il processo di riorganizzazione delle reti strutturali dell'offerta ospedaliera e dell'assistenza territoriale, con particolare riferimento alla cronicità e alle liste d'attesa;

c)  la valutazione dei fabbisogni del personale del Servizio sanitario nazionale e dei riflessi sulla programmazione della formazione di base e specialistica e sulle necessità assunzionali, ivi comprendendo l'aggiornamento del parametro di riferimento relativo al personale;

d)  l'implementazione di infrastrutture e modelli organizzativi finalizzati alla realizzazione del sistema di interconnessione dei sistemi informativi del Servizio sanitario nazionale che consentano di tracciare il percorso seguito dal paziente attraverso le strutture sanitarie e i diversi livelli assistenziali del territorio nazionale tenendo conto delle infrastrutture già disponibili nell'ambito del Sistema tessera sanitaria e del fascicolo sanitario elettronico;

e)  la promozione della ricerca in ambito sanitario;

f)  il miglioramento dell'efficienza e dell'appropriatezza nell'uso dei fattori produttivi e l'ordinata programmazione del ricorso agli erogatori privati accreditati che siano preventivamente sottoposti a controlli di esiti e di valutazione con sistema di indicatori oggettivi e misurabili, anche aggiornando quanto previsto dall'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

g)  la valutazione del fabbisogno di interventi infrastrutturali di ammodernamento tecnologico.


 

 

I commi da 514 a 516 intervengono in materia di fabbisogno sanitario nazionale standard, determinandone il livello, per il 2019, in 114.439 milioni di euro, incrementandolo di 2.000 milioni per il 2020 e di ulteriori 1.500 milioni per il 2021.

L’accesso delle regioni a tale incremento, dal 2020, è subordinato al raggiungimento di una specifica intesa in Conferenza Stato-regioni che aggiorni - entro il 31 marzo 2019 - il Patto per la salute per il triennio 2019-2021, definendone le specifiche misure.

 

Il comma 514 stabilisce come segue il livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato:

(in milioni di euro)

Livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard per il triennio 2019-2021

2019

2020

2021

114.439

114.439

114.439

-

+2.000

+2.000

-

-

+1.500

TOTALE

114.439

116.439

117.939

 

Si segnala in proposito che il predetto livello di finanziamento deve essere incrementato di 10 milioni di euro per effetto del comma 518 della presente legge di bilancio che ha previsto tale incremento come limite di spesa, al fine di aumentare le disponibilità vincolate sul fondo sanitario nazionale, dirette all’attivazione di ulteriori borse di studio per la formazione specifica di medici di medicina generale. Pertanto, il livello complessivo del fabbisogno sanitario programmato aumenta a 114.449 milioni nel 2019, 116.449 nel 2020 e 117.949 nel 2021.

 

Con riferimento all’accesso, da parte delle regioni, agli incrementi del livello di finanziamento del FSN per il 2020 e per il 2021, rispettivamente di 2.000 e 3.500 milioni di euro, viene inoltre introdotta la condizione della stipula, entro il 31 marzo 2019, di una specifica intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per il Patto per la salute 2019-2021, volto a prevedere, in particolare, le misure di programmazione e di miglioramento della qualità delle cure e dei servizi erogati, nonché di efficientamento dei costi (comma 515).

 

Il comma 516 definisce quali misure, in particolare, dovranno rientrare nel sopra citato Patto da attuare per l’accesso, da parte delle regioni, all’incremento del livello del finanziamento previsto dal precedente comma:

a)   la revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti al fine di promuovere maggiore equità nell’accesso alle cure;

Si segnala che all'interno dei sistemi sanitari regionali, le misure di compartecipazione per le diverse tipologie di prestazioni si presentano differenziate, e di conseguenza anche gli importi da corrispondere e le esenzioni previste. Tali differenze si evidenziano ulteriormente se si considerano le prestazioni specialistiche ambulatoriali, per le quali l’art. 8, comma 15, L. 537/1993 ha stabilito il pagamento di prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e delle altre prestazioni specialistiche, fino all'importo massimo di 36,15 euro per ricetta (importo prima ridotto e poi abolito da disposizioni successivamente abrogate), con assunzione a carico del Servizio sanitario nazionale degli importi eccedenti tale limite. La stessa L. 537/1993 (art. 8, comma 16) ha anche stabilito che si ha diritto all'esenzione nei seguenti casi: particolari situazioni di reddito associate all'età o alla condizione sociale; presenza di determinate patologie (croniche o rare); riconoscimento dello stato di invalidità: altri casi particolari (gravidanza, diagnosi precoce di alcuni tumori, accertamento dell'HIV).
Successivamente, il DL 98/2011 (L. 111/2011) ha reintrodotto, per i non esenti, il pagamento di una ulteriore quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro (il cosiddetto superticket), consentendo però alle regioni di adottare misure alternative purché in grado di assicurare lo stesso gettito.
Da ultimo, la L.B. 2018 (art. 1, comma 804, L. n. 205/2017) ha istituito nello stato di previsione del Ministero della salute (v. approfondimento) un Fondo per la riduzione della quota fissa sulla ricetta con una dotazione di 60 milioni annui a decorrere dal 2018, da ripartire (v. intesa del 30 marzo 2018) privilegiando quelle regioni che abbiano adottato iniziative di ampliamento dei casi di esenzione.

b)  il rispetto degli obblighi di programmazione a livello nazionale e regionale in coerenza con il processo di riorganizzazione delle reti strutturali dell'offerta ospedaliera e dell’assistenza territoriale, con particolare riferimento alla cronicità e alle liste d’attesa;

Il concetto di rete strutturale dell’offerta ospedaliera è strettamente collegato alla rete clinico assistenziale nello specifico prevista dal D. M. n. 70/2015. Questo decreto ha regolamentato gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera con l’obiettivo di assicurare una presa in carico del paziente in condizioni di appropriatezza, efficacia, efficienza, qualità e sicurezza delle cure, collegando tra loro tipologia e livelli diversi di professionisti, strutture e servizi sanitari.
Si segnala inoltre che la presente legge di bilancio contiene specifiche disposizioni per la riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie (v. commi 510-512).

c)   la valutazione dei fabbisogni del personale del SSN e riflessi sulla programmazione della formazione di base e specialistica e sulle necessità assunzionali, ivi ricomprendendo l’aggiornamento del parametro di riferimento relativo al personale;

In proposito occorre ricordare che il D.Lgs. n. 75/2017 ha novellato in più punti il D.Lgs. n. 165/2001 apportando sostanziali modifiche alla materia dei fabbisogni di personale, e in particolare rendendo obbligatorio e potenziando il piano triennale dei fabbisogni del personale (PTFP). Il nuovo art. 6-ter del citato D.Lgs. 165 ha peraltro demandato a specifici decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la PA, di concerto con il MEF, la definizione delle linee di indirizzo (qui l’atto successivamente approvato) per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei piani, stabilendo in particolare che, con riguardo alle aziende e agli enti del SSN, i predetti decreti siano adottati di concerto con il Ministro della salute, in sede di Conferenza unificata Stato-regioni. Nella definizione dei fabbisogni, considerata anche la complessità delle organizzazioni in ambito sanitario, si fa riferimento a indicatori standard in relazione alle attività da svolgere: viene pertanto definito un “parametro di riferimento” o valore standard sulla base del quale è possibile effettuare analisi comparative tra diverse organizzazioni e definire i livelli di risultato.

d)  l’implementazione di infrastrutture e modelli organizzativi finalizzati alla realizzazione del sistema di interconnessione dei sistemi informativi del SSN che consentiranno di tracciare il percorso seguito dal paziente attraverso le strutture sanitarie e i diversi livelli assistenziali del territorio nazionale tenendo conto delle infrastrutture già disponibili nell’ambito del sistema Tessera Sanitaria e del fascicolo sanitario elettronico (FSE);

Riguardo allo stato di attuazione del Fascicolo sanitario elettronico nelle differenti regioni, viene effettuato un monitoraggio dei dati a livello regionale (v. i singoli fascicoli regionali) per il tramite dell'Agenzia per l'Italia digitale, il Ministero della salute e il CNR. Sono in particolare oggetto del monitoraggio le percentuali degli operatori abilitati al FSE, i medici divisi per regione che utilizzano il Fascicolo, gli assistiti della regione che lo hanno già attivato, nonchè la percentuale di servizi del Fascicolo realizzati. Dall'attuale stato di attuazione si evince che sono 17 le regioni attive e 11 le regioni che hanno aderito alla interoperabilità (v. anche interoperabilità UE), con oltre 10,8 milioni di Fascicoli sanitari già attivati e oltre 229,7 milioni di referti già digitalizzati.

e)   la promozione della ricerca in ambito sanitario;

In merito occorre ricordare gli interventi che, da ultimo, sono stati previsti nella L.B. 2018 (art. 1, co. 421 e co. 422-434), attraverso la rivalutazione, da parte delle regioni, del fabbisogno di prestazioni assicurate dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico e privato (accreditati nell'àmbito del Servizio sanitario regionale), al fine di valorizzare la qualità delle prestazioni di tali Istituti (v. approfondimento). E’ stata inoltre prevista l'istituzione, presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), di un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria. Si tratta di una nuova disciplina – che beneficia peraltro di ulteriori risorse finanziarie - relativa ai contratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca e all'eventuale successiva trasformazione a tempo indeterminato del rapporto (v. approfondimento). La presente legge di bilancio prevede inoltre (v. comma 543) l’estensione ai titolari di borsa di studio, alla data del 31 dicembre 2017, presso gli IRCCS pubblici e gli IZS, della possibilità di assunzione a tempo determinato, per attività di ricerca presso tali istituti.

Si segnala peraltro che la presente legge di bilancio ha inteso chiarire (v. comma 524) che gli IRCCS rientrano nella categoria degli organismi di ricerca e che possono, quindi, essere legittimamente destinatari di risorse pubbliche - nazionali o di derivazione europea - relative alla medesima attività di ricerca.

f)    efficientamento e appropriato uso dei fattori produttivi, nonchè ordinata programmazione del ricorso agli erogatori privati accreditati. In particolare, gli erogatori privati devono essere preventivamente sottoposti a controlli di esiti e di valutazione con sistema di indicatori oggettivi e misurabili, anche aggiornando quanto previsto dall’articolo 15, comma 14, primo periodo, del DL. n. 95/2012;

In proposito si ricorda che quest’ultima disposizione ha stabilito - in modo aggiuntivo rispetto alle misure già eventualmente adottate dalle singole regioni e province autonome - una riduzione in misura percentuale fissa dell’importo e dei corrispettivi volumi di acquisto di prestazioni sanitarie di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza ospedaliera, fornite da privati accreditati con contratti e accordi vigenti nell’esercizio 2012, tale da ridurre la spesa complessiva annua dello 0,5 per cento per il 2012, dell’1 per cento per il 2013 e del 2 per cento dal 2014, rispetto al valore di spesa consuntivato nel 2011.

g)  la valutazione del fabbisogno di interventi infrastrutturali di ammodernamento tecnologico.

Anche a questo proposito, si ricordano i commi 510-512 della presente legge di bilancio con riferimento agli interventi di ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche relative ai sistemi di prenotazione elettronica per l’accesso alle strutture sanitarie, finalizzati alla riduzione delle liste d'attesa delle prestazioni sanitarie.

 

Nell’ultimo triennio, il livello del fabbisogno sanitario nazionale ha proseguito il progressivo trend di riduzione degli incrementi, come originariamente stabiliti nel Patto per la Salute 2014-2016 per il triennio di riferimento, che in ogni caso faceva salve eventuali modifiche necessarie in relazione al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e in seguito a variazioni del quadro macroeconomico. Infatti, limitandosi a considerare il fabbisogno fissato dal Patto per l’ultimo anno del triennio, vale a dire il 2016, che riportava un importo di 115.444 milioni, si evince che il fabbisogno sanitario confermato per il 2019 dal presente disegno di legge di bilancio, si attesta ad un livello inferiore (114.435 milioni), se confrontato a quello di tre anni prima.

La progressiva riduzione degli incrementi è principalmente ascrivibile al contributo aggiuntivo che le regioni (segnatamente a statuto ordinario) hanno dovuto assicurare alla finanza pubblica nel corso degli anni dal 2015 al 2018, con una serie di atti concordati a livello di Conferenza Stato-regioni. In proposito si ricorda, da ultimo, l'Intesa dell'11 febbraio 2016, che ha rideterminato in 113.063 milioni per il 2017 e 114.998 milioni tale livello, successivamente ridotto dalla legge di bilancio 2017 (L. 323/2016, art. 1, co. 392) a 113.000 milioni di euro per il 2017 e 114.000 milioni di euro per il 2018. Per il 2019 il livello del finanziamento era stato fissato in 115.000 milioni di euro.

Tuttavia, a causa del mancato contributo delle autonomie speciali agli obiettivi di finanza pubblica (contributo previsto dal sopra citato co. 392 della legge di bilancio 2017, da stabilirsi mediante sottoscrizione di singoli accordi con lo Stato – poi non raggiunti – entro il 31 gennaio 2017 in attuazione dell’art. 1, co. 680, L. 208/2015), il decreto 5 giugno 2017 ha nuovamente rideterminato il livello del fabbisogno sanitario nazionale, stabilendo ulteriori riduzioni: 423 milioni per il 2017 e 604 milioni a decorrere dal 2018.

La tabella che segue ricapitola pertanto gli importi a legislazione vigente del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale, considerando ulteriori (residuali) incrementi e riduzioni dovuti a successivi atti normativi:

(in milioni di euro)

Finanziamento FSN

2017

2018

2019

Art.1, co. 392, L.323/2016 (L.B. 2017), in base a Intesa CSR 11 febbraio 2016 e in attuazione art. 1, co. 680, L. 208/2015 (L. S. 2016).

113.000

114.000

115.000

D.I. MEF – Salute 5 giugno 2017: riduzione a carico del RSO, considerati i mancati accordi dello Stato con le autonomie speciali.

-423

-604

-604

Art. 18-bis, co. 3, DL. 148/2017 (L.172/2017): incremento del limite di fatturato di alcune farmacie (tra cui quelle rurali) per l’applicazione delle misure di sconto obbligato.

-

9,2

9,2

Art. 1, co. 435, L. 205/2017 (L.B. 2018): incremento (dal 2019) per valorizzare, con una compensazione alle riduzioni del trattamento accessorio dei dirigenti, il personale della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria.

-

-

30

Art. 1, co. 827, L. 205/2017 ulteriore riduzione (dal 2018) finanziamento della regione FV-Giulia per superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari.

-

-1,12

-1,12

Art. 9, L. 4/2018 che incrementa (dal 16 febbraio 2018) il livello del fabbisogno per assistenza minori orfani di crimini domestici.

-

0,056

0,064

Totale

112.577

113.404

114.435

Elaborazione su dati ricavati dagli atti normativi richiamati.

 

Si deve peraltro sottolineare che il predetto livello si presenta al netto del finanziamento alle regioni per l’acquisto dei medicinali innovativi ed oncologici innovativi iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute (ai sensi degli art. 1, co. 400 e 401, L. 232/2016, L. B. 2017) e che presentano un effetto positivo sul finanziamento del fabbisogno sanitario pari, rispettivamente, a 223 milioni e 500 milioni a decorrere dal 2018.

Un ultimo rilievo, infine, va fatto con riferimento alla legittimità dei tagli lineari alla spesa sanitaria, imposti dalla normativa statale, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 169 del 2017 con la quale sono state respinte alcune impugnative regionali per pretesa violazione del principio di leale collaborazione. In proposito, la Corte richiama una propria sentenza (la n. 65/2016) che riconosce l'imposizione di risparmi di spesa rientranti a pieno titolo nell'esercizio statale della funzione di coordinamento della finanza pubblica, purchè circoscritta ad un ambito temporalmente definito. La Corte argomenta inoltre circa l’opportunità di intervenire in modo differenziato nei diversi settori, limitandosi lo Stato ad individuare un importo complessivo di risparmio e lasciando alle Regioni il potere di decidere l'entità dell'intervento in ogni singolo ambito.

A conferma della coerenza della giurisprudenza della Corte, la sentenza n. 103 del 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma statale (comma 527, art. 1, L. B. 2017 qui un approfondimento) che, in contrasto con il principio di transitorietà, ha esteso per la seconda volta una misura di riduzione della spesa sanitaria delle regioni a statuto ordinario (contributo di 750 milioni, già previsto dall’ art. 46, comma 6, del DL. n. 66/2014, esteso ora fino al 2020), misura originariamente prevista per il solo quadriennio 2015-2018. L'estensione, infatti, a giudizio della Corte, non solo contrasta con il principio di transitorietà, ma sottrae al confronto parlamentare la valutazione degli effetti complessivi e sistemici della disposizione di riduzione del livello di finanziamento del SSN che, in una prospettiva di lungo periodo, rischia di non garantire il rispetto del LEA e, quindi, il diritto alla salute.

Con la stessa sentenza n. 103 del 2018, la Corte ha inoltre colto l'occasione per sottolineare come non rispettoso del principio di leale collaborazione il rifiuto, da parte delle autonomie speciali, della sottoscrizione degli accordi bilaterali con lo Stato per sancire il loro contributo al risanamento del settore sanitario, determinando così un'ulteriore riduzione del livello del fabbisogno sanitario nazionale a carico delle regioni a statuto ordinario. Per ulteriori approfondimenti si rinvia al tema Il Livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale.


 

Articolo 1, comma 517
(Estensione dell’ambito di attività dell’educatore professionale socio-pedagogico e pedagogista)

 


517.  All'articolo 1, comma 594, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: « socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi » sono inserite le seguenti: « , nonché, al fine di conseguire risparmi di spesa, nei servizi e nei presìdi socio-sanitari e della salute limitatamente agli aspetti socio-educativi ».


 

 

Il comma 517, al fine di conseguire risparmi di spesa, dispone l’estensione, all’interno dei presìdi socio-sanitari e della salute, delle attività dell’educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogista, limitatamente agli aspetti socio-educativi.

 

Il comma 517 estende anche ai presìdi socio-sanitari e della salute l’ambito di esercizio, limitatamente agli aspetti socio-educativi, dell’attività di educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogista, mediante una modifica testuale al comma 594, secondo periodo, art. 1, della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017), con l’obiettivo di conseguire risparmi di spesa.

L’obiettivo della norma appare pertanto quello di consentire a tali figure professionali, già individuate nella normativa vigente, di proseguire la loro attività eventualmente legittimando situazioni di fatto in essere.

Si ricorda che i presidi socio-sanitari - peraltro oggetto di specifiche rilevazioni statistiche dell’ISTAT -, sono strutture pubbliche o private che erogano servizi residenziali (ospitalità assistita con pernottamento) di tipo socio-assistenziale e/o socio-sanitario, dove trovano alloggio persone in stato di bisogno per motivi diversi (anziani soli o con problemi di salute, persone con disabilità, minori sprovvisti di tutela, giovani donne in difficoltà, stranieri o cittadini italiani con problemi economici e in condizioni di disagio sociale, persone vittime di violenza di genere).

 

La legge di bilancio 2018 (commi 594-601, art. 1, L. 205/2017) ha disciplinato nel dettaglio la definizione delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, di pedagogista, nonché di educatore professionale socio-sanitario (qui la scheda di approfondimento), come figure del cd. “nuovo welfare”, anche allo scopo di consentire l’idoneità nello svolgimento della professione a coloro che risultavano in possesso di determinati requisiti di età, di anzianità lavorativa, di tipologia del titolo professionale e di inquadramento nei ruoli.

In proposito, occorre distinguere la figura di “educatore professionale socio-pedagogico” (con qualifica conseguibile con laurea della classe L-19, presso facoltà di Scienze dell’Educazione e della Formazione) che opera nei servizi e presidi socio-educativi, socio-assistenziali e socio-sanitari - in quest’ultimo caso limitatamente agli aspetti educativo-pedagogici-, ivi ricompresi gli educatori degli asili nido e degli altri servizi per la prima infanzia, dalla figura di “educatore professionale socio-sanitario”, la quale resta disciplinata dal decreto del Ministro della sanità n. 520 del 1998 e attiene ad una professione sanitaria prevalentemente svolta nell’area della riabilitazione, nell’ambito dei presidi e servizi sanitari e socio-sanitari, con corrispondente qualifica acquisita con diploma di laurea relativo alle professioni sanitarie della riabilitazione (L/SNT2, presso facoltà di Medicina).

La citata legge di bilancio ha anche definito la figura del pedagogista, il quale opera negli stessi ambiti dell’educatore socio-pedagogico, ma con compiti di coordinamento e supervisione, di gestione e di valutazione dei servizi e degli interventi. La corrispondente qualifica è conseguita con laurea magistrale, ovvero con diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale LM-50 (Programmazione e gestione dei servizi educativi), LM-57 (Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua), LM-85 (Scienze pedagogiche), o LM-93 (Teorie e metodologie dell’e-learning e della peer education).


 

Articolo 1, commi 518
(Borse di studio per la formazione specifica
di medici di medicina generale)

 


518.  Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, le disponibilità vincolate sul Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, sono incrementate di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Conseguentemente, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, di cui al comma 514 del presente articolo, è incrementato di un corrispondente importo a decorrere dall'anno 2019.


 

 

Il comma 518 dispone l’incremento di 10 milioni, come limite di spesa, a decorrere dal 2019, delle disponibilità vincolate sul fondo sanitario nazionale, dirette all’attivazione di ulteriori borse di studio per la formazione specifica di medici di medicina generale.

 

Il comma 518 integra, con la finalità di attivare ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione specifica, le disponibilità vincolate sul fondo sanitario nazionale per un importo di 10 milioni di euro, a decorrere dal 2019. L’incremento rappresenta comunque un limite di spesa.

 

I corsi di formazione in commento sono disciplinati dal Titolo IV del D. Lgs. n. 368/1999 per consentire ai medici di medicina generale di esercitare l’attività nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

In proposito la norma richiama l’art. 3 del DL. 325/1994 (L. 467/1994) che stanzia le somme riservando quota-parte del FSN per il finanziamento di programmi speciali di interesse nazionale (art. 5, co. 3, DL. 27/1988), tra cui l’erogazione di borse di studio biennali a medici neolaureati per lo svolgimento del tirocinio teorico-pratico per la formazione specifica in medicina generale, secondo la direttiva del Consiglio della CEE n. 86/457.

 

Conseguentemente, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario di cui al presente articolo è incrementato di 10 milioni di euro, a decorrere dal 2019, per la formazione dei medici di medicina generale.


 

Articolo 1, comma 519
(Disposizioni per la valorizzazione dell’Istituto Mediterraneo per i trapianti e le terapie ad alta specializzazione - ISMETT)

 

519.  In ragione di quanto già disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 607, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al medesimo comma 607, primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

 

 

Il comma 519 dispone la proroga al 2021 dell’autorizzazione per la Regione Siciliana, in deroga alla normativa vigente, ad incrementare la valorizzazione tariffaria dell’attività sanitaria e la valorizzazione delle funzioni dell’Istituto Mediterraneo per i trapianti e le terapie ad alta specializzazione (ISMETT), mediante una (nuova) modifica testuale alla norma che ha originariamente previsto tale deroga.

 

Il comma 519 proroga (dal 31 dicembre 2018) al 31 dicembre 2021 la norma che ha autorizzato la Regione Siciliana, in deroga alla normativa vigente sui rapporti finanziari con le strutture sanitarie accreditate (considerato che tale regione è sottoposta ai programmi operativi di prosecuzione del Piano di rientro dal deficit sanitario, qui il link del Ministero della salute), ad incrementare la valorizzazione tariffaria dell’attività sanitaria e la valorizzazione delle funzioni dell’Istituto Mediterraneo per i trapianti e le terapie ad alta specializzazione (ISMETT) di Palermo.

La proroga in esame è disposta mediante una nuova modifica testuale della scadenza del regime derogatorio previsto dai commi 607 e 608, art. 1, della legge di stabilità 2015 (L. n. 190/2014), che lo aveva autorizzato fino al 31 dicembre 2017 e con norma retroattiva anche per il biennio 2013-2014.

Una identica proroga (ma dal 2017 al 2018) è stata successivamente prevista dal comma 410, art. 1, della legge di bilancio 2018 (L. n. 205/2017).

 

Le deroghe in esame sono stabilite ai fini della prosecuzione dell'investimento straniero e in considerazione dell'elevata specializzazione maturata dall'ISMETT nelle attività di trapianto e cura delle insufficienze terminali di organi vitali e del rilievo assunto in àmbito nazionale, così come attestato dal riconoscimento dello stesso come Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS).

Esse riguardano:

§  le tariffe massime che le regioni e le province autonome possono corrispondere alle strutture accreditate per l'erogazione di assistenza ospedaliera ed ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 15, co. 17, secondo periodo, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012), con il quale si stabilisce che per le regioni in piano di rientro sanitario, come la Regione siciliana, gli importi tariffari massimi costituiscono un limite invalicabile;

§  il principio in base al quale, per una struttura che eroga assistenza ospedaliera e ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale, il valore complessivo della remunerazione delle funzioni assistenziali - per le quali gli accordi di remunerazione devono prevedere un importo forfettario - non può superare il 30 per cento del limite complessivo di remunerazione assegnato (limite che comprende anche le attività remunerate in base a tariffe predefinite per prestazione).

Più nel dettaglio, la misura quantitativa delle prestazioni erogabili e la loro remunerazione è oggetto del contratto che le strutture private sottoscrivono con le Aziende sanitarie (artt. 8-quinquies e 8-sexies del D. Lgs. n. 502/1992). Successivamente, l'articolo 15, co. 13, lettera g), del D.L. 95/2012 (L. 135/2012) ha stabilito che il valore complessivo della remunerazione delle funzioni assistenziali non può in ogni caso superare il 30 per cento del limite di remunerazione assegnato.

Resta fermo che, in relazione alle suddette deroghe, la Regione Sicilia deve assicurare in altre aree della spesa sanitaria il conseguimento degli obiettivi finanziari inerenti al settore sanitario.

 

Si ricorda che il comma 608 art. 1, della legge di stabilità 2015 (L. n. 190/2014) impegna la Regione siciliana ad approvare un programma triennale di riorganizzazione ed efficientamento dell'ISMETT (v. link ai Piani triennali per la trasparenza). Il programma triennale, predisposto nell'ambito dei Programmi operativi di prosecuzione del Piano di rientro, dovrà essere attuato a partire dal 30 giugno 2015 e monitorato dal Tavolo per la verifica degli adempimenti e dal Comitato per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.


 

Articolo 1, comma 520
(Fondo per il diritto al lavoro dei disabili)

 

520.  La dotazione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019.

 

 

Il comma 520 dispone, per il 2019, un incremento di 10 milioni di euro del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili posto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

Il comma 520 dispone, per il solo anno 2019, un incremento pari a 10 milioni di euro dello stanziamento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all’art. 13, co. 4, della L. 68/1999.

In merito al Fondo, istituito dal citato art. 13, comma 4 per incentivare l’assunzione delle persone disabili, si ricorda che la legge di stabilità per il 2015 (art. 1, co. 160-161, della L. 190/2014) ha disposto un incremento della dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE). Per il 2017, l’art. 55-bis del decreto-legge n. 50/2017 (L. n. 96/2017) ha disposto un incremento dello stanziamento di 58 milioni di euro.

Qui un focus del Ministero sul funzionamento del Fondo in esame e sulle ulteriori risorse ad esso attribuite per decreto (v. da ultimo il decreto interministeriale MLPS - MEF del 7 maggio 2018).


 

Articolo 1, comma 521
(C
ontratti di formazione specialistica)

 


521.  Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e all'articolo 1, comma 252, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ulteriormente incrementata di 22,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 45 milioni di euro per l'anno 2020, di 68,4 milioni di euro per l'anno 2021, di 91,8 milioni di euro per l'anno 2022 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.


 

 

Il comma 521 incrementa gli stanziamenti per la definizione del numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, allo scopo di prevederne un aumento. L’incremento riguarda la più recente autorizzazione di spesa destinata, a legislazione vigente, alla formazione di nuovi medici, al fine di determinare un aumento annuo stimato di 900 nuovi contratti relativi a borse di specializzazione.

 

L’articolo in esame, al fine di aumentare il numero annuo dei contratti di formazione specialistica dei medici, stanzia ulteriori risorse per gli importi indicati nella seguente tabella:

(in milioni di euro)

2019

2020

2021

2022

dal 2023

22,5

45

68,4

91,8

100

 

In base al costo unitario di un contratto di formazione specialistica medica ai sensi del D.P.C.M. 7 marzo 2007, pari a 25.000 euro lordi per i primi due anni di corso e 26.000 euro lordi dal terzo anno in poi, il nuovo numero di contratti a decorrere dal 2019 è stimato dalla relazione tecnica pari a 900 unità annue.

Le nuove risorse vanno ad incrementare l’autorizzazione di spesa già prevista all’articolo 1, comma 252, della L. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016), che a sua volta aveva disposto un incremento degli stanziamenti aventi la medesima finalità ai sensi dell’art. 1, comma 424 della L. n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), diretti ad aumentare le risorse a legislazione vigente ascrivibili al Titolo VI del D.Lgs. 368/1999 (di attuazione di alcune direttive comunitarie in materia di circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei diplomi) relativo alla formazione specialistica dei medici.

 

La successiva tabella evidenzia i rispettivi incrementi delle risorse stanziate per i contratti di formazione medica specialistica previsti dai diversi atti normativi richiamati:

(in milioni di euro)

Finanziamento borse di formazione medica specialistica

2019

2020

2021

2022

dal 2023

Legislazione vigente ex D.Lgs. 368/1999 Tit. VI, di cui:

708

702

702

702

702

Art. 1, co. 424, L. 147/2013

50

50

50

50

50

Art. 1, co. 252, L. 208/2015

70

90

90

90

90

Legge di bilancio n. 145/2018

22,5

45

68,4

91,8

100

Risorse complessive

730,5

747

770,4

793,8

802

Elaborazione su dati ricavati dagli atti normativi richiamati e dalla RT.

 

I contratti cui fa riferimento la norma sono disciplinati all’articolo 37 del citato D.Lgs. 368/1999, nell’ambito della disciplina della formazione dei medici specialisti. Ai sensi di questa disciplina, i medici specializzandi stipulano uno specifico contratto annuale di formazione specialistica (che non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del SSN e dell'università o della ASL ove si svolge la formazione), finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante frequenza programmata delle attività didattiche e svolgimento di attività assistenziali, conformemente anche alle indicazioni comunitarie.

I contratti di formazione sono stipulati dai medici specializzandi con l'università ove abbia sede la scuola di specializzazione e con la regione nel cui territorio abbiano sede le aziende sanitarie le cui strutture siano parte prevalente della rete formativa della scuola di specializzazione.


 

Articolo 1, comma 522
(Medici in servizio presso reti dedicate alle cure palliative)

 


522.  Al fine di garantire l'attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, tenuto conto dei criteri individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono considerati idonei a operare presso le reti, pubbliche o private accreditate, dedicate alle cure palliative medici sprovvisti dei requisiti di cui al decreto del Ministro della salute 28 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2013, e che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in servizio presso le reti medesime e sono in possesso di tutti i seguenti requisiti, certificati dalla regione competente: a) esperienza almeno triennale, anche non continuativa, nel campo delle cure palliative acquisita nell'ambito di strutture ospedaliere, di strutture residenziali appartenenti alla categoria degli hospice e di unità per le cure palliative (UCP) domiciliari accreditate per l'erogazione delle cure palliative presso il Servizio sanitario nazionale; b) un congruo numero di ore di attività professionale esercitata, corrispondente ad almeno il 50 per cento dell'orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo determinato, e di casi trattati; c) acquisizione di una specifica formazione in cure palliative conseguita nell'ambito di percorsi di educazione continua in medicina, ovvero tramite master universitari in cure palliative, ovvero tramite corsi organizzati dalle regioni per l'acquisizione delle competenze di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 10 luglio 2014 (rep. Atti n. 87/CSR). L'istanza per la certificazione del possesso dei requisiti di cui al presente comma deve essere presentata alla regione competente entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


 

 

Il comma 522 stabilisce l'idoneità dei medici già in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche e private accreditate ad operare presso tali reti, in base a specifici criteri individuati dal Ministero della salute.

 

Il comma 522 stabilisce l'idoneità ad operare presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche e private accreditate di medici già in servizio presso tali reti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Scopo della norma è garantire l’attuazione della legge sulle cure palliative (L. n. 38/2010) ed il rispetto dei livelli essenziali di assistenza di cui al DPCM 12 gennaio 2017, tenuto altresì conto di specifici criteri che dovranno essere individuati con decreto del Ministro della salute di natura non regolamentare, previa intesa in Conferenza Stato-regioni.

 

I medici già in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche sono considerati idonei, pur essendo sprovvisti di taluni requisiti definiti dal DM Salute 28 marzo 2013 in materia di inquadramento ed equipollenze relativa alla disciplina cure palliative, se rispondono ad altri requisiti certificati dalla regione di appartenenza, quali:

§  esperienza almeno triennale, anche non continuativa, in cure palliative presso strutture ospedaliere, residenziali- hospice ed unità di cure palliative (UCP) domiciliari accreditate a tale scopo presso il SSN;

§  almeno il 50% dell'orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo determinato risultante per ore professionali e casistica assistita in cure palliative;

§  acquisizione di una specifica formazione in cure palliative, attraverso ECM (educazione continua in medicina), master universitari o corsi organizzati dalla regioni per l'acquisizione di competenze specifiche in cure palliative di cui all'Accordo Stato-regioni del 10 luglio 2014.

 

Viene fissato il termine di 18 mesi dalla entrata in vigore della presente legge per la presentazione dell’istanza di certificazione dei requisiti.

 

Si ricorda che il sopra citato DM 28 marzo 2013 ha definito l’inquadramento della disciplina “Cure palliative” nell’Area della medicina diagnostica e dei servizi, modificando le tabelle A e B relative alla valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute per l’accesso, rispettivamente, alla direzione sanitaria aziendale e al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del SSN (medici, veterinari, farmacisti, odontoiatri, biologi, chimici, fisici e psicologi) di cui al decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1998.

 

Con riferimento alle certificazioni già previste in materia di esperienza medica in cure palliative, si deve ricordare che la legge di stabilità 2014 (art. 1, co. 425 della n. 147 del 2013) ha abilitato i medici in servizio presso le reti pubbliche e private accreditate dedicate alle cure palliative, se in possesso di esperienza almeno triennale in tale campo, certificata dalla regione di competenza, tenuto conto di specifici criteri individuati con decreto del Ministero della salute, previa intesa in CSR. In attuazione di questa disposizione è stato emanato il decreto del Ministero della salute 4 giugno 2015.

 

Le cure palliative possono qualificarsi come la cura globale e multidisciplinare per i pazienti affetti da una malattia che non risponde più a trattamenti specifici e di cui la morte è diretta conseguenza. L’assistenza domiciliare sanitaria e socio-sanitaria ai pazienti terminali, l’assistenza territoriale residenziale e semiresidenziale a favore degli stessi, i trattamenti erogati nel corso del ricovero ospedaliero (quindi anche per i pazienti terminali) e gli interventi ospedalieri a domicilio rientrano anche nei nuovi LEA (DPCM 12 gennaio 2017).

La legge n. 38/2010 ha introdotto alcuni principi e linee guida omogenei su tutto il territorio nazionale, per quanto attiene l’erogazione dell’assistenza, la formazione del personale impiegato nel settore, l’uso dei farmaci per la terapia del dolore, il monitoraggio dell’attuazione delle nuove disposizioni, e di quelle preesistenti, da parte delle regioni e dei soggetti impegnati in tale ambito. Una particolare attenzione viene dedicata alla formazione e all’aggiornamento del personale medico e sanitario sulle cure palliative e sulla terapia del dolore.

È previsto un aggiornamento periodico specifico nell’attuazione dei programmi obbligatori di formazione continua in medicina. In attuazione delle citate disposizioni va ricordato che il D.M. 4 aprile 2012 ha istituito diversi Master, tra cui il Master universitario di Alta Formazione e Qualificazione in terapia del dolore per medici specialisti e il Master universitario di Alta Formazione e Qualificazione in Cure palliative per medici specialisti. Vi sono inoltre: il Master universitario di Alta Formazione e Qualificazione in Terapia del dolore e cure palliative pediatriche per medici pediatri; il Master universitario di I livello in Cure palliative e terapia del dolore per professioni sanitarie; e il Master universitario di II livello in Cure palliative e terapia del dolore per psicologi.


 

Articolo 1, comma 523
(Finanziamento IRCCS delle reti oncologica
e cardiovascolare del Ministero salute)

 


523.  Per consentire un miglioramento dell'efficacia degli interventi di cura e delle relative procedure, anche alla luce degli sviluppi e dei progressi della ricerca scientifica applicata con specifico riguardo alla prevenzione e alla terapia delle malattie tumorali e del diabete, per l'anno 2019, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro da destinare agli istituti di ricovero e cura di carattere scientifico (IRCCS) della Rete oncologica impegnati nello sviluppo delle nuove tecnologie antitumorali CAR-T e di 5 milioni di euro da destinare agli IRCCS della Rete cardiovascolare impegnati nei programmi di prevenzione primaria cardiovascolare. I fondi resi disponibili ai sensi del presente comma sono allocati nello stato di previsione del Ministero della salute, nel programma « Ricerca per il settore della sanità pubblica » nell'ambito della missione « Ricerca e innovazione ».


 

 

Il comma 523 dispone, per il 2019, due finanziamenti di 5 milioni di euro ciascuno di due reti di ricerca sanitaria del Ministero della salute, la Rete oncologica e la Rete cardiovascolare.

 

Il comma 523, dispone, per il 2019, due finanziamenti di 5 milioni di euro ciascuno per due reti di ricerca sanitaria del Ministero della salute: la Rete oncologica e la Rete cardiovascolare, cui fanno parte Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico (IRCCS) impegnati, rispettivamente, nello sviluppo di nuove tecnologie antitumorali CAR-T e nella prevenzione primaria cardiovascolare.

I corrispondenti fondi sono allocati nello stato di previsione del Ministero della salute, al programma Ricerca per il settore della sanità pubblica, Missione Ricerca e innovazione.

In proposito si segnala che la misura in esame, per l’anno 2020, è già prevista, per il medesimo ammontare a beneficio di entrambe le Reti oncologia e cardiovascolare, dall’articolo 23-quater, comma 4, del DL. 119/2018 (L. n. 136 del 2018), a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10 comma 5 del DL. n. 282/2004 (L. 307/2004).

 

I Fondi in esame verranno allocati nello stato di previsione del Ministero della salute, nel programma “Ricerca per il settore della sanità pubblica” nell'ambito della missione “Ricerca e innovazione”.

 

Nel giugno 2018, l’EMA (European Medicines Agency - Agenzia Europea del Farmaco) ha raccomandato l’autorizzazione all’immissione in commercio per i primi due farmaci antigene chimerico Car-T, prodotti d’immunoterapia cellulare che prevedono l’utilizzo dei linfociti T del paziente modificati geneticamente. Si ricorda inoltre che l’Alleanza Contro il Cancro (ACC), fondata nel 2002 dal Ministero della Salute, è attualmente formata da 25 Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico. Le aree di interesse primario in cui ACC opera sono tre: ricerca di base e clinica oncologica, diagnosi e terapia dei tumori e istruzione e informazione in oncologia.

Per quanto riguarda la ''Rete cardiologica'' del Ministero della salute, questa consente di mettere in comune le risorse presenti negli IRCCS in termini di competenze scientifiche cliniche, sperimentali e biotecnologiche, di tecnologie avanzate –– terapie innovative anche cellulari e geniche - casistiche e registri di malattia - per ottimizzare l’impiego delle risorse per rafforzare la posizione italiana in Europa in termini di ricerca e cura in ambito cardiovascolare.

Tra le reti della ricerca sanitaria del Ministero della salute è ricompresa anche la Rete Neurologica cui partecipano IRCCS impegnati nella ricerca sulle neuroscienze.


 

Articolo 1, comma 524
(Qualificazione degli IRCCS come organismi di ricerca)

 

524.  All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, dopo le parole: « Regione interessata » sono inserite le seguenti: « e con la disciplina europea relativa agli organismi di ricerca ».

 

 

Il comma 524 specifica che l'istituzione di nuovi IRCCS (Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico), pubblici o privati, deve essere coerente e compatibile - oltre che con la programmazione sanitaria della regione interessata, come prevede la norma finora vigente - anche con la disciplina europea relativa agli organismi di ricerca.

La novella è intesa a chiarire che gli IRCCS rientrano nella categoria degli organismi di ricerca e che possono, quindi, essere legittimamente destinatari di risorse pubbliche - nazionali o di derivazione europea - relative all'attività di ricerca.

 

Secondo le relazioni illustrativa e tecnica allegate all'emendamento governativo che ha proposto l'inserimento del comma in esame, la disciplina degli IRCCS soddisfa i requisiti posti, per gli organismi di ricerca, dal regolamento n. 651/2014/UE della Commissione, del 17 giugno 2014, in base ai quali: la finalità principale del soggetto deve consistere nella ricerca o nello sviluppo sperimentale o nella diffusione dei risultati delle suddette attività; la contabilità inerente alle eventuali attività economiche deve essere separata da quella relativa alle attività oggetto delle summenzionate finalità principali; le eventuali imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva sul soggetto non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati della ricerca.

Riguardo, in particolare, al requisito della contabilità separata, la relazione illustrativa rileva che l'allegato 2 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, ed il D.M. 14 marzo 2013 (come modificato dal D.M. 5 febbraio 2015) già richiedono, per gli IRCCS, la redazione del bilancio sezionale relativo esclusivamente alle attività di ricerca.


 

Articolo 1, commi 525 e 536
(Pubblicità sanitaria e Incarichi di direttore sanitario
nelle strutture private di cura)

 


525.  Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, comprese le società di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari, escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo, nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente, a tutela della salute pubblica, della dignità della persona e del suo diritto a una corretta informazione sanitaria.

536.  In caso di violazione delle disposizioni sulle comunicazioni informative sanitarie di cui al comma 525, gli ordini professionali sanitari territoriali, anche su segnalazione delle rispettive Federazioni, procedono in via disciplinare nei confronti dei professionisti o delle società iscritti e segnalano tali violazioni all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza. Tutte le strutture sanitarie private di cura sono tenute a dotarsi di un direttore sanitario iscritto all'albo dell'ordine territoriale competente per il luogo nel quale hanno la loro sede operativa entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


 

 

I commi 525 e 536 modificano la disciplina in materia di pubblicità sanitaria e richiedono che ogni struttura sanitaria privata di cura si doti di un direttore sanitario.

 

In particolare, si prevede che le comunicazioni informative - da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli ordini delle professioni sanitarie (in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività) -, consentite, in base alla normativa finora vigente, relativamente ai titoli ed alle specializzazioni professionali, alle caratteristiche del servizio offerto, nonché al prezzo ed ai costi complessivi delle prestazioni (secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'ordine), possano contenere esclusivamente gli elementi funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari; viene escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo. Sono richiamati i princìpi della libera e consapevole determinazione del paziente, a tutela della salute pubblica, della dignità della persona e del suo diritto a una corretta informazione sanitaria.

In caso di violazione delle norme in esame, si prevedono sanzioni disciplinari e la segnalazione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza.

Si dispone, inoltre, che tutte le strutture sanitarie private di cura siano tenute a dotarsi di un direttore sanitario, iscritto all'albo dell’ordine territoriale competente per il luogo nel quale le strutture abbiano la loro sede operativa, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Potrebbe essere ritenuto opportuno valutare le motivazioni della limitazione, nella scelta del direttore sanitario, agli iscritti all'albo dell'ordine territoriale competente e chiarire, considerato che la norma fa un generico richiamo ad albi professionali, quali siano i professionisti legittimati a ricoprire l'incarico in oggetto.


 

Articolo 1, commi 526-532
(Trasferimenti al FSN da parte dell’INAIL
per la trasmissione in via telematica dei certificati medici
di infortunio e malattia professionale)

 


526.  Per l'attività di compilazione e trasmissione per via telematica, da parte dei medici e delle strutture sanitarie competenti del Servizio sanitario nazionale, dei certificati medici di infortunio e malattia professionale di cui all'articolo 53 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, l'INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 2019, trasferisce annualmente al Fondo sanitario nazionale l'importo di euro 25.000.000, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa, da ripartire tra le regioni e le province autonome in sede di predisposizione della proposta di riparto della quota indistinta delle risorse relative al fabbisogno standard nazionale. Per gli anni successivi al 2019, tale importo è maggiorato del tasso di inflazione programmato dal Governo.

527.  Quota parte dei trasferimenti dell'INAIL, di cui al comma 526, determinata con intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, implementa, per il personale dipendente del Servizio sanitario regionale, direttamente i fondi di ciascuna azienda o ente per la contrattazione decentrata integrativa.

528.  Quota parte dei trasferimenti dell'INAIL, di cui al comma 526, determinata con intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ha destinazione vincolata al fondo destinato per i rinnovi contrattuali della medicina convenzionata incrementando la quota capitaria riconosciuta per assistito al medico di medicina generale.

529.  L'importo di cui al comma 526 può essere rivisto ogni due anni sulla base dell'incremento della percentuale del rapporto tra il numero dei certificati compilati e trasmessi telematicamente all'INAIL e gli infortuni e le malattie professionali denunciati nel biennio di riferimento rispetto a quello precedente. Il trasferimento a carico dell'INAIL per effetto degli aggiornamenti periodici legati all'incremento percentuale del rapporto tra il numero dei certificati compilati e trasmessi telematicamente all'INAIL e gli infortuni e le malattie professionali denunciati non può comunque superare l'importo di cui al comma 526 maggiorato del 20 per cento al netto della rivalutazione per il tasso programmato d'inflazione.

530.  Nessun compenso può essere richiesto agli assistiti per il rilascio dei certificati medici di infortunio o malattia professionale.

531.  Per i certificati trasmessi fino al 31 dicembre 2018 si applicano gli appositi accordi sottoscritti il 6 settembre e il 24 dicembre 2007 tra l'INAIL e le rappresentanze sindacali di categoria. L'onere del trasferimento di cui al comma 526 a carico del bilancio dell'INAIL è determinato sulla base della spesa media del triennio 2014-2016 per l'attività di certificazione medica come disciplinata dai predetti accordi.

532.  Nessun ulteriore onere, oltre alla predisposizione dei servizi telematici, è a carico del bilancio dell'INAIL per l'attività di certificazione medica da trasmettere al predetto Istituto.


I commi da 526-532 prevedono, dal 2019, una particolare disciplina connessa ad un trasferimento, da parte dell’INAIL, di 25 milioni di euro (soggetto a revisione biennale e a rivalutazione per gli anni successivi al 2019), da ripartire tra le regioni, in relazione all’attività di compilazione e trasmissione per via telematica da parte dei medici e delle strutture sanitarie competenti del SSN dei certificati medici di infortunio e malattia professionale.

 

I commi da 526-532 prevedono, in relazione all’attività di compilazione e trasmissione per via telematica da parte dei medici e delle strutture sanitarie competenti del SSN, dei certificati medici di infortunio e malattia professionale, che l’INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 2019, trasferisca annualmente al Fondo Sanitario Nazionale l’importo di 25 milioni di euro, da ripartire tra le regioni e province autonome in sede di predisposizione della proposta di riparto della quota indistinta delle risorse fabbisogno standard nazionale. Successivamente al 2019, tale importo sarà maggiorato del tasso di inflazione programmato riportato nei documenti ufficiali del Governo.

Si ricorda che tali certificati sono previsti all’articolo 53 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), come recentemente modificato dall’articolo 21 del D. Lgs. n.151/2015.

 

Si prevede inoltre che una quota-parte dei predetti trasferimenti da parte dell’INAIL, che dovrà essere determinata con intesa in Conferenza Stato- Regioni, implementi direttamente i fondi di ciascuna azienda o ente per la contrattazione decentrata integrativa relativa al personale del SSN (comma 527), in deroga a quanto disposto dal comma 2, dell'articolo 23, del D. Lgs. n. 75/2017 in materia di salario accessorio. Inoltre, una ulteriore quota-parte di tali trasferimenti, anch’essa determinata con intesa in Conferenza Stato-Regioni, dovrà avere destinazione vincolata al Fondo destinato per i rinnovi contrattuali della medicina convenzionata, incrementando la quota capitaria riconosciuta per assistito al medico di medicina generale (comma 528).

 

L’importo di 25 milioni di euro può essere rivisto ogni due anni sulla base dell’incremento della percentuale del rapporto tra il numero dei certificati compilati e trasmessi telematicamente all’INAIL e gli infortuni e le malattie professionali denunciati nel biennio di riferimento rispetto a quello precedente, comunque entro il limite del 20% del medesimo importo (5 milioni di euro), al netto della rivalutazione per il tasso programmato di inflazione (comma 529).

Si precisa (comma 530) che nessun compenso può essere comunque richiesto agli assistiti per il rilascio dei certificati medici di infortunio o malattia professionale.

 

Il comma 531 prevede peraltro una norma transitoria per i certificati trasmessi fino al 31 dicembre 2018, ai quali si applicano in ogni caso gli appositi accordi sottoscritti il 6 settembre e il 24 dicembre 2007 tra l’INAIL e le rappresentanze sindacali di categoria.

L’onere del trasferimento di 25 milioni a carico del bilancio dell’INAIL deve essere determinato sulla base della spesa media del triennio 2014-2016 per l’attività di certificazione medica, come disciplinata dai predetti accordi (comma 531).

 

Infine, si stabilisce che nessun ulteriore onere, oltre alla predisposizione dei servizi telematici, è a carico del bilancio dell’INAIL per l’attività di certificazione medica che dovrà essere trasmessa al medesimo Istituto (comma 532).


 

Articolo 1, comma 533
(Retribuzioni per i disabili)

 


533.  Al comma 166 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: « La retribuzione corrisposta dal datore di lavoro alla persona con disabilità da lavoro destinataria di un progetto di reinserimento mirato alla conservazione del posto di lavoro che alla cessazione dello stato di inabilità temporanea assoluta non possa attendere al lavoro senza la realizzazione degli interventi individuati nell'ambito del predetto progetto è rimborsata dall'INAIL al datore di lavoro nella misura del 60 per cento di quanto effettivamente corrisposto. I progetti di reinserimento possono essere proposti dai datori di lavoro e sono approvati dall'INAIL. Le retribuzioni rimborsabili sono quelle corrisposte dalla data di manifestazione della volontà da parte del datore di lavoro e del lavoratore di attivare il progetto e fino alla realizzazione degli interventi in esso individuati e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno. Qualora gli interventi individuati nell'ambito del progetto di reinserimento lavorativo personalizzato non siano attuati per immotivato unilaterale recesso del datore di lavoro, quest'ultimo è tenuto a restituire all'INAIL l'intero importo del rimborso. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l'INAIL concorre al finanziamento dell'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, rilasciato alle persone con disabilità da lavoro in cerca di occupazione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di finanziamento. I soggetti indicati all'articolo 6, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono presentare all'INAIL progetti di formazione e informazione rivolti a lavoratori e datori di lavoro in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, finanziati dall'Istituto nei limiti e con le modalità dallo stesso stabiliti ».


 

 

Il comma 533 prevede che l’I.N.A.I.L. rimborsi (nella misura del 60%) al datore di lavoro la retribuzione corrisposta da quest’ultimo alla persona con disabilità da lavoro, nel caso in cui quest’ultima sia destinataria di un progetto di reinserimento mirato alla conservazione del posto di lavoro.

 

In particolare, integrando l’articolo 1, comma 166, della L. 190/2014 (che ha attribuito all’I.N.A.I.L. le competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro), si prevede che l’I.N.A.I.L. rimborsi al datore di lavoro la retribuzione corrisposta da quest’ultimo alla persona con disabilità da lavoro.

Il rimborso, pari al 60% di quanto effettivamente corrisposto, è erogato a condizione che il disabile sia destinatario di un progetto di reinserimento mirato alla conservazione del posto di lavoro, e che alla cessazione dello stato di inabilità temporanea assoluta non possa attendere al lavoro senza la realizzazione degli interventi individuati nell’ambito del predetto progetto.

L’articolo 1, comma 166, della L. 190/2014 ha attribuito all’I.N.A.I.L. le competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro. Il reinserimento deve essere realizzato con progetti personalizzati (mirati alla conservazione del posto di lavoro o alla ricerca di nuova occupazione, con interventi formativi di riqualificazione professionale), con progetti per il superamento e per l'abbattimento delle barriere architettoniche sui luoghi di lavoro, nonché con interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro. Resta a carico dello stesso Istituto (senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica) l'attuazione delle richiamate disposizioni.

 

I progetti di reinserimento possono essere proposti dai datori di lavoro e sono approvati dall’I.N.A.I.L.. Sono considerate rimborsabili le retribuzioni corrisposte dalla data di manifestazione della volontà, da parte del datore di lavoro e del lavoratore, di attivare il richiamato progetto e fino alla realizzazione degli interventi in esso individuati (e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno).

Nel caso in cui gli interventi individuati nell’ambito del richiamato progetto non vengano attuati per immotivato unilaterale recesso del datore di lavoro, quest’ultimo è tenuto a restituire all’I.N.A.I.L. l’intero importo del rimborso.

Inoltre, si stabilisce che dal 1° gennaio 2019 l’I.N.A.I.L. concorre al finanziamento dell’assegno di ricollocazione, di cui all’articolo 23 del D.Lgs. 150/2015, rilasciato alle persone con disabilità da lavoro in cerca di occupazione.

Con specifico decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro il 2 Marzo 2019, sono definite le modalità di finanziamento.

 

Infine, si prevede che le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ed i patronati, gli enti bilaterali e le associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro[6], possono presentare all’I.N.A.I.L. progetti di formazione e informazione rivolti a lavoratori e datori di lavoro in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, finanziati dall’Istituto nei limiti e con le modalità dallo stesso stabiliti.


 

Articolo 1, commi 534 e 535
(Infortuni domestici)

 


534.  Alla legge 3 dicembre 1999, n. 493, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  all'articolo 7, comma 3, le parole: « di età compresa tra i 18 e i 65 anni » sono sostituite dalle seguenti: « di età compresa tra 18 e 67 anni »;

b)  all'articolo 7, comma 4, le parole: « 27 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 16 per cento »;

c)  all'articolo 8, comma 1, le parole: « in lire 25.000 annue » sono sostituite dalle seguenti: « in euro 24 annui »;

d)  all'articolo 9, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Qualora l'inabilità permanente sia compresa tra il 6 e il 15 per cento è corrisposta una prestazione una tantum di importo pari a euro 300 rivalutabile con le stesse modalità di cui al comma 1 previste per la rendita.

2-ter. Per gli infortuni in ambito domestico è corrisposto l'assegno per assistenza personale continuativa, di cui all'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 »;

e)  all'articolo 10, comma 4, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Annualmente, su proposta del Comitato amministratore del Fondo, sono destinate delle risorse, nel rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Fondo medesimo, per la realizzazione, a cura dell'INAIL, di campagne informative a livello nazionale finalizzate alla prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione ».

535.  Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del presidente dell'INAIL, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i termini di attuazione delle disposizioni di cui al comma 534.


 

 

I commi 534 e 535 recano modifiche alle norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici

 

Modificando la L. 493/1993 (Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici), si prevede, in particolare, che (comma 534):

§  la fascia di età dei soggetti all'obbligo di iscrizione all'assicurazione, che passa da una età minima di 18 ad una età massima di 67 (anziché 65 anni come attualmente previsto);

§  la percentuale di inabilità permanente al lavoro, per cui è prevista assicurazione, che passa dal 27 per cento al 16 per cento;

§  l’entità del premio assicurativo unitario a carico dei soggetti, che passa da 25.000 lire annue ad euro 24,00 annui;

§  una prestazione una tantum di importo pari a euro 300,00, qualora l’inabilità permanente sia compresa tra il sei e il quindici per cento;

§  la corresponsione dell’assegno per assistenza personale continuativa in caso di infortunio domestico.

 

Le modalità ed i termini di attuazione delle modifiche di cui sopra sono stabilite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Presidente dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), da adottare entro il 30 giugno 2019 (comma 535).


 

Articolo1, commi 537-542
(Iscrizione agli albi professionali di taluni professionisti
in ambito sanitario ed equipollenza dei diplomi universitari
di educatore professionale socio-sanitario)

 


537.  Al fine di garantire la continuità e la funzionalità dei servizi sanitari nonché di conseguire risparmi di spesa, all'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Ferma restando la possibilità di avvalersi delle procedure per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento alle lauree delle professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, coloro che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, possono continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purché si iscrivano, entro il 31 dicembre 2019, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione ».

538.  Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute sono istituiti gli elenchi speciali di cui al comma 4-bis dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, introdotto dal comma 537 del presente articolo.

539.  Fermo restando quanto previsto dalla legge 26 febbraio 1999, n. 42, e dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, i diplomi e gli attestati, indicati nella tabella allegata al decreto del Ministro della salute 22 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 22 giugno 2016, ottenuti a seguito di corsi regionali o di formazione specifica ed iniziati tra il 1997 e il 2000, o comunque conseguiti entro il 2005, sono equipollenti al diploma universitario, rilasciato a seguito di completamento del corso di laurea nella classe L/SNT2, di educatore professionale socio-sanitario ai fini dell'esercizio professionale, dell'accesso alla formazione post-base e dell'iscrizione all'albo della professione sanitaria di educatore professionale, istituito ai sensi della legge 11 gennaio 2018, n. 3.

540.  L'iscrizione negli elenchi speciali di cui al comma 4-bis dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, introdotto dal comma 537, e l'equipollenza dei titoli indicati al comma 539, cui si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate, in ragione del titolo, nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore della presente legge.

541.  In relazione a quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non possono essere attivati corsi di formazione regionali per il rilascio di titoli ai fini dell'esercizio delle professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43.

542.  A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403, è abrogato.


 

 

I commi da 537 a 542 riguardano taluni professionisti in ambito sanitario ai quali è consentito, anche in assenza del titolo idoneo all’iscrizione ai rispettivi albi professionali, di continuare a svolgere la loro attività, se hanno svolto la stessa, in regime di lavoro dipendente ovvero libero professionale, per almeno 36 mesi, anche non continuativi, nel corso degli ultimi 10 anni. Viene previsto il riconoscimento dell’equipollenza al diploma universitario di educatore professionale socio-sanitario per i diplomi e gli attestati relativi al profilo di educatore professionale, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base, ottenuti a seguito di corsi regionali o di formazione specifica conseguiti entro il 2005.

 

Il comma 537, al fine di garantire la continuità e funzionalità dei servizi sanitari, nonché di conseguire risparmi di spesa, aggiunge il comma 4-bis all’art. 4 della legge n. 42/1999, articolo che ha disciplinato la regolarizzazione del personale (ex ausiliario) sanitario se in possesso di diplomi conseguiti in base alla normativa anteriore a quella di attuazione dell'articolo 6, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992.

Si ricorda che quest’ultima norma ha previsto che la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione deve necessariamente avvenire in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate. A tal fine, è prevista l’attivazione di appositi protocolli d’intesa - regolati con appositi accordi - tra regioni ed università per l’attivazione dei corsi di insegnamento, la cui titolarità viene affidata di norma a personale del ruolo sanitario – in possesso dei requisiti previsti – che sia dipendente dalle strutture presso le quali viene svolta la formazione stessa.

 

Il nuovo comma 4-bis prevede che, ferma restando la possibilità di avvalersi delle procedure per il riconoscimento dell’equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento per i laureati delle professioni sanitarie, coloro che svolgano o abbiano svolto un’attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di 3 anni (nella disposizione indicati in 36 mesi), per periodi anche non continuativi, nell’arco degli ultimi dieci anni, sono autorizzati a continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, a condizione che si iscrivano, entro il 31 dicembre 2019, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

In proposito si ricorda che la legge n. 43 del 2006 ha previsto, al fine di adeguare il livello culturale, deontologico e professionale degli esercenti le professioni in ambito sanitario a quello garantito negli Stati membri dell'UE, la regolamentazione delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, nel rispetto dei diversi iter formativi, anche mediante l'istituzione dei rispettivi ordini ed albi, ai quali è stato previsto l’accesso oltre agli operatori delle professioni sanitarie esistenti, anche a quelli di nuova configurazione.

Tali operatori sanitari sono chiamati a svolgere, in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione, in base alla legge 10 agosto 2000, n. 251 e al D.M. 29 marzo 2001 del Ministro della sanità. Qui l’elenco di tutte le professioni sanitarie e ausiliarie riconosciute dal Ministero della salute.

 

La ratio della norma appare quella di eliminare l’indeterminatezza del quadro giuridico che si è venuto a delineare a seguito dell’approvazione della L. n. 3 del 2018 (anche ricordata, per quanto qui interessa, come Legge Lorenzin sulle professioni sanitarie) che, novellando la normativa previgente (v. qui il Dossier del Servizio Studi p. 11 e segg), ha disciplinato il riordino delle professioni sanitarie, prevedendo l’obbligatoria iscrizione al rispettivo albo, per l’esercizio di ciascuna professione sanitaria, in qualunque forma giuridica svolta.

In particolare, come sottolineato dalla relazione illustrativa alla norma, l’articolo 4, comma 9, della citata L. n. 3/2018 ha sancito la trasformazione dei preesistenti Collegi professionali in Ordini e relative Federazioni nazionali. Nelle fattispecie interessate, i preesistenti collegi professionali dei Tecnici sanitari di radiologia medica hanno assunto la denominazione di Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle Professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, in quanto hanno inglobato al proprio interno i nuovi albi di 17 professioni sanitarie che risultavano ancora non ordinate. Peraltro, in attuazione della disposizione di cui al comma 13 del richiamato articolo 4, è stato emanato il Decreto del Ministro della Salute 13 marzo 2018 (in G.U. n. 77/2018), completando in tal modo il quadro normativo per tutte le 22 professioni sanitarie mediante la previsione, contenuta all’articolo 2, comma 1, del citato decreto, che possono iscriversi all’albo coloro che sono in possesso della laurea abilitante all’esercizio della relativa professione sanitaria, ovvero titolo equipollente o equivalente alla laurea abilitante, in base al prima citato articolo 4 della legge n. 42/1999. Sono pertanto coinvolti i seguenti professionisti:

§  le figure dei tecnici: di laboratorio biomedico; audiometristi; audioprotesisti, ortopedici; della riabilitazione psichiatrica; della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro; neurofisiopatologi; fisiopatologi cardiocircolatori e di perfusione cardiovascolare;

§  dietisti; igienisti dentali; fisioterapisti; logopedisti; podologi; ortottisti e assistenti di oftalmologia; educatori professionali;

§  terapisti occupazionali e della neuro- psicomotricità dell’età evolutiva.

Come specificato nella relazione illustrativa alla norma, tali figure possono non essere iscritte al rispettivo albo per i seguenti motivi:

§  mancata partecipazione alle procedure indette, a suo tempo, dalle regioni per sancire l’equivalenza ai titoli universitari sulla base dei criteri previsti dall’Accordo Stato-regioni del 10 febbraio 2011;

§  aver continuato, in quanto dipendenti del SSR o di strutture private e private accreditate sanitarie e socio-sanitarie, ad esercitare l’attività sanitaria o socio-sanitaria riconducibile all’area delle professioni sanitarie pur senza il riconoscimento dell’equivalenza;

§  aver conseguito, in determinate regioni, corsi regionali successivi al 17 marzo 1999 (data di entrata in vigore della sopra richiamata legge n. 42/1999) che hanno autorizzato all’esercizio professionale molti operatori – quali educatori professionali e massofisioterapisti, in particolare in Lombardia e Veneto -, ma che non possono essere riconosciuti equivalenti.

 

Il comma 538 dispone che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di bilancio, con decreto del Ministro della salute, vengano istituiti i predetti elenchi speciali ad esaurimento, istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

 

Il comma 539 stabilisce che i diplomi e gli attestati, indicati nella tabella allegata al DM 22 giugno 2016, relativamente al profilo di educatore professionale, purchè ottenuti a seguito di corsi regionali o di formazione specifica ed iniziati tra il 1997 e il 2000, o comunque conseguiti entro il 2005, siano da considerarsi equipollenti al diploma universitario (rilasciato a seguito di completamento del corso di laurea L/SNT2, vale a dire la classe delle lauree in professioni sanitarie della riabilitazione) per educatore professionale socio-sanitario. L’equipollenza vale sia per l’esercizio professionale, sia per l’accesso alla formazione post-base, sia per l’iscrizione all’albo della professione sanitaria di educatore professionale, istituito con la L. n. 3/2018 (cd. Legge Lorenzin in materia, per quanto qui interessa, di professioni sanitarie). In proposito, rimane fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di professioni sanitarie riconosciute, come disciplinate in base alla L. n. 42/ 1999 e alla legge di bilancio per il 2018 (L. n. 205/2017).

Al riguardo, l'art. 4, comma 1, della L. 42/1999 prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del SSN o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del D. Lgs. n. 502/1992 ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

Riguardo la legge di bilancio 2018, invece, la norma in esame non chiarisce a quale disposizione si intenda fare riferimento: in proposito potrebbe ravvisarsi la disposizione di cui all’art. 1, comma 606, che ha posticipato ulteriormente all’anno scolastico 2020/2021 la soppressione delle disposizioni di cui all’art. 26, co. 8, secondo e terzo periodo della L. 448/1998, che prevedono la possibilità di collocare fuori ruolo docenti e dirigenti scolastici per assegnazioni presso enti che operano nel campo delle tossicodipendenze, della formazione e della ricerca educativa e didattica, nonché associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi. Tali soggetti, pertanto, potrebbero essere interessati dalla disposizione in esame.

 

Il comma 540 dispone che l’iscrizione negli elenchi speciali di cui al comma 4-bis dell’articolo 4 della legge n. 42/1999 e l’equipollenza dei titoli indicati dal comma 539 non producono, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate, già acquisite in ragione del titolo, in relazione ai rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore della presente legge di bilancio.

 

Il comma 541 detta una norma di coordinamento con il sopra citato comma 3, articolo 6, del D.Lgs. n. 502/1992, stabilendo che non possono essere attivati corsi di formazione regionali finalizzati al rilascio di titoli ai fini dell’esercizio delle professioni sanitarie indicate dalla sopra richiamata legge n. 43 del 2006.

Le precedenti disposizioni sono introdotte anche al fine di monitorare il fenomeno che attualmente ha una portata non definita, soprattutto a causa di corsi regionali abilitati al rilascio dei titoli ai fini dell’esercizio delle professioni sanitarie in esame, la cui futura attivazione è pertanto interdetta.

 

Infine, il comma 542 dispone una norma di coordinamento finale che prevede, a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge di bilancio, l’abrogazione dell’articolo 1 della legge n. 403/1971 riguardante la professione sanitaria di massaggiatore e massofisioterapista.

 

Si ricorda che, ai sensi del richiamato art. 1, tale professione è esercitabile soltanto dai massaggiatori e massofisioterapisti diplomati in scuole di massaggio e massofisioterapia statali e autorizzate con decreto del Ministro per la sanità, sia che lavorino alle dipendenze di enti ospedalieri e di istituti privati, sia che esercitino la professione autonomamente. Viene contestualmente abrogata la disposizione che prevede che gli enti mutualistici, previdenziali, assistenziali ed assicurativi sono autorizzati a sostenere o rimborsare le spese per prestazioni massoterapiche e fisioterapiche solo da parte dei predetti operatori diplomati.

 

In relazione a tale norma, occorre sottolineare che le figure professionali sopra richiamate di massaggiatore e massofisioterapista, a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 42/1999 (17 marzo 1999), sono state formate con corsi regionali di durata biennale o triennale; inoltre, le stesse figure non sono state riordinate dalla nuova disciplina sulle professioni sanitarie di cui alla prima citata L. n. 3/2018. Pertanto, la ratio della disposizione in esame appare quella di superare, anche per tali figure, l’indeterminatezza del quadro giuridico, permettendo anche a questi operatori - che possano dimostrare i requisiti sopra esaminati - l’iscrizione agli elenchi speciali da costituire con decreto del Ministero della salute. In ogni caso, proprio per non creare future incertezze nell’applicazione della normativa che si vuole qui riordinare, si prevede la soppressione delle figure dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi, previste ai sensi della richiamata legge n. 403 del 1971.


 

Articolo 1, comma 543
(Disciplina dei rapporti di lavoro del personale
della ricerca sanitaria presso gli IRCCS pubblici
e gli Istituti zooprofilattici sperimentali)

 


543.  Al comma 432 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  dopo le parole: « procedura selettiva pubblica » sono inserite le seguenti: « ovvero titolare, alla data del 31 dicembre 2017, di borsa di studio erogata dagli Istituti a seguito di procedura selettiva pubblica »;

b)  dopo le parole: « un'anzianità di servizio » sono inserite le seguenti: « ovvero sia stato titolare di borsa di studio ».


 

 

Il comma 543 estende la possibilità di assunzione a tempo determinato ai titolari di borsa di studio alla data del 31 dicembre 2017 per attività di ricerca presso Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS pubblici) e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS).

 

Il comma 543 apporta alcune modifiche all’art. 1, comma 432, della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) in materia di rapporti di lavoro per attività di ricerca presso Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS pubblici) e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), volte ad estendere la possibilità di assunzione a tempo determinato ai titolari di borsa di studio alla data del 31 dicembre 2017 - e non solo, come previsto dalla legge di bilancio 2018, ai soli titolari di rapporti di lavoro flessibile – che, a seguito di procedura selettiva pubblica, abbiano maturato una titolarità di borsa di almeno tre anni negli ultimi cinque.

 

Si ricorda che tale possibilità di assunzione, già prevista per i titolari di rapporti di lavoro flessibile instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica con un’anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque, è stata prevista dalla suindicata norma della legge di bilancio 2018 per garantire un’adeguata flessibilità nelle attività di ricerca, entro il limite, per quanto qui interessa, del 30% a decorrere dall’anno 2019 delle complessive risorse finanziarie disponibili per le attività di ricerca. Il limite per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro (in apposita sezione) del comparto Sanità, può essere incrementato con le risorse aggiuntive trasferite a ciascun Istituto dal Ministero della salute pari, per quanto qui interessa, a complessivi 50 milioni di euro per il 2019, 70 milioni per il 2020 e 90 milioni a decorrere dal 2021.


 

Articolo 1, comma 544
(Accertamenti diagnostici neonatali)

 


544.  Alla legge 19 agosto 2016, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: « malattie metaboliche ereditarie, » sono inserite le seguenti: « delle malattie neuromuscolari genetiche, delle immunodeficienze congenite severe e delle malattie da accumulo lisosomiale, »;

b)  all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: « malattie metaboliche ereditarie » sono inserite le seguenti: « , per le malattie neuromuscolari genetiche, per le immunodeficienze congenite severe e per le malattie da accumulo lisosomiale »;

c)  all'articolo 3, comma 4, lettera e):

1)  dopo le parole: « patologie metaboliche ereditarie, » sono inserite le seguenti: « dalle patologie neuromuscolari su base genetica, dalle immunodeficienze congenite severe e dalle malattie da accumulo lisosomiale, »;

2)  sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e genetica »;

d)  all'articolo 4, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Il Ministero della salute, avvalendosi della collaborazione dell'Istituto superiore di sanità, dell'Age.na.s., delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le società scientifiche di settore, sottopone a revisione periodica almeno biennale la lista delle patologie da ricercare attraverso lo screening neonatale, in relazione all'evoluzione nel tempo delle evidenze scientifiche in campo diagnostico-terapeutico per le malattie genetiche ereditarie »;

e)  all'articolo 6:

1)  al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e per la diagnosi delle malattie neuromuscolari genetiche, delle immunodeficienze congenite severe e delle malattie da accumulo lisosomiale »;

2)  al comma 2, le parole: « valutati in 25.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « valutati in 25.715.000 euro annui per il triennio 2016-2018 e in 29.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019 » e dopo le parole: « 15.715.000 euro » sono aggiunte le seguenti: « annui per il triennio 2016-2018 e 19.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019 ».


 

 

Il comma 544 modifica in più punti la normativa in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e cura delle malattie metaboliche ereditarie. In particolare:

§  estende tali accertamenti obbligatori anche alle malattie neuromuscolari genetiche, alle immunodeficienze congenite severe e alle malattie da accumulo lisosomiale;

§  prevede una revisione periodica, almeno biennale, della lista di patologie da ricercare attraverso screening neonatale (revisione a cura del Ministero della salute, in collaborazione con Istituto superiore di sanità, Age.na.s, regioni e province autonome, sentite le società scientifiche di settore);

§  prevede l’inserimento nei LEA della diagnosi precoce anche delle suddette patologie genetiche;

§  incrementa, a decorrere dal 2019, di 4 milioni di euro (da 25,715 a 29,715 milioni) la copertura finanziaria della legge. Tali oneri incrementano il livello del fabbisogno sanitario nazionale per il 2019 che viene riderterminato in 114.439 milioni di euro (in luogo del livello già definito a legislazione vigente di 114.435 milioni).

 

Il comma in esame modifica la legge n. 167 del 2016 volta a garantire la prevenzione delle malattie metaboliche ereditarie, attraverso l'inserimento nei livelli essenziali di assistenza (LEA) di screening neonatali obbligatori, da effettuare su tutti i nati a seguito di parti effettuati in strutture ospedaliere o a domicilio, per consentire diagnosi precoci e un tempestivo trattamento delle patologie. Con l’introduzione dei nuovi LEA (D.P.C.M. 12 gennaio 2017 di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza) , lo screening neonatale è divenuto obbligatorio in ogni regione per 40 patologie rare.

In particolare, il comma 544 estende gli screening neonatali obbligatori anche alle malattie neuromuscolari genetiche, alle immunodeficienze congenite severe e alle malattie da accumulo lisosomiale: patologie, per la cui terapia, come per quella delle malattie metaboliche, vi sono evidenze scientifiche che una diagnosi precoce, in età neonatale, comporta un vantaggio in termini di accesso a terapie in avanzato stato di sperimentazione, anche di tipo dietetico.

In relazione all’evoluzione nel tempo delle evidenze scientifiche in campo diagnostico-terapeutico per le malattie genetiche ereditarie, si inserisce, nel corpo dell’art. 4 della legge n. 167 del 2016, il comma 2-bis prevedendo una revisione periodica, almeno biennale, della lista di patologie da ricercare attraverso screening neonatale (revisione a cura del Ministero della salute, in collaborazione con Istituto superiore di sanità, Age.na.s e regioni e province autonome, sentite le società scientifiche di settore).

Il Centro di coordinamento sugli screening neonatali, istituito presso l’Istituto superiore di sanità, amplia conseguentemente i compiti relativi alla fornitura, ai servizi territoriali per l'assistenza alle famiglie dei neonati, di informazioni codificate e standardizzate sui rischi derivanti dalle patologie metaboliche ereditarie, dalle malattie neuromuscolari genetiche, dalle immunodeficienze congenite severe e dalle malattie da accumulo lisosomiale nonché sui benefici conseguibili attraverso l'attività di screening, offrendo anche informazioni sulla terapia e sulle migliori cure disponibili per la specifica malattia metabolica e genetica.

Infine viene modificato l’art. 6 della legge n. 167 del 2016 incrementando, a decorrere dal 2019, di 4 milioni di euro (da 25,715 a 29,715 milioni), la copertura finanziaria della legge. Tali oneri incrementano anche il livello del fabbisogno sanitario nazionale al fine di consentire la erogazione dei nuovi screening neonatali genetici. L’incremento viene caricato sulla quota di finanziamento (15.715.000 euro che salgono così a 19.715.000 euro dal 2019) a cui si provvede con la procedura (di cui all'art. 1, comma 554, della legge 208/2015) di definizione e aggiornamento dei LEA da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

 

Si ricorda che ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge 167/2016, alla copertura degli oneri derivanti dall'inserimento degli screening neonatali nei LEA, valutati in 25.715.000 euro annui per il triennio 2016-2018, si provvede, quanto a 15.715.000 euro, mediante la procedura di aggiornamento dei LEA di cui all'art. 1, comma 554, della legge di stabilità 2016 (legge 208/2015), nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e, quanto a 10 milioni di euro, mediante pari incremento di 10 milioni di euro del Fondo sanitario nazionale disposto a tal fine  dalle leggi di stabilità 2014 e 2015 (Più precisamente, 5 milioni dall'art. 1, comma 229, della legge di stabilità 2014 - legge 147/2013, poi fatti salire a 10 milioni di euro dall'art. 1, comma 167, della legge di stabilità 2015 - legge 190/2014).


 

Articolo 1, commi 545-549
(Disposizioni varie in materia di spesa sanitaria
e di concorsi per dirigenti medici)

 


545.  Ai fini di una maggiore valorizzazione dei dirigenti medici, veterinari e sanitari degli enti del Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal triennio contrattuale 2019-2021, il trattamento economico di cui all'articolo 15-quater, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stabilito dalla contrattazione collettiva in favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto di lavoro esclusivo, concorre alla determinazione del monte salari utile ai fini della determinazione degli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva a carico del bilancio degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dalla medesima data. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede nell'ambito del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

546.  A decorrere dall'anno 2019, fermo restando il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, i seguenti importi di quote vincolate: a) importo destinato all'assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 35, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, pari a 30,99 milioni di euro; b) importo destinato alla riqualificazione dell'assistenza sanitaria e dell'attività libero-professionale, di cui all'articolo 28, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per un valore massimo di 41,317 milioni di euro, confluiscono nella quota indistinta del fabbisogno sanitario nazionale standard, di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e sono ripartiti tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo i criteri e le modalità previsti dalla legislazione vigente in materia di costi standard.

547.  I medici in formazione specialistica iscritti all'ultimo anno del relativo corso sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata.

548.  L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici di cui al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando.

549.  All'articolo 1, comma 796, lettera p-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  all'alinea, la parola: « alternativamente » è sostituita dalle seguenti: « , anche congiuntamente »;

b)  dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:

« 2-bis) fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico del settore sanitario, adottare azioni di efficientamento della spesa e promozione dell'appropriatezza delle prestazioni, certificate congiuntamente dal Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, di cui agli articoli 9 e 12 della citata intesa 23 marzo 2005 ».


 

Il comma 545 concerne il trattamento economico aggiuntivo per i dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. Il comma 546 dispone che alcune risorse finanziarie, attualmente vincolate a determinate destinazioni, confluiscano nella quota indistinta del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard. I commi 547 e 548 ammettono i medici in formazione specialistica iscritti all'ultimo anno del relativo corso alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza. Il comma 549 concerne la quota fissa sulla ricetta, pari a 10 euro, per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale.

 

Più in particolare, il comma 545 prevede che, a decorrere dal triennio contrattuale 2019-2021, il trattamento economico aggiuntivo, stabilito dalla contrattazione collettiva per la categoria di dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto di lavoro esclusivo (che abbiano, cioè, optato per l'esercizio della libera professione intramuraria), concorra alla formazione del monte salari utile ai fini della determinazione degli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva a carico del bilancio degli enti del Servizio sanitario nazionale, con oneri a valere sul finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato; resta fermo che, ai fini pensionistici, l'eventuale incremento dell'indennità non ha effetto con riferimento alle anzianità contributive maturate in precedenza.

L'intervento in esame appare connesso a quello di cui al successivo comma 546.

Quest'ultimo dispone che alcune risorse finanziarie, attualmente vincolate a determinate destinazioni, confluiscano nella quota indistinta del finanziamento del suddetto fabbisogno sanitario nazionale standard, ai fini del riparto generale della medesima quota indistinta tra le regioni e le province autonome. Le quote finora vincolate oggetto della disposizione in esame sono quelle relative all'assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale ed all'esclusività del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario.

I commi 547 e 548 ammettono i medici in formazione specialistica iscritti all'ultimo anno del relativo corso alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario (qualora il bando concerna la specifica disciplina oggetto del corso). In caso di esito positivo, tali soggetti sono collocati in graduatoria separata; l'assunzione è in ogni caso subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione ed all'esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando.

Il comma 549 amplia le possibili fattispecie in base alle quali le regioni possono non applicare la quota fissa sulla ricetta, pari a 10 euro, per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale. Si prevede che tra tali fattispecie rientri, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico del settore sanitario, l'adozione di azioni di efficientamento della spesa e di promozione dell'appropriatezza delle prestazioni (certificate dagli organismi ivi citati).


 

Articolo 1, comma 550
(Trasferimento fondi medicinali innovativi
e oncologici innovativi)

 


550.  Il Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi e il Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi, di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono trasferiti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze mantenendo le rispettive finalità nell'ambito del finanziamento del fabbisogno standard del Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato. Resta ferma in capo al Ministero della salute la competenza a disciplinare le modalità operative di erogazione delle risorse stanziate, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 405, della legge n. 232 del 2016.


 

 

Il comma 550 trasferisce l’iscrizione contabile dei Fondi per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi e oncologici innovativi dal Ministero della salute allo stato di previsione del MEF.

 

Il comma 550 dispone il trasferimento allo stato di previsione del MEF (da quello del Ministero della salute) dei Fondi per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi e oncologici innovativi, introdotti, rispettivamente, dai commi 400 e 401 della legge di bilancio 2017 (L. n. 232/2016) nell'ambito del finanziamento - vincolato a tali fini - del fabbisogno sanitario standard cui concorre lo Stato.

Rimane ferma la competenza già attribuita al Ministero della salute per la disciplina delle modalità operative di erogazione delle risorse stanziate (v. DM 16 febbraio 2018), secondo quanto previsto dalla normativa vigente di cui all’art. 1, comma 405, della citata legge 232/2016, che stabilisce il versamento delle risorse in favore delle regioni in proporzione alla spesa sostenuta dalle medesime per l'acquisto di tali medicinali.

 

Si ricorda che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, i citati commi 400 e 401 hanno istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, rispettivamente, due Fondi per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi e innovativi oncologici con una dotazione, ciascuno, di 500 milioni di euro annui. Il trasferimento dei due fondi nell’ambito dello stato di previsione del MEF è giustificato dal fatto che entrambi sono finanziati nell’ambito del fabbisogno sanitario nazionale cui concorre lo Stato. Più precisamente, il Fondo per l’acquisto di medicinali innovati presenta anche una quota-parte di 175 milioni finanziata mediante risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale.

 

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla scheda di lettura riferita ai commi 397 e 408, art. 1, della legge di bilancio 2017 (qui scheda del Dossier del Servizio studi sulla Governance farmaceutica).


 

Articolo 1, commi 551 e 552
(Disposizioni in materia di sconto per le farmacie)

 


551.  All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  al comma 40:

1)  all'ultimo periodo, dopo le parole: « dell'IVA » sono inserite le seguenti: « non inferiore a euro 150.000 e »;

2)  è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le percentuali di sconto di cui al presente comma, nonché quelle di cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano alle farmacie con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA inferiore a euro 150.000 »;

b)  dopo il comma 40 è inserito il seguente:

« 40-bis. Fatte salve le determinazioni che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno assunto in materia fino alla data del 31 dicembre 2018, dal 1o gennaio 2019, al calcolo del fatturato annuo delle farmacie, in regime di Servizio sanitario nazionale, di cui al quarto, al quinto e al sesto periodo del comma 40, concorrono le seguenti voci: a) il fatturato per i farmaci ceduti in regime di Servizio sanitario nazionale; b) la remunerazione del servizio di distribuzione reso in nome e per conto; c) il fatturato delle prestazioni di assistenza integrativa e protesica erogate in regime di Servizio sanitario nazionale e regionale; d) le quote di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito. Da tale calcolo sono escluse: a) l'IVA; b) le trattenute convenzionali e di legge; c) gli importi che a titolo di sconto vengono trattenuti sul prezzo del farmaco nel determinare le somme da rimborsare alle farmacie convenzionate; d) la quota a carico dei cittadini, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405; e) la remunerazione delle ulteriori prestazioni per i servizi erogati dalle farmacie ai sensi del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 ».

552.  Agli oneri derivanti dal comma 551, lettera a), numero 2), pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante il finanziamento di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.


 

 

I commi 551 e 552 apportano modifiche alla disciplina relativa agli sconti dovuti dalle farmacie al SSN, come di seguito sintetizzato:

§  identificano come farmacie a basso fatturato quelle con un fatturato annuo in regime di servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non inferiore a euro 150.000 (attualmente il fatturato è fissato a 300mila euro);

§  confermano per le farmacie con un fatturato annuo in regime di SSN al netto dell’IVA inferiore a 150.000 euro sia l’esenzione dagli sconti a beneficio del SSN proporzionali al prezzo del farmaco che l’esenzione dall’ulteriore trattenuta del 2,25 per cento;

§  definiscono in dettaglio le voci di fatturato che, dal 2019, rientreranno nella determinazione dell'ammontare annuo delle farmacie convenzionate, facendo salve le determinazioni delle regioni e province autonome già assunte fino a fine 2018.

La copertura degli oneri, quantificati in 4 milioni di euro, dal 2019 è a valere sulle quote vincolate del Fondo sanitario nazionale per la realizzazione di specifici obiettivi e progetti elaborati dalle regioni.

 

Il comma 551 apporta modifiche all'articolo 1, comma 40, della legge 662/1996, in materia di sconti a carico delle farmacie a favore del SSN.

 

Il prezzo al pubblico dei farmaci rimborsati integralmente dal SSN viene definito a seguito di una contrattazione fra l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e le aziende produttrici. L’articolo 1, comma 40, della legge 662/1996 stabilisce le quote di spettanza per le aziende farmaceutiche, i grossisti ed i farmacisti, ovvero le percentuali di ricavo, pari rispettivamente al 66,65 per cento, al 3 per cento e al 30,35 per cento del prezzo di vendita al pubblico al netto dell’IVA. Il prezzo al pubblico di un farmaco rimborsabile viene pertanto fissato partendo dal prezzo ex factory negoziato fra l’azienda produttrice ed il SSN, con l’aggiunta delle quote di spettanza dovute ai grossisti ed ai farmacisti, ovvero agli altri attori della filiera del farmaco. Per le farmacie, la quota di spettanza è ridotta dallo sconto, articolato per fasce di prezzo dei farmaci, che le stesse farmacie sono tenute a concedere al SSN (per una visione d’insieme si rinvia alla sezione Margini e sconti sul sito di Federfarma.it). A tale sconto deve essere aggiunta la trattenuta determinata dall’articolo 11 del decreto legge 78/2010 che ha disposto che il SSN trattenga, ad ulteriore titolo di sconto sulla quota di spettanza delle farmacie, una percentuale pari all’1,82 per cento sul prezzo di vendita al pubblico dei farmaci al netto dell’IVA, lasciando peraltro inalterati gli sconti già previsti. Successivamente, l’art. 15, comma 2, del decreto legge 95/2012 ha innalzato tale percentuale al 2,25 per cento.

Tali quote sono ridotte per le farmacie rurali sussidiate e per le farmacie con un fatturato annuo in regime di servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore a euro 300.000.

 

Pertanto le modifiche apportate intendono:

§  identificare come farmacie a basso fatturato quelle con un fatturato annuo in regime di servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non inferiore a euro 150.000 (attualmente il fatturato è fissato a 300mila euro). La modifica è apportata dalla lett. a) numero 1;

§  confermare per le farmacie con un fatturato annuo in regime di SSN al netto dell’IVA inferiore a 150.000 euro sia l’esenzione dagli sconti a beneficio del SSN ex lege 662/1996 (proporzionali al prezzo del farmaco) che l’esenzione dall’ulteriore trattenuta di cui all’art. 15, comma 2, del decreto-legge 95/2012 (pari al 2,25 per cento). La modifica è operata dalla lett. a) numero 2) che aggiunge un periodo all’art. 1, comma 40, della legge 662/1996;

§  definire in dettaglio le voci di fatturato che, dal 2019, rientreranno nella determinazione dell'ammontare annuo delle farmacie convenzionate, facendo salve le determinazioni delle regioni e province autonome già assunte fino a fine 2018. Più precisamente concorrono al fatturato annuo delle farmacie le seguenti voci: a) il fatturato per i farmaci ceduti in regime di SSN; b) la remunerazione del servizio di distribuzione reso in nome e per conto; c) il fatturato delle prestazioni di assistenza integrativa e protesica erogati in regime di servizio sanitario nazionale e regionale; d) le quote di partecipazione alla spesa a carico dell’assistito. Sono in ogni caso escluse dal calcolo; a) le percentuali IVA; b) le trattenute convenzionali e di legge; c) gli importi che a titolo di sconto vengono trattenuti sul prezzo del farmaco nel determinare le somme da rimborsare alle farmacie convenzionate; d) la quota a carico dei cittadini; e) la remunerazione di ulteriori prestazioni per servizi erogati dalle farmacie convenzionate.
La modifica è operata dalla lettera b) che inserisce nel corpo dell’art. 1 della legge 662/1996 il comma 41-bis.

 

Il comma 552 stabilisce che la copertura degli oneri, quantificati in 4 milioni di euro dal 2019 è a valere sul finanziamento di cui all'art. 1, co. 34 e 34-bis della legge 662/1996, vale a dire sulle quote vincolate del Fondo sanitario nazionale per la realizzazione di specifici obiettivi e progetti elaborati dalle regioni.


 

Articolo 1, commi 553 e 554
(Disposizioni in materia di negoziazione dei prezzi dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale)

 


553.  Tenuto conto che il farmaco rappresenta uno strumento di tutela della salute e che i medicinali sono erogati dal Servizio sanitario nazionale in quanto inclusi nei livelli essenziali di assistenza, al fine di garantire criteri aggiornati all'evoluzione della politica farmaceutica nella fase di negoziazione del prezzo dei farmaci tra l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e l'azienda farmaceutica titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), entro il 15 marzo 2019, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono dettati i criteri e le modalità a cui l'AIFA si attiene nel determinare, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale.

554.  Dal 1° gennaio 2019, l'AIFA può riavviare, prima della scadenza dell'accordo negoziale con l'azienda farmaceutica titolare di AIC, le procedure negoziali per riconsiderare le condizioni dell'accordo in essere, nel caso in cui intervengano medio tempore variazioni del mercato tali da far prevedere un incremento del livello di utilizzo del medicinale ovvero da configurare un rapporto costo-terapia sfavorevole rispetto alle alternative presenti nel prontuario farmaceutico nazionale.


 

 

I commi 553 e 554 concernono la disciplina della negoziazione dei prezzi dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale.

 

Si demanda ad un decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro il 15 marzo 2019 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, la definizione dei criteri a cui l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) deve attenersi nel determinare, mediante negoziazione con l'azienda farmaceutica titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale.

Si prevede, inoltre, che dal 1° gennaio 2019 l'AIFA possa riavviare, prima della scadenza dell'accordo negoziale con l'azienda farmaceutica titolare di AIC, le procedure negoziali per riconsiderare le condizioni dell'accordo in essere, nel caso in cui intervengano medio tempore variazioni del mercato tali da far prevedere un incremento del livello di utilizzo del medicinale ovvero da configurare un rapporto costo-terapia sfavorevole rispetto alle alternative presenti nel prontuario farmaceutico nazionale. Potrebbe essere opportuno chiarire se tale disposizione implichi una facoltà dell'AIFA di risoluzione dell'accordo prima della scadenza, qualora le nuove procedure negoziali non diano luogo ad un nuovo accordo, nonché chiarire se queste ultime possano essere avviate anche qualora le fattispecie medio tempore summenzionate si siano verificate prima del 1° gennaio 2019.


 

Articolo 1, commi 555-556 e 559
(Programmi di edilizia sanitaria e contributo in favore del CNAO)

 


555.  Ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, rideterminato in 24 miliardi di euro dall'articolo 2, comma 69, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è elevato a 28 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e l'assegnazione di risorse agli altri enti del settore sanitario interessati, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità di bilancio. L'incremento di cui al presente comma è destinato prioritariamente alle regioni che abbiano esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la propria disponibilità a valere sui citati 24 miliardi di euro.

556.  Il fondo di cui al comma 122 è ridotto di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031, di 300 milioni di euro per l'anno 2032 e di 200 milioni di euro per l'anno 2033.

559.  Al fine di consentire la prosecuzione delle attività di ricerca, di assistenza e di cura dei malati oncologici, mediante l'erogazione della terapia innovativa salvavita denominata « adroterapia », è autorizzato un contributo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a favore del Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO), a valere sulle risorse di cui al comma 555. Ai fini della concessione del predetto contributo, il CNAO presenta al Ministero della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano degli investimenti in conto capitale da effettuare per il perseguimento degli scopi istituzionali del Centro. Il CNAO presenta alla fine di ogni anno il rendiconto del processo di avanzamento progettuale. L'erogazione dei contributi di cui al presente comma è effettuata in base allo stato di avanzamento dei lavori.


 

 

I commi 555 e 556 prevedono un incremento delle risorse per gli interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, con corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli investimenti degli enti territoriali (Fondo istituito dall'articolo 1, comma 122, della presente legge). Il comma 559 dispone la destinazione in favore del Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica (CNAO) di un contributo per investimenti, per gli anni 2019-2021, a valere sulle risorse suddette in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico.

 

L'incremento di risorse in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico (così come la corrispondente riduzione del suddetto Fondo per gli investimenti degli enti territoriali) è pari nel complesso a 4 miliardi di euro, con riferimento al periodo 2021-2033, di cui 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 300 milioni per ciascuno degli anni 2023-2025, 400 milioni per ciascuno degli anni 2026-2031, 300 milioni per il 2032 e 200 milioni per il 2033. Si segnala, inoltre, che la sezione II della legge (unità di voto 9.1 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) prevede una riduzione delle risorse per gli investimenti sanitari in oggetto per il 2020, nella misura di 1.375 milioni di euro, ed un incremento di identico importo delle risorse per il 2021, incremento che si somma a quello suddetto di 100 milioni di euro. Per il 2019, la sezione II non opera variazioni. Complessivamente, le risorse in materia (in termini sia di competenza contabile sia di autorizzazione di cassa) risultano pari a 625 milioni di euro per il 2019, 1.121,2 milioni per il 2020 ed a 2.450 milioni per il 2021, mentre il livello globale del finanziamento - disposto a partire dal 1988 e fino al 2033 - ammonta, in base al suddetto incremento di 4 miliardi di euro, a 28 miliardi.

Il comma 555 specifica inoltre che: restano fermi, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni (e le province autonome) e l'assegnazione di risorse agli altri enti del settore sanitario interessati (istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari a diretta gestione diretta, "ospedali classificati", istituti zooprofilattici sperimentali ed Istituto superiore di sanità), i limiti annuali summenzionati (come eventualmente ridefiniti dalle successive leggi di bilancio); l'incremento di 4 miliardi in oggetto è destinato prioritariamente alle regioni che abbiano esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la propria disponibilità a valere sul livello di risorse precedenti.

Si ricorda che il riparto di risorse tra le regioni (e le province autonome) e la misura della quota di riserva relativa agli altri enti suddetti sono stabiliti con delibera del CIPE (previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome).

Il comma 559, al fine di consentire la prosecuzione delle attività di ricerca, di assistenza e di cura dei malati oncologici mediante l'erogazione dell'adroterapia, attribuisce in favore del Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica (CNAO) un contributo per investimenti, per gli anni 2019-2021, a valere sulle risorse suddette in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico. Il contributo è pari a 5 milioni di euro per il 2019 ed a 10 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Ai fini della concessione del predetto contributo, il CNAO presenta al Ministero della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano degli investimenti in conto capitale da effettuare per il perseguimento degli scopi istituzionali del Centro. Il CNAO presenta alla fine di ogni anno il rendiconto del processo di avanzamento progettuale. L'erogazione dei contributi in esame è effettuata in base allo stato di avanzamento dei lavori.


 

Articolo 1, comma 557
(Eventuale superamento dei limiti di spesa per i dispositivi medici)

 


557.  Il comma 8 dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è sostituito dal seguente:

« 8. Il superamento del tetto di spesa a livello nazionale e regionale di cui al comma 1, lettera b), per l'acquisto di dispositivi medici, rilevato sulla base del fatturato di ciascuna azienda al lordo dell'IVA è dichiarato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ogni anno. La rilevazione per l'anno 2019 è effettuata entro il 31 luglio 2020 e, per gli anni successivi, entro il 30 aprile dell'anno seguente a quello di riferimento, sulla base dei dati risultanti dalla fatturazione elettronica, relativi all'anno solare di riferimento. Nell'esecuzione dei contratti, anche in essere, è fatto obbligo di indicare nella fatturazione elettronica in modo separato il costo del bene e il costo del servizio ».


 

 

Il comma 557 modifica la disciplina sull'accertamento dell'eventuale superamento del limite annuo di spesa, a livello nazionale e regionale, per l'acquisto (da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale) di dispositivi medici.

 

La novella prevede che l'eventuale superamento sia rilevato sulla base del fatturato di ciascuna azienda al lordo di IVA, risultante dai dati delle fatture elettroniche, relativi all'anno solare di riferimento, e che, nell'esecuzione dei contratti in esame, anche se già in essere, sia indicato nelle fatture elettroniche in modo separato il costo del bene e il costo del servizio. L'eventuale superamento è accertato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ogni anno, in seguito alla rilevazione - sulla base dei dati summenzionati - eseguita, per l’anno 2019, entro il 31 luglio 2020 e, per gli anni successivi, entro il 30 aprile dell’anno seguente a quello di riferimento.

La norma fino ad ora vigente prevede, invece, che il decreto ministeriale suddetto, da emanarsi entro la medesima data del 30 settembre, certifichi in via provvisoria l'eventuale superamento del limite, sulla base dei dati di consuntivo relativi all'anno precedente, rilevati dalle "specifiche voci di costo riportate nei modelli di rilevazione economica consolidati regionali CE", salvo conguaglio determinato con il decreto da emanarsi entro il 30 settembre dell'anno successivo, sulla base dei dati di consuntivo dell'anno di riferimento.

Si ricorda che il limite in oggetto è pari al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario nazionale standard.

Articolo 1, comma 558
(Sistemi e registri di sorveglianza sanitaria e
dispositivi medici impiantabili)

 


558.  Il comma 11 dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è sostituito dai seguenti:

« 11. I sistemi di sorveglianza e i registri di cui al comma 10 sono istituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali. Gli elenchi dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie, di trattamenti costituiti da trapianti di cellule e tessuti e trattamenti a base di medicinali per terapie avanzate o prodotti di ingegneria tessutale, e di impianti protesici nonché di dispositivi medici impiantabili sono aggiornati periodicamente con la stessa procedura. L'attività obbligatoria di tenuta e aggiornamento dei registri di cui al presente comma è svolta con le risorse disponibili in via ordinaria e rientra tra le attività istituzionali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale. Nell'ambito del Patto per la salute 2019-2021 sono individuate le modalità per garantire e verificare la corretta tenuta e aggiornamento dei registri di cui al presente comma.

11-bis. E' fatto obbligo agli esercenti le professioni sanitarie, in ragione delle rispettive competenze, di alimentare in maniera continuativa, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, i sistemi di sorveglianza e i registri di cui al comma 10 ».


 

 

Il comma 558 concerne i sistemi e registri di sorveglianza sanitaria, anche con riferimento ai dispositivi medici impiantabili.

 

La novella specifica, in primo luogo, che l'aggiornamento dei sistemi e dei registri suddetti concerne anche i dispositivi medici impiantabili (riguardo agli "impianti", la norma fino ad ora vigente fa riferimento a quelli protesici). Si ricorda che l'aggiornamento è effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.

In secondo luogo, la novella specifica che l'attività di tenuta e aggiornamento dei registri suddetti è obbligatoria - fermo restando, come già prevede la formulazione fino ad ora vigente, che essa è svolta con le risorse disponibili in via ordinaria e che rientra tra le attività istituzionali degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale.

La novella demanda, inoltre, all'intesa relativa al Patto per la salute 2019-2021 la definizione delle modalità per garantire e verificare che i registri medesimi siano tenuti ed aggiornati correttamente.

Si formula, infine, il principio che gli esercenti le professioni sanitarie, in ragione delle rispettive competenze, hanno l'obbligo di alimentare in maniera continuativa, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, i sistemi di sorveglianza e i registri suddetti.


 

Articolo 1, comma 560
(Fondazione per la ricerca sul pancreas)

 

560.  All'articolo 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « per l'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2019 ».

 

 

Il comma 560, modificando il comma 453 della legge n. 205/2017 – legge di bilancio per il 2018 – trasforma in un contributo a regime il contributo di 500.000 euro previsto per il solo anno 2019 a favore della Fondazione Italiana per la ricerca sulle Malattie del Pancreas (FIMP).

 

La Fondazione Italiana per la Ricerca sulle Malattie del Pancreas (FIMP) nasce nel 2005 traendo origine da una quarantennale esperienza di ricerca scientifica e di qualificata attività clinica nel campo della malattie pancreatiche sviluppatasi a Verona fin dagli anni ’70 dello scorso secolo, e che ha collocato il gruppo di ricercatori e docenti dell’Università degli Studi di Verona a livelli di eccellenza scientifica e clinica nel panorama nazionale ed internazionale, facendo di Verona un riferimento solido e concreto per le malattie del pancreas.

Essa ha la missione primaria di incoraggiare, promuovere, sviluppare e sostenere la ricerca di base, traslazionale e clinica-applicata sulle malattie del pancreas.

L’interesse della FIMP si esprime attraverso la promozione ed il sostegno di progetti di ricerca innovativa e di iniziative che integrino in modo produttivo competenze biologiche, mediche, chirurgiche, specialistiche, oncologiche, radiologiche, anatomo-patologiche, farmacologiche e comportamentali nei confronti di tutta la patologia pancreatica, dai tumori alle malattie infiammatorie, dalle malattie geneticamente determinate a quelle più rare.

Compito della FIMP è anche di promuovere e sostenere lo sviluppo dell’alta tecnologia sia nella ricerca di base che in quella clinica, diagnostica e terapeutica.

Inoltre, la FIMP promuove interazioni tra gruppi di ricerca nazionali ed internazionali, sostiene la formazione nelle malattie del pancreas e l’informazione per i pazienti.

La missione della FIMP si traduce in una serie di azioni che hanno come obbiettivo primario quello di promuovere l’avanzamento della conoscenza nella malattie del pancreas, e quindi di favorire l’acquisizione di strumenti operativi per la prevenzione, la diagnosi, la terapia e la riabilitazione delle malattie del pancreas, per migliorare l’aspettativa e la qualità di vita dei pazienti.

Pertanto, la missione della FIMP si articola nel:

§  Favorire la ricerca di base, traslazionale ed applicata;

§  Favorire i progetti interdisciplinari;

§  Sostenere i ricercatori nelle loro attività istituzionali;

§  Favorire rapporti e relazioni tra esperti del settore, gruppi di ricerca, società ed associazioni scientifiche nel campo della pancreatologia;

§  Favorire la formazione degli operatori sanitari nelle malattie del pancreas;

§  Favorire lo sviluppo di un’assistenza più qualificata, specialmente ove essa abbia carattere interdisciplinare e poliprofessionale;

§  Offrire informazioni nell’ambito delle malattie del pancreas;

§  Sostenere ogni iniziativa utile alla prevenzione, diagnosi e cura delle malattie del pancreas.


 

Articolo 1, commi 561 e 562
(Risorse per i servizi di supporto per l’istruzione
degli alunni con disabilità o in situazioni di svantaggio)

 


561.  L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 70, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

562.  All'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: « di concerto con il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, » sono inserite le seguenti: « con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con ».


 

 

L’articolo 1, comma 561, autorizza l’ulteriore spesa di € 25 mln annui, per il periodo 2019-2021, per l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali (art. 13, co. 3, L. 104/1992), nonché per i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per i medesimi alunni o per quelli in situazione di svantaggio (art. 139, co. 1, lett. c), d.lgs. 112/1998).

Il successivo comma 562 dispone che il DPCM di riparto delle risorse tra gli enti territoriali interessati è emanato anche di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

 

Per l’introduzione del concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, si novella l’art. 1, co. 947, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), che ha attribuito le funzioni citate alle regioni, a decorrere dal 1° gennaio 2016, fatti salvi i casi in cui, con legge regionale, esse erano già state attribuite alle province, alle città metropolitane o ai comuni, disponendo che il riparto del contributo tra gli enti territoriali interessati doveva essere disposto, tenendo conto dell'effettivo esercizio delle funzioni, con DPCM, emanato su proposta del Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

A tal fine, era stata autorizzata la spesa di € 70 mln per il 2016.

La disposizione era collegata al processo di riordino delle province, di cui alla L. 56/2014, alle quali l’art. 139 del d.lgs. 112/1998 aveva attribuito le funzioni suddette in relazione all’istruzione secondaria superiore. Le medesime funzioni, in base allo stesso art. 139, sono attribuite ai comuni, in relazione agli altri gradi di scuola.

Le risorse previste per il 2016 sono state appostate sul cap. 2836 dello stato di previsione del MEF e ripartite con DPCM 30 agosto 2016.

Per il 2017, le risorse, autorizzate mediante intervento diretto nella seconda sezione della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017), pari a € 75 mln, sono state appostate sul cap. 2836 dello stato di previsione del MIUR e ripartite con DPCM 28 settembre 2017.

Per il 2018, l’art. 1, co. 70, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) ha autorizzato una spesa di € 75 mln. Al riguardo, con comunicato del 24 settembre 2018 era stato reso noto che il Consiglio dei ministri, “visto il mancato raggiungimento nei termini previsti dell’intesa nella Conferenza unificata”, aveva deliberato l’adozione del DPCM. Al momento, tuttavia, il DPCM non risulta ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

 

Per quanto concerne le risorse aggiuntive, le stesse si sono aggiunte a quelle – pari a € 75 mln annui per gli anni 2019-2021 –stanziate dal disegno di legge di bilancio originario, con un intervento operato direttamente in Sezione II, per le medesime finalità (cap. 2836 dello stato di previsione del MIUR).

Pertanto, in base al DM 31 dicembre 2018, di riparto in capitoli, le risorse per il periodo 2019-2021 ammontano complessivamente a € 100 mln annui.


 

Articolo 1, comma 563
(Carta europea della disabilità)

 


563.  Al fine di agevolare l'accesso a benefìci, supporti ed opportunità utili alla promozione dei diritti delle persone con disabilità, con decreto del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti e per i beni e le attività culturali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per il rilascio della Carta europea della disabilità in Italia e sono determinate le modalità per l'individuazione degli aventi diritto e per la realizzazione e la distribuzione della stessa a cura dell'INPS. Le caratteristiche tecniche della Carta di cui al presente comma sono conformi alle indicazioni operative elaborate dalla Commissione europea ai fini del reciproco riconoscimento dello stato di disabilità dei cittadini negli Stati membri dell'Unione europea. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.


 

 

Il comma 563 prevede l'istituzione della Carta europea della disabilità.

 

A tal fine, il comma autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

La Carta è intesa ad agevolare l’accesso a benefìci, supporti ed opportunità utili alla promozione dei diritti delle persone con disabilità. Si demanda ad un decreto ministeriale la definizione dei criteri per il rilascio della Carta nonché delle modalità per l’individuazione degli aventi diritto e per la realizzazione e la distribuzione della stessa a cura dell’INPS. Le caratteristiche tecniche della Carta devono essere conformi alle indicazioni operative elaborate dalla Commissione europea ai fini del reciproco riconoscimento dello stato di disabilità dei cittadini negli Stati membri dell’Unione europea.


 

Articolo 1, comma 564
(Fondo piattaforma italiana fosforo)

 


564.  Al fine di preservare il ciclo biogeochimico del fosforo e di prevenire l'eutrofizzazione ingravescente e l'importazione del fosforo favorendone il recupero dal settore zootecnico, da quello della depurazione civile e da altre fonti di sostanza organica, il fondo di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziato per un importo pari a euro 200.000 per l'anno 2019.


 

 

Il comma 564 rifinanzia per un importo di 200 mila euro per l’anno 2019 il fondo per la realizzazione della piattaforma italiana del fosforo, istituito dalla legge di bilancio per il 2018 nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente

 

La norma rifinanzia per un importo di 200 mila euro per l’anno 2019 il fondo per la realizzazione della piattaforma italiana del fosforo, istituito dalla legge di bilancio per il 2018 nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente, con l'indicata finalità di preservare il ciclo del fosforo, prevenire l’eutrofizzazione ingravescente e l’import del fosforo, favorendone il recupero dai settori zootecnico, dalla depurazione civile e da altre fonti di sostanza organica.

Si ricorda che le risorse del fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare originariamente con dotazione per l'anno 2018 di 100.000 euro, secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono destinate:

§  alla realizzazione di uno studio mirato al raggiungimento dell'autosufficienza del ciclo del fosforo su base nazionale e coordinamento con le politiche europee dedicate;

§  alla raccolta delle migliori pratiche di recupero del fosforo dal ciclo di gestione dei rifiuti;

§  alla raccolta e diffusione di informazioni riguardanti la filiera di approvvigionamento del fosforo;

§  alla messa a punto di proposte, anche legislative o regolamentari, per incoraggiare il recupero del fosforo e prevenirne gli sprechi;

§  all’istituzione di un tavolo tematico sulla conservazione e il recupero del fosforo;

§  alla realizzazione di un portale telematico per la raccolta e la pubblicazione delle attività del tavolo tematico, dei documenti elaborati e delle altre informazioni raccolte durante le attività della piattaforma.


 

Articolo 1, comma 565
(Assunzioni Enti parco)

 


565.  In coerenza con le linee programmatiche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in materia di aree naturali protette, gli Enti parco nazionali di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) sono autorizzati, nel rispetto dei requisiti e dei limiti finanziari di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a procedere alla stabilizzazione del personale di cui al predetto articolo 20 per il medesimo triennio 2018-2020, anche in posizione soprannumeraria, per i seguenti contingenti:

a)  Alta Murgia tre unità;

b)  Appennino Lucano quattro unità;

c)  Asinara tre unità;

d)  Cinque Terre due unità;

e)  Sila una unità;

f)  Gargano una unità.


 

 

Il comma 565, per il triennio 2018-2020, autorizza determinati Enti parco nazionali a procedere alla stabilizzazione del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, anche in posizione soprannumeraria.

 

Più nel dettaglio, nel rispetto dei requisiti e dei limiti finanziari contenuti all’articolo 20 del D.Lgs. 75/2017 (vedi infra), sono autorizzate le suddette stabilizzazioni per i seguenti contingenti:

§  Alta Murgia 3 unità;

§  Appennino Lucano 4 unità;

§  Asinara 3 unità;

§  Cinque Terre 2 unità;

§  Sila 1 unità;

§  Gargano 1 unità.

 

Secondo la Relazione tecnica, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che la sua applicazione avviene nei limiti delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente dal suddetto articolo 20, del D.lgs. n. 75/2017.

 

Si ricorda che la suddetta stabilizzazione è operata secondo la disciplina di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 75/2017 (relativo alle procedure di stabilizzazione presso pubbliche amministrazioni nel triennio 2018-2020). In particolare, si prevede, nel triennio 2018-2020, la facoltà, per le amministrazioni, di procedere alla stabilizzazione (in accordo con il nuovo piano triennale dei fabbisogni e con l’indicazione della relativa copertura finanziaria) del personale non dirigenziale che alla data di entrata in vigore della L. 124/2015 (28 agosto 2015) possegga tutti i seguenti requisiti:

a)   risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;

b)   sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

c)   abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni

Allo stesso tempo, le amministrazioni interessate possono bandire, nello stesso triennio 2018-2020 (in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria), specifiche procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50% dei posti disponibili, per l’assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale che alla data di entrata in vigore della L. 124/2015 (28 agosto 2015) possegga tutti i seguenti requisiti:

a)   risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;

b)   abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.

 

Le pubbliche amministrazioni possono elevare (nel triennio 2018-2020 e ferme restando le norme di contenimento della spesa di personale), ai soli fini delle procedure richiamate, i limiti ordinari per le assunzioni a tempo indeterminato previste dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle medesime assunzioni tramite concorso pubblico, utilizzandole nei limiti indicati dall’articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010 (50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009) (comma 3). Tali risorse sono calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017, a condizione che le amministrazioni interessate siano in grado di sostenere, a regime, la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte degli organi preposti (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi), e che prevedano nei propri bilanci la riduzione di tale valore di spesa utilizzato per assunzioni a tempo indeterminato dal tetto del 50% in precedenza richiamato.


 

Articolo 1, commi 566-568
(Prevenzione incendi in istituti e luoghi della cultura, sedi del Ministero per i beni e le attività culturali, e sedi di altri
Ministeri sottoposte a vincolo)

 


566.  Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero per i beni e le attività culturali provvede a una ricognizione in tutti i propri istituti, luoghi della cultura e sedi, nonché nelle sedi degli altri Ministeri vincolate ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che siano soggetti al controllo di prevenzione degli incendi.

567.  Il Ministero per i beni e le attività culturali e gli altri Ministeri che hanno in uso gli immobili di cui al comma 566 provvedono, nei limiti delle risorse disponibili, alla messa a norma delle eventuali criticità rilevate e all'adempimento delle eventuali prescrizioni impartite con le modalità e i tempi stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le amministrazioni interessate, da adottare entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto per l'ultimazione della ricognizione di cui al comma 566. Il medesimo decreto prevede opportune misure di sicurezza equivalenti, eseguibili negli istituti, luoghi della cultura e sedi del Ministero per i beni e le attività culturali e negli altri immobili, ai fini dell'adeguamento alle norme di prevenzione degli incendi ovvero alle eventuali prescrizioni impartite, da completare nel rispetto delle scadenze previste dal decreto di cui al periodo precedente e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.

568.  All'attuazione delle disposizioni dei commi 566 e 567 si provvede a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche in conto residui, comprese quelle rivenienti dalla riassegnazione dei fondi per l'attuazione del Programma operativo interregionale attrattori culturali, naturali e turismo - Fondo europeo di sviluppo regionale.


 

 

I commi 566-568, reca disposizioni in materia di prevenzione incendi negli istituti e luoghi della cultura, nelle sedi del Ministero per i beni e le attività culturali, nonché nelle sedi degli altri Ministeri che siano sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio (c.d. vincolo).

 

In base all’art. 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004), sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.

 

L’art. 10 del medesimo Codice individua, inoltre, le categorie di beni culturali, ossia delle cose assoggettate alle disposizioni di tutela contenute nel Titolo I della Parte seconda dello stesso Codice, tra le quali sono ricomprese, in particolare, misure di protezione (artt. 21 e ss., che stabiliscono, tra l'altro, le tipologie di interventi vietati o soggetti ad autorizzazione) e misure di conservazione (artt. 29 e ss., che includono anche obblighi conservativi).

Tra le categorie di cui all’art. 10 rientra, in particolare, la categoria dei beni culturali (immobili e mobili) che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, appartenenti a soggetti pubblici (o a persone giuridiche private senza fine di lucro) (co. 1 e 4), che divengono tali solo a seguito della verifica dell’interesse culturale.

La verifica dell’interesse culturale, disciplinata dall’art. 12, è effettuata, d'ufficio o su richiesta dei soggetti cui le cose appartengono, da parte dei competenti organi del MIBAC. In caso di accertamento positivo dell'interesse culturale (c.d. vincolo) i beni sono (definitivamente) soggetti alle disposizioni di tutela di cui al Titolo I della Parte seconda del Codice.

 

Con riferimento alla prevenzione incendi, si ricorda, preliminarmente, che, in base al regolamento in materia di controlli di prevenzione incendi e verifica delle condizioni di sicurezza antincendio, emanato con DPR 151/2011, gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del medesimo d.lgs. 42/2004, aperti al pubblico, destinati a biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel medesimo (richiamata al punto 72 dell’allegato I), sono soggetti alle disposizioni da esso recate.

Il medesimo regolamento stabilisce che se, in presenza di particolari situazioni, non è possibile rispettare la regola tecnica prevista, si rende necessario attivare il procedimento della deroga, con la previsione di misure compensative, al fine di ottenere un grado di sicurezza equivalente.

Con la circolare del Ministero dell’interno n. 3181 del 15 marzo 2016, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, d’intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, ha pubblicato la “Linea guida per la valutazione, in deroga, dei progetti di edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2014, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere attività dell’allegato 1 al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151”, con cui si è inteso fornire uno strumento di ausilio al progettista per l’individuazione delle misure di sicurezza equivalenti quando si ricorre alla deroga.

 

Da ultimo, l’art. 2 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 30 giugno 2016 ha disposto, fermo restando, fra l’altro, quanto previsto dal decreto del Ministro dei beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dell’interno, 20 maggio 1992, n. 569, recante “Norme di sicurezza antincendio per edifici storici ed artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre” – che ad ognuno dei musei e dei luoghi della cultura dello Stato sono assicurati, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, per quanto qui più interessa, adeguati sistemi di allarme e sicurezza antincendio. Ha, altresì, previsto che la vigilanza degli istituti e dei luoghi della cultura statali è svolta secondo le modalità stabilite da un apposito piano della sicurezza, redatto dal direttore dell'istituto, nel rispetto della normativa vigente e delle ulteriori disposizioni emanate dal Ministero in materia di emergenza e di sicurezza del patrimonio culturale, in accordo con gli standard dell'International Council of Museums (ICOM) e sulla base dell'allegato tecnico allegato al decreto. Il piano doveva essere adottato dal direttore, sentito il direttore del polo museale regionale e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e, per gli istituti dotati di autonomia speciale, sentito anche il consiglio di amministrazione, entro 60 giorni dall'emanazione del decreto e successivamente deve essere aggiornato a cadenza almeno triennale.

 

In particolare, si dispone che il MIBAC provvede ad una ricognizione in tutti gli istituti e luoghi della cultura, nonché nelle proprie sedi e nelle sedi degli altri Ministeri che siano sottoposte alle disposizioni di tutela, soggetti al controllo di prevenzione incendi, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Lo stesso MIBAC e gli altri Ministeri che hanno in uso tali immobili provvedono, poi, nei limiti delle risorse disponibili, alla messa a norma delle eventuali criticità rilevate, e all’adempimento delle eventuali prescrizioni impartite, secondo modalità e tempi stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell’interno, adottato, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le amministrazioni interessate, entro 60 giorni dalla scadenza del termine per l’effettuazione della ricognizione (dunque, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge).

 

Con lo stesso atto si prevedono, altresì, misure di sicurezza equivalenti eseguibili ai fini dell’adeguamento alle norme di prevenzione incendi, ovvero all’adempimento delle eventuali prescrizioni impartite, da attuare nei termini da esso stesso previsti e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2022.

All’attuazione delle suddette disposizioni, si provvede a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche in conto residui, incluse quelle rivenienti dalla riassegnazione dei fondi per l’attuazione del Programma Operativo Interregionale "Attrattori culturali, naturali e turismo"- Fondo europeo di sviluppo regionale.

 

Al riguardo, si ricorda che con DM 467 del 25 ottobre 2018 è stata effettuata una programmazione straordinaria di fondi provenienti dal POIN-FESR 2007-2013. Si tratta di € 109.475.469,65, destinati ad attuare  gli adempimenti previsti dal DPR 151/2011 in materia di sicurezza antincendio in 314 istituti e luoghi della cultura. Qui l’allegato 1, con gli interventi previsti. 

 In base alla relazione tecnica al DM, con la circolare n. 20/2018, rivolta a tutte le direzioni Generali, è stato avviato il censimento della situazione complessiva di tutti i luoghi  della  cultura  in  relazione  al  rispetto  degli  adempimenti  normativi in  materia di sicurezza antincendio. L’esito della ricognizione ha rappresentato un fabbisogno complessivo di € 125.437.997,68, di cui €  15.962.528,03 già   assegnati   su   altre   linee   di   programmazione.

Le attività finanziate interessano gli adempimenti amministrativi, le spese tecniche e i lavori/forniture. La numerosità del fabbisogno si concentra nell’area geografica del centro-Italia,  registrando  il 55,4% degli Istituti che hanno fatto richiesta (in particolare Musei e Aree archeologiche), mentre risulta equamente distribuita tra nord (23%) e sud (21,6%) del Paese.

Lo  strumento  di  attuazione  avrà  natura  di  Accordo  operativo  sottoscritto  tra  il  Segretariato Generale –Servizio II e l’Unità per la Sicurezza del Patrimonio culturale. Nell’Accordo sarà definito, in particolare, il cronoprogramma di attuazione dei singoli interventi.

 

Per completezza, si ricorda che il 6 novembre 2018, incontrando i direttori delle biblioteche statali, il Ministro per i beni e le attività culturali aveva rivolto a tutti l'invito a fare un'approfondita analisi delle criticità e di tutte le possibili soluzioni in tema di sicurezza.


 

Articolo 1, commi 569 e 571
(Misure di prevenzione del disturbo da gioco d’azzardo)

 


569.  Al fine di rendere effettive le norme degli enti locali che disciplinano l'orario di funzionamento degli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ovvero di monitorarne il rispetto e di irrogare le relative sanzioni:

a)  a decorrere dal 1° luglio 2019, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, avvalendosi della SOGEI Spa, mette a disposizione degli enti locali gli orari di funzionamento degli apparecchi previsti dal citato articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931; le norme di attuazione della presente lettera sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b)  le regole tecniche di produzione degli apparecchi previsti dal citato articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931 che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto, da emanare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, devono prevedere la memorizzazione, la conservazione e la trasmissione al sistema remoto dell'orario di funzionamento degli apparecchi medesimi. Tali dati sono messi a disposizione degli enti locali dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, avvalendosi della SOGEI Spa. Il Ministero dell'economia e delle finanze notifica lo schema di decreto alla Commissione europea, ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

571.  Agli oneri previsti per la realizzazione delle funzionalità necessarie a rendere disponibili agli enti locali gli orari di funzionamento degli apparecchi ai sensi del comma 569, pari a 50.000 euro annui, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli fa fronte con le risorse finanziarie disponibili e nell'ambito della dotazione organica dell'amministrazione.


 

 

I commi 569 e 571 prevedono che, a decorrere dal 1° luglio 2019, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli metta a disposizione degli enti locali gli orari relativi agli apparecchi da gioco il cui funzionamento sia subordinato al collegamento ad un sistema di elaborazione della rete.

Le regole tecniche di produzione degli apparecchi che consentono il gioco da remoto dovranno prevedere la memorizzazione, la conservazione e la trasmissione al sistema remoto dell’orario di funzionamento degli apparecchi.

 

Il comma 569 prevede misure volte a rendere effettive le norme degli enti locali che disciplinano l’orario di funzionamento degli apparecchi da divertimento e intrattenimento idonei per il gioco lecito identificati e definiti nelle loro caratteristiche essenziali dall'articolo 110, comma 6, lettera a), i cosiddetti amusement with prizes (AWP) e lettera b), le cosiddette videolottery (VLT), del regio decreto n. 773 del 1931 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), ovvero di monitorarne il rispetto e di irrogare le relative sanzioni.

 

A tali fini è previsto che, a decorrere dal 1° luglio 2019, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, avvalendosi della SOGEI S.p.A., metta a disposizione degli enti locali gli orari di funzionamento delle VLT. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge in esame la stessa Agenzia dovrà stabilire, con provvedimento del proprio direttore, le norme di attuazione della precedente disposizione.

 

Con riferimento alle AWP, viene invece stabilito che le relative regole tecniche di produzione che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto, da emanare con decreto del MEF ai sensi dell’articolo 1, comma 943, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), debbano prevedere la memorizzazione, la conservazione e la trasmissione al sistema remoto dell’orario di funzionamento degli apparecchi medesimi. Anche i dati relativi all'orario di funzionamento degli AWP devono essere messi a disposizione degli enti locali dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, avvalendosi della SOGEI S.p.A..

 

Gli oneri previsti per mettere a disposizione degli enti locali gli orari di funzionamento degli apparecchi citati sono stimati pari a 50.000 euro annui, ai quali l’Agenzia delle dogane e dei monopoli dovrà far fronte con le risorse umane e finanziarie già disponibili (comma 571).

 

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge in esame, il MEF dovrà notificare lo schema di decreto alla Commissione europea, ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.

 

Si ricorda che l’articolo 1, lettera f), della direttiva (UE) 2015/1535, definisce “regola tecnica”: una specificazione tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de jure o de facto, per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o l'utilizzo degli stessi in uno Stato membro o in una parte importante di esso.


 

Articolo 1, comma 570
(Commissario per la casa da gioco di Campione d’Italia)

 


570.  All'articolo 25-octies del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  al comma 1, dopo le parole: « incaricato di » sono inserite le seguenti: « elaborare un programma di risanamento del gestore ovvero di » e dopo le parole: « d'Italia » sono aggiunte le seguenti: « , in particolare anche attraverso la proposta di costituire, in deroga all'articolo 4, commi 1 e 2, nonché all'articolo 14, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, una nuova società interamente partecipata con capitale pubblico »;

b)  al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , soggetto all'approvazione del Ministero dell'interno ai sensi del regio decreto-legge 2 marzo 1933, n. 201 ».


 

 

Il comma 570 modifica i contenuti dell’incarico assegnato al Commissario straordinario per la gestione della casa da gioco nel Comune di Campione d’Italia, come definiti, da ultimo, dal decreto-legge 119/2018.

 

L’articolo 25-octies del decreto-legge 119/2018 ha stabilito che nelle more della revisione della disciplina dei giochi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 818 gennaio 2019), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico e Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è nominato un Commissario straordinario incaricato di valutare la sussistenza delle condizioni per l'individuazione di un nuovo soggetto giuridico per la gestione della casa da gioco nel Comune di Campione d'Italia.

Il Commissario, al fine di superare la crisi socio-occupazionale del territorio, opera anche in raccordo con gli enti locali e territoriali della regione Lombardia nonché con operatori economici e predispone, entro quarantacinque giorni, un piano degli interventi da realizzare nello specifico, si prevede che il Commissario.

 

Il comma 570 in esame novella l’articolo 25-octies del decreto-legge 119/2018, al fine di prevedere:

§  che il Commissario straordinario possa elaborare un programma di risanamento del gestore (in alternativa all’ipotesi di individuazione di un nuovo soggetto gestore);

§  che il nuovo gestore possa essere individuato anche attraverso la costituzione di una nuova società interamente partecipata con capitale pubblico, che potrebbe operare in deroga a talune disposizioni del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica relative.

Si tratta dell’articolo 4, commi 1 e 2 (che, in linea generale, consente alle P.A. la costituzione di e la partecipazione a società solo per lo svolgimento di attività di produzione di beni e servizi strettamente attinenti al perseguimento delle proprie finalità istituzionali) e dell’articolo 14, comma 6 (ove si prevede che nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una società a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le pubbliche amministrazioni controllanti non possono costituire nuove società, né acquisire o mantenere partecipazioni in società, qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita).

 

§  che il piano degli interventi da realizzare, predisposto dal Commissario straordinario al fine di superare la crisi socio-occupazionale, sia soggetto all’approvazione del Ministero dell’interno.


 

Articolo 1, comma 572
(Ospedale Mater Olbia)

 


572.  I commi 2 e 2-bis dell'articolo 16 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono sostituiti dal seguente:

« 2. Al fine di dare certezza e attuare gli impegni in relazione agli investimenti stranieri concernenti l'ospedale e centro di ricerca medica applicata “Mater Olbia” di cui al comma 1, la regione Sardegna è autorizzata, per gli anni dal 2019 al 2021, a programmare l'acquisto di prestazioni sanitarie specialistiche ambulatoriali e ospedaliere da soggetti privati in misura non superiore al livello massimo stabilito dall'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, incrementato del 20 per cento, fatti salvi i benefìci relativi alla deroga di cui al secondo periodo del medesimo comma 14, introdotto dall'articolo 1, comma 574, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. La predetta autorizzazione triennale ha carattere sperimentale ed è finalizzata al conseguimento di incrementi dei tassi di mobilità sanitaria attiva e alla riduzione dei tassi di mobilità passiva. Il Ministero della salute e la regione Sardegna assicurano il monitoraggio delle attività della struttura in relazione all'effettiva qualità dell'offerta clinica, alla piena integrazione con la rete sanitaria pubblica e al conseguente effettivo decremento della mobilità passiva. La copertura dei maggiori oneri è assicurata annualmente all'interno del bilancio regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ».


 

 

Il comma 572, mediante una modifica della normativa vigente che disciplina l'acquisto di prestazioni specialistiche del centro di ricerca medica applicata "Mater Olbia" da parte della regione Sardegna, autorizza in via sperimentale la medesima regione, per il triennio 2019-2021, la programmazione dell’acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati con un incremento del 20% rispetto al livello massimo definito dall’art. 15, comma 14, del DL. 95/2012 (cd. decreto spending review).

 

Il comma 572, novellando la normativa di cui all’art. 16, commi 2 e 2-bis del DL. 133/2014 (L. 164/2014, cd. Proroga termini), autorizza la regione Sardegna ad estendere dal 6 al 20 per cento il tetto di incidenza della spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie specialistiche ambulatoriali ed ospedaliere da soggetti privati rispetto al livello definito dall’art. 15, comma 14, del DL. 95/2012 (cd. decreto spending review), al fine di favorire la partecipazione di investimenti stranieri per la realizzazione di strutture sanitarie, per la medesima regione, presso l'ospedale Mater Olbia. Il precedente tetto di incidenza era previsto in via sperimentale per il triennio 2018-2020. E’ fatta comunque salva la possibilità dell’acquisto di prestazioni sanitarie in deroga, ai sensi del citato art. 15, comma 14, secondo periodo, introdotta dalla legge di stabilità 2016 (art. 1, co. 574, L. n. 208/2015).

Si ricorda che tale tetto è stato fissato dall’art. 15, comma 14, partendo dai contratti e dagli accordi vigenti nell’esercizio 2012, ai quali viene applicata una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi d'acquisto in misura determinata dalla regione, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, del 2 per cento (a decorrere dall'anno 2014).

È stata comunque prevista, dal 2016, al fine di valorizzare il ruolo dell'alta specialità all'interno del territorio nazionale, la possibilità per le regioni di programmare - in deroga a tale tetto - l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità, nonché di prestazioni erogate da parte degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), a favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza ricomprese negli accordi per la compensazione della mobilità interregionale (comma 14, secondo periodo).

Viene peraltro precisato che la predetta autorizzazione triennale - a carattere sperimentale - è finalizzata al conseguimento di incrementi di tassi di mobilità attiva ed abbattimento di quelli relativi alla mobilità passiva.

La copertura dei maggiori oneri, come previsto dell’art. 1, comma 836, della legge finanziaria 2007 (L. n. 296/2006), in base alla quale, dal 2007, la regione Sardegna provvede al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, è assicurata annualmente all’interno del bilancio regionale.

In base alla modifica della disposizione di cui al citato comma 2-bis in materia di monitoraggio delle prestazioni sanitarie, si prevede che, per il triennio considerato, lo stesso sia effettuato in relazione all’effettiva qualità dell’offerta clinica, alla piena integrazione con la rete sanitaria pubblica e al conseguente ed effettivo decremento della mobilità passiva.

 

Si segnala peraltro che le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis del citato DL. 133/2014 - oggetto delle novelle in esame - sono stati così modificati, rispettivamente, dall’art. 8, comma 4, lett. a) e b) del recente DL. n. 91/2018 (L. 108/2018), prevedendo le deroghe transitorie in commento per la regione Sardegna finalizzati al completamento di investimenti privati nelle strutture ospedaliere.

In particolare, è stato modificato il termine temporale (dal triennio 2015-2017 al periodo 2018-2020) della deroga transitoria per la regione Sardegna relativa all’acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati posta con riferimento al "carattere sperimentale dell'investimento straniero" da realizzarsi per l'ospedale ex San Raffaele di Olbia (struttura in passato mai ultimata). La deroga, anche in considerazione della circostanza che la struttura ospedaliera in oggetto - denominata Mater Olbia e che dovrebbe essere gestita, in base ad un accordo del luglio 2017, dalla Qatar Foundation Endowment e dalla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli - non è entrata ancora in funzione.

In relazione a tale modifica, il comma 2-bis (aggiunto dalla lett. b), comma 4, del citato articolo 8) riferisce al medesimo periodo 2018-2020 la norma - inerente finora al periodo 2015-2017 - secondo cui la regione Sardegna e il Ministero della salute devono assicurare un monitoraggio sull’effettiva rispondenza della qualità delle prestazioni sanitarie della struttura in oggetto e sulla loro piena integrazione con la restante offerta sanitaria pubblica in Sardegna nonché sulla mobilità sanitaria verso altre regioni.


 

Articolo 1, comma 573
(Finanziamento delle spese di manutenzione e gestione del sistema informativo della banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento -DAT)

 


573.  Per il finanziamento delle spese di manutenzione e gestione del sistema informativo di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante l'istituzione, presso il Ministero della salute, di una banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT), è autorizzata la spesa di euro 400.000 annui a decorrere dall'anno 2019.


 

 

Il comma 573 autorizza, a decorrere dal 2019, la spesa di 400 mila euro annui per l'istituzione presso il Ministero della salute di una banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento sanitario (DAT).

 

Il comma 573 autorizza, a decorrere dal 2019, la spesa di 400 mila euro annui per l'istituzione presso il Ministero della salute di una banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento sanitario (DAT).

Si ricorda che i commi 418 e 419 della legge di bilancio 2018 (legge 205/2017) hanno previsto l’istituzione di una banca dati destinata alla registrazione delle DAT, presso il Ministero della salute. Per l’attuazione della banca dati è stata autorizzata, per il 2018, la spesa di 2 milioni. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2018, le modalità di registrazione delle DAT avrebbero dovuto essere definite da un decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali. Il decreto non è stato ancora emanato in quanto il Ministero della salute ha preventivamente richiesto un parere al Consiglio di Stato, che si è espresso sulla materia il 31 luglio 2018.

 

Più precisamente, per la realizzazione della Banca dati, il Ministero ha istituito con Decreto direttoriale del 22 marzo 2018 un Gruppo di lavoro, a cui partecipano rappresentanti del Ministero della salute, delle Regioni e dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali. Il Ministero della salute, con richiesta del 22 giugno 2018, ha posto al Consiglio di Stato alcuni quesiti riguardo l'istituzione della banca dati nazionale, Il Consiglio si è espresso con il Parere del 31 luglio 2018, secondo il quale “la banca dati nazionale deve, su richiesta dell’interessato, poter contenere copia delle DAT stesse, compresa l’indicazione del fiduciario e l’eventuale revoca”, inoltre “è da escludere la possibilità di prevedere una vera e propria standardizzazione delle DAT a fini di conservazione elettronica” e “appare necessario che vi sia certezza in ordine alla adeguatezza delle informazioni mediche acquisite dall’interessato e riguardanti le conseguenze delle scelte effettuate. Pertanto, pur non potendo rilevare sotto il profilo della validità dell’atto, sembra decisamente opportuno che tale circostanza venga attestata, magari suggerendola nel modulo-tipo facoltativo che verrà predisposto dal Ministero della salute”. Infine il Consiglio ha rilevato che i principi costituzionali vanno nella direzione di imporre una lettura estensiva, aprendo il registro nazionale anche a tutti coloro che non sono iscritti al Ssn. La tutela costituzionale garantita a questo diritto, infatti, non permette di subordinare il riconoscimento alla suddetta iscrizione.

Come comunicato nella sezione dedicata del sito istituzionale del Ministero della salute, come previsto, il Ministero provvederà con proprio Decreto, a seguito di intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, a stabilire le modalità di registrazione delle DAT nella Banca dati.


 

Articolo 1, commi 574-584
(Disposizioni in materia di limiti per la spesa farmaceutica)

 


574.  A decorrere dal 1° gennaio 2019, ai fini del monitoraggio del rispetto del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché al fine di assicurare l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nel rispetto della compatibilità finanziaria del Servizio sanitario nazionale, si osservano le disposizioni di cui ai commi da 575 a 584.

575.  Nell'ambito della spesa farmaceutica per acquisti diretti è stabilito un tetto pari allo 0,20 per cento relativo alla spesa per acquisti diretti di gas medicinali (ATC V03AN). Conseguentemente, per gli altri acquisti diretti il tetto di spesa è determinato nella misura pari al 6,69 per cento.

576.  L'AIFA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai fini del monitoraggio annuale della spesa farmaceutica per acquisti diretti, si avvale dei dati delle fatture elettroniche, di cui all'articolo 1, commi 209, 210, 211, 212, 213 e 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, emesse nell'anno solare di riferimento, attraverso il sistema di interscambio di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 3 maggio 2008, secondo le modalità definite con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017, nonché con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 23 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 4 giugno 2018.

577.  Per l'anno solare 2019 entro il 31 luglio 2020 e, per gli anni solari successivi, entro il 30 aprile dell'anno seguente a quello di riferimento, l'AIFA determina, con provvedimento del consiglio di amministrazione, l'ammontare complessivo della spesa farmaceutica nell'anno di riferimento per acquisti diretti, mediante la rilevazione nell'anno solare del fatturato, al lordo dell'IVA, delle aziende farmaceutiche titolari di AIC, riferito a tutti i codici AIC dei medicinali di fascia A e H per acquisti diretti, esclusi i codici AIC relativi ai vaccini (ATC J07) e i codici AIC relativi ai farmaci innovativi e ai farmaci oncologici innovativi di cui, rispettivamente, ai commi 400 e 401 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Nell'ambito di tale determinazione si tiene separato conto dell'incidenza della spesa per acquisti diretti di gas medicinali (ATC V03AN). Dall'ammontare complessivo della spesa vanno detratti gli importi di cui alle lettere b) e c) del comma 579 del presente articolo.

578.  Nel rispetto dei medesimi termini di cui al comma 577, l'AIFA rileva il fatturato di ciascuna azienda titolare di AIC, al lordo dell'IVA, sulla base dei dati delle fatture elettroniche emesse nell'anno solare di riferimento. L'AIFA, sulla base del predetto fatturato, determina, con provvedimento del consiglio di amministrazione, la quota di mercato di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC, in maniera distinta per il mercato dei gas medicinali rispetto a quello degli altri acquisti diretti. Per quest'ultimo il fatturato è riferito a tutti i codici AIC dei medicinali di fascia A e H per acquisti diretti, ad esclusione dei codici AIC relativi ai vaccini (ATC J07), dei codici AIC relativi ai farmaci innovativi e ai farmaci oncologici innovativi di cui, rispettivamente, ai commi 400 e 401 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dei codici AIC relativi a farmaci inseriti nel registro dei medicinali orfani per uso umano dell'Unione europea, nonché dei codici AIC per acquisti diretti di gas medicinali (ATC V03AN). Per il mercato dei gas medicinali, il fatturato è riferito in via esclusiva ai codici AIC per acquisti diretti di gas medicinali (ATC V03AN). Nell'esecuzione dei contratti, anche in essere, relativi alle forniture dei gas medicinali, è fatto obbligo di indicare nella fattura elettronica il costo del medicinale e quello dell'eventuale servizio, con evidenziazione separata.

579.  Per la rilevazione di cui al comma 578, il fatturato complessivo annuale di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC è calcolato deducendo:

a)  il fatturato fino a 3 milioni di euro, esclusivamente per il computo del fatturato rilevante per gli acquisti diretti diversi dai gas medicinali;

b)  le somme versate nello stesso anno solare di riferimento dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC per i consumi riferiti agli acquisti diretti, di cui all'articolo 1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che sono stati effettuati dalle strutture del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a fronte della sospensione della riduzione del 5 per cento dei prezzi dei farmaci, di cui alla deliberazione del consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 26 del 27 settembre 2006;

c)  le somme restituite nello stesso anno solare di riferimento dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

580.  Le aziende farmaceutiche titolari di AIC ripianano il 50 per cento dell'eventuale superamento di ogni tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, come determinato dal consiglio di amministrazione dell'AIFA. Il ripiano è effettuato da ciascuna azienda farmaceutica, in conformità alla determinazione del consiglio di amministrazione dell'AIFA, in maniera distinta per gli acquisti diretti di gas medicinali rispetto agli altri acquisti diretti e in proporzione alla rispettiva quota di mercato di ciascuna azienda farmaceutica, determinata ai sensi dei commi 578 e 579. Il restante 50 per cento del superamento dei predetti tetti a livello nazionale è a carico delle sole regioni e province autonome nelle quali è superato il relativo tetto di spesa, in proporzione ai rispettivi superamenti. L'AIFA determina la quota del ripiano attribuita ad ogni azienda farmaceutica titolare di AIC, ripartita per ciascuna regione e provincia autonoma secondo il criterio pro capite, e la comunica sia all'azienda sia alle regioni e province autonome. Il ripiano è effettuato tramite versamenti a favore delle regioni e delle province autonome, da eseguire entro trenta giorni dalla comunicazione. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di pagamento, le regioni e le province autonome comunicano all'AIFA l'eventuale mancato versamento.

581.  Nel caso in cui le aziende farmaceutiche titolari di AIC non adempiano all'obbligo del ripiano di cui al comma 580, i debiti per acquisti diretti delle regioni e delle province autonome, anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, nei confronti delle aziende farmaceutiche inadempienti sono compensati fino a concorrenza dell'intero ammontare.

582.  Al fine di garantire gli equilibri di finanza pubblica relativi al ripiano della spesa farmaceutica per gli anni dal 2013 al 2015 e per l'anno 2016, ai sensi dell'articolo 1, commi da 389 a 392, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché per l'anno 2017 per la spesa per acquisti diretti, nel caso in cui, alla data del 15 febbraio 2019, il Ministero dell'economia e delle finanze, mediante l'apposito Fondo di cui all'articolo 21, comma 23, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, nonché le regioni e le province autonome non siano rientrati delle risorse finanziarie connesse alle procedure di ripiano di cui al presente comma, ogni tetto di spesa farmaceutica per acquisti diretti e il tetto della spesa per la farmaceutica convenzionata sono parametrati al livello del fabbisogno sanitario nazionale standard previsto per l'anno 2018, fino al recupero integrale delle predette risorse, accertato con determinazione dell'AIFA, sentiti i Ministeri vigilanti.

583.  Fino al 31 dicembre 2021, l'AIFA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai fini del monitoraggio complessivo della spesa farmaceutica per acquisti diretti si avvale dei dati presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario, di cui al decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005. L'AIFA, inoltre, fino alla medesima data del 31 dicembre 2021, rileva il fatturato di cui al comma 578 sulla base dei dati di cui al citato Nuovo sistema informativo sanitario, riscontrati mensilmente e validati per via telematica dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC.

584.  L'eccedenza della spesa rispetto alla dotazione di uno o di entrambi i fondi di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ripianata da ciascuna azienda titolare di AIC, rispettivamente, di farmaci innovativi e di farmaci oncologici innovativi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato. Nel caso di farmaci innovativi che presentano anche una o più indicazioni non innovative, ai sensi dell'articolo 1, comma 402, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la relativa quota di mercato è determinata attraverso le dispensazioni rilevate mediante i registri di monitoraggio AIFA e il prezzo di acquisto per il Servizio sanitario nazionale. I farmaci inseriti nel registro dei medicinali orfani per uso umano dell'Unione europea, che presentano anche caratteristica d'innovatività, sono considerati come innovativi anche ai fini dei commi 577 e 578 del presente articolo. Per l'attuazione del presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 576, 577, 578, 580, 581 e 583.


 

 

I commi da 574 a 584 concernono la spesa farmaceutica ospedaliera per acquisti diretti e (limitatamente al comma 582) le procedure di ripiano del superamento dei limiti di spesa farmaceutica per gli anni 2013-2017.

 

In base a tali commi, a decorrere dal 2019:

§  viene introdotto (secondo la riformulazione operata dal Senato) un distinto limite di spesa per gli acquisti diretti in oggetto relativi ai gas medicinali, limite pari allo 0,20 per cento del livello del finanziamento (cui concorre lo Stato) del fabbisogno sanitario nazionale standard; di conseguenza, il limite per gli altri acquisti diretti viene ridotto da 6,89 a 6,69 punti percentuali (della suddetta base di calcolo) - resta fermo che non rientrano nel computo di quest'ultimo limite gli acquisti diretti per vaccini e per i medicinali beneficiari dei Fondi per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi o oncologici innovativi -;

§  l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), ai fini del monitoraggio della spesa per acquisti diretti, si avvale dei dati delle fatture elettroniche, nonché, fino al 31 dicembre 2021, dei dati presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario;

§  sulla base di questi dati, l'AIFA rileva il fatturato di ciascuna azienda titolare di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), con riferimento a tutti i farmaci di classe A ed H oggetto di acquisti diretti, ad esclusione dei vaccini, dei farmaci inseriti nel registro dei medicinali orfani per uso umano dell'Unione europea, dei medicinali beneficiari dei Fondi per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi o oncologici innovativi e, per le forniture di gas medicinali, della componente relativa all'eventuale servizio; per i farmaci innovativi che presentino anche una o più indicazione non innovative, la relativa quota di mercato è determinata, ai fini in oggetto, mediante le dispensazioni rilevate dai registri di monitoraggio dell'AIFA ed in relazione al prezzo di acquisto per il Servizio sanitario nazionale (ai sensi del comma 584); dal fatturato sono altresì escluse una quota pari a 3 milioni di euro per ciascuna azienda (tale esclusione non opera ai fini del computo del fatturato per i gas medicinali) nonché le somme versate dalle aziende in base ai meccanismi richiamati dal comma 579, lettere b) e c);

§  il 50 per cento dell'eventuale superamento di ciascuno dei due summenzionati limiti di spesa per acquisti diretti è a carico delle aziende farmaceutiche in proporzione al suddetto fatturato (calcolato distintamente per i gas medicinali), mentre il restante 50 per cento è a carico delle regioni e delle province autonome in proporzione ai rispettivi disavanzi in oggetto;

§  in caso di eccedenza della spesa rispetto alla dotazione del Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi o del Fondo omologo relativo ai farmaci oncologici innovativi, il ripiano - ai sensi del summenzionato comma 584 - è operato da ciascuna azienda in proporzione alla propria quota del mercato in oggetto.

Il medesimo comma 584 specifica che i farmaci inseriti nel registro dei medicinali orfani per uso umano dell'Unione europea, qualora presentino anche caratteristica di innovatività, sono considerati come innovativi anche ai fini dell'esclusione dal computo del limite di spesa summenzionato.

Il comma 582 dispone che, qualora alla data del 15 febbraio 2019, il Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni e le province autonome non abbiano recuperato le risorse finanziarie relative al ripiano del superamento dei limiti di spesa farmaceutica per gli anni 2013-2017, i limiti di spesa farmaceutica per gli acquisti diretti e per la farmaceutica convenzionata siano calcolati (fino al recupero integrale delle suddette risorse) con riferimento (come base di calcolo) al fabbisogno sanitario nazionale standard previsto per il 2018, anziché con riguardo a quello previsto per l'anno di riferimento.


 

Articolo 1, comma 585
(Anagrafe nazionale vaccini ed anagrafi regionali vaccini)

 


585.  Per la completa realizzazione e la gestione evolutiva dell'Anagrafe nazionale vaccini, lo stanziamento di cui all'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, è incrementato di euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2019. Al fine di raccogliere in modo uniforme sull'intero territorio nazionale mediante le anagrafi vaccinali regionali i dati da inserire nell'Anagrafe nazionale vaccini, anche attraverso il riuso di sistemi informatici o di parte di essi già realizzati da amministrazioni regionali, sono stanziati 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.


 

 

Il comma 585 concerne le risorse per il funzionamento dell'anagrafe nazionale vaccini e delle anagrafi regionali vaccini.

 

Il comma 585, in primo luogo, incrementa nella misura di 50.000 euro annui le risorse per il funzionamento dell'anagrafe nazionale vaccini. In secondo luogo, si dispone, al fine di raccogliere in modo uniforme sull’intero territorio nazionale, mediante le anagrafi regionali vaccini, i dati da inserire nell’anagrafe nazionale suddetta, uno stanziamento pari a 2 milioni di euro per il 2019 e 500.000 euro annui a decorrere dal 2020; lo stanziamento è ripartito tra le regioni e le province autonome sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Ai fini in oggetto, si prevede, inoltre, l'eventuale riuso di sistemi informatici o di parte di essi già realizzati da altre amministrazioni regionali; si ricorda che una norma analoga (di cui all'articolo 4-bis, comma 1, del D.L. 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2017, n. 119) fa riferimento, per l'anagrafe nazionale vaccini, all'eventuale riuso di sistemi informatici o di parte di essi già realizzati da altre amministrazioni sanitarie.

 


 

Articolo 1, commi 586-588
(Presidenza italiana del G20, partecipazione dell’Italia ad EXPO 2020 a Dubai e disciplina enti internazionalistici)

 


586.  Per le attività di carattere logistico-organizzativo connesse con la presidenza italiana del G20, diverse dagli interventi infrastrutturali e dall’approntamento del dispositivo di sicurezza, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2019, di 10 milioni di euro per l’anno 2020, di 26 milioni di euro per l’anno 2021 e di 1 milione di euro per l’anno 2022. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell’economia e delle finanze, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Delegazione per la presidenza italiana del G20, per lo svolgimento delle attività di cui al primo periodo, da concludersi non oltre il 31 dicembre 2022. Per l’elaborazione dei contenuti del programma della presidenza italiana del G20 in ambito economico-finanziario, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, nell’ambito dell’autorizzazione di spesa di cui al primo periodo, è istituito un gruppo di lavoro composto anche da personale non appartenente alla pubblica amministrazione. Per le finalità di cui al presente comma, la Delegazione per la presidenza italiana del G20 e il Ministero dell’economia e delle finanze possono stipulare, nell’ambito dell’autorizzazione di spesa di cui al primo periodo, contratti di consulenza, di lavoro a tempo determinato o di lavoro flessibile.

587.  Per gli adempimenti connessi alla partecipazione italiana all’Expo 2020 Dubai, è autorizzata, ad integrazione degli stanziamenti già previsti ai sensi dell’articolo 1, comma 258, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la spesa di 11 milioni di euro per l’anno 2019, di 7,5 milioni di euro per l’anno 2020 e di 2,5 milioni di euro per l’anno 2021. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell’economia e delle finanze, sono disciplinate la composizione e l’organizzazione del Commissariato generale di sezione per la partecipazione italiana all’Expo 2020 Dubai, prevedendo un contingente di personale reclutato con forme contrattuali flessibili, nel limite massimo di dieci unità, oltre al Commissario generale di sezione e al personale appartenente alle pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Fino all’adozione del decreto di cui al secondo periodo e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, è prorogato il Commissariato generale di sezione istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2018. Gli oneri del trattamento economico fondamentale e accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni collocato fuori ruolo, in comando o in distacco presso il Commissariato generale di sezione restano a carico delle amministrazioni di appartenenza. Al Commissario generale di sezione è attribuito un compenso in misura pari al doppio dell’importo indicato all’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

588.  Dopo l’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è inserito il seguente:

« Art. 23-bis. - (Enti internazionalistici) - 1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può erogare, a valere su un apposito stanziamento, contributi a enti con personalità giuridica o a organizzazioni non lucrative di utilità sociale, impegnati da almeno tre anni continuativi nella formazione in campo internazionalistico o nella ricerca in materia di politica estera. Le erogazioni sono regolate da convenzioni, stipulate previa procedura pubblica, nel rispetto dei princìpi di trasparenza e di parità di trattamento. I relativi bandi individuano modalità per incoraggiare la partecipazione di giovani studiosi alle attività di cui al primo periodo.

2. I contributi di cui al comma 1 sono attribuiti a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici, nell’ambito di priorità tematiche approvate con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale entro il 31 gennaio di ciascun anno. Sullo schema di decreto è acquisito il previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che è reso entro venti giorni dall’assegnazione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Le spese effettivamente sostenute per i progetti sono rimborsate nella misura massima del 75 per cento. I risultati dei progetti di ricerca e i rendiconti relativi all’utilizzo delle somme assegnate sono pubblicati in apposita sezione del sito internet istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. La legge 28 dicembre 1982, n. 948, è abrogata.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 778.000 annui a decorrere dal 2019, cui si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dall’abrogazione della legge 28 dicembre 1982, n. 948 ».


 

 

I commi 586-588 recano le autorizzazioni di spesa relative ad impegni internazionali dell’Italia come l’assunzione della presidenza del G20 nel 2021 e della partecipazione ad EXPO 2020 a Dubai, nonché l’istituzione delle relative strutture di supporto, e recano altresì la nuova disciplina relativa agli enti internazionalistici beneficiari di contributi da parte del MAECI, mediante abrogazione della disciplina vigente e novella all’Ordinamento dell’Amministrazione degli Affari Esteri. Per gli enti internazionalistici si prevede d’ora innanzi l’erogazione dei soli contributi a progetto nella misura del 75%, anziché, come nella disciplina vigente, sia a progetto che a bilancio.

 

Il comma 586 autorizza una spesa di 2 milioni di euro per il 2019, di 10 milioni di euro per il 2020, di 26 milioni di euro per il 2021 e di 1 milione di euro per il 2022 per il finanziamento delle attività di carattere logistico-organizzativo connesse con l’esercizio della Presidenza italiana del G20, diverse dagli interventi infrastrutturali e dall’approntamento del dispositivo di sicurezza. Per lo svolgimento di tali attività è prevista l’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con DPCM, di concerto con i Ministri degli Affari esteri e dell’Economia, della “Delegazione per la presidenza italiana del G20” da concludersi entro il 31 dicembre 2022.

E’ prevista, inoltre, l’istituzione, con decreto del Ministro dell’Economia, di un gruppo di lavoro per l’elaborazione dei contenuti del programma di tale presidenza in ambito economico-finanziario; del gruppo può fare parte anche personale non appartenente alla pubblica amministrazione. Nell’ambito dell’autorizzazione di spesa sopra richiamata, la Delegazione ed il Ministero dell’Economia possono stipulare contratti di consulenza, di lavoro a tempo determinato o di lavoro flessibile.

 

Il comma 587 autorizza, ad integrazione degli stanziamenti già previsti dalla legge di bilancio per il 2018, la spesa di 11 milioni di euro per il 2019, di 7,5 milioni di euro per il 2020 e di 2,5 milioni di euro per il 2021 in relazione agli adempimenti connessi con la partecipazione italiana a Expo Dubai 2020. E’ altresì disposto che la composizione e l’organizzazione del Commissariato generale di sezione per la partecipazione italiana all’Expo siano disciplinate con uno o più DPCM, di concerto con i Ministri degli Affari esteri e dell’Economia, prevedendo un massimo di 10 unità di personale reclutato con forme contrattuali flessibili, oltre al Commissario generale di sezione e al personale appartenente alla P.A., con esclusione del personale docente, educativo ed amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche.

Nelle more dell’adozione di tale decreto è prorogato, fino al 31 dicembre 2021, il mandato del Commissariato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 marzo 2018.Gli oneri del trattamento economico fondamentale e accessorio del personale della P.A. collocato fuori ruolo, in comando o distaccato presso il Commissariato restano a carico delle amministrazioni di provenienza. Il compenso del Commissario generale di sezione è pari al doppio dell’importo spettante, ai sensi dell’art.15, comma 3, del D.L. n. 98/2011, ai commissari straordinari per la liquidazione degli enti vigilati dallo Stato dissestati o i commissari e subcommissari ad acta per le regioni inadempienti di cui all’art.15, comma 3, del D.L. n. 98/2011.

Il compenso spettante a questi ultimi è composto da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa non può superare 50.000 euro, annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell’oggetto dell’incarico commissariale, non può superare 50.000 euro annui.

Si rammenta che l’art. 1, comma 258 della legge di bilancio per il 2018 (L. 205/2017) ha autorizzato la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2018 per l’avvio della preparazione della partecipazione italiana ad Expo Dubai 2020.

 

Il comma 588 inserisce un nuovo articolo, l’art. 23-bis “Enti internazionalistici”, nel D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, (recante Ordinamento dell’Amministrazione degli affari esteri).

In base al comma 1 del nuovo articolo, il Ministro degli Affari esteri può erogare, a valere su un apposito stanziamento, contributi ad enti con personalità giuridica o ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, impegnati da almeno tre anni continuativi nella formazione in campo internazionalistico o nella ricerca in materia di politica estera. Le erogazioni sono regolate da convenzioni, previa procedura pubblica, nel rispetto dei princìpi di trasparenza e di parità di trattamento.

Il comma 2 del nuovo articolo prevede che i contributi siano attribuiti a progetti di ricerca, proposti dagli enti richiamati, nell’ambito delle priorità tematiche fissate con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale entro il 31 gennaio di ogni anno. Lo schema di decreto è sottoposto al parere delle competenti commissioni parlamentari chiamate a pronunciarsi entro venti giorni dall’assegnazione, decorsi i quali il provvedimento può essere comunque adottato.

Le spese effettivamente sostenute per tali progetti sono rimborsate nella misura massima del 75 per cento. I risultati dei progetti di ricerca e l’impiego delle somme assegnate sono pubblicati in un’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero.

Il comma 3 del nuovo articolo dispone l’abrogazione della legge 28 dicembre 1982, n. 948, recante norme per l’erogazione di contributi statali agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli Affari esteri.

Si ricorda che la disciplina vigente, recata dalla legge n. 948/1982 prevede che tali enti possono beneficiare o di contributi ordinari al bilancio (art. 1), qualora inseriti nell’apposita tabella triennale redatta dal MAECI (art. 1), o di cofinanziamenti alle singole iniziative (art. 2) concordate con l’Amministrazione degli Esteri ed all’esito di una procedura di selezione. A questo fine viene inserito sul sito del MAECI un bando con tutte le informazioni per gli enti eventualmente interessati a presentare una proposta di progetto suscettibile di ricevere un contributo straordinario.

Destinatari dei contributi sono gli enti che svolgono attività di studio, ricerca e formazione nel campo della politica estera o di promozione e sviluppo dei rapporti internazionali, a condizione che operino sulla base di una programmazione triennale e dispongano delle attrezzature idonee per lo svolgimento delle attività programmate.

Ai sensi della citata legge 948/82, il contributo destinato ai singoli enti è determinato da una tabella allegata alla legge stessa e soggetta a revisione triennale mediante del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale[7]. In sede di revisione della tabella possono essere inclusi anche enti che non abbiano precedentemente fruito di contributi. Il contributo, programmato su base triennale, viene però erogato annualmente e ha carattere ordinario.

La legge n. 948/82 prevede, all’art. 2, che il Ministro degli esteri possa concedere contributi straordinari a favore di singole iniziative di particolare interesse.

Di tali contributi e delle ragioni che li hanno determinati il Ministro deve dare conto nella relazione annuale al Parlamento, prevista all’art. 3 della stessa legge 948/82.

Il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale ha trasmesso al Parlamento in data 11 ottobre 2018 la relazione (DOC CLXXII, n.1) sull’attività 2017.

Il comma 4 del nuovo articolo autorizza la spesa di 778.000 euro annui, a decorrere dal 2019, per l’attuazione delle norme di cui commi precedenti, cui si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dall’abrogazione della legge n. 948/1982.


 

Articolo 1, comma 589
(Partecipazione dell’Italia a iniziative di pace
ed umanitarie in sede internazionale)

 


589.  Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo l'articolo 23-bis, introdotto dal comma 588 del presente articolo, è inserito il seguente:

« Art. 23-ter. - (Partecipazione dell'Italia ad iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale) - 1. Per consentire la partecipazione italiana ad iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad erogare contributi a soggetti pubblici italiani, a Stati esteri e ad organizzazioni internazionali aventi finalità di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e di attuazione di iniziative umanitarie e di tutela dei diritti umani. Resta ferma la facoltà di effettuare forniture dirette di beni e servizi nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici.

2. Per le finalità di cui al comma 1, possono essere altresì concessi contributi ad iniziative proposte da soggetti privati italiani e stranieri. In tale caso, salvo casi di motivata urgenza, la concessione avviene previa procedura pubblica, nel rispetto dei princìpi di trasparenza e di parità di trattamento.

3. Nell'ambito della relazione di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, e con le modalità ivi previste, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale riferisce annualmente alle Camere sulle iniziative avviate in attuazione del presente articolo.

4. La legge 6 febbraio 1992, n. 180, è abrogata.

5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 700.000 annui a decorrere dal 2019, cui si provvede mediante l'utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dall'abrogazione della legge n. 180 del 1992 ».


 

 

Le norme di cui al comma 589 riformano la disciplina in materia di erogazione, da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di contributi a soggetti pubblici italiani, a Stati esteri, a organizzazioni internazionali e a soggetti privati, italiani e stranieri, aventi finalità di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e di attuazione d’iniziative umanitarie e di tutela dei diritti umani. E’ prevista, a tale fine, un’autorizzazione di spesa di 700.000 euro, a decorrere dal 2019, alla quale si provvede mediante l’utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dall’abrogazione della normativa previgente in materia, dettata dalla legge 6 febbraio 1992, n. 180.

 

Le disposizioni in commento modificano il più volte citato D.P.R. 5 febbraio 1967, n. 18, recante l’ordinamento dell’Amministrazione degli affari esteri, inserendo un nuovo articolo, il 23-ter, dedicato alla partecipazione dell’Italia ad iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale.

In particolare, il comma 1 del nuovo articolo autorizza il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ad erogare contributi a soggetti pubblici italiani, a Stati esteri e ad organizzazioni internazionali aventi finalità di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e di attuazione di iniziative umanitarie e di tutela dei diritti umani. È fatta salva la facoltà di effettuare forniture dirette di beni e servizi nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici.

 

Il comma 2 dispone invece che, per le medesime finalità di cui al comma precedente, possano essere concessi contributi ad iniziative proposte da soggetti privati italiani e stranieri, da erogarsi, salvo casi di motivata urgenza, mediante procedura pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento.

 

Il comma 3 prevede che il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale riferisca annualmente al Parlamento circa le iniziative avviate in attuazione della presente normativa nell’ambito della relazione analitica sulle missioni internazionali in corso prevista dall’art. 3, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali.

 

Il comma 4 dispone l’abrogazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180, recante partecipazione dell’Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale, che disciplinava questa materia.

 

Ai fini della copertura degli oneri derivanti dall’attuazione delle predette disposizioni, il comma 5 autorizza la spesa 700.000 euro annui a decorrere dal 2019, cui si provvede mediante l’utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dall’abrogazione della legge n. 180 del 1992.”


 

Articolo 1, comma 590
(Dotazione del fondo per la promozione dell’Italia)

 

590.  La dotazione del fondo di cui all'articolo 53-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è ridotta di euro 200.000 a decorrere dall'anno 2019.

 

 

Il comma 590 riduce di 200.000 euro, a decorrere dall’anno 2019, la  dotazione del fondo per la promozione dell’Italia, istituito nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione.

 

Il fondo in oggetto è stato istituito dall’art. 53-bis del D.P.R. 5 febbraio 1967, n. 18, recante l’ordinamento dell’Amministrazione degli affari esteri, inserito dall’art. 16-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 8.

 

L’art. 53-bis ha previsto, al comma 1, che gli uffici all’estero del MAECI svolgano attività per la promozione dell’Italia, mirate a stabilire ed intrattenere relazioni con le autorità, il corpo diplomatico e gli ambienti locali, a sviluppare iniziative e contatti di natura politica, economico-commerciale e culturale nell’interesse del sistema Paese, ad accedere a fonti di informazione e a tutelare le collettività italiane all’estero.

Il comma 2 ha disposto, come accennato, l’istituzione del predetto Fondo nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da ripartire tra gli uffici all’estero con uno o più decreti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonché alla Corte dei conti.

Il comma 3 ha previsto che la dotazione del fondo sia determinata sulla base degli oneri connessi alle attività di cui al comma 1, quali il ricevimento annuale per la festa della Repubblica, i ricevimenti in onore di autorità del Paese di accreditamento o di personalità in visita ufficiale, il complesso di manifestazioni o di iniziative volte a consolidare i rapporti, anche in base alle consuetudini del luogo, con gli esponenti più rilevanti della società locale e con il corpo diplomatico accreditato nella sede, nonchè tenendo conto del trattamento economico per il personale di servizio necessario al funzionamento delle residenze ufficiali.

Il comma 4, infine, dispone che le spese per l’attuazione delle norme menzionate, se sostenute direttamente dal capo dell’ufficio all’estero o, su sua indicazione, da personale dipendente, siano rimborsate ai predetti, anche sulla base di costi medi forfettari determinati per ogni Paese dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale su proposta del capo della rappresentanza diplomatica competente.


 

Articolo1, comma 591
(Servizi penitenziari minorili)

 

591.  All'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: « ordinamento penitenziario » sono aggiunte le seguenti: « , nonché a interventi urgenti per la funzionalità delle strutture e dei servizi penitenziari e minorili dell'amministrazione della giustizia ».

 

 

Il comma 591 estende agli interventi urgenti destinati alla funzionalità delle strutture e dei servizi penitenziari e minorili le finalità del Fondo per l’attuazione della riforma del processo penale e dell’ordinamento penitenziario.

 

Il comma 591 estende agli interventi urgenti destinati alla funzionalità delle strutture e dei servizi penitenziari e minorili le finalità del Fondo per l’attuazione della riforma del processo penale e dell’ordinamento penitenziario prevista dalla legge 103 del 2017.

 

Il Fondo per l’attuazione della riforma del processo penale e dell’ordinamento penitenziario, è stato istituito dalla legge di bilancio 2018 (all’articolo 1, comma 475, della Legge 205/2017) presso il Ministero della giustizia. Le seguenti risorse sono destinate con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze all’attuazione delle disposizioni della legge n. 103 del 2017:

-   10 milioni di euro per l’anno 2018;

-   20 milioni di euro per l’anno 2019;

-   30 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020.

 

La richiamata legge n. 103 del 2017 ha previsto la riforma dell'ordinamento penale, nonché dell'ordinamento penitenziario. Il provvedimento ha previsto numerose deleghe al Governo, tra cui la revisione della disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni (attuata con il D.Lgs. 121 del 2018), la riforma dell'ordinamento penitenziario (attuata con il D.Lgs. 123 del 2018), l'incremento del lavoro carcerario (attuato con il D.Lgs. 124 del 2018). La delega relativa a specifici interventi in favore dei detenuti stranieri, delle donne recluse e delle detenute madri non è stata, invece, attuata.

 

In particolare, la Relazione tecnica segnala che una quota delle risorse del Fondo, pari a circa 10 mln. annui a decorrere dal 2019, consentirà il finanziamento di interventi di manutenzione ordinaria sugli immobili dell’amministrazione penitenziaria e minorile.

 

Con riguardo ai servizi minorili, si ricorda che il Dipartimento della giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, oltre ad attuare i provvedimenti penali emessi dall'autorità giudiziaria minorile: cura i rapporti tra Stati nei casi di sottrazione internazionale dei minori; si occupa della protezione giuridica dei minori in custodia negli istituti minorili nonché del complesso di interventi relativi all’esecuzione penale esterna; svolge attività di cooperazione nazionale ed internazionale; promuove studi e ricerche di settore; fronteggia il fenomeno della devianza minorile con un'azione di prevenzione e recupero, in collaborazione con le strutture sociali sul territorio e in costante rapporto con la magistratura.

 

La disposizione non comporta oneri in quanto gli stanziamenti del Fondo per l’attuazione della riforma del processo penale e dell’ordinamento penitenziario sono già iscritti nel bilancio del Ministero della giustizia sul Programma 1.1 - Amministrazione penitenziaria – all’azione “Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie”, capitolo 1773.

Peraltro, si segnala che il Fondo, in base ad un intervento nella Sez. II del Bilancio risulta, per il 2019, definanziato di 10 milioni di euro. Analogo definanziamento di 10 mln riguarda gli anni 2020 e 2021.


 

Articolo 1, commi 592-596
(Disposizioni in tema di indennizzo in favore delle vittime
dei reati intenzionali violenti)

 


592.  La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è incrementata di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

593.  Alla legge 7 luglio 2016, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  all'articolo 11:

1)  il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. L'indennizzo per i delitti di omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima, ai sensi dell'articolo 583, secondo comma, del codice penale, è erogato in favore della vittima o degli aventi diritto indicati al comma 2-bis nella misura determinata dal decreto di cui al comma 3. Per i delitti diversi da quelli di cui al primo periodo, l'indennizzo è corrisposto per la rifusione delle spese mediche e assistenziali »;

2)  dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. In caso di morte della vittima in conseguenza del reato, l'indennizzo è corrisposto in favore del coniuge superstite e dei figli; in mancanza del coniuge e dei figli, l'indennizzo spetta ai genitori e, in mancanza dei genitori, ai fratelli e alle sorelle conviventi e a carico al momento della commissione del delitto. Al coniuge è equiparata la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso. In mancanza del coniuge, allo stesso è equiparato il convivente di fatto che ha avuto prole dalla vittima o che ha convissuto con questa nei tre anni precedenti alla data di commissione del delitto. Ai fini dell'accertamento della qualità di convivente di fatto e della durata della convivenza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 36 e 37, della legge 20 maggio 2016, n. 76.

2-ter. Nel caso di concorso di aventi diritto, l'indennizzo è ripartito secondo le quote previste dalle disposizioni del libro secondo, titolo II, del codice civile »;

b)  all'articolo 12:

1)  al comma 1:

1.1)  la lettera e) è sostituita dalla seguente:

« e) che la vittima non abbia percepito, in tale qualità e in conseguenza immediata e diretta del fatto di reato, da soggetti pubblici o privati, somme di denaro di importo pari o superiore a quello dovuto in base alle disposizioni di cui all'articolo 11 »;

1.2)  dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

« e-bis) se la vittima ha già percepito, in tale qualità e in conseguenza immediata e diretta del fatto di reato, da soggetti pubblici o privati, somme di denaro di importo inferiore a quello dovuto in base alle disposizioni di cui all'articolo 11, l'indennizzo di cui alla presente legge è corrisposto esclusivamente per la differenza »;

2)  dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. In caso di morte della vittima in conseguenza del reato, le condizioni di cui al comma 1 devono sussistere, oltre che per la vittima, anche con riguardo agli aventi diritto indicati all'articolo 11, comma 2-bis »;

c)  all'articolo 13, comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché sulla qualità di avente diritto ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis ».

594.  I termini di presentazione della domanda previsti dall'articolo 6, comma 3, della legge 20 novembre 2017, n. 167, per la concessione dell'indennizzo da corrispondere ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 6 della stessa legge, nonché i termini di presentazione della domanda previsti dall'articolo 13, comma 2, della legge 7 luglio 2016, n. 122, per la concessione dell'indennizzo da corrispondere in conseguenza di lesione personale gravissima ai sensi dell'articolo 583, secondo comma, del codice penale, sono riaperti e prorogati, a pena di decadenza, fino al 30 settembre 2019. Tuttavia, per i soggetti in relazione ai quali, alla data del 1° agosto 2019, non risultano ancora sussistenti tutti i requisiti e le condizioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, della legge n. 122 del 2016, il termine per la presentazione della domanda di accesso all'indennizzo è quello di cui al comma 2 del predetto articolo 13.

595.  Gli importi dell'indennizzo relativo alle domande presentate ai sensi del comma 594 del presente articolo sono liquidati nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, confluite per gli anni 2017 e 2018 sul Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122.

596.  Gli indennizzi, già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rideterminati, nel limite delle risorse di cui al comma 595, su domanda dell'interessato, da presentare, a pena di decadenza, nel rispetto dei termini di cui al comma 594, sulla base degli importi fissati con il decreto di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 7 luglio 2016, n. 122.


 

 

I commi 592-596, oltre a modificare la disciplina del diritto all'indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti, incrementano la dotazione del relativo Fondo di rotazione.

 

In particolare il comma 592 dell'articolo incrementa il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura - destinato attualmente anche all'indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti - di 10 milioni annui a partire dal 2019.

 

Il comma 593 reca una serie di modifiche alla legge n. 122 del 2016, con riguardo alla disciplina del diritto all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti.

 

Più nel dettaglio la lettera a) interviene sull'articolo 11 della legge n. 122 del 2016:

§  inserendo il delitto di lesioni personali gravissime fra quelli (a legislazione vigente solo omicidio e violenza sessuale) in relazione ai quali l’indennizzo a favore della vittima o degli aventi diritto è elargito anche in assenza di spese mediche e assistenziali e nella misura determinata da decreto ministeriale (comma 2 dell'articolo 11 come riformulato);

§  individuando gli aventi diritto all’indennizzo in caso di morte della vittima in conseguenza di reato. In proposito il nuovo comma 2-bis dell'articolo 11 prevede che in caso di morte l'indennizzo è corrisposto in favore del coniuge superstite e dei figli; in loro mancanza l'indennizzo spetta dapprima ai genitori e in subordine ai fratelli e alle sorelle conviventi e a carico al momento della commissione del delitto. Al coniuge sono equiparati:

-      la parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso;

-      il convivente di fatto (o che ha avuto prole dalla vittima o che ha convissuto con la vittima nei tre anni precedenti alla data dell'omicidio);

§  precisando i criteri di ripartizione nel caso di concorso degli aventi diritto (nuovo comma 2-ter dell'articolo 11). La disposizione specifica che in caso di concorso di aventi diritto l'indennizzo deve essere ripartito secondo le quote previste dalle disposizioni in materia di successioni di cui al Libro II, titolo II del codice civile.

 

La lettera b) modifica invece l'articolo 12 della legge n. 122 del 2016:

§  riformulando le disposizioni che determinano le condizioni per l’accesso all’indennizzo, con particolare riguardo ai casi in cui la vittima abbia percepito, in tale qualità e in conseguenza immediata e diretta del fatto di reato, da soggetti pubblici o privati, somme di denaro di importo pari o superiore a quelle dovute in base alla legge. In tali casi l’indennizzo non è dovuto, mentre se l’importo delle somme suddette è inferiore all’importo dovuto, l’indennizzo è corrisposto solo per l’importo differenziale (lett. e) ed e-bis) del comma 1 dell'articolo 12).

L’art. 12, comma 1, lett. e) attualmente vigente prevede quale condizione per la concessione dell’indennizzo che la vittima non abbia percepito, per lo stesso fatto, somme di importo superiore a 5.000 euro erogate a qualunque titolo da soggetti pubblici o privati;

§  specificando che in caso di morte della vittima in conseguenza del reato, le condizioni per l’accesso all’indennizzo devono sussistere, oltre che per la vittima anche per gli aventi diritto (nuovo comma 1-bis all’art. 12).

 

La lettera c) interviene sull'articolo 13 della legge n. 122 inserendo tra gli atti cui deve essere corredata la domanda di indennizzo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà anche sulla qualità dell’avente diritto (lett.c) del comma 1 dell'articolo 13, come riformulata).

 

Il comma 594 proroga alla data del 30 settembre 2019:

§  i termini per la presentazione della domanda per la concessione dell’indennizzo di cui all'articolo 6, comma 3 della legge n. 167 del 2017;

Il comma 3 dell'articolo 6 della legge n. 167 del 2017 prevedeva che la domanda di concessione dell'indennizzo da parte di coloro che erano state vittima di un reato intenzionale violento commesso successivamente al 30 giugno 2005 e il 23 luglio del 2016 (data di entrata in vigore della legge n. 122 del 2016) dovesse essere presentata, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla entrata in vigore della legge n. 167 (entrata in vigore il 12 dicembre 2017).

 

§  i termini per la presentazione della domanda di cui all'articolo 13, comma 2 della legge n. 122 del 2016 per la concessione dell’indennizzo da corrispondere in conseguenza di lesione gravissima;

 

L'articolo 13 della legge n. 122 del 2016 disciplina la domanda di indennizzo. Il comma 2 in particolare prevede che tale domanda debba essere presentata nel termine di sessanta giorni dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato o dall'ultimo atto dell'azione esecutiva infruttuosamente esperita ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale.

 

Il medesimo comma 594 specifica tuttavia che per i soggetti in relazione ai quali, alla data del 1 agosto 2019, non risultano ancora sussistenti tutti i requisiti e le condizioni previste dalla legge, il termine è quello di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge n. 122 (vedi supra).

 

Il comma 595 stabilisce che gli importi degli indennizzi relativi alle domande presentate ai sensi delle nuove disposizioni introdotte, sono liquidati nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, confluite per gli anni 2017 e 2018 sul Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura.

     

Infine (comma 596) si prevede la rideterminazione, nel limite delle risorse sopra specificate, degli indennizzi già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge, da presentarsi su domanda dell’interessato entro i termini e secondo gli importi rideterminati ai sensi delle nuove disposizioni introdotte.

 

La possibilità di prevedere indennizzi per le vittime dei reati che, avendo subito un danno derivante da un atto penalmente rilevante non possono ottenere soddisfazione dall'autore del reato stesso, è stata a lungo riconosciuta dal nostro ordinamento solo per specifiche categorie di vittime (storicamente quelle della mafia e del terrorismo, poi anche quelle della tratta di esseri umani), ma non per la generalità delle persone offese da gravi reati. Questa lacuna è stata colmata nella XVII legislatura, dando attuazione alla direttiva 2004/80/CE, relativa all'indennizzo delle vittime di reato.

La direttiva stabilisce infatti un sistema di cooperazione tra Stati membri volto a facilitare alle vittime di reato l'accesso all'indennizzo nelle situazioni transfrontaliere, che dovrebbe operare sulla base dei sistemi interni previsti dagli Stati in materia di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori. La direttiva, nel garantire alle vittime di uno Stato diverso da quello del luogo di commissione del reato il medesimo accesso al sistema d'indennizzo, muove dal presupposto dell'esistenza negli Stati di tale sistema interno di indennizzo. Nel rispetto del principio di sussidiarietà, la direttiva non indica i reati per i quali tale indennizzo debba trovare applicazione rinviando per la qualificazione alla normativa interna.

In particolare, l'art. 12, par. 2, della Direttiva, afferma che «Tutti gli Stati membri provvedono a che le loro normative nazionali prevedano l'esistenza di un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, che garantisca un indennizzo equo ed adeguato delle vittime».

Questa disposizione è rimasta a lungo inattuata nel nostro ordinamento. L'Italia tradizionalmente riconosce infatti un indennizzo solo alle vittime di particolari categorie di reati.

Sul punto la Commissione europea ha avviato nel 2011 un procedimento di infrazione nei confronti dell'Italia per mancata conformità alla direttiva 2004/80/CE e, non accogliendo le repliche presentate dal Governo italiano, ha adito il 22 dicembre 2014 la Corte di Giustizia (Causa C-601/14). Con una sentenza depositata il 11 ottobre 2016, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha condannato l'Italia per non aver recepito in maniera corretta e completa la direttiva europea che prevede un sistema di indennizzo per le vittime di qualsiasi reato violento commesso sul proprio territorio anche nel caso in cui le vittime siano dei cittadini di un altro Stato membro. La Corte ha chiarito e sancito che la direttiva impone ad ogni Stato membro di adottare, al fine di tutelare la libera circolazione delle persone nell'Unione, un sistema nazionale che garantisca un livello minimo di indennizzo equo ed adeguato per le vittime di qualsiasi reato doloso violento commesso nel suo territorio e non solo per quelli contemplati dalle cosiddette 'leggi speciali' sul terrorismo e la criminalità organizzata.

Peraltro, già prima della sentenza, il legislatore nazionale aveva ottemperato alle richieste dell'Unione europea approvando la legge n. 122 del 2016legge europea 2015-2016, che negli articoli da 11 a 16, dà attuazione alla direttiva 2004/80/CE. Tale disciplina è stata peraltro successivamente modificata dalla legge europea 2017 (legge n. 167 del 2017). Dal combinato disposto dei due provvedimenti, si ricava che:

§  il legislatore riconosce l'accesso al Fondo e dunque il diritto all'indennizzo statale «alla vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona e comunque del reato di cui all'articolo 603-bis del codice penale [caporalato], ad eccezione dei reati di cui agli articoli 581 [percosse] e 582 [lesioni personali], salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 583 del codice penale». Se disposizioni già vigenti riconoscono alle vittime di specifici reati provvidenze più favorevoli (si pensi alla disciplina sulle vittime della mafia o del terrorismo), continueranno ad applicarsi tali disposizioni.

§  l'indennizzo è elargito per la rifusione delle spese mediche e assistenziali; per i reati di violenza sessuale e di omicidio l'indennizzo è comunque elargito, alla vittima o agli aventi diritto, anche in assenza di spese mediche e assistenziali (art. 13, comma 2 della legge n. 122);

§  spetta ad un decreto del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determinare gli importi dell'indennizzo, comunque nei limiti delle disponibilità del Fondo, assicurando un maggior ristoro alle vittime dei reati di violenza sessuale e di omicidio. A seguito dell'approvazione della legge di bilancio 2017, il legislatore ha assicurato che nella determinazione dei limiti dell'indennizzo sia assicurato, in particolare, un maggiore ristoro ai figli della vittima di omicidio commesso dal coniuge/partner (cfr. art. 1, comma 146, della legge n. 232 del 2016). Gli importi dell'indennizzo alle vittime dei reati intenzionali violenti sono stati determinai dal D.M. 31 agosto 2017. Il provvedimento prevede i seguenti importi:

-      reato di omicidio: 7.200 euro;

-      omicidio commesso dal coniuge o da persona che è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa: 8.200 euro (in favore dei figli della vittima);

-      violenza sessuale, salvo che ricorra la circostanza attenuante della minore gravità: 4.800 euro;

-      altri reati: massimo 3.000 euro a titolo di rifusione delle spese mediche ed assistenziali.

§  L'art. 12 della legge n. 122 del 2016 subordina il diritto all'indennizzo al ricorrere di una serie condizioni, tra le quali, ad esempio, la circostanza che la vittima sia titolare di un reddito annuo (come risultante dall'ultima dichiarazione) non superiore a quello previsto per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (11.528,41 euro) o che la medesima non abbia percepito, per lo stesso fatto, somme erogate a qualunque titolo da soggetti pubblici o privati. Sul punto è intervenuta la legge europea 2017 che ha: a) eliminato il requisito del reddito; b) condizionato l'accesso all'indennizzo al fatto che la vittima abbia già esperito infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato per ottenere il risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza di condanna irrevocabile o di una condanna a titolo di provvisionale, condizione che non si applica se l'autore del reato è rimasto ignoto o ha avuto accesso al gratuito patrocinio; c) specificato che l'accesso è negato in caso di percezione di somme erogate a qualunque titolo alla vittima da soggetti pubblici o privati solo se si tratta di somme superiori a 5.000 euro.

§  quanto alla domanda di indennizzo, che può essere presentata dall'interessato o dagli aventi diritto in caso di morte della vittima del reato – personalmente o per mezzo di un procuratore speciale – l'art. 13 ha individuato una serie di formalità previste a pena di inammissibilità. La domanda deve essere presentata entro 60 giorni dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato o dall'ultimo atto dell'azione esecutiva infruttuosamente esperita ovvero dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna;

§  quanto all'ambito di operatività ratione temporis della nuova disciplina, originariamente applicabile alle fattispecie successive all'entrata in vigore della legge n. 122/2016 (23 luglio 2016), la legge europea 2017 è intervenuta estendendo l'accesso all'indennizzo alle lesioni derivanti da reati commessi dopo il 30 giugno 2005, come richiesto dalla direttiva 2004/80/CE.

L'art. 14 della legge n. 122 del 2016 destina il c.d. Fondo antimafia e antiusura anche all'indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti, dotandolo di un ulteriore contributo annuale pari a 2,6 milioni di euro.

La legge di bilancio 2017 ha destinato all'indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti le somme dovute a titolo di sanzione pecuniaria civile (art. 1, comma 351), in base al decreto legislativo n. 7 del 2015, che anziché essere devolute alla Cassa delle ammende confluiranno nel Fondo di rotazione, per la specifica destinazione all'indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti.

Nella legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017), il capitolo è stato rifinanziato per 7,4 milioni di euro per il triennio (2018-2020), rispetto allo stanziamento di 4,6 milioni previsto a legislazione vigente.

Allo stanziamento nel triennio di 12 milioni di euro, si sono aggiunti 2,5 milioni relativi specificamente al finanziamento degli interventi socio assistenziali in favore degli orfani per crimini domestici, come previsto dalla stessa legge di bilancio (art. 1, comma 279. I dati 2012-2016 sono tratti dal Rendiconto del bilancio dello Stato; il dato 2017 è ripreso alla legge di assestamento del bilancio e il dato 2018 dalla legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 207).

Si ricorda che il cap. 2341 dello Stato di previsione del Ministero dell'Interno, sul quale sono appostate le risorse del Fondo, in tutti i bilanci di previsione riporta il contributo statale previsto a legislazione vigente. In realtà, le dinamiche di alimentazione del Fondo, al quale contribuiscono massicciamente le risorse versate sul capitolo 2341dalla CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici) e relative al contributo pari allo 0,1 % dei premi assicurativi nel ramo danni (esclusa RC auto), fanno sì che la concreta disponibilità di risorse annuali sia molto più cospicua: ad esempio, nel bilancio di previsione 2016 sul capitolo era iscritto uno stanziamento per 2 milioni di euro, che sono divenuti 103,3 milioni nel rendiconto 2016.


 

Articolo 1, commi 597-600
(Verifica dell’assegnazione degli stanziamenti statali
ordinari in conto capitale su base territoriale)

 


597.  All'articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, le parole: « Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno » sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: « Ministro per il Sud ».

598.  All'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  al primo periodo, le parole: « 30 giugno 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2019 », le parole: « individuati annualmente con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno » sono sostituite dalle seguenti: « individuati annualmente nel Documento di economia e finanza su indicazione del Ministro per il Sud » e le parole: « individuato nella medesima direttiva » sono sostituite dalle seguenti: « individuato nel Documento di economia e finanza su indicazione del Ministro per il Sud »;

b)  al secondo periodo, le parole: « anche in termini di spesa erogata » sono sostituite dalle seguenti: « nonché l'andamento della spesa erogata ».

599.  All'articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Entro il 28 febbraio di ogni anno le amministrazioni centrali trasmettono al Ministro per il Sud e al Ministro dell'economia e delle finanze, con apposita comunicazione, l'elenco dei programmi di spesa ordinaria in conto capitale di cui al comma 2.

2-ter. I contratti di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAS Spa e i contratti di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Rete ferroviaria italiana Spa sono predisposti in conformità all'obiettivo di cui al comma 2 del presente articolo. Il contratto di programma 2016-2020 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAS Spa, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 65/2017 del 7 agosto 2017, e il contratto di programma 2017-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Rete ferroviaria italiana Spa, di cui alla delibera del CIPE n. 66/2017 del 7 agosto 2017, sono soggetti alle attività di verifica e monitoraggio di cui al comma 2 del presente articolo ».

600.  A seguito dell'avvio della fase attuativa delle procedure di cui al comma 598, il Ministro per il Sud presenta annualmente alle Camere una relazione sull'attuazione di quanto previsto dai commi da 597 a 599, con l'indicazione delle idonee misure correttive eventualmente necessarie.


 

 

I commi 597-600 intervengono sulle modalità di verifica del rispetto del principio di assegnazione degli stanziamenti statali ordinari in conto capitale secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla popolazione di riferimento. La disposizione, in particolare, semplifica le procedure attualmente previste e include nell’ambito degli stanziamenti oggetto di verifica anche quelli compresi nei contratti di programma (inclusi quelli vigenti) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e Anas S.p.A..

 

I commi 597-600 intervengono sulle modalità di verifica dell’assegnazione degli stanziamenti ordinari in conto capitale delle Amministrazioni centrali dello Stato secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla popolazione di riferimento, definite dall’articolo 7-bis del decreto-legge n. 243/2016.

 

L’articolo 7-bis del decreto-legge n.243/2016, nel testo previgente, disponeva che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro il 30 giugno 2017, su proposta del Ministro dell’economia e sentita l’Autorità politica di coesione, fossero individuate:

§  le modalità con cui verificare, in riferimento ai programmi di spesa in conto capitale delle Amministrazioni centrali dello Stato – che avrebbero dovuto essere individuati con apposita Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri - se e in che misura, a decorrere dalla legge di bilancio 2018, le Amministrazioni medesime si siano conformate all’obiettivo di destinare ai territori delle regioni del centro-sud (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna) un volume annuale di stanziamenti ordinari in conto capitale proporzionale alla popolazione di riferimento (pari a circa il 34% della popolazione nazionale), ovvero conforme ad “altro criterio relativo a specifiche criticità” individuato dalla Direttiva medesima;

§  le modalità con le quali monitorare il conseguimento da parte delle amministrazioni interessate del suddetto obiettivo, anche in termini di spesa erogata.

Una volta avviate le procedure di verifica, la norma prevedeva la presentazione alle Camere di una relazione annuale sui risultati della verifica, indicando anche le misure correttive eventualmente necessarie.

 

In attuazione del suesposto articolo 7-bis del decreto-legge n. 243/2016 è stato adottato il D.P.C.M. 7 agosto 2017, con cui sono state disciplinate le modalità per lo svolgimento della verifica. In particolare, il D.P.C.M.:

§  ha circoscritto (in sede di prima applicazione) l’ambito applicativo della verifica ai Ministeri e alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

§  ha definito gli stanziamenti ordinari in conto capitale, ossia gli stanziamenti di bilancio dello Stato destinati in via ordinaria a spese per investimenti e ai contributi agli investimenti, che non derivano dunque da assegnazioni del Fondo sviluppo e coesione (FSC) o dai Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) e relativo cofinanziamento nazionale (trattandosi di risorse c.d. aggiuntive dirette, in via prevalente, alle regione del Mezzogiorno);

§  ha incluso nel monitoraggio i programmi di investimento finanziati dal nuovo Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito dall’articolo 1, comma 140, della legge n. 232/2016[8] e le autorizzazioni di spesa pluriennale in conto capitale;

§  ha definito la popolazione di riferimento come quella residente al 1° gennaio dell’anno più recente resa disponibile dall’Istat.

 

Le disposizioni in esame modificano in più parti l’articolo 7-bis del decreto-legge n. 243/2016, aggiungendovi tra l’altro tre nuovi commi.

 

In particolare, il comma 597 (con una modifica meramente formale) aggiorna i riferimenti al “Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno”, sostituiti con quelli al “Ministro per il Sud”, al fine di adeguarli alla nuova denominazione del dicastero.

 

I commi 598 e 599 intervengono in merito alle procedure, prevedono:

§  che i programmi di spesa oggetto di verifica e monitoraggio siano individuati annualmente, su indicazione del Ministro per il sud, nel Documento di economia e finanza (DEF), e non più mediante una specifica direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, come prima previsto dall’articolo 7-bis (si consideri, tuttavia, che la direttiva in questione non è stata mai adottata);

§  che un nuovo D.P.C.M. di attuazione della norma venga adottato entro il 30 giugno 2019;

§  che nel DEF, su indicazione del Ministro per il sud, potrà essere stabilito, in alternativa al criterio di proporzionalità rispetto alla popolazione residente, un eventuale “altro criterio relativo a specifiche criticità” (possibilità, questa, che la normativa previgente rimetteva alla suddetta direttiva del Presidente del consiglio);

§  che venga monitorato anche l’andamento della spesa erogata;

§  che le Amministrazioni interessate, entro il 28 febbraio di ogni anno, trasmettano l’elenco dei programmi di spesa ordinaria in conto capitale di propria competenza al Ministro per il Sud e al Ministro dell’economia;

§  che anche i contratti di programma tra il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e Anas S.p.A. ed i contratti di programma tra il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., siano predisposti in conformità all’obiettivo della destinazione territoriale, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla popolazione residente. Anche i contratti di programma vigenti sono soggetti alle attività di monitoraggio e verifica[9].

 

Il comma 600 stabilisce, infine, che, a seguito dell’avvio della fase attuativa delle procedure di cui al comma 598, il Ministro per il Sud presenti annualmente alle Camere una relazione sull’attuazione di quanto previsto dai commi da 597 a 599, con l’indicazione delle idonee misure correttive eventualmente necessarie.

Si tratta, peraltro, di una disposizione che riproduce sostanzialmente il contenuto del vigente comma 3 dell’articolo 7-bis del D.L. n. 243/2016.

 

Si sottolinea che l’applicazione della regola della assegnazione proporzionale delle risorse potrà trovare applicazione non prima dell’esercizio di bilancio 2020 (considerato che il termine per l’adozione del D.P.C.M. per la definizione delle modalità di verifica è il 30 giugno 2019 e che l’individuazione dei programmi di spesa su cui la regola troverà applicazione verrà stabilito, in sede di prima applicazione, dalla NADEF 2019).


 

Articolo 1, comma 601
(Modifiche alla misura “Resto al Sud”)

 


601.  All'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  al comma 2, alinea, le parole: « 35 anni » sono sostituite dalle seguenti: «45 anni»;

b)  al comma 6, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « La costituzione nelle suddette forme giuridiche è obbligatoria ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al comma 8, ad eccezione delle attività libero-professionali, per le quali è richiesto esclusivamente che i soggetti presentanti le istanze di cui al comma 3 non risultino, nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione, titolari di partita IVA per l'esercizio di un'attività analoga a quella proposta »;

c)  al comma 6, secondo periodo, le parole: « e le imprese e le società » sono sostituite dalle seguenti: « e le imprese, le società e le attività libero-professionali »;

d)  al comma 10, le parole: « libero professionali e » sono soppresse.


 

 

Il comma 601 interviene sulla disciplina della misura di sostegno c.d. “Resto al sud”, ampliando la platea dei potenziali beneficiari, elevando da 35 a 45 anni l’età massima degli stessi ed estendendo le agevolazioni previste dalla misura alle attività libero professionali. Ai fini dell’accesso alle agevolazioni per le attività libero professionali, si prevede che i liberi professionisti: non risultino, nei dodici mesi antecedenti alla presentazione dell’istanza di accesso all’agevolazione, titolari di partita IVA per l’esercizio di un’attività analoga a quella per cui si presenta domanda; mantengano la loro sede operativa in una delle regioni del Mezzogiorno.

 

La norma reca modifiche alla misura denominata «Resto al Sud», introdotta dall’art. 1 del D.L. 20 giugno 2017, n. 91, Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese da parte di giovani imprenditori nelle regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La norma in esame modifica l’art. 1, comma 2, del citato D.L. n. 91/2017, ampliando la platea dei potenziali soggetti destinatari della misura, elevando da 35 a 45 anni l’età massima degli stessi (lett. a)).

La lett. b) introduce un’integrazione all’art. 1, comma 6, del D.L. n. 91/2017, che prevede l’obbligo della costituzione, da parte dei soggetti che presentino le istanze, ai fini della concessione delle agevolazioni, nelle forme giuridiche di impresa individuale o di società, ivi incluse le cooperative, ad eccezione delle attività libero-professionali, per le quali è richiesto esclusivamente che i soggetti che presentino le istanze di accesso non risultino, nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione, titolari di partita IVA per l’esercizio di un’attività analoga a quella proposta.

 

Si ricorda in proposito che le istanze di accesso alla misura agevolativa, ai sensi dell’art. 1, comma 6, D.L. n. 91/2017, possono essere presentate dai soggetti che siano già costituiti al momento della presentazione o si costituiscano, entro sessanta giorni, o entro centoventi giorni in caso di residenza all'estero, dalla comunicazione del positivo esito dell'istruttoria in: a) impresa individuale; b) società, incluse le società cooperative.

 

La lett. c) integra l’art. 1, comma 6, del D.L. n. 91/2017, anche al fine di includere le attività libero-professionali tra i soggetti obbligati ad avere, per tutta la durata del finanziamento, sede legale e operativa in una delle predette regioni.

 

Si ricorda in proposito che i soggetti beneficiari della misura, ai sensi del citato art. 1, comma 6, del D.L. n. 91/2017, devono mantenere la residenza nelle regioni di cui al comma 1[10] per tutta la durata del finanziamento e che le imprese e le società devono avere, per tutta la durata del finanziamento, sede legale e operativa in una delle predette regioni.

 

La lettera d) modifica inoltre l’art. 1, comma 10, del D.L. n. 91/2017 sopprimendo l’esclusione delle attività libero professionali dalle attività beneficiarie del finanziamento.

 

Si ricorda che, ai sensi della vigente formulazione dell’art. 1, comma 2, del D.L. n. 91/2017, la misura “Resto al Sud” è attualmente rivolta ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, che non risultino già titolari di attività di impresa in esercizio alla data del 21 giugno 2017[11] o beneficiari, nell'ultimo triennio, di ulteriori misure a livello nazionale a favore dell'autoimprenditorialità e che siano residenti, al momento della presentazione della domanda, nelle regioni citate, ovvero che ivi trasferiscano la residenza entro i termini fissati (60 giorni dalla comunicazione del positivo esito dell'istruttoria o 120 se residenti all’estero), e che mantengano nelle stesse regioni la residenza per tutta la durata del finanziamento.

Secondo quanto precisato nella Relazione illustrativa, “l’estensione del limite di età agli under 46 consentirebbe di includere, tra i possibili destinatari della misura agevolativa “Resto al Sud”, quanti hanno maturato competenze professionali significative nel corso della loro esperienza lavorativa, spesso in una condizione di precariato o di lavoro sommerso/irregolare. Inoltre, si consentirebbe di ampliare il target di utenza anche nella direzione dei soggetti espulsi dal mercato del lavoro a causa di crisi aziendali e di settore e con grandi difficoltà di ricollocamento”. La misura diventerebbe, quindi, per tali soggetti, una “importante opportunità per patrimonializzare il loro bagaglio di esperienze/competenze professionali, in una prospettiva stabile e duratura nel tempo di autoimprenditorialità”.

Il finanziamento, ai sensi dell’art. 1, comma 8, del D.L. n. 91/2017, consiste:

§  per il 35 per cento in erogazioni a fondo perduto e

§  per il 65 per cento in un prestito a tasso zero da rimborsare, complessivamente, in otto anni, di cui i primi due di preammortamento.

Il finanziamento è fino a un massimo di 50 mila euro. Nel caso di istanza presentata da più soggetti già costituiti o che intendano costituirsi in forma societaria, ivi incluse le società cooperative, l'importo massimo erogabile è pari a 50 mila euro per socio, che presenti i requisiti sopra indicati, fino ad un ammontare massimo complessivo di 200 mila euro, ai sensi e nei limiti della disciplina sugli aiuti di Stato di importanza minore (de minimis) Reg. (UE) n. 1407/2013 e Reg. (UE) n. 717/2014.

La quota del prestito a tasso zero beneficia:

- di un contributo in conto interessi per tutta la durata del prestito, corrisposto agli istituti di credito dal soggetto gestore della misura - l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. Invitalia;

- di una garanzia per la restituzione dei prestiti erogati dagli istituti di credito. A tal fine, è istituita presso il Fondo di garanzia PMI di cui all'art. 2, co. 100, lettera a), della L. n. 662/1996, una sezione speciale alla quale è trasferita una quota parte delle risorse stanziate per la misura in esame, destinata alla concessione della garanzia a favore delle Operazioni Resto al Sud (D.M. 15 dicembre 2017).

Si ricorda che l’articolo 1, comma 10 del D.L. n. 91/2017, nella sua formulazione vigente, esclude dal finanziamento:

- le attività libero professionali;

- le attività del commercio ad eccezione della vendita dei beni prodotti nell'attività di impresa.

La norma in esame estende dunque le agevolazioni anche alla categoria dei liberi professionisti, originariamente esclusi dall’ambito di operatività della norma.

La Relazione tecnica precisa che le modifiche introdotte dalla norma in esame non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto alla misura “continua a provvedersi nel limite delle risorse di cui all’articolo 1, comma 16, del D.L. n. 91/2017.

A tale proposito, si ricorda che il citato comma 16 assegna alla misura – a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) della Programmazione 2014-2020 - un importo complessivo fino a 1.250 milioni di euro, da ripartire, previa rimodulazione e riprogrammazione delle risorse dello stesso Fondo, in importi annuali massimi fino a: 36 milioni di euro per l'anno 2017; 280 milioni di euro per l'anno 2018; 462 milioni di euro per l'anno 2019; 308,5 milioni di euro per l'anno 2020; 92 milioni di euro per l'anno 2021; 22,5 milioni di euro per l'anno 2022; 18 milioni di euro per l'anno 2023; 14 milioni di euro per l'anno 2024; 17 milioni di euro per l'anno 2025. Le risorse del FSC sono imputate alla quota delle risorse destinate a sostenere gli interventi nelle regioni del Mezzogiorno. Il successivo comma demanda al CIPE di provvedere con apposita delibera ad assegnare le risorse nei limiti suddetti, individuando la ripartizione in annualità e gli importi da assegnare distintamente al contributo a fondo perduto, al contributo in conto interessi e al finanziamento della sezione specializzata del Fondo centrale di garanzia PMI.

In attuazione di quanto sopra, la delibera CIPE n. 74 del 7 agosto 2017 ha assegnato alla misura 715 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020, con la seguente articolazione annuale: 36 milioni di euro per il 2017; 100 milioni di euro per il 2018; 107 milioni di euro per il 2019, 308,50 milioni di euro per il 2020; 92 milioni di euro per il 2021; 22,50 milioni di euro per il 2022; 18 milioni di euro per il 2023; 14 milioni di euro per il 2024 e 17 milioni di euro per il 2025. In base all'utilizzo delle risorse, il Comitato con successive delibere si è riservato di riequilibrare le suddette percentuali nel rispetto delle risorse assegnate. Con successiva delibera CIPE n. 102 del 22 dicembre 2017, il CIPE ha assegnato la residua quota di 535 milioni di euro, di cui 180 milioni di euro per l'anno 2018, 355 milioni per l'anno 2019.

Le risorse destinate al contributo a fondo perduto e al contributo in conto interessi sui prestiti sono accreditate su un apposita contabilità speciale (conto corrente infruttifero intestato ad INVITALIA, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato) e sono dunque gestite fuori bilancio.

Si segnala, inoltre, che il D.M. 9 novembre 2017, n. 174, recante il Regolamento concernente la misura incentivante «Resto al Sud, individua i criteri di dettaglio per l'ammissibilità alla misura, le modalità di attuazione della stessa, le modalità di accreditamento dei soggetti beneficiari delle agevolazioni, le modalità di corresponsione del contributo a fondo perduto e del contributo in conto interessi, le modalità di escussione della garanzia, nonché la misura della garanzia relativa al prestito nella misura del 65 per cento del finanziamento e le modalità di controllo e monitoraggio della misura incentivante.


 

Articolo 1, commi 602-603 e 607
(Risanamento fondazioni lirico-sinfoniche)

 


602.  Al fine di proseguire l'attività di monitoraggio dei piani di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, le funzioni del commissario straordinario di cui al comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono prorogate fino al 31 dicembre 2020; il relativo incarico è conferito con le modalità di cui al medesimo articolo 11, commi 3 e 5. A supporto delle attività del commissario, la Direzione generale Spettacolo del Ministero per i beni e le attività culturali, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, può conferire fino a tre incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a persone di comprovata qualificazione professionale nella gestione amministrativa e contabile di enti che operano nel settore artistico-culturale, per la durata massima di dodici mesi, entro il limite di spesa di 75.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, nel limite massimo di 175.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

603.  Per le finalità di cui al comma 602, restano ferme le disposizioni dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sui contenuti inderogabili dei piani di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche nonché gli obiettivi già definiti nelle azioni e nelle misure pianificate nei piani di risanamento e nelle loro integrazioni.

607.  Al fine di rafforzare il sostegno alle fondazioni lirico-sinfoniche è autorizzata la spesa di 12,5 milioni di euro per l'anno 2019. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al precedente periodo con la finalità di sostenere le azioni e i progetti proposti dalle fondazioni lirico-sinfoniche avuto riguardo esclusivamente alla riduzione del debito esistente.


 

 

I commi 602 e 603, prorogano al 31 dicembre 2020 le funzioni del commissario straordinario per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, ribadendo che restano fermi i contenuti inderogabili dei piani di risanamento previsti dall’art. 11 del D.L. 91/2013 (L. 112/2013), nonché gli obiettivi già definiti nelle azioni e nelle misure pianificate nei singoli piani e nelle loro integrazioni.

Inoltre, prevedono la possibilità di conferire un massimo di tre incarichi di collaborazione della durata massima di 12 mesi a supporto delle attività del commissario.

Il successivo comma 607 autorizza la spesa di € 12,5 mln per il 2019 per sostenere le azioni e i progetti delle fondazioni lirico-sinfoniche finalizzati alla riduzione del debito esistente.

In particolare, la proroga (dal 31 dicembre 2018) al 31 dicembre 2020 delle funzioni del commissario straordinario per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche (di cui all’art. 11 del D.L. 91/2013-L. 112/2013) – disposta dal comma 602 - è finalizzata alla prosecuzione delle attività di monitoraggio dei piani di risanamento delle stesse.

 

L’art. 11, co. 1 e 2, del D.L. 91/2013 (L. 112/2013 2), al fine di far fronte allo stato di grave crisi delle fondazioni lirico-sinfoniche e di pervenire al risanamento delle gestioni e al rilancio delle attività delle stesse, ha previsto la possibilità di presentare un piano di risanamento per le fondazioni che versassero in situazioni di difficoltà economico-patrimoniale. Tra i contenuti inderogabili del piano è stata prevista, in particolare, la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo, la razionalizzazione del personale artistico, previo accordo con le associazioni sindacali, la ristrutturazione del debito, il divieto di ricorrere a nuovo indebitamento.

Il piano doveva essere presentato ad un commissario straordinario, appositamente nominato, e doveva assicurare gli equilibri strutturali del bilancio, sotto il profilo sia patrimoniale, sia economico-finanziario, entro i tre successivi esercizi finanziari, ovvero, in base al testo originario del co. 14 dello stesso art. 11, entro l’esercizio 2016.

In base al citato co. 14, infatti, le fondazioni che non avessero presentato il piano di risanamento entro i termini previsti, o per le quali il piano di risanamento non fosse stato approvato nei termini previsti, ovvero che non avessero raggiunto entro l’esercizio 2016 le condizioni di equilibrio strutturale del bilancio, sotto il profilo sia patrimoniale, sia economico-finanziario, dovevano essere poste in liquidazione coatta amministrativa.

Per facilitare il percorso di risanamento, il co. 6 dello stesso art. 11 ha previsto la possibilità di accedere a un fondo di rotazione, per la concessione di finanziamenti di durata fino a un massimo di 30 anni.

Successivamente, l’art. 1, co. 355, della L. di stabilità 2016 (L. 208/2015) ha prorogato (dal 2016) al 2018 il termine per il raggiungimento dell’equilibrio strutturale di bilancio per le fondazioni che avevano già presentato il piano di risanamento, previa predisposizione, da parte delle stesse – entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (dunque, entro il 31 marzo 2016) –, di un’integrazione del piano, relativa al periodo 2016-2018, pena la sospensione dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS).

Ancora dopo, l’art. 24 del D.L. 113/2016 (L. 160/2016) ha introdotto elementi di maggiore flessibilità nel percorso di risanamento, sostituendo il riferimento al raggiungimento dell'equilibrio strutturale del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, con il riferimento al raggiungimento del pareggio economico in ciascun esercizio e al tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario entro il 2018.

Da ultimo, l’art. 1, co. 323, della L. di bilancio 2018 (L. 205/2017) ha prorogato al 2019 il termine per il raggiungimento del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario.

 

Per quanto concerne il commissario straordinario, si ricorda che la proroga al 31 dicembre 2018 delle sue funzioni era stata disposta dall’art. 1, co. 357, della L. 208/2015 (L. di stabilità 2016) al fine, fra l’altro, di procedere all’approvazione e al monitoraggio dei nuovi piani di risanamento per il triennio 2016-2018 previsti dal co. 355 dello stesso art. 1.

Sul percorso di risanamento, il commissario straordinario ha riferito, da ultimo, alla 7^ Commissione del Senato, il 26 settembre 2018.

In particolare, in quella sede, ricordando che il percorso di risanamento riguarda 9 delle 14 Fondazioni - Petruzzelli e Teatri di Bari, Teatro Massimo di Palermo, Teatro del Maggio musicale fiorentino, Teatro San Carlo di Napoli, Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Trieste, Teatro dell'Opera di Roma, Teatro Comunale di Bologna, Teatro Carlo Felice di Genova, Arena di Veronail commissario aveva evidenziato che la struttura commissariale era impegnata nell’istruttoria dell’ultima integrazione di piano ancora da approvare, relativa alla Fondazione Teatro del Maggio musicale fiorentino, e nelle revisioni dei piani già approvati relativi a Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova e Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari, determinate dalla necessità di rivedere azioni ed obiettivi inizialmente pianificati.

 

L’incarico di commissario straordinario continua ad essere conferito con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisce anche il compenso da corrispondere, nel limite massimo di € 50.000 annui per la parte fissa e di € 50.000 annui per la parte variabile (art. 15, co. 3, D.L. 98/2011-L. 111/2011).

 

Lo stesso comma 602 prevede, inoltre, la possibilità che, a supporto delle attività del commissario, la Direzione generale Spettacolo del Ministero per i beni e le attività culturali conferisca, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente e ai sensi dell’art. 7, co. 6, del D.lgs. 165/2001, fino a un massimo di 3 incarichi di collaborazione a persone di comprovata qualificazione professionale nella gestione amministrativa e contabile di enti che operano nel settore artistico-culturale, nel limite di spesa di € 75.000 annui.

A differenza di quanto stabilito per la proroga delle funzioni del Commissario straordinario, la durata massima degli incarichi di collaborazione è fissata in 12 mesi.

Analoga possibilità era stata prevista, per la durata massima di 24 mesi, dal già citato art. 1, co. 357, della L. 208/2015. Gli esiti dei lavori della Commissione giudicatrice per la selezione di 3 professionisti erano stati approvati con D.D.G. del 26 maggio 2016.

Agli oneri derivanti dalla proroga dell’incarico del commissario straordinario e dagli incarichi di collaborazione, nel limite massimo di € 175.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per lo spettacolo (FUS).

Con riguardo agli incarichi di collaborazione, dunque, anche in considerazione dell’autorizzazione di spesa relativa a due annualità, sembrerebbe che  sia stata prospettata la possibilità di conferire gli stessi a più di 3 soggetti diversi.

 

Il comma 603 dispone che restano fermi i contenuti inderogabili dei piani di risanamento previsti dall’art. 11 del D.L. 91/2013 (L. 112/2013), nonché gli obiettivi già definiti nelle azioni e nelle misure pianificate nei singoli piani e nelle loro integrazioni.

 

Il comma 607 autorizza la spesa di € 12,5 mln per il 2019 per sostenere le azioni e i progetti delle fondazioni lirico-sinfoniche finalizzati alla riduzione del debito esistente.

I criteri di ripartizione delle risorse devono essere definiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

 

Sempre per finalità di riduzione del debito delle fondazioni lirico-sinfoniche – nonché per favorire l’elargizione a favore delle medesime fondazioni di erogazioni liberali che danno diritto al credito di imposta (c.d. Art-bonus: art. 1, D.L. 83/2014–L.106/2014) –, l’art. 1, co. 583, della L. di bilancio 2017 (L. 232/2016), come modificato, da ultimo, dall'art. 1, co. 323, lett. a), della L. di bilancio 2018 (L. 205/2017), ha autorizzato la spesa di € 10 mln per il 2017 (poi aumentati di ulteriori € 10 mln dall’art. 11, co. 3, del D.L. 244/2016-L. 19/2017) e di € 15 mln annui a decorrere dal 2018. Al contempo, ha affidato ad un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali la definizione delle regole tecniche di ripartizione delle risorse, anche in modo da erogare prioritariamente a ciascun ente una quota pari, o comunque proporzionalmente commisurata, all'ammontare dei rispettivi contributi provenienti da soggetti privati, dalle regioni e dagli enti locali.

È dunque, intervenuto il DM n. 105 del 3 marzo 2017.


 

Articolo 1, commi 604, 616 e 803 - secondo periodo
(Card cultura per i diciottenni)

 


604.  Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, i quali compiono diciotto anni di età nel 2019, è assegnata, nel rispetto del limite massimo di spesa di 240 milioni di euro, una Carta elettronica, utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, musica registrata, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli importi nominali da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili, i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta.

616.  L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ridotta di 40 milioni di euro per l'anno 2019.

803.  Gli stanziamenti iscritti in bilancio ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'anno 2019, pari a 290 milioni di euro, sono ridotti di 20 milioni di euro.


 

 

Il comma 604 definisce la disciplina sostanziale per l’assegnazione della Card cultura – introdotta per la prima volta dalla legge di stabilità 2016 - a tutti i residenti nel territorio nazionale che compiono 18 anni nel 2019, stabilendo un limite massimo di spesa di € 240 mln. Al contempo, l’autorizzazione di spesa per il 2019, come prevista a legislazione previgente, è ridotta dai commi 616 e 803, secondo periodo.

                            

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che l’art. 1, co. 979-980, della L. 208/2015 (L. di stabilità 2016) – nel testo come modificato dall’art. 2-quinquies del D.L. 42/2016 (L. 89/2016) – aveva previsto che a tutti i residenti nel territorio nazionale, in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno, che compivano 18 anni nel 2016 era assegnata una carta elettronica – dell’importo nominale massimo di € 500 –, da utilizzare per ingressi a teatro, cinema, mostre e altri eventi culturali, spettacoli dal vivo, per l’accesso a musei, monumenti, gallerie e aree archeologiche e parchi naturali, per l’acquisto di libri. A tal fine, aveva autorizzato la spesa di € 290 mln per il 2016[12].

Successivamente, tale previsione era stata estesa dall’art. 1, co. 626, della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017) anche ai giovani che compivano 18 anni nel 2017, che potevano utilizzare la Carta anche per l'acquisto di musica registrata, nonché di corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. A tal fine, era stata autorizzata la spesa di € 290 mln per il 2017[13].

Ancora in seguito, la L. 205/2017 aveva rifinanziato l’iniziativa per il 2018 e per il 2019 con € 290 mln annui, ma intervenendo direttamente nello stato di previsione del Mibact (cap. 1430).

Al riguardo, la Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato, nell’Adunanza di Sezione del 7 giugno 2018 (NUMERO AFFARE 00680/2018), pronunciandosi sullo schema di un nuovo DPCM di definizione della disciplina applicativa, aveva stigmatizzato la mancanza di una norma legittimante di rango primario da porre a base dello stesso. In particolare, in risposta alle controdeduzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, aveva osservato che anche dalla nuova impostazione dello schema normativo di finanza pubblica delineata con la L. 163/2016 non sembrava poter derivare il venir meno della necessità di emanare una norma legittimante di rango primario da porre a base del DPCM, al fine anzitutto di poter individuare la platea di beneficiari del diritto.

A tale rilievo ha dato seguito l’art. 7 del D.L. 91/2018 (L. 108/2018), che ha inserito nell’art. 1, co. 626, della L. 232/2016 il riferimento al 2018[14].

 

In particolare, il comma 604 dispone l’assegnazione di una Carta elettronica, nel limite massimo di spesa di € 240 mln, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, i quali compiono 18 anni nel 2019, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale.

 

La relazione tecnica all’A.C. 1334 evidenziava che per il 2016 si sono registrati sull’applicazione dedicata 356.273 diciottenni, con un tetto massimo spendibile di € 178.136.500, peraltro non completamente utilizzato.

Per il 2017, alla data del 19 settembre 2018 si erano registrati 416.718 diciottenni, con una spesa massima teorizzabile pari a € 208.359.000.

 

La Carta elettronica è utilizzabile per l’acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, musica registrata, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali, corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.

Gli importi nominali da assegnare nell’ambito delle risorse disponibili, nonché i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta, devono essere definiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. 

Dunque, rispetto alle disposizioni relative agli anni 2016, 2017 e 2018, lo strumento al quale è affidata la definizione della disciplina applicativa non è più individuato in un DPCM, pur emanato di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro dell'economia e delle finanze.

Come per gli anni passati, le somme attribuite non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell’ISEE.

 

Con riferimento alla riduzione delle risorse per il 2019, il comma 803, secondo periodo, diminuisce l’autorizzazione di spesa previgente di € 20 mln, mentre il comma 616 la diminuisce di ulteriori € 40 mln.

Peraltro, mentre il co. 803, secondo periodo, riferisce correttamente la riduzione agli stanziamenti iscritti in bilancio per il 2019 ai sensi della L. 205/2017, per le finalità di cui all’art. 1, co. 979, della L. 208/2015, il co. 616 la riferisce direttamente all’autorizzazione di spesa di cui allo stesso art. 1, co. 979, della L. 208/2015 che, tuttavia, come si è visto, riguardava solo il 2016.

 

Tuttavia, a fronte della riduzione di € 60 mln dell’autorizzazione di spesa previgente – pari, come si è detto, a € 290 mln - il limite massimo di spesa previsto dal co. 604 per il 2019 è pari a € 240 mln e, dunque, la medesima riduzione è, di fatto, pari a € 50 mln.

In tal senso, si vedano la relazione tecnica all’A.C. 1334-B e la seconda nota di variazioni.


 

Articolo 1, commi 605, 608, 615, 818
(Risorse per lo spettacolo e per il cinema)

 


605.  Al fine di sostenere il settore dello spettacolo dal vivo, il Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2019.

608.  Al fine di sostenere il settore dei festival, cori e bande è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019. Con apposito bando del Ministero per i beni e le attività culturali sono stabiliti i termini, le modalità e la procedura per l'individuazione dei soggetti e dei relativi progetti ammessi al finanziamento e per il riparto delle relative risorse, nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.

615.  Al fine di sostenere il settore del cinema e dell'audiovisivo, il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo di cui all'articolo 13 della legge 14 novembre 2016, n. 220, è incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2019 da destinare agli interventi di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), della medesima legge n. 220 del 2016.

818.  All'articolo 27, comma 3, lettera d), della legge 14 novembre 2016, n. 220, le parole: « e della Fondazione Cineteca di Bologna » sono sostituite dalle seguenti: « , della Fondazione Cineteca di Bologna, della Fondazione Cineteca italiana di Milano e della Cineteca del Friuli di Gemona del Friuli ».


 

 

I commi 605, 608, 615, stanziano risorse, rispettivamente, per il Fondo unico per lo spettacolo (FUS), per festival, cori e bande e per il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo. A sua volta, il comma 818 dispone che le risorse di quest’ultimo Fondo sono destinate anche alla  Fondazione Cineteca Italiana di Milano e alla Cineteca del Friuli di Gemona del Friuli. 

 

FUS

 

Il comma 605 incrementa di € 8 mln per il 2019 il FUS.

 

Il FUS, istituito dalla L. 163/1985 al fine di ridurre la frammentazione dell'intervento statale e la conseguente approvazione di apposite leggi di finanziamento, è attualmente il principale strumento di sostegno al settore dello spettacolo.

In particolare, le finalità del FUS consistono nel sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attività musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante – incluse, a seguito di quanto previsto dall’art. 1, co. 329, della L. 205/2017, le manifestazioni carnevalesche[15] – nonché nella promozione e nel sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero. Sino al 2016 il FUS finanziava anche il settore cinematografico, per il quale, dal 2017, la L. 220/2016 ha istituito il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo.

Da ultimo, l’art. 4 della L. 175/2017 aveva incrementato la dotazione del FUS di € 9,5 mln annui per il 2018 e il 2019 e di € 22,5 annui dal 2020.

 

I capitoli su cui sono allocate le risorse del FUS sono i seguenti: 1390 – Osservatorio per lo spettacolo; 1391 – Consiglio nazionale dello spettacolo (ora, Consiglio superiore dello spettacolo) e interventi integrativi per i singoli settori; 6120 e 6620 – Commissioni per l'erogazione dei contributi; 6621 – Fondazioni lirico sinfoniche; 6622 – Attività musicali; 6623 –Attività teatrali di prosa; 6624 – Danza; 6626 – Attività teatrali di prosa svolte da soggetti privati; 8721 – Attività circensi e spettacolo viaggiante.

In base al DM 31 dicembre 2018, di riparto in capitoli, lo stanziamento complessivo previsto per il FUS per il 2019 ammonta a € 366,4 mln.

 

Festival, cori e bande

 

Il comma 608 autorizza la spesa di € 1 mln per il 2019 finalizzata al sostegno di festival, cori e bande.

I termini, le modalità e la procedura per l’individuazione dei soggetti e dei progetti ammessi al finanziamento e per il riparto delle relative risorse sono definiti con bando del Ministero per i beni e le attività culturali (per la cui emanazione non è fissato un termine).

 

In base al già citato DM 31 dicembre 2018, le risorse sono appostate sul cap. 6629 dello stato di previsione del Mibac.

 

Per il triennio 2016-2018, l’art. 1, co. 359, della L. 208/2015 (L. di stabilità 2016) aveva autorizzato per le medesime finalità la spesa di € 1 mln annui, disponendo l'emanazione di un bando volto a stabilire le modalità di accesso alle risorse da parte del Ministro per i beni e le attività culturali, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, e l'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e il riparto delle risorse entro i successivi due mesi, con decreto interministeriale MIBAC-MEF.

Era stato conseguentemente emanato il DM 26 febbraio 2016, n. 108, che aveva disciplinato l’indizione di una pubblica selezione per la partecipazione al progetto "Salvaguardia del patrimonio musicale tradizionale".

I contributi relativi al 2016, al 2017 e al 2018 sono stati concessi, rispettivamente, con D.I. 505 del 4 novembre 2016, con D.I. 261 del 14 giugno 2017 e con D.I. 362 del 9 agosto 2018.

Fondo per il cinema e l’audiovisivo

 

Il comma 615 incrementa il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo di € 4 mln per il 2019, da destinare al riconoscimento di incentivi e agevolazioni fiscali attraverso lo strumento del credito d'imposta.

 

Il Fondo è allocato sul cap. 8599 dello stato di previsione del Mibac e, in base al già citato DM 31 dicembre 2018, per il 2019 dispone di € 237,6 mln.

 

Il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo è stato istituito dalla L. 220/2016. In particolare, l’art. 13, prevedendo che lo stesso è alimentato, a regime, con gli introiti erariali derivanti dalle attività del settore e che il finanziamento non può essere inferiore a € 400 mln annui, lo ha destinato al riconoscimento di incentivi e agevolazioni fiscali attraverso lo strumento del credito d'imposta, all’erogazione di contributi automatici e di contributi selettivi, all’erogazione di contributi alle attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva, nonché al finanziamento del Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali e del Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo.

Le modalità di gestione del Fondo sono state definite con DPCM 20 maggio 2017, mentre il riparto dello stesso fra le diverse tipologie di contributi è stato effettuato, per il 2017, con DM 13 luglio 2017 e, per il 2018, con DM 148 del 15 marzo 2018.

 

Il Fondo è allocato sul cap. 8599 dello stato di previsione del Mibac. In base al DM 31 dicembre 2018, di riparto in capitoli, le risorse del Fondo per il 2019 ammontano a € 237,6 mln.

Al riguardo si ricorda, tuttavia, che la relazione tecnica all’A.S. 2287 della XVII legislatura (da cui poi la L. 220/2016) precisava, con riferimento a quanto disposto dall’art. 13, che sarebbero rimasti allocati nello stato di previsione del MEF gli stanziamenti relativi al finanziamento dei seguenti crediti d’imposta (per i quali la stessa L. 220/2016 ha dettato una nuova disciplina):

§  art. 1, co. 325-337, della L. 244/2007[16], pari a € 140 mln annui a decorrere dal 2016 (cap. 7765);

§  art. 20 del d.lgs. 60/1999[17], pari ad € 26,4 mln per il 2017, € 26,0 mln per il 2018 ed € 26,4 mln annui a decorrere dal 2019 (cap. 3872).

Per il triennio 2019-2021, dunque, in base alla L. 145/2018, la complessiva disponibilità del Fondo è la seguente:

2019

2020

2021

cap. 8599 Tab. n. 13 MIBAC

237.565.000

233.565.000

233.565.000

cap. 7765 Tab. n. 2 MEF

140.000.000

140.000.000

140.000.000

cap. 3872 Tab. n. 2 MEF

26.435.000

26.435.000

26.435.000

404.000.000

400.000.000

400.000.000

 

Il comma 818 inserisce la Fondazione Cineteca Italiana di Milano e la Cineteca del Friuli di Gemona del Friuli fra gli enti le cui attività sono sostenute dal Ministero per i beni e le attività culturali a valere sul Fondo per il cinema e l’audiovisivo

A tal fine, novella l’art. 27, co. 3, lett. d), della L. 220/2016.

 

In base al testo originario dell’art. 27 della L. 220/2016, nell’ambito dei contributi per attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva, il Mibac erogava anche risorse a Istituto Luce-Cinecittà, anche per il funzionamento del Museo italiano dell'audiovisivo e del cinema, Biennale di Venezia, Centro sperimentale di cinematografia, Museo nazionale del cinema Fondazione Maria Adriana Prolo-Archivi di fotografia, cinema ed immagine, Fondazione Cineteca di Bologna.


 

Articolo 1, commi 606, 614 e 619
(Risorse per le attività culturali e la sicurezza del patrimonio culturale in aree colpite da eventi sismici)

 


606.  Per l'anno 2019 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro in favore di attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ripartiti secondo le medesime modalità previste dall'articolo 11, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.

614.  In occasione del decimo anniversario degli eventi sismici del 2009, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019 per la realizzazione di un programma speciale di iniziative culturali all'Aquila e nel territorio colpito dal terremoto.

619.  Per il rafforzamento delle attività di conservazione e per la realizzazione di progetti sperimentali relativi ad iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale da parte delle soprintendenze delle regioni Abruzzo, Marche e Umbria e per le province di Frosinone, Latina e Rieti, è autorizzata la spesa di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.


 

 

I commi 606 e 619 stanziano risorse per le attività culturali e la sicurezza del patrimonio culturale nelle aree colpite dal sisma 2016/2017.

Il comma 614 stanzia risorse per iniziative culturali a L’Aquila, nel decimo anniversario dal sisma del 2009.

 

In particolare, il comma 606 autorizza per l’anno 2019 la spesa di € 2 mln in favore di attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, disponendo che la ripartizione deve essere effettuata con le stesse modalità previste per il riparto delle somme destinate alle stesse finalità dall’art. 11, co. 3, quarto periodo, del D.L. 244/2016 (L. 19/2017), ossia con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.

Al riguardo si ricorda che l’art. 11, co. 3, del D.L. 244/2016 (L.19/2017) aveva previsto che per il 2017 una quota non superiore a € 4 mln delle somme corrispondenti all’eventuale minor utilizzo degli stanziamenti destinati al credito di imposta per il cinema (di cui all’art. 24, co. 1, della L. 183/2011) doveva essere ripartita, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, in favore di attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016.

Era stato conseguentemente adottato il DM 16 maggio 2017, n. 218, che aveva destinato le risorse ad attività culturali di spettacolo dal vivo, ripartendole per il 60% in misura uguale fra le 4 regioni e, per il restante 40%, sulla base dei fabbisogni dei territori, in relazione alla diversa incidenza dei danni subiti in seguito all’evento sismico.

Un’analoga misura di sostegno era stata prevista per il 2018 dall’art. 4, co. 3, della L. 175/2017, che, a tal fine, aveva autorizzato la spesa di € 4 mln (a valere sulle somme autorizzate a favore del Teatro Eliseo in occasione del centenario della sua fondazione: art. 22, co. 8, D.L. 50/2017-L. 96/2017). Per la ripartizione delle risorse, la L. 175/2017 richiamava sempre le modalità previste dall'art. 11, co. 3, quarto periodo, del D.L. 244/2016.

Era stato conseguentemente adottato il DM 28 febbraio 2018, n. 131, che aveva destinato le risorse ad attività culturali di spettacolo dal vivo, ripartendo il 30% in misura uguale fra le 4 regioni e, per il restante 70%, sulla base dei fabbisogni dei territori, in relazione alla diversa incidenza dei danni subiti in seguito all’evento sismico.

 

Il comma 619 autorizza la spesa di € 600.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per il rafforzamento delle attività di conservazione e per la realizzazione di progetti sperimentali relativi ad iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale nelle medesime aree interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

I progetti devono essere realizzati da parte delle Soprintendenze Archeologia, Belle arti, paesaggio delle regioni Abruzzo, Marche e Umbria e della Soprintendenza Archeologia, Belle arti, paesaggio per le province di Frosinone, Latina e Rieti.

 

Al riguardo, si ricorda che le risorse per la conservazione, il potenziamento e la realizzazione di progetti sperimentali relativi ad iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale sono allocate sul cap. 8281/pg 31 dello stato di previsione del Mibac.

 

Con specifico riferimento al patrimonio culturale delle zone colpite dagli eventi sismici 2016/2017, il Mibac, con comunicato stampa del 24 agosto 2018 aveva reso noto che “A due anni dal Terremoto in Centro Italia, sono oltre 22mila le opere d’arte recuperate e più di 15mila i libri, mentre i beni archivistici superano i 5mila metri lineari. Dopo essere stato salvato dalle macerie e dal rischio di nuovi crolli, questo immenso patrimonio è attualmente custodito nei depositi allestiti nelle quattro regioni colpite, dove viene sottoposto ai necessari interventi conservativi. Intanto, oltre 1.600 edifici di interesse culturale sono già stati messi in sicurezza”.

 

Il comma 614 autorizza la spesa di € 1 mln per il 2019, per la realizzazione di un programma speciale di iniziative culturali a L’Aquila e nel territorio colpito dal terremoto del 2009, in occasione del decimo anniversario dell’evento.

Il 17 gennaio 2019 il Mibac e il comune di L’Aquila hanno sottoscritto un protocollo di intesa per l’organizzazione e l’attivazione delle iniziative.

Articolo 1, comma 609
(Risorse per la promozione delle arti applicate)

 

609.  Al fine di sostenere la valorizzazione e la promozione del patrimonio culturale delle arti applicate, con particolare riferimento alla moda, al design e alla grafica, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per l'anno 2019 per la realizzazione di iniziative promosse dal Ministero per i beni e le attività culturali.

 

 

Il comma 609 autorizza la spesa di € 3,5 mln per il 2019 per la realizzazione di iniziative promosse dal Mibac a sostegno del patrimonio culturale delle arti applicate, con particolare riferimento alla moda, al design e alla grafica.

 

Con riferimento al design, si ricorda l’istituzione, con DM 473/2018 – integrato con DM 480/2018 – della Commissione di studio per l’individuazione di politiche pubbliche di supporto e sviluppo del design.

Con riferimento alla moda, si ricorda, anzitutto, l’istituzione, con DM 540/2018 - poi sostituito dal DM 551/2018 - della Commissione di studio per l’individuazione di politiche pubbliche per la tutela, conservazione, valorizzazione e fruizione della moda italiana come patrimonio culturale.  

Successivamente, con DM 2/2019 è stata istituita una Commissione di studio per l’individuazione di politiche pubbliche per la valorizzazione del rapporto fra formazione e cultura tecnica nel settore della moda italiana.


 

Articolo 1, comma 610
(Risorse per la riqualificazione delle periferie urbane)

 


610.  Al fine di sostenere la realizzazione di interventi per la riqualificazione e il recupero delle periferie urbane, anche attraverso progetti di arte contemporanea, con particolare riguardo alle città metropolitane e ai comuni capoluogo di provincia, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 da parte del Ministero per i beni e le attività culturali.


 

 

Il comma 610 autorizza la spesa di € 2 mln per il 2019 per interventi, da parte del Mibac, di riqualificazione e recupero delle periferie urbane, anche attraverso progetti di arte contemporanea, con particolare riguardo alle città metropolitane e ai comuni capoluogo di provincia.

 

Nel corso del 2018, il Mibac ha avviato varie iniziative per la riqualificazione delle periferie urbane. In particolare, si ricordano:

§  il bando “Periferia intelligente, volto al finanziamento di un progetto culturale che, attraverso l’intelligenza artificiale e la creatività contemporanea, promuove la riqualificazione delle periferie urbane. Qui il progetto vincitore, al quale sono stati destinati € 50.000;

§  il bando “PRENDI PARTE! Agire e pensare creativo, volto al finanziamento di progetti culturali per la realizzazione di attività creative nelle aree caratterizzate da situazioni di marginalità economica e sociale, per il quale sono stati messi a disposizione, originariamente, € 600.000, per un massimo di € 60.000 per ogni progetto, e comunque per una copertura non superiore all’80% del budget totale. Qui i primi 12 progetti vincitori. Qui i successivi 3 progetti vincitori, per i quali sono stati messi a disposizione ulteriori € 140.000;

§  il Premio “Creative living lab - Qualità, creatività, condivisione”, iniziativa volta alla rigenerazione urbana condivisa di luoghi periferici, per il quale sono stati messi a disposizione € 205.000, con un massimo finanziabile di € 34.000 per ciascun soggetto proponente. Qui i 6 progetti vincitori.

 

Qui la pagina dedicata sul sito del Mibac.


 

Articolo 1, comma 611
(Risorse per la digitalizzazione del patrimonio culturale)

 

611.  Al fine di proseguire l'attività di digitalizzazione del patrimonio culturale è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2019 da parte del Ministero per i beni e le attività culturali.

 

 

Il comma 611 autorizza la spesa di € 4 mln per il 2019 per il proseguimento, da parte del Mibac, dell’attività di digitalizzazione del patrimonio culturale.

 

Al riguardo, si ricorda che con DM 37 del 23 gennaio 2017 è stato costituito il Servizio per la digitalizzazione del patrimonio culturale–Digital Library dell’Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, al quale è affidato il coordinamento e la promozione dei programmi di digitalizzazione del patrimonio culturale di competenza del Mibac.


 

Articolo 1, commi 612 e 613
(Risorse per le Capitali della cultura)

 


612.  Per la realizzazione di iniziative culturali e di spettacolo a Matera, designata capitale europea della cultura per il 2019, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 da parte del Ministero per i beni e le attività culturali.

613.  Al fine di sostenere iniziative per la valorizzazione del patrimonio culturale della città di Parma, designata Capitale italiana della cultura 2020, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per il 2019.


 

 

I commi 612 e 613 stanziano risorse per Matera, Capitale europea della cultura 2019 e per Parma, Capitale italiana della cultura 2020.

 

In particolare, il comma 612 autorizza la spesa di € 2 mln per il 2019 per la realizzazione, da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, di iniziative culturali e di spettacolo a Matera, designata Capitale europea della cultura per il 2019.

 

L’Azione comunitaria “Capitale europea della cultura” è stata istituita per gli anni dal 2007 al 2019 attraverso la Decisione N. 1622/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 2006, che ha disposto la nomina, per ognuno degli anni sopra indicati, di una città di ciascuno degli Stati membri indicati nell’elenco allegato[18].

Il 17 ottobre 2014, a conclusione dei sopralluoghi effettuati dal 3 al 13 ottobre presso le sei città raccomandate (Cagliari, Lecce, Matera, Perugia, Ravenna, Siena), la Commissione esaminatrice (Selection Panel) ha raccomandato al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo la designazione di Matera quale Capitale europea della cultura 2019.

Conseguentemente, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 dicembre 2014 è stata adottata e approvata la Raccomandazione inoltrata dalla Commissione esaminatrice.

In relazione a tale designazione, l’art. 1, co. 345, della L. 208/2015 (L. di stabilità 2016) ha autorizzato la spesa di € 2 mln per il 2016, € 6 mln per il 2017, € 11 mln per il 2018 ed € 9 mln per il 2019 per la realizzazione di un programma di interventi, da individuare con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa con il sindaco di Matera.

Inoltre, lo stesso art. 1, co. 346, ha disposto che, per governare e gestire il ruolo di «Capitale europea della cultura», al comune di Matera non si applicano, fino al 31 dicembre 2019, le norme di contenimento delle spese per l’acquisto di beni e di servizi nonché quelle limitative delle assunzioni di personale con forme contrattuali flessibili (art. 9, co. 28, D.L. 78/2010–L. 122/2010), nei limiti di quanto strettamente necessario allo svolgimento dell’evento. A tal fine, ha autorizzato la spesa di € 500.000 annui per gli anni dal 2016 al 2019 in favore del comune di Matera.

Infine, lo stesso art. 1, co. 347, ha autorizzato la spesa di € 5 mln annui per il periodo 2016-2019 per il completamento del restauro urbanistico dei rioni Sassi e del prospiciente altopiano murgico di Matera.

Il programma di interventi per Matera, pari a € 28 mln, è stato approvato con DM 1 maggio 2016, n. 230 che, in particolare, aveva destinato € 17 mln al programma di opere pubbliche (destinatario: il comune di Matera) ed € 11 mln al dossier Matera 2019 (destinatario: la Fondazione Matera-Basilicata 2019).

Successivamente, l’art. 1, co. 574 della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) ha autorizzato la spesa di € 20 mln nel 2018 ed € 10 mln nel 2019 per interventi urgenti nella città di Matera, sempre in relazione alla designazione della stessa quale Capitale europea della cultura per il 2019.

In particolare, gli interventi sono finalizzati a migliorare l’accoglienza, l’accessibilità dei visitatori, il sistema di sicurezza della mobilità e il decoro urbano, nonché per l’attuazione del programma culturale da parte della Fondazione Matera-Basilicata 2019.

Con DM 9 agosto 2018, n. 356 è stato poi rimodulato il DM 230/2016, assegnando € 9 mln al programma di opere pubbliche ed € 19 mln al dossier Matera 2019. 

      Si ricorda, infine, che, nell’audizione programmatica davanti alla VII Commissione della Camera e alla 7^ Commissione del Senato del 10 luglio 2018, il Ministro per i beni e le attività culturali aveva sottolineato l’importanza di rafforzare il programma culturale relativo all’evento, e che lo stesso programma culturale è stato presentato a Matera il 21 settembre 2018.

 

Il comma 613 autorizza la spesa di € 3 mln per il 2019, al fine di sostenere iniziative per la valorizzazione del patrimonio culturale della città di Parma, designata capitale italiana della Cultura 2020.

 

L’art. 7, co. 3-quater, del D.L. 83/2014 (L. 106/2014) ha previsto che il Consiglio dei ministri conferisce annualmente il titolo di "Capitale italiana della cultura" ad una città italiana, sulla base di un'apposita procedura di selezione definita con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, e che i progetti presentati dalla città designata sono finanziati a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, nel limite di € 1 mln per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2020.

Successivamente, l’art. 1, co. 326, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) ha reso permanente tale previsione, disponendo che il titolo di “Capitale italiana della cultura” è conferito, con le medesime modalità, anche per gli anni successivi al 2020, e autorizzando a tal fine la spesa di € 1 mln annui dal 2021.

 

Sulla base della procedura definita, da ultimo, con DM 16 febbraio 2016, l'11 maggio 2017 è stato emanato il bando per la Capitale italiana della cultura 2020. Il 16 febbraio 2018 il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ha reso noto che la città designata per il 2020 è Parma.

Qui il sito dedicato alle capitali italiane della cultura.


 

Articolo 1, comma 617
(Disposizioni in materia di filatelica)

 


617.  All'articolo 215 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle comunicazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1982, n. 655, dopo il quarto comma è inserito il seguente:

« Al fine di promuovere e diffondere, anche nel contesto internazionale, la cultura filatelica nazionale e di valorizzare immobilizzazioni di carte valori evitandone il rischio di depauperamento nel tempo, nei casi di giacenza presso il fornitore del servizio postale universale di una ingente quantità, non inferiore a un miliardo di esemplari, di carte valori postali con il valore facciale, anche espresso in valuta non avente più corso legale, non più rispondente ad alcuna tariffa in vigore, il suddetto fornitore è autorizzato a procedere direttamente alla vendita, come francobolli da collezione, a prezzi diversi da quelli nominali ed anche fuori dal territorio dello Stato, attraverso aste filateliche anche in più lotti non omogenei decorsi trenta giorni dalla comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dello sviluppo economico ».


 

 

Il comma 617 reca disposizioni volte alla promozione e diffusione della cultura filatelica nazionale e alla valorizzazione di immobilizzazioni di carte valori evitandone il rischio di depauperamento nel tempo.

 

Il comma 617 modifica l’articolo 215 del D.P.R. 19 maggio 1982 n. 655, introducendovi un ulteriore comma.

Il nuovo comma prevede che, nei casi di giacenza presso il fornitore del servizio postale universale di una ingente quantità, non inferiore a un miliardo di esemplari, di carte valori postali con il valore facciale, anche espresso in valuta non avente più corso legale, non più rispondente ad alcuna tariffa in vigore, il fornitore è autorizzato a procedere direttamente alla vendita,  come francobolli da collezione, a prezzi diversi da quelli nominali ed anche fuori dal territorio dello Stato, attraverso aste filateliche anche in più lotti non omogenei decorsi trenta giorni dalla comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze e al Ministero dello Sviluppo Economico.

 

L'articolo 215 del d.P.R. n. 655 del 1982 reca disposizione in materia di smercio delle carte-valori. Più nel dettaglio la disposizione prevede che la vendita delle carte-valori postali è fatta indistintamente da tutti gli uffici postali e che, invece, la rivendita è fatta dagli spacciatori di generi di monopolio, secondo le norme legislative vigenti, ma può anche essere affidata ad altri, mediante autorizzazione dell'Amministrazione. L'Amministrazione stessa ha facoltà di far visitare le rivendite da propri agenti, per accertare che siano sufficientemente provviste di carte-valori postali. Le autorizzazioni possono essere revocate. L'articolo vieta ai venditori e rivenditori di carte-valori postali di venderle o di rivenderle a prezzi diversi da quelli nominali o in uno stato diverso da quello in cui sono fornite dall'Amministrazione e di farne acquisto, non solo da privati, ma anche da qualsiasi ufficio postale che non sia quello designato dall'Amministrazione.

I rivenditori ricevono un aggio, la cui misura viene determinata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con quello del tesoro.

I rivenditori debbono pagare anticipatamente l'importo delle carte-valori che ritirano.


 

Articolo 1, comma 618
(Salvaguardia siti e patrimonio culturale immateriale Unesco)

 


618.  Per sostenere gli investimenti volti alla riqualificazione e alla valorizzazione dei siti italiani tutelati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) nonché del patrimonio culturale immateriale, come definito dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, resa esecutiva dalla legge 27 settembre 2007, n. 167, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 8 marzo 2017, n. 44, è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2019.


 

 

Il comma 618 autorizza la spesa di € 1 mln per il 2019 al fine di sostenere la riqualificazione e la valorizzazione dei siti italiani tutelati dall’UNESCO, nonché del patrimonio culturale immateriale.

 

A tal fine, richiama l’autorizzazione di spesa recata dalla L. 44/2017, che, nell’estendere le misure speciali di tutela e fruizione applicabili ai siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella Lista del patrimonio mondiale UNESCO, di cui alla L. 77/2006, anche agli elementi italiani ricompresi nelle Liste UNESCO del patrimonio culturale immateriale, ha incrementato di € 0,8 mln per il 2016 le risorse previste dalla medesima L. 77/2006 (quantificate annualmente dalla legge di bilancio).

L’art. 11 della Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, ratificata dall’Italia con L. 167/2007, ha affidato ad ogni Stato contraente il compito di individuare gli elementi del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio e di adottare i provvedimenti ritenuti necessari a garantirne la salvaguardia. Sulla base degli artt. 16 e 17 della stessa Convenzione, sono state istituite la Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale e la Lista del patrimonio immateriale che necessita di urgente tutela.

Per approfondimenti, si veda l’apposito paragrafo nel Tema predisposto dal Servizio Studi della Camera.

 

Le risorse sono allocate sui capp. 1442 e 7305 dello stato di previsione del Mibac.

In base al DM 31 dicembre 2018, di riparto in capitoli, per il 2019 gli stanziamenti complessivi ammontano a € 2,6 mln.


 

Articolo 1, comma 620
(Promozione dell’arte contemporanea italiana all’estero)

 

620.  Per la promozione dell'arte contemporanea italiana all'estero è destinata quota parte delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 29, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021.

 

 

Il comma 620 destina la gran parte delle risorse del Piano per l’arte contemporanea - destinato all’incremento del patrimonio pubblico di arte contemporanea - alla promozione dell’arte contemporanea italiana all’estero.

 

L’art. 3, co. 1, della L. 29/2001 ha affidato al Ministro per i beni e le attività culturali, al fine di consentire l'incremento del patrimonio pubblico di arte contemporanea, anche mediante acquisizione di opere di artisti italiani e stranieri, la predisposizione di un Piano per l'arte contemporanea, per la realizzazione del quale, comprese le connesse attività propedeutiche e di gestione, ha autorizzato, a decorrere dal 2002, la spesa annua di € 5.164.569 (10 miliardi di lire).

Successivamente, l’art. 1, co. 310, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) ha autorizzato per la realizzazione del Piano l'ulteriore spesa di € 2 mln per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

Le risorse del Piano per l’arte contemporanea sono allocate sul cap. 7707/pg 13 dello stato di previsione del Mibac e nel disegno di legge di bilancio 2019 iniziale (A.C. 1334) ammontavano a € 3,955 mln per il 2019, € 3,925 mln per il 2020 e € 1,925 mln per il 2021.

 

In particolare, alla promozione dell’arte contemporanea italiana all’estero sono destinati € 3 mln per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e € 1 mln annui a decorrere dal 2021.

 

Le risorse destinate alla promozione dell’arte contemporanea all’estero, sono allocate sul cap. 7707/pg 11 dello stato di previsione del Mibac. In base al DM 31 dicembre 2018, di riparto in capitoli, esse ammontano a € 3.037.823 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

 

In base al medesimo DM, invece, le risorse del Piano per l’arte contemporanea ammontano a € 37.823 per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021.


 

Articolo 1, commi 621-628
(Sport bonus)

 


621.  Per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati nel corso dell'anno solare 2019 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche spetta un credito d'imposta in misura pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate, anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi.

622.  Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 621 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nel limite del 20 per cento del reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito d'impresa nel limite del 10 per mille dei ricavi annui ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

623.  Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito d'imposta è utilizzabile, nel limite complessivo di 13,2 milioni di euro, tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

624.  Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

625.  I soggetti che effettuano erogazioni liberali ai sensi dei commi da 621 a 627 non possono cumulare il credito d'imposta con altra agevolazione fiscale prevista da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.

626.  I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali comunicano immediatamente all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione, provvedendo contestualmente a darne adeguata pubblicità attraverso l'utilizzo di mezzi informatici. Entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell'erogazione e fino all'ultimazione dei lavori di manutenzione, restauro o realizzazione di nuove strutture, i soggetti beneficiari delle erogazioni comunicano altresì all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri lo stato di avanzamento dei lavori, anche mediante una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate. L'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

627.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 621 a 626.

628.  L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è ridotta di 4,4 milioni di euro per l'anno 2019, di 9,8 milioni di euro per l'anno 2020, di 9,3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 4,9 milioni di euro per l'anno 2022.


 

 

I commi 621-628 ampliano il credito d’imposta istituito dalla legge di bilancio 2018 per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.

 

L’agevolazione consiste in un credito d’imposta, pari al 65 per cento dell’importo erogato nell’anno 2019, è fruibile in tre quote annuali di pari importo e non è cumulabile con altre previste da disposizioni di legge a fronte della stessa liberalità.

Il credito d’imposta spetta nei casi in cui la dazione sia stata effettuata sia nei confronti del proprietario dell’impianto sia nei confronti di soggetti che detengono l’impianto in concessione o in altro tipo di affidamento. Si chiarisce che che per usufruire dell’agevolazione le nuove strutture da realizzare devono essere pubbliche (comma 621 e 625).

 

Quanto all’aspetto soggettivo, possono accedere al credito d’imposta due categorie: per un verso, persone fisiche ed enti non commerciali; per l’altro, soggetti titolari di reddito d’impresa. Mentre per la prima categoria il credito d’imposta non può eccedere il 20 per cento del reddito imponibile; per la seconda, il limite è fissato nel 10 per mille dei ricavi annui. Inoltre, per i titolari di reddito d’impresa, il credito è fruibile attraverso il meccanismo della compensazione di cui al decreto legislativo n. 241 del 1997 e non rileva ai fini IRPEF e IRAP. Il limite complessivo di spesa è stabilito in 13 milioni e 200 mila euro  (commi 622 e 623).  

 

Ai sensi del comma 624, non si applicano i limiti all’utilizzo in compensazione di 700 mila euro, di cui alla legge n. 388 del 2000, e quello annuale di 250 mila euro, di cui alla legge n. 244 del 2007.

 

Si ricorda che l’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, prevede che i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche.

Ai sensi del comma 2, sono compensabili, tramite versamento unitario (F24), tra l’altro, i crediti e i debiti relativi alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte; - all'imposta sul valore aggiunto; - alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; - ai contributi previdenziali; - ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; ai tributi locali (art. 2-bis, comma 1, decreto legge n. 193 del 2016).

 

Venendo ai soggetti che ricevono la donazione, è prescritto un doppio ordine di obblighi di comunicazione all’Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio. Anzitutto, i beneficiari devono dare immediata comunicazione all’atto della ricezione dell’erogazione liberale, rendendone noti importo e destinazione. E’ dovuta anche la pubblicità adeguata con mezzi informatici. In secondo luogo, entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello in cui è avvenuta la dazione liberale e fino alla fine dei lavori, i beneficiari devono comunicare lo stato di avanzamento dei lavori e rendere il conto sulle modalità di utilizzo delle somme donate (comma 626).

 

Il comma 627 rimette le disposizioni attuative a un decreto del presidente del Consiglio dei ministri, con il concerto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni. Inoltre, a copertura finanziaria, il comma 628 riduce sul quadriennio 2019-2022 l’autorizzazione di spesa in favore delle società sportive dilettantistiche prevista all’art. 13, comma 5, del decreto-legge n. 87 del 2018 rispettivamente di 4,4 milioni di euro nel 2019, di 9,8 milioni nel 2020, di 9,3 milioni nel 2021 e di 4,9 milioni nel 2022.

 

Si ricorda che il predetto articolo 13 ha soppresso le previsioni introdotte dalla legge di bilancio 2018 (commi da 353 a 355), in base alle quali le attività sportive dilettantistiche potevano essere esercitate anche da società sportive dilettantistiche con scopo di lucro e abrogato le agevolazioni fiscali introdotte dalla medesima legge (la cui disciplina è ora contenuta nel Codice del Terzo settore). Inoltre, ha istituito un nuovo fondo destinato a interventi in favore delle società sportive dilettantistiche, in cui confluiscono le risorse rinvenienti dalla suddetta soppressione. Infine, ha ripristinato la normativa in materia di uso e gestione di impianti sportivi vigente prima delle novità introdotte dalla stessa legge di bilancio 2018.

 

Come anticipato, l’istituto agevolativo qui esposto amplia il credito d’imposta istituito dalla legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017, art. 1, commi 363-366) in relazione ad erogazioni liberali effettuate nel 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, anche se destinati ai soggetti concessionari.

Le relative modalità applicative sono state disciplinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2018. Con la successiva risoluzione 65/E del 18 settembre 2018, l’Agenzia delle entrate ha istituito, per questa agevolazione e ai fini della compilazione dell’apposita modulistica, il codice tributo 6892.

 

Sul piano soggettivo, la norma vigente prevedeva l’agevolazione solo per le imprese (laddove qui è consentita anche alle persone fisiche e agli enti non commerciali).

Sul versante oggettivo, il  credito d’imposta viene esteso al 2019 e sono elevati i limiti d’importo. Il credito d’imposta riconosciuto l’anno scorso, infatti, valeva solo per il 2018 ed era limitato al 3 per mille dei ricavi annui e al 50 per cento della donazione, con il limite complessivo di 10 milioni di spesa (rispetto ai 13,2 della nuova disposizione).

 

La medesima legge di bilancio per il 2018 ha anche previsto (art. 1, comma 352, lett. a) – mediante una novella all’art. 22 del decreto legislativo n. 9 del 2008 – un credito d’imposta per le società sportive che ristrutturino i propri impianti calcistici, pari al 12 per cento della spesa sostenuta, entro il limite di 25 mila euro e comunque per un limite di spesa complessivo di 4 milioni di euro.


 

Articolo 1, commi 629-633
(Riassetto della CONI Servizi Spa e modifica
del sistema di finanziamento dello sport)

 


629.  La società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, assume la denominazione di « Sport e salute Spa »; conseguentemente, ogni richiamo alla CONI Servizi Spa contenuto in disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito alla Sport e salute Spa.

630.  A decorrere dall'anno 2019, il livello di finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della Sport e salute Spa è stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attività: gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al CONI, nella misura di 40 milioni di euro annui, per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana; per una quota non inferiore a 368 milioni di euro annui, alla Sport e salute Spa; per 2 milioni di euro, alla copertura degli oneri di cui ai commi da 634 a 639. Al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in misura inizialmente non inferiore a 280 milioni di euro annui, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e salute Spa. Per l'anno 2019 restano confermati nel loro ammontare gli importi comunicati dal CONI ai soggetti di cui al terzo periodo ai fini della predisposizione del relativo bilancio di previsione.

631.  In sede di prima applicazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità di Governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il CONI, possono essere rimodulati gli importi di cui al comma 630, secondo periodo.

632.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità di Governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere rimodulati annualmente gli importi di cui al comma 630, primo periodo, in relazione alle entrate effettivamente incassate ai sensi del suddetto periodo e accertate in sede di assestamento o di bilancio.

633.  All'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , previa stipula del contratto di servizio di cui al comma 8 »;

b)  le parole: « il Ministro per i beni e le attività culturali », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « l'autorità di Governo competente in materia di sport »;

c)  al comma 2, le parole: « CONI Servizi spa » sono sostituite dalle seguenti: « Sport e salute Spa »;

d)  il comma 4 è sostituito dai seguenti:

« 4. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente. Il presidente è nominato dall'autorità di Governo competente in materia di sport previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, ha la rappresentanza legale della società, presiede il consiglio di amministrazione di cui è componente e svolge le funzioni di amministratore delegato. Gli altri componenti sono nominati rispettivamente dal Ministro della salute e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Fermo quanto previsto dall'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità di Governo competente in materia di sport, previo parere del CONI, sono stabiliti ulteriori requisiti manageriali e sportivi necessari per le nomine degli organi della società. Gli organi di vertice della società sono incompatibili con gli organi di vertice del CONI, nonché con gli organi di vertice elettivi delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite; l'incompatibilità perdura per un biennio dalla cessazione della carica. Il presidente del collegio sindacale della società è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri componenti del medesimo collegio dall'autorità di Governo competente in materia di sport.

4-bis. Nelle more dell'adozione degli atti di nomina di cui al comma 4 gli organi in carica possono adottare atti di straordinaria amministrazione esclusivamente previo parere conforme dell'autorità di Governo competente in materia di sport. Resta ferma la possibilità di adottare gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

4-ter. Per il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite, la Sport e salute Spa istituisce un sistema separato ai fini contabili ed organizzativi, che provvede al riparto delle risorse, da qualificare quali contributi pubblici, anche sulla base degli indirizzi generali in materia sportiva adottati dal CONI in armonia con i princìpi dell'ordinamento sportivo internazionale. Per l'amministrazione della gestione separata il consiglio di amministrazione della Sport e salute Spa è integrato da un membro designato dal CONI quale consigliere aggiunto. In caso di parità prevale il voto del presidente.

4-quater. In caso di gravi irregolarità nella gestione o di scorretto utilizzo dei fondi trasferiti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, lettere e) e f), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, l'autorità di Governo competente in materia di sport può procedere alla revoca totale o parziale delle risorse assegnate ai sensi del comma 4-ter »;

e)  al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il contratto di servizio è efficace dopo l'approvazione dell'autorità di Governo competente in materia di sport »;

f)  il comma 13 è abrogato.


 

 

I commi 629-633 mutano, innanzitutto, la denominazione della "CONI Servizi S.p.A." in "Sport e Salute S.p.A." e, nell’ambito del nuovo sistema di finanziamento delineato, attribuiscono alla stessa il compito di provvedere al sostegno degli organismi sportivi, finora assicurato dal CONI, prevedendo, tuttavia, che ciò avviene anche sulla base degli indirizzi generali adottati dallo stesso CONI.

Inoltre, ridisciplinano la governance della società per azioni, in particolare attribuendo a vari esponenti del Governo, previo parere delle Commissioni parlamentari, il compito di nominare il presidente e gli altri membri del consiglio di amministrazione.

 

Al riguardo si ricorda, preliminarmente, che l'art. 8 del D.L. 138/2002 (L. 178/2002) – come modificato dall’art. 34-bis del D.L. 4/2006 (L. 80/2006) – aveva previsto che il CONI (autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive nazionali), per l'espletamento dei suoi compiti, si avvaleva della “CONI Servizi spa”, il cui capitale sociale era di € 1 mln e le cui azioni erano attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presidente della CONI Servizi spa e gli altri componenti del consiglio di amministrazione erano designati dal CONI e, al fine di garantire il coordinamento e la sinergia delle funzioni della società con quelle dell'ente, le rispettive cariche di vertice potevano coincidere[19].

Il presidente del collegio sindacale era designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, mentre gli altri componenti erano designati dal Ministro per i beni e le attività culturali (al riguardo, v. infra).

I rapporti, anche finanziari, tra il CONI e la CONI Servizi spa erano disciplinati da un contratto di servizio annuale.

La CONI Servizi spa era soggetta al controllo della Corte dei conti e poteva avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Il personale alle dipendenze del CONI è passato, dall'8 luglio 2002, alle dipendenze della CONI Servizi spa, la quale è succeduta in tutti i rapporti attivi e passivi, compresi i rapporti di finanziamento con le banche, e nella titolarità dei beni facenti capo all'ente pubblico.

 

Si ricorda, inoltre, che l’art. 1, co. 19, del D.L. 181/2006 (L. 233/2006) aveva attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni in materia di sport già attribuite, ai sensi degli artt. 52, co. 1, e 53, del d.lgs. 300/1999, al Ministero per i beni e le attività culturali, tra cui la vigilanza sul CONI e sull'Istituto del credito sportivo. Sono stati, pertanto, già superati, per effetto di tale previsione, i riferimenti al Ministro per i beni e le attività culturali presenti nell’art. 8 del D.L. 138/2002.

 

In particolare, il comma 629 stabilisce che la "CONI Servizi spa" – di cui all’art. 8, co. 2, del D.L. 138/2002 (L. 178/2002) – assume la denominazione di "Sport e salute S.p.A." e che, conseguentemente, ogni richiamo a CONI Servizi spa contenuto in disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito a Sport e Salute Spa.

Al contempo, tuttavia, il comma 633, lett. c), sostituisce esplicitamente le parole “CONI Servizi spa” con le parole “Sport e salute Spa” nell’art. 8, co. 2, citato.

Nella restante parte dell’art. 8 citato rimane, invece, il riferimento a CONI Servizi spa.

 

Il comma 630 e il comma 632 modificano l'attuale meccanismo di finanziamento dell'attività sportiva nazionale da parte dello Stato. In particolare, il comma 630 dispone, anzitutto, che, dal 2019, le risorse destinate al CONI e alla Sport e salute Spa sono complessivamente stabilite nella misura annua – comunque non inferiore a € 410 mln – del 32% delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato nell’anno precedente derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei settori di attività relativi a gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive. In base al comma 632, tuttavia, “gli importi” complessivamente destinati a CONI e Sport e salute Spa, in relazione alle entrate effettivamente incassate e accertate in sede di legge di bilancio o di legge di assestamento, possono essere rimodulati annualmente con DPCM, su proposta dell’autorità di Governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Si intenderebbe che il riferimento sia all’”importo” minimo di € 410 mln.

 

Sempre in base al comma 630, le risorse complessive sono così ripartite:

§  € 40 mln annui al CONI, per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana;

§  una quota non inferiore a € 368 mln annui alla Sport e salute Spa, di cui inizialmente non meno di € 280 mln annui da destinare al finanziamento delle federazioni sportive nazionali (FSN), delle discipline sportive associate (DSA), degli enti di promozione sportiva (EPS), dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato, nonché delle associazioni benemerite (tutti soggetti finanziati, a legislazione previgente, dal CONI).

Qui la pagina dedicata sul sito del CONI;

§  € 2 mln annui, da destinare alla copertura degli oneri recata dai commi da 634 a 639.

In base al comma 631, tuttavia, in sede di prima applicazione, la ripartizione degli importi sopra indicati può essere rimodulata con DPCM, su proposta dell’autorità di Governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il CONI.

 

Sempre in base al comma 630, infine, per l'anno 2019 sono confermati nel loro ammontare gli importi già comunicati dal CONI a tutti gli organismi sportivi sopra indicati ai fini della predisposizione del relativo bilancio di previsione.

 

Qui i contributi per la parte sportiva da assegnare per il 2019 alle federazioni sportive nazionali approvati dalla Giunta nazionale del CONI il 21 novembre 2018.

Al riguardo, si ricorda che i contributi alle FSN sono assegnati secondo la delibera assunta dalla Giunta Nazionale dell'8 novembre 2007, aggiornata, da ultimo, con delibera n. 521 del 2 dicembre 2016.

Qui i contributi assegnati per il 2019 alle discipline sportive associate, approvati dalla Giunta nazionale del CONI il 18 dicembre 2018.

Al riguardo, si ricorda che i contributi alle DSA sono assegnati secondo la delibera assunta dalla Giunta nazionale del CONI il 29 settembre 2011, aggiornata, da ultimo, con delibera n. 360 del 15 settembre 2015.

Alla data del 15 gennaio 2019, in base a quanto pubblicato sul sito del CONI, non risulterebbero adottate delibere riguardanti, per il 2019, gli altri organismi sportivi.

 

Il comma 633 ridefinisce la governance della Sport e salute Spa, novellando, a tal fine, l’art. 8 del D.L. 138/2002 (L. 178/2002).

Anzitutto, specifica che il CONI si avvale, per l’espletamento dei suoi compiti, della Sport e salute Spa, previa stipula del contratto di servizio già previsto dallo stesso art. 8, per il quale ora si dispone l’efficacia dopo l’approvazione da parte dell’autorità di Governo competente in materia di sport.

Inoltre, fermo restando che le azioni della società sono attribuite al MEF, stabilisce che il consiglio di amministrazione è composto di 3 membri (più, per alcune funzioni, un consigliere aggiunto: v. infra), di cui uno con funzioni di presidente. Il presidente – che è nominato dall’autorità di Governo competente in materia di sport, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti – ha la rappresentanza legale della società e svolge anche le funzioni di amministratore delegato. Gli altri componenti del consiglio di amministrazione sono nominati, rispettivamente, dal Ministro della salute e dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti (in base alla normativa previgente, invece, il presidente e gli altri componenti del consiglio di amministrazione erano designati dal CONI).

Dispone, inoltre, che, fermo restando quanto previsto dall’art. 11 del D.Lgs. 175/2016 in tema di organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico, con D.P.C.M., su proposta dell’autorità di Governo competente in materia di sport, previo parere del CONI, sono stabiliti ulteriori requisiti manageriali e sportivi necessari per le nomine negli organi della società.

Rispetto alla normativa previgente, in base alla quale le cariche di vertice della società e del CONI potevano coincidere, si stabilisce ora l’incompatibilità con gli organi di vertice del CONI, nonché con gli organi di vertice elettivi di FSN, DSA, EPS, gruppi sportivi militari, corpi civili dello Stato, associazioni benemerite. Tale incompatibilità perdura per un biennio dalla cessazione della carica.

Nulla varia, invece, rispetto al quadro legislativo previgente, per il collegio sindacale, il cui presidente continua ad essere designato dal MEF, mentre gli altri componenti sono designati dall’autorità di Governo competente in materia di sport.

Nelle more delle nomine secondo la nuova disciplina, gli organi in carica possono adottare atti di straordinaria amministrazione esclusivamente previo parere conforme dell’autorità di Governo competente in materia di sport. Resta ferma la possibilità di adottare gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili, indicando specificamente i motivi che determinano tali presupposti.

Per il finanziamento degli organismi sportivi, Sport e salute Spa istituisce una gestione separata e provvede al riparto delle risorse sulla base degli indirizzi generali in materia sportiva adottati dal CONI in armonia con i principi dell’ordinamento sportivo internazionale. Per l’amministrazione della gestione separata, il consiglio di amministrazione della società è integrato con un membro designato dal CONI quale consigliere aggiunto. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

In caso di gravi irregolarità nella gestione o di scorretto utilizzo dei fondi trasferiti, l’autorità di Governo competente in materia di sport può procedere alla revoca, anche parziale, delle risorse assegnate agli organismi sportivi. Resta fermo che, ai sensi dell’art. 7, co. 2, lett. e) ed f), del D.Lgs. 242/1999, la giunta nazionale del CONI esercita il potere di controllo su FSN, DSA, EPS in merito al regolare svolgimento delle competizioni, alla preparazione olimpica e all'attività sportiva di alto livello e all'utilizzo dei contributi finanziari, e propone al Consiglio nazionale il commissariamento delle FSN o delle DSA in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi, in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, o nel caso in cui non siano stati ottemperati gli adempimenti regolamentari al fine di garantire il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive nazionali.

Inoltre, lo stesso comma 633 sopprime la previsione, recata dall’art. 8, co. 13, del D.L. 138/2002, in base alla quale, fino alla data della prima assemblea della CONI Servizi spa, restavano in vigore, in via provvisoria, tutte le disposizioni legislative e statutarie che disciplinavano il CONI mentre, successivamente, le stesse restavano in vigore in quanto compatibili.

Da ultimo, sostituisce i riferimenti al Ministro per i beni e le attività culturali presenti all’art. 8 del D.L. 138/2002 con i riferimenti all’autorità di Governo competente in materia di sport. Peraltro, tale intervento è da intendersi solo come opportuno adeguamento terminologico alle variazioni sostanziali di competenza già intervenute a seguito del citato art. 1, co. 19, del D.L. 181/2006 (L. 233/2006).


 

Articolo 1, commi 634-639
(Riforma dei concorsi pronostici sportivi)

 


634.  Al fine di incentivare forme di gioco che non comportano rischi connessi al disturbo da gioco d'azzardo, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli si procede alla riforma dei concorsi pronostici sportivi, di cui al decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato dalla legge 22 aprile 1953, n. 342.

635.  Il provvedimento di cui al comma 634 definisce la tipologia dei singoli concorsi pronostici sportivi, le condizioni generali di gioco e le relative regole tecniche, la gestione ed il controllo dei flussi finanziari, la posta unitaria di partecipazione al gioco, nonché la relativa variazione in funzione dell'andamento del gioco, la giocata minima e la ripartizione della posta unitaria di partecipazione al gioco di cui all'articolo 1, comma 283, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, secondo i seguenti criteri:

a)  percentuale destinata al montepremi: tra il 74 per cento e il 76 per cento;

b)  percentuale destinata al compenso del concessionario: 5 per cento;

c)  percentuale destinata al punto vendita a titolo di aggio: 8 per cento;

d)  percentuale destinata alla società Sport e salute Spa per le attività di cui al comma 639: tra l'11 e il 13 per cento.

636.  Con il provvedimento di cui al comma 634 sono, altresì, individuati i concorsi pronostici sportivi previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, e le scommesse a totalizzatore sportive e non sportive previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, per i quali viene disposta la sospensione o la chiusura definitiva e le relative modalità di gestione dei flussi finanziari.

637.  A partire dal 1° luglio 2019 e sino alla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 634, la ripartizione della posta di gioco per i concorsi pronostici sportivi e per le scommesse a totalizzatore sportive e non sportive è così stabilita:

a)  percentuale destinata al montepremi: 75 per cento;

b)  percentuale destinata al compenso del concessionario: 5 per cento;

c)  percentuale destinata al punto vendita a titolo di aggio: 8 per cento;

d)  percentuale destinata alla società Sport e salute Spa per le attività di cui al comma 639: 12 per cento.

638.  A decorrere dal 1° luglio 2019 l'imposta unica sui concorsi pronostici sportivi di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, e sulle scommesse a totalizzatore sportive e non sportive di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e il diritto fisso di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, relativo ai predetti concorsi pronostici sportivi, sono soppressi.

639.  Ferma restando la competenza esclusiva dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per l'organizzazione del gioco e la gestione delle relative concessioni, la Sport e salute Spa, sulla base di un apposito contratto di servizio stipulato con la predetta Agenzia, provvede all'integrazione del gioco con attività sociali, sportive e culturali.


 

 

I commi da 634 a 639 dispongono la riforma dei concorsi pronostici sportivi, da attuarsi con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; introducono nuovi criteri di ripartizione della posta di gioco; prevedono la sospensione o la chiusura definitiva dei precedenti giochi similari, come il Totocalcio. Le norme prevedono, inoltre che la Sport e salute Spa (ex Coni Servizi), sulla base di un apposito contratto di servizio stipulato con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, provvede all’integrazione del gioco con attività sociali, sportive e culturali.

 

In particolare, il comma 634 stabilisce che, al fine di incentivare forme di gioco che non comportano rischi connessi al disturbo da gioco d'azzardo, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, si procede alla riforma dei concorsi pronostici sportivi, di cui al decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496.

 

Si ricorda che il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 prevede agli articoli da 1 a 3 che l'organizzazione e l'esercizio di giochi di abilità e di concorsi pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro, sono riservati allo Stato; l'organizzazione e l'esercizio delle predette attività sono affidate al Ministero delle finanze, il quale può effettuarne la gestione direttamente o per mezzo di persone fisiche o giuridiche che diano adeguata garanzia di idoneità. In questo secondo caso, la misura dell'aggio spettante ai gestori e le altre modalità della gestione sono stabilite in speciali convenzioni; i proventi derivanti dall'esercizio delle predette attività devono affluire ad un apposito capitolo di entrata del Ministero delle finanze.

 

Il comma introduce, quindi, una deregolamentazione della disciplina affidando a provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la riforma dei concorsi pronostici sportivi precedentemente stabilita con decreto del Presidente della Repubblica.

Si segnala infatti che la normativa vigente - articolo 5 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 - affida la disciplina delle attività di giuoco a un decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno. Le norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo n. 496 del 1948 sono state quindi emanate con DPR 18 aprile 1951, n. 581.

Successivamente, l’articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, con riferimento a nuovi tipi di scommessa sulle competizioni sportive nonché ad ogni altro tipo di gioco, concorsi pronostici e scommesse, ha autorizzato il Ministro dell'economia e delle finanze ad emanare regolamenti per disciplinare le modalità ed i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo. Il regolamento sui concorsi pronostici su base sportiva è contenuto nel D.M. 19 giugno 2003, n. 179.

 

Il comma 635 dispone che il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli definisca la tipologia dei singoli concorsi pronostici sportivi, le condizioni generali di gioco e le relative regole tecniche, la gestione e il controllo dei flussi finanziari, la posta unitaria di partecipazione al gioco, nonché la relativa variazione in funzione dell'andamento del gioco, la giocata minima e la ripartizione della posta unitaria di partecipazione al gioco.

 

L'articolo 1, comma 283, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, (legge finanziaria 2005) ha rideterminato a partire dal 1º gennaio 2005 la posta di gioco dei concorsi pronostici.

In particolare, tale posta è così determinata:

a) 8 per cento, come aggio al luogo di vendita autorizzato;

b) 50 per cento, come montepremi;

c) 33,84 per cento, come imposta unica;

d) 2,45 per cento, come contributo all'Istituto per il credito sportivo;

e) 5,71 per cento, come contributo alle spese di gestione.

Le vincite non riscosse entro i termini stabiliti dal regolamento di gioco, per i concorsi indetti dopo il 1º gennaio 2005, sono riportate sul montepremi del concorso immediatamente successivo.

Si ricorda inoltre che il disegno di legge in esame, al comma 629, dispone che la società CONI Servizi spa assuma la denominazione di ?Sport e salute Spa.

 

I nuovi criteri di ripartizione della posta di gioco definiscono la percentuale da destinare a ciascuna attività:

a) montepremi: tra il 74 per cento e il 76 per cento;

b) compenso del concessionario: 5 per cento;

c) punto vendita a titolo di aggio: 8 per cento;

d) Sport e Salute Spa per attività sociali, sportive, culturali: tra l'11 e il 13 per cento.

 

Secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa al ddl bilancio, tale aumento del montepremi è rivolto ad attrarre un numero maggiore di giocatori verso una tipologia di gioco che presenta l’assenza di rischi legati al fenomeno del gioco d’azzardo (gioco con alta competenza e bassa alea; non ripetitività compulsiva, partecipazione a un montepremi da suddividere tra giocatori).

 

La nuova ripartizione non prevede più la percentuale dell’imposta unica e del diritto fisso (abrogati dal successivo comma 638), ma innalza quella destinata al montepremi, il cosiddetto payout, passando dall’attuale 50 per cento ad una forchetta tra il 74 ed il 76 per cento, percentuale ritenuta dalla relazione illustrativa più vicina a quella di giochi similari come le scommesse sportive a quota fissa.

 

Si ricorda che l’articolo 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, commi 1 e 2, prevede che sulle giocate dei concorsi pronostici esercitati dallo Stato, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dall'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) i concorrenti sono tenuti a corrispondere, all'atto dell'effettuazione delle giuocate stesse, un diritto fisso di lire 100 per ogni posta del giuoco da ripartire, per ciascun concorso, nella misura del 65 per cento all'Erario e del 35 per cento al monte premi dei concorsi medesimi. Su tale diritto fisso nessuna somma è dovuta ai ricevitori. L'ammontare complessivo dei diritti spettanti all'Erario viene versato dagli enti gestori dei concorsi pronostici in apposito capitolo del bilancio della entrata dello Stato, entro il termine e con le modalità previste per il versamento dell'imposta unica sui giuochi di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379.

Si segnala, inoltre, che l’imposta unica è disciplinata dal D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504 - Riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse - e prevede all’articolo 4, comma 1 che l’aliquota dell'imposta unica per i concorsi pronostici sia pari al 26,80 per cento della base imponibile fatta salva la rideterminazione, ove necessario, per garantire l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato.

 

Il comma 636 dispone che, con il richiamato provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, vengano individuati anche i concorsi pronostici sportivi di cui al decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, ovvero Totocalcio, IL9 (concorso abbinato al totocalcio), Totogol, e le scommesse a totalizzatore sportive e non sportive, di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, per i quali viene disposta la sospensione o la chiusura definitiva e le relative modalità di gestione dei flussi finanziari.

 

La relazione al ddl bilancio chiarisce che si intende in tal modo prevedere la concentrazione della raccolta in un unico montepremi. Attualmente l’elevato numero della tipologia di giochi non consentirebbe infatti la concentrazione della raccolta in un unico montepremi, generando distinti montepremi di importi modesti.

 

Il comma 637 stabilisce che a partire dal 1º luglio 2019 e sino all'entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 361-bis, la ripartizione della posta di gioco per i concorsi pronostici sportivi e per le scommesse a totalizzatore sportive e non sportive è così stabilita:

a) montepremi: 75 per cento;

b) compenso del concessionario: 5 per cento;

c) punto vendita a titolo di aggio: 8 per cento;

d) società Sport e Salute Spa per le attività citate: 12 per cento.

 

Il comma 638 abroga quindi, come anticipato, a decorrere dalla medesima data del 1º luglio 2019, l'imposta unica sui concorsi pronostici sportivi e sulle scommesse a totalizzatore sportive e non sportive e il diritto fisso.

 

Infine, il comma 639 dispone che fermo restando la competenza esclusiva dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per l'organizzazione del gioco e la gestione delle relative concessioni, la Sport e Salute Spa (ex Coni Servizi), sulla base di un apposito contratto di servizio stipulato con l’Agenzia, provvede all’integrazione del gioco con attività sociali, sportive e culturali.


 

Articolo 1, comma 640
(Somme per il Fondo “Sport e periferie”)

 


640.  All'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. Le risorse destinate al finanziamento delle opere segnalate dai comuni alla Presidenza del Consiglio dei ministri dal 2 al 15 giugno 2014 ai sensi della lettera c) del comma 2 non assegnate con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 38 del 10 aprile 2015, nonché le risorse che, a seguito della predetta assegnazione siano state revocate in applicazione del comma 5, siano oggetto di definanziamento o rimodulazione, totale o parziale, oppure costituiscano economie maturate a conclusione degli interventi sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e destinate al Fondo “Sport e Periferie” di cui all'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9. Alla suddetta assegnazione si provvede con delibera del CIPE ».


 

 

Il comma 640 prevede che le risorse previste per le opere segnalate  dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei ministri dal 2 al 15 giugno  2014 (c.d. Cantieri in comune), non assegnate o non utilizzate, siano  versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione, con delibera CIPE, allo stato di previsione del MEF, al Fondo “Sport e Periferie”.

 

Il nuovo comma 6-bis, aggiunto all’art. 3 del D.L. n. 133/2014 dal comma 640, prevede il versamento di determinate somme, all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione con delibera CIPE, allo stato di previsione del MEF, per destinarle al Fondo “Sport e Periferie” (art. 15 del D.L. n. 185/2015).

Le risorse riassegnate sono quelle concernenti il finanziamento delle opere segnalate dai comuni (Cantieri in comune) alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2 al 15 giugno 2014 (ai sensi dell’art. 3, comma 2, lettera c) del D.L. 133/2014) e, in particolare, quelle:

§  non assegnate dalla delibera del CIPE n. 38 del 10 aprile 2015, che ha approvato l’elenco degli interventi eleggibili e assegnato le relative risorse;

§  nonché revocate in applicazione del comma 5 dell’art. 3 del D.L. n. 133/2104, oggetto di definanziamento o rimodulazione, totale o parziale, oppure costituenti economie maturate a conclusione degli interventi.

L'art. 3, comma 2, lettera c), ultimo capoverso del D.L. n. 133/2014 prevede tra gli  interventi da finanziare con D.M. delle infrastrutture, a  valere  sulle  risorse  del Fondo sblocca cantieri, istituito dall’art. 18, comma 1 del D.L. n. 69/2013 e successivamente incrementato dall’art. 3, commi 1 e 1-bis del D.L n. 133/2014,  le  opere  segnalate  dai  Comuni  alla Presidenza del Consiglio dei ministri dal 2 al 15 giugno  2014  o  le richieste inviate dai comuni al MIT, ai sensi dell'art. 18,  comma  9,  del  citato D.L. n. 69/2013, sul primo Programma “6000 Campanili”. Successivamente, il decreto  del MIT del 28  gennaio  2015 ha assegnato  alle  opere  di completamento segnalate dai Comuni, 200 milioni di euro, articolati in 20 milioni per il 2015, 15 milioni per il 2016, 100  milioni  per  il 2017 e 65 milioni per il 2018, che la delibera CIPE n. 38 del 10 aprile 2105 ha erogato per  complessivi  198,6 milioni euro in base alle richiese degli enti locali pervenute elencati negli allegati alle medesima delibera.

 

 

Il Fondo "Sport e periferie"

 

L’art. 15 del D.L. 185/2015 (L. 9/2016) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per essere poi trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, da qui, al CONI, il Fondo "Sport e periferie", dotandolo di complessivi € 100 mln nel triennio 2015-2017. Il Fondo è stato finalizzato a: ricognizione degli impianti sportivi esistenti su tutto il territorio nazionale; realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi destinati all'attività agonistica nazionale, localizzati in aree svantaggiate e zone periferiche urbane, e diffusione di attrezzature sportive nelle stesse aree; completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti, destinati all'attività agonistica nazionale e internazionale. Per la realizzazione degli interventi, ha previsto la presentazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, da parte del CONI, oltre che di un piano relativo ai primi interventi urgenti, di un piano pluriennale, rimodulabile entro il 28 febbraio di ogni anno, da approvare con DPCM.

Ulteriori risorse sono state destinate al Fondo sport e periferie dal riparto del Fondo per il finanziamento di investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito dall’art. 1, co. 140, della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017). Si tratta di € 15 mln per il 2017, € 40 mln per il 2018, € 30 mln per il 2019 e € 15 mln per il 2020.

A sua volta, l’art. 1, co. 362, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) ha autorizzato la spesa di € 10 mln annui dal 2018 da iscrivere in una apposita sezione del Fondo sport e periferie, prevedendo che tali risorse sono assegnate all’Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (e non al CONI).

Successivamente, con delibera n. 16 del 28 febbraio 2018 il CIPE ha assegnato € 250 mln provenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020 a un nuovo piano operativo Sport e Periferie. In particolare, il piano operativo ha indicato come soggetto attuatore l’Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.


 

Articolo 1, commi 641-644
(Ripartizione dei diritti audiovisivi del campionato italiano di calcio)

 


641.  All'articolo 26 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  al comma 1:

1)  alla lettera b), le parole: « una quota del 30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « una quota del 28 per cento »;

2)  alla lettera c), le parole: « una quota del 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « una quota del 22 per cento »;

b)  il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La quota di cui al comma 1, lettera b), è determinata sulla base dei seguenti criteri:

a) la classifica e i punti conseguiti nell'ultimo campionato;

b) i risultati conseguiti negli ultimi cinque campionati;

c) i risultati conseguiti a livello nazionale a partire dalla stagione sportiva 1946/1947»;

c)  il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. La quota di cui al comma 1, lettera c), è determinata sulla base dei seguenti criteri:

a) il pubblico di riferimento di ciascuna squadra, calcolato tenendo in considerazione il numero degli spettatori paganti che hanno assistito dal vivo alle gare casalinghe disputate negli ultimi tre campionati;

b) l'audience televisiva certificata;

c) i minuti giocati nel campionato di serie A da giocatori di età compresa tra quindici e ventitré anni, formati nei settori giovanili italiani e che siano tesserati da almeno trentasei mesi ininterrotti per la società presso la quale prestano l'attività sportiva, comprendendo nel computo eventuali periodi di cessione a titolo temporaneo a favore di altre società partecipanti ai campionati di serie A o di serie B o delle seconde squadre partecipanti al campionato di serie C »;

d)  dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. La quota prevista in base ai criteri di cui alla lettera c) del comma 3 non può essere inferiore al 5 per cento della quota complessiva del 22 per cento di cui al comma 1, lettera c). Essa spetta alle società presso le quali il giocatore sia stato tesserato in Italia dal compimento del sedicesimo anno di età, in proporzione alla durata del tesseramento presso ciascuna di esse »;

e)  il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinati:

a) le quote percentuali relative ai diversi criteri indicati al comma 1, lettere b) e c);

b) i criteri di ponderazione delle quote di cui al comma 2;

c) i criteri per la determinazione del pubblico di riferimento di ciascuna squadra, di cui al comma 3, lettera a), e dei minuti giocati dai giovani calciatori, di cui al comma 3, lettera c) ».

642.  Le disposizioni di cui al comma 641 acquistano efficacia a decorrere dalla stagione sportiva 2021/2022. Fino a tale decorrenza, le disposizioni dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, continuano ad applicarsi nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

643.  Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dal comma 4 dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, come sostituito dalla lettera e) del comma 641 del presente articolo, è adottato entro il 30 giugno 2019.

644.  A partire dalla stagione sportiva 2019/2020, possono accedere alla ripartizione delle risorse economiche e finanziarie assicurate dalla commercializzazione in forma centralizzata dei diritti audiovisivi sportivi relativi ai campionati italiani di calcio di serie A e B e alle altre competizioni organizzate, rispettivamente, dalla Lega di Serie A e dalla Lega di Serie B, dedotte le quote destinate alla mutualità generale, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, solo le società, quotate o non quotate, che per l'anno precedente abbiano sottoposto i propri bilanci alla revisione legale svolta da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili, la quale, limitatamente a tali incarichi, è soggetta alla vigilanza della Commissione nazionale per le società e la borsa. I suddetti incarichi hanno la durata di tre esercizi e non possono essere rinnovati o nuovamente conferiti se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione dei precedenti.


 

 

I commi 641-644 innovano la disciplina per la ripartizione delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi al campionato italiano di calcio.

In particolare, per la ripartizione delle risorse relative al campionato di serie A, a partire dalla stagione sportiva 2021/2022, riducono la quota relativa ai risultati sportivi conseguiti e aumentano quella calcolata sulla base del radicamento sociale. Ai fini della ripartizione di quest’ultima tra le società, aggiungono il criterio dei minuti giocati da giovani calciatori.

Inoltre, dispongono che, dalla stagione sportiva 2019/2020, l'accesso alla ripartizione delle risorse relative ai campionati di serie A e B ed altre competizioni organizzate dalla Lega di serie A e dalla Lega di Serie B è limitato alle società che nell’anno precedente hanno sottoposto a revisione legale i propri bilanci.

 

Nello specifico, il comma 641, al fine di modificare i criteri di ripartizione delle risorse relative al campionato di serie A, novella l’art. 26 del d.lgs. 9/2008.

 

L’art. 26 del d.lgs. 9/2008 – come modificato dall'art. 1, co. 352, lett. b), della L. 205/2017 – stabilisce che la ripartizione delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi al campionato di calcio di serie A – al netto delle quote destinate alla mutualità generale ai sensi dell’art. 22 del medesimo d.lgs.[20] – è effettuata in base ai seguenti criteri:

§  50% in parti uguali tra tutti i soggetti partecipanti al campionato di serie A;

§  30% in base ai risultati sportivi conseguiti (ovvero, più nello specifico: 15% sulla base della classifica e dei punti conseguiti nell’ultimo campionato; 10% sulla base dei risultati conseguiti negli ultimi cinque campionati; 5% sulla base dei risultati conseguiti a livello internazionale e nazionale a partire dalla stagione sportiva 1946/1947);

§  20% in base al “radicamento sociale” (ossia, sulla base del pubblico di riferimento di ciascuna squadra, tenendo in considerazione il numero di spettatori paganti che hanno assistito dal vivo alle gare casalinghe disputate negli ultimi tre campionati, nonché, in subordine, l’audience televisiva certificata).

I criteri di ponderazione delle quote relative ai risultati sportivi conseguiti, nonché i criteri di determinazione del pubblico di riferimento di ciascuna squadra sono stati specificati, come previsto dalla legge, con DPCM 1 marzo 2018.

 

Rispetto a tale quadro, ora:

§  si riduce (dal 30%) al 28% la quota parametrata ai risultati sportivi conseguiti. Con riferimento a tale quota, inoltre, fermi restando i criteri di riferimento costituiti dalla classifica e dai punti conseguiti nell’ultimo campionato, dai risultati conseguiti negli ultimi cinque campionati e da quelli conseguiti a livello nazionale a partire dalla stagione sportiva 1946/1947, si rimette la determinazione delle quote percentuali e dei criteri di ponderazione di ciascuno degli stessi criteri ad un DPCM (mentre, a legislazione previgente, le quote percentuali attribuite a ciascun criterio, come si è visto, erano determinate dalla legge);

§  si aumenta (dal 20%) al 22% la quota parametrata al “radicamento sociale”. Con riferimento a tale quota, inoltre, fermo restando il criterio del pubblico di riferimento di ciascuna squadra, calcolato tenendo in considerazione il numero di spettatori paganti che hanno assistito dal vivo alle gare casalinghe disputate negli ultimi tre campionati, si affianca allo stesso, su un piano non più subordinato, l’audience televisiva certificata.
Inoltre, si introduce anche il criterio dei minuti giocati nel campionato di serie A da giocatori fra 15 e 23 anni, formati nei settori giovanili italiani e che siano tesserati da almeno 36 mesi ininterrotti per la società presso la quale prestano l’attività sportiva. Nel computo sono compresi eventuali periodi di cessione a titolo temporaneo a favore di altre società partecipanti ai campionati di serie A o di serie B “ o delle seconde squadre partecipanti al campionato di serie C”.
Al riguardo, si ricorda che la Federazione italiana gioco calcio (Figc), al fine di adottare ulteriori misure per favorire la crescita e la formazione dei giovani calciatori, ha consentito alle società di Serie A, con delibera del Commissario Straordinario – resa nota con comunicato ufficiale n. 42 del 11 maggio 2018di partecipare al Campionato Serie C con Seconde squadre, formate da giovani calciatori[21].

Pertanto, la formulazione corretta sarebbe costituita da “ovvero ai campionati di serie C con seconde squadre”.

In tal caso, il D.P.C.M., oltre a determinare le quote percentuali e i criteri di ponderazione di ciascuno dei criteri, deve anche fissare i criteri per la determinazione del pubblico di riferimento di ciascuna squadra e dei minuti giocati dai giovani calciatori. Si stabilisce, però, fin d’ora, che la quota relativa ai minuti giocati dai giovani calciatori non può essere inferiore al 5% della quota parametrata al radicamento sociale e che essa spetta alle società presso le quali il giocatore sia stato tesserato in Italia a partire da 16 anni, in proporzione alla durata del tesseramento presso ciascuna.

 

Il comma 642 stabilisce che le previsioni del comma 641 acquistano efficacia dalla stagione sportiva 2021/2022. Fino ad allora, si applicano le disposizioni dell’art. 26 del d.lgs. 9/2008 nel testo previgente alla data di entrata in vigore della legge (v. ante).

 

Il comma 643 dispone che il D.P.C.M.previsto dal comma 641 è adottato entro il 30 giugno 2019.

 

Il comma 644 prevede che, a partire dalla stagione sportiva 2019-2020, possono accedere alla ripartizione delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi relativi ai campionati italiani di calcio di serie A e di serie B ed alle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale professionisti Serie A e dalla Lega Nazionale professionisti Serie B – al netto delle già citate quote destinate alla mutualità generale – unicamente le società – siano esse quotate o meno – che nell'anno precedente hanno sottoposto i propri bilanci alla revisione legale svolta da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili.

Al riguardo, precisa che tale società di revisione legale “limitatamente a tali incarichi, è soggetta alla vigilanza della Commissione nazionale per le società e la borsa”.

Sul punto, si evidenzia che, poiché, in base al combinato disposto degli artt. 16 e 22 del d.lgs. 39/2010, è già prevista la vigilanza della CONSOB sull’organizzazione e sull’attività dei revisori legali e delle società di revisione legale che hanno incarichi di revisione legale sugli enti di interesse pubblico – fra i quali vi sono le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell’Unione europea, ovvero le società quotate – l’intento della previsione in commento è stato quello di estendere la medesima vigilanza anche sulle società di revisione legale che hanno incarichi di revisione legale sulle società sportive non quotate, limitatamente a tali incarichi.

 

Infine, si precisa che gli incarichi hanno la durata di tre esercizi e non possono essere rinnovati o nuovamente conferiti se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione dei precedenti.


 

Articolo 1, commi 645 e 646
(Ulteriori disposizioni in materia di sport)

 


645.  L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 15 aprile 2003, n. 86, è incrementata di 450.000 euro annui a decorrere dal 2019.

646.  All'articolo 27-bis della tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, le parole: « e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI » sono sostituite dalle seguenti: « nonché dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI ».


 

 

Il comma 645 prevede, a decorrere dal 2019, il finanziamento di un assegno straordinario vitalizio, intitolato «Giulio Onesti», in favore di sportivi italiani particolarmente meritevoli e che versino in condizioni di grave disagio economico.

Il comma 646 estende l'esenzione dall'imposta di bollo anche agli atti posti in essere o richiesti dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal CONI.  

 

Il comma 645 prevede che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 86/2003 - recante istituzione dell'assegno «Giulio Onesti» in favore degli sportivi italiani che versino in condizione di grave disagio economico - sia incrementata nella misura di 450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019.

 

La legge n. 86/2003 prevede che agli sportivi italiani che nel corso della loro carriera agonistica hanno onorato la Patria, anche conseguendo un titolo di rilevanza internazionale in ambito dilettantistico o professionistico, possa essere attribuito un assegno straordinario vitalizio, intitolato «Giulio Onesti», qualora sia comprovato che versino in condizioni di grave disagio economico. L'importo dell'assegno straordinario vitalizio è commisurato alle esigenze dell'interessato e non può, in ogni caso, essere superiore a 15.000 euro annui. L'importo è assegnato, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previa comunicazione al Parlamento, ad un numero massimo di cinque sportivi, per ciascun anno, individuati da una commissione, istituita, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, presso il MIBAC ed è rivalutabile annualmente, sulla base della variazione, rilevata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo verificatasi nell'anno precedente. La concessione può essere revocata nell'ipotesi di condanna penale, divenuta irrevocabile, cui consegua l'interdizione dai pubblici uffici o qualora vengano meno le condizioni di grave disagio economico. L'assegno straordinario vitalizio non è computabile nel calcolo del reddito di coloro che ne usufruiscono, né ai fini fiscali, previdenziali o assistenziali, né in alcun altro caso in cui il reddito del soggetto assuma rilevanza.

Il comma in esame ridetermina l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, legge n. 68/2003, che è stata originariamente fissata nel limite di 75.000 euro per l'anno 2003, di 151.950 euro per l'anno 2004 e di 822.700 euro a decorrere dall'anno 2005.

 

Il comma 646 modifica l'articolo 27-bis della Tabella di cui all'Allegato B annesso al D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i., estendendo l'esenzione dall'imposta di bollo anche agli atti posti in essere o richiesti dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal CONI.

 

L'articolo 27-bis citato è stato originariamente inserito nella Tabella, allegato B, del DPR n. 642 del 1972 dall'articolo 17 del d. lgs. n. 460 del 1997 (contenente il riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) ed aveva un ambito soggettivo di applicazione limitato esclusivamente agli "Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).". Successivamente, l'articolo 90, comma 6, della legge n. 289 del 2002 ha ampliato la categoria dei soggetti beneficiari della esenzione de qua, facendovi rientrare, a decorrere dal 1°gennaio 2003, anche le "federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI". Da ultimo, il d.lgs. n. 117 del 2017 (Codice del terzo settore) ha riproposto, ampliandola sotto l'aspetto oggettivo, l'esenzione già prevista dall'articolo 27-bis della tabella B, allegata al DPR n. 642 del 1972. Ciò è avvenuto ad opera dell'articolo 82, che, al comma 5, stabilisce che "Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo". Il successivo articolo 102 dello stesso d.lgs. n. 117, che ha disposto l'abrogazione degli articoli da 10 a 29 del D.Lgs. n. 460 del 1997 (compresa, quindi, l'abrogazione della previsione di esenzione per le ONLUS di cui al citato articolo 17), non ha invece coinvolto nella predetta abrogazione l'esenzione dall'imposta di bollo prevista per gli atti posti in essere o richiesti dalle federazioni sportive e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, introdotta dall'articolo 90, comma 6, della legge n. 289 del 2002, che dunque è stata univocamente interpretata, in via di prassi amministrativa, come ancora pienamente operante. Sul punto, per ulteriori approfondimenti, cfr. la circolare delle Agenzia delle Entrate 1° agosto 2018, n. 18/E.


 

Articolo 1, commi 647-650
(Disposizioni in materia di giustizia sportiva)

 


647.  All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Sono in ogni caso riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ed alla competenza funzionale inderogabile del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche. Per le stesse controversie resta esclusa ogni competenza degli organi di giustizia sportiva, fatta salva la possibilità che lo statuto e i regolamenti del CONI e conseguentemente delle Federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, prevedano organi di giustizia dell'ordinamento sportivo che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del presente decreto decidono tali questioni anche nel merito ed in unico grado e le cui statuizioni, impugnabili ai sensi del precedente periodo, siano rese in via definitiva entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione dell'atto impugnato. Con lo spirare di tale termine il ricorso all'organo di giustizia sportiva si ha per respinto, l'eventuale decisione sopravvenuta di detto organo è priva di effetto e i soggetti interessati possono proporre, nei successivi trenta giorni, ricorso dinanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio ».

648.  Il CONI e le Federazioni sportive adeguano i propri statuti ai princìpi stabiliti dai commi da 647 a 649. Fatto salvo quanto previsto dal comma 647, capoverso, secondo e terzo periodo, le controversie pendenti dinanzi agli organi di giustizia sportiva aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche, possono essere riproposte dinanzi al tribunale amministrativo regionale nel termine di trenta giorni decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, con gli effetti previsti dall'articolo 11, comma 2, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Decorso tale termine la domanda non è più proponibile. Entro lo stesso termine possono essere impugnate in sede giurisdizionale le decisioni degli organi di giustizia sportiva pubblicate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge per le quali siano pendenti i termini di impugnazione.

649.  Al codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  all'articolo 119, comma 1, lettera a), dopo le parole: « servizi e forniture » sono inserite le seguenti: « nonché i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche, »;

b)  all'articolo 133, comma 1, dopo la lettera z-sexies) è aggiunta la seguente:

« z-septies) le controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche »;

c)  all'articolo 135, comma 1, dopo la lettera q-quinquies) è aggiunta la seguente:

« q-sexies) le controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche ».

650.  Le disposizioni di cui ai commi da 647 a 649 si applicano anche ai processi ed alle controversie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e dalla loro attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


 

 

I commi da 647 a 650 recano previsioni attinenti ad uno specifico ordine di controversie: quelle connesse a provvedimenti di ammissione o esclusione dalle competizioni delle società o associazioni sportive professionistiche o comunque incidenti sulla partecipazione a competizione professionistiche.

Riguardo a tali controversie, i commi in esame dispongono:

§  l'attribuzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;

§  l'esercizio di siffatta giurisdizione da parte unicamente del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma;

§  la 'sopravvivenza', rispetto a tale giudizio, di un previo giudizio sportivo, a tassativa condizione che la sua disciplina (da parte di statuto e regolamenti del CONI e delle Federazioni) risponda ad alcune stringenti condizioni: unicità di grado; decisione anche nel merito; definitività entro 30 giorni (dalla pubblicazione dell'atto impugnato);

§  l'applicazione al giudizio amministrativo sopra detto di un rito abbreviato;

§  l'applicazione di tale novero di disposizioni anche alle controversie in corso.

 

GIUSTIZIA SPORTIVA E GIUSTIZIA STATALE: UNA PREMESSA

 

L'attività sportiva, lo sport sono (implicitamente) ricompresi nell'ambito di tutela riconosciuto da un novero di disposizioni costituzionali, a cominciare da quelle relative alle formazioni sociali ove si svolge la personalità, al pieno sviluppo della persona umana, al diritto di associarsi liberamente (articoli 2, 3 e 18 della Costituzione).

Quale attività plurisoggettiva, lo sport concreta un ordinamento giuridico (secondo la prospettazione già di autorevole dottrina: Romano, Cesarini-Sforza, Giannini).

All'ordinamento giuridico sportivo, l'ordinamento statale italiano riconosce autonomia.

Non è però una autonomia 'originaria' (come invece le confessioni religiose). Dunque quell'ordinamento non è posto al riparo della disciplina statale.

Quest'ultima è, per una parte, di competenza legislativa concorrente di Stato e Regioni. Infatti l'"ordinamento sportivo" è menzionato (dopo la revisione del Titolo V della Costituzione realizzata nel 2001) tra le materie enumerate dall'articolo 117, terzo comma della Costituzione.

Per altra parte, la disciplina è riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Sono i profili attinenti a: "giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa" (articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione).

L'autonomia dell'ordinamento sportivo (oltre a doversi ritrarre innanzi all'emersione di una fattispecie penale, sulla quale non si dà giurisdizione domestica) non può infatti giungere fino a precludere, a colui che ne entri a far parte, il diritto costituzionalmente garantito di adire il giudice statale ogniqualvolta egli lamenti la lesione di diritti soggettivi e interessi legittimi.

I rapporti tra le due giustizie - sportiva e statale - sono stati per lungo tempo regolati da una sorta di jus receptum di matrice giurisprudenziale. La disciplina legislativa è infine giunta con il decreto-legge n. 220 del 2003.

Tuttora esso reca la disciplina di diritto positivo riguardo alla giurisdizione.

Il decreto-legge n. 220 - dopo aver affermato che la Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale (quale articolazione di quello sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico internazionale) - scandisce che i rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento più generale sono regolati in base al principio di autonomia, "salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo".

Il medesimo decreto-legge n. 220 determina là dove quella "rilevanza" non si abbia, e dunque vi sia giurisdizione sportiva. È per quanto attenga ai profili tecnici e disciplinari, dunque più strettamente legati al corretto e leale svolgimento dell'attività e competizione sportive.

Anche in tal caso, tuttavia, non è escluso che possa aversi una posizione soggettiva che riverberi in rilevante per l'ordinamento statale. Ma la sua tutela - sul cui contenuto è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 49 del 2011 - innanzi al giudice statale è ammessa (ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del decreto-legge n. 220) solo dopo aver adito gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo. L'espletamento dei diversi passaggi del processo sportivo è condizione di procedibilità dell'altro processo innanzi al giudice statale.

Questo, per l'ambito tecnico e disciplinare.

Fuori di esso, si ha riserva di giurisdizione statale.

Essa è innanzi al giudice ordinario, per le controversie relative ai rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti.

È innanzi al giudice amministrativo, per ogni altra controversia (avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive).

Permane la condizione di accesso data dal previo esaurimento dei diversi gradi della giustizia sportiva. Lì risiede quel che nel lessico giuridico della materia è definito 'vincolo di giustizia', il quale trova il suo strumento nelle clausole cosiddette 'compromissorie' (vale a dire disposizioni contenute negli statuti e nei regolamenti di ogni Federazione sportiva, le quali impongono agli aderenti e agli affiliati l'obbligo di accettare e rispettare le norme e i provvedimenti federali nonché, per le controversie insorte fra di essi, di adire esclusivamente gli organi della giustizia domestica)(1) .

Il processo innanzi al giudice amministrativo è disciplinato dal decreto-legislativo n. 104 del 2010, recante il "Codice del processo amministrativo".

Le disposizioni in esame incidono con alcune novelle sia sul decreto-legge n. 220 del 2003 sia sul decreto legislativo n. 104 del 2010.

 

Le norme introdotte trovano applicazione con riferimento ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche:

§  delle società sportive professionistiche, disciplinate dalla legge n. 91 del 1981 e, ai sensi dell'articolo 10 della legge medesima, costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata;

§  delle associazioni sportive professionistiche.

 

Ne restano invece esclusi i provvedimenti relativi alla partecipazione a competizioni delle società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 90 della legge n. 289 del 2002.

 

Il comma 647 integra l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 220 del 2003 al fine di introdurre apposita disposizione che riserva in ogni caso alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, le controversie relative a provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche.

Per le medesime controversie viene espressamente esclusa ogni competenza degli organi di giustizia sportiva. È previsione di tenore innovativo, che rovescia l'impostazione previgente secondo cui il processo sportivo ha carattere di pregiudizialità rispetto al processo non sportivo.

Da tale espressa esclusione prevista dalla disposizione viene fatta salva l'ipotesi in cui lo statuto e i regolamenti del CONI - e conseguentemente delle Federazioni sportive (disciplinate dagli artt. 15 e 16 del decreto legislativo n. 242 del 1999) - prevedano organi di giustizia dell'ordinamento sportivo che decidono le controversie in questione anche nel merito e in unico grado e le cui pronunce sono rese in via definitiva entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto impugnato.

 

La disposizione in esame specifica che le pronunce rese alle predette condizioni dagli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo sono "impugnabili ai sensi del precedente periodo".

La mancata pronuncia degli organi di giustizia sportiva entro il termine di 30 giorni dà luogo ai seguenti effetti: il ricorso è considerato respinto; decisioni eventualmente assunte successivamente sono prive di effetto; i soggetti interessati possono proporre ricorso al Tar del Lazio entro i 30 giorni successivi allo spirare del termine.

 

Il decreto legislativo n. 242 del 1999 (modificato dal decreto legislativo n. 15 del 2004) ha provveduto al riordino del CONI ai sensi dell'art. 11 della legge n. 59 del 1997 (successivamente l'art. 8 del decreto-legge n. 138 del 2002 ha costituito una società per azioni con la denominazione «CONI Servizi spa»).

In particolare l'articolo 15 - che reca disposizioni in materia di Federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate - ha statuito che le Federazioni sportive nazionali hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato, non perseguono fini di lucro e sono soggette, per quanto non espressamente previsto nel decreto legislativo n. 242, alla disciplina del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione.

Il successivo articolo 16 reca disciplina degli Statuti delle Federazioni sportive nazionali.

 

Il comma 648 dispone che il CONI e le Federazioni sportive adeguino i propri statuti ai principi stabiliti dai commi da 647 a 649.

Reca inoltre la seguente disposizione transitoria: le controversie pendenti aventi ad oggetto provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche, possono essere riproposte dinanzi al Tar nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, decorsi i quali la domanda non è più proponibile.

 

La disposizione pone in capo a società, associazioni, affiliati e tesserati (che già hanno adito gli organi di giustizia interna), i cui procedimenti risultino ancora pendenti, l'onere di adire il giudice amministrativo nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, termine scadente prima della conversione in legge del decreto medesimo.

 

In caso di riproposizione sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda (analogamente a quanto previsto dall'art. 11, comma 2, del codice del processo amministrativo per la fattispecie di riproposizione del processo innanzi al giudice indicato dal giudice amministrativo che declina la giurisdizione); entro il medesimo termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, possono essere impugnate in sede giurisdizionale le decisioni degli organi di giustizia sportiva pubblicate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge in esame, i cui termini di impugnazione risultino ancora pendenti.

 

Il comma 649:

 

§  alla lettera a), integra l'articolo 119, comma 1, lettera a), del codice del processo amministrativo (decreto legislativo n. 104 del 2010), al fine di estendere l'applicazione del rito abbreviato ai giudizi aventi ad oggetto le controversie relative a provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche.

 

L’applicazione ai giudizi in questione del rito abbreviato comporta, ai sensi del comma 2 dell'articolo 119, che siano dimezzati tutti i termini processuali ordinari (salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, nonché i termini per il ricorso in appello al Consiglio di Stato contro le ordinanze cautelari, di cui all'articolo 62, comma 1, del codice, e i termini espressamente disciplinati dal medesimo articolo 119).

Comporta altresì, ai sensi del successivo comma 4, in caso di estrema gravità ed urgenza, la possibilità di disporre le opportune misure cautelari.

 

§  alla lettera b), integra l'articolo 133, comma 1, del codice del processo amministrativo con l'aggiunta di una lettera z-septies), che attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche.

 

Si ricorda che, ai sensi della lettera z) del medesimo articolo 133, comma 1, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo "le controversie aventi ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservate agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ed escluse quelle inerenti i rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti".

 

§  alla lettera c), integra l'articolo 135, comma 1, del codice del processo amministrativo con l'aggiunta di una lettera q-sexies), che devolve alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, le controversie relative a provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche.

 

Il comma 650 dispone che le disposizioni di cui ai commi precedenti si applichino anche ai processi e alle controversie in corso alla data di entrata in vigore della legge in esame.

Prevede inoltre che dalle disposizioni in esame non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Conferisce infine mandato alle autorità interessate di provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Giustizia sportiva e statale nel decreto-legge n. 220 del 2003 (e nella giurisprudenza costituzionale)

 

Il decreto-legge n. 220 del 2003 (modificato dal codice del processo amministrativo) reca norme in materia di giustizia sportiva.

In attuazione del principio di autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale (art. 1), l'articolo 2 del decreto-legge n. 220 riserva all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni relative all'osservanza e all'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni, finalizzate a garantire il corretto svolgimento delle attività sportive (articolo 2, comma 1, lettera a)), nonché la disciplina delle questioni relative ai comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e all'irrogazione ed applicazione delle conseguenti sanzioni disciplinari (articolo 2, comma 1, lettera b)).

 

In tali materie, le società, le associazioni, gli affiliati e i tesserati hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle Federazioni sportive nazionali, gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo (art. 2, comma 2).

Il combinato disposto degli articoli 2 e 3 individua - con le parole della Corte costituzionale - "una triplice forma di tutela giustiziale" (Corte costituzionale, sentenza n. 49/2011):

 

§  "una prima forma, limitata ai rapporti di carattere patrimoniale tra società sportive, associazioni sportive, atleti (e tesserati), è demandata alla cognizione del giudice ordinario";

§   "una seconda, relativa ad alcune delle questioni aventi ad oggetto le materie di cui all'articolo 2, nella quale, in linea di principio, la tutela, stante la irrilevanza per l'ordinamento generale delle situazioni in ipotesi violate e dei rapporti che da esse possano sorgere, non è apprestata da organi dello Stato ma da organismi interni all'ordinamento stesso in cui le norme in questione sono state poste (e nel cui solo ambito esse, infatti, godono di pacifica rilevanza), secondo uno schema proprio della cosiddetta 'giustizia associativa'";

§  "l'ulteriore forma di tutela giustiziale ha il carattere dalla tendenziale residualità, in quanto è relativa a tutto ciò che per un verso non concerne i rapporti patrimoniali fra società, associazioni sportive, atleti (e tesserati) - demandati, come si è detto, al giudice ordinario - e, per altro verso, pur scaturendo da atti del CONI e delle Federazioni sportive, non rientra fra le materie che, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 220 del 2003, sono riservate - in quanto, come detto, non idonee a far sorgere posizioni soggettive rilevanti per l'ordinamento generale, ma solo per quello settoriale - all'esclusivo interesse degli organi della giustizia sportiva. Si tratta cioè (per riprendere la originaria formulazione legislativa) di «ogni altra controversia» che è «devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo»".

 

Sulle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) e comma 2, del decreto-legge n. 220 si è pronunciata la Corte costituzionale con la citata sentenza n. 49 del 2011, dichiarando non fondata la questione di legittimità in riferimento agli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione.

Nella pronuncia la Corte sottolinea, innanzitutto, che l'autonomia dell'ordinamento sportivo trova ampia tutela negli artt. 2 e 18 della Costituzione, considerato che le associazioni sportive sono tra le più diffuse «formazioni sociali dove [l'uomo] svolge la sua personalità» e che deve essere riconosciuto a tutti il diritto di associarsi liberamente per finalità sportive.

La Corte muove, quindi, dall'esame dei lavori preparatori del decreto-legge n. 220, osservando come - nella originaria versione del decreto-legge - "fra le materie che, essendo inserite al comma 1 dell'art. 2, potevano considerarsi sottratte alla cognizione del giudice statale, erano anche le questioni aventi ad oggetto l'ammissione e l'affiliazione alle federazioni di società, associazioni o singoli tesserati nonché quelle relative alla organizzazione e svolgimento delle attività agonistiche ed alla ammissione ad esse di squadre ed atleti".

La Corte prosegue: "la circostanza che, in sede di conversione del decreto-legge, il legislatore abbia espunto le lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 2, ove erano indicate le summenzionate materie, fa ritenere che su di esse vi sia la competenza esclusiva del giudice amministrativo allorché siano lesi diritti soggettivi od interessi legittimi".

Ne consegue che la possibilità di essere ammessi a svolgere attività agonistica disputando le gare ed i campionati organizzati dalle Federazioni sportive facenti capo al CONI "non è situazione che possa dirsi irrilevante per l'ordinamento giuridico generale e, come tale, non meritevole di tutela da parte di questo. Ciò in quanto è attraverso siffatta possibilità che trovano attuazione sia fondamentali diritti di libertà - fra tutti, sia quello di svolgimento della propria personalità, sia quello di associazione - che non meno significativi diritti connessi ai rapporti patrimoniali - ove si tenga conto della rilevanza economica che ha assunto il fenomeno sportivo, spesso praticato a livello professionistico ed organizzato su base imprenditoriale - tutti oggetto di considerazione anche a livello costituzionale".

Pertanto, per le controversie sui provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche (oggetto delle norme in esame) - nel sistema di giustizia sportiva delineato in precedenza dal decreto-legge n. 220 - trova applicazione il codice del processo amministrativo una volta "esauriti i gradi della giustizia sportiva" (art. 3, comma 1).

Vale ricordare come la Corte Costituzionale, nella citata sentenza n. 49 del 2011, abbia altresì specificato quale sia la tutela in tal caso approntata "qualora la situazione soggettiva abbia consistenza tale da assumere nell’ordinamento statale la configurazione di diritto soggettivo o di interesse legittimo, in base al ritenuto “diritto vivente” del giudice che, secondo la suddetta legge, ha la giurisdizione esclusiva in materia".

È tutela (esclusivamente) risarcitoria (per equivalente).

"In tali fattispecie deve, quindi, ritenersi che la esplicita esclusione della diretta giurisdizione sugli atti attraverso i quali sono state irrogate le sanzioni disciplinari – posta a tutela dell’autonomia dell’ordinamento sportivo – non consente che sia altresì esclusa la possibilità, per chi lamenti la lesione di una situazione soggettiva giuridicamente rilevante, di agire in giudizio per ottenere il conseguente risarcimento del danno".

"È sicuramente una forma di tutela, per equivalente, diversa rispetto a quella in via generale attribuita al giudice amministrativo (ed infatti si verte in materia di giurisdizione esclusiva), ma non può certo affermarsi che la mancanza di un giudizio di annullamento (che, oltretutto, difficilmente potrebbe produrre effetti ripristinatori, dato che in ogni caso interverrebbe dopo che sono stati esperiti tutti i rimedi interni alla giustizia sportiva, e che costituirebbe comunque, in questi casi meno gravi, una forma di intromissione non armonica rispetto all’affermato intendimento di tutelare l’ordinamento sportivo) venga a violare quanto previsto dall’art. 24 Cost.. Nell’ambito di quella forma di tutela che può essere definita come residuale viene, quindi, individuata, sulla base di una argomentata interpretazione della normativa che disciplina la materia, una diversificata modalità di tutela giurisdizionale".

 

La giustizia interna nell'ordinamento sportivo

 

Il sistema della giustizia sportiva - il quale muove entro l'autonomia dell'ordinamento sportiva - si articola in un doppio livello di giurisdizione.

Il primo è affidato all'autonomia giurisdizionale delle singole Federazioni; il secondo, esofederale, si svolge presso gli organi giudicanti presso il CONI.

Il giudice statale può conoscere delle questioni (purché esse abbiano "rilevanza" per l'ordinamento giuridico statale) solo dopo che siano stati esperiti i gradi interni della giustizia sportiva (profilo su cui viene ad incidere peraltro il decreto-legge in esame, riguardo all'ammissione od esclusione di società o associazioni sportive professioniste dalle competizioni).

Il giudizio interno alle Federazioni tiene fermo il doppio grado di giudizio di merito, ed ha diversa articolazione a seconda delle materie trattate.

Si ha il percorso: Giudice sportivo nazionale o giudici sportivi territoriali (in base alla dimensione nazionale o territoriale delle competizioni), indi la Corte sportiva di appello, per tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare la loro regolarità (ivi compresa quella degli impianti), l’omologazione dei relativi risultati, i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara (si tratta quindi della cd. giustizia tecnica, definita nel titolo II del Codice di giustizia sportiva del 2014, in base a tempi rapidi e massima informalità).

Si ha invece il percorso: Tribunale federale, indi Corte federale di appello, che hanno competenza residuale (in primo e secondo grado), su tutti i fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento innanzi ai giudici sportivi nazionali o territoriali. La competenza riguarda quindi le questioni disciplinari per fatti accaduti al di fuori dello svolgimento di gare, le questioni patrimoniali ed economiche (se non deferite, in base a norme dei singoli statuti, a collegi arbitrali) nonché, secondo un rito speciale di natura tipicamente impugnatoria, le questioni amministrative.

Riepilogando dunque, l'articolazione del sistema di giustizia interna alle Federazioni prevede due diversi percorsi, in relazione alle materie trattate, e, in ogni caso, con applicazione del doppio grado di giudizio di merito: a) il Giudice sportivo nazionale, i Giudici sportivi territoriali e la Corte sportiva di appello; b) il Tribunale federale e la Corte federale di appello.

Il Giudice sportivo nazionale e i Giudici sportivi territoriali pronunciano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza, sulle questioni connesse allo svolgimento delle gare.

La Corte sportiva di appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali.

Il Tribunale Federale giudica in prima istanza sui fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici sportivi nazionali o territoriali.

La Corte federale di appello giudica in seconda istanza sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale federale.

Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia (ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che abbiano comportato l’irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a 90 giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro) è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all’articolo 12-bis dello Statuto del Coni.

Il giudizio eso-federale è delineato dagli articoli 12 e seguenti dello Statuto del CONI, che istituisce presso il CONI, in piena autonomia e indipendenza, il Collegio di Garanzia dello Sport e la Procura Generale dello Sport.

Il Collegio di Garanzia dello Sport è organo di ultimo grado della giustizia sportiva, cui è demandata la cognizione delle controversie decise in via definitiva dagli organi di giustizia federale (ad esclusione di quelle in materia di doping, per le quali è istituito il Tribunale Nazionale Antidoping, e di quelle che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di minore rilevanza).

L'accesso al giudizio presso il Collegio di Garanzia è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto (nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti). Esso si configura dunque come il giudice 'di cassazione' della giustizia sportiva, quale giudice di mera legittimità.

Il Collegio di Garanzia giudica altresì le controversie ad esso devolute dalle disposizioni del Codice, nonché dagli Statuti e dai Regolamenti federali, sulla base di speciali regole procedurali definite d’intesa con il Coni.

In tali casi il giudizio può essere anche di merito e in unico grado.

La Procura generale dello Sport ha il compito di coordinare e vigilare le attività inquirenti e requirenti svolte dalle Procure federali.

A fini di maggiore terzietà, autonomia e indipendenza degli organi di giustizia (oltre che di controllo e di tutela dell’etica sportiva, è inoltre istituita una Commissione di garanzia con il compito, tra l'altro, di indicare alla Giunta Nazionale i nominativi dei membri che dovranno essere nominati negli organi di giustizia.

Al Consiglio Nazionale del CONI è affidato il compito di emanare il Codice di giustizia sportiva, che deve essere osservato dalle Federazioni sportive nazionali e dalle Discipline sportive associate.

Un nuovo Codice è stato emanato dal Consiglio Nazionale del CONI il 15 luglio 2014 (deliberazione n. 1518). Tra le sue previsioni innovative figura la dismissione dell'arbitrato quale meccanismo per la risoluzione delle controversie sportive.

Il Codice regola l’ordinamento e lo svolgimento dei procedimenti di giustizia dinanzi alle Federazioni sportive nazionali e alle Discipline sportive associate, nonché l’ordinamento e lo svolgimento dei procedimenti di giustizia dinanzi al Collegio di garanzia dello Sport e i rapporti tra le procure federali e la Procura generale dello Sport.

Tra i principi del processo sportivo viene posta la cooperazione dei giudici e delle parti per la realizzazione della ragionevole durata del processo, nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.

Articolo 1, comma 651
(Disposizioni in materia di titolarità dei diritti audiovisivi sportivi)

 


651.  All'articolo 18 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. I licenziatari che hanno stipulato contratti di licenza con gli organizzatori della competizione o con gli organizzatori degli eventi sono legittimati ad agire in giudizio nel caso di violazione dei diritti audiovisivi oggetto della licenza trasmessi o diffusi sulle reti di comunicazione e ad ottenere che sia vietato il proseguimento della violazione. Sussiste in ogni caso il litisconsorzio necessario con i soggetti di cui al comma 1.

1-ter. Il giudice, su istanza della parte legittimata ad agire ai sensi dei commi 1 e 1-bis, dispone misure idonee ad impedire la reiterazione delle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi, anche per l'intera durata della competizione e per ciascuno dei suoi eventi ».


 

 

Il comma 651 modifica la disciplina relativa alla legittimazione ad agire per la tutela dei diritti audiovisivi sportivi, prevedendo una specifica tutela per gli eventi sportivi live.

 

Più nel dettaglio la disposizione interviene sull'articolo 18 del decreto legislativo n. 9 del 2008, recante la disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi e relativa ripartizione delle risorse.

 

L'articolo 18, rubricato " legittimazione ad agire", nella sua formulazione vigente, stabilisce che la tutela dei diritti audiovisivi spetta al solo organizzatore della competizione, fatta salva la legittimazione ad agire degli organizzatori dei singoli eventi in relazione ai diritti secondari oggetto di autonome iniziative commerciali da parte di costoro.

 

La disposizione in esame aggiunge due ulteriori commi all'articolo 18, legittimando anche i licenziatari ad agire in giudizio per ottenere da parte del giudice la cessazione delle violazioni, che può essere disposta anche tramite apposita inibitoria che può estendersi a tutto il campionato o evento sportivo.

 

In particolare, in base al nuovo comma 2 dell'articolo 18, i licenziatari che hanno stipulato contratti di licenza con gli organizzatori della competizione o con gli organizzatori degli eventi sono legittimati ad agire in giudizio nel caso di violazione dei diritti audiovisivi oggetto della licenza trasmessi o diffusi sulle reti di comunicazione ed ottenere che sia vietato il proseguimento della violazione. Sussiste in ogni caso il litisconsorzio necessario con i soggetti di cui al comma 1 (vedi supra). Il nuovo comma 3 dell'articolo 18 prevede che il giudice, su istanza della parte legittimata ad agire, dispone misure idonee ad impedire la reiterazione delle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi, anche per l'intera durata della competizione e per ciascuno dei suoi eventi.

 

In proposito è opportuno ricordare che, nell'ambito di più ampie misure per la lotta alla pirateria, l'articolo 2 della legge n. 167 del 2017 (legge europea 2017) ha attribuito all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il potere di adottare provvedimenti cautelari per la tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi. Tale articolo ha inoltre attribuito alla medesima Autorità il potere di disciplinare con proprio regolamento la procedura per l'adozione del provvedimento cautelare e per la proposizione e la decisione del reclamo contro di esso nonché l'individuazione delle misure idonee volte ad impedire la reiterazione di violazioni già accertate.

Articolo 1, comma 652
(Incremento del contributo al programma Special Olympics Italia)

 


652.  Dopo il comma 407 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è inserito il seguente:

« 407-bis. Al fine di favorire la realizzazione dei progetti di integrazione di cui al comma 407 e lo sviluppo dei predetti progetti in tutto il territorio nazionale, la quota del contributo per l'attuazione del programma internazionale di allenamento sportivo e competizioni atletiche per le persone, ragazzi e adulti, “Special Olympics Italia”, è incrementata di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 ».


 

 

Il comma 652, incrementa di € 0,3 mln annui per il 2019, 2020 e 2021 il contributo per l'attuazione del programma internazionale di allenamento sportivo e competizioni atletiche “Special Olympics Italia”, destinato a soggetti con disabilità intellettiva.

 

L’incremento è finalizzato a favorire la realizzazione e lo sviluppo in tutto il territorio nazionale dei progetti di integrazione di cui al co. 407 dell’art. 1 della L. 208/2015, che aveva destinato al suddetto programma € 0,5 mln annui a decorrere dal 2016, a valere sulle risorse attribuite al Comitato italiano paralimpico (CIP). Infatti, le risorse destinate al CIP erano state contestualmente incrementate del medesimo importo dal co. 408 dello stesso art. 1.

 

A tal fine, introduce nel citato art. 1 della L. 208/2015 il comma 407-bis.

 

Nel sito dedicato è evidenziato che Special Olympics – programma internazionale di allenamento sportivo e competizioni atletiche per ragazzi ed adulti con disabilità intellettiva – è nato nel 1968 negli Stati Uniti (in particolare, i primi Giochi Internazionali Special Olympics si sono tenuti a Chicago nel luglio 1968) e che in un protocollo d’intesa firmato il 15 febbraio 1988 la Commissione Olimpica Internazionale ha ratificato una convenzione nella quale ha riconosciuto ufficialmente Special Olympics ed ha accettato di collaborare con esso come rappresentante degli interessi degli atleti con disabilità intellettiva.

In base allo statuto, Special Olympics Italia è un’associazione sportiva dilettantistica che non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Le attività dell’associazione e le relative iniziative di formazione si svolgono in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato internazionale olimpico e del CONI – che la riconosce quale associazione benemerita – e nel rispetto delle competenze che la legge attribuisce al CIP.

Sempre nel sito dedicato, si legge che Special Olympics e CIP sono “organizzazioni separate e distinte. Diverse le premesse, diversa la filosofia che muove le due organizzazioni. Mentre il Comitato Paralimpico opera coerentemente con i criteri dei Giochi Olimpici con gare competitive riservate ai migliori, Special Olympics ovunque nel mondo e ad ogni livello (locale, nazionale ed internazionale), è un Programma educativo, che propone ed organizza allenamenti ed eventi solo per persone con disabilità intellettiva e per ogni livello di abilità”.


 

Articolo 1, comma 653
(Mutui con finalità sportive)

 


653.  Le risorse del fondo di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, sono incrementate, per la concessione di contributi in conto interessi sui mutui per finalità sportive, nella misura di euro 12.829.176,71 nell'anno 2019, a valere sulle disponibilità iscritte nel bilancio dell'Istituto per il credito sportivo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 17 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2005.


 

 

Il comma 653 incrementa le risorse del fondo per la concessione di contributi in conto interessi sui mutui per finalità sportive nella misura di 12.829.176,71 di euro nell’anno 2019, a valere sulle disponibilità iscritte nel bilancio dell’Istituto per il credito sportivo.

 

L’articolo 5 della legge n. 1295 del 1957, che ha istituito l'Istituto per il credito sportivo, stabilisce che l’Istituto può concedere contributi per interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende di credito e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalità istituzionali, con le disponibilità di un fondo speciale costituito presso l'Istituto medesimo.

 

La norma in commento rifinanzia detto fondo con le risorse derivanti dalle disposizioni del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 17 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2005, il quale reca criteri e modalità per la ripartizione e l'assegnazione delle risorse attribuite all'Istituto per il credito sportivo, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 367 del 2003.

 

Tale articolo ha previsto la destinazione all'Istituto per il credito sportivo delle risorse derivanti dalle imposte sulle giocate dei concorsi pronostici (ai sensi dell’art. 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412), ai fini della concessione di contributi ovvero di finanziamenti in conto capitale per la realizzazione o la ristrutturazione di infrastrutture destinate a ospitare, con carattere di continuità, attività o eventi sportivi di rilevanza nazionale o internazionale.

 

L'Istituto per il Credito Sportivo, istituito con legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è una banca pubblica (articolo 151 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), ente  di diritto pubblico con gestione autonoma. L'Istituto opera nel settore del credito per lo sport e per le attività culturali. Esercita l'attività bancaria e fornisce finanziamenti, in primo luogo, per la costruzione di impianti sportivi. L'Istituto può finanziare ogni altra attività e investimento connessi al settore dello sport e dei beni e delle attività culturali.

Ai sensi dello Statuto, approvato il 24 gennaio 2014 e registrato alla Corte dei Conti il 17 marzo 2014, nel settore del credito per lo sport e per le attività culturali, l’Istituto esercita in via diretta o indiretta, nei limiti di legge:

(a) l’attività bancaria, raccogliendo risparmio tra il pubblico sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma ed esercitando il credito, sotto qualsiasi forma. Esercita ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna di essa. Rientrano pertanto nell’ambito delle attività proprie dell’Istituto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il credito per:

(i) la costruzione, l'ampliamento, l'attrezzatura e il miglioramento di impianti sportivi e/o strumentali all’attività sportiva, ivi compresa l’acquisizione delle relative aree;

(ii) l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive o strumentali a queste;

(iii) la promozione della cultura sportiva;

(iv) la gestione degli impianti sportivi e/o dell’attività sportiva e la realizzazione di eventi sportivi;

(v) il finanziamento di iniziative di sostegno e sviluppo delle attività culturali;

(vi) l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e il miglioramento di luoghi e immobili destinati ad attività culturali o strumentali ad essa.

L’Istituto, inoltre,  può finanziare ogni altra attività e investimento connessi al settore dello sport e dei beni e delle attività culturali, nonché svolgere servizio di tesoreria a favore di soggetti, pubblici e privati, che operino nel settore dello sport, dei beni e delle attività culturali, ovvero di altri soggetti pubblici.

L’Istituto può, nei limiti consentiti dall’ordinamento, costituire imprese o assumere partecipazioni al capitale di imprese strumentali alla propria attività od operanti nei predetti settori.


 

Articolo 1, commi 654-656
(Interventi per favorire lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali)

 


654.  Al fine di favorire la crescita demografica, una quota del 50 per cento dei terreni di cui all'articolo 66, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e una quota del 50 per cento dei terreni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono concesse gratuitamente, per un periodo non inferiore a venti anni, ai nuclei familiari con tre o più figli, almeno uno dei quali sia nato negli anni 2019, 2020 e 2021, ovvero a società costituite da giovani imprenditori agricoli che riservano ai predetti nuclei familiari una quota societaria almeno pari al 30 per cento. Per lo sviluppo aziendale, i predetti soggetti possono accedere prioritariamente alle agevolazioni di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.

655.  Ai nuclei familiari che accedono alle misure del comma 654 è concesso, a richiesta, un mutuo di importo fino a 200.000 euro per la durata di venti anni, a un tasso di interesse pari a zero, per l'acquisto della prima casa in prossimità del terreno assegnato. Per l'attuazione del presente comma, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituito un fondo rotativo con una dotazione finanziaria iniziale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 15 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale presso la tesoreria dello Stato.

656.  Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la famiglia e le disabilità e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione dei commi 654 e 655.


 

 

Il comma 654 prevede l’assegnazione a titolo gratuito di una quota dei terreni agricoli già destinati all’alienazione, alla locazione o, nelle sole regioni del Meridione, alla concessione a favore dei nuclei familiari con tre o più figli, almeno uno dei quali sia nato negli anni 2019, 2020 o 2021, o alle società costituite da giovani imprenditori agricoli che riservano una quota del 30 per cento della società agli stessi nuclei familiari. Questi potranno, ai sensi del comma 655, richiedere un mutuo fino a 200.000 euro, senza interessi, per l’acquisto della prima casa che dovrà essere ubicata in prossimità del terreno assegnato. Il comma 656 rinvia ad un decreto ministeriale la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione della misura.

 

Nel dettaglio, il comma 654 prevede che siano concessi gratuitamente per un periodo non inferiore a 20 anni:

§  il 50 per cento dei terreni demaniali agricoli o a vocazione agricola di cui all’art. 66, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1;

La norma richiamata prevede che vengano locati o alienati i terreni agricoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici nazionali. In caso di vendita, il diritto di prelazione è riconosciuto prioritariamente agli eventuali conduttori e ai giovani imprenditori agricoli. Una quota minima del 20 per cento è riservata alla locazione, con preferenza per l’imprenditoria giovanile agricola.

Con il decreto ministeriale 20 maggio 2014 si è provveduto all’individuazione dei terreni in esame. Si tratta di: 2.480 ettari di terreni appartenenti al Demanio dello Stato; 2.148 ettari di terre in uso all’allora Corpo Forestale dello Stato; 882 ettari di terreni di proprietà del Centro per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (C.R.A.)

 

§  il 50 per cento delle terre ubicate nelle regioni del Meridione ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91.

 

In questo caso si tratta della norma che ha individuato in via sperimentale una procedura per la valorizzazione dei terreni abbandonati o incolti ubicati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Si tratta in particolare: di terreni agricoli sui quali non sia stata esercitata l’attività agricola minima da almeno dieci anni; i terreni oggetti di rimboschimento artificiale o in cui sono insediate formazioni arbustive ed arboree, ad esclusione di quelli considerati bosco; le aree edificate ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico-ricettivo e le relative unità immobiliari che risultino in stato di abbandono da almeno quindici anni. I predetti beni immobili possono essere, quindi, dati in concessione, per un periodo non superiore a nove anni, a soggetti con un’età compresa tra i 18 e i 40 anni, previa presentazione di un progetto volto alla valorizzazione e all’utilizzo del bene. Il beneficiario è tenuto a corrispondere al comune un canone d’uso indicizzato. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (3 febbraio 2018), i comuni delle predette regioni sono stati chiamati ad effettuare una ricognizione complessiva dei terreni e dei beni di cui sono titolari. Entro i successivi 30 giorni avrebbero dovuto pubblicare l’elenco dei beni censiti, tra i quali possono rientrare anche i beni immobili privati. Entro novanta giorni dal 3 febbraio 2018 gli stessi comuni erano chiamati a trasmettere alle regioni l’elenco dei beni censiti ed assegnati, ai fini dell’inserimento nella Banca delle terre agricole.

 

I terreni in esame saranno assegnati:

§  ai nuclei familiari con tre o più figli, almeno uno dei quali sia nato negli anni 2019, 2020 o 2021;

§  a società costituite da giovani imprenditori agricoli che riservano una quota pari al 30 per cento ai suddetti nuclei familiari.

 

Si ricorda, inoltre, che l’art. 16 della legge 28 luglio 2016, n. 154 ha istituito, presso l'ISMEA, la Banca delle terre agricole” - di seguito denominata «Banca» o «BTA» - al fine di costituire un inventario completo della domanda e dell'offerta dei terreni agricoli che si rendono disponibili, anche a seguito di abbandono dell'attività produttiva e di prepensionamenti.

La Banca è alimentata sia con i terreni derivanti dalle operazioni fondiarie realizzate da ISMEA, sia con i terreni appartenenti a Regioni, Province autonome o altri soggetti pubblici, anche non territoriali, che intendano vendere, per il tramite della Banca, i propri terreni, previa sottoscrizione di specifici accordi con l’Istituto.

Ai sensi dell’art. 13, comma 4 quater, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, alla vendita dei terreni da parte di ISMEA non si applica la prelazione agraria.

Si tratta di terreni sui quali di norma è attiva un’attività di impresa agricola. Si tratta di circa 7.707 ettari di cui è titolare l’ISMEA.

Rientrano nel campo di applicazione della procedura di vendita attraverso la Banca i terreni per i quali: a) è stata pronunciata una sentenza di risoluzione contrattuale, passata in giudicato; b) è stata annotata l’attestazione di inadempimento contrattuale; c) è stato stipulato un atto di risoluzione consensuale su istanza motivata dell’assegnatario; è intervenuto un provvedimento definitivo di revoca/decadenza dalle agevolazioni.

 

I soggetti così individuati potranno accedere prioritariamente ai benefici di cui al Capo III del Titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.185.

 

Il suddetto Capo III reca misure in favore dello sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale e prevede che alle imprese, in qualsiasi forma costituite, che subentrino nella conduzione di un'intera azienda possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni, comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile. Nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ai medesimi soggetti può essere concesso, in alternativa ai mutui agevolati, un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile nonché mutui agevolati, a un tasso pari a zero, di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile. Le iniziative finanziabili sono quelle che prevedono investimenti non superiori a euro 1.500.000 nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

 

Il comma 655 prevede che i nuclei familiari beneficiari delle misure di cui al comma 1 possono richiedere un mutuo fino a 200.000 euro, senza interessi, per l’acquisto della “prima casa” che deve essere ubicata in prossimità del terreno assegnato. Per la copertura del relativo onere è istituito un Fondo rotativo, con una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per il 2019 e 15 milioni di euro per il 2020.

Il comma 656 rinvia a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro per la famiglia e la disabilità e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione della misura prevista.


 

Articolo 1, commi 657, 660 e 661
(Xylella fastidiosa)

 


657.  All'articolo 23-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , o agli interventi di cui al comma 126 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ».

660.  Al comma 1-ter dell'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: « è incrementato di 1 milione di euro, per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2018, di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 2 milioni di euro per l'anno 2021 ».

661.  Al fine di favorire la rigenerazione dell'agricoltura dei territori colpiti dal batterio Xylella, le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 ottobre 2014, « Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e criteri direttivi per il loro censimento », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 18 novembre 2014, non si applicano agli ulivi che insistono nelle zone di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2018/927 della Commissione, del 27 giugno 2018.


 

 

Il comma 657 prevede che il finanziamento di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, previsto dalla legge di bilancio 2018 per il reimpianto con piante tolleranti o resistenti al batterio Xylella fastidiosa, sia destinato anche al rifinanziamento dei contratti di distretto per la realizzazione di un programma di rigenerazione dell’agricoltura nei territori colpiti dal batterio, da attuarsi anche attraverso il recupero di colture storiche di qualità. Il comma 660 dispone, poi, un incremento di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, rispetto allo stanziamento di 1 milione di euro già previsto a legislazione vigente, e un nuovo finanziamento, per il 2021, di 2 milioni di euro del Fondo per i prodotti cerealicoli, olivicoli e lattiero-caseari, per le medesime finalità di cui sopra. Con il comma 661, si prevede, infine, che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 9 del decreto ministeriale 23 ottobre 2014, relative agli alberi monumentali, non si applichino agli ulivi che insistono nelle zone interessate dalla decisione (UE) n. 2018/927.

 

In particolare, il comma 657, novella il comma 1-ter dell’art. 23-bis del decreto-legge n. 113 del 2016 (convertito dalla legge n. 146 del 2016) che ha istituito il Fondo per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità dei prodotti cerealicoli e lattiero-caseari.

 

Si ricorda che legge di bilancio 2018 (art. 1, comma 128, della legge n. 205 del 2017) ha esteso - aggiungendo i commi 1-bis e 1-ter all’articolo 23-bis del d.l. 113/2016 - l’ambito di operatività del Fondo al settore olivicolo nelle aree colpite dal batterio Xylella fastidiosa, prevedendo un incremento di 1 milione di euro dello stesso Fondo, per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, da destinare al reimpianto con piante tolleranti o resistenti al batterio nella zona infetta sottoposta a misure di contenimento, ad eccezione dell’area di 20 chilometri adiacente alla cosiddetta zona cuscinetto.

 

La relazione tecnica e la relazione illustrativa annesse al disegno di legge originario avevano rilevato che la misura di reimpianto risultava di difficile attuazione, a causa della sovrapposizione con un analogo intervento attivato dalla Regione Puglia attraverso il proprio Programma di sviluppo rurale.

Per tale motivo, la novella introdotta dal comma 657 prevede che le risorse disposte dal citato comma 1-ter dell’art. 23-bis del d.l. 113/2016, pari a 1 milione di euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, possano finanziare anche gli interventi previsti dall’art. 1, comma 126 della citata legge di bilancio 2018.

La suddetta disposizione prevede che, al fine di realizzare un programma di rigenerazione dell’agricoltura nei territori colpiti dal batterio della Xylella fastidiosa, anche attraverso il recupero di colture storiche di qualità, si finanzino i contratti di distretto per la rigenerazione dei territori danneggiati dal batterio. A tal fine, venivano già - dallo stesso comma 126 dell’art. 1 della legge di bilancio 2018 - stanziati 1 milione di euro per il 2018, 2 milioni di euro per il 2019 e 2 milioni di euro per il 2020.

 

Il comma 660, poi, tramite un’altra novella all’art. 23-bis comma 1-ter del decreto-legge n. 113 del 2016, dispone un incremento di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e un nuovo finanziamento per il 2021 di 2 milioni di euro al suddetto Fondo, da destinare alle finalità legate al reimpianto con piante tolleranti alla Xylella fastidiosa e al finanziamento di contratti di distretto per la rigenerazione dei territori colpiti.

 

Con riguardo ai danni prodotti dal batterio della Xylella fastidiosa, si ricorda che la legge di bilancio 2018, oltre a disporre le misure sopra indicate, previste all’art. 1, commi 126 e 128, ha disposto, al comma 127, il rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004, di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, a favore delle imprese colpite dallo stesso.

Si rammenta, infine, che la XIII Commissione Agricoltura della Camera ha svolto un’indagine conoscitiva sull’emergenza legata alla diffusione della Xylella fastidiosa nella regione Puglia.

 

Il comma 661, infine,  prevede che agli ulivi che insistono nella zona di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2018/927 non siano applicabili le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 9 del decreto ministeriale 23 ottobre 2014, recante “Istituzione dell’elenco degli alberi monumentali d’Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento”.

 

Le disposizioni richiamate (art. 9, commi 1 e 2) prevedono che:

- l'abbattimento e le modifiche della chioma e dell'apparato radicale sono realizzabili, dietro specifica autorizzazione comunale, solo per casi motivati e improcrastinabili per i quali risulta accertata l'impossibilità di adottare soluzioni alternative, previo parere vincolante del Corpo forestale dello Stato, che si può avvalere della consulenza dei Servizi fitosanitari regionali. I comuni comunicano alla regione gli atti autorizzativi emanati per l'abbattimento o modifica degli esemplari. Nell'eventualità in cui si rilevi un pericolo imminente per la pubblica incolumità e la sicurezza urbana, l'Amministrazione comunale provvede tempestivamente agli interventi necessari a prevenire e a eliminare il pericolo, dandone immediata comunicazione al Corpo forestale dello Stato, e predispone, ad intervento concluso, una relazione tecnica descrittiva della situazione e delle motivazioni che hanno determinato l'intervento (comma 1);

- per gli elementi arborei che risultano sottoposti a provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico o per i quali risulti già pubblicata la proposta di dichiarazione deve essere richiesta, altresì, l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 della suddetta normativa (comma 2).

 

Quanto alla decisione di esecuzione (UE) 2018/927 del 27 giugno 2018, si tratta del provvedimento che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 (relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione del batterio de quo), con il quale l’Unione europea ha individuato le aree da considerarsi comprese nella zona infetta in Italia.


 

Articolo 1, commi 658 e 659
(Fondo di garanzia prima casa
e Cassa Depositi e Prestiti)

 


658.  Al fine di rafforzare l'operatività e l'efficacia del Sistema nazionale di garanzia, di cui al comma 48 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con particolare riferimento al Fondo di garanzia per la prima casa, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in merito al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, alla lettera c) del citato comma 48 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  al quinto periodo, dopo le parole: « versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici » sono aggiunte le seguenti: « ovvero con l'intervento della Cassa depositi e prestiti Spa, anche a valere su risorse di soggetti terzi e anche al fine di incrementare la misura massima della garanzia del Fondo »;

b)  al sesto periodo, dopo le parole: « entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del Fondo, » sono inserite le seguenti: « comprese le condizioni alle quali è subordinato il mantenimento dell'efficacia della garanzia del Fondo in caso di cessione del mutuo, ».

659.  All'articolo 5, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  le parole: « nonché investimenti » sono sostituite dalle seguenti: « , gli investimenti »;

b)  le parole: « e efficientamento energetico » sono sostituite dalle seguenti: « , efficientamento energetico e promozione dello sviluppo sostenibile »;

c)  dopo le parole: « green economy, » sono inserite le seguenti: « nonché le iniziative per la crescita, anche per aggregazione, delle imprese, in Italia e all'estero, ».


 

 

I commi 658 e 659 sono volti a incrementare la dotazione del Fondo di garanzia per la prima casa mediante l’intervento di Cassa depositi e prestiti (CDP), anche a valere su risorse di soggetti terzi e anche al fine di  innalzare la misura massima di garanzia del Fondo, affidando a norme di rango secondario il compito di disciplinare le condizioni di mantenimento della garanzia del Fondo nel caso di cessione dei mutui. Si chiarisce, inoltre, che CDP può finanziare investimenti in molteplici settori, a prescindere dal finanziamento di opere, impianti, reti e dotazioni destinati a iniziative di pubblica utilità, nonché vengono ampliate le finalità dei predetti investimenti, introducendo la promozione dello sviluppo sostenibile e le iniziative per la crescita delle imprese.

 

Più in dettaglio le norme in esame (comma 658), per rafforzare l’operatività e l’efficacia del Sistema nazionale di garanzia, istituito dalla legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 48 della legge 27 dicembre 2013, n. 147), con particolare riferimento al Fondo di garanzia per la prima casa, dispongono che detto Fondo possa essere alimentato, oltre che mediante il versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici, con l’intervento della Cassa depositi e prestiti S.p.A., anche a valere su risorse di soggetti terzi e al fine di incrementare la misura massima della garanzia del Fondo.

Si prevede inoltre che le norme di rango secondario di attuazione del Fondo stabiliscano le condizioni alle quali è subordinato il mantenimento dell’efficacia della garanzia del Fondo, in caso di cessione del mutuo.

 

La richiamata legge di stabilità 2014, nell’ambito di un complessivo riordino del sostegno pubblico al credito a imprese e famiglie, ha istituito e disciplinato, al comma 48 sopra richiamato, il Fondo di garanzia per i mutui per la prima casa. Il Fondo è costituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze ed è gestito da Consap Spa: la disciplina attuativa è dettata dal Decreto interministeriale del 31 luglio 2014.

Il Fondo concede garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari, nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti connessi all'acquisto e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con priorità per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, da parte dei conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dei giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico. Gli interventi del Fondo di garanzia per la prima casa sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.  In tale Fondo è confluito il Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, disciplinato dall'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

Con il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’economia e delle finanze e l’ABI, siglato l’8 settembre 2014, sono state disciplinate le modalità di adesione all’iniziativa da parte delle banche e degli intermediari finanziari.

 

Per espressa menzione della norma, le modifiche in esame sono attuate in coerenza con quanto previsto dall’articolo 9 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 in merito al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese; la predetta disposizione ha infatti introdotto CDP tra i soggetti che possono incrementare la dotazione del Fondo di garanzia PMI.

 

Il MEF ha fornito notizie sull’operatività del Fondo prima casa in un comunicato stampa di aprile 2018: a marzo 2018 i mutui ipotecari effettivamente accesi ricorrendo alle garanzie dello Stato – che hanno sostituito, in molti casi, le ulteriori garanzie da parte di familiari o altri soggetti terzi –risultavano 40.432 per un valore pari a 4,5 miliardi di euro.

 

Il comma 659 modifica la disciplina (articolo 5, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269) che riguarda gli interventi di finanziamento di Cassa Depositi e Prestiti, svolti in qualsiasi forma.

In particolare, con una prima modifica si chiarisce che CDP può finanziare investimenti in molteplici settori, a prescindere dal finanziamento di opere, impianti, reti e dotazioni destinati a iniziative di pubblica utilità.

Nel testo previgente della norma, CDP finanzia opere, gli impianti, le reti e le dotazioni “destinati a iniziative di pubblica utilità nonché investimenti” finalizzati a ricerca, sviluppo, innovazione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

Con una seconda modifica, vengono ampliati i settori di intervento di CDP, inserendovi la promozione dello sviluppo sostenibile e le iniziative per la crescita, anche per aggregazione, delle imprese, in Italia e all’estero.

Con le modifiche apportate, pertanto, la CDP può finanziare, sotto qualsiasi forma: le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni destinati a iniziative di pubblica utilità, gli investimenti finalizzati a ricerca, sviluppo, innovazione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, anche in funzione di promozione del turismo, ambiente, efficientamento energetico e promozione dello sviluppo sostenibile, anche con riferimento a quelle interessanti i territori montani e rurali per investimenti nel campo della green economy, nonché le iniziative per la crescita, anche per aggregazione, delle imprese, in Italia e all'estero, in via preferenziale in cofinanziamento con enti creditizi e comunque, utilizzando fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, senza garanzia dello Stato e con preclusione della raccolta di fondi a vista.

 

Cassa depositi e prestiti (CDP) è una società per azioni a controllo pubblico statale, trasformata in S.p.A. dal D.L. n. 269/2003. Pertanto, CDP non è ricompresa nel perimetro delle pubbliche amministrazioni. Attualmente il capitale sociale è di circa 4 miliardi di euro. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze detiene l'82,77% del capitale, mentre il 15,9% è posseduto da un gruppo di Fondazioni di origine bancaria ed il restante 1,3% è costituito da azioni proprie. Qui il prospetto aggiornato delle partecipazioni azionarie in CDP. Il Consiglio di amministrazione è composto da nove membri; per la cd. gestione separata, esso è integrato da rappresentanti del MEF e delle autonomie territoriali, nonché da un magistrato della Corte dei Conti. Il CDA si è insediato il 13 luglio 2015 e ha approvato il 17 dicembre 2015 il Piano industriale di Gruppo, L’ultima Relazione è stata presentata dal MEF il 26 luglio 2017.

CDP opera in gestione separata con garanzia dello Stato motivata dalla valenza sociale ed economica della raccolta tramite il risparmio postale, definita dal D.M. economia e finanze 6 ottobre 2004 come servizio di interesse economico generale, per investimenti pubblici e programmi di sostegno dell’economia, via via ampliati nel tempo. Al riguardo la Corte dei conti, nell’ultima Relazione presentata il 27 febbraio 2018 sull’esercizio 2016, pur riconoscendo che a fronte di una importante richiesta di interventi straordinari CDP ha corrisposto in maniera positiva alle istanze dei propri interlocutori istituzionali, ha sottolineato che l'utilizzo di capitali di CDP rappresenta un tema delicato, soprattutto in relazione alla possibilità che si crei una potenziale contraddizione tra gli obiettivi di redditività degli investimenti e le finalità generali di politica economica.

La Commissione di vigilanza ha svolto una serie di indagini conoscitive su alcuni settori in cui opera la CDP (vedi la relazione sulla gestione separata ed evoluzione del risparmio postale, e quella sul ruolo di CDP per lo sviluppo infrastrutturale del Paese).


 

Articolo 1, commi 662-664
(Istituzione di un fondo per la gestione e la manutenzione delle foreste italiane e aumento percentuali di compensazione del legno)

 


662.  Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro il 31 gennaio di ciascun anno ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione di cui al medesimo articolo 34, comma 1, applicabili al legno e alla legna da ardere sono innalzate nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

663.  Al fine di assicurare la tutela, la valorizzazione, il monitoraggio e la diffusione della conoscenza delle foreste italiane, anche in applicazione del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo il Fondo per le foreste italiane, con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro per l'anno 2019, di 2,4 milioni di euro per l'anno 2020, di 5,3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

664.  Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 663.


 

 

Il comma 662 demanda a un decreto MEF-MIPAAFT, da adottare ogni anno, il compito di innalzare le percentuali di compensazione applicabili al legno e alla legna da ardere, nel limite di spesa di 1 milione di euro annui.

I commi 663 e 664 recano l'istituzione, presso il MIPAAFT, del Fondo per le foreste italiane, con la finalità di assicurare la tutela, la valorizzazione, il monitoraggio e la diffusione della conoscenza delle foreste italiane.

 

Il comma 662 demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, da adottare entro il 31 gennaio di ciascun anno, il compito di innalzare le percentuali di compensazione applicabili al legno e alla legna da ardere, nel limite di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2019. Viene, a tal fine, richiamato l’art. 34, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, che disciplina il regime speciale IVA dei produttori agricoli.

Il comma 663 istituisce, presso il MIPAAFT, il Fondo per le foreste italiane, con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro per il 2019, di 2,4 milioni di euro per il 2020, di 5,3 milioni di euro per il 2021 e di 5,2 milioni di euro a decorrere dal 2022. Il Fondo ha la finalità di assicurare la tutela, la valorizzazione, il monitoraggio e la diffusione della conoscenza delle foreste italiane, anche in applicazione del d.lgs. 3 aprile 2018, n. 34 (che reca il Testo unico in materia di foreste e filiere forestali).

Il comma 664 demanda a un decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo la definizione dei criteri e delle modalità di utilizzo del Fondo per le foreste italiane. Il decreto in questione deve essere adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.


 

Articolo 1, comma 665
(Interventi per il ripristino ambientale e per il sostegno
della filiera del legno)

 


665.  Al fine di promuovere il ripristino ambientale delle aree colpite dagli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2018, per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018, nonché di incentivare e sostenere la ripresa economica dei relativi territori, a favore dei soggetti pubblici o privati in qualunque forma costituiti che possiedono o conducono fondi colpiti dai suddetti eventi è riconosciuto un contributo, in forma di voucher, per la rimozione e il recupero di alberi o di tronchi, caduti o abbattuti in conseguenza dei medesimi eventi atmosferici, in misura fino al 50 per cento dei costi effettivamente sostenuti e documentati, nel limite di spesa massimo complessivo di 3 milioni di euro per l'anno 2019. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni e le modalità per l'accesso alle agevolazioni di cui al presente comma e le modalità per assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.


 

 

Il comma 665 reca norme in materia di interventi per il ripristino ambientale e per il sostegno della filiera del legno.

 

In particolare, il comma in esame:

§  riconosce un contributo in forma di «voucher», nel limite di spesa massimo di 3 milioni di euro per il 2019, per la rimozione ed il recupero di alberi o di tronchi, caduti o abbattuti in conseguenza degli eventi atmosferici avversi occorsi nei mesi di ottobre e novembre 2018 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018. Tale contributo è riconosciuto fino al 50 per cento dei costi effettivamente sostenuti e documentati, a favore dei soggetti pubblici o privati, costituiti in qualunque forma, che possiedono o conducono fondi colpiti dai suddetti eventi;

§  demanda a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di stabilire le condizioni e le modalità per l'accesso alle agevolazioni descritte, e le modalità per il rispetto del limite di spesa autorizzato.

Articolo 1, commi 666 e 667
(Catasto frutticolo nazionale)

 


666.  Al fine di contribuire alla competitività e allo sviluppo del settore ortofrutticolo nazionale, mediante una efficiente gestione delle informazioni sulle superfici e sulle produzioni frutticole, nonché di favorire un corretto orientamento produttivo al mercato, con conseguente riduzione dei rischi di sovraproduzione e di volatilità dei prezzi, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3 milioni di euro per l'anno 2020 per l'istituzione di un catasto delle produzioni frutticole nazionali, attraverso una ricognizione a livello aziendale delle superfici frutticole, distinte a livello delle principali cultivar.

667.  I criteri e le modalità di realizzazione del catasto di cui al comma 666 sono individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


 

 

I commi 666 e 667 istituiscono il catasto delle produzioni frutticole nazionali, attraverso una ricognizione a livello aziendale delle superfici destinate a ortofrutta, distinte con l’indicazione delle principali cultivar. Sono stanziati, a tal fine, 2 milioni di euro per il 2019 e 3 milioni di euro per il 2020.

 

Nel dettaglio, il comma 666 prevede che, al fine di contribuire alla competitività e allo sviluppo del settore ortofrutticolo nazionale, mediante una efficiente gestione delle informazioni sulle superfici e sulle produzioni frutticole, nonché di favorire un corretto orientamento produttivo al mercato, con conseguente riduzione dei rischi di sovraproduzione e di volatilità dei prezzi, sia autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2019 e di 3 milioni di euro per l’anno 2020 per l’istituzione di un catasto delle produzioni frutticole nazionali, attraverso una ricognizione a livello aziendale delle superfici frutticole, distinte a livello delle principali cultivar. I criteri e le modalità di realizzazione del catasto di cui sopra sono individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta  giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge di bilancio (comma 667).

La relativa copertura finanziaria è stata rinvenuta attraverso la corrispondente riduzione del Fondo per l’attuazione del programma di Governo di cui alla medesima legge di bilancio.

Articolo 1, comma 668
(Fondo derrate alimentari agli indigenti)

 

668.  Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come rideterminato, da ultimo, dall'articolo 11, comma 1, della legge 19 agosto 2016, n. 166, è rifinanziato nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

 

 

Il comma 668 incrementa di 1 milione di euro, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti.

 

Si ricorda che il suddetto Fondo è stato istituito con il decreto-legge n. 83 del 2012 (art. 58, comma 1) ed opera presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nel territorio della Repubblica Italiana. Le derrate alimentari sono distribuite agli indigenti mediante organizzazioni caritatevoli, conformemente alle modalità previste dal Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007.

 

Come dispone il Regolamento FEAD 223/2014 (art. 2, n. 2), per «indigenti» si intendono persone fisiche, singoli, famiglie e nuclei familiari o gruppi composti da tali persone, la cui necessità di assistenza è stata riconosciuta in base ai criteri oggettivi fissati dalle competenti autorità nazionali in consultazione con le parti interessate, evitando conflitti di interessi, o definiti dalle organizzazioni partner e approvati da dette autorità nazionali, che possono includere elementi tali da consentire di indirizzare il sostegno verso le persone indigenti in determinate aree geografiche.

 

L'art. 1, comma 399, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) ha finanziato il fondo in esame per 5.000.000,00 di euro a decorrere dal 2017; a conferma di ciò la legge di bilancio in esame dota il suddetto Fondo, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, di 5 milioni di euro (cap. 1526 del MIPAAFT).


 

Articolo 1, commi 669-671
(Rafforzamento del sistema dei controlli per la tutela
della qualità dei prodotti agroalimentari)

 


669.  Per le inderogabili esigenze dell'attività di controllo a tutela della qualità dei prodotti agroalimentari e della reputazione del made in Italy, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è autorizzato a reclutare e ad assumere un numero massimo di 57 unità di personale, nel limite di un importo massimo di 0,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

670.  All'articolo 1, comma 213-bis, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: « agenzie fiscali » sono inserite le seguenti: « e dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari ».

671.  All'articolo 26 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 3-bis. Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto è effettuato presso le tesorerie dello Stato territorialmente competenti e versato in apposito capitolo del capo XVII dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

3-ter. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie affluiti sul predetto capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato sono riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per essere destinati alle spese di funzionamento nonché all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, anche allo scopo di valorizzare l'apporto del personale dirigenziale e non dirigenziale al potenziamento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione dell'Ispettorato medesimo. La misura della quota annua destinata all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa è definita con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e non può essere superiore al 15 per cento della componente variabile della retribuzione accessoria legata alla produttività in godimento da parte del predetto personale, secondo criteri da definire mediante la contrattazione collettiva integrativa.

3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».


 

 

I commi 669-671 recano disposizioni relative all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

 

Il comma 669 autorizza l’assunzione di un numero massimo di 57 unità di personale operante presso il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nei limiti di un importo massimo di spesa di 0,5 milioni per il 2019 e 2,9 milioni a decorrere dal 2020, per le inderogabili esigenze dell'attività di controllo a tutela della qualità dei prodotti agroalimentari e della reputazione del made in Italy.

Il comma 670 introduce la possibilità per il personale dell’ICQRF di poter richiedere talune indennità (di trasferta e speciale), novellando l’art. 1, co. 213-bis, ultimo capoverso, della L. 266/2005.

 

Tale possibilità è, al momento, limitata al personale delle Forze armate di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale ispettivo del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell'INPS, dell'ENPALS, dell'IPSEMA e dell'INAIL, nonché al personale delle agenzie fiscali e al personale ispettivo dell'ENAC.

 

Il comma 671 aggiunge tre commi all’art. 26 del d.lgs. n. 231/2017, che individua l’ICQRF come autorità competente all’irrogazione delle sanzioni previste nel medesimo decreto e derivanti dalle violazioni delle disposizioni recate dal Regolamento 1169/2011.

In particolare, i commi 3-bis e 3-ter prevedono, rispettivamente, che siano iscritte nell’apposito capitolo del capo XVII dello stato di previsione del bilancio dello Stato le somme dovute a titolo di sanzioni e che le stesse siano poi riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del MIPAAFT per essere destinate alle sue spese di funzionamento nonché all’incremento dei fondi per la contrattazione integrativa dell’ICQRF, anche allo scopo di valorizzare l’apporto del personale dirigenziale e non dirigenziale al potenziamento dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione dell’Ispettorato. La misura della quota annua destinata all’incremento dei fondi per la contrattazione integrativa è definita con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e non può essere superiore al 15% della componente variabile della retribuzione accessoria legata alla produttività in godimento da parte del predetto personale, secondo criteri da definire mediante la contrattazione collettiva integrativa.

Articolo 1 comma 672
(Sostegno all’apicoltura nazionale)

 


672.  Per la realizzazione di progetti nel settore apistico finalizzati al sostegno di produzioni e allevamenti di particolare rilievo ambientale, economico, sociale e occupazionale è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. All'attuazione della disposizione di cui al presente comma si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


 

 

Il comma 672 autorizza la spesa di 1 milione di euro, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per la realizzazione di progetti per il sostegno della produzione apistica.

 

Nel dettaglio, il comma 672 prevede che, per la realizzazione di progetti nel settore apistico finalizzati al sostegno di produzioni e allevamenti di particolare rilievo ambientale, economico, sociale e occupazionale, sia autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. All’attuazione della predetta disposizione si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio.

La relativa copertura finanziaria è rinvenuta con una corrispondente riduzione del fondo di parte corrente (tabella A) di pertinenza del MIPAAFT.

Si ricorda che la legge di bilancio 2018 ha previsto che, al fine di promuovere l'apicoltura, quale strumento di tutela della biodiversità e di integrazione del reddito nelle aree montane, non concorrano alla formazione della base imponibile, ai fini IRPEF, i proventi dell'apicoltura condotta da apicoltori con meno di venti alveari e ricadenti nei comuni classificati come montani (art. 1, comma 511, della legge n. 205 del 2017).


 

Articolo 1 commi 673 e 674
(Sostegno al reddito per i lavoratori della pesca
nel periodo di sospensione dell’attività)

 


673.  Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese della pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio è prorogato, per l'anno 2019 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro, il riconoscimento dell'indennità giornaliera onnicomprensiva fino ad un massimo di 30 euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.

674.  Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese di cui al comma 673, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, le risorse di cui all'articolo 1, comma 346, quarto periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono incrementate, per l'anno 2019, di 2,5 milioni di euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.


 

 

I commi 673 e 674 prevedono due misure a sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca.

La prima dispone la proroga, per i suddetti lavoratori, per l’anno 2019, dell’indennità giornaliera onnicomprensiva (fino a un massimo di 30 euro, e nel limite di spesa di 11 milioni di euro) dovuta nel periodo di sospensione dell’attività lavorativa a causa delle misure di arresto temporaneo obbligatorio (comma 673). La seconda prevede che, nel periodo di sospensione dell’attività lavorativa, derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, le risorse previste a legislazione vigente siano incrementate, per l’anno 2019, di 2,5 milioni di euro (comma 674).

 

Le disposizioni di cui sopra prevedono intanto, al comma 673, la proroga per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, per l’anno 2019, dell’indennità giornaliera onnicomprensiva (fino a un massimo di 30 euro, e nel limite di spesa di 11 milioni di euro) dovuta nel periodo di sospensione dell’attività lavorativa a causa delle misure di arresto temporaneo obbligatorio. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell’indennità di cui al presente comma.

Si ricorda che l’art. 1, comma 121 della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) ha riconosciuto, per l’anno 2018, per i medesimi soggetti, una identica misura, con gli stessi presupposti e limiti.

 

Si dispone poi, (al comma 674), a favore dei medesimi lavoratori di cui sopra che, nel periodo di sospensione dell’attività lavorativa, derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, le risorse di cui all’art. 1, comma 346, quarto periodo, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017), siano incrementate, per l’anno 2019, di 2,5 milioni di euro. Sempre con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento  della predetta indennità.

Si ricorda che la disposizione sopra citata della legge di bilancio 2017 prevede che, a decorrere dall’anno 2018, e nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui, per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, sia riconosciuta una indennità giornaliera onnicomprensiva, fino ad un importo massimo di 30 euro, nel periodo di sospensione derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio (valevole per un periodo non superiore, complessivamente, a quaranta giorni in corso d'anno). Si segnala che la predetta disposizione è stata modificata anche dal comma 803, primo periodo, della medesima legge di bilancio 2019 (oggetto di separata scheda descrittiva), il quale ha ridotto il relativo limite di spesa, a decorrere dal 2019, da 5 milioni di euro annui, a 4,5 milioni di euro annui.


 

Articolo 1, commi 675-685
(Revisione delle concessioni demaniali marittime, sospensione dei canoni per le imprese balneari danneggiate dal maltempo)

 


675.  Al fine di tutelare, valorizzare e promuovere il bene demaniale delle coste italiane, che rappresenta un elemento strategico per il sistema economico, di attrazione turistica e di immagine del Paese, in un'ottica di armonizzazione delle normative europee, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per gli affari europei, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro per gli affari regionali e la Conferenza delle regioni e delle province autonome, sono fissati i termini e le modalità per la generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime.

676.  Il decreto di cui al comma 675, in particolare, stabilisce le condizioni e le modalità per procedere:

a)  alla ricognizione e mappatura del litorale e del demanio costiero-marittimo;

b)  all'individuazione della reale consistenza dello stato dei luoghi, della tipologia e del numero di concessioni attualmente vigenti nonché delle aree libere e concedibili;

c)  all'individuazione della tipologia e del numero di imprese concessionarie e sub-concessionarie;

d)  alla ricognizione degli investimenti effettuati nell'ambito delle concessioni stesse e delle tempistiche di ammortamento connesse, nonché dei canoni attualmente applicati in relazione alle diverse concessioni;

e)  all'approvazione dei metodi, degli indirizzi generali e dei criteri per la programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

677.  Il decreto di cui al comma 675 contiene, inoltre, i criteri per strutturare:

a)  un nuovo modello di gestione delle imprese turistico-ricreative e ricettive che operano sul demanio marittimo secondo schemi e forme di partenariato pubblico-privato, atto a valorizzare la tutela e la più proficua utilizzazione del demanio marittimo, tenendo conto delle singole specificità e caratteristiche territoriali secondo criteri di: sostenibilità ambientale; qualità e professionalizzazione dell'accoglienza e dei servizi; accessibilità; qualità e modernizzazione delle infrastrutture; tutela degli ecosistemi marittimi coinvolti; sicurezza e vigilanza delle spiagge;

b)  un sistema di rating delle imprese di cui alla lettera a) e della qualità balneare;

c)  la revisione organica delle norme connesse alle concessioni demaniali marittime, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di demanio marittimo di cui al codice della navigazione o a leggi speciali in materia;

d)  il riordino delle concessioni ad uso residenziale e abitativo, tramite individuazione di criteri di gestione, modalità di rilascio e termini di durata della concessione nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 37, primo comma, del codice della navigazione e dei princìpi di imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità e tenuto conto, in termini di premialità, dell'idonea conduzione del bene demaniale e della durata della concessione;

e)  la revisione e l'aggiornamento dei canoni demaniali posti a carico dei concessionari, che tenga conto delle peculiari attività svolte dalle imprese del settore, della tipologia dei beni oggetto di concessione anche con riguardo alle pertinenze, della valenza turistica.

678.  Le amministrazioni competenti per materia, così come individuate nel decreto di cui al comma 675, provvedono, entro due anni dalla data di adozione del predetto decreto, all'esecuzione delle attività di cui ai commi 676 e 677, ciascuna per gli aspetti di rispettiva titolarità.

679.  Sulla base delle risultanze dei lavori svolti ai sensi del comma 678, è avviata una procedura di consultazione pubblica, nel rispetto dei princìpi e delle previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in merito alle priorità e modalità di azione e intervento per la valorizzazione turistica delle aree insistenti sul demanio marittimo, che deve concludersi entro il termine massimo di centottanta giorni dalla data di conclusione dei lavori da parte delle amministrazioni di cui al comma 678.

680.  I princìpi ed i criteri tecnici ai fini dell'assegnazione delle concessioni sulle aree demaniali marittime sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

681.  Al termine della consultazione di cui al comma 679, secondo i princìpi e i criteri tecnici stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma 680, sono assegnate le aree concedibili ma prive di concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

682.  Le concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici. Al termine del predetto periodo, le disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 677, rappresentano lo strumento per individuare le migliori procedure da adottare per ogni singola gestione del bene demaniale.

683.  Al fine di garantire la tutela e la custodia delle coste italiane affidate in concessione, quali risorse turistiche fondamentali del Paese, e tutelare l'occupazione e il reddito delle imprese in grave crisi per i danni subiti dai cambiamenti climatici e dai conseguenti eventi calamitosi straordinari, le concessioni di cui al comma 682, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, o il rinnovo è avvenuto nel rispetto dell'articolo 02 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici. Al termine del predetto periodo, le disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 677 rappresentano lo strumento per individuare le migliori procedure da adottare per ogni singola gestione del bene demaniale.

684.  Le concessioni delle aree di demanio marittimo per finalità residenziali e abitative, già oggetto di proroga ai sensi del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, hanno durata di quindici anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

685.  Quale misura straordinaria di tutela delle attività turistiche che hanno subito danni conseguenti agli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2018, ubicate nelle regioni per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018, è sospeso, quale anticipazione risarcitoria in favore delle imprese balneari, il canone demaniale fino all'avvenuta erogazione del risarcimento o comunque nel limite massimo di cinque anni.


 

 

I commi da 675 a 684 delineano una articolata procedura, per la generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime, che prevede l’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ne fissi i termini e le modalità, nonché successive attività di implementazione da parte delle Amministrazioni competenti, tra cui una consultazione pubblica al termine della quale saranno assegnate le aree concedibili che attualmente non sono date in concessione. Per le concessioni demaniali in essere è prevista una proroga di quindici anni a decorrere dalla data in vigore della presente legge.

Il comma 685, quale anticipazione risarcitoria in favore delle imprese balneari che abbiano subito danni, ubicate nelle regioni per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi atmosferici dei mesi di ottobre e novembre 2018, sospende il pagamento dei canoni demaniali fino all’avvenuta erogazione del risarcimento o comunque nel limite massimo di cinque anni.

 

Si ricorda che il comma 246 del provvedimento consente ai titolari di concessioni demaniali marittime e punti di approdo con finalità turistico ricreative di mantenere installati i manufatti amovibili fino al 31 dicembre 2020 nelle more del riordino della materia.

 

La revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime (commi 675-684)

Il comma 675 dispone l’emanazione entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che fissi i termini e le modalità per la generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime. La finalità indicata nella norma è quella di tutelare, valorizzare e promuovere il bene demaniale delle coste italiane, che rappresenta un elemento strategico per il sistema economico, di attrazione turistica e di immagine del Paese, in un’ottica di armonizzazione delle normative europee.

Il D.P.C.M. dovrà essere adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro per le politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro degli affari europei, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro per gli affari regionali e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Si ricorda che sulla materia delle concessioni demaniali marittime interviene anche il comma 246, che consente ai titolari di concessioni demaniali marittime e punti di approdo con finalità turistico ricreative di mantenere installati i manufatti amovibili fino al 31 dicembre 2020 data di scadenza della proroga delle concessioni in essere al 31 dicembre 2015 - nelle more del riordino della materia.

In proposito si ricorda che nel corso del tempo si è intervenuti a più riprese sulla disciplina delle concessioni demaniali marittime, da ultimo con la proroga sino al 31 dicembre 2020 delle concessioni demaniali in essere alla data del 30 dicembre 2009 ed in scadenza entro il 31 dicembre 2015 (art. 1, comma 18 del D.L. n. 194 del 2009; il termine è stato così prorogato dall'articolo 34-duodecies del decreto-legge 179/2012).

Il 26 ottobre 2017 l'Assemblea della Camera ha approvato il disegno di legge A.C. 4302-A contenente una delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea. Il provvedimento, passato al Senato, non è stato approvato entro la fine della XVII legislatura.

 

Il comma 676 definisce più in dettaglio i contenuti del DPCM, che dovrà stabilire le condizioni e le modalità per procedere:

a)   alla ricognizione e mappatura del litorale e del demanio costiero-marittimo;

b)  all’individuazione della reale consistenza dello stato dei luoghi, della tipologia e del numero di concessioni attualmente vigenti nonché delle aree libere e concedibili;

c)   all’individuazione della tipologia e numero di imprese concessionarie e sub-concessionarie;

d)  alla ricognizione degli investimenti effettuati nell’ambito delle concessioni stesse e delle tempistiche di ammortamento connesse, nonché dei canoni attualmente applicati in relazione alle diverse concessioni;

e)   all’approvazione dei metodi, indirizzi generali e criteri per la programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri di cui all'articolo 89 primo comma lettera h) del decreto legislativo 31 marzo 1998 numero 112.

Il comma 677 prevede inoltre che il DPCM contenga altresì i criteri per strutturare:

a)   un nuovo modello di gestione degli delle imprese turistico-ricreative e ricettive che operano sul demanio marittimo secondo schemi e forme di partenariato pubblico-privato, atto a valorizzare la tutela e la più proficua utilizzazione del demanio marittimo, tenendo conto delle singole specificità e caratteristiche territoriali secondo criteri di: sostenibilità ambientale; qualità e professionalizzazione dell’accoglienza e dei servizi, accessibilità; qualità e modernizzazione delle infrastrutture; tutela degli ecosistemi marittimi coinvolti; sicurezza e vigilanza delle spiagge;

b)  un sistema di rating di tali imprese e della qualità balneare;

c)   la revisione organica delle norme connesse alle concessioni demaniali marittime, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di demanio marittimo contenute nel Codice della navigazione o in leggi speciali in materia;

d)  il riordino delle concessioni ad uso residenziale e abitativo, tramite individuazione di criteri di gestione, modalità di rilascio e termini di durata della concessione nel rispetto di quanto previsto dall’art.37, primo comma, del Codice della Navigazione e dei principi di imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità e tenuto conto, in termini di premialità, dell’idonea conduzione del bene demaniale e della durata della concessione.

e)   la revisione e l’aggiornamento dei canoni demaniali a carico dei concessionari, che tenga conto delle peculiari attività svolte dalle imprese del settore, della tipologia dei beni oggetto di concessione anche con riguardo alle pertinenze, della valenza turistica.

 

In base al comma 678 ,le amministrazioni competenti per materia, che saranno individuate nel D.P.C.M, dovranno provvedere entro due anni dall’adozione del decreto, ciascuna per la propria competenza, all’esecuzione delle attività indicate nei due precedenti commi. Sulla base delle risultanze di tali lavori svolti sarà avviata una procedura di consultazione pubblica, nel rispetto dei principi e delle previsioni della legge n. 241 del 1990, sulle priorità e modalità di azione e intervento per la valorizzazione turistica delle aree insistenti sul demanio marittimo che dovrà nel termine massimo di 180 giorni dalla data di conclusione dei lavori da parte delle Amministrazioni (comma 679).

 

Con un successivo D.P.C.M. saranno definiti i principi ed i criteri tecnici per l’assegnazione delle concessioni sulle aree demaniali marittime (comma 680). Tale DPCM sarà emanato su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Al termine della consultazione pubblica, ed in base ai principi e i criteri tecnici stabiliti da tale D.P.C.M. saranno assegnate le aree concedibili ma che alla data dell’entrata in vigore della legge di bilancio sono prive di concessioni in essere (comma 681).

 

Per quanto riguarda le concessioni demaniali attualmente in essere, i commi 682, 683 e 684 ne stabiliscono la durata ex-lege in quindici anni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale proroga si applica alle seguenti fattispecie:

§  le concessioni a carattere turistico ricreativo disciplinate dal comma 1 dell’articolo 01 del decreto n. 400/1993;

Tale norma ha integrato la disciplina del codice della navigazione, individuando, nell'ambito delle concessioni demaniali marittime, alcune tipologie di concessioni, definite "a scopo turistico ricreativo per l'esercizio delle seguenti attività:

a) gestione di stabilimenti balneari;

b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;

c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;

d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;

e) esercizi commerciali;

f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione.

§  le concessioni vigenti al momento dell’entrata in vigore del decreto legge n. 194/2009, nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell’articolo 18 del D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328 o il rinnovo è avvenuto nel rispetto dell’art. 02 della legge 4 dicembre 1993 n. 494 di conversione del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 40;

§  le concessioni delle aree di demanio marittimo per finalità residenziali e abitative, già oggetto di proroga ai sensi del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78.

Il D.L. n. 78 del 2015 (articolo 7, commi 9-septiesdecies – 9-duodevicies) ha demandato alle Regioni una ricognizione delle rispettive fasce costiere, finalizzata anche alla proposta di revisione organica delle zone di demanio marittimo ricadenti nei propri territori (in tal senso le Regioni Lazio, Veneto, Toscana)

 

Nei primi due dei suddetti casi si prevede che al termine dei quindici anni il D.P.C.M. di cui al comma 677, costituirà lo strumento per individuare le migliori procedure da adottare per ogni singola gestione del bene demaniale.

 

Le concessioni marittime a scopo turistico ricreativo

Nell'ambito delle concessioni demaniali marittime, l'art. 01 del D.L. n. 400 del 1993 ha disposto che la concessione dei beni demaniali marittimi possa essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, anche per l'esercizio delle seguenti attività:

a) gestione di stabilimenti balneari;

b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;

c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;

d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;

e) esercizi commerciali;

f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione.

Tale norma ha così integrato la disciplina del codice della navigazione, individuando alcune tipologie di concessioni, che sono state definite "a scopo turistico ricreativo". Sono poi leggi regionali che regolano specificamente la materia. Le regioni ed i comuni sono infatti competenti per la gestione amministrativa dei beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali, mentre le Autorità portuali (ora Autorità di sistema portuale) sono competenti per le concessioni turistico-ricreative che ricadono nella propria area di competenza.

L'articolo 01, comma 2 (poi abrogato dalla legge comunitaria 2010) del D.L. n. 400/1993, aveva previsto che le concessioni demaniali a scopo turistico ricreativo, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, avessero una durata di sei anni e fossero automaticamente rinnovate ad ogni scadenza per ulteriori sei anni, a semplice richiesta del concessionario. Erano escluse le concessioni rilasciate nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali dalle autorità portuali. L'art. 03, comma 4-bis, del D.L. n. 400/1993, introdotto dalle legge n. 296 del 2006 e come modificato dalla legge comunitaria 2010 (legge n. 217/2011), ha poi stabilito che le concessioni demaniali marittime a scopo turistico ricreativo  (sempre con l'esclusione di quelle rilasciate dalle autorità portuali), potessero avere durata superiore a sei anni e comunque non superiore a venti anni in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni.

 

La questione della durata delle concessioni  e le
procedure di infrazione in sede UE

La problematica connessa alle distorsioni alla concorrenza, conseguente alla durata e al rinnovo automatico delle concessioni demaniali marittime, è stata evidenziata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) nella segnalazione AS481 del 20 ottobre 2008. Le disposizioni nazionali oggetto della segnalazione dell'AGCM sono state le seguenti:

·        l'articolo 37, secondo comma, del codice della navigazione, il quale prevede che in presenza di più domande per il rilascio di una concessione demaniale marittima, venga riconosciuta preferenza al soggetto già titolare della concessione stessa (c.d. diritto di insistenza); tale norma è stata successivamente abrogata;

·        l'articolo 01, comma 2, del D.L. n. 400/1993, che prevede che le concessioni demaniali marittime abbiano una durata di sei anni e siano automaticamente rinnovate ad ogni scadenza per ulteriori sei anni, a semplice richiesta del concessionario, fatto salvo il diritto di revoca di cui all'articolo 42 del codice della navigazione.

L'Autorità aveva evidenziato la necessità, per tutelare la concorrenza, di prevedere:

·        procedure di rinnovo e rilascio delle concessioni basate sulla valutazione dell'effettiva equipollenza delle condizioni offerte dal concessionario e dagli altri aspiranti sul piano della rispondenza agli interessi pubblici;

·        idonea pubblicità della procedura, al fine di riconoscere alle imprese interessate le stesse opportunità concorrenziali rispetto al titolare della concessione scaduta o in scadenza;

·        l'eliminazione di tutti gli elementi che avvantaggiano a priori il precedente concessionario.

L'AGCM, citando il Consiglio di Stato, aveva affermato che il c.d. diritto di insistenza potesse essere compatibile con i principi comunitari di parità di trattamento, eguaglianza, non discriminazione, adeguata pubblicità e trasparenza solo qualora rivestisse carattere residuale e sussidiario, in una situazione di completa equivalenza tra diverse offerte. 

La Commissione europea è intervenuta, successivamente alla segnalazione dell'AGCM, inviando all'Italia il 29 gennaio 2009 una lettera di messa in mora (procedura di infrazione n. 2008/4908) con riferimento alle medesime norme nazionali e regionali sopra illustrate, contestandone la compatibilità con il diritto comunitario e, in particolare, con il principio della libertà di stabilimento. La Commissione ha ritenuto che tali norme costituissero una discriminazione per le imprese provenienti da altri Stati membri, trovandosi nella condizione di essere ostacolati dalla preferenza accordata al concessionario uscente. Facendo seguito all'avvio della procedura di infrazione, il 21 gennaio 2010 il Governo italiano ha notificato alla Commissione l'articolo 1, comma 18, del D.L. n. 194/2009, volto ad adeguare le disposizioni del codice della navigazione oggetto di rilievi, eliminando, in particolare, la preferenza in favore del concessionario uscente nell'ambito della procedura di attribuzione delle concessioni. Il comma 18 prevedeva inoltre che le concessioni demaniali in essere alla data del 30 dicembre 2009 (data di entrata in vigore del D.L. n. 194/2009) ed in scadenza entro il 31 dicembre 2015 fossero prorogate fino a tale data. Dopo aver esaminato la disposizione, la Commissione ha tuttavia tenuto ferma la procedura di infrazione, formulando ulteriori contestazioni all'Italia. In particolare, la Commissione ha rilevato alcune discrepanze tra il testo originario del D.L. n. 194/2009 e quello della relativa legge di conversione n. 25/2010, la quale recava, in particolare, un rinvio indiretto (non previsto nel testo del decreto legge) all'articolo 01, comma 2, del D.L. n. 400/1993. La Commissione ha ritenuto che tale rinvio, stabilendo il rinnovo automatico, di sei anni in sei anni, per le concessioni che giungessero a scadenza, privasse nella sostanza di effetto il D.L. n. 194/2009 e fosse contrario alla normativa UE, in particolare con riferimento all'articolo 12 della direttiva 2006/123/UE sui servizi nel mercato interno e con l'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che vieta le restrizioni alla libertà di stabilimento. Alla luce delle suddette considerazioni la Commissione ha deciso, il 5 maggio 2010, di inviare all'Italia una lettera di messa in mora complementare con la quale chiedeva di trasmetterle, entro due mesi, le proprie osservazioni sui nuovi rilievi formulati. In seguito agli ulteriori rilievi, con l'articolo 11 della legge n. 217/2011 (legge comunitaria 2010), è quindi stato abrogato il comma 2 dell'articolo 01 del D.L. n. 400/1993. Lo stesso articolo 11 ha inoltre delegato il Governo ad emanare, entro il 17 aprile 2013, un decreto legislativo avente ad oggetto la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime. In conseguenza di questi interventi legislativi, la procedura di infrazione è stata chiusa in data 27 febbraio 2012.

È successivamente intervenuto l'articolo 34-duodecies del D.L. n. 179/2012 che, novellando l'articolo 1, comma 18, del D.L. n. 194/2009, ha  disposto  la proroga attualmente vigente, sino al 31 dicembre 2020, delle concessioni demaniali marittime in essere alla data del 30 dicembre 2009 (data di entrata in vigore del D.L. n. 194/2009) ed in scadenza entro il 31 dicembre 2015. Successivamente l'articolo 1, comma 547 della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) ha esteso le previsioni dell'articolo 1, comma 18, del D.L. n. 194/2009, come sopra modificato, alle concessioni aventi ad oggetto il demanio marittimo, per concessioni con finalità sportive; il demanio lacuale e fluviale per concessioni con finalità turistico-ricreative e sportive; i beni destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto.

Il D.L. n. 78 del 2015 (articolo 7, commi 9-septiesdecies–9-duodevicies) ha demandato quindi alle Regioni una ricognizione delle rispettive fasce costiere, finalizzata anche alla proposta di revisione organica delle zone di demanio marittimo ricadenti nei propri territori. Tale adempimento è considerato propedeutico all'adozione della disciplina relativa alle concessioni demaniali marittime, prorogate al 31 dicembre 2020  relativamente a quelle insistenti su beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative, ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive ad essa connesse, e sportive, nonché quelli destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto.

 

Si ricorda che la Corte di Giustizia dell'Unione europea si è pronunciata con sentenza del 14 luglio 2016 (cause riunite C-458/14) sulla questione della proroga delle concessioni demaniali marittime e lacuali, stabilendo che il diritto comunitario (articolo 49 TFUE ) non consente che le concessioni per l'esercizio delle attività turistico-ricreative nelle aree demaniali marittime e lacustri siano prorogate in modo automatico in assenza di qualsiasi procedura di selezione dei potenziali candidati.

 

La Corte Costituzionale

Anche la Corte Costituzionale è intervenuta in più occasioni sulla problematica, dichiarando costituzionalmente illegittime alcune disposizioni regionali per mancato rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario (articolo 117, primo comma, della Costituzione) e, in alcuni casi, anche per violazione degli articoli 3 e 117, secondo comma, lett. a) ed e), della Costituzione. Le norme censurate prevedevano proroghe delle concessioni demaniali marittime in favore dei concessionari in essere. Si accenna di seguito agli estremi e al contenuto di tali sentenze:

·        sentenza n. 180/2010 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge della Regione Emilia-Romagna n. 8/2009, il quale prevedeva la possibilità, per i titolari di concessioni demaniali, di chiedere la proroga della concessione, fino ad un massimo di 20 anni dalla data del rilascio, subordinatamente alla presentazione di un programma di investimenti per la valorizzazione del bene. La Corte ha dichiarato la norma costituzionalmente illegittima perché determinava "un'ingiustificata compressione dell'assetto concorrenziale del mercato della gestione del demanio marittimo, invadendo una competenza spettante allo Stato, violando il principio di parità di trattamento (detto anche "di non discriminazione"), che si ricava dagli artt. 49 e ss. del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in tema di libertà di stabilimento, favorendo i vecchi concessionari a scapito degli aspiranti nuovi.";

·        sentenza n. 233/2010 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 36, comma 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 13/2009, che prevedeva la proroga delle concessioni demaniali marittime affidate a soggetti non in possesso dei requisiti di legge. La proroga ha effetto sino all'individuazione del concessionario in possesso dei requisiti e comunque per un periodo non superiore a 12 mesi. La norma è stata dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione degli articoli 3 e 117, primo e secondo comma, della Costituzione;

·        sentenza n. 340/2010 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 16, comma 2, della legge della Regione Toscana n. 77/2009. Tale disposizione prevedeva la possibilità di una proroga, fino ad un massimo di 20 anni, delle concessioni in essere, in ragione dell'entità degli investimenti realizzati e dei relativi ammortamenti. La Corte si è richiamata alla sua precedente decisione n. 180/2010;

·        sentenza n. 213/2011 che, con le medesime motivazioni sopra indicate, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle seguenti disposizioni:

·        articoli 1 e 2 della legge della Regione Abruzzo n. 3/2010, i quali prevedevano la possibilità, per i titolari di concessioni demaniali, di richiedere l'estensione della durata della concessione fino ad un massimo di 20 anni, a partire dalla data di rilascio, in ragione dell'entità degli investimenti. Tale previsione era applicabile anche alle concessioni, il cui procedimento di rilascio fosse in corso alla data di entrata in vigore della norma;

·        articolo 5 della legge della Regione Veneto n. 13/2010, che consentiva ai titolari di concessione in corso di validità, che avessero eseguito o che eseguissero, durante la vigenza della concessione, interventi edilizi, accompagnati o meno da acquisto di attrezzature e beni mobili, di chiedere la variazione della durata della concessione per un periodo compreso tra 7 e 20 anni (decorrenti dalla data di variazione);

·        articolo 4, comma 1, della legge della Regione Marche n. 7/2010, il quale prevedeva la possibile estensione, su richiesta del concessionario, della durata della concessione, fino ad un massimo di 20 anni, in relazione all'entità e alla rilevanza economica delle opere realizzate;

·        con la sentenza n. 171/2013, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Liguria 30 luglio 2012, n. 24, art. 1, che aveva disposto la proroga automatica delle concessioni per il demanio marittimo in caso di mareggiate e/o eventi atmosferici eccezionali che provocassero danni agli stabilimenti balneari o ai beni demaniali, a favore del soggetto già titolare della concessione, senza alcuna determinazione della durata temporale e rimettendo le modalità attuative della proroga all'intervento regolamentare regionale. La Corte ha riaffermato che la previsione di proroghe di concessioni, ulteriori a quelle già disposte, in via transitoria, dall'art. 1, comma 18, del D.L. n. 194/2009, contrasta con l'art. 12, comma 2, della direttiva 2006/123/UE (Direttiva Servizi nel mercato interno) che vieta qualsiasi forma di automatismo che, alla scadenza del rapporto concessorio, possa favorire il precedente concessionario. La legge della Regione Liguria determina pertanto una violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., per contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario in tema di libertà di stabilimento e di tutela della concorrenza, determinandosi altresì una disparità di trattamento tra operatori economici, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

·        con la sentenza n. 40 del febbraio 2017 la Corte ha stabilito l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, commi 8 secondo periodo e comma 9, della legge della Regione Puglia 10 aprile 2015, n. 17 (Disciplina della tutela e dell'uso della costa), che consentirebbe ai Comuni di confermare (salvo i casi di revoca o decadenza) la titolarità di almeno il 50 per cento delle aree demaniali in concessione e di individuare aree demaniali da assegnare direttamente (con provvedimento di «variazione» o «traslazione») ai titolari di concessioni divenute in contrasto con il Piano comunale delle coste. Tali norme invadono la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di concorrenza. Infatti, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento delle concessioni, «assumono i principi della libera concorrenza e della libertà di stabilimento, previsti dalla normativa comunitaria e nazionale» (sentenza n. 213 del 2011). In particolare la conferma della titolarità delle aree demaniali in concessione determinerebbe,  anche per le concessioni demaniali da riassegnare sulla base del nuovo PCC, «un vantaggio competitivo rispetto al concessionario esistente», configurando un meccanismo analogo a quello che caratterizzava il cosiddetto «diritto di insistenza» previsto dall'art. 37, secondo comma, del codice della navigazione, abrogato a seguito di una procedura di infrazione comunitaria;

·        con la sentenza n. 157- 23 maggio-7 luglio 2017 la Corte è intervenuta sul rilascio delle concessioni di durata ricompresa tra i sei e i venti anni, disciplinate dalla legge della Regione Toscana 9 maggio 2016, n. 31. La Corte ha dichiarato illegittime le norme di tale legge che prevedono, nell'ottica della valutazione comparativa delle diverse istanze di concessione, che: in caso di area già oggetto di concessione, l'ente gestore acquisisca il valore aziendale dell'impresa insistente su tale area attestato da una perizia giurata di stima redatta da professionista abilitato acquisita a cura e spese del concessionario richiedente il rilascio della concessione ultrasessennale; sia riconosciuto al concessionario uscente il diritto ad un indennizzo, da parte del concessionario subentrante, pari al 90 per cento del valore aziendale dell'impresa insistente sull'area oggetto della concessione, attestato dalla predetta perizia giurata, da pagarsi integralmente prima dell'eventuale subentro. A parere della Corte le disposizioni citate, anche prescindendo dal merito delle scelte normative, introducevano evidenti novità nella regolamentazione delle situazioni patrimoniali conseguenti alla cessazione, per scadenza del termine, delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, differenziando la disciplina della Regione resistente da quella prevista per il resto del territorio nazionale. In particolare - secondo la Consulta - la previsione dell'indennizzo, subordinando il subentro nella concessione all'adempimento di tale obbligo, incideva infatti sulle possibilità di accesso al mercato di riferimento e sulla uniforme regolamentazione dello stesso, potendo costituire, per le imprese diverse dal concessionario uscente, un disincentivo alla partecipazione al concorso che porta all'affidamento. La normativa regionale impugnata violava dunque la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, non essendo peraltro qualificabile come pro-concorrenziale.  

Sospensione dal pagamento dei canoni demaniali per le imprese balneari danneggiate dal maltempo (comma 685)

Il comma 685 sospende, quale anticipazione risarcitoria in favore delle imprese balneari, il canone demaniale, fino all’avvenuta erogazione del risarcimento o comunque nel limite massimo di cinque anni, quale misura straordinaria di tutela delle attività turistiche che hanno subito danni conseguenti agli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2018, ubicate nelle regioni per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018 (Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018).


 

Articolo 1, comma 686
(Esclusione del commercio al dettaglio su aree pubbliche dalle norme attuative della direttiva Bolkestein)

 


686.  Al fine di promuovere e garantire gli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

« f-bis) alle attività del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche »;

b)  all'articolo 16, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 »;

c)  l'articolo 70 è abrogato.


 

 

Il comma 686 esclude il commercio al dettaglio sulle aree pubbliche dal campo di applicazione del decreto legislativo di attuazione della direttiva “Bolkestein”  n.2006/123/CE

 

Il comma 686 interviene sul Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva cd. Bolkestein n. 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno al fine di escludere dal campo di applicazione del medesimo decreto le attività di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche.

A tal fine, il comma novella l’articolo 7 del D.Lgs. n. 59 del 2010 che elenca una serie di servizi esclusi dal campo di applicazione del decreto, introducendo, nei predetti settori esclusi, il commercio al dettaglio su aree pubbliche (nuova lett. f-bis).

Conseguentemente viene anche abrogato l’articolo 70 del D.Lgs. n. 59/2010.

Viene infine aggiunto all’articolo 16 del D.Lgs n. 59/2010, un nuovo comma 4-bis che dispone la non applicazione al commercio su aree pubbliche delle disposizioni relative alla procedura di selezione tra i candidati potenziali, prevista per i settori in cui vi sia un numero limitato di autorizzazioni disponibili.

 

La materia del commercio è attribuita alla competenza residuale (e quindi esclusiva) delle Regioni (art. 117, comma 3, Cost.), ma presenta altresì profili inerenti alla materia della tutela della concorrenza, che la Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2, lett. e), Cost.)

 

Più in particolare, l'attività di "commercio al dettaglio su area pubblica" è disciplinata dagli articoli da 27 a 30 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, come modificato dal D. Lgs. 59/2010, con il quale è stata recepita nell’ordinamento italiano la Direttiva 2006/123/UE relativa ai servizi nel mercato interno, che prevede altresì il potere delle Regioni in materia di programmazione dello sviluppo commerciale e di definizione dei relativi criteri di pianificazione urbanistica.

L'attività di commercio ambulante, o commercio su area pubblica, è una attività di vendita di merci al dettaglio, effettuata su aree di proprietà pubblica, ovvero su piazzole (o posteggi) assegnati, oppure in forma itinerante.

Per commercio ambulante si intende, segnatamente, l’"attività di vendita di merci al dettaglio (anche somministrazione alimenti e bevande) effettuate su aree pubbliche, attrezzate o meno, coperte o scoperte" (art. 27).

Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto: a) su posteggi dati in concessione per dieci anni; b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.

 

L'esercizio di tale attività è soggetto – secondo il comma 2 dell’articolo 28 del D.Lgs. n. 114 e D.Lgs. n. 222/2016 - ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative.

Il riferimento alle società di capitali è stato introdotto dall’articolo 70 del D.lgs. n. 59/2010, che con la norma in esame viene però abrogato.

 

Le regioni, nell’esercizio della potestà normativa in materia di disciplina delle attività economiche, possono stabilire che l’autorizzazione all’esercizio dell’attività sia subordinata alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal sindaco del comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività. L'autorizzazione abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

 

Il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 ha attuato la Direttiva 2006/123/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 (c.d. "Direttiva Bolkestein") relativa ai servizi nel mercato interno.

L'art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 59/2010 definisce l'ambito di applicazione del medesimo decreto, individuandolo in qualunque attività economica, di carattere imprenditoriale o professionale, svolta senza vincolo di subordinazione, diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione anche a carattere intellettuale.

Il medesimo D.lgs. 59/2010 esplicita un'articolata serie di deroghe (artt. da 2 a 7) all'applicazione della direttiva 2006/123/UE.

Gli articoli da 2 a 7 del D.Lgs. 59/2010, elencano infatti le attività di servizi sottratte all'applicazione del decreto stesso: le attività connesse con l'esercizio di pubblici poteri, quando le stesse implichino una partecipazione diretta e specifica all'esercizio del potere pubblico e alle funzioni che hanno per oggetto la salvaguardia degli interessi generali dello Stato e delle altre collettività pubbliche; alla disciplina fiscale delle attività di servizi; ai servizi d'interesse economico generale assicurati alla collettività in regime di esclusiva da soggetti pubblici o da soggetti privati, ancorché scelti con procedura ad evidenza pubblica, che operino in luogo e sotto il controllo di un soggetto pubblico (art. 2, co.1); i servizi sociali (art. 3); i servizi finanziari (art. 4); i servizi di comunicazione (art. 5); i servizi di trasporto (art. 6).

Il successivo art. 7 elenca gli ulteriori servizi esclusi dall'applicazione del decreto:

a) i servizi di somministrazione di lavoratori forniti dalle agenzie per il lavoro, autorizzate ai sensi del D. Lgs. n. 276/2003;

b) i servizi sanitari e quelli farmaceutici forniti direttamente a scopo terapeutico nell'esercizio delle professioni sanitarie, indipendentemente dal fatto che vengano prestati in una struttura sanitaria e a prescindere dalle loro modalità di organizzazione, di finanziamento e dalla loro natura pubblica o privata;

c) i servizi audiovisivi, ivi compresi i servizi cinematografici, a prescindere dal modo di produzione, distribuzione e trasmissione, e i servizi radiofonici;

d) il gioco d'azzardo e di fortuna, comprese le lotterie, le scommesse e le attività delle case da gioco, nonché le reti di acquisizione del gettito;

 e) i servizi privati di sicurezza;

f) i servizi forniti da notai.

 

Il Capo II del Decreto legislativo n. 59/2010 detta disposizioni generali in materia di regimi autorizzatori. In particolare, l’art. 14 ha previsto la possibilità di introdurre limitazioni all'esercizio dell'attività economica istituendo o mantenendo regimi autorizzatori «solo se giustificati da motivi di interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione, di proporzionalità, nonché delle disposizioni di cui al presente titolo». La stessa disposizione, tuttavia, fissa i requisiti a cui subordinare la sussistenza di tali motivi imperativi (definiti, peraltro, come «ragioni di pubblico interesse»).

L'art.16 del D.Lgs. n. 59 del 2010 – in conseguenza di quanto previsto dal sopra ricordato art. 14 – ha disposto che le autorità competenti – nel caso in cui il numero delle autorizzazioni disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato «per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili» – debbano attuare una procedura di selezione tra i potenziali candidati, garantendo «la predeterminazione e la pubblicazione, nelle forme previste dai propri ordinamenti, dei criteri e delle modalità atti ad assicurarne l'imparzialità, cui le stesse devono attenersi» (commi 2 e 3). Tutto ciò, allo scopo di garantire sia la parità di trattamento tra i richiedenti, impedendo qualsiasi forma di discriminazione tra gli stessi, sia la libertà di stabilimento, conformemente alla citata direttiva 2006/123/UE.

In particolare, il comma 4 dell’articolo 16 ha disposto che nelle ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato, il titolo stesso deve essere rilasciato per una durata limitata e non può essere rinnovato automaticamente, né possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente o ad altre persone, ancorché giustificati da particolari legami con il primo.

Nel fissare le regole della procedura di selezione le autorità competenti possono tenere conto di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario.

 

L’art. 70, comma 5, consente - nel caso della regolamentazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche - che, con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in deroga al disposto di cui al citato articolo 16 del D. Lgs. n. 59/2010, siano individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie[22].

 

Dunque, i profili della durata e dei criteri per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche hanno trovato una prima regolazione nell'Intesa Stato-Regioni del 5 luglio 2012 "sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche", adottata ai sensi dell’articolo 70, comma 5, del D.Lgs. n. 59/2010.

L’Intesa del 2012 è intervenuta anche in ordine alla durata della concessione, che viene fissata dal Comune; "In ogni caso, la durata della concessione non può essere inferiore ai nove anni, , nel caso siano (…) necessari rilevanti investimenti materiali, superiore ai dodici anni". Nei mercati a carattere turistico la durata delle concessioni deve essere "comunque non inferiore a sette anni" (punto 1).

Inoltre, il criterio prioritario di assegnazione è quello della "maggiore professionalità acquisita", definita in base all'anzianità di esercizio dell'impresa, anche nello specifico posteggio oggetto di selezione, che può ricevere una specifica valutazione nel limite del 40% del punteggio complessivo; nei centri di pregio, è dato rilievo all'impegno del titolare a operare secondo le esigenze della zona (con modalità o prodotti specifici); infine, si può tenere conto della regolarità contributiva, fiscale e previdenziale dell'impresa (punto 2, lett. a)1.

In attuazione dell'Intesa del 2012, il Documento delle Regioni e Province Autonome del 24 gennaio 2013, per "assicurare omogeneità territoriale", propone di adottare un limite unico a livello nazionale di durata delle concessioni, pari a 12 anni, al fine di consentire il recupero degli investimenti anche immateriali in un'attività caratterizzata da limitati volumi di vendita (punto 1). In caso di domande concorrenti, tale Documento propone ai Comuni di assegnare i seguenti punteggi: a) per la "maggiore professionalità acquisita nell'esercizio del commercio su area pubblica", derivante dalla data di iscrizione come impresa attiva nel Registro delle imprese, 40 punti per un'anzianità di iscrizione fino a 5 anni; 50 punti per un'anzianità fino a 10 anni e 60 punti per un'anzianità superiore ai 10 anni; b) per il titolare di concessioni in scadenza nel 2017-2020, che concorre all'assegnazione dello specifico posteggio in cui operava, altri 40 punti ; c) infine, per l'impegno a eseguire specifiche opere/adattamenti in particolari contesti 7 punti e per la prova della regolarità contributiva altri 3 punti (punto 2).

Il Documento del 2013 detta, infine, "disposizioni transitorie", per compensare le disparità di trattamento tra gli operatori che, essendo titolari di concessioni scadute prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 59/2010, hanno usufruito di una proroga e quelli che, diversamente, non se ne sono potuti avvantaggiare.

Il regime transitorio fissato è consistito nel prorogare di diritto a maggio o luglio 2017 le concessioni che sarebbero scadute, rispettivamente, dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 59/2010 e dell'Intesa del 2012, rinviando l'applicazione dei nuovi criteri di selezione soltanto dopo lo spirare del regime transitorio[23].

 

Successivamente, l’articolo 6, comma 8, del D.L. 244/2016 (cd. D.L. milleproroghe) aveva prorogato al 31 dicembre 2018 la scadenza delle concessioni per il commercio su aree pubbliche in essere alla data di entrata in vigore del D.L. medesimo, al fine di allineare le scadenze delle concessioni stesse.

Successivamente, la legge di bilancio per il 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205) ha introdotto alcune disposizioni in materia di concessioni per il commercio sulle aree pubbliche.

In particolare, l’articolo 1, comma 1180, ha prorogato al 31 dicembre 2020 il termine delle concessioni per commercio su aree pubbliche con scadenza anteriore alla predetta data e in essere alla data di entrata in vigore della legge di bilancio. Ciò con il fine di garantire che le procedure per l’assegnazione delle medesime concessioni siano realizzate in un contesto temporale omogeneo.

Il medesimo art. 1, al comma 1181, ha poi previsto che le amministrazioni interessate prevedessero specifiche modalità di assegnazione per coloro che nel biennio precedente l’entrata in vigore della norma avessero direttamente utilizzato le concessioni quale unica o prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, anche in deroga a quanto previsto dalla disciplina delle autorizzazioni al commercio su aree pubbliche e delle connesse concessioni di posteggio di cui all’articolo 16 del D.lgs. 59/2010 (su cui v. infra). Ciò, specifica la norma, nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione.

È stato poi demandato alla Conferenza Unificata il compito di provvedere all’integrazione dei criteri previsti dall’Intesa di cui all’articolo 70 del D.lgs n. 59/2010, stabilendo altresì, ai fini della garanzia della concorrenza nel settore, il numero massimo di posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico, sia nella medesima area sia in diverse aree, mercatali e non mercatali.

 

Giurisprudenza costituzionale

Si richiama quanto evidenziato dalla giurisprudenza costituzionale, che ha specificamente dichiarato (cfr. sentenza n. 291 del 2012) l'incostituzionalità di disposizioni regionali che prevedevano l'inapplicabilità al commercio su aree pubbliche di quanto previsto dall'art. 16 del D.Lgs. n. 59 del 2010 (attuativo dell'art. 12 della direttiva Bolkestein).

In particolare, la Corte ha dichiarato l'incostituzionalità di tali norme per il contrasto con quella comunitaria cui il legislatore nazionale ha dato attuazione e con i vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea in materia di accesso ed esercizio dell'attività dei servizi (in particolare in tema dei residuali regimi autorizzatori), ma anche perché essa non viene neanche a prevedere forme di «bilanciamento tra liberalizzazione e […] i motivi imperativi di interesse generale», come, invece, richiesto dalla normativa comunitaria[24].

Le disposizioni del D.Lgs. n. 59 del 2010 – ha sostenuto la Corte - sono da ascrivere alla tipologia di disposizioni che tendono ad assicurare procedure concorsuali di garanzia mediante la loro strutturazione in modo da consentire «la più ampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici» (sentenza n. 401 del 2007) e che sono da ricomprendere, secondo la giurisprudenza costituzionale, nella nozione di concorrenza che «non può che riflettere quella operante in ambito comunitario» (sentenze n. 270 e n. 45 del 2010, n. 401 del 2007), che ha «un contenuto complesso in quanto ricomprende non solo l'insieme delle misure antitrust, ma anche azioni di liberalizzazione, che mirano ad assicurare e a promuovere la concorrenza "nel mercato" e "per il mercato", secondo gli sviluppi ormai consolidati nell'ordinamento europeo e internazionale (sentenza n. 200 del 2012).

Con riferimento alla possibilità di rinnovo automatico, si ricorda che la Corte costituzionale si è espressa in più occasioni sulle disposizioni statali o regionali che recano norme di proroga di concessioni in essere, anche in relazione alle previsioni dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, che richiama il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario nell'esercizio della potestà legislativa dello Stato e delle regioni.

In più occasioni (ex multis sentenze n. 340, n. 233 e n. 180 del 2010 e sentenza n. 205 del 2011) la Corte costituzionale ha valutato le disposizioni impugnate richiamando, oltre al rispetto del riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni, i principi comunitari in materia di temporaneità delle concessioni e di apertura alla concorrenza, con particolare riguardo alle disposizioni che, seppure per un periodo temporalmente limitato, «impedisc[ono] l'accesso di altri potenziali operatori economici al mercato, ponendo barriere all'ingresso tali da alterare la concorrenza tra imprenditori».

In particolare la Corte Costituzionale, con la sentenza del 4/7/2013 n. 171, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della l. reg. Liguria 30.7.2012, n. 24, che ha tentato di reintrodurre il rinnovo automatico delle concessioni a seguito di eventi naturali atmosferici che causassero danni. La Corte ha affermato che il rinnovo o la proroga automatica delle concessioni, venendo meno agli obblighi che incombono ai sensi degli artt. 49 e 101 del TFUE e dell'art. 12 della dir. 2006/123/UE (c.d. dir. Bolkestein), viola l'art. 117, co. 1, cost., per contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario in tema di libertà di stabilimento e di tutela della concorrenza, determinando altresì una disparità di trattamento tra operatori economici, in violazione dell'art. 117, co. 2, lett. e).

 

Con riguardo, infine, alla durata delle concessioni e ai criteri di selezione, si richiama anche quanto affermato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato nel parere del 15 dicembre 2015 (A.S. 1335), nel quale si ribadisce che in più occasioni l'Autorità ha affermato il principio per cui un termine eccessivamente ampio di durata delle concessioni può alterare il funzionamento del mercato, rendendo più difficoltoso l'ingresso da parte di nuovi operatori, a detrimento della qualità dell'offerta, e determinando, di conseguenza, una cristallizzazione degli assetti esistenti nel mercato di riferimento. Riferendosi, in particolare, alla previgente disciplina del commercio su aree pubbliche, l'Autorità ha ritenuto eccessivamente lunga la durata decennale della concessione, "anche tenuto conto della natura dell'attività che il soggetto aggiudicatario andrà a svolgere, la quale non richiede particolari investimenti". Tale principio è stato costantemente ribadito in tutti i settori economici caratterizzati dal ricorso allo strumento concessorio (di beni o servizi), per affermare l'opportunità di ridurre la discrezionalità amministrativa nella scelta dei concessionari, basandosi su criteri oggettivi, trasparenti, non discriminatori, e di rispettare i principi comunitari della parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

Una durata delle concessioni non eccessivamente ampia risulta strettamente funzionale al rispetto di tali principi e l'Autorità, nell'esercizio delle proprie funzioni consultive nell'ambito di vari settori produttivi affidati in concessione ha sempre affermato che la durata "dovrebbe essere rigorosamente definita in maniera da perseguire l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti del concessionario, senza però rinviare per tempi eccessivamente lunghi il confronto concorrenziale" .

Quanto ai criteri di assegnazione dei posteggi, nel medesimo parere si ribadisce che quelli che danno peso decisivo a requisiti di anzianità o di esperienza pregressa in un determinato settore sono comunque idonei a pregiudicare il corretto dispiegarsi di dinamiche di mercato, in quanto possono favorire gli operatori esistenti, a scapito di nuovi concorrenti. Pertanto, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, tali criteri dovrebbero essere considerati soltanto in maniera residuale.

 

La Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno

La direttiva 2006/123/CE (“Direttiva servizi” anche nota come “Direttiva Bolkenstein”) è stata approvata il 12 dicembre 2006, all’esito di un processo di elaborazione particolarmente complesso.

La Direttiva, relativa ai servizi nel mercato interno, il cui termine di recepimento è stato fissato al 28 dicembre 2009, mira a facilitare l’accesso al mercato per le imprese che forniscono servizi all’interno dell’Unione europea, a garantire contestualmente i consumatori, nonché a realizzare una cooperazione amministrativa effettiva tra gli Stati membri, in modo da superare gli ostacoli e le frammentazioni di diversa natura che impediscono il pieno sviluppo di un mercato unico dei servizi.

La “Direttiva Servizi” è stata attuata in Italia con il D.Lgs.26 marzo 2010, n. 59, successivamente modificato e integrato, in particolare, dal D.Lgs.6 agosto 2012, n. 147 e dalla L. 24 dicembre 2012, n. 234.

Campo di applicazione della Direttiva Servizi

La nozione di “servizio”, così come definita nella stessa Direttiva (articolo 4, par. 1, n. 1)), comprende “qualsiasi attività economica non salariata di cui all’articolo 57 TFUE[25] fornita normalmente dietro retribuzione” da prestatori stabiliti in uno Stato membro (articolo 2, par. 1).

Tra i settori che rientrano nel campo di applicazione della Direttiva si segnalano la distribuzione e il commercio, compresa la vendita all’ingrosso e al dettaglio di beni e servizi; i servizi nel settore dell’edilizia; i servizi degli artigiani; i servizi collegati al settore dell’industria, come le attività di installazione e manutenzione dei macchinari e i servizi di pulizia; i servizi professionali (avvocati, commercialisti, veterinari, architetti, ecc.), i servizi resi alle imprese (come la pubblicità, i servizi di ricerca del personale e la consulenza in materia di brevetti); i servizi del settore turismo (agenzie di viaggio, guide turistiche); i servizi di ristorazione e alloggio, forniti ad esempio da alberghi e ristoranti; i servizi educativi e di formazione, come università private, scuole di lingua; i servizi domestici, come i servizi di pulizia, babysitter, giardinaggio, ecc.; i servizi sociali offerti da operatori privati; i servizi legati ai settori della cultura e dello spettacolo, come l’organizzazione di eventi; i servizi collegati con il settore dei trasporti, come il noleggio di autoveicoli e l’organizzazione di bus turistici. La Direttiva interessa attività che equivalgono, nel loro complesso, a circa il 40% del PIL e dell’occupazione dell’Unione europea[26].

 

La Direttiva Servizi, nel delineare il suo campo di applicazione procede, in sostanza, a contrario, dando esplicita indicazione dei settori esclusi. Essa crea dunque un quadro giuridico generale per qualsiasi servizio fornito dietro corrispettivo economico, ad eccezione dei settori espressamente esclusi dall’articolo 2 della stessa (cfr. infra).

Settori esclusi dall’applicazione della Direttiva Servizi

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2 e 3 della Direttiva, la stessa non si applica alle seguenti attività:

a) servizi non economici d’interesse generale;

b) servizi finanziari quali l’attività bancaria, il credito, l’assicurazione e la riassicurazione, le pensioni professionali o individuali, i titoli, gli investimenti, i fondi, i servizi di pagamento e quelli di consulenza nel settore degli investimenti, compresi i servizi di cui all’allegato I della direttiva 2006/48/CE;

c) i servizi e le reti di comunicazione elettronica nonché le risorse e i servizi associati in relazione alle materie disciplinate dalle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE e 2002/58/CE e ss. mod. e integrazioni;

d) i servizi nel settore dei trasporti, ivi compresi i servizi portuali, che rientrano nell’ambito di applicazione del titolo V del trattato CE;

e) i servizi delle agenzie di lavoro interinale;

f) i servizi sanitari, indipendentemente dal fatto che vengano prestati o meno nel quadro di una struttura sanitaria e a prescindere dalle loro modalità di organizzazione e di finanziamento sul piano nazionale e dalla loro natura pubblica o privata;

g) i servizi audiovisivi, ivi compresi i servizi cinematografici, a prescindere dal modo di produzione, distribuzione e trasmissione, e i servizi radiofonici;

h) le attività di azzardo che implicano una posta di valore pecuniario in giochi di fortuna, comprese le lotterie, i giochi d’azzardo nei casinò e le scommesse

i) le attività connesse con l’esercizio di pubblici poteri di cui all’art. 51 TFUE;

j) i servizi sociali riguardanti gli alloggi popolari, l’assistenza all'infanzia e il sostegno alle famiglie ed alle persone temporaneamente o permanentemente in stato di bisogno, forniti dallo Stato, da prestatori incaricati dallo Stato o da associazioni caritative riconosciute come tali dallo Stato;

k) i servizi privati di sicurezza;

l) i servizi forniti da notai e ufficiali giudiziari nominati con atto ufficiale della pubblica amministrazione. La direttiva non si applica inoltre al settore fiscale.

 

La Direttiva 2006/123/CE non prevede che le attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche siano tra quelle escluse dal campo di applicazione della stessa direttiva.

 

Inoltre, si ricorda che la Direttiva non riguarda la liberalizzazione dei servizi d’interesse economico generale[27] riservati a enti pubblici o privati, né la privatizzazione di enti pubblici che forniscono servizi (art. 1, paragrafo 2 della Direttiva)

 

Finalità e contenuti della Direttiva

La Direttiva stabilisce le disposizioni generali che permettono di agevolare l’esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori nonché la libera circolazione dei servizi all’interno dell’UE, mirando comunque ad assicurare un livello elevato di qualità dei servizi stessi.

 

La Direttiva Servizi agevola l’accesso e l’esercizio delle attività di servizi, contenendo norme per:

la semplificazione delle procedure autorizzatorie e delle formalità/requisiti relativi all’accesso ad un’attività di servizi ed al suo esercizio. La Direttiva impone agli Stati membri di prendere in esame la propria legislazione in materia e di semplificarla. Contestualmente afferma un principio generale di reciprocità, secondo il quale gli Stati membri che chiedono ad un prestatore o ad un destinatario di fornire un certificato, un attestato o qualsiasi altro documento comprovante il rispetto di un particolare requisito, accettano i documenti rilasciati da un altro Stato membro che abbiano finalità equivalenti o dai quali risulti che il requisito in questione è rispettato (articolo 5)[28]. La semplificazione “richiesta” agli Stati membri dalla Direttiva dunque riguarda sia l’avvio di attività economica in forma stabile, nel proprio Paese o in un altro Stato membro dell’Unione europea, sia lo svolgimento di attività economica in modalità transfrontaliera, in regime di  libera prestazione dei servizi[29]. L’attivazione di sportelli unici presso i quali il prestatore possa avere le informazioni ed espletare tutte le formalità necessarie per esercitare la propria attività, in particolare le dichiarazioni, notifiche o istanze necessarie ad ottenere l'autorizzazione delle autorità competenti, comprese le domande di inserimento in registri, ruoli, banche dati, o di iscrizione ad organismi o ordini ovvero associazioni professionali, le domande di autorizzazione necessarie all’esercizio delle sue attività di servizi(articoli 6 e 7). L’obbligo di rendere possibile l’espletamento delle procedure e le formalità relative all’accesso ad un'attività di servizio e al suo esercizio per via elettronica (articolo 8).

 

La Direttiva Servizi prevede che gli Stati membri possano subordinare l’accesso ad un’attività di servizio e il suo esercizio ad un regime di autorizzazione soltanto se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) il regime di autorizzazione non è discriminatorio nei confronti del prestatore;

b) la necessità di un regime di autorizzazione è giustificata da un motivo imperativo di interesse generale;

c) l’obiettivo perseguito non può essere conseguito tramite una misura meno restrittiva, in particolare in quanto un controllo a posteriori interverrebbe troppo tardi per avere reale efficacia (articolo 9).

Prevede, inoltre, l’obbligo di rispettare taluni principi quanto alle condizioni e procedure di rilascio dei titoli autorizzatori. I regimi di autorizzazione – secondo la Direttiva – devono, in particolare, basarsi su criteri che inquadrino l’esercizio del potere di valutazione da parte delle autorità competenti affinché tale potere non sia utilizzato in modo arbitrario. Tali criteri devono essere non discriminatori; giustificati da un motivo imperativo di interesse generale; commisurati all’obiettivo di interesse generale; chiari e inequivocabili; oggettivi; resi pubblici preventivamente; trasparenti e accessibili. Inoltre, opera un sostanziale divieto del bis in idem, in quanto, secondo la Direttiva, le condizioni di rilascio dell’autorizzazione relativa ad un nuovo stabilimento non devono rappresentare un doppione di requisiti e controlli equivalenti o sostanzialmente comparabili, quanto a finalità, a quelli ai quali il prestatore è già assoggettato in un altro Stato membro o nello stesso Stato membro (articolo 10).

Quanto alla durata dell’autorizzazione, essa non deve avere durata limitata, ad eccezione dei casi seguenti:

a) l’autorizzazione prevede il rinnovo automatico o è esclusivamente soggetta al costante rispetto dei requisiti;

b) il numero di autorizzazioni disponibili è limitato da un motivo imperativo di interesse generale;

oppure, c) una durata limitata è giustificata da un motivo imperativo di interesse generale (articolo 11).

Inoltre, qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri devono applicare una procedura di selezione tra i candidati potenziali, imparziale e trasparente, con un’adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento. In tali casi, l’autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami (articoli 12 e 13)

La Direttiva, inoltre, impone il divieto di introdurre o mantenere all’interno della legislazione nazionale taluni requisiti giuridici cui subordinare l’accesso ad un’attività di servizi o il suo esercizio sul loro territorio, ad esempio i requisiti di nazionalità (articolo 14)[30]; prevede l’obbligo di valutare la compatibilità con la Direttiva di uno specifico numero di altri requisiti giuridici cui subordinare l’accesso ad un’attività di servizi o il suo esercizio, alla luce dei principi di non discriminazione, necessità, e proporzionalità.

Gli Stati membri hanno l’obbligo di notificare alla Commissione, in fase di progetto, le nuove disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedono requisiti giuridici nuovi rispetto a quelli elencati dalla direttiva, specificandone le motivazioni[31].

La Commissione comunica tali disposizioni agli altri Stati membri. La notifica non osta a che gli Stati membri adottino le disposizioni in questione (articolo 15).

 

Per facilitare la prestazione temporanea e occasionale di servizi in uno Stato diverso da quello di appartenenza, la Direttiva dispone che lo Stato membro nel quale si reca il prestatore di servizi può imporre il rispetto dei propri requisiti solo a condizione che siano non discriminatori, che siano proporzionati e giustificati per ragioni relative all’ordine pubblico, alla pubblica sicurezza, alla salute pubblica o alla tutela dell’ambiente (articolo 16)[32];

Deroghe al predetto principio sono ammesse solo per casi limitati, ad esempio in materia di qualifiche professionali, di distacco dei lavoratori e per i servizi di interesse economico generale (articoli 17-18).

 

Diritti dei destinatari dei servizi

La Direttiva Servizi intende rafforzare i diritti dei destinatari dei servizi e promuovere la qualità dei servizi.

In particolare, essa:

dispone che gli Stati membri non possono imporre al destinatario requisiti, tra questi quelli basati sulla nazionalità, che limitano l’utilizzazione di un servizio fornito da un prestatore stabilito in un altro Stato membro (articolo 19 e 20);

rafforza i diritti degli utenti di servizi, garantendo il diritto ad ottenere informazioni sui servizi offerti e sulle regole applicabili ai prestatori qualunque sia il loro luogo di stabilimento (articolo 26);

tutela la qualità dei servizi, incoraggiando ad esempio la certificazione volontaria delle attività o l’elaborazione di carte di qualità e sostenendo l’elaborazione di codici di condotta europei da parte di organismi o associazioni professionali (articolo 22).

 

Cooperazione amministrativa effettiva tra gli Stati membri

La Direttiva introduce importanti strumenti di cooperazione amministrativa tra gli Stati membri. Più precisamente, essa prevede:

l’obbligo per gli Stati membri di collaborare con le autorità di altri Stati membri (articolo 29-30) per garantire un controllo efficace delle attività di servizi nell’Unione europea, istituendo a tal fine un meccanismo di allerta ed evitando la moltiplicazione dei controlli sui prestatori (articoli 31 e 32);

lo sviluppo di un sistema elettronico di scambio di informazioni tra Stati membri, indispensabile alla realizzazione di una cooperazione amministrativa effettiva (articolo 28).

Articolo 1, comma 687
(Permanenza nei ruoli della dirigenza amministrativa,
professionale e tecnica del SSN)

 


687.  La dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, in considerazione della mancata attuazione nei termini previsti della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 2015, n. 124, rimane nei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale. Con apposito accordo, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale della pubblica amministrazione (ARAN) e le Confederazioni sindacali si provvede alla modifica del contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale (2016-2018) del 13 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22 luglio 2016.


 

 

Il comma 687 prevede il permanere della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del SSN nei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale per la mancata attuazione entro i termini (12 mesi dal 28 agosto 2015) previsti della delega di cui alla normativa vigente in materia di riorganizzazione ed inquadramento della dirigenza pubblica.

 

Il comma 687 prevede che la dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del SSN rimanga nei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale, in considerazione della mancata attuazione nei termini (12 mesi dal 28 agosto 2015, data di entrata in vigore della legge delega) previsti dalla medesima delega di cui all’art. 11, comma 1, lett. b) della L. 124/2015, relativamente alla riorganizzazione e, in particolare, al nuovo inquadramento della dirigenza pubblica.

In proposito si ricorda che tale normativa aveva previsto, tra le altre cose, l’istituzione di un ruolo unico della dirigenza regionale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, che stabiliva la confluenza in tale ruolo di diverse tipologie di dirigenti di ruolo, tra cui la dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale (escludendo esplicitamente, invece, la dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del SSN) e ferma restando l'applicazione dell'articolo 15 del D.Lgs. n. 502/1992 per la disciplina relativa alla dirigenza medica e delle professioni sanitarie. Peraltro, l’attribuzione della gestione del ruolo unico sarebbe dovuta spettare ad un’apposita Commissione per la dirigenza regionale.

Si stabilisce inoltre che, con apposito accordo tra Aran e Confederazioni sindacali, ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001, si provveda alla modifica del Contratto collettivo quadro per la definizione delle aree e dei comparti di contrattazione per il triennio 2016-2018 del 13 luglio 2016 (GU n. 170/2016).

Articolo 1, comma 688
(Incremento dell’autorizzazione di spesa per la
struttura tecnica interregionale per i rapporti
con il personale convenzionato con il SSN)

 

688.  L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 52, comma 27, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è incrementata di 259.640 euro annui a decorrere dall'anno 2019.

 

 

Il comma 688 prevede l’incremento di 259.640 euro annui dal 2019 dell’autorizzazione di spesa prevista dalla normativa vigente per il funzionamento della struttura tecnica interregionale per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

 

Il comma 688 dispone un incremento a regime dal 2019, pari a 259.640 euro annui, dell’autorizzazione di spesa prevista dall’art. 52, comma 27 della legge finanziaria 2003 (L. n. 289/2002), per il funzionamento della struttura tecnica interregionale per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il SSN (detta anche SISAC).

Si ricorda che tale normativa - che ha novellato l'art. 4, comma 9, della L. n. 412/1991-, ha previsto l’istituzione della struttura tecnica interregionale per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il SSN, la quale rappresenta la delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale, con sede a Roma. Essa è costituita da rappresentanti regionali nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e province autonome, cui fanno peraltro parte, limitatamente alle materie di rispettiva competenza, i rappresentanti dei Ministeri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, e della salute, designati dai rispettivi Ministri. L’ultimo rinnovo del Regolamento per il funzionamento della SISAC (qui il link del documento sul sito della Conferenza delle regioni) è a far data 1mo ottobre 2009.


 

Articolo 1, commi 689-691
(Accisa sulla birra)

 


689.  All'articolo 1, comma 514, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « in euro 3,00 » sono sostituite dalle seguenti: « in euro 2,99 ».

690.  All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

« 3-bis. Fatta salva, su motivata richiesta del depositario, l'applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, nei birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri il prodotto finito è accertato a conclusione delle operazioni di condizionamento. Alla birra realizzata nei birrifici di cui al presente comma si applica l'aliquota di accisa di cui all'allegato I annesso al presente testo unico ridotta del 40 per cento »;

b)  dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

« 3-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2019, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 3-bis, con particolare riguardo all'assetto del deposito fiscale e alle modalità semplificate di accertamento e contabilizzazione della birra prodotta negli impianti di cui al medesimo comma ».

691.  Le disposizioni di cui al comma 690, lettera a), del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del primo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 35, comma 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, introdotto dal comma 690, lettera b), del presente articolo. A decorrere dalla stessa data, il comma 12 dell'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è abrogato.


 

 

I commi 689-691 dell’articolo 1 introducono numerose agevolazioni in tema di accise sulla birra.

Viene anzitutto abbassata la misura dell’accisa sulla birra, che passa da 3 a 2,99 euro per ettolitro e grado-plato (comma 689).

Sono poi semplificate le procedure di accertamento sulla birra prodotta presso birrifici artigianali di minore dimensione, ossia quelli con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri; per tale birra l’accisa è ulteriormente decurtata del 40 per cento (comma 690)

 

Più in dettaglio il comma 689, modificando l’articolo l, comma 514, della legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205), abbassa la misura dell’accisa sulla birra da 3 a 2,99 euro per ettolitro e grado-plato.

 

Viene poi integrato (comma 690) l’articolo 35 del Testo Unico Accise (TUA, D.lgs. n. 504 del 1995), al fine di introdurvi disposizioni specifiche per i birrifici artigianali di minore dimensione, ossia quelli con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri.

La birra artigianale è definita dall’articolo 2, comma 4-bis della legge n. 1354 del 1962 come quella  prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione. Per “piccolo birrificio indipendente” si intende un birrificio che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non operi sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui e la cui produzione annua non superi 200.000 ettolitri, includendo in questo quantitativo le quantità di birra prodotte per conto di terzi.

Per i predetti birrifici artigianali di minore dimensione, con una novella al vigente comma 3-bis dell’articolo 35:

§  si chiarisce che il prodotto finito è accertato a conclusione delle operazioni di condizionamento, in luogo di essere accertato a monte di tali operazioni. Resta salva, su motivata richiesta del depositario, l’applicabilità delle disposizioni ordinarie in tema di accertamento (commi 1 e 2 dell’articolo 35 TUA);

§  si prevede un’aliquota differenziata e inferiore per la birra realizzata nei predetti birrifici artigianali di minore dimensione, che viene ridotta del 40 per cento rispetto all’aliquota ordinaria, come rideterminata ai sensi del comma 689.

Viene introdotto un nuovo comma 3-ter all’articolo 35 TUA, col quale si demanda a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2019, il compito di stabilire le modalità attuative delle disposizioni così introdotte, con particolare riguardo all’assetto del deposito fiscale e alle modalità semplificate di accertamento e contabilizzazione della birra prodotta nei birrifici artigianali di minore dimensione.

 

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 35, comma 1 TUA, per l'accertamento dell'accisa sulla birra, per prodotto finito si intende la birra nelle condizioni in cui viene immessa in consumo. Il volume di ciascuna partita di birra da sottoporre a tassazione è dato dalla somma dei volumi nominali degli imballaggi preconfezionati e dei volumi nominali dichiarati degli altri contenitori utilizzati per il condizionamento: il volume così ottenuto, espresso in ettolitri, viene arrotondato al litro, computando per intero le frazioni superiori al mezzo litro. Per grado Plato si intende la quantità in grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui la birra è derivata, con esclusione degli zuccheri contenuti in bevande non alcoliche aggiunte alla birra prodotta; la ricchezza saccarometrica così ottenuta viene arrotondata ad un decimo di grado, trascurando le frazioni di grado pari o inferiori a 5 centesimi, e computando per un decimo di grado quelle superiori.  Per il controllo della produzione sono installati misuratori delle materie prime nonché contatori per la determinazione del numero degli imballaggi preconfezionati e delle confezioni e, nei casi previsti, della birra a monte del condizionamento e dei semilavorati. Ultimate le operazioni di condizionamento, il prodotto è custodito in apposito magazzino, preso in carico dal depositario e accertato dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane..

 

In ordine all’efficacia delle norme introdotte, il comma 691 dispone che la nuova disciplina sui birrifici artigianali (accertamento semplificato e accisa ridotta) si applichino a decorrere dal primo giorno del primo mese successivo all’entrata in vigore delle disposizioni attuative sopra menzionate; dalla medesima data sono abrogate le precedenti norme sull’assetto dei depositi fiscali nei birrifici di minore dimensione (articolo 2, comma 12 del decreto-legge n. 16 del 2012).


 

Articolo 1, commi 692-698
(Regime fiscale per i raccoglitori occasionali di prodotti
selvatici non legnosi e di piante officinali spontanee)

 


692.  I redditi derivati dallo svolgimento, in via occasionale, delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30, a cui si aggiunge la raccolta di piante officinali spontanee come regolata dall'articolo 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, da parte delle persone fisiche, sono assoggettati ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali.

693.  L'imposta sostitutiva di cui al comma 692 è fissata in euro 100 ed è versata entro il 16 febbraio dell'anno di riferimento da coloro che sono in possesso del titolo di raccolta per uno, o più prodotti, rilasciato dalla regione od altri enti subordinati. Sono esclusi dal versamento dell'imposta coloro i quali effettuano la raccolta esclusivamente per autoconsumo.

694.  Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma 692, l'attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi si intende svolta in via occasionale se i corrispettivi percepiti dalla vendita del prodotto non superano il limite annuo di euro 7.000, che non faranno cumulo con altri redditi della persona fisica.

695.  La ritenuta di cui all'articolo 25-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica nei confronti dei soggetti che hanno versato l'imposta sostitutiva di cui al comma 692 con riferimento all'anno in cui la cessione del prodotto è stata effettuata.

696.  Al comma 109 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «La cessione di tartufo» sono sostituite dalle seguenti: «La cessione di prodotti selvatici non legnosi generati dall'attività di raccolta descritta alla classe ATECO 02.30, a cui si aggiunge la raccolta di piante officinali spontanee come regolata dall'articolo 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75».

697.  Per le operazioni di acquisto di prodotto effettuate senza l'applicazione della ritenuta ai sensi del comma 695, il soggetto acquirente emette un documento d'acquisto dal quale risultino la data di cessione, il nome e il cognome, il codice fiscale del cedente, il codice ricevuta del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 692, la natura e la quantità del prodotto ceduto, nonché l'ammontare del corrispettivo pattuito. Lo stesso soggetto acquirente include i dati relativi ai documenti di acquisto di cui al primo periodo nella comunicazione trimestrale di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

698.  Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  dopo l'articolo 34-bis è inserito il seguente:

«Art. 34-ter. - (Regime fiscale per raccoglitori occasionali) - 1. I raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30, a cui si aggiungono i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore ad euro 7.000, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale»;

b)  alla Tabella A, parte I, dopo il numero 15) è inserito il seguente:

«15-bis) tartufi, nei limiti delle quantità standard di produzione determinate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, emanato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze»;

c)  alla Tabella A, parte II-bis, dopo il numero 1-ter) è aggiunto il seguente:

«1-quater) tartufi freschi o refrigerati»;

d)  alla Tabella A, parte III, il numero 20-bis) è sostituito dal seguente:

«20-bis) tartufi congelati, essiccati o preservati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione, ma non preparati per il consumo immediato».


 

 

Il comma 692 istituisce un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali da applicare ai redditi derivati dallo svolgimento, in via occasionale, delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi e dalla raccolta di piante officinali spontanee. Il comma 693 fissa in 100 euro l'importo della predetta imposta sostitutiva, da versare entro il 16 febbraio dell'anno di riferimento. Il comma 694 stabilisce una soglia dei corrispettivi percepiti dalla vendita del prodotto, pari a 7.000 euro, entro la quale l’attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi si intende svolta in via occasionale. Il comma 695 dispone che ai soggetti che hanno versato l’imposta sostitutiva non si applica la ritenuta prevista per i tartufi, con riferimento all’anno in cui la cessione del prodotto è stata effettuata. Il comma 696 estende alla cessione di tutti i prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30, nonché alle piante officinali spontanee, le disposizioni previste per la cessione del tartufo. Il successivo comma 697 stabilisce che per le operazioni di acquisto prodotto effettuate senza l’applicazione della ritenuta, il soggetto acquirente emette un documento d’acquisto dal quale risultino taluni dati relativi al cedente e al prodotto ceduto. Il comma 698 modifica il D.P.R. n. 633 del 1972 (D.P.R. IVA), inserendo il nuovo articolo 34-ter che reca il regime IVA applicabile alla vendita di prodotti selvatici non legnosi derivanti dalla raccolta occasionale.

 

Il comma 692 istituisce un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali da applicare ai redditi derivati dallo svolgimento, in via occasionale, delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30, a cui si aggiunge la raccolta di piante officinali spontanee come regolata dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 75 del 2018.

 

Nei prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30 rientrano funghi, tartufi, bacche, frutta in guscio, balata e altre gomme simili al caucciù, sughero, gommalacca e resine, balsami, crine vegetale, crine marino, ghiande, frutti dell’ippocastano, muschi e licheni. Dalla classe è esclusa la produzione gestita, mentre vi ricade la raccolta di questi prodotti

 

Il comma 693 fissa in 100 euro l'importo dell'imposta sostitutiva, dal pagamento della quale sono esclusi coloro i quali effettuano la raccolta esclusivamente per autoconsumo. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il 16 febbraio dell’anno di riferimento da coloro che sono in possesso del titolo di raccolta per uno o più prodotti, rilasciato dalla regione o altri enti.

 

Il comma 694 stabilisce una soglia dei corrispettivi percepiti dalla vendita del prodotto, pari a 7.000 euro, entro la quale l’attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi si intende svolta in via occasionale.

 

Il comma 695 dispone che ai soggetti che hanno versato l’imposta sostitutiva non si applica la ritenuta sui compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi non identificati, di cui all’articolo 25-quater del D.P.R. n. 600 del 1973, con riferimento all’anno in cui la cessione del prodotto è stata effettuata.

L'articolo 25-quater del D.P.R. n. 600 del 1973 (disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) stabilisce che i soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 (si tratta dei soggetti che effettuano la ritenuta sui redditi di lavoro dipendente) applicano ai compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi non identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione alle cessioni di tartufi, una ritenuta a titolo d'imposta, con obbligo di rivalsa. La suddetta ritenuta si applica all'aliquota fissata dall'articolo 11 del TUIR per il primo scaglione di reddito ed è commisurata all'ammontare dei corrispettivi pagati ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito.

 

Il successivo comma 697 stabilisce che per le operazioni di acquisto prodotto effettuate senza l’applicazione della ritenuta, il soggetto acquirente emette un documento d’acquisto dal quale risulti la data di cessione, nome e cognome, codice fiscale del cedente, codice ricevuta del versamento dell’imposta sostitutiva, natura e quantità del prodotto ceduto, nonché l’ammontare del corrispettivo pattuito. Lo stesso soggetto acquirente include i dati relativi ai documenti di acquisto di cui al primo periodo nella comunicazione trimestrale di cui all’articolo 21 del decreto legge n. 78 del 2010.

 

Il comma 696 estende alla cessione di tutti i prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30, nonché alle piante officinali spontanee, le disposizioni previste dal comma 109, dell’articolo 1 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005) per la cessione del tartufo.

Ai sensi delle citate disposizioni, la cessione di tartufo non obbliga il cedente raccoglitore occasionale non munito di partita IVA ad alcun obbligo contabile. I cessionari sono obbligati a comunicare annualmente alle regioni di appartenenza la quantità del prodotto commercializzato e la provenienza territoriale dello stesso, sulla base delle risultanze contabili. I cessionari sono obbligati a certificare al momento della vendita la provenienza del prodotto, la data di raccolta e quella di commercializzazione.

La circolare dell'Agenzia delle entrate n. 10 del 2005 ha fornito chiarimenti in ordine a tali disposizioni. In particolare, per quanto concerne la disciplina IVA, in conseguenza del regime previsto dall'articolo 1, comma 109, della legge finanziaria 2005, i soggetti che, nell'esercizio di impresa acquistano tartufi da raccoglitori dilettanti ed occasionali non muniti di partita IVA sono tenuti ad emettere autofattura.

 

Il comma 698 modifica il D.P.R. n. 633 del 1972 (D.P.R. IVA), inserendo il nuovo articolo 34-ter che reca il regime dell'imposta sul valore aggiunto applicabile alla vendita di prodotti derivanti dalla raccolta occasionale.

Soggetti della norma sono i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30, a cui si aggiungono i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee, la cui raccolta è disciplinata dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 75 del 2018, che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 7.000 euro.

Ai sensi del comma in argomento, dunque, i raccoglitori occasionali con un volume d'affari fino a 7.000 euro sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale.

 

Vengono inoltre apportate modifiche alla Tabella A (parte I, II-bis e III) del D.P.R. IVA, relativa ai beni e servizi soggetti ad aliquota ridotta.

 

In particolare, alla tabella A, parte I, è aggiunto il numero 15-bis) che include nell'elenco beni e servizi soggetti ad aliquota ridotta i tartufi, nei limiti delle quantità standard di produzione determinate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, emanato di concerto con il MEF.

 

Alla tabella A parte II-bis, che elenca i beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento è aggiunto il numero 1-quater), che include i tartufi freschi o refrigerati.

 

Alla tabella A, parte III, che elenca i beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento il numero 20-bis) è sostituito con il riferimento ai tartufi congelati, essiccati o preservati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione, ma non preparati per il consumo immediato.

 

L'aliquota applicabile ai tartufi viene dunque differenziata, prevedendo la riduzione dal 10 al 5 per cento per quella applicabile ai tartufi freschi o refrigerati.

Articolo 1, comma 699
(Regime fiscale per i raccoglitori occasionali
di prodotti selvatici non legnosi)

 


699.  I produttori agricoli che gestiscono la produzione dei prodotti selvatici non legnosi, non ricompresi nella classe ATECO 02.30 e dall'articolo 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, e che sono diversi da quelli di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono applicare il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 75, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Ai fini dell'imposizione sui redditi, il reddito di tali soggetti è comunque determinato su base catastale e non trovano applicazione i commi 64 e seguenti del citato articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.


 

 

Il comma 699 dispone che i produttori agricoli che gestiscono la produzione dei prodotti selvatici non legnosi e che non ricadono nell'esonero stabilito dall’articolo 34, comma 6, del D.P.R. IVA possono applicare il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 75, della legge n. 190 del 2014.

 

Il comma 699 dispone che i produttori agricoli che gestiscono la produzione dei prodotti selvatici non legnosi, non ricompresi nella classe ATECO 02.30 e dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 75 del 2018 (piante officinali spontanee), e che non ricadono nell'esonero stabilito dall’articolo 34, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972 (D.P.R. IVA) per coloro che prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, possono applicare il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 75, della legge n. 190 del 2014, che viene modificato ed esteso dal disegno di legge in commento (vedasi la scheda di lettura relativa ai commi 9-11).

 

Nei prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30 rientrano funghi, tartufi, bacche, frutta in guscio, balata e altre gomme simili al caucciù, sughero, gommalacca e resine, balsami, crine vegetale, crine marino, ghiande, frutti dell’ippocastano, muschi e licheni. Dalla classe è esclusa la produzione gestita, mentre vi ricade la raccolta di questi prodotti.  

 

Ai fini dell’imposizione sui redditi, il reddito di tali soggetti è comunque determinato su base catastale secondo le disposizioni sul reddito agrario di cui all'articolo 32 del D.P.R. 917 del 1986 (TUIR) e non trovano applicazione le norme sulla determinazione del reddito imponibile del regime forfetario, di cui ai commi 64 e seguenti del citato articolo 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 1, commi 700 e 701
(Vendita diretta prodotti agricoli)

 


700.  All'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, anche per l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità, i medesimi soggetti di cui al comma 1 possono altresì vendere direttamente al dettaglio in tutto il territorio della Repubblica i prodotti agricoli e alimentari, appartenenti ad uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, purché direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli. Il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende deve essere prevalente rispetto al fatturato proveniente dal totale dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli ».

701.  Per le finalità di cui al comma 700, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono specifiche campagne di valorizzazione del territorio attraverso le produzioni agroalimentari locali nel limite di spesa di 500.000 euro annui a decorrere dal 2019.


 

 

Il comma 700 prevede che gli imprenditori agricoli possano effettuare la vendita diretta non solo dei propri prodotti, ma anche di quelli acquistati direttamente da altri imprenditori agricoli. Il comma 701 dispone che per le finalità di cui al comma precedente le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovano specifiche campagne per valorizzare le produzioni agroalimentari locali, prevedendo, a tal fine, un limite di spesa di 500.000 euro annui a decorrere dal 2019. 

 

Nello specifico, il comma 700 aggiunge un nuovo comma (1-bis) all’articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001, relativo alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli.

 

L’articolo 4 del suddetto decreto legislativo prevede che gli imprenditori agricoli, singoli o associati, possano vendere direttamente al dettaglio, anche in forma itinerante, con strutture mobile o tramite commercio elettronico, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende (inclusi i prodotti derivati, ottenuti a seguito di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici), osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti che non provengono dalle rispettive aziende sia superiore, nell'anno solare precedente, a 160.000 euro per gli imprenditori individuali o a 4 milioni di euro per le società, si applicano le disposizioni sul commercio di cui decreto legislativo n. 114 del 1998.

 

La disposizione introdotta prevede dunque che l’imprenditore agricolo possa vendere direttamente su tutto il territorio della Repubblica prodotti agricoli e alimentari appartenenti a comparti agronomici diversi da quelli di cui è produttore, acquistati direttamente da altri imprenditori agricoli. La stessa disposizione prevede che il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti che provengono dalla propria azienda debba essere, comunque, prevalente rispetto a quello proveniente dalla vendita degli altri prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli.

 

Il successivo comma 701 prevede che, per le finalità di cui al comma precedente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovano specifiche campagne per valorizzare le produzioni agroalimentari locali, nel limite di spesa di 500.000 euro annui a decorrere dal 2019.

Si rileva che le disposizioni di cui sopra riprendono parte dei contenuti della proposta di legge A.S. 728 sulle piccole produzioni locali, all’esame, in sede redigente, presso la Commissione Agricoltura del Senato.


 

Articolo 1, commi 702 e 703
(Aziende agricole prealpine di collina)

 


702.  All'articolo 1-bis, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole: « 1° dicembre 1999, n. 503» sono inserite le seguenti: « , nonché in comuni prealpini di collina, pedemontani e della pianura non irrigua ».

703.  Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano un decreto di natura regolamentare per provvedere alla determinazione delle aree prealpine di collina, pedemontane e della pianura non irrigua, legate a specifici fattori di svantaggio, tra cui segnatamente: la frammentazione dei fondi, una minore produttività rispetto alle zone di pianura, la concomitanza di zone urbanistiche a diversa destinazione edificatoria ovvero di tutela ambientale, la carenza di opere urbanistiche e di infrastrutture indispensabili per lo svolgimento dell'attività primaria.


 

 

Il comma 702 estende alle aziende agricole ubicate nei comuni prealpini di collina, pedemontani e della pianura non irrigua la possibilità di non dover disporre del titolo di conduzione del terreno agricolo ai fini della costituzione del relativo fascicolo aziendale Il comma 703 prevede che il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e il Ministro dell’ambiente e del territorio e del mare provvedano, con decreto di natura regolamentare, alla determinazione delle aree ubicate nei comuni prealpini di collina, pedemontani e della pianura non irrigua legate a specifici fattori di svantaggio.

 

Nello specifico, il comma 702 interviene modificando il comma 12 dell’articolo 1-bis del decreto-legge n. 91 del 2014, in base al quale i soggetti iscritti all’anagrafe delle aziende agricole con una estensione inferiore ai 5.000 metri quadrati, ubicate in zone montane e rientranti nell’ambito delle zone svantaggiate, non sono tenute a disporre del titolo di conduzione del terreno agricolo ai fini della costituzione del relativo fascicolo aziendale. Il comma in esame estende quindi alle aziende agricole ubicate nei comuni prealpini di collina, pedemontani e della pianura non irrigua le predette disposizioni. Il comma 703, prevede, poi, che il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e il Ministro dell’ambiente e del territorio provvedano, con decreto di natura regolamentare, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, alla determinazione delle aree ubicate nei comuni prealpini di collina, pedemontani e della pianura non irrigua che sono contraddistinte da specifici fattori di svantaggio, tra i quali: la frammentazione dei fondi, una minore produttività rispetto alle zone di pianura, la concomitanza di zone urbanistiche a diversa destinazione edificatoria ovvero di tutela ambientale, la carenza di opere urbanistiche e di infrastrutture indispensabili per l’esercizio dell’attività primaria.

Articolo 1, comma 704
(Eventi sismici del maggio 2012 - Contributo per la gestione commissariale del Veneto)

 


704.  All'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4.1. Alla gestione commissariale del Veneto per i danni provocati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 è riconosciuto l'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2019 per il completamento della fase di ricostruzione ».


 

 

Il comma 704 assegna alla gestione commissariale del Veneto, per i danni provocati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, l’importo di 2 milioni di euro per l’anno 2019, per il completamento della fase di ricostruzione.

 

Il D.L. 6 giugno 2012, n. 74, emanato in seguito agli eventi sismici del maggio 2012, nel disciplinare gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite, ha affidato la responsabilità del coordinamento degli interventi per la ricostruzione (a decorrere dall'entrata in vigore del medesimo decreto e per l'intera durata dello stato di emergenza) ai presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati (art. 1, commi 4-5, del D.L. 74/2012 e art. 11, comma 1, lett. a), numero 1), del D.L. 174/2012), consentendo agli stessi di costituire un’apposita struttura commissariale di supporto, stabilire le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli edifici ad uso pubblico, nonché avvalersi di soggetti attuatori (commi 15, 15-bis e 15-ter dell'art. 10 del D.L. 83/2012).

Informazioni dettagliate sull’attività del Commissario per il Veneto e sui provvedimenti emanati sono disponibili in apposita sezione del sito internet della Regione Veneto.


 

Articolo 1, comma 705
(Trattamento fiscale dei familiari dell’imprenditore agricolo)

 

705.  I familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell'impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente.

 

 

Il comma 705 equipara il trattamento fiscale dei familiari che coadiuvano il coltivatore diretto, a specifiche condizioni, a quello dei titolari dell’impresa agricola al cui esercizio detti familiari partecipano attivamente.

 

Le norme in commento dispongono che i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, a condizione che siano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano della stessa disciplina fiscale propria dei titolari dell’impresa agricola al cui esercizio partecipano attivamente.

 

Si rammenta che la tassazione delle imprese agricole ha sempre ricevuto da parte del legislatore fiscale un trattamento di favore, sotto numerosi profili (imposte dirette e indirette), sulla base del presupposto che l'agricoltura svolge un'azione di presidio del territorio ed è chiamata a sopportare il rischio connesso alle avversità atmosferiche che possono arrivare fino a mettere a rischio l'intera produzione. Per ulteriori informazioni, con particolare riferimento all’IRPEF, si rinvia alla documentazione predisposta sul Portale della Documentazione parlamentare.  

Articolo 1, commi 706-717
(Bonus occupazionale per giovani eccellenze)

 


706.  Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019, assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato soggetti in possesso dei requisiti previsti dal comma 707 è riconosciuto un incentivo, sotto forma di esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di dodici mesi decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione effettuata.

707.  L'esonero di cui al comma 706 è riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato che riguardano:

a)  cittadini in possesso della laurea magistrale, ottenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/110, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute;

b)  cittadini in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 e prima del compimento del trentaquattresimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute.

708.  L'esonero di cui al comma 706 è riconosciuto anche per assunzioni a tempo parziale, purché con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. In tal caso, il limite massimo dell'incentivo è proporzionalmente ridotto.

709.  L'esonero di cui al comma 706 si applica anche nel caso di trasformazione, avvenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, di un contratto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dal comma 707 alla data della trasformazione.

710.  L'esonero di cui al comma 706 non si applica ai rapporti di lavoro domestico e non è riconosciuto ai datori di lavoro privati che, nei dodici mesi precedenti all'assunzione, abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nell'unità produttiva per la quale intendono procedere all'assunzione di personale con le caratteristiche di cui al comma 707.

711.  Il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto avvalendosi dell'esonero di cui al comma 706 o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto avvalendosi dell'esonero di cui al comma 706, effettuato nei ventiquattro mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero delle somme corrispondenti al beneficio già fruito.

712.  Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l'esonero di cui al comma 706, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, l'esonero è riconosciuto agli stessi datori di lavoro per il periodo residuo utile alla sua piena fruizione.

713.  L'esonero di cui al comma 706 è cumulabile con altri incentivi all'assunzione, di natura economica o contributiva, definiti su base nazionale e regionale.

714.  L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede, con apposita circolare, a stabilire le modalità di fruizione dell'esonero di cui al comma 706.

715.  Al fine di ottenere l'esonero di cui al comma 706 si applicano le procedure, le modalità e i controlli previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2014. Trova altresì applicazione quanto previsto dall'articolo 24, commi 2, 4, 5, 7, 8, 9 e 10, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

716.  Gli incentivi di cui ai commi da 706 a 715 sono fruiti nel rispetto delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti « de minimis ».

717.  Gli oneri relativi agli interventi di cui ai commi da 706 a 716 sono posti a carico, nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2019 e di 20 milioni di euro per l'anno 2020, delle risorse del programma operativo nazionale « Sistemi di politiche attive per l'occupazione ». L'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) provvede a rendere tempestivamente disponibili le predette risorse, nel rispetto delle procedure europee di gestione dei fondi del programma operativo nazionale di cui al primo periodo, al fine di determinare la data di effettivo avvio degli interventi di cui ai commi da 706 a 716. Nell'ambito delle proprie competenze le regioni possono integrare il finanziamento degli interventi di cui ai commi da 706 a 716 nel limite delle disponibilità dei propri bilanci allo scopo finalizzate.


 

 

I commi da 706 a 717 introducono un incentivo, in favore dei datori di lavoro privati, per l'assunzione a tempo indeterminato, nel corso del 2019, di soggetti titolari di laurea magistrale o di dottorato di ricerca ed aventi determinati requisiti.

 

L'incentivo consiste (comma 706) nell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per un periodo massimo di 12 mesi, decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro (per ogni rapporto di lavoro in oggetto). Lo sgravio è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva, definiti su base nazionale e regionale, fermo restando il rispetto delle norme europee sugli aiuti in regime di de minimis (commi 713 e 716).

Il beneficio è concesso con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato di cittadini che rientrino in una delle seguenti fattispecie (comma 707): siano in possesso della laurea magistrale, ottenuta dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019 con una votazione pari a 110 e lode - e con una media ponderata (media relativa ai voti degli esami, ponderata in relazione al numero di crediti formativi universitari riconosciuto per ogni esame) pari ad almeno 108/110 - entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età, in università (statali e non statali) legalmente riconosciute (ivi comprese quelle telematiche, in quanto la Camera, in prima lettura, ha soppresso la relativa esclusione, prevista nel testo originario); siano in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019, prima del compimento del trentaquattresimo anno di età, in università (statali e non statali) legalmente riconosciute.

Sembrerebbe opportuno chiarire l'ambito di applicazione del termine “cittadini” e valutare quali siano le motivazioni della limitazione temporale dei titoli summenzionati, con particolare riferimento al termine finale del 30 giugno 2019.

Il beneficio non è circoscritto a determinati profili o mansioni, a parte l'esclusione del lavoro domestico (di cui al comma 710).

Rientrano nell'ambito di applicazione dell'incentivo anche (commi 708 e 709): le assunzioni con contratti a tempo parziale (purché indeterminato) - con proporzionale riduzione dell'importo dello sgravio -; i casi di trasformazione, avvenuta nel corso del 2019, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato (fermo restando il possesso dei requisiti soggettivi summenzionati alla data della trasformazione).

Qualora un lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato sia stato parzialmente fruito il beneficio in esame, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato, nel 2019, da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto a questi ultimi per il periodo residuo (comma 712).

Le fattispecie di esclusione del beneficio o di decadenza dal medesimo sono costituite dalle ipotesi di licenziamento (individuale o collettivo) di cui ai commi 710 e 711 nonché dalle ipotesi (richiamate dal comma 715) di cui all'art. 24, comma 4, del 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134. In particolare, in base a queste ultime, il beneficio decade: se il numero complessivo dei dipendenti è inferiore o pari a quello indicato nel bilancio presentato nel periodo di imposta precedente l'applicazione dell'incentivo; se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese; se l'impresa beneficiaria delocalizza in un Paese non appartenente all'Unione europea, riducendo le attività produttive in Italia nei tre anni successivi al periodo di imposta in cui ha fruito dell'incentivo; se vengono definitivamente accertate determinate violazioni di legge in materia lavoristica.

Per le modalità di applicazione dell'incentivo, nonché per le relative procedure di controllo, trovano applicazione le norme richiamate nel comma 715. La definizione di ulteriori modalità è demandata ad una circolare dell'INPS (comma 714). Sembrerebbe opportuno valutare la congruità di un rinvio, in una norma di legge, a quest'ultimo tipo di atto.

Ai sensi del comma 717, gli oneri relativi allo sgravio in esame sono posti a carico, nel limite di 50 milioni di euro per il 2019 e di 20 milioni per il 2020, delle risorse del Programma operativo nazionale "Sistemi di politiche attive per l’occupazione" (PON SPAO). L’ANPAL provvede a rendere tempestivamente disponibili le predette risorse, nel rispetto delle procedure europee di gestione, al fine di consentire l'effettivo avvio dell'intervento. Nell'ambito delle proprie competenze, le regioni possono integrare il finanziamento del medesimo intervento, nel limite delle disponibilità dei propri bilanci destinate allo scopo.


 

Articolo 1, commi 718 e 719
(A.N.P.A.L.)

 


718.  All'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono nominati il presidente e il direttore generale dell'ANPAL, con contestuale decadenza del presidente e del direttore generale in carica. Il presidente decade altresì dalla carica di amministratore unico di ANPAL Servizi Spa. La competenza del direttore generale di formulare proposte in materia di ristrutturazione operativa dell'ANPAL di cui all'articolo 8, comma 2, è attribuita al presidente ».

719.  Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli statuti dell'ANPAL e di ANPAL Servizi Spa sono adeguati alle disposizioni del comma 718.


 

 

I commi 718 e 719 dispongono la nomina del Presidente e Direttore Generale dell’A.N.P.A.L., con contestuale decadenza delle attuali cariche.

 

I commi in esame, più in particolare, modificando l’articolo 4, comma 12, del D.Lgs. 150/2015, dispongono, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, la nomina del Presidente e Direttore generale dell’A.N.P.A.L.[33], con contestuale decadenza delle attuali cariche (comma 718).

Allo stesso tempo, il Presidente decade dalla carica di amministratore unico di A.N.P.A.L. Servizi S.p.A.[34].

Inoltre, viene attribuita al Presidente la competenza, attualmente in capo al Direttore Generale, in merito alle proposte di ristrutturazione operativa dell’A.N.P.A.L., di cui all’articolo 8, comma 2, del D.Lgs. 150/2015.

 

Infine, si dispone (comma 719) l’adeguamento degli statuti di A.N.P.A.L. e A.N.P.A.L. Servizi S.p.A. alle disposizioni in esame entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente articolo.

 

L’articolo 4, del D.Lgs. 150/2015 reca disposizioni in merito all’istituzione dell’A.N.P.A.L.. In particolare, il comma 12 stabilisce che entro il 7 dicembre 2016, con specifici D.P.R. sia nominato il Presidente dell'A.N.P.A.L..

Il successivo articolo 8 stabilisce le funzioni del Direttore Generale dell’ANPAL. In particolare, il comma 2 prevede che il Direttore Generale predispone il bilancio, coordina l'organizzazione interna del personale, degli uffici e dei servizi, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo, può assistere alle sedute del consiglio di amministrazione su invito dello stesso, formula proposte in materia di ristrutturazione operativa dell'A.N.P.A.L., consistenza degli organici e promozione dei dirigenti, ed esercita ogni altro potere attribuitogli dal presidente e dal consiglio di amministrazione.


 

Articolo 1, comma 720
(Incremento del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell’Agenzia delle entrate)

 


720.  Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia all'azione amministrativa dell'Agenzia delle entrate, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dagli obiettivi di finanza pubblica e dalle misure per favorire gli adempimenti tributari e le connesse semplificazioni, le risorse certe e stabili del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell'Agenzia medesima sono incrementate, a valere sui finanziamenti dell'Agenzia stessa, di 8 milioni di euro a decorrere dal 2019. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, valutati in termini di indebitamento netto in 4,16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.


 

 

Il comma 720 aumenta di 8 milioni annui a decorrere dal 2019 il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell’Agenzia delle entrate.

 

L’incremento è motivato dalla stessa disposizione con l’esigenza di garantire maggiore efficienza ed efficacia all’azione amministrativa dell’Agenzia delle entrate, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dagli obiettivi di finanza pubblica e dalle misure per favorire gli adempimenti tributari e le connesse semplificazioni.

 

Si rammenta che i fondi per le politiche di sviluppo delle risorse umane delle amministrazioni pubbliche sono contemplati nell’art. 40, comma 4-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001 e sono destinati a finanziare la parte accessoria della retribuzione prevista dalla contrattazione integrativa.

 

La previsione è coperta con la corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti, di cui al decreto legge n. 154 del 2008.

 

Tale Fondo - istituito dall’art. 6, comma 2, del citato decreto legge n. 154 del 2008 (convertito nella legge n. 189 del 2008) e collocato nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze – è teso a compensare gli effetti negativi scaturenti, in termini di cassa, da specifici contributi di importo fisso costante con onere a carico dello Stato, concessi in virtù di autorizzazioni legislative. Aveva una dotazione iniziale, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011. Successivamente, nel bilancio di previsione per gli anni 2017-2019 (cap. 7593/Economia), il Fondo presentava una dotazione di sola cassa pari a 362,5 milioni per il 2017, 320,2 milioni per il 2018 e a 294 milioni per il 2019.

 

Si segnala sempre in merito alle Agenzie fiscali che il comma 1133, lettera d) proroga al 2023 le disposizioni di contenimento della spesa previste per le Agenzie fiscali da effettuarsi attraverso un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato pari all'1 per cento delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento.

Inoltre, i commi da 323 a 325 del provvedimento prorogano dal 31 dicembre 2018 al 30 aprile 2019 le posizioni organizzative speciali (POS) e le posizioni organizzative temporanee (POT), istituite presso le Agenzie fiscali, finalizzate a consentire l’avvio del nuovo assetto organizzativo delle funzioni direttive previsto dalla legge di bilancio 2018

Da ultimo che, i commi da 326 a 328 autorizzano l’Agenzia delle entrate ad erogare una quota non superiore a 70 milioni di euro per l’anno 2019, a 20 milioni di euro per il 2020 e a 10 milioni di euro per l’anno 2021 a titolo di contributo in favore dell’ente pubblico Agenzia delle entrate-Riscossione.


 

Articolo 1, commi 721-724
(Modifiche al Testo unico sulle società
a partecipazione pubblica)

 


721.  All'articolo 1, comma 5, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le parole: « partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche » sono sostituite dalla seguente: « controllate ».

722.  Al comma 6 dell'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo le parole: « dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 » sono inserite le seguenti: « , dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, ».

723.  Dopo il comma 5 dell'articolo 24 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è inserito il seguente:

« 5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione ».

724.  All'articolo 26 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6 ».


 

 

I commi 721-724 intervengono sulle società a partecipazione pubblica.

I commi 721 e 723 da un lato modificano la disciplina delle società partecipate da società quotate, dall’altro autorizzano le amministrazioni pubbliche, le quali all’esito della revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute siano tenute alla loro liquidazione, a non procedervi, fino al 31 dicembre 2021, nel caso di partecipazioni in società che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente.

I commi 722 e 724  ampliano l’ambito applicativo della disciplina transitoria relativa alla riforma delle società a partecipazione pubblica, prevedendo che i piani di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute, che le amministrazioni pubbliche sono tenute a redigere e comunicare annualmente al MEF e alla Corte dei conti, non debbano riguardare i gruppi di azione locale, inclusi i gruppi LEADER.

 

Il comma 721 interviene sull’ambito applicativo del Testo unico delle società partecipate (decreto legislativo n.175/2016), con riferimento alle società quotate. In particolare, si prevede che le disposizioni del Testo unico non si applicano (a meno che non ne sia espressamente prevista l’applicazione nelle singole disposizioni), alle società controllate da società quotate in borsa.

 

Si fa presente che il Testo unico attualmente dispone che esso non trova applicazione (a meno che non ne sia espressamente prevista l’applicazione nelle singole disposizioni), per le “società partecipate , salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche”.

 

La disposizione sembrerebbe avere l’effetto di restringere l’ambito applicativo del Testo unico, escludendo del tutto le società partecipate (ma non controllate) da società quotate. In particolare, non appare chiaro se per effetto della modifica rientrano nell’ambito applicativo del Testo unico le società partecipate, allo stesso tempo, da società quotate (con partecipazioni non di controllo) e da pubbliche amministrazioni.

 

Il comma 723 integra il Testo unico sulle società partecipate pubbliche (D.Lgs. n. 175/2016), introducendo all’interno dell’articolo 24, relativo alla revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni, il comma 5-bis.

Tale disposizione disapplica, fino al 31 dicembre 2021, i commi 4 (obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni) del D.Lgs. 175/2016 nel caso di società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione (dunque, si suppone, nel triennio 2014-2016).

Per queste società in utile, ai fini di tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, la norma autorizza pertanto l’amministrazione pubblica a prolungare la detenzione delle partecipazioni societarie.

Infine, si segnala che l'articolo 20 del Testo Unico prevede  una procedura di carattere ordinario che gli enti pubblici sono chiamati ad attivare nella gestione delle società partecipate, a cadenza annuale. A tale procedura di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute (che fa seguito alla revisione straordinaria prevista, in sede di prima applicazione, dal citato articolo 24) si procede a partire dal 2018 (con riferimento alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2017). Su tale procedura la norma in esame non interviene e, pertanto, per essa rimarrebbero in vigore le ipotesi di alienazione previste dal Testo unico (definite dall’articolo 20, comma 2: v. oltre).

Andrebbe chiarito, a fini interpretativi, il rapporto tra le due disposizioni, in quanto potrebbe verificarsi che per una stessa società l’alienazione sia sospesa ai sensi dell’articolo 24 (ossia in sede di revisione straordinaria), ma successivamente disposta ai sensi dell’articolo 20 (ossia in sede di razionalizzazione periodica).

 

L’articolo 24 del Testo unico ha definito una procedura di revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni. In particolare, è stato previsto che entro il 30 settembre 2017 ciascuna amministrazione pubblica debba effettuare (con provvedimento motivato) una ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute (direttamente o indirettamente) alla data di entrata in vigore del T.U. (23 settembre 2016) con obbligo di alienare quelle prive di determinati requisiti.

In particolare, le pubbliche amministrazioni sono tenute a liquidare le partecipazioni:

§  in società che non siano riconducibili a determinate attività di produzione di beni e servizi, strettamente riconducibili al perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente pubblico (attività e finalità elencate all’articolo 4);

§  nel caso in cui abbiano proceduto alla costituzione di società, o ne abbiano acquistato partecipazioni (nel caso di società già esistenti), sulla base di un atto non analiticamente motivato in ordine alla sussistenza delle ragioni di efficienza, efficacia ed economicità che ne giustificano la costituzione o l’acquisizione, ovvero nel caso di incompatibilità dell’atto con la normativa comunitaria e nazionale (articolo 5, commi 1 e 2);

§  nel caso di società: che risultino prive di dipendenti o che abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; che svolgano attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (sempre che non si tratti di società costituite per la gestione un servizio di interesse generale) (articolo 20, comma 2).

Ai sensi del comma 4, le operazioni di alienazione individuate dal piano di ricognizione devono essere effettuate entro un anno dalla ricognizione stessa.

Il comma 5 prevede, poi, che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo o di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro (in base ai criteri stabiliti dall’articolo 2437-quater del Codice civile per la determinazione del valore delle azioni e per i procedimenti di liquidazione).

La ricognizione da parte delle pubbliche amministrazioni delle partecipazioni societarie possedute si è conclusa il 10 novembre 2017. Le società a partecipazione diretta delle amministrazioni sono 4.701 e, secondo il Governo (per approfondimenti si veda il relativo comunicato stampa), circa una su tre di queste sarà interessata da interventi di dismissione.

Si ricorda, altresì, che nell’ambito del Ministero dell’economia e delle finanze, la struttura di monitoraggio sull’attuazione del Testo unico è stata individuata nella direzione VIII del Dipartimento del Tesoro.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al Tema dell’attività parlamentare curato dal Servizio Studi della Camera dei Deputati relativo alla Nuova disciplina delle società partecipate.

 

I commi 722 e 724 ampliano l’ambito applicativo della disciplina transitoria relativa alla riforma delle società a partecipazione pubblica, prevedendo che i piani di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute, che le amministrazioni pubbliche sono tenute a redigere e comunicare annualmente al MEF e alla Corte dei conti, non debbano riguardare i gruppi di azione locale, inclusi i gruppi LEADER.

Le disposizioni integrano l’articolo 26 del decreto legislativo n.175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), prevedendo che le disposizioni dell’articolo 20, comma 4, non si applicano alle società e agli enti di cui all’articolo 4, comma 6.

 

L’articolo 20 del decreto legislativo n.175/2016 definisce la procedura di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dalle pubbliche amministrazioni.

Si prevede che i piani di riassetto, corredati di apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, devono essere predisposti qualora, in sede di analisi, le amministrazioni pubbliche abbiano rilevato:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) società che svolgano attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale (si pensi in particolare alle società strumentali) che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f)  necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società che svolgono le attività consentite dall’articolo 4.

In particolare, il comma 4 dispone che i n caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 (ossia la struttura centrale di monitoraggio, individuata nella Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro del MEF) e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente.

 

L’articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n.175/2016, nel definire l’ambito applicativo del Testo unico, prevede che “E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014”

 

L’articolo 34 del regolamento (CE) n.1303/2013/UE disciplina i gruppi di azione locale, chiamati a elaborare e attuare le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo

Gli Stati membri stabiliscono i rispettivi ruoli del gruppo d'azione locale e delle autorità responsabili dell'esecuzione dei programmi interessati concernenti tutti i compiti attuativi connessi alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

L'autorità o le autorità di gestione responsabili provvedono affinché i gruppi di azione locale scelgano al loro interno un partner capofila per le questioni amministrative e finanziarie, oppure si riuniscano in una struttura comune legalmente costituita.

I gruppi di azione locale hanno i seguenti compiti:

a) rafforzare la capacità dei soggetti locali, compresi i potenziali beneficiari, di elaborare e attuare operazioni, anche stimolandone le capacità di preparare e gestire i loro progetti;

b) elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria che eviti conflitti d'interessi, garantisca che almeno il 50 % dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che non sono autorità pubbliche e consenta la selezione mediante procedura scritta;

c) elaborare e approvare criteri oggettivi non discriminatori di selezione delle operazioni che garantiscano la coerenza con la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo stabilendo l'ordine di priorità di tali operazioni in funzione del loro contributo al conseguimento degli obiettivi e dei target di tale strategia;

d) preparare e pubblicare gli inviti a presentare proposte o una procedura permanente di presentazione di progetti;

e) ricevere e valutare le domande di sostegno.

f) selezionare le operazioni e fissare l'importo del sostegno e, se pertinente, presentare le proposte all'organismo responsabile della verifica finale dell'ammissibilità prima dell'approvazione;

g) verificare l'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo e delle operazioni finanziate e condurre attività di valutazione specifiche legate a tale strategia.

 

L’articolo 61 del Regolamento 508/2014/UE disciplina i gruppi di azione locale nel settore della pesca.

 

L’articolo 42 del Regolamento (CE) n.1305/2013 (che il testo inserisce tra quelle cui fa rinvio l’articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n.176/2016) disciplina i gruppi di azione locale LEADER, prevedendo che oltre ai compiti menzionati all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 1303/2013, i gruppi di azione locale possono espletare anche ulteriori funzioni ad essi delegate dall'autorità di gestione e/o dall'organismo pagatore. I gruppi di azione locale possono chiedere al competente organismo pagatore il versamento di un anticipo se tale possibilità è prevista nel programma di sviluppo rurale. L'importo dell'anticipo è limitato al 50% del contributo pubblico alle spese di gestione e di animazione.

 

L'iniziativa comunitaria Leader+ (Liaisons Entre Actions de Développment de l' Economie Rurale), giunta alla sua terza edizione, ha l'obiettivo di accompagnare lo sviluppo delle zone rurali stimolando il mantenimento e la creazione di nuove attività, la valorizzazione delle risorse ambientali e culturali locali, il miglioramento della qualità della vita, la cooperazione tra territori, anche attraverso la costituzione di reti per la divulgazione delle esperienze.

L'iniziativa è finanziata dal fondo FEAOG sezione Orientamento, si basa sul cosiddetto approccio "bottom-up" e pone al centro dell'attenzione i GAL (Gruppi di Azione Locale).

I GAL, costituiti da partner pubblici e privati, elaborano una strategia di sviluppo pilota ed integrata (Piano di Sviluppo Locale) e procedono alla sua attuazione sul territorio.


 

Articolo 1, commi 725-727
(Equipe formative per innovazione didattica e digitale nelle scuole)

 


725.  Al fine di promuovere misure e progetti di innovazione didattica e digitale nelle scuole, negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 può essere esonerato dall'esercizio delle attività didattiche un numero massimo di 120 docenti, individuati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che costituiscono équipe territoriali formative, per garantire la diffusione di azioni legate al Piano per la scuola digitale, nonché per promuovere azioni di formazione del personale docente e di potenziamento delle competenze degli studenti sulle metodologie didattiche innovative.

726.  Ai maggiori oneri derivanti dal comma 725, pari a 1,44 milioni di euro per l'anno 2019, a 3,6 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2,16 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2019, 2020 e 2021, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

727.  All'articolo 1, comma 62, terzo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: « ai sensi del comma 11 » sono sostituite dalle seguenti: « sulla base di procedure selettive ».


 

 

I commi 725-727, prevedono la costituzione di equipe formative territoriali per promuovere progetti di innovazione didattica e digitale nelle scuole, cui sono destinati docenti che possono essere esonerati dall’esercizio delle attività didattiche.
Dispongono, inoltre, che le risorse stanziate per consentire alle scuole di attuare azioni coerenti con il Piano nazionale scuola digitale (PNSD) sono ripartite sulla base di procedure selettive.

 

Le equipe formative territoriali – di cui si prevede la costituzione per gli a.s. 2019/2020 e 2020/2021 – sono formate da un massimo di 120 docenti individuati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

La relazione illustrativa all’A.C. 1334 specificava, al riguardo, che gli stessi saranno individuati fra gli animatori digitali (v. infra) più attivi.

In particolare, la costituzione delle equipe è finalizzata a garantire la diffusione di azioni relative al PNSD, nonché a promuovere azioni di formazione del personale docente e di potenziamento delle competenze degli studenti sulle metodologie didattiche innovative.

 

Il Piano nazionale scuola digitale, elaborato sulla base dell’art. 1, co. 56 e 58 della L. 107/2015, è stato adottato con DM 851/2015 e persegue, fra gli altri, gli obiettivi di sviluppare le competenze digitali degli studenti, potenziare gli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche, formare i docenti per l'innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale per l'insegnamento.

In particolare, l’azione 28 del PNSD ha previsto la presenza, in ogni scuola, di un “animatore digitale”, ossia un docente chiamato a favorire, previa formazione attraverso un percorso dedicato, il processo di digitalizzazione, nonché diffondere le politiche legate all’innovazione didattica.

Gli animatori digitali nominati sono stati 8.303. Qui la mappa per area di insegnamento.

Qui la pagina dedicata sul sito del MIUR.

 

Ai relativi oneri, pari a € 1,44 mln per il 2019, € 3,60 mln per il 2020 ed € 2,16 mln per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse, pari a € 30 mln annui a decorrere dal 2016, stanziate dall’art. 1, co. 62, della L. 107/2015 per consentire alle scuole – fra l’altro – di attuare azioni coerenti con le finalità, i princìpi e gli strumenti previsti nel PNSD.

La relazione tecnica all’A.C. 1334 specificava, al riguardo, che si attingerà alla quota delle risorse iscritta in bilancio in parte corrente, pari a € 14 mln per ciascun anno.

 

Si dispone, inoltre, che le risorse di cui allo stesso art. 1, co. 62, della L. 107/2015 sono ripartite tra le scuole sulla base di procedure selettive.

Allo scopo, è stata novellata la disposizione citata che, invece, prevedeva che le risorse in questione erano ripartite in base ai criteri del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (ridefiniti, sulla base dell’art. 1, co. 11, della stessa L. 107/2015, con DM 834/2015).


 

Articolo 1, commi 728 e 729
(Incremento del tempo pieno nella scuola primaria)

 


728.  Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità per incrementare il tempo pieno nella scuola primaria.

729.  Ai fini di cui al comma 728, il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato in misura corrispondente a 2.000 posti aggiuntivi nella scuola primaria.


 

 

I commi 728 e 729 incrementano il limite di spesa relativo alla dotazione organica dei docenti, al fine di ampliare le possibilità di tempo pieno nella scuola primaria.

 

In particolare, si dispone che l’incremento al limite di spesa previsto, dall’a.s. 2015/2016, dall’art. 1, co. 201, della L. 107/2015 – pari a € 544,18 mln nel 2015 e crescente fino a € 2.169,63 mln annui a decorrere dal 2025 – già finalizzato ad aumentare la dotazione organica complessiva dei docenti delle scuole statali, è ulteriormente incrementato in misura corrispondente a 2.000 posti aggiuntivi nella scuola primaria.

 

Le modalità per l’incremento del tempo pieno nella scuola primaria devono essere stabilite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

 

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che, in base all’art. 4 del DPR 89/2009, l'orario scolastico settimanale nella scuola primaria è articolato, tenendo conto delle specifiche richieste delle famiglie, su 24, 27, e 30 ore; è previsto, altresì, il modello delle 40 ore, corrispondente al tempo pieno.

Il medesimo articolo ha previsto che le classi a tempo pieno sono attivate, a richiesta delle famiglie, sulla base di specifico progetto formativo integrato e delle disponibilità di organico assegnate all'istituto, nonché in presenza delle necessarie strutture e servizi. Per la determinazione dell'organico ha confermato l'assegnazione di due docenti per classe, eventualmente coadiuvati da insegnanti di religione cattolica e di inglese in possesso dei relativi titoli o requisiti. Ha, infine, disposto che, per il potenziamento quantitativo e qualitativo del servizio del tempo pieno sul territorio sono attivati piani pluriennali sulla base di intese con le rappresentanze dei comuni, precedute da un accordo quadro con le autonomie locali in sede di Conferenza unificata.

 

Dunque, in materia, il coinvolgimento della Conferenza unificata è più pervasivo di quanto previsto dalle disposizioni in esame.

 

In base ai dati riportati sul Portale unico dei dati della scuola, disponibile sul sito del MIUR, nell’a.s. 2016/2017 gli studenti che hanno usufruito del tempo pieno sono stati 916.781 (su un totale di 2.556.772). Di seguito, la distribuzione territoriale.

 

 

 


 

Articolo 1, comma 730
(Incremento delle dotazioni organiche dei licei musicali)

 


730.  A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, l'organico del personale docente dei licei musicali è incrementato di 400 posti. A tal fine è autorizzata la spesa di 4,99 milioni di euro per l'anno 2019, di 21,76 milioni di euro per l'anno 2020, di 19,96 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, di 20,49 milioni di euro per l'anno 2026 e di 21,56 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.


 

 

Il comma 730 incrementa di 400 posti, dall’a.s. 2019/2020, l’organico del personale docente dei licei musicali.
In tal modo, intende superare le criticità emerse in sede giurisdizionale in merito ai criteri di determinazione degli organici per l’insegnamento dello strumento musicale.

 

A tal fine, autorizza la spesa di € 4,99 mln per il 2019, € 21,76 mln per il 2020, € 19,96 mln annui per gli anni dal 2021 al 2025, € 20,49 mln per il 2026 ed € 21,56 mln annui dal 2027.

 

Al riguardo, si ricorda che il TAR Lazio, sez. III-bis, con sentenza n. 2915 del 14 marzo 2018, ha annullato la nota MIUR prot. 21315 del 15 maggio 2017, con la quale era stato trasmesso agli uffici scolastici regionali lo schema di decreto interministeriale relativo alle dotazioni organiche del personale docente per l’a.s. 2017-2018 e, nello specifico, la ripartizione delle ore di insegnamento di strumento musicale nella sezione musicale dei licei musicali e coreutici.

In particolare, il TAR ha osservato che – a fronte del quadro orario annuale riportato nel piano degli studi di cui all’All. E al DPR 89/2010, Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei –, con la nota impugnata, “per l’insegnamento della materia Esecuzione e interpretazione sono state assegnate soltanto un’ora per il primo strumento e un’ora per il secondo strumento con l’espresso riconoscimento dell’intervenuta decurtazione di un’ora per il primo strumento, cui si va ad aggiungere un’ora di ascolto musicale. In sostanza un’ora di lezione frontale per il primo strumento musicale è stata sostituita con un’ora di ascolto (…). Peraltro la riduzione dell’orario di insegnamento frontale del primo strumento è stata dichiaratamente motivata da parte dell’amministrazione con le carenze della dotazione organica che, tuttavia, non costituisce una valida motivazione a supporto della scelta di non rispettare il piano di studi predisposto in sede normativa per la sezione musicale dei licei”.

L’orientamento del TAR è stato, poi, confermato dal Consiglio di Stato, Sez. VI, che, con sentenza n. 3409 del 5 giugno 2018, ha rigettato l’appello proposto dal MIUR.

In materia, il rappresentante del Governo, rispondendo il 4 ottobre 2018 nell’assemblea del Senato all’interrogazione 3-00183, aveva evidenziato preliminarmente che la nota oggetto di ricorso era stata emanata “in coerenza con il contenuto della relazione tecnica al regolamento n. 89 del 2010, in cui viene ribadito che l'insegnamento (esecuzione e interpretazione) è impartito dedicando il tempo del docente a due o tre alunni, per una media di 2,5 alunni per ora docente”.

Ciò premesso, aveva comunque reso nota la concreta intenzione del Governo di superare tali criticità, anche tenuto conto di un parere dell’Avvocatura generale dello Stato in cui si suggeriva di tenere in debita considerazione il principio di diritto enunciato nelle pronunce giudiziali in occasione dell'adozione dei prossimi provvedimenti.

 

Al riguardo, la relazione illustrativa all’A.C. 1334 faceva presente che lo schema di decreto interministeriale relativo agli organici dei docenti per l’a.s. 2018/2019 ricalcava quello relativo al precedente a.s., in quanto era stato elaborato quando il contenzioso era ancora in corso.


 

Articolo 1, comma 731
(Incremento del Fondo per interventi
strutturali di politica economica)

 

731.  Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 3,6 milioni di euro per l'anno 2021.

 

 

Il comma 731 incrementa di 3,6 milioni di euro per l’anno 2021 il Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE).

 

L’incremento deriva da una rimodulazione delle risorse che il testo originario del disegno di legge di bilancio aveva stanziato per l’incremento di 400 posti dell’organico del personale docente dei licei musicali (comma 730). Durante l’esame alla Camera, tali risorse sono state aumentate di 140 mila euro nel 2019, di 3,6 milioni di euro nel 2020 e diminuite di 3,6 milioni di euro nel 2021. Le risorse da portare a copertura nei primi due anni del triennio sono state prelevate dal fondo speciale di parte corrente del MIUR (Tabella A, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca), mentre le risorse liberate per il 2021 sono state utilizzate per incrementare il FISPE dal comma in esame.

 

Si ricorda che il Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) è stato istituito dall’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282/2004, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.


 

Articolo 1, commi 732-737
(Istituto di ricerche Tecnopolo mediterraneo per lo
sviluppo sostenibile e Commissione speciale per la
riconversione economica della città di Taranto)

 


732.  Per l'istituzione e l'inizio dell'operatività della fondazione denominata « Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile », con sede in Taranto, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

733.  La fondazione « Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile », di seguito denominata « Tecnopolo », è istituita per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti conoscitivi, di ricerca, tecnico-scientifici, di trasferimento tecnologico e di valorizzazione delle innovazioni e della proprietà intellettuale generata, nel campo dello studio e dell'utilizzo delle tecnologie pulite, delle fonti energetiche rinnovabili, dei nuovi materiali, dell'economia circolare, strumentali alla promozione della crescita sostenibile del Paese e al miglioramento della competitività del sistema produttivo nazionale. Per le finalità di cui al presente comma, il Tecnopolo instaura rapporti con organismi omologhi, nazionali e internazionali, e assicura l'apporto di ricercatori italiani e stranieri operanti presso istituti esteri di eccellenza.

734.  Lo statuto del Tecnopolo definisce gli obiettivi della fondazione e il modello organizzativo, individua gli organi, stabilendone la composizione, ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca svolge compiti di vigilanza sul Tecnopolo.

735.  Per l'istituzione della « Commissione speciale per la riconversione economica della Città di Taranto », di seguito denominata « Commissione speciale », presso il Ministero dello sviluppo economico, finalizzata ad assicurare un indirizzo strategico unitario per lo sviluppo delle aree ex-ILVA che ricadono sotto la gestione commissariale del Gruppo ILVA nonché la realizzazione di un piano per la riconversione produttiva della città di Taranto, anche in raccordo con il Tavolo istituzionale permanente per l'Area di Taranto di cui all'articolo 5 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2019, 100.000 euro per l'anno 2020 e 100.000 euro per l'anno 2021, a carico del capitolo 1091, piano di gestione 11, dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

736.  La Commissione speciale è presieduta dal Ministro dello sviluppo economico. Con decreto da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico ne definisce il numero dei componenti, nomina il segretario, ne specifica il modello organizzativo e di governo. Per esigenze connesse all'espletamento delle sue funzioni la Commissione speciale può coinvolgere esperti a livello nazionale ed internazionale.

737.  Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, al secondo periodo, le parole: « da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri e composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa, dei beni e della attività culturali e del turismo, nonché da tre rappresentanti della regione Puglia e da un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto, della Provincia di Taranto, del Comune di Taranto e dei Comuni ricadenti nella predetta area, dell'Autorità Portuale di Taranto, del Commissario straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto e del Commissario straordinario del Porto di Taranto, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa » sono sostituite dalle seguenti: « dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa, per i beni e le attività culturali, della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da un rappresentante del Ministro per il Sud, dai commissari straordinari dell'ILVA in amministrazione straordinaria, da un rappresentante della regione Puglia, della camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di Taranto, della provincia di Taranto, dell'Autorità di sistema portuale del mare Ionio, del Commissario straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, del comune di Taranto, da un rappresentante dell'insieme dei comuni ricadenti nell'area di Taranto ».


 

 

I commi 732-737 intervengono per l'istituzione e l'operatività della fondazione Istituto di ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo sviluppo sostenibile nonché della Commissione speciale per la riconversione economica della città di Taranto.

 

Nello specifico, il comma 732 autorizza la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, da iscrivere nello stato di previsione del MIUR, per l’istituzione e l’inizio dell’operatività della fondazione denominata Istituto di ricerche Tecnopolo mediterraneo per lo sviluppo sostenibile con sede in Taranto.

Come disposto dal comma 733, la fondazione Tecnopolo è istituita per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti conoscitivi, di ricerca, tecnico-scientifici, di trasferimento tecnologico e di valorizzazione delle innovazioni e della proprietà intellettuale generata, nel campo dello studio e dell’utilizzo delle tecnologie pulite, delle fonti energetiche rinnovabili, dei nuovi materiali, dell’economia circolare, strumentali alla promozione della crescita sostenibile del Paese e al miglioramento della competitività del sistema produttivo nazionale. Per le predette finalità, il Tecnopolo instaura rapporti con organismi omologhi, nazionali e internazionali, e assicura l'apporto di ricercatori italiani e stranieri operanti presso istituti esteri di eccellenza.

In base al comma 734, lo statuto del Tecnopolo definisce gli obiettivi della fondazione e il modello organizzativo, individua gli organi, stabilendone la composizione, ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministro dell’economia e delle finanze. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca svolge compiti di vigilanza sul Tecnopolo.

Il comma 735 autorizza la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, a carico del capitolo 1091 pg  11 dello stato di previsione del MISE, per l’istituzione della Commissione speciale per la riconversione economica della città di Taranto, presso il MISE, finalizzata ad assicurare un indirizzo strategico unitario per lo sviluppo delle aree ex-ILVA che ricadono sotto la gestione commissariale del Gruppo Ilva nonché la realizzazione di un piano per la riconversione produttiva della città di Taranto, anche in raccordo con il Tavolo istituzionale permanente per l’area di Taranto.

Ai sensi del comma 736, la Commissione speciale è presieduta dal Ministro dello sviluppo economico. Con decreto da adottarsi entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro dello sviluppo economico ne definisce il numero dei componenti, nomina il Segretario e ne specifica il modello organizzativo e di governo. Per esigenze connesse all’espletamento delle sue funzioni la Commissione speciale può coinvolgere esperti a livello nazionale ed internazionale.

Infine il comma 737 modifica la composizione del Tavolo istituzionale permanente per l'area di Taranto, novellando il co. 2 dell’art. 5 D.L 1/2015. In particolare:

§  si precisa che la presidenza spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri o a un suo delegato (invece che a un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri);

§  viene introdotta la partecipazione di un rappresentante anche per ciascuno dei Ministeri della salute, dell’istruzione, dell’università e della ricerca, delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, del Ministro per il sud, nonché dei commissari straordinari dell’ILVA in amministrazione straordinaria;

§  la rappresentanza della Regione Puglia è ridotta da tre a un componente;

§  viene eliminata la partecipazione dei rappresentanti del Commissario straordinario del Porto di Taranto e dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa.

 


 

Articolo 1, commi 738-740
(Rapporto di lavoro del personale ex co.co.co.
presso le istituzioni scolastiche)

 


738.  A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, è autorizzata la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del rapporto di lavoro degli assistenti amministrativi e tecnici assunti nell'anno scolastico 2018/2019 ai sensi dell'articolo 1, commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. La trasformazione di cui al primo periodo è disposta nel limite di una spesa di personale complessiva, tenuto conto anche degli stipendi già in godimento, non superiore a quella autorizzata ai sensi del citato articolo 1, comma 619, della legge n. 205 del 2017, a tale scopo avvalendosi della quota dello stanziamento non utilizzata per i fini ivi previsti. E' corrispondentemente incrementata la dotazione organica del personale assistente amministrativo e tecnico.

739.  La trasformazione di cui al comma 738 del presente articolo avviene mediante scorrimento della graduatoria di merito della procedura di selezione indetta ai sensi dell'articolo 1, commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. In caso di rinunce o cessazioni dal servizio, si dà luogo a un ulteriore scorrimento della graduatoria.

740.  La graduatoria finale di merito della procedura di selezione indetta ai sensi dell'articolo 1, commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, rimane efficace sino al completo scorrimento della stessa ai sensi del comma 739 del presente articolo.


 

 

I commi 738-740 autorizzano la trasformazione a tempo pieno, dall’a.s. 2019/2020, del rapporto di lavoro di soggetti, già titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento nelle scuole di funzioni assimilabili a quelle degli assistenti amministrativi e tecnici, immessi in ruolo a tempo parziale dall’a.s. 2018/2019. Conseguentemente, dispone l’incremento della dotazione organica del personale amministrativo e tecnico.

 

Le immissioni in ruolo dei soggetti in questione – previa procedura selettiva per titoli e colloquio – sono state disciplinate dall’art. 1, co. 619-621, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018). Nello specifico, è stato previsto che le stesse dovevano avvenire nell'ambito dell'organico del personale amministrativo e tecnico, a valere sui posti di personale ATA accantonati in organico di diritto[35]. E’ stato, inoltre, previsto che i vincitori sarebbero stati assunti anche a tempo parziale, nei limiti di una maggiore spesa di personale, pari a € 5,402 mln nel 2018 e a € 16,204 mln dal 2019 e che i rapporti instaurati a tempo parziale sarebbero potuti essere trasformati a tempo pieno o incrementati nel numero di ore solo in presenza di risorse certe e stabili.

Il bando, emanato con D.D. 209 del 28 febbraio 2018, ha, dunque, disposto che i vincitori sarebbero stati assunti in ruolo a tempo indeterminato e parziale. Ha, altresì, previsto che la graduatoria finale sarebbe rimasta efficace ai sensi della normativa vigente – ossia, ai sensi dell’art. 35, co. 5-ter, del d.lgs. 165/2001, per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione –, e sarebbe stata utilizzata ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno o al fine di incrementare il numero di ore nel rispetto dei posti di organico di diritto disponibili e in presenza di risorse certe e stabili.

La graduatoria è stata approvata, in via definitiva, con D.D. 1194 del 20 luglio 2018 e include 789 soggetti.

Conseguentemente, è stata autorizzata l’assunzione dei medesimi soggetti con contratto part-time al 50% a partire dal 1° settembre 2018 (v. D.M. 576 del 1° agosto 2018).

 

La relazione tecnica all’A.C. 1334 precisava, al riguardo, che, rispetto ai 789 soggetti inclusi nella graduatoria, le assunzioni hanno riguardato 779 unità, in considerazione del fatto che, nel frattempo, 10 soggetti erano stati collocati a riposo per raggiunti limiti di età.

 

La trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno è disposta nel limite di una spesa di personale complessiva, tenuto conto anche degli stipendi già in godimento, non superiore a quella autorizzata dall’art. 1, co. 619, della legge di bilancio 2018, a tale scopo avvalendosi della quota non utilizzata.

La già citata relazione tecnica all’A.C. 1334 evidenziava, al riguardo, che la spesa attuale è pari a € 10,79 mln annui e potrà aumentare, a regime, con il maturare di una maggiore anzianità di servizio, fino ad un massimo di € 12,56 mln annui.

 

La trasformazione del rapporto di lavoro avviene, a partire dai primi soggetti in graduatoria, mediante scorrimento della stessa.

Al riguardo, la citata relazione tecnica stimava che le risorse disponibili siano sufficienti a trasformare il rapporto di lavoro relativo ad almeno 226 soggetti.

In caso di rinunce o cessazioni dal servizio, si procede all’ulteriore scorrimento della graduatoria.

 

Conseguentemente, si dispone l’incremento della dotazione organica del personale amministrativo e tecnico.

La più volte citata relazione tecnica stimava un incremento di 113 posti.

 

Infine, si dispone che la graduatoria rimane efficace sino al completo scorrimento (evidentemente, anche qualora questo avvenga oltre i tre anni dalla data di pubblicazione, termine al quale – come si è visto – faceva riferimento il bando).


 

Articolo 1, comma 741
(Fondo nazionale per il sistema integrato
di educazione e istruzione)

 

741.  A decorrere dall'anno 2019 il Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è incrementato di 10 milioni di euro.

 

 

Il comma 741 incrementa di € 10 mln annui, a decorrere dal 2019, il Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione.

 

Il Fondo è allocato sul cap. 1270 dello stato di previsione del MIUR. In  base al DM 31 dicembre 2018, di riparto in capitoli, le risorse per il triennio 2019-2021 sono pari  a € 249 mln annui.

 

Al riguardo, si ricorda che, allo scopo di superare la frammentazione fra servizi socio-educativi per la prima infanzia (da 0 a 3 anni), afferenti al sistema dei servizi sociali, e scuola dell'infanzia (da 3 a 6 anni), afferente al Sistema nazionale di istruzione, il d.lgs. 65/2017 – emanato sulla base della delega recata dalla L. 107/2015 (art. 1, co. 180 e 181, lett. e), – ha previsto la progressiva istituzione del Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai 6 anni, costituito dai servizi educativi per l’infanzia e dalle scuole dell’infanzia statali e paritarie, alla cui realizzazione compartecipano finanziariamente Stato, regioni, province autonome di Trento e di Bolzano ed enti locali.

Tra gli obiettivi strategici del Sistema integrato rientrano il progressivo ampliamento e la progressiva accessibilità dei servizi educativi per l'infanzia – anche attraverso un loro riequilibrio territoriale – con l'obiettivo tendenziale di raggiungere almeno il 33% di copertura della popolazione sotto i 3 anni di età, a livello nazionale; la graduale diffusione della presenza dei servizi educativi per l'infanzia, con l'obiettivo tendenziale di giungere al 75% nei Comuni; la qualificazione universitaria del personale dei servizi educativi per l'infanzia; la generalizzazione progressiva della scuola dell'infanzia; la formazione in servizio di tutto il personale del Sistema integrato; il coordinamento pedagogico territoriale.

Per l’estensione del Sistema integrato, il d.lgs. ha previsto l’adozione di un Piano di azione nazionale pluriennale, che definisce anche la destinazione delle risorse del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e istruzione – dotato di € 209 mln per il 2017, € 224 mln per il 2018, € 239 mln (ora aumentati ad € 249 mln) dal 2019 - contestualmente istituito.

Il primo Piano di azione nazionale (triennale) è stato adottato con Delibera del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2017, previa intesa in Conferenza unificata del 2 novembre 2017.

Nella stessa seduta della Conferenza unificata è stata raggiunta l’intesa per il riparto del Fondo per il 2017. Qui la tabella di riparto dei fondi fra le regioni.

L’intesa per il riparto del Fondo per il 2018 è stata raggiunta nella seduta della Conferenza unificata del 18 ottobre 2018.


 

Articolo 1, comma 742
(Risorse per iniziative a favore degli studenti
con disabilità nelle Istituzioni AFAM)

 


742.  Al fine di consentire anche alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti di cui all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e degli studenti con invalidità superiore al 66 per cento, nonché degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento, i fondi per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni AFAM sono incrementati di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, ripartiti tra le varie istituzioni in rapporto al numero complessivo degli studenti presso di esse iscritti.


 

 

Il comma 742 incrementa le risorse per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle Istituzioni dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM) di 0,5 mln annui a decorrere dal 2019, per consentire alle stesse di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti con handicap riconosciuto ai sensi della L. 104/1992, con invalidità superiore al 66%, o con certificazione di disturbo specifico di apprendimento (DSA).

 

Le risorse sono ripartite in rapporto al numero complessivo di studenti iscritti presso ciascuna Istituzione.

 

In base all’art. 2 della L. 508/1999, il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM) è costituito da Accademie di belle arti, Accademia nazionale di arte drammatica, Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), nonché, con la trasformazione in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, Conservatori di musica, Accademia nazionale di danza e Istituti musicali pareggiati.

Qui l'elenco delle Istituzioni AFAM.

 

Le risorse per il funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni AFAM sono allocate sul cap. 1673/pg 5 dello stato di previsione del MIUR. In base al DM 31 dicembre 2018, di riparto in capitoli, le stesse ammontano a € 14,8 mln per il 2019 e a € 14,5 mln annui per il 2020 e il 2021.

 

In materia, si ricorda che l’art. 1, co. 26, della L. 107/2015 ha previsto l’incremento di tali risorse di € 7 mln annui dal 2015 al 2022. A sua volta, l’art. 1, co. 267, ultimo periodo, della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017) ha previsto che il MIUR, nel riparto delle stesse, tiene conto degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 68/2012 – fra i quali, per quanto qui più interessa, gli studenti con handicap riconosciuto ai sensi della L. 104/1992 e quelli con invalidità pari o superiore al 66% - e di quelli esonerati (in base a requisiti di reddito e di merito) dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale introdotto dal co. 252.

Per completezza, si ricorda, infine, che l’art. 13, co. 1-bis, del D.L. 50/2017 (L. 96/2017) ha previsto l’incremento di € 1,5 mln annui, a decorrere dal 2017, degli stanziamenti relativi al Programma “Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica”.

Per il 2018, le risorse sono state ripartite con DM 588 dell'8 agosto 2018.


 

Articolo 1, commi 743-745
(Interventi a valere sul fondo Kyoto)

 


743.  All'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  al comma 1, dopo le parole: « usi finali dell'energia » sono inserite le seguenti: « e di efficientamento e risparmio idrico »;

b)  dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. I finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1 possono essere concessi anche a:

a) soggetti pubblici per l'efficientamento energetico e idrico di impianti sportivi di proprietà pubblica non compresi nel piano di cui al comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9;

b) soggetti pubblici per l'efficientamento energetico e idrico di edifici di proprietà pubblica adibiti a ospedali, policlinici e a servizi socio-sanitari »;

c)  ai commi 2 e 3, le parole: « al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 1 e 1-bis »;

d)  al comma 5, dopo le parole: « di cui ai commi 1 » è inserita la seguente: « , 1-bis »;

e)  alla rubrica, dopo la parola: « scolastici » sono inserite le seguenti: « , sanitari, sportivi ».

744.  Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono individuati, ai sensi del comma 8 dell'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti a tasso agevolato.

745.  All'articolo 57 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  al comma 1, alinea, le parole: « che operano » sono sostituite dalle seguenti: « e a soggetti pubblici per effettuare interventi e attività »;

b)  al comma 2, il primo, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

c)  al comma 6, dopo le parole: « Ai progetti di investimento presentati » sono inserite le seguenti: « dai soggetti pubblici, »;

d)  la rubrica è sostituita dalla seguente: « Misure per lo sviluppo della green economy ».


 

 

I commi 743-745 intervengono in materia di interventi per la riduzione delle emissioni di gas serra finanziati con l’utilizzo delle risorse del cd. Fondo Kyoto.

Nell’ambito delle misure rivolte alla efficienza energetica degli edifici scolastici e universitari pubblici, si estendono i finanziamenti a tasso agevolato concessi ai soggetti pubblici competenti per tali edifici, anche  alla realizzazione di interventi di efficientamento e risparmio idrico, oltre che all’incremento della loro efficienza energetica negli usi finali dell’energia; si allarga inoltre la platea dei beneficiari dei finanziamenti a tasso agevolato, anche ai soggetti pubblici per l’efficientamento energetico e idrico di impianti sportivi di proprietà pubblica (non inclusi nel previsto Piano per la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane), e per l’efficientamento energetico e idrico di edifici di proprietà pubblica adibiti a ospedali, policlinici e a servizi socio-sanitari.

Per quanto riguarda le misure rivolte allo sviluppo di progetti per la green economy, si estende la concessione dei finanziamenti a tasso agevolato anche ai soggetti pubblici, oltre che ai soggetti privati, che effettuano interventi e attività nei settori specificati; si sopprime la condizione sulle assunzioni giovanili nel settore della green economy, finalizzata ad ottenere i finanziamenti agevolati per i progetti di investimento; si allarga anche ai soggetti pubblici l’applicazione delle agevolazioni finanziarie previste per gli altri soggetti indicati.

 

Il comma 743 modifica l’articolo 9 del D.L. n. 91 del 2014 che disciplina l’attuazione di interventi urgenti per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici.

L’art. 9 del D.L. n. 91 del 2014 prevede, a valere sul Fondo Kyoto (articolo 1, comma 1110, della legge finanziaria 2007 – L. n. 296/2006), nel limite di 350 milioni di euro, la possibilità da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A di concedere finanziamenti a tasso agevolato ai soggetti pubblici competenti ai sensi della normativa vigente in materia di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'istruzione universitaria, nonché di edifici dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), al fine di realizzare interventi di incremento dell'efficienza energetica degli edifici scolastici, ivi inclusi gli asili nido, e universitari negli usi finali dell'energia.

La Cassa depositi e prestiti S.p.A. eroga i finanziamenti tenuto conto di quanto stabilito dal decreto attuativo della disposizione (di cui al comma 8 della stessa), seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

 

La lettera a), che modifica il comma 1 della norma citata, estende i finanziamenti a tasso agevolato, concessi ai soggetti pubblici competenti degli edifici scolastici e universitari pubblici attraverso l’utilizzo delle risorse contenute nel cd. Fondo Kyoto, alla realizzazione di interventi di efficientamento e risparmio idrico, oltre che all’incremento della loro efficienza energetica negli usi finali dell’energia.

La lettera b) aggiunge il nuovo comma 1-bis all’art. 9 del D.L. 91/2014, al fine di allargare la platea dei beneficiari dei finanziamenti a tasso agevolato anche a:

-    soggetti pubblici per l’efficientamento energetico e idrico di impianti sportivi di proprietà pubblica non compresi nel Piano di cui al comma 3 dell’articolo 15 del D.L. n. 185/2015, previsto per la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane;

L’art. 15 del D.L. n. 185/2015 ha previsto l’istituzione nello stato di previsione del MEF, per il successivo trasferimento al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo “Sport e Periferie”, da trasferire al CONI, per una spesa complessiva di 100 milioni di euro nel triennio 2015-2017, di cui 20 milioni nel 2015, 50 milioni di euro nel 2016 e 30 milioni di euro nel 2017 (comma 1). Il Fondo è finalizzato ai seguenti interventi: a) ricognizione degli impianti sportivi; b) realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all'attività agonistica nazionale, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane e diffusione di attrezzature sportive nelle stesse aree; c) completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti, con destinazione all'attività agonistica nazionale e internazionale; d) attività e interventi finalizzati alla presentazione e alla promozione della candidatura di Roma 2024 (comma 2). Per la realizzazione dei suddetti interventi, il CONI presenta alla Presidenza del Consiglio dei ministri un piano pluriennale degli interventi, approvato con D.P.C.M. (comma 3).

 

-    soggetti pubblici per l’efficientamento energetico e idrico di edifici di proprietà pubblica adibiti a ospedali, policlinici e a servizi socio-sanitari.

 

Le lettere c) e d) modificano i commi 2 e 3, e il comma 5, dell’art. 9 del D.L. n. 91/2014, al fine, rispettivamente, di applicare, le ulteriori agevolazioni finanziarie previste e la necessità della diagnosi energetica comprensiva di certificazione energetica, per la concessione dei suddetti finanziamenti, anche alle nuove fattispecie testé introdotte.

Ai sensi del comma 2 della norma novellata, i finanziamenti a tasso agevolato in parola sono concessi in deroga all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. in materia di enti locali) recante Regole particolari per l'assunzione di mutui, mentre il comma 3 stabilisce che ai finanziamenti a tasso agevolato in parola si applica la riduzione del cinquanta per cento del tasso di interesse di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 novembre 2009.

 

Con la lettera e) si modifica inoltre la rubrica dell’art. 9 del D.L. n. 91/2014, al fine di aggiornarla secondo le modifiche sopra descritte. 

 

Il comma 744 prevede che un decreto del Ministro dell’ambiente e del Ministro dell’economia, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’istruzione individui, ai sensi del comma 8 dell’articolo 9 del D.L. n. 91 del 2014, i criteri e le modalità di concessione dei prestiti agevolati.

Il decreto dovrà essere emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della norma.

 

Il comma 745 modifica l’articolo 57 del D.L. n. 83 del 2012, recante Misure per lo sviluppo dell'occupazione giovanile nel settore della green economy, sopprimendo la condizione delle previste assunzioni giovanili nel settore della green economy finalizzata ad ottenere i finanziamenti agevolati, ed estendendo la concessione dei finanziamenti a tasso agevolato anche ai soggetti pubblici; la rubrica della viene quindi ad essere modificata quale "Misure per lo sviluppo della green economy".

La norma novellata disciplina la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a soggetti privati che operano in determinati settori, a valere sulle risorse del cd. Fondo Kyoto, per lo sviluppo dell'occupazione giovanile nel settore della green economy, al fine di:

§  estendere la concessione dei finanziamenti a tasso agevolato anche ai soggetti pubblici, oltre che ai soggetti privati, che effettuano interventi e attività nei settori indicati (lettera a));

§  sopprimere la condizione delle previste assunzioni giovanili nel settore della green economy finalizzata ad ottenere i finanziamenti agevolati per i progetti di investimento (lettera b));

§  allargare anche ai soggetti pubblici l’applicazione delle agevolazioni finanziarie previste per altri soggetti indicati” (lettera c));

§  modificare la rubrica dell’articolo 57 del D.L. 83/2012, conseguentemente alle modifiche testé introdotte” (lettera d)).

 

L’art. 57 prevede la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a soggetti privati che operano nei seguenti settori: protezione del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico e sismico; ricerca, sviluppo e produzione di biocarburanti di «seconda e terza generazione»; ricerca, sviluppo e produzione mediante bioraffinerie di prodotti intermedi chimici da biomasse e scarti vegetali; ricerca, sviluppo, produzione e installazione di tecnologie nel «solare termico», «solare a concentrazione», «solare termo-dinamico», «solare fotovoltaico», biomasse, biogas e geotermia; incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile, industriale e terziario, compresi gli interventi di social housing; processi di produzione o valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi o servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita. Per accedere ai finanziamenti, i progetti di investimento presentati dalle imprese ricadenti nei settori di cui al comma 1 devono prevedere - secondo la norma vigente - occupazione aggiuntiva a tempo indeterminato di giovani con età non superiore a 35 anni alla data di assunzione. Nel caso di assunzioni superiori a tre unità, almeno un terzo dei posti è riservato a giovani laureati con età non superiore a 28 anni. Per singola impresa richiedente, le nuove assunzioni devono essere aggiuntive rispetto alla media totale degli addetti degli ultimi 12 mesi (primo, secondo e terzo periodo del comma 2 della norma novellata, qui oggetto di soppressione). Ai progetti di investimento presentati dalle società ESCO, dagli affidatari di contratti di disponibilità stipulati ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, coma convertito nonché dalle società a responsabilità limitata semplificata costituite ai sensi dell'articolo 2463-bis del codice civile e dalle imprese di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del D.L. n. 5 del 2009, si applica la riduzione del 50% del tasso di interesse di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 novembre 2009.


 

Articolo 1, comma 746
(Inquinamento acustico)

 


746.  All'articolo 6-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Ai fini dell'attuazione del comma 1, si applicano i criteri di accettabilità del livello di rumore di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, e alle relative norme di attuazione ».


 

 

Il comma 746 stabilisce che ai fini dell’accertamento della normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche si applicano i criteri di accettabilità del livello di rumore di cui alla legge quadro sull'inquinamento acustico (L. 447/1995) e alle relative norme di attuazione.

 

Il comma 746 modifica l’articolo 6-ter del decreto-legge n. 208 del 2008, recante disposizioni relative alla normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche.

La norma vigente stabilisce che nell'accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell'articolo 844 del codice civile[36], sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso.

A tale previsione, viene aggiunto un nuovo comma, in base al quale ai fini dell’attuazione della disposizione stessa si applicano i criteri di accettabilità del livello di rumore di cui alla legge quadro sull'inquinamento acustico (L. 447/1995) e alle relative norme di attuazione.

La legislazione italiana in materia di inquinamento acustico si basa sui principi fondamentali dettati dalla legge quadro 26 ottobre 1995, n. 447, a partire dalla definizione di inquinamento acustico (inteso come “l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi”).

Come si desume anche dalla definizione, l’ambito di applicazione della legge quadro riguarda sia l’ambiente esterno che l’ambiente abitativo, in cui sono ricompresi anche i locali pubblici, ma non l’ambiente lavorativo, per il quale il riferimento normativo di base è costituito dal D.Lgs. n. 81/2008.

Essendo una legge-quadro, la L. 447/1995 fissa i principi cardine in materia di inquinamento acustico a cui si devono adeguare Regioni e Province autonome, chiamate altresì a dare un contributo attuativo alla disciplina.

La cornice della legge quadro è inoltre completata da un’ampia gamma di decreti attuativi statali (non tutti ancora emanati) volti a definire la disciplina di dettaglio tra cui, in particolare, la determinazione dei valori limiti delle sorgenti sonore.

Si richiama, in particolare, il D.P.C.M. 14 novembre 1997, recante “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, che stabilisce i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, riferiti alle diverse classi di destinazione d'uso del territorio e misurati in base alle disposizioni del D.M. 16 marzo 1998, recante “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”.

Secondo la consolidata giurisprudenza, in ambito civilistico le soglie di rumore previste dalla legge quadro e dai relativi regolamenti attuativi non hanno carattere strettamente cogente in relazione alla valutazione dell’intollerabilità di cui all’art. 844 c.c., per cui il giudice civile adito in una controversia afferente all’intollerabilità delle immissioni rumorose potrà considerarle tali anche se da ritenersi regolari in raffronto ai parametri specificamente dettati dalla legislazione citata.

Nella sentenza n. 1606/2017, la Cassazione ribadisce infatti che “in tema, appunto, di immissioni sonore, le disposizioni dettate, con riguardo alle modalità di rilevamento o all'intensità dei rumori, da leggi speciali o regolamenti perseguono finalità di carattere pubblico, operando nei rapporti fra i privati e la P.A. sulla base di parametri meno rigorosi di quelli applicabili nei singoli casi ai sensi dell'art. 844 c.c., e non regolano, quindi, direttamente i rapporti tra i privati proprietari di fondi vicini, per i quali vige la disciplina dell'art. 844 c.c., disciplina che, nel fissare i criteri a cui il giudice di merito deve attenersi, rimette al suo prudente apprezzamento il giudizio sulla tollerabilità delle stesse (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6223 del 29/04/2002; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2319 del 01/02/2011; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10735 del 03/08/2001; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5697 del 18/04/2001; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 939 del 17/01/2011)”.

La norma in esame sembra quindi avere la finalità di limitare la discrezionalità di giudizio in un eventuale contenzioso avente ad oggetto l’accertamento della normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, indicando come riferimento i parametri oggettivi previsti dalla legislazione di settore.


 

Articolo 1, comma 747
(Stanziamento del Fondo risorse decentrate MIBAC)

 


747.  A decorrere dall'anno 2020, il Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali 2016-2018 relativo al Ministero per i beni e le attività culturali è incrementato di un importo complessivo pari a 10 milioni di euro annui, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente.


 

 

Il comma 747 incrementa gli stanziamenti del Fondo risorse decentrate relativo al Ministero per i beni e le attività culturali per un importo complessivo di 10 milioni di euro annui, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente.

 

L’articolo 40, comma 4-ter, del D.Lgs. 165/2001 (introdotto dall’articolo 11, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 75/2017), ha demandato alla contrattazione collettiva il riordino, la razionalizzazione e la semplificazione delle discipline in materia di dotazione ed utilizzo dei fondi destinati alla contrattazione integrativa. In relazione a ciò, l’articolo 76 del CCNL per il personale del comparto funzioni centrali del 12 febbraio 2018 (vigenza triennio 2016-2018) ha costituito il Fondo risorse decentrate è costituito per razionalizzare e semplificare la disciplina dei fondi per la contrattazione decentrata, al fine di far confluire in un unico Fondo (a decorrere dal 2018) in un unico importo consolidato, tutte le risorse delle amministrazioni e degli enti del comparto richiamato destinati alla contrattazione integrativa ed ai trattamenti accessori. Più specificamente, affluiscono al suddetto Fondo tutte le risorse aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità, negli importi determinati per il 2017, come certificati dagli organi di controllo interno ai quali è demandato il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori (cioè, ai sensi dell’articolo 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, il collegio dei revisori dei conti, il collegio sindacale, gli uffici centrali di bilancio o gli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti). Il Fondo è incrementato stabilmente da specifiche voci inerenti a determinati trattamenti economici accessori del personale.


 

Articolo 1, comma 748
(Fondo per l’attuazione del programma di Governo)

 


748.  Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione di euro 44.380.452 per l'anno 2019, di euro 16.941.452 per l'anno 2020, di euro 58.493.452 per l'anno 2021, di euro 29.962.452 per l'anno 2022, di euro 29.885.452 per l'anno 2023, di euro 39.605.452 per l'anno 2024, di euro 39.516.452 per l'anno 2025, di euro 34.279.452 per l'anno 2026, di euro 37.591.452 per l'anno 2027 e di euro 58.566.452 annui a decorrere dall'anno 2028, da destinare al finanziamento di nuove politiche di bilancio e al rafforzamento di quelle già esistenti perseguite dai Ministeri.


 

 

Il comma 748 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo per l’attuazione del programma di Governo, con una dotazione di euro 44.380.452 euro  per l’anno 2019, di 16.941.452 euro per l’anno 2020, di 58.493.452 euro per l’anno 2021, di 29.962.452 euro per l’anno 2022, di 29.885.452 euro per l’anno 2023, di 39.605.452 euro per l’anno 2024, di 39.516.452 euro per l’anno 2025, di 34.279.452 euro per l’anno 2026, di 37.591.452 euro per l’anno 2027 , di 58.566.452 euro per l’anno 2028, di 58.566.452 euro per l’anno 2029 e di 58.566.452 di euro annui a decorrere dall’anno 2028, da destinare al finanziamento di nuove politiche di bilancio e al rafforzamento di quelle già esistenti perseguite dai Ministeri.

 

La dotazione del Fondo prevista dal testo originario del ddl di bilancio (AC 1334) era di 185 milioni di euro per l’anno 2019 e 430 milioni euro a decorrere dall’anno 2020. Una quota di tali importi è stata utilizzata a copertura di numerose norme introdotte durante l’esame parlamentare, come riepiloga per il triennio la tabella che segue.

(in milioni di euro)

Capitolo 3080/MEF

2019

2020

2021

Dotazione assegnata dal ddl iniziale

185

430

430

Importo utilizzato a copertura nuove norme introdotte durante l’esame parlamentare

140,62

413,059

371,507

Dotazione Legge di bilancio

44,38

16,941

58,493


 

Articolo 1, comma 749
(
Fondi per le connessioni ferroviarie)

 


749.  In sede di aggiornamento del contratto di programma 2017-2021 - parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Rete ferroviaria italiana Spa, una quota delle risorse da contrattualizzare o che si rendano disponibili nell'ambito delle finalità già previste dal vigente contratto, nel limite di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, è destinata alla realizzazione di connessioni ferroviarie in grado di attivare finanziamenti europei che valorizzino nodi di mobilità di livello almeno sovraregionale, con priorità per quelli connessi con il sistema portuale o aeroportuale.


 

 

Il comma 749 prevede la destinazione, in sede di aggiornamento del Contratto di programma con RFI, di 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per la realizzazione di connessione ferroviarie nodali sovraregionali con priorità al sistema portuale/aeroportuale.

 

Il comma 479 prevede in dettaglio che in sede di aggiornamento del Contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e trasporti e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) 2017-2021- parte investimenti, venga destinata alla realizzazione di connessioni ferroviarie, una quota delle risorse da contrattualizzare o che si rendano disponibili, nell’ambito delle finalità già previste dal Contratto, nel limite di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

Il requisito è che tali risorse siano in grado di attivare finanziamenti europei, che valorizzino nodi di mobilità di livello almeno sovraregionale, con priorità al sistema portuale/aeroportuale.

 

Si ricorda che i rapporti tra concessionario della rete (RFI S.p.A.) e concedente (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)  sono regolati da uno o più contratti di programma, in base all'articolo 15 del decreto legislativo n. 112 del 2015, stipulati per un periodo minimo di cinque anni e sottoposti, sulla base della disciplina prevista dalla legge n. 238 del 1993, al parere parlamentare da rendersi entro 30 giorni dalla presentazione. Tale parere viene reso sia sul testo del contratto di programma che sui relativi aggiornamenti ma limitatamente, per questi ultimi (in base al decreto-legge n. 148 del 2017, art. 15, comma 1-bis) ai soli aggiornamenti che contengano modifiche sostanziali. Per sostanziali si intendono le modifiche che superano del 15 per cento le previsioni riportate nei contratti di programma, con riferimento ai costi e ai fabbisogni sia complessivi che relativi al singolo programma o progetto di investimento. Sullo schema del nuovo contratto di programma - parte investimenti 2017-2021, che prevede finanziamenti nel quinquennio per circa 13.259 milioni di euro, l’VIII Commissione del Senato della Repubblica ha espresso il proprio parere favorevole con condizioni e osservazioni il 24 ottobre 2018.

La IX Commissione della Camera ha espresso anch’essa parere favorevole con condizioni ed osservazioni nella seduta del 25 ottobre 2018.


 

Articolo 1, comma 750
(
Museo della Civiltà istriano-fiumano-dalmata
e Archivio museo storico di Fiume)

 

750.  In favore del Museo della civiltà istriano-fiumano-dalmata e dell’Archivio-Museo storico di Fiume, di cui alla legge 30 marzo 2004, n. 92, è concesso un contributo aggiuntivo pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

 

 

Il comma 750 prevede un contributo aggiuntivo di 100 mila euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 a favore del Museo della civiltà istriano-fiumano-dalmata e dell’Archivio museo storico di Fiume.

 

La disposizione prevede l’erogazione di un contributo aggiuntivo di 100 mila euro per ciascuna annualità 2019, 2020 e 2021 a favore del Museo della civiltà istriano-fiumano-dalmata e dell’Archivio museo storico di Fiume.

 

Si rammenta che la legge 30 marzo 2004, n. 92 (Istituzione del «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati) ha istituito il “Giorno del ricordo” in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e ha disposto la concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati.

L’art. 2, in particolare, ha individuato nel Museo della civiltà istriano-fiumano-dalmata, con sede a Trieste e nell’Archivio museo storico di Fiume, con sede a Roma le due istituzioni preposte alla conservazione della memoria storica della tradizione istriano-fiumano-dalmataa. A tale fine, è concesso un finanziamento di 100.000 euro annui a decorrere dal 2004 all’Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (IRCI), e di 100.000 euro annui a decorrere dal 2004 alla Società di studi fiumani, le due istituzioni presso le quali hanno sede, rispettivamente, il Museo della civiltà istriano-fiumano-dalmata e  l’Archivio museo storico di Fiume.


 

Articolo 1, commi 751 e 752
(Pneumatici fuori uso - PFU)

 


751.  Al fine di garantire misure idonee a superare la situazione di criticità ambientale e sanitaria creatasi con riferimento agli pneumatici fuori uso presenti nel territorio nazionale, all'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini di cui al presente comma, un quantitativo di pneumatici pari in peso a cento equivale ad un quantitativo di pneumatici fuori uso pari in peso a novantacinque »;

b)  al comma 3-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I produttori e gli importatori di pneumatici o le loro eventuali forme associate devono utilizzare, nei due esercizi successivi, gli avanzi di gestione derivanti dal contributo ambientale per la gestione di pneumatici fuori uso, anche qualora siano stati fatti oggetto di specifico accordo di programma, protocollo d'intesa o accordo comunque denominato, ovvero per la riduzione del contributo ambientale ».

752.  Il comma 4 dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2011, n. 82, è abrogato.


 

 

I commi 751 e 752 incrementano (tramite una modifica all’art. 228 del D.Lgs. 152/2006) del 5,6% la quota di pneumatici fuori uso (PFU) che deve essere obbligatoriamente gestita, ogni anno, da produttori e importatori di pneumatici, singolarmente o in forma associata (elevando da 90 a 95 tonnellate la quota di PFU da gestire per ogni 100 tonnellate di pneumatici immessi sul mercato). Viene altresì previsto l’obbligo - in capo a produttori e importatori di pneumatici o loro eventuali forme associate - di utilizzare gli avanzi di gestione derivanti dal contributo ambientale, nei due esercizi successivi, per la riduzione del contributo stesso o per la gestione di PFU.

 

I commi 751 e 752 si propongono di pervenire al superamento delle criticità determinatesi con riferimento alla gestione di pneumatici fuori uso (PFU), dettando disposizioni per la gestione delle giacenze straordinarie di PFU.

Due recenti comunicati di Ecopneus, uno dei principali soggetti collettivi che si occupa della gestione di PFU, hanno annunciato l'effettuazione di raccolte pari a circa 14.000 tonnellate di PFU in più rispetto agli obiettivi minimi fissati dalla normativa (v. infra).

Negli stessi comunicati (datati 1 agosto 2018 e 18 ottobre 2018) si legge che tale raccolta straordinaria si è resa necessaria "per contribuire a ridurre alcune criticità del sistema causa di forti sofferenze per i gommisti" e che "gran parte delle criticità segnalate dagli operatori sono dovute alle vendite irregolari di pneumatici. Si stima siano circa 20-30 mila le tonnellate di pneumatici frutto di transazioni illegali ogni anno … una situazione che le stime traducono in un ammanco di contributi ambientali per 12 milioni di euro ogni anno, che si accompagna a un'evasione IVA stimata in 80 milioni di euro".

 

Il comma 751, lettera a), al fine di garantire misure idonee a superare la situazione di criticità ambientale e sanitaria creatasi con riferimento ai PFU presenti sul territorio nazionale, incrementa (tramite una modifica all’art. 228 del D.Lgs. 152/2006) del 5,6% la quota di PFU che deve essere obbligatoriamente gestita, ogni anno, da produttori e importatori di pneumatici, singolarmente o in forma associata.

L'art. 228, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente) prevede – al fine di garantire il perseguimento di finalità di tutela ambientale secondo le migliori tecniche disponibili, ottimizzando, anche tramite attività di ricerca, sviluppo e formazione, il recupero dei pneumatici fuori uso e per ridurne la formazione anche attraverso la ricostruzione – l'obbligo, per produttori e importatori di pneumatici, di provvedere, singolarmente o in forma associata e con periodicità almeno annuale, alla gestione di quantitativi di PFU pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale.

In attuazione del citato art. 228, con il D.M. Ambiente 82/2011 è stato adottato il regolamento per la gestione dei pneumatici fuori uso (PFU) che, tra l'altro, oltre a ribadire il citato obbligo in capo a produttori e importatori (precisando che essi sono tenuti a raccogliere e gestire annualmente quantità di PFU, di qualsiasi marca, almeno equivalenti alle quantità di pneumatici che hanno immesso nel mercato nazionale del ricambio nell'anno solare precedente), dispone (all'art. 9, comma 4) che "una quantità di pneumatici nuovi pari in peso a cento equivale ad una quantità di PFU pari in peso a novanta, in relazione al minor peso di un PFU, pari in media al dieci per cento in meno rispetto ad un analogo pneumatico nuovo".

In base al combinato disposto delle disposizioni citate, per ogni 100 tonnellate di pneumatici immessi sul mercato (nell'anno solare precedente), i produttori e gli importatori sono tenuti a raccogliere e gestire almeno 90 tonnellate di PFU.

 

Poiché il comma in esame integra il disposto del comma 1 dell’art. 228 del D.Lgs. 152/2006, prevedendo che un quantitativo di pneumatici nuovi pari in peso a 100 equivale ad un quantitativo di PFU pari in peso a 95, ne consegue che con la disposizione in esame viene in altre parole imposto a produttori e importatori di raccogliere e gestire 5 tonnellate in più all'anno, per ogni 100 tonnellate di pneumatici immessi sul mercato. Poiché l'obbligo attuale impone la gestione di 90 tonnellate, si tratta di un incremento del 5,6%.

Si fa notare che la disposizione in esame sostituisce quella recata dal comma 4 dell'art. 9 del D.M. 82/2011, per cui tale comma viene conseguentemente abrogato dal comma 752.

 

Il comma 751, lettera b), prevede (tramite una modifica integrativa del comma 3-bis dell’art. 228 del D.Lgs. 152/2006) l’obbligo - in capo a produttori e importatori di pneumatici o loro eventuali forme associate - di utilizzare gli avanzi di gestione derivanti dal contributo ambientale, nei due esercizi successivi, per la riduzione del contributo medesimo o per la gestione di PFU, anche qualora siano stati fatti oggetto di specifico accordo di programma, protocollo d'intesa o accordo comunque denominato.

Una disposizione analoga, ma finalizzata alla gestione degli stock storici esistenti si ritrova nell'art. 3, comma 5, del citato D.M. 82/2011, che impone alle società consortili "di destinare, se esistente, una quota parte non inferiore al trenta per cento dell'avanzo di amministrazione accertato, alla gestione degli stock storici esistenti".

Relativamente al contributo ambientale, si ricorda che l'art. 228, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 dispone, tra l'altro, che "in tutte le fasi della commercializzazione dei pneumatici è indicato in fattura il contributo a carico degli utenti finali necessario, anche in relazione alle diverse tipologie di pneumatici, per far fronte agli oneri derivanti dall'obbligo" (posto in capo a produttori e importatori) di gestire i PFU. Detto contributo, sempre secondo la medesima disposizione, è "parte integrante del corrispettivo di vendita, è assoggettato ad IVA ed è riportato nelle fatture in modo chiaro e distinto. Il produttore o l'importatore applicano il rispettivo contributo vigente alla data della immissione del pneumatico nel mercato nazionale del ricambio. Il contributo rimane invariato in tutte le successive fasi di commercializzazione del pneumatico con l'obbligo, per ciascun rivenditore, di indicare in modo chiaro e distinto in fattura il contributo pagato all'atto dell'acquisto dello stesso".

Il successivo comma 3-bis dispone che i produttori e gli importatori di pneumatici o le loro eventuali forme associate determinano annualmente l'ammontare del contributo ambientale e lo comunicano, entro il 31 ottobre di ogni anno, al Ministero dell'ambiente che, se necessario, richiede integrazioni e chiarimenti.

 

Il comma 752, come si è già avuto modo di sottolineare in precedenza, dispone l’abrogazione del comma 4 dell'art. 9 del D.M. 82/2011 dato che le disposizioni da esso dettate sono sostituite da quelle recate dalla lettera a) del comma 751.


 

Articolo 1, commi 753-755
(Fondo per sopravvenute esigenze di spese
per acquisto di beni e servizi)

 


753.  Al fine di assicurare il funzionamento delle strutture centrali e periferiche del Ministero dell'interno e la continuità nell'erogazione dei servizi, a decorrere dall'anno 2019 il fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è incrementato di 15 milioni di euro annui.

754.  A decorrere dall'anno 2019, il fondo di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, confluisce nel fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

755.  Per l'attuazione del comma 753 è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.


 

 

I commi 753-755 dispongono l'incremento di 15 milioni di euro del Fondo per sopravvenute esigenze di spese per acquisto di beni e servizi.

 

Il comma 753 dispone l'incremento di 15 milioni di euro annui, a decorrere dal 2019, del Fondo per sopravvenute esigenze di spese per acquisto di beni e servizi, di cui all’articolo 23, comma 1, della legge n. 289 del 2002, al fine di assicurare il funzionamento delle strutture centrali e periferiche del Ministero dell’interno.

 

Il comma 754 dispone la confluenza nel medesimo fondo, a decorrere dal 2019, del Fondo per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'Amministrazione. Quest'ultimo fu istituito dall'articolo 3, comma 151, della legge n. 350 del 2003 nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.

 

Il comma 755 autorizza conseguentemente la spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 per l'attuazione di quanto disposto dal comma 753.


 

Articolo 1, comma 756
(Incremento dello stanziamento per la legge quadro
sugli animali di affezione)

 

756.  Per le finalità previste dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019.

 

 

Il comma 756 autorizza l’incremento di 1 milione di euro, per il 2019, dello stanziamento previsto per le finalità della legge quadro sugli animali di affezione.

 

Il comma 756 prevede un incremento di 1 milione di euro dello stanziamento per le finalità previste dalla legge quadro sugli animali di affezione - Legge n. 281/1991 -, autorizzando la corrispondente spesa per il 2019.

In proposito, si ricorda che la legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo ha lo scopo di promuovere e disciplinare la tutela di tali animali, condannando atti di crudeltà contro gli stessi, i maltrattamenti e il loro abbandono, anche al fine di tutelare la salute pubblica e l’ambiente. Il Fondo è stato istituito a partire dall'esercizio finanziario 1991, con una dotazione finanziaria a regime di 2 miliardi di lire (1.032,91 di euro) a decorrere dal 1992. L’intervento normativo pertanto è volto a quasi raddoppiare lo stanziamento previsto per tale Fondo per l’anno 2019.


 

Articolo 1, commi 757, 760 e 761
(Servizi di pulizia e di mantenimento del decoro nelle scuole)

 


757. .. All'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: « e di 96 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « e di 190 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019 ».

760.  All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  al comma 5, dopo le parole: « A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 » sono inserite le seguenti: « , e sino al 31 dicembre 2019, »;

b)  dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

« 5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020, le istituzioni scolastiche ed educative statali svolgono i servizi di pulizia e ausiliari unicamente mediante ricorso a personale dipendente appartenente al profilo dei collaboratori scolastici e i corrispondenti posti accantonati ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, sono resi nuovamente disponibili, in misura corrispondente al limite di spesa di cui al comma 5. Il predetto limite di spesa è integrato, per l'acquisto dei materiali di pulizia, di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

5-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad avviare un'apposita procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il personale impegnato per almeno 10 anni, anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura selettiva non può partecipare il personale di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono determinati i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, nonché le relative modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande.

5-quater. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, sono autorizzate assunzioni per la copertura dei posti resi nuovamente disponibili ai sensi del medesimo comma. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al comma 5-ter, sono autorizzate anche a tempo parziale. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili ».

761.  All'articolo 64 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  al comma 1, le parole: « sino alla data di effettiva attivazione della convenzione-quadro di cui al comma 3 e comunque non oltre il 30 giugno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « sino al 31 dicembre 2019 »;

b)  il comma 3 è abrogato.


L’articolo 1, commi 757, 760 e 761, incrementa, per il 2019, le risorse da destinare all’acquisto di servizi esternalizzati di pulizia e di mantenimento del decoro nelle istituzioni scolastiche ed educative statali, così da consentirne la prosecuzione fino al 31 dicembre 2019.

Inoltre, dispone che, dal 1° gennaio 2020, i medesimi servizi sono svolti esclusivamente da personale dipendente appartenente al profilo di collaboratore scolastico. A tal fine, prevede la stabilizzazione nel profilo di collaboratore scolastico, previo superamento di una procedura selettiva, del personale delle imprese di pulizia assunto a tempo indeterminato e impegnato nell’erogazione dei medesimi servizi per almeno 10 anni, anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019.

Infine, autorizza una spesa di € 10 mln annui, dal 2020, da destinare all’acquisto dei materiali di pulizia.

 

A tali fini:

§  è stato novellato l’art. 58, co. 5, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013) e sono stati introdotti nello stesso i co. da 5-bis a 5-quater.

L’art. 58, co. 5, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013) aveva stabilito che, a decorrere dall'a.s. 2013/2014, le istituzioni scolastiche ed educative statali acquistavano i servizi esternalizzati per le funzioni corrispondenti a quelle assicurate dai collaboratori scolastici loro occorrenti nel limite della spesa che si sarebbe sostenuta per coprire i posti di collaboratore scolastico accantonati ai sensi dell'art. 4 del DPR 119/2009.

Si ricorda, infatti, che l’art. 4, co. 1, del DPR 119/2009 aveva previsto che nelle istituzioni scolastiche in cui i compiti del profilo di collaboratore scolastico erano assicurati, in tutto o in parte, da personale esterno all'amministrazione, era accantonato il 25% dei posti del corrispondente profilo professionale.

La relazione tecnica all’A.C. 1334-B evidenziava che si tratta di 11.851 posti;

§  è stato novellato l’art. 64, co. 1, del D.L. 50/2017 (L. 96/2017), che aveva concesso la possibilità di proseguire l'acquisto dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari con i soggetti già destinatari degli atti contrattuali e degli ordinativi di fornitura fino al 30 giugno 2019;

§  è stato novellato il co. 4 del già citato art. 64, che aveva incrementato il limite di spesa previsto dall’art. 58, co. 5, del D.L. 69/2013 per consentire la prosecuzione dell’acquisto dei servizi esternalizzati di pulizia fino al 30 giugno 2019;

§  è stato abrogato il co. 3 del medesimo art. 64, che aveva previsto che la Consip doveva provvedere all'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei medesimi servizi mediante convenzione-quadro, da completare entro l'inizio dell'a.s. 2019/2020.

 

In particolare, quanto alle risorse da destinare all’acquisto dei servizi esternalizzati di pulizia e di mantenimento del decoro nelle scuole – rispetto all’autorizzazione di spesa previgente recata dall’art. 64, co. 4, del D.L. 50/2017, che aveva incrementato il limite di spesa di cui all’art. 58, co. 5, del D.L. 69/2013 di € 96 mln per il 2019 –, è stato previsto, ora, che il limite di spesa di cui all’art. 58, co. 5, del D.L. 69/2013 è incrementato, per il 2019, di € 190 mln. Parallelamente, è stato disposto che il ricorso ai servizi esternalizzati termina il 31 dicembre 2019 (e non più il 30 giugno 2019).

 

È stato previsto, inoltre, che, dal 1° gennaio 2020, i posti già accantonati nell’organico dei collaboratori scolastici sono resi disponibili in misura corrispondente al già citato limite di spesa di cui all’art. 58, co. 5, del D.L. 69/2013 e riservati, previo superamento di una procedura selettiva per titoli e colloquio, al personale dipendente a tempo indeterminato delle imprese titolari di contratti per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, già impegnato nell’erogazione dei predetti servizi presso le istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno 10 anni, anche non continuativi, purché siano inclusi il 2018 e il 2019.

 

Al riguardo, la relazione tecnica all’A.C. 1334-B evidenziava che i relativi oneri trovano copertura mediante corrispondente riduzione delle risorse stanziate dal citato art. 58, co. 5, del D.L. 69/2013 – già allocate sui capitoli afferenti al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (per il quale si veda la scheda relativa al comma 763) – e trasferimento delle stesse sui capitoli destinati al pagamento degli stipendi del personale ATA.

 

Alla procedura selettiva non può partecipare il personale destinatario delle disposizioni di cui all’art. 1, co. 622-627, della L. 205/2017, che aveva inteso stabilizzare i lavoratori titolari di contratti attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo a seguito del subentro dello Stato nei compiti degli enti locali (ex art. 8 della L. 124/1999), e prorogati ininterrottamente, per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratore scolastico[37].

 

Il personale che supera la selezione è assunto anche a tempo parziale. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno o incrementati nel numero delle ore se non in presenza di risorse certe e stabili.

La definizione dei requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, delle relative modalità di svolgimento e dei termini per la presentazione delle domande è demandata a un decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca – per la cui emanazione non è indicato un termine –, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell’economia e delle finanze.

 

Si è concretizzato, così, quanto previsto con la risoluzione 8-00001, approvata dalle Commissioni riunite VII e XI della Camera il 17 ottobre 2018, con la quale il Governo era stato impegnato ad adottare iniziative per porre fine all'attuale sistema di esternalizzazione dei servizi di pulizia e di vigilanza nelle scuole, nonché ad assumere iniziative per assorbire il personale degli appalti dei servizi di pulizia riconducibili ai lavori socialmente utili e ai cosiddetti «appalti storici» degli enti locali attraverso una procedura concorsuale.

 

Preliminarmente, si ricorda che l’art. 8 della L. 124/1999 aveva disposto il trasferimento alle dipendenze dello Stato del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) già dipendente degli enti locali in servizio alla data di entrata in vigore della legge (25 maggio 1999) negli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado.

Alla disposizione era stata data attuazione con il D.I. 23 luglio 1999.

In particolare, la premessa del D.I. considerava:

§  che gli enti locali provvedevano al reclutamento di personale a tempo determinato (supplenti) che, pur non transitando nei ruoli statali, costituiva uno degli elementi necessari ad assicurare il servizio, il cui onere andava dunque assunto dallo Stato per effetto dell’art. 8 della L. 124/1999;

§  che in alcune realtà gli enti locali avevano assunto l'onere di fornitura di personale ATA alle scuole mediante la stipula di contratti di appalto;

§  che, conseguentemente, lo Stato, al fine di assicurare il servizio nelle scuole, doveva subentrare anche nelle funzioni precedentemente indicate (supplenti e contratti).

Per quanto qui maggiormente interessa, l’art. 9 del D.I. aveva disposto il subentro dello Stato nei contratti stipulati dagli enti locali alla data del 24 maggio 1999, ed eventualmente rinnovati in data successiva, per la parte con la quale erano state assicurate le funzioni ATA per le scuole statali, in luogo dell'assunzione di personale dipendente.

Aveva, altresì, disposto che, ferma restando la prosecuzione delle attività da parte di soggetti esterni impegnati in progetti LSU e LPU in corso ai sensi delle leggi vigenti, lo Stato subentrava nelle convenzioni stipulate dagli enti locali con i soggetti imprenditoriali, comprese le cooperative, per la stabilizzazione di quei progetti per lavori socialmente utili e/o lavori di pubblica utilità che erano in atto nelle istituzioni scolastiche statali prima del 25 maggio 1999, anche se rinnovati successivamente, per lo svolgimento di funzioni ATA demandate per legge all'ente locale in sostituzione dello Stato.

 

In seguito, l’art. 1, co. 449, della L. 296/2006 aveva disposto che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, erano tenute ad approvvigionarsi di beni e servizi utilizzando le convenzioni-quadro Consip.

Sulla base di tali previsioni, l’11 luglio 2012 Consip aveva indetto una gara comunitaria avente ad oggetto, per quanto qui interessa, l’affidamento dei servizi in parola, suddivisa in 13 lotti geografici.

Successivamente, con provvedimento 25802 del 22 dicembre 2015 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) aveva dichiarato l’esistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza tra taluni fornitori di servizi di pulizia e attività ausiliarie che avevano assunto la qualità di aggiudicatari nell’ambito delle procedure riferite a taluni lotti geografici. Conseguentemente, aveva disposto l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie.

I provvedimenti adottati dell’AGCM erano stati confermati in sede giurisdizionale prima dal TAR Lazio con sentenze nn. 10303/2016, 10307/2016 e 10309/2016, e poi dal Consiglio di Stato con sentenze nn. 740/2017, 927/2017 e 928/2017.

In conseguenza dei provvedimenti adottati e delle sentenze del TAR Lazio, la Consip il 2 dicembre 2016 aveva proceduto alla risoluzione delle convenzioni relative ad alcuni lotti geografici.

Ancora in seguito, l’art. 64 del D.L. 50/2017 (L. 96/2017) – come modificato, da ultimo, dall’art. 1, co. 687, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) – aveva disposto che, al fine di consentire la regolare conclusione delle attività didattiche fino alla fine dell'a.s. 2018/2019, nelle regioni in cui la convenzione quadro Consip era stata risolta prima del 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore del D.L. 50/2017) o non era mai stata attivata, ovvero nelle regioni dove erano scaduti i relativi contratti attuativi, l'acquisizione dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità delle scuole, da parte delle medesime, proseguiva, con piena salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali esistenti, con i soggetti già destinatari degli atti contrattuali e degli ordinativi di fornitura, con termine non oltre il 30 giugno 2019.

Aveva, altresì, previsto che la Consip doveva provvedere all'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari mediante convenzione-quadro, da completare entro l'inizio dell'a.s. 2019/2020, prevedendo una suddivisione in lotti per aree geografiche.

Infine, aveva disposto che l'acquisizione dei servizi in questione fino al 30 giugno 2019 avveniva nei limiti di spesa previsti dall'art. 58, co. 5, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013, incrementati dell'importo di € 64 mln per il 2017, € 192 mln per il 2018 ed € 96 mln per il 2019.

Articolo 1, comma 758
(Stanziamento per il Fondo di mobilità al servizio delle fiere)

 

758.  Il Fondo per la mobilità al servizio delle fiere di cui alla legge 27 febbraio 2006, n. 105, è incrementato di euro 2.600.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

 

 

Il comma 758 rifinanzia il Fondo per la mobilità al servizio delle fiere nella misura di 2,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

 

Si ricorda che il Fondo per la mobilità al servizio delle fiere è stato istituito presso il Ministero delle attività produttive (ora MISE) dall’articolo 1 della legge 27 febbraio 2006, n. 105 (Interventi dello Stato nel sistema fieristico nazionale), allo scopo di assicurare la funzionalità dei sistemi fieristici di rilevanza nazionale.

In attuazione di tale disposizione, è stato adottato il D.M. 11 maggio 2009.


 

Articolo 1, comma 759
(Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia)

 


759.  All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019, ad eccezione delle imprese che svolgono attività appartenenti alla categoria F della codifica ATECO 2007 che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede legale o operativa nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 »;

b)  al comma 4, le parole: « e per quello successivo » sono sostituite dalle seguenti: « e per i tre anni successivi »;

c)  dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. L'Istituto nazionale della previdenza sociale disciplina con propri provvedimenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato »;

d)  al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i periodi d'imposta dal 2019 al 2020, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese beneficiarie ».


 

 

Il comma 759 modifica in più punti la disciplina relativa alla Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia (recata dall’art. 46 del D.L. 50/2017) al fine di concedere le agevolazioni previste dalla normativa vigente anche alle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica all’interno della stessa zona franca urbana (ZFU) entro il 31 dicembre 2019 (ad esclusione delle imprese operanti nel settore dell’edilizia e dell’impiantistica che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede nei territori colpiti). La fruibilità delle agevolazioni viene (conseguentemente) estesa ai periodi di imposta 2019 e 2020, a valere sulle risorse stanziate dalla normativa vigente e non fruite dalle imprese beneficiarie.

Viene inoltre demandata all’INPS l’emanazione (entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione) di provvedimenti volti a disciplinare le modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni.

 

La lettera a) – che riscrive il comma 3 dell’art. 46 del D.L. 50/2017 – prevede che le esenzioni previste per la zona franca urbana (ZFU) siano riconosciute anche alle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica all’interno della stessa ZFU entro il 31 dicembre 2019 (a differenza del testo vigente che pone il limite del 31 dicembre 2017).

Viene inoltre introdotto un periodo aggiuntivo in base al quale sono escluse dai citati benefici le imprese che svolgono attività appartenenti alla categoria F della codifica ATECO 2007 (sostanzialmente identificabili con le imprese operanti nel settore dell’edilizia e dell’impiantistica) che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede legale od operativa nei c.d. comuni del cratere, cioè quelli individuati dagli allegati 1, 2 e 2-bis.

Si segnala che la norma non specifica che gli allegati citati sono quelli del D.L. 189/2016 ove è contenuta la disciplina per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici in questione.

 

La lettera b) modifica il comma 4 dell’art. 46 del D.L. 50/2017 al fine di estendere fino al periodo di imposta 2020 la fruibilità delle agevolazioni riconosciute all’interno della ZFU.

 

Il testo vigente prevede che le citate agevolazioni sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 50/2017 e per quello successivo.

La lettera c) introduce, nel testo dell’art. 46 del D.L. 50/2017, un nuovo comma 4-bis che prevede che l’INPS disciplina con propri provvedimenti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo che sono versati all’entrata del bilancio dello Stato.

 

La lettera d) aggiunge un periodo alla fine del comma 6 dell’art. 46 del D.L. 50/2017 in base al quale per i periodi d’imposta dal 2019 al 2020, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse stanziate dal medesimo comma e non fruite dalle imprese beneficiarie.

 

Il citato comma 6, come modificato dall'art. 1, comma 747, della L. 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), ha autorizzato la spesa di 194,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 167,7 milioni di euro per l'anno 2018 e di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019, che costituisce limite annuale per la concessione delle agevolazioni riconosciute nella “ZFU Sisma Centro Italia”.


 

Articolo 1, comma 762
(Limite de minimis per gli incentivi
all’editoria e all’emittenza locale)

 


762.  All'articolo 57-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell'acquacoltura ».


 

 

Il comma 762 reca disposizioni relative alle agevolazioni fiscali per l’editoria e l’emittenza locale, introdotte dall’articolo 57-bis del decreto legge n. 50 del 2017, chiarendo che le predette misure devono comunque essere limitate entro gli importi consentiti dalle specifiche disposizioni dell’UE in materia di aiuti c.d. de minimis.

 

L’articolo 57-bis del decreto legge n. 50 del 2017  ha introdotto incentivi fiscali per investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici, nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, e reca misure di sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione.

 

Nello specifico, si prevede, innanzitutto, l’attribuzione di un credito di imposta, a decorrere dal 2018, in favore di imprese e lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, il cui valore superi almeno dell’1 per cento quelli, di analoga natura, effettuati nell’anno precedente.

Inoltre, si prevede l’emanazione – con decreto del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria – di un bando annuale per l’assegnazione di finanziamenti alle imprese editrici di nuova costituzione, il cui scopo è quello di favorire la realizzazione di progetti innovativi, anche per rimuovere stili di comunicazione sessisti e lesivi dell’identità femminile, e idonei a promuovere la più ampia fruibilità di contenuti informativi multimediali e la maggiore diffusione dell’uso delle tecnologie digitali.

Il credito d’imposta – che è utilizzabile esclusivamente in compensazione (art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997), previa istanza al Dipartimento per l’informazione e l’editoria, è pari al 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, innalzato al 90 per cento nel caso di piccole e medie imprese, microimprese e start-up innovative. La definizione delle modalità e dei criteri di attuazione è demandata ad un dPCM, da adottare, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Il dPCM è stato poi effettivamente emanato (16 maggio 2018, n. 90). Il credito di imposta è concesso nel limite massimo di spesa stabilito annualmente con il dPCM che ripartisce le risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione fra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico (art. 1, comma 4, primo periodo, della legge n. 198 del 2016).

 

In particolare, il comma 762 prevede che le agevolazioni illustrate sono concesse ai sensi e nei limiti delle seguenti norme:

§  regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti "de minimis";

§  regolamento (UE) n. 1408/ 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo;

§  regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

 

Si rammenta - al riguardo - che l’art. 57-bis, al comma 1, terzo periodo, già prescrive che la modalità applicative delle misure di agevolazione e sostegno devono rispettare la normativa europea sugli aiuti di Stato. Sicché la disposizione in commento appare volta soltanto a specificare i parametri normativi dell’UE che devono essere rispettati.


 

Articolo 1, comma 763
(Incremento del Fondo per il funzionamento delle scuole)

 

763.  Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 174,31 milioni di euro per l'anno 2020 e di 79,81 milioni di euro per l'anno 2021.

 

 

Il comma 763 incrementa il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di € 174,31 mln nel 2020 e di € 79,81 mln nel 2021.

 

Al riguardo, si evidenzia, tuttavia, che le risorse del Fondo sono state contestualmente ridotte per i medesimi anni (in misura anche superiore all’incremento previsto dalla disposizione in commento) in conseguenza di altre disposizioni recate dalla legge (si vedano, in particolare, la scheda relativa ai co. 784-787, Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, e quella relativa ai co. 757 e 760-761, Servizi di pulizia e di mantenimento del decoro nelle scuole).

 

Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche è stato istituito dall’art. 1, co. 601, della L. 296/2006.

Nella Nota 24 gennaio 2007, prot. 1306, il Ministro della pubblica istruzione aveva specificato che nel Fondo citato affluivano le risorse per: il funzionamento amministrativo didattico; le funzioni connesse al subentro nei contratti per le pulizie delle scuole stipulati dagli enti locali (cosiddetti appalti storici); la stabilizzazione dei lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili – ex LSU – in servizio presso le istituzioni scolastiche; la sperimentazione didattica e metodologica nelle classi con alunni disabili.

Le risorse del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche sono allocate sui capp. 1195, 1196, 1204, 1194 e 2394 dello stato di previsione del MIUR.

In base al DM 31 dicembre 2018, di riparto in capitoli, esse sono pari, per il 2019, a € 936,2 mln, per il 2020 a € 610,3 mln e, per il 2021, a € 515,8 mln.


 

Articolo 1, commi 764 e 765
(Fondo contenzioso enti locali e contributi Torino
per errata determinazione gettiti IMU)

 


764.  Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione iniziale pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e a 7 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023, al fine di fare fronte agli oneri derivanti da contenziosi relativi all'attribuzione di pregressi contributi erariali conseguenti alla soppressione o alla rimodulazione di imposte locali. La dotazione del fondo può essere incrementata con le risorse che si rendono disponibili nel corso dell'anno relative alle assegnazioni a qualunque titolo spettanti agli enti locali, corrisposte annualmente dal Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio.

765.  Nell'ambito della dotazione del fondo di cui al comma 764, in attuazione della sentenza della seconda sezione del TAR del Lazio n. 4878 del 18 maggio 2014 e della sentenza della quarta sezione del Consiglio di Stato n. 5013 del 3 novembre 2015, è finalizzata la spesa di 7 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Le risorse sono erogate dal Ministero dell'interno subordinatamente alla rinuncia a ogni ricorso pendente nei confronti dello Stato.


 

 

Il comma 764 dispone l'istituzione di un fondo di 20 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, e di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per fronteggiare gli oneri che derivano dai contenziosi relativi all’attribuzione di pregressi contributi erariali conseguenti alla soppressione o alla rimodulazione di imposte locali.

Inoltre, al fine di evitare la prosecuzione del giudizio di ottemperanza su una sentenza del TAR e una del Consiglio di Stato riguardante, da un lato, il Comune di Torino e, dall'altro, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'interno e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il comma 765 prevede l'erogazione di una somma complessiva di 35 milioni di euro a favore del Comune di Torino.

 

Si tratta dei contenziosi relativi all’applicazione dell’Ici agli immobili accatastati nella categoria D (opifici), a seguito - secondo quanto appreso per le vie brevi - del passaggio dal valore contabile alla rendita catastale quale base imponibile del tributo, che ha comportato la necessità di disporre trasferimenti erariali a compensazione della conseguente perdita di gettito.

 

Il fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno e può essere incrementato con le risorse che si rendono disponibili per effetto di assegnazioni a qualunque titolo spettanti agli enti locali, corrisposte annualmente dal Ministero dell’interno.

Il comma 765 destina 7 milioni annui, per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, all'attuazione della sentenza della seconda sezione del TAR del Lazio n. 4878 del 18 maggio 2014 e della sentenza della quarta sezione del Consiglio di Stato n. 5013 del 3 novembre 2015. Il comma dispone inoltre che le risorse sono erogate dal Ministero dell'Interno subordinatamente alla rinuncia a ogni ricorso pendente da parte del Comune di Torino nei confronti dello Stato.

 

La relazione tecnica chiarisce che la norma è resa necessaria dal fatto che, all'esito della verifica contabile effettuata, non è stato possibile raggiungere un accordo sul piano meramente tecnico.

Alla copertura dell'onere pari a 7 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023 si provvede, per il primo triennio, nell'ambito della dotazione del fondo per il contenzioso degli enti locali di cui al comma 764 e per gli anni successi con riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili che si manifestano in corso di gestione.

 

Il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell’interno, è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni compensative di bilancio.


 

Articolo 1, comma 766
(Soppressione dell’incremento di fondi disposto
con il decreto n. 119 del 2018)

 

766.  I commi 1 e 2 dell'articolo 26 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono abrogati.

 

 

Il comma 766 sopprime gli incrementi del Fondo per la riduzione della pressione fiscale e del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari, alimentati dalle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge n. 119 del 2018 (cd. decreto fiscale). Tali risorse vengono destinate al raggiungimento degli obiettivi della presente legge.

 

Con riferimento al Fondo per la riduzione della pressione fiscale (incrementato dall’articolo 26, comma 1, del decreto-legge n. 119 del 2018 recante interventi urgenti in materia fiscale e finanziaria - cd. decreto fiscale) gli incrementi soppressi ammontano ad un totale di 15.100,215 milioni di euro, distribuiti negli anni dal 2019 al 2027, e a 1.648,735 milioni di euro annui a decorrere dal 2028. In particolare, l’incremento soppresso è pari a 390 milioni di euro per il 2019, a 1.639 milioni di euro per il 2020 e a 2.472 milioni di euro per il 2021.

 

Con riferimento al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari (incrementato dall’articolo 26, comma 2, del decreto fiscale) gli incrementi soppressi ammontano ad un totale di 3.800 milioni di euro, distribuiti negli anni dal 2020 al 2023. In particolare, l’incremento soppresso è pari a 700 milioni di euro per il 2020 e a 900 milioni di euro per il 2021.

 

Secondo quanto emerge dalla relazione tecnica, le predette risorse vengono dunque destinate al raggiungimento degli obiettivi della presente legge.

 

Per ulteriori informazioni, si rinvia al dossier predisposto per l’esame del decreto-legge n. 119 del 2018.

 

Si ricorda che il Fondo per la riduzione della pressione fiscale è stato istituito dalla legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013, articolo 1, commi 431-435), utilizzando le risorse derivanti dai risparmi di spesa prodotti dalla razionalizzazione della spesa pubblica, nonché le risorse che si stimava di incassare, in sede di Documento di economia e finanze, a titolo di maggiori entrate, rispetto alle previsioni di bilancio, dalle attività di contrasto all'evasione fiscale.

I commi in questione sono stati poi modificati dalla legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017, articolo 1, commi 1069-1070) rendendo così più flessibile l'utilizzo del Fondo (modificando i requisiti di contabilizzazione richiesti per assegnare ad esso le maggiori entrate derivanti dal contrasto all'evasione) e riducendone gli appostamenti per gli anni 2018-2021.

 

Per quanto concerne il secondo dei Fondi menzionati, esso è stato istituito dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008 per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.


 

Articolo 1, commi 767 e 768
(Misure di razionalizzazione della spesa
per la gestione dei centri per l’immigrazione)

 


767.  Il Ministero dell'interno pone in essere processi di revisione e razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione in conseguenza della contrazione del fenomeno migratorio, nonché interventi per la riduzione del costo giornaliero per l'accoglienza dei migranti, dai quali, previa estinzione dei debiti pregressi, devono derivare risparmi connessi all'attivazione, locazione e gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari per un ammontare almeno pari a 400 milioni di euro per l'anno 2019, a 550 milioni di euro per l'anno 2020 e a 650 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Eventuali ulteriori risparmi rispetto a quanto previsto dal precedente periodo, da accertare annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre di ciascun anno, confluiscono in un apposito fondo, da istituire nel programma « Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza » della missione « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche » del Ministero dell'interno, da destinare alle esigenze di funzionamento del medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

768.  Il Ministro dell'interno è autorizzato a ripartire, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale del bilancio, le somme accertate ai sensi del comma 767 tra i pertinenti capitoli di bilancio del Ministero dell'interno.


 

 

I commi 767 e 768 demandano al Ministero dell'interno di provvedere sia alla razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l’immigrazione (tenuto conto della contrazione del fenomeno migratorio) sia alla riduzione del costo giornaliero di accoglienza dei migranti.

E dispongono che dalla realizzazione di tali interventi - previa estinzione dei debiti pregressi - debbano derivare risparmi almeno pari a: 400 milioni di euro per il 2019; 550 milioni di euro per il 2020; 650 milioni di euro a decorrere dal 2021.

 

Il comma 767 prescrive una razionalizzazione di spesa da parte del Ministero dell'interno.

La norma specifica che la razionalizzazione debba coinvolgere la gestione dei centri per l’immigrazione, in conseguenza, si legge nella disposizione, della contrazione del fenomeno migratorio.

 

Come ricordato dalla Corte dei conti in sede di giudizio di parificazione sul Rendiconto generale dello Stato 2017, il sistema dell'accoglienza coinvolge sia le Amministrazioni centrali (principalmente il Ministero dell'interno) sia quelle locali, anche se la maggior parte della spesa grava sul bilancio statale che poi trasferisce i fondi agli enti territoriali.

Nell'apposito approfondimento del giudizio dedicato alla "spesa per l'immigrazione" (volume I), la Corte ha rilevato che la spesa imputabile alla gestione dell'immigrazione (relativa alla missione 27 del Bilancio dello Stato, intitolata “Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti” e comprendente gran parte della spesa per la gestione del fenomeno migratorio) si è attestata, per il 2017, a 3,3 miliardi di euro.

La Corte ha evidenziato un incremento "piuttosto rilevante" a decorrere dal 2014, pari a circa 2,3 miliardi (pag. 126).

 

Ancora il medesimo comma prevede, al contempo, interventi per "la riduzione del costo giornaliero per l'accoglienza dei migranti".

 

Con riferimento alla prima accoglienza, sono disponibili i dati raccolti dalla Corte dei conti nella Relazione sulla "prima accoglienza" degli immigrati per il triennio 2013/2016 (Deliberazione 7 marzo 2018, n. 3/2018/G): la maggior parte delle regioni, per l'annualità 2015, ha registrato costi da ricomprendersi in un range giornaliero oscillante tra i 30 e i 35 euro pro capite.

In tale sede la Corte dei conti ha formulato la raccomandazione ad "evitare di riconoscere un 'diritto di permanenza indistinto' a tutti coloro che sbarcano e, quindi, ammettere un'accoglienza di molti mesi (se non anni) durante i quali i migranti, non avendone titolo, vengono di fatto inseriti anche nei c.d. percorsi di formazione professionale finalizzati all'integrazione, con oneri finanziari gravosi a carico dello del bilancio dello Stato" (p. 63).

Da tale raccomandazione muove la direttiva del Ministro dell'interno indirizzata ai Prefetti in data 23 luglio 2018.

La direttiva ha ad oggetto indirizzi per la rivisitazione dei servizi di accoglienza per richiedenti asilo, tra cui:

§  l'individuazione dei servizi prestazionali per gli ospiti delle strutture di prima accoglienza, in coerenza con le dimensioni e le tipologie di struttura (individuali o collettive), definendone il valore di riferimento;

§  l'inclusione, nei servizi di base di accoglienza comuni, oltre all’alloggio e al vitto, della cura dell’igiene, dell’assistenza generica alla persona (mediazione linguistico-culturale, informazione normativa), della tutela sanitaria e di un sussidio per le spese giornaliere;

§  l’esigenza di porre particolare attenzione alla determinazione delle basi d’asta dei servizi, da individuare sulla scorta dei prezzi standard di riferimento stabiliti da centrali di committenza, ovvero indicati dall’ANAC nelle proprie delibere, con valenza regolatoria finalizzata al risparmio della spesa.

Sempre in data 23 luglio è stato sottoscritto l'Accordo di collaborazione istituzionale tra il Ministero dell'interno e l'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) per favorire migliori pratiche negli affidamenti per la fornitura dei beni e dei servizi nel settore dell'accoglienza ai migranti.

Per quanto concerne, infine, la riduzione del fenomeno migratorio (comma 2), si riportano alcuni dati reperibili sul sito del Ministero dell'interno (elaborati a cura del Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione): dal 1° gennaio al 5 novembre 2018 risulta sbarcato un numero di migranti inferiore dell'86,19 per cento rispetto a quelli sbarcati nello stesso periodo dell'anno 2016 e inferiore dell'80,55 per cento rispetto a quelli sbarcati nello stesso periodo del 2017[38].

 

La razionalizzazione sopra ricordata deve determinare risparmi connessi alla "attivazione, locazione e gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari".

 

Ancora il comma 435 dispone che dalla realizzazione di tale insieme di interventi - previa estinzione dei debiti pregressi - debbano derivare risparmi almeno pari a: 400 milioni di euro per il 2019; 550 milioni di euro per il 2020; 650 milioni di euro a decorrere dal 2021.

Eventuali risparmi realizzati in eccesso rispetto alle predette soglie, e annualmente accertati con decreto interministeriale da adottare entro il 30 settembre di ciascun anno, sono destinati alle esigenze di funzionamento del Ministero dell'interno.

Per essi si prevede l'istituzione di un apposito fondo nel programma "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza" della missione "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" del Ministero medesimo.

 

Il comma 768 dispone, infine, che le somme accertate ai sensi del comma 2 e iscritte sul fondo siano ripartite tra i capitoli di funzionamento del Ministero dell'interno, con decreto del Ministro medesimo, previo assenso del Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato-Ispettorato generale del bilancio.


 

Articolo 1, comma 769
(Accesso dei Comuni al
Fondo nazionale per l'accoglienza
dei minori stranieri non accompagnati)

 

769.  All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, la lettera h-bis) è abrogata.

 

 

Il comma 769 sopprime la previsione, introdotta dalla legge di conversione del decreto-legge n. 113 del 2018 (articolo 12, comma 2, lettera h-bis), in materia di sicurezza ed immigrazione, in base alla quale è «comunque senza alcuna spesa o onere a carico  del comune  interessato  all'accoglienza   dei   minori   stranieri   non accompagnati» l'accesso al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (MNSA),  nel limite delle risorse del medesimo Fondo, da parte dei Comuni che assicurano accoglienza ai MNSA per i quali vi sia una temporanea indisponibilità nelle strutture di prima accoglienza loro destinate o nello SPRAR.

 

La disposizione interviene dunque sulla previsione attualmente posta dall'articolo 12, comma 2, lettera h-bis) del decreto-legge n. 113 del 2018.

Quest'ultima lettera a sua volta ha novellato l'articolo 19, comma 3 del decreto legislativo n. 142 del 2015 (atto che ha dato recepimento alle direttive n. 33 e n. 32 dell'Unione europea in materia di protezione internazionale, relative la prima all'accoglienza, l'altra alle procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale).

L'articolo 19 del decreto legislativo n. 142 del 2015 prevede, in particolare, che in caso di temporanea indisponibilità nelle strutture di prima accoglienza loro destinate o nello SPRAR (Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati), i minori stranieri non accompagnati ricevano assistenza ed accoglienza temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del Comune in cui il minore si trovi, fatta salva la possibilità di trasferimento del minore in un altro Comune (secondo gli indirizzi fissati da un Tavolo di coordinamento) tenendo in considerazione prioritariamente il superiore interesse del minore.

I Comuni che assicurano l'attività di accoglienza accedono ai contributi disposti dal Ministero dell'interno a valere sul Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

L'accesso a tale Fondo da parte dei Comuni è nel limite delle risorse del medesimo Fondo "e comunque senza alcuna spesa o onere a carico del Comune interessato all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati", secondo la disposizione introdotta in sede parlamentare dalla legge di conversione (n. 132 del 2018) del decreto-legge n. 113 del 2018.

Quest'ultima previsione è ora soppressa dalla disposizione in commento.


 

Articolo 1, commi 770 e 771
(Consip)

 


770.  All'articolo 1, comma 514-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «e a euro 7.000.000 a decorrere dal 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, a euro 7.000.000 per l'anno 2018 e a euro 4.300.000 annui a decorrere dal 2019».

771.  La Consip Spa si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, per la rappresentanza e difesa nei giudizi in cui sia attrice e convenuta, relativi alle attività svolte nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione.


 

 

Il comma 770 dispone la riduzione della dotazione finanziaria per l'attività svolta da Consip S.p.a. nell'ambito degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività. Il comma 771 dispone l'affidamento all'Avvocatura generale dello Stato del patrocinio legale di Consip S.p.A..

 

In particolare, la dotazione finanziaria ? prevista dall'articolo 1, comma 514-bis, della legge di stabilità 2016, per sostenere l'attività svolta da Consip S.p.A. a supporto dell'acquisizione di beni e servizi informatici e di connettività del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione ? è ridotta da 7 a 4,3 milioni di euro a decorrere dal 2019 (comma 770).

 

Quanto al comma 771, che affida all'Avvocatura generale dello Stato il patrocinio legale di Consip S.p.A.., la relazione tecnica specifica che il costo sostenuto annualmente da Consip S.p.A. per la rappresentanza legale in giudizio nelle cause relative alle gare da essa svolte in attuazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti, anche rivolgendosi a professionisti esterni, ammonta a oltre di 2 milioni di euro, successivamente rimborsati dal MEF. Il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato consentirebbe, secondo la relazione tecnica, risparmi di spesa corrente per 1 milione di euro nel 2019 e per 2 milioni a decorrere dal 2020.


 

Articolo 1, commi 772-775
(Soppressione delle riduzioni tariffarie e dei contributi
per le imprese editrici e radiotelevisive)

 


772.  A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono soppresse le riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28, commi primo, secondo e terzo, della legge 5 agosto 1981, n. 416, all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

773.  A decorrere dal 1° gennaio 2020, i commi primo, secondo, terzo e quarto dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono abrogati.

774.  A decorrere dal 1° gennaio 2020:

a)  la lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, è abrogata;

b)  la lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, è abrogata;

c)  all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le parole: « agli articoli 28, 29 e 30 » sono sostituite dalle seguenti: « agli articoli 29 e 30 ».

775.  Il comma 5 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è abrogato.


 

 

I commi 772-775 sopprimono, a partire dal 1° gennaio 2020, le agevolazioni tariffarie per la telefonia e le connessioni dati per le imprese editrici e radiotelevisive.

 

I citati commi dispongono in particolare l’abrogazione delle norme che attualmente prevedono le agevolazioni tariffarie per le spese di telefonia, di connessione dati per le imprese editoriali e di comunicazione.

Di seguito sono illustrate in dettaglio gli interventi disposti, a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Il comma 772 sopprime le agevolazioni tariffarie previste dalle seguenti norme:

§  articolo 28, commi da uno a tre (rectius: dal primo al terzo), della legge n. 416/1981, che prevede la riduzione del 50 per cento delle tariffe telefoniche fatturate dai gestori dei servizi telefonici, ivi compresa la cessione in uso di circuiti telefonici e a banda larga per le imprese editrici;

§  articolo 11 della legge n. 67/1987 e dall’articolo 8, della legge n. 250/1990, che attribuiscono lo stesso beneficio anche alle imprese di radiodiffusione sonora che presentino specifici requisiti;

§  articolo 23, comma 3, della legge n. 223/1990 che ha esteso i medesimi benefici ai concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale.

Nell’art. 11 della legge n. 67/1987 è ricompresa anche la riduzione dei costi sulle bollette elettriche e sui canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione (art. 11, co. 1 lett. a), nonché il rimborso del 60 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di  un certo numero di agenzie di informazione (art. 11, co. 1 lett. b).

 

Su tali disposizioni è però intervenuto il decreto-legge n. 194 del 2009 che ha soppresso, a decorrere dal 2009, i contributi previsti sia dall'articolo 11 della legge n. 67 del 1987, sia dall'articolo 8 della legge n. 250 del 1990, sia dall'articolo 23 della legge n. 223 del 1990, assegnati alle radio e alle televisioni locali, facendo salvi quelli relativi agli sconti sulla telefonia ed erogati dal Ministero dello sviluppo economico.

Il D.P.R. 223 del 2010 (Regolamento di riordino dei contributi all’editoria) prevede che i contributi previsti dagli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dall'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dall'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, per le emittenti radiofoniche e televisive, non possono comunque eccedere, per ogni singola impresa, l'importo di 4 milioni di euro, mentre l'articolo 2, comma 35, della legge n. 549 del 1995 ha previsto che l'assegnazione di tali contributi sia subordinata al regolare versamento per tutti i dipendenti dei contributi di legge ai rispettivi competenti enti previdenziali.

 

Il comma 773 dispone l’abrogazione dei commi dal primo al quarto dell’articolo 28 della legge n. 416/1981, già oggetto di intervento, per quanto riguarda i primi tre commi, da parte del precedente comma, mentre il quarto comma dell’art. 28, di cui si dispone l’abrogazione, prevede che le riduzioni tariffarie previste dal primo al terzo comma si applichino con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della richiesta.

 

Il comma 774 dispone l’abrogazione:

§  dell’articolo 11, comma 1, lettera a), della legge n. 67/1987, che ha esteso alle imprese di radiodiffusione sonora le riduzioni tariffarie di cui all'art. 28, L. n. 416/1981 (e prevedeva anche che tali riduzioni fossero applicate anche ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite);

§  dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge n. 250/1990, che ha esteso alle radio locali, con determinati requisiti, le riduzioni tariffarie dell’art. 28 della legge n. 416/1981 (e ne prevedeva l’applicazione anche ai consumi di energia elettrica);

§  del riferimento all’art. 28 della legge 416/1981 contenuto nell’articolo 23, comma 3, della legge n. 223/1990, che prevede che le agevolazioni di cui agli articoli 28, 29 e 30 si applichino alle radiotelevisioni locali con determinate caratteristiche.

 

Si fa presente che gli articoli 29 e 30 della legge n. 416 del 1981 (concernenti il finanziamento agevolato di programmi di imprese editoriali e i finanziamenti per ristrutturazione economico produttiva delle imprese editoriali) sono stati abrogati dall’articolo 21, comma 2, della legge n. 62 del 2001. Il fondo per i contributi in conto interessi attribuiti ai sensi delle citate disposizioni è mantenuto fino al completamento della corresponsione dei contributi per le concessioni già effettuate.

 

Dall’abrogazione delle citate disposizioni consegue, a decorrere dal 2020,  un risparmio di 28.252.000 allocate sul capitolo 1501.

Per quanto riguarda la platea dei soggetti beneficiari richiamata nelle varie disposizioni che prevedono le agevolazioni, i soggetti destinatari dei contributi sono:

§  le imprese di radiodiffusione sonora, registrate presso il competente tribunale, che trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, culturali, religiosi, economici, letterari, sindacali per non meno del 25% delle ore di trasmissione comprese tra le 7 e le 20 (imprese radiofoniche di informazione di cui all'articolo 11 della legge n. 87 del 1987).

§  le imprese di radiodiffusione sonora che dedichino alla citata programmazione il 15 per cento delle ore comprese tra le 7 e le 20 (imprese radiofoniche di cui all'articolo 8 della legge n. 250 del 1990).

§  le imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale, registrate presso il competente tribunale, che trasmettano quotidianamente tra le ore 7 e le ore 23, per almeno un'ora, prodotti informativi autoprodotti.

 

Nella tabella sono riassunte le abrogazioni di norme e le soppressioni di agevolazioni che sono disposte dai commi 772-774:


 

 

Comma 772 (soppressione di agevolazioni)

Comma 773
(abrogazione
delle norme)

Comma 774
(abrogazione
delle norme)

L. n. 416/1981

Art. 28, commi da 1 a 3

Art. 28, commi da 1 a 4

 

L. n. 67/1987

Art. 11

-

Art. 11, co. 1, lett. a)

L. n. 250/1990

Art. 8

-

articolo 8, comma 1, lettera a),

L. n. 223/1990

Art. 23, co. 3

-

modifica l’art. 23, co. 3

 

Il comma 775, prevede infine, di conseguenza, l’abrogazione del comma 5 dell’art. 1 della legge n. 198/2016, che ha disposto l’emanazione di un regolamento di delegificazione per istituire e disciplinare un contributo per le spese sostenute per l'utilizzo di servizi di telefonia e di connessione dati, sostitutivo delle vigenti agevolazioni tariffarie riconosciute alle imprese editrici e radiotelevisive (agevolazioni che la presente disciplina intende superare).

 

La previsione di un regolamento istitutivo del contributo suddetto si colloca nel contesto dell’istituzione del nuovo Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, destinato anche al sostegno dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, istituito a partire dal 2016 dall’art. 1, della legge n. 198/2016. L’istituzione di tale contributo non è peraltro mai avvenuta in quanto non è stato mai emanato il citato regolamento di delegificazione, sostitutivo dell'insieme delle riduzioni tariffarie riconosciute alle imprese editrici, imprese di radiodiffusione sonora, anche a carattere locale delle quali si dispone ora l’abrogazione.

 

Si ricorda che il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è ripartito annualmente tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base dei criteri stabiliti con D.P.C.M. Con il D.P.R. n. 146 del 2017 è stato emanato il regolamento sui criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e sulle procedure di erogazione delle risorse del nuovo Fondo. Per gli anni successivi, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, la quota delle risorse viene assegnata al Ministero dello sviluppo economico, ma il Fondo è stato trasferito al Ministero dell'economia e delle finanze dall’art. 10, co. 1 della legge 198/2016.


 

Articolo 1, comma 776
(Corrispettivo in favore di Consip)

 


776.  All'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il corrispettivo riconosciuto dal Ministero dell'economia e delle finanze alla società Consip Spa in forza della convenzione di cui al precedente periodo non può essere superiore a 1 milione di euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, ed è destinato esclusivamente alla copertura degli oneri connessi alla retribuzione lorda delle risorse umane allocate dalla Consip Spa sulle linee di attività disciplinate dal rapporto convenzionale con il Ministero dell'economia e delle finanze». Le disposizioni del terzo periodo del comma 330 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, introdotto dal presente comma, si applicano a decorrere dal primo rinnovo della convenzione stipulata ai sensi del citato comma 330, effettuato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.


 

 

Il comma 776 dispone la riduzione del corrispettivo riconosciuto a Consip S.p.a. per lo svolgimento delle attività precedentemente esercitate dalla società SICOT S.r.l..

 

A seguito della fusione per incorporazione di SICOT - Sistemi di consulenza per il Tesoro S.r.l. in Consip S.p.A., disposta dall'articolo 1, comma 330, della legge di stabilità 2014, le attività precedentemente esercitate da SICOT S.r.l. sono state svolte, sulla base di una convenzione con il MEF, da Consip S.p.a.. Il comma in esame stabilisce un limite di spesa pari a 1 milione di euro, oltre IVA, per il corrispettivo riconosciuto dal MEF in forza di tale convenzione. La relazione tecnica stima un conseguente risparmio di spesa corrente pari a 550.000 euro a decorrere dal 2020.

 

Il comma in esame precisa inoltre che il corrispettivo dovrà essere dedicato esclusivamente alla copertura degli oneri connessi alla retribuzione lorda delle risorse umane allocate da Consip S.p.a. sulle linee di attività disciplinate dal rapporto convenzionale con il MEF.

Il limite di spesa si applica a decorrere dal primo rinnovo della convenzione successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.


 

Articolo1, comma 777
(Oneri in capo alle società emittenti)

 


777.  All'articolo 6, primo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2019, gli oneri sostenuti dalla Banca d'Italia per la gestione accentrata presso la società Monte Titoli Spa degli strumenti finanziari di proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze sono posti a carico delle società emittenti tali strumenti».


 

 

Il comma 777 pone a carico delle società emittenti gli oneri per la gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. degli strumenti finanziari di proprietà del MEF.

 

La relazione tecnica stima che da tale misura derivi un risparmio di spesa corrente pari a 152.632 euro annui a decorrere dal 2019.


 

Articolo 1, comma 778
(
Interventi nei settori industriali ad alta tecnologia)

 

778.  All'articolo 1, comma 30, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « per la parte eccedente l'importo di 5 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « per la parte eccedente l'importo di 8 milioni di euro ».

 

 

Il comma 778 eleva da € 5 mln a € 8 mln il limite della riassegnazione in spesa (già previsto a legislazione vigente) delle risorse finanziarie derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti da parte di alcune imprese a decorrere dal 2019, consentendo la riassegnazione solo della parte eccedente.

 

La suddetta previsione - che novella l'art. 1, co. 30, della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014), già modificato dall'art. 1, co. 695, L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) - opera in materia di partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale, consentendo la riassegnazione solo per la parte eccedente.

Si tratta di somme derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti a tasso zero - secondo un piano di ammortamento - da parte delle imprese che ne furono beneficiarie, una volta concluso l'iter delle erogazioni della legge n. 808/1985 (15 anni mediamente).

Secondo la relazione governativa all'A.C. 1334, con riguardo al co. 12 dell'originario art. 57, "ciò determina un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per l’incremento di tre milioni di euro previsti. I dati degli incassi degli ultimi anni (2015 pari ad euro 23.120.885, 2016 pari ad euro 24.727.720, 2017 pari a euro 79.126.700 e 2018, dati al 30/09/2018, pari ad euro 120.673.513) dimostrano che il volume delle entrate è costantemente superiore a quanto si prevede di non riassegnare".

 

Si rammenta che, per le somme in restituzione, la citata legge di stabilità per il 2014 prevedeva il relativo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per le medesime finalità di cui alla citata legge 24 dicembre 1985, n. 808, ad eccezione del finanziamento del programma F-35 Lightning II-JSF (Joint Strike Fighter).


 

Articolo 1, comma 779
(Riduzione dei versamenti alla CSEA)

 

779.  All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « fino al 31 dicembre 2018 e a decorrere dal 1° gennaio 2019 sono acquisite all'erario ».

 

 

Il comma 779 limita al 31 dicembre 2018 la previsione secondo la quale quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’estensione della platea dei contribuenti assoggettati alla cd. “Robin Hood tax” è destinata alla riduzione della componente A2 della tariffa elettrica deliberata dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente -  ARERA.

Contestualmente, dispone che dal 1° gennaio 2019 la predetta somma sia acquisita all’entrata del bilancio statale, a miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

 

L’articolo 5, comma 2 del D.L. n. 69/2013 ha disposto che le maggiori entrate derivanti dall'estensione della platea dei contribuenti soggetti alla cosiddetta "Robin Hood Tax" – estensione disposta dall’art. 5, comma 1 del medesimo D.L.[39] - siano destinate, al netto di quelle necessarie alla copertura finanziaria di quota parte degli oneri recati dal D.L. stesso, alla riduzione della componente A2 della tariffa elettrica deliberata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas – ora ARERA - sulla base delle modalità individuate con decreto ministeriale. Il D.M. 31 dicembre 2015, in attuazione di quanto previsto dalla norma, ha disposto che entro il 31 marzo di ciascun anno il MISE versi alla Cassa per i servizi energetici e ambientali CSEA (già Cassa conguaglio per il settore elettrico) - le risorse annualmente disponibili di cui all'articolo 5, comma 2 e, con propria delibera, ridetermini, conseguentemente, il valore della componente tariffaria A2 in occasione del primo aggiornamento tariffario trimestrale utile, in misura tale da assicurare una riduzione complessiva di importo corrispondente alla somma versata.

Si ricorda in questa sede che la componente A2 della tariffa elettrica – dal 1° gennaio 2018, componente A2RIM – copre gli oneri connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare e alle attività connesse e conseguenti[40].

Per una analisi più approfondita degli oneri generali del sistema elettrico gravanti sulla bolletta dell’elettricità, si rinvia all’apposito tema dell’attività parlamentare.

 

Con riferimento alla previsione contenuta nell’articolo 5, comma 2 del D.L. n. 69/2013, va rilevato che, con la sentenza n. 10 del 2015, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'"addizionale" dell'imposta sui redditi delle società (IRES) prevista dall'art. 81, commi 16, 17 e 18, del D.L. n. 112 del 2008 e successive modificazioni. Tra le "successive modificazioni" al citato art. 81, dichiarate illegittime, ha affermato la stessa Corte Costituzionale nella successiva sentenza n. 131/2015, è compresa la disposizione dell'art. 5, comma 1, del D.L. n. 69 del 2013, che abbassa le soglie di ricavi e di reddito imponibile previsti ai fini dell'assoggettamento alla predetta "addizionale". Tali maggiori entrate rientrano tra quelle che gli artt. 5, comma 2, e 61, comma 1, alinea e lettera a), dello stesso D.L. riservano allo Stato per specifiche destinazioni (rispettivamente, abbassamento degli oneri gravanti in bolletta relativi alla componente A2 e copertura finanziaria di quota parte degli oneri generati dalle misure contenute nel medesimo D.L.).

La sentenza n. 10 del 2015 ha espressamente stabilito che gli effetti della norma dichiarata illegittima cessino solo dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica (intervenuta l'11 febbraio 2015), sicché, per le ragioni specificate nella decisione medesima, la declaratoria di illegittimità costituzionale non ha prodotto effetti retroattivi.

Posta tale regolazione degli effetti temporali della dichiarazione di illegittimità del citato art. 5, comma 1, si sono in tal modo consolidati effetti sulla base degli atti impositivi pregressi e della conseguente legittima riscossione dei relativi tributi sino al giorno della pubblicazione della sentenza della Corte sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

La relazione tecnica afferma che la riduzione della componente A2 della tariffa elettrica prevista dall’articolo 5, comma 2, del D.L. n. 69/2013, in combinato disposto con l’articolo 61 del medesimo D.L., è pari a 15,1 milioni di euro ed è iscritta sul capitolo di spesa del MISE n. 3602. Pertanto, dal 1° gennaio 2019 la predetta somma è acquisita all’erario determinando, di conseguenza, un miglioramento dei saldi  di finanza pubblica per il medesimo importo.

 

Si osserva che la disposizione qui in esame dispone in materia di entrate relative ad una imposta la cui normativa istitutiva è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 10/2015.


 

Articolo 1, comma 780
(Fondo efficienza giustizia - riqualificazioni)

 


780.  All'articolo 21-quater del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  al comma 5, le parole: « a decorrere dall'anno 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2016, 2017 e 2018 e nel limite di euro 19.952.226 per l'anno 2019, di euro 19.898.345 per l'anno 2020, di euro 19.610.388 per l'anno 2021, di euro 19.589.491 per l'anno 2022 e di euro 24.993.169 a decorrere dall'anno 2023 »;

b)  dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Il Ministero della giustizia comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'assunzione, le unità di personale effettivamente reclutate ai sensi del comma 1 e la relativa spesa a regime ».


 

 

Il comma 780 ridetermina l’autorizzazione di spesa destinata a sostenere il processo di riqualificazione del personale dell’amministrazione giudiziaria, tenendo conto dell’attuazione progressiva di tale processo; prevede, inoltre, che il Ministero della Giustizia debba tempestivamente comunicare alla Presidenza del consiglio le unità di personale riqualificate e la relativa spesa a regime.

 

In particolare, il comma 780 interviene sull’autorizzazione di spesa prevista dal comma 5 dell’art. 21-quater del decreto-legge n. 83 del 2015, che ha previsto la riqualificazione di specifico personale dell'amministrazione giudiziaria, con risorse a valere sul fondo per l’efficientamento del sistema giudiziario (art. 1, comma 96, della legge n. 190 del 2014).

 

Il decreto-legge – in attuazione di provvedimenti giudiziari in cui il Ministero della giustizia era risultato soccombente e per definire contenziosi in corso - ha consentito l'attivazione di procedure di selezione interna, riservate ai dipendenti in servizio al 14 novembre 2009, per l'attribuzione di funzioni superiori (di funzionario giudiziario e funzionario UNEP dell'area terza). Lo stesso decreto-legge ha consentito di riqualificare un numero di unità, da un’area all’altra, in misura equivalente al numero di accessi dall’esterno per nuove assunzioni o per procedure di mobilità extra comparto, nel rispetto delle previsioni del C.C.N.L. comparto ministeri.

 

Tale disposizione autorizza, a decorrere dal 2016, una spesa nel limite di 25,79 milioni di euro, che vengono prelevati dal fondo per l’efficientamento del sistema giudiziario.

La legge di bilancio ridetermina tali risorse nei seguenti termini:

§  25,79 milioni per gli esercizi 2016, 2017 e 2018;

§  19,95 milioni per il 2019;

§  19,90 milioni per il 2020;

§  19,61 milioni per il 2021;

§  19,59 milioni per il 2022;

§  24,99 milioni a decorrere dal 2023.

 

La Relazione tecnica chiarisce che l’originaria autorizzazione per 25,79 milioni di euro è stata parametrata sulla base dei differenziali stipendiali tra la II° e la III° area, tenendo conto dell’intera platea di possibili beneficiari della riqualificazione, ammontanti complessivamente a 7.035 unità di personale.

Ad oggi, però, le unità di personale riqualificate ammontano a 1.808. Rimangono da riqualificare 4.576 unità.

 

La riduzione della spesa è motivata con l’andamento negli anni del processo di riqualificazione del personale e con il nuovo calcolo dell’onere complessivo necessario a riqualificazione completata, che viene individuato in 24,99 milioni di euro (in luogo degli attuali 25,79).

Conseguentemente, la Relazione tecnica qualifica come risparmi (con effetti equivalenti su tutti i saldi di finanza pubblica) i minori importi prelevati dal fondo per l’efficientamento del sistema giudiziario.

 

Inoltre, con l’inserimento all’art. 21-quater del comma 5-bis, il comma 780 prevede che il Ministero della giustizia debba comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze, entro 30 giorni dall’assunzione, le unità di personale effettivamente reclutate ai sensi del comma 1 dell’articolo 21-quater del decreto-legge n. 83/2015 e la relativa spesa a regime.


 

Articolo 1, comma 781
(Riduzione del contributo alle Nazioni Unite)

 


781.  Il contributo alle spese dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di cui alla legge 17 agosto 1957, n. 848, si intende ridotto di 35.354.607 euro per l'anno 2019 e di 32.354.607 euro annui a decorrere dal 2020. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede agli adempimenti necessari, anche sul piano internazionale, per rinegoziare i termini dell'accordo internazionale concernente la determinazione dei contributi alle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte.


 

 

La disposizione prevede una riduzione del contributo italiano all’ONU, pari a 35,35 mln. di euro per il 2019 e a 32,35 mln. di euro a decorrere dal 2020. È inoltre previsto che il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale intervenga, anche sul piano internazionale, per negoziare un adeguamento delle chiavi di contribuzione dell’Italia alle organizzazioni internazionali delle quali è parte.

 

La norma riduce il contributo italiano alle spese delle Nazioni Unite di cui alla legge n. 848 del 1957[41] nella misura di 35,35 mln. di euro per il 2019 e di 32,35 mln. di euro a decorrere dal 2020 sullo stanziamento di cui al cap. 3393, “Contributi ad organismi internazionali”, dello stato di previsione del MAECI, che passa nel 2019 da 434 a 398,7 mln. e da 434 mln. a 401,7 mln. a partire dal 2020.

Si ricorda che su tale capitolo sono allocate le risorse per l’erogazione dei contributi alle Nazioni Unite (cfr. infra) e per altre organizzazioni internazionali  come l’OSCE ed il Consiglio d’Europa.

La norma dispone altresì che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale intervenga per rinegoziare i termini dell’accordo internazionale concernente la determinazione dei contributi alle organizzazioni internazionali di cui l’Italia è parte.

 

L’attuale sistema di finanziamento delle Nazioni Unite si articola in un primo bilancio, a carattere ordinario, finalizzato a coprire le spese per il personale e il funzionamento dei principali organi dell’ONU. Esso è finanziato tramite contributi obbligatori che vengono stabiliti dall’Assemblea Generale: l’obbligo per ciascuno Stato membro di sostenere una quota percentuale delle spese dell’ONU, come individuata dall’Assemblea Generale, si fonda sulle disposizioni dell’articolo 17, par. 2 della Carta delle Nazioni Unite.

La quota dovuta è stabilita ogni tre anni da un apposito organismo tecnico, il Committee on Contributions, sulla base di dati affidabili, verificabili e comparabili quali, ad esempio, le stime del reddito nazionale lordo, i tassi di cambio, il peso del debito.

La scala della ripartizione delle quote percentuali si distribuisce in una forbice che va dal minimo dello 0,001% al massimo del 22% del totale delle spese.

Per il triennio 2016-2018 la scale of assessment assegna all’Italia l’onere di contribuire nella misura del 3,7% alle spese delle Nazioni Unite.

Nel triennio precedente (2013-2015) il contributo italiano era stato del 4,4%.

Con riferimento al 2018, l’applicazione della quota del 3,7% al totale delle spese ONU, pari a 2,5 mln. di dollari, si è tradotta in un contributo di 91,1 mln. di dollari, pari a 80,2 mln. di euro, che alla data del 30 aprile 2018 risultava interamente versato.

Nel 2017 il contributo italiano, calcolato in applicazione della medesima quota del 3,7%, era stato di 94,5 mln. di dollari USA su un totale delle spese delle Nazioni Unite di 2,6 mld. di dollari USA.

Di seguito vengono riportati i principali 12 Stati membri contributori al bilancio ordinario 2018 dell’ONU ed il contributo da ciascuno di essi apportato; tra parentesi, la quota percentuale da ciascuno conferita al totale. 

 

(dollari USA)

 

Un secondo canale di finanziamento è rappresentato dai fondi che afferiscono al bilancio per le missioni di pace delle Nazioni Unite: le quote di contribuzione per ciascun membro sono stabilite con criteri simili a quelle del bilancio ordinario, anche se i 5 membri permanenti del Consiglio di Sicurezza (Cina, Francia, Regno Unito, Russia e Stati Uniti) contribuiscono in maniera maggiore rispetto a quanto versato per al bilancio ordinario

L’Italia si trova nella lista dei 10 maggiori contributori alle missioni di pace avendo versato per queste operazioni 273,9 mln. di dollari per il 2016-2017, 255 mln. di dollari per il 2017-2018 e 250,7 mln. di dollari per il 2018-2019.

Il terzo e ultimo canale di finanziamento del sistema ONU è rappresentato dai fondi per i tribunali istituti dal Consiglio di Sicurezza, quali il Tribunale penale internazionale per il Ruanda, il Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia e un meccanismo residuale a supporto dei due tribunali citati.

Per il Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia l’Italia ha versato 1,7 mln. di dollari nel 2016, 2,5 mln. nel 2017 e 362.000 dollari per il 2018. A questi si aggiungono i 9,4 mln. di dollari versati al meccanismo residuale tra il 2016 e il 2018  ed i 262,000 dollari versati nel 2016 per il Tribunale penale internazionale per il Ruanda.

 

Sul piano normativo, interventi di riduzione dei contributi del nostro Paese a organismi internazionali – con una correlata rinegoziazione dei termini di accordi internazionali riguardanti la quantificazione di contributi volontari ed obbligatori versati dall’Italia - sono stati disposti dalla legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190/2014) e dalla legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208/2015).

 

In particolare, l’articolo 1, comma 318 della legge di stabilità per il 2015 ha disposto la riduzione dei contributi a organismi internazionali per 25,2 mln. di euro per l'anno 2015 e 8,4 mln. di euro a decorrere dal 2016: in questo caso la riduzione ha operato con un riferimento ad una pluralità di organismi internazionali elencati in uno specifico allegato alla legge di stabilità: tra questi figurava anche l’autorizzazione di spesa riguardante il contributo all’ONU, ridotto per il 2015 di 20 mln. di euro.

L’articolo 1, comma 619 della legge di stabilità per il 2016 ha operato un’ulteriore modesta riduzione per il 2016 (198 euro) e a decorrere dal 2017 (200.198 euro) che ha riguardato il contributo del nostro Paese a due organismi internazionali.

Da ultimo si segnala che l’articolo 26, comma 3, lett. d) del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”, convertito, con modificazioni, dalla legge 136/2018 ha previsto che gli oneri derivanti dall’attuazione del provvedimento siano parzialmente coperti, quanto a 20 mln. di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo dell’autorizzazione di spesa di cui alla richiamata legge n. 848 del 1957, disponendo anche in questo caso che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provveda agli adempimenti eventualmente necessari, anche sul piano internazionale, per rinegoziare i termini dell’accordo internazionale concernente la determinazione del contributo all’organismo delle Nazioni Unite, per un eguale importo.


 

Articolo 1, comma 782
(Riduzione dei seggi all'estero per le elezioni europee)

 

782.  All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, le parole: « a 1.600 » sono sostituite dalle seguenti: « a 5.000 ».

 

 

Il comma 782 è volto a diminuire il numero delle sezioni elettorali da predisporre, in occasione delle prossime consultazioni per l’elezione del Parlamento europeo del maggio 2019, presso le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane a beneficio degli elettori italiani residenti negli altri Paesi membri dell'Unione.

 

Si rammenta che l’articolo 4 del decreto legge n. 408 del 1994 (convertito nella legge n. 483 del 1994) prevede il procedimento di determinazione degli elettori italiani residenti in altri Paesi dell’UE che hanno diritto di esprimere il voto per l’elezione del Parlamento europeo nelle sedi diplomatiche e consolari.

Tale procedimento prende avvio dai comuni, i quali comunicano alla Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno i dati necessari per la formazione, la revisione e la conservazione degli elenchi degli elettori italiani residenti all'estero.

In questo contesto, ai sensi del comma 5 dell’articolo 4 – che la disposizione in esame ha modificato - la medesima Direzione centrale per i servizi elettorali, entro il decimo giorno precedente la data delle elezioni, trasmette al Ministero degli affari esteri, per il successivo inoltro ai singoli uffici consolari, un elenco degli elettori che votano all'estero diviso per uffici consolari e per sezioni estere, sulla base delle indicazioni fornite, per ciascun elettore, dal Ministero degli affari esteri.

In particolare, prima dell'avvenuta modifica, la versione originaria del comma 5 prevedeva che, nel suddividere gli aventi diritto al voto di ciascuna località in sezioni, il Ministero dell'interno - sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero degli affari esteri - assegnasse ad ogni sezione un numero di elettori non superiore a 1.600 e non inferiore a 200. Anche i successivi adempimenti per consentire il diritto di voto ai singoli elettori sono a cura della stessa Direzione centrale.

 

Il comma 782 ha invece aumentato il numero massimo di elettori da assegnare a una medesima sezione, portandoli da 1.600 a 5.000.

 

La Relazione tecnica del Governo al disegno di legge metteva in luce che la modifica si rendeva opportuna in ragione della bassa percentuale di votanti costantemente registrata all’estero e dell'incremento significativo (oltre il 22 per cento) degli elettori registrati in altri paesi UE. In virtù dell'avvenuta modifica - e nell’ipotesi, ritenuta verosimile, di circa 1,5 milioni di aventi diritto al voto – sarà necessario approntare, nel prossimo mese di maggio, un totale di 298 sezioni invece delle 932 che sarebbero state altrimenti necessarie. Si stima un conseguente risparmio pari a 2 milioni di euro. La Relazione tecnica affermava altresì che la riduzione "non produrrà effetti negativi sugli elettori, in termini di distanza e, dunque, in termini di accesso all’esercizio del diritto di voto".

 

Si ricorda che la disciplina dell’elezione dei membri italiani al Parlamento europeo è contenuta nella legge 24 gennaio 1979, n. 18 (con le numerose modifiche e integrazioni successivamente intervenute).

 

Elezione dei rappresentanti dell’Italia al PE (1999-2014). Partecipazione al voto dei cittadini residenti all’Estero

 

 

Elettori

Votanti

%

2014

1.406.291

83.254

5,92 

2009

1.207.073

89.842

7,44

2005

1.098.442

119.276

10,86

1999

1.003.353

177.486

17,69

 Fonte: Ministero dell’interno, Archivio storico delle elezioni


 

Articolo 1, comma 783
(Acquisizione all’erario di somme non utilizzate
dalle scuole e dal MIUR)

 


783.  All'articolo 1-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Per l'anno 2019, il versamento di cui al comma 1 è effettuato entro il 30 aprile 2019. Le somme giacenti, comprese quelle derivanti dai trasferimenti per le spese di pulizia, sono versate solo ove non sussistano contestazioni in atto. Entro il medesimo termine il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme non utilizzate, per le quali non vi siano contestazioni in atto, giacenti nel conto corrente n. 53823530 presso la società Poste italiane Spa. Quota parte delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato, pari complessivamente a 22,5 milioni di euro, rimane acquisita all'erario. Il mancato versamento delle somme di cui ai periodi precedenti entro il predetto termine comporta l'insorgere di responsabilità dirigenziale e obbligo di segnalazione alla Corte dei conti.

1-ter. Nelle more del versamento delle somme di cui al comma 1-bis all'entrata del bilancio dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibili per l'anno 2019, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a valere sulle disponibilità del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'importo di 22,5 milioni di euro ».


 

 

Il comma 783 precisa che fra le risorse trasferite alle istituzioni scolastiche statali da versare, in caso di mancato utilizzo, all’entrata del bilancio dello Stato, sono incluse anche quelle per spese di pulizia. Inoltre, prevede il versamento all’entrata di alcune somme non utilizzate dal MIUR. Per il 2019, parte delle stesse risorse rimane acquisita all’erario.

 

Ai fini indicati, aggiunge i commi 1-bis e 1-ter nell’art. 1-bis del D.L. 134/2009 (L. 167/2009).

 

Preliminarmente si ricorda che l’art. 1-bis, co. 1-3, del D.L. 134/2009 (L. 167/2009) – come modificato dall’art. 1, co. 327, della L. 190/2014 (L. di stabilità 2015) – ha disposto che le somme trasferite alle scuole statali per la realizzazione di progetti a carattere nazionale e regionale in materia di formazione e sviluppo dell’autonomia scolastica, rimaste inutilizzate per tre esercizi finanziari consecutivi, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate ad apposito capitolo del bilancio del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, e che con decreto del relativo Ministro sono annualmente individuati gli istituti scolastici interessati da tale previsione, l’entità delle somme da trasferire al bilancio del Ministero e la loro successiva assegnazione alle scuole statali per spese di funzionamento. Per il 2015, quota parte delle somme versate, pari a € 10 mln, rimaneva acquisita all’erario.

Le istruzioni per il versamento delle somme in questione sono state, da ultimo, emanate dal MIUR con nota 23705 del 22 novembre 2017.

 

In particolare, oltre a disporre che tra le somme giacenti da versare all’entrata del bilancio dello Stato sono incluse anche quelle trasferite alle scuole per spese di pulizia, prevede – in generale – che le somme inutilizzate devono essere versate all’entrata solo qualora non sussistano contestazioni in atto.

Per il 2019, inoltre, stabilisce che il versamento deve essere effettuato entro il 30 aprile dello stesso anno.

Entro lo stesso termine, il MIUR versa all’entrata del bilancio dello Stato le somme non utilizzate, per le quali non vi siano contestazioni in atto, giacenti sul conto corrente n. 53823530 presso la società Poste italiane spa.

Al riguardo, si ricorda che nel testo originario dell’emendamento 16.292, presentato dal Governo all’A.C. 3444 della XVII legislatura (L. di stabilità 2016: L. 208/2015), si esplicitava che le somme giacenti sul conto corrente n. 53823530 presso Poste italiane erano relative al c.d. “buono scuola” per la frequenza di scuole paritarie (art. 2, co. 7, L. 289/2002: € 30 mln per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005).

Il mancato versamento entro il termine indicato comporta l’insorgere di responsabilità dirigenziale e l’obbligo di segnalazione alla Corte dei conti.

Infine, si prevede che quota parte delle somme versate all’entrata, pari complessivamente a € 22,5 mln, rimane acquisita all’erario. Nelle more del versamento, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile, per l’anno 2019, un importo analogo, a valere sulle disponibilità del Fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche (art. 1, co. 601, L. 296/2006).


 

Articolo 1, commi 784-787
(Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento)

 


784.  I percorsi in alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono ridenominati « percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento » e, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, con effetti dall'esercizio finanziario 2019, sono attuati per una durata complessiva:

a)  non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali;

b)  non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici;

c)  non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.

785.  Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermi restando i contingenti orari di cui al comma 784, sono definite linee guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.

786.  Le risorse di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono assegnate alle scuole nei limiti necessari allo svolgimento del numero minimo di ore di cui al comma 784.

787.  Per l'anno scolastico 2018/2019, in relazione ai progetti già attivati dalle istituzioni scolastiche, si determina automaticamente, anche nei confronti di eventuali soggetti terzi coinvolti, una rimodulazione delle attività sulla base delle risorse finanziarie occorrenti e disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio in attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 784 a 786.


 

 

I commi 784-787 ridenominano gli attuali percorsi di alternanza scuola-lavoro in “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” e, a decorrere dall’anno scolastico già in corso, ne riducono il numero di ore minimo complessivo da svolgere.

 

In particolare, si dispone che, a decorrere dall’a.s. 2018/2019, i nuovi percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento sono svolti per una durata complessiva minima di:

§  210 ore nel triennio terminale dei percorsi di istruzione professionale (a fronte delle previgenti 400 ore dei percorsi di alternanza scuola-lavoro);

§  150 ore nel secondo biennio e nel quinto anno degli istituti tecnici (a fronte delle previgenti 400 ore dei percorsi di alternanza scuola-lavoro);

§  90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei percorsi liceali (a fronte delle previgenti 200 ore dei percorsi di alternanza scuola-lavoro).

 

Al riguardo, si ricorda che i percorsi di alternanza scuola-lavoro - realizzati sulla base di convenzioni con soggetti pubblici e privati disponibili all’attivazione degli stessi - sono stati introdotti come possibilità dal D.lgs. 77/2005.

Successivamente, l’art. 1, co. 33 e ss., della L. 107/2015 ha introdotto l’obbligatorietà dei percorsi di alternanza scuola-lavoro stabilendo, in particolare, il numero minimo complessivo di ore da svolgere, differenziato per istituti tecnici e professionali, da un lato, e per percorsi liceali, dall’altro.

 

Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono definite le linee guida per l’organizzazione dei nuovi percorsi.

 

Conseguentemente, si stabilisce che, a decorrere dal 2019, le risorse stanziate dall’art. 1, co. 39, della L. 107/2015 per l’organizzazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro – pari a € 100 mln annui dal 2016 e allocate sul cap. 2394 dello stato di previsione del MIUR –, sono assegnate alle istituzioni scolastiche nei limiti necessari allo svolgimento del numero minimo di ore fissato.

Il cap. 2394 è uno dei capitoli sui quali sono allocate le risorse del  Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (si veda la scheda relativa al comma 763).

Al riguardo, la relazione tecnica all’A.C. 1334-B, nel far presente che, rispetto allo stanziamento previsto dalla legge, erano disponibili € 97,05 mln annui, evidenziava che era stimata una riduzione nel fabbisogno di spesa di € 54,52 mln annui, a decorrere dal 2019, tenuto conto che le risorse stanziate per il periodo settembre-dicembre 2018 erano già state erogate.

 

Circa i progetti già attivati dalle scuole nell’a.s. 2018/2019 in corso, si dispone che “si determina automaticamente, anche nei confronti di eventuali soggetti terzi coinvolti, una rimodulazione delle attività”, sulla base delle risorse disponibili per le stesse scuole a seguito delle novità introdotte.

Non è stata considerata l’opportunità di definire una disciplina transitoria che regolasse i rapporti convenzionali in corso per l’a.s. 2018/2019.

 

Peraltro, ai percorsi di alternanza scuola-lavoro continuano a fare riferimento varie altre disposizioni vigenti.

Oltre a quelle recate dall’art. 1, co. 33 e ss., della L. 107/2015, in particolare, ai sensi del d.lgs. 62/2017, dall’a.s. 2018/2019:

§  l'esame di Stato tiene conto anche della partecipazione alle attività di alternanza scuola-lavoro;

§  nell'ambito del colloquio in sede di esame di Stato il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l'esperienza di alternanza scuola-lavoro svolta nel percorso di studi (o, per i candidati esterni, le attività ad esse assimilabili);

§  nel curriculum dello studente allegato al diploma sono indicate le attività di alternanza scuola-lavoro.

Inoltre, per effetto dell’art. 6, co. 3-octies, del D.L. 91/2018 (L. 108/2018), a partire dall’a.s. 2019/2020, per l’ammissione all’esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione, è necessario lo svolgimento di attività di alternanza scuola-lavoro nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso per 400 ore negli istituti tecnici e professionali e per 200 ore nei licei (o, per i candidati esterni, di attività ad esse assimilabili).


 

Articolo 1, comma 788
(Abrogazione del "Fondo per le
cattedre universitarie del merito Giulio Natta")

 


788.  I commi da 207 a 212 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono abrogati. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, al primo periodo, le parole: « ovvero di studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico, previamente selezionati mediante procedure nazionali, e nel rispetto di criteri volti ad accertare l'eccellenza dei percorsi individuali di ricerca scientifica » e, al quarto periodo, le parole: « o che siano studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico previamente selezionati come indicato nel primo periodo » sono soppresse.


 

 

Il comma 788 abroga le disposizioni istitutive del “Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta”, destinato al reclutamento per chiamata diretta di professori universitari, selezionati tra studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico, secondo procedure che dovevano essere definite con un D.P.C.M., mai intervenuto.

 

In particolare, la disposizione abroga i co. 207-212 dell’art. 1 della L. 208/2015 (L. di stabilità 2016), che avevano previsto l’istituzione, in via sperimentale, del Fondo intitolato al vincitore del premio Nobel per la chimica nel 1963, e che – novellando (co. 209) l’art. 1, co. 9, della L. 230/2005 – avevano introdotto la possibilità per le università di procedere alla chiamata diretta anche di studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico, selezionati mediante procedure nazionali.

Conseguentemente, novella anche il citato art. 1, co. 9, della L. 230/2005, sopprimendo le novità in esso inserite dall’art. 1, co. 209, della L. 208/2015.

 

Come evidenziava la relazione tecnica all’A.C. 1334, la soppressione del Fondo comporta risparmi di spesa per € 22 mln nel 2019 ed € 70 mln annui a decorrere dal 2020.

 

Il Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta – istituito nello stato di previsione del MIUR con una dotazione iniziale di € 38 mln nel 2016 e di € 75 mln annui dal 2017 – era stato destinato al reclutamento straordinario per chiamata diretta di professori universitari di prima e di seconda fascia, in deroga alle disposizioni previste dalla L. 240/2010 (che vedono nel conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale il requisito necessario per la partecipazione alle procedure di chiamata indette dalle singole università).

Era stato, altresì, previsto che la quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata per le finalità indicate doveva confluire, nel medesimo esercizio finanziario, nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO).

Il D.P.C.M. recante la disciplina del Fondo – che doveva essere emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore L. 208/2015 – doveva contenere, tra l’altro: i criteri per valutare l’eccellenza dei percorsi individuali di ricerca scientifica; la previsione che le commissioni di valutazione dovevano essere formate, per ogni area disciplinare, da studiosi italiani e stranieri; le modalità di assegnazione a ciascun ateneo delle risorse del Fondo; la definizione del numero complessivo di posti da coprire, ugualmente distribuiti tra prima e seconda fascia; la definizione del numero massimo di chiamate dirette consentite a ciascun ateneo.

Il Consiglio di Stato, esprimendosi sullo schema di DPCM, nel Parere n. 2303 del 4 novembre 2016 aveva evidenziato, tra l’altro, alcuni profili di criticità in merito alla “assenza di una disposizione che preveda in qualche misura il coinvolgimento degli atenei nel procedimento di nomina dei membri delle commissioni di valutazione e l’omessa consultazione del mondo accademico nel corso dell’elaborazione dello schema”.

 

Peraltro, successivamente, la L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) ha destinato € 50 mln per il 2018 ed € 40 mln per il 2019 del Fondo Natta alla corresponsione ai professori e ricercatori universitari di un importo parzialmente compensativo del blocco degli scatti stabilito per il periodo 2011-2015 (art. 1, co. 629). Ulteriori € 8 mln per il 2019 sono stati destinati all’incremento delle risorse del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio universitarie (art. 1, co. 637). Infine, € 5 mln annui dal 2018 sono stati destinati all’adeguamento dell’importo delle borse di studio concesse per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca (art. 1, co. 640).


 

Articolo 1, commi 789-791
(Rinegoziazione dei contributi ad organismi internazionali)

 


789. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 19 della legge 30 settembre 1993, n. 388, è ridotta di 824.607 euro annui a decorrere dal 2019.

790. L’articolo 1, comma 619, e l’allegato 6 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono abrogati.

791. Ai fini della compensazione degli effetti dei commi 789 e 790 in termini di indebitamento e di fabbisogno, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 201.000 euro annui a decorrere dal 2019.


 

 

I commi 789-791 recano la riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista dalla legge di ratifica degli accordi costituenti il cosiddetto "sistema Schengen", nonchè l’abrogazione della norma che determina il contributo a due organizzazioni internazionali. L’ultimo comma tiene conto degli effetti finanziari di cui a ai due precedenti commi, riducendo il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti.

 

Il comma 789 riduce l’autorizzazione di spesa per gli oneri derivanti dalla legge n. 388/1993 di 824.607 euro a decorrere dal 2019.

 

La legge richiamata ha ratificato 4 accordi, costituenti il cosiddetto “sistema Shengen”: 1) il protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell’Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con due dichiarazioni comuni; 2) l’accordo di adesione della Repubblica italiana alla Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato accordo di Schengen, con allegate due dichiarazioni unilaterali dell’Italia e della Francia, nonché la convenzione, il relativo atto finale, con annessi l’atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della citata convenzione del 1990, e la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell’accordo di adesione summenzionato; 3) l’accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3 dell’accordo richiamato al numero 2; tutti atti firmati a Parigi il 27 novembre 1990.

Il comma 790 abroga l’art. 1, comma 619, della legge di stabilità per il 2016, che prevedeva la rinegoziazione da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dei termini degli accordi internazionali concernenti la determinazione dei contributi volontari e obbligatori a due organismi internazionali (l’Accademia delle scienze del Terzo Mondo, TWAS e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale UNIDO) - indicati in un apposito allegato, parimenti abrogato - per un importo complessivo pari a 200.198 euro.

In base all’art. 1, comma 619, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è tenuto a provvedere agli adempimenti eventualmente necessari, anche sul piano internazionale, per rinegoziare i termini degli accordi internazionali concernenti la determinazione dei contributi volontari e obbligatori alle organizzazioni internazionali di cui l’Italia è parte, per un importo complessivo pari a 198 euro per l’anno 2016 e a 200.198 euro a decorrere dall’anno 2017.

 

Il comma 791 stabilisce che, ai fini della compensazione degli effetti finanziari derivanti dalle norme di cui ai commi 789 e 790, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, si riduce di 201.000 euro a decorrere dal 2019.

Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e come introdotto dal comma 512 dell’articolo 1 della 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), ha una dotazione in termini di sola cassa.

Il Fondo è finalizzato a compensare gli effetti negativi scaturenti in termini di cassa da specifici contributi di importo fisso costante con onere a carico dello Stato (cd. limiti di impegno), concessi in virtù di autorizzazioni legislative.

Al suo utilizzo si provvede con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché alla Corte dei conti.


 

Articolo 1, commi 792 e 794-796
(Revisione del sistema di reclutamento dei docenti nella scuola secondaria e titolarità di tutti i docenti sulla singola scuola)

 


792.  Al fine di razionalizzare la spesa per il reclutamento del personale docente delle scuole secondarie di primo e di secondo grado e di conseguire i risparmi di cui al comma 794 del presente articolo, al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  le parole: « percorso FIT », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « percorso annuale di formazione iniziale e prova »;

b)  all'articolo 1, comma 2, le parole: « percorso formativo triennale » sono sostituite dalle seguenti: « percorso annuale di formazione iniziale e prova »;

c)  all'articolo 2:

1)  al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) un percorso annuale di formazione iniziale e prova »;

2)  al comma 1, lettera c), le parole: « previo superamento delle valutazioni intermedie e finali del percorso formativo di cui alla lettera b) » sono sostituite dalle seguenti: « previa positiva valutazione del percorso annuale di formazione iniziale e prova »;

3)  il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova è disciplinato ai sensi del Capo III »;

4)  i commi 3 e 5 sono abrogati;

d)  all'articolo 3:

1)  al comma 1, le parole: « all'accesso al percorso FIT su » sono sostituite dalla seguente: « ai »;

2)  al comma 2, le parole: « nel terzo e quarto » sono sostituite dalle seguenti: « nel primo e nel secondo »;

3)  al comma 3, le parole: « ammessi al percorso FIT » sono sostituite dalle seguenti: « immessi in ruolo », le parole: « nel terzo e nel quarto » sono sostituite dalle seguenti: « nel primo e nel secondo » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Rimane fermo il diritto dei vincitori all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi »;

4)  al comma 4, lettera a), le parole: « , anche raggruppate in ambiti disciplinari » sono soppresse;

5)  al comma 5, le parole: « per le tipologie di posto messe a concorso nella stessa » sono sostituite dalle seguenti: « per una sola classe di concorso, distintamente per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, nonché per il sostegno »;

6)  il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici e i requisiti che devono essere posseduti dai relativi componenti; i programmi, le prove concorsuali, i punteggi ad esse attribuiti e i relativi criteri di valutazione; la tabella dei titoli accademici, scientifici e professionali valutabili, comunque in misura non superiore al 20 per cento del punteggio complessivo, tra i quali sono particolarmente valorizzati il titolo di dottore di ricerca, il possesso di abilitazione specifica conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso, il superamento delle prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami nelle specifiche classi di concorso, il possesso di titoli accademici nell'ambito della pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; le modalità di gestione delle procedure concorsuali a cura degli uffici scolastici regionali. Con il medesimo decreto è costituita una commissione nazionale di esperti per la definizione delle tracce delle prove d'esame e delle relative griglie di valutazione »;

7)  i commi 7 e 8 sono abrogati;

e)  all'articolo 4:

1)  al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233 »;

2)  il comma 3 è abrogato;

f)  all'articolo 5:

1)  al comma 1, alinea, dopo le parole: « lettera a), » sono inserite le seguenti: « il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure »;

2)  al comma 2, alinea, dopo le parole: « tecnico-pratico, » sono inserite le seguenti: « il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure »;

3)  al comma 3, le parole: « , in relazione alla classe di concorso su cui il candidato presenta domanda di partecipazione » sono sostituite dalle seguenti: « del presente articolo, unitamente al superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al regolamento adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Sono titoli di accesso ai percorsi di specializzazione i requisiti di cui al comma 1 o al comma 2 del presente articolo con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado »;

4)  al comma 4, le parole: « Con il decreto di cui all'articolo 9, comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca »;

5)  sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 4-bis. I soggetti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esentati dal conseguimento dei CFU/CFA di cui ai commi 1 e 2 quale titolo di accesso, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente.

4-ter. Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso »;

g)  all'articolo 6:

1)  al comma 1, dopo le parole: « Il concorso » sono inserite le seguenti: « per i posti comuni » e il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Il concorso per i posti di sostegno prevede una prova scritta a carattere nazionale e una orale »;

2)  al comma 2, dopo le parole: « La prima prova scritta » sono inserite le seguenti: « per i candidati a posti comuni », le parole: « su una specifica disciplina, scelta dall'interessato tra quelle » sono sostituite dalle seguenti: « sulle discipline » e il terzo periodo è sostituito dai seguenti: « La prima prova scritta è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente. Il superamento della prova è condizione necessaria perché sia valutata la prova successiva »;

3)  al comma 3, dopo le parole: « La seconda prova scritta » sono inserite le seguenti: « per i candidati a posti comuni » e il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « La seconda prova scritta è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente. Il superamento della prova è condizione necessaria per accedere alla prova orale »;

4)  il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. La prova orale consiste in un colloquio che ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato nelle discipline facenti parte della classe di concorso e di verificare la conoscenza di una lingua straniera europea almeno al livello B2 del quadro comune europeo nonché il possesso di adeguate competenze didattiche nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. La prova orale comprende anche quella pratica, ove gli insegnamenti lo richiedano, ed è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente »;

5)  il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. La prova scritta per i candidati a posti di sostegno ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulla pedagogia speciale, sulla didattica per l'inclusione scolastica e sulle relative metodologie. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio minimo di sette decimi o equivalente. Il superamento della prova è condizione necessaria per accedere alla prova orale, relativamente ai posti di sostegno »;

h)  all'articolo 7:

1)  il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. In ciascuna sede concorsuale, la graduatoria dei vincitori per ogni classe di concorso e per il sostegno è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove di cui all'articolo 6 e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che abbiano superato tutte le prove previste. La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso. Le graduatorie hanno validità biennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto biennio, fermo restando il diritto di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo »;

2)  i commi 2, 3 e 4 sono abrogati;

3)  al comma 5, le parole: « l'ambito territoriale » sono sostituite dalle seguenti: « l'istituzione scolastica », le parole: « quelli indicati nel bando » sono sostituite dalle seguenti: « quelle che presentano posti vacanti e disponibili » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I vincitori del concorso che, all'atto dello scorrimento delle graduatorie, risultino presenti in posizione utile sia nella graduatoria relativa a una classe di concorso sia nella graduatoria relativa al sostegno, sono tenuti a optare per una sola di esse e ad accettare la relativa immissione in ruolo »;

i)  la rubrica del capo III è sostituita dalla seguente: « Percorso annuale di formazione iniziale e prova »;

l)  gli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 sono abrogati, ferma restando la loro applicazione alle procedure concorsuali avviate alla data di entrata in vigore della presente legge;

m)  all'articolo 13:

1)  al comma 1, primo e terzo periodo, le parole: « Il terzo anno del percorso FIT » sono sostituite dalle seguenti: « Il percorso annuale di formazione iniziale e prova » e le parole: « non è ripetibile e » sono soppresse;

2)  il comma 2 è abrogato;

3)  il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'accesso al ruolo è precluso a coloro che non siano valutati positivamente al termine del percorso annuale di formazione iniziale e prova. In caso di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso l'istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso »;

4)  il comma 4 è abrogato;

n)  gli articoli 14, 15 e 16 sono abrogati;

o)  all'articolo 17:

1)  al comma 2, la lettera c) è abrogata;

2)  al comma 2, lettera d), le parole: « di cui alle lettere a), b) e c) » sono sostituite dalle seguenti: « di cui alle lettere a) e b) » e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « In prima applicazione, ai soggetti che hanno svolto, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, almeno tre annualità di servizio, anche non successive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, è riservato il 10 per cento dei posti. In prima applicazione, i predetti soggetti possono partecipare, altresì, alle procedure concorsuali senza il possesso del requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), o di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), per una tra le classi di concorso per le quali abbiano maturato un servizio di almeno un anno »;

3)  il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale avviene annualmente, nel limite dei posti di cui al comma 2, lettera b), e comporta l'ammissione diretta al percorso annuale di formazione iniziale e prova. I soggetti ammessi a tale percorso sono valutati e immessi in ruolo ai sensi dell'articolo 13. Ciascuna graduatoria di merito regionale è soppressa al suo esaurimento »;

4)  i commi 7, 8, 9 e 10 sono abrogati;

p)  all'articolo 19:

1)  il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Per la copertura degli oneri di cui al presente decreto legislativo è autorizzata la spesa di 7.009.000 euro per l'anno 2018 e di 13.426.000 euro annui a decorrere dal 2019, che costituiscono limite di spesa complessiva per gli oneri di organizzazione dei concorsi, compresi i compensi ai componenti e ai segretari delle commissioni giudicatrici e gli eventuali oneri derivanti dal funzionamento della commissione nazionale di esperti di cui all'articolo 3, comma 6 »;

2)  il comma 2 è abrogato;

q)  all'articolo 20, comma 1, il secondo periodo è soppresso;

r)  all'articolo 21, comma 1:

1)  all'alinea, le parole da: « , fermo restando » sino a: « percorso FIT, » sono soppresse;

2)  alla lettera a), le parole: « 109, 110, 115, 117, 118 e 119 » sono sostituite dalle seguenti: « 109 e 110 »; le disposizioni dell'articolo 1, commi 115, 117, 118 e 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107, trovano nuovamente applicazione ai concorsi per il reclutamento del personale docente, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, della scuola secondaria di primo e secondo grado;

3)  alla lettera b), le parole: « , 436 comma 1, 437, 438, 439, 440 » sono sostituite dalle seguenti: « e 436, comma 1, »; le disposizioni degli articoli 437, 438, 439 e 440 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, trovano nuovamente applicazione ai concorsi per il reclutamento del personale docente, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, della scuola secondaria di primo e secondo grado;

s)  all'articolo 22, comma 2, le parole: « dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 » sono sostituite dalle seguenti: « dalla normativa vigente in materia di classi di concorso ».

794.  Agli oneri derivanti dal comma 793 si provvede a valere su quota parte dei risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni di cui al comma 792. La quota rimanente dei predetti risparmi di spesa, pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, concorre al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

795.  Ai soggetti di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, avviati al percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente (FIT) nell'anno scolastico 2018/2019, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 17, commi 5 e 6, del predetto decreto legislativo n. 59 del 2017, nel testo in vigore alla data del 31 dicembre 2018, salva la possibilità di reiterare per una sola volta il percorso annuale ivi disciplinato. Ai predetti soggetti che non siano ancora stati avviati al percorso FIT si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 59 del 2017, come modificato dal comma 792 del presente articolo.

796.  A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, le procedure di reclutamento del personale docente e quelle di mobilità territoriale e professionale del medesimo personale non possono comportare che ai docenti sia attribuita la titolarità su ambito territoriale.


 

 

I commi 792, 794 e 795 ridefiniscono il percorso per l’accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, sia per i posti comuni che per quelli di sostegno. In particolare, sostituiscono il percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente (FIT) con un percorso annuale di formazione iniziale e prova, cui si continua ad accedere previo superamento di un concorso, all’esito del quale, però, si consegue già l’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso per cui si è partecipato e si è immessi in ruolo. Il docente, concluso positivamente l’anno di formazione iniziale e prova, deve rimanere nella stessa scuola, negli stessi tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni.

Infine, il comma 796 dispone che, dall’a.s. 2019/2020, ai docenti non è più attribuita la titolarità su ambito territoriale. Si torna, dunque, alla titolarità di tutti i docenti in una singola scuola.

 

 

1. Percorso per l’accesso nei ruoli di docente della scuola secondaria

 

Il comma 792 ha modificato in maniera sostanziale il D.lgs. 59/2017 che, intervenuto, sulla base della delega recata dall’art. 1, co. 180 e 181, lett. b), della L. 107/2015, ha introdotto il sistema unitario e coordinato di formazione iniziale e accesso ai ruoli nella scuola secondaria, sia su posti comuni che su posti di sostegno, e aveva previsto un graduale inserimento nella funzione docente. La disciplina non aveva ancora trovato attuazione, fatta eccezione per uno dei concorsi previsti nella fase transitoria, riservato a docenti già in possesso di titolo abilitante all'insegnamento o di specializzazione per il sostegno nella scuola secondaria. E’ solo a tale procedura – ma con le specifiche che si vedranno – che continuano ad applicarsi le previsioni recate dal testo del d.lgs. 59/2017.

 

Preliminarmente, è utile ricordare che, in base al d.lgs. 59/2017, il percorso di formazione iniziale e accesso nei ruoli era articolato in:

§  un concorso pubblico nazionale, per esami e titoli, indetto su base regionale o interregionale con cadenza biennale, per la copertura dei posti previsti vacanti e disponibili nel terzo e quarto anno scolastico successivi a quello in cui era previsto l'espletamento delle prove concorsuali;

§  un successivo percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente, destinato a tutti i vincitori del concorso, previa sottoscrizione di un contratto triennale retribuito (FIT).

Nel primo anno di contratto, il titolare doveva frequentare il corso di specializzazione e, previo superamento dell’esame finale, conseguire il diploma di specializzazione.

Nel secondo anno, sulla base di incarichi, e fermi restando gli altri impegni formativi, doveva effettuare supplenze brevi e saltuarie non superiori a 15 giorni.

Nel terzo anno – al quale si accedeva previo superamento della valutazione intermedia alla fine del secondo anno – doveva effettuare supplenze su posti vacanti e disponibili.

Il tirocinio, diretto e indiretto, era parte integrante e obbligatoria del percorso FIT. La frequenza era obbligatoria. Il terzo anno si concludeva con una valutazione finale;

§  l'accesso ai ruoli, a tempo indeterminato. In particolare, il titolare del contratto, in caso di valutazione finale positiva al termine del terzo anno del percorso FIT (che assolveva anche l’obbligo dell’anno di prova), era assegnato all'ambito territoriale presso il quale aveva prestato servizio nel corso del terzo anno del contratto e gli era attribuito un incarico triennale.

 

La relazione illustrativa all’A.C. 1334 sottolineava, al riguardo, che dall’opera di ascolto dei portatori di interesse era emersa, fra l’altro, la lunghezza eccessiva del percorso, nonché la ridondanza per i soggetti già abilitati che avessero deciso di partecipare.

Ulteriori criticità evidenziate dalla stessa relazione attenevano alla ridotta entità del compenso previsto durante l’anno di specializzazione e alla ridotta compatibilità di tale percorso di specializzazione con altre attività di docenza, con conseguente impatto negativo per la continuità reddituale, in particolare per i candidati già iscritti nelle graduatorie di istituto.

 

In breve sintesi, il nuovo percorso di formazione iniziale e accesso ai ruoli si articola, invece, in:

§  un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale, all’esito del quale si consegue l’abilitazione all’insegnamento;

§  un percorso annuale di formazione iniziale e prova, cui accedono i vincitori del concorso;

§  l’accesso ai ruoli per i vincitori del concorso e l’assunzione a tempo indeterminato degli stessi, previa positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova.

 

Di seguito, le nuove previsioni saranno esposte, al fine di facilitarne la lettura, raggruppandole per argomenti.

 

1.1. Indizione del concorso e commissioni giudicatrici

 

Come nella normativa previgente, il concorso si articola per esami e titoli ed ha cadenza biennale. Tuttavia – come conseguenza della riduzione temporale del percorso – il concorso è bandito per la copertura dei posti della scuola secondaria che si prevede si rendano vacanti e disponibili nel primo e nel secondo anno scolastico successivi a quello in cui è previsto l’espletamento delle prove concorsuali.

Rimane, altresì, fermo che nel bando di concorso sono previsti contingenti separati, in ogni sede concorsuale regionale o interregionale, rispettivamente:

§  per i posti relativi alle classi di concorso per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, ma, ora, senza la possibilità di raggruppare le medesime classi in ambiti disciplinari;

§  per i posti relativi alle classi di concorso di insegnante tecnico-pratico per la scuola secondaria;

§  per i posti di sostegno.

Inoltre, rimanendo fermo che ogni candidato può concorrere in una sola regione, è stato stabilito ora che ciò è possibile per una sola classe di concorso per ciascun ordine di scuola (scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado), nonché per i posti di sostegno (anche in questo caso, sia per la scuola secondaria di primo grado, sia per la scuola secondaria di secondo grado).

Dunque, non sarà più possibile concorrere contemporaneamente – come prevedeva la normativa previgente – per più classi di concorso del medesimo ordine di scuola, tra quelle messe a concorso nella regione.

 

Una rilevante novità riguarda anche la disciplina attuativa. Infatti, mentre a legislazione previgente alcuni aspetti della procedura concorsuale – fra i quali i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici del concorso e i requisiti dei componenti, i criteri di valutazione delle prove e dei titoli dei candidati, la ripartizione del punteggio fra prove e titoli, i punteggi minimi per il superamento di ogni prova – dovevano essere definiti con un regolamento di delegificazione – sottoposto, dunque, al previo parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti – e altri aspetti, di natura più procedurale, dovevano essere definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ora è stato previsto solo l’intervento di quest’ultimo.

In particolare, è stato previsto che con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca si individuano:

§  i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici e i requisiti dei relativi componenti;

§  i programmi, le prove di concorso, i punteggi attribuibili alle medesime prove e i criteri di valutazione;

§  la tabella dei titoli accademici, scientifici e professionali valutabili.
Al riguardo, è stato specificato sin d’ora che i titoli possono essere valutati in misura comunque non superiore al 20% del punteggio complessivo e che sono particolarmente valorizzati il titolo di dottore di ricerca, il possesso dell’abilitazione specifica conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso, il superamento delle prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami nelle stesse classi di concorso, il possesso di titoli accademici nell’ambito della pedagogia speciale e didattica dell’inclusione;

§  le modalità di gestione delle procedure concorsuali da parte degli Uffici scolastici regionali.

Con il medesimo decreto è costituita - come già previsto a legislazione previgente - una commissione nazionale di esperti che, però, deve definire le tracce delle prove di esame (e non più, anche, i programmi), nonché, ora, le relative griglie di valutazione.

 

1.2. Requisiti di accesso al concorso

 

Per i posti comuni e i posti di insegnante tecnico-pratico, è stato stabilito che il possesso dell’abilitazione su una classe di concorso, o per altro grado di istruzione, ferma restando la necessità del possesso del titolo di studio specifico richiesto per la classe di concorso per cui si partecipa, consente direttamente l’accesso al concorso, senza, cioè, necessità di acquisire gli specifici 24 crediti formativi universitari o accademici richiesti dalla normativa previgente.

A legislazione previgente, i requisiti erano costituiti dal possesso, congiunto, del titolo di studio specifico, nonché di 24 crediti formativi universitari o accademici da acquisire nelle discipline antro-psicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno 6 crediti in ciascuno di almeno 3 dei seguenti ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione, psicologia, antropologia, metodologie e tecnologie didattiche.

Le modalità di acquisizione dei crediti sono state definite con DM 616 del 10 agosto 2017.

Per i posti di sostegno, è stato specificato che è necessario il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, rilasciata all’esito dei percorsi di specializzazione, per i quali è stato richiamato il regolamento adottato in attuazione dell’art. 2, co. 416, della L. 244/2007.

Si tratta – a legislazione vigente – del DM 249/2010, il cui art. 13 ha previsto che ai medesimi percorsi di specializzazione possono accedere gli insegnanti già abilitati.

Ora, invece, è stato previsto che possono accedere anche i soggetti che siano in possesso (solo) del titolo di studio, unitamente ai 24 CFU (ovvero, dei medesimi requisiti previsti per la partecipazione al concorso per posti comuni e posti di insegnante tecnico-pratico).

Si intenderebbe, dunque, che il richiamo al regolamento adottato in attuazione dell’art. 2, co. 416, della L. 244/2007 sia stato finalizzato alla adozione di un nuovo regolamento, che recepirà la disciplina ora introdotta.

 

1.3. Prove d’esame

 

Per i posti comuni, è rimasto fermo che il concorso prevede due prove scritte, a carattere nazionale, e una prova orale.

Per i posti di sostegno, si è passati da tre prove scritte a carattere nazionale e una prova orale, a una prova scritta a carattere nazionale e una prova orale.

Una novità comune a tutte le prove – sia per i posti comuni che per i posti di sostegno – è stata costituita dalla previsione che le stesse si superano con il conseguimento di un punteggio minimo di 7/10 (o equivalente).

In particolare, nel concorso per posti comuni, il superamento della prima prova scritta è condizione necessaria perché la commissione passi alla valutazione della successiva.

 

Più nello specifico, per i posti comuni è stato previsto che la prima prova scritta ha l’obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e delle competenze del candidato non più su una specifica disciplina scelta dall’interessato - come a legislazione previgente - bensì su tutte le discipline afferenti alla classe di concorso.

È rimasto fermo che la seconda prova scritta ha l’obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline antro-psico-pedagogiche e sulle metodologie e tecnologie didattiche.

È stato stabilito, inoltre, che la prova scritta per i posti di sostegno ha l’obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze – non più semplicemente “di base”, come nella legislazione previgente – sulla pedagogia speciale, sulla didattica per l’inclusione e sulle relative metodologie.

 

È rimasto, altresì, fermo che la prova orale (per posti comuni e per posti di sostegno) – che comprende anche la prova pratica, ove gli insegnamenti lo richiedano – ha l’obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato nelle discipline afferenti alla classe di concorso, nonché di verificare la conoscenza di una lingua straniera europea almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue-QCER (Common European Framework of Reference for Languages -CEFR). E’ stato stabilito, invece, che la stessa prova ha anche l’obiettivo di verificare - in luogo del possesso di abilità informatiche di base, come nella legislazione previgente - il possesso di adeguate competenze didattiche nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

 

Il superamento di tutte le prove costituisce abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso per cui il candidato ha partecipato, ovvero per il sostegno.

 

1.4. Graduatorie di merito e accesso al ruolo

 

La principale novità è costituita dalla previsione che le graduatorie – compilate, in ogni sede concorsuale, per ogni classe di concorso e per il sostegno, sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che hanno superato tutte le prove – includono solo i vincitori, pari al numero dei posti messi a concorso.

Non è stata, dunque, contemplata l’inclusione nelle graduatorie degli idonei, ossia di coloro che, pur avendo ottenuto almeno il punteggio minimo in tutte le prove, non rientrano nel numero dei posti messi a concorso.

Pertanto, è stato superato – per le procedure relative all’accesso ai ruoli della scuola secondaria – il principio sancito dall’art. 1, co. 604, della L. 205/2017, secondo cui le graduatorie di merito dei concorsi per docenti sono utili, fino al termine di validità, per le immissioni in ruolo di coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando.

 

È stato previsto, inoltre, che le graduatorie hanno validità biennale a decorrere dall’a.s. successivo a quello di approvazione e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo o, comunque, alla scadenza del biennio.

I vincitori che risultano presenti sia nella graduatoria relativa ad una classe di concorso, che in quella relativa al sostegno, devono optare per una sola di esse.

Sulla base della graduatoria di merito, i vincitori sono direttamente immessi in ruolo in due successivi scaglioni annuali, nel limite corrispondente ai posti che si prevede si rendano vacanti e disponibili nel primo e nel secondo anno scolastico successivi a quello in cui sono espletate le prove concorsuali. Rimane comunque fermo il diritto all’immissione in ruolo dei vincitori, ove occorra anche negli anni successivi.

 

In fase applicativa, occorrerà capire come si combini la previsione della perdita di efficacia delle graduatorie – che includono solo i vincitori – alla scadenza del biennio, con la previsione che gli stessi vincitori possono essere assunti anche oltre il biennio.

 

Un’altra novità è costituita dalla previsione che i vincitori scelgono, in ordine di punteggio, l’istituzione scolastica – e non più l’ambito territoriale –, cui essere assegnati per svolgere l’anno di formazione iniziale e prova, fra quelle della regione in cui hanno concorso che presentano posti vacanti e disponibili.

 

Ciò è legato alla previsione, introdotta – al di fuori delle novelle al d.lgs. 59/2017 - dal comma 796 - secondo la quale, a decorrere dall’a.s. 2019/2020, ai docenti, nell’ambito delle procedure di reclutamento e di mobilità territoriale e professionale, non può essere attribuita la titolarità su ambito territoriale.

 

1.5. Conferma in ruolo

 

Il percorso annuale di formazione iniziale e prova si conclude – come, nella normativa previgente, il terzo anno del percorso FIT – con una valutazione finale che, se positiva, assolve all'obbligo dell'anno di prova, per l'effettiva immissione in ruolo.

La novità è costituita dalla reintroduzione della possibilità di ripetere (una sola volta), in caso di valutazione negativa, il periodo di formazione e prova.

È stata prevista, infatti, nuovamente l’applicazione alle procedure per l’immissione nei ruoli di docente della scuola secondaria di una serie di disposizioni della L. 107/2015, oltre che del d.lgs. 297/1994, di cui il d.lgs. 59/2017 aveva previsto la disapplicazione.

Nello specifico, si tratta dei co. 115, 117, 118 e 119 dell’art. 1 della L. 107/2015, in base ai quali, in particolare: il positivo superamento del periodo di formazione e prova determina l'effettiva immissione in ruolo; la valutazione finale spetta al dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione (art. 11 d.lgs. 297/1994), sulla base dell'istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor; gli obiettivi, i criteri e le modalità di valutazione sono individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; in caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente ed educativo è sottoposto ad un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile.

Le disposizioni del d.lgs. 297/1994 che si applicano nuovamente sono, invece, gli artt. 437, 438, 439 e 440, che disciplinano l’anno di formazione valido come periodo di prova e i suoi effetti.

 

In particolare, è stato specificato che, in caso di valutazione positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria – ad esaurimento, di merito, o di istituto – nella quale sia iscritto, ed è confermato in ruolo nella istituzione scolastica dove ha svolto il periodo di prova.

È stato stabilito, altresì, che il docente deve rimanere nella stessa istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e nella medesima classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo in caso di soprannumero o esubero, ovvero in caso di persona con disabilità gravi o che assista familiari con disabilità gravi (art. 33, co. 5 e 6, L. 104/1992), limitatamente a fatti sopravvenuti dopo il termine di presentazione della domanda per la partecipazione al concorso.

 

A livello generale, si ricorda che l’art. 399, co. 3, del d.lgs. 297/1994 – come modificato, da ultimo, dall'art. 15, co. 10-bis, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) – pone il termine minimo di tre anni di servizio in una provincia prima di poter chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra provincia. Tale previsione non si applica al personale di cui all'art. 33, co. 5, della L. 104/1992 e al personale di cui all'art. 21 della medesima legge (persona con disabilità con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tab. A annessa alla L. 648/1950).

 

1.6. Disciplina transitoria

 

Con riferimento alla fase transitoria, è stato confermato, in particolare, che:

§  il 50% dei posti è coperto annualmente attingendo alle graduatorie ad esaurimento (art. 1, co. 605, lett. c), L. 296/2006), fino al loro completo esaurimento;

§  per il restante 50% dei posti, si provvede annualmente mediante scorrimento delle graduatorie di merito del concorso bandito nel 2016 (art. 1, co. 114, L. 107/2015), del concorso riservato a docenti già abilitanti all'insegnamento nella scuola secondaria o di specializzazione di sostegno per i medesimi gradi di istruzione (art. 17, co. 3, lett. b), d.lgs. 59/2017), nonché dei concorsi ordinari.
In particolare, è rimasto fermo che al concorso riservato ai docenti già abilitati è destinato, al netto dei posti utilizzati con riferimento al concorso del 2016, il 100% del 50% dei posti riservati alle graduatorie di merito per gli a.s. 2018/2019 e 2019/2020, l’80% per gli a.s. 2020/2021 e 2021/2022, il 60% per gli a.s. 2022/2023 e 2023/2024, il 40% per gli a.s. 2024/2025 e 2025/2026, il 30% per gli a.s. 2026/2027 e 2027/2028, il 20% per i bienni scolastici successivi, sino a integrale scorrimento di ogni graduatoria di merito regionale.

La novità, invece, è costituita dal fatto che, per la copertura del 50% dei posti mediante scorrimento delle graduatorie di merito non si prevede più di attingere anche alle graduatorie dei concorsi da bandire con cadenza biennale, a partire dal 2018, in ciascuna regione, riservati a docenti non abilitati, che abbiano svolto un servizio di almeno tre anni scolastici anche non continuativi negli otto anni precedenti (art. 17, co. 3, lett. c), e 7-9, D.lgs. 59/2017). Tale tipologia di concorso, infatti, è stata soppressa.

In particolare, il D.lgs. 59/2017 aveva previsto – all’esito della procedura concorsuale riservata di cui si è detto – la costituzione di graduatorie regionali predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova scritta ed in una prova orale. Lo scorrimento avveniva annualmente e comportava l'ammissione diretta ad un percorso biennale (disciplinato come il primo e il terzo anno del percorso FIT), che determinava, tra l’altro, il conseguimento del diploma di specializzazione.

Per tali soggetti ora è stata prevista, in sede di prima applicazione, una riserva del 10% dei posti nel concorso ordinario, al quale, inoltre, possono partecipare (come nel concorso riservato ora soppresso), per una tra le classi di concorso per le quali abbiano maturato un servizio di almeno un anno, anche senza il requisito relativo ai 24 crediti formativi specifici. È valutabile il servizio svolto, su posto comune o su posto di sostegno, presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione (che, in base all’art. 2, co. 1, lett. d), della L. 53/2003 comprende anche il sistema di istruzione e formazione professionale che fa capo alle regioni).

 

Per quanto riguarda il concorso riservato a docenti già abilitati, le cui modalità di espletamento sono state definite con DM 15 dicembre 2017 e il cui bando è stato pubblicato nella GU-IV serie speciale del 16 febbraio 2018, il comma 795 – che non costituisce novella del d.lgs. 59/2017 –  ha disposto che ai soggetti che sono già stati avviati al percorso FIT nell’a.s. 2018/2019 continuano ad applicarsi le previsioni originarie, come in vigore alla data del 31 dicembre 2018, salva la possibilità – ora introdotta – di ripetere il percorso annuale per una sola volta (in caso di valutazione negativa).

Invece, i soggetti che non sono stati ancora avviati al percorso FIT, saranno ammessi al nuovo percorso annuale di formazione e prova e, dunque, saranno immessi in ruolo, secondo quanto già illustrato.

Al riguardo, si ricorda che il DM 579/2018 – che aveva definito, per quanto qui interessa, il contingente autorizzato per l'ammissione al percorso di formazione  terzo anno FIT, da effettuarsi per l'a.s. 2018/19 – aveva disposto, all’art. 2, che le graduatorie valide per l'ammissione al suddetto percorso di formazione erano quelle pubblicate entro il 31 agosto 2018.

Successivamente, con DM 631/2018 – preso atto della mancata approvazione di alcune graduatorie di merito entro il 31 agosto 2018 – è stato disposto, al fine di garantire il recupero delle facoltà assunzionali per l'a.s. 2018/19, nel caso di incapienza delle graduatorie del concorso bandito nel 2016 e delle graduatorie ad esaurimento, che le graduatorie comunque pubblicate entro il 31 dicembre 2018 sono utilizzate per l’individuazione degli aspiranti collocati in posizione utile rispetto ai posti residuati dalle operazioni di immissione in ruolo sia dalle graduatorie di merito del concorso 2016, compresi gli elenchi aggiuntivi, che dalle graduatorie ad esaurimento.

 

2. Soppressione della possibilità di Impiegare i docenti in modo flessibile

 

Il comma 792, lett. e), ha abrogato la previsione recata dall’art. 4, co. 3, del d.lgs. 59/2017, in base alla quale, in coordinamento con il Piano nazionale di formazione (art. 1, co. 124, L. 107/2015), dovevano essere organizzate specifiche attività formative per docenti di ruolo in servizio, al fine di consentire loro di integrare la preparazione per poter svolgere insegnamenti anche in classi disciplinari affini o di modificare la classe disciplinare di titolarità o la tipologia di posto, incluso il passaggio da posto comune a posto di sostegno e viceversa.

 

3. Soppressione delle disposizioni specifiche per l’insegnamento nelle scuole paritarie

 

Il comma 792, lett n), ha abrogato gli artt. 15 e 16 del d.lgs. 59/2017, che avevano previsto, in particolare, che costituiva titolo per insegnare nelle scuole paritarie, con contratto di docenza a tempo determinato o indeterminato, per i posti comuni, il possesso del diploma di specializzazione conseguibile nell’ambito del percorso FIT (ovvero, per i posti di sostegno, del diploma di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica) e che potevano insegnare anche coloro che erano iscritti al corso di specializzazione, per non più di tre anni dall'immatricolazione al corso.

Pertanto, per effetto di tali abrogazioni, per l’insegnamento nelle scuole secondarie paritarie, è tornata ad essere vigente la disciplina recata dall’art. 1, co. 4, lett. g), della L. 62/2000, in base alla quale il personale docente deve essere fornito del titolo di abilitazione (che, sulla base delle novità introdotte, sarà conseguibile – per chi non ne sia già in possesso - previo superamento del nuovo concorso per l’insegnamento nelle scuole statali).

 

4. Soppressione della Conferenza nazionale per la formazione iniziale e l'accesso alla professione docente

 

Il comma 792, lett. n), ha abrogato anche l’art. 14 del d.lgs. 59/2017, che aveva previsto l’istituzione della Conferenza nazionale per la formazione iniziale e l'accesso alla professione docente – composta pariteticamente da esperti provenienti dal sistema scolastico e dai sistemi universitario e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica – con compiti, fra l’altro, di coordinare e monitorare il sistema e di proporre iniziative di raccordo e armonizzazione tra formazione iniziale e formazione in servizio dei docenti.

 

5. Disposizioni finanziarie

A seguito delle modifiche al d.lgs. 59/2017 di cui si è già detto, il comma 792, lett. p), ha modificato anche la norma di copertura degli oneri, recata dall’art. 19 del medesimo d.lgs.

In particolare, ha autorizzato la spesa di € 7,009 mln nel 2018 e di € 13,426 mln annui a decorrere dal 2019, che costituiscono limite di spesa complessivo.

Al riguardo, le relazione tecnica all’A.C. 1334-B precisava che si tratta esclusivamente dei fondi destinati allo svolgimento dei concorsi, essendo venuti meno tutti gli oneri diversi. In particolare, evidenziava che la somma prevista, a regime, dal 2019 consentirà l’incremento dei compensi ai componenti delle commissioni di concorso e ai relativi segretari, e consentirà di coprire gli eventuali oneri derivanti dal funzionamento della commissione nazionale di esperti.

 

L’art. 19 del d.lgs. 59/2017 aveva previsto la costituzione nello stato di previsione del MIUR di un Fondo destinato alla copertura degli oneri relativi ai  primi due anni del contratto FIT, con una dotazione di € 20,8 mln per ciascuno degli anni 2019 e 2020, € 45,6 mln per ciascuno degli anni 2021 e 2022, € 71,6 mln per ciascuno degli anni 2023 e 2024, € 85,1 mln per ciascuno degli anni 2025 e 2026, ed € 117,0 mln annui a decorrere dal 2027. Ulteriori oneri, derivanti da altre disposizioni del d.lgs., pari a € 7,009 mln nel 2018, € 26,426 mln annui per il 2019 e il 2020, € 52,733 mln nel 2021, € 55,202 mln nel 2022, € 82,750 mln nel 2023, € 84,034 mln nel 2024, € 98,366 mln nel 2025, € 101,398 mln nel 2026 e € 135,211 mln annui dal 2027,  erano coperti mediante corrispondente riduzione del «Fondo “La Buona Scuola” per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica» (art. 1, co. 202, L. 107/2015).

 

In base al comma 794 – che non costituisce novella del d.lgs. 59/2017 –, quota parte dei risparmi derivanti dalla nuova disciplina è destinata all’incremento del Fondo "La Buona Scuola" (di cui al comma 793). Una ulteriore quota di € 12 mln annui a decorrere dal 2019 è, invece, destinata a concorrere al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

 

6. Superamento degli ambiti territoriali

 

Il comma 796 ha disposto che, a decorrere dall’a.s. 2019/2020, ai docenti, nell’ambito delle procedure di reclutamento e di mobilità territoriale e professionale, non può essere attribuita la titolarità su ambito territoriale.

Si superano, così, a decorrere dall’a.s. 2019/2020, le previsioni recate dalla L. 107/2015, in particolare all’art. 1, co. 66 e 73, e si torna, dunque, all’attribuzione della titolarità in una specifica scuola.

Si ricorda, infatti, che l’art. 1, co. 66, della L. 107/2015, ha disposto che, a decorrere dall'a.s. 2016/2017, i ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto.

A sua volta, l’art. 1, co. 73, ha disposto che, dal medesimo a.s., il personale docente non già assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della legge, è assegnato agli ambiti territoriali e che la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra i medesimi ambiti territoriali.

Inoltre, l’art. 1, co. 79, ha  disposto che, sempre dall’a.s. 2016/2017, il dirigente scolastico conferiva incarichi triennali ai docenti assegnati all'ambito territoriale di riferimento. Tale previsione, tuttavia, è stata di fatto gradualmente superata a seguito di accordi contrattuali.

Da ultimo, il 26 giugno 2018 è stata siglata un’ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2018/2019, in base alla quale la competenza ad assegnare alle scuole i docenti è attribuita all’Ufficio scolastico competente per territorio.

Con nota n. 29748 del 27 giugno 2018, il MIUR ha poi fornito istruzioni per il passaggio da ambito a scuola.

 

Si segnala che, sull’argomento, la 7a Commissione del Senato sta svolgendo l’esame, in sede redigente, dei disegni di legge A.S. 763 e abb., sull’abolizione della chiamata diretta dei docenti.


 

Articolo 1, comma 793
(Incremento del Fondo “La Buona Scuola”)

 


793.  Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 26.120.448 euro per l'anno 2021, di 9.399.448 euro per l'anno 2022, di 36.947.448 euro per l'anno 2023, di 38.231.448 euro per l'anno 2024, di 52.253.448 euro per l'anno 2025, di 54.665.448 euro per l'anno 2026, di 88.478.448 euro per l'anno 2027 e di 85.478.448 euro annui a decorrere dal 2028.


 

 

Il comma 793 incrementa il Fondo “La Buona Scuola” a decorrere dal 2021.

 

In particolare, il suddetto Fondo – istituito dall’art. 1, co. 202, della L. 107/2015 (cap. 1285) – è incrementato di € 26,1 mln nel 2021, € 9,4 mln nel 2022, € 36,9 mln nel 2023, € 38,2 mln nel 2024, € 52,3 mln nel 2025, € 54,7 mln nel 2026 e € 88,5 mln nel 2027 ed € 85,5 mln annui dal 2028.

 

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che, in base al comma 794, agli oneri derivanti dall’incremento del Fondo "La Buona Scuola" si provvede su quota parte dei risparmi derivanti dalla nuova disciplina in materia di reclutamento dei docenti della scuola secondaria, recata dal comma 792.

In base al DM 31 dicembre 2018, di riparto in capitoli, per il 2019 e il 2020 non risultano allocate risorse destinate al Fondo “La Buona Scuola”, mentre lo stanziamento del Fondo per il 2021 ammonta a € 26,1 mln.

 

L’art. 1, co. 202, della L. 107/2015 ha istituito il Fondo “La Buona Scuola” per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica. Le relative risorse – rideterminate rispetto allo stanziamento iniziale da disposizioni legislative successivamente intervenute – sono allocate sul cap. 1285 dello stato di previsione del MIUR.

In particolare, nella L. di bilancio 2018 (L. 205/2017) il cap. 1285 non era più presente, mentre risultavano istituiti: il nuovo cap. 1270, relativo al Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, in attuazione del d.lgs. 65/2017; il nuovo cap. 1527, relativo al Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio, in attuazione del d.lgs. 63/2017; il nuovo cap. 1274, relativo al Fondo per la promozione della cultura umanistica, del patrimonio artistico, della pratica artistica e musicale e della creatività, in attuazione del d.lgs. 60/2017. I d.lgs. citati sono stati emanati ai sensi dell’art. 1, co. 180 e 181, lett. e), f), g), della L. 107/2015.

Inoltre, al Fondo “La Buona Scuola” si è attinto, in particolare, per la copertura di parte dell’onere relativo all’incremento dell’organico dell’autonomia (art. 22-ter del D.L. 50/2017-L. 96/2017), per l’avvio del processo di statizzazione di una parte degli istituti superiori musicali non statali e delle accademie non statali di belle arti (art. 22-bis, co. 5, lett. b), dello stesso D.L. 50/2017), nonché per l’erogazione di un contributo per il 2017 e 2018 agli Istituti atipici, al fine di favorire il corretto sviluppo dei processi cognitivi e comunicativi dei bambini sordi e la loro inclusione sociale (art. 11, co. 4-bis e 4-ter, del D.L. 91/2017 (L. 123/2017).


 

Articolo 1, commi 797 e 798
(Riduzioni e riprogrammazione di spese della Difesa)

 


797.  Le spese militari sono ridotte di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 e di ulteriori 531 milioni di euro nel periodo dal 2019 al 2031 relativi alle spese di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Con apposito decreto, il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 gennaio 2019, ridetermina i programmi di spesa dei settori interessati e le relative consegne. Il decreto è adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 536-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

798.  Le spese e le relative consegne per investimento iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico sono riprogrammate:

a)  per 38 milioni di euro nell'anno 2019, per 90 milioni di euro nell'anno 2020 e per 40 milioni di euro nell'anno 2021, in relazione agli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266 (5);

b)  per 40 milioni di euro nell'anno 2019, per 5 milioni di euro nell'anno 2020 e per 5 milioni di euro nell'anno 2021, in relazione agli interventi di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come rifinanziata dall'articolo 1, comma 140, lettera f), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.


 

 

I commi 797 e 798 dispongono, rispettivamente, riduzioni delle spese militari - per 60 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019 e per ulteriori 531 milioni di euro nel periodo 2019-2031 - e la riprogrammazione di talune spese iscritte nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico e relative a programmi di investimento di interesse per la Difesa in corso di esecuzione.

 

Il comma 797 dell’articolo in esame,  dispone, da un lato, una riduzione delle spese militari pari a 60 milioni di euro a decorrere dal 2019; dall’altro lato una ulteriore riduzione di  531 milioni di euro nel periodo 2019-2031, relativamente alle spese di cui all’articolo 1, comma 140 lett. f) della legge n. 232 del 2016.

Ai sensi del medesimo comma 797, entro il 30 gennaio 2019, con apposito decreto del Ministro della difesa, adottato di  concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, dovranno essere rideterminati i programmi di spesa oggetto delle riduzioni previste dal comma in esame e le relative consegne.

Lo schema di decreto, come previsto a seguito della modifica introdotta nel corso dell’esame in prima lettura alla Camera, dovrà essere sottoposto  al parere delle competenti commissioni parlamentari, ferma restando l’applicabilità del comma 2 dell’articolo 536 – bis del Codice dell’ordinamento militare (d.lgs. n. 66 del 2010). In base tale disposizione  gli schemi dei decreti che approvano la rimodulazione di programmi sui quali è stato espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), sono sottoposti a tale parere rinforzato.

 

Si ricorda che il comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), ha previsto l'istituzione di un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze (cap. 7555), per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese in determinati settori di spesa. A tali finalità sono stati destinati oltre 47 miliardi di euro in un orizzonte temporale venticinquennale.

Come emerso nel corso dell'esame parlamentare dello schema di D.P.C.M. di ripartizione delle risorse del richiamato Fondo (a.g.421) la Difesa è risultata complessivamente destinataria di risorse pari a 9.988.550.001 mln, così ripartite:

 

2017

2018

2019

2020/2032

Totale

49.500.000

199.700.000

251.400.000

9.487.950.001

9.988.550.001

 

Secondo quanto riferito nella relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio per l’anno 2019  le riduzioni di spesa previste dal comma 1 dell’articolo 59 in esame dovrebbero operare secondo la seguente scansione temporale:

 

2019

2020

2021

2022-2026

2027

2028

2029

2030

2031

totale

-25

-25

-31

/

-80

-90

-120

-120

-40

- 531

 

 

Si ricorda, infine, che l’articolo 1, comma 1072 della legge n. 205 del  2017 (legge di bilancio per il 2018), ha rifinanziato il citato fondo per un totale di 35,53 miliardi di euro, così ripartiti: 800 milioni di euro per l'anno 2018, 1.615 milioni di euro per l'anno 2019, 2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, 2.480 milioni di euro per l'anno 2024 e 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033. È attualmente all’esame delle competenti Commissioni parlamentari lo schema di D.P.C.M. di riparto delle richiamate somme (A.G. 51). Per maggiori approfondimenti si rinvia al: Tema dell’attività parlamentare curato dal Servizio Studi della Camera dei Deputati relativo al Fondo investimenti
https://temi.camera.it/leg18/temi/tl18_il_fondo_per_il_finanziamento_degli_investimenti_e_lo  _sviluppo_infrastrutturale_del_paese.html.

 

In relazione alla formulazione del comma in esame si osserva che la medesima, nella prima tipologia di intervento riduttivo (60 milioni di euro a decorrere dal 2019), opera un generico riferimento  alle “spese militari” non individuando, quindi, gli specifici settori oggetto di revisione.

 

A sua volta il comma 798  dell’articolo 1 dispone la riprogrammazione di talune spese per investimenti iscritte nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico e afferenti alle autorizzazioni di spesa relative ai seguenti programmi:

 

1.   programmi aeronautici ad alto contenuto tecnologico connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale, realizzati nel contesto dell’Unione europea di cui all’articolo 4, comma 3, della legge n. 266 del 1997, compreso il programma European fighter aircraft (EFA).

 

La legge n. 266 del 1997, recante "Interventi urgenti per l'economia”, all'articolo 4, comma 3, ha autorizzato un limite di impegno decennale di 100 miliardi di lire a decorrere dal 1998, al fine di garantire un qualificato livello della presenza italiana nei programmi aeronautici ad alto contenuto tecnologico connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale, realizzati nel contesto dell’Unione europea, nonché al programma EFA (European fighter aircraft). Ha pertanto autorizzato il Ministero del tesoro (ora dell’economia e delle finanze) ad effettuare operazioni di mutuo, in relazione al predetto limite di impegno. In particolare, l'autorizzazione ai singoli versamenti all'apposita Agenzia internazionale delle quote di competenza italiana del programma EFA da parte del Ministro del tesoro (ora dell’economia e delle finanze), in conformità alla indicazione del Ministro dell'industria (ora dello sviluppo economico), di concerto con il Ministro della difesa, deve tenere conto dell'avanzamento progettuale, al fine di garantire una adeguata verifica delle effettive ricadute sul settore aeronautico nazionale della partecipazione al suddetto programma. Il programma EFA è stato successivamente rifinanziato da diversi provvedimenti.

Il programma è frutto della cooperazione tra Italia, Germania, Regno Unito e Spagna, avviata in base al Memorandum of Understanding generale sottoscritto nel 1986. In servizio in Italia dal 2004, equipaggia nel nostro Paese il 4°, 36° e 37° Stormo dell’Aeronautica Militare. Oltre ai quattro paesi partner che ne hanno ordinati fino ad oggi 472 esemplari, i clienti internazionali comprendono Arabia Saudita (72 aerei), Austria (15), Oman (12), Kuwait (28) e Qatar (24), per un totale di 623 esemplari venduti.

 

2.   Programma di sviluppo di unità navali della classe FREMM di cui all’articolo articolo 1, comma 95, della legge n. 266 del 2005 (finanziaria 2006), come rifinanziata dal sopra richiamato comma 140 della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio per il 2017).

 

Il comma 95 dell’articolo 1 della legge n. 266 del 2005 ha autorizzato contributi quindicennali, ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, di 30 milioni di euro a decorrere dal 2006, di 30 milioni di euro a decorrere dal 2007 e di ulteriori 75 milioni di euro a decorrere dal 2008 per consentire la prosecuzione del programma di sviluppo e di acquisizione delle unità navali della classe FREMM (fregata europea multimissione) e delle relative dotazioni operative, nonché per l'avvio di programmi dichiarati di massima urgenza.

Il Programma FREMM è il più vasto progetto di cooperazione navale in ambito europeo, avviato nel 2002 da Italia e Francia. Esso trae origine dalla dichiarazione congiunta siglata a Parigi il 25 ottobre 2004 dai ministri della difesa italiano e francese, che ha riconosciuto l’esigenza di procedere al rinnovamento delle rispettive flotte, nell’ottica di una diffusa e consolidata convergenza degli obiettivi militari, tecnici, finanziari e temporali perseguiti in tale contesto dalle due marine.

Il programma prevede la realizzazione di 21 fregate di nuova generazione (10 per l’Italia e 11 per la Francia) in due versioni, basate su una piattaforma comune, ma dotate di configurazioni specifiche in base alle funzioni cui sono destinate.

Le somme destinate al programma FREMM sono allocate nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, capitolo 7485.

Secondo quanto riportato nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2018-2020, presentato alle Camere lo scorso 15 ottobre, “il profilo finanziario generale è stato rimodulato ad invarianza di saldi per esigenze d’impegnabilità contrattuale”. Il fabbisogno complessivo del programma stimato nel DPP 2018-2020 è pari a 5.992,3 M€.

 

Nello specifico, la rimodulazione in senso “orizzontale”, ovvero tra esercizi finanziari diversi (dal triennio 2019/ 2021 al triennio 2025/2027), degli stanziamenti relativi ai richiamati programmi è complessivamente pari a 78 milioni di euro nel 2019 (- 38 milioni per i programmi di cui alla legge n. 266 del 1997 e – 40 milioni di euro per i programmi di cui alla legge n. 266 del 2005),   per 95 milioni di euro nel 2020 (- 90 milioni per i programmi di cui alla legge n. 266 del 1997 e – 5 milioni di euro per i programmi di cui alla legge n. 266 del 2005) e per 40 milioni di euro nel 2021 (- 40 milioni per i programmi di cui alla legge n. 266 del 1997 e – 5 milioni di euro per i programmi di cui alla legge n. 266 del 2005).


 

Articolo 1, commi 799-801
(Terra dei fuochi e bonifiche dei siti inquinati)

 


799.  All'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il terzo periodo è soppresso. All'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il comma 9 è abrogato.

800.  Il fondo di cui all'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 20.227.042 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024. Dette somme sono finalizzate alla realizzazione degli interventi ambientali individuati dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, nonché al finanziamento di un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti oggetto di bonifica ai sensi degli articoli 250 e 252, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei siti per i quali non sia stato avviato il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione ai sensi dell'articolo 244 del medesimo decreto legislativo, nonché, in ogni caso, per interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica di siti contaminati. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti di cui al periodo precedente. All'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: « interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica » sono inserite le seguenti: « dei siti contaminati » e le parole: « dei siti di interesse nazionale » sono soppresse.

801.  Il fondo di cui al comma 800 è ulteriormente incrementato nell'anno 2019 con le risorse disponibili, iscritte nell'esercizio finanziario 2018 nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, che sono impegnate per il versamento all'entrata del bilancio dello Stato e la successiva riassegnazione al fondo. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.


 

 

I commi da 799 a 801 sopprimono l'autorizzazione di spesa recante l’onere per l'affitto del termovalorizzatore di Acerra, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per quindici anni e destinano le relative risorse (per un importo di 20,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024) all’incremento del “Fondo bonifiche” istituito dall’art. 1, comma 476, della legge di stabilità per il 2016. Tali somme aggiuntive sono finalizzate alla realizzazione di interventi ambientali nel territorio della regione Campania, nonché al finanziamento di un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale adottato dal Ministero dell’ambiente. La dotazione del fondo è ulteriormente incrementata con le risorse disponibili iscritte nell’esercizio finanziario 2018 nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente in relazione al citato canone di affitto.

 

Termovalorizzatore di Acerra (comma 799)

Il comma 799 sopprime l'autorizzazione di spesa recante l'onere per l'affitto del termovalorizzatore di Acerra, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per quindici anni.

Sopprime inoltre la norma che finalizzava le risorse, già destinate al pagamento del canone di affitto, alla Regione Campania quale contributo dello Stato per l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra.

Quanto alla prima soppressione, relativa all'art. 7, comma 6, terzo periodo, del D.L. n. 195 del 2009, si ricorda che tale ultimo decreto-legge ha disposto all'art. 7 il trasferimento di proprietà dell’impianto di termovalorizzazione alla Regione Campania. Il valore del trasferimento veniva determinato in 335 milioni di euro.

La norma disponeva che, nelle more del trasferimento di proprietà del termovalorizzatore di Acerra, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile mantenesse la piena disponibilità, utilizzazione e godimento dell'impianto e fosse autorizzata a stipulare un contratto per l'affitto dell'impianto stesso. Il comma 6 del medesimo articolo recava quindi una quantificazione dell'onere pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2010 e rinviava all'articolo 18 del medesimo decreto-legge per la definizione della copertura. Veniva stabilito, al comma 6, un canone di euro 2.500.000 mensili, stabilendo che il contratto di affitto si risolvesse automaticamente per effetto del trasferimento della proprietà.

Il terzo periodo del comma 6 del citato articolo 7 - qui oggetto di soppressione - prevedeva che all'onere derivante dall'attuazione del comma stesso, pari a 30 milioni di euro annui per quindici anni a decorrere dall'anno 2010, si facesse fronte ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge n. 195 del 2009 (norma di copertura finanziaria).

 

Quanto alla seconda soppressione, relativa all'art. 12, comma 9, del D.L. 16/2012, si ricorda che questo disponeva, in considerazione dell'acquisto del termovalorizzatore di Acerra previsto dal comma 8 della norma medesima, che le risorse già finalizzate al pagamento del canone di affitto - di cui all'articolo 7, comma 6, dello stesso decreto-legge - fossero destinate alla Regione Campania quale contributo dello Stato. Si rammenta che il comma 8 dell’articolo 12 del D.L. n. 16/2012 autorizzava la regione Campania ad utilizzare le risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 relative al Programma attuativo regionale, per l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra e si prevedeva che le risorse necessarie, pari a 355.550.240,84 euro, fossero trasferite alla stessa Regione.

Si ricorda che sulla vicenda del termovalorizzatore di Acerra si è pronunciata la Corte costituzionale, con la sentenza n. 258/2014, anche in ordine al conflitto di attribuzione tra enti, sollevato dalla Regione Campania nei confronti dello Stato, a seguito dell'adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 febbraio 2012 mediante il quale è stato deliberato il trasferimento alla Regione Campania dell'impianto di Acerra; la pronuncia ha respinto per manifesta inammissibilità il rilievo di incostituzionalità sollevato dal Tar Lazio nel giudizio di impugnazione del DPCM citato, rigettando la tesi che, per le norme in questione, potesse parlarsi di “legge provvedimento".

Della rinuncia al ricorso giurisdizionale incardinato dinanzi al TAR Lazio contro l’intervenuto trasferimento del termovalorizzatore dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri alla Regione Campania si dà menzione nella Delibera n. 550 del 04/09/2018 della Giunta regionale della Campania, ove si approva anche lo schema di contratto di subentro al contratto ancora risultante tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il soggetto gestore dell'impianto (A2A) per quanto attiene alla gestione del termovalorizzatore di Acerra.

“Fondo bonifiche” istituito dalla legge di stabilità 2016 (commi 800 e 801)

Il comma 800 interviene sulla dotazione e la destinazione delle risorse del Fondo per interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica, per la maggior tutela dell'ambiente e della salute pubblica, dei siti di interesse nazionale (SIN), istituito dall’art. 1, comma 476, della L. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016).

L'incremento disposto dal primo periodo del comma in esame è pari a 20.227.042 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024.

 

Il comma 476, come modificato dall'art. 1, comma 245, L. n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018), ha previsto, al fine di contribuire all'attuazione dei necessari interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica, per garantire la maggior tutela dell'ambiente e della salute pubblica, dei siti di interesse nazionale, l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, di cui 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 destinati agli interventi di bonifica del sito di interesse nazionale Valle del Sacco e i restanti 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e 10 milioni di euro per l'anno 2018 da destinare con priorità ai siti di interesse nazionale per i quali è necessario provvedere con urgenza al corretto adempimento di obblighi europei.

 

Tali importi aggiuntivi sono finalizzati, in base a quanto disposto dal secondo periodo del comma 800:

§  alla realizzazione degli interventi ambientali individuati dal Comitato interministeriale per gli interventi di prevenzione del danno ambientale e dell'illecito ambientale ed il monitoraggio del territorio della regione Campania;

L’articolo 2 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, come convertito, ha istituito presso il Ministero dell'ambiente un Comitato interministeriale di indirizzo per l'individuazione o il potenziamento di azioni e interventi di prevenzione del danno ambientale e dell'illecito ambientale, monitoraggio, anche di radiazioni nucleari, tutela e bonifica nei terreni, nelle acque di falda e nei pozzi della regione Campania.

Alla costituzione del Comitato si è provveduto con D.P.C.M. 6 febbraio 2014 e, successivamente, con il D.P.C.M. 18 settembre 2014.

§  nonché al finanziamento di un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale che riguarda:

- i siti inquinati “orfani” (vale a dire quei siti per i quali le procedure di bonifica sono in carico alla P.A., in quanto i soggetti responsabili della contaminazione non provvedono alla bonifica o non sono individuabili e non vi provvede nemmeno il proprietario del sito né altri soggetti interessati), siano essi o meno di interesse nazionale;

La norma richiama infatti sia i siti “orfani” di interesse nazionale (per i quali la competenza della bonifica è affidata, ai sensi dell’art. 252, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, al Ministero dell’ambiente) sia quelli di minore rilevanza (per i quali l’art. 250 prevede che gli interventi di bonifica siano realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione).

- i siti inquinati per i quali non è stato avviato il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione;

La norma richiama l’art. 244 del D.Lgs. 152/2006, secondo cui le pubbliche amministrazioni che nell'esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne danno comunicazione alla regione, alla provincia e al comune competenti. Dopodiché la provincia, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere alla bonifica del sito.

- e che è destinato altresì al finanziamento di interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica di siti contaminati.

 

Il terzo periodo del comma 800 prevede che il programma sia adottato dal Ministero dell’ambiente, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

 

In virtù della succitata finalizzazione delle risorse del fondo in questione anche a siti diversi dai SIN, il quarto periodo del comma in esame modifica il comma 476 della legge di stabilità 2016, istitutivo del citato fondo, al fine di eliminare la parte della disposizione che limita il campo di applicazione ai soli SIN e di precisare che gli interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica finanziati dal fondo possono riguardare qualunque sito contaminato.

 

Il comma 801 prevede un ulteriore incremento della dotazione del fondo nell’anno 2019 con le risorse disponibili, iscritte nell’esercizio finanziario 2018 nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente ai sensi del richiamato art. 7, comma 6, del D.L. 195/2009 e relative all’affitto del termovalorizzatore di Acerra, che sono impegnate per il versamento all’entrata del bilancio dello Stato e la successiva riassegnazione al fondo. Si specifica che il comma in parola entra in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

Si segnala che il D.L. 119/2018, all'articolo 26, comma 3, lettera e), prevede quale copertura dello stesso decreto, quanto a 20 milioni di euro per l’anno 2018, le somme di cui all’art. 7, comma 6, del D.L. 195/2009, relative al canone di affitto del termovalorizzatore di Acerra, iscritte nel conto dei residui nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all’erario.



[1]     Degli istituti universitari a ordinamento speciale previsti dal T.U. emanato con R.D. 1592/1933 restano ancora come tali, per quanto riguarda “l’Alta formazione”, la Scuola normale superiore di Pisa, nonché l’Università per stranieri di Perugia (già Regia Università per stranieri di Perugia: art. 258, R.D. 1592/1933; con riferimento alla denominazione di Istituto superiore statale ad ordinamento speciale dell’Università per stranieri di Perugia, si veda anche l’art. 1 della L. 204/1992).

      Successivamente, sono stati istituiti la Scuola internazionale superiore di studi avanzati (S.I.S.S.A.) di Trieste (D.P.R. 102/1978), la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento “S. Anna” di Pisa (L. 41/1987), l’Università per stranieri di Siena (L. 204/1992, quale trasformazione della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena riconosciuta con L. 359/1976).

      In seguito, in attuazione di quanto previsto dall’art. 2 del DPR 25/1998, sono stati istituiti, nell’ambito della programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006 (di cui al DM 5 agosto 2004):

§  Istituto universitario di studi superiori (I.U.S.S.) di Pavia (D.M. 8 luglio 2005);

§  Scuola IMT (Istituzioni, Mercati, Tecnologie) alti studi di Lucca (D.M. 18 novembre 2005);

§  Istituto italiano di scienze umane di Firenze (D.M. 18 novembre 2005).

Da ultimo, si ricorda l’istituzione dell’Università per stranieri “Dante Alighieri” non statale legalmente riconosciuta, con sede a Reggio Calabria, quale istituto di istruzione universitaria con ordinamento speciale (D.M. 17 ottobre 2007, n. 504).

[2]     L’autorizzazione al MIUR a nominare in ruolo per l'a.s. 2018/2019, su posti vacanti e disponibili, 46 unità di personale educativo è stata conferita con DPR  10 agosto 2018.  

[3]     Vale a dire le istanze associative o rappresentative attraverso cui le pubbliche amministrazioni esercitano il potere di indirizzo nei confronti dell'ARAN (ex art. 41, c. 1, del D.Lgs. 165/2001).

[4]     L’art. 16, c. 1, del D.Lgs. 151/2001, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, vieta di adibire al lavoro le donne in gravidanza in determinati periodi, ossia durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, durante i tre mesi dopo il parto (oppure, a determinate condizioni,  a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto) e durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta.

[5]     Art. 381  - Strutture, contrassegno e segnaletica per la mobilità delle persone invalide 1. Ai fini di cui all'art. 188, comma 1, del codice, gli enti proprietari della strada devono allestire e mantenere funzionali ed efficienti tutte le strutture per consentire ed agevolare la mobilità delle persone invalide.2. Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta, il comune rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L'autorizzazione è resa nota mediante l'apposito contrassegno invalidi denominato: "contrassegno di parcheggio per disabili" conforme al modello previsto dalla raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998 di cui alla figura V.4. Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale. In caso di utilizzazione, lo stesso deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per i controlli. L'indicazione delle strutture di cui al comma 1 deve essere resa nota mediante il segnale di: "simbolo di accessibilità" di cui alla figura V.5.  3. Per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 2, l'interessato deve presentare domanda al sindaco del comune di residenza, nella quale, oltre a dichiarare sotto la propria responsabilità i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, deve presentare la certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta. L'autorizzazione ha validità 5 anni. Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.4. Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, l'autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalità di cui al comma 3. In tal caso, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità. Trascorso tale periodo è consentita l'emissione di un nuovo contrassegno a tempo determinato, previa ulteriore certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza che attesti che le condizioni della persona invalida danno diritto all'ulteriore rilascio.  5. Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il comune può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del "contrassegno di parcheggio per disabili" del soggetto autorizzato ad usufruirne (fig. II.79/a). Tale agevolazione, se l'interessato non ha disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile, nonché fruibile, può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del "contrassegno di parcheggio per disabili". Il comune inoltre stabilisce, anche nell'ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, un numero di posti destinati alla sosta gratuita degli invalidi muniti di contrassegno superiore al limite minimo previsto dall'articolo 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e può prevedere, altresì, la gratuità della sosta per gli invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.6. Gli schemi delle strutture e le modalità di segnalamento delle stesse, nonché le modalità di apposizione della segnaletica necessaria e quant'altro utile alla realizzazione delle opere indicate nel comma 1, sono determinati con apposito disciplinare tecnico, approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro della salute.

[6]     Nonché l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità.

[7]     A partire dalla ripartizione triennale 1992-94, lo strumento adottato non è più il decreto del Presidente della Repubblica, ma un Decreto del Ministro degli affari esteri, come previsto dalla legge 12 gennaio 1991, n. 13 Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica.

[8]     Per un approfondimento sulle risorse confluite nel Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese e per i decreti di riparto si rinvia al seguente tema del Servizio studi.

[9]     Il contratti di programma 2016-2020 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas S.p.a. e il contratto di programma 2017-2021 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e R.F.I. S.p.a. sono stati recepiti con le delibere CIPE 7 agosto 2017, nn.65 e 66.

[10]   Si tratta delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

[11]   Data di entrata in vigore del D.L. n. 91/2017.

[12]   I criteri e le modalità di attribuzione e utilizzo della Carta, nonché l’importo da assegnare, pari a € 500, erano stati disciplinati con DPCM 15 settembre 2016, n. 187.

[13]   I criteri e le modalità di attribuzione e utilizzo della Carta, nonché l’importo da assegnare, erano stati disciplinati con DPCM 4 agosto 2017, n. 136, che aveva modificato il DPCM del 2016.

[14]   I criteri e le modalità di utilizzazione della Carta per i giovani che hanno compiuto 18 anni nel 2018  sono dunque stati disciplinati con DPCM 7 dicembre 2018, n. 138, che  ha ulteriormente modificato il DPCM del 2016.

[15]   L’art. 1, co. 329, della L. 205/2017 ha autorizzato la spesa di € 2 mln, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per il sostegno di manifestazioni carnevalesche, prevedendo la conseguente modifica del DM 27 luglio 2017, recante criteri e modalità per il riparto del FUS. E’, dunque, intervenuto il DM 245 del 17 maggio 2018.

[16]   Le disposizioni sopra citate sono state abrogate in parte (art. 1, co. 328) dall'art. 1, co. 331, lett. f), della L. 208/2015 e, per la restante parte, dall’art. 39 della stessa L. 220/2016.

[17]   La disposizione citata è stata abrogata dall’art. 39 della stessa L. 220/2016.

[18]  In seguito, la Decisione n. 445/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 ha istituito l'azione “Capitali europee della cultura” per gli anni dal 2020 al 2033. La Decisione n. 445/2014/UE è stata, poi, modificata dalla Decisione n. 2017/1545/UE del 13 settembre 2017. In base al calendario allegato, l’Italia – dopo il 2019 - potrà partecipare nuovamente alla selezione nel 2033.

[19]   In base all’art. 3 del d.lgs. 242/1999 – come, da ultimo, modificato dalla L. 8/2018 – sono organi del CONI: il consiglio nazionale; la giunta nazionale; il presidente; il segretario generale; il collegio dei revisori dei conti.

In particolare, il consiglio nazionale è composto da: il presidente del CONI, che lo presiede; i presidenti delle federazioni sportive nazionali; i membri italiani del CIO; atleti e tecnici sportivi in rappresentanza delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate; tre membri in rappresentanza dei presidenti delle strutture territoriali di livello regionale e tre membri in rappresentanza delle strutture territoriali di livello provinciale del CONI; cinque membri in rappresentanza degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI; tre membri in rappresentanza delle discipline sportive associate; un membro in rappresentanza delle associazioni benemerite riconosciute dal CONI.

La giunta nazionale è composta da: il presidente del CONI, che la presiede; i membri italiani del CIO; dieci rappresentanti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate; un rappresentante nazionale degli enti di promozione sportiva; due rappresentanti delle strutture territoriali del CONI.

Il presidente è eletto dal consiglio nazionale tra tesserati o ex tesserati alle federazioni sportive nazionali o alle discipline sportive associate per almeno quattro anni in possesso di uno dei seguenti requisiti: aver ricoperto la carica di Presidente o vice presidente di una federazione sportiva nazionale o di una disciplina sportiva associata o di membro della giunta nazionale del CONI o di una struttura territoriale del CONI; essere stato atleta chiamato a far parte di rappresentative nazionali; essere stato dirigente insignito dal CONI delle onorificenze del Collare o della Stella d'oro al merito sportivo.

[20]   Si tratta della quota del 10% delle risorse economiche e finanziarie derivanti da tutti i contratti stipulati per la commercializzazione dei diritti che l’organizzatore delle competizioni facenti capo alla Lega Nazionale professionisti Serie A deve destinare esclusivamente per lo sviluppo dei settori giovanili delle società, per la formazione e l’utilizzo di calciatori convocabili per le nazionali giovanili italiane maschili e femminili, per il sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi e per lo sviluppo dei centri federali territoriali e delle attività giovanili della Federazione italiana giuoco calcio (FIGC).

I fondi devono essere destinati per l’1% alla stessa FIGC, per il 6% alla Lega Nazionale professionisti serie B, per il 2% alla Lega Pro, per l’1% alla Lega Nazionale dilettanti.

[21]   In particolare, in base al comunicato, le Seconde squadre possono inserire nella distinta di gara 23 calciatori, di cui 19 nati dal 1° gennaio 1996 e da non più di 4, tra cui uno nel ruolo di portiere, nati prima del 1° gennaio 1996, a condizione che questi ultimi non siano inseriti nell’elenco dei 25 calciatori per il Campionato di Serie A e non abbiano disputato più di 50 gare nel Campionato di Serie A. Almeno 16 calciatori inseriti nella distinta di gara dovranno essere stati tesserati in una società di calcio affiliata alla FIGC per almeno sette stagioni sportive. Nel rispetto dei limiti numerici e di età sopra individuati, saranno sempre consentiti i passaggi fra la prima e la seconda squadra, con la precisazione che, nell’ipotesi in cui un calciatore raggiungesse le 5 presenze nel campionato disputato dalla prima squadra, non potrà essere utilizzato nel campionato disputato dalla seconda squadra.

[22]   La Corte costituzionale, al riguardo, ha sottolineato che, attraverso lo strumento dell'intesa, sono adottati non solo i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, ma anche le disposizioni per il passaggio tra il vecchio ed il nuovo regime, "con ciò individuando espressamente, nella medesima sede partecipata, il luogo ove adottare la normativa transitoria, da intendersi quale ordinario strumento teleologicamente diretto a regolamentare i rapporti pendenti in caso di successione delle leggi nel tempo" (sentenza n. 245 del 2013).

[23]   Con Risoluzione n. 34181 del 9 febbraio 2016, avvicinandosi la scadenza del regime transitorio definito dal Documento del 2013 (maggio e luglio 2017), il Ministero dello Sviluppo Economico aveva dato ai Comuni la possibilità di stabilire la durata di un secondo periodo transitorio, che – diversamente dal primo – non incide sulla durata delle concessioni, ma sull'interpretazione e sulla "prima applicazione" dei criteri di selezione nelle gare bandite dal 2017 in poi. Il criterio specifico dell'anzianità di esercizio dell'impresa si conferma, quindi, un criterio di selezione prioritario.

      Il MISE indica, altresì, che la durata dell'ulteriore periodo transitorio deve essere fissata "in relazione alle caratteristiche del mercato e comunque nell'arco dei limiti di ammortamento stabiliti al punto 1 dell'Intesa, ossia 9-12 anni ". Viene, inoltre, specificato che, in tale periodo, il riconoscimento di un punteggio specifico per il concessionario uscente (in misura del 40%) non va limitato ai casi di parità di posizione dopo le procedure di selezione ai fini della definizione della graduatoria, ma va applicato al momento dell'attribuzione del punteggio complessivo ai concorrenti, per formare la graduatoria stessa. Soltanto dopo tale ulteriore fase transitoria, i Comuni potranno "prescindere dalla riserva di attribuzione di un punteggio specifico al soggetto titolare del posteggio".

[24]   Cfr. Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 20 giugno 1996, in cause riunite C-418/93, C-419/93, C-420/93, C-421/93, C-460/93, C-461/93, C-462/93, C-464/93, C-9/94, C-10/94, C-11/94, C-14/94, C-15/94, C-23/94, C-24/94 e C-332/94).

[25]   L’art. 57 TFUE dispone considera come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone.

I servizi comprendono in particolare:

a) attività di carattere industriale;

b) attività di carattere commerciale;

c) attività artigiane;

d) attività delle libere professioni.

Senza pregiudizio delle disposizioni sul diritto di stabilimento, il prestatore può, per l'esecuzione della sua prestazione, esercitare, a titolo temporaneo, la sua attività nello Stato membro ove la prestazione è fornita, alle stesse condizioni imposte da tale Stato ai propri cittadini.

[26]   Cfr. sul punto “La Direttiva Servizi- Guida all’Utente” a cura del Dipartimento politiche europeee della Presidenza del Consiglio dei ministri. Pg. 12.

[27]   I servizi d'interesse economico generale (SIEG) designano le attività commerciali che assolvono missioni d'interesse generale e sono soggetti a obblighi di servizio pubblico (servizi pubblici). La Direttiva Servizi lascia impregiudicata la libertà, per gli Stati membri, di definire, in conformità del diritto comunitario, quali essi ritengano essere servizi d’interesse economico generale, in che modo tali servizi debbano essere organizzati e finanziati, in conformità delle regole sugli aiuti concessi dagli Stati, e a quali obblighi specifici essi debbano essere soggetti (art. 1, paragrafo 3 della Direttiva).

[28]   Sono comunque contemplate alcune eccezioni a questo principio. Tali eccezioni sono contenute nell’articolo 5, par. 4 della Direttiva.

[29]   Cfr. sul punto “La Direttiva Servizi- Guida all’Utente” a cura del Dipartimento politiche europeee della Presidenza del Consiglio dei ministri, pag. 13.

[30]   La direttiva pone, in particolare divieto agli Stati membri di subordinare l’accesso ad un’attività di servizi o il suo esercizio sul loro territorio al rispetto dei requisiti seguenti:

§  requisiti discriminatori fondati direttamente o indirettamente sulla cittadinanza o, per quanto riguarda le società, sull’ubicazione della sede legale;

§  il divieto di avere stabilimenti in più di uno Stato membro o di essere iscritti nei registri o ruoli di organismi, ordini o associazioni professionali di diversi Stati membri;

§  restrizioni della libertà, per il prestatore, di scegliere tra essere stabilito a titolo principale o secondario, in particolare l’obbligo per il prestatore, di avere lo stabilimento principale sul loro territorio o restrizioni alla libertà di scegliere tra essere stabilito in forma di rappresentanza, succursale o filiale;

§  condizioni di reciprocità con lo Stato membro nel quale il prestatore ha già uno stabilimento, salvo quelle previste in atti comunitari riguardanti l’energia;

§  l’applicazione caso per caso di una verifica di natura economica che subordina il rilascio dell’autorizzazione alla prova dell’esistenza di un bisogno economico o di una domanda di mercato, o alla valutazione degli effetti economici potenziali o effettivi dell’attività; il divieto non riguarda i requisiti di programmazione dettati da motivi imperativi d’interesse generale;

§  il coinvolgimento diretto o indiretto di operatori concorrenti, anche in seno agli organi consultivi, ai fini del rilascio di autorizzazioni o ai fini dell’adozione di altre decisioni delle autorità competenti, ad eccezione degli organismi o ordini e delle associazioni professionali o di altre organizzazioni che agiscono in qualità di autorità competente; il divieto non riguarda la consultazione di organismi quali le camere di commercio o le parti sociali su questioni diverse dalle singole domande di autorizzazione né la consultazione del grande pubblico;

§  l’obbligo di presentare, individualmente o con altri, una garanzia finanziaria o di sottoscrivere un’assicurazione presso un prestatore o presso un organismo stabilito sul territorio degli Stati membri in questione. Ciò non pregiudica la facoltà, per gli Stati membri, di esigere un'assicurazione o garanzie finanziarie in quanto tali.

[31]   È attualmente all’esame in sede europea una proposta di Direttiva COM(2016)821, che ha l'obiettivo di migliorare la procedura di notifica, prevista nella Direttiva Servizi.

[32]   Gli Stati membri non possono restringere la libera circolazione dei servizi forniti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro, in particolare, imponendo i requisiti seguenti:

a)l’obbligo per il prestatore di essere stabilito sul loro territorio;

b)l’obbligo per il prestatore di ottenere un’autorizzazione dalle autorità competenti, compresa l’iscrizione in un registro o a un ordine professionale sul loro territorio, salvo i casi previsti dalla presente direttiva o da altri strumenti di diritto comunitario;

c) il divieto imposto al prestatore di dotarsi sul loro territorio di una determinata forma o tipo di infrastruttura, inclusi uffici o uno studio, necessaria all’esecuzione delle prestazioni in questione;

d) l’applicazione di un regime contrattuale particolare tra il prestatore e il destinatario che impedisca o limiti la prestazione di servizi a titolo indipendente;

e) l’obbligo per il prestatore di essere in possesso di un documento di identità specifico per l’esercizio di un’attività di servizi rilasciato dalle loro autorità competenti;

f) i requisiti, a eccezione di quelli in materia di salute e di sicurezza sul posto di lavoro, relativi all’uso di attrezzature e di materiali che costituiscono parte integrante della prestazione del servizio;

g) le restrizioni alla libera circolazione dei servizi di cui all’articolo 19 della Direttiva stessa.

[33]   Istituita con il D.Lgs. 150/2015, l’A.N.P.A.L. (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro) ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tra le funzioni svolte, l’Agenzia coordina le politiche del lavoro per le persone in cerca di occupazione e la ricollocazione dei disoccupati; coordina la Rete nazionale dei servizi per il lavoro; è responsabile del sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro; svolge inoltre analisi, monitoraggio e valutazione delle politiche attive e dei servizi per il lavoro.

[34]   Si ricorda che il D.Lgs. 150/2015, nell’istituire l’ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro) con il compito, tra l’altro, di coordinare la Rete nazionale dei servizi per il lavoro, all’art. 4, c. 13 dispone che la stessa Agenzia subentri nella titolarità delle azioni di ANPAL Servizi S.p.A. (già Italia Lavoro S.p.A. e così ridenominata dall’art. 1, c. 595, della L. 232/2016), società rientrante nella predetta rete dei servizi, partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, che opera come ente strumentale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la promozione e la gestione di azioni nel campo delle politiche attive del lavoro, dell'occupazione e dell'inclusione sociale.

[35]   L’art. 4, co. 5, del DPR 119/2009 aveva disposto che, nel caso di utilizzo del personale già addetto ai lavori socialmente utili, impegnato nelle istituzioni scolastiche in compiti di carattere amministrativo e tecnico, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, era accantonato un numero di posti della dotazione organica del profilo di appartenenza, corrispondente al 50% degli stessi soggetti.

[36]   Si ricorda che l’art. 844 c.c. dispone, al primo comma, che “Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi”.

[37]   La procedura selettiva finalizzata a stabilizzare, dal 1° settembre 2018, 305 unità ex LSU titolari di contratti di lavoro attivati dall'U.S.P. di Palermo è stata avviata con D.D. 500 del 5 aprile 2018, rettificato con D.D. 536 del 12 aprile 2018. In base all’art. 2 del D.D. del 5 aprile, poteva partecipare alla procedura selettiva il personale titolare al 1° gennaio 2018 di contratti di lavoro per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratori scolastici.

[38]   http://www.interno.gov.it/sites/default/files/cruscotto_giornaliero_5-11-2018.pdf.

[39]   Il citato articolo ha, attraverso una novella all’articolo 81 del D.L. n. 112/2008, abbassato le soglie di ricavi e di reddito imponibile previsti ai fini dell'assoggettamento all'addizionale sull'imposta sui redditi delle società.

[40]   Tale componente tariffaria della bolletta elettrica, ora, come detto, componente A2ARIM, è in particolare destinata alla copertura dei costi per lo smantellamento delle centrali nucleari dismesse (Latina, Caorso, Trino Vercellese, Garigliano alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare e alle attività connesse e conseguenti, svolte dalla società a totale partecipazione diretta statale Sogin S.p.A. (cfr. articolo 1, comma 1, lett. a) del D.L. n. 25/2003, nonché, per 3,81 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, per alimentare le attività in materia di sicurezza nucleare attribuite all'ISIN dal D.Lgs. n. 137/2017.In base a quanto disposto dalle Leggi Finanziarie 2005 e 2006, una quota degli introiti della componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica è anche destinata all'entrata del bilancio dello Stato.

[41]   Legge 17 agosto 1957, n. 848, “Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite firmato a San Francisco il 26 giugno 1945”.