Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Bilancio
Titolo: Legge di bilancio 2019 - Quadro di sintesi degli interventi
Riferimenti: AC N.1334/XVIII AC N.1334-B/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 58/7
Data: 23/12/2018
Organi della Camera: V Bilancio, Assemblea

LEGGE DI

BILANCIO 2019

 

Quadro di sintesi degli interventi

A.C. 1334-B

 

23 dicembre 2018

 

 

 

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Dossier n. 78/7

 

 

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Progetti di legge n. 58/7

 

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ID0006g

 

 


I N D I C E

 

 

Tavola di raffronto.......................................................................... 3

Politiche di settore

§  Affari esteri. 31

§  Agricoltura.. 33

§  Ambiente, territorio ed energia.. 38

§  Cultura e spettacolo.. 42

§  Finanza locale.. 45

§  Giustizia.. 49

§  Informazione e comunicazioni. 52

§  Infrastrutture e trasporti. 54

§  Investimenti pubblici. 58

§  Lavoro e occupazione.. 63

§  Misure per la crescita, politiche fiscali e tutela del risparmio   67

§  Politiche di coesione e Mezzogiorno.. 83

§  politiche sociali e per la famiglia.. 85

§  Previdenza.. 88

§  Protezione civile.. 90

§  Pubblico impiego.. 92

§  Razionalizzazione della spesa pubblica.. 97

§  Sanità.. 99

§  Scuola, Università, ricerca.. 103

§  Sicurezza e Difesa.. 109

§  Sport. 113

 

 


 

NOTA

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente dossier contiene una sintesi del contenuto delle disposizioni recate dal disegno di legge di bilancio 2019, come modificato dal Senato della Repubblica nel testo approvato il 23 dicembre 2018.

Le disposizioni sono state raggruppate sulla base di materie e politiche omogenee con l’obiettivo di dare conto in modo organico delle più significative misure che intervengono nei singoli settori.

 

 

 

 

 

 

 

 


Tavola di raffronto

 


Tavola di raffronto[1]

 

 

Oggetto

A.C. 1334

Art.

A.C. 1334 A-R

Art. 1, co.

A.S. 981
Art. 1, co.

Maxi-emendamento

Governo
1.9000

(al Senato)

A.C. 1334-B
Art. 1, co.

Risultati differenziali del bilancio dello Stato

1

1

1

1

1

Sterilizzazione clausole salvaguardia IVA e accise

2

2-3

2-3

2-3

2 e 5

IVA Dispositivi medici

 

 

 

2-bis

3

IVA prodotti panetteria

 

 

 

2-ter

4

Sterilizzazione aumento accise carburanti

3

4

4

4

6

Fiscalità imprese immobiliari

 

 

 

4-bis e 4-ter

7-8

Estensione del “regime forfetario” (Minimi)

4

5-6

5-6

5-6, 6-bis

9-11

Deducibilità ai fini Ires e Irpef dell’Imu sugli immobili strumentali

 

7

7

7

12

Imposta sostitutiva sui compensi derivanti dalla attività di lezioni private e ripetizioni

5

8-11

8-11

8-11

13-16

Imposta sostitutiva per imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni

6

12-17

12-17

12-17

17-22

Disciplina del riporto delle perdite per i soggetti Irpef

7

18-21

18-21

18-21

23-26

Detrazioni fiscali in materia di mantenimento dei cani guida per i non vedenti

 

22

22

22

27

Tassazione agevolata del reddito corrispondente agli utili reinvestiti per l’acquisizione di beni materiali strumentali e per l’incremento dell’occupazione

8

23-29

23-29

23-29

28-34

Imposta servizi digitali

 

 

 

29-bis – 29- septiesdecies

35-50

Abrogazione riduzione Ires enti non a scopo di lucro e Iacp

 

 

 

29-octiesdecies-noviesdecies

51-52

Dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria

 

 

 

29-vicies – 29-viciesemel

53-54

Credito d’imposta adeguamento tecnologico per invio telematico corrispettivi

 

 

 

29-vicies bis

55

Esonero obbligo di fatturazione nei contratti di sponsorizzazione

 

 

 

29-vicies ter

56

Accise in materia di autotrasporto

 

30-31

30-31

30-31

57-58

Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale

9

32

32

32

59

Proroga e rimodulazione della disciplina di maggiorazione dell’ammortamento (iper ammortamento)

10

33-38

33-38

33-38

60-65

Estromissione agevolata immobili strumentali

 

39

39

39

66

Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili

11

40

40

40

67

Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di sistemazione a verde

12

41

41

41

68

Società cooperative

 

 

 

41-bis

69

Modifiche alla disciplina del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo

13

42-44

42-44

42-44

70-72

Riciclaggio delle plastiche miste

 

 

 

44-bis - sexies

73-77

Modifiche alla disciplina del credito d’imposta formazione 4.0

 

45-48

45-48

45-48

78-81

Disposizioni in materia di enti di natura non commerciale e contributo all’ANMIL

 

49-54

49-54

49-54

82-87

Proroga della convenzione con Radio radicale

 

55-bis

55

55

88

Canone RAI

14

56-57

56-57

56-57

89-90

Contibuti dello Stato a società partecipate dallo Stato

 

 

 

57-bis-quinquies

91-94

Fondo investimenti Amministrazioni centrali

15, co, 1-3, 4-5

58-60 e-62-63

58-60 e-62-63

58-60, 62-63

95-96, 98, 105-106

Contratto di programma ANAS 2016-2020

 

 

 

59-bis

97

Destinazione spazi finanziari zone sisma

 

 

 

60-bis

99

PRiU

 

 

 

60-ter

100

RAI

 

 

 

60-quater

101

Sperimentazione nelle città della circolazione su strada di veicoli di mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica

 

61

61

61

102

Ingresso ZTL per autoelettriche o ibride

 

 

 

61-bis

103

Stanziamento per autostrade ciclabili

 

 

 

61-ter

104

Contributi ai comuni messa in sicurezza scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio culturale

 

 

 

63-bis – 63-novies

107-114

Riduzione autorizzazione di spesa Fondo investimenti

 

 

 

63-decies

115

Venture capital

 

 

 

63-undecies – 63-sedecies

116-121

Fondo investimenti Enti territoriali

16, co. 1-3

64-66

64-66

64-66

122-123, 126

Utilizzo personale enti locali

 

 

 

65-bis

124

Stanziamento meteo regione Liguria

 

 

 

65-ter

125

Aree industriali dismesse

 

 

 

66-bis

127

Stazioni appaltanti

16, co. 4

67

67

 

soppresso

Elettrificazione linea ferroviaria Biella Novara

 

 

 

67-bis

128

Società Dante Alighieri

 

 

 

67-ter

129

Limite acquisti di beni e servizi con Mercato Elettronico della PA (MEPA)

 

68

68

68

130

Aeroporto di Reggio Calabria

 

69-70

69-70

69-70

131-132

Aeroporto di Crotone

 

 

 

70-bis

133

Contributi per investimenti di messa in sicurezza edifici e territorio

 

71-75

71-75

71-75

134-138

Contributi per investimenti di messa in sicurezza edifici e territorio dei comuni

 

76-85

76-85

76-85

139-148

Personale dell’amministrazione civile dell’Interno

 

 

 

85-bis - 85-quinquies

149-152

Piano nazionale d’interventi nel settore idrico

 

 

 

85-sexies – 85-octies

153-155

Credito d’imposta erogazioni liberali per interventi su edifici e terreni pubblici

 

 

 

85-novies – 85-quaterdecies

156-161

Centrale per la progettazione delle opere pubbliche

17

86-93

86-93

86-93

162-165, 167-170

Assegnazione personale province

 

 

 

89-bis

166

Fondo per la progettazione     

 

 

 

93-bis - 93-sexies

171-175

Acceleratore degli investimenti regionali

 

94-96

94-96

94-96

176-178

InvestItalia

18

97-101

97-101 e 188

97-101

179-183

Debiti per mancato versamento tributi

 

 

 

101-bis - 101-septiesdecies

184-199

Nuova Sabatini

19, Co. 1

102

102

102

200

Potenziamento del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy

19, Co. 2

103

103

103

201

Strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa

19, Co 3

104

104

104

202

Fondo per contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell’Importante Progetto di Interesse Comune Europeo (IPCEI) sulla microelettronica

19, Co. 4

105

105

105

203

Aree di crisi industriale - Fondo per la crescita sostenibile

19, Co. 5-6

106-107

106-107

106-107

204-205

Investimenti in capitale di rischio

19, Co. 7-15

108-116

108-116

108-116

206-209, 219

Fondi di Venture Capital

 

 

 

111-bis – 111-decies e 112-bis

210-218, 220

Confidi

 

 

 

112-ter

221

Simest – Fondo Start up

19, Co. 16-19

117-120

117-120

117-120

222-225

Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di Intelligenza Artificiale, Blockchain e Internet of Things

19, co. 20

121

121

121

226

Fondo per difesa cibernetica

 

122

122

122

227

Contributo a fondo perduto - Voucher Manager

19, 21-23

123-125

123-125

123-125

228, 230-231

Cloud computing

 

 

 

123-bis

229

Riqualificazione energetica immobili delle PA

 

 

 

125-bis - 125-ter

232-233

Trasporto intermodale verso vie navigabili interne

 

126-127

126-127

126-127

234-235

Disciplina PIR

 

128

128

soppresso

 

Raccolta capitali PMI e imprese sociali

 

129-131

129-131

129-131

236, 238, 240

Albo unico dei consulenti finanziari

 

 

 

129-bis

237

Organismi di investimento collettivo di risparmio

 

 

 

130-bis

239

Monitoraggio e controllo progetti settore aeronautico

 

132-134

132-134

132-134

241-243

Scuola Europea Industrial Engineering and Management

 

135

135

135

244

Modifiche alla normativa in materia di limiti all’utilizzo del denaro contante

 

136

136

136

245

Concessioni demaniali marittime

 

 

 

136-bis

246

Proroga incentivo occupazione Mezzogiorno

20

137

137

137

247

Estensione trattamento integrazione salariale lavoratori ILVA

 

 

 

137-bis – 137-quater

248-250

Trattamento mobilità in deroga

 

 

 

137-quinquies – 137-septies

251-253

Situazioni occupazionali Regione lazio

 

 

 

137-octies

254

Fondi per l’introduzione del reddito e delle pensioni di cittadinanza e per la revisione del sistema pensionistico

21, co. 1-4-bis

138-142

138-142

138-142

255-259

Trattamenti pensionistici

 

 

 

142-bis – 142-decies

260-268

Previdenza complementare

 

 

 

142-undecies

269

Personale province e città metropolitane

 

 

 

142-duodecies – 142-quaterdecies

270-272

Imposte sui redditi di fonte estera

 

 

 

142-quinquiesdecies

273

Opzione 24-ter TUIR

 

 

 

142-sedecies

274

Fondo poli universitari

 

 

 

142- septiesdecies

275

Contratti lavoratori Sisma

 

 

 

142- octiesdecies

276

Pensionamento anticipato per i dipendenti di aziende editoriali e stampatrici di periodici in crisi

 

143

143

143

277

Disposizioni in materia di congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente

 

144

144

144

278

Lavoratori esposti all’amianto

 

145

145

145

279

Federazione italiana per il superamento dell’handicap Onlus (FISH)

 

146

146

146

280

Sistema duale

22

147

147

147

281

Piani di recupero occupazionale

23

148

148

148

282

Indennizzo per fine attività commerciale

 

 

 

148-bis e 148-ter

283-284

ANPAL

24

149

149

149

285

Fondo politiche migratorie

25

150

150

150

286

Fondo per l’assistenza e l’aiuto alle minoranze cristiane perseguitate nelle aree di crisi

 

151-152

151-152

151-152

287-288

Comitato atlantico

 

 

 

152-bis

289

Incentivi al contratto di apprendistato

26

153

153

153

290

Investimenti qualificati

27

154

154

soppresso

 

Incentivi per l’assunzione di giovani conducenti nel settore dell’autotrasporto

 

155-159

155-159

155-159

291-295

Finanziamento degli incentivi per l’acquisto dei dispositivi di allarme volti a prevenire l'abbandono dei bambini nei veicoli

 

160

160

160

296

Noleggio con conducente

 

 

 

160-bis - 160-novies ESPUNTI DAL TESTO

 

Incentivi imprese ferroviarie

 

 

 

160-decies

297

Assunzioni nella pubblica amministrazione

28, co. 1-3

161-163

161-163

161-163

298-300

Procedure concorsuali e assunzioni

 

 

 

163-bis – 163-quinquies

301-304

Procedure concorsuali e assunzioni

 

 

 

163-sexies – 163-septies

305-306

Proroghe graduatorie e assunzioni PA

 

 

 

163-octies – 163-novies

ESPUNTI DAL TESTO

 

Assunzioni Ministero giustizia

28, co. 4

164

164

164

307

Assunzione dirigenti istituto penitenziario

 

165-167

165-167

165-167

308-310

Dirigenti dipartimento giustizia minorile

 

 

 

167-bis

311

Assunzioni Sisma Umbria

 

 

 

167-ter

312

Assunzioni Ministero Interno

28, co 5

168

168

168

313

Assunzioni Corte dei conti, ministeri, PdC, INPS

 

 

 

168-bis – 168-ter

314-315

Diplomatici

 

 

 

168-quater

316

Assunzioni Ministero Ambiente

28, co. 6

169

169

169

317

Dotazione organica dell’Avvocatura dello Stato

28, co. 7

170-171

170-171

170-171

318-319

Assunzione Consiglieri di Stato e Referendari dei Tribunali Amministrativi regionali

28, co. 8

172

172

172

320

Assunzione personale non dirigenziale Consiglio di Stato e TAR

28, co. 9

173

173

173

321

Ampliamento dotazione organica Referendari Corte dei conti

 

174

174

174

322

Disposizioni in materia di personale delle Agenzie fiscali

 

 

 

174-bis – 174-quater

323-325

Contributo in favore di Agenzia delle entrate-Riscossione

 

 

 

174-quinquies – 174-septies

326-328

Comando di personale presso il Ministero della Salute

 

 

 

174-octies

329

Assunzioni Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostrada

28, co. 10-12

175-177

175-177

175-177

330-332

Retribuzioni personale a contratto degli uffici della rete diplomatico-consolare

 

 

 

177-bis

333

Trattamento economico del personale del MAECI in servizio all’estero

 

 

 

177-ter

334

Personale della carriera diplomatica

28, co. 13

178

178

178

335

Dotazione organica di personale dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS)

 

179

179

179

336

Cooperazione internazionale allo sviluppo

 

 

 

179-bis

337

Assunzione personale non dirigenziale MIBACT

28, co. 14

180

180

180

338

Scorrimento graduatorie beni culturali

28, co. 15

181

181

181

339

Contributi istituzioni culturali

 

 

 

181-bis

340

Risorgimento italiano

 

 

 

181-ter

341

Copertura posti vacanti MIBAC

 

182

182

182

342

Contratti a tempo determinato istituti e luoghi della cultura

 

 

 

182-bis

343

Obbligo di comunicazione

28, co. 16

183

183

183

344

Assunzione ministero istruzione

 

 

 

183-bis

345

Assunzioni a tempo indeterminato ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente)

 

184-185

184-185

184-185

346-347

Incremento dotazioni organiche MEF

 

186-187

186-187

186-187

348-349

Articolazione uffici periferici MEF

 

 

 

187-bis - 187-quinquies

350-353

Modifica D.Lgs. 127/2015

 

 

 

187-sexies

354

Assunzioni Ministero della salute

 

 

 

187-septies -187-undecies

355-359

Assunzioni PA

 

 

 

187-duodecies - 187-octiesdecies

360-366

Concorsi di cui al comma 187

 

 

 

187-noviesdecies

367

Investitalia

 

188

188

188

368

Assunzioni Accademia della Crusca

 

189-191

189-191

189-191

369-371

Assunzioni dipartimento lavori terrestri

 

 

 

191-bis – 191-quater

372-374

Dirigenza sanitaria Ministero della salute e AIFA

 

 

 

191-quinques – 191-sexies

375-376

Magistrati ordinari

29

192-195

192-195

192-195

377-380

Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia

30

196-203

196-203

196-203

381-388

Assunzioni straordinarie nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco

31

204-208

204-208

204-208

389-393

Personale Capitanerie di porto

 

 

 

208-bis – 208-quinquies

394-397

Innalzamento massimali causa di servizio vigili del fuoco

 

 

 

208-sexies

398

Divieto assunzioni personale

 

 

 

208-septies 

399

Assunzioni straordinarie di 1000 ricercatori università

32, co. 1

209

209

209

400

Fondo università

 

 

 

209-bis

401

Chiamata diretta ricercatori enti ricerca

32, co. 2

210

210

210

402

Contratti di lavoro università private

 

 

 

210-bis

403

Contributo straordinario al CNR e incremento Fondo ordinario per gli enti di ricerca vigilati dal MIUR

 

211

211

211

404

Accademia nazionale dei Lincei

 

 

 

211-bis – 211-ter

405-406

Contributo straordinario all’European Brain Research Institute

 

212-213

212-213

212-213

407-408

Scuola Normale Superiore Meridionale

 

214-218

214-218

214-218

409-413

Scuola di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute

 

 

 

218-bis

414

Assunzioni di personale educativo

 

 

 

218-ter

415

Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice

 

 

 

218-quater

416

INAIL

33, co. 1-2

219-220

219-220

219-220

417-418

Investimenti immobiliari da parte dell’INAIL

 

221-223

221-223

221-223

419-421

Dismissioni immobiliari

 

 

 

223-bis – 223-terdecies

422-433

Partecipate del MEF

 

224

224

224

434

Incremento del fondo di sostegno per le vittime di gravi infortuni sul lavoro

 

225

225

225

435

Rinnovo contrattuale 2019-2021

34

226-232

226-232

226-232

436-441, 444

Risorse aggiuntive per il comparto sicurezza e difesa

 

 

 

231-bis – 231-ter

442-443

Trattamento economico accessorio per il personale dipendente DIA

 

 

 

231-quater

444

Assunzioni presso l’ispettorato nazionale del lavoro

35

233

233

233

445

Assunzione lavoratori socialmente utili o impegnati in attività di pubblica utilità

 

 

 

233-bis – 233-quinquies

446-449

Modifiche all’articolo 3 del D.Lgs. n. 219/2016, in materia riordino delle Camere di Commercio

 

234

234

234

450

Riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate

36

235

235

235

451

Contributo in favore della Biblioteca italiana per ciechi “Regina Margherita” di Monza

 

236

236

236

452

Contributo in favore dell’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità

 

237-238

237-238

237-238

453-454

Fondo persone con disabilità grave

 

 

 

238-bis

455

Fondo inclusione delle persone sorde e con ipoacusia

 

 

 

238-ter – 238-quiquies

456-458

Fondo per le politiche giovanili

37

239

239

239

459

Fondo per la prevenzione della dipendenza da stupefacenti

 

 

 

239-bis – 239-sexies

460-464

Riparto delle risorse destinate agli Istituti tecnici superiori

 

240-242

240-242

240-242,
242-bis-242-ter

465-469

Consiglio Nazionale dei Giovani

 

243-250

243-250

243-250

470-477

Fondo povertà educativa

 

 

 

250-bis – 250-quater

478-480

Fondo nazionale servizio civile

 

 

 

250-quinquies

481

Nuova disciplina del Fondo per le politiche della famiglia, Carta famiglia e misure di conciliazione vita-lavoro

 

251-255

251-255

251-255

482, 485-488

Incremento Fondo caregiver familiare

 

 

 

251-bis – 251-ter

483-484

Fondo mobilità disabili

 

 

 

255-bis – 255-quater

489-491

Fondo vittime violenza domestica

 

 

 

255-quinquies

492

Fondo Indennizzo Risparmiatori - FIR

38

256-268

256-268

256-266, 266-bis, 267, 267-bis, 267-ter, 268

493-507, 509

Regolamento diretto di transazioni in cambi e titoli di imprese italiane operanti su mercati internazionali

 

 

 

267-quater

508

Risorse per la riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie

39

269-271

269-271

269-271

510-512

Sistema AGENAS di analisi e monitoraggio delle performance delle aziende sanitarie

 

 

 

271-bis

513

Fabbisogno sanitario nazionale standard 2019-2021

40, co. 1-4

272-274 e 276

272-274 e 276

272-274 e 276

514-514, 518

Estensione dell’ambito di attività dell’educatoreprofessionale socio-pedagogico

 

275

275

275

517

Disposizioni per la valorizzazione dell’Istituto Mediterraneo per i trapianti e le terapie ad alta specializzazione (ISMETT)

 

277

277

277

519

Incremento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili

 

278

278

278

520

Contratti di formazione specialistica

41

279

279

279

521

Idoneità medici reti cure palliative

 

280

280

280

522

Finanziamento IRCCS delle reti oncologica e cardiovascolare del Ministero salute

 

281

281

281

523

Qualificazione degli IRCCS come organismi di ricerca

 

 

 

281-bis

524

Pubblicità sanitaria

 

282-283

282-283

282-283

525, 536

Trasferimento al FSN da parte dell’INAIL per la trasmissione in via telematica dei certificati medici di infortunio e malattia professionale

 

 

 

282-bis – 282-octies

526-532

Retribuzioni per i disabili

 

 

 

282-novies

533

Infortuni domestici

 

 

 

282-decies – 282-undecies

534-535

Professioni sanitarie

 

 

 

283-bis – 283-septies

537-542

Disciplina dei rapporti di lavoro del personale della ricerca sanitaria presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali

 

284

284

284

543

Modifiche alla legge 19 agosto 2016, n. 167 “Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie ereditarie”

 

285

285

285

544

Disposizioni in materia sanitaria

 

286-290

286-290

286-290

545-549

Fondi medicinali innovativi e oncologici innovativi

 

291

291

291

550

Disposizioni in materia di sconto per le farmacie

 

292-293

292-293

292-293

551-552

Disposizioni in materia di società titolari dell’esercizio di farmacia privata

 

Stralciato

 

 

 

Disposizioni in materia di negoziazione dei prezzi dei medicinali a carico del SSN

 

294-295

294-295

294-295

553-554

Programmi di edilizia sanitaria

42, co. 1-2

296-297

296-297

296-297

555-556

Dispositivi medici

 

 

 

297-bis – 297-ter

557-558

CNAO

 

298

298

298

559

Fondazione malattie pancreas

 

 

 

298-bis

560

Assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali

 

299-300

299-300

299-300

561-562

UE Disability Card

 

301

301

301

563

Piattaforma italiana del fosforo

 

302

302

302

564

Assunzioni Enti parco

 

 

 

302-bis

565

Disposizioni in materia di controllo di prevenzione incendi negli istituti, luoghi della cultura e sedi del Ministero per i beni e le attività culturali

 

303-305

303-305

303-305

566-568

Misure di prevenzione del disturbo da gioco d’azzardo

 

306-308

306-308

306 e 308
307 soppresso

569, 571

Commissario per la casa da gioco di Campione d’Italia

 

 

 

307-bis

570

Ospedale Mater Olbia

 

309

309

309

572

Finanziamento delle spese di manutenzione e gestione del sistema informativo della banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT)

 

310

310

310

573

Disposizioni in materia di politica farmaceutica

 

311-320

311-320

311-320 e 320 bis

574-584

Anagrafe nazionale vaccini ed anagrafi regionali vaccini

 

 

 

320-ter

585

Presidenza italiana del G20, partecipazione italiana dell’Italia a EXPO 2020 a Dubai ed enti internazionalistici

 

321-323

321-323

321-323

586-588

Partecipazione dell'Italia ad iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale

 

 

 

323-bis

589

Fondo per la promozione dell’Italia

 

 

 

323- ter

590

Fondo per l’attuazione della riforma del processo penale e dell’ordinamento penitenziario

43

324

324

324

591

Modifiche al codice civile in materia di donazioni

 

stralciato

 

 

 

Disposizioni in tema di indennizzo in favore delle vittime dei reati intenzionali violenti di cui alla legge 7 luglio 2016 n. 122

 

325-329

325-329

325-329

592-596

Modifiche all’articolo 7-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 recante modifiche per il riequilibrio territoriale

44

330-333

330-333

330-333

597-600

Modifiche alla misura “Resto al Sud”

45

334

334

334

601

Risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche

46

335-336

335-336

335-336

602-603

Misure di sostegno e sviluppo nel settore dei beni e delle attività culturali

 

337-348

337-348

337-348

604-612, 614-616

Parma, Capitale italiana della cultura 2020

 

 

 

345-bis

613

Disposizioni in materia di filatelica

 

 

 

348-bis

617

Salvaguardia patrimonio culturale immateriale Unesco

 

349

349

349

618

Sicurezza del patrimonio culturale nelle aree colpite dal sisma 2016/2017

 

 

 

349-bis

619

Promozione dell’arte contemporanea italiana all’estero

 

 

 

349-ter

620

Sport bonus

47

350-357

350-357

350-357

621-628

Disposizioni in materia di sport

48

358-365

358-365

358-365

360-bis

362-bis –362-ter

629-633, 641-646

Riforma dei concorsi pronostici sportivi

 

 

 

361 bis-septies

634-639

Fondo sport periferie

 

 

 

361-octies

640

Controversie Federazioni sportive

 

 

 

365-bis-quinquies

647-650

Pirateria diritti audiovisivi

 

 

 

365-sexies

651

Programma internazionale di allenamento sportivo “Special Olympics italia”

 

366

366

366

652

Mutui per finalità sportive

 

367

367

367

653

Interventi per favorire lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali

49, co. 1-3

368-370

368-370

368-370

654-656

Modifica dell’articolo 1, comma 128, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Xylella)

49, co. 4

371

371

371

657

Investimenti di Cassa Depositi E Prestiti

 

372-373

372-373

372-373

658-659

Reimpianto piante tolleranti o resistenti Xylella fastidiosa

 

374

374

374 - 374-bis

660-661

Istituzione di un fondo per la gestione e la manutenzione delle foreste italiane e aumento percentuali di compensazione del legno

 

375-377

375-377

375-377

662-664

Interventi per il ripristino ambientale e per il sostegno della filiera del legno

 

378

378

378

665

Catasto frutticolo nazionale

 

379-380

379-380

379-380

666-667

Fondo derrate alimentari

 

 

 

380-bis

668

Rafforzamento del sistema dei controlli per la tutela della qualità dei prodotti agroalimentari

 

381-383

381-383

381-383

669-671

Sostegno all’apicoltura nazionale

 

384

384

384

672

Sostegno al reddito per i pescatori nel fermo biologico

 

385-386

385-386

385-386

673-674

Revisione delle concessioni demaniali marittime, sospensione dei canoni per le imprese balneari danneggiate dal maltempo

 

 

 

386-bis -
386-duodecies

675-685

Esclusione dall’applicazione della direttiva Bolkestein per il commercio al dettaglio su aree pubbliche

 

 

 

386-terdecies

686

Dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del SSN

 

 

 

386-quaterdecies

687

Struttura tecnica interregionale per i rapporti con il personale convenzionato con il SSN

 

 

 

386-quinquiesdecies

688

Accise sulla birra e birrifici artigianali di minore dimensione

 

387-389

387-389

387-389

689-691

Regime fiscale per i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali spontanee

 

 

 

389-bis – 389-octies

692-698

Regime fiscale per i produttori agricoli che gestiscono la produzione dei prodotti selvatici non legnosi

 

 

 

389-novies

699

Vendita diretta prodotti agricoli

 

 

 

389-decies – 389-undecies

700-701

Aziende agricole prealpine di collina

 

 

 

389-duodecies-terdecies

702-703

Sisma Veneto

 

 

 

389-quaterdecies

704

Trattamento fiscale dei familiari dell’imprenditore agricolo

 

 

 

389-sexiesdecies

705

Bonus Occupazionale Giovani Eccellenze

50

390-401

390-401

390-401

706-717

Organi ANPAL

 

 

 

401-bis – 401-ter

718-719

Fondo politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell’Agenzia delle entrate

 

 

 

401-quater

720

Modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica

51

402-403

402-403

402-403

721, 723

Società partecipate pubbliche

 

 

 

402-bis

403-bis

722, 724

Équipe formative territoriali per il potenziamento di misure per l’innovazione didattica e digitale nelle scuole

52

404-406

404-406

404-406

725-727

Incremento del tempo pieno nella scuola primaria

 

407-408

407-408

407-408

728-729

Incremento delle dotazioni organiche dei licei musicali

53

409-410

409

409

730

Incremento del FISPE

 

410

410

410

731

Tecnopolo Mediterraneo per lo sviluppo sostenibile

 

411-412

411-412

 

411-412

+ 411-bis-ter

+ 412-bis-ter

732-737

Disposizioni in materia di rapporto di lavoro del personale ex co.co.co. presso le istituzioni scolastiche

54

413-415

413-415

413-415

738-740

Fondo sistema integrato di educazione ed istruzione

 

 

 

415-bis

741

Risorse per iniziative a favore degli studenti con disabilità presso le Istituzioni AFAM

 

416

416

416

742

Interventi a valere sul Fondo Kyoto

 

417-419

417-419

417-419

743-745

Inquinamento acustico

 

 

 

419-bis

746

Stanziamento del Fondo risorse decentrate relativo al MIBAC

 

420

420

420

747

Fondo per l’attuazione del programma di Governo

55

421

421

421

748

Contratto di programma MIT RFI

 

423

422

422

749

Museo della Civiltà istriano-fiumano-dalmata e dell’Archivio museo storico di Fiume

 

424

423

423

750

Gestione degli pneumatici fuori uso (PFU)

 

425-426

424-425

424-425

751-752

Fondo per sopravvenute esigenze di spese per acquisto di beni e servizi

 

427-429

426-428

426-428

753-755

Animali di affezione

 

 

 

428-bis

756

Scuole belle

56, co. 1-1-quater

430-433

429-432

429-432

757, 760-761,763

Fondo di mobilità al servizio delle fiere

 

 

 

429-bis

758

Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia

 

 

 

429-ter

759

Limite de minimis per gli incentivi all’editoria e all’emittenza locale

 

 

 

431-bis

762

Contenzioso enti locali (Oneri derivanti da sentenze esecutive per contributi e trasferimenti fiscalizzati)

56, co. 2

434

433

433

764

Contributi Torino per errata determinazione gettiti IMU

 

 

 

433-bis

765

Soppressione degli incrementi del Fondo per la riduzione della pressione fiscale e del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari (art. 26 del decreto-legge n. 119 del 2018)

57, Co.1

435

434

434

766

Revisione e razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l’immigrazione conseguenti alla contrazione del fenomeno migratorio

57, Co.2-3

436-437

435-436

435-436

767-768

Accesso dei Comuni al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati

 

 

 

436-bis

769

Consip

57, Co.4-5

438-439

437-438

437-438

770-771

Riduzioni tariffarie e dei contributi per le imprese editrici e radiotelevisive soppressione

57, Co. 6-9

440-443

439-442

439-442

772-775

Corrispettivo in favore di CONSIP

57, Co.10

444

443

443

776

Oneri in capo alle società emittenti

57, Co.11

445

444

444

777

Interventi nei settori industriali ad alta tecnologia

57, Co.12

446

445

445

778

Somme da trasferire alla CSEA

57, Co.13

447

446

446

779

Fondo efficienza giustizia (riqualificazioni)

57, Co.14

448

447

447

780

Contributo Organizzazione della Nazioni Unite

57, Co.15

449

448

448

781

Riduzione dei seggi all’estero per le elezioni europee

57, Co.16

450

449

449

782

Somme giacenti presso le istituzioni scolastiche

57, Co.17

451

450

450

783

Percorsi per le competenze trasversali

57, Co.18-21

452-455

451-454

451-454

784-787

Abrogazione delle cattedre Natta

57, Co.22

456

455

455

788

Riduzione dello stanziamento per l’attuazione dell’adesione dell’Italia al sistema Schengen e abrogazione dell’art. 1, comma 619 e dell’allegato 6 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in tema di rinegoziazione dei contributi ad organismi internazionali

 

457-459

456-458

456-458

789-791

Revisione del sistema di reclutamento dei docenti scolastici

58

460-464

459-463

459-463

792-796

Investimenti Difesa

59, co. 1-2

465-466

464-465

464-465

797-798

Terra dei fuochi

59, co. 3-5

467-469

466-468

466-468

799-801

Plastiche monouso

 

 

 

468-bis

802

Trasferimenti alle imprese per l’attività di pesca

59, co. 6

470

469

469

803

CARD diciottenni

59, co. 7

soppresso

 

 

 

Istituti e musei dotati di autonomia speciale

59, co. 8

471

470

470

804

Quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta di cui all’elenco 1

59, co. 9

472

471

471

805

Agevolazioni per la vendita al dettaglio di giornali e periodici

 

 

 

471-bis – 471-quinquies

806-809

Contributi imprese radiofoniche ed editrici di quotidiani e periodici

 

 

 

471-sexies

810

Ulteriori misure di riduzione della spesa (carta d'identità elettronica e notifica atti giudiziari)

 

473-476

472-475

472-475

811-814

Celebrazioni ovidiane

 

477-478 e 478-bis

476-478

476-478

815-817

Sostegno alle attività della Fondazione Cineteca Italiana di Milano e della Cineteca del Friuli

 

479

479

479

818

Semplificazione delle regole di finanza pubblica

60

480-487

480-487

480-487

819-826

Disapplicazione delle sanzioni agli enti locali per violazioni del patto di stabilità interno e del pareggio di bilancio

 

488-491

488-491

488-491

827-830

Contabilità economico patrimoniale

 

492

492

492

831

Misure per il rilancio degli investimenti e concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario

61

493-504

493-504

493-504

832-843

Premialità investimenti delle regioni

 

505

505

505

844

Compensazione dei crediti e debiti delle Regioni e delle Province autonome in materia di tassa automobilistica

62

506-509

506-509

506-509

845-848

Anticipi di liquidità enti territoriali per pagamento debiti della Pa

 

 

 

509-bis – 509-vicies quinquies

849-872

Assunzioni personale sanitario nelle zone colpite dal sisma

 

 

 

509-viciessexies

873

Ripiano del disavanzo regioni a statuto speciale a seguito di cancellazione di crediti

 

 

 

509-vicies septies

874

Rapporti finanziari con le autonomie speciali

63

510

510

510

875

Contributo alla finanza pubblica della Regione Valle d'Aosta

 

 

 

510-bis –quinquies

876-879

Contributo alla finanza pubblica della Regione Siciliana

 

 

 

510-sexies-duodecies

880-886

Accoglienza richiedenti protezionale nelle province autonome di Trento e Bolzano

 

 

 

510-terdecies

887

Minoranza italiana in Croazia e Slovenia ed esuli istriani, giuliani e dalmati

 

511

511

511

888

Finanziamento piani di sicurezza per la manutenzione di strade e scuole delle province delle regioni a statuto ordinario

64

512-515

512-515

512, 514

Soppressi co 513 e co 515

889-890

Interventi bacino del Po

 

516

516

516

891

Rimborso minor gettito TASI comuni

 

 

 

516-bis – 516-quinquies

892-895

Fondo sperimentale di riequilibrio per le province

 

517

517

517

896

Utilizzo del risultato di amministrazione per gli enti in disavanzo

65

518-521

518-521

518-521

897-900

Spese per lavori pubblici urgenti degli enti locali

 

522

522

522

901

Semplificazione adempimenti contabili

66

523-526

523-526

523-526

902-905

Anticipazioni di tesoreria enti locali

 

 

 

526-bis

906

Anticipazione di somme ai comuni in dissesto per pagamenti in sofferenza

 

 

 

526-ter

907

Servizi di tesoreria dei piccoli comuni

 

 

 

526-quater

908

Disciplina del fondo pluriennale vincolato per i lavori pubblici

67

527-529

527-529

527-529

909-911

Deroghe al Codice dei contratti pubblici per lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea

 

 

 

529-bis

912

Disposizioni concernenti il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia

68

530-533

530-533

530-533

913-916

Imposta comunale sulla pubblicità

 

534-535

534-535

534-535

917, 919

Risorse per il Ponte San Michele

 

 

 

534-bis

918

Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana

 

536

536

536

920

Fondo solidarietà comunale

 

 

 

536-bis

921

Gestione commissariale per il debito pregresso di Roma Capitale

69

537-546

537-546

537-546

922-930, 932

Fondi per la metropolitana di Roma

 

 

 

545-bis

931

Ripristino straordinario della piattaforma stradale della grande viabilità di Roma

 

 

 

546-bis - 546-quinquies

933-936

Disposizione per il finanziamento degli investimenti regionali

70

547-548

547-548

547-548

937-938

Debiti Regioni

 

 

 

548-bis

939

Rivalutazione quote societarie

 

549-559

549-559

549-559

940-950

Commissari per il completamento del Piano nazionale per le città

 

 

 

559-bis

951

Variazioni di bilancio amministrative

71

560

560

560

952

Impianti alimentati da fonti rinnovabili

 

561

561

561

953

Incentivi per impianti di biogas realizzati da imprenditori agricoli

 

 

 

561-bis-quinquies

954-957

Tavolo di lavoro per favorire l’attuazione del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68

72

562-563

562-563

562-563

958-959

Piano di riequilibrio finanziario pluriennale

73

564

564

564

960

Rinegoziazione del debito degli enti locali relativo ai prestiti gestiti da Cassa depositi e prestiti S.p.A. per conto del Ministero dell’economia e delle finanze

74

565-568

565-568

565-568

961-964

Riduzione dei costi della politica nelle regioni a statuto speciale, ordinario e nelle province autonome)

75

569-572

569-572

569-571

572 soppresso

965-967

Consultazioni elettorali

 

573

573

573

968

Fondo aree confine

76

574

574

574

969

Fondo montagna

77

575

575

575

970

Fabbisogno finanziario Università

78

576-582

576-582

576-582

971-977

Turn over università statali “virtuose”

 

 

 

582-bis

978

Incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università

 

583

583

583

979

Incremento del Fondo ordinario per gli enti di ricerca vigilati dal MIUR

 

584

584

584

980

Incremento del Fondo per le borse di studio universitarie

 

585

585

585

981

112 Numero Unico Europeo

 

586-588

586-588

586-588

982-984

Esigenze emergenziali - Esenzione IMU

79, co.1

589

589

589

985

Esclusione ISEE immobili inagibili

 

 

 

589-bis

986

Proroga sospensione mutui

79, co. 2

590

590

590

987

Protezione civile sisma centro Italia proroga stato emergenza

79, co. 3

591

591

591

988

Somme Camera deputati per il Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate dell’Italia centrale

 

592

592

592

989

Proroga gestione straordinaria sisma 2016

79, co. 4

593

593

593

990

Proroga e sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi

 

 

 

593-bis -e quater

991 e 993

Contenzioso sisma Umbria 1997

 

 

 

593-ter

992

Riscossione somme comuni terremotati

 

 

 

593-quinquies-sexies

994-995

Contributo per i comuni colpiti dagli eventi sismici dell’aprile 2009 diversi dal Comune dell’Aquila

 

 

 

593-septiess

996

Esenzione alcune imposte territori sisma

 

 

 

593-octies-novies

997-998

Convenzione Fintecna eventi sismici 2012

 

594-595

594-595

594-595

99-1000

Assunzioni in deroga Commissari delegati, comuni e prefetture per eventi sismici 2012

 

696

596

596

1001

Lavoro straordinario (eventi sismici 2012)

 

597-598

597-598

597-598

1002-1003

Disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  anche con riferimento alla città di Genova

 

 

 

598-bis – 589-ter

1004-1005

Sospensione rate mutui Cdp (eventi sismici 2012)

 

599-602

599-602

599-602

1006-1009

Comunicazione ammontare danni subiti eventi sismici

 

 

 

602-bis

1010

Incremento Fondo ricostruzione eventi sismici 2012

 

603-604

603-604

603-604

1011-1012

Contributo a imprese colpite alluvione Piemonte 1994

 

605-606

605-606

605-606

1013-1014

Riduzione Fondo crediti di dubbia esigibilità enti locali

 

 

 

606-bis-quinquies

1015-1018

Rifinanziamento misure di sostegno all’autotrasporto previste dal decreto legge 109 del 2018

79, co. 5

607

607

607

1019

Zona franca urbana della Città Metropolitana di Genova

79, co. 6

608

608

608

1020

Insediamenti container in zone emergenziali

 

 

 

608-bis

1021

Regime fiscale strutture periferiche enti pubblici non economici

 

 

 

608-ter

1022

Finanziamento del Piano Straordinario di investimenti dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale

79, co. 7-8

609-610

609-610

609-610

1023-1024

Flussi veicolari porto Genova

 

 

 

610-bis-quater

1025-1027

Dissesto idrogeologico e messa in sicurezza nei territori in emergenza

 

 

 

610-quinquies-sexies

1028-1029

Utilizzo da parte delle Regioni delle risorse disponibili per il dissesto idrogeologico 

 

 

 

610-septies

1030

Bonus malus sulle emissioni di CO2 g/km delle nuove autovetture

 

611-620

611-620

611-612, -612-bis-quinquies, 613-619, 619-bis-quinquies
soppresso comma 620

1031-1047

Riduzione tassa automobilistica veicoli storici

 

 

 

619-sexies

1048

Attività di revisione dei veicoli adibiti a trasporto di merci

 

 

 

619-septies-octies

1049-1050

Prelievo erariale unico sugli apparecchi da divertimento (PREU)

80

621

621

621

1051

Imposta unica giochi a distanza e scommesse

 

 

 

621-bis

1052

Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni

81

622-623

622-623

622-623

1053-1054

Abrogazione IRI

82

624

624

624

1055

Differimento della deduzione delle svalutazioni e perdite su crediti (Rimodulazione DTA)

83

625-626

625-626

625-626

1056, 1065

Incentivi rottamazione per acquisto veicoli non inquinanti

 

 

 

625-bis – 625-novies

1057-1064

Rideterminazione dell’acconto dell’imposta sulle assicurazioni

84

627

627

627

1066

Deducibilità delle perdite su crediti in sede di prima applicazione dell’IFRS 9

85

628-630

628-630

628-630

1067-1069

Facoltà di applicazione dei principi contabili internazionali

 

631-632

631-632

631-632

1070-1071

Bilanci capogruppo BCC

 

 

 

632-bis

1072

Comunicazione non finanziarie delle grandi imprese

 

 

 

632-ter

1073

Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati

86

633-637

633-637

633-637

1074-1078

Deducibilità delle quote di ammortamento del valore dell’avviamento e di altri beni immateriali

87

638

638

638

1079

Abrogazione ACE

88

639

639

639

1080

Vendita GPL

 

 

 

639-bis-quater

1081-1083

Imposta di registro

 

 

 

639-quinquies

1084

Abrogazione deduzioni e credito d'imposta IRAP

 

 

 

639-sexies-octies

1085-1087

Cartolarizzazione crediti con finanziamento e trasferimento rischio su società di cartolarizzazione

 

640-641

640-641

640-641

1088-1089

Supporto alle PMI da parte delle società di cartolarizzazione

 

642

642

642

1090

Entrate locali

 

643

643

643
soppresso
vedi 654-quater, lett. b)

 

Riscossione TARI

 

 

 

643-bis

1091

Riduzione base imponibile IMU

 

644

644

644

1092

Modalità di commisurazione Tari

 

 

 

644-bis

1093

Uso efficiente dello spettro e transizione alla tecnologia 5G (Banda larga)

89

645

645

645

1094

Disposizioni in materia di giochi 

 

646-649

646-649

646-649

1095-1098

Vendita di titoli di accesso ad attività di spettacolo

 

650-651

650-651

650-651

1099-1100

Interventi in materia di riorganizzazione delle frequenze radiotelevisive

 

 

 

651-bis – duodecies

1101-1111

Agenzia Torino 2006

 

 

 

651-terdecies - quinquiesdecies

1112-113

Celebrazioni figura Nilde Iotti

 

 

 

651-sexiesdecies

1114

Fondi Tabella A e B

90, co. 1

652

652

652

1115

Incremento Fondo esigenze indifferibili in corso di gestione

90, co. 2

653

653

653

1116

Monitoraggio dell’andamento dei conti pubblici e accantonamento di 2 miliardi di euro per il 2019

 

 

 

653-bis-quinquies

1117-1120

Disposizioni in materia di premi e contributi INAIL ed in materia di tutela assicurativa INAIL

 

 

 

653-sexies-undecies

1121-1126

Acconto cedolare secca

 

 

 

653-duodecies

1127

Imposta di bollo virtuale per banche e intermediari finanziari

 

 

 

653- terdecies

1128

Contributo di sbarco nel comune di Venezia

 

 

 

653-quaterdecies

1129

Clausola di salvaguardia

 

654

654

654

1130

Proroga termine per assunzioni presso pubbliche amministrazioni

 

 

 

654-bis – lett. a), b), c), d) 

1131, lett. a), b), c), d) 

Stabilizzazione personale del CREA e dell’INAPP

 

 

 

 lett. e)

1131, lett. e)

Proroga divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione

 

 

 

lett. f)

1131, lett. f)

Colloqui investigativi con i detenuti

 

 

 

lett. g)

1131, lett. g)

Deposito materiale derivate dal crollo di edifici

 

 

 

lett. h)

1131, lett. h)

Proroga di termini per l’utilizzo delle dichiarazioni sostitutive da parte dei cittadini stranieri

 

 

 

654-ter, lett- a)

1132, lett. a)

Proroga di termini per l’impiego di guardie private nel contrasto alla pirateria

 

 

 

lett. b)

1132, lett. b)

Poteri sostitutivi del Prefetto in caso di mancata approvazione del bilancio degli enti locali

 

 

 

lett. c)

1132, lett. c)

Proroga termini rendicontazione di ordini collettivi di pagamento

 

 

 

654-quater lett a)

1133, lett. a)

Proroga aliquote TASI

 

 

 

lett. a-bis)

1133, lett. b)

Proroga termini in materia di razionalizzazione del patrimonio pubblico

 

 

 

lett. b)

1133, lett. c)

Proroga norme di contenimento costi agenzie fiscali

 

 

 

lett. c)

1133, lett. d)

Proroga divieto partecipazioni incrociate TV editoria

 

 

 

654-quinquies, lett a)

1134, lett. a)

Mediatori, agenti e rappresentanti di commercio, mediatori marittimi e spedizionieri

 

 

 

lett. a-bis)

1134, lett. b)

Proroga gestione commissariale Galleria Pavoncelli

 

 

 

654-sexies lett. a)

1135, lett. a)

Differimento dell'entrata in vigore del documento unico di circolazione

 

 

 

lett. b)

1135, lett. b)

Proroghe in materia di impianti a fune delle regioni Abruzzo e Marche

 

 

 

lettera b-bis)

1135, lett. c)

Proroga versamento del beneficio ReI

 

 

 

654-septies lett. a)

1136, lett. a)

Proroga adozione sistema UNIEMENS al settore agricolo

 

 

 

lett. b)

1136, lett. b)

Piani recupero occupazionale

 

 

 

lett. b-bis)

1136, lett. c)

Proroga di norma relativa alle assunzioni da parte dell'AIFA

 

 

 

654-octies

1137

Proroghe di termini in materia di edilizia scolastica

 

 

 

654-novies lett. a)

1138, lett. a)

Proroghe in materia di inclusione scolastica studenti con disabilità

 

 

 

lett. b)

1138, lett. b)

Proroga di termini in materia di intercettazioni

 

 

 

654-decies lett. a)

1139, lett. a)

Funzioni di dirigente dell’esecuzione penale esterna

 

 

 

lett. b)

1139, lett. b)

Funzionalità uffici giudiziari

 

 

 

lett. c)

1139, lett. c)

Proroga di termini in materia di circoscrizioni giudiziarie de L’Aquila e Chieti

 

 

 

lett. d)

1139, lett. d)

Albo delle giurisdizioni superiori

 

 

 

lett. e)

1139, lett. e)

Banca dati Prum

 

 

 

654-undecies lett. a)

1140, lett. a)

Proroga dei provvedimenti di soppressione e di riconfigurazione di comandi, enti e altre strutture ordinative dell'Esercito italiano

 

 

 

lett. b)

1140, lett. b)

Proroga adeguamento antincendio strutture ricettive

 

 

 

654-duodecies

1141

Proroghe in materia di promozione delle opere europee ed italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi

 

 

 

654-terdecies

1142

Tecnici inquinamento acustico

 

 

 

654-quaterdecies

1143

Sezione II - Approvazione Stati di previsione

 

 

 

 

 

Stato di previsione dell’entrata

91

2

2

2

2

Stato di previsione del Ministero dell’economia

92

3

3

3

3

Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico

93

4

4

4

4

Stato di previsione del Ministero del lavoro

94

5

5

5

5

Stato di previsione del Ministero della giustizia

95

6

6

6

6

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri

96

7

7

7

7

Stato di previsione del Ministero dell’istruzione

97

8

8

8

8

Stato di previsione del Ministero dell’interno

98

9

9

9

9

Stato di previsione del Ministero dell’ambiente

99

10

10

10

10

Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti

100

11

11

11

11

Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative

101

12

12

12

12

Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo

102

13

13

13

13

Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali

103

14

14

14

14

Stato di previsione del Ministero della salute

104

15

15

15

15

Totale generale della spesa

105

16

16

16

16

Quadro generale riassuntivo

106

17

17

17

17

Disposizioni diverse

107

18

18

18

18

Entrata in vigore

108

19

19

19

19

 

 


Politiche di settore

 

 


Affari esteri

In materia di razionalizzazione delle risorse e degli strumenti per la politica estera del nostro Paese, il disegno di legge di bilancio 2019 autorizza il Ministero degli esteri a rimodulare con apposito DPCM, in base ai fabbisogni triennali programmati, la dotazione organica del personale della carriera diplomatica (comma 335).

Nel corso dell’esame al Senato è stata inoltre introdotta una norma che autorizza fino a 300 assunzioni presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con contratto a tempo indeterminato di dipendenti della III e della II area funzionale (commi 314 e 315).

È inoltre prevista una riduzione del contributo italiano all’ONU, pari a 35.4 mln. di euro per il 2019 e a 32,4 mln. di euro a decorrere dal 2020 ed è contestualmente disposto che il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale intervenga, anche sul piano internazionale, per negoziare un adeguamento delle chiavi di contribuzione dell’Italia alle organizzazioni internazionali (comma 781).

Sul versante della partecipazione italiana alle missioni internazionali, è stato disposto nella Sezione II uno stanziamento pari a 997.247.320 per il 2019 in favore del fondo missioni internazionali, istituito ai sensi dell’articolo 4 della “legge quadro missioni internazionali” (legge n. 145 del 2016).

È inoltre istituito un apposito fondo finalizzato ad interventi di sostegno diretto alle popolazioni appartenenti a minoranze cristiane perseguitate nelle aree di crisi, attuati dai soggetti del sistema italiano di cooperazione allo sviluppo. La dotazione finanziaria del fondo, istituito nello stato di previsione del MAECI, è di 2 milioni di euro per il 2019 e per il 2020 e di 4 milioni di euro a decorrere dal 2021 (commi 287 e 288).

Per il finanziamento delle attività logistico-organizzative correlate alla Presidenza italiana del G20 nel 2021 (diverse dagli interventi infrastrutturali e dall’approntamento del dispositivo di sicurezza) è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il 2019, 10 milioni di euro per il 2020, 26 milioni di euro per il 2021 e di 1 milione di euro per il 2022. Alla partecipazione italiana a EXPO Dubai 2020 vengono assegnate risorse ulteriori per 11 milioni di euro per il 2019, 7,5 milioni di euro per il 2020 e 2,5 milioni di euro per il 2021 (commi 586 e 587).

Una specifica disposizione riguardante gli enti internazionalistici conferisce al Ministro degli Affari esteri la possibilità di erogare, a valere su un apposito stanziamento e in presenza di convenzioni stipulate con procedura pubblica, contributi ad enti con personalità giuridica o ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, impegnati da almeno tre anni continuativi nella formazione in campo internazionalistico o nella ricerca in materia di politica estera.

I contributi saranno attribuiti a progetti di ricerca, proposti dagli enti nell’ambito delle priorità tematiche fissate con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale entro il 31 gennaio di ogni anno; le spese effettivamente sostenute saranno rimborsate nella misura massima del 75 per cento. Viene pertanto abrogata la legge 28 dicembre 1982, n. 948, recante norme per l'erogazione di contributi statali agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli Affari esteri (comma 588).

Ulteriori interventi, introdotti durante l’esame al Senato, hanno riguardato la disciplina in materia di erogazione, da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di contributi a soggetti pubblici italiani, a Stati esteri, a organizzazioni internazionali e a soggetti privati, italiani e stranieri, aventi finalità di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e di attuazione d’iniziative umanitarie e di tutela dei diritti umani. E’ stata prevista, a tale fine, un’autorizzazione di spesa di 700.000 euro, a decorrere dal 2019 ed è stata disposta l’abrogazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180, che regolava la materia (comma 589).

Per quanto attiene agli interventi per la cooperazione allo sviluppo, è stata incrementato da 200 a 240 il limite massimo della dotazione organica di personale dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (comma 179) ed è stata prevista un’autorizzazione di spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2019 ad incremento delle risorse destinate alle garanzie assunte dallo Stato per i finanziamenti concessi dalla Società Cassa depositi e prestiti per iniziative riguardanti questo settore. Sono state inoltre modificate alcune previsioni della legge n. 125 del 2014 riguardanti i compiti della Società Cassa depositi e prestiti quale istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo (comma 337).

 


§   

Agricoltura

Di interesse per il settore agricolo si segnalano:

§  la sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA (cd. clausole di salvaguardia) per l’anno 2019, la conferma dell’aumento dell’IVA ridotta dal 10 al 13% dal 2020 e un aumento di 0,3 punti percentuali per il 2020 e di 1,5 punti percentuali a decorrere dal 2021 - che si somma ai già previsti aumenti - dell’IVA ordinaria fino al 26,5% (a fronte delle riduzioni per tali anni nella formulazione originaria). La clausola di salvaguardia è stata rimodulata in aumento anche per le accise, in luogo della  parziale riduzione prevista nel testo originario (art. 1, co. 2-5, modificati al Senato);

§  l’estensione dell’IVA agevolata al 4% a taluni ingredienti utilizzati per la preparazione del pane (art. 1, co. 4, introdotto al Senato);

§  la proroga prevista nel testo originario di un anno (dal 2018 a tutto il 2019) dell’agevolazione fiscale per la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo (art.1, co. 68);

§  l’assegnazione a titolo gratuito di una quota dei terreni agricoli a favore dei nuclei familiari con tre o più figli, uno dei quali sia nato negli anni 2019, 2020 e 2021 (con una correzione formale approvata alla Camera è stato specificato che il nucleo familiare deve essere composto da tre o più figli, mentre nel testo originario si faceva riferimento esclusivamente al terzo figlio nato negli anni 2019, 2020 e 2021, escludendo di fatto i figli successivi al terzo) o alle società costituite da giovani imprenditori agricoli che riservano una quota del 30 per cento della società ai nuclei familiari prima richiamati. Questi potranno richiedere un mutuo fino a 200.000 euro, senza interessi, per l’acquisto della prima casa che dovrà essere ubicata in prossimità del terreno assegnato. Si rinvia ad un decreto la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione della misura (art. 1, co. 654-656);

§  l’aumento di 2 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020 e la previsione di nuove risorse per un ammontare di 2 milioni nel 2021, da destinare al reimpianto con piante tolleranti o resistenti al batterio Xylella fastidiosa e ai contratti di distretto per la realizzazione di un programma di rigenerazione dell’agricoltura nei territori colpiti, da attuarsi anche attraverso il recupero di colture storiche di qualità. È stato, poi, prevista dal Senato la non applicabilità di talune disposizioni riguardanti le piante di ulivo monumentale agli olivi che insistono nella zona infetta (articolo 1, commi 657- 661);

§  l’istituzione di un Fondo per la gestione e la manutenzione delle foreste italiane, con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2019, di 2,4 milioni di euro per il 2020, di 5,3 milioni di euro per il 2021 e di 5,2 milioni di euro a decorrere dal 2022 e l’aumento percentuale di compensazione del legno, nel limite di spesa di 1 milione di euro annui, a decorrere dal 2019 (art.1, co. 662 e 664, introdotti dalla Camera);

§  il riconoscimento di un contributo in forma di «voucher», nella misura pari al 50 per cento dei costi effettivamente sostenuti e documentati e nel limite di spesa massimo di 3 milioni di euro per il 2019, per la rimozione ed il recupero di alberi o di tronchi, caduti o abbattuti in conseguenza degli eventi atmosferici avversi incorsi nei mesi di ottobre e novembre 2018 e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, con delibera del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018. Il contributo è riconosciuto a favore dei soggetti pubblici o privati, costituiti in qualunque forma, che posseggano o conducono fondi colpiti dagli eventi atmosferici citati (art.1, co. 665, introdotto dalla Camera);

§  l’istituzione del Catasto frutticolo nazionale che sarà chiamato a censire a livello aziendale le superfici destinate a ortofrutta, distinte con l’indicazione dei principali cultivar. Vengono, a tal fine, stanziati, 2 milioni di euro per il 2019 e 3 milioni di euro per il 2020 (art. 1, co. 666 e 667, introdotto dalla Camera);

§  l’aumento dello stanziamento, nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anno 2019, 2020 e 2021, del Fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti, che vanta una dotazione a regime di 5 milioni di euro (art. 1, co. 668, inserito al Senato);

§  l’introduzione di misure per il rafforzamento del sistema dei controlli per la tutela della qualità dei prodotti agroalimentari (art.1, co. 669-671, introdotti alla Camera), consistenti in:

a)     l’autorizzazione all’assunzione di un numero massimo di 57 unità di personale operante presso il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e delle repressioni frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nei limiti di un importo massimo di spesa di 0,5 milioni per il 2019 e 2,9 milioni a decorrere dal 2020;

b)     la possibilità per il personale dell’ICQRF di poter richiedere talune indennità (di trasferta e speciale);

c)     la previsione che le somme iscritte a titolo di pagamento per le sanzioni derivanti dalle violazioni del Reg. 1169/2011 siano destinate al funzionamento e all’incremento dei fondi per la contrattazione integrativa dell’ICQRF, con una quota annua, la cui misura sarà definita con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo e non potrà, comunque, essere superiore al 15% della componente variabile della retribuzione accessoria legata alla produttività in godimento da parte del personale;

§  l’autorizzazione alla spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per la realizzazione di progetti per il sostegno della produzione apistica (art. 1, co. 672, introdotto alla Camera);

§  la proroga per il 2019 a favore dei lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, dell’indennità giornaliera onnicomprensiva (fino a un massimo di 30 euro, e nel limite di spesa di 11 milioni di euro) dovuta nel periodo di sospensione dell’attività lavorativa a causa delle misure di arresto temporaneo obbligatorio (art. 1, co. 673, introdotto alla Camera), nonché l’incremento di 2,5, milioni di euro delle risorse previste a legislazione vigente (ridotte da 5 milioni a € 4,5 milioni annui, a decorrere dal 2019, dall’art. 1, comma 469 del ddl di bilancio) del limite di spesa entro il quale l’indennità giornaliera onnicomprensiva è riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima nei periodi di fermo non obbligatorio (articolo 1, co. 674);

§  la riduzione dell’accisa sulla birra da 3 euro a 2,99 euro per ettolitro e grado-plato, e la previsione, per i birrifici artigianali di minore dimensione (ossia quelli con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri) di poter considerare accertato il prodotto finito a conclusione e non a monte delle operazioni, nonché la riduzione del 40 per cento dell’aliquota ordinaria (è previsto che la nuova disciplina si applichi a decorrere dall’emanazione delle disposizioni attuative) (art. 1, co. 689-691, introdotti alla Camera);

§  la riforma introdotta al Senato della disciplina fiscale relativa alla raccolta di prodotti selvatici non legnosi e dalle piante officinali spontanee. A tal fine è istituita un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, da applicare ai redditi derivati dallo svolgimento, in via occasionale, delle attività di raccolta. Si prevede, infatti, il pagamento dell’importo 100 euro della predetta imposta sostitutiva, da versare entro il 16 febbraio dell'anno di riferimento nel caso in cui la soglia dei corrispettivi percepiti dalla vendita del prodotto non sia superiore a 7.000 euro. In tal caso l’attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi si intende svolta in via occasionale. Ai soggetti che hanno versato l’imposta sostitutiva non si applica la ritenuta di cui all’articolo 25-quater del D.P.R. n. 600 del 1973, con riferimento all’anno in cui la cessione del prodotto è stata effettuata. Ai prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30, nonché alle piante officinali spontanee è estesa l’esenzione, già prevista per la cessione dei prodotti del tartufo, in ordine agli obblighi contabili. Per le operazioni di acquisto del prodotto effettuate senza l’applicazione della ritenuta, il soggetto acquirente emette un documento d’acquisto dal quale devono risultare taluni dati relativi al cedente e al prodotto ceduto. Viene, quindi, previsto che per i tartufi , nei limiti della quantità standard di produzione prevista con decreto, si applichi l’aliquota IVA ridotta al 4%, per i tartufi freschi o refrigerati si applichi L’IVA agevolata al 5% e per i tartufi congelati, essiccati o preservati in acqua salata si applichi l’IVA al 10 %. I produttori agricoli che gestiscono la produzione dei prodotti selvatici non legnosi e che non ricadono nell'esonero stabilito dall’articolo 34, comma 6, del D.P.R. IVA possono applicare il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 75, della legge n. 190 del 2014 (art. 1, commi 692-699);

§  una modifica, introdotta al Senato, alla disciplina della vendita diretta in base alla quale gli imprenditori agricoli possono vendere non solo prodotti propri ma anche prodotti agricoli e alimentari acquistati direttamente da altri imprenditori agricoli. Tali prodotti non devono appartenere alla stessa categoria merceologica dei prodotti propri e l’attività di vendita non deve essere prevalente rispetto a quella dei prodotti propri. Per tali finalità, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono specifiche campagne per valorizzare le produzioni agroalimentari locali, prevedendo, a tal fine, un limite di spesa di 500.000 euro annui a decorrere dal 2019 (art. 1, commi 700-701);

§  l’estensione, introdotta al Senato, alle aziende agricole ubicate nei comuni prealpini di collina, pedemontani e della pianura non irrigua della facoltà già prevista per quelle ubicate nei comuni montani di non dover disporre del titolo di conduzione del terreno agricolo ai fini della costituzione del relativo fascicolo aziendale. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e del Ministro dell’ambiente e del territorio e del mare si dovrà provvedere alla determinazione delle aree ubicate nei comuni prealpini di collina, pedemontani e della pianura non irrigua tenendo in considerazione, tra l’altro, gli specifici fattori di svantaggio indicati (art. 1, commi 702  e 703);

§  l’equiparazione, introdotta al Senato, del trattamento fiscale dei familiari che coadiuvano il coltivatore diretto a quello dei titolari dell’impresa agricola al cui esercizio detti familiari partecipano attivamente. (art. 1, comma 705);

§  il riconoscimento, fino al riordino della materia, che gli impianti di biogas fino a 300 KW, realizzati da imprenditori agricoli alimentati con sottoprodotti provenienti da attività di allevamento e della gestione del verde, possono accedere agli incentivi previsti per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, ai sensi del decreto ministeriale 23 giugno 2016, nel limite di un costo medio annuo pari a 25 milioni di euro (art. 1, commi da 954-957);

§  il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna per un importo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 (art. 1, co. 970);

§  la proroga della facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili) posseduti, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un'imposta sostitutiva (art.1, co. 1053-1054);

§  la proroga a gennaio 2020 della data fissata al gennaio 2019 entro la quale deve essere adattato il sistema UNIEMENS al settore agricolo (art. 1, comma 1136);

 


 

Ambiente, territorio ed energia

Ambiente

In materia ambientale, si autorizza l’assunzione a tempo indeterminato, per il triennio 2019-2021, presso il Ministero dell’ambiente, di 420 unità di personale (di cui 20 di livello dirigenziale) anche in sovrannumero (con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo) e in deroga alla normativa vigente e senza il previo esperimento delle procedure in materia di mobilità ordinaria e collettiva. Conseguentemente, si dispone la progressiva riduzione delle vigenti convenzioni del Ministero riguardanti attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico ed operativo in materia ambientale (articolo 1, comma 317).

A valere sulle risorse del cd. Fondo Kyoto, sono disposte misure per l’estensione dei finanziamenti a tasso agevolato, anche ai soggetti pubblici competenti per edifici scolastici e universitari, adibiti a ospedali, policlinici, a servizi socio-sanitari e ad impianti sportivi, per la realizzazione di interventi di efficientamento e risparmio idrico. (articolo 1, comma 743-745).

Viene inoltre abrogata l'autorizzazione di spesa recante l’onere per l'affitto del termovalorizzatore di Acerra, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per quindici anni. Le relative risorse (per un importo di 20,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024) sono destinate all’incremento del “Fondo bonifiche” istituito dalla legge di stabilità per il 2016. Tali somme aggiuntive sono finalizzate alla realizzazione di interventi ambientali nel territorio della regione Campania, nonché (secondo quanto previsto dall’integrazione operata dal Senato) al finanziamento di un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale adottato dal Ministero dell’ambiente, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. La dotazione del fondo è ulteriormente incrementata con le risorse disponibili iscritte nell’esercizio finanziario 2018 nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente in relazione al citato canone di affitto (art. 1, commi 799-801).

Sono altresì introdotti incentivi per la prevenzione e riduzione dei rifiuti, soprattutto con riferimento a quelli di plastica.

Viene infatti previsto un credito d’imposta nella misura del 36% delle spese sostenute dalle imprese per l’acquisto di prodotti riciclati ottenuti da materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica nonché per l’acquisto di imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio, nel limite di fruizione pari a 20.000 euro per ciascun beneficiario e, complessivamente, a 1 milione di euro annui per gli anni 2020 e 2021 (art. 1, commi 73-77).

Vengono inoltre invitati i produttori ad adottare, su base volontaria e in via sperimentale dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2023, una serie di iniziative per la riduzione dei prodotti di plastica monouso ed è istituito un fondo, presso il Ministero dell’ambiente (con una dotazione di 100.000 euro, a decorrere dal 2019) destinato a finanziare attività di studio e verifica tecnica e monitoraggio da parte dei competenti istituti di ricerca (art. 1, comma 802).

Territorio

Si interviene sulla disciplina delle detrazioni per le spese relative ad interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e misure antisismiche. Si dispone la proroga al 31 dicembre 2019 del termine previsto per avvalersi della detrazione d'imposta nella misura del 65% per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus) e per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro (articolo 1, comma 67).

Viene inoltre estesa al 2019 la detrazione del 50% per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, per altri interventi di ristrutturazione edilizia fino ad una spesa massima di 96.000 euro (indicati dall’articolo 16-bis, comma 1, del TUIR) e per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

Si prevede, inoltre, la proroga, limitatamente all’anno 2019, della detrazione del 36 per cento dall’IRPEF delle spese sostenute (nel limite massimo di 5.000 euro) per interventi di “sistemazione a verde” di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo, pertinenze o recinzioni (articolo 1, comma 68).

Al fine di fronteggiare le situazioni di dissesto e rischio idrogeologico del territorio nazionale (in modo analogo a quanto già previsto dalla legge di bilancio 2018) sono attribuiti, per il periodo 2021-2033, contributi alle regioni a statuto ordinario e ai comuni, per un importo complessivo di 8,1 miliardi di euro, per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio (articolo 1, commi 134-148).

Viene inoltre prevista l’istituzione, a decorrere dal 2019, di un Fondo da ripartire destinato principalmente al rilancio degli investimenti degli enti territoriali (art. 1, commi 122-123).

Un ulteriore fondo è costituito con le risorse residue del Fondo precedente, finalizzato ad investimenti per la messa in sicurezza del territorio e delle strade nell’ambito degli accordi, sottoscritti tra lo Stato e le regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna di cui al comma 875, per la definizione del contributo al contenimento del debito pubblico richiesto a ciascuna autonomia. Laddove le regioni non pervenissero al citato accordo entro il 31 gennaio 2019, le risorse del fondo saranno destinate, con apposito D.P.C.M. (da adottare entro il 10 marzo 2019), ad incrementare i contributi già autorizzati dai commi 134 e 139, per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio (art. 1, comma 126).

Ulteriori risorse sono previste dai commi 107-114 dell’art. 1, che prevedono l’assegnazione, entro il 10 gennaio 2019, di contributi da parte del Ministero dell’interno ai comuni, per un limite complessivo di 400 milioni di euro, per favorire gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale.

Nell’ambito delle politiche di contrasto al rischio idrogeologico, si prevede inoltre che le Regioni debbano utilizzare prioritariamente le risorse allo scopo disponibili nell'ambito dei programmi cofinanziati dai Fondi UE della programmazione 2014/2020 e dei programmi complementari di azione e coesione, nel rispetto della normativa vigente europea e nazionale, fino a 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 (art. 1, comma 1030).

Inoltre, al fine di rilanciare e accelerare gli investimenti pubblici, sono attribuiti alle Regioni a statuto ordinario contributi pari a 2.496,2 milioni di euro per l’anno 2019 e 1.746,2 milioni di euro per l’anno 2020 (che possono essere modificati mediante accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni da sancire entro il 31 gennaio 2019) (articolo 1, commi 833-835).

Sono previste, inoltre, norme di modifica della disciplina del Piano nazionale di interventi nel settore idrico (introdotta dalla legge di bilancio 2018) con l’autorizzazione di uno stanziamento aggiuntivo per l’attuazione di un primo stralcio del Piano e per il finanziamento della progettazione di interventi considerati strategici nel medesimo Piano, di 1 miliardo di euro (100 milioni per ciascun anno del periodo 2019-2028, di cui 60 milioni annui per la sezione “invasi”) (art. 1, commi 153-155).

Al fine di favorire il completamento dei programmi di riqualificazione urbana (PRIU) a valere sui finanziamenti della legge n. 179/1992, si proroga il termine di ultimazione delle opere pubbliche e private già avviate e per le quali vi sia stata una interruzione delle attività di cantiere determinata da eventi di forza maggiore, prevedendo che la proroga abbia durata pari a quella del “fermo cantiere” (art. 1, comma 100).

 

Energia

In materia di energia, si dispone la limitazione al 31 dicembre 2018 della previsione secondo la quale quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’estensione della platea dei contribuenti assoggettati alla cd. “Robin Hood tax” è destinata alla riduzione della componente A2 della tariffa elettrica deliberata dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ARERA. Contestualmente, si dispone che dal 1° gennaio 2019 la predetta somma sia acquisita all’entrata del bilancio statale, a miglioramento dei saldi di finanza pubblica (articolo 1, comma 446).

Si è previsto che, ferma restando la natura giuridica di libera attività d’impresa dell’attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica, i proventi economici liberamente pattuiti dagli operatori del settore con gli enti locali sul cui territorio insistono gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, sulla base di accordi sottoscritti prima del 10 settembre 2010, data di entrata in vigore delle linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, restano acquisiti nei bilanci degli enti locali, mantenendo tali accordi piena efficacia. Dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, invece, fatta salva la libertà negoziale delle parti, gli accordi sono rivisti alla luce delle predette linee guida (approvate con D.M. 10 settembre 2010) e segnatamente dei criteri contenuti nell’allegato 2. Si dispone altresì che gli importi già erogati o da erogarsi in favore degli enti locali concorrono alla formazione del reddito di impresa del titolare dell’impianto alimentato da fonti rinnovabili (articolo 1, comma 561).

 

Si autorizza la spesa di 25 milioni di euro per il 2019 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 per potenziare ed accelerare il programma di riqualificazione energetica degli immobili della P.A. centrale (articolo 1, comma 232, introdotto nel corso dell’esame al Senato).

Si prevede che, fino al riordino della materia, gli impianti di biogas fino a 300 KW, realizzati da imprenditori agricoli, anche in forma consortile, alimentati con sottoprodotti provenienti da attività di allevamento e della gestione del verde, continuino ad accedere agli incentivi previsti per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, ai sensi del decreto ministeriale 23 giugno 2016, nel limite di un costo medio annuo pari a 25 milioni di euro (articolo 1, commi 954-957, introdotti nel corso dell’esame al Senato).


 

Cultura e spettacolo

§  si prevedono assunzioni di personale non dirigenziale da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, in parte mediante scorrimento di graduatorie di procedure selettive già espletate, e in parte all’esito di procedure selettive ancora da avviare.

Anzitutto, il Mibac è autorizzato ad espletare procedure concorsuali per l'assunzione – a decorrere dal 2020 e dal 2021 – di complessive 1.000 unità di personale di Area II e III.

Inoltre, è autorizzato a procedere nel 2019 ad assunzioni, nel limite di spesa fissato, attraverso scorrimento delle graduatorie relative alle procedure di selezione pubblica bandite nel maggio 2016 per personale di Area III.

Infine, è autorizzato a coprire, nel 2019, i posti vacanti nei profili professionali delle Aree II e III assumendo, nel limite del 50% delle proprie facoltà assunzionali, i candidati idonei presenti nelle graduatorie approvate a decorrere dal 1° gennaio 2010 a seguito di procedure selettive interne per il passaggio, rispettivamente, alla II e alla III Area.  Le assunzioni avvengono in ordine di graduatoria e nel limite dei posti previsti in ciascun bando (commi 338, 339 e 342);

§  si consente la proroga fino al 31 dicembre 2019 dei contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura statali, ai sensi dell’art. 8 del D.L. 83/2014 (L. 106/2014) (comma 343);

§  si dispone che l’organico dell’Accademia della Crusca è aumentato di 3 unità di personale non dirigenziale, da assumere mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, e che la gestione amministrativa dell’Accademia è affidata a un Segretario amministrativo (commi da 369 a 371);

§  si autorizza l’Accademia Nazionale dei Lincei ad effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato nel triennio 2019-2021. Inoltre, si proroga per il 2019 il contributo in favore della Fondazione “I Lincei per la scuola” presso l’Accademia Nazionale dei Lincei (commi 405 e 406);

§  si prorogano al 31 dicembre 2020 le funzioni del commissario straordinario per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche. Inoltre, si prevede la possibilità di conferire un massimo di tre incarichi di collaborazione della durata massima di 12 mesi a supporto delle attività del commissario (commi 602 e 603);

§  si dispone un limite massimo di spesa di € 240 mln per l’assegnazione della Card cultura a tutti i residenti nel territorio nazionale che compiono 18 anni di età nel 2019 (comma 604);

§  si destinano € 43 mln al finanziamento di iniziative nel settore dei beni e delle attività culturali. In particolare, per il 2019: il Fondo unico per lo spettacolo (FUS) è incrementato di € 8 mln; per il sostegno di festival, cori e bande, è autorizzata la spesa di € 1 mln; per le fondazioni lirico-sinfoniche è autorizzata la spesa di € 12,5 mln; per iniziative culturali in zone terremotate è autorizzata la spesa complessiva di € 3 mln; per la realizzazione di iniziative culturali a Matera, Capitale europea della cultura 2019, è autorizzata la spesa di € 2 mln; per la valorizzazione del patrimonio culturale della città di Parma, designata capitale italiana della Cultura 2020 è autorizzata la spesa di € 3 mln per il 2019; il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo è incrementato di € 4 mln; per la riqualificazione delle periferie urbane, anche attraverso progetti di arte contemporanea, è autorizzata la spesa di € 2 mln; per la promozione delle arti applicate (moda, design e grafica) è autorizzata la spesa di € 3,5 mln; per la digitalizzazione del patrimonio culturale è autorizzata la spesa di € 4 mln (commi da 605 a 616);

§  si incrementa di € 1,0 mln per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 il contributo in favore della Biblioteca italiana per ciechi “Regina Margherita” di Monza (comma 452);

§  si incrementa l’autorizzazione di spesa relativa ad alcune istituzioni culturali dell’importo di € 3,75 mln a decorrere dal 2019 (comma 340);

§  si autorizza l’impegno nel 2019 delle somme (relative al 2017 e al 2018) non impegnate entro il 2018, stanziate dalla L. 226/2017 per progetti di promozione, ricerca, tutela e diffusione della conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati alla figura di Ovidio, pari ad € 700.000, e si proroga al 31 dicembre 2019 il termine previsto per l’operatività del Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane (commi da 815 a 817);

§  si autorizza la spesa di € 1 mln per il 2019 al fine di sostenere gli investimenti volti alla riqualificazione e alla valorizzazione dei siti italiani tutelati dall’UNESCO, nonché del patrimonio culturale immateriale (comma 618);

§  si destinano € 3 mln per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e € 1 mln annui a decorrere dal 2021, a valere sulle risorse del Piano per l’arte contemporanea, alla promozione dell’arte contemporanea italiana all’estero (comma 620);

§  si introducono disposizioni in materia di prevenzione incendi negli istituti e luoghi della cultura, nelle sedi del Ministero per i beni e le attività culturali, nonché nelle sedi degli altri Ministeri che siano sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio (c.d. vincolo) (commi da 566 a 568);

§  si riduce di € 2.350.000, dal 2019, lo stanziamento per spese di funzionamento degli istituti del Ministero per i beni le attività culturali dotati di autonomia speciale. Al contempo, si stabilisce l’esonero dall’applicazione delle norme di contenimento delle spese, al fine di consentire a tali istituti di porre in essere processi che permettano una più efficace realizzazione degli obiettivi istituzionali – consistenti nella tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale –, volta a garantire un incremento delle entrate proprie (comma 804);

§  si modifica la disciplina volta a contrastare la vendita di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetti diversi dai titolari dei sistemi di emissione dei biglietti (c.d. secondary ticketing), introdotta dalla legge di bilancio 2017. In particolare, si dispone che, dal 1° luglio 2019, i titoli di accesso ad attività di spettacolo in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori sono nominali. Continua a non essere oggetto di sanzione la vendita effettuata da una persona fisica in modo occasionale, purché senza finalità commerciali, ma si introduce ora l’ulteriore condizione che tale vendita deve essere effettuata ad un prezzo uguale o inferiore a quello nominale. La nuova disciplina non si applica agli spettacoli di attività lirica, sinfonica, cameristica, nonché di balletto, prosa, jazz, danza e circo contemporaneo, né alle manifestazioni sportive, per le quali resta ferma la specifica disciplina di settore (commi 1099 e 1100);

§  si proroga (dal 1 °gennaio 2019) al 1° luglio 2019 il termine a decorrere dal quale si prevede: l’avvio del graduale innalzamento degli obblighi di programmazione in opere europee e di investimento in opere europee prodotte da produttori indipendenti da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi e della concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale; l’avvio del graduale innalzamento degli obblighi di programmazione e di investimento in opere di espressione originale italiana, ovunque prodotte, nell’ambito delle previste quote di programmazione e investimento in opere europee; l’introduzione degli obblighi di investimento e di programmazione in opere europee anche per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta (comma 1142).


 

Finanza locale

Il disegno di legge contiene numerose disposizioni che riguardano la finanza regionale e locale, volte a innovare la disciplina delle regole relative all’equilibrio di bilancio, a definire taluni aspetti dei rapporti finanziari tra Stato e autonomie territoriali, a favorire gli investimenti pubblici e a introdurre semplificazioni contabili e amministrative.

L' articolo 1, commi 819-826 innova la disciplina vigente sulle regole di finanza pubblica relative all'equilibrio di bilancio degli enti territoriali, contenuta nella legge di bilancio per il 2017, anche dando seguito ad alcune recenti sentenze della Corte costituzionale. Le nuove disposizioni, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, prevedono, in particolare, che le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, e le regioni ordinarie, a partire dal 2021, potranno utilizzare in modo pieno il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa ai fini dell'equilibrio di bilancio. Per le regioni ordinarie la norma dà sostanzialmente attuazione all’Accordo sottoscritto in sede di Conferenza unificata il 15 ottobre 2018.

Attuative dell’Accordo del 15 ottobre 2018 sono anche le norme dell’articolo 1, commi 832-843, ove si prevede la riduzione del contributo alla finanza pubblica a carico delle regioni ordinarie per il 2020 in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n.103 del 2018, nonchè l’attribuzione alle regioni dei contributi per la realizzazione di nuovi investimenti, compensati, per pari importo, a titolo di concorso alla finanza pubblica per gli anni 2019-2010.

Specifiche misure volte a promuovere la spesa per investimenti degli enti territoriali sono contenute all’articolo 1, commi 555-556, volti ad incrementare il livello delle risorse destinate agli interventi di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico; all’articolo 1, commi 407-410,  relativi al finanziamento di piani di sicurezza per la manutenzione di strade e scuole; all’articolo 1, commi 897-900,  che introducono la facoltà per gli enti locali in disavanzo di utilizzare, pur con alcune limitazioni, il risultato di amministrazione; all’articolo 1, commi 909-912, ove si prevede che le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del Fondo pluriennale vincolato, secondo modalità definite con decreto interministeriale; all’articolo 1, commi 547-548 e 560, che apportano specifiche modifiche all’ordinamento contabile delle regioni al fine di favorire gli investimenti pubblici.

Si prevede, infine, l’istituzione, all’articolo 1, commi 122-126, di uno specifico Fondo destinato al rilancio degli investimenti degli enti territoriali, nei settori dell’edilizia pubblica, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali. A valere sulle risorse del Fondo sono coperte alcune delle misure in precedenza richiamate. L’intesa in sede di Conferenza Stato regioni sulle risorse aggiuntive per il finanziamento degli investimenti nelle materie di competenza concorrente deve essere raggiunta entro il 31 gennaio 2019.

Per quanto riguarda le regioni a statuto speciale, l’articolo 1, comma 875, determina il contributo complessivo agli obiettivi di finanza pubblica delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e Valle d’Aosta per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021. Il contributo al pagamento del debito pubblico richiesto a ciascuna autonomia dovrà essere determinato da accordi bilaterali con lo Stato entro il 31 marzo 2019, ma è comunque definito in via provvisoria anche in assenza di accordi.

Misure di semplificazione degli adempimenti contabili sono introdotte all’articolo 1, commi 902-905, i quali prevedono, a decorrere dal bilancio di previsione per il 2019, unicamente l’invio dei bilanci di previsione e dei rendiconti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche.

L’articolo 1, commi 913-916, intervengono sulle risorse destinate al programma straordinario per le periferie urbane, prevedendo che le convenzioni in essere con 96 enti beneficiari (successivi ai primi 24 beneficiari), producano effetti finanziari dal 2019. Viene quindi superato quanto stabilito, da ultimo, dal D.L. 91/2018 (cd. proroga termini), che per tali 96 enti aveva previsto il congelamento delle risorse per il 2019. Tali effetti sono limitati unicamente al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. La norma dà seguito all’accordo raggiunto in Conferenza unificata il 18 ottobre 2018 tra il Governo e i rappresentanti delle autonomie territoriali.

L’articolo 1, commi 922-932,  sono volti alla definitiva individuazione della massa passiva del debito riferibile alla gestione commissariale del Comune di Roma e all’estinzione dei debiti oggetto di ricognizione, al fine di giungere alla conclusione delle attività straordinarie della gestione commissariale. Vengono pertanto introdotte disposizioni che puntano a chiarire l’attribuzione in capo alla gestione commissariale di alcune poste relative al debito finanziario e al debito commerciale, in particolare riferito a indennizzi derivanti da espropri. Infine, viene fissato il termine perentorio di 36 mesi entro cui Roma Capitale può avanzare specifiche istanze di liquidazione di crediti riferibili alla gestione commissariale, per giungere alla definitiva rilevazione della massa passiva da approvare tramite D.P.C.M, che deve stabilire anche il termine finale per l’estinzione dei debiti.

L’articolo 1, comma 960, consente agli enti che hanno chiesto di accedere alla procedura di riequilibrio finanziario, tramite la presentazione di un apposito Piano, di ottenere un’anticipazione dal Ministero dell’interno nelle more della valutazione dell’istanza da parte della Corte dei Conti.

L’articolo 1, commi 849-872, introdotti al Senato, recano norme volte a favorire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali da parte degli enti territoriali, attraverso l’ampliamento della possibilità per gli enti di ottenere delle anticipazioni di cassa In particolare, si prevede che le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e le istituzioni finanziarie dell'Unione europea possano concedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle regioni e alle province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale (SSN), anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2018, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. La richiesta di anticipazione di liquidità deve essere presentata dagli enti entro il 28 febbraio 2019, con l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione medesima. Il pagamento dei debiti per i quali è stata ottenuta l'anticipazione deve avvenire entro 15 giorni dalla data di erogazione, mentre il rimborso delle anticipazioni debba avvenire entro il momento dell'avvenuto ripristino della normale gestione di liquidità, e comunque non oltre il 15 dicembre 2019. In caso di mancato rimborso entro i termini stabiliti, gli istituti finanziatori possono chiedere la restituzione dell'anticipazione.

Con ulteriori modifiche introdotte al Senato è stata riconosciuta, ai comuni che nel secondo semestre 2016 abbiano dichiarato lo stato di dissesto finanziario, la facoltà di chiedere al Ministero dell'interno, entro il 31 gennaio 2019, un’anticipazione di somme da destinare ai pagamenti in sofferenza.

È stata prevista l'istituzione di un fondo di 20 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, e di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per fronteggiare gli oneri che derivano dai contenziosi relativi all’attribuzione di pregressi contributi erariali conseguenti alla soppressione o alla rimodulazione di imposte locali.

Inoltre, al fine di evitare la prosecuzione del giudizio di ottemperanza su una sentenza del TAR e una del Consiglio di Stato riguardante, da un lato, il Comune di Torino e, dall'altro, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'interno e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stata prevista l'erogazione di una somma complessiva di 35 milioni di euro a favore del Comune di Torino

 

Infine, l’articolo 1, commi 721 e 723, autorizza le amministrazioni pubbliche, le quali all’esito della revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute siano tenute alla loro liquidazione, a non procedervi, fino al 31 dicembre 2021, nel caso di partecipazioni in società che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente.

 


 

Giustizia

Gli interventi proposti nel settore della giustizia mirano nel complesso al miglioramento dell’efficienza dell’amministrazione giudiziaria e riguardano essenzialmente il personale, perseguendo l’obiettivo della copertura e dell’ampliamento delle piante organiche nonché della riqualificazione del personale in servizio.

Con riferimento agli interventi sul personale, il Ministero della giustizia è, infatti, autorizzato:

§  ad assumere a tempo indeterminato, per il triennio 2019-2021, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, un numero massimo di 3.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria (comma 164); analoga assunzione nel triennio citato riguarda 35 dirigenti di istituto penitenziario (commi 308-310); nel corso dell’esame in Senato è stato aggiunta la previsione relativa all’assunzione nel triennio 2019-2021 di 7 direttori di istituti penitenziari minorili, aumentando la relativa dotazione organica e demandando al Ministero l’individuazione degli istituti penitenziari qualificati come uffici di livello dirigenziale (comma 311).

§  ad assumere nel 2019, i magistrati ordinari vincitori del concorso già bandito alla data di entrata in vigore della legge di bilancio. L’organico della magistratura ordinaria viene aumentato di 600 unità e il Ministero della giustizia è, nel contempo, autorizzato a bandire annualmente, nel triennio 2019-2021, un concorso annuale per un massimo di 200 posti (commi 377-380).

 

È inoltre autorizzata l’assunzione per il triennio 2019-2021:

§  di Consiglieri di Stato e Referendari dei Tribunali amministrativi regionali (20 Referendari di T.A.R. e di 12 Consiglieri di Stato), in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali ed in deroga alla normativa sul turn-over (comma 320), nonché di un massimo di 26 unità di personale amministrativo nel triennio 2019-2021 (comma 321);

§  di un contingente di personale amministrativo presso l’Avvocatura Generale dello Stato pari a 91 unità (di cui 6 dirigenti di livello non generale e 85 unità di personale non dirigenziale) nonché l’ampliamento dell’organico di 10 unità, rispettivamente, degli Avvocati e dei Procuratori dello Stato (commi 318 e 319).

Per agevolare la definizione dei processi giuscontabili, è inoltre autorizzato l’ampliamento delle dotazioni organiche dei referendari della Corte dei Conti, senza indicare il numero delle assunzioni ma fissando un tetto massimo di spesa (comma 322).

 

Inoltre, si segnala l’ autorizzazione di specifiche assunzioni nel Corpo di Polizia penitenziaria, al fine di incrementare l’efficienza degli istituti penitenziari, nonché per le necessità di prevenzione e contrasto della diffusione dell’ideologia di matrice terroristica in ambito carcerario (comma 382).

Con particolare riguardo alla riqualificazione di personale dell'amministrazione giudiziaria, viene rideterminata l’autorizzazione di spesa destinata a sostenere tale processo, con risorse a valere sul fondo per l’efficientamento del sistema giudiziario. La riduzione della spesa è motivata con l’andamento negli anni del processo di riqualificazione del personale e con il nuovo calcolo dell’onere complessivo necessario a processo completato (comma 780).

 

Un altro intervento concerne l’ampliamento delle finalità del Fondo per l’attuazione della riforma del processo penale e dell’ordinamento penitenziario (istituito con la legge di bilancio 2018). Tali finalità sono infatti estese agli interventi urgenti destinati alla funzionalità delle strutture e dei servizi penitenziari e minorili. Tale Fondo, in base ad un intervento nella Sez. II del Bilancio, risulta tuttavia, per il 2019, definanziato di 10 milioni di euro. Analogo definanziamento di 10 mln di euro riguarda il 2010 e il 2021 (comma 591).

 

Un ulteriore intervento (commi 592-596), introdotto nel corso dell’esame in sede referente, ha modificato la disciplina dell’indennizzo in favore delle vittime dei reati intenzionali violenti. In particolare si incrementa il Fondo destinato attualmente anche all'indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti, di 10 milioni annui a partire dal 2019. Inoltre sono apportate una serie di modifiche alla legge n. 122 del 2016, in merito alla disciplina del diritto all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti con particolare riguardo alla platea degli aventi diritto in caso di morte della vittima in conseguenza di reato; alle condizioni per l’accesso; alla riapertura e alla proroga, alla data del 30 settembre 2019, dei termini per la presentazione della domanda per la concessione dell’indennizzo.

Nel corso dell’esame in Senato, la dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché agli orfani per crimini domestici è stata incrementata  di 5 milioni di euro, a decorrere dal 2019 (comma 492).

Il disegno di legge di bilancio modifica la disciplina della legge n. 890 del 1982 sulla notificazione postale degli atti giudiziari – introdotta dalla legge di bilancio dello scorso anno – dettando alcune disposizioni di semplificazione ed allungando alcuni termini (commi 813-814).

 

Infine, nel corso dell’esame in Senato, sono state inserite una serie di previsioni volte a disporre proroghe di interesse del settore giustizia. In particolare si proroga:

·      fino al 1° agosto 2019 il termine a partire dal quale acquista efficacia la riforma della disciplina delle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 (comma 1139, lettera a);

·      fino al 31 dicembre 2019 la disposizione che consente che le funzioni di dirigente dell’esecuzione penale esterna siano svolte, in deroga alla disciplina generale, da funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario ( comma 1139, lett. b);

·      fino al 31 dicembre 2019 la possibilità per lo Stato, in relazione agli oneri di manutenzione degli uffici giudiziari di continuare ad avvalersi del personale comunale per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, sulla base di specifici accordi da concludere con le amministrazioni locali (comma 1139, lett. c);

·      al 14 settembre 2021 il termine di efficacia delle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti, nonché delle relative sedi distaccate, previste dalla riforma della geografia giudiziaria del 2012 (comma 1139, lett. d);

·      di un ulteriore anno la disciplina transitoria che consente l’iscrizione all’albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori a coloro che siano in possesso dei requisiti previsti prima dell’entrata in vigore della riforma  (comma 1139, lett. e);

·      al 31 dicembre 2019 il termine per il trasferimento, da parte delle Forze di polizia, alla banca dati nazionale del DNA dei profili del DNA ricavati da reperti acquisiti nel corso di procedimenti penali prima del 14 luglio 2009 ( comma 1140, lett. a).


 

Informazione e comunicazioni

In materia di informazione:

§  si conferma, a regime, l’importo di € 90 dovuto per il canone RAI per uso privato, già fissato per il 2017 e il 2018.
Inoltre, si stabilizza la previsione – già vigente per il 2017 e il 2018 – secondo cui la metà delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone RAI (c.d. extra gettito) è riversata all’Erario, confermandone anche le finalizzazioni, tra cui l'ampliamento sino a € 8.000 della soglia reddituale prevista ai fini della esenzione dal pagamento del canone per gli ultrasettantacinquenni e la destinazione al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, destinato al sostegno dell’editoria e dell’emittenza radiofonica e televisiva locale, fino ad un importo massimo di € 125 mln in ragione d’anno (commi da 89 a 90);

§  si riconosce alla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. un contributo di € 40 mln per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per l’adempimento degli obblighi del contratto di servizio, ivi inclusi quelli per lo sviluppo della programmazione digitale (comma 101);

§  si prevede un credito d’imposta per le attività commerciali che esercitano esclusivamente la vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici. L’agevolazione è limitata agli anni 2019 e 2020 ed è parametrata sugli importi pagati a titolo di Imu, Tasi, Cosap e Tari, nonché su altre eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con successivo decreto. (comma 806);

§  si proroga di ulteriori sei mesi, fino al 30 giugno 2019, la Convenzione stipulata fra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione S.p.A. titolare dell’emittente Radio Radicale, per la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari. A tal fine, si autorizza la spesa di € 5 mln per il 2019 (comma 88);

§  si dispone l’abolizione, o la progressiva riduzione fino all’abolizione, dei contributi diretti a favore di determinate categorie di imprese radiofoniche e di imprese editrici di quotidiani e periodici. Inoltre, prevede il sostegno, a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di progetti finalizzati, tra l’altro, a diffondere la cultura della libera informazione plurale, dell’innovazione digitale e sociale, e a sostenere il settore della distribuzione editoriale (comma 810).

§  si prevede la soppressione, a far data dall’esercizio 2020, delle riduzioni tariffarie per spese telefoniche da parte delle imprese editoriali e radiotelevisive (commi 772-775);

§  si destinano al miglioramento dei saldi di finanza pubblica i maggiori introiti, pari a circa 4 miliardi di euro, derivanti dalla gara per la procedura di assegnazione di diritti d'uso delle frequenze disponibili per i servizi di comunicazione elettronica in larga banda mobili terrestri (comma 1094).

In materia di assetto del sistema radiotelevisivo sono state introdotte diverse disposizioni volte a favorire un ordinato svolgimento della riorganizzazione delle frequenze radiotelevisive a seguito dell’assegnazione delle frequenze in banda 700 Mhz per lo sviluppo della rete 5G e a superare le problematiche emerse con particolare riferimento all’entità della capacità trasmissiva assegnata per l’emittenza locale, alla nuova struttura del multiplex regionale destinato ai fornitori di servizi media audiovisivi in ambito locale, all’assegnazione delle frequenze alla radiofonia digitale, nonché con riferimento alla distribuzione tra i vari soggetti beneficiari delle risorse volte a favorire la transizione verso le nuove modalità di esecuzione del servizio televisivo digitale terrestre. Ulteriore elemento di novità introdotto nell’ambito di tali disposizioni è la definizione di una procedura competitiva per l’assegnazione di ulteriore eventuale capacità trasmissiva disponibile in ambito nazionale (commi 1101-1111).

Sempre con riferimento al sistema delle comunicazioni è stato reso permanente il divieto di incroci proprietari tra televisione e comunicazione ed editoria, il quale impedisce sia ai soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma, con ricavi superiori all'8% del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC), che alle imprese del settore delle comunicazioni elettroniche che detengono una quota superiore al 40% dei ricavi di detto settore, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di quotidiani, esclusi i quotidiani diffusi unicamente in modalità elettronica ( comma 1134, lett. a).

 

Nella seconda sezione, si prevede un definanziamento di circa 2,5 milioni di euro per il 2019, 3,1 milioni di euro nel 2020, e 2,8 milioni di euro nel 2021 con riferimento alle somme da corrispondere a Poste italiane in conseguenza delle agevolazioni tariffarie per i prodotti editoriali.

 

 


 

Infrastrutture e trasporti

Infrastrutture

In materia di infrastrutture, si interviene con l’istituzione nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un fondo con una dotazione annua di 50 milioni di euro dal 2019 al 2023 per gli interventi di messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza sul bacino del Po, da ripartire con decreto ministeriale, a favore delle Città metropolitane, delle Province territorialmente competenti e dell’ANAS S.p.A. (articolo 1, comma 891).

 

Ai fini della promozione degli investimenti infrastrutturali, si istituisce una Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici (di seguito “Struttura”), di cui possono avvalersi le amministrazioni centrali e gli enti territoriali. La denominazione, l’allocazione, le modalità di organizzazione e le funzioni della Struttura saranno individuati con un apposito D.P.C.M. da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti affidati alla Struttura, si autorizza l’assunzione a tempo indeterminato, a partire dal 2019, di un massimo di 300 unità di personale (120 delle quali sono temporaneamente destinate alle stazioni uniche appaltanti provinciali) nonché il reclutamento di 50 unità di personale di ruolo della P.A. (articolo 1, commi 162-170).

Viene inoltre introdotta, fino al 31 dicembre 2019 e nelle more di una complessiva revisione del Codice dei contratti pubblici, una deroga alle procedure di affidamento dei contratti pubblici sotto la soglia di rilevanza europea, al fine di elevare la soglia prevista per l’affidamento di lavori con procedura diretta fino a 150.000 euro, e applicare la procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, per lavori da 150.000 fino a 350.000 euro (art. 1, comma 912).

 

Ai fini della promozione degli investimenti si prevede, inoltre, con una autorizzazione di spesa annua di 25 milioni di euro, l’istituzione di una struttura di missione temporanea (con durata non superiore a quella del Governo in carica) per il supporto alle attività del Presidente del Consiglio dei ministri relative al coordinamento delle politiche del Governo e dell’indirizzo politico e amministrativo dei ministri in materia di investimenti pubblici e privati. Alla struttura, denominata “InvestItalia”, sono attribuiti diversi compiti, tra cui in particolare quelli relativi all’analisi e valutazione di programmi di investimento riguardanti le infrastrutture materiali e immateriali, alla valutazione delle esigenze di ammodernamento delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni, alla verifica degli stati di avanzamento dei progetti infrastrutturali e all’affiancamento delle pubbliche amministrazioni nella realizzazione dei piani e dei programmi di investimento. Sono inoltre previste disposizioni sul personale della nuova struttura e apposite misure di coordinamento con altre strutture esistenti competenti in materia di investimenti e sviluppo infrastrutturale (articolo 1, commi 179-183).

Viene disposto l’utilizzo delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità, sulle anticipazioni e i rimborsi della Cassa depositi e prestiti e sulle risorse per la progettazione delle opere. In particolare viene prevista l’estensione delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità ai contratti di partenariato pubblico privato al fine di accelerare ulteriormente la spesa per investimenti pubblici (art. 1, commi da 171-175).

 

Trasporti

Con riferimento al settore dei trasporti, nella prima sezione, i principali interventi concernono l’attribuzione di finanziamenti connessi al crollo del cosiddetto Ponte Morandi a Genova. In particolare sono assegnati agli autotrasportatori 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, al fine di compensare il settore delle maggiori spese conseguenti al citato evento (articolo 1, comma 1019).

Ai medesimi fini si attribuisce all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale un finanziamento pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 (articolo 1, commi 1023 e 1024).

 Un ulteriore intervento, introdotto nel corso dell’esame alla Camera dei deputati, prevede disincentivi, sotto forma di imposta, per l’acquisto di autovetture nuove con emissioni di CO2 superiori ad una certa soglia (crescenti al crescere del livello di emissioni) e contestualmente incentivi, sotto forma di sconto sul prezzo, per l’acquisto di autovetture nuove a basse emissioni (commi 1031-1047).

È inoltre previsto, sempre a seguito di una modifica introdotta nel corso dell’esame alla Camera dei deputati, il finanziamento di 35 milioni € complessivi in tre anni per l’aeroporto di Reggio Calabria, al fine di consentire i lavori di ristrutturazione e la messa in sicurezza dell’aeroporto (commi 131-132).

È prorogata al 1° gennaio 2020 l'entrata in vigore del documento unico di circolazione dei veicoli (comma 1135)

Nella sezione seconda con riferimento agli investimenti ferroviari, oltre ad un’ampia riprogrammazione della spesa relativamente ai contributi in conto impianti a Ferrovie dello Stato S.p.A. per gli investimenti ferroviari (per circa 1,1 miliardi di euro) si prevede anche che 100 milioni di euro siano assegnati per l’anno 2019 a Ferrovie dello stato o a società da questa controllate per l’adempimento degli obblighi di esercizio dell’infrastruttura e di servizio pubblico via mare tra terminali ferroviari.

Si segnala peraltro che la prevista riduzione di 600 milioni di euro delle risorse assegnate ad RFI per il 2019 nell’ambito del bilancio viene compensata dall’assegnazione di un analogo importo per il 2018 nell’ambito del decreto-legge n.119 del 2018.

Vengono inoltre definanziati il fondo per la rottamazione dei carri merci istituito dalla legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017, articolo 1, comma 584) di importo pari a 4 milioni di euro e la tratta Andora-Finale Ligure per la quale la legge n. 190 del 2014 aveva attributo un contributo quindicennale di 15 milioni di euro a decorrere dal 2016. Un definanziamento di 5 milioni di euro è previsto anche con riferimento alla tratta Lucca-Pistoia per l’anno 2019.

È stato poi introdotto nel corso dell’esame in Senato un definanziamento per 600 milioni di euro riferito all’anno 2019 sul programma 13.8 del Ministero dell’economia e delle finanze che inciderà verosimilmente sulle risorse da trasferire a Rete ferroviaria italiana per il finanziamento del contratto di programma, parte investimenti.

Con riferimento al trasporto aereo si prevede un definanziamento di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2021 (e per i successivi 10 anni) con riferimento alle somme da trasferire ad Enac.

Con riferimento al settore portuale è prevista una riduzione per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021, e per i dieci anni successivi, di 2 milioni di euro relativamente al finanziamento delle opere di manutenzione straordinaria per i porti di seconda categoria-seconda classe (ossia i porti, o le specifiche aree portuali, di rilevanza economica nazionale) e di 3 milioni di euro con riferimento alle somme attribuite per il miglioramento dell’efficienza dei porti e per l’efficienza del trasferimento ferroviario e modale all’interno dei porti. Viene poi previsto un definanziamento a decorrere dal 2019 per 3 mln € relativamente alle spese per mezzi operativi e strumentali. Si prevede infine un definanziamento per gli anni 2019 e 2020 con riferimento ai contributi alle società assuntrici di servizi marittimi.

Con riferimento al trasporto pubblico locale si provvede alla riduzione per 27,4 milioni di euro per l’anno 2018 e di 50 milioni di euro per gli anni 2019, 2020 e per i dieci anni seguenti delle somme relative al finanziamento del rinnovo contrattuale del settore del trasporto pubblico locale. Un ulteriore definanziamento per euro 2,6 milioni nel 2019 e nel 2020 concerne le infrastrutture per la mobilità a servizio delle fiere di Bari, Verona, Foggia e Padova.

Con riferimento al settore della logistica si prevede il definanziamento per gli anni 2019 e 2020 del sistema nazionale di monitoraggio della logistica (SINAMOLO) istituito dall’articolo 1, commi 188-190 della legge sulla concorrenza e per la quale era previsto a decorrere dal 2016 un contributo annuale di 500 mila euro. Tale contributo peraltro rimane a decorrere dal 2021. E’ altresì definanziato, per gli anni 2019 e 2020, il Partenariato per la logistica e i trasporti, istituito dalla legge di bilancio per il 2018 presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e per il quale è prevista una spesa di 100 mila euro annui a decorrere dall’anno 2019 (anche in tal caso la spesa riprende dal 2021).

Per quanto riguarda infine il trasporto stradale viene prevista una rimodulazione compensativa per 40 milioni di euro, con riferimento al Fondo per la progettazione e la realizzazione di ciclovie turistiche e ciclostazioni (le risorse vengono spostate dall’esercizio 2019 all’esercizio 2021) e una riduzione di 200 mila euro per l’anno 2019 delle risorse, pari a 1 milione di euro per l’anno 2019, assegnate per la sperimentazione delle smart road ai sensi dell’articolo 1, comma 72 della legge di bilancio per il 2018. Si prevede inoltre un definanziamento per il 2019 di circa 3 milioni di euro con riferimento alle spese per attrezzature per il dipartimento trasporti terrestri nonché un definanziamento di 700 mila euro, per il triennio ed i successivi dieci anni relativo agli studi e la propaganda per la sicurezza stradale attraverso il CCISS (Centro di coordinamento per la sicurezza stradale).


 

Investimenti pubblici

Come indicato nella Nota di aggiornamento al DEF 2018 (NADEF 2018), la strategia delineata dal Governo per stimolare la crescita passa attraverso l’incremento delle risorse pubbliche e il miglioramento della capacità di spesa delle amministrazioni pubbliche.

In particolare, per quanto concerne l’incremento delle risorse, nello scenario programmatico definito nella NADEF 2018 sono state previste risorse aggiuntive pari a oltre 0,2 punti di PIL nel 2019, per arrivare a oltre 0,3 punti di PIL nel 2021, così innalzando la quota di investimenti pubblici in rapporto al PIL dall’1,9 per il 2018 al 2,3 per cento nel 2021.

Al fine di conseguire l’obiettivo programmatico definito nella NADEF, l’intervento di maggiore portata contenuto nel disegno di legge di bilancio è quello all’articolo 1, commi 95-98 e 105-106, che istituiscono un Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, con una dotazione complessiva di 50,2 miliardi di euro per gli anni dal 2019 al 2033.

Il profilo finanziario triennale del Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, è il seguente: 2,9 miliardi di euro per il 2019, 3,1 miliardi per il 2020 e 3,4 miliardi per ciascuno degli anni dal 2021 al 2033. Al riparto del fondo si provvede, entro il 31 gennaio 2019 e previo parere parlamentare, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dai ministeri per le materie di propria competenza. I decreti individuano i criteri e le modalità di eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro 18 mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione nell’ambito delle finalità previste dalla norma.

Per quanto attiene al miglioramento della capacità di spesa delle amministrazioni pubbliche, si segnalano i commi 179-183 dell’articolo 1 del disegno di legge, i quali prevedono l’istituzione, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di una struttura di missione temporanea per il supporto alle attività del Presidente del Consiglio dei ministri relative al coordinamento delle politiche del Governo e dell’indirizzo politico e amministrativo dei ministri in materia di investimenti pubblici e privati. Alla struttura, denominata “InvestItalia”, sono attribuiti diversi compiti, funzionali al potenziamento della capacità espansiva degli investimenti pubblici. In particolare, spettano ad InvestItalia l’analisi e la valutazione di programmi di investimento riguardanti le infrastrutture materiali e immateriali; l’elaborazione di studi di fattibilità economico-giuridica di progetti di investimento; l’individuazione di soluzioni operative in materia di investimento, in collaborazione con i competenti uffici dei Ministeri; l’affiancamento delle pubbliche amministrazioni nella realizzazione dei piani e programmi di investimento; l’individuazione degli ostacoli e delle criticità nella realizzazione degli investimenti ed elaborazione di soluzioni utili al loro superamento.

A InvestItalia può essere assegnato un contingente di personale, anche estraneo alla pubblica amministrazione, dotato di elevata qualificazione scientifica e professionale, individuato tramite procedure che assicurino adeguata pubblicità delle selezioni e modalità di svolgimento che garantiscano l’imparzialità e la trasparenza.

Per il funzionamento della struttura è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a decorrere dal 2019.

È inoltre prevista l’adozione di specifiche misure per assicurare un efficace coordinamento delle attività di InvestItalia con quelle delle altre strutture competenti in materia di investimenti e di sviluppo infrastrutturale, tra cui la Centrale per la progettazione delle opere pubbliche istituita dai commi 162-170 del disegno di legge, della quale possono avvalersi le amministrazioni centrali e gli enti territoriali interessati per la progettazione di opere pubbliche.

Tra i compiti assegnati alla Centrale rientrano, in particolare, la progettazione di opere pubbliche, la gestione delle procedure di appalto in tema di progettazione per conto della stazione appaltante interessata, la predisposizione di modelli di progettazione per opere simili, la valutazione economica e finanziaria del singolo intervento e l’assistenza tecnica alle amministrazioni coinvolte nel partenariato pubblico/privato.

Per il funzionamento della Centrale, che gode di autonomia amministrativa, organizzativa e funzionale, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, con possibilità di assunzione a tempo indeterminato, a partire dal 2019, di personale con prevalente profilo tecnico e di un limitato contingente di personale della pubblica amministrazione.

Per il rilancio degli investimenti degli enti territoriali l’intervento di maggiore rilievo nel disegno di legge è recato dall’articolo 1, commi 122-126. Tali disposizioni istituiscono un Fondo destinato al rilancio degli investimenti degli enti territoriali per lo sviluppo infrastrutturale del Paese (di seguito “Fondo”), nei settori dell’edilizia pubblica, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Al riparto del fondo si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2019.

Il fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, ha una dotazione di: 3 miliardi di euro il 2019, 3,4 miliardi per l'anno 2020, 2 miliardi per il 2021, 2,6 miliardi per il 2022, 3 miliardi per il 2023, 3,4 miliardi per l’anno 2024, 3,5 miliardi per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 3,45 miliardi di euro per l’anno 2027, 3,25 miliardi per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033 e 1,5 miliardi a decorrere dal 2034.

Il fondo viene destinato, in larga parte, alle finalità di copertura finanziaria di una serie di norme previste dall’articolo 1 disegno di legge di bilancio:

§  comma 556, diretto ad incrementare il livello delle risorse destinate agli interventi di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico (complessivamente pari a 2 miliardi di euro), con una riduzione delle risorse del Fondo di 100 milioni di euro in ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, 400 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031, 300 milioni di euro nel 2032 e 200 milioni per l’anno 2033;

§  del comma 826, che reca la copertura degli oneri derivati dalle nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali ai fini del pareggio di bilancio, che consentono agli enti di utilizzare il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa senza vincoli. Tale misura comporta una riduzione delle risorse del Fondo di 404 milioni di euro per il 2020, di 711 milioni per il 2021, di 1.334 milioni per il 2022, di 1.528 milioni per il 2023, di 1.931 milioni per il 2024, di 2.050 milioni per il 2025, di 1.891 milioni per il 2026, di 1.678 milioni per il 2027 e di 1.500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2028;

§  del comma 843, che individua a valere sulle risorse del Fondo la copertura degli oneri, per complessivi 2.496,20 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, derivanti dalla riduzione del contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario per l’anno 2020 e dall’attribuzione di contributi agli investimenti alle medesime regioni per il 2019 e il 2020;

§  del comma 890, che reca la copertura degli oneri derivati dal contributo concesso a favore delle province delle regioni a statuto ordinario per il finanziamento di piani di sicurezza per la manutenzione di strade e scuole, con relativa riduzione delle risorse del Fondo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033.

Dal suddetto Fondo, al fine di fronteggiare le situazioni di dissesto e rischio idrogeologico del territorio nazionale in modo analogo a quanto già previsto dalla legge di bilancio 2018, sono altresì attribuiti, per il periodo 2021-2033, contributi alle regioni a statuto ordinario e ai comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Per le regioni sono stanziati 135 milioni di euro annui dal 2021 al 2025, 270 milioni per il 2026, 315 milioni annui dal 2027 al 2032 e 360 milioni per il 2033; lo stanziamento per i comuni è pari a 250 milioni di euro annui dal 2021 al 2025, 400 milioni per il 2026, 400 milioni annui dal 2027 al 2032 e 500 milioni per il 2033. I contributi, ripartiti tra le regioni nella misura definita da apposita tabella allegata, possono essere modificati mediante accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni da sancire entro il 31 gennaio 2020 (articolo 1, commi 134-148).

Al fine di rafforzare le funzioni di programmazione e realizzazione degli investimenti a livello regionale e locale, l’articolo 1, comma 176-178, autorizza le Regioni, in deroga alla normativa vigente, ad assumere, mediante procedure selettive, fino a 50 unità di personale di profilo tecnico, con specifiche competenze in relazione allo svolgimento delle procedure disciplinate dal Codice degli appalti.

Ulteriori misure per favorire gli investimenti degli enti territoriali sono previste dai commi 909-911, 937-938 e 952 dell’articolo 1.

I commi 909-911 dettano norme volte a favorire gli investimenti degli enti territoriali, prevedendo che le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del Fondo pluriennale vincolato, secondo modalità definite con decreto interministeriale (del Ministero dell’economia e finanze e del Ministero dell’interno) da adottare entro il 30 aprile 2019.

I commi 937-938 apportano modifiche all’ordinamento contabile delle regioni al fine di favorire gli investimenti pubblici. Il comma 937 consente alle regioni di finanziare gli investimenti con debiti da contrarre solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa. Il comma 938 consente alle regioni, nel caso di maggiori entrate tributarie che non rendono necessario il ricorso al debito previsto in bilancio per finanziare gli investimenti, di modificare la distribuzione delle coperture al fine di non contrarre il debito.

Nel corso dell’esame al Senato si segnala l’introduzione, fino al 31 dicembre 2019 e nelle more di una complessiva revisione del Codice dei contratti pubblici, di una deroga alle procedure di affidamento dei contratti pubblici sotto la soglia di rilevanza europea, al fine di elevare la soglia prevista per l’affidamento di lavori con procedura diretta fino a 150.000 euro, e applicare la procedura negoziata, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, per lavori da 150.000 fino a 350.000 euro. Sono stati, inoltre, introdotti i commi 171 – 175, che intervengono sull’utilizzo delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità, sulle anticipazioni e i rimborsi della Cassa depositi e prestiti e sulle risorse per la progettazione delle opere. In particolare, si prevede, in particolare, l’estensione delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità ai contratti di partenariato pubblico privato, al dissesto idrogeologico, e alla prevenzione del rischio sismico, con l’obiettivo di accelerare ulteriormente la spesa per investimenti pubblici.

 


 

Lavoro e occupazione

In materia di lavoro e occupazione il disegno di legge di bilancio contiene, in particolare, disposizioni che introducono incentivi e sgravi contributivi per le nuove assunzioni, l’istituzione del Fondo per il reddito di cittadinanza e le pensioni di cittadinanza, misure in materia di formazione professionale e interventi volti ad ampliare le dotazioni finanziarie per completare i piani di recupero occupazionale in favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa

Benefici fiscali e sgravi contributivi

Viene prorogato l’incentivo all’occupazione nel Mezzogiorno. Si dispone che i programmi operativi nazionali e regionali e quelli operativi complementari possano stabilire per il 2019 e il 2020, misure per favorire l’assunzione con contratto a tempo indeterminato, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, di soggetti che non abbiano compiuto i 35 anni di età, ovvero di soggetti di età pari o superiore alla suddetta soglia purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

Tali misure possono consistere anche in un esonero contributivo integrale della quota di contribuzione a carico del datore di lavoro privato (fatti salvi i premi e contributi relativi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), entro il limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua (anche in deroga a norme vigenti relative a divieti di cumulo con altri esoneri o riduzioni della contribuzione) (comma 247).

Viene, inoltre, introdotto un incentivo, in favore dei datori di lavoro privati, per l'assunzione a tempo indeterminato, nel corso del 2019, di soggetti titolari di laurea magistrale o di dottorato di ricerca (includendo i giovani laureati presso università telematiche) ed aventi determinati requisiti (una votazione pari a 110 e lode, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età oppure in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019, prima del compimento del trentaquattresimo anno di età).

L'incentivo consiste nell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per un periodo massimo di 12 mesi, decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro (per ogni rapporto di lavoro in oggetto). Lo sgravio è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva, definiti su base nazionale e regionale, fermo restando il rispetto delle norme europee sugli aiuti in regime di de minimis (commi 706-717).

 

Reddito di cittadinanza

Viene istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per il reddito di cittadinanza volto ad introdurre nel nostro ordinamento il reddito e la pensione di cittadinanza con una dotazione, a seguito delle modifiche intervenute al Senato, pari a 7,1 miliardi di euro per il 2019, 8,055 per il 2020, 8,317 per il 2021 (nel testo iniziale lo stanziamento era pari a 9 mld di euro a partire dal 2019), risorse in parte destinate al potenziamento dei centri per l’impiego e al finanziamento di ANPAL Servizi S.p.A.. Fino all’entrata in vigore di tali istituti continuano ad essere garantite le prestazioni del Reddito di inclusione.

Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le suddette risorse sono iscritte sul cap. 2780, nell’ambito della Missione 3 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”.

Parte delle risorse previste dal suddetto Fondo per il reddito di cittadinanza viene destinata ai centri per l’impiego. In particolare, le Regioni vengono autorizzate ad assumere fino a 4 mila unità di personale da destinare ai suddetti centri, aumentando le rispettive dotazioni organiche, con decorrenza 2019 e a regime, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza (comma 258).

Allo stesso tempo, viene istituito (sempre presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali) il Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l’introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l’assunzione di lavoratori giovani, al fine di introdurre ulteriori modalità di pensionamento anticipato e per incentivare l’assunzione di lavoratori giovani.

Il Fondo, per effetto delle modifiche apportate dal Senato, ha una dotazione pari a 3,968 per il 2019, 8,336 per il 2020 e 8,684 per il 2021 8.153 milioni di euro per l’anno 2022, 6.999 milioni di euro per l’anno 2023 e 7.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024 (nel testo iniziale: 6,7 miliardi di euro per il 2019, di 7 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per il 2023 e a 7 miliardi di euro a decorrere dal 2024). (comma 256).

È inoltre prevista la possibilità di utilizzare, a compensazione degli eventuali maggiori oneri che dovessero derivare dai provvedimenti attuativi delle misure afferenti a uno dei due Fondi, gli eventuali risparmi derivanti dai provvedimenti attuativi delle misure afferenti all’altro Fondo, mediante ridefinizione contestuale degli specifici limiti di spesa, fermo restando l’ammontare complessivo annuo delle risorse autorizzate.

Formazione professionale

In materia di formazione professionale:

§  viene incrementato lo stanziamento per il finanziamento dei percorsi formativi relativi all’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di quelli relativi all'alternanza tra scuola e lavoro, per un importo pari a 50 milioni, portando così il finanziamento a 125 milioni di euro limitatamente al 2019 (comma 281);

§  viene diminuito lo stanziamento degli incentivi per le assunzioni con il suddetto contratto di apprendistato richiamato in precedenza (di cui all’articolo 32, comma 1, del D.Lgs. 150/2015), così come stabilito dalla legge di bilancio per il 2018. In particolare, sono stanziati 5 milioni per il 2019 (in luogo dei 15,8 milioni previsti) e 5 milioni di euro a decorrere dal 2020 (in luogo dei 22 milioni previsti) (comma 290).

Ammortizzatori sociali

Per far fronte, attraverso l’erogazione del trattamento di mobilità in deroga, ai piani di recupero occupazionale in favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa, si prevede la facoltà, per le regioni interessate, di utilizzare le restanti risorse finanziarie già stanziate, nonché ulteriori 117 milioni di euro stanziati dal disegno di legge di bilancio. Le predette risorse sono ripartite proporzionalmente tra le regioni in base alle rispettive esigenze (comma 282).

Nel corso dell’esame al Senato, è stata, altresì, approvata la proroga anche per il 2019 della CIGS dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA nonché la concessione della mobilità in deroga, nel limite massimo di 12 mesi, anche per i lavoratori che abbiano cessato il trattamento di integrazione salariale in deroga per il periodo 1° dicembre 2017 - 31 dicembre 2018 e contestualmente non abbiano diritto alla fruizione della NASpI (commi da 248-254).

 

 

Congedo di paternità

Viene prorogato per il 2019 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, elevandone la durata a cinque giorni. Inoltre, si dispone che anche per il 2019 il padre possa astenersi per un ulteriore giorno (in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima) (comma 278).

Ulteriori disposizioni

Si prevede che specifiche risorse, stanziate da precedenti provvedimenti legislativi e non utilizzate, siano destinate ad interventi di politica attiva del lavoro, incrementando a tal fine anche il Fondo per le politiche attive del lavoro (comma 285).

Viene inoltre incrementato di 1 milione di euro annui, dal 2019, il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro (comma 435).

Il Senato ha introdotto una disposizione secondo la quale l’I.N.A.I.L. rimborsa (nella misura del 60%) al datore di lavoro la retribuzione corrisposta da quest’ultimo alla persona con disabilità da lavoro, nel caso in cui quest’ultima sia destinataria di un progetto di reinserimento mirato alla conservazione del posto di lavoro (comma 533).

Al fine di rafforzare il contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, vengono incrementate le ammende penali e le sanzioni amministrative pecuniarie previste in caso di violazioni di alcune disposizioni in materia di lavoro (per esempio quelle relative al limite di durata dell'orario di lavoro, ai riposi, agli obblighi di comunicazione da parte del datore di lavoro, ecc.) (comma 445).

Al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, si autorizza l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (nell’ambito della propria autonomia organizzativa, contabile ed amministrativa e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato) ad assumere a tempo indeterminato il personale non dirigenziale (commi 346 e 347).

Infine, le Camere di commercio possono procedere all’assunzione di nuovo personale, nel limite della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente (comma450).

 


 

Misure per la crescita, politiche fiscali e tutela del risparmio

Misure per la crescita

Sotto il profilo degli interventi a sostegno delle imprese, la previsione di un rifinanziamento di 48 milioni di euro per il 2019, di 96 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020-2023 e di 48 milioni di euro per il 2024 della cd. Nuova Sabatini, misura di sostegno volta alla concessione - alle micro, piccole e medie imprese - di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali “Industria 4.0” e di un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti (articolo 1, comma 200).

Per quanto concerne il sostegno all’internazionalizzazione del sistema produttivo, si dispone lo stanziamento, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (MISE), di 90 milioni per il 2019 e di 20 milioni per il 2020 per il potenziamento del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l’attrazione degli investimenti in Italia, da destinare alle finalità già individuate per l’attuazione del Piano medesimo (comma 201).

Si autorizza, inoltre, la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2019 e di 75 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a favore delle agevolazioni concesse nell’ambito del contratto di sviluppo, che rappresenta il principale strumento agevolativo dedicato al sostegno di programmi di investimento produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni nei settori industriale, turistico e della tutela ambientale (comma 202).

È istituito un fondo per le imprese che partecipano alla realizzazione dell’Importante Progetto di Interesse Comune Europeo (IPCEI) sulla microelettronica, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 60 milioni per il 2021 e di 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 (comma 203).

Si incrementa di 100 milioni di euro per l’anno 2019 e di 50 milioni per l’anno 2020 la dotazione del Fondo crescita sostenibile per gli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale complessa e delle aree di crisi non complessa (commi 204 e 205).

 

Al fine di promuovere gli investimenti in capitale di rischio da parte di operatori professionali, lo Stato, tramite il Ministero dello sviluppo economico, può sottoscrivere quote o azioni di uno o più Fondi per il Venture Capital, o di uno o più fondi che investono in Fondi per il Venture Capital (comma 206, modificato nel corso dell’esame al Senato). A tal fine viene istituito un Fondo di sostegno al Venture Capital, con una dotazione di 30 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e di 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, per sostenere la sottoscrizione da parte dello Stato, tramite il MISE, di quote o azioni di fondi di Venture Capital (comma 209).

Nel corso dell’esame al Senato è stato introdotto un insieme di misure volte a incentivare la destinazione di risorse finanziarie ai Fondi di Venture Capital, piccole e medie imprese e startup innovative (commi da 210 a 218 e comma 220).

In primo luogo si prevede l'innalzamento al 10 per cento, della quota dell'attivo patrimoniale che gli enti di previdenza obbligatoria e le forme di previdenza complementare possono destinare a specifici investimenti qualificati ed a piani di risparmio a lungo termine. Tra i predetti investimenti qualificati sono introdotti anche le quote o azioni di Fondi di Venture Capital residenti nel territorio dello Stato o in UE. Viene innalzata al 10 per cento la quota dell'attivo patrimoniale destinata agli investimenti qualificati esente da ritenuta e da imposta sostitutiva.

Viene modificata la disciplina dei piani di risparmio a lungo termine, al fine di finalizzarne gli investimenti verso Fondi di Venture Capital, nonché strumenti finanziari negoziati in strumenti multilaterali di negoziazione emessi da piccole e medie imprese. Si dispone inoltre la destinazione delle entrate dello Stato derivanti dalla distribuzione di utili d'esercizio o di riserve sotto forma di dividendi delle società partecipate dal MEF, in misura non inferiore al 15 per cento del loro ammontare e nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, per investimenti in Fondi di Venture CapitalSono inoltre elevate le agevolazioni fiscali spettanti a persone fisiche e giuridiche per investimenti in startup innovative.

Si dispone la chiusura del Fondo per il finanziamento di operazioni di Start Up (commi 222-225). Nel corso dell’esame al Senato sono state invece soppresse le norme che disponevano la chiusura del Fondo Balcani di venture capital.

Al fine di semplificare e rafforzare il settore del venture capital e il tessuto economico-produttivo del Paese, si prevede che il Ministero dello sviluppo economico possa autorizzare la cessione, a condizioni di mercato, da parte di Invitalia, di una quota di partecipazione, anche di controllo, detenuta nella società di gestione del risparmio Invitalia SGR, nonché di una quota di partecipazione in fondi da essa gestiti. E’ attribuito alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. – in qualità di Istituto nazionale di promozione - il diritto di opzione per l'acquisto delle suddette quote. Si prevede, inoltre, che le risorse per complessivi 200 milioni di cui alla delibera CIPE n. 14 del 18 febbraio 2018, assegnate con decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 7 maggio 2018, ad Invitalia, a valere sulle risorse del «Piano Operativo Imprese e Competitività FSC 2014-2020» per la costituzione di un apposito fondo di reindustrializzazione, denominato «Italia Venture III», siano assegnate al Ministero dello sviluppo economico per le finalità sopraindicate (commi da 116 a 121, introdotti nel corso dell’esame al Senato).

Per perseguire gli obiettivi di politica economica e industriale, connessi anche al programma Industria 4.0, nonché per accrescere la competitività e la produttività del sistema economico, si istituisce un Fondo per favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di Intelligenza Artificiale, Blockchain e Internet of Things, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 (comma 226).

Si attribuisce alle PMI un contributo a fondo perduto per l’acquisizione di consulenze specialistiche finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano Impresa 4.0 (Voucher manager). Con le modifiche introdotte alla Camera, i criteri di riparto del contributo a fondo perduto sono stati ridefiniti in senso più favorevole alle micro e piccole imprese (commi 228-231).

Il comma 758, introdotto nel corso dell’esame al Senato, rifinanzia il Fondo per la mobilità al servizio delle fiere nella misura di 2.600.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

È ampliata la platea dei potenziali destinatari della misura «Resto al Sud», introdotta dal D.L. n. 91/2017 per la costituzione di nuove imprese da parte di giovani imprenditori nelle regioni del Mezzogiorno, elevando l’età massima da 35 a 45 anni e sopprimendo l’esclusione delle attività libero professionali dalle attività beneficiarie del finanziamento (comma 601). Nel corso dell’esame parlamentare è stata introdotta un’integrazione all’art. 1, comma 6, del D.L. n. 91/2017, che prevede l’obbligo della costituzione, da parte dei soggetti che presentino le istanze, ai fini della concessione delle agevolazioni, nelle forme giuridiche di impresa individuale o di società, ivi incluse le cooperative, ad eccezione delle attività libero-professionali, per le quali è richiesto esclusivamente che i soggetti che presentino le istanze di accesso non risultino, nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione, titolari di partita IVA per l’esercizio di un’attività analoga a quella proposta. Nel corso dell’esame al Senato l’art. 1, comma 6, del D.L. n. 91/2017, è stato integrato anche al fine di includere le attività libero-professionali tra i soggetti obbligati ad avere, per tutta la durata del finanziamento, sede legale e operativa in una delle predette regioni.

Nel settore dell’industria aeronautica, si eleva da 5 milioni a 8 milioni di euro il limite oltre il quale opera la riassegnazione alla spesa delle risorse derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti concessi per la partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale (comma 778).

Gli stanziamenti pluriennali concernenti gli interventi per lo sviluppo delle industrie del settore aeronautico sono inoltre oggetto di rimodulazioni compensative orizzontali, ai sensi della Sezione II del disegno di legge. Tale Sezione ha operato, in particolare, una riduzione di 40 milioni di euro per l’anno 2019, ed un conseguente incremento di pari importo degli stanziamenti iscritti per il 2021 (cap. 7423/pg.2).

E’ stata poi autorizzata una spesa di 250 mila euro a decorrere dall’anno 2019 per assicurare le attività di monitoraggio controllo e valutazione sui progetti per lo sviluppo delle industrie del settore aeronautico finanziati ai sensi dell’art. 3, lettera a), della legge n. 808/1985, nonché per il funzionamento del Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica (commi 241-243).

La definizione di portale per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali contenuta nel TUF (articolo 1, comma 5-novies del D.lgs. n. 58 del 1998), è stata estesa anche alle piattaforme on line che abbiano come finalità la facilitazione di finanziamenti, tramite obbligazioni o strumenti finanziari di debito da parte delle piccole e medie imprese (comma 236).

È stata modificata la disciplina delle offerte al pubblico condotte attraverso uno o più portali per la raccolta di capitali (articolo 100-ter del TUF, cui aggiunge il nuovo comma 1-ter), disponendo che in tali fattispecie la sottoscrizione di obbligazioni o di strumenti finanziari di debito sia riservata, nei limiti stabiliti dal codice civile, agli investitori professionali e a particolari categorie di investitori eventualmente individuate dalla Consob, e debba avvenire su una sezione del portale separata rispetto a quella su cui si svolge la raccolta di capitale di rischio (comma 238).

Al fine di favorire i processi di riqualificazione delle aree industriali dismesse, si prevede che gli interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale possano riguardare anche sistemi di mobilità a basso impatto ambientale fra le aree industriali dismesse e l’esistente rete del trasporto pubblico (comma 127, introdotto nel corso dell’esame al Senato).

Si dispone che il Ministero dello sviluppo economico accerti, entro il 30 giugno 2019, la presenza di eventuali risorse residue rispetto alla dotazione a valere sulle risorse del Fondo di garanzia PMI, destinata alla crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi). Le risorse, eventualmente disponibili all’esito dell’accertamento, saranno destinate ai Confidi che realizzino operazioni di aggregazione, processi di digitalizzazione o percorsi di efficientamento gestionale, affinché siano utilizzate dai Confidi medesimi per la concessione di garanzie alle PMI (comma 221, introdotto nel corso dell’esame al Senato).

Si autorizza la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, a carico del capitolo 1091 dello stato di previsione del MISE, per l’istituzione della Commissione speciale per la riconversione economica della città di Taranto, presso il MISE, finalizzata ad assicurare un indirizzo strategico unitario per lo sviluppo delle aree ex-ILVA che ricadono sotto la gestione commissariale del Gruppo Ilva nonché la realizzazione di un piano per la riconversione produttiva della città di Taranto, anche in raccordo con il Tavolo istituzionale permanente per l’Area di Taranto (commi 735-736, introdotti nel corso dell’esame al Senato). Si modifica, inoltre, la composizione del Tavolo istituzionale permanente per l'Area di Taranto, novellando il co. 2 dell’art. 5 D.L 1/2015 (comma 737, introdotto nel corso dell’esame al Senato).

Si prevede, per i soggetti che esercitano l’attività di mediatore, agente e rappresentante di commercio, mediatore marittimo e spedizioniere, già iscritti nei ruoli ed elenchi soppressi dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, la riapertura dei termini per l'iscrizione e l'aggiornamento della propria posizione nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA), dalla data di entrata in vigore della presente legge di bilancio e sino al 31 dicembre 2019 (comma 1134, lett. a-bis), inserita nel corso dell’esame al Senato).

Nel corso dell’esame al Senato, nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, è stato disposto un definanziamento delle risorse destinate al Fondo per il capitale immateriale, la competitività e la produttività, di cui all’articolo 1, commi 1091-1093, della Legge di bilancio 2018, in termini di competenza e cassa, nella misura di 100 milioni di euro per l’anno 2019.

Infine, si segnala che il comma 686, inserito nel corso dell’esame al Senato, interviene sul Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva c.d Bolkestein n. 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, al fine di escludere dal campo di applicazione del medesimo decreto le attività di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche.

 

Politiche fiscali

Le disposizioni fiscali contenute nel disegno di legge di bilancio 2019 sono state profondamente modificate nel corso dell’esame parlamentare, sia sul versante degli interventi volti a stimolare la crescita, sia per quanto riguarda le misure di prelievo tributario, ad esito del negoziato sull’entità della manovra economica condotto dal Governo con l’Unione Europea.

In particolare – come evidenziato dalla comunicazione resa al Parlamento dal Presidente del Consiglio e dal Ministro dell’economia e delle finanze - sul versante delle entrate, nell’ottica dell’alleggerimento dei saldi di finanza pubblica sono stati previsti ulteriori interventi aggiuntivi, di cui sarà richiamato in seguito il contenuto.

Nell’alveo di detti interventi si segnala, in primo luogo, la rimodulazione delle cd. clausole di salvaguardia per gli anni 2020 e 2021.

Da un lato il disegno di legge approvato dal Senato conferma, come previsto dal testo originario del disegno di legge, la sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA per l’anno 2019. Dall’altro lato, in risposta alle predette esigenze di finanza pubblica e ad esito delle modifiche introdotte al Senato (commi 2-5):

§  viene confermato l’aumento dell’IVA ridotta dal 10 al 13% dal 2020;

§  si prevede l’aumento di 0,3 punti percentuali per il 2020 e di 1,5 punti percentuali a decorrere dal 2021 - che si somma ai già previsti aumenti - dell’IVA ordinaria, fino al 26,5% (in luogo delle riduzioni previste, per tali anni, dalla formulazione originaria del disegno di legge);

§  la clausola di salvaguardia è rimodulata in aumento anche per le accise, in luogo della parziale riduzione prevista nel testo originario.

 

Sempre su versante delle entrate, si prevede un programma di dismissioni immobiliari volto a conseguire un introito pari a 950 milioni di euro nel 2019 e 150 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021. La dismissione dovrà avvenire secondo un piano da adottarsi entro il 30 aprile 2019 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze (commi da 422 a 433).

Come anticipato in premessa, diverse norme del disegno di legge intendono stimolare la crescita, attraverso la riduzione della pressione fiscale. Si segnalano in particolare:

§  secondo le modifiche apportate al Senato, l’applicazione dell’IVA agevolata al 10 per cento sui dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzati per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari e l’estensione dell’aliquota super ridotta al 4 per cento a taluni ingredienti utilizzati per la preparazione del pane (rispettivamente, commi 3 e 4);

§  l’eliminazione dell’aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché sul gasolio usato come carburante, previsto a copertura dell’ACE, che viene abrogato dal provvedimento (comma 6);

§  l’estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro, semplificandone le condizioni di accesso (commi 9-11); nel corso dell’esame alla Camera si è stabilito di escludere dal regime forfettario “esteso” chi esercita la propria attività nei confronti dei datori con i quali siano in essere rapporti di lavoro, o lo siano stati nei due precedenti periodi d’imposta. La modifica appare intesa ad evitare un incentivo indiretto alla trasformazione di rapporti di lavoro dipendente in altre forme contrattuali; nel corso dell’esame al Senato è stato precisato che sono esclusi dal regime non solo gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari, ma anche quelli che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;

§  l’introduzione di un’imposta sostitutiva al 15 per cento sulle lezioni private e ripetizioni svolte da docenti titolari di cattedra nelle scuole di ogni ordine e grado (commi 13-16);

§  un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP, con aliquota al 20 per cento, per gli imprenditori individuali ed i lavoratori autonomi con ricavi fino a 100.000 euro; nel corso dell’esame alla Camera è stata inserita una modifica analoga a quella apportata al regime forfetario (commi 9-10), volta ad eliminare surrettizie forme contrattuali di collaborazione agevolata, in luogo di rapporti di lavoro subordinato, solo al fine di godere della tassazione agevolata; nel corso dell’esame al Senato, con una disposizione simmetrica alla modifica apportata al regime forfettario, è stato precisato che sono esclusi dal regime non solo gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari, ma anche quelli che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (commi 17-22);

§  il riporto illimitato delle perdite per tutti i soggetti IRPEF, a prescindere dal regime contabile adottato; le perdite sono rese riportabili agli esercizi successivi, nel limite dell’ottanta per cento dei redditi conseguiti in tali esercizi, per l’intero importo che vi trova capienza (commi 23-26);

§  un’aliquota Ires agevolata al 15 per cento (in luogo del 24 per cento) a parte del reddito delle imprese che incrementano i livelli occupazionali ed effettuano nuovi investimenti, nonché l’applicazione di tale agevolazione alle imprese soggette a Irpef (commi 28-34);

§  l’estensione della cedolare secca ai contratti di locazione relativi a locali commerciali fino a 600 mq di superficie (comma 59);

§  la proroga e rimodulazione – differenziando il beneficio secondo gli investimenti effettuati - del cd. iperammortamento, che consente di maggiorare il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale (commi 60-65); il beneficio è stato ulteriormente incrementato alla Camera, mentre al Senato (comma 229) sono stati resi agevolabili anche i costi quelli sostenuti a titolo di canone per l'accesso, mediante soluzioni di cloudcomputing, ai beni immateriali cui tale agevolazione già si applica ex lege;

§  la proroga al 2019 delle detrazioni per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (comma 67), nonché della detrazione dal 36% per interventi di sistemazione a verde (comma 68);

§  la modifica del credito d’imposta per spese di ricerca e sviluppo, con l’abbassamento della quota agevolabile (salvo specifiche ipotesi) dal 50 al 25 per cento, nonché dell’importo massimo per impresa da 20 a 10 milioni (commi 70-72);

§  l’introduzione, al Senato (commi da 73 a 77) di un credito d’imposta del 36% per le spese sostenute dalle imprese per l’acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, nonché per l’acquisto di imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio. Tale misura è sostitutiva dell’agevolazione introdotta, per finalità analoghe, dai commi 96-99 della legge di bilancio 2018;

§   la proroga, introdotta alla Camera, del credito d’imposta formazione 4.0, che viene esteso alle spese di formazione sostenute nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 ed i cui importi sono modulati in base alla dimensione delle imprese (commi 78-81);

§  la conferma, a regime, dell’importo di 90 euro dovuto per il canone RAI per uso privato, già fissato per il 2017 e il 2018 (commi 89-90);

§  l’istituzione – per effetto delle modifiche al Senato -  di un credito d’imposta pari al 65 per cento delle erogazioni liberali per interventi su edifici e terreni pubblici di bonifica ambientale, compresa la rimozione dell’amianto dagli edifici, prevenzione e risanamento del dissesto idrogeologico, realizzazione o ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e recupero di aree dismesse di proprietà pubblica (commi da 156 a 161);

§  la definizione agevolata dei debiti delle persone fisiche che versino in una grave e comprovata difficoltà economica, affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di accertamento a fini IRPEF e IVA, introdotta al Senato. Tali debiti possono essere definiti mediante pagamento del capitale, degli interessi e delle somme spettanti all’agente della riscossione. Gli interessi sono versati in misura differenziata e graduale secondo la condizione economica del debitore. Il pagamento può avvenire in unica soluzione o in più rate (commi da 184 a 199);

§  l’ampliamento del credito d’imposta per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive (sport bonus, commi 621-628);

§  la complessiva modifica, effettuata nel corso dell’esame al Senato, delle misure fiscali e finanziarie volte a incentivare la destinazione di risorse ai Fondi di Venture Capital, a piccole e medie imprese e startup innovative, nonché la modifica ai piani di risparmio a lungo termine PIR (commi da 210 a 218 e comma 220), per cui si veda il paragrafo relativo alle misure per la crescita;

§  la possibilità, introdotta al Senato (comma 246), per i titolari di concessioni demaniali marittime e punti di approdo con finalità turistico ricreative di mantenere installati i manufatti amovibili fino al 31 dicembre 2020, nelle more del riordino della materia;

§  la revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime, che prevede l’emanazione di un DPCM che ne fissi i termini e le modalità, nonché successive attività di implementazione da parte delle Amministrazioni competenti, tra cui una consultazione pubblica al termine della quale saranno assegnate le aree concedibili che attualmente non sono date in concessione. Per le concessioni demaniali in essere è prevista una proroga di quindici anni a decorrere dalla data in vigore della presente legge. Quale anticipazione risarcitoria in favore delle imprese balneari che abbiano subito danni, ubicate nelle regioni per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi atmosferici dei mesi di ottobre e novembre 2018, si sospende il pagamento dei canoni demaniali fino all’avvenuta erogazione del risarcimento o comunque nel limite massimo di cinque anni (commi 675 e seguenti);

§  l’introduzione, al Senato, di un regime opzionale per le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti. Tali soggetti possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all'estero, ad una imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione (commi 273 e 274);

§  l’introduzione, alla Camera (commi 658-659), di norme che consentono a Cassa Depositi e Prestiti - CDP di finanziare investimenti in molteplici settori, a prescindere dal finanziamento di opere, impianti, reti e dotazioni destinati a iniziative di pubblica utilità, e che consentono di le finalità degli investimenti di CDP, tra cui si fanno rientrare la promozione dello sviluppo sostenibile e le iniziative per la crescita delle imprese;

§  la riduzione dell’accisa sulla birra da 3 a 2,99 euro per ettolitro e grado-plato (commi 689-691,introdotti alla Camera), ulteriormente abbassata (del 40 per cento) per la birra realizzata nei birrifici artigianali di minore dimensione;

§  la previsione, per effetto delle modifiche apportate al Senato (commi da 806 a 809), di un credito d’imposta per le attività commerciali che esercitano esclusivamente la vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici. L’agevolazione è limitata agli anni 2019 e 2020 ed è parametrata sugli importi pagati a titolo di Imu, Tasi, Cosap e Tari, nonché su altre eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate successivo decreto;

§  l’esenzione, introdotta al Senato, dalle imposte sui redditi – mediante la qualifica di “non commerciali” – per le attività svolte dalle strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse, a specifiche condizioni di legge (comma 1022).

Per quanto riguarda le misure fiscali e finanziarie a favore delle zone colpite da calamità naturali, i commi 985 e 987 prorogano al 31 dicembre 2019 l’esenzione IMU e la sospensione delle rate dei mutui in essere con banche o intermediari finanziari nei comuni dell'Emilia Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012; il successivo comma 1020, modificato al Senato, prevede che le esenzioni disposte per le imprese che hanno subito una riduzione del fatturato all’interno della ZFU della Città metropolitana di Genova siano concesse anche per l’esercizio 2019 ed estende tali agevolazioni, per il primo anno di attività, alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019. A tal fine autorizza una spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

Alcune disposizioni introdotte in sede parlamentare hanno inciso sulle entrate locali. Tra le modifiche apportate alla Camera si segnala il raddoppio, dal 20 al 40 per cento, della percentuale di deducibilità dalle imposte sui redditi dell’IMU dovuta sugli immobili strumentali (comma 17); la possibilità per i comuni di confermare, anche per l’anno 2019, la stessa maggiorazione della TASI già disposta per gli anni 2016-2018 con delibera consiliare; l’estensione della riduzione a metà della base imponibile IMU/Tasi per gli immobili concessi in comodato d’uso a parenti in linea retta, anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest’ultimo in presenza di figli minori (rispettivamente comma 1133, lett. b) e 1092). Il comma 1091, introdotto al Senato, consente ai comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini di legge, di destinare il maggior gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell’IMU e della TARI, nell’esercizio fiscale precedente a quello di riferimento, con specifici limiti, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale. Il comma 1093, anch’esso introdotto al Senato, proroga al 2019 la modalità di misurazione della TARI sulla base di un criterio medio-ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti.

 

Come accennato in premessa, un altro gruppo di norme del disegno di legge modifica il prelievo fiscale allo scopo di reperire risorse. Tali misure sono state integrate al Senato, ad esito del negoziato con l’Unione Europea. Si segnalano, in particolare:

§  l’istituzione dell’imposta sui servizi digitali, che si applica ai soggetti che prestano servizi digitali e che hanno un ammontare complessivo di ricavi pari o superiore a 750 milioni di euro, di cui almeno 5,5 milioni realizzati nel territorio italiano per prestazione di servizi digitali. L’imposta si applica con un'aliquota del 3 per cento sui ricavi e viene versata entro il mese successivo a ciascun trimestre. E’ contestualmente abrogata l’imposta sulle transazioni digitali istituita dalla legge di bilancio 2018, che avrebbe dovuto applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2019 (commi da 35 a 50);

§  l’innalzamento dell’IRES per alcuni enti che svolgono attività sociali, culturali e attività con fini solidaristici, nonché nei confronti degli istituti autonomi per le case popolari (commi 51 e 52);

§  la riforma, introdotta al Senato (commi da 634 a 639) dei concorsi pronostici sportivi, da attuarsi con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con introduzione di nuovi criteri di ripartizione della posta di gioco e la sospensione o la chiusura definitiva dei precedenti giochi similari, come il Totocalcio:

§  la revisione, effettuata con le modifiche al Senato,  della disciplina fiscale della raccolta occasionale di di prodotti selvatici non legnosi e dalla raccolta di piante officinali spontanee (commi da 692 a 699), con l’applicazione di un’imposta sostitutiva sui redditi derivati dallo svolgimento, in via occasionale, di tali attività di raccolta. A specifiche condizioni, si consente inoltre ai produttori agricoli che gestiscono la produzione dei prodotti selvatici non legnosi di optare per il regime forfettario;

§  la riduzione dei crediti d’imposta attribuiti agli esercenti di sale cinematografiche, agli esercenti di attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle imprese produttrici di prodotti editoriali che effettuano investimenti in editoria e programmi di ristrutturazione economica (comma 811);

§  l’incremento (comma 1051), a decorrere dal 1° gennaio 2019 dell’1,35 e dell’1,25 per cento le aliquote del prelievo erariale unico (PREU) applicabili rispettivamente agli apparecchi cosiddetti new slot e videolottery. La misura dell’incremento è stata elevata al Senato, i connessione con le esigenze di finanza pubblica illustrate nella premessa del presente paragrafo. Analogo scopo è perseguito dal comma 1052, anch’esso introdotto al Senato, che dispone l’applicazione dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse ai giochi di abilità a distanza con vincita in denaro e al gioco del bingo a distanza, fissando la relativa aliquota. Viene inoltre modificata l'aliquota applicata alle scommesse a quota fissa diverse da quelle ippiche, differenziando fra quelle per cui la raccolta avviene su rete fisica e quelle per cui la raccolta avviene a distanza, nonché l'aliquota per le scommesse a quota fissa su eventi simulati;

§  con riferimento alla tematica del gioco lecito, per effetto di norme introdotte alla Camera e modificate al Senato (commi 1095-1098), sono previste alcune proroghe in materia di concessioni pubbliche per l'esercizio dei giochi numeri a totalizzatore nazionale, per la raccolta del Bingo, relativamente alle scommesse su eventi sportivi e non sportivi, nonché relativamente al rilascio dei nulla osta per i vecchi apparecchi con vincita in denaro. Viene inoltre stabilito che gli apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto non possono presentare parametri di funzionamento superiori ai limiti previsti per gli apparecchi attualmente in esercizio;

§  la proroga della facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili) posseduti, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un'imposta sostitutiva (commi 1053-1054), la cui aliquota è stata elevata per effetto delle modifiche apportate al Senato, e la riproposizione (commi 940-941, inseriti alla Camera) della possibilità di affrancamento dei beni e delle partecipazioni, da parte delle imprese che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva ad aliquota differenziata secondo la tipologia dei beni;

§  l'abrogazione dell'Imposta sul reddito d'impresa - IRI (comma 1055);

§  il differimento, per gli enti creditizi e finanziari, della deduzione della quota del 10 per cento di componenti negative di reddito legate alla valutazione dei crediti. Per la quota relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018, la deducibilità viene sospesa e trasferita alla fine del periodo precedentemente fissato (commi 1056-1065);

§  l’innalzamento dell’acconto per l’imposta sulle assicurazioni all'85 per cento per l'anno 2019, al 90 per cento per l'anno 2020 e al 100 per cento a decorrere dall'anno 2021 (comma 1066);

§  per il primo periodo di applicazione del principio contabile internazionale IFRS 9 da parte di enti creditizi e finanziari – principio che impone l’adozione di stringenti criteri di valutazione contabile dei crediti deteriorati e deteriorabili –  una limitata deducibilità dei componenti reddituali derivanti esclusivamente dall’adozione dell’ IFRS 9 (il 10 per cento del loro ammontare nel primo periodo d’imposta, 90 per cento nei nove periodi d’imposta successivi, commi 1067-1069); per effetto delle modifiche alla Camera, tale deducibilità è consentita a partire dal primo periodo di adozione dello standard nei confronti della clientela, di fatto in un momento successivo rispetto a quello fissato dal testo originario della norma;

§  la concessione della facoltà di applicare i principi contabili internazionali ad alcuni soggetti, attualmente individuati tra quelli obbligati all’utilizzo di detti principi, ove si tratti di enti e società non quotati (comma 1070, introdotto alla Camera);

§  la rimodulazione, con un complessivo innalzamento, delle accise che gravano sui tabacchi lavorati (commi 1074-1078, modificati al Senato);

§  l’allungamento del periodo di deducibilità delle quote di ammortamento dell’avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all’iscrizione di DTA – ovvero attività per imposte anticipate, ove non dedotte ai fini IRES e IRAP  non ancora dedotte fino al 31 dicembre 2017 (termine così precisato alla Camera, in luogo dell’originario riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018) (comma 1079);

§  l’abrogazione della disciplina relativa all’aiuto alla crescita economica – ACE (comma 1080);

§  l’abrogazione, disposta al Senato in connessione alle già illustrate esigenze di finanza pubblica, (commi 1085 e 1086) di alcune vigenti agevolazioni IRAP, tra cui il credito d'imposta IRAP in favore dei soggetti che non si avvalgono di lavoratori dipendenti. Quota parte di tali risparmi di spesa è destinata (comma 1087) ad incrementare il Fondo interventi strutturali di politica economica;

§  l’innalzamento della misura di alcuni acconti di imposta, introdotto al Senato: in particolare il comma 1127 eleva al 100 per cento la misura dell’acconto per la cedolare secca dovuto a decorrere dal 2021: il  comma 1128 dispone che l’acconto sull'imposta di bollo assolta in modo virtuale da banche e intermediari finanziari passa dal 95 al 100 per cento a partire dagli anni successivi al 2020.

 

Alcune disposizioni introdotte al Senato hanno inteso dettare norme in tema di semplificazioni degli adempimenti connessi, tra l’altro all’introduzione della fattura elettronica (obbligatoria tra privati dal 1° gennaio 2019). In particolare i commi 53 e 54 integrano la disciplina relativa alla trasmissione dei dati fiscali dei soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria:  viene chiarito che i dati trasmessi possono essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni ed esclusivamente per garantire l'applicazione delle norme in materia tributaria e doganale ovvero, in forma aggregata, per il monitoraggio della spesa pubblica e privata complessiva. Il comma 55 dispone che il contributo, previsto negli anni 2019 e 2020 per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi, sia concesso sotto forma di credito d’imposta; il comma 56 esonera anche i concessionari dall’obbligo di adempimento di fatturazione elettronica relativo a contratti di sponsorizzazione e pubblicità in capo alle associazioni sportive dilettantistiche.

Il comma 354 prevede che le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili su richiesta a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

 

Si ricorda inoltre che al Senato (commi da 323-324) sono stati prorogati i termini di scadenza delle deleghe di funzioni dirigenziali attribuibili ai funzionari delle Agenzie fiscali, con conseguenti modifiche alla relativa disciplina; inoltre (commi da 326-328) l’Agenzia delle entrate è stata autorizzata ad erogare una quota non superiore a 70 milioni di euro per l’anno 2019, a 20 milioni di euro per il 2020 e a 10 milioni di euro per l’anno 2021 a titolo di contributo in favore dell’ente pubblico Agenzia delle entrate-Riscossione.

 

Tutela del risparmio

Per quanto concerne la tutela del risparmio, nel corso dell’esame al Senato è stata modificata (commi da 493 a 507) la disciplina del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR), che hanno subìto un danno ingiusto in relazione all'investimento in azioni di banche poste in liquidazione coatta amministrativa nell'ultimo biennio, usufruendo dei servizi prestati dalla banca emittente o da società controllata.

Tale Fondo sostituisce quello istituito dalla legge di bilancio 2018, avente analoghe finalità. Il ristoro, non più subordinato all’accertamento del danno ingiusto da parte del giudice o dell’arbitro finanziario, è pari al 30 per cento del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore. La dotazione finanziaria del fondo è di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2021. Nel corso dell’esame al Senato la platea dei destinatari delle misure del Fondo è stata estesa; sono state modificate anche le misure dell’indennizzo e norme che disciplinano l’operatività del fondo.

 

Si segnalano inoltre le seguenti norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato:

§  la proroga (comma 69) fino al 31 dicembre 2023 del termine entro il quale le società cooperative che operano nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 112, comma 7, del TUB possono continuare a svolgere la propria attività senza obbligo di iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari;

§  la proroga (comma 237) per l’esercizio  di consulenza in materia di investimenti, per i soggetti che alla data del 31 ottobre 2007 già esercitavano l’attività: fino dalla data di avvio di operatività dell'Albo unico dei consulenti finanziari, e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione, qualora questa sia stata presentata entro il 30 novembre 2018, o dalla data di decisione dell’Organismo sulla stessa domanda, la riserva di attività prevista dalla legislazione vigente non pregiudica la possibilità per i soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestano la consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere il servizio, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti;

§  la modifica (comma 1072) della disciplina delle scritture contabili dei gruppi bancari cooperativi. Si chiarisce in particolare che, ai fini della redazione del bilancio consolidato, la società capogruppo e le banche facenti parte del gruppo bancario cooperativo costituiscono un’unica entità consolidante. Ne consegue che, nella redazione del bilancio consolidato, le poste contabili relative a capogruppo e banche affiliate siano iscritte con modalità omogenee;

§  la modifica della disciplina delle comunicazioni non finanziarie da parte di imprese e gruppi di grandi dimensioni (comma 1073); l'informativa sui principali rischi che derivano dalle attività dell'impresa rispetto ai temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, deve avere ad oggetto anche le modalità di gestione dei medesimi rischi.

 


 

Politiche di coesione e Mezzogiorno

In materia di politiche di coesione e di interventi a favore del Mezzogiorno si segnalano i commi 247, 597-600 e 601 dell’articolo 1 della sezione I e alcuni rifinanziamenti disposti nella sezione II del disegno di legge di bilancio.

Per quanto riguarda la Sezione I del disegno di legge, il comma 247 (riproponendo una misura già prevista per il 2018) prevede che i programmi operativi nazionali e regionali e quelli operativi complementari possano stabilire, per il 2019 e il 2020, nell’àmbito degli obiettivi specifici contemplati dalla relativa programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, misure per favorire l’assunzione con contratto a tempo indeterminato, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, di soggetti che non abbiano compiuto i 35 anni di età e di soggetti, anche di età pari o superiore a tale limite, privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

Tali misure possono consistere anche in un esonero contributivo integrale della quota di contribuzione a carico del datore di lavoro privato (fatti salvi i premi e contributi relativi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), entro il limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua (anche in deroga a norme vigenti relative a divieti di cumulo con altri esoneri o riduzioni della contribuzione).

La rimodulazione dei programmi operativi non può essere superiore a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

 

I commi 597-600 intervengono sulle modalità di verifica del rispetto del principio di assegnazione degli stanziamenti statali ordinari in conto capitale secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla popolazione di riferimento (previsto dall’articolo 7-bis del decreto-legge n.243/2016). La disposizione, in particolare, semplifica le procedure attualmente previste e include nell’ambito degli stanziamenti oggetto di verifica anche quelli compresi nei contratti di programma (inclusi quelli vigenti) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e Anas S.p.A..

 

Il comma 601 modifica la disciplina della misura di sostegno “Resto al sud” (introdotta dal decreto-legge n. 91/2017), consistente in finanziamenti per promuovere la costituzione di nuove imprese da parte di giovani imprenditori nelle regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Il finanziamento, fino a un massimo di 50 mila euro, consiste per il 35 per cento in erogazioni a fondo perduto e per il 65 per cento in un prestito a tasso zero da rimborsare in otto anni.

La disposizione amplia la platea dei potenziali beneficiari, elevando da 35 a 45 anni l’età massima ed estendendo le agevolazioni alle attività libero professionali.

 

Per quanto riguarda la Sezione II del disegno di legge di bilancio, viene disposto un rifinanziamento complessivo del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per 4 miliardi, nella misura di 800 milioni per ciascuna annualità dal 2019 al 2023 (anno terminale del rifinanziamento).

Conseguentemente la dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione risulta pari a 6,4 miliardi nel 2019, a 6,8 miliardi nel 2020, a 7 miliardi nel 2021 e a 26,9 miliardi nel 2022 e annualità successive.

Viene inoltre disposto un rifinanziamento di 30 miliardi per il 2022 e annualità successive (fino al 2026) del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (c.d. Fondo IGRUE), le cui risorse sono destinate  al cofinanziamento degli interventi comunitari nelle aree obiettivo dei fondi strutturali. Su tale fondo viene contestualmente operata una riprogrammazione delle risorse, riducendo di 4.950 milioni la quota prevista a legislazione vigente per il 2020, che vengono spostati per 4 miliardi al 2021 e per 950 milioni al 2022. Conseguentemente il Fondo IGRUE ha una dotazione di 2,6 miliardi per il 2019, di 2 miliardi per il 2020, di 4 miliardi per il 2021 e di circa 31 miliardi per il 2022 e annualità successive.

Infine, si segnala che nel corso dell’esame al Senato è stata prevista una riprogrammazione delle erogazioni di cassa relative al fondo per lo sviluppo e la coesione del paese per 800 milioni di euro per l'anno 2019.

 

 


 

politiche sociali e per la famiglia

In tema di politiche sociali e per la famiglia il disegno di legge di bilancio reca il finanziamento e l’istituzione di fondi.

Nella Sezione I vanno menzionate le disposizioni che incrementano, a regime, di 30 milioni, a decorrere dal 2019, le risorse del Fondo per le politiche giovanili. La Relazione illustrativa al provvedimento sottolinea che l’incremento della dotazione del Fondo è finalizzato a promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, nonché a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi (comma 459). Sempre in questo ambito si segnala l’istituzione del Consiglio nazionale dei giovani (commi 471-477).

Anche se più strettamente attinenti alle politiche per il lavoro e per l’occupazione, vanno qui ricordate anche le disposizioni dirette ad istituire, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per il reddito di cittadinanza volto ad introdurre nel nostro ordinamento il reddito e la pensione di cittadinanza (risorse in parte destinate al potenziamento dei centri per l’impiego e al finanziamento di ANPAL Servizi S.p.A.). Fino all’entrata in vigore di tali istituti continuano ad essere garantite le prestazioni del Reddito di inclusione. Contestualmente viene quindi stabilito che le risorse del Fondo povertà destinate al limite di spesa per l’erogazione del ReI concorrano al raggiungimento del limite di spesa complessivo della dotazione del Fondo per il reddito di cittadinanza e siano qui accantonate (comma 255).

Per quanto riguarda le disposizioni in materia di politiche per la famiglia si segnala l’introduzione di una nuova disciplina e finalizzazione del Fondo per le politiche della famiglia, volto a finanziare interventi di sostegno alla famiglia, alla natalità, alla maternità e alla paternità, al fine prioritario del contrasto della crisi demografica (comma 482). Fra le nuove finalizzazioni del Fondo si ricordano: interventi volti a valorizzare il ruolo dei Centri per la famiglia; definizione di criteri e modalità per la riorganizzazione dei Consultori familiari (previa intesa in sede di Conferenza unificata); percorsi di sostegno, anche di natura economica, ai minori orfani di crimini domestici e alle loro famiglie, affidatarie o adottive; progetti finalizzati alla protezione e la presa in carico dei minori vittime di violenza assistita; contrasto del fenomeno del cyberbullismo e interventi per il sostegno dei genitori separati e divorziati. Le risorse del Fondo sono ripartite con due distinti decreti del Ministro della famiglia e della disabilità. Il primo decreto, adottato dal medesimo Ministro, dovrà ripartire le risorse destinate al funzionamento degli Osservatori la cui attività è sostenuta con le risorse del Fondo nonché ripartire le risorse per il finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della famiglia. Il secondo decreto, da adottare d’intesa con la Conferenza unificata, dovrà invece ripartire le risorse per le restanti finalità del Fondo, come ridisciplinato.

Si segnala inoltre la modifica della normativa in materia di Carta Famiglia relativamente alla platea dei destinatari (nel testo in esame: famiglie costituite da cittadini italiani ovvero appartenenti a Paesi membri dell’Unione europea regolarmente residenti nel territorio italiano, con almeno tre figli conviventi di età non superiore ai 26 anni. Attualmente: famiglie di cittadini italiani o di cittadini stranieri regolarmente residenti nel territorio italiano con almeno tre figli minori). Ai fini dell’attuazione della misura, è previsto il limite massimo di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021 a valere sulla dotazione del Fondo per le politiche della famiglia (comma 487). Si ricorda infine l’aumento a 1.500 euro su base annua del buono per l’iscrizione in asili nido pubblici o privati. Il beneficio è anche utilizzabile per il supporto, presso la propria abitazione, dei bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche (comma 488).

 

Nel corso dell’esame al Senato sono state inserite nuove disposizioni in tema di politiche sociali.

Viene istituito un Fondo per l’inclusione delle persone sorde e con ipoacusia, con una dotazione finanziaria pari a 3 milioni per il 2019, 1 milione per il 2020 e 3 milioni per il 2021 (commi 456-458).

È anche istituito un Fondo per la prevenzione della dipendenza da stupefacenti destinato a finanziare la realizzazione di progetti sperimentali in ambito nazionale in materia di prevenzione delle tossicodipendenze, con una dotazione finanziaria pari a 3 milioni di euro per il 2019, 1 milione per il 2020 e 3 milioni per il 2021 (406-464).

È stata disposta la proroga, per il triennio 2019-2021, del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, con una copertura di 15 milioni di euro per ciascun anno del triennio.

Viene disposto un incremento del Fondo per il sostegno di cura e di assistenza del caregiver familiare, pari a 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021 (483-484).

A tale previsioni si collegano le disposizioni contenute nella Sezione II del disegno di legge di bilancio relative al rifinanziamento del cap. 2102, Fondo per le politiche per la famiglia, (Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche di sostegno alla famiglia), che, in conseguenza di un robusto rifinanziamento in Sezione II di circa 99,8 milioni di euro, raggiunge la previsione integrata, sempre per ciascun anno del triennio, di circa 107,9 milioni di euro. Come rilevabile dall’Allegato alla Relazione Tecnica del disegno di legge di bilancio il rifinanziamento di 100 milioni è da considerarsi a regime.

Altre previsioni contenute nella Sezione II riguardano il finanziamento di Fondi. Viene disposto un  rifinanziamento di 120 milioni (direttamente in Sez. II), per ciascun anno del triennio 2019-2012, a favore del Fondo nazionale per le politiche sociali, nonché  un incremento di 100 milioni di euro, riferito al medesimo arco temporale, a favore del Fondo per le non autosufficienze.

 


 

Previdenza

In materia previdenziale si segnala l’istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l’introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l’assunzione di lavoratori giovani, al fine di introdurre ulteriori modalità di pensionamento anticipato e per incentivare l’assunzione di lavoratori giovani.

Il Fondo, per effetto delle modifiche apportate dal Senato, ha una dotazione pari a 3,968 per il 2019, 8,336 per il 2020 e 8,684 per il 2021, 8.153 milioni di euro per l’anno 2022, 6.999 milioni di euro per l’anno 2023 e 7.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024 (mentre nel testo iniziale ammontavano a: 6,7 miliardi di euro per il 2019, di 7 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per il 2023 e a 7 miliardi di euro a decorrere dal 2024. (comma 256).

L’intervento stanzia le risorse per la revisione del sistema pensionistico e l’incentivazione delle assunzioni di giovani lavoratori, demandando l’attuazione degli istituti ad appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse stanziate (che ne costituiscono il relativo limite di spesa).

Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le suddette risorse sono iscritte sul cap. 4100, nell’ambito della Missione 2 “Politiche previdenziali”.

 

Allo stesso tempo, viene istituito (sempre presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali) il Fondo per il reddito di cittadinanza volto a introdurre nel nostro ordinamento il reddito e la pensione di cittadinanza, con una dotazione, a seguito delle modifiche intervenute al Senato, pari a 7,1 miliardi di euro per il 2019, 8,055 per il 2020, 8,317 per il 2021 (nel testo iniziale lo stanziamento era pari a 9 mld di euro a partire dal 2019), risorse in parte destinate al potenziamento dei centri per l’impiego e al finanziamento di ANPAL Servizi S.p.A.. Fino all’entrata in vigore di tali istituti continuano ad essere garantite le prestazioni del Reddito di inclusione. (comma 255).

Parte delle risorse previste dal suddetto Fondo per il reddito di cittadinanza viene destinata ai centri per l’impiego. In particolare, le Regioni vengono autorizzate ad assumere fino a 4 mila unità di personale da destinare ai suddetti centri, aumentando le rispettive dotazioni organiche, con decorrenza 2019 e a regime, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza (comma 258).

 

È inoltre prevista la possibilità di utilizzare a compensazione degli eventuali maggiori oneri che dovessero derivare dai provvedimenti attuativi delle misure afferenti a uno dei due Fondi gli eventuali risparmi derivanti dai provvedimenti attuativi delle misure afferenti all’altro Fondo, mediante ridefinizione contestuale degli specifici limiti di spesa, fermo restando l’ammontare complessivo annuo delle risorse autorizzate.

I commi da 261 a 268, introdotti nel corso dell’esame al Senato, dispongono, a decorre dal 1° gennaio 2019 e per la durata di 5 anni, una riduzione dell’importo delle pensioni eccedenti la soglia di 100.000 euro lordi annui, mediante specifiche aliquote di riduzione, crescenti per specifiche fasce di importo. I conseguenti risparmi confluiscono in appositi fondi presso l'INPS e gli altri enti previdenziali interessati.

 

Lavoratori esposti all’amianto

Viene ulteriormente estesa la platea di lavoratori ai quali sono riconosciuti specifici benefici previdenziali in virtù dell’esposizione all’amianto.

In particolare, si dispone che nei lavoratori che, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, siano approdati ad una gestione di previdenza diversa da quella dell’INPS e che non abbiano maturato il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2015 e 2016, siano compresi, ai fini della fruizione dei benefici, anche i lavoratori che, transitati nel pubblico impiego ovvero nella gestione ex-IPOST (attualmente gestita all’interno dell’INPS) abbiano effettuato la ricongiunzione contributiva e risultino iscritti a forme previdenziali obbligatorie diverse dall’Assicurazione Generale Obbligatoria (comma 279).

 

Ulteriori disposizioni

Nel corso dell’esame al Senato, è stata definita una nuova disciplina, valida per il periodo 2019-2021, della perequazione automatica (o indicizzazione) dei trattamenti pensionistici (comma 260).

In materia di pensionamento anticipato per i dipendenti di aziende editoriali e stampatrici di periodici in crisi, si dispone che agli stessi non si applichi l’adeguamento all'incremento della speranza di vita dei requisiti anagrafici per l'accesso al pensionamento (comma 277).

Il Senato ha, infine, introdotto una disposizione che prevede la armonizzazione del trattamento assicurativo contro gli infortuni in servizio e le infermità contratte per causa diretta ed immediata di servizio in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per il 2019 e a decorrere dal 2020 con il trattamento riservato al personale di ruolo del medesimo Corpo (comma 398).

 


 

Protezione civile

Il disegno di legge contiene alcune disposizioni riguardanti i territori del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, che prevedono, in particolare:

 

§  la proroga dell’esenzione IMU fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2019 (articolo 1, comma 985).

§  la proroga al 31 dicembre 2019 dello stato di emergenza, incrementando altresì di 360 milioni di euro la dotazione per il 2019 del Fondo per le emergenze nazionali (articolo 1, comma 988);

§  un contributo di 85 milioni di euro versato dalla Camera dei deputati al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, per l’esercizio 2018  (art. 4 D.L.  n. 189/2017) (articolo 1, comma 989);

§  la proroga al 31 dicembre 2020 della gestione straordinaria finalizzata alla ricostruzione post sisma del centro Italia, ivi inclusa la proroga, nei limiti di spesa previsti per il 2018, degli Uffici speciali per la ricostruzione, della struttura alle dipendenze del Commissario straordinario e del personale assunto da Comuni e dal Dipartimento della Protezione civile per far fronte all'emergenza, nonché la proroga automatica, al medesimo termine, del personale distaccato, comandato, fuori ruolo o altro, presso gli Uffici per la ricostruzione e la struttura commissariale (articolo 1, comma 990);

§  che gli spazi finanziari previsti a favore delle regioni colpite sono destinati - oltre che ad interventi connessi ai suddetti eventi sismici, all’adeguamento antisismico e alla messa in sicurezza degli edifici - anche ad interventi infrastrutturali (art. 1, comma 99);

§  modifiche alla disciplina relativa alla “Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia” (recata dall’art. 46 del D.L. 50/2017) al fine di concedere le agevolazioni previste dalla normativa vigente anche alle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica all’interno della stessa zona franca entro il 31 dicembre 2019 (art. 1, comma 759).

 

Il disegno di legge prevede, inoltre, alcuni interventi a favore dei territori dell’Emilia-Romagna, del Lombardia e del Veneto colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012, tra i quali si segnalano i seguenti:

 

§  proroga a tutto il 2020 della possibilità – già concessa fino al 31 dicembre 2019, dall’art. 3-bis, comma 2, del D.L. 113/2016, ai Commissari delegati per la ricostruzione – di assumere personale con contratto di lavoro flessibile, in deroga ai vincoli previsti dalle vigenti disposizioni (articolo , comma 1001);

§  proroga all’anno 2020 della sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. (articolo 1, comma 1006);

§  incremento della dotazione del fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del maggio 2012, a 35 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020 (con un raddoppio dell’incremento già disposto con la legge di bilancio 2018) (articolo 1, commi 1011-1012);

§  assegnazione alla gestione commissariale del Veneto, per i danni provocati dagli eventi sismici, di 2 milioni di euro per l’anno 2019 per il completamento della fase di ricostruzione (art. 1, comma 704).

 

 

Viene inoltre autorizzata la spesa complessiva di 2,6 miliardi di euro (800 milioni di euro per il 2019 e 900 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021), al fine di permettere la realizzazione di investimenti finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all’aumento di resilienza di strutture e infrastrutture, nei territori in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza e lo stesso (alla data di entrata in vigore della presente legge) risulta ancora in corso oppure è terminato da non oltre 6 mesi (art. 1, commi 1028-1029).

Sono altresì assegnati 8 milioni di euro per l’anno 2019 al Presidente della Regione Liguria in qualità di Commissario Delegato, per interventi di progettazione e ripristino di opere a mare, danneggiate dagli eventi calamitosi del 29 e 30 ottobre 2018 (art. 1, comma 125).


 

Pubblico impiego

Contrattazione collettiva

Il disegno di legge determina gli oneri complessivi a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale per il pubblico impiego per il triennio 2019-2021.

In particolare, vengono destinati alla copertura degli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale nelle amministrazioni pubbliche ed ai miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico 1.100 milioni di euro per il 2019, 1.425 milioni per il 2020 e 1.775 milioni dal 2021.

Tali complessive somme annuali corrispondono ad incrementi retributivi rispettivamente pari a: 1,3 per cento per il 2019; 1,65 per cento per il 2020; 1,95 per cento per il 2021 (commi 436-444).

Restano a carico dei bilanci delle amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018 per il personale loro dipendente, nonché gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti economici a professori e ricercatori universitari. Tale previsione vale anche per il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

Nelle more della definizione dei contratti collettivi di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al medesimo triennio, vengono, inoltre, disposte (a valere sulle predette risorse):

§  l’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale a favore del personale destinatario dei suddetti contratti e provvedimenti negoziali;

§  l’erogazione dell’elemento perequativo una tantum previsto per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche dai relativi CCNL 2016-2018;

§  l’incremento delle risorse destinate agli istituti normativi ed ai trattamenti economici accessori del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Assunzioni di personale

Viene rifinanziato, con modificazioni approvate nel corso dell’esame presso il Senato, (per euro 130.725.000 nell’anno 2019, euro 328.385.000 nell’anno 2020 e per euro 433.913.000 annui a decorrere dall’anno 2021) il Fondo per il pubblico impiego per la parte relativa alle nuove assunzioni a tempo indeterminato presso la pubblica amministrazione. Le suddette assunzioni sono individuate, in aggiunta alle vigenti facoltà di assunzione, con apposito decreto interministeriale, con conseguente ripartizione delle risorse (tenendo conto, tra l’altro, delle indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni), da destinarsi prioritariamente per il reclutamento di professionalità con competenze in specifiche materie (tra cui digitalizzazione, semplificazione dei procedimenti amministrativi, controllo di gestione, verifica di impatto della regolamentazione, ecc.) (commi 298 e 299).

Il comma 300, come modificato nel corso dell’esame al Senato, dispone che le procedure concorsuali autorizzate a valere sulle risorse del Fondo per il pubblico impiego, per la parte relativa alle nuove assunzioni a tempo indeterminato presso la pubblica amministrazione, come rifinanziato dal provvedimento in esame, si svolgano mediante concorsi pubblici unici.

Numerose disposizioni sono volte, poi, a consentire assunzioni di personale, per lo più in deroga alla normativa vigente e a valere sulle predette risorse, da parte di determinate amministrazioni ed enti.

Tali disposizioni prevedono, in particolare:

per le regioni che attivano determinate misure amministrative, l’autorizzazione ad assumere, per il triennio 2019-2021, a tempo determinato, un contingente massimo di 50 unità di personale di profilo tecnico di qualifica non dirigenziale per lo svolgimento delle procedure disciplinate dal Codice dei contratti pubblici (commi 176-178).

I commi da 270 a 272, introdotti al Senato, intervengono, altresì, in materia di trasferimento alla regione (o all'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego) di alcuni dipendenti o collaboratori già in servizio presso i centri per l'impiego, nonché in materia di stabilizzazione dei lavoratori dipendenti a termine operanti nel medesimo settore, ampliando il novero dei soggetti che possono procedere alle suddette stabilizzazioni in deroga ai limiti sulle assunzioni contemplati dalla normativa vigente.

Il testo prevede inoltre:

 

§  per il rafforzamento dei centri per l’impiego, l’autorizzazione per le regioni ad assumere fino a 4 mila unità di personale (da destinare ai suddetti centri), con decorrenza 2019 e a regime, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza (per la parte destinata ai centri dell’impiego) (comma 141);

§  per il Ministero della giustizia, l’autorizzazione ad assumere:

-    per il triennio 2019-2021, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un numero massimo di 3.000 unità di personale nei ruoli dell’amministrazione giudiziaria (comma 307);

-    per i triennio 2019-2021, 35 dirigenti di istituto penitenziario di livello dirigenziale non generale (comma 308-310);

-    nel 2019, i magistrati ordinari vincitori del concorso per 360 posti già bandito con D.M. 19/10/2016 le cui procedure si concluderanno nel corso del 2018 (commi 377-380).

§  per il Ministero dell’interno, per il triennio 2019-2021, l’autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato 775 unità di personale della carriera prefettizia e di livello dirigenziale e non dirigenziale dell’amministrazione civile dell’interno (comma313).
Si dispongono, altresì, incrementi di risorse per il personale civile dell'amministrazione del Ministero dell'interno, con particolare riferimento alle attività rese nel settore della depenalizzazione e dell'immigrazione (commi da 285 a 287).

§  per il Ministero dell’ambiente, l’autorizzazione ad assumere, per il triennio 2019-2021, 420 unità di personale (di cui 20 di livello dirigenziale) anche in sovrannumero (con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo). Conseguentemente, si dispone la progressiva riduzione delle vigenti convenzioni del Ministero riguardanti attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico ed operativo in materia ambientale (comma 317);

§  per il Ministero dello sviluppo economico, l’autorizzazione- per il triennio 2019-2021 - ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà di assunzione e nei limiti della dotazione organica, 102 unità di personale (commi 303 e 304, introdotti nel corso dell’esame al Senato).

§  per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, autorizzano ad assumere a tempo indeterminato 50 unità di personale nel 2019, in deroga alla normativa vigente (352 e 372, introdotti nel corso dell’esame al Senato).

§  per l’Avvocatura Generale dello Stato, l’autorizzazione:

-    per il triennio 2019-2021, ad assumere 91 unità di personale (di cui 6 dirigenti di livello non generale e 85 unità di personale non dirigenziale) (comma 318);

-    ad ampliare le dotazioni organiche degli avvocati e procuratori dello Stato, per un totale di 20 unità (comma319);

§  per il Consiglio di Stato e i Tribunali amministrativi regionali, l’autorizzazione ad assumere, per il triennio 2019-2021, Consiglieri di Stato e Referendari dei TAR, nonché un numero massimo di 26 unità di personale amministrativo non dirigenziale (commi 320 e 321);

§  per la Corte dei conti, l’autorizzazione ad ampliare le dotazioni organiche dei Referendari (comma 322);

§  per l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali, l’autorizzazione ad ampliare il contingente di personale da assegnare alla stessa, con conseguente incremento della dotazione organica complessiva e delle relative assunzioni da effettuare (commi 323-325);

§  per il Ministero degli esteri, l’autorizzazione a rimodulare (con apposito DPCM), in base ai fabbisogni triennali programmati, la dotazione organica del personale della carriera diplomatica (comma 335);

§  per l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS) viene elevato (da 200) a 240 unità il limite massimo della dotazione organica di personale (comma 336);

§  per il Ministero per i beni e le attività culturali (commi 338-340) l’autorizzazione:

-    ad assumere 1.000 unità di personale non dirigenziale (500 unità dal 2020 e 500 unità dal 2021);

-    a procedere allo scorrimento delle graduatorie relative alle procedure di selezione pubblica bandite sulla base di quanto previsto dalla legge di stabilità 2016 per l'assunzione a tempo indeterminato di 500 funzionari per diversi profili professionali;

-    per il 2019, a coprire i posti vacanti nei profili professionali di determinate Aree assumendo i candidati idonei presenti nelle graduatorie approvate a decorrere dal 1° gennaio 2010 a seguito di procedure selettive interne.

§  per il Ministero dell’economia e delle finanze, l’autorizzazione, per il triennio 2019-2021, ad incrementare la dotazione organica di 20 posti di funzione dirigenziale di livello non generale (commi 348-368);

§  l'autorizzazione ad assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia (fino a complessive 6.150 unità nel quinquennio 2019-2023) e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (fino a complessive 1.500 unità nel biennio 2019-2020) (commi 381e 383-393);

§  l’autorizzazione ad assumere ulteriori 577 unità nella Polizia penitenziaria (comma 382);

§  per l’INAIL, l’incremento della dotazione organica di 60 unità (commi 417 e 418);

§  per l’Ispettorato nazionale del lavoro, l’autorizzazione (comma 445):

-    ad assumere un contingente di personale ispettivo pari a 300 unità per il 2019 e il 2020 e a 330 unità per il 2021, nonché  12 unità dirigenziali di livello non generale;

-    l’incremento (da 2) a 4 posizioni dirigenziali di livello dirigenziale generale e (da 88) a 94 posizioni dirigenziali di livello non generale della dotazione organica;

§  l’incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) finalizzato al reclutamento fino a 1.000 ricercatori universitari a tempo determinato (commi 400-402);

§  nel settore scolastico, dall’a.s. 2019/2020:

-    l’incremento di 400 posti dell’organico del personale docente dei licei musicali;

-    la trasformazione a tempo pieno del rapporto di lavoro di soggetti, già titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento nelle scuole di funzioni assimilabili a quelle degli assistenti amministrativi e tecnici, immessi in ruolo a tempo parziale dall’a.s. 2018/2019.

 

 

I commi 301-302, introdotti nel corso dell’esame al Senato, autorizzano infine assunzioni a tempo indeterminato in alcune amministrazioni entro determinati limiti di spesa, a valere sulle risorse del Fondo per il pubblico impiego, per la parte relativa alle nuove assunzioni a tempo indeterminato presso la pubblica amministrazione, come rifinanziato dal provvedimento in esame, disponendo nel contempo che vengano comunicati ai Dipartimenti della funzione pubblica e della Ragioneria generale dello Stato i dati concernenti le relative procedure concorsuali, nonché la spesa annua lorda per il trattamento economico complessivo.

Il comma 208-septies, introdotto al Senato, infine, dispone che, per il 2019, la Presidenza del Consiglio dei ministri, i Ministeri, gli enti pubblici non economici, le Agenzie fiscali e le Università, in relazione alle ordinarie facoltà di assunzione riferite al medesimo anno, non possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 novembre 2019.

 


 

Razionalizzazione della spesa pubblica

Il disegno di legge contiene varie misure volte alla razionalizzazione della spesa pubblica.

Nell’ambito della sezione I del provvedimento, tra gli interventi di maggiore impatto figura la riduzione di 2,2 miliardi per il 2019 e il 2020, e di 2,1 miliardi per il 2022, del Fondo povertà, utilizzati ad integrazione delle risorse destinate alle misure in materia di reddito e pensione di cittadinanza (articolo 1, commi 255-259).

Dalla riorganizzazione dei centri per l’immigrazione, affidata al Ministero dell’interno, nonchè dalla riduzione del costo giornaliero di accoglienza dei migranti, è previsto che derivino (previa estinzione dei debiti pregressi) risparmi pari a 400 milioni di euro per il 2019, 550 milioni di euro per il 2020, 650 milioni di euro a decorrere dal 2021 (articolo 1, comma 767).

È prevista inoltre la rideterminazione, secondo il metodo del calcolo contributivo, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi in essere in favore di coloro che abbiano rivestito la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale. Con le modifiche introdotte in Senato viene prevista l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per consentire l'armonizzazione delle nuove discipline relative alla rideterminazione dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere. E’ inoltre stata soppressa la previsione in base alla quale la regione che non avesse adeguato il proprio ordinamento entro i termini stabiliti, sarebbe stato assegnato il termine di 60 giorni per provvedervi, ai sensi della disciplina sul potere sostitutivo dello Stato. (articolo 1, commi 965 e seguenti).

Inoltre, con la finalità di ridurre gli oneri connessi allo svolgimento delle consultazioni elettorali per l’elezione suppletive della Camera e del Senato è introdotta la possibilità per il Governo di prorogare il termine per le elezioni suppletive nei collegi uninominali di Camera e Senato, fino ad un massimo di 180 dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni, per permetterne l’accorpamento con eventuali altre consultazioni elettorali che si svolgano, entro tale termine, nel medesimo territorio (art. 1, comma 968).

Ulteriori risparmi derivano da un insieme di misure con effetti singolarmente meno rilevanti, riguardanti, in particolare, la riduzione del contributo alle spese dell'ONU (articolo 1, comma 781) (35,4 milioni di risparmio nel 2019 e 32,4 milioni in ciascuno degli anni 2020 e 2021), il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse delle istituzioni scolastiche non utilizzate (articolo 1, comma 783) (22,5 milioni di euro di risparmio nel 2019), la rideterminazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro (articolo 1, 784-787) (56,5 milioni di risparmio in ciascuno degli anni del triennio 2019-2021), l'abrogazione del Fondo per le cattedre universitarie del merito "Giulio Natta" (articolo 1, comma 788) (22 milioni di risparmio nel 2019 e 70 milioni in ciascuno degli anni 2020 e 2021), la riduzione del Fondo da destinare alla contrattazione collettiva relativa al contratto FIT di formazione iniziale, tirocinio e inserimento (articolo 1, commi 792-796) (20,8 milioni di risparmio in ciascuno degli anni 2019 e 2020 e 45,6 milioni nel 2021); la riduzione e riprogrammazione di spese per la difesa (articolo 1, commi 797-798) (60 milioni per ciascuno degli anni 2019-2021).

Per quanto concerne la spending review dei ministeri, nell’ambito della sezione II del disegno di legge si registra una riduzione di 658 milioni, di cui 435 milioni di parte corrente e 223 milioni in conto capitale. La riduzione ha interessato la spesa dei ministeri nella seguente misura: Economia e finanze per 290,8 milioni; Sviluppo economico per 42,9 milioni; Lavoro per 17,2 milioni; Giustizia per 47,2 milioni; Istruzione per 30,1 milioni; Interno per 50 milioni; Ambiente per 7 milioni; Infrastrutture e trasporti per 126,7 milioni; Politiche agricole per 9,5 milioni; Salute per 37 milioni.

 


 

Sanità

 

In tema di sanità il disegno di legge di bilancio determina in 114.439 milioni di euro il livello del fabbisogno sanitario nazionale standard per il 2019, incrementandolo di 2.000 milioni per il 2020 e di ulteriori 1.500 milioni per il 2021. L’accesso delle regioni a tale incremento, così come modificato durante l’esame in sede referente, è subordinato, dal 2020 (e non più dal 2019), al raggiungimento di una specifica intesa in Conferenza Stato-regioni che aggiorni - entro il 31 marzo 2019 - il Patto per la salute per il triennio 2019-2021, definendone le specifiche misure (art. 1, commi 514-516).

Viene poi disposto l’incremento di 10 milioni, come limite di spesa, dal 2019, delle disponibilità vincolate sul fondo sanitario nazionale, dirette all’attivazione di ulteriori borse di studio per la formazione specifica di medici di medicina generale (comma 518) e disposto l’incremento degli stanziamenti per la definizione del numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, allo scopo di prevederne un aumento. L’incremento riguarda la più recente autorizzazione di spesa destinata, a legislazione vigente, alla formazione di nuovi medici e dovrebbe determinare un aumento annuo stimato di 900 nuovi contratti (comma 521).

 

Nel corso dell’esame presso il Senato sono state introdotte alcune disposizioni dirette a consentire nuove assunzioni di personale da parte del Ministero della salute. In particolare il Ministero della salute viene autorizzato ad effettuare nuove assunzioni a tempo indeterminato di personale rientrante nel ruolo amministrativo e di personale delle professionalità sanitarie in posizioni dirigenziali non generali, anche mediante specifiche procedure concorsuali, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e senza il previo espletamento delle procedure di mobilità, allo scopo di potenziare l’attuazione delle politiche di salute ed assicurare una efficiente gestione delle relative risorse pubbliche. Viene conseguentemente ampliata la dotazione organica del Ministero e viene definita la copertura degli oneri derivanti dalle nuove assunzioni e dallo svolgimento delle relative procedure concorsuali. Queste ultime, in relazione all’assunzione di professionalità sanitarie,  possono essere affidate alla Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (commi da 355-359). Inoltre è stata prevista la possibilità, per il Ministero della Salute, di avvalersi, per il biennio 2019-2020, di un contingente di n. 20 unità di personale, appartenente all'area III del comparto Ministeri, tramite l’istituto del comando obbligatorio, al fine di definire le procedure per il  ristoro dei soggetti danneggiati da trasfusioni con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie.

La disposizione proroga analoga previsione per gli anni 2017-2018, ai sensi, dell’art. 5-ter del D.L. 07/06/2017, n. 73 (comma 329).

 

Sempre al Senato sono state introdotte modifiche (commi 375-376) alla disciplina sull'istituzione del ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute ed è stata posta una norma di estensione delle relative norme ai dirigenti delle professionalità sanitarie dell'AIFA (Agenzia italiana del farmaco).

 

Allo scopo di ridurre i tempi di attesa nell’erogazione delle prestazioni sanitarie, è stata inoltre prevista (commi 510-512) un’autorizzazione di spesaincrementata, a seguito dell’esame referente, a 150 milioni per il 2019 e a 100 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 – per l’implementazione e l’ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche relative ai sistemi di prenotazione elettronica per l’accesso alle strutture sanitarie.

È stato previsto (modifica introdotta al Senato) un sistema di analisi e monitoraggio delle performance delle aziende sanitarie realizzato dall’AGENAS, con maggiori oneri definiti entro un limite di spesa pari a 100.000 euro annui a decorrere dal 2019 (comma 513).

Ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di edilizia sanitaria, l’importo fissato dall’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, rideterminato in 24 miliardi di euro dall’articolo 2, comma 69, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è elevato a 28 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e l’assegnazione di risorse agli altri enti del settore sanitario interessati, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità di bilancio (commi 555-556).

Viene inoltre introdotta una norma che stabilisce l'idoneità ad operare presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche e private accreditate dei medici già in servizio presso tali reti, sulla base di specifici requisiti certificati dalla regione di appartenenza (comma 522).

 

Nel corso dell’esame al Senato è stata introdotta una particolare disciplina connessa ad un trasferimento, da parte dell’INAIL, di 25 milioni di euro (soggetto a revisione biennale e a rivalutazione per gli anni successivi al 2019), da ripartire tra le regioni, in relazione all’attività di compilazione e trasmissione per via telematica da parte dei medici e delle strutture sanitarie competenti del SSN dei certificati medici di infortunio e malattia professionale (commi 526-532).

 

Con alcune disposizioni inserite al Senato è stata disciplinata la posizione di taluni professionisti in ambito sanitario ai quali è consentito, anche in assenza del titolo idoneo all’iscrizione ai rispettivi albi professionali, di continuare a svolgere la loro attività, se hanno svolto la stessa, in regime di lavoro dipendente ovvero libero professionale, per almeno 36 mesi, anche non continuativi, nel corso degli ultimi 10 anni. Inoltre essi prevedono il riconoscimento dell’equipollenza al diploma universitario di educatore professionale socio-sanitario per i diplomi e gli attestati relativi al profilo di educatore professionale, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base, ottenuti a seguito di corsi regionali o di formazione specifica conseguiti entro il 2005 (commi 537-542).

Altre disposizioni di interesse sanitario sono state introdotte con riferimento al trattamento economico stabilito dalla contrattazione collettiva per dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto di lavoro esclusivo (comma 545); al passaggio di quote del fabbisogno sanitario del SSN dall’ammontare vincolato alla parte indistinta (comma 546); a nuove modalità per l’accesso del ruolo sanitario per i medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno di corso (comma 547 e 548); alla possibilità, per le regioni, di applicare, anche congiuntamente, misure alternative alla quota fissa di compartecipazione al ticket per la specialistica ambulatoriale, per raggiungere l’equilibrio economico-finanziario e l’appropriatezza nell’erogazione dei LEA (549).

In materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori, è stata altresì prevista l’estensione, a scopo di prevenzione, dell’applicazione degli screening anche a malattie genetiche, come quelle neuromuscolari e di immunodeficienza congenita (comma 544).

 

Numerose sono inoltre le modifiche introdotte durante l’esame in Commissione che hanno riguardato la spesa farmaceutica e le farmacie.

Con riferimento a quest’ultima, a seguito dell’esame referente, è stata introdotta, dal 2019, una nuova disciplina per il monitoraggio del rispetto dei tetti di spesa farmaceutica per acquisti diretti, vale a dire la spesa farmaceutica ospedaliera, ed il corrispondente ripiano (payback) in caso di sfondamento da parte delle aziende farmaceutiche, con la finalità di superarne il meccanismo di determinazione calcolato sul budget assegnato alle medesime aziende (cd. budget company) con il più appropriato metodo delle quote di mercato di ciascuna azienda (commi 574-583).

Al fine di garantire criteri aggiornati all’evoluzione della politica farmaceutica, si prevede uno specifico decreto del Ministro della salute con il quale verranno dettati i criteri per la fase di negoziazione del prezzo dei farmaci tra l’AIFA e l’azienda farmaceutica titolare dell’AIC (commi 553-554).

A livello di bilancio dello Stato, è stato peraltro disposto il trasferimento allo stato di previsione del MEF (da quello del Ministero della salute) dei Fondi per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi e oncologici innovativi, ferma restando la competenza già attribuita al Ministero della salute per la disciplina delle modalità operative di erogazione delle risorse stanziate (comma 550).

Per le farmacie convenzionate a ridotto fatturato - inferiore a 150.000 euro - è stata introdotta l’esenzione dallo sconto obbligatorio a beneficio del SSN (commi 551 E 552) .

 

Con riferimento agli istituti di ricerca in campo sanitario, è stata estesa la possibilità di assunzione a tempo determinato presso gli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico (IRCCS) anche ai titolari, alla data del 31 dicembre 2017, di borsa di studio da almeno tre anni (comma 543).

Per il 2019, sono stati altresì disposti finanziamenti per le reti di ricerca sanitaria oncologia e cardiovascolare del Ministero della salute, cui fanno IRCCS impegnati nello sviluppo di nuove tecnologie antitumorali e nella prevenzione primaria (comma 523).

Tra i contributi ai vari enti, introdotti durante l’esame in Commissione, si segnalano quelli al Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO) per 5 milioni nel 2019 e 10 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 (comma 559) e al Centro di ricerca sulle neuroscienze EBRI (European Brain Research Institute), pari a un 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021 (commi 407-408).

 

Infine, per importanti strutture sanitarie operanti nelle regioni Sardegna e Sicilia, sono state previste disposizioni che, rispettivamente, estendono (dal 6 al 20%) la possibilità di incremento della spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie dell’Ospedale Mater Olbia (comma 572) ed autorizzano, in deroga alla normativa vigente, l’incremento della valorizzazione tariffaria dell’attività sanitaria dell’Istituto Mediterraneo per i trapianti e le terapie ad alta specializzazione ISMETT (comma 519).

 

Infine una norma inserita al Senato ha stanziato nuove risorse per il funzionamento dell'anagrafe nazionale vaccini e delle anagrafi regionali vaccini (comma 585).

 


 

Scuola, Università, ricerca

 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Si dispone l’incremento della dotazione organica del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di due posti di livello dirigenziale generale (comma 345).

Scuola

Con riferimento ai docenti:

§  per gli a.s. 2019/2020 e 2020/2021, si prevede la costituzione di equipe formative territoriali per promuovere progetti di innovazione didattica e digitale nelle scuole, cui sono destinati al massimo 120 docenti che possono essere esonerati dall’esercizio delle attività didattiche (commi da 725 a 727);

§  si incrementa il limite di spesa relativo alla dotazione organica in misura corrispondente a 2.000 posti aggiuntivi nella scuola primaria, al fine di ampliare le possibilità di tempo pieno. Le modalità per l’incremento devono essere stabilite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca (commi da 728 a 729);

§  dall’a.s. 2019/2020, si incrementa di 400 posti l’organico del personale docente dei licei musicali (comma 730);

§  si dispone, dall’a.s. 2019/2020, un incremento delle facoltà di assunzione di personale educatore nelle istituzioni educative statali (comma 415);

§  si ridefinisce il percorso per l’accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, sia per i posti comuni che per quelli di sostegno. In particolare, si sostituisce il percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente (FIT) con un percorso annuale di formazione iniziale e prova, cui si continua ad accedere previo superamento di un concorso, all’esito del quale, però, si consegue già l’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso per cui si è partecipato e si è immessi in ruolo. Il docente, concluso positivamente l’anno di formazione iniziale e prova, deve rimanere nella stessa scuola, negli stessi tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni (commi da 792 a 795);

§  si dispone che, dall’a.s. 2019/2020, ai docenti non è più attribuita la titolarità su ambito territoriale. Si torna, dunque, alla titolarità del docente in una singola scuola (comma 796).

Con riferimento al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), si autorizza la trasformazione a tempo pieno, dall’a.s. 2019/2020, del rapporto di lavoro di soggetti, già titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento nelle scuole di funzioni assimilabili a quelle degli assistenti amministrativi e tecnici, immessi in ruolo a tempo parziale dall’a.s. 2018/2019. Conseguentemente, si dispone l’incremento della dotazione organica del personale amministrativo e tecnico (commi da 738 a 740).

Per quanto riguarda gli studenti:

§  si autorizza l’ulteriore spesa di € 25 mln annui, per il periodo 2019-2021, per l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, nonché per i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per i medesimi alunni o per quelli in situazione di svantaggio, e si dispone che il DPCM di riparto delle risorse tra gli enti territoriali interessati è emanato anche di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca (commi 561 e 562);

§  si differisce (dal 1° gennaio 2019) al 1° settembre 2019 l’entrata in vigore di alcune disposizioni recate dal d.lgs. 66/2017 – in materia di inclusione scolastica degli studenti con disabilità – relative, tra l’altro, alla introduzione del Profilo di funzionamento e alla costituzione presso ogni ambito territoriale del Gruppo territoriale per l’inclusione. Al contempo, si autorizza una spesa di € 5,03 mln per il 2019, al fine di realizzare misure di accompagnamento per le scuole per l’attuazione delle novità in materia di inclusione scolastica degli studenti con disabilità introdotte dal d.lgs. 66/2017 (comma 1138, lettera b));

§  si ridenominano gli attuali percorsi di alternanza scuola-lavoro in “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” e, a decorrere dall’a.s. in corso, se ne riduce il numero di ore minimo complessivo da svolgere, pari a 210 ore nei percorsi di istruzione professionale, 150 ore nei percorsi degli istituti tecnici, 90 ore nei percorsi liceali (commi da 784 a 787).

Con riferimento alle scuole:

§  si incrementano, per il 2019, le risorse da destinare all’acquisto di servizi esternalizzati di pulizia e di mantenimento del decoro nelle istituzioni scolastiche ed educative statali, così da consentirne la prosecuzione fino al 31 dicembre 2019. Inoltre, si dispone che, dal 1° gennaio 2020, i medesimi servizi sono svolti esclusivamente da personale dipendente appartenente al profilo di collaboratore scolastico. A tal fine, si prevede la stabilizzazione nel profilo di collaboratore scolastico, previo superamento di una procedura selettiva, del personale delle imprese di pulizia già impegnato nell’erogazione dei medesimi servizi a decorrere dal 1999. Inoltre, si autorizza una spesa di € 10 mln annui da destinare all’acquisto dei materiali di pulizia e si incrementa il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di € 184 mln nel 2020 e di € 90 mln nel 2021 (comma 757, commi da 760 a 761, e comma 763);

§  si proroga (dal 31 dicembre 2018) al 31 dicembre 2019 il termine per alcuni pagamenti in materia di edilizia scolastica (comma 1138, lettera a));

§  si specifica che fra le somme trasferite alle scuole statali per la realizzazione di progetti a carattere nazionale e regionale in materia di formazione e sviluppo dell’autonomia scolastica, rimaste inutilizzate per tre esercizi finanziari consecutivi, da versare all’erario, sono incluse anche quelle per spese di pulizia. Inoltre, si prevede il versamento all’entrata di alcune somme non utilizzate dal MIUR. Per il 2019, € 22,5 mln delle stesse risorse rimane acquisita all’erario (comma 783);

§  dal 2019, le risorse stanziate a legislazione vigente per i percorsi di alternanza scuola-lavoro sono assegnate alle scuole nei limiti necessari allo svolgimento del numero minimo di ore fissato per i nuovi percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (commi da 784 a 787);

§  si incrementa di € 10 mln annui, a decorrere dal 2019, il Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione (da 0 a 6 anni) (comma 741).

Istruzione terziaria (Università, AFAM, ITS)

§  si incrementa il Fondo per il finanziamento ordinario (FFO) di € 20 mln nel 2019 e di € 58,63 mln annui dal 2020, per il conferimento di contratti di ricerca a tempo determinato di tipo B (articolo 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010) a 1000 ricercatori (comma 400), nonché, per il 2019, di ulteriori € 40 mln (comma 979);

§  si autorizzano le università statali, per il 2019, in deroga alle vigenti facoltà di assunzione, a stipulare contratti di ricerca a tempo determinato di tipo B e a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale (comma 401);

§  si consentono facoltà di assunzione superiori al 100% del turn over, per gli anni 2019 e 2020, nel limite della spesa fissato, alle università “virtuose” (comma 978);

§  si abroga il “Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta”, destinato al reclutamento per chiamata diretta di professori universitari, selezionati tra studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico (comma 788);

§  si prevede che l’università degli studi di Napoli Federico II istituisce sperimentalmente, per un triennio, a decorrere dall’a.a. 2019-2020, in propri locali, la Scuola superiore meridionale. Al termine della sperimentazione, la Scuola, previa valutazione positiva dell’ANVUR e reperimento di idonea copertura finanziaria, assume, con apposito provvedimento legislativo, carattere di stabilità. Per le attività della Scuola, si autorizza la spesa di € 8,209 mln per il 2019, € 21,21 mln per il 2020, € 18,944 mln per il 2021, € 17,825 per il 2022, € 14,631 mln per il 2023, € 9,386 mln per il 2024, € 3,501 mln per il 2025 (commi da 409 a 413);

§  si dispone l’istituzione del Fondo per i poli universitari tecnico-scientifici nel Mezzogiorno (comma 275);

§  si incrementa di € 0,5 mln annui dal 2019 al 2027 e di € 3,5 mln annui dal 2028 le risorse destinate alla Scuola di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (GSSI) (comma 414);

§  si ridefiniscono, per il periodo 2019-2025, i criteri per la determinazione annuale del fabbisogno finanziario programmato delle università statali, ai fini del concorso di tali enti alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. In particolare, il fabbisogno finanziario complessivamente generato dal comparto in ciascun anno non deve essere superiore al fabbisogno realizzato nell’anno precedente, incrementato del tasso di crescita del PIL reale stabilito dall’ultima Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza. Dal 2021, il MIUR stabilisce penalizzazioni economiche per gli atenei statali che non hanno rispettato il fabbisogno finanziario programmato nell’esercizio precedente (commi da 971 a 977);

§  si incrementa di € 10 mln, per il 2019, il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio universitarie (comma 981);

§  si ridefiniscono le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore, da erogare agli Istituti tecnici superiori (ITS). Inoltre, dispongono che gli ITS, al fine di potenziare la propria offerta formativa, possono comprendere nei piani triennali di attività ulteriori percorsi e attività finanziati da soggetti pubblici e privati. Infine, prevedono che, con DPCM, adottato su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si procede all’attualizzazione degli standard organizzativi delle strutture e dei percorsi degli ITS (commi da 465 a 469);

§  si incrementa la dotazione del Fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM) di 0,5 mln annui a decorrere dal 2019, per consentire alle stesse di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti con handicap riconosciuto ai sensi della L. 104/1992, con invalidità superiore al 66%, o con certificazione di disturbo specifico di apprendimento (DSA) (comma 742).

 

Ricerca

§  si ridefiniscono le modalità di nomina e si disciplina il funzionamento delle commissioni cui spetta la valutazione per l’assunzione per chiamata diretta di ricercatori presso gli enti pubblici di ricerca. In particolare, le commissioni sono nominate con decreto del Ministro vigilante e sono composte da un minimo di tre fino ad un massimo di cinque esperti del settore di afferenza degli enti che propongono l'assunzione per chiamata diretta (comma 402);

§  si riconosce un contributo straordinario di € 30 mln annui per 10 anni - dal 2019 al 2028 al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) (comma 404);

§  si incrementa la dotazione del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e degli istituti di ricerca vigilati dal MIUR (FOE) di 10 mln per il 2019 (comma 980);

§  si autorizza la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, da iscrivere nello stato di previsione del MIUR, per l’istituzione e l’inizio dell’operatività della fondazione denominata Istituto di ricerche Tecnopolo mediterraneo per lo sviluppo sostenibile, con sede nella città di Taranto, per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti conoscitivi, di ricerca, tecnico-scientifici, di trasferimento tecnologico e di valorizzazione delle innovazioni e della proprietà intellettuale generata, nel campo dello studio e dell’utilizzo delle tecnologie pulite, delle fonti energetiche rinnovabili, dei nuovi materiali, dell’economia circolare, strumentali alla promozione della crescita sostenibile del Paese e al miglioramento della competitività del sistema produttivo nazionale (commi da 732 a 734, come modificati ed integrati nel corso dell’esame al Senato).

 


 

Sicurezza e Difesa

Interventi in materia di sicurezza

Per quanto attiene al comparto difesa e sicurezza il disegno di legge di bilancio 2019 provvede ad incrementare di 100 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2020, il fondo finalizzato all’adozione dei provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, ivi comprese le Capitanerie di porto, previsto dall’articolo 35 del decreto-legge n. 113 del 2018 (sicurezza e immigrazione, in corso di conversione) (articolo 1, comma 451).

 

Sono inoltre stanziate risorse aggiuntive per il personale del comparto sicurezza e difesa, per complessivi 19.066.908 euro a decorrere dall’anno 2019.

Nell’ambito di tali risorse sono destinati circa 9,4 milioni per l'attuazione dell'articolo 46, commi 3 e 6 del decreto legislativo n. 95 del 2017, riguardanti in particolare il personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e l’estensione al personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e a quello delle Forze armate.

Sono poi destinati 7,5 milioni per il Fondo finalizzato a fronteggiare specifiche esigenze di carattere operativo o valorizzare l'attuazione di specifici programmi o il raggiungimento di qualificati obiettivi, destinato alle qualifiche di vice questore aggiunto e di vice questore e qualifiche e gradi corrispondenti (per Polizia di Stato, Arma dei carabinieri; Corpo della guardia di finanza; Corpo della polizia penitenziaria), ai sensi dell'articolo 45, comma 11 del decreto legislativo n. 95 del 2017.

Sono destinati 300.000 euro per i Fondi per la retribuzione di rischio e posizione dei dirigenti di livello non generale e per la retribuzione di risultato dei dirigenti di livello generale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Infine, circa 1,8 milioni di euro sono destinati al Fondo per la retribuzione, di posizione e di risultato del personale della carriera prefettizia.

Con il successivo comma è autorizzato un incremento del trattamento economico accessorio per il personale posto alle dipendenze della Direzione investigativa antimafia. Per tale incremento si destinano: 770.00 euro per il 2019; 1,68 milioni per il 2020; 2,59 milioni a decorrere dal 2021 (comma 775 e seguenti).

 

 

Parallelamente, sono autorizzate assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia Penitenziaria), fino a complessive 6.150 unità, nel quinquennio 2019-2023, e ulteriori assunzioni del Corpo di Polizia penitenziaria. Inoltre, è disposta l’assunzione di ulteriori 938 unità nella Polizia penitenziaria, quali anticipazioni di assunzioni previste da altri provvedimenti legislativi. A tutte le assunzioni si provvede mediante scorrimento delle graduatorie vigenti, attingendo dapprima a quelle approvate nel 2017 e poi, per i posti residui, a quelle approvate nel 2018. Con tali misure, secondo quanto evidenziato nella relazione tecnica, la dotazione organica delle Forze di polizia verrebbe a coincidere con la forza effettiva. Al contempo, è incrementata, secondo una determinata scansione temporale, di 1.500 unità la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo (articolo 1, comma 381 e seguenti).

 

Stanziamenti sono disposti in favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Da una parte è autorizzata la spesa di 1,6 milioni per il 2019 per l'adeguamento delle sedi di servizio nella città di Genova e l'incremento della dotazione di mezzi idonei al soccorso tecnico urgente in quella città. Dall’altra parte, è autorizzata la spesa di 5 milioni annui dal 2019 al 2023, per l'acquisto e l'adeguamento strutturali delle sedi di servizio territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (commi 1004 e 1005).

 

Sono inoltre prorogati una serie di termini per le autorizzazioni alle assunzioni nel comparto Sicurezza e del comparto Vigili del fuoco e soccorso pubblico (comma 1131).

 

Alcune disposizioni vertono sulle risorse da destinare personale civile dell'amministrazione del Ministero dell'interno.

Viene, in particolare, disposto un incremento di risorse per tale personale, con particolare riferimento alle attività rese nel settore della depenalizzazione e dell'immigrazione. Tali incrementi investono sia il Fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigente sia il Fondo per la retribuzione, di posizione e di risultato, del personale contrattualizzato di livello dirigenziale (commi da 285 a 288).

 

Interventi in materia di Difesa

Per quanto attiene al comparto della Difesa, oltre alla richiamata disposizione che reca un incremento del Fondo istituito per l’adozione dei provvedimenti in materia di  riordino delle carriere delle Forze armate e delle Forze di polizia si segnalano una serie di interventi di riduzione e riprogrammazione di investimenti della Difesa. Al riguardo si osserva, in via generale,  che la manovra finanziaria per il 2019, attuata con le Sezioni I e II del disegno di legge di bilancio, determina complessivamente una diminuzione delle spese finali del Ministero della Difesa di 254,6 milioni di euro, imputabili interamente alla spesa in conto capitale.

In particolare, nella sezione I del DDl di bilancio (commi 797 e 798 dell’articolo 1) si prevedono sia riduzioni delle spese militari per 60 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019 e per ulteriori 531 milioni di euro nel periodo 2019-2031, sia la riprogrammazione di talune spese iscritte nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico e relative a programmi di investimento di interesse per la Difesa in corso di esecuzione.

In particolare, la rimodulazione in senso “orizzontale”, ovvero tra esercizi finanziari diversi (dal triennio 2019/ 2021 al triennio 2025/2027), disposta dal comma 805 dell’articolo 1 ha riguardato le spese relative ai programmi aeronautici ad alto contenuto tecnologico connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale, realizzati nel contesto dell’Unione europea, compreso il programma European fighter aircraft (- 38mln nel 2019, - 90 mln nel 2020, - 40 mln nel 2021) e il programma di sviluppo di unità navali della classe FREMM (- 40 mln nel 2019, -5 mln nel 2020, -5 mln nel 2021), oggetto di rimodulazioni anche con interventi di Sezione II.

Al riguardo, gli interventi di Sezione II hanno riguardato gli stanziamenti pluriennali concernenti gli interventi per lo sviluppo e l’accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico di cui all’articolo 3, lettera a), della legge n. 808/1985, con una riduzione di 40 milioni di euro per l’anno 2019, ed un conseguente incremento di pari importo degli stanziamenti iscritti per il 2021; gli stanziamenti pluriennali per il proseguimento del programma di sviluppo e acquisizione delle unità navali FREMM, con un’anticipazione di relative risorse per 29,3 milioni all’anno 2021 ed una conseguente riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti per il 2022 e successivi; gli stanziamenti affluiti nello stato di previsione del MISE (cap. 7485/pg.9), in sede di riparto del Fondo investimenti per lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all’articolo 1, comma 140 della legge di bilancio 2017 e anch’essi destinati al proseguimento del programma di sviluppo e acquisizione delle unità navali FREMM: la rimodulazione ha comportato un anticipo al 2020 di 58 milioni di euro e al 2021 di 84,4 milioni, delle risorse già stanziate per gli anni 2022 e seguenti.

Lo schema di decreto del Ministro della Difesa che rideterminerà i programmi di spesa dei settori interessati dalle misure di riduzione di cui  al comma 797 dell’articolo 1 dovrà essere sottoposto al parere delle competenti commissioni parlamentari.

Sul versante del personale nel corso dell’esame al Senato è stato inserito  comma 306 che autorizza il Ministero della difesa ad assumere, per il triennio 2019-2021, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un contingente massimo di 294 unità di personale con profilo tecnico non dirigenziale, destinati all'area produttiva industriale, in particolare degli arsenali e degli stabilimenti militari.

Sempre al Senato è stata inserita la proroga, al 31 dicembre 2019, dei provvedimenti di soppressione e di riconfigurazione di comandi, enti e altre strutture ordinative dell’Esercito italiano (comma 305).

 

Sul versante delle missioni internazionali, uno stanziamento pari a 997.247.320 per il 2019 è stato a sua volta disposto nella Sezione II in favore del fondo missioni internazionali istituito ai sensi dell’articolo 4 della “legge quadro missioni internazionali” (legge n. 145 del 2016).

Sul fronte della difesa cibernetica, viene istituito un apposito fondo per il potenziamento degli interventi in materia di difesa cibernetica e di resilienza energetica (articolo 1, comma 227).

Da ultimo nel corso dell’esame al Senato è stato previsto che la Difesa concorra con Roma capitale, nei casi emergenziali, per interventi di ripristino straordinario della piattaforma stradale della grande viabilità (commi 932 e ss.).

 

Interventi in materia di sicurezza urbana

Per incrementare le risorse destinate al finanziamento di iniziative urgenti dei comuni in materia di sicurezza urbana, anche attraverso l'assunzione a tempo determinato di personale della polizia municipale, il Fondo per la sicurezza urbana istituito dall’art. 35-quater del DL 113/2018 è incrementato di 25 milioni di euro per l’anno 2019, di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022 (art. 1, comma 920).

 

 


 

Sport

 

Relativamente al finanziamento dell’attività sportiva nazionale e all’assetto del CONI:

§  si muta la denominazione della "CONI Servizi spa" in "Sport e Salute S.p.A." e, nell’ambito del nuovo sistema di finanziamento delineato, si attribuisce alla stessa il compito di provvedere al sostegno degli organismi sportivi, finora assicurato dal CONI, prevedendo, tuttavia, che ciò avviene anche sulla base degli indirizzi generali adottati dallo stesso CONI. Inoltre, si ridisciplina la governance della società per azioni, in particolare attribuendo a vari esponenti del Governo, previo parere delle Commissioni parlamentari, il compito di nominare il presidente e gli altri membri del consiglio di amministrazione (commi da 629 a 633).

In materia di diritti audiovisivi:

§  si innova la disciplina per la ripartizione delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi al campionato italiano di calcio di serie A. In particolare, a partire dalla stagione sportiva 2021/2022, si riduce la quota relativa ai risultati sportivi conseguiti e si aumenta quella calcolata sulla base del radicamento sociale. Ai fini della ripartizione di quest’ultima tra le società, si aggiunge il criterio dei minuti giocati da giovani calciatori.
Inoltre, si prevede che l'accesso alla ripartizione delle risorse relative ai campionati di Serie A e B e ad altre competizioni organizzate, rispettivamente, dalla Lega di serie A e dalla Lega di serie B, sia limitato alle società che per l'anno precedente abbiano sottoposto i propri bilanci a revisione legale svolta da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili e soggetta alla vigilanza della CONSOB (commi 641-644).

 

Inoltre, si incrementa di € 300.000, per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021, il contributo per l’attuazione del programma internazionale di allenamento sportivo “Special Olympics Italia”, destinato all’integrazione delle persone con disabilità intellettiva (comma 652).



[1]     Si avverte che la numerazione dei commi dell’articolo 1 del presente dossier è quella corrispondente alla numerazione dell’articolo 1 dell’AC 1334-B (testo all’esame della Camera dei deputati dal 27 dicembre 2018), ossia quella dell’ultima colonna sulla destra della presente Tavola di raffronto.