Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Bilancio
Titolo: Legge di bilancio 2019 - Le modifiche approvate dal Senato della Repubblica
Riferimenti: AC N.1334/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 58/8 - Vol. I
Data: 27/12/2018
Organi della Camera: V Bilancio, Assemblea

LEGGE DI

BILANCIO 2019

 

Le modifiche approvate dal
Senato della Repubblica

A.C. 1334-B

Articolo 1, commi 1-601

 

VOLUME I

27 dicembre 2018

 

 

 

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Dossier n. 78/8 volume I

 

 

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Progetti di legge n. 58/8 volume I

 

 

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ID0006h vol_I.docx

 

 


I N D I C E

TAVOLA DI RAFFRONTO.. 9

Articolo 1, comma 1 (Risultati differenziali del bilancio dello Stato). 35

Articolo 1, commi 2 e 5 (Sterilizzazione clausole di salvaguardia IVA e accise)  38

Articolo 1 comma 3 (Aliquota IVA dispositivi medici). 41

Articolo 1, comma 4 (IVA agevolata prodotti di panetteria). 42

Articolo 1, commi 7-8 (Interessi passivi imprese immobiliari). 43

Articolo 1, commi 9-11 (Estensione del regime forfetario). 45

Articolo 1, commi 17-22 (Imposta sostitutiva per imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni). 50

Articolo 1, commi 35-50 (Imposta sui servizi digitali). 54

Articolo 1, commi 51 e 52 (Abrogazione riduzione Ires enti non a scopo di lucro e Iacp)  59

Articolo 1, commi 53 e 54 (Dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria)  60

Articolo 1, comma 55 (Credito d’imposta adeguamento tecnologico per invio telematico corrispettivi). 63

Articolo 1, comma 56 (Esonero obbligo di fatturazione nei contratti di sponsorizzazione)  65

Articolo 1, comma 69 (Proroga di termini in materia bancaria e creditizia). 67

Articolo 1, commi 73-77 (Credito di imposta per le imprese che acquistano prodotti riciclati o imballaggi compostabili o riciclati). 68

Articolo 1, commi 91-94 (Contributi dello Stato a società partecipate). 71

Articolo 1, commi 95-98 e 105 (Fondo investimenti Amministrazioni centrali)  73

Articolo 1, comma 97 (Risorse del contratto di programma ANAS per interventi sugli svincoli delle tangenziali dei capoluoghi di provincia). 77

Articolo 1, comma 99 (Spazi finanziari per il sisma 2016). 78

Articolo 1, comma 100 (Proroga dei termini di ultimazione dei programmi di riqualificazione urbana). 79

Articolo 1, comma 101 (Contributo alla RAI). 83

Articolo 1, comma 103 (Accesso alle zone a traffico limitato delle auto elettriche o ibride)  84

Articolo 1, comma 104 (Finanziamento autostrade ciclabili). 85

Articolo 1, commi 107-114 (Contributo per i piccoli investimenti dei comuni)  86

Articolo 1, comma 115 (Riduzione del Fondo investimenti ). 90

Articolo 1, commi 116-121 (Cessione di una quota di partecipazione in Invitalia SGR e in fondi da essa gestiti). 91

Articolo 1, commi 122-123 e 126 (Fondo investimenti Enti Territoriali). 96

Articolo 1, comma 124 (Personale utilizzato a tempo parziale da enti locali diversi da quelli di appartenenza). 99

Articolo 1, comma 125 (Finanziamento per eventi calamitosi in Liguria). 101

Articolo 1, comma 127 (Riqualificazione di aree industriali dismesse). 102

Articolo 1, comma 128 (Elettrificazione della linea ferroviaria Biella – Novara)  103

Articolo 1, comma 129 (Restauro della sede della “Società Dante Alighieri”)  104

Articolo 1, comma 133 (Continuità territoriale con riferimento all’aeroporto di Crotone)  105

Articolo 1, commi 134-148 (Risorse per la messa in sicurezza del territorio)  107

Articolo 1, commi 149-152 (Risorse per il personale civile del Ministero dell'interno)  117

Articolo 1, commi 153-155 (Interventi settore idrico). 119

Articolo 1, commi 156-161 (Erogazioni liberali per interventi su edifici e terreni pubblici)  128

Articolo 1, commi 162-170 (Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici)  130

Articolo 1, commi 171-175 (Fondo per la progettazione). 136

Articolo 1, commi 176-178 (Acceleratore degli investimenti regionali). 143

Articolo1, commi 184-199 (Definizione agevolata debiti tributari contribuenti in difficoltà economica). 145

Articolo 1, comma 201 (Potenziamento del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy)  151

Articolo 1, comma 202 (Strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa)  154


 

Articolo 1, comma 203 (Fondo per contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell’Importante Progetto di Interesse Comune Europeo (IPCEI) sulla microelettronica)  157

Articolo 1, commi 206-209 e 219 (Investimenti in capitale di rischio). 158

Articolo 1, commi 210-218 e 220 (Fondi di Venture capital). 160

Articolo 1, comma 221 (Confidi). 164

Articolo 1, comma 229 (Inclusione di ulteriori beni nella disciplina dell’iperammortamento)  166

Articolo 1, commi 232-233 (Riqualificazione energetica degli edifici della P.A.)  168

Articolo 1 comma 237 (Consulenza in materia di investimenti). 171

Articolo 1, comma 239 (Modifiche alla disciplina degli esperti indipendenti per la valutazione di beni non negoziati in mercati regolamentati in cui è investito il patrimonio degli OICR)  172

Articolo 1, comma 246 (Concessioni demaniali marittime). 175

Articolo 1, commi 248-250 (Rifinanziamento trattamenti di integrazione salariale straordinaria gruppo ILVA). 178

Articolo 1, commi 251-253 (Trattamenti di mobilità di deroga). 180

Articolo 1, comma 254 (Stanziamento risorse per le aree di crisi complessa della regione Lazio)  182

Articolo 1, commi 255-257 (Fondo per il reddito di cittadinanza e Fondo per la revisione del sistema pensionistico). 183

Articolo 1, comma 260 (Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici)  188

Articolo 1, commi 261-268 (Riduzioni transitorie della misura dei trattamenti pensionistici di importo elevato). 192

Articolo 1, comma 269 (Previdenza complementare dei dipendenti statali). 198

Articolo 1, commi 270-272 (Personale province e città metropolitane in materia di politiche attive del lavoro). 199

Articolo 1, commi 273 e 274 (Imposta sostitutiva sui redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno). 201

Articolo 1, comma 275 (Fondo per i poli universitari tecnico-scientifici nel Mezzogiorno)  204

Articolo1, comma 276 (Contratti a tempo determinato nei territori colpiti dal sisma del 2016)  205


 

Articolo 1, commi 283 e 284 (Indennizzo per la cessazione di attività commerciale)  206

Articolo 1, comma 289 (Contributo annuo del MAECI al Comitato atlantico)  208

Articolo 1, commi 291-295 (Incentivi giovani conducenti del settore autotrasporto)  209

Articolo 1, comma 296 (Dispositivi antiabbandono). 211

Articolo 1, comma 297 (Compensazioni per i maggiori oneri del trasporto merci ferroviario)  213

Articolo 1, commi 298 e 299 (Assunzioni nella pubblica amministrazione). 215

Articolo 1, comma 300 (Concorsi pubblici unici). 217

Articolo 1, commi 301 e 302 (Limiti di spesa per assunzioni nella PA). . 219

Articolo 1, commi 303 e 304 (Assunzioni presso il Ministero dello sviluppo economico)  221

Articolo 1, commi 305e 306 (Assunzioni di personale per arsenali e stabilimenti militari)  223

Articolo 1, commi 307-311 (Assunzione di personale amministrativo presso il Ministero della giustizia). 225

Articolo 1, comma 312 (Assunzioni sisma Umbria). 229

Articolo 1, comma 313 (Assunzioni Ministero Interno). 230

Articolo 1, commi 314 e 315 (Assunzioni di perdonale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale). 232

Articolo 1, comma 316 (Assunzione d’impiegati a contratto presso gli uffici della rete diplomatico-consolare). 233

Articolo 1, comma 317 (Assunzioni presso il Ministero dell’ambiente). 235

Articolo 1, commi 318 e 319 (Assunzioni e ampliamento di organici presso l’Avvocatura dello Stato)  239

Articolo 1, commi 323 - 325 (Disposizioni in materia di personale delle Agenzie fiscali)  241

Articolo 1, commi 326–328 (Contributo in favore di Agenzia delle entrate-Riscossione)  243

Articolo 1, comma 329 (Comando di personale presso il Ministero della Salute)  244

Articolo 1, comma 333 (Adeguamento delle retribuzioni del personale a contratto degli uffici della rete diplomatico-consolare). 245

Articolo 1, comma 334 (Trattamento economico del personale del MAECI in servizio all’estero)  246

Articolo 1, comma 337 (Compiti della società Cassa depositi e prestiti per la cooperazione allo sviluppo). 248

Articolo 1, comma 338 (Assunzioni nel Mibac). 251

Articolo 1, comma 340 (Risorse per le istituzioni culturali). 252

Articolo 1, comma 341 (Risorse per l’Istituto per la storia del Risorgimento italiano)  253

Articolo 1, comma 343 (Rapporti di lavoro a tempo determinato in istituti e luoghi della cultura)  254

Articolo 1, comma 344 (Obbligo di comunicazione). 256

Articolo 1, comma 345 (Dotazione organica del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca). 257

Articolo 1, commi 350-353 (Revisione degli assetti organizzativi periferici del Ministero dell'economia e delle finanze). 258

Articolo 1, comma 354 (Consultazione delle fatture elettroniche). 260

Articolo1, commi 355-359 (Assunzioni nel Ministero della salute). 261

Articolo 1, commi 360-367 (Disposizioni in materia di procedure concorsuali nelle pubbliche amministrazioni). 265

Articolo 1, commi 372-374 (Assunzioni presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)  267

Articolo 1, commi 375-376 (Dirigenza sanitaria del Ministero della salute e dell'AIFA)  269

Articolo 1, commi 394 397 (Personale Capitanerie di porto). 270

Articolo 1, comma 398 (Armonizzazione trattamento assicurativo personale volontario Vigili del fuoco). 272

Articolo 1, comma 399 (Divieto assunzioni personale). 273

Articolo 1, comma 401 (Assunzioni presso le università). 274

Articolo 1, comma 403 (Deroga alla disciplina delle assunzioni a tempo determinato per le Università private). 276

Articolo 1, commi 405 e 406 (Interventi per l’Accademia Nazionale dei Lincei)  278

Articolo 1, commi 409 e 413 (Scuola superiore meridionale). 280

Articolo 1, comma 414 (Scuola di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute)  282

Articolo 1, comma 415 (Assunzioni di personale educativo). 283

Articolo 1, comma 416 (Risorse per la Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice)  284

Articolo 1, commi da 422-433 (Dismissioni immobiliari). 285

Articolo 1, comma 442 (Risorse aggiuntive per il comparto sicurezza e difesa)  289

Articolo 1, comma 443 (Trattamento economico accessorio per il personale dipendente DIA)  292

Articolo 1, commi 446-449 (Assunzione a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili o impegnati in attività di pubblica utilità). 293

Articolo 1, comma 455 (Dotazione del Fondo persone con disabilità grave). 294

Articolo 1, commi 456-458 (Istituzione del Fondo inclusione delle persone sorde e con ipoacusia). 295

Articolo 1, commi 460-464 (Istituzione del Fondo per la prevenzione della dipendenza da stupefacenti). 296

Articolo 1, commi 465-469 (Riparto delle risorse destinate agli Istituti tecnici superiori)  297

Articolo 1, commi 478-480 (Misure di contrasto alla povertà educativa). 301

Articolo 1, comma 481 (Fondo nazionale servizio civile). 303

Articolo 1, commi 483-484 (Incremento del Fondo caregiver familiare). 304

Articolo 1, commi 489-491 (Istituzione del Fondo per l'accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità). 305

Articolo 1, comma 492 (Incremento del Fondo per le vittime di violenza domestica)  307

Articolo 1, commi da 493-507 (Fondo Indennizzo Risparmiatori - FIR). . 309

Articolo 1, comma 508 (Regolamento diretto di transazioni in cambi e titoli di imprese italiane operanti su mercati internazionali). 312

Articolo 1, comma 513 (Sistema AGENAS di analisi e monitoraggio delle performance delle aziende sanitarie). 314

Articolo 1, commi 514-516 (Fabbisogno sanitario nazionale standard 2019 -2021)  315

Articolo 1, comma 524 (Qualificazione degli IRCCS come organismi di ricerca)  321

Articolo 1, commi 526-532 (Trasferimenti al FSN da parte dell’INAIL per la trasmissione in via telematica dei certificati medici di infortunio e malattia professionale). 322

Articolo 1, comma 533 (Retribuzioni per i disabili). 324

Articolo 1, comma 534 (Infortuni domestici). 326

Articolo1, commi 537-542 (Iscrizione agli albi professionali di taluni professionisti in ambito sanitario ed equipollenza dei diplomi universitari di educatore professionale socio-sanitario)  327

Articolo 1, comma 557 (Eventuale superamento dei limiti di spesa per i dispositivi medici)  331

Articolo 1, comma 558 (Sistemi e registri di sorveglianza sanitaria e dispositivi medici impiantabili). 332

Articolo 1, comma 560 (Fondazione per la ricerca sul pancreas). 333

Articolo 1, comma 565 (Assunzioni Enti parco). 334

Articolo 1, commi 569 e 571 (Misure di prevenzione del disturbo da gioco d’azzardo)  336

Articolo 1, comma 570 (Commissario per la casa da gioco di Campione d’Italia)  338

Articolo 1, commi 574-584 (Disposizioni in materia di limiti per la spesa farmaceutica)  340

Articolo 1, comma 585 (Anagrafe nazionale vaccini ed anagrafi regionali vaccini)  342

Articolo 1, comma 589 (Partecipazione dell’Italia a iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale). 343

Articolo 1, comma 590 (Dotazione del fondo per la promozione dell’Italia). 345

Articolo 1, comma 601 (Modifiche alla misura “Resto al Sud”). 346

 

 


TAVOLA DI RAFFRONTO[1]

Oggetto

A.C. 1334

Art.

A.C. 1334 A-R

Art. 1, co.

A.S. 981
Art. 1, co.

Maxi-emendamento

Governo
1.9000

(al Senato)

A.C. 1334-B
Art. 1, co.

Risultati differenziali del bilancio dello Stato

1

1

1

1

1

Sterilizzazione clausole salvaguardia IVA e accise

2

2-3

2-3

2-3

2 e 5

IVA Dispositivi medici

 

 

 

2-bis

3

IVA prodotti panetteria

 

 

 

2-ter

4

Sterilizzazione aumento accise carburanti

3

4

4

4

6

Fiscalità imprese immobiliari

 

 

 

4-bis e 4-ter

7-8

Estensione del “regime forfetario” (Minimi)

4

5-6

5-6

5-6, 6-bis

9-11

Deducibilità ai fini Ires e Irpef dell’Imu sugli immobili strumentali

 

7

7

7

12

Imposta sostitutiva sui compensi derivanti dalla attività di lezioni private e ripetizioni

5

8-11

8-11

8-11

13-16

Imposta sostitutiva per imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni

6

12-17

12-17

12-17

17-22

Disciplina del riporto delle perdite per i soggetti Irpef

7

18-21

18-21

18-21

23-26

Detrazioni fiscali in materia di mantenimento dei cani guida per i non vedenti

 

22

22

22

27

Tassazione agevolata del reddito corrispondente agli utili reinvestiti per l’acquisizione di beni materiali strumentali e per l’incremento dell’occupazione

8

23-29

23-29

23-29

28-34

Imposta servizi digitali

 

 

 

29-bis – 29- septiesdecies

35-50

Abrogazione riduzione Ires enti non a scopo di lucro e Iacp

 

 

 

29-octiesdecies-noviesdecies

51-52

Dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria

 

 

 

29-vicies – 29-viciesemel

53-54

Credito d’imposta adeguamento tecnologico per invio telematico corrispettivi

 

 

 

29-vicies bis

55

Esonero obbligo di fatturazione nei contratti di sponsorizzazione

 

 

 

29-vicies ter

56

Accise in materia di autotrasporto

 

30-31

30-31

30-31

57-58

Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale

9

32

32

32

59

Proroga e rimodulazione della disciplina di maggiorazione dell’ammortamento (iper ammortamento)

10

33-38

33-38

33-38

60-65

Estromissione agevolata immobili strumentali

 

39

39

39

66

Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili

11

40

40

40

67

Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di sistemazione a verde

12

41

41

41

68

Società cooperative

 

 

 

41-bis

69

Modifiche alla disciplina del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo

13

42-44

42-44

42-44

70-72

Riciclaggio delle plastiche miste

 

 

 

44-bis - sexies

73-77

Modifiche alla disciplina del credito d’imposta formazione 4.0

 

45-48

45-48

45-48

78-81

Disposizioni in materia di enti di natura non commerciale e contributo all’ANMIL

 

49-54

49-54

49-54

82-87

Proroga della convenzione con Radio radicale

 

55-bis

55

55

88

Canone RAI

14

56-57

56-57

56-57

89-90

Contibuti dello Stato a società partecipate dallo Stato

 

 

 

57-bis-quinquies

91-94

Fondo investimenti Amministrazioni centrali

15, co, 1-3, 4-5

58-60 e-62-63

58-60 e-62-63

58-60, 62-63

95-96, 98, 105-106

Contratto di programma ANAS 2016-2020

 

 

 

59-bis

97

Destinazione spazi finanziari zone sisma

 

 

 

60-bis

99

PRiU

 

 

 

60-ter

100

RAI

 

 

 

60-quater

101

Sperimentazione nelle città della circolazione su strada di veicoli di mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica

 

61

61

61

102

Ingresso ZTL per autoelettriche o ibride

 

 

 

61-bis

103

Stanziamento per autostrade ciclabili

 

 

 

61-ter

104

Contributi ai comuni messa in sicurezza scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio culturale

 

 

 

63-bis – 63-novies

107-114

Riduzione autorizzazione di spesa Fondo investimenti

 

 

 

63-decies

115

Venture capital

 

 

 

63-undecies – 63-sedecies

116-121

Fondo investimenti Enti territoriali

16, co. 1-3

64-66

64-66

64-66

122-123, 126

Utilizzo personale enti locali

 

 

 

65-bis

124

Stanziamento meteo regione Liguria

 

 

 

65-ter

125

Aree industriali dismesse

 

 

 

66-bis

127

Stazioni appaltanti

16, co. 4

67

67

 

soppresso

Elettrificazione linea ferroviaria Biella Novara

 

 

 

67-bis

128

Società Dante Alighieri

 

 

 

67-ter

129

Limite acquisti di beni e servizi con Mercato Elettronico della PA (MEPA)

 

68

68

68

130

Aeroporto di Reggio Calabria

 

69-70

69-70

69-70

131-132

Aeroporto di Crotone

 

 

 

70-bis

133

Contributi per investimenti di messa in sicurezza edifici e territorio

 

71-75

71-75

71-75

134-138

Contributi per investimenti di messa in sicurezza edifici e territorio dei comuni

 

76-85

76-85

76-85

139-148

Personale dell’amministrazione civile dell’Interno

 

 

 

85-bis - 85-quinquies

149-152

Piano nazionale d’interventi nel settore idrico

 

 

 

85-sexies – 85-octies

153-155

Credito d’imposta erogazioni liberali per interventi su edifici e terreni pubblici

 

 

 

85-novies – 85-quaterdecies

156-161

Centrale per la progettazione delle opere pubbliche

17

86-93

86-93

86-93

162-165, 167-170

Assegnazione personale province

 

 

 

89-bis

166

Fondo per la progettazione     

 

 

 

93-bis - 93-sexies

171-175

Acceleratore degli investimenti regionali

 

94-96

94-96

94-96

176-178

InvestItalia

18

97-101

97-101 e 188

97-101

179-183

Debiti per mancato versamento tributi

 

 

 

101-bis - 101-septiesdecies

184-199

Nuova Sabatini

19, Co. 1

102

102

102

200

Potenziamento del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy

19, Co. 2

103

103

103

201

Strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa

19, Co 3

104

104

104

202

Fondo per contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell’Importante Progetto di Interesse Comune Europeo (IPCEI) sulla microelettronica

19, Co. 4

105

105

105

203

Aree di crisi industriale - Fondo per la crescita sostenibile

19, Co. 5-6

106-107

106-107

106-107

204-205

Investimenti in capitale di rischio

19, Co. 7-15

108-116

108-116

108-116

206-209, 219

Fondi di Venture Capital

 

 

 

111-bis – 111-decies e 112-bis

210-218, 220

Confidi

 

 

 

112-ter

221

Simest – Fondo Start up

19, Co. 16-19

117-120

117-120

117-120

222-225

Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di Intelligenza Artificiale, Blockchain e Internet of Things

19, co. 20

121

121

121

226

Fondo per difesa cibernetica

 

122

122

122

227

Contributo a fondo perduto - Voucher Manager

19, 21-23

123-125

123-125

123-125

228, 230-231

Cloud computing

 

 

 

123-bis

229

Riqualificazione energetica immobili delle PA

 

 

 

125-bis - 125-ter

232-233

Trasporto intermodale verso vie navigabili interne

 

126-127

126-127

126-127

234-235

Disciplina PIR

 

128

128

soppresso

 

Raccolta capitali PMI e imprese sociali

 

129-131

129-131

129-131

236, 238, 240

Albo unico dei consulenti finanziari

 

 

 

129-bis

237

Organismi di investimento collettivo di risparmio

 

 

 

130-bis

239

Monitoraggio e controllo progetti settore aeronautico

 

132-134

132-134

132-134

241-243

Scuola Europea Industrial Engineering and Management

 

135

135

135

244

Modifiche alla normativa in materia di limiti all’utilizzo del denaro contante

 

136

136

136

245

Concessioni demaniali marittime

 

 

 

136-bis

246

Proroga incentivo occupazione Mezzogiorno

20

137

137

137

247

Estensione trattamento integrazione salariale lavoratori ILVA

 

 

 

137-bis – 137-quater

248-250

Trattamento mobilità in deroga

 

 

 

137-quinquies – 137-septies

251-253

Situazioni occupazionali Regione lazio

 

 

 

137-octies

254

Fondi per l’introduzione del reddito e delle pensioni di cittadinanza e per la revisione del sistema pensionistico

21, co. 1-4-bis

138-142

138-142

138-142

255-259

Trattamenti pensionistici

 

 

 

142-bis – 142-decies

260-268

Previdenza complementare

 

 

 

142-undecies

269

Personale province e città metropolitane

 

 

 

142-duodecies – 142-quaterdecies

270-272

Imposte sui redditi di fonte estera

 

 

 

142-quinquiesdecies

273

Opzione 24-ter TUIR

 

 

 

142-sedecies

274

Fondo poli universitari

 

 

 

142- septiesdecies

275

Contratti lavoratori Sisma

 

 

 

142- octiesdecies

276

Pensionamento anticipato per i dipendenti di aziende editoriali e stampatrici di periodici in crisi

 

143

143

143

277

Disposizioni in materia di congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente

 

144

144

144

278

Lavoratori esposti all’amianto

 

145

145

145

279

Federazione italiana per il superamento dell’handicap Onlus (FISH)

 

146

146

146

280

Sistema duale

22

147

147

147

281

Piani di recupero occupazionale

23

148

148

148

282

Indennizzo per fine attività commerciale

 

 

 

148-bis e 148-ter

283-284

ANPAL

24

149

149

149

285

Fondo politiche migratorie

25

150

150

150

286

Fondo per l’assistenza e l’aiuto alle minoranze cristiane perseguitate nelle aree di crisi

 

151-152

151-152

151-152

287-288

Comitato atlantico

 

 

 

152-bis

289

Incentivi al contratto di apprendistato

26

153

153

153

290

Investimenti qualificati

27

154

154

soppresso

 

Incentivi per l’assunzione di giovani conducenti nel settore dell’autotrasporto

 

155-159

155-159

155-159

291-295

Finanziamento degli incentivi per l’acquisto dei dispositivi di allarme volti a prevenire l'abbandono dei bambini nei veicoli

 

160

160

160

296

Noleggio con conducente

 

 

 

160-bis - 160-novies ESPUNTI DAL TESTO

 

Incentivi imprese ferroviarie

 

 

 

160-decies

297

Assunzioni nella pubblica amministrazione

28, co. 1-3

161-163

161-163

161-163

298-300

Procedure concorsuali e assunzioni

 

 

 

163-bis – 163-quinquies

301-304

Procedure concorsuali e assunzioni

 

 

 

163-sexies – 163-septies

305-306

Proroghe graduatorie e assunzioni PA

 

 

 

163-octies – 163-novies

ESPUNTI DAL TESTO

 

Assunzioni Ministero giustizia

28, co. 4

164

164

164

307

Assunzione dirigenti istituto penitenziario

 

165-167

165-167

165-167

308-310

Dirigenti dipartimento giustizia minorile

 

 

 

167-bis

311

Assunzioni Sisma Umbria

 

 

 

167-ter

312

Assunzioni Ministero Interno

28, co 5

168

168

168

313

Assunzioni Corte dei conti, ministeri, PdC, INPS

 

 

 

168-bis – 168-ter

314-315

Diplomatici

 

 

 

168-quater

316

Assunzioni Ministero Ambiente

28, co. 6

169

169

169

317

Dotazione organica dell’Avvocatura dello Stato

28, co. 7

170-171

170-171

170-171

318-319

Assunzione Consiglieri di Stato e Referendari dei Tribunali Amministrativi regionali

28, co. 8

172

172

172

320

Assunzione personale non dirigenziale Consiglio di Stato e TAR

28, co. 9

173

173

173

321

Ampliamento dotazione organica Referendari Corte dei conti

 

174

174

174

322

Disposizioni in materia di personale delle Agenzie fiscali

 

 

 

174-bis – 174-quater

323-325

Contributo in favore di Agenzia delle entrate-Riscossione

 

 

 

174-quinquies – 174-septies

326-328

Comando di personale presso il Ministero della Salute

 

 

 

174-octies

329

Assunzioni Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostrada

28, co. 10-12

175-177

175-177

175-177

330-332

Retribuzioni personale a contratto degli uffici della rete diplomatico-consolare

 

 

 

177-bis

333

Trattamento economico del personale del MAECI in servizio all’estero

 

 

 

177-ter

334

Personale della carriera diplomatica

28, co. 13

178

178

178

335

Dotazione organica di personale dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS)

 

179

179

179

336

Cooperazione internazionale allo sviluppo

 

 

 

179-bis

337

Assunzione personale non dirigenziale MIBACT

28, co. 14

180

180

180

338

Scorrimento graduatorie beni culturali

28, co. 15

181

181

181

339

Contributi istituzioni culturali

 

 

 

181-bis

340

Risorgimento italiano

 

 

 

181-ter

341

Copertura posti vacanti MIBAC

 

182

182

182

342

Contratti a tempo determinato istituti e luoghi della cultura

 

 

 

182-bis

343

Obbligo di comunicazione

28, co. 16

183

183

183

344

Assunzione ministero istruzione

 

 

 

183-bis

345

Assunzioni a tempo indeterminato ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente)

 

184-185

184-185

184-185

346-347

Incremento dotazioni organiche MEF

 

186-187

186-187

186-187

348-349

Articolazione uffici periferici MEF

 

 

 

187-bis - 187-quinquies

350-353

Modifica D.Lgs. 127/2015

 

 

 

187-sexies

354

Assunzioni Ministero della salute

 

 

 

187-septies -187-undecies

355-359

Assunzioni PA

 

 

 

187-duodecies - 187-octiesdecies

360-366

Concorsi di cui al comma 187

 

 

 

187-noviesdecies

367

Investitalia

 

188

188

188

368

Assunzioni Accademia della Crusca

 

189-191

189-191

189-191

369-371

Assunzioni dipartimento lavori terrestri

 

 

 

191-bis – 191-quater

372-374

Dirigenza sanitaria Ministero della salute e AIFA

 

 

 

191-quinques – 191-sexies

375-376

Magistrati ordinari

29

192-195

192-195

192-195

377-380

Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia

30

196-203

196-203

196-203

381-388

Assunzioni straordinarie nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco

31

204-208

204-208

204-208

389-393

Personale Capitanerie di porto

 

 

 

208-bis – 208-quinquies

394-397

Innalzamento massimali causa di servizio vigili del fuoco

 

 

 

208-sexies

398

Divieto assunzioni personale

 

 

 

208-septies 

399

Assunzioni straordinarie di 1000 ricercatori università

32, co. 1

209

209

209

400

Fondo università

 

 

 

209-bis

401

Chiamata diretta ricercatori enti ricerca

32, co. 2

210

210

210

402

Contratti di lavoro università private

 

 

 

210-bis

403

Contributo straordinario al CNR e incremento Fondo ordinario per gli enti di ricerca vigilati dal MIUR

 

211

211

211

404

Accademia nazionale dei Lincei

 

 

 

211-bis – 211-ter

405-406

Contributo straordinario all’European Brain Research Institute

 

212-213

212-213

212-213

407-408

Scuola Normale Superiore Meridionale

 

214-218

214-218

214-218

409-413

Scuola di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute

 

 

 

218-bis

414

Assunzioni di personale educativo

 

 

 

218-ter

415

Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice

 

 

 

218-quater

416

INAIL

33, co. 1-2

219-220

219-220

219-220

417-418

Investimenti immobiliari da parte dell’INAIL

 

221-223

221-223

221-223

419-421

Dismissioni immobiliari

 

 

 

223-bis – 223-terdecies

422-433

Partecipate del MEF

 

224

224

224

434

Incremento del fondo di sostegno per le vittime di gravi infortuni sul lavoro

 

225

225

225

435

Rinnovo contrattuale 2019-2021

34

226-232

226-232

226-232

436-441, 444

Risorse aggiuntive per il comparto sicurezza e difesa

 

 

 

231-bis – 231-ter

442-443

Trattamento economico accessorio per il personale dipendente DIA

 

 

 

231-quater

444

Assunzioni presso l’ispettorato nazionale del lavoro

35

233

233

233

445

Assunzione lavoratori socialmente utili o impegnati in attività di pubblica utilità

 

 

 

233-bis – 233-quinquies

446-449

Modifiche all’articolo 3 del D.Lgs. n. 219/2016, in materia riordino delle Camere di Commercio

 

234

234

234

450

Riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate

36

235

235

235

451

Contributo in favore della Biblioteca italiana per ciechi “Regina Margherita” di Monza

 

236

236

236

452

Contributo in favore dell’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità

 

237-238

237-238

237-238

453-454

Fondo persone con disabilità grave

 

 

 

238-bis

455

Fondo inclusione delle persone sorde e con ipoacusia

 

 

 

238-ter – 238-quiquies

456-458

Fondo per le politiche giovanili

37

239

239

239

459

Fondo per la prevenzione della dipendenza da stupefacenti

 

 

 

239-bis – 239-sexies

460-464

Riparto delle risorse destinate agli Istituti tecnici superiori

 

240-242

240-242

240-242,
242-bis-242-ter

465-469

Consiglio Nazionale dei Giovani

 

243-250

243-250

243-250

470-477

Fondo povertà educativa

 

 

 

250-bis – 250-quater

478-480

Fondo nazionale servizio civile

 

 

 

250-quinquies

481

Nuova disciplina del Fondo per le politiche della famiglia, Carta famiglia e misure di conciliazione vita-lavoro

 

251-255

251-255

251-255

482, 485-488

Incremento Fondo caregiver familiare

 

 

 

251-bis – 251-ter

483-484

Fondo mobilità disabili

 

 

 

255-bis – 255-quater

489-491

Fondo vittime violenza domestica

 

 

 

255-quinquies

492

Fondo Indennizzo Risparmiatori - FIR

38

256-268

256-268

256-266, 266-bis, 267, 267-bis, 267-ter, 268

493-507, 509

Regolamento diretto di transazioni in cambi e titoli di imprese italiane operanti su mercati internazionali

 

 

 

267-quater

508

Risorse per la riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie

39

269-271

269-271

269-271

510-512

Sistema AGENAS di analisi e monitoraggio delle performance delle aziende sanitarie

 

 

 

271-bis

513

Fabbisogno sanitario nazionale standard 2019-2021

40, co. 1-4

272-274 e 276

272-274 e 276

272-274 e 276

514-514, 518

Estensione dell’ambito di attività dell’educatoreprofessionale socio-pedagogico

 

275

275

275

517

Disposizioni per la valorizzazione dell’Istituto Mediterraneo per i trapianti e le terapie ad alta specializzazione (ISMETT)

 

277

277

277

519

Incremento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili

 

278

278

278

520

Contratti di formazione specialistica

41

279

279

279

521

Idoneità medici reti cure palliative

 

280

280

280

522

Finanziamento IRCCS delle reti oncologica e cardiovascolare del Ministero salute

 

281

281

281

523

Qualificazione degli IRCCS come organismi di ricerca

 

 

 

281-bis

524

Pubblicità sanitaria

 

282-283

282-283

282-283

525, 536

Trasferimento al FSN da parte dell’INAIL per la trasmissione in via telematica dei certificati medici di infortunio e malattia professionale

 

 

 

282-bis – 282-octies

526-532

Retribuzioni per i disabili

 

 

 

282-novies

533

Infortuni domestici

 

 

 

282-decies – 282-undecies

534-535

Professioni sanitarie

 

 

 

283-bis – 283-septies

537-542

Disciplina dei rapporti di lavoro del personale della ricerca sanitaria presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali

 

284

284

284

543

Modifiche alla legge 19 agosto 2016, n. 167 “Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie ereditarie”

 

285

285

285

544

Disposizioni in materia sanitaria

 

286-290

286-290

286-290

545-549

Fondi medicinali innovativi e oncologici innovativi

 

291

291

291

550

Disposizioni in materia di sconto per le farmacie

 

292-293

292-293

292-293

551-552

Disposizioni in materia di società titolari dell’esercizio di farmacia privata

 

Stralciato

 

 

 

Disposizioni in materia di negoziazione dei prezzi dei medicinali a carico del SSN

 

294-295

294-295

294-295

553-554

Programmi di edilizia sanitaria

42, co. 1-2

296-297

296-297

296-297

555-556

Dispositivi medici

 

 

 

297-bis – 297-ter

557-558

CNAO

 

298

298

298

559

Fondazione malattie pancreas

 

 

 

298-bis

560

Assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali

 

299-300

299-300

299-300

561-562

UE Disability Card

 

301

301

301

563

Piattaforma italiana del fosforo

 

302

302

302

564

Assunzioni Enti parco

 

 

 

302-bis

565

Disposizioni in materia di controllo di prevenzione incendi negli istituti, luoghi della cultura e sedi del Ministero per i beni e le attività culturali

 

303-305

303-305

303-305

566-568

Misure di prevenzione del disturbo da gioco d’azzardo

 

306-308

306-308

306 e 308
307 soppresso

569, 571

Commissario per la casa da gioco di Campione d’Italia

 

 

 

307-bis

570

Ospedale Mater Olbia

 

309

309

309

572

Finanziamento delle spese di manutenzione e gestione del sistema informativo della banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT)

 

310

310

310

573

Disposizioni in materia di politica farmaceutica

 

311-320

311-320

311-320 e 320 bis

574-584

Anagrafe nazionale vaccini ed anagrafi regionali vaccini

 

 

 

320-ter

585

Presidenza italiana del G20, partecipazione italiana dell’Italia a EXPO 2020 a Dubai ed enti internazionalistici

 

321-323

321-323

321-323

586-588

Partecipazione dell'Italia ad iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale

 

 

 

323-bis

589

Fondo per la promozione dell’Italia

 

 

 

323- ter

590

Fondo per l’attuazione della riforma del processo penale e dell’ordinamento penitenziario

43

324

324

324

591

Modifiche al codice civile in materia di donazioni

 

stralciato

 

 

 

Disposizioni in tema di indennizzo in favore delle vittime dei reati intenzionali violenti di cui alla legge 7 luglio 2016 n. 122

 

325-329

325-329

325-329

592-596

Modifiche all’articolo 7-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 recante modifiche per il riequilibrio territoriale

44

330-333

330-333

330-333

597-600

Modifiche alla misura “Resto al Sud”

45

334

334

334

601

Risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche

46

335-336

335-336

335-336

602-603

Misure di sostegno e sviluppo nel settore dei beni e delle attività culturali

 

337-348

337-348

337-348

604-612, 614-616

Parma, Capitale italiana della cultura 2020

 

 

 

345-bis

613

Disposizioni in materia di filatelica

 

 

 

348-bis

617

Salvaguardia patrimonio culturale immateriale Unesco

 

349

349

349

618

Sicurezza del patrimonio culturale nelle aree colpite dal sisma 2016/2017

 

 

 

349-bis

619

Promozione dell’arte contemporanea italiana all’estero

 

 

 

349-ter

620

Sport bonus

47

350-357

350-357

350-357

621-628

Disposizioni in materia di sport

48

358-365

358-365

358-365

360-bis

362-bis –362-ter

629-633, 641-646

Riforma dei concorsi pronostici sportivi

 

 

 

361 bis-septies

634-639

Fondo sport periferie

 

 

 

361-octies

640

Controversie Federazioni sportive

 

 

 

365-bis-quinquies

647-650

Pirateria diritti audiovisivi

 

 

 

365-sexies

651

Programma internazionale di allenamento sportivo “Special Olympics italia”

 

366

366

366

652

Mutui per finalità sportive

 

367

367

367

653

Interventi per favorire lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali

49, co. 1-3

368-370

368-370

368-370

654-656

Modifica dell’articolo 1, comma 128, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Xylella)

49, co. 4

371

371

371

657

Investimenti di Cassa Depositi E Prestiti

 

372-373

372-373

372-373

658-659

Reimpianto piante tolleranti o resistenti Xylella fastidiosa

 

374

374

374 - 374-bis

660-661

Istituzione di un fondo per la gestione e la manutenzione delle foreste italiane e aumento percentuali di compensazione del legno

 

375-377

375-377

375-377

662-664

Interventi per il ripristino ambientale e per il sostegno della filiera del legno

 

378

378

378

665

Catasto frutticolo nazionale

 

379-380

379-380

379-380

666-667

Fondo derrate alimentari

 

 

 

380-bis

668

Rafforzamento del sistema dei controlli per la tutela della qualità dei prodotti agroalimentari

 

381-383

381-383

381-383

669-671

Sostegno all’apicoltura nazionale

 

384

384

384

672

Sostegno al reddito per i pescatori nel fermo biologico

 

385-386

385-386

385-386

673-674

Revisione delle concessioni demaniali marittime, sospensione dei canoni per le imprese balneari danneggiate dal maltempo

 

 

 

386-bis -
386-duodecies

675-685

Esclusione dall’applicazione della direttiva Bolkestein per il commercio al dettaglio su aree pubbliche

 

 

 

386-terdecies

686

Dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del SSN

 

 

 

386-quaterdecies

687

Struttura tecnica interregionale per i rapporti con il personale convenzionato con il SSN

 

 

 

386-quinquiesdecies

688

Accise sulla birra e birrifici artigianali di minore dimensione

 

387-389

387-389

387-389

689-691

Regime fiscale per i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali spontanee

 

 

 

389-bis – 389-octies

692-698

Regime fiscale per i produttori agricoli che gestiscono la produzione dei prodotti selvatici non legnosi

 

 

 

389-novies

699

Vendita diretta prodotti agricoli

 

 

 

389-decies – 389-undecies

700-701

Aziende agricole prealpine di collina

 

 

 

389-duodecies-terdecies

702-703

Sisma Veneto

 

 

 

389-quaterdecies

704

Trattamento fiscale dei familiari dell’imprenditore agricolo

 

 

 

389-sexiesdecies

705

Bonus Occupazionale Giovani Eccellenze

50

390-401

390-401

390-401

706-717

Organi ANPAL

 

 

 

401-bis – 401-ter

718-719

Fondo politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell’Agenzia delle entrate

 

 

 

401-quater

720

Modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica

51

402-403

402-403

402-403

721, 723

Società partecipate pubbliche

 

 

 

402-bis

403-bis

722, 724

Équipe formative territoriali per il potenziamento di misure per l’innovazione didattica e digitale nelle scuole

52

404-406

404-406

404-406

725-727

Incremento del tempo pieno nella scuola primaria

 

407-408

407-408

407-408

728-729

Incremento delle dotazioni organiche dei licei musicali

53

409-410

409

409

730

Incremento del FISPE

 

410

410

410

731

Tecnopolo Mediterraneo per lo sviluppo sostenibile

 

411-412

411-412

 

411-412

+ 411-bis-ter

+ 412-bis-ter

732-737

Disposizioni in materia di rapporto di lavoro del personale ex co.co.co. presso le istituzioni scolastiche

54

413-415

413-415

413-415

738-740

Fondo sistema integrato di educazione ed istruzione

 

 

 

415-bis

741

Risorse per iniziative a favore degli studenti con disabilità presso le Istituzioni AFAM

 

416

416

416

742

Interventi a valere sul Fondo Kyoto

 

417-419

417-419

417-419

743-745

Inquinamento acustico

 

 

 

419-bis

746

Stanziamento del Fondo risorse decentrate relativo al MIBAC

 

420

420

420

747

Fondo per l’attuazione del programma di Governo

55

421

421

421

748

Contratto di programma MIT RFI

 

423

422

422

749

Museo della Civiltà istriano-fiumano-dalmata e dell’Archivio museo storico di Fiume

 

424

423

423

750

Gestione degli pneumatici fuori uso (PFU)

 

425-426

424-425

424-425

751-752

Fondo per sopravvenute esigenze di spese per acquisto di beni e servizi

 

427-429

426-428

426-428

753-755

Animali di affezione

 

 

 

428-bis

756

Scuole belle

56, co. 1-1-quater

430-433

429-432

429-432

757, 760-761,763

Fondo di mobilità al servizio delle fiere

 

 

 

429-bis

758

Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia

 

 

 

429-ter

759

Limite de minimis per gli incentivi all’editoria e all’emittenza locale

 

 

 

431-bis

762

Contenzioso enti locali (Oneri derivanti da sentenze esecutive per contributi e trasferimenti fiscalizzati)

56, co. 2

434

433

433

764

Contributi Torino per errata determinazione gettiti IMU

 

 

 

433-bis

765

Soppressione degli incrementi del Fondo per la riduzione della pressione fiscale e del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari (art. 26 del decreto-legge n. 119 del 2018)

57, Co.1

435

434

434

766

Revisione e razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l’immigrazione conseguenti alla contrazione del fenomeno migratorio

57, Co.2-3

436-437

435-436

435-436

767-768

Accesso dei Comuni al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati

 

 

 

436-bis

769

Consip

57, Co.4-5

438-439

437-438

437-438

770-771

Riduzioni tariffarie e dei contributi per le imprese editrici e radiotelevisive soppressione

57, Co. 6-9

440-443

439-442

439-442

772-775

Corrispettivo in favore di CONSIP

57, Co.10

444

443

443

776

Oneri in capo alle società emittenti

57, Co.11

445

444

444

777

Interventi nei settori industriali ad alta tecnologia

57, Co.12

446

445

445

778

Somme da trasferire alla CSEA

57, Co.13

447

446

446

779

Fondo efficienza giustizia (riqualificazioni)

57, Co.14

448

447

447

780

Contributo Organizzazione della Nazioni Unite

57, Co.15

449

448

448

781

Riduzione dei seggi all’estero per le elezioni europee

57, Co.16

450

449

449

782

Somme giacenti presso le istituzioni scolastiche

57, Co.17

451

450

450

783

Percorsi per le competenze trasversali

57, Co.18-21

452-455

451-454

451-454

784-787

Abrogazione delle cattedre Natta

57, Co.22

456

455

455

788

Riduzione dello stanziamento per l’attuazione dell’adesione dell’Italia al sistema Schengen e abrogazione dell’art. 1, comma 619 e dell’allegato 6 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in tema di rinegoziazione dei contributi ad organismi internazionali

 

457-459

456-458

456-458

789-791

Revisione del sistema di reclutamento dei docenti scolastici

58

460-464

459-463

459-463

792-796

Investimenti Difesa

59, co. 1-2

465-466

464-465

464-465

797-798

Terra dei fuochi

59, co. 3-5

467-469

466-468

466-468

799-801

Plastiche monouso

 

 

 

468-bis

802

Trasferimenti alle imprese per l’attività di pesca

59, co. 6

470

469

469

803

CARD diciottenni

59, co. 7

soppresso

 

 

 

Istituti e musei dotati di autonomia speciale

59, co. 8

471

470

470

804

Quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta di cui all’elenco 1

59, co. 9

472

471

471

805

Agevolazioni per la vendita al dettaglio di giornali e periodici

 

 

 

471-bis – 471-quinquies

806-809

Contributi imprese radiofoniche ed editrici di quotidiani e periodici

 

 

 

471-sexies

810

Ulteriori misure di riduzione della spesa (carta d'identità elettronica e notifica atti giudiziari)

 

473-476

472-475

472-475

811-814

Celebrazioni ovidiane

 

477-478 e 478-bis

476-478

476-478

815-817

Sostegno alle attività della Fondazione Cineteca Italiana di Milano e della Cineteca del Friuli

 

479

479

479

818

Semplificazione delle regole di finanza pubblica

60

480-487

480-487

480-487

819-826

Disapplicazione delle sanzioni agli enti locali per violazioni del patto di stabilità interno e del pareggio di bilancio

 

488-491

488-491

488-491

827-830

Contabilità economico patrimoniale

 

492

492

492

831

Misure per il rilancio degli investimenti e concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario

61

493-504

493-504

493-504

832-843

Premialità investimenti delle regioni

 

505

505

505

844

Compensazione dei crediti e debiti delle Regioni e delle Province autonome in materia di tassa automobilistica

62

506-509

506-509

506-509

845-848

Anticipi di liquidità enti territoriali per pagamento debiti della Pa

 

 

 

509-bis – 509-vicies quinquies

849-872

Assunzioni personale sanitario nelle zone colpite dal sisma

 

 

 

509-viciessexies

873

Ripiano del disavanzo regioni a statuto speciale a seguito di cancellazione di crediti

 

 

 

509-vicies septies

874

Rapporti finanziari con le autonomie speciali

63

510

510

510

875

Contributo alla finanza pubblica della Regione Valle d'Aosta

 

 

 

510-bis –quinquies

876-879

Contributo alla finanza pubblica della Regione Siciliana

 

 

 

510-sexies-duodecies

880-886

Accoglienza richiedenti protezionale nelle province autonome di Trento e Bolzano

 

 

 

510-terdecies

887

Minoranza italiana in Croazia e Slovenia ed esuli istriani, giuliani e dalmati

 

511

511

511

888

Finanziamento piani di sicurezza per la manutenzione di strade e scuole delle province delle regioni a statuto ordinario

64

512-515

512-515

512, 514

Soppressi co 513 e co 515

889-890

Interventi bacino del Po

 

516

516

516

891

Rimborso minor gettito TASI comuni

 

 

 

516-bis – 516-quinquies

892-895

Fondo sperimentale di riequilibrio per le province

 

517

517

517

896

Utilizzo del risultato di amministrazione per gli enti in disavanzo

65

518-521

518-521

518-521

897-900

Spese per lavori pubblici urgenti degli enti locali

 

522

522

522

901

Semplificazione adempimenti contabili

66

523-526

523-526

523-526

902-905

Anticipazioni di tesoreria enti locali

 

 

 

526-bis

906

Anticipazione di somme ai comuni in dissesto per pagamenti in sofferenza

 

 

 

526-ter

907

Servizi di tesoreria dei piccoli comuni

 

 

 

526-quater

908

Disciplina del fondo pluriennale vincolato per i lavori pubblici

67

527-529

527-529

527-529

909-911

Deroghe al Codice dei contratti pubblici per lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea

 

 

 

529-bis

912

Disposizioni concernenti il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia

68

530-533

530-533

530-533

913-916

Imposta comunale sulla pubblicità

 

534-535

534-535

534-535

917, 919

Risorse per il Ponte San Michele

 

 

 

534-bis

918

Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana

 

536

536

536

920

Fondo solidarietà comunale

 

 

 

536-bis

921

Gestione commissariale per il debito pregresso di Roma Capitale

69

537-546

537-546

537-546

922-930, 932

Fondi per la metropolitana di Roma

 

 

 

545-bis

931

Ripristino straordinario della piattaforma stradale della grande viabilità di Roma

 

 

 

546-bis - 546-quinquies

933-936

Disposizione per il finanziamento degli investimenti regionali

70

547-548

547-548

547-548

937-938

Debiti Regioni

 

 

 

548-bis

939

Rivalutazione quote societarie

 

549-559

549-559

549-559

940-950

Commissari per il completamento del Piano nazionale per le città

 

 

 

559-bis

951

Variazioni di bilancio amministrative

71

560

560

560

952

Impianti alimentati da fonti rinnovabili

 

561

561

561

953

Incentivi per impianti di biogas realizzati da imprenditori agricoli

 

 

 

561-bis-quinquies

954-957

Tavolo di lavoro per favorire l’attuazione del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68

72

562-563

562-563

562-563

958-959

Piano di riequilibrio finanziario pluriennale

73

564

564

564

960

Rinegoziazione del debito degli enti locali relativo ai prestiti gestiti da Cassa depositi e prestiti S.p.A. per conto del Ministero dell’economia e delle finanze

74

565-568

565-568

565-568

961-964

Riduzione dei costi della politica nelle regioni a statuto speciale, ordinario e nelle province autonome)

75

569-572

569-572

569-571

572 soppresso

965-967

Consultazioni elettorali

 

573

573

573

968

Fondo aree confine

76

574

574

574

969

Fondo montagna

77

575

575

575

970

Fabbisogno finanziario Università

78

576-582

576-582

576-582

971-977

Turn over università statali “virtuose”

 

 

 

582-bis

978

Incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università

 

583

583

583

979

Incremento del Fondo ordinario per gli enti di ricerca vigilati dal MIUR

 

584

584

584

980

Incremento del Fondo per le borse di studio universitarie

 

585

585

585

981

112 Numero Unico Europeo

 

586-588

586-588

586-588

982-984

Esigenze emergenziali - Esenzione IMU

79, co.1

589

589

589

985

Esclusione ISEE immobili inagibili

 

 

 

589-bis

986

Proroga sospensione mutui

79, co. 2

590

590

590

987

Protezione civile sisma centro Italia proroga stato emergenza

79, co. 3

591

591

591

988

Somme Camera deputati per il Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate dell’Italia centrale

 

592

592

592

989

Proroga gestione straordinaria sisma 2016

79, co. 4

593

593

593

990

Proroga e sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi

 

 

 

593-bis -e quater

991 e 993

Contenzioso sisma Umbria 1997

 

 

 

593-ter

992

Riscossione somme comuni terremotati

 

 

 

593-quinquies-sexies

994-995

Contributo per i comuni colpiti dagli eventi sismici dell’aprile 2009 diversi dal Comune dell’Aquila

 

 

 

593-septiess

996

Esenzione alcune imposte territori sisma

 

 

 

593-octies-novies

997-998

Convenzione Fintecna eventi sismici 2012

 

594-595

594-595

594-595

99-1000

Assunzioni in deroga Commissari delegati, comuni e prefetture per eventi sismici 2012

 

696

596

596

1001

Lavoro straordinario (eventi sismici 2012)

 

597-598

597-598

597-598

1002-1003

Disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  anche con riferimento alla città di Genova

 

 

 

598-bis – 589-ter

1004-1005

Sospensione rate mutui Cdp (eventi sismici 2012)

 

599-602

599-602

599-602

1006-1009

Comunicazione ammontare danni subiti eventi sismici

 

 

 

602-bis

1010

Incremento Fondo ricostruzione eventi sismici 2012

 

603-604

603-604

603-604

1011-1012

Contributo a imprese colpite alluvione Piemonte 1994

 

605-606

605-606

605-606

1013-1014

Riduzione Fondo crediti di dubbia esigibilità enti locali

 

 

 

606-bis-quinquies

1015-1018

Rifinanziamento misure di sostegno all’autotrasporto previste dal decreto legge 109 del 2018

79, co. 5

607

607

607

1019

Zona franca urbana della Città Metropolitana di Genova

79, co. 6

608

608

608

1020

Insediamenti container in zone emergenziali

 

 

 

608-bis

1021

Regime fiscale strutture periferiche enti pubblici non economici

 

 

 

608-ter

1022

Finanziamento del Piano Straordinario di investimenti dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale

79, co. 7-8

609-610

609-610

609-610

1023-1024

Flussi veicolari porto Genova

 

 

 

610-bis-quater

1025-1027

Dissesto idrogeologico e messa in sicurezza nei territori in emergenza

 

 

 

610-quinquies-sexies

1028-1029

Utilizzo da parte delle Regioni delle risorse disponibili per il dissesto idrogeologico 

 

 

 

610-septies

1030

Bonus malus sulle emissioni di CO2 g/km delle nuove autovetture

 

611-620

611-620

611-612, -612-bis-quinquies, 613-619, 619-bis-quinquies
soppresso comma 620

1031-1047

Riduzione tassa automobilistica veicoli storici

 

 

 

619-sexies

1048

Attività di revisione dei veicoli adibiti a trasporto di merci

 

 

 

619-septies-octies

1049-1050

Prelievo erariale unico sugli apparecchi da divertimento (PREU)

80

621

621

621

1051

Imposta unica giochi a distanza e scommesse

 

 

 

621-bis

1052

Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni

81

622-623

622-623

622-623

1053-1054

Abrogazione IRI

82

624

624

624

1055

Differimento della deduzione delle svalutazioni e perdite su crediti (Rimodulazione DTA)

83

625-626

625-626

625-626

1056, 1065

Incentivi rottamazione per acquisto veicoli non inquinanti

 

 

 

625-bis – 625-novies

1057-1064

Rideterminazione dell’acconto dell’imposta sulle assicurazioni

84

627

627

627

1066

Deducibilità delle perdite su crediti in sede di prima applicazione dell’IFRS 9

85

628-630

628-630

628-630

1067-1069

Facoltà di applicazione dei principi contabili internazionali

 

631-632

631-632

631-632

1070-1071

Bilanci capogruppo BCC

 

 

 

632-bis

1072

Comunicazione non finanziarie delle grandi imprese

 

 

 

632-ter

1073

Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati

86

633-637

633-637

633-637

1074-1078

Deducibilità delle quote di ammortamento del valore dell’avviamento e di altri beni immateriali

87

638

638

638

1079

Abrogazione ACE

88

639

639

639

1080

Vendita GPL

 

 

 

639-bis-quater

1081-1083

Imposta di registro

 

 

 

639-quinquies

1084

Abrogazione deduzioni e credito d'imposta IRAP

 

 

 

639-sexies-octies

1085-1087

Cartolarizzazione crediti con finanziamento e trasferimento rischio su società di cartolarizzazione

 

640-641

640-641

640-641

1088-1089

Supporto alle PMI da parte delle società di cartolarizzazione

 

642

642

642

1090

Entrate locali

 

643

643

643
soppresso
vedi 654-quater, lett. b)

 

Riscossione TARI

 

 

 

643-bis

1091

Riduzione base imponibile IMU

 

644

644

644

1092

Modalità di commisurazione Tari

 

 

 

644-bis

1093

Uso efficiente dello spettro e transizione alla tecnologia 5G (Banda larga)

89

645

645

645

1094

Disposizioni in materia di giochi 

 

646-649

646-649

646-649

1095-1098

Vendita di titoli di accesso ad attività di spettacolo

 

650-651

650-651

650-651

1099-1100

Interventi in materia di riorganizzazione delle frequenze radiotelevisive

 

 

 

651-bis – duodecies

1101-1111

Agenzia Torino 2006

 

 

 

651-terdecies - quinquiesdecies

1112-113

Celebrazioni figura Nilde Iotti

 

 

 

651-sexiesdecies

1114

Fondi Tabella A e B

90, co. 1

652

652

652

1115

Incremento Fondo esigenze indifferibili in corso di gestione

90, co. 2

653

653

653

1116

Monitoraggio dell’andamento dei conti pubblici e accantonamento di 2 miliardi di euro per il 2019

 

 

 

653-bis-quinquies

1117-1120

Disposizioni in materia di premi e contributi INAIL ed in materia di tutela assicurativa INAIL

 

 

 

653-sexies-undecies

1121-1126

Acconto cedolare secca

 

 

 

653-duodecies

1127

Imposta di bollo virtuale per banche e intermediari finanziari

 

 

 

653- terdecies

1128

Contributo di sbarco nel comune di Venezia

 

 

 

653-quaterdecies

1129

Clausola di salvaguardia

 

654

654

654

1130

Proroga termine per assunzioni presso pubbliche amministrazioni

 

 

 

654-bis – lett. a), b), c), d) 

1131, lett. a), b), c), d) 

Stabilizzazione personale del CREA e dell’INAPP

 

 

 

 lett. e)

1131, lett. e)

Proroga divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione

 

 

 

lett. f)

1131, lett. f)

Colloqui investigativi con i detenuti

 

 

 

lett. g)

1131, lett. g)

Deposito materiale derivate dal crollo di edifici

 

 

 

lett. h)

1131, lett. h)

Proroga di termini per l’utilizzo delle dichiarazioni sostitutive da parte dei cittadini stranieri

 

 

 

654-ter, lett- a)

1132, lett. a)

Proroga di termini per l’impiego di guardie private nel contrasto alla pirateria

 

 

 

lett. b)

1132, lett. b)

Poteri sostitutivi del Prefetto in caso di mancata approvazione del bilancio degli enti locali

 

 

 

lett. c)

1132, lett. c)

Proroga termini rendicontazione di ordini collettivi di pagamento

 

 

 

654-quater lett a)

1133, lett. a)

Proroga aliquote TASI

 

 

 

lett. a-bis)

1133, lett. b)

Proroga termini in materia di razionalizzazione del patrimonio pubblico

 

 

 

lett. b)

1133, lett. c)

Proroga norme di contenimento costi agenzie fiscali

 

 

 

lett. c)

1133, lett. d)

Proroga divieto partecipazioni incrociate TV editoria

 

 

 

654-quinquies, lett a)

1134, lett. a)

Mediatori, agenti e rappresentanti di commercio, mediatori marittimi e spedizionieri

 

 

 

lett. a-bis)

1134, lett. b)

Proroga gestione commissariale Galleria Pavoncelli

 

 

 

654-sexies lett. a)

1135, lett. a)

Differimento dell'entrata in vigore del documento unico di circolazione

 

 

 

lett. b)

1135, lett. b)

Proroghe in materia di impianti a fune delle regioni Abruzzo e Marche

 

 

 

lettera b-bis)

1135, lett. c)

Proroga versamento del beneficio ReI

 

 

 

654-septies lett. a)

1136, lett. a)

Proroga adozione sistema UNIEMENS al settore agricolo

 

 

 

lett. b)

1136, lett. b)

Piani recupero occupazionale

 

 

 

lett. b-bis)

1136, lett. c)

Proroga di norma relativa alle assunzioni da parte dell'AIFA

 

 

 

654-octies

1137

Proroghe di termini in materia di edilizia scolastica

 

 

 

654-novies lett. a)

1138, lett. a)

Proroghe in materia di inclusione scolastica studenti con disabilità

 

 

 

lett. b)

1138, lett. b)

Proroga di termini in materia di intercettazioni

 

 

 

654-decies lett. a)

1139, lett. a)

Funzioni di dirigente dell’esecuzione penale esterna

 

 

 

lett. b)

1139, lett. b)

Funzionalità uffici giudiziari

 

 

 

lett. c)

1139, lett. c)

Proroga di termini in materia di circoscrizioni giudiziarie de L’Aquila e Chieti

 

 

 

lett. d)

1139, lett. d)

Albo delle giurisdizioni superiori

 

 

 

lett. e)

1139, lett. e)

Banca dati Prum

 

 

 

654-undecies lett. a)

1140, lett. a)

Proroga dei provvedimenti di soppressione e di riconfigurazione di comandi, enti e altre strutture ordinative dell'Esercito italiano

 

 

 

lett. b)

1140, lett. b)

Proroga adeguamento antincendio strutture ricettive

 

 

 

654-duodecies

1141

Proroghe in materia di promozione delle opere europee ed italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi

 

 

 

654-terdecies

1142

Tecnici inquinamento acustico

 

 

 

654-quaterdecies

1143

Sezione II - Approvazione Stati di previsione

 

 

 

 

 

Stato di previsione dell’entrata

91

2

2

2

2

Stato di previsione del Ministero dell’economia

92

3

3

3

3

Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico

93

4

4

4

4

Stato di previsione del Ministero del lavoro

94

5

5

5

5

Stato di previsione del Ministero della giustizia

95

6

6

6

6

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri

96

7

7

7

7

Stato di previsione del Ministero dell’istruzione

97

8

8

8

8

Stato di previsione del Ministero dell’interno

98

9

9

9

9

Stato di previsione del Ministero dell’ambiente

99

10

10

10

10

Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti

100

11

11

11

11

Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative

101

12

12

12

12

Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo

102

13

13

13

13

Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali

103

14

14

14

14

Stato di previsione del Ministero della salute

104

15

15

15

15

Totale generale della spesa

105

16

16

16

16

Quadro generale riassuntivo

106

17

17

17

17

Disposizioni diverse

107

18

18

18

18

Entrata in vigore

108

19

19

19

19

 


Articolo 1, comma 1
(
Risultati differenziali del bilancio dello Stato)

 

 

L'articolo 1 fissa, mediante rinvio all'allegato 1, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario in termini di competenza e cassa.

 

Il comma 1 fissa, mediante rinvio all'allegato 1, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario in termini di competenza e, per il saldo netto da finanziare, anche in termini di cassa.

Nel corso dell'esame al Senato della Repubblica è stato puntualizzato che resta fermo che i livelli effettivi dei saldi di cui al citato allegato 1, validi ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, sono quelli risultanti dal quadro generale riassuntivo di cui all'articolo 17 (alla cui scheda si rinvia).

 

Secondo quanto disposto dall’articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, tali livelli sono indicati nell'allegato n. 1 annesso al disegno di legge, e sono determinati in coerenza con gli obiettivi programmatici del saldo del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche.

Si fa presente che, diversamente da quanto desumibile dall'articolato, in realtà l'allegato 1 reca per il ricorso al mercato anche i livelli massimi in termini di cassa.

Si fa presente che alle regolazioni contabili e debitorie pregresse, incluse nel valore del saldo, viene data separata evidenza (ai sensi del comma 12-quater dell’articolo 21 della legge n. 196) nel prospetto di raccordo tra il bilancio dello Stato e il conto della P.A. contenuto nella nota tecnico-illustrativa (che al momento di predisposizione del presente dossier non risulta ancora presentata dal Governo).

 

I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.


 

Tabella 1                                                                           (importi in milioni di euro)

 

2019

2020

2021

Livello massimo del saldo netto da finanziare in termini di competenza

-68.179

-55.343

-43.895

Livello massimo del saldo netto da finanziare in termini di cassa

-146.309

-109.319

-94.488

Livello massimo del ricorso al mercato in termini di competenza

299.687

284.252

288.730

Livello massimo del ricorso al mercato in termini di cassa

377.818

338.228

339.323

 

Si rammenta che il saldo netto da finanziare (SNF) è pari alla differenza tra le entrate finali e le spese finali iscritte nel bilancio dello Stato, cioè la differenza tra il totale delle entrate e delle spese al netto delle operazioni di accensione e rimborso prestiti.

Quanto al ricorso al mercato, questo rappresenta la differenza tra le entrate finali e il totale delle spese. Esso indica la misura in cui occorre fare ricorso al debito per far fronte alle spese che si prevede effettuare nell’anno e che non sono coperte dalle entrate finali: tale importo coincide, pertanto, con l’accensione dei prestiti.

 

Come espone la tabella, il valore del saldo netto da finanziare di cassa è consistentemente superiore a quello di competenza. Tale circostanza, riscontrabile di norma in sede di bilancio previsionale, deriva dalla diversa composizione dei due livelli, in quanto il saldo di competenza fa riferimento alla differenza tra entrate finali e spese finali di competenza – vale a dire impegni ed accertamenti – mentre le componenti del saldo di cassa vengono quantificate tenendo conto delle relative masse acquisibili (incassi) e spendibili (pagamenti): nella cassa, in altri termini, unitamente agli stanziamenti di competenza si valuta anche l’ammontare dei residui attivi e, soprattutto, passivi. Il maggior livello del saldo di cassa determina un analogo differenziale sul risultato del ricorso al mercato in termini di cassa rispetto a quello di competenza, atteso che il ricorso al mercato corrisponde alla somma del saldo netto da finanziare e del rimborso dei prestiti.

 

Come si evince dall’Allegato 1 all’articolo in esame, gli importi del saldo netto da finanziare sono leggermente inferiori ai livelli programmatici di tale saldo indicati nella Nota di aggiornamento, - come poi previsti nelle risoluzioni parlamentari di approvazione della Nota medesima - nella quale gli stessi, riferiti per il 2019 ad un livello di indebitamento netto del 2,4 per cento di Pil, risultavano cifrati, in termini di competenza, in 68,5 miliardi nel 2019 e poi in 56,5 e 45,5 miliardi per il 2020 ed il 2021.

Un livello leggermente inferiore è riscontrabile anche per il limite massimo del saldo netto da finanziare in termini di cassa, rispetto a quanto previsto nelle risoluzioni approvate sulla Nadef 2018, che fissavano i valori massimi in 147 miliardi per il 2019, 110,5 miliardi per il 2020 e 96 miliardi per il 2021.

 

Tutti i valori riportati nella tabella corrispondono a quanto risultante dal disegno di legge di bilancio in esame per il triennio considerato, nel quale gli importi iscritti nel bilancio “integrato” per ciascun anno sono egualmente costruiti ricomprendendovi i risultati derivanti dalla manovra di bilancio e dal decreto fiscale n.119 del 2018.

 

In relazione al periodo aggiunto dal Senato della Repubblica, recante il riferimento al quadro generale riassuntivo ed introdotto in conseguenza della presentazione degli interventi correttivi finalizzati al rispetto dell'accordo concluso con la Commissione europea, si ricorda che il quadro generale riassuntivo, da approvare in termini di competenza e di cassa per il triennio 2019-2021, con le tabelle allegate, fornisce distinta indicazione, ai sensi del comma 7 dell'articolo 25 della legge di contabilità:

a) del risultato differenziale tra il totale delle entrate tributarie ed extratributarie ed il totale delle spese correnti («risparmio pubblico»);

b) del risultato differenziale tra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie ed i conferimenti, nonché la concessione e la riscossione di crediti e l'accensione e rimborso di prestiti («indebitamento o accrescimento netto»);

c) del risultato differenziale delle operazioni finali, rappresentate da tutte le entrate e da tutte le spese, escluse le operazioni di accensione e di rimborso di prestiti («saldo netto da finanziare o da impiegare»);

d) del risultato differenziale fra il totale delle entrate finali e il totale delle spese («ricorso al mercato»).

 


 

Articolo 1, commi 2 e 5
(
Sterilizzazione clausole di salvaguardia IVA e accise)

 

 

L’articolo 1, commi 2 e 5, prevede la sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA (cd. clausole di salvaguardia) per l’anno 2019.

Per gli anni successivi, secondo le modifiche introdotte al Senato, si prevede la conferma dell’aumento dell’IVA ridotta dal 10 al 13% dal 2020 e un aumento di 0,3 punti percentuali per il 2020 e di 1,5 punti percentuali a decorrere dal 2021 - che si somma ai già previsti aumenti - dell’IVA ordinaria fino al 26,5% (a fronte delle riduzioni per tali anni nella formulazione originaria).

Con le modifiche introdotte al Senato, la clausola di salvaguardia è stata rimodulata in aumento anche per le accise, in luogo della  parziale riduzione prevista nel testo originario.

 

L’impegno a disattivare le clausole di salvaguardia per l’anno 2019 era stato assunto dal Governo nella Nota di aggiornamento al DEF.

 

In relazione alle aliquote IVA, occorre preliminarmente ricordare che a decorrere dal 1° ottobre 2013 l'aliquota ordinaria è rideterminata nella misura del 22 per cento. L’ordinamento prevede inoltre due aliquote ridotte: un’aliquota al 10 per cento e una al 5 per cento, quest’ultima istituita con la legge di stabilità 2016 (commi 960-963). Resta in vigore fino all'introduzione del regime definitivo previsto dalla direttiva IVA, infine, l'aliquota super–ridotta al 4 per cento, applicabile a condizione che l’aliquota sia in vigore al 1° gennaio 1991 e che essa risponda a ben definite ragioni di interesse sociale (articolo 110, direttiva IVA).

 

Si ricorda che i commi 718 e 719 della legge di stabilità 2015 hanno introdotto una clausola di salvaguardia a tutela dei saldi di finanza pubblica, volta ad incrementare le aliquote IVA ordinaria e ridotta rispettivamente di 2,5 e 2 punti percentuali e le accise su benzina e gasolio in misura tale da determinare maggiori entrate non inferiori a 700 milioni di euro a decorrere dal 2018. I predetti aumenti IVA erano in origine previsti a partire dall’anno 2016.

La legge di stabilità 2016 e la legge di bilancio 2017 hanno rinviato la decorrenza degli aumenti IVA, rispettivamente, al 2017 ed al 2018 e ridotto gli aumenti dell’accisa a 350 milioni di euro. La legge di stabilità 2016 ha inoltre disattivato la precedente clausola di salvaguardia prevista dalla legge di stabilità 2014, volta a introdurre variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni e detrazioni vigenti (cd. tax expenditures) tali da assicurare maggiori entrate pari a 3 miliardi di euro per il 2015, 7 miliardi per il 2016 e 10 miliardi a decorrere dal 2017.

Successivamente, l’articolo 9 del decreto-legge n. 50 del 2017 ha rimodulato gli aumenti di imposta previsti, posticipandoli in parte agli anni successivi, mentre la legge di bilancio 2018 ha completato la sterilizzazione degli aumenti IVA per l’anno 2018 e delle accise per l’anno 2019, già parzialmente avviata con il decreto-legge n. 148 del 2017, rimodulando per il 2019 gli aumenti IVA, mentre sono rimasti invariati gli aumenti IVA e accise per gli anni successivi.

Effetti finanziari della clausola di salvaguardia introdotti dalla legge di bilancio 2018

 

2018

2019

2020

2021

Aliquota Iva 10% al 13%

0

(11,5%)

3.478,5

(13%)

6.957

(13%)

6.957

Aliquota Iva 22% al 25 %

0

(25,4%)

8.993,4

(24,9%)

11.855

(25%)

12.263,80

Incremento

accise

0

0

350

350

TOTALE CLAUSOLE

0

12.471,9

19.162

19.570,80

 

L’articolo 1, comma 2, in commento – come modificato al Senato - elimina per l’anno 2019:

§  l’aumento di 1,5 punti percentuali dell’aliquota IVA ridotta al 10%, che rimane quindi fissata al 10%;

§  l’aumento di 2,2 punti percentuali dell’aliquota IVA ordinaria, che rimane quindi fissata al 22%.

 

Per gli anni successivi:

§  l’aliquota ridotta non viene modificata: resta quindi confermato il previsto aumento di 3 punti percentuali dell’IVA al 10%, che passa al 13%, a decorrere dal 2020;

§  è aumentato di ulteriori 0,3 punti percentuali il già previsto incremento dell’aliquota ordinaria per il 2020 (passando quindi dal 22 al 25,2%) e di 1,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2021 (passando al 26,5%), con un aumento complessivo, a regime, di 4,5 punti percentuali rispetto all’aliquota vigente.

 

Sotto il profilo della formulazione del testo si segnala che la norma in commento interviene direttamente sulla Tabella A, Parte III, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, (decreto IVA), che contiene le aliquote IVA; viceversa gli aumenti introdotti dalle leggi di stabilità e di bilancio sopra illustrate sono contenuti all’articolo 1, comma 718, lettere a) e b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, legge di stabilità 2015, come modificata nel tempo, che la norma in commento non modifica.

 

Il comma 5 incrementa l’aumento delle accise su benzina e gasolio da 350 a 400 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020 (a tal fine modificando l’articolo 1, comma 718, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, legge di stabilità 2015).

 

Secondo quanto emerge dalla relazione tecnica, ai fini del calcolo del gettito derivante della nuova clausola di salvaguardia, diversamente da quanto effettuato per le sterilizzazioni precedenti, gli incrementi delle aliquote dell’IVA sono parametrati non ai valori storici utilizzati alla base dei calcoli nelle diverse clausole succedutesi nel tempo ma vengono calcolati sulla base degli ultimi dati del gettito IVA disponibili. Questi dati mostrano un valore di circa 2,9 miliardi di euro per un punto percentuale dell’aliquota ridotta IVA del 10% e di circa 4,37 miliardi di euro per un punto percentuale dell’aliquota ordinaria.

 

Effetti finanziari della clausola di salvaguardia introdotti dai commi 2 e 3 in commento

 

2019

2020

2021

Aliquota Iva 10%

sterilizzazione per il 2019

+ 3 punti percentuali dal 2020

0

(13%)

8.688

(13%)

8.688

Aliquota Iva 22%

sterilizzazione per il 2019

+ 3,2 punti percentuali nel 2020

+ 4,5 punti percentuali dal 2021

0

(25,2%)

13.984

(26,5%)

19.665

Accise carburanti

0

400

400

TOTALE CLAUSOLE

0

23.072

28.753

 

Rispetto al testo del disegno di legge originario, si determinano maggiori effetti finanziari pari a 9.410 milioni di euro per il 2020 e 13.183 milioni a decorrere dal 2021.

La formulazione originaria dei commi 2 e 3, immutata per il 2019, per gli anni successivi determinava - rispetto alla normativa vigente - minori effetti finanziari pari a 12.471,90 milioni di euro per il 2019, 5.500 milioni per il 2020 e 4.000,80 milioni a decorrere dal 2021.

 


 

Articolo 1 comma 3
(Aliquota IVA dispositivi medici)

 

 

Il comma 3, introdotto al Senato, dispone che anche i dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzati per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, possono rientrare nell’applicazione dell’Iva al 10 per cento prevista per i medicinali.

 

In particolare, il comma 3, con una norma interpretativa, conformemente a quanto previsto dall’articolo 1 dello Statuto dei diritti del contribuente, stabilisce che ai dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzati per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari classificabili nella voce 3004 della Nomenclatura combinata di cui all’allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione del 12 ottobre 2017, si applica l’aliquota IVA del 10 per cento.

 

Si ricorda che l’articolo 1, comma 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, stabilisce che l'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica.

Si ricorda altresì che il numero 114 della tabella A, parte III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 prevede un’aliquota al 10 per cento per i medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale.

Si segnale infine che rientrano nella voce 3004 della Nomenclatura combinata di cui all’allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 i medicamenti costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi (compresi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo) o condizionati per la vendita al minuto.


 

Articolo 1, comma 4
(IVA agevolata prodotti di panetteria)

 

 

Il comma 4, introdotto dal Senato, prevede che si applichi l’IVA agevolata al 4% non solo ai prodotti di panetteria ma anche a taluni ingredienti utilizzati per la preparazione del pane.

 

 

La normativa alimentare sulla panificazione è regolamentata dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502 («Regolamento recante norme per la revisione della normativa in materia di lavorazione e di commercio del pane»), che ha modificato la Legge 4 luglio 1967, n. 580 («Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari»).

Nello specifico, con l’abrogazione di alcuni articoli del Titolo III della Legge n. 580 del 1967, è venuta meno l’indicazione tassativa degli ingredienti e delle sostanze ammesse per la produzione dei prodotti della panetteria.

La disciplina IVA recata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ha mantenuto il riferimento alla legge n. 580 del 1967 (in vigore prima delle modifiche introdotte dal D.P.R. n. 502 del 1998) allo scopo di individuare i prodotti della panetteria ordinaria soggetti ad aliquota super ridotta del 4%.

La disposizione in esame amplia, quindi, il novero degli ingredienti e delle sostanze che possono beneficiare dell’IVA agevolata se utilizzati per la preparazione di prodotti di panetteria (la norma si riferisce ai grassi, agli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, ai cereali interi o in granella e semi, ai semi oleosi, alle erbe aromatiche e alle spezie di uso comune).

 

Si consideri l’opportunità di valutare la disposizione in essere alla luce della clausola di “stand still” di cui all’articolo 10 della direttiva IVA 2006/112/CE, ai sensi della quale le aliquote super ridotte possono essere mantenute solo nella misura in cui erano già previste alla data del 1 gennaio 1991.

 


 

Articolo 1, commi 7-8
(Interessi passivi imprese immobiliari)

 

 

Il comma 7 - introdotto al Senato - conferma che, per le società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare, i limiti e le regole di deducibilità previsti dal TUIR in tema di interessi passivi non si applicano agli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione.

Il comma 8 – anch’esso introdotto al Senato - autorizza, per le finalità di cui al comma precedente, la spesa di 17,7 milioni per l’anno 2020 e di 10,1 milioni a decorrere dall’anni 2011.

 

In particolare le norme in esame confermano l’applicazione dell’articolo 1, comma 36 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), come modificato dall’articolo 4, comma 4 del decreto legislativo n. 147 del 2015, nelle more della mancata adozione della revisione della normativa sulla fiscalità diretta ed indiretta delle imprese immobiliari.

 

Il comma 36 ha disposto anzitutto l’istituzione, mai realizzata, di una commissione di studio sulla fiscalità diretta e indiretta delle imprese immobiliari, che avrebbe dovuto elaborare proposte normative di razionalizzazione del settore. Fino all'applicazione di tali modifiche normative, le norme richiamate dispongono la non rilevanza, ai fini dei limiti di deducibilità posti dall'articolo 96 del TUIR, degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione, per le società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare. Si tratta delle società il cui valore dell'attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione.

Di conseguenza, le norme in esame mantengono ferma la possibilità di dedurre gli interessi passivi relativi a mutui ipotecari o leasing su immobili destinati alla locazione, senza sottostare alle limitazioni ed alle regole poste dalla disciplina ordinaria (di cui all’articolo 96 TUIR) per le predette società immobiliari.

Si ricorda - al riguardo - che i soggetti IRES, ai sensi dell’articolo 96 (a esclusione delle banche e degli altri soggetti di cui al comma 5 del medesimo articolo 96) possono dedurre gli oneri finanziari ed assimilati senza limiti fino a concorrenza degli interessi attivi ed assimilati; l’eccedenza è deducibile solo entro il 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (ovvero differenza tra le voci A e B del conto economico, con esclusione degli ammortamenti e dei canoni di leasing). La quota non dedotta può essere portata ad incremento del ROL dei successivi periodi di imposta.

Per le finalità di cui sopra, il comma 8 autorizza la spesa di 17,7 milioni per l’anno 2020 e di 10,1 milioni a decorrere dall’anni 2011.


 

Articolo 1, commi 9-11
(
Estensione del regime forfetario)

 

 

I commi da 9 a 11 estendono il regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, introdotto dalla legge di stabilità 2015, ai contribuenti che hanno conseguito nell’anno precedente ricavi, ovvero percepito compensi, fino a un massimo di 65.000 euro e ne semplificano le condizioni di accesso.

 

Il comma 9, lettera a), modifica, sostituendoli, i commi 54 e 55 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2015 che aveva istituito per gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni un nuovo regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un'unica imposta sostitutiva di quelle dovute con l'aliquota del 15 per cento.

Tale regime costituisce il regime naturale per chi possiede i requisiti, in quanto i soggetti che hanno i requisiti prescritti dalla norma non sono tenuti ad esercitare un’opzione, comunicazione preventiva o successiva, per l’ingresso nel regime.

 

Per una ricognizione completa della disciplina del regime forfettario si rinvia al focus Il regime forfetario agevolato del Portale della documentazione, nonché alla circolare dell’Agenzia delle entrate 10/E del 4 aprile 2016.

In tema di fatturazione elettronica, si ricorda, inoltre, che la stessa legge di bilancio 2018 che ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria, ha previsto alcuni esoneri, tra i quali i soggetti che applicano il regime forfettario.

 

Le modifiche introdotte al comma 54 della legge di stabilità 2015 elevano, in primo luogo, a 65.000 euro il limite dei ricavi conseguiti o compensi percepiti nell'anno precedente per accedere al regime forfettario, disciplinato dai commi da 55 a 89 della legge di stabilità 2015. Tale soglia di accesso è valida per tutti i contribuenti interessati e sostituisce i precedenti valori soglia dei ricavi/compensi percepiti - fissati tra 25.000 e 50.000 euro - differenziati sulla base del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata (riportati nell’Allegato 4 della legge di stabilità 2015).

Si ricorda che ai fini dell’accesso al regime forfettario l’attuale comma 54 della legge di stabilità 2015, qui modificato, prevede che i contribuenti interessati applicano il regime forfetario se, nell'anno precedente, hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti indicati nell'allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata.

Sono eliminati gli ulteriori requisiti, oltre a quello del conseguimento annuale di ricavi non superiori a 65.000 euro, necessari per l’accesso al regime forfettario come stabilito nella normativa vigente.

L’attuale comma 54, lettere b) e c), ora sostituito dalla norma in commento, dispone che per accedere al regime forfettario è necessario che si siano sostenute spese complessivamente non superiori a 5.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l’esecuzione di specifici progetti, nonché che il costo complessivo dei beni strumentali, assunto al lordo degli ammortamenti, non abbia superato, alla data di chiusura dell’esercizio, i 20.000 euro.

 

È conseguentemente modificato il comma 56 della legge di stabilità 2015 in tema di dichiarazione di inizio attività (comma 9, lettera b).

 

Il nuovo comma 55, lettera a), della legge di stabilità 2015, stabilisce che, ai fini della verifica della sussistenza del requisito per l’accesso al regime forfettario non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali, adeguando il riferimento agli indici sintetici di affidabilità fiscale, che hanno sostituito gli studi di settore.

Si ricorda che, in base a quanto disposto dal comma 9 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, per i periodi d'imposta per i quali trovano applicazione gli indici sintetici di affidabilità fiscale, i contribuenti interessati possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale.

 

Non viene modificata la disposizione, contenuta al comma 55, lettera b), della legge di stabilità 2015, che, nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, stabilisce di assumere, sempre ai fini della verifica della sussistenza del requisito per l’accesso al regime, la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

Il nuovo comma 57 della legge di stabilità 2015, come modificato dal comma 9, lettera c), prevede che non possono avvalersi del regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (nuova lettera d) del comma 57 della legge di stabilità 2015).

Ai sensi della nuova lettera d-bis) del comma 57 della legge di stabilità 2015 non possono altresì avvalersi del regime le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

La norma appare intesa ad evitare un incentivo indiretto alla trasformazione di rapporti di lavoro dipendente in altre forme contrattuali che godono dell’agevolazione in commento.

Si segnala, inoltre, che dalla norma in esame viene espunto il vigente tetto dei 30.000 euro, percepiti da reddito da lavoro dipendente o assimilabile, oltre il quale opera l’esclusione dall’ regime forfetario.

 

Si ricorda che l’attuale lettera d-bis) prevede che non possono avvalersi del regime forfetario i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

 

Le modifiche al comma 71 della legge di stabilità 2015 sono volte a chiarire che il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno il requisito dei 65.000 euro (comma 9, lettera e)).

 

Il comma 9, lettera f), coerentemente con quanto disposto dall'articolo 7-bis del decreto-legge n. 193 del 2016, che reca l'abolizione degli studi di settore, in sostituzione dei quali sono introdotti gli indici sintetici di affidabilità fiscale, sopprime il primo periodo del comma 73 della legge di stabilità 2015 che disponeva la non applicabilità degli studi di settore e dei parametri ai contribuenti che si avvalgono del regime forfetario.

A tale proposito si ricorda che il decreto 23 marzo 2018 del Ministero dell’economia e delle finanze ha escluso i soggetti che si avvalgono del regime forfetario agevolato tra le categorie di contribuenti alle quali non si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale.

 

Anche la lettera g) del comma 9 è volta a inserire una modifica di coordinamento formale: il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno il requisito dei 65.000 euro.

 

Le modifiche introdotte dalle lettere h) e i) del comma 9 sono volte a introdurre analoghe modifiche di coordinamento formale con riguardo al regime contributivo agevolato di cui ai commi 77 e seguenti della legge di stabilità 2015, cui si applicano il requisito e condizioni già illustrate per il regime forfetario.

La lettera j) modifica il comma 87 della legge di stabilità 2015, prevedendo un termine più lungo, un quinquennio al posto di un triennio, entro il quale i soggetti che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono di altri regimi fiscali agevolati possono applicare il regime forfettario previsto per le nuove iniziative economiche.

Il comma 87 richiamato stabilisce che i soggetti che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale agevolato per il trattamento degli avanzi di gestione di consorzi o del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità possono applicare, laddove in possesso dei requisiti previsti dalla legge, il regime di cui al comma 65 per i soli periodi d'imposta che residuano al completamento del triennio agevolato.

Si ricorda, a tal proposito, che il comma 65 richiamato stabilisce una specifica disciplina di vantaggio per coloro che iniziano una nuova attività: in tal caso l'aliquota è del 5 per cento e può essere utilizzata per cinque anni.

 

Il nuovo allegato n. 4, introdotto dal comma 10 sostituisce il precedente allegato annesso alla legge di stabilità 2015, tenendo conto delle modifiche illustrate, non prevede l’indicazione dei valori soglia dei ricavi e compensi,

Si rammenta che l’attuale allegato indica soglie di ricavi diverse a seconda del tipo di attività esercitata. Tali soglie a seguito delle modifiche disposte dalla legge di stabilità 2016, variano da 25.000 a 50.000 euro.


 

 

PROGRESSIVO

GRUPPO DI SETTORE

CODICI ATTIVITA' ATECO 2007

COEFFICIENTE DI REDDITIVITA’

 

1

Industrie alimentari e delle bevande

(10 - 11)

40%

 

2

Commercio all'ingrosso e al dettaglio

45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9

40%

 

3

Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande

47.81

40%

 

4

Commercio ambulante di altri prodotti

47.82 - 47.89

54%

 

5

Costruzioni e attività immobiliari

(41 - 42 - 43) - (68)

86%

 

6

Intermediari del commercio

46.1

62%

 

7

Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione

(55 - 56)

40%

 

8

 

 

Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi

(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)

78%

 

 

 

 

 

9

Altre attività economiche

(01 - 02 - 03) - (05- 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) -(84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)

67%

 

 

Il comma 11 dispone infine che per quanto non diversamente disposto dai precedenti commi, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 56 a 75 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015.


 

Articolo 1, commi 17-22
(Imposta sostitutiva per imprenditori individuali
ed esercenti arti e professioni)

 

 

I commi da 17 a 22, modificati durante l’esame parlamentare, introducono un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP, con aliquota al 20 per cento, per gli imprenditori individuali, gli artisti e i professionisti con ricavi fino a 100.000 euro che non ricadono nel regime forfettario.

 

Il comma 17 in particolare consente, dal 1° gennaio 2020, alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi tra 65.001 e 100.000 euro, ragguagliati ad anno, di applicare al reddito d’impresa o di lavoro autonomo, determinato con le modalità ordinarie, un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali IRPEF e dell’IRAP dell’imposta regionale sulle attività produttive con aliquota al 20 per cento.

Come anticipato in premessa, l’imposta sostitutiva al 20 per cento trova applicazione, dal 2020, ai soggetti che non rientrano nel regime forfettario “esteso”, come risultante dalle modifiche dell’articolo 4 del DDL in commento (alla cui scheda di lettura si rinvia).

 

Il comma 18 individua le modalità di computo delle soglie di reddito che danno diritto all’applicazione dell’imposta sostitutiva.

In particolare, per individuare tali soglie:

a)   non rilevano gli ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, che i contribuenti possono indicare nelle dichiarazioni fiscali per i periodi d'imposta in cui trovano applicazione gli indici sintetici di affidabilità fiscale, per migliorare il proprio profilo di affidabilità e accedere all’apposito regime premiale (ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 9 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50).

Rinviando alla documentazione web per ulteriori approfondimenti, nonché alle schede predisposte dall’Agenzia delle Entrate, in questa sede si ricorda sinteticamente che agli indici sintetici di affidabilità fiscale - ISA, istituiti dal decreto-legge n. 50 del 2017 ed applicabili dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018, sono correlati specifici benefìci, in relazione ai diversi livelli di affidabilità dei contribuenti. L’introduzione degli ISA ha previsto al contempo la progressiva eliminazione degli effetti derivanti dall'applicazione dei parametri e degli studi di settore;

b)  ove il contribuente eserciti contemporaneamente differenti attività, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate.

 

Il comma 19, modificato durante l’esame parlamentare, disciplina le esclusioni. In particolare, non possono applicare l’imposta sostitutiva:

a)   le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito;

b)  i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;

c)   i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato e di terreni edificabili (che, ai sensi dell’articolo 10, primo comma, numero 8), del D.P.R. IVA, n. 633 del 1972, sono operazioni esenti da IVA) o di mezzi di trasporto nuovi (di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto-legge n. 331 del 1993). Sulla base della normativa vigente, se tali soggetti non operano nell’esercizio di impresa, arti o professioni ed effettuano le cessioni nei confronti di soggetti residenti in altri Stati membri, ai primi spetta il rimborso dell'imposta compresa nel prezzo di acquisto o assolta o pagata per la loro acquisizione o importazione;

d)  gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, ad associazioni o imprese familiari (di cui all’articolo 5 del citato TUIR), a srl o ad associazioni in partecipazione. Per effetto delle modifiche apportate al Senato, si specifica che l’esclusione opera per i soggetti che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;

e)   persone fisiche che esercitano la propria attività prevalentemente nei confronti dei datori coi quali siano in essere rapporti di lavoro o lo siano stati nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti riconducibili ai medesimi datori di lavoro. La norma appare intesa ad evitare un incentivo indiretto alla trasformazione di rapporti di lavoro dipendente in altre forme contrattuali che godono dell’agevolazione in commento, analogamente a quanto previsto all’articolo 4.

L’originario disegno di legge esclude i soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati (articoli 49 e 50 del Testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R. n. 917 del 1986) e che esercitano attività d’impresa, arti o professioni prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori di lavoro dei due anni precedenti o, in ogni caso, nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili.

 

Ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, il comma 20 prescrive che i ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, spetta ai contribuenti rilasciare apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.

 

Il comma 21 dispone che le persone fisiche (come precisato alla Camera, in luogo di riferirsi ai “soggetti”) che applicano l’imposta sostitutiva non debbano effettuare le ritenute alla fonte obbligatorie per legge (di cui al titolo III del DPR n. 600 del 1973 sull’accertamento), ma sono obbligati, nella dichiarazione dei redditi, a indicare il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.

 

Il comma 22 dispone che l’applicazione dell’imposta sostitutiva alle persone fisiche:

§  esonera dall’applicazione dell’IVA e dai relativi adempimenti, analogamente a quanto previsto per gli aderenti al regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), per cui si vedano i commi 5 e 6 del disegno di legge in esame;

§  mantiene tuttavia fermo l’obbligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127. Con riferimento alla fatturazione elettronica – obbligatoria nei rapporti tra privati dal 1° gennaio 2019 – si rinvia alla relativa documentazione web.

 

Si rammenta in questa sede che il Consiglio UE ha autorizzato l’Italia a rinnovare fino al 31 dicembre 2019 le esenzioni IVA previste dal citato regime forfettario (disciplinato dalla legge di stabilità 2015 e modificato dal provvedimento in parola) con la decisione di esecuzione n. 2016/1988/UE. In tal modo ha risposto alla richiesta di autorizzazione avanzata dall’Italia per continuare a prevedere, in deroga all’articolo 285 della direttiva n. 2006/112/CE sul sistema comune dell’IVA, l’esenzione da IVA per i contribuenti in regime forfettario.

Già con la decisione n. 2008/737/CE, l'Italia era stata autorizzata, come misura di deroga, a esentare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera 30.000 euro fino al 31 dicembre 2010. La misura di deroga era stata quindi prorogata, dapprima fino al 31 dicembre 2013, successivamente - con la decisione n. 2013/678/UE - fino al 31 dicembre 2016; contestualmente, la decisione del 2013 ha aumentato fino a un volume di affari annuo di 65.000 euro la soglia massima di esenzione autorizzata.

Si rammenta che la relazione tecnica che accompagna il DDL originario fa riferimento alla necessità di ottenere la previa deroga comunitaria per la suddetta esenzione IVA.


 

Articolo 1, commi 35-50
(Imposta sui servizi digitali)

 

 

I commi da 35 a 50 istituiscono un’imposta sui servizi digitali, che si applica ai soggetti che prestano tali servizi e che hanno un ammontare complessivo di ricavi pari o superiore a 750 milioni di euro, di cui almeno 5,5 milioni realizzati nel territorio italiano per prestazione di servizi digitali. L’imposta si applica con un'aliquota del 3 per cento sui ricavi e viene versata entro il mese successivo a ciascun trimestre. E’ contestualmente abrogata l’imposta sulle transazioni digitali istituita dalla legge di bilancio 2018, che avrebbe dovuto applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2019.

 

Più in dettaglio, il comma 35 istituisce l’imposta sui servizi digitali.

 

Soggetti passivi dell’imposta sono (comma 36) tutti i soggetti esercenti attività d'impresa (dunque persone fisiche e giuridiche, a prescindere dalla tipologia e dalla forma giuridica utilizzata), a condizione che superino la soglia di ricavi richiesta ex lege, singolarmente o a livello di gruppo, nel corso di un anno solare.

 

In particolare, i soggetti passivi devono realizzare congiuntamente:

a) un ammontare complessivo di ricavi, ovunque realizzati, non inferiore a  750.000.000 euro;

b) un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali, nel territorio dello Stato, non inferiore a 5.500.000 euro.

 

Ai sensi del comma 37, i ricavi da servizi digitali, cui si applica l’imposta, sono quelli derivanti dalla fornitura dei seguenti servizi:

a) veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;

b) messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale, che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi;

c) trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale.

 

Il comma 38 esclude dall’imposta i ricavi derivanti dai servizi digitali, se sono resi a soggetti che, ai sensi delle norme del codice civile (articolo 2359) si considerano in posizione di controllo (siano essi controllati, controllanti o controllati dallo stesso soggetto controllante).

Il comma 39 definisce le modalità di calcolo dell’imponibile: i ricavi tassabili sono assunti al lordo dei costi e al netto dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette.

 

Ai sensi del comma 40 il periodo d'imposta coincide con l'anno solare.

Il comma chiarisce altresì che un ricavo si considera tassabile in un determinato periodo d'imposta se l'utente di un servizio tassabile è localizzato nel territorio dello Stato in detto periodo.

Un utente è localizzato nel territorio dello Stato se:

a) nel caso di un servizio di veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata (comma 37, lettera a)), la pubblicità in questione figura sul dispositivo dell'utente nel momento in cui il dispositivo è utilizzato nel territorio dello Stato in detto periodo d'imposta, per accedere a un'interfaccia digitale;

b) nel caso di un servizio di messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale, che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi (comma 37, lettera b):

1.   se il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale che facilita le corrispondenti cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente tra gli utenti, l'utente utilizza un dispositivo nel territorio dello Stato in detto periodo d'imposta per accedere all'interfaccia digitale e conclude un'operazione corrispondente su tale interfaccia in detto periodo d'imposta;

2.   se il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale di un tipo che non rientra nel punto 1, l'utente dispone di un conto per la totalità o una parte di tale periodo d'imposta, che gli consente di accedere all'interfaccia digitale e tale conto è stato aperto utilizzando un dispositivo nel territorio dello Stato;

c) nel caso di un servizio di trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale (comma 37, lettera c), i dati generati dall'utente che ha utilizzato un dispositivo nel territorio dello Stato per accedere a un'interfaccia digitale, nel corso di tale periodo d'imposta o di un periodo d'imposta precedente, sono trasmessi in detto periodo d'imposta.

 

Il comma 41 chiarisce che l'imposta dovuta si ottiene applicando l'aliquota del 3 per cento all'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre.

 

Il comma 42 indica le modalità di versamento dell’imposta, da effettuarsi entro il mese successivo a ciascun trimestre; la dichiarazione dell’imposta è invece annuale e riguarda l'ammontare dei servizi tassabili prestati entro 4 mesi dalla chiusura del periodo d'imposta. Con norma secondaria (decreto di cui al comma 45) può essere previsto che, per le società appartenenti al medesimo gruppo, per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni in commento sia nominata una singola società del gruppo.

 

Ai sensi del comma 43, i soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato e di un numero di partita IVA, che nel corso di un anno solare realizzano i presupposti per l’applicazione dell’imposta, sono tenuti a richiedere all’Agenzia delle Entrate un numero identificativo ai fini dell'imposta sui servizi digitali. La richiesta è effettuata secondo modalità previste con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate (di cui al comma 46).

I soggetti residenti nel territorio dello Stato, ove appartengano allo stesso gruppo dei soggetti non residenti (di cui supra) sono solidalmente responsabili con questi ultimi per le obbligazioni derivanti dalla nuova imposta, la cui disciplina è contenuta nelle norme in esame.

 

Secondo il comma 44, per l’'accertamento, le sanzioni e la riscossione dell'imposta, nonché per il relativo contenzioso, si applicano le disposizioni previste in materia di imposta sul valore aggiunto, in quanto compatibili.

 

Il comma 45 affida a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, sentite l'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni, l'Autorità garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale, da emanare entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (1° maggio 2019), il compito di  stabilire le disposizioni di attuazione dell'imposta sui servizi digitali. Il successivo comma 46 affida invece ad uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate il compito di individuare le modalità applicative dell’imposta.

 

Con riferimento all’applicabilità dell’imposta (comma 47) essa decorre dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo del MEF (di cui al comma 45).

 

Il comma 48 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il comma 49 dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze presenti alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione e sui risultati conoscitivi ed economici derivanti dalle disposizioni così introdotte. Nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF), il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze presenta una relazione sull'attuazione della disciplina dell’imposta, anche ai fini dell'aggiornamento degli effetti finanziari derivanti dagli stessi.

 

Il comma 50 – a sua volta - abroga la disciplina (contenuta nell’articolo 1, commi da 1011 a 1019 della legge di bilancio 2018, legge 27 dicembre 2017, n. 205) dell’imposta sulle transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici, che avrebbe dovuto applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2019.

 

Tale imposta, con un'aliquota del 3 per cento sul valore della singola transazione al netto dell'IVA, si applica nei confronti del soggetto prestatore, residente o non residente, che effettui nel corso di un anno solare un numero complessivo di transazioni superiore alle 3.000 unità. Sono escluse le prestazioni rese nei confronti di soggetti committenti che hanno aderito al regime agevolato forfetario per imprese e professionisti di ridotte dimensioni. L'imposta è  prelevata, all'atto del pagamento del corrispettivo, dai soggetti committenti dei servizi assoggettati a imposizione, con obbligo di rivalsa sui soggetti prestatori, salvo specifiche ipotesi individuate dalla legge.  Presupposto per l’applicazione del tributo sono le transazioni che corrispondono alla erogazione di un servizio tramite mezzo elettronico di tipo business to business (B2B). Sono pertanto escluse le transazioni di commercio elettronico (beni) e quelle di tipo business to consumer (B2C).

Sul piano soggettivo, l’imposta si applica a tutte le imprese che erogano un servizio digitale (residenti e non residenti), con la sola esclusione delle imprese soggette al regime forfetario e dei soggetti agevolati per imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità. Le norme abrogate prevedevano un limite dimensionale all’attività digitale tassata, sotto forma del numero di transazioni effettuate, che deve essere superiore a 3.000 su base annua senza alcun riferimento all’ammontare coinvolto (il presupposto dell’imposta è definito, ad esempio, sia da 3.000 operazioni di 1 euro sia da 3.000 operazioni da 1.000 euro ciascuna).

Ai fini della riscossione, l’imposta viene prelevata dai soggetti committenti dei servizi con obbligo di rivalsa sui soggetti prestatori.

Tale imposta era destinata ad applicarsi dal 1° gennaio 2019; tuttavia, il perimetro oggettivo di applicazione della stessa è stato demandato a un decreto ministeriale, che avrebbe dovuto essere emanato il 30 aprile 2018 (comma 1012 legge di bilancio 2018), ma che non è stato ancora emanato.  Detto decreto avrebbe dovuto anche individuare le modalità applicative dell'imposta, ivi compresi gli obblighi dichiarativi e di versamento, nonché eventuali casi di esonero. Nella risposta all’interrogazione n. 5-01007 in Commissione Finanze del 28 novembre 2018 il Governo ha riferito che l’adozione di detto decreto è in fase di istruttoria, anche al fine di tener conto degli sviluppi normativi europei, dove è in discussione presso il Consiglio dell'Unione europea la proposta di direttiva relativa ad un'imposta applicabile ai ricavi derivanti dalla fornitura di taluni servizi digitali. Per ulteriori informazioni e commenti, si rinvia:

§   alla pubblicazione dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio sulla nuova imposta;

§  Al focus Web Tax ed economia digitale, anche in ordine alle iniziative intraprese in Europa.


 

Articolo 1, commi 51 e 52
(Abrogazione riduzione Ires enti non a scopo di lucro e Iacp)

 

 

I commi 51 e 52, introdotti al Senato, abrogano la riduzione a metà dell’IRES per alcuni enti che svolgono attività sociali, culturali e attività con fini solidaristici, nonché nei confronti degli istituti autonomi per le case popolari.

 

In particolare, il comma 51 abroga l’articolo 6 del D.P.R. 601/1973 che dispone la riduzione alla metà dell’IRES (dal 24 al 12 per cento) nei confronti dei seguenti enti (comma 1 dell’articolo 6):

-         enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza;

-         istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;

-         enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione;

-         istituti autonomi per le case popolari (Iacp), comunque denominati, e loro consorzi nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell'Unione europea in materia di "in house providing" e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013.

La riduzione compete a condizione che i predetti soggetti abbiano personalità giuridica (comma 2) e non si applica agli enti iscritti nel Registro Unico nazionale del terzo settore (di cui al D.Lgs. n. 117 del 2017; per approfondimenti si rinvia al portale della Documentazione parlamentare). Agli enti religiosi (articolo 4, comma 3, codice del Terzo settore) iscritti nel predetto Registro, la riduzione si applica limitatamente alle attività diverse da quelle di interesse generale (elencate all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017).

 

Il comma 52 chiarisce che il calcolo dell’acconto per il 2019 sia effettuato considerando, come imposta del periodo precedente, quella risultante dall’introduzione delle nuove norme in commento.

 


 

Articolo 1, commi 53 e 54
(Dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria)

 

 

I commi 53 e 54 integrano la disciplina relativa alla trasmissione dei dati fiscali dei soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria.

Viene chiarito che i dati trasmessi possono essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni ed esclusivamente per garantire l'applicazione delle norme in materia tributaria e doganale ovvero, in forma aggregata, per il monitoraggio della spesa pubblica e privata complessiva.

 

In particolare, il comma 53, che sostituisce l'articolo 10-bis del decreto legge n. 119 del 2018, conferma in primo luogo che per il periodo d'imposta 2019 i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria.

 

Si chiarisce che i dati trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per due finalità esclusive:

§  garantire l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale;

§  in forma aggregata, per il monitoraggio della spesa pubblica e privata complessiva.

 

Con decreto del MEF, di concerto con il Ministero della salute e per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali:

§  i termini e gli ambiti di utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti;

§  i tipi di dati che possono essere trattati;

§  le operazioni eseguibili;

§  le misure per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato.

 

Si ricorda che con provvedimento del 15 novembre 2018, il Garante per la protezione dei dati personali ha avvertito l’Agenzia delle entrate che il nuovo obbligo della fatturazione elettronica, così come è stato regolato dall’Agenzia delle entrate, presenta rilevanti criticità in ordine alla compatibilità con la normativa in materia di protezione dei dati personali. Per questo motivo ha chiesto all’Agenzia di far sapere con urgenza come intenda rendere conformi al quadro normativo italiano ed europeo i trattamenti di dati che verranno effettuati ai fini della fatturazione elettronica.

E’ la prima volta che il Garante esercita il nuovo potere correttivo di avvertimento, attribuito dall’articolo 58 del Regolamento europeo 2016/679, verso un provvedimento adottato senza che il Garante sia stato consultato preventivamente (articolo 36 del Regolamento richiamato).

In particolare, il Garante ha rilevato che non saranno archiviati solo i dati obbligatori a fini fiscali, ma la fattura vera e propria, che contiene di per sé informazioni di dettaglio ulteriori sui beni e servizi acquistati, come le abitudini e le tipologie di consumo, legate alla fornitura di servizi energetici e di telecomunicazioni (es. regolarità nei pagamenti, appartenenza a particolari categorie di utenti), o addirittura la descrizione delle prestazioni sanitarie o legali. Ulteriori problemi pone il ruolo assunto dagli intermediari delegabili dal contribuente per la trasmissione, la ricezione e la conservazione delle fatture, alcuni dei quali operano anche nei confronti di una moltitudine di imprese, accentrando enormi masse di dati personali con un aumento dei rischi, non solo per la sicurezza delle informazioni, ma anche relativi a ulteriori usi impropri, grazie a possibili collegamenti e raffronti tra fatture di migliaia di operatori economici. Anche le modalità di trasmissione attraverso lo SDI e gli ulteriori servizi offerti dall’Agenzia (come la conservazione dei dati) presentano criticità per quanto riguarda i profili di sicurezza, a partire dalla mancata cifratura della fattura elettronica, tanto più considerato l’utilizzo della PEC per lo scambio delle fatture, con la conseguente possibile memorizzazione dei documenti sui server di posta elettronica.

Da ultimo, nel rispondere all’interrogazione n. 5-00911 a risposta immediata in Commissione finanze alla Camera dei deputati, circa possibili problemi di violazione di segreti industriali e commerciali nonché di violazioni della privacy dei consumatori, il sottosegretario di Stato per l'Economia e le finanze, Villarosa, ha precisato che tutte le modalità disponibili per la ricezione e per il successivo inoltro delle fatture elettroniche e delle relative ricevute rispettano i più aggiornati protocolli di sicurezza, in termini di autenticazione del trasmittente, riservatezza e disponibilità. I dati infatti sono crittografati e la consultazione sicura degli archivi informatici dell'Agenzia delle entrate è garantita da misure che prevedono un sistema di profilazione, identificazione, autenticazione dei soggetti abilitati alla consultazione, di tracciatura degli accessi effettuati con indicazione dei tempi e della tipologia delle operazioni svolte, nonché di conservazione di copie di sicurezza. Il sottosegretario ha poi annunciato che è stato attivato un tavolo tecnico congiunto Agenzia delle entrate e Autorità Garante finalizzato ad individuare soluzioni idonee a garantire il rispetto della normativa in materia di privacy.

Con un nuovo provvedimento del 20 dicembre 2018, il Garante - preso atto delle modifiche apportate all’impianto originario della fatturazione elettronica e delle ulteriori rassicurazioni fornite dall’Agenzia delle entrate - ha individuato i presupposti e le condizioni perché la stessa Agenzia possa avviare dal 1 gennaio 2019 i trattamenti di dati connessi al nuovo obbligo.

Il comma 54, sostituisce il comma 6-quater all’articolo 2 del d.lgs. n. 127 del 2015 sulla fatturazione elettronica, il quale stabilisce che i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata possono adempiere all'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria.

 

In particolare, anche in tale caso, sono introdotte le norme per il rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati personali sopra illustrate.


 

Articolo 1, comma 55
(Credito d’imposta adeguamento tecnologico
per invio telematico corrispettivi)

 

 

Il comma 55 modifica la disciplina del contributo per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti mediante i quali sono effettuate la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi, prevedendo che tale contributo sia direttamente concesso al soggetto obbligato alla memorizzazione e trasmissione, sotto forma di credito d’imposta, in luogo di prevedere una scontistica obbligatoria da parte del fornitore degli strumenti e di attribuire il credito d’imposta al fornitore medesimo.

 

Le norme in esame modificano l’articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, che nella vigente formulazione attribuisce, per gli anni 2019 e 2020, un contributo per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti mediante i quali sono effettuate la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi, introdotto dal decreto-legge n. 119 del 2018.

A decorrere dal 2020, tale memorizzazione e trasmissione spetta ai commercianti al minuto ed ai soggetti ad essi assimilati (di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633), non obbligati ad emettere fattura.

Il contributo è complessivamente pari al 50 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 in caso di adattamento, per ogni strumento.

La norma vigente dispone che il contributo sia anticipato dal fornitore, sotto forma di sconto sul prezzo praticato, e sia a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione.

Per effetto delle norme in esame (lettera a), che modifica il secondo periodo dell’articolo 2, comma 6-quinquies) il contributo viene direttamente concesso al soggetto obbligato alla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione, in luogo di prevedere una scontistica obbligatoria ed attribuire il credito d’imposta al fornitore.

 

Con una seconda novella (lettera b), che modifica il terzo periodo dell’articolo 2, comma 6-quinquies) si chiarisce che il credito d’imposta può essere utilizzato a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione di cui al ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

 

Infine (lettera c), che modifica il quarto periodo dell’articolo 2, comma 6-quinquies) si dispone che le norme attuative del credito d’imposta siano emanate entro il 31 gennaio 2019, ovvero entro trenta giorni dal 1° gennaio 2019 (data di entrata in vigore della presente legge).


 

Articolo 1, comma 56
(Esonero obbligo di fatturazione nei contratti di sponsorizzazione)

 

 

Il comma 56 esonera anche i concessionari dall’obbligo di adempimento di fatturazione elettronica relativo a contratti di sponsorizzazione e pubblicità in capo alle associazioni sportive dillettantistiche.

 

Il comma 56 abroga il comma 02 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, il cosiddetto decreto fiscale, che dispone che gli obblighi di fatturazione e registrazione relativi a contratti di sponsorizzazione e pubblicità relativi alle società sportive dilettantistiche (che applicano il regime forfettario opzionale) siano adempiuti dai cessionari.

 

Il comma 02 richiamato, infatti, prevede che gli obblighi di fatturazione e registrazione relativi a contratti di sponsorizzazione e pubblicità in capo a soggetti di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, sono adempiuti dai cessionari.

     Si segnala, inoltre, che il comma 01, ha incluso tra coloro che sono esonerati dalle disposizioni sull’obbligo di fatturazione elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi anche i soggetti che applicano il regime forfettario opzionale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398

 

Si ricorda che le associazioni indicate al comma 02 sono le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche, e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000.

Pertanto, con la modifica apportata dal comma in esame, viene meno l’obbligo di fatturazione elettronica per i contratti di sponsorizzazione e pubblicità in capo alle associazioni sportive dilettantistiche.

 

Il comma prevede, infine, che alla compensazione delle minori entrate previste, pari a 5 milioni annui a decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondete riduzione del Fondo per l’attuazione del programma di Governo per l'anno 2019 e a decorrere dal 2021 e mediante corrispondente riduzione per l'anno 2020 della voce Ministero dell'economia e delle finanze della Tabella A allegata al disegno di legge di bilancio in esame.

 

Si ricorda che il comma 421 richiamato istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione di euro 44.380.452 per l’anno 2019, di euro 16.941.452 per l’anno 2020, di euro 58.493.452 per l’anno 2021, di euro 29.962.452 per l’anno 2022, di euro 29.885.452 per l’anno 2023, di euro 39.605.452 per l’anno 2024, di euro 39.516.452 per l’anno 2025, di euro 34.279.452 per l’anno 2026, di euro 37.591.452 per l’anno 2027 e di euro 58.566.452annui a decorrere dall’anno 2028, da destinare al finanziamento di nuove politiche di bilancio e al rafforzamento di quelle già esistenti perseguite dai Ministeri.


 

Articolo 1, comma 69
(Proroga di termini in materia bancaria e creditizia)

 

 

Il comma 69 proroga fino al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale le società cooperative che operano nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 112, comma 7, del TUB possono continuare a svolgere la propria attività senza obbligo di iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari.

 

L'articolo 112 del TUB, ultimo periodo, prevede che, in attesa di un riordino complessivo degli strumenti di intermediazione finanziaria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, possono continuare a svolgere la propria attività, senza obbligo di iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari (di cui all'articolo 106 TUB), le società cooperative esistenti alla data del 1° gennaio 1996 e le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti dei propri soci, a condizione che:

a) non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia forma tecnica;

b) il volume complessivo dei finanziamenti a favore dei soci non sia superiore a quindici milioni di euro;

c) l'importo unitario del finanziamento sia di ammontare non superiore a 20.000 euro;

d) i finanziamenti siano concessi a condizioni più favorevoli di quelli presenti sul mercato.

 

Il termine del 31 dicembre 2014 era stato prorogato dapprima dal comma 176 della legge n. 147 del 2013 e, successivamente, fino al 31 dicembre 2018 dal decreto legge n. 192 del 2014. 

 

Il comma 69 stabilisce che le disposizioni in argomento continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023.


 

Articolo 1, commi 73-77
(Credito di imposta per le imprese che acquistano prodotti riciclati o imballaggi compostabili o riciclati)

 

 

 

I commi da 73 a 77, introdotti al Senato, riconoscono un credito d’imposta nella misura del 36% delle spese sostenute dalle imprese per l’acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica nonché per l’acquisto di imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio.

Sono altresì disciplinati i limiti di fruizione (pari a 20.000 euro per ciascun beneficiario e, complessivamente, a 1 milione di euro annui per gli anni 2020 e 2021) e le modalità di applicazione del credito d’imposta, rinviandone la disciplina ad un apposito decreto ministeriale, che deve definire anche i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi ai fini della fruizione del credito medesimo.

Tale misura è sostitutiva dell’agevolazione introdotta, per finalità analoghe, dai commi 96-99 della legge di bilancio 2018. Per questo motivo viene conseguentemente abrogata la relativa autorizzazione di spesa (contenuta nel comma 97 della medesima legge).

 

 

Credito d’imposta e ambito di applicazione (comma 73)

Il comma 73 riconosce, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, un credito d’imposta nella misura del 36% delle spese sostenute (e documentate) dalle imprese per gli acquisti di:

§  prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica;

§  imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio.

La norma tecnica UNI EN 13432:2002 (intitolata “Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione - Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi”) è la versione ufficiale in lingua italiana della norma tecnica europea EN 13432 (del settembre 2000) che specifica i requisiti e i procedimenti per determinare le possibilità di compostaggio e di trattamento anaerobico degli imballaggi e dei materiali di imballaggio.

Finalità dell’agevolazione (comma 73)

La finalità dell’introduzione del credito d’imposta in questione è quella, esplicitata dalla norma, di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all’avvio al recupero energetico, nonché di ridurre l’impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio.

Disciplina del credito d’imposta (commi da 74 a 76)

Il credito d'imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di un milione di euro annui per gli anni 2020 e 2021.

Il credito di imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini della deducibilità degli interessi passivi. Esso è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non si applica il limite annuale di 250 mila euro, di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007.

Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti. Ai fini della fruizione del credito d’imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».

Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

- i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa, europea e nazionale;

- nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.

Abrogazione dell’analogo credito d’imposta previsto dalla legge di bilancio 2018 (comma 77, primo periodo)

Il primo periodo del comma 77 dispone l’abrogazione dello stanziamento autorizzato dall’art. 1, comma 97, della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) per la copertura degli oneri del credito d’imposta previsto, per finalità analoghe a quelle del comma 73.

Il comma 96 dell’art. 1 della citata L. 205/2017 concede a tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui, un credito d’imposta nella misura del 36% delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

Ai sensi del successivo comma 97, il predetto credito d’imposta è riconosciuto fino ad un importo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di un milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021.

I successivi commi 98 e 99 disciplinano le modalità di utilizzo del credito d’imposta e rinviano, per la disciplina di dettaglio, ad un decreto ministeriale che non è mai stato emanato.

Ciò premesso, si valuti l’opportunità di abrogare non solo il comma 97, ma anche i connessi commi 96, 98 e 99 dell’art. 1 della legge n. 205/2017.

Copertura degli oneri (comma 77, secondo periodo)

In base al secondo periodo del comma 77, i risparmi derivanti dalla citata abrogazione sono destinati alla copertura dell’onere derivante dal nuovo credito d’imposta.

 

 

 

 


 

Articolo 1, commi 91-94
(Contributi dello Stato a società partecipate)

 

 

I commi da 91 a 94, introdotti al Senato, dettano norme relative all’erogazione di contributi dello Stato a società da esso partecipate.

 

Nello specifico, si prevede che i contributi di importo fino a 50 milioni di euro concessi dallo Stato a società partecipate dallo Stato medesimo o ad organismi di diritto pubblico, anche costituiti in forma di società di capitali, finanziati dallo Stato in misura maggioritaria, con la finalità di effettuare investimenti di pubblico interesse, sono erogati dallo Stato, a titolo definitivo, contestualmente alla realizzazione dell’intervento in forma globale, ovvero quota imponibile e IVA, e progressivamente alla realizzazione dell’intervento medesimo, se il provvedimento di concessione del contributo reca la dicitura “comprensivo di IVA”.

Nel caso di contributi concessi senza la dicitura “comprensivo di IVA”, lo Stato eroga il contributo con le medesime modalità, ma con finalità di anticipazione relativamente alla sola quota liquidata a titolo di IVA, che dovrà essere rimborsata dal beneficiario allo Stato a conclusione della realizzazione dell’intervento.

Le suddette disposizioni si applicano anche ai contributi per i quali la relativa attività di rendicontazione non si sia conclusa e, comunque, ai contributi relativamente ai quali non sia intervenuta la liquidazione del saldo finale. In ogni caso non sono presenti oneri aggiuntivi a carico delle finanze pubbliche.

Le suddette disposizioni si applicano subordinatamente alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 395 della Direttiva n. 112/2006/CE.

 

La Direttiva n. 112/2006/CE detta norme relative alla disciplina comune d’imposta sul valore aggiunto. In particolare, l’articolo 395 definisce una procedura (che può durare al massimo 8 mesi) per consentire a uno Stato membro di derogare alla Direttiva. Al riguardo si prevede Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure speciali di deroga alla direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali. Le misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta non devono influire, se non in misura trascurabile, sull'importo complessivo delle entrate fiscali dello Stato membro riscosso allo stadio del consumo finale.

 

 

La relazione tecnica chiarisce che le disposizioni intendono disciplinare le ipotesi in cui il contributo erogato dallo Stato sia teso a rimborsare al beneficiario, oltre alla quota imponibile dell’investimento, anche l’IVA da questi pagata ai propri fornitori per la realizzazione dell’intervento e le ipotesi in cui, invece, il contributo intenda coprire la sola quota imponibile dell’investimento.


 

Articolo 1, commi 95-98 e 105
(
Fondo investimenti Amministrazioni centrali)

 

 

I commi da 95 a 98 e 105 dispongono l’istituzione di un Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, con una dotazione complessiva di circa 49,7 miliardi di euro per gli anni dal 2019 al 2033, da ripartirsi sulla base di programmi settoriali presentati dalle Amministrazioni centrali dello Stato per le materie di propria competenza.

Al riparto del fondo si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati entro il 31 gennaio 2019.

 

Il profilo finanziario del Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 7557), è definito al comma 95 ed è stato modificato al Senato. Il profilo finanziario è il seguente: 740 milioni di euro per l'anno 2019, 1.260 milioni per l'anno 2020, 1.600 milioni per l’anno 2021, 3.250 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 3.300 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033 per una dotazione complessiva di risorse pari a 43,6 miliardi di euro nel periodo indicato (commi 95-96).

 

Si sottolinea che il testo iniziale del disegno di legge (AC 1334) prevedeva una dotazione del Fondo del 50,2 miliardi di euro. Su tale dotazione è stata tuttavia posta la copertura finanziaria di alcune disposizioni introdotte nel corso dell’esame parlamentare, che ne hanno ridotto l’importo.

 

Il Fondo è finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, di cui una quota parte specificamente destinata alla realizzazione, allo sviluppo e alla sicurezza di sistemi di trasporto pubblico di massa su sede propria (comma 96).

A seguito di modifiche approvate al Senato, le risorse del Fondo sono altresì destinate al prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza, per un importo complessivo pari a 900 milioni di euro, di cui 15 milioni di euro per il 2019, 10 milioni per il 2020, 25 milioni per il 2021, 95 milioni per il 2022, 180 milioni per il 2023, 245 milioni per il 2024, 200 milioni per il 2025, 120 milioni per il 2026 e 10 milioni di euro per il 2027 (comma 96).

 

Al riparto del fondo si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri - su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati - sulla base di programmi settoriali presentati dalle Amministrazioni centrali dello Stato per le materie di propria competenza (comma 98).

Tali D.P.C.M. di riparto sono adottati entro il 31 gennaio 2019.

I decreti individuano altresì i criteri e le modalità di eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro 18 mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione nell’ambito delle finalità previste dalla norma in esame.

 

Si evidenzia che il fondo in esame presenta caratteristiche analoghe a quelle del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese[2], istituito dall’articolo 1, comma 140, della legge n. 232/2016 (con una dotazione di oltre 47 miliardi di euro in un orizzonte temporale venticinquennale dal 2017 al 2032) e rifinanziato dall’articolo 1, comma 1072, della legge n. 205/2017 (per complessivi 36,115 miliardi di euro per gli anni dal 2018 al 2033). Tale ultimo Fondo finanzia interventi in specifici settori di spesa e viene ripartito con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sui quali è richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

 

Il comma 98 prevede, inoltre, nel caso in cui siano individuati interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, che vengano adottati appositi decreti, previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione. Decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere.

 

Dalla formulazione della norma non risulta chiaro se il parere parlamentare è richiesto sugli schemi di D.P.C.M. di riparto del Fondo (come sembrerebbe desumersi dalla relazione illustrativa), oppure sugli schemi di decreto adottati nel caso di interventi rientranti nelle materie di competenza regionale (di cui al quarto periodo del comma 98).

Andrebbe inoltre chiarita la natura dei decreti da adottare nel caso di materie di competenza regionale, ossia se si tratta di D.P.C.M. oppure di decreti ministeriali (nel qual caso andrebbe indicato il Ministro competente).

Il comma 98 prevede, infine, che i medesimi decreti devono indicare le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti (BEI), con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB), con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancari ai sensi del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo Unico Bancario), compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

 

Si segnala come tale modalità di utilizzo dei contributi, che ne prevede l’impiego anche con ricorso ad operazioni con diverse tipologie di soggetti finanziatori, sia già stata prevista in altre disposizioni legislative, quali in particolare:

§  il comma 140 dell’articolo 1, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017), che reca la disciplina del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, che prevede una norma del tutto analoga a quella prevista dal comma in esame;

§  il D.L. n. 189 del 2016, sul sisma del 2016 in Italia centrale, il cui articolo 5, comma 6 prevede che il commissario straordinario possa stipulare appositi mutui (di durata massima venticinquennale) con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato - pagati agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato - con i medesimi soggetti finanziatori;

§  l’articolo 10 del D.L. n. 104 del 201 ove si fa riferimento ai soggetti finanziatori di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e si dispone il pagamento diretto ai soggetti medesimi da parte dello Stato.

 

Ai fini del monitoraggio degli interventi finanziati dal Fondo, il comma 105 richiama il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche e di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti.

Sulla base dei dati di monitoraggio, nonché delle risultanze dell’ultimo Rendiconto generale dello Stato, la norma prevede, inoltre, che ciascun Ministero, entro il 15 settembre di ogni anno, illustri lo stato dei rispettivi investimenti e lo stato di utilizzo dei finanziamenti, con indicazione delle principali criticità riscontrate nell’attuazione degli interventi, nell’ambito di una apposita sezione della Relazione predisposta ai sensi dell’articolo 1, comma 1075, della legge n. 205 del 2017.

Si tratta della Relazione annuale sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del già citato Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (art. 1, comma 1075, legge n. 205 del 2017), che ciascun Ministero beneficiario è tenuto ad inviare, entro il 15 settembre di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell’economia e finanze ed alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

 

 

Il decreto legislativo n. 229/2011 ha dato attuazione all’art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della L. n. 196/2009 (legge di contabilità e finanza pubblica), che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche. Il decreto legislativo si applica a tutte le amministrazioni pubbliche e ai soggetti destinatari di finanziamenti a carico del bilancio dello Stato finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche. Il decreto introduce nuovi obblighi informativi a carico delle amministrazioni pubbliche e opera anche un coordinamento con gli adempimenti previsti dal Codice dei contratti pubblici in merito alla trasmissione dei dati all’autorità di vigilanza. E' prevista l’istituzione, presso ciascuna amministrazione, di un sistema gestionale informatizzato contenente tutte le informazioni inerenti l’intero processo realizzativo dell’opera, con obbligo, tra l’altro, di subordinare l’erogazione dei finanziamenti pubblici all’effettivo adempimento degli obblighi di comunicazione ivi previsti.

La definizione dei contenuti informativi minimi del sistema informativo in argomento è disciplinata dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze emanato in data 26 febbraio. Il decreto prevede che le amministrazioni provvedano a comunicare i dati, con cadenza almeno trimestrale, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi dell'art. 13 della L. n. 196/2009 presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato.

L’art. 4 del decreto legislativo n. 229 del 2011 disciplina poi il definanziamento per mancato avvio dell'opera.

 


 

Articolo 1, comma 97
(Risorse del contratto di programma ANAS per interventi sugli svincoli delle tangenziali dei capoluoghi di provincia)

 

 

Il comma 97, introdotto nel corso dell’esame al Senato, prevede che, in sede di aggiornamento del contratto di programma ANAS 2016-2020, una quota delle risorse da contrattualizzare o che si rendano disponibili nell’ambito delle finalità già previste dal vigente contratto, nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, viene destinata alla progettazione e realizzazione di interventi di adeguamento e messa in sicurezza degli svincoli delle tangenziali dei capoluoghi di provincia.

 

 

Si ricorda che nella seduta del 7 agosto 2017, con la delibera n. 65/2017, il CIPE ha approvato lo schema di contratto di programma tra MIT e ANAS per il 2016-2020. Con il decreto interministeriale 27 dicembre 2017, n. 588, è stato approvato il contratto di programma, sottoscritto in data 21 dicembre 2017, recependo le prescrizioni indicate nella citata delibera del CIPE.


 

Articolo 1, comma 99
(Spazi finanziari per il sisma 2016)

 

 

Il comma 99, introdotto al Senato, modifica l'articolo 44, comma 6-ter del D.L. n. 189/2016, al fine di stabilire che gli spazi finanziari previsti a favore delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, sono destinati - oltre che ad interventi connessi ai suddetti eventi sismici, all’adeguamento antisismico e alla messa in sicurezza degli edifici - anche ad interventi infrastrutturali.

 

Il comma 99 modifica l'art. 44, comma 6-ter del D.L. n. 189/2016, il quale dispone - sulla base degli esiti della verifica dell’andamento degli oneri connessi agli eventi sismici - la determinazione dell’ammontare complessivo degli spazi finanziari, per ciascun anno del periodo 2018-2021, da assegnare alle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nell’ambito dei patti di solidarietà nazionali (art. 10, comma 4, della legge n. 243/2012).

Il comma 6-ter (introdotto dall’art. 1, comma 792, della legge di bilancio 2018 – L. n. 205/2017) prevede, in particolare, che tali spazi finanziari sono destinati ad interventi connessi ai suddetti eventi sismici e di adeguamento antisismico, nonché per la messa in sicurezza degli edifici.

La norma in esame amplia la destinazione degli spazi finanziari anche ad interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture.

 Si ricorda che il comma 6-bis dell’art. 44 del D.L n. 189/2016 (introdotto dall’art. 1, comma 792 della legge di bilancio 2018 – L. n. 205/2017) dispone l’effettuazione di una verifica dell’andamento degli oneri connessi ad eventi calamitosi con riferimento alle disposizioni vigenti per gli anni 2018-2021. La verifica deve basarsi anche su apposite rendicontazioni sintetiche predisposte dai soggetti titolari delle contabilità speciali istituite presso la tesoreria dello Stato ai sensi dell’ordinanza di protezione civile del 26 agosto 2016 n. 388135 e dell’articolo 4, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 189/2016.

 

 


 

Articolo 1, comma 100
(Proroga dei termini di ultimazione dei programmi di riqualificazione urbana)

 

Il comma 100, introdotto nel corso dell’esame al Senato, al fine di favorire il completamento dei programmi di riqualificazione urbana a valere sui finanziamenti di cui all'art 2, co. 2, della legge n. 179/1992, proroga il termine di ultimazione delle opere pubbliche e private già avviate e per le quali vi sia stata una interruzione delle attività di cantiere determinata da eventi di forza maggiore, prevedendo che la proroga abbia durata pari a quella del “fermo cantiere”. La disposizione precisa altresì che per “opere pubbliche avviate” devono intendersi quelle per le quali sia stata già avviata la progettazione definitiva e per “opere private avviate” quelle per le quali sia stata già inoltrata istanza di permesso di costruire all’ufficio competente.

 

 

Più nel dettaglio, il comma 100, primo periodo, dispone che per i Programmi (PRiU) di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 9 settembre 2015, nel caso di interruzione delle attività di cantiere determinata da eventi indipendenti dalla volontà delle parti contraenti (forza maggiore), tutti i termini dell'articolo 1 dello stesso decreto ministeriale si intendono comunque prorogati del tempo di «fermo cantiere», così come riconosciuto dal Collegio di Vigilanza.

 

Come si legge nella relazione tecnica, la disposizione è volta ad allineare le  norme di cui al D.M. infrastrutture e trasporti 9 settembre 2015 con la generale disciplina in tema di lavori pubblici. Sempre nella relazione tecnica si ricorda che i programmi PRiU interessano una pluralità di operatori e finanziatori degli interventi e sono stati tra i primi a prevedere la partecipazione del privato in operazioni di riqualificazione di ambiti urbani, attraverso lo strumento programmatorio ed attuativo degli Accordi di Programma (su cui v. infra). Nella relazione tecnica si aggiunge che la disposizione, essendo di carattere meramente ordinamentale, non reca nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e che essa cristallizza un consolidato orientamento giurisprudenziale in ragione del quale i cosiddetti “fermi cantiere” che si registrano per cause indipendenti dal prestatore d’opera o dal committente (comunque formalmente riconosciuti come tali dal collegio di vigilanza stabilito per i programmi PRiU) sono da considerarsi quali eventi di forza maggiore, comportando quindi uno slittamento dei termini stabiliti dall’art. 1 del D.M. 9 settembre 2015.

Più in particolare, il D.M. infrastrutture e trasporti 9 settembre 2015, recante “Disposizioni per il definitivo completamento dei programmi di riqualificazione urbana a valere sui finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, al decreto 21 dicembre 1994 e alla delibera CIPE 23 aprile 1997”, stabilisce che per le opere pubbliche e private comprese negli Accordi di programma originari o nelle loro modifiche approvate in fase di vigenza degli Accordi stessi e già avviate alla data di pubblicazione dello stesso decreto, il termine di ultimazione è prorogato alla data indicata nei relativi cronoprogrammi e che tali cronoprogrammi devono essere approvati dai Collegi di vigilanza (art. 1). Il citato D.M. prevede, inoltre, che le risorse ministeriali residue ancora disponibili (alla data di emanazione del decreto) presso le contabilità speciali delle singole amministrazioni comunali, nonché le risorse di cui alla delibera CIPE del 23 aprile 1997 per le quali sia già stato assunto impegno di spesa da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono essere utilizzate oltre il termine del 31 dicembre 2014, previo parere favorevole del Collegio di vigilanza, per la realizzazione di opere pubbliche comprese negli Accordi di programma originari o nelle loro modifiche approvate in fase di vigenza degli Accordi stessi e non ancora avviate alla data del 31 dicembre 2014 (art. 2). Sempre ai sensi del citato decreto (art. 3), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione e i progetti internazionali cura il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi, e procede ai provvedimenti di revoca ove siano disattesi i termini di cui al precedente art. 2. In allegato al decreto ministeriale è riportato l’elenco dei Programmi di riqualificazione urbana (P.R.U.) aggiornato al 12/12/2014.

Si ricorda che l’art. 2, comma 2, della L. 179/1992 (Norme per l’edilizia residenziale pubblica) ha destinato la somma di Lire 288.000.000.000 per la realizzazione di programmi di riqualificazione urbana (P.Ri.U.) individuati, ai sensi dell’art. 16 delle medesima legge, con accordi di programma finalizzati alla riqualificazione del tessuto  urbanistico,  edilizio  ed ambientale.

 Con delibera CIPE del 23 aprile 1997 sono state stanziate risorse a valere sui fondi strutturali di provenienza comunitaria per interventi localizzati in aree depresse (obiettivo 1) ed in zone di declino industriale (obiettivo 2) con le quali il Ministero dei lavori pubblici ha potuto finanziare programmi di riqualificazione urbana che si proponevano, in via prioritaria, la realizzazione di opere infrastrutturali.

L’iniziale termine di ultimazione delle opere era stato prorogato, con successivi decreti ministeriali, dapprima al 31 dicembre 2011 e quindi al 31 dicembre 2014. In esito al monitoraggio effettuato dal MIT nell’aprile 2014, erano state riscontrate difficoltà rappresentate dai comuni nell'organizzazione e gestione di programmi complessi, caratterizzati da una molteplicità di interventi interconnessi tra loro, sulla base delle quali sono state quindi accolte le istanze di ulteriore proroga con il citato D.M. 9 settembre 2015 (che ha disposto una proroga non più a termine fisso, ma in relazione alle date indicate nei rispettivi cronoprogrammi approvati dai Collegi di vigilanza).

 

Si ricorda che i programmi di riqualificazione urbana oggetto della disposizione in esame sono realizzati medianti il ricorso all’istituto dell’accordo di programma, disciplinato dall’art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).

L’art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000 prevede, in particolare, che per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere pubbliche comprese nei programmi dell’amministrazione; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

Ai sensi del comma 7 del citato art. 34, la vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella regione (figura ora soppressa) o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali. Allorché l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e il collegio di vigilanza, in tal caso, è presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

Il comma 100, secondo periodo, precisa le nozioni di “opere pubbliche avviate” e “opere private avviate” di cui al citato D.M. 9 settembre 2015 stabilendo che per «opere pubbliche avviate» devono intendersi quelle per le quali sia stata avviata la progettazione definitiva secondo la legislazione sui lavori pubblici, e che per «opere private avviate» devono intendersi quelle per le quali sia stata presentata all'Ufficio competente istanza di permesso di costruire o atto equivalente. La disposizione aggiunge (terzo periodo) che resta ferma la facoltà del Collegio di Vigilanza di modificare il cronoprogramma.

Per l’art. 23, comma 7, del D. Lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici) il progetto definitivo è il livello di progettazione nel quale si individuano compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma.

L’istituto del permesso di costruire è disciplinato dal Capo II del D. Lgs. n. 380/2001 (Testo unico sull’edilizia), che si compone degli articoli da 10 a 15. In particolare, ai fini della disposizione in esame, rileva l’art. 10, comma 1, del citato Testo unico, il quale dispone che costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire: a) gli interventi di nuova costruzione; b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica; c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

 

 

 


 

Articolo 1, comma 101
(Contributo alla RAI)

 

 

L’articolo 1, comma 101, introdotto dal Senato, riconosce alla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. un contributo di € 40 mln per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per l’adempimento degli obblighi del contratto di servizio, ivi inclusi quelli per lo sviluppo della programmazione digitale.

 

In base all’art. 49 del d.lgs. 177/2005 – come, da ultimo, modificato dall’art. 9 della L. 198/2016 – il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è affidato in concessione decennale, previa consultazione pubblica sugli obblighi del servizio.

L’affidamento in concessione decennale alla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., a decorrere dal 30 aprile 2017, e l’approvazione dell’annesso schema di convenzione, sono stati operati con DPCM 28 aprile 2017.

In base all’art. 45 del medesimo d.lgs. 177/2005 – come modificato, da ultimo, dall’art. 1 della L. 220/2015 – il servizio pubblico è svolto sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero dello sviluppo economico, previa delibera del Consiglio dei ministri, e di contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria.

 

Il contratto di servizio 2018-2022 ha per oggetto l'attività che la RAI svolge ai fini dell'espletamento del servizio pubblico e, in particolare, l'offerta radiofonica, televisiva, e multimediale diffusa attraverso le diverse piattaforme in tutte le modalità, l'impiego della capacità trasmissiva necessaria, la realizzazione dei contenuti editoriali, l'erogazione dei servizi tecnologici per la produzione e la trasmissione del segnale in tecnica analogica e digitale, la predisposizione e gestione dei sistemi di controllo e di monitoraggio.


 

Articolo 1, comma 103
(Accesso alle zone a traffico limitato delle auto elettriche o ibride)

 

 

Il comma 103 prevede che i comuni, i quali realizzino una zona a traffico limitato, ai sensi dell’articolo 9 del Codice della strada, consentono, in ogni caso, l'accesso libero a tali zone, ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida.

 

L’articolo 7, comma 9, del Codice della strada stabilisce che i comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio.

Analogamente, i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico.

I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma.

Con direttiva emanata dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, nonché le modalità di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati.

 

La formulazione della norma sembrerebbe consentire l’accesso di tali veicoli non solo nelle zone a traffico limitato ma anche alle aree pedonali

 

Il comma 11 del medesimo articolo 9 stabilisce che nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso.

 

Dovrebbe essere precisato se oltre all’accesso alle zone di cui all’articolo 9 a tali veicoli sia consentita la sosta e a quali condizioni.


 

Articolo 1, comma 104
(Finanziamento autostrade ciclabili)

 

 

Il comma 104 prevede l’istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti finalizzato alla progettazione delle “autostrade ciclabili” con una dotazione di 2 milioni di euro per l’anno 2019.

 

Le modalità di erogazione delle risorse del predetto Fondo sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il decreto ministeriale definisce le modalità di erogazione delle risorse, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo da parte degli enti territoriali delle risorse erogate per le finalità previste.

All’onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 421.

 

Si segnala che non è presente nell’ordinamento nazionale la definizione di “autostrade ciclabili”.

L’articolo 2, della legge n. 2 del 2018 ha introdotto le definizioni di ciclovia, rete cicloviaria, via verde ciclabile (articolo 2).

 

Per un approfondimento in merito ai contenuti della legge n. 2 del 2018 e degli interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica si veda l’apposito tema.


 

Articolo 1, commi 107-114
(Contributo per i piccoli investimenti dei comuni)

 

 

I commi da 107 a 114, introdotti nel corso dell’esame al Senato, disciplinano l’assegnazione, entro il 10 gennaio 2019, di contributi da parte del Ministero dell’interno ai comuni, per un limite complessivo di 400 milioni di euro, per favorire gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale. Sono stabiliti, inoltre, i criteri di assegnazione dei contributi, le modalità di erogazione, l’affidamento e l’esecuzione dei lavori, inclusi i termini per l’eventuale revoca e riassegnazione dei contributi previsti.

Si disciplinano altresì il monitoraggio e il controllo dei finanziamenti erogati e dell’esecuzione delle opere pubbliche.

Contributo ai comuni (comma 107)

Il comma 107 assegna, per l'anno 2019, un contributo nel limite complessivo di 400 milioni di euro ai comuni, al fine di favorire gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e del patrimonio comunale.

I contributi vengono assegnati, entro il 10 gennaio 2019, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni:

§  con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti, nella misura di 40.000 euro ciascuno;

§  ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti, nella misura di 50.000 euro ciascuno;

§  ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 70.000 euro ciascuno;

§  ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 100.000 euro ciascuno.

 

Entro il 15 gennaio 2019, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.

Finanziamento, affidamento ed esecuzione dei lavori (commi 108-109)

Il comma 108 riconosce al comune beneficiario del contributo la possibilità di finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che tali lavori non siano già integralmente finanziati da altri soggetti. 

Ulteriore condizione prevista è che tali finanziamenti siano aggiuntivi rispetto a quelli inseriti nei programmi triennali di cui all'articolo 21 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).

Il decreto ministeriale n. 14/2018  disciplina il regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali, emanato in attuazione dell’art. 21, comma 8, del citato D.Lgs. n. 50/2016. Sono compresi  nel  programma  triennale  e  nei relativi  aggiornamenti  le  opere  pubbliche  incompiute, i lavori realizzabili  attraverso  contratti di  concessione  o  di  partenariato  pubblico  privato,  i lavori realizzabili tramite cessione  del  diritto  di  proprietà o  altro titolo di godimento di beni immobili.

 

L’affidamento dei lavori e degli interventi di manutenzione straordinaria è previsto secondo le seguenti disposizioni del Codice dei contratti pubblici:

§  procedura negoziata per l’affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro e per l’affidamento di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’articolo 35 del Codice dei contratti pubblici (articolo 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016);

§  La procedura negoziata prevede la consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

§  I suddetti lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.

§  acquisizione diretta di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro (articolo 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016).

 

Il comma 109 obbliga il comune beneficiario del contributo ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019.

 

Modalità per l’erogazione dei contributi e revoca  (commi 110-111)

Il comma 110 disciplina l’erogazione dei contributi da parte del Ministero dell'interno agli enti beneficiari con le seguenti modalità:

§  per il 50 per cento, previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggio previsto al successivo comma 112;

§  e per il restante 50 per cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo, o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del Codice dei contratti pubblici.

 

Il comma 111 prevede che, entro il 15 giugno 2019, con decreto del Ministero dell'interno, sia disposta la revoca parziale o totale dei contributi previsti:

§  nel caso di mancato rispetto del termine del 15 maggio 2019 per l’inizio dell'esecuzione dei lavori;

§  o nel caso di parziale utilizzo del contributo medesimo.

Con il medesimo decreto del Ministero dell’interno, è prevista l’assegnazione delle somme revocate, a favore dei comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza del 15 maggio 2019, dando priorità ai comuni con data di inizio esecuzione lavori meno recente e non oggetto di recupero.

I comuni beneficiari dei contributi revocati sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre 2019.

Monitoraggio e controllo delle opere pubbliche (commi 112-114)

Il comma 112 stabilisce l’applicazione da parte dei comuni beneficiari dei contributi delle procedure previste dal sistema disciplinato nel decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, per il monitoraggio dello stato di attuazione delle suddette opere pubbliche, classificando le opere sotto la voce "Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2019".

Il comma 113 dispone l’effettuazione di controlli a campione da parte del Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulle opere pubbliche oggetto del contributo.

Il comma 114 obbliga i comuni assegnatari del contributo a indicare la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione, nella sezione “Opere pubbliche” del sito Amministrazione trasparente di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

Si dispone altresì che il Sindaco ha l’obbligo di fornire tali informazioni al Consiglio comunale nella prima seduta utile.

Copertura degli oneri

La copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni in esame è disposta attraverso una riduzione, per il 2019, per 370 milioni a carico delle risorse del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, previsto dal comma 58 del disegno di legge in esame, e per 30 milioni a carico delle risorse del fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del paese (articolo 1, comma 140 della legge n. 232 del 2016 - legge di bilancio 2017), relative al settore di spesa delle “infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione”, ed iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.


 

Articolo 1, comma 115
(Riduzione del Fondo investimenti )

 

 

Il comma 115, introdotto al Senato, dispone una riduzione di 30 milioni di euro per il 2019 della dotazione del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese.

 

La riduzione riguarda, in particolare, l’autorizzazione di spesa (nell’ambito del Fondo di cui all’articolo 1, comma 140 della legge n. 232 del 2016) concernente le risorse per il finanziamento del fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, relative al  settore di spesa delle “infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione”, ed iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

Il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito dall’articolo 1, comma 140, della legge n. 232/2016 (con una dotazione di oltre 47 miliardi di euro in un orizzonte temporale venticinquennale dal 2017 al 2032) e rifinanziato dall’articolo 1, comma 1072, della legge n. 205/2017 (per complessivi 36,115 miliardi di euro per gli anni dal 2018 al 2033). Tale ultimo Fondo finanzia interventi in specifici settori di spesa e viene ripartito con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sui quali è richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Per approfondimenti si rinvia al Tema curato dal Servizio Studi della Camera sul Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese.


 

Articolo 1, commi 116-121
(Cessione di una quota di partecipazione in Invitalia
SGR e in fondi da essa gestiti)

 

 

Al fine di semplificare e rafforzare il settore del venture capital e il tessuto economico-produttivo del Paese, si prevede che il Ministero dello sviluppo economico possa autorizzare la cessione, a condizioni di mercato, da parte dell’Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia, di una quota di partecipazione, anche di controllo, detenuta nella società di gestione del risparmio Invitalia Ventures SGR S.p.A. - Invitalia SGR, nonché di una quota di partecipazione in fondi da essa gestiti (comma 116).

E’ attribuito alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. – in qualità di Istituto nazionale di promozione - il diritto di opzione per l'acquisto della quota di partecipazione azionaria in Invitalia SGR nonché della quota di partecipazione in fondi da essa gestiti (comma 117).

In caso di cessione della partecipazione di controllo, la restante partecipazione di Invitalia in Invitalia SGR può essere trasferita al Ministero dell’economia e delle finanze (comma 119).

Si prevede, inoltre, che le risorse per complessivi 200 milioni di cui alla delibera CIPE n. 14 del 18 febbraio 2018, assegnate con decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 7 maggio 2018, ad Invitalia, a valere sulle risorse del «Piano Operativo Imprese e Competitività FSC 2014-2020» per la costituzione di un apposito fondo di reindustrializzazione, denominato «Italia Venture III» siano assegnate al Ministero dello sviluppo economico per le finalità di cui al comma 63-undecies. La disposizione non modifica l’entità delle risorse, intervenendo unicamente sulla titolarità della gestione delle risorse (comma 121).

La relazione tecnica precisa che le restanti disposizioni sono di natura procedimentale.

 

In particolare, il comma 116, al fine di semplificare e rafforzare il settore del venture capital e il tessuto economico-produttivo del Paese, dispone che il Ministero dello sviluppo economico può autorizzare la cessione, a condizioni di mercato, da parte dell’Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia, di una quota di partecipazione, anche di controllo, detenuta nella società di gestione del risparmio Invitalia Ventures SGR S.p.A. - Invitalia SGR, nonché di una quota di partecipazione in fondi da essa gestiti, per favorire la gestione sinergica delle risorse di cui all’articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (L. n. 134/2012) (Fondo per la crescita sostenibile) all’articolo 1, comma 897, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Fondo imprese Sud[3]), e al comma 121, già affidate a Invitalia SGR, e a condizione che dalla cessione derivi l’apporto di risorse aggiuntive da parte del soggetto acquirente. Con direttiva del Ministro dello Sviluppo Economico a Invitalia sono stabiliti i contenuti e i termini della cessione, anche ai fini dell’esercizio del diritto di opzione di cui al successivo comma 116, unitamente ai criteri di governance per l’esercizio dei diritti di azionista sull’eventuale quota di minoranza e di titolare di quote dei fondi di investimento.

 

Invitalia Ventures S.g.r. S.p.A (ex Strategia Italia SGR) è una società controllata al 100 per cento da Invitalia S.p.A., gestisce fondi comuni di investimento mobiliare chiuso finalizzati a sostenere la realizzazione di investimenti nel capitale di rischio di imprese con elevato potenziale di sviluppo (startup e PMI in Italia, in partnership con operatori nazionali e internazionali).

Secondo quanto risulta dal relativo sito istituzionale, gestisce il fondo di venture capital "Italia Venture I", dedicato a startup e PMI innovative, e il fondo di private equity "Italia Venture II - Fondo Imprese Sud" dedicato alle PMI del Mezzogiorno operanti soprattutto nei settori con alto potenziale di sviluppo, tra cui: agroalimentare, meccatronica, medicale, turismo, moda.

Italia Venture I è dotato di 87 milioni di euro dedicato a investimenti early-stage in startup e PMI innovative. Sottoscrittori pubblici e privati hanno investito nel Fondo: MISE/Invitalia[4], Banca Europea per gli Investimenti (FEI), Cisco, Fondazione di Sardegna e il Gruppo Metec.

Italia Venture II Fondo Imprese Sud ha una dotazione di 150 milioni (la dotazione autorizzata dal comma 897 della legge n. 205/2017 per il Fondo imprese sud) ed è finalizzato ad accelerare la competitività e la crescita dimensionale delle PMI del Mezzogiorno anche attraverso acquisizioni e/o aggregazioni.

Si rinvia anche alla Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di Invitalia S.p.A., approvata dalla Corte dei Conti con deliberazione del 27 settembre 2018, n. 92.

 

Il comma 117 prevede che, per le finalità e alle condizioni previste dal comma 116, è attribuito a Cassa depositi e prestiti S.p.A. in qualità di Istituto nazionale di promozione delle piattaforme di investimento nell’ambito del cd. Piano Juncker - il diritto di opzione per l'acquisto della quota di partecipazione azionaria in Invitalia SGR nonché della quota di partecipazione in fondi da essa gestiti, da esercitarsi nel termine e con le modalità stabilite nella direttiva del Ministro dello sviluppo economico di cui al precedente comma 116, ove ritenuti congrui.

 

Si ricorda in questa sede che la strategia del Piano di investimenti per l’Europa, il cd. Piano Juncker, lanciato con la Comunicazione della Commissione UE del 26 novembre 2014 (COM (2014) 903 final) – prevede, attraverso l’istituzione del Fondo europeo investimenti strategici (FEIS), la mobilitazione di risorse finanziarie finalizzate a promuovere progetti in grado di attrarre investitori privati.

La legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015, articolo 1, commi 822-830) ha qualificato CDP S.p.A. quale Istituto nazionale di promozione delle operazioni finanziarie relative alle piattaforme di investimento ammissibili al Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS).

Per esplicita previsione normativa, CDP può impiegare le risorse della gestione separata per contribuire a realizzare gli obiettivi del FEIS, tra l'altro, mediante il finanziamento di piattaforme d'investimento e di singoli progetti.

Cassa depositi e prestiti S.p.A., dunque, in qualità di Istituto Nazionale di Promozione, è impegnata nel finanziamento di piattaforme di investimento e di singoli progetti supportati dall’FEIS, il Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici, che ha come scopo quello di attuare gli indirizzi del Piano Juncker.

Secondo quanto risulta dal sito istituzionale della Commissione europea, dedicato al Piano Juncker e ai risultati dello stesso, in termini di investimenti, nei diversi Stati membri, a dicembre 2018, il totale dei finanziamenti nell'ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) in Italia è pari a 9,4 miliardi di euro, che dovrebbero mobilitarne altri 55 di investimenti aggiuntivi.

Sono stati in particolare approvati:

·      80 progetti (in settori quali energia - infrastrutture sociali - trasporti - digitale – agricoltura, ambiente e impiego efficiente delle risorse - ricerca, sviluppo e innovazione - società di piccole dimensioni) finanziati dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) con il sostegno del FEIS per circa 6,9 miliardi di euro di finanziamento complessivo;

·      a sostegno delle PMI, 70 accordi con banche intermediarie o fondi finanziati dal Fondo europeo per gli investimenti (FEI) con il sostegno del FEIS, per circa 2,5 miliardi di euro di finanziamento complessivo.

Si rinvia, per un esame più approfondito all’ “Investment Plan - state of play - Italy”, disponibile sul sito della Commissione UE.

 

La relazione tecnica precisa che le operazioni sopra illustrate non determinano effetti per la finanza pubblica, essendo realizzate da soggetti esterni alla pubblica amministrazione.

 

Il comma 118 prevede che, nel caso di cessione ai sensi dei precedenti commi, la gestione delle attività e delle risorse di cui al comma 116 già affidate a Invitalia sulla base di provvedimenti normativi e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, prosegue in capo al medesimo gestore, o ad altro veicolo eventualmente costituto a seguito di operazioni di aggregazione del gestore con altri soggetti. I termini e le condizioni della gestione delle predette risorse possono in ogni caso essere ridefiniti, nel rispetto della normativa di riferimento, da una nuova convenzione sottoscritta tra il Ministero dello sviluppo economico, Invitalia e il soggetto gestore, in sostituzione delle disposizioni regolamentari e convenzionali che disciplinano tale gestione.

 

Il comma 119 prevede che, in caso di cessione della partecipazione di controllo, la restante partecipazione di Invitalia in Invitalia SGR può essere trasferita, mediante operazioni societarie senza oneri per la finanza pubblica, al Ministero dell’economia e delle finanze anche in deroga alle condizioni di cui al comma 116 e alla disciplina in materia di società a partecipazione pubblica.

 

Il comma 120, per le finalità di cui ai commi precedenti, introduce alcune modifiche alla disciplina del “Fondo imprese Sud” di cui all’articolo 1, commi 899 e 900 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018).

Mentre l’attuale testo del citato comma 899 prevede che l'investimento nel capitale di ciascuna impresa target sia finanziato per almeno il 50 per cento da risorse apportate da investitori privati indipendenti, il nuovo testo prevede che tale investimento sia finanziato, secondo le modalità definite nel regolamento di gestione del Fondo, anche da risorse apportate da investitori privati indipendenti, individuati attraverso una procedura aperta e trasparente.

Inoltre, mentre l’attuale testo del citato comma 900 prevede che l’investimento del Fondo in questione in fondi privati di investimento mobiliare chiuso (OICR) non possa superare il 30% della consistenza complessiva dei predetti fondi, il nuovo testo prevede che l’investimento non possa superare la percentuale della consistenza complessiva dei predetti fondi, secondo le modalità definite nel regolamento di gestione del Fondo

Il comma 121 dispone, infine, che le risorse per complessivi 200 milioni di cui alla delibera CIPE n. 14 del 18 febbraio 2018, assegnate con decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 7 maggio 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale n. 227 del 29 settembre 2018 ad Invitalia, a valere sulle risorse del «Piano Operativo Imprese e Competitività FSC 2014-2020», per la costituzione, unitamente a eventuali ulteriori risorse finanziarie proprie, di un apposito fondo di reindustrializzazione, denominato «Italia Venture III», già affidato in gestione a Invitalia SGR con il medesimo decreto, sono assegnate al Ministero dello sviluppo economico che le utilizza per le finalità di cui al comma 63-undecies in quanto compatibili con le politiche economiche del Fondo di sviluppo e coesione di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, di concerto con il Ministro per il Sud, Autorità politica delegata per la Coesione, sentita la Cabina di Regia di cui all’articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, assicurando l’informativa al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE).”

 

Si ricorda che la delibera CIPE n. 14 del 28 febbraio 2018 prevede uno stanziamento di euro 200 milioni per contrastare i fenomeni di cessazione delle attività e/o di delocalizzazione produttiva attraverso interventi di sostegno agli investimenti e all'occupazione che favoriscano la transizione di grandi imprese e complessi industriali di rilevante dimensione caratterizzati da gravi crisi finanziarie e/o produttive, ivi incluse quelle insolventi, verso nuovi assetti imprenditoriali


 

Articolo 1, commi 122-123 e 126
(
Fondo investimenti Enti Territoriali)

 

 

I commi 122 e 123, modificati al Senato, prevedono l’istituzione, a decorrere dal 2019, di un Fondo da ripartire destinato al rilancio degli investimenti degli enti territoriali, oltre che alle finalità di copertura finanziaria di alcune disposizioni del provvedimento in esame, espressamente indicate dalla norma.

Il comma 126, nel testo risultante dalle modifiche introdotte nel corso dell'esame al Senato, dispone l’istituzione di un ulteriore fondo costituito con le risorse residue del Fondo precedente, finalizzato ad investimenti per la messa in sicurezza del territorio e delle strade nell’ambito degli accordi, sottoscritti tra lo Stato e le regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna di cui al comma 875, per la definizione del contributo al contenimento del debito pubblico richiesto a ciascuna autonomia. Laddove le regioni non pervenissero al citato accordo entro il 31 gennaio 2019, le risorse del fondo saranno destinate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 10 marzo 2019, ad incremento dei contributi già autorizzati dai commi 134 e 139, per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio di regioni, province e città metropolitane.

 

In particolare, il comma 122 prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 7558), di un Fondo da ripartire destinato al rilancio degli investimenti degli enti territoriali a decorrere dal 2019, con il seguente profilo finanziario: 2.780 milioni di euro per l’anno 2019, di 3.180,2 milioni per l’anno 2020, di 1.255 milioni per l’anno 2021, di 1.855 milioni per l’anno 2022, di 2.255 milioni per l’anno 2023, di 2.655 milioni per l’anno 2024, di 2.755 milioni per l’anno 2025, di 2.590 milioni per l’anno 2026, di 2.445 milioni per l’anno 2027, di 2.245 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, di 2.195 milioni per l’anno 2032, di 2.150 milioni per l’anno 2033 e di 1.500 milioni di euro annui a decorrere dal 2034.

 

Si sottolinea che, rispetto al testo iniziale del provvedimento, la dotazione finanziaria del Fondo in esame risulta diminuita in quanto a valere su di essa è stata posta la copertura finanziaria di alcune disposizioni introdotte nel corso dell’esame alla Camera e al Senato.

 

Ai sensi del comma 123, nel testo risultante dalle modifiche introdotte nel corso dell'esame al Senato, le risorse del Fondo sono destinate al rilancio degli investimenti degli enti territoriali, oltre che alle finalità di copertura finanziaria previste dalle seguenti norme del disegno di legge in esame:

§  comma 556, diretto ad incrementare il livello delle risorse destinate agli interventi di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico (complessivamente pari a 2 miliardi di euro) con una riduzione delle risorse del Fondo in esame di 100 milioni di euro in ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 300 milioni di euro annui per gli anni dal 2023 al 2025, 400 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031, 300 milioni di euro nel 2032 e 200 milioni per l’anno 2033;

§  comma 826, che reca la copertura degli oneri derivati dalle nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali ai fini del pareggio di bilancio, che consentono agli enti di utilizzare il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa senza vincoli. Ciò comporta una riduzione delle risorse del Fondo in esame di 404 milioni di euro per il 2020, di 711 milioni per il 2021, di 1.334 milioni per il 2022, di 1.528 milioni per il 2023, di 1.931 milioni per il 2024, di 2.050 milioni per il 2025, di 1.891 milioni per il 2026, di 1.678 milioni per il 2027 e di 1.500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2028;

§  comma 843 che individua a valere sulle risorse del Fondo in esame la copertura degli oneri, per complessivi 2.496,20 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, derivanti dalla riduzione del contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario per l’anno 2020 e dall’attribuzione di contributi agli investimenti alle medesime regioni per il 2019 e il 2020;

§  comma 890, che reca la copertura degli oneri derivati dal contributo concesso a favore delle province delle regioni a statuto ordinario per il finanziamento di piani di sicurezza per la manutenzione di strade e scuole, con relativa riduzione delle risorse del Fondo in esame di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033.

 

Il comma 126, come riformulato dal Senato, dispone l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di un ulteriore fondo, alimentato con le risorse residue del fondo di cui sopra, destinato a investimenti per la messa in sicurezza del territorio e delle strade nelle regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna, nell’ambito degli accordi bilaterali di cui al comma 875, sottoscritti tra lo Stato e ciascuna delle due regioni a statuto speciale per la definizione del concorso di ciascuna autonomia al contenimento del debito pubblico, da concludersi entro il 31 gennaio 2019.

Laddove le regioni non pervenissero ai citati accordi entro il predetto termine, le risorse del fondo non utilizzate saranno destinate ad incremento dei contributi autorizzati dai commi 134 e 139, finalizzati ad opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio di regioni, includendo tra i destinatari anche le province e le città metropolitane, nonché dei contributi di cui al comma 107, assegnati ai comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale.

A tale assegnazione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze entro il 10 marzo 2019, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da raggiungere entro il 20 febbraio 2019.

 

Si ricorda che, nel testo iniziale del disegno di legge (AC 1334), la disposizione indicava come finalità del Fondo investimenti enti territoriali i seguenti settori di spesa: edilizia pubblica, inclusa manutenzione e sicurezza; manutenzione della rete viaria; dissesto idrogeologico; bonifiche (finalità, quest’ultima, introdotta nel corso dell’esame alla Camera); prevenzione del rischio sismico; valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

Per quanto riguarda poi la procedura di ripartizione del Fondo, il comma 66 rinviava ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro la data del 31 gennaio 2019, previa intesa in sede di Conferenza Unificata. La disposizione richiamava, altresì, il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, per le procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche e di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti.

 

 

 

 


 

Articolo 1, comma 124
(Personale utilizzato a tempo parziale da enti locali diversi
da quelli di appartenenza)

 

 

Il comma 124, introdotto nel corso dell'esame in Senato, conferisce una veste legislativa alla disciplina (attualmente rimessa alla contrattazione collettiva) sull'utilizzo da parte degli enti locali, a tempo parziale e mediante convenzione, del personale di altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali (CCNL).

 

Il comma 124 autorizza gli enti locali ad utilizzare personale assegnato da altri enti cui si applica il CCNL. A tal fine, occorre: i) il consenso dei lavoratori interessati, ii) che tale utilizzo sia circoscritto a periodi predeterminati; iii) che riguardi una parte del tempo di lavoro d'obbligo; iv) che sia effettuato sulla base di una convenzione; v) che sia disposto previo assenso dell'ente di appartenenza.

La finalità è quella di "soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali" dell'ente locale e di assicurare "una economica gestione delle risorse".

Le modalità attuative della disposizione in esame sono demandate ad apposita convenzione fra gli enti interessati, chiamata a disciplinare gli aspetti utili per il corretto utilizzo del lavoratore. Fra questi, la disposizione richiama esplicitamente la definizione del tempo di lavoro in assegnazione, il rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo e la ripartizione degli oneri finanziari.

Infine, il comma aggiuntivo dispone l'applicazione, ove compatibili, delle disposizioni di cui all'articolo 14 del (CCNL) 22 gennaio 2004 del comparto Regioni-autonomie locali.

 

Al fine di evitare possibili difficoltà in sede attuativa, parrebbe opportuno precisare la portata del rinvio alle disposizioni di cui all'art.14 del CCNL con particolare riferimento alla previsione secondo la quale tali disposizioni si applicano "ove compatibili". Nello specifico, potrebbe essere esplicitato se tale compatibilità si riferisca alle disposizioni di legge, nel qual caso si tratterebbe di una mera clausola di stile considerato che il comma in esame si limita a riprodurre alcune disposizioni del CCNL (v.infra), ovvero se tale compatibilità si riferisca alle convenzioni che gli enti locali stipuleranno sulla base del comma in esame, nel qual caso queste ultime sarebbero idonee a derogare a quanto previsto dalla contrattazione collettiva in materia. 

L'articolo 14 del CCNL, al primo comma, periodi primo e secondo, contiene le medesime disposizioni di cui al comma 65-bis in esame, periodi primo e secondo. L'articolo stabilisce altresì che il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è gestito dall'ente di provenienza (comma 2); che la contrattazione decentrata dell'ente utilizzatore può prevedere forme di incentivazione economica a favore di tale personale (comma 3); che detti lavoratori possono essere anche incaricati della responsabilità di una posizione organizzativa (comma 4), cui è associata una specifica retribuzione (comma 5); che l'eventuale rimborso delle spese sostenute sia a carico dell'ente utilizzatore nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell'art. 41 del CCNL del 14 settembre 2000 (comma 6); che la disciplina in commento trovi applicazione anche nei confronti del personale utilizzato a tempo parziale per le funzioni e i servizi che gli enti locali decidono di svolgere in modo coordinato fra loro sulla base di convenzioni (ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267 del 2000), con oneri a carico delle risorse per la contrattazione decentrata dell'ente di appartenenza, con esclusione di quelli derivanti dai rimborsi spese (comma 7).

 

 

 


 

Articolo 1, comma 125
(Finanziamento per eventi calamitosi in Liguria)

 

 

Il comma 125, introdotto nel corso dell’esame al Senato, assegna 8 milioni di euro per l’anno 2019 al Presidente della Regione Liguria in qualità di Commissario Delegato, per interventi di progettazione e ripristino di opere a mare, danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi nelle giornate del 29 e 30 ottobre 2018.  

 

Il comma 125 assegna 8 milioni di euro, per l’anno 2019, al Presidente della Regione Liguria, in qualità di Commissario Delegato (ai sensi della ordinanza di protezione civile n. 558/2018), per la realizzazione di interventi di progettazione e ripristino di opere a mare, danneggiate dagli eventi meteorologici verificatisi nelle giornate del 29 e 30 ottobre 2018.

Con la delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, è stato dichiarato,  per  dodici  mesi,  lo  stato  di emergenza e assegnati complessivi 53,5 milioni di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, di cui 6,5 milioni di euro alla Regione Liguria, in conseguenza degli eccezionali eventi  meteorologici che hanno   interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna,  Regione  Siciliana, Veneto e delle Province autonome, colpito dagli eccezionali  eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018. Con l’ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018 sono stati disposti i primi interventi urgenti di protezione civile, prevedendo altresì la nomina a commissari delegati dei presidenti delle medesime Regioni, i quali redigono un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.  Successivamente è stata emanata l’ordinanza di protezione civile n. 559 che ha previsto la partecipazione dei comuni italiani non direttamente interessati dagli eventi in premessa, e per le attività volte a garantire  la continuità amministrativa negli enti locali e nei territori interessati dagli eventi.  

 


 

Articolo 1, comma 127
(Riqualificazione di aree industriali dismesse)

 

La norma introdotta nel corso dell’esame al Senato, prevede che, al fine di favorire i processi di riqualificazione delle aree industriali dismesse, gli interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale possano riguardare anche sistemi di mobilità a basso impatto ambientale fra le aree industriali dismesse e l’esistente rete del trasporto pubblico.

 

Si ricorda che in base all’articolo 1, comma 265, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005), gli interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale di cui al decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 (recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia) sono estesi al territorio dei comuni di Arese, Rho, Garbagnate Milanese e Lainate (provincia di Milano), limitatamente alle aree individuate nell'accordo di programma per la reindustrializzazione dell'area Fiat-Alfa Romeo, approvato con decreto del presidente della Giunta regionale della Lombardia n. 58158 del 26 giugno 1997, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Lombardia n. 29 del 14 luglio 1997, e aggiornato con decreto del presidente della Giunta regionale della Lombardia n. 8980 del 20 maggio 2004, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Lombardia n. 23 del 31 maggio 2004, nonché al comune di Marcianise (provincia di Caserta) e al distretto di Brindisi.

Il successivo comma 266 dispone l’estensione del programma di reindustrializzazione alla bonifica di aree industriali dismesse, prevedendo segnatamente che il programma di reindustrializzazione, di cui al comma 265, proposto e attuato da Sviluppo Italia Spa in accordo con le rispettive regioni, potrà prevedere anche interventi di acquisizione, bonifica e infrastrutture di aree industriali dismesse”.

 

La disposizione in esame, al fine di favorire i processi di riqualificazione delle aree industriali dismesse, modifica ed integra il citato comma 266, precisando che il programma di reindustrializzazione possa prevedere, oltre ad interventi di acquisizione, bonifica e infrastrutture, anche sistemi di mobilità a basso impatto ambientale fra le aree industriali dismesse e l’esistente rete del trasporto pubblico.

 


 

Articolo 1, comma 128
(Elettrificazione della linea ferroviaria Biella – Novara)

 

 

Il comma 128 assegna alla regione Piemonte un contributo straordinario pari a 5 milioni di euro per l’elettrificazione della linea ferroviaria Biella Novara.

 

La linea è una ferrovia a binario semplice non elettrificato e ordinario lunga complessivamente 50,8 chilometri gestita da Rete ferroviaria italiana che la qualifica come "linea complementare".

 

Lo schema di contratto di programma, parte investimenti, 2017-2021 tra Rete ferroviaria italiana e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non prevede specifici interventi su tale linea.

Sono viceversa finanziate opere per 91 milioni di euro per interventi sul nodo di Novara che si inquadrano nel programma di sistemazione del nodo di Novara per ottimizzare i flussi di traffico dei corridoi Reno-Alpi e Mediterraneo che convergono nel capoluogo piemontese.

Gli interventi consistono nella realizzazione di una bretella merci sulla linea Vignale-Novara Centrale per l’accesso all’impianto di Novara Boschetto da nord e la prima fase di adeguamento del piano del ferro dell'impianto di Novara Boschetto con creazione di una radice per l’ingresso da nord dei treni di autostrada viaggiante con annesso terminal per tale servizio e relativa viabilità di accesso, nonché l'adeguamento del piano del ferro e upgrade tecnologico dell'impianto di Vignale. Ulteriori opere consistono nell'interconnessione tra la futura bretella merci di Vignale-Boschetto e linea FNM Novara-Seregno.


 

Articolo 1, comma 129
(Restauro della sede della “Società Dante Alighieri”)

 

 

La disposizione in esame, introdotta nel corso dell’esame al Senato, prevede, per il 2019, l’erogazione di un contributo straordinario di 4.725.000 euro per l’esecuzione di lavori di restauro dell’edificio demaniale Palazzo Firenze, sede nazionale della “Società Dante Alighieri” a Roma.

 

La norma in commento assegna un contributo straordinario di 4.725.000 euro per i lavori di recupero, risanamento conservativo e straordinaria manutenzione di Palazzo Firenze, che ospita la sede nazionale della “Società Dante Alighieri” a Roma.

 


 

Articolo 1, comma 133
(Continuità territoriale con riferimento all’aeroporto di Crotone)

 

 

L’articolo 1, comma 133 assegna 3 milioni di euro per gli anni del triennio 2019-2021 all’aeroporto di Crotone al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei e di assicurare la continuità territoriale.

 

L’aeroporto di Crotone rientra tra gli aeroporti di interesse nazionale ai sensi del Piano nazionale degli aeroporti. Nel corso dell’anno 2018  fino al mese di giugno, lo scalo, pur formalmente aperto, non è stato servito da voli. Da giugno 2018 sono stati riattivati alcuni voli sulla tratta.

 

Con riferimento alla materia della continuità territoriale l'articolo36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 ha assegnato al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la competenza di disporre con proprio decreto, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sugli scali per la Sardegna e le isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali, in conformità con le disposizioni del Regolamento (CE) n. 1008/2008  (il riferimento nel testo della legge è al regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio successivamente abrogato e sostituito dal vigente Regolamento (CE) n. 1008/20008).

L'articolo 135 della legge n. 388 del 2000 ha previsto poi un'analoga disposizione per la realizzazione della continuità territoriale per la Sicilia (in particolare tra gli scali aeroportuali della Sicilia e i principali aeroporti nazionali e tra gli scali aeroportuali della Sicilia e quelli delle isole minori siciliane), prevedendo che l'entità del cofinanziamento regionale alle agevolazioni non potrà essere inferiore al 50 per cento del contributo statale. L'articolo 136 della legge n. 388 del 2000 ha quindi stabilito in via generale che con riguardo ai servizi aerei di linea, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dispone, con proprio decreto, l'imposizione di oneri di pubblico servizio nelle regioni di cui all'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 (oggi abrogato e sostituito dal regolamento 1303 del 2013) e provvede a costituire le condizioni necessarie a determinare una effettiva riduzione delle tariffe dei servizi aerei di linea nelle predette regioni. I contenuti dell'onere di pubblico servizio sono determinati secondo le modalità previste dall'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (commi 2 e 3).

La legge n. 289 del 2002, all'articolo 82, ha esteso le disposizioni di cui all'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, anche alle città di Albenga, Cuneo, Taranto, Trapani, Crotone, Bolzano, Aosta, e per le isole di Pantelleria e Lampedusa.

Successivamente l'art. 4, comma 206, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, modificando l'art. 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha esteso le disposizioni di cui al predetto art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 anche ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali di Reggio Calabria e Messina e di Foggia ed i principali aeroporti nazionali nei limiti delle risorse già preordinate.

Il procedimento per l'imposizione degli oneri di servizio pubblico prevede che il Presidente della regione interessata chieda al Ministro delle infrastrutture e trasporti il conferimento di una delega per indire una Conferenza di Servizi avente ad oggetto la definizione dei contenuti degli oneri di servizio pubblico per il collegamento aereo con uno degli aeroporti previsti dalle disposizioni sopra individuate (art. 36, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144 e articolo 135 della legge n. 388 del 2000).

In particolare la conferenza di servizi ha il compito di precisare i contenuti dell'onere di servizio pubblico, senza oneri per il bilancio dello Stato, indicando:

a) le tipologie e i livelli tariffari;

b) i soggetti che usufruiscono di sconti particolari;

c) il numero dei voli;

d) gli orari dei voli;

e) i tipi di aeromobili;

f) la capacità di offerta.

Ad esito della conferenza di servizi il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dispone con proprio decreto:

a) gli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli aeroporti individuati dalla stessa conferenza;

b) qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico, d'intesa con i presidenti delle regioni autonome della Sardegna e della Sicilia, una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte interessate.

A seguito della definizione degli oneri di servizio pubblico, in sede di conferenza dei  servizi, e individuata la copertura necessaria per il finanziamento dell'intervento, il Ministero, ricevuta la comunicazione da parte della regione interessata, comunica a sua volta alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea l'intendimento del Governo italiano di imporre gli oneri di servizio pubblico, che viene disposto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il regolamento europeo prevede che la Commissione pubblichi una nota informativa nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea nella quale: a) specifica i due aeroporti collegati dalla rotta in questione e gli eventuali scali intermedi; specifica la data di entrata in vigore dell'onere di servizio pubblico e l'indirizzo completo presso il quale lo Stato membro interessato rende disponibile senza indugio e a titolo gratuito il testo e qualsivoglia informazione e/o documentazione pertinente correlata all'onere di servizio pubblico.


 

Articolo 1, commi 134-148
(
Risorse per la messa in sicurezza del territorio)

 

 

I commi 134-148 prevedono due distinti programmi - gestiti rispettivamente dalle singole regioni e dal Ministero dell’interno - aventi però la medesima finalità di consentire la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Per la realizzazione di tali programmi sono assegnati ai comuni, per il periodo 2021-2033, mediante riparto effettuato dal soggetto gestore, contributi per un importo complessivo di circa 8,1 miliardi di euro.

Nel corso dell’esame al Senato è stato modificato il comma 135, al fine di precisare che le regioni devono assegnare i contributi per almeno il 70%.

Oltre alle procedure per la concessione dei contributi ai comuni, sono disciplinati l’utilizzo dei risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta nonché il monitoraggio degli investimenti effettuati.

 

 

Di seguito si illustra il dettaglio delle disposizioni, commentando separatamente i due blocchi di norme corrispondenti, rispettivamente, al programma affidato alle regioni (commi 134-138) e al programma gestito dal Ministero dell’interno (commi 139-148).

 

Il programma gestito dalle regioni a statuto ordinario (co. 134-138)

Le risorse assegnate (comma 134, primo periodo)

Il comma 134 assegna alle regioni a statuto ordinario, per il periodo 2021-2033, contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, pari complessivamente a circa 3,2 miliardi di euro (135 milioni di euro annui dal 2021 al 2025, 270 milioni per il 2026, 315 milioni annui dal 2027 al 2032 e 360 milioni per il 2033).

Investimenti a cui sono destinati i contributi (comma 135, secondo periodo)

Il comma 135 chiarisce che i contributi sono destinati ad investimenti per la messa in sicurezza:

§  del territorio a rischio idrogeologico;

§  di strade, ponti, e viadotti;

§  nonché degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e altre strutture di proprietà dei comuni.

Procedura per l’assegnazione dei contributi ai comuni (commi 134, secondo periodo, e 135, primo periodo)

Il secondo periodo del comma 134 dispone che il riparto dei contributi tra le regioni avvenga nella misura definita da apposita tabella (tabella 1 allegata al presente disegno di legge); tale riparto può essere modificato mediante accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni da sancire entro il 31 gennaio 2020.

Il primo periodo del comma 135 dispone invece che, ogni anno, le regioni devono provvedere all’assegnazione dei contributi ricevuti ai comuni del proprio territorio entro il 30 ottobre dell'anno precedente al periodo di riferimento.

Nel corso dell’esame al Senato è stato precisato che tali contributi devono essere assegnati per almeno il 70% per ciascun anno.

Si segnala che la previsione dell’obbligatoria assegnazione ai comuni da parte delle regioni a statuto ordinario di una quota pari ad almeno il 70% dei contributi annuali non è sorretta dalla previsione di meccanismi sostitutivi da attivare in caso di mancata osservanza del predetto obbligo.

Affidamento dei lavori (comma 136, primo periodo)

Il comma 136, primo periodo, prevede che il comune beneficiario del contributo è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro 8 mesi decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse.

Poiché il comma 135 prevede che tale attribuzione debba avvenire entro il 30 ottobre dell'anno precedente al periodo di riferimento, l’affidamento dei lavori dovrà presumibilmente intervenire entro il 30 giugno dell’anno successivo.

Utilizzo dei risparmi derivanti da eventuali ribassi d’asta (comma 136, secondo periodo)

Il comma 136, secondo periodo, prevede che i risparmi derivanti da eventuali ribassi d’asta sono vincolati fino al collaudo o alla regolare esecuzione.

Successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 135, se vengono impegnati entro 6 mesi dal collaudo o dalla regolare esecuzione.

Monitoraggio (commi 137-138)

In base al comma 137, le regioni a statuto ordinario pongono in essere le azioni necessarie per un costante monitoraggio degli investimenti dei comuni beneficiari dei contributi ed effettuano un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto dei medesimi contributi.

Il comma 138 disciplina invece le modalità di monitoraggio delle opere pubbliche in questione, stabilendo che lo stesso sia effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal D.Lgs. 229/2011, classificando le opere sotto la voce «Contributo investimenti legge di bilancio 2019».

Il D.Lgs. 229/2011 reca "Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti".

In esso sono delineati specifici obblighi di monitoraggio per le amministrazioni pubbliche e per tutti i soggetti, anche privati, che realizzano opere pubbliche.

Il monitoraggio ha, tra l'altro, ad oggetto "le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi, nonché all'affidamento ed allo stato di attuazione di tali opere ed interventi, a partire dallo stanziamento iscritto in bilancio fino ai dati dei costi complessivi effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento delle opere" (art.1, comma 1, lett.a)).

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 sono stati definiti i dati relativi alle opere pubbliche costituenti il contenuto informativo minimo dei sistemi gestionali informatizzati che le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori devono detenere e comunicare alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP).

L'art. 5 del decreto legislativo n. 229 specifica che tali informazioni, in relazione alla singola opera, devono comunque includere i seguenti dati: "data di avvio della realizzazione, localizzazione, scelta dell'offerente, soggetti correlati, quadro economico, spesa e varie fasi procedurali di attivazione della stessa, valori fisici di realizzazione previsti e realizzati, stato di avanzamento lavori, data di ultimazione delle opere, emissione del certificato di collaudo provvisorio e relativa approvazione da parte della Stazione appaltante, il codice unico di progetto e il codice identificativo di gara".

Si ricorda, inoltre, che l’art. 13 del D.L. 109/2018 ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP) al fine (esplicitato nel comma 8) di garantire un costante monitoraggio dello stato e del grado di efficienza delle opere pubbliche, in particolare per i profili riguardanti la sicurezza, anche tramite le informazioni rivenienti dal Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali previsto (in via sperimentale) dall’art. 14 del medesimo decreto.

In base a quanto stabilito dall’art. 13, comma 2, nell’AINOP sono indicati, per ogni opera pubblica, tra l’altro, i costi sostenuti e da sostenere, i finanziamenti disponibili, nonché lo stato dei lavori e il monitoraggio costante dell'opera.

Il comma 4 di tale articolo dispone, tra l’altro, che le Regioni e gli enti locali (oltre ad altri soggetti che gestiscono o detengono dati riferiti ad un'opera pubblica o all'esecuzione di lavori pubblici) alimentano l'AINOP con i dati in proprio possesso per la redazione di un documento identificativo, contenente i dati tecnici, amministrativi e contabili, relativi a ciascuna opera pubblica presente sul territorio nazionale. Sulla base dei dati forniti, l'AINOP genera un codice identificativo della singola opera pubblica (IOP), che contraddistingue e identifica in maniera univoca l'opera medesima riportandone le caratteristiche essenziali e distintive quali la tipologia, la localizzazione, l'anno di messa in esercizio e l'inserimento dell'opera nell'infrastruttura. A ciascuna opera pubblica, identificata tramite il Codice IOP, sono riferiti tutti gli interventi di investimento pubblico, realizzativi, manutentivi, conclusi o meno, che insistono in tutto o in parte sull'opera stessa, tramite l'indicazione dei rispettivi Codici Unici di Progetto (CUP).

In tal modo l’AINOP, attraverso la relazione istituita fra Codice IOP e CUP, assicura l'interoperabilità con la BDAP.

Il comma 6 dispone inoltre che gli enti e le amministrazioni che a qualsiasi titolo esercitano attività di vigilanza sull'opera effettuano il monitoraggio dell’attuazione degli interventi (identificati dai CUP) insistenti sulle opere pubbliche (identificate dai codici IOP) e delle relative risorse assegnate utilizzando le informazioni presenti nella BDAP, che vengono segnalate dai soggetti titolari degli interventi, ai sensi del D.Lgs. 229/2011.

 

 

Il programma gestito dal Ministero dell’interno (co. 139-148)

Le risorse assegnate (comma 139, primo periodo)

Il comma 139 assegna ai comuni, per il periodo 2021-2033, contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, pari complessivamente a circa 4,9 miliardi di euro (250 milioni di euro annui dal 2021 al 2025, 400 milioni per il 2026, 450 milioni annui dal 2027 al 2031 e 500 milioni annui per il 2032-2033).

Le disposizioni citate sono volte, nella sostanza, a prolungare fino al 2033 quanto previsto, fino al 2020, dai commi 853 e seguenti della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017), che ha disposto, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per il triennio 2018-2020, a favore dei comuni, l'assegnazione di contributi nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro per l'anno 2020. A differenza della norma in esame, il comma 853 citato ha previsto che i comuni destinatari possono essere solo quelli che non risultano beneficiare delle risorse connesse al "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia" (previsto dal comma 974 della L. 208/2015).

Procedura per l’assegnazione dei contributi ai comuni (commi 139, secondo periodo, 140, 141, 142 e 144)

I commi 140-142 e 144 disciplinano la procedura per la concessione dei contributi ai comuni prevedendo le seguenti fasi procedurali:

1.   presentazione, al Ministero dell’interno, delle richieste di contributo entro il 15 settembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo (comma 140);

2.   determinazione, con decreto del Ministero dell’interno di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, dei contributi entro il 15 novembre (comma 141, primo periodo);

3.   erogazione dei contributi, da parte del Ministero dell’interno, a partire dal 28 febbraio dell’anno di riferimento del contributo, secondo uno scadenziario che tiene conto delle fasi di avanzamento (comma 144). In particolare, la tranche più consistente (pari al 60% del contributo) viene erogata entro il successivo 31 luglio, previa verifica dell’avvenuto affidamento dei lavori. L’affidamento dei lavori, in base al comma 80, deve avvenire entro 8 mesi dall’emanazione del decreto di determinazione del contributo, quindi, presumibilmente, entro il 15 luglio.

Fase 1 - Presentazione delle richieste entro il 15 settembre (comma 140)

Il comma 140, primo periodo, dispone che i comuni presentano le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 15 settembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo.

Contenuto e importi massimi delle richieste (comma 140, quarto periodo)

Per ciascun anno viene stabilito che la richiesta di contributo non può eccedere i seguenti importi massimi:

§  ogni comune può inviare una richiesta, nel limite di 1 milione di euro, se ha una popolazione fino a 5.000 abitanti;

§  ogni comune può inviare una richiesta, nel limite di 2,5 milioni di euro, se ha una popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti;

§  ogni comune può inviare una richiesta, nel limite di 5 milioni di euro, se ha una popolazione superiore a 25.000 abitanti.

 

 

Condizioni per l’ammissibilità delle richieste di contributo (commi 139, secondo periodo, e 140, periodi secondo, terzo e quarto)

In base al secondo periodo del comma 139, non sono assegnati contributi per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti.

La richiesta di contributo deve contenere, ai sensi del secondo periodo del comma 140, le informazioni riferite alla tipologia dell’opera e al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. In mancanza dell’indicazione di un CUP valido, o in caso di errata indicazione in relazione all’opera per la quale viene chiesto il contributo, viene prevista l’esclusione dalla procedura (comma 140, terzo periodo).

Il codice unico di progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d’investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP) istituito presso il CIPE (art. 1, comma 5, della L. 144/1999 e art. 11 della L. 3/2003).

Il CUP, costituito da una stringa alfanumerica di 15 caratteri (v. deliberazione del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, disciplinante il sistema per l'attribuzione del CUP), accompagna ciascun progetto dal momento in cui il soggetto responsabile decide la sua realizzazione fino al completamento dello stesso.

Il CUP è anche uno dei principali strumenti adottati per garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari e per prevenire eventuali infiltrazioni criminali.

 

Il quarto periodo del comma 140 dispone, inoltre, che la richiesta di contributo deve:

§  riferirsi ad opere inserite in uno strumento programmatorio;

§  riguardare tipologie di investimenti che sono specificatamente individuate nel decreto del Ministero dell'interno con cui sono stabilite le modalità per la trasmissione delle domande.

 

Ulteriori requisiti, che fanno riferimento alla trasmissione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di specifici documenti contabili, sono previsti dal comma 142 (al cui commento si rinvia, per una trattazione dettagliata).

Fase 2 - Determinazione dei contributi entro il 15 novembre (comma 141, primo periodo)

La determinazione dei contributi attribuiti agli enti avviene entro il 15 novembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo il seguente ordine di priorità:

a)   investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;

b)  investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;

c)   investimenti di messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e altre strutture di proprietà dell'ente locale.

Disciplina per il caso in cui l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili (comma 141, secondo periodo)

Ferme restando le succitate priorità, qualora l’entità delle richieste pervenute superi l’ammontare delle risorse disponibili, l’attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento, assicurando, comunque, ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore alla metà delle risorse disponibili.

L'art. 11 del decreto legislativo n. 118 del 2011 ("Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42") prevede che le regioni e gli enti locali, i loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria adottino comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati.

L'Allegato 13 al D.Lgs. 118/2011 reca l'Elenco delle entrate per titoli, tipologie e categorie. I titoli richiamati nel comma in esame sono i seguenti: titolo 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa); titolo 2 (Trasferimenti correnti); titolo 3 (Entrate extratributarie); titolo 4 (Entrate in conto capitale); titolo 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie).

Modalità di acquisizione delle informazioni (comma 142)

In base al comma 142, primo periodo, le informazioni che i comuni richiedenti il contributo sono tenuti a fornire ai sensi del precedente comma sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione e dal quadro generale riassuntivo trasmessi ai sensi dell’art. 18, comma 2, del D.Lgs. 118/2011, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP).

In base al secondo periodo del medesimo comma, sono considerate esclusivamente le richieste di contributo pervenute dagli enti che, alla data di presentazione della richiesta medesima, hanno provveduto alla trasmissione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) dei documenti contabili di cui all’art. 1, comma 1, lettere b) ed e), e all’art. 3 del D.M. Economia e finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella G.U. n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all’ultimo rendiconto della gestione approvato.

Per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, per i quali l'art. 44, comma 3, del D.L. 189/2016 ha disposto (per un periodo di dodici mesi, salva ulteriore proroga[5]) la sospensione dei termini relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal TUEL (di cui al D.Lgs. 267/2000) e da altre specifiche disposizioni, le informazioni citate sono desunte dall’ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell’interno (comma 79, terzo periodo).

L'art. 13 della legge n.196 del 2009, recante la disciplina della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, impone alle amministrazioni pubbliche di inserire in essa i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all'attuazione della medesima legge n. 196.

L'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 - richiamato nel comma in esame - dispone che le regioni e gli enti locali trasmettano i loro bilanci preventivi e i bilanci consuntivi alla predetta banca dati, secondo gli schemi e le modalità previste dall'articolo 13, comma 3, della legge n.196, il quale ha demandato ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione di schemi, tempi e modalità di acquisizione dei dati.

In attuazione dell'art. 13, comma 3, della legge n.196/2009, è stato adottato il succitato D.M. 12 maggio 2016, recante "Modalità di trasmissione dei bilanci e dei dati contabili degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali alla banca dati delle pubbliche amministrazioni".

Nel comma in esame vengono richiamati i documenti contabili di cui all'art.1, comma 1, lett. b) ed e), e di cui all'art. 3 del D.M. 12 maggio 2016. Si tratta dei seguenti documenti:

§  i rendiconti della gestione, compresi gli allegati previsti dall'art. 11, comma 4, lettere da a) a p), del D.Lgs. 118/2011, predisposti secondo gli schemi di cui all'allegato n. 10 al medesimo decreto legislativo (art. 1, comma 1, lett.b));

§  il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui all'art. 18-bis del D.Lgs. 118/2011 (art. 1, comma 1, lett.e));

§  i dati afferenti al rendiconto della gestione secondo la struttura del piano dei conti integrato (art.3).

 

Fase 3 – Erogazione dei contributi (comma 144)

Il comma 144 dispone che all’erogazione dei contributi agli enti beneficiari provvede il Ministero dell'interno, secondo il seguente scadenziario:

§  erogazione di una quota pari al 20% entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento del contributo;

§  erogazione di una quota pari al 60% entro il 31 luglio dell'anno di riferimento del contributo, previa verifica (attraverso il sistema di monitoraggio previsto dal comma 146) dell'avvenuto affidamento dei lavori;
Si fa notare che l’affidamento dei lavori, in base al comma 80, deve avvenire entro otto mesi dall’emanazione del decreto di determinazione del contributo, e quindi, presumibilmente, entro il 15 luglio.

§  erogazione del restante 20% previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).

L'art. 102 del Codice dei contratti pubblici disciplina il collaudo per i lavori e la verifica di conformità per i servizi e per le forniture. Si tratta di procedure volte a certificare che l'oggetto del contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Il collaudo finale deve avere luogo, di norma, non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori.

Nei casi contemplati dal comma 2 dell’art. 102, il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato, per i lavori, dal direttore dei lavori. In tali casi, il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Affidamento dei lavori (comma 143, primo periodo)

Il primo periodo del comma 143 impone all’ente beneficiario del contributo di affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro 8 mesi dalla data di emanazione del decreto di determinazione del contributo.

Poiché il comma 141 prevede che tale decreto debba essere emanato entro il 15 novembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo, l’affidamento dei lavori dovrà presumibilmente intervenire entro il 15 luglio dell’anno di riferimento del contributo.

Utilizzo dei risparmi derivanti da eventuali ribassi d’asta (comma 143, secondo periodo)

Il comma 143, secondo periodo, prevede che i risparmi derivanti da eventuali ribassi d’asta sono vincolati fino al collaudo o alla regolare esecuzione.

Successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 141, se vengono impegnati entro 6 mesi dal collaudo o dalla regolare esecuzione.

Recupero dei contributi da parte del Ministero dell’interno (comma 145)

In base al comma 145, in caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni previsti dai commi 143-144, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno secondo le modalità di cui ai commi 128-129 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012.

L'art. 1, comma 128, della L. 228/2012 (legge di stabilità per il 2013) reca disposizioni relative al recupero, a decorrere dal 1° gennaio 2013, delle somme a debito a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero dell'interno, a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso. Il successivo comma 129 disciplina il recupero delle somme in caso di incapienza sulle assegnazioni finanziarie di cui al comma 128.

Monitoraggio (commi 146-147)

Il comma 146 dispone che il monitoraggio delle opere pubbliche del programma in questione è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal D.Lgs. 229/2011 (v. supra), classificando le opere sotto la voce «Contributo investimenti Legge di bilancio 2019».

Il successivo comma 147 prevede che il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto di contribuzione.

Assistenza tecnica da parte della Cassa depositi e prestiti (comma 148)

In base al comma 148, il Ministero dell'interno può stipulare un’apposita convenzione con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., per disciplinare le attività di supporto e assistenza tecnica connesse all'utilizzo delle risorse stanziate dal comma 139.

A carico delle medesime risorse è assicurata la copertura degli oneri relativi alle citate attività in convenzione.

Il comma in esame ricorda che, ai sensi dell'art. 1, comma 826, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), la Cassa depositi e prestiti S.p.A. ha la qualifica di istituto nazionale di promozione (come definito dall'articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017, relativo al FEIS, secondo quanto previsto nella comunicazione (COM(2015)361 final)).


 

Articolo 1, commi 149-152
(Risorse per il personale civile del Ministero dell'interno)

 

 

I commi 149-152 dispongono alcuni incrementi di risorse per il personale civile dell'amministrazione del Ministero dell'interno, con particolare riferimento alle attività rese nel settore della depenalizzazione e dell'immigrazione.

 

Si vengono a prevedere alcuni incrementi di risorse destinate al personale civile dell'amministrazione dell'Interno.

Tali incrementi investono:

ü il Fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigente;

ü il Fondo per la retribuzione, di posizione e di risultato, del personale contrattualizzato di livello dirigenziale.

Il primo dei due Fondi, destinato al personale non dirigente, riceve un incremento pari a: 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020; 18 milioni di euro a decorrere dal 2021.

Il secondo dei due Fondi, destinato al personale dirigente, riceve un incremento pari a: 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020; 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2021.

Tali incrementi sono volti - si legge nella disposizione - "a incentivare le maggiori attività rese in particolare nel settore della depenalizzazione e dell'immigrazione".

Al contempo si dispone che siffatti incrementi siano in deroga al vincolo imposto dall'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75 del 2017. Quest'ultimo ha previsto - nelle more della convergenza e armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle pubbliche amministrazioni - che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale (anche di livello dirigenziale) di ciascuna amministrazione pubblica non possa superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

 

Quanto alla copertura finanziaria degli oneri così previsti – pari dunque a 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 ed a 20,5 milioni di euro dal 2021 - essa è reperita attingendo:

ü  per 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno (come degli altri Ministeri) a seguito del taglio lineare delle dotazioni dei Ministeri concernenti spese per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria, disposto dalla legge n. 289 del 2002 (cfr. articolo 23, comma 1);

ü per 2,5 milioni annui a decorrere dal 2019, alle risorse per compensi per lavoro straordinario del personale dell’amministrazione civile del Ministero dell’interno (le quali sono conseguentemente rideterminate in riduzione) del programma "contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica" della missione 3 "ordine pubblico e sicurezza" e del programma “prevenzione del rischio e soccorso pubblico” della missione “soccorso civile” dello stato di previsione del Ministero dell'interno;

ü per 13 milioni annui a decorrere dal 2021, al per l’attuazione del programma di Governo.

 

È previsto inoltre che il Fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigente (di cui comma 149, primo periodo) possa essere ulteriormente incrementato fino ad un massimo di 3,5 milioni di euro dal 2019, a fronte di risparmi strutturali di spesa corrente, derivanti dall'ottimizzazione e razionalizzazione dei servizi di noleggio e assicurazione degli automezzi del programma 1 ("contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica") della missione 3 ("ordine pubblico e sicurezza") dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

E’ affidata ad un decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, l’individuazione delle misure e dei conseguenti risparmi.

 

 

 


 

Articolo 1, commi 153-155
(Interventi settore idrico)

 

 

 

I commi 153-155, introdotti nel corso dell'esame in Senato, intervengono sui criteri per l'aggiornamento del Piano nazionale, disponendo che si tenga conto dello stato di avanzamento degli interventi 'in corso di realizzazione' già inseriti nel medesimo Piano nazionale, oltreché delle programmazioni esistenti e dei nuovi interventi necessari e urgenti, da realizzare per il potenziamento, il ripristino e l'adeguamento delle infrastrutture idriche.

Il comma 153, novellando la normativa vigente, indica il criterio di preferenza per gli interventi che presentano tra loro sinergie e complementarietà tenuto conto dei Piani di gestione delle acque predisposti dalle Autorità di distretto ai sensi del codice dell'ambiente (mentre la norma vigente stabiliva la priorità per quelli in stato di progettazione definitiva ed esecutiva in base al codice degli appalti). Si novella il comma 517 della citata legge di bilancio per il 2018, prevedendo, nel primo degli obiettivi prioritari previsti dalla norma vigente, inerente il raggiungimento di adeguati livelli di qualità tecnica, l’obiettivo di riduzione della dispersione delle risorse idriche, nonché modificando le modalità di trasmissione dei dati necessari ad individuare lo stato iniziale delle dispersioni idriche, nonché gli interventi volti alla progressiva riduzione delle stesse.

Si inserisce un nuovo comma 523-bis nella legge di bilancio per il 2018, in base al quale i soggetti realizzatori possono altresì avvalersi di enti pubblici e società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica, anche per gli interventi previsti nel Piano Nazionale e di quelli relativi alle infrastrutture idriche finanziate a valere su altre risorse finanziarie nazionali ed europee che concorrono agli obiettivi stessi. Si novella in più punti il comma 525 della citata legge di bilancio per il 2018, prevedendo, tra l'altro, la nomina quale Commissario straordinario di governo del Segretario Generale dell’Autorità di distretto di riferimento. Il Segretario Generale dell’Autorità di distretto, in qualità di Commissario straordinario di governo, opera in via sostitutiva anche per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano in mancanza del gestore legittimato ad operare. Qualora sia nominato un nuovo Segretario Generale, il Commissario cessa dall’incarico e viene automaticamente sostituito dal nuovo Segretario.

Il comma 154 stabilisce, per la medesima finalità di accelerare la predisposizione e l’attuazione del Piano nazionale di interventi nel settore idrico, una serie di modifiche all’articolo 21 del decreto-legge, n. 201 del 2011, in materia di soppressione di enti e organismi, con riferimento alle disposizioni ivi recate in materia di soppressione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI).

Si autorizzata la spesa di 100 milioni per ciascun anno del periodo dal 2019 al 2028 per l’attuazione di un primo stralcio del Piano nazionale di interventi nel settore idrico e per il finanziamento della progettazione di interventi considerati strategici nel medesimo Piano; si specifica che, di questa spesa, 60 milioni annui sono per la sezione «invasi» (comma 155).

 

 

Il comma 153 apporta una serie di modifiche all’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nell'indicata finalità di accelerare la predisposizione e l’attuazione del Piano nazionale di interventi nel settore idrico:

a)     con una novella al comma 516 della citata legge, si interviene sulle modalità di aggiornamento del Piano nazionale. La nuova previsione conferma l'aggiornamento di norma biennale del Piano nazionale, disponendo tuttavia che si tenga conto dello stato di avanzamento degli interventi 'in corso di realizzazione' (mentre la norma vigente si riferiva a quelli effettuati) già inseriti nel medesimo Piano nazionale (come risultante dal monitoraggio di cui al comma 524 della stessa legge n. 205), delle programmazioni esistenti, e dei nuovi interventi necessari e urgenti, da realizzare per il potenziamento, il ripristino e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di contrastare la dispersione delle risorse idriche, finalità già indicata dalla norma vigente.

§  La nuova disposizione, novellando la norma vigente, indica il criterio di preferenza per gli interventi che presentano tra loro sinergie e complementarietà tenuto conto dei Piani di gestione delle acque predisposti dalle Autorità di distretto, ai sensi del codice dell'ambiente (mentre la norma vigente stabiliva la priorità per quelli in stato di progettazione definitiva ed esecutiva in base al codice degli appalti).

Il comma 516 vigente stabilisce che per la programmazione e realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità e per promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, come ridenominata, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio n. 205 citata, fosse adottato il Piano nazionale di interventi nel settore idrico, articolato in due sezioni: sezione « acquedotti » e sezione « invasi ». Il Piano nazionale si è previsto possa essere approvato, anche per stralci, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.In partcolare, l'ultimo periodo, qui oggetto di novella, prevede che il Piano nazionale sia aggiornato, di norma, ogni due anni, tenendo conto dello stato di avanzamento degli interventi effettuati, delle programmazioni esistenti e dei nuovi interventi necessari e urgenti, con priorità per quelli in stato di progettazione definitiva ed esecutiva ai sensi dell'articolo 23 del codice degli appalti, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, da realizzare per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di contrastare la dispersione delle risorse idriche.

 

b) si novella il comma 517 della citata legge di bilancio, prevedendo:

Ø  una riscrittura del primo degli obiettivi prioritari previsti dalla norma vigente, inerente il raggiungimento di adeguati livelli di qualità tecnica, cui viene aggiunta la ricomprensione dell’obiettivo di riduzione della dispersione delle risorse idriche;

Si ricorda che l'attuale primo obiettivo prioritario indicato in norma reca (lettera a) del co. 517) il raggiungimento di adeguati livelli di qualità tecnica; i successivi obiettivi fanno riferimento (lett. b)) al recupero e ampliamento della tenuta e del trasporto della risorsa idrica, anche con riferimento alla capacità di invaso e (lett. c)) alla diffusione di strumenti mirati al risparmio di acqua negli usi agricoli, industriali e civili.

Ø  Si novella l’ultimo periodo della norma, prevedendo che gli enti di governo dell'ambito, d’intesa con gli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi (individuando un unico soggetto incaricato della trasmissione, d'intesa con gli altri, mentre la norma vigente prevedeva l'obbligo di trasmissione dei dati da parte di entrambi i soggetti, sia gli enti di gestione d'ambito sia gli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi), trasmettono all’ARERA, secondo le modalità dalla medesima previste, i dati necessari ad individuare lo stato iniziale delle dispersioni idriche, nonché gli interventi volti alla progressiva riduzione delle stesse (mentre la norma vigente faceva riferimento ad eventuali ulteriori informazioni e documenti necessari).

§  Si segnale che per tale trasmissione di dati non si prevede in norma un termine temporale, rinviandosi alle modalità che saranno previste dall'ARERA.

§  La nuova disposizione prevede poi la trasmissione di eventuali ulteriori informazioni e documenti necessari entro sessanta giorni dalla richiesta, all'ARERA da parte degli Enti di governo dell’ambito.

Il vigente comma 517 prevede, ai fini della definizione della sezione « acquedotti» della proposta del Piano nazionale di cui al comma 516, che l'ARERA, sentiti le regioni e gli enti locali interessati, sulla base delle programmazioni esistenti per ciascun settore nonché del monitoraggio sull'attuazione dei piani economici finanziari dei gestori, trasmette ai Ministri indicati al comma 516 l'elenco degli interventi necessari e urgenti per il settore, con specifica indicazione delle modalità e dei tempi di attuazione, per la realizzazione dei seguenti obiettivi prioritari: a) raggiungimento di adeguati livelli di qualità tecnica (obiettivo questo novellato dalla norma in esame); b) recupero e ampliamento della tenuta e del trasporto della risorsa idrica, anche con riferimento alla capacità di invaso; c) diffusione di strumenti mirati al risparmio di acqua negli usi agricoli, industriali e civili. In base all'ultimo periodo - qui oggetto di novella - gli enti di gestione d'ambito e gli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi trasmettono all'Autorità, entro sessanta giorni dalla richiesta, eventuali ulteriori informazioni e documenti necessari.

 

c) si inserisce un nuovo comma 523-bis nella legge di bilancio per il 2018, in base al quale i soggetti realizzatori possono altresì avvalersi di enti pubblici e società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica, anche per gli interventi previsti nel Piano Nazionale di cui al comma 516 e di quelli relativi alle infrastrutture idriche finanziate a valere su altre risorse finanziarie nazionali ed europee che concorrono agli obiettivi di cui allo stesso comma 516.

 

d) si novella il comma 525 della citata legge di bilancio per il 2018, prevedendo:

1) con una novella al primo periodo, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ARERA (rispettivamente con riferimento alla sezione « invasi » del Piano nazionale e al piano straordinario, ovvero alla sezione « acquedotti » del Piano nazionale) segnalano i casi di inerzia e di inadempimento degli impegni previsti, da parte degli enti di gestione e degli altri soggetti responsabili nonché - aggiunge la novella qui in esame - , in caso di assenza del soggetto legittimato, propongono gli interventi correttivi da adottare per il ripristino, comunicandoli alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ai Ministri interessati.

2) con una novella al secondo periodo, si stabilisce per la diffida ad adempiere prevista da parte del Presidente del Consiglio dei ministri un termine ad adempiere comunque non oltre i 120 giorni; termine decorso il quale il Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, procede a nominare - in base alla novella - quale Commissario straordinario di governo il Segretario Generale dell’Autorità di distretto di riferimento, che esercita i necessari poteri sostitutivi di programmazione e realizzazione degli interventi, e definisce le modalità, anche contabili, di intervento. La norma vigente prevedeva invece la nomina di un commissario ad acta, senza individuare questi nel Segretario Generale dell’Autorità di distretto di riferimento.

In base al co. 525 vigente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con riferimento alla sezione « invasi » del Piano nazionale e al piano straordinario, e l'ARERA con riferimento alla sezione « acquedotti » del Piano nazionale, segnalano i casi di inerzia e di inadempimento degli impegni previsti, da parte degli enti di gestione e degli altri soggetti responsabili, e propongono gli interventi correttivi da adottare per il ripristino, comunicandoli alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ai Ministri interessati. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nomina un commissario ad acta, che esercita i necessari poteri sostitutivi di programmazione e realizzazione degli interventi, e definisce le modalità, anche contabili, di intervento.

3) si prevede, con un nuovo terzo periodo, che il Segretario Generale dell’Autorità di distretto, in qualità di Commissario straordinario di governo, opera in via sostitutiva anche per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano in mancanza del gestore legittimato ad operare.

4) si prevede che gli oneri per i compensi dei commissari straordinari sono definiti dal decreto di nomina e posti a carico delle risorse destinate agli interventi. I compensi dei Commissari saranno stabiliti in misura non superiore a quella indicata dalla normativa sui compensi dei commissari, dettata dall’articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011.

L'attuale disciplina prevede solo che gli oneri per i compensi dei commissari ad acta sono posti a carico delle risorse destinate agli interventi.

Si ricorda che in base all’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei commissari o sub commissari è composto da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa non può superare 50 mila euro, annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare 50 mila euro annui. Con la medesima decorrenza si procede alla rideterminazione nei termini stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti per gli incarichi di commissario e sub commissario conferiti prima di tale data. La violazione delle disposizioni del presente comma costituisce responsabilità per danno erariale.

5) si specifica che nel caso sia nominato un nuovo Segretario Generale, il Commissario cessa dall’incarico e viene automaticamente sostituito dal nuovo Segretario.

Si valuti di chiarire ulteriormente le modalità di subentro automatico delineato dalla norma, rispetto al meccanismo di nomina da parte del Presidente del Consiglio, previsto dalla normativa in base al secondo periodo del comma 525 come novellato.

 

Il comma 154 stabilisce, per la medesima finalità di cui al comma 153, vale a dire accelerare la predisposizione e l’attuazione del Piano nazionale di interventi nel settore idrico, una serie di modifiche all’articolo 21 del decreto-legge, n. 201 del 2011, in materia di soppressione di enti e organismi, con riferimento alle disposizioni ivi recate in materia di soppressione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI):

a) si aggiunge il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai soggetti vigilanti - ora indicati, nella norma vigente, nel Dipartimento delegato all'Autorità politica per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno e nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - la società cui sono trasferite le funzioni del soppresso ente.

La norma vigente prevede, al comma 11, primo periodo, che le funzioni del soppresso Ente con le relative risorse, umane e strumentali, siano trasferite dal 30 giugno 2018 alla società costituita dallo Stato e partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, e sottoposta alla vigilanza del Dipartimento delegato all'Autorità politica per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Si ricorda che il co. 10 della norma novellata aveva soppresso e posto in liquidazione. l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI) nella finalità di razionalizzare le attività di approvvigionamento idrico nei territori delle Regioni Puglia e Basilicata, nonché nei territori della provincia di Avellino.

 

b)     si inserisce una nuova disposizione, in base alla quale, nelle more della costituzione ed avvio della società di cui al comma 11, si affida al Segretario Generale dell’Autorità di distretto dell’Appennino Meridionale, in qualità di Commissario straordinario di governo, l’avvio della realizzazione degli interventi di competenza dell’ l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI) previsti nel Piano Nazionale di interventi nel settore idrico, nei Patti per lo Sviluppo e negli altri programmi finanziati con altre risorse finanziarie nazionali ed europee che concorrono agli obiettivi indicati, nonché per la realizzazione degli ulteriori interventi.

 Per l’attuazione del presente comma e dell’articolo 1, comma 525, della citata legge n. 205 del 2017, si attribuisce al Commissario la facoltà di nominare un numero di massimo 3 sub commissari in relazione alla portata e al numero degli interventi sostitutivi e può altresì avvalersi del personale dell’Autorità di distretto dell’Appennino Meridionale e di enti pubblici e società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica.

Si stabilisce l'applicazione al Commissario di una serie di previsioni, quali:

Ø  di cui ai commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116

Si tratta:

della previsione per cui il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica. Il soggetto attuatore, se dipendente di società a totale capitale pubblico o di società dalle stesse controllate, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro delle società di appartenenza, è collocato in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio dalla data del provvedimento di conferimento dell'incarico e per tutto il periodo di svolgimento dello stesso (co. 2-ter citato);

della norma in base a cui per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015, e delle società a totale capitale pubblico o delle società dalle stesse controllate. Le relative spese sono ricomprese nell'ambito degli incentivi per la progettazione (co. 4);

della possibilità che il Presidente della regione sia titolare dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti e si avvalga dei poteri di sostituzione e di deroga, a tal fine emanando gli atti e i provvedimenti e curando tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche, necessari alla realizzazione degli interventi, nel rispetto degli obblighi internazionali e di quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea (co. 5 cit).

della previsione che l'autorizzazione in parola sostituisca tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario per l'esecuzione dell'intervento, comportando dichiarazione di pubblica utilità e costituendo, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, fatti salvi i pareri e gli atti di assenso comunque denominati, di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, in base alla normativa richiamata.

Ø  e di cui ai commi 5, 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

Si tratta:

-          della previsione che i Presidenti delle Regioni, per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi emanato il relativo decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti delle Regioni o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento (co. 5);

-          della previsione che i commissari straordinari che assicurano la realizzazione degli interventi con le risorse destinate dalla delibera CIPE n. 60/2012 alla depurazione delle acque, procedono senza indugio al loro impegno con le procedure ad evidenza pubblica, di cui al codice dei contratti pubblici, prescindendo comunque dall'effettiva disponibilità di cassa, e dell'esito delle stesse informano il competente Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Agenzia per la coesione territoriale (co. 7-bis cit.);

-          della norma per cui le contabilità speciali da essi detenute sono alimentate direttamente, per la quota coperta con le risorse di cui alla predetta delibera, con un anticipo fino al 20 per cento del quadro economico di ciascun intervento su richiesta dei medesimi commissari, e con successivi trasferimenti per gli stati avanzamento lavori, fino al saldo conclusivo, verificati dal commissario. Al fine di dar conto degli interventi affidati e di verificare la coerenza delle dichiarazioni rese, i commissari hanno l'obbligo di aggiornare la banca dati unitaria del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

 

A tali fini si attribuisce all’Autorità di distretto dell’Appennino Meridionale l'autorizzazione ad assumere, previa selezione pubblica, con contratto di lavoro a tempo determinato non rinnovabile e non superiore a trentasei mesi a partire dall’anno 2019, ulteriori unità di personale con funzioni tecniche di supporto alle attività svolte dal Commissario, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente fino a 40 unità.  Si stabilisce comunque il limite di 1,8 milioni di euro annui in ragione d’anno. Gli oneri per il compenso del Commissario, dei sub commissari sono posti a carico delle risorse destinate agli interventi. I compensi del Commissario e dei sub commissari saranno stabiliti in misura non superiore a quella indicata dal già richiamato articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011. Il Commissario provvede al trasferimento alla società in parola delle attività previste e dei relativi rapporti attivi e passivi, entro 60 giorni dalla costituzione della medesima società. Si prevede, per il caso di nomina di un nuovo Segretario Generale, che il Commissario cessi dall’incarico e venga automaticamente sostituito dal nuovo Segretario.

 

Il comma 155 autorizza la spesa di 100 milioni per ciascun anno del periodo dal 2019 al 2028 per l’attuazione di un primo stralcio del Piano nazionale di interventi nel settore idrico e per il finanziamento della progettazione di interventi considerati strategici nel medesimo Piano; si specifica che di questa spesa, 60 milioni annui sono per la sezione «invasi».

 

 


 

Articolo 1, commi 156-161
(Erogazioni liberali per interventi su edifici e terreni pubblici)

 

 

I commi da 156 a 161 istituiscono un credito d’imposta pari al 65 per cento delle erogazioni liberali per interventi su edifici e terreni pubblici di bonifica ambientale, compresa la rimozione dell’amianto dagli edifici, prevenzione e risanamento del dissesto idrogeologico, realizzazione o ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e recupero di aree dismesse di proprietà pubblica.

 

Più in dettaglio, il comma 156 stabilisce che per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell’amianto dagli edifici, della prevenzione e risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e il recupero di aree dismesse di proprietà pubblica, spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate.

 

Ai sensi del comma 157, il credito d'imposta, ripartito in tre quote annuali di pari importo,  è riconosciuto:

- alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 20 per cento del reddito imponibile;

- ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui.

Il credito d'imposta è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto degli interventi.

 

Per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito di imposta è utilizzabile solo in compensazione e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (comma 158). Inoltre non si applicano i limiti all’utilizzo in compensazione di 700 mila euro, di cui alla legge n. 388 del 2000, e quello annuale di 250 mila euro, di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007 (comma 159).

 

I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali, inclusi i soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto degli interventi, sono tenuti a comunicare mensilmente al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento.

Essi devono inoltre pubblicare destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero.

Sul portale del Ministero sono disponibili, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, tutte le informazioni relative all’intervento, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione.

Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede allo svolgimento delle funzioni illustrate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato (comma 160).

 

Le disposizioni attuative delle norme in commento sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le disposizioni necessarie per l’attuazione dei commi da 85-novies a 85-terdecies, nei limiti delle risorse disponibili pari a 1 milione di euro per l’anno 2019, a 5 milioni di euro per l’anno 2020 e a 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021 (comma 161).


 

Articolo 1, commi 162-170
(
Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici)

 

 

I commi da 162 a 170, modificati durante l’esame al Senato, istituiscono, in luogo della Centrale per la progettazione delle opere pubbliche prevista dal testo approvato dalla Camera, una Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici (di seguito “Struttura”), di cui possono avvalersi le amministrazioni centrali e gli enti territoriali.

La denominazione, l’allocazione, le modalità di organizzazione e le funzioni della Struttura saranno individuati con un apposito D.P.C.M. da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti affidati alla Struttura, si autorizza l’assunzione a tempo indeterminato, a partire dal 2019, di un massimo di 300 unità di personale (120 delle quali sono temporaneamente destinate alle stazioni uniche appaltanti provinciali) nonché il reclutamento di 50 unità di personale di ruolo della pubblica amministrazione.

Alla copertura degli oneri per l’istituzione, il funzionamento e l’assunzione del personale della Struttura si provvede con le risorse stanziate dal comma 63 (100 milioni di euro annui a decorrere dal 2019).

 

Istituzione, finalità e funzioni della Struttura (commi 162-164)

Istituzione e regolamentazione mediante D.P.C.M. (comma 162)

Il comma 162, al fine di favorire gli investimenti pubblici, prevede l’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, finalizzato all’individuazione di una apposita Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici.

Nel testo approvato dalla Camera veniva invece prevista l’istituzione, dal 1° gennaio 2019, della “Centrale per la progettazione delle opere pubbliche”.

 

Il comma in esame dispone altresì che, con il medesimo D.P.C.M., si provvede ad indicare la denominazione, l’allocazione, le modalità di organizzazione e le funzioni della Struttura.

Tali disposizioni sono sostitutive di quelle recate dal testo del comma 87 approvato dalla Camera, ove veniva previsto che la Centrale operasse in autonomia amministrativa, organizzativa e funzionale, sotto la responsabilità di un coordinatore, nonché consentito alla Centrale di stipulare convenzioni per il perseguimento delle proprie finalità e veniva altresì assicurata l'indipendenza delle valutazioni della Centrale nell'esercizio delle funzioni ad essa demandate.

Finalità e funzioni della Struttura (comma 163)

Il comma 163 dispone che, ferme le competenze delle altre amministrazioni, la Struttura svolge le proprie funzioni:

§  su richiesta delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali interessati, alla quale questi possono rivolgersi ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);

L’art. 24 del Codice disciplina la progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici e stabilisce, in particolare, che “le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici” possono essere espletate “dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge” (lettera c) del comma 1).

§  previa convenzione e senza oneri diretti di prestazioni professionali rese per gli enti territoriali richiedenti;

§  nei termini indicati dal regolamento che disciplina la struttura, emanato con il D.P.C.M. previsto dal comma 162;

§  con l’obiettivo di perseguire le seguenti finalità:

-       favorire lo sviluppo e l’efficienza della progettazione e degli investimenti pubblici;

-       contribuire alla valorizzazione, innovazione tecnologica, efficientamento energetico e ambientale nella progettazione e nella realizzazione di edifici e beni pubblici;

-       contribuire alla progettazione degli interventi di realizzazione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, di edifici e beni pubblici, anche in relazione all'edilizia statale, scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria;

-       contribuire alla predisposizione di modelli innovativi progettuali ed esecutivi per edifici pubblici e opere similari e connesse o con elevato grado di uniformità e ripetitività.

 

Si fa notare che, rispetto al testo del comma 164 approvato dalla Camera, nel comma in esame viene mantenuta la previsione che la Struttura operi su richiesta delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali interessati (ai sensi del citato art. 24, comma 1, lettera c), del Codice) previa convenzione e senza oneri diretti di prestazioni professionali rese per gli enti territoriali richiedenti. È invece aggiuntiva, rispetto al testo approvato dalla Camera, la clausola che fa salve le competenze delle altre amministrazioni.

Un’altra differenza rispetto al testo approvato dalla Camera risiede nell’individuazione delle funzioni. Mentre nel testo approvato dalla Camera la Centrale era preposta alla progettazione delle opere e venivano indicate nel dettaglio le attività che la stessa doveva svolgere, il comma in esame si limita ad individuare le finalità a cui devono tendere le attività della Struttura.

Raccordo e collaborazione con altre amministrazioni (comma 164)

Il comma 164 dispone che il personale tecnico della Struttura svolge le attività di propria competenza in piena autonomia e con indipendenza di giudizio nelle valutazioni tecniche, anche attivando opportune collaborazioni con gli altri organi dello Stato aventi competenze per le attività di cui trattasi.

A tale disposizione (già prevista, dal testo approvato dalla Camera, nell’ultimo periodo del comma 87), nel corso dell’esame al Senato è stato aggiunto un periodo che stabilisce che la Struttura può operare in supporto e in raccordo con altre amministrazioni, nelle materie di propria competenza (secondo periodo del comma 164).

 

L’analisi delle modifiche operate ai commi 162-164 nel corso dell’esame al Senato, testé commentate, suggerisce che la diversa nomenclatura (da "Centrale" a "Struttura"), unitamente all’individuazione di finalità in cui viene posta l’enfasi sul fatto che la Struttura deve “favorire” e “contribuire” alla progettazione, sembrano finalizzate ad evitare una eccessiva centralizzazione delle attività di progettazione da parte del nuovo soggetto. Ciò appare confermato anche dalle nuove disposizioni del comma 164, ove si sottolinea che la Struttura può operare in supporto e in raccordo (e quindi in funzione ausiliaria) con altre amministrazioni, nelle materie di propria competenza.

 

Personale della Struttura (commi 165-166)

Assunzioni nel limite di 300 unità di personale (comma 165)

Il comma 165, al fine di consentire lo svolgimento dei compiti affidati alla Struttura, autorizza l’assunzione a tempo indeterminato, a partire dall’anno 2019, con destinazione alla Struttura, di un massimo di 300 unità di personale, con prevalenza di personale di profilo tecnico per una percentuale almeno pari al 70%, a livello impiegatizio e quadro, nonché con qualifica dirigenziale nei limiti del 5%.

Con la riscrittura operata nel corso dell’esame al Senato è venuta meno la parte della disposizione che prevedeva che il Coordinatore fosse nominato per tre anni rinnovabili ed equiparato a dirigente di prima fascia.

 

Tale personale è assunto, anche in momenti diversi, con procedura selettiva pubblica le cui modalità di svolgimento e i criteri per la selezione sono improntati a principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità.

Con la riscrittura operata nel corso dell’esame al Senato è venuta meno la parte della disposizione che disciplinava la Commissione deputata alla valutazione della procedura selettiva e che demandava ad apposito D.P.C.M. la definizione delle modalità di svolgimento e dei criteri informatori della medesima procedura.

Destinazione temporanea di 120 unità alle stazioni uniche appaltanti provinciali (166)

Il comma 166, inserito nel corso dell’esame al Senato, dispone l’assegnazione temporanea alle province delle regioni a statuto ordinario di 120 unità di personale (a valere sul contingente di personale destinato alla Struttura), per lo svolgimento esclusivo delle attività di cui al comma 88 nell’ambito delle stazioni uniche appaltanti provinciali, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Reclutamento di un massimo di 50 unità da altre amministrazioni (comma 167)

Il comma 167 prevede altresì, per garantire l’immediata operatività della Struttura e in sede di prima applicazione, che si possa procedere al reclutamento di un massimo di 50 unità di personale di ruolo, anche mediante assegnazione temporanea, con il consenso dell’interessato:

§  sulla base di appositi protocolli d’intesa con le amministrazioni pubbliche;

Il testo approvato dalla Camera si riferiva alle sole amministrazioni contemplate dal comma 88. Tale limitazione è stata eliminata dalla riscrittura operata nel corso dell’esame al Senato.

§  e per singoli progetti di interesse specifico per le predette amministrazioni.

 

La norma non chiarisce se tali 50 unità di personale siano o meno ricomprese nel limite delle 300 unità da assumere.

Da un lato, il comma in esame, nel momento in cui prevede la possibilità di “assegnazione temporanea”, sembrerebbe finalizzato a considerare tali 50 unità come personale provvisorio, e dunque aggiuntivo rispetto alla dotazione ordinaria di 300 unità da assumere a tempo indeterminato. Dall’altro, tuttavia, la previsione secondo cui le assunzioni, anche temporanee, per garantire la prima operatività della Struttura possono essere effettuate “limitatamente alle prime 50 unità di personale” potrebbe interpretarsi nel senso che tali assunzioni rappresentino una quota della dotazione complessiva di personale. Va, inoltre, considerato che il comma 93 disciplina la copertura anche degli oneri derivanti dalle assunzioni previste dal comma in esame.

Ciò premesso, si valuti l’opportunità di un chiarimento e di un eventuale coordinamento tra le disposizioni citate (commi 90 e 93).

Coordinamento con la normativa vigente (comma 168)

Il comma 168 prevede che, con apposito decreto del Presidente della Repubblica, sono introdotte, in relazione alle funzioni e attività della Struttura, norme di coordinamento con la legislazione vigente e, in particolare, con il Codice dei contratti pubblici (di cui al D.Lgs. 50/2016).

Il testo approvato dalla Camera prevedeva che il citato D.P.R. provvedesse a dettare le misure per coordinare le attività della Centrale con le attività di progettazione svolte dagli organi tecnici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da CONSIP. La stessa disposizione prevedeva, inoltre, che il citato D.P.R. stabilisse anche l’organizzazione della Centrale.

 

Relativamente ai termini e alle modalità di emanazione del decreto, lo stesso comma stabilisce che lo stesso dovrà essere adottato entro 90 giorni (anziché i 180 giorni previsti nel testo approvato dalla Camera) dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della L. 400/1988.

 

Esenzione da imposte e tasse (comma 169)

In base al comma 169, tutti gli atti connessi con l’istituzione della Struttura sono esenti da imposte e tasse.

Tale comma non ha subito modifiche nel corso dell’esame al Senato.

 

Autorizzazione di spesa (comma 170)

Il comma 170 prevede che agli oneri connessi all’istituzione e al funzionamento della Struttura si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 106 (il quale, a sua volta, dispone che per le finalità di cui ai commi da 162 a 170 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019 a favore dell’Agenzia del Demanio).

Si valuti l’opportunità di coordinare la disposizione in esame con il comma 106, ove si prevede che la spesa sia autorizzata a favore dell’Agenzia del Demanio e non della Struttura, tenuto conto che non risultano specifiche disposizioni che prevedano che la Struttura sia istituita presso la predetta Agenzia o sia ad essa collegata.

Nel corso dell’esame al Senato tale disposizione è stata integrata al fine di precisare che le risorse indicate sono destinate anche alla copertura degli oneri derivanti dalle assunzioni di personale previste dai commi 165 e 167, compresi gli oneri relativi al personale di cui al comma 166.


 

Articolo 1, commi 171-175
(Fondo per la progettazione)

 

 

I commi 171-175, introdotti al Senato, intervengono sull’utilizzo delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità, sulle anticipazioni e i rimborsi della Cassa depositi e prestiti e sulle risorse per la progettazione delle opere. Il comma 171 prevede, in particolare, l’estensione delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità ai contratti di partenariato pubblico privato, al dissesto idrogeologico, e alla prevenzione del rischio sismico.

 

Il comma 171 modifica in più punti l'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), al fine di accelerare ulteriormente la spesa per investimenti pubblici mediante misure volte a rafforzare il finanziamento di tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente, anche con riguardo alle opere da realizzare mediante contratti di partenariato pubblico privato.

 

L’articolo 3 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), al comma 1, lettera eee), definisce un contratto di PPP come «il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata dell’ammortamento dell’investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un’opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connessa all’utilizzo dell’opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalità individuate nel contratto, da parte dell’operatore». Le disposizioni di riferimento sono contenute nella Parte IV del codice, rubricata «Partenariato pubblico privato e contraente generale». In particolare, l’articolo 180, comma 8, del codice dei contratti pubblici fornisce un elenco esemplificativo di contratti di PPP, includendo in tale categoria «la finanza di progetto, la concessione di costruzione e gestione, la concessione di servizi, la locazione finanziaria di opere pubbliche, il contratto di disponibilità e qualunque altra procedura di realizzazione in partenariato di opere o servizi che presentino le caratteristiche di cui ai commi precedenti». La disciplina di riferimento dei contratti di concessione, che – come evidenziato dal Consiglio di Stato nel parere reso sullo schema di decreto legislativo recante “Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione” (parere n. 00855/2016 del 01/04/2016) -  è contenuta nella Parte III del codice. In base ai dati contenuti nella Banca Dati dell’Autorità, la concessione è senz’altro la tipologia maggiormente rappresentativa del PPP italiano. La concessione di lavori e la concessione di servizi si ritagliano, infatti, più del 90 per cento del mercato totale del PPP, inteso come numerosità dei bandi di gara.

 

Fondo rotativo per la progettualità (modifiche al comma 54, art. 1 legge n. 549/1995)

Le modifiche apportate dal comma 171, lettera a) prevedono:

§  l’utilizzo delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità, oltreché per la realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario, anche per i contratti di partenariato pubblico privato;

§  l’anticipazione del Fondo rotativo per la progettualità delle spese necessarie per la redazione delle valutazioni di impatto ambientale e dei documenti componenti tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente; 

§  l’alimentazione del Fondo anche tramite risorse finanziarie di soggetti esterni;

§  la destinazione del Fondo in via prioritaria dalla Cassa depositi e prestiti alle esigenze progettuali di opere, oltreché relative all'edilizia scolastica come previsto dalla norma già vigente, anche al dissesto idrogeologico, alla prevenzione del rischio sismico, nonché ad opere da realizzarsi mediante contratti di partenariato pubblico privato, prevedendosi la complementarietà del Fondo con analoghi fondi istituiti a supporto delle attività progettuali.

 

Si ricorda che l'articolo 1, comma 54, della legge n. 549 del 1995, prevede, al fine di razionalizzare e accelerare la spesa per investimenti pubblici, con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario, di competenza dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, l'istituzione presso la Cassa depositi e prestiti del Fondo rotativo per la progettualità.

In base al secondo periodo, che viene sostituito dalla norma in esame,  il Fondo anticipa le spese necessarie per la redazione degli studi per l'individuazione del quadro dei bisogni e delle esigenze, degli studi di fattibilità, delle valutazioni di impatto ambientale, dei documenti componenti i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi previsti dalla normativa vigente.

La dotazione del Fondo è stabilita periodicamente dalla Cassa depositi e prestiti, che provvede alla sua alimentazione, in relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse in anticipazione, e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati dal comma 58 della legge in parola.

Il quarto periodo, che viene sostituito dalla norma in esame, prevede che la dotazione del Fondo è riservata, per un biennio (successivamente prorogato al 31 dicembre 2006 dall'art. 9, D.L. 9 novembre 2004, n. 266, e prorogato al 31 dicembre 2018 dal comma 166 dell'art. 1, L. 13 luglio 2015, n. 107) ed entro il limite del 30 per cento, alle esigenze progettuali degli interventi di edilizia scolastica e può essere alimentato anche da risorse finanziarie di soggetti esterni. La quota residua del Fondo è riservata, per almeno il 60 per cento, in favore delle aree depresse del territorio nazionale nonché per l'attuazione di progetti comunitari da parte di strutture specialistiche universitarie e di alta formazione europea localizzate in tali aree, ed entro il limite del 10 per cento per le opere comprese nel programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, non localizzate nelle predette aree depresse.

 

Anticipazioni e rimborsi Cassa depositi e prestiti (modifiche ai commi  55, 56, e 57, art. 1 legge n. 549/1995)

Le modifiche apportate dal comma 171 lettera b), c), e e) rispettivamente, prevedono:

 

§  lettera b): in caso di mancato rimborso agli enti locali e alle regioni delle anticipazioni nei tempi e con le modalità concordate con la Cassa depositi e prestiti, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al rimborso alla Cassa depositi e prestiti, specificando che relativamente alle anticipazioni a favore degli enti locali, il Ministero dell'interno corrisponde al Ministero dell'economia e delle finanze quanto da esso rimborsato alla Cassa depositi e prestiti avvalendosi delle procedure di recupero sulle somme dovute dagli enti locali (articolo 1, commi 128 e 129, della legge di stabilità 2013 - L. n. 228/2012) (modifiche al comma 55).

Il vigente comma 55 dispone invece che, qualora gli enti locali e le regioni non rimborsino le anticipazioni nei tempi e con le modalità concordate con la Cassa depositi e prestiti, il Ministero del tesoro provvede al rimborso alla Cassa depositi e prestiti, trattenendo le relative somme dai trasferimenti agli enti locali e alle regioni.

§  lettera c): attribuisce alla Cassa depositi e prestiti - e non più ad una deliberazione del consiglio di amministrazione della stessa, come previsto dal testo vigente – il compito di stabilire i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, i limiti e le condizioni per l'accesso, l'erogazione e il rimborso dei finanziamenti del Fondo. Le anticipazioni sono concesse con determinazione della Cassa depositi e prestiti S.p.A. - e non più con determinazione del direttore generale, come da norma vigente -  e non possono superare l'importo determinato sulla base delle tariffe professionali stabilite dalla vigente normativa (venendo meno il vincolo del dieci per cento del costo presunto dell'opera). Si aggiunge inoltre che in sede di domanda dei finanziamenti, i soggetti previsti producono un'attestazione circa la corrispondenza della documentazione presentata alla disciplina dei contratti pubblici (modifiche al comma 56).

 

Il vigente comma 56 dispone che i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, i limiti e le condizioni per l'accesso, l'erogazione e il rimborso dei finanziamenti del Fondo sono stabiliti con deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti. Le anticipazioni, concesse con determinazione del direttore generale non possono superare l'importo determinato sulla base delle tariffe professionali stabilite dalla vigente normativa e comunque il dieci per cento del costo presunto dell'opera

§  lettera e): in materia di modalità e tempi di revoca e riduzione dei finanziamenti anticipati, nel rispetto della natura rotativa del Fondo, non è più previsto  il riferimento alla deliberazione del consiglio di amministrazione della Cdp (modifiche al comma 57).

In base al comma 57 vigente, la Cassa depositi e prestiti stabilisce con deliberazione del consiglio di amministrazione, anche per le anticipazioni già concesse, le cause, le modalità e i tempi di revoca e riduzione, nel rispetto della natura rotativa del Fondo, per assicurarne il più efficace utilizzo.

 

Soppressione dei requisiti per determinate opere  (soppressione comma 56-bis,  art. 1 legge n. 549/1995)

Il comma 171, lettera d) sopprime il comma 56-bis che prevede, attualmente, per le opere di importo previsto superiore a 4 milioni di euro, che il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti sia tenuto ad introdurre, tra i presupposti istruttori, una serie di requisiti.

I requisiti previsti dalla norma vigente sono:

a) lo studio di fattibilità valutato positivamente, con parere motivato, dal nucleo di valutazione e verifica regionale di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Tale parere deve essere emesso entro il termine massimo di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento dello studio, anche in caso di valutazione negativa. Scaduto il termine, in mancanza di parere espresso, si dà per acquisita la valutazione positiva;

b) il provvedimento del presidente della regione che certifichi la compatibilità dell'opera con gli indirizzi della programmazione regionale

 

 

Il comma 172 abroga l'articolo 6-ter del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Fondo di rotazione per la progettualità), in cui sono previsti criteri di priorità nelle destinazioni delle risorse del Fondo.

La norma abrogata prevede che le risorse disponibili sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 1, comma 54, della legge n. 549 del 1995, sono destinate prioritariamente alla progettazione delle opere, inserite nei piani triennali degli enti locali (approvati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge), che ricadono su terreni demaniali o già di proprietà dell'ente locale interessato, aventi già destinazione urbanistica conforme all'opera o alle opere che si intendono realizzare.

La norma teneva comunque fermo quanto disposto dall'articolo 1, commi da 55 a 57, della legge n. 549 del 1995 (vedi supra).

 

Il comma 173 stabilisce che la dotazione del Fondo rotativo può essere riservata, sino al 31 dicembre 2020 ed entro il limite del 30 per cento, alle esigenze progettuali degli interventi di edilizia scolastica. Il rimborso di tali anticipazioni può essere effettuato dagli enti beneficiari a valere su risorse pubbliche relative al finanziamento della programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020, a questi erogate a qualsiasi titolo per la progettazione di interventi di edilizia scolastica.

 

Il comma 174 reca una serie di modificazioni all'articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144, in materia di studi di fattibilità delle amministrazioni pubbliche e progettazione preliminare delle amministrazioni regionali e locali, nell'indicata finalità di potenziare il finanziamento della progettazione di fattibilità tecnico-economica e definitiva per opere da realizzare mediante contratti di partenariato pubblico privato. In particolare, si prevede:

a)   una nuova rubrica della norma "Finanziamento della progettazione";

b)  la soppressione dei commi 1, 2, 3 e 4 della norma;

I commi soppressi prevedono che lo studio di fattibilità per opere di costo complessivo superiore a lire 20 miliardi è lo strumento ordinario preliminare ai fini dell'assunzione delle decisioni di investimento da parte delle amministrazioni pubbliche. Gli studi di fattibilità approvati dalle amministrazioni costituiscono certificazione di utilità degli investimenti ai fini dell'accesso preferenziale ai fondi disponibili per la progettazione preliminare e costituiscono titolo preferenziale ai fini della valutazione dei finanziamenti delle opere in base alle disponibilità finanziarie degli esercizi futuri. Gli studi relativi ad opere il cui costo complessivo è superiore a 100 miliardi di lire devono obbligatoriamente essere sottoposti a valutazione economica interna alle amministrazioni proponenti o, su richiesta, da parte di enti ed amministrazioni pubblici esterni alle stesse. Il comma 4 rinvia ad un decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per aggiornare periodicamente i limiti di cui al comma 3, tenendo conto degli indici ISTAT.

 

c)   Una modifica al comma 5 volta a prevedere che il finanziamento a fondo perduto della progettazione viene riservato al documento di fattibilità delle alternative progettuali, se redatto, del progetto di fattibilità tecnico economica e del progetto definitivo, esclusivamente per opere da realizzare mediante contratti di partenariato pubblico privato.

Si ricorda che  in base alla norma vigente, per il finanziamento a fondo perduto della progettazione preliminare dei soggetti richiamati espressamente dall'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, è stata assegnata alla Cassa depositi e prestiti la somma di 110 miliardi di lire per il triennio 1999-2001, di cui 30 miliardi per il 1999, 40 miliardi per il 2000 e 40 miliardi per il 2001. A decorrere dall'anno 2000 alla determinazione del fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468. I finanziamenti di cui al presente comma sono riservati per il 50 per cento alle regioni di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni. La ripartizione delle risorse è effettuata dal CIPE assegnando il 70 per cento alle diverse regioni in percentuale corrispondente a quella attribuita in relazione ai fondi comunitari e il residuo 30 per cento secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande che eccedano la quota attribuita alla regione.

 

Sempre con una modifica al comma 5 dell'articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144, si prevede, inoltre, che l'assegnazione prevista può essere incrementata, con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sulle risorse disponibili del Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese di cui all'articolo 202, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

L'art. 202 del codice dei contratti pubblici reca norma su “Finanziamento e riprogrammazione delle risorse per le infrastrutture prioritarie”.

In particolare, il comma 1 prevede che, al fine di migliorare la capacità di programmazione e riprogrammazione della spesa per la realizzazione delle infrastrutture di preminente interesse nazionale e in coerenza con l'articolo 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, sono istituiti, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

a) il Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonché per la project review delle infrastrutture già finanziate;

b) il Fondo da ripartire per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese.

 

d)  la sostituzione del comma 6 all'articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144, con una disposizione volta a prevedere che i finanziamenti disposti dal citato comma 5 siano erogati dalla Cassa depositi e prestiti, con proprie determinazioni. Si rinvia ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Cassa depositi e prestiti S.p.A., in cui saranno definiti termini e condizioni di utilizzo delle risorse.

 

Il comma 175 dispone che, fino alla data di entrata in vigore del citato decreto di natura non regolamentare (di cui al comma 174, lettera d)), per la gestione delle operazioni di finanziamento a valere sul fondo di cui all'articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144, si applicano le vigenti disposizioni fino a compimento degli ultimi atti di erogazione e rendicontazione. Le disponibilità finanziarie del fondo in parola, che non siano oggetto di domanda di utilizzo alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sono riassegnate al medesimo fondo senza vincoli di ripartizione.

 


 

Articolo 1, commi 176-178
(
Acceleratore degli investimenti regionali)

 

 

I commi 176-178, l’ultimo dei quali modificato al Senato, aumentano le facoltà assunzionali delle regioni che attivano determinate misure amministrative, prevedendo che le stesse possono assumere sino ad un massimo di 50 unità di personale a tempo determinato.

 

 

Il suddetto aumento è disposto in favore delle regioni che attivano misure amministrative volte a rafforzare le funzioni di programmazione e realizzazione degli investimenti (previsti nel relativo piano definito con il Documento di economia e finanza regionale 2019-2021) (comma 176).

Nel dettaglio, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, le regioni possono procedere, per il triennio 2019-2021, all’assunzione a tempo determinato, mediante procedure selettive, di un contingente massimo di 50 unità di personale di profilo tecnico di qualifica non dirigenziale per lo svolgimento delle procedure disciplinate dal Codice dei contratti pubblici (di cui al D.Lgs. 50/2016) (comprese le attività di responsabile unico del procedimento e di componente delle commissioni giudicatrici) (comma 95).

Riguardo alle facoltà assunzionali, il D.L. 90/2014 ha eliminato (dal 2014) il vincolo alle assunzioni relativo alle percentuali di unità lavorative cessate nell'anno precedente (cd. limite capitario), mantenendo il solo criterio basato sui risparmi di spesa legati alla cessazioni di personale (peraltro con riferimento al solo personale di ruolo) avvenute nell'anno precedente. Si ricorda, inoltre, che la percentuale di limitazione alle assunzioni di personale a tempo indeterminato non dirigenziale per specifiche amministrazioni dello Stato e per le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno è stata fissata dalla legge di stabilità 2016, per il triennio 2016-2018, nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Di conseguenza, a partire dal 2019, riacquista piena efficacia la disciplina contenuta nell’art. 3, c. 5, del D.L. 90/2014 secondo cui la predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura del 100 per cento.

Per quanto riguarda specificamente le regioni che nell'anno precedente rilevino una spesa di personale inferiore al 12% al titolo I delle entrate correnti (entrate tributarie), al netto delle entrate a destinazione vincolate, si ricorda che l'articolo 22, comma 1-bis, del D.L. 50/2017 ha disposto che la suddetta percentuale del 25% fosse aumentata al 75% per il biennio 2017-2018.

Per ulteriori approfondimenti in materia di facoltà assunzionali degli enti locali, si rinvia al Quaderno elaborato dall'ANCI (Associazione nazionale comuni italiani), "Il personale degli enti locali – le assunzioni", del giugno 2018.

 

Le suddette assunzioni, con contratti di lavoro flessibile (come specificato al Senato), sono realizzate nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I relativi contratti rientrano nell’applicazione (precedentemente esclusa nel testo originario e così modificata dal Senato) di quanto previsto dall’art. 9, c. 28, del D.L. 78/2010, secondo cui le amministrazioni statali possono avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 (comma 178).

Sul punto, si ricorda che l’ultima modifica apportata al predetto comma 28 è quella recata dall’art. 16, c. 1-quater, del D.L. 113/2016 secondo cui le spese sostenute per i contratti a tempo determinato stipulati dagli enti locali per la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, non rientrano nei vincoli di spesa normativamente fissati.

 


 

Articolo1, commi 184-199
(Definizione agevolata debiti tributari contribuenti
in difficoltà economica)

 

 

I commi da 184 a 199 consentono di definire con modalità agevolate i debiti delle persone fisiche che versino in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, diversi da quelli annullati automaticamente ai sensi del decreto-legge n. 119 del 2018, affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, derivanti  dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di accertamento a fini IRPEF e IVA.

Detti debiti possono essere definiti mediante pagamento del capitale, degli interessi e delle somme spettanti all’agente della riscossione. Gli interessi sono versati in misura differenziata e graduale secondo la condizione economica del debitore. Il pagamento può avvenire in unica soluzione o in più rate.

Le norme recano una specifica disciplina dei controlli sulle autodichiarazioni rese ai fini dell’attestazione della difficoltà economica, nonché alcune norme di chiusura volte a coordinare la definizione agevolata in commento con le “rottamazioni” precedenti e quelle attualmente applicabili, ai sensi del decreto-legge n. 119 del 2018, la cui legge di conversione è stata definitivamente approvata dal Parlamento.

 

Il comma 184 consente di definire con modalità agevolate i debiti delle persone fisiche che versino in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, purché si tratti di carichi diversi da quelli annullati automaticamente (“saldo e stralcio 2018” per i debiti inferiori a mille euro) ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, e affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, derivanti  dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di accertamento a fini IRPEF e IVA (rispettivamente, di cui all’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all’articolo 54-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633), a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni.

Tali carichi possono essere definiti versando una somma determinata secondo le modalità indicate dal comma 187 o dal comma 188, che comprende il capitale, gli interessi e le somme spettanti all’agente della riscossione a titolo di aggio e rimborso delle spese esecutive.

 

Si ricorda che il richiamato articolo 4 del decreto-legge n. 119 del 2018 dispone l’annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

 

Il comma 185 consente  di definire con tali modalità anche i carichi derivanti dall’omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, versando una somma determinata con modalità analoghe a quelle previste per i tributi agevolabili, che può essere utilizzata ai fini assicurativi secondo le norme che regolano la Gestione previdenziale interessata.

 

Ai sensi del comma 186, sussiste una grave e comprovata situazione di difficoltà economica qualora l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare non sia superiore ad 20.000 euro.

 

Il comma 187 individua le modalità di calcolo delle somme dovute per perfezionare la definizione agevolata.

In particolare, per i soggetti in grave difficoltà economica comprovata mediante ISEE, i già menzionati debiti tributari e contributivi (di cui al comma 184 e al comma 185) possono essere estinti senza corrispondere:

§  le sanzioni comprese in tali carichi;

§  gli interessi di mora (ai sensi dell’articolo 30, comma 1 del D.P.R. n. 602 del 1973).

Gli interessi di mora sono oneri aggiuntivi, previsti dalla legge, che si applicano alle somme da pagare in caso di scadenza dei termini previsti. Gli interessi di mora, decorsi inutilmente 60 giorni dalla notifica della cartella/avviso, si applicano giornalmente sulle somme richieste a partire dalla data della notifica e fino alla data del pagamento. A partire dai ruoli consegnati dal 13 luglio 2011, gli interessi di mora non sono più calcolati sulle sanzioni pecuniarie tributarie e sugli altri interessi. La misura degli interessi di mora viene determinata annualmente dall’Agenzia delle Entrate, tenendo conto della media dei tassi bancari attivi stimati dalla Banca d’Italia. Dal 15 maggio 2018 sono pari al 3,01 per cento annuo;

§  le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui crediti previdenziali (di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46).

Si ricorda brevemente che nella cartella di pagamento (e per i debiti tributari nell’accertamento esecutivo) viene indicato l’importo totale da saldare e gli enti che ne hanno fatto richiesta tramite l’agente della riscossione. Sono inoltre indicati il dettaglio dei singoli tributi / somme non pagati, gli interessi, le sanzioni, l’aggio e le altre spese.

Se il pagamento avviene oltre i termini di scadenza indicati nella cartella/avviso, all'importo si aggiungeranno:

§  ulteriori interessi di mora e sanzioni, previsti dalla legge e versati interamente agli enti creditori;

§  la remunerazione del servizio di riscossione (aggio);

§  le eventuali spese per le azioni cautelari/esecutive (ipoteche, fermi, pignoramenti).

 

I soggetti interessati versano:

a) le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari:

1. al 16 per cento, qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti non superiore a 8.500 euro.

2. al 20 per cento, qualora l’ISEE del nucleo familiare sia compreso tra 8.500 e 12.500 euro;

3. al 35 per cento, qualora l’ISEE sia superiore a 12.500 euro;

 

b) l’aggio maturato a favore dell’agente della riscossione ( ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112) ed il rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

 

Il comma 188 chiarisce che versano comunque in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica i soggetti per cui è stata aperta, alla data di presentazione della dichiarazione con cui si richiede l’accesso alla definizione agevolata, una procedura di liquidazione dei beni per sovraindebitamento (articolo 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n.3).  

Tali soggetti estinguono i predetti debiti versando le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi,  in misura pari al 10 per cento, nonché le somme maturate in favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio e rimborso. A tal fine, alla dichiarazione con cui si richiede l’accesso alla definizione agevolata è allegata copia conforme del decreto di apertura della predetta liquidazione.

 

I commi da 189 a 193 disciplinano le procedure per accedere alla definizione agevolata. In sintesi:

-         il debitore inoltra apposita dichiarazione entro il 30 aprile 2019 (in conformità alle modalità individuate dall’agente della riscossione, da pubblicare sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 119 del 2018, definitivamente approvato al momento di redazione del presente lavoro, ma non ancora pubblicato in GU) (comma 189);

-         le somme dovute possono essere versate in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, o in rate così suddivise: il 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2019, il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2020, il 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2020, il 15 per cento con scadenza il 31 marzo 2021 e il restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2021 (comma 190). In caso di rateazione (comma 191) so applicano interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni generali in tema di rateazione dei debiti tributari (articolo 19 del D.P.R. n. 602 del 1973);

-         entro il 31 ottobre 2019, l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione (comma 192), l’ammontare complessivo delle somme dovute (e delle singole rate) nonché, ove sussistente, il difetto dei requisiti prescritti dalla legge per il riconoscimento di grave difficoltà economica, ovvero la presenza di debiti diversi da quelli definibili ai sensi delle norme in esame, con conseguente impossibilità di estinguere il debito secondo le disposizioni in commento;

-         nel caso della predetta comunicazione negativa (comma 193), l’agente della riscossione avverte il debitore che i debiti inseriti nella dichiarazione,  ove possa applicarsi la cd. rottamazione 2018 (definizione agevolata ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119), sono automaticamente inclusi in tale definizione, con indicazione delle somme dovute a tal fine. L’ammontare è ripartito in diciassette rate: la prima, pari al 30 per cento del dovuto, scade il 30 novembre 2019, mentre il restante 70 per cento è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Si applicano, a partire dal 1°dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.

 

L'articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018 reca la disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (cd. rottamazione delle cartelle esattoriali) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017, così collocandosi nel solco degli interventi previsti dal decreto-legge n. 193 del 2016 (in relazione ai carichi 2000-2016) e dal decreto-legge n. 148 del 2017 (per i carichi affidati fino al 30 settembre 2017).

Analogamente alle precedenti rottamazioni, il debitore beneficia dell'abbattimento delle sanzioni, degli interessi di mora e delle sanzioni e somme aggiuntive. Rispetto alle passate rottamazioni:

-       si può effettuare il pagamento in cinque anni, a rate e con un tasso di interesse al 2 per cento;

-       è possibile avvalersi della compensazione con i crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili maturati nei confronti della PA;

-       col versamento della prima o unica rata delle somme dovute si estinguono le procedure esecutive già avviate.

Accanto ad alcune specifiche novità, le norme riproducono le procedure già utilizzate per le precedenti definizioni agevolate, disponendo che il contribuente presenti apposita dichiarazione all’agente della riscossione; a seguito dell’accoglimento della domanda, l’agente della riscossione comunica al contribuente il quantum dovuto, nonché, in caso di scelta del pagamento dilazionato, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata.  Le norme consentono l’accesso alla definizione agevolata anche a chi ha aderito alle precedenti “rottamazioni” con pagamento tempestivo del quantum dovuto per la restante parte del debito.

 

Al fine di coordinare tra loro le procedure di definizione agevolata previste dalla legge, il comma 194 consente di estinguere i debiti in commento anche se già oggetto di precedenti “rottamazioni”, per le quali il debitore non ha perfezionato la relativa definizione con l’integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute. I versamenti eventualmente effettuati a seguito delle predette dichiarazioni restano definitivamente acquisiti e non ne è ammessa la restituzione; gli stessi versamenti sono comunque computati ai fini della definizione in commento.

 

Il comma 195 prevede che, i fini dei controlli sulle autodichiarazioni dei contribuenti rese a fini ISEE (articolo 11, comma 6, del regolamento approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n.159) l’agente della riscossione, in collaborazione con l’Agenzia delle entrate e con la Guardia di finanza, procede al controllo sulla veridicità dei dati dichiarati ai fini della certificazione che attesta la comprovata difficoltà economica (di cui al comma 186) nei soli casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità dei medesimi. Tale controllo può essere effettuato fino alla trasmissione degli elenchi l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della “rottamazione 2018”(di cui all’articolo 3, comma 19, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119). Il comma 196 prevede che, all’esito del predetto controllo, in presenza di irregolarità o omissioni non costituenti falsità, il debitore è tenuto a fornire, entro un termine di decadenza non inferiore a 20 giorni dalla relativa comunicazione, la documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione. Nel caso di mancata, tempestiva produzione della documentazione (comma 197), ovvero nei casi di irregolarità o omissioni costituenti falsità, non si determinano gli effetti di definizione agevolata e l’ente creditore, qualora sia già intervenuto il discarico automatico, procede, a seguito di segnalazione dell’agente della riscossione, nel termine di prescrizione decennale, a riaffidare in riscossione il debito residuo. Restano fermi gli adempimenti conseguenti alle falsità rilevate.

Il comma 198, con una norma di chiusura, rinvia per tutto quanto non previsto dalle norme in esame alla disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione ai sensi del richiamato articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018 (commi 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14-bis, 18, 19 e 20).

Si rinvia alla documentazione web sul Portale della documentazione parlamentare ed al dossier relativo al richiamato decreto-legge n. 119 del 2018.

Infine il comma 199, a copertura delle norme in esame,  riduce il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 8 milioni di euro per l’anno 2021 e di 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

 

 

 

 

 

 


 

Articolo 1, comma 201
(Potenziamento del Piano straordinario
per la promozione del
Made in Italy)

 

La norma dispone lo stanziamento, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, di 90 milioni per il 2019 e di 20 milioni per il 2020 per il potenziamento del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l’attrazione degli investimenti in Italia, da destinare alle finalità già individuate per l’attuazione del Piano medesimo.

 

La norma prevede lo stanziamento, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, di ulteriori 90 milioni per il 2019 e di 20 milioni per il 2020 per il potenziamento del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l’attrazione degli investimenti in Italia.

 

Sia la Relazione illustrativa sia la relazione tecnica evidenziano che la finalità dell’intervento normativo è il rafforzamento della presenza sui mercati internazionali delle imprese italiane, alla luce dei risultati molto positivi conseguiti dal Piano straordinario per il Made in Italy e l’attrazione degli investimenti in Italia nel quadriennio 2015-2018.

 

All’attuazione del Piano provvede l’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane.

 

Tale disposizione, soppressa nel corso dell’esame presso la Camera, è stata reinserita nel corso dell’esame al Senato.

 

Si ricorda che l’art. 30 del D.L. n. 133/2014 ha previsto l’istituzione del Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e per l’attrazione degli investimenti, le cui finalità sono:

- l’ampliamento del numero delle imprese, in particolare piccole e medie, che operano nel mercato globale;

§  l’espansione delle quote italiane del commercio internazionale;

§  la valorizzazione dell’immagine del Made in Italy nel mondo;

§  il sostegno alle iniziative di attrazione degli investimenti esteri in Italia.

A tal fine, il citato art. 30 del D.L. n. 133/2014, nell’indicare le finalità da perseguire attraverso il Piano in questione (comma 2, lettere da a) a l)), ha demandato l’adozione del Piano a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro degli affari esteri, nonché con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (attualmente denominato “Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo”) con specifico riferimento alle azioni relative al settore agroalimentare (cfr. D.M. del 20 febbraio 2015). L’art. 30 citato, al comma 3, prevede che l'ICE-Agenzia provveda all'attuazione del piano, nell'esercizio delle proprie  competenze istituzionali.

Inizialmente, la legge di stabilità 2015 (L. n. 190/2014) ha destinato al Piano risorse per il triennio 2015-2017, nella misura di 130 milioni per il 2015, 50 milioni per il 2016 e 40 milioni per il 2017. La legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015) ha poi previsto uno stanziamento di 51 milioni di euro per l’anno 2016, per il potenziamento delle azioni dell’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane relative al Piano made in Italy. Il Piano, nel suo complesso, è stato poi rifinanziato per 110 milioni di euro per l'anno 2017 dalla legge di bilancio 2017 (L. n. 232/2016). La legge di bilancio per il 2018 (L. n. 205/2017) ha da ultimo esteso l'operatività del Piano per il Made in Italy anche al successivo triennio 2018-2020, rifinanziandolo di 130 milioni per il 2018 e di 50 milioni per ciascun anno del biennio 2019-2020.

Il citato art. 30, comma 2, del D.L. n. 133/2014 delinea le seguenti linee di intervento:

a) iniziative straordinarie di formazione e informazione sulle opportunità offerte dai mercati esteri alle imprese, in particolare PMI;

b) supporto alle più rilevanti manifestazioni fieristiche italiane di livello internazionale;

c) valorizzazione delle produzioni di eccellenza, in particolare agricole e agroalimentari, e tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti;

d) sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei diversi mercati, anche attraverso appositi accordi con le reti di distribuzione;

e) realizzazione di un segno distintivo unico, per le iniziative di promozione all'estero e durante l'Esposizione universale 2015, delle produzioni agricole e agroalimentari che siano rappresentative della qualità e del patrimonio enogastronomico italiano;

f) realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto al fenomeno dell'Italian sounding;

g) sostegno all'utilizzo degli strumenti di e-commerce da parte delle PMI;

h) realizzazione di tipologie promozionali innovative per l'acquisizione e la fidelizzazione della domanda dei mercati esteri;

i) rafforzamento organizzativo delle start up nonché delle micro, piccole e medie imprese in particolare attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher;

l) sostegno ad iniziative di promozione delle opportunità di investimento in Italia, nonché di accompagnamento e assistenza degli investitori esteri in Italia.

 

La norma in commento prevede la destinazione delle risorse stanziate a tutte le predette linee di attività, fatta eccezione per quella di cui alla lettera e) – realizzazione di un segno distintivo unico, per le iniziative di promozione all'estero e durante l'Esposizione universale 2015, delle produzioni agricole e agroalimentari che siano rappresentative della qualità e del patrimonio enogastronomico italiano – la cui finalità appare evidentemente esaurita.

 

La Relazione tecnica, confermando quanto già riportato nella Relazione sulle spese di investimento e relative leggi pluriennali allegata alla Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2018, ha evidenziato come prioritarie, per il triennio 2018-2020, le seguenti macro-linee progettuali:

§  consolidamento della presenza e della visibilità delle imprese italiane, soprattutto PMI, nei principali marketplace ed e-tailer internazionali, attraverso un’adeguata strategia di progetti e-commerce di sistema, in particolare per i settori agroalimentare e del fashion;

§  potenziamento della presenza dei prodotti italiani nelle reti della GDO internazionale;

§  rafforzamento della strategia di comunicazione multicanale, per rilanciare l’immagine del Made in Italy nel mondo;

§  sostenere la crescita organizzativa e professionale delle aziende italiane, soprattutto PMI, anche attraverso l’utilizzo di temporary export manager;

§  consolidamento della strategia nazionale per l’attrazione degli investimenti dall’estero.

Si ricorda, infine, che l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane è il principale organo competente all'attuazione del Piano di promozione del Made in Italy, tenuto conto delle intese raggiunte con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per ciò che attiene agli interventi che riguardano il settore agroalimentare. Con l’ICE il MISE stipula una convenzione in cui sono definiti gli obiettivi da raggiungere. Con la delibera n. 230 del 27 gennaio 2015, l’Agenzia ha approvato alcuni progetti per l’attuazione parziale del Piano.

L'ICE-Agenzia ha il compito di agevolare, sviluppare e promuovere i rapporti economici e commerciali italiani con l'estero – con particolare attenzione alle esigenze delle piccole e medie imprese, dei loro consorzi e raggruppamenti – e opera al fine di sviluppare l'internazionalizzazione e l'attrazione investimenti delle imprese italiane, nonché la commercializzazione dei beni e servizi italiani nei mercati internazionali.

Per favorire la sinergia tra i diversi attori è prevista l'istituzione di un Comitato presso il Ministero dello sviluppo economico, composto da rappresentanti dei diversi ministeri interessati e da un rappresentante della Conferenza Stato-Regioni, che può essere integrato con i rappresentanti delle amministrazioni centrali e territoriali di volta in volta coinvolte nel progetto d'investimento.


 

Articolo 1, comma 202
(
Strumenti di attrazione degli investimenti
e di sviluppo d'impresa
)

 

 

Il comma 202, modificato al Senato, rifinanzia di 1,1 milioni di euro per l’anno 2019, di 41 milioni per il 2020 e di 70,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 lo strumento del contratto di sviluppo, misura di incentivazione per le imprese che intendano realizzare, singolarmente o in forma associata, investimenti di grande dimensione in determinati settori.

 

Il comma 202, come modificato al Senato, autorizza la spesa di 1,1 milioni di euro (in luogo di 5 milioni)  per l’anno 2019, di 41 milioni per il 2020 e di 70,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 (erano 75 milioni per ciascun anno) a favore delle agevolazioni concesse nell’ambito dello strumento del contratto di sviluppo, che rappresenta il principale strumento agevolativo dedicato al sostegno di programmi di investimento produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni nei settori industriale, turistico e della tutela ambientale.

Lo strumento è gestito dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia

 

Il contratto di sviluppo è stato introdotto nell’ordinamento dall’articolo 43 del D.L. n. 112/2008 per favorire la realizzazione di investimenti di rilevanti dimensioni, proposti da imprese italiane ed estere, nei settori industriale, turistico e commerciale.

Il D.L. n. 69/2013 è intervenuto sulla disciplina dello strumento agevolativo in questione, demandando, all'articolo 3, comma 4, al Ministro dello sviluppo economico di provvedere, con proprio decreto, alla ridefinizione delle modalità e dei criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui al menzionato articolo 43 del D.L. n. 112/2008, anche al fine di accelerare le procedure per la concessione delle agevolazioni, di favorire la rapida realizzazione dei programmi d'investimento e di prevedere specifiche priorità in favore dei programmi che ricadono nei territori oggetto di accordi, stipulati dal MISE, per lo sviluppo e la riconversione di aree interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali.

In attuazione di quanto previsto dal D.L. n. 69/2013 è stato adottato il D.M. 14 febbraio 2014, che ha operato una riforma della disciplina relativa ai contratti di sviluppo. Il successivo D.M. 9 dicembre 2014 ha operato un adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 dello strumento dei contratti disviluppo. Il D.M. 8 novembre 2016 ha apportato modifiche al D.M. 9 dicembre 2014 in materia di contratti di sviluppo, al fine di assicurare una più efficiente gestione delle fasi procedimentali, nonché di modulare le medesime in funzione delle dimensioni dei programmi di sviluppo proposti. In particolare, con il citato D.M. è stata introdotta la possibilità di stipulare accordi di sviluppo tra il Ministero, Invitalia (soggetto gestore), l'impresa proponente e le eventuali regioni cofinanziatrici, per promuovere la realizzazione di programmi che rivestono una particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale di riferimento. Con D.M. 7 dicembre 2017 si è provveduto ad adeguare il D.M. 9 dicembre 2014 alle nuove disposizioni comunitarie in materia di delocalizzazione introdotte dal regolamento (UE) n. 1084/2017, che modifica il Regolamento (UE) n. 651/2014. Con D.M. 23 marzo 2018 sono state ampliate le modalità di intervento in favore delle imprese, prevedendo la possibilità per il soggetto gestore, ad integrazione delle agevolazioni di natura contributiva o di finanziamento già previste, di intervenire alle normali condizioni di mercato nel capitale di rischio del soggetto proponente. Al suddetto intervento, il citato D.M. 23 marzo 2018 ha destinato 20 milioni di euro di risorse del Fondo per la crescita sostenibile.

Le istanze di accesso alle agevolazioni sono presentate all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, la quale procede allo svolgimento delle attività istruttorie di competenza. La procedura è finalizzata alla sottoscrizione tra il Ministero, Invitalia, l’impresa proponente e le eventuali regioni cofinanziatrici, di accordi di sviluppo ed è attivabile su istanza dell’impresa proponente, ossia l’impresa che promuove il programma di sviluppo ed è responsabile della coerenza tecnica ed economica del programma medesimo.

Le agevolazioni sono concesse nelle seguenti forme, anche in combinazione tra loro: finanziamento agevolato, nei limiti del 75% delle spese ammissibili; contributo in conto interessi; contributo in conto impianti; contributo diretto alla spesa; prestiti; garanzie. Particolari criteri per la determinazione delle agevolazioni concedibili sono previsti, sempre in attuazione dei vigenti regolamenti comunitari, per i programmi di sviluppo per la tutela ambientale e per i programmi riguardanti l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Per tale ultimo settore, con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 agosto 2017 sono state fornite specifiche disposizioni applicabili per il periodo 2014-2020.

La Relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio stima che le risorse stanziate dalla norma in commento potrebbero essere utilizzate in ragione di 2/3 per contributi a fondo perduto e 1/3 per finanziamenti agevolati.

Per un’analisi delle risorse finanziarie assegnate, per il periodo di programmazione 2014-2020, allo strumento dei contratti di sviluppo, si rinvia alla sezione dedicata sul sito del MISE.

L’art. 15-bis del D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, dedicato ai contratti di sviluppo nei territori colpiti dagli eventi sismici, ha da ultimo introdotto agevolazioni procedurali per l'accesso ai contratti di sviluppo per i progetti di sviluppo di impresa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. In particolare, la norma ha innanzitutto previsto che le istanze di agevolazione a valere sulla disciplina dei contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del D.L. n. 112/2008 proposte per la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa nei predetti territori fossero esaminate prioritariamente. In secondo luogo, la norma ha disposto che i progetti di sviluppo fossero oggetto di specifici accordi di programma – stipulati ai sensi della disciplina attuativa dei contratti di sviluppo – tra il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa-Invitalia, l'impresa proponente, la Regione che interviene nel cofinanziamento del programma, e le eventuali altre amministrazioni interessate.

Si ricorda, infine, che il soggetto gestore dei contratti di sviluppo, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, opera sotto le direttive ed il controllo del Ministero dello sviluppo economico.


 

Articolo 1, comma 203
(
Fondo per contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell’Importante Progetto di Interesse
Comune Europeo (IPCEI) sulla microelettronica
)

 

 

Il comma 203, modificato al Senato, istituisce nello stato di previsione del MISE un fondo finalizzato all'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell’Importante Progetto di Interesse Comune Europeo (IPCEI) sulla microelettronica.

 

Il fondo, a seguito della riduzione disposta al Senato sugli anni dal 2022 al 2024 (da 100 a 83,4 milioni di euro), ha la seguente dotazione:

                                                                                                                               Valori in milioni di euro

2019

2020

2021

2022

2023

2024

50

50

60

83,4

83,4

83,4

 

La norma demanda a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (per la cui emanazione non è previsto un termine), la definizione dei criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del fondo, nel rispetto della Decisione della Commissione europea di autorizzazione dell’IPCEI.

I contributi sono erogati annualmente sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese sostenute.


 

Articolo 1, commi 206-209 e 219
(
Investimenti in capitale di rischio)

 

 

I commi 206-209 e 219, modificati al Senato istituiscono un Fondo di sostegno al Venture Capital con una dotazione di 30 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e di 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, per sostenere la sottoscrizione da parte dello Stato, tramite il MISE, di quote o azioni di fondi di Venture Capital o di fondi che investono in fondi di Venture Capital.

Sono state soppresse le norme che disponevano la chiusura del fondo rotativo “Fondo Balcani di venture capital”.

 

I fondi di Venture Capital sono organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi e di società di investimento a capitale fisso che investono almeno l’85% del valore degli attivi in piccole e medie imprese non quotate (ai sensi dell’articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato dalla lettera b) del successivo comma 112).

 

Il comma 206 consente allo Stato di sottoscrivere, tramite il MISE, quote o azioni di fondi di Venture Capital. Il comma 207 specifica che le sottoscrizioni possono essere effettuate anche unitamente ad altri investitori istituzionali, pubblici o privati, privilegiati nella ripartizione dei proventi derivanti dalla gestione dei predetti organismi di investimento.

 

Il comma 208 delega al MISE, di concerto con il MEF, l'adozione di un decreto volto a definire le modalità di realizzazione degli investimenti suddetti (commi 108 e 109).

Tale decreto dovrà essere adottato nel rispetto della Comunicazione della Commissione relativa agli Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio 2014/C 19/04 o del Regolamento n. 651/2014. La Comunicazione chiarisce che, se un investimento è effettuato garantendo parità di trattamento a investitori pubblici e privati, la Commissione europea ritiene che esso sia conforme al test dell’operatore in un’economia di mercato e non costituisca quindi aiuto di Stato, purché non alteri la concorrenza a vantaggio di specifici operatori. Il Regolamento n. 651/2014 dichiara, nel rispetto di specifiche condizioni, alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune.

 

Il comma 209 reca la dotazione finanziaria destinata a sostenere gli interventi suddetti, a tal fine istituendo il Fondo di sostegno al Venture Capital, con una dotazione di 30 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e di 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025.

Il comma 219 modifica l’articolo 31 del decreto legge n. 98 del 2011, che disciplina gli interventi per favorire l'accesso al venture capital e sostenere i processi di crescita di nuove imprese. In particolare:

§  viene sostituita la definizione di fondi comuni di investimento con quella di organismo di investimento collettivo del risparmio chiuso (OICR chiuso) e di società di investimento a capitale fisso (SICAF) previste dall'articolo 1, comma 1, lettere k-ter e i-bis del decreto legislativo n. 58 del 1998 (Testo Unico della Finanza - TUF) (comma 112, lettera a));

§  vengono ridefinite le caratteristiche dei Fondi per il Venture Capital (FVC), stabilendo che sono tali gli OICR chiusi e le SICAF che investono almeno l’85% del valore degli attivi in piccole e medie imprese (PMI) non quotate su mercati regolamentati e il restante 15% in PMI emittenti azioni quotate (comma 112, lettera b));

§  viene previsto che le società destinatarie dei Fondi per il Venture Capital devono avere, tra l'altro come caratteristica di essere società esercenti attività di impresa da meno di 7 anni (comma 112, lettera c));

 

Le condizioni dimensionali affinché un'impresa sia inclusa fra le PMI non quotate sono quelle definite dall’articolo 2 paragrafo 1, lettera f), primo alinea, del Regolamento (UE) n. 2017/1129.

In particolare, deve trattarsi di una società che in base al suo più recente bilancio annuale o consolidato soddisfi almeno due dei tre criteri seguenti: numero medio di dipendenti nel corso dell’esercizio inferiore a 250, totale dello stato patrimoniale non superiore a 43 milioni di euro e fatturato netto annuale non superiore a 50 milioni di euro.

L'impresa deve inoltre trovarsi, con riferimento al proprio ciclo di vita in una delle seguenti fasi:

§  sperimentazione (seed financing),

§  costituzione (start-up financing),

§  avvio dell’attività (early-stage financing)

§  sviluppo del prodotto (expansion o scale-up financing)

 

Per la parte residua del FVC, invece, il riferimento per l'inclusione delle società fra quelle eleggibili è contenuto nell'articolo, 1, comma 1, lettera w-quater.1. Si tratta di emittenti azioni quotate che non devono aver registrato un fatturato superiore a 300 milioni di euro né una capitalizzazione di mercato superiore a 500 milioni nell'ultimo triennio e, per questo, definiti PMI.


 

Articolo 1, commi 210-218 e 220
(Fondi di Venture capital)

 

 

I commi da 210 a 218, introdotti al Senato, sono volti a incentivare la destinazione di risorse finanziarie ai Fondi di Venture Capital.

 

In particolare, il comma 210 reca le seguenti modifiche alla legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016):

1)     dispone l'innalzamento, dal 5% al 10%, della quota dell'attivo patrimoniale che gli enti di previdenza obbligatoria possono destinare agli investimenti qualificati indicati al comma 89 della predetta legge di bilancio, nonché ai piani di risparmio a lungo termine di cui al successivo comma 100;

 

L'articolo 1, comma 88, della legge di bilancio 2017 prevede che gli enti di previdenza obbligatoria possono destinare somme, fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati al comma 89 nonché ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo.

Il comma 89 prevede che le somme di cui al comma 88 debbano essere investite in:

a)      azioni o quote di imprese residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio medesimo;

b)      quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, che investono prevalentemente negli strumenti finanziari di cui alla lettera a);

b-bis) quote di prestiti, di fondi di credito cartolarizzati erogati od originati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali, gestite da società iscritte nell'albo degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d'Italia di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°(gradi) settembre 1993, n. 385, da istituti di pagamento rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 114 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 o da soggetti vigilati operanti nel territorio italiano in quanto autorizzati in altri Stati dell'Unione europea.

Il comma 100 prevede la detassazione per i redditi derivanti dagli investimenti a lungo termine (almeno cinque anni) nel capitale delle imprese.

 

2)     aggiunge un ulteriore tipologia di investimento a quelle elencate dal comma 89. Si tratta in particolare di quote o azioni di Fondi di Venture Capital residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del Tuir, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo;

3)     dispone l'innalzamento, dal 5% al 10%, della quota dell'attivo patrimoniale che le forme di previdenza complementare possono destinare agli investimenti qualificati e ai piani di risparmio a lungo termine;

4)     dispone l'innalzamento, dal 5% al 10%, della quota dell'attivo patrimoniale destinata agli investimenti qualificati i cui utili sono esenti dalla ritenuta d'imposta del 26% di cui all'articolo 27 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dalla imposta sostitutiva di cui all'articolo 27-ter del medesimo decreto.

 

Il comma 211 stabilisce che per i piani di risparmio a lungo termine, costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2019, si applicano le disposizioni dei commi seguenti.

 

Il comma 212 prevede che in ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi dell'anno stesso, le somme o i valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine devono essere investiti per almeno il 70 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. n. 917 del 1986, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo. La predetta quota del 70 per cento deve essere investita per almeno il 5 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di negoziazione, per almeno il 30 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati e per almeno il 5 per cento in quote o azioni di Fondi di Venture Capital residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. n. 917 del 1986, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo. Gli strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di cui al periodo precedente devono essere emessi da piccole medie imprese, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.

 

Il comma 213 reca la definizione dei Fondi di Venture Capital di cui al comma 212 e di cui all’articolo 1, comma 89, lettera b-ter), della legge n. 232 del 2016. Si tratta degli organismi di investimento collettivo del risparmio che destinano almeno il 70 per cento dei capitali raccolti in investimenti in favore di piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, non quotate, residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del Tuir, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo e che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:

a)     non hanno operato in alcun mercato;

b)     operano in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale;

c)     necessitano di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50 % del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni.

 

Il comma 214 stabilisce che le disposizioni di cui ai commi da 211 a 213 sono attuate nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare degli articoli 21  e 23 del medesimo Regolamento, che disciplinano rispettivamente gli aiuti alle PMI per il finanziamento del rischio e si applicano agli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2020 e gli aiuti alle piattaforme alternative di negoziazione specializzate nelle PMI. Agli adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Ministero dello sviluppo economico.

 

Il comma 215 rinvia a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indicazione delle modalità e dei criteri per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 211 a 215.

 

Il comma 216 stabilisce che, con l’obiettivo strategico di sostenere il tessuto economico produttivo più innovativo ed assicurarne lo sviluppo e la crescita nell’interesse generale del Paese, le entrate dello Stato derivanti dalla distribuzione di utili d'esercizio o di riserve sotto forma di dividendi delle società partecipate dal MEF, sono utilizzate, in misura non inferiore al 15 per cento del loro ammontare, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, per investimenti in Fondi di Venture Capital ai sensi del comma 206. Le somme introitate a tale titolo sono riassegnate, anche in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per essere versate al fondo di sostegno al Venture Capital di cui al comma 209. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge ed includono le entrate dello Stato rinvenienti dai risultati dell’ultimo bilancio di esercizio delle società partecipate.

 

Il comma 217, al fine di incentivare e rendere più efficienti tutte le fasi degli investimenti nel campo dell’innovazione, all’art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) aggiunge la definizione di “Business Angel, intendendo con tale denominazione gli investitori a supporto dell’innovazione che hanno investito in maniera diretta o indiretta una somma pari ad almeno 40.000 euro nell’ultimo triennio.

 

Il comma 218 stabilisce che per l’anno 2019, le aliquote delle detrazioni dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle società di cui ai commi 1, 4 e 7 dell’articolo 29 del decreto legge n. 179 del 2012 sono incrementate dal 30 al 40%. Nei casi di acquisizione dell’intero capitale sociale di start-up innovative da parte di soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, diversi da imprese start-up innovative, le predette aliquote sono incrementate, per l’anno 2019, dal 30% al 50%, a condizione che l’intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno 3 anni.

 

Il comma 220 precisa che le disposizioni di cui al comma 218 e al comma 219, lettera c), sono efficaci previa autorizzazione della Commissione europea secondo le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

 


 

Articolo 1, comma 221
(Confidi)

La norma, introdotta nel corso dell’esame al Senato, dispone che il Ministero dello sviluppo economico provveda ad accertare, entro il 30 giugno 2019, la presenza di eventuali risorse residue rispetto alla dotazione a valere sulle risorse del Fondo di garanzia PMI, destinata alla crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi). Si prevede che tali risorse, eventualmente disponibili all’esito dell’accertamento, saranno destinate ai Confidi che realizzino operazioni di aggregazione, processi di digitalizzazione o percorsi di efficientamento gestionale, affinché siano utilizzate dai Confidi medesimi per la concessione di garanzie alle PMI.

 

Il comma 221 modifica l’art. 1, comma 54, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), che dispone in materia di crescita dimensionale e rafforzamento della solidità patrimoniale dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi). In particolare, la norma prevede che il Ministero dello sviluppo economico, entro il 30 giugno 2019, provveda ad accertare la presenza di eventuali risorse residue rispetto alla dotazione di a 225 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo di garanzia PMI, da assegnare entro il 31  dicembre 2021.

Si demanda, inoltre, a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di stabilire i criteri e le modalità di concessione di tali risorse ai confidi che realizzino operazioni di aggregazione, processi di digitalizzazione o percorsi di efficientamento gestionale, da utilizzare per la concessione di garanzie alle piccole e medie imprese.

La relazione tecnica specifica che, trattandosi di risorse eventuali, comunque già disponibili sull’apposita contabilità speciale del Fondo di garanzia PMI, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il richiamato art. 1, comma 54, della legge di stabilità 2014 ha previsto che il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa notifica alla Commissione europea e autorizzazione da parte della stessa, definisse con proprio decreto misure volte a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, ovvero di quelli che realizzassero operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia e di quelli che stipulassero contratti di rete finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei confidi aderenti i quali, nel loro complesso, erogassero garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro.

Si ricorda in proposito che con il termine “confidi” si intendono i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi al fine di agevolare le imprese nell’accesso ai finanziamenti, a breve medio e lungo termine, destinati allo sviluppo delle attività economiche e produttive. La disciplina in materia di confidi è contenuta nell’articolo 13 D.L. n. 269 del 2003.

L’art. 1, comma 54 citato ha altresì previsto che all'attuazione delle misure descritte si provvedesse a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese - di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nei limiti dell'importo di 225 milioni di euro – e che tali disponibilità potessero essere incrementate da eventuali risorse messe a disposizione da regioni, da enti pubblici e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base di convenzioni stipulate con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché da risorse derivanti dalla programmazione dell'Unione europea per il periodo 2014-2020.

In attuazione di tale norma è stato adottato il D.M. 03 gennaio 2017, Misure volte a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale di consorzi di garanzia collettiva dei fidi, con il quale, tra l’altro, al fine di sostenere l'accesso al credito delle PMI, il Ministero ha finanziato la costituzione, presso i confidi di cui all'art. 3 , di un apposito e distinto fondo rischi, che i medesimi confidi utilizzano per concedere nuove garanzie alle PMI associate.

Si tratta di: a) confidi iscritti, alla data di presentazione della richiesta, all’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del TUB; b) confidi coinvolti in operazioni di fusione finalizzate alla nascita di un unico soggetto, avente i requisiti per l’iscrizione nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del TUB; c) confidi che, alla data di presentazione della richiesta, abbiano stipulato contratti di rete finalizzati al miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia operativa dei confidi aderenti e che, alla medesima data, abbiano erogato, nel loro complesso, garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro.

 


 

Articolo 1, comma 229
(Inclusione di ulteriori beni nella disciplina dell’iperammortamento)

 

 

Il comma 229, introdotto al Senato comprende tra i costi cui si applica la misura agevolata della maggiorazione del 40 per cento, ai fini fiscali, anche quelli sostenuti a titolo di canone per l'accesso, mediante soluzioni di cloudcomputing, ai beni immateriali cui tale agevolazione già si applica ex lege, con specifiche limitazioni.

 

Si segnala preliminarmente che i commi da 60 a 65 del disegno di legge in esame recano la proroga e rimodulazione del cd. iperammortamento (che consente di maggiorare il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale), concedendo tale beneficio in misura differenziata secondo l’importo degli investimenti effettuati. In particolare il comma 62 proroga la maggiorazione, nella misura del 40 per cento, del costo di acquisizione dei beni immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0 (beni ricompresi nell’Allegato B alla citata legge n. 232 del 2016), in favore dei soggetti che usufruiscono dell’iperammortamento 2019, con riferimento gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2019 e, a certe condizioni, al 31 dicembre 2020.

Si osserva dunque che il contenuto del comma 229 in esame andrebbe più correttamente riferito alle predette disposizioni e, in particolare, al comma 35.

 

Come anticipato, il comma 62 del disegno di legge in esame proroga la maggiorazione, nella misura del 40 per cento, del costo di acquisizione dei beni immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0 (beni ricompresi nell’Allegato B alla citata legge n. 232 del 2016), in favore dei soggetti che usufruiscono dell’iperammortamento 2019, con riferimento gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2019 e, a certe condizioni, al 31 dicembre 2020. Tale maggiorazione è stata introdotta in origine dall’articolo 1, comma 10 della legge di bilancio 2017 ed è stata prorogata dal comma 31 della legge di bilancio 2018.

 

Il comma 10 della legge di bilancio 2017 ha concesso ai soggetti che beneficiano dell’iperammortamento e che investono, nel periodo di riferimento, in beni immateriali strumentali (inclusi nell'allegato B della legge, ossia software funzionali a favorire una transizione verso i sopra citati processi tecnologici) la possibilità di procedere a un ammortamento di tali beni con una maggiorazione del 40 per cento.

Si ricorda che l’allegato B alla legge di bilancio 2017 è stato integrato dal comma 32 della legge di bilancio 2018 (cui esplicitamente si riferisce la norma in esame), al fine di includervi alcuni sistemi di gestione per l’e-commerce e specifici software e servizi digitali.

Si tratta in particolare di:

§  sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell'e-commerce;

§  Per drop shipping si intende un modello di vendita grazie al quale il venditore vende un prodotto ad un utente finale, senza possederlo materialmente nel proprio magazzino. Il venditore, effettuata la vendita, trasmette l'ordine al fornitore, il quale spedirà il prodotto direttamente all'utente finale. In questo modo, il venditore si preoccupa esclusivamente della pubblicizzazione dei prodotti, senza le relative incombenze legate ai processi di imballaggio e spedizione che invece sono a cura del fornitore.

§  software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;

§  software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).

 

Le norme in esame comprendono nell’ambito dei costi agevolabili con la maggiorazione del 40 per cento anche quelli sostenuti a titolo di canone per l'accesso, mediante soluzioni di cloudcomputing, a beni immateriali di cui all'Allegato B sopra richiamato, limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo di imposta di vigenza della disciplina agevolativa.

 


 

Articolo 1, commi 232-233
(Riqualificazione energetica degli edifici della P.A.)

 

 

Il comma 232 autorizza la spesa di 25 milioni di euro per il 2019 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 per potenziare ed accelerare il programma di riqualificazione energetica degli immobili della P.A. centrale

Il comma 233 dispone che il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi della collaborazione della Guardia di Finanza per le attività di vigilanza ed ispettive di cui al comma 3 dell’articolo 177 del Codice dei contratti pubblici, per la verifica da parte dei concedenti, dei limiti per l’affidamento dei contratti di lavori, servizi pubblici o forniture con procedure ad evidenza pubblica (80%) e per l’affidamento in house della restante parte (20%). A tal fine, il comma autorizza la spesa di 250 mila euro annui dal 2019.

 

Il comma 232 autorizza la spesa di 25 milioni di euro per il 2019 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 al fine di potenziare ed accelerare il programma di riqualificazione energetica degli immobili della P.A. centrale, di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 102/2014.

 

Il Decreto Legislativo 102/2014, recante il recepimento nell’ordinamento nazionale della Direttiva 2012/27/UE, contiene una serie di misure eterogenee per la promozione e il miglioramento dell'efficienza e molteplici adempimenti per realizzarle, in capo a più soggetti istituzionali. Nel dettaglio, il D.Lgs. prevede specifiche misure per la promozione dell'efficienza energetica negli edifici privati e pubblici (articolo 4) e, in particolare, il programma per rendere più efficiente il patrimonio edilizio pubblico (articolo 5). In tali misure, si inserisce anche l'adeguamento dei criteri e delle procedure per l'acquisto di beni e servizi delle PP.AA. centrali ai requisiti minimi di efficienza energetica (articolo 6)[6].

In particolare, l’articolo 5 ha demandato al MISE la predisposizione, ogni anno, a decorrere dal 2014, di un programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale coerente con le seguenti finalità:

§  riqualificare almeno il 3 per cento annuo della superficie coperta utile climatizzata o, in alternativa,

§  conseguire un risparmio energetico cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep.

Al fine di predisporre il citato programma, le PP.AA. centrali devono presentare annualmente, anche in forma congiunta, proposte di intervento per la riqualificazione energetica degli immobili dalle stesse occupati, sulla base di appropriate diagnosi energetiche o con riferimento agli interventi di miglioramento energetico previsti dall'attestato di prestazione energetica.

Il D.M. 16 settembre 2016, attuativo dell’articolo 5, comma 5, del D.Lgs. 102/2014, reca le “Modalità di attuazione del programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale”. In attuazione dell’art. 16, comma 3, del D.M. sono state realizzate delle Linee Guida al "Programma per la Riqualificazione Energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione Centrale (PREPAC)". Il Decreto interministeriale 31 maggio 2018 ha approvato il programma di interventi 2017 per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale (PREPAC 2017).

Infine, si ricorda che è in via di recepimento nell’ordinamento nazionale (articolo 21 dell’A.S. 944, Disegno di legge di delegazione europea 2018, approvato in prima lettura dalla Camera) la direttiva (UE) 2018/844 che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, il cui obiettivo è quello di promuovere una maggiore diffusione dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili negli edifici, al fine di ottenere riduzioni delle emissioni di gas serra e contribuire al tempo stesso ad aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico.

 

Il comma 233 dispone che il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi della collaborazione della Guardia di Finanza per le attività di vigilanza ed ispettive di cui al comma 3 dell’articolo 177 del Codice dei contratti pubblici, per la verifica da parte dei concedenti, del rispetto dei limiti per l’affidamento dei contratti di lavori, servizi pubblici o forniture con procedure ad evidenza pubblica (80%) e in house per la restante parte (20%). A tal fine, il comma autorizza la spesa di 250 mila euro annui dal 2019. Si richiama il protocollo di intesa già stipulato relativo alla collaborazione tra MISE e Guardia di finanza stressa, perfezionato il 3 marzo 2018.

 

L’art. 177, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che i titolari di concessioni di lavori, servizi o forniture non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica, sono obbligati a esternalizzare l'80% dei nuovi contratti, residuando la possibilità di eseguire direttamente solo il 20% delle prestazioni in favore di imprese controllate e/o collegate (aliquote sostituite rispettivamente con il 60% e il 40% per i soli concessionari autostradali dall’art. 1, comma 568, lett. a), della legge di bilancio 2018 – legge n. 205/2017).

L’art. 177, comma 3, come sostituito dall’art. 1, comma 568, lett. b), della legge di bilancio 2018 ha, altresì, devoluto all’A.N.AC - oltre che agli stessi Concedenti pubblici – il compito di verificare il rispetto dei limiti 80/20% (o 60/40% per i concessionari autostradali), con modalità da indicarsi in apposite linee guida, che l’Autorità ha adottato con delibera n. 614 del 4 luglio 2018 (cfr. linee guida n. 11/2018). Le eventuali situazioni di squilibrio rispetto ai limiti indicati devono essere riequilibrate entro l'anno successivo. Nel caso di situazioni di squilibrio reiterate per due anni consecutivi, il concedente applica una penale in misura pari al 10 per cento dell'importo complessivo dei lavori, servizi o forniture che avrebbero dovuto essere affidati con procedura ad evidenza pubblica.

Le citate linee guida n. 11/2018, in particolare, prevedono nella parte II di natura vincolante, che le attività di verifica delle quote degli affidamenti di cui all'art.  177, commi 1 e 3, del Codice dei contratti pubblici sono effettuate dai soggetti concedenti secondo un calendario di  controlli  che  preveda almeno un controllo annuale.

Rileva in tale ambito quanto segnalato da ANAC, nell’atto di segnalazione n. 4 del 17 ottobre 2018, sulla verifica degli affidamenti dei concessionari ai sensi dell’art.177 del D.lgs. n. 50/2016 e adempimenti dei concessionari autostradali ai sensi dell’art. 178 del medesimo codice: 

a)    la necessità di un intervento volto a sollecitare l’affidamento tramite procedure ad evidenza pubblica, ai sensi delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici, delle concessioni scadute;

b)   la necessità di richiamare l’attenzione dei Concedenti quali soggetti naturalmente preposti alle verifiche sui Concessionari, in quanto parti del contratto di concessione e deputati all’applicazione delle relative penali che conseguono al mancato rispetto dei limiti percentuali previsti dall’art.177 del Codice;

c)    la necessità di richiamare, altresì, l’attenzione dei Concedenti a rivisitare le convenzioni di concessione in essere, esercitando anche le proprie prerogative di monitoraggio dei rispettivi concessionari come, peraltro, disciplinato nelle citate linee guida n. 11 del 2018 e, più in generale, nelle linee guida n. 9 del 2018 (monitoraggio dei contratti di partenariato pubblico privato).

 

La relazione tecnica al maxiemendamento del Governo che al Senato ha introdotto il comma 233 afferma che, nell’ambito delle proprie competenze, il MISE dovrà svolgere attività di vigilanza e controllo prevista dalla norma in oggetto sui 65 concessionari del servizio di distribuzione di energia elettrica.


 

Articolo 1 comma 237
(Consulenza in materia di investimenti)

 

 

Il comma 237, introdotto al Senato, dispone una proroga per l’esercizio  di consulenza in materia di investimenti per i soggetti che alla data del 31 ottobre 2007 già esercitavano l’attività.

 

Il comma 237 modifica il comma 5 dell’articolo 10 del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, che prevede che i soggetti che al 31 ottobre 2007 prestavano la consulenza in materia di investimenti possono continuare a svolgere il servizio fino all’avvio dell’operatività dell'Albo unico dei consulenti finanziari 

 

In merito si segnala che con la delibera n. 20704 la Consob ha dato l’avvio definitivo dell'operatività dell'albo unico dei consulenti finanziari e dell'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari a partire dal 1° dicembre 2018.

 

La norma in commento stabilisce che fino dalla data di avvio di operatività dell'Albo unico dei consulenti finanziari, e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione, qualora questa sia stata presentata entro il 30 novembre 2018, o dalla data di decisione dell’Organismo sulla stessa domanda, la riserva di attività prevista dalla legislazione vigente (articolo 18 decreto legislativo 24 febbraio1998, n. 58) non pregiudica la possibilità per i soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestano la consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere il servizio, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

 

Si ricorda che l’articolo 18 decreto legislativo  24 febbraio1998, n. 58) prevede che l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi.

 

 

 


 

Articolo 1, comma 239
(Modifiche alla disciplina degli esperti indipendenti
per la valutazione di beni non negoziati in mercati regolamentati in cui è investito il patrimonio degli OICR)

 

 

Il comma 239 modifica la disciplina degli esperti indipendenti per la valutazione di beni non negoziati in mercati regolamentati in cui è investito il patrimonio degli OICR, con particolare riferimento alla gestione dei conflitti di interessi che potrebbero incidere sull'indipendenza della valutazione.

 

L'articolo 39 del decreto legislativo n. 58 del 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - TUF) stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze (MEF), con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina i criteri generali cui devono uniformarsi gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani con riguardo, tra l'altro, ai requisiti e ai compensi degli esperti indipendenti indicati nell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 5) del TUF.

 

Il comma 239 incide direttamente sull’articolo 16 del decreto del MEF n. 30 del 2015, recante le norme di attuazione dell'articolo 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con particolare riferimento alla disciplina degli esperti indipendenti per la valutazione di beni non negoziati in mercati regolamentati in cui è investito il patrimonio degli OICR.

In particolare,

a) al comma 2 viene specificato che l'organo di amministrazione del gestore, nell'affidamento degli incarichi di valutazione agli esperti indipendenti, accerti che gli stessi non versino in una situazione di conflitto di interessi rispetto al singolo OICR;

b) al comma 10 vengono dettati requisiti organizzativi che gli esperti indipendenti devono rispettare. L'esperto, infatti, ai sensi del decreto attuativo in esame deve astenersi dalla valutazione se versa direttamente in una situazione di conflitto di interessi rilevante in relazione ai beni da valutare e provvede a darne tempestiva comunicazione al gestore. Al riguardo, il comma 239 prevede che l'esperto indipendente adotti presidi organizzativi e procedure interne idonei, nel rispetto del principio di proporzionalità, ad individuare, monitorare e gestire i potenziali conflitti di interessi e a garantire l'autonomia e l'indipendenza del processo di valutazione immobiliare. Di tali presidi e procedure è data comunicazione dall'esperto indipendente al gestore prima del conferimento dell'incarico di valutazione ed ai fini della valutazione, nonché in occasione di ogni loro aggiornamento o modifica;

c) il comma 12, che stabilisce il divieto all'esercizio di una serie di attività da parte degli esperti nei confronti del gestore dell'OICR, viene integralmente sostituito. Ai divieti viene sostituito l'obbligo per il gestore di verificare che l’affidamento di incarichi ulteriori non direttamente correlati a quello di valutazione dell’OICR affidati all’esperto indipendente, ovvero alle società da essi controllate, collegate o soggette a comune controllo, alle società controllanti, nonché ai loro amministratori e dipendenti, non pregiudichi l’indipendenza dell’incarico di valutazione conferito all’esperto medesimo e non comporti il sorgere di potenziali conflitti di interessi. A tal fine, l’esperto ha l'obbligo di comunicare al gestore, su richiesta di quest’ultimo, i presidi adottati per garantire l’oggettività e indipendenza della valutazione;

d) venendo meno il divieto all'esercizio di una serie di attività ulteriori da parte dell'esperto nei confronti del gestore di OICR, i riferimenti al comma 12 vengono espunti dal successivo comma 13 che disciplina la revoca dell'incarico nel caso di sopravvenienza delle fattispecie che ne vietassero l'affidamento;  

e) il comma 15 viene sostituito prevedendo che l'incarico di valutazione dei beni di pertinenza dell’OICR abbia durata massima di tre anni e sia rinnovabile una sola volta, non potendo essere nuovamente conferito in relazione agli stessi beni di pertinenza dell’OICR se non sono decorsi almeno due anni dalla data di cessazione del precedente incarico. Si viene pertanto a prevedere la possibilità di rinnovo al termine del primo triennio e l'abrogazione della formulazione vigente ai sensi della quale l'incarico non può essere svolto, per conto del medesimo gestore ovvero di altre società da esso controllate, di società ad esso collegate, che lo controllano ovvero di società e/o gestori sottoposti a comune controllo, dal medesimo soggetto per un periodo superiore a tre anni, ne' tale soggetto può assumere l'incarico, per conto di  un  diverso esperto indipendente, se non sono trascorsi  almeno  due  anni  dalla cessazione del precedente incarico;

f) il comma 16, come modificato dal comma 239 stabilisce che i soggetti che hanno svolto l'incarico, i soci e gli amministratori dell'esperto indipendente e delle società da esso controllate o che lo controllano o soggette a comune controllo, non possono assumere cariche sociali negli organi di amministrazione e controllo del gestore che ha conferito l'incarico, né di società da esso controllate ovvero che lo controllano o che sono soggette a comune controllo se non sono decorsi almeno sei mesi dalla scadenza o dalla revoca dell'incarico.


 

Articolo 1, comma 246
(Concessioni demaniali marittime)

 

 

Il comma 246, introdotto al Senato, consente ai titolari di concessioni demaniali marittime e punti di approdo con finalità turistico ricreative di mantenere installati i manufatti amovibili fino al 31 dicembre 2020 nelle more del riordino della materia.

 

Si tratta di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore (articolo 3, comma 1, lettera e.5), Testo unico in materia edilizia, di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380.

 

Il comma 246, introdotto al Senato, consente quindi ai titolari di concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo e di punti di approdo con medesime finalità turistico ricreative di mantenere installati i predetti manufatti amovibili fino al 31 dicembre 2020 - data di scadenza della proroga delle concessioni in essere al 31 dicembre 2015 - nelle more del riordino della materia.

 

Si segnala che i commi da 675 a 684 del presente provvedimento delineano una articolata procedura, per la generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime, che prevede l’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ne fissi i termini e le modalità, nonché successive attività di implementazione da parte delle Amministrazioni competenti, tra cui una consultazione pubblica al termine della quale saranno assegnate le aree concedibili che attualmente non sono date in concessione. Per le concessioni demaniali in essere è prevista una proroga di quindici anni a decorrere dalla data in vigore della presente legge.

Il comma 685, quale anticipazione risarcitoria in favore delle imprese balneari che abbiano subito danni, ubicate nelle regioni per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi atmosferici dei mesi di ottobre e novembre 2018, sospende il pagamento dei canoni demaniali fino all’avvenuta erogazione del risarcimento o comunque nel limite massimo di cinque anni.

 

 

Nell'ambito delle concessioni demaniali marittime, l'art. 01 del D.L. n. 400 del 1993 ha disposto che la concessione dei beni demaniali marittimi possa essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, anche per l'esercizio delle seguenti attività:

a) gestione di stabilimenti balneari;

b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;

c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;

d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;

e) esercizi commerciali;

f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione.

Tale norma ha così integrato la disciplina del codice della navigazione, individuando alcune tipologie di concessioni, che sono state definite "a scopo turistico ricreativo". Sono poi leggi regionali che regolano specificamente la materia. Le regioni ed i comuni sono infatti competenti per la gestione amministrativa dei beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali, mentre le Autorità portuali (ora Autorità di sistema portuale) sono competenti per le concessioni turistico-ricreative che ricadono nella propria area di competenza.

 

Si ricorda che nel corso del tempo si è intervenuti a più riprese sulla disciplina delle concessioni demaniali marittime, da ultimo con la proroga sino al 31 dicembre 2020 delle concessioni demaniali in essere alla data del 30 dicembre 2009 ed in scadenza entro il 31 dicembre 2015 (art. 1, comma 18 del D.L. n. 194 del 2009; il termine è stato così prorogato dall'articolo 34-duodecies del decreto-legge 179/2012).

L'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legge n. 69 del 2013 ha previsto la sospensione, fino al 15 settembre 2013, del pagamento dei canoni demaniali marittimi e l'articolo 1, commi 732 e 733, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013) ha stabilito una procedura di definizione agevolata dei contenziosi pendenti alla data del 30 settembre 2013 in materia di canoni demaniali marittimi. Quindi, l'art. 12-bis del decreto-legge n. 66/2014 ha fissato al 15 settembre di ciascun anno il termine per il pagamento dei canoni annuali. 

Il D.L. n. 78 del 2015 (articolo 7, commi 9-septiesdecies – 9-duodevicies) ha demandato alle Regioni una ricognizione delle rispettive fasce costiere, finalizzata anche alla proposta di revisione organica delle zone di demanio marittimo ricadenti nei propri territori (si veda, ad esempio, quanto fatto dalle Regioni Lazio, Veneto, Toscana).

La legge di stabilità 2016 (comma 484) ha sospeso fino al 30 settembre 2016 i procedimenti amministrativi pendenti, alla data del 15 novembre 2015, relativi alle concessioni demaniali marittime con finalità turistiche ricreative, esclusivamente riferibili alla conduzione delle pertinenze demaniali e a procedimenti rispetto ai quali sussistano contenziosi sull'applicazione dei criteri di calcolo dei canoni. La sospensione non si applica per i beni pertinenziali oggetto di procedimenti giudiziari penali. Il D.L. n. 113 del 2016 (art. 24, comma 3-octies) prevede che conservano validità i rapporti già instaurati e pendenti relativi alle concessioni demaniali in essere, nelle more della revisione e del riordino della materia in conformità ai principi di derivazione europea.

La Corte di Giustizia dell'Unione europea si è pronunciata con sentenza del 14 luglio 2016 (cause riunite C-458/14) sulla questione della proroga delle concessioni demaniali marittime e lacuali, stabilendo che il diritto comunitario (articolo 49 TFUE ) non consente che le concessioni per l'esercizio delle attività turistico-ricreative nelle aree demaniali marittime e lacustri siano prorogate in modo automatico in assenza di qualsiasi procedura di selezione dei potenziali candidati.

Il 26 ottobre 2017 l'Assemblea della Camera ha approvato il disegno di legge A.C. 4302-A contenente una delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea. Il provvedimento, passato al Senato, non è stato approvato entro la fine della legislatura.

 

 


 

Articolo 1, commi 248-250
(Rifinanziamento trattamenti di integrazione
salariale straordinaria gruppo ILVA)

 

 

I commi da 248 a 250, introdotti nel corso dell’esame al Senato, prevedono la proroga anche per il 2019 della CIGS dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA.

 

Più specificamente, si dispone la proroga per il 2019 del trattamento di integrazione salariale straordinario dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA per i quali sia stato avviato o prorogato, nel corso dell'anno 2017, il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) (trattamento già previsto, per il 2017, dall’articolo 1-bis del D.L. 243/2016, e prorogato per il 2018 dall’articolo 1, comma 1167, della L. 205/2017), prevedendo uno stanziamento di 35 milioni di euro (comma 248).

Si prevede che ai fini dell’erogazione il MISE presenti al Ministero del lavoro una relazione che indichi oneri previsti, periodo di copertura, beneficiari e raggiungimento degli obiettivi (comma 249).

 

Alla copertura degli oneri derivanti dalla disposizione in esame, nel limite di spesa di 35 milioni di euro per il 2019, si provvede (comma 250) sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione, di cui all’articolo 1, comma 6, della L. 147/2013.

Sotto il profilo della redazione formale del testo, si ricorda che ai sensi del D.Lgs. 88/2011 (attuativo della L. 42/2009 sul federalismo fiscale) il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS)[7] ha assunto la denominazione di “Fondo per lo sviluppo e la coesione".

 

L’articolo 1-bis del D.L. 243/2016 (convertito dalla L. 18/2017) ha autorizzato una spesa di 24 milioni di euro per il 2017 allo scopo di integrare il trattamento economico dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA per i quali sia avviato o prorogato, nel corso dello stesso anno, il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria (anche in relazione ad impegni dei lavoratori in corsi di formazione professionale per la gestione delle bonifiche relative ai medesimi stabilimenti). La norma è intesa, quindi, ad integrare le retribuzioni dei lavoratori interessati per la parte, pari, in linea di massima, al 20% della retribuzione stessa, non coperta dalla cassa integrazione guadagni straordinaria.

La misura è stata prorogata per il 2018 dall’articolo 1, comma 1167, della L. 205/2017.

 

 

 

 


 

Articolo 1, commi 251-253
(Trattamenti di mobilità di deroga)

 

 

I commi da 251 a 253, introdotti nel corso dell’esame al Senato, prevedono la concessione della mobilità in deroga anche per i lavoratori che abbiano cessato il trattamento di integrazione salariale in deroga per il periodo 1° dicembre 2017 - 31 dicembre 2018 e contestualmente non abbiano diritto alla fruizione della NASpI.

 

In particolare, il trattamento di mobilità in deroga[8] è riconosciuto, nel limite massimo di 12 mesi, anche per i lavoratori che abbiano cessato il trattamento di integrazione salariale in deroga[9] nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non possano usufruire della NASpI[10] (comma 251).

I lavoratori interessati sarebbero quindi quelli che non posseggono i requisiti per la fruizione della NASpI, e cioè almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione e 30 giornate di lavoro effettivo (a prescindere dal minimale contributivo) nei 12 mesi che precedono l'inizio del medesimo periodo di disoccupazione.

 

A tali lavoratori dal 1° gennaio 2019 vengono applicate misure di politica attiva, individuate da un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all’A.N.P.A.L. (comma 252).

 

All’onere derivante dalle concessione della mobilità in deroga per il 2019 si fa fronte nel limite massimo delle risorse residue disponibili per le politiche del lavoro e l’occupazione delle regioni (comma 253), da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; inoltre l’attuazione di quanto previsto dai precedenti commi è disciplinata con specifico decreto interministeriale.

 

Si segnala, al riguardo, che la norma di copertura considerata potrebbe creare delle disparità di fruizione dell’ammortizzatore su base territoriale in relazione all’entità delle risorse residue disponibili in ogni regione.

 

Si ricorda che l’articolo 25-bis del D.L. 119/2018, convertito e in attesa di pubblicazione sulla G.U., ha ampliato la platea di lavoratori, già occupati in imprese operanti in aree di crisi industriale complessa, ai quali può essere concessa, ricorrendo determinate condizioni, la mobilità in deroga. In particolare, l'articolo estende la concessione della mobilità in deroga, prevista dall’articolo 1, comma 142, della L. 205/2017 anche ai lavoratori, già occupati in imprese operanti in aree di crisi industriale complessa, che abbiano cessato o cessino la mobilità (ordinaria o in deroga) nei periodi dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2017 e dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2018 (per i casi di cessazione nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018 il medesimo trattamento è riconosciuto dal richiamato articolo 1, comma 142, della L. 205). Il suddetto trattamento viene concesso per 12 mesi e a condizione che a tali lavoratori siano contestualmente applicate misure di politica attiva (individuate con apposito piano regionale); si prevede altresì che il lavoratore decada dal beneficio qualora trovi nuova occupazione a qualsiasi titolo.

Articolo 1, comma 254
(Stanziamento risorse per le aree
di crisi complessa della regione Lazio)

 

 

Il comma 254, introdotto nel corso dell’esame al Senato, prevede uno stanziamento per la regione Lazio (per un massimo di 6 milioni riferiti al 2018 e per un massimo di 12 mesi) per specifiche situazioni occupazionali esistenti nel suo territorio nelle aree di crisi industriale complessa.

 

Il comma in esame, integrando il secondo periodo dell’articolo 1, comma 139[11], della L. 205/2017 (che ha disposto uno stanziamento, pari a 9 milioni di euro per il 2018, in favore della Regione Sardegna, per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga nelle aree di crisi industriale complessa) prevede che anche la Regione Lazio possa destinare ulteriori risorse, fino al limite di 6 milioni di euro riferiti al 2018, per un massimo di 12 mesi, per le specifiche situazioni occupazionali esistenti nel suo territorio

 

All’onere derivante dall’applicazione della richiamata disposizione, pari a 6 milioni di euro per l’anno 2019, si provvede a valere sul Fondo sociale per l’occupazione e la formazione. Conseguentemente il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del D.L. 154/2008, è ridotto di 6 milioni di euro per l’anno 2019. Il comma in esame entra in vigore dalla data di pubblicazione della legge nella G.U. della Repubblica Italiana.

 


 

Articolo 1, commi 255-257
(Fondo per il reddito di cittadinanza e
Fondo per la revisione del sistema pensionistico)

 

 

I commi 255 e 256, modificati nel corso dell’esame al Senato, istituiscono due distinti Fondi presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con possibilità per gli stessi di utilizzare reciprocamente a compensazione eventuali risparmi realizzati.

Il primo è il Fondo per il reddito di cittadinanza volto a introdurre nel nostro ordinamento il reddito e la pensione di cittadinanza, con una dotazione, a seguito delle modifiche intervenute al Senato, pari a 7,1 miliardi di euro per il 2019, 8,055 per il 2020, 8,317 per il 2021 (nel testo iniziale lo stanziamento era pari a 9 mld di euro a partire dal 2019), risorse in parte destinate al potenziamento dei centri per l’impiego e al finanziamento di ANPAL Servizi S.p.A.. Fino all’entrata in vigore di tali istituti continuano ad essere garantite le prestazioni del Reddito di inclusione.

Il secondo è il Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l’introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l’assunzione di lavoratori giovani, con una dotazione pari a 3,968 per il 2019, 8,336 per il 2020, 8,684 per il 2021, 8.153 milioni di euro per l’anno 2022, 6.999 milioni di euro per l’anno 2023 e 7.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024 ( nel testo iniziale: 6,7 miliardi di euro per il 2019, di 7 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per il 2023 e a 7 miliardi di euro a decorrere dal 2024.

Il comma 257, come riformulato al Senato, prevede che con i provvedimenti attuativi delle misure dei commi 255 e 256 possa essere rideterminata la dotazione dei due fondi, fermo restando il limite di spesa complessivamente autorizzato.

 

 

Il comma 255 istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per il reddito di cittadinanza, al fine dell’introduzione, nell’ordinamento, degli istituti della pensione di cittadinanza e del reddito di cittadinanza.

La norma provvede a stanziare le risorse per l’istituzione dei richiamati istituti, demandando l’attuazione degli stessi ad appositi provvedimenti normativi nei limiti delle risorse stanziate, che ne costituiscono il relativo limite di spesa.

Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le suddette risorse sono iscritte sul cap. 2780, nell’ambito della Missione 3 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”.

 

Si segnala, al riguardo che, il testo, nell’individuare espressamente l’istituto del reddito di cittadinanza[12], non fornisce elementi sulle pensioni di cittadinanza.

 

Il terzo periodo del comma 255 è volto a garantire il riconoscimento delle prestazioni del Reddito di inclusione di cui al D. Lgs. n. 147/2017, fino alla piena operatività delle nuove misure da introdurre. Se ne dispone, pertanto, la prosecuzione, confermandone i limiti di spesa e disponendo che essi concorrano, in base alle procedure indicate per l'erogazione delle prestazioni, al raggiungimento del limite di spesa complessivo previsto per il Reddito di cittadinanza.

A tal fine, le risorse destinate all'erogazione economica del ReI, nei suddetti limiti di spesa, sono trasferite ed accantonate nell'ambito del nuovo Fondo per il reddito di cittadinanza, riducendo, conseguentemente, a decorrere dal 2019, le relative risorse del Fondo povertà previste per la misura.

Per gli anni 2019, si ricorda, il limite di spesa previsto per l'erogazione dei benefici economici del Reddito di inclusione (ReI) è stato determinato, all'articolo 20, comma 1, del D.Lgs. n. 147/2017, in 2.198 milioni. Le cifre diminuiscono a 2.158 milioni per il 2020 e 2.130 milioni annui dal 2021.

Tali importi sono quelli portati in riduzione del Fondo per la lotta e alla povertà e all'esclusione sociale, sul relativo capitolo di bilancio (cap. 3550/Lavoro).

Considerando le risorse provenienti dall’autorizzazione legislativa di spesa riferita al Reddito di inclusione, la Relazione Tecnica quantificava, pertanto, i maggiori oneri derivanti dal comma 138, rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, in 6.802 milioni di euro nel 2019, 6.842 milioni di euro per il 2020 e 6.870 milioni di euro dal 2021, quale differenza tra il nuovo stanziamento di 9.000 milioni a decorrere dal 2019 e le risorse già previste per l'erogazione dei benefici economici del ReI, che vanno a costituire un apposito accantonamento nell'ambito del nuovo Fondo per il reddito di cittadinanza. L’ulteriore rimodulazione intervenuta per effetto delle disposizioni approvate dal Senato comporta che i maggiori oneri introdotti dalla disposizione in esame siano pari a 4,902 mld per il 2019, 4,684 mld per il 2020, 4,74 mld per il 2021

 

Per quel che concerne specificamente il Fondo povertà, si sottolinea che l’articolo 20, comma 1, del D.Lgs. n. 147/2017 prevede una dotazione pari a 2.059 milioni di euro per l'anno 2018, 2.545 milioni di euro per l'anno 2019 e a 2.745 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

Rispetto a tali importi stanziati, la norma ha fissato limiti di spesa per l'erogazione dei benefici economici del Reddito di inclusione determinati in 2.198 milioni per il 2019, 2.158 milioni per il 2020 e 2.130 milioni annui dal 2021. A decorrere dal 2020 per i suddetti limiti di spesa occorre peraltro considerare gli incrementi determinati dal Piano nazionale per la lotta alla povertà (v. approfondimento).

La disciplina prevista ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali prevede che l'INPS accantoni, alla concessione di ogni beneficio economico del ReI, un ammontare di risorse pari alle mensilità spettanti nell'anno, per ciascuna annualità in cui il beneficio è erogato. In caso di esaurimento delle risorse disponibili per l'esercizio di riferimento (e che non risultano accantonate), con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia, da adottarsi entro trenta giorni dall'esaurimento di dette risorse, è ristabilita la compatibilità finanziaria mediante rimodulazione dell'ammontare del beneficio. In attesa del decreto, comunque, l'acquisizione di nuove domande e le erogazioni vengono sospese. La rimodulazione del beneficio è prevista esclusivamente per le erogazioni successive all'eventuale esaurimento delle risorse non accantonate.

Si sottolinea che sul Fondo Povertà (cap. 3550), dopo la riduzione di risorse disposta dal comma in esame, per la costituzione dell’accantonamento nell’ambito del Fondo per il reddito di cittadinanza, residuano risorse pari a 347 milioni di euro per il 2019, 587 milioni per il 2020 e a 615 milioni per il 2021, riservate al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 147/2017.

 

Dal 1° gennaio 2018 è stato istituito il Reddito di inclusione (ReI) quale misura unica nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, condizionata alla valutazione della condizione economica attraverso l’ISEE. Il ReI ha sostituito il SIA (Sostegno per l’inclusione attiva) e l’ASDI (Assegno di disoccupazione).

Il ReI si compone di due parti:

§  un beneficio economico, su dodici mensilità, con un importo variabile a secondo della numerosità del nucleo familiare (da circa 187 a circa 539 euro per nuclei familiari con 6 o più componenti). Il beneficio economico viene erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica (Carta ReI);

§  un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà, predisposto sotto la regia dei servizi sociali del Comune.

Per l'accesso al ReI sono previsti requisiti economici, di residenza/soggiorno e di compatibilità (i membri del nucleo familiare non devono essere percettori di prestazioni di disoccupazione).

Per quanto riguarda i requisiti di residenza e soggiorno, il richiedente deve essere: cittadino dell'Unione o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e deve essere residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento della presentazione della domanda. Per quanto riguarda i requisiti economici, il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente di: un valore ISEE non superiore a 6mila euro; un valore ISRE (l'indicatore reddituale dell'ISEE, ossia l'ISR diviso la scala di equivalenza, al netto delle maggiorazioni) non superiore a 3mila euro; un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20mila euro; un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti) non superiore a 10mila euro (ridotto a 8 mila euro per la coppia e a 6 mila euro per la persona sola).

Sono previste sanzioni, nonché la sospensione e decadenza dal REI nelle ipotesi di mancato rispetto degli obblighi di condizionalità assunti con la sottoscrizione del progetto personalizzato. Sono inoltre previste ulteriori ipotesi sanzionatorie nei casi di percezione del ReI a seguito di dichiarazione mendace in sede di DSU, o di mancata comunicazione di variazioni nella composizione del nucleo familiare.

Nell'ottica della progressiva estensione della misura, la Legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017) ha abrogato dal 1° luglio 2018 tutti i requisiti familiari transitori (presenza di un minorenne, di una persona disabile, di una donna in gravidanza, di un disoccupato ultra 55enne) richiesti in sede di prima applicazione.

Il ReI è finanziato nei limiti delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, istituito dalla legge di stabilità 2016 (legge 208/2015). Il Fondo, a carattere permanente e con risorse certe, è finalizzato alla copertura del beneficio economico collegato al ReI, ma una sua quota (quota servizi) è destinata al rafforzamento e alla programmazione degli interventi e dei servizi sociali indirizzati ai nuclei familiari beneficiari. Nel giugno 2018, sono stati adottati il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà insieme al riparto della "quota servizi" del Fondo povertà per il triennio 2018-2020. Compito del Piano è programmare, mediante indirizzi nazionali, l'utilizzo delle risorse afferenti alla quota servizi del Fondo Povertà.

A fronte di risorse certe e programmate (Fondo povertà), il ReI costituisce livello essenziale delle prestazioni in ambito sociale.

Per un approfondimento del tema, si rinvia alla sezione “Misure di contrasto alla povertà” del Portale della documentazione, sul sito Camera e alle Linee guida ReI per gli operatori, a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

Il comma 256 istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche un fondo denominato Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l’introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l’assunzione di lavoratori giovani, con lo scopo di attuare interventi in materia pensionistica per l’introduzione di ulteriori modalità di pensionamento anticipato e di misure per incentivare l’assunzione di lavoratori giovani.

Anche in questo caso, la norma, modificata in sede di esame presso il Senato, provvede a stanziare le risorse per la revisione del sistema pensionistico e l’incentivazione delle assunzioni di giovani lavoratori pari a 3,968 miliardi di euro per il 2019, 8,336 miliardi di euro per l’anno 2020, 8,684 miliardi di euro per il 2021 e 8,153 per l’anno 2022, 6.999 milioni di euro per l’anno 2023 e 7.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024 (nel testo originario erano previsti 6,7 miliardi di euro per il 2019, 7 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, 6.999 milioni di euro per il 2023 e  7 miliardi di euro a decorrere dal 2024: le risorse previste per gli anni 2023 e a decorrere dal 2024 non sono state modificate), demandando l’attuazione degli istituti ad appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse stanziate, che ne costituiscono il relativo limite di spesa.

Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le suddette risorse sono iscritte sul cap. 4100, nell’ambito della Missione 2 “Politiche previdenziali”.

 

Il comma 257, come riformulato al Senato, prevede che con i provvedimenti attuativi delle misure dei commi255 e 256 possa essere rideterminata la dotazione dei due fondi, fermo restando il limite di spesa complessivamente autorizzato.

Nella formulazione iniziale, il comma prevedeva la possibilità di utilizzare a compensazione degli eventuali maggiori oneri che derivassero dai provvedimenti attuativi delle misure afferenti a uno dei due Fondi gli eventuali risparmi derivanti dai provvedimenti attuativi delle misure afferenti all’altro Fondo, mediante ridefinizione contestuale degli specifici limiti di spesa, fermo restando l’ammontare complessivo annuo delle risorse autorizzate.

 

 


 

Articolo 1, comma 260
(Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici)

 

 

Il presente comma, introdotto nel corso dell’esame al Senato, definisce una nuova disciplina, valida per il periodo 2019-2021, della perequazione automatica (o indicizzazione) dei trattamenti pensionistici.

 

Rispetto alla disciplina vigente, valida per gli anni 2014-2018[13], il presente comma riconosce la perequazione sulla base delle seguenti aliquote decrescenti[14], relative ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a 9 volte il trattamento minimo (mentre la disciplina vigente considera i trattamenti pensionistici con importo complessivo fino a 6 volte il trattamento minimo):

§  100% (come attualmente previsto)  per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia pari o inferiore a 3 volte il trattamento minimo INPS (così come già previsto dalla disciplina, di cui all'articolo 1, comma 483, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni). Si ricorda che, ai fini in oggetto, si fa riferimento all'importo del trattamento minimo INPS nell'anno precedente quello di applicazione della perequazione medesima;

§  97% (in luogo dell’attuale 95%) per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 3 volte e pari o inferiore a 4 volte il predetto trattamento minimo;

§  77% (in luogo dell’attuale 75%) per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 4 volte e pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo (per tale fattispecie la disciplina per gli anni 2014-2018 prevedeva il 75%);

§  52% (in luogo dell’attuale 50%) per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 5 volte e pari o inferiore a 6 volte il trattamento minimo (per tale fattispecie la disciplina per gli anni 2014-2018 prevedeva il 50%);

§  47% (in luogo dell’attuale 45%) per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 6 volte e pari o inferiore a 8 volte il trattamento minimo;

§  45% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 8 volte e pari o inferiore a 9 volte il trattamento minimo e 40% per i trattamenti di importo complessivo superiore a quest'ultimo limite.

Ciascuna ipotesi di indicizzazione prevede un identico meccanismo di salvaguardia in corrispondenza di ogni limite superiore delle classi di importo considerate: tale meccanismo è  finalizzato a far sì che, in ogni caso, le pensioni superiori a tale limite, a seguito di applicazione delle suddette percentuali di indicizzazione, non risultino inferiori al predetto limite incrementato della quota di rivalutazione automatica prevista dalla singola disposizione.

 

 

Perequazione: quadro normativo

Nel nostro ordinamento il meccanismo di rivalutazione delle pensioni è definito dall'articolo 34, comma 1, della L. 448/1998, il quale ha disposto (a decorrere dal 1° gennaio 1999) che esso si applichi, per ogni singolo beneficiario, in funzione dell'importo complessivo dei trattamenti pensionistici corrisposti a carico delle diverse gestioni previdenziali. L'aumento della rivalutazione automatica dovuto viene attribuito, su ciascun trattamento, in misura proporzionale all'ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all'ammontare complessivo.

Dal 2001 l'articolo 69, comma 1, della L. 388/2000 ha suddiviso la perequazione in tre differenti fasce all'interno del trattamento pensionistico complessivo, disponendo l'erogazione della rivalutazione in misura piena (cioè al 100%) per le pensioni di importo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, al 90% per le pensioni di importo comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo e al 75% per le pensioni di importo a cinque volte il trattamento minimo.

Successivamente, l'articolo 18, comma 3, del D.L. 98/2011 ha previsto, per il biennio 2012-2013, limitazioni alla rivalutazione automatica sui trattamenti pensionistici nei seguenti termini:

-    la rivalutazione non è concessa per i trattamenti pensionistici di importo superiore a 5 volte il trattamento minimo INPS;

-    per gli stessi trattamenti, la rivalutazione opera, nella misura del 70%, nella fascia di importo inferiore a 3 volte il trattamento minimo;

-    con un'apposita clausola di salvaguardia, si prevede che, nel caso in cui i trattamenti sottoposti al blocco siano superati, per effetto della rivalutazione, dai trattamenti non sottoposti al blocco della rivalutazione (verosimilmente quelli di importo fino a 5 volte il trattamento minimo o comunque di poco inferiori a tale limite), la rivalutazione sia attribuita fino a concorrenza del limite incrementato di questi ultimi per effetto della rivalutazione automatica.

 

In materia è quindi intervenuto, nel quadro degli interventi per il contenimento della spesa previdenziale, l'articolo 24, comma 25, del D.L. 201/2011 (cd. riforma Fornero), che (abrogando l'articolo 18, comma 3, del D.L. 98/2011) ha disposto il blocco dell'indicizzazione (sempre per il biennio 2012-2013) per le pensioni di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS, adeguando pienamente quelle di importo complessivo fino a tre volte il richiamato trattamento minimo (e cioè 1.442,99 euro lordi per il 2012).

 

Successivamente, l'articolo 1, comma 483, della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014), il quale ha previsto che per il triennio 2014-2016 (periodo successivamente esteso anche al 2017 e 2018 dall'articolo 1, comma 286, della L. 208/2015) la rivalutazione dei trattamenti pensionistici debba operare nei seguenti termini:

-      100% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia pari o inferiore a 3 volte il trattamento minimo INPS;

-      95% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 3 volte e pari o inferiore a 4 volte il predetto trattamento;

-      75% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 4 volte e pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo;

-      50% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 5 volte e pari o inferiore a 6 volte il trattamento minimo;

-      40% nel 2014 e 45% per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per i trattamenti pensionistici superiori a 6 volte il trattamento minimo INPS.

 

Sulla materia è quindi intervenuta la Corte costituzionale, che con la sentenza n. 70/2015 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 24, comma 25, del D.L. 201/2011, nella parte in cui ha disposto la rivalutazione automatica, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS.

A seguito di tale sentenza è stato emanato il Decreto-Legge 65/2015, il quale ha introdotto una nuova disciplina della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici relativamente al biennio 2012-2013, al fine di garantire una rivalutazione parziale e retroattiva ("nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche in funzione della salvaguardia della solidarietà intergenerazionale") dei trattamenti ricompresi tra tre e sei volte il minimo INPS, confermando sostanzialmente il blocco biennale sui trattamenti superiori a 6 volte il minimo INPS.

Più precisamente, ai sensi del D.L. 65/2015, la perequazione automatica è stata riconosciuta:

-  per il biennio 2012-2013 nella misura del:

-   40% per i trattamenti pensionistici di importo complessivo da tre a quattro volte il trattamento minimo INPS;

-   20% per i trattamenti pensionistici di importo complessivo da quattro a cinque volte il trattamento minimo INPS;

-   10% per i trattamenti pensionistici di importo complessivo da cinque a sei volte il trattamento minimo INPS.

-  per il biennio 2014-2015, nella misura del 20% di quanto stabilito per il 2012 e 2013 per le pensioni di importo complessivo da tre a sei volte il trattamento minimo INPS;

-  a decorrere dal 2016, nella misura del 50% di quanto stabilito per il 2012 e 2013 per le pensioni di importo complessivo da tre a sei volte il trattamento minimo INPS.

 

Lo stesso D.L. 65/2015 ha inoltre specificato che la rivalutazione riconosciuta per il biennio 2014-2015 in esecuzione della sentenza della Corte costituzionale debba intendersi riferita agli importi pensionistici come rivalutati ai sensi della normativa vigente (ossia, per il triennio 2014-2016 - successivamente esteso anche al 2017 e 2018 dall'articolo 1, comma 286, della L. 208/2015 -, dell'articolo 1, comma 483, della L. 147/2013) per il medesimo biennio, e che nella valutazione dell'importo complessivo di tutti i trattamenti pensionistici in godimento per ogni singolo beneficiario (ossia sulla base di calcolo della rivalutazione) si debba sempre tenere conto degli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi.

Si ricorda, infine, che l'articolo 3, commi 3-sexies e 3-septies, del D.L. 244/2016,  ha differito al 1° gennaio 2018 (in luogo del 1° gennaio 2017) il termine di decorrenza per l'effettuazione delle operazioni di conguaglio relative ai ratei dei trattamenti pensionistici corrisposti nel 2015

 


 

Articolo 1, commi 261-268
(Riduzioni transitorie della misura dei
trattamenti pensionistici di importo elevato)

 

 

I commi da 261 a 268, introdotti nel corso dell’esame al Senato, introducono a decorre dal 1° gennaio 2019 e per la durata di 5 anni, una riduzione dell’importo delle pensioni eccedenti la soglia di 100.000 euro lordi annui, mediante specifiche aliquote di riduzione, crescenti per specifiche fasce di importo. I conseguenti risparmi confluiscono in appositi fondi presso l'INPS e gli altri enti previdenziali interessati.

 

Più in particolare, le riduzioni si applicano ai trattamenti pensionistici a carico delle gestioni previdenziali obbligatorie relative ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, e a carico della gestione separata INPS, di cui all’articolo 2, comma 26, della L. 335/1995. Qualora il soggetto sia titolare di più di un trattamento pensionistico, si prende in considerazione l'importo complessivo dei trattamenti. Sono esclusi dall'ambito di applicazione delle richiamate riduzioni, ai sensi del comma 263, i trattamenti pensionistici liquidati integralmente secondo il sistema contributivo.

Sono inoltre escluse (comma 268), le pensioni di invalidità e i trattamenti pensionistici di invalidità di cui alla L. 222/1984, i trattamenti pensionistici ai superstiti e quelli riconosciuti in favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche, di cui alla L. 466/1980 e alla L. 206/2004.

 

Riguardo all'esclusione dei trattamenti pensionistici liquidati integralmente secondo il sistema contributivo, si valuti l’opportunità di chiarire l’inclusione dei trattamenti liquidati dalla gestione separata INPS (la quale, per definizione, eroga solamente trattamenti liquidati integralmente secondo il sistema contributivo) nell’ambito di applicazione della norma.

Inoltre, si valuti l’opportunità di chiarire se, in caso di titolari di più pensioni, almeno una delle quali liquidata con il metodo contributivo, si debba tener conto, ai fini della disposizione in esame, dell'importo complessivo dei trattamenti.

 

A decorrere dal 2019 (e fino al 2023) le aliquote di riduzione (ai sensi del comma 261) sono pari al:

·      15% per la quota di importo da 100.001 euro a 130.000 euro;

·      25% per la quota da 130.001 euro a 200.000 euro;

·      30% per la quota da 200.001 euro a 350.000 euro;

·      35% per la quota da 350.001 euro a 500.000 euro;

·      40% per la quota eccedente i 500.000 euro.

 

Gli importi di cui al comma 261 sono rivalutati (comma 262) sulla base del meccanismo di cui all’articolo 34, comma 1, della L. 448/1998.

La perequazione automatica fa riferimento (ai sensi dell'art. 34, comma 1, della L. 448/ 1998) all'importo complessivo di tutti i trattamenti pensionistici del soggetto e viene attribuita sulla base della variazione del costo della vita, con cadenza annuale e con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. Più in particolare, la rivalutazione si commisura al rapporto percentuale tra il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo all'anno di riferimento e il valore medio del medesimo indice relativo all'anno precedente. Ai fini dell'applicazione del meccanismo di rivalutazione, si tiene conto altresì dell'importo degli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi

 

I risparmi derivanti dalle riduzioni in esame confluiscono in appositi fondi presso l'INPS e gli altri enti previdenziali interessati (denominati Fondo risparmio sui trattamenti pensionistici di importo elevato), dove rimangono accantonati (comma 265).

 

Le determinazioni relative alle somme da destinare ai fondi suddetti sono operate mediante la procedura della Conferenza di servizi (comma 266), sulla base del principio che, in caso di pluralità di trattamenti di cui sia titolare il soggetto, la riduzione viene ripartita tra i medesimi in proporzione all'importo di ciascuno di essi (comma263).

 

La conferenza di servizi è uno strumento di semplificazione attivabile dalle pubbliche amministrazioni quando siano coinvolti vari interessi pubblici in un procedimento amministrativo o in più procedimenti connessi riguardanti i medesimi risultati e attività amministrativa, suscettibile di produrre un'accelerazione dei tempi procedurali. La disciplina dell'istituto è fissata, in via generale, dagli articoli 14 e seguenti della L. n. 241/1990.

La normativa distingue in particolare tra conferenza di servizi istruttoria e decisoria. La conferenza istruttoria è sempre facoltativa, in quanto può essere indetta dall'amministrazione procedente quando ritenga opportuno effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo o in più procedimenti amministrativi connessi (riguardanti medesime attività o risultati). Le forme in cui si svolge tale conferenza sono quelle previste per la conferenza semplificata o, in alternativa, possono essere definite direttamente dall'amministrazione procedente (art. 14, co. 1). La conferenza decisoria è sempre obbligatoria quando la conclusione positiva del procedimento, ovvero lo svolgimento di un'attività privata, è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza delle diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici (art. 14, co. 2).

 

In proposito, si valuti l’opportunità di chiarire in modo più puntuale le modalità di funzionamento dello strumento della conferenza di servizi in relazione alla fattispecie in esame.

 

Per effetto dell’applicazione delle disposizioni in esame, l’importo complessivo dei trattamenti pensionistici non può comunque essere inferiore a 100.000 euro lordi su base annua (comma 267).

 

Il comma 264 prevede che gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nell'ambito della propria autonomia, si adeguano alle disposizioni di cui ai commi da 261 a 263 e al comma 265, a decorrere dall’entrata in vigore della disposizione in esame.

Tali organi, quindi, provvederanno ad accantonare le richiamate somme in base alle regole previste dai rispettivi ordinamenti, nell’ambito dell’autonomia costituzionalmente garantita.

 

Giurisprudenza costituzionale in materia previdenziale

 

La giurisprudenza costituzionale in materia previdenziale, con riferimento ai principali profili della materia (natura dei contributi previdenziali, adeguatezza delle prestazioni ai sensi dell'articolo 38 Cost., limitazione di benefici precedentemente riconosciuti e conseguente discrezionalità del legislatore, tutela dell'affidamento dei singoli e sicurezza giuridica) riflette, sostanzialmente, l'evoluzione della legislazione pensionistica, segnata dall'inversione di tendenza operata a partire dalla seconda metà degli anni '80 a fronte dell'esplosione della spesa e della necessità di garantire la sostenibilità di lungo periodo del sistema.

Negli anni '60 e '70 la Corte è impegnata soprattutto nel tentativo di dare razionalità a un quadro normativo assai complesso e articolato (ereditato in parte dalla legislazione fascista), che si caratterizza per le numerose sentenze "additive" (le c.d. sentenze che costano) con le quali, assumendo a parametro l'articolo 3 della Costituzione (principio di uguaglianza formale e sostanziale), si procede ad adeguare le normative meno favorevoli a quelle più favorevoli, livellando verso l'alto prestazioni e benefici (tra le tante: sentenze n. 78 del 1967; n. 124 del 1968; n. 5 del 1969; n. 144 del 1971, n. 57 del 1973 e n.240/1994).

Per quanto concerne, specificamente, la possibilità per il legislatore di modificare in senso peggiorativo i trattamenti pensionistici, la giurisprudenza di questo periodo (sentenze n. 26/80 e 349/85), facendo leva sugli articoli 36 e 38 Cost., porta sostanzialmente a ritenere che il lavoratore abbia diritto a "una particolare protezione, nel senso che il suo trattamento di quiescenza, al pari della retribuzione percepita in costanza del rapporto di lavoro, del quale lo stato di pensionamento costituisce un prolungamento ai fini previdenziali, deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e deve, in ogni caso, assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia mezzi adeguati alle esigenze di vita per una esistenza libera e dignitosa". A tale riguardo la Corte precisa, in particolare, che "proporzionalità e adeguatezza alle esigenze di vita non sono solo quelli che soddisfano i bisogni elementari e vitali ma anche quelli che siano idonei a realizzare le esigenze relative al tenore di vita conseguito dallo stesso lavoratore in rapporto al reddito ed alla posizione sociale raggiunta".

A partire dalla seconda metà degli anni ‘80, la Corte fornisce il proprio contributo per invertire le spinte espansionistiche insite nel sistema, valorizzando il principio del bilanciamento complessivo degli interessi costituzionali nel quadro delle compatibilità economiche e finanziarie. Già nelle sentenze n.180/1982 e n.220/1988 la Corte afferma il principio della discrezionalità del legislatore nella determinazione dell'ammontare delle prestazioni sociali tenendo conto della disponibilità delle risorse finanziarie. Le scelte del legislatore, volte a contenere la spesa (anche con misure peggiorative a carattere retroattivo), vengono tuttavia censurate dalla Corte laddove la normativa si presenti manifestamente irrazionale (sentenze n.73/1992, n.485/1992 e n.347/1997).

Quanto alla natura dei contributi previdenziali, la Corte, pur con una giurisprudenza non sempre lineare (frutto del compromesso tra la logica mutualistica e quella solidaristica che, allo stesso tempo, informano il nostro sistema previdenziale), ha affermato che "i contributi non vanno a vantaggio del singolo che li versa, ma di tutti i lavoratori e, peraltro, in proporzione del reddito che si consegue, sicchè i lavoratori a redditi più alti concorrono anche alla copertura delle prestazioni a favore delle categorie con redditi più bassi"; allo stesso tempo, però, per quanto i contributi trascendano gli interessi dei singoli che li versano, "essi danno sempre vita al diritto del lavoratore di conseguire corrispondenti prestazioni previdenziali", ciò da cui discende che il legislatore non può prescindere dal principio di proporzionalità tra contributi versati e prestazioni previdenziali (sentenza n.173/1986; si vedano anche, a tale proposito, le sentenze n.501/1988 e n.96/1991).

Per quanto concerne i trattamenti peggiorativi con effetto retroattivo, la Corte ha escluso, in linea di principio, che sia configurabile un diritto costituzionalmente garantito alla cristallizzazione normativa, riconoscendo quindi al legislatore la possibilità di intervenire con scelte discrezionali, purché ciò non avvenga in modo irrazionale e, in particolare, frustrando in modo eccessivo l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulla normativa precedente (sentenze n.349/1985, n.173/1986, n.82271998, n.211/1997, n.416/1999).

La Corte costituzionale è tornata sul tema, inoltre, con la sentenza n.116/2013, con cui ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 18, comma 22-bis, del D.L. 98/2011, il quale introduceva un contributo di perequazione, a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, pari al 5% per gli importi da 90.000 a 150.000 euro lordi annui, del 10% per la parte eccedente i 150.000 euro e del 15% per la parte eccedente i 200.000 euro. La Corte, assumendo che il contributo di solidarietà ha natura tributaria e, quindi, deve essere commisurato alla capacità contributiva ai sensi dell'articolo 53 della Costituzione, ha ritenuto che la disposizione violi il principio di uguaglianza e i criteri di progressività, dando vita ad un trattamento discriminatorio. Secondo la Corte, infatti, "[…] trattasi di un intervento impositivo irragionevole e discriminatorio ai danni di una sola categoria di cittadini. L'intervento riguarda, infatti, i soli pensionati, senza garantire il rispetto dei principi fondamentali di uguaglianza a parità di reddito, attraverso una irragionevole limitazione della platea dei soggetti passivi". La Corte nell'evidenziare anche come sia stato adottato un criterio diverso per i pensionati rispetto a quello usato per gli altri contribuenti, penalizzando i primi, osserva che "i redditi derivanti dai trattamenti pensionistici non hanno, per questa loro origine, una natura diversa e minoris generis rispetto agli altri redditi presi a riferimento" e che "a fronte di un analogo fondamento impositivo, dettato dalla necessità di reperire risorse per la stabilizzazione finanziaria, il legislatore ha scelto di trattare diversamente i redditi dei titolari di trattamenti pensionistici", con ciò portando a "un giudizio di irragionevolezza ed arbitrarietà del diverso trattamento riservato alla categoria colpita". La Corte aggiunge, poi, che "nel caso di specie, il giudizio di irragionevolezza dell'intervento settoriale appare ancor più palese, laddove si consideri che la giurisprudenza della Corte ha ritenuto che il trattamento pensionistico ordinario ha natura di retribuzione differita (fra le altre, sentenza n. 30/2004 e ordinanza n. 166/2006); sicché il maggior prelievo tributario rispetto ad altre categorie risulta con più evidenza discriminatorio, venendo esso a gravare su redditi ormai consolidati nel loro ammontare, collegati a prestazioni lavorative già rese da cittadini che hanno esaurito la loro vita lavorativa, rispetto ai quali non risulta più possibile neppure ridisegnare sul piano sinallagmatico il rapporto di lavoro".

Da ultimo, la Corte, con la sentenza 173 del 2016 ha respinto le varie questioni di costituzionalità relative al contributo di solidarietà introdotto dall'articolo 1, comma 486, della L. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014), sulle pensioni di importo più elevato. La Corte ha ammesso la costituzionalità del richiamato contributo, escludendone la natura tributaria e ritenendolo legittimo nel configurarsi come misura improntata effettivamente alla solidarietà previdenziale (artt. 2 e 38 Cost.) a condizione che: si tratti di un contributo di solidarietà interno al sistema previdenziale, giustificato in via del tutto eccezionale dalla crisi contingente e grave del sistema stesso, incidente sulle pensioni più elevate (in rapporto alle pensioni minime); si presenti come prelievo sostenibile; rispetti il principio di proporzionalità; sia comunque utilizzato come misura una tantum.

La Corte ha anche ritenuto che tale contributo rispetti il principio di progressività e, pur comportando innegabilmente un sacrificio sui pensionati colpiti, sia comunque sostenibile in quanto applicato solo sulle pensioni più elevate (da 14 a oltre 30 volte superiori alle pensioni minime).

Con la medesima sentenza, la Consulta ha dichiarato la legittimità anche dell'articolo 1, comma 483, della richiamata L. 147/2013 che disciplina la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici in misura progressivamente decrescente dal 100 al 40 per cento, in corrispondenza all'importo del trattamento pensionistico, rispettivamente, superiore da tre a sei volte il trattamento minimo INPS.

La Corte ha ritenuto che questo non sia configurabile come un "blocco integrale della rivalutazione (come quello dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 70 del 2015), bensì una misura di rimodulazione della percentuale di perequazione automatica, rispondente a criteri di progressività, parametrati sui valori costituzionali della proporzionalità e della adeguatezza dei trattamenti di quiescenza (come già riconosciuto nella stessa sentenza n. 70 del 2015)".

 


 

Articolo 1, comma 269
(Previdenza complementare dei dipendenti statali)

Il comma 269 è stato inserito dal Senato. Esso concerne il versamento dei contributi a carico del datore di lavoro per le forme di previdenza complementare, con particolare riferimento alle amministrazioni statali.

 

Il comma 269, in primo luogo, demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione del riparto tra gli stati di previsione dei singoli Ministeri - ovvero del trasferimento ai bilanci delle amministrazioni statali ad ordinamento autonomo - delle risorse, iscritte, nell'anno 2019, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, inerenti al contributo a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare e relative al personale delle suddette amministrazioni. Nella determinazione del riparto e del trasferimento suddetti si applicano i parametri del trattamento retributivo medio dei dipendenti e della consistenza del personale in servizio.

Si prevede, inoltre, con norma di carattere permanente, che il contributo a carico dei datori di lavoro sia versato al relativo fondo di previdenza complementare con le stesse modalità previste dalla normativa vigente per il versamento del contributo a carico del lavoratore. La disposizione, come osserva la relazione tecnica presentata in Assemblea al Senato, ha l'effetto di estendere il principio da essa formulato ai dipendenti statali, in quanto esso già si applica per gli altri dipendenti, pubblici e privati.

 

 


 

Articolo 1, commi 270-272
(Personale province e città metropolitane
in materia di politiche attive del lavoro)

 

 

I commi da 270 a 272, introdotti al Senato, intervengono in materia di trasferimento alla regione (o all'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego) di alcuni dipendenti o collaboratori già in servizio presso i centri per l'impiego, nonché in materia di stabilizzazione dei lavoratori dipendenti a termine operanti nel medesimo settore, ampliando il novero dei soggetti che possono procedere alle suddette stabilizzazioni in deroga ai limiti sulle assunzioni contemplati dalla normativa vigente

 

Più nel dettaglio, il comma 270 dispone che, in alternativa a quanto attualmente previsto (vedi infra), nell’ambito  delle deleghe delle funzioni trasferite con apposite leggi regionali, il personale a tempo indeterminato delle città metropolitane e delle province già in servizio presso i centri per l'impiego resti inquadrato nei ruoli delle stesse città metropolitane e province, in deroga all’art. 1, c. 421, della L. 190/2014 (che definisce la dotazione organica delle città metropolitane e delle province delle regioni ordinarie rispetto alla spesa del personale di ruolo[15]), limitatamente alla spesa di personale finanziata dalla predetta legislazione regionale.

Si ricorda che, in materia, l’art. 1, c. 793, della L. 205/2017, prevede che il personale delle città metropolitane e delle province, già collocato in soprannumero (rispetto alla dotazione organica delle stesse[16]), con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed in servizio presso i centri per l'impiego, sia trasferito alla regione - o all'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego - (con esclusione dei dipendenti già collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge). I trasferimenti di personale alla regione (o altro soggetto, come sopra indicato) si hanno con corrispondente incremento della dotazione organica.

Il comma 271, modificando l’art. 1, c. 795, della L. 205/2017, dispone che le regioni (ovvero le agenzie o gli enti regionali) costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego succedono alla città metropolitana o alla provincia nei rapporti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa in essere, per lo svolgimento dei medesimi servizi, qualora la funzione non sia delegata a province e città metropolitane con legge regionale.

 

Il comma 272, modificando l’art. 1, c. 796, della L. 205/2017, prevede che non solo la regione (ovvero l'agenzia od ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego) e l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) possano stabilizzare i lavoratori dipendenti a termine operanti nel medesimo settore, in deroga ai limiti sulle assunzioni contemplati dalla normativa vigente, ma anche le province e città metropolitane se delegate nell’esercizio della funzione.

Si ricorda che la suddetta stabilizzazione è operata secondo la disciplina di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 75/2017 (relativo alle procedure di stabilizzazione presso pubbliche amministrazioni nel triennio 2018-2020). In particolare, si prevede, nel triennio 2018-2020, la facoltà, per le amministrazioni, di procedere alla stabilizzazione (in accordo con il nuovo piano triennale dei fabbisogni e con l’indicazione della relativa copertura finanziaria) del personale non dirigenziale che alla data di entrata in vigore della L. 124/2015 (28 agosto 2015) possegga tutti i seguenti requisiti:

a)    risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;

b)   sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

c)    abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni

Allo stesso tempo, le amministrazioni interessate possono bandire, nello stesso triennio 2018-2020 (in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria), specifiche procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50% dei posti disponibili, per l’assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale che alla data di entrata in vigore della L. 124/2015 (28 agosto 2015) possegga tutti i seguenti requisiti:

a)    risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;

b)   abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.

Articolo 1, commi 273 e 274
(Imposta sostitutiva sui redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno)

 

 

I commi 273 e 274 introducono un regime opzionale per le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti. Tali soggetti possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all'estero, ad una imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione.

 

A tal fine il 273 modifica il capo I del titolo I del D.P.R. n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR) con l'inserimento dell'articolo 24-ter recante la disciplina del citato regime opzionale.

 

Ferma restando l'opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia disposta dall'articolo 24-bis del TUIR, il comma 1 del nuovo articolo 24-ter introduce un regime opzionale per le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione di ogni genere e assegni ad esse equiparati erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti.

Tali soggetti possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all'estero, ad una imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione.

 

Il trasferimento della residenza è definito mediante riferimento all'articolo 2, comma 2, del TUIR, per cui si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile (articolo 43).

I comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno sono quelli situati nelle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia

Per quanto riguarda i redditi percepiti da fonte estera o prodotti all'estero, la norma fa riferimento ai criteri di cui all'articolo 165, comma 2, del TUIR, secondo cui i redditi si considerano prodotti all'estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall'articolo 23 del medesimo testo unico per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti.

 

Per effetto dei commi 2, 4 e 5 dell'articolo 24-ter, l'opzione di calcolo dell'imposta sostitutiva in via forfettaria con aliquota del 7 per cento:

·        può essere esercitata dalle persone fisiche che non siano state fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti a quello in cui l'opzione diviene efficace, e trasferiscono la residenza da paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa;

·        è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ed è efficace a decorrere da tale periodo d'imposta;

·        è valida per i primi cinque periodi di imposta successivi a quello in cui diviene efficace.

 

Le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza optando per il regime d'imposta sostitutiva indicano la giurisdizione o le giurisdizioni in cui hanno avuto l'ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione. L'Agenzia delle entrate trasmette tali informazioni alle autorità fiscali delle giurisdizioni indicate come luogo di ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione (comma 3 dell'articolo 24-ter).

 

Il comma 6 dell'articolo 24-ter stabilisce che l'imposta non è deducibile ed è versata in unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'imposta sui redditi. Il comma 8 stabilisce inoltre che soltanto nel caso in cui si manifestata la facoltà di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, per i redditi prodotti nei suddetti Stati o territori esteri si applica il regime ordinario e compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero.

 

L'opzione è revocabile dal contribuente e i suoi effetti cessano laddove venga accertata l'insussistenza dei requisiti e in ogni caso di omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva nei termini previsti. Tali casi precludono l'esercizio di una nuova opzione (comma 7 dell'articolo 24-ter).

 

Il comma 274 stabilisce una serie di esenzioni per i soggetti che esercitano l'opzione in esame. In particolare, gli stessi:

·        non sono tenute a presentare la dichiarazione annuale degli investimenti e delle attività di natura finanziaria che detengono all'estero suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, prevista dall'articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990;

·        sono esenti dall'imposta sul valore degli immobili situati all'estero prevista dall'articolo 19, comma 13 del decreto legge n. 201 del 2011;

·        sono esenti dall'imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero prevista dall'articolo 19, comma 18, del decreto legge n. 201 del 2011.

 

Si segnala che il successivo comma 275 destina le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'opzione al finanziamento delle università delle regioni del Mezzogiorno in cui sia presente almeno un dipartimento in discipline tecnico-scientifiche e sociologiche.

 

 

 

 

 

 


 

Articolo 1, comma 275
(Fondo per i poli universitari tecnico-scientifici nel Mezzogiorno)

 

 

L’articolo 1, comma 275, introdotto durante l’esame al Senato, dispone l’istituzione del Fondo per i poli universitari tecnico-scientifici nel Mezzogiorno.

 

La dotazione del Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, è costituita dalle risorse provenienti dalle maggiori entrate derivanti dall’opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno (articolo 1, comma 273), che sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Le risorse del Fondo sono destinate alle università, con sede in Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, in cui sia presente almeno un dipartimento in discipline tecnico-scientifiche e sociologiche. L’individuazione delle stesse è rimessa ad un decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che provvede anche al riparto delle risorse.

Il finanziamento è utilizzato per interventi di sostegno diretto agli studenti, finanziamento di assegni di ricerca, nonché per studi e ricerche inerenti lo sviluppo del Mezzogiorno.


 

Articolo1, comma 276
(Contratti a tempo determinato nei
territori colpiti dal sisma del 2016)

 

 

Il comma 276, introdotto nel corso dell’esame al Senato, prevede una deroga, rispetto alla normativa vigente in materia, per il rinnovo di specifici contratti a tempo determinato utilizzati dalla struttura del Commissario in relazione agli eventi sismici del 2016.

 

La norma in esame dispone che i contratti a tempo determinato rinnovati successivamente al 1° gennaio 2019, di cui alle convenzioni con l’Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (o società da questa interamente controllata), e la Fintecna S.p.A. (o società da questa interamente controllata), possano derogare ai limiti di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 81/2015 (si veda, al riguardo, la scheda di lettura relativa al comma 210-bis).

Al relativo onere, di 2 milioni di euro annui per il biennio 2019-2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 329, della L. 205/2017 (autorizzazione di 2 milioni annui per il triennio 2018-2020 per il sostegno di manifestazioni carnevalesche).


 

Articolo 1, commi 283 e 284
(Indennizzo per la cessazione di attività commerciale)

 

 

I commi in esame, introdotti nel corso dell’esame al Senato, recano disposizioni concernenti la disciplina dell'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale.

 

Le disposizioni, secondo la relazione tecnica al maxiemendamento che al Senato ha introdotto le norme in esame, sono dirette a mettere a regime dal 2019 l'indennizzo di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 207/1996 e la relativa forma di finanziamento per gli iscritti alla gestione commercianti presso l'INPS.

 

In particolare, si dispone che dal 2019 il richiamato indennizzo venga concesso (comma 283), nella misura e secondo le modalità previste, ai soggetti che, alla data di presentazione della domanda, abbiano più di 62 anni (se uomini) o più di 57 anni (se donne), e siano stati iscritti, al momento della cessazione dell'attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari o coadiutori, nella Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'I.N.P.S..

 

Tale indennizzo, erogato in misura pari al trattamento pensionistico minimo, per la cessazione definitiva di specifiche attività commerciali, a favore degli esercenti il commercio al minuto e loro coadiutori che avessero superato determinati limiti di età, previsto originariamente per il triennio 1996-1998 dal D.Lgs. n. 207/1996[17] (e più volte prorogato) e successivamente riconosciuto ai soggetti che esercitano, in qualità di titolari o coadiutori, attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero che esercitano attività commerciale su aree pubbliche in possesso dei requisiti prescritti per il periodo 2009-2016, con termine di accoglimento per le relative domande al 31 dicembre 2017.

Si ricorda, inoltre, che l'erogazione dell'indennizzo è subordinata, nel periodo di riferimento: alla cessazione definitiva dell'attività commerciale; alla riconsegna dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale e dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nel caso in cui quest'ultima sia esercitata congiuntamente all'attività di commercio al minuto; alla cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese presso la CCIAA.

 

Il successivo comma 284 precisa che l'aliquota contributiva aggiuntiva prevista per gli iscritti al fondo per gli interventi per la razionalizzazione commerciale (gestione istituita presso l'I.N.P.S. per le finalità di cui al D.Lgs. 207/1996, che opera mediante contabilità separata nell'ambito della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali), di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 207/1996 sia dovuta, nella misura e secondo le modalità previste, dagli iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.

Qualora dal monitoraggio degli oneri per prestazioni di cui al precedente comma e delle entrate contributive derivanti dalla richiamata aliquota emerga, anche in via prospettica, il mancato conseguimento dell’equilibrio tra contributi e prestazioni, con specifico decreto interministeriale (di cui peraltro non viene indicato il termine per l’emanazione) viene adeguata l’aliquota contributiva richiamata. In caso di mancato adeguamento della predetta aliquota contributiva, l’I.N.P.S. non riconosce ulteriori prestazioni.

 

Si ricorda che l’articolo 5 del D.Lgs. 2076/1996 ha disposto il versamento obbligatorio dell’aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,09% (prevista a carico degli iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali presso l’INPS) al fine di far fronte agli oneri derivanti dall’introduzione del richiamato indennizzo, inizialmente per il triennio 1996-1998. Il termine è stato prorogato più volte, da ultimo l’articolo 1, comma 409, lettera b), della L. 147/2013, ne ha disposto il nuovo termine al 31 dicembre 2018.


 

Articolo 1, comma 289
(Contributo annuo del MAECI al Comitato atlantico)

 

La disposizione in esame, introdotta nel corso dell’esame al Senato, attribuisce un contributo annuo di 150.000 euro, a decorrere dal 2019, al Comitato atlantico, erogato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

 

La norma eroga un contributo annuo di 150.000 euro, da parte del MAECI, a decorre dall’anno prossimo, inteso esclusivamente alle spese di funzionamento del Comitato e per lo svolgimento delle sue attività istituzionali in ambito nazionale e internazionale, ivi comprese la promozione di attività di ricerca e formazione sulle questioni politiche, strategiche ed economico-sociali attinenti alla difesa e alla sicurezza internazionale e le relazioni con analoghi enti e organizzazioni internazionali.

 

Si ricorda che il Comitato atlantico assicura la presenza dell’Italia in seno all’Associazione del Trattato atlantico, organismo internazionale di raccordo tra la NATO e le opinioni pubbliche dei Paesi membri dell’Alleanza atlantica.

Il Comitato, secondo quanto previsto dal suo statuto, ha lo scopo di promuovere la conoscenza della natura, dei valori, degli obiettivi, delle attività e degli sviluppi dell’Alleanza atlantica, nonché lo studio e l’analisi dei problemi ad essa attinenti di politica internazionale, sicurezza, difesa ed economico-sociali, ed adotta in ambito nazionale ed internazionale iniziative opportune a tal fine.

 

 

 


 

Articolo 1, commi 291-295
(Incentivi giovani conducenti del settore autotrasporto)

 

 

I commi 291-295, modificati al Senato, prevedono incentivi, per gli anni 2019 e 2020, in favore di giovani conducenti (che non abbiano compiuto i 35 anni d’età) nel settore dell’autotrasporto merci, disponendo, in particolare, il rimborso del 50% delle spese sostenute per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all’esercizio dell’autotrasporto per conto terzi.

 

Deve trattarsi di personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato da imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, alle quali spetta una detrazione, ai fini dell’imposta sul reddito delle società, pari ad una quota dei rimborsi erogati ai giovani conducenti per un importo complessivo massimo di 1.500 euro per ciascun periodo d’imposta (commi 291-294). Detto importo è stato così abbassato, dall’originario ammontare di 3.000 euro, per effetto delle modifiche al Senato.

Il rimborso di cui al comma 291 è erogato in favore dei giovani conducenti da ciascuna impresa entro sei mesi dalla data di decorrenza del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Nel caso di conducenti già assunti e già inquadrati nelle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, il rimborso è erogato da ciascuna impresa entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, purché al momento della richiesta sussistano i requisiti di età e di qualifica previsti per gli aventi diritto.

Le modalità di richiesta e di erogazione del rimborso di cui al comma 291 saranno definite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con apposito provvedimento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Si prevede che dal rimborso siano esclusi i versamenti corrisposti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il rilascio della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all’esercizio dell’attività di autotrasporto di merci per conto di terzi, nonché per le spese relative all’acquisto dei contrassegni telematici richiesti dalla normativa vigente, che restano quindi a carico dei conducenti (comma 295).

Agli oneri per il 2019, pari a 40 milioni di euro, si provvede mediante la riduzione del Fondo per l’attuazione del programma di Governo. Al medesimo fondo affluiscono le maggiori entrate derivanti dall’articolo, pari a 16 mln di euro per il 2020 e a 0,5 mln di euro per il 2021.

 

 

Con riferimento alle abilitazioni concernenti il trasporto di cose si distingue la licenza per lo svolgimento dell’attività di trasporto di cose in conto proprio (disciplinata dagli articoli 31-39 della legge  n. 298 del 1974, avente ad oggetto l’istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la disciplina degli autotrasporti di cose e l’istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada) e l’attività di trasporto di cose per conto di terzi.

Tale ultima attività è definita come “attività imprenditoriale per la prestazione di servizi di trasporto verso un determinato corrispettivo” (articolo 41).

Per l'effettuazione dei trasporti di cose per conto di terzi è necessario che l'imprenditore sia iscritto nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ed abbia ottenuto apposita autorizzazione che consente l'effettuazione di trasporti nell'àmbito dell'intero territorio nazionale. Le autorizzazioni vengono rilasciate dagli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione alle imprese che abbiano la sede nel territorio di competenza degli uffici stessi e che siano iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, sono rilasciate per un periodo di nove anni e, alla scadenza, possono essere rinnovate con il parere favorevole dei competenti comitati per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

Qui sono indicate le modalità secondo le quali devono essere presentate le domande per l’iscrizione all’albo degli autotrasportatori.


 

Articolo 1, comma 296
(
Dispositivi antiabbandono)

 

 

Il comma 296 prevede l’assegnazione di 1 milione di euro per l'anno 2019 e, a seguito di una modifica introdotta nel corso dell’esame al Senato, di un ulteriore milione di euro anche per l’anno 2020 da destinare agli incentivi per l’acquisto dei dispositivi di allarme volti a prevenire l'abbandono dei bambini nei veicoli, resi obbligatori dalla legge n.117 del 2018.

 

 

La legge 117/2018 modifica l'articolo 172 che ha ad oggetto l'uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini.

In particolare si prevede che il conducente dei veicoli della categoria M1, N1, N2 e N3 immatricolati in Italia, o immatricolati all'estero e condotti da residenti in Italia, quando trasporta un bambino di età inferiore ai quattro anni assicurato al sedile con il sistema di ritenuta, ha l'obbligo di utilizzare apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l'abbandono del bambino, rispondente alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La disposizione modifica anche il comma 10 dell'articolo 172, che ha ad oggetto le sanzioni in caso di mancato uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per i bambini, introducendo tra le fattispecie sanzionate anche l'ipotesi di utilizzo di un sistema di ritenuta privo del dispositivo di allarme sonoro sopra indicato (la sanzione applicata è quella prevista per il mancato uso dei sistemi di ritenuta).

Si prevede anche che le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali del dispositivo di allarme siano definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge e che l'obbligo di installazione del dispositivo di allarme si applichi decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto sulle caratteristiche tecnico-funzionali e comunque a decorrere dal 1o luglio 2019.

Da ultimo la legge prevede che, al fine di agevolare l'acquisto di dispositivi di allarme volti a prevenire l'abbandono dei bambini nei veicoli, possano essere previste agevolazioni fiscali, limitate nel tempo con appositi provvedimenti normativi.

 

La disposizione in commento, introdotta alla Camera, prevede l’assegnazione di risorse economiche per consentire l’effettività della previsione dell’articolo 3 della legge che stabilisce che, al fine di agevolare l'acquisto di dispositivi di allarme volti a prevenire l'abbandono dei bambini nei veicoli, possano essere previste agevolazioni fiscali, limitate nel tempo con appositi provvedimenti normativi.

Si ricorda che le citate agevolazioni fiscali non sono state ancora oggetto di disciplina.

 


 

Articolo 1, comma 297
(Compensazioni per i maggiori oneri del trasporto merci ferroviario)

 

Il comma 297 autorizza la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 per compensare i maggiori costi sostenuti dalle imprese ferroviarie per i trasporti merci effettuati nelle regioni Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia

 

 

Nello specifico la spesa qui autorizzata di 5 milioni di € annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 sembra essere aggiuntiva rispetto a quella già prevista dal comma 294 della legge n. 190 del 2014 che viene richiamato e va iscritta nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Analoga previsione normativa reca infatti per l'anno 2018 il recente comma 3-bis dell’articolo 23 del D.L. n. 119/2018 che ha disposto un incremento di 5 milioni di € delle risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, da corrispondere alle imprese ferroviarie per l'incentivazione del trasporto delle merci.

Tale comma 294 ha previsto che a partire dal 2015 le risorse destinate agli obblighi di servizio pubblico nel settore del trasporto di merci su ferro non possano essere superiori a 100 milioni di euro annui e che tale somma sia attribuita ad RFI S.p.A. a compensazione degli oneri per il traghettamento ferroviario delle merci e quelli per il pagamento del canone di accesso all’infrastruttura ferroviaria per i trasporti di merci nelle regioni Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia, sostenuti dalle imprese ferroviarie. La compensazione viene determinata proporzionalmente ai treni/km sviluppati dalle imprese ferroviarie da e per le destinazioni sopraindicate.

 

Il secondo periodo del  comma 297 rinvia poi ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la disciplina, delle modalità di attribuzione delle risorse già previste dal richiamato comma 294, per le annualità 2020, 2021 e 2022, nel rispetto delle Linee guida per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie adottate dalla Commissione europea.

Occorrerebbe chiarire se tale periodo si riferisca alle risorse già stanziate in generale dal comma 294,  in quanto fa riferimento agli anni da 2020 al 2022 che non coincidono con gli anni dal 2019 al 2021 oggetto del primo periodo del comma in commento.

 

In base al terzo periodo del comma 297, gli incentivi previsti sono destinati alla compensazione dei costi supplementari per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, inclusi quelli relativi al traghettamento ferroviario dei treni merci ed alle attività ad esso connesse, sostenuti dalle imprese ferroviarie rispetto ad altre modalità più inquinanti, per l’effettuazione di trasporti ferroviari di merci aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Rispetto alla previsione del comma 294 richiamato, non è richiamata la regione Sardegna.

Infine, le risorse non attribuite alle imprese ferroviarie ai sensi del periodo precedente saranno destinate, nei limiti degli stanziamenti disponibili, al riconoscimento di un contributo alle imprese ferroviarie che effettuano i trasporti di merci per ferrovia sull’intera infrastruttura ferroviaria nazionale, in misura non superiore al valore di 2,5 euro a treno/km,  che tiene conto dei minori costi esterni rispetto ai trasporti in modalità stradale, e sarà ripartito fra le imprese aventi diritto in maniera proporzionale ai treni/km effettuati.


 

Articolo 1, commi 298 e 299
(
Assunzioni nella pubblica amministrazione)

 

 

I commi in esame, rifinanziano il Fondo per il pubblico impiego per la parte relativa alle nuove assunzioni a tempo indeterminato presso la pubblica amministrazione, individuate nell’ambito delle vacanze di organico e in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente.

 

Più nel dettaglio, la parte del suddetto Fondo destinata al finanziamento di assunzioni nella P.A. (di cui all’art. 1, c. 365, lett. b), della L. 232/2016) è rideterminata, nella nuova formulazione approvata dal Senato, nel modo seguente (comma 298):

§  130,725 milioni di euro per il 2019;

§  328,385 milioni di euro per il 2020;

§  433,913 milioni di euro dal 2021.

 

La legge di bilancio 2017 ha istituito un Fondo per il pubblico impiego, con una dotazione di 1,48 miliardi di euro per il 2017 e 1,93 miliardi di euro a decorrere dal 2018, volto a finanziare:

-    la contrattazione collettiva nel pubblico impiego relativa al triennio 2016-2018 e il miglioramento economico del personale non contrattualizzato;

-    le assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nell'ambito delle amministrazioni dello Stato (inclusi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco);

-    l'attuazione degli interventi normativi previsti in materia di reclutamento, stato giuridico e progressione in carriera del personale delle forze di polizia, delle forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ovvero il finanziamento della proroga, per il 2017, del contributo straordinario di 960 euro su base annua, già previsto per il 2016, in favore del personale appartenente ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle forze armate non destinatario di un trattamento retributivo dirigenziale.

Sul punto, si ricorda che il D.P.C.M. 27 febbraio 2017, nella ripartizione delle risorse del Fondo, ha destinato alla medesima finalità 153,24 milioni di euro dal 2018.

 

Ai sensi dei commi 298 e 299, le assunzioni a favore dei predetti soggetti sono individuate, in aggiunta alle vigenti facoltà di assunzione, con apposito decreto interministeriale, con conseguente ripartizione delle risorse (tenendo conto, tra l’altro, delle indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni), da destinarsi prioritariamente per il reclutamento di professionalità con competenze in specifiche materie (tra cui digitalizzazione, semplificazione dei procedimenti amministrativi, controllo di gestione, verifica di impatto della regolamentazione, ecc.) .

 

Riguardo alle facoltà assunzionali, il D.L. 90/2014 ha eliminato (dal 2014) il vincolo alle assunzioni relativo alle percentuali di unità lavorative cessate nell'anno precedente (cd. limite capitario), mantenendo il solo criterio basato sui risparmi di spesa legati alla cessazione di personale (peraltro con riferimento al solo personale di ruolo) avvenute nell'anno precedente. Si ricorda, inoltre, che la percentuale di limitazione alle assunzioni di personale a tempo indeterminato non dirigenziale per specifiche amministrazioni dello Stato e per le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno è stata fissata dalla legge di stabilità 2016, per il triennio 2016-2018, nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Di conseguenza, a partire dal 2019, riacquista piena efficacia la disciplina contenuta nell’art. 3, c. 5, del D.L. 90/2014 secondo cui la predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura del 100 per cento.

 


 

Articolo 1, comma 300
(
Concorsi pubblici unici)

 

 

Il comma in esame, come modificato nel corso dell’esame al Senato, dispone che le procedure concorsuali autorizzate a valere sulle risorse del Fondo per il pubblico impiego, per la parte relativa alle nuove assunzioni a tempo indeterminato presso la pubblica amministrazione, come rifinanziato dal provvedimento in esame, si svolgano mediante concorsi pubblici unici.

 

Più nel dettaglio, fatta salva l’esigenza di professionalità con competenze di spiccata specificità – nonché, come specificato nel corso dell’esame al Senato, fermo restando quanto previsto dal provvedimento in esame per il reclutamento di 50 unità nella qualifica iniziale di accesso alla carriera prefettizia (comma 168 lett. a)) e per la rimodulazione della dotazione organica del personale della carriera diplomatica (comma 178) - le suddette procedure concorsuali sono svolte, secondo i piani di fabbisogno di ciascuna amministrazione, mediante concorsi pubblici unici (per esami o per titoli ed esami, in relazione a figure professionali omogenee) organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica per il tramite della Commissione Interministeriale per l’attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM).

Come specificato nel corso dell’esame al Senato, i suddetti concorsi possono svolgersi secondo modalità semplificate definite con apposito Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione (da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame), anche in deroga alla disciplina in materia di modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi (ex D.P.R. 487/1994), di accesso alla qualifica di dirigente (ex D.P.R. 272/2004) e di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione (ex D.P.R. 70/2013).

Viene confermato che le suddette procedure concorsuali (e le conseguenti assunzioni) sono effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste in materia di mobilità volontaria.

 

La mobilità volontaria (di cui all’art. 30 del D.Lgs. 165/2001) è un istituto che permette di ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, dietro domanda di trasferimento e, generalmente, con assenso dell'amministrazione di appartenenza. In via sperimentale, si è prevista la possibilità di trasferimenti anche in mancanza dell'assenso dell'amministrazione di appartenenza, a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore a quella dell'amministrazione di provenienza.

 

Nel corso dell’esame al Senato è stata eliminata la possibilità, prevista dal testo originario limitatamente alla procedura concorsuale per la copertura di posizioni dirigenziali, di destinare al personale interno, in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso al concorso, una riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli banditi.

 

 

 

 

 

 

 


 

Articolo 1, commi 301 e 302
(Limiti di spesa per assunzioni nella PA)

 

 

I commi 301 e 302, introdotti nel corso dell’esame al Senato, autorizzano assunzioni a tempo indeterminato in alcune amministrazioni entro determinati limiti di spesa, a valere sulle risorse del Fondo per il pubblico impiego, per la parte relativa alle nuove assunzioni a tempo indeterminato presso la pubblica amministrazione, come rifinanziato dal provvedimento in esame, disponendo nel contempo che vengano comunicati ai Dipartimenti della funzione pubblica e della Ragioneria generale dello Stato i dati concernenti le relative procedure concorsuali, nonché la spesa annua lorda per il trattamento economico complessivo.

 

Più nel dettaglio - fermo quanto previsto dal comma 301 del provvedimento in esame, secondo cui le risorse per nuove assunzioni devono essere destinate prioritariamente per il reclutamento di professionalità con competenze in specifiche materie, tenendo conto, tra l’altro, delle indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nonché dal comma 302in materia di obbligo di comunicazione (vedi infra) - il comma 301 autorizza le assunzioni a tempo indeterminato (anche attraverso avvio di procedure concorsuali) delle seguenti amministrazioni, a valere sulle risorse del predetto Fondo ed entro determinati limiti di spesa:

§   Corte dei conti:

-   per il personale dirigenziale di livello non generale e per quello non dirigenziale, nel limite di spesa di euro 5.638.577 per il 2019, e di 16.915.730 annui dal 2020;

-   per referendari, nel limite complessivo di spesa di euro 5.646.929 per il 2019, 9.858.687 annui per il 2020 e 2021, 10.215.137 per il 2022, 11.194.460 per il 2023, 11.294.027 annui per il 2024 e 2025, 11.700.260 per il 2026, 15.392.183 annui per il 2027 e 2028 e 15.681.574 annui dal 2029.

Si ricorda che il comma 174 del provvedimento in esame autorizza l’assunzione di nuovi referendari della Corte dei conti, anche in deroga alla vigente normativa in materia di turn over, entro un tetto massimo di spesa (si rimanda alla relativa scheda di lettura).

§   per il personale contrattualizzato del Ministero della giustizia, Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, nel limite di spesa di euro 4.434.558 per il 2019, 10.738.230 annui dal 2020;

§   per il personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel limite di spesa di euro 2.416.076,00 annui dal 2019;

§   per il personale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nel limite di spesa di euro 4.780.284 per il 2019 e 14.340.851 dal 2020;

§   per il personale dirigenziale di livello non generale e per quello non dirigenziale dell’Agenzia per l’Italia digitale, nel limite di spesa di euro 1.695.529 per il 2019 e 2.260.705 annui dal 2020;

§   per il personale dirigenziale di livello non generale e per quello non dirigenziale di categoria A della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel limite di spesa di euro 641.581 per il 2019 e 7.698.967 annui dal 2020;

§   per il personale dell’INPS, nel limite di spesa di euro 8.302.167 per il 2019, 18.679.875 per il 2020 e 24.906.500 annui dal 2021.

 

Per evitare che vengano effettuate assunzioni oltre i suddetti limiti di spesa, il comma 302 prevede che le amministrazioni richiamate dal precedente comma trasmettano ai Dipartimenti della funzione pubblica e della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati concernenti le procedure concorsuali che si intende avviare ed il personale dirigenziale di livello non generale e non dirigenziale da assumere (in relazione al fabbisogno e nell’ambito della propria dotazione organica), nonché la spesa annua lorda (per ciascuna annualità e a regime) effettivamente da sostenere per il trattamento economico complessivo. Si specifica che relativamente alle assunzioni di referendari della Corte dei conti devono essere comunicati (dal Segretario generale) ai suddetti Dipartimenti solo i dati relativi al personale assunto e i relativi oneri, come previsto dal comma 174 del provvedimento in esame.

L’autorizzazione ad assumere è subordinata all’esito delle verifiche effettuate dai suddetti Dipartimenti.

All’esito delle predette verifiche, si autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio a valere sulle risorse del Fondo per il pubblico impiego, per la parte relativa alle nuove assunzioni a tempo indeterminato presso la pubblica amministrazione (come rifinanziato dal provvedimento in esame).


 

Articolo 1, commi 303 e 304
(Assunzioni presso il Ministero dello sviluppo economico)

 

 

I commi 303 e 304, introdotti nel corso dell’esame al Senato, autorizzano il Ministero dello sviluppo economico - per il triennio 2019-2021 - ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà di assunzione e nei limiti della dotazione organica, 102 unità di personale.

 

Più nel dettaglio, il comma 303 dispone che la suddetta autorizzazione, volta ad assicurare l’efficace ed efficiente esercizio delle attività di vigilanza per la sicurezza dei prodotti, nonché dell’attività in conto terzi attribuite al Ministero dello sviluppo economico, riguarda le seguenti unità di personale:

§  2 unità con qualifica dirigenziale non generale con laurea in ingegneria (ovvero discipline equipollenti);

§  80 unità da inquadrare nella III area del personale non dirigenziale (posizione economica F1), di cui:

-    50 unità con professionalità di ingegneri delle telecomunicazioni;

-    30 unità (di cui almeno l’80 per cento costituito da personale di profilo tecnico) con profili tecnici idonei al disimpegno di compiti di vigilanza per la sicurezza dei prodotti;

§  20 unità da inquadrare nella II area del personale non dirigenziale (posizione economica F2), di cui 10 unità con professionalità di periti industriali in elettronica e telecomunicazioni.

Le suddette assunzioni sono autorizzate in aggiunta alle vigenti facoltà di assunzione (per la cui descrizione si rimanda alla scheda di lettura relativa al comma 161).

 

Alla copertura dei relativi oneri (pari a 3.863.000,00 euro annui a decorrere dal 2019) si provvede a valere sul Fondo per il pubblico impiego per la parte destinata al finanziamento di nuove assunzioni a tempo indeterminato nella P.A., come rifinanziato dal provvedimento in esame.

 

In materia, si segnala che il comma 208-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato, dispone che, per il 2019, la Presidenza del Consiglio dei ministri, i Ministeri, gli enti pubblici non economici, le Agenzie fiscali e le Università, in relazione alle ordinarie facoltà di assunzione riferite al medesimo anno, non possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 novembre 2019.

Come disposto dal successivo comma 304, fino alla completa attuazione di quanto disposto dal comma 163-quater e per il solo personale delle aree, il Ministero dello sviluppo economico si avvale di un contingente fino a 100 unità di personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni (ad esclusione di quello scolastico), in possesso dei suddetti requisiti, in posizione di comando[18] ai sensi dell’articolo 17, comma 14, della L. 127/1997, secondo cui, nei predetti casi, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di comando entro quindici giorni dalla richiesta[19].


 

Articolo 1, commi 305e 306
(Assunzioni di personale per arsenali e stabilimenti militari)

 

 

Il comma 305 autorizza il Ministero della difesa ad assumere, per il triennio 2019-2021, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un contingente massimo di 294 unità di personale con profilo tecnico non dirigenziale, destinati all'area produttiva industriale, in particolare degli arsenali e degli stabilimenti militari. Il comma 306 reca le corrispondenti coperture.

 

Il comma 305 reca l’autorizzazione a nuove assunzioni, facendo comunque salvi i limiti della dotazione organica e nel rispetto dell'articolo 2259-ter del Codice dell'ordinamento militare (di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66), così come introdotto dall'articolo 12, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8.

 

L’articolo 2259-ter del Codice dell'ordinamento militare definisce, per il 1° gennaio 2025, l’obiettivo della dotazione organica complessiva del personale civile del Ministero della difesa fissata in 20.000 unità. Il termine del 1° gennaio 2025 può essere prorogato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

 

In aggiunta, quindi, alle facoltà di assunzione previste a legislazione vigente, il Ministero della difesa è autorizzato ad assumere, per il triennio 2019-2021, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un contingente massimo di 294 unità di personale con profilo tecnico non dirigenziale, ripartito, per ciascuno dei tre anni, in:

·        10 unità di Area III, posizione economica F1;

·        88 unità di Area II, posizione economica F2.

 

Si riporta di seguito un elenco, non esaustivo, delle strutture che potrebbero usufruire dell’ampliamento delle possibilità di assunzione:

Ø  Arsenale Militare Marittimo La Spezia (Marinarsen La Spezia);

Ø  Arsenale Militare Marittimo Taranto (Marinarsen Taranto);

Ø  Arsenale Militare Marittimo Augusta;

Ø  AID - Arsenale Militare di Messina;

Ø  AID - Centro di Dematerializzazione e Conservazione Unico della Difesa (CEDECU);

Ø  AID - Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare;

Ø  AID - Stabilimento Grafico Militare - Gaeta;

Ø  AID - Stabilimento Militare del Munizionamento Terrestre;

Ø  AID - Stabilimento Militare Pirotecnico;

Ø  AID - Stabilimento Militare "Propellenti";

Ø  AID - Stabilimento Militare "Ripristini e Recuperi del Munizionamento";

Ø  AID - Stabilimento Militare Spolette;

Ø  AID - Stabilimento Produzione Cordami.

 

Il comma 306 provvede a coprire gli oneri derivanti dall’autorizzazione a nuove assunzioni introdotta dal precedente comma 305. Si provvede nel limite di spesa di euro 3.318.142,68 per l'anno 2019, di euro 6.636.285,36 per l'anno 2020, e di euro 9.954.428,04 annui a decorrere dall'anno 2021, a valere sulle risorse del fondo istituito presso il MEF per assunzioni di personale a tempo indeterminato nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi tra gli altri i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge di bilancio per il 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232), come rifinanziato ai sensi del comma 161 dello stesso articolo 1.


 

Articolo 1, commi 307-311
(
Assunzione di personale amministrativo
presso il Ministero della giustizia
)

 

 

Il comma 307, modificato dal Senato, autorizza il Ministero della giustizia, per il triennio 2019-2021, ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nell'ambito dell'attuale dotazione organica, un numero massimo di 3.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale.

I commi da 308 a 310, prevedono e disciplinano l’assunzione, nello stesso triennio, di 35 dirigenti penitenziari, di livello dirigenziale non generale.

Il comma 311 prevede l’assunzione nel triennio di massimo 7 direttori di istituti penitenziari minorili, aumentando la relativa dotazione organica e demandando al Ministero l’individuazione degli istituti penitenziari qualificati come uffici di livello dirigenziale.

 

Il comma 307, modificato durante l’esame al Senato, autorizza per il triennio 2019-2021, il Ministero della giustizia all’assunzione a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nell'ambito dell’attuale dotazione organica, fino a 3.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale. Le finalità dell’intervento risiedono nell’esigenza di potenziare e garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari nonché di far fronte alle esigenze di funzionamento degli istituti penali minorili.

Le assunzioni programmate dal comma 307 riguardano:

§ l’amministrazione giudiziaria, nei cui ruoli potranno essere inquadrate 903 unità di Area II nel 2019, 1.000 unità di Area III per il 2020 e 1.000 unità di Area II per il 2021. Le unità di personale potranno essere reclutate mediante lo scorrimento di graduatorie valide alla data di entrata in vigore della legge di bilancio o mediante procedure concorsuali pubbliche (disciplinate con apposito decreto interministeriale) disposte senza la previa attivazione della procedura di mobilità collettiva, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over, nonché mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento (per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo). In relazione al personale attinto dalle liste di collocamento, il Senato ha precisato che il Ministero deve riconoscere un punteggio aggiuntivo agli iscritti alle liste che abbiano completato il periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo o comunque completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari. La disposizione intende così riconoscere un titolo di preferenza ai c.d. precari della giustizia, cioè ai lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e disoccupati che hanno completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari già previsto dalla legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012), ai quali già il legislatore riconosce titoli di preferenza nei concorsi indetti dalla pubblica amministrazione (art. 50 del d.l. n. 90 del 2014);

§ il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, nei cui ruoli di funzionario contabile, funzionario dell’organizzazione, funzionario amministrativo e tecnico nonché di contabile potranno essere inquadrate 97 unità per il 2019 (81 di Area III e 16 di Area II).

Alla copertura dei relativi oneri (pari a 30.249.571 euro per il 2019, 78.363.085 per il 2020 e 114.154.525 a regime, dal 2021) si provvede a valere sul Fondo per il pubblico impiego per la parte destinata al finanziamento di nuove assunzioni a tempo indeterminato nella P.A., come rifinanziato dal provvedimento in esame.

Viene, inoltre, autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il 2019 per lo svolgimento delle procedure concorsuali necessarie alle suddette assunzioni.

 

I commi da 308 a 310, non modificati dal Senato, prevedono l’assunzione a tempo indeterminato, nel triennio 2019-2021 - nei limiti della dotazione organica e in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali - di 35 dirigenti di istituto penitenziario di livello dirigenziale non generale, per assicurare il funzionamento degli stessi istituti (comma 308).

Spetterà a un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con quello della pubblica amministrazione, da adottare entro 90 gg. dall’entrata in vigore della legge in esame, le modalità e i criteri per le citate assunzioni (comma 309). Le relative autorizzazioni di spesa (dal 2019 e dal 2029 in poi) sono previste dal comma 310, che finanzia le assunzioni con la riduzione in Tabella A - alla voce del Ministero della giustizia.

 

Il comma 311, introdotto dal Senato, aumenta di 7 posizioni, di livello dirigenziale non generale, la dotazione organica della carriera penitenziaria del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. In particolare, la disposizione prevede che il Ministro della giustizia debba, con proprio decreto, individuare fino a 7 istituti penali per i minorenni classificati come uffici di livello dirigenziale non generale.

 

Attualmente gli istituti penali per i minorenni sono 17 e sono situati ad Acireale, Airola, Bari, Bologna, Cagliari – Quartucciu, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Milano, Nisida (NA), Palermo, Pontremoli, Potenza, Roma, Torino e Treviso.

 

Conseguentemente, il comma 311 modifica le tabelle allegate al regolamento di organizzazione del Ministero (D.P.C.M. n. 84 del 2015), per quanto riguarda il personale dirigenziale del ministero (tabella C) e, più specificamente, il personale del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. Per il futuro, peraltro, la disposizione prevede che eventuali modifiche alle tabelle potranno essere apportate dal Governo attraverso regolamenti di delegificazione.

 

Ministero della giustizia

Dotazione organica complessiva del personale dirigenziale

Qualifiche dirigenziali - carriera amministrativa

Dotazione organica

Vigente

AC. 1334-B

Dirigenti 1ˆ fascia

19

19

Dirigenti 2ˆ fascia

378

378

Totale Dirigenti

397

397

 

Qualifiche dirigenziali - carriera penitenziaria

 

Dirigenti generali penitenziari

17

17

Dirigenti penitenziari

334

341

Totale dirigenti

351

358

 

 

 

 

Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità

Dotazione organica complessiva del personale amministrativo

Qualifiche dirigenziali

Dotazione organica

Vigente

AC. 1334-B

Dirigenti 1ˆ fascia - carriera amministrativa

2

2

Dirigente generale penitenziario

1

1

Dirigenti 2ˆ fascia - carriera amministrativa

16

16

Dirigenti esecuzione penale esterna - carriera penitenziaria

34

41

TOTALE DIRIGENTI

53

60

 

Il Ministero è conseguentemente autorizzato nel triennio 2019-2021 ad a bandire procedure concorsuali e ad assumere fino a 7 unità di personale di livello dirigenziale non generale. Per tali assunzioni il comma 167-bis individua l’onere di spesa e la conseguente copertura finanziaria.

Nelle more dell’espletamento delle procedure di selezione, e fino al 31 dicembre 2020, sono autorizzati a svolgere le funzioni di direttore degli istituti penali per minorenni i funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituti penitenziari. La disposizione opera in deroga a quanto previsto dal d.lgs. n. 63 del 2006.

 

L’ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, dettato dal decreto legislativo n. 63 del 2006, prevede infatti (articoli 3 e 4) tre distinti ruoli per i dirigenti di istituto penitenziario, i dirigenti di esecuzione penale esterna ed i dirigenti medici psichiatri e dispone che alla carriera si acceda dalla qualifica iniziale di ciascun ruolo, unicamente mediante pubblico concorso.

 

Si ricorda che un’altra deroga a questa disciplina è oggetto del comma 1139, lett. b) (v. infra).

 

Si ricorda, infine, che il comma 394, introdotto nel corso dell’esame al Senato, dispone che, per il 2019, la Presidenza del Consiglio dei ministri, i Ministeri, gli enti pubblici non economici, le Agenzie fiscali e le Università, in relazione alle ordinarie facoltà di assunzione riferite al medesimo anno, non possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 novembre 2019.


 

Articolo 1, comma 312
(Assunzioni sisma Umbria)

 

 

Il comma 312, introdotto al Senato, proroga fino al 2020 le attività volte ad ultimare il processo di ricostruzione nelle zone terremotate nei territori dell’Umbria, prevedendo, inoltre, la possibilità per la medesima regione ed i relativi comuni di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per ulteriori due anni, nel rispetto dei limiti di durata previsti dalla normativa vigente.

 

Più nel dettaglio, il comma in esame, modificando l’art. 14, c. 14, del D.L. 6/1998, oltre a prorogare fino al 2020 (dal 2018)  le attività tecnico-amministrative volte ad ultimare il processo di ricostruzione nelle zone terremotate dell’Umbria interessate dagli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997, prevede anche la possibilità per la medesima regione ed i relativi comuni di stipulare, con risorse proprie e fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, contratti di lavoro a tempo determinato per ulteriori due anni, nei limiti di quanto strettamente necessario al completamento delle predette attività di ricostruzione, nel rispetto della normativa vigente in materia di limitazioni assunzionali e finanziarie, nonché dei vigenti limiti di durata dei suddetti contratti a tempo determinato (sul punto si veda la scheda di lettura relativa al comma 210-bis).


 

Articolo 1, comma 313
(Assunzioni Ministero Interno)

 

 

Il comma 313, modificato nel corso dell’esame al Senato, autorizza il Ministero dell’Interno – per il triennio 2019-2021 - ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nell'ambito dell'attuale dotazione organica, 775 unità di personale della carriera prefettizia e di livello dirigenziale e non dirigenziale dell’amministrazione civile dell’interno.

 

Più nel dettaglio, la suddetta autorizzazione, volta ad assicurare la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno, anche in relazione ai compiti in materia di immigrazione e ordine pubblico, riguarda le seguenti unità di personale:

§  50 unità nella qualifica iniziale di accesso alla carriera prefettizia;

§  25 unità nella qualifica iniziale di accesso alla dirigenza dell’Area Funzioni Centrali;

§  250 unità nell’Area III posizione economica F1;

§  450 unità nell’Area II posizione economica F2.

 

 

Nel corso dell’esame al Senato è stato soppresso il secondo periodo del comma in esame, il quale disponeva che le relative procedure concorsuali potessero essere bandite anche in deroga a quanto disposto in materia di mobilità volontaria (cfr. al riguardo la scheda relativa al precedente comma 300) e di mobilità collettiva.

In relazione a ciò, quindi, le amministrazioni interessate prima di procedere alle assunzioni dovranno osservare quanto disposto in materia.

 

La mobilità volontaria (di cui all’art. 30 del D.Lgs. 165/2001) è un istituto che permette di ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, dietro domanda di trasferimento e, generalmente, con assenso dell'amministrazione di appartenenza. In via sperimentale, si è prevista la possibilità di trasferimenti anche in mancanza dell'assenso dell'amministrazione di appartenenza, a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore a quella dell'amministrazione di provenienza.

 

La mobilità collettiva si attiva nelle ipotesi di soprannumero o eccedenze di personale. In particolare, il richiamato art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001, dispone che le amministrazioni pubbliche prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare al personale in disponibilità (iscritto in appositi elenchi secondo l'ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro) l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste.

 

Alla copertura dei relativi oneri (pari a 32.842.040 euro per il 2019 e il 2020 e 34.878.609 euro dal 2021) si provvede a valere sul Fondo per il pubblico impiego per la parte destinata al finanziamento di nuove assunzioni a tempo indeterminato nella P.A., come rifinanziato dal provvedimento in esame (comma 298).

 

In materia, si segnala che il comma 208-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato, dispone che, per il 2019, la Presidenza del Consiglio dei ministri, i Ministeri, gli enti pubblici non economici, le Agenzie fiscali e le Università, in relazione alle ordinarie facoltà di assunzione riferite al medesimo anno, non possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 novembre 2019.


 

Articolo 1, commi 314 e 315
(Assunzioni di perdonale del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale)

 

 

 

 

Il comma 314 autorizza il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ad assumere, per l'anno 2019, con contratto a tempo indeterminato: 100 dipendenti della III area funzionale, posizione economica F1; fino a 200 dipendenti della II area funzionale, posizione economica F2. Il comma 315 reca le corrispondenti coperture.

 

Il comma 314 reca l’autorizzazione a nuove assunzioni, facendo comunque salvi i limiti della dotazione organica. In aggiunta alle facoltà di assunzione previste dalla legislazione vigente, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, per l'anno 2019:

·        100 dipendenti della III area funzionale, posizione economica F1, anche mediante il bando di nuovi concorsi, nonché l'ampliamento dei posti messi a concorso ovvero lo scorrimento delle graduatorie di concorsi già banditi;

·        fino a 200 dipendenti della II area funzionale, posizione economica F2, anche mediante il bando di nuovi concorsi.

 

Il comma 315 provvede a coprire gli oneri derivanti dall’autorizzazione a nuove assunzioni introdotta dal precedente comma 314. Si provvede per l'importo di euro 5.380.200 per l'anno 2019, e di euro 10.760.400 a valere sul fondo di cui all'art. 1, comma 365, lett. b), della legge di bilancio per il 2017 (legge n. 232 del 2016) destinato al finanziamento di assunzioni di personale a tempo indeterminato - in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente - nell'ambito delle amministrazioni dello Stato.

 


 

Articolo 1, comma 316
(Assunzione d’impiegati a contratto presso gli uffici
della rete diplomatico-consolare)

 

 

La disposizione in esame, introdotta nel corso dell’esame al Senato, incrementa di 50 unità il contingente di dipendenti, assunti con contratto locale, impiegati presso gli uffici della rete diplomatico-consolare.

 

Più nel dettaglio la norma porta a 2870 unità l’entità del contingente di impiegati a contratto di diritto locale ex art. 152 del D.P.R. n. 18 del 1967 (attualmente pari a 2820 unità).

Come precisato nella relazione tecnica l’incremento del contingente è inteso a potenziare le attività che possono essere attribuite al personale a contratto negli uffici all'estero ed è essenziale per assicurare un'evasione ordinata delle pratiche di riconoscimento della cittadinanza presentate soprattutto nelle sedi sudamericane.

A tale fine la norma autorizza i seguenti importi di spesa:

1.002.150 euro nel 2019,

2.044.386 euro nel 2020,

2.085.274 euro nel 2021,

2.126.979 euro nel 2022,

2.169.519 euro nel 2023,

2.212.909 euro nel 2024,

2.257.168 euro nel 2025,

2.302.311 euro nel 2026,

2.348.357 euro nel 2027

2.395.324 euro a decorrere dal 2028.

 

Il costo unitario delle nuove assunzioni è stato quantificato dalla stessa relazione tecnica a partire dal costo medio del personale a contratto a legge locale accertato.

 

Si ricorda che il richiamato art. 152 del D.P.R. n. 18 del 1967 ha previsto che le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura possano assumere personale a contratto per le proprie esigenze di servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale. Gli impiegati, assunti con contratti a tempo indeterminato, sono chiamati a svolgere le mansioni previste nei contratti individuali.

L’entità del contingente, come già accennato, è stato più volte oggetto d’interventi di rideterminazione, da ultimo apportati dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 che ha incrementato di 20 unità il contingente d’impiegati a contratto, portandolo a 2.820 unità complessive di personale, al fine potenziare la rete diplomatico-consolare del nostro Paese in Africa.

 

 


 

Articolo 1, comma 317
(
Assunzioni presso il Ministero dell’ambiente)

 

 

Il comma 317 autorizza l’assunzione a tempo indeterminato, per il triennio 2019-2021, presso il Ministero dell’ambiente, di 420 unità di personale (di cui 20 di livello dirigenziale) anche in sovrannumero (con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo). Conseguentemente, si dispone la progressiva riduzione delle vigenti convenzioni del Ministero riguardanti attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico ed operativo in materia ambientale.

Nel corso dell’esame al Senato, in merito alle assunzioni a tempo indeterminato, sono state soppresse, in primo luogo, le previsioni di deroga alla normativa vigente in materia assunzionale e la previsione secondo cui si sarebbe potuto procedere alle assunzioni senza il previo esperimento delle procedure in materia di mobilità ordinaria e collettiva, e, in secondo luogo, l’affidamento dello svolgimento dei concorsi alla Commissione Interministeriale per l’attuazione del progetto RIPAM.

Gli oneri corrispondenti sono quantificati nel limite massimo di spesa di 4,1 milioni di euro per il 2019, 14,9 milioni per il 2020 e 19,1 milioni dal 2021, nonché in ulteriori 800.000 euro, per il 2019, per lo svolgimento delle procedure concorsuali.

Assunzioni presso il Ministero dell'ambiente

Il comma 317 – al fine di potenziare l’attuazione delle politiche ambientali, di perseguire un’efficiente ed efficace gestione delle risorse pubbliche destinate alla tutela dell’ambiente, anche allo scopo di prevenire l’instaurazione di nuove procedure europee di infrazione e di superare quelle in corso – autorizza l’assunzione a tempo indeterminato, per il triennio 2019-2021, presso il Ministero dell’ambiente, di un contingente di personale di 420 unità così suddivise:

§  400 unità di livello non dirigenziale;

§  20 unità di livello dirigenziale non generale (con riserva di posti non superiore al 50 per cento al personale interno).

Disciplina delle assunzioni e modifiche alla dotazione organica

Le suddette assunzioni sono effettuate mediante concorsi per titoli ed esami (valorizzando l’esperienza lavorativa in materia ambientale nell’ambito della pubblica amministrazione).

Nel corso dell’esame al Senato, è stata soppresso l’affidamento dello svolgimento dei concorsi alla Commissione Interministeriale per l’attuazione del progetto RIPAM.

Viene altresì precisato che le assunzioni avvengono anche in sovrannumero con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo.

Conseguentemente, la dotazione organica del Ministero viene incrementata di 320 unità (300 di livello non dirigenziale e 20 di livello dirigenziale non generale).

Nel corso dell’esame al Senato, è stata soppressa la disposizione che prevedeva che le assunzioni in questione avvenissero secondo le seguenti modalità:

§  in deroga alle vigenti facoltà assunzionali;

§  anche in deroga a quanto previsto dal D.L. 101/2013 (che dispone, tra l’altro, che le amministrazioni pubbliche, prima di avviare nuove procedure concorsuali, attingano dalle graduatorie in corso di validità);

§  senza il previo esperimento delle procedure in materia di mobilità ordinaria e collettiva.

La mobilità volontaria (di cui al richiamato art. 30 del D.Lgs. 165/2001) è un istituto che permette di ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, dietro domanda di trasferimento e, generalmente, con assenso dell'amministrazione di appartenenza. In via sperimentale, si è prevista la possibilità di trasferimenti anche in mancanza dell'assenso dell'amministrazione di appartenenza, a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore a quella dell'amministrazione di provenienza.

La mobilità collettiva si attiva nelle ipotesi di soprannumero o eccedenze di personale. In particolare, il richiamato art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001 dispone che le amministrazioni pubbliche, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare al personale in disponibilità (iscritto in appositi elenchi secondo l'ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro) l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste.

Riduzione delle convenzioni in essere

Conseguentemente si dispone, con riferimento al totale delle convenzioni vigenti nel 2018, la progressiva riduzione delle convenzioni riguardanti attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico ed operativo in materia ambientale nelle seguenti percentuali: fino al 10% nel 2020, al 20% nel 2021, al 50% nel 2022, al 70% nel 2023 e al 100% nel 2024. La riduzione fa salva la possibilità per il Ministero, prevista dall’articolo 8, comma 1, della legge n. 349/1986, di avvalersi dei servizi tecnici dello Stato e delle aziende sanitarie locali, nonché della collaborazione di organi di consulenza dello Stato, enti pubblici di ricerca ed istituti universitari.  Le risorse derivanti dalle suddette riduzioni sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite all’erario, con corrispondente riduzione, a regime, dei relativi stanziamenti di bilancio a seguito della quantificazione delle risorse che derivano dall’estinzione delle suddette convenzioni, demandata ad apposito decreto interministeriale nell’esercizio finanziario 2025.

Per gli anni dal 2019 al 2024, le risorse derivanti dalla riduzione delle convenzioni, annualmente accertate con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite all’erario.

Nell’esercizio finanziario 2025, con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate e quantificate le risorse che derivano dall’estinzione delle convenzioni al fine di ridurre corrispondentemente, a regime, i relativi stanziamenti di bilancio.

 

Il Ministero dell’ambiente si avvale, per numerose attività tecniche, della Sogesid S.p.A., a capitale interamente statale, la quale è strumentale anche alle esigenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il regolamento di organizzazione del Ministero dell’ambiente dispone che il Ministro se ne avvalga per le attività strumentali alle finalità e alle attribuzioni istituzionali del Ministero “nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale, per la gestione in house”. Oltre che per attività di ingegneria finalizzate alla realizzazione di interventi sul territorio (bonifiche, interventi di risanamento idrogeologico, messa in sicurezza di discariche, e così via), il Ministero dell’ambiente si è servito, nel corso degli anni, della Sogesid per le attività di “assistenza tecnica” o di “supporto tecnico-specialistico ed operativo” alle direzioni generali, che si sono sostanziate in prestazioni lavorative rese dal personale della società presso la sede del Ministero in collaborazione diretta con gli uffici ministeriali, attraverso la stipula di numerose convenzioni. Per approfondire i compiti del Ministero dell'ambiente e il ruolo della Sogesid S.p.A. si rinvia alla Deliberazione 6 agosto 2018, n. 16/2018/G della Corte dei conti. 

Copertura degli oneri

Alla copertura degli oneri corrispondenti alle assunzioni autorizzate dal comma in esame si provvede (nel limite massimo di spesa di 4,1 milioni di euro per il 2019, 14,9 milioni per il 2020 e 19,1 milioni dal 2021) a valere sul Fondo per il pubblico impiego per la parte destinata al finanziamento di nuove assunzioni a tempo indeterminato nella P.A., come rifinanziato dal disegno di legge in esame.

Per lo svolgimento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di 800.000 euro per il 2019, a valere sul Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente.

 

 

 

 

 

 

 


 

Articolo 1, commi 318 e 319
(
Assunzioni e ampliamento di organici
presso l’Avvocatura dello Stato
)

 

 

Il comma 318 autorizza l’Avvocatura Generale dello Stato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, ad assumere per il triennio 2019-2021 un contingente di personale pari a 91 unità, di cui 6 dirigenti di livello non generale e 85 unità di personale non dirigenziale. Il comma 319, aggiunto dalla Camera, amplia l’organico di avvocati e procuratori dello Stato, rispettivamente di 10 unità, disciplina le modalità delle relative assunzioni e autorizza le conseguenti spese, a decorrere dal 2019.

 

Il comma 318 autorizza, per il triennio 2019-2021 l’Avvocatura dello Stato, all’assunzione a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami un contingente di personale di 91 unità così suddivise:

§  85 unità di livello non dirigenziale (35 unità appartenenti all’Area III, posizione economica F1 e 50 unità appartenenti all’Area II, posizione economica F1, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, anche con particolare specializzazione nelle materie tecnico-giuridiche);

§  6 unità di livello dirigenziale non generale.

 

Nel corso dell'esame in Senato è stata soppressa la previsione per la quale la procedura concorsuale è affidata alla Commissione Interministeriale per l’attuazione del progetto RIPAM.

Conseguentemente, la dotazione organica dell’Avvocatura è incrementata di 91 unità.

 

Nel corso dell'esame in Senato è stata soppressa inoltre la previsione per la quale tali assunzioni e le relative procedure concorsuali avvengono per titoli ed esami: in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali; in deroga a quanto previsto dal D.L. 101/2013 (che dispone, tra l’altro, che le amministrazioni pubbliche, prima di avviare nuove procedure concorsuali, attingano dalle graduatorie in corso di validità); senza il previo esperimento delle procedure in materia di mobilità ordinaria e collettiva.

 

Limitatamente alla procedura concorsuale per la copertura di posizioni dirigenziali, viene prevista la possibilità di destinare al personale interno, in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso al concorso, una riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli banditi.

Alla copertura dei relativi oneri assunzionali (nel limite massimo di spesa di 1.082.216 euro per il 2019, 3.591.100 per il 2020 e 4.013.480 dal 2021) si provvede a valere sul Fondo per il pubblico impiego per la parte destinata al finanziamento di nuove assunzioni a tempo indeterminato nella P.A., come rifinanziato dal provvedimento in esame.

 

Il comma 319, poi, per assicurare lo svolgimento dei comiti assegnati, amplia di 10 unità le dotazioni organiche, sia degli avvocati che dei procuratori dello Stato, disponendo la conseguente modifica della tabella A, di cui alla legge n. 103 del 1979 (Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato), che viene ad aggiornarsi come di seguito.

 

                                                                                                            Tabella A

Ruolo organico degli avvocati e procuratori dello Stato

 

Qualifiche                                                  Numero dei posti

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Avvocato generale dello Stato                                     1

Avvocati dello Stato                                                  309

Procuratori dello Stato                                               80

 

                                                           Totale             390

 

 

La disposizione precisa che le procedure per i relativi concorsi saranno disciplinati con decreto dell’Avvocato generale dello Stato nonché disposte anche in deroga ai vincoli sul reclutamento nelle P.A. e ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente sul turn over.

Vengono, infine, previste, dal 2019 (1.372.257 euro) e, dal 2028 (3.228.143 euro), anno in cui l’onere finanziario si stabilizza, le necessarie crescenti autorizzazioni di spesa.

 


 

Articolo 1, commi 323 - 325
(Disposizioni in materia di personale delle Agenzie fiscali)

 

 

I commi da 323 a 325 prorogano dal 31 dicembre 2018 al 30 aprile 2019 le posizioni organizzative speciali (POS) e le posizioni organizzative temporanee (POT), istituite presso le Agenzie fiscali, finalizzate a consentire l’avvio del nuovo assetto organizzativo delle funzioni direttive previsto dalla legge di bilancio 2018 (art. 1, co. 93-95, L. 205/2017).

 

Nello specifico, il comma 323 proroga il termine di scadenza delle deleghe di funzioni dirigenziali attribuibili ai funzionari delle Agenzie fiscali con specifiche qualifiche ed anni di esperienza, consentite ai sensi dell’articolo 4?bis, comma 2 del D.L. 78/2015 (come modificato, da ultimo, dall’art. 1, co. 95, L. 205/2017).

Tale ultima disposizione ha stabilito che nelle agenzie fiscali, al fine di garantire la continuità operativa degli uffici nelle more dell’espletamento delle nuove procedure concorsuali per i dirigenti previste dall’art. 4-bis, co.1, del D.L. citato, possano essere delegate ai funzionari della terza area con specifiche qualifiche ed anni di esperienza le funzioni relative agli uffici di cui questi ultimi hanno assunto la direzione interinale e i connessi poteri di adozione di atti (c.d. posizioni organizzative temporanee). La delega ha efficacia per una durata non eccedente l’espletamento dei nuovi concorsi pubblici e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2018.

Tale termine viene prorogato stabilendo che le deleghe ai funzionari possano essere efficaci fino alla data a decorrere dalla quale saranno rese operative le nuove posizioni organizzative non dirigenziali istituite ai sensi dell’art. 1, co. 93, della L. 205/2017 e, comunque, non oltre il 30 aprile 2019.

 

Si ricorda, infatti, che la legge di bilancio 2018 (art. 1, co. 93, lett. a), L. 205/2017), nel prevedere un complessivo riassetto delle funzioni direttive delle agenzia fiscali, ha attribuito alla Agenzia delle entrate e alla Agenzia delle dogane e dei monopoli la facoltà, mediante i propri regolamenti di organizzazione, di istituire nuove posizioni organizzative per lo svolgimento di incarichi di alta responsabilità, professionalità o elevata specializzazione, compresa la responsabilità di uffici di livello non dirigenziale, nei limiti di spesa conseguente alla riduzione di posizioni dirigenziali. Tali posizioni possono essere attribuite a funzionari con almeno 5 anni di esperienza nella terza area tramite selezione interna.

 

Il comma 324 proroga in via analoga l’efficacia della disposizione (art. 1, co. 94, lett. b), L. 205/2017) che sopprime il secondo periodo dell’art. 23?quinquies, co. 1, lett. a), numero 2), D.L. 95/2012, che autorizzava l’istituzione di posizioni organizzative di livello non dirigenziale in conseguenza della riduzione dell’organico dirigenziale previsto nell’ambito della spending review (c.d. posizioni organizzative speciali). Per effetto della modifica, tali posizioni organizzative sono confermate, non più fino alla data del 31 dicembre 2018 (come previsto attualmente), bensì fino alla data a decorrere dalla quale sono rese operative le nuove posizioni organizzative non dirigenziali istituite ai sensi dell’art. 1, co. 93, della medesima legge e, comunque, non oltre il 30 aprile 2019.

 

Il comma 325 esclude che le disposizioni di cui ai due commi precedenti siano efficaci per l’Agenzia che non emani entro il 31 dicembre 2018 le procedure per la selezione dei candidati a ricoprire le nuove posizioni organizzative di cui alla legge di bilancio 2018.

 

 


 

Articolo 1, commi 326–328
(Contributo in favore di Agenzia delle entrate-Riscossione)

 

 

I commi da 326 a 328 autorizzano l’Agenzia delle entrate ad erogare una quota non superiore a 70 milioni di euro per l’anno 2019, a 20 milioni di euro per il 2020 e a 10 milioni di euro per l’anno 2021 a titolo di contributo in favore dell’ente pubblico Agenzia delle entrate-Riscossione.

 

Il comma 326, nel disporre l’autorizzazione all’erogazione da parte di Agenzia delle entrate del contributo in favore di Agenzia delle entrate-Riscossione, a cui è affidata in gestione la funzione di riscossione (art. 1, co. 2, D.L. 193/2016), la motiva con l’esigenza di garantire l’equilibrio gestionale del servizio nazionale di riscossione.

Il contributo viene trasferito a valere sulle risorse iscritte nel bilancio 2018 dell’Agenzia delle entrate. L’erogazione deve essere effettuata entro il secondo mese successivo all’approvazione del bilancio annuale dell’ente Agenzia delle entrate-Riscossione.

 

La disposizione fa salvo quanto previsto in via generale dalla disciplina degli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione stabilita dall’art. 17 del D.Lgs. n. 112 del 1999.

 

Il comma 327 dispone che ove il contributo erogato per il 2019 risulti inferiore a 70 milioni di euro, la differenza potrà essere erogata per l’anno 2020 in aggiunta alla quota massima di 20 milioni determinata ai sensi del comma precedente.

In via analoga, il comma 328 stabilisce che la parte non fruita della quota assegnata per il 2020, come eventualmente rideterminata ai sensi del comma 327, potrà essere erogata per l’anno 2021 in aggiunta alla quota massima di 10 milioni prevista dal comma 326.


 

Articolo 1, comma 329
(Comando di personale presso il Ministero della Salute)

 

 

Il comma, introdotto al Senato, dispone il comando di n. 20 unità di personale presso il Ministero della Salute, per gli anni 2019-2020, al fine di definire le procedure per il ristoro dei soggetti danneggiati da trasfusioni con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie

 

 

Il Senato ha previsto la possibilità, per il Ministero della Salute, di avvalersi, per il biennio 2019-2020, di un contingente di 20 unità di personale, appartenente all'area III del comparto Ministeri, tramite l’istituto del comando obbligatorio, al fine di definire le procedure per il  ristoro dei soggetti danneggiati da trasfusioni con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie.

La disposizione proroga analoga previsione per gli anni 2017-2018, ai sensi, dell’art. 5-ter del D.L. 07/06/2017, n. 73,

Il costo complessivo è stato previsto in misura non superiore ad euro 1.103.000,00 per ciascuno dei due anni 2019 e 2020, cui si provvede, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, mediante corrispondente riduzione delle risorse per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, di cui all’art. 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

 

 


 

Articolo 1, comma 333
(Adeguamento delle retribuzioni del personale a contratto degli uffici della rete diplomatico-consolare)

 

 

La disposizione in esame, introdotta nel corso dell’esame al Senato, incrementa di 400.000 euro, a decorrere dal 2019, l’autorizzazione di spesa, prevista dall’art. 1, comma 276 della legge di bilancio 2018, riguardante l’adeguamento delle retribuzioni del personale a contratto presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura possono assumere per le proprie esigenze di servizio, di cui all’art. 152 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18.

 

L’art. 1, comma 276 della legge di bilancio 2018, ha previsto una spesa a decorrere dal 2018 per adeguare le retribuzioni del personale a contratto che le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura possono assumere per le proprie esigenze di servizio, di cui al richiamato art. 152 del D.P.R. n. 18 del 196, “Ordinamento dell’Amministrazione degli affari esteri”, ai parametri di riferimento contenuti nell’art. 157 del medesimo provvedimento.

Nella relazione tecnica si precisa che trattandosi di una disposizione qualificata dalla norma come tetto di spesa, essa non è suscettibile di generare oneri maggiori rispetto a quelli espressamente indicati dalla norma stessa.

 

L’articolo 157 del D.P.R. n. 18 del 1967 dispone che la retribuzione annua base è fissata dal contratto individuale tenendo conto delle condizioni del mercato del lavoro locale, del costo della vita e, principalmente, delle retribuzioni corrisposte nella stessa sede da rappresentanze diplomatiche, uffici consolari, istituzioni culturali di altri Paesi in primo luogo di quelli dell'Unione europea, nonché da organizzazioni internazionali, tenendo altresì conto delle eventuali indicazioni di massima fornite annualmente dalle organizzazioni sindacali.

La norma precisa che la retribuzione deve comunque essere congrua e adeguata a garantire l'assunzione degli elementi più qualificati. La retribuzione annua base è suscettibile di revisione in relazione alle variazioni dei termini di riferimento di cui al precedente comma e all'andamento del costo della vita.  La retribuzione annua base, inoltre, è determinata in modo uniforme per paese e per mansioni omogenee; può tuttavia essere consentita in via eccezionale, nello stesso paese, una retribuzione diversa per quelle sedi che presentino un divario particolarmente sensibile nel costo della vita.

 


 

Articolo 1, comma 334
(
Trattamento economico del personale
del MAECI in servizio all’estero
)

 

 

Il comma 334 novella il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 riguardante l’ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, modificando alcune disposizioni relative al trattamento economico personale di ruolo amministrativo e diplomatico del MAECI in servizio all’estero.

 

La lettera a) del comma in esame introduce all’articolo 170, un sesto comma, che precisa che le disposizioni di cui agli articoli 175 (indennità di sistemazione), 176 (indennità di richiamo dal servizio all’estero), 178 (spese per l’abitazione), 179 (provvidenze scolastiche), 181 (spese di viaggio per congedo o per ferie) e al Titolo II (Viaggi del personale e trasporto degli effetti) della Parte Terza del menzionato D.P.R. non si applicano alle rappresentanze diplomatiche con sede in Roma. I richiamati articoli 175, 176 e 199, inoltre, trovano applicazione nei riguardi dei capi delle medesime rappresentanze diplomatiche a decorrere dal loro effettivo trasferimento presso la residenza demaniale.

Come riportato nella relazione tecnica, le interpretazioni autentiche introdotte da tali disposizioni si rendono necessarie dal momento che,  negli anni precedenti sono stati oggetto di controversie, relativamente alla platea degli aventi diritto alle prestazioni ed alle providenze di cui agli articoli prima richiamati.

 

Le lettere da b), a g) estendono a tutti i dipendenti che condividano a qualsiasi titolo l’abitazione il trattamento economico previsto per i dipendenti tra loro coniugati (o uniti civilmente) dagli articoli 171, comma sesto (indennità di servizio), 175, comma quarto (indennità di sistemazione), 176, comma terzo (indennità di richiamo), 199, comma quarto (contributo per il trasporto) del richiamato D.P.R. n. 18/1967. Tale estensione era già stata introdotta dalla legge di stabilità per il 2015 limitatamente alle previsioni di cui all’articolo 178 (maggiorazione per spese di abitazione).

 

In particolare la lettera b) novella il comma 6 dell’articolo 171, applicando a tutti i dipendenti a qualsiasi titolo coabitanti durante il servizio all’estero, una riduzione dell’indennità di servizio del 12 per cento, anziché del 14 per cento come precedentemente previsto. Come precisato nella relazione tecnica, la modifica non genera maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto la riduzione dell’aliquota viene ampiamente compensata dall’applicazione della decurtazione a tutti i dipendenti coabitanti non coniugati.

 

La lettera c) interviene invece sul disposto di cui all’articolo 173, comma 4, riducendo dal 15 all’8 per cento la maggiorazione corrisposta ai dipendenti in servizio all’estero per il coniuge a carico, se quest’ultimo, per ragioni di salute, non può risiedere nella sede di servizio del dipendente.

 

La lettera d) sostituisce l’articolo 175, comma 4, e stabilisce che l’indennità di missione spetti nella misura del cinquanta per cento al dipendente che condivida a qualsiasi titolo l’abitazione con altro dipendente nella maggior parte del primo anno dall’assunzione in servizio nella sede estera.

 

La lettera e) sostituisce l’articolo 176, comma 3, disponendo che l’indennità di rientro spetti nella misura del cinquanta per cento al dipendente che ha condiviso a qualsiasi titolo l’abitazione con altro dipendente nella maggior parte dell’ultimo anno precedente al rientro in Italia.

 

La lettera f) introduce all’articolo 181, il comma 2-bis, che esclude dal beneficio del parziale pagamento delle spese di viaggio per congedo in Italia anche per i familiari a carico al personale che presti servizio in residenze non classificate come disagiate o particolarmente disagiate situate a distanza non maggiore di 3.500 chilometri da Roma.

 

La lettera g) sostituisce il primo periodo del comma 4, all’articolo 199, prevedendo che il contributo per i viaggi di trasferimento, relativamente al trasporto degli effetti, nel caso di dipendenti che condividano l’abitazione durante il servizio all’estero e sempre che il divario fra le date di assunzione in servizio nella sede sia inferiore a centottanta giorni, spetta al dipendente che ne ha diritto nella misura più elevata, aumentata del venti per cento.

 

La relazione tecnica precisa che le nuove disposizioni non generano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, bensì sono suscettibili di generare risparmi che, essendo in parte dipendenti da comportamenti individuali, saranno quantificati a consuntivo.


 

Articolo 1, comma 337
(Compiti della società Cassa depositi e prestiti
per la cooperazione allo sviluppo)

 

 

Il comma in esame prevede un’autorizzazione di spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2019, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, a incremento delle risorse destinate alle garanzie assunte dallo Stato per i finanziamenti concessi dalla Società Cassa depositi e prestiti per iniziative riguardanti la cooperazione allo sviluppo. Sono inoltre modificate alcune previsioni della legge n. 125 del 2014, in materia di cooperazione allo sviluppo, riguardanti i compiti della Società Cassa depositi e prestiti quale istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo.

 

Le modifiche in oggetto sono intese a rafforzare l’azione dell’Italia nell’ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo, anche mediante il potenziamento dei compiti della Società Cassa depositi e prestiti S.p.A. quale istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo, in coerenza con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030delle Nazioni Unite.

 

In particolare le nuove disposizioni introdotte dalla lett. a) del comma in esame modificano l’art. 8, comma 1-bis, della legge n. 125 del 2014, prevedendo che una quota del fondo di rotazione fuori bilancio previsto dalla legge n. 127 del 1977 sia destinato alla garanzia dei finanziamenti concessi dalla Società Cassa depositi e prestiti S.p.A. e che le categorie di operazioni ammissibili all’intervento del medesimo fondo sia disciplinate con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze.

E’ inoltre integrata la disposizione di cui al comma 2-bis del richiamato art. 8, riguardante l’impignorabilità delle risorse dei fondi di garanzia e di rotazione, nel senso di prevede che, in caso di ricezione di un atto di pignoramento presso terzi da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A., quest’ultima rende una dichiarazione negativa ai sensi dell’articolo 547 c.p.c.

 

L’articolo 8 della citata legge n. 125 del 2014 prevede che la Cassa depositi e prestiti possa essere autorizzata dal Ministro dell'economia e delle finanze a concedere, previa delibera del Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo (CICS), anche in consorzio con enti o banche estere, crediti concessionali a valere sul fondo rotativo fuori bilancio costituito presso di essa agli Stati destinatari, banche centrali o enti pubblici degli Stati destinatari, nonché a organizzazioni finanziarie internazionali.

Si tratta, in sostanza, di crediti finanziari agevolati destinati al miglioramento della situazione economica e monetaria di tali Paesi, tenendo conto della partecipazione italiana a progetti e programmi di cooperazione approvati nelle forme di legge e diretti a favorire e promuovere il progresso tecnico, culturale, economico e sociale di detti Stati. Tali crediti erano originariamente concessi da Mediocredito centrale ai sensi dell'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227.

La platea dei destinatari, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della medesima legge n. 125 è composta da popolazioni, organizzazioni e associazioni civili, settore privato, istituzioni nazionali e amministrazioni locali dei Paesi partner, individuati in coerenza con i princìpi condivisi nell'ambito dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte.

Ove richiesto dalla natura dei programmi di sviluppo, i crediti concessionali possono essere destinati al finanziamento dei costi locali e di acquisti in Paesi terzi di beni, servizi e lavori inerenti alle iniziative in corso.

Ai sensi dell’articolo 22 della medesima legge n. 125, la Cassa depositi e prestiti assolve ai compiti di istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo, regolati da apposita convenzione con il Ministero degli affari esteri e l'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo. Ai sensi del comma 4, CDP può destinare, nel limite annuo stabilito dalla convenzione, risorse proprie ad iniziative rispondenti alle finalità della legge, anche in regime di cofinanziamento con soggetti privati, pubblici o internazionali, previo parere favorevole del Comitato.

 

La lettera successiva inserisce un nuovo comma, il 4-bis, all’interno dell’articolo 22, riguardante i compiti di Cassa depositi e prestiti S.p.a. quale istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo. La nuova disposizione prevede che le esposizioni assunte dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi del comma 4 nei confronti di Stati, banche centrali o enti pubblici di Stati nonché a organizzazioni finanziarie internazionali, possano essere assistite, anche integralmente, dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze.

A tale fine è prevista un’autorizzazione di spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2019, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, a incremento delle risorse destinate alle garanzie assunte dallo Stato. Gli oneri derivanti dall’attuazione di tale disposizione sono coperti mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo, istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, finalizzato ad integrare le risorse per le garanzie rilasciate dallo Stato, previsto dall’art. 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

 

In coerenza con le modifiche apportate alle disposizioni precedenti, la lettera c) del comma in esame provvede a novellare l’articolo 27 della legge n. 124 del 2014, prevedendo che il fondo rotativo di cui al menzionato art. 8 sia finalizzato all’erogazione di “finanziamenti sotto qualsiasi forma”.


 

Articolo 1, comma 338
(Assunzioni nel Mibac)

 

 

Il comma 338, modificato durante l’esame al Senato, autorizza il Mibac ad espletare procedure concorsuali per l'assunzione – a decorrere dal 2020 e dal 2021 – di complessive 1.000 unità di personale di Area II e III.

 

In particolare, ferma restando l'attuale dotazione organica, autorizza il Mibac ad assumere, rispettivamente, dal 2020 e dal 2021, 500 e 500 unità di personale di qualifica non dirigenziale, di cui, per ciascun anno, 250 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e 250 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F1.

 

Al riguardo si ricorda che, in base alla tabella B allegata al regolamento di organizzazione del MIBAC, di cui al DPCM 171/2014, la dotazione organica del personale non dirigenziale è pari a 19.050 unità, ripartita nelle seguenti aree: 700 unità nella I Area; 12.893 unità nella II Area; 5.457 unità nella III Area.

 

Alla copertura degli oneri derivanti, quantificati in € 18,6 mln per il 2020 e in € 37,2 mln annui dal 2021, si provvede a valere sul Fondo per il pubblico impiego di cui all'art. 1, co. 365, lett. b), della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio per il 2017) (per il quale si rimanda alla scheda di lettura relativa all’articolo 1, comma 298).

 


 

Articolo 1, comma 340
(Risorse per le istituzioni culturali)

 

 

L’articolo 1, comma 340, introdotto durante l’esame al Senato, incrementa l’autorizzazione di spesa relativa ad alcune istituzioni culturali dell’importo di € 3,75 mln a decorrere dal 2019.

 

Si tratta dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 2, co. 396, della L. 244/2007 che ha disposto, con decorrenza dal 1° gennaio 2008, l’iscrizione degli importi dei contributi statali erogati alle istituzioni culturali ai sensi della L. 534/1996 in apposito capitolo dello stato di previsione del Mibac, affidandone la quantificazione annuale alla legge di bilancio.

E’ stato, pertanto, istituito il cap. 3671. Fino all’esercizio finanziario 2007, invece, i contributi di cui alla L. 534/1996  erano confluiti, in base alla tab. 1 della L. 448/2001, sul cap. 3670.

 

La L. 534/1996 ha riordinato la disciplina riguardante i contributi statali ad enti culturali, disponendo una razionalizzazione delle diverse ipotesi di erogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2007. In particolare, l’art. 1 prevede l’ammissione al contributo ordinario annuale dello Stato delle istituzioni culturali che presentino domanda e siano inserite in apposita tabella, sottoposta a revisione ogni 3 anni, emanata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e del Comitato tecnico-scientifico per le biblioteche e gli istituti culturali del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici. La stessa legge stabilisce i requisiti necessari per l’inserimento delle istituzioni culturali nella tabella. Le relative specifiche sono state indicate, da ultimo, dalla circolare 28 febbraio 2017, n. 101.

La tabella relativa al triennio 2018-2020 è stata approvata con DM 23 marzo 2018.

Inoltre, in base all’art. 8 della stessa L. 534/1996, il Mibac può erogare contributi annuali alle istituzioni culturali non presenti nella tabella, qualora esse rispondano a determinati requisiti.  

I contributi annuali relativi al 2018 sono stati ripartiti con DM 349 del 7 agosto 2018.

Per completezza si ricorda, infine, che l’art. 7 della L. 534/1996 aveva previsto l’erogazione di contributi straordinari agli enti inseriti nella tabella triennale che, tuttavia, non risultano più erogati.


 

Articolo 1, comma 341
(Risorse per l’Istituto per la storia del Risorgimento italiano)

 

 

L’articolo 1, comma 341 introdotto nel corso dell’esame al Senato, autorizza la spesa di € 400 mila annui, dal 2019, da destinare al sostegno delle attività di studio e ricerca dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano.

 

L’Istituto per la storia del Risorgimento italiano – ente pubblico vigilato dal Mibact – è inserito anche nella tabella relativa al triennio 2018-2020, approvata con DM 23 marzo 2018, recante l’elenco delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato ai sensi della L. 534/1996 (art. 2, co. 396, L. 244/2007, per il quale si veda, più approfonditamente, la scheda relativa all’articolo 1, comma 340).

 


 

Articolo 1, comma 343
(Rapporti di lavoro a tempo determinato
in istituti e luoghi della cultura)

 

 

L’articolo 1, comma 343, introdotto durante l’esame al Senato, è finalizzato a consentire la proroga fino al 31 dicembre 2019 dei contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura dello Stato, ai sensi dell’art. 8 del D.L. 83/2014 (L. 106/2014).

 

A tal fine, autorizza il limite massimo di spesa di € 1 mln per l’anno 2019.

Nello specifico, la proroga (dal 31 dicembre 2018) fino al 31 dicembre 2019 riguarda i contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura dello Stato, ai sensi dell’art. 8 del D.L. 83/2014 (L. 106/2014), allo scopo di fronteggiare esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico, di miglioramento e di potenziamento degli interventi di tutela, vigilanza e ispezione, protezione e conservazione, nonché valorizzazione dei beni culturali in gestione.

 

L’art. 8 del DL. 83/2014 ha previsto che gli istituti e i luoghi della cultura dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali possono impiegare, mediante contratti di lavoro a tempo determinato, professionisti competenti a eseguire interventi sui beni culturali, di età non superiore a 40 anni, individuati mediante apposita procedura selettiva. Tali rapporti non possono costituire titolo idoneo a instaurare rapporti di lavoro a tempo indeterminato con l’amministrazione. A tal fine, ha previsto un limite di spesa per i contratti relativi agli istituti e ai luoghi della cultura dello Stato di € 1,5 mln per l’anno 2015.

La procedura selettiva per titoli e colloquio per l’assunzione di 60 esperti con contratto a tempo determinato della durata di 9 mesi è stata avviata con D.D. 22 dicembre 2015, rettificato con avviso del 18 gennaio 2016 e con avviso dell’8 febbraio 2016.

I 60 vincitori finali sono stati individuati con D.D. 2 dicembre 2016. Il contratto individuale di lavoro riguardava il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2017. Successivamente, sono intervenute alcune rinunce. Da ultimo, con D.D. 16 marzo 2017 si è proceduto ad un ulteriore scorrimento della graduatoria dei vincitori.

Qui la pagina dedicata sul sito del Mibac.

 

Successivamente, l’art. 1, co. 306, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) ha previsto che i contratti a tempo determinato stipulati in ottemperanza all’art. 8 sopra ricordato potevano essere prorogati per l’anno 2018, nel limite di spesa di € 1 mln. Ha, comunque, altresì, precisato che gli stessi non possono superare il limite massimo di 36 mesi, anche discontinui.

 

 

 

 


 

Articolo 1, comma 344
(Obbligo di comunicazione)

 

 

Il comma 344, modificato nel corso dell’esame al Senato, introduce l’obbligo per le amministrazioni beneficiarie delle risorse di cui al Fondo per il pubblico impiego di comunicare al Dipartimento della funzione pubblica e alla Ragioneria generale dello Stato i dati relativi al personale da assumere ed i relativi oneri.

 

Più nel dettaglio, tale obbligo viene configurato in capo alle suddette amministrazioni, ai fini dell’assegnazione delle risorse del Fondo per il pubblico impiego relative alla parte destinata al finanziamento di nuove assunzioni a tempo indeterminato nella P.A., come rifinanziato dal provvedimento in esame (vedi scheda articolo 1, commi 298-300).

 

Nel corso dell’esame al Senato:

·      è stata disposta l’applicazione di tale obbligo di comunicazione anche nei confronti del Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi regionali e del Ministero degli affari esteri;

Si ricorda infatti che il testo originario prevedeva che il richiamato obbligo non trovasse applicazione per le richiamate istituzioni.

·      si è precisato che l’obbligo di comunicazione non opera nei confronti delle procedure di assunzione previste dal provvedimento in esame relative:

·      all’Avvocatura dello Stato (comma 319);

·      al Consiglio di Stato e TAR (commi 320 e 321;

·      alla Corte dei conti (comma 322);

·      Al ministero degli affari esteri (comma 335).

 

Si autorizza, infine, il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


 

Articolo 1, comma 345
(Dotazione organica del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca)

 

 

L’articolo 1, comma 345, introdotto durante l’esame al Senato, dispone l’incremento della dotazione organica del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di due posti di livello dirigenziale generale.

 

L’incremento – cui dare seguito con uno o più regolamenti di organizzazione – è finalizzato a consentire una maggiore efficacia dell’azione amministrativa svolta a livello centrale dal MIUR, nonché “a  potenziare la tutela delle minoranze linguistiche presenti in Friuli Venezia Giulia”.

 

In base alla tab. A del DPCM 98/2014, recante il Regolamento di organizzazione del MIUR, la dotazione organica del personale dirigenziale del MIUR comprende 27 dirigenti di prima fascia, compreso un posto dirigenziale di livello generale presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro.

 

La finalizzazione dell’incremento previsto al potenziamento della tutela delle minoranze linguistiche presenti in Friuli-Venezia Giulia lascerebbe intendere che l’intenzione sia quella di destinare i due posti di livello dirigenziale generale all’Ufficio scolastico regionale della stessa regione.

Al riguardo, si ricorda che, attualmente, ai sensi dell'art. 8, co. 7, lett. f), dello stesso DPCM 98/2014, l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, di cui è titolare un dirigente di  livello non generale, si articola in 6 uffici dirigenziali non generali, di cui 1 ufficio per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in lingua slovena ex art. 13 della L. 38/2001, e in 7 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive.

 

 

 

 

 

 


 

Articolo 1, commi 350-353
(Revisione degli assetti organizzativi periferici del Ministero dell'economia e delle finanze)

 

 

I commi da 350 a 353 procedono alla revisione degli assetti organizzativi e periferici del Ministero dell'economia e delle finanze a fini di razionalizzazione organizzativa e amministrativa.

 

 

Più nel dettaglio il comma 350 specifica che tale revisione avverrà per il tramite:

§  della realizzazione di presidi unitari orientati al governo coordinato dei servizi erogati in ambito territoriale dalle articolazioni periferiche del Ministero, ivi compresi gli uffici di segreteria degli organi della giurisdizione tributaria;

§  della realizzazione di poli logistici territoriali unitari, anche mediante condivisione delle sedi con uffici di altre amministrazioni statali;

§  dell'unificazione e rideterminazione degli uffici dirigenziali non generali presso le articolazioni periferiche, apportando una riduzione del numero complessivo di uffici del Ministero non inferiore al 5%.

Il comma 351 prevede che, con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 4-bis del decreto legge n. 86/2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 97/2018, relativo alle procedure per il riordino dell'organizzazione dei ministeri, il Ministero dell'economia e delle finanze provveda anche agli interventi di riorganizzazione finalizzati ad assicurare una maggiore funzionalità e flessibilità operativa degli uffici centrali e periferici, nonché a garantire l'uniformità del trattamento economico del personale in servizio.

Il comma 352 fissa al 12%, per il triennio 2019-2021, la percentuale fissata dall'art. 19, comma 6, primo periodo del decreto legislativo n. 165/2001, relativo agli incarichi di livello dirigenziale non generale da conferire al personale in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze "in possesso di comprovate professionalità tecniche, con oneri a valere sulle facoltà assunzionali del medesimo Ministero".

Infine, il successivo comma 353 stabilisce che agli oneri, quantificati in 20,2 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede:

§  quanto a 15,7 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023 mediante utilizzo dello stanziamento del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, mentre dal 2024 le misure previste "devono garantire il conseguimento di un risparmio di spesa annuo non inferiore a 15,7 milioni". Sono corrispondentemente ridotti gli stanziamenti dei capitoli di bilancio per acquisto di beni e servizi iscritti sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

§  quanto a 4,5 milioni a decorrere dal 2019 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 685, della legge n. 205/2017, relativa alla maggiorazione dell'indennità di amministrazione o della retribuzione di posizione di parte variabile in godimento "per l'esercizio delle funzioni istituzionali relative alla verifica della conformità economico-finanziaria dei provvedimenti normativi". Il citato comma 685 viene di conseguenza modificato nel senso di ridurre il limite di spesa annuo destinato allo scopo da 7 a 2,5 milioni di euro annui.


 

Articolo 1, comma 354
(Consultazione delle fatture elettroniche)

 

 

Il comma 354 introdotto al Senato, prevede che le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili su richiesta a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

 

A tal fine, il comma 354 modifica l’articolo 1 comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di fatturazione elettronica, disponendo che le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili solo su richiesta a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

 

L’intervento normativo recepisce le indicazioni espresse dal Garante per la protezione dei dati personali nel Provvedimento in tema di fatturazione elettronica - 20 dicembre 2018, in cui rilevava, tra l’altro, che la finalità perseguita attraverso una generalizzata messa a disposizione di tutti i contribuenti del servizio, anche in assenza di una loro specifica richiesta, non può giustificare, per impostazione predefinita, una complessiva e integrale archiviazione da parte dell’Agenzia delle entrate di miliardi di fatture che comporta il trattamento sistematico, e su larga scala, dei dati personali relativi alla totalità della popolazione, concernenti anche lo stato di salute, le condanne penali e i reati, con elevato e ingiustificato rischio per i diritti e le libertà degli interessati.

 

Per una dettagliata ricognizione del tema della fatturazione elettronica si rinvia alla scheda di lettura Iva e fatturazione elettronica del Servizio Studi della Camera dei deputati.


 

Articolo1, commi 355-359
(Assunzioni nel Ministero della salute)

 

 

I commi da 355 a 359, introdotti durante l’esame al Senato, autorizzano il Ministero della salute ad effettuare nuove assunzioni a tempo indeterminato di personale rientrante nel ruolo amministrativo e di personale delle professionalità sanitarie in posizioni dirigenziali non generali, anche mediante specifiche procedure concorsuali, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e senza il previo espletamento delle procedure di mobilità, allo scopo di potenziare l’attuazione delle politiche di salute ed assicurare una efficiente gestione delle relative risorse pubbliche. Viene conseguentemente ampliata la dotazione organica del Ministero e viene definita la copertura degli oneri derivanti dalle nuove assunzioni e dallo svolgimento delle relative procedure concorsuali. Queste ultime, in relazione all’assunzione di professionalità sanitarie,  possono essere affidate alla Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni.

 

 

Il comma 355  autorizza il Ministero della salute, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e senza il previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all’articolo 30 del D.Lgs n. 165/2001, ad assumere a tempo indeterminato, mediante concorso pubblico per titoli ed esami, per il triennio 2019-2021,  un contingente di personale di 80 unità appartenenti all’Area III e di 28 unità appartenenti all’Area II – con posizione economica F1 -, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. Si tratta di personale rientrante nel ruolo amministrativo. Le assunzioni vengono autorizzate allo scopo di potenziare l’attuazione delle politiche di salute e di assicurare una efficiente gestione delle risorse pubbliche ad essa destinate, anche per far fronte alle accresciute attività degli uffici centrali e periferici del Ministero incluse quelle derivanti dalle nuove procedure comunitarie in materia di controlli. 

 

Il citato articolo 30 del D.Lgs 165/2001 prevede che le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento e' disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza.

I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1.

 

Per le medesime finalità il comma 356  autorizza il Ministero della salute ad assumere a tempo indeterminato un contingente di personale di 210 unità in posizioni dirigenziali non generali delle professionalità sanitarie. Fermo il limite massimo delle assunzioni autorizzate il Ministero può anche indire procedure per titoli ed esami per un numero di unità non superiore a 155, riservate al personale medico, veterinario, chimico e farmacista con incarichi per lo svolgimento dei controlli obbligatori in materia di profilassi internazionali conferiti ai sensi dell’articolo 34-bis del D.L. n. 207/2008 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14/2009, in servizio presso il Ministero della salute alla data di entrata in vigore della legge.

 

Il citato articolo 34-bis, al comma 1, prevede che al fine di garantire la continuita' dei controlli obbligatori in materia di profilassi internazionale, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali puo' conferire al personale medico, veterinario, chimico e farmacista, in servizio al 30 settembre 2008 con contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, dell'articolo 2 della legge 31 gennaio 1969, n. 13, dell'articolo 1, comma 402, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e dell'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3285 del 30 aprile 2003, alla scadenza dei rispettivi contratti, esclusivamente incarichi di durata massima quinquennale rinnovabili individuati in base alla normativa vigente in materia per
il personale di cui all'articolo 2 della legge 3 agosto 2007, n. 120, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 401, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 2.

 

Il comma 357  dispone sulla copertura degli oneri recati dai due commi precedenti, prevedendo che:

·        nel limite massimo di spesa pari a euro 725.000 per l’anno 2019, 6.433.000 per l’anno 2020, e ad euro 9.961.000 a decorrere dall’anno 2021 si provveda a valere sulle risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 365, lettera b) della legge di bilancio per il 2017 (legge 232/2016);

 

Si tratta di un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da ripartire con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con  il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sentiti   il   Ministro dell'interno e il Ministro della difesa, con  una dotazione di 1.480 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

Tra le finalità previste in relazione alla sua istituzione la lettera b) prevede la definizione, per l'anno 2017 e a decorrere dall'anno 2018, del finanziamento  da  destinare  ad  assunzioni  di  personale  a  tempo indeterminato, in aggiunta  alle  facolta' assunzionali  previste  a legislazione vigente, nell'ambito delle amministrazioni dello  Stato, tenuto  conto delle  specifiche  richieste  volte  a   fronteggiare   indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in  relazione agli effettivi fabbisogni.

 

·         quanto a 867.945 euro annui a decorrere dall’anno 2019 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 24, comma 3, del D.L. n. 248/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31/2008;

 

Il citato comma 3 prevede che   Ministero  della  salute,  per  l'assolvimento  dei compiti istituzionali   e  per  fronteggiare  le  esigenze  straordinarie  di carattere sanitario, continua ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2009, del   personale   medico   assunto   a  tempo  determinato  ai  sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494.

 

 

·         quanto a 9.484.115 euro annui a decorrere dall’anno 2019 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 402, della legge n. 266/2005 (Legge finanziaria 2006).;

 

Il comma 402 citato, per garantire lo svolgimento dei compiti connessi alla prevenzione e alla lotta contro l’influenza aviaria e le emergenze connesse alle malattie degli animali, autorizza il Ministero della salute a convertire in rapporti di lavoro a tempo determinato di durata triennale gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa conferiti, ai sensi del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1996, n. 532, ai veterinari, chimici e farmacisti attualmente impegnati nei posti di ispezione frontaliera (PIF), negli uffici veterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari (UVAC) e presso gli uffici centrali del Ministero della salute, previo superamento di un’apposita prova per l’accertamento di idoneità.

 

·        quanto a 4.256.690 euro annui a decorrere dall’anno 2019 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge n. 202/2005 (Misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 244/2005.

Il citato comma 4-bis in relazione alle assunzioni consentite al Ministero della salute per garantire lo svolgimento dei compiti connessi alla prevenzione e alla lotta contro l'influenza aviaria, le malattie degli animali e le relative emergenze, prevede a decorrere dal 2006, la spesa annua massima di 5.140.000 euro.

 

Il comma 358 in relazione alle assunzioni di personale previste ai commi 355 e 356 incrementa la dotazione organica del Ministero della salute (di cui alla Tabella A relativa all’articolo 16 del D.P.C.M. n. 59/2014[20]) di 210 posizioni dirigenziali non generali delle professionalità sanitarie, nonché di 80 unità di personale non dirigenziale appartenente all’Area III, posizione economica F1 e di 28 unità di personale non dirigenziale appartenente all’Area II, posizione economica F1.    

 

Il comma 359 prevede che i bandi per le procedure concorsuali previste ai commi precedenti, nel definire i relativi titoli, valorizzino l’esperienza lavorativa in materia di tutela della salute nell’ambito della pubblica amministrazione. Inoltre le procedure concorsuali per l’assunzione di professionalità sanitarie (di cui al comma 356) possono essere affidate alla Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, istituita con decreto interministeriale 25 luglio 1994.

Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle procedure concorsuali previste ai commi 355  e 356, quantificati in euro 1.000.000 per l’anno 2019 si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui al comma 5 dell’articolo 34-ter della legge n. 196/2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica) iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute.

 

La disposizione citata prevede che annualmente, successivamente al giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di bilancio, le somme corrispondenti agli importi dei residui passivi perenti eliminati, possono essere reiscritte, del tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

 

 

Articolo 1, commi 360-367
(Disposizioni in materia di procedure concorsuali
nelle pubbliche amministrazioni)

 

I commi 360-367, introdotti al Senato, concernono le modalità delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni, l'esclusione della possibilità di utilizzare le graduatorie concorsuali al fine di assumere idonei e la modifica, in via transitoria, dei termini di vigenza delle graduatorie medesime.

I commi in esame riguardano tutte le pubbliche amministrazioni (di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni), con esclusione delle assunzioni del personale scolastico (ivi compresi i dirigenti) e del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

 

 

Il comma 360 estende a tutte le procedure concorsuali delle summenzionate pubbliche amministrazioni le modalità semplificate che verranno definite con il regolamento ministeriale di cui al precedente comma 163.

 

I commi 361 e 365 prevedono, con riferimento alle procedure concorsuali delle summenzionate pubbliche amministrazioni, bandite dopo il 1° gennaio 2019, che le relative graduatorie siano impiegate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso - senza, quindi, possibilità di assunzione di idonei -, fermi restando i termini di vigenza delle medesime graduatorie.

 

Tali termini sono modificati, in via transitoria, dal successivo comma 362, che pone termini di durata specifici a seconda dell'anno di approvazione della graduatoria, con riferimento agli anni 2010-2018, mentre viene confermato il termine già vigente di 3 anni per le graduatorie approvate a decorrere dal 1° gennaio 2019. Viene inoltre esplicitamente confermata la possibilità, per le leggi regionali, di stabilire periodi di vigenza inferiori.

 

I commi 363 e 364 recano alcune norme di abrogazione, ai fini del coordinamento con il principio summenzionato di cui ai commi 362 e 365.

Come detto, dall'applicazione dei commi da 360 a 364 sono escluse, ai sensi del comma 366, le assunzioni del personale scolastico (ivi compresi i dirigenti) e del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

 

Il comma 367 riguarda i bandi per le assunzioni di 20 dirigenti di livello non generale da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, previste dai commi 348 e 349 (non modificati al Senato). Tali disposizioni prevedono che le assunzioni sono volte a sostenere le attività in materia di programmazione degli investimenti pubblici, nonché in materia di valutazione della fattibilità e della rilevanza economico-finanziaria dei provvedimenti normativi e della relativa verifica della quantificazione degli oneri e della loro coerenza con gli obiettivi programmatici in materia di finanza pubblica, autorizzando la spesa di 2.700.000 euro annui a decorrere dal 2019. Il comma 367 in esame prevede che i bandi per le procedure concorsuali di cui al comma 349 definiscono i titoli valorizzando l'esperienza lavorativa in materia di valutazione della rilevanza economica, finanziaria e giuridica dei provvedimenti normativi e della relativa verifica delle quantificazioni degli oneri e della loro coerenza con gli obiettivi programmatici in materia di finanza pubblica nonché in materia di programmazione degli investimenti pubblici.

 


 

Articolo 1, commi 372-374
(Assunzioni presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

 

 

I commi in esame, introdotti nel corso dell’esame al Senato, autorizzano il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad assumere a tempo indeterminato 50 unità di personale nel 2019, in deroga alla normativa vigente.

 

Più specificamente, il comma 372 autorizza, per specifiche necessità, l'assunzione a tempo indeterminato, in deroga alla normativa vigente, di 50 unità di personale, nel 2019, da inquadrare nella seconda fascia retributiva della seconda area, presso il Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

Le richiamate assunzioni sono effettuate, nell’ambito della attuale dotazione organica, in aggiunta alle percentuali di assunzione previste a normativa vigente (comma 373). In relazione a ciò, la dotazione organica relativa al personale delle aree del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti viene rimodulata, garantendo la neutralità finanziaria, con specifico D.P.C.M. (di cui peraltro non viene individuato un termine di emanazione), anche tenendo conto di quanto disposto nell’articolo 1, commi 566 e 571, della L. 205/2017.

 

L’articolo 1, comma 566, della L. 205/2017 ha disposto la rimodulazione della dotazione organica relativa al personale delle aree del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione, con apposito D.P.C.M.; il successivo comma 571 ha stabilito che le assunzioni sono effettuate in aggiunta alle percentuali di turn-over previste dalla normativa vigente (l’articolo 1, comma 227, della L. 208/2015 ha previsto che le P.A. possano procedere, per il triennio 2016- 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Tale percentuale, a decorrere dal 2019, diviene quindi pari al 100% della spesa per il richiamato personale cessato), con conseguente rideterminazione della dotazione organica con apposito D.P.C.M..

 

Infine (comma 374), in attuazione delle richiamate disposizioni, si autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad avviare appositi concorsi pubblici, tenuto conto di quanto previsto all’articolo 4, comma 3, del D.L. 101/2013[21] e in deroga a quanto previsto all’articolo 30 del D.Lgs. 165/2001, inerente l’istituto della mobilità volontaria[22]. Resta ferma la facoltà di avvalersi della previsione di cui all’articolo 3, comma 61, terzo periodo, della L. 350/2003[23].


 

Articolo 1, commi 375-376
(Dirigenza sanitaria del Ministero della salute e dell'AIFA)

 

 

I commi in esame - inseriti dal Senato - modificano la disciplina sull'istituzione del ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute e pongono una norma di estensione delle relative norme ai dirigenti delle professionalità sanitarie dell'AIFA (Agenzia italiana del farmaco).

In primo luogo, si prevede che l'istituzione del suddetto ruolo - in cui è collocato, in fase di prima applicazione, l'attuale personale di qualifica dirigenziale del Ministero della salute con professionalità sanitaria - decorra dal 1° gennaio 2019. In secondo luogo, si modifica la norma che prevede l'estensione al personale dirigente in esame degli istituti stabiliti dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, per le corrispondenti qualifiche del Servizio sanitario nazionale, e recepiti nei relativi contratti collettivi nazionali. In merito, la novella specifica che l'estensione non riguarda il regime di esclusività del rapporto di lavoro e la relativa indennità.

Si dispone, inoltre, un'estensione delle norme relative al ruolo suddetto, in quanto compatibili sotto il profilo giuridico e finanziario, ai dirigenti delle professionalità sanitarie dell'AIFA.

Si prevede, infine, uno stanziamento pari a 3.900.000 euro annui, a decorrere dal 2019, ai fini della contrattazione di lavoro concernente il personale del summenzionato ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute.

 

 


 

Articolo 1, commi 394 397
(Personale Capitanerie di porto)

 

 

I commi in esame introdotti al Senato, rimodulano la dotazione organica relativa al personale in servizio permanente dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto.

 

Nel dettaglio, per garantire gli standard operativi ed i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo delle Capitanerie di Porto- Guardia costiera per l’attuazione delle misure necessarie ad accrescere la sicurezza (anche ambientale) della navigazione e dei traffici marittimi, il comma 394 procede alla seguente rimodulazione della suddetta dotazione organica relativa al personale volontario in servizio permanente:

§  3.500 unità di personale sino al 2020;

§  3.600 unità di personale sino al 2021;

§  3.700 unità di personale sino al 2022;

§  3.800 unità di personale sino al 2023;

§  3.900 unità di personale sino al 2024;

§  4.000 unità di personale dal 2025.

Si ricorda che l’art. 1, c. 815, lett. a), del D.Lgs. 66/2010 (modificato dal comma in esame) attualmente dispone che la suddetta dotazione organica sia pari a 3.500 unità di personale in servizio permanente. Per completezza, si segnala che la successiva lettera b) dispone che la dotazione organica del personale volontario in ferma ovvero in rafferma sia pari a 1.775 unità

 

Conseguentemente, il comma 395 ridetermina, dal 2020, gli oneri (attualmente stabiliti dall’art. 1, c. 585, del D.Lgs. 66/2010[24]) riferiti alle consistenze di ciascuna categoria dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto (euro 73.491.338,29 per il 2020; 77.371.367,29 per il 2021; 81.447.223,29 per il 2022; 85.523.079,29 per il 2023; 89.598.935,29 per il 2024; 93.674.791,29 per il 2025; 93.870.618,29 per  il 2026; 94.054.877,29 per il 2027; 94.239.136,29 per il 2028; 94.423.395,29 per il 2029; 94.607.654,29 per il 2030; 95.307.635,29 per il 2031; 95.823.357,29 per il 2032; 96.339.079,29 per il 2033; 96.854.801,29 per il 2034; 97.370.523,29 dal 2035).

 

Il comma 396, per le suddette rimodulazioni della dotazione organica dei volontari delle Capitanerie di porto, autorizzata la spesa di euro 3.880.029 per il 2021, di euro 7.955.885 per il 2022, di euro 12.031.741 per il 2023, di euro 16.107.597 per il 2024, di euro 20.183.453 per il 2025, di euro 20.379.280 per il 2026, di euro 20.563.539 per il 2027, di euro 20.747.798 per il 2028, di euro 20.932.057 per il 2029, di euro 21.116.316 per il 2030, di euro 21.816.297 per il 2031, di euro 22.332.019 per il 2032, di euro 22.847.741 per il 2033, di euro 23.363.463 per il 2034, di euro 23.879.185 dal 2035.

 

Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui ai commi da 208-bis a 208-ter (comprese le spese per mense e buoni pasto), il comma 397, autorizza la spesa di 145.600 euro nel 2021, 291.200 euro nel 2022, 436.800 euro nel 2023, 582.400 euro nel 2024 e 728.000 euro dal 2025.


 

Articolo 1, comma 398
(Armonizzazione trattamento assicurativo
personale volontario Vigili del fuoco)

 

 

La disposizione, introdotta al Senato, prevede la armonizzazione del trattamento assicurativo  contro gli infortuni in servizio e le infermità contratte per causa diretta ed immediata di servizio in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per il 2019 e a decorrere dal 2020 con il trattamento riservato al personale di ruolo del medesimo Corpo

 

 

In particolare, il Senato ha previsto, per questa finalità, lo stanziamento di 200.000 euro per l’anno 2019 e di 400.000 euro a decorrere dall’anno 2020  per l’incremento dei massimali assicurativi

Mediante tale incremento, sarà possibile rideterminare le attuali misure avvicinandole sensibilmente al trattamento riservato al personale di ruolo, realizzando in tal modo una armonizzazione ed eliminando l’attuale penalizzazione economica.

La norma prevede, infine, che con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, siano stabilite le misure indennitarie nonché il procedimento di monitoraggio e di rideterminazione automatica delle misure indennitarie medesime al fine del rispetto del limite di spesa previsto dal primo comma.

 

 


 

Articolo 1, comma 399
(Divieto assunzioni personale)

 

 

Il comma 399, introdotto nel corso dell’esame al Senato, pone un divieto (temporaneo) di assunzioni per determinate amministrazioni.

 

Più nel dettaglio, il comma in esame dispone che, per il 2019, la Presidenza del Consiglio dei ministri, i Ministeri, gli enti pubblici non economici, le Agenzie fiscali e le Università, in relazione alle ordinarie facoltà di assunzione riferite al medesimo anno, non possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 novembre 2019.

Per le Università la suddetta limitazione si applica con riferimento al 1° dicembre 2019 relativamente alle ordinarie facoltà di assunzione dello stesso anno.

Sono inoltre fatti salvi gli inquadramenti nel ruolo di professore associato ai sensi dell’articolo 24, comma 5, della legge 240/2010, che possono essere disposti nel corso dell’anno 2019 al termine del contratto di ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della stessa legge.

 

Per approfondimenti, si veda la scheda di lettura relativa all’art. 1, co. 209, del ddl di bilancio 2019 (A.S. 981) riportata nel Dossier del Servizio Studi n. 58/4 - Sezione I - Vol. I, del 10 dicembre 2018.

 

 

 

 


 

Articolo 1, comma 401
(Assunzioni presso le università)

 

 

L’articolo 1, comma 401, introdotto durante l’esame al Senato, autorizza le università statali, per il 2019, in deroga alle vigenti facoltà di assunzione, a stipulare contratti per ricercatori a tempo determinato di “tipo b” e a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale.

 

In particolare, si stabilisce che – a valere sulle risorse del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), come integrato dalla stessa legge di bilancio (v. articolo 1, commi 400 e 979), – le università sono autorizzate, anzitutto, a stipulare contratti con ricercatori di “tipo b” (art. 24, co. 3, lett. b), L. 240/2010), nel limite di € 10 mln per il 2019 e di € 30 mln annui dal 2020. Le risorse sono ripartite tra le università con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Si valuti l’opportunità di coordinare questa previsione con quella recata dall’articolo 1, comma 400, che ha incrementato il FFO di € 20 mln nel 2019 e di € 58,63 mln annui dal 2020, per il conferimento di 1000 contratti per ricercatori a tempo determinato di “tipo b”.

 

Per approfondimenti, si veda la scheda di lettura relativa all’art. 1, co. 209, del ddl di bilancio 2019 (A.S. 981) riportata nel Dossier del Servizio Studi n. 58/4 - Sezione I - Vol. I, del 10 dicembre 2018, e quella relativa all’art. 1, co. 583, del ddl di bilancio 2019 (A.S. 981) riportata nel Dossier del Servizio Studi n. 58/4 – Sezione I - Vol. II, del 10 dicembre 2018.

 

Inoltre, sempre a valere sulle risorse del FFO, come integrato dalla stessa legge di bilancio, la disposizione in esame autorizza le università a bandire, nel limite di spesa di € 10 mln annui dal 2020, procedure per la chiamata di professori di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato (ruolo ad esaurimento, a seguito della L. 240/2010) in possesso di abilitazione scientifica nazionale (ASN), tenuto conto di quanto previsto all’art. 29, co. 9, della L. 240/2010[25]. Anche tali risorse sono ripartite tra le università con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Più nello specifico, per la copertura dei posti di professori di seconda fascia, la norma in esame stabilisce che si provvede:

§  per almeno la metà dei posti, mediante espletamento di procedure di chiamata, riservate a ricercatori a tempo indeterminato, bandite ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010.
L’art. 18 della L. 240/2010 – come modificato dall’art. 49 del D.L. 5/2012 (L. 35/2012) – prevede che le università disciplinano con proprio regolamento, nel rispetto del codice etico, nonché dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori[26], la chiamata dei professori di prima e seconda fascia. A tal fine, devono considerare i criteri ivi indicati, relativi, fra l’altro, alla pubblicità del procedimento, all’ammissione allo stesso di studiosi in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, alla formulazione della proposta di chiamata e all’approvazione della stessa.

§  per non più della metà dei posti, mediante valutazione dei ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso il medesimo ateneo, ai sensi dell’art. 24, co. 6, della  stessa L. 240/2010, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2021.
In base all’art. 24, co. 6, della L. 240/2010, fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo alla data di entrata in vigore della legge – dunque, fino al 31 dicembre 2019 –, la procedura di cui al co. 5 dello stesso art. 24 (in base alla quale nel terzo anno del contratto di ricerca di tipo “b” l’università, nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, valuta il titolare del contratto che abbia conseguito l’ASN, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia) può essere utilizzata per la chiamata in ruolo di professore di prima e di seconda fascia di professori di seconda fascia e di ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso il medesimo ateneo, che abbiano conseguito l’ASN. A tal fine, le università possono utilizzare fino a metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professori di ruolo.

 

Dunque, la disposizione in esame sembrerebbe estendere la possibilità di ricorrere alla procedura di cui all’art. 24, co. 6, della medesima L. 240/2010 fino al 31 dicembre 2021.


 

Articolo 1, comma 403
(Deroga alla disciplina delle assunzioni
a tempo determinato per le Università private)

 

 

Il comma403, introdotto al Senato, esclude le università private (e gli altri istituti ed enti richiamati) dall’ambito di applicazione della disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato.

 

Più nel dettaglio, il comma in esame prevede che la suddetta disciplina - con riferimento ai limiti di durata, ai limiti ed ai presupposti per i rinnovi e le proroghe, alla forma del contratto, al termine di decadenza per l'impugnazione del contratto medesimo – non si applica ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa.

 

Si ricorda che la richiamata disciplina è contenuta nel D.L. 87/2018 che ha modificato la precedente disciplina (contenuta nel D.Lgs. 81/2015), con riferimento ai limiti di durata, ai limiti ed ai presupposti per i rinnovi e le proroghe, alla forma del contratto, al termine di decadenza per l'impugnazione del contratto medesimo, specificando che le modifiche si applicano ai contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto (12 agosto 2018), nonché ai rinnovi ed alle proroghe (dei contratti a termine) successivi al 31 ottobre 2018. Vengono esclusi dall'ambito di applicazione delle suddette modifiche i contratti di lavoro a termine stipulati dalle pubbliche amministrazioni.

Tra le principali novità, si segnala la riduzione della durata massima del contratto di lavoro a termine, prevedendo un limite di 12 mesi, e la revisione di alcune ipotesi (causali) in cui il contratto può avere una durata superiore, nel rispetto di un limite massimo di 24 mesi. Tali ipotesi sono costituite dalla sussistenza di esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, o di esigenze di sostituzione di altri lavoratori oppure di esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria. I nuovi limiti trovano applicazione anche per le ipotesi di proroghe o rinnovi dei contratti a termine, secondo lo stesso principio già vigente con riferimento al limite dei 36 mesi, costituito dal computo della durata dall'inizio del primo rapporto.

Alcune modifiche esplicitano, in primo luogo, che, in caso di assenza delle ipotesi specifiche che giustifichino il superamento - con un unico contratto ovvero mediante proroghe - del limite dei 12 mesi, il contratto si trasforma a tempo indeterminato. Nel caso di un unico contratto che superi il suddetto limite, il rapporto  si considera a tempo indeterminato a decorrere dalla medesima data di superamento. L'effetto di trasformazione del contratto a tempo indeterminato consegue altresì a tutti i casi di rinnovo in cui siano assenti le ipotesi specifiche che giustifichino il medesimo rinnovo.

 

Viene, inoltre, effettuata una distinzione tra proroghe e rinnovi, consentendo per le prime la proroga libera, nel rispetto del limite dei 12 mesi, mentre la possibilità di rinnovo risulta subordinata, anche nell'ambito dei 12 mesi, alla sussistenza delle suddette ipotesi, introdotte, in via principale, per la possibilità di elevamento del limite da 12 a 24 mesi.

Il numero massimo di proroghe possibili è pari a 4 per il contratto di lavoro a tempo determinato, fermi restando il rispetto dei limiti massimi di durata summenzionati.

Nell'ipotesi di una quinta proroga, il contratto si considera pertanto a tempo indeterminato a decorrere da quest'ultima (in conformità al principio finora vigente con riferimento alla fattispecie di una sesta proroga).


 

Articolo 1, commi 405 e 406
(Interventi per l’Accademia Nazionale dei Lincei)

 

 

L’articolo 1, comma 405, introdotto durante l’esame al Senato, autorizza l’Accademia Nazionale dei Lincei ad effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato nel triennio 2019-2021.

Il comma 406, anch’esso introdotto durante l’esame al Senato, proroga per il 2019 il contributo in favore della Fondazione “I Lincei per la scuola” presso l’Accademia Nazionale dei Lincei.

 

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente che in base all’articolo 1, comma 399, anch’esso introdotto durante l’esame al Senato, anche gli enti pubblici non economici – quali l’Accademia Nazionale dei Lincei –, in relazione alle ordinarie facoltà di assunzione riferite al 2019, non possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 novembre 2019.

 

Preliminarmente si ricorda che, in base allo statuto, l’Accademia Nazionale dei Lincei è un’istituzione di alta cultura che ha lo scopo di promuovere, coordinare, integrare e diffondere le conoscenze scientifiche e che, in particolare, si compone di due Classi:

-          Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali;

-          Scienze Morali, Storiche e Filologiche.

Per l’attuazione delle proprie finalità, può accogliere lasciti e donazioni e istituire fondazioni.

È sottoposta alla vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali.

Qui la dotazione organica dell’Accademia al 31 dicembre 2016.

 

In particolare, il comma 405 autorizza l’Accademia Nazionale dei Lincei ad effettuare, nel triennio 2019-2021, assunzioni di personale a tempo indeterminato da inquadrare nella qualifica B1 e nella qualifica C1, sino alla copertura dei posti disponibili nell’attuale pianta organica, al fine di fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza, volte a garantire la continuità e lo sviluppo delle attività istituzionali.

Al riguardo, specifica che l’autorizzazione opera “in deroga all’art. 1 comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”.

 

L’art. 1, co. 227, della L. 208/2015 ha previsto per gli anni 2016, 2017 e 2018 che le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici potevano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente.

Poiché, dunque, la disciplina richiamata non si applica più nel 2019, appare necessario un chiarimento.

 

Al fine indicato, autorizza la spesa di € 203.855 per il 2019, € 340.598 per il 2020 ed € 426.377 a decorrere dal 2021.

 

Il comma 406 proroga per il 2019 il contributo di € 250.000 previsto dall’art. 1, co. 385, lett. h), della L. 208/2015, per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018, in favore della Fondazione “I Lincei per la scuola” presso l’Accademia Nazionale dei Lincei.

 

La Fondazione “I Lincei per la Scuola” è nata con atto costitutivo il 23 giugno 2015. In base allo Statuto, la Fondazione ha la finalità di promuovere una nuova didattica nella scuola, attraverso il progetto nazionale “I Lincei per una nuova didattica nella scuola: una rete nazionale”. A questo scopo, propone attività didattiche volte al miglioramento dei sistema d’istruzione in Italia, attraverso corsi di aggiornamento dei docenti nelle tre discipline del progetto: italiano, matematica e scienze.


 

Articolo 1, commi 409 e 413
(Scuola superiore meridionale)

 

 

I commi da 409 a 413, modificati durante l’esame al Senato, prevedono che l’università degli studi di Napoli Federico II istituisca sperimentalmente, per un triennio, a decorrere dall’a.a. 2019-2020, in propri locali, la Scuola superiore meridionale. Al termine della sperimentazione, la Scuola, previa valutazione positiva dell’ANVUR e reperimento di idonea copertura finanziaria, assumerà, con apposito provvedimento legislativo, carattere di stabilità.

 

Lo scopo dell’istituzione della Scuola superiore meridionale è anche quello di assicurare una più equa distribuzione delle Scuole superiori nel territorio nazionale[27].

In particolare, l’istituenda Scuola superiore meridionale organizza corsi di diversa tipologia, sulla base di un piano strategico predisposto da un apposito comitato, formato da due membri designati, rispettivamente, dall’università degli studi di Napoli Federico II e dalle scuole universitarie federate, nonché da tre esperti di elevata professionalità scelti dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Ai componenti del comitato non spettano compensi, gettoni o rimborsi spese.

 

Al riguardo si ricorda che la Scuola Normale Superiore di Pisa, la Scuola Superiore di studi e perfezionamento Sant'Anna e l’Istituto universitario di studi superiori IUSS di Pavia – tutti istituti universitari ad ordinamento speciale – sono costituiti, ai sensi dell’art. 3 della L. 240/2010, del DM 635/2016 e del DM 264/2017, in un'unica Federazione, denominata Scuole Universitarie Federate. Ciascun ateneo conserva l’autonomia scientifica, gestionale e amministrativa. La Federazione si realizza attraverso:

-       un Consiglio di amministrazione unico, presieduto da un unico Presidente;

-       il coordinamento delle attività di formazione, ricerca scientifica, trasferimento tecnologico ei internazionalizzazione;

-       la gestione coordinata delle rispettive strutture amministrative ai fini della razionalizzazione delle risorse in termini di efficienza ed efficacia.

 

Più in particolare, i corsi sono i seguenti:

§  corsi ordinari e master;

§  corsi di laurea magistrale in collaborazione con le scuole universitarie federate o con altre università;

§  corsi di dottorato di ricerca di alto profilo internazionale, che uniscono ricerca pura e ricerca applicata, anche in tal caso in collaborazione con le scuole universitarie federate o con altre università;

§  corsi di formazione pre-dottorale e di ricerca e formazione post-dottorato, rivolti a studiosi, ricercatori, professionisti e dirigenti altamente qualificati

 

Per le attività della Scuola superiore meridionale si autorizza una spesa pari a € 8,209 mln per il 2019, € 21,21 mln per il 2020, € 18,944 mln per il 2021, € 17,825 per il 2022, € 14,631 mln per il 2023, € 9,386 mln per il 2024, € 3,501 mln per il 2025.

 

Allo scadere del triennio di operatività sperimentale, previo reperimento di idonea copertura finanziaria, e previa valutazione positiva dei risultati da parte dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), la Scuola superiore meridionale assume, con apposito provvedimento legislativo, carattere di stabilità e autonomia di bilancio, statutaria e regolamentare. Inoltre, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione federato, potrà entrare a far parte delle scuole universitarie federate.

In caso di mancato reperimento delle risorse o in caso di valutazione non positiva da parte dell’ANVUR, le attività didattiche e di ricerca della Scuola sono portate a termine dall’Università degli studi di Napoli Federico II, nell’ambito delle risorse di cui si è detto.


 

Articolo 1, comma 414
(Scuola di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute)

 

 

L’articolo 1, comma 414, introdotto nel corso dell’esame al Senato, incrementa di € 0,5 mln annui dal 2019 al 2027 e di € 3,5 mln annui dal 2028 le risorse destinate alla Scuola di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (GSSI).

 

A tal fine, novella l’art. 2, co. 1-bis, del D.L. 42/2016 (L. 89/2016) – introdotto dall’art. 1, co. 714, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) –, che ha autorizzato la spesa di € 4,5 mln annui dal 2019 al 2027 e di € 1,5 mln annui a decorrere dal 2028, integrativa rispetto alle risorse già previste dal co. 1 dello stesso art. 2, per la stabilizzazione della Scuola di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (GSSI).

 

Al riguardo, si ricorda che, con DM 31 marzo 2016, il MIUR ha istituito la Scuola di dottorato internazionale GSSI (Gran Sasso Science Institute) con sede a L'Aquila, come Istituto di istruzione universitaria di alta formazione dottorale a ordinamento speciale. L'istituzione della Scuola è stata attuata mediante scorporo dall'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) del Centro nazionale di studi avanzati Gran Sasso Science Institute, sede della Scuola sperimentale.

La Scuola era stata, infatti, istituita in via sperimentale per un triennio a decorrere dall’a.a. 2013/2014, dall’art. 31-bis del D.L. 5/2012 (L. 35/2012). Successivamente, l’art. 3-bis del D.L. 210/2015 (L. 21/2016) aveva prorogato per un triennio (accademico) l'operatività della Scuola sperimentale. Ancora dopo, l’art. 2, co. 1, del citato D.L. 42/2016 aveva assegnato per la stabilizzazione della Scuola GSSI un contributo di € 3 mln annui a decorrere dal 2016, ad integrazione della delibera CIPE n. 76 del 6 agosto 2015 (che ha assegnato € 18 mln per il triennio 2016-2018).

Ai fini dell'accreditamento iniziale e periodico della Scuola, ai sensi del d.lgs.19/2012 (art. 7), sono stati applicano i criteri e i parametri di cui al DM 439 del 5 giugno 2013, relativo all'accreditamento iniziale e periodico delle scuole superiori a ordinamento speciale. L'accreditamento iniziale è previsto entro il 31 dicembre 2020.

Con DM 15 luglio 2016 è stato approvato lo Statuto.


 

Articolo 1, comma 415
(Assunzioni di personale educativo)

 

 

L’articolo 1, comma 415, introdotto durante l’esame al Senato, dispone, dall’a.s. 2019/2020, un incremento delle facoltà di assunzione di personale educatore nelle istituzioni educative statali.

 

In particolare, le suddette facoltà di assunzione sono incrementate fino a 290 posti, nell’ambito dei posti vacanti e disponibili.

 

Preliminarmente, si ricorda che le istituzioni educative statali sono costituite, ai sensi degli artt. 203 e 204 del d.lgs. 297/1994, da convitti nazionali – destinati a studenti – ed educandati statali, destinati a studentesse. In particolare, ad entrambi possono essere annesse scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado. Qui l’elenco dei convitti. Qui l’elenco degli educandati.

 

Con riferimento all’a.s. 2018/2019, con nota 16041 del 29 marzo 2018, il MIUR ha ricordato che le dotazioni organiche del personale educativo devono essere definite nel rispetto dei parametri previsti dal DPR 81/2009 (art. 20) e che, in base all'art. 19, co. 7, del D.L. 98/2011 (L. 111/2011), le medesime non possono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinate nell'a.s. 2011/2012.


 

Articolo 1, comma 416
(Risorse per la Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice)

 

 

L’articolo 1, comma 416, introdotto nel corso dell’esame al Senato, autorizza la spesa di € 60 mila per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da destinare alla Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice, in occasione del quarantesimo anno dalla morte di Ugo Spirito e del novantesimo anno dalla nascita di Renzo De Felice.

 

Infatti, il filosofo Ugo Spirito è morto il 28 aprile 1979, mentre lo storico Renzo De Felice è nato l’8 aprile 1929.

 

In particolare, le risorse sono destinate al programma straordinario di inventariazione, digitalizzazione e diffusione dei fondi librari e archivistici posseduti dalla Fondazione, nonché della promozione di ricerche e convegni per ricordare il pensiero del filosofo e l'opera dello storico.

 

Per completezza, si ricorda che la Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice è inserita anche nella tabella relativa al triennio 2018-2020, approvata con DM 23 marzo 2018, recante l’elenco delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato ai sensi della L. 534/1996 (art. 2, co. 396, L. 244/2007, per il quale si veda, più approfonditamente, la scheda relativa all’articolo 1, comma 340).


 

Articolo 1, commi da 422-433
(Dismissioni immobiliari)

 

 

I commi da 422 a 433 disciplinano un programma di dismissioni immobiliari volto a conseguire un introito pari a 950 milioni di euro nel 2019 e 150 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021. La dismissione dovrà avvenire secondo un piano da adottarsi entro il 30 aprile 2019 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

 

In particolare, il comma 422 reca innanzitutto l'impegno del Governo ad attuare un programma di dismissioni immobiliari e a fissare un obiettivo di introito per un importo non inferiore a 950 milioni di euro per il 2019 e a 150 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, al netto delle quote non destinate al Fondo ammortamento titoli di Stato o alla riduzione del debito degli enti. Il comma dispone quindi che un piano di cessione di immobili pubblici sia approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro il 30 aprile 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto disciplina i criteri e le modalità di dismissione degli immobili da attuarsi negli anni 2019, 2020 e 2021. Il piano è aggiornato annualmente con la medesima procedura.

 

Il comma 423 specifica che il piano riguarderà le seguenti tipologie di immobili:

a)     immobili di proprietà dello Stato, non utilizzati per finalità istituzionali, individuati con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Agenzia del Demanio, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b)     immobili di proprietà dello Stato in uso al Ministero della difesa, diverso dall'abitativo, non più necessari alle proprie finalità istituzionali e suscettibili di valorizzazione, individuati con uno o più decreti del Ministro della difesa, sentita l'Agenzia del Demanio, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

c)     immobili di proprietà dello Stato per i quali sia stata presentata richiesta di attribuzione ai sensi dell'articolo 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, accolta dall'Agenzia del Demanio, e per i quali l'Ente non abbia adottato la prescritta delibera, salvo che non vi provveda entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

d)     immobili ad uso diverso da quello abitativo di proprietà di altre Pubbliche Amministrazioni, diverse dagli Enti territoriali, come definite ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che i suddetti Enti possono proporre ai fini dell'inserimento nel piano di cessione.

 

Il comma 424 specifica che le cessioni sono disciplinate dalla normativa vigente e sono effettuate nel rispetto del Codice dei beni culturali e paesaggistici (decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni ed integrazioni).

 

Il comma 425 specifica la destinazione degli introiti derivanti dalla cessione degli immobili:

-         le risorse rinvenienti dalla cessione degli immobili statali sono destinate al Fondo ammortamento titoli di Stato;

-         quelle rivenienti dalla cessione degli immobili degli altri Enti sono destinate alla riduzione del debito degli stessi e, in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, al Fondo ammortamento titoli di Stato.

 

Il comma 426 disciplina la possibilità per il piano di dismissione di prevedere la revisione della destinazione d'uso degli immobili. Per i beni di cui al comma 423, lettere a), b) e c), infatti, il piano può individuare modalità per la valorizzazione dei beni medesimi, ivi compreso l'adeguamento della loro destinazione. Il piano può inoltre prevedere l'attribuzione agli Enti territoriali di una quota non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento del ricavato della vendita degli immobili alla cui valorizzazione i predetti Enti abbiano contribuito. La predetta quota è definita secondo i criteri previsti dal decreto del Ministro dell'economia di concerto con il Ministro della Difesa del 7 agosto 2015, recante "Determinazione delle modalità di attribuzione agli Enti territoriali di una quota parte dei proventi della valorizzazione o alienazione degli immobili pubblici la cui destinazione d'uso sia stata modificata". Gli enti territoriali destinano le somme ricevute alla riduzione del debito degli stessi e, in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento.

 

Il comma 427 dispone il riconoscimento all'Agenzia del demanio dei maggiori costi sostenuti per le attività connesse all'attuazione del presente articolo a valere sulle conseguenti maggiori entrate. Il riconoscimento avverrà con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze secondo le modalità previste dall'articolo 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge n. 203 del 2005.

 

Il comma 428 dispone l'inserimento delle parole "2019, 2020 e 2021" all'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 282 del 2002, dopo le parole "2017".

 

Il comma 429 stabilisce che, al fine di uniformare le quote dei proventi derivanti dalle vendite degli immobili militari da riconoscere al Ministero della difesa:

a)     al comma 8-quater, dell'articolo 33, del decreto-legge n. 98 del 2011, quinto periodo, le parole "direttamente in quote del costituendo fondo il 30" sono sostituite dalle seguenti "un ammontare pari al 10" e il sesto periodo è sostituito dal seguente "Il predetto ammontare è corrisposto a valere sulle risorse monetarie eventualmente pagate, al momento del conferimento, dalla società di gestione del risparmio di cui al comma 1, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa, nei limiti dell'importo da riconoscere a tale dicastero, in aggiunta rispetto alle dotazioni finanziarie iscritte nel medesimo stato di previsione".;

b)     all'articolo 307, comma 10, lettera d), del decreto legislativo n. 66 del 2010, primo periodo, le parole "55 per cento" sono sostituite dalle parole "80 per cento", e le parole "35 per cento" sono sostituite dalle parole "10 per cento";

c)     all'articolo 307, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 66 del 2010, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente "d-bis) articolo 11-quinquies del decreto-legge n. 203 del 2005. In tal caso una quota pari al 10 per cento dei proventi derivanti dalla vendita dei beni militari è assegnata al Ministero della difesa per essere destinata a spese d'investimento".

 

Il comma 430 consente all'Agenzia del Demanio di riconoscere in via di anticipazione, a valere sugli stanziamenti ad essa assegnati e da assegnare per la realizzazione degli investimenti con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017, al Ministero della Difesa un contributo pari al 5 per cento del valore degli immobili che il medesimo Ministero rende disponibili, e comunque nel limite complessivo annuo di 5 milioni di euro nel 2019 e 10 milioni di euro nell'anno 2020, da destinare ad interventi di manutenzione e adeguamento degli immobili in uso o da utilizzare da parte del predetto Ministero.

 

Il comma 431, introdotto al Senato, reca una norma di interpretazione autentica sulle modalità di cessione degli immobili pubblici, volta ad inserire gli interventi edilizi consentiti negli strumenti urbanistici tra le misure per la valorizzazione dei predetti beni.

Più nel dettaglio la disposizione prevede che l'articolo 3, comma 15, del decreto-legge n. 351 del 2001, si interpreta nel senso che, oltre a quanto consentito dai provvedimenti adottati all'esito delle conferenze di servizi e dagli accordi di programma ai fini della valorizzazione di beni immobili pubblici, per gli immobili oggetto di tali provvedimenti sono ammissibili anche le destinazioni d'uso e gli interventi edilizi consentiti per le zone territoriali omogenee all'interno delle quali ricadono tali immobili, dagli strumenti urbanistici generali e particolareggiati vigenti. Gli interventi edilizi in esame sono assentibili in via diretta.

Si ricorda che l’articolo 3, comma 15, del decreto legge n. 351 del 2001 prevede che ai fini della valorizzazione dei beni immobili, il Ministero dell'economia e delle finanze convoca una o più conferenze di servizi o promuove accordi di programma per sottoporre all'approvazione iniziative per la valorizzazione degli immobili del patrimonio immobiliare pubblico.  Con decreti del MEF sono stabiliti i criteri per l'assegnazione agli enti territoriali interessati dal procedimento di una quota, non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento, del ricavato attribuibile alla rivendita degli immobili valorizzati.

La norma fa comunque salve le intese già intervenute con gli enti territoriali in ordine al riconoscimento, a fronte della valorizzazione conseguente al cambio di destinazione d’uso, di quote del ricavato attribuito alla rivendita degli immobili stessi.

 

Il comma 432 dispone l'istituzione, mediante la modifica dell'articolo 2, comma 222-bis, della legge n. 191 del 2009 di un tavolo tecnico permanente con il compito di supportare l'adeguamento degli Enti locali ai citati principi e monitorarne lo stato di attuazione nell'ambito della conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997 n. 281.

 

Il comma 433 autorizza il MEF a conferire incarichi di consulenza a società di provata esperienza e capacità operativa, nazionali od estere, nonché a singoli professionisti. Per tali finalità, è autorizzata la spesa di 150.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021.


 

Articolo 1, comma 442
(Risorse aggiuntive per il comparto sicurezza e difesa)

 

 

Il comma 442destina risorse aggiuntive - per complessivi 19.066.908 euro a decorrere dall’anno 2019 – in favore del comparto sicurezza e difesa, alla luce delle specificità delle funzioni e delle responsabilità dirigenziali connesse alle “esigenze in materia di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, di immigrazione, di tutela economico-finanziaria, di difesa nazionale e di soccorso pubblico”.

 

Si viene ad autorizzare, a decorrere dall’anno 2019, un incremento di risorse per il personale del comparto sicurezza e difesa, per complessivi 19.066.908 euro. La disposizione fa riferimento alla specificità delle funzioni e delle responsabilità dirigenziali connesse alle esigenze in materia di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, di immigrazione, di tutela economico-finanziaria, di difesa nazionale e di soccorso pubblico.

Tale incremento è posto in deroga al vincolo (imposto dall'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75 del 2017) secondo cui - nelle more della convergenza e armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle pubbliche amministrazioni - l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale (anche di livello dirigenziale) di ciascuna amministrazione pubblica non può eccedere il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

 

Le complessive risorse sopra ricordate (dunque circa 19 milioni a decorrere dal 2019) si ripartiscono nel modo che segue:

ü  circa 9,4 milioni per l'attuazione dell'articolo 46, commi 3 e 6 del decreto legislativo n. 95 del 2017.

Qui rileva la ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 680, della legge n. 205 del 2017, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2018, 100 milioni di euro per l'anno 2019 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, e destinate ai Fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa, ai Fondi per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017. Quest’ultimo articolo ha disposto, per i dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile, l’istituzione di un'area negoziale, limitata agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori, nel rispetto del principio di sostanziale perequazione dei trattamenti dei dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate. Ha quindi previsto disposizioni volte ad assicurare la sostanziale perequazione dei trattamenti economici accessori e degli istituti normativi dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate con quelli dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile.

 

La ripartizione delle risorse prevista è intervenuta con il d.P.C.m. del 21 marzo 2018, che così ha disposto:

 

2018

2019

dal 2020

FESI -Personale corpi di polizia

30.512.272

61.024.545

91.536.817

FESI -Personale Forze armate

12.923.143

25.846.286

38.769.429

Attuazione art. 46, D.Lgs. 95/2017

3.140.792

6.281.585

9.422.378

Fondo Rischio, Posizione e Risultato - Personale Dirigente VV.F.

138.328

276.653

414.981

Fondo produttività - Personale direttivo VV.F.

78.747

157.495

236.242

Fondo amm.ne- Personale non dirigente e non direttivo VV.F.

3.206.718

6.413.436

9.620.153

TOTALE LORDO AMM.NE

50.000.000

100.000.000

150.000.000

 

Rispetto a tale ripartizione, la disposizione ora alloca ulteriori 9,4 milioni per l'attuazione dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017 - in particolare per l'attuazione dei suoi commi 3 e 6 - sì da incrementare per il 2019 e per il 2020 l'importo sopra esposto per ciascuna Forza di polizia e per le Forze armate, secondo un incremento che deve corrispondere all'importo previsto per il 2020 per ciascuna appunto dal d.P.Cm. citato.

     Si ricorda che il comma 3 dell'articolo 46 concerne l'accordo sindacale per il personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (le materie oggetto delle procedure negoziali per il personale dirigente di cui al comma 1 sono: il trattamento accessorio: le misure per incentivare l'efficienza del servizio; il congedo ordinario, il congedo straordinario; l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia; i permessi brevi per esigenze personali; le aspettative i distacchi e i permessi sindacali; il trattamento di missione e di trasferimento; i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale; i criteri di massima per la gestione degli enti di assistenza del personale).

Il comma 6 dell'articolo 46 prevede che con d.P.C.m. possano essere estese al personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e a quello delle Forze armate le disposizioni adottate in attuazione di quanto previsto dal comma 3, al fine di assicurare la sostanziale perequazione dei trattamenti economici accessori e degli istituti normativi dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate con quelli dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile.

ü  7,5 milioni per il Fondo finalizzato a fronteggiare specifiche esigenze di carattere operativo o valorizzare l'attuazione di specifici programmi o il raggiungimento di qualificati obiettivi, destinato alle qualifiche di vice questore aggiunto e di vice questore e qualifiche e gradi corrispondenti (per Polizia di Stato, Arma dei carabinieri; Corpo della guardia di finanza; Corpo della polizia penitenziaria), ai sensi dell'articolo 45, comma 11 del decreto legislativo n. 95 del 2017;

ü  300.000 euro per i Fondi per la retribuzione di rischio e posizione dei dirigenti di livello non generale e per la retribuzione di risultato dei dirigenti di livello generale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (ai sensi degli articoli 8 e 9 del d.P.R. n. 42 del 2018);

ü  circa 1,8 milioni per il Fondo per la retribuzione, di posizione e di risultato del personale della carriera prefettizia (di cui all'articolo 22 del d.P.R. n. 66 del 2018, atto che ha dato recepimento per quella carriera all'accordo sindacale per il triennio economico e giuridico 2016-2018).

 

 

 


 

Articolo 1, comma 443
(Trattamento economico accessorio
per il personale dipendente DIA)

 

 

Il comma443, introdotto al Senato, prevede un’autorizzazione di spesa ai fini dell’incremento del trattamento economico accessorio di tutto il personale comunque posto alle dipendenze della DIA (Direzione investigativa antimafia).

 

Più nel dettaglio, per le suddette finalità, il comma in esame autorizza la spesa di euro:

§  770.000 per il 2019;

§  1.680.000 per il 2020;

§  2.590.000 a decorrere dal 2021

 

Si ricorda che l’art. 4, c. 4, del D.L. 345/1991 autorizza la spesa di 5,6 milioni a decorrere dall'anno 2013 per il trattamento economico accessorio del suddetto personale.


 

Articolo 1, commi 446-449
(Assunzione a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili o impegnati in attività di pubblica utilità)

 

 

I commi 446-449 sono stati inseriti dal Senato. Essi prevedono la possibilità di procedere, nel periodo 2019-2021, all'assunzione a tempo indeterminato, da parte delle pubbliche amministrazioni già utilizzatrici, dei lavoratori socialmente utili o impegnati in attività di pubblica utilità, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale.

Più in particolare, le assunzioni - che possono essere anche a tempo parziale - sono effettuate mediante selezioni riservate, mediante prova di idoneità, con riferimento ai profili professionali per i quali non sia richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, e mediante procedure concorsuali riservate (per titoli ed esami) per gli altri profili.  Entrambe le tipologie di procedure sono organizzate (per figure professionali omogenee) dal Dipartimento della funzione pubblica, mediante la Commissione per l’attuazione del Progetto di Riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), la quale si avvale dell'Associazione Formez PA.

Alle assunzioni in esame si provvede mediante le risorse già preordinate per la disciplina ordinaria del turn over delle pubbliche amministrazioni.

Nelle more del completamento delle procedure di assunzione, gli enti pubblici interessati possono prorogare fino al 31 ottobre 2019 le convenzioni e gli eventuali contratti a tempo determinato, a valere sulle risorse già stanziate dall'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della 27 dicembre 2006, n. 296, per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni.

Le assunzioni a tempo indeterminato in base alle procedure di selezione o concorsuali summenzionate sono operate da parte delle pubbliche amministrazioni che già utilizzavano i lavoratori inseriti nelle graduatorie medesime e, in subordine e nei limiti delle proprie facoltà assunzionali, da parte di altre pubbliche amministrazioni, ubicate nella medesima provincia o in una provincia limitrofa ed utilizzatrici di lavoratori socialmente utili o di lavoratori di pubblica utilità.

 


 

Articolo 1, comma 455
(Dotazione del Fondo persone con disabilità grave)

 

 

Il comma 455 determina in 56,1 milioni di euro, per il 2019, la dotazione del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

 

Il comma 455 determina, per il 2019, in 56,1 milioni di euro la dotazione del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi della legge n. 112/2016 approvata in materia. Si ricorda che, in base alla legislazione vigente dettata dal comma 1, art. 3, della sopra citata legge, la dotazione del Fondo è di 90 milioni per il 2016, 38,3 milioni per l'anno 2017 e 56,1 milioni annui a decorrere dal 2018.

Si rileva peraltro che la relazione tecnica in riferimento a tale comma evidenzia che la disposizione incrementa di 3 milioni di euro per l’anno 2019 la dotazione finanziaria del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

 

 

 


 

Articolo 1, commi 456-458
(Istituzione del Fondo inclusione delle
persone sorde e con ipoacusia)

 

 

I commi da 456 a 458 istituiscono un Fondo per l’inclusione delle persone sorde e con ipoacusia, con una dotazione finanziaria pari a 3 milioni per il 2019, 1 milione per il 2020 e 3 milioni per il 2021.

 

 

I commi da 456 a 458istituiscono, nello stato di previsione del MEF, un Fondo per l’inclusione delle persone sorde e con ipoacusia il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, finalizzato, tra l’altro, a dare attuazione della Risoluzione del Parlamento europeo n.2952 del 23 novembre 2016 sulle lingue dei segni e gli interpreti di lingua dei segni professionisti. Tale Risoluzione è diretta a promuovere la piena ed effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia, anche attraverso la realizzazione di progetti sperimentali per la diffusione di servizi di interpretariato in Lingua dei segni italiana (LIS), videointerpretariato a distanza, nonché per favorire l’uso di tecnologie innovative finalizzate all’abbattimento delle barriere alla comunicazione (comma 456). La dotazione prevista è di 3 milioni per il 2019, 1 milione per il 2020 e 3 milioni per il 2021 (comma 457). Infine, il comma 458 demanda ad un decreto del Ministro delegato per le politiche della famiglia e delle disabilità, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e del Lavoro e delle politiche sociali, sentite le altre amministrazioni interessate e la Conferenza unificata di cui al D.lgs n.281/1997, la definizione dei criteri e le modalità per l’utilizzo delle risorse e la relativa copertura.

 


 

Articolo 1, commi 460-464
(Istituzione del Fondo per la prevenzione
della dipendenza da stupefacenti)

 

 

I commi da 460 a 464 istituiscono un Fondo per la prevenzione della dipendenza da stupefacenti destinato a finanziare la realizzazione di progetti sperimentali in ambito nazionale in materia di prevenzione delle tossicodipendenze, con una dotazione finanziaria pari a 3 milioni di euro per il 2019, 1 milione per il 2020 e 3 milioni per il 2021.

 

Il comma 460 definisce le finalità dell’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Fondo per la prevenzione della dipendenza da stupefacenti, per supportare l’attività di promozione, indirizzo e coordinamento in materia di prevenzione alla diffusione dell'uso di sostanze stupefacenti, delle tossicodipendenze e delle alcooldipendenze correlate, in particolare tra gli adolescenti, e la cui dotazione finanziaria, stabilita al comma 463, è pari a 3 milioni di euro per il 2019, 1 milione per il 2020 e 3 milioni per il 2021.

 Il comma 461 dispone che il predetto Fondo è destinato a finanziare, in particolare, l’attivazione di specifici interventi nelle scuole secondarie di primo e secondo grado; l’identificazione precoce delle condizioni di vulnerabilità e dell’uso occasionale con la finalità di ridurre i tempi di accesso alle cure; il supporto educativo e formativo in favore delle famiglie e del personale scolastico. Il comma 462 stabilisce che all’attuazione dei predetti progetti possono concorrere anche i servizi pubblici per le dipendenze e gli enti del privato sociale di cui agli articoli 115 e 116 del D.P.R. 309 del 9 ottobre 1990.

Infine, il comma 464 dispone che con DPCM, su proposta del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, di concerto con il MEF, il Ministero della salute e il MIUR, sono stabiliti i criteri e le modalità per l’utilizzazione delle risorse del Fondo.

 


 

Articolo 1, commi 465-469
(Riparto delle risorse destinate agli Istituti tecnici superiori)

 

 

I commi da 465 a 469, modificati durante l’esame al Senato, ridefiniscono le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore, da erogare agli Istituti tecnici superiori (ITS). Inoltre, dispongono che gli ITS, al fine di potenziare la propria offerta formativa, possono comprendere nei piani triennali di attività ulteriori percorsi e attività finanziati da soggetti pubblici e privati.

Infine, prevedono che, con DPCM, adottato su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si procede all’attualizzazione degli standard organizzativi delle strutture e dei percorsi degli ITS.

 

Preliminarmente, si ricorda che, a seguito della riorganizzazione del sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) – istituito con l’art. 69 della L. 144/1999 e costituente un sistema di “formazione terziaria non universitaria –, operata, sulla base di quanto previsto dall’art. 1, co. 631, della L. 296/2006, con il DPCM 25 gennaio 2008 sono state previste tre differenti tipologie di intervento: percorsi di IFTS, poli tecnico-professionali e Istituti tecnici superiori (ITS).

In particolare, il DPCM 25 gennaio 2008 ha previsto che gli ITS – istituiti dall’art. 13 del D.L. 7/2007 (L. 40/2007) – possono essere costituiti se previsti nei piani territoriali adottati ogni triennio dalle regioni nell’ambito della programmazione dell’offerta formativa di loro competenza.

Gli ITS sono realizzati secondo il modello organizzativo della Fondazione di partecipazione, alla quale possono partecipare: un istituto tecnico o professionale, statale o paritario, che risulti ubicato nella provincia sede della Fondazione; una struttura formativa accreditata dalla regione per l’alta formazione, anch’essa ubicata nella provincia; un’impresa del settore produttivo cui si riferisce l’ITS; un dipartimento universitario o altro organismo appartenente al sistema della ricerca scientifica e tecnologica; un ente locale. Gli istituti tecnici e professionali ne costituiscono gli enti di riferimento, pur conservando, ai sensi dell’allegato A del DPCM 25 gennaio 2008, la distinta e autonoma soggettività giuridica rispetto all’ITS.

Ai percorsi si accede con il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero, a seguito, dell’art. 1, co. 46, della L. 107/2015, di un diploma professionale conseguito al termine dei percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale, integrato da un percorso di istruzione e formazione tecnica superiore, la cui struttura e i cui contenuti sono stati definiti con Decreto interministeriale (MIUR-Lavoro) 27 aprile 2016, n. 272.

In particolare, si stabilisce che (tutte) le risorse del Fondo citato sono ripartite e assegnate dal MIUR – entro il 30 settembre di ciascun anno – alle regioni, che le riversano agli ITS che nell’annualità formativa precedente hanno riportato una valutazione effettuata secondo quanto definito in sede di Conferenza unificata con Accordo del 5 agosto 2014, come modificato con l’Accordo del 17 dicembre 2015.

Si dispone, dunque, l’unificazione dei criteri di ripartizione delle risorse di cui all’autorizzazione di spesa recata dall’art. 1, co. 875, della L. 296/2006 – come modificato dall'art. 7, co. 37-ter, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012) – (che fino al 2018 sono state ripartite secondo i criteri individuati nell’Accordo del 17 dicembre 2015) e di quelle stanziate con specifiche finalità dall’art. 1, co. 67, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) (che nel 2018 sono state ripartite secondo i criteri individuati con DM 394 del 16 maggio 2018).

 

Con riguardo al sistema di finanziamento, si ricorda, anzitutto, che l’art. 1, co. 875, della L. 296/2006 ha istituito il citato Fondo per l’istruzione e formazione tecnica superiore. In particolare, al Fondo confluiscono somme stanziate a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, co. 634, della stessa L. 296/2006 (contenente diverse finalità, tra cui la riorganizzazione dell’Istruzione e formazione tecnica superiore), che – a seguito delle modifiche apportate dall’art. 7, co. 37-ter, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012) – ammontano a € 14 mln annui e sono specificatamente destinate ai percorsi svolti dagli ITS.

A sua volta, il già citato DPCM 25 gennaio 2008 (art. 12) ha disposto che, ai fini dell’ammissibilità alle risorse del Fondo, resta fermo l’obbligo del cofinanziamento da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per almeno il 30% dello stanziamento ad esse destinato sul Fondo medesimo e che per la realizzazione delle misure nazionali di sistema, ivi compresi il monitoraggio e la valutazione, è riservata una quota non superiore al 5% delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo.

Successivamente, l’art. 1, co. 45, della L. 107/2015 ha disposto che, dal 2016, le risorse del Fondo destinate ai percorsi degli ITS sono assegnate alle singole Fondazioni, in misura non inferiore al 30%, tenendo conto del numero dei diplomati e del tasso di occupabilità a 12 mesi raggiunti in relazione ai percorsi attivati da ciascuna di esse, con riferimento alla fine dell'anno precedente a quello del finanziamento. Tale quota costituisce elemento di premialità, da destinare all'attivazione di nuovi percorsi degli ITS da parte delle Fondazioni esistenti.

 

Quanto ai criteri per l’assegnazione agli ITS delle risorse del Fondo, il 5 agosto 2014 in Conferenza unificata è stato raggiunto l’Accordo in base al quale il sistema di monitoraggio e valutazione si realizza tenendo conto degli indicatori di realizzazione e di risultato di cui alle linee guida emanate con D.I. 7 febbraio 2013 e secondo i criteri e le modalità di applicazione degli stessi indicatori descritti nell’allegato tecnico facente parte integrante dell’Accordo.

L’Accordo di agosto 2014 è stato successivamente modificato – a seguito delle novità intervenute con la L. 107/2015 – con l’Accordo in Conferenza unificata del 17 dicembre 2015.

In particolare, in base all’art. 2 dell’accordo del 2015, il finanziamento è ripartito secondo i seguenti criteri:

§  70% a livello regionale sulla base del numero degli studenti ammessi al secondo anno/terzo anno e del numero degli studenti ammessi all’esame, riferiti all’anno precedente a quello di assegnazione delle risorse (al netto del numero dei diplomati all’interno dei percorsi valutati con un risultato inferiore a 50). Successivamente, le regioni individuano e comunicano al MIUR l’entità delle risorse da assegnare ad ogni ITS con riferimento ai singoli percorsi, anche tenendo conto: del risultato dell’attività di valutazione e degli indicatori; dei percorsi finanziati negli anni precedenti e non attivati;

§  30%, a titolo di premialità, sulla base di quanto previsto dalla L. 107/2015.

 

Da ultimo, l’art. 1, co. 67, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) ha disposto che il Fondo è incrementato di € 10 mln nel 2018, € 20 mln nel 2019 e € 35 mln annui dal 2020, per consentire al sistema degli ITS di aumentare la propria offerta formativa e, conseguentemente, di aumentare il numero di soggetti in possesso di competenze abilitanti all’utilizzo degli strumenti avanzati di innovazione tecnologica e organizzativa correlati anche al processo Industria 4.0.

 

Per il 2018, il MIUR, con Nota prot. 11508 del 9 luglio 2018, ha comunicato che il contributo di cui al Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore è costituito da:

§  12.617.209,00, al netto della quota del 4% destinata alle misure nazionali di sistema, da ripartire sulla base dei criteri definiti con l'Accordo in sede di Conferenza Unificata 17 dicembre 2015, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 1, co. 45, della L. 107/2015;

§  € 10.000.000,00 da ripartire sulla base dei programmi di sviluppo definiti con DM 394 del 16 maggio 2018. Più nello specifico, l’art. 4 del DM ha disposto che le risorse stanziate dalla legge di bilancio 2018 sono ripartite tra le regioni, per quota parte, sulla base del numero delle Fondazioni ITS che:

-       hanno ricevuto la premialità a seguito di valutazione nel 2017 e 2018;

-       sono state valutate nel 2017 e/o 2018 e rispettano uno dei seguenti criteri: punteggio pari o superiore a 60 per almeno un percorso; punteggio pari o superiore a 50 in più del 50% dei percorsi valutati;

-       aver attivato almeno un percorso per il periodo 2017/2019.

 

Si ribadisce, inoltre, che resta fermo l’obbligo di cofinanziamento da parte delle regioni - e delle province autonome di Trento e di Bolzano, non esplicitamente citate nel testo - per almeno il 30% delle risorse statali.

Al contempo, si prevede che gli ITS, previa comunicazione al competente assessorato della regione e all’ufficio scolastico regionale, possono comprendere nei piani triennali di attività ulteriori percorsi e attività, coerenti con l’ambito tecnologico di riferimento, finanziati da soggetti pubblici e privati.

 

Infine, si dispone che con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono attualizzati, anche ai fini dell’istituzione di nuovi ITS o dell’eventuale accorpamento di quelli già istituiti, gli standard organizzativi delle strutture e dei percorsi ITS, nonché i criteri di valutazione dei piani di attività realizzati, con particolare riferimento agli esiti occupazionali e alla rispondenza alle esigenze di innovazione tecnologica e organizzativa delle filiere produttive.

Rispetto a quanto previsto dall’art. 1, co. 69, della L. 205/2017 – ora superato - dunque, si prevede l’adozione di un decreto interministeriale basato sul concerto di tre Ministri e sull’intesa in sede di Conferenza Stato-regioni - invece che di un DPCM adottato su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali - e si estende l’oggetto dello stesso anche all’attualizzazione dei criteri di valutazione dei piani di attività realizzati.

 


 

Articolo 1, commi 478-480
(Misure di contrasto alla povertà educativa)

 

 

Il comma 478 proroga e rifinanzia, per gli anni 2019, 2020 e 2021, il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile; i commi 479 e 480 prorogano per il medesimo triennio il credito d’imposta concesso alle fondazioni di origine bancaria per i versamenti al predetto Fondo, riducendone l’entità dal 75 al 65 per cento degli importi versati ed abbassando il relativo limite di spesa da 100 a 55 milioni di euro annui.

 

Più in dettaglio il comma 478proroga e rifinanzia, per gli anni 2019, 2020 e 2021, il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, a valere sugli stanziamenti del FISPE - Fondo per interventi strutturali di politica economica (di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282) per i medesimi anni.

 

I commi da 392 a 395 della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015) hanno istituito un Fondo sperimentale per il contrasto della povertà educativa minorile, alimentato da versamenti effettuati dalle fondazioni bancarie. Alle fondazioni è stato riconosciuto un credito d’imposta, pari al 75 per cento di quanto versato, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Le relative modalità di intervento sono state determinate mediante protocollo d’intesa sottoscritto il 29 aprile 2016,  tra le fondazioni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Le Fondazioni bancarie riferiscono di aver messo a disposizione 360 milioni di euro in tre anni (2016-2018). Il fondo viene realizzato tramite bandi, con l’obiettivo di coprire tutto il Paese e progressivamente coinvolgere tutte le fasce d’età dalla prima infanzia all’intera adolescenza (0-17 anni). Esso sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori.

Per un aggiornamento delle attività del Fondo si rinvia al relativo sito internet.

 

Il comma 479 proroga per il triennio 2019-2021 il credito d’imposta concesso alle fondazioni di origine bancaria per i versamenti al predetto Fondo, riducendone l’entità dal 75 al 65 per cento degli importi versati. Nel medesimo triennio viene altresì ridotto (comma 480) il relativo limite di spesa, che più precisamente viene abbassato da 100 a 55 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

Più in dettaglio, il comma 394 della richiamata legge di stabilità 2016 ha previsto, a favore delle fondazioni che abbiano effettuato versamenti nel Fondo, il riconoscimento di un credito d’imposta, pari al 75 per cento di quanto versato, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari a 100 milioni di euro per gli anni 2016, 2017 e 2018, secondo l’ordine temporale in cui le fondazioni comunicano l’impegno a finanziare i progetti individuati con il protocollo d’intesa citato.

Il credito è riconosciuto dall'Agenzia delle entrate con apposita comunicazione che dà atto della trasmissione della delibera di impegno irrevocabile al versamento al Fondo delle somme da ciascuna stanziate, nei termini e secondo le modalità previsti nel protocollo d'intesa. Dell'eventuale mancato versamento al Fondo delle somme indicate nella delibera di impegno rispondono solidalmente tutte le fondazioni aderenti allo stesso.

Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione (ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241), a decorrere dal periodo di imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Esso non è soggetto al limite di utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU dei modelli di dichiarazione dei redditi, vale a dire dei crediti nascenti da agevolazioni concesse alle imprese (articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007, che pone un tetto massimo annuale di 250.000 euro, con eventuale riporto in avanti dell’ammontare eccedente), né è soggetto ai limiti massimi di compensazione di debiti e crediti fiscali, previsti dall’articolo 34 della legge n. 388 del 2000, da ultimo elevati a 700.000 euro per ciascun anno solare (per effetto dell’articolo 9, comma 2 del decreto-legge n. 35 del 2013).

La norma stabilisce inoltre la cedibilità del credito d’imposta da parte delle fondazioni di origine bancaria a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile, e previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo.

Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 1° giugno 2016 ha attuato il credito d’imposta, definendo altresì le procedure per la concessione del contributo nel rispetto del limite di spesa di 100 milioni per gli anni 2016, 2017 e 2018.

 

Si dispone, a copertura degli oneri recati dalle disposizioni introdotte, la riduzione di 45 milioni di euro (da 100 a 55 milioni per ciascun anno del triennio 2019-2021) del contributo riconosciuto alle fondazioni bancarie, sotto forma di credito di imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate dalle stesse in specifici àmbiti dei servizi sanitari e socio assistenziali, che rientrino negli scopi statutari finalizzati alla promozione del welfare di comunità, purchè in relazione ad attività non commerciali.

Detto contributo è assegnato fino ad esaurimento delle risorse disponibili secondo l’ordine cronologico di comunicazione all’ACRI (Associazione di fondazioni e Casse di Risparmio) in base ad una procedura prevista dalle medesime disposizioni in esame che coinvolge anche l’Agenzia delle entrate, da attuare con decreto MLPS-MEF.


 

Articolo 1, comma 481
(Fondo nazionale servizio civile)

 

 

Il comma 481 reca un rifinanziamento del Fondo nazionale per il servizio civile per 50 milioni di euro per l’anno 2019.

 

Si prevede un incremento di 50 milioni per il 2019 del Fondo nazionale per il servizio civile al fine di garantire il sostegno e lo sviluppo del servizio civile universale e stabilizzare il contingente complessivo di operatori volontari da avviare al servizio civile.

 

Il Fondo nazionale per il servizio civile, istituito dalla legge n. 230 del 1998, è quantificato annualmente dalla legge di bilancio dello Stato. Nel ddl di bilancio 2019 il capitolo 2185 nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze ("Fondo occorrente per gli interventi del servizio civile nazionale") reca finanziamenti pari a circa 148,1 milioni di euro per il 2019, 142,7 milioni per il 2020 e 101,8 milioni per il 2020.

 

Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione per il 2019 a valere sul Fondo per l’attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate.


 

Articolo 1, commi 483-484
(Incremento del Fondo caregiver familiare)

 

 

I commi 483 e 484 dispongono un incremento del Fondo per il sostegno di cura e di assistenza del caregiver familiare, pari a 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021.

 

I commi da 483 a 484 dispongono l’incremento del Fondo per il sostegno di cura e di assistenza del caregiver familiare, di cui al comma 254, art. 1, della legge di bilancio 2018 (L. n. 205/2017) di 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021. La citata legge di bilancio 2018 - ai commi 254-256 dell’art. 1 -, ha istituito il richiamato Fondo con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020, finalizzato a sostenere gli interventi legislativi per il riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del prestatore di cure familiare. Pertanto, la rimodulazione complessiva della dotazione del Fondo sarà di 25 milioni nel 2019 e 2020 e di 5 milioni per il 2021.

Il comma 484 prevede inoltre che al termine di ciascun esercizio finanziario le somme residue e non impiegate del citato Fondo, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo Fondo.

 

 


 

Articolo 1, commi 489-491
(Istituzione del Fondo per l'accessibilità
e la mobilità delle persone con disabilità)

 

 

I commi da 489 a 491 istituiscono e recano la disciplina del Fondo per l'accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità

 

 

Il comma 489, in attuazione della legge n. 18 del 2009 (recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità) e della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, prevede l'istituzione di un apposito Fondo presso il ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

Il nuovo Fondo, denominato "Fondo per l'accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità" è destinato alla copertura finanziaria di interventi volti alla innovazione tecnologica delle strutture, contrassegno e segnaletica per la mobilità delle persone con disabilità di cui all'articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495[28].

Ai sensi del comma 490 la dotazione del Fondo è di 5 milioni di euro per l’anno 2019.

 

Il comma 491 demanda ad un successivo decreto del Ministro per le infrastrutture e trasporti, da adottarsi di concerto con il Ministro per la famiglia e le disabilità, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata e sentito l'Automobile Club d'Italia – A.C.I. e le Associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la definizione annuale degli interventi finalizzati:

·        alla prevenzione dell'uso indebito del contrassegno di parcheggio per disabili (di cui al comma 2 dell'articolo 381 del d.P.R. n. 495 del 1992)

·        all'innovazione tecnologica delle strutture, contrassegno e segnaletica per la mobilità delle persone con disabilità.


 

Articolo 1, comma 492
(Incremento del Fondo per le vittime di violenza domestica)

 

 

Il comma 492 incrementa di 5 milioni di euro la dotazione del Fondo per l'indennizzo in favore degli orfani per crimini domestici.

 

Il comma 492, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, incrementa di 5 milioni di euro, a decorrere dal 2019, la dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché agli orfani per crimini domestici.

 

Le risorse sono così ripartite:

·        2 milioni di euro sono destinati all’erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e sostegno per l’inserimento dei medesimi nell’attività lavorativa. Il comma precisa che almeno il 70 percento di tale somma deve essere destinato agli interventi in favore dei minori, mentre la quota restante, ove ne ricorrano i presupposti, può essere utilizzata per finanziare gli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti;

 

La legge n.10 del 2011 all’art.1 comma 6-sexies ha unificato nel Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura i preesistenti Fondi:

ü      Il Fondo di solidarietà alle vittime delle richieste estorsive e dell’usura, istituito con D.P.R. 455/99;

ü      Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti, istituito con legge n. 512/99.

Successivamente con l’art. 14 della legge n. 122 del 2016 il Fondo è stato destinato anche all’indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti.

Da ultimo la legge n. 4 del 2018, recante disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici, è intervenuta sul Fondo incrementandone la dotazione di due milioni di euro annui a partire dal 2017. L'articolo 11 della legge del 2018 precisa che tale somma è destinata all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa secondo le disposizioni della presente legge. Almeno il 70 per cento di tale somma è destinato agli interventi in favore dei minori; la quota restante è destinata, ove ne ricorrano i presupposti, agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti.

I criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse erano demandati ad un regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro dell'interno, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, da emanarsi entro il 16 maggio 2018.

 

·        3 milioni di euro sono destinati, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 5, comma 4, della 4 maggio 1983, n.184 e successive modificazioni, a misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie.

 

Il comma 4 dell'articolo 5 della legge n. 184 del 1983 (Diritto del minore ad una famiglia) prevede che lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria.

 

 

 


 

Articolo 1, commi da 493-507
(Fondo Indennizzo Risparmiatori - FIR)

 

 

I commi da 493 a 507, modificati al Senato, istituiscono, con una dotazione finanziaria di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2021, e disciplinano il Fondo per il ristoro dei risparmiatori che hanno subìto un danno ingiusto in relazione all'investimento in azioni di banche poste in liquidazione coatta amministrativa nell'ultimo biennio, usufruendo dei servizi prestati dalla banca emittente o da società controllata. Tale Fondo sostituisce quello istituito dalla legge di bilancio 2018, avente analoghe finalità. Il ristoro, non più subordinato all’accertamento del danno ingiusto da parte del giudice o dell’arbitro finanziario, è pari al 30 per cento del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore.

 

In particolare, il comma 493, istituisce nello stato di previsione del MEF, con una dotazione finanziaria iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, un Fondo indennizzo risparmiatori (FIR), per i risparmiatori che hanno subìto un pregiudizio ingiusto da parte di  banche e loro controllate aventi sede legale in Italia e poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018.

I casi più significativi, in termini di soggetti coinvolti, riguardano la Banca popolare di Vicenza e Veneto banca, di cui è stata decretata la liquidazione coatta amministrativa nel giugno 2017 (decreto legge n. 99 del 2017).

 

La definizione dei risparmiatori che possono accedere al fondo è disposta dal comma 494: si tratta di persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale e le microimprese in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche citate alla data del provvedimento di messa in liquidazione, ovvero i loro successori e aventi causa.

Ai sensi del comma 495 sono esclusi dall’accesso alle prestazioni del Fondo le controparti qualificate e i clienti professionali (come definiti nel TUF).

La misura dell’indennizzo per gli azionisti, non più subordinato all’accertamento del danno ingiusto da parte del giudice o dell’arbitro finanziario, è commisurata al 30 per cento del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore. La percentuale del 30 per cento può essere incrementata qualora in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 le somme complessivamente erogate per l’indennizzo secondo il piano di riparto siano inferiori alla previsione di spesa dell’esercizio finanziario, nel pieno rispetto dei limiti di spesa, della dotazione finanziaria del Fondo e fino al suo esaurimento (comma 496).

Ai sensi del comma 497, la misura dell’indennizzo per gli obbligazionisti subordinati, anch’esso non più subordinato all’accertamento del danno ingiusto da parte del giudice o dell’arbitro finanziario, è commisurata al 95 per cento del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore. Anche in tal caso, la percentuale può essere incrementata alle condizioni sopra illustrate.

Le somme già erogate ai risparmiatori destinatari di pronuncia favorevole adottata dall'ACF in via transitoria a norma dell’articolo 11, comma 1-bis, del decreto-legge 25 luglio 2018, n.91, sono assegnate a titolo di indennizzo ai sensi delle norme in commento. Pertanto, il Fondo è surrogato nei diritti del risparmiatore per l’importo corrisposto (comma 498).

 

I commi 499 e 500 chiariscono che l’indennizzo è corrisposto agli azionisti e agli obbligazionisti al netto di eventuali rimborsi ricevuti a titolo di transazione con le banche nonché di ogni altra forme di ristoro, rimborso o risarcimento. A tal fine, il Fondo Interbancario di Tutela del Deposito (FITD), attraverso la collaborazione del sistema bancario e delle banche in liquidazione, documenta il costo di acquisto, l'incasso di somme derivanti da altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento, nonché – per i soli obbligazionisti subordinati – del differenziale tasso di rendimento delle cedole percepite rispetto a titoli di Stato con scadenze equivalente.

 

Si segnala, in particolare, che nel gennaio 2017 la Banca popolare di Vicenza e Veneto banca hanno rivolto ai propri soci delle offerte di transazione volte a determinare un indennizzo forfettario corrisposto a fronte della rinuncia ad agire contro le stesse banche in relazione a tutte le operazioni di acquisto o sottoscrizione di azioni o al loro mancato disinvestimento. In base ai dati diffusi dagli offerenti, hanno aderito per Veneto banca 54.374 azionisti (il 72,6 per cento circa del totale), portatori del 67,6% delle azioni comprese nel perimetro dell'offerta, e per Banca popolare di Vicenza 66.770 azionisti (il 71,9 per cento del totale), portatori del 68,7% delle azioni comprese nell’offerta.

 

Il comma 501 prevede che il Fondo opera entro i limiti della dotazione finanziaria e fino a concorrenza delle risorse. Con decreto del MEF da emanare entro il 31 gennaio 2019, sono definite le modalità di presentazione della domanda di indennizzo nonché il piano di riparto semestrale delle risorse disponibili. Con il medesimo decreto è istituita una commissione tecnica per l’esame e l’ammissione delle domande all’indennizzo del Fondo, composta da 9 membri in possesso di idonei requisiti di competenza, onorabilità e probità.

La domanda di indennizzo, corredata da idonea documentazione attestante i requisiti prescritti, è inviata al Ministro dell’economia e delle Finanze entro il termine di 180 giorni dalla pubblicazione del citato decreto. La prestazione di collaborazione nella presentazione della domanda, e le attività conseguenti, non rientra nell’ambito delle prestazioni forensi e non dà luogo a compenso.

Ai sensi del comma 502, i risparmiatori che documentano nella domanda di indennizzo un valore ISEE inferiore a 35.000 euro nell’anno 2018 sono soddisfatti con priorità a valere sulla dotazione del Fondo.

 

Il comma 503 reca le norme relative all’autorizzazione di spesa, mentre il comma 504 stabilisce che il vigente Fondo di ristoro finanziario (disciplinato dall’articolo 1, commi da 1106 a 1108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205) è sostituito dal Fondo in commento e pertanto abroga il primo e il secondo periodo dell’articolo 1, comma 1107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

 

Sono in ogni caso esclusi dalle prestazioni del Fondo i soggetti che abbiano avuto, nelle banche in commento o loro controllate, dal 1° gennaio 2007, incarichi negli organi di amministrazione, controllo e vigilanza, ovvero direttivi, nonché i loro parenti ed affini di primo e di secondo grado (comma 505).

 

Il comma 506 interviene sulle modalità di accesso al Fondo di solidarietà con erogazione diretta (articolo 9, del decreto legge 3 maggio 2016, n.59) elevando l'importo dell'indennizzo forfetario dall’80 al 95 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari e stabilendo quindi che il Fondo Interbancario di Tutela del Deposito (FITD) integra i rimborsi già effettuati entro il 31 dicembre 2019.

 

Infine, il comma 507 stabilisce che entro il 30 settembre 2019, il Ministro dell’Economia e delle Finanze presenta al Parlamento una relazione relativa all’attuazione delle disposizioni in commento nella quale comunica il numero dei risparmiatori indennizzati, delle risorse destinate e di quelle disponibili per l’eventuale incremento dell’indennizzo, nonché il numero stimato dei risparmiatori che hanno titolo ad accedere alle risorse del Fondo.

 


 

Articolo 1, comma 508
(Regolamento diretto di transazioni in cambi e titoli di imprese italiane operanti su mercati internazionali)

 

Il comma 508, introdotto al Senato, consente alla Banca d’Italia di applicare le norme in materia di regolamento diretto di transazioni in cambi e titoli previste dalla direttiva 98/26/CE anche agli enti italiani che negoziano in sistemi con Stati non appartenenti all'Unione europea.

 

Si ricorda che il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, ha dato attuazione alla direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli.

Con il termine regolamento si indicano - nell’ambito delle attività di post-trading, vale a dire ciò che avviene dopo che una transazione è stata eseguita sul mercato - le funzioni delle infrastrutture dei mercati finanziari finalizzate alla realizzazione dello scambio, tra venditore e acquirente, degli strumenti finanziari da un lato e del controvalore in contanti pattuito dall’altro.

Un sistema di regolamento titoli è un’infrastruttura di mercato che gestisce, sulla base di procedure contrattuali e operative, le diverse fasi  successive alla stipula della  compravendita tra intermediari, consentendo le attività di compensazione e liquidazione,  fino a pervenire al regolamento finale; che rappresenta il momento conclusivo di una transazione.

 

Al fine di assicurare il regolamento diretto di transazioni in cambi e titoli delle imprese italiane operanti su mercati internazionali, il comma 508consente quindi alla Banca d’Italia di stabilire, con proprio provvedimento, l'applicazione delle disposizioni in materia di regolamento diretto di transazioni in cambi e titoli di imprese italiane operanti su mercati internazionali anche agli enti italiani che partecipano a sistemi aventi a oggetto l’esecuzione di ordini di trasferimento di uno Stato non appartenente all'Unione europea. A tal fine è modificato l’articolo 10 del predetto d.lgs. n. 210 del 2001.

 

In tali casi è quindi possibile mettere a disposizione di un beneficiario un importo in valuta attraverso una scrittura sui conti di una banca, di una banca centrale, di una controparte centrale o di un agente di regolamento (ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera m), numero 1), del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210) anche nell’ambito di sistemi con Stati non appartenenti all'Unione europea.

Nell’ambito dei predetti sistemi è inoltre possibile trasferire la titolarità o altri diritti su uno o più strumenti finanziari, attraverso una scrittura in un libro contabile o in altro modo (articolo 1, comma 1, lettera m), numero 2)). In tal caso, il provvedimento della Banca d’Italia è adottato d'intesa con la Consob, previa valutazione dell’opportunità di concludere apposite intese tra le predette autorità e le competenti autorità dello Stato estero interessato (nuovo comma 5 dell’articolo 10).

 

Ai sensi del nuovo comma 6 dell’articolo 10 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, in via transitoria, i sistemi designati in uno Stato membro che receda dall'Unione europea senza aver concluso uno specifico accordo ai sensi dell'art. 50 TUE, gestiti da operatori legittimati alla prestazione dei rilevanti servizi nel territorio della Repubblica sulla base della disciplina ad essi rispettivamente applicabile, continuano, nonostante tale recesso, a considerarsi sistemi designati a tutti gli effetti previsti dall'ordinamento, fino all’adozione del citato provvedimento della Banca d’Italia, e comunque per un periodo non eccedente 21 mesi dal momento in cui i trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato ai sensi dell'art. 50 TUE.


 

Articolo 1, comma 513
(Sistema AGENAS di analisi e monitoraggio
delle performance delle aziende sanitarie)

 

 

Il comma 513 prevede un sistema di analisi e monitoraggio delle performance delle aziende sanitarie realizzato dall’AGENAS, con maggiori oneri definiti entro un limite di spesa pari a 100.000 euro annui a decorrere dal 2019.

 

 

Il comma 513 prevede, a supporto del Ministero della salute e delle regioni e province autonome, che l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), istituita con D. Lgs. 30 giugno 1993 n. 266, realizzi un sistema di analisi e monitoraggio delle performance delle aziende sanitarie, entro un limite di spesa pari a 100.000 euro annui a decorrere dal 2019.

Tale sistema è finalizzato a segnalare, in via preventiva, attraverso un apposito meccanismo di allerta, eventuali e significativi scostamenti relativamente alle componenti economico-gestionale, organizzativa, finanziaria e contabile, clinico-assistenziale, di efficacia clinica e dei processi diagnostico - terapeutici, della qualità, sicurezza ed esito delle cure, nonché dell'equità e della trasparenza dei processi.

All'Agenzia è inoltre affidato il compito di monitorare l'omogenea realizzazione del sistema di monitoraggio che ciascuna regione deve promuovere, senza oneri per la finanza pubblica, finalizzato a verificare la qualità delle prestazioni delle singole unità assistenziali delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate. Tale sistema, previsto dall'art. 4, comma 4, del DL. 2012, n.158 (L. n.189/2012), è in raccordo con il programma nazionale valutazione esiti della stessa AGENAS e con il coinvolgimento dei direttori di dipartimento.

Viene comunque fatto salvo quanto previsto a legislazione vigente (art. 1, comma 579, Legge di stabilità 2016 – L. 208/2015) in relazione al supporto, che deve essere garantito, su richiesta della regione interessa, da parte del Ministero della salute, di concerto con il MEF, avvalendosi della stessa AGENAS, agli enti interessati dai piani di rientro, mettendo a disposizione, ove necessario, strumenti operativi per la presentazione del piano ed il perseguimento dei suoi obiettivi e l'affiancamento da parte dell'Agenzia degli enti del Servizio sanitario nazionale per tutta la durata dei piani di rientro, come peraltro previsto dall'Intesa Stato-regioni del 10 luglio 2014 concernente il nuovo Patto per la salute 2014 – 2016.


 

Articolo 1, commi 514-516
(Fabbisogno sanitario nazionale standard 2019 -2021)

 

 

I commi da 514 a 516 intervengono in materia di fabbisogno sanitario nazionale standard, determinandone il livello, per il 2019, in 114.439 milioni di euro, incrementandolo di 2.000 milioni per il 2020 e di ulteriori 1.500 milioni per il 2021.

L’accesso delle regioni a tale incremento, dal 2020, è subordinato al raggiungimento di una specifica intesa in Conferenza Stato-regioni che aggiorni - entro il 31 marzo 2019 - il Patto per la salute per il triennio 2019-2021-, definendone le specifiche misure al comma 516, modificato al Senato.

 

 

Il comma 516, come modificato al Senato, definisce le misure per l’accesso delle regioni all’incremento del livello del finanziamento previsto dal comma 515, che dovranno riguardare, in particolare:

a)   la revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti al fine di promuovere maggiore equità nell’accesso alle cure;

Si segnala che all'interno dei sistemi sanitari regionali, le misure di compartecipazione per le diverse tipologie di prestazioni si presentano differenziate, e di conseguenza anche gli importi da corrispondere e le esenzioni previste. Tali differenze si evidenziano ulteriormente se si considerano le prestazioni specialistiche ambulatoriali, per le quali l’art. 8, comma 15, L. 537/1993 ha stabilito il pagamento di prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e delle altre prestazioni specialistiche, fino all'importo massimo di 36,15 euro per ricetta (importo prima ridotto e poi abolito da disposizioni successivamente abrogate), con assunzione a carico del Servizio sanitario nazionale degli importi eccedenti tale limite. La stessa L. 537/1993 (art. 8, comma 16) ha anche stabilito che si ha diritto all'esenzione nei seguenti casi: particolari situazioni di reddito associate all'età o alla condizione sociale; presenza di determinate patologie (croniche o rare); riconoscimento dello stato di invalidità: altri casi particolari (gravidanza, diagnosi precoce di alcuni tumori, accertamento dell'HIV).
Successivamente, il DL 98/2011 (L. 111/2011) ha reintrodotto, per i non esenti, il pagamento di una ulteriore quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro (il cosiddetto superticket), consentendo però alle regioni di adottare misure alternative purché in grado di assicurare lo stesso gettito.
Da ultimo, la L.B. 2018 (art. 1, comma 804, L. n. 205/2017) ha istituito nello stato di previsione del Ministero della salute (v. approfondimento) un Fondo per la riduzione della quota fissa sulla ricetta con una dotazione di 60 milioni annui a decorrere dal 2018, da ripartire (v. intesa del 30 marzo 2018) privilegiando quelle regioni che abbiano adottato iniziative di ampliamento dei casi di esenzione.

b)  il rispetto degli obblighi di programmazione a livello nazionale e regionale in coerenza con il processo di riorganizzazione delle reti strutturali dell'offerta ospedaliera e dell’assistenza territoriale, con particolare riferimento alla cronicità e alle liste d’attesa;

Il concetto di rete strutturale dell’offerta ospedaliera è strettamente collegato alla rete clinico assistenziale nello specifico prevista dal D. M. n. 70/2015. Questo decreto ha regolamentato gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera con l’obiettivo di assicurare una presa in carico del paziente in condizioni di appropriatezza, efficacia, efficienza, qualità e sicurezza delle cure, collegando tra loro tipologia e livelli diversi di professionisti, strutture e servizi sanitari.
Con più specifico riferimento alle norme contenute nel presente ddl che stanziano nuove risorse per ridurre i tempi di attesa delle prestazioni sanitari si rinvia alla scheda relativa all’art. 39.

c)   la valutazione dei fabbisogni del personale del SSN e riflessi sulla programmazione della formazione di base e specialistica e sulle necessità assunzionali, ivi ricomprendendo l’aggiornamento del parametro di riferimento relativo al personale;

In proposito occorre ricordare che il D.Lgs. n. 75/2017 ha novellato in più punti il D.Lgs. n. 165/2001 apportando sostanziali modifiche alla materia dei fabbisogni di personale, e in particolare rendendo obbligatorio e potenziando il piano triennale dei fabbisogni del personale (PTFP). Il nuovo art. 6-ter del citato D.Lgs. 165 ha peraltro demandato a specifici decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la PA, di concerto con il MEF, la definizione delle linee di indirizzo (qui l’atto successivamente approvato) per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei piani, stabilendo in particolare che, con riguardo alle aziende e agli enti del SSN, i predetti decreti siano adottati di concerto con il Ministro della salute, in sede di Conferenza unificata Stato-regioni. Nella definizione dei fabbisogni, considerata anche la complessità delle organizzazioni in ambito sanitario, si fa riferimento a indicatori standard in relazione alle attività da svolgere: viene pertanto definito un “parametro di riferimento” o valore standard sulla base del quale è possibile effettuare analisi comparative tra diverse organizzazioni e definire i livelli di risultato.

d)  l’implementazione di infrastrutture e modelli organizzativi finalizzati alla realizzazione del sistema di interconnessione dei sistemi informativi del SSN che consentiranno di tracciare il percorso seguito dal paziente attraverso le strutture sanitarie e i diversi livelli assistenziali del territorio nazionale tenendo conto delle infrastrutture già disponibili nell’ambito del sistema Tessera Sanitaria e del fascicolo sanitario elettronico (FSE);

Riguardo allo stato di attuazione del Fascicolo sanitario elettronico nelle differenti regioni, viene effettuato un monitoraggio dei dati a livello regionale (v. i singoli fascicoli regionali) per il tramite dell'Agenzia per l'Italia digitale, il Ministero della salute e il CNR. Sono in particolare oggetto del monitoraggio le percentuali degli operatori abilitati al FSE, i medici divisi per regione che utilizzano il Fascicolo, gli assistiti della regione che lo hanno già attivato, nonchè la percentuale di servizi del Fascicolo realizzati. Dall'attuale stato di attuazione si evince che sono 17 le regioni attive e 11 le regioni che hanno aderito alla interoperabilità (v. anche interoperabilità UE), con oltre 10,8 milioni di Fascicoli sanitari già attivati e oltre 229,7 milioni di referti già digitalizzati.

e)   la promozione della ricerca in ambito sanitario.

In merito occorre ricordare gli interventi che, da ultimo, sono stati previsti nella L.B. 2018 (art. 1, co. 421 e co. 422-434), attraverso la rivalutazione, da parte delle regioni, del fabbisogno di prestazioni assicurate dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico e privato (accreditati nell'àmbito del Servizio sanitario regionale), al fine di valorizzare la qualità delle prestazioni di tali Istituti (v. approfondimento). E’ stata inoltre prevista l'istituzione, presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), di un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria. Si tratta di una nuova disciplina – che beneficia peraltro di ulteriori risorse finanziarie - relativa ai contratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca e all'eventuale successiva trasformazione a tempo indeterminato del rapporto (v. approfondimento).

f)    efficientamento e appropriato uso dei fattori produttivi, ordinata programmazione del ricorso agli erogatori privati accreditati. Nel testo approvato al Senato si specifica che gli erogatori privati siano preventivamente sottoposti a controlli di esiti e di valutazione con sistema di indicatori oggettivi e misurabili, anche aggiornando quanto previsto dall’articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95;

g)   la valutazione del fabbisogno di interventi infrastrutturali di ammodernamento tecnologico.


 

 

Nell’ultimo triennio, il livello del fabbisogno sanitario nazionale ha proseguito il progressivo trend di riduzione degli incrementi, come originariamente stabiliti nel Patto per la Salute 2014-2016 per il triennio di riferimento, che in ogni caso faceva salve eventuali modifiche necessarie in relazione al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e in seguito a variazioni del quadro macroeconomico. Infatti, limitandosi a considerare il fabbisogno fissato dal Patto per l’ultimo anno del triennio, vale a dire il 2016, che riportava un importo di 115.444 milioni, si evince che il fabbisogno sanitario confermato per il 2019 dal presente disegno di legge di bilancio, si attesta ad un livello inferiore (114.435 milioni), se confrontato a quello di tre anni prima.

La progressiva riduzione degli incrementi è principalmente ascrivibile al contributo aggiuntivo che le regioni (segnatamente a statuto ordinario) hanno dovuto assicurare alla finanza pubblica nel corso degli anni dal 2015 al 2018, con una serie di atti concordati a livello di Conferenza Stato-regioni. In proposito si ricorda, da ultimo, l'Intesa dell'11 febbraio 2016, che ha rideterminato in 113.063 milioni per il 2017 e 114.998 milioni tale livello, successivamente ridotto dalla legge di bilancio 2017 (L. 323/2016, art. 1, co. 392) a 113.000 milioni di euro per il 2017 e 114.000 milioni di euro per il 2018. Per il 2019 il livello del finanziamento era stato fissato in 115.000 milioni di euro.

Tuttavia, a causa del mancato contributo delle autonomie speciali agli obiettivi di finanza pubblica (contributo previsto dal sopra citato co. 392 della legge di bilancio 2017, da stabilirsi mediante sottoscrizione di singoli accordi con lo Stato – poi non raggiunti – entro il 31 gennaio 2017 in attuazione dell’art. 1, co. 680, L. 208/2015), il decreto 5 giugno 2017 ha nuovamente rideterminato il livello del fabbisogno sanitario nazionale, stabilendo ulteriori riduzioni: 423 milioni per il 2017 e 604 milioni a decorrere dal 2018.

La Tab. 2 che segue ricapitola pertanto gli importi a legislazione vigente del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale, considerando ulteriori (residuali) incrementi e riduzioni dovuti a successivi atti normativi:

 

Tabella 2                                                                                                                     (in milioni di euro)             

Finanziamento FSN

2017

2018

2019

Art.1, co. 392, L.323/2016 (L.B. 2017), in base a Intesa CSR 11 febbraio 2016 e in attuazione art. 1, co. 680, L. 208/2015 (L. S. 2016).

113.000

114.000

115.000

D.I. MEF – Salute 5 giugno 2017: riduzione a carico del RSO, considerati i mancati accordi dello Stato con le autonomie speciali.

-423

-604

-604

Art. 18-bis, co. 3, DL. 148/2017 (L.172/2017): incremento del limite di fatturato di alcune farmacie (tra cui quelle rurali) per l’applicazione delle misure di sconto obbligato.

-

9,2

9,2

Art. 1, co. 435, L. 205/2017 (L.B. 2018): incremento (dal 2019) per valorizzare, con una compensazione alle riduzioni del trattamento accessorio dei dirigenti, il personale della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria.

-

-

30

Art. 1, co. 827, L. 205/2017 ulteriore riduzione (dal 2018) finanziamento della regione FV-Giulia per superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari.

-

-1,12

-1,12

Art. 9, L. 4/2018 che incrementa (dal 16 febbraio 2018) il livello del fabbisogno per assistenza minori orfani di crimini domestici.

-

0,056

0,064

Totale

112.577

113.404

114.435

Elaborazione su dati ricavati dagli atti normativi richiamati.

 

Si deve peraltro sottolineare che il predetto livello si presenta al netto del finanziamento alle regioni per l’acquisto dei medicinali innovativi ed oncologici innovativi iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute (ai sensi degli art. 1, co. 400 e 401, L. 232/2016, L. B. 2017) e che presentano un effetto positivo sul finanziamento del fabbisogno sanitario pari, rispettivamente, a 223 milioni e 500 milioni a decorrere dal 2018.

Un ultimo rilievo, infine, va fatto con riferimento alla legittimità dei tagli lineari alla spesa sanitaria, imposti dalla normativa statale, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 169 del 2017 con la quale sono state respinte alcune impugnative regionali per pretesa violazione del principio di leale collaborazione. In proposito, la Corte richiama una propria sentenza (la n. 65/2016) che riconosce l'imposizione di risparmi di spesa rientranti a pieno titolo nell'esercizio statale della funzione di coordinamento della finanza pubblica, purchè circoscritta ad un ambito temporalmente definito. La Corte argomenta inoltre circa l’opportunità di intervenire in modo differenziato nei diversi settori, limitandosi lo Stato ad individuare un importo complessivo di risparmio e lasciando alle Regioni il potere di decidere l'entità dell'intervento in ogni singolo ambito.

A conferma della coerenza della giurisprudenza della Corte, la sentenza n. 103 del 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma statale (comma 527, art. 1, L. B. 2017 qui un approfondimento) che, in contrasto con il principio di transitorietà, ha esteso per la seconda volta una misura di riduzione della spesa sanitaria delle regioni a statuto ordinario (contributo di 750 milioni, già previsto dall’ art. 46, comma 6, del DL. n. 66/2014, esteso ora fino al 2020), misura originariamente prevista per il solo quadriennio 2015-2018. L'estensione, infatti, a giudizio della Corte, non solo contrasta con il principio di transitorietà, ma sottrae al confronto parlamentare la valutazione degli effetti complessivi e sistemici della disposizione di riduzione del livello di finanziamento del SSN che, in una prospettiva di lungo periodo, rischia di non garantire il rispetto del LEA e, quindi, il diritto alla salute.

Con la stessa sentenza n. 103 del 2018, la Corte ha inoltre colto l'occasione per sottolineare come non rispettoso del principio di leale collaborazione il rifiuto, da parte delle autonomie speciali, della sottoscrizione degli accordi bilaterali con lo Stato per sancire il loro contributo al risanamento del settore sanitario, determinando così un'ulteriore riduzione del livello del fabbisogno sanitario nazionale a carico delle regioni a statuto ordinario. Per ulteriori approfondimenti si rinvia al tema Il Livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale.


 

Articolo 1, comma 524
(Qualificazione degli IRCCS come organismi di ricerca)

 

 

Il comma 524,  inserito nel corso dell’esame al Senato,  specifica che l'istituzione di nuovi IRCCS (Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico), pubblici o privati, deve essere coerente e compatibile - oltre che con la programmazione sanitaria della regione interessata, come prevede la norma finora vigente - anche con la disciplina europea relativa agli organismi di ricerca.

La novella è intesa a chiarire che gli IRCCS rientrano nella categoria degli organismi di ricerca e che possono, quindi, essere legittimamente destinatari di risorse pubbliche - nazionali o di derivazione europea - relative all'attività di ricerca.

 

Secondo le relazioni illustrativa e tecnica allegate all'emendamento governativo che ha proposto l'inserimento del comma in esame, la disciplina degli IRCCS soddisfa i requisiti posti, per gli organismi di ricerca, dal regolamento n. 651/2014/UE della Commissione, del 17 giugno 2014, in base ai quali: la finalità principale del soggetto deve consistere nella ricerca o nello sviluppo sperimentale o nella diffusione dei risultati delle suddette attività; la contabilità inerente alle eventuali attività economiche deve essere separata da quella relativa alle attività oggetto delle summenzionate finalità principali; le eventuali imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva sul soggetto non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati della ricerca.

Riguardo, in particolare, al requisito della contabilità separata, la relazione illustrativa rileva che l'allegato 2 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, ed il D.M. 14 marzo 2013 (come modificato dal D.M. 5 febbraio 2015) già richiedono, per gli IRCCS, la redazione del bilancio sezionale relativo esclusivamente alle attività di ricerca.

 

 


 

Articolo 1, commi 526-532
(Trasferimenti al FSN da parte dell’INAIL per la trasmissione in via telematica dei certificati medici di infortunio e malattia professionale)

 

 

I commi da 526-532, inseriti nel corso dell’esame al Senato, prevedono, dal 2019, una particolare disciplina connessa ad un trasferimento, da parte dell’INAIL, di 25 milioni di euro (soggetto a revisione biennale e a rivalutazione per gli anni successivi al 2019), da ripartire tra le regioni, in relazione all’attività di compilazione e trasmissione per via telematica da parte dei medici e delle strutture sanitarie competenti del SSN dei certificati medici di infortunio e malattia professionale.

 

I commi da 526-532, inseriti nel corso dell’esame al Senato, prevedono, in relazione all’attività di compilazione e trasmissione per via telematica da parte dei medici e delle strutture sanitarie competenti del SSN, dei certificati medici di infortunio e malattia professionale, che l’INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 2019, trasferisca annualmente al Fondo Sanitario Nazionale l’importo di 25 milioni di euro, da ripartire tra le regioni e province autonome in sede di predisposizione della proposta di riparto della quota indistinta delle risorse fabbisogno standard nazionale. Successivamente al 2019, tale importo sarà maggiorato del tasso di inflazione programmato riportato nei documenti ufficiali del Governo. Si ricorda che tali certificati sono previsti all’articolo 53 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), come recentemente modificato dall’articolo 21 del D. Lgs. n.151/2015. Si prevede che una quota-parte dei predetti trasferimenti da parte dell’INAIL, che dovrà essere determinata con intesa in Conferenza Stato- Regioni, implementi direttamente i fondi di ciascuna azienda o ente per la contrattazione decentrata integrativa relativa al personale del SSN (comma 527), in deroga a quanto disposto dal comma 2, dell'articolo 23, del D. Lgs. n. 75/2017 in materia di salario accessorio. Inoltre, una ulteriore quota-parte di tali trasferimenti, anch’essa determinata con intesa in Conferenza Stato-Regioni, dovrà avere destinazione vincolata al fondo destinato per i rinnovi contrattuali della medicina convenzionata, incrementando la quota capitaria riconosciuta per assistito al medico di medicina generale (comma 528). L’importo di 25 milioni di euro può essere rivisto ogni due anni sulla base dell’incremento della percentuale del rapporto tra il numero dei certificati compilati e trasmessi telematicamente all’INAIL e gli infortuni e le malattie professionali denunciati nel biennio di riferimento rispetto a quello precedente, comunque entro il limite del 20% del medesimo importo (5 milioni di euro), al netto della rivalutazione per il tasso programmato di inflazione (comma 529). Si precisa che nessun compenso può essere comunque richiesto agli assistiti per il rilascio dei certificati medici di infortunio o malattia professionale (comma 530). Viene prevista una norma transitoria per i certificati trasmessi fino al 31 dicembre 2018, ai quali si applicano in ogni caso gli appositi accordi sottoscritti il 6 settembre e il 24 dicembre 2007 tra l’INAIL e le rappresentanze sindacali di categoria. Inoltre, l’onere del trasferimento di 25 milioni a carico del bilancio dell’INAIL deve essere determinato sulla base della spesa media del triennio 2014/2016 per l’attività di certificazione medica, come disciplinata dai predetti accordi (comma 531). Si stabilisce infine che nessun ulteriore onere, oltre alla predisposizione dei servizi telematici, è a carico del bilancio dell’INAIL per l’attività di certificazione medica che dovrà essere trasmessa al medesimo Istituto (comma 532).


 

Articolo 1, comma 533
(Retribuzioni per i disabili)

 

 

Il comma in esame, introdotto al Senato, prevede che l’I.N.A.I.L. rimborsi (nella misura del 60%) al datore di lavoro la retribuzione corrisposta da quest’ultimo alla persona con disabilità da lavoro, nel caso in cui quest’ultima sia destinataria di un progetto di reinserimento mirato alla conservazione del posto di lavoro.

 

Il comma 533, introdotto nel corso dell’esame al Senato, integrando l’articolo 1, comma 166, della L. 190/2014 (che ha attribuito all’I.N.A.I.L. le competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro), prevede che l’I.N.A.I.L. rimborsi al datore di lavoro la retribuzione corrisposta da quest’ultimo alla persona con disabilità da lavoro.

Il rimborso, pari al 60% di quanto effettivamente corrisposto, è erogato a condizione che il disabile sia destinatario di un progetto di reinserimento mirato alla conservazione del posto di lavoro, e che alla cessazione dello stato di inabilità temporanea assoluta non possa attendere al lavoro senza la realizzazione degli interventi individuati nell’ambito del predetto progetto.

 

L’articolo 1, comma 166, della L. 190/2014 ha attribuito all’I.N.A.I.L. le competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro. Il reinserimento deve essere realizzato con progetti personalizzati (mirati alla conservazione del posto di lavoro o alla ricerca di nuova occupazione, con interventi formativi di riqualificazione professionale), con progetti per il superamento e per l'abbattimento delle barriere architettoniche sui luoghi di lavoro, nonché con interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro. Resta a carico dello stesso Istituto (senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica) l'attuazione delle richiamate disposizioni.

 

I progetti di reinserimento possono essere proposti dai datori di lavoro e sono approvati dall’I.N.A.I.L.. Sono considerate rimborsabili le retribuzioni corrisposte dalla data di manifestazione della volontà, da parte del datore di lavoro e del lavoratore, di attivare il richiamato progetto e fino alla realizzazione degli interventi in esso individuati (e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno).

Nel caso in cui gli interventi individuati nell’ambito del richiamato progetto non vengano attuati per immotivato unilaterale recesso del datore di lavoro, quest’ultimo è tenuto a restituire all’I.N.A.I.L. l’intero importo del rimborso.

Inoltre, si stabilisce che dal 1° gennaio 2019 l’I.N.A.I.L. concorre al finanziamento dell’assegno di ricollocazione, di cui all’articolo 23 del D.Lgs. 150/2015, rilasciato alle persone con disabilità da lavoro in cerca di occupazione.

Con specifico decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro il 2 Marzo 2019, sono definite le modalità di finanziamento.

 

Infine, si prevede che le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ed i patronati, gli enti bilaterali e le associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro[29], possono presentare all’I.N.A.I.L. progetti di formazione e informazione rivolti a lavoratori e datori di lavoro in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, finanziati dall’Istituto nei limiti e con le modalità dallo stesso stabiliti.


 

Articolo 1, comma 534
(Infortuni domestici)

 

 

Il comma 534 reca modifiche alle norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici

 

Il Senato ha disposto modifiche alla legge 3 dicembre 1999, n. 493 (Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici), prevedendo, in particolare le seguenti modifiche:

§  la fascia di età dei soggetti all'obbligo di iscrizione all'assicurazione, che passa da una età minima di 18 ad una età massima di 67 (anziché  65 anni come attualmente previsto);

§  la percentuale di inabilità permanente al lavoro, per cui è prevista assicurazione, che passa dal 27 per cento al 16 per cento

§  l’entità del premio assicurativo unitario a carico dei soggetti, che passa da 25.000 lire annue ad euro 24,00 annui

§  una prestazione una tantum di importo pari a euro 300,00, qualora l’inabilità permanente sia compresa tra il sei e il quindici per cento;

§  la corresponsione dell’assegno per assistenza personale continuativa in caso di infortunio domestico;

 

Le modalità ed i termini di attuazione delle modifiche di cui sopra sono stabilite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Presidente dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), da adottare entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame.


 

Articolo1, commi 537-542
(Iscrizione agli albi professionali di taluni professionisti in ambito sanitario ed equipollenza dei diplomi universitari di educatore professionale socio-sanitario)

 

 

I commi da 537 a 542, inseriti durante l’esame al Senato, riguardano taluni professionisti in ambito sanitario ai quali è consentito, anche in assenza del titolo idoneo all’iscrizione ai rispettivi albi professionali, di continuare a svolgere la loro attività, se hanno svolto la stessa, in regime di lavoro dipendente ovvero libero professionale, per almeno 36 mesi, anche non continuativi, nel corso degli ultimi 10 anni. Inoltre essi prevedono il riconoscimento dell’equipollenza al diploma universitario di educatore professionale socio-sanitario per i diplomi e gli attestati relativi al profilo di educatore professionale, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base, ottenuti a seguito di corsi regionali o di formazione specifica conseguiti entro il 2005.

 

Il comma 537, al fine di garantire la continuità e funzionalità dei servizi sanitari, nonché di conseguire risparmi di spesa, aggiunge il comma 4-bis all’art. 4 della legge n. 42/1999, articolo che ha disciplinato la regolarizzazione del personale (ex ausiliario) sanitario se in possesso di diplomi conseguiti in base alla normativa anteriore a quella di attuazione dell'articolo 6, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992.

 

Si ricorda che quest’ultima norma ha previsto che la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione deve avvenire in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate.

 

Il nuovo comma 4-bis prevede che, ferma restando la possibilità di avvalersi delle procedure per il riconoscimento dell’equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento per i laureati delle professioni sanitarie, coloro che svolgano o abbiano svolto un’attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di 3 anni (nella disposizione indicati in 36 mesi), per periodi anche non continuativi, nell’arco degli ultimi dieci anni, sono autorizzati a continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, a condizione che si iscrivano, entro il 31 dicembre 2019, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

In proposito si ricorda che la legge n. 43 del 2006 ha previsto, al fine di adeguare il livello culturale, deontologico e professionale degli esercenti le professioni in ambito sanitario a quello garantito negli Stati membri dell'UE, la regolamentazione delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, nel rispetto dei diversi iter formativi, anche mediante l'istituzione dei rispettivi ordini ed albi, ai quali è stato previsto l’accesso oltre agli operatori delle professioni sanitarie esistenti, anche a quelli di nuova configurazione.

Tali operatori sanitari sono chiamati a svolgere, in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione, in base alla legge 10 agosto 2000, n. 251 e al D.M. 29 marzo 2001 del Ministro della sanità. Qui l’elenco di tutte le professioni sanitarie e ausiliarie riconosciute dal Ministero della salute.

 

La ratio della norma è di eliminare l’indeterminatezza del quadro giuridico che si è venuto a delineare a seguito dell’approvazione della L. n. 3 del 2018 (anche ricordata, per quanto qui interessa, come Legge Lorenzin sulle professioni sanitarie) che, novellando la normativa previgente (v. qui il Dossier del Servizio Studi p. 11 e segg), ha disciplinato il riordino delle professioni sanitarie, prevedendo l’obbligatoria iscrizione al rispettivo albo, per l’esercizio di ciascuna professione sanitaria, in qualunque forma giuridica svolta. In particolare, come sottolineato dalla relazione illustrativa alla norma, l’articolo 4, comma 9, della citata L. n. 3/2018 ha sancito la trasformazione dei preesistenti Collegi professionali in Ordini e relative Federazioni nazionali. Nelle fattispecie interessate, i preesistenti collegi professionali dei Tecnici sanitari di radiologia medica hanno assunto la denominazione di Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle Professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, in quanto hanno inglobato al proprio interno i nuovi albi di 17 professioni sanitarie che risultavano ancora non ordinate. Peraltro, in attuazione della disposizione di cui al comma 13 del richiamato articolo 4, è stato emanato il Decreto del Ministro della Salute 13 marzo 2018 (in G.U. n. 77/2018), completando in tal modo il quadro normativo per tutte le 22 professioni sanitarie mediante la previsione, contenuta all’articolo 2, comma 1, del citato decreto, che possono iscriversi all’albo coloro che sono in possesso della laurea abilitante all’esercizio della relativa professione sanitaria, ovvero titolo equipollente o equivalente alla laurea abilitante, in base al prima citato articolo 4 della legge n. 42/1999. Sono pertanto coinvolti i seguenti professionisti:

-          le figure dei tecnici: di laboratorio biomedico; audiometristi; audioprotesisti, ortopedici; della riabilitazione psichiatrica; della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro; neurofisiopatologi; fisiopatologi cardiocircolatori e di perfusione cardiovascolare;

-          dietisti; igienisti dentali; fisioterapisti; logopedisti; podologi; ortottisti e assistenti di oftalmologia; educatori professionali;

-          terapisti occupazionali e della neuro- psicomotricità dell’età evolutiva.

Come specificato nella relazione illustrativa alla norma, tali figure possono non essere iscritte al rispettivo albo per i seguenti motivi:

-          mancata partecipazione alle procedure indette, a suo tempo, dalle regioni per sancire l’equivalenza ai titoli universitari sulla base dei criteri previsti dall’Accordo Stato-regioni del 10 febbraio 2011;

-          aver continuato, in quanto dipendenti del SSR o di strutture private e private accreditate sanitarie e socio-sanitarie, ad esercitare l’attività sanitaria o socio-sanitaria riconducibile all’area delle professioni sanitarie pur senza il riconoscimento dell’equivalenza;

-          aver conseguito, in determinate regioni, corsi regionali successivi al 17 marzo 1999 (data di entrata in vigore della sopra richiamata legge n. 42/1999) che hanno autorizzato all’esercizio professionale molti operatori – quali educatori professionali e massofisioterapisti, in particolare in Lombardia e Veneto -, ma che non possono essere riconosciuti equivalenti.

 

Il comma 538 dispone che entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2019, con decreto del Ministro della salute, vengono istituiti i predetti elenchi speciali.

Il comma 539 stabilisce che i diplomi e gli attestati, indicati nella tabella allegata al DM 22 giugno 2016, relativamente al profilo di educatore professionale,  purchè ottenuti a seguito di corsi regionali o di formazione specifica ed iniziati tra il 1997 e il 2000, o comunque conseguiti entro il 2005, siano da considerarsi equipollenti al diploma universitario (rilasciato a seguito di completamento del corso di laurea L/SNT2) per educatore professionale socio-sanitario. L’equipollenza vale sia per l’esercizio professionale, sia per l’accesso alla formazione post-base, sia per l’iscrizione all’albo della professione sanitaria di educatore professionale, istituito con la L. n. 3/2018 (cd. Legge Lorenzin in materia, per quanto qui interessa, di professioni sanitarie). In proposito, rimane fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di professioni sanitarie riconosciute in base alla L. n. 42/ 1999 e alla legge di bilancio per il 2018 (L. n. 205/2017).

Il comma 540 dispone che l’iscrizione negli elenchi speciali di cui al comma 4-bis dell’articolo 4 della legge n. 42/1999 e l’equipollenza dei titoli indicati dal comma 539 non producono, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate, già acquisite in ragione del titolo, in relazione ai rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore della presente legge di bilancio

Il comma 541 detta una norma di coordinamento con il sopra citato comma 3, articolo 6, del D.Lgs. n. 502/1992, stabilendo che non possono essere attivati corsi di formazione regionali finalizzati al rilascio di titoli ai fini dell’esercizio delle professioni sanitarie indicate dalla sopra richiamata legge n. 43 del 2006.

Le precedenti disposizioni sono introdotte anche al fine di monitorare il fenomeno che attualmente ha una portata non definita, soprattutto a causa di corsi regionali abilitati al rilascio dei titoli ai fini dell’esercizio delle professioni sanitarie in esame, la cui futura attivazione è pertanto interdetta.

 

Infine, il comma 542 dispone una norma di coordinamento finale che prevede, a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge di bilancio, l’abrogazione dell’articolo 1 della legge n. 403/1971 riguardante la professione sanitaria di massaggiatore e massofisioterapista.

 

Si ricorda che, ai sensi del richiamato art. 1, tale professione è esercitabile soltanto dai massaggiatori e massofisioterapisti diplomati in scuole di massaggio e massofisioterapia statali e autorizzate con decreto del Ministro per la sanità, sia che lavorino alle dipendenze di enti ospedalieri e di istituti privati, sia che esercitino la professione autonomamente. Viene contestualmente abrogata la disposizione che prevede che gli enti mutualistici, previdenziali, assistenziali ed assicurativi sono autorizzati a sostenere o rimborsare le spese per prestazioni massoterapiche e fisioterapiche solo da parte dei predetti operatori diplomati.

 

In relazione a tale norma, occorre sottolineare che le figure professionali sopra richiamate di massaggiatore e massofisioterapista, a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 42/1999 (17 marzo 1999), sono state formate con corsi regionali di durata biennale o triennale; inoltre, le stesse figure non sono state riordinate dalla nuova disciplina sulle professioni sanitarie di cui alla prima citata L. n. 3/2018. Pertanto, la ratio della disposizione in esame è quella di superare, anche per tali figure, l’indeterminatezza del quadro giuridico, permettendo anche a questi operatori - che possano dimostrare i requisiti sopra esaminati - l’iscrizione agli elenchi speciali da costituire con decreto del Ministero della salute. In ogni caso, proprio per non creare future incertezze nell’applicazione della normativa che si vuole qui riordinare, si prevede la soppressione delle figure dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi, previste ai sensi della richiamata legge n. 403 del 1971.

 

 


 

Articolo 1, comma 557
(Eventuale superamento dei limiti di spesa per i dispositivi medici)

 

 

Il comma 557 - inserito dal Senato - modifica la disciplina sull'accertamento dell'eventuale superamento del limite annuo di spesa, a livello nazionale e regionale, per l'acquisto (da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale) di dispositivi medici.

 

La novella prevede che l'eventuale superamento sia rilevato sulla base del fatturato di ciascuna azienda al lordo di IVA, risultante dai dati delle fatture elettroniche, relativi all'anno solare di riferimento, e che, nell'esecuzione dei contratti in esame, anche se già in essere, sia indicato nelle fatture elettroniche in modo separato il costo del bene e il costo del servizio. L'eventuale superamento è accertato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ogni anno, in seguito alla rilevazione - sulla base dei dati summenzionati - eseguita, per l’anno 2019, entro il 31 luglio 2020 e, per gli anni successivi, entro il 30 aprile dell’anno seguente a quello di riferimento.

La norma fino ad ora vigente prevede, invece, che il decreto ministeriale suddetto, da emanarsi entro la medesima data del 30 settembre, certifichi in via provvisoria l'eventuale superamento del limite, sulla base dei dati di consuntivo relativi all'anno precedente, rilevati dalle "specifiche voci di costo riportate nei modelli di rilevazione economica consolidati regionali CE", salvo conguaglio determinato con il decreto da emanarsi entro il 30 settembre dell'anno successivo, sulla base dei dati di consuntivo dell'anno di riferimento.

Si ricorda che il limite in oggetto è pari al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario nazionale standard.

 

 


 

Articolo 1, comma 558
(Sistemi e registri di sorveglianza sanitaria e
dispositivi medici impiantabili)

 

 

Il presente comma - inserito dal Senato - concerne i sistemi e registri di sorveglianza sanitaria, anche con riferimento ai dispositivi medici impiantabili.

 

La novella specifica, in primo luogo, che l'aggiornamento dei sistemi e dei registri suddetti concerne anche i dispositivi medici impiantabili (riguardo agli "impianti", la norma fino ad ora vigente fa riferimento a quelli protesici). Si ricorda che l'aggiornamento è effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.

In secondo luogo, la novella specifica che l'attività di tenuta e aggiornamento dei registri suddetti è obbligatoria - fermo restando, come già prevede la formulazione fino ad ora vigente, che essa è svolta con le risorse disponibili in via ordinaria e che rientra tra le attività istituzionali degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale.

La novella demanda, inoltre, all'intesa relativa al Patto per la salute 2019-2021 la definizione delle modalità per garantire e verificare che i registri medesimi siano tenuti ed aggiornati correttamente.

Si formula, infine, il principio che gli esercenti le professioni sanitarie, in ragione delle rispettive competenze, hanno l'obbligo di alimentare in maniera continuativa, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, i sistemi di sorveglianza e i registri suddetti.

 


 

Articolo 1, comma 560
(Fondazione per la ricerca sul pancreas)

 

 

Il comma 560, inserito durante l’esame al Senato, modificando il comma 453 della legge n. 205/2017 – legge di bilancio per il 2018 – trasforma in un contributo a regime il contributo di 500.000 euro previsto per il solo anno 2019 a favore della Fondazione Italiana per la ricerca sulle Malattie del Pancreas (FIMP).

 

 

 

 


 

Articolo 1, comma 565
(Assunzioni Enti parco)

 

 

Il comma 565, introdotto al Senato, per il triennio 2018-2020, autorizza determinati Enti parco nazionali a procedere alla stabilizzazione del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato anche in posizione soprannumeraria.

 

Più nel dettaglio, nel rispetto dei requisiti e dei limiti finanziari contenuti all’articolo 20 del D.Lgs. 75/2017 (vedi infra), sono autorizzate le suddette stabilizzazioni per i seguenti contingenti:

§  Alta Murgia 3 unità;

§  Appennino Lucano 4 unità;

§  Asinara 3 unità;

§  Cinque Terre 2 unità;

§  Sila 1 unità;

§  Gargano 1 unità.

 

Secondo la Relazione tecnica, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che la sua applicazione avviene nei limiti delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente dal suddetto articolo 20, del D.lgs. n. 75/2017.

 

Si ricorda che la suddetta stabilizzazione è operata secondo la disciplina di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 75/2017 (relativo alle procedure di stabilizzazione presso pubbliche amministrazioni nel triennio 2018-2020). In particolare, si prevede, nel triennio 2018-2020, la facoltà, per le amministrazioni, di procedere alla stabilizzazione (in accordo con il nuovo piano triennale dei fabbisogni e con l’indicazione della relativa copertura finanziaria) del personale non dirigenziale che alla data di entrata in vigore della L. 124/2015 (28 agosto 2015) possegga tutti i seguenti requisiti:

d)   risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;

e)    sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

f)    abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni

Allo stesso tempo, le amministrazioni interessate possono bandire, nello stesso triennio 2018-2020 (in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria), specifiche procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50% dei posti disponibili, per l’assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale che alla data di entrata in vigore della L. 124/2015 (28 agosto 2015) possegga tutti i seguenti requisiti:

c)    risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;

d)   abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.

Le pubbliche amministrazioni possono elevare (nel triennio 2018-2020 e ferme restando le norme di contenimento della spesa di personale), ai soli fini delle procedure richiamate, i limiti ordinari per le assunzioni a tempo indeterminato previste dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle medesime assunzioni tramite concorso pubblico, utilizzandole nei limiti indicati dall’articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010 (50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009) (comma 3). Tali risorse sono calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017, a condizione che le amministrazioni interessate siano in grado di sostenere, a regime, la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte degli organi preposti (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi), e che prevedano nei propri bilanci la riduzione di tale valore di spesa utilizzato per assunzioni a tempo indeterminato dal tetto del 50% in precedenza richiamato.

 


 

Articolo 1, commi 569 e 571
(Misure di prevenzione del disturbo da gioco d’azzardo)

 

 

I commi 569 e 571 prevedono che, a decorrere dal 1° luglio 2019, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli metta a disposizione degli enti locali gli orari relativi agli apparecchi da gioco il cui funzionamento sia subordinato al collegamento ad un sistema di elaborazione della rete.

Le regole tecniche di produzione degli apparecchi che consentono il gioco da remoto dovranno prevedere la memorizzazione, la conservazione e la trasmissione al sistema remoto dell’orario di funzionamento degli apparecchi.

 

Il comma 569 prevede misure volte a rendere effettive le norme degli enti locali che disciplinano l’orario di funzionamento degli apparecchi da divertimento e intrattenimento idonei per il gioco lecito identificati e definiti nelle loro caratteristiche essenziali dall'articolo 110, comma 6, lettera a), i cosiddetti amusement with prizes (AWP) e lettera b), le cosiddette videolottery (VLT), del regio decreto n. 773 del 1931 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), ovvero di monitorarne il rispetto e di irrogare le relative sanzioni.

 

A tali fini è previsto che, a decorrere dal 1° luglio 2019, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, avvalendosi della SOGEI S.p.A., metta a disposizione degli enti locali gli orari di funzionamento delle VLT. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge in esame la stessa Agenzia dovrà stabilire, con provvedimento del proprio direttore, le norme di attuazione della precedente disposizione.

 

Con riferimento alle AWP, viene invece stabilito che le relative regole tecniche di produzione che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto, da emanare con decreto del MEF ai sensi dell’articolo 1, comma 943, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), debbano prevedere la memorizzazione, la conservazione e la trasmissione al sistema remoto dell’orario di funzionamento degli apparecchi medesimi. Anche i dati relativi all'orario di funzionamento degli AWP devono essere messi a disposizione degli enti locali dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, avvalendosi della SOGEI S.p.A..

 

Gli oneri previsti per mettere a disposizione degli enti locali gli orari di funzionamento degli apparecchi citati sono stimati pari a 50.000 euro annui, ai quali l’Agenzia delle dogane e dei monopoli dovrà far fronte con le risorse umane e finanziarie già disponibili (comma 571).

 

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge in esame, il MEF dovrà notificare lo schema di decreto alla Commissione europea, ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.

 

Nel corso dell’esame al Senato è stata soppressa una disposizione (A.S. 981, comma 307), che disponeva che la riforma complessiva in materia di giochi pubblici, da adottare ai sensi dell’articolo 9, comma 6-bis, del decreto legge n. 87 del 2018, definisse criteri omogenei su tutto il territorio nazionale in ordine alla distribuzione e agli orari degli esercizi che offrono gioco pubblico.


 

Articolo 1, comma 570
(Commissario per la casa da gioco di Campione d’Italia)

 

 

Il comma 570, introdotto al Senato, modifica i contenuti dell’incarico assegnato al Commissario straordinario per la gestione della casa da gioco nel Comune di Campione d’Italia, come definiti, da ultimo, dal decreto-legge 119/2018.

 

L’articolo 25-octies del decreto-legge 119/2018 ha stabilito che nelle more della revisione della disciplina dei giochi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge[30], con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico e Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è nominato un Commissario straordinario incaricato di valutare la sussistenza delle condizioni per l'individuazione di un nuovo soggetto giuridico per la gestione della casa da gioco nel Comune di Campione d'Italia.

Il Commissario, al fine di superare la crisi socio-occupazionale del territorio, opera anche in raccordo con gli enti locali e territoriali della regione Lombardia nonché con operatori economici e predispone, entro quarantacinque giorni, un piano degli interventi da realizzare nello specifico, si prevede che il Commissario.

 

Il comma 570 in esame novella l’ articolo 25-octies del decreto-legge 119/2018, al fine di prevedere:

·        che il Commissario straordinario possa elaborare un programma di risanamento del gestore (in alternativa all’ipotesi di individuazione di un nuovo soggetto gestore);

·        che il nuovo gestore possa essere individuato anche attraverso la costituzione di una nuova società interamente partecipata con capitale pubblico, che potrebbe operare in deroga a talune disposizioni del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica relative.

Si tratta dell’articolo 4, commi 1 e 2 (che, in linea generale, consente alle P.A. la costituzione di e la partecipazione a società solo per lo svolgimento di attività di produzione di beni e servizi strettamente attinenti al perseguimento delle proprie finalità istituzionali) e dell’articolo 14, comma 6 (ove si prevede che nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una società a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le pubbliche amministrazioni controllanti non possono costituire nuove società, né acquisire o mantenere partecipazioni in società, qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita).

 

·        che il piano degli interventi da realizzare, predisposto dal Commissario straordinario al fine di superare la crisi socio-occupazionale, sia soggetto all’approvazione del Ministero dell’interno.


 

Articolo 1, commi 574-584
(Disposizioni in materia di limiti per la spesa farmaceutica)

 

 

I commi da 574 a 584 - riformulati dal Senato - concernono la spesa farmaceutica ospedaliera per acquisti diretti e (limitatamente al comma 582) le procedure di ripiano del superamento dei limiti di spesa farmaceutica per gli anni 2013-2017.

 

In base a tali commi, a decorrere dal 2019:

§  viene introdotto (secondo la riformulazione operata dal Senato) un distinto limite di spesa per gli acquisti diretti in oggetto relativi ai gas medicinali, limite pari allo 0,20 per cento del livello del finanziamento (cui concorre lo Stato) del fabbisogno sanitario nazionale standard; di conseguenza, il limite per gli altri acquisti diretti viene ridotto da 6,89 a 6,69 punti percentuali (della suddetta base di calcolo) - resta fermo che non rientrano nel computo di quest'ultimo limite gli acquisti diretti per vaccini e per i medicinali beneficiari dei Fondi per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi o oncologici innovativi -;

§  l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), ai fini del monitoraggio della spesa per acquisti diretti, si avvale dei dati delle fatture elettroniche, nonché, fino al 31 dicembre 2021, dei dati presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario;

§  sulla base di questi dati, l'AIFA rileva il fatturato di ciascuna azienda titolare di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), con riferimento a tutti i farmaci di classe A ed H oggetto di acquisti diretti, ad esclusione dei vaccini, dei farmaci inseriti nel registro dei medicinali orfani per uso umano dell'Unione europea, dei medicinali beneficiari dei Fondi per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi o oncologici innovativi e, per le forniture di gas medicinali, della componente relativa all'eventuale servizio; per i farmaci innovativi che presentino anche una o più indicazione non innovative, la relativa quota di mercato è determinata, ai fini in oggetto, mediante le dispensazioni rilevate dai registri di monitoraggio dell'AIFA ed in relazione al prezzo di acquisto per il Servizio sanitario nazionale (ai sensi del comma 584, inserito dal Senato); dal fatturato sono altresì escluse una quota pari a 3 milioni di euro per ciascuna azienda (tale esclusione non opera ai fini del computo del fatturato per i gas medicinali) nonché le somme versate dalle aziende in base ai meccanismi richiamati dal comma 579, lettere b) e c);

§  il 50 per cento dell'eventuale superamento di ciascuno dei due summenzionati limiti di spesa per acquisti diretti è a carico delle aziende farmaceutiche in proporzione al suddetto fatturato (calcolato distintamente per i gas medicinali), mentre il restante 50 per cento è a carico delle regioni e delle province autonome in proporzione ai rispettivi disavanzi in oggetto;

§  in caso di eccedenza della spesa rispetto alla dotazione del Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi o del Fondo omologo relativo ai farmaci oncologici innovativi, il ripiano - ai sensi del summenzionato comma 584 (inserito, come detto, dal Senato) - è operato da ciascuna azienda in proporzione alla propria quota del mercato in oggetto.

Il medesimo comma 584 specifica che i farmaci inseriti nel registro dei medicinali orfani per uso umano dell'Unione europea, qualora presentino anche caratteristica di innovatività, sono considerati come innovativi anche ai fini dell'esclusione dal computo del limite di spesa summenzionato.

Il comma 582 dispone che, qualora alla data del 15 febbraio 2019, il Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni e le province autonome non abbiano recuperato le risorse finanziarie relative al ripiano del superamento dei limiti di spesa farmaceutica per gli anni 2013-2017, i limiti di spesa farmaceutica per gli acquisti diretti e per la farmaceutica convenzionata siano calcolati (fino al recupero integrale delle suddette risorse) con riferimento (come base di calcolo) al fabbisogno sanitario nazionale standard previsto per il 2018, anziché con riguardo a quello previsto per l'anno di riferimento.


 

Articolo 1, comma 585
(Anagrafe nazionale vaccini ed anagrafi regionali vaccini)

 

Il comma in esame - inserito dal Senato - concerne le risorse per il funzionamento dell'anagrafe nazionale vaccini e delle anagrafi regionali vaccini.

 

Il comma, in primo luogo, incrementa nella misura di 50.000 euro annui le risorse per il funzionamento dell'anagrafe nazionale vaccini. In secondo luogo, si dispone, al fine di raccogliere in modo uniforme sull’intero territorio nazionale, mediante le anagrafi regionali vaccini, i dati da inserire nell’anagrafe nazionale suddetta, uno stanziamento pari a 2 milioni di euro per il 2019 e 500.000 euro annui a decorrere dal 2020; lo stanziamento è ripartito tra le regioni e le province autonome sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Ai fini in oggetto, si prevede, inoltre, l'eventuale riuso di sistemi informatici o di parte di essi già realizzati da altre amministrazioni regionali; si ricorda che una norma analoga (di cui all'articolo 4-bis, comma 1, del D.L. 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2017, n. 119) fa riferimento, per l'anagrafe nazionale vaccini, all'eventuale riuso di sistemi informatici o di parte di essi già realizzati da altre amministrazioni sanitarie.

 

 

 


 

Articolo 1, comma 589
(Partecipazione dell’Italia a iniziative di pace
ed umanitarie in sede internazionale)

 

 

Le norme di cui al comma 589 riformano la disciplina in materia di erogazione, da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di contributi a soggetti pubblici italiani, a Stati esteri, a organizzazioni internazionali e a soggetti privati, italiani e stranieri, aventi finalità di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e di attuazione d’iniziative umanitarie e di tutela dei diritti umani. E’ prevista, a tale fine, un’autorizzazione di spesa di 700.000 euro, a decorrere dal 2019, alla quale si provvede mediante l’utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dall’abrogazione della normativa previgente in materia, dettata dalla legge 6 febbraio 1992, n. 180.

 

Le disposizioni in commento modificano il D.P.R. 5 febbraio 1967, n. 18, recante l’ordinamento dell’Amministrazione degli affari esteri, inserendo un nuovo articolo, il 23-ter, dedicato alla partecipazione dell’Italia ad iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale.

 

In particolare, il comma 1 del nuovo articolo autorizza il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ad erogare contributi a soggetti pubblici italiani, a Stati esteri e ad organizzazioni internazionali aventi finalità di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e di attuazione di iniziative umanitarie e di tutela dei diritti umani. E’ fatta salva la facoltà di effettuare forniture dirette di beni e servizi nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici.

 

Il comma 2 dispone invece che, per le medesime finalità di cui al comma precedente, possano essere concessi contributi ad iniziative proposte da soggetti privati italiani e stranieri, da erogarsi, salvo casi di motivata urgenza, mediante procedura pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento.

 

Il comma 3 prevede che il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale riferisca annualmente al Parlamento circa le iniziative avviate in attuazione della presente normativa nell’ambito della relazione analitica sulle missioni internazionali in corso prevista dall’art. 3, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali.

Il comma 4 dispone l’abrogazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180, recante partecipazione dell’Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale, che disciplinava questa materia.

 

Ai fini della copertura degli oneri derivanti dall’attuazione delle predette disposizioni, il comma 5 autorizza la spesa 700.000 euro annui a decorrere dal 2019, cui si provvede mediante l’utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dall’abrogazione della legge n. 180 del 1992.”

 


 

Articolo 1, comma 590
(Dotazione del fondo per la promozione dell’Italia)

 

 

La norma riduce di 200.000 euro, a decorrere dall’anno 2019, la  dotazione del fondo per la promozione dell’Italia, istituito nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione.

 

Il fondo in oggetto è stato istituito dall’art. 53-bis del D.P.R. 5 febbraio 1967, n. 18, recante l’ordinamento dell’Amministrazione degli affari esteri, inserito dall’art. 16-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 8.

 

L’art. 53-bis ha previsto, al comma 1, che gli uffici all’estero del MAECI svolgano attività per la promozione dell’Italia, mirate a stabilire ed intrattenere relazioni con le autorità, il corpo diplomatico e gli ambienti locali, a sviluppare iniziative e contatti di natura politica, economico-commerciale e culturale nell’interesse del sistema Paese, ad accedere a fonti di informazione e a tutelare le collettività italiane all’estero.

Il comma 2 ha disposto, come accennato, l’istituzione del predetto Fondo nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da ripartire tra gli uffici all’estero con uno o più decreti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonché alla Corte dei conti.

Il comma 3 ha previsto che la dotazione del fondo sia determinata sulla base degli oneri connessi alle attività di cui al comma 1, quali il ricevimento annuale per la festa della Repubblica, i ricevimenti in onore di autorità del Paese di accreditamento o di personalità in visita ufficiale, il complesso di manifestazioni o di iniziative volte a consolidare i rapporti, anche in base alle consuetudini del luogo, con gli esponenti più rilevanti della società locale e con il corpo diplomatico accreditato nella sede, nonchè tenendo conto del trattamento economico per il personale di servizio necessario al funzionamento delle residenze ufficiali.

Il comma 4, infine, dispone che le spese per l’attuazione delle norme menzionate, se sostenute direttamente dal capo dell’ufficio all’estero o, su sua indicazione, da personale dipendente, siano rimborsate ai predetti, anche sulla base di costi medi forfettari determinati per ogni Paese dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale su proposta del capo della rappresentanza diplomatica competente.


 

Articolo 1, comma 601
(
Modifiche alla misura “Resto al Sud”)

 

 

La norma, modificata nel corso dell’esame al Senato, interviene sulla disciplina della misura di sostegno c.d. “Resto al sud”, ampliando la platea dei potenziali beneficiari, elevando da 35 a 45 anni l’età massima degli stessi ed estendendo le agevolazioni previste dalla misura alle attività libero professionali. Come precisato nel corso dell’esame al Senato, ai fini dell’accesso alle agevolazioni per le attività libero professionali, si prevede che i liberi professionisti: non risultino, nei dodici mesi antecedenti alla presentazione dell’istanza di accesso all’agevolazione, titolari di partita IVA per l’esercizio di un’attività analoga a quella per cui si presenta domanda; mantengano la loro sede operativa in una delle regioni del Mezzogiorno.

 

La norma reca modifiche alla misura denominata «Resto al Sud», introdotta dall’art. 1 del D.L. 20 giugno 2017, n. 91, Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese da parte di giovani imprenditori nelle regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La norma in esame modifica l’art. 1, comma 2, del citato D.L. n. 91/2017, ampliando la platea dei potenziali soggetti destinatari della misura, elevando da 35 a 45 anni l’età massima degli stessi (lett. a)).

La norma modifica inoltre l’art. 1, comma 10, del D.L. n. 91/2017 sopprimendo l’esclusione delle attività libero professionali dalle attività beneficiarie del finanziamento (lett. b)).

Nel corso dell’esame al Senato, è stata introdotta un’integrazione all’art. 1, comma 6, del D.L. n. 91/2017, che prevede l’obbligo della costituzione, da parte dei soggetti che presentino le istanze, ai fini della concessione delle agevolazioni, nelle forme giuridiche di impresa individuale o di società, ivi incluse le cooperative, ad eccezione delle attività libero-professionali, per le quali è richiesto esclusivamente che i soggetti che presentino le istanze di accesso non risultino, nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione, titolari di partita IVA per l’esercizio di un’attività analoga a quella proposta (lett. a-bis).

 

Nel corso dell’esame al Senato l’art. 1, comma 6, del D.L. n. 91/2017, è stato integrato anche al fine di includere le attività libero-professionali tra i soggetti obbligati ad avere, per tutta la durata del finanziamento, sede legale e operativa in una delle predette regioni (lett. a-ter).

Si ricorda che, ai sensi della vigente formulazione dell’art. 1, comma 2, del D.L. n. 91/2017, la misura “Resto al Sud” è attualmente rivolta ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, che non risultino già titolari di attività di impresa in esercizio alla data del 21 giugno 2017[31] o beneficiari, nell'ultimo triennio, di ulteriori misure a livello nazionale a favore dell'autoimprenditorialità e che siano residenti, al momento della presentazione della domanda, nelle regioni citate, ovvero che ivi trasferiscano la residenza entro i termini fissati (60 giorni dalla comunicazione del positivo esito dell'istruttoria o 120 se residenti all’estero), e che mantengano nelle stesse regioni la residenza per tutta la durata del finanziamento.

Secondo quanto precisato nella Relazione illustrativa, “l’estensione del limite di età agli under 46 consentirebbe di includere, tra i possibili destinatari della misura agevolativa “Resto al Sud”, quanti hanno maturato competenze professionali significative nel corso della loro esperienza lavorativa, spesso in una condizione di precariato o di lavoro sommerso/irregolare. Inoltre, si consentirebbe di ampliare il target di utenza anche nella direzione dei soggetti espulsi dal mercato del lavoro a causa di crisi aziendali e di settore e con grandi difficoltà di ricollocamento”. La misura diventerebbe, quindi, per tali soggetti, una “importante opportunità per patrimonializzare il loro bagaglio di esperienze/competenze professionali, in una prospettiva stabile e duratura nel tempo di autoimprenditorialità”.

Il finanziamento, ai sensi dell’art. 1, comma 8, del D.L. n. 91/2017, consiste:

§  per il 35 per cento in erogazioni a fondo perduto e

§  per il 65 per cento in un prestito a tasso zero da rimborsare, complessivamente, in otto anni, di cui i primi due di preammortamento.

Il finanziamento è fino a un massimo di 50 mila euro. Nel caso di istanza presentata da più soggetti già costituiti o che intendano costituirsi in forma societaria, ivi incluse le società cooperative, l'importo massimo erogabile è pari a 50 mila euro per socio, che presenti i requisiti sopra indicati, fino ad un ammontare massimo complessivo di 200 mila euro, ai sensi e nei limiti della disciplina sugli aiuti di Stato di importanza minore (de minimis) Reg. (UE) n. 1407/2013 e Reg. (UE) n. 717/2014.

La quota del prestito a tasso zero beneficia:

§  sia di un contributo in conto interessi per tutta la durata del prestito, corrisposto agli istituti di credito dal soggetto gestore della misura - l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. Invitalia;

§  sia di una garanzia per la restituzione dei prestiti erogati dagli istituti di credito. A tal fine, è istituita presso il Fondo di garanzia PMI di cui all'art. 2, co. 100, lettera a), della L. n. 662/1996, una sezione speciale alla quale è trasferita una quota parte delle risorse stanziate per la misura in esame, destinata alla concessione della garanzia a favore delle Operazioni Resto al Sud (D.M. 15 dicembre 2017).

Si ricorda che l’articolo 1, comma 10 del D.L. n. 91/2017, nella sua formulazione vigente, esclude dal finanziamento:

§  le attività libero professionali;

§   le attività del commercio ad eccezione della vendita dei beni prodotti nell'attività di impresa.

La norma in esame estende dunque le agevolazioni anche alla categoria dei liberi professionisti, originariamente esclusi dall’ambito di operatività della norma.

La Relazione tecnica precisa che le modifiche introdotte dalla norma in esame non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto alla misura “continua a provvedersi nel limite delle risorse di cui all’articolo 1, comma 16, del D.L. n. 91/2017.

A tale proposito, si ricorda che il citato comma 16 assegna alla misura – a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) della Programmazione 2014-2020 - un importo complessivo fino a 1.250 milioni di euro, da ripartire, previa rimodulazione e riprogrammazione delle risorse dello stesso Fondo, in importi annuali massimi fino a: 36 milioni di euro per l'anno 2017; 280 milioni di euro per l'anno 2018; 462 milioni di euro per l'anno 2019; 308,5 milioni di euro per l'anno 2020; 92 milioni di euro per l'anno 2021; 22,5 milioni di euro per l'anno 2022; 18 milioni di euro per l'anno 2023; 14 milioni di euro per l'anno 2024; 17 milioni di euro per l'anno 2025. Le risorse del FSC sono imputate alla quota delle risorse destinate a sostenere gli interventi nelle regioni del Mezzogiorno. Il successivo comma demanda al CIPE di provvedere con apposita delibera ad assegnare le risorse nei limiti suddetti, individuando la ripartizione in annualità e gli importi da assegnare distintamente al contributo a fondo perduto, al contributo in conto interessi e al finanziamento della sezione specializzata del Fondo centrale di garanzia PMI.

In attuazione di quanto sopra, la delibera CIPE n. 74 del 7 agosto 2017 ha assegnato alla misura 715 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020, con la seguente articolazione annuale: 36 milioni di euro per il 2017; 100 milioni di euro per il 2018; 107 milioni di euro per il 2019, 308,50 milioni di euro per il 2020; 92 milioni di euro per il 2021; 22,50 milioni di euro per il 2022; 18 milioni di euro per il 2023; 14 milioni di euro per il 2024 e 17 milioni di euro per il 2025. In base all'utilizzo delle risorse, il Comitato con successive delibere si è riservato di riequilibrare le suddette percentuali nel rispetto delle risorse assegnate. Con successiva delibera CIPE n. 102 del 22 dicembre 2017, il CIPE ha assegnato la residua quota di 535 milioni di euro, di cui 180 milioni di euro per l'anno 2018, 355 milioni per l'anno 2019.

Le risorse destinate al contributo a fondo perduto e al contributo in conto interessi sui prestiti sono accreditate su un apposita contabilità speciale (conto corrente infruttifero intestato ad INVITALIA, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato) e sono dunque gestite fuori bilancio.

Si segnala, inoltre, che il D.M. 9 novembre 2017, n. 174, recante il Regolamento concernente la misura incentivante «Resto al Sud, individua i criteri di dettaglio per l'ammissibilità alla misura, le modalità di attuazione della stessa, le modalità di accreditamento dei soggetti beneficiari delle agevolazioni, le modalità di corresponsione del contributo a fondo perduto e del contributo in conto interessi, le modalità di escussione della garanzia, nonché la misura della garanzia relativa al prestito nella misura del 65 per cento del finanziamento e le modalità di controllo e monitoraggio della misura incentivante.

 

Con riferimento alla modifica di cui alla lett. a-bis), introdotta nel corso dell’esame al Senato, si ricorda che le istanze di accesso alla misura agevolativa, ai sensi dell’art. 1, comma 6, D.L. n. 91/2017, possono essere presentate dai soggetti che siano già costituiti al momento della presentazione o si costituiscano, entro sessanta giorni, o entro centoventi giorni in caso di residenza all'estero, dalla comunicazione del positivo esito dell'istruttoria in: a) impresa individuale; b) società, incluse le società cooperative.

A tale proposito, la norma in commento modifica il citato art. 1, comma 6, del D.L. n. 91/2017, prevedendo che la costituzione nelle suddette forme giuridiche sia obbligatoria ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al successivo comma 8 (su cui v. infra), ad eccezione delle attività libero-professionali, per le quali è richiesto esclusivamente che i soggetti che presentino le istanze di accesso alla misura non risultino, nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione, titolari di partita IVA per l’esercizio di un’attività analoga a quella proposta.

 

Con riferimento alla modifica di cui alla lett. a-ter), introdotta nel corso dell’esame al Senato, si ricorda che i soggetti beneficiari della misura, ai sensi del citato art. 1, comma 6, del D.L. n. 91/2017, devono mantenere la residenza nelle regioni di cui al comma 1[32] per tutta la durata del finanziamento e che le imprese e le società devono avere, per tutta la durata del finanziamento, sede legale e operativa in una delle predette regioni.

La norma in commento integra quest’ultima previsione, includendo anche le attività libero-professionali tra i soggetti obbligati ad avere, per tutta la durata del finanziamento, sede legale e operativa in una delle predette regioni.

 

 

 

 



[1]     Si avverte che la numerazione dei commi dell’articolo 1 del presente dossier è quella corrispondente alla numerazione dell’articolo 1 dell’AC 1334-B (testo all’esame della Camera dei deputati dal 27 dicembre 2018), ossia quella dell’ultima colonna sulla destra della presente Tavola di raffronto.

[2]     Per approfondimenti si rinvia al Tema curato dal Servizio Studi della Camera sul Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese.

[3]     I commi da 897-903 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2018, L. n. 205/2017 – le cui disposizioni sono entrate in vigore il 29 dicembre 2017, giorno della pubblicazione della legge in esame in G.U. – dispone l’istituzione di un fondo denominato “Fondo imprese Sud” a sostegno della crescita dimensionale delle piccole e medie imprese aventi sede legale e attività produttiva nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con una dotazione di 150 milioni di euro, al cui onere si provvede a valere sull’annualità 2017 del Fondo sviluppo e coesione (FSC) – Programmazione 2014- 2020. Il Fondo, per il quale l’articolo consente che quote aggiuntive dello stesso possano essere sottoscritte anche da investitori istituzionali pubblici e privati, ha una durata di dodici anni.

      Quanto alle modalità operative, il Fondo opera investendo nel capitale delle piccole e medie imprese, unitamente e contestualmente a investitori privati indipendenti, nonché in fondi privati di investimento mobiliare chiuso (OICR), che realizzano investimenti nelle piccole e medie imprese territorialmente beneficiarie dell’intervento. La gestione del Fondo, fuori bilancio, è affidata a Invitalia S.p.A., che deve rendicontare, con cadenza almeno semestrale, alla Presidenza del Consiglio sull’impego delle risorse.

[4]     Secondo quanto risulta dalla citata Relazione della Corte dei Conti, il Fondo è stato sottoscritto dall’Agenzia per un importo di 50 milioni di euro provenienti dal MISE.

[5]     Il comma 3 ha demandato a successivi decreti del Ministro dell'interno, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la possibilità di disporre la proroga del periodo di sospensione. In attuazione di tale disposizione sono stati emanati il D.M. 17 novembre 2017, il Decreto 4 dicembre 2017, il D.M. 7 maggio 2018 e il D.M. 22 maggio 2018.

[6]     Anche a tal fine, il D.Lgs. ha previsto l’istituzione di una cabina di regia per il coordinamento degli interventi per l'efficienza energetica, composta dal Ministero dello sviluppo economico, che la presiede, e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. La cabina di regia si può avvalere della collaborazione di ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) e GSE (Gestore Servizi Energetici). Tra gli obiettivi principali, quello di coordinare l’attuazione del programma per la riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione centrale (articolo 4). Il D.M. 9 gennaio 2015 ha disciplinato le “modalità di funzionamento della cabina di regia”.

[7]     A decorrere dal 2003, le risorse destinate agli interventi nelle aree sottoutilizzate del Paese sono state concentrate in un Fondo di carattere generale (Fondo per le aree sottoutilizzate - FAS), ai sensi della legge n. 289/2002. Nel Fondo sono iscritte tutte le risorse finanziarie aggiuntive nazionali, destinate a finalità di riequilibrio economico e sociale, nonché a incentivi e investimenti pubblici. Per quanto concerne il riparto delle risorse, l’articolo 61, comma 3, della legge n. 289/2002 attribuisce al CIPE il compito di ripartire, con proprie deliberazioni, la dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate tra gli interventi in esso compresi

[8]     Tale trattamento si sostanzia in un’indennità che garantisce ai lavoratori licenziati, che non possono usufruire degli ammortizzatori ordinari, un reddito sostitutivo della retribuzione. Possono beneficiarne: lavoratori licenziati, individuati in specifici decreti regionali o interministeriali, provenienti da soggetti giuridici qualificati come imprese così come individuate dall’articolo 2082 c.c. per i quali non sussistono le condizioni di accesso ad ogni altra prestazione a sostegno del reddito connessa alla cessazione del rapporto di lavoro prevista dalla normativa vigente. Pertanto, la mobilità in deroga non può più essere concessa dopo il periodo di Aspi o miniAspi (se ancora erogati) , mobilità ordinaria o disoccupazione agricola già fruito, o dopo un periodo di fruizione della NASPI; e non può essere concessa se il lavoratore aveva diritto ad un ammortizzatore ordinario e non ne ha fatto richiesta. Essa spetta ai lavoratori subordinati, compresi apprendisti e lavoratori con contratto di somministrazione, individuati con i decreti/delibere/provvedimenti regionali di concessione della prestazione in deroga oppure, per i lavoratori delle aziende pluriregionali, con i decreti interministeriali.

[9]     La Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) è uno strumento di sostegno al reddito di lavoratori che non potrebbero accedere ai benefici della cassa integrazione guadagni. In linea di massima, può essere concessa ad aziende che operano in determinate aree regionali oppure che operano in specifici settori produttivi in base ad appositi accordi governativi.

      La CIGD consiste, in generale, nel versamento di una indennità pari all’80% dello stipendio che il lavoratore avrebbe ottenuto per le ore di lavoro che non ha potuto effettuare considerando i limiti dell’orario stabilito dai contratti collettivi e comunque non oltre le 40 ore settimanali. Di anno in anno viene stabilito comunque un limite massimo mensile dell’assegno che non può essere superato.

      La durata del beneficio è stabilita da appositi accordi territoriali (di solito comunque entro il limite di 36 mesi nell’arco di un quinquennio previsto per la CIG straordinaria).

[10]    Si ricorda brevemente che la NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego) è disciplinato dal D.Lgs. 22/2015. In particolare, l'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) dispone il riconoscimento dell’ammortizzatore ai lavoratori dipendenti (con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni, nonché degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato) che abbiano perso involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

      •           stato di disoccupazione;

      •           almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione;

      •           30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

      Qualora sussistano tali requisiti, il trattamento NASpI spetta anche ai lavoratori per i quali la contribuzione dovuta non sia stata versata, in base al cosiddetto principio di automaticità delle prestazioni (Paragrafo 2.2 della circolare INPS n. 94 del 12 maggio 2015).

[11]    Il richiamato comma 139 consente l'impiego nel 2018, per la concessione, in alcune aree, di interventi di integrazione salariale straordinaria in deroga o di trattamenti di mobilità in deroga, delle residue risorse finanziarie, stanziate per i medesimi fini per il 2016 ed il 2017. Allo stesso tempo, il secondo periodo. Allo stesso tempo, ha disposto uno stanziamento, pari a 9 milioni di euro per il 2018, in favore della Regione Sardegna, per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga nelle aree di crisi industriale complessa.

[12]    Tale istituto è da considerarsi, ai sensi del comma 1, una “misura contro la povertà, la disuguaglianza e l’esclusione sociale, a garanzia del diritto al lavoro, della libera scelta del lavoro, nonché il diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione, alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro”.

[13]    Si veda la ricostruzione al termine della presente scheda di lettura.

[14]    Rispetto alla variazione del costo della vita e con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento

[15]    Il richiamato art. 1, c. 421, della L. 190/2014 prevede che la dotazione organica delle città metropolitane e delle province delle regioni ordinarie sia stabilita in misura pari alla spesa del personale di ruolo a seguito dell’entrata in vigore della Legge di riforma degli enti locali. n. 56/2014, ridotta, rispettivamente, in misura pari al 30% e al 50% (30% per le province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri). Gli enti possono comunque deliberare una riduzione superiore. Sul punto si ricorda che il successivo comma 422 ha disposto che, conseguentemente all’entrata in vigore della legge di riforma degli enti locali, venisse individuato il personale che rimane assegnato agli enti e quello da destinare alle procedure di mobilità.

[16]    Di cui all’art. 1, c. 421, della L. 190/2014 (cfr. nota precedente).

[17]    E più volte prorogato, da ultimo v. l’articolo 1, comma 490, lettera a), della L. 147/2013.

[18]    Nel pubblico impiego, in generale, l’istituto del comando è disciplinato dall’articolo 56 del D.P.R. 3/1957, il quale stabilisce che – per riconosciute esigenze di servizio, o quando sia richiesta una speciale competenza, purché per un periodo di tempo determinato ed in via eccezionale – l’impiegato di ruolo possa essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso altri enti pubblici. Il successivo articolo 57 precisa che la spesa per il personale comandato presso altra amministrazione statale resta a carico dell’amministrazione di appartenenza, mentre alla spesa del personale comandato presso enti pubblici provvede direttamente ed a proprio carico l’ente presso cui detto personale presta servizio. Si ricorda, inoltre, che l’articolo 30, comma 2-sexies, del D.Lgs. 165/2001, ha disposto che le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, possano utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a 3 anni.

[19]    Sul punto, per completezza si segnala che l’art. 4, c. 2, del D.L. 168/2016 dispone che il personale in servizio presso l'amministrazione della giustizia, fatta eccezione per il personale con qualifiche dirigenziali, non può essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni fino al 31 dicembre 2019.

[20] Regolamento di organizzazione del Ministero della salute

[21]    L’articolo 4, comma 3, del D.L. 101/2013 ha disposto, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, che l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del D.Lgs. 165/2001, sia subordinata alla verifica: dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate; dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza.

[22]    La mobilità volontaria (tramite passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche) è disciplinata dall'articolo 30 del D.Lgs. 165/2001, che ha disposto che le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Esse devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta. Gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l'applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale sono nulli. Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, possono utilizzare in assegnazione temporanea personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto dalla normativa vigente.

[23]    L’articolo 3, comma 61, terzo periodo della L. 350/2003 - applicabile fino a quando non sarà emanato l'apposito regolamento previsto dall'articolo 9 della L. 3/2003 – ha disposto che le amministrazioni pubbliche hanno facoltà di procedere alle assunzioni di personale utilizzando le graduatorie di concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le stesse. In particolare, per le pubbliche amministrazioni soggette alle disposizioni limitative delle assunzioni di personale viene previsto il differimento di un triennio del termine relativo alla validità delle graduatorie concorsuali. Successivamente, l’articolo 1, comma 100, della L. 311/2004, ha stabilito che i termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche che per gli anni 2005, 2006 e 2007 sono soggette a limitazioni delle assunzioni sono prorogati di un triennio. E’ stato inoltre stabilito che in attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della L. 3/2003, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della L. 350/2003.

[24]    Che determina i suddetti oneri in euro 73.491.338,29 dal 2020.

[25]    L’art. 29, co. 9, della L. 240/2010 ha disposto che, a valere sul FFO, è riservata una quota non superiore a € 13 mln per il 2011, € 93 mln per il 2012 e € 173 mln annui dal 2013, per la chiamata di professori di seconda fascia, secondo le procedure di cui agli artt. 18 e 24, co. 6, della stessa legge e di cui all'art. 1, co. 9 della L. 230/2005.

[26]    Di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005.

[27]    Degli istituti universitari a ordinamento speciale previsti dal T.U. emanato con R.D. 1592/1933 restano ancora come tali, per quanto riguarda “l’Alta formazione”, la Scuola normale superiore di Pisa, nonché l’Università per stranieri di Perugia (già Regia Università per stranieri di Perugia: art. 258, R.D. 1592/1933; con riferimento alla denominazione di Istituto superiore statale ad ordinamento speciale dell’Università per stranieri di Perugia, si veda anche l’art. 1 della L. 204/1992).

      Successivamente, sono stati istituiti la Scuola internazionale superiore di studi avanzati (S.I.S.S.A.) di Trieste (D.P.R. 102/1978), la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento “S. Anna” di Pisa (L. 41/1987), l’Università per stranieri di Siena (L. 204/1992, quale trasformazione della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena riconosciuta con L. 359/1976).

      In seguito, in attuazione di quanto previsto dall’art. 2 del DPR 25/1998, sono stati istituiti, nell’ambito della programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006 (di cui al DM 5 agosto 2004):

§  Istituto universitario di studi superiori (I.U.S.S.) di Pavia (D.M. 8 luglio 2005);

§  Scuola IMT (Istituzioni, Mercati, Tecnologie) alti studi di Lucca (D.M. 18 novembre 2005);

§  Istituto italiano di scienze di Firenze (D.M. 18 novembre 2005).

Da ultimo, si ricorda l’istituzione dell’Università per stranieri “Dante Alighieri” non statale legalmente riconosciuta, con sede a Reggio Calabria, quale istituto di istruzione universitaria con ordinamento speciale (D.M. 17 ottobre 2007, n. 504).

[28] Art. 381  - Strutture, contrassegno e segnaletica per la mobilità delle persone invalide 1. Ai fini di cui all'art. 188, comma 1, del codice, gli enti proprietari della strada devono allestire e mantenere funzionali ed efficienti tutte le strutture per consentire ed agevolare la mobilità delle persone invalide.2. Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta, il comune rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L'autorizzazione è resa nota mediante l'apposito contrassegno invalidi denominato: "contrassegno di parcheggio per disabili" conforme al modello previsto dalla raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998 di cui alla figura V.4. Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale. In caso di utilizzazione, lo stesso deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per i controlli. L'indicazione delle strutture di cui al comma 1 deve essere resa nota mediante il segnale di: "simbolo di accessibilità" di cui alla figura V.5.  3. Per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 2, l'interessato deve presentare domanda al sindaco del comune di residenza, nella quale, oltre a dichiarare sotto la propria responsabilità i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, deve presentare la certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta. L'autorizzazione ha validità 5 anni. Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.4. Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, l'autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalità di cui al comma 3. In tal caso, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità. Trascorso tale periodo è consentita l'emissione di un nuovo contrassegno a tempo determinato, previa ulteriore certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza che attesti che le condizioni della persona invalida danno diritto all'ulteriore rilascio.  5. Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il comune può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del "contrassegno di parcheggio per disabili" del soggetto autorizzato ad usufruirne (fig. II.79/a). Tale agevolazione, se l'interessato non ha disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile, nonché fruibile, può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del "contrassegno di parcheggio per disabili". Il comune inoltre stabilisce, anche nell'ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, un numero di posti destinati alla sosta gratuita degli invalidi muniti di contrassegno superiore al limite minimo previsto dall'articolo 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e può prevedere, altresì, la gratuità della sosta per gli invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.6. Gli schemi delle strutture e le modalità di segnalamento delle stesse, nonché le modalità di apposizione della segnaletica necessaria e quant'altro utile alla realizzazione delle opere indicate nel comma 1, sono determinati con apposito disciplinare tecnico, approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro della salute

 

[29]    Nonché l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità.

[30] Ossia entro il 18 gennaio 2019, essendo la legge di conversione del  il decreto-legge n.119 del 2018 (legge n.136/2018) entrata in vigore il 19 dicembre 2018.

[31]    Data di entrata in vigore del D.L. n. 91/2017.

[32] Si tratta delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.