Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Bilancio
Titolo: Legge di bilancio 2019 - Il maxiemendamento del Governo 1.9000
Riferimenti: AC N.1334-B/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 58/6
Data: 23/12/2018
Organi della Camera: V Bilancio, Assemblea

 

LEGGE DI

BILANCIO 2019

 

Le modifiche approvate dal Senato della Repubblica

 

Il maxiemendamento del Governo 1.9000

 

Edizione provvisoria

23 dicembre 2018

 

 

 

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Dossier n. 78/6

 

 

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Progetti di legge n. 58/6

 

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I N D I C E

 

TAVOLA DI RAFFRONTO.. 3

ARTICOLO 1. 39

Articolo 1 (Risultati differenziali del bilancio dello Stato). 39

Articolo 1, commi 2 e 3 (Sterilizzazione clausole di salvaguardia IVA e accise)  42

Articolo 1 comma 2-bis (Aliquota IVA dispositivi medici). 45

Articolo 1, comma 2-ter (IVA agevolata prodotti di panetteria). 46

Articolo 1, comma 4-bis (Interessi passivi imprese immobiliari). 47

Articolo 1, commi 5-6-bis (Estensione del regime forfetario). 48

Articolo 1, commi 12-17 (Imposta sostitutiva per imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni). 53

Articolo 1, commi 29-bis-septiesdecies (Imposta servizi digitali). 57

Articolo 1, commi 29-octiesdecies-noviesdecies (Abrogazione riduzione Ires enti non a scopo di lucro e Iacp). 62

Articolo 1, commi 29-vicies e viciessemel (Dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria)  63

Articolo 1, comma 29-vicies bis (Credito d’imposta adeguamento tecnologico per invio telematico corrispettivi). 66

Articolo 1, comma 29-vicies ter (Esonero obbligo di fatturazione nei contratti di sponsorizzazione). 68

Articolo 1, comma 41-bis (Proroga di termini in materia bancaria e creditizia)  70

Articolo 1, commi 44-bis-sexies (Credito di imposta per le imprese che acquistano prodotti riciclati o imballaggi compostabili o riciclati). 71

Articolo 1, commi 57-bis-quinquies (Contributi dello Stato a società partecipate)  74

Articolo 1, commi 58-60 e 62 (Fondo investimenti Amministrazioni centrali)  76

Articolo 1, comma 59-bis (Risorse del contratto di programma ANAS per interventi sugli svincoli delle tangenziali dei capoluoghi di provincia). 80

Articolo 1, comma 60-bis (Spazi finanziari per il sisma 2016). 81

Articolo 1, comma 60-ter (Proroga dei termini di ultimazione dei programmi di riqualificazione urbana). 82

Articolo 1, comma 60-quater (Contributo alla RAI). 86

Articolo 1, comma 61-bis (Accesso alle zone a traffico limitato delle auto elettriche o ibride)  87

Articolo 1, comma 61-ter (Finanziamento autostrade ciclabili). 88

Articolo 1, commi 63-bis-novies (Contributo per i piccoli investimenti dei comuni)  89

Articolo 1, comma 63-decies (Riduzione del Fondo investimenti ). 93

Articolo 1, commi 63-undecies-sedecies (Cessione di una quota di partecipazione in Invitalia SGR e in fondi da essa gestiti). 94

Articolo 1, commi 64-66 (Fondo investimenti Enti Territoriali). 99

Articolo 1, comma 65-bis (Personale utilizzato a tempo parziale da enti locali diversi da quelli di appartenenza). 102

Articolo 1, comma 65-ter (Finanziamento per eventi calamitosi in Liguria). 104

Articolo 1, comma 66-bis (Riqualificazione di aree industriali dismesse). 105

Articolo 1, comma 67-bis (Elettrificazione della linea ferroviaria Biella – Novara)  106

Articolo 1, comma 67-ter (Restauro della sede della “Società Dante Alighieri”)  107

Articolo 1, comma 70-bis (Continuità territoriale con riferimento all’aeroporto di Crotone)  108

Articolo 1, commi 71-85 (Risorse per la messa in sicurezza del territorio). 110

Articolo 1, commi da 85-bis a 85-quinquies (Risorse per il personale civile del Ministero dell'interno). 121

Articolo 1, comma 85-sexies-85 octies (Interventi settore idrico). 123

Articolo 1, commi 85-novies– 85-quaterdecies (Erogazioni liberali per interventi su edifici e terreni pubblici). 132

Articolo 1, commi 86-93 (Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici)  134

Articolo 1, commi 93-bis-sexies (Fondo per la progettazione). 140

Articolo 1, commi 94-96 (Acceleratore degli investimenti regionali). 147

Articolo1, commi 101-bis-septiesdecies (Definizione agevolata debiti tributari contribuenti in difficoltà economica). 149

Articolo 1, comma 103 (Potenziamento del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy)  155

Articolo 1, commi 108-112 (Investimenti in capitale di rischio). 158

Articolo 1, commi da 111-bis-decies e comma 112-bis (Fondi di Venture capital)  160

Articolo 1, comma 112-ter (Confidi). 164

Articolo 1, comma 123-bis (Inclusione di ulteriori beni nella disciplina dell’iperammortamento)  166

Articolo 1, commi 125-bis-ter (Riqualificazione energetica degli edifici della P.A.)  168

Articolo 1 comma 129-bis (Consulenza in materia di investimenti). 171

Articolo 1, comma 130-bis (Modifiche alla disciplina degli esperti indipendenti per la valutazione di beni non negoziati in mercati regolamentati in cui è investito il patrimonio degli OICR)  172

Articolo 1, comma 136-bis (Concessioni demaniali marittime). 175

Articolo 1, commi 137-bis-quater (Rifinanziamento trattamenti di integrazione salariale straordinaria gruppo ILVA). 178

Articolo 1, commi da 137-quinquies-septies (Trattamenti di mobilità di deroga)  180

Articolo 1, comma 137-octies (Stanziamento risorse per le aree di crisi complessa della regione Lazio). 182

Articolo 1, commi 138-139 (Fondo per il reddito di cittadinanza e Fondo per la revisione del sistema pensionistico). 183

Articolo 1, comma 142-bis (Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici)  188

Articolo 1, commi 142-ter-142-decies (Riduzioni transitorie della misura dei trattamenti pensionistici di importo elevato). 192

Articolo 1, comma 142-undecies (Previdenza complementare dei dipendenti statali)  198

Articolo 1, commi 142-duedecies-quaterdecies (Personale province e città metropolitane in materia di politiche attive del lavoro). 199

Articolo 1, commi 142-quindecies-sedecies (Imposta sostitutiva sui redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno). 202

Articolo 1, comma 142-septiesdecies (Fondo per i poli universitari tecnico-scientifici nel Mezzogiorno). 205

Articolo1, comma 142- octiesdecies (Contratti a tempo determinato nei territori colpiti dal sisma del 2016). 206

Articolo 1, commi 148-bis-ter (Indennizzo per la cessazione di attività commerciale)  207

Articolo 1, comma 152-bis (Contributo annuo del MAECI al Comitato atlantico)  209

Articolo 1, commi 155-159 (Incentivi giovani conducenti del settore autotrasporto)  210

Articolo 1, comma 160 (Dispositivi antiabbandono). 212

Articolo 1, comma 160-decies (Compensazioni per i maggiori oneri del trasporto merci ferroviario). 214

Articolo 1, comma 163 (Concorsi pubblici unici). 216

Articolo 1, commi 163-bis e -ter (Limiti di spesa per assunzioni nella P.A.). 218

Articolo 1, commi 163-quater e -quinquies (Assunzioni presso il Ministero dello sviluppo economico). 220

Articolo 1, commi 163-sexies e -septies (Assunzioni di personale per arsenali e stabilimenti militari). 222

Articolo 1, commi 164-167-bis (Assunzione di personale amministrativo presso il Ministero della giustizia). 224

Articolo 1, comma 167-ter (Assunzioni sisma Umbria). 228

Articolo 1, comma 168 (Assunzioni Ministero Interno). 229

Articolo 1, commi 168-bis e 168-ter (Assunzioni di personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale). 231

Articolo 1, comma 168-quater (Assunzione d’impiegati a contratto presso gli uffici della rete diplomatico-consolare). 232

Articolo 1, comma 169 (Assunzioni presso il Ministero dell’ambiente). 234

Articolo 1, commi 170 e 171 (Assunzioni e ampliamento di organici presso l’Avvocatura dello Stato)  238

Articolo 1, commi 174-bis - 174-quater (Disposizioni in materia di personale delle Agenzie fiscali). 240

Articolo 1, commi 174-quinquies-septies (Contributo in favore di Agenzia delle entrate-Riscossione). 242

Articolo 1, comma 174-octies (Comando di personale presso il Ministero della Salute)  243

Articolo 1, comma 177-bis (Adeguamento delle retribuzioni del personale a contratto degli uffici della rete diplomatico-consolare). 244

Articolo 1, comma 177-ter (Trattamento economico del personale del MAECI in servizio all’estero). 245

Articolo 1, comma 179-bis (Compiti della società Cassa depositi e prestiti per la cooperazione allo sviluppo). 247

Articolo 1, comma 180 (Assunzioni nel Mibac). 250

Articolo 1, comma 181-bis (Risorse per le istituzioni culturali). 251

Articolo 1, comma 181-ter Risorse per l’Istituto per la storia del Risorgimento italiano)  252

Articolo 1, comma 182-bis (Rapporti di lavoro a tempo determinato in istituti e luoghi della cultura). 253

Articolo 1, comma 183 (Obbligo di comunicazione). 255

Articolo 1, comma 183-bis (Dotazione organica del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca). 256

Articolo 1, commi 187-bis-quinquies (Revisione degli assetti organizzativi periferici del Ministero dell'economia e delle finanze). 257

Articolo 1, comma 187 sexies (Consultazione delle fatture elettroniche). 259

Articolo1, commi 187-septies-undecies (Assunzioni nel Ministero della salute)  260

Articolo 1, commi 187-duedecies-octiesdecies (Disposizioni in materia di procedure concorsuali nelle pubbliche amministrazioni). 264

Articolo 1, commi 191-bis-quater (Assunzioni presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti). 266

Articolo 1, commi 191-quinquies-sexies (Dirigenza sanitaria del Ministero della salute e dell'AIFA). 268

Articolo 1, commi 208-bis-quinquies (Personale Capitanerie di porto). 269

Articolo 1, comma 208-sexies (Armonizzazione trattamento assicurativo personale volontario Vigili del fuoco). 271

Articolo 1, comma 208-septies (Divieto assunzioni personale). 272

Articolo 1, comma 209-bis (Assunzioni presso le università). 273

Articolo 1, comma 210-bis (Deroga alla disciplina delle assunzioni a tempo determinato per le Università private). 275

Articolo 1, commi 211-bis e 211-ter (Interventi per l’Accademia Nazionale dei Lincei)  277

Articolo 1, commi 214-218 (Scuola superiore meridionale). 279

Articolo 1, comma 218-bis (Scuola di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute)  281

Articolo 1, comma 218-ter (Assunzioni di personale educativo). 282

Articolo 1, comma 218-quater (Risorse per la Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice)  283

Articolo 1, commi 223-bis-terdecies (Dismissioni immobiliari). 284

Articolo 1, comma 231-bis e ter (Risorse aggiuntive per il comparto sicurezza e difesa)  288

Articolo 1, comma 231-quater (Trattamento economico accessorio per il personale dipendente DIA)  291

Articolo 1, commi 233-bis - 233-quinquies (Assunzione a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili o impegnati in attività di pubblica utilità). 292

Articolo 1, comma 238-bis (Dotazione del Fondo persone con disabilità grave)  293

Articolo 1, comma 238-ter-238-quinquies  (Istituzione del Fondo inclusione delle persone sorde e con ipoacusia). 294

Articolo 1, commi 239-bis – 239-sexies (Istituzione del Fondo per la prevenzione della dipendenza da stupefacenti). 295

Articolo 1, commi 240-242-ter (Riparto delle risorse destinate agli Istituti tecnici superiori)  296

Articolo 1, commi 250-bis-quater (Misure di contrasto alla povertà educativa)  300

Articolo 1, comma 250-quinquies (Fondo nazionale servizio civile). 302

Articolo 1, commi 251-bis-251-ter (Incremento del Fondo caregiver familiare)  303

Articolo 1, commi da 255-bis a 255-quater (Istituzione del Fondo per l'accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità). 304

Articolo 1, commi 255-quinquies (Incremento del Fondo per le vittime di violenza domestica)  306

Articolo 1, commi da 256 a 267-ter (Fondo Indennizzo Risparmiatori - FIR)  308

Articolo 1, comma 267-quater (MaxiBozza2) (Regolamento diretto di transazioni in cambi e titoli di imprese italiane operanti su mercati internazionali). 311

Articolo 1, comma 271-bis  (Sistema AGENAS di analisi e monitoraggio delle performance delle aziende sanitarie). 313

Articolo 1, comma 281-bis (Qualificazione degli IRCCS come organismi di ricerca)  314

Articolo 1, commi 282-bis-282-octies  (Trasferimenti al FSN da parte dell’INAIL per la trasmissione in via telematica dei certificati medici di infortunio e malattia professionale)  315

Articolo 1, comma 282-novies (Retribuzioni per i disabili). 317

Articolo 1, comma 282-decies e 282-undecies (Infortuni domestici). 319

Articolo1, commi 283-bis-283-septies (Iscrizione agli albi professionali di taluni professionisti in ambito sanitario ed equipollenza dei diplomi universitari di educatore professionale socio-sanitario). 320

Articolo 1, comma 297-bis (Eventuale superamento dei limiti di spesa per i dispositivi medici)  324

Articolo 1, comma 297-ter (Sistemi e registri di sorveglianza sanitaria e dispositivi medici impiantabili). 325

Articolo 1, comma 298-bis (Fondazione per la ricerca sul  pancreas). 326

Articolo 1, comma 302-bis (Assunzioni Enti parco). 327

Articolo 1, commi 306-308 (Misure di prevenzione del disturbo da gioco d’azzardo)  329

Articolo 1, comma 307-bis (Commissario per la casa da gioco di Campione d’Italia )  331

Articolo 1, commi 311-320-bis (Disposizioni in materia di limiti per la spesa farmaceutica)  333

Articolo 1, comma 320-ter (Anagrafe nazionale vaccini ed anagrafi regionali vaccini)  335

Articolo 1, comma 323-bis (Partecipazione dell’Italia a iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale). 336

Articolo 1, comma 323-ter (Dotazione del fondo per la promozione dell’Italia)  338

Articolo 1, comma 334 (Modifiche alla misura “Resto al Sud”). 339

Articolo 1, commi 337 (Card cultura per i diciottenni). 343

Articolo 1, comma 345-bis (Risorse per Parma, Capitale italiana della cultura 2020)  345

Articolo 1, comma 348-bis (Disposizioni in materia di filatelica). 346

Articolo 1, comma 349-bis  (Risorse per la sicurezza del patrimonio culturale nelle aree colpite dal sisma 2016/2017). 347

Articolo 1, comma 349-ter (Promozione dell’arte contemporanea italiana all’estero)  348

Articolo 1, commi 358-361 (Riassetto della CONI Servizi Spa e modifica del sistema di finanziamento dello sport). 349

Articolo 1, commi 361-bis-361-septies (Riforma dei concorsi pronostici sportivi)  354

Articolo 1, comma 361-octies (Somme per il Fondo “Sport e periferie”). 358

Articolo 1, commi 362-362-ter (Ripartizione dei diritti audiovisivi del campionato italiano di calcio di serie A). 359

Articolo 1, commi 365-bis-365-quinquies (Disposizioni in materia di giustizia sportiva)  362

Articolo 1, comma 365-sexies (Disposizioni in materia di titolarità dei diritti audiovisivi sportivi). 373

Articolo 1, comma 366 (Incremento del contributo al programma Special Olympics Italia)  375

Articolo 1, commi 371-374-bis (Xylella fastidiosa). 376

Articolo 1, comma 380-bis (Fondo derrate alimentari agli indigenti). 379

Articolo 1, commi da 386-bis a 386-duodecies. 380

(Revisione delle concessioni demaniali marittime, sospensione dei canoni per le imprese balneari danneggiate dal maltempo). 380

Articolo 1, comma 386-terdecies (Esclusione del commercio  al dettaglio su aree pubbliche dalle norme attuative della direttiva Bolkestein). 385

Articolo 1, comma 386-quaterdecies (Permanenza nei ruoli della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del SSN). 399

Articolo 1, comma 386-quinquiesdecies (Incremento dell’autorizzazione di spesa per la struttura tecnica interregionale per i rapporti con il personale convenzionato con il SSN)  400

Articolo 1, commi da 389-bis a 389-octies) (Regime fiscale per i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali spontanee). 401

Articolo 1, comma 389-novies (maxiemendamento) (Regime fiscale per i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi). 405

Articolo 1, commi 389-decies e undecies (Vendita diretta prodotti agricoli). 406

Articolo 1, commi 389-duodecies e terdecies (Aziende agricole prealpine di collina)  408

Articolo 1, comma 389-quaterdecies  (Eventi sismici del maggio 2012 - Contributo per la gestione commissariale del Veneto). 409

Articolo 1, comma 389-sedecies (Trattamento fiscale dei familiari dell’imprenditore agricolo)  410

Articolo 1, commi 390-401 (Bonus occupazionale per giovani eccellenze). 411

Articolo 1, commi 401-bis e ter (A.N.P.A.L.). 413

Articolo 1, comma 401-quater (Incremento del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell’Agenzia delle entrate). 415

Articolo 1, commi 402, 402-bis, 403 e 403-bis (Modifiche al Testo unico sulle società a partecipazione pubblica). 416

Articolo 1, commi 411-412-ter (Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo sviluppo sostenibile e Commissione speciale per la riconversione economica della città di Taranto)  422

Articolo 1, comma 415-bis (Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione)  424

Articolo 1, comma 419-bis  (Inquinamento acustico). 425

Articolo 1, comma 421 (Fondo per l’attuazione del programma di Governo)  426

Articolo 1, comma 428-bis (Incremento dello stanziamento per la legge quadro sugli animali di affezione). 427

Articolo 1, comma 429-bis (Stanziamento per il Fondo di mobilità al servizio delle fiere)  428

Articolo 1, comma 429-ter (Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia). 429

Articolo 1, comma 431-bis (Limite de minimis per gli incentivi all’editoria e all’emittenza locale)  431

Articolo 1, commi 433 e 433-bis (Fondo contenzioso enti locali e contributi Torino per errata determinazione gettiti IMU). 433

Articolo 1, comma 436-bis  (Accesso dei Comuni al Fondo nazionale per l'accoglienza  435

dei minori stranieri non accompagnati). 435

Articolo 1, commi 466-468 (Terra dei fuochi e bonifiche dei siti inquinati). 436

Articolo 1, comma 468-bis (Plastiche monouso). 440

Articolo 1, commi da 471-bis a 471-quinquies (Agevolazioni per la vendita al dettaglio di giornali e periodici). 443

Articolo 1, comma 471-sexies (Contributi diretti a imprese radiofoniche e a imprese editrici di quotidiani e periodici). 445

Articolo 1, commi da 509-bis a 509-vicies quinquies (Anticipazioni di liquidità agli enti territoriali e rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali). 449

Articolo 1, comma 509-viciessexies (Assunzioni personale sanitario nelle zone colpite dal sisma)  456

Articolo 1, commi 509-vicies septies (Ripiano del disavanzo a seguito di cancellazione di crediti). 457

Articolo 1, commi 510-duodecies (Rapporti finanziari con le autonomie speciali)  459

Articolo 1, comma 510-terdecies (Accoglienza richiedenti protezionale nelle Province autonome di Trento e Bolzano). 469

Articolo 1, commi 512-515 (Contributi alle province per la manutenzione di strade e scuole)  470

Articolo 1, commi 516-bis-516-quinquies (Rimborso minor gettito TASI comuni)  473

Articolo 1, commi 518-521 (Utilizzo del risultato di amministrazione per gli enti in disavanzo)  476

Articolo 1, comma 526-bis (Anticipazioni di tesoreria enti locali). 478

Articolo 1, comma 526-ter (Anticipazione di somme ai comuni in dissesto per pagamenti in sofferenza). 479

Articolo 1, comma 526-quater (Servizi di tesoreria dei piccoli comuni). 481

Articolo 1, comma 529-bis (Deroghe al Codice dei contratti pubblici per lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea). 483

Articolo 1, comma 534-bis (Risorse per il Ponte San Michele). 485

Articolo 1, comma 536-bis (Fondo di solidarietà comunale). 486

Articolo 1, comma 545-bis (Fondi per la metropolitana di Roma). 488

Articolo 1, commi 546-bis-quater (Ripristino straordinario della piattaforma stradale della grande viabilità di Roma). 491

Articolo 1, commi 547-548 e 560 (Disposizioni per il finanziamento degli investimenti regionali)  492

Articolo 1, comma 559-bis (Commissari per il completamento del Piano nazionale per le città)  496

Articolo 1, commi da 561-bis a 561-quinquies (Incentivi per impianti di biogas realizzati da imprenditori agricoli). 498

Articolo 1, commi 569-571 (Riduzione dei costi della politica nelle regioni e nelle province autonome). 500

Articolo 1, comma 574 (Fondo aree di confine). 507

Articolo 1, comma 582-bis (Turn over nelle università statali “virtuose”). 510

Articolo 1, comma 589-bis (Esclusione ISEE immobili inagibili). 514

Articolo 1, commi 593-bis, 593-quater-sexies, 593-octies e -novies (Proroga termini sisma centro Italia). 515

Articolo 1, comma 593-ter (Recupero di somme eccedenti i contributi dovuti in caso di contenzioso sugli interventi sostitutivi per la ricostruzione nelle regioni Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici iniziati nel 1997). 518

Articolo 1, comma 593-septies (Contributo per i comuni colpiti dagli eventi sismici dell’aprile 2009 diversi dal Comune dell’Aquila). 520

Articolo 1, commi 598-bis e  ter  (Disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, 521

anche con riferimento alla città di Genova). 521

Articolo 1, comma 602-bis (Comunicazione ammontare danni subiti eventi sismici)  522

Articolo 1, commi 606-bis – 606-quinquies (Riduzione Fondo crediti di dubbia esigibilità enti locali). 525

Articolo 1, comma 608 (Zona franca urbana della Città Metropolitana di Genova)  529

Articolo 1, comma 608-bis (Insediamenti di container in zone emergenziali per lo svolgimento di servizi di interesse generale). 531

Articolo 1, comma 608-ter (Regime fiscale strutture periferiche enti pubblici non economici 532

Articolo 1 commi 610-bis- 610-quater (Flussi veicolari nel porto di Genova )  533

Articolo 1, commi 610-quinquies e 610-sexies (Investimenti per la mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico e per la resilienza di strutture e infrastrutture nei territori in emergenza). 535

Articolo 1, comma 610-septies (Utilizzo da parte delle Regioni delle risorse disponibili per il dissesto idrogeologico). 540

Articolo 1, Commi da 611 a 619-quinquies (Incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici e detrazioni fiscali sulle spese per le infrastrutture di ricarica). 542

Articolo 1, comma 619-sexies (Riduzione della tassa automobilistica per i veicoli storici)  548

Articolo 1, commi 619-septies- e octies (Attività di revisione dei veicoli adibiti a trasporto di merci). 549

Articolo 1, comma 621 (Prelievo erariale unico sugli apparecchi da divertimento - PREU)  550

Articolo 1, comma 621-bis  (Imposta unica giochi a distanza e scommesse). 552

Articolo 1, commi 622 e 623 (Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni). 554

Articolo 1, commi da 625-bis a 625-nonies (Incentivi rottamazione per acquisto veicoli non inquinanti). 556

Articolo 1, comma 632-bis (Bilanci capogruppo BCC). 560

Articolo 1, comma 632-ter (Comunicazione non finanziarie delle grandi imprese)  563

Articolo 1, commi da 633 a 637 (Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati)  565

Articolo 1, commi 639-bis – 639-quater (Vendita GPL). 568

Articolo 1, comma 639-quinquies (Imposta di registro). 571

Articolo 1, comma 639-sexies-octies (Abrogazione deduzioni e credito d'imposta IRAP)  573

Articolo 1, comma 643-bis (Riscossione Tari). 575

Articolo 1, comma 644-bis (Modalità di commisurazione Tari). 577

Articolo 1, commi 646-649 (Disposizioni in materia di giochi). 579

Articolo 1, commi 650 e 651 (Vendita di titoli di accesso ad attività di spettacolo)  581

Articolo 1, commi 651-bis-duodecies (Interventi in materia di riorganizzazione delle frequenze radiotelevisive). 585

Articolo 1, commi 651-terdecies e 651-quinquiesdecies. 595

(Agenzia Torino 2006). 595

Articolo 1, comma 651-sexiesdecies (Celebrazioni della figura di Nilde Iotti)  596

Articolo 1, comma 652 (Tabelle A e B). 597

Articolo 1, commi 653-bis-653-quinquies (Monitoraggio dell’andamento dei conti pubblici e accantonamento di 2 miliardi di euro per il 2019.). 607

Articolo 1, commi 653-sexies - 653-undecies (Disposizioni in materia di premi e contributi INAIL ed in materia di tutela assicurativa INAIL). 609

Articolo 1, comma 653- duodecies (Acconto cedolare secca). 613

Articolo 1, comma 653-terdecies (Imposta di bollo virtuale per banche e intermediari finanziari)  615

Articolo 1, comma 653-quaterdecies (Contributo di sbarco nel comune di Venezia)  616

Articolo 1, comma 654-bis (Proroghe in materie di interesse. 617

della Presidenza del Consiglio dei ministri). 617

Articolo 1, comma 654-ter, lettera a) e b) (Proroghe in materie di interesse del Ministero dell'interno). 628

Articolo 1, comma 654-ter, lettera c) (Poteri sostitutivi del Prefetto in caso di mancata approvazione del bilancio degli enti locali). 632

Articolo 1, comma 654-quater, lett. a) (Rendicontazione di ordini collettivi di pagamento)  634

Articolo 1, comma 654-quater, lettera b) (Proroga aliquote TASI). 635

Articolo 1, comma 654-quater, lettera c) (Proroga termini in materia di razionalizzazione del patrimonio pubblico). 636

Articolo 1, comma 654-quater, lettera d) (Contenimento costi Agenzie fiscali)  637

Articolo 1, comma 654-quinquies, lettera a)  (Divieto di partecipazioni incrociate TV editoria)  638

Articolo 1, comma 654-quinquies, lett. b) (Mediatori, agenti e rappresentanti di commercio, mediatori marittimi e spedizionieri). 641

Articolo 1, comma 654-sexies, lettera a) (Galleria Pavoncelli). 643

Articolo 1, comma 654-sexies lettera b) (Differimento dell'entrata in vigore del documento unico di circolazione). 645

Articolo 1, comma 654-sexies lettera b-bis) ((Proroghe in materia di impianti a fune delle regioni Abruzzo e Marche). 647

Articolo 1, comma 654-septies, lett. b-bis) (Piani recupero occupazionale). 649

Articolo 1- comma 654-octies (Proroga di norma relativa alle assunzioni da parte dell'AIFA)  650

Articolo 1, comma 654-novies, lettera a) (Proroghe di termini in materia di edilizia scolastica)  651

Articolo 1, comma 654-novies, lettera b) (Inclusione scolastica degli studenti con disabilità)  653

Articolo 1 comma 654-decies, lettera a) (Proroga di termini in materia di intercettazioni)  656

Articolo 1, comma 654-decies, lett. b) (Funzioni di dirigente dell’esecuzione penale esterna)  660

Articolo 1, comma 654-decies, lett. c) (Funzionalità uffici giudiziari). 661

Articolo 1, comma 654-decies, lett. d) (Proroga di termini in materia di circoscrizioni giudiziarie de L’Aquila e Chieti). 663

Articolo 1, comma 654-decies, lett. e) (Albo delle giurisdizioni superiori). 665

Articolo 1, comma 654-undecies, lett. a) (Proroga banche dati Prum). 669

Articolo 1, comma 654-duodecies (Adeguamento antincendio strutture ricettive)  671

Articolo 1, comma 654-terdecies (Proroghe in materia di promozione delle opere europee ed italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi). 673

Articolo 1, comma 654-quaterdecies, lettera a) (Tecnici inquinamento acustico)  679

ARTICOLI 2-15 (Approvazione degli stati di previsione). 680

ARTICOLI 16 E 17 (Quadri generali riassuntivi). 681

ARTICOLO 18 (Variazioni compensative di bilancio). 689

ARTICOLO 19 (Entrata in vigore). 691

LE MODIFICHE ALLA SEZIONE II. 692

 

 


TAVOLA DI RAFFRONTO

 

Oggetto

A.C. 1334

Art.

A.C. 1334 A-R

Art. 1, co.

A.S. 981
Art. 1, co.

Senato

Emendamento

1.9000

A.C. 1334-B
Art. 1, co.

Risultati differenziali del bilancio dello Stato

1

1

1

1

1

Sterilizzazione clausole salvaguardia IVA e accise

2

2-3

2-3

2-3

2 e 5

IVA Dispositivi medici

 

 

 

2-bis

3

IVA prodotti panetteria

 

 

 

2-ter

3

Sterilizzazione aumento accise carburanti

3

4

4

4

6

Fiscalità imprese immobiliari

 

 

 

4-bis e 4-ter

7-8

Estensione del “regime forfetario” (Minimi)

4

5-6

5-6

5-6, 6-bis

9-11

Deducibilità ai fini Ires e Irpef dell’Imu sugli immobili strumentali

 

7

7

7

12

Imposta sostitutiva sui compensi derivanti dalla attività di lezioni private e ripetizioni

5

8-11

8-11

8-11

13-16

Imposta sostitutiva per imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni

6

12-17

12-17

12-17

17-22

Disciplina del riporto delle perdite per i soggetti Irpef

7

18-21

18-21

18-21

23-26

Detrazioni fiscali in materia di mantenimento dei cani guida per i non vedenti

 

22

22

22

27

Tassazione agevolata del reddito corrispondente agli utili reinvestiti per l’acquisizione di beni materiali strumentali e per l’incremento dell’occupazione

8

23-29

23-29

23-29

28-34

Imposta servizi digitali

 

 

 

29-bis – 29- novies decies

35-52

Dati fiscali tessera sanitaria

 

 

 

29-vicies

53

Dati fiscali tessera sanitaria

 

 

 

29-viciesemel, 29-viciesbis e viciester

54-56

Accise in materia di autotrasporto

 

30-31

30-31

30-31

57-58

Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale

9

32

32

32

59

Proroga e rimodulazione della disciplina di maggiorazione dell’ammortamento (iper ammortamento)

10

33-38

33-38

33-38

60-65

Estromissione agevolata immobili strumentali

 

39

39

39

66

Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili

11

40

40

40

67

Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di sistemazione a verde

12

41

41

41

68

Società cooperative

 

 

 

41-bis

69

Modifiche alla disciplina del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo

13

42-44

42-44

42-44

70-72

Riciclaggio delle plastiche miste

 

 

 

44-bis - sexies

73-77

Modifiche alla disciplina del credito d’imposta formazione 4.0

 

45-48

45-48

45-48

78-81

Disposizioni in materia di enti di natura non commerciale e contributo all’ANMIL

 

49-54

49-54

49-54

82-87

Proroga della convenzione con Radio radicale

 

55-bis

55

55

88

Canone RAI

14

56-57

56-57

56-57

89-90

Contibuti dello Stato a società partecipate dallo Stato

 

 

 

57-bis-quinquies

91-94

Fondo investimenti Amministrazioni centrali

15, co, 1-3, 4-5

58-60 e-62-63

58-60 e-62-63

58-60, 62-63

95-96, 98, 105-106

Contratto di programma ANAS 2016-2020

 

 

 

59-bis

97

Destinazione spazi finanziari zone sisma

 

 

 

60-bis

99

PRiU

 

 

 

60-ter

100

RAI

 

 

 

60-quater

101

Sperimentazione nelle città della circolazione su strada di veicoli di mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica

 

61

61

61

102

Ingresso ZTL per autoelettriche o ibride

 

 

 

61-bis

103

Stanziamento per autostrade ciclabili

 

 

 

61-ter

104

Contributi ai comuni messa in sicurezza scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio culturale

 

 

 

63-bis – 63-novies

107-114

Riduzione autorizzazione di spesa Fondo investimenti

 

 

 

63-decies

115

Venture capital

 

 

 

63-undecies – 63-sedecies

116-121

Fondo investimenti Enti territoriali

16, co. 1-3

64-66

64-66

64-66

122-123, 126

Utilizzo personale enti locali

 

 

 

65-bis

124

Stanziamento meteo regione Liguria

 

 

 

65-ter

125

Aree industriali dismesse

 

 

 

66-bis

127

Stazioni appaltanti

16, co. 4

67

67

 

soppresso

Elettrificazione linea ferroviaria Biella Novara

 

 

 

67-bis

128

Società Dante Alighieri

 

 

 

67-ter

129

Limite acquisti di beni e servizi con Mercato Elettronico della PA (MEPA)

 

68

68

68

130

Aeroporto di Reggio Calabria

 

69-70

69-70

69-70

131-132

Aeroporto di Crotone

 

 

 

70-bis

133

Contributi per investimenti di messa in sicurezza edifici e territorio

 

71-75

71-75

71-75

134-138

Contributi per investimenti di messa in sicurezza edifici e territorio dei comuni

 

76-85

76-85

76-85

139-148

Personale dell’amministrazione civile dell’Interno

 

 

 

85-bis - 85-quinquies

149-152

Piano nazionale d’interventi nel settore idrico

 

 

 

85-sexies – 85-octies

153-155

Credito d’imposta rimozione amianto

 

 

 

85-novies – 85-quaterdecies

156-161

Centrale per la progettazione delle opere pubbliche

17

86-93

86-93

86-93

162-165, 167-170

Assegnazione personale province

 

 

 

89-bis

166

Fondo per la progettazione     

 

 

 

93-bis - 93-sexies

171-175

Acceleratore degli investimenti regionali

 

94-96

94-96

94-96

176-178

InvestItalia

18

97-101

97-101 e 188

97-101

179-183

Debiti per mancato versamento tributi

 

 

 

101-bis - 101-septiesdecies

184-199

Nuova Sabatini

19, Co. 1

102

102

102

200

Potenziamento del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy

19, Co. 2

103

103

103

201

Strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa

19, Co 3

104

104

104

202

Fondo per contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell’Importante Progetto di Interesse Comune Europeo (IPCEI) sulla microelettronica

19, Co. 4

105

105

105

203

Aree di crisi industriale - Fondo per la crescita sostenibile

19, Co. 5-6

106-107

106-107

106-107

204-205

Investimenti in capitale di rischio

19, Co. 7-15

108-116

108-116

108-116

206-209, 219

Fondi di Venture Capital

 

 

 

111-bis – 111-decies e 112-bis

210-218, 220

Confidi

 

 

 

112-ter

221

Simest – Fondo Start up

19, Co. 16-19

117-120

117-120

117-120

222-225

Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di Intelligenza Artificiale, Blockchain e Internet of Things

19, co. 20

121

121

121

226

Fondo per difesa cibernetica

 

122

122

122

227

Contributo a fondo perduto - Voucher Manager

19, 21-23

123-125

123-125

123-125

228, 230-231

Coud computing

 

 

 

123-bis

229

Riqualificazione energetica immobili delle PA

 

 

 

125-bis - 125-ter

232-233

Trasporto intermodale verso vie navigabili interne

 

126-127

126-127

126-127

234-235

Disciplina PIR

 

128

128

soppresso

 

Raccolta capitali PMI e imprese sociali

 

129-131

129-131

129-131

236, 238, 240

Albo unico dei consulenti finanziari

 

 

 

129-bis

237

Organismi di investimento collettivo di risparmio

 

 

 

130-bis

239

Monitoraggio e controllo progetti settore aeronautico

 

132-134

132-134

132-134

241-243

Scuola Europea Industrial Engineering and Management

 

135

135

135

244

Modifiche alla normativa in materia di limiti all’utilizzo del denaro contante

 

136

136

136

245

Concessioni demaniali marittime

 

 

 

136-bis

246

Proroga incentivo occupazione Mezzogiorno

20

137

137

137

247

Estensione trattamento integrazione salariale lavoratori ILVA

 

 

 

137-bis – 137-quater

248-250

Trattamento mobilità in deroga

 

 

 

137-quinquies – 137-septies

251-253

Situazioni occupazionali Regione lazio

 

 

 

137-octies

254

Fondi per l’introduzione del reddito e delle pensioni di cittadinanza e per la revisione del sistema pensionistico

21, co. 1-4-bis

138-142

138-142

138-142

255-259

Trattamenti pensionistici

 

 

 

142-bis – 142-decies

260-268

Previdenza complementare

 

 

 

142-undecies

269

Personale province e città metropolitane

 

 

 

142-duodecies – 142-quaterdecies

270-272

Imposte sui redditi di fonte estera

 

 

 

142-quinquiesdecies

273

Opzione 24-ter TUIR

 

 

 

142-sedecies

274

Fondo poli universitari

 

 

 

142- septiesdecies

275

Contratti lavoratori Sisma

 

 

 

142- octiesdecies

276

Pensionamento anticipato per i dipendenti di aziende editoriali e stampatrici di periodici in crisi

 

143

143

143

277

Disposizioni in materia di congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente

 

144

144

144

278

Lavoratori esposti all’amianto

 

145

145

145

279

Federazione italiana per il superamento dell’handicap Onlus (FISH)

 

146

146

146

280

Sistema duale

22

147

147

147

281

Piani di recupero occupazionale

23

148

148

148

282

Indennizzo per fine attività commerciale

 

 

 

148-bis e 148-ter

283-284

ANPAL

24

149

149

149

285

Fondo politiche migratorie

25

150

150

150

286

Fondo per l’assistenza e l’aiuto alle minoranze cristiane perseguitate nelle aree di crisi

 

151-152

151-152

151-152

287-288

Comitato atlantico

 

 

 

152-bis

289

Incentivi al contratto di apprendistato

26

153

153

153

290

Investimenti qualificati

27

154

154

soppresso

 

Incentivi per l’assunzione di giovani conducenti nel settore dell’autotrasporto

 

155-159

155-159

155-159

291-295

Finanziamento degli incentivi per l’acquisto dei dispositivi di allarme volti a prevenire l'abbandono dei bambini nei veicoli

 

160

160

160

296

Noleggio con conducente

 

 

 

160-bis - 160-novies ESPUNTI DAL TESTO

 

Incentivi imprese ferroviarie

 

 

 

160-decies

297

Assunzioni nella pubblica amministrazione

28, co. 1-3

161-163

161-163

161-163

298-300

Procedure concorsuali e assunzioni

 

 

 

163-bis – 163-quinquies

301-304

Procedure concorsuali e assunzioni

 

 

 

163-sexies – 163-septies

305-306

Proroghe graduatorie e assunzioni PA

 

 

 

163-octies – 163-novies

ESPUNTI DAL TESTO

 

Assunzioni Ministero giustizia

28, co. 4

164

164

164

307

Assunzione dirigenti istituto penitenziario

 

165-167

165-167

165-167

308-310

Dirigenti dipartimento giustizia minorile

 

 

 

167-bis

311

Assunzioni Sisma

 

 

 

167-ter

312

Assunzioni Ministero Interno

28, co 5

168

168

168

313

Assunzioni Corte dei conti, ministeri, PdC, INPS

 

 

 

168-bis – 168-ter

314-315

Diplomatici

 

 

 

168-quater

316

Assunzioni Ministero Ambiente

28, co. 6

169

169

169

317

Dotazione organica dell’Avvocatura dello Stato

28, co. 7

170-171

170-171

170-171

318-319

Assunzione Consiglieri di Stato e Referendari dei Tribunali Amministrativi regionali

28, co. 8

172

172

172

320

Assunzione personale non dirigenziale Consiglio di Stato e TAR

28, co. 9

173

173

173

321

Ampliamento dotazione organica Referendari Corte dei conti

 

174

174

174

322

Dirigenti agenzia delle entrate

 

 

 

174-bis – 174-septies

323-328

Comando personale ministeri

 

 

 

174-octies

329

Assunzioni Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostrada

28, co. 10-12

175-177

175-177

175-177

330-332

Personale rappresentanze diplomatiche

 

 

 

177-bis – 177-ter

333-334

Personale della carriera diplomatica

28, co. 13

178

178

178

335

Dotazione organica di personale dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS)

 

179

179

179

336

Cooperazione internazionale allo sviluppo

 

 

 

179-bis

337

Assunzione personale non dirigenziale MIBACT

28, co. 14

180

180

180

338

Scorrimento graduatorie beni culturali

28, co. 15

181

181

181

339

Contributi istituzioni culturali

 

 

 

181-bis

340

Risorgimento italiano

 

 

 

181-ter

341

Copertura posti vacanti MIBAC

 

182

182

182

342

Contratti a tempo determinato istituti e luoghi della cultura

 

 

 

182-bis

343

Obbligo di comunicazione

28, co. 16

183

183

183

344

Assunzione ministero istruzione

 

 

 

183-bis

345

Assunzioni a tempo indeterminato ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente)

 

184-185

184-185

184-185

346-347

Incremento dotazioni organiche MEF

 

186-187

186-187

186-187

348-349

Articolazione uffici periferici MEF

 

 

 

187-bis - 187-quinquies

350-353

Modifica D.Lgs. 127/2015

 

 

 

187-sexies

354

Assunzioni Ministero della salute

 

 

 

187-septies -187-undecies

355-359

Assunzioni PA

 

 

 

187-duodecies - 187-octiesdecies

360-366

Concorsi di cui al comma 187

 

 

 

187-noviesdecies

367

Investitalia

 

188

188

188

368

Assunzioni Accademia della Crusca

 

189-191

189-191

189-191

369-371

Assunzioni dipartimento lavori terrestri

 

 

 

191-bis – 191-quater

372-374

Dirigenza minister della salute e AIFA

 

 

 

191-quinques – 191-sexies

375-376

Magistrati ordinari

29

192-195

192-195

192-195

377-380

Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia

30

196-203

196-203

196-203

381-388

Assunzioni straordinarie nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco

31

204-208

204-208

204-208

389-393

Personale Capitanerie di porto

 

 

 

208-bis – 208-quinquies

394-397

Innalzamento massimali causa di servizio vigili del fuoco

 

 

 

208-sexies

398

Divieto assunzioni personale

 

 

 

208-septies 

399

Assunzioni straordinarie di 1000 ricercatori università

32, co. 1

209

209

209

400

Fondo università

 

 

 

209-bis

401

Chiamata diretta ricercatori enti ricerca

32, co. 2

210

210

210

402

Contratti di lavoro università private

 

 

 

210-bis

403

Contributo straordinario al CNR e incremento Fondo ordinario per gli enti di ricerca vigilati dal MIUR

 

211

211

211

404

Accademia nazionale dei Lincei

 

 

 

211-bis – 211-ter

405-406

Contributo straordinario all’European Brain Research Institute

 

212-213

212-213

212-213

407-408

Scuola Normale Superiore Meridionale

 

214-218

214-218

214-218

409-413

Personale educatore

 

 

 

218-bis – 218-ter

414-415

Fondazione Ugo Spirito

 

 

 

218-quater

416

INAIL

33, co. 1-2

219-220

219-220

219-220

417-418

Investimenti immobiliari da parte dell’INAIL

 

221-223

221-223

221-223

419-421

Dismissioni immobiliari

 

 

 

223-bis – 223-terdecies

422-433

Partecipate del MEF

 

224

224

224

434

Incremento del fondo di sostegno per le vittime di gravi infortuni sul lavoro

 

225

225

225

435

Rinnovo contrattuale 2019-2021

34

226-232

226-232

226-232

436-441, 444

Assunzioni comparto sicurezza

 

 

 

231-bis

442

Trattamento economico accessorio

 

 

 

231-quater

443

Assunzioni presso l’ispettorato nazionale del lavoro

35

233

233

233

445

LSU

 

 

 

233-bis – 233-quinquies

446-449

Modifiche all’articolo 3 del D.Lgs. n. 219/2016, in materia riordino delle Camere di Commercio

 

234

234

234

450

Riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate

36

235

235

235

451

Contributo in favore della Biblioteca italiana per ciechi “Regina Margherita” di Monza

 

236

236

236

452

Contributo in favore dell’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità

 

237-238

237-238

237-238

453-454

Fondo persone con disabilità e non udenti

 

 

 

238-bis

455

Fondo non udenti

 

 

 

238-ter – 238-quiquies

456-458

Fondo per le politiche giovanili

37

239

239

239

459

Fondo stupefacenti

 

 

 

239-bis – 239-sexies

460-464

Riparto delle risorse destinate agli Istituti tecnici superiori

 

240-242

240-242

240-242,
242-bis-242-ter

465-469

Consiglio Nazionale dei Giovani

 

243-250

243-250

243-250

470-477

Fondo povertà educativa

 

 

 

250-bis – 250-quater

478-480

Fondo nazionale servizio civile

 

 

 

250-quinquies

481

Nuova disciplina del Fondo per le politiche della famiglia, Carta famiglia e misure di conciliazione vita-lavoro

 

251-255

251-255

251-255

482, 485-488

Caregiver

 

 

 

251-bis – 251-ter

483-484

Fondo mobilità disabili

 

 

 

255-bis – 255-quater

489-491

Fondo vittime violenza domestica

 

 

 

255-quinquies

492

Fondo per il ristoro dei risparmiatori

38

256-268

256-268

256-266, 266-bis, 267, 267-bis, 267-ter, 268

493-507, 509

Regolamento diretto di transazioni in cambi e titoli di imprese italiane operanti su mercati internazionali

 

 

 

267-quater

508

Risorse per la riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie

39

269-271

269-271

269-271

510-512

AGENAS

 

 

 

271-bis

513

Fabbisogno sanitario nazionale standard 2019-2021

40, co. 1-4

272-274 e 276

272-274 e 276

272-274 e 276

514-514, 518

Estensione dell’ambito di attività dell’educatoreprofessionale socio-pedagogico

 

275

275

275

517

Disposizioni per la valorizzazione dell’Istituto Mediterraneo per i trapianti e le terapie ad alta specializzazione (ISMETT)

 

277

277

277

519

Incremento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili

 

278

278

278

520

Contratti di formazione specialistica

41

279

279

279

521

Idoneità medici reti cure palliative

 

280

280

280

522

Finanziamento IRCCS delle reti oncologica e cardiovascolare del Ministero salute

 

281

281

281

523

IRCCS

 

 

 

281-bis

524

Pubblicità sanitaria

 

282-283

282-283

282-283

525, 536

INAIL/SSN

 

 

 

282-bis – 282-octies

526-532

Retribuzioni disabili

 

 

 

282-novies

533

Infortuni domestici

 

 

 

282-decies – 282-undecies

534-535

Professioni sanitarie

 

 

 

283-bis – 283-septies

537-542

Disciplina dei rapporti di lavoro del personale della ricerca sanitaria presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali

 

284

284

284

543

Modifiche alla legge 19 agosto 2016, n. 167 “Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie ereditarie”

 

285

285

285

544

Disposizioni in materia sanitaria

 

286-290

286-290

286-290

545-549

Fondi medicinali innovativi e oncologici innovativi

 

291

291

291

550

Disposizioni in materia di sconto per le farmacie

 

292-293

292-293

292-293

551-552

Disposizioni in materia di società titolari dell’esercizio di farmacia privata

 

Stralciato

 

 

 

Disposizioni in materia di negoziazione dei prezzi dei medicinali a carico del SSN

 

294-295

294-295

294-295

553-554

Programmi di edilizia sanitaria

42, co. 1-2

296-297

296-297

296-297

555-556

Payback dispositivi medici

 

 

 

297-bis – 297-ter

557-558

CNAO

 

298

298

298

559

Fondazione malattie pancreas

 

 

 

298-bis

560

Assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali

 

299-300

299-300

299-300

561-562

UE Disability Card

 

301

301

301

563

Piattaforma italiana del fosforo

 

302

302

302

564

Enti parco

 

 

 

302-bis

565

Disposizioni in materia di controllo di prevenzione incendi negli istituti, luoghi della cultura e sedi del Ministero per i beni e le attività culturali

 

303-305

303-305

303-305

566-568

Misure di prevenzione del disturbo da gioco d’azzardo

 

306-308

306-308

306 e 308
307 soppresso

569, 571

Campione d’Italia

 

 

 

307-bis

570

Ospedale Mater Olbia

 

309

309

309

572

Finanziamento delle spese di manutenzione e gestione del sistema informativo della banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT)

 

310

310

310

573

Disposizioni in materia di politica farmaceutica

 

311-320

311-320

311-320 e 320 bis

574-584

Anagrafe nazionale vaccini

 

 

 

320-ter

585

Presidenza italiana del G20, partecipazione italiana dell’Italia a EXPO 2020 a Dubai ed enti internazionalistici

 

321-323

321-323

321-323

586-588

Partecipazione dell'Italia ad iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale

 

 

 

323-bis - 323- ter

589-590

Fondo per l’attuazione della riforma del processo penale e dell’ordinamento penitenziario

43

324

324

324

591

Modifiche al codice civile in materia di donazioni

 

stralciato

 

 

 

Disposizioni in tema di indennizzo in favore delle vittime dei reati intenzionali violenti di cui alla legge 7 luglio 2016 n. 122

 

325-329

325-329

325-329

592-596

Modifiche all’articolo 7-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 recante modifiche per il riequilibrio territoriale

44

330-333

330-333

330-333

597-600

Modifiche alla misura “Resto al Sud”

45

334

334

334

601

Risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche

46

335-336

335-336

335-336

602-603

Misure di sostegno e sviluppo nel settore dei beni e delle attività culturali

 

337-348

337-348

337-348

604-612, 614-616

Patrimonio culturale Parma

 

 

 

345-bis

613

Francobolli

 

 

 

348-bis

617

Salvaguardia patrimonio culturale immateriale Unesco

 

349

349

349

618

Sicurezza del patrimonio culturale nelle aree colpite dal sisma

 

 

 

349-bis - 348-ter

619-620

Sport bonus

47

350-357

350-357

350-357

621-628

Disposizioni in materia di sport

48

358-365

358-365

358-365

360-bis

362-bis –362-ter

629-633, 641-646

Concorsi pronostici sportivi

 

 

 

361 bis-septies

634-639

Fondo sport periferie

 

 

 

361-octies

640

Controversie Federazioni sportive

 

 

 

365-bis-quinquies

647-650

Pirateria diritti audiovisivi

 

 

 

365-sexies

651

Programma internazionale di allenamento sportivo “Special Olympics italia”

 

366

366

366

652

Mutui per finalità sportive

 

367

367

367

653

Interventi per favorire lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali

49, co. 1-3

368-370

368-370

368-370

654-656

Modifica dell’articolo 1, comma 128, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Xylella)

49, co. 4

371

371

371

657

Investimenti di Cassa Depositi E Prestiti

 

372-373

372-373

372-373

658-659

Reimpianto piante tolleranti o resistenti Xylella fastidiosa

 

374

374

374 e 374-bis

660-661

Istituzione di un fondo per la gestione e la manutenzione delle foreste italiane e aumento percentuali di compensazione del legno

 

375-377

375-377

375-377

662-664

Interventi per il ripristino ambientale e per il sostegno della filiera del legno

 

378

378

378

665

Catasto frutticolo nazionale

 

379-380

379-380

379-380

666-667

Fondo derrate alimentari

 

 

 

380-bis

668

Rafforzamento del sistema dei controlli per la tutela della qualità dei prodotti agroalimentari

 

381-383

381-383

381-383

669-671

Sostegno all’apicoltura nazionale

 

384

384

384

672

Sostegno al reddito per i pescatori nel fermo biologico

 

385-386

385-386

385-386

673-674

Concessioni demaniali marittime

 +
-sospensione dei canoni per le imprese balneari danneggiate dal maltempo-

 

 

 

386-bis -
386-duodecies

675-685

Esclusione dall’applicazione della direttiva Bolkestein per il commercio al dettaglio su aree pubbliche

 

 

 

386-terdecies

686

Dirigenza SSN

 

 

 

386-quaterdecies

687

Struttura tecnica rapporti personale convenzionato

 

 

 

386-quinquiesdecies

688

Accise sulla birra e birrifici artigianali di minore dimensione

 

387-389

387-389

387-389

689-691

Imposta prodotti non legnosi

 

 

 

389-bis-novies

692-699

Vendita al dettaglio prodotti agricoli

 

 

 

389-decies- e undecies

700-701

Terreni agricoli comuni prealpini

 

 

 

389-duodecies-terdecies

702-703

Sisma Veneto

 

 

 

389-quaterdecies

704

Previdenza agricola

 

 

 

389-sexiesdecies

705

Bonus Occupazionale Giovani Eccellenze

50

390-401

390-401

390-401

706-717

Organi ANPAL

 

 

 

401-bis – 401-quater

718-720

Modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica

51

402-403

402-403

402-403

721, 723

Società partecipate pubbliche

 

 

 

402-bis

403-bis

722, 724

Équipe formative territoriali per il potenziamento di misure per l’innovazione didattica e digitale nelle scuole

52

404-406

404-406

404-406

725-727

Incremento del tempo pieno nella scuola primaria

 

407-408

407-408

407-408

728-729

Incremento delle dotazioni organiche dei licei musicali

53

409-410

409

409

730

Incremento del FISPE

 

410

410

410

731

Tecnopolo Mediterraneo per lo sviluppo sostenibile

 

411-412

411-412

 

411-412

+ 411-bis-ter

+ 412-bis-ter

732-737

Disposizioni in materia di rapporto di lavoro del personale ex co.co.co. presso le istituzioni scolastiche

54

413-415

413-415

413-415

738-740

Fondo sistema integrato di educazione

 

 

 

415-bis

741

Risorse per iniziative a favore degli studenti con disabilità presso le Istituzioni AFAM

 

416

416

416

742

Interventi a valere sul Fondo Kyoto

 

417-419

417-419

417-419

743-745

Emissioni acustiche

 

 

 

419-bis

746

Stanziamento del Fondo risorse decentrate relativo al MIBAC

 

420

420

420

747

Fondo per l’attuazione del programma di Governo

55

421

421

421

748

Contratto di programma MIT RFI

 

423

422

422

749

Museo della Civiltà istriano-fiumano-dalmata e dell’Archivio museo storico di Fiume

 

424

423

423

750

Gestione degli pneumatici fuori uso (PFU)

 

425-426

424-425

424-425

751-752

Fondo per sopravvenute esigenze di spese per acquisto di beni e servizi

 

427-429

426-428

426-428

753-755

Animali di affezione

 

 

 

428-bis

756

Scuole belle

56, co. 1-1-quater

430-433

429-432

429-432

757, 760-761,763

Fiere

 

 

 

429-bis

758

Zona franca territori terremotati

 

 

 

429-ter

759

Agevolazioni fiscali investimenti pubblicità editoriale

 

 

 

431-bis

762

Contenzioso enti locali (Oneri derivanti da sentenze esecutive per contributi e trasferimenti fiscalizzati)

56, co. 2

434

433

433

764

Contributi Torino per errata determinazione gettiti IMU

 

 

 

433-bis

765

Soppressione degli incrementi del Fondo per la riduzione della pressione fiscale e del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari (art. 26 del decreto-legge n. 119 del 2018)

57, Co.1

435

434

434

766

Revisione e razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l’immigrazione conseguenti alla contrazione del fenomeno migratorio

57, Co.2-3

436-437

435-436

435-436

767-768

Minori stranieri non accompagnati

 

 

 

436-bis

769

Consip

57, Co.4-5

438-439

437-438

437-438

770-771

Riduzioni tariffarie e dei contributi per le imprese editrici e radiotelevisive soppressione

57, Co. 6-9

440-443

439-442

439-442

772-775

Corrispettivo in favore di CONSIP

57, Co.10

444

443

443

776

Oneri in capo alle società emittenti

57, Co.11

445

444

444

777

Interventi nei settori industriali ad alta tecnologia

57, Co.12

446

445

445

778

Somme da trasferire alla CSEA

57, Co.13

447

446

446

779

Fondo efficienza giustizia (riqualificazioni)

57, Co.14

448

447

447

780

Contributo Organizzazione della Nazioni Unite

57, Co.15

449

448

448

781

Riduzione dei seggi all’estero per le elezioni europee

57, Co.16

450

449

449

782

Somme giacenti presso le istituzioni scolastiche

57, Co.17

451

450

450

783

Percorsi per le competenze trasversali

57, Co.18-21

452-455

451-454

451-454

784-787

Abrogazione delle cattedre Natta

57, Co.22

456

455

455

788

Riduzione dello stanziamento per l’attuazione dell’adesione dell’Italia al sistema Schengen e abrogazione dell’art. 1, comma 619 e dell’allegato 6 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in tema di rinegoziazione dei contributi ad organismi internazionali

 

457-459

456-458

456-458

789-791

Revisione del sistema di reclutamento dei docenti scolastici (Modificazioni al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59)

58

460-464

459-463

459-463

792-796

Investimenti Difesa

59, co. 1-2

465-466

464-465

464-465

797-798

Terra dei fuochi

59, co. 3-5

467-469

466-468

466-468

799-801

Plastiche monouso

 

 

 

468-bis

802

Trasferimenti alle imprese per l’attività di pesca

59, co. 6

470

469

469

803

CARD diciottenni

59, co. 7

soppresso

 

 

 

Istituti e musei dotati di autonomia speciale

59, co. 8

471

470

470

804

Quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta di cui all’elenco 1

59, co. 9

472

471

471

805

Credito imposta edicole

 

 

 

471-bis – 471-quinquies

806-809

Contributi editoria

 

 

 

471-sexies

810

Ulteriori misure di riduzione della spesa (carta d'identità elettronica e notifica atti giudiziari)

 

473-476

472-475

472-475

811-814

Celebrazioni ovidiane

 

477-478 e 478-bis

476-478

476-478

815-817

Sostegno alle attività della Fondazione Cineteca Italiana di Milano e della Cineteca del Friuli

 

479

479

479

818

Semplificazione delle regole di finanza pubblica

60

480-487

480-487

480-487

819-826

Disapplicazione delle sanzioni agli enti locali per violazioni del patto di stabilità interno e del pareggio di bilancio

 

488-491

488-491

488-491

827-830

Contabilità economico patrimoniale

 

492

492

492

831

Misure per il rilancio degli investimenti e concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario

61

493-504

493-504

493-504

832-843

Premialità investimenti delle regioni

 

505

505

505

844

Compensazione dei crediti e debiti delle Regioni e delle Province autonome in materia di tassa automobilistica

62

506-509

506-509

506-509

845-848

Anticipi di liquidità enti territoriali per pagamento debiti della Pa

 

 

 

509-bis – 509-vicies quinquies

849-872

Aziende sanitarie zone sisma

 

 

 

509-viciessexies

873

Contributo finanza pubblica regioni speciali

 

 

 

509-vicies septies

874

Rapporti finanziari con le autonomie speciali

63

510

510

510

875

Valle d’Aosta

 

 

 

510-bis –quinquies

876-879

Sicilia

 

 

 

510-sexies-duodecies

880-886

Accoglienza stranieri Trento Bolzano

 

 

 

510-terdecies

887

Minoranza italiana in Croazia e Slovenia ed esuli istriani, giuliani e dalmati

 

511

511

511

888

Finanziamento piani di sicurezza per la manutenzione di strade e scuole delle province delle regioni a statuto ordinario

64

512-515

512-515

512, 514

Soppressi co 513 e co 515

889-890

Interventi bacino del Po

 

516

516

516

891

Ristoro TASI

 

 

 

516-bis-quinquies

892-895

Fondo sperimentale di riequilibrio per le province

 

517

517

517

896

Utilizzo del risultato di amministrazione per gli enti in disavanzo

65

518-521

518-521

518-521

897-900

Spese per lavori pubblici urgenti degli enti locali

 

522

522

522

901

Semplificazione adempimenti contabili

66

523-526

523-526

523-526

902-905

Anticipazioni di tesoreria

 

 

 

526-bis

906

Dissesto finanziario comuni

 

 

 

526-ter

907

Servizi di tesoreria dei piccoli comuni

 

 

 

526-quater

908

Disciplina del fondo pluriennale vincolato per i lavori pubblici

67

527-529

527-529

527-529

909-911

Lavori pubblici

 

 

 

529-bis

912

Disposizioni concernenti il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia

68

530-533

530-533

530-533

913-916

Imposta comunale sulla pubblicità

 

534-535

534-535

534-535

917, 919

Ponte Paderno

 

 

 

534-bis

918

Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana

 

536

536

536

920

Fondo solidarietà comunale

 

 

 

536-bis

921

Gestione commissariale per il debito pregresso di Roma Capitale

69

537-546

537-546

537-546

922-930, 932

Linea C Metro Roma e manutenzione linee A e B

 

 

 

545-bis

931

Ripristino straordinario della piattaforma stradale della grande viabilità di Roma

 

 

 

546-bis - 546-quinquies

933-936

Disposizione per il finanziamento degli investimenti regionali

70

547-548

547-548

547-548

937-938

Debiti Regioni

 

 

 

548-bis

939

Rivalutazione quote societarie

 

549-559

549-559

549-559

940-950

Commissario opere infrastrutturali

 

 

 

559-bis

951

Variazioni di bilancio amministrative

71

560

560

560

952

Impianti alimentati da fonti rinnovabili

 

561

561

561

953

Biocarburanti

 

 

 

561-bis-quinquies

954-957

Tavolo di lavoro per favorire l’attuazione del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68

72

562-563

562-563

562-563

958-959

Piano di riequilibrio finanziario pluriennale

73

564

564

564

960

Rinegoziazione del debito degli enti locali relativo ai prestiti gestiti da Cassa depositi e prestiti S.p.A. per conto del Ministero dell’economia e delle finanze

74

565-568

565-568

565-568

961-964

Riduzione dei costi della politica nelle regioni a statuto speciale, ordinario e nelle province autonome)

75

569-572

569-572

569-571

572 soppresso

965-967

Consultazioni elettorali

 

573

573

573

968

Fondo aree confine

76

574

574

574

969

Fondo montagna

77

575

575

575

970

Fabbisogno finanziario Università

78

576-582

576-582

576-582

971-977

Turn over università

 

 

 

582-bis

978

Incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università

 

583

583

583

979

Incremento del Fondo ordinario per gli enti di ricerca vigilati dal MIUR

 

584

584

584

980

Incremento del Fondo per le borse di studio universitarie

 

585

585

585

981

112 Numero Unico Europeo

 

586-588

586-588

586-588

982-984

Esigenze emergenziali - Esenzione IMU

79, co.1

589

589

589

985

Esclusione ISEE immobili inagibili

 

 

 

589-bis

986

Proroga sospensione mutui

79, co. 2

590

590

590

987

Protezione civile sisma centro Italia proroga stato emergenza

79, co. 3

591

591

591

988

Somme Camera deputati per il Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate dell’Italia centrale

 

592

592

592

989

Proroga gestione straordinaria sisma 2016

79, co. 4

593

593

593

990

Proroga e sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi

 

 

 

593-bis -e quater

991 e 993

Contenzioso sisma Umbria 1997

 

 

 

593-ter

992

Riscossione somme comuni terremotati

 

 

 

593-quinquies-septies

994-996

Esenzione alcune imposte territori sisma

 

 

 

593-octies-novies

997-998

Convenzione Fintecna eventi sismici 2012

 

594-595

594-595

594-595

99-1000

Assunzioni in deroga Commissari delegati, comuni e prefetture per eventi sismici 2012

 

696

596

596

1001

Lavoro straordinario (eventi sismici 2012)

 

597-598

597-598

597-598

1002-1003

Vigili del fuoco Genova

 

 

 

598-bis

1004

Vigili del fuoco

 

 

 

598-ter

1005

Sospensione rate mutui Cdp (eventi sismici 2012)

 

599-602

599-602

599-602

1006-1009

Comunicazione ammontare danni subiti eventi sismici

 

 

 

602-bis

1010

Incremento Fondo ricostruzione eventi sismici 2012

 

603-604

603-604

603-604

1011-1012

Contributo a imprese colpite alluvione Piemonte 1994

 

605-606

605-606

605-606

1013-1014

Fondo crediti non esigibili

 

 

 

606-bis-quinquies

1015-1018

Rifinanziamento misure di sostegno all’autotrasporto previste dal decreto legge 109 del 2018

79, co. 5

607

607

607

1019

Zona franca urbana della Città Metropolitana di Genova

79, co. 6

608

608

608

1020

Insediamenti di container

 

 

 

608-bis

1021

Enti non commerciali

 

 

 

608-ter

1022

Finanziamento del Piano Straordinario di investimenti dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale

79, co. 7-8

609-610

609-610

609-610

1023-1024

Flussi logistici porto Genova

 

 

 

610-bis-quater

1025-1027

Dissesto idrogeologico e messa in sicurezza

 

 

 

610-quinquies-sexies

1028-1029

Dissesto idrogeologico 

 

 

 

610-septies

1030

Bonus malus sulle emissioni di CO2 g/km delle nuove autovetture

 

611-620

611-620

611-612, -612-bis-quinquies, 613-619, 619-bis-quinquies
soppresso comma 620

1031-1047

Riduzione tassa automobilistica veicoli di interesse storico e collezionistico

 

 

 

619-sexies

1048

Affidamento revisioni mezzi superiori 3,5 ton.

 

 

 

619-septies-octies

1049-1050

Prelievo erariale unico sugli apparecchi da divertimento (PREU)

80

621

621

621

1051

Imposta unica giochi

 

 

 

621-bis

1052

Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni

81

622-623

622-623

622-623

1053-1054

Abrogazione IRI

82

624

624

624

1055

Differimento della deduzione delle svalutazioni e perdite su crediti (Rimodulazione DTA)

83

625-626

625-626

625-626

1056, 1065

Incentivi acquisto motoveicoli elettrici o ibridi

 

 

 

625-bis-novies

1057-1064

Rideterminazione dell’acconto dell’imposta sulle assicurazioni

84

627

627

627

1066

Deducibilità delle perdite su crediti in sede di prima applicazione dell’IFRS 9

85

628-630

628-630

628-630

1067-1069

Facoltà di applicazione dei principi contabili internazionali

 

631-632

631-632

631-632

1070-1071

Gruppi cooperativi bancari

 

 

 

632-bis

1072

Società in mercati regolamentati gruppi grandi dimensioni

 

 

 

632-ter

1073

Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati

86

633-637

633-637

633-637

1074-1078

Deducibilità delle quote di ammortamento del valore dell’avviamento e di altri beni immateriali

87

638

638

638

1079

Abrogazione ACE

88

639

639

639

1080

Vendita GPL

 

 

 

639-bis-quater

1081-1083

Imposta di registro

 

 

 

639-quinquies

1084

Valore della produzione netta

 

 

 

639-sexies-octies

1085-1087

Cartolarizzazione crediti con finanziamento e trasferimento rischio su società di cartolarizzazione

 

640-641

640-641

640-641

1088-1089

Supporto alle PMI da parte delle società di cartolarizzazione

 

642

642

642

1090

Entrate locali

 

643

643

643
soppresso
vedi 654-quater, lett. b)

 

Riscossione TARI

 

 

 

643-bis

1091

Riduzione base imponibile IMU

 

644

644

644

1092

Tassa rifiuti

 

 

 

644-bis

1093

Uso efficiente dello spettro e transizione alla tecnologia 5G (Banda larga)

89

645

645

645

1094

Disposizioni in materia di giochi 

 

646-649

646-649

646-649

1095-1098

Vendita di titoli di accesso ad attività di spettacolo

 

650-651

650-651

650-651

1099-1100

Assegnazioni frequenze per la diffusione televisiva

 

 

 

651-bis – duodecies

1101-1111

Agenzia per lo svolgimento Giochi Olimpici “Torino 2006”

 

 

 

651-terdecies - quinquiesdecies

1112-113

Celebrazioni Nilde Iotti

 

 

 

651-sexiesdecies

1114

Fondi Tabella A e B

90, co. 1

652

652

652

1115

Incremento Fondo esigenze indifferibili in corso di gestione

90, co. 2

653

653

653

1116

Accantonamento Ministeri per 2 miliardi

 

 

 

653-bis-quinquies

1117-1120

Revisione tariffarie INAIL

 

 

 

653-sexies-undecies

1121-1126

Cedolare secca

 

 

 

653-duodecies

1127

Imposta di bollo

 

 

 

653- terdecies

1128

Comune di Venezia contributo soggiorno

 

 

 

653-quaterdecies

1129

Clausola di salvaguardia

 

654

654

654

1130

Proroga termine per assunzioni presso pubbliche amministrazioni

 

 

 

654-bis – lett. a), b), c), d) 

1131, lett. a), b), c), d) 

Stabilizzazione personale del CREA e dell’INAPP

 

 

 

 lett. e)

1131, lett. e)

Proroga divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione

 

 

 

lett. f)

1131, lett. f)

Colloqui investigativi con i detenuti

 

 

 

lett. g)

1131, lett. g)

Deposito materiale derivate dal crollo di edifici

 

 

 

lett. h)

1131, lett. h)

Proroga di termini per l’utilizzo delle dichiarazioni sostitutive da parte dei cittadini stranieri

 

 

 

654-ter, lett- a)

1132, lett. a)

Proroga di termini per l’impiego di guardie private nel contrasto alla pirateria

 

 

 

lett. b)

1132, lett. b)

Poteri sostitutivi del Prefetto in caso di mancata approvazione del bilancio degli enti locali

 

 

 

lett. c)

1132, lett. c)

Proroga termini rendicontazione dei pagamenti effettuati da parte delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato

 

 

 

654-quater lett a)

1133, lett. a)

TASI

 

 

 

lett. a-bis)

1133, lett. b)

Locazioni passive immobili

 

 

 

lett. b)

1133, lett. c)

Contenimento costi agenzie fiscali

 

 

 

lett. c)

1133, lett. d)

Proroga divieto per le società televisive di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani

 

 

 

654-quinquies, lett a)

1134, lett. a)

REA

 

 

 

lett. a-bis)

1134, lett. b)

Proroga gestione commissariale Galleria Pavoncelli

 

 

 

654-sexies lett. a)

1135, lett. a)

Documento unico di circolazione e di proprietà e altre proroghe in materia di veicoli

 

 

 

lett. b)

1135, lett. b)

Proroga tecnica Impianti di risalita

 

 

 

lettera b-bis)

1135, lett. c)

Proroga versamento del beneficio ReI

 

 

 

654-septies lett. a)

1136, lett. a)

Proroga adozione sistema UNIEMENS al settore agricolo

 

 

 

lett. b)

1136, lett. b)

Recupero occupazionale

 

 

 

lett. b-bis)

1136, lett. c)

Procedure concorsuali AIFA

 

 

 

654-octies

1137

Proroga in materia di edilizia scolastica

 

 

 

654-novies lett. a)

1138, lett. a)

Proroghe in materia di inclusione scolastica degli studenti con disabilità

 

 

 

lett. b)

1138, lett. b)

Intercettazioni

 

 

 

654-decies lett. a)

1139, lett. a)

Esecuzione penale esterna

 

 

 

lett. b)

1139, lett. b)

Funzionalità uffici giudiziari

 

 

 

lett. c)

1139, lett. c)

Uffici giudiziari L’Aquila e Chieti

 

 

 

lett. d)

1139, lett. d)

Albo delle giurisdizioni superiori

 

 

 

lett. e)

1139, lett. e)

Banca dati Prum

 

 

 

654-undecies lett. a)

1140, lett. a)

Centri documentali e matricolari esercito

 

 

 

lett. b)

1140, lett. b)

Adeguamento antincendio strutture ricettive

 

 

 

654-duodecies

1141

Obblighi di programmazione delle opere europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari

 

 

 

654-terdecies

1142

Tecnici inquinamento acustico

 

 

 

654-quaterdecies

1143

Sezione II - Approvazione Stati di previsione

 

 

 

 

 

Stato di previsione dell’entrata

91

2

2

2

2

Stato di previsione del Ministero dell’economia

92

3

3

3

3

Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico

93

4

4

4

4

Stato di previsione del Ministero del lavoro

94

5

5

5

5

Stato di previsione del Ministero della giustizia

95

6

6

6

6

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri

96

7

7

7

7

Stato di previsione del Ministero dell’istruzione

97

8

8

8

8

Stato di previsione del Ministero dell’interno

98

9

9

9

9

Stato di previsione del Ministero dell’ambiente

99

10

10

10

10

Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti

100

11

11

11

11

Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative

101

12

12

12

12

Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo

102

13

13

13

13

Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali

103

14

14

14

14

Stato di previsione del Ministero della salute

104

15

15

15

15

Totale generale della spesa

105

16

16

16

16

Quadro generale riassuntivo

106

17

17

17

17

Disposizioni diverse

107

18

18

18

18

Variazioni compensative di bilancio

 

 

 

Co. 27-bis

Co. 28

Variazioni compensative di bilancio

 

 

 

Co. 33-bis

Co. 35

Entrata in vigore

108

19

19

19

19

 


ARTICOLO 1

Articolo 1
(
Risultati differenziali del bilancio dello Stato)

 

 

L'articolo 1 fissa, mediante rinvio all'allegato 1, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario in termini di competenza e cassa.

 

Il comma 1 fissa, mediante rinvio all'allegato 1, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario in termini di competenza e, per il saldo netto da finanziare, anche in termini di cassa.

Nel corso dell'esame al Senato della Repubblica è stato puntualizzato che resta fermo che i livelli effettivi dei saldi di cui al citato allegato 1, validi ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, sono quelli risultanti dal quadro generale riassuntivo di cui all'articolo 17 (alla cui scheda si rinvia).

 

Secondo quanto disposto dall’articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, tali livelli sono indicati nell'allegato n. 1 annesso al disegno di legge, e sono determinati in coerenza con gli obiettivi programmatici del saldo del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche.

Si fa presente che, diversamente da quanto desumibile dall'articolato, in realtà l'allegato 1 reca per il ricorso al mercato anche i livelli massimi in termini di cassa.

Si fa presente che alle regolazioni contabili e debitorie pregresse, incluse nel valore del saldo, viene data separata evidenza (ai sensi del comma 12-quater dell’articolo 21 della legge n. 196) nel prospetto di raccordo tra il bilancio dello Stato e il conto della P.A. contenuto nella nota tecnico-illustrativa (che al momento di predisposizione del presente dossier non risulta ancora presentata dal Governo).

 

I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.


 

Tabella 1                                                                           (importi in milioni di euro)

 

2019

2020

2021

Livello massimo del saldo netto da finanziare in termini di competenza

-68.179

-55.343

-43.895

Livello massimo del saldo netto da finanziare in termini di cassa

-146.309

-109.319

-94.488

Livello massimo del ricorso al mercato in termini di competenza

299.687

284.252

288.730

Livello massimo del ricorso al mercato in termini di cassa

377.818

338.228

339.323

 

Si rammenta che il saldo netto da finanziare (SNF) è pari alla differenza tra le entrate finali e le spese finali iscritte nel bilancio dello Stato, cioè la differenza tra il totale delle entrate e delle spese al netto delle operazioni di accensione e rimborso prestiti.

Quanto al ricorso al mercato, questo rappresenta la differenza tra le entrate finali e il totale delle spese. Esso indica la misura in cui occorre fare ricorso al debito per far fronte alle spese che si prevede effettuare nell’anno e che non sono coperte dalle entrate finali: tale importo coincide, pertanto, con l’accensione dei prestiti.

 

Come espone la tabella, il valore del saldo netto da finanziare di cassa è consistentemente superiore a quello di competenza. Tale circostanza, riscontrabile di norma in sede di bilancio previsionale, deriva dalla diversa composizione dei due livelli, in quanto il saldo di competenza fa riferimento alla differenza tra entrate finali e spese finali di competenza – vale a dire impegni ed accertamenti – mentre le componenti del saldo di cassa vengono quantificate tenendo conto delle relative masse acquisibili (incassi) e spendibili (pagamenti): nella cassa, in altri termini, unitamente agli stanziamenti di competenza si valuta anche l’ammontare dei residui attivi e, soprattutto, passivi. Il maggior livello del saldo di cassa determina un analogo differenziale sul risultato del ricorso al mercato in termini di cassa rispetto a quello di competenza, atteso che il ricorso al mercato corrisponde alla somma del saldo netto da finanziare e del rimborso dei prestiti.

 

Come si evince dall’Allegato 1 all’articolo in esame, gli importi del saldo netto da finanziare sono leggermente inferiori ai livelli programmatici di tale saldo indicati nella Nota di aggiornamento, - come poi previsti nelle risoluzioni parlamentari di approvazione della Nota medesima - nella quale gli stessi, riferiti per il 2019 ad un livello di indebitamento netto del 2,4 per cento di Pil, risultavano cifrati, in termini di competenza, in 68,5 miliardi nel 2019 e poi in 56,5 e 45,5 miliardi per il 2020 ed il 2021.

Un livello leggermente inferiore è riscontrabile anche per il limite massimo del saldo netto da finanziare in termini di cassa, rispetto a quanto previsto nelle risoluzioni approvate sulla Nadef 2018, che fissavano i valori massimi in 147 miliardi per il 2019, 110,5 miliardi per il 2020 e 96 miliardi per il 2021.

 

Tutti i valori riportati nella tabella corrispondono a quanto risultante dal disegno di legge di bilancio in esame per il triennio considerato, nel quale gli importi iscritti nel bilancio “integrato” per ciascun anno sono egualmente costruiti ricomprendendovi i risultati derivanti dalla manovra di bilancio e dal decreto fiscale n.119 del 2018.

 

In relazione al periodo aggiunto dal Senato della Repubblica, recante il riferimento al quadro generale riassuntivo ed introdotto in conseguenza della presentazione degli interventi correttivi finalizzati al rispetto dell'accordo concluso con la Commissione europea, si ricorda che il quadro generale riassuntivo, da approvare in termini di competenza e di cassa per il triennio 2019-2021, con le tabelle allegate, fornisce distinta indicazione, ai sensi del comma 7 dell'articolo 25 della legge di contabilità:

a) del risultato differenziale tra il totale delle entrate tributarie ed extratributarie ed il totale delle spese correnti («risparmio pubblico»);

b) del risultato differenziale tra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie ed i conferimenti, nonché la concessione e la riscossione di crediti e l'accensione e rimborso di prestiti («indebitamento o accrescimento netto»);

c) del risultato differenziale delle operazioni finali, rappresentate da tutte le entrate e da tutte le spese, escluse le operazioni di accensione e di rimborso di prestiti («saldo netto da finanziare o da impiegare»);

d) del risultato differenziale fra il totale delle entrate finali e il totale delle spese («ricorso al mercato»).

 


 

Articolo 1, commi 2 e 3
(
Sterilizzazione clausole di salvaguardia IVA e accise)

 

 

L’articolo 1, commi 2 e 3, prevede la sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA (cd. clausole di salvaguardia) per l’anno 2019.

Per gli anni successivi, secondo le modifiche introdotte al Senato, si prevede la conferma dell’aumento dell’IVA ridotta dal 10 al 13% dal 2020 e un aumento di 0,3 punti percentuali per il 2020 e di 1,5 punti percentuali a decorrere dal 2021 - che si somma ai già previsti aumenti - dell’IVA ordinaria fino al 26,5% (a fronte delle riduzioni per tali anni nella formulazione originaria).

Con le modifiche introdotte al Senato, la clausola di salvaguardia è stata rimodulata in aumento anche per le accise, in luogo della  parziale riduzione prevista nel testo originario.

 

L’impegno a disattivare le clausole di salvaguardia per l’anno 2019 era stato assunto dal Governo nella Nota di aggiornamento al DEF.

 

In relazione alle aliquote IVA, occorre preliminarmente ricordare che a decorrere dal 1° ottobre 2013 l'aliquota ordinaria è rideterminata nella misura del 22 per cento. L’ordinamento prevede inoltre due aliquote ridotte: un’aliquota al 10 per cento e una al 5 per cento, quest’ultima istituita con la legge di stabilità 2016 (commi 960-963). Resta in vigore fino all'introduzione del regime definitivo previsto dalla direttiva IVA, infine, l'aliquota super–ridotta al 4 per cento, applicabile a condizione che l’aliquota sia in vigore al 1° gennaio 1991 e che essa risponda a ben definite ragioni di interesse sociale (articolo 110, direttiva IVA).

 

Si ricorda che i commi 718 e 719 della legge di stabilità 2015 hanno introdotto una clausola di salvaguardia a tutela dei saldi di finanza pubblica, volta ad incrementare le aliquote IVA ordinaria e ridotta rispettivamente di 2,5 e 2 punti percentuali e le accise su benzina e gasolio in misura tale da determinare maggiori entrate non inferiori a 700 milioni di euro a decorrere dal 2018. I predetti aumenti IVA erano in origine previsti a partire dall’anno 2016.

La legge di stabilità 2016 e la legge di bilancio 2017 hanno rinviato la decorrenza degli aumenti IVA, rispettivamente, al 2017 ed al 2018 e ridotto gli aumenti dell’accisa a 350 milioni di euro. La legge di stabilità 2016 ha inoltre disattivato la precedente clausola di salvaguardia prevista dalla legge di stabilità 2014, volta a introdurre variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni e detrazioni vigenti (cd. tax expenditures) tali da assicurare maggiori entrate pari a 3 miliardi di euro per il 2015, 7 miliardi per il 2016 e 10 miliardi a decorrere dal 2017.

Successivamente, l’articolo 9 del decreto-legge n. 50 del 2017 ha rimodulato gli aumenti di imposta previsti, posticipandoli in parte agli anni successivi, mentre la legge di bilancio 2018 ha completato la sterilizzazione degli aumenti IVA per l’anno 2018 e delle accise per l’anno 2019, già parzialmente avviata con il decreto-legge n. 148 del 2017, rimodulando per il 2019 gli aumenti IVA, mentre sono rimasti invariati gli aumenti IVA e accise per gli anni successivi.

Effetti finanziari della clausola di salvaguardia introdotti dalla legge di bilancio 2018

 

2018

2019

2020

2021

Aliquota Iva 10% al 13%

0

(11,5%)

3.478,5

(13%)

6.957

(13%)

6.957

Aliquota Iva 22% al 25 %

0

(25,4%)

8.993,4

(24,9%)

11.855

(25%)

12.263,80

Incremento

accise

0

0

350

350

TOTALE CLAUSOLE

0

12.471,9

19.162

19.570,80

 

L’articolo 1, comma 2, in commento – come modificato al Senato - elimina per l’anno 2019:

§  l’aumento di 1,5 punti percentuali dell’aliquota IVA ridotta al 10%, che rimane quindi fissata al 10%;

§  l’aumento di 2,2 punti percentuali dell’aliquota IVA ordinaria, che rimane quindi fissata al 22%.

 

Per gli anni successivi:

§  l’aliquota ridotta non viene modificata: resta quindi confermato il previsto aumento di 3 punti percentuali dell’IVA al 10%, che passa al 13%, a decorrere dal 2020;

§  è aumentato di ulteriori 0,3 punti percentuali il già previsto incremento dell’aliquota ordinaria per il 2020 (passando quindi dal 22 al 25,2%) e di 1,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2021 (passando al 26,5%), con un aumento complessivo, a regime, di 4,5 punti percentuali rispetto all’aliquota vigente.

 

Sotto il profilo della formulazione del testo si segnala che la norma in commento interviene direttamente sulla Tabella A, Parte III, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, (decreto IVA), che contiene le aliquote IVA; viceversa gli aumenti introdotti dalle leggi di stabilità e di bilancio sopra illustrate sono contenuti all’articolo 1, comma 718, lettere a) e b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, legge di stabilità 2015, come modificata nel tempo, che la norma in commento non modifica.

 

Il comma 3 incrementa l’aumento delle accise su benzina e gasolio da 350 a 400 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020 (a tal fine modificando l’articolo 1, comma 718, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, legge di stabilità 2015).

 

Secondo quanto emerge dalla relazione tecnica, ai fini del calcolo del gettito derivante della nuova clausola di salvaguardia, diversamente da quanto effettuato per le sterilizzazioni precedenti, gli incrementi delle aliquote dell’IVA sono parametrati non ai valori storici utilizzati alla base dei calcoli nelle diverse clausole succedutesi nel tempo ma vengono calcolati sulla base degli ultimi dati del gettito IVA disponibili. Questi dati mostrano un valore di circa 2,9 miliardi di euro per un punto percentuale dell’aliquota ridotta IVA del 10% e di circa 4,37 miliardi di euro per un punto percentuale dell’aliquota ordinaria.

 

Effetti finanziari della clausola di salvaguardia introdotti dai commi 2 e 3 in commento

 

2019

2020

2021

Aliquota Iva 10%

sterilizzazione per il 2019

+ 3 punti percentuali dal 2020

0

(13%)

8.688

(13%)

8.688

Aliquota Iva 22%

sterilizzazione per il 2019

+ 3,2 punti percentuali nel 2020

+ 4,5 punti percentuali dal 2021

0

(25,2%)

13.984

(26,5%)

19.665

Accise carburanti

0

400

400

TOTALE CLAUSOLE

0

23.072

28.753

 

Rispetto al testo del disegno di legge originario, si determinano maggiori effetti finanziari pari a 9.410 milioni di euro per il 2020 e 13.183 milioni a decorrere dal 2021.

La formulazione originaria dei commi 2 e 3, immutata per il 2019, per gli anni successivi determinava - rispetto alla normativa vigente - minori effetti finanziari pari a 12.471,90 milioni di euro per il 2019, 5.500 milioni per il 2020 e 4.000,80 milioni  a decorrere dal 2021.

 


 

Articolo 1 comma 2-bis
(Aliquota IVA dispositivi medici)

 

 

Il comma 2-bis, introdotto al Senato, dispone che anche i dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzati per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, possono rientrare nell’applicazione dell’Iva al 10 per cento prevista per i medicinali.

 

In particolare, il comma 2-bis, con una norma interpretativa, conformemente a quanto previsto dall’articolo 1 dello Statuto dei diritti del contribuente, stabilisce che ai dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzati per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari classificabili nella voce 3004 della Nomenclatura combinata di cui all’allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione del 12 ottobre 2017, si applica l’aliquota IVA del 10 per cento.

 

Si ricorda che l’articolo 1, comma 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, stabilisce che l'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica.

Si ricorda altresì che il numero 114 della tabella A, parte III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 prevede un’aliquota al 10 per cento per i medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale.

Si segnale infine che rientrano nella voce 3004 della Nomenclatura combinata di cui all’allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 i medicamenti costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi (compresi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo) o condizionati per la vendita al minuto.


 

Articolo 1, comma 2-ter
(IVA agevolata prodotti di panetteria)

 

 

Il comma 2-ter, introdotto dal Senato, prevede che si applichi l’IVA agevolata al 4% non solo ai prodotti di panetteria ma anche a taluni ingredienti utilizzati per la preparazione del pane.

 

 

La normativa alimentare sulla panificazione è regolamentata dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502 («Regolamento recante norme per la revisione della normativa in materia di lavorazione e di commercio del pane»), che ha modificato la Legge 4 luglio 1967, n. 580 («Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari»).

Nello specifico, con l’abrogazione di alcuni articoli del Titolo III della Legge n. 580 del 1967, è venuta meno l’indicazione tassativa degli ingredienti e delle sostanze ammesse per la produzione dei prodotti della panetteria.

La disciplina IVA recata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ha mantenuto il riferimento alla legge n. 580 del 1967 (in vigore prima delle modifiche introdotte dal D.P.R. n. 502 del 1998) allo scopo di individuare i prodotti della panetteria ordinaria soggetti ad aliquota super ridotta del 4%.

La disposizione in esame amplia, quindi, il novero degli ingredienti e delle sostanze che possono beneficiare dell’IVA agevolata se utilizzati per la preparazione di prodotti di panetteria (la norma si riferisce ai grassi, agli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, ai cereali interi o in granella e semi, ai semi oleosi, alle erbe aromatiche e alle spezie di uso comune).

 

Si consideri l’opportunità di valutare la disposizione in essere alla luce della clausola di “stand still” di cui all’articolo 10 della direttiva IVA 2006/112/CE, ai sensi della quale le aliquote super ridotte possono essere mantenute solo nella misura in cui erano già previste alla data del 1 gennaio 1991.

 


 

Articolo 1, comma 4-bis
(Interessi passivi imprese immobiliari)

 

 

Il comma 4-bis -  introdotto al Senato - conferma che, per le società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare, i limiti e le regole di deducibilità previsti dal TUIR in tema di interessi passivi non si applicano agli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione.

 

In particolare le norme in esame confermano l’applicazione dell’articolo 1, comma 36 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), come modificato dall’articolo 4, comma 4  del D.lgs. n. 147 del 2015, nelle more della mancata adozione della revisione della normativa sulla fiscalità diretta ed indiretta delle imprese immobiliari.

 

Il comma 36 ha disposto anzitutto l’istituzione, mai realizzata, di una commissione di studio sulla fiscalità diretta e indiretta delle imprese immobiliari, che avrebbe dovuto elaborare proposte normative di razionalizzazione del settore. Fino all'applicazione di tali modifiche normative, le norme richiamate dispongono la non rilevanza, ai fini dei limiti di deducibilità posti dall'articolo 96 del TUIR, degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione, per le società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare. Si tratta delle società il cui valore dell'attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione.

Di conseguenza, le norme in esame mantengono ferma la possibilità di dedurre gli interessi passivi relativi a mutui ipotecari o leasing su immobili destinati alla locazione, senza sottostare alle limitazioni ed alle regole poste dalla disciplina ordinaria (di cui all’articolo 96 TUIR) per le predette società immobiliari.

Si ricorda al riguardo che i soggetti IRES, ai sensi dell’articolo 96 (a esclusione delle banche e degli altri soggetti di cui al comma 5 del medesimo articolo 96) possono dedurre gli oneri finanziari ed assimilati senza limiti fino a concorrenza degli interessi attivi ed assimilati; l’eccedenza è deducibile solo entro il 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (ovvero differenza tra le voci A e B del conto economico, con esclusione degli ammortamenti e dei canoni di leasing). La quota non dedotta può essere portata ad incremento del ROL dei successivi periodi di imposta.

Articolo 1, commi 5-6-bis
(
Estensione del regime forfetario)

 

 

I commi da 5 a 6-bis estendono il regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, introdotto dalla legge di stabilità 2015, ai contribuenti che hanno conseguito nell’anno precedente ricavi, ovvero percepito compensi, fino a un massimo di 65.000 euro e ne semplificano le condizioni di accesso.

 

Il comma 5, lettera a), modifica, sostituendoli, i commi 54 e 55 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2015 che aveva istituito per gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni un nuovo regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un'unica imposta sostitutiva di quelle dovute con l'aliquota del 15 per cento.

Tale regime costituisce il regime naturale per chi possiede i requisiti, in quanto i soggetti che hanno i requisiti prescritti dalla norma non sono tenuti ad esercitare un’opzione, comunicazione preventiva o successiva, per l’ingresso nel regime.

 

Per una ricognizione completa della disciplina del regime forfettario si rinvia al focus Il regime forfetario agevolato del Portale della documentazione, nonché alla circolare dell’Agenzia delle entrate 10/E del 4 aprile 2016.

In tema di fatturazione elettronica, si ricorda, inoltre, che la stessa legge di bilancio 2018 che ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria, ha previsto alcuni esoneri, tra i quali i soggetti che applicano il regime forfettario.

 

Le modifiche introdotte al comma 54 della legge di stabilità 2015 elevano, in primo luogo, a 65.000 euro il limite dei ricavi conseguiti o compensi percepiti nell'anno precedente per accedere al regime forfettario, disciplinato dai commi da 55 a 89 della legge di stabilità 2015. Tale soglia di accesso è valida per tutti i contribuenti interessati e sostituisce i precedenti valori soglia dei ricavi/compensi percepiti - fissati tra 25.000 e 50.000 euro - differenziati sulla base del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata (riportati nell’Allegato 4 della legge di stabilità 2015).

Si ricorda che ai fini dell’accesso al regime forfettario l’attuale comma 54 della legge di stabilità 2015, qui modificato, prevede che i contribuenti interessati applicano il regime forfetario se, nell'anno precedente, hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti indicati nell'allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata.

Sono eliminati gli ulteriori requisiti, oltre a quello del conseguimento annuale di ricavi non superiori a 65.000 euro, necessari per l’accesso al regime forfettario come stabilito nella normativa vigente.

L’attuale comma 54, lettere b) e c), ora sostituito dalla norma in commento, dispone che per accedere al regime forfettario è necessario che si siano sostenute spese complessivamente non superiori a 5.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l’esecuzione di specifici progetti, nonché che il costo complessivo dei beni strumentali, assunto al lordo degli ammortamenti, non abbia superato, alla data di chiusura dell’esercizio, i 20.000 euro.

 

È conseguentemente modificato il comma 56 della legge di stabilità 2015 in tema di dichiarazione di inizio attività (comma 5, lettera b).

 

Il nuovo comma 55, lettera a), della legge di stabilità 2015, stabilisce che, ai fini della verifica della sussistenza del requisito per l’accesso al regime forfettario non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali, adeguando il riferimento agli indici sintetici di affidabilità fiscale, che hanno sostituito gli studi di settore.

Si ricorda che, in base a quanto disposto dal comma 9 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, per i periodi d'imposta per i quali trovano applicazione gli indici sintetici di affidabilità fiscale, i contribuenti interessati possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale.

 

Non viene modificata la disposizione, contenuta al comma 55, lettera b), della legge di stabilità 2015, che, nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, stabilisce di assumere, sempre ai fini della verifica della sussistenza del requisito per l’accesso al regime, la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

Il nuovo comma 57 della legge di stabilità 2015, come modificato dal comma 5, lettera c), prevede che non possono avvalersi del regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (nuova lettera d) del comma 57 della legge di stabilità 2015).

Ai sensi della nuova lettera d-bis) del comma 57 della legge di stabilità 2015 non possono altresì avvalersi del regime le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

La norma appare intesa ad evitare un incentivo indiretto alla trasformazione di rapporti di lavoro dipendente in altre forme contrattuali che godono dell’agevolazione in commento.

Si segnala, inoltre, che dalla norma in esame viene espunto il vigente tetto dei 30.000 euro, percepiti da reddito da lavoro dipendente o assimilabile, oltre il quale opera l’esclusione dall’ regime forfetario.

 

Si ricorda che l’attuale lettera d-bis) prevede che non possono avvalersi del regime forfetario i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

 

Le modifiche al comma 71 della legge di stabilità 2015 sono volte a chiarire che il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno il requisito dei 65.000 euro (comma 5, lettera e)).

 

Il comma 5, lettera f), coerentemente con quanto disposto dall'articolo 7-bis del decreto-legge n. 193 del 2016, che reca l'abolizione degli studi di settore, in sostituzione dei quali sono introdotti gli indici sintetici di affidabilità fiscale, sopprime il primo periodo del comma 73 della legge di stabilità 2015 che disponeva la non applicabilità degli studi di settore e dei parametri ai contribuenti che si avvalgono del regime forfetario.

A tale proposito si ricorda che il decreto 23 marzo 2018 del Ministero dell’economia e delle finanze ha escluso i soggetti che si avvalgono del regime forfetario agevolato tra le categorie di contribuenti alle quali non si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale.

 

Anche la lettera g) del comma 5 è volta a inserire una modifica di coordinamento formale: il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno il requisito dei 65.000 euro.

 

Le modifiche introdotte dalle lettere h) e i) del comma 5 sono volte a introdurre analoghe modifiche di coordinamento formale con riguardo al regime contributivo agevolato di cui ai commi 77 e seguenti della legge di stabilità 2015, cui si applicano il requisito e condizioni già illustrate per il regime forfetario.

La lettera j) modifica il comma 87 della legge di stabilità 2015, prevedendo un termine più lungo, un quinquennio al posto di un triennio, entro il quale i soggetti che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono di altri regimi fiscali agevolati possono applicare il regime forfettario previsto per le nuove iniziative economiche.

Il comma 87 richiamato stabilisce che i soggetti che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale agevolato per il trattamento degli avanzi di gestione di consorzi o del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità possono applicare, laddove in possesso dei requisiti previsti dalla legge, il regime di cui al comma 65 per i soli periodi d'imposta che residuano al completamento del triennio agevolato.

Si ricorda, a tal proposito, che il comma 65 richiamato stabilisce una specifica disciplina di vantaggio per coloro che iniziano una nuova attività: in tal caso l'aliquota è del 5 per cento e può essere utilizzata per cinque anni.

 

Il nuovo allegato n. 4, introdotto dal comma 6 sostituisce il precedente allegato annesso alla legge di stabilità 2015, tenendo conto delle modifiche illustrate, non prevede l’indicazione dei valori soglia dei ricavi e compensi,

Si rammenta che l’attuale allegato indica soglie di ricavi diverse a seconda del tipo di attività esercitata. Tali soglie a seguito delle modifiche disposte dalla legge di stabilità 2016, variano da 25.000 a 50.000 euro.

 

PROGRESSIVO

GRUPPO DI SETTORE

CODICI ATTIVITA' ATECO 2007

COEFFICIENTE DI REDDITIVITA’

 

1

Industrie alimentari e delle bevande

(10 - 11)

40%

 

2

Commercio all'ingrosso e al dettaglio

45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9

40%

 

3

Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande

47.81

40%

 

4

Commercio ambulante di altri prodotti

47.82 - 47.89

54%

 

5

Costruzioni e attività immobiliari

(41 - 42 - 43) - (68)

86%

 

6

Intermediari del commercio

46.1

62%

 

7

Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione

(55 - 56)

40%

 

8

 

 

Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi

(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)

78%

 

 

 

 

 

9

Altre attività economiche

(01 - 02 - 03) - (05- 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) -(84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)

67%

 

 

Il comma 6-bis dispone infine che per quanto non diversamente disposto dai precedenti commi, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 56 a 75 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015.


 

Articolo 1, commi 12-17
(Imposta sostitutiva per imprenditori individuali
ed esercenti arti e professioni)

 

 

I commi da 12 a 17, modificati durante l’esame parlamentare, introducono un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP, con aliquota al 20 per cento, per gli imprenditori individuali, gli artisti e i professionisti con ricavi fino a 100.000 euro che non ricadono nel regime forfettario.

 

Il comma 12 in particolare consente, dal 1° gennaio 2020,  alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi tra 65.001 e 100.000 euro, ragguagliati ad anno, di applicare al reddito d’impresa o di lavoro autonomo, determinato con le modalità ordinarie, un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali IRPEF e dell’IRAP dell’imposta regionale sulle attività produttive con aliquota al 20 per cento.

Come anticipato in premessa, l’imposta sostitutiva al 20 per cento trova applicazione, dal 2020, ai soggetti che non rientrano nel regime forfettario “esteso”, come risultante dalle modifiche dell’articolo 4 del DDL in commento (alla cui scheda di lettura si rinvia).

 

Il comma 13 individua le modalità di computo delle soglie di reddito che danno diritto all’applicazione dell’imposta sostitutiva.

In particolare, per individuare tali soglie:

a)   non rilevano gli ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, che i contribuenti possono indicare nelle dichiarazioni fiscali per i periodi d'imposta in cui trovano applicazione gli indici sintetici di affidabilità fiscale, per migliorare il proprio profilo di affidabilità e accedere all’apposito regime premiale (ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 9 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50).

Rinviando alla documentazione web per ulteriori approfondimenti, nonché alle schede predisposte dall’Agenzia delle Entrate, in questa sede si ricorda sinteticamente che agli indici sintetici di affidabilità fiscale - ISA, istituiti dal decreto-legge n. 50 del 2017 ed applicabili dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018, sono correlati specifici benefìci, in relazione ai diversi livelli di affidabilità dei contribuenti. L’introduzione degli ISA ha previsto al contempo la progressiva eliminazione degli effetti derivanti dall'applicazione dei parametri e degli studi di settore;

b)  ove il contribuente eserciti contemporaneamente differenti attività, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate.

 

Il comma 14, modificato durante l’esame parlamentare, disciplina le esclusioni. In particolare, non possono applicare l’imposta sostitutiva:

a)   le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito;

b)  i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;

c)   i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato e di terreni edificabili (che, ai sensi dell’articolo 10, primo comma, numero 8), del D.P.R. IVA, n. 633 del 1972, sono operazioni esenti da IVA) o di mezzi di trasporto nuovi (di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto-legge n. 331 del 1993). Sulla base della normativa vigente, se tali soggetti non operano nell’esercizio di impresa, arti o professioni ed effettuano le cessioni nei confronti di soggetti residenti in altri Stati membri, ai primi spetta il rimborso dell'imposta compresa nel prezzo di acquisto o assolta o pagata per la loro acquisizione o importazione;

d)  gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, ad associazioni o imprese familiari (di cui all’articolo 5 del citato TUIR), a srl o ad associazioni in partecipazione. Per effetto delle modifiche apportate al Senato, si specifica che l’esclusione opera per i soggetti che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;

e)   persone fisiche che esercitano la propria attività prevalentemente nei confronti dei datori coi quali siano in essere rapporti di lavoro o lo siano stati nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti riconducibili ai medesimi datori di lavoro. La norma appare intesa ad evitare un incentivo indiretto alla trasformazione di rapporti di lavoro dipendente in altre forme contrattuali che godono dell’agevolazione in commento, analogamente a quanto previsto all’articolo 4.

L’originario disegno di legge esclude i soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati (articoli 49 e 50 del Testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R. n. 917 del 1986) e che esercitano attività d’impresa, arti o professioni prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori di lavoro dei due anni precedenti o, in ogni caso, nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili.

 

Ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, il comma 15 prescrive che i ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, spetta ai contribuenti rilasciare apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.

 

Il comma 16 dispone che le persone fisiche (come precisato alla Camera, in luogo di riferirsi ai “soggetti”) che applicano l’imposta sostitutiva non debbano effettuare le ritenute alla fonte obbligatorie per legge (di cui al titolo III del DPR n. 600 del 1973 sull’accertamento), ma sono obbligati, nella dichiarazione dei redditi, a indicare il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.

 

Il comma 17 dispone che l’applicazione dell’imposta sostitutiva alle persone fisiche:

§  esonera dall’applicazione dell’IVA e dai relativi adempimenti, analogamente a quanto previsto per gli aderenti al regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), per cui si vedano i commi 5 e 6  del disegno di legge in esame;

§  mantiene tuttavia fermo l’obbligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127. Con riferimento alla fatturazione elettronica – obbligatoria nei rapporti tra privati dal 1° gennaio 2019 – si rinvia alla relativa documentazione web.

 

Si rammenta in questa sede che il Consiglio UE ha autorizzato l’Italia a rinnovare  fino al 31 dicembre 2019 le esenzioni IVA previste dal citato regime forfettario (disciplinato dalla legge di stabilità 2015 e modificato dal provvedimento in parola) con la decisione di esecuzione n. 2016/1988/UE. In tal modo ha risposto alla richiesta di autorizzazione avanzata dall’Italia per continuare a prevedere, in deroga all’articolo 285 della direttiva n. 2006/112/CE sul sistema comune dell’IVA, l’esenzione da IVA per i contribuenti in regime forfettario.

Già con la decisione n. 2008/737/CE, l'Italia era stata autorizzata, come misura di deroga, a esentare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera 30.000 euro fino al 31 dicembre 2010. La misura di deroga era stata quindi prorogata, dapprima fino al 31 dicembre 2013, successivamente - con la decisione n. 2013/678/UE - fino al 31 dicembre 2016; contestualmente, la decisione del 2013 ha aumentato fino a un volume di affari annuo di 65.000 euro la soglia massima di esenzione autorizzata.

Si rammenta che la relazione tecnica che accompagna il DDL originario fa riferimento alla necessità di ottenere la previa deroga comunitaria per la suddetta esenzione IVA.


 

Articolo 1, commi 29-bis-septiesdecies
(Imposta servizi digitali)

 

 

I commi da 29-bis a 29-noviesdecies istituiscono un’imposta sui servizi digitali, che si applica ai soggetti che prestano servizi digitali e che hanno un ammontare complessivo di ricavi pari o superiore a 750 milioni di euro, di cui almeno 5,5 milioni realizzati nel territorio italiano per prestazione di servizi digitali. L’imposta si applica con un'aliquota del 3 per cento sui ricavi e viene versata entro il mese successivo a ciascun trimestre. E’ contestualmente abrogata l’imposta sulle transazioni digitali istituita dalla legge di bilancio 2018, che avrebbe dovuto applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2019.

 

Più in dettaglio, il comma 29-bis istituisce l’imposta sui servizi digitali.

 

Soggetti passivi dell’imposta sono (comma 29-ter) tutti i soggetti esercenti attività d'impresa (dunque persone fisiche e giuridiche, a prescindere dalla tipologia e dalla forma giuridica utilizzata), a condizione che superino la soglia di ricavi richiesta ex lege, singolarmente o a livello di gruppo, nel corso di un anno solare.

 

In particolare, i soggetti passivi devono realizzare congiuntamente:

a) un ammontare complessivo di ricavi, ovunque realizzati, non inferiore a  750.000.000 euro;

b) un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali, nel territorio dello Stato, non inferiore a 5.500.000 euro.

 

Ai sensi del comma 29-quater i ricavi da servizi digitali, cui si applica l’imposta, sono quelli derivanti dalla fornitura dei seguenti servizi:

a) veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;

b) messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale, che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi;

c) trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale.

 

Il comma 29-quinquies esclude dall’imposta i ricavi derivanti dai servizi digitali, se sono resi a soggetti che, ai sensi delle norme del codice civile (articolo 2359) si considerano in posizione di controllo (siano essi controllati, controllanti o controllati dallo stesso soggetto controllante).

 

Il comma 29-sexies definisce le modalità di calcolo dell’imponibile: i ricavi tassabili sono assunti al lordo dei costi e al netto dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette.

 

Ai sensi del comma 29-septies il periodo d'imposta coincide con l'anno solare.

Il comma chiarisce altresì che un ricavo si considera tassabile in un determinato periodo d'imposta se l'utente di un servizio tassabile è localizzato nel territorio dello Stato in detto periodo.

Un utente è localizzato nel territorio dello Stato se:

a) nel caso di un servizio di veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata (comma 29-quater, lettera a)), la pubblicità in questione figura sul dispositivo dell'utente nel momento in cui il dispositivo è utilizzato nel territorio dello Stato in detto periodo d'imposta, per accedere a un'interfaccia digitale;

b) nel caso di un servizio di messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale, che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi (comma 29-quater, lettera b)):

1.   se il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale che facilita le corrispondenti cessioni di beni  o prestazioni di servizi direttamente tra gli utenti, l'utente utilizza un dispositivo nel territorio dello Stato in detto periodo d'imposta per accedere all'interfaccia digitale e conclude un'operazione corrispondente su tale interfaccia in detto periodo d'imposta;

2.   se il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale di un tipo che non rientra nel punto 1, l'utente dispone di un conto per la totalità o una parte di tale periodo d'imposta, che gli consente di accedere all'interfaccia digitale e tale conto è stato aperto utilizzando un dispositivo nel territorio dello Stato;

c) nel caso di un servizio di trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale (comma 29-quater, lettera c)), i dati generati dall'utente che ha utilizzato un dispositivo nel territorio dello Stato per accedere a un'interfaccia digitale, nel corso di tale periodo d'imposta o di un periodo d'imposta precedente, sono trasmessi in detto periodo d'imposta.

 

Il comma 29-octies chiarisce che l'imposta dovuta si ottiene applicando l'aliquota del 3 per cento all'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre.

 

Il comma 29-novies indica le modalità di versamento dell’imposta, da effettuarsi entro il mese successivo a ciascun trimestre; la dichiarazione dell’imposta è invece annuale e riguarda l'ammontare dei servizi tassabili prestati entro 4 mesi dalla chiusura del periodo d'imposta. Con norma secondaria (decreto di cui al comma 29-duodecies) può essere previsto che, per le società appartenenti al medesimo gruppo, per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni in commento sia nominata una singola società del gruppo.

 

Ai sensi del comma 29-decies, i soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato e di un numero di partita IVA, che nel corso di un anno solare realizzano i presupposti per l’applicazione dell’imposta, sono tenuti a richiedere all’Agenzia delle Entrate un numero identificativo ai fini dell'imposta sui servizi digitali. La richiesta è effettuata secondo modalità previste con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate (di cui al comma 29-terdecies).

I soggetti residenti nel territorio dello Stato, ove appartengano allo stesso gruppo dei soggetti non residenti (di cui supra) sono solidalmente responsabili con questi ultimi per le obbligazioni derivanti dalla nuova imposta, la cui disciplina è contenuta nelle norme in esame.

 

Secondo il comma 29-undecies, per l’'accertamento, le sanzioni e la riscossione dell'imposta, nonché per il relativo contenzioso, si applicano le disposizioni previste in materia di imposta sul valore aggiunto, in quanto compatibili.

 

Il comma 29-duodecies affida a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, sentite l'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni, l'Autorità garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale, da emanare entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (1° maggio 2019), il compito di  stabilire le disposizioni di attuazione dell'imposta sui servizi digitali. Il successivo comma 29-terdecies affida invece ad uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate il compito di individuare le modalità applicative dell’imposta.

 

Con riferimento all’applicabilità dell’imposta (comma 29-quaterdecies), essa decorre dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo del MEF (di cui al comma 29-duodecies).

 

Il comma 29-quinquiesdecies reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il comma 29-sexiesdecies dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze presenti alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione e sui risultati conoscitivi ed economici derivanti dalle disposizioni così introdotte. Nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF), il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze presenta una relazione sull'attuazione della disciplina dell’imposta, anche ai fini dell'aggiornamento degli effetti finanziari derivanti dagli stessi.

 

Il comma 29-septiesdecies abroga la disciplina (contenuta nell’articolo 1, commi da 1011 a 1019 della legge di bilancio 2018, legge 27 dicembre 2017, n. 205) dell’imposta sulle transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici, che avrebbe dovuto applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2019.

 

Tale imposta, con un'aliquota del 3 per cento sul valore della singola transazione al netto dell'IVA, si applica nei confronti del soggetto prestatore, residente o non residente, che effettui nel corso di un anno solare un numero complessivo di transazioni superiore alle 3.000 unità. Sono escluse le prestazioni rese nei confronti di soggetti committenti che hanno aderito al regime agevolato forfetario per imprese e professionisti di ridotte dimensioni. L'imposta è  prelevata, all'atto del pagamento del corrispettivo, dai soggetti committenti dei servizi assoggettati a imposizione, con obbligo di rivalsa sui soggetti prestatori, salvo specifiche ipotesi individuate dalla legge.  Presupposto per l’applicazione del tributo sono le transazioni che corrispondono alla erogazione di un servizio tramite mezzo elettronico di tipo business to business (B2B). Sono pertanto escluse le transazioni di commercio elettronico (beni) e quelle di tipo business to consumer (B2C).

Sul piano soggettivo, l’imposta si applica a tutte le imprese che erogano un servizio digitale (residenti e non residenti), con la sola esclusione delle imprese soggette al regime forfetario e dei soggetti agevolati per imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità. Le norme abrogate prevedevano un limite dimensionale all’attività digitale tassata, sotto forma del numero di transazioni effettuate, che deve essere superiore a 3.000 su base annua senza alcun riferimento all’ammontare coinvolto (il presupposto dell’imposta è definito, ad esempio, sia da 3.000 operazioni di 1 euro sia da 3.000 operazioni da 1.000 euro ciascuna).

Ai fini della riscossione, l’imposta viene prelevata dai soggetti committenti dei servizi con obbligo di rivalsa sui soggetti prestatori.

Tale imposta era destinata ad applicarsi dal 1° gennaio 2019; tuttavia, il perimetro oggettivo di applicazione della stessa è stato demandato a un decreto ministeriale, che avrebbe dovuto essere emanato il 30 aprile 2018 (comma 1012 legge di bilancio 2018), ma che non è stato ancora emanato.  Detto decreto avrebbe dovuto anche individuare le modalità applicative dell'imposta, ivi compresi gli obblighi dichiarativi e di versamento, nonché eventuali casi di esonero. Nella risposta all’interrogazione n. 5-01007 in Commissione Finanze del 28 novembre 2018 il Governo ha riferito che l’adozione di detto decreto è in fase di istruttoria, anche al fine di tener conto degli sviluppi normativi europei, dove è in discussione presso il Consiglio dell'Unione europea la proposta di direttiva relativa ad un'imposta applicabile ai ricavi derivanti dalla fornitura di taluni servizi digitali. Per ulteriori informazioni e commenti, si rinvia:

§   alla pubblicazione dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio sulla nuova imposta;

§  Al focus Web Tax ed economia digitale, anche in ordine alle iniziative intraprese in Europa.


 

Articolo 1, commi 29-octiesdecies-noviesdecies
(Abrogazione riduzione Ires enti non a scopo di lucro e Iacp)

 

 

I commi 29-octiesdecies e 29-noviesdecies, introdotti al Senato, abrogano la riduzione a metà dell’IRES per alcuni enti che svolgono attività sociali, culturali e attività con fini solidaristici, nonché nei confronti degli istituti autonomi per le case popolari.

 

In particolare, il comma 29-octiesdecies abroga l’articolo 6 del D.P.R. 601/1973 che dispone la riduzione alla metà dell’IRES (dal 24 al 12 per cento) nei confronti dei seguenti enti (comma 1 dell’articolo 6):

-         enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza;

-         istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;

-         enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione;

-         istituti autonomi per le case popolari (Iacp), comunque denominati, e loro consorzi nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell'Unione europea in materia di "in house providing" e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013.

La riduzione compete a condizione che i predetti soggetti abbiano personalità giuridica (comma 2) e non si applica agli enti iscritti nel Registro Unico nazionale del terzo settore (di cui al D.Lgs. n. 117 del 2017; per approfondimenti si rinvia al portale della Documentazione parlamentare). Agli enti religiosi (articolo 4, comma 3, codice del Terzo settore) iscritti nel predetto Registro, la riduzione si applica limitatamente alle attività diverse da quelle di interesse generale (elencate all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017).

 

Il comma 29-noviesdecies chiarisce che il calcolo dell’acconto per il 2019 sia effettuato considerando, come imposta del periodo precedente, quella risultante dall’introduzione delle nuove norme in commento.

 


 

Articolo 1, commi 29-vicies e viciessemel
(Dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria)

 

 

I commi 29-vicies e 29-viciessemel integrano la disciplina relativa alla trasmissione dei dati fiscali dei soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria.

Viene chiarito che i dati trasmessi possono essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni ed esclusivamente per garantire l'applicazione delle norme in materia tributaria e doganale ovvero, in forma aggregata, per il monitoraggio della spesa pubblica e privata complessiva.

 

In particolare, il comma 29-vicies, che sostituisce l'articolo 10-bis del decreto legge n. 119 del 2018, conferma in primo luogo che per il periodo d'imposta 2019 i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria.

 

Si chiarisce che i dati trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per due finalità esclusive:

§  garantire l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale;

§  in forma aggregata, per il monitoraggio della spesa pubblica e privata complessiva.

 

Con decreto del MEF, di concerto con il Ministero della salute e per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali:

§  i termini e gli ambiti di utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti;

§  i tipi di dati che possono essere trattati;

§  le operazioni eseguibili;

§  le misure per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato.

 

Si ricorda che con provvedimento del 15 novembre 2018, il Garante per la protezione dei dati personali ha avvertito l’Agenzia delle entrate che il nuovo obbligo della fatturazione elettronica, così come è stato regolato dall’Agenzia delle entrate, presenta rilevanti criticità in ordine alla compatibilità con la normativa in materia di protezione dei dati personali. Per questo motivo ha chiesto all’Agenzia di far sapere con urgenza come intenda rendere conformi al quadro normativo italiano ed europeo i trattamenti di dati che verranno effettuati ai fini della fatturazione elettronica.

E’ la prima volta che il Garante esercita il nuovo potere correttivo di avvertimento, attribuito dall’articolo 58 del Regolamento europeo 2016/679, verso un provvedimento adottato senza che il Garante sia stato consultato preventivamente (articolo 36 del Regolamento richiamato).

In particolare, il Garante ha rilevato che non saranno archiviati solo i dati obbligatori a fini fiscali, ma la fattura vera e propria, che contiene di per sé informazioni di dettaglio ulteriori sui beni e servizi acquistati, come le abitudini e le tipologie di consumo, legate alla fornitura di servizi energetici e di telecomunicazioni (es. regolarità nei pagamenti, appartenenza a particolari categorie di utenti), o addirittura la descrizione delle prestazioni sanitarie o legali. Ulteriori problemi pone il ruolo assunto dagli intermediari delegabili dal contribuente per la trasmissione, la ricezione e la conservazione delle fatture, alcuni dei quali operano anche nei confronti di una moltitudine di imprese, accentrando enormi masse di dati personali con un aumento dei rischi, non solo per la sicurezza delle informazioni, ma anche relativi a ulteriori usi impropri, grazie a possibili collegamenti e raffronti tra fatture di migliaia di operatori economici. Anche le modalità di trasmissione attraverso lo SDI e gli ulteriori servizi offerti dall’Agenzia (come la conservazione dei dati) presentano criticità per quanto riguarda i profili di sicurezza, a partire dalla mancata cifratura della fattura elettronica, tanto più considerato l’utilizzo della PEC per lo scambio delle fatture, con la conseguente possibile memorizzazione dei documenti sui server di posta elettronica.

Da ultimo, nel rispondere all’interrogazione n. 5-00911 a risposta immediata in Commissione finanze alla Camera dei deputati, circa possibili problemi di violazione di segreti industriali e commerciali nonché di violazioni della privacy dei consumatori, il sottosegretario di Stato per l'Economia e le finanze, Villarosa, ha precisato che tutte le modalità disponibili per la ricezione e per il successivo inoltro delle fatture elettroniche e delle relative ricevute rispettano i più aggiornati protocolli di sicurezza, in termini di autenticazione del trasmittente, riservatezza e disponibilità. I dati infatti sono crittografati e la consultazione sicura degli archivi informatici dell'Agenzia delle entrate è garantita da misure che prevedono un sistema di profilazione, identificazione, autenticazione dei soggetti abilitati alla consultazione, di tracciatura degli accessi effettuati con indicazione dei tempi e della tipologia delle operazioni svolte, nonché di conservazione di copie di sicurezza. Il sottosegretario ha poi annunciato che è stato attivato un tavolo tecnico congiunto Agenzia delle entrate e Autorità Garante finalizzato ad individuare soluzioni idonee a garantire il rispetto della normativa in materia di privacy.

Con un nuovo provvedimento del 20 dicembre 2018, il Garante - preso atto delle modifiche apportate all’impianto originario della fatturazione elettronica e delle ulteriori rassicurazioni fornite dall’Agenzia delle entrate - ha individuato i presupposti e le condizioni perché la stessa Agenzia possa avviare dal 1 gennaio 2019 i trattamenti di dati connessi al nuovo obbligo.

Il comma 29-viciessemel, sostituisce il comma 6-quater all’articolo 2 del d.lgs. n. 127 del 2015 sulla fatturazione elettronica, il quale stabilisce che i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata possono adempiere all'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria.

 

In particolare, anche in tale caso, sono introdotte le norme per il rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati personali sopra illustrate.


 

Articolo 1, comma 29-vicies bis
(Credito d’imposta adeguamento tecnologico
per invio telematico corrispettivi)

 

 

Il comma 29-vicies bis modifica la disciplina del contributo per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti mediante i quali sono effettuate la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi, prevedendo che tale contributo sia direttamente concesso al soggetto obbligato alla memorizzazione e trasmissione, sotto forma di credito d’imposta, in luogo di prevedere una scontistica obbligatoria da parte del fornitore degli strumenti e  di attribuire il credito d’imposta al fornitore medesimo.

 

Le norme in esame modificano l’articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, che nella vigente formulazione attribuisce, per gli anni 2019 e 2020, un contributo per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti mediante i quali sono effettuate la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi, introdotto dal decreto-legge n. 119 del 2018.

A decorrere dal 2020, tale memorizzazione e trasmissione spetta ai commercianti al minuto ed ai soggetti ad essi assimilati (di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633), non obbligati ad emettere fattura.

Il contributo è complessivamente pari al 50 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 in caso di adattamento, per ogni strumento.

La norma vigente dispone che il contributo sia anticipato dal fornitore, sotto forma di sconto sul prezzo praticato, e sia a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione.

Per effetto delle norme in esame (lettera a), che modifica il secondo periodo dell’articolo 2, comma 6-quinquies) il contributo viene direttamente concesso al soggetto obbligato alla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione, in luogo di prevedere una scontistica obbligatoria ed attribuire il credito d’imposta al fornitore.

 

Con una seconda novella (lettera b), che modifica il terzo periodo dell’articolo 2, comma 6-quinquies) si chiarisce che il credito d’imposta può essere utilizzato a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione di cui al ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

 

Infine (lettera c), che modifica il quarto periodo dell’articolo 2, comma 6-quinquies) si dispone che le norme attuative del credito d’imposta siano emanate entro il 31 gennaio 2019, ovvero entro trenta giorni dal 1° gennaio 2019 (data di entrata in vigore della presente legge).


 

Articolo 1, comma 29-vicies ter
(Esonero obbligo di fatturazione nei contratti di sponsorizzazione)

 

 

Il comma 29-viciester esonera anche i concessionari dall’obbligo di adempimento di fatturazione elettronica relativo a contratti di sponsorizzazione e pubblicità in capo alle associazioni sportive dillettantistiche.

 

Il comma 29-viciester abroga il comma 02 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, il cosiddetto decreto fiscale, che dispone che gli obblighi di fatturazione e registrazione relativi a contratti di sponsorizzazione e pubblicità relativi alle società sportive dilettantistiche (che applicano il regime forfettario opzionale) siano adempiuti dai cessionari.

 

Il comma 02 richiamato, infatti, prevede che gli obblighi di fatturazione e registrazione relativi a contratti di sponsorizzazione e pubblicità in capo a soggetti di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, sono adempiuti dai cessionari.

     Si segnala, inoltre, che il comma 01, ha incluso tra coloro che sono esonerati dalle disposizioni sull’obbligo di fatturazione elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi anche i soggetti che applicano il regime forfettario opzionale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398

 

Si ricorda che le associazione indicate al comma 02 sono le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche, e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000.

Pertanto, con la modifica apportata dal comma in esame, viene meno l’obbligo di fatturazione elettronica per i contratti di sponsorizzazione e pubblicità in capo alle associazioni sportive dilettantistiche.

 

Il comma prevede, infine, che alla compensazione delle minori entrate previste, pari a 5 milioni annui a decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondete riduzione del Fondo per l’attuazione del programma di Governo per l'anno 2019 e a decorrere dal 2021 e mediante corrispondente riduzione per l'anno 2020 della voce Ministero dell'economia e delle finanze della Tabella A allegata al disegno di legge di bilancio in esame.

 

Si ricorda che il comma 421 richiamato istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione di euro 44.380.452 per l’anno 2019, di euro 16.941.452 per l’anno 2020, di euro 58.493.452 per l’anno 2021, di euro 29.962.452 per l’anno 2022, di euro 29.885.452 per l’anno 2023, di euro 39.605.452 per l’anno 2024, di euro 39.516.452 per l’anno 2025, di euro 34.279.452 per l’anno 2026, di euro 37.591.452 per l’anno 2027 e di euro 58.566.452annui a decorrere dall’anno 2028, da destinare al finanziamento di nuove politiche di bilancio e al rafforzamento di quelle già esistenti perseguite dai Ministeri.

 

 

 

 


 

Articolo 1, comma 41-bis
(Proroga di termini in materia bancaria e creditizia)

 

 

Il comma 41-bis proroga fino al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale le società cooperative che operano nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 112, comma 7, del TUB possono continuare a svolgere la propria attività senza obbligo di iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari.

 

L'articolo 112 del TUB, ultimo periodo, prevede che, in attesa di un riordino complessivo degli strumenti di intermediazione finanziaria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, possono continuare a svolgere la propria attività, senza obbligo di iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari (di cui all'articolo 106 TUB), le società cooperative esistenti alla data del 1° gennaio 1996 e le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti dei propri soci, a condizione che:

a) non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia forma tecnica;

b) il volume complessivo dei finanziamenti a favore dei soci non sia superiore a quindici milioni di euro;

c) l'importo unitario del finanziamento sia di ammontare non superiore a 20.000 euro;

d) i finanziamenti siano concessi a condizioni più favorevoli di quelli presenti sul mercato.

 

Il termine del 31 dicembre 2014 era stato prorogato dapprima dal comma 176 della legge n. 147 del 2013 e, successivamente, fino al 31 dicembre 2018 dal decreto legge n. 192 del 2014. 

 

Il comma 41-bis stabilisce che le disposizioni in argomento continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023.


 

Articolo 1, commi 44-bis-sexies
(Credito di imposta per le imprese che acquistano prodotti riciclati o imballaggi compostabili o riciclati)

 

 

 

I commi da 44-bis a 44-sexies, introdotti al Senato, riconoscono un credito d’imposta nella misura del 36% delle spese sostenute dalle imprese per l’acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica nonché per l’acquisto di imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio.

Sono altresì disciplinati i limiti di fruizione (pari a 20.000 euro per ciascun beneficiario e, complessivamente, a 1 milione di euro annui per gli anni 2020 e 2021) e le modalità di applicazione del credito d’imposta, rinviandone la disciplina ad un apposito decreto ministeriale, che deve definire anche i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi ai fini della fruizione del credito medesimo.

Tale misura è sostitutiva dell’agevolazione introdotta, per finalità analoghe, dai commi 96-99 della legge di bilancio 2018. Per questo motivo viene conseguentemente abrogata la relativa autorizzazione di spesa (contenuta nel comma 97 della medesima legge).

 

 

Credito d’imposta e ambito di applicazione (comma 44-bis)

Il comma 44-bis riconosce, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, un credito d’imposta nella misura del 36% delle spese sostenute (e documentate) dalle imprese per gli acquisti di:

§  prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica;

§  imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio.

La norma tecnica UNI EN 13432:2002 (intitolata “Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione - Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi”) è la versione ufficiale in lingua italiana della norma tecnica europea EN 13432 (del settembre 2000) che specifica i requisiti e i procedimenti per determinare le possibilità di compostaggio e di trattamento anaerobico degli imballaggi e dei materiali di imballaggio.

Finalità dell’agevolazione (comma 44-bis)

La finalità dell’introduzione del credito d’imposta in questione è quella, esplicitata dalla norma, di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all’avvio al recupero energetico, nonché di ridurre l’impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio.

Disciplina del credito d’imposta (commi da 44-ter a 44-quinquies)

Il credito d'imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di un milione di euro annui per gli anni 2020 e 2021.

Il credito di imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini della deducibilità degli interessi passivi. Esso è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non si applica il limite annuale di 250 mila euro, di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007.

Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti. Ai fini della fruizione del credito d’imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».

Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

- i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa, europea e nazionale;

- nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.

Abrogazione dell’analogo credito d’imposta previsto dalla legge di bilancio 2018 (comma 44-sexies, primo periodo)

Il primo periodo del comma 44-sexies dispone l’abrogazione dello stanziamento autorizzato dall’art. 1, comma 97, della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) per la copertura degli oneri del credito d’imposta previsto, per finalità analoghe a quelle del comma 44-bis.

Il comma 96 dell’art. 1 della citata L. 205/2017 concede a tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui, un credito d’imposta nella misura del 36% delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

Ai sensi del successivo comma 97, il predetto credito d’imposta è riconosciuto fino ad un importo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di un milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021.

I successivi commi 98 e 99 disciplinano le modalità di utilizzo del credito d’imposta e rinviano, per la disciplina di dettaglio, ad un decreto ministeriale che non è mai stato emanato.

Ciò premesso, si valuti l’opportunità di abrogare non solo il comma 97, ma anche i connessi commi 96, 98 e 99 dell’art. 1 della legge n. 205/2017.

Copertura degli oneri (comma 44-sexies, secondo periodo)

In base al secondo periodo del comma 44-sexies, i risparmi derivanti dalla citata abrogazione sono destinati alla copertura dell’onere derivante dal nuovo credito d’imposta.


 

Articolo 1, commi 57-bis-quinquies
(
Contributi dello Stato a società partecipate)

 

I commi 57-bis – 57-quinquies, introdotti al Senato, dettano norme relative all’erogazione di contributi dello Stato a società da esso  partecipate.

 

Nello specifico, si prevede che i contributi di importo fino a 50 milioni di euro concessi dallo Stato a società partecipate dallo Stato medesimo o ad organismi di diritto pubblico, anche costituiti in forma di società di capitali, finanziati dallo Stato in misura maggioritaria, con la finalità di effettuare investimenti di pubblico interesse, sono erogati dallo Stato, a titolo definitivo, contestualmente alla realizzazione dell’intervento in forma globale, ovvero quota imponibile e IVA, e progressivamente alla realizzazione dell’intervento medesimo, se il provvedimento di concessione del contributo reca la dicitura “comprensivo di IVA”.

Nel caso di contributi concessi senza la dicitura “comprensivo di IVA”, lo Stato eroga il contributo con le medesime modalità, ma con finalità di anticipazione relativamente alla sola quota liquidata a titolo di IVA, che dovrà essere rimborsata dal beneficiario allo Stato a conclusione della realizzazione dell’intervento.

Le suddette disposizioni si applicano anche ai contributi per i quali la relativa attività di rendicontazione non si sia conclusa e, comunque, ai contributi relativamente ai quali non sia intervenuta la liquidazione del saldo finale. In ogni caso non sono presenti oneri aggiuntivi a carico delle finanze pubbliche.

Le suddette disposizioni si applicano subordinatamente alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 395 della Direttiva n. 112/2006/CE.

 

La Direttiva n. 112/2006/CE detta norme relative alla disciplina comune d’imposta sul valore aggiunto. In particolare, l’articolo 395 definisce una procedura (che può durare al massimo 8 mesi) per consentire a uno Stato membro di derogare alla Direttiva. Al riguardo si prevede Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure speciali di deroga alla direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali. Le misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta non devono influire, se non in misura trascurabile, sull'importo complessivo delle entrate fiscali dello Stato membro riscosso allo stadio del consumo finale.

 

 

La relazione tecnica chiarisce che le disposizioni intendono disciplinare le ipotesi in cui il contributo erogato dallo Stato sia teso a rimborsare al beneficiario, oltre alla quota imponibile dell’investimento, anche l’IVA da questi pagata ai propri fornitori per la realizzazione dell’intervento e le ipotesi in cui, invece, il contributo intenda coprire la sola quota imponibile dell’investimento.


 

Articolo 1, commi 58-60 e 62
(
Fondo investimenti Amministrazioni centrali)

 

 

I commi 58-60 e 62 dispongono l’istituzione di un Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, con una dotazione complessiva di circa 49,7 miliardi di euro per gli anni dal 2019 al 2033, da ripartirsi sulla base di programmi settoriali presentati dalle Amministrazioni centrali dello Stato per le materie di propria competenza.

Al riparto del fondo si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati entro il 31 gennaio 2019.

 

Il profilo finanziario del Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 7557), è definito al comma 58 ed è stato modificato al Senato. Il profilo finanziario è il seguente: 70 milioni di euro per l'anno 2019, 1.260 milioni per l'anno 2020, 1.600 milioni per l’anno 2021, 3.250 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 3.300 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033  per una dotazione complessiva di risorse pari a 43,6 miliardi di euro nel periodo indicato (commi 58-59).

 

Si sottolinea che il testo iniziale del disegno di legge (AC 1334) prevedeva una dotazione del Fondo del 50,2 miliardi di euro. Su tale dotazione è stata tuttavia posta la copertura finanziaria di alcune disposizioni introdotte nel corso dell’esame parlamentare, che ne hanno ridotto l’importo.

 

Il Fondo è finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, di cui una quota parte specificamente destinata alla realizzazione, allo sviluppo e alla sicurezza di sistemi di trasporto pubblico di massa su sede propria (comma 59).

A seguito di modifiche approvate al Senato, le risorse del Fondo sono altresì destinate al prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza, per un importo complessivo pari a 900 milioni di euro, di cui 15 milioni di euro per il 2019, 10 milioni per il 2020, 25 milioni per il 2021, 95 milioni per il 2022, 180 milioni per il 2023, 245 milioni per il 2024, 200 milioni per il 2025, 120 milioni per il 2026 e 10 milioni di euro per il 2027 (comma 59).

 

Al riparto del fondo si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri - su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati - sulla base di programmi settoriali presentati dalle Amministrazioni centrali dello Stato per le materie di propria competenza (comma 60).

Tali D.P.C.M. di riparto sono adottati entro il 31 gennaio 2019.

I decreti individuano altresì i criteri e le modalità di eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro 18 mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione nell’ambito delle finalità previste dalla norma in esame.

 

Si evidenzia che il fondo in esame presenta caratteristiche analoghe a quelle del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese[1], istituito dall’articolo 1, comma 140, della legge n. 232/2016 (con una dotazione di oltre 47 miliardi di euro in un orizzonte temporale venticinquennale dal 2017 al 2032) e rifinanziato dall’articolo 1, comma 1072, della legge n. 205/2017 (per complessivi 36,115 miliardi di euro per gli anni dal 2018 al 2033). Tale ultimo Fondo finanzia interventi in specifici settori di spesa e viene ripartito con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sui quali è richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

 

Il comma 60 prevede, inoltre, nel caso in cui siano individuati interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, che vengano adottati appositi decreti, previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione. Decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere.

 

Dalla formulazione della norma non risulta chiaro se il parere parlamentare è richiesto sugli schemi di D.P.C.M. di riparto del Fondo (come sembrerebbe desumersi dalla relazione illustrativa), oppure sugli schemi di decreto adottati nel caso di interventi rientranti nelle materie di competenza regionale (di cui al quarto periodo del comma 60).

Andrebbe inoltre chiarita la natura dei decreti da adottare nel caso di materie di competenza regionale, ossia se si tratta di D.P.C.M. oppure di decreti ministeriali (nel qual caso andrebbe indicato il Ministro competente).

Il comma 60 prevede, infine, che i medesimi decreti devono indicare le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti (BEI), con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB), con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancari ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario), compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

 

Si segnala come tale modalità di utilizzo dei contributi, che ne prevede l’impiego anche con ricorso ad operazioni con diverse tipologie di soggetti finanziatori, sia già stata prevista in altre disposizioni legislative, quali in particolare:

§  il comma 140 dell’articolo 1, della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017), che reca la disciplina del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, che prevede una norma del tutto analoga a quella prevista dal comma in esame;

§  il D.L. n. 189 del 2016, sul sisma del 2016 in Italia centrale, il cui articolo 5, comma 6 prevede che il commissario straordinario possa stipulare appositi mutui (di durata massima venticinquennale) con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato - pagati agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato - con i medesimi soggetti finanziatori;

§  l’articolo 10 del D.L. n. 104 del 201 ove si fa riferimento ai soggetti finanziatori di cui al D.Lgs. n. 385/1993 e si dispone il pagamento diretto ai soggetti medesimi da parte dello Stato.

 

Ai fini del monitoraggio degli interventi finanziati dal Fondo, il comma 62 richiama il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche e di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti.

Sulla base dei dati di monitoraggio, nonché delle risultanze dell’ultimo Rendiconto generale dello Stato, la norma prevede, inoltre, che ciascun Ministero, entro il 15 settembre di ogni anno, illustri lo stato dei rispettivi investimenti e lo stato di utilizzo dei finanziamenti, con indicazione delle principali criticità riscontrate nell’attuazione degli interventi, nell’ambito di una apposita sezione della Relazione predisposta ai sensi dell’articolo 1, comma 1075, della legge n. 205/2017.

Si tratta della Relazione annuale sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del già citato Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (art. 1, comma 1075, legge n. 205/2017), che ciascun Ministero beneficiario è tenuto ad inviare, entro il 15 settembre di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell’economia e finanze ed alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

 

 

Il decreto legislativo n. 229/2011 ha dato attuazione all’art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della L. n. 196/2009 (legge di contabilità e finanza pubblica), che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche. Il decreto legislativo si applica a tutte le amministrazioni pubbliche e ai soggetti destinatari di finanziamenti a carico del bilancio dello Stato finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche. Il decreto introduce nuovi obblighi informativi a carico delle amministrazioni pubbliche e opera anche un coordinamento con gli adempimenti previsti dal Codice dei contratti pubblici in merito alla trasmissione dei dati all’autorità di vigilanza. E' prevista l’istituzione, presso ciascuna amministrazione, di un sistema gestionale informatizzato contenente tutte le informazioni inerenti l’intero processo realizzativo dell’opera, con obbligo, tra l’altro, di subordinare l’erogazione dei finanziamenti pubblici all’effettivo adempimento degli obblighi di comunicazione ivi previsti.

La definizione dei contenuti informativi minimi del sistema informativo in argomento è disciplinata dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze emanato in data 26 febbraio. Il decreto prevede che le amministrazioni provvedano a comunicare i dati, con cadenza almeno trimestrale, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi dell'art. 13 della L. n. 196/2009 presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato.

L’art. 4 del D.Lgs. n. 229/2011 disciplina poi il definanziamento per mancato avvio dell'opera.

 


 

Articolo 1, comma 59-bis
(Risorse del contratto di programma ANAS per interventi sugli svincoli delle tangenziali dei capoluoghi di provincia)

 

 

Il comma 59-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato, prevede che, in sede di aggiornamento del contratto di programma ANAS 2016-2020, una quota delle risorse da contrattualizzare o che si rendano disponibili nell’ambito delle finalità già previste dal vigente contratto, nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, viene destinata alla progettazione e realizzazione di interventi di adeguamento e messa in sicurezza degli svincoli delle tangenziali dei capoluoghi di provincia.

 

 

Si ricorda che nella seduta del 7 agosto 2017, con la delibera n. 65/2017, il CIPE ha approvato lo schema di contratto di programma tra MIT e ANAS per il 2016-2020. Con il decreto interministeriale 27 dicembre 2017, n. 588, è stato approvato il contratto di programma, sottoscritto in data 21 dicembre 2017, recependo le prescrizioni indicate nella citata delibera del CIPE.


 

Articolo 1, comma 60-bis
(Spazi finanziari per il sisma 2016)

 

 

 

Il comma 60-bis, introdotto al Senato, modifica l'articolo 44, comma 6-ter del D.L. n. 189/2016, al fine di stabilire che gli spazi finanziari previsti a favore delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, sono destinati - oltre che ad interventi connessi ai suddetti eventi sismici, all’adeguamento antisismico e alla messa in sicurezza degli edifici - anche ad interventi infrastrutturali.

 

Il comma 60-bis modifica l'art. 44, comma 6-ter del D.L. n. 189/2016, il quale dispone - sulla base degli esiti della verifica dell’andamento degli oneri connessi agli eventi sismici - la determinazione dell’ammontare complessivo degli spazi finanziari, per ciascun anno del periodo 2018-2021, da assegnare alle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nell’ambito dei patti di solidarietà nazionali (art. 10, comma 4, della legge n. 243/2012).

Il comma 6-ter (introdotto dall’art. 1, comma 792, della legge di bilancio 2018 – L. n. 205/2017) prevede, in particolare, che tali spazi finanziari sono destinati ad interventi connessi ai suddetti eventi sismici e di adeguamento antisismico, nonché per la messa in sicurezza degli edifici.

La norma in esame amplia la destinazione degli spazi finanziari anche ad interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture.

 Si ricorda che il comma 6-bis dell’art. 44 del D.L n. 189/2016 (introdotto dall’art. 1, comma 792 della legge di bilancio 2018 – L. n. 205/2017) dispone l’effettuazione di una verifica dell’andamento degli oneri connessi ad eventi calamitosi con riferimento alle disposizioni vigenti per gli anni 2018-2021. La verifica deve basarsi anche su apposite rendicontazioni sintetiche predisposte dai soggetti titolari delle contabilità speciali istituite presso la tesoreria dello Stato ai sensi dell’ordinanza di protezione civile del 26 agosto 2016 n. 388135 e dell’articolo 4, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 189/2016.

 

 

 


 

Articolo 1, comma 60-ter
(Proroga dei termini di ultimazione dei programmi di riqualificazione urbana)

 

Il comma 60-ter, introdotto nel corso dell’esame al Senato, al fine di favorire il completamento dei programmi di riqualificazione urbana a valere sui finanziamenti di cui all'art 2, co. 2, della legge n. 179/1992, proroga il termine di ultimazione delle opere pubbliche e private già avviate e per le quali vi sia stata una interruzione delle attività di cantiere determinata da eventi di forza maggiore, prevedendo che la proroga abbia durata pari a quella del “fermo cantiere”. La disposizione precisa altresì che per “opere pubbliche avviate” devono intendersi quelle per le quali sia stata già avviata la progettazione definitiva e per “opere private avviate” quelle per le quali sia stata già inoltrata istanza di permesso di costruire all’ufficio competente.

 

 

Più nel dettaglio, il comma 60-ter, primo periodo, dispone che per i Programmi (PRiU) di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 9 settembre 2015, nel caso di interruzione delle attività di cantiere determinata da eventi indipendenti dalla volontà delle parti contraenti (forza maggiore), tutti i termini dell'articolo 1 dello stesso decreto ministeriale si intendono comunque prorogati del tempo di «fermo cantiere», così come riconosciuto dal Collegio di Vigilanza.

 

Come si legge nella relazione tecnica, la disposizione è volta ad allineare le  norme di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 9 settembre 2015 con la generale disciplina in tema di lavori pubblici. Sempre nella relazione tecnica si ricorda che i programmi PRiU interessano una pluralità di operatori e finanziatori degli interventi e sono stati tra i primi a prevedere la partecipazione del privato in operazioni di riqualificazione di ambiti urbani, attraverso lo strumento programmatorio ed attuativo degli Accordi di Programma (su cui v. infra). Nella relazione tecnica si aggiunge che la disposizione, essendo di carattere meramente ordinamentale, non reca nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e che essa cristallizza un consolidato orientamento giurisprudenziale in ragione del quale i cosiddetti “fermi cantiere” che si registrano per cause indipendenti dal prestatore d’opera o dal committente (comunque formalmente riconosciuti come tali dal collegio di vigilanza stabilito per i programmi PRiU) sono da considerarsi quali eventi di forza maggiore, comportando quindi uno slittamento dei termini stabiliti dall’art. 1 del D.M. 9 settembre 2015.

 

 

 

Più in particolare, il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 settembre 2015, recante “Disposizioni per il definitivo completamento dei programmi di riqualificazione urbana a valere sui finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, al decreto 21 dicembre 1994 e alla delibera CIPE 23 aprile 1997”, stabilisce che per le opere pubbliche e private comprese negli Accordi di programma originari o nelle loro modifiche approvate in fase di vigenza degli Accordi stessi e già avviate alla data di pubblicazione dello stesso decreto, il termine di ultimazione è prorogato alla data indicata nei relativi cronoprogrammi e che tali cronoprogrammi devono essere approvati dai Collegi di vigilanza (art. 1). Il citato D.M. prevede, inoltre, che le risorse ministeriali residue ancora disponibili (alla data di emanazione del decreto) presso le contabilità speciali delle singole amministrazioni comunali, nonché le risorse di cui alla delibera CIPE del 23 aprile 1997 per le quali sia già stato assunto impegno di spesa da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono essere utilizzate oltre il termine del 31 dicembre 2014, previo parere favorevole del Collegio di vigilanza, per la realizzazione di opere pubbliche comprese negli Accordi di programma originari o nelle loro modifiche approvate in fase di vigenza degli Accordi stessi e non ancora avviate alla data del 31 dicembre 2014 (art. 2). Sempre ai sensi del citato decreto (art. 3), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione e i progetti internazionali cura il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi, e procede ai provvedimenti di revoca ove siano disattesi i termini di cui al precedente art. 2. In allegato al decreto ministeriale è riportato l’elenco dei Programmi di riqualificazione urbana (P.R.U.) aggiornato al 12/12/2014.

Si ricorda che l’art. 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l’edilizia residenziale pubblica) ha destinato la somma di Lire 288.000.000.000 per la realizzazione di programmi di riqualificazione urbana (P.Ri.U.) individuati, ai sensi dell’art. 16 delle medesima legge, con accordi di programma finalizzati alla riqualificazione del tessuto  urbanistico,  edilizio  ed ambientale.

 Con delibera CIPE del 23 aprile 1997 sono state stanziate risorse a valere sui fondi strutturali di provenienza comunitaria per interventi localizzati in aree depresse (obiettivo 1) ed in zone di declino industriale (obiettivo 2) con le quali il Ministero dei lavori pubblici ha potuto finanziare programmi di riqualificazione urbana che si proponevano, in via prioritaria, la realizzazione di opere infrastrutturali.

L’iniziale termine di ultimazione delle opere era stato prorogato, con successivi decreti ministeriali, dapprima al 31 dicembre 2011 e quindi al 31 dicembre 2014. In esito al monitoraggio effettuato dal MIT nell’aprile 2014, erano state riscontrate difficoltà rappresentate dai comuni nell'organizzazione e gestione di programmi complessi, caratterizzati da una molteplicità di interventi interconnessi tra loro, sulla base delle quali sono state quindi accolte le istanze di ulteriore proroga con il citato D.M. 9 settembre 2015 (che ha disposto una proroga non più a termine fisso, ma in relazione alle date indicate nei rispettivi cronoprogrammi approvati dai Collegi di vigilanza).

 

  Si ricorda che i programmi di riqualificazione urbana oggetto della disposizione in esame sono realizzati medianti il ricorso all’istituto dell’accordo di programma, disciplinato dall’art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).

L’art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000 prevede, in particolare, che per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere pubbliche comprese nei programmi dell’amministrazione; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

Ai sensi del comma 7 del citato art. 34, la vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella regione (figura ora soppressa) o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali. Allorché l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e il collegio di vigilanza, in tal caso, è presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

l comma 60-ter, secondo periodo, precisa le nozioni di “opere pubbliche avviate” e “opere private avviate” di cui al citato D.M. 9 settembre 2015 stabilendo che per «opere pubbliche avviate» devono intendersi quelle per le quali sia stata avviata la progettazione definitiva secondo la legislazione sui lavori pubblici, e che per «opere private avviate» devono intendersi quelle per le quali sia stata presentata all'Ufficio competente istanza di permesso di costruire o atto equivalente. La disposizione aggiunge (terzo periodo) che resta ferma la facoltà del Collegio di Vigilanza di modificare il cronoprogramma.

Per l’art. 23, comma 7, del D. Lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici) il progetto definitivo è il livello di progettazione nel quale si individuano compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma.

L’istituto del permesso di costruire è disciplinato dal Capo II del D. Lgs. n. 380/2001 (Testo unico sull’edilizia), che si compone degli articoli da 10 a 15. In particolare, ai fini della disposizione in esame, rileva l’art. 10, comma 1, del citato Testo unico, il quale dispone che costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire: a) gli interventi di nuova costruzione; b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica; c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

 

 

 


 

Articolo 1, comma 60-quater
(Contributo alla RAI)

 

 

L’articolo 1, comma 60-quater, introdotto nel corso dell’esame al Senato, riconosce alla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. un contributo di € 40 mln per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per l’adempimento degli obblighi del contratto di servizio, ivi inclusi quelli per lo sviluppo della programmazione digitale.

 

In base all’art. 49 del d.lgs. 177/2005 – come, da ultimo, modificato dall’art. 9 della L. 198/2016 – il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è affidato in concessione decennale, previa consultazione pubblica sugli obblighi del servizio.

L’affidamento in concessione decennale alla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., a decorrere dal 30 aprile 2017, e l’approvazione dell’annesso schema di convenzione, sono stati operati con DPCM 28 aprile 2017.

In base all’art. 45 del medesimo d.lgs. 177/2005 – come modificato, da ultimo, dall’art. 1 della L. 220/2015 – il servizio pubblico è svolto sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero dello sviluppo economico, previa delibera del Consiglio dei ministri, e di contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria.

 

Il contratto di servizio 2018-2022 ha per oggetto l'attività che la RAI svolge ai fini dell'espletamento del servizio pubblico e, in particolare, l'offerta radiofonica, televisiva, e multimediale diffusa attraverso le diverse piattaforme in tutte le modalità, l'impiego della capacità trasmissiva necessaria, la realizzazione dei contenuti editoriali, l'erogazione dei servizi tecnologici per la produzione e la trasmissione del segnale in tecnica analogica e digitale, la predisposizione e gestione dei sistemi di controllo e di monitoraggio.


 

Articolo 1, comma 61-bis
(Accesso alle zone a traffico limitato delle auto elettriche o ibride)

 

 

Il comma 61-bis prevede che i comuni che realizzino una zona a traffico limitato, ai sensi dell’articolo 9 del Codice della strada consentono, in ogni caso, l'accesso libero a tali zone, ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida.

 

Il comma 9, dell’articolo 7 del Codice della strada stabilisce che i comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio.

Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico.

I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma.

Con direttiva emanata dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, nonché le modalità di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati.

 

La formulazione della norma sembrerebbe consentire l’accesso di tali veicoli non solo nelle zone a traffico limitato ma anche alle aree pedonali

 

Il comma 11 del medesimo articolo 9 stabilisce che nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso.

 

Andrebbe precisato se oltre all’accesso alle zone di cui all’articolo 9 a tali veicoli sia consentita la sosta e a quali condizioni.


 

Articolo 1, comma 61-ter
(Finanziamento autostrade ciclabili)

 

 

Il comma 61-ter prevede l’istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti finalizzato alla progettazione delle “autostrade ciclabili” con una dotazione di 2 milioni di euro per l’anno 2019.

 

Le modalità di erogazione delle risorse del predetto Fondo sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il decreto ministeriale definisce le modalità di erogazione delle risorse, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo da parte degli enti territoriali delle risorse erogate per le finalità previste.

All’onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 421.

 

Si segnala che non è presente nell’ordinamento nazionale la definizione di “autostrade ciclabili”.

L’articolo 2, della legge n. 2 del 2018 ha introdotto le definizioni di ciclovia, rete cicloviaria, via verde ciclabile (articolo 2).

 

Per un approfondimento in merito ai contenuti della legge n. 2 del 2018 e degli interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica si veda l’apposito tema.


 

Articolo 1, commi 63-bis-novies
(Contributo per i piccoli investimenti dei comuni)

 

 

 

I commi da 63-bis a 63-novies, introdotti nel corso dell’esame al Senato, disciplinano l’assegnazione, entro il 10 gennaio 2019, di contributi da parte del Ministero dell’interno ai comuni, per un limite complessivo di 400 milioni di euro, per favorire gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale. Sono stabiliti, inoltre, i criteri di assegnazione dei contributi, le modalità di erogazione, l’affidamento e l’esecuzione dei lavori, inclusi i termini per l’eventuale revoca e riassegnazione dei contributi previsti.

Si disciplinano altresì il monitoraggio e il controllo dei finanziamenti erogati e dell’esecuzione delle opere pubbliche.

Contributo ai comuni (comma  63-bis)

Il comma 63-bis assegna, per l'anno 2019, un contributo nel limite complessivo di 400 milioni di euro ai comuni, al fine di favorire gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e del patrimonio comunale.

I contributi vengono assegnati, entro il 10 gennaio 2019, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni:

§  con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti, nella misura di 40.000 euro ciascuno;

§  ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti, nella misura di 50.000 euro ciascuno;

§  ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 70.000 euro ciascuno;

§  ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 100.000 euro ciascuno.

 

Entro il 15 gennaio 2019, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.

Finanziamento, affidamento ed esecuzione dei lavori (commi 63-ter e 64-quater)

Il comma 63-ter riconosce al comune beneficiario del contributo la possibilità di finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che tali lavori non siano già integralmente finanziati da altri soggetti. 

Ulteriore condizione prevista è che tali finanziamenti siano aggiuntivi rispetto a quelli inseriti nei programmi triennali di cui all'articolo 21 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).

Il decreto ministeriale n. 14/2018  disciplina il regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali, emanato in attuazione dell’art. 21, comma 8, del citato D.Lgs. n. 50/2016. Sono compresi  nel  programma  triennale  e  nei relativi  aggiornamenti  le  opere  pubbliche  incompiute, i lavori realizzabili  attraverso  contratti di  concessione  o  di  partenariato  pubblico  privato,  i lavori realizzabili tramite cessione  del  diritto  di  proprietà o  altro titolo di godimento di beni immobili.

 

L’affidamento dei lavori e degli interventi di manutenzione straordinaria è previsto secondo le seguenti disposizioni del Codice dei contratti pubblici:

§  procedura negoziata per l’affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro e per l’affidamento di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’articolo 35 del Codice dei contratti pubblici (articolo 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016);

§  La procedura negoziata prevede la consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

§  I suddetti lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.

§  acquisizione diretta di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro (articolo 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016).

 

Il comma 63-quater obbliga il comune beneficiario del contributo ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019.

 

Modalità per l’erogazione dei contributi e revoca  (commi 63-quinquies e 63-sexies)

Il comma 63-quinquies disciplina l’erogazione dei contributi da parte del Ministero dell'interno agli enti beneficiari con le seguenti modalità:

§  per il 50 per cento, previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggio previsto al successivo comma 63-septies;

§  e per il restante 50 per cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo, o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del Codice dei contratti pubblici.

 

Il comma 63-sexies  prevede che, entro il 15 giugno 2019, con decreto del Ministero dell'interno, sia disposta la revoca parziale o totale dei contributi previsti:

§  nel caso di mancato rispetto del termine del 15 maggio 2019 per l’inizio dell'esecuzione dei lavori;

§  o nel caso di parziale utilizzo del contributo medesimo.

Con il medesimo decreto del Ministero dell’interno, è prevista l’assegnazione delle somme revocate, a favore dei comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza del 15 maggio 2019, dando priorità ai comuni con data di inizio esecuzione lavori meno recente e non oggetto di recupero.

I comuni beneficiari dei contributi revocati sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre 2019.

Monitoraggio e controllo delle opere pubbliche (commi 63-septies-63-nonies)

Il comma 63-septies stabilisce l’applicazione da parte dei comuni beneficiari dei contributi delle procedure previste dal sistema disciplinato nel decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, per il monitoraggio dello stato di attuazione delle suddette opere pubbliche, classificando le opere sotto la voce "Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2019".

Il comma 63-opties dispone l’effettuazione di controlli a campione da parte del Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulle opere pubbliche oggetto del contributo.

Il comma 63-nonies obbliga i comuni assegnatari del contributo a indicare la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione, nella sezione “Opere pubbliche” del sito Amministrazione trasparente di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

Si dispone altresì che il Sindaco ha l’obbligo di fornire tali informazioni al Consiglio comunale nella prima seduta utile.

Copertura degli oneri

La copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni in esame è disposta attraverso una riduzione, per il 2019, per 370 milioni a carico delle risorse del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, previsto dal comma 58 del disegno di legge in esame, e per 30 milioni a carico delle risorse del fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del paese (articolo 1, comma 140 della legge n. 232 del 2016 - legge di bilancio 2017), relative al settore di spesa delle “infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione”, ed iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.


 

Articolo 1, comma 63-decies
(Riduzione del Fondo investimenti )

 

 

Il comma 63-decies, introdotto al Senato, dispone una riduzione di 30 milioni di euro per il 2019 della dotazione del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese.

 

La riduzione riguarda, in particolare, l’autorizzazione di spesa (nell’ambito del Fondo di cui all’articolo 1, comma 140 della legge n. 232 del 2016) concernente le risorse per il finanziamento del fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, relative al  settore di spesa delle “infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione”, ed iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

Il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito dall’articolo 1, comma 140, della legge n. 232/2016 (con una dotazione di oltre 47 miliardi di euro in un orizzonte temporale venticinquennale dal 2017 al 2032) e rifinanziato dall’articolo 1, comma 1072, della legge n. 205/2017 (per complessivi 36,115 miliardi di euro per gli anni dal 2018 al 2033). Tale ultimo Fondo finanzia interventi in specifici settori di spesa e viene ripartito con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sui quali è richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Per approfondimenti si rinvia al Tema curato dal Servizio Studi della Camera sul Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese.


 

Articolo 1, commi 63-undecies-sedecies
(Cessione di una quota di partecipazione in Invitalia
SGR e in fondi da essa gestiti)

 

 

Al fine di semplificare e rafforzare il settore del venture capital e il tessuto economico-produttivo del Paese, si prevede che il Ministero dello sviluppo economico possa autorizzare la cessione, a condizioni di mercato, da parte dell’Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia, di una quota di partecipazione, anche di controllo, detenuta nella società di gestione del risparmio Invitalia Ventures SGR S.p.A. - Invitalia SGR, nonché di una quota di partecipazione in fondi da essa gestiti (comma 63-undecies).

E’ attribuito alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. – in qualità di Istituto nazionale di promozione - il diritto di opzione per l'acquisto della quota di partecipazione azionaria in Invitalia SGR nonché della quota di partecipazione in fondi da essa gestiti (comma 63-duodecies).

In caso di cessione della partecipazione di controllo, la restante partecipazione di Invitalia in Invitalia SGR può essere trasferita al Ministero dell’economia e delle finanze (comma 63-quaterdecies).

Si prevede, inoltre, che le risorse per complessivi 200 milioni di cui alla delibera CIPE n. 14 del 18 febbraio 2018, assegnate con decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 7 maggio 2018, ad Invitalia, a valere sulle risorse del «Piano Operativo Imprese e Competitività FSC 2014-2020» per la costituzione di un apposito fondo di reindustrializzazione, denominato «Italia Venture III» siano assegnate al Ministero dello sviluppo economico per le finalità di cui al comma 63-undecies. La disposizione non modifica l’entità delle risorse, intervenendo unicamente sulla titolarità della gestione delle risorse (comma 63-sedecies).

La relazione tecnica precisa che le restanti disposizioni sono di natura procedimentale.

 

In particolare, il comma 63-undecies, al fine di semplificare e rafforzare il settore del venture capital e il tessuto economico-produttivo del Paese, dispone che il Ministero dello sviluppo economico può autorizzare la cessione, a condizioni di mercato, da parte dell’Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia, di una quota di partecipazione, anche di controllo, detenuta nella società di gestione del risparmio Invitalia Ventures SGR S.p.A. - Invitalia SGR, nonché di una quota di partecipazione in fondi da essa gestiti, per favorire la gestione sinergica delle risorse di cui all’articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (L. n. 134/2012) (Fondo per la crescita sostenibile) all’articolo 1, comma 897, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Fondo imprese Sud[2]), e al comma 63-sedecies, già affidate a Invitalia SGR, e a condizione che dalla cessione derivi l’apporto di risorse aggiuntive da parte del soggetto acquirente. Con direttiva del Ministro dello Sviluppo Economico a Invitalia sono stabiliti i contenuti e i termini della cessione, anche ai fini dell’esercizio del diritto di opzione di cui al successivo comma 63-undecies, unitamente ai criteri di governance per l’esercizio dei diritti di azionista sull’eventuale quota di minoranza e di titolare di quote dei fondi di investimento.

 

Invitalia Ventures S.g.r. S.p.A (ex Strategia Italia SGR) è una società controllata al 100 per cento da Invitalia S.p.A., gestisce fondi comuni di investimento mobiliare chiuso finalizzati a sostenere la realizzazione di investimenti nel capitale di rischio di imprese con elevato potenziale di sviluppo (startup e PMI in Italia, in partnership con operatori nazionali e internazionali).

Secondo quanto risulta dal relativo sito istituzionale, gestisce il fondo di venture capital "Italia Venture I", dedicato a startup e PMI innovative, e il fondo di private equity "Italia Venture II - Fondo Imprese Sud" dedicato alle PMI del Mezzogiorno operanti soprattutto nei settori con alto potenziale di sviluppo, tra cui: agroalimentare, meccatronica, medicale, turismo, moda.

Italia Venture I è dotato di 87 milioni di euro dedicato a investimenti early-stage in startup e PMI innovative. Sottoscrittori pubblici e privati hanno investito nel Fondo: MISE/Invitalia[3], Banca Europea per gli Investimenti (FEI), Cisco, Fondazione di Sardegna e il Gruppo Metec.

Italia Venture II Fondo Imprese Sud ha una dotazione di 150 milioni (la dotazione autorizzata dal comma 897 della legge n. 205/2017 per il Fondo imprese sud) ed è finalizzato ad accelerare la competitività e la crescita dimensionale delle PMI del Mezzogiorno anche attraverso acquisizioni e/o aggregazioni.

Si rinvia anche alla Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di Invitalia S.p.A., approvata dalla Corte dei Conti con deliberazione del 27 settembre 2018, n. 92.

 

Il comma 63-duodecies prevede che, per le finalità e alle condizioni previste dal comma 63-undecies, è attribuito a Cassa depositi e prestiti S.p.A. in qualità di Istituto nazionale di promozione delle piattaforme di investimento nell’ambito del cd. Piano Juncker - il diritto di opzione per l'acquisto della quota di partecipazione azionaria in Invitalia SGR nonché della quota di partecipazione in fondi da essa gestiti, da esercitarsi nel termine e con le modalità stabilite nella direttiva del Ministro dello sviluppo economico di cui al precedente comma 63-undecies, ove ritenuti congrui.

 

Si ricorda in questa sede che la strategia del Piano di investimenti per l’Europa, il cd. Piano Juncker, lanciato con la Comunicazione della Commissione UE del 26 novembre 2014 (COM (2014) 903 final) – prevede, attraverso l’istituzione del Fondo europeo investimenti strategici (FEIS), la mobilitazione di risorse finanziarie finalizzate a promuovere progetti in grado di attrarre investitori privati.

La legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015, articolo 1, commi 822-830) ha qualificato CDP S.p.A. quale Istituto nazionale di promozione delle operazioni finanziarie relative alle piattaforme di investimento ammissibili al Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS).

Per esplicita previsione normativa, CDP può impiegare le risorse della gestione separata per contribuire a realizzare gli obiettivi del FEIS, tra l'altro, mediante il finanziamento di piattaforme d'investimento e di singoli progetti.

Cassa depositi e prestiti S.p.A., dunque, in qualità di Istituto Nazionale di Promozione, è impegnata nel finanziamento di piattaforme di investimento e di singoli progetti supportati dall’FEIS, il Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici, che ha come scopo quello di attuare gli indirizzi del Piano Juncker.

Secondo quanto risulta dal sito istituzionale della Commissione europea, dedicato al Piano Juncker e ai risultati dello stesso, in termini di investimenti, nei diversi Stati membri, a dicembre 2018, il totale dei finanziamenti nell'ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) in Italia è pari a 9,4 miliardi di euro, che dovrebbero mobilitarne altri 55 di investimenti aggiuntivi.

Sono stati in particolare approvati:

·      80 progetti (in settori quali energia - infrastrutture sociali - trasporti - digitale – agricoltura, ambiente e impiego efficiente delle risorse - ricerca, sviluppo e innovazione - società di piccole dimensioni) finanziati dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) con il sostegno del FEIS per circa 6,9 miliardi di euro di finanziamento complessivo;

·      a sostegno delle PMI, 70 accordi con banche intermediarie o fondi finanziati dal Fondo europeo per gli investimenti (FEI) con il sostegno del FEIS, per circa 2,5 miliardi di euro di finanziamento complessivo.

Si rinvia, per un esame più approfondito all’ “Investment Plan - state of play - Italy”, disponibile sul sito della Commissione UE.

 

La relazione tecnica precisa che le operazioni sopra illustrate non determinano effetti per la finanza pubblica, essendo realizzate da soggetti esterni alla pubblica amministrazione.

 

Il comma 63-terdecies prevede che, nel caso di cessione ai sensi dei precedenti commi, la gestione delle attività e delle risorse di cui al comma 63-undecies già affidate a Invitalia sulla base di provvedimenti normativi e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, prosegue in capo al medesimo gestore, o ad altro veicolo eventualmente costituto a seguito di operazioni di aggregazione del gestore con altri soggetti. I termini e le condizioni della gestione delle predette risorse possono in ogni caso essere ridefiniti, nel rispetto della normativa di riferimento, da una nuova convenzione sottoscritta tra il Ministero dello sviluppo economico, Invitalia e il soggetto gestore, in sostituzione delle disposizioni regolamentari e convenzionali che disciplinano tale gestione.

 

Il comma 63-quaterdecies prevede che, in caso di cessione della partecipazione di controllo, la restante partecipazione di Invitalia in Invitalia SGR può essere trasferita, mediante operazioni societarie senza oneri per la finanza pubblica, al Ministero dell’economia e delle finanze anche in deroga alle condizioni di cui al comma 63-undecies e alla disciplina in materia di società a partecipazione pubblica.

 

Il comma 63-quindecies, per le finalità di cui ai commi precedenti, introduce alcune modifiche alla disciplina del “Fondo imprese Sud” di cui all’articolo 1, commi 899 e 900 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018).

Mentre l’attuale testo del citato comma 899 prevede che l'investimento nel capitale di ciascuna impresa target sia finanziato per almeno il 50 per cento da risorse apportate da investitori privati indipendenti, il nuovo testo prevede che tale investimento sia finanziato, secondo le modalità definite nel regolamento di gestione del Fondo, anche da risorse apportate da investitori privati indipendenti, individuati attraverso una procedura aperta e trasparente.

Inoltre, mentre l’attuale testo del citato comma 900 prevede che l’investimento del Fondo in questione in fondi privati di investimento mobiliare chiuso (OICR) non possa superare il 30% della consistenza complessiva dei predetti fondi, il nuovo testo prevede che l’investimento non possa superare la percentuale della consistenza complessiva dei predetti fondi, secondo le modalità definite nel regolamento di gestione del Fondo

Il comma 63-sedecies dispone, infine, che le risorse per complessivi 200 milioni di cui alla delibera CIPE n. 14 del 18 febbraio 2018, assegnate con decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 7 maggio 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale n. 227 del 29 settembre 2018 ad Invitalia, a valere sulle risorse del «Piano Operativo Imprese e Competitività FSC 2014-2020», per la costituzione, unitamente a eventuali ulteriori risorse finanziarie proprie, di un apposito fondo di reindustrializzazione, denominato «Italia Venture III», già affidato in gestione a Invitalia SGR con il medesimo decreto, sono assegnate al Ministero dello sviluppo economico che le utilizza per le finalità di cui al comma 63-undecies in quanto compatibili con le politiche economiche del Fondo di sviluppo e coesione di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, di concerto con il Ministro per il Sud, Autorità politica delegata per la Coesione, sentita la Cabina di Regia di cui all’articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, assicurando l’informativa al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE).”

 

Si ricorda che la delibera CIPE n. 14 del 28 febbraio 2018 prevede uno stanziamento di euro 200 milioni per contrastare i fenomeni di cessazione delle attività e/o di delocalizzazione produttiva attraverso interventi di sostegno agli investimenti e all'occupazione che favoriscano la transizione di grandi imprese e complessi industriali di rilevante dimensione caratterizzati da gravi crisi finanziarie e/o produttive, ivi incluse quelle insolventi, verso nuovi assetti imprenditoriali

 

 

 

 


 

Articolo 1, commi 64-66
(
Fondo investimenti Enti Territoriali)

 

 

I commi 64-65, modificati al Senato, prevedono l’istituzione, a decorrere dal 2019, di un Fondo da ripartire destinato al rilancio degli investimenti degli enti territoriali, oltre che alle finalità di copertura finanziaria di alcune disposizioni del provvedimento in esame, espressamente indicate dalla norma.

Il comma 66, nel testo risultante dalle modifiche introdotte nel corso dell'esame al Senato, dispone l’istituzione di un ulteriore fondo costituito con le risorse residue del Fondo precedente, finalizzato ad investimenti per la messa in sicurezza del territorio e delle strade nell’ambito degli accordi, sottoscritti tra lo Stato e le regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna di cui al comma 510, per la definizione del contributo al contenimento del debito pubblico richiesto a ciascuna autonomia. Laddove le regioni non pervenissero al citato accordo entro il 31 gennaio 2019, le risorse del fondo saranno destinate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 10 marzo 2019, ad incremento dei contributi già autorizzati dai commi 71 e 76, per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio di regioni, province e città metropolitane.

 

In particolare, il comma 64 prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 7558), di un Fondo da ripartire destinato al rilancio degli investimenti degli enti territoriali a decorrere dal 2019, con il seguente profilo finanziario: 2.780 milioni di euro per l’anno 2019, di 3.180,2 milioni per l’anno 2020, di 1.255 milioni per l’anno 2021, di 1.855 milioni per l’anno 2022, di 2.255 milioni per l’anno 2023, di 2.655 milioni per l’anno 2024, di 2.755 milioni per l’anno 2025, di 2.590 milioni per l’anno 2026, di 2.445 milioni per l’anno 2027, di 2.245 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, di 2.195 milioni per l’anno 2032, di 2.150 milioni per l’anno 2033 e di 1.500 milioni di euro annui a decorrere dal 2034.

 

Si sottolinea che, rispetto al testo iniziale del provvedimento, la dotazione finanziaria del Fondo in esame risulta diminuita in quanto a valere su di essa è stata posta la copertura finanziaria di alcune disposizioni introdotte nel corso dell’esame alla Camera e al Senato.

 

Ai sensi del comma 65, nel testo risultante dalle modifiche introdotte nel corso dell'esame al Senato, le risorse del Fondo sono destinate al rilancio degli investimenti degli enti territoriali, oltre che alle finalità di copertura finanziaria previste dalle seguenti norme del disegno di legge in esame:

§  comma 297, diretto ad incrementare il livello delle risorse destinate agli interventi di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico (complessivamente pari a 2 miliardi di euro) con una riduzione delle risorse del Fondo in esame di 100 milioni di euro in ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 300 milioni di euro annui per gli anni dal 2023 al 2025, 400 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031, 300 milioni di euro nel 2032 e 200 milioni per l’anno 2033;

§  comma 487, che reca la copertura degli oneri derivati dalle nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali ai fini del pareggio di bilancio, che consentono agli enti di utilizzare il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa senza vincoli. Ciò comporta una riduzione delle risorse del Fondo in esame di 404 milioni di euro per il 2020, di 711 milioni per il 2021, di 1.334 milioni per il 2022, di 1.528 milioni per il 2023, di 1.931 milioni per il 2024, di 2.050 milioni per il 2025, di 1.891 milioni per il 2026, di 1.678 milioni per il 2027 e di 1.500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2028;

§  comma 504 che individua a valere sulle risorse del Fondo in esame la copertura degli oneri, per complessivi 2.496,20 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, derivanti dalla riduzione del contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario per l’anno 2020 e dall’attribuzione di contributi agli investimenti alle medesime regioni per il 2019 e il 2020;

§  comma 514, che reca la copertura degli oneri derivati dal contributo concesso a favore delle province delle regioni a statuto ordinario per il finanziamento di piani di sicurezza per la manutenzione di strade e scuole, con relativa riduzione delle risorse del Fondo in esame di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033.

 

Il comma 66, come riformulato dal Senato, dispone l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di un ulteriore fondo, alimentato con le risorse residue del fondo di cui sopra, destinato a investimenti per la messa in sicurezza del territorio e delle strade nelle regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna, nell’ambito degli accordi bilaterali di cui al comma 510, sottoscritti tra lo Stato e ciascuna delle due regioni a statuto speciale per la definizione del concorso di ciascuna autonomia al contenimento del debito pubblico, da concludersi entro il 31 gennaio 2019.

Laddove le regioni non pervenissero ai citati accordi entro il predetto termine, le risorse del fondo non utilizzate saranno destinate ad incremento dei contributi autorizzati dai commi 71 e 76, finalizzati ad opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio di regioni, includendo tra i destinatari anche le province e le città metropolitane, nonché dei contributi di cui al comma 63-bis, assegnati ai comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale.

A tale assegnazione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze entro il 10 marzo 2019, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da raggiungere entro il 20 febbraio 2019.

 

Si ricorda che, nel testo iniziale del disegno di legge (AC 1334), la disposizione indicava come finalità del Fondo investimenti enti territoriali i seguenti settori di spesa: edilizia pubblica, inclusa manutenzione e sicurezza; manutenzione della rete viaria; dissesto idrogeologico; bonifiche (finalità, quest’ultima, introdotta nel corso dell’esame alla Camera); prevenzione del rischio sismico; valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

Per quanto riguarda poi la procedura di ripartizione del Fondo, il comma 66 rinviava ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro la data del 31 gennaio 2019, , previa intesa in sede di Conferenza Unificata. La disposizione richiamava, altresì, il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, per le procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche e di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti.


 

Articolo 1, comma 65-bis
(Personale utilizzato a tempo parziale da enti locali diversi da quelli di appartenenza)

 

 

Il comma 65-bis, introdotto nel corso dell'esame in Senato, conferisce una veste legislativa alla disciplina (attualmente rimessa alla contrattazione collettiva) sull'utilizzo da parte degli enti locali, a tempo parziale e mediante convenzione, del personale di altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali (CCNL).

 

Il comma 65-bis autorizza gli enti locali ad utilizzare personale assegnato da altri enti cui si applica il CCNL. A tal fine, occorre: i) il consenso dei lavoratori interessati, ii) che tale utilizzo sia circoscritto a periodi predeterminati; iii) che riguardi una parte del tempo di lavoro d'obbligo; iv) che sia effettuato sulla base di una convenzione; v) che sia disposto previo assenso dell'ente di appartenenza.

La finalità è quella di "soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali" dell'ente locale e di assicurare "una economica gestione delle risorse".

Le modalità attuative della disposizione in esame sono demandate ad apposita convenzione fra gli enti interessati, chiamata a disciplinare gli aspetti utili per il corretto utilizzo del lavoratore. Fra questi, la disposizione richiama esplicitamente la definizione del tempo di lavoro in assegnazione, il rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo e la ripartizione degli oneri finanziari.

Infine, il comma aggiuntivo dispone l'applicazione, ove compatibili, delle disposizioni di cui all'articolo 14 del (CCNL) 22 gennaio 2004 del comparto Regioni-autonomie locali.

 

Al fine di evitare possibili difficoltà in sede attuativa, parrebbe opportuno precisare la portata del rinvio alle disposizioni di cui all'art.14 del CCNL con particolare riferimento alla previsione secondo la quale tali disposizioni si applicano "ove compatibili". Nello specifico, potrebbe essere esplicitato se tale compatibilità si riferisca alle disposizioni di legge, nel qual caso si tratterebbe di una mera clausola di stile considerato che il comma in esame si limita a riprodurre alcune disposizioni del CCNL (v.infra), ovvero se tale compatibilità si riferisca alle convenzioni che gli enti locali stipuleranno sulla base del comma in esame, nel qual caso queste ultime sarebbero idonee a derogare a quanto previsto dalla contrattazione collettiva in materia. 

 

L'articolo 14 del CCNL, al primo comma, periodi primo e secondo, contiene le medesime disposizioni di cui al comma 65-bis in esame, periodi primo e secondo. L'articolo stabilisce altresì che il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è gestito dall'ente di provenienza (comma 2); che la contrattazione decentrata dell'ente utilizzatore può prevedere forme di incentivazione economica a favore di tale personale (comma 3); che detti lavoratori possono essere anche incaricati della responsabilità di una posizione organizzativa (comma 4), cui è associata una specifica retribuzione (comma 5); che l'eventuale rimborso delle spese sostenute sia a carico dell'ente utilizzatore nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell'art. 41 del CCNL del 14 settembre 2000 (comma 6); che la disciplina in commento trovi applicazione anche nei confronti del personale utilizzato a tempo parziale per le funzioni e i servizi che gli enti locali decidono di svolgere in modo coordinato fra loro sulla base di convenzioni (ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267 del 2000), con oneri a carico delle risorse per la contrattazione decentrata dell'ente di appartenenza, con esclusione di quelli derivanti dai rimborsi spese (comma 7).

 

 

 


 

Articolo 1, comma 65-ter
(Finanziamento per eventi calamitosi in Liguria)

 

 

 

Il comma 65-ter, introdotto nel corso dell’esame al Senato, assegna 8 milioni di euro per l’anno 2019 al Presidente della Regione Liguria in qualità di Commissario Delegato, per interventi di progettazione e ripristino di opere a mare, danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi nelle giornate del 29 e 30 ottobre 2018.  

 

Il comma 65-ter assegna 8 milioni di euro, per l’anno 2019, al Presidente della Regione Liguria, in qualità di Commissario Delegato (ai sensi della ordinanza di protezione civile n. 558/2018), per la realizzazione di interventi di progettazione e ripristino di opere a mare, danneggiate dagli eventi meteorologici verificatisi nelle giornate del 29 e 30 ottobre 2018.

Con la delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, è stato dichiarato,  per  dodici  mesi,  lo  stato  di emergenza e assegnati complessivi 53,5 milioni di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, di cui 6,5 milioni di euro alla Regione Liguria, in conseguenza degli eccezionali eventi  meteorologici che hanno   interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna,  Regione  Siciliana, Veneto e delle Province autonome, colpito dagli eccezionali  eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018. Con l’ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018 sono stati disposti i primi interventi urgenti di protezione civile, prevedendo altresì la nomina a commissari delegati dei presidenti delle medesime Regioni, i quali redigono un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.  Successivamente è stata emanata l’ordinanza di protezione civile n. 559 che ha previsto la partecipazione dei comuni italiani non direttamente interessati dagli eventi in premessa, e per le attività volte a garantire  la continuità amministrativa negli enti locali e nei territori interessati dagli eventi.  

 


 

Articolo 1, comma 66-bis
(Riqualificazione di aree industriali dismesse)

 

Il comma 66-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato, prevede che, al fine di favorire i processi di riqualificazione delle aree industriali dismesse, gli interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale possano riguardare anche sistemi di mobilità a basso impatto ambientale fra le aree industriali dismesse e l’esistente rete del trasporto pubblico.

 

Si ricorda che in base all’articolo 1, comma 265, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005), gli interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale di cui al decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 (recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia) sono estesi al territorio dei comuni di Arese, Rho, Garbagnate Milanese e Lainate (provincia di Milano), limitatamente alle aree individuate nell'accordo di programma per la reindustrializzazione dell'area Fiat-Alfa Romeo, approvato con decreto del presidente della Giunta regionale della Lombardia n. 58158 del 26 giugno 1997, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Lombardia n. 29 del 14 luglio 1997, e aggiornato con decreto del presidente della Giunta regionale della Lombardia n. 8980 del 20 maggio 2004, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Lombardia n. 23 del 31 maggio 2004, nonché al comune di Marcianise (provincia di Caserta) e al distretto di Brindisi.

Il successivo comma 266 dispone l’estensione del programma di reindustrializzazione alla bonifica di aree industriali dismesse, prevedendo segnatamente che il programma di reindustrializzazione, di cui al comma 265, proposto e attuato da Sviluppo Italia Spa in accordo con le rispettive regioni, potrà prevedere anche interventi di acquisizione, bonifica e infrastrutture di aree industriali dismesse”.

 

La disposizione in esame, al fine di favorire i processi di riqualificazione delle aree industriali dismesse, modifica ed integra il citato comma 266, precisando che il programma di reindustrializzazione possa prevedere, oltre ad interventi di acquisizione, bonifica e infrastrutture, anche sistemi di mobilità a basso impatto ambientale fra le aree industriali dismesse e l’esistente rete del trasporto pubblico.

 


 

Articolo 1, comma 67-bis
(Elettrificazione della linea ferroviaria Biella – Novara)

 

 

L’articolo 1, comma 67-bis assegna alla regione Piemonte un contributo straordinario pari a 5 milioni di euro per l’elettrificazione della linea ferroviaria Biella Novara.

 

La linea è una ferrovia a binario semplice non elettrificato e ordinario lunga complessivamente 50,8 chilometri gestita da Rete ferroviaria italiana  che la qualifica come "linea complementare".

 

Lo schema di contratto di programma, parte investimenti, 2017-2021 tra Rete ferroviaria italiana e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non prevede specifici interventi su tale linea.

Sono viceversa finanziate opere per 91 milioni di euro per interventi sul nodo di Novara che si inquadrano nel programma di sistemazione del nodo di Novara per ottimizzare i flussi di traffico dei corridoi Reno-Alpi e Mediterraneo che convergono nel capoluogo piemontese.

Gli interventi consistono nella realizzazione di una bretella merci sulla linea Vignale-Novara C.le per l’accesso all’impianto di Novara Boschetto da nord e la prima fase di adeguamento del piano del ferro dell'impianto di Novara Boschetto con creazione di una radice per l’ingresso da nord dei treni di autostrada viaggiante con annesso terminal per tale servizio e relativa viabilità di accesso, nonché l'adeguamento del piano del ferro e upgrade tecnologico dell'impianto di Vignale. Ulteriori opere consistono nell'interconnessione tra la futura bretella merci di Vignale-Boschetto e linea FNM Novara-Seregno.


 

Articolo 1, comma 67-ter
(Restauro della sede della “Società Dante Alighieri”)

 

 

La disposizione in esame, introdotta nel corso dell’esame al Senato, prevede, per il 2019, l’erogazione di un contributo straordinario di 4.725.000 euro per l’esecuzione di lavori di restauro dell’edificio demaniale Palazzo Firenze, sede nazionale della “Società Dante Alighieri” a Roma.

 

La norma in commento assegna un contributo straordinario di 4.725.000 euro per i lavori di recupero, risanamento conservativo e straordinaria manutenzione di Palazzo Firenze, che ospita la sede nazionale della “Società Dante Alighieri” a Roma.

 


 

Articolo 1, comma 70-bis
(Continuità territoriale con riferimento all’aeroporto di Crotone)

 

 

L’articolo 1, comma 70-bis assegna 3 milioni di euro per gli anni del triennio 2019-2021 all’aeroporto di Crotone al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei e di assicurare la continuità territoriale.

 

L’aeroporto di Crotone rientra tra gli aeroporti di interesse nazionale ai sensi del Piano nazionale degli aeroporti. Nel corso dell’anno 2018  fino al mese di giugno, lo scalo, pur formalmente aperto, non è stato servito da voli. Da giugno 2018 sono stati riattivati alcuni voli sulla tratta.

 

Con riferimento alla materia della continuità territoriale l'articolo36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 ha assegnato al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la competenza di disporre con proprio decreto, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sugli scali per la Sardegna e le isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali, in conformità con le disposizioni del Regolamento (CE) n. 1008/2008  (il riferimento nel testo della legge è al regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio successivamente abrogato e sostituito dal vigente Regolamento (CE) n. 1008/20008).

L'articolo 135 della legge n. 388 del 2000 ha previsto poi un'analoga disposizione per la realizzazione della continuità territoriale per la Sicilia (in particolare tra gli scali aeroportuali della Sicilia e i principali aeroporti nazionali e tra gli scali aeroportuali della Sicilia e quelli delle isole minori siciliane), prevedendo che l'entità del cofinanziamento regionale alle agevolazioni non potrà essere inferiore al 50 per cento del contributo statale. L'articolo 136 della legge n. 388 del 2000 ha quindi stabilito in via generale che con riguardo ai servizi aerei di linea, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dispone, con proprio decreto, l'imposizione di oneri di pubblico servizio nelle regioni di cui all'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 (oggi abrogato e sostituito dal regolamento 1303 del 2013) e provvede a costituire le condizioni necessarie a determinare una effettiva riduzione delle tariffe dei servizi aerei di linea nelle predette regioni. I contenuti dell'onere di pubblico servizio sono determinati secondo le modalità previste dall'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (commi 2 e 3).

La legge n. 289 del 2002, all'articolo 82, ha esteso le disposizioni di cui all'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, anche alle città di Albenga, Cuneo, Taranto, Trapani, Crotone, Bolzano, Aosta, e per le isole di Pantelleria e Lampedusa.

Successivamente l'art. 4, comma 206, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, modificando l'art. 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha esteso le disposizioni di cui al predetto art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 anche ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali di Reggio Calabria e Messina e di Foggia ed i principali aeroporti nazionali nei limiti delle risorse già preordinate.

Il procedimento per l'imposizione degli oneri di servizio pubblico prevede che il Presidente della regione interessata chieda al Ministro delle infrastrutture e trasporti il conferimento di una delega per indire una Conferenza di Servizi avente ad oggetto la definizione dei contenuti degli oneri di servizio pubblico per il collegamento aereo con uno degli aeroporti previsti dalle disposizioni sopra individuate (art. 36, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144 e articolo 135 della legge n. 388 del 2000).

In particolare la conferenza di servizi ha il compito di precisare i contenuti dell'onere di servizio pubblico, senza oneri per il bilancio dello Stato, indicando:

a) le tipologie e i livelli tariffari;

b) i soggetti che usufruiscono di sconti particolari;

c) il numero dei voli;

d) gli orari dei voli;

e) i tipi di aeromobili;

f) la capacità di offerta.

Ad esito della conferenza di servizi il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dispone con proprio decreto:

a) gli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli aeroporti individuati dalla stessa conferenza;

b) qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico, d'intesa con i presidenti delle regioni autonome della Sardegna e della Sicilia, una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte interessate.

A seguito della definizione degli oneri di servizio pubblico, in sede di conferenza dei  servizi, e individuata la copertura necessaria per il finanziamento dell'intervento, il Ministero, ricevuta la comunicazione da parte della regione interessata, comunica a sua volta alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea l'intendimento del Governo italiano di imporre gli oneri di servizio pubblico, che viene disposto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il regolamento europeo prevede che la Commissione pubblichi una nota informativa nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea nella quale: a) specifica i due aeroporti collegati dalla rotta in questione e gli eventuali scali intermedi; specifica la data di entrata in vigore dell'onere di servizio pubblico e l'indirizzo completo presso il quale lo Stato membro interessato rende disponibile senza indugio e a titolo gratuito il testo e qualsivoglia informazione e/o documentazione pertinente correlata all'onere di servizio pubblico.


 

Articolo 1, commi 71-85
(
Risorse per la messa in sicurezza del territorio)

 

 

I commi 71-85 prevedono due distinti programmi - gestiti rispettivamente dalle singole regioni e dal Ministero dell’interno - aventi però la medesima finalità di consentire la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Per la realizzazione di tali programmi sono assegnati ai comuni, per il periodo 2021-2033, mediante riparto effettuato dal soggetto gestore, contributi (a valere sul fondo per gli investimenti degli enti territoriali, istituito e finanziato dai commi 64-66) per un importo complessivo di circa 8,1 miliardi di euro.

Nel corso dell’esame al Senato è stato modificato il comma 72, al fine di precisare che le regioni devono assegnare i contributi per almeno il 70%.

Oltre alle procedure per la concessione dei contributi ai comuni, sono disciplinati l’utilizzo dei risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta nonché il monitoraggio degli investimenti effettuati.

 

 

Di seguito si illustra il dettaglio delle disposizioni, commentando separatamente i due blocchi di norme corrispondenti, rispettivamente, al programma affidato alle regioni (commi 71-75) e al programma gestito dal Ministero dell’interno (commi 76-85).

 

Il programma gestito dalle regioni a statuto ordinario (co. 71-75)

Le risorse assegnate (comma 71, primo periodo)

Il comma 71 assegna alle regioni a statuto ordinario, per il periodo 2021-2033, contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, pari complessivamente a circa 3,2 miliardi di euro (135 milioni di euro annui dal 2021 al 2025, 270 milioni per il 2026, 315 milioni annui dal 2027 al 2032 e 360 milioni per il 2033), a valere sul fondo per gli investimenti degli enti territoriali (istituito e finanziato dai commi 64-66).


 

Investimenti a cui sono destinati i contributi (comma 72, secondo periodo)

Il comma 72 chiarisce che i contributi sono destinati ad investimenti per la messa in sicurezza:

§  del territorio a rischio idrogeologico;

§  di strade, ponti, e viadotti;

§  nonché degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e altre strutture di proprietà dei comuni.

 

Procedura per l’assegnazione dei contributi ai comuni (commi 71, secondo periodo, e 72, primo periodo)

Il secondo periodo del comma 71 dispone che il riparto dei contributi tra le regioni avvenga nella misura definita da apposita tabella (tabella 1 allegata al presente disegno di legge); tale riparto può essere modificato mediante accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni da sancire entro il 31 gennaio 2020.

Il primo periodo del comma 72 dispone invece che, ogni anno, le regioni devono provvedere all’assegnazione dei contributi ricevuti ai comuni del proprio territorio entro il 30 ottobre dell'anno precedente al periodo di riferimento.

Nel corso dell’esame al Senato è stato precisato che tali contributi devono essere assegnati per almeno il 70% per ciascun anno.

Si segnala che la previsione dell’obbligatoria assegnazione ai comuni da parte delle regioni a statuto ordinario di una quota pari ad almeno il 70% dei contributi annuali non è sorretta dalla previsione di meccanismi sostitutivi da attivare in caso di mancata osservanza del predetto obbligo.

Affidamento dei lavori (comma 73, primo periodo)

Il comma 73, primo periodo, prevede che il comune beneficiario del contributo è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro 8 mesi decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse.

Poiché il comma 72 prevede che tale attribuzione debba avvenire entro il 30 ottobre dell'anno precedente al periodo di riferimento, l’affidamento dei lavori dovrà presumibilmente intervenire entro il 30 giugno dell’anno successivo.

Utilizzo dei risparmi derivanti da eventuali ribassi d’asta (comma 73, secondo periodo)

Il comma 73, secondo periodo, prevede che i risparmi derivanti da eventuali ribassi d’asta sono vincolati fino al collaudo o alla regolare esecuzione.

Successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 72, se vengono impegnati entro 6 mesi dal collaudo o dalla regolare esecuzione.

Monitoraggio (commi 74-75)

In base al comma 74, le regioni a statuto ordinario pongono in essere le azioni necessarie per un costante monitoraggio degli investimenti dei comuni beneficiari dei contributi ed effettuano un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto dei medesimi contributi.

Il comma 75 disciplina invece le modalità di monitoraggio delle opere pubbliche in questione, stabilendo che lo stesso sia effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal D.Lgs. 229/2011, classificando le opere sotto la voce «Contributo investimenti legge di bilancio 2019».

Il D.Lgs. 229/2011 reca "Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti".

In esso sono delineati specifici obblighi di monitoraggio per le amministrazioni pubbliche e per tutti i soggetti, anche privati, che realizzano opere pubbliche.

Il monitoraggio ha, tra l'altro, ad oggetto "le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi, nonché all'affidamento ed allo stato di attuazione di tali opere ed interventi, a partire dallo stanziamento iscritto in bilancio fino ai dati dei costi complessivi effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento delle opere" (art.1, comma 1, lett.a)).

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 sono stati definiti i dati relativi alle opere pubbliche costituenti il contenuto informativo minimo dei sistemi gestionali informatizzati che le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori devono detenere e comunicare alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP).

L'art. 5 del decreto legislativo n. 229 specifica che tali informazioni, in relazione alla singola opera, devono comunque includere i seguenti dati: "data di avvio della realizzazione, localizzazione, scelta dell'offerente, soggetti correlati, quadro economico, spesa e varie fasi procedurali di attivazione della stessa, valori fisici di realizzazione previsti e realizzati, stato di avanzamento lavori, data di ultimazione delle opere, emissione del certificato di collaudo provvisorio e relativa approvazione da parte della Stazione appaltante, il codice unico di progetto e il codice identificativo di gara".

Si ricorda, inoltre, che l’art. 13 del D.L. 109/2018 ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP) al fine (esplicitato nel comma 8) di garantire un costante monitoraggio dello stato e del grado di efficienza delle opere pubbliche, in particolare per i profili riguardanti la sicurezza, anche tramite le informazioni rivenienti dal Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali previsto (in via sperimentale) dall’art. 14 del medesimo decreto.

In base a quanto stabilito dall’art. 13, comma 2, nell’AINOP sono indicati, per ogni opera pubblica, tra l’altro, i costi sostenuti e da sostenere, i finanziamenti disponibili, nonché lo stato dei lavori e il monitoraggio costante dell'opera.

Il comma 4 di tale articolo dispone, tra l’altro, che le Regioni e gli enti locali (oltre ad altri soggetti che gestiscono o detengono dati riferiti ad un'opera pubblica o all'esecuzione di lavori pubblici) alimentano l'AINOP con i dati in proprio possesso per la redazione di un documento identificativo, contenente i dati tecnici, amministrativi e contabili, relativi a ciascuna opera pubblica presente sul territorio nazionale. Sulla base dei dati forniti, l'AINOP genera un codice identificativo della singola opera pubblica (IOP), che contraddistingue e identifica in maniera univoca l'opera medesima riportandone le caratteristiche essenziali e distintive quali la tipologia, la localizzazione, l'anno di messa in esercizio e l'inserimento dell'opera nell'infrastruttura. A ciascuna opera pubblica, identificata tramite il Codice IOP, sono riferiti tutti gli interventi di investimento pubblico, realizzativi, manutentivi, conclusi o meno, che insistono in tutto o in parte sull'opera stessa, tramite l'indicazione dei rispettivi Codici Unici di Progetto (CUP).

In tal modo l’AINOP, attraverso la relazione istituita fra Codice IOP e CUP, assicura l'interoperabilità con la BDAP.

Il comma 6 dispone inoltre che gli enti e le amministrazioni che a qualsiasi titolo esercitano attività di vigilanza sull'opera effettuano il monitoraggio dell’attuazione degli interventi (identificati dai CUP) insistenti sulle opere pubbliche (identificate dai codici IOP) e delle relative risorse assegnate utilizzando le informazioni presenti nella BDAP, che vengono segnalate dai soggetti titolari degli interventi, ai sensi del D.Lgs. 229/2011.

 

 

Il programma gestito dal Ministero dell’interno (co. 76-85)

Le risorse assegnate (comma 76, primo periodo)

Il comma 76 assegna ai comuni, per il periodo 2021-2033, contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, pari complessivamente a circa 4,9 miliardi di euro (250 milioni di euro annui dal 2021 al 2025, 400 milioni per il 2026, 450 milioni annui dal 2027 al 2031 e 500 milioni annui per il 2032-2033), a valere sul fondo per gli investimenti degli enti territoriali (istituito e finanziato dai commi 64-66).

Le disposizioni citate sono volte, nella sostanza, a prolungare fino al 2033 quanto previsto, fino al 2020, dai commi 853 e seguenti della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017), che ha disposto, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per il triennio 2018-2020, a favore dei comuni, l'assegnazione di contributi nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro per l'anno 2020. A differenza della norma in esame, il comma 853 citato ha previsto che i comuni destinatari possono essere solo quelli che non risultano beneficiare delle risorse connesse al "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia" (previsto dal comma 974 della L. 208/2015).

Procedura per l’assegnazione dei contributi ai comuni (commi 76, secondo periodo, 77, 78, 79 e 81)

I commi 77-79 e 81 disciplinano la procedura per la concessione dei contributi ai comuni prevedendo le seguenti fasi procedurali:

1.   presentazione, al Ministero dell’interno, delle richieste di contributo entro il 15 settembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo (comma 77);

2.   determinazione, con decreto del Ministero dell’interno di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, dei contributi entro il 15 novembre (comma 78, primo periodo);

3.   erogazione dei contributi, da parte del Ministero dell’interno, a partire dal 28 febbraio dell’anno di riferimento del contributo, secondo uno scadenziario che tiene conto delle fasi di avanzamento (comma 81). In particolare, la tranche più consistente (pari al 60% del contributo) viene erogata entro il successivo 31 luglio, previa verifica dell’avvenuto affidamento dei lavori. L’affidamento dei lavori, in base al comma 80, deve avvenire entro 8 mesi dall’emanazione del decreto di determinazione del contributo, quindi, presumibilmente, entro il 15 luglio.

Fase 1 - Presentazione delle richieste entro il 15 settembre (comma 77)

Il comma 77, primo periodo, dispone che i comuni presentano le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 15 settembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo.

Contenuto e importi massimi delle richieste (comma 77, quarto periodo)

Per ciascun anno viene stabilito che la richiesta di contributo non può eccedere i seguenti importi massimi:

§  ogni comune può inviare una richiesta, nel limite di 1 milione di euro, se ha una popolazione fino a 5.000 abitanti;

§  ogni comune può inviare una richiesta, nel limite di 2,5 milioni di euro, se ha una popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti;

§  ogni comune può inviare una richiesta, nel limite di 5 milioni di euro, se ha una popolazione superiore a 25.000 abitanti.

Condizioni per l’ammissibilità delle richieste di contributo (commi 76, secondo periodo, e 77, periodi secondo, terzo e quarto)

In base al secondo periodo del comma 76, non sono assegnati contributi per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti.

La richiesta di contributo deve contenere, ai sensi del secondo periodo del comma 77, le informazioni riferite alla tipologia dell’opera e al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. In mancanza dell’indicazione di un CUP valido, o in caso di errata indicazione in relazione all’opera per la quale viene chiesto il contributo, viene prevista l’esclusione dalla procedura (comma 77, terzo periodo).

Il codice unico di progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d’investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP) istituito presso il CIPE (art. 1, comma 5, della L. 144/1999 e art. 11 della L. 3/2003).

Il CUP, costituito da una stringa alfanumerica di 15 caratteri (v. deliberazione del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, disciplinante il sistema per l'attribuzione del CUP), accompagna ciascun progetto dal momento in cui il soggetto responsabile decide la sua realizzazione fino al completamento dello stesso.

Il CUP è anche uno dei principali strumenti adottati per garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari e per prevenire eventuali infiltrazioni criminali.

 

Il quarto periodo del comma 77 dispone, inoltre, che la richiesta di contributo deve:

§  riferirsi ad opere inserite in uno strumento programmatorio;

§  riguardare tipologie di investimenti che sono specificatamente individuate nel decreto del Ministero dell'interno con cui sono stabilite le modalità per la trasmissione delle domande.

 

Ulteriori requisiti, che fanno riferimento alla trasmissione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di specifici documenti contabili, sono previsti dal comma 79 (al cui commento si rinvia, per una trattazione dettagliata).

Fase 2 - Determinazione dei contributi entro il 15 novembre (comma 78, primo periodo)

La determinazione dei contributi attribuiti agli enti avviene entro il 15 novembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo il seguente ordine di priorità:

a)   investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;

b)  investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;

c)   investimenti di messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e altre strutture di proprietà dell'ente locale.

Disciplina per il caso in cui l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili (comma 78, secondo periodo)

Ferme restando le succitate priorità, qualora l’entità delle richieste pervenute superi l’ammontare delle risorse disponibili, l’attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento, assicurando, comunque, ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore alla metà delle risorse disponibili.

L'art. 11 del decreto legislativo n. 118 del 2011 ("Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42") prevede che le regioni e gli enti locali, i loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria adottino comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati.

L'Allegato 13 al D.Lgs. 118/2011 reca l'Elenco delle entrate per titoli, tipologie e categorie. I titoli richiamati nel comma in esame sono i seguenti: titolo 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa); titolo 2 (Trasferimenti correnti); titolo 3 (Entrate extratributarie); titolo 4 (Entrate in conto capitale); titolo 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie).

Modalità di acquisizione delle informazioni (comma 79)

In base al comma 79, primo periodo, le informazioni che i comuni richiedenti il contributo sono tenuti a fornire ai sensi del precedente comma sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione e dal quadro generale riassuntivo trasmessi ai sensi dell’art. 18, comma 2, del D.Lgs. 118/2011, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP).

In base al secondo periodo del medesimo comma, sono considerate esclusivamente le richieste di contributo pervenute dagli enti che, alla data di presentazione della richiesta medesima, hanno provveduto alla trasmissione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) dei documenti contabili di cui all’art. 1, comma 1, lettere b) ed e), e all’art. 3 del D.M. Economia e finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella G.U. n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all’ultimo rendiconto della gestione approvato.

Per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, per i quali l'art. 44, comma 3, del D.L. 189/2016 ha disposto (per un periodo di dodici mesi, salva ulteriore proroga[4]) la sospensione dei termini relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal TUEL (di cui al D.Lgs. 267/2000) e da altre specifiche disposizioni, le informazioni citate sono desunte dall’ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell’interno (comma 79, terzo periodo).

L'art. 13 della legge n.196 del 2009, recante la disciplina della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, impone alle amministrazioni pubbliche di inserire in essa i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all'attuazione della medesima legge n. 196.

L'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 - richiamato nel comma in esame - dispone che le regioni e gli enti locali trasmettano i loro bilanci preventivi e i bilanci consuntivi alla predetta banca dati, secondo gli schemi e le modalità previste dall'articolo 13, comma 3, della legge n.196, il quale ha demandato ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione di schemi, tempi e modalità di acquisizione dei dati.

In attuazione dell'art. 13, comma 3, della legge n.196/2009, è stato adottato il succitato D.M. 12 maggio 2016, recante "Modalità di trasmissione dei bilanci e dei dati contabili degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali alla banca dati delle pubbliche amministrazioni".

Nel comma in esame vengono richiamati i documenti contabili di cui all'art.1, comma 1, lett. b) ed e), e di cui all'art. 3 del D.M. 12 maggio 2016. Si tratta dei seguenti documenti:

§  i rendiconti della gestione, compresi gli allegati previsti dall'art. 11, comma 4, lettere da a) a p), del D.Lgs. 118/2011, predisposti secondo gli schemi di cui all'allegato n. 10 al medesimo decreto legislativo (art. 1, comma 1, lett.b));

§  il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui all'art. 18-bis del D.Lgs. 118/2011 (art. 1, comma 1, lett.e));

§  i dati afferenti al rendiconto della gestione secondo la struttura del piano dei conti integrato (art.3).

 

Fase 3 – Erogazione dei contributi (comma 81)

Il comma 81 dispone che all’erogazione dei contributi agli enti beneficiari provvede il Ministero dell'interno, secondo il seguente scadenziario:

§  erogazione di una quota pari al 20% entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento del contributo;

§  erogazione di una quota pari al 60% entro il 31 luglio dell'anno di riferimento del contributo, previa verifica (attraverso il sistema di monitoraggio previsto dal comma 83) dell'avvenuto affidamento dei lavori;
Si fa notare che l’affidamento dei lavori, in base al comma 80, deve avvenire entro otto mesi dall’emanazione del decreto di determinazione del contributo, e quindi, presumibilmente, entro il 15 luglio.

§  erogazione del restante 20% previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).

L'art. 102 del Codice dei contratti pubblici disciplina il collaudo per i lavori e la verifica di conformità per i servizi e per le forniture. Si tratta di procedure volte a certificare che l'oggetto del contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Il collaudo finale deve avere luogo, di norma, non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori.

Nei casi contemplati dal comma 2 dell’art. 102, il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato, per i lavori, dal direttore dei lavori. In tali casi, il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Affidamento dei lavori (comma 80, primo periodo)

Il primo periodo del comma 80 impone all’ente beneficiario del contributo di affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro 8 mesi dalla data di emanazione del decreto di determinazione del contributo.

Poiché il comma 78 prevede che tale decreto debba essere emanato entro il 15 novembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo, l’affidamento dei lavori dovrà presumibilmente intervenire entro il 15 luglio dell’anno di riferimento del contributo.

Utilizzo dei risparmi derivanti da eventuali ribassi d’asta (comma 80, secondo periodo)

Il comma 80, secondo periodo, prevede che i risparmi derivanti da eventuali ribassi d’asta sono vincolati fino al collaudo o alla regolare esecuzione.

Successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 78, se vengono impegnati entro 6 mesi dal collaudo o dalla regolare esecuzione.

Recupero dei contributi da parte del Ministero dell’interno (comma 82)

In base al comma 82, in caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni previsti dai commi 80 e 81, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno secondo le modalità di cui ai commi 128-129 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012.

L'art. 1, comma 128, della L. 228/2012 (legge di stabilità per il 2013) reca disposizioni relative al recupero, a decorrere dal 1° gennaio 2013, delle somme a debito a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero dell'interno, a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso. Il successivo comma 129 disciplina il recupero delle somme in caso di incapienza sulle assegnazioni finanziarie di cui al comma 128.

Monitoraggio (commi 83-84)

Il comma 83 dispone che il monitoraggio delle opere pubbliche del programma in questione è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal D.Lgs. 229/2011 (v. supra), classificando le opere sotto la voce «Contributo investimenti Legge di bilancio 2019».

Il successivo comma 84 prevede che il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto di contribuzione.

Assistenza tecnica da parte della Cassa depositi e prestiti (comma 85)

In base al comma 85, il Ministero dell'interno può stipulare un’apposita convenzione con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., per disciplinare le attività di supporto e assistenza tecnica connesse all'utilizzo delle risorse stanziate dal comma 76.

A carico delle medesime risorse è assicurata la copertura degli oneri relativi alle citate attività in convenzione.

Il comma in esame ricorda che, ai sensi dell'art. 1, comma 826, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), la Cassa depositi e prestiti S.p.A. ha la qualifica di istituto nazionale di promozione (come definito dall'articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017, relativo al FEIS, secondo quanto previsto nella comunicazione (COM(2015)361 final)).


 

Articolo 1, commi da 85-bis a 85-quinquies
(Risorse per il personale civile del Ministero dell'interno)

 

 

Questi commi dispongono alcuni incrementi di risorse per il personale civile dell'amministrazione del Ministero dell'interno, con particolare riferimento alle attività rese nel settore della depenalizzazione e dell'immigrazione.

 

Si vengono a prevedere alcuni incrementi di risorse destinate al personale civile dell'amministrazione dell'Interno.

Tali incrementi investono:

ü il Fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigente;

ü il Fondo per la retribuzione, di posizione e di risultato, del personale contrattualizzato di livello dirigenziale.

Il primo dei due Fondi, destinato al personale non dirigente, riceve un incremento pari a: 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020; 18 milioni di euro a decorrere dal 2021.

Il secondo dei due Fondi, destinato al personale dirigente, riceve un incremento pari a: 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020; 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2021.

Tali incrementi sono volti - si legge nella disposizione - "a incentivare le maggiori attività rese in particolare nel settore della depenalizzazione e dell'immigrazione".

Al contempo si dispone che siffatti incrementi siano in deroga al vincolo imposto dall'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75 del 2017. Quest'ultimo ha previsto - nelle more della convergenza e armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle pubbliche amministrazioni - che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale (anche di livello dirigenziale) di ciascuna amministrazione pubblica non possa superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

 

Quanto alla copertura finanziaria degli oneri così previsti – pari dunque a 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 ed a 20,5 milioni di euro dal 2021 - essa è reperita attingendo:

ü  per 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno (come degli altri Ministeri) a seguito del taglio lineare delle dotazioni dei Ministeri concernenti spese per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria, disposto dalla legge n. 289 del 2002 (cfr. suo articolo 23, comma 1);

ü per 2,5 milioni annui a decorrere dal 2019, alle risorse per compensi per lavoro straordinario del personale dell’amministrazione civile del Ministero dell’interno (le quali sono conseguentemente rideterminate in riduzione) del programma "contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica" della missione 3 "ordine pubblico e sicurezza" e del programma “prevenzione del rischio e soccorso pubblico” della missione “soccorso civile” dello stato di previsione del Ministero dell'interno;

ü per 13 milioni annui a decorrere dal 2021, al per l’attuazione del programma di Governo.

 

E’ previsto inoltre che il Fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigente (di cui comma 85-bis, primo periodo) possa essere ulteriormente incrementato fino ad un massimo di 3,5 milioni di euro dal 2019, a fronte di risparmi strutturali di spesa corrente, derivanti dall'ottimizzazione e razionalizzazione dei servizi di noleggio e assicurazione degli automezzi del programma 1 ("contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica") della missione 3 ("ordine pubblico e sicurezza") dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

È affidata ad un decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, l’individuazione delle misure e dei conseguenti risparmi.

 

 

 

 


 

Articolo 1, comma 85-sexies-85 octies
(Interventi settore idrico)

 

 

 

I commi , introdotti nel corso dell'esame in Senato, intervengono sui criteri per l'aggiornamento del Piano nazionale, disponendo che si tenga conto dello stato di avanzamento degli interventi 'in corso di realizzazione' già inseriti nel medesimo Piano nazionale, oltreché delle programmazioni esistenti e dei nuovi interventi necessari e urgenti, da realizzare per il potenziamento, il ripristino e l'adeguamento delle infrastrutture idriche.

Il comma 85-sexies, novellando la normativa vigente, indica il criterio di preferenza per gli interventi che presentano tra loro sinergie e complementarietà tenuto conto dei Piani di gestione delle acque predisposti dalle Autorità di distretto ai sensi del codice dell'ambiente (mentre la norma vigente stabiliva la priorità per quelli in stato di progettazione definitiva ed esecutiva in base al codice degli appalti). Si novella il comma 517 della citata legge di bilancio per il 2018, prevedendo, nel primo degli obiettivi prioritari previsti dalla norma vigente, inerente il raggiungimento di adeguati livelli di qualità tecnica, l’obiettivo di riduzione della dispersione delle risorse idriche, nonché modificando le modalità di trasmissione dei dati necessari ad individuare lo stato iniziale delle dispersioni idriche, nonché gli interventi volti alla progressiva riduzione delle stesse.

Si inserisce un nuovo comma 523-bis nella legge di bilancio per il 2018, in base al quale i soggetti realizzatori possono altresì avvalersi di enti pubblici e società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica, anche per gli interventi previsti nel Piano Nazionale e di quelli relativi alle infrastrutture idriche finanziate a valere su altre risorse finanziarie nazionali ed europee che concorrono agli obiettivi stessi. Si novella in più punti il comma 525 della citata legge di bilancio per il 2018, prevedendo, tra l'altro, la nomina quale Commissario straordinario di governo del Segretario Generale dell’Autorità di distretto di riferimento. Il Segretario Generale dell’Autorità di distretto, in qualità di Commissario straordinario di governo, opera in via sostitutiva anche per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano in mancanza del gestore legittimato ad operare. Qualora sia nominato un nuovo Segretario Generale, il Commissario cessa dall’incarico e viene automaticamente sostituito dal nuovo Segretario.

Il comma 85-septies stabilisce, per la medesima finalità di accelerare la predisposizione e l’attuazione del Piano nazionale di interventi nel settore idrico, una serie di modifiche all’articolo 21 del decreto-legge, n. 201 del 2011, in materia di soppressione di enti e organismi, con riferimento alle disposizioni ivi recate in materia di soppressione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI).

Si autorizzata la spesa di 100 milioni per ciascun anno del periodo dal 2019 al 2028 per l’attuazione di un primo stralcio del Piano nazionale di interventi nel settore idrico e per il finanziamento della progettazione di interventi considerati strategici nel medesimo Piano; si specifica che, di questa spesa, 60 milioni annui sono per la sezione «invasi» (co. 85-octies).

 

 

Il comma 85-sexies apporta una serie di modifiche all’articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nell'indicata finalità di accelerare la predisposizione e l’attuazione del Piano nazionale di interventi nel settore idrico:

a)     con una novella al comma 516 della citata legge, si interviene sulle modalità di aggiornamento del Piano nazionale. La nuova previsione conferma l'aggiornamento di norma biennale del Piano nazionale, disponendo tuttavia che si tenga conto dello stato di avanzamento degli interventi 'in corso di realizzazione' (mentre la norma vigente si riferiva a quelli effettuati) già inseriti nel medesimo Piano nazionale (come risultante dal monitoraggio di cui al comma 524 della stessa legge n. 205), delle programmazioni esistenti, e dei nuovi interventi necessari e urgenti, da realizzare per il potenziamento, il ripristino e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di contrastare la dispersione delle risorse idriche, finalità già indicata dalla norma vigente.

§  La nuova disposizione, novellando la norma vigente, indica il criterio di preferenza per gli interventi che presentano tra loro sinergie e complementarietà tenuto conto dei Piani di gestione delle acque predisposti dalle Autorità di distretto, ai sensi del codice dell'ambiente (mentre la norma vigente stabiliva la priorità per quelli in stato di progettazione definitiva ed esecutiva in base al codice degli appalti).

Il comma 516 vigente stabilisce che per la programmazione e realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità e per promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, come ridenominata, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio n. 205 citata, fosse adottato il Piano nazionale di interventi nel settore idrico, articolato in due sezioni: sezione « acquedotti » e sezione « invasi ». Il Piano nazionale si è previsto possa essere approvato, anche per stralci, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.In partcolare, l'ultimo periodo, qui oggetto di novella, prevede che il Piano nazionale sia aggiornato, di norma, ogni due anni, tenendo conto dello stato di avanzamento degli interventi effettuati, delle programmazioni esistenti e dei nuovi interventi necessari e urgenti, con priorità per quelli in stato di progettazione definitiva ed esecutiva ai sensi dell'articolo 23 del codice degli appalti, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, da realizzare per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di contrastare la dispersione delle risorse idriche.

 

b) si novella il comma 517 della citata legge di bilancio, prevedendo:

Ø  una riscrittura del primo degli obiettivi prioritari previsti dalla norma vigente, inerente il raggiungimento di adeguati livelli di qualità tecnica, cui viene aggiunta la ricomprensione dell’obiettivo di riduzione della dispersione delle risorse idriche;

Si ricorda che l'attuale primo obiettivo prioritario indicato in norma reca (lettera a) del co. 517) il raggiungimento di adeguati livelli di qualità tecnica; i successivi obiettivi fanno riferimento (lett. b)) al recupero e ampliamento della tenuta e del trasporto della risorsa idrica, anche con riferimento alla capacità di invaso e (lett. c)) alla diffusione di strumenti mirati al risparmio di acqua negli usi agricoli, industriali e civili.

Ø  Si novella l’ultimo periodo della norma, prevedendo che gli enti di governo dell'ambito, d’intesa con gli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi (individuando un unico soggetto incaricato della trasmissione, d'intesa con gli altri, mentre la norma vigente prevedeva l'obbligo di trasmissione dei dati da parte di entrambi i soggetti, sia gli enti di gestione d'ambito sia gli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi), trasmettono all’ARERA, secondo le modalità dalla medesima previste, i dati necessari ad individuare lo stato iniziale delle dispersioni idriche, nonché gli interventi volti alla progressiva riduzione delle stesse (mentre la norma vigente faceva riferimento ad eventuali ulteriori informazioni e documenti necessari).

§  Si segnale che per tale trasmissione di dati non si prevede in norma un termine temporale, rinviandosi alle modalità che saranno previste dall'ARERA.

§  La nuova disposizione prevede poi la trasmissione di eventuali ulteriori informazioni e documenti necessari entro sessanta giorni dalla richiesta, all'ARERA da parte degli Enti di governo dell’ambito.

Il vigente comma 517 prevede, ai fini della definizione della sezione « acquedotti» della proposta del Piano nazionale di cui al comma 516, che l'ARERA, sentiti le regioni e gli enti locali interessati, sulla base delle programmazioni esistenti per ciascun settore nonché del monitoraggio sull'attuazione dei piani economici finanziari dei gestori, trasmette ai Ministri indicati al comma 516 l'elenco degli interventi necessari e urgenti per il settore, con specifica indicazione delle modalità e dei tempi di attuazione, per la realizzazione dei seguenti obiettivi prioritari: a) raggiungimento di adeguati livelli di qualità tecnica (obiettivo questo novellato dalla norma in esame); b) recupero e ampliamento della tenuta e del trasporto della risorsa idrica, anche con riferimento alla capacità di invaso; c) diffusione di strumenti mirati al risparmio di acqua negli usi agricoli, industriali e civili. In base all'ultimo periodo - qui oggetto di novella - gli enti di gestione d'ambito e gli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi trasmettono all'Autorità, entro sessanta giorni dalla richiesta, eventuali ulteriori informazioni e documenti necessari.

 

c) si inserisce un nuovo comma 523-bis nella legge di bilancio per il 2018, in base al quale i soggetti realizzatori possono altresì avvalersi di enti pubblici e società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica, anche per gli interventi previsti nel Piano Nazionale di cui al comma 516 e di quelli relativi alle infrastrutture idriche finanziate a valere su altre risorse finanziarie nazionali ed europee che concorrono agli obiettivi di cui allo stesso comma 516.

 

d) si novella il comma 525 della citata legge di bilancio per il 2018, prevedendo:

1) con una novella al primo periodo, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ARERA (rispettivamente con riferimento alla sezione « invasi » del Piano nazionale e al piano straordinario, ovvero alla sezione « acquedotti » del Piano nazionale) segnalano i casi di inerzia e di inadempimento degli impegni previsti, da parte degli enti di gestione e degli altri soggetti responsabili nonché - aggiunge la novella qui in esame - , in caso di assenza del soggetto legittimato, propongono gli interventi correttivi da adottare per il ripristino, comunicandoli alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ai Ministri interessati.

2) con una novella al secondo periodo, si stabilisce per la diffida ad adempiere prevista da parte del Presidente del Consiglio dei ministri un termine ad adempiere comunque non oltre i 120 giorni; termine decorso il quale il Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, procede a nominare - in base alla novella - quale Commissario straordinario di governo il Segretario Generale dell’Autorità di distretto di riferimento, che esercita i necessari poteri sostitutivi di programmazione e realizzazione degli interventi, e definisce le modalità, anche contabili, di intervento. La norma vigente prevedeva invece la nomina di un commissario ad acta, senza individuare questi nel Segretario Generale dell’Autorità di distretto di riferimento.

In base al co. 525 vigente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con riferimento alla sezione « invasi » del Piano nazionale e al piano straordinario, e l'ARERA con riferimento alla sezione « acquedotti » del Piano nazionale, segnalano i casi di inerzia e di inadempimento degli impegni previsti, da parte degli enti di gestione e degli altri soggetti responsabili, e propongono gli interventi correttivi da adottare per il ripristino, comunicandoli alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ai Ministri interessati. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nomina un commissario ad acta, che esercita i necessari poteri sostitutivi di programmazione e realizzazione degli interventi, e definisce le modalità, anche contabili, di intervento.

3) si prevede, con un nuovo terzo periodo, che il Segretario Generale dell’Autorità di distretto, in qualità di Commissario straordinario di governo, opera in via sostitutiva anche per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano in mancanza del gestore legittimato ad operare.

4) si prevede che gli oneri per i compensi dei commissari straordinari sono definiti dal decreto di nomina e posti a carico delle risorse destinate agli interventi. I compensi dei Commissari saranno stabiliti in misura non superiore a quella indicata dalla normativa sui compensi dei commissari, dettata dall’articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011.

L'attuale disciplina prevede solo che gli oneri per i compensi dei commissari ad acta sono posti a carico delle risorse destinate agli interventi.

Si ricorda che in base all’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei commissari o sub commissari è composto da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa non può superare 50 mila euro, annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare 50 mila euro annui. Con la medesima decorrenza si procede alla rideterminazione nei termini stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti per gli incarichi di commissario e sub commissario conferiti prima di tale data. La violazione delle disposizioni del presente comma costituisce responsabilità per danno erariale.

5) si specifica che nel caso sia nominato un nuovo Segretario Generale, il Commissario cessa dall’incarico e viene automaticamente sostituito dal nuovo Segretario.

Si valuti di chiarire ulteriormente le modalità di subentro automatico delineato dalla norma, rispetto al meccanismo di nomina da parte del Presidente del Consiglio, previsto dalla normativa in base al secondo periodo del comma 525 come novellato.

 

Il comma 85-septies stabilisce, per la medesima finalità di cui al comma 85-sexies vale a dire accelerare la predisposizione e l’attuazione del Piano nazionale di interventi nel settore idrico, una serie di modifiche all’articolo 21 del decreto-legge, n. 201 del 2011, in materia di soppressione di enti e organismi, con riferimento alle disposizioni ivi recate in materia di soppressione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI):

a) si aggiunge il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai soggetti vigilanti - ora indicati, nella norma vigente, nel Dipartimento delegato all'Autorità politica per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno e nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - la società cui sono trasferite le funzioni del soppresso ente.

La norma vigente prevede, al comma 11, primo periodo, che le funzioni del soppresso Ente con le relative risorse, umane e strumentali, siano trasferite dal 30 giugno 2018 alla società costituita dallo Stato e partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, e sottoposta alla vigilanza del Dipartimento delegato all'Autorità politica per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Si ricorda che il co. 10 della norma novellata aveva soppresso e posto in liquidazione. l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI) nella finalità di razionalizzare le attività di approvvigionamento idrico nei territori delle Regioni Puglia e Basilicata, nonché nei territori della provincia di Avellino.

 

b)     si inserisce una nuova disposizione, in base alla quale, nelle more della costituzione ed avvio della società di cui al comma 11, si affida al Segretario Generale dell’Autorità di distretto dell’Appennino Meridionale, in qualità di Commissario straordinario di governo, l’avvio della realizzazione degli interventi di competenza dell’ l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI) previsti nel Piano Nazionale di interventi nel settore idrico, nei Patti per lo Sviluppo e negli altri programmi finanziati con altre risorse finanziarie nazionali ed europee che concorrono agli obiettivi indicati, nonché per la realizzazione degli ulteriori interventi.

 Per l’attuazione del presente comma e dell’articolo 1, comma 525, della citata legge n. 205 del 2017, si attribuisce al Commissario la facoltà di nominare un numero di massimo 3 sub commissari in relazione alla portata e al numero degli interventi sostitutivi e può altresì avvalersi del personale dell’Autorità di distretto dell’Appennino Meridionale e di enti pubblici e società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica.

Si stabilisce l'applicazione al Commissario di una serie di previsioni, quali:

Ø  di cui ai commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116

Si tratta:

della previsione per cui il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica. Il soggetto attuatore, se dipendente di società a totale capitale pubblico o di società dalle stesse controllate, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro delle società di appartenenza, è collocato in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio dalla data del provvedimento di conferimento dell'incarico e per tutto il periodo di svolgimento dello stesso (co. 2-ter citato);

della norma in base a cui per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015, e delle società a totale capitale pubblico o delle società dalle stesse controllate. Le relative spese sono ricomprese nell'ambito degli incentivi per la progettazione (co. 4);

della possibilità che il Presidente della regione sia titolare dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti e si avvalga dei poteri di sostituzione e di deroga, a tal fine emanando gli atti e i provvedimenti e curando tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche, necessari alla realizzazione degli interventi, nel rispetto degli obblighi internazionali e di quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea (co. 5 cit).

della previsione che l'autorizzazione in parola sostituisca tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario per l'esecuzione dell'intervento, comportando dichiarazione di pubblica utilità e costituendo, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, fatti salvi i pareri e gli atti di assenso comunque denominati, di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, in base alla normativa richiamata.

Ø  e di cui ai commi 5, 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

Si tratta:

-          della previsione che i Presidenti delle Regioni, per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi emanato il relativo decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti delle Regioni o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento (co. 5);

-          della previsione che i commissari straordinari che assicurano la realizzazione degli interventi con le risorse destinate dalla delibera CIPE n. 60/2012 alla depurazione delle acque, procedono senza indugio al loro impegno con le procedure ad evidenza pubblica, di cui al codice dei contratti pubblici, prescindendo comunque dall'effettiva disponibilità di cassa, e dell'esito delle stesse informano il competente Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Agenzia per la coesione territoriale (co. 7-bis cit.);

-          della norma per cui le contabilità speciali da essi detenute sono alimentate direttamente, per la quota coperta con le risorse di cui alla predetta delibera, con un anticipo fino al 20 per cento del quadro economico di ciascun intervento su richiesta dei medesimi commissari, e con successivi trasferimenti per gli stati avanzamento lavori, fino al saldo conclusivo, verificati dal commissario. Al fine di dar conto degli interventi affidati e di verificare la coerenza delle dichiarazioni rese, i commissari hanno l'obbligo di aggiornare la banca dati unitaria del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

 

A tali fini si attribuisce all’Autorità di distretto dell’Appennino Meridionale l'autorizzazione ad assumere, previa selezione pubblica, con contratto di lavoro a tempo determinato non rinnovabile e non superiore a trentasei mesi a partire dall’anno 2019, ulteriori unità di personale con funzioni tecniche di supporto alle attività svolte dal Commissario, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente fino a 40 unità.  Si stabilisce comunque il limite di 1,8 milioni di euro annui in ragione d’anno. Gli oneri per il compenso del Commissario, dei sub commissari sono posti a carico delle risorse destinate agli interventi. I compensi del Commissario e dei sub commissari saranno stabiliti in misura non superiore a quella indicata dal già richiamato articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011. Il Commissario provvede al trasferimento alla società in parola delle attività previste e dei relativi rapporti attivi e passivi, entro 60 giorni dalla costituzione della medesima società. Si prevede, per il caso di nomina di un nuovo Segretario Generale, che il Commissario cessi dall’incarico e venga automaticamente sostituito dal nuovo Segretario.

 

Il comma 85-octies autorizzata la spesa di 100 milioni per ciascun anno del periodo dal 2019 al 2028 per l’attuazione di un primo stralcio del Piano nazionale di interventi nel settore idrico e per il finanziamento della progettazione di interventi considerati strategici nel medesimo Piano; si specifica che di questa spesa, 60 milioni annui sono per la sezione «invasi».

 

 


 

Articolo 1, commi 85-novies– 85-quaterdecies
(Erogazioni liberali per interventi su edifici e terreni pubblici)

 

 

I commi da 85-novies a 85-quaterdecies istituiscono un credito d’imposta pari al 65 per cento delle erogazioni liberali per interventi su edifici e terreni pubblici di bonifica ambientale, compresa la rimozione dell’amianto dagli edifici, prevenzione e risanamento del dissesto idrogeologico, realizzazione o ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e recupero di aree dismesse di proprietà pubblica.

 

Più in dettaglio, il comma 85-novies stabilisce che per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell’amianto dagli edifici, della prevenzione e risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e il recupero di aree dismesse di proprietà pubblica, spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate.

 

Ai sensi del comma 85-decies, il credito d'imposta, ripartito in tre quote annuali di pari importo,  è riconosciuto:

- alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 20 per cento del reddito imponibile;

- ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui.

Il credito d'imposta è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto degli interventi.

 

Per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito di imposta è utilizzabile solo in compensazione e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (comma 85-undecies). Inoltre non si applicano i limiti all’utilizzo in compensazione di 700 mila euro, di cui alla legge n. 388 del 2000, e quello annuale di 250 mila euro, di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007 (comma 85-duodecies).

 

I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali, inclusi i soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto degli interventi, sono tenuti a comunicare mensilmente al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento.

Essi devono inoltre pubblicare destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero.

Sul portale del Ministero sono disponibili, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, tutte le informazioni relative all’intervento, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione.

Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede allo svolgimento delle funzioni illustrate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato (comma 85-terdecies).

 

Le disposizioni attuative delle norme in commento sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le disposizioni necessarie per l’attuazione dei commi da 85-novies a 85-terdecies, nei limiti delle risorse disponibili pari a 1 milione di euro per l’anno 2019, a 5 milioni di euro per l’anno 2020 e a 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021 (comma 85- quaterdecies).


 

Articolo 1, commi 86-93
(
Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici)

 

 

I commi 86-93, modificati durante l’esame al Senato, istituiscono, in luogo della Centrale per la progettazione delle opere pubbliche prevista dal testo approvato dalla Camera, una Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici (di seguito “Struttura”), di cui possono avvalersi le amministrazioni centrali e gli enti territoriali.

La denominazione, l’allocazione, le modalità di organizzazione e le funzioni della Struttura saranno individuati con un apposito D.P.C.M. da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti affidati alla Struttura, si autorizza l’assunzione a tempo indeterminato, a partire dal 2019, di un massimo di 300 unità di personale (120 delle quali sono temporaneamente destinate alle stazioni uniche appaltanti provinciali) nonché il reclutamento di 50 unità di personale di ruolo della pubblica amministrazione.

Alla copertura degli oneri per l’istituzione, il funzionamento e l’assunzione del personale della Struttura si provvede con le risorse stanziate dal comma 63 (100 milioni di euro annui a decorrere dal 2019).

 

 

 

Istituzione, finalità e funzioni della Struttura (commi 86-88)

Istituzione e regolamentazione mediante D.P.C.M. (comma 86)

Il comma 86, al fine di favorire gli investimenti pubblici, prevede l’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, finalizzato all’individuazione di una apposita Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici.

Nel testo approvato dalla Camera veniva invece prevista l’istituzione, dal 1° gennaio 2019, della “Centrale per la progettazione delle opere pubbliche”.

 

Il comma in esame dispone altresì che, con il medesimo D.P.C.M., si provvede ad indicare la denominazione, l’allocazione, le modalità di organizzazione e le funzioni della Struttura.

Tali disposizioni sono sostitutive di quelle recate dal testo del comma 87 approvato dalla Camera, ove veniva previsto che la Centrale operasse in autonomia amministrativa, organizzativa e funzionale, sotto la responsabilità di un coordinatore, nonché consentito alla Centrale di stipulare convenzioni per il perseguimento delle proprie finalità e veniva altresì assicurata l'indipendenza delle valutazioni della Centrale nell'esercizio delle funzioni ad essa demandate.

Finalità e funzioni della Struttura (comma 87)

Il comma 87 dispone che, ferme le competenze delle altre amministrazioni, la Struttura svolge le proprie funzioni:

§  su richiesta delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali interessati, alla quale questi possono rivolgersi ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);

L’art. 24 del Codice disciplina la progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici e stabilisce, in particolare, che “le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici” possono essere espletate “dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge” (lettera c) del comma 1).

§  previa convenzione e senza oneri diretti di prestazioni professionali rese per gli enti territoriali richiedenti;

§  nei termini indicati dal regolamento che disciplina la struttura, emanato con il D.P.C.M. previsto dal comma 86;

§  con l’obiettivo di perseguire le seguenti finalità:

-       favorire lo sviluppo e l’efficienza della progettazione e degli investimenti pubblici;

-       contribuire alla valorizzazione, innovazione tecnologica, efficientamento energetico e ambientale nella progettazione e nella realizzazione di edifici e beni pubblici;

-       contribuire alla progettazione degli interventi di realizzazione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, di edifici e beni pubblici, anche in relazione all'edilizia statale, scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria;

-       contribuire alla predisposizione di modelli innovativi progettuali ed esecutivi per edifici pubblici e opere similari e connesse o con elevato grado di uniformità e ripetitività.

 

Si fa notare che, rispetto al testo del comma 88 approvato dalla Camera, nel comma in esame viene mantenuta la previsione che la Struttura operi su richiesta delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali interessati (ai sensi del citato art. 24, comma 1, lettera c), del Codice) previa convenzione e senza oneri diretti di prestazioni professionali rese per gli enti territoriali richiedenti. È invece aggiuntiva, rispetto al testo approvato dalla Camera, la clausola che fa salve le competenze delle altre amministrazioni.

Un’altra differenza rispetto al testo approvato dalla Camera risiede nell’individuazione delle funzioni. Mentre nel testo approvato dalla Camera la Centrale era preposta alla progettazione delle opere e venivano indicate nel dettaglio le attività che la stessa doveva svolgere, il comma in esame si limita ad individuare le finalità a cui devono tendere le attività della Struttura.

Raccordo e collaborazione con altre amministrazioni (comma 88)

Il comma 88 dispone che il personale tecnico della Struttura svolge le attività di propria competenza in piena autonomia e con indipendenza di giudizio nelle valutazioni tecniche, anche attivando opportune collaborazioni con gli altri organi dello Stato aventi competenze per le attività di cui trattasi.

A tale disposizione (già prevista, dal testo approvato dalla Camera, nell’ultimo periodo del comma 87), nel corso dell’esame al Senato è stato aggiunto un periodo che stabilisce che la Struttura può operare in supporto e in raccordo con altre amministrazioni, nelle materie di propria competenza (secondo periodo del comma 88).

 

L’analisi delle modifiche operate ai commi 86-88 nel corso dell’esame al Senato, testé commentate, suggerisce che la diversa nomenclatura (da "Centrale" a "Struttura"), unitamente all’individuazione di finalità in cui viene posta l’enfasi sul fatto che la Struttura deve “favorire” e “contribuire” alla progettazione, sembrano finalizzate ad evitare una eccessiva centralizzazione delle attività di progettazione da parte del nuovo soggetto. Ciò appare confermato anche dalle nuove disposizioni del comma 88, ove si sottolinea che la Struttura può operare in supporto e in raccordo (e quindi in funzione ausiliaria) con altre amministrazioni, nelle materie di propria competenza.

 

Personale della Struttura (commi 89-90)

Assunzioni nel limite di 300 unità di personale (comma 89)

Il comma 89, al fine di consentire lo svolgimento dei compiti affidati alla Struttura, autorizza l’assunzione a tempo indeterminato, a partire dall’anno 2019, con destinazione alla Struttura, di un massimo di 300 unità di personale, con prevalenza di personale di profilo tecnico per una percentuale almeno pari al 70%, a livello impiegatizio e quadro, nonché con qualifica dirigenziale nei limiti del 5%.

Con la riscrittura operata nel corso dell’esame al Senato è venuta meno la parte della disposizione che prevedeva che il Coordinatore fosse nominato per tre anni rinnovabili ed equiparato a dirigente di prima fascia.

 

Tale personale è assunto, anche in momenti diversi, con procedura selettiva pubblica le cui modalità di svolgimento e i criteri per la selezione sono improntati a principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità.

Con la riscrittura operata nel corso dell’esame al Senato è venuta meno la parte della disposizione che disciplinava la Commissione deputata alla valutazione della procedura selettiva e che demandava ad apposito D.P.C.M. la definizione delle modalità di svolgimento e dei criteri informatori della medesima procedura.

Destinazione temporanea di 120 unità alle stazioni uniche appaltanti provinciali (comma 89-bis)

Il comma 89-bis, inserito nel corso dell’esame al Senato, dispone l’assegnazione temporanea alle province delle regioni a statuto ordinario di 120 unità di personale (a valere sul contingente di personale destinato alla Struttura), per lo svolgimento esclusivo delle attività di cui al comma 88 nell’ambito delle stazioni uniche appaltanti provinciali, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Reclutamento di un massimo di 50 unità da altre amministrazioni (comma 90)

Il comma 90 prevede altresì, per garantire l’immediata operatività della Struttura e in sede di prima applicazione, che si possa procedere al reclutamento di un massimo di 50 unità di personale di ruolo, anche mediante assegnazione temporanea, con il consenso dell’interessato:

§  sulla base di appositi protocolli d’intesa con le amministrazioni pubbliche;

Il testo approvato dalla Camera si riferiva alle sole amministrazioni contemplate dal comma 88. Tale limitazione è stata eliminata dalla riscrittura operata nel corso dell’esame al Senato.

§  e per singoli progetti di interesse specifico per le predette amministrazioni.

 

La norma non chiarisce se tali 50 unità di personale siano o meno ricomprese nel limite delle 300 unità da assumere.

Da un lato, il comma in esame, nel momento in cui prevede la possibilità di “assegnazione temporanea”, sembrerebbe finalizzato a considerare tali 50 unità come personale provvisorio, e dunque aggiuntivo rispetto alla dotazione ordinaria di 300 unità da assumere a tempo indeterminato. Dall’altro, tuttavia, la previsione secondo cui le assunzioni, anche temporanee, per garantire la prima operatività della Struttura possono essere effettuate “limitatamente alle prime 50 unità di personale” potrebbe interpretarsi nel senso che tali assunzioni rappresentino una quota della dotazione complessiva di personale. Va, inoltre, considerato che il comma 93 disciplina la copertura anche degli oneri derivanti dalle assunzioni previste dal comma in esame.

Ciò premesso, si valuti l’opportunità di un chiarimento e di un eventuale coordinamento tra le disposizioni citate (commi 90 e 93).

Coordinamento con la normativa vigente (comma 91)

Il comma 91 prevede che, con apposito decreto del Presidente della Repubblica, sono introdotte, in relazione alle funzioni e attività della Struttura, norme di coordinamento con la legislazione vigente e, in particolare, con il Codice dei contratti pubblici (di cui al D.Lgs. 50/2016).

Il testo approvato dalla Camera prevedeva che il citato D.P.R. provvedesse a dettare le misure per coordinare le attività della Centrale con le attività di progettazione svolte dagli organi tecnici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da CONSIP. La stessa disposizione prevedeva, inoltre, che il citato D.P.R. stabilisse anche l’organizzazione della Centrale.

 

Relativamente ai termini e alle modalità di emanazione del decreto, lo stesso comma stabilisce che lo stesso dovrà essere adottato entro 90 giorni (anziché i 180 giorni previsti nel testo approvato dalla Camera) dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della L. 400/1988.

 

Esenzione da imposte e tasse (comma 92)

In base al comma 92, tutti gli atti connessi con l’istituzione della Struttura sono esenti da imposte e tasse.

Tale comma non ha subito modifiche nel corso dell’esame al Senato.

 

Autorizzazione di spesa (comma 93)

Il comma 93 prevede che agli oneri connessi all’istituzione e al funzionamento della Struttura si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 63 (il quale, a sua volta, dispone che per le finalità di cui ai commi da 86 a 93 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019 a favore dell’Agenzia del Demanio).

Si valuti l’opportunità di coordinare la disposizione in esame con il comma 63, ove si prevede che la spesa sia autorizzata a favore dell’Agenzia del Demanio e non della Struttura, tenuto conto che non risultano specifiche  disposizioni che prevedano che la Struttura sia istituita presso la predetta Agenzia o sia ad essa collegata.

Nel corso dell’esame al Senato tale disposizione è stata integrata al fine di precisare che le risorse indicate sono destinate anche alla copertura degli oneri derivanti dalle assunzioni di personale previste dai commi 89 e 90, compresi gli oneri relativi al personale di cui al comma 89-bis.


 

Articolo 1, commi 93-bis-sexies
(Fondo per la progettazione)

 

 

I commi 93-bis - 93-sexies, introdotti al Senato, intervengono sull’utilizzo delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità, sulle anticipazioni e i rimborsi della Cassa depositi e prestiti e sulle risorse per la progettazione delle opere. Il comma 93-bis prevede, in particolare, l’estensione delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità ai contratti di partenariato pubblico privato, al dissesto idrogeologico, e alla prevenzione del rischio sismico.

 

Il comma 93-bis modifica in più punti l'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), al fine di accelerare ulteriormente la spesa per investimenti pubblici mediante misure volte a rafforzare il finanziamento di tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente, anche con riguardo alle opere da realizzare mediante contratti di partenariato pubblico privato.

 

L’articolo 3 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), al comma 1, lettera eee), definisce un contratto di PPP come «il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata dell’ammortamento dell’investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un’opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connessa all’utilizzo dell’opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalità individuate nel contratto, da parte dell’operatore». Le disposizioni di riferimento sono contenute nella Parte IV del codice, rubricata «Partenariato pubblico privato e contraente generale». In particolare, l’articolo 180, comma 8, del codice dei contratti pubblici fornisce un elenco esemplificativo di contratti di PPP, includendo in tale categoria «la finanza di progetto, la concessione di costruzione e gestione, la concessione di servizi, la locazione finanziaria di opere pubbliche, il contratto di disponibilità e qualunque altra procedura di realizzazione in partenariato di opere o servizi che presentino le caratteristiche di cui ai commi precedenti». La disciplina di riferimento dei contratti di concessione, che – come evidenziato dal Consiglio di Stato nel parere reso sullo schema di decreto legislativo recante “Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione” (parere n. 00855/2016 del 01/04/2016) -  è contenuta nella Parte III del codice. In base ai dati contenuti nella Banca Dati dell’Autorità, la concessione è senz’altro la tipologia maggiormente rappresentativa del PPP italiano. La concessione di lavori e la concessione di servizi si ritagliano, infatti, più del 90 per cento del mercato totale del PPP, inteso come numerosità dei bandi di gara.

 

Fondo rotativo per la progettualità (modifiche al comma 54, art. 1 legge n. 549/1995)

Le modifiche apportate dal comma 93-bis, lettera a) prevedono:

§  l’utilizzo delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità, oltreché per la realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario, anche per i contratti di partenariato pubblico privato;

§  l’anticipazione del Fondo rotativo per la progettualità delle spese necessarie per la redazione delle valutazioni di impatto ambientale e dei documenti componenti tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente; 

§  l’alimentazione del Fondo anche tramite risorse finanziarie di soggetti esterni;

§  la destinazione del Fondo in via prioritaria dalla Cassa depositi e prestiti alle esigenze progettuali di opere, oltreché relative all'edilizia scolastica come previsto dalla norma già vigente, anche al dissesto idrogeologico, alla prevenzione del rischio sismico, nonché ad opere da realizzarsi mediante contratti di partenariato pubblico privato, prevedendosi la complementarietà del Fondo con analoghi fondi istituiti a supporto delle attività progettuali.

 

Si ricorda che l'articolo 1, comma 54, della legge n. 549 del 1995, prevede, al fine di razionalizzare e accelerare la spesa per investimenti pubblici, con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario, di competenza dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, l'istituzione presso la Cassa depositi e prestiti del Fondo rotativo per la progettualità.

In base al secondo periodo, che viene sostituito dalla norma in esame,  il Fondo anticipa le spese necessarie per la redazione degli studi per l'individuazione del quadro dei bisogni e delle esigenze, degli studi di fattibilità, delle valutazioni di impatto ambientale, dei documenti componenti i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi previsti dalla normativa vigente.

La dotazione del Fondo è stabilita periodicamente dalla Cassa depositi e prestiti, che provvede alla sua alimentazione, in relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse in anticipazione, e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati dal comma 58 della legge in parola.

Il quarto periodo, che viene sostituito dalla norma in esame, prevede che la dotazione del Fondo è riservata, per un biennio (successivamente prorogato al 31 dicembre 2006 dall'art. 9, D.L. 9 novembre 2004, n. 266, e prorogato al 31 dicembre 2018 dal comma 166 dell'art. 1, L. 13 luglio 2015, n. 107) ed entro il limite del 30 per cento, alle esigenze progettuali degli interventi di edilizia scolastica e può essere alimentato anche da risorse finanziarie di soggetti esterni. La quota residua del Fondo è riservata, per almeno il 60 per cento, in favore delle aree depresse del territorio nazionale nonché per l'attuazione di progetti comunitari da parte di strutture specialistiche universitarie e di alta formazione europea localizzate in tali aree, ed entro il limite del 10 per cento per le opere comprese nel programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, non localizzate nelle predette aree depresse.

 

Anticipazioni e rimborsi Cassa depositi e prestiti (modifiche ai commi  55, 56, e 57, art. 1 legge n. 549/1995)

Le modifiche apportate dal comma 93-bis, lettera b), c), e e) rispettivamente, prevedono:

 

§  lettera b): in caso di mancato rimborso agli enti locali e alle regioni delle anticipazioni nei tempi e con le modalità concordate con la Cassa depositi e prestiti, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al rimborso alla Cassa depositi e prestiti, specificando che relativamente alle anticipazioni a favore degli enti locali, il Ministero dell'interno corrisponde al Ministero dell'economia e delle finanze quanto da esso rimborsato alla Cassa depositi e prestiti avvalendosi delle procedure di recupero sulle somme dovute dagli enti locali (articolo 1, commi 128 e 129, della legge di stabilità 2013 - L. n. 228/2012) (modifiche al comma 55).

Il vigente comma 55 dispone invece che, qualora gli enti locali e le regioni non rimborsino le anticipazioni nei tempi e con le modalità concordate con la Cassa depositi e prestiti, il Ministero del tesoro provvede al rimborso alla Cassa depositi e prestiti, trattenendo le relative somme dai trasferimenti agli enti locali e alle regioni.

§  lettera c): attribuisce alla Cassa depositi e prestiti - e non più ad una deliberazione del consiglio di amministrazione della stessa, come previsto dal testo vigente – il compito di stabilire i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, i limiti e le condizioni per l'accesso, l'erogazione e il rimborso dei finanziamenti del Fondo. Le anticipazioni sono concesse con determinazione della Cassa depositi e prestiti S.p.A. - e non più con determinazione del direttore generale, come da norma vigente -  e non possono superare l'importo determinato sulla base delle tariffe professionali stabilite dalla vigente normativa (venendo meno il vincolo del dieci per cento del costo presunto dell'opera). Si aggiunge inoltre che in sede di domanda dei finanziamenti, i soggetti previsti producono un'attestazione circa la corrispondenza della documentazione presentata alla disciplina dei contratti pubblici (modifiche al comma 56).

 

Il vigente comma 56 dispone che i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, i limiti e le condizioni per l'accesso, l'erogazione e il rimborso dei finanziamenti del Fondo sono stabiliti con deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti. Le anticipazioni, concesse con determinazione del direttore generale non possono superare l'importo determinato sulla base delle tariffe professionali stabilite dalla vigente normativa e comunque il dieci per cento del costo presunto dell'opera

§  lettera e): in materia di modalità e tempi di revoca e riduzione dei finanziamenti anticipati, nel rispetto della natura rotativa del Fondo, non è più previsto  il riferimento alla deliberazione del consiglio di amministrazione della Cdp (modifiche al comma 57).

In base al comma 57 vigente, la Cassa depositi e prestiti stabilisce con deliberazione del consiglio di amministrazione, anche per le anticipazioni già concesse, le cause, le modalità e i tempi di revoca e riduzione, nel rispetto della natura rotativa del Fondo, per assicurarne il più efficace utilizzo.

 

Soppressione dei requisiti per determinate opere  (soppressione comma 56-bis,  art. 1 legge n. 549/1995)

Il comma 93-bis, lettera d) sopprime il comma 56-bis che prevede, attualmente, per le opere di importo previsto superiore a 4 milioni di euro, che il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti sia tenuto ad introdurre, tra i presupposti istruttori, una serie di requisiti.

I requisiti previsti dalla norma vigente sono:

a) lo studio di fattibilità valutato positivamente, con parere motivato, dal nucleo di valutazione e verifica regionale di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Tale parere deve essere emesso entro il termine massimo di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento dello studio, anche in caso di valutazione negativa. Scaduto il termine, in mancanza di parere espresso, si dà per acquisita la valutazione positiva;

b) il provvedimento del presidente della regione che certifichi la compatibilità dell'opera con gli indirizzi della programmazione regionale

 

 

 

 

 

Il comma 93-ter abroga l'articolo 6-ter del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Fondo di rotazione per la progettualità), in cui sono previsti criteri di priorità nelle destinazioni delle risorse del Fondo.

La norma abrogata prevede che le risorse disponibili sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 1, comma 54, della legge n. 549 del 1995, sono destinate prioritariamente alla progettazione delle opere, inserite nei piani triennali degli enti locali (approvati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge), che ricadono su terreni demaniali o già di proprietà dell'ente locale interessato, aventi già destinazione urbanistica conforme all'opera o alle opere che si intendono realizzare.

La norma teneva comunque fermo quanto disposto dall'articolo 1, commi da 55 a 57, della legge n. 549 del 1995 (vedi supra).

 

Il comma 93-quater stabilisce che la dotazione del Fondo rotativo può essere riservata, sino al 31 dicembre 2020 ed entro il limite del 30 per cento, alle esigenze progettuali degli interventi di edilizia scolastica. Il rimborso di tali anticipazioni può essere effettuato dagli enti beneficiari a valere su risorse pubbliche relative al finanziamento della programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020, a questi erogate a qualsiasi titolo per la progettazione di interventi di edilizia scolastica.

 

Il comma 93-quinquies reca una serie di modificazioni all'articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144, in materia di studi di fattibilità delle amministrazioni pubbliche e progettazione preliminare delle amministrazioni regionali e locali, nell'indicata finalità di potenziare il finanziamento della progettazione di fattibilità tecnico-economica e definitiva per opere da realizzare mediante contratti di partenariato pubblico privato. In particolare, si prevede:

a)     una nuova rubrica della norma "Finanziamento della progettazione";

b)     la soppressione dei commi 1, 2, 3 e 4 della norma;

I commi soppressi prevedono che lo studio di fattibilità per opere di costo complessivo superiore a lire 20 miliardi è lo strumento ordinario preliminare ai fini dell'assunzione delle decisioni di investimento da parte delle amministrazioni pubbliche. Gli studi di fattibilità approvati dalle amministrazioni costituiscono certificazione di utilità degli investimenti ai fini dell'accesso preferenziale ai fondi disponibili per la progettazione preliminare e costituiscono titolo preferenziale ai fini della valutazione dei finanziamenti delle opere in base alle disponibilità finanziarie degli esercizi futuri. Gli studi relativi ad opere il cui costo complessivo è superiore a 100 miliardi di lire devono obbligatoriamente essere sottoposti a valutazione economica interna alle amministrazioni proponenti o, su richiesta, da parte di enti ed amministrazioni pubblici esterni alle stesse. Il comma 4 rinvia ad un decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per aggiornare periodicamente i limiti di cui al comma 3, tenendo conto degli indici ISTAT.

 

c)     Una modifica al comma 5 volta a prevedere che il finanziamento a fondo perduto della progettazione viene riservato al documento di fattibilità delle alternative progettuali, se redatto, del progetto di fattibilità tecnico economica e del progetto definitivo, esclusivamente per opere da realizzare mediante contratti di partenariato pubblico privato.

Si ricorda che  in base alla norma vigente, per il finanziamento a fondo perduto della progettazione preliminare dei soggetti richiamati espressamente dall'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, è stata assegnata alla Cassa depositi e prestiti la somma di 110 miliardi di lire per il triennio 1999-2001, di cui 30 miliardi per il 1999, 40 miliardi per il 2000 e 40 miliardi per il 2001. A decorrere dall'anno 2000 alla determinazione del fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468. I finanziamenti di cui al presente comma sono riservati per il 50 per cento alle regioni di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni. La ripartizione delle risorse è effettuata dal CIPE assegnando il 70 per cento alle diverse regioni in percentuale corrispondente a quella attribuita in relazione ai fondi comunitari e il residuo 30 per cento secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande che eccedano la quota attribuita alla regione.

 

Sempre con una modifica al comma 5 dell'articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144, si prevede, inoltre, che l'assegnazione prevista può essere incrementata, con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sulle risorse disponibili del Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese di cui all'articolo 202, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

L'art. 202 del codice dei contratti pubblici reca norma su “Finanziamento e riprogrammazione delle risorse per le infrastrutture prioritarie”.

In particolare, il comma 1 prevede che, al fine di migliorare la capacità di programmazione e riprogrammazione della spesa per la realizzazione delle infrastrutture di preminente interesse nazionale e in coerenza con l'articolo 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, sono istituiti, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

a) il Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonché per la project review delle infrastrutture già finanziate;

b) il Fondo da ripartire per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese.

 

d)     la sostituzione del comma 6 all'articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144, con una disposizione volta a prevedere che i finanziamenti disposti dal citato comma 5 siano erogati dalla Cassa depositi e prestiti, con proprie determinazioni. Si rinvia ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Cassa depositi e prestiti S.p.A., in cui saranno definiti termini e condizioni di utilizzo delle risorse.

 

Il comma 93-sexies dispone che, fino alla data di entrata in vigore del citato decreto di natura non regolamentare (di cui al comma 93-quinques, lettera d)), per la gestione delle operazioni di finanziamento a valere sul fondo di cui all'articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144, si applicano le vigenti disposizioni fino a compimento degli ultimi atti di erogazione e rendicontazione. Le disponibilità finanziarie del fondo in parola, che non siano oggetto di domanda di utilizzo alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sono riassegnate al medesimo fondo senza vincoli di ripartizione.

 


 

Articolo 1, commi 94-96
(
Acceleratore degli investimenti regionali)

 

 

I commi 94-96, l’ultimo dei quali modificato al Senato, aumentano le facoltà assunzionali delle regioni che attivano determinate misure amministrative, prevedendo che le stesse possono assumere sino ad un massimo di 50 unità di personale a tempo determinato.

 

 

Il suddetto aumento è disposto in favore delle regioni che attivano misure amministrative volte a rafforzare le funzioni di programmazione e realizzazione degli investimenti (previsti nel relativo piano definito con il Documento di economia e finanza regionale 2019-2021) (comma 94).

Nel dettaglio, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, le regioni possono procedere, per il triennio 2019-2021, all’assunzione a tempo determinato, mediante procedure selettive, di un contingente massimo di 50 unità di personale di profilo tecnico di qualifica non dirigenziale per lo svolgimento delle procedure disciplinate dal Codice dei contratti pubblici (di cui al D.Lgs. 50/2016) (comprese le attività di responsabile unico del procedimento e di componente delle commissioni giudicatrici) (comma 95).

Riguardo alle facoltà assunzionali, il D.L. 90/2014 ha eliminato (dal 2014) il vincolo alle assunzioni relativo alle percentuali di unità lavorative cessate nell'anno precedente (cd. limite capitario), mantenendo il solo criterio basato sui risparmi di spesa legati alla cessazioni di personale (peraltro con riferimento al solo personale di ruolo) avvenute nell'anno precedente. Si ricorda, inoltre, che la percentuale di limitazione alle assunzioni di personale a tempo indeterminato non dirigenziale per specifiche amministrazioni dello Stato e per le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno è stata fissata dalla legge di stabilità 2016, per il triennio 2016-2018, nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Di conseguenza, a partire dal 2019, riacquista piena efficacia la disciplina contenuta nell’art. 3, c. 5, del D.L. 90/2014 secondo cui la predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura del 100 per cento.

Per quanto riguarda specificamente le regioni che nell'anno precedente rilevino una spesa di personale inferiore al 12% al titolo I delle entrate correnti (entrate tributarie), al netto delle entrate a destinazione vincolate, si ricorda che l'articolo 22, comma 1-bis, del D.L. 50/2017 ha disposto che la suddetta percentuale del 25% fosse aumentata al 75% per il biennio 2017-2018.

Per ulteriori approfondimenti in materia di facoltà assunzionali degli enti locali, si rinvia al Quaderno elaborato dall'ANCI (Associazione nazionale comuni italiani), "Il personale degli enti locali – le assunzioni", del giugno 2018.

 

Le suddette assunzioni, con contratti di lavoro flessibile (come specificato al Senato), sono realizzate nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I relativi contratti rientrano nell’applicazione (precedentemente esclusa nel testo originario e così modificata dal Senato) di quanto previsto dall’art. 9, c. 28, del D.L. 78/2010, secondo cui le amministrazioni statali possono avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 (comma 96).

Sul punto, si ricorda che l’ultima modifica apportata al predetto comma 28 è quella recata dall’art. 16, c. 1-quater, del D.L. 113/2016 secondo cui le spese sostenute per i contratti a tempo determinato stipulati dagli enti locali per la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, non rientrano nei vincoli di spesa normativamente fissati.

 


 

Articolo1, commi 101-bis-septiesdecies
(Definizione agevolata debiti tributari contribuenti in difficoltà economica)

 

 

I commi da 101-bis a 101-sedecies consentono di definire con modalità agevolate i debiti delle persone fisiche che versino in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, diversi da quelli annullati automaticamente ai sensi del decreto-legge n. 119 del 2018, affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, derivanti  dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di accertamento a fini IRPEF e IVA.

Detti debiti possono essere definiti mediante pagamento del capitale, degli interessi e delle somme spettanti all’agente della riscossione. Gli interessi sono versati in misura differenziata e graduale secondo la condizione economica del debitore. Il pagamento può avvenire in unica soluzione o in più rate.

Le norme recano una specifica disciplina dei controlli sulle autodichiarazioni rese ai fini dell’attestazione della difficoltà economica, nonché alcune norme di chiusura volte a coordinare la definizione agevolata in commento con le “rottamazioni” precedenti e quelle attualmente applicabili, ai sensi del decreto-legge n. 119 del 2018, la cui legge di conversione è stata definitivamente approvata dal Parlamento.

 

Il comma 101-bis consente di definire con modalità agevolate i debiti delle persone fisiche che versino in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, purché si tratti di carichi diversi da quelli annullati automaticamente (“saldo e stralcio 2018” per i debiti inferiori a mille euro) ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, e affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, derivanti  dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di accertamento a fini IRPEF e IVA (rispettivamente, di cui all’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all’articolo 54-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633), a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni.

Tali carichi possono essere definiti versando una somma determinata secondo le modalità indicate dal comma 101- quinquies o dal comma 101-sexies, che comprende il capitale, gli interessi e le somme spettanti all’agente della riscossione a titolo di aggio e rimborso delle spese esecutive.

 

Si ricorda che il richiamato articolo 4 del decreto-legge n. 119 del 2018 dispone l’annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

 

Il comma 101-ter consente  di definire con tali modalità anche i carichi derivanti dall’omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, versando una somma determinata con modalità analoghe a quelle previste per i tributi agevolabili, che può essere utilizzata ai fini assicurativi secondo le norme che regolano la Gestione previdenziale interessata.

 

Ai sensi del comma 101-quater, sussiste una grave e comprovata situazione di difficoltà economica qualora l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare non sia superiore ad 20.000 euro.

 

Il comma 101-quinquies individua le modalità di calcolo delle somme dovute per perfezionare la definizione agevolata.

In particolare, per i soggetti in grave difficoltà economica comprovata mediante ISEE, i già menzionati debiti tributari e contributivi (di cui al comma 101-bis e al comma 101-ter) possono essere estinti senza corrispondere:

§  le sanzioni comprese in tali carichi;

§  gli interessi di mora (ai sensi dell’articolo 30, comma 1 del D.P.R. n. 602 del 1973).

Gli interessi di mora sono oneri aggiuntivi, previsti dalla legge, che si applicano alle somme da pagare in caso di scadenza dei termini previsti. Gli interessi di mora, decorsi inutilmente 60 giorni dalla notifica della cartella/avviso, si applicano giornalmente sulle somme richieste a partire dalla data della notifica e fino alla data del pagamento. A partire dai ruoli consegnati dal 13 luglio 2011, gli interessi di mora non sono più calcolati sulle sanzioni pecuniarie tributarie e sugli altri interessi. La misura degli interessi di mora viene determinata annualmente dall’Agenzia delle Entrate, tenendo conto della media dei tassi bancari attivi stimati dalla Banca d’Italia. Dal 15 maggio 2018 sono pari al 3,01 per cento annuo;

§  le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui crediti previdenziali (di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46).

Si ricorda brevemente che nella cartella di pagamento (e per i debiti tributari nell’accertamento esecutivo) viene indicato l’importo totale da saldare e gli enti che ne hanno fatto richiesta tramite l’agente della riscossione. Sono inoltre indicati il dettaglio dei singoli tributi / somme non pagati, gli interessi, le sanzioni, l’aggio e le altre spese.

Se il pagamento avviene oltre i termini di scadenza indicati nella cartella/avviso, all'importo si aggiungeranno:

§  ulteriori interessi di mora e sanzioni, previsti dalla legge e versati interamente agli enti creditori;

§  la remunerazione del servizio di riscossione (aggio);

§  le eventuali spese per le azioni cautelari/esecutive (ipoteche, fermi, pignoramenti).

 

I soggetti interessati versano:

a) le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari:

1. al 16 per cento, qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti non superiore a 8.500 euro.

2. al 20 per cento, qualora l’ISEE del nucleo familiare sia compreso tra 8.500 e 12.500 euro;

3. al 35 per cento, qualora l’ISEE sia superiore a 12.500 euro;

 

b) l’aggio maturato a favore dell’agente della riscossione ( ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112) ed il rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

 

Il comma 101-sexies chiarisce che versano comunque in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica i soggetti per cui è stata aperta, alla data di presentazione della dichiarazione con cui si richiede l’accesso alla definizione agevolata, una procedura di liquidazione dei beni per sovraindebitamento (articolo 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n.3). 

Tali soggetti estinguono i predetti debiti versando le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi,  in misura pari al 10 per cento, nonché le somme maturate in favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio e rimborso. A tal fine, alla dichiarazione con cui si richiede l’accesso alla definizione agevolata è allegata copia conforme del decreto di apertura della predetta liquidazione.

 

I commi da 101-septies a 101-undecies disciplinano le procedure per accedere alla definizione agevolata. In sintesi:

-         il debitore inoltra apposita dichiarazione entro il 30 aprile 2019 (in conformità alle modalità individuate dall’agente della riscossione, da pubblicare sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 119 del 2018, definitivamente approvato al momento di redazione del presente lavoro, ma non ancora pubblicato in GU) (comma 101-septies);

-         le somme dovute possono essere versate in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, o in rate così suddivise: il 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2019, il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2020, il 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2020, il 15 per cento con scadenza il 31 marzo 2021 e il restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2021 (comma 101-octies). In caso di rateazione (101-novies) so applicano interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni generali in tema di rateazione dei debiti tributari (articolo 19 del D.P.R. n. 602 del 1973);

-         entro il 31 ottobre 2019, l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione (comma 101-decies), l’ammontare complessivo delle somme dovute (e delle singole rate) nonché, ove sussistente, il difetto dei requisiti prescritti dalla legge per il riconoscimento di grave difficoltà economica, ovvero la presenza di debiti diversi da quelli definibili ai sensi delle norme in esame, con conseguente impossibilità di estinguere il debito secondo le disposizioni in commento;

-         nel caso della predetta comunicazione negativa (comma 101-undecies), l’agente della riscossione avverte il debitore che i debiti inseriti nella dichiarazione,  ove possa applicarsi la cd. rottamazione 2018 (definizione agevolata ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119), sono automaticamente inclusi in tale definizione, con indicazione delle somme dovute a tal fine. L’ammontare è ripartito in diciassette rate: la prima, pari al 30 per cento del dovuto, scade il 30 novembre 2019, mentre il restante 70 per cento è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Si applicano, a partire dal 1°dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.

 

L'articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018 reca la disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (cd. rottamazione delle cartelle esattoriali) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017, così collocandosi nel solco degli interventi previsti dal decreto-legge n. 193 del 2016 (in relazione ai carichi 2000-2016) e dal decreto-legge n. 148 del 2017 (per i carichi affidati fino al 30 settembre 2017).

Analogamente alle precedenti rottamazioni, il debitore beneficia dell'abbattimento delle sanzioni, degli interessi di mora e delle sanzioni e somme aggiuntive. Rispetto alle passate rottamazioni:

-       si può effettuare il pagamento in cinque anni, a rate e con un tasso di interesse al 2 per cento;

-       è possibile avvalersi della compensazione con i crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili maturati nei confronti della PA;

-       col versamento della prima o unica rata delle somme dovute si estinguono le procedure esecutive già avviate.

Accanto ad alcune specifiche novità, le norme riproducono le procedure già utilizzate per le precedenti definizioni agevolate, disponendo che il contribuente presenti apposita dichiarazione all’agente della riscossione; a seguito dell’accoglimento della domanda, l’agente della riscossione comunica al contribuente il quantum dovuto, nonché, in caso di scelta del pagamento dilazionato, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata.  Le norme consentono l’accesso alla definizione agevolata anche a chi ha aderito alle precedenti “rottamazioni” con pagamento tempestivo del quantum dovuto per la restante parte del debito.

 

Al fine di coordinare tra loro le procedure di definizione agevolata previste dalla legge, il comma 101-duodecies consente di estinguere i debiti in commento anche se già oggetto di precedenti “rottamazioni”, per le quali il debitore non ha perfezionato la relativa definizione con l’integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute. I versamenti eventualmente effettuati a seguito delle predette dichiarazioni restano definitivamente acquisiti e non ne è ammessa la restituzione; gli stessi versamenti sono comunque computati ai fini della definizione in commento.

 

Il comma 101-terdecies prevede che, i fini dei controlli sulle autodichiarazioni dei contribuenti rese a fini ISEE (articolo 11, comma 6, del regolamento approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n.159) l’agente della riscossione, in collaborazione con l’Agenzia delle entrate e con la Guardia di finanza, procede al controllo sulla veridicità dei dati dichiarati ai fini della certificazione che attesta la comprovata difficoltà economica (di cui al comma 101-quater) nei soli casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità dei medesimi. Tale controllo può essere effettuato fino alla trasmissione degli elenchi l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della “rottamazione 2018”(di cui all’articolo 3, comma 19, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119). Il comma 101-quaterdecies prevede che, all’esito del predetto controllo, in presenza di irregolarità o omissioni non costituenti falsità, il debitore è tenuto a fornire, entro un termine di decadenza non inferiore a 20 giorni dalla relativa comunicazione, la documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione. Nel caso di mancata, tempestiva produzione della documentazione (comma 101- quinquiesdecies), ovvero nei casi di irregolarità o omissioni costituenti falsità, non si determinano gli effetti di definizione agevolata e l’ente creditore, qualora sia già intervenuto il discarico automatico, procede, a seguito di segnalazione dell’agente della riscossione, nel termine di prescrizione decennale, a riaffidare in riscossione il debito residuo. Restano fermi gli adempimenti conseguenti alle falsità rilevate.

Il comma 101-sexiesdecies, con una norma di chiusura, rinvia per tutto quanto non previsto dalle norme in esame alla disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione ai sensi del richiamato articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018 (commi 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14-bis, 18, 19 e 20).

Si rinvia alla documentazione web sul Portale della documentazione parlamentare ed al dossier relativo al richiamato decreto-legge n. 119 del 2018.

Infine il comma 101-septiesdecies, a copertura delle norme in esame,  riduce il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 8 milioni di euro per l’anno 2021 e di 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

 


 

Articolo 1, comma 103
(Potenziamento del Piano straordinario
per la promozione del
Made in Italy)

 

 

L’articolo 1, comma 103, dispone lo stanziamento, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, di 90 milioni per il 2019 e di 20 milioni per il 2020 per il potenziamento del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l’attrazione degli investimenti in Italia, da destinare alle finalità già individuate per l’attuazione del Piano medesimo.

 

La norma prevede lo stanziamento, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, di ulteriori 90 milioni per il 2019 e di 20 milioni per il 2020 per il potenziamento del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l’attrazione degli investimenti in Italia.

 

Sia la Relazione illustrativa sia la relazione tecnica evidenziano che la finalità dell’intervento normativo è il rafforzamento della presenza sui mercati internazionali delle imprese italiane, alla luce dei risultati molto positivi conseguiti dal Piano straordinario per il Made in Italy e l’attrazione degli investimenti in Italia nel quadriennio 2015-2018.

 

All’attuazione del Piano provvede l’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane.

 

Tale disposizione, soppressa nel corso dell’esame presso la Camera, è stata reinserita nel corso dell’esame al Senato.

 

Si ricorda che l’art. 30 del D.L. n. 133/2014 ha previsto l’istituzione del Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e per l’attrazione degli investimenti, le cui finalità sono:

- l’ampliamento del numero delle imprese, in particolare piccole e medie, che operano nel mercato globale;

§  l’espansione delle quote italiane del commercio internazionale;

§  la valorizzazione dell’immagine del Made in Italy nel mondo;

§  il sostegno alle iniziative di attrazione degli investimenti esteri in Italia.

A tal fine, il citato art. 30 del D.L. n. 133/2014, nell’indicare le finalità da perseguire attraverso il Piano in questione (comma 2, lettere da a) a l)), ha demandato l’adozione del Piano a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro degli affari esteri, nonché con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (attualmente denominato “Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo”) con specifico riferimento alle azioni relative al settore agroalimentare (cfr. D.M. del 20 febbraio 2015). L’art. 30 citato, al comma 3, prevede che l'ICE-Agenzia provveda all'attuazione del piano, nell'esercizio delle proprie  competenze istituzionali.

 

Inizialmente, la legge di stabilità 2015 (L. n. 190/2014) ha destinato al Piano risorse per il triennio 2015-2017, nella misura di 130 milioni per il 2015, 50 milioni per il 2016 e 40 milioni per il 2017. La legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015) ha poi previsto uno stanziamento di 51 milioni di euro per l’anno 2016, per il potenziamento delle azioni dell’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane relative al Piano made in Italy. Il Piano, nel suo complesso, è stato poi rifinanziato per 110 milioni di euro per l'anno 2017 dalla legge di bilancio 2017 (L. n. 232/2016). La legge di bilancio per il 2018 (L. n. 205/2017) ha da ultimo esteso l'operatività del Piano per il Made in Italy anche al successivo triennio 2018-2020, rifinanziandolo di 130 milioni per il 2018 e di 50 milioni per ciascun anno del biennio 2019-2020.

Il citato art. 30, comma 2, del D.L. n. 133/2014 delinea le seguenti linee di intervento:

a) iniziative straordinarie di formazione e informazione sulle opportunità offerte dai mercati esteri alle imprese, in particolare PMI;

b) supporto alle più rilevanti manifestazioni fieristiche italiane di livello internazionale;

c) valorizzazione delle produzioni di eccellenza, in particolare agricole e agroalimentari, e tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti;

d) sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei diversi mercati, anche attraverso appositi accordi con le reti di distribuzione;

e) realizzazione di un segno distintivo unico, per le iniziative di promozione all'estero e durante l'Esposizione universale 2015, delle produzioni agricole e agroalimentari che siano rappresentative della qualità e del patrimonio enogastronomico italiano;

f) realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto al fenomeno dell'Italian sounding;

g) sostegno all'utilizzo degli strumenti di e-commerce da parte delle PMI;

h) realizzazione di tipologie promozionali innovative per l'acquisizione e la fidelizzazione della domanda dei mercati esteri;

i) rafforzamento organizzativo delle start up nonché delle micro, piccole e medie imprese in particolare attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher;

l) sostegno ad iniziative di promozione delle opportunità di investimento in Italia, nonché di accompagnamento e assistenza degli investitori esteri in Italia.

 

La norma in commento prevede la destinazione delle risorse stanziate a tutte le predette linee di attività, fatta eccezione per quella di cui alla lettera e) – realizzazione di un segno distintivo unico, per le iniziative di promozione all'estero e durante l'Esposizione universale 2015, delle produzioni agricole e agroalimentari che siano rappresentative della qualità e del patrimonio enogastronomico italiano – la cui finalità appare evidentemente esaurita.

 

La Relazione tecnica, confermando quanto già riportato nella Relazione sulle spese di investimento e relative leggi pluriennali allegata alla Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2018, ha evidenziato come prioritarie, per il triennio 2018-2020, le seguenti macro-linee progettuali:

§  consolidamento della presenza e della visibilità delle imprese italiane, soprattutto PMI, nei principali marketplace ed e-tailer internazionali, attraverso un’adeguata strategia di progetti e-commerce di sistema, in particolare per i settori agroalimentare e del fashion;

§  potenziamento della presenza dei prodotti italiani nelle reti della GDO internazionale;

§  rafforzamento della strategia di comunicazione multicanale, per rilanciare l’immagine del Made in Italy nel mondo;

§  sostenere la crescita organizzativa e professionale delle aziende italiane, soprattutto PMI, anche attraverso l’utilizzo di temporary export manager;

§  consolidamento della strategia nazionale per l’attrazione degli investimenti dall’estero.

Si ricorda, infine, che l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane è il principale organo competente all'attuazione del Piano di promozione del Made in Italy, tenuto conto delle intese raggiunte con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per ciò che attiene agli interventi che riguardano il settore agroalimentare. Con l’ICE il MISE stipula una convenzione in cui sono definiti gli obiettivi da raggiungere. Con la delibera n. 230 del 27 gennaio 2015, l’Agenzia ha approvato alcuni progetti per l’attuazione parziale del Piano.

L'ICE-Agenzia ha il compito di agevolare, sviluppare e promuovere i rapporti economici e commerciali italiani con l'estero – con particolare attenzione alle esigenze delle piccole e medie imprese, dei loro consorzi e raggruppamenti – e opera al fine di sviluppare l'internazionalizzazione e l'attrazione investimenti delle imprese italiane, nonché la commercializzazione dei beni e servizi italiani nei mercati internazionali.

Per favorire la sinergia tra i diversi attori è prevista l'istituzione di un Comitato presso il Ministero dello sviluppo economico, composto da rappresentanti dei diversi ministeri interessati e da un rappresentante della Conferenza Stato-Regioni, che può essere integrato con i rappresentanti delle amministrazioni centrali e territoriali di volta in volta coinvolte nel progetto d'investimento.


 

Articolo 1, commi 108-112
(
Investimenti in capitale di rischio)

 

 

I commi da 108 a 112, modificati al Senato istituiscono un Fondo di sostegno al Venture Capital con una dotazione di 30 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e di 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, per sostenere la sottoscrizione da parte dello Stato, tramite il MISE, di quote o azioni di fondi di Venture Capital o di fondi che investono in fondi di Venture Capital.

Sono stati soppressi i commi da 113 a 116 che disponevano la chiusura del fondo rotativo “Fondo Balcani di venture capital”.

 

I fondi di Venture Capital sono organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi e di società di investimento a capitale fisso che investono almeno l’85% del valore degli attivi in piccole e medie imprese non quotate (ai sensi dell’articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato dalla lettera b) del successivo comma 112).

 

Il comma 108 consente allo Stato di sottoscrivere, tramite il MISE, quote o azioni di fondi di Venture Capital. Il comma 109 specifica che le sottoscrizioni possono essere effettuate anche unitamente ad altri investitori istituzionali, pubblici o privati, privilegiati nella ripartizione dei proventi derivanti dalla gestione dei predetti organismi di investimento.

 

Il comma 110 delega al MISE, di concerto con il MEF, l'adozione di un decreto volto a definire le modalità di realizzazione degli investimenti suddetti (commi 108 e 109).

Tale decreto dovrà essere adottato nel rispetto della Comunicazione della Commissione relativa agli Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio 2014/C 19/04 o del Regolamento n. 651/2014. La Comunicazione chiarisce che, se un investimento è effettuato garantendo parità di trattamento a investitori pubblici e privati, la Commissione europea ritiene che esso sia conforme al test dell’operatore in un’economia di mercato e non costituisca quindi aiuto di Stato, purché non alteri la concorrenza a vantaggio di specifici operatori. Il Regolamento n. 651/2014 dichiara, nel rispetto di specifiche condizioni, alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune.

 

Il comma 111 reca la dotazione finanziaria destinata a sostenere gli interventi suddetti, a tal fine istituendo il Fondo di sostegno al Venture Capital, con una dotazione di 30 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e di 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025.

Il comma 112 modifica l’articolo 31 del decreto legge n. 98 del 2011, che disciplina gli interventi per favorire l'accesso al venture capital e sostenere i processi di crescita di nuove imprese. In particolare:

§  viene sostituita la definizione di fondi comuni di investimento con quella di organismo di investimento collettivo del risparmio chiuso (OICR chiuso) e di società di investimento a capitale fisso (SICAF) previste dall'articolo 1, comma 1, lettere k-ter e i-bis del decreto legislativo n. 58 del 1998 (Testo Unico della Finanza - TUF) (comma 112, lettera a));

§  vengono ridefinite le caratteristiche dei Fondi per il Venture Capital (FVC), stabilendo che sono tali gli OICR chiusi e le SICAF che investono almeno l’85% del valore degli attivi in piccole e medie imprese (PMI) non quotate su mercati regolamentati e il restante 15% in PMI emittenti azioni quotate (comma 112, lettera b));

§  viene previsto che le società destinatarie dei Fondi per il Venture Capital devono avere, tra l'altro come caratteristica di essere società esercenti attività di impresa da meno di 7 anni (comma 112, lettera c));

 

Le condizioni dimensionali affinché un'impresa sia inclusa fra le PMI non quotate sono quelle definite dall’articolo 2 paragrafo 1, lettera f), primo alinea, del Regolamento (UE) n. 2017/1129.

In particolare, deve trattarsi di una società che in base al suo più recente bilancio annuale o consolidato soddisfi almeno due dei tre criteri seguenti: numero medio di dipendenti nel corso dell’esercizio inferiore a 250, totale dello stato patrimoniale non superiore a 43 milioni di euro e fatturato netto annuale non superiore a 50 milioni di euro.

L'impresa deve inoltre trovarsi, con riferimento al proprio ciclo di vita in una delle seguenti fasi:

§  sperimentazione (seed financing),

§  costituzione (start-up financing),

§  avvio dell’attività (early-stage financing)

§  sviluppo del prodotto (expansion o scale-up financing)

 

Per la parte residua del FVC, invece, il riferimento per l'inclusione delle società fra quelle eleggibili è contenuto nell'articolo, 1, comma 1, lettera w-quater.1. Si tratta di emittenti azioni quotate che non devono aver registrato un fatturato superiore a 300 milioni di euro né una capitalizzazione di mercato superiore a 500 milioni nell'ultimo triennio e, per questo, definiti PMI.


 

Articolo 1, commi da 111-bis-decies e comma 112-bis
(Fondi di Venture capital)

 

 

I commi in esame, introdotti al Senato, sono volti a incentivare la destinazione di risorse finanziarie ai Fondi di Venture Capital.

 

In particolare, il comma 111-bis reca le seguenti modifiche alla legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016):

1)     dispone l'innalzamento, dal 5% al 10%, della quota dell'attivo patrimoniale che gli enti di previdenza obbligatoria possono destinare agli investimenti qualificati indicati al comma 89 della predetta legge di bilancio, nonché ai piani di risparmio a lungo termine di cui al successivo comma 100;

 

L'articolo 1, comma 88, della legge di bilancio 2017 prevede che gli enti di previdenza obbligatoria possono destinare somme, fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati al comma 89 nonché ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo.

Il comma 89 prevede che le somme di cui al comma 88 debbano essere investite in:

a)      azioni o quote di imprese residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio medesimo;

b)      quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, che investono prevalentemente negli strumenti finanziari di cui alla lettera a);

b-bis) quote di prestiti, di fondi di credito cartolarizzati erogati od originati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali, gestite da società iscritte nell'albo degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d'Italia di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°(gradi) settembre 1993, n. 385, da istituti di pagamento rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 114 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 o da soggetti vigilati operanti nel territorio italiano in quanto autorizzati in altri Stati dell'Unione europea.

Il comma 100 prevede la detassazione per i redditi derivanti dagli investimenti a lungo termine (almeno cinque anni) nel capitale delle imprese.

 

2)     aggiunge un ulteriore tipologia di investimento a quelle elencate dal comma 89. Si tratta in particolare di quote o azioni di Fondi di Venture Capital residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del Tuir, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo;

3)     dispone l'innalzamento, dal 5% al 10%, della quota dell'attivo patrimoniale che le forme di previdenza complementare possono destinare agli investimenti qualificati e ai piani di risparmio a lungo termine;

4)     dispone l'innalzamento, dal 5% al 10%, della quota dell'attivo patrimoniale destinata agli investimenti qualificati i cui utili sono esenti dalla ritenuta d'imposta del 26% di cui all'articolo 27 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dalla imposta sostitutiva di cui all'articolo 27-ter del medesimo decreto.

 

Il comma 111-ter stabilisce che per i piani di risparmio a lungo termine, costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2019, si applicano le disposizioni dei commi seguenti.

 

Il comma 111-quater prevede che in ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi dell'anno stesso, le somme o i valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine devono essere investiti per almeno il 70 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. n. 917 del 1986, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo. La predetta quota del 70 per cento deve essere investita per almeno il 5 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di negoziazione, per almeno il 30 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati e per almeno il 5 per cento in quote o azioni di Fondi di Venture Capital residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. n. 917 del 1986, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo. Gli strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di cui al periodo precedente devono essere emessi da piccole medie imprese, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.

 

Il comma 111-quinquies reca la definizione dei Fondi di Venture Capital di cui al comma 111-quater e di cui all’articolo 1, comma 89, lettera b-ter), della legge n. 232 del 2016. Si tratta degli organismi di investimento collettivo del risparmio che destinano almeno il 70 per cento dei capitali raccolti in investimenti in favore di piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, non quotate, residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del Tuir, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo e che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:

a)     non hanno operato in alcun mercato;

b)     operano in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale;

c)     necessitano di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50 % del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni.

 

Il comma 111-sexies stabilisce che le disposizioni di cui ai commi da 111-ter a 111-quinquies sono attuate nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare degli articoli 21  e 23 del medesimo Regolamento, che disciplinano rispettivamente gli aiuti alle PMI per il finanziamento del rischio e si applicano agli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2020 e gli aiuti alle piattaforme alternative di negoziazione specializzate nelle PMI. Agli adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Ministero dello sviluppo economico.

 

Il comma 111-septies rinvia a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indicazione delle modalità e dei criteri per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 111-ter a 111-sexies.

 

Il comma 111–octies stabilisce che, con l’obiettivo strategico di sostenere il tessuto economico produttivo più innovativo ed assicurarne lo sviluppo e la crescita nell’interesse generale del Paese, le entrate dello Stato derivanti dalla distribuzione di utili d'esercizio o di riserve sotto forma di dividendi delle società partecipate dal MEF, sono utilizzate, in misura non inferiore al 15 per cento del loro ammontare, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, per investimenti in Fondi di Venture Capital ai sensi del comma 108. Le somme introitate a tale titolo sono riassegnate, anche in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per essere versate al fondo di sostegno al Venture Capital di cui al comma 111. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge ed includono le entrate dello Stato rinvenienti dai risultati dell’ultimo bilancio di esercizio delle società partecipate.

 

Il comma 111-novies, al fine di incentivare e rendere più efficienti tutte le fasi degli investimenti nel campo dell’innovazione, all’art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) aggiunge la definizione di “Business Angel, intendendo con tale denominazione gli investitori a supporto dell’innovazione che hanno investito in maniera diretta o indiretta una somma pari ad almeno 40.000 euro nell’ultimo triennio.

 

Il comma 111-decies stabilisce che per l’anno 2019, le aliquote delle detrazioni dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle società di cui ai commi 1, 4 e 7 dell’articolo 29 del decreto legge n. 179 del 2012 sono incrementate dal 30 al 40%. Nei casi di acquisizione dell’intero capitale sociale di start-up innovative da parte di soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, diversi da imprese start-up innovative, le predette aliquote sono incrementate, per l’anno 2019, dal 30% al 50%, a condizione che l’intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno 3 anni.

 

Il comma 112-bis precisa che le disposizioni di cui al comma 111-decies e al comma 112, lettera c), sono efficaci previa autorizzazione della Commissione europea secondo le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

 


 

Articolo 1, comma 112-ter
(Confidi)

 

 

La norma, introdotta nel corso dell’esame al Senato, dispone che il Ministero dello sviluppo economico provveda ad accertare, entro il 30 giugno 2019, la presenza di eventuali risorse residue rispetto alla dotazione a valere sulle risorse del Fondo di garanzia PMI, destinata alla crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi). Si prevede che tali risorse, eventualmente disponibili all’esito dell’accertamento, saranno destinate ai Confidi che realizzino operazioni di aggregazione, processi di digitalizzazione o percorsi di efficientamento gestionale, affinché siano utilizzate dai Confidi medesimi per la concessione di garanzie alle PMI.

 

Il comma 112-ter modifica l’art. 1, comma 54, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), che dispone in materia di crescita dimensionale e rafforzamento della solidità patrimoniale dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi). In particolare, la norma prevede che il Ministero dello sviluppo economico, entro il 30 giugno 2019, provveda ad accertare la presenza di eventuali risorse residue rispetto alla dotazione di a 225 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo di garanzia PMI, da assegnare entro il 31  dicembre 2021.

Si demanda, inoltre, a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di stabilire i criteri e le modalità di concessione di tali risorse ai confidi che realizzino operazioni di aggregazione, processi di digitalizzazione o percorsi di efficientamento gestionale, da utilizzare per la concessione di garanzie alle piccole e medie imprese.

La relazione tecnica specifica che, trattandosi di risorse eventuali, comunque già disponibili sull’apposita contabilità speciale del Fondo di garanzia PMI, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il richiamato art. 1, comma 54, della legge di stabilità 2014 ha previsto che il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa notifica alla Commissione europea e autorizzazione da parte della stessa, definisse con proprio decreto misure volte a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, ovvero di quelli che realizzassero operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia e di quelli che stipulassero contratti di rete finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei confidi aderenti i quali, nel loro complesso, erogassero garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro.

Si ricorda in proposito che con il termine “confidi” si intendono i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi al fine di agevolare le imprese nell’accesso ai finanziamenti, a breve medio e lungo termine, destinati allo sviluppo delle attività economiche e produttive. La disciplina in materia di confidi è contenuta nell’articolo 13 D.L. n. 269 del 2003.

L’art. 1, comma 54 citato ha altresì previsto che all'attuazione delle misure descritte si provvedesse a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese - di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nei limiti dell'importo di 225 milioni di euro – e che tali disponibilità potessero essere incrementate da eventuali risorse messe a disposizione da regioni, da enti pubblici e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base di convenzioni stipulate con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché da risorse derivanti dalla programmazione dell'Unione europea per il periodo 2014-2020.

In attuazione di tale norma è stato adottato il D.M. 03 gennaio 2017, Misure volte a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale di consorzi di garanzia collettiva dei fidi, con il quale, tra l’altro, al fine di sostenere l'accesso al credito delle PMI, il Ministero ha finanziato la costituzione, presso i confidi di cui all'art. 3 , di un apposito e distinto fondo rischi, che i medesimi confidi utilizzano per concedere nuove garanzie alle PMI associate.

Si tratta di: a) confidi iscritti, alla data di presentazione della richiesta, all’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del TUB; b) confidi coinvolti in operazioni di fusione finalizzate alla nascita di un unico soggetto, avente i requisiti per l’iscrizione nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del TUB; c) confidi che, alla data di presentazione della richiesta, abbiano stipulato contratti di rete finalizzati al miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia operativa dei confidi aderenti e che, alla medesima data, abbiano erogato, nel loro complesso, garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro.

 

 


 

Articolo 1, comma 123-bis
(Inclusione di ulteriori beni nella disciplina dell’iperammortamento)

 

 

Il comma 123-bis, introdotto al Senato comprende tra i costi cui si applica la misura agevolata della maggiorazione del 40 per cento, ai fini fiscali, anche quelli sostenuti a titolo di canone per l'accesso, mediante soluzioni di cloudcomputing, ai beni immateriali cui tale agevolazione già si applica ex lege, con specifiche limitazioni.

 

Si segnala preliminarmente che i commi da 33 a 38 del disegno di legge in esame recano la proroga e rimodulazione del cd. iperammortamento ( che consente di maggiorare il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale), concedendo tale beneficio in misura differenziata secondo l’importo degli investimenti effettuati. In particolare il comma 35 proroga la maggiorazione, nella misura del 40 per cento, del costo di acquisizione dei beni immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0 (beni ricompresi nell’Allegato B alla citata legge n. 232 del 2016), in favore dei soggetti che usufruiscono dell’iperammortamento 2019, con riferimento gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2019 e, a certe condizioni, al 31 dicembre 2020.

Si osserva dunque che il contenuto del comma 123-bis in esame andrebbe più correttamente riferito alle predette disposizioni e, in particolare, al comma 35.

 

Come anticipato, il comma 35 del disegno di legge in esame proroga la maggiorazione, nella misura del 40 per cento, del costo di acquisizione dei beni immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0 (beni ricompresi nell’Allegato B alla citata legge n. 232 del 2016), in favore dei soggetti che usufruiscono dell’iperammortamento 2019, con riferimento gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2019 e, a certe condizioni, al 31 dicembre 2020. Tale maggiorazione è stata introdotta in origine dall’articolo 1, comma 10 della legge di bilancio 2017 ed è stata prorogata dal comma 31 della legge di bilancio 2018.

 

Il comma 10 della legge di bilancio 2017 ha concesso ai soggetti che beneficiano dell’iperammortamento e che investono, nel periodo di riferimento, in beni immateriali strumentali (inclusi nell'allegato B della legge, ossia software funzionali a favorire una transizione verso i sopra citati processi tecnologici) la possibilità di procedere a un ammortamento di tali beni con una maggiorazione del 40 per cento.

Si ricorda che l’allegato B alla legge di bilancio 2017 è stato integrato dal comma 32 della legge di bilancio 2018 (cui esplicitamente si riferisce la norma in esame), al fine di includervi alcuni sistemi di gestione per l’e-commerce e specifici software e servizi digitali.

Si tratta in particolare di:

§  sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell'e-commerce;

§  Per drop shipping si intende un modello di vendita grazie al quale il venditore vende un prodotto ad un utente finale, senza possederlo materialmente nel proprio magazzino. Il venditore, effettuata la vendita, trasmette l'ordine al fornitore, il quale spedirà il prodotto direttamente all'utente finale. In questo modo, il venditore si preoccupa esclusivamente della pubblicizzazione dei prodotti, senza le relative incombenze legate ai processi di imballaggio e spedizione che invece sono a cura del fornitore.

§  software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;

§  software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).

 

Le norme in esame comprendono nell’ambito dei costi agevolabili con la maggiorazione del 40 per cento anche quelli sostenuti a titolo di canone per l'accesso, mediante soluzioni di cloudcomputing, a beni immateriali di cui all'Allegato B sopra richiamato, limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo di imposta di vigenza della disciplina agevolativa.

 


 

Articolo 1, commi 125-bis-ter
(Riqualificazione energetica degli edifici della P.A.)

 

 

Il comma 125-bis autorizza la spesa di 25 milioni di euro per il 2019 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 per potenziare ed accelerare il programma di riqualificazione energetica degli immobili della P.A. centrale

Il comma 125-ter dispone che il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi della collaborazione della Guardia di Finanza per le attività di vigilanza ed ispettive di cui al comma 3 dell’articolo 177 del Codice dei contratti pubblici, per la verifica da parte dei concedenti, dei limiti per l’affidamento dei contratti di lavori, servizi pubblici o forniture con procedure ad evidenza pubblica (80%) e per l’affidamento in house della restante parte (20%). A tal fine, il comma autorizza la spesa di 250 mila euro annui dal 2019.

 

Il comma 125-bis autorizza la spesa di 25 milioni di euro per il 2019 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 al fine di potenziare ed accelerare il programma di riqualificazione energetica degli immobili della P.A. centrale, di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 102/2014.

 

Il Decreto Legislativo 102/2014, recante il recepimento nell’ordinamento nazionale della Direttiva 2012/27/UE, contiene una serie di misure eterogenee per la promozione e il miglioramento dell'efficienza e molteplici adempimenti per realizzarle, in capo a più soggetti istituzionali. Nel dettaglio, il D.Lgs. prevede specifiche misure per la promozione dell'efficienza energetica negli edifici privati e pubblici (articolo 4) e, in particolare, il programma per rendere più efficiente il patrimonio edilizio pubblico (articolo 5). In tali misure, si inserisce anche l'adeguamento dei criteri e delle procedure per l'acquisto di beni e servizi delle PP.AA. centrali ai requisiti minimi di efficienza energetica (articolo 6)[5].

In particolare, l’articolo 5 ha demandato al MISE la predisposizione, ogni anno, a decorrere dal 2014, di un programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale coerente con le seguenti finalità:

§  riqualificare almeno il 3 per cento annuo della superficie coperta utile climatizzata o, in alternativa,

§  conseguire un risparmio energetico cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep.

Al fine di predisporre il citato programma, le PP.AA. centrali devono presentare annualmente, anche in forma congiunta, proposte di intervento per la riqualificazione energetica degli immobili dalle stesse occupati, sulla base di appropriate diagnosi energetiche o con riferimento agli interventi di miglioramento energetico previsti dall'attestato di prestazione energetica.

Il D.M. 16 settembre 2016, attuativo dell’articolo 5, comma 5, del D.Lgs. 102/2014, reca le “Modalità di attuazione del programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale”. In attuazione dell’art. 16, comma 3, del D.M. sono state realizzate delle Linee Guida al "Programma per la Riqualificazione Energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione Centrale (PREPAC)". Il Decreto interministeriale 31 maggio 2018 ha approvato il programma di interventi 2017 per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale (PREPAC 2017).

Infine, si ricorda che è in via di recepimento nell’ordinamento nazionale (articolo 21 dell’A.S. 944, Disegno di legge di delegazione europea 2018, approvato in prima lettura dalla Camera) la direttiva (UE) 2018/844 che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, il cui obiettivo è quello di promuovere una maggiore diffusione dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili negli edifici, al fine di ottenere riduzioni delle emissioni di gas serra e contribuire al tempo stesso ad aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico.

 

Il comma 125-ter dispone che il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi della collaborazione della Guardia di Finanza per le attività di vigilanza ed ispettive di cui al comma 3 dell’articolo 177 del Codice dei contratti pubblici, per la verifica da parte dei concedenti, del rispetto dei limiti per l’affidamento dei contratti di lavori, servizi pubblici o forniture con procedure ad evidenza pubblica (80%) e in house per la restante parte (20%). A tal fine, il comma autorizza la spesa di 250 mila euro annui dal 2019. Si richiama il protocollo di intesa già stipulato relativo alla collaborazione tra MISE e Guardia di finanza stressa, perfezionato il 3 marzo 2018.

 

L’art. 177, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che i titolari di concessioni di lavori, servizi o forniture non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica, sono obbligati a esternalizzare l'80% dei nuovi contratti, residuando la possibilità di eseguire direttamente solo il 20% delle prestazioni in favore di imprese controllate e/o collegate (aliquote sostituite rispettivamente con il 60% e il 40% per i soli concessionari autostradali dall’art. 1, comma 568, lett. a), della legge di bilancio 2018 – legge n. 205/2017).

L’art. 177, comma 3, come sostituito dall’art. 1, comma 568, lett. b), della legge di bilancio 2018 ha, altresì, devoluto all’A.N.AC - oltre che agli stessi Concedenti pubblici – il compito di verificare il rispetto dei limiti 80/20% (o 60/40% per i concessionari autostradali), con modalità da indicarsi in apposite linee guida, che l’Autorità ha adottato con delibera n. 614 del 4 luglio 2018 (cfr. linee guida n. 11/2018). Le eventuali situazioni di squilibrio rispetto ai limiti indicati devono essere riequilibrate entro l'anno successivo. Nel caso di situazioni di squilibrio reiterate per due anni consecutivi, il concedente applica una penale in misura pari al 10 per cento dell'importo complessivo dei lavori, servizi o forniture che avrebbero dovuto essere affidati con procedura ad evidenza pubblica.

Le citate linee guida n. 11/2018, in particolare, prevedono nella parte II di natura vincolante, che le attività di verifica delle quote degli affidamenti di cui all'art.  177, commi 1 e 3, del Codice dei contratti pubblici sono effettuate dai soggetti concedenti secondo un calendario di  controlli  che  preveda almeno un controllo annuale.

Rileva in tale ambito quanto segnalato da ANAC, nell’atto di segnalazione n. 4 del 17 ottobre 2018, sulla verifica degli affidamenti dei concessionari ai sensi dell’art.177 del D.lgs. n. 50/2016 e adempimenti dei concessionari autostradali ai sensi dell’art. 178 del medesimo codice: 

a)    la necessità di un intervento volto a sollecitare l’affidamento tramite procedure ad evidenza pubblica, ai sensi delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici, delle concessioni scadute;

b)   la necessità di richiamare l’attenzione dei Concedenti quali soggetti naturalmente preposti alle verifiche sui Concessionari, in quanto parti del contratto di concessione e deputati all’applicazione delle relative penali che conseguono al mancato rispetto dei limiti percentuali previsti dall’art.177 del Codice;

c)    la necessità di richiamare, altresì, l’attenzione dei Concedenti a rivisitare le convenzioni di concessione in essere, esercitando anche le proprie prerogative di monitoraggio dei rispettivi concessionari come, peraltro, disciplinato nelle citate linee guida n. 11 del 2018 e, più in generale, nelle linee guida n. 9 del 2018 (monitoraggio dei contratti di partenariato pubblico privato).

 

La relazione tecnica al maxiemendamento del Governo che al Senato ha introdotto il comma 125-ter afferma che, nell’ambito delle proprie competenze, il MISE dovrà svolgere attività di vigilanza e controllo prevista dalla norma in oggetto sui 65 concessionari del servizio di distribuzione di energia elettrica.


 

Articolo 1 comma 129-bis
(Consulenza in materia di investimenti)

 

 

Il comma 129-bis, introdotto al Senato, dispone una proroga per l’esercizio  di consulenza in materia di investimenti per i soggetti che alla data del 31 ottobre 2007 già esercitavano l’attività.

 

Il comma in esame modifica il comma 5 del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, che prevede che i soggetti che al 31 ottobre 2007 prestavano la consulenza in materia di investimenti possono continuare a svolgere il servizio fino all’avvio dell’operatività dell'Albo unico dei consulenti finanziari 

 

In merito si segnala che con la delibera n. 20704 la Consob ha dato l’avvio definitivo dell'operatività dell'albo unico dei consulenti finanziari e dell'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari a partire dal 1° dicembre 2018.

 

La norma in commento stabilisce che fino dalla data di avvio di operatività dell'Albo unico dei consulenti finanziari, e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione, qualora questa sia stata presentata entro il 30 novembre 2018, o dalla data di decisione dell’Organismo sulla stessa domanda, la riserva di attività prevista dalla legislazione vigente (articolo 18 decreto legislativo 24 febbraio1998, n. 58) non pregiudica la possibilità per i soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestano la consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere il servizio, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

 

Si ricorda che l’articolo 18 decreto legislativo  24 febbraio1998, n. 58) prevede che l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi.

 

 

 


 

Articolo 1, comma 130-bis
(Modifiche alla disciplina degli esperti indipendenti
per la valutazione di beni non negoziati in mercati regolamentati in cui è investito il patrimonio degli OICR)

 

 

Il comma 130-bis modifica la disciplina degli esperti indipendenti per la valutazione di beni non negoziati in mercati regolamentati in cui è investito il patrimonio degli OICR, con particolare riferimento alla gestione dei conflitti di interessi che potrebbero incidere sull'indipendenza della valutazione.

 

L'articolo 39 del decreto legislativo n. 58 del 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - TUF) stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze (MEF), con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina i criteri generali cui devono uniformarsi gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani con riguardo, tra l'altro, ai requisiti e ai compensi degli esperti indipendenti indicati nell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 5) del TUF.

 

Il comma 130-bis incide direttamente sull’articolo 16 del decreto del MEF n. 30 del 2015, recante le norme di attuazione dell'articolo 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con particolare riferimento alla disciplina degli esperti indipendenti per la valutazione di beni non negoziati in mercati regolamentati in cui è investito il patrimonio degli OICR.

In particolare,

a) al comma 2 viene specificato che l'organo di amministrazione del gestore, nell'affidamento degli incarichi di valutazione agli esperti indipendenti, accerti che gli stessi non versino in una situazione di conflitto di interessi rispetto al singolo OICR;

b) al comma 10 vengono dettati requisiti organizzativi che gli esperti indipendenti devono rispettare. L'esperto, infatti, ai sensi del decreto attuativo in esame deve astenersi dalla valutazione se versa direttamente in una situazione di conflitto di interessi rilevante in relazione ai beni da valutare e provvede a darne tempestiva comunicazione al gestore. Al riguardo, il comma 130-bis prevede che l'esperto indipendente adotti presidi organizzativi e procedure interne idonei, nel rispetto del principio di proporzionalità, ad individuare, monitorare e gestire i potenziali conflitti di interessi e a garantire l'autonomia e l'indipendenza del processo di valutazione immobiliare. Di tali presidi e procedure è data comunicazione dall'esperto indipendente al gestore prima del conferimento dell'incarico di valutazione ed ai fini della valutazione, nonché in occasione di ogni loro aggiornamento o modifica;

c) il comma 12, che stabilisce il divieto all'esercizio di una serie di attività da parte degli esperti nei confronti del gestore dell'OICR, viene integralmente sostituito. Ai divieti viene sostituito l'obbligo per il gestore di verificare che l’affidamento di incarichi ulteriori non direttamente correlati a quello di valutazione dell’OICR affidati all’esperto indipendente, ovvero alle società da essi controllate, collegate o soggette a comune controllo, alle società controllanti, nonché ai loro amministratori e dipendenti, non pregiudichi l’indipendenza dell’incarico di valutazione conferito all’esperto medesimo e non comporti il sorgere di potenziali conflitti di interessi. A tal fine, l’esperto ha l'obbligo di comunicare al gestore, su richiesta di quest’ultimo, i presidi adottati per garantire l’oggettività e indipendenza della valutazione;

d) venendo meno il divieto all'esercizio di una serie di attività ulteriori da parte dell'esperto nei confronti del gestore di OICR, i riferimenti al comma 12 vengono espunti dal successivo comma 13 che disciplina la revoca dell'incarico nel caso di sopravvenienza delle fattispecie che ne vietassero l'affidamento;  

e) il comma 15 viene sostituito prevedendo che l'incarico di valutazione dei beni di pertinenza dell’OICR abbia durata massima di tre anni e sia rinnovabile una sola volta, non potendo essere nuovamente conferito in relazione agli stessi beni di pertinenza dell’OICR se non sono decorsi almeno due anni dalla data di cessazione del precedente incarico. Si viene pertanto a prevedere la possibilità di rinnovo al termine del primo triennio e l'abrogazione della formulazione vigente ai sensi della quale l'incarico non può essere svolto, per conto del medesimo gestore ovvero di altre società da esso controllate, di società ad esso collegate, che lo controllano ovvero di società e/o gestori sottoposti a comune controllo, dal medesimo soggetto per un periodo superiore a tre anni, ne' tale soggetto può assumere l'incarico, per conto di  un  diverso esperto indipendente, se non sono trascorsi  almeno  due  anni  dalla cessazione del precedente incarico;

f) il comma 16, come modificato dal comma 130-bis stabilisce che i soggetti che hanno svolto l'incarico, i soci e gli amministratori dell'esperto indipendente e delle società da esso controllate o che lo controllano o soggette a comune controllo, non possono assumere cariche sociali negli organi di amministrazione e controllo del gestore che ha conferito l'incarico, né di società da esso controllate ovvero che lo controllano o che sono soggette a comune controllo se non sono decorsi almeno sei mesi dalla scadenza o dalla revoca dell'incarico.


 

Articolo 1, comma 136-bis
(Concessioni demaniali marittime)

 

 

Il comma 136-bis, introdotto al Senato, consente ai titolari di concessioni demaniali marittime e punti di approdo con finalità turistico ricreative di mantenere installati i manufatti amovibili fino al 31 dicembre 2020 nelle more del riordino della materia.

 

Si tratta di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore (articolo 3, comma 1, lettera e.5), Testo unico in materia edilizia, di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380.

 

Il comma 136-bis, introdotto al Senato, consente quindi ai titolari di concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo e di punti di approdo con medesime finalità turistico ricreative di mantenere installati i predetti manufatti amovibili fino al 31 dicembre 2020 - data di scadenza della proroga delle concessioni in essere al 31 dicembre 2015 - nelle more del riordino della materia.

 

Si segnala che i commi da 386-bis a 386-undecies del presente provvedimento delineano una articolata procedura, per la generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime, che prevede l’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ne fissi i termini e le modalità, nonché successive attività di implementazione da parte delle Amministrazioni competenti, tra cui una consultazione pubblica al termine della quale saranno assegnate le aree concedibili che attualmente non sono date in concessione. Per le concessioni demaniali in essere è prevista una proroga di quindici anni a decorrere dalla data in vigore della presente legge.

Il comma 386-duodecies, quale anticipazione risarcitoria in favore delle imprese balneari che abbiano subito danni, ubicate nelle regioni per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi atmosferici dei mesi di ottobre e novembre 2018, sospende il pagamento dei canoni demaniali fino all’avvenuta erogazione del risarcimento o comunque nel limite massimo di cinque anni.

 

 

Nell'ambito delle concessioni demaniali marittime, l'art. 01 del D.L. n. 400 del 1993 ha disposto che la concessione dei beni demaniali marittimi possa essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, anche per l'esercizio delle seguenti attività:

a) gestione di stabilimenti balneari;

b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;

c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;

d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;

e) esercizi commerciali;

f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione.

Tale norma ha così integrato la disciplina del codice della navigazione, individuando alcune tipologie di concessioni, che sono state definite "a scopo turistico ricreativo". Sono poi leggi regionali che regolano specificamente la materia. Le regioni ed i comuni sono infatti competenti per la gestione amministrativa dei beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali, mentre le Autorità portuali (ora Autorità di sistema portuale) sono competenti per le concessioni turistico-ricreative che ricadono nella propria area di competenza.

 

Si ricorda che nel corso del tempo si è intervenuti a più riprese sulla disciplina delle concessioni demaniali marittime, da ultimo con la proroga sino al 31 dicembre 2020 delle concessioni demaniali in essere alla data del 30 dicembre 2009 ed in scadenza entro il 31 dicembre 2015 (art. 1, comma 18 del D.L. n. 194 del 2009; il termine è stato così prorogato dall'articolo 34-duodecies del decreto-legge 179/2012).

L'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legge n. 69 del 2013 ha previsto la sospensione, fino al 15 settembre 2013, del pagamento dei canoni demaniali marittimi e l'articolo 1, commi 732 e 733, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013) ha stabilito una procedura di definizione agevolata dei contenziosi pendenti alla data del 30 settembre 2013 in materia di canoni demaniali marittimi. Quindi, l'art. 12-bis del decreto-legge n. 66/2014 ha fissato al 15 settembre di ciascun anno il termine per il pagamento dei canoni annuali. 

Il D.L. n. 78 del 2015 (articolo 7, commi 9-septiesdecies – 9-duodevicies) ha demandato alle Regioni una ricognizione delle rispettive fasce costiere, finalizzata anche alla proposta di revisione organica delle zone di demanio marittimo ricadenti nei propri territori (si veda, ad esempio, quanto fatto dalle Regioni Lazio, Veneto, Toscana).

La legge di stabilità 2016 (comma 484) ha sospeso fino al 30 settembre 2016 i procedimenti amministrativi pendenti, alla data del 15 novembre 2015, relativi alle concessioni demaniali marittime con finalità turistiche ricreative, esclusivamente riferibili alla conduzione delle pertinenze demaniali e a procedimenti rispetto ai quali sussistano contenziosi sull'applicazione dei criteri di calcolo dei canoni. La sospensione non si applica per i beni pertinenziali oggetto di procedimenti giudiziari penali. Il D.L. n. 113 del 2016 (art. 24, comma 3-octies) prevede che conservano validità i rapporti già instaurati e pendenti relativi alle concessioni demaniali in essere, nelle more della revisione e del riordino della materia in conformità ai principi di derivazione europea.

La Corte di Giustizia dell'Unione europea si è pronunciata con sentenza del 14 luglio 2016 (cause riunite C-458/14) sulla questione della proroga delle concessioni demaniali marittime e lacuali, stabilendo che il diritto comunitario (articolo 49 TFUE ) non consente che le concessioni per l'esercizio delle attività turistico-ricreative nelle aree demaniali marittime e lacustri siano prorogate in modo automatico in assenza di qualsiasi procedura di selezione dei potenziali candidati.

Il 26 ottobre 2017 l'Assemblea della Camera ha approvato il disegno di legge A.C. 4302-A contenente una delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea. Il provvedimento, passato al Senato, non è stato approvato entro la fine della legislatura.

 


 

Articolo 1, commi 137-bis-quater
(Rifinanziamento trattamenti di integrazione
salariale straordinaria gruppo ILVA)

 

 

I commi da 137-bis a 137-quater, introdotti nel corso dell’esame al Senato, prevedono la proroga anche per il 2019 della CIGS dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA.

 

Più specificamente, si dispone la proroga per il 2019 del trattamento di integrazione salariale straordinario dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA per i quali sia stato avviato o prorogato, nel corso dell'anno 2017, il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) (trattamento già previsto, per il 2017, dall’articolo 1-bis del D.L. 243/2016, e prorogato per il 2018 dall’articolo 1, comma 1167, della L. 205/2017), prevedendo uno stanziamento di 35 milioni di euro (comma 137-bis).

Si prevede che ai fini dell’erogazione il MISE presenti al Ministero del lavoro una relazione che indichi oneri previsti, periodo di copertura, beneficiari e raggiungimento degli obiettivi (comma 137-ter).

 

Alla copertura degli oneri derivanti dalla disposizione in esame, nel limite di spesa di 35 milioni di euro per il 2019, si provvede (comma 137-quater) sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione, di cui all’articolo 1, comma 6, della L. 147/2013.

Sotto il profilo della redazione formale del testo, si ricorda che ai sensi del D.Lgs. 88/2011 (attuativo della L. 42/2009 sul federalismo fiscale) il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS)[6] ha assunto la denominazione di “Fondo per lo sviluppo e la coesione".

 

L’articolo 1-bis del D.L. 243/2016 (convertito dalla L. 18/2017) ha autorizzato una spesa di 24 milioni di euro per il 2017 allo scopo di integrare il trattamento economico dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA per i quali sia avviato o prorogato, nel corso dello stesso anno, il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria (anche in relazione ad impegni dei lavoratori in corsi di formazione professionale per la gestione delle bonifiche relative ai medesimi stabilimenti). La norma è intesa, quindi, ad integrare le retribuzioni dei lavoratori interessati per la parte, pari, in linea di massima, al 20% della retribuzione stessa, non coperta dalla cassa integrazione guadagni straordinaria.

La misura è stata prorogata per il 2018 dall’articolo 1, comma 1167, della L. 205/2017.


 

Articolo 1, commi da 137-quinquies-septies
(Trattamenti di mobilità di deroga)

 

 

I commi da 137-quinquies a 137-septies, introdotti nel corso dell’esame al Senato, prevedono la concessione della mobilità in deroga anche per i lavoratori che abbiano cessato il trattamento di integrazione salariale in deroga per il periodo 1° dicembre 2017 - 31 dicembre 2018 e contestualmente non abbiano diritto alla fruizione della NASpI.

 

 

In particolare, il trattamento di mobilità in deroga[7] è riconosciuto, nel limite massimo di 12 mesi, anche per i lavoratori che abbiano cessato il trattamento di integrazione salariale in deroga[8] nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non possano usufruire della NASpI[9] (comma 137-quinquies).

I lavoratori interessati sarebbero quindi quelli che non posseggono i requisiti per la fruizione della NASpI, e cioè almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione e 30 giornate di lavoro effettivo (a prescindere dal minimale contributivo) nei 12 mesi che precedono l'inizio del medesimo periodo di disoccupazione.

 

A tali lavoratori dal 1° gennaio 2019 vengono applicate misure di politica attiva, individuate da un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all’A.N.P.A.L. (comma 137-quater).

 

All’onere derivante dalle concessione della mobilità in deroga per il 2019 si fa fronte nel limite massimo delle risorse residue disponibili per le politiche del lavoro e l’occupazione delle regioni (comma 137-quinquies), da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; inoltre l’attuazione di quanto previsto dai precedenti commi è disciplinata con specifico decreto interministeriale.

 

Si segnala, al riguardo, che la norma di copertura considerata potrebbe creare delle disparità di fruizione dell’ammortizzatore su base territoriale in relazione all’entità delle risorse residue disponibili in ogni regione.

 

Si ricorda che l’articolo 25-bis del D.L. 119/2018, convertito e in attesa di pubblicazione sulla G.U., ha ampliato la platea di lavoratori, già occupati in imprese operanti in aree di crisi industriale complessa, ai quali può essere concessa, ricorrendo determinate condizioni, la mobilità in deroga. In particolare, l'articolo estende la concessione della mobilità in deroga, prevista dall’articolo 1, comma 142, della L. 205/2017 anche ai lavoratori, già occupati in imprese operanti in aree di crisi industriale complessa, che abbiano cessato o cessino la mobilità (ordinaria o in deroga) nei periodi dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2017 e dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2018 (per i casi di cessazione nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018 il medesimo trattamento è riconosciuto dal richiamato articolo 1, comma 142, della L. 205). Il suddetto trattamento viene concesso per 12 mesi e a condizione che a tali lavoratori siano contestualmente applicate misure di politica attiva (individuate con apposito piano regionale); si prevede altresì che il lavoratore decada dal beneficio qualora trovi nuova occupazione a qualsiasi titolo.

Articolo 1, comma 137-octies
(Stanziamento risorse per le aree
di crisi complessa della regione Lazio)

 

 

Il comma 137-octies, introdotto nel corso dell’esame al Senato, prevede uno stanziamento per la regione Lazio (per un massimo di 6 milioni riferiti al 2018 e per un massimo di 12 mesi) per specifiche situazioni occupazionali esistenti nel suo territorio nelle aree di crisi industriale complessa.

 

Il comma in esame, integrando il secondo periodo dell’articolo 1, comma 139[10], della L. 205/2017 (che ha disposto uno stanziamento, pari a 9 milioni di euro per il 2018, in favore della Regione Sardegna, per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga nelle aree di crisi industriale complessa) prevede che anche la Regione Lazio possa destinare ulteriori risorse, fino al limite di 6 milioni di euro riferiti al 2018, per un massimo di 12 mesi, per le specifiche situazioni occupazionali esistenti nel suo territorio

 

All’onere derivante dall’applicazione della richiamata disposizione, pari a 6 milioni di euro per l’anno 2019, si provvede a valere sul Fondo sociale per l’occupazione e la formazione. Conseguentemente il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del D.L. 154/2008, è ridotto di 6 milioni di euro per l’anno 2019. Il comma in esame entra in vigore dalla data di pubblicazione della legge nella G.U. della Repubblica Italiana.

 


 

Articolo 1, commi 138-139
(Fondo per il reddito di cittadinanza e
Fondo per la revisione del sistema pensionistico)

 

 

I commi 138 e 139, modificati nel corso dell’esame al Senato, istituiscono due distinti Fondi presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con possibilità per gli stessi di utilizzare reciprocamente a compensazione eventuali risparmi realizzati.

Il primo è il Fondo per il reddito di cittadinanza volto a introdurre nel nostro ordinamento il reddito e la pensione di cittadinanza, con una dotazione, a seguito delle modifiche intervenute al Senato, pari a 7,1 miliardi di euro per il 2019, 8,055 per il 2020, 8,317 per il 2021 (nel testo iniziale lo stanziamento era pari a 9 mld di euro a partire dal 2019), risorse in parte destinate al potenziamento dei centri per l’impiego e al finanziamento di ANPAL Servizi S.p.A.. Fino all’entrata in vigore di tali istituti continuano ad essere garantite le prestazioni del Reddito di inclusione.

Il secondo è il Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l’introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l’assunzione di lavoratori giovani, per introdurre ulteriori modalità di pensionamento anticipato e per incentivare l’assunzione di lavoratori giovani, con una dotazione pari a 3,968 per il 2019, 8,336 per il 2020 e 8,684 per il 2021( nel testo iniziale: 6,7 miliardi di euro per il 2019, di 7 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per il 2023 e a 7 miliardi di euro a decorrere dal 2024.

 

Il comma 138 istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per il reddito di cittadinanza, al fine dell’introduzione, nell’ordinamento, degli istituti della pensione di cittadinanza e del reddito di cittadinanza.

La norma provvede a stanziare le risorse per l’istituzione dei richiamati istituti, demandando l’attuazione degli stessi ad appositi provvedimenti normativi nei limiti delle risorse stanziate, che ne costituiscono il relativo limite di spesa.

Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le suddette risorse sono iscritte sul cap. 2780, nell’ambito della Missione 3 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”.

 

Si segnala, al riguardo che, il testo, nell’individuare espressamente l’istituto del reddito di cittadinanza[11], non fornisce elementi sulle pensioni di cittadinanza.

 

Il terzo periodo del comma 138 è volto a garantire il riconoscimento delle prestazioni del Reddito di inclusione di cui al D. Lgs. n. 147/2017, fino alla piena operatività delle nuove misure da introdurre. Se ne dispone, pertanto, la prosecuzione, confermandone i limiti di spesa e disponendo che essi concorrano, in base alle procedure indicate per l'erogazione delle prestazioni, al raggiungimento del limite di spesa complessivo previsto per il Reddito di cittadinanza.

A tal fine, le risorse destinate all'erogazione economica del ReI, nei suddetti limiti di spesa, sono trasferite ed accantonate nell'ambito del nuovo Fondo per il reddito di cittadinanza, riducendo, conseguentemente, a decorrere dal 2019, le relative risorse del Fondo povertà previste per la misura.

Per gli anni 2019, si ricorda, il limite di spesa previsto per l'erogazione dei benefici economici del Reddito di inclusione (ReI) è stato determinato, all'articolo 20, comma 1, del D.Lgs. n. 147/2017, in 2.198 milioni. Le cifre diminuiscono a 2.158 milioni per il 2020 e 2.130 milioni annui dal 2021.

Tali importi sono quelli portati in riduzione del Fondo per la lotta e alla povertà e all'esclusione sociale, sul relativo capitolo di bilancio (cap. 3550/Lavoro).

Considerando le risorse provenienti dall’autorizzazione legislativa di spesa riferita al Reddito di inclusione, la Relazione Tecnica quantificava, pertanto, i maggiori oneri derivanti dal comma 138, rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, in 6.802 milioni di euro nel 2019, 6.842 milioni di euro per il 2020 e 6.870 milioni di euro dal 2021, quale differenza tra il nuovo stanziamento di 9.000 milioni a decorrere dal 2019 e le risorse già previste per l'erogazione dei benefici economici del ReI, che vanno a costituire un apposito accantonamento nell'ambito del nuovo Fondo per il reddito di cittadinanza. L’ulteriore rimodulazione intervenuta per effetto delle disposizioni approvate dal Senato comporta che i maggiori oneri introdotti dalla disposizione in esame siano pari a 4,902 mld per il 2019, 4,684 mld per il 2020, 4,74 mld per il 2021

 

Per quel che concerne specificamente il Fondo povertà, si sottolinea che l’articolo 20, comma 1, del D.Lgs. n. 147/2017 prevede una dotazione pari a 2.059 milioni di euro per l'anno 2018, 2.545 milioni di euro per l'anno 2019 e a 2.745 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

Rispetto a tali importi stanziati, la norma ha fissato limiti di spesa per l'erogazione dei benefici economici del Reddito di inclusione determinati in 2.198 milioni per il 2019, 2.158 milioni per il 2020 e 2.130 milioni annui dal 2021. A decorrere dal 2020 per i suddetti limiti di spesa occorre peraltro considerare gli incrementi determinati dal Piano nazionale per la lotta alla povertà (v. approfondimento).

La disciplina prevista ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali prevede che l'INPS accantoni, alla concessione di ogni beneficio economico del ReI, un ammontare di risorse pari alle mensilità spettanti nell'anno, per ciascuna annualità in cui il beneficio è erogato. In caso di esaurimento delle risorse disponibili per l'esercizio di riferimento (e che non risultano accantonate), con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia, da adottarsi entro trenta giorni dall'esaurimento di dette risorse, è ristabilita la compatibilità finanziaria mediante rimodulazione dell'ammontare del beneficio. In attesa del decreto, comunque, l'acquisizione di nuove domande e le erogazioni vengono sospese. La rimodulazione del beneficio è prevista esclusivamente per le erogazioni successive all'eventuale esaurimento delle risorse non accantonate.

Si sottolinea che sul Fondo Povertà (cap. 3550), dopo la riduzione di risorse disposta dal comma in esame, per la costituzione dell’accantonamento nell’ambito del Fondo per il reddito di cittadinanza, residuano risorse pari a 347 milioni di euro per il 2019, 587 milioni per il 2020 e a 615 milioni per il 2021, riservate al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 147/2017.

 

Dal 1° gennaio 2018 è stato istituito il Reddito di inclusione (ReI) quale misura unica nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, condizionata alla valutazione della condizione economica attraverso l’ISEE. Il ReI ha sostituito il SIA (Sostegno per l’inclusione attiva) e l’ASDI (Assegno di disoccupazione).

Il ReI si compone di due parti:

§  un beneficio economico, su dodici mensilità, con un importo variabile a secondo della numerosità del nucleo familiare (da circa 187 a circa 539 euro per nuclei familiari con 6 o più componenti). Il beneficio economico viene erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica (Carta ReI);

§  un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà, predisposto sotto la regia dei servizi sociali del Comune.

Per l'accesso al ReI sono previsti requisiti economici, di residenza/soggiorno e di compatibilità (i membri del nucleo familiare non devono essere percettori di prestazioni di disoccupazione).

Per quanto riguarda i requisiti di residenza e soggiorno, il richiedente deve essere: cittadino dell'Unione o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e deve essere residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento della presentazione della domanda. Per quanto riguarda i requisiti economici, il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente di: un valore ISEE non superiore a 6mila euro; un valore ISRE (l'indicatore reddituale dell'ISEE, ossia l'ISR diviso la scala di equivalenza, al netto delle maggiorazioni) non superiore a 3mila euro; un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20mila euro; un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti) non superiore a 10mila euro (ridotto a 8 mila euro per la coppia e a 6 mila euro per la persona sola).

Sono previste sanzioni, nonché la sospensione e decadenza dal REI nelle ipotesi di mancato rispetto degli obblighi di condizionalità assunti con la sottoscrizione del progetto personalizzato. Sono inoltre previste ulteriori ipotesi sanzionatorie nei casi di percezione del ReI a seguito di dichiarazione mendace in sede di DSU, o di mancata comunicazione di variazioni nella composizione del nucleo familiare.

Nell'ottica della progressiva estensione della misura, la Legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017) ha abrogato dal 1° luglio 2018 tutti i requisiti familiari transitori (presenza di un minorenne, di una persona disabile, di una donna in gravidanza, di un disoccupato ultra 55enne) richiesti in sede di prima applicazione.

Il ReI è finanziato nei limiti delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, istituito dalla legge di stabilità 2016 (legge 208/2015). Il Fondo, a carattere permanente e con risorse certe, è finalizzato alla copertura del beneficio economico collegato al ReI, ma una sua quota (quota servizi) è destinata al rafforzamento e alla programmazione degli interventi e dei servizi sociali indirizzati ai nuclei familiari beneficiari. Nel giugno 2018, sono stati adottati il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà insieme al riparto della "quota servizi" del Fondo povertà per il triennio 2018-2020. Compito del Piano è programmare, mediante indirizzi nazionali, l'utilizzo delle risorse afferenti alla quota servizi del Fondo Povertà.

A fronte di risorse certe e programmate (Fondo povertà), il ReI costituisce livello essenziale delle prestazioni in ambito sociale.

Per un approfondimento del tema, si rinvia alla sezione “Misure di contrasto alla povertà” del Portale della documentazione, sul sito Camera e alle Linee guida ReI per gli operatori, a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

Il comma 139 istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche un fondo denominato Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l’introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l’assunzione di lavoratori giovani, con lo scopo di attuare interventi in materia pensionistica per l’introduzione di ulteriori modalità di pensionamento anticipato e di misure per incentivare l’assunzione di lavoratori giovani.

Anche in questo caso, la norma, modificata in sede di esame presso il Senato, provvede a stanziare le risorse per la revisione del sistema pensionistico e l’incentivazione delle assunzioni di giovani lavoratori pari a 3,968 miliardi di euro per il 2019, 8,336 miliardi di euro per l’anno 2020, 8,684 miliardi di euro per il 2021 e 8,153 per l’anno 2022, (nel testo originario erano previsti 6,7 miliardi di euro per il 2019, 7 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, 6.999 milioni di euro per il 20237 miliardi di euro a decorrere dal 2024: le risorse previste per gli anni 2023 e a decorrere dal 2024 non sono state modificate), demandando l’attuazione degli istituti ad appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse stanziate, che ne costituiscono il relativo limite di spesa.

Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le suddette risorse sono iscritte sul cap. 4100, nell’ambito della Missione 2 “Politiche previdenziali”.


 

Articolo 1, comma 142-bis
(Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici)

 

 

Il presente comma, introdotto nel corso dell’esame al Senato, definisce una nuova disciplina, valida per il periodo 2019-2021, della perequazione automatica (o indicizzazione) dei trattamenti pensionistici.

 

Rispetto alla disciplina vigente, valida per gli anni 2014-2018[12], il presente comma riconosce la perequazione sulla base delle seguenti aliquote decrescenti[13], relative ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a 9 volte il trattamento minimo (mentre la disciplina vigente considera i trattamenti pensionistici con importo complessivo fino a 6 volte il trattamento minimo):

§  100% (come attualmente previsto)  per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia pari o inferiore a 3 volte il trattamento minimo INPS (così come già previsto dalla disciplina, di cui all'articolo 1, comma 483, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni). Si ricorda che, ai fini in oggetto, si fa riferimento all'importo del trattamento minimo INPS nell'anno precedente quello di applicazione della perequazione medesima;

§  97% (in luogo dell’attuale 95%) per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 3 volte e pari o inferiore a 4 volte il predetto trattamento minimo;

§  77% (in luogo dell’attuale 75%) per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 4 volte e pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo (per tale fattispecie la disciplina per gli anni 2014-2018 prevedeva il 75%);

§  52% (in luogo dell’attuale 50%) per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 5 volte e pari o inferiore a 6 volte il trattamento minimo (per tale fattispecie la disciplina per gli anni 2014-2018 prevedeva il 50%);

§  47% (in luogo dell’attuale 45%) per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 6 volte e pari o inferiore a 8 volte il trattamento minimo;

§  45% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 8 volte e pari o inferiore a 9 volte il trattamento minimo e 40% per i trattamenti di importo complessivo superiore a quest'ultimo limite.

Ciascuna ipotesi di indicizzazione prevede un identico meccanismo di salvaguardia in corrispondenza di ogni limite superiore delle classi di importo considerate: tale meccanismo è  finalizzato a far sì che, in ogni caso, le pensioni superiori a tale limite, a seguito di applicazione delle suddette percentuali di indicizzazione, non risultino inferiori al predetto limite incrementato della quota di rivalutazione automatica prevista dalla singola disposizione.

 

 

Perequazione: quadro normativo

Nel nostro ordinamento il meccanismo di rivalutazione delle pensioni è definito dall'articolo 34, comma 1, della L. 448/1998, il quale ha disposto (a decorrere dal 1° gennaio 1999) che esso si applichi, per ogni singolo beneficiario, in funzione dell'importo complessivo dei trattamenti pensionistici corrisposti a carico delle diverse gestioni previdenziali. L'aumento della rivalutazione automatica dovuto viene attribuito, su ciascun trattamento, in misura proporzionale all'ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all'ammontare complessivo.

Dal 2001 l'articolo 69, comma 1, della L. 388/2000 ha suddiviso la perequazione in tre differenti fasce all'interno del trattamento pensionistico complessivo, disponendo l'erogazione della rivalutazione in misura piena (cioè al 100%) per le pensioni di importo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, al 90% per le pensioni di importo comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo e al 75% per le pensioni di importo a cinque volte il trattamento minimo.

Successivamente, l'articolo 18, comma 3, del D.L. 98/2011 ha previsto, per il biennio 2012-2013, limitazioni alla rivalutazione automatica sui trattamenti pensionistici nei seguenti termini:

-    la rivalutazione non è concessa per i trattamenti pensionistici di importo superiore a 5 volte il trattamento minimo INPS;

-    per gli stessi trattamenti, la rivalutazione opera, nella misura del 70%, nella fascia di importo inferiore a 3 volte il trattamento minimo;

-    con un'apposita clausola di salvaguardia, si prevede che, nel caso in cui i trattamenti sottoposti al blocco siano superati, per effetto della rivalutazione, dai trattamenti non sottoposti al blocco della rivalutazione (verosimilmente quelli di importo fino a 5 volte il trattamento minimo o comunque di poco inferiori a tale limite), la rivalutazione sia attribuita fino a concorrenza del limite incrementato di questi ultimi per effetto della rivalutazione automatica.

 

In materia è quindi intervenuto, nel quadro degli interventi per il contenimento della spesa previdenziale, l'articolo 24, comma 25, del D.L. 201/2011 (cd. riforma Fornero), che (abrogando l'articolo 18, comma 3, del D.L. 98/2011) ha disposto il blocco dell'indicizzazione (sempre per il biennio 2012-2013) per le pensioni di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS, adeguando pienamente quelle di importo complessivo fino a tre volte il richiamato trattamento minimo (e cioè 1.442,99 euro lordi per il 2012).

 

Successivamente, l'articolo 1, comma 483, della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014), il quale ha previsto che per il triennio 2014-2016 (periodo successivamente esteso anche al 2017 e 2018 dall'articolo 1, comma 286, della L. 208/2015) la rivalutazione dei trattamenti pensionistici debba operare nei seguenti termini:

-      100% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia pari o inferiore a 3 volte il trattamento minimo INPS;

-      95% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 3 volte e pari o inferiore a 4 volte il predetto trattamento;

-      75% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 4 volte e pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo;

-      50% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 5 volte e pari o inferiore a 6 volte il trattamento minimo;

-      40% nel 2014 e 45% per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per i trattamenti pensionistici superiori a 6 volte il trattamento minimo INPS.

 

Sulla materia è quindi intervenuta la Corte costituzionale, che con la sentenza n. 70/2015 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 24, comma 25, del D.L. 201/2011, nella parte in cui ha disposto la rivalutazione automatica, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS.

A seguito di tale sentenza è stato emanato il Decreto-Legge 65/2015, il quale ha introdotto una nuova disciplina della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici relativamente al biennio 2012-2013, al fine di garantire una rivalutazione parziale e retroattiva ("nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche in funzione della salvaguardia della solidarietà intergenerazionale") dei trattamenti ricompresi tra tre e sei volte il minimo INPS, confermando sostanzialmente il blocco biennale sui trattamenti superiori a 6 volte il minimo INPS.

Più precisamente, ai sensi del D.L. 65/2015, la perequazione automatica è stata riconosciuta:

-  per il biennio 2012-2013 nella misura del:

-   40% per i trattamenti pensionistici di importo complessivo da tre a quattro volte il trattamento minimo INPS;

-   20% per i trattamenti pensionistici di importo complessivo da quattro a cinque volte il trattamento minimo INPS;

-   10% per i trattamenti pensionistici di importo complessivo da cinque a sei volte il trattamento minimo INPS.

-  per il biennio 2014-2015, nella misura del 20% di quanto stabilito per il 2012 e 2013 per le pensioni di importo complessivo da tre a sei volte il trattamento minimo INPS;

-  a decorrere dal 2016, nella misura del 50% di quanto stabilito per il 2012 e 2013 per le pensioni di importo complessivo da tre a sei volte il trattamento minimo INPS.

 

Lo stesso D.L. 65/2015 ha inoltre specificato che la rivalutazione riconosciuta per il biennio 2014-2015 in esecuzione della sentenza della Corte costituzionale debba intendersi riferita agli importi pensionistici come rivalutati ai sensi della normativa vigente (ossia, per il triennio 2014-2016 - successivamente esteso anche al 2017 e 2018 dall'articolo 1, comma 286, della L. 208/2015 -, dell'articolo 1, comma 483, della L. 147/2013) per il medesimo biennio, e che nella valutazione dell'importo complessivo di tutti i trattamenti pensionistici in godimento per ogni singolo beneficiario (ossia sulla base di calcolo della rivalutazione) si debba sempre tenere conto degli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi.

Si ricorda, infine, che l'articolo 3, commi 3-sexies e 3-septies, del D.L. 244/2016,  ha differito al 1° gennaio 2018 (in luogo del 1° gennaio 2017) il termine di decorrenza per l'effettuazione delle operazioni di conguaglio relative ai ratei dei trattamenti pensionistici corrisposti nel 2015

 

 

 

 

 


 

Articolo 1, commi 142-ter-142-decies
(Riduzioni transitorie della misura dei
trattamenti pensionistici di importo elevato)

 

 

I commi da 142-ter a 142-decies introdotti nel corso dell’esame al Senato, introducono a decorre dal 1° gennaio 2019 e per la durata di 5 anni, una riduzione dell’importo delle pensioni eccedenti la soglia di 100.000 euro lordi annui, mediante specifiche aliquote di riduzione, crescenti per specifiche fasce di importo. I conseguenti risparmi confluiscono in appositi fondi presso l'INPS e gli altri enti previdenziali interessati.

 

Più in particolare, le riduzioni si applicano ai trattamenti pensionistici a carico delle gestioni previdenziali obbligatorie relative ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, e a carico della gestione separata INPS, di cui all’articolo 2, comma 26, della L. 335/1995. Qualora il soggetto sia titolare di più di un trattamento pensionistico, si prende in considerazione l'importo complessivo dei trattamenti. Sono esclusi dall'ambito di applicazione delle richiamate riduzioni, ai sensi del comma 142-quinquies, i trattamenti pensionistici liquidati integralmente secondo il sistema contributivo.

Sono inoltre escluse (comma 142-decies), le pensioni di invalidità e i trattamenti pensionistici di invalidità di cui alla L. 222/1984, i trattamenti pensionistici ai superstiti e quelli riconosciuti in favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche, di cui alla L. 466/1980 e alla L. 206/2004.

 

Riguardo all'esclusione dei trattamenti pensionistici liquidati integralmente secondo il sistema contributivo, si valuti l’opportunità di chiarire l’inclusione dei trattamenti liquidati dalla gestione separata INPS (la quale, per definizione, eroga solamente trattamenti liquidati integralmente secondo il sistema contributivo) nell’ambito di applicazione della norma.

Inoltre, si valuti l’opportunità di chiarire se, in caso di titolari di più pensioni, almeno una delle quali liquidata con il metodo contributivo, si debba tener conto, ai fini della disposizione in esame, dell'importo complessivo dei trattamenti.

 

A decorrere dal 2019 (e fino al 2023) le aliquote di riduzione (ai sensi del comma 142-ter) sono pari al:

·      15% per la quota di importo da 100.001 euro a 130.000 euro;

·      25% per la quota da 130.001 euro a 200.000 euro;

·      30% per la quota da 200.001 euro a 350.000 euro;

·      35% per la quota da 350.001 euro a 500.000 euro;

·      40% per la quota eccedente i 500.000 euro.

 

Gli importi di cui al comma 142-ter sono rivalutati (comma 142-quater) sulla base del meccanismo di cui all’articolo 34, comma 1, della L. 448/1998.

La perequazione automatica fa riferimento (ai sensi dell'art. 34, comma 1, della L. 448/ 1998) all'importo complessivo di tutti i trattamenti pensionistici del soggetto e viene attribuita sulla base della variazione del costo della vita, con cadenza annuale e con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. Più in particolare, la rivalutazione si commisura al rapporto percentuale tra il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo all'anno di riferimento e il valore medio del medesimo indice relativo all'anno precedente. Ai fini dell'applicazione del meccanismo di rivalutazione, si tiene conto altresì dell'importo degli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi

 

I risparmi derivanti dalle riduzioni in esame confluiscono in appositi fondi presso l'INPS e gli altri enti previdenziali interessati (denominati Fondo risparmio sui trattamenti pensionistici di importo elevato), dove rimangono accantonati (comma 142-septies).

 

Le determinazioni relative alle somme da destinare ai fondi suddetti sono operate mediante la procedura della Conferenza di servizi (comma 142-octies), sulla base del principio che, in caso di pluralità di trattamenti di cui sia titolare il soggetto, la riduzione viene ripartita tra i medesimi in proporzione all'importo di ciascuno di essi (comma 142-quinquies).

 

La conferenza di servizi è uno strumento di semplificazione attivabile dalle pubbliche amministrazioni quando siano coinvolti vari interessi pubblici in un procedimento amministrativo o in più procedimenti connessi riguardanti i medesimi risultati e attività amministrativa, suscettibile di produrre un'accelerazione dei tempi procedurali. La disciplina dell'istituto è fissata, in via generale, dagli articoli 14 e seguenti della L. n. 241/1990.

La normativa distingue in particolare tra conferenza di servizi istruttoria e decisoria. La conferenza istruttoria è sempre facoltativa, in quanto può essere indetta dall'amministrazione procedente quando ritenga opportuno effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo o in più procedimenti amministrativi connessi (riguardanti medesime attività o risultati). Le forme in cui si svolge tale conferenza sono quelle previste per la conferenza semplificata o, in alternativa, possono essere definite direttamente dall'amministrazione procedente (art. 14, co. 1). La conferenza decisoria è sempre obbligatoria quando la conclusione positiva del procedimento, ovvero lo svolgimento di un'attività privata, è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza delle diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici (art. 14, co. 2).

 

In proposito, si valuti l’opportunità di chiarire in modo più puntuale le modalità di funzionamento dello strumento della conferenza di servizi in relazione alla fattispecie in esame.

 

Per effetto dell’applicazione delle disposizioni in esame, l’importo complessivo dei trattamenti pensionistici non può comunque essere inferiore a 100.000 euro lordi su base annua (comma 142-novies).

 

Il comma 142-sexies prevede che gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nell'ambito della propria autonomia, si adeguano alle disposizioni di cui ai commi da 142-ter a 142-quinquies e al comma 142-septies, a decorrere dall’entrata in vigore della disposizione in esame.

Tali organi, quindi, provvederanno ad accantonare le richiamate somme in base alle regole previste dai rispettivi ordinamenti, nell’ambito dell’autonomia costituzionalmente garantita.

 

Giurisprudenza costituzionale in materia previdenziale

 

La giurisprudenza costituzionale in materia previdenziale, con riferimento ai principali profili della materia (natura dei contributi previdenziali, adeguatezza delle prestazioni ai sensi dell'articolo 38 Cost., limitazione di benefici precedentemente riconosciuti e conseguente discrezionalità del legislatore, tutela dell'affidamento dei singoli e sicurezza giuridica) riflette, sostanzialmente, l'evoluzione della legislazione pensionistica, segnata dall'inversione di tendenza operata a partire dalla seconda metà degli anni '80 a fronte dell'esplosione della spesa e della necessità di garantire la sostenibilità di lungo periodo del sistema.

Negli anni '60 e '70 la Corte è impegnata soprattutto nel tentativo di dare razionalità a un quadro normativo assai complesso e articolato (ereditato in parte dalla legislazione fascista), che si caratterizza per le numerose sentenze "additive" (le c.d. sentenze che costano) con le quali, assumendo a parametro l'articolo 3 della Costituzione (principio di uguaglianza formale e sostanziale), si procede ad adeguare le normative meno favorevoli a quelle più favorevoli, livellando verso l'alto prestazioni e benefici (tra le tante: sentenze n. 78 del 1967; n. 124 del 1968; n. 5 del 1969; n. 144 del 1971, n. 57 del 1973 e n.240/1994).

Per quanto concerne, specificamente, la possibilità per il legislatore di modificare in senso peggiorativo i trattamenti pensionistici, la giurisprudenza di questo periodo (sentenze n. 26/80 e 349/85), facendo leva sugli articoli 36 e 38 Cost., porta sostanzialmente a ritenere che il lavoratore abbia diritto a "una particolare protezione, nel senso che il suo trattamento di quiescenza, al pari della retribuzione percepita in costanza del rapporto di lavoro, del quale lo stato di pensionamento costituisce un prolungamento ai fini previdenziali, deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e deve, in ogni caso, assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia mezzi adeguati alle esigenze di vita per una esistenza libera e dignitosa". A tale riguardo la Corte precisa, in particolare, che "proporzionalità e adeguatezza alle esigenze di vita non sono solo quelli che soddisfano i bisogni elementari e vitali ma anche quelli che siano idonei a realizzare le esigenze relative al tenore di vita conseguito dallo stesso lavoratore in rapporto al reddito ed alla posizione sociale raggiunta".

A partire dalla seconda metà degli anni ‘80, la Corte fornisce il proprio contributo per invertire le spinte espansionistiche insite nel sistema, valorizzando il principio del bilanciamento complessivo degli interessi costituzionali nel quadro delle compatibilità economiche e finanziarie. Già nelle sentenze n.180/1982 e n.220/1988 la Corte afferma il principio della discrezionalità del legislatore nella determinazione dell'ammontare delle prestazioni sociali tenendo conto della disponibilità delle risorse finanziarie. Le scelte del legislatore, volte a contenere la spesa (anche con misure peggiorative a carattere retroattivo), vengono tuttavia censurate dalla Corte laddove la normativa si presenti manifestamente irrazionale (sentenze n.73/1992, n.485/1992 e n.347/1997).

Quanto alla natura dei contributi previdenziali, la Corte, pur con una giurisprudenza non sempre lineare (frutto del compromesso tra la logica mutualistica e quella solidaristica che, allo stesso tempo, informano il nostro sistema previdenziale), ha affermato che "i contributi non vanno a vantaggio del singolo che li versa, ma di tutti i lavoratori e, peraltro, in proporzione del reddito che si consegue, sicchè i lavoratori a redditi più alti concorrono anche alla copertura delle prestazioni a favore delle categorie con redditi più bassi"; allo stesso tempo, però, per quanto i contributi trascendano gli interessi dei singoli che li versano, "essi danno sempre vita al diritto del lavoratore di conseguire corrispondenti prestazioni previdenziali", ciò da cui discende che il legislatore non può prescindere dal principio di proporzionalità tra contributi versati e prestazioni previdenziali (sentenza n.173/1986; si vedano anche, a tale proposito, le sentenze n.501/1988 e n.96/1991).

Per quanto concerne i trattamenti peggiorativi con effetto retroattivo, la Corte ha escluso, in linea di principio, che sia configurabile un diritto costituzionalmente garantito alla cristallizzazione normativa, riconoscendo quindi al legislatore la possibilità di intervenire con scelte discrezionali, purché ciò non avvenga in modo irrazionale e, in particolare, frustrando in modo eccessivo l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulla normativa precedente (sentenze n.349/1985, n.173/1986, n.82271998, n.211/1997, n.416/1999).

La Corte costituzionale è tornata sul tema, inoltre, con la sentenza n.116/2013, con cui ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 18, comma 22-bis, del D.L. 98/2011, il quale introduceva un contributo di perequazione, a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, pari al 5% per gli importi da 90.000 a 150.000 euro lordi annui, del 10% per la parte eccedente i 150.000 euro e del 15% per la parte eccedente i 200.000 euro. La Corte, assumendo che il contributo di solidarietà ha natura tributaria e, quindi, deve essere commisurato alla capacità contributiva ai sensi dell'articolo 53 della Costituzione, ha ritenuto che la disposizione violi il principio di uguaglianza e i criteri di progressività, dando vita ad un trattamento discriminatorio. Secondo la Corte, infatti, "[…] trattasi di un intervento impositivo irragionevole e discriminatorio ai danni di una sola categoria di cittadini. L'intervento riguarda, infatti, i soli pensionati, senza garantire il rispetto dei principi fondamentali di uguaglianza a parità di reddito, attraverso una irragionevole limitazione della platea dei soggetti passivi". La Corte nell'evidenziare anche come sia stato adottato un criterio diverso per i pensionati rispetto a quello usato per gli altri contribuenti, penalizzando i primi, osserva che "i redditi derivanti dai trattamenti pensionistici non hanno, per questa loro origine, una natura diversa e minoris generis rispetto agli altri redditi presi a riferimento" e che "a fronte di un analogo fondamento impositivo, dettato dalla necessità di reperire risorse per la stabilizzazione finanziaria, il legislatore ha scelto di trattare diversamente i redditi dei titolari di trattamenti pensionistici", con ciò portando a "un giudizio di irragionevolezza ed arbitrarietà del diverso trattamento riservato alla categoria colpita". La Corte aggiunge, poi, che "nel caso di specie, il giudizio di irragionevolezza dell'intervento settoriale appare ancor più palese, laddove si consideri che la giurisprudenza della Corte ha ritenuto che il trattamento pensionistico ordinario ha natura di retribuzione differita (fra le altre, sentenza n. 30/2004 e ordinanza n. 166/2006); sicché il maggior prelievo tributario rispetto ad altre categorie risulta con più evidenza discriminatorio, venendo esso a gravare su redditi ormai consolidati nel loro ammontare, collegati a prestazioni lavorative già rese da cittadini che hanno esaurito la loro vita lavorativa, rispetto ai quali non risulta più possibile neppure ridisegnare sul piano sinallagmatico il rapporto di lavoro".

Da ultimo, la Corte, con la sentenza 173 del 2016 ha respinto le varie questioni di costituzionalità relative al contributo di solidarietà introdotto dall'articolo 1, comma 486, della L. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014), sulle pensioni di importo più elevato. La Corte ha ammesso la costituzionalità del richiamato contributo, escludendone la natura tributaria e ritenendolo legittimo nel configurarsi come misura improntata effettivamente alla solidarietà previdenziale (artt. 2 e 38 Cost.) a condizione che: si tratti di un contributo di solidarietà interno al sistema previdenziale, giustificato in via del tutto eccezionale dalla crisi contingente e grave del sistema stesso, incidente sulle pensioni più elevate (in rapporto alle pensioni minime); si presenti come prelievo sostenibile; rispetti il principio di proporzionalità; sia comunque utilizzato come misura una tantum.

La Corte ha anche ritenuto che tale contributo rispetti il principio di progressività e, pur comportando innegabilmente un sacrificio sui pensionati colpiti, sia comunque sostenibile in quanto applicato solo sulle pensioni più elevate (da 14 a oltre 30 volte superiori alle pensioni minime).

Con la medesima sentenza, la Consulta ha dichiarato la legittimità anche dell'articolo 1, comma 483, della richiamata L. 147/2013 che disciplina la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici in misura progressivamente decrescente dal 100 al 40 per cento, in corrispondenza all'importo del trattamento pensionistico, rispettivamente, superiore da tre a sei volte il trattamento minimo INPS.

La Corte ha ritenuto che questo non sia configurabile come un "blocco integrale della rivalutazione (come quello dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 70 del 2015), bensì una misura di rimodulazione della percentuale di perequazione automatica, rispondente a criteri di progressività, parametrati sui valori costituzionali della proporzionalità e della adeguatezza dei trattamenti di quiescenza (come già riconosciuto nella stessa sentenza n. 70 del 2015)".

 


 

Articolo 1, comma 142-undecies
(Previdenza complementare dei dipendenti statali)

 

 

 

Il comma in esame è stato inserito dal Senato. Esso concerne il versamento dei contributi a carico del datore di lavoro per le forme di previdenza complementare, con particolare riferimento alle amministrazioni statali.

 

Il comma 142-undecies, in primo luogo, demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione del riparto tra gli stati di previsione dei singoli Ministeri - ovvero del trasferimento ai bilanci delle amministrazioni statali ad ordinamento autonomo - delle risorse, iscritte, nell'anno 2019, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, inerenti al contributo a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare e relative al personale delle suddette amministrazioni. Nella determinazione del riparto e del trasferimento suddetti si applicano i parametri del trattamento retributivo medio dei dipendenti e della consistenza del personale in servizio.

Si prevede, inoltre, con norma di carattere permanente, che il contributo a carico dei datori di lavoro sia versato al relativo fondo di previdenza complementare con le stesse modalità previste dalla normativa vigente per il versamento del contributo a carico del lavoratore. La disposizione, come osserva la relazione tecnica presentata in Assemblea al Senato, ha l'effetto di estendere il principio da essa formulato ai dipendenti statali, in quanto esso già si applica per gli altri dipendenti, pubblici e privati.

 

 

 


 

Articolo 1, commi 142-duedecies-quaterdecies
(Personale province e città metropolitane
in materia di politiche attive del lavoro)

 

 

I commi da 142-duedecies a 142-quaterdecies, introdotti al Senato, intervengono in materia di trasferimento alla regione (o all'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego) di alcuni dipendenti o collaboratori già in servizio presso i centri per l'impiego, nonché in materia di stabilizzazione dei lavoratori dipendenti a termine operanti nel medesimo settore, ampliando il novero dei soggetti che possono procedere alle suddette stabilizzazioni in deroga ai limiti sulle assunzioni contemplati dalla normativa vigente.

 

Più nel dettaglio, il comma 142-duedecies dispone che, in alternativa a quanto attualmente previsto (vedi infra), nell’ambito  delle deleghe delle funzioni trasferite con apposite leggi regionali, il personale a tempo indeterminato delle città metropolitane e delle province già in servizio presso i centri per l'impiego resti inquadrato nei ruoli delle stesse città metropolitane e province, in deroga all’art. 1, c. 421, della L. 190/2014 (che definisce la dotazione organica delle città metropolitane e delle province delle regioni ordinarie rispetto alla spesa del personale di ruolo[14]), limitatamente alla spesa di personale finanziata dalla predetta legislazione regionale.

Si ricorda che, in materia, l’art. 1, c. 793, della L. 205/2017, prevede che il personale delle città metropolitane e delle province, già collocato in soprannumero (rispetto alla dotazione organica delle stesse[15]), con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed in servizio presso i centri per l'impiego, sia trasferito alla regione - o all'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego - (con esclusione dei dipendenti già collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge). I trasferimenti di personale alla regione (o altro soggetto, come sopra indicato) si hanno con corrispondente incremento della dotazione organica.

 

Il comma 142-terdecies, modificanto l’art. 1, c. 795 della L. 205/2017, dispone che le regioni (ovvero le agenzie o gli enti regionali) costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego succedono alla città metropolitana o alla provincia nei rapporti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa in essere, per lo svolgimento dei medesimi servizi, qualora la funzione non sia delegata a province e città metropolitane con legge regionale.

 

 

Il comma 142-quaterdecies, modificando l’art. 1, c. 796, della L. 205/2017, prevede che non solo la regione (ovvero l'agenzia od ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego) e l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) possano stabilizzare i lavoratori dipendenti a termine operanti nel medesimo settore, in deroga ai limiti sulle assunzioni contemplati dalla normativa vigente, ma anche le province e città metropolitane se delegate nell’esercizio della funzione.

Si ricorda che la suddetta stabilizzazione è operata secondo la disciplina di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 75/2017 (relativo alle procedure di stabilizzazione presso pubbliche amministrazioni nel triennio 2018-2020). In particolare, si prevede, nel triennio 2018-2020, la facoltà, per le amministrazioni, di procedere alla stabilizzazione (in accordo con il nuovo piano triennale dei fabbisogni e con l’indicazione della relativa copertura finanziaria) del personale non dirigenziale che alla data di entrata in vigore della L. 124/2015 (28 agosto 2015) possegga tutti i seguenti requisiti:

a)    risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;

b)   sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

c)    abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni

Allo stesso tempo, le amministrazioni interessate possono bandire, nello stesso triennio 2018-2020 (in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria), specifiche procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50% dei posti disponibili, per l’assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale che alla data di entrata in vigore della L. 124/2015 (28 agosto 2015) possegga tutti i seguenti requisiti:

a)    risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;

b)   abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.

 


 

Articolo 1, commi 142-quindecies-sedecies
(Imposta sostitutiva sui redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno)

 

 

I commi 142-quindecies e 142- sedecies introducono un regime opzionale per le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti. Tali soggetti possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all'estero, ad una imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione.

 

A tal fine il comma 142-quindecies modifica il capo I del titolo I del D.P.R. n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR) con l'inserimento dell'articolo 24-ter recante la disciplina del citato regime opzionale.

 

Ferma restando l'opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia disposta dall'articolo 24-bis del TUIR, il comma 1 del nuovo articolo 24-ter introduce un regime opzionale per le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione di ogni genere e assegni ad esse equiparati erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti.

Tali soggetti possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all'estero, ad una imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione.

 

Il trasferimento della residenza è definito mediante riferimento all'articolo 2, comma 2, del TUIR, per cui si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile (articolo 43).

I comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno sono quelli situati nelle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia

Per quanto riguarda i redditi percepiti da fonte estera o prodotti all'estero, la norma fa riferimento ai criteri di cui all'articolo 165, comma 2, del TUIR, secondo cui i redditi si considerano prodotti all'estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall'articolo 23 del medesimo testo unico per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti.

 

Per effetto dei commi 2, 4 e 5 dell'articolo 24-ter, l'opzione di calcolo dell'imposta sostitutiva in via forfettaria con aliquota del 7 per cento:

·        può essere esercitata dalle persone fisiche che non siano state fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti a quello in cui l'opzione diviene efficace, e trasferiscono la residenza da paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa;

·        è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ed è efficace a decorrere da tale periodo d'imposta;

·        è valida per i primi cinque periodi di imposta successivi a quello in cui diviene efficace.

 

Le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza optando per il regime d'imposta sostitutiva indicano la giurisdizione o le giurisdizioni in cui hanno avuto l'ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione. L'Agenzia delle entrate trasmette tali informazioni alle autorità fiscali delle giurisdizioni indicate come luogo di ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione (comma 3 dell'articolo 24-ter).

 

Il comma 6 dell'articolo 24-ter stabilisce che l'imposta non è deducibile ed è versata in unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'imposta sui redditi. Il comma 8 stabilisce inoltre che soltanto nel caso in cui si manifestata la facoltà di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, per i redditi prodotti nei suddetti Stati o territori esteri si applica il regime ordinario e compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero.

 

L'opzione è revocabile dal contribuente e i suoi effetti cessano laddove venga accertata l'insussistenza dei requisiti e in ogni caso di omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva nei termini previsti. Tali casi precludono l'esercizio di una nuova opzione (comma 7 dell'articolo 24-ter).

 

Il comma 142-sedecies stabilisce una serie di esenzioni per i soggetti che esercitano l'opzione in esame. In particolare, gli stessi:

·        non sono tenute a presentare la dichiarazione annuale degli investimenti e delle attività di natura finanziaria che detengono all'estero suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, prevista dall'articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990;

·        sono esenti dall'imposta sul valore degli immobili situati all'estero prevista dall'articolo 19, comma 13 del decreto legge n. 201 del 2011;

·        sono esenti dall'imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero prevista dall'articolo 19, comma 18, del decreto legge n. 201 del 2011.

 

Si segnala che il successivo comma 142-septiesdecies destina le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'opzione al finanziamento delle università delle regioni del Mezzogiorno in cui sia presente almeno un dipartimento in discipline tecnico-scientifiche e sociologiche.

 


 

Articolo 1, comma 142-septiesdecies
(Fondo per i poli universitari tecnico-scientifici nel Mezzogiorno)

 

 

L’articolo 1, comma 142-septiesdecies, introdotto durante l’esame al Senato, dispone l’istituzione del Fondo per i poli universitari tecnico-scientifici nel Mezzogiorno.

 

La dotazione del Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, è costituita dalle risorse provenienti dalle maggiori entrate derivanti dall’opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno (articolo 1, comma 142-quindecies), che sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Le risorse del Fondo sono destinate alle università, con sede in Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, in cui sia presente almeno un dipartimento in discipline tecnico-scientifiche e sociologiche. L’individuazione delle stesse è rimessa ad un decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che provvede anche al riparto delle risorse.

Il finanziamento è utilizzato per interventi di sostegno diretto agli studenti, finanziamento di assegni di ricerca, nonché per studi e ricerche inerenti lo sviluppo del Mezzogiorno.


 

Articolo1, comma 142- octiesdecies
(Contratti a tempo determinato nei
territori colpiti dal sisma del 2016)

 

 

Il comma 142-octiesdecies, introdotto nel corso dell’esame al Senato, prevede una deroga, rispetto alla normativa vigente in materia, per il rinnovo di specifici contratti a tempo determinato utilizzati dalla struttura del Commissario in relazione agli eventi sismici del 2016.

 

La norma in esame dispone che i contratti a tempo determinato rinnovati successivamente al 1° gennaio 2019, di cui alle convenzioni con l’Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (o società da questa interamente controllata), e la Fintecna S.p.A. (o società da questa interamente controllata), possano derogare ai limiti di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 81/2015 (si veda, al riguardo, la scheda di lettura relativa al comma 210-bis).

Al relativo onere, di 2 milioni di euro annui per il biennio 2019-2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 329, della L. 205/2017 (autorizzazione di 2 milioni annui per il triennio 2018-2020 per il sostegno di manifestazioni carnevalesche).


 

Articolo 1, commi 148-bis-ter
(Indennizzo per la cessazione di attività commerciale)

 

 

I commi in esame, introdotti nel corso dell’esame al Senato, recano disposizioni concernenti la disciplina dell'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale.

 

Le disposizioni, secondo la relazione tecnica al maxiemendamento che al Senato ha introdotto le norme in esame, sono dirette a mettere a regime dal 2019 l'indennizzo di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 207/1996 e la relativa forma di finanziamento per gli iscritti alla gestione commercianti presso l'INPS.

 

In particolare, si dispone che dal 2019 il richiamato indennizzo venga concesso (comma 148-bis), nella misura e secondo le modalità previste, ai soggetti che, alla data di presentazione della domanda, abbiano più di 62 anni (se uomini) o più di 57 anni (se donne), e siano stati iscritti, al momento della cessazione dell'attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari o coadiutori, nella Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'I.N.P.S..

 

Tale indennizzo, erogato in misura pari al trattamento pensionistico minimo, per la cessazione definitiva di specifiche attività commerciali, a favore degli esercenti il commercio al minuto e loro coadiutori che avessero superato determinati limiti di età, previsto originariamente per il triennio 1996-1998 dal D.Lgs. n. 207/1996[16] (e più volte prorogato) e successivamente riconosciuto ai soggetti che esercitano, in qualità di titolari o coadiutori, attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero che esercitano attività commerciale su aree pubbliche in possesso dei requisiti prescritti per il periodo 2009-2016, con termine di accoglimento per le relative domande al 31 dicembre 2017.

Si ricorda, inoltre, che l'erogazione dell'indennizzo è subordinata, nel periodo di riferimento: alla cessazione definitiva dell'attività commerciale; alla riconsegna dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale e dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nel caso in cui quest'ultima sia esercitata congiuntamente all'attività di commercio al minuto; alla cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese presso la CCIAA.

 

Il successivo comma 148-ter precisa che l'aliquota contributiva aggiuntiva prevista per gli iscritti al fondo per gli interventi per la razionalizzazione commerciale (gestione istituita presso l'I.N.P.S. per le finalità di cui al D.Lgs. 207/1996, che opera mediante contabilità separata nell'ambito della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali), di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 207/1996 sia dovuta, nella misura e secondo le modalità previste, dagli iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.

Qualora dal monitoraggio degli oneri per prestazioni di cui al precedente comma e delle entrate contributive derivanti dalla richiamata aliquota emerga, anche in via prospettica, il mancato conseguimento dell’equilibrio tra contributi e prestazioni, con specifico decreto interministeriale (di cui peraltro non viene indicato il termine per l’emanazione) viene adeguata l’aliquota contributiva richiamata. In caso di mancato adeguamento della predetta aliquota contributiva, l’I.N.P.S. non riconosce ulteriori prestazioni.

 

Si ricorda che l’articolo 5 del D.Lgs. 2076/1996 ha disposto il versamento obbligatorio dell’aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,09% (prevista a carico degli iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali presso l’INPS) al fine di far fronte agli oneri derivanti dall’introduzione del richiamato indennizzo, inizialmente per il triennio 1996-1998. Il termine è stato prorogato più volte, da ultimo l’articolo 1, comma 409, lettera b), della L. 147/2013, ne ha disposto il nuovo termine al 31 dicembre 2018.


 

Articolo 1, comma 152-bis
(Contributo annuo del MAECI al Comitato atlantico)

 

La disposizione in esame, introdotta nel corso dell’esame al Senato, attribuisce un contributo annuo di 150.000 euro, a decorrere dal 2019, al Comitato atlantico, erogato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

 

La norma eroga un contributo annuo di 150.000 euro, da parte del MAECI, a decorre dall’anno prossimo, inteso esclusivamente alle spese di funzionamento del Comitato e per lo svolgimento delle sue attività istituzionali in ambito nazionale e internazionale, ivi comprese la promozione di attività di ricerca e formazione sulle questioni politiche, strategiche ed economico-sociali attinenti alla difesa e alla sicurezza internazionale e le relazioni con analoghi enti e organizzazioni internazionali.

 

Si ricorda che il Comitato atlantico assicura la presenza dell’Italia in seno all’Associazione del Trattato atlantico, organismo internazionale di raccordo tra la NATO e le opinioni pubbliche dei Paesi membri dell’Alleanza atlantica.

Il Comitato, secondo quanto previsto dal suo statuto, ha lo scopo di promuovere la conoscenza della natura, dei valori, degli obiettivi, delle attività e degli sviluppi dell’Alleanza atlantica, nonché lo studio e l’analisi dei problemi ad essa attinenti di politica internazionale, sicurezza, difesa ed economico-sociali, ed adotta in ambito nazionale ed internazionale iniziative opportune a tal fine.

 

 

 


 

Articolo 1, commi 155-159
(Incentivi giovani conducenti del settore autotrasporto)

 

 

I commi 155-159 modificati al Senato, prevedono incentivi, per gli anni 2019 e 2020, in favore di giovani conducenti (che non abbiano compiuto i 35 anni d’età) nel settore dell’autotrasporto merci, disponendo, in particolare, il rimborso del 50% delle spese sostenute per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all’esercizio dell’autotrasporto per conto terzi.

 

Deve trattarsi di personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato da imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, alle quali spetta una detrazione, ai fini dell’imposta sul reddito delle società, pari ad una quota dei rimborsi erogati ai giovani conducenti per un importo complessivo massimo di 1.500 euro per ciascun periodo d’imposta (commi 155-158). Detto importo è stato così abbassato, dall’originario ammontare di 3.000 euro, per effetto delle modifiche al Senato.

Il rimborso di cui al comma 155 è erogato in favore dei giovani conducenti da ciascuna impresa entro sei mesi dalla data di decorrenza del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Nel caso di conducenti già assunti e già inquadrati nelle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, il rimborso è erogato da ciascuna impresa entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, purché al momento della richiesta sussistano i requisiti di età e di qualifica previsti per gli aventi diritto.

Le modalità di richiesta e di erogazione del rimborso di cui al comma 155 saranno definite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con apposito provvedimento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Si prevede che dal rimborso siano esclusi i versamenti corrisposti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il rilascio della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all’esercizio dell’attività di autotrasporto di merci per conto di terzi, nonché per le spese relative all’acquisto dei contrassegni telematici richiesti dalla normativa vigente, che restano quindi a carico dei conducenti (comma 159).

Agli oneri per il 2019, pari a 40 milioni di euro, si provvede mediante la riduzione del Fondo per l’attuazione del programma di Governo. Al medesimo fondo affluiscono le maggiori entrate derivanti dall’articolo, pari a 16 mln di euro per il 2020 e a 0,5 mln di euro per il 2021.

 

 

Con riferimento alle abilitazioni concernenti il trasporto di cose si distingue la licenza per lo svolgimento dell’attività di trasporto di cose in conto proprio (disciplinata dagli articoli 31-39 della legge  n. 298 del 1974, avente ad oggetto l’istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la disciplina degli autotrasporti di cose e l’istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada) e l’attività di trasporto di cose per conto di terzi.

Tale ultima attività è definita come “attività imprenditoriale per la prestazione di servizi di trasporto verso un determinato corrispettivo” (articolo 41).

Per l'effettuazione dei trasporti di cose per conto di terzi è necessario che l'imprenditore sia iscritto nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ed abbia ottenuto apposita autorizzazione che consente l'effettuazione di trasporti nell'àmbito dell'intero territorio nazionale. Le autorizzazioni vengono rilasciate dagli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione alle imprese che abbiano la sede nel territorio di competenza degli uffici stessi e che siano iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, sono rilasciate per un periodo di nove anni e, alla scadenza, possono essere rinnovate con il parere favorevole dei competenti comitati per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

Qui sono indicate le modalità secondo le quali devono essere presentate le domande per l’iscrizione all’albo degli autotrasportatori.


 

Articolo 1, comma 160
(
Dispositivi antiabbandono)

 

 

Il comma 160 prevede l’assegnazione di 1 milione di euro per l'anno 2019 e, a seguito di una modifica introdotta nel corso dell’esame al Senato, di un ulteriore milione di euro anche per l’anno 2020 da destinare agli incentivi per l’acquisto dei dispositivi di allarme volti a prevenire l'abbandono dei bambini nei veicoli, resi obbligatori dalla legge n.117 del 2018.

 

La legge 117/2018 modifica l'articolo 172 che ha ad oggetto l'uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini.

In particolare si prevede che il conducente dei veicoli della categoria M1, N1, N2 e N3 immatricolati in Italia, o immatricolati all'estero e condotti da residenti in Italia, quando trasporta un bambino di età inferiore ai quattro anni assicurato al sedile con il sistema di ritenuta, ha l'obbligo di utilizzare apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l'abbandono del bambino, rispondente alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La disposizione modifica anche il comma 10 dell'articolo 172, che ha ad oggetto le sanzioni in caso di mancato uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per i bambini, introducendo tra le fattispecie sanzionate anche l'ipotesi di utilizzo di un sistema di ritenuta privo del dispositivo di allarme sonoro sopra indicato (la sanzione applicata è quella prevista per il mancato uso dei sistemi di ritenuta).

Si prevede anche che le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali del dispositivo di allarme siano definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge e che l'obbligo di installazione del dispositivo di allarme si applichi decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto sulle caratteristiche tecnico-funzionali e comunque a decorrere dal 1o luglio 2019.

Da ultimo la legge prevede che, al fine di agevolare l'acquisto di dispositivi di allarme volti a prevenire l'abbandono dei bambini nei veicoli, possano essere previste agevolazioni fiscali, limitate nel tempo con appositi provvedimenti normativi.

 

La disposizione in commento, introdotta alla Camera, prevede l’assegnazione di risorse economiche per consentire l’effettività della previsione dell’articolo 3 della legge che stabilisce che, al fine di agevolare l'acquisto di dispositivi di allarme volti a prevenire l'abbandono dei bambini nei veicoli, possano essere previste agevolazioni fiscali, limitate nel tempo con appositi provvedimenti normativi.

Si ricorda che le citate agevolazioni fiscali non sono state ancora oggetto di disciplina.

 

 

 

 


 

Articolo 1, comma 160-decies
(
Compensazioni per i maggiori oneri del trasporto merci ferroviario)

 

 

Il comma 160-decies autorizza la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 per compensare i maggiori costi sostenuti dalle imprese ferroviarie per i trasporti merci effettuati nelle regioni Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia

 

 

Nello specifico la spesa qui autorizzata di 5 milioni di € annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 sembra essere aggiuntiva rispetto a quella già prevista dal comma 294 della legge n. 190 del 2014 che viene richiamato e va iscritta nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Analoga previsione normativa reca infatti per l'anno 2018 il recente comma 3-bis dell’articolo 23 del D.L. n. 119/2018 che ha disposto un incremento di 5 milioni di € delle risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, da corrispondere alle imprese ferroviarie per l'incentivazione del trasporto delle merci.

Tale comma 294 ha previsto che a partire dal 2015 le risorse destinate agli obblighi di servizio pubblico nel settore del trasporto di merci su ferro non possano essere superiori a 100 milioni di euro annui e che tale somma sia attribuita ad RFI S.p.A. a compensazione degli oneri per il traghettamento ferroviario delle merci e quelli per il pagamento del canone di accesso all’infrastruttura ferroviaria per i trasporti di merci nelle regioni Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia, sostenuti dalle imprese ferroviarie. La compensazione viene determinata proporzionalmente ai treni/km sviluppati dalle imprese ferroviarie da e per le destinazioni sopraindicate.

 

Il secondo periodo del  comma 160-decies rinvia poi ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la disciplina, delle modalità di attribuzione delle risorse già previste dal richiamato comma 294, per le annualità 2020, 2021 e 2022, nel rispetto delle Linee guida per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie adottate dalla Commissione europea.

Occorrerebbe chiarire se tale periodo si riferisca alle risorse già stanziate in generale dal comma 294,  in quanto fa riferimento agli anni da 2020 al 2022 che non coincidono con gli anni dal 2019 al 2021 oggetto del primo periodo del comma in commento.

 

In base al terzo periodo del comma 160-decies, gli incentivi previsti sono destinati alla compensazione dei costi supplementari per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, inclusi quelli relativi al traghettamento ferroviario dei treni merci ed alle attività ad esso connesse, sostenuti dalle imprese ferroviarie rispetto ad altre modalità più inquinanti, per l’effettuazione di trasporti ferroviari di merci aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Rispetto alla previsione del comma 294 richiamato, non è richiamata la regione Sardegna.

Infine, le risorse non attribuite alle imprese ferroviarie ai sensi del periodo precedente saranno destinate, nei limiti degli stanziamenti disponibili, al riconoscimento di un contributo alle imprese ferroviarie che effettuano i trasporti di merci per ferrovia sull’intera infrastruttura ferroviaria nazionale, in misura non superiore al valore di 2,5 euro a treno/km,  che tiene conto dei minori costi esterni rispetto ai trasporti in modalità stradale, e sarà ripartito fra le imprese aventi diritto in maniera proporzionale ai treni/km effettuati.


 

Articolo 1, comma 163
(
Concorsi pubblici unici)

 

 

Il comma 163, come modificato nel corso dell’esame al Senato, dispone che le procedure concorsuali autorizzate a valere sulle risorse del Fondo per il pubblico impiego, per la parte relativa alle nuove assunzioni a tempo indeterminato presso la pubblica amministrazione, come rifinanziato dal provvedimento in esame, si svolgano mediante concorsi pubblici unici.

 

Più nel dettaglio, fatta salva l’esigenza di professionalità con competenze di spiccata specificità – nonché, come specificato nel corso dell’esame al Senato, fermo restando quanto previsto dal provvedimento in esame per il reclutamento di 50 unità nella qualifica iniziale di accesso alla carriera prefettizia (comma 168 lett. a)) e per la rimodulazione della dotazione organica del personale della carriera diplomatica (comma 178) - le suddette procedure concorsuali sono svolte, secondo i piani di fabbisogno di ciascuna amministrazione, mediante concorsi pubblici unici (per esami o per titoli ed esami, in relazione a figure professionali omogenee) organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica per il tramite della Commissione Interministeriale per l’attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM).

Come specificato nel corso dell’esame al Senato, i suddetti concorsi possono svolgersi secondo modalità semplificate definite con apposito Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione (da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame), anche in deroga alla disciplina in materia di modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi (ex D.P.R. 487/1994), di accesso alla qualifica di dirigente (ex D.P.R. 272/2004) e di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione (ex D.P.R. 70/2013).

Viene confermato che le suddette procedure concorsuali (e le conseguenti assunzioni) sono effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste in materia di mobilità volontaria.

 

La mobilità volontaria (di cui all’art. 30 del D.Lgs. 165/2001) è un istituto che permette di ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, dietro domanda di trasferimento e, generalmente, con assenso dell'amministrazione di appartenenza. In via sperimentale, si è prevista la possibilità di trasferimenti anche in mancanza dell'assenso dell'amministrazione di appartenenza, a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore a quella dell'amministrazione di provenienza.

 

Nel corso dell’esame al Senato è stata eliminata la possibilità, prevista dal testo originario limitatamente alla procedura concorsuale per la copertura di posizioni dirigenziali, di destinare al personale interno, in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso al concorso, una riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli banditi.

 


 

Articolo 1, commi 163-bis e -ter
(Limiti di spesa per assunzioni nella P.A.)

 

 

I commi 161-bis e 161-ter, introdotti nel corso dell’esame al Senato, autorizzano assunzioni a tempo indeterminato in alcune amministrazioni entro determinati limiti di spesa, a valere sulle risorse del Fondo per il pubblico impiego, per la parte relativa alle nuove assunzioni a tempo indeterminato presso la pubblica amministrazione, come rifinanziato dal provvedimento in esame, disponendo nel contempo che vengano comunicati ai Dipartimenti della funzione pubblica e della Ragioneria generale dello Stato i dati concernenti le relative procedure concorsuali, nonché la spesa annua lorda per il trattamento economico complessivo.

 

Più nel dettaglio - fermo quanto previsto dal comma 162 del provvedimento in esame, secondo cui le risorse per nuove assunzioni devono essere destinate prioritariamente per il reclutamento di professionalità con competenze in specifiche materie, tenendo conto, tra l’altro, delle indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nonché dal comma 163-ter in materia di obbligo di comunicazione (vedi infra) - il comma 163-bis autorizza le assunzioni a tempo indeterminato (anche attraverso avvio di procedure concorsuali) delle seguenti amministrazioni, a valere sulle risorse del predetto Fondo ed entro determinati limiti di spesa:

§   Corte dei conti:

-   per il personale dirigenziale di livello non generale e per quello non dirigenziale, nel limite di spesa di euro 5.638.577 per il 2019, e di 16.915.730 annui dal 2020;

-   per referendari, nel limite complessivo di spesa di euro 5.646.929 per il 2019, 9.858.687 annui per il 2020 e 2021, 10.215.137 per il 2022, 11.194.460 per il 2023, 11.294.027 annui per il 2024 e 2025, 11.700.260 per il 2026, 15.392.183 annui per il 2027 e 2028 e 15.681.574 annui dal 2029.

Si ricorda che il comma 174 del provvedimento in esame autorizza l’assunzione di nuovi referendari della Corte dei conti, anche in deroga alla vigente normativa in materia di turn over, entro un tetto massimo di spesa (si rimanda alla relativa scheda di lettura).

§   per il personale contrattualizzato del Ministero della giustizia, Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, nel limite di spesa di euro 4.434.558 per il 2019, 10.738.230 annui dal 2020;

§   per il personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel limite di spesa di euro 2.416.076,00 annui dal 2019;

§   per il personale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nel limite di spesa di euro 4.780.284 per il 2019 e 14.340.851 dal 2020;

§   per il personale dirigenziale di livello non generale e per quello non dirigenziale dell’Agenzia per l’Italia digitale, nel limite di spesa di euro 1.695.529 per il 2019 e 2.260.705 annui dal 2020;

§   per il personale dirigenziale di livello non generale e per quello non dirigenziale di categoria A della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel limite di spesa di euro 641.581 per il 2019 e 7.698.967 annui dal 2020;

§   per il personale dell’INPS, nel limite di spesa di euro 8.302.167 per il 2019, 18.679.875 per il 2020 e 24.906.500 annui dal 2021.

 

Per evitare che vengano effettuate assunzioni oltre i suddetti limiti di spesa, il comma 163-ter prevede che le amministrazioni richiamate dal precedente comma trasmettano ai Dipartimenti della funzione pubblica e della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati concernenti le procedure concorsuali che si intende avviare ed il personale dirigenziale di livello non generale e non dirigenziale da assumere (in relazione al fabbisogno e nell’ambito della propria dotazione organica), nonché la spesa annua lorda (per ciascuna annualità e a regime) effettivamente da sostenere per il trattamento economico complessivo. Si specifica che relativamente alle assunzioni di referendari della Corte dei conti devono essere comunicati (dal Segretario generale) ai suddetti Dipartimenti solo i dati relativi al personale assunto e i relativi oneri, come previsto dal comma 174 del provvedimento in esame.

L’autorizzazione ad assumere è subordinata all’esito delle verifiche effettuate dai suddetti Dipartimenti.

All’esito delle predette verifiche, si autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio a valere sulle risorse del Fondo per il pubblico impiego, per la parte relativa alle nuove assunzioni a tempo indeterminato presso la pubblica amministrazione (come rifinanziato dal provvedimento in esame).


 

Articolo 1, commi 163-quater e -quinquies
(Assunzioni presso il Ministero dello sviluppo economico)

 

 

I commi 163-quater e 163-quinquies, introdotti nel corso dell’esame al Senato, autorizzano il Ministero dello sviluppo economico - per il triennio 2019-2021 - ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà di assunzione e nei limiti della dotazione organica, 102 unità di personale.

 

Più nel dettaglio, il comma 163-quater dispone che la suddetta autorizzazione, volta ad assicurare l’efficace ed efficiente esercizio delle attività di vigilanza per la sicurezza dei prodotti, nonché dell’attività in conto terzi attribuite al Ministero dello sviluppo economico, riguarda le seguenti unità di personale:

§  2 unità con qualifica dirigenziale non generale con laurea in ingegneria (ovvero discipline equipollenti);

§  80 unità da inquadrare nella III area del personale non dirigenziale (posizione economica F1), di cui:

-    50 unità con professionalità di ingegneri delle telecomunicazioni;

-    30 unità (di cui almeno l’80 per cento costituito da personale di profilo tecnico) con profili tecnici idonei al disimpegno di compiti di vigilanza per la sicurezza dei prodotti;

§  20 unità da inquadrare nella II area del personale non dirigenziale (posizione economica F2), di cui 10 unità con professionalità di periti industriali in elettronica e telecomunicazioni.

Le suddette assunzioni sono autorizzate in aggiunta alle vigenti facoltà di assunzione (per la cui descrizione si rimanda alla scheda di lettura relativa al comma 161).

 

Alla copertura dei relativi oneri (pari a 3.863.000,00 euro annui a decorrere dal 2019) si provvede a valere sul Fondo per il pubblico impiego per la parte destinata al finanziamento di nuove assunzioni a tempo indeterminato nella P.A., come rifinanziato dal provvedimento in esame.

 

In materia, si segnala che il comma 208-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato, dispone che, per il 2019, la Presidenza del Consiglio dei ministri, i Ministeri, gli enti pubblici non economici, le Agenzie fiscali e le Università, in relazione alle ordinarie facoltà di assunzione riferite al medesimo anno, non possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 novembre 2019.

Come disposto dal successivo comma 163-quinquies, fino alla completa attuazione di quanto disposto dal comma 163-quater e per il solo personale delle aree, il Ministero dello sviluppo economico si avvale di un contingente fino a 100 unità di personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni (ad esclusione di quello scolastico), in possesso dei suddetti requisiti, in posizione di comando[17] ai sensi dell’articolo 17, comma 14, della L. 127/1997, secondo cui, nei predetti casi, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di comando entro quindici giorni dalla richiesta[18].


 

Articolo 1, commi 163-sexies e -septies
(Assunzioni di personale per arsenali e stabilimenti militari)

 

Il comma 163-sexies autorizza il Ministero della difesa ad assumere, per il triennio 2019-2021, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un contingente massimo di 294 unità di personale con profilo tecnico non dirigenziale, destinati all'area produttiva industriale, in particolare degli arsenali e degli stabilimenti militari. Il comma 163-septies reca le corrispondenti coperture.

 

Il comma 163-sexies reca l’autorizzazione a nuove assunzioni, facendo comunque salvi i limiti della dotazione organica e nel rispetto dell'articolo 2259-ter del Codice dell'ordinamento militare (di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66), così come introdotto dall'articolo 12, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8.

 

L’articolo 2259-ter del Codice dell'ordinamento militare definisce, per il 1° gennaio 2025, l’obiettivo della dotazione organica complessiva del personale civile del Ministero della difesa fissata in 20.000 unità. Il termine del 1° gennaio 2025 può essere prorogato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

 

In aggiunta, quindi, alle facoltà di assunzione previste a legislazione vigente, il Ministero della difesa è autorizzato ad assumere, per il triennio 2019-2021, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un contingente massimo di 294 unità di personale con profilo tecnico non dirigenziale, ripartito, per ciascuno dei tre anni, in:

·        10 unità di Area III, posizione economica F1;

·        88 unità di Area II, posizione economica F2.

 

Si riporta di seguito un elenco, non esaustivo, delle strutture che potrebbero usufruire dell’ampliamento delle possibilità di assunzione:

Ø  Arsenale Militare Marittimo La Spezia (Marinarsen La Spezia);

Ø  Arsenale Militare Marittimo Taranto (Marinarsen Taranto);

Ø  Arsenale Militare Marittimo Augusta;

Ø  AID - Arsenale Militare di Messina;

Ø  AID - Centro di Dematerializzazione e Conservazione Unico della Difesa (CEDECU);

Ø  AID - Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare;

Ø  AID - Stabilimento Grafico Militare - Gaeta;

Ø  AID - Stabilimento Militare del Munizionamento Terrestre;

Ø  AID - Stabilimento Militare Pirotecnico;

Ø  AID - Stabilimento Militare "Propellenti";

Ø  AID - Stabilimento Militare "Ripristini e Recuperi del Munizionamento";

Ø  AID - Stabilimento Militare Spolette;

Ø  AID - Stabilimento Produzione Cordami.

 

Il comma 163-septies provvede a coprire gli oneri derivanti dall’autorizzazione a nuove assunzioni introdotta dal precedente comma 163-sexies. Si provvede nel limite di spesa di euro 3.318.142,68 per l'anno 2019, di euro 6.636.285,36 per l'anno 2020, e di euro 9.954.428,04 annui a decorrere dall'anno 2021, a valere sulle risorse del fondo istituito presso il MEF per assunzioni di personale a tempo indeterminato nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi tra gli altri i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge di bilancio per il 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232), come rifinanziato ai sensi del comma 161 dello stesso articolo 1.

 

 

 

 


 

Articolo 1, commi 164-167-bis
(
Assunzione di personale amministrativo
presso il Ministero della giustizia
)

 

 

Il comma 164, modificato dal Senato, autorizza il Ministero della giustizia, per il triennio 2019-2021, ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nell'ambito dell'attuale dotazione organica, un numero massimo di 3.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale.

I commi da 165 a 167, prevedono e disciplinano l’assunzione, nello stesso triennio, di 35 dirigenti penitenziari, di livello dirigenziale non generale.

Il comma 167-bis prevede l’assunzione nel triennio di massimo 7 direttori di istituti penitenziari minorili, aumentando la relativa dotazione organica e demandando al Ministero l’individuazione degli istituti penitenziari qualificati come uffici di livello dirigenziale.

 

Il comma 164, modificato durante l’esame al Senato, autorizza per il triennio 2019-2021, il Ministero della giustizia all’assunzione a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nell'ambito dell’attuale dotazione organica, fino a 3.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale. Le finalità dell’intervento risiedono nell’esigenza di potenziare e garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari nonché di far fronte alle esigenze di funzionamento degli istituti penali minorili.

Le assunzioni programmate dal comma 164 riguardano:

§ l’amministrazione giudiziaria, nei cui ruoli potranno essere inquadrate 903 unità di Area II nel 2019, 1.000 unità di Area III per il 2020 e 1.000 unità di Area II per il 2021. Le unità di personale potranno essere reclutate mediante lo scorrimento di graduatorie valide alla data di entrata in vigore della legge di bilancio o mediante procedure concorsuali pubbliche (disciplinate con apposito decreto interministeriale) disposte senza la previa attivazione della procedura di mobilità collettiva, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over, nonché mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento (per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo). In relazione al personale attinto dalle liste di collocamento, il Senato ha precisato che il Ministero deve riconoscere un punteggio aggiuntivo agli iscritti alle liste che abbiano completato il periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo o comunque completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari. La disposizione intende così riconoscere un titolo di preferenza ai c.d. precari della giustizia, cioè ai lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e disoccupati che hanno completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari già previsto dalla legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012), ai quali già il legislatore riconosce titoli di preferenza nei concorsi indetti dalla pubblica amministrazione (art. 50 del d.l. n. 90 del 2014);

§ il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, nei cui ruoli di funzionario contabile, funzionario dell’organizzazione, funzionario amministrativo e tecnico nonché di contabile potranno essere inquadrate 97 unità per il 2019 (81 di Area III e 16 di Area II).

Alla copertura dei relativi oneri (pari a 30.249.571 euro per il 2019, 78.363.085 per il 2020 e 114.154.525 a regime, dal 2021) si provvede a valere sul Fondo per il pubblico impiego per la parte destinata al finanziamento di nuove assunzioni a tempo indeterminato nella P.A., come rifinanziato dal provvedimento in esame.

Viene, inoltre, autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il 2019 per lo svolgimento delle procedure concorsuali necessarie alle suddette assunzioni.

 

I commi da 165 a 167, non modificati dal Senato, prevedono l’assunzione a tempo indeterminato, nel triennio 2019-2021 - nei limiti della dotazione organica e in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali - di 35 dirigenti di istituto penitenziario di livello dirigenziale non generale, per assicurare il funzionamento degli stessi istituti (comma 165).

Spetterà a un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con quello della pubblica amministrazione, da adottare entro 90 gg. dall’entrata in vigore della legge in esame, le modalità e i criteri per le citate assunzioni (comma 166). Le relative autorizzazioni di spesa (dal 2019 e dal 2029 in poi) sono previste dal comma 167, che finanzia le assunzioni con la riduzione in Tabella A - alla voce del Ministero della giustizia.

 

Il comma 167-bis, introdotto dal Senato, aumenta di 7 posizioni, di livello dirigenziale non generale, la dotazione organica della carriera penitenziaria del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. In particolare, la disposizione prevede che il Ministro della giustizia debba, con proprio decreto, individuare fino a 7 istituti penali per i minorenni classificati come uffici di livello dirigenziale non generale.

 

Attualmente gli istituti penali per i minorenni sono 17 e sono situati ad Acireale, Airola, Bari, Bologna, Cagliari – Quartucciu, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Milano, Nisida (NA), Palermo, Pontremoli, Potenza, Roma, Torino e Treviso.

 

Conseguentemente, il comma 167-bis modifica le tabelle allegate al regolamento di organizzazione del Ministero (D.P.C.M. n. 84 del 2015), per quanto riguarda il personale dirigenziale del ministero (tabella C) e, più specificamente, il personale del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. Per il futuro, peraltro, la disposizione prevede che eventuali modifiche alle tabelle potranno essere apportate dal Governo attraverso regolamenti di delegificazione.

 

Ministero della giustizia

Dotazione organica complessiva del personale dirigenziale

Qualifiche dirigenziali - carriera amministrativa

Dotazione organica

Vigente

AC. 1334-B

Dirigenti 1ˆ fascia

19

19

Dirigenti 2ˆ fascia

378

378

Totale Dirigenti

397

397

 

Qualifiche dirigenziali - carriera penitenziaria

 

Dirigenti generali penitenziari

17

17

Dirigenti penitenziari

334

341

Totale dirigenti

351

358

 

 

 

 

Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità

Dotazione organica complessiva del personale amministrativo

Qualifiche dirigenziali

Dotazione organica

Vigente

AC. 1334-B

Dirigenti 1ˆ fascia - carriera amministrativa

2

2

Dirigente generale penitenziario

1

1

Dirigenti 2ˆ fascia - carriera amministrativa

16

16

Dirigenti esecuzione penale esterna - carriera penitenziaria

34

41

TOTALE DIRIGENTI

53

60

 

Il Ministero è conseguentemente autorizzato nel triennio 2019-2021 ad a bandire procedure concorsuali e ad assumere fino a 7 unità di personale di livello dirigenziale non generale. Per tali assunzioni il comma 167-bis individua l’onere di spesa e la conseguente copertura finanziaria.

Nelle more dell’espletamento delle procedure di selezione, e fino al 31 dicembre 2020, sono autorizzati a svolgere le funzioni di direttore degli istituti penali per minorenni i funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituti penitenziari. La disposizione opera in deroga a quanto previsto dal d.lgs. n. 63 del 2006.

 

L’ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, dettato dal decreto legislativo n. 63 del 2006, prevede infatti (articoli 3 e 4) tre distinti ruoli per i dirigenti di istituto penitenziario, i dirigenti di esecuzione penale esterna ed i dirigenti medici psichiatri e dispone che alla carriera si acceda dalla qualifica iniziale di ciascun ruolo, unicamente mediante pubblico concorso.

 

Si ricorda che un’altra deroga a questa disciplina è oggetto del comma 654-decies, lett. b) (v. infra).

 

Si ricorda, infine, che il comma 208-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato, dispone che, per il 2019, la Presidenza del Consiglio dei ministri, i Ministeri, gli enti pubblici non economici, le Agenzie fiscali e le Università, in relazione alle ordinarie facoltà di assunzione riferite al medesimo anno, non possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 novembre 2019.


 

Articolo 1, comma 167-ter
(Assunzioni sisma Umbria)

 

 

Il comma 167-ter, introdotto al Senato, proroga fino al 2020 le attività volte ad ultimare il processo di ricostruzione nelle zone terremotate nei territori dell’Umbria, prevedendo, inoltre, la possibilità per la medesima regione ed i relativi comuni di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per ulteriori due anni, nel rispetto dei limiti di durata previsti dalla normativa vigente.

 

Più nel dettaglio, il comma in esame, modificando l’art. 14, c. 14, del D.L. 6/1998, oltre a prorogare fino al 2020 (dal 2018)  le attività tecnico-amministrative volte ad ultimare il processo di ricostruzione nelle zone terremotate dell’Umbria interessate dagli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997, prevede anche la possibilità per la medesima regione ed i relativi comuni di stipulare, con risorse proprie e fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, contratti di lavoro a tempo determinato per ulteriori due anni, nei limiti di quanto strettamente necessario al completamento delle predette attività di ricostruzione, nel rispetto della normativa vigente in materia di limitazioni assunzionali e finanziarie, nonché dei vigenti limiti di durata dei suddetti contratti a tempo determinato (sul punto si veda la scheda di lettura relativa al comma 210-bis).


 

Articolo 1, comma 168
(Assunzioni Ministero Interno)

 

 

Il comma 168, modificato nel corso dell’esame al Senato, autorizza il Ministero dell’Interno – per il triennio 2019-2021 - ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nell'ambito dell'attuale dotazione organica, 775 unità di personale della carriera prefettizia e di livello dirigenziale e non dirigenziale dell’amministrazione civile dell’interno.

 

Più nel dettaglio, la suddetta autorizzazione, volta ad assicurare la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno, anche in relazione ai compiti in materia di immigrazione e ordine pubblico, riguarda le seguenti unità di personale:

§  50 unità nella qualifica iniziale di accesso alla carriera prefettizia;

§  25 unità nella qualifica iniziale di accesso alla dirigenza dell’Area Funzioni Centrali;

§  250 unità nell’Area III posizione economica F1;

§  450 unità nell’Area II posizione economica F2.

 

 

Nel corso dell’esame al Senato è stato soppresso il secondo periodo del comma in esame, il quale disponeva che le relative procedure concorsuali potessero essere bandite anche in deroga a quanto disposto in materia di mobilità volontaria (cfr. al riguardo la scheda relativa al precedente comma 163) e di mobilità collettiva.

In relazione a ciò, quindi, le amministrazioni interessate prima di procedere alle assunzioni dovranno osservare quanto disposto in materia.

 

La mobilità volontaria (di cui all’art. 30 del D.Lgs. 165/2001) è un istituto che permette di ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, dietro domanda di trasferimento e, generalmente, con assenso dell'amministrazione di appartenenza. In via sperimentale, si è prevista la possibilità di trasferimenti anche in mancanza dell'assenso dell'amministrazione di appartenenza, a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore a quella dell'amministrazione di provenienza.

 

La mobilità collettiva si attiva nelle ipotesi di soprannumero o eccedenze di personale. In particolare, il richiamato art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001, dispone che le amministrazioni pubbliche prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare al personale in disponibilità (iscritto in appositi elenchi secondo l'ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro) l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste.

 

Alla copertura dei relativi oneri (pari a 32.842.040 euro per il 2019 e il 2020 e 34.878.609 euro dal 2021) si provvede a valere sul Fondo per il pubblico impiego per la parte destinata al finanziamento di nuove assunzioni a tempo indeterminato nella P.A., come rifinanziato dal provvedimento in esame (comma 161).

 

In materia, si segnala che il comma 208-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato, dispone che, per il 2019, la Presidenza del Consiglio dei ministri, i Ministeri, gli enti pubblici non economici, le Agenzie fiscali e le Università, in relazione alle ordinarie facoltà di assunzione riferite al medesimo anno, non possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 novembre 2019.


 

Articolo 1, commi 168-bis e 168-ter
(Assunzioni di personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

 

 

Il comma 168-bis autorizza il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ad assumere, per l'anno 2019, con contratto a tempo indeterminato: 100 dipendenti della III area funzionale, posizione economica F1; fino a 200 dipendenti della II area funzionale, posizione economica F2. Il comma 168-ter reca le corrispondenti coperture.

 

Il comma 168-bis reca l’autorizzazione a nuove assunzioni, facendo comunque salvi i limiti della dotazione organica. In aggiunta alle facoltà di assunzione previste dalla legislazione vigente, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, per l'anno 2019:

·        100 dipendenti della III area funzionale, posizione economica F1, anche mediante il bando di nuovi concorsi, nonché l'ampliamento dei posti messi a concorso ovvero lo scorrimento delle graduatorie di concorsi già banditi;

·        fino a 200 dipendenti della II area funzionale, posizione economica F2, anche mediante il bando di nuovi concorsi.

 

Il comma 168-ter provvede a coprire gli oneri derivanti dall’autorizzazione a nuove assunzioni introdotta dal precedente comma 168-bis. Si provvede per l'importo di euro 5.380.200 per l'anno 2019, e di euro 10.760.400 a valere sul fondo di cui all'art. 1, comma 365, lett. b), della legge di bilancio per il 2017 (legge n. 232 del 2016) destinato al finanziamento di assunzioni di personale a tempo indeterminato - in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente - nell'ambito delle amministrazioni dello Stato.

 


 

Articolo 1, comma 168-quater
(Assunzione d’impiegati a contratto presso gli uffici
della rete diplomatico-consolare)

 

 

La disposizione in esame, introdotta nel corso dell’esame al Senato, incrementa di 50 unità il contingente di dipendenti, assunti con contratto locale, impiegati presso gli uffici della rete diplomatico-consolare.

 

Più nel dettaglio la norma porta a 2870 unità l’entità del contingente di impiegati a contratto di diritto locale ex art. 152 del D.P.R. n. 18 del 1967 (attualmente pari a 2820 unità).

Come precisato nella relazione tecnica l’incremento del contingente è inteso a potenziare le attività che possono essere attribuite al personale a contratto negli uffici all'estero ed è essenziale per assicurare un'evasione ordinata delle pratiche di riconoscimento della cittadinanza presentate soprattutto nelle sedi sudamericane.

A tale fine la norma autorizza i seguenti importi di spesa:

1.002.150 euro nel 2019,

2.044.386 euro nel 2020,

2.085.274 euro nel 2021,

2.126.979 euro nel 2022,

2.169.519 euro nel 2023,

2.212.909 euro nel 2024,

2.257.168 euro nel 2025,

2.302.311 euro nel 2026,

2.348.357 euro nel 2027

2.395.324 euro a decorrere dal 2028.

 

Il costo unitario delle nuove assunzioni è stato quantificato dalla stessa relazione tecnica a partire dal costo medio del personale a contratto a legge locale accertato.

 

Si ricorda che il richiamato art. 152 del D.P.R. n. 18 del 1967 ha previsto che le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura possano assumere personale a contratto per le proprie esigenze di servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale. Gli impiegati, assunti con contratti a tempo indeterminato, sono chiamati a svolgere le mansioni previste nei contratti individuali.

L’entità del contingente, come già accennato, è stato più volte oggetto d’interventi di rideterminazione, da ultimo apportati dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 che ha incrementato di 20 unità il contingente d’impiegati a contratto, portandolo a 2.820 unità complessive di personale, al fine potenziare la rete diplomatico-consolare del nostro Paese in Africa.

 

 

 

 


 

Articolo 1, comma 169
(
Assunzioni presso il Ministero dell’ambiente)

 

 

Il comma 169 autorizza l’assunzione a tempo indeterminato, per il triennio 2019-2021, presso il Ministero dell’ambiente, di 420 unità di personale (di cui 20 di livello dirigenziale) anche in sovrannumero (con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo). Conseguentemente, si dispone la progressiva riduzione delle vigenti convenzioni del Ministero riguardanti attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico ed operativo in materia ambientale.

Nel corso dell’esame al Senato, in merito alle assunzioni a tempo indeterminato, sono state soppresse, in primo luogo, le previsioni di deroga alla normativa vigente in materia assunzionale e la previsione secondo cui si sarebbe potuto procedere alle assunzioni senza il previo esperimento delle procedure in materia di mobilità ordinaria e collettiva, e, in secondo luogo, l’affidamento dello svolgimento dei concorsi alla Commissione Interministeriale per l’attuazione del progetto RIPAM.

Gli oneri corrispondenti sono quantificati nel limite massimo di spesa di 4,1 milioni di euro per il 2019, 14,9 milioni per il 2020 e 19,1 milioni dal 2021, nonché in ulteriori 800.000 euro, per il 2019, per lo svolgimento delle procedure concorsuali.

Assunzioni presso il Ministero dell'ambiente

Il comma 169 – al fine di potenziare l’attuazione delle politiche ambientali, di perseguire un’efficiente ed efficace gestione delle risorse pubbliche destinate alla tutela dell’ambiente, anche allo scopo di prevenire l’instaurazione di nuove procedure europee di infrazione e di superare quelle in corso – autorizza l’assunzione a tempo indeterminato, per il triennio 2019-2021, presso il Ministero dell’ambiente, di un contingente di personale di 420 unità così suddivise:

§  400 unità di livello non dirigenziale;

§  20 unità di livello dirigenziale non generale (con riserva di posti non superiore al 50 per cento al personale interno).

Disciplina delle assunzioni e modifiche alla dotazione organica

Le suddette assunzioni sono effettuate mediante concorsi per titoli ed esami (valorizzando l’esperienza lavorativa in materia ambientale nell’ambito della pubblica amministrazione).

Nel corso dell’esame al Senato, è stata soppresso l’affidamento dello svolgimento dei concorsi alla Commissione Interministeriale per l’attuazione del progetto RIPAM.

Viene altresì precisato che le assunzioni avvengono anche in sovrannumero con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo.

Conseguentemente, la dotazione organica del Ministero viene incrementata di 320 unità (300 di livello non dirigenziale e 20 di livello dirigenziale non generale).

Nel corso dell’esame al Senato, è stata soppressa la disposizione che prevedeva che le assunzioni in questione avvenissero secondo le seguenti modalità:

§  in deroga alle vigenti facoltà assunzionali;

§  anche in deroga a quanto previsto dal D.L. 101/2013 (che dispone, tra l’altro, che le amministrazioni pubbliche, prima di avviare nuove procedure concorsuali, attingano dalle graduatorie in corso di validità);

§  senza il previo esperimento delle procedure in materia di mobilità ordinaria e collettiva.

La mobilità volontaria (di cui al richiamato art. 30 del D.Lgs. 165/2001) è un istituto che permette di ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, dietro domanda di trasferimento e, generalmente, con assenso dell'amministrazione di appartenenza. In via sperimentale, si è prevista la possibilità di trasferimenti anche in mancanza dell'assenso dell'amministrazione di appartenenza, a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore a quella dell'amministrazione di provenienza.

La mobilità collettiva si attiva nelle ipotesi di soprannumero o eccedenze di personale. In particolare, il richiamato art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001 dispone che le amministrazioni pubbliche, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare al personale in disponibilità (iscritto in appositi elenchi secondo l'ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro) l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste.

Riduzione delle convenzioni in essere

Conseguentemente si dispone, con riferimento al totale delle convenzioni vigenti nel 2018, la progressiva riduzione delle convenzioni riguardanti attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico ed operativo in materia ambientale nelle seguenti percentuali: fino al 10% nel 2020, al 20% nel 2021, al 50% nel 2022, al 70% nel 2023 e al 100% nel 2024. La riduzione fa salva la possibilità per il Ministero, prevista dall’articolo 8, comma 1, della legge n. 349/1986, di avvalersi dei servizi tecnici dello Stato e delle aziende sanitarie locali, nonché della collaborazione di organi di consulenza dello Stato, enti pubblici di ricerca ed istituti universitari.  Le risorse derivanti dalle suddette riduzioni sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite all’erario, con corrispondente riduzione, a regime, dei relativi stanziamenti di bilancio a seguito della quantificazione delle risorse che derivano dall’estinzione delle suddette convenzioni, demandata ad apposito decreto interministeriale nell’esercizio finanziario 2025.

Per gli anni dal 2019 al 2024, le risorse derivanti dalla riduzione delle convenzioni, annualmente accertate con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite all’erario.

Nell’esercizio finanziario 2025, con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate e quantificate le risorse che derivano dall’estinzione delle convenzioni al fine di ridurre corrispondentemente, a regime, i relativi stanziamenti di bilancio.

 

Il Ministero dell’ambiente si avvale, per numerose attività tecniche, della Sogesid S.p.A., a capitale interamente statale, la quale è strumentale anche alle esigenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il regolamento di organizzazione del Ministero dell’ambiente dispone che il Ministro se ne avvalga per le attività strumentali alle finalità e alle attribuzioni istituzionali del Ministero “nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale, per la gestione in house”. Oltre che per attività di ingegneria finalizzate alla realizzazione di interventi sul territorio (bonifiche, interventi di risanamento idrogeologico, messa in sicurezza di discariche, e così via), il Ministero dell’ambiente si è servito, nel corso degli anni, della Sogesid per le attività di “assistenza tecnica” o di “supporto tecnico-specialistico ed operativo” alle direzioni generali, che si sono sostanziate in prestazioni lavorative rese dal personale della società presso la sede del Ministero in collaborazione diretta con gli uffici ministeriali, attraverso la stipula di numerose convenzioni. Per approfondire i compiti del Ministero dell'ambiente e il ruolo della Sogesid S.p.A. si rinvia alla Deliberazione 6 agosto 2018, n. 16/2018/G della Corte dei conti. 

Copertura degli oneri

Alla copertura degli oneri corrispondenti alle assunzioni autorizzate dal comma in esame si provvede (nel limite massimo di spesa di 4,1 milioni di euro per il 2019, 14,9 milioni per il 2020 e 19,1 milioni dal 2021) a valere sul Fondo per il pubblico impiego per la parte destinata al finanziamento di nuove assunzioni a tempo indeterminato nella P.A., come rifinanziato dal disegno di legge in esame.

Per lo svolgimento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di 800.000 euro per il 2019, a valere sul Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente.


 

Articolo 1, commi 170 e 171
(
Assunzioni e ampliamento di organici
presso l’Avvocatura dello Stato
)

 

 

Il comma 170 autorizza l’Avvocatura Generale dello Stato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, ad assumere per il triennio 2019-2021 un contingente di personale pari a 91 unità, di cui 6 dirigenti di livello non generale e 85 unità di personale non dirigenziale. Il comma 171, aggiunto dalla Camera, amplia l’organico di avvocati e procuratori dello Stato, rispettivamente di 10 unità, disciplina le modalità delle relative assunzioni e autorizza le conseguenti spese, a decorrere dal 2019.

 

Il comma 170 autorizza, per il triennio 2019-2021 l’Avvocatura dello Stato, all’assunzione a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami un contingente di personale di 91 unità così suddivise:

§  85 unità di livello non dirigenziale (35 unità appartenenti all’Area III, posizione economica F1 e 50 unità appartenenti all’Area II, posizione economica F1, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, anche con particolare specializzazione nelle materie tecnico-giuridiche);

§  6 unità di livello dirigenziale non generale.

 

Nel corso dell'esame in Senato è stata soppressa la previsione per la quale la procedura concorsuale è affidata alla Commissione Interministeriale per l’attuazione del progetto RIPAM.

Conseguentemente, la dotazione organica dell’Avvocatura è incrementata di 91 unità.

 

Nel corso dell'esame in Senato è stata soppressa inoltre la previsione per la quale tali assunzioni e le relative procedure concorsuali avvengono per titoli ed esami: in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali; in deroga a quanto previsto dal D.L. 101/2013 (che dispone, tra l’altro, che le amministrazioni pubbliche, prima di avviare nuove procedure concorsuali, attingano dalle graduatorie in corso di validità); senza il previo esperimento delle procedure in materia di mobilità ordinaria e collettiva.

 

Limitatamente alla procedura concorsuale per la copertura di posizioni dirigenziali, viene prevista la possibilità di destinare al personale interno, in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso al concorso, una riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli banditi.

Alla copertura dei relativi oneri assunzionali (nel limite massimo di spesa di 1.082.216 euro per il 2019, 3.591.100 per il 2020 e 4.013.480 dal 2021) si provvede a valere sul Fondo per il pubblico impiego per la parte destinata al finanziamento di nuove assunzioni a tempo indeterminato nella P.A., come rifinanziato dal provvedimento in esame.

 

Il comma 171, poi, per assicurare lo svolgimento dei comiti assegnati, amplia di 10 unità le dotazioni organiche, sia degli avvocati che dei procuratori dello Stato, disponendo la conseguente modifica della tabella A, di cui alla legge n. 103 del 1979 (Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato), che viene ad aggiornarsi come di seguito.

 

                                                                                                            Tabella A

Ruolo organico degli avvocati e procuratori dello Stato

 

Qualifiche                                                  Numero dei posti

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Avvocato generale dello Stato                                     1

Avvocati dello Stato                                                 309

Procuratori dello Stato                                               80

 

                                                           Totale             390

 

 

La disposizione precisa che le procedure per i relativi concorsi saranno disciplinati con decreto dell’Avvocato generale dello Stato nonché disposte anche in deroga ai vincoli sul reclutamento nelle P.A. e ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente sul turn over.

Vengono, infine, previste, dal 2019 (1.372.257 euro) e, dal 2028 (3.228.143 euro), anno in cui l’onere finanziario si stabilizza, le necessarie crescenti autorizzazioni di spesa.

 


 

Articolo 1, commi 174-bis - 174-quater
(Disposizioni in materia di personale delle Agenzie fiscali)

 

 

I commi da 174-bis a 174-quater prorogano dal 31 dicembre 2018 al 30 aprile 2019 le posizioni organizzative speciali (POS) e le posizioni organizzative temporanee (POT), istituite presso le Agenzie fiscali, finalizzate a consentire l’avvio del nuovo assetto organizzativo delle funzioni direttive previsto dalla legge di bilancio 2018 (art. 1, co. 93-95, L. 205/2017).

 

Nello specifico, il comma 174-bis proroga il termine di scadenza delle deleghe di funzioni dirigenziali attribuibili ai funzionari delle Agenzie fiscali con specifiche qualifiche ed anni di esperienza, consentite ai sensi dell’articolo 4?bis, comma 2 del D.L. 78/2015 (come modificato, da ultimo, dall’art. 1, co. 95, L. 205/2017).

Tale ultima disposizione ha stabilito che nelle agenzie fiscali, al fine di garantire la continuità operativa degli uffici nelle more dell’espletamento delle nuove procedure concorsuali per i dirigenti previste dall’art. 4-bis, co.1, del D.L. citato, possano essere delegate ai funzionari della terza area con specifiche qualifiche ed anni di esperienza le funzioni relative agli uffici di cui questi ultimi hanno assunto la direzione interinale e i connessi poteri di adozione di atti (c.d. posizioni organizzative temporanee). La delega ha efficacia per una durata non eccedente l’espletamento dei nuovi concorsi pubblici e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2018.

Tale termine viene prorogato stabilendo che le deleghe ai funzionari possano essere efficaci fino alla data a decorrere dalla quale saranno rese operative le nuove posizioni organizzative non dirigenziali istituite ai sensi dell’art. 1, co. 93, della L. 205/2017 e, comunque, non oltre il 30 aprile 2019.

 

Si ricorda, infatti, che la legge di bilancio 2018 (art. 1, co. 93, lett. a), L. 205/2017), nel prevedere un complessivo riassetto delle funzioni direttive delle agenzia fiscali, ha attribuito alla Agenzia delle entrate e alla Agenzia delle dogane e dei monopoli la facoltà, mediante i propri regolamenti di organizzazione, di istituire nuove posizioni organizzative per lo svolgimento di incarichi di alta responsabilità, professionalità o elevata specializzazione, compresa la responsabilità di uffici di livello non dirigenziale, nei limiti di spesa conseguente alla riduzione di posizioni dirigenziali. Tali posizioni possono essere attribuite a funzionari con almeno 5 anni di esperienza nella terza area tramite selezione interna.

 

Il comma 174-ter proroga in via analoga l’efficacia della disposizione (art. 1, co. 94, lett. b), L. 205/2017) che sopprime il secondo periodo dell’art. 23?quinquies, co. 1, lett. a), numero 2), D.L. 95/2012, che autorizzava l’istituzione di posizioni organizzative di livello non dirigenziale in conseguenza della riduzione dell’organico dirigenziale previsto nell’ambito della spending review (c.d. posizioni organizzative speciali). Per effetto della modifica, tali posizioni organizzative sono confermate, non più fino alla data del 31 dicembre 2018 (come previsto attualmente), bensì fino alla data a decorrere dalla quale sono rese operative le nuove posizioni organizzative non dirigenziali istituite ai sensi dell’art. 1, co. 93, della medesima legge e, comunque, non oltre il 30 aprile 2019.

 

Il comma 174-quater esclude che le disposizioni di cui ai due commi precedenti siano efficaci per l’Agenzia che non emani entro il 31 dicembre 2018 le procedure per la selezione dei candidati a ricoprire le nuove posizioni organizzative di cui alla legge di bilancio 2018.

 

 


 

Articolo 1, commi 174-quinquies-septies
(Contributo in favore di Agenzia delle entrate-Riscossione)

 

 

I commi da 174-quinquies a 174-septies autorizzano l’Agenzia delle entrate ad erogare una quota non superiore a 70 milioni di euro per l’anno 2019, a 20 milioni di euro per il 2020 e a 10 milioni di euro per l’anno 2021 a titolo di contributo in favore dell’ente pubblico Agenzia delle entrate-Riscossione.

 

Il comma 174-quinquies, nel disporre l’autorizzazione all’erogazione da parte di Agenzia delle entrate del contributo in favore di Agenzia delle entrate-Riscossione, a cui è affidata in gestione la funzione di riscossione (art. 1, co. 2, D.L. 193/2016), la motiva con l’esigenza di garantire l’equilibrio gestionale del servizio nazionale di riscossione.

Il contributo viene trasferito a valere sulle risorse iscritte nel bilancio 2018 dell’Agenzia delle entrate. L’erogazione deve essere effettuata entro il secondo mese successivo all’approvazione del bilancio annuale dell’ente Agenzia delle entrate-Riscossione.

 

La disposizione fa salvo quanto previsto in via generale dalla disciplina degli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione stabilita dall’art. 17 del D.Lgs. n. 112 del 1999.

 

Il comma 174-sexies dispone che ove il contributo erogato per il 2019 risulti inferiore a 70 milioni di euro, la differenza potrà essere erogata per l’anno 2020 in aggiunta alla quota massima di 20 milioni determinata ai sensi del comma precedente.

In via analoga, il comma 174-septies stabilisce che la parte non fruita della quota assegnata per il 2020, come eventualmente rideterminata ai sensi del comma 174-sexies, potrà essere erogata per l’anno 2021 in aggiunta alla quota massima di 10 milioni prevista dal comma 174-quinquies.


 

Articolo 1, comma 174-octies
(Comando di personale presso il Ministero della Salute)

 

 

Il comma, introdotto al Senato, dispone il comando di n. 20 unità di personale presso il Ministero della Salute, per gli anni 2019-2020, al fine di definire le procedure per il  ristoro dei soggetti danneggiati da trasfusioni con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie

 

 

Il Senato ha previsto la possibilità, per il Ministero della Salute, di avvalersi, per il biennio 2019-2020, di un contingente di 20 unità di personale, appartenente all'area III del comparto Ministeri, tramite l’istituto del comando obbligatorio, al fine di definire le procedure per il  ristoro dei soggetti danneggiati da trasfusioni con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie.

La disposizione proroga analoga previsione per gli anni 2017-2018, ai sensi, dell’art. 5-ter  del D.L. 07/06/2017, n. 73,

Il costo complessivo è stato previsto in misura non superiore ad euro 1.103.000,00 per ciascuno dei due anni 2019 e 2020, cui si provvede, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, mediante corrispondente riduzione delle risorse per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, di cui all’art. 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

 

 


 

Articolo 1, comma 177-bis
(Adeguamento delle retribuzioni del personale a contratto degli uffici della rete diplomatico-consolare)

 

La disposizione in esame, introdotta nel corso dell’esame al Senato, incrementa di 400.000 euro, a decorrere dal 2019, l’autorizzazione di spesa, prevista dall’art. 1, comma 276 della legge di bilancio 2018, riguardante l’adeguamento delle retribuzioni del personale a contratto presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura possono assumere per le proprie esigenze di servizio, di cui all’art. 152 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18.

 

L’art. 1, comma 276 della legge di bilancio 2018, ha previsto una spesa a decorrere dal 2018 per adeguare le retribuzioni del personale a contratto che le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura possono assumere per le proprie esigenze di servizio, di cui al richiamato art. 152 del D.P.R. n. 18 del 196, “Ordinamento dell’Amministrazione degli affari esteri”, ai parametri di riferimento contenuti nell’art. 157 del medesimo provvedimento.

Nella relazione tecnica si precisa che trattandosi di una disposizione qualificata dalla norma come tetto di spesa, essa non è suscettibile di generare oneri maggiori rispetto a quelli espressamente indicati dalla norma stessa.

 

L’articolo 157 del D.P.R. n. 18 del 1967 dispone che la retribuzione annua base è fissata dal contratto individuale tenendo conto delle condizioni del mercato del lavoro locale, del costo della vita e, principalmente, delle retribuzioni corrisposte nella stessa sede da rappresentanze diplomatiche, uffici consolari, istituzioni culturali di altri Paesi in primo luogo di quelli dell'Unione europea, nonché da organizzazioni internazionali, tenendo altresì conto delle eventuali indicazioni di massima fornite annualmente dalle organizzazioni sindacali.

La norma precisa che la retribuzione deve comunque essere congrua e adeguata a garantire l'assunzione degli elementi più qualificati. La retribuzione annua base è suscettibile di revisione in relazione alle variazioni dei termini di riferimento di cui al precedente comma e all'andamento del costo della vita.  La retribuzione annua base, inoltre, è determinata in modo uniforme per paese e per mansioni omogenee; può tuttavia essere consentita in via eccezionale, nello stesso paese, una retribuzione diversa per quelle sedi che presentino un divario particolarmente sensibile nel costo della vita.

 

 


 

Articolo 1, comma 177-ter
(
Trattamento economico del personale
del MAECI in servizio all’estero
)

 

 

Il comma 177-teter novella il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 riguardante l’ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, modificando alcune disposizioni relative al trattamento economico personale di ruolo amministrativo e diplomatico del MAECI in servizio all’estero.

 

La lettera a) del comma in esame introduce all’articolo 170, un sesto comma, che precisa che le disposizioni di cui agli articoli 175 (indennità di sistemazione), 176 (indennità di richiamo dal servizio all’estero), 178 (spese per l’abitazione), 179 (provvidenze scolastiche), 181 (spese di viaggio per congedo o per ferie) e al Titolo II (Viaggi del personale e trasporto degli effetti) della Parte Terza del menzionato D.P.R. non si applicano alle rappresentanze diplomatiche con sede in Roma. I richiamati articoli 175, 176 e 199, inoltre, trovano applicazione nei riguardi dei capi delle medesime rappresentanze diplomatiche a decorrere dal loro effettivo trasferimento presso la residenza demaniale.

Come riportato nella relazione tecnica, le interpretazioni autentiche introdotte da tali disposizioni si rendono necessarie dal momento che,  negli anni precedenti sono stati oggetto di controversie, relativamente alla platea degli aventi diritto alle prestazioni ed alle providenze di cui agli articoli prima richiamati.

 

Le lettere da b), a g) estendono a tutti i dipendenti che condividano a qualsiasi titolo l’abitazione il trattamento economico previsto per i dipendenti tra loro coniugati (o uniti civilmente) dagli articoli 171, comma sesto (indennità di servizio), 175, comma quarto (indennità di sistemazione), 176, comma terzo (indennità di richiamo), 199, comma quarto (contributo per il trasporto) del richiamato D.P.R. n. 18/1967. Tale estensione era già stata introdotta dalla legge di stabilità per il 2015 limitatamente alle previsioni di cui all’articolo 178 (maggiorazione per spese di abitazione).

 

In particolare la lettera b) novella il comma 6 dell’articolo 171, applicando a tutti i dipendenti a qualsiasi titolo coabitanti durante il servizio all’estero, una riduzione dell’indennità di servizio del 12 per cento, anziché del 14 per cento come precedentemente previsto. Come precisato nella relazione tecnica, la modifica non genera maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto la riduzione dell’aliquota viene ampiamente compensata dall’applicazione della decurtazione a tutti i dipendenti coabitanti non coniugati.

 

La lettera c) interviene invece sul disposto di cui all’articolo 173, comma 4, riducendo dal 15 all’8 per cento la maggiorazione corrisposta ai dipendenti in servizio all’estero per il coniuge a carico, se quest’ultimo, per ragioni di salute, non può risiedere nella sede di servizio del dipendente.

 

La lettera d) sostituisce l’articolo 175, comma 4, e stabilisce che l’indennità di missione spetti nella misura del cinquanta per cento al dipendente che condivida a qualsiasi titolo l’abitazione con altro dipendente nella maggior parte del primo anno dall’assunzione in servizio nella sede estera.

 

La lettera e) sostituisce l’articolo 176, comma 3, disponendo che l’indennità di rientro spetti nella misura del cinquanta per cento al dipendente che ha condiviso a qualsiasi titolo l’abitazione con altro dipendente nella maggior parte dell’ultimo anno precedente al rientro in Italia.

 

La lettera f) introduce all’articolo 181, il comma 2-bis, che esclude dal beneficio del parziale pagamento delle spese di viaggio per congedo in Italia anche per i familiari a carico al personale che presti servizio in residenze non classificate come disagiate o particolarmente disagiate situate a distanza non maggiore di 3.500 chilometri da Roma.

 

La lettera g) sostituisce il primo periodo del comma 4, all’articolo 199, prevedendo che il contributo per i viaggi di trasferimento, relativamente al trasporto degli effetti, nel caso di dipendenti che condividano l’abitazione durante il servizio all’estero e sempre che il divario fra le date di assunzione in servizio nella sede sia inferiore a centottanta giorni, spetta al dipendente che ne ha diritto nella misura più elevata, aumentata del venti per cento.

 

La relazione tecnica precisa che le nuove disposizioni non generano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, bensì sono suscettibili di generare risparmi che, essendo in parte dipendenti da comportamenti individuali, saranno quantificati a consuntivo.


 

Articolo 1, comma 179-bis
(Compiti della società Cassa depositi e prestiti
per la cooperazione allo sviluppo)

 

 

Il comma in esame prevede un’autorizzazione di spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2019, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, a incremento delle risorse destinate alle garanzie assunte dallo Stato per i finanziamenti concessi dalla Società Cassa depositi e prestiti per iniziative riguardanti la cooperazione allo sviluppo. Sono inoltre modificate alcune previsioni della legge n. 125 del 2014, in materia di cooperazione allo sviluppo, riguardanti i compiti della Società Cassa depositi e prestiti quale istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo.

 

Le modifiche in oggetto sono intese a rafforzare l’azione dell’Italia nell’ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo, anche mediante il potenziamento dei compiti della Società Cassa depositi e prestiti S.p.A. quale istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo, in coerenza con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030delle Nazioni Unite.

 

In particolare le nuove disposizioni introdotte dalla lett. a) del comma in esame modificano l’art. 8, comma 1-bis, della legge n. 125 del 2014, prevedendo che una quota del fondo di rotazione fuori bilancio previsto dalla legge n. 127 del 1977 sia destinato alla garanzia dei finanziamenti concessi dalla Società Cassa depositi e prestiti S.p.A. e che le categorie di operazioni ammissibili all’intervento del medesimo fondo sia disciplinate con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze.

E’ inoltre integrata la disposizione di cui al comma 2-bis del richiamato art. 8, riguardante l’impignorabilità delle risorse dei fondi di garanzia e di rotazione, nel senso di prevede che, in caso di ricezione di un atto di pignoramento presso terzi da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A., quest’ultima rende una dichiarazione negativa ai sensi dell’articolo 547 c.p.c.

 

L’articolo 8 della citata legge n. 125 del 2014 prevede che la Cassa depositi e prestiti possa essere autorizzata dal Ministro dell'economia e delle finanze a concedere, previa delibera del Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo (CICS), anche in consorzio con enti o banche estere, crediti concessionali a valere sul fondo rotativo fuori bilancio costituito presso di essa agli Stati destinatari, banche centrali o enti pubblici degli Stati destinatari, nonché a organizzazioni finanziarie internazionali.

Si tratta, in sostanza, di crediti finanziari agevolati destinati al miglioramento della situazione economica e monetaria di tali Paesi, tenendo conto della partecipazione italiana a progetti e programmi di cooperazione approvati nelle forme di legge e diretti a favorire e promuovere il progresso tecnico, culturale, economico e sociale di detti Stati. Tali crediti erano originariamente concessi da Mediocredito centrale ai sensi dell'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227.

La platea dei destinatari, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della medesima legge n. 125 è composta da popolazioni, organizzazioni e associazioni civili, settore privato, istituzioni nazionali e amministrazioni locali dei Paesi partner, individuati in coerenza con i princìpi condivisi nell'ambito dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte.

Ove richiesto dalla natura dei programmi di sviluppo, i crediti concessionali possono essere destinati al finanziamento dei costi locali e di acquisti in Paesi terzi di beni, servizi e lavori inerenti alle iniziative in corso.

Ai sensi dell’articolo 22 della medesima legge n. 125, la Cassa depositi e prestiti assolve ai compiti di istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo, regolati da apposita convenzione con il Ministero degli affari esteri e l'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo. Ai sensi del comma 4, CDP può destinare, nel limite annuo stabilito dalla convenzione, risorse proprie ad iniziative rispondenti alle finalità della legge, anche in regime di cofinanziamento con soggetti privati, pubblici o internazionali, previo parere favorevole del Comitato.

 

La lettera successiva inserisce un nuovo comma, il 4-bis, all’interno dell’articolo 22, riguardante i compiti di Cassa depositi e prestiti S.p.a. quale istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo. La nuova disposizione prevede che le esposizioni assunte dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi del comma 4 nei confronti di Stati, banche centrali o enti pubblici di Stati nonché a organizzazioni finanziarie internazionali, possano essere assistite, anche integralmente, dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze.

A tale fine è prevista un’autorizzazione di spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2019, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, a incremento delle risorse destinate alle garanzie assunte dallo Stato. Gli oneri derivanti dall’attuazione di tale disposizione sono coperti mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo, istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, finalizzato ad integrare le risorse per le garanzie rilasciate dallo Stato, previsto dall’art. 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

 

In coerenza con le modifiche apportate alle disposizioni precedenti, la lettera c) del comma in esame provvede a novellare l’articolo 27 della legge n. 124 del 2014, prevedendo che il fondo rotativo di cui al menzionato art. 8 sia finalizzato all’erogazione di “finanziamenti sotto qualsiasi forma”.


 

Articolo 1, comma 180
(Assunzioni nel Mibac)

 

 

L’articolo 1, comma 180, modificato durante l’esame al Senato, autorizza il Mibac ad espletare procedure concorsuali per l'assunzione – a decorrere dal 2020 e dal 2021 – di complessive 1.000 unità di personale di Area II e III.

 

In particolare, ferma restando l'attuale dotazione organica, autorizza il Mibac ad assumere, rispettivamente, dal 2020 e dal 2021, 500 e 500 unità di personale di qualifica non dirigenziale, di cui, per ciascun anno, 250 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e 250 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F1.

 

Al riguardo si ricorda che, in base alla tabella B allegata al regolamento di organizzazione del MIBAC, di cui al DPCM 171/2014, la dotazione organica del personale non dirigenziale è pari a 19.050 unità, ripartita nelle seguenti aree: 700 unità nella I Area; 12.893 unità nella II Area; 5.457 unità nella III Area.

 

Alla copertura degli oneri derivanti, quantificati in € 18,6 mln per il 2020 e in € 37,2 mln annui dal 2021, si provvede a valere sul Fondo per il pubblico impiego di cui all'art. 1, co. 365, lett. b), della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017) (per il quale si rimanda alla scheda di lettura relativa all’articolo 1, comma 161).

 


 

Articolo 1, comma 181-bis
(Risorse per le istituzioni culturali)

 

 

L’articolo 1, comma 181-bis, introdotto durante l’esame al Senato, incrementa l’autorizzazione di spesa relativa ad alcune istituzioni culturali dell’importo di € 3,75 mln a decorrere dal 2019.

 

Si tratta dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 2, co. 396, della L. 244/2007 che ha disposto, con decorrenza dal 1° gennaio 2008, l’iscrizione degli importi dei contributi statali erogati alle istituzioni culturali ai sensi della L. 534/1996 in apposito capitolo dello stato di previsione del Mibac, affidandone la quantificazione annuale alla legge di bilancio.

E’ stato, pertanto, istituito il cap. 3671. Fino all’esercizio finanziario 2007, invece, i contributi di cui alla L. 534/1996  erano confluiti, in base alla tab. 1 della L. 448/2001, sul cap. 3670.

 

La L. 534/1996 ha riordinato la disciplina riguardante i contributi statali ad enti culturali, disponendo una razionalizzazione delle diverse ipotesi di erogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2007. In particolare, l’art. 1 prevede l’ammissione al contributo ordinario annuale dello Stato delle istituzioni culturali che presentino domanda e siano inserite in apposita tabella, sottoposta a revisione ogni 3 anni, emanata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e del Comitato tecnico-scientifico per le biblioteche e gli istituti culturali del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici. La stessa legge stabilisce i requisiti necessari per l’inserimento delle istituzioni culturali nella tabella. Le relative specifiche sono state indicate, da ultimo, dalla circolare 28 febbraio 2017, n. 101.

La tabella relativa al triennio 2018-2020 è stata approvata con DM 23 marzo 2018.

Inoltre, in base all’art. 8 della stessa L. 534/1996, il Mibac può erogare contributi annuali alle istituzioni culturali non presenti nella tabella, qualora esse rispondano a determinati requisiti.  

I contributi annuali relativi al 2018 sono stati ripartiti con DM 349 del 7 agosto 2018.

Per completezza si ricorda, infine, che l’art. 7 della L. 534/1996 aveva previsto l’erogazione di contributi straordinari agli enti inseriti nella tabella triennale che, tuttavia, non risultano più erogati.


 

Articolo 1, comma 181-ter
Risorse per l’Istituto per la storia del Risorgimento italiano)

 

 

L’articolo 1, comma 181-ter, introdotto nel corso dell’esame al Senato, autorizza la spesa di € 400 mila annui, dal 2019, da destinare al sostegno delle attività di studio e ricerca dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano.

 

L’Istituto per la storia del Risorgimento italiano – ente pubblico vigilato dal Mibact – è inserito anche nella tabella relativa al triennio 2018-2020, approvata con DM 23 marzo 2018, recante l’elenco delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato ai sensi della L. 534/1996 (art. 2, co. 396, L. 244/2007, per il quale si veda, più approfonditamente, la scheda relativa all’articolo 1, comma 181-bis).


 

Articolo 1, comma 182-bis
(Rapporti di lavoro a tempo determinato
in istituti e luoghi della cultura)

 

 

L’articolo 1, comma 182-bis, introdotto durante l’esame al Senato, è finalizzato a consentire la proroga fino al 31 dicembre 2019 dei contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura dello Stato, ai sensi dell’art. 8 del D.L. 83/2014 (L. 106/2014).

 

A tal fine, autorizza il limite massimo di spesa di € 1 mln per l’anno 2019.

Nello specifico, la proroga (dal 31 dicembre 2018) fino al 31 dicembre 2019 riguarda i contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura dello Stato, ai sensi dell’art. 8 del D.L. 83/2014 (L. 106/2014), allo scopo di fronteggiare esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico, di miglioramento e di potenziamento degli interventi di tutela, vigilanza e ispezione, protezione e conservazione, nonché valorizzazione dei beni culturali in gestione.

 

L’art. 8 del DL. 83/2014 ha previsto che gli istituti e i luoghi della cultura dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali possono impiegare, mediante contratti di lavoro a tempo determinato, professionisti competenti a eseguire interventi sui beni culturali, di età non superiore a 40 anni, individuati mediante apposita procedura selettiva. Tali rapporti non possono costituire titolo idoneo a instaurare rapporti di lavoro a tempo indeterminato con l’amministrazione. A tal fine, ha previsto un limite di spesa per i contratti relativi agli istituti e ai luoghi della cultura dello Stato di € 1,5 mln per l’anno 2015.

La procedura selettiva per titoli e colloquio per l’assunzione di 60 esperti con contratto a tempo determinato della durata di 9 mesi è stata avviata con D.D. 22 dicembre 2015, rettificato con avviso del 18 gennaio 2016 e con avviso dell’8 febbraio 2016.

I 60 vincitori finali sono stati individuati con D.D. 2 dicembre 2016. Il contratto individuale di lavoro riguardava il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2017. Successivamente, sono intervenute alcune rinunce. Da ultimo, con D.D. 16 marzo 2017 si è proceduto ad un ulteriore scorrimento della graduatoria dei vincitori.

Qui la pagina dedicata sul sito del Mibac.

 

Successivamente, l’art. 1, co. 306, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) ha previsto che i contratti a tempo determinato stipulati in ottemperanza all’art. 8 sopra ricordato potevano essere prorogati per l’anno 2018, nel limite di spesa di € 1 mln. Ha, comunque, altresì, precisato che gli stessi non possono superare il limite massimo di 36 mesi, anche discontinui.


 

Articolo 1, comma 183
(Obbligo di comunicazione)

 

 

Il comma 183, modificato nel corso dell’esame al Senato, introduce l’obbligo per le amministrazioni beneficiarie delle risorse di cui al Fondo per il pubblico impiego di comunicare al Dipartimento della funzione pubblica e alla Ragioneria generale dello Stato i dati relativi al personale da assumere ed i relativi oneri.

 

Più nel dettaglio, tale obbligo viene configurato in capo alle suddette amministrazioni, ai fini dell’assegnazione delle risorse del Fondo per il pubblico impiego relative alla parte destinata al finanziamento di nuove assunzioni a tempo indeterminato nella P.A., come rifinanziato dal provvedimento in esame (vedi scheda articolo 1, commi 161-163).

 

Nel corso dell’esame al Senato:

·      è stata disposta l’applicazione di tale obbligo di comunicazione anche nei confronti del Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi regionali e del Ministero degli affari esteri;

Si ricorda infatti che il testo originario prevedeva che il richiamato obbligo non trovasse applicazione per le richiamate istituzioni.

·      si è precisato che l’obbligo di comunicazione non opera nei confronti delle procedure di assunzione previste dal provvedimento in esame relative:

·      all’Avvocatura dello Stato (comma 171);

·      al Consiglio di Stato e TAR (commi 172 e 173);

·      alla Corte dei conti (comma 174);

·      Al ministero degli affari esteri (comma 178).

 

Si autorizza, infine, il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


 

Articolo 1, comma 183-bis
(Dotazione organica del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca)

 

 

L’articolo 1, comma 183-bis, introdotto durante l’esame al Senato, dispone l’incremento della dotazione organica del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di due posti di livello dirigenziale generale.

 

L’incremento – cui dare seguito con uno o più regolamenti di organizzazione – è finalizzato a consentire una maggiore efficacia dell’azione amministrativa svolta a livello centrale dal MIUR, nonché “a  potenziare la tutela delle minoranze linguistiche presenti in Friuli Venezia Giulia”.

 

In base alla tab. A del DPCM 98/2014, recante il Regolamento di organizzazione del MIUR, la dotazione organica del personale dirigenziale del MIUR comprende 27 dirigenti di prima fascia, compreso un posto dirigenziale di livello generale presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro.

 

La finalizzazione dell’incremento previsto al potenziamento della tutela delle minoranze linguistiche presenti in Friuli-Venezia Giulia lascerebbe intendere che l’intenzione sia quella di destinare i due posti di livello dirigenziale generale all’Ufficio scolastico regionale della stessa regione.

Al riguardo, si ricorda che, attualmente, ai sensi dell'art. 8, co. 7, lett. f), dello stesso DPCM 98/2014, l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, di cui è titolare un dirigente di  livello non generale, si articola in 6 uffici dirigenziali non generali, di cui 1 ufficio per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in lingua slovena ex art. 13 della L. 38/2001, e in 7 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive.

 

 


 

Articolo 1, commi 187-bis-quinquies
(Revisione degli assetti organizzativi periferici del Ministero dell'economia e delle finanze)

 

 

 

I commi da 187-bis a 187-quinquies procedono alla revisione degli assetti organizzativi e periferici del Ministero dell'economia e delle finanze a fini di razionalizzazione organizzativa e amministrativa.

 

 

Più nel dettaglio il comma 187-bis specifica che tale revisione avverrà per il tramite:

§  della realizzazione di presidi unitari orientati al governo coordinato dei servizi erogati in ambito territoriale dalle articolazioni periferiche del Ministero, ivi compresi gli uffici di segreteria degli organi della giurisdizione tributaria;

§  della realizzazione di poli logistici territoriali unitari, anche mediante condivisione delle sedi con uffici di altre amministrazioni statali;

§  dell'unificazione e rideterminazione degli uffici dirigenziali non generali presso le articolazioni periferiche, apportando una riduzione del numero complessivo di uffici del Ministero non inferiore al 5%.

Il comma 187-ter prevede che, con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 4-bis del decreto legge n. 86/2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 97/2018, relativo alle procedure per il riordino dell'organizzazione dei ministeri, il Ministero dell'economia e delle finanze provveda anche agli interventi di riorganizzazione finalizzati ad assicurare una maggiore funzionalità e flessibilità operativa degli uffici centrali e periferici, nonché a garantire l'uniformità del trattamento economico del personale in servizio.

Il comma 187-quater fissa al 12%, per il triennio 2019-2021, la percentuale fissata dall'art. 19, comma 6, primo periodo del decreto legislativo n. 165/2001, relativo agli incarichi di livello dirigenziale non generale da conferire al personale in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze "in possesso di comprovate professionalità tecniche, con oneri a valere sulle facoltà assunzionali del medesimo Ministero".

Infine, il successivo comma 187-quinquies stabilisce che agli oneri, quantificati in 20,2 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede:

§  quanto a 15,7 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023 mediante utilizzo dello stanziamento del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, mentre dal 2024 le misure previste "devono garantire il conseguimento di un risparmio di spesa annuo non inferiore a 15,7 milioni". Sono corrispondentemente ridotti gli stanziamenti dei capitoli di bilancio per acquisto di beni e servizi iscritti sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

§  quanto a 4,5 milioni a decorrere dal 2019 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 685, della legge n. 205/2017, relativa alla maggiorazione dell'indennità di amministrazione o della retribuzione di posizione di parte variabile in godimento "per l'esercizio delle funzioni istituzionali relative alla verifica della conformità economico-finanziaria dei provvedimenti normativi". Il citato comma 685 viene di conseguenza modificato nel senso di ridurre il limite di spesa annuo destinato allo scopo da 7 a 2,5 milioni di euro annui.


 

Articolo 1, comma 187 sexies
(Consultazione delle fatture elettroniche)

 

 

Il comma 187-sexies, introdotto al Senato, prevede che le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili su richiesta a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

 

A tal fine, il comma 187-sexies modifica l’articolo 1 comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di fatturazione elettronica, disponendo che le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili solo su richiesta a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

 

L’intervento normativo recepisce le indicazioni espresse dal Garante per la protezione dei dati personali nel Provvedimento in tema di fatturazione elettronica - 20 dicembre 2018, in cui rilevava, tra l’altro, che la finalità perseguita attraverso una generalizzata messa a disposizione di tutti i contribuenti del servizio, anche in assenza di una loro specifica richiesta, non può giustificare, per impostazione predefinita, una complessiva e integrale archiviazione da parte dell’Agenzia delle entrate di miliardi di fatture che comporta il trattamento sistematico, e su larga scala, dei dati personali relativi alla totalità della popolazione, concernenti anche lo stato di salute, le condanne penali e i reati, con elevato e ingiustificato rischio per i diritti e le libertà degli interessati.

 

Per una dettagliata ricognizione del tema della fatturazione elettronica si rinvia alla scheda di lettura Iva e fatturazione elettronica del Servizio Studi della Camera dei deputati.


 

Articolo1, commi 187-septies-undecies
(Assunzioni nel Ministero della salute)

 

 

I commi da 187-septies a 187-undecies, introdotti durante l’esame al Senato, autorizzano il Ministero della salute ad effettuare nuove assunzioni a tempo indeterminato di personale rientrante nel ruolo amministrativo e di personale delle professionalità sanitarie in posizioni dirigenziali non generali, anche mediante specifiche procedure concorsuali, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e senza il previo espletamento delle procedure di mobilità, allo scopo di potenziare l’attuazione delle politiche di salute ed assicurare una efficiente gestione delle relative risorse pubbliche. Viene conseguentemente ampliata la dotazione organica del Ministero e viene definita la copertura degli oneri derivanti dalle nuove assunzioni e dallo svolgimento delle relative procedure concorsuali. Queste ultime, in relazione all’assunzione di professionalità sanitarie,  possono essere affidate alla Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni.

 

 

Il comma 187-septies  autorizza il Ministero della salute, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e senza il previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all’articolo 30 del D.Lgs n. 165/2001, ad assumere a tempo indeterminato, mediante concorso pubblico per titoli ed esami, per il triennio 2019-2021,  un contingente di personale di 80 unità appartenenti all’Area III e di 28 unità appartenenti all’Area II – con posizione economica F1 -, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. Si tratta di personale rientrante nel ruolo amministrativo. Le assunzioni vengono autorizzate allo scopo di potenziare l’attuazione delle politiche di salute e di assicurare una efficiente gestione delle risorse pubbliche ad essa destinate, anche per far fronte alle accresciute attività degli uffici centrali e periferici del Ministero incluse quelle derivanti dalle nuove procedure comunitarie in materia di controlli. 

 

Il citato articolo 30 del D.Lgs 165/2001 prevede che le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento e' disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza.

I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1.

 

Per le medesime finalità il comma 187-octies  autorizza il Ministero della salute ad assumere a tempo indeterminato un contingente di personale di 210 unità in posizioni dirigenziali non generali delle professionalità sanitarie. Fermo il limite massimo delle assunzioni autorizzate il Ministero può anche indire procedure per titoli ed esami per un numero di unità non superiore a 155, riservate al personale medico, veterinario, chimico e farmacista con incarichi per lo svolgimento dei controlli obbligatori in materia di profilassi internazionali conferiti ai sensi dell’articolo 34-bis del D.L. n. 207/2008 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14/2009, in servizio presso il Ministero della salute alla data di entrata in vigore della legge.

 

Il citato articolo 34-bis, al comma 1, prevede che al fine di garantire la continuita' dei controlli obbligatori in materia di profilassi internazionale, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali puo' conferire al personale medico, veterinario, chimico e farmacista, in servizio al 30 settembre 2008 con contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, dell'articolo 2 della legge 31 gennaio 1969, n. 13, dell'articolo 1, comma 402, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e dell'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3285 del 30 aprile 2003, alla scadenza dei rispettivi contratti, esclusivamente incarichi di durata massima quinquennale rinnovabili individuati in base alla normativa vigente in materia per
il personale di cui all'articolo 2 della legge 3 agosto 2007, n. 120, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 401, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 2.

 

Il comma 187-novies  dispone sulla copertura degli oneri recati dai due commi precedenti, prevedendo che:

·        nel limite massimo di spesa pari a euro 725.000 per l’anno 2019, 6.433.000 per l’anno 2020, e ad euro 9.961.000 a decorrere dall’anno 2021 si provveda a valere sulle risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 365, lettera b) della legge di bilancio per il 2017 (legge 232/2016);

 

Si tratta di un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da ripartire con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con  il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sentiti   il   Ministro dell'interno e il Ministro della difesa, con  una dotazione di 1.480 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

Tra le finalità previste in relazione alla sua istituzione la lettera b) prevede la definizione, per l'anno 2017 e a decorrere dall'anno 2018, del finanziamento  da  destinare  ad  assunzioni  di  personale  a  tempo indeterminato, in aggiunta  alle  facolta' assunzionali  previste  a legislazione vigente, nell'ambito delle amministrazioni dello  Stato, tenuto  conto delle  specifiche  richieste  volte  a   fronteggiare   indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in  relazione agli effettivi fabbisogni.

 

·         quanto a 867.945 euro annui a decorrere dall’anno 2019 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 24, comma 3, del D.L. n. 248/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31/2008;

 

Il citato comma 3 prevede che   Ministero  della  salute,  per  l'assolvimento  dei compiti istituzionali   e  per  fronteggiare  le  esigenze  straordinarie  di carattere sanitario, continua ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2009, del   personale   medico   assunto   a  tempo  determinato  ai  sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494.

 

 

·         quanto a 9.484.115 euro annui a decorrere dall’anno 2019 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 402, della legge n. 266/2005 (Legge finanziaria 2006).;

 

Il comma 402 citato, per garantire lo svolgimento dei compiti connessi alla prevenzione e alla lotta contro l’influenza aviaria e le emergenze connesse alle malattie degli animali, autorizza il Ministero della salute a convertire in rapporti di lavoro a tempo determinato di durata triennale gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa conferiti, ai sensi del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1996, n. 532, ai veterinari, chimici e farmacisti attualmente impegnati nei posti di ispezione frontaliera (PIF), negli uffici veterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari (UVAC) e presso gli uffici centrali del Ministero della salute, previo superamento di un’apposita prova per l’accertamento di idoneità.

 

·        quanto a 4.256.690 euro annui a decorrere dall’anno 2019 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge n. 202/2005 (Misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 244/2005.

Il citato comma 4-bis in relazione alle assunzioni consentite al Ministero della salute per garantire lo svolgimento dei compiti connessi alla prevenzione e alla lotta contro l'influenza aviaria, le malattie degli animali e le relative emergenze, prevede a decorrere dal 2006, la spesa annua massima di 5.140.000 euro.

 

Il comma 187-decies  in relazione alle assunzioni di personale previste ai commi 187-septies e 187-octies, incrementa la dotazione organica del Ministero della salute (di cui alla Tabella A relativa all’articolo 16 del D.P.C.M. n. 59/2014[19]) di 210 posizioni dirigenziali non generali delle professionalità sanitarie, nonché di 80 unità di personale non dirigenziale appartenente all’Area III, posizione economica F1 e di 28 unità di personale non dirigenziale appartenente all’Area II, posizione economica F1.    

 

Il comma 187-undecies  prevede che i bandi per le procedure concorsuali previste ai commi precedenti, nel definire i relativi titoli, valorizzino l’esperienza lavorativa in materia di tutela della salute nell’ambito della pubblica amministrazione. Inoltre le procedure concorsuali per l’assunzione di professionalità sanitarie (di cui al comma 187-octies) possono essere affidate alla Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, istituita con decreto interministeriale 25 luglio 1994.

Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle procedure concorsuali previste ai commi 187-septies  e 187-octies, quantificati in euro 1.000.000 per l’anno 2019 si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui al comma 5 dell’articolo 34-ter della legge n. 196/2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica) iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute.

 

La disposizione citata prevede che annualmente, successivamente al giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di bilancio, le somme corrispondenti agli importi dei residui passivi perenti eliminati, possono essere reiscritte, del tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

 


 

Articolo 1, commi 187-duedecies-octiesdecies
(Disposizioni in materia di procedure concorsuali nelle pubbliche amministrazioni)

 

 

I commi in esame sono stati inseriti dal Senato. Essi concernono le modalità delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni, l'esclusione della possibilità di utilizzare le graduatorie concorsuali al fine di assumere idonei e la modifica, in via transitoria, dei termini di vigenza delle graduatorie medesime.

I commi in esame riguardano tutte le pubbliche amministrazioni (di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni), con esclusione delle assunzioni del personale scolastico (ivi compresi i dirigenti) e del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

 

 

Il comma 187-duodecies estende a tutte le procedure concorsuali delle summenzionate pubbliche amministrazioni le modalità semplificate che verranno definite con il regolamento ministeriale di cui al precedente comma 163.

 

I commi 187-terdecies e 187-septiesdecies prevedono, con riferimento alle procedure concorsuali delle summenzionate pubbliche amministrazioni, bandite dopo il 1° gennaio 2019, che le relative graduatorie siano impiegate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso - senza, quindi, possibilità di assunzione di idonei -, fermi restando i termini di vigenza delle medesime graduatorie.

 

Tali termini sono modificati, in via transitoria, dal successivo comma 187-quaterdecies, che pone termini di durata specifici a seconda dell'anno di approvazione della graduatoria, con riferimento agli anni 2010-2018, mentre viene confermato il termine già vigente di 3 anni per le graduatorie approvate a decorrere dal 1° gennaio 2019. Viene inoltre esplicitamente confermata la possibilità, per le leggi regionali, di stabilire periodi di vigenza inferiori.

 

I commi 187-quindedecies e 187-sedecies recano alcune norme di abrogazione, ai fini del coordinamento con il principio summenzionato di cui ai commi 187-quaterdecies e 187-septiesdecies.

Come detto, dall'applicazione dei commi da 187-duodecies a 187-sedecies sono escluse, ai sensi del comma 187-octiesdecies, le assunzioni del personale scolastico (ivi compresi i dirigenti) e del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

 

 

 

 


 

Articolo 1, commi 191-bis-quater
(Assunzioni presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

 

 

I commi in esame, introdotti nel corso dell’esame al Senato, autorizzano il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad assumere a tempo indeterminato 50 unità di personale nel 2019, in deroga alla normativa vigente.

 

Più specificamente, il comma 191-bis autorizza, per specifiche necessità, l'assunzione a tempo indeterminato, in deroga alla normativa vigente, di 50 unità di personale, nel 2019, da inquadrare nella seconda fascia retributiva della seconda area, presso il Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

Le richiamate assunzioni sono effettuate, nell’ambito della attuale dotazione organica, in aggiunta alle percentuali di assunzione previste a normativa vigente (comma 191-ter). In relazione a ciò, la dotazione organica relativa al personale delle aree del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti viene rimodulata, garantendo la neutralità finanziaria, con specifico D.P.C.M. (di cui peraltro non viene individuato un termine di emanazione), anche tenendo conto di quanto disposto nell’articolo 1, commi 566 e 571, della L. 205/2017.

 

L’articolo 1, comma 566, della L. 205/2017 ha disposto la rimodulazione della dotazione organica relativa al personale delle aree del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione, con apposito D.P.C.M.; il successivo comma 571 ha stabilito che le assunzioni sono effettuate in aggiunta alle percentuali di turn-over previste dalla normativa vigente (l’articolo 1, comma 227, della L. 208/2015 ha previsto che le P.A. possano procedere, per il triennio 2016- 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Tale percentuale, a decorrere dal 2019, diviene quindi pari al 100% della spesa per il richiamato personale cessato), con conseguente rideterminazione della dotazione organica con apposito D.P.C.M..

 

Infine (comma 191-quater), in attuazione delle richiamate disposizioni, si autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad avviare appositi concorsi pubblici, tenuto conto di quanto previsto all’articolo 4, comma 3, del D.L. 101/2013[20] e in deroga a quanto previsto all’articolo 30 del D.Lgs. 165/2001, inerente l’istituto della mobilità volontaria[21]. Resta ferma la facoltà di avvalersi della previsione di cui all’articolo 3, comma 61, terzo periodo, della L. 350/2003[22].


 

Articolo 1, commi 191-quinquies-sexies
(Dirigenza sanitaria del Ministero della salute e dell'AIFA)

 

 

 

I commi in esame - inseriti dal Senato - modificano la disciplina sull'istituzione del ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute e pongono una norma di estensione delle relative norme ai dirigenti delle professionalità sanitarie dell'AIFA (Agenzia italiana del farmaco).

In primo luogo, si prevede che l'istituzione del suddetto ruolo - in cui è collocato, in fase di prima applicazione, l'attuale personale di qualifica dirigenziale del Ministero della salute con professionalità sanitaria - decorra dal 1° gennaio 2019. In secondo luogo, si modifica la norma che prevede l'estensione al personale dirigente in esame degli istituti stabiliti dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, per le corrispondenti qualifiche del Servizio sanitario nazionale, e recepiti nei relativi contratti collettivi nazionali. In merito, la novella specifica che l'estensione non riguarda il regime di esclusività del rapporto di lavoro e la relativa indennità.

Si dispone, inoltre, un'estensione delle norme relative al ruolo suddetto, in quanto compatibili sotto il profilo giuridico e finanziario, ai dirigenti delle professionalità sanitarie dell'AIFA.

Si prevede, infine, uno stanziamento pari a 3.900.000 euro annui, a decorrere dal 2019, ai fini della contrattazione di lavoro concernente il personale del summenzionato ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute.

 

 

 

 

 

 

 


 

Articolo 1, commi 208-bis-quinquies
(Personale Capitanerie di porto)

 

 

I commi da 208-bis a 208-quinquies, introdotti al Senato, rimodulano la dotazione organica relativa al personale in servizio permanente dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto.

 

Nel dettaglio, per garantire gli standard operativi ed i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo delle Capitanerie di Porto- Guardia costiera per l’attuazione delle misure necessarie ad accrescere la sicurezza (anche ambientale) della navigazione e dei traffici marittimi, il comma 208-bis procede alla seguente rimodulazione della suddetta dotazione organica relativa al personale volontario in servizio permanente:

§  3.500 unità di personale sino al 2020;

§  3.600 unità di personale sino al 2021;

§  3.700 unità di personale sino al 2022;

§  3.800 unità di personale sino al 2023;

§  3.900 unità di personale sino al 2024;

§  4.000 unità di personale dal 2025.

Si ricorda che l’art. 1, c. 815, lett. a), del D.Lgs. 66/2010 (modificato dal comma in esame) attualmente dispone che la suddetta dotazione organica sia pari a 3.500 unità di personale in servizio permanente. Per completezza, si segnala che la successiva lettera b) dispone che la dotazione organica del personale volontario in ferma ovvero in rafferma sia pari a 1.775 unità

 

Conseguentemente, il comma 208-ter ridetermina, dal 2020, gli oneri (attualmente stabiliti dall’art. 1, c. 585, del D.Lgs. 66/2010[23]) riferiti alle consistenze di ciascuna categoria dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto (euro 73.491.338,29 per il 2020; 77.371.367,29 per il 2021; 81.447.223,29 per il 2022; 85.523.079,29 per il 2023; 89.598.935,29 per il 2024; 93.674.791,29 per il 2025; 93.870.618,29 per  il 2026; 94.054.877,29 per il 2027; 94.239.136,29 per il 2028; 94.423.395,29 per il 2029; 94.607.654,29 per il 2030; 95.307.635,29 per il 2031; 95.823.357,29 per il 2032; 96.339.079,29 per il 2033; 96.854.801,29 per il 2034; 97.370.523,29 dal 2035).

 

Il comma 208-quater, per le suddette rimodulazioni della dotazione organica dei volontari delle Capitanerie di porto, autorizzata la spesa di euro 3.880.029 per il 2021, di euro 7.955.885 per il 2022, di euro 12.031.741 per il 2023, di euro 16.107.597 per il 2024, di euro 20.183.453 per il 2025, di euro 20.379.280 per il 2026, di euro 20.563.539 per il 2027, di euro 20.747.798 per il 2028, di euro 20.932.057 per il 2029, di euro 21.116.316 per il 2030, di euro 21.816.297 per il 2031, di euro 22.332.019 per il 2032, di euro 22.847.741 per il 2033, di euro 23.363.463 per il 2034, di euro 23.879.185 dal 2035.

 

Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui ai commi da 208-bis a 208-ter (comprese le spese per mense e buoni pasto), il comma 208-quinquies, autorizza la spesa di 145.600 euro nel 2021, 291.200 euro nel 2022, 436.800 euro nel 2023, 582.400 euro nel 2024 e 728.000 euro dal 2025.


 

Articolo 1, comma 208-sexies
(Armonizzazione trattamento assicurativo
personale volontario Vigili del fuoco)

 

 

La disposizione, introdotta al Senato, prevede la armonizzazione del trattamento assicurativo  contro gli infortuni in servizio e le infermità contratte per causa diretta ed immediata di servizio in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per il 2019 e a decorrere dal 2020 con il trattamento riservato al personale di ruolo del medesimo Corpo

 

 

In particolare, il Senato ha previsto, per questa finalità, lo stanziamento di 200.000 euro per l’anno 2019 e di 400.000 euro a decorrere dall’anno 2020  per l’incremento dei massimali assicurativi

Mediante tale incremento, sarà possibile rideterminare le attuali misure avvicinandole sensibilmente al trattamento riservato al personale di ruolo, realizzando in tal modo una armonizzazione ed eliminando l’attuale penalizzazione economica.

La norma prevede, infine, che con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, siano stabilite le misure indennitarie nonché il procedimento di monitoraggio e di rideterminazione automatica delle misure indennitarie medesime al fine del rispetto del limite di spesa previsto dal primo comma.

 

 


 

Articolo 1, comma 208-septies
(Divieto assunzioni personale)

 

 

Il comma 208-septies, introdotto nel corso dell’esame al Senato, pone un divieto (temporaneo) di assunzioni per determinate amministrazioni.

 

Più nel dettaglio, il comma in esame dispone che, per il 2019, la Presidenza del Consiglio dei ministri, i Ministeri, gli enti pubblici non economici, le Agenzie fiscali e le Università, in relazione alle ordinarie facoltà di assunzione riferite al medesimo anno, non possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 novembre 2019.

Per le Università la suddetta limitazione si applica con riferimento al 1° dicembre 2019 relativamente alle ordinarie facoltà di assunzione dello stesso anno.

Sono inoltre fatti salvi gli inquadramenti nel ruolo di professore associato ai sensi dell’articolo 24, comma 5, della legge 240/2010, che possono essere disposti nel corso dell’anno 2019 al termine del contratto di ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della stessa legge.

 

Per approfondimenti, si veda la scheda di lettura relativa all’art. 1, co. 209, del ddl di bilancio 2019 (A.S. 981) riportata nel Dossier del Servizio Studi n. 58/4 - Sezione I - Vol. I, del 10 dicembre 2018.


 

Articolo 1, comma 209-bis
(Assunzioni presso le università)

 

 

L’articolo 1, comma 209-bis, introdotto durante l’esame al Senato, autorizza le università statali, per il 2019, in deroga alle vigenti facoltà di assunzione, a stipulare contratti per ricercatori a tempo determinato di “tipo b” e a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale.

 

In particolare, si stabilisce che – a valere sulle risorse del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), come integrato dalla stessa legge di bilancio (v. articolo 1, commi 209 e 583), – le università sono autorizzate, anzitutto, a stipulare contratti con ricercatori di “tipo b” (art. 24, co. 3, lett. b), L. 240/2010), nel limite di € 10 mln per il 2019 e di € 30 mln annui dal 2020. Le risorse sono ripartite tra le università con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Si valuti l’opportunità di coordinare questa previsione con quella recata dall’articolo 1, comma 209, che ha incrementato il FFO di € 20 mln nel 2019 e di € 58,63 mln annui dal 2020, per il conferimento di 1000 contratti per ricercatori a tempo determinato di “tipo b”.

 

Per approfondimenti, si veda la scheda di lettura relativa all’art. 1, co. 209, del ddl di bilancio 2019 (A.S. 981) riportata nel Dossier del Servizio Studi n. 58/4 - Sezione I - Vol. I, del 10 dicembre 2018, e quella relativa all’art. 1, co. 583, del ddl di bilancio 2019 (A.S. 981) riportata nel Dossier del Servizio Studi n. 58/4 – Sezione I - Vol. II, del 10 dicembre 2018.

 

Inoltre, sempre a valere sulle risorse del FFO, come integrato dalla stessa legge di bilancio, la disposizione in esame autorizza le università a bandire, nel limite di spesa di € 10 mln annui dal 2020, procedure per la chiamata di professori di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato (ruolo ad esaurimento, a seguito della L. 240/2010) in possesso di abilitazione scientifica nazionale (ASN), tenuto conto di quanto previsto all’art. 29, co. 9, della L. 240/2010[24]. Anche tali risorse sono ripartite tra le università con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Più nello specifico, per la copertura dei posti di professori di seconda fascia, la norma in esame stabilisce che si provvede:

§  per almeno la metà dei posti, mediante espletamento di procedure di chiamata, riservate a ricercatori a tempo indeterminato, bandite ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010.
L’art. 18 della L. 240/2010 – come modificato dall’art. 49 del D.L. 5/2012 (L. 35/2012) – prevede che le università disciplinano con proprio regolamento, nel rispetto del codice etico, nonché dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori[25], la chiamata dei professori di prima e seconda fascia. A tal fine, devono considerare i criteri ivi indicati, relativi, fra l’altro, alla pubblicità del procedimento, all’ammissione allo stesso di studiosi in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, alla formulazione della proposta di chiamata e all’approvazione della stessa.

§  per non più della metà dei posti, mediante valutazione dei ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso il medesimo ateneo, ai sensi dell’art. 24, co. 6, della  stessa L. 240/2010, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2021.
In base all’art. 24, co. 6, della L. 240/2010, fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo alla data di entrata in vigore della legge – dunque, fino al 31 dicembre 2019 –, la procedura di cui al co. 5 dello stesso art. 24 (in base alla quale nel terzo anno del contratto di ricerca di tipo “b” l’università, nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, valuta il titolare del contratto che abbia conseguito l’ASN, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia) può essere utilizzata per la chiamata in ruolo di professore di prima e di seconda fascia di professori di seconda fascia e di ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso il medesimo ateneo, che abbiano conseguito l’ASN. A tal fine, le università possono utilizzare fino a metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professori di ruolo.

 

Dunque, la disposizione in esame sembrerebbe estendere la possibilità di ricorrere alla procedura di cui all’art. 24, co. 6, della medesima L. 240/2010 fino al 31 dicembre 2021.


 

Articolo 1, comma 210-bis
(Deroga alla disciplina delle assunzioni
a tempo determinato per le Università private)

 

 

Il comma 210-bis, introdotto al Senato, esclude le università private (e gli altri istituti ed enti richiamati) dall’ambito di applicazione della disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato.

 

Più nel dettaglio, il comma in esame prevede che la suddetta disciplina - con riferimento ai limiti di durata, ai limiti ed ai presupposti per i rinnovi e le proroghe, alla forma del contratto, al termine di decadenza per l'impugnazione del contratto medesimo – non si applica ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa.

 

Si ricorda che la richiamata disciplina è contenuta nel D.L. 87/2018 che ha modificato la precedente disciplina (contenuta nel D.Lgs. 81/2015), con riferimento ai limiti di durata, ai limiti ed ai presupposti per i rinnovi e le proroghe, alla forma del contratto, al termine di decadenza per l'impugnazione del contratto medesimo, specificando che le modifiche si applicano ai contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto (12 agosto 2018), nonché ai rinnovi ed alle proroghe (dei contratti a termine) successivi al 31 ottobre 2018. Vengono esclusi dall'ambito di applicazione delle suddette modifiche i contratti di lavoro a termine stipulati dalle pubbliche amministrazioni.

Tra le principali novità, si segnala la riduzione della durata massima del contratto di lavoro a termine, prevedendo un limite di 12 mesi, e la revisione di alcune ipotesi (causali) in cui il contratto può avere una durata superiore, nel rispetto di un limite massimo di 24 mesi. Tali ipotesi sono costituite dalla sussistenza di esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, o di esigenze di sostituzione di altri lavoratori oppure di esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria. I nuovi limiti trovano applicazione anche per le ipotesi di proroghe o rinnovi dei contratti a termine, secondo lo stesso principio già vigente con riferimento al limite dei 36 mesi, costituito dal computo della durata dall'inizio del primo rapporto.

Alcune modifiche esplicitano, in primo luogo, che, in caso di assenza delle ipotesi specifiche che giustifichino il superamento - con un unico contratto ovvero mediante proroghe - del limite dei 12 mesi, il contratto si trasforma a tempo indeterminato. Nel caso di un unico contratto che superi il suddetto limite, il rapporto  si considera a tempo indeterminato a decorrere dalla medesima data di superamento. L'effetto di trasformazione del contratto a tempo indeterminato consegue altresì a tutti i casi di rinnovo in cui siano assenti le ipotesi specifiche che giustifichino il medesimo rinnovo.

 

Viene, inoltre, effettuata una distinzione tra proroghe e rinnovi, consentendo per le prime la proroga libera, nel rispetto del limite dei 12 mesi, mentre la possibilità di rinnovo risulta subordinata, anche nell'ambito dei 12 mesi, alla sussistenza delle suddette ipotesi, introdotte, in via principale, per la possibilità di elevamento del limite da 12 a 24 mesi.

Il numero massimo di proroghe possibili è pari a 4 per il contratto di lavoro a tempo determinato, fermi restando il rispetto dei limiti massimi di durata summenzionati.

Nell'ipotesi di una quinta proroga, il contratto si considera pertanto a tempo indeterminato a decorrere da quest'ultima (in conformità al principio finora vigente con riferimento alla fattispecie di una sesta proroga).


 

Articolo 1, commi 211-bis e 211-ter
(Interventi per l’Accademia Nazionale dei Lincei)

 

 

L’articolo 1, comma 211-bis, introdotto durante l’esame al Senato, autorizza l’Accademia Nazionale dei Lincei ad effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato nel triennio 2019-2021.

Il comma 221-ter dello stesso articolo, anch’esso introdotto durante l’esame al Senato, proroga per il 2019 il contributo in favore della Fondazione “I Lincei per la scuola” presso l’Accademia Nazionale dei Lincei.

 

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente che in base all’articolo 1, comma 208-septies, anch’esso introdotto durante l’esame al Senato, anche gli enti pubblici non economici – quali l’Accademia Nazionale dei Lincei –, in relazione alle ordinarie facoltà di assunzione riferite al 2019, non possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 novembre 2019.

 

Preliminarmente si ricorda che, in base allo statuto, l’Accademia Nazionale dei Lincei è un’istituzione di alta cultura che ha lo scopo di promuovere, coordinare, integrare e diffondere le conoscenze scientifiche e che, in particolare, si compone di due Classi:

-          Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali;

-          Scienze Morali, Storiche e Filologiche.

Per l’attuazione delle proprie finalità, può accogliere lasciti e donazioni e istituire fondazioni.

È sottoposta alla vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali.

Qui la dotazione organica dell’Accademia al 31 dicembre 2016.

 

In particolare, il comma 211-bis autorizza l’Accademia Nazionale dei Lincei ad effettuare, nel triennio 2019-2021, assunzioni di personale a tempo indeterminato da inquadrare nella qualifica B1 e nella qualifica C1, sino alla copertura dei posti disponibili nell’attuale pianta organica, al fine di fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza, volte a garantire la continuità e lo sviluppo delle attività istituzionali.

Al riguardo, specifica che l’autorizzazione opera “in deroga all’art. 1 comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”.

L’art. 1, co. 227, della L. 208/2015 ha previsto per gli anni 2016, 2017 e 2018 che le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici potevano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente.

Poiché, dunque, la disciplina richiamata non si applica più nel 2019, appare necessario un chiarimento.

 

Al fine indicato, autorizza la spesa di € 203.855 per il 2019, € 340.598 per il 2020 ed € 426.377 a decorrere dal 2021.

 

Il comma 211-ter proroga per il 2019 il contributo di € 250.000 previsto dall’art. 1, co. 385, lett. h), della L. 208/2015, per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018, in favore della Fondazione “I Lincei per la scuola” presso l’Accademia Nazionale dei Lincei.

La Fondazione “I Lincei per la Scuola” è nata con atto costitutivo il 23 giugno 2015. In base allo Statuto, la Fondazione ha la finalità di promuovere una nuova didattica nella scuola, attraverso il progetto nazionale “I Lincei per una nuova didattica nella scuola: una rete nazionale”. A questo scopo, propone attività didattiche volte al miglioramento dei sistema d’istruzione in Italia, attraverso corsi di aggiornamento dei docenti nelle tre discipline del progetto: italiano, matematica e scienze.


 

Articolo 1, commi 214-218
(Scuola superiore meridionale)

 

 

L’articolo 1, commi 214-218, modificati durante l’esame al Senato, prevedono che l’università degli studi di Napoli Federico II istituisce sperimentalmente, per un triennio, a decorrere dall’a.a. 2019-2020, in propri locali, la Scuola superiore meridionale. Al termine della sperimentazione, la Scuola, previa valutazione positiva dell’ANVUR e reperimento di idonea copertura finanziaria, assume, con apposito provvedimento legislativo, carattere di stabilità.

 

Lo scopo dell’istituzione della Scuola superiore meridionale è anche quello di assicurare una più equa distribuzione delle Scuole superiori nel territorio nazionale[26].

In particolare, l’istituenda Scuola superiore meridionale organizza corsi di diversa tipologia, sulla base di un piano strategico predisposto da un apposito comitato, formato da due membri designati, rispettivamente, dall’università degli studi di Napoli Federico II e dalle scuole universitarie federate, nonché da tre esperti di elevata professionalità scelti dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Ai componenti del comitato non spettano compensi, gettoni o rimborsi spese.

Al riguardo si ricorda che la Scuola Normale Superiore di Pisa, la Scuola Superiore di studi e perfezionamento Sant'Anna e l’Istituto universitario di studi superiori IUSS di Pavia – tutti istituti universitari ad ordinamento speciale – sono costituiti, ai sensi dell’art. 3 della L. 240/2010, del DM 635/2016 e del DM 264/2017, in un'unica Federazione, denominata Scuole Universitarie Federate. Ciascun ateneo conserva l’autonomia scientifica, gestionale e amministrativa. La Federazione si realizza attraverso:

-       un Consiglio di amministrazione unico, presieduto da un unico Presidente;

-       il coordinamento delle attività di formazione, ricerca scientifica, trasferimento tecnologico ei internazionalizzazione;

-       la gestione coordinata delle rispettive strutture amministrative ai fini della razionalizzazione delle risorse in termini di efficienza ed efficacia.

 

Più in particolare, i corsi sono i seguenti:

§  corsi ordinari e master;

§  corsi di laurea magistrale in collaborazione con le scuole universitarie federate o con altre università;

§  corsi di dottorato di ricerca di alto profilo internazionale, che uniscono ricerca pura e ricerca applicata, anche in tal caso in collaborazione con le scuole universitarie federate o con altre università;

§  corsi di formazione pre-dottorale e di ricerca e formazione post-dottorato, rivolti a studiosi, ricercatori, professionisti e dirigenti altamente qualificati

 

Per le attività della Scuola superiore meridionale si autorizza una spesa pari a € 8,209 mln per il 2019, € 21,21 mln per il 2020, € 18,944 mln per il 2021, € 17,825 per il 2022, € 14,631 mln per il 2023, € 9,386 mln per il 2024, € 3,501 mln per il 2025.

 

Allo scadere del triennio di operatività sperimentale, previo reperimento di idonea copertura finanziaria, e previa valutazione positiva dei risultati da parte dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), la Scuola superiore meridionale assume, con apposito provvedimento legislativo, carattere di stabilità e autonomia di bilancio, statutaria e regolamentare. Inoltre, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione federato, potrà entrare a far parte delle scuole universitarie federate.

In caso di mancato reperimento delle risorse o in caso di valutazione non positiva da parte dell’ANVUR, le attività didattiche e di ricerca della Scuola sono portate a termine dall’Università degli studi di Napoli Federico II, nell’ambito delle risorse di cui si è detto.


 

Articolo 1, comma 218-bis
(Scuola di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute)

 

 

L’articolo 1, comma 218-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato, incrementa di € 0,5 mln annui dal 2019 al 2027 e di € 3,5 mln annui dal 2028 le risorse destinate alla Scuola di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (GSSI).

 

A tal fine, novella l’art. 2, co. 1-bis, del D.L. 42/2016 (L. 89/2016) – introdotto dall’art. 1, co. 714, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) –, che ha autorizzato la spesa di € 4,5 mln annui dal 2019 al 2027 e di € 1,5 mln annui a decorrere dal 2028, integrativa rispetto alle risorse già previste dal co. 1 dello stesso art. 2, per la stabilizzazione della Scuola di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (GSSI).

 

Al riguardo, si ricorda che, con DM 31 marzo 2016, il MIUR ha istituito la Scuola di dottorato internazionale GSSI (Gran Sasso Science Institute) con sede a L'Aquila, come Istituto di istruzione universitaria di alta formazione dottorale a ordinamento speciale. L'istituzione della Scuola è stata attuata mediante scorporo dall'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) del Centro nazionale di studi avanzati Gran Sasso Science Institute, sede della Scuola sperimentale.

La Scuola era stata, infatti, istituita in via sperimentale per un triennio a decorrere dall’a.a. 2013/2014, dall’art. 31-bis del D.L. 5/2012 (L. 35/2012). Successivamente, l’art. 3-bis del D.L. 210/2015 (L. 21/2016) aveva prorogato per un triennio (accademico) l'operatività della Scuola sperimentale. Ancora dopo, l’art. 2, co. 1, del citato D.L. 42/2016 aveva assegnato per la stabilizzazione della Scuola GSSI un contributo di € 3 mln annui a decorrere dal 2016, ad integrazione della delibera CIPE n. 76 del 6 agosto 2015 (che ha assegnato € 18 mln per il triennio 2016-2018).

Ai fini dell'accreditamento iniziale e periodico della Scuola, ai sensi del d.lgs.19/2012 (art. 7), sono stati applicano i criteri e i parametri di cui al DM 439 del 5 giugno 2013, relativo all'accreditamento iniziale e periodico delle scuole superiori a ordinamento speciale. L'accreditamento iniziale è previsto entro il 31 dicembre 2020.

Con DM 15 luglio 2016 è stato approvato lo Statuto.


 

Articolo 1, comma 218-ter
(Assunzioni di personale educativo)

 

 

L’articolo 1, comma 218-ter, introdotto durante l’esame al Senato, dispone, dall’a.s. 2019/2020, un incremento delle facoltà di assunzione di personale educatore nelle istituzioni educative statali.

 

In particolare, le suddette facoltà di assunzione sono incrementate fino a 290 posti, nell’ambito dei posti vacanti e disponibili.

 

Preliminarmente, si ricorda che le istituzioni educative statali sono costituite, ai sensi degli artt. 203 e 204 del d.lgs. 297/1994, da convitti nazionali – destinati a studenti – ed educandati statali, destinati a studentesse. In particolare, ad entrambi possono essere annesse scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado. Qui l’elenco dei convitti. Qui l’elenco degli educandati.

 

Con riferimento all’a.s. 2018/2019, con nota 16041 del 29 marzo 2018, il MIUR ha ricordato che le dotazioni organiche del personale educativo devono essere definite nel rispetto dei parametri previsti dal DPR 81/2009 (art. 20) e che, in base all'art. 19, co. 7, del D.L. 98/2011 (L. 111/2011), le medesime non possono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinate nell'a.s. 2011/2012.


 

Articolo 1, comma 218-quater
(Risorse per la Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice)

 

 

L’articolo 1, comma 218-quater, introdotto nel corso dell’esame al Senato, autorizza la spesa di € 60 mila per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da destinare alla Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice, in occasione del quarantesimo anno dalla morte di Ugo Spirito e del novantesimo anno dalla nascita di Renzo De Felice.

 

Infatti, il filosofo Ugo Spirito è morto il 28 aprile 1979, mentre lo storico Renzo De Felice è nato l’8 aprile 1929.

 

In particolare, le risorse sono destinate al programma straordinario di inventariazione, digitalizzazione e diffusione dei fondi librari e archivistici posseduti dalla Fondazione, nonché della promozione di ricerche e convegni per ricordare il pensiero del filosofo e l'opera dello storico.

 

Per completezza, si ricorda che la Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice è inserita anche nella tabella relativa al triennio 2018-2020, approvata con DM 23 marzo 2018, recante l’elenco delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato ai sensi della L. 534/1996 (art. 2, co. 396, L. 244/2007, per il quale si veda, più approfonditamente, la scheda relativa all’articolo 1, comma 181-bis).


 

Articolo 1, commi 223-bis-terdecies
(Dismissioni immobiliari)

 

 

I commi da 223-bis a 223-terdecies disciplinano un programma di dismissioni immobiliari volto a conseguire un introito pari a 950 milioni di euro nel 2019 e 150 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021. La dismissione dovrà avvenire secondo un piano da adottarsi entro il 30 aprile 2019 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

 

In particolare, il comma 223-bis reca innanzitutto l'impegno del Governo ad attuare un programma di dismissioni immobiliari e a fissare un obiettivo di introito per un importo non inferiore a 950 milioni di euro per il 2019 e a 150 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, al netto delle quote non destinate al Fondo ammortamento titoli di Stato o alla riduzione del debito degli enti. Il comma dispone quindi che un piano di cessione di immobili pubblici sia approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro il 30 aprile 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto disciplina i criteri e le modalità di dismissione degli immobili da attuarsi negli anni 2019, 2020 e 2021. Il piano è aggiornato annualmente con la medesima procedura.

 

Il comma 223-ter specifica che il piano riguarderà le seguenti tipologie di immobili:

a)     immobili di proprietà dello Stato, non utilizzati per finalità istituzionali, individuati con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Agenzia del Demanio, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b)     immobili di proprietà dello Stato in uso al Ministero della difesa, diverso dall'abitativo, non più necessari alle proprie finalità istituzionali e suscettibili di valorizzazione, individuati con uno o più decreti del Ministro della difesa, sentita l'Agenzia del Demanio, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

c)     immobili di proprietà dello Stato per i quali sia stata presentata richiesta di attribuzione ai sensi dell'articolo 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, accolta dall'Agenzia del Demanio, e per i quali l'Ente non abbia adottato la prescritta delibera, salvo che non vi provveda entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

d)     immobili ad uso diverso da quello abitativo di proprietà di altre Pubbliche Amministrazioni, diverse dagli Enti territoriali, come definite ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che i suddetti Enti possono proporre ai fini dell'inserimento nel piano di cessione.

 

Il comma 223-quater specifica che le cessioni sono disciplinate dalla normativa vigente e sono effettuate nel rispetto del Codice dei beni culturali e paesaggistici (decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni ed integrazioni).

 

Il comma 223-quinquies specifica la destinazione degli introiti derivanti dalla cessione degli immobili:

-         le risorse rinvenienti dalla cessione degli immobili statali sono destinate al Fondo ammortamento titoli di Stato;

-         quelle rivenienti dalla cessione degli immobili degli altri Enti sono destinate alla riduzione del debito degli stessi e, in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, al Fondo ammortamento titoli di Stato.

 

Il comma 223-sexies disciplina la possibilità per il piano di dismissione di prevedere la revisione della destinazione d'uso degli immobili. Per i beni di cui al comma 223-ter, lettere a), b) e c), infatti, il piano può individuare modalità per la valorizzazione dei beni medesimi, ivi compreso l'adeguamento della loro destinazione. Il piano può inoltre prevedere l'attribuzione agli Enti territoriali di una quota non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento del ricavato della vendita degli immobili alla cui valorizzazione i predetti Enti abbiano contribuito. La predetta quota è definita secondo i criteri previsti dal decreto del Ministro dell'economia di concerto con il Ministro della Difesa del 7 agosto 2015, recante "Determinazione delle modalità di attribuzione agli Enti territoriali di una quota parte dei proventi della valorizzazione o alienazione degli immobili pubblici la cui destinazione d'uso sia stata modificata". Gli enti territoriali destinano le somme ricevute alla riduzione del debito degli stessi e, in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento.

 

Il comma 223-septies dispone il riconoscimento all'Agenzia del demanio dei maggiori costi sostenuti per le attività connesse all'attuazione del presente articolo a valere sulle conseguenti maggiori entrate. Il riconoscimento avverrà con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze secondo le modalità previste dall'articolo 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge n. 203 del 2005.

 

Il comma 223-octies dispone l'inserimento delle parole "2019, 2020 e 2021" all'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 282 del 2002, dopo le parole "2017".

 

Il comma 223-novies stabilisce che, al fine di uniformare le quote dei proventi derivanti dalle vendite degli immobili militari da riconoscere al Ministero della difesa:

a)     al comma 8-quater, dell'articolo 33, del decreto-legge n. 98 del 2011, quinto periodo, le parole "direttamente in quote del costituendo fondo il 30" sono sostituite dalle seguenti "un ammontare pari al 10" e il sesto periodo è sostituito dal seguente "Il predetto ammontare è corrisposto a valere sulle risorse monetarie eventualmente pagate, al momento del conferimento, dalla società di gestione del risparmio di cui al comma 1, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa, nei limiti dell'importo da riconoscere a tale dicastero, in aggiunta rispetto alle dotazioni finanziarie iscritte nel medesimo stato di previsione".;

b)     all'articolo 307, comma 10, lettera d), del decreto legislativo n. 66 del 2010, primo periodo, le parole "55 per cento" sono sostituite dalle parole "80 per cento", e le parole "35 per cento" sono sostituite dalle parole "10 per cento";

c)     all'articolo 307, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 66 del 2010, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente "d-bis) articolo 11-quinquies del decreto-legge n. 203 del 2005. In tal caso una quota pari al 10 per cento dei proventi derivanti dalla vendita dei beni militari è assegnata al Ministero della difesa per essere destinata a spese d'investimento".

 

Il comma 223-decies consente all'Agenzia del Demanio di riconoscere in via di anticipazione, a valere sugli stanziamenti ad essa assegnati e da assegnare per la realizzazione degli investimenti con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017, al Ministero della Difesa un contributo pari al 5 per cento del valore degli immobili che il medesimo Ministero rende disponibili, e comunque nel limite complessivo annuo di 5 milioni di euro nel 2019 e 10 milioni di euro nell'anno 2020, da destinare ad interventi di manutenzione e adeguamento degli immobili in uso o da utilizzare da parte del predetto Ministero.

 

Il comma 223-undecies, introdotto al Senato, reca una norma di interpretazione autentica sulle modalità di cessione degli immobili pubblici, volta ad inserire gli interventi edilizi consentiti negli strumenti urbanistici tra le misure per la valorizzazione dei predetti beni.

Più nel dettaglio la disposizione prevede che l'articolo 3, comma 15, del decreto-legge n. 351 del 2001, si interpreta nel senso che, oltre a quanto consentito dai provvedimenti adottati all'esito delle conferenze di servizi e dagli accordi di programma ai fini della valorizzazione di beni immobili pubblici, per gli immobili oggetto di tali provvedimenti sono ammissibili anche le destinazioni d'uso e gli interventi edilizi consentiti per le zone territoriali omogenee all'interno delle quali ricadono tali immobili, dagli strumenti urbanistici generali e particolareggiati vigenti. Gli interventi edilizi in esame sono assentibili in via diretta.

Si ricorda che l’articolo 3, comma 15, del decreto legge n. 351 del 2001 prevede che ai fini della valorizzazione dei beni immobili, il Ministero dell'economia e delle finanze convoca una o più conferenze di servizi o promuove accordi di programma per sottoporre all'approvazione iniziative per la valorizzazione degli immobili del patrimonio immobiliare pubblico.  Con decreti del MEF sono stabiliti i criteri per l'assegnazione agli enti territoriali interessati dal procedimento di una quota, non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento, del ricavato attribuibile alla rivendita degli immobili valorizzati.

La norma fa comunque salve le intese già intervenute con gli enti territoriali in ordine al riconoscimento, a fronte della valorizzazione conseguente al cambio di destinazione d’uso, di quote del ricavato attribuito alla rivendita degli immobili stessi.

 

Il comma 223-duodecies dispone l'istituzione, mediante la modifica dell'articolo 2, comma 222- bis, della legge n. 191 del 2009 di un tavolo tecnico permanente con il compito di supportare l'adeguamento degli Enti locali ai citati principi e monitorarne lo stato di attuazione nell'ambito della conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997 n. 281.

 

Il comma 223-terdecies autorizza il MEF a conferire incarichi di consulenza a società di provata esperienza e capacità operativa, nazionali od estere, nonché a singoli professionisti. Per tali finalità, è autorizzata la spesa di 150.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021.


 

Articolo 1, comma 231-bis e ter
(Risorse aggiuntive per il comparto sicurezza e difesa)

 

 

Questi commi destinano risorse aggiuntive - per complessivi 19.066.908 euro a decorrere dall’anno 2019 – in favore del comparto sicurezza e difesa, alla luce delle specificità delle funzioni e delle responsabilità dirigenziali connesse alle “esigenze in materia di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, di immigrazione, di tutela economico-finanziaria, di difesa nazionale e di soccorso pubblico”.

Sono altresì destinate per il personale alle dipendenze della Direzione investigativa antimafia risorse pari a 770.00 euro per il 2019; 1,68 milioni per il 2020; 2,59 milioni a decorrere dal 2021.

 

Si viene ad autorizzare, a decorrere dall’anno 2019, un incremento di risorse per il personale del comparto sicurezza e difesa, per complessivi 19.066.908 euro. La disposizione fa riferimento alla specificità delle funzioni e delle responsabilità dirigenziali connesse alle esigenze in materia di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, di immigrazione, di tutela economico-finanziaria, di difesa nazionale e di soccorso pubblico.

Tale incremento è posto in deroga al vincolo (imposto dall'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75 del 2017) secondo cui - nelle more della convergenza e armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle pubbliche amministrazioni - l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale (anche di livello dirigenziale) di ciascuna amministrazione pubblica non può eccedere il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

 

Le complessive risorse sopra ricordate (dunque circa 19 milioni a decorrere dal 2019) sono ripartite nel modo che segue:

ü  circa 9,4 milioni per l'attuazione dell'articolo 46, commi 3 e 6 del decreto legislativo n. 95 del 2017.

Qui rileva la ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 680, della legge n. 205 del 2017, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2018, 100 milioni di euro per l'anno 2019 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, e destinate ai Fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa, ai Fondi per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017. Quest’ultimo articolo ha disposto, per i dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile, l’istituzione di un'area negoziale, limitata agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori, nel rispetto del principio di sostanziale perequazione dei trattamenti dei dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate. Ha quindi previsto disposizioni volte ad assicurare la sostanziale perequazione dei trattamenti economici accessori e degli istituti normativi dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate con quelli dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile.

 

 La ripartizione delle risorse prevista è intervenuta con il d.P.C.m. del 21 marzo 2018, che così ha disposto:

 

2018

2019

dal 2020

FESI -Personale corpi di polizia

30.512.272

61.024.545

91.536.817

FESI -Personale Forze armate

12.923.143

25.846.286

38.769.429

Attuazione art. 46, D.Lgs. 95/2017

3.140.792

6.281.585

9.422.378

Fondo Rischio, Posizione e Risultato - Personale Dirigente VV.F.

138.328

276.653

414.981

Fondo produttività - Personale direttivo VV.F.

78.747

157.495

236.242

Fondo amm.ne- Personale non dirigente e non direttivo VV.F.

3.206.718

6.413.436

9.620.153

TOTALE LORDO AMM.NE

50.000.000

100.000.000

150.000.000

 

Rispetto a tale ripartizione, la disposizione ora alloca ulteriori 9,4 milioni per l'attuazione dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017 - in particolare per l'attuazione dei suoi commi 3 e 6 - sì da incrementare per il 2019 e per il 2020 l'importo sopra esposto per ciascuna Forza di polizia e per le Forze armate, secondo un incremento che deve corrispondere all'importo previsto per il 2020 per ciascuna appunto dal d.P.Cm. citato.

     Si ricorda che il comma 3 dell'articolo 46 concerne l'accordo sindacale per il personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile. Le materie oggetto delle procedure negoziali per il personale dirigente di cui al comma 1 sono: il trattamento accessorio: le misure per incentivare l'efficienza del servizio; il congedo ordinario, il congedo straordinario; l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia; i permessi brevi per esigenze personali; le aspettative i distacchi e i permessi sindacali; il trattamento di missione e di trasferimento; i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale; i criteri di massima per la gestione degli enti di assistenza del personale.

Il comma 6 dell'articolo 46 prevede che con D.P.C.M. possano essere estese al personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e a quello delle Forze armate le disposizioni adottate in attuazione di quanto previsto dal comma 3, al fine di assicurare la sostanziale perequazione dei trattamenti economici accessori e degli istituti normativi dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate con quelli dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile.

ü  7,5 milioni per il Fondo finalizzato a fronteggiare specifiche esigenze di carattere operativo o valorizzare l'attuazione di specifici programmi o il raggiungimento di qualificati obiettivi, destinato alle qualifiche di vice questore aggiunto e di vice questore e qualifiche e gradi corrispondenti (per Polizia di Stato, Arma dei carabinieri; Corpo della guardia di finanza; Corpo della polizia penitenziaria), ai sensi dell'articolo 45, comma 11 del decreto legislativo n. 95 del 2017;

ü  300.000 euro per i Fondi per la retribuzione di rischio e posizione dei dirigenti di livello non generale e per la retribuzione di risultato dei dirigenti di livello generale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (ai sensi degli articoli 8 e 9 del d.P.R. n. 42 del 2018);

ü  circa 1,8 milioni per il Fondo per la retribuzione, di posizione e di risultato del personale della carriera prefettizia (di cui all'articolo 22 del d.P.R. n. 66 del 2018, atto che ha dato recepimento per quella carriera all'accordo sindacale per il triennio economico e giuridico 2016-2018).

 

Infine si viene ad autorizzare un incremento del trattamento economico accessorio per il personale posto alle dipendenze della Direzione investigativa antimafia (di cui all'articolo 4, comma 4 del decreto-legge n. 345 del 1991).

Per tale incremento si destinano: 770.00 euro per il 2019; 1,68 milioni per il 2020; 2,59 milioni a decorrere dal 2021.

 

 

 


 

Articolo 1, comma 231-quater
(Trattamento economico accessorio
per il personale dipendente DIA)

 

 

Il comma 231-quater, introdotto al Senato, prevede un’autorizzazione di spesa ai fini dell’incremento del trattamento economico accessorio di tutto il personale comunque posto alle dipendenze della DIA (Direzione investigativa antimafia)

 

Più nel dettaglio, per le suddette finalità, il comma in esame autorizza la spesa di euro:

§  770.000 per il 2019;

§  1.680.000 per il 2020;

§  2.590.000 a decorrere dal 2021

 

Si ricorda che l’art. 4, c. 4, del D.L. 345/1991 autorizza la spesa di 5,6 milioni a decorrere dall'anno 2013 per il trattamento economico accessorio del suddetto personale.


 

Articolo 1, commi 233-bis - 233-quinquies
(Assunzione a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili o impegnati in attività di pubblica utilità)

 

 

 

I commi in esame sono stati inseriti dal Senato. Essi prevedono la possibilità di procedere, nel periodo 2019-2021, all'assunzione a tempo indeterminato, da parte delle pubbliche amministrazioni già utilizzatrici, dei lavoratori socialmente utili o impegnati in attività di pubblica utilità, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale.

Più in particolare, le assunzioni - che possono essere anche a tempo parziale - sono effettuate mediante selezioni riservate, mediante prova di idoneità, con riferimento ai profili professionali per i quali non sia richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, e mediante procedure concorsuali riservate (per titoli ed esami) per gli altri profili.  Entrambe le tipologie di procedure sono organizzate (per figure professionali omogenee) dal Dipartimento della funzione pubblica, mediante la Commissione per l’attuazione del Progetto di Riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), la quale si avvale dell'Associazione Formez PA.

Alle assunzioni in esame si provvede mediante le risorse già preordinate per la disciplina ordinaria del turn over delle pubbliche amministrazioni.

Nelle more del completamento delle procedure di assunzione, gli enti pubblici interessati possono prorogare fino al 31 ottobre 2019 le convenzioni e gli eventuali contratti a tempo determinato, a valere sulle risorse già stanziate dall'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della 27 dicembre 2006, n. 296, per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni.

Le assunzioni a tempo indeterminato in base alle procedure di selezione o concorsuali summenzionate sono operate da parte delle pubbliche amministrazioni che già utilizzavano i lavoratori inseriti nelle graduatorie medesime e, in subordine e nei limiti delle proprie facoltà assunzionali, da parte di altre pubbliche amministrazioni, ubicate nella medesima provincia o in una provincia limitrofa ed utilizzatrici di lavoratori socialmente utili o di lavoratori di pubblica utilità.

 


 

Articolo 1, comma 238-bis
(Dotazione del Fondo persone con disabilità grave)

 

 

Il comma 238-bis determina, per il 2019, la dotazione del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, in 56,1 milioni di euro.

 

Il comma 238-bis determina, per il 2019, in 56,1 milioni di euro la dotazione del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi della legge n. 112/2016 approvata in materia. Si ricorda che, in base alla legislazione vigente dettata dal comma 1, art. 3, della sopra citata legge, la dotazione del Fondo è di 90 milioni per il 2016, 38,3 milioni per l'anno 2017 e 56,1 milioni annui a decorrere dal 2018.

Si rileva peraltro che la relazione tecnica in riferimento a tale comma evidenzia che la disposizione incrementa di 3 milioni di euro per l’anno 2019 la dotazione finanziaria del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.


 

Articolo 1, comma 238-ter-238-quinquies
(Istituzione del Fondo inclusione delle persone sorde e con ipoacusia)

 

 

 

I commi da 238-ter a 238-quinquies istituiscono un Fondo per l’inclusione delle persone sorde e con ipoacusia, con una dotazione finanziaria pari a 3 milioni per il 2019, 1 milione per il 2020 e 3 milioni per il 2021.

 

 

I commi da 238-ter a 238-quinquies istituiscono, nello stato di previsione del MEF, un Fondo per l’inclusione delle persone sorde e con ipoacusia il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, finalizzato, tra l’altro, a dare attuazione della Risoluzione del Parlamento europeo n.2952 del 23 novembre 2016 sulle lingue dei segni e gli interpreti di lingua dei segni professionisti. Tale Risoluzione è diretta a promuovere la piena ed effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia, anche attraverso la realizzazione di progetti sperimentali per la diffusione di servizi di interpretariato in Lingua dei segni italiana (LIS), videointerpretariato a distanza, nonché per favorire l’uso di tecnologie innovative finalizzate all’abbattimento delle barriere alla comunicazione (comma 238-ter). La dotazione prevista è di 3 milioni per il 2019, 1 milione per il 2020 e 3 milioni per il 2021 (comma 238-quater). Infine, il comma 238-quinquies demanda ad un decreto del Ministro delegato per le politiche della famiglia e delle disabilità, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e del Lavoro e delle politiche sociali, sentite le altre amministrazioni interessate e la Conferenza unificata di cui al D.lgs n.281/1997, la definizione dei criteri e le modalità per l’utilizzo delle risorse e la relativa copertura.

 


 

Articolo 1, commi 239-bis – 239-sexies
(Istituzione del Fondo per la prevenzione della dipendenza da stupefacenti)

 

 

 

I commi 239-bis – 239-sexies dispongono l’istituzione di un Fondo per la prevenzione della dipendenza da stupefacenti destinato a finanziare la realizzazione di progetti sperimentali in ambito nazionale in materia di prevenzione delle tossicodipendenze, con una dotazione finanziaria pari a 3 milioni di euro per il 2019, 1 milione per il 2020 e 3 milioni per il 2021.

 

Il comma 239-bis definisce le finalità dell’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Fondo per la prevenzione della dipendenza da stupefacenti, per supportare l’attività di promozione, indirizzo e coordinamento in materia di prevenzione alla diffusione dell'uso di sostanze stupefacenti, delle tossicodipendenze e delle alcooldipendenze correlate, in particolare tra gli adolescenti, e la cui dotazione finanziaria, stabilita al comma 239-quinquies, è pari a 3 milioni di euro per il 2019, 1 milione per il 2020 e 3 milioni per il 2021.

 Il comma 239-ter dispone che il predetto Fondo è destinato a finanziare, in particolare, l’attivazione di specifici interventi nelle scuole secondarie di primo e secondo grado; l’identificazione precoce delle condizioni di vulnerabilità e dell’uso occasionale con la finalità di ridurre i tempi di accesso alle cure; il supporto educativo e formativo in favore delle famiglie e del personale scolastico. Il comma 239-quater stabilisce che all’attuazione dei predetti progetti possono concorrere anche i servizi pubblici per le dipendenze e gli enti del privato sociale di cui agli articoli 115 e 116 del D.P.R. 309 del 9 ottobre 1990.

Infine, il comma 239-sexies dispone che con DPCM, su proposta del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, di concerto con il MEF, il Ministero della salute e il MIUR, sono stabiliti i criteri e le modalità per l’utilizzazione delle risorse del Fondo.

 

 

 

 


 

Articolo 1, commi 240-242-ter
(Riparto delle risorse destinate agli Istituti tecnici superiori)

 

 

I commi 240-242-ter, modificati durante l’esame al Senato, ridefiniscono le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore, da erogare agli Istituti tecnici superiori (ITS). Inoltre, dispongono che gli ITS, al fine di potenziare la propria offerta formativa, possono comprendere nei piani triennali di attività ulteriori percorsi e attività finanziati da soggetti pubblici e privati.

Infine, prevedono che, con DPCM, adottato su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si procede all’attualizzazione degli standard organizzativi delle strutture e dei percorsi degli ITS.

 

Preliminarmente, si ricorda che, a seguito della riorganizzazione del sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) – istituito con l’art. 69 della L. 144/1999 e costituente un sistema di “formazione terziaria non universitaria –, operata, sulla base di quanto previsto dall’art. 1, co. 631, della L. 296/2006, con il DPCM 25 gennaio 2008 sono state previste tre differenti tipologie di intervento: percorsi di IFTS, poli tecnico-professionali e Istituti tecnici superiori (ITS).

In particolare, il DPCM 25 gennaio 2008 ha previsto che gli ITS – istituiti dall’art. 13 del D.L. 7/2007 (L. 40/2007) – possono essere costituiti se previsti nei piani territoriali adottati ogni triennio dalle regioni nell’ambito della programmazione dell’offerta formativa di loro competenza.

Gli ITS sono realizzati secondo il modello organizzativo della Fondazione di partecipazione, alla quale possono partecipare: un istituto tecnico o professionale, statale o paritario, che risulti ubicato nella provincia sede della Fondazione; una struttura formativa accreditata dalla regione per l’alta formazione, anch’essa ubicata nella provincia; un’impresa del settore produttivo cui si riferisce l’ITS; un dipartimento universitario o altro organismo appartenente al sistema della ricerca scientifica e tecnologica; un ente locale. Gli istituti tecnici e professionali ne costituiscono gli enti di riferimento, pur conservando, ai sensi dell’allegato A del DPCM 25 gennaio 2008, la distinta e autonoma soggettività giuridica rispetto all’ITS.

Ai percorsi si accede con il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero, a seguito, dell’art. 1, co. 46, della L. 107/2015, di un diploma professionale conseguito al termine dei percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale, integrato da un percorso di istruzione e formazione tecnica superiore, la cui struttura e i cui contenuti sono stati definiti con Decreto interministeriale (MIUR-Lavoro) 27 aprile 2016, n. 272.

 

In particolare, si stabilisce che (tutte) le risorse del Fondo citato sono ripartite e assegnate dal MIUR – entro il 30 settembre di ciascun anno – alle regioni, che le riversano agli ITS che nell’annualità formativa precedente hanno riportato una valutazione effettuata secondo quanto definito in sede di Conferenza unificata con Accordo del 5 agosto 2014, come modificato con l’Accordo del 17 dicembre 2015.

Si dispone, dunque, l’unificazione dei criteri di ripartizione delle risorse di cui all’autorizzazione di spesa recata dall’art. 1, co. 875, della L. 296/2006 – come modificato dall'art. 7, co. 37-ter, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012) – (che fino al 2018 sono state ripartite secondo i criteri individuati nell’Accordo del 17 dicembre 2015) e di quelle stanziate con specifiche finalità dall’art. 1, co. 67, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) (che nel 2018 sono state ripartite secondo i criteri individuati con DM 394 del 16 maggio 2018).

 

Con riguardo al sistema di finanziamento, si ricorda, anzitutto, che l’art. 1, co. 875, della L. 296/2006 ha istituito il citato Fondo per l’istruzione e formazione tecnica superiore. In particolare, al Fondo confluiscono somme stanziate a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, co. 634, della stessa L. 296/2006 (contenente diverse finalità, tra cui la riorganizzazione dell’Istruzione e formazione tecnica superiore), che – a seguito delle modifiche apportate dall’art. 7, co. 37-ter, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012) – ammontano a € 14 mln annui e sono specificatamente destinate ai percorsi svolti dagli ITS.

A sua volta, il già citato DPCM 25 gennaio 2008 (art. 12) ha disposto che, ai fini dell’ammissibilità alle risorse del Fondo, resta fermo l’obbligo del cofinanziamento da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per almeno il 30% dello stanziamento ad esse destinato sul Fondo medesimo e che per la realizzazione delle misure nazionali di sistema, ivi compresi il monitoraggio e la valutazione, è riservata una quota non superiore al 5% delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo.

Successivamente, l’art. 1, co. 45, della L. 107/2015 ha disposto che, dal 2016, le risorse del Fondo destinate ai percorsi degli ITS sono assegnate alle singole Fondazioni, in misura non inferiore al 30%, tenendo conto del numero dei diplomati e del tasso di occupabilità a 12 mesi raggiunti in relazione ai percorsi attivati da ciascuna di esse, con riferimento alla fine dell'anno precedente a quello del finanziamento. Tale quota costituisce elemento di premialità, da destinare all'attivazione di nuovi percorsi degli ITS da parte delle Fondazioni esistenti.

 

Quanto ai criteri per l’assegnazione agli ITS delle risorse del Fondo, il 5 agosto 2014 in Conferenza unificata è stato raggiunto l’Accordo in base al quale il sistema di monitoraggio e valutazione si realizza tenendo conto degli indicatori di realizzazione e di risultato di cui alle linee guida emanate con D.I. 7 febbraio 2013 e secondo i criteri e le modalità di applicazione degli stessi indicatori descritti nell’allegato tecnico facente parte integrante dell’Accordo.

L’Accordo di agosto 2014 è stato successivamente modificato – a seguito delle novità intervenute con la L. 107/2015 – con l’Accordo in Conferenza unificata del 17 dicembre 2015.

In particolare, in base all’art. 2 dell’accordo del 2015, il finanziamento è ripartito secondo i seguenti criteri:

§  70% a livello regionale sulla base del numero degli studenti ammessi al secondo anno/terzo anno e del numero degli studenti ammessi all’esame, riferiti all’anno precedente a quello di assegnazione delle risorse (al netto del numero dei diplomati all’interno dei percorsi valutati con un risultato inferiore a 50). Successivamente, le regioni individuano e comunicano al MIUR l’entità delle risorse da assegnare ad ogni ITS con riferimento ai singoli percorsi, anche tenendo conto: del risultato dell’attività di valutazione e degli indicatori; dei percorsi finanziati negli anni precedenti e non attivati;

§  30%, a titolo di premialità, sulla base di quanto previsto dalla L. 107/2015.

 

Da ultimo, l’art. 1, co. 67, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) ha disposto che il Fondo è incrementato di € 10 mln nel 2018, € 20 mln nel 2019 e € 35 mln annui dal 2020, per consentire al sistema degli ITS di aumentare la propria offerta formativa e, conseguentemente, di aumentare il numero di soggetti in possesso di competenze abilitanti all’utilizzo degli strumenti avanzati di innovazione tecnologica e organizzativa correlati anche al processo Industria 4.0.

 

Per il 2018, il MIUR, con Nota prot. 11508 del 9 luglio 2018, ha comunicato che il contributo di cui al Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore è costituito da:

§  12.617.209,00, al netto della quota del 4% destinata alle misure nazionali di sistema, da ripartire sulla base dei criteri definiti con l'Accordo in sede di Conferenza Unificata 17 dicembre 2015, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 1, co. 45, della L. 107/2015;

§  € 10.000.000,00 da ripartire sulla base dei programmi di sviluppo definiti con DM 394 del 16 maggio 2018. Più nello specifico, l’art. 4 del DM ha disposto che le risorse stanziate dalla legge di bilancio 2018 sono ripartite tra le regioni, per quota parte, sulla base del numero delle Fondazioni ITS che:

-       hanno ricevuto la premialità a seguito di valutazione nel 2017 e 2018;

-       sono state valutate nel 2017 e/o 2018 e rispettano uno dei seguenti criteri: punteggio pari o superiore a 60 per almeno un percorso; punteggio pari o superiore a 50 in più del 50% dei percorsi valutati;

-       aver attivato almeno un percorso per il periodo 2017/2019.

 

Si ribadisce, inoltre, che resta fermo l’obbligo di cofinanziamento da parte delle regioni - e delle province autonome di Trento e di Bolzano, non esplicitamente citate nel testo - per almeno il 30% delle risorse statali.

Al contempo, si prevede che gli ITS, previa comunicazione al competente assessorato della regione e all’ufficio scolastico regionale, possono comprendere nei piani triennali di attività ulteriori percorsi e attività, coerenti con l’ambito tecnologico di riferimento, finanziati da soggetti pubblici e privati.

 

Infine, si dispone che con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono attualizzati, anche ai fini dell’istituzione di nuovi ITS o dell’eventuale accorpamento di quelli già istituiti, gli standard organizzativi delle strutture e dei percorsi ITS, nonché i criteri di valutazione dei piani di attività realizzati, con particolare riferimento agli esiti occupazionali e alla rispondenza alle esigenze di innovazione tecnologica e organizzativa delle filiere produttive.

Rispetto a quanto previsto dall’art. 1, co. 69, della L. 205/2017 – ora superato - dunque, si prevede l’adozione di un decreto interministeriale basato sul concerto di tre Ministri e sull’intesa in sede di Conferenza Stato-regioni - invece che di un DPCM adottato su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali - e si estende l’oggetto dello stesso anche all’attualizzazione dei criteri di valutazione dei piani di attività realizzati.

 


 

Articolo 1, commi 250-bis-quater
(Misure di contrasto alla povertà educativa)

 

 

Il comma 250-bis proroga e rifinanzia, per gli anni 2019, 2020 e 2021, il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile; i commi 250-ter e 250-quater prorogano per il medesimo triennio il credito d’imposta concesso alle fondazioni di origine bancaria per i versamenti al predetto Fondo, riducendone l’entità dal 75 al 65 per cento degli importi versati ed abbassando il relativo limite di spesa da 100 a 55 milioni di euro annui.

 

Più in dettaglio il comma 250-bis proroga e rifinanzia, per gli anni 2019, 2020 e 2021, il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, a valere sugli stanziamenti del FISPE - Fondo per interventi strutturali di politica economica (di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282) per i medesimi anni.

 

I commi da 392 a 395 della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015) hanno istituito un Fondo sperimentale per il contrasto della povertà educativa minorile, alimentato da versamenti effettuati dalle fondazioni bancarie. Alle fondazioni è stato riconosciuto un credito d’imposta, pari al 75 per cento di quanto versato, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Le relative modalità di intervento sono state determinate mediante protocollo d’intesa sottoscritto il 29 aprile 2016,  tra le fondazioni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Le Fondazioni bancarie riferiscono di aver messo a disposizione 360 milioni di euro in tre anni (2016-2018). Il fondo viene realizzato tramite bandi, con l’obiettivo di coprire tutto il Paese e progressivamente coinvolgere tutte le fasce d’età dalla prima infanzia all’intera adolescenza (0-17 anni). Esso sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori.

Per un aggiornamento delle attività del Fondo si rinvia al relativo sito internet.

 

Il comma 250-ter proroga per il triennio 2019-2021 il credito d’imposta concesso alle fondazioni di origine bancaria per i versamenti al predetto Fondo, riducendone l’entità dal 75 al 65 per cento degli importi versati. Nel medesimo triennio viene altresì ridotto (comma 250-quater) il relativo limite di spesa, che più precisamente viene abbassato da 100 a 55 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

Più in dettaglio, il comma 394 della richiamata legge di stabilità 2016 ha previsto, a favore delle fondazioni che abbiano effettuato versamenti nel Fondo, il riconoscimento di un credito d’imposta, pari al 75 per cento di quanto versato, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari a 100 milioni di euro per gli anni 2016, 2017 e 2018, secondo l’ordine temporale in cui le fondazioni comunicano l’impegno a finanziare i progetti individuati con il protocollo d’intesa citato.

Il credito è riconosciuto dall'Agenzia delle entrate con apposita comunicazione che dà atto della trasmissione della delibera di impegno irrevocabile al versamento al Fondo delle somme da ciascuna stanziate, nei termini e secondo le modalità previsti nel protocollo d'intesa. Dell'eventuale mancato versamento al Fondo delle somme indicate nella delibera di impegno rispondono solidalmente tutte le fondazioni aderenti allo stesso.

Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione (ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241), a decorrere dal periodo di imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Esso non è soggetto al limite di utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU dei modelli di dichiarazione dei redditi, vale a dire dei crediti nascenti da agevolazioni concesse alle imprese (articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007, che pone un tetto massimo annuale di 250.000 euro, con eventuale riporto in avanti dell’ammontare eccedente), né è soggetto ai limiti massimi di compensazione di debiti e crediti fiscali, previsti dall’articolo 34 della legge n. 388 del 2000, da ultimo elevati a 700.000 euro per ciascun anno solare (per effetto dell’articolo 9, comma 2 del decreto-legge n. 35 del 2013).

La norma stabilisce inoltre la cedibilità del credito d’imposta da parte delle fondazioni di origine bancaria a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile, e previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo.

Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 1° giugno 2016 ha attuato il credito d’imposta, definendo altresì le procedure per la concessione del contributo nel rispetto del limite di spesa di 100 milioni per gli anni 2016, 2017 e 2018.

 

Si dispone, a copertura degli oneri recati dalle disposizioni introdotte, la riduzione di 45 milioni di euro (da 100 a 55 milioni per ciascun anno del triennio 2019-2021) del contributo riconosciuto alle fondazioni bancarie, sotto forma di credito di imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate dalle stesse in specifici àmbiti dei servizi sanitari e socio assistenziali, che rientrino negli scopi statutari finalizzati alla promozione del welfare di comunità, purchè in relazione ad attività non commerciali.

Detto contributo è assegnato fino ad esaurimento delle risorse disponibili secondo l’ordine cronologico di comunicazione all’ACRI (Associazione di fondazioni e Casse di Risparmio) in base ad una procedura prevista dalle medesime disposizioni in esame che coinvolge anche l’Agenzia delle entrate, da attuare con decreto MLPS-MEF.


 

Articolo 1, comma 250-quinquies
(Fondo nazionale servizio civile)

 

 

Il comma 250-quinquies reca un rifinanziamento del Fondo nazionale per il servizio civile per 50 milioni di euro per l’anno 2019.

 

Si prevede un incremento di 50 milioni per il 2019 del Fondo nazionale per il servizio civile al fine di garantire il sostegno e lo sviluppo del servizio civile universale e stabilizzare il contingente complessivo di operatori volontari da avviare al servizio civile.

 

Il Fondo nazionale per il servizio civile, istituito dalla legge n. 230 del 1998, è quantificato annualmente dalla legge di bilancio dello Stato. Nel ddl di bilancio 2019 il capitolo 2185 nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze ("Fondo occorrente per gli interventi del servizio civile nazionale") reca finanziamenti pari a circa 148,1 milioni di euro per il 2019, 142,7 milioni per il 2020 e 101,8 milioni per il 2020.

 

Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione per il 2019 a valere sul Fondo per l’attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate.


 

Articolo 1, commi 251-bis-251-ter
(Incremento del Fondo caregiver familiare)

 

 

I commi da 251-bis a 251-ter dispongono un incremento del Fondo per il sostegno di cura e di assistenza del caregiver familiare, pari a 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021.

 

I commi da 251-bis a 251-ter dispongono l’incremento del Fondo per il sostegno di cura e di assistenza del caregiver familiare, di cui al comma 254, art. 1, della legge di bilancio 2018 (L. n. 205/2017) di 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021. La citata legge di bilancio 2018 - ai commi 254-256 dell’art. 1 -, ha istituito il richiamato Fondo con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020, finalizzato a sostenere gli interventi legislativi per il riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del prestatore di cure familiare. Pertanto, la rimodulazione complessiva della dotazione del Fondo sarà di 25 milioni nel 2019 e 2020 e di 5 milioni per il 2021.

Il comma 251-ter prevede inoltre che al termine di ciascun esercizio finanziario le somme residue e non impiegate del citato Fondo, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo Fondo.

 

 


 

Articolo 1, commi da 255-bis a 255-quater
(Istituzione del Fondo per l'accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità)

I commi da 255-bis a 255-quater istituiscono e recano la disciplina del Fondo per l'accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità

 

 

Il comma 255-bis, in attuazione della legge n. 18 del 2009 (recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità) e della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, prevede l'istituzione di un apposito Fondo presso il ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

Il nuovo Fondo, denominato "Fondo per l'accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità" è destinato alla copertura finanziaria di interventi volti alla innovazione tecnologica delle strutture, contrassegno e segnaletica per la mobilità delle persone con disabilità di cui all'articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495[27].

Ai sensi del comma 255-ter la dotazione del Fondo è di 5 milioni di euro per l’anno 2019.

 

Il comma 255-quater demanda ad un successivo decreto del Ministro per le infrastrutture e trasporti, da adottarsi di concerto con il Ministro per la famiglia e le disabilità, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata e sentito l'Automobile Club d'Italia – A.C.I. e le Associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la definizione annuale degli interventi finalizzati:

·        alla prevenzione dell'uso indebito del contrassegno di parcheggio per disabili (di cui al comma 2 dell'articolo 381 del d.P.R. n. 495 del 1992)

·        all'innovazione tecnologica delle strutture, contrassegno e segnaletica per la mobilità delle persone con disabilità.


 

Articolo 1, commi 255-quinquies
(Incremento del Fondo per le vittime di violenza domestica)

 

 

Le disposizioni incrementano di 5 milioni di euro la dotazione del Fondo per l'indennizzo in favore degli orfani per crimini domestici.

 

 

Il comma 255-quinquies incrementa di 5 milioni di euro, a decorrere dal 2019, la dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché agli orfani per crimini domestici.

 

Le risorse sono così ripartite:

·        2 milioni di euro sono destinati all’erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e sostegno per l’inserimento dei medesimi nell’attività lavorativa. Il comma precisa che almeno il 70 percento di tale somma deve essere destinato agli interventi in favore dei minori, mentre la quota restante, ove ne ricorrano i presupposti, può essere utilizzata per finanziare gli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti;

 

La legge n.10 del 2011 all’art.1 comma 6-sexies ha unificato nel Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura i preesistenti Fondi:

ü      Il Fondo di solidarietà alle vittime delle richieste estorsive e dell’usura, istituito con D.P.R. 455/99;

ü      Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti, istituito con legge n. 512/99.

Successivamente con l’art. 14 della legge n. 122 del 2016 il Fondo è stato destinato anche all’indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti.

Da ultimo la legge n. 4 del 2018, recante disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici, è intervenuta sul Fondo incrementandone la dotazione di due milioni di euro annui a partire dal 2017. L'articolo 11 della legge del 2018 precisa che tale somma è destinata all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa secondo le disposizioni della presente legge. Almeno il 70 per cento di tale somma è destinato agli interventi in favore dei minori; la quota restante è destinata, ove ne ricorrano i presupposti, agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti.

I criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse erano demandati ad un regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro dell'interno, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, da emanarsi entro il 16 maggio 2018.

 

·        3 milioni di euro sono destinati, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 5, comma 4, della 4 maggio 1983, n.184 e successive modificazioni, a misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie.

 

Il comma 4 dell'articolo 5 della legge n. 184 del 1983 (Diritto del minore ad una famiglia) prevede che lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria.

 

 


 

Articolo 1, commi da 256 a 267-ter
(Fondo Indennizzo Risparmiatori - FIR)

 

 

I commi da 256 a 267-bis, modificati al Senato, istituiscono, con una dotazione finanziaria di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2021, e disciplinano il Fondo per il ristoro dei risparmiatori che hanno subìto un danno ingiusto in relazione all'investimento in azioni di banche poste in liquidazione coatta amministrativa nell'ultimo biennio, usufruendo dei servizi prestati dalla banca emittente o da società controllata. Tale Fondo sostituisce quello istituito dalla legge di bilancio 2018, avente analoghe finalità. Il ristoro è pari al 30 per cento del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore.

 

In particolare, il comma 256, istituisce nello stato di previsione del MEF, con una dotazione finanziaria iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, un Fondo indennizzo risparmiatori (FIR), per i risparmiatori che hanno subìto un pregiudizio ingiusto da parte di  banche e loro controllate aventi sede legale in Italia e poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018.

I casi più significativi, in termini di soggetti coinvolti, riguardano la Banca popolare di Vicenza e Veneto banca, di cui è stata decretata la liquidazione coatta amministrativa nel giugno 2017 (decreto legge n. 99 del 2017).

 

La definizione dei risparmiatori che possono accedere al fondo è disposta dal comma 257: si tratta di persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale e le microimprese in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche citate alla data del provvedimento di messa in liquidazione, ovvero i loro successori e aventi causa.

Ai sensi del comma 258 sono esclusi dall’accesso alle prestazioni del Fondo le controparti qualificate e i clienti professionali (come definiti nel TUF).

La misura dell’indennizzo per gli azionisti è commisurata al 30 per cento del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore. La percentuale del 30 per cento può essere incrementata qualora in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 le somme complessivamente erogate per l’indennizzo secondo il piano di riparto siano inferiori alla previsione di spesa dell’esercizio finanziario, nel pieno rispetto dei limiti di spesa, della dotazione finanziaria del Fondo e fino al suo esaurimento (comma 259).

Ai sensi del comma 260, la misura dell’indennizzo per gli obbligazionisti subordinati è commisurata al 95 per cento del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore. Anche in tal caso, la percentuale può essere incrementata alle condizioni sopra illustrate.

Le somme già erogate ai risparmiatori destinatari di pronuncia favorevole adottata dall'ACF in via transitoria a norma dell’articolo 11, comma 1-bis, del decreto-legge 25 luglio 2018, n.91, sono assegnate a titolo di indennizzo ai sensi delle norme in commento. Pertanto, il Fondo è surrogato nei diritti del risparmiatore per l’importo corrisposto (comma 261).

 

I commi 262 e 263 chiariscono che l’indennizzo è corrisposto agli azionisti e agli obbligazionisti al netto di eventuali rimborsi ricevuti a titolo di transazione con le banche nonché di ogni altra forme di ristoro, rimborso o risarcimento. A tal fine, il Fondo Interbancario di Tutela del Deposito (FITD), attraverso la collaborazione del sistema bancario e delle banche in liquidazione, documenta il costo di acquisto, l'incasso di somme derivanti da altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento, nonché – per i soli obbligazionisti subordinati – del differenziale tasso di rendimento delle cedole percepite rispetto a titoli di Stato con scadenze equivalente.

Si segnala, in particolare, che nel gennaio 2017 la Banca popolare di Vicenza e Veneto banca hanno rivolto ai propri soci delle offerte di transazione volte a determinare un indennizzo forfettario corrisposto a fronte della rinuncia ad agire contro le stesse banche in relazione a tutte le operazioni di acquisto o sottoscrizione di azioni o al loro mancato disinvestimento. In base ai dati diffusi dagli offerenti, hanno aderito per Veneto banca 54.374 azionisti (il 72,6 per cento circa del totale), portatori del 67,6% delle azioni comprese nel perimetro dell'offerta, e per Banca popolare di Vicenza 66.770 azionisti (il 71,9 per cento del totale), portatori del 68,7% delle azioni comprese nell’offerta.

 

Il comma 264 prevede che il Fondo opera entro i limiti della dotazione finanziaria e fino a concorrenza delle risorse. Con decreto del MEF da emanare entro il 31 gennaio 2019, sono definite le modalità di presentazione della domanda di indennizzo nonché il piano di riparto semestrale delle risorse disponibili. Con il medesimo decreto è istituita una commissione tecnica per l’esame e l’ammissione delle domande all’indennizzo del Fondo, composta da 9 membri in possesso di idonei requisiti di competenza, onorabilità e probità.

La domanda di indennizzo, corredata da idonea documentazione attestante i requisiti prescritti, è inviata al Ministro dell’economia e delle Finanze entro il termine di 180 giorni dalla pubblicazione del citato decreto. La prestazione di collaborazione nella presentazione della domanda, e le attività conseguenti, non rientra nell’ambito delle prestazioni forensi e non dà luogo a compenso.

Ai sensi del comma 265, i risparmiatori che documentano nella domanda di indennizzo un valore ISEE inferiore a 35.000 euro nell’anno 2018 sono soddisfatti con priorità a valere sulla dotazione del Fondo.

 

Il comma 266 reca le norme relative all’autorizzazione di spesa, mentre il comma 266-bis stabilisce che il vigente Fondo di ristoro finanziario (disciplinato dall’articolo 1, commi da 1106 a 1108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205) è sostituito dal Fondo in commento e pertanto abroga il primo e il secondo periodo dell’articolo 1, comma 1107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

 

Sono in ogni caso esclusi dalle prestazioni del Fondo i soggetti che abbiano avuto, nelle banche in commento o loro controllate, dal 1° gennaio 2007, incarichi negli organi di amministrazione, controllo e vigilanza, ovvero direttivi, nonché i loro parenti ed affini di primo e di secondo grado (comma 267).

 

Il comma 267-bis interviene sulle modalità di accesso al Fondo di solidarietà con erogazione diretta (articolo 9, del decreto legge 3 maggio 2016, n.59) elevando l'importo dell'indennizzo forfetario dall’80 al 95 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari e stabilendo quindi che il Fondo Interbancario di Tutela del Deposito (FITD) integra i rimborsi già effettuati entro il 31 dicembre 2019.

 

Infine, il comma 267-ter stabilisce che entro il 30 settembre 2019, il Ministro dell’Economia e delle Finanze presenta al Parlamento una relazione relativa all’attuazione delle disposizioni in commento nella quale comunica il numero dei risparmiatori indennizzati, delle risorse destinate e di quelle disponibili per l’eventuale incremento dell’indennizzo, nonché il numero stimato dei risparmiatori che hanno titolo ad accedere alle risorse del Fondo.


 

Articolo 1, comma 267-quater (MaxiBozza2)
(Regolamento diretto di transazioni in cambi e titoli di imprese italiane operanti su mercati internazionali)

 

 

Il comma 267-quater, introdotto al Senato, consente alla Banca d’Italia di applicare le norme in materia di regolamento diretto di transazioni in cambi e titoli previste dalla direttiva 98/26/CE anche agli enti italiani che negoziano in sistemi con Stati non appartenenti all'Unione europea.

 

Si ricorda che il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, ha dato attuazione alla direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli.

Con il termine regolamento si indicano - nell’ambito delle attività di post-trading, vale a dire ciò che avviene dopo che una transazione è stata eseguita sul mercato - le funzioni delle infrastrutture dei mercati finanziari finalizzate alla realizzazione dello scambio, tra venditore e acquirente, degli strumenti finanziari da un lato e del controvalore in contanti pattuito dall’altro.

Un sistema di regolamento titoli è un’infrastruttura di mercato che gestisce, sulla base di procedure contrattuali e operative, le diverse fasi  successive alla stipula della  compravendita tra intermediari, consentendo le attività di compensazione e liquidazione,  fino a pervenire al regolamento finale; che rappresenta il momento conclusivo di una transazione.

 

Al fine di assicurare il regolamento diretto di transazioni in cambi e titoli delle imprese italiane operanti su mercati internazionali, il comma 267-quater consente quindi alla Banca d’Italia di stabilire, con proprio provvedimento, l'applicazione delle disposizioni in materia di regolamento diretto di transazioni in cambi e titoli di imprese italiane operanti su mercati internazionali anche agli enti italiani che partecipano a sistemi aventi a oggetto l’esecuzione di ordini di trasferimento di uno Stato non appartenente all'Unione europea. A tal fine è modificato l’articolo 10 del predetto d.lgs. n. 210 del 2001.

 

In tali casi è quindi possibile mettere a disposizione di un beneficiario un importo in valuta attraverso una scrittura sui conti di una banca, di una banca centrale, di una controparte centrale o di un agente di regolamento (ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera m), numero 1), del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210) anche nell’ambito di sistemi con Stati non appartenenti all'Unione europea.

Nell’ambito dei predetti sistemi è inoltre possibile trasferire la titolarità o altri diritti su uno o più strumenti finanziari, attraverso una scrittura in un libro contabile o in altro modo (articolo 1, comma 1, lettera m), numero 2)). In tal caso, il provvedimento della Banca d’Italia è adottato d'intesa con la Consob, previa valutazione dell’opportunità di concludere apposite intese tra le predette autorità e le competenti autorità dello Stato estero interessato (nuovo comma 5 dell’articolo 10).

 

Ai sensi del nuovo comma 6 dell’articolo 10 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, in via transitoria, i sistemi designati in uno Stato membro che receda dall'Unione europea senza aver concluso uno specifico accordo ai sensi dell'art. 50 TUE, gestiti da operatori legittimati alla prestazione dei rilevanti servizi nel territorio della Repubblica sulla base della disciplina ad essi rispettivamente applicabile, continuano, nonostante tale recesso, a considerarsi sistemi designati a tutti gli effetti previsti dall'ordinamento, fino all’adozione del citato provvedimento della Banca d’Italia, e comunque per un periodo non eccedente 21 mesi dal momento in cui i trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato ai sensi dell'art. 50 TUE.


 

Articolo 1, comma 271-bis
(Sistema AGENAS di analisi e monitoraggio delle performance delle aziende sanitarie)

 

 

Il comma 271-bis prevede un sistema di analisi e monitoraggio delle performance delle aziende sanitarie realizzato dall’AGENAS, con maggiori oneri definiti entro un limite di spesa pari a 100.000 euro annui a decorrere dal 2019.

 

 

Il comma 271-bis prevede, a supporto del Ministero della salute e delle regioni e province autonome, che l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), istituita con D. Lgs. 30 giugno 1993 n. 266, realizzi un sistema di analisi e monitoraggio delle performance delle aziende sanitarie, entro un limite di spesa pari a 100.000 euro annui a decorrere dal 2019. Tale sistema è finalizzato a segnalare, in via preventiva, attraverso un apposito meccanismo di allerta, eventuali e significativi scostamenti relativamente alle componenti economico-gestionale, organizzativa, finanziaria e contabile, clinico-assistenziale, di efficacia clinica e dei processi diagnostico - terapeutici, della qualità, sicurezza ed esito delle cure, nonché dell'equità e della trasparenza dei processi. All'Agenzia è inoltre affidato il compito di monitorare l'omogenea realizzazione del sistema di monitoraggio che ciascuna regione deve promuovere, senza oneri per la finanza pubblica, finalizzato a verificare la qualità delle prestazioni delle singole unità assistenziali delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate. Tale sistema, previsto dall'art. 4, comma 4, del DL. 2012, n.158 (L. n.189/2012), è in raccordo con il programma nazionale valutazione esiti della stessa AGENAS e con il coinvolgimento dei direttori di dipartimento. Viene comunque fatto salvo quanto previsto a legislazione vigente (art. 1, comma 579, Legge di stabilità 2016 – L. 208/2015) in relazione al supporto, che deve essere garantito, su richiesta della regione interessa, da parte del Ministero della salute, di concerto con il MEF, avvalendosi della stessa AGENAS, agli enti interessati dai piani di rientro, mettendo a disposizione, ove necessario, strumenti operativi per la presentazione del piano ed il perseguimento dei suoi obiettivi e l'affiancamento da parte dell'Agenzia degli enti del Servizio sanitario nazionale per tutta la durata dei piani di rientro, come peraltro previsto dall'Intesa Stato-regioni del 10 luglio 2014 concernente il nuovo Patto per la salute 2014 – 2016.


 

Articolo 1, comma 281-bis
(Qualificazione degli IRCCS come organismi di ricerca)

 

 

Il comma 281-bis,  inserito nel corso dell’esame al Senato,  specifica che l'istituzione di nuovi IRCCS (Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico), pubblici o privati, deve essere coerente e compatibile - oltre che con la programmazione sanitaria della regione interessata, come prevede la norma finora vigente - anche con la disciplina europea relativa agli organismi di ricerca.

La novella è intesa a chiarire che gli IRCCS rientrano nella categoria degli organismi di ricerca e che possono, quindi, essere legittimamente destinatari di risorse pubbliche - nazionali o di derivazione europea - relative all'attività di ricerca.

 

Secondo le relazioni illustrativa e tecnica allegate all'emendamento governativo che ha proposto l'inserimento del comma in esame, la disciplina degli IRCCS soddisfa i requisiti posti, per gli organismi di ricerca, dal regolamento n. 651/2014/UE della Commissione, del 17 giugno 2014, in base ai quali: la finalità principale del soggetto deve consistere nella ricerca o nello sviluppo sperimentale o nella diffusione dei risultati delle suddette attività; la contabilità inerente alle eventuali attività economiche deve essere separata da quella relativa alle attività oggetto delle summenzionate finalità principali; le eventuali imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva sul soggetto non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati della ricerca.

Riguardo, in particolare, al requisito della contabilità separata, la relazione illustrativa rileva che l'allegato 2 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, ed il D.M. 14 marzo 2013 (come modificato dal D.M. 5 febbraio 2015) già richiedono, per gli IRCCS, la redazione del bilancio sezionale relativo esclusivamente alle attività di ricerca.

 

 


 

Articolo 1, commi 282-bis-282-octies
(Trasferimenti al FSN da parte dell’INAIL per la trasmissione in via telematica dei certificati medici di infortunio e malattia professionale)

 

 

I commi da 282-bis a 282-octies, inseriti nel corso dell’esame al Senato, prevedono, dal 2019, una particolare disciplina connessa ad un trasferimento, da parte dell’INAIL, di 25 milioni di euro (soggetto a revisione biennale e a rivalutazione per gli anni successivi al 2019), da ripartire tra le regioni, in relazione all’attività di compilazione e trasmissione per via telematica da parte dei medici e delle strutture sanitarie competenti del SSN dei certificati medici di infortunio e malattia professionale.

 

I commi da 282-bis a 282-octies, inseriti nel corso dell’esame al Senato, prevedono, in relazione all’attività di compilazione e trasmissione per via telematica da parte dei medici e delle strutture sanitarie competenti del SSN, dei certificati medici di infortunio e malattia professionale, che l’INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 2019, trasferisca annualmente al Fondo Sanitario Nazionale l’importo di 25 milioni di euro, da ripartire tra le regioni e province autonome in sede di predisposizione della proposta di riparto della quota indistinta delle risorse fabbisogno standard nazionale. Successivamente al 2019, tale importo sarà maggiorato del tasso di inflazione programmato riportato nei documenti ufficiali del Governo. Si ricorda che tali certificati sono previsti all’articolo 53 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), come recentemente modificato dall’articolo 21 del D. Lgs. n.151/2015. Si prevede che una quota-parte dei predetti trasferimenti da parte dell’INAIL, che dovrà essere determinata con intesa in Conferenza Stato- Regioni, implementi direttamente i fondi di ciascuna azienda o ente per la contrattazione decentrata integrativa relativa al personale del SSN (comma 282-ter), in deroga a quanto disposto dal comma 2, dell'articolo 23, del D. Lgs. n. 75/2017 in materia di salario accessorio. Inoltre, una ulteriore quota-parte di tali trasferimenti, anch’essa determinata con intesa in Conferenza Stato-Regioni, dovrà avere destinazione vincolata al fondo destinato per i rinnovi contrattuali della medicina convenzionata, incrementando la quota capitaria riconosciuta per assistito al medico di medicina generale (282-quater). L’importo di 25 milioni di euro può essere rivisto ogni due anni sulla base dell’incremento della percentuale del rapporto tra il numero dei certificati compilati e trasmessi telematicamente all’INAIL e gli infortuni e le malattie professionali denunciati nel biennio di riferimento rispetto a quello precedente, comunque entro il limite del 20% del medesimo importo (5 milioni di euro), al netto della rivalutazione per il tasso programmato di inflazione (282-quinquies). Si precisa che nessun compenso può essere comunque richiesto agli assistiti per il rilascio dei certificati medici di infortunio o malattia professionale (282-sexies). Viene prevista una norma transitoria per i certificati trasmessi fino al 31 dicembre 2018, ai quali si applicano in ogni caso gli appositi accordi sottoscritti il 6 settembre e il 24 dicembre 2007 tra l’INAIL e le rappresentanze sindacali di categoria. Inoltre, l’onere del trasferimento di 25 milioni a carico del bilancio dell’INAIL deve essere determinato sulla base della spesa media del triennio 2014/2016 per l’attività di certificazione medica, come disciplinata dai predetti accordi (282-septies). Si stabilisce infine che nessun ulteriore onere, oltre alla predisposizione dei servizi telematici, è a carico del bilancio dell’INAIL per l’attività di certificazione medica che dovrà essere trasmessa al medesimo Istituto (282-octies).


 

Articolo 1, comma 282-novies
(Retribuzioni per i disabili)

 

 

Il comma in esame, introdotto al Senato, prevede che l’I.N.A.I.L. rimborsi (nella misura del 60%) al datore di lavoro la retribuzione corrisposta da quest’ultimo alla persona con disabilità da lavoro, nel caso in cui quest’ultima sia destinataria di un progetto di reinserimento mirato alla conservazione del posto di lavoro.

 

Il comma 282-novies, introdotto nel corso dell’esame al Senato, integrando l’articolo 1, comma 166, della L. 190/2014 (che ha attribuito all’I.N.A.I.L. le competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro), prevede che l’I.N.A.I.L. rimborsi al datore di lavoro la retribuzione corrisposta da quest’ultimo alla persona con disabilità da lavoro.

Il rimborso, pari al 60% di quanto effettivamente corrisposto, è erogato a condizione che il disabile sia destinatario di un progetto di reinserimento mirato alla conservazione del posto di lavoro, e che alla cessazione dello stato di inabilità temporanea assoluta non possa attendere al lavoro senza la realizzazione degli interventi individuati nell’ambito del predetto progetto.

 

L’articolo 1, comma 166, della L. 190/2014 ha attribuito all’I.N.A.I.L. le competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro. Il reinserimento deve essere realizzato con progetti personalizzati (mirati alla conservazione del posto di lavoro o alla ricerca di nuova occupazione, con interventi formativi di riqualificazione professionale), con progetti per il superamento e per l'abbattimento delle barriere architettoniche sui luoghi di lavoro, nonché con interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro. Resta a carico dello stesso Istituto (senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica) l'attuazione delle richiamate disposizioni.

 

I progetti di reinserimento possono essere proposti dai datori di lavoro e sono approvati dall’I.N.A.I.L.. Sono considerate rimborsabili le retribuzioni corrisposte dalla data di manifestazione della volontà, da parte del datore di lavoro e del lavoratore, di attivare il richiamato progetto e fino alla realizzazione degli interventi in esso individuati (e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno).

Nel caso in cui gli interventi individuati nell’ambito del richiamato progetto non vengano attuati per immotivato unilaterale recesso del datore di lavoro, quest’ultimo è tenuto a restituire all’I.N.A.I.L. l’intero importo del rimborso.

Inoltre, si stabilisce che dal 1° gennaio 2019 l’I.N.A.I.L. concorre al finanziamento dell’assegno di ricollocazione, di cui all’articolo 23 del D.Lgs. 150/2015, rilasciato alle persone con disabilità da lavoro in cerca di occupazione.

Con specifico decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro il 2 Marzo 2019, sono definite le modalità di finanziamento.

 

Infine, si prevede che le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ed i patronati, gli enti bilaterali e le associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro[28], possono presentare all’I.N.A.I.L. progetti di formazione e informazione rivolti a lavoratori e datori di lavoro in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, finanziati dall’Istituto nei limiti e con le modalità dallo stesso stabiliti.


 

Articolo 1, comma 282-decies e 282-undecies
(Infortuni domestici)

 

 

I commi recano modifiche alle norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici.

 

Il Senato ha disposto modifiche alla legge 3 dicembre 1999, n. 493 (Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici), prevedendo, in particolare le seguenti modifiche:

a)      la fascia di età dei soggetti all'obbligo di iscrizione all'assicurazione, che passa da una età minima di 18 ad una età massima di 67 (anziché  65 anni come attualmente previsto);

b)      la percentuale di inabilità permanente al lavoro, per cui è prevista assicurazione, che passa dal 27 per cento al 16 per cento

c)     l’entità del premio assicurativo unitario a carico dei soggetti, che passa da 25.000 lire annue ad euro 24,00 annui

d)     una prestazione una tantum di importo pari a euro 300,00, qualora l’inabilità permanente sia compresa tra il sei e il quindici per cento;

e)     la corresponsione dell’assegno per assistenza personale continuativa in caso di infortunio domestico;

Le modalità ed i termini di attuazione delle modifiche di cui sopra sono stabilite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Presidente dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), da adottare entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame (comma 282-undecies).


 

Articolo1, commi 283-bis-283-septies
(Iscrizione agli albi professionali di taluni professionisti in ambito sanitario ed equipollenza dei diplomi universitari di educatore professionale socio-sanitario)

 

I commi da 283-bis a 283-septies, inseriti durante l’esame al Senato, riguardano taluni professionisti in ambito sanitario ai quali è consentito, anche in assenza del titolo idoneo all’iscrizione ai rispettivi albi professionali, di continuare a svolgere la loro attività, se hanno svolto la stessa, in regime di lavoro dipendente ovvero libero professionale, per almeno 36 mesi, anche non continuativi, nel corso degli ultimi 10 anni. Inoltre essi prevedono il riconoscimento dell’equipollenza al diploma universitario di educatore professionale socio-sanitario per i diplomi e gli attestati relativi al profilo di educatore professionale, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base, ottenuti a seguito di corsi regionali o di formazione specifica conseguiti entro il 2005.

 

Il comma 283-bis , al fine di garantire la continuità e funzionalità dei servizi sanitari, nonché di conseguire risparmi di spesa, aggiunge il comma 4-bis all’art. 4 della legge n. 42/1999, articolo che ha disciplinato la regolarizzazione del personale (ex ausiliario) sanitario se in possesso di diplomi conseguiti in base alla normativa anteriore a quella di attuazione dell'articolo 6, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992.

 

Si ricorda che quest’ultima norma ha previsto che la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione deve avvenire in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate.

 

Il nuovo comma 4-bis prevede che, ferma restando la possibilità di avvalersi delle procedure per il riconoscimento dell’equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento per i laureati delle professioni sanitarie, coloro che svolgano o abbiano svolto un’attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di 3 anni (nella disposizione indicati in 36 mesi), per periodi anche non continuativi, nell’arco degli ultimi dieci anni, sono autorizzati a continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, a condizione che si iscrivano, entro il 31 dicembre 2019, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

 

In proposito si ricorda che la legge n. 43 del 2006 ha previsto, al fine di adeguare il livello culturale, deontologico e professionale degli esercenti le professioni in ambito sanitario a quello garantito negli Stati membri dell'UE, la regolamentazione delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, nel rispetto dei diversi iter formativi, anche mediante l'istituzione dei rispettivi ordini ed albi, ai quali è stato previsto l’accesso oltre agli operatori delle professioni sanitarie esistenti, anche a quelli di nuova configurazione.

Tali operatori sanitari sono chiamati a svolgere, in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione, in base alla legge 10 agosto 2000, n. 251 e al D.M. 29 marzo 2001 del Ministro della sanità. Qui l’elenco di tutte le professioni sanitarie e ausiliarie riconosciute dal Ministero della salute.

 

La ratio della norma è di eliminare l’indeterminatezza del quadro giuridico che si è venuto a delineare a seguito dell’approvazione della L. n. 3 del 2018 (anche ricordata, per quanto qui interessa, come Legge Lorenzin sulle professioni sanitarie) che, novellando la normativa previgente (v. qui il Dossier del Servizio Studi p. 11 e segg), ha disciplinato il riordino delle professioni sanitarie, prevedendo l’obbligatoria iscrizione al rispettivo albo, per l’esercizio di ciascuna professione sanitaria, in qualunque forma giuridica svolta. In particolare, come sottolineato dalla relazione illustrativa alla norma, l’articolo 4, comma 9, della citata L. n. 3/2018 ha sancito la trasformazione dei preesistenti Collegi professionali in Ordini e relative Federazioni nazionali. Nelle fattispecie interessate, i preesistenti collegi professionali dei Tecnici sanitari di radiologia medica hanno assunto la denominazione di Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle Professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, in quanto hanno inglobato al proprio interno i nuovi albi di 17 professioni sanitarie che risultavano ancora non ordinate. Peraltro, in attuazione della disposizione di cui al comma 13 del richiamato articolo 4, è stato emanato il Decreto del Ministro della Salute 13 marzo 2018 (in G.U. n. 77/2018), completando in tal modo il quadro normativo per tutte le 22 professioni sanitarie mediante la previsione, contenuta all’articolo 2, comma 1, del citato decreto, che possono iscriversi all’albo coloro che sono in possesso della laurea abilitante all’esercizio della relativa professione sanitaria, ovvero titolo equipollente o equivalente alla laurea abilitante, in base al prima citato articolo 4 della legge n. 42/1999. Sono pertanto coinvolti i seguenti professionisti:

-          le figure dei tecnici: di laboratorio biomedico; audiometristi; audioprotesisti, ortopedici; della riabilitazione psichiatrica; della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro; neurofisiopatologi; fisiopatologi cardiocircolatori e di perfusione cardiovascolare;

-          dietisti; igienisti dentali; fisioterapisti; logopedisti; podologi; ortottisti e assistenti di oftalmologia; educatori professionali;

-          terapisti occupazionali e della neuro- psicomotricità dell’età evolutiva.

Come specificato nella relazione illustrativa alla norma, tali figure possono non essere iscritte al rispettivo albo per i seguenti motivi:

-          mancata partecipazione alle procedure indette, a suo tempo, dalle regioni per sancire l’equivalenza ai titoli universitari sulla base dei criteri previsti dall’Accordo Stato-regioni del 10 febbraio 2011;

-          aver continuato, in quanto dipendenti del SSR o di strutture private e private accreditate sanitarie e socio-sanitarie, ad esercitare l’attività sanitaria o socio-sanitaria riconducibile all’area delle professioni sanitarie pur senza il riconoscimento dell’equivalenza;

-          aver conseguito, in determinate regioni, corsi regionali successivi al 17 marzo 1999 (data di entrata in vigore della sopra richiamata legge n. 42/1999) che hanno autorizzato all’esercizio professionale molti operatori – quali educatori professionali e massofisioterapisti, in particolare in Lombardia e Veneto -, ma che non possono essere riconosciuti equivalenti.

 

Il comma 283-ter dispone che entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2019, con decreto del Ministro della salute, vengono istituiti i predetti elenchi speciali.

Il comma 283-quater stabilisce che i diplomi e gli attestati, indicati nella tabella allegata al DM 22 giugno 2016, relativamente al profilo di educatore professionale,  purchè ottenuti a seguito di corsi regionali o di formazione specifica ed iniziati tra il 1997 e il 2000, o comunque conseguiti entro il 2005, siano da considerarsi equipollenti al diploma universitario (rilasciato a seguito di completamento del corso di laurea L/SNT2) per educatore professionale socio-sanitario. L’equipollenza vale sia per l’esercizio professionale, sia per l’accesso alla formazione post-base, sia per l’iscrizione all’albo della professione sanitaria di educatore professionale, istituito con la L. n. 3/2018 (cd. Legge Lorenzin in materia, per quanto qui interessa, di professioni sanitarie). In proposito, rimane fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di professioni sanitarie riconosciute in base alla L. n. 42/ 1999 e alla legge di bilancio per il 2018 (L. n. 205/2017).

Il comma 283-quinquies dispone che l’iscrizione negli elenchi speciali di cui al comma 4-bis dell’articolo 4 della legge n. 42/1999 e l’equipollenza dei titoli indicati dal comma 283-quater non producono, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate, già acquisite in ragione del titolo, in relazione ai rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore della presente legge di bilancio

Il comma 283-sexies detta una norma di coordinamento con il sopra citato comma 3, articolo 6, del D.Lgs. n. 502/1992, stabilendo che non possono essere attivati corsi di formazione regionali finalizzati al rilascio di titoli ai fini dell’esercizio delle professioni sanitarie indicate dalla sopra richiamata legge n. 43 del 2006.

 

Le precedenti disposizioni sono introdotte anche al fine di monitorare il fenomeno che attualmente ha una portata non definita, soprattutto a causa di corsi regionali abilitati al rilascio dei titoli ai fini dell’esercizio delle professioni sanitarie in esame, la cui futura attivazione è pertanto interdetta.

 

Infine, il comma 283-septies  dispone una norma di coordinamento finale che prevede, a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge di bilancio, l’abrogazione dell’articolo 1 della legge n. 403/1971 riguardante la professione sanitaria di massaggiatore e massofisioterapista.

 

Si ricorda che, ai sensi del richiamato art. 1, tale professione è esercitabile soltanto dai massaggiatori e massofisioterapisti diplomati in scuole di massaggio e massofisioterapia statali e autorizzate con decreto del Ministro per la sanità, sia che lavorino alle dipendenze di enti ospedalieri e di istituti privati, sia che esercitino la professione autonomamente. Viene contestualmente abrogata la disposizione che prevede che gli enti mutualistici, previdenziali, assistenziali ed assicurativi sono autorizzati a sostenere o rimborsare le spese per prestazioni massoterapiche e fisioterapiche solo da parte dei predetti operatori diplomati.

 

In relazione a tale norma, occorre sottolineare che le figure professionali sopra richiamate di massaggiatore e massofisioterapista, a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 42/1999 (17 marzo 1999), sono state formate con corsi regionali di durata biennale o triennale; inoltre, le stesse figure non sono state riordinate dalla nuova disciplina sulle professioni sanitarie di cui alla prima citata L. n. 3/2018. Pertanto, la ratio della disposizione in esame è quella di superare, anche per tali figure, l’indeterminatezza del quadro giuridico, permettendo anche a questi operatori - che possano dimostrare i requisiti sopra esaminati - l’iscrizione agli elenchi speciali da costituire con decreto del Ministero della salute. In ogni caso, proprio per non creare future incertezze nell’applicazione della normativa che si vuole qui riordinare, si prevede la soppressione delle figure dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi, previste ai sensi della richiamata legge n. 403 del 1971.


 

Articolo 1, comma 297-bis
(Eventuale superamento dei limiti di spesa per i dispositivi medici)

 

 

Il comma 297-bis - inserito dal Senato - modifica la disciplina sull'accertamento dell'eventuale superamento del limite annuo di spesa, a livello nazionale e regionale, per l'acquisto (da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale) di dispositivi medici.

La novella prevede che l'eventuale superamento sia rilevato sulla base del fatturato di ciascuna azienda al lordo di IVA, risultante dai dati delle fatture elettroniche, relativi all'anno solare di riferimento, e che, nell'esecuzione dei contratti in esame, anche se già in essere, sia indicato nelle fatture elettroniche in modo separato il costo del bene e il costo del servizio. L'eventuale superamento è accertato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ogni anno, in seguito alla rilevazione - sulla base dei dati summenzionati - eseguita, per l’anno 2019, entro il 31 luglio 2020 e, per gli anni successivi, entro il 30 aprile dell’anno seguente a quello di riferimento.

La norma fino ad ora vigente prevede, invece, che il decreto ministeriale suddetto, da emanarsi entro la medesima data del 30 settembre, certifichi in via provvisoria l'eventuale superamento del limite, sulla base dei dati di consuntivo relativi all'anno precedente, rilevati dalle "specifiche voci di costo riportate nei modelli di rilevazione economica consolidati regionali CE", salvo conguaglio determinato con il decreto da emanarsi entro il 30 settembre dell'anno successivo, sulla base dei dati di consuntivo dell'anno di riferimento.

Si ricorda che il limite in oggetto è pari al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario nazionale standard.

 

 

 

 


 

Articolo 1, comma 297-ter
(Sistemi e registri di sorveglianza sanitaria e dispositivi medici impiantabili)

 

 

 

Il presente comma - inserito dal Senato - concerne i sistemi e registri di sorveglianza sanitaria, anche con riferimento ai dispositivi medici impiantabili.

La novella specifica, in primo luogo, che l'aggiornamento dei sistemi e dei registri suddetti concerne anche i dispositivi medici impiantabili (riguardo agli "impianti", la norma fino ad ora vigente fa riferimento a quelli protesici). Si ricorda che l'aggiornamento è effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.

In secondo luogo, la novella specifica che l'attività di tenuta e aggiornamento dei registri suddetti è obbligatoria - fermo restando, come già prevede la formulazione fino ad ora vigente, che essa è svolta con le risorse disponibili in via ordinaria e che rientra tra le attività istituzionali degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale.

La novella demanda, inoltre, all'intesa relativa al Patto per la salute 2019-2021 la definizione delle modalità per garantire e verificare che i registri medesimi siano tenuti ed aggiornati correttamente.

Si formula, infine, il principio che gli esercenti le professioni sanitarie, in ragione delle rispettive competenze, hanno l'obbligo di alimentare in maniera continuativa, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, i sistemi di sorveglianza e i registri suddetti.

 

 

 


 

Articolo 1, comma 298-bis
(Fondazione per la ricerca sul  pancreas)

 

 

 

 

Il comma 298-bis, inserito durante l’esame al Senato, modificando il comma 453 della legge n. 205/2017 – legge di bilancio per il 2018 – trasforma in un contributo a regime il contributo di 500.000 euro previsto per il solo anno 2019 a favore della Fondazione Italiana per la ricerca sulle Malattie del Pancreas (FIMP).

 

 

 

 

 


 

Articolo 1, comma 302-bis
(Assunzioni Enti parco)

 

 

Il comma 302-bis, introdotto al Senato, per il triennio 2018-2020, autorizza determinati Enti parco nazionali a procedere alla stabilizzazione del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato anche in posizione soprannumeraria.

 

Più nel dettaglio, nel rispetto dei requisiti e dei limiti finanziari contenuti all’articolo 20 del D.Lgs. 75/2017 (vedi infra), sono autorizzate le suddette stabilizzazioni per i seguenti contingenti:

§  Alta Murgia 3 unità;

§  Appennino Lucano 4 unità;

§  Asinara 3 unità;

§  Cinque Terre 2 unità;

§  Sila 1 unità;

§  Gargano 1 unità.

 

Secondo la Relazione tecnica, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che la sua applicazione avviene nei limiti delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente dal suddetto articolo 20, del D.lgs. n. 75/2017.

 

Si ricorda che la suddetta stabilizzazione è operata secondo la disciplina di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 75/2017 (relativo alle procedure di stabilizzazione presso pubbliche amministrazioni nel triennio 2018-2020). In particolare, si prevede, nel triennio 2018-2020, la facoltà, per le amministrazioni, di procedere alla stabilizzazione (in accordo con il nuovo piano triennale dei fabbisogni e con l’indicazione della relativa copertura finanziaria) del personale non dirigenziale che alla data di entrata in vigore della L. 124/2015 (28 agosto 2015) possegga tutti i seguenti requisiti:

d)   risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;

e)    sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

f)    abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni

Allo stesso tempo, le amministrazioni interessate possono bandire, nello stesso triennio 2018-2020 (in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria), specifiche procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50% dei posti disponibili, per l’assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale che alla data di entrata in vigore della L. 124/2015 (28 agosto 2015) possegga tutti i seguenti requisiti:

c)    risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;

d)   abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.

Le pubbliche amministrazioni possono elevare (nel triennio 2018-2020 e ferme restando le norme di contenimento della spesa di personale), ai soli fini delle procedure richiamate, i limiti ordinari per le assunzioni a tempo indeterminato previste dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle medesime assunzioni tramite concorso pubblico, utilizzandole nei limiti indicati dall’articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010 (50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009) (comma 3). Tali risorse sono calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017, a condizione che le amministrazioni interessate siano in grado di sostenere, a regime, la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte degli organi preposti (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi), e che prevedano nei propri bilanci la riduzione di tale valore di spesa utilizzato per assunzioni a tempo indeterminato dal tetto del 50% in precedenza richiamato.


 

Articolo 1, commi 306-308
(Misure di prevenzione del disturbo da gioco d’azzardo)

 

 

I commi 306 e 308 prevedono che, a decorrere dal 1° luglio 2019, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli metta a disposizione degli enti locali gli orari relativi agli apparecchi da gioco il cui funzionamento sia subordinato al collegamento ad un sistema di elaborazione della rete.

Le regole tecniche di produzione degli apparecchi che consentono il gioco da remoto dovranno prevedere la memorizzazione, la conservazione e la trasmissione al sistema remoto dell’orario di funzionamento degli apparecchi.

 

Il comma 306 prevede misure volte a rendere effettive le norme degli enti locali che disciplinano l’orario di funzionamento degli apparecchi da divertimento e intrattenimento idonei per il gioco lecito identificati e definiti nelle loro caratteristiche essenziali dall'articolo 110, comma 6, lettera a), i cosiddetti amusement with prizes (AWP) e lettera b), le cosiddette videolottery (VLT), del regio decreto n. 773 del 1931 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), ovvero di monitorarne il rispetto e di irrogare le relative sanzioni.

 

A tali fini è previsto che, a decorrere dal 1° luglio 2019, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, avvalendosi della SOGEI S.p.A., metta a disposizione degli enti locali gli orari di funzionamento delle VLT. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge in esame la stessa Agenzia dovrà stabilire, con provvedimento del proprio direttore, le norme di attuazione della precedente disposizione.

 

Con riferimento alle AWP, viene invece stabilito che le relative regole tecniche di produzione che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto, da emanare con decreto del MEF ai sensi dell’articolo 1, comma 943, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), debbano prevedere la memorizzazione, la conservazione e la trasmissione al sistema remoto dell’orario di funzionamento degli apparecchi medesimi. Anche i dati relativi all'orario di funzionamento degli AWP devono essere messi a disposizione degli enti locali dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, avvalendosi della SOGEI S.p.A..

 

Gli oneri previsti per mettere a disposizione degli enti locali gli orari di funzionamento degli apparecchi citati sono stimati pari a 50.000 euro annui, ai quali l’Agenzia delle dogane e dei monopoli dovrà far fronte con le risorse umane e finanziarie già disponibili (comma 308).

 

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge in esame, il MEF dovrà notificare lo schema di decreto alla Commissione europea, ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.

 

Nel corso dell’esame al Senato è stato soppresso il comma 307, che disponeva che la riforma complessiva in materia di giochi pubblici, da adottare ai sensi dell’articolo 9, comma 6-bis, del decreto legge n. 87 del 2018, definisse criteri omogenei su tutto il territorio nazionale in ordine alla distribuzione e agli orari degli esercizi che offrono gioco pubblico.


 

Articolo 1, comma 307-bis
(Commissario per la casa da gioco di Campione d’Italia )

 

 

Il comma 307-bis, introdotto al Senato, modifica i contenuti dell’incarico assegnato al Commissario straordinario per la gestione della casa da gioco nel Comune di Campione d’Italia, come definiti, da ultimo, dal decreto-legge 119/2018.

 

 

L’articolo 25-octies del decreto-legge 119/2018 ha stabilito che nelle more della revisione della disciplina dei giochi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge[29], con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico e Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è nominato un Commissario straordinario incaricato di valutare la sussistenza delle condizioni per l'individuazione di un nuovo soggetto giuridico per la gestione della casa da gioco nel Comune di Campione d'Italia.

Il Commissario, al fine di superare la crisi socio-occupazionale del territorio, opera anche in raccordo con gli enti locali e territoriali della regione Lombardia nonché con operatori economici e predispone, entro quarantacinque giorni, un piano degli interventi da realizzare.Nello specifico, si prevede che il Commissario.

 

Il comma 307-bis in esame novella l’ articolo 25-octies del decreto-legge 119/2018, al fine di prevedere:

·        che il Commissario straordinario possa elaborare un programma di risanamento del gestore (in alternativa all’ipotesi di individuazione di un nuovo soggetto gestore);

·        che il nuovo gestore possa essere individuato anche attraverso la costituzione di una nuova società interamente partecipata con capitale pubblico, che potrebbe operare in deroga a talune disposizioni del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica relative.

Si tratta dell’articolo 4, commi 1 e 2 (che, in linea generale, consente alle P.A. la costituzione di e la partecipazione a società solo per lo svolgimento di attività di produzione di beni e servizi strettamente attinenti al perseguimento delle proprie finalità istituzionali) e dell’articolo 14, comma 6 (ove si prevede che nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una società a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le pubbliche amministrazioni controllanti non possono costituire nuove società, né acquisire o mantenere partecipazioni in società, qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita).

 

·        che il piano degli interventi da realizzare, predisposto dal Commissario straordinario al fine di superare la crisi socio-occupazionale, sia soggetto all’approvazione del Ministero dell’interno.


 

Articolo 1, commi 311-320-bis
(Disposizioni in materia di limiti per la spesa farmaceutica)

 

 

I commi 311-320-bis - riformulati dal Senato rispetto al testo introdotto in prima lettura dalla Camera - concernono la spesa farmaceutica ospedaliera per acquisti diretti e (limitatamente al comma 319) le procedure di ripiano del superamento dei limiti di spesa farmaceutica per gli anni 2013-2017.

In base a tali commi, a decorrere dal 2019:

-         viene introdotto (secondo la riformulazione operata dal Senato) un distinto limite di spesa per gli acquisti diretti in oggetto relativi ai gas medicinali, limite pari allo 0,20 per cento del livello del finanziamento (cui concorre lo Stato) del fabbisogno sanitario nazionale standard; di conseguenza, il limite per gli altri acquisti diretti viene ridotto da 6,89 a 6,69 punti percentuali (della suddetta base di calcolo) - resta fermo che non rientrano nel computo di quest'ultimo limite gli acquisti diretti per vaccini e per i medicinali beneficiari dei Fondi per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi o oncologici innovativi -;

-         l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), ai fini del monitoraggio della spesa per acquisti diretti, si avvale dei dati delle fatture elettroniche, nonché, fino al 31 dicembre 2021, dei dati presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario;

-         sulla base di questi dati, l'AIFA rileva il fatturato di ciascuna azienda titolare di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), con riferimento a tutti i farmaci di classe A ed H oggetto di acquisti diretti, ad esclusione dei vaccini, dei farmaci inseriti nel registro dei medicinali orfani per uso umano dell'Unione europea, dei medicinali beneficiari dei Fondi per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi o oncologici innovativi e, per le forniture di gas medicinali, della componente relativa all'eventuale servizio; per i farmaci innovativi che presentino anche una o più indicazione non innovative, la relativa quota di mercato è determinata, ai fini in oggetto, mediante le dispensazioni rilevate dai registri di monitoraggio dell'AIFA ed in relazione al prezzo di acquisto per il Servizio sanitario nazionale (ai sensi del comma 320-bis, inserito dal Senato); dal fatturato sono altresì escluse una quota pari a 3 milioni di euro per ciascuna azienda (tale esclusione non opera ai fini del computo del fatturato per i gas medicinali) nonché le somme versate dalle aziende in base ai meccanismi richiamati dal comma 316, lettere b) e c);

-         il 50 per cento dell'eventuale superamento di ciascuno dei due summenzionati limiti di spesa per acquisti diretti è a carico delle aziende farmaceutiche in proporzione al suddetto fatturato (calcolato distintamente per i gas medicinali), mentre il restante 50 per cento è a carico delle regioni e delle province autonome in proporzione ai rispettivi disavanzi in oggetto;

-         in caso di eccedenza della spesa rispetto alla dotazione del Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi o del Fondo omologo relativo ai farmaci oncologici innovativi, il ripiano - ai sensi del summenzionato comma 320-bis (inserito, come detto, dal Senato) - è operato da ciascuna azienda in proporzione alla propria quota del mercato in oggetto.

Il medesimo comma 320-bis specifica che i farmaci inseriti nel registro dei medicinali orfani per uso umano dell'Unione europea, qualora presentino anche caratteristica di innovatività, sono considerati come innovativi anche ai fini dell'esclusione dal computo del limite di spesa summenzionato.

Il comma 319 dispone che, qualora alla data del 15 febbraio 2019, il Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni e le province autonome non abbiano recuperato le risorse finanziarie relative al ripiano del superamento dei limiti di spesa farmaceutica per gli anni 2013-2017, i limiti di spesa farmaceutica per gli acquisti diretti e per la farmaceutica convenzionata siano calcolati (fino al recupero integrale delle suddette risorse) con riferimento (come base di calcolo) al fabbisogno sanitario nazionale standard previsto per il 2018, anziché con riguardo a quello previsto per l'anno di riferimento.


 

Articolo 1, comma 320-ter
(Anagrafe nazionale vaccini ed anagrafi regionali vaccini)

 

 

Il comma in esame - inserito dal Senato - concerne le risorse per il funzionamento dell'anagrafe nazionale vaccini e delle anagrafi regionali vaccini.

Il comma, in primo luogo, incrementa nella misura di 50.000 euro annui le risorse per il funzionamento dell'anagrafe nazionale vaccini. In secondo luogo, si dispone, al fine di raccogliere in modo uniforme sull’intero territorio nazionale, mediante le anagrafi regionali vaccini, i dati da inserire nell’anagrafe nazionale suddetta, uno stanziamento pari a 2 milioni di euro per il 2019 e 500.000 euro annui a decorrere dal 2020; lo stanziamento è ripartito tra le regioni e le province autonome sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Ai fini in oggetto, si prevede, inoltre, l'eventuale riuso di sistemi informatici o di parte di essi già realizzati da altre amministrazioni regionali; si ricorda che una norma analoga (di cui all'articolo 4-bis, comma 1, del D.L. 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2017, n. 119) fa riferimento, per l'anagrafe nazionale vaccini, all'eventuale riuso di sistemi informatici o di parte di essi già realizzati da altre amministrazioni sanitarie.

 

 

 


 

Articolo 1, comma 323-bis
(Partecipazione dell’Italia a iniziative di pace
ed umanitarie in sede internazionale)

 

 

Le norme di cui al comma in esame riformano la disciplina in materia di erogazione, da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di contributi a soggetti pubblici italiani, a Stati esteri, a organizzazioni internazionali e a soggetti privati, italiani e stranieri, aventi finalità di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e di attuazione d’iniziative umanitarie e di tutela dei diritti umani. E’ prevista, a tale fine, un’autorizzazione di spesa di 700.000 euro, a decorrere dal 2019, alla quale si provvede mediante l’utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dall’abrogazione della normativa previgente in materia, dettata dalla legge 6 febbraio 1992, n. 180.

 

Le disposizioni in commento modificano il D.P.R. 5 febbraio 1967, n. 18, recante l’ordinamento dell’Amministrazione degli affari esteri, inserendo un nuovo articolo, il 23-ter, dedicato alla partecipazione dell’Italia ad iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale.

 

In particolare, il comma 1 del nuovo articolo autorizza il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ad erogare contributi a soggetti pubblici italiani, a Stati esteri e ad organizzazioni internazionali aventi finalità di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e di attuazione di iniziative umanitarie e di tutela dei diritti umani. E’ fatta salva la facoltà di effettuare forniture dirette di beni e servizi nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici.

 

Il comma 2 dispone invece che, per le medesime finalità di cui al comma precedente, possano essere concessi contributi ad iniziative proposte da soggetti privati italiani e stranieri, da erogarsi, salvo casi di motivata urgenza, mediante procedura pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento.

 

Il comma 3 prevede che il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale riferisca annualmente al Parlamento circa le iniziative avviate in attuazione della presente normativa nell’ambito della relazione analitica sulle missioni internazionali in corso prevista dall’art. 3, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali.

 

Il comma 4 dispone l’abrogazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180, recante partecipazione dell’Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale, che disciplinava questa materia.

 

Ai fini della copertura degli oneri derivanti dall’attuazione delle predette disposizioni, il comma 5 autorizza la spesa 700.000 euro annui a decorrere dal 2019, cui si provvede mediante l’utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dall’abrogazione della legge n. 180 del 1992.”

 


 

Articolo 1, comma 323-ter
(Dotazione del fondo per la promozione dell’Italia)

 

 

La norma riduce di 200.000 euro, a decorrere dall’anno 2019, la  dotazione del fondo per la promozione dell’Italia, istituito nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione.

 

Il fondo in oggetto è stato istituito dall’art. 53-bis del D.P.R. 5 febbraio 1967, n. 18, recante l’ordinamento dell’Amministrazione degli affari esteri, inserito dall’art. 16-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 8.

 

L’art. 53-bis ha previsto, al comma 1, che gli uffici all’estero del MAECI svolgano attività per la promozione dell’Italia, mirate a stabilire ed intrattenere relazioni con le autorità, il corpo diplomatico e gli ambienti locali, a sviluppare iniziative e contatti di natura politica, economico-commerciale e culturale nell’interesse del sistema Paese, ad accedere a fonti di informazione e a tutelare le collettività italiane all’estero.

Il comma 2 ha disposto, come accennato, l’istituzione del predetto Fondo nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da ripartire tra gli uffici all’estero con uno o più decreti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonché alla Corte dei conti.

Il comma 3 ha previsto che la dotazione del fondo sia determinata sulla base degli oneri connessi alle attività di cui al comma 1, quali il ricevimento annuale per la festa della Repubblica, i ricevimenti in onore di autorità del Paese di accreditamento o di personalità in visita ufficiale, il complesso di manifestazioni o di iniziative volte a consolidare i rapporti, anche in base alle consuetudini del luogo, con gli esponenti più rilevanti della società locale e con il corpo diplomatico accreditato nella sede, nonchè tenendo conto del trattamento economico per il personale di servizio necessario al funzionamento delle residenze ufficiali.

Il comma 4, infine, dispone che le spese per l’attuazione delle norme menzionate, se sostenute direttamente dal capo dell’ufficio all’estero o, su sua indicazione, da personale dipendente, siano rimborsate ai predetti, anche sulla base di costi medi forfettari determinati per ogni Paese dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale su proposta del capo della rappresentanza diplomatica competente.


 

Articolo 1, comma 334
(
Modifiche alla misura “Resto al Sud”)

 

 

La norma, modificata nel corso dell’esame al Senato, interviene sulla disciplina della misura di sostegno c.d. “Resto al sud”, ampliando la platea dei potenziali beneficiari, elevando da 35 a 45 anni l’età massima degli stessi ed estendendo le agevolazioni previste dalla misura alle attività libero professionali. Come precisato nel corso dell’esame al Senato, ai fini dell’accesso alle agevolazioni per le attività libero professionali, si prevede che i liberi professionisti: non risultino, nei dodici mesi antecedenti alla presentazione dell’istanza di accesso all’agevolazione, titolari di partita IVA per l’esercizio di un’attività analoga a quella per cui si presenta domanda; mantengano la loro sede operativa in una delle regioni del Mezzogiorno.

 

La norma reca modifiche alla misura denominata «Resto al Sud», introdotta dall’art. 1 del D.L. 20 giugno 2017, n. 91, Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese da parte di giovani imprenditori nelle regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La norma in esame modifica l’art. 1, comma 2, del citato D.L. n. 91/2017, ampliando la platea dei potenziali soggetti destinatari della misura, elevando da 35 a 45 anni l’età massima degli stessi (lett. a)).

La norma modifica inoltre l’art. 1, comma 10, del D.L. n. 91/2017 sopprimendo l’esclusione delle attività libero professionali dalle attività beneficiarie del finanziamento (lett. b)).

Nel corso dell’esame al Senato, è stata introdotta un’integrazione all’art. 1, comma 6, del D.L. n. 91/2017, che prevede l’obbligo della costituzione, da parte dei soggetti che presentino le istanze, ai fini della concessione delle agevolazioni, nelle forme giuridiche di impresa individuale o di società, ivi incluse le cooperative, ad eccezione delle attività libero-professionali, per le quali è richiesto esclusivamente che i soggetti che presentino le istanze di accesso non risultino, nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione, titolari di partita IVA per l’esercizio di un’attività analoga a quella proposta (lett. a-bis).

 

Nel corso dell’esame al Senato l’art. 1, comma 6, del D.L. n. 91/2017, è stato integrato anche al fine di includere le attività libero-professionali tra i soggetti obbligati ad avere, per tutta la durata del finanziamento, sede legale e operativa in una delle predette regioni (lett. a-ter).

Con riferimento alla modifica di cui alla lett. a) del comma in esame, si ricorda che, ai sensi della vigente formulazione dell’art. 1, comma 2, del D.L. n. 91/2017, la misura “Resto al Sud” è attualmente rivolta ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, che non risultino già titolari di attività di impresa in esercizio alla data del 21 giugno 2017[30] o beneficiari, nell'ultimo triennio, di ulteriori misure a livello nazionale a favore dell'autoimprenditorialità e che siano residenti, al momento della presentazione della domanda, nelle regioni citate, ovvero che ivi trasferiscano la residenza entro i termini fissati (60 giorni dalla comunicazione del positivo esito dell'istruttoria o 120 se residenti all’estero), e che mantengano nelle stesse regioni la residenza per tutta la durata del finanziamento.

Secondo quanto precisato nella Relazione illustrativa, “l’estensione del limite di età agli under 46 consentirebbe di includere, tra i possibili destinatari della misura agevolativa “Resto al Sud”, quanti hanno maturato competenze professionali significative nel corso della loro esperienza lavorativa, spesso in una condizione di precariato o di lavoro sommerso/irregolare. Inoltre, si consentirebbe di ampliare il target di utenza anche nella direzione dei soggetti espulsi dal mercato del lavoro a causa di crisi aziendali e di settore e con grandi difficoltà di ricollocamento”. La misura diventerebbe, quindi, per tali soggetti, una “importante opportunità per patrimonializzare il loro bagaglio di esperienze/competenze professionali, in una prospettiva stabile e duratura nel tempo di autoimprenditorialità”.

Il finanziamento, ai sensi dell’art. 1, comma 8, del D.L. n. 91/2017, consiste:

§  per il 35 per cento in erogazioni a fondo perduto e

§  per il 65 per cento in un prestito a tasso zero da rimborsare, complessivamente, in otto anni, di cui i primi due di preammortamento.

Il finanziamento è fino a un massimo di 50 mila euro. Nel caso di istanza presentata da più soggetti già costituiti o che intendano costituirsi in forma societaria, ivi incluse le società cooperative, l'importo massimo erogabile è pari a 50 mila euro per socio, che presenti i requisiti sopra indicati, fino ad un ammontare massimo complessivo di 200 mila euro, ai sensi e nei limiti della disciplina sugli aiuti di Stato di importanza minore (de minimis) Reg. (UE) n. 1407/2013 e Reg. (UE) n. 717/2014.

La quota del prestito a tasso zero beneficia:

§  sia di un contributo in conto interessi per tutta la durata del prestito, corrisposto agli istituti di credito dal soggetto gestore della misura - l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. Invitalia;

§  sia di una garanzia per la restituzione dei prestiti erogati dagli istituti di credito. A tal fine, è istituita presso il Fondo di garanzia PMI di cui all'art. 2, co. 100, lettera a), della L. n. 662/1996, una sezione speciale alla quale è trasferita una quota parte delle risorse stanziate per la misura in esame, destinata alla concessione della garanzia a favore delle Operazioni Resto al Sud (D.M. 15 dicembre 2017).

Con riferimento alla modifica di cui alla lett. b) del comma in esame, si ricorda che l’articolo 1, comma 10 del D.L. n. 91/2017, nella sua formulazione vigente, esclude dal finanziamento:

§  le attività libero professionali;

§   le attività del commercio ad eccezione della vendita dei beni prodotti nell'attività di impresa.

La norma in esame estende dunque le agevolazioni anche alla categoria dei liberi professionisti, originariamente esclusi dall’ambito di operatività della norma.

La Relazione tecnica precisa che le modifiche introdotte dalla norma in esame non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto alla misura “continua a provvedersi nel limite delle risorse di cui all’articolo 1, comma 16, del D.L. n. 91/2017.

A tale proposito, si ricorda che il citato comma 16 assegna alla misura – a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) della Programmazione 2014-2020 - un importo complessivo fino a 1.250 milioni di euro, da ripartire, previa rimodulazione e riprogrammazione delle risorse dello stesso Fondo, in importi annuali massimi fino a: 36 milioni di euro per l'anno 2017; 280 milioni di euro per l'anno 2018; 462 milioni di euro per l'anno 2019; 308,5 milioni di euro per l'anno 2020; 92 milioni di euro per l'anno 2021; 22,5 milioni di euro per l'anno 2022; 18 milioni di euro per l'anno 2023; 14 milioni di euro per l'anno 2024; 17 milioni di euro per l'anno 2025. Le risorse del FSC sono imputate alla quota delle risorse destinate a sostenere gli interventi nelle regioni del Mezzogiorno. Il successivo comma demanda al CIPE di provvedere con apposita delibera ad assegnare le risorse nei limiti suddetti, individuando la ripartizione in annualità e gli importi da assegnare distintamente al contributo a fondo perduto, al contributo in conto interessi e al finanziamento della sezione specializzata del Fondo centrale di garanzia PMI.

In attuazione di quanto sopra, la delibera CIPE n. 74 del 7 agosto 2017 ha assegnato alla misura 715 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020, con la seguente articolazione annuale: 36 milioni di euro per il 2017; 100 milioni di euro per il 2018; 107 milioni di euro per il 2019, 308,50 milioni di euro per il 2020; 92 milioni di euro per il 2021; 22,50 milioni di euro per il 2022; 18 milioni di euro per il 2023; 14 milioni di euro per il 2024 e 17 milioni di euro per il 2025. In base all'utilizzo delle risorse, il Comitato con successive delibere si è riservato di riequilibrare le suddette percentuali nel rispetto delle risorse assegnate. Con successiva delibera CIPE n. 102 del 22 dicembre 2017, il CIPE ha assegnato la residua quota di 535 milioni di euro, di cui 180 milioni di euro per l'anno 2018, 355 milioni per l'anno 2019.

Le risorse destinate al contributo a fondo perduto e al contributo in conto interessi sui prestiti sono accreditate su un apposita contabilità speciale (conto corrente infruttifero intestato ad INVITALIA, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato) e sono dunque gestite fuori bilancio.

Si segnala, inoltre, che il D.M. 9 novembre 2017, n. 174, recante il Regolamento concernente la misura incentivante «Resto al Sud, individua i criteri di dettaglio per l'ammissibilità alla misura, le modalità di attuazione della stessa, le modalità di accreditamento dei soggetti beneficiari delle agevolazioni, le modalità di corresponsione del contributo a fondo perduto e del contributo in conto interessi, le modalità di escussione della garanzia, nonché la misura della garanzia relativa al prestito nella misura del 65 per cento del finanziamento e le modalità di controllo e monitoraggio della misura incentivante.

 

Con riferimento alla modifica di cui al comma 1, lett. a-bis) dell’articolo in esame, introdotta nel corso dell’esame al Senato, si ricorda che le istanze di accesso alla misura agevolativa, ai sensi dell’art. 1, comma 6, D.L. n. 91/2017, possono essere presentate dai soggetti che siano già costituiti al momento della presentazione o si costituiscano, entro sessanta giorni, o entro centoventi giorni in caso di residenza all'estero, dalla comunicazione del positivo esito dell'istruttoria in: a) impresa individuale; b) società, incluse le società cooperative.

A tale proposito, la norma in commento modifica il citato art. 1, comma 6, del D.L. n. 91/2017, prevedendo che la costituzione nelle suddette forme giuridiche sia obbligatoria ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al successivo comma 8 (su cui v. infra), ad eccezione delle attività libero-professionali, per le quali è richiesto esclusivamente che i soggetti che presentino le istanze di accesso alla misura non risultino, nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione, titolari di partita IVA per l’esercizio di un’attività analoga a quella proposta.

 

Con riferimento alla modifica di cui al comma 1, lett. a-ter) dell’articolo in esame, introdotta nel corso dell’esame al Senato, si ricorda che i soggetti beneficiari della misura, ai sensi del citato art. 1, comma 6, del D.L. n. 91/2017, devono mantenere la residenza nelle regioni di cui al comma 1[31] per tutta la durata del finanziamento e che le imprese e le società devono avere, per tutta la durata del finanziamento, sede legale e operativa in una delle predette regioni.

La norma in commento integra quest’ultima previsione, includendo anche le attività libero-professionali tra i soggetti obbligati ad avere, per tutta la durata del finanziamento, sede legale e operativa in una delle predette regioni.


 

Articolo 1, commi 337
(Card cultura per i diciottenni)

 

 

L’articolo 1, comma 337, modificato durante l’esame al Senato, definisce la disciplina sostanziale per l’assegnazione della Card cultura a tutti i residenti nel territorio nazionale che compiono 18 anni nel 2019, stabilendo un limite massimo di spesa di € 240 mln.

 

In particolare, dispone l’assegnazione di una Carta elettronica, nel limite massimo di spesa di € 240 mln, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, i quali compiono 18 anni nel 2019, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale.

 

La relazione tecnica all’A.C. 1334 evidenziava che per il 2016 si sono registrati sull’applicazione dedicata 356.273 diciottenni, con un tetto massimo spendibile di € 178.136.500, peraltro non completamente utilizzato.

Per il 2017, alla data del 19 settembre 2018 si erano registrati 416.718 diciottenni, con una spesa massima teorizzabile pari a € 208.359.000.

 

La Carta elettronica è utilizzabile per l’acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, musica registrata, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali, corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.

Inoltre, affida ad un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione della disciplina applicativa. In particolare, il decreto interministeriale deve definire gli importi nominali da assegnare nell’ambito delle risorse disponibili, nonché i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta.

In particolare, rispetto alle disposizioni relative agli anni 2016, 2017 e 2018, lo strumento al quale è affidata la definizione della disciplina applicativa non è più individuato in un DPCM, pur emanato di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro dell'economia e delle finanze.

Come per gli anni passati, le somme attribuite non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell’ISEE.

 

Al riguardo, si ricorda che l’art. 1, co. 979-980, della L. 208/2015 (L. di stabilità 2016) – nel testo come modificato dall’art. 2-quinquies del D.L. 42/2016 (L. 89/2016) – aveva previsto che a tutti i residenti nel territorio nazionale, in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno, che compivano 18 anni nel 2016 era assegnata una carta elettronica – dell’importo nominale massimo di € 500 –, da utilizzare per ingressi a teatro, cinema, mostre e altri eventi culturali, spettacoli dal vivo, per l’accesso a musei, monumenti, gallerie e aree archeologiche e parchi naturali, per l’acquisto di libri. A tal fine, aveva autorizzato la spesa di € 290 mln per il 2016. I criteri e le modalità di attribuzione e utilizzo della Carta, nonché l’importo da assegnare, pari a € 500, erano stati disciplinati con DPCM 15 settembre 2016, n. 187.

Successivamente, tale previsione era stata estesa dall’art. 1, co. 626, della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017) anche ai giovani che compivano 18 anni nel 2017, che potevano utilizzare la Carta anche per l'acquisto di musica registrata, nonché di corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. A tal fine, era stata autorizzata la spesa di € 290 mln per il 2017. I criteri e le modalità di attribuzione e utilizzo della Carta, nonché l’importo da assegnare, erano stati disciplinati con DPCM 4 agosto 2017, n. 136, che aveva modificato il DPCM del 2016.

Ancora in seguito, la L. 205/2017 ha rifinanziato l’iniziativa per il 2018 e per il 2019 con € 290 mln annui, ma intervenendo direttamente nello stato di previsione del Mibact.

Al riguardo, la Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato, nell’Adunanza di Sezione del 7 giugno 2018 (NUMERO AFFARE 00680/2018), pronunciandosi sullo schema di un nuovo DPCM di definizione della disciplina applicativa, aveva stigmatizzato la mancanza di una norma legittimante di rango primario da porre a base dello stesso. In particolare, in risposta alle controdeduzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, aveva osservato che anche dalla nuova impostazione dello schema normativo di finanza pubblica delineata con la L. 163/2016 non sembrava poter derivare il venir meno della necessità di emanare una norma legittimante di rango primario da porre a base del DPCM, al fine anzitutto di poter individuare la platea di beneficiari del diritto.

A tale rilievo ha dato seguito l’art. 7 del D.L. 91/2018 (L. 108/2018), che ha inserito nell’art. 1, co. 626, della L. 232/2016 il riferimento al (solo) 2018.


 

Articolo 1, comma 345-bis
(Risorse per Parma, Capitale italiana della cultura 2020)

 

 

L’articolo 1, comma 345-bis, introdotto durante l’esame al Senato, autorizza la spesa di € 3 mln per il 2019, al fine di sostenere iniziative per la valorizzazione del patrimonio culturale della città di Parma, designata capitale italiana della Cultura 2020.

 

 

L’art. 7, co. 3-quater, del D.L. 83/2014 (L. 106/2014) ha previsto che il Consiglio dei ministri conferisce annualmente il titolo di "Capitale italiana della cultura" ad una città italiana, sulla base di un'apposita procedura di selezione definita con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, e che i progetti presentati dalla città designata sono finanziati a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, nel limite di € 1 mln per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2020.

Successivamente, l’art. 1, co. 326, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) ha reso permanente tale previsione, disponendo che il titolo di “Capitale italiana della cultura” è conferito, con le medesime modalità, anche per gli anni successivi al 2020, e autorizzando a tal fine la spesa di € 1 mln annui dal 2021.

 

Sulla base della procedura definita, da ultimo, con DM 16 febbraio 2016, l'11 maggio 2017 è stato emanato il bando per la Capitale italiana della cultura 2020. Il 16 febbraio 2018 il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ha reso noto che la città designata per il 2020 è Parma.

Qui il sito dedicato alle capitali italiane della cultura.


 

Articolo 1, comma 348-bis
(Disposizioni in materia di filatelica)

 

Il comma 348-bis reca disposizioni volte alla promozione e diffusione della cultura filatelica nazionale e alla valorizzazione di immobilizzazioni di carte valori evitandone il rischio di depauperamento nel tempo.

 

 

Il comma 348-bis modifica l’articolo 215 del DPR 19 maggio 1982 n. 655, introducendovi un ulteriore comma.

Il nuovo comma prevede che, nei casi di giacenza presso il fornitore del servizio postale universale di una ingente quantità, non inferiore a un miliardo di esemplari, di carte valori postali con il valore facciale, anche espresso in valuta non avente più corso legale, non più rispondente ad alcuna tariffa in vigore, il fornitore è autorizzato a procedere direttamente alla vendita,  come francobolli da collezione, a prezzi diversi da quelli nominali ed anche fuori dal territorio dello Stato, attraverso aste filateliche anche in più lotti non omogenei decorsi trenta giorni dalla comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze  e al Ministero dello Sviluppo Economico.

 

L'articolo 215 del d.P.R. n. 655 del 1982 reca disposizione in materia di smercio delle carte-valori. Più nel dettaglio la disposizione prevede che la vendita delle carte-valori postali è fatta indistintamente da tutti gli uffici postali e che, invece, la rivendita è fatta dagli spacciatori di generi di monopolio, secondo le norme legislative vigenti, ma può anche essere affidata ad altri, mediante autorizzazione dell'Amministrazione. L'Amministrazione stessa ha facoltà di far visitare le rivendite da propri agenti, per accertare che siano sufficientemente provviste di carte-valori postali. Le autorizzazioni possono essere revocate. L'articolo vieta ai venditori e rivenditori di carte-valori postali di venderle o di rivenderle a prezzi diversi da quelli nominali o in uno stato diverso da quello in cui sono fornite dall'Amministrazione e di farne acquisto, non solo da privati, ma anche da qualsiasi ufficio postale che non sia quello designato dall'Amministrazione.

I rivenditori ricevono un aggio, la cui misura viene determinata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con quello del tesoro.

I rivenditori debbono pagare anticipatamente l'importo delle carte-valori che ritirano.

 


 

Articolo 1, comma 349-bis
(Risorse per la sicurezza del patrimonio culturale nelle aree colpite dal sisma 2016/2017)

 

 

L’articolo 1, comma 349-bis, introdotto durante l’esame al Senato, autorizza la spesa di € 600.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per il rafforzamento delle attività di conservazione e per la realizzazione di progetti sperimentali relativi ad iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale nelle aree colpite dagli eventi sismici avviatisi il 24 agosto 2016.

 

I progetti devono essere realizzati da parte delle Soprintendenze Archeologia, Belle arti, paesaggio delle regioni Abruzzo, Marche e Umbria e della Soprintendenza Archeologia, Belle arti, paesaggio per le  province di Frosinone, Latina e Rieti.

 

Al riguardo, si ricorda che le risorse per la conservazione, il potenziamento e la realizzazione di progetti sperimentali relativi ad iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale sono  allocate sul cap. 8281/pg 31 dello stato di previsione del Mibac.

 

Con specifico riferimento al patrimonio culturale delle zone colpite dagli eventi sismici 2016/2017, il Mibac, con comunicato stampa del 24 agosto 2018 aveva reso noto che “A due anni dal Terremoto in Centro Italia, sono oltre 22mila le opere d’arte recuperate e più di 15mila i libri, mentre i beni archivistici superano i 5mila metri lineari. Dopo essere stato salvato dalle macerie e dal rischio di nuovi crolli, questo immenso patrimonio è attualmente custodito nei depositi allestiti nelle quattro regioni colpite, dove viene sottoposto ai necessari interventi conservativi. Intanto, oltre 1.600 edifici di interesse culturale sono già stati messi in sicurezza”.

 

 


 

Articolo 1, comma 349-ter
(Promozione dell’arte contemporanea italiana all’estero)

 

 

L’articolo 1, comma 349-ter, introdotto nel corso dell’esame al Senato, destina parte delle risorse del Piano per l’arte contemporanea alla promozione dell’arte contemporanea italiana all’estero.

 

In particolare, sono destinati a tale finalità € 3 mln per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e € 1 mln annui a decorrere dal 2021.

 

L’art. 3, co. 1, della L. 29/2001 ha affidato al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, al fine di consentire l'incremento del patrimonio pubblico di arte contemporanea, anche mediante acquisizione di opere di artisti italiani e stranieri, la predisposizione di un Piano per l'arte contemporanea, per la realizzazione del quale, comprese le connesse attività propedeutiche e di gestione, ha autorizzato, a decorrere dal 2002, la spesa annua di 10 mld di lire.

Successivamente, l’art. 1, co. 310, della L. 205/2017 (L. di Bilancio 2018) ha autorizzato per la realizzazione del Piano l'ulteriore spesa di € 2 mln per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

 

Le risorse del Piano sono allocate sul cap. 7707/pg 13 dello stato di previsione del Mibac. Nel ddl iniziale di bilancio 2019 (A.C. 1334) le stesse ammontavano a € 3,955 mln per il 2019, a € 3,925 mln per il 2020 e a € 1,925 mln per il 2021.

 

Le risorse destinate alla promozione dell’arte contemporanea all’estero, invece, sono allocate sul cap. 7707/pg 11 dello stesso stato di previsione. Queste, sempre nel ddl iniziale di bilancio 2019 (A.C. 1334), ammontavano a € 37.823 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.


 

Articolo 1, commi 358-361
(Riassetto della CONI Servizi Spa e modifica del sistema di finanziamento dello sport)

 

 

L’articolo 1, commi 358-361, modificati durante l’esame al Senato, mutano innanzitutto la denominazione della "CONI Servizi spa" in "Sport e Salute Spa" e, nell’ambito del nuovo sistema di finanziamento delineato, attribuiscono alla stessa il compito di provvedere al sostegno degli organismi sportivi, finora assicurato dal CONI, prevedendo, tuttavia, che ciò avviene anche sulla base degli indirizzi generali adottati dallo stesso CONI.

Inoltre, ridisciplinano la governance della società per azioni, in particolare attribuendo a vari esponenti del Governo, previo parere delle Commissioni parlamentari, il compito di nominare il presidente e gli altri membri del consiglio di amministrazione.

 

Al riguardo si ricorda, preliminarmente, che l'art. 8 del D.L. 138/2002 (L. 178/2002) – come modificato dall’art. 34-bis del D.L. 4/2006 (L. 80/2006) – ha previsto che il CONI (autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive nazionali), per l'espletamento dei suoi compiti, si avvale della “CONI Servizi spa”, il cui capitale sociale è di € 1 mln e le cui azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presidente della CONI Servizi spa e gli altri componenti del consiglio di amministrazione sono designati dal CONI e, al fine di garantire il coordinamento e la sinergia delle funzioni della società con quelle dell'ente, le rispettive cariche di vertice possono coincidere[32].

Il presidente del collegio sindacale è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, mentre gli altri componenti erano designati dal Ministro per i beni e le attività culturali (al riguardo, v. infra).

I rapporti, anche finanziari, tra il CONI e la CONI Servizi spa sono disciplinati da un contratto di servizio annuale.

La CONI Servizi spa è soggetta al controllo della Corte dei conti e può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Il personale alle dipendenze del CONI è passato, dall'8 luglio 2002, alle dipendenze della CONI Servizi spa, la quale è succeduta in tutti i rapporti attivi e passivi, compresi i rapporti di finanziamento con le banche, e nella titolarità dei beni facenti capo all'ente pubblico.

 

Si ricorda, inoltre, che l’art. 1, co. 19, del D.L. 181/2006 (L. 233/2006) ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni in materia di sport già attribuite, ai sensi degli artt. 52, co. 1, e 53, del d.lgs. 300/1999, al Ministero per i beni e le attività culturali, tra cui la vigilanza sul CONI e sull'Istituto del credito sportivo. Sono stati, pertanto, già superati, per effetto di tale previsione, i riferimenti al Ministro per i beni e le attività culturali presenti nell’art. 8 del D.L. 138/2002.

 

In particolare, il comma 358 stabilisce che la "CONI Servizi spa" – di cui all’art. 8, co. 2, del D.L. 138/2002 (L. 178/2002) – assume la denominazione di "Sport e salute Spa" e che, conseguentemente, ogni richiamo a CONI Servizi spa contenuto in disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito a Sport e Salute Spa.

Al contempo, tuttavia, il comma 361 sostituisce esplicitamente le parole “CONI Servizi spa” con le parole “Sport e salute Spa” nell’art. 8, co. 2, citato.

Nella restante parte dell’art. 8 citato rimane, invece, il riferimento a CONI Servizi spa.

Occorrerebbe uniformare il testo del citato art. 8.

 

Il comma 359 e il comma 360-bis modificano l'attuale meccanismo di finanziamento dell'attività sportiva nazionale da parte dello Stato. In particolare, il comma 359 dispone, anzitutto, che, dal 2019, le risorse destinate al CONI e alla Sport e salute Spa sono complessivamente stabilite nella misura annua – comunque non inferiore a € 410 mln – del 32% delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato nell’anno precedente derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei settori di attività relativi a gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive. In base al comma 360-bis, tuttavia, “gli importi” complessivamente destinati a CONI e Sport e salute spa, in relazione alle entrate effettivamente incassate e accertate in sede di legge di bilancio o di legge di assestamento, possono essere rimodulati annualmente con DPCM, su proposta dell’autorità di Governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

 

Al co. 360-bis occorrerebbe riferirsi all’”importo minimo di cui al comma 359, primo periodo” (e non agli “importi”).

 

Sempre in base al comma 359, le risorse complessive sono così ripartite:

·      € 40 mln annui al CONI, per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana;

·      una quota non inferiore a € 368 mln annui alla Sport e salute Spa, di cui inizialmente non meno di € 280 mln annui da destinare al finanziamento delle federazioni sportive nazionali (FSN), delle discipline sportive associate (DSA), degli enti di promozione sportiva (EPS), dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato, nonché delle associazioni benemerite (tutti soggetti finanziati, a legislazione vigente, dal CONI).

Qui la pagina dedicata sul sito del CONI;

·      € 2 mln annui, da destinare alla copertura degli oneri derivanti dalla riforma dei concorsi pronostici sportivi recata dai commi da 361-bis a 361-septies.

In base al comma 360, tuttavia, in sede di prima applicazione, la ripartizione tra CONI e Sport e salute Spa può essere rimodulata con DPCM, su proposta dell’autorità di Governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il CONI.

 

Sempre in base al comma 359, infine, per l'anno 2019 sono confermati nel loro ammontare gli importi già comunicati dal CONI a tutti gli organismi sportivi sopra indicati ai fini della predisposizione del relativo bilancio di previsione.

 

Si segnala che, per il finanziamento degli organismi sportivi sopra indicati, al comma 359 occorre fare riferimento al quarto periodo (e non al terzo).

 

Qui i contributi per la parte sportiva da assegnare per il 2019 alle federazioni sportive nazionali approvati dalla Giunta nazionale del CONI il 21 novembre 2018.

Al riguardo, si ricorda che i contributi alle FSN sono assegnati secondo la delibera assunta dalla Giunta Nazionale dell'8 novembre 2007, aggiornata, da ultimo, con delibera n. 521 del 2 dicembre 2016.

Alla data del 18 dicembre 2018, in base a quanto pubblicato sul sito del CONI, non risulterebbero adottate delibere riguardanti, per il 2019, gli altri organismi sportivi.

 

Il comma 361 ridefinisce la governance della Sport e salute Spa, novellando, a tal fine, l’art. 8 del D.L. 138/2002 (L. 178/2002).

Anzitutto, specifica che il CONI si avvale, per l’espletamento dei suoi compiti, della Sport e salute Spa, previa stipula del contratto di servizio già previsto dallo stesso art. 8, per il quale ora si dispone l’efficacia dopo l’approvazione da parte dell’autorità di Governo competente in materia di sport.

Inoltre, fermo restando che le azioni della società sono attribuite al MEF, stabilisce che il consiglio di amministrazione è composto di 3 membri (più, per alcune funzioni, un consigliere aggiunto: v. infra), di cui uno con funzioni di presidente. Il presidente – che è nominato dall’autorità di Governo competente in materia di sport, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti – ha la rappresentanza legale della società e svolge anche le funzioni di amministratore delegato. Gli altri componenti del consiglio di amministrazione sono nominati, rispettivamente, dal Ministro della salute e dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti (in base alla normativa vigente, invece, il presidente e gli altri componenti del consiglio di amministrazione sono designati dal CONI).

Dispone, inoltre, che, fermo restando quanto previsto dall’art. 11 del d.lgs. 175/2016 in tema di organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico, con DPCM, su proposta dell’autorità di Governo competente in materia di sport, previo parere del CONI, sono stabiliti ulteriori requisiti manageriali e sportivi necessari per le nomine negli organi della società.

Rispetto alla normativa vigente, in base alla quale le cariche di vertice della società e del CONI e possono coincidere, si stabilisce ora l’incompatibilità con gli organi di vertice del CONI, nonché con gli organi di vertice elettivi di FSN, DSA, EPS, gruppi sportivi militari, corpi civili dello Stato, associazioni benemerite. Tale incompatibilità perdura per un biennio dalla cessazione della carica.

Nulla varia, invece, rispetto al quadro legislativo vigente, per il collegio sindacale, il cui presidente è designato dal MEF, mentre gli altri componenti sono designati dall’autorità di Governo competente in materia di sport.

Nelle more delle nomine secondo la nuova disciplina, gli organi in carica possono adottare atti di straordinaria amministrazione esclusivamente previo parere conforme dell’autorità di Governo competente in materia di sport. Resta ferma la possibilità di adottare gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili, indicando specificamente i motivi che determinano tali presupposti.

Per il finanziamento degli organismi sportivi, Sport e salute Spa istituisce una gestione separata e provvede al riparto delle risorse sulla base degli indirizzi generali in materia sportiva adottati dal CONI in armonia con i principi dell’ordinamento sportivo internazionale. Per l’amministrazione della gestione separata, il consiglio di amministrazione della società è integrato con un membro designato dal CONI quale consigliere aggiunto. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

In caso di gravi irregolarità nella gestione o di scorretto utilizzo dei fondi trasferiti l’autorità di Governo competente in materia di sport può procedere alla revoca, anche parziale, delle risorse assegnate agli organismi sportivi. Resta fermo che, ai sensi dell’art. 7, co. 2, lett. e) ed f), del d.lgs. 242/1999, la giunta nazionale del CONI esercita il potere di controllo su FSN, DSA, EPS in merito al regolare svolgimento delle competizioni, alla preparazione olimpica e all'attività sportiva di alto livello e all'utilizzo dei contributi finanziari, e propone al Consiglio nazionale il commissariamento delle FSN o delle DSA in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi, in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, o nel caso in cui non siano stati ottemperati gli adempimenti regolamentari al fine di garantire il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive nazionali.

Inoltre, lo stesso comma 361 sopprime la previsione, recata dall’art. 8, co. 13, del D.L. 138/2002, in base alla quale, fino alla data della prima assemblea della CONI Servizi spa, restano in vigore, in via provvisoria, tutte le disposizioni legislative e statutarie che disciplinavano il CONI mentre, successivamente, le stesse restano in vigore in quanto compatibili.

Da ultimo, sostituisce i riferimenti al Ministro per i beni e le attività culturali presenti all’art. 8 del D.L. 138/2002 con i riferimenti all’autorità di Governo competente in materia di sport. Peraltro, tale intervento è da intendersi solo come opportuno adeguamento terminologico alle variazioni sostanziali di competenza già intervenute a seguito del citato art. 1, co. 19, del D.L. 181/2006 (L. 233/2006).


 

Articolo 1, commi 361-bis-361-septies
(Riforma dei concorsi pronostici sportivi)

 

 

I commi da 361-bis a 361-septies dispongono la riforma dei concorsi pronostici sportivi, da attuarsi con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; introducono nuovi criteri di ripartizione della posta di gioco; prevedono la sospensione o la chiusura definitiva dei precedenti giochi similari, come il Totocalcio. Le norme prevedono, inoltre che la Sport e salute Spa, sulla base di un apposito contratto di servizio stipulato con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, provvede all’integrazione del gioco con attività sociali, sportive e culturali.

 

In particolare, il comma 361-bis stabilisce che, al fine di incentivare forme di gioco che non comportano rischi connessi al disturbo da gioco d'azzardo, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, si procede alla riforma dei concorsi pronostici sportivi, di cui al decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496.

 

Si ricorda che il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 prevede agli articoli da 1 a 3 che l'organizzazione e l'esercizio di giochi di abilità e di concorsi pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro, sono riservati allo Stato; l'organizzazione e l'esercizio delle predette attività sono affidate al Ministero delle finanze, il quale può effettuarne la gestione direttamente o per mezzo di persone fisiche o giuridiche che diano adeguata garanzia di idoneità. In questo secondo caso, la misura dell'aggio spettante ai gestori e le altre modalità della gestione sono stabilite in speciali convenzioni; i proventi derivanti dall'esercizio delle predette attività devono affluire ad un apposito capitolo di entrata del Ministero delle finanze.

 

Il comma introduce, quindi, una deregolamentazione della disciplina affidando a provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la riforma dei concorsi pronostici sportivi precedentemente stabilita con decreto del Presidente della Repubblica.

Si segnala infatti che la normativa vigente - articolo 5 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 - affida la disciplina delle attività di giuoco a un decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno. Le norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo n. 496 del 1948 sono state quindi emanate con DPR 18 aprile 1951, n. 581.

Successivamente, l’articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, con riferimento a nuovi tipi di scommessa sulle competizioni sportive nonché ad ogni altro tipo di gioco, concorsi pronostici e scommesse, ha autorizzato il Ministro dell'economia e delle finanze ad emanare regolamenti per disciplinare le modalità ed i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo. Il regolamento sui concorsi pronostici su base sportiva è contenuto nel D.M. 19 giugno 2003, n. 179.

 

Il comma 361-ter dispone che il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli definisca la tipologia dei singoli concorsi pronostici sportivi, le condizioni generali di gioco e le relative regole tecniche, la gestione e il controllo dei flussi finanziari, la posta unitaria di partecipazione al gioco, nonché la relativa variazione in funzione dell'andamento del gioco, la giocata minima e la ripartizione della posta unitaria di partecipazione al gioco.

 

L'articolo 1, comma 283, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, (legge finanziaria 2005) ha rideterminato a partire dal 1º gennaio 2005 la posta di gioco dei concorsi pronostici.

In particolare, tale posta è così determinata:

a) 8 per cento, come aggio al luogo di vendita autorizzato;

b) 50 per cento, come montepremi;

c) 33,84 per cento, come imposta unica;

d) 2,45 per cento, come contributo all'Istituto per il credito sportivo;

e) 5,71 per cento, come contributo alle spese di gestione.

Le vincite non riscosse entro i termini stabiliti dal regolamento di gioco, per i concorsi indetti dopo il 1º gennaio 2005, sono riportate sul montepremi del concorso immediatamente successivo.

Si ricorda inoltre che il disegno di legge in esame, al comma 358, dispone che la società CONI Servizi spa assuma la denominazione di ?Sport e salute Spa.

 

I nuovi criteri di ripartizione della posta di gioco definiscono la percentuale da destinare a ciascuna attività:

a) montepremi: tra il 74 per cento e il 76 per cento;

b) compenso del concessionario: 5 per cento;

c) punto vendita a titolo di aggio: 8 per cento;

d) Sport e Salute Spa per attività sociali, sportive, culturali: tra l'11 e il 13 per cento.

 

Secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, tale aumento del montepremi è rivolto ad attrarre un numero maggiore di giocatori verso una tipologia di gioco che presenta l’assenza di rischi legati al fenomeno del gioco d’azzardo (gioco con alta competenza e bassa alea; non ripetitività compulsiva, partecipazione a un montepremi da suddividere tra giocatori).

 

La nuova ripartizione non prevede più la percentuale dell’imposta unica e del diritto fisso (abrogati dal successivo comma 361-sexies), ma innalza quella destinata al montepremi, il cosiddetto payout, passando dall’attuale 50 per cento ad una forchetta tra il 74 ed il 76 per cento, percentuale ritenuta dalla relazione illustrativa più vicina a quella di giochi similari come le scommesse sportive a quota fissa.

 

Si ricorda che l’articolo 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, commi 1 e 2, prevede che sulle giocate dei concorsi pronostici esercitati dallo Stato, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dall'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) i concorrenti sono tenuti a corrispondere, all'atto dell'effettuazione delle giuocate stesse, un diritto fisso di lire 100 per ogni posta del giuoco da ripartire, per ciascun concorso, nella misura del 65 per cento all'Erario e del 35 per cento al monte premi dei concorsi medesimi. Su tale diritto fisso nessuna somma è dovuta ai ricevitori. L'ammontare complessivo dei diritti spettanti all'Erario viene versato dagli enti gestori dei concorsi pronostici in apposito capitolo del bilancio della entrata dello Stato, entro il termine e con le modalità previste per il versamento dell'imposta unica sui giuochi di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379.

Si segnala, inoltre, che l’imposta unica è disciplinata dal D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504 - Riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse - e prevede all’articolo 4, comma 1 che l’aliquota dell'imposta unica per i concorsi pronostici sia pari al 26,80 per cento della base imponibile fatta salva la rideterminazione, ove necessario, per garantire l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato.

 

Il comma 361-quater dispone che, con il richiamato provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, vengano individuati anche i concorsi pronostici sportivi di cui al decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, ovvero Totocalcio, IL9 (concorso abbinato al totocalcio), Totogol, e le scommesse a totalizzatore sportive e non sportive, di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, per i quali viene disposta la sospensione o la chiusura definitiva e le relative modalità di gestione dei flussi finanziari.

 

La relazione chiarisce che si intende in tal modo prevedere la concentrazione della raccolta in un unico montepremi. Attualmente l’elevato numero della tipologia di giochi non consentirebbe infatti la concentrazione della raccolta in un unico montepremi, generando distinti montepremi di importi modesti.

 

Il comma 361-quinquies prevede che a partire dal 1º luglio 2019 e sino all'entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 361-bis, la ripartizione della posta di gioco per i concorsi pronostici sportivi e per le scommesse a totalizzatore sportive e non sportive è così stabilita:

a) montepremi: 75,00 per cento;

b) compenso del concessionario: 5,00 per cento;

c) punto vendita a titolo di aggio: 8,00 per cento;

d) società Sport e Salute Spa per le attività citate: 12,00 per cento.

 

Il comma 361-sexies stabilisce quindi, come anticipato, che a decorrere dalla medesima data del 1º luglio 2019, sono abrogati l'imposta unica sui concorsi pronostici sportivi e sulle scommesse a totalizzatore sportive e non sportive, e il diritto fisso.

 

Infine, il comma 361-septies dispone che fermo restando la competenza esclusiva dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per l'organizzazione del gioco e la gestione delle relative concessioni, la Sport e Salute Spa, sulla base di un apposito contratto di servizio stipulato con l’Agenzia, provvede all’integrazione del gioco con attività sociali, sportive e culturali.

 


 

Articolo 1, comma 361-octies
(Somme per il Fondo “Sport e periferie”)

 

 

Il comma 361-octies prevede che le risorse previste per le opere segnalate  dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei ministri dal 2 al 15 giugno  2014 (c.d. Cantieri in comune), non assegnate o non utilizzate, siano  versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione, con delibera CIPE, allo stato di previsione del MEF, al Fondo “Sport e Periferie”.

 

Il nuovo comma 6-bis, aggiunto all’art. 3 del D.L. n. 133/2014 dal comma 361-octies, prevede il versamento di determinate somme, all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione con delibera CIPE, allo stato di previsione del MEF, per destinarle al Fondo “Sport e Periferie” (art. 15 del D.L. n. 185/2015).

Le risorse riassegnate sono quelle concernenti il finanziamento delle opere segnalate dai comuni (Cantieri in comune) alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2 al 15 giugno 2014 (ai sensi dell’art. 3, comma 2, lettera c) del D.L. 133/2014) e, in particolare, quelle:

§  non assegnate dalla delibera del CIPE n. 38 del 10 aprile 2015, che ha approvato l’elenco degli interventi eleggibili e assegnato le relative risorse;

§  nonché revocate in applicazione del comma 5 dell’art. 3 del D.L. n. 133/2104, oggetto di definanziamento o rimodulazione, totale o parziale, oppure costituenti economie maturate a conclusione degli interventi.

L'art. 3, comma 2, lettera c), ultimo capoverso del D.L. n. 133/2014 prevede tra gli  interventi da finanziare con D.M. delle infrastrutture, a  valere  sulle  risorse  del Fondo sblocca cantieri, istituito dall’art. 18, comma 1 del D.L. n. 69/2013 e successivamente incrementato dall’art. 3, commi 1 e 1-bis del D.L n. 133/2014,  le  opere  segnalate  dai  Comuni  alla Presidenza del Consiglio dei ministri dal 2 al 15 giugno  2014  o  le richieste inviate dai comuni al MIT, ai sensi dell'art. 18,  comma  9,  del  citato D.L. n. 69/2013, sul primo Programma “6000 Campanili”. Successivamente, il decreto  del MIT del 28  gennaio  2015 ha assegnato  alle  opere  di completamento segnalate dai Comuni, 200 milioni di euro, articolati in 20 milioni per il 2015, 15 milioni per il 2016, 100  milioni  per  il 2017 e 65 milioni per il 2018, che la delibera CIPE n. 38 del 10 aprile 2105 ha erogato per  complessivi  198,6 milioni euro in base alle richiese degli enti locali pervenute elencati negli allegati alle medesima delibera.


 

Articolo 1, commi 362-362-ter
(Ripartizione dei diritti audiovisivi del campionato italiano di calcio di serie A)

 

 

L’articolo 1, commi 362-362-ter, modificati durante l’esame al Senato, innovano la disciplina per la ripartizione delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi al campionato italiano di calcio di serie A.

In particolare, a partire dalla stagione sportiva 2021/2022, si riduce la quota relativa ai risultati sportivi conseguiti e si aumenta quella calcolata sulla base del radicamento sociale. Ai fini della ripartizione di quest’ultima tra le società, si aggiunge il criterio dei minuti giocati da giovani calciatori.

 

Nello specifico, il comma 362, al fine di modificare i criteri di ripartizione delle risorse relative al campionato di serie A, novella l’art. 26 del d.lgs. 9/2008.

 

L’art. 26 del d.lgs. 9/2008 – come modificato dall'art. 1, co. 352, lett. b), della L. 205/2017 – stabilisce che la ripartizione delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi al campionato di calcio di serie A – al netto delle quote destinate alla mutualità generale ai sensi dell’art. 22 del medesimo d.lgs.[33] – è effettuata in base ai seguenti criteri:

§  50% in parti uguali tra tutti i soggetti partecipanti al campionato di serie A;

§  30% in base ai risultati sportivi conseguiti (ovvero, più nello specifico: 15% sulla base della classifica e dei punti conseguiti nell’ultimo campionato; 10% sulla base dei risultati conseguiti negli ultimi cinque campionati; 5% sulla base dei risultati conseguiti a livello internazionale e nazionale a partire dalla stagione sportiva 1946/1947);

§  20% in base al “radicamento sociale” (ossia, sulla base del pubblico di riferimento di ciascuna squadra, tenendo in considerazione il numero di spettatori paganti che hanno assistito dal vivo alle gare casalinghe disputate negli ultimi tre campionati, nonché, in subordine, l’audience televisiva certificata).

I criteri di ponderazione delle quote relative ai risultati sportivi conseguiti, nonché i criteri di determinazione del pubblico di riferimento di ciascuna squadra sono stati specificati, come previsto dalla legge, con DPCM 1 marzo 2018.

 

Rispetto a tale quadro, ora:

§  si riduce (dal 30%) al 28% la quota parametrata ai risultati sportivi conseguiti. Con riferimento a tale quota, inoltre, fermi restando i criteri di riferimento costituiti dalla classifica e dai punti conseguiti nell’ultimo campionato, dai risultati conseguiti negli ultimi cinque campionati e dai quelli conseguiti a livello nazionale a partire dalla stagione sportiva 1946/1947, si rimette la determinazione delle quote percentuali e dei criteri di ponderazione di ciascuno degli stessi criteri ad un DPCM (mentre, a legislazione vigente, le quote percentuali attribuite a ciascun criterio, come si è visto, sono determinate dalla legge);

§  si aumenta (dal 20%) al 22% la quota parametrata al “radicamento sociale”. Con riferimento a tale quota, inoltre, fermo restando il criterio del pubblico di riferimento di ciascuna squadra, calcolato tenendo in considerazione il numero di spettatori paganti che hanno assistito dal vivo alle gare casalinghe disputate negli ultimi tre campionati, si affianca allo stesso, su un piano non più subordinato, l’audience televisiva certificata.
Inoltre, si introduce anche il criterio dei minuti giocati nel campionato di serie A da giocatori fra 15 e 23 anni, formati nei settori giovanili italiani e che siano tesserati da almeno 36 mesi ininterrotti per la società presso la quale prestano l’attività sportiva. Nel computo sono compresi eventuali periodi di cessione a titolo temporaneo a favore di altre società partecipanti ai campionati di serie A o di serie B ovvero ai campionati di serie C con seconde squadre[34].

In tal caso, il DPCM, oltre a determinare le quote percentuali e i criteri di ponderazione di ciascuno dei criteri, deve anche fissare i criteri per la determinazione del pubblico di riferimento di ciascuna squadra e dei minuti giocati dai giovani calciatori. Si stabilisce, però, fin d’ora, che la quota relativa ai minuti giocati dai giovani calciatori non può essere inferiore al 5% della quota parametrata al radicamento sociale e che essa spetta alle società presso le quali il giocatore sia stato tesserato in Italia a partire da 16 anni, in proporzione alla durata del tesseramento presso ciascuna.

 

Il comma 362-bis stabilisce che le previsioni del comma 362 acquistano efficacia dalla stagione sportiva 2021/2022. Fino ad allora, si applicano le disposizioni dell’art. 26 del d.lgs. 9/2008 nel testo previgente alla data di entrata in vigore della legge.

 

Il comma 362-ter dispone che il DPCM previsto dal comma 362 è adottato entro il 30 giugno 2019.


 

Articolo 1, commi 365-bis-365-quinquies
(Disposizioni in materia di giustizia sportiva)

 

I commi da 365-bis a 365-quinquies recano previsioni attinenti ad uno specifico ordine di controversie: quelle connesse a provvedimenti di ammissione o esclusione dalle competizioni delle società o associazioni sportive professionistiche o comunque incidenti sulla partecipazione a competizione professionistiche.

Riguardo a tali controversie, i commi in esame dispongono:

ü  l'attribuzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;

ü  l'esercizio di siffatta giurisdizione da parte unicamente del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma;

ü  la 'sopravvivenza', rispetto a tale giudizio, di un previo giudizio sportivo, a tassativa condizione che la sua disciplina (da parte di statuto e regolamenti del CONI e delle Federazioni) risponda ad alcune stringenti condizioni: unicità di grado; decisione anche nel merito; definitività entro 30 giorni (dalla pubblicazione dell'atto impugnato);

ü  l'applicazione al giudizio amministrativo sopra detto di un rito abbreviato;

ü  l'applicazione di tale novero di disposizioni anche alle controversie in corso.

 

 

GIUSTIZIA SPORTIVA E GIUSTIZIA STATALE: UNA PREMESSA

 

L'attività sportiva, lo sport sono implicitamente ricompresi nell'ambito di tutela riconosciuto da un novero di disposizioni costituzionali, a cominciare da quelle relative alle formazioni sociali ove si svolge la personalità, al pieno sviluppo della persona umana, al diritto di associarsi liberamente (articoli 2, 3 e 18 della Costituzione).

Quale attività plurisoggettiva, lo sport concreta un ordinamento giuridico (secondo la prospettazione già di autorevole dottrina: Romano, Cesarini-Sforza, Giannini).

All'ordinamento giuridico sportivo, l'ordinamento statale italiano riconosce autonomia.

Non è però una autonomia 'originaria' (come invece le confessioni religiose). Dunque quell'ordinamento non è posto al riparo della disciplina statale.

Quest'ultima è, per una parte, di competenza legislativa concorrente di Stato e Regioni. Infatti l'"ordinamento sportivo" è menzionato (dopo la revisione del Titolo V della Costituzione realizzata nel 2001) tra le materie enumerate dall'articolo 117, terzo comma della Costituzione.

Per altra parte, la disciplina è riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Sono i profili attinenti a: "giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa" (articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione).

L'autonomia dell'ordinamento sportivo (oltre a doversi ritrarre innanzi all'emersione di una fattispecie penale, sulla quale non si dà giurisdizione domestica) non può infatti giungere fino a precludere, a colui che ne entri a far parte, il diritto costituzionalmente garantito di adire il giudice statale ogniqualvolta egli lamenti la lesione di diritti soggettivi e interessi legittimi.

I rapporti tra le due giustizie - sportiva e statale - sono stati per lungo tempo regolati da una sorta di jus receptum di matrice giurisprudenziale. La disciplina legislativa è infine giunta con il decreto-legge n. 220 del 2003.

Tuttora esso reca la disciplina di diritto positivo riguardo alla giurisdizione.

Il decreto-legge n. 220 - dopo aver affermato che la Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale (quale articolazione di quello sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico internazionale) - scandisce che i rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento più generale sono regolati in base al principio di autonomia, "salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo".

Il medesimo decreto-legge n. 220 determina là dove quella "rilevanza" non si abbia, e dunque vi sia giurisdizione sportiva. È per quanto attenga ai profili tecnici e disciplinari, dunque più strettamente legati al corretto e leale svolgimento dell'attività e competizione sportive.

Anche in tal caso, tuttavia, non è escluso che possa aversi una posizione soggettiva che riverberi in rilevante per l'ordinamento statale. Ma la sua tutela - sul cui contenuto è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 49 del 2011 - innanzi al giudice statale è ammessa (ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del decreto-legge n. 220) solo dopo aver adito gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo. L'espletamento dei diversi passaggi del processo sportivo è condizione di procedibilità dell'altro processo innanzi al giudice statale.

Questo, per l'ambito tecnico e disciplinare.

Fuori di esso, si ha riserva di giurisdizione statale.

Essa è innanzi al giudice ordinario, per le controversie relative ai rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti.

È innanzi al giudice amministrativo, per ogni altra controversia (avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive).

Permane la condizione di accesso data dal previo esaurimento dei diversi gradi della giustizia sportiva. Lì risiede quel che nel lessico giuridico della materia è definito 'vincolo di giustizia', il quale trova il suo strumento nelle clausole cosiddette 'compromissorie' (vale a dire disposizioni contenute negli statuti e nei regolamenti di ogni Federazione sportiva, le quali impongono agli aderenti e agli affiliati l'obbligo di accettare e rispettare le norme e i provvedimenti federali nonché, per le controversie insorte fra di essi, di adire esclusivamente gli organi della giustizia domestica)(1) .

Il processo innanzi al giudice amministrativo è disciplinato dal decreto-legislativo n. 104 del 2010, recante il "Codice del processo amministrativo".

Le disposizioni in esame incidono con alcune novelle sia sul decreto-legge n. 220 del 2003 sia sul decreto legislativo n. 104 del 2010.

 

Le norme introdotte trovano applicazione con riferimento ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche:

ü  delle società sportive professionistiche, disciplinate dalla legge n. 91 del 1981 e, ai sensi dell'articolo 10 della legge medesima, costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata;

ü  delle associazioni sportive professionistiche.

 

Ne restano invece esclusi i provvedimenti relativi alla partecipazione a competizioni delle società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 90 della legge n. 289 del 2002.

 

Il comma 365-bis integra l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 220 del 2003 al fine di introdurre apposita disposizione che riserva in ogni caso alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, le controversie relative a provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche.

Per le medesime controversie viene espressamente esclusa ogni competenza degli organi di giustizia sportiva. È previsione di tenore innovativo, che modifica l'impostazione previgente secondo cui il processo sportivo ha carattere di pregiudizialità rispetto al processo non sportivo.

Da tale espressa esclusione prevista dalla disposizione viene fatta salva l'ipotesi in cui lo statuto e i regolamenti del CONI - e conseguentemente delle Federazioni sportive (disciplinate dagli artt. 15 e 16 del decreto legislativo n. 242 del 1999) - prevedano organi di giustizia dell'ordinamento sportivo che decidono le controversie in questione anche nel merito e in unico grado e le cui pronunce sono rese in via definitiva entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto impugnato.

 

La disposizione in esame specifica che le pronunce rese alle predette condizioni dagli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo sono "impugnabili ai sensi del precedente periodo".

La mancata pronuncia degli organi di giustizia sportiva entro il termine di 30 giorni dà luogo ai seguenti effetti: il ricorso è considerato respinto; decisioni eventualmente assunte successivamente sono prive di effetto; i soggetti interessati possono proporre ricorso al Tar del Lazio entro i 30 giorni successivi allo spirare del termine.

 

Per quanto riguarda l'espressione "impugnabili ai sensi del precedente periodo", si rileva che il periodo precedente non disciplina alcuna forma di impugnazione, avendo ad oggetto - come ricordato - l'attribuzione delle controversie in questione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.

Presumibilmente la disposizione intende fare riferimento all'applicazione del codice del processo amministrativo una volta esauriti i gradi di giustizia interna, disposta dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 220.

 

Il decreto legislativo n. 242 del 1999 (modificato dal decreto legislativo n. 15 del 2004) ha provveduto al riordino del CONI ai sensi dell'art. 11 della legge n. 59 del 1997 (successivamente l'art. 8 del decreto-legge n. 138 del 2002 ha costituito una società per azioni con la denominazione «CONI Servizi spa»).

In particolare l'articolo 15 - che reca disposizioni in materia di Federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate - ha statuito che le Federazioni sportive nazionali hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato, non perseguono fini di lucro e sono soggette, per quanto non espressamente previsto nel decreto legislativo n. 242, alla disciplina del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione.

Il successivo articolo 16 reca disciplina degli Statuti delle Federazioni sportive nazionali.

 

Il comma 365-ter dispone che il CONI e le Federazioni sportive adeguino i propri statuti ai principi stabiliti dai commi da 365-bis a 365-quater.

Reca inoltre la seguente disposizione transitoria: le controversie pendenti aventi ad oggetto provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche, possono essere riproposte dinanzi al Tar nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, decorsi i quali la domanda non è più proponibile.

 

La disposizione pone in capo a società, associazioni, affiliati e tesserati (che già hanno adito gli organi di giustizia interna), i cui procedimenti risultino ancora pendenti, l'onere di adire il giudice amministrativo nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, termine scadente prima della conversione in legge del decreto medesimo.

 

In caso di riproposizione sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda (analogamente a quanto previsto dall'art. 11, comma 2, del codice del processo amministrativo per la fattispecie di riproposizione del processo innanzi al giudice indicato dal giudice amministrativo che declina la giurisdizione); entro il medesimo termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, possono essere impugnate in sede giurisdizionale le decisioni degli organi di giustizia sportiva pubblicate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge in esame, i cui termini di impugnazione risultino ancora pendenti.

 

Per evidente refuso, nell'ultimo periodo del comma in esame, si fa riferimento alla "data di entrata in vigore del presente decreto".

 

Il comma 365-quater:

 

ü  alla lettera a), integra l'articolo 119, comma 1, lettera a), del codice del processo amministrativo (decreto legislativo n. 104 del 2010), al fine di estendere l'applicazione del rito abbreviato ai giudizi aventi ad oggetto le controversie relative a provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche.

§   

§  L’applicazione ai giudizi in questione del rito abbreviato comporta, ai sensi del comma 2 dell'articolo 119, che siano dimezzati tutti i termini processuali ordinari (salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, nonché i termini per il ricorso in appello al Consiglio di Stato contro le ordinanze cautelari, di cui all'articolo 62, comma 1, del codice, e i termini espressamente disciplinati dal medesimo articolo 119).

§  Comporta altresì, ai sensi del successivo comma 4, in caso di estrema gravità ed urgenza, la possibilità di disporre le opportune misure cautelari.

§   

ü  alla lettera b), integra l'articolo 133, comma 1, del codice del processo amministrativo con l'aggiunta di una lettera z-septies), che attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche.

§   

§  Si ricorda che, ai sensi della lettera z) del medesimo articolo 133, comma 1, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo "le controversie aventi ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservate agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ed escluse quelle inerenti i rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti".

§   

ü  alla lettera c), integra l'articolo 135, comma 1, del codice del processo amministrativo con l'aggiunta di una lettera q-sexies), che devolve alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, le controversie relative a provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche.

 

Il comma 365-quinquies dispone che le disposizioni di cui ai commi precedenti si applichino anche ai processi e alle controversie in corso alla data di entrata in vigore della legge in esame.

Prevede inoltre che dalle disposizioni in esame non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Conferisce infine mandato alle autorità interessate di provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Giustizia sportiva e statale nel decreto-legge n. 220 del 2003 (e nella giurisprudenza costituzionale)

 

Il decreto-legge n. 220 del 2003 (modificato dal codice del processo amministrativo) reca norme in materia di giustizia sportiva.

In attuazione del principio di autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale (art. 1), l'articolo 2 del decreto-legge n. 220 riserva all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni relative all'osservanza e all'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni, finalizzate a garantire il corretto svolgimento delle attività sportive (articolo 2, comma 1, lettera a)), nonché la disciplina delle questioni relative ai comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e all'irrogazione ed applicazione delle conseguenti sanzioni disciplinari (articolo 2, comma 1, lettera b)).

 

In tali materie, le società, le associazioni, gli affiliati e i tesserati hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle Federazioni sportive nazionali, gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo (art. 2, comma 2).

Il combinato disposto degli articoli 2 e 3 individua - con le parole della Corte costituzionale - "una triplice forma di tutela giustiziale" (Corte costituzionale, sentenza n. 49/2011):

 

ü  "una prima forma, limitata ai rapporti di carattere patrimoniale tra società sportive, associazioni sportive, atleti (e tesserati), è demandata alla cognizione del giudice ordinario";

ü   "una seconda, relativa ad alcune delle questioni aventi ad oggetto le materie di cui all'articolo 2, nella quale, in linea di principio, la tutela, stante la irrilevanza per l'ordinamento generale delle situazioni in ipotesi violate e dei rapporti che da esse possano sorgere, non è apprestata da organi dello Stato ma da organismi interni all'ordinamento stesso in cui le norme in questione sono state poste (e nel cui solo ambito esse, infatti, godono di pacifica rilevanza), secondo uno schema proprio della cosiddetta 'giustizia associativa'";

ü  "l'ulteriore forma di tutela giustiziale ha il carattere dalla tendenziale residualità, in quanto è relativa a tutto ciò che per un verso non concerne i rapporti patrimoniali fra società, associazioni sportive, atleti (e tesserati) - demandati, come si è detto, al giudice ordinario - e, per altro verso, pur scaturendo da atti del CONI e delle Federazioni sportive, non rientra fra le materie che, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 220 del 2003, sono riservate - in quanto, come detto, non idonee a far sorgere posizioni soggettive rilevanti per l'ordinamento generale, ma solo per quello settoriale - all'esclusivo interesse degli organi della giustizia sportiva. Si tratta cioè (per riprendere la originaria formulazione legislativa) di «ogni altra controversia» che è «devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo»".

 

Sulle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) e comma 2, del decreto-legge n. 220 si è pronunciata la Corte costituzionale con la citata sentenza n. 49 del 2011, dichiarando non fondata la questione di legittimità in riferimento agli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione.

Nella pronuncia la Corte sottolinea, innanzitutto, che l'autonomia dell'ordinamento sportivo trova ampia tutela negli artt. 2 e 18 della Costituzione, considerato che le associazioni sportive sono tra le più diffuse «formazioni sociali dove [l'uomo] svolge la sua personalità» e che deve essere riconosciuto a tutti il diritto di associarsi liberamente per finalità sportive.

La Corte muove, quindi, dall'esame dei lavori preparatori del decreto-legge n. 220, osservando come - nella originaria versione del decreto-legge - "fra le materie che, essendo inserite al comma 1 dell'art. 2, potevano considerarsi sottratte alla cognizione del giudice statale, erano anche le questioni aventi ad oggetto l'ammissione e l'affiliazione alle federazioni di società, associazioni o singoli tesserati nonché quelle relative alla organizzazione e svolgimento delle attività agonistiche ed alla ammissione ad esse di squadre ed atleti".

La Corte prosegue: "la circostanza che, in sede di conversione del decreto-legge, il legislatore abbia espunto le lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 2, ove erano indicate le summenzionate materie, fa ritenere che su di esse vi sia la competenza esclusiva del giudice amministrativo allorché siano lesi diritti soggettivi od interessi legittimi".

Ne consegue che la possibilità di essere ammessi a svolgere attività agonistica disputando le gare ed i campionati organizzati dalle Federazioni sportive facenti capo al CONI "non è situazione che possa dirsi irrilevante per l'ordinamento giuridico generale e, come tale, non meritevole di tutela da parte di questo. Ciò in quanto è attraverso siffatta possibilità che trovano attuazione sia fondamentali diritti di libertà - fra tutti, sia quello di svolgimento della propria personalità, sia quello di associazione - che non meno significativi diritti connessi ai rapporti patrimoniali - ove si tenga conto della rilevanza economica che ha assunto il fenomeno sportivo, spesso praticato a livello professionistico ed organizzato su base imprenditoriale - tutti oggetto di considerazione anche a livello costituzionale".

Pertanto, per le controversie sui provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche (oggetto delle norme in esame) - nel sistema di giustizia sportiva delineato in precedenza dal decreto-legge n. 220 - trova applicazione il codice del processo amministrativo una volta "esauriti i gradi della giustizia sportiva" (art. 3, comma 1).

Vale ricordare come la Corte Costituzionale, nella citata sentenza n. 49 del 2011, abbia altresì specificato quale sia la tutela in tal caso approntata "qualora la situazione soggettiva abbia consistenza tale da assumere nell’ordinamento statale la configurazione di diritto soggettivo o di interesse legittimo, in base al ritenuto “diritto vivente” del giudice che, secondo la suddetta legge, ha la giurisdizione esclusiva in materia".

È tutela (esclusivamente) risarcitoria (per equivalente).

"In tali fattispecie deve, quindi, ritenersi che la esplicita esclusione della diretta giurisdizione sugli atti attraverso i quali sono state irrogate le sanzioni disciplinari – posta a tutela dell’autonomia dell’ordinamento sportivo – non consente che sia altresì esclusa la possibilità, per chi lamenti la lesione di una situazione soggettiva giuridicamente rilevante, di agire in giudizio per ottenere il conseguente risarcimento del danno".

"È sicuramente una forma di tutela, per equivalente, diversa rispetto a quella in via generale attribuita al giudice amministrativo (ed infatti si verte in materia di giurisdizione esclusiva), ma non può certo affermarsi che la mancanza di un giudizio di annullamento (che, oltretutto, difficilmente potrebbe produrre effetti ripristinatori, dato che in ogni caso interverrebbe dopo che sono stati esperiti tutti i rimedi interni alla giustizia sportiva, e che costituirebbe comunque, in questi casi meno gravi, una forma di intromissione non armonica rispetto all’affermato intendimento di tutelare l’ordinamento sportivo) venga a violare quanto previsto dall’art. 24 Cost.. Nell’ambito di quella forma di tutela che può essere definita come residuale viene, quindi, individuata, sulla base di una argomentata interpretazione della normativa che disciplina la materia, una diversificata modalità di tutela giurisdizionale".

 

La giustizia interna nell'ordinamento sportivo

 

Il sistema della giustizia sportiva - il quale muove entro l'autonomia dell'ordinamento sportiva - si articola in un doppio livello di giurisdizione.

Il primo è affidato all'autonomia giurisdizionale delle singole Federazioni; il secondo, esofederale, si svolge presso gli organi giudicanti presso il CONI.

Il giudice statale può conoscere delle questioni (purché esse abbiano "rilevanza" per l'ordinamento giuridico statale) solo dopo che siano stati esperiti i gradi interni della giustizia sportiva (profilo su cui viene ad incidere peraltro il decreto-legge in esame, riguardo all'ammissione od esclusione di società o associazioni sportive professioniste dalle competizioni).

Il giudizio interno alle Federazioni tiene fermo il doppio grado di giudizio di merito, ed ha diversa articolazione a seconda delle materie trattate.

Si ha il percorso: Giudice sportivo nazionale o giudici sportivi territoriali (in base alla dimensione nazionale o territoriale delle competizioni), indi la Corte sportiva di appello, per tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare la loro regolarità (ivi compresa quella degli impianti), l’omologazione dei relativi risultati, i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara (si tratta quindi della cd. giustizia tecnica, definita nel titolo II del Codice di giustizia sportiva del 2014, in base a tempi rapidi e massima informalità).

Si ha invece il percorso: Tribunale federale, indi Corte federale di appello, che hanno competenza residuale (in primo e secondo grado), su tutti i fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento innanzi ai giudici sportivi nazionali o territoriali. La competenza riguarda quindi le questioni disciplinari per fatti accaduti al di fuori dello svolgimento di gare, le questioni patrimoniali ed economiche (se non deferite, in base a norme dei singoli statuti, a collegi arbitrali) nonché, secondo un rito speciale di natura tipicamente impugnatoria, le questioni amministrative.

Riepilogando dunque, l'articolazione del sistema di giustizia interna alle Federazioni prevede due diversi percorsi, in relazione alle materie trattate, e, in ogni caso, con applicazione del doppio grado di giudizio di merito: a) il Giudice sportivo nazionale, i Giudici sportivi territoriali e la Corte sportiva di appello; b) il Tribunale federale e la Corte federale di appello.

Il Giudice sportivo nazionale e i Giudici sportivi territoriali pronunciano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza, sulle questioni connesse allo svolgimento delle gare.

La Corte sportiva di appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali.

Il Tribunale Federale giudica in prima istanza sui fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici sportivi nazionali o territoriali.

La Corte federale di appello giudica in seconda istanza sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale federale.

Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia (ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che abbiano comportato l’irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a 90 giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro) è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all’articolo 12-bis dello Statuto del Coni.

Il giudizio eso-federale è delineato dagli articoli 12 e seguenti dello Statuto del CONI, che istituisce presso il CONI, in piena autonomia e indipendenza, il Collegio di Garanzia dello Sport e la Procura Generale dello Sport.

Il Collegio di Garanzia dello Sport è organo di ultimo grado della giustizia sportiva, cui è demandata la cognizione delle controversie decise in via definitiva dagli organi di giustizia federale (ad esclusione di quelle in materia di doping, per le quali è istituito il Tribunale Nazionale Antidoping, e di quelle che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di minore rilevanza).

L'accesso al giudizio presso il Collegio di Garanzia è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto (nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti). Esso si configura dunque come il giudice 'di cassazione' della giustizia sportiva, quale giudice di mera legittimità.

Il Collegio di Garanzia giudica altresì le controversie ad esso devolute dalle disposizioni del Codice, nonché dagli Statuti e dai Regolamenti federali, sulla base di speciali regole procedurali definite d’intesa con il Coni.

In tali casi il giudizio può essere anche di merito e in unico grado.

La Procura generale dello Sport ha il compito di coordinare e vigilare le attività inquirenti e requirenti svolte dalle Procure federali.

A fini di maggiore terzietà, autonomia e indipendenza degli organi di giustizia (oltre che di controllo e di tutela dell’etica sportiva, è inoltre istituita una Commissione di garanzia con il compito, tra l'altro, di indicare alla Giunta Nazionale i nominativi dei membri che dovranno essere nominati negli organi di giustizia.

Al Consiglio Nazionale del CONI è affidato il compito di emanare il Codice di giustizia sportiva, che deve essere osservato dalle Federazioni sportive nazionali e dalle Discipline sportive associate.

Un nuovo Codice è stato emanato dal Consiglio Nazionale del CONI il 15 luglio 2014 (deliberazione n. 1518). Tra le sue previsioni innovative figura la dismissione dell'arbitrato quale meccanismo per la risoluzione delle controversie sportive.

Il Codice regola l’ordinamento e lo svolgimento dei procedimenti di giustizia dinanzi alle Federazioni sportive nazionali e alle Discipline sportive associate, nonché l’ordinamento e lo svolgimento dei procedimenti di giustizia dinanzi al Collegio di garanzia dello Sport e i rapporti tra le procure federali e la Procura generale dello Sport.

Tra i principi del processo sportivo viene posta la cooperazione dei giudici e delle parti per la realizzazione della ragionevole durata del processo, nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.

 


 

Articolo 1, comma 365-sexies
(Disposizioni in materia di titolarità dei diritti audiovisivi sportivi)

 

 

La disposizione modifica la disciplina relativa alla legittimazione ad agire per la tutela dei diritti audiovisivi sportivi, prevedendo una specifica tutela per gli eventi sportivi live.

 

 

Più nel dettaglio la disposizione interviene sull'articolo 18 del decreto legislativo n. 9 del 2008, recante la disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi e relativa ripartizione delle risorse.

 

L'articolo 18, rubricato " legittimazione ad agire", nella sua formulazione vigente, stabilisce che la tutela dei diritti audiovisivi spetta al solo organizzatore della competizione, fatta salva la legittimazione ad agire degli organizzatori dei singoli eventi in relazione ai diritti secondari oggetto di autonome iniziative commerciali da parte di costoro.

 

La disposizione in esame aggiunge due ulteriori commi all'articolo 18, legittimando anche i licenziatari ad agire in giudizio per ottenere da parte del giudice la cessazione delle violazioni, che può essere disposta anche tramite apposita inibitoria che può estendersi a tutto il campionato o evento sportivo.

 

In particolare, in base al nuovo comma 2 dell'articolo 18, i licenziatari che hanno stipulato contratti di licenza con gli organizzatori della competizione o con gli organizzatori degli eventi sono legittimati ad agire in giudizio nel caso di violazione dei diritti audiovisivi oggetto della licenza trasmessi o diffusi sulle reti di comunicazione ed ottenere che sia vietato il proseguimento della violazione. Sussiste in ogni caso il litisconsorzio necessario con i soggetti di cui al comma 1 (vedi supra). Il nuovo comma 3 dell'articolo 18 prevede che il giudice, su istanza della parte legittimata ad agire, dispone misure idonee ad impedire la reiterazione delle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi, anche per l'intera durata della competizione e per ciascuno dei suoi eventi.

 

In proposito è opportuno ricordare che, nell'ambito di più ampie misure per la lotta alla pirateria, l'articolo 2 della legge n. 167 del 2017 (legge europea 2017) ha attribuito all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il potere di adottare provvedimenti cautelari per la tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi. Tale articolo ha inoltre attribuito alla medesima Autorità il potere di disciplinare con proprio regolamento la procedura per l'adozione del provvedimento cautelare e per la proposizione e la decisione del reclamo contro di esso nonché l'individuazione delle misure idonee volte ad impedire la reiterazione di violazioni già accertate.

 

 

 


 

Articolo 1, comma 366
(Incremento del contributo al programma Special Olympics Italia)

 

 

L’articolo 1, comma 366, modificato durante l’esame al Senato, incrementa di € 0,3 mln annui per il 2019, 2020 e 2021 il contributo per l'attuazione del programma internazionale di allenamento sportivo e competizioni atletiche “Special Olympics Italia”, destinato a soggetti con disabilità intellettiva.

 

L’incremento è finalizzato a favorire la realizzazione e lo sviluppo in tutto il territorio nazionale dei progetti di integrazione di cui al co. 407 dell’art. 1 della L. 208/2015, che aveva destinato al suddetto programma € 0,5 mln annui a decorrere dal 2016, a valere sulle risorse attribuite al Comitato italiano paralimpico (CIP). Infatti, le risorse destinate al CIP erano state contestualmente incrementate del medesimo importo dal co. 408 dello stesso art. 1.

 

A tal fine, introduce nel citato art. 1 della L. 208/2015 il comma 407-bis.

Nel sito dedicato è evidenziato che Special Olympics – programma internazionale di allenamento sportivo e competizioni atletiche per ragazzi ed adulti con disabilità intellettiva – è nato nel 1968 negli Stati Uniti (in particolare, i primi Giochi Internazionali Special Olympics si sono tenuti a Chicago nel luglio 1968) e che in un protocollo d’intesa firmato il 15 febbraio 1988 la Commissione Olimpica Internazionale ha ratificato una convenzione nella quale ha riconosciuto ufficialmente Special Olympics ed ha accettato di collaborare con esso come rappresentante degli interessi degli atleti con disabilità intellettiva.

In base allo statuto, Special Olympics Italia è un’associazione sportiva dilettantistica che non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Le attività dell’associazione e le relative iniziative di formazione si svolgono in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato internazionale olimpico e del CONI – che la riconosce quale associazione benemerita – e nel rispetto delle competenze che la legge attribuisce al CIP.

Sempre nel sito dedicato, si legge che Special Olympics e CIP sono “organizzazioni separate e distinte. Diverse le premesse, diversa la filosofia che muove le due organizzazioni. Mentre il Comitato Paralimpico opera coerentemente con i criteri dei Giochi Olimpici con gare competitive riservate ai migliori, Special Olympics ovunque nel mondo e ad ogni livello (locale, nazionale ed internazionale), è un Programma educativo, che propone ed organizza allenamenti ed eventi solo per persone con disabilità intellettiva e per ogni livello di abilità”.

Articolo 1, commi 371-374-bis
(Xylella fastidiosa)

 

 

Il comma 371 prevede che il finanziamento di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, previsto dalla legge di bilancio 2018 per il reimpianto con piante tolleranti o resistenti al batterio Xylella fastidiosa sia destinato anche al rifinanziamento dei contratti di distretto per la realizzazione di un programma di rigenerazione dell’agricoltura nei territori colpiti, da attuarsi anche attraverso il recupero di colture storiche di qualità. Con il comma 374 - introdotto dalla Camera dei deputati e modificato dal Senato – si dispone un incremento di 2 milioni di euro (1 milione previsto alla Camera ed un altro aggiunto al Senato) per il 2019 e 2020 rispetto allo stanziamento di 1 milione già previsto a legislazione vigente, e un nuovo finanziamento per il 2021, di 2 milioni di euro del Fondo (anche in questo caso, 1 milione aggiunto alla Camera e un ulteriore milione previsto al Senato) per i prodotti cerealicoli, olivicoli e lattiero-caseari, per le medesime finalità di cui sopra. Con il comma 374-bis, introdotto dal Senato, si prevede che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 9 del D.M. 23.10.2014, relative agli alberi monumentali, non si applichino agli ulivi che insistono nelle zone interessate dalla Decisione (UE) n. 2018/927.

 

 

La disposizione in commento, al comma 371, novella il comma 1-ter dell’art. 23-bis del decreto-legge n. 113 del 2016 (convertito dalla legge n. 146 del 2016) che ha istituito il Fondo per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità dei prodotti cerealicoli e lattiero-caseari.

 

La legge di bilancio 2018 (art. 1, comma 128, della legge n. 205 del 2017) ha esteso, aggiungendo i commi 1-bis e 1-ter all’articolo 23-bis, l’ambito di operatività del Fondo al settore olivicolo nelle aree colpite dal batterio Xylella fastidiosa, prevedendo un incremento di 1 milione di euro dello stesso Fondo, per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, da destinare al reimpianto con piante tolleranti o resistenti al batterio nella zona infetta sottoposta a misure di contenimento, ad eccezione dell’area di 20 chilometri adiacente alla zona cuscinetto.

 

La relazione tecnica e la relazione illustrativa annesse al disegno di legge in esame rilevano che la misura di reimpianto risulta di difficile attuazione, a causa della sovrapposizione con un analogo intervento attivato dalla Regione Puglia attraverso il proprio Programma di sviluppo rurale.

Per tale motivo, la novella introdotta dal comma 371 prevede che le risorse disposte dal comma 1-ter, pari a 1 milione di euro, possano finanziare anche gli interventi previsti dall’art. 1, comma 126 della citata legge di bilancio 2018.

La predetta disposizione prevede che, al fine di realizzare un programma di rigenerazione dell’agricoltura nei territori colpiti dal batterio della Xylella fastidiosa, anche attraverso il recupero di colture storiche di qualità, si finanzino i contratti di distretto per la rigenerazione dei territori danneggiati dal batterio . A tal fine, venivano già, dallo stesso comma 126, stanziati un milione di euro per il 2018, 2 milioni di euro per il 2019 e 2 milioni di euro per il 2020.

 

Con il comma 374, introdotto dalla Camera dei deputati e modificato dal Senato, tramite un’altra novella all’art. 23-bis comma 1-ter del decreto-legge n. 113 del 2016, è disposto un incremento di 2 milioni di euro per il 2019 e 2020 (un milione introdotto alla Camera e un milione disposto dal Senato), e un nuovo finanziamento per il 2021 di 2 milioni di euro (anche in tal caso un milione è stato previsto alla Camera e un altro aggiuntivo è stato disposto al Senato) al suddetto Fondo, da destinare alle finalità legate al reimpianto con piante tolleranti alla Xylella fastidiosa e al finanziamento di contratti di distretto per la rigenerazione dei territori colpiti.

 

Con riguardo ai danni prodotti dal batterio della Xylella fastidiosa, si ricorda che la legge di bilancio 2018, oltre a disporre le misure sopra indicate, previste all’art. 1, commi 126 e 128, ha disposto, al comma 127, il rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004, di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, a favore delle imprese colpite dallo stesso.

Si rammenta, infine, che la XIII Commissione Agricoltura della Camera ha deliberato lo svolgimento di una indagine conoscitiva, ancora in corso, sull’emergenza legata alla diffusione della Xylella fastidiosa nella regione Puglia.

 

Il Senato ha, quindi introdotto un nuovo comma (374-bis) in base al quale agli ulivi che insistono nella zona di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2018/927 non sono applicabili le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 9 del decreto ministeriale 23 ottobre 2014, recante “Istituzione dell’elenco degli alberi monumentali d’Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento”.

Le disposizioni richiamate (art. 9, commi 1 e 2) prevedono che:

- l'abbattimento e le modifiche della chioma e dell'apparato radicale sono realizzabili, dietro specifica autorizzazione comunale, solo per casi motivati e improcrastinabili per i quali risulta accertata l'impossibilità di adottare soluzioni alternative, previo parere vincolante del Corpo forestale dello Stato, che si può avvalere della consulenza dei Servizi fitosanitari regionali. I comuni comunicano alla regione gli atti autorizzativi emanati per l'abbattimento o modifica degli esemplari. Nell'eventualità in cui si rilevi un pericolo imminente per la pubblica incolumità e la sicurezza urbana, l'Amministrazione comunale provvede tempestivamente agli interventi necessari a prevenire e a eliminare il pericolo, dandone immediata comunicazione al Corpo forestale dello Stato, e predispone, ad intervento concluso, una relazione tecnica descrittiva della situazione e delle motivazioni che hanno determinato l'intervento (comma 1);

- per gli elementi arborei che risultano sottoposti a provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico o per i quali risulti già pubblicata la proposta di dichiarazione deve essere richiesta, altresì, l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 della suddetta normativa (comma 2).

Quanto alla decisione di esecuzione (UE) 2018/927 del 27 giugno 2018, si tratta del provvedimento con il quale l’Unione europea ha individuato le aree da considerarsi comprese nella zona infetta in Italia.


 

Articolo 1, comma 380-bis
(Fondo derrate alimentari agli indigenti)

 

Il comma 380-bis incrementa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti.

 

 

Si ricorda che il suddetto Fondo è stato istituito con il decreto-legge n. 83 del 2012 (art. 58, comma 1) ed opera presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nel territorio della Repubblica Italiana. Le derrate alimentari sono distribuite agli indigenti mediante organizzazioni caritatevoli, conformemente alle modalità previste dal Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007.

 

L'art. 1, comma 399, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) ha finanziato il fondo in esame per 5.000.000,00 di euro a decorrere dall'anno 2017; a conferma di ciò il disegno di legge di bilancio in esame dota il suddetto Fondo, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, di 5 milioni di euro (cap. 1526 del MIPAAFT).

 

 

 


 

Articolo 1, commi da 386-bis a 386-duodecies

(Revisione delle concessioni demaniali marittime, sospensione dei canoni per le imprese balneari danneggiate dal maltempo)

 

I commi da 386-bis a 386-undecies delineano una articolata procedura, per la generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime, che prevede l’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ne fissi i termini e le modalità, nonché successive attività di implementazione da parte delle Amministrazioni competenti, tra cui una consultazione pubblica al termine della quale saranno assegnate le aree concedibili che attualmente non sono date in concessione. Per le concessioni demaniali in essere è prevista una proroga di quindici anni a decorrere dalla data in vigore della presente legge. 

Il comma 386-duodecies, quale anticipazione risarcitoria in favore delle imprese balneari che abbiano subito danni, ubicate nelle regioni per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi atmosferici dei mesi di ottobre e novembre 2018, sospende il pagamento dei canoni demaniali fino all’avvenuta erogazione del risarcimento o comunque nel limite massimo di cinque anni.

 

 

La revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime
(commi 386-bis-386-undecies)

Il comma 386-bis dispone l’emanazione entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che fissi i termini e le modalità per la generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime. La finalità indicata nella norma è quella di tutelare, valorizzare e promuovere il bene demaniale delle coste italiane, che rappresenta un elemento strategico per il sistema economico, di attrazione turistica e di immagine del Paese, in un’ottica di armonizzazione delle normative europee.

Il DPCM dovrà essere adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro per le politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro degli affari europei, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro per gli affari regionali e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Si ricorda che sulla materia delle concessioni demaniali marittime interviene anche il comma 136-bis, introdotto al Senato, che consente ai titolari di concessioni demaniali marittime e punti di approdo con finalità turistico ricreative di mantenere installati i manufatti amovibili fino al 31 dicembre 2020 data di scadenza della proroga delle concessioni in essere al 31 dicembre 2015 - nelle more del riordino della materia.

In proposito si ricorda che nel corso del tempo si è intervenuti a più riprese sulla disciplina delle concessioni demaniali marittime, da ultimo con la proroga sino al 31 dicembre 2020 delle concessioni demaniali in essere alla data del 30 dicembre 2009 ed in scadenza entro il 31 dicembre 2015 (art. 1, comma 18 del D.L. n. 194 del 2009; il termine è stato così prorogato dall'articolo 34-duodecies del decreto-legge 179/2012).

Il 26 ottobre 2017 l'Assemblea della Camera ha approvato il disegno di legge A.C. 4302-A contenente una delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea. Il provvedimento, passato al Senato, non è stato approvato entro la fine della legislatura.

 

Il comma 386-ter definisce più in dettaglio i contenuti del DPCM, che dovrà stabilire le condizioni e le modalità per procedere:

a)     alla ricognizione e mappatura del litorale e del demanio costiero-marittimo;

b)     all’individuazione della reale consistenza dello stato dei luoghi, della tipologia e del numero di concessioni attualmente vigenti nonché delle aree libere e concedibili;

c)     all’individuazione della tipologia e numero di imprese concessionarie e sub-concessionarie;

d)     alla ricognizione degli investimenti effettuati nell’ambito delle concessioni stesse e delle tempistiche di ammortamento connesse, nonché dei canoni attualmente applicati in relazione alle diverse concessioni;

e)     all’approvazione dei metodi, indirizzi generali e criteri per la programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri di cui all'articolo 89 primo comma lettera h) del decreto legislativo 31 marzo 1998 numero 112.

 

Il comma 386-quater prevede inoltre che il DPCM contenga altresì i criteri per strutturare:

a)     un nuovo modello di gestione degli delle imprese turistico-ricreative e ricettive che operano sul demanio marittimo secondo schemi e forme di partenariato pubblico-privato, atto a valorizzare la tutela e la più proficua utilizzazione del demanio marittimo, tenendo conto delle singole specificità e caratteristiche territoriali secondo criteri di: sostenibilità ambientale; qualità e professionalizzazione dell’accoglienza e dei servizi, accessibilità; qualità e modernizzazione delle infrastrutture; tutela degli ecosistemi marittimi coinvolti; sicurezza e vigilanza delle spiagge;

b)     un sistema di rating di tali imprese e della qualità balneare;

c)     la revisione organica delle norme connesse alle concessioni demaniali marittime, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di demanio marittimo contenute nel Codice della navigazione o in leggi speciali in materia;

d)     il riordino delle concessioni ad uso residenziale e abitativo, tramite individuazione di criteri di gestione, modalità di rilascio e termini di durata della concessione nel rispetto di quanto previsto dall’art.37, primo comma, del Codice della Navigazione e dei principi di imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità e tenuto conto, in termini di premialità, dell’idonea conduzione del bene demaniale e della durata della concessione.

e)     la revisione e l’aggiornamento dei canoni demaniali a carico dei concessionari, che tenga conto delle peculiari attività svolte dalle imprese del settore, della tipologia dei beni oggetto di concessione anche con riguardo alle pertinenze, della valenza turistica.

 

In base al comma 386-quinquies ,le amministrazioni competenti per materia, che saranno individuate nel DPCM, dovranno provvedere entro due anni dall’adozione del decreto, ciascuna per la propria competenza, all’esecuzione delle attività indicate nei due precedenti commi. Sulla base delle risultanze di tali lavori svolti sarà avviata una procedura di consultazione pubblica, nel rispetto dei principi e delle previsioni della legge n. 241 del 1990, sulle priorità e modalità di azione e intervento per la valorizzazione turistica delle aree insistenti sul demanio marittimo che dovrà nel termine massimo di 180 giorni dalla data di conclusione dei lavori da parte delle Amministrazioni (comma 386-sexies).

 

Con un successivo DPCM saranno definiti i principi ed i criteri tecnici per l’assegnazione delle concessioni sulle aree demaniali marittime (comma 386-septies). Tale DPCM sarà emanato su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Al termine della consultazione pubblica, ed in base ai principi e i criteri tecnici stabiliti da tale D.P.C.M. saranno assegnate le aree concedibili ma che alla data dell’entrata in vigore della legge di bilancio sono prive di concessioni in essere (comma 386-octies).

 

Per quanto riguarda le concessioni demaniali attualmente in essere, i commi 386-novies, 386-decies e 386-undecies ne stabiliscono la durata ex-lege di quindici anni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale proroga si applica alle seguenti fattispecie:

·        le concessioni a carattere turistico ricreativo disciplinate dal comma 1 dell’articolo 01 del decreto n. 400/1993;

Tale norma ha integrato la disciplina del codice della navigazione, individuando, nell'ambito delle concessioni demaniali marittime, alcune tipologie di concessioni, definite "a scopo turistico ricreativo per l'esercizio delle seguenti attività:

a) gestione di stabilimenti balneari;

b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;

c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;

d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;

e) esercizi commerciali;

f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione.

·        le concessioni vigenti al momento dell’entrata in vigore del decreto legge n. 194/2009, nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell’articolo 18 del D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328 o il rinnovo è avvenuto nel rispetto dell’art. 02 della legge 4 dicembre 1993 n. 494 di conversione del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 40;

·        le concessioni delle aree di demanio marittimo per finalità residenziali e abitative, già oggetto di proroga ai sensi del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78.

Il D.L. n. 78 del 2015 (articolo 7, commi 9-septiesdecies – 9-duodevicies) ha demandato alle Regioni una ricognizione delle rispettive fasce costiere, finalizzata anche alla proposta di revisione organica delle zone di demanio marittimo ricadenti nei propri territori (in tal senso le Regioni Lazio, Veneto, Toscana)

 

Nei primi due casi si prevede che al termine dei quindici anni il DPCM di cui al comma 386-quater, costituirà lo strumento per individuare le migliori procedure da adottare per ogni singola gestione del bene demaniale.

 

Si ricorda che la Corte di Giustizia dell'Unione europea si è pronunciata con sentenza del 14 luglio 2016 (cause riunite C-458/14) sulla questione della proroga delle concessioni demaniali marittime e lacuali, stabilendo che il diritto comunitario (articolo 49 TFUE ) non consente che le concessioni per l'esercizio delle attività turistico-ricreative nelle aree demaniali marittime e lacustri siano prorogate in modo automatico in assenza di qualsiasi procedura di selezione dei potenziali candidati.

 

Sospensione dal pagamento dei canoni demaniali per le imprese balneari danneggiate dal maltempo (comma 386-duodecies)

Il comma 386-duodecies sospende, quale anticipazione risarcitoria in favore delle imprese balneari, il canone demaniale fino all’avvenuta erogazione del risarcimento o comunque nel limite massimo di cinque anni, quale misura straordinaria di tutela delle attività turistiche che hanno subito danni conseguenti agli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2018, ubicate nelle regioni per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018 (Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018).

 


 

Articolo 1, comma 386-terdecies
(Esclusione del commercio  al dettaglio su aree pubbliche dalle norme attuative della direttiva Bolkestein)

 

 

Il comma 386-terdecies esclude il commercio al dettaglio sulle aree pubbliche dal campo di applicazione del decreto legislativo di attuazione della direttiva “Bolkestein”  n.2006/123/CE

 

Il comma 386-terdecies interviene sul Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva c.d Bolkestein n. 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno al fine di escludere dal campo di applicazione del medesimo decreto le attività di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche.

A tal fine, il comma novella l’articolo 7 del D.Lgs. n. 59 del 2010 che elenca una serie di servizi esclusi dal campo di applicazione del decreto, introducendo, nei predetti settori esclusi, il commercio al dettaglio su aree pubbliche (nuova lett. f-bis).

 

Conseguentemente viene anche l’ abrogato l’articolo 70 del D.Lgs. n. 59/2010 che, in attuazione della direttiva, reca la specifica disciplina del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche.

Viene infine aggiunto all’articolo 16 del D.Lgs n. 59/2010, un nuovo comma 4-bis che dispone la non applicazione al commercio su aree pubbliche delle disposizioni relative alla procedura di selezione tra i candidati potenziali, previste per i settori in cui vi sia un numero limitato di autorizzazioni disponibili.

 

 

La materia del commercio è attribuita alla competenza residuale (e quindi esclusiva) delle Regioni (art. 117, comma 3, Cost.), ma presenta altresì profili inerenti alla materia della tutela della concorrenza, che la Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2, lett. e) Cost.)

 

Più in particolare, l'attività di "commercio al dettaglio su area pubblica" è disciplinata dagli articoli da 27 a 30 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, come modificato dal D. Lgs. 59/2010, con il quale è stata recepita nell’ordinamento italiano la Direttiva 2006/123/UE relativa ai servizi nel mercato interno, che prevede altresì il potere delle Regioni in materia di programmazione dello sviluppo commerciale e di definizione dei relativi criteri di pianificazione urbanistica.

L'attività di commercio ambulante, o commercio su area pubblica, è una attività di vendita di merci al dettaglio, effettuata su aree di proprietà pubblica, ovvero su piazzole (o posteggi) assegnati, oppure in forma itinerante. Per commercio ambulante si intende l’"attività di vendita di merci al dettaglio (anche somministrazione alimenti e bevande) effettuate su aree pubbliche, attrezzate o meno, coperte o scoperte" (art. 27). Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto: a) su posteggi dati in concessione per dieci anni; b) su qualsiasi area purché in forma itinerante. L'esercizio di tale attività è soggetto – secondo la novella apportata al comma 2 dell’articolo 29 del D.Lgs. n. 114 dall’articolo 70 del D.Lgs. n. 59/2010 - ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative. Le regioni, nell’esercizio della potestà normativa in materia di disciplina delle attività economiche, possono stabilire che l’autorizzazione all’esercizio dell’attività sia soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva (DURC). L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal sindaco del comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività. L'autorizzazione abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

 

Il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 ha attuato la Direttiva 2006/123/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 (c.d. "Direttiva Bolkestein") relativa ai servizi nel mercato interno.

L'art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 59/2010 definisce l'ambito di applicazione del medesimo decreto, individuandolo in qualunque attività economica, di carattere imprenditoriale o professionale, svolta senza vincolo di subordinazione, diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione anche a carattere intellettuale.

Il medesimo D.lgs. 59/2010 esplicita un'articolata serie di deroghe (artt. da 2 a 7) all'applicazione della direttiva 2006/123/UE.

Gli articoli da 2 a 7 del D.Lgs. 59/2010, elencano infatti le attività di servizi sottratte all'applicazione del decreto stesso: le attività connesse con l'esercizio di pubblici poteri, quando le stesse implichino una partecipazione diretta e specifica all'esercizio del potere pubblico e alle funzioni che hanno per oggetto la salvaguardia degli interessi generali dello Stato e delle altre collettività pubbliche; alla disciplina fiscale delle attività di servizi; ai servizi d'interesse economico generale assicurati alla collettività in regime di esclusiva da soggetti pubblici o da soggetti privati, ancorché scelti con procedura ad evidenza pubblica, che operino in luogo e sotto il controllo di un soggetto pubblico (art. 2, co.1); i servizi sociali (art. 3); i servizi finanziari (art. 4); i servizi di comunicazione (art. 5); i servizi di trasporto (art. 6).

Il successivo art. 7 elenca gli ulteriori servizi esclusi dall'applicazione del decreto:

a) i servizi di somministrazione di lavoratori forniti dalle agenzie per il lavoro, autorizzate ai sensi del D. Lgs. n. 276/2003;

b) i servizi sanitari e quelli farmaceutici forniti direttamente a scopo terapeutico nell'esercizio delle professioni sanitarie, indipendentemente dal fatto che vengano prestati in una struttura sanitaria e a prescindere dalle loro modalità di organizzazione, di finanziamento e dalla loro natura pubblica o privata;

c) i servizi audiovisivi, ivi compresi i servizi cinematografici, a prescindere dal modo di produzione, distribuzione e trasmissione, e i servizi radiofonici;

d) il gioco d'azzardo e di fortuna, comprese le lotterie, le scommesse e le attività delle case da gioco, nonché le reti di acquisizione del gettito;

 e) i servizi privati di sicurezza;

f) i servizi forniti da notai.

 

Il Capo II del Decreto legislativo n. 59/2020 detta Disposizioni generali in materia di regimi autorizzatori. In particolare, l’art. 14 ha previsto la possibilità di introdurre limitazioni all'esercizio dell'attività economica istituendo o mantenendo regimi autorizzatori «solo se giustificati da motivi di interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione, di proporzionalità, nonché delle disposizioni di cui al presente titolo». La stessa disposizione, tuttavia, fissa i requisiti a cui subordinare la sussistenza di tali motivi imperativi (definiti, peraltro, come «ragioni di pubblico interesse»).

L'art.16 del D.Lgs. n. 59 del 2010 – in conseguenza di quanto previsto dal sopra ricordato art. 14 – ha disposto che le autorità competenti – nel caso in cui il numero delle autorizzazioni disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato «per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili» – debbano attuare una procedura di selezione tra i potenziali candidati, garantendo «la predeterminazione e la pubblicazione, nelle forme previste dai propri ordinamenti, dei criteri e delle modalità atti ad assicurarne l'imparzialità, cui le stesse devono attenersi» (commi 2 e 3). Tutto ciò, allo scopo di garantire sia la parità di trattamento tra i richiedenti, impedendo qualsiasi forma di discriminazione tra gli stessi, sia la libertà di stabilimento, conformemente alla citata direttiva 2006/123/UE.

In particolare, il comma 4 dell’articolo 16 ha disposto che nelle ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato, il titolo stesso deve essere rilasciato per una durata limitata e non può essere rinnovato automaticamente, né possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente o ad altre persone, ancorché giustificati da particolari legami con il primo.

Nel fissare le regole della procedura di selezione le autorità competenti possono tenere conto di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario.

 

L’art. 70, comma 5, consente - nel caso della regolamentazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche - che, con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in deroga al disposto di cui al citato articolo 16 del D. Lgs. n. 59/2010, siano individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie[35].

 

Dunque, i profili della durata e dei criteri per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche hanno trovato una prima regolazione nell'Intesa Stato-Regioni del 5 luglio 2012 "sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche", adottata ai sensi dell’articolo 70, comma 5, del D.Lgs. n. 59/2010.

L’Intesa del 2012 è intervenuta anche in ordine alla durata della concessione, che viene fissata dal Comune; "In ogni caso, la durata della concessione non può essere inferiore ai nove anni, , nel caso siano (…) necessari rilevanti investimenti materiali, superiore ai dodici anni". Nei mercati a carattere turistico la durata delle concessioni deve essere "comunque non inferiore a sette anni" (punto 1).

Inoltre, il criterio prioritario di assegnazione è quello della "maggiore professionalità acquisita", definita in base all'anzianità di esercizio dell'impresa, anche nello specifico posteggio oggetto di selezione, che può ricevere una specifica valutazione nel limite del 40% del punteggio complessivo; nei centri di pregio, è dato rilievo all'impegno del titolare a operare secondo le esigenze della zona (con modalità o prodotti specifici); infine, si può tenere conto della regolarità contributiva, fiscale e previdenziale dell'impresa (punto 2, lett. a)1.

In attuazione dell'Intesa del 2012, il Documento delle Regioni e Province Autonome del 24 gennaio 2013, per "assicurare omogeneità territoriale", propone di adottare un limite unico a livello nazionale di durata delle concessioni, pari a 12 anni, al fine di consentire il recupero degli investimenti anche immateriali in un'attività caratterizzata da limitati volumi di vendita (punto 1). In caso di domande concorrenti, tale Documento propone ai Comuni di assegnare i seguenti punteggi: a) per la "maggiore professionalità acquisita nell'esercizio del commercio su area pubblica", derivante dalla data di iscrizione come impresa attiva nel Registro delle imprese, 40 punti per un'anzianità di iscrizione fino a 5 anni; 50 punti per un'anzianità fino a 10 anni e 60 punti per un'anzianità superiore ai 10 anni; b) per il titolare di concessioni in scadenza nel 2017-2020, che concorre all'assegnazione dello specifico posteggio in cui operava, altri 40 punti ; c) infine, per l'impegno a eseguire specifiche opere/adattamenti in particolari contesti 7 punti e per la prova della regolarità contributiva altri 3 punti (punto 2).

Il Documento del 2013 detta, infine, "disposizioni transitorie", per compensare le disparità di trattamento tra gli operatori che, essendo titolari di concessioni scadute prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 59/2010, hanno usufruito di una proroga e quelli che, diversamente, non se ne sono potuti avvantaggiare.

Il regime transitorio fissato è consistito nel prorogare di diritto a maggio o luglio 2017 le concessioni che sarebbero scadute, rispettivamente, dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 59/2010 e dell'Intesa del 2012, rinviando l'applicazione dei nuovi criteri di selezione soltanto dopo lo spirare del regime transitorio[36].

 

Successivamente, l’articolo 6, comma 8, del D.L. 244/2016 (cd. D.L. milleproroghe) aveva prorogato al 31 dicembre 2018 la scadenza delle concessioni per il commercio su aree pubbliche in essere alla data di entrata in vigore del D.L. medesimo, al fine di allineare le scadenze delle concessioni stesse.

Successivamente, la legge di bilancio per il 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205) ha introdotto alcune disposizioni in materia di concessioni per il commercio sulle aree pubbliche.

In particolare, l’articolo 1, comma 1180, ha prorogato al 31 dicembre 2020 il termine delle concessioni per commercio su aree pubbliche con scadenza anteriore alla predetta data e in essere alla data di entrata in vigore della legge di bilancio. Ciò con il fine di garantire che le procedure per l’assegnazione delle medesime concessioni siano realizzate in un contesto temporale omogeneo.

Il medesimo art. 1, al comma 1181, ha poi previsto che le amministrazioni interessate prevedessero specifiche modalità di assegnazione per coloro che nel biennio precedente l’entrata in vigore della norma avessero direttamente utilizzato le concessioni quale unica o prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, anche in deroga a quanto previsto dalla disciplina delle autorizzazioni al commercio su aree pubbliche e delle connesse concessioni di posteggio di cui all’articolo 16 del D.lgs. 59/2010 (su cui v. infra). Ciò, specifica la norma, nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione.

E’ stato poi demandato alla Conferenza Unificata il compito di provvedere all’integrazione dei criteri previsti dall’Intesa di cui all’articolo 70 del D.lgs n. 59/2010, stabilendo altresì, ai fini della garanzia della concorrenza nel settore, il numero massimo di posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico, sia nella medesima area sia in diverse aree, mercatali e non mercatali.

 

Giurisprudenza costituzionale

Si richiama quanto più volte evidenziato dalla giurisprudenza costituzionale, che ha specificamente dichiarato (cfr. sentenza n. 291 del 2012) l'incostituzionalità di disposizioni regionali che prevedevano l'inapplicabilità al commercio su aree pubbliche di quanto previsto dall'art. 16 del D.Lgs. n. 59 del 2010 (attuativo dell'art. 12 della direttiva Bolkestein).

In particolare, la Corte ha dichiarato l'incostituzionalità di tali norme per il contrasto con quella comunitaria cui il legislatore nazionale ha dato attuazione e con i vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea in materia di accesso ed esercizio dell'attività dei servizi (in particolare in tema dei residuali regimi autorizzatori), ma anche perché essa non viene neanche a prevedere forme di «bilanciamento tra liberalizzazione e […] i motivi imperativi di interesse generale», come, invece, richiesto dalla normativa comunitaria[37].

Le disposizioni del D.Lgs. n. 59 del 2010 – ha sostenuto la Corte - sono da ascrivere alla tipologia di disposizioni che tendono ad assicurare procedure concorsuali di garanzia mediante la loro strutturazione in modo da consentire «la più ampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici» (sentenza n. 401 del 2007) e che sono da ricomprendere, secondo la giurisprudenza costituzionale, nella nozione di concorrenza che «non può che riflettere quella operante in ambito comunitario» (sentenze n. 270 e n. 45 del 2010, n. 401 del 2007), che ha «un contenuto complesso in quanto ricomprende non solo l'insieme delle misure antitrust, ma anche azioni di liberalizzazione, che mirano ad assicurare e a promuovere la concorrenza "nel mercato" e "per il mercato", secondo gli sviluppi ormai consolidati nell'ordinamento europeo e internazionale (sentenza n. 200 del 2012).

Con riferimento alla possibilità di rinnovo automatico, si ricorda che la Corte costituzionale si è espressa in più occasioni sulle disposizioni statali o regionali che recano norme di proroga di concessioni in essere, anche in relazione alle previsioni dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, che richiama il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario nell'esercizio della potestà legislativa dello Stato e delle regioni.

In più occasioni (ex multis sentenze n. 340, n. 233 e n. 180 del 2010 e sentenza n. 205 del 2011) la Corte costituzionale ha valutato le disposizioni impugnate richiamando, oltre al rispetto del riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni, i principi comunitari in materia di temporaneità delle concessioni e di apertura alla concorrenza, con particolare riguardo alle disposizioni che, seppure per un periodo temporalmente limitato, «impedisc[ono] l'accesso di altri potenziali operatori economici al mercato, ponendo barriere all'ingresso tali da alterare la concorrenza tra imprenditori».

In particolare la Corte Costituzionale, con la sentenza del 4/7/2013 n. 171, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della l. reg. Liguria 30.7.2012, n. 24, che ha tentato di reintrodurre il rinnovo automatico delle concessioni a seguito di eventi naturali atmosferici che causassero danni. La Corte ha affermato che il rinnovo o la proroga automatica delle concessioni, venendo meno agli obblighi che incombono ai sensi degli artt. 49 e 101 del TFUE e dell'art. 12 della dir. 2006/123/UE (c.d. dir. Bolkestein), viola l'art. 117, co. 1, cost., per contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario in tema di libertà di stabilimento e di tutela della concorrenza, determinando altresì una disparità di trattamento tra operatori economici, in violazione dell'art. 117, co. 2, lett. e).

 

 Con riguardo, infine, alla durata delle concessioni e ai criteri di selezione, si richiama anche quanto affermato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato nel parere del 15 dicembre 2015 (A.S. 1335), nel quale si ribadisce che in più occasioni l'Autorità ha affermato il principio per cui un termine eccessivamente ampio di durata delle concessioni può alterare il funzionamento del mercato, rendendo più difficoltoso l'ingresso da parte di nuovi operatori, a detrimento della qualità dell'offerta, e determinando, di conseguenza, una cristallizzazione degli assetti esistenti nel mercato di riferimento. Riferendosi, in particolare, alla previgente disciplina del commercio su aree pubbliche, l'Autorità ha ritenuto eccessivamente lunga la durata decennale della concessione, "anche tenuto conto della natura dell'attività che il soggetto aggiudicatario andrà a svolgere, la quale non richiede particolari investimenti". Tale principio è stato costantemente ribadito in tutti i settori economici caratterizzati dal ricorso allo strumento concessorio (di beni o servizi), per affermare l'opportunità di ridurre la discrezionalità amministrativa nella scelta dei concessionari, basandosi su criteri oggettivi, trasparenti, non discriminatori, e di rispettare i principi comunitari della parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

Una durata delle concessioni non eccessivamente ampia risulta strettamente funzionale al rispetto di tali principi e l'Autorità, nell'esercizio delle proprie funzioni consultive nell'ambito di vari settori produttivi affidati in concessione ha sempre affermato che la durata "dovrebbe essere rigorosamente definita in maniera da perseguire l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti del concessionario, senza però rinviare per tempi eccessivamente lunghi il confronto concorrenziale" .

Quanto ai criteri di assegnazione dei posteggi, nel medesimo parere si ribadisce che quelli che danno peso decisivo a requisiti di anzianità o di esperienza pregressa in un determinato settore sono comunque idonei a pregiudicare il corretto dispiegarsi di dinamiche di mercato, in quanto possono favorire gli operatori esistenti, a scapito di nuovi concorrenti. Pertanto, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, tali criteri dovrebbero essere considerati soltanto in maniera residuale.

 

 

La Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno

 

La direttiva 2006/123/CE (“Direttiva servizi” anche nota come “Direttiva Bolkenstein”) è stata approvata il 12 dicembre 2006, all’esito di un processo di elaborazione particolarmente complesso.

La Direttiva, relativa ai servizi nel mercato interno, il cui termine di recepimento è stato fissato al 28 dicembre 2009, mira a facilitare l’accesso al mercato per le imprese che forniscono servizi all’interno dell’Unione europea, a garantire contestualmente i consumatori, nonché a realizzare una cooperazione amministrativa effettiva tra gli Stati membri, in modo da superare gli ostacoli e le frammentazioni di diversa natura che impediscono il pieno sviluppo di un mercato unico dei servizi.

La “Direttiva Servizi” è stata attuata in Italia con il D.Lgs.26 marzo 2010, n. 59, successivamente modificato e integrato, in particolare, dal D.Lgs.6 agosto 2012, n. 147 e dalla L. 24 dicembre 2012, n. 234.

Campo di applicazione della Direttiva Servizi

La nozione di “servizio”, così come definita nella stessa Direttiva (articolo 4, par. 1, n. 1)), comprende “qualsiasi attività economica non salariata di cui all’articolo 57 TFUE[38] fornita normalmente dietro retribuzione” da prestatori stabiliti in uno Stato membro (articolo 2, par. 1).

 

Tra i settori che rientrano nel campo di applicazione della Direttiva si segnalano la distribuzione e il commercio, compresa la vendita all’ingrosso e al dettaglio di beni e servizi; i servizi nel settore dell’edilizia; i servizi degli artigiani; i servizi collegati al settore dell’industria, come le attività di installazione e manutenzione dei macchinari e i servizi di pulizia; i servizi professionali (avvocati, commercialisti, veterinari, architetti, ecc.), i servizi resi alle imprese (come la pubblicità, i servizi di ricerca del personale e la consulenza in materia di brevetti); i servizi del settore turismo (agenzie di viaggio, guide turistiche); i servizi di ristorazione e alloggio, forniti ad esempio da alberghi e ristoranti; i servizi educativi e di formazione, come università private, scuole di lingua; i servizi domestici, come i servizi di pulizia, babysitter, giardinaggio, ecc.; i servizi sociali offerti da operatori privati; i servizi legati ai settori della cultura e dello spettacolo, come l’organizzazione di eventi; i servizi collegati con il settore dei trasporti, come il noleggio di autoveicoli e l’organizzazione di bus turistici. La Direttiva interessa attività che equivalgono, nel loro complesso, a circa il 40% del PIL e dell’occupazione dell’Unione europea[39].

 

La Direttiva Servizi, nel delineare il suo campo di applicazione procede, in sostanza, a contrario, dando esplicita indicazione dei settori esclusi. Essa crea dunque un quadro giuridico generale per qualsiasi servizio fornito dietro corrispettivo economico, ad eccezione dei settori espressamente esclusi dall’articolo 2 della stessa (cfr. infra).

Settori esclusi dall’applicazione della Direttiva Servizi

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2 e 3 della Direttiva, la stessa non si applica alle seguenti attività:

a) servizi non economici d’interesse generale;

b) servizi finanziari quali l’attività bancaria, il credito, l’assicurazione e la riassicurazione, le pensioni professionali o individuali, i titoli, gli investimenti, i fondi, i servizi di pagamento e quelli di consulenza nel settore degli investimenti, compresi i servizi di cui all’allegato I della direttiva 2006/48/CE;

c) i servizi e le reti di comunicazione elettronica nonché le risorse e i servizi associati in relazione alle materie disciplinate dalle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE e 2002/58/CE e ss. mod. e integrazioni;

d) i servizi nel settore dei trasporti, ivi compresi i servizi portuali, che rientrano nell’ambito di applicazione del titolo V del trattato CE;

e) i servizi delle agenzie di lavoro interinale;

f) i servizi sanitari, indipendentemente dal fatto che vengano prestati o meno nel quadro di una struttura sanitaria e a prescindere dalle loro modalità di organizzazione e di finanziamento sul piano nazionale e dalla loro natura pubblica o privata;

g) i servizi audiovisivi, ivi compresi i servizi cinematografici, a prescindere dal modo di produzione, distribuzione e trasmissione, e i servizi radiofonici;

h) le attività di azzardo che implicano una posta di valore pecuniario in giochi di fortuna, comprese le lotterie, i giochi d’azzardo nei casinò e le scommesse

i) le attività connesse con l’esercizio di pubblici poteri di cui all’art. 51 TFUE;

j) i servizi sociali riguardanti gli alloggi popolari, l’assistenza all'infanzia e il sostegno alle famiglie ed alle persone temporaneamente o permanentemente in stato di bisogno, forniti dallo Stato, da prestatori incaricati dallo Stato o da associazioni caritative riconosciute come tali dallo Stato;

k) i servizi privati di sicurezza;

l) i servizi forniti da notai e ufficiali giudiziari nominati con atto ufficiale della pubblica amministrazione. La direttiva non si applica inoltre al settore fiscale.

 

La Direttiva 2006/123/CE non prevede che le attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche siano tra quelle escluse dal campo di applicazione della stessa direttiva.

 

Inoltre, si ricorda che la Direttiva non riguarda la liberalizzazione dei servizi d’interesse economico generale[40] riservati a enti pubblici o privati, né la privatizzazione di enti pubblici che forniscono servizi (art. 1, paragrafo 2 della Direttiva)

 

Finalità e contenuti della Direttiva

La Direttiva stabilisce le disposizioni generali che permettono di agevolare l’esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori nonché la libera circolazione dei servizi all’interno dell’UE, mirando comunque ad assicurare un livello elevato di qualità dei servizi stessi.

 

La Direttiva Servizi agevola l’accesso e l’esercizio delle attività di servizi, contenendo norme per:

la semplificazione delle procedure autorizzatorie e delle formalità/requisiti relativi all’accesso ad un’attività di servizi ed al suo esercizio. La Direttiva impone agli Stati membri di prendere in esame la propria legislazione in materia e di semplificarla. Contestualmente afferma un principio generale di reciprocità, secondo il quale gli Stati membri che chiedono ad un prestatore o ad un destinatario di fornire un certificato, un attestato o qualsiasi altro documento comprovante il rispetto di un particolare requisito, accettano i documenti rilasciati da un altro Stato membro che abbiano finalità equivalenti o dai quali risulti che il requisito in questione è rispettato (articolo 5)[41]. La semplificazione “richiesta” agli Stati membri dalla Direttiva dunque riguarda sia l’avvio di attività economica in forma stabile, nel proprio Paese o in un altro Stato membro dell’Unione europea, sia lo svolgimento di attività economica in modalità transfrontaliera, in regime di  libera prestazione dei servizi[42].

l’attivazione di sportelli unici presso i quali il prestatore possa avere le informazioni ed espletare tutte le formalità necessarie per esercitare la propria attività, in particolare le dichiarazioni, notifiche o istanze necessarie ad ottenere l'autorizzazione delle autorità competenti, comprese le domande di inserimento in registri, ruoli, banche dati, o di iscrizione ad organismi o ordini ovvero associazioni professionali, le domande di autorizzazione necessarie all’esercizio delle sue attività di servizi(articoli 6 e 7).

l’obbligo di rendere possibile l’espletamento delle procedure e le formalità relative all’accesso ad un'attività di servizio e al suo esercizio per via elettronica (articolo 8).

 

Facilitare la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi

La Direttiva Servizi:

prevede che gli Stati membri possano subordinare l’accesso ad un’attività di servizio e il suo esercizio ad un regime di autorizzazione soltanto se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) il regime di autorizzazione non è discriminatorio nei confronti del prestatore;

b) la necessità di un regime di autorizzazione è giustificata da un motivo imperativo di interesse generale;

c) l’obiettivo perseguito non può essere conseguito tramite una misura meno restrittiva, in particolare in quanto un controllo a posteriori interverrebbe troppo tardi per avere reale efficacia (articolo 9)

obbliga di rispettare taluni principi quanto alle condizioni e procedure di rilascio dei titoli autorizzatori. I regimi di autorizzazione – secondo la Direttiva - devono in particolare basarsi su criteri che inquadrino l’esercizio del potere di valutazione da parte delle autorità competenti affinché tale potere non sia utilizzato in modo arbitrario. Tali criteri devono essere non discriminatori; giustificati da un motivo imperativo di interesse generale; commisurati all’obiettivo di interesse generale; chiari e inequivocabili; oggettivi; resi pubblici preventivamente; trasparenti e accessibili. Inoltre, opera un sostanziale divieto del bis in idem, in quanto, secondo la Direttiva, le condizioni di rilascio dell’autorizzazione relativa ad un nuovo stabilimento non devono rappresentare un doppione di requisiti e controlli equivalenti o sostanzialmente comparabili, quanto a finalità, a quelli ai quali il prestatore è già assoggettato in un altro Stato membro o nello stesso Stato membro (articolo 10).

Anche quanto alla durata dell’autorizzazione, essa non deve avere durata limitata, ad eccezione dei casi seguenti:

a) l’autorizzazione prevede il rinnovo automatico o è esclusivamente soggetta al costante rispetto dei requisiti;

b) il numero di autorizzazioni disponibili è limitato da un motivo imperativo di interesse generale;

oppure, c) una durata limitata è giustificata da un motivo imperativo di interesse generale (articolo 11).

Inoltre, qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri devono applicare una procedura di selezione tra i candidati potenziali, imparziale e trasparente, con un’adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento. In tali casi, l’autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami (articoli 12 e 13);

impone il divieto di introdurre o mantenere all’interno della legislazione nazionale taluni requisiti giuridici cui subordinare l’accesso ad un’attività di servizi o il suo esercizio sul loro territorio, ad esempio i requisiti di nazionalità (articolo 14)[43];

l’obbligo di valutare la compatibilità con la Direttiva di uno specifico numero di altri requisiti giuridici cui subordinare l’accesso ad un’attività di servizi o il suo esercizio, alla luce dei principi di non discriminazione, necessità, e proporzionalità.

Gli Stati membri hanno l’obbligo di notificare alla Commissione, in fase di progetto, le nuove disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedono requisiti giuridici nuovi rispetto a quelli elencati dalla direttiva, specificandone le motivazioni[44].

La Commissione comunica tali disposizioni agli altri Stati membri. La notifica non osta a che gli Stati membri adottino le disposizioni in questione (articolo 15).

 

Per facilitare la prestazione temporanea e occasionale di servizi in uno Stato diverso da quello di appartenenza, la Direttiva dispone che:

lo Stato membro nel quale si reca il prestatore di servizi può imporre il rispetto dei propri requisiti solo a condizione che siano non discriminatori, che siano proporzionati e giustificati per ragioni relative all’ordine pubblico, alla pubblica sicurezza, alla salute pubblica o alla tutela dell’ambiente (articolo 16)[45];

deroghe al predetto principio sono ammesse solo per casi limitati, ad esempio in materia di qualifiche professionali, di distacco dei lavoratori e per i servizi di interesse economico generale (articoli 17-18).

 

Diritti dei destinatari dei servizi

La Direttiva Servizi intende rafforzare i diritti dei destinatari dei servizi e promuovere la qualità dei servizi.

In particolare, essa:

dispone che gli Stati membri non possono imporre al destinatario requisiti, tra questi quelli basati sulla nazionalità, che limitano l’utilizzazione di un servizio fornito da un prestatore stabilito in un altro Stato membro (articolo 19 e 20);

rafforza i diritti degli utenti di servizi, garantendo il diritto ad ottenere informazioni sui servizi offerti e sulle regole applicabili ai prestatori qualunque sia il loro luogo di stabilimento (articolo 26);

tutela la qualità dei servizi, incoraggiando ad esempio la certificazione volontaria delle attività o l’elaborazione di carte di qualità e sostenendo l’elaborazione di codici di condotta europei da parte di organismi o associazioni professionali (articolo 22).

 

Cooperazione amministrativa effettiva tra gli Stati membri

La Direttiva introduce importanti strumenti di cooperazione amministrativa tra gli Stati membri. Più precisamente, essa prevede:

l’obbligo per gli Stati membri di collaborare con le autorità di altri Stati membri (articolo 29-30) per garantire un controllo efficace delle attività di servizi nell’Unione europea, istituendo a tal fine un meccanismo di allerta ed evitando la moltiplicazione dei controlli sui prestatori (articoli 31 e 32);

lo sviluppo di un sistema elettronico di scambio di informazioni tra Stati membri, indispensabile alla realizzazione di una cooperazione amministrativa effettiva (articolo 28).

 


 

Articolo 1, comma 386-quaterdecies
(Permanenza nei ruoli della dirigenza amministrativa,
professionale e tecnica del SSN)

 

 

Il comma 386-quaterterdecies prevede il permanere della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del SSN nei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale per la mancata attuazione entro i termini (12 mesi dal 28 agosto 2015) previsti della delega di cui alla normativa vigente in materia di riorganizzazione ed inquadramento della dirigenza pubblica.

 

Il comma 386-quaterdecies prevede che la dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del SSN rimanga nei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale, in considerazione della mancata attuazione nei termini (12 mesi dal 28 agosto 2015) previsti della delega di cui all’art. 11, comma 1, lett. b) della L. 124/2015, relativi alla riorganizzazione e, in particolare, al nuovo inquadramento della dirigenza pubblica. Si stabilisce inoltre che si provveda alla modifica del Contratto collettivo quadro per la definizione delle aree e dei comparti di contrattazione per il triennio 2016-2018 del 13 luglio 2016, con apposito Accordo previsto ai sensi della normativa vigente di cui all’art. 40, comma 2, del D.lgs 165/2001, tra Aran e Confederazioni sindacali.


 

Articolo 1, comma 386-quinquiesdecies
(Incremento dell’autorizzazione di spesa per la struttura tecnica interregionale per i rapporti con il personale
convenzionato con il SSN)

 

 

Il comma 386-quindecies prevede l’incremento di 259.640 euro annui dal 2019 dell’autorizzazione di spesa prevista dalla normativa vigente per il funzionamento della struttura tecnica interregionale per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

 

Il comma 386-quindecies prevede l’incremento di 259.640 euro annui dal 2019 dell’autorizzazione di spesa prevista dalla normativa vigente per il funzionamento della struttura tecnica interregionale per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il SSN. In proposito, l’art. 52, comma 27 della legge finanziaria 2003 (L. n. 289/2002), che ha novellato l'art. 4, comma 9, della L. n. 412/1991, ha previsto l’istituzione della struttura tecnica interregionale per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il SSN, la quale rappresenta la delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale. Essa è costituita da rappresentanti regionali nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e province autonome, cui fanno peraltro parte, limitatamente alle materie di rispettiva competenza, i rappresentanti dei Ministeri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, e della salute, designati dai rispettivi Ministri.


 

Articolo 1, commi da 389-bis a 389-octies)
(Regime fiscale per i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali spontanee)

 

 

Il comma 389-bis istituisce un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali da applicare ai redditi derivati dallo svolgimento, in via occasionale, delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi e dalla raccolta di piante officinali spontanee. Il comma 389-ter fissa in 100 euro l'importo della predetta imposta sostitutiva, da versare entro il 16 febbraio dell'anno di riferimento. Il comma 389-quater stabilisce una soglia dei corrispettivi percepiti dalla vendita del prodotto, pari a 7.000 euro, entro la quale l’attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi si intende svolta in via occasionale. Il comma 389-quinquies dispone che ai soggetti che hanno versato l’imposta sostitutiva non si applica la ritenuta prevista per i tartufi, con riferimento all’anno in cui la cessione del prodotto è stata effettuata. Il comma 389-sexies estende alla cessione di tutti i prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30, nonché alle piante officinali spontanee, le disposizioni previste per la cessione del tartufo. Il successivo comma 389-septies stabilisce che per le operazioni di acquisto prodotto effettuate senza l’applicazione della ritenuta, il soggetto acquirente emette un documento d’acquisto dal quale risultino taluni dati relativi al cedente e al prodotto ceduto. Il comma 389-opties modifica il D.P.R. n. 633 del 1972 (D.P.R. IVA), inserendo il nuovo articolo 34-ter che reca il regime IVA applicabile alla vendita di prodotti selvatici non legnosi derivanti dalla raccolta occasionale.

 

Il comma 389-bis istituisce un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali da applicare ai redditi derivati dallo svolgimento, in via occasionale, delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30, a cui si aggiunge la raccolta di piante officinali spontanee come regolata dall’art. 3 del decreto legislativo n. 75 del 2018.

 

Nei prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30 rientrano funghi, tartufi, bacche, frutta in guscio, balata e altre gomme simili al caucciù, sughero, gommalacca e resine, balsami, crine vegetale, crine marino, ghiande, frutti dell’ippocastano, muschi e licheni. Dalla classe è esclusa la produzione gestita, mentre vi ricade la raccolta di questi prodotti

Il comma 389-ter fissa in 100 euro l'importo dell'imposta sostitutiva, dal pagamento della quale sono esclusi coloro i quali effettuano la raccolta esclusivamente per autoconsumo. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il 16 febbraio dell’anno di riferimento da coloro che sono in possesso del titolo di raccolta per uno, o più prodotti, rilasciato dalla regione o altri enti.

 

Il comma 389-quater stabilisce una soglia dei corrispettivi percepiti dalla vendita del prodotto, pari a 7.000 euro, entro la quale l’attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi si intende svolta in via occasionale.

 

Il comma 389-quinquies dispone che ai soggetti che hanno versato l’imposta sostitutiva non si applica la ritenuta sui compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi non identificati, di cui all’articolo 25-quater del D.P.R. n. 600 del 1973, con riferimento all’anno in cui la cessione del prodotto è stata effettuata.

L'articolo 25-quater del D.P.R. n. 600 del 1973 (disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) stabilisce che i soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 (si tratta dei soggetti che effettuano la ritenuta sui redditi di lavoro dipendente) applicano ai compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi non identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione alle cessioni di tartufi, una ritenuta a titolo d'imposta, con obbligo di rivalsa. La suddetta ritenuta si applica all'aliquota fissata dall'articolo 11 del TUIR per il primo scaglione di reddito ed è commisurata all'ammontare dei corrispettivi pagati ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito.

 

Il successivo comma 389-septies stabilisce che per le operazioni di acquisto prodotto effettuate senza l’applicazione della ritenuta, il soggetto acquirente emette un documento d’acquisto dal quale risulti la data di cessione, nome e cognome, codice fiscale del cedente, codice ricevuta del versamento dell’imposta sostitutiva, natura e quantità del prodotto ceduto, nonché l’ammontare del corrispettivo pattuito. Lo stesso soggetto acquirente include i dati relativi ai documenti di acquisto di cui al primo periodo nella comunicazione trimestrale di cui all’articolo 21 del decreto legge n. 78 del 2010.

 

Il comma 389-sexies estende alla cessione di tutti i prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30, nonché alle piante officinali spontanee, le disposizioni previste dal comma 109, dell’articolo 1 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005) per la cessione del tartufo.

Ai sensi delle citate disposizioni, la cessione di tartufo non obbliga il cedente raccoglitore occasionale non munito di partita IVA ad alcun obbligo contabile. I cessionari sono obbligati a comunicare annualmente alle regioni di appartenenza la quantità del prodotto commercializzato e la provenienza territoriale dello stesso, sulla base delle risultanze contabili. I cessionari sono obbligati a certificare al momento della vendita la provenienza del prodotto, la data di raccolta e quella di commercializzazione.

La circolare dell'Agenzia delle entrate n. 10 del 2005 ha fornito chiarimenti in ordine a tali disposizioni. In particolare, per quanto concerne la disciplina IVA, in conseguenza del regime previsto dall'articolo 1, comma 109, della legge finanziaria 2005, i soggetti che, nell'esercizio di impresa acquistano tartufi da raccoglitori dilettanti ed occasionali non muniti di partita IVA sono tenuti ad emettere autofattura.

 

Il comma 389-octies modifica il D.P.R. n. 633 del 1972 (D.P.R. IVA), inserendo il nuovo articolo 34-ter che reca il regime dell'imposta sul valore aggiunto applicabile alla vendita di prodotti derivanti dalla raccolta occasionale.

Soggetti della norma sono i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30, a cui si aggiungono i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee, la cui raccolta è disciplinata dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 75 del 2018, che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 7.000 euro.

Ai sensi del comma in argomento, dunque, i raccoglitori occasionali con un volume d'affari fino a 7.000 euro sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale.

 

Vengono inoltre apportate modifiche alla Tabella A (parte I, II-bis e III) del D.P.R. IVA, relativa ai beni e servizi soggetti ad aliquota ridotta.

 

In particolare, alla tabella A, parte I, è aggiunto il numero 15-bis) che include nell'elenco beni e servizi soggetti ad aliquota ridotta i tartufi, nei limiti delle quantità standard di produzione determinate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, emanato di concerto con il MEF.

 

Alla tabella A parte II-bis, che elenca i beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento è aggiunto il numero 1-quater), che include i tartufi freschi o refrigerati.

 

Alla tabella A, parte III, che elenca i beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento il numero 20-bis) è sostituito con il riferimento ai tartufi congelati, essiccati o preservati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione, ma non preparati per il consumo immediato.

 

L'aliquota applicabile ai tartufi viene dunque differenziata, prevedendo la riduzione dal 10 al 5 per cento per quella applicabile ai tartufi freschi o refrigerati.


 

Articolo 1, comma 389-novies (maxiemendamento)
(Regime fiscale per i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi)

 

 

Il comma 389-novies dispone che i produttori agricoli che gestiscono la produzione dei prodotti selvatici non legnosi e che non ricadono nell'esonero stabilito dall’articolo 34, comma 6, del D.P.R. IVA possono applicare il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 75, della legge n. 190 del 2014.

 

Il comma 389-novies dispone che i produttori agricoli che gestiscono la produzione dei prodotti selvatici non legnosi, non ricompresi nella classe ATECO 02.30 e dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 75 del 2018 (piante officinali spontanee), e che non ricadono nell'esonero stabilito dall’articolo 34, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972 (D.P.R. IVA) per coloro che prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, possono applicare il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 75, della legge n. 190 del 2014, che viene modificato ed esteso dal disegno di legge in commento (vedasi la scheda di lettura relativa ai commi 5-6-bis).

 

Nei prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30 rientrano funghi, tartufi, bacche, frutta in guscio, balata e altre gomme simili al caucciù, sughero, gommalacca e resine, balsami, crine vegetale, crine marino, ghiande, frutti dell’ippocastano, muschi e licheni. Dalla classe è esclusa la produzione gestita, mentre vi ricade la raccolta di questi prodotti

 

Ai fini dell’imposizione sui redditi, il reddito di tali soggetti è comunque determinato su base catastale secondo le disposizioni sul reddito agrario di cui all'articolo 32 del D.P.R. 917 del 1986 (TUIR) e non trovano applicazione le norme sulla determinazione del reddito imponibile del regime forfetario, di cui ai commi 64 e seguenti del citato articolo 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

 

 


 

Articolo 1, commi 389-decies e undecies
(Vendita diretta prodotti agricoli)

 

Il comma 389-decies prevede che gli imprenditori agricoli possano effettuare la vendita diretta non solo dei propri prodotti, ma anche di quelli acquistati direttamente da altri imprenditori agricoli. Il comma 389-undecies dispone che per le finalità di cui al comma precedente le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovano specifiche campagne per valorizzare le produzioni agroalimentari locali, prevedendo, a tal fine, un limite di spesa di 500.000 euro annui a decorrere dal 2019. 

 

 

Nello specifico, il comma 389-decies aggiunge un nuovo comma all’articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001, relativo alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli.

 

L’articolo 4 prevede che gli imprenditori agricoli, singoli o associati possono vendere direttamente al dettaglio, anche in forma itinerante, con strutture mobile o tramite commercio elettronico, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende (inclusi i prodotti derivati, ottenuti a seguito di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici), osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti che non provengono dalle rispettive aziende sia superiore nell'anno solare precedente a 160.000 euro per gli imprenditori individuali o a 4 milioni di euro per le società, si applicano le disposizioni sul commercio di cui decreto legislativo n. 114 del 1998.

 

La disposizione introdotta prevede che l’imprenditore agricolo possa vendere direttamente su tutto il territorio della Repubblica prodotti agricoli e alimentari appartenenti a comparti agronomici diversi da quelli di cui è produttore acquistati direttamente da altri imprenditori agricoli. La stessa disposizione prevede che il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti che provengono dalla propria azienda debba essere, comunque, prevalente rispetto a quello proveniente dalla vendita degli altri prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli.

 

Il successivo comma 389-undecies prevede che per le finalità di cui al comma precedente le Regioni e le province autonome promuovano specifiche campagne per valorizzare delle produzioni agroalimentari locali nel limite di spesa di 500.000 euro annui a decorrere dal 2019.

Si rileva che le disposizioni di cui sopra riprendono parte dei contenuti della proposta di legge A.S. 728 sulle piccole produzioni locali, all’esame presso la Commissione Agricoltura del Senato.

 

 


 

Articolo 1, commi 389-duodecies e terdecies
(Aziende agricole prealpine di collina)

 

Il comma 389-duodecies estende alle aziende agricole ubicate nei comuni prealpini di collina, pedemontani e della pianura non irrigua la possibilità di non dover disporre del titolo di conduzione del terreno agricolo ai fini della costituzione del relativo fascicolo aziendale Il comma 398-terdecies prevede che il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e il Ministro dell’ambiente e del territorio e del mare provvedano con decreto di natura non regolamentare alla determinazione delle aree ubicate nei comuni prealpini di collina, pedemontani e della pianura non irrigua legate a specifici fattori di svantaggio.

 

Nello specifico, il comma 389-duodecies interviene modificando il comma 12 dell’articolo 1-bis del decreto-legge n. 91 del 2014 in base al quale i soggetti iscritti all’anagrafe delle aziende agricole con una estensione inferiore ai 5.000 metri quadrati, ubicate in zone montane e rientranti nell’ambito delle zone svantaggiate, non sono tenute a disporre del titolo di conduzione del terreno agricolo ai fini della costituzione del relativo fascicolo aziendale. Il comma in esame estende alle aziende agricole ubicate nei comuni prealpini di collina, pedemontani e della pianura non irrigua le disposizioni in commento. Il comma 389-terdecies, prevede, poi, che il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e il Ministro dell’ambiente e del territorio provvedano, con decreto di natura non regolamentare, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, alla determinazione delle aree ubicate nei comuni prealpini di collina, pedemontani e della pianura non irrigua che sono contraddistinte da specifici fattori di svantaggio tra i quali: la frammentazione dei fondi, una minore produttività rispetto alle zone di pianura, la presenza di zone urbanistiche a diversa destinazione edificatoria o di tutela ambientale, la carenza di opere urbanistiche e di infrastrutture indispensabili per l’esercizio dell’attività agricola.

 

 


 

Articolo 1, comma 389-quaterdecies
(Eventi sismici del maggio 2012 - Contributo per la gestione commissariale del Veneto)

 

 

Il comma 389-quaterdecies, introdotto nel corso dell’esame al Senato, assegna alla gestione commissariale del Veneto per i danni provocati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 l’importo di 2 milioni di euro per l’anno 2019 per il completamento della fase di ricostruzione (nuovo comma 4-bis dell’art. 3-bis del D.L. 95/2012). Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 421.

 

Si segnala che nel testo vigente dell’art. 3-bis del DL 95/2012 è già contenuto un comma 4-bis, il quale andrebbe pertanto rinumerato come comma 4-ter.

 

Il D.L. 6 giugno 2012, n. 74, emanato in seguito agli eventi sismici del maggio 2012, nel disciplinare gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite, ha affidato la responsabilità del coordinamento degli interventi per la ricostruzione (a decorrere dall'entrata in vigore del medesimo decreto e per l'intera durata dello stato di emergenza) ai presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati (art. 1, commi 4-5, del D.L. 74/2012 e art. 11, comma 1, lett. a), numero 1), del D.L. 174/2012), consentendo agli stessi di costituire un’apposita struttura commissariale di supporto, stabilire le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli edifici ad uso pubblico, nonché avvalersi di soggetti attuatori (commi 15, 15-bis e 15-ter dell'art. 10 del D.L. 83/2012).

Informazioni dettagliate sull’attività del Commissario per il Veneto e sui provvedimenti emanati sono disponibili in apposita sezione del sito internet della Regione Veneto.

In virtù del D.L. 148/2017 (art. 2-bis, comma 44), la durata dello stato di emergenza nei territori colpiti dagli eventi sismici in questione è stata prorogata sino al 31 dicembre 2020.


 

Articolo 1, comma 389-sedecies
(Trattamento fiscale dei familiari dell’imprenditore agricolo)

 

 

Il comma 389-sedecies, introdotto al Senato, equipara il trattamento fiscale dei familiari che coadiuvano il coltivatore diretto, a specifiche condizioni, a quello dei titolari dell’impresa agricola al cui esercizio detti familiari partecipano attivamente.

 

Le norme in commento dispongono che i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, a condizione che siano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano della stessa disciplina fiscale propria dei titolari dell’impresa agricola al cui esercizio partecipano attivamente.

 

Si rammenta che la tassazione delle imprese agricole ha sempre ricevuto da parte del legislatore fiscale un trattamento di favore, sotto numerosi profili (imposte dirette e indirette), sulla base del presupposto che l'agricoltura svolge un'azione di presidio del territorio ed è chiamata a sopportare il rischio connesso alle avversità atmosferiche che possono arrivare fino a mettere a rischio l'intera produzione. Per ulteriori informazioni, con particolare riferimento all’IRPEF, si rinvia alla documentazione predisposta sul Portale della Documentazione parlamentare.

 


 

Articolo 1, commi 390-401
(Bonus occupazionale per giovani eccellenze)

 

 

I commi in esame introducono un incentivo, in favore dei datori di lavoro privati, per l'assunzione a tempo indeterminato, nel corso del 2019, di soggetti titolari di laurea magistrale o di dottorato di ricerca ed aventi determinati requisiti.

 

L'incentivo consiste (comma 390) nell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per un periodo massimo di 12 mesi, decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro (per ogni rapporto di lavoro in oggetto). Lo sgravio è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva, definiti su base nazionale e regionale, fermo restando il rispetto delle norme europee sugli aiuti in regime di de minimis (commi 397 e 400).

Il beneficio è concesso con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato di cittadini che rientrino in una delle seguenti fattispecie (comma 391): siano in possesso della laurea magistrale, ottenuta dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019 con una votazione pari a 110 e lode - e, come aggiunto dal Senato, con una media ponderata (media relativa ai voti degli esami, ponderata in relazione al numero di crediti formativi universitari riconosciuto per ogni esame) pari ad almeno 108/110 - entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età, in università (statali e non statali) legalmente riconosciute (ivi comprese quelle telematiche, in quanto la Camera, in prima lettura, ha soppresso la relativa esclusione, prevista nel testo originario); siano in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019, prima del compimento del trentaquattresimo anno di età, in università (statali e non statali) legalmente riconosciute.

Sembrerebbe opportuno chiarire l'ambito di applicazione del termine “cittadini” e valutare quali siano le motivazioni della limitazione temporale dei titoli summenzionati, con particolare riferimento al termine finale del 30 giugno 2019.

Il beneficio non è circoscritto a determinati profili o mansioni, a parte l'esclusione del lavoro domestico (di cui al comma 394).

Rientrano nell'ambito di applicazione dell'incentivo anche (commi 392 e 393): le assunzioni con contratti a tempo parziale (purché indeterminato) - con proporzionale riduzione dell'importo dello sgravio -; i casi di trasformazione, avvenuta nel corso del 2019, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato (fermo restando il possesso dei requisiti soggettivi summenzionati alla data della trasformazione).

Qualora un lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato sia stato parzialmente fruito il beneficio in esame, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato, nel 2019, da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto a questi ultimi per il periodo residuo (comma 396).

Le fattispecie di esclusione del beneficio o di decadenza dal medesimo sono costituite dalle ipotesi di licenziamento (individuale o collettivo) di cui ai commi 394 e 395 nonché dalle ipotesi (richiamate dal comma 399) di cui all'art. 24, comma 4, del 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134. In particolare, in base a queste ultime, il beneficio decade: se il numero complessivo dei dipendenti è inferiore o pari a quello indicato nel bilancio presentato nel periodo di imposta precedente l'applicazione dell'incentivo; se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese; se l'impresa beneficiaria delocalizza in un Paese non appartenente all'Unione europea, riducendo le attività produttive in Italia nei tre anni successivi al periodo di imposta in cui ha fruito dell'incentivo; se vengono definitivamente accertate determinate violazioni di legge in materia lavoristica.

Per le modalità di applicazione dell'incentivo, nonché per le relative procedure di controllo, trovano applicazione le norme richiamate nel comma 399. La definizione di ulteriori modalità è demandata ad una circolare dell'INPS (comma 398). Sembrerebbe opportuno valutare la congruità di un rinvio, in una norma di legge, a quest'ultimo tipo di atto.

Ai sensi del comma 401, gli oneri relativi allo sgravio in esame sono posti a carico, nel limite di 50 milioni di euro per il 2019 e di 20 milioni per il 2020, delle risorse del Programma operativo nazionale "Sistemi di politiche attive per l’occupazione" (PON SPAO). L’ANPAL provvede a rendere tempestivamente disponibili le predette risorse, nel rispetto delle procedure europee di gestione, al fine di consentire l'effettivo avvio dell'intervento. Nell'ambito delle proprie competenze, le regioni possono integrare il finanziamento del medesimo intervento, nel limite delle disponibilità dei propri bilanci destinate allo scopo.

 

 


 

Articolo 1, commi 401-bis e ter
(A.N.P.A.L.)

 

 

I commi 401-bis e ter, introdotti nel corso dell’esame al Senato, dispongono la nomina del Presidente e Direttore Generale dell’A.N.P.A.L., con contestuale decadenza delle attuali cariche.

 

I commi in esame, introdotti nel corso dell’esame al Senato, modificando l’articolo 4, comma 12, del D.Lgs. 150/2015, dispongono, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, la nomina del Presidente e Direttore generale dell’A.N.P.A.L.[46], con contestuale decadenza delle attuali cariche (comma 401-bis).

Allo stesso tempo, il Presidente decade dalla carica di amministratore unico di A.N.P.A.L. Servizi S.p.A.[47].

Inoltre, viene attribuita al Presidente la competenza, attualmente in capo al Direttore Generale, in merito alle proposte di ristrutturazione operativa dell’A.N.P.A.L., di cui all’articolo 8, comma 2, del D.Lgs. 150/2015.

 

Infine, si dispone (comma 401-ter) l’adeguamento degli statuti di A.N.P.A.L. e A.N.P.A.L. Servizi S.p.A. alle disposizioni in esame entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente articolo.

 

L’articolo 4, del D.Lgs. 150/2015 reca disposizioni in merito all’istituzione dell’A.N.P.A.L.. In particolare, il comma 12 stabilisce che entro il 7 dicembre 2016, con specifici D.P.R. sia nominato il Presidente dell'A.N.P.A.L..

Il successivo articolo 8 stabilisce le funzioni del Direttore Generale dell’ANPAL. In particolare, il comma 2 prevede che il Direttore Generale predispone il bilancio, coordina l'organizzazione interna del personale, degli uffici e dei servizi, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo, può assistere alle sedute del consiglio di amministrazione su invito dello stesso, formula proposte in materia di ristrutturazione operativa dell'A.N.P.A.L., consistenza degli organici e promozione dei dirigenti, ed esercita ogni altro potere attribuitogli dal presidente e dal consiglio di amministrazione.


 

Articolo 1, comma 401-quater
(Incremento del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell’Agenzia delle entrate)

 

 

Il comma 401-quater aumenta di 8 milioni annui a decorrere dal 2019 il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell’Agenzia delle entrate.

 

L’incremento è motivato dalla stessa disposizione con l’esigenza di garantire maggiore efficienza ed efficacia all’azione amministrativa dell’Agenzia delle entrate, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dagli obiettivi di finanza pubblica e dalle misure per favorire gli adempimenti tributari e le connesse semplificazioni.

 

Si rammenta che i fondi per le politiche di sviluppo delle risorse umane delle amministrazioni pubbliche sono contemplati nell’art. 40, comma 4-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001 e sono destinati a finanziare la parte accessoria della retribuzione prevista dalla contrattazione integrativa.

 

La previsione è coperta con la corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti, di cui al decreto legge n. 154 del 2008.

 

Tale Fondo - istituito dall’art. 6, comma 2, del citato decreto legge n. 154 del 2008 (convertito nella legge n. 189 del 2008) e collocato nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze – è teso a compensare gli effetti negativi scaturenti, in termini di cassa, da specifici contributi di importo fisso costante con onere a carico dello Stato, concessi in virtù di autorizzazioni legislative. Aveva una dotazione iniziale, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011. Successivamente, nel bilancio di previsione per gli anni 2017-2019 (cap. 7593/Economia), il Fondo presentava una dotazione di sola cassa pari a 362,5 milioni per il 2017, 320,2 milioni per il 2018 e a 294 milioni per il 2019.


 

Articolo 1, commi 402, 402-bis, 403 e 403-bis
(Modifiche al Testo unico sulle società
a partecipazione pubblica)

 

 

I commi da 402 e 403 intervengono sulle società a partecipazione pubblica. I commi 402 e 403 da un lato modificano la disciplina delle società partecipate da società quotate, dall’altro autorizzano le amministrazioni pubbliche, le quali all’esito della revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute siano tenute alla loro liquidazione, a non procedervi, fino al 31 dicembre 2021, nel caso di partecipazioni in società che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente.

I commi 402-bis e 403-bis, introdotti al Senato, ampliano l’ambito applicativo della disciplina transitoria relativa alla riforma delle società a partecipazione pubblica, prevedendo che i piani di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute, che le amministrazioni pubbliche sono tenute a redigere e comunicare annualmente al MEF e alla Corte dei conti, non debbano riguardare i gruppi di azione locale, inclusi i gruppi LEADER.

 

Il comma 402 interviene sull’ambito applicativo del Testo unico delle società partecipate (decreto legislativo n.175/2016), con riferimento alle società quotate. In particolare, si prevede che le disposizioni del Testo unico non si applicano (a meno che non ne sia espressamente prevista l’applicazione nelle singole disposizioni), alle società controllate da società quotate in borsa.

 

Si fa presente che il Testo unico attualmente dispone che esso non trova applicazione (a meno che non ne sia espressamente prevista l’applicazione nelle singole disposizioni), per le “società partecipate , salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche”.

 

La disposizione sembrerebbe avere l’effetto di restringere l’ambito applicativo del Testo unico, escludendo del tutto le società partecipate (ma non controllate) da società quotate. In particolare, andrebbe chiarito se per effetto della modifica rientrano nell’ambito applicativo del Testo unico le società partecipate, allo stesso tempo, da società quotate (con partecipazioni non di controllo) e da pubbliche amministrazioni.

 

Il comma 403 integra il Testo unico sulle società partecipate pubbliche (D.Lgs. n. 175/2016), introducendo all’interno dell’articolo 24, relativo alla revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni, il comma 5-bis.

Tale disposizione disapplica, fino al 31 dicembre 2021, i commi 4 (obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni) del D.Lgs. 175/2016 nel caso di società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione (dunque, si suppone, nel triennio 2014-2016).

Per queste società in utile, ai fini di tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, la norma autorizza pertanto l’amministrazione pubblica a prolungare la detenzione delle partecipazioni societarie.

Infine, si segnala che l'articolo 20 del Testo Unico prevede  una procedura di carattere ordinario che gli enti pubblici sono chiamati ad attivare nella gestione delle società partecipate, a cadenza annuale. A tale procedura di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute (che fa seguito alla revisione straordinaria prevista, in sede di prima applicazione, dal citato articolo 24) si procede a partire dal 2018 (con riferimento alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2017). Su tale procedura la norma in esame non interviene e, pertanto, per essa rimarrebbero in vigore le ipotesi di alienazione previste dal Testo unico (definite dall’articolo 20, comma 2: v. oltre).

Si valuti pertanto l’opportunità di coordinare le due disposizioni, in quanto potrebbe verificarsi che per una stessa società l’alienazione sia sospesa ai sensi dell’articolo 24 (ossia in sede di revisione straordinaria), ma successivamente disposta ai sensi dell’articolo 20 (ossia in sede di razionalizzazione periodica).

 

L’articolo 24 del Testo unico ha definito una procedura di revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni. In particolare, è stato previsto che entro il 30 settembre 2017 ciascuna amministrazione pubblica debba effettuare (con provvedimento motivato) una ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute (direttamente o indirettamente) alla data di entrata in vigore del T.U. (23 settembre 2016) con obbligo di alienare quelle prive di determinati requisiti.

In particolare, le pubbliche amministrazioni sono tenute a liquidare le partecipazioni:

§  in società che non siano riconducibili a determinate attività di produzione di beni e servizi, strettamente riconducibili al perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente pubblico (attività e finalità elencate all’articolo 4);

§  nel caso in cui abbiano proceduto alla costituzione di società, o ne abbiano acquistato partecipazioni (nel caso di società già esistenti), sulla base di un atto non analiticamente motivato in ordine alla sussistenza delle ragioni di efficienza, efficacia ed economicità che ne giustificano la costituzione o l’acquisizione, ovvero nel caso di incompatibilità dell’atto con la normativa comunitaria e nazionale (articolo 5, commi 1 e 2);

§  nel caso di società: che risultino prive di dipendenti o che abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; che svolgano attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (sempre che non si tratti di società costituite per la gestione un servizio di interesse generale) (articolo 20, comma 2).

Ai sensi del comma 4, le operazioni di alienazione individuate dal piano di ricognizione devono essere effettuate entro un anno dalla ricognizione stessa.

Il comma 5 prevede, poi, che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo o di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro (in base ai criteri stabiliti dall’articolo 2437-quater del Codice civile per la determinazione del valore delle azioni e per i procedimenti di liquidazione).

La ricognizione da parte delle pubbliche amministrazioni delle partecipazioni societarie possedute si è conclusa il 10 novembre 2017. Le società a partecipazione diretta delle amministrazioni sono 4.701 e, secondo il Governo (per approfondimenti si veda il relativo comunicato stampa), circa una su tre di queste sarà interessata da interventi di dismissione.

Si ricorda, altresì, che nell’ambito del Ministero dell’economia e delle finanze, la struttura di monitoraggio sull’attuazione del Testo unico è stata individuata nella direzione VIII del Dipartimento del Tesoro.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al Tema dell’attività parlamentare curato dal Servizio Studi della Camera dei Deputati relativo alla Nuova disciplina delle società partecipate.

 

 

I commi 402-bis e 403-ter, introdotti al Senato, ampliano l’ambito applicativo della disciplina transitoria relativa alla riforma delle società a partecipazione pubblica, prevedendo che i piani di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute, che le amministrazioni pubbliche sono tenute a redigere e comunicare annualmente al MEF e alla Corte dei conti, non debbano riguardare i gruppi di azione locale, inclusi i gruppi LEADER.

 

Le disposizioni integrano l’articolo 26 del decreto legislativo n.175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), prevedendo che le disposizioni dell’articolo 20, comma 4, non si applicano alle società e agli enti di cui all’articolo 4, comma 6.

 

L’articolo 20 definisce la procedura di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dalle pubbliche amministrazioni.

Si prevede che i piani di riassetto, corredati di apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, devono essere predisposti qualora, in sede di analisi, le amministrazioni pubbliche abbiano rilevato:

a)  partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;

b)  società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c)  società che svolgano attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e)  partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale (si pensi in particolare alle società strumentali) che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f)  necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g)  necessità di aggregazione di società che svolgono le attività consentite dall’articolo 4.

In particolare, il comma 4 dispone che i n caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 (ossia la struttura centrale di monitoraggio, individuata nella Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro del MEF) e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente.

 

L’articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n.175/2016, nel definire l’ambito applicativo del Testo unico, prevede che “E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014”

 

L’articolo 34 del regolamento (CE) n.1303/2013/UE disciplina i gruppi di azione locale, chiamati a elaborare e attuare le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo

Gli Stati membri stabiliscono i rispettivi ruoli del gruppo d'azione locale e delle autorità responsabili dell'esecuzione dei programmi interessati concernenti tutti i compiti attuativi connessi alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

L'autorità o le autorità di gestione responsabili provvedono affinché i gruppi di azione locale scelgano al loro interno un partner capofila per le questioni amministrative e finanziarie, oppure si riuniscano in una struttura comune legalmente costituita.

I gruppi di azione locale hanno i seguenti compiti:

a) rafforzare la capacità dei soggetti locali, compresi i potenziali beneficiari, di elaborare e attuare operazioni, anche stimolandone le capacità di preparare e gestire i loro progetti;

b) elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria che eviti conflitti d'interessi, garantisca che almeno il 50 % dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che non sono autorità pubbliche e consenta la selezione mediante procedura scritta;

c) elaborare e approvare criteri oggettivi non discriminatori di selezione delle operazioni che garantiscano la coerenza con la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo stabilendo l'ordine di priorità di tali operazioni in funzione del loro contributo al conseguimento degli obiettivi e dei target di tale strategia;

d) preparare e pubblicare gli inviti a presentare proposte o una procedura permanente di presentazione di progetti;

e) ricevere e valutare le domande di sostegno.

f) selezionare le operazioni e fissare l'importo del sostegno e, se pertinente, presentare le proposte all'organismo responsabile della verifica finale dell'ammissibilità prima dell'approvazione;

g) verificare l'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo e delle operazioni finanziate e condurre attività di valutazione specifiche legate a tale strategia.

 

L’articolo 61 del Regolamento 508/2014/UE disciplina i gruppi di azione locale nel settore della pesca.

 

L’articolo 42 del Regolamento (CE) n.1305/2013 (che il testo inserisce tra quelle cui fa rinvio l’articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n.176/2016) disciplina i gruppi di azione locale LEADER, prevedendo che oltre ai compiti menzionati all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 1303/2013, i gruppi di azione locale possono espletare anche ulteriori funzioni ad essi delegate dall'autorità di gestione e/o dall'organismo pagatore. I gruppi di azione locale possono chiedere al competente organismo pagatore il versamento di un anticipo se tale possibilità è prevista nel programma di sviluppo rurale. L'importo dell'anticipo è limitato al 50% del contributo pubblico alle spese di gestione e di animazione.

 

L'iniziativa comunitaria Leader+ ( Liaisons Entre Actions de Développment de l' Economie Rurale), giunta alla sua terza edizione, ha l'obiettivo di accompagnare lo sviluppo delle zone rurali stimolando il mantenimento e la creazione di nuove attività, la valorizzazione delle risorse ambientali e culturali locali, il miglioramento della qualità della vita, la cooperazione tra territori, anche attraverso la costituzione di reti per la divulgazione delle esperienze.

L'iniziativa è finanziata dal fondo FEAOG sezione Orientamento, si basa sul cosiddetto approccio "bottom-up" e pone al centro dell'attenzione i GAL (Gruppi di Azione Locale).

I GAL, costituiti da partner pubblici e privati, elaborano una strategia di sviluppo pilota ed integrata (Piano di Sviluppo Locale) e procedono alla sua attuazione sul territorio.

 


 

Articolo 1, commi 411-412-ter
(Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo sviluppo sostenibile e Commissione speciale per la riconversione economica della città di Taranto)

 

 

I commi 411-412-ter intervengono per l'istituzione e l'operatività della fondazione Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo sviluppo sostenibile nonché della Commissione speciale per la riconversione economica della città di Taranto.

 

 

Nello specifico, il comma 411 autorizza la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, da iscrivere nello stato di previsione del MIUR, per l’istituzione e l’inizio dell’operatività della fondazione denominata “Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile” con sede in Taranto.

Come disposto dal comma 411-bis, la fondazione Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo sviluppo sostenibile è istituita per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti conoscitivi, di ricerca, tecnico-scientifici, di trasferimento tecnologico e di valorizzazione delle innovazioni e della proprietà intellettuale generata, nel campo dello studio e dell’utilizzo delle tecnologie pulite, delle fonti energetiche rinnovabili, dei nuovi materiali, dell’economia circolare, strumentali alla promozione della crescita sostenibile del Paese e al miglioramento della competitività del sistema produttivo nazionale. Per le predette finalità, il Tecnopolo instaura rapporti con organismi omologhi, nazionali e internazionali, e assicura l'apporto di ricercatori italiani e stranieri operanti presso istituti esteri di eccellenza.

In base al comma 411-ter, lo statuto del Tecnopolo definisce gli obiettivi della fondazione e il modello organizzativo, individua gli organi, stabilendone la composizione, ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministro dell’economia e delle finanze. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca svolge compiti di vigilanza sul Tecnopolo.

Il comma 412 autorizza la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, a carico del capitolo 1091 pg  11 dello stato di previsione del MISE, per l’istituzione della Commissione speciale per la riconversione economica della città di Taranto, presso il MISE, finalizzata ad assicurare un indirizzo strategico unitario per lo sviluppo delle aree ex-ILVA che ricadono sotto la gestione commissariale del Gruppo Ilva nonché la realizzazione di un piano per la riconversione produttiva della città di Taranto, anche in raccordo con il Tavolo istituzionale permanente per l’Area di Taranto.

Ai sensi del comma 412-bis, la Commissione speciale è presieduta dal Ministro dello sviluppo economico. Con decreto da adottarsi entro 20 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico ne definisce il numero dei componenti, nomina il Segretario, ne specifica il modello organizzativo e di governo. Per esigenze connesse all’espletamento delle sue funzioni la Commissione Speciale può coinvolgere, esperti a livello nazionale ed internazionale.

Il comma 412-ter modifica la composizione del Tavolo istituzionale permanente per l'Area di Taranto, novellando il co. 2 dell’art. 5 D.L 1/2015. In particolare:

·        si precisa che la presidenza spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri o a un suo delegato (invece che a un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri);

·        viene introdotta la partecipazione di un rappresentante anche per ciascuno dei Ministeri della salute, dell’istruzione, dell’università e della ricerca, delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, del Ministro per il sud, nonché dei commissari straordinari dell’ILVA in amministrazione straordinaria;

·        la rappresentanza della Regione Puglia è ridotta da tre a un componente;

·        viene eliminata la partecipazione dei rappresentanti del Commissario straordinario del Porto di Taranto e dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa.

 

 

 


 

Articolo 1, comma 415-bis
(Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione)

 

 

L’articolo 1, comma 415-bis, introdotto durante l’esame al Senato, incrementa di € 10 mln annui, a decorrere dal 2019, il Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione.

 

Pertanto, dal 2019 le risorse del Fondo ammonterebbero a € 249 mln annui.

 

Al riguardo, si ricorda che, allo scopo di superare la frammentazione fra servizi socio-educativi per la prima infanzia (da 0 a 3 anni), afferenti al sistema dei servizi sociali, e scuola dell'infanzia (da 3 a 6 anni), afferente al Sistema nazionale di istruzione, il d.lgs. 65/2017 – emanato sulla base della delega recata dalla L. 107/2015 (art. 1, co. 180 e 181, lett. e), – ha previsto la progressiva istituzione del Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai 6 anni, costituito dai servizi educativi per l’infanzia e dalle scuole dell’infanzia statali e paritarie, alla cui realizzazione compartecipano finanziariamente Stato, regioni, province autonome di Trento e di Bolzano ed enti locali.

Tra gli obiettivi strategici del Sistema integrato rientrano il progressivo ampliamento e la progressiva accessibilità dei servizi educativi per l'infanzia – anche attraverso un loro riequilibrio territoriale – con l'obiettivo tendenziale di raggiungere almeno il 33% di copertura della popolazione sotto i 3 anni di età, a livello nazionale; la graduale diffusione della presenza dei servizi educativi per l'infanzia, con l'obiettivo tendenziale di giungere al 75% nei Comuni; la qualificazione universitaria del personale dei servizi educativi per l'infanzia; la generalizzazione progressiva della scuola dell'infanzia; la formazione in servizio di tutto il personale del Sistema integrato; il coordinamento pedagogico territoriale.

Per l’estensione del Sistema integrato, il d.lgs. ha previsto l’adozione di un Piano di azione nazionale pluriennale, che definisce anche la destinazione delle risorse del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e istruzione – dotato di € 209 mln per il 2017, € 224 mln per il 2018, € 239 mln dal 2019 - contestualmente istituito.

Il primo Piano di azione nazionale (triennale) è stato adottato con Delibera del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2017, previa intesa in Conferenza unificata del 2 novembre 2017.

Nella stessa seduta della Conferenza unificata è stata raggiunta l’intesa per il riparto del Fondo per il 2017. Qui la tabella di riparto dei fondi fra le regioni.

L’intesa per il riparto del Fondo per il 2018 è stata raggiunta nella seduta della Conferenza unificata del 18 ottobre 2018.


 

Articolo 1, comma 419-bis
(Inquinamento acustico)

 

Il comma, introdotto al Senato, stabilisce che ai fini dell’attuazione della disposizione relativa alla normale tollerabilità delle immissioni acustiche si applicano i criteri di accettabilità del livello di rumore di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante la legge quadro sull'inquinamento acustico, e alle relative norme di attuazione.

 

 

Il nuovo comma, introdotto al Senato, modifica l’articolo 6-ter del decreto-legge n. 208 del 2008, recante disposizioni relative alla normale tollerabilità delle immissioni acustiche.

La norma vigente stabilisce che nell'accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell'articolo 844 del codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso.

A tale previsione, viene aggiunto un nuovo comma, in base al quale ai fini dell’attuazione della disposizione stessa si applicano i criteri di accettabilità del livello di rumore di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, e alle relative norme di attuazione.

Si tratta della legge quadro sull'inquinamento acustico.

La legge in parola stabilisce i princìpi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.La legge in questione stabilisce le rispettive competenze degli enti in materia, prevedendo norme sui Piani di risanamento acustico, che devono contenere: a) l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare individuate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a); b) l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento; c) l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento; d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari; e) le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica. Si dettano poi disposizioni in materia di impatto acustico, su cui il D.P.R. 19/10/2011, n. 227, recante il Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il cui art. 4 reca Semplificazione della documentazione di impatto acustico. Si dettano poi nella richiamata Legge quadro sull'inquinamento acustico norme sulle sanzioni amministrative nonché sui regolamenti di esecuzione.


 

Articolo 1, comma 421
(Fondo per l’attuazione del programma di Governo)

 

 

Il comma 421, modificato al Senato, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo per l’attuazione del programma di Governo, con una dotazione di euro 129.317.000 per l’anno 2019, 1.258.000 per l’anno 2020, 107.220.000 per l’anno 2021, 146.089.000 per l’anno 2022, 145.512.000 per l’anno 2023, 145.232.000 per l’anno 2024, 145.143.000 per l’anno 2025, 145.006.000 per l’anno 2026, 143.318.000 per l’anno 2027 e 143.293.000 annui a decorrere dall’anno 2028, da destinare al finanziamento di nuove politiche di bilancio e al rafforzamento di quelle già esistenti perseguite dai Ministeri.

 

La dotazione del Fondo prevista dal testo originario del ddl di bilancio (AC 1334) era di 185 milioni di euro per l’anno 2019 e 430 milioni euro a decorrere dall’anno 2020. Una quota di tali importi è stata utilizzata a copertura di numerose norme introdotte durante l’esame alla Camera e al Senato, come riepiloga per il triennio la tabella che segue.

(in milioni di euro)

Capitolo 3080/MEF

2019

2020

2021

Dotazione assegnata dal ddl iniziale (AC 1334)

185,0

430,0

430,0

Importo utilizzato a copertura nuove norme introdotte alla Camera

54,7

428,7

322,8

Importo utilizzato a copertura nuove norme introdotte al Senato

1,0

--

--

Dotazione attuale

129,3

1,3

107,2

 


 

Articolo 1, comma 428-bis
(Incremento dello stanziamento per la legge quadro
sugli animali di affezione)

 

 

Il comma 428-bis, introdotto durante l’esame al Senato, prevede un incremento di 1 milione di euro dello stanziamento previsto per le finalità previste dalla legge quadro sugli animali di affezione.

 

Il comma 428-bis prevede un incremento di 1 milione di euro dello stanziamento per le finalità previste dalla legge quadro sugli animali di affezione - Legge, n. 281/1991 -, autorizzando la corrispondente spesa per l’anno 2019. In proposito, si ricorda che il Fondo è stato istituito a partire dall'esercizio finanziario 1991, con una dotazione finanziaria a regime di 2 miliardi di lire (1.032,91 di euro) a decorrere dal 1992. L’intervento normativo pertanto è volto a quasi raddoppiare lo stanziamento previsto per tale Fondo per l’anno 2019.

 

 


 

Articolo 1, comma 429-bis
(Stanziamento per il Fondo di mobilità al servizio delle fiere)

 

 

Il comma 429-bis rifinanzia il Fondo per la mobilità al servizio delle fiere nella misura di 2,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

 

Si ricorda che il Fondo per la mobilità al servizio delle fiere è stato istituito presso il Ministero delle attività produttive (ora MISE) dall’articolo 1 della legge 27 febbraio 2006, n. 105 (Interventi dello Stato nel sistema fieristico nazionale), allo scopo di assicurare la funzionalità dei sistemi fieristici di rilevanza nazionale.

In attuazione di tale disposizione, è stato adottato il D.M. 11 maggio 2009.


 

Articolo 1, comma 429-ter
(Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia)

 

 

Il comma 429-ter modifica in più punti la disciplina relativa alla Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia (recata dall’art. 46 del D.L. 50/2017) al fine di concedere le agevolazioni previste dalla normativa vigente anche alle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica all’interno della stessa zona franca urbana (ZFU) entro il 31 dicembre 2019 (ad esclusione delle imprese operanti nel settore dell’edilizia e dell’impiantistica che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede nei territori colpiti). La fruibilità delle agevolazioni viene (conseguentemente) estesa ai periodi di imposta 2019 e 2020, a valere sulle risorse stanziate dalla normativa vigente e non fruite dalle imprese beneficiarie.

Viene inoltre demandata all’INPS l’emanazione (entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione) di provvedimenti volti a disciplinare le modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni.

 

La lettera a) – che riscrive il comma 3 dell’art. 46 del D.L. 50/2017 – prevede che le esenzioni previste per la zona franca urbana (ZFU) siano riconosciute anche alle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica all’interno della stessa ZFU entro il 31 dicembre 2019 (a differenza del testo vigente che pone il limite del 31 dicembre 2017).

Viene inoltre introdotto un periodo aggiuntivo in base al quale sono escluse dai citati benefici le imprese che svolgono attività appartenenti alla categoria F della codifica ATECO 2007 (sostanzialmente identificabili con le imprese operanti nel settore dell’edilizia e dell’impiantistica) che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede legale od operativa nei c.d. comuni del cratere, cioè quelli individuati dagli allegati 1, 2 e 2-bis.

La norma non specifica che gli allegati citati sono quelli del D.L. 189/2016 ove è contenuta la disciplina per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici in questione.

 

La lettera b) modifica il comma 4 dell’art. 46 del D.L. 50/2017 al fine di estendere fino al periodo di imposta 2020 la fruibilità delle agevolazioni riconosciute all’interno della ZFU.

Il testo vigente prevede che le citate agevolazioni sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 50/2017 e per quello successivo.

 

La lettera c) introduce, nel testo dell’art. 46 del D.L. 50/2017, un nuovo comma 4-bis che prevede che l’INPS disciplina con propri provvedimenti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo che sono versati all’entrata del bilancio dello Stato.

 

La lettera d) aggiunge un periodo alla fine del comma 6 dell’art. 46 del D.L. 50/2017 in base al quale per i periodi d’imposta dal 2019 al 2020, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse stanziate dal medesimo comma e non fruite dalle imprese beneficiarie.

Il citato comma 6, come modificato dall'art. 1, comma 747, della L. 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), ha autorizzato la spesa di 194,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 167,7 milioni di euro per l'anno 2018 e di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019, che costituisce limite annuale per la concessione delle agevolazioni riconosciute nella “ZFU Sisma Centro Italia”.

 

 


 

Articolo 1, comma 431-bis
(Limite de minimis per gli incentivi
all’editoria e all’emittenza locale)

 

 

La disposizione riguarda le agevolazioni fiscali per l’editoria e l’emittenza locale, introdotte dall’articolo 57-bis del decreto legge n. 50 del 2017. Vi si chiarisce che le misure d’incentivo devono comunque essere limitate entro gli importi consentiti dalle specifiche disposizioni dell’UE in materia di aiuti c.d. de minimis.

 

L’articolo 57-bis, del decreto legge n. 50 del 2017  prevede incentivi fiscali per investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici, nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, e reca misure di sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione.

 

Nello specifico, si prevede, innanzitutto, l’attribuzione di un credito di imposta, a decorrere dal 2018, in favore di imprese e lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, il cui valore superi almeno dell’1 per cento quelli, di analoga natura, effettuati nell’anno precedente.

Inoltre, si prevede l’emanazione – con decreto del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria – di un bando annuale per l’assegnazione di finanziamenti alle imprese editrici di nuova costituzione, il cui scopo è quello di favorire la realizzazione di progetti innovativi, anche per rimuovere stili di comunicazione sessisti e lesivi dell’identità femminile, e idonei a promuovere la più ampia fruibilità di contenuti informativi multimediali e la maggiore diffusione dell’uso delle tecnologie digitali.

Il credito d’imposta – che è utilizzabile esclusivamente in compensazione (art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997), previa istanza al Dipartimento per l’informazione e l’editoria, è pari al 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, innalzato al 90 per cento nel caso di piccole e medie imprese, microimprese e start-up innovative. La definizione delle modalità e dei criteri di attuazione è demandata ad un dPCM, da adottare, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Il dPCM è stato poi effettivamente emanato (16 maggio 2018, n. 90). Il credito di imposta è concesso nel limite massimo di spesa stabilito annualmente con il dPCM che ripartisce le risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione fra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico (art. 1, comma 4, primo periodo, della legge n. 198 del 2016).

 

In particolare la norma in commento prevede che le agevolazioni illustrate sono concesse ai sensi e nei limiti delle seguenti norme:

- regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti "de minimis";

- regolamento (UE) n. 1408/ 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo;

- regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

 

Si rammenta - al riguardo - che l’art. 57-bis, al comma 1, terzo periodo, già prescrive che la modalità applicative delle misure di agevolazione e sostegno devono rispettare la normativa europea sugli aiuti di Stato. Sicché la disposizione in commento appare volta soltanto a specificare i parametri normativi dell’UE che devono essere rispettati.

 

 


 

Articolo 1, commi 433 e 433-bis
(Fondo contenzioso enti locali e contributi Torino per errata determinazione gettiti IMU)

 

 

Il comma 433 dispone l'istituzione di un fondo di 20 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, e di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per fronteggiare gli oneri che derivano dai contenziosi relativi all’attribuzione di pregressi contributi erariali conseguenti alla soppressione o alla rimodulazione di imposte locali.

Inoltre, al fine di evitare la prosecuzione del giudizio di ottemperanza su una sentenza del TAR e una del Consiglio di Stato riguardante, da un lato, il Comune di Torino e, dall'altro, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'interno e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il comma 433-bis prevede l'erogazione di una somma complessiva di 35 milioni di euro a favore del Comune di Torino.

 

Si tratta dei contenziosi relativi all’applicazione dell’Ici agli immobili accatastati nella categoria D (opifici), a seguito - secondo quanto appreso per le vie brevi - del passaggio dal valore contabile alla rendita catastale quale base imponibile del tributo, che ha comportato la necessità di disporre trasferimenti erariali a compensazione della conseguente perdita di gettito.

 

Il fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno e può essere incrementato con le risorse che si rendono disponibili per effetto di assegnazioni a qualunque titolo spettanti agli enti locali, corrisposte annualmente dal Ministero dell’interno.

 

Durante l'esame in Senato, la dotazione del fondo è stata aumentata di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

 

Il comma 433-bis, in particolare, destina 7 milioni annui, per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, all'attuazione della sentenza della seconda sezione del TAR del Lazio n. 4878 del 18 maggio 2014 e della sentenza della quarta sezione del Consiglio di Stato n. 5013 del 3 novembre 2015. Il comma dispone inoltre che le risorse sono erogate dal Ministero dell'Interno subordinatamente alla rinuncia a ogni ricorso pendente da parte del Comune di Torino nei confronti dello Stato.

 

La relazione tecnica chiarisce che la norma è resa necessaria dal fatto che, all'esito della verifica contabile effettuata, non è stato possibile raggiungere un accordo sul piano meramente tecnico.

Alla copertura dell'onere pari a 7 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023 si provvede, per il primo triennio, nell'ambito della dotazione del fondo per il contenzioso degli enti locali di cui al comma 433 e per gli anni successi con riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 653 (Fondo per far fronte a esigenze indifferibili che si manifestano in corso di gestione).

 

Il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell’interno, è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni compensative di bilancio.

 


 

Articolo 1, comma 436-bis
(Accesso dei Comuni al
Fondo nazionale per l'accoglienza

dei minori stranieri non accompagnati)

 

 

Questo comma sopprime la previsione, introdotta dalla legge di conversione del decreto-legge n. 113 del 2018 (articolo 12, comma 2, lettera h-bis), in materia di sicurezza ed immigrazione, in base alla quale è «comunque senza alcuna spesa o onere a carico  del comune  interessato  all'accoglienza   dei   minori   stranieri   non accompagnati» l'accesso al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (MNSA),  nel limite delle risorse del medesimo Fondo, da parte dei Comuni che assicurano accoglienza ai MNSA per i quali vi sia una temporanea indisponibilità nelle strutture di prima accoglienza loro destinate o nello SPRAR.

 

La disposizione interviene dunque sulla previsione attualmente posta dall'articolo 12, comma 2, lettera h-bis) del decreto-legge n. 113 del 2018.

Quest'ultima lettera a sua volta ha novellato l'articolo 19, comma 3 del decreto legislativo n. 142 del 2015 (atto che ha dato recepimento alle direttive n. 33 e n. 32 dell'Unione europea in materia di protezione internazionale, relative la prima all'accoglienza, l'altra alle procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale).

L'articolo 19 del decreto legislativo n. 142 del 2015 prevede, in particolare, che in caso di temporanea indisponibilità nelle strutture di prima accoglienza loro destinate o nello SPRAR (Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati), i minori stranieri non accompagnati ricevano assistenza ed accoglienza temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del Comune in cui il minore si trovi, fatta salva la possibilità di trasferimento del minore in un altro Comune (secondo gli indirizzi fissati da un Tavolo di coordinamento) tenendo in considerazione prioritariamente il superiore interesse del minore.

I Comuni che assicurano l'attività di accoglienza accedono ai contributi disposti dal Ministero dell'interno a valere sul Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

L'accesso a tale Fondo da parte dei Comuni è nel limite delle risorse del medesimo Fondo "e comunque senza alcuna spesa o onere a carico del Comune interessato all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati", secondo la disposizione introdotta in sede parlamentare dalla legge di conversione (n. 132 del 2018) del decreto-legge n. 113 del 2018.

Quest'ultima previsione è ora soppressa dalla disposizione in commento.


 

Articolo 1, commi 466-468
(Terra dei fuochi e bonifiche dei siti inquinati)

 

 

I commi 466-468 sopprimono l'autorizzazione di spesa recante l’onere per l'affitto del termovalorizzatore di Acerra, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per quindici anni e destinano le relative risorse (per un importo di 20,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024) all’incremento del “Fondo bonifiche” istituito dall’articolo 1, comma 476, della legge di stabilità per il 2016. Tali somme aggiuntive sono finalizzate alla realizzazione di interventi ambientali nel territorio della regione Campania, nonché (secondo quanto previsto dall’integrazione operata dal Senato) al finanziamento di un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale adottato dal Ministero dell’ambiente, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. La dotazione del fondo è ulteriormente incrementata con le risorse disponibili iscritte nell’esercizio finanziario 2018 nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente in relazione al citato canone di affitto.

 

Termovalorizzatore di Acerra (comma 466)

Il comma 466 sopprime l'autorizzazione di spesa recante l'onere per l'affitto del termovalorizzatore di Acerra, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per quindici anni.

Sopprime inoltre la norma che finalizzava le risorse, già destinate al pagamento del canone di affitto, alla Regione Campania quale contributo dello Stato per l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra.

Quanto alla prima soppressione, relativa all'art. 7, comma 6, terzo periodo, del D.L. n. 195 del 2009, si ricorda che il D.L. n. 195 ha disposto all'art. 7 il trasferimento di proprietà dell’impianto di termovalorizzazione alla Regione Campania. Il valore del trasferimento veniva determinato in 335 milioni di euro.

La norma disponeva che, nelle more del trasferimento di proprietà del termovalorizzatore di Acerra, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile mantenesse la piena disponibilità, utilizzazione e godimento dell'impianto e fosse autorizzata a stipulare un contratto per l'affitto dell'impianto stesso. Il comma 6 del medesimo articolo recava quindi una quantificazione dell'onere pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2010 e rinviava all'articolo 18 del medesimo decreto-legge per la definizione della copertura. Veniva stabilito, al comma 6, un canone di euro 2.500.000 mensili, stabilendo che il contratto di affitto si risolvesse automaticamente per effetto del trasferimento della proprietà.

Il terzo periodo del comma 6 del citato articolo 7 - qui oggetto di soppressione - prevedeva che all'onere derivante dall'attuazione del comma stesso, pari a 30 milioni di euro annui per quindici anni a decorrere dall'anno 2010, si facesse fronte ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge n. 195 del 2009 (norma di copertura finanziaria).

Quanto alla seconda soppressione, relativa all'art. 12, comma 9, D.L. n. 16 del 2012, si ricorda che questo disponeva, in considerazione dell'acquisto del termovalorizzatore di Acerra previsto dal comma 8 della norma medesima, che le risorse già finalizzate al pagamento del canone di affitto - di cui all'articolo 7, comma 6, dello stesso decreto-legge - fossero destinate alla Regione Campania quale contributo dello Stato. Si rammenta che il comma 8 dell’articolo 12 del D.L. n. 16/2012 autorizzava la regione Campania ad utilizzare le risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 relative al Programma attuativo regionale, per l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra e si prevedeva che le risorse necessarie, pari a 355.550.240,84 euro, fossero trasferite alla stessa Regione.

Si ricorda che sulla vicenda del termovalorizzatore di Acerra si è pronunciata la Corte costituzionale, con la sentenza n. 258/2014, anche in ordine al conflitto di attribuzione tra enti, sollevato dalla Regione Campania nei confronti dello Stato, a seguito dell'adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 febbraio 2012 mediante il quale è stato deliberato il trasferimento alla Regione Campania dell'impianto di Acerra; la pronuncia ha respinto per manifesta inammissibilità il rilievo di incostituzionalità sollevato dal Tar Lazio nel giudizio di impugnazione del DPCM citato, rigettando la tesi che, per le norme in questione, potesse parlarsi di “legge provvedimento".

Della rinuncia al ricorso giurisdizionale incardinato dinanzi al TAR Lazio contro l’intervenuto trasferimento del termovalorizzatore dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri alla Regione Campania si dà menzione nella Delibera n. 550 del 04/09/2018 della Giunta regionale della Campania, ove si approva anche lo schema di contratto di subentro al contratto ancora risultante tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il soggetto gestore dell'impianto A2A per quanto attiene alla gestione del termovalorizzatore di Acerra.

“Fondo bonifiche” istituito dalla legge di stabilità 2016 (commi 467 e 468)

Il comma 467, modificato nel corso dell’esame al Senato, interviene sulla dotazione e la destinazione delle risorse del Fondo per interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica, per la maggior tutela dell'ambiente e della salute pubblica, dei siti di interesse nazionale (SIN), istituito dall’art. 1, comma 476, della L. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016).

L'incremento disposto dal primo periodo del comma in esame è pari a 20.227.042 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024.

Il comma 476, come modificato dall'art. 1, comma 245, L. n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018), ha previsto, al fine di contribuire all'attuazione dei necessari interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica, per garantire la maggior tutela dell'ambiente e della salute pubblica, dei siti di interesse nazionale, l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, di cui 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 destinati agli interventi di bonifica del sito di interesse nazionale Valle del Sacco e i restanti 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e 10 milioni di euro per l'anno 2018 da destinare con priorità ai siti di interesse nazionale per i quali è necessario provvedere con urgenza al corretto adempimento di obblighi europei.

 

Tali importi aggiuntivi sono finalizzati, in base a quanto disposto dal secondo periodo del comma 467:

§  alla realizzazione degli interventi ambientali individuati dal Comitato interministeriale per gli interventi di prevenzione del danno ambientale e dell'illecito ambientale ed il monitoraggio del territorio della regione Campania;

L’articolo 2 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, come convertito, ha istituito presso il Ministero dell'ambiente un Comitato interministeriale di indirizzo per l'individuazione o il potenziamento di azioni e interventi di prevenzione del danno ambientale e dell'illecito ambientale, monitoraggio, anche di radiazioni nucleari, tutela e bonifica nei terreni, nelle acque di falda e nei pozzi della regione Campania.

Alla costituzione del Comitato si è provveduto con D.P.C.M. 6 febbraio 2014 e, successivamente, con il D.P.C.M. 18 settembre 2014.

§  nonché, secondo quanto previsto dall’integrazione operata dal Senato, al finanziamento di un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale che riguarda:

- i siti inquinati “orfani” (vale a dire quei siti per i quali le procedure di bonifica sono in carico alla P.A., in quanto i soggetti responsabili della contaminazione non provvedono alla bonifica o non sono individuabili e non vi provvede nemmeno il proprietario del sito né altri soggetti interessati), siano essi o meno di interesse nazionale;

La norma richiama infatti sia i siti “orfani” di interesse nazionale (per i quali la competenza della bonifica è affidata, ai sensi dell’art. 252, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, al Ministero dell’ambiente) sia quelli di minore rilevanza (per i quali l’art. 250 prevede che gli interventi di bonifica siano realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione).

- i siti inquinati per i quali non è stato avviato il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione;

La norma richiama l’art. 244 del D.Lgs. 152/2006, secondo cui le pubbliche amministrazioni che nell'esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne danno comunicazione alla regione, alla provincia e al comune competenti. Dopodiché la provincia, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere alla bonifica del sito.

- e che è destinato altresì al finanziamento di interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica di siti contaminati.

 

Il terzo periodo del comma 467, aggiunto nel corso dell’esame al Senato, prevede che il programma sia adottato dal Ministero dell’ambiente, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

 

In virtù della succitata finalizzazione delle risorse del fondo in questione anche a siti diversi dai SIN, il quarto periodo del comma in esame (anch’esso introdotto nel corso dell’esame al Senato) modifica il comma 476 della legge di stabilità 2016, istitutivo del citato fondo, al fine di eliminare la parte della disposizione che limita il campo di applicazione ai soli SIN e di precisare che gli interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica finanziati dal fondo possono riguardare qualunque sito contaminato.

 

Il comma 468 prevede un ulteriore incremento della dotazione del fondo nell’anno 2019 con le risorse disponibili, iscritte nell’esercizio finanziario 2018 nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente ai sensi del richiamato art. 7, comma 6, del D.L. 195/2009 e relative all’affitto del termovalorizzatore di Acerra, che sono impegnate per il versamento all’entrata del bilancio dello Stato e la successiva riassegnazione al fondo. Si specifica che il comma in parola entra in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

Si segnala che il D.L. 119/2018, all'articolo 26, comma 3, lettera e), prevede quale copertura dello stesso decreto, quanto a 20 milioni di euro per l’anno 2018, le somme di cui all’art. 7, comma 6, del D.L. 195/2009, relative al canone di affitto del termovalorizzatore di Acerra, iscritte nel conto dei residui nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all’erario.


 

Articolo 1, comma 468-bis
(Plastiche monouso)

 

 

Il comma 468-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato, detta disposizioni (che vengono inserite nel nuovo articolo 226-quater del Codice dell’ambiente) finalizzate alla prevenzione della produzione di rifiuti derivanti da prodotti di plastica monouso e a favorirne la raccolta e il riciclaggio. A tal fine vengono invitati i produttori, su base volontaria e in via sperimentale dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2023, ad adottare una serie di iniziative (modelli di raccolta e riciclo, utilizzo di biopolimeri, elaborazione di standard qualitativi dei prodotti, sviluppo di tecnologie innovative, attività di informazione, ecc.).

Lo stesso comma prevede l’istituzione, presso il Ministero dell’ambiente, di un fondo (con una dotazione di 100.000 euro, a decorrere dal 2019) destinato a finanziare attività di studio e verifica tecnica e monitoraggio da parte dei competenti istituti di ricerca.

 

 

Il comma 468-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato, detta una disciplina articolata, che viene collocata nel nuovo articolo 226-quater del D.Lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell’ambiente).

Di seguito si illustra il dettaglio delle disposizioni.

Finalità della disposizione (art. 226-quater, comma 1)

Il comma 1 del nuovo articolo 226-quater del D.Lgs. 152/2006, introdotto dal comma in esame, indica le seguenti finalità perseguite dall’articolo in questione:

- prevenire la produzione di rifiuti da prodotti di plastica monouso e di quella dei materiali di origine fossile;

- prevenire l’abbandono di tali rifiuti;

- favorire la loro raccolta differenziata e il relativo riciclaggio di materia;

- facilitare e promuovere l’utilizzo di beni di consumo ecompatibili.

 

Lo stesso comma precisa che tali finalità sono coerenti con gli obiettivi indicati nella “Strategia europea per la plastica nell’economia circolare” (COM(2018) 28 def.).

Iniziative volontarie da adottare in via sperimentale (art. 226-quater, commi 1 e 2)

Per le finalità indicate, il comma 1 del nuovo art. 226-quater del Codice dell’ambiente prevede che i produttori, su base volontaria e in via sperimentale, dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2023:

- adottano modelli di raccolta differenziata e di riciclo di stoviglie in plastica da fonte fossile con percentuali crescenti di reintroduzione delle materie prime seconde nel ciclo produttivo;

- producono, impiegano e avviano a compostaggio stoviglie fabbricate con biopolimeri di origine vegetale;

- utilizzano entro il 31 dicembre 2023 biopolimeri, con particolare attenzione alle fonti di approvvigionamento nazionale, in modo massivo e in alternativa alle plastiche di fonte fossile per la produzione di stoviglie monouso.

 

Per le medesime finalità, il comma 2 prevede che i produttori promuovono:

a) la raccolta delle informazioni necessarie alla messa a punto di materie prime, processi e prodotti ecocompatibili e la raccolta dei dati per la costruzione di sistemi di certificazione del ciclo di vita dei prodotti (life cycle assessment)

b) l’elaborazione di standard qualitativi per la determinazione delle caratteristiche qualitative delle materie prime e degli additivi impiegabili in fase di produzione, nonché delle prestazioni minime del prodotto durante le fasi di impiego, compreso il trasporto, lo stoccaggio e l’utilizzo;

c) lo sviluppo di tecnologie innovative per il riciclo dei prodotti in plastica monouso;

d) l’informazione sui sistemi di restituzione dei prodotti in plastica monouso usati da parte del consumatore.

Informazione sui sistemi di restituzione dei prodotti in plastica monouso (art. 226-quater, comma 3)

Il comma 3 del nuovo art. 226-quater del Codice dell’ambiente precisa il contenuto delle informazioni che (in base alla lettera d) del comma 2) i produttori devono occuparsi di diffondere sui sistemi di restituzione dei prodotti in plastica monouso usati da parte del consumatore, stabilendo che le stesse riguardano in particolare:

- i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili;

- il ruolo degli utenti di prodotti di plastica monouso e dei consumatori nel processo di riutilizzazione, di recupero e di riciclaggio dei prodotti di plastica monouso e dei rifiuti di imballaggio;

- il significato dei marchi apposti sui prodotti di plastica monouso.

Fondo per ricerche, verifiche tecniche e monitoraggio delle attività (art. 226-quater, comma 4)

Al fine di realizzare attività di studio e verifica tecnica e monitoraggio da parte dei competenti istituti di ricerca, il comma 4 del nuovo art. 226-quater del Codice dell’ambiente prevede l’istituzione di un apposito Fondo presso il Ministero dell’ambiente, con una dotazione di 100.000 euro a decorrere dal 2019.

Si valuti l’opportunità di precisare che l’oggetto delle attività di studio, verifica e monitoraggio che dovranno essere svolte dai competenti istituti di ricerca è l’insieme di iniziative volontarie previste dai commi precedenti.

 

La disciplina delle specifiche modalità di utilizzazione del fondo è demandata ad un apposito decreto del Ministro dell’ambiente, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.


 

Articolo 1, commi da 471-bis a 471-quinquies
(Agevolazioni per la vendita al dettaglio di giornali e periodici)

 

 

Le disposizioni prevedono un credito d’imposta per le attività commerciali che esercitano esclusivamente la vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici. L’agevolazione è limitata agli anni 2019 e 2020 ed è parametrata sugli importi pagati a titolo di Imu, Tasi, Cosap e Tari, nonché su altre eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con successivo decreto.

 

I commi in commento introducono un’agevolazione fiscale per le edicole e gli altri rivenditori al dettaglio, che svolgono esclusivamente vendita di quotidiani, riviste e periodici. Essa si estende a quegli esercizi i quali – pur non esclusivamente dedicati alla vendita dei giornali – siano però gli unici punti vendita nel comune considerato (come identificati dall’art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 170 del 2001).

 

Si rammenta che tale ultima disposizione prevede che possono esercitare l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, in regime di non esclusività, le seguenti tipologie di esercizi commerciali:

a) le rivendite di generi di monopolio;

b) le rivendite di carburanti e di oli minerali;

c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;

d) le strutture di vendita medie e grandi, nonché i centri commerciali,  come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700;

e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120;

f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

 

Il credito d’imposta è riconosciuto per due anni (2019 e 2020) e nel limite, rispettivamente, di 13 milioni di euro e di 17 milioni. A ciascun esercente il credito d’imposta spetta nel limite di 2000 euro all’anno. Se ne può fruire entro i limiti delle regole europee sugli aiuti de minimis e solo mediante modulo F24 in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (comma 471-ter).

 

Il comma 471-quater rimanda la definizione delle modalità attuative a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti, nonché alla definizione d eventuali altre spese da ammettere al credito d’imposta.

 

Si segnala che le disposizioni in commento sono ricalcate sull’art. 1, commi 319-321, della legge di bilancio per il 2018 (n. 205 del 2017) per le librerie.

Viene in particolare istituito un credito di imposta, a decorrere dall'anno 2018, in favore degli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita di libri al dettaglio in esercizi specializzati con codice ATECO principale 4761. Possono usufruire del credito di imposta anche gli esercenti che effettuano la vendita al dettaglio di libri di seconda mano. Il credito di imposta è riconosciuto, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, ed è parametrato agli importi pagati quali IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione ovvero ad altre spese individuate con il d.m. attuativo (di cui al comma 321) anche in relazione all’assenza di librerie sul territorio comunale. Il credito di imposta è stabilito nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri esercenti (comma 319).

 

Il comma 471-quinquies reca le norme di copertura:

a)     13 milioni di euro nell’anno 2019 e 4 milioni di euro nell’anno 2020 a valere sul il Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione (per la quota Presidenza del Consiglio dei ministri);

b)     13 milioni di euro nell’anno 2020 a valere sulle risorse disponibili già destinate al credito di imposta con le somme destinate al credito d’imposta previsto dall’art. 4 del decreto legge n. 63 del 2012 in materia di modernizzazione del sistema di distribuzione dei giornali e tracciabilità delle vendite; il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, è ridotto di 13 milioni di euro per il 2020.


 

Articolo 1, comma 471-sexies
(Contributi diretti a imprese radiofoniche e a imprese editrici di quotidiani e periodici)

 

 

L’articolo 1, comma 471-sexies, introdotto nel corso dell’esame al Senato, dispone l’abolizione, o la progressiva riduzione fino all’abolizione, dei contributi diretti a favore di determinate categorie di imprese radiofoniche e di imprese editrici di quotidiani e periodici.

Inoltre, prevede il sostegno, a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di progetti finalizzati, tra l’altro, a diffondere la cultura della libera informazione plurale, dell’innovazione digitale e sociale, e a sostenere il settore della distribuzione editoriale.

 

L’intervento di abolizione – o di riduzione fino a completa abolizione – dei contributi diretti a favore di determinate categorie di imprese radiofoniche o di imprese editrici di quotidiani e periodici è esplicitamente disposto nelle more della revisione organica della disciplina di settore.

 

Preliminarmente, è utile ricordare che, nella XVII legislatura, il settore del sostegno all’editoria è stato interessato da un ampio intervento di riforma, che ha visto, in particolare, l’istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione (art. 1, L. 198/2016), destinato al sostegno dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale (quest’ultima, di competenza del Ministero dello sviluppo economico), e la ridefinizione della disciplina per l’erogazione dei contributi diretti.

In particolare, il d.lgs. 70/2017 – intervenuto in attuazione dell’art. 2, co. 1 e 2, lett. da a) a g), della stessa L. 198/2016, e le cui disposizioni si applicheranno a decorrere dalle domande presentate nel 2019 con riferimento all'annualità del contributo 2018 –, nel ridefinire la disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, ha disposto, anzitutto, che i contributi spettano nei limiti delle risorse a ciò destinate, per ciascuna tipologia, con il DPCM che ripartisce la quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione spettante alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e che, in caso di insufficienza delle risorse, agli aventi diritto spettano contributi ridotti mediante riparto proporzionale.

L’intervento di riforma ha, inoltre, ridefinito la platea dei beneficiari dei contributi. Nello specifico, la L. 198/2016 ha stabilito quale condizione necessaria per il finanziamento l'esercizio esclusivo, in ambito commerciale, di un'attività informativa autonoma e indipendente, di carattere generale, e la costituzione dei soggetti beneficiari come:

·       cooperative giornalistiche;

·       enti senza fini di lucro o imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia da essi interamente detenuto;

·       limitatamente a cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge, imprese editrici di quotidiani e periodici la maggioranza del cui capitale è detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali senza fini di lucro.

Inoltre, ha previsto il mantenimento dei contributi, con la possibilità di definire criteri specifici sia per i requisiti di accesso, sia per i meccanismi di calcolo dei contributi, per:

·       imprese editrici di quotidiani e di periodici espressione delle minoranze linguistiche;

·       imprese ed enti che editano periodici per non vedenti e ipovedenti;

·       associazioni dei consumatori;

·       imprese editrici di quotidiani e di periodici italiani editi e diffusi all'estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero.

A sua volta, il d.lgs. 70/2017 ha specificato che, ad eccezione delle imprese e degli enti che editano periodici per non vedenti e ipovedenti, gli altri soggetti possono richiedere i contributi per una sola testata.

 

La L. 198/2016 ha, invece, escluso esplicitamente dai contributi:

·       organi di informazione di partiti o movimenti politici e sindacali. Il d.lgs. 70/2017 ha specificato che sono comprese nell'esclusione, oltre alle imprese editrici, anche le imprese radiofoniche organi di partiti politici presenti in almeno un ramo del Parlamento (art. 4, L. 250/1990);

·       periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico. Il d.lgs. 70/2017 ha specificato che si tratta di quelli che hanno diffusione prevalente tra gli operatori dei settori di riferimento;

·       imprese editrici di quotidiani e periodici che fanno capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in borsa.

 

Per ulteriori approfondimenti, si veda qui il tema web predisposto dal Servizio Studi della Camera.

 

Abolizione dei contributi alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale

 

In particolare, il comma 471-sexies stabilisce che, a “decorrere dal 1° gennaio 2020”, sono soppressi i contributi alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale.

A tal fine, abroga la L. 230/1990 e novella l’art. 1, co. 1247, della L. 296/2006.

 

Con riguardo alla decorrenza, sembrerebbe necessario chiarire se si intenda abolire i suddetti contributi a partire dall'annualità di contributo 2020 (ovvero a partire dalle richieste di contributo presentate nel 2020 con riferimento all’annualità di contributo 2019).

 

La L. 230/1990 aveva concesso un contributo (per il solo triennio 1990-1992) alle imprese radiofoniche private che nel triennio 1987-1989 avessero (fra l’altro) trasmesso quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari per non meno di nove ore comprese tra le 7 e le 20.

Successivamente, l’art. 1, co. 1247, della L. 296/2006 ha disposto che i contributi previsti dall’art. 4 della L. 250/1990 – a favore delle imprese radiofoniche che risultavano essere organi di partiti politici presenti in almeno un ramo del Parlamento e che, oltre ad aver registrato la testata e a non essere editori o controllori delle imprese editrici di quotidiani o periodici organi dei medesimi partiti politici, trasmettevano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali, per non meno del 50% delle ore di trasmissione comprese fra le 7 e le 20 – sono corrisposti anche alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della L. 230/1990[48].

Ancora in seguito, l’art. 12, co. 1, del DPR 223/2010 ha disposto che le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della L. 230/1990 mantengono il diritto all’intero contributo, anche in presenza di riparto percentuale fra gli altri aventi diritto.

Da ultimo, l’art. 2, co. 5-bis, del D.L. 63/2012 ha previsto il mantenimento del diritto all’intero contributo anche per i contributi relativi al 2010.

 

Riduzione e abolizione dei contributi diretti a favore di determinate categorie di imprese editrici di quotidiani e periodici

 

Sempre il comma 471-sexies dispone la progressiva riduzione, fino alla totale abolizione, dei contributi concessi, ai sensi dell’art. 2, co. 1, del d.lgs. 70/2017, alle seguenti categorie di imprese editrici di quotidiani e periodici:

·       imprese editrici costituite come cooperative giornalistiche che editano quotidiani e periodici (lett. a));

·       imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi fini di lucro, limitatamente a un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 198/2016 (lett. b));

·       enti senza fini di lucro, ovvero imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia da essi interamente detenuto (lett. c)).

 

In particolare, in deroga a quanto stabilito dall’art. 8 del d.lgs. 70/2017 –che ha fissato i criteri di calcolo dell’ammontare dei contributi da concedere a ciascuna categoria –, prevede che l’importo complessivamente erogabile a ciascuna impresa editoriale sarà ridotto:

§  per l’annualità 2019, del 20% della differenza tra l’importo spettante in base alla normativa vigente e € 500 mila;

§  per l’annualità 2020, del 50% della differenza tra l’importo spettante in base alla normativa vigente e € 500 mila;

§  per l’annualità 2021, del 75% della differenza tra l’importo spettante in base alla normativa vigente e € 500 mila.

 

A “decorrere dal 1° gennaio 2022”, le medesime categorie di imprese editrici non hanno più diritto ai contributi.

 

Si valuti l’opportunità di riferirsi all’“annualità 2022” (dal momento che per l’annualità 2021 la disciplina è già fissata dal comma in esame).

 

Progetti per la diffusione della cultura della libera informazione plurale, dell’innovazione digitale e sociale, e a sostenere il settore della distribuzione editoriale

 

Infine, il medesimo comma 471-sexies dispone che con uno o più DPCM sono individuate le modalità per il sostegno e la valorizzazione, a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di progetti, presentati da soggetti sia pubblici che privati, finalizzati a:

·       diffondere la cultura della libera informazione plurale, della comunicazione partecipata, dell’innovazione digitale e sociale, dell’uso dei media;

·       sostenere il settore della distribuzione editoriale, anche con l’avvio di processi di innovazione digitale[49].

 

 


 

Articolo 1, commi da 509-bis a 509-vicies quinquies
(Anticipazioni di liquidità agli enti territoriali e rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali)

 

 

I commi da 509-bis a 509-decies ampliano le possibilità per gli enti locali, le regioni e le province autonome di richiedere anticipazioni di liquidità finalizzate al pagamento di debiti, maturati alla data del 31 dicembre 2018, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. I commi disciplinano, inoltre, il limite di ammontare, le garanzie, i termini per la richiesta e per il rimborso delle anticipazioni.

I commi da 509-undecies a 509-vicies quinquies disciplinano una serie di incentivi e penalità rivolte agli enti pubblici al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali.

 

 

Legislazione vigente. L'articolo 222 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL - decreto legislativo n. 267 del 2000) disciplina le anticipazioni di tesoreria per i comuni, le province e le città metropolitane. Il tesoriere, su richiesta dell'ente, concede delle anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dei 3/12 (elevato a 5/12 per gli enti in dissesto economico-finanziario) delle entrate afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio (entrate correnti) accertate nel penultimo anno precedente. Gli interessi decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione che regola il rapporto con il tesoriere. Alternativamente, l'articolo 195 del TUEL consente agli enti locali, ad eccezione di quelli in stato di dissesto finanziario sino all'emanazione del decreto di approvazione del piano di riequilibrio da parte del Ministero dell'interno, di disporre l'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate per il finanziamento di spese correnti per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222.

 

Le regioni, ai sensi dell'articolo 69 del decreto legislativo n. 118 del 2011, possono contrarre anticipazioni, unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente il 10% dell'ammontare complessivo delle entrate di competenza di natura corrente, salvo che la convenzione di tesoreria preveda un limite più basso. Gli enti pubblici strumentali delle regioni, invece, possono contrarre anticipazioni per un limite non eccedente il 10% dell'ammontare complessivo delle entrate derivanti dai trasferimenti correnti dalla regione. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione.

 

Per quanto riguarda le province autonome, le anticipazioni di tesoreria sono disciplinate dalla specifica disciplina.

 

La modifica in esame, introdotta durante l'esame in Senato si articola come segue.

Il comma 509-bis, con la finalità di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 231 del 2002 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) amplia le possibilità per gli enti di ottenere delle anticipazioni di cassa rispetto alla legislazione vigente. Esso dispone, infatti, che le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e le istituzioni finanziarie dell'Unione europea (e quindi non soltanto il tesoriere dell'ente) possano concedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle regioni  e alle province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale (SSN), anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di debiti, certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2018, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al riconoscimento della legittimità dei debiti stessi ad opera della deliberazione del consiglio dell'ente prevista dall'articolo 194 del TUEL.

 

Il comma 509-ter precisa che le anticipazioni devono essere concesse entro il limite massimo di 3/12 delle entrate accertate nel 2017 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio per gli enti locali, e del 5% delle entrate relative al primo titolo di entrata accertate nell'anno 2017 per le regioni.

 

Il comma 509-quater, dopo aver rammentato che le anticipazioni non costituiscono una forma di indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge n. 350 del 2003, precisa che alle anticipazioni non si applicano le condizioni poste dall'articolo 203 (Attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento) e dall'articolo 204 (Regole particolari per l'assunzione di mutui) del TUEL, nonché dall'articolo 62 (Mutui e altre forme di indebitamento) del decreto legislativo n. 118 del 2011. Rimane tuttavia fermo l'obbligo per gli enti richiedenti di adeguare, successivamente al perfezionamento delle suddette anticipazioni, le relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

 

L'articolo 3, comma 16, della legge finanziaria 2004 (legge n. 350 del 2003) dispone che, ai sensi dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, le regioni a statuto ordinario, gli enti locali, le aziende e gli organismi di cui agli articoli 2, 29 e 172, comma 1, lettera b), del TUEL, ad eccezione delle società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. Le regioni a statuto ordinario possono, con propria legge, disciplinare l'indebitamento delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere e degli enti e organismi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 76 del 2000 solo per finanziare spese di investimento.

Il successivo comma 17 del medesimo articolo precisa le operazioni finanziarie che devono intendersi quali forme di indebitamento agli effetti dell'art. 119, sesto comma, della Costituzione. Si tratta dell'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti obbligazionari, le cartolarizzazioni relative a flussi futuri di entrata, a crediti e a attività finanziarie e non finanziarie, l'eventuale somma incassata al momento del perfezionamento delle operazioni derivate di swap (cosiddetto upfront), le operazioni di leasing finanziario stipulate dal 1° gennaio 2015, il residuo debito garantito dall'ente a seguito della definitiva escussione della garanzia. Inoltre, costituisce indebitamento il residuo debito garantito a seguito dell'escussione della garanzia per tre annualità consecutive, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del debitore originario.

Non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato art. 119, le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio.

 

Il comma 509-quinquies dispone che le anticipazioni di cassa agli enti locali siano assistite, quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento, da una delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio di previsione, ai sensi dell'articolo 206 del TUEL. Alle anticipazioni, inoltre, si applicano le disposizioni recate dall'articolo 159 (Norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali), comma 2, e dall'articolo 255 (Acquisizione e gestione dei mezzi finanziari per il risanamento), comma 10, del TUEL. Le anticipazioni alle regioni e alle province autonome sono assistite da garanzia sulle relative entrate di bilancio a norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna regione e provincia autonoma.

 

Il comma 509-sexies fissa al 28 febbraio 2019 il termine entro il quale la richiesta di anticipazione di liquidità deve essere presentata agli istituti finanziari di cui al comma 509-bis. La richiesta deve essere corredata da una apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente che riporta l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione. La dichiarazione deve essere redatta utilizzando il modello generato dalla Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2013.

 

Il comma 509-septies dispone che il pagamento dei debiti per i quali è stata ottenuta l'anticipazione debba avvenire entro 15 giorni dalla data di erogazione. Tale termine è posticipato a 30 giorni nel caso di debiti degli enti del SSN.

 

Il comma 509-octies dispone che il rimborso delle anticipazioni debba avvenire entro il momento dell'avvenuto ripristino della normale gestione di liquidità, e comunque non oltre il 15 dicembre 2019.

 

Il comma 509-novies dispone che, in caso di mancato rimborso entro i termini stabiliti, gli istituti finanziatori possono chiedere la restituzione dell'anticipazione, anche attivando le garanzie di cui al comma 509-quinquies.

 

Il comma 509-decies dispone che nell'anno 2020 le misure di cui ai successivi commi 509-quindecies, 509-septies decies e 509-octies decies sono raddoppiate nei confronti degli enti che non hanno richiesto l'anticipazione rispettando il termine di cui al comma 509-sexies e che non hanno effettuato il pagamento entro il termine di cui al comma 509-septies.

 

Il comma 509-undecies precisa che i successivi commi da 509-duodecies a 509-vicies decies sono da considerarsi quali princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

 

Il comma 509-duodecies indica le condizioni in base alle quali le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009) applicano le misure di cui alla lettera a) dei commi 509-quindecies o 509-septies decies.

In particolare si applicano:

a.      le misure di cui alla lettera a) dei commi 509-quindecies o 509-septies decies se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente;

b.      Le misure di cui ai commi 509-quindecies o 509-septies decies se le amministrazioni pubbliche medesime rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulla base delle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispetto dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 231 del 2002.

 

Il comma 509-ter decies riguardano i debiti commerciali degli enti del SSN, i quali applicano le misure di cui al comma 509-octies decies facendo riferimento ai tempi di pagamento e ritardo calcolati sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente e al debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2014.

 

Il comma 509-quater decies specifica che i tempi di pagamento e ritardo di cui ai commi 509-duodecies e 509-terdecies sono elaborati mediante la Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2013. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno provveduto a pagare.

 

Il comma 509-quindecies dispone che entro il 31 gennaio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 509-duodecies riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dallo Stato che adottano la contabilità finanziaria stanziano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato "Fondo di garanzia debiti commerciali", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione. Il comma stabilisce poi i parametri per il calcolo dell'accantonamento sulla base della spesa per Acquisto di beni e servizi ovvero della mancata riduzione del debito commerciali residuo ovvero dei giorni di ritardo nel pagamento.

 

Il comma 509-sedecies dispone che l'accantonamento al Fondo di cui al comma precedente è adeguato nel corso dell'esercizio sulla base delle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per Acquisto di beni e servizi e che non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione.

 

Il comma 509-septies decies stabilisce la penalità, in termini di riduzione dei costi di competenza per consumi intermedi, a carico degli enti che adottano solo la contabilità economico patrimoniale, ad eccezione di quelli del SSN, nell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 509-duodecies.

 

Il comma 509-octies decies dispone che i contratti dei Direttori generali e dei Direttori amministrativi degli enti del SSN che non rispettano i tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente sono integrati con degli obiettivi riguardanti i tempi stessi. La quota dell'indennità di risultato condizionata al rispetto di tali obiettivi non può essere inferiore al 30%. Il comma individua inoltre una serie di penalità, a carico dell'indennità medesima, sulla base dei ritardi di pagamenti effettivamente registrati.

 

Il comma 509-novies decies dispone che le regioni trasmettono al Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trenta e di Bolzano, una relazione in merito all'applicazione e agli esiti del comma 509-octies decies. La trasmissione della relazione costituisce adempimento anche ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge n. 191 del 2009, le cui disposizioni continuano ad applicarsi a decorrere dall'esercizio 2013 ai sensi dell'articolo 15, comma 24, del decreto-legge n. 95 del 2012. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano relazionano al citato Tavolo sullo stato di applicazione del comma 509-octies decies.

 

Il comma 509-vicies stabilisce che, a decorrere dal 2020, entro il 31 gennaio di ogni anno le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009 comunicano, mediante la Piattaforma elettronica di cui comma 509 quater decies, l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente. Per l'anno 2019 la comunicazione è effettuata dal 1° al 30 aprile 2019. Per le amministrazioni che ordinano gli incassi e pagamenti al proprio tesoriere o cassiere attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard Ordinativo informatico, di cui al comma 8-bis dell'articolo 14 della legge n. 196 del 2009, l'obbligo del presente adempimento permane fino alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale il predetto standard viene adottato.

 

Il comma 509-vicies semel dispone che a decorrere dal 2020, le misure di cui al comma 509-quindecies, lettera a), al comma 509-septies decies, lettera a) e al comma 509-octies decies, lettera a) si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 509-duodecies e 509-ter decies che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, e che non hanno trasmesso alla Piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 509-vicies e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.

 

Il comma 509-vicies bis stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2019, per le singole amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono pubblicati, ed aggiornati:

a.      con cadenza trimestrale, i dati riguardanti gli importi complessivi delle fatture ricevute dall'inizio dell'anno, i pagamenti effettuati e i relativi tempi medi ponderati di pagamento e di ritardo, come desunti dal sistema informativo della Piattaforma elettronica di cui al comma 509-quater decies;

b.      con cadenza mensile i dati riguardanti le fatture ricevute nell'anno precedente, scadute e non ancora pagate da oltre 12 mesi, come desunti dal sistema informativo della Piattaforma elettronica di cui comma 509-quater decies.

 

Il comma 509-vicies ter dispone che a decorrere dall'anno 2019, per le singole amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, è pubblicato, sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'ammontare dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente.

 

Il comma 509-vicies quater stabilisce che le informazioni di cui al comma 509-vicies bis lettera b) costituiscono indicatori rilevanti ai fini della definizione del programma delle verifiche di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 2009 dei servizi ispettivi di finanza pubblica del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

 

Il comma 509-vicies quinquies, infine, attribuisce al competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile il compito di verificare la corretta attuazione delle predette misure.


 

Articolo 1, comma 509-viciessexies
(Assunzioni personale sanitario nelle zone colpite dal sisma)

 

 

Il comma 509-viciessexies, inserito durante l’esame al Senato, prevede l’esclusione delle spese relative alle assunzioni del personale a tempo determinato effettuate per fronteggiare l’emergenza Sisma del Centro Italia – vale a dire delle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016-, in sede di valutazione del contenimento della spesa del SSN di cui all’articolo 17, commi 3 e 3 bis, del decreto-legge n. 98/2011[50]. Alla copertura finanziaria degli oneri finanziari recati dalla disposizione si provvede con le risorse già finalizzate a legislazione vigente.

 

 


 

Articolo 1, commi 509-vicies septies
(Ripiano del disavanzo a seguito di cancellazione di crediti)

 

 

Il comma 509-vicies septies autorizza le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano a ripianare in 30 esercizi il disavanzo conseguente alla cancellazione nei bilanci di alcune partite creditorie, di cui era venuto meno il presupposto giuridico.

 

Nello specifico, la cancellazione, effettuata nel 2017 in sede di riaccertamento ordinario, riguarda crediti (e debiti) relativi alla Programmazione 2007/2013, derivanti da assegnazioni dello Stato e dell'Unione Europea e crediti tributari contabilizzati come "accertati e riscossi" entro l'esercizio 2002 a seguito di comunicazione dei competenti uffici dello Stato, non effettivamente versati.

 

Il ripiano potrà avvenire in 30 rate, a quote costanti (pertanto pari, ciascuna, ad un trentesimo del disavanzo complessivo), in deroga alla legislazione vigente, secondo cui il maggiore disavanzo deve essere imputato per intero al primo esercizio utile, salva la possibilità di ricorso al piano di rientro, con ripiano del deficit da effettuare "negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale" (art.42, comma 12, del D.lgs. n.118 del 2011).

 

Tale regola di bilancio è stata peraltro già oggetto di deroga.

L'art. 9, comma 5, del decreto-legge n.78 del 2015, ha infatti autorizzato le regioni a ripianare il disavanzo al 31 dicembre 2014 nei dieci esercizi successivi secondo quote costanti, contestualmente alla deliberazione da parte dell'ente territoriale del piano di rientro dal disavanzo.

L'art.1, commi da 779 a 781, dell'articolo 1 della legge n.205/2017 (legge di bilancio 2018) consente alle Regioni che si impegnano a riqualificare la propria spesa attraverso il progressivo incremento degli investimenti di ripianare il disavanzo al 31 dicembre 2014 in un massimo di venti esercizi.

 

 

La finalità dichiarata della disposizione in esame è duplice: 1)  "sostenere la trasparenza" e 2) favorire "le spese di investimento". Quanto alla trasparenza, l'intervento normativo si ricollega ad un più ampio processo in atto di "pulizia contabile" dei bilanci degli enti territoriali, da perseguire fra l'altro evitando il mantenimento di crediti e debiti di dubbia esigibilità. Quanto alle spese di investimento, l'eventuale imputazione dell'intero disavanzo al primo esercizio utile (o anche ai tre successivi) comprimerebbe i margini di manovra del bilancio regionale, con effetti negativi sul livello degli investimenti complessivi.

 

Il ripiano del disavanzo in 30 esercizi è una facoltà che può essere attivata entro l'esercizio finanziario 2020.

 

Si segnala che il Governo, al punto n.12 dell'Accordo sottoscritto con la Regione siciliana in materia di finanza pubblica lo scorso 19 dicembre, ha assunto l'impegno di presentare e favorire l'approvazione nel corso dell'esame della legge di bilancio, della disposizione in commento.

 


 

Articolo 1, commi 510-duodecies
(Rapporti finanziari con le autonomie speciali)

 

 

Il comma 510, nel testo risultante dalle modifiche introdotte nel corso dell'esame del disegno di legge in Senato, determina il contributo complessivo agli obiettivi di finanza pubblica delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e  Sardegna per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021. Il contributo al contenimento del debito pubblico richiesto a ciascuna autonomia dovrà essere determinato da accordi bilaterali con lo Stato (entro il 31 marzo 2019) ed è comunque definito, in via provvisoria, nel caso in cui non vengano raggiunti accordi.

I commi da 510-bis a 510-510 quinquies, introdotti in seconda lettura, disciplinano il contributo alla finanza pubblica della Regione Valle d'Aosta, in attuazione dell'Accordo con il Governo sottoscritto il 16 novembre scorso.

I commi da 510-sexies a 510-duodecies, anch'essi introdotti in Senato, disciplinano il contributo alla finanza pubblica della Regione Siciliana, in attuazione dell'Accordo con il Governo sottoscritto lo scorso 18 dicembre.

 

 

Il comma 510 prevede che il contributo delle regioni Friuli Venezia Giulia e della Sardegna agli obiettivi di finanza pubblica deve essere concordato nell’ambito della definizione dei rapporti finanziari tra lo Stato e ciascuna autonomia, in ragione della particolare autonomia di cui esse godono, sancita da norme di rango costituzionale.

Gli accordi bilaterali dovranno concludersi entro il 31 gennaio 2019, assicurare comunque il contributo complessivo stabilito in 1.252 milioni di euro per il 2019 e 1.372 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e tenere conto delle sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015, 154 del 2017 e 103 del 2018.

 

 

Le sentenze richiamate nelle disposizioni in esame hanno ribadito la legittimità del concorso alla riduzione del debito pubblico nei confronti delle regioni ordinarie, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

Con specifico riferimento alle autonomie speciali, dalla giurisprudenza della Corte è possibile ricavare i seguenti punti fermi:

- i principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica si applicano anche alle autonomie speciali poiché la specialità non implica "potestà di deviare rispetto al comune percorso definito dalla Costituzione, sulla base della condivisione di valori e principi insensibili alla dimensione territoriale, tra i quali spicca l’adempimento da parte di tutti dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale [...], dei quali doveri il coordinamento rappresenta la traduzione sul piano dei rapporti finanziari, anche in ragione della responsabilità che incombe su tutti i cittadini" (sent. n.154 del 2017);

- le disposizioni statali che fissano limiti alla spesa degli enti territoriali "possono qualificarsi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica alla condizione [...] che si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della medesima, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente" (ex multis, sent. n.154 del 2017);

- i rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie speciali sono regolati dal principio pattizio;

-  il principio dell’accordo "non implica un vincolo di risultato, bensì di metodo" (sent. n.19 del 2015) e va declinato nella forma della leale collaborazione;

- un'eventuale determinazione unilaterale da parte dello Stato "deve essere concepita come rimedio ultimo per assicurare il rispetto dei vincoli europei connessi alla manovra di bilancio e deve sempre avere una valenza provvisoria in relazione all’auspicato raggiungimento dell’intesa in tempi utili alle future manovre" (sent. n.19 del 2015, nonchè sent. n.77 e n.154 del 2017);

- il meccanismo pattizio "può essere derogato dal legislatore ordinario, fino a che gli statuti o le norme di attuazione lo consentono" (sent. n.154 del 2017). agli accordi sottoscritti fra Stato e Regioni non può riconoscersi, in generale, "un affidamento tutelabile in ordine all’immutabilità delle relazioni finanziarie tra Stato e Regioni. Non è, infatti, coerente con il carattere dinamico del coordinamento finanziario impedire alla legislazione statale di introdurre – fermo il metodo pattizio per le autonomie speciali – nuovi contributi alla finanza pubblica, ove non espressamente esclusi dagli accordi stipulati" (sent. n.154 del 2017);

- le autonomie differenziate vantano una situazione paritaria rispetto alle richieste di contribuire agli equilibri della finanza pubblica, fermo restando che è legittima la disposizione secondo cui (solo) con riferimento alle province autonome e alla regione Trentino-Alto Adige si impone il rispetto dell’accordo raggiunto con lo Stato in data 15 ottobre 2014 in quanto solo in tale accordo vi è una clausola che circoscrive i casi in cui lo Stato può modificare i contributi richiesti;

- se è vero che la quantificazione del contributo spettante a ciascuna autonomia e le modalità di contribuzione devono essere demandate a specifici accordi con lo Stato, è anche vero che "il perdurante rifiuto opposto dalle autonomie speciali alla stipula degli accordi previsti dalle disposizioni impugnate" "non appare rispondente al (...) principio di leale collaborazione" (sent. n.108 del 2018) e potrebbe essere consentita, secondo la Corte, "per il solo caso di uno stallo nelle trattative", un'eventuale determinazione unilaterale da parte dello Stato "sia pure con il carattere di provvisorietà" del riparto pro quota tra le autonomie speciali del contributo complessivo loro imposto.

In caso di mancato accordo, il contributo al pagamento del debito pubblico per ciascun anno e ciascuna regione è determinato negli importi definiti nella tabella 8 allegata al disegno di legge (e che si riporta a seguire).

 

Tabella 8 (art.1, comma 510) (in milioni di euro)

 

2019

2020

2021

Friuli Venezia Giulia

716

836

836

Sardegna

536

536

536

Totale

1.252

1.372

1.372

 

 

La norma precisa che gli importi relativi ai singoli esercizi hanno carattere provvisorio e potranno essere modificati con intesa con la regione interessata entro l'esercizio finanziario di riferimento. Gli importi imputati alle regioni potranno inoltre essere modificati mediante accordi tra le regioni interessate (sottoscritti entro il 30 aprile e comunicati al Ministero dell’economia e delle finanze entro il 31 maggio) a condizione che venga comunque assicurato il contributo complessivo.

Per ciascun esercizio, l’importo determinato nella citata tabella dovrà essere versato al bilancio dello Stato dalla regione entro il 30 giugno. In caso di mancato versamento il Ministero dell’economia e delle finanze provvederà a recuperare l’importo dovuto a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali spettanti alla regione.

Si ricorda che il sistema di finanziamento delle regioni a statuto speciale è basato sulle compartecipazioni ai tributi erariali che ciascuna regione riceve nelle quote stabilite da norme statutarie. Nella maggioranza dei casi le entrate spettanti di ciascun tributo sono versate direttamente sul conto infruttifero intestato alla regione presso la tesoreria dello Stato.

 

Per la regione Friuli-Venezia Giulia la norma precisa che resta fermo quanto stabilito dalla legge di stabilità 2011 (art. 1, comma 151, lett. a), legge 220/2010) che attribuisce alla regione la somma complessiva di 960 milioni di euro (con un piano di rateizzazione annuale fino al 2030) a titolo di arretrati per gli anni 2008 e 2009 per la definizione del contenzioso riguardante le quote delle ritenute IRPEF sui redditi da pensione spettanti alla regione.

La citata norma della legge di stabilità 2011 recepisce il protocollo d'intesa stipulato tra la regione Friuli Venezia Giulia e il Governo in data 29 ottobre 2010, con il quale è stato definito – tra l’altro - il contenzioso riguardante le quote delle ritenute IRPEF sui redditi da pensione spettanti alla regione a decorrere dal 2008, ai sensi dell'art. 49 dello statuto di autonomia (L.cost. 1/1963) e delle norme di attuazione recate dal D.Lgs. 137/2007.

Per la definizione del contenzioso, il comma 151 alla lettera a) riconosce alla regione, per le annualità 2008 e 2009, la somma complessiva di 960 milioni di euro a titolo di arretrati. La somma è attribuita alla regione secondo un piano di rateizzazione annuale fino al 2030, che vede per le annualità a decorrere dal 2016, l’attribuzione di 20 milioni di euro annui.

 

Nella norma in esame non vengono menzionate:

i) la regione Trentino-Alto Adige e le due Province autonome di Trento e di Bolzano in quanto il contributo dei tre enti agli obiettivi di finanza pubblica è già stato stabilito con l’accordo stipulato il 15 ottobre 2014, per gli anni dal 2018 al 2022. In recepimento dell’accordo, infatti, l’articolo 79 dello statuto di autonomia (DPR 670/1972) determina il contributo alla finanza pubblica, riferito al sistema territoriale regionale integrato, in termini di saldo netto da finanziare, in complessivi 905,315 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022.

L’articolo 79 dello statuto, modificato dalla legge di stabilità 2015 in attuazione dell’accordo del 15 ottobre 2014, disciplina il concorso dei tre enti agli obiettivi di finanza pubblica. In particolare il comma 4-bis determina il contributo alla finanza pubblica, riferito al sistema territoriale regionale integrato. Dei complessivi 905,315 milioni di euro, 15,9091 sono posti in capo alla Regione e la restante quota è ripartita tra le Province sulla base dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo regionale. Il contributo è versato all'erario entro il 30 aprile di ciascun anno (comma 4-sexsies). Il comma 4-ter, inoltre, stabilisce che a decorrere dall'anno 2023, il suddetto contributo è rideterminato annualmente applicando al predetto importo la variazione percentuale degli oneri del debito delle PA.

Il comma 4 del medesimo articolo, infine, stabilisce che non sono applicabili alla Regione le disposizioni statali che prevedono obblighi, oneri, accantonamenti, riserve all'erario o concorsi comunque denominati, diversi da quelli previsti dalle norme dello statuto sull'ordinamento finanziario delle stesse.

 

ii) la regione Valle d'Aosta, per la quale ai commi da 510-bis a 510-quinquies prevedono una disciplina specifica, in attuazione dell'accordo tra il Governo e la regione in materia di finanza pubblica sottoscritto lo scorso 16 novembre (infra);

 

iii) la regione Siciliana, a cui è riservata una disciplina specifica ai commi da 510-sexies a 510-duodecies (infra) in attuazione dell'accordo sottoscritto il 19 dicembre 2018 fra il Ministro dell'economia e il Presidente della regione.

 

Il comma 510, come esposto nella relazione tecnica al disegno di legge, è neutrale per il bilancio dello Stato, in quanto i relativi effetti finanziari sono già scontati nei tendenziali di bilancio.

 

Di seguito si dà conto degli ultimi provvedimenti concernenti il contributo alla finanza pubblica richiesto alle restanti autonomie speciali interessate dalla norma in esame.

 

Per la regione Friuli-Venezia Giulia la legge di stabilità 2015, in attuazione del Protocollo di intesa del 23 ottobre 2014  ha determinato il contributo della regione agli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto (L. 190/2014, art. 1, commi 513 - 516 e 522 – 523). Successivamente la legge di bilancio 2018 (a seguito di accordo formalizzato in data 30 gennaio 2018) ha sancito il passaggio, anche per la regione Friuli-Venezia Giulia, alla disciplina del pareggio di bilancio a decorrere dal 2018 (comma 815). Al fine di dare seguito all’accordo del 2014, inoltre, viene in sostanza ridotto il contributo alla finanza pubblica richiesto alla regione per le annualità 2018 e 2019, di un importo pari a 120 milioni di euro per ciascun anno (comma 816).

 

Per la regione Sardegna, l’accordo sottoscritto il 21 luglio 2014 (recepito dal D.L. 133/2014, art. 42, commi 9-12), oltre a definire la misura del concorso alla finanza pubblica della regione, stabilisce per essa il passaggio alla disciplina del pareggio di bilancio a decorrere dall’anno 2015. Con la legge di bilancio 2018 (comma 851) la regione riceve un contributo pari a 15 milioni di euro per l'anno 2019, in attesa della definizione del complesso dei rapporti finanziari fra lo Stato e la regione Sardegna, anche in relazione alle sentenze della Corte costituzionale n.77 del 2015 e n.154 del 2017.

 

Il comma 510-bis stabilisce che le disposizioni di cui ai commi dal 510-ter al 510-quinquies sono volte a dare attuazione al citato Accordo tra il Governo e la Regione Valle d'Aosta in materia di finanza pubblica, sottoscritto il 16 novembre 2018 e che esse entrino in vigore dal giorno della pubblicazione della legge di bilancio.

 

Il comma 510-ter:

- quantifica l'ammontare del contributo alla finanza pubblica della Regione recependo il punto n.2 dell'Accordo: esso è pari a 194,726 milioni per il 2018, a 112,807 per il 2019 e a 102, 807 a decorrere dal 2020;

- stabilisce che con tale contributo si dà attuazione alle sentenze della Corte costituzionale nn. 77 del 2015, 154 del 2017 e 103 del 2018 (commentate in sede di illustrazione del comma 510, v. supra). Tale precisazione ripropone il contenuto del punto n.3 dell'Accordo.

 

Il comma 510-quater fa salva la possibilità dello Stato di modificare tale contributo a condizione che:

- la variazione (c'è da ritenere in aumento) del contributo sia circoscritta nel tempo;

- sia adottata in presenza di "eccezionali esigenze di finanza pubblica";

-  non superi del 10 per cento l'importo del contributo, a meno che: i) non intervenga un accordo con la regione; ii) o l'intervento risulti necessario per assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico (in questo caso l'incremento massimo non può comunque eccedere il 20 per cento rispetto al contributo originario).

§  La disposizione in commento recepisce i punti nn. 5 e 6 dell'Accordo sottoscritto il 16 novembre scorso.

§   

§  Al riguardo, tale previsione reca un contenuto simile a quanto previsto al punto n.14 dell'accordo di finanza pubblica sottoscritto fra il Governo, la regione Trentino Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 15 ottobre 2014. La presenza di una clausola che circoscrive i casi in cui lo Stato è abilitato ad incrementare i contributi a carico delle autonomie speciali costituisce una garanzia importante per l'ente territoriale. Tale presenza ha infatti consentito alla Corte costituzionale (sent. 154 del 2017) di respingere le censure avanzate da altre regioni a statuto speciale avverso norme primarie che, mentre incrementavano i contributi alla finanza pubblica di queste ultime non facevano altrettanto con le province autonome e la regione Trentino-Alto Adige, in riferimento alle quali veniva sancito il pieno rispetto dell’accordo in materia di finanza pubblica del 15 ottobre 2014.

§   

§  Il comma 510-quinquies riconosce alla Regione un trasferimento complessivo di 120 milioni di euro da destinare a spese di investimento in opere pubbliche. L'importo è erogato negli anni 2019-2025 in ragione di 10 milioni annui nel primo biennio e 20 milioni annui nel restante quinquennio). Tale disposizione è finalizzata a dare attuazione al punto n.7 del citato Accordo, ai sensi del quale peraltro i richiamati finanziamenti sono disposti "a titolo transattivo e a saldo e stralcio di ogni reciproca pretesa" fra le parti.

§  Il punto n.7 dell'Accordo va peraltro letto alla luce del punto n.6  in cui la regione assume l'impegno di ritirare, a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni legislative che recepiscono il medesimo Accordo, "tutti i ricorsi contro lo Stato pendenti dinnanzi alle diverse giurisdizioni relativi alle impugnative di leggi o di atti consequenziali in materia di finanza pubblica" e "a rinunciare [..] agli effetti finanziari positivi derivanti da pronunce di accoglimento di ricorsi pendenti anche da altre regioni con riferimento alle disposizioni oggetto dei predetti ricorsi".

§   

Si rammenta che, per quanto concerne la regione Valle d’Aosta, l'intervento normativo più recente è contenuto nella legge di bilancio 2018 (art.1, comma 841), con cui sono stati ridotti gli accantonamenti a carico della regione a titolo di concorso alla finanza pubblica di 45 milioni per il 2018, di 100 milioni per il 2019 e di 120 milioni annui a decorrere dal 2020. Si tratta di una norma introdotta nelle more della definizione dei rapporti tra lo Stato e la regione, attraverso la procedura pattizia, che ha avuto luogo, come detto, lo scorso 16 novembre. Il precedente accordo bilaterale, sottoscritto il 21 luglio 2015, ha riguardato la definizione del patto di stabilità interno per il 2014 e 2015 e la definizione dei rapporti finanziari concernenti il subentro della regione allo Stato nei rapporti attivi e passivi con Trenitalia S.p.A. per i servizi di trasporto ferroviari locali in ambito regionale, nonché la definizione dei contenziosi pendenti tra Stato e regione.

§   

 

Il comma 510-sexies stabilisce che i commi da 510-septies a 510-duodecies: 1) dettano una disciplina finalizzata a dare attuazione all'Accordo sottoscritto il 19 dicembre 2018 tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente della regione Siciliana; 2) entrino in vigore dal giorno della pubblicazione della legge di bilancio nella Gazzetta Ufficiale.

 

Il comma 510-septies dispone che il contributo alla finanza pubblica della Regione sia pari a 1.304,945 milioni di euro per l'anno 2018 e a 1.001 milioni annui a decorrere dal 2019, come convenuto fra le parti al punto n.7 del richiamato Accordo.

In modo simmetrico a quanto disposto al comma 510 per le regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna e 510-ter per la regione Valle d'Aosta, il comma prevede che con tali contributi si dia attuazione alle sentenze della Corte Costituzionale n. 77 del 2015, n. 154 del 2017 e n. 103 del 2018 (illustrate in sede di commento al comma 510).

 

Il comma 510-octies fa salva la facoltà da parte dello Stato di modificare (nel senso di "incrementare" come precisato al punto n.10 dell'Accordo) il contributo posto a carico della regione Siciliana. Tale modifica è legittima a condizione che sia adottata nel rispetto della disciplina ivi prevista, che è peraltro la medesima dettata per la regione Valle d'Aosta al comma 510-quater (e al cui commento si rinvia). Tale disposizione ha come base pattizia fra le parti i punti nn. 10 e 11 dell'Accordo.

 

Il comma 510-novies attribuisce alla Regione 540 milioni da destinare ai liberi consorzi e città metropolitane per le spese di manutenzione straordinaria di strade e scuole. Tale importo è erogato in quote pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 100 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025. Il comma chiarisce che la finalità della disposizione è quella di dare attuazione del punto 9 del citato Accordo del 19 dicembre scorso.

 

 Il comma 510-decies sancisce l'impegno per la regione Siciliana, assunto nel richiamato Accordo (al punto n.12), ad accrescere la spesa per investimenti in misura non inferiore al 2 per cento per ciascun anno nel periodo compreso fra il 2019-2025. La norma riproduce i contenuti (estendendone di fatto la vigenza fino all'anno 2025) recati all'art.1, comma 830, della legge n.205/2017 (v. infra).

 

Il comma 510-undecies, nel dare seguito ad un ulteriore impegno assunto dal Governo in sede di sottoscrizione del richiamato Accordo (sempre al punto n.12), abroga le seguenti disposizioni:

1)     i commi 510, 511 e 512 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

 

Tali disposizioni imponevano alla Regione siciliana (sulla base di quanto previsto nel precedente Accordo sottoscritto in data 20 giugno 2016) di realizzare, per gli anni dal 2017 al 2020, riduzioni strutturali della spesa corrente in misura non inferiore al 3 per cento per ciascun anno rispetto all'anno precedente e autorizzavano il Ministero dell'economia a trattenere un importo commisurato all'eventuale sforamento rispetto all'obiettivo a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla Regione siciliana.

 

2)     il comma 829 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205

Tale comma escludeva dal computo della riduzione della spesa corrente di cui ai citati commi 510, 511 e 512 alcune voci di spesa (oneri destinati ai liberi consorzi, per l'assistenza ai disabili gravi e gravissimi e in generale non autosufficienti, per il servizio del debito, per interessi a seguito di anticipazioni di liquidità).

 

Il comma in esame inoltre dispone che il primo periodo del comma 830 dell'articolo 1 della legge n.205/ 2017 trovi applicazione solo per il 2018.

 La disposizione "impegna" la Regione nel periodo dal 2018 al 2022 a ad accrescere, in modo progressivo, gli investimenti in misura non inferiore al 2 per cento per ciascun anno rispetto all'anno precedente.

 

Precisa infine che resta fermo l'obbligo a carico della Regione siciliana di destinare ai liberi consorzi del proprio territorio 70 milioni di euro annui aggiuntivi rispetto al consuntivo 2016, come previsto nell'Accordo sottoscritto tra il Governo e la regione Siciliana il 12 luglio 2017.

 

 

Il comma 510-duodecies stabilisce che la regione Siciliana può applicare i commi da 779 a 781 dell'articolo 1 della legge n.205/2017 (legge di bilancio 2018), a condizione che nel 2018 si registri un incremento degli impegni delle spese per investimento in misura non inferiore al 2 per cento rispetto al corrispondente valore del 2017. Anche la disposizione in esame attua uno specifico impegno contenuto nell'Accordo del 19 dicembre scorso (al punto n.12).

 

Le richiamate norme contenute nella manovra economica per il 2018 consentono alle Regioni che si impegnano a riqualificare la propria spesa attraverso il progressivo incremento degli investimenti di ripianare il disavanzo al 31 dicembre 2014 in un massimo di venti esercizi (rispetto ai dieci previsti dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 78/2015, che - come ricordato in sede di commento al comma 509-vicies septies, opera a sua volta in deroga alle disposizioni contabili vigenti di carattere ordinario), con quote costanti.

 

In via provvisoria, in attesa dell'approvazione del rendiconto 2018, la condizione è considerata verificata avendo a riferimento i dati risultanti dal rendiconto per il 2018 come approvato dalla Giunta regionale nel testo da sottoporre a parifica ed è "riconfermata con i dati del rendiconto parificato".

 

Si rammenta che, per quanto concerne la regione Siciliana, rilevano in particolare:

-  l’accordo sottoscritto il 20 giugno 2016 con lo Stato, recepito dal decreto legge 113/2016 (art. 11 comma 4) e dalla legge di bilancio 2017 (art. 1, commi 509-516). In relazione al concorso agli obiettivi di finanza pubblica, l'accordo estende alla regione l’applicazione della normativa sul pareggio di bilancio. Per gli esercizi 2016 e 2017, per bilanciare le maggiori entrate attribuite con l’accordo, si prevede un saldo obiettivo pari rispettivamente a 227,88 e 577,51 milioni di euro. A decorrere dal 2018, invece, la regione è tenuta a garantire il pareggio di bilancio inteso come saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali.

- l'accordo del 12 luglio 2017, con cui è stata rideterminata la misura della compartecipazione regionale all’IVA, è stato stabilito il contributo della Regione ai liberi consorzi di comuni (enti che hanno sostituito le province siciliane) ed è stato istituito un tavolo tecnico per la definizione del contenzioso finanziario pendente tra Stato e Regione al 31 dicembre 2016.

 


 

Articolo 1, comma 510-terdecies
(Accoglienza richiedenti protezionale nelle
Province autonome di Trento e Bolzano)

 

 

Il comma 510-terdecies stabilisce che il finanziamento previsto nei protocolli d’intesa stipulati dalle Province autonome di Trento e Bolzano con i rispettivi Commissariati di Governo per l’affidamento della gestione dell’accoglienza dei richiedenti asilo e dei minori non accompagnati costituisce entrata nei bilanci delle Province a titolo di trasferimento statale vincolato, con obbligo di riversare al bilancio dello Stato le somme non utilizzate. La disposizione si applica, con effetto retroattivo, a decorrere dall’esercizio finanziario 2014.

 

Le Province autonome di Trento e Bolzano gestiscono il progetto di accoglienza straordinaria delle persone richiedenti protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati che il Ministero dell’interno assegna al territorio. L’accoglienza è finanziata dallo stesso Ministero per il tramite del Commissariato del Governo, che rimborsa a ciascuna Provincia i costi sostenuti entro un budget di spesa predefinito.

Con la disposizione in esame si prevede che il finanziamento previsto nei protocolli d’intesa a tal fine stipulati costituisce entrata nei bilanci delle Province autonome a titolo di trasferimento statale vincolato.

La disposizione precisa che eventuali somme non utilizzate devono essere riversate al bilancio dello Stato.

 

Si stabilisce infine la retroattività della disposizione a decorrere dall’esercizio finanziario 2014.


 

Articolo 1, commi 512-515
(Contributi alle province per la manutenzione di strade e scuole)

 

 

I commi da 512 a 515 disciplinano l’attribuzione alle Province delle Regioni a Statuto ordinario di un contributo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033 (complessivi 3,750 miliardi) per il finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e scuole. Il contributo è ripartito, con decreto del Ministero dell’Interno, entro il 20 gennaio 2019, sulla base dei criteri indicati dalla norma.

 

Il comma 512 attribuisce un contributo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033 alle Province delle Regioni a Statuto ordinario da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e scuole.

Con una modifica approvata al Senato è stata eliminata la disposizione, introdotta alla Camera, che prevedeva che i piani di sicurezza a valenza pluriennale relativi alla manutenzione delle scuole fossero comunicati, una volta predisposti, al Ministero dell’istruzione ai fini del coordinamento con la programmazione triennale nazionale e con i diversi piani e finanziamenti in materia di edilizia scolastica.

 

Il contributo è ripartito, con decreto del Ministero dell’Interno da emanarsi entro il 20 gennaio 2019, di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze e, come inserito dal Senato, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, secondo i seguenti criteri:

§  per il 50 per cento, da ripartire tra le Province che presentano una diminuzione della spesa per la manutenzione di strade e scuole nell’anno 2017, rispetto alla spesa media riferita al triennio 2010-2012, da assegnare in proporzione alla suddetta diminuzione;

§  per il 50 per cento, da ripartire tra le Province in proporzione all’incidenza determinata, al 31 dicembre 2018, dalla manovra di finanza pubblica rispetto al gettito 2017 dell’imposta Rc auto, dell’imposta provinciale di trascrizione, nonché del fondo sperimentale di riequilibrio.

La misura del concorso alla manovra di finanza pubblica delle Province, da considerare ai fini del calcolo della sua incidenza sulle entrate, è quella determinata dall’articolo 1, comma 418, della legge n. 190/2014 e dell’articolo 47 del D.L. n. 66/2014, tenuto conto delle riduzioni consentite ai sensi dell’articolo 1, commi 838 e 839, della legge n. 205/2017.

 

Il comparto delle province è stato interessato, a partire dal 2010, da una serie di misure finanziarie volte ad assicurare il concorso di tali enti al risanamento dei conti pubblici, in nome del principio del coordinamento della finanza pubblica, quantificato in importi via via più consistenti, anche in relazione all'aggravarsi della crisi economica e finanziaria.

Con il D.L. n. 66/2014 (art. 47), citato dalla norma in esame, il concorso alla finanza pubblica delle province è stato assicurato mediante la richiesta di risparmi di spesa corrente da versare al bilancio dello Stato, pari a complessivi 444,5 milioni per il 2014, 576,7 milioni per il 2015 e a 585,7 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, relativi alle seguenti categorie di spesa: spese per acquisto di beni e servizi, per autovetture, per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Ma il concorso più rilevante è quello richiesto dall’art. 1, comma 418, legge n. 190/2014, che (anche a seguito della riforma avviata con la legge n. 56/2014 che limita il novero delle funzioni da esercitare dalle province/Città metropolitane) richiede alle province/Città metropolitane risparmi di spesa corrente nell'importo di 1 miliardo di euro per il 2015, di 2 miliardi per il 2016 e di 3 miliardi a decorrere dal 2017, da versare ad apposito capitolo del bilancio dello Stato.

A seguito delle conseguenti difficoltà economico-finanziarie del comparto, dal 2016 diversi sono stati i contributi trasferiti alle province e città metropolitane per l’esercizio delle funzioni fondamentali e, in particolare, in materia di strade e scuole. Alcuni di questi contributi[51], ai sensi del citato articolo 1, comma 839, della legge n. 205/2017, sono stati versati direttamente dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato, a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti. Soltanto nel caso in cui i suddetti contributi eccedano il concorso alla finanza pubblica, il Ministero dell'interno provvede al trasferimento della parte eccedente all'ente interessato.

 

A garanzia del pieno utilizzo delle somme nell’anno di erogazione, il comma 1 dispone che le spese finanziate con le risorse assegnate a valere sul fondo in esame, per ogni annualità, devono essere liquidate o liquidabili per le finalità indicate entro il 31 dicembre di ogni anno, ai sensi del decreto legislativo n. 118/2011.

 

L’ultimo periodo del comma 512 prevede, infine, una integrazione alla disposizione, introdotta dalla legge di bilancio 2018, che ha dato facoltà alle province di procedere dal 2018 ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, da destinare, prioritariamente, alle attività in materia di viabilità ed edilizia scolastica (articolo 1, comma 845, legge n. 205/2017). L’integrazione è volta a precisare che tali assunzioni, relativamente alle attività di edilizia scolastica, sono riferite a figure ad alto contenuto tecnico-professionale di ingegneri, architetti, geometri, tecnici della sicurezza ed esperti in contrattualistica pubblica e codice degli appalti.

 

Alla copertura degli oneri derivanti dalla concessione del contributo in esame alle province si provvede a valere sulle risorse del Fondo investimenti enti territoriali, istituito dall’articolo 1, comma 64 del disegno di legge in esame, che viene a tal fine ridotto di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033 (comma 514).

 

Nel corso dell’esame al Senato è stata soppressa la disposizione che stabiliva le modalità di monitoraggio degli interventi finanziati dai contributi in esame secondo i criteri di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché la disposizione, introdotta alla Camera, che impegnava le province beneficiarie dei contributi destinati alla manutenzione delle scuole ad assicurare l'aggiornamento dell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica.

 

 

 


 

Articolo 1, commi 516-bis-516-quinquies
(
Rimborso minor gettito TASI comuni)

 

 

I commi 516-bis-516-quinquies, introdotti al Senato, attribuiscono ai comuni, per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033, un contributo a ristoro del minor gettito ad essi derivante in conseguenza della sostituzione dell’IMU sull’abitazione principale con la TASI su tutti gli immobili.

Il contributo è assegnato nell’importo complessivo di 190 milioni annui, da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale.

Il riparto avverrà tramite decreto del Ministro dell’interno, in proporzione alla ripartizione dei contributi già effettuata nei due anni precedenti.

Tali contributi dovranno essere monitorati attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche.

 

La norma è finalizzata a confermare per gli anni dal 2019 al 2033 la concessione di un contributo, assegnato anche negli anni precedenti, finalizzato a ristorare i comuni interessati dalla perdita di gettito conseguente all’introduzione della TASI, ai sensi dell’articolo 1, comma 639, della legge n. 147/2013. Infatti, la sostituzione dell’IMU con la TASI presupponeva l’invarianza di gettito, in connessione con la possibilità per ciascuno dei comuni interessati di poter applicare un’aliquota TASI all’1 per mille su tutte le fattispecie imponibili. Tuttavia tale invarianza non era assicurata nei casi in cui le previgenti aliquote TASI non consentivano l’integrale applicazione dell’incremento a compensazione della perdita di gettito IMU sull’abitazione principale.

Di conseguenza, contributi destinati alla compensazione degli oneri derivanti dal passaggio al regime TASI sono stati concessi in favore dei comuni a partire dal 2014. Per tale anno, ai sensi dell’articolo 1, comma 731, della legge n. 147/2013 (come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera d), del D.L. n. 16/2014[52]), il contributo è stato assegnato nell’importo di 625 milioni di euro, ripartito con il D.M. 6 novembre 2014.

Per il 2015, il contributo è stato concesso nell’importo di 530 milioni dall’ articolo 8, comma 10, del D.L. n. 78/2015 e ripartito con D.M. 22 ottobre 2015.

Per il 2016, il contributo è stato autorizzato dall’articolo 1, comma 20, della legge n. 208/2015, nell’importo di 390 milioni, e ripartito tra i comuni interessati con il D.M. 26 maggio 2016.

Per il 2017, il contributo compensativo è stata assegnato ai comuni nell’importo di 300 milioni con il D.P.C.M. 10 marzo 2017, in sede di ripartizione delle risorse del “Fondo per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali solo in termini di saldo netto da finanziare”, istituito dall’articolo 1, comma 433, della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017). Per il 2018, la legge di bilancio per il 2018 ha confermato tale contributo (articolo 1, commi 870-871, legge n. 205/2017), nella misura di 300 milioni di euro.

 

Si ricorda, infine, che per la medesima finalità, nell’ambito del Fondo di solidarietà comunale, è costituito, dal 2016[53], un accantonamento di risorse, nell’importo massimo di 80 milioni di euro (ridotti a 66 milioni dall’art. 14 del D.L. n. 50/2017), destinato specificatamente ai comuni che necessitano di compensazioni degli introiti derivanti dalla TASI, ripartito in modo da garantire a ciascuno dei comuni interessati l'equivalente del gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base.

 

La disposizione determina, secondo la relazione tecnica, effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica per 190 milioni di euro annui dal 2019 al 2033.

 

Il decreto di riparto, del Ministero dell’interno, di concerto con il MEF, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, dovrà essere emanato entro il 20 gennaio 2019, e dovrà suddividere le risorse in proporzione al peso del contributo di ciascun ente nella tabella B allegata al D.P.C.M. 10 marzo 1997, che riporta la ripartizione del contributo di 300 milioni per il 2017.

Le spese finanziate con tali risorse devono essere liquidate o liquidabili per le finalità indicate (manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale), ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, entro il 31 dicembre di ogni anno.

Si ricorda che l’Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011[54], relativo al principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, definisce al Punto 6 la liquidazione come “la fase del procedimento di spesa con la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto del creditore, si determina la somma da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto”.

 

I comuni beneficiari, inoltre, effettuano per tali investimenti il monitoraggio delle opere pubbliche attraverso il sistema previsto dal D.Lgs. n. 229/2011, classificando le opere sotto la voce “Contributo investimenti legge di bilancio 2019”.

Il D.Lgs. n. 229/2011 prevede che i soggetti attuatori di opere pubbliche inviino alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (MEF) specifiche informazioni periodiche sullo stato di attuazione delle stesse.

 

 

 


 

Articolo 1, commi 518-521
(Utilizzo del risultato di amministrazione
per gli enti in disavanzo)

 

 

I commi introducono la facoltà per gli enti locali in disavanzo di utilizzare, pur con alcune limitazioni, il risultato di amministrazione.

 

Il comma 518, in particolare, dispone che è comunque consentita ? quindi anche agli enti in disavanzo oltre che a quelli in avanzo ? l’applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del risultato di amministrazione complessivo come risultante dal relativo prospetto (in particolare dalla lettera A)) al 31 dicembre dell'esercizio precedente[55].

Si specifica, inoltre, le disposizioni si applicano agli enti soggetti al decreto legislativo n. 118 del 2011 (in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi). È inoltre apportata una modifica di carattere formale.

 

La quota del risultato di amministrazione come sopra definita è applicata al bilancio di previsione al netto della quota minima obbligatoria accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazioni di liquidità. È quindi incrementata dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

 

Nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, gli elementi da applicare si individuano con riferimento al prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione. In caso di esercizio provvisorio, si fa riferimento al prospetto di verifica del risultato di amministrazione effettuata sulla base dei dati di preconsuntivo di cui all'articolo 42, comma 9, del decreto legislativo n. 118 del 2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) per le regioni e di cui all'articolo 187, comma 3-quater, del decreto legislativo n. 267 del 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - TUEL) per gli enti locali.

 

Il comma introduce inoltre una sanzione per gli enti in ritardo nell’approvazione dei propri rendiconti, stabilendo che questi non possono beneficiare della facoltà concessa dal comma medesimo.

 

Il comma 519 disciplina il caso in cui l’importo riportato alla lettera A) del prospetto del risultato di amministrazione risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazioni di liquidità. In tal caso gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

 

Il comma 520, nel confermare l'applicazione delle modalità di utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione previste dai commi 518 e 519 alle regioni a statuto ordinario, dispone che queste ultime non dovranno operare la nettizzazione del fondo anticipazione di liquidità.

 

Il comma 521 dispone che per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano la misura di cui all’ultimo periodo del comma 518 si applica in caso di ritardo nell’approvazione del rendiconto da parte della Giunta per consentire la parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e che resta ferma l’applicazione al bilancio della quota accantonata del risultato di amministrazione prevista dall’articolo 1, commi 692 e seguenti, della legge n. 208 del 2015.

 

 


 

Articolo 1, comma 526-bis
(Anticipazioni di tesoreria enti locali)

 

 

Il comma 526-bis dispone l’aumento del limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria, da parte degli enti locali, da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti fino al 31 dicembre 2019, al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte degli enti locali.

 

Si segnala che tale limite risulta già fissato nella misura di cinque dodicesimi delle entrate correnti fino al 31 dicembre 2018, ai sensi dell’articolo 1, comma 618, della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018).

Si ricorda che il limite – ordinariamente stabilito dall’articolo 222 del TUEL entro la misura massima dei tre dodicesimi delle entrate – è stato aumentato a cinque dodicesimi dall'art. 2, comma 3-bis, del D.L. n. 4/2014 al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte degli enti locali e poi annualmente prorogato fino, da ultimo, al 31 dicembre 2018.

Tali tempi, si ricorda, sono definiti dall’articolo 4 del D.Lgs. n. 231/2002, attuativo della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura, che può essere ampliato fino a 60 giorni nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione, quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto.

Con riferimento alla disciplina delle anticipazioni di tesoreria, si ricorda che l’articolo 222 del TUEL (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni) prevede che il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, conceda anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio.

Gli enti locali sono tenuti al pagamento degli interessi sulle anticipazioni di tesoreria, che decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme.

È fatto divieto ai suddetti enti di impegnare tali maggiori risorse per spese non obbligatorie per legge e risorse proprie per partecipazione ad eventi o manifestazioni culturali e sportive, sia nazionali che internazionali.


 

Articolo 1, comma 526-ter
(Anticipazione di somme ai comuni in dissesto
per pagamenti in sofferenza)

 

 

Il comma, introdotto nel corso dell’esame al Senato, mira a favorire il ripristino dell'ordinata gestione di cassa del bilancio corrente dei comuni che abbiano dichiarato lo stato di dissesto finanziario attraverso l’anticipazione di somme da parte del Ministero dell’interno da destinare ai pagamenti in sofferenza di tali enti.

 

 In particolare, il primo periodo dispone, a favore dei comuni che nel secondo semestre 2016 abbiano dichiarato lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico degli enti locali), la facoltà di chiedere al Ministero dell'interno un’anticipazione di somme da destinare ai pagamenti in sofferenza.

 

Parrebbe opportuna una riflessione in ordine alla ratio della previsione volta a circoscrivere la facoltà di chiedere l'anticipazione ai comuni che abbiano dichiarato lo stato di dissesto finanziario nel solo secondo semestre 2016.

 

Occorre che la richiesta al Ministero sia corredata da una motivazione e sia avanzata entro il 31 gennaio 2019.

 

Ai sensi del secondo periodo dell'emendamento in esame:

i)                   l'assegnazione delle somme richieste è effettuata entro il limite massimo complessivo di 20 milioni di euro e di 300 euro per abitante;

ii)                le somme corrisposte sono restituite in parti uguali, nei tre esercizi successivi, entro il 30 settembre di ciascun anno.

 

In caso di mancato versamento nei termini previsti, il terzo periodo dispone che l'Agenzia delle entrate provveda al recupero nei confronti del comune inadempiente all'atto del pagamento allo stesso dell'imposta municipale propria (IMU).

 All'agenzia delle entrate è dunque demandato il compito di procedere a forme di compensazione delle somme dovute dal comune inadempiente a valere sugli importi al medesimo spettanti a titolo di imposta municipale propria.

Si ricorda che l'IMU è disciplinata dall'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214). L'imposta si applica al possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.

 

Quanto alla copertura finanziaria delle disposizioni in esame, il terzo periodo dispone che i relativi oneri siano a valere sulla dotazione del fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, di cui all’articolo 243-ter del TUEL.

 

 


 

Articolo 1, comma 526-quater
(Servizi di tesoreria dei piccoli comuni)

 

 

Il comma, introdotto durante l'esame al Senato, estende alle amministrazioni operanti nei piccoli comuni la facoltà, già concessa ai piccoli comuni stessi, di avvalersi della società Poste italiane Spa per la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa.

 

 

L'articolo 9, comma 3, della legge n. 158 del 2017 (Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni) prevede che i piccoli comuni possono:

a)      stipulare convenzioni con le organizzazioni di categoria e con la società Poste italiane Spa, affinché i pagamenti in conto corrente postale, in particolare quelli concernenti le imposte comunali, i pagamenti dei vaglia postali nonché altre prestazioni possano essere effettuati presso gli esercizi commerciali di comuni o frazioni non serviti dal servizio postale, nel rispetto della disciplina riguardante i servizi di pagamento e delle disposizioni adottate in materia dalla Banca d'Italia;

b)      affidare la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa alla società Poste italiane Spa.

 

 

Il comma 526-quater, introdotto durante l'esame al Senato, estende alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, operanti nei piccoli comuni, la facoltà di affidare in via diretta, ai sensi dell'articolo 40 (Interventi nel settore postale), comma 1, della legge n. 448 del 1998 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa alla società Poste italiane Spa.

 

Le amministrazioni interessate sono (articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001) tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

 

 

 


 

Articolo 1, comma 529-bis
(Deroghe al Codice dei contratti pubblici per lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea)

 

 

Il comma 529-bis, introdotto dal Senato, introduce fino al 31 dicembre 2019 una deroga all’art. 36 del Codice dei contratti pubblici, che disciplina le procedure di affidamento dei contratti sotto soglia europea, al fine di elevare la soglia prevista per l’affidamento di lavori con procedura diretta fino a 150.000 euro, e applicare la procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, per lavori da 150.000 euro fino a 350.000 euro. 

 

Il comma 529-bis introduce una deroga all’art 36, comma 2 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 50/2016), che disciplina tra l’altro l'applicazione di procedure semplificate, ivi compreso l'affidamento diretto, per i contratti di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (c.d. contratti sottosoglia).

In sintesi, il Codice dei contratti pubblici disciplina attualmente gli affidamenti di lavori:

§  per importi inferiori a 40.000 euro, mediante procedura diretta, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici (art. 36, comma 2, lett. a);

§  per importi da 40.000 euro e fino a 150.000 euro, mediante procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici (art. 36, comma 2, lett. b);

§  per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti (art. 36, comma 2, lett. c).

 

Per effetto della deroga introdotta dalla disposizione in esame, le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento di lavori:

§  di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 150.000 mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di 3 operatori economici;

§  di importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 350.000, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici.

 

La disposizione in esame specifica che le suddette deroghe, introdotte nelle more di una complessiva revisione del Codice dei contratti pubblici, sono valide fino al 31 dicembre 2019.

 


 

Articolo 1, comma 534-bis
(Risorse per il Ponte San Michele)

 

 

Il comma 534-bis, introdotto dal Senato, prevede uno stanziamento 1,5 milioni di euro per il 2019, in favore della Regione Lombardia, per interventi relativi alla viabilità del Ponte San Michele tra Calusco e Paderno d’Adda.

 

La norma in esame specifica che lo stanziamento di 1,5 milioni di euro, previsto a favore della regione Lombardia, è volto alla realizzazione delle opere necessarie per consentire il rapido ripristino del Ponte San Michele tra Calusco e Paderno d’Adda, e per offrire un sostegno ai servizi di trasporto pubblico locale, nelle more della riapertura della suddetta infrastruttura.

Si rammenta che l’art. 16-bis del D.L. n. 109/2018 ha previsto tra l’altro interventi di manutenzione straordinaria del ponte ferroviario e stradale “San Michele sull'Adda” di Paderno D'Adda, attraverso l’applicazione di disposizioni che prevedono: la nomina dell'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., a Commissario per la realizzazione delle opere e la sua competenza all'approvazione dei relativi progetti; la dichiarazione di indifferibilità, di urgenza e di pubblica utilità per gli interventi da praticarsi sull'area di sedime nonché per quelli strettamente connessi alla realizzazione dell'opera; la possibilità per il Commissario di avvalersi dell’l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa; la realizzazione delle opere relative a queste tratte ferroviarie a valere sulle risorse previste nell'ambito del Contratto di programma stipulato tra RFI e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; e l’autorizzazione al Commissario, al fine di non incorrere nelle limitazioni del patto di stabilità interno, a richiedere i trasferimenti di cassa, in via prioritaria, a valere sulle risorse di competenza nazionale e, in via successiva, sulle risorse di competenza regionale, che insieme concorrono a determinare la copertura finanziaria dell'opera.

In proposito nella interrogazione a risposta orale 3/00240 il Governo ha dichiarato, in merito alle alternative temporanee per la viabilità, che “il rappresentante di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ha manifestato la disponibilità a realizzare un ponte componibile, che, alla luce degli approfondimenti svolti, sopporterebbe il carico di 10 mila veicoli leggeri” e che tale ponte “potrebbe essere costruito in dieci mesi e avrebbe un costo di circa 1,5 milioni di euro”.


 

Articolo 1, comma 536-bis
(Fondo di solidarietà comunale)

 

 

Il comma 516-bis, introdotto al Senato, conferma, per l’anno 2019, la ripartizione del Fondo di solidarietà comunale, sulla base degli importi indicati nel D.P.C.M. di riparto delle risorse spettanti per l’anno 2018, in deroga agli ordinari criteri di riparto del Fondo.

Restano confermate anche le modalità di erogazione degli importi da parte del Ministero dell’interno e le modalità di recupero degli importi dovuti a titolo di alimentazione del Fondo da parte dell’Agenzia delle entrate.

 

Si ricorda che il Fondo di solidarietà comunale è stato istituito – in sostituzione del Fondo sperimentale di riequilibrio comunale previsto dal D.Lgs. n. 23/2013 di attuazione del federalismo municipale - dall’articolo 1, comma 380, della legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228/2012) in ragione della nuova disciplina dell’imposta municipale propria (IMU), introdotta dalla legge medesima, che ha attribuito ai comuni l’intero gettito IMU, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo, che rimane destinato allo Stato. La dotazione annuale del Fondo, definita per legge, è in parte assicurata attraverso una quota dell'imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni, che in esso confluisce annualmente.

Nel disegno di legge di bilancio per il 2019, il Fondo - istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno (cap. 1365) – presenta una dotazione pari a 6.458.8 milioni per gli anni 2019, 2020 e 2021.

 

La norma in esame dispone che, per l’anno 2019, il Fondo di solidarietà comunale sia ripartito sulla base degli importi indicati per ciascun ente negli allegati[56] al D.P.C.M. 7 marzo 2018, che ha ripartito le risorse spettanti per l'anno 2018, fatte salve le operazioni aritmetiche relative ai nuovi comuni risultanti da procedure di fusione.

Tale conferma degli importi avviene in deroga ai criteri definiti dall’articolo 1, comma 449, lettere da a) a d), della legge di bilancio per il 2017 (legge n. 232/2016).

 

Il citato comma 449 indica i criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà, confermando sostanzialmente quelli attualmente vigenti. In particolare, il comma prevede che il Fondo sia ripartito:

a) per 3.767,45 milioni di euro tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo IMU e TASI relativo all'anno 2015, come derivante dall’applicazione del nuovo sistema di esenzione introdotto dalla legge di stabilità per il 2016[57].

b) nell’importo massimo di 80 milioni di euro, tra i comuni per i quali il riparto dell'importo incrementale di cui sopra non assicura il ristoro[58] di un importo equivalente al gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base.

c) per 1.885,6 milioni ai comuni delle Regioni a statuto ordinario, dei quali quota parte da distribuirsi secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, come approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente. La norma prevede un aumento progressivo negli anni della percentuale di risorse da distribuire con i criteri perequativi (il 40 per cento per l'anno 2017 ,  55 per cento per l'anno 2018, 70 per cento per l'anno 2019, 85 per cento per l'anno 2020 e 100 per cento a decorrere dall'anno 2021).

d) per 464,1 milioni ai comuni delle Regioni Siciliana e Sardegna. Tale importo è ripartito assicurando a ciascun comune una somma pari all’ammontare algebrico del medesimo fondo di solidarietà comunale dell’anno precedente, eventualmente rettificato, variata in misura corrispondente alla variazione del fondo di solidarietà comunale complessivo.

 

Rimangono confermate le modalità:

§  di erogazione degli importi da parte del Ministero dell’interno;

§  di recupero degli importi dovuti a titolo di alimentazione del Fondo da parte dell’Agenzia delle entrate.

 

Resta confermato anche l’accantonamento di 15 milioni di euro fissato dal D.P.C.M. 7 marzo 2018 (articolo 7), destinato a eventuali conguagli ai singoli comuni derivanti da rettifiche dei valori ai fini del riparto delle somme. Tale accantonamento è prioritariamente destinato alla compensazione del mancato recupero a carico del comune di Sappada delle somme di cui agli allegati 1 e 2 del citato D.P.C.M..

Le assegnazioni sono disposte con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali.


 

Articolo 1, comma 545-bis
(Fondi per la metropolitana di Roma)

 

 

Il comma 545-bis autorizza la spesa di 55 milioni di euro per l’anno 2019, di 65 milioni di euro per l’anno 2020 e di 25 milioni di euro per l’anno 2021 per la revisione progettuale del completamento della Linea C della metropolitana di Roma e per l’acquisto di materiale rotabile relativo alla linea medesima, nonché per interventi di manutenzione straordinaria per le linee A e B della metropolitana di Roma.

 

Il tracciato della Linea C è lungo complessivamente 42 km e comprende 42 stazioni. Il tracciato fondamentale si articola in 6 tratte: - T2: Clodio/Mazzini–Fori Imperiali/Colosseo; - T3: Fori Imperiali/Colosseo-San Giovanni; - T4: San Giovanni-Malatesta; - T5: Malatesta-Teano-Alessandrino; - T6A: Alessandrino-Bivio Torrenova; - T7: Bivio Torrenova-Pantano e deposito Graniti.

Nell’Allegato Infrastrutture al DEF 2017, appendice 1 – Programmi di interventi - Programma città metropolitana di Roma, tra gli interventi della categoria “Completamento delle linee ferroviarie, metropolitane e tranviarie in esecuzione”, è inserito l’intervento “Metro C: completamento realizzazione in corso fino a Colosseo con integrazione delle opere in corso per recepire prescrizione MIT - incremento di materiale rotabile”, classificato “invariante”, con la nota “Presente nelle 25 Opere del PIS (ALL.INF. DEF 2015)”. E’ altresì inserito, tra gli interventi della categoria “Estensione della rete di trasporto rapido di massa”, l’intervento “Metro C: project review per tratta Colosseo - Clodio Mazzini”, classificato “project review”.

La Regione Lazio, con DGR n. 48 del 6 febbraio 2018, ha approvato lo schema del 3° atto aggiuntivo all’Accordo procedimentale del 29 maggio 2002 relativo alla linea C della metropolitana di Roma, nel quale sono previste la ricognizione degli impegni assunti nel tempo e la definizione dei nuovi impegni di contribuzione dei soggetti finanziatori; sono disciplinate le modalità di erogazione dei contributi; è definito il programma di completamento dei lavori e delle attività per la messa in esercizio della linea C fino a Colosseo/Fori Imperiali. Nel documento si riporta, tra l’altro, che la spesa complessiva per la realizzazione delle tratte del tracciato fondamentale da T3 a T7, compreso il Deposito-Officina di Graniti, ed escluse le opere della tratta T2, per le quali non è ancora stato definito ed approvato il progetto definitivo, risulta ridefinita in 3.019,545 milioni di euro e che il quadro della copertura finanziaria è così determinato: 1.907,0 milioni (il 63,2%) a carico dello Stato; 257,2 milioni (l’8,5%) a carico della Regione; 855,3 milioni (il 28,3%) a carico del Comune.

Nell’Allegato Infrastrutture al DEF 2018, capitolo IV. Lo stato di attuazione degli interventi programmati, paragrafo IV, sistemi di trasporto rapido di massa per le aree metropolitane, tabella Programma città metropolitana di Roma - Interventi invarianti, sono inseriti: tra gli interventi della categoria “Completamento delle linee ferroviarie, metropolitane e tranviarie in esecuzione”, l’intervento “Metro C: realizzazione tratta T3 con integrazione delle opere in corso per recepire prescrizione MIT - incremento di materiale rotabile”, con un costo di 1.136,26 milioni; tra gli interventi della categoria “Rinnovo e miglioramento del parco veicolare”, l’intervento “Metro C – incremento di materiale rotabile (4 treni)” con un costo di 36,40 milioni di euro.

Nella Tabella “Programma città metropolitana di Roma - Interventi da sottoporre a project review”, tra gli interventi della categoria “Estensione della rete di trasporto rapido di massa” indentificati dall’id 4, è invece inserito l’intervento “Metro C - tratta Colosseo - Clodio Mazzini”, con obiettivi della project review “revisione e ottimizzazione tracciato”.

Il CIPE, con delibera n. 35 del 26 aprile 2018, ha autorizzato il cambio del soggetto aggiudicatore da Roma Metropolitana Srl a Parco archeologico del Colosseo per le opere della tratta T3 relative alla messa in sicurezza dell’Attico del Colosseo, per circa 3 milioni di euro, su richiesta del MIBACT per garantire la tempestività degli interventi di messa in sicurezza dell’Attico del Colosseo.

Il CIPE, con delibera n. 36 del 26 aprile 2018, ha approvato varianti alla Tratta T3 “San Giovanni-Colosseo/Fori Imperiali” e autorizzato l’utilizzo dei finanziamenti in modo che l'erogazione dei contributi sia commisurata, in relazione all'avanzamento dei lavori, alle quote percentuali di contribuzione fra gli enti finanziatori applicate all'importo complessivo della spesa di cui al Quadro Economico, superando le suddivisioni finanziarie tra le diverse tratte definite nelle precedenti delibere del CIPE riguardanti la linea C di Roma.

Dalla rilevazione dell’ANAC sullo stato di attuazione delle infrastrutture strategiche e prioritarie, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 maggio 2018, risulta che in relazione alle criticità determinatesi in fase di realizzazione dell’opera (sospensione delle attività da parte del CG con nota 8596 del 17 dicembre 2015), il MIT d’intesa con il Sub-Commissario di Roma Capitale ha convocato gli Enti finanziatori ed il soggetto attuatore ad una riunione finalizzata all’istituzione di un Tavolo Tecnico di coordinamento tra le istituzioni competenti, con la finalità di dare soluzione alle suddette criticità.

Il Tavolo Tecnico nelle varie riunioni ha convenuto innanzitutto di accertare la situazione dei pagamenti nei confronti del Contraente Generale e di verificare l’immediata disponibilità dei fondi ai fini della loro erogazione per i pagamenti dei contratti in essere che riguardano i progetti definitivi approvati per le tratte T3, T4-5, T6, T7 e deposito Graniti, e le attività propedeutiche della tratta T2.

Il quadro economico, come elaborato da Roma Metropolitane nella nota prot. 578 del 27 gennaio 2016, risulta ridefinito in 3.019,545 milioni di euro. Riguardo all’avanzamento realizzativo dell’intera opera, risultano in corso i lavori, con un avanzamento del 62,59%.


 

Articolo 1, commi 546-bis-quater
(Ripristino straordinario della piattaforma stradale
della grande viabilità di Roma)

 

 

Il comma 546-bis assegna a Roma Capitale una dotazione finanziaria pari a 40 milioni di euro per l'anno 2019 e a 20 milioni di euro per l'anno 2020 per interventi di ripristino straordinario della piattaforma stradale della grande viabilità.

 

In relazione ai predetti interventi Roma Capitale può avvalersi, nei casi emergenziali, del concorso del Ministero della Difesa.

 

Al riguardo, si ricorda che nell’ambito della Difesa il genio militare è una delle specialità delle forze armate, il cui compito è la realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di infrastrutture ed opere di supporto all'attività di combattimento. Il genio militare si suddivide in arma del genio e corpo degli ingegneri per l'esercito, genio navale per la marina militare, e genio aeronautico per l'aeronautica militare.

 

Nei casi di concorso della Difesa nelle attività di ripristino si prevede (art. 546 –quater) che Roma Capitale ristori i relativi oneri secondo le modalità previste dall’articolo 44-ter, comma 1, della legge n. 196 del 2009,  nell’ambito delle risorse stanziate dal comma 546-bis.

 

Al riguardo, si ricorda che l’articolo 44-ter della legge n. 196 del 2009 ha disposto la progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere sulle contabilità speciali o sui conti correnti di tesoreria. In particolare, si attribuisce alle amministrazioni centrali la facoltà di gestire in forma diretta, anziché tramite funzionari delegati, le gestioni operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria da ricondurre al regime di contabilità ordinaria. Si specifica, inoltre, che gli introiti delle gestioni interessate provenienti da amministrazioni pubbliche, enti, organismi pubblici e privati e dall'Unione europea sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e quindi riassegnati agli stati di previsione dei Ministeri interessati.

 

A sua volta il successivo comma 546-ter autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 202l, per l'acquisto di mezzi strumentali al ripristino delle piattaforme stradali.

 

In relazione alla disposizione in esame la relazione tecnica del Governo precisa che tali risorse sono iscritte nello stato di previsione del Ministero della Difesa.


 

Articolo 1, commi 547-548 e 560
(Disposizioni per il finanziamento degli investimenti regionali)

 

 

I commi 547, 548 e 560 apportano modifiche all’ordinamento contabile delle regioni al fine di favorire gli investimenti pubblici. Le norme stabilite dai commi 547 e 548 consentono alle regioni di finanziare gli investimenti con debiti da contrarre solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa; il comma 560 consente alle regioni, nel caso di maggiori entrate tributarie che non rendono necessario il ricorso al debito previsto in bilancio per finanziare gli investimenti, di modificare la distribuzione delle coperture al fine di non contrarre il debito.

Il comma 547 è stato modificato nel corso dell'esame presso il Senato.

 

I commi 547, 548 e 560 apportano modifiche all’ordinamento contabile delle regioni, disciplinato dal decreto legislativo 118 del 2011, al fine di favorire gli investimenti pubblici.

 

Il decreto legislativo n. 118/2011 (come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014), disciplina l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali. In particolare il Titolo I (articoli da 1 a 18-bis) contiene i principi contabili generali e applicati per le regioni, le province autonome e gli enti locali, mentre il Titolo III, interamente aggiunto dal D.Lgs. 126/2014 (articoli da 36 a 73), disciplina specificamente l’ordinamento finanziario e contabile delle regioni.

 

Il comma 547 introduce all’articolo 40, ove è prevista la disciplina l’equilibrio di bilancio, il comma 2-bis. La norma introdotta stabilisce che, a decorrere dal 2018, le regioni possono autorizzare spese di investimento finanziate da debito da contrarre solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa.

L’eventuale disavanzo di amministrazione per la mancata contrazione del debito può essere coperto nell’esercizio successivo con il ricorso al debito da contrarre, anche in questo caso, solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa.

Viene espressamente previsto che resta fermo quanto stabilito al comma 2 dell’articolo 40, del decreto legislativo n.118/2011.

 

Tale disposizione, in riferimento al solo esercizio 2015, stabilisce che a decorrere dal 2016 il disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento (risultante dal rendiconto 2015), può essere coperto con il ricorso al debito, il quale può essere contratto solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa.

Al riguardo si ricorda che a partire dall’esercizio 2016, le nuove regole introdotte dal D.Lgs. 126/2014 non consentivano più di coprire le spese di investimento con i mutui autorizzati dalla legge di bilancio ma non ancora perfezionati (debiti autorizzati e non contratti), possibilità prevista, invece, dalla precedente disciplina contabile delle regioni dettata dal D.Lgs. 76/2000.

 

La possibilità di autorizzare spese di investimento finanziate da debito da contrarre è subordinata alla condizione che le regioni abbiano registrato nell'ultimo anno (e non nell’ultimo triennio come previsto nel testo del disegno di legge licenziato in prima lettura dalla Camera dei deputati) valori degli indicatori di tempestività dei pagamenti per l’acquisto di beni e servizi in linea con quanto stabilito dal DPCM 22 settembre 2014. I tempi di pagamento devono inoltre rientrare nei termini stabiliti dall’articolo 4 del D.Lgs. 231/2002.

 

Il D.P.C.M. 22 settembre 2014 definisce (agli articoli 9 e 10) le modalità di calcolo e della pubblicazione su internet dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni per l’acquisto di beni e servizi.

Il D.Lgs. n. 231/2002 emanato in attuazione della direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, all’articolo 4 stabilisce il termine massimo dei pagamenti per ciascuna tipologia di transazione.

 

Il comma 548, al fine di mantenere comunque il collegamento tra l’investimento e il debito autorizzato e non contratto, obbliga le regioni ad inserire nella Relazione sulla gestione allegata al rendiconto le informazioni relative alle spese di investimento finanziate da debiti autorizzati e non contratti.

L’articolo 11 del D.L.gs. 118/2011, disciplina gli schemi di bilancio e, al comma 6, elenca le informazioni necessarie che gli enti sono tenuti ad inserire nella Relazione sulla gestione allegata al rendiconto. La norma in esame aggiunge, solo per le regioni, due ulteriori contenuti:

§  l’elenco degli impegni per spese di investimento di competenza dell’esercizio finanziati col ricorso al debito non contratto (lettera d-bis);

§  l’elenco degli impegni per spese di investimento che hanno determinato il disavanzo da debito autorizzato e non contratto alla fine dell’anno, distinti per anno di formazione (lettera d-ter).

 

Il comma 560 consente alle regioni di apportare le variazioni, in via amministrativa, al bilancio di previsione al fine di non contrarre il debito iscritto in bilancio per finanziare investimenti, nel caso in cui abbiano accertato maggiori entrate, che non rendano più necessario il ricorso al debito.

A tal fine la norma apporta modifiche all’articolo 51 del D.Lgs. 118/2011 che disciplina le modalità di variazione del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale.

In particolare il comma 2 dell’articolo 51, elenca le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione che, nel corso dell’esercizio, la giunta regionale può autorizzare con provvedimento amministrativo. La lettera a) della norma in esame inserisce in questo elenco un’altra tipologia di variazione consentita. Secondo quanto stabilito dalla nuova lettera g-bis), la giunta può autorizzare le variazioni necessarie a destinare alla copertura degli investimenti, anziché il debito da contrarre, le maggiori – rispetto a quanto già previsto in bilancio – entrate tributarie ed extratributarie accertate.

Tale facoltà è concessa alle sole regioni che siano in regola con i pagamenti.

Si registra una tendenziale simmetria fra le disposizioni di cui al comma 547 e quelle di cui al comma 560. La condizione di essere in regola con i pagamenti è richiesta infatti in entrambe le norme: nel comma 547 in relazione alla possibilità di finanziare spese di investimento con debiti autorizzati e non contratti; nel comma 560 in relazione alla possibilità di apportare le conseguenti variazioni al bilancio nel caso di maggiori accertamenti di entrate che consentano di non contrarre il debito.

Si rileva tuttavia una differenza poiché al comma 560 vi è un esplicito riferimento - assente al comma 547 - alla circostanza che non devono essere considerati i pagamenti effettuati mediante l’utilizzo delle anticipazioni di liquidità o degli spazi finanziari ottenuti dal Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, secondo la disciplina dettata dall’art. 32, comma 2 del decreto legge 66/2014 e dall’articolo 1, commi 1 e 10 del decreto legge 35/2013.

Le esclusioni nel calcolo dei tempi medi di pagamento sono stabilite nell’ultimo periodo del comma 2, articolo 41, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89); periodo inserito dall’articolo 4, comma 4 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125) citato nella norma in esame.

 

 

La lettera b) del comma 560, infine, attribuisce al responsabile finanziario la competenza di modificare l’elenco delle coperture degli investimenti, nella nota integrativa al bilancio. A tal fine modifica il comma 4 del citato articolo 51 che disciplina casi e modalità di variazione del bilancio gestionale.

Il periodo inserito alla fine del comma 4, stabilisce che il responsabile finanziario della regione, nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione, può variare l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili, al solo fine di modificare la distribuzione delle coperture finanziarie tra gli interventi già programmati per spese di investimento.

L’articolo 11 del D.Lgs. 118/2011 definisce tipologia e contenuto degli schemi di bilancio. Il comma 5 contiene l’elenco dei contenuti della ‘nota integrativa allegata al bilancio di previsione’ tra cui alla lettera d), l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.

In sostanza le variazioni possono essere solo compensative, nell’ambito dell’elenco già approvato delle spese per investimenti.

 

 


 

Articolo 1, comma 559-bis
(Commissari per il completamento del Piano nazionale per le città)

 

 

Il comma 559-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato, detta disposizioni finalizzate al completamento degli interventi del Piano nazionale per le città (previsto dall’art. 12 del D.L. 83/2012). A tal fine viene prevista e disciplinata, in caso di inerzia realizzativa, sentito il comune interessato, la nomina di Commissari (con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), con oneri a carico delle risorse destinate dal Piano al medesimo comune (nuovo comma 4-bis dell’art. 12 del D.L. 83/2012).

 

Nomina del Commissario

La nomina del Commissario, finalizzata a garantire l’attuazione o il completamento degli interventi già finanziati dal Piano, avviene, in caso di inerzia realizzativa:

- sentito il comune interessato;

- con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Soggetti che possono essere nominati commissario

I commissari sono individuati tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT).

Nel caso di accertata impossibilità dei predetti dirigenti la nomina a commissario può avvenire tra soggetti qualificati con comprovata esperienza nel settore del finanziamento di opere infrastrutturali.

Compensi dei commissari e copertura degli oneri

La nomina dei commissari avviene senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La norma in esame dispone infatti che gli oneri per i compensi dei commissari, determinati con apposito decreto ministeriale (adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze), sono posti a carico delle risorse destinate al Comune per gli interventi finanziati nel contratto di valorizzazione urbana (v. infra) e per i quali è stato nominato il commissario.


 

Il Piano nazionale per le città

L’articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, ha introdotto disposizioni per la riqualificazione di aree urbane, con particolare riguardo a quelle degradate, attraverso un strumento operativo denominato “Piano nazionale per le città” affidato alla gestione di una apposita Cabina di regia (istituita, in attuazione del medesimo articolo, con il D.M. Infrastrutture 3 agosto 2012).

Ai sensi dei commi 1 e 2 del citato articolo, i Comuni hanno inoltrato alla Cabina di regia proposte di contratti di valorizzazione urbana.

Per l’attuazione degli interventi del Piano è stato istituito, ai sensi del comma 5 dell’articolo in questione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), un apposito “Fondo per l‘attuazione del Piano nazionale per le città” nel quale sono confluite le risorse, non utilizzate o provenienti da revoche, relativamente ad alcuni programmi in materia di edilizia residenziale di competenza del MIT, ammontanti complessivamente a 224 milioni di euro.

In seguito alla selezione delle proposte, operata dalla Cabina di regia, il MIT ha emanato il decreto dipartimentale 8 febbraio 2013, n. 1105, con cui sono state assegnate le risorse del fondo citato nonché ulteriori 94 milioni di euro derivanti dalle risorse destinate dal Ministero per la coesione territoriale alle “Zone Franche Urbane”.

L’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 69/2013 ha previsto la possibilità di rifinanziare il Piano nazionale per le città con i fondi strutturali europei 2007-2013 non utilizzati.

L’art. 1, comma 601, della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) ha incrementato la dotazione finanziaria del Fondo per l'attuazione del piano nazionale per le città, di 7 milioni di euro per l'anno 2017.

In uno studio dell’IFEL (Fondazione Anci) diffuso nell’estate del 2016 è stato sottolineato che “nell’84% dei casi esaminati, gli interventi non risultano ancora conclusi”.

Nella nota integrativa al Rendiconto generale dello Stato per l’anno 2017 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, redatta dalla Ragioneria Generale dello Stato, si legge che “per l attuazione degli interventi del Piano nazionale per le città, a seguito dello stato di avanzamento delle opere oggetto del Programma, nel corso del 2017, sono stati effettuati pagamenti per un totale di euro 58.906.973,73 a favore delle città”.


 

Articolo 1, commi da 561-bis a 561-quinquies
(Incentivi per impianti di biogas realizzati da imprenditori agricoli)

 

 

I commi dal 561-bis al 561-quinquies prevedono che, fino al riordino della materia, gli impianti di biogas fino a 300 KW, realizzati da imprenditori agricoli, anche in forma consortile, alimentati con sottoprodotti provenienti da attività di allevamento e della gestione del verde, continuino ad accedere agli incentivi previsti per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, ai sensi del decreto ministeriale 23 giugno 2016, nel limite di un costo medio annuo pari a 25 milioni di euro.

 

In particolare, il comma 561-bis prevede che fino alla data di pubblicazione del decreto di incentivazione, attuativo dell’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, riferito all’anno 2019 e successive annualità, gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 300 kW e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di allevamento, realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile e la cui alimentazione deriva per almeno l’ottanta per cento da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici e per il restante venti per cento da loro colture di secondo raccolto, continuano ad accedere agli incentivi secondo le procedure, le modalità e le tariffe di cui al decreto ministeriale 23 giugno 2016 recante “incentivazione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico”, pubblicato in G.U. n. 150 del 29 giugno 2016. L’accesso agli incentivi è condizionato all’autoconsumo in sito dell’energia termica prodotta, a servizio dei processi aziendali.

 

Si ricorda che l’articolo 24 del D.Lgs. 03/03/2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), prevede i criteri generali ed i meccanismi di incentivazione alla produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2012.

In particolare, il comma 5 demanda la concreta definizione delle modalità per l'attuazione dei citati sistemi di incentivazione fonti secondarie: decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per i profili di competenza, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentite l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

 

Per accedere agli incentivi, relativi al D.M. 23/06/2016, sono previste tre diverse modalità, a seconda della potenza dell’impianto e della categoria di intervento:

1) Accesso diretto

Gli impianti di piccola taglia - nuovi od oggetto di interventi di ricostruzione, riattivazione, potenziamento o rifacimento - possono presentare domanda a seguito dell’entrata in esercizio (modalità non più disponibile a seguito del superamento del termine del 31 dicembre 2017).

2) Iscrizione ai Registri

Gli impianti di media taglia - nuovi od oggetto di interventi di ricostruzione, riattivazione, potenziamento o rifacimento - devono essere iscritti ai Registri per l'assegnazione del contingente di potenza disponibile e, se rientrati in posizione utile, possono presentare domanda dopo aver realizzato l'impianto.

3) Aggiudicazione delle procedure competitive di Aste al ribasso

Gli impianti di grande taglia - nuovi od oggetto di interventi di ricostruzione, riattivazione, potenziamento - devono partecipare alle procedure di Aste al ribasso per l’assegnazione del contingente di potenza disponibile e, se rientrati in posizione utile, possono presentare domanda dopo aver realizzato l’impianto.

In caso di interventi di potenziamento, per determinare la modalità di accesso agli incentivi, la potenza da considerare corrisponde all’incremento di potenza a seguito dell’intervento.

 

 

Il comma 561-ter prevede che, ferma restando la modalità di accesso diretto, l’ammissione agli incentivi è riconosciuta agli impianti tenuti all’iscrizione a registro nel limite di un costo annuo di 25 milioni di euro calcolato dal GSE secondo le modalità indicate dal citato decreto ministeriale del 23 giugno 2016. Il primo bando è pubblicato entro il 31 marzo 2019.

Il comma 561-quater indica criteri di priorità in base ai quali il GSE forma e pubblica la graduatoria delle domande iscritte a registro.

Il comma 561-quinquies prevede che le disposizioni in esame cessino di applicarsi alla data di pubblicazione del decreto di incentivazione di cui al comma 561-bis, salvo che nelle seguenti ipotesi:

a) agli impianti ad accesso diretto che entrano in esercizio entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto;

b) agli impianti iscritti in graduatoria in posizione utile;

c) agli impianti che partecipano alle procedure indette ai sensi dela disciplina in esame prima della data di pubblicazione del predetto decreto.

 

Come evidenziato nella relazione tecnica, “posto che l’onere che discende dalla norma è ristorato dalla componente A3 della bolletta elettrica a carico degli utilizzatori finali, la disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica”.

Articolo 1, commi 569-571
(Riduzione dei costi della politica nelle regioni
e nelle province autonome)

 

 

I commi dal 569 al 571, nel testo conseguente alle modifiche introdotte nel corso dell'esame in seconda lettura, intervengono sulla disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi in essere in favore di coloro che abbiano rivestito la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale. I trattamenti previdenziali devono essere ridefiniti sulla base di criteri e parametri definiti in sede di Conferenza Stato-regioni o, in assenza, sulla base del metodo di calcolo contributivo.

Qualora gli enti territoriali non provvedano entro i termini previsti, si procede alla decurtazione di taluni trasferimenti statali destinati ai medesimi.

 

 

Il comma 569 stabilisce che, ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dal 2019, le regioni e le province autonome siano tenute a rideterminare la disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in essere, nei confronti di coloro che abbiano rivestito le predette cariche, secondo quanto disposto dal comma 570.

I termini temporali per la rideterminazione dei trattamenti, da effettuare con le modalità previste dai propri ordinamenti, sono i seguenti:

§  entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (quindi il termine è il 1° maggio 2019);

§  entro sei mesi dalla medesima data (cioè il 1° luglio 2019), qualora occorra procedere a modifiche statutarie.

 

Qualora i predetti enti non provvedano entro i termini previsti si applica una sanzione, consistente nella mancata erogazione di una quota pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali al netto di quelli destinati ad alcuni settori:

§  Servizio sanitario nazionale;

§  politiche sociali e per le non autosufficienze;

§  trasporto pubblico locale.

 

Si ricorda che le regioni, nell'ambio della propria autonomia statutaria e legislativa, sono già tenute, ai sensi del decreto-legge n.138 del 2011, ad adeguare i propri ordinamenti prevedendo il «passaggio ad un sistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali» (art. 14, comma 1, lettera f)).  Il decreto-legge (art.14, comma 2) dispone altresì conseguenze di carattere sanzionatorio in caso di mancato adeguamento delle regioni a tale misura di contenimento della spesa (così come alle altre misure contenute al comma 1, lettere da a) a h)).

 

Successivamente il decreto-legge n.174 del 2012 (art.2, comma 1, lettera m)) ha rafforzato la portata dell'obbligo contenuto nelle citate norme del decreto-legge n.138/2011, stabilendo che il loro mancato rispetto avrebbe determinato, a decorrere dal 2013, ulteriori sanzioni (consistenti, fra le altre, nel blocco di una quota, pari all'80 per cento, dei trasferimenti erariali (esclusi quelli destinati a specifiche finalità, v. infra) a favore delle regioni.

 

Il decreto-legge n. 174 del 2012 esclude dall'ambito di applicazione della norma i "trattamenti già in erogazione" a decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge. La disposizione in esame ricomprende invece i “trattamenti già in essere”.

 

L'applicazione di gran parte delle disposizioni del DL 174/2012 è condizione per la concessione di una serie di trasferimenti erariali alle regioni (al di fuori di quelli dovuti a titolo di finanziamento del trasporto pubblico locale, delle politiche sociali e del servizio sanitario regionale) a decorrere dal 2013. Inoltre, si prevede il commissariamento delle regioni in caso di mancata attuazione delle misure di risparmio (comma 5). Un'ulteriore sanzione consiste nella decurtazione di una quota dei trasferimenti erariali, corrispondente alla metà delle somme destinate per l'esercizio 2013 al trattamento economico complessivo spettante ai membri del consiglio regionale e di quelli della giunta. In base a tale disposizione, nelle more dell'attuazione del passaggio al sistema contributivo per i consiglieri, le regioni hanno facoltà di prevedere o corrispondere trattamenti pensionistici o vitalizi in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale solo a condizione che abbiano compiuto 66 anni di età e abbiano ricoperto tali cariche, anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a 10 anni.

All’entrata in vigore del D.L.174/2012 è seguita, nel 2014, l’adozione di un ordine del giorno dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, volto ad individuare parametri minimi e comuni per le leggi regionali da adottare sull'istituto dell'assegno vitalizio, con l'obiettivo di disporre di un quadro interregionale omogeneo.

Sono state quindi approvate da parte delle regioni, previsioni normative volte a superare l'istituto degli assegni "vitalizi" per i consiglieri regionali e a ridisciplinare l'intera materia, anche prevedendo riduzioni temporanee.

Tra queste si ricordano in particolare: L.R. 15 maggio 2018, n.11, della regione Calabria; art. 6 L.R. 4 giugno 2018, n. 95 della regione Lazio; L.R. 26 febbraio 2018, n. 1, della regione Valle d’Aosta; L.R. 3 del 2018 della regione Veneto; L.R. 23 aprile 2018, n. 3 della regione Umbria; art. 12 L.R. 28 luglio 2017, n. 23 della regione Campania; L.R 29 maggio 2017, n. 10 della regione Basilicata; L.R. 13 febbraio 2015, n. 2, della regione Friuli Venezia Giulia; L.R. 24 novembre 2014, n. 12 della regione Lazio; L.R. 23 settembre 2014, n. 49 della regione Lombardia; L.R. 18 aprile 2014, n. 11 e L.R. 4 maggio 2015, n. 9, della regione Molise; L.R. 15 dicembre 2014, n. 21 della regione Piemonte (che è successivamente intervenuta nuovamente sulla materia con la L.R. 5/2017 recante misure di trasparenza in materia di assegni vitalizi); L.R. 29 dicembre 2014, n. 86 e art. 2 L.R. 20 luglio 2018, n. 37 della regione Toscana; L.R. 11 luglio 2014 n. 4 e n. 5 della regione Trentino Alto Adige; L.R. 23 dicembre 2014, n. 43 della regione Veneto. Per la regione Sardegna l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale ha approvato la delibera 18 dicembre 2014, n. 31.

 

Si ricorda che i trasferimenti erariali alle regioni a statuto ordinario hanno registrato una contrazione nel corso degli anni. Benché la riforma che avrebbe dovuti trasformarli in entrate tributarie proprie, avviata con la legge delega n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, non sia ancora attuata (in quanto rinviata più volte, da ultimo, con la legge di bilancio 2018, al 2020), tali trasferimenti costituiscono attualmente una piccola parte delle entrate regionali. La parte più cospicua di essi finanzia il trasporto pubblico locale, l’assistenza e le politiche sociali, il diritto allo studio e l’edilizia scolastica, la politica abitativa, interventi nel campo della prevenzione e dell’edilizia sanitaria (non è qui considerato il Fondo sanitario nazionale, in quanto finanziato da entrate regionali e trasferimenti perequativi secondo una specifica disciplina. Secondo gli ultimi dati disponibili, la spesa sanitaria assorbe, per il 2015, in media l’83,33% della spesa corrente nelle regioni a statuto ordinario e il 46,10 di quelle a statuto speciale -Corte di conti, Relazione sulla gestione finanziaria delle Regioni. Esercizio 2015, giugno 2017, p. 249).

Per quanto riguarda le regioni a statuto speciale e le province autonome, il loro sistema di finanziamento non prevede trasferimenti erariali, se non per specifici interventi che non rientrano fra le competenze istituzionali. Le funzioni ordinarie attribuite a ciascun ente da norme statuarie sono infatti finanziate con le quote di compartecipazione ai tributi erariali riscossi nel proprio territorio, stabilite anch’esse da norme statutarie.

La quantificazione dei trasferimenti erariali alle regioni non è compito agevole. L’ultima analisi accurata è stata fatta in occasione dell’Audizione della Corte dei conti sui Trasferimenti finanziari agli enti territoriali nel maggio 2016, presso la Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo amministrativo, a cui si rinvia per approfondimenti.

 

 

Come si legge nella relazione tecnica: “Le disposizioni di cui al presente articolo, essendo volte a garantire una riduzione dei costi della politica nelle regioni a statuto speciale, ordinario e nelle province autonome, sono suscettibili di determinare risparmi di spesa per la finanza pubblica, in atto, non quantificabili”.

 

Il comma 569 si applica senza alcuna distinzione nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome.

Al riguardo, si ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 198 del 2012 (che per altri aspetti è richiamata a seguire), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 138 del 2011, che prevedeva conseguenze di carattere sanzionatorio in caso di mancato adeguamento delle autonomie speciali alle misure di contenimento della spesa previste al comma 1, consistenti, fra le altre, nel "passaggio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del [..] [medesimo] decreto e con efficacia a decorrere dalla prima legislatura regionale successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore del [..] [medesimo] decreto, al sistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali".  La Corte ha motivato la propria decisione rilevando che la "disciplina relativa agli organi delle Regioni a statuto speciale e ai loro componenti è contenuta nei rispettivi statuti. Questi, adottati con legge costituzionale, ne garantiscono le particolari condizioni di autonomia, secondo quanto disposto dall'art. 116 Cost. L'adeguamento da parte delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome ai parametri di cui all'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011 richiede, quindi, la modifica di fonti di rango costituzionale. A tali fonti una legge ordinaria non può imporre limiti e condizioni".

Con la sentenza n.23 del 2014, la Corte ha dichiarato infondata la questione di legittimità, sollevata da alcune regioni a statuto speciale, riferita al citato art. 2 del decreto-legge n.174/2012. Ciò, fra l'altro, in considerazione della previsione della clausola di salvaguardia secondo cui le "regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i propri ordinamenti a quanto previsto dal comma 1 compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione" e nel presupposto che "a mezzo della clausola di salvaguardia [...] gli evocati parametri di rango statutario assumono «la funzione di generale limite» (sentenze n. 241 e n. 64 del 2012, n. 152 del 2011) per l’applicazione delle disposizioni del comma 1, nel senso che la prima ha la funzione di rendere queste ultime applicabili agli enti ad autonomia differenziata, «solo a condizione che, in ultima analisi, ciò avvenga nel “rispetto” degli statuti speciali» (sentenza n. 215 del 2013)".

Tenuto conto della pregressa giurisprudenza costituzionale parrebbe opportuno valutare di specificare che le disposizioni in esame si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

Nel caso in cui entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio svolgano consultazioni elettorali in una data regione, quest'ultima è tenuta a rideterminare i trattamenti previdenziali:

§  entro tre mesi dalla data della prima riunione del nuovo Consiglio regionale;

§  entro sei mesi dalla medesima data, qualora occorra procedere a modifiche statutarie.

 

Il comma 570 demanda ad un'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome l'individuazione dei criteri e dei parametri per la rideterminazione dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi in esame. L'intesa, che deve essere deliberata entro il 31 marzo 2019, è diretta a favorire l’armonizzazione delle normative territoriali.

Qualora l'intesa non sia entro il 31 marzo 2019, le regioni e le province autonome provvedono in ogni caso a rideterminare i trattamenti previdenziali e i vitalizi entro i termini previsti dal comma 569 e secondo il metodo di calcolo contributivo.

 

Con le modifiche introdotte in Senato viene favorita, con la previsione (peraltro eventuale) dell'intesa, l'armonizzazione delle nuove discipline relative alla rideterminazione dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere, riducendo il rischio di normative estremante differenziate sia con riferimento alla decorrenza del nuovo sistema, sia ai contenuti di dettaglio della disciplina.

Nella precedente formulazione si prevedeva infatti che le singole regioni provvedessero con il solo vincolo che la disciplina, da adottare previo parere della Conferenza Stato-regioni, si fondasse sul metodo contributivo.

 

Con riferimento al calcolo dei trattamenti secondo il metodo contributivo per le prestazioni previdenziali dei lavoratori dipendenti tiene conto di una serie articolata di parametri, definiti da diversi atti normativi primari e secondari (per una disamina complessiva si veda il dossier del Servizio studi, Rideterminazione dell’importo delle pensioni superiori a 4.500 euro mensili. A.C. 1071, 24 settembre 2018).

Entro i 15 giorni successivi all’adempimento, le regioni documentano l’adempimento della rideterminazione dei trattamenti con una comunicazione al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri. A sua volta, il Dipartimento, entro il quindicesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione, trasmette al Ministero dell’economia e delle finanze l'attestazione relativa al rispetto degli adempimenti. Entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza dei termini di cui al comma 1, il medesimo Dipartimento trasmette al Ministero dell'economia l'elenco delle regioni e delle province autonome che non hanno corrisposto all'obbligo di comunicare l'avvenuto adempimento, ai fini della conseguente riduzione lineare dei trasferimenti. I trasferimenti sono riconosciuti per intero a partire dall’esercizio in cui la regione abbia adempiuto (comma 571).

Viene dunque posto in capo al Dipartimento per gli affari regionali un potere di “verifica” della rispondenza dei provvedimenti adottati dalle regioni - a statuto ordinario e a statuto speciale – e dalle Province autonome rispetto alle prescrizioni della presente disciplina, verifica che rileva ai fini del successivo trasferimento dei trasferimenti erariali.

 

La giurisprudenza della Corte costituzionale sulla previsione di vincoli ed obiettivi nella disciplina delle attribuzioni dei consiglieri regionali, anche in considerazione della situazione di eccezionale gravità del contesto finanziario, ha dato una lettura estensiva delle norme di principio nella materia del coordinamento della finanza pubblica. Pur ribadendo, in via generale, che possono essere ritenuti principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica le norme che «si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente e non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi», la Corte ha, nei fatti, avallato le scelte del legislatore statale di introdurre vincoli specifici per il contenimento della spesa delle regioni e degli enti locali, quali, ad esempio, quelli relativi alle riduzioni di spesa per incarichi di studio e consulenza (sentenza n. 262 del 2012), all'obbligo di soppressione o accorpamento da parte degli enti locali di agenzie ed enti che esercitino funzioni fondamentali e funzioni loro conferite (sentenza n. 236 del 2013), alla determinazione del numero massimo di consiglieri e assessori regionali e alla riduzione degli emolumenti dei consiglieri (sentenze n. 198 del 2012 e n. 23 del 2014).

In particolare, con le sentenze n. 198 del 2012 e n. 23 del 2014, la Corte costituzionale ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle regioni, che evidenziavano come la previsione del passaggio ad un sistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali costituisse non un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ma una disposizione di dettaglio. In quelle sentenze la Corte ha affermato che, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, nell'esercizio della funzione di coordinamento della finanza pubblica, «lo Stato deve limitarsi a porre obiettivi di contenimento senza prevedere in modo esaustivo strumenti e modalità per il loro perseguimento, in modo che rimanga uno spazio aperto all'esercizio dell'autonomia regionale (sentenza n. 182 del 2011); che i vincoli imposti con tali norme possono «considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un “limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa” (sentenza n. 236 del 2013, sentenza n. 182 del 2011, nonché sentenze n. 297 del 2009; n. 289 del 2008; n. 169 del 2007)»; che la disciplina dettata dal legislatore non deve ledere il canone generale della ragionevolezza e proporzionalità dell'intervento normativo rispetto all'obiettivo prefissato (sentenze n. 236 del 2013 e n. 326 del 2010)». Circa il rapporto tra principi fondamentali e disciplina di dettaglio la Corte ha rilevato che «la specificità delle prescrizioni, di per sé, neppure può escludere il carattere di principio di una norma, qualora essa risulti legata al principio stesso da un evidente rapporto di coessenzialità e di necessaria integrazione (sentenze n. 237 del 2009 e n. 430 del 2007)» (sentenza n. 16 del 2010); in quest'ottica, «possono essere ricondotti nell'ambito dei principi di coordinamento della finanza pubblica norme puntuali adottate dal legislatore per realizzare in concreto la finalità del coordinamento finanziario (sentenze n. 52 del 2010, n. 237 del 2009 e n. 417 del 2005).

 

Nel corso dell'esame in Senato è stato soppresso il comma 572, ai sensi del quale la regione che non avesse adeguato il proprio ordinamento a quanto disposto dalle disposizioni in esame entro i termini stabiliti, sarebbe stato assegnato il termine di 60 giorni per provvedervi, ai sensi della disciplina sul potere sostitutivo dello Stato (art. 8 legge 131/2003).

 

Nella legislatura in corso misure analoghe a quelle che il provvedimento in esame dispone con riferimento alla disciplina previdenziale di Presidenti, i consiglieri e assessori regionali sono state assunte con riguardo ai deputati e ai senatori. L'Ufficio di Presidenza della Camera, nella riunione del 12 luglio 2018, ha infatti approvato una deliberazione concernente la rideterminazione, secondo il metodo di calcolo contributivo, della misura degli assegni vitalizi e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali pro rata, nonché dei trattamenti previdenziali di reversibilità di coloro che hanno rivestito la carica di deputati, relativi agli anni di mandato svolti fino al 31 dicembre 2011. Le nuove misure avranno efficacia dal 1° gennaio 2019. Una analoga misura è stata deliberata dal Consiglio di Presidenza del Senato il 16 ottobre 2018.

 

Si ricorda inoltre che nel corso della XVII legislatura la materia dei vitalizi e del trattamento pensionistico dei parlamentari e dei consiglieri regionali era stata oggetto di esame parlamentare: nella seduta del 26 luglio 2017 la Camera dei deputati ha approvato un testo volto a disporre l'applicazione di un nuovo trattamento previdenziale contributivo e la rideterminazione dei trattamenti e vitalizi in essere. Il testo è stato trasmesso al Senato (A.S. 2888) dove l'esame in sede referente non si è concluso prima della fine della legislatura.

Quanto evidenziato nel corso delle audizioni su tale provvedimento è consultabile al seguente link documenti acquisiti nel corso delle audizioni. Per i contenuti della principale giurisprudenza costituzionale in materia di interventi normativi volti a ridefinire, retroattivamente, i trattamenti in essere si rinvia al dossier del Servizio Studi, Rideterminazione dell’importo delle pensioni superiori a 4.500 euro mensili. A.C. 1071, 24 settembre 2018).


 

Articolo 1, comma 574
(Fondo aree di confine)

 

 

Il comma 574 aumenta lo stanziamento del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano per il triennio 2019-2021, ridefinendo i destinatari delle risorse.

 

In particolare, il comma in esame, come modificato nel corso dell’esame al Senato, interviene sulla disciplina del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dal D.L. n. 81/2007, articolo 6, comma 7 (cd. “Fondo Letta”).

A tal fine viene modificato l’articolo 1, comma 1159, della legge di bilancio per il 2018, il quale, nel rifinanziare il Fondo per il triennio 2018-2020, ne aveva ridefinito la disciplina individuandone i beneficiari nei soli comuni della Regioni Veneto appartenenti alle province di Belluno, Treviso e Venezia confinanti con la Regioni Friuli Venezia-Giulia.

 

Le modifiche sono volte a:

a)  incrementare la dotazione del Fondo per le aree confinanti di 10 milioni di euro per l’anno 2019 e di 6 milioni di euro per l’anno 2020, ed assegnando 20 milioni di euro per l’anno 2021.

Si ricorda che nel testo iniziale il rifinanziamento era di 5 milioni per il 2019 e per il 2020 e di 10 milioni per il 2021.

A seguito di tale rifinanziamento, il Fondo - gestito dal Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri ed iscritto presso il bilancio della Presidenza stessa (cap. 446) con una dotazione pari a 5 milioni per il 2019 e a 10 milioni per il 2020 - risulta ora dotato di 15 milioni di euro per il 2019, di 16 milioni per il 2020 e di 20 milioni  per il 2021.

b)  ridefinire i destinatari delle risorse del Fondo, che vengono ora a ricomprendere tutte le aree “confinanti” con le regioni a statuto speciale e le province autonome.

Rispetto alla formulazione dell’articolo 1, comma 1159, della legge n. 205/2017 che viene qui novellato - che individua quali destinatari del Fondo Letta i comuni appartenenti alle province confinanti con due regioni a statuto speciale che non possono accedere alle misure del c.d. “Fondo Brancher” (Fondo per lo sviluppo dei comuni confinanti con le province autonome di Trento e Bolzano, istituito dalla L. 191/2009, art. 2, commi 117 e 117?bis), nonché i comuni confinanti appartenenti alle regioni a statuto ordinario che confinano con due regioni a statuto speciale che non possono accedere alle misure del predetto Fondo Brancher - il comma in esame, come riformulato dal Senato, opera una estensione dell’ambito territoriale di riferimento del Fondo medesimo, che verrebbe ora a riguardare tutti i comuni confinanti con le autonomie speciali.

 

Andrebbe peraltro chiarito se, a seguito della riformulazione disposta dal comma in esame, i comuni beneficiari del c.d. Fondo Brancher possano ora beneficiare anche delle risorse di cui al presente comma, attribuite al Fondo Letta.

 

Il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano è stato istituito dall’articolo 6, comma 7, del D.L. 81/2007 (cd. “Fondo Letta”), e poi successivamente modificato dall’articolo 35 del D.L. n. 159/2007 e dall’articolo 2, comma 45, della legge n. 203/2008 (finanziaria 2009).

I destinatari del fondo erano individuati nelle tre macroaree costituite dai territori confinanti con le tre Regioni a Statuto speciale: Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia. I criteri di ripartizione delle risorse del Fondo tra le tre macroaree sono stati definiti con il D.P.C.M. 13 ottobre 2011, che ne ha altresì individuato i singoli comuni beneficiari. Per la ripartizione delle risorse degli anni 2007-2011[59], cfr. Decreto del 14 settembre 2012.

Il Fondo, che dal 2011 non presentava più alcuna dotazione in bilancio, è stato poi rifinanziato dalla legge di bilancio per il 2018 (articolo 1, comma 1159) nell’importo di 1 milione di euro per l’anno 2018, 5 milioni per l’anno 2019 e 10 milioni di euro per l’anno 2020.

La legge di bilancio per il 2018 ha introdotto una nuova disciplina del Fondo, destinato al finanziamento di progetti di sviluppo economico e di integrazione, individuandone come beneficiari i soli comuni della Regione Veneto appartenenti alle province di Belluno, Treviso e Venezia confinanti con la Regione Friuli Venezia-Giulia. Si tratta, nello specifico, di 66 comuni della regione Veneto confinanti con la regione Friuli Venezia Giulia, di cui 51comuni appartenenti alla provincia di Belluno, 7 comuni della provincia di Venezia e 8 Comuni della provincia di Treviso (comma 1159, art. 1, L. n. 205/2017).

Il Fondo, gestito dal Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, viene erogato sulla base di criteri e modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, tenendo conto della effettiva condizione di svantaggio del comune in termini sociali, economici e morfologici. Il D.P.C.M. è emanato sentite la Conferenza unificata e le Commissioni parlamentari competenti.

In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi finanziati dal Fondo, si dispone che le corrispondenti risorse già assegnate sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo Fondo (commi 1160-1161, L. n. 205/2017).

 

 

Relativamente al Fondo per lo sviluppo dei comuni confinanti con le province autonome di Trento e Bolzano, i cui beneficiari risultano esclusi dalla misura in esame, si rammenta che esso è stato istituito ai sensi dell’articolo 2, commi 117-117-bis della legge n. 191/2009 (legge di stabilità per il 2010)[60], il quale dispone che le province autonome di Trento e di Bolzano concorrano, nel rispetto del principio di leale collaborazione, al conseguimento di obiettivi di perequazione e di solidarietà attraverso il finanziamento di progetti, di durata anche pluriennale, per la valorizzazione, lo sviluppo economico e sociale, l’integrazione e la coesione dei territori dei comuni appartenenti alle province di regioni a statuto ordinario confinanti con le due province. A tal fine, ciascuna delle due province autonome di Trento e di Bolzano assicura annualmente un intervento finanziario pari a 40 milioni di euro. Le risorse stanziate annualmente dalle Province autonome non transitano nel bilancio di previsione o nel conto finanziario della Presidenza del Consiglio, ma affluiscono in un apposito conto speciale di Tesoreria intestato all'Organismo di indirizzo (ODI), previsto dal comma 117-bis dell’art. 2 della legge n. 191/2009.

Il territorio di riferimento è composto da 48 comuni confinanti, di cui 42 confinanti con la Provincia autonoma di Trento e 6 con la Provincia autonoma di Bolzano, appartenenti alla Regione Lombardia e alla Regione Veneto.

 


 

Articolo 1, comma 582-bis
(Turn over nelle università statali “virtuose”)

 

 

L’articolo 1, comma 582-bis, introdotto durante l’esame al Senato, consente facoltà di assunzione superiori al 100% del turn over, per gli anni 2019 e 2020, nel limite della spesa fissato, alle università “virtuose”.

 

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente che in base all’articolo 1, comma 208-septies, anch’esso introdotto durante l’esame al Senato, anche le università, in relazione alle ordinarie facoltà di assunzione riferite al 2019, non possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 novembre 2019.

Sempre in base al medesimo comma, tuttavia, sono fatti salvi gli inquadramenti nel ruolo di professore associato ai sensi dell’art. 24, co. 5, della L. 240/2010, che possono essere disposti al termine del contratto di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, co. 3, lett. b), della stessa legge.

Per approfondimenti, si veda la scheda di lettura relativa all’art. 1, co. 209, del ddl di bilancio 2019 (A.S. 981) riportata nel Dossier del Servizio Studi n. 58/4 - Sezione I - Vol. I, del 10 dicembre 2018.

 

In particolare, l’articolo 1, comma 582-bis stabilisce che, nell’ambito delle disponibilità complessive del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), negli anni 2019 e 2020 sono autorizzate facoltà di assunzione superiori al 100% della spesa relativa al personale a tempo indeterminato e ai ricercatori a tempo determinato complessivamente cessati dal servizio nell'anno precedente – previsto, a decorrere dal 2018, dall’art. 66, co. 13-bis, del D.L. 112/2008 (L. 133/2008) –, nel limite di una spesa di € 25 mln annui dal 2019 e di ulteriori € 25 mln annui dal 2020, per le università statali che nell’anno precedente a quello di riferimento presentano un indicatore delle spese di personale inferiore al 75% e un indicatore di sostenibilità economico-finanziaria maggiore di 1,10.

 

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che l’art. 7 del d.lgs. 49/2012 – recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei – aveva individuato, per il 2012, le combinazioni dei livelli degli indicatori di spesa per il personale[61] e di spesa per indebitamento[62] rilevanti, per ciascun ateneo, per la determinazione, tra l'altro, della misura delle assunzioni di personale a tempo indeterminato e del conferimento di contratti di ricerca a tempo determinato, rimettendo ad un DPCM, da emanare ogni tre anni, entro il mese di dicembre che precede il successivo triennio di programmazione, la definizione della disciplina applicabile agli anni successivi[63].

Su questa base, per il triennio 2015-2017 era intervenuto il DPCM 31 dicembre 2014, poi modificato dall’art. 1, co. 303, della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017), che, in particolare, aveva elevato, in misura diversa, la percentuale di assunzioni possibili per gli atenei non “virtuosi” (ossia, nel caso specifico, che riportavano, al 31 dicembre dell'anno precedente, un valore dell'indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80% o un importo delle spese di personale e degli oneri di ammortamento superiore all'82% delle entrate, costituite dai contributi statali per il funzionamento e da tasse, soprattasse e contributi universitari, al netto delle spese per fitti passivi) e per gli atenei “virtuosi” (ossia, nel caso specifico, che riportavano, al 31 dicembre dell'anno precedente, valori inferiori a quelli indicati).

 

Quanto all’indicatore di sostenibilità economica e finanziaria (ISEF), da ultimo, l’art. 1, co. 634, della L. 205/2017 nello stabilire che, in via sperimentale, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, le università statali “virtuose”, da individuare con DPCM tenuto conto, tra l’altro, dell’indicatore di sostenibilità economica e finanziaria, possono incrementare l’ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinati al trattamento accessorio del personale –, ha specificato che lo stesso indicatore è definito agli effetti dell'applicazione dell'art. 7 del medesimo d.lgs. 49/2012.

La definizione di tale indicatore era presente negli allegati al DM 30 gennaio 2013, n. 47 – relativo a autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica – in base al quale lo stesso indicatore era determinato in base ai limiti alle spese di personale e alle spese di indebitamento, di cui agli artt. 5 e 6 del d.lgs. 49/2012.

Peraltro, successivamente il DM 47/2013 è stato sostituito dal DM 12 dicembre 2016, n. 987, che, pur continuando a far riferimento all’ISEF (nell’allegato E), non ne reca la definizione.

 

Sempre in base al comma 582-bis, le maggiori facoltà di assunzione sono ripartite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca fra gli atenei che, in possesso delle condizioni indicate, avanzano specifica richiesta, corredata dal parere del collegio dei revisori dei conti, dalla quale risulti la sostenibilità economico-finanziaria dei conseguenti maggiori oneri strutturali a carico dei rispettivi bilanci.

La relazione tecnica di cui era corredato l’emendamento del Governo 1.5012 all’A.S. 981 evidenziava che la previsione determina maggiori facoltà di assunzioni pari a 219,73 punti organico in ciascuno dei due anni 2019 e 2020, pari, complessivamente, a 439,47 punti organico dal 2020[64].

Sottolineava, inoltre, che la specifica richiesta al MIUR da parte degli atenei, corredata dal parere del collegio dei revisori dei conti, è particolarmente importante considerando, fra l’altro, che dal 2016 non c’è più il blocco degli scatti stipendiali del personale docente e che dal 2020 gli scatti torneranno ad essere biennali[65].

 

Per completezza si ricorda che, già in precedenza, varie disposizioni legislative hanno consentito agli atenei “virtuosi” – definiti di volta in volta – di estendere le proprie facoltà assunzionali.

In particolare, l’art. 66, co. 13-bis, del D.L. 112/2008 – come modificato dall’art. 1, co. 460, della L. 147/2013, dall’art. 1, co. 346, della L. 190/2014 e dall’art. 1, co. 251 della L. 208/2015 – ha consentito alle università aventi un indicatore delle spese di personale inferiore all'80% di procedere, per il 2015, alla stipula di contratti per ricercatori a tempo determinato, sia di tipo "a" che di tipo "b" (art. 24, L. 240/2010), in aggiunta alle facoltà assunzionali previste per il sistema universitario, anche utilizzando le cessazioni dei ricercatori di tipo "a" avvenute nell'anno precedente, già assunti a valere sulle facoltà assunzionali di cui allo stesso co. 13-bis, e, a decorrere dal 2016, alla stipula di contratti per ricercatori a tempo determinato di tipo "a", senza soggiacere alle limitazioni da turn-over.

Da ultimo, l’art. 1, co. 672, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) ha consentito alle università che avevano un valore dell’indicatore delle spese di personale inferiore all’80% di attivare, entro il 31 dicembre 2018, procedure di chiamata di professori di prima e seconda fascia, nonché di ricercatori a tempo indeterminato (ruolo ad esaurimento, a seguito della L. 240/2010), riservate a personale già in servizio presso università che si trovassero in una situazione di significativa e conclamata “tensione finanziaria” – deliberata dagli organi competenti – e che avessero un valore dell’indicatore delle spese di personale pari o superiore all’80%.

 


 

Articolo 1, comma 589-bis
(Esclusione ISEE immobili inagibili)

 

 

Il comma 589-bis esclude, ai fini dell’accertamento dell’indicatore della situazione patrimoniale (Isee), nel calcolo del patrimonio immobiliare, gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o dichiarati non agibili in seguito a calamità naturali.

 

Si ricorda che l’Isee, istituito dal D. Lgs. 109/1998, è l'indicatore che serve per valutare e confrontare la situazione economica dei nuclei familiari che intendono richiedere una prestazione sociale agevolata. L'accesso a queste prestazioni, infatti, come ai servizi di pubblica utilità a condizioni agevolate (telefono fisso, luce, gas, ecc.) è legato al possesso di determinati requisiti soggettivi e alla situazione economica della famiglia.

Per una ricognizione dettagliata della disciplina dell’indicatore della situazione patrimoniale si rinvia alla scheda di lettura Riforma ISEE del Servizio Studi della Camera dei deputati.

 


 

Articolo 1, commi 593-bis, 593-quater-sexies, 593-octies e -novies
(Proroga termini sisma centro Italia)

 

 

Il comma 539-bis proroga al 1° giugno 2019 il termine per la ripresa dei versamenti dei tributi sospesi, nonché degli adempimenti e dei versamenti contributivi, nelle zone colpite dal sisma del Centro Italia del 2016, elevando a 120 il numero di rate in cui sono dilazionabili i  versamenti.

Il comma 593-quater esenta da IRPEF e IRES, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati e, comunque, fino all’anno di imposta 2020 (in luogo di quello relativo al 2018), il reddito dei fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017 (individuati dagli allegati al decreto-legge n. 189 del 2016), ove distrutti o oggetto di sgombero in quanto inagibili.

I commi 595-quinquies e 593-sexies prorogano al 1° gennaio 2020 (in luogo del 1° gennaio 2019) la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme accertate e a qualunque titolo dovute all’INPS (articoli 29 e 30 del decreto-legge n. 78/2010), nonché per le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione, e dei termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali.

I commi 593-octies  e 593-novies prevedono che non siano dovute l’imposta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi e la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, per le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dai predetti eventi sismici del Centro Italia.

 

Il comma 593-bis, lettera a), modifica l’articolo 48, comma 11 del decreto-legge n. 189/2016, che detta la disciplina della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari (versamenti e adempimenti tributari in genere) prevista a favore dei contribuenti interessati dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016.

In particolare, viene modificato il comma 11 dell'articolo 48, disponendo che la ripresa dei versamenti dei tributi sospesi in favore dei soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole, decorra dal 1° giugno 2019 anziché dal 16 gennaio 2019; il numero delle rate mensili in cui può essere dilazionato il versamento è elevato da 60 a 120.

La lettera b) del comma 593-bis modifica il comma 13 dell'articolo 48, che dispone la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 ovvero nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017. Anche per tali adempimenti viene prorogato, dal 31 gennaio 2019 al 1° giugno 2019, il termine entro il quale dovranno essere effettuati, prevedendo che le somme dovute potranno essere rateizzate fino a un massimo di 120 rate mensili, in luogo delle 60 previste dal testo vigente. La misura viene altresì estesa ai comuni colpiti dagli eventi calamitosi del 18 gennaio 2017 (di cui all’allegato 2-bis del D.L. n. 189 del 2016).

 

Il comma 593-quater esenta da IRPEF e IRES, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e, comunque, fino all’anno di imposta 2020 (in luogo di quello relativo al 2018), il reddito dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017 (individuati dagli allegati al decreto-legge n. 189 del 2016), purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2018, in quanto inagibili totalmente o parzialmente.

A tal fine è modificato il comma 16, primo periodo, dell’articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

Detti immobili, secondo la normativa vigente, sono altresì esenti da TASI e IMU fino al 2020.

 

Il comma 593-quinquies – modificando l’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 - stabilisce che nei comuni interessati dai terremoti del Centro Italia del 2016 (individuati dai già menzionati allegati) sia prorogata di un anno, ovvero al 1° gennaio 2020 (in luogo del 1° gennaio 2019) la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme accertate e a qualunque titolo dovute all’INPS (articoli 29 e 30 del decreto-legge n. 78/2010), nonché per le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione, e dei termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali.

Al relativo onere (comma 593-sexies), pari a 10 milioni di euro per l’anno 2019, si provvede mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze a seguito delle attività di riaccertamento dei residui (articolo 49, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66).

 

Il comma 593-octies dispone che non siano dovute l’imposta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi e la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, per le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

Il comma 593-novies affida a un regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare, d’intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione del menzionato comma 593-octies.

 


 

Articolo 1, comma 593-ter
(Recupero di somme eccedenti i contributi dovuti in caso di contenzioso sugli interventi sostitutivi per la ricostruzione nelle regioni Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici iniziati nel 1997)

 

 

Il comma 593-ter prevede che resta fermo l’obbligo del beneficiario di restituire al Comune le somme eccedenti il contributo dovuto, relative alle spese sostenute dal medesimo Comune per l’intervento sostitutivo, qualora, per inadempimenti non imputabili ai beneficiari, insorga un contenzioso relativo alla progettazione, direzione o realizzazione dei lavori di ricostruzione relativi alla crisi sismica che ha colpito le regioni Marche e Umbria dal 26 settembre 1997.

 

Più in particolare, il comma 593-ter, introdotto nel corso dell’esame al Senato, prevede che, qualora nell’esercizio dei poteri sostitutivi comunali di cui all’art. 3, comma 6 del D.L. 30 gennaio 1998, n. 6 (Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi, convertito, con modificazioni, con la legge n. 61/1998), insorga, per inadempimenti non imputabili al beneficiario del contributo di cui all’art. 4 del citato decreto-legge, un contenzioso relativo alla progettazione, direzione o realizzazione dei lavori di ricostruzione, resta comunque fermo l’obbligo del beneficiario di restituire al Comune le somme eccedenti il contributo dovuto, relative alla spese sostenute dal medesimo Comune per l’intervento sostitutivo, ad eccezione dei maggiori costi conseguenti agli inadempimenti oggetto di contenzioso. Il secondo periodo del comma 593-ter precisa, poi, che tali maggiori costi sono recuperati dal Comune nei confronti dei soggetti responsabili degli stessi, sulla base degli esiti del contenzioso

L’art. 3 del DL n. 6/1998, convertito, con modificazioni, con la legge n. 61/1998, reca disposizioni in materia di interventi su centri storici e su centri e nuclei urbani e rurali. Il comma 6 di tale disposizione prevede che, decorso inutilmente il termine indicato al comma 5 – ossia il termine di trenta giorni dall’invito del comune entro il quale i proprietari devono costituirsi in consorzio obbligatorio per l'esecuzione degli interventi unitari sugli edifici privati, o di proprietà mista pubblica e privata, anche non abitativi – i comuni si sostituiscono ai proprietari medesimi e, previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a trenta giorni, ai consorzi inadempienti per l'esecuzione degli interventi mediante l'occupazione temporanea degli immobili, che non può avere durata superiore a tre anni e per la quale non è dovuto alcun indennizzo, utilizzando i contributi di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge (che detta la disciplina per i contributi a favore dei privati per beni immobili e mobili). 

Il successivo comma 6-bis stabilisce che i comuni si rivalgono sui proprietari nei casi in cui gli interventi di riparazione dei danni e di ripristino per gli immobili privati di cui all'articolo 4, comma 3, siano superiori ai limiti massimi ivi stabiliti.

Nella relazione tecnica si evidenzia che la disposizione in esame consente ai Comuni di recuperare le somme eccedenti il contributo già concesso per l’intervento sostitutivo in vece dei soggetti beneficiari del citato contributo e pertanto non comporta effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

Si segnala, infine, che, sul tema oggetto della disposizione in esame, la Sezione regionale di controllo per l’Umbria della Corte dei conti, nel documento (approvato nell’adunanza del 22 dicembre 2004) riportante gli esiti dell’indagine sulla gestione degli interventi di ricostruzione dopo il terremoto del settembre 1997, ha sottolineato le conseguenze, sui tempi della ricostruzione “dell’ampio contenzioso insorto tra i soggetti privati (proprietari, progettisti, imprese), che ha provocato e provoca vere e proprie situazioni di stallo nelle quali l’intervento pubblico si rivela molto difficile, se non praticamente impossibile”.

 


 

Articolo 1, comma 593-septies
(Contributo per i comuni colpiti dagli eventi sismici dell’aprile 2009 diversi dal Comune dell’Aquila)

 

 

Il comma 593-septies, introdotto nel corso dell’esame al Senato, assegna un contributo di 2 milioni di euro, per l’anno 2019, in favore dei comuni colpiti dagli eventi sismici dell’aprile 2009 diversi dal Comune dell’Aquila.

 

Si tratta di una disposizione che prolunga ulteriormente i finanziamenti previsti per i citati comuni, per le maggiori spese e le minori entrate comunque connesse alle esigenze della ricostruzione, dall’art. 3, comma 2, del D.L. 113/2016.

Tali finanziamenti, inizialmente previsti per l’esercizio 2016, sono stati estesi anche agli esercizi successivi con successivi provvedimenti.

L’ultimo rifinanziamento è stato operato, da ultimo, con il comma 710, lettera b), della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018), che ha assegnato un contributo di 2 milioni di euro per il 2018.

La disposizione in esame, analoga a quella della citata lettera b), propone, quindi, anche per il 2019, un finanziamento di 2 milioni di euro.


 

Articolo 1, commi 598-bis e  ter
(Disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco,

anche con riferimento alla città di Genova)

 

 

Questi commi recano stanziamenti in favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Da una parte è autorizzata la spesa di 1,6 milioni per il 2019 per l'adeguamento delle sedi di servizio nella città di Genova e l'incremento della dotazione di mezzi idonei al soccorso tecnico urgente in quella città. Dall’altra parte, è autorizzata la spesa di 5 milioni annui dal 2019 al 2023, per l'acquisto e l'adeguamento strutturali delle sedi di servizio territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

 

Il primo di questi commi autorizza la spesa di 1,6 milioni per il 2019 a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'adeguamento delle sedi di servizio nella città di Genova e l'incremento della dotazione di mezzi idonei al soccorso tecnico urgente in quella città.

 

Il secondo comma autorizza la spesa di 5 milioni annui dal 2019 al 2023, per l'acquisto e l'adeguamento strutturali delle sedi di servizio territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

 

 

 

 

 


 

Articolo 1, comma 602-bis
(Comunicazione ammontare danni subiti eventi sismici)

 

 

La norma prevede che i dati relativi all’ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo nell’aprile 2009 e le eventuali osservazioni in merito alle somme effettivamente percepite siano presentati, a pena di decadenza, entro 480 giorni, anziché 300 giorni, dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento di recupero.

 

Il comma 602-bis novella a tal fine l’art. 1-septies del decreto legge n. 55 del 2018, recante misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in materia di recupero di aiuti di Stato.

 

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018, ha disposto la nomina del commissario straordinario per il recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegali e la procedura per l'attuazione della decisione della Commissione europea C(2015) 5549 del 14 agosto 2015. 

 

Nell'ambito di tale procedura, è previsto che il Commissario straordinario provveda a dare notizia ai beneficiari di agevolazioni fiscali, previdenziali ed assicurative, identificati sulla base delle informazioni fornite dalle amministrazioni o agli enti che le hanno concesse, ai sensi dell’art. 8 della legge n. 241/1990, dell’avvio del procedimento di recupero.

 

La comunicazione di avvio del procedimento indica quali sono, in linea generale ed esemplificativa, i costi ammissibili per i danni materiali ed economici provocati dalle calamità naturali, sulla base di quanto stabilito dalla normativa rilevante in materia; indica quali sono i mezzi di prova a disposizione dei beneficiari e invita a presentare, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, i dati relativi all’ammontare dei danni subiti per effetto del sisma del 2009 e le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite.

 

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017 dispone anche che, durante il periodo concesso per l’invio dei dati e delle osservazioni, resta sospeso il termine assegnato al Commissario straordinario per l’adozione del provvedimento di recupero. Tale termine, previsto all’articolo 48, comma 2 della legge n. 234 del 2012 ha una durata pari a 45 giorni dal decreto di nomina del Commissario medesimo.

La disposizione in esame amplia il termine per l'invio dei dati e delle osservazioni, già esteso da trenta a centoventi giorni per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 aprile 2018 ed ulteriormente esteso a 300 giorni dal D.L. n. 55 del 2018 in sede di conversione.

L’ampliamento del termine a 480 giorni dalla comunicazione dell’avvio del procedimento è motivato in ragione delle difficoltà oggettive, anche sul piano probatorio, di ricostruire le realtà economiche a distanza di anni dall’evento sismico, sotto il profilo sia del danno emergente sia del lucro cessante.

Trascorso il termine, il Commissario straordinario quantifica, entro i successivi 25 giorni, l’importo degli aiuti da recuperare, determinato come differenza tra il totale delle agevolazioni complessivamente concesse e l’importo dei danni ammissibili subiti da ciascun beneficiario.

 

Si ricorda che l’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) dichiara compatibili con il mercato interno “gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali”. Nella valutazione dei regimi di aiuto di cui all’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, la Commissione europea è tenuta a verificare che le circostanze relative alle calamità naturali invocate per giustificare la concessione dell’aiuto e che le seguenti condizioni siano soddisfatte, In particolare, deve essere dimostrato che il danno per cui viene concessa la compensazione sia una conseguenza diretta della calamità naturale e che l’aiuto non deve comportare un trasferimento eccedente rispetto alla compensazione del danno ma solo ovviare al danno provocato dalla calamità naturale. Secondo il costante parere della Commissione europea, terremoti, alluvioni ed eruzioni vulcaniche costituiscono calamità naturali ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, e dunque le imprese danneggiate a seguito di tali eventi possono, in via di principio, qualificarsi come beneficiari di aiuto per l’importo del danno subito. La norma del Trattato trova una sua declinazione giuridica nell’articolo 50 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE. L’articolo 50 citato dispone che i regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati (tra gli altri) da terremoti sono compatibili con il mercato interno e sono esentati dall'obbligo di notifica purché soddisfino le seguenti condizioni: a) le autorità pubbliche competenti di uno Stato membro hanno riconosciuto formalmente il carattere di calamità dell'evento; e b) esiste un nesso causale diretto tra i danni provocati dalla calamità naturale e il danno subito dall'impresa. I regimi di aiuti connessi a una determinata calamità sono adottati nei tre anni successivi alla data dell'evento. Gli aiuti sono concessi entro quattro anni dall'evento. I costi ammissibili sono i costi dei danni subiti come conseguenza diretta della calamità naturale, valutati da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità nazionale competente o da un'impresa di assicurazione. Tra i danni vi sono quelli materiali ad attivi (ad esempio immobili, attrezzature, macchinari, scorte) e la perdita di reddito dovuta alla sospensione totale o parziale dell'attività per un periodo massimo di sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento. Il calcolo dei danni materiali è basato sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima della calamità. Il danno viene calcolato individualmente per ciascun beneficiario. L'aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non superano il 100% dei costi ammissibili.

In ambito nazionale, si richiama la disciplina relativa agli aiuti di Stato recata dalla legge n. 234 del 2012 sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’UE, ed in particolare l’articolo 48, comma 2, relativo alle procedure di recupero che reca disposizioni sulla procedura e sui termini per dare attuazione alle decisioni di recupero notificate dalla Commissione europea all’Italia. La disposizione prevede - nel caso di più amministrazioni interessate - la nomina di un commissario straordinario che con proprio provvedimento individua - entro quarantacinque giorni dal decreto di nomina - i soggetti tenuti alla restituzione dell’aiuto, nonché gli importi ed i termini del pagamento.


 

Articolo 1, commi 606-bis – 606-quinquies
(Riduzione Fondo crediti di dubbia esigibilità enti locali)

 

 

I commi 606-bis-606-quinquies, introdotti al Senato, riconoscono agli enti locali che rispettano determinati parametri di virtuosità, la facoltà di modificare il bilancio di previsione 2019-2021 per ridurre il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per il 2019 ad un valore pari all’80 per cento (in luogo dell’85%) dell’accantonamento quantificato.

 

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il paragrafo 3.3 dell'allegato 4/2, recante «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi) richiede che per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio venga effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

A tal fine viene stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

L’Ente locale è dunque obbligato a stanziare in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel Prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione. Tale quota nel 2019 è pari almeno all'85 per cento dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo (tale gradualità è stata integrata nel citato allegato 4/2 dall’ articolo 1, comma 509, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - stabilità 2015).

Per determinare il fondo crediti di dubbia esigibilità - che in contabilità finanziaria deve intendersi come un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell’esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio - in occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario individuare le categorie di entrate stanziate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione.

 

In particolare, il comma 606-bis dispone che, nel corso del 2019, gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2019-2021 per ridurre il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l’esercizio 2019 nella missione Fondi e Accantonamenti, ad un valore pari all’80 per cento dell’accantonamento quantificato ne relativo allegato al bilancio, se si sono verificate entrambe le seguenti condizioni:

a) con riferimento all’esercizio 2018, l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti rispetta i termini di pagamento delle transazioni commerciali (di cui all’articolo 4 del D.Lgs. n. 231/2002) e le fatture ricevute e scadute nell’esercizio 2018 sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto;

b) se il debito commerciale residuo, rilevato alla fine del 2018, si è ridotto del 10 per cento rispetto a quello del 2017, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione.

 

Si ricorda che l'articolo 33 del d. lgs. n. 33/2013 prevede l'obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di pubblicare indicatori di tempestività, annuali e trimestrali, dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture.

In particolare, le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, denominato «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti», nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici.

L'indicatore di tempestività dei pagamenti, elaborato secondo le modalità previste dall'art.9 del D.P.C.M. del 22 settembre 2014[66], viene calcolato in termini di ritardo medio di pagamento ovvero come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura, o richiesta equivalente di pagamento, e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto per ciascuna fattura, rapportata alla somma degli importi delle fatture pagate nel periodo di riferimento.

 

In merito ai termini di pagamento, si ricorda inoltre che, ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs. n. 231/2002, nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione, le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a 30 giorni, quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni caso i termini non possono essere superiori a sessanta giorni.

Il termine di 30 giorni è raddoppiato per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333 e per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine.

 

Si segnala che, con decreto 7 dicembre 2018, il Ministro dell’Interno ha differito al 28 febbraio 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali.

 

Il comma 506-ter prevede che tale facoltà può essere esercitata anche dagli enti locali che, pur non soddisfacendo i criteri di cui sopra, rispettano entrambe le seguenti condizioni:

a) l’indicatore di tempestività dei pagamenti, al 30 giugno 2019, rispetta i termini di pagamento delle transazioni commerciali, di cui all’articolo 4 del D.Lgs. n. 231/2002, e le fatture ricevute e scadute nel semestre sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto;

b) se il debito commerciale residuo si è ridotto del 5 per cento rispetto a quello al 31 dicembre 2018, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di conten-zioso o contestazione.

 

Il comma 506-quater dispone la non applicazione della facoltà prevista dai commi precedenti agli enti che, con riferimento agli esercizi 2017 e 2018, non hanno pubblicato nel proprio sito internet, entro i termini previsti dalla legge, gli indicatori concernenti i tempi di pagamento ed il debito commerciale residuo e che, con riferimento ai mesi precedenti all’avvio di SIOPE+, non hanno trasmesso alla Piattaforma elettronica dei crediti commerciali le comunicazioni relative al pagamento delle fatture.

 

Si ricorda che l’articolo 14 della legge di contabilità (legge n. 196/2009), relativo al controllo e monitoraggio dei conti pubblici, prevede al comma 8-bis che, al fine di favorire il monitoraggio del ciclo completo delle entrate e delle spese, le amministrazioni pubbliche ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard ordinativo informatico emanato dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), per il tramite dell'infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale, e che i tesorieri e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento trasmesse con modalità diverse.

Con decreto del MEF del 14 giugno 2017 è stata disposta la sperimentazione (terminata a fine 2017) e l’avvio a regime (dal 2018) per gli enti territoriali delle disposizioni riguardanti lo sviluppo della rilevazione SIOPE, secondo le modalità previste dall'articolo 14, comma 8-bis, della legge di contabilità (SIOPE+).

 

Infine, il comma 506-quinquies quantifica gli oneri recati dai commi precedenti in  30 milioni di euro per l’anno 2019 in termini di indebitamento netto.

La relazione tecnica conferma che la norma in esame, ampliando la capacità di spesa degli enti locali, determina effetti finanziari negativi sull’indebitamento netto e sul fabbisogno di 30 milioni di euro per il 2019.


 

Articolo 1, comma 608
(Zona franca urbana della Città Metropolitana di Genova)

 

 

Il comma 608, modificato al Senato, prevede che le esenzioni disposte per le imprese che hanno subito una riduzione del fatturato all’interno della ZFU della Città metropolitana di Genova siano concesse anche per l’esercizio 2019 ed estende tali agevolazioni, per il primo anno di attività, alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019. A tal fine autorizza una spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

 

Si ricorda che l’articolo 8 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, ha istituito la zona franca nel territorio della Città metropolitana di Genova.

Si prevede che le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa all'interno della zona franca e che hanno subìto a causa dell’evento una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 14 agosto 2018 al 30 settembre 2018, rispetto al valore mediano del corrispondente periodo dell'ultimo triennio 2015-2017, possono richiedere, ai fini della prosecuzione delle proprie attività nel Comune di Genova, specifiche agevolazioni. modifica

 

In particolare, la lettera a) del comma 608 modifica il comma 3 dell’articolo 8 del decreto n. 109 del 2018 e dispone che le esenzioni per la ZFU, attualmente concesse solo per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (29 settembre 2018), sono prorogate anche per l’esercizio 2019.

 

Si ricorda che le esenzioni richiamate al comma 3 dell’articolo 8 del decreto n. 109 del 2018 sono:

 a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dall'attività d'impresa svolta nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di euro 100.000 riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1, nel limite di euro 200.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica;

d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca.

 

La lettera b) modifica il comma 4, articolo 8, del decreto n. 109 del 2018, disponendo che le esenzioni spettano, altresì, alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019, limitatamente al primo anno di attività; termine precedentemente previsto al 31 dicembre 2018.

 

Infine la lettera c) sostituisce interamente il comma 5 del decreto richiamato e integra il previgente limite di spesa di 10 milioni di euro per il 2018. Il nuovo comma 5, infatti, stabilisce che le esenzioni per la ZFU sono concesse fino a un massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

 

Per l’istituzione della ZFU nella Città Metropolitana di Genova si rimanda al dossierDisposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze” dei Servizio studi di Camera e Senato.

Si rammenta, in questa sede che le Zone Franche Urbane (ZFU) sono aree infra-comunali di dimensione minima prestabilita dove si concentrano programmi di defiscalizzazione per la creazione di piccole e micro imprese. Obiettivo prioritario delle ZFU è favorire lo sviluppo economico e sociale di quartieri ed aree urbane caratterizzate da disagio sociale, economico e occupazionale, e con potenzialità di sviluppo inespresse. Possono beneficiare delle agevolazioni le piccole e micro imprese (nel caso della ZFU Sisma Centro Italia le imprese di qualsiasi dimensione nonché i titolari di reddito di lavoro autonomo) che alla data di presentazione della domanda: hanno la sede principale o l’unità locale dove si svolge l’attività all’interno della ZFU; sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese; sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

Con decreto interministeriale 5 giugno 2017, per i nuovi bandi l'accesso alle agevolazioni è esteso ai professionisti. I settori ammessi, nel rispetto dei regolamenti de minimis della Unione Europea, sono individuati dalle norme istitutive e di regolazione delle singole ZFU. Le agevolazioni consistono in: esenzione dalle imposte sui redditi; esenzione dall'IRAP; esenzione dall'imposta municipale propria; esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

Per una ricognizione completa della normativa che disciplina le Zone franche urbane si rimanda all’approfondimento Le attuali Zone Franche Urbane (ZFU) sul Portale della documentazione.

 


 

Articolo 1, comma 608-bis
(Insediamenti di container in zone emergenziali
per lo svolgimento di servizi di interesse generale)

 

 

Il comma 608-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato, stabilisce, nel caso di eventi emergenziali di protezione civile, la possibilità, previa autorizzazione dei Sindaci dei Comuni interessati, per i concessionari di servizi pubblici di utilizzare le aree pubbliche rese disponibili, al fine di insediare container finalizzati al regolare svolgimento dei loro servizi, già resi negli immobili dichiarati inagibili. 

 

Il comma 608-bis prevede l’indicazione da parte dei Sindaci dei Comuni interessati da eventi emergenziali di protezione civile ai concessionari di servizi pubblici delle aree pubbliche disponibili, da destinare agli insediamenti di container, per il regolare svolgimento dei servizi già resi negli immobili dichiarati inagibili.

L’art. 7 del Codice della protezione civile (D. Lgs. n. 1/2018) prevede tre tipologie di eventi emergenziali di protezione civile che a seconda della entità dei fenomeni possono essere fronteggiate dagli enti e dalle amministrazioni competenti in via ordinaria, dal coordinamento di più enti disciplinati dalle regioni e dalle province autonome, e con deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale.

La norma prevede altresì che per l’utilizzo di tali spazi occorre una richiesta di autorizzazione presentata dai concessionari di servizi pubblici e stabilisce che i container in questione debbano essere immediatamente  rimuovibili al venir meno dell’esigenza.

L’assegnazione è effettuata a titolo gratuito e per un periodo di tempo predeterminato, eventualmente rinnovabile, mentre le spese per l’installazione e le utenze sono a carico dei concessionari.

Per quanto sopra stabilito, sono fatti salvi i comportamenti tenuti dai concessionari di servizi pubblici per garantire la continuità del servizio in occasione di eventi emergenziali verificatisi prima della data di entrata in vigore della presente legge.

 

 


 

Articolo 1, comma 608-ter
(Regime fiscale strutture periferiche enti pubblici non economici

 

 

Il comma 608-ter, inserito al Senato, esenta dalle imposte sui redditi, qualificandole come “non commerciali”, le attività svolte dalle strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse, alle condizioni previste dalla legge.

 

Le norme a tal fine integrano l’articolo 148, comma 3 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi -  TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986), che prevede un regime agevolativo in favore di particolari categorie di enti non commerciali, prevalentemente associativi, che consiste nella decommercializzazione ai fini IRES delle attività rese in diretta attuazione degli scopi istituzionali, verso il pagamento di corrispettivi specifici, nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché delle cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.

Detta norma stabilisce, in sostanza, la non imponibilità ai fini IRES di talune prestazioni rese da specifiche categorie di enti non commerciali, quando sussistono congiuntamente i seguenti presupposti:

a) le attività agevolate devono essere effettuate dagli organismi tassativamente indicati;

b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono essere rese in favore degli iscritti, associati o partecipanti ovvero di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;

c) le stesse attività devono essere effettuate "in diretta attuazione degli scopi istituzionali".

 

La disposizione in esame introduce nel novero dei soggetti che possono usufruire di tale detassazione anche le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse.

L’ultimo periodo del comma, infine, quantifica le minori entrate derivanti dalla norma in euro 300.000 annui a decorrere dal 2019.


 

Articolo 1 commi 610-bis- 610-quater
(Flussi veicolari nel porto di Genova )

 

 

I commi 610-bis-610 quater affidano, per l’anno 2019, al Commissario straordinario per la ricostruzione di cui all’articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 le attività di ottimizzazione dei flussi veicolari nel porto di Genova, prevedendo che tra queste sia ricompresa la progettazione del nuovo centro merci di Alessandria Smistamento (per la quale sono attribuiti 2 milioni di euro per l’anno 2019). E’ individuata la copertura finanziaria dell’intervento.

 

L’articolo 6 del decreto-legge n. 109 del 2018 prevede che, per poter garantire l’ottimizzazione dei flussi veicolari logistici in ingresso e in uscita dal porto di Genova, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sovraintende alla progettazione e alla realizzazione, in via d’urgenza, di infrastrutture ad alta automazione, di sistemi informatici e delle relative opere accessorie.

 

Più nel dettaglio il comma 1 del citato articolo stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sovraintende alla progettazione e alla realizzazione, con carattere di urgenza, di infrastrutture ad alta automazione, di sistemi informatici e delle relative opere accessorie per garantire l’ottimizzazione dei flussi veicolari logistici in ingresso e in uscita dal porto di Genova, ivi compresa la realizzazione del varco di ingresso di Ponente. Per la realizzazione delle suddette attività il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita i poteri necessari, anche di natura espropriativa per pubblica utilità, per l’immediata realizzazione del sistema informatico e delle relative infrastrutture accessorie. La disposizione fa salve le competenze attribuite all’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

 

Il Commissario straordinario pone in essere le attività necessarie al fine di garantire, in via d'urgenza, la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione del cosiddetto ponte Morandi e il ripristino del connesso sistema viario. Il commissario straordinario è stato nominato con il DPCM 4 ottobre 2018 nella persona del sindaco di Genova, dott. Marco Bucci.

 

La copertura finanziaria dell’intervento è effettuata a valere sulle risorse di cui al comma 1 dell’articolo 6 del citato decreto-legge n. 109 del 2018.

Tale disposizione prevede, per far fronte agli oneri derivanti dall’esecuzione delle attività sopra descritte un’autorizzazione di spesa di 8 milioni di euro per l’anno 2018, 15 milioni di euro per l’anno 2019 e 7 milioni di euro per l’anno 2020.

 


 

Articolo 1, commi 610-quinquies e 610-sexies
(Investimenti per la mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico e per la resilienza di strutture e infrastrutture
nei territori in emergenza)

 

 

I commi 610-quinquies e 610-sexies autorizzano la spesa complessiva di 2,6 miliardi di euro (800 milioni di euro per il 2019 e 900 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021), al fine di permettere la realizzazione di investimenti finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all’aumento del livello di resilienza di strutture e infrastrutture, nei territori in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza e lo stesso (alla data di entrata in vigore della presente legge) risulta ancora in corso oppure è terminato da non oltre 6 mesi.

Sono inoltre disciplinate le modalità di realizzazione e di monitoraggio degli interventi, nonché di utilizzo delle risorse.

 

La relazione illustrativa evidenzia che la disposizione in esame “nasce dalla duplice esigenza di fornire una risposta urgente all’emergenza derivante dai gravi eventi alluvionali dei mesi di ottobre e novembre 2018 e di procedere ad un avvio tempestivo degli investimenti volti alla mitigazione del rischio idrogeologico del territorio e alla maggiore resilienza delle infrastrutture e strutture”.

Si osserva che tale delimitazione del campo di applicazione ai soli eventi calamitosi dell’autunno del 2018 non trova tuttavia riscontro nel testo della disposizione in esame, che sembrerebbe riferita a tutti gli stati di emergenza ancora aperti, nonché a quelli terminati da non oltre 6 mesi.

In effetti la stessa relazione illustrativa afferma, in altro punto, che “la disposizione è applicabile a tutti gli stati di emergenza per eventi idrogeologici ed idraulici ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero nei casi in cui alla stessa data lo stato di emergenza sia terminato da non oltre sei mesi”.

Si valuti quindi l’opportunità di un chiarimento volto a chiarire l’esatto ambito di applicazione dei commi in esame.

Qualora la norma fosse destinata alle sole calamità iniziate nell’ottobre 2018, allora si configurerebbe, nella sostanza, come una sorta di rifinanziamento e prolungamento del Fondo per gli investimenti delle regioni e delle province autonome colpite da eventi calamitosi istituito, finanziato e disciplinato dall’art. 24-quater del D.L. 119/2018 (recentemente convertito dalla legge n. 136/2018).

Tale articolo, al fine di far fronte alle esigenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre dell'anno 2018, ha istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione iniziale di 474,6 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Tale fondo è destinato alle esigenze per investimenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in particolare nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, comprese le manutenzioni e la sicurezza, della manutenzione della rete viaria e del dissesto idrogeologico.

 

Di seguito si illustra il dettaglio delle disposizioni dettate dai commi in esame.

Stanziamento per investimenti urgenti e territori destinatari (comma 610-bis, primo periodo)

Il primo periodo del comma 610-bis autorizza la spesa complessiva di 2,6 miliardi di euro (800 milioni di euro per il 2019 e 900 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021), al fine di permettere l’immediato avvio e la realizzazione nell’arco del medesimo triennio degli investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti nei territori in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza e lo stesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulta ancora in corso oppure è terminato da non oltre 6 mesi.

La norma specifica che gli investimenti urgenti a cui fa riferimento sono quelli previsti dall’art. 25, comma 2, lettere d) ed e) del D.Lgs. 1/2018 (Codice della protezione civile).

In base a tali disposizioni, con le ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine:

a)    alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;

b)   alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza.

Finalità degli investimenti (comma 610-bis, primo periodo)

Il primo periodo del comma 610-bis stabilisce altresì che gli investimenti finanziati con le risorse autorizzate devono essere finalizzati esclusivamente:

§  alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico;

§  nonché all’aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate:

-     dai Commissari delegati, nominati a seguito delle deliberazioni (adottate dal Consiglio dei ministri) dello stato di emergenza ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge;

Si ricorda che l’art. 24, comma 1, del D.Lgs. 1/2018 dispone che al verificarsi degli eventi che presentano i requisiti di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 7 (vale a dire “emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari”), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri delibera lo stato d'emergenza di rilievo nazionale, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione civile. Per coordinare l'attuazione di tali ordinanze possono essere nominati (ai sensi dell’art. 25, comma 7) commissari delegati che operano in regime straordinario fino alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale.

-     ai sensi e nei limiti dell’art. 26, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 1/2018, nei casi in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, lo stato di emergenza sia terminato da non oltre 6 mesi.

Si fa notare che il citato art. 25, comma 7, del D.Lgs. 1/2018, dispone altresì che, successivamente alla scadenza dello stato di emergenza, i commissari curano (fino alla chiusura della contabilità speciale aperta per l’attuazione delle ordinanze di protezione civile) la prosecuzione delle attività in regime ordinario.

L’art. 26 del medesimo decreto legislativo prevede che “almeno trenta giorni prima della scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale, è adottata apposita ordinanza volta a favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria nel coordinamento degli interventi, conseguenti all'evento, pianificati e non ancora ultimati” e, in particolare, il secondo periodo del comma 1 dispone che, con la medesima ordinanza, “possono essere altresì emanate, per la durata massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi connessi all'evento, disposizioni derogatorie, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonché per la riduzione di termini analiticamente individuati e disposizioni finalizzate all'eventuale rimodulazione del piano degli interventi nei limiti delle risorse disponibili”.

Per completezza si ricorda che il successivo art. 27 dispone, al comma 5, che per la prosecuzione e il completamento degli interventi e delle attività previste dalle ordinanze di protezione civile, ove non ultimati o conclusi alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale, la durata della contabilità speciale può essere prorogata per un periodo di tempo determinato e comunque non superiore a 36 mesi.

Fino a tale scadenza, il soggetto già titolare della contabilità speciale può essere autorizzato alla gestione della medesima contabilità in qualità di autorità ordinariamente competente (art. 26, comma 2).

Modalità di realizzazione degli interventi (comma 610-bis, periodi secondo e terzo)

Il secondo periodo del comma 610-bis dispone che gli investimenti in questione sono realizzati secondo le modalità previste dall’ordinanza di protezione civile 15 novembre 2018, n. 558.

Con tale ordinanza (pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018) sono stati disciplinati i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018. (Ordinanza n. 558).

Tale ordinanza è stata emanata in seguito alla delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 con cui è stato dichiarato, per la durata di 12 mesi dalla data del provvedimento stesso, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 ottobre 2018 nei territori citati. Per l'attuazione dei primi interventi urgenti (di cui all’art. 25, comma 2, lettere a) e b) del D.Lgs. 1/2018), nelle more della valutazione dell'effettivo impatto degli eventi in rassegna, si provvede nel limite di 53,5 milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali (di cui all'art. 44, comma 1, del D.Lgs. 1/2018).

 

Il terzo periodo prevede che per gli interventi di valore superiore alla soglia di rilevanza europea può essere finanziata anche la sola progettazione da realizzare nell’anno 2019.

La norma si applica agli appalti di lavori nei settori speciali.

La norma in questione, infatti, nel definire la soglia, fa riferimento all’art. 35, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), che indica in 5,5 milioni di euro (5.548.000 euro per l’esattezza, ai sensi di quanto disposto dal regolamento (UE) n. 2364/2017) la soglia di rilevanza europea per gli appalti di lavori nei settori speciali.

Ai sensi degli artt. 114-121 del D.Lgs. 50/2016 si considerano “speciali” i settori seguenti: gas ed energia termica; elettricità; acqua; servizi di trasporto; porti e aeroporti; servizi postali; estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi.

Fondo per la realizzazione degli interventi e modalità di utilizzo delle relative risorse (comma 610-ter, periodi primo, secondo e terzo)

Per le finalità di cui al comma precedente, il comma 610-ter prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un fondo con una dotazione corrispondente all’autorizzazione di spesa recata dal comma 610-bis, vale a dire di 800 milioni di euro per il 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

La copertura finanziaria è assicurata mediante un corrispondente decremento delle risorse attribuite al Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese di cui all’articolo 1, comma 58, del presente disegno di legge, alla cui scheda di lettura si rinvia per approfondimenti.

 

Le risorse di cui al periodo precedente sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in apposito fondo del Dipartimento della protezione civile.

 

Tali risorse sono assegnate, con apposito D.P.C.M. adottato su proposta del Capo del dipartimento della protezione civile, ai Commissari delegati o ai soggetti responsabili di cui all’art. 26, comma 1, del D.Lgs. 1/2018.

Monitoraggio degli interventi (comma 610-ter, quarto periodo)

Il quarto periodo del comma 610-ter prevede che gli interventi sono monitorati ai sensi del D.Lgs. 29 dicembre 2011, n. 229, e i relativi dati sono rilevati dai Commissari che li trasmettono con la classificazione “Mitigazione dissesto idrogeologico - piani dei commissari” ai sensi del medesimo decreto legislativo.

Relativamente al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche e di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti, si rinvia al Box nella scheda relativa ai commi 58-60 e 62-63 del presente dossier.


 

Articolo 1, comma 610-septies
(Utilizzo da parte delle Regioni delle risorse
disponibili per il dissesto idrogeologico)

 

 

Il comma 610-septies, introdotto nel corso dell’esame al Senato, prevede che per la realizzazione di interventi nel settore della prevenzione dei rischi ambientali e del dissesto idrogeologico, le Regioni utilizzano in via prioritaria le risorse allo scopo disponibili nell’ambito dei programmi cofinanziati dai fondi della programmazione europea 2014/2020, nonché nell’ambito dei programmi complementari di azione e coesione. L’utilizzo delle risorse dovrà avvenire nel rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa europea e nazionale e nel limite di 700 milioni di euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021.

 

Il comma 610-septies, introdotto nel corso dell’esame al Senato, prevede che per la realizzazione di interventi nel settore della prevenzione dei rischi ambientali e del dissesto idrogeologico, le Regioni utilizzano in via prioritaria, rispetto ad altre fonti di finanziamento, le risorse allo scopo disponibili nell’ambito dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei della programmazione 2014/2020[67] (FESR e il FEASR), nonché nell’ambito dei programmi complementari di azione e coesione.

 

Lo stesso comma precisa che l’utilizzo delle citate risorse deve avvenire:

- nel rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa europea e nazionale;

- nel limite di 700 milioni di euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021.

 

La relazione tecnica sottolinea che le risorse in questione sono “allocate negli specifici assi prioritari dedicati ai rischi ambientali nell’ambito dei programmi regionali che, sulla base dei dati disponibili sul sistema ufficiale di monitoraggio, risultano non ancora impegnate da parte delle Amministrazioni regionali. Trattandosi di risorse già destinate all’obiettivo del contrasto al dissesto idrogeologico ed ai rischi ambientali, le stesse sono immediatamente attivabili nell’ambito delle ordinarie procedure di gestione dei Programmi operativi in cui sono allocate. In ogni caso, trattandosi di risorse già nella disponibilità delle Amministrazioni regionali, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.


 

Articolo 1, Commi da 611 a 619-quinquies
(I
ncentivi per l’acquisto di veicoli elettrici e detrazioni fiscali sulle spese per le infrastrutture di ricarica)

 

 

I commi da 611 a 619-quinquies introducono disincentivi, sotto forma di imposta, per l’acquisto di autovetture nuove con emissioni di CO2 superiori ad una certa soglia e contestualmente incentivi, sotto forma di sconto sul prezzo, per l’acquisto di autovetture nuove a basse emissioni.

 

 

 

Il comma 611 come modificato dal Senato viene a introdurre, in via sperimentale per gli anni 2019, 2020 e 2021, un contributo tra i 1.500 e i 6.000 euro per chi acquisti, anche in locazione finanziaria e immatricoli in Italia un autoveicolo nuovo, sempre di categoria M1, caratterizzato da base emissioni inquinanti, inferiori a 70 g/KM, quindi sostanzialmente per i veicoli totalmente elettrici o ibridi.

 

L’ammontare del contributo è differenziato sulla base di due fasce di emissioni e della circostanza per cui l'acquisto avvenga contestualmente alla consegna per la rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro  1, 2, 3, 4.

 

Di seguito si riporta la tabella relativa al contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro in caso di contestuale rottamazione:  

 

 

Emissioni di

CO2 g/KM

CONTRIBUTO (euro)

0-20

6.000

21-70

2.500

 

In assenza di rottamazione il contributo è invece pari a:

 

Emissioni di

CO2 g/KM

CONTRIBUTO (euro)

0-20

4.000

21-70

1.500

 

Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi alla medesima persona intestataria del nuovo veicolo o a uno dei familiari conviventi alla data di acquisto. In caso di locazione finanziaria del nuovo veicolo, quello consegnato per la rottamazione deve risultare intestato all'utilizzatore o a un familiare da almeno dodici mesi (comma 612). Nell'atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione (comma 612-bis).

Entro 15 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il mancato riconoscimento del contributo, di avviare il veicolo usato per la demolizione e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista (comma 612-ter). A tal fine il venditore è tenuto a consegnare i veicoli usati ai centri di raccolta appositamente autorizzati, anche per il tramite delle case costruttrici al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. Tali veicoli non possono essere rimessi comunque in circolazione (comma 612-quater).

Ai sensi del comma 612-quinquies il contributo viene corrisposto mediante sconto sul prezzo di acquisto dal venditore all’acquirente, e non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale.

 

Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano detto importo come credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente tramite compensazione, secondo le disposizioni dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 e senza applicazione dei limiti per le compensazioni stabiliti dall’articolo 34 della legge n. 388/2000 e dall’articolo l, comma 53, della legge 244 del 2007, presentando esclusivamente il modello F24 in via telematica all’Agenzia delle entrate (comma 613). È fatto obbligo alle imprese costruttrici o importatrici di conservare copia della fattura di vendita e dell’atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita (comma 614).

 

Il nuovo comma 615 prevede poi una nuova detrazione fiscale per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica per i veicoli alimentati a energia elettrica. In particolare, tale disposizione modifica il decreto legge n. 63 del 2013, inserendo un articolo aggiuntivo (16-ter) relativo alla disciplina di tale detrazione, riconosciuta ai contribuenti rispetto all'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 in relazione all'acquisto o posa in opera di infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici.

 

La detrazione:

·        è ripartita in dieci quote annuali di pari importo;

·        è riconosciuta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute;

·        è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro.   

 

Per la disciplina applicativa dell’incentivo e della detrazione si rinvia all’emanazione di un decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e trasporti e con il Ministero dell’economia e finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Si fa in particolare riferimento alle procedure di concessione del contributo di cui al (nuovo) comma 611 e del credito d'imposta di cui al (nuovo) comma 615. Il limite complessivo di spesa, come modificato ad esito dell'approvazione delle modifiche apportate dal Senato risulta pari a 60 milioni di euro per il 2019 e a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 (comma 616).

 

Ai sensi del comma 617, per l’erogazione del contributo viene istituito un apposito Fondo presso il Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 60 milioni di euro per il 2019 e di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. All'onere derivante dal credito di imposta (comma 615) si provvede invece utilizzando le maggiori entrate eccedenti l'importo di 55 milioni di euro per il 2019 e di 65 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 derivanti dal sistema d'imposta descritto in precedenza e definito dai (nuovi) commi nuovi commi 619 e seguenti (comma 618).   

 

Per il monitoraggio delle misure descritte è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un sistema permanente di monitoraggio, che si avvale delle informazioni fornite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (comma 619-septies).

 

Il comma 619, come modificato nel corso dell'esame presso il Senato, prevede, a decorrere dal 1° marzo 2019 (e non già dal 1° gennaio, come previsto dal comma 611 sostituito) e fino al 31 dicembre 2021, un’imposta parametrata al numero dei grammi di biossido di carbonio (CO2) emessi per chilometro, a carico di chi acquisti, anche in locazione finanziaria, e immatricoli in Italia (inclusi, ai sensi del comma 620, anche i veicoli già immatricolati in altri Stati che vengano reimmatricolati in Italia), un veicolo nuovo di categoria M1, quindi un’autovettura (veicolo a motore destinato al trasporto di persone, avente al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente) con emissioni di CO2 superiori a 160 CO2 g/km.  Viene così rimodulato l'importo da versare in base a 4 fasce di emissioni, indicate nella tabella riportata nella norma:

 

Emissioni di

CO2 g/KM

IMPOSTA (euro)

161-175

1.100

176-200

1.600

201-250

2.000

>250

2.500


Il nuovo comma 619-bis viene a prevedere che l'imposta non sia applicata ai veicoli per uso speciale di cui all'allegato II, parte A, punto 5 della direttiva 2007/46/CE: camper, veicoli blindati, ambulanze, auto funebri, veicoli con accesso per sedia a rotelle, caravan, gru mobili, carrelli "dolly", rimorchi per trasporto eccezionale e altri veicoli per uso speciale che non rientrano in nessuna delle precedenti definizioni.

 

Circa le modalità di versamento, si prevede (comma 619-ter) che l’imposta venga versata dall’acquirente o da chi richiede l’immatricolazione, in base agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e che si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di accertamento, riscossione e contenzioso in materia di imposte sui redditi.

 

 

Il regolamento (CE) n. 443/2009 definisce con precisione i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove, al fine di ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri, fissando un obiettivo di 95 g CO2/Km come livello medio di emissioni per il nuovo parco auto europeo da raggiungere nel 2021. L'Unione europea ha avviato a tale fine, dal 2010 un monitoraggio dell'emissione media di CO2. Le emissioni medie erano di 186 g/Km nel 1995 e sono scese a 161 g/Km nel 2005; i dati del monitoraggio hanno mostrato dal 2010 una riduzione delle emissioni medie di 22 g/km. L'emissione media di CO2 nel 2015 è stata di 119,6 g/Km. Nel 2017 l'emissione media delle nuove auto immatricolate è stata di 118,5 g/km, in aumento di 0,4 g/km rispetto alla media del 2016. A fine 2017, 17 Paesi su 28 dell'UE hanno registrato un valore emissivo medio in aumento rispetto al 2016.

L'obiettivo di emissioni fu introdotto quando era in vigore il test per le emissioni c.d. NEDC (Direttiva EU 90/C81/01), il quale è stato ora sostituito (dal 1° settembre 2017 per i nuovi modelli di auto e dal 1° settembre 2018 per tutte le immatricolazioni) dal nuovo test per la misurazione delle emissioni di CO2, degli altri inquinanti (ossido di azoto e particelle PM) e dei consumi di carburante denominato WLTP (procedura mondiale di prova per veicoli leggeri), molto più accurato e realistico con riferimento alle reali condizioni di guida rispetto alla misurazione delle emissioni usata in precedenza. L'attuale test WLTP rende pertanto più difficile per l'industria il raggiungimento dell'obiettivo dei 95 gCO2/km e di quelli successivi che saranno stabiliti.

Nella Comunicazione "L'Europa in movimento", COM(2017) 283 final), del maggio 2017, la Commissione UE disegna un'agenda UE per una transizione verso una mobilità pulita competitiva e interconnessa, concentrandosi sul contributo fondamentale che il trasporto su strada deve fornire.

A novembre 2017 è stato quindi pubblicato dalla Commissione europea il secondo pacchetto mobilità, che include una proposta di regolamento sulla riduzione delle emissioni di CO2 post-2021, per le autovetture ed i veicoli commerciali leggeri, in particolare prevedendo una ulteriore riduzione delle emissioni del 15% al 2025 rispetto al target del 2021 e una riduzione delle emissioni del 30% al 2030 rispetto al target del 2021.  Al Consiglio europeo del 9 ottobre 2018, i Ministri dell'ambiente degli Stati membri dell'UE hanno concordato un ulteriore abbattimento delle emissioni di CO2 del 15% al 2025 e del 35% al 2030 per le vetture. Il Parlamento europeo aveva votato il 3 ottobre 2018 a favore di una riduzione maggiore delle emissioni (rispettivamente al 20% ed al 40%) prevedendo anche un "malus" fino ad un 5% in più per i costruttori, in caso di mancato raggiungimento di una quota imposta di auto e VCL elettrici (ZLEV: Zero e Low Emission Vehicle) sul totale venduto (20% al 2025 e 35% al 2030). Il Consiglio ha però concordato, solo per le autovetture, sull'applicazione di un moltiplicatore pari a 2 agli ZLEV venduti dai costruttori, nei Paesi dove la media di questi veicoli è inferiore del 60% alla media europea di ZLEV al 2021.

Sono attualmente in corso i negoziati tra Consiglio, Parlamento e Commissione UE per stabilire la soglia finale del taglio di emissioni che costituirà la posizione UE nell'ambito della prossima COP24, il vertice delle Nazioni Unite sul clima, in programma il 13-14 dicembre 2018 in Polonia.

L'accordo definitivo tra Commissione, Parlamento e Consiglio è previsto a inizio 2019.

L'International Transport Forum dell'OECD ha in corso numerose iniziative di studio sul ruolo dei trasporti nella decarbonizzazione. Tra queste l'iniziativa Decarbonizing Transport, lanciata nel 2016, che riunisce oltre 70 governi, organizzazioni internazionali (tra cui OECD,  Banca Mondiale), istituzioni (tra cui la Commissione europea, Commissioni dell'ONU, il network POLIS di città e regioni), fondazioni, organizzazioni di settore e aziende (automobilistiche e non). L'Iniziativa sta valutando le varie misure di riduzione delle emissioni, identificando un catalogo di possibili opzioni per i responsabili decisionali verso una mobilità ad emissioni zero, senza sostenere a priori misure o politiche specifiche, ma partendo dai dati che mostrano che i cambiamenti climatici non possono essere fermati senza la decarbonizzazione dei trasporti, in quanto il settore del trasporto emette circa il 23% della CO2 legata all'energia che alimenta il riscaldamento globale.

 

 

Ai fini della determinazione del contributo, il (nuovo) comma 619-quater prevede che - fino al 31 dicembre 2020 -  il numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro è relativo al ciclo di prova NEDC (New European Driving Cycle, nuovo ciclo di guida europeo).

Esso è costituito dalla ripetizione di quattro cicli "urbani", a una velocità massima di 50 km/h e uno extraurbano, alla velocità massima di 120 km/h e si propone, tal modo, di rappresentare l'uso tipico di una vettura in Europa per stimare i livelli di emissioni inquinanti dei veicoli e per il consumo di carburante. Il dato di stima viene riportato nel secondo riquadro al punto V.7 della carta di circolazione di ciascun veicolo ed è quello da utilizzare per determinare il contributo.

 

 


 

Articolo 1, comma 619-sexies
(Riduzione della tassa automobilistica per i veicoli storici)

 

 

Il comma 619-sexies prevede la riduzione della tassa automobilistica nella misura del 50% per i veicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra 20 e 29 anni

 

Nello specifico viene modificato l’articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, che attualmente esenta dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a partire dal trentesimo anno dalla loro costruzione. La norma in commento introduce un nuovo comma 1-bis a tale articolo 63, che dispone la riduzione del 50% della tassa per i veicoli (si tratta di autoveicoli e motoveicoli) che abbiano un’anzianità compresa tra 20 e 29 anni, a condizione che siano in possesso del certificato di rilevanza storica e che il riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione. La norma in commento introduce pertanto un’agevolazione per veicoli che avendo anzianità inferiore a trenta anni ancora non possono usufruire dell’esenzione totale dalla tassa automobilistica.

Il certificato di rilevanza storica è disciplinato dall'articolo 4 del decreto ministeriale 17 novembre 2009 (“Disciplina e procedure per l'iscrizione dei veicoli di interesse storico e collezionistico nei registri, nonché per la loro riammissione in circolazione e la revisione periodica”) ed attesta la data di costruzione, la marca, il modello e le caratteristiche tecniche del veicolo, con specifica indicazione di tutte quelle utili per la verifica dell'idoneità alla circolazione, la sussistenza ed elencazione delle originarie caratteristiche di fabbricazione, nonché la specifica indicazione di quelle modificate o sostituite.

Il certificato è rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell'articolo 60 del Codice della Strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), che rientrino nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.

 

Il nuovo comma 1-ter introdotto al citato articolo 63 quantifica l'onere derivante dal comma 1-bis in 2,05 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Sarebbe opportuno inserire la quantificazione dell’onere nell’ambito della legge di bilancio e non nella legge n. 342/2000.


 

Articolo 1, commi 619-septies- e octies
(Attività di revisione dei veicoli adibiti a trasporto di merci)

 

 

I commi 619-septies e octies consentono l’affidamento in concessione alle imprese di autoriparazione delle attività di revisione dei veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate per trasporto di merci non pericolose o deperibili

 

Nello specifico, si modifica l’articolo 80, comma 8, del Codice della Strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), che prevede attualmente la possibilità per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di affidare in concessione quinquennale le revisioni relative a veicoli a motore che contengano al massimo 16 persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione.

Il comma 619-septies  estende la possibilità di affidare in concessione quinquennale alle suddette imprese di autoriparazione anche le revisioni dei veicoli a motore con massa a pieno carico superiore a 3,5 t, se tali veicoli siano destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP).

Il richiamato comma 8 prevede altresì che tali imprese debbano essere iscritte nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione  di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Le revisioni possono essere altresì affidate in concessione ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni.

 

Il comma 619-octies prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotti i provvedimenti necessari alla attuazione delle modifiche sopra indicate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge.


 

Articolo 1, comma 621
(Prelievo erariale unico sugli apparecchi da divertimento - PREU)

 

 

Il comma 621, modificato al Senato, incrementa a decorrere dal 1° gennaio 2019 dell’1,35 e dell’1,25 per cento le aliquote del prelievo erariale unico (PREU) applicabili rispettivamente agli apparecchi cosiddetti new slot e videolottery.

 

La norma incrementa il prelievo erariale unico (PREU) applicabile agli apparecchi da divertimento e intrattenimento idonei per il gioco lecito identificati dall'articolo 110, comma 6, lettera a), i cosiddetti amusement with prizes (AWP o new slot) e lettera b), le cosiddette videolottery (VLT), del regio decreto n. 773 del 1931 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

 

Più precisamente, si tratta degli apparecchi dotati di attestato di conformità rilasciato dal Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica, slot machine, e di quelli facenti parte della rete telematica che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa, videolottery.

 

Si ricorda che, da ultimo, l’articolo 9, comma 6, del decreto legge n. 87 del 2018 (cd. decreto dignità), convertito con legge n. 96 del 2018, ha aumentato la misura del prelievo erariale unico sui predetti apparecchi, fissando le aliquote nella seguente modalità:

§  al 19,25 per cento (AWP) e al 6,25 per cento (VLT) dell'ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1° settembre 2018;

§  al 19,6 per cento (AWP) e al 6,65 per cento (VLT) dal 1° maggio 2019;

§  al 19,68 per cento (AWP) e al 6,68 per cento (VLT) dal 1° gennaio 2020,

§  al 19,75 per cento (AWP) e al 6,75 per cento (VLT) dal 1° gennaio 2021

§  al 19,6 per cento (AWP) e al 6,6 per cento (VLT) dal 1° gennaio 2023.

 

La norma in esame incrementa pertanto le predette aliquote di un ulteriore 1,35 per cento per i cosiddetti amusement with prizes (AWP o new slot) e dell’ 1,25 per cento per le cosiddette videolottery (VLT) a decorrere dal 1° gennaio 2019.

 

Con una seconda modifica, viene fissata inoltre la percentuale minima destinata alle vincite (pay-out) rispettivamente al 68 per cento per gli AWP e all'84 per cento per le VLT, specificando che le operazioni tecniche per l'adeguamento della percentuale di restituzione in vincita devono essere concluse entro 18 mesi dall'entrata in vigore della legge di bilancio 2019.


 

Articolo 1, comma 621-bis
(Imposta unica giochi a distanza e scommesse)

 

 

Il comma 621-bis, introdotto al Senato, stabilisce che l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse sia applicata ai giochi di abilità a distanza con vincita in denaro e al gioco del bingo a distanza, fissando la relativa aliquota. Viene inoltre modificata l'aliquota applicata alle scommesse a quota fissa diverse da quelle ippiche, differenziando fra quelle per cui la raccolta avviene su rete fisica e quelle per cui la raccolta avviene a distanza, nonché l'aliquota per le scommesse a quota fissa su eventi simulati.

 

Il nuovo comma 621-bis, introdotto al Senato, modifica il decreto legislativo n. 504 del 1998, il quale disciplina l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, dovuta per i concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all'estero (articolo 1 del decreto legislativo).

 

La base imponibile per i concorsi pronostici è costituita dall'ammontare della somma corrisposta dal concorrente per il gioco al netto di diritti fissi e compensi ai ricevitori, mentre per le scommesse è costituita dall'ammontare della somma giocata per ciascuna scommessa (articolo 2).

 

Soggetti passivi dell'imposta unica sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse (articolo 3).

 

L'articolo 4 stabilisce le aliquote, differenziate per i concorsi pronostici (26,80 per cento) e per diverse categorie di scommesse a totalizzazione (20 per cento) e a quota fissa (con aliquote che variano fra il 2 e l'8 per cento su eventi diversi dalle corse dei cavalli e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori). Per ogni tipo di scommessa ippica a totalizzatore e a quota fissa (salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 498, della legge di bilancio 2005) l'aliquota è pari al 15,70 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa.

 

Il comma in esame prevede che, a decorrere dal l° gennaio 2019, l'imposta unica sia stabilita:

 

a) per i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro e al gioco del bingo a distanza, nella misura del 25 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore;

b) per le scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, nelle misure del 20 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 24 per cento, se la raccolta avviene a distanza, applicata sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte;

c) per le scommesse a quota fissa su eventi simulati (di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), nella misura del 22 per cento della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al giocatore.

 


 

Articolo 1, commi 622 e 623
(Proroga della rideterminazione del valore
di acquisto dei terreni e delle partecipazioni)

 

 

Per effetto dei commi 622 e 623, modificati al Senato, viene prorogata la facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili) posseduti, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un'imposta sostitutiva.

 

Gli articoli 5 e 7 della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002) hanno introdotto la possibilità di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili) posseduti da persone fisiche e società semplici alla data del 1° gennaio 2002, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (testo unico delle imposte sui redditi - TUIR).

 

Il valore da assumere in luogo del costo o valore di acquisto deve essere determinato sulla base di una perizia giurata di stima redatta da specifiche categorie di soggetti. Il valore così rideterminato è assoggettato un’imposta sostitutiva.

 

Il decreto legge n. 282 del 2002 ha poi riaperto i termini per la rivalutazione dei suddetti valori, applicandola a partecipazioni e terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2003. In seguito, i termini sono stati riaperti annualmente sino alla proroga contenuta nella disposizione in esame (comma 622) che consente di effettuare la rivalutazione per le partecipazioni in società non quotate e per i terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2019.  Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2019. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la data del 30 giugno 2019.

 

Il comma 623 ridetermina il valore delle aliquote per la determinazione dell'imposta sostitutiva. Per effetto delle modifiche apportate al Senato, detta aliquota – a differenza delle passate edizioni della disciplina in esame – è pari all'11 per cento per le partecipazioni qualificate alla data del 1º gennaio 2019, e al 10 per cento per le partecipazioni non risultano qualificate. Per quanto riguarda la rideterminazione dei terreni edificabili e con destinazione agricola, l'aliquota viene fissata al 10 per cento.


 

Articolo 1, commi da 625-bis a 625-nonies
(Incentivi rottamazione per acquisto veicoli non inquinanti)

 

 

 

I commi da 625-bis a 625-nonies - introdotti durante l'esame in Senato - recano incentivi economici per la rottamazione di veicoli di potenza inferiore o uguale a 11kW (categorie L1e e L3e) e il contestuale acquisto in Italia, anche in locazione finanziaria, di veicoli elettrici o ibridi nuovi di fabbrica.

 

 

Con l'obiettivo di incentivare l'acquisto di veicoli ecologici ed eliminare progressivamente dalla circolazione i mezzi di trasporto più inquinanti, il comma 625-bis riconosce a chi acquista, nel 2019, in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica, di potenza inferiore o uguale a 11kW, delle categorie L1e e L3e e che consegnino per la rottamazione un veicolo delle medesime categorie di cui siano proprietari o utilizzatori (in caso di locazione finanziaria, da almeno 12 mesi) un contributo pari al 30% del prezzo di acquisto sino ad un massimo di 3.000 euro qualora il veicolo consegnato per la rottamazione appartenga di categoria 0, 1, 2.

 

I veicoli della categoria L1e comprendono i veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h; I veicoli della categoria L3e comprendono i veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h (art. 47 C. d. S).

 

Si ricorda che, nella legislazione vigente, sono previste esenzioni o riduzioni della tassa automobilistica (bollo auto) per i veicoli elettrici, per quelli alimentati esclusivamente a GPL o gas metano, e per quelli con alimentazione ibrida. Sulla materia la competenza legislativa spetta alle Regioni, pertanto tali agevolazioni non sono uniformi su tutto il territorio nazionale.

 

L'articolo 20 del DPR n. 39 del 1959 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche) prevede l'esenzione dal bollo per cinque anni per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote, nuovi azionati da motore elettrico. Molte Regioni prevedono, per il periodo successivo al quinquennio di esenzione, la riduzione del bollo per gli autoveicoli elettrici a un quarto di quello previsto per i veicoli a benzina (mentre per i motocicli ed i ciclomotori la tassa automobilistica deve essere corrisposta per intero). Per gli autoveicoli omologati per la circolazione esclusivamente con alimentazione a GPL o gas metano, molte Regioni prevedono la riduzione della tassa automobilistica a un quarto di quella prevista per i corrispondenti veicoli a benzina. Per le autovetture ibride (a doppia alimentazione benzina/metano o GPL, ovvero benzina/elettrica o idrogeno) alcune Regioni prevedono una esenzione limitata nel tempo (tre o cinque anni), altre Regioni prevedono una riduzione del bollo che va calcolato in base alla sola potenza del motore termico e non a quella complessiva del veicolo. Alcune Regioni, infine, prevedono una esenzione per un limitato periodo a favore degli autoveicoli sui quali viene installato un impianto per l'alimentazione a GPL o metano.

 

Si ricorda che nella XVII legislatura sono state adottate varie disposizioni in materia di mobilità sostenibile, tra le quali le misure previste nelle tre leggi di bilancio 2016, 2017 e 2018.

Nella legge di stabilità 2016 (L. 208/2015), si segnala il comma 866 che prevede l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un Fondo finalizzato all'acquisto diretto nonché alla riqualificazione elettrica o al noleggio di mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale, anche per garantire l'accessibilità alle persone a mobilità ridotta. Ai sensi del comma 866, sul Fondo sono affluite le risorse disponibili di cui all'art. 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successivi rifinanziamenti (in Tabella E della legge 190/2014), pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, e sono stati assegnati, sempre in base al comma 866, 210 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 130 milioni di euro per l'anno 2021 e 90 milioni di euro per l'anno 2022. Per il differimento (al 1° gennaio 2017) dell'applicabilità delle disposizioni di tale comma 866 è intervenuto l'art. 7, comma 11-quater, del D.L. 210/2015. In attuazione del comma 866 sono stati emanati due decreti ministeriali di riparto dei fondi (D.M. 10 giugno 2016, n. 209, e D.M. 28 ottobre 2016, n. 345), nonché il D.M. 23 gennaio 2017, n. 25, di individuazione di modalità innovative e sperimentali per il concorso dello Stato al raggiungimento degli standard europei del parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale e regionale, in particolare per le persone a mobilità ridotta.

La legge di bilancio 2017 (L. 232/2016), all'articolo 1, commi 613-615, istituisce un piano strategico della mobilità sostenibile, incrementando le risorse attribuite al Fondo istituito dal citato comma 866 della legge di stabilità 2016 (nella misura di 200 milioni di euro per il 2019 e di 250 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033), estendendone le finalità. Il Piano strategico in questione è destinato al rinnovo del parco autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, alla promozione e al miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative, in attuazione degli accordi internazionali nonché degli orientamenti e della normativa europea. Nell'ambito del piano si prevede inoltre un programma di interventi finalizzati ad aumentare la competitività delle imprese produttrici di beni e servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto, per il quale è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2017 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Finanziamenti per la mobilità sostenibile sono altresì previsti dal comma 140, che ha istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, rifinanziato per 800 milioni di euro per l'anno 2018, per 1.615 milioni di euro per l'anno 2019, per 2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per 2.480 milioni di euro per l'anno 2024 e per 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033 dal comma 1072 della legge di bilancio 2018), per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.C.M. 21 luglio 2017 recante "Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese". In base a tale decreto, al settore "trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie" sono destinati complessivamente circa 19,4 miliardi di euro nel periodo 2017-2032.

La legge di bilancio 2018 (comma 71) ha previsto la possibilità di destinare fino a 100 milioni di euro delle risorse già disponibili del Fondo per il rinnovamento del parco mezzi del trasporto pubblico locale e regionale, per ciascuno degli anni 2019-2033 (cioè delle risorse stanziate dal comma 613 della legge di stabilità 2017, che hanno incrementato il Fondo istituito dal comma 866 della legge di stabilità 2016), a progetti sperimentali e innovativi di mobilità sostenibile, finalizzati all'introduzione di mezzi su gomma o imbarcazioni ad alimentazione alternativa e relative infrastrutture di supporto, che siano presentati dai comuni e dalle città metropolitane. Alle stesse finalità possono essere destinate anche le risorse già stanziate per la competitività delle imprese produttrici di beni e servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto.

 

Il comma 625-ter stabilisce in capo al venditore del veicolo nuovo, l'obbligo di consegnare quello usato ricevuto dall'acquirente a un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al DPR n. 358 del 2000[68]. Si stabilisce che il predetto obbligo debba essere ottemperato entro 15 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, pena il non riconoscimento del contributo. Il successivo comma 625-quater vieta di rimettere in circolazione i veicoli resi e dispone che vengano avviati alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati, ai fini della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

Il comma 625-quinquies precisa che la corresponsione del contributo da parte del venditore avviene mediante compensazione con il prezzo di acquisto del nuovo veicolo.

Il comma 625-sexies stabilisce che le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsino al venditore l'importo del contributo, recuperandolo sotto forma di credito di imposta per il versamento delle ritenute IRPEF operate in qualità di sostituto di imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IVA, dovute - anche in acconto - per l'esercizio in cui viene richiesto al PRA l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.

Il comma 625-septies introduce in capo alle imprese costruttrici o importatrici, l'obbligo di conservare specifica documentazione fino al 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di emissione della fattura di vendita del nuovo veicolo, nonché di trasmettere tale documentazione al venditore. L'obbligo di conservazione riguarda i seguenti documenti: copia della fattura di vendita e atto di acquisto; copia del libretto, della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato o, in assenza, copia dell'estratto cronologico; l'originale del certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione, rilasciato dal citato sportello telematico dell'automobilista.

Per la concessione del contributo in esame, il comma 625-octies autorizza la spesa di euro 10 milioni per l'anno 2019. Si prevede, altresì, che il Ministero dell'economia e delle finanze effettui il monitoraggio dell'applicazione del credito d'imposta ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della Legge n. 196 del 2009.

 

Si ricorda, infine che il citato articolo 17 della L. n. 196 del 2009, nel disciplinare la Copertura finanziaria delle leggi, stabilisce al, comma 13, che il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assuma tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. La medesima procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in materia di personale dall'articolo 61 del D. Lgs. n. 165 del 2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

 

Infine il comma 625-nonies demanda a un successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge in esame, la disciplina attuativa delle disposizioni recate dai commi esaminati.

Articolo 1, comma 632-bis
(Bilanci capogruppo BCC)

 

 

Il nuovo comma 632-bis modifica la disciplina delle scritture contabili dei gruppi bancari cooperativi. Si chiarisce in particolare che, ai fini della redazione del bilancio consolidato, la società capogruppo e le banche facenti parte del gruppo bancario cooperativo costituiscono un’unica entità consolidante. Ne consegue che, nella redazione del bilancio consolidato, le poste contabili relative a capogruppo e banche affiliate siano iscritte con modalità omogenee

 

Più in dettaglio, le norme in esame apportano alcune modifiche all’articolo 38 del D.Lgs. n. 136 del 2015 sui bilanci di banche e intermediari finanziari.

 

Il decreto legislativo n. 136 del 2015 ha attuato nell’ordinamento nazionale la direttiva 2013/34/UE, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di banche e intermediari finanziari. Il decreto si applica a due distinte categorie di intermediari finanziari:

- confidi minori e operatori di microcredito, che non sono tenuti alla redazione dei bilanci secondo le norme contabili internazionali IFRS (“intermediari non IFRS”);

- intermediari finanziari e bancari tenuti alla redazione dei bilanci secondo i princìpi IFRS (“intermediari IFRS”). Si ricorda al riguardo che il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, esercitando le opzioni previste dal regolamento (CE) 1606/2002, prevede all’articolo 2 l’obbligo di utilizzare i princìpi contabili internazionali IFRS (International Financial Reporting Standards) per alcuni soggetti, tra cui le banche italiane e le società finanziarie individuate dalla legge. Tali soggetti, ai sensi del successivo articolo 3, devono redigere anche il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali.

 

In particolare, le norme in esame (comma 632-bis, lettera b), che aggiunge il comma 2-bis all’articolo 38 del D.Lgs. n. 136 del 2015) prevedono, nel caso di gruppi bancari cooperativi (costituiti ai sensi dell’articolo 37-bis del Testo Unico Bancario, D.Lgs. n. 385 del 1993), che la società capogruppo e le banche di credito cooperativo ad essa affiliate in virtù del contratto di coesione costituiscano un’unica entità consolidante. Di conseguenza, le relative poste contabili dell’attivo e del passivo sono iscritte a bilancio secondo criteri omogenei.

 

Si rammenta inoltre che il provvedimento in esame (commi 631-632) concede la facoltà di applicare i principi contabili internazionali ad alcuni soggetti, attualmente individuati tra quelli obbligati all’utilizzo di detti principi, ove non siano quotati (tra cui, per l’appunto, le banche non quotate).

 

In ordine alle banche di credito cooperativo, si ricorda in questa sede che il decreto-legge n. 18 del 2016 ne ha disposto una complessiva riforma, consentendo l'esercizio dell'attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo (BCC) solo agli istituti appartenenti ad un gruppo bancario cooperativo.

Il “gruppo bancario cooperativo” è il cardine della nuova disciplina (articolo 37-bis del TUB) ed ha al vertice una capogruppo bancaria, costituita in forma di società per azioni, con un patrimonio netto di almeno 1 miliardo. A valle fanno parte del gruppo sia le BCC affiliate alla capogruppo attraverso un “contratto di coesione” volto ad assicurare l’unità finanziaria e di governance del gruppo nel suo insieme, sia le altre società bancarie, finanziarie e strumentali, diverse da BCC, controllate dalla capogruppo. La riforma ha parallelamente innalzato i limiti del numero minimo di soci e il valore nominale della partecipazione detenibile da ciascun socio.

Successivamente, l'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2018 ha elevato da 90 a 180 il numero dei giorni utili per la stipula del contratto di coesione e per l'adesione al gruppo bancario cooperativo, di fatto allungando i tempi del completamento della riforma. Inoltre la quota del capitale della capogruppo detenuta dalle BCC aderenti è stata fissata almeno al 60 per cento; si è stabilito che i componenti dell'organo di amministrazione espressione delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo devono essere almeno la metà più due. È stato inoltre specificato il carattere localistico delle BCC tra i parametri da rispettare nel contratto di coesione; è stato disciplinato il processo di consultazione sulle strategie del gruppo nonché il grado di autonomia delle singole BCC in relazione alla relativa classe di rischio.

Il decreto-legge n. 119 del 2018 (articolo 20-bis) ha modificato la disciplina delle banche di credito cooperativo costituite nelle Province Autonome di Trento e Bolzano, consentendo loro di costituire, in alternativa al gruppo bancario cooperativo previsto dal Testo Unico Bancario, un sistema di tutela istituzionale, vale a dire un accordo di responsabilità contrattuale o previsto dalla legge, stipulato da un gruppo di banche, che tutela gli enti partecipanti e soprattutto ne garantisce la liquidità e la solvibilità. Lo stesso provvedimento (articolo 20-ter) ha esteso la vigilanza dell'autorità governativa anche alle società capogruppo dei gruppi bancari cooperativi. L'articolo 20 del provvedimento ha inoltre disciplinato l'istituto del gruppo IVA con riferimento ai gruppi bancari cooperativi chiarendo che il vincolo finanziario, la cui esistenza è presupposto per la costituzione del gruppo IVA, si considera sussistente anche tra i partecipanti al gruppo bancario cooperativo.

 

Per completezza si rammenta che il predetto articolo 38 del D.Lgs. n. 136 del 2015 individua i soggetti tenuti alla redazione del bilancio consolidato, e cioè:

a) gli intermediari IFRS che controllano un gruppo bancario, di SIM o finanziario e che non siano a loro volta controllati da intermediari tenuti a redigere il bilancio consolidato;

b) gli intermediari IFRS, diversi da quelli di cui alla lettera a), che controllano banche, SIM o società finanziarie non appartenenti a gruppi e che non siano a loro volta controllati da intermediari tenuti a redigere il bilancio consolidato;

c) gli intermediari IFRS, diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, che controllano altre imprese e che non siano a loro volta controllati da intermediari tenuti a redigere il bilancio consolidato.

Le imprese controllate incluse nel consolidamento, le imprese sottoposte a controllo congiunto e le imprese collegate sono tenute a trasmettere tempestivamente all'intermediario tenuto a redigere il bilancio consolidato le informazioni richieste ai fini della redazione del bilancio consolidato.

 

Viene conseguentemente modificata la rubrica dell’articolo 38 (lettera a) del comma in esame) inserendovi il riferimento all’articolo 2 della direttiva 86/635/CEE.

Tale direttiva ha introdotto norme di armonizzazione dei conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari ed è stata recepita nell’ordinamento dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, provvedimento in gran parte ripreso dal D.Lgs. n. 136 del 2015, il quale ha contestualmente disposto l’abrogazione del D.Lgs. n. 87 del 1992 (salva una sua residua applicazione transitoria).

Con le modifiche in esame viene inserito nella rubrica il riferimento all’articolo 2 della direttiva 86/635/CEE, che ne definisce con precisione l’ambito applicativo, ivi compresi i casi in cui si esclude l’applicazione delle regole di armonizzazione dei bilanci delle banche.


 

Articolo 1, comma 632-ter
(Comunicazione non finanziarie delle grandi imprese)

 

 

Il comma 632-ter modifica la disciplina delle comunicazioni non finanziarie da parte di imprese e gruppi di grandi dimensioni. In particolare, viene specificato che l'informativa sui principali rischi che derivano dalle attività dell'impresa rispetto ai temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, deve avere ad oggetto anche le modalità di gestione dei medesimi rischi.

 

Si ricorda che il decreto legislativo n. 254 del 2016 ha recepito nell'ordinamento nazionale la direttiva 2014/95/UE relativa alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni.

Tale direttiva impone alle grandi imprese l’introduzione di una politica in materia di diversità applicata in relazione alla composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo relativamente ad aspetti quali, ad esempio, l'età, il sesso, o il percorso formativo e professionale, gli obiettivi di tale politica sulla diversità, le modalità di attuazione e i risultati nel periodo di riferimento.

Il considerando 18 al riguardo chiarisce che la diversità di competenze e di punti di vista dei membri degli organi di amministrazione, gestione e sorveglianza delle imprese favorisce una buona comprensione dell'organizzazione della società interessata e delle sue attività. Consente ai membri di detti organi di contestare in modo costruttivo le decisioni adottate dalla dirigenza e di essere più aperti alle idee innovative, lottando così contro l'omologazione delle opinioni dei membri, il cosiddetto fenomeno del «pensiero di gruppo». Contribuisce in tal modo all'efficace sorveglianza della dirigenza e a una governance efficiente dell'impresa. È pertanto importante per accrescere la trasparenza sulla politica in materia di diversità applicata. Consentirebbe di informare il mercato sulle pratiche di governo societario e pertanto contribuirebbe a creare una pressione indiretta sulle imprese per spingerle a diversificare la composizione del proprio consiglio.

 

Per quanto riguarda l'ambito soggettivo, sono chiamate alla pubblicazione delle informazioni non finanziarie le società italiane quotate sui mercati regolamentati d’Italia o dell’Unione Europea, le banche, le assicurazioni e le imprese di riassicurazione, che superano una specifica soglia dimensionale.

Tale soglia è identificata con riferimento sia al numero medio di dipendenti, che deve risultare superiore a 500, che a parametri di bilancio. In particolare, deve risultare soddisfatta nel bilancio dell'ultimo esercizio, in alternativa, almeno una delle due seguenti condizioni:

1) totale dello stato patrimoniale pari ad almeno 20 milioni di euro;

2) totale di ricavi netti delle vendite e delle prestazioni di 40 milioni di euro.

 

Le società così identificate devono fornire al pubblico, a corredo della tradizionale rendicontazione finanziaria, una dichiarazione individuale di carattere non finanziario (articolo 3 del decreto legislativo 254 del 2016) che renda conto dei propri impatti ambientali, sociali e attinenti il personale, del rispetto dei diritti umani e del contrasto della corruzione attiva e passiva.

 

Fra le informazioni non finanziarie da fornire al pubblico specificamente identificate dall'articolo 3 del decreto legislativo 254 del 2016, rientrano i rischi generati e subiti nei vari ambiti di riferimento per le attività dirette, per i prodotti, per le politiche commerciali e, se rilevanti, per i rapporti di fornitura e subappalto.

La disposizione in esame prevede che l'informativa sui principali rischi derivanti dalle attività dell'impresa rispetto ai citati temi di carattere non finanziario debba avere ad oggetto anche le modalità di gestione dei medesimi rischi.


 

Articolo 1, commi da 633 a 637
(Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati)

 

 

I commi da 633 a 637 aumentano la componente specifica per il calcolo dell'accisa complessiva delle sigarette e l'accisa minima applicabile ad altri tabacchi lavorati. Vengono inoltre incrementati l'onere fiscale minimo per le sigarette e le aliquote base per il calcolo delle accise per sigarette, sigari e sigaretti. 

 

 

In estrema sintesi, si ricorda che l’attuale struttura della tassazione dei tabacchi lavorati in Italia, armonizzata su base europea dalla direttiva 2011/64/UE e riformata dal decreto legislativo n. 188 del 2014 in attuazione della delega fiscale (legge n. 23 del 2014), prevede l’applicazione (tranne che per i tabacchi da inalazione senza combustione, assoggettati a un’accisa specifica per unità di prodotto) di un’accisa correlata al prezzo di vendita.

Con riferimento alla struttura delle accise sulle sigarette, la tassazione è di tipo misto, ovvero presenta:

§  una componente specifica, in cui la tassazione è calcolata come un ammontare fisso secondo la quantità di prodotto, uguale per tutti i prodotti indipendentemente dal prezzo; la base imponibile è definita in termini fisici, mentre l’aliquota è espressa in termini monetari;

§  una componente ad valorem, calcolata in percentuale rispetto ad un determinato parametro, generalmente il prezzo di vendita del prodotto. Per tale componente, dunque, la base imponibile è definita in termini monetari e l’aliquota viene definita come percentuale della base. Il riferimento adottato, a seguito della riforma del decreto legislativo n. 188 del 2014, è quello del “prezzo medio ponderato” di vendita per chilogrammo convenzionale.

Per le sigarette è altresì previsto un onere fiscale minimo, che tiene conto sia dell’accisa che dell’IVA.

Per i prodotti diversi dalle sigarette sono previste imposte di tipo ad valorem. È prevista, inoltre, un'accisa minima, espressa in termini monetari, rispetto a un quantitativo minimo corrispondente convenzionalmente a un chilogrammo di prodotto.

 

Ai sensi dell'articolo 39-octies, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1995 (testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative - di seguito "testo unico"), l’accisa globale sulle sigarette è dunque costituita dalla somma delle diverse componenti sopra illustrate, sulla cui determinazione quantitativa incide il comma 633 dell'articolo in esame. In particolare, la componente specifica, cioè fissa per unità di prodotto, attualmente pari al 10,5 per cento della fiscalità complessiva (accisa più IVA) gravante sul prezzo medio ponderato delle sigarette (PMP sigarette), calcolato ai sensi dell’articolo 39-quinquies, comma 2 del testo unico, viene aumentata all'11 per cento.

 

Le ulteriori modifiche apportate dal comma 633 all'articolo 39-octies, comma 3, del testo unico, sono volte ad accrescere:

§  l'accisa minima da 25 a 30 euro per chilogrammo convenzionale, con riferimento ai sigari;

§  l'accisa minima da 30 a 32 euro per chilogrammo convenzionale, con riferimento ai sigaretti;

§  l'accisa minima da 120 a 125 euro per chilogrammo convenzionale, con riferimento al tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette;

§  l'onere fiscale minimo delle sigarette da 175,54 a 180,14 euro per chilogrammo convenzionale. Con riferimento all'onere fiscale minimo, viene inoltre stabilito che, a decorrere dalla data di applicazione delle tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico (come rideterminate per l’anno 2019) il predetto onere fiscale minimo è pari al 95,22 per cento della somma dell’accisa globale e dell’imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al prezzo medio ponderato - PMP per le sigarette. 

 

Il comma 634 stabilisce l'aliquota di base per il calcolo dell'accisa, aumentandola dal 59,1 al 59,5 per cento per le sigarette e dal 23 al 23,5 per cento per i sigaretti.

 

In conseguenza delle modifiche apportate dai precedenti commi, il comma 635 sostituisce le tabelle del testo unico con quelle allegate al disegno di legge in esame.

 

Il comma 636 modifica l'articolo 1 del richiamato decreto legislativo n. 188 del 2014. 

La lettera a) stabilisce che, con decreto del MEF, su proposta del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, possono essere variate le aliquote di base di cui al comma 1 dell’articolo 39-octies del testo unico accise, nonché le misure percentuali previste dal comma 3, lettera a), e dal comma 6, e gli importi di cui al comma 5 del medesimo articolo fino, rispettivamente, a 0,5 punti percentuali, a 2 punti percentuali e a euro 5.

La lettera b) inserisce all’articolo 1 il nuovo comma 2-bis, ai sensi del quale l’onere fiscale minimo di cui all’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2011/64/UE, non può superare la somma dell’accisa globale e dell’IVA calcolate con riferimento al PMP sigarette di cui all’articolo 39-quinquies del testo unico.

La lettera c) contiene una modifica di coordinamento al comma 3, secondo periodo, dell’articolo 1, sostituendo le parole "alla misura percentuale" con "alle misure percentuali".

Il comma 637, infine, dispone che le modifiche apportate dal comma 636 si applicano a decorrere dalla data di applicazione delle tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico rideterminate, per l’anno 2019, ai sensi all’articolo 39-quinquies del testo unico.

 


 

Articolo 1, commi 639-bis – 639-quater
(Vendita GPL)

 

 

I commi da 639-bis a 639-quater recano disposizioni in materia di distribuzione e vendita di GPL, prevedendo che chiunque non risulti in possesso dei requisiti di legge non possa esercitare l’attività di distribuzione e vendita di GPL; le amministrazioni competenti periferiche adottano i relativi provvedimenti inibitori dell’attività.

 

Il comma 639-bis apporta alcune modifiche al D. Lgs. 22 febbraio 2006, n. 128, finalizzate a garantire il pieno funzionamento del sistema sanzionatorio previsto dal D. Lgs. 22 febbraio 2006, n. 128 e, conseguentemente, a contrastare i fenomeni di elusione e evasione di imposte nel settore della distribuzione di GPL.

 

Si ricorda che il D. Lgs. 22 febbraio 2006, n. 128 reca il riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della L. 23 agosto 2004, n. 239, Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia. Tale disposizione ha delegato il Governo ad adottare un decreto legislativo volto a riordinare le norme relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione di gas di petrolio liquefatti, al fine di garantire la sicurezza di approvvigionamento e i livelli essenziali delle prestazioni nel settore dello stoccaggio e della vendita di gas di petrolio liquefatti (GPL).

 

Più in dettaglio:

·        si specifica che il riferimento alle società controllate di cui all’art. 2359 del codice civile, contenuto nell’art. 8, comma 2, del citato D. Lgs. n. 128/2006 (riguardante i requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di distribuzione di GPL attraverso bombole) e nell’art. 13, comma 2 dello stesso D.Lgs. 128/2006 (riguardante i requisiti soggettivi per l'esercizio dall'attività di distribuzione di GPL attraverso serbatoi) è da intendersi limitato alle società di cui all’art. 2359 del codice civile citato, comma 1, nn. 1) e 2), ossia, rispettivamente, le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria e le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria.

·        Ai medesimi articoli 8 e 13 del D.Lgs. 128/2006 si aggiunge come requisito per l’interessato alla disponibilità di un impianto, in aggiunta al requisito di far parte di un consorzio di imprese di durata non inferiore ai cinque anni, quello di essere proprietario dell’impianto.

·        Amplia l’ambito di applicazione della sanzione accessoria, prevista dall’art. 18, comma 12, della sospensione della autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, o di quella di vendita, qualora prevista, per un periodo da due a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca definitiva. Tale sanzione è ora non più limitata alla violazione prevista dal comma 7 (chiunque, senza autorizzazione del proprietario del serbatoio, travasa GPL in serbatoi di terzi installati presso i consumatori ed a loro concessi in comodato o in locazione), ma è estesa alla violazione:

- delle norme di cui al comma 1 (articolo 5 sugli obblighi di sicurezza, art. 8 sui requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di distribuzione di GPL attraverso bombole; art. 9 sui requisiti oggettivi per l'esercizio dell'attività di distribuzione di GPL attraverso bombole; art. 13 sui requisiti soggettivi per l'esercizio dall'attività di distribuzione di GPL attraverso serbatoi; art. 14 sui requisiti oggettivi per l'esercizio dell'attività di distribuzione di GPL attraverso serbatoi e art. 15 sulle norme transitorie) 

- delle norme di cui al comma 2 (articolo 7 sui divieti);

- delle norme di cui al comma 3 (articolo 12 sulla proprietà collaudo e riempimento delle bombole);

·        inserisce un’ulteriore sanzione all’articolo 18, secondo la quale, fatto salvo quanto previsto nel precedente comma 1, chiunque non risulti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 8, 9, 13 e 14 non può esercitare l’attività di distribuzione e vendita di GPL; le amministrazioni competenti periferiche adottano i relativi provvedimenti inibitori dell’attività.

 

Il comma 639-ter prevede che le imprese che alla data di entrata in vigore della legge di bilancio controllino o siano controllate da società titolari dell’autorizzazione titolare della autorizzazione prevista per l'installazione e l'esercizio di un impianto o siano titolari dell'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali con stoccaggio di GPL ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, numero 3) del codice civile (le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa) si adeguino alle disposizioni di cui al precedente comma 1, lettera a) entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e alla regione, la provincia autonoma o l'ente al quale le stesse hanno conferito le funzioni autorizzative amministrative relative a: installazione ed esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali; dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali; variazione della capacità complessiva di lavorazione degli stabilimenti di oli minerali; variazione di oltre il 30 per cento della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali.

 

L’art. 639-quater dispone che i consorzi costituiti ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 8 e 13, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 (i consorzi di imprese di durata non inferiore ai cinque anni, costituito ai sensi dell'articolo 2602 e seguenti del codice civile, titolare della autorizzazione prevista per l'installazione e l'esercizio di un impianto o per l'installazione e l'esercizio di stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali con stoccaggio di GPL) si adeguano alle disposizioni di cui al precedente comma 1, lettera b) entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico alla regione, la provincia autonoma o l'ente al quale le stesse hanno conferito le funzioni autorizzative amministrative sopra illustrate.

 


 

Articolo 1, comma 639-quinquies
(Imposta di registro)

 

 

Il comma 639-quinquies qualifica espressamente come interpretazione autentica, così conferendogli efficacia retroattiva, la norma della legge di bilancio 2018 (comma 87) che ha modificato l’articolo 20 del Testo Unico dell’imposta di registro limitando l’attività riqualificatoria dell’amministrazione finanziaria in materia di atti sottoposti a registrazione: essa può essere svolta unicamente sulla base degli elementi desumibili dall'atto sottoposto a registrazione, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati.

 

In particolare, le norme in esame chiariscono che l’articolo 1, comma 87, lettera a) della legge di bilancio 2018 costituisce interpretazione autentica dell’articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, al fine di conferire efficacia retroattiva alle modifiche introdotte dal richiamato comma 87.

 

Si ricorda che il comma 87, lettera a) della legge di bilancio 2018 ha modificato la norma che dispone che l'imposta di registro sia applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponde il titolo o la forma apparente (articolo 20 del D.P.R. n. 131 del 1986).

Con una prima modifica, si fa riferimento all’atto presentato, in luogo che agli atti. In secondo luogo, le norme chiariscono che l’interpretazione avviene sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati.

 

Tale norma è considerata dalla recente giurisprudenza della Cassazione non come una disposizione antielusiva: pertanto viene riconosciuta all’amministrazione finanziaria la possibilità di riqualificare come cessione d’azienda il conferimento di beni in una società e la successiva cessione di quote della stessa, a prescindere dall’intento elusivo (Cass. n. 22492/2014 e da ultimo Cass. civ. Sez. V, 12 maggio 2017, n. 11873). Nella sentenza n. 2054/2017, invece, la Cassazione ha ammesso la riqualificazione delle operazioni poste in essere dai contribuenti solo qualora il Fisco dimostri l’intento elusivo.

 

In sostanza, la modifica in esame limita l’attività riqualificatoria dell’amministrazione finanziaria posta in essere sulla base dell’articolo 20 del Testo unico dell’imposta di registro, poiché essa può essere svolta unicamente sulla base degli elementi desumibili dall'atto sottoposto a registrazione, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati. Viene fatta salva la disciplina dell’abuso del diritto contenuta nello statuto dei diritti del contribuente, nell’ambito delle attribuzioni e poteri degli uffici nella determinazione della base imponibile.

 

Per effetto delle modifiche in esame, le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2018 sono qualificate espressamente come norme di interpretazione autentica (come prescritto dall’articolo 1, comma 2 dello Statuto del Contribuente, legge n. 212 del 2000): di conseguenza, la modifica non si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018, ma ha portata retroattiva anche per le registrazioni precedenti a tale data.


 

Articolo 1, comma 639-sexies-octies
(Abrogazione deduzioni e credito d'imposta IRAP)

 

I commi 639-sexies e 639-septies abrogano la deduzione dall'IRAP prevista dall'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 3) del decreto legislativo n. 446 del 1997 e il credito d'imposta previsto dal comma 21 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014. Quota parte di tali risparmi di spesa è destinata (comma 639-octies) ad incrementare il Fondo interventi strutturali di politica economica.

 

Il nuovo comma 639-sexies modifica l'articolo 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997 che istituisce, tra l'altro, l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

 

In particolare, l'intervento modifica le disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta (articolo 11), abrogando il numero 3) della lettera a) del comma 1, recante norme per la deduzione di importi nella determinazione della base imponibile

 

Le disposizioni di cui si prevede l'abrogazione, dispongono che le persone giuridiche soggette alla relativa imposta sul reddito (articolo 87, comma 1, lettere a), b), c) e d)), esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, possono dedurre dalla base imponibile un importo fino a 15.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, aumentato a 21.000 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni; tale deduzione è alternativa a quella di cui al numero 2), e può essere fruita nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, e successive modificazioni.

Il citato numero 2) della lettera a) del comma 1, prevede anch'esso la deducibilità di un importo pari a 7.500 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, aumentato a 13.500 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni.

 

In conseguenza del venire meno della facoltà di deduzione prevista dall'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 3), viene prevista una modifica di coordinamento al comma 4-bis.2 del medesimo articolo, dove i riferimenti al numero 3) vengono abrogati.

 

Il comma 639-septies dispone l'abrogazione del comma 21 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015). La norma in argomento prevede che ai soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 del decreto legislativo n. 446 del 1997, e che non si avvalgono di lavoratori dipendenti, spetti un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, pari al 10 per cento dell'imposta lorda (IRAP). L'abrogazione del credito d'imposta comporta una minore spesa quantificata in 163 milioni di euro dal 2019. Quota parte di tali risparmi di spesa è destinata (comma 639-octies) ad incrementare il Fondo interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge n. 282 del 2004, per 50 milioni di euro in ciascuno degli anni 2019 e 2020.

 

 

 

 

 

 


 

Articolo 1, comma 643-bis
(Riscossione Tari)

 

 

Il comma 643-bis, introdotto al Senato, consente ai comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini di legge, di destinare, con proprio regolamento, il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell’IMU e della TARI, nell’esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5% e limitatamente all’anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga ai limiti assunzionali di legge.

 

L’articolo 23 del D.Lgs. 75/2017 ha disposto una progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale contrattualizzato delle amministrazioni pubbliche, demandata alla contrattazione collettiva (per ogni Comparto o Area di contrattazione) e realizzata attraverso i fondi per la contrattazione integrativa, all’uopo incrementati nella loro componente variabile.

A tal fine, si specifica che la contrattazione collettiva opera, tenendo conto delle risorse annuali destinate alla contrattazione integrativa, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione (distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale) delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione.

Il comma 2 del richiamato articolo 23 stabilisce, nelle more di quanto in precedenza previsto, che al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi, e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa (assicurando comunque l'invarianza della spesa), l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche (di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 ), dal 1° gennaio 2017 non possa superare il corrispondente importo determinato per il 2016.

 

La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell’Irap a carico dell’amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all’impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all’accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell’articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005.

 

Si ricorda che, in applicazione del principio di sussidiarietà e al fine di rafforzare gli strumenti della lotta all'evasione fiscale, il legislatore ha previsto un maggior coinvolgimento degli enti territoriali nell'attività di accertamento e riscossione. Per quanto concerne i comuni, l'articolo 1, comma 1 del D.L. n. 203/2005 disponeva in origine l'attribuzione a tali enti di una quota pari al 30 per cento delle maggiori somme riscosse con il concorso dei medesimi. Tale ammontare è stato in un primo momento elevato al 50 per cento (articolo 2, comma 10, lettera b), del D.Lgs. n. 23 del 2011). Successivamente, per gli anni 2012, 2013 e 2014, ai comuni è stato assegnato l'intero maggior gettito ottenuto a seguito dell'intervento svolto dall'ente stesso nell'attività di accertamento (articolo 1, comma 12-bis, del D.L. 138 del 2011). Con la legge di stabilità 2015 (comma 702 della legge n. 190 del 2014) per il triennio 2015-2017 la predetta quota era stata fissata nella misura del 55 per cento; secondo tale assetto normativo, ai comuni sarebbe spettato un ammontare inferiore a quello temporaneamente attribuito nel triennio precedente (2012-2014), ancorché in misura più elevata di quanto stabilito in via ordinaria dalla legge (D.Lgs. n. 23 del 2011). L'articolo 10, comma 12-duodecies del decreto-legge n. 192 del 2014, modificando il D.L. n. 138 del 2011 ha disposto che fino al 2017 venga riconosciuto ai comuni il 100 per cento delle maggiori somme riscosse per effetto della partecipazione dei comuni stessi all'azione di contrasto all'evasione.

Da ultimo, l'incentivo previsto per la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario pari al 100 per cento del riscosso è stato esteso agli anni 2018 e 2019 ( articolo 4, comma 8-bis del D.L. n. 193 del 2016).

 

Il beneficio attribuito non può superare il quindici per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale.

 

Le norme in commento non si applicano qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione.


 

Articolo 1, comma 644-bis
(Modalità di commisurazione Tari)

 

 

Il comma 644-bis proroga al 2019 la modalità di misurazione della TARI da parte dei comuni sulla base di un criterio medio-ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti.

 

In particolare, sono prorogate al 2019 la modalità di commisurazione della TARI da parte dei comuni sulla base di un criterio medio-ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti (c.d. metodo normalizzato, nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE).  A tal fine è modificato il comma 652 della legge di stabilità per il 2014 (articolo 1 della legge n. 147 del 2013).

 

In base al comma 652, il comune, in alternativa ai criteri previsti dal metodo normalizzato, nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

Tale disciplina conferma la facoltà già prevista dall’articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 102 del 2013 di commisurare le tariffe della Tares, alternativamente al metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158 del 1999, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie. In base a quest’ultima norma, quindi, viene confermata la modalità di commisurazione della TARI basata su un criterio medio-ordinario e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti.

Si rammenta che l'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE applica al settore della gestione dei rifiuti il principio "chi inquina paga", di cui all'articolo 191, par. I, seconda alinea, Trattato FUE, stabilendo che i costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale o dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti. Gli Stati membri possono decidere che i costi della gestione dei rifiuti siano sostenuti parzialmente o interamente dal produttore del prodotto causa dei rifiuti e che i distributori di tale prodotto possano contribuire alla copertura di tali costi.

L’utilizzo del criterio medio-ordinario, prorogato nel tempo, è stato da ultimo esteso al 2018 dall'art. 1, comma 38, L. 27 dicembre 2017, n. 205, legge di stabilità 2018.

 

 

 


 

Articolo 1, commi 646-649
(Disposizioni in materia di giochi)

 

 

I commi, aggiunti dalla Camera e modificati durante l'esame al Senato, prevedono alcune proroghe in materia di concessioni pubbliche per l'esercizio dei giochi numeri a totalizzatore nazionale, per la raccolta del Bingo, relativamente alle scommesse su eventi sportivi e non sportivi, nonché relativamente al rilascio dei nulla osta per i vecchi apparecchi con vincita in denaro. Viene inoltre stabilito che gli apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto non possono presentare parametri di funzionamento superiori ai limiti previsti per gli apparecchi attualmente in esercizio.

 

Il comma 646 proroga la gestione dell’attuale concessionario per l'esercizio dei giochi numerici a totalizzatore nazionale fino all’aggiudicazione della nuova concessione e, comunque, non oltre il 30 settembre 2019, al fine di consentire l'espletamento della procedura di selezione per l'attribuzione della nuova concessione – c.d. "Gara Superenalotto" – prevista dalla legge di bilancio 2017 (legge n. 32 del 2017, articolo 1, comma 576).

 

I giochi numerici a totalizzatore nazionale (GNTN) sono giochi di sorte basati sulla scelta di numeri da parte dei consumatori all’atto della giocata, ovvero sull’attribuzione alla giocata medesima di numeri determinati casualmente, come il Superenalotto.

 

Il comma 647 estende alle concessioni in scadenza nel 2019 la previsione dell'indizione di una gara per l'attribuzione di 210 concessioni di gioco per la raccolta del Bingo. La normativa vigente (legge n. 147 del 2013, comma 636) riguarda invece le sole concessioni in scadenza nel periodo 2013-2018.

 

Il comma 648 proroga fino all’aggiudicazione della nuova concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2019 le concessioni in essere e la titolarità dei punti di raccolta regolarizzati in materia di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati. La normativa vigente (legge n. 205 del 2017, comma 1048) prevede il termine del 31 dicembre 2018.

 

Il comma 649 prevede che, ferma restando la riduzione già prevista a legislazione vigente degli apparecchi da divertimento e intrattenimento idonei per il gioco lecito identificati dall’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, le cosiddette amusement with prizes (AWP) o new slot, il termine entro cui non potranno più essere rilasciati nulla osta per tali apparecchi è spostato al 31 dicembre 2019 anziché al vigente 31 dicembre 2018.

Inoltre dispone che tali apparecchi devono essere dismessi entro il 31 dicembre 2020, rispetto al termine attualmente previsto al 31 dicembre 2019.

Il comma stabilisce infine che gli apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto non possono presentare parametri di funzionamento superiori ai limiti previsti per gli apparecchi attualmente in esercizio.

Per una panoramica sulla disciplina dei giochi si consiglia la consultazione della scheda di lettura Giochi del Servizio Studi della camera dei deputati.

 

 

 


 

Articolo 1, commi 650 e 651
(Vendita di titoli di accesso ad attività di spettacolo)

 

 

I commi 650 e 651, modificati durante l’esame al Senato, intervengono sulla disciplina volta a contrastare la vendita di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetti diversi dai titolari dei sistemi di emissione dei biglietti (c.d. secondary ticketing), introdotta dalla legge di bilancio 2017.

In particolare, dispongono che, dal 1° luglio 2019, i titoli di accesso ad attività di spettacolo in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori sono nominali.

Continua a non essere oggetto di sanzione la vendita effettuata da una persona fisica in modo occasionale, purché senza finalità commerciali, ma si introduce ora l’ulteriore condizione che tale vendita deve essere effettuata ad un prezzo uguale o inferiore a quello nominale.

La nuova disciplina non si applica agli spettacoli di attività lirica, sinfonica, cameristica, nonché di balletto, prosa, jazz, danza e circo contemporaneo, né alle manifestazioni sportive, per le quali resta ferma la specifica disciplina di settore.

 

A tali fini, modificano l’art. 1, co. 545, della L. 232/2016 e introducono nello stesso articolo i commi da 545-bis a 545-quinquies.

 

Preliminarmente, si ricorda che, al fine di contrastare il fenomeno del c.d. secondary ticketing, ossia del collocamento di biglietti per attività di spettacolo acquistati in maniera massiva e successivamente rivenduti a prezzi superiori rispetto a quelli esposti sul biglietto, l’art. 1, co. 545-546, della L. 232/2016 ha disposto che la vendita, o qualsiasi altra forma di collocamento, di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetti diversi dai titolari dei sistemi per la loro emissione (organizzatori degli spettacoli e titolari di biglietterie automatizzate autorizzate) è punita, salvo che il fatto non costituisca reato, con l’inibizione della condotta e con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 a € 180.000.

In caso di utilizzo delle reti di comunicazione elettronica, è prevista la rimozione dei contenuti o, nei casi più gravi, l’oscuramento del sito internet attraverso il quale la violazione è stata posta in essere, fatte salve le azioni risarcitorie.

I compiti di accertamento e intervento spettano all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) e alle altre autorità competenti (quali potrebbero essere, ad esempio, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato e la Polizia postale), che agiscono d’ufficio o su segnalazione degli interessati.

La vendita, o qualsiasi altra forma di collocamento, effettuata da persona fisica in modo occasionale, purché senza finalità commerciali, non è sanzionata.

La definizione della disciplina attuativa è stata rimessa a un decreto interministeriale (Ministro dell’economia e delle finanze, Ministro della giustizia e Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo), da emanare sentite l’AGCOM e la SIAE.

È dunque, intervenuto il D.I. 12 marzo 2018, che ha disposto che i titolari dei sistemi di emissione – intendendosi tali i soggetti responsabili, anche sulla base di apposito contratto o convenzione, del funzionamento del sistema informatico idoneo all'emissione automatizzata dei titoli di accesso ad attività di spettacolo e della trasmissione per via telematica o tramite supporto magnetico dei riepiloghi da inviare alla SIAE – assicurano che la vendita, o altre forme di collocamento attraverso reti di comunicazione elettronica, di titoli di accesso ad attività di spettacolo avvengano esclusivamente attraverso sistemi informatici che, essendo idonei a distinguere l'accesso effettuato da una persona fisica rispetto a quello effettuato da un programma automatico, impediscano l'acquisto da parte di tale programma, e siano in grado di identificare l'acquirente. Ha, inoltre, disposto che, ai fini della vigilanza, l’AGCOM adotta un apposito regolamento per assicurare la tutela dei titolari di diritti d'autore e dei consumatori.

 

In particolare, con le modifiche all’art. 1, co. 545, della L. 232/2016 si stabilisce che:

§  i compiti di accertamento e intervento spettano (esclusivamente) all’AGCOM, di concerto con l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM). Ai medesimi soggetti spetta anche, se del caso, comminare le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa vigente.

Si ricorda che il potere sanzionatorio delle autorità indipendenti è previsto dall’art. 2, co. 20, della L. 481/1995;

§  continua a non essere oggetto di sanzione la vendita effettuata da una persona fisica in modo occasionale, purché senza finalità commerciali, ma si introduce ora l’ulteriore condizione che tale vendita deve essere effettuata ad un prezzo uguale o inferiore a quello nominale. Tale esclusione, peraltro, ora non riguarda più anche altre forme di collocamento dei titoli di accesso agli spettacoli.

 

I nuovi commi da 545-bis a 545-quinquies dell’art. 1 della L. 232/2016 stabiliscono, invece, che – a decorrere dal 1° luglio 2019 – i titoli di accesso alle attività di spettacolo che si svolgono in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori sono nominali e che, pertanto, i medesimi titoli recano, anche per i minorenni, l’indicazione del nome e del cognome della persona che ne fruirà, nel rispetto di quanto dispone il codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003).

La nuova disciplina non si applica agli spettacoli di attività lirica, sinfonica, cameristica, nonché di balletto, prosa, jazz, danza e circo contemporaneo, né alle manifestazioni sportive, per le quali resta ferma la specifica disciplina di settore.

 

Al riguardo, si ricorda che il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla bigliettazione negli spettacoli dal vivo, svolta dalla VII Commissione della Camera tra il 2016 e il 2017, evidenziava che fra le ipotesi di lavoro di cui il Governo avrebbe potuto tenere conto all'atto di emanare il decreto attuativo dell'art. 1, co. 545, della L. 232/2016, vi era quella del biglietto nominativo. Sottolineava, però, che tale soluzione – se si era rivelata efficace per le manifestazioni sportive (perché ispirata a motivi di ordine pubblico) – era tuttavia di più difficile praticabilità per i concerti di grande richiamo, per i quali la verifica della corrispondenza fra la persona acquirente e quella presente avrebbe potuto rivelarsi onerosa, rischiosa e problematica per i consumatori. Aveva, pertanto, concluso che tale soluzione si poteva limitare agli eventi dai numeri più contenuti.

 

I siti internet di rivendita primari, i box office autorizzati o i siti internet ufficiali dell’evento – che garantiscono adeguata visibilità e pubblicità alla rivendita – assicurano la possibilità di rivendere i titoli di ingresso nominali o di variare l’intestazione nominativa, secondo regole tecniche stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, adottato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previa intesa con il Mibac e sentita l’AGCOM.

Il biglietto deve essere rivenduto a persone fisiche senza rincari, salva la possibilità di addebitare congrui costi relativi unicamente alla gestione della pratica di intermediazione e di modifica dell’intestazione nominale.

 

Si dispone, quindi, che l’accesso all’area dello spettacolo è subordinato al riconoscimento personale, tramite controlli e meccanismi efficaci di verifica dell’identità.

In caso di differenze tra il nominativo dell’acquirente e quello del soggetto che ne fruisce, i titoli di ingresso sono annullati, senza alcun rimborso.

 

Per la vigilanza e per il controllo all’accesso, nonché per la verifica del possesso dei biglietti, gli organizzatori delle attività di spettacolo possono avvalersi della collaborazione dei propri dipendenti o, in conformità con quanto previsto dall’art. 5 del decreto del Ministro dell’interno 6 ottobre 2009, come modificato, da ultimo, con DM 24 novembre 2016, dei soggetti iscritti nell’elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, di cui all’art. 1 del medesimo DM.

 

 

 


 

Articolo 1, commi 651-bis-duodecies
(Interventi in materia di riorganizzazione delle frequenze radiotelevisive)

 

 

I commi da 651-bis a 651-duodecies - introdotti al Senato - recano diversi interventi volti a favorire un ordinato svolgimento della riorganizzazione delle frequenze radiotelevisive a seguito dell’assegnazione delle frequenze in banda 700 Mhz per lo sviluppo della rete 5G e a superare le problematiche emerse con particolare riferimento all’entità della capacità trasmissiva assegnata per l’emittenza locale, alla nuova struttura del multiplex regionale destinato ai fornitori di servizi media audiovisivi in ambito locale, all’assegnazione delle frequenze alla radiofonia digitale, nonché con riferimento alla distribuzione tra i vari soggetti beneficiari delle risorse volte a favorire la transizione verso le nuove modalità di esecuzione del servizio televisivo digitale terrestre. Ulteriore elemento di novità introdotto nell’ambito di tali disposizioni è la definizione di una procedura competitiva per l’assegnazione di ulteriore eventuale capacità trasmissiva disponibile in ambito nazionale.

 

Tali interventi sono anche diretti a recepire la segnalazione effettuata dall’AGCOM sull’attuazione delle disposizioni previste dell’art. 1, commi 1030 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) il 17 luglio 2018 nonché le risultanze delle attività svolte in sede di tavolo di coordinamento TV 4.0 (qui la documentazione presentata dagli operatori del settore nelle riunioni del 15 ottobre 2018, del 27 novembre 2018 e del 5 novembre 2018).

Nella segnalazione dell’AGCOM del 17 luglio 2018 l’Autorità aveva rappresentato:

§  alcuni elementi di criticità relativamente alla formulazione di alcune disposizioni della citata legge di bilancio per il 2018, con particolare riguardo alla esatta qualificazione giuridica del concetto di “diritti d’uso della capacità trasmissiva” e quindi l’individuazione dei parametri di conversione dei precedenti diritti d’uso delle frequenze per gli operatori nazionali:

§  l’esigenza di una rimodulazione della riserva di destinazione di un terzo della capacità trasmissiva complessivamente pianificata a favore dell’emittenza locale.

 

Con riferimento alla prima problematica l’AGCOM ha aperto, con la Delibera n. 474/18/CONS una consultazione pubblica concernente la definizione dei criteri per la conversione dei diritti d’uso delle frequenze in ambito nazionale per il servizio digitale terrestre in diritti d’uso di capacità trasmissiva e per l’assegnazione in ambito nazionale dei diritti d’uso delle frequenze pianificate, in considerazione di ciò le valutazioni dell’AGCOM, non rappresentano conclusioni finali ma elementi sottoposti alla valutazione per gli operatori del settore. Appare tuttavia utile alla comprensione degli interventi posti in essere dalla disposizione normativa in esame richiamare sinteticamente i punti più significativi contenuti nell’allegato a tale delibera.

L’AGCOM ha innanzi tutto chiarito come le previsioni della legge di bilancio per il 2018 (e in particolare dell’articolo 1, comma 1031 che disciplina tale conversione) “trovano coerenza con l’impianto generale della normativa di settore nel senso che la citata conversione dei “diritti d’uso delle frequenze” in “diritti d’uso della capacità trasmissiva” deve essere intesa quale mero passaggio intermedio del più ampio processo di conversione dei “diritti d’uso di frequenze DVB-T” in “diritti d’uso di frequenze DVB-T2” (ossia il nuovo standard trasmissivo che consente di accrescere la capacità trasmissiva) indicato nell’ambito della legge di bilancio 2018.

Pertanto l’AGCOM si è concentrata sull’individuazione di un parametro di conversione dei diritti d’uso delle frequenze attualmente esistenti in nuovi diritti d’uso di frequenze DVB-T2, essendo il riferimento alla capacità trasmissiva da intendersi “come “unità di misura” che l’Autorità è chiamata ad utilizzare per tracciare una sorta di “equivalenza” tra nuove reti DVB-T2 ed attuali reti DVB-T”.

Tuttavia l’Autorità, a seguito degli approfondimenti istruttori effettuati, ha rilevato l’impossibilità di determinare un fattore di conversione, di applicazione generale, che garantisca la conservazione della capacità trasmissiva esercita da ogni singolo operatore a valle del passaggio tecnologico da DVB-T a DVB-T2. Ciò in quanto “la capacità trasmissiva veicolata da un multiplex, sia esso DVB-T che DVB-T2, non è un valore standardizzato (a livello internazionale) né predefinito (cioè valevole per tutti gli operatori di rete), bensì un valore variabile (entro un certo intervallo), che dipende dalle scelte imprenditoriali effettuate dal singolo operatore nella configurazione della propria rete” che peraltro sono in concreto assai differenziate tra i diversi operatori.

In considerazione di ciò, l’AGCOM ha rilevato che “non possa essere utilizzato, ai fini della conversione dei diritti d’uso delle frequenze attualmente assegnate agli operatori nazionali, un criterio che prenda a riferimento la capacità trasmissiva effettivamente esercita dagli stessi” ma che occorra far riferimento a “una serie di reti teoriche (c.d. reti di riferimento) che impiegano una configurazione di parametri tecnici di tipo convenzionale (Reference Planning Configuration)”.

L’AGCOM ricorda che “nel PNAF 2010, per la pianificazione delle frequenze delle reti in DVB-T sono stati utilizzati parametri tecnici cui corrisponde una capacità trasmissiva netta convenzionale pari a 19,91 Mbit/s (circa 20 Mbit/s) per multiplex. Nel PNAF 2018, le frequenze sono state pianificate per la realizzazione di reti che utilizzano il nuovo standard trasmissivo DVB-T2 e una system variant cui corrisponde una capacità trasmissiva netta convenzionale pari a circa 37 Mbit/s per multiplex”.

In ragione di tale parametro l’Autorità ha calcolato che gli attuali multiplex nazionali (si tratta di 20 multiplex) presentino una capacità complessiva di 400 Mb/s mentre i nuovi multiplex nazionali riconosciuti dal PNAF (sono stati pianificati 10 multiplex nazionali, anche in considerazione del vincolo di cui all’articolo 8, del decreto legislativo n. 177 del 2005, che richiede una riserva di un terzo della capacità trasmissiva per l’emittenza locale), assicurerebbe una capacità trasmissiva pari a 370 Mb/s (anche qui calcolata in termini convenzionali), che non consente una conversione equivalente delle frequenze. L’Autorità concludeva quindi che, alla luce dei citati valori teorici di capacità trasmissiva sopra indicati, un ulteriore multiplex nazionale (che assicurerebbe una capacità trasmissiva convenzionale di 37 Mb/s) avrebbe potuto consentire più agevolmente una sorta di conversione equivalente (chiarendo tuttavia l’assenza di frequenze disponibili a legislazione vigente).

Alla luce di ciò si inquadra l’eliminazione del vincolo normativo di assicurare un terzo della capacità trasmissiva alle televisioni locali sopra ricordato.

Si segnala peraltro che a seguito dell’intervento normativo posto in essere i multiplex nazionali disponibili sarebbero 12, cui corrisponderebbe, alla luce di quanto considerato dall’AGCOM, una capacità trasmissiva convenzionale di 444 Mb/s.

 

Il comma 651-bis modifica pertanto l’articolo 8 del decreto legislativo n. 177 del 2005 avente ad oggetto i principi generali in materia di emittenza radiotelevisiva di ambito locale. Tale disposizione prevedeva la riserva di un terzo della capacità trasmissiva, determinata con l'adozione del piano di assegnazione delle frequenze per la diffusione televisiva su frequenze terrestri, ai soggetti abilitati a diffondere i propri contenuti in tale ambito (articolo 8, comma 2). La norma interviene mantenendo l’obbligo di riservare alla diffusione di contenuti in ambito locale una quota della capacità trasmissiva determinata con l'adozione del Piano di assegnazione delle frequenze per la diffusione televisiva su frequenze terrestri ma eliminando il riferimento alla riserva di un terzo della capacità trasmissiva per le emittenti locali. Pertanto l’entità di tale capacità trasmissiva sarà definita nell’ambito del citato Piano.

Il comma 651-ter aggiunge un nuovo comma all’articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 177 del 2005 (Testo unico della radiotelevisione) prevedendo che l’AGCOM adotti il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre, individuando in ciascuna area tecnica di cui al comma 1030 dell’articolo 1 della legge di bilancio per il 2018 più frequenze in banda UHF (ossia la banda 470-694 mhz) per la realizzazione di reti, di cui almeno una con copertura non inferiore al 90% della popolazione dell’area, finalizzate alla messa a disposizione di capacità trasmissiva ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale.

Il comma 651-quater novella l'articolo 1, comma 1030, della legge di bilancio per il 2018 prevedendo:

§  la modifica della denominazione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da “PNAF 2018” a PNAF;

§  un aggiornamento del PNAF 2018 (rinominato come PNAF), adottato dall’AGCOM con la delibera 290/18/CONS, entro il 31 gennaio 2019;

§  l’integrazione del citato comma con l’indicazione, in ordine alla pianificazione delle frequenze in banda III VHF (ossia in banda 174-230 mhz), del rispetto dei successivi accordi internazionali sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico (oltre che dell’Accordo di Ginevra 2006, già indicato nel testo vigente). Sono state inoltre mantenute le previsioni secondo le quali “sono oggetto di pianificazione esclusivamente le frequenze attribuite all’Italia” e “le frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, in banda III VHF e 470-694 MHz, non attribuite internazionalmente all'Italia nelle aree di coordinamento definite dagli accordi internazionali di cui al primo periodo, non possono essere pianificate né assegnate”;

Dall’esame dei contributi che i diversi operatori hanno fornito nell’ambito del tavolo TV 4.0, si segnala che è stata da più parti sottolineata l’opportunità di consentire l’utilizzo non solo delle frequenze attribuite all’Italia ma anche di quelle “non interferenti” al fine di assicurare un miglioramento della fruizione delle frequenze disponibili.

§  la revisione della pianificazione delle frequenze indicate sulla banda III VHF (ossia in banda 174-230 mhz), che dovranno essere assegnate prioritariamente alla radiofonia digitale e soltanto “ove necessario” al servizio televisivo digitale terrestre mentre nel testo vigente del comma 1030 tali frequenze sono pianificate per realizzare un multiplex regionale per la trasmissione di programmi televisivi in ambito locale e per massimizzare il numero di blocchi coordinati destinabili in ciascuna regione alla radiofonia digitale;

Tale intervento sembra andare incontro alla richiesta, presentata nell’ambito del tavolo TV 4.0 di assicurare una capacità trasmissiva sufficiente per la radiofonia digitale (in particolare si veda il contributo di Eurodab e di Dab Italia), posto che le risorse frequenziali disponibili non parevano essere sufficienti per un regolare sviluppo di tale forma di diffusione radiofonica.

§  l’introduzione dell’obbligo per l’AGCOM di pianificare con frequenze in banda UHF (ossia in banda 470-694 mhz) una rete con decomponibilità per macroaree per la realizzazione, da parte del concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale (ossia della RAI), di un multiplex contenente l’informazione regionale.

Il comma 1031 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2018 prevede l’assegnazione al concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale di diritti d'uso delle frequenze in banda III VHF (ossia in banda 174-230 mhz) per la realizzazione di un multiplex contenente l'informazione regionale da parte del concessionario del servizio pubblico e per la trasmissione di programmi in ambito locale, destinando la capacità trasmissiva al trasporto di fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale selezionati secondo la procedura di cui al comma 1034 e riservando il 20 per cento della capacità trasmissiva alla trasmissione dei programmi di servizio pubblico contenente l'informazione a livello regionale. Tali disposizioni sono abrogate ai sensi della lettera d) (rectius c) del comma 651-quinquies.

 

Si ricorda che le frequenze in banda III VHF e UHF sono le uniche frequenze destinate al servizio televisivo digitale terrestre e alla radiofonia digitale.

 

Il comma 651-quinquies modifica l’articolo 1, comma 1031, della legge di bilancio per il 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) prevedendo:

§  il differimento al 31 marzo 2019 del termine fissato originariamente al 30 settembre 2018 affinché l’AGCOM proceda alla individuazione dei criteri per la conversione dei diritti d'uso delle frequenze di cui sono titolari gli operatori di rete nazionali in diritti d'uso di capacità trasmissiva in multiplex nazionali di nuova realizzazione in tecnologia DVB-T2;

§  il differimento al 31 marzo 2019 del termine fissato originariamente al 30 settembre 2018 affinché l’AGCOM proceda a definire i criteri per l’assegnazione in ambito nazionale dei diritti d'uso delle frequenze pianificate ai sensi del comma 1030 per il servizio televisivo digitale terrestre agli operatori di rete nazionali;

Con riferimento a tale profilo l’allegato alla Delibera n. 474/18/CONS dà conto dell’attuale situazione posto che tutti i soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge di bilancio per il 2018, erano titolari dei diritti d’uso delle frequenze per la radiodiffusione televisiva digitale terrestre in ambito nazionale sono i destinatari dei diritti d’uso delle frequenze per l’esercizio delle nuove reti in tecnologia DVB-T2. Allo stato i diritti d’uso delle 20 reti nazionali esistenti sono attribuiti ad 8 operatori (5 Rai S.p.A., 5 Elettronica Industriale S.p.A., 5 Persidera S.p.A., 1 Cairo Network S.p.A., 1 3lettronica Industriale S.p.A., 1 Prima Tv S.r.l., 1 Europa Way S.r.l., 1 Premiata Ditta Borghini&Stocchetti di Torino S.r.l.). Nell’ambito delle nuove reti in tecnologia DVB-T2 ai medesimi 8 operatori dovranno essere assegnate le 10 reti nazionali disponibili (occorre tenere presente che a seguito dell’abrogazione della riserva di un terzo della capacità trasmissiva agli operatori locali, le reti disponibili – stando a quanto emerso nell’ambito del tavolo TV 4.0 – potrebbero essere 12, mentre resterebbero 2 reti per la diffusione in ambito locale, invece delle attuali 4). L’AGCOM rileva quindi che “l’attuale distribuzione delle reti tra gli 8 operatori (tutte in numero dispari), l’applicazione del meccanismo di conversione previsto dalla Legge di Bilancio è destinata a produrre il seguente scenario: ai tre operatori che attualmente eserciscono 5 reti trasmissive in 10 tecnologia DVB-T devono essere assegnati diritti d’uso di frequenze per 2,5 reti trasmissive in tecnologia DVB-T2; ai rimanenti cinque operatori che attualmente eserciscono 1 rete trasmissiva in tecnologia DVB-T devono essere assegnati i diritti d’uso di frequenze per 0,5 di una rete trasmissiva in tecnologia DVB-T2”. Tale distribuzione, essendo impossibile l’assegnazione di un diritto d’uso di frequenza per l’esercizio “parziale” di una rete trasmissiva (pari alla metà), imporrebbe “che gli operatori titolari di un solo diritto d’uso di capacità trasmissiva si uniscano nell’esercizio delle nuove reti DVBT2 attraverso la costituzione di apposite intese. (…) Sebbene una rete trasmissiva risulti per sua natura indivisibile, in termini di siti e impianti, la capacità trasmissiva veicolata da un multiplex (che è un componente della rete) è frazionabile tra più operatori”.

Nell’ambito dei contributi forniti in sede di Tavolo di coordinamento TV 4.0 diversi operatori hanno espresso riserve su tale configurazione con particolare riferimento ai rischi di abuso nei confronti dei titolari di un solo diritto d’uso (in tal senso il contributo di 3elettronica) di mancato rispetto di disposizioni europee e di compromissione dei diritti dei titolari di frequenze (in tal senso il contributo di Cairo network).

§  il differimento al 30 giugno 2019 del termine fissato originariamente al 28 febbraio 2019 affinché il Ministero dello sviluppo economico assegni i diritti d’uso delle frequenze pianificate agli operatori di rete nazionale sulla base dei criteri definiti dall’AGCOM;

§  l’abrogazione delle previsioni concernenti la realizzazione del multiplex regionale a cura del concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale (che sono adesso disciplinate dal comma 651-quater) e l’introduzione della previsione secondo la quale l’AGCOM individua le modalità e le condizioni economiche, orientate al costo, secondo cui il concessionario del servizio pubblico nel multiplex contenente l’informazione regionale ha l'obbligo di cedere una quota della capacità trasmissiva assegnata, comunque non inferiore a un programma, nel periodo transitorio, a favore di ognuno dei soggetti legittimamente operanti in ambito locale assegnatari dei diritti d'uso dei canali 51 e 53 che rilascino i rispettivi diritti d’uso nel periodo transitorio.

 

Alla lettera d) (rectius c) del comma 651-quinquies le parole “all’ultimo periodo” andrebbero sostituite con le seguenti “al quarto periodo”.

 

Il comma 651-sexies introduce i commi aggiuntivi da 1031-bis a 1031-quater all'articolo 1 della legge di bilancio per il 2018. Le principali disposizioni sono sintetizzate qui di seguito.

Si prevede (nuovo comma 1031-bis della legge di bilancio per il 2018) l’assegnazione di ulteriore eventuale capacità trasmissiva disponibile in ambito nazionale e delle frequenze terrestri, aggiuntiva rispetto a quelle destinate alla conversione dei diritti d’uso e pianificate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nel PNAF, mediante procedura onerosa con aggiudicazione all’offerta economica più elevata senza rilanci competitivi, indetta entro il 30 novembre 2019 dal Ministero dello sviluppo economico, in attuazione delle procedure stabilite, entro il 30 settembre 2019 dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

§  assegnazione della capacità trasmissiva in lotti di dimensione pari alla metà di un multiplex;

§  fissazione di un valore minimo delle offerte sulla base di quanto indicato dall’AGCOM, considerando il valore delle offerte economiche presentate;

§  garanzia della continuità del servizio, della celerità della transizione tecnologica, e della qualità delle infrastrutture di rete messe a disposizione dagli operatori nazionali di rete;

§  valorizzazione sia delle esperienze degli operatori nazionali di rete, sia dell’ottimale utilizzo dello spettro tenendo conto anche della capacità di assicurarne l’uso efficiente e dell’attuale diffusione di contenuti di buona qualità alla parte più vasta della popolazione italiana;

§  sfruttamento effettivo e tempestivo della capacità trasmissiva delle frequenze assegnate;

Il MEF è autorizzato a riassegnare su appositi capitoli di spesa nello stato di previsione del MISE per gli interventi finalizzati ad incentivare l'acquisto di apparecchiature televisive e la sperimentazione di nuove tecnologie televisive gli introiti derivanti dall’assegnazione della nuova capacità trasmissiva disponibile secondo modalità operative e procedure di erogazione stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

In senso contrario all’assegnazione di eventuale ulteriore capacità trasmissiva mediante procedura onerosa in sede di Tavolo di coordinamento TV4.0 si è pronunciata Confindustria Radio Televisioni).

 

E’ poi introdotto un nuovo comma 1031-ter alla legge di bilancio per il 2018, che stabilisce che la durata dei diritti d'uso è fissata secondo quanto stabilito dal Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003).

 

L’articolo 27 del decreto legislativo n. 259 del 2003 stabilisce che i diritti individuali di uso delle frequenze radio (…) vengono rilasciati per una durata adeguata al tipo di servizio e comunque non eccedente la durata dell'autorizzazione generale (che non può superare i 20 anni ed è rinnovabile), tenuto conto dell'obiettivo perseguito e della necessità di prevedere un periodo adeguato di ammortamento degli investimenti. La disposizione prevede anche i limiti previsti con riferimento alla cessione di tali diritti.

 

Le controversie riguardanti le assegnazioni di diritti d'uso sono decise dall'Autorità su istanza di una delle parti. Le decisioni sono motivate e sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Autorità. La decisione è ricorribile in via giudiziale e qualora l'Autorità accerti la mancata ottemperanza della decisione assunta, il MISE può revocare l'uso della frequenza (nuovo comma 1031-quater).

 

Il comma 651-septies novella l'articolo 1, comma 1032 della legge di bilancio 2018 che disciplina i principi riguardanti la realizzazione da parte del Ministero dello sviluppo economico, del calendario nazionale per la riorganizzazione delle frequenze televisive (emanato con il decreto del MISE 8 agosto 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2018), prevedendo, oltre ad alcune modifiche di carattere formale e di coordinamento (lettere a) e c)):

§  la riscrittura della lettera c) del comma concernente il rilascio delle frequenze in capo al concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale (ossia della RAI) e la contestuale attivazione del nuovo multiplex, al fine di adeguarlo alle modifiche intervenute (lettera b);

§  l’esplicita menzione dell’obbligo di rilascio da parte degli operatori di rete titolari dei diritti d'uso in ambito locale delle frequenze corrispondenti ai canali CH 51 e 53 per successive aree geografiche nel periodo transitorio dal 1º gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, non presente nel testo vigente del comma 1032, lettera d) che faceva esclusivamente riferimento agli operatori nazionali (lettera d);

§  l’individuazione delle scadenze della sequenza di rilasci e contestuali attivazioni con specifico riferimento agli operatori nazionali titolari dei diritti d’uso dei CH 50 e 52 e per gli operatori in ambito locale titolari dei diritti d’uso dei canali CH 51 e 53 da realizzare per successive aree geografiche che nel testo vigente erano disciplinati esclusivamente alla lettera d) del comma 1032 (lettera e) nonché con riferimento ai soggetti di cui alle lettere b), c) ed e) del medesimo comma (ossia gli operatori di rete in ambito locale, il concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e i titolari delle frequenze residue).

Come emerge dai lavori del Tavolo di coordinamento TV4.0 il rilascio delle frequenze corrispondenti ai canali 50-53, ricadenti nella banda 702-734 Mhz nel periodo transitorio 1° gennaio 2020-31 dicembre 2021, deriva dall’assunzione di obblighi internazionali da parte dell’Italia che si è impegnata a non utilizzare tali frequenze anticipatamente rispetto al termine del 30 giugno 2022. Diversi contributi da parte degli operatori televisivi in ambito locale hanno rilevato elementi di criticità (si vedano i contributi di Associazione TV locali, Aeranti Corallo, ALPI).

§  l’aggiornamento del decreto dell’8 agosto 2018 da effettuarsi entro il 15 aprile 2019 (lettera f).

 

Il comma 651-octies modifica il comma 1033 dell’articolo 1 della legge di bilancio per il 2018, che disciplina i principi secondo i quali il Ministero dello sviluppo economico assegna i diritti d’uso delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre agli operatori di rete affinché questi li mettano a disposizione di fornitori di servizi media audiovisivi in ambito locale. In particolare vengono differiti dal 30 settembre 2018 al 30 marzo 2019 il termine entro il quale il Ministero provvede ad avviare le procedure per l’assegnazione dei citati diritti e dal 30 giugno 2019 al 30 ottobre 2019 il termine per la conclusione delle stesse.

Il comma 651-novies modifica il comma 1034 dell’articolo 1 della legge di bilancio per il 2018 avente ad oggetto la disciplina delle modalità secondo le quali si procede all’assegnazione della capacità trasmissiva ai fornitori di servizi media audiovisivi in ambito locale legittimamente operanti. In particolare viene differito dal 31 dicembre 2018 al 30 marzo 2019 il termine entro il quale il Ministero dello sviluppo economico avvia le procedure per la formazione di una graduatoria dei fornitori di servizi media audiovisivi in ambito locale per ciascuna delle aree tecniche individuate. Viene inoltre differito dal 30 giugno 2019 al 30 ottobre 2019 il termine delle procedure di assegnazione della capacità trasmissiva da parte degli operatori di rete ai fornitori di servizi media audiovisivi in ambito locale.

Il comma 651-decies modifica il comma 1035 dell’articolo 1 della legge di bilancio per il 2018 differendo dal 31 maggio 2019 al 31 dicembre 2019 il termine entro il quale l’AGCOM dovrà aggiornare il piano di numerazione automatica dei canali del servizio televisivo digitale terrestre.

Il comma 651-undecies modifica il comma 1039 dell’articolo 1 della legge di bilancio per il 2018 che si riferisce alle spese per l’attuazione di quanto previsto dalle disposizioni in tema di riorganizzazione delle frequenze radiotelevisive prevedendo in particolare la rimodulazione delle risorse attribuite per l’attuazione delle disposizioni citate prevedendo un aumento di 51 milioni di euro per l’anno 2020 destinati ad assicurare un contributo ai costi a carico degli utenti finali per l’acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva nell’anno 2020.

Il comma 651-duodecies individua la copertura finanziaria riducendo di 51 milioni di euro le somme disponibili nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico sul fondo riaccertamento dei residui  di cui all’articolo 34-ter, comma 5 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, sul capitolo di spesa 7041.


 

Articolo 1, commi 651-terdecies e 651-quinquiesdecies

(Agenzia Torino 2006)

 

 

I commi 651-terdecies e 651-quinquiesdecies, introdotti al Senato, recano disposizioni finanziarie relative all'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpiciTorino 2006” e la proroga al 31 dicembre 2020 del termine di scadenza della gestione commissariale.

 

Il comma 651-terdecies prevede il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il mese di settembre 2019, di 29 milioni di euro relativi alle disponibilità finanziarie liquide intestate all'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici “Torino 2006”.

Il comma 651-quinquiesdecies proroga dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2020 il termine di scadenza della gestione commissariale per lo svolgimento delle residue attività dell'Agenzia Torino 2006. A tal fine si interviene sull'articolo 2, comma 5-octies, del D.L. n. 225/2010.

 

Si rammenta che inizialmente l'articolo 3, comma 25, legge n. 244 del 2007 aveva previsto che, a decorrere dal 1º gennaio 2008, le residue attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006 fossero svolte, entro il termine di tre anni, da un commissario liquidatore nominato con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. E' quindi intervenuto l'articolo 2, comma 5-octies, del decreto-legge n. 225/2010, che ha inizialmente disposto il differimento del termine fino alla completa definizione delle attività residue affidate al commissario liquidatore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014. Quest'ultimo termine è stato più volte prorogato, da ultimo con l'articolo 1, comma 1151, della legge n. 205/2017, al 31 dicembre 2018.


 

Articolo 1, comma 651-sexiesdecies
(Celebrazioni della figura di Nilde Iotti)

 

 

L’articolo 1, comma 651-sexiesdecies, introdotto durante l’esame al Senato, è finalizzato a consentire lo svolgimento delle celebrazioni della figura di Nilde Iotti.

 

Le celebrazioni saranno svolte in occasione del “trentesimo” anno dalla morte e del centesimo anno dalla nascita di Nilde Iotti.

 

Si evidenzia che nel 2019 ricorreranno venti anni (e non trenta) dalla morte di Nilde Iotti.

 

 

Si ricorda, infatti, che Nilde Iotti è nata il 10 aprile 1920 ed è morta il 4 dicembre 1999.

 

Al fine indicato, autorizza la spesa di € 100 mila per ciascuno degli anni 2019 e il 2020.

 

Non è indicato il soggetto preposto all’organizzazione delle celebrazioni.

 

Al riguardo, si ricorda che la L. 420/1997 aveva inteso ricondurre ad unità, attraverso un unico provvedimento a cadenza annuale, l’intervento statale a favore di comitati nazionali per lo svolgimento di celebrazioni e manifestazioni culturali di particolare rilevanza. Al fine indicato, ha previsto l’istituzione, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, della Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali, alla quale ha affidato il compito di deliberare, per quanto qui interessa,      sulla costituzione e organizzazione dei comitati nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali, sull’ammissione al contributo finanziario statale e sulla misura dello stesso.

Nel tempo, tuttavia, sono stati numerosi gli interventi disposti con altre procedure. In particolare, vari comitati promotori di celebrazioni sono stati costituiti con legge.


 

Articolo 1, comma 652
(Tabelle A e B)

 

 

Il presente comma dispone in ordine all’entità dei fondi speciali determinati dalle tabelle A e B allegate al disegno di legge in esame. Si tratta degli strumenti contabili mediante i quali si determinano le disponibilità per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.

 

     Gli importi della Tabella A (fondo speciale di parte corrente) ammontano complessivamente a 292,1 milioni per il 2019 e a 362 milioni annui dal 2020. Per quanto riguarda la Tabella B (conto capitale), il disegno di legge prevede importi pari a 472,6 milioni per il 2019 e a 498,9 milioni annui a decorrere dal 2020.

I prospetti che seguono riportano gli stanziamenti complessivi di cui alle tabelle A e B, a legislazione vigente e nel disegno di legge di bilancio (A.C. 1334, A.S. 981 e A.C. 1334-B).

                                                                                                    (importi in milioni)

Tabella A

2019

2020

2021

Bilancio a legislazione vigente

92,1

112

112

A.C. 1334

292,1

362

362

A.S. 981

268,1

329,9

332,4

A.C. 1334-B

238

260,4

291,5

                                                                                                                   (importi in milioni)

Tabella B

2019

2020

2021

Bilancio a legislazione vigente

272,6

248,9

248,9

A.C. 1334

472,6

498,9

498,9

A.S. 981

442,6

468,9

468,9

A.C. 1334-B

330,3

333,3

373,9

 

 

L'articolo 21, comma 1-ter, lett. d), della legge di contabilità (legge n. 196 del 2009) inserisce tra i contenuti della prima sezione del disegno di legge di bilancio la  determinazione  degli  importi  dei fondi speciali e le relative tabelle. Con la disposizione in esame si provvede a determinare gli importi da iscrivere nei fondi speciali per ciascun anno, determinati nelle misure indicate per la parte corrente nella Tabella A e per quella in conto capitale nella Tabella B, allegate al disegno di legge di bilancio, ripartite per Ministeri. In sede di relazione illustrativa al disegno di legge sono indicate le finalizzazioni, vale a dire i provvedimenti per i quali viene preordinata la copertura. Ulteriori finalizzazioni possono essere specificate nel corso dell’esame parlamentare, con riferimento ad emendamenti che incrementano la dotazione dei fondi speciali. In ogni caso le finalizzazioni non hanno efficacia giuridica vincolante. Attraverso i fondi speciali viene quindi delineata la proiezione finanziaria triennale della futura legislazione di spesa che il Governo intende presentare al Parlamento.

Nei prospetti seguenti sono riportati, suddivisi per Ministero, gli importi degli accantonamenti di parte corrente e di conto capitale nel disegno di legge di bilancio (A.C. n. 1334). Si riportano altresì le finalizzazioni indicate nella relazione illustrativa.

Gli importi delle Tabelle A e B a legislazione vigente per i singoli Dicasteri, ove sussistenti. sono stati forniti dalla RGS su richiesta degli Uffici parlamentari.

 

 

Tabella A - Fondo speciale di parte corrente

(importi in migliaia di euro)

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

                                                                                                         (migliaia di euro)

 

2019

2020

2021

Bilancio a legislazione vigente

25.928

51.136

51.136

A.C. 1334

70.928

131.136

106.136

A.S. 981

60.019

107.226

80.492

A.C. 1334-B

58.819

76.526

76.792

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 

 

Ministero dello sviluppo economico

                                                                                                         (migliaia di euro)

 

2019

2020

2021

Bilancio a legislazione vigente

-

-

-

A.C. 1334

10.000

10.000

10.000

A.S. 981

10.000

10.000

10.000

A.C. 1334-B

9.750

9.750

9.750

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

Ministero del lavoro e politiche sociali

                                                                                                          (migliaia di euro)

 

2019

2020

2021

Bilancio a legislazione vigente

-

-

-

A.C. 1334

10.000

10.000

10.000

A.S. 981

10.000

10.000

10.000

A.C. 1334-B

2.000

2.000

2.000

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 

 

Ministero della giustizia

                                                                                                          (migliaia di euro)

 

2018

2019

2020

Bilancio a legislazione vigente

2.661

661

661

A.C. 1334

17.661

20.661

30.661

A.S. 981

15.971

17.281

26.911

A.C. 1334-B

15.633

16.105

24.653

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 

 

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

                                                                                                    (migliaia di euro)

 

2019

2020

2021

Bilancio a legislazione vigente

49.376

46.037

46.037

A.C. 1334

74.376

76.037

86.037

A.S. 981

64.376

76.037

86.037

A.C. 1334-B

63.374

70.041

79.690

 

 

Finalizzazioni: coperture finanziarie dei provvedimenti concernenti le seguenti ratifiche:

§  Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015, con Scambio di Note fatto ad Abu Dhabi il 27 novembre 2017 e il 17 gennaio 2018; b) Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015 (legge n. 125/18);

§  Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone concernente il trasferimento di equipaggiamenti e di tecnologia di difesa, fatto a Tokyo il 22 maggio 2017 (A.S. n. 772);

§  Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l’applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016; b) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 inteso a facilitarne l’applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016 (A.C. n. 1127);

§  Ratifica ed esecuzione dell’Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l’approvazione, fatto a Roma il 19 giugno 2015 (A.C. n. 1126);

§  Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010 (A.C. n. 1123);

§  Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica del Laos, fatto a Bangkok il 17 febbraio 2003 (A.S. n. 676);

§  Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 15 aprile 2014 (AS 659);

§  ulteriori accordi internazionali.

 

 

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

                                                                                                     (migliaia di euro)

 

2019

2020

2021

Bilancio a legislazione vigente

5.000

5.000

5.000

A.C. 1334

15.000

15.000

15.000

A.S. 981

14.860

11.400

15.000

A.C. 1334-B

11.180

10.950

14.550

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

Ministero dell'interno

                                                                                           (migliaia di euro)

 

2019

2020

2021

Bilancio a legislazione vigente

-

-

-

A.C. 1334

15.000

20.000

20.000

A.S. 981

15.000

20.000

20.000

A.C. 1334-B

17.030

22.420

27.010

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 

 

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

                                                                                                     (migliaia di euro)

 

2019

2020

2021

Bilancio a legislazione vigente

9.000

9.000

9.000

A.C. 1334

14.000

14.000

14.000

A.S. 981

14.000

14.000

14.000

A.C. 1334-B

12.200

12.200

12.200

 

Finalizzazioni: interventi diversi

 

 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

                                                                                                    (migliaia di euro)

 

2019

2020

2021

Bilancio a legislazione vigente

93

176

176

A.C. 1334

10.093

10.176

10.176

A.S. 981

10.093

10.176

10.176

A.C. 1334-B

3.262

1.513

3.513

 

Finalizzazioni:

§  copertura finanziaria del provvedimento legislativo riguardante l’introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi (legge n. 117/18):

§  interventi diversi.

 

 

 

 

 

Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo

                                                                                                    (migliaia di euro)

 

2019

2020

2021

Bilancio a legislazione vigente

-

-

-

A.C. 1334

20.000

20.000

20.000

A.S. 981

19.000

19.000

20.000

A.C. 1334-B

19.000

17.000

20.000

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 

 

Ministero per i beni e le attività culturali

                                                                                                    (migliaia di euro)

 

2019

2020

2021

Bilancio a legislazione vigente

-

-

-

A.C. 1334

20.000

20.000

20.000

A.S. 981

19.764

19.764

19.764

A.C. 1334-B

15.410

15.273

15.188

 

Finalizzazioni: interventi diversi

 

 

Ministero della salute

                                                                                                         (migliaia di euro)

 

2019

2020

2021

Bilancio a legislazione vigente

-

-

-

A.C. 1334

15.000

15.000

20.000

A.S. 981

15.000

15.000

20.000

A.C. 1334-B

10.375

6.667

6.139

 

Finalizzazioni: interventi diversi

 

 

 

 

 

 

 

Tabella B - Fondo speciale di conto capitale

(importi in migliaia di euro)

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

                                                                                                    (migliaia di euro)

 

2019

2020

2021

Bilancio a legislazione vigente

103.848

50.148

50.148

A.C. 1334

226.848

203.148

183.148

A.S. 981

226.848

203.148

183.148

A.C. 1334-B

212.123

198.148

178.148

 

Finalizzazioni:

§  potenziamento e ammodernamento della Guardia di finanza;

§  interventi diversi.

 

 

Ministero dello sviluppo economico

                                                                                                    (migliaia di euro)

 

2019

2020

2021

Bilancio a legislazione vigente

43.000

43.000

43.000

A.C. 1334

60.000

70.000

80.000

A.S. 981

60.000

70.000

80.000

A.C. 1334-B

35.000

30.000

40.000

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 

 

 

Ministero del lavoro e politiche sociali

                                                                                                                                     (migliaia di euro)

 

2019

2020

2021

Bilancio a legislazione vigente

27.753

27.753

27.753

A.C. 1334

27.753

27.753

27.753

A.S. 981

27.753

27.753

27.753

A.C. 1334-B

2.753

2.753

22.753

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 

 

Ministero della giustizia

                                                                                                                                     (migliaia di euro)

 

2019

2020

2021

Bilancio a legislazione vigente

15.000

25.000

25.000

A.C. 1334

15.000

25.000

25.000

A.S. 981

15.000

25.000

25.000

A.C. 1334-B

-

-

-

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 

 

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

                                                                                                         (migliaia di euro)

 

2019

2020

2021

Bilancio a legislazione vigente

-

-

-

A.C. 1334

10.000

10.000

10.000

A.S. 981

10.000

10.000

10.000

A.C. 1334-B

10.000

10.000

10.000

 

Finalizzazioni: finanziamento di accordi internazionali.

 

 

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

                                                                                                                                           (migliaia di euro)

 

2019

2020

2021

Bilancio a legislazione vigente

30.000

30.000

30.000

A.C. 1334

30.000

30.000

30.000

A.S. 981

-

-

-

A.C. 1334-B

-

-

-

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

                                                                                           (migliaia di euro)

 

2019

2020

2021

Bilancio a legislazione vigente

50.000

50.000

50.000

A.C. 1334

50.000

50.000

50.000

A.S. 981

50.000

50.000

50.000

A.C. 1334-B

50.000

50.000

50.000

 

Finalizzazioni:

§  interventi per la difesa del suolo;

§  interventi diversi.

 

 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

                                                                                                                                           (migliaia di euro)

 

2019

2020

2021

Bilancio a legislazione vigente

-

-

-

A.C. 1334

30.000

40.000

50.000

A.S. 981

30.000

40.000

50.000

A.C. 1334-B

-

-

30.000

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 

 

 

Ministero per i beni e le attività culturali

                                                                                                                        (migliaia di euro)

 

2019

2020

2021

Bilancio a legislazione vigente

-

-

-

A.C. 1334

20.000

20.000

20.000

A.S. 981

20.000

20.000

20.000

A.C. 1334-B

19.400

19.400

20.000

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 

 

 

 

 

Ministero della salute

                                                                                              (migliaia di euro)

 

2019

2020

2021

Bilancio a legislazione vigente

3.000

23.000

23.000

A.C. 1334

3.000

23.000

23.000

A.S. 981

3.000

23.000

23.000

A.C. 1334-B

1.000

23.000

23.000

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 

 

 

 


 

Articolo 1, commi 653-bis-653-quinquies
(Monitoraggio dell’andamento dei conti pubblici
e accantonamento di 2 miliardi di euro per il 2019.)

 

 

I commi 653-bis-653-quinquies, introdotti al Senato, dettano norme per garantire il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica. In particolare, si dispone l’accantonamento di una serie di voci di spesa (indicate in apposito Allegato) per un ammontare complessivo di 2 miliardi di euro nel 2019 e si definisce uno specifica procedura di monitoraggio dell’andamento dei conti pubblici.

 

In primo luogo si prevede che per l’anno 2019, le dotazioni del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, sono accantonate e rese indisponibili, per un importo complessivo pari a 2 miliardi, secondo quanto indicato nell’apposito Allegato). Ferma restando la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica, gli accantonamenti sono rimodulabili con decreti del Ministero dell’economia e delle finanze, su richiesta dei Ministri interessati.

Entro il mese di luglio 2019 è previsto un monitoraggio degli andamenti tendenziali di finanza pubblica (volto ad aggiornare quello realizzato con il Documento di economia e finanza), che il Ministro dell’economia e delle finanze deve comunicare al Consiglio dei ministri entro i dieci giorni successivi (quindi, al più tardi, entro il 10 agosto 2019)

 

Il monitoraggio di luglio può rilevare che:

§  gli andamenti tendenziali dei conti pubblici, valutati al netto delle maggiori entrate derivanti da operazioni di dismissione di immobili pubblici, risultano coerenti con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica per il 2019: in tal caso con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell’economia e delle finanze, gli accantonamenti sono resi disponibili;

§  vi sono scostamenti o rischi di scostamenti rilevanti per l’esercizio finanziario 2019 rispetto agli obiettivi programmatici di finanza pubblica per il 2019: in tal caso, sulla base delle risultanze della NADEF, con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell’economia e delle finanze, gli accantonamenti sono confermati per il 2019 o resi disponibili.

 

La disposizione non prevede espressamente la possibilità, all’esito del monitoraggio, di rendere disponibili gli accantonamenti solo parzialmente.

 

Si rileva che la disposizione prevede che gli accantonamenti possano essere resi disponibili anche nel caso in cui dal monitoraggio emergano scostamenti o rischi di scostamenti rilevanti rispetto agli obiettivi programmatici di finanza pubblica per il 2019, senza prevedere particolari condizioni.

 

La disposizione prevede, poi, che l’aggiornamento del monitoraggio degli andamenti tendenziali di finanza pubblica venga effettuato, entro il mese di luglio, dopo la Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza (NADEF), il cui termine di presentazione al Parlamento (ossia il 27 settembre) è tuttavia successivo a tale data;

 

Si fa presente che ai sensi della normativa vigente (articolo 7, comma 2, della legge n.196/2009), il Documento di economia e finanza (DEF) deve essere presentato alle Camere entro il 10 aprile, mentre la Nota di aggiornamento al DEF (NADEF) entro il 27 settembre.

 

Si evidenzia, pertanto, l’opportunità di un coordinamento temporale tra i due atti che tenga conto delle scadenze già stabilite dalla normativa vigente.

 

Si fa presente che la vigente legge di contabilità prevede una procedura di monitoraggio delle leggi di spesa.

Ai sensi dell’articolo 17, commi 12-12-quater e comma 13, della legge n.196/2009, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi di spesa, al fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni.

Nel caso di possibili scostamenti viene delineata una procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa. Si prevede, a tal fine, che il Ministro dell'economia e delle finanze, in attesa di successive misure correttive, provvede con proprio decreto, per l'esercizio in corso, alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente; qualora i suddetti stanziamenti non siano sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall’attività di monitoraggio, si provvede (su proposta del MEF) con DPCM, previa delibera del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa. Gli schemi di entrambi i decreti (decreto del MEF e DPCM) vanno trasmessi alle Commissioni bilancio delle Camere, che si esprimono entro sette giorni, decorsi i quali i decreti possono comunque essere adottati. Qualora gli scostamenti non siano compensabili nel corso dell’esercizio, il Ministro dell'economia assume tempestivamente (comma 13) le conseguenti iniziative legislative. Per gli esercizi successivi a quello in corso si provvede con la legge di bilancio.


 

Articolo 1, commi 653-sexies - 653-undecies
(Disposizioni in materia di premi e contributi INAIL ed in materia di tutela assicurativa INAIL)

 

 

I commi in esame sono stati inseriti dal Senato. I commi 653-sexies e 653-novies prevedono una riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. I commi 653-septies e 653-octies dispongono, ai fini del concorso alla copertura finanziaria dei conseguenti oneri, una riduzione delle risorse destinate dall'INAIL al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed una riduzione delle risorse già destinate allo sconto, relativo all'attività di prevenzione della singola azienda, del tasso medio nazionale (di premio) concernente la specifica lavorazione. Le lettere da l) a n) del comma 653-undecies prevedono ulteriori modifiche inerenti al livello dei premi INAIL, con riferimento ad alcuni settori. Il comma 653-decies modifica, per il solo anno 2019, alcuni termini temporali, relativi all'autoliquidazione ed ai pagamenti dei premi in oggetto. Le lettere da a) a i) del comma 653-undecies prevedono alcune modifiche alla disciplina sulla tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

 

Il comma 653-sexies stanzia 410 milioni di euro per il 2019, 525 milioni per il 2020 e 600 milioni per il 2021 per una riduzione, nel medesimo triennio 2019-2021, dei premi e contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; per quanto riguarda, invece, le risorse già destinate allo sconto, relativo all'attività di prevenzione della singola azienda, del tasso medio nazionale (di premio) inerente alla specifica lavorazione, il comma 653-septies, lettera b), ed il comma 653-octies, numero 2), prevedono una riduzione, pari a 50 milioni, per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Le risorse summenzionate di cui al comma 653-sexies sono stanziate in aggiunta a quelle già previste dall'articolo 1, comma 128, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, ai fini della riduzione degli stessi premi e contributi, per gli anni successivi al 2013. Resta fermo che le riduzioni sono stabilite (in genere, con cadenza annua) con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL.

Ai fini del concorso alla copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dal comma 653-sexies, si provvede, per quanto riguarda le misure di copertura inerente a profili lavoristici ed aziendali, oltre che con la riduzione summenzionata delle risorse per lo sconto relativo all'attività di prevenzione e con gli effetti fiscali positivi in termini di maggiori entrate IRES (derivanti dalla riduzione degli oneri contributivi), mediante (comma 653-septies):

-         la riduzione, nella misura di 110 milioni per il 2019 e di 100 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, delle risorse strutturali destinate dall'INAIL al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese). La riduzione deve risultare (ai sensi del comma 653-octies, numero 1) in apposita evidenza contabile nel bilancio dell'INAIL;

-         un'eventuale ulteriore riduzione, per il 2021, in caso di esigenza di copertura finanziaria, sia delle suddette risorse strutturali sia delle risorse summenzionate per gli sconti (sui premi INAIL) relativi all'attività di prevenzione, nella misura massima complessiva di 50 milioni, ripartita fino a 25 milioni per ciascuna delle due tipologie di risorse.

 

Il comma 653-novies disciplina l'attività di monitoraggio sugli effetti finanziari delle riduzioni summenzionate dei premi e contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

 

Il comma 653-decies modifica, per il solo anno 2019, in relazione ai tempi di attuazione della riduzione suddetta, alcuni termini temporali, relativi all'autoliquidazione (che viene differita al 31 marzo 2019) ed ai pagamenti dei premi in oggetto.

 

Il comma 653-undecies prevede, con decorrenza dal 2019, alcune modifiche alla disciplina sulla tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché, con riferimento ad alcuni settori, modifiche relative al livello dei premi INAIL.

 

Le novelle di cui alle lettere da a) a f) specificano che occorre tener conto di tutte le prestazioni derivanti dalla suddetta tutela, ivi comprese le indennità relative al danno biologico, ai fini di:

-         determinare l'importo (del danno) che eventualmente ecceda il suddetto valore globale, nei casi in cui, in base alla normativa, sussista la responsabilità civile del datore di lavoro al risarcimento di tale quota ulteriore. Resta fermo il principio che l'INAIL paghi (con diritto di regresso nei confronti del datore) anche tale quota ulteriore; a quest'ultimo riguardo, in base alla novella di cui alla lettera d), sembrano rientrare nel limite del complessivo danno risarcibile - ai fini della determinazione del limite delle somme che l'INAIL deve anticipare - anche le "spese accessorie";

-         determinare l'importo che l'impresa di assicurazione - nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti - deve accantonare prima di procedere alla liquidazione del danno (al fine di garantire la copertura del credito dell'INAIL verso l'impresa di assicurazione medesima).

La lettera g) inserisce, in primo luogo, il principio che, nella determinazione dell'importo dovuto dal datore di lavoro (e che l'INAIL, come detto, deve anticipare) nei casi in cui, in base alla normativa, sussista la responsabilità civile del datore di lavoro al risarcimento di una quota ulteriore rispetto alla prestazioni INAIL, il giudice può procedere ad una riduzione della somma spettante, tenendo conto della condotta precedente e successiva all'evento lesivo e dell'eventuale adozione di efficaci misure per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro. In secondo luogo, la novella prevede che le modalità di esecuzione dell'obbligazione in esame possano essere definite tenendo conto del rapporto tra la somma dovuta e le risorse economiche del responsabile.

Le novelle di cui alla lettera h) e alla lettera i) riguardano i casi di infortunio mortale.

In particolare, la prima novella concerne i requisiti per la rendita INAIL in favore degli ascendenti (o dei genitori adottanti) viventi ed a carico del defunto ed in favore dei fratelli e sorelle conviventi con il medesimo infortunato defunto ed a suo carico. La norma fino ad ora vigente prevede, con riferimento esclusivo agli ascendenti, che la vivenza a carico sia provata qualora risulti che essi si trovino senza mezzi di sussistenza autonomi sufficienti e sempre che al mantenimento di essi concorresse in modo efficiente il defunto. La novella sopprime tale norma, ponendo, sia per gli ascendenti sia per i fratelli e sorelle suddetti, un requisito reddituale, come prova della vivenza a carico del defunto.

Si ricorda che ai soggetti in esame è riconosciuta la rendita solo in mancanza di coniuge e figli superstiti aventi diritto.

La novella di cui alla lettera i) riguarda l'assegno una tantum, che, nella normativa fino ad ora vigente, viene attribuito - in aggiunta alla rendita INAIL - al coniuge superstite, o, in mancanza, ai figli, o, in mancanza di questi, agli ascendenti, o, in mancanza di questi ultimi, ai fratelli e sorelle, aventi i relativi requisiti per la rendita INAIL. La novella eleva la misura dell'assegno da 516,46 a 10.000 euro e sopprime la condizione della sussistenza dei requisiti per la rendita INAIL ai fini del riconoscimento dell'assegno una tantum ai figli, agli ascendenti ed ai fratelli e sorelle. Di conseguenza, l'assegno è riconosciuto in tutti i casi in cui manchino i soggetti aventi, come detto, la relativa priorità.

La novella di cui alla lettera j) sopprime il premio supplementare dovuto da alcuni datori di lavoro, in relazione all'incidenza delle retribuzioni concernenti gli operai esposti ad inalazioni di silice libera o di amianto in determinate concentrazioni.

La lettera k) esclude i premi INAIL dall'ambito di applicazione delle riduzioni contributive relative al settore edile.

La lettera l) riduce dal 130 per mille al 110 per mille il tasso massimo, applicabile, per le lavorazioni più pericolose, al valore di base del premio INAIL.

 


 

Articolo 1, comma 653- duodecies
(Acconto cedolare secca)

 

 

Il comma 653- duodecies modifica la disciplina della cedolare secca, innalzando al 100 per cento la misura dell’acconto dovuto a decorrere dal 2021.

 

In particolare, il comma 653- duodecies, introdotto al Senato, modifica l'articolo 3, comma 4, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che disciplina la cedolare secca sugli affitti, prevedendo l’incremento al 100 per cento della misura dell’acconto a decorrere dal 2021.

Attualmente l’articolo 3 richiamato fissa la misura dell’acconto all'85 per cento per l'anno 2011 e al 95 per cento dal 2012, demandando a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione delle modalità di versamento.

 

In attuazione di quanto disposto, l’Agenzia delle entrate ha emanato il provvedimento del 7 aprile 2011 che stabilisce che il pagamento dell’acconto (dovuto se la cedolare per l’anno precedente supera i 51,65 euro) va effettuato:

in un’unica soluzione, entro il 30 novembre, se l’importo è inferiore a 257,52 euro;

in due rate, se l’importo dovuto è superiore a 257,52 euro:

§  la prima, del 40% (del 95%), entro il 30 giugno;

§  la seconda, del restante 60% (del 95%), entro il 30 novembre.

Il saldo si versa entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce, o entro il 31 luglio, con la maggiorazione dello 0,40%.

 

Si ricorda che la cedolare secca è un regime facoltativo, che si sostanzia nel pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali (per la parte derivante dal reddito dell’immobile). In più, per i contratti in regime di cedolare secca non vanno pagate l’imposta di registro e l’imposta di bollo, ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione. La cedolare secca non sostituisce l’imposta di registro per la cessione del contratto.

La scelta per la cedolare secca implica la rinuncia alla facoltà di chiedere, per tutta la durata dell’opzione, l’aggiornamento del canone di locazione, anche se è previsto nel contratto, inclusa la variazione accertata dall’Istat dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell’anno precedente. L’imposta sostitutiva si calcola applicando un’aliquota del 21% sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti.

È inoltre, prevista un’aliquota ridotta per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate nei comuni con carenze di disponibilità abitative (articolo 1, lettera a) e b) del dl 551/1988). Si tratta, in pratica, dei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e dei comuni confinanti con gli stessi nonché gli altri comuni capoluogo di provincia e nei comuni ad alta tensione abitativa (individuati dal Cipe).

Dal 2013 l'aliquota per questi contratti è pari al 15% (DL 102/2013), ridotta al 10% per il quadriennio 2014-2017. Il Dl 47/2014 ha disposto che la stessa aliquota sia applicabile anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali è stato deliberato, nei 5 anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (28 maggio 2014), lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi. Infine, con la legge di bilancio 2018 è stata prorogata di altri 2 anni (2018 e 2019) l’aliquota ridotta al 10% per i contratti a canone concordato.

Per una panoramica più dettagliata sul regime della cedolare secca si consiglia la lettura del paragrafo Regime fiscale delle locazioni sul Portale della documentazione, all’interno del tema “Tassazione delle persone fisiche”.

Per un’analisi degli effetti in termini di gettito e di lotta all’evasione si rinvia al volume Gli Immobili in Italia-2017 del Dipartimento delle Finanze del Mef e dell’Agenzia delle Entrate.


 

Articolo 1, comma 653-terdecies
(Imposta di bollo virtuale per banche e intermediari finanziari)

 

 

Il comma 653- terdecies dispone che la percentuale della somma da versare a titolo di acconto sull'imposta di bollo assolta in modo virtuale da banche e intermediari finanziari passi dal 95 al 100 per cento a partire dagli anni successivi al 2020.

 

Il comma 653- terdecies modifica la disciplina della somma da versare prevista a titolo di acconto sull'imposta di bollo assolta in modo virtuale.

 

Si ricorda che l’articolo 15-bis del DPR n. 642 del 1972 prevede che alcuni soggetti - Poste, banche, intermediari finanziari, nonché imprese di assicurazione - entro il 16 aprile di ogni anno, versano un acconto dell'imposta di bollo virtuale dovuta sugli assegni bancari e postali in forma libera in circolazione. La misura dell’acconto, originariamente fissata al 70 per cento dell’imposta dovuta, è stata elevata al 75 per cento per l'anno 2008, all'85 per cento per il 2009 e al 95 per cento per gli anni successivi dall’articolo 82, comma 9, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, modificato dalla norma in esame.

 

La modifica in commento tiene ferma la percentuale del 95 per cento dell’imposta per gli anni che vanno dal 2010 al 2020, mentre per gli anni successivi al 2020 la innalza al 100 per cento.


 

Articolo 1, comma 653-quaterdecies
(Contributo di sbarco nel comune di Venezia)

 

 

La disposizione autorizza il comune di Venezia ad adottare nelle proprie politiche di bilancio, in alternativa all’imposta di soggiorno, l’applicazione del contributo di sbarco previsto per le isole minori. Inoltre, l’importo massimo consentito per entrambe tali misure è elevato a 10 euro.

 

Si rammenta che l’imposta di soggiorno è stata introdotta dal decreto legislativo n. 23 del 2011, in esercizio della delega contenuta nella legge sul federalismo fiscale (n. 42 del 2009) di attuazione dell’art. 119 della Costituzione. L’imposta è prevista dall’art. 4, comma 1, e i comuni possono fissarla al massimo in 5 euro.

 

Nel comma 3-bis è previsto che i comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori in alternativa all’imposta di soggiorno possono praticare il contributo di sbarco fino a un massimo di 2,50 euro nei confronti dei passeggeri che utilizzando vettori che svolgono il collegamento di linea con l’isola o vettori aeronavali che prestano il servizio di trasporto di persone a fini commerciali. Tuttavia, il regolamento comunale, che stabilisce le modalità applicative del contributo, può elevare la misura massima a 5 euro in casi particolari, preveduti dallo stesso art. 4, comma 3-bis.

 

La disposizione in commento appare offrire all’amministrazione comunale di Venezia la facoltà di uno strumento dalla duplice finalità: per un verso, potrebbe portare all’incremento del gettito dagli accessi alla città, poiché il contributo di sbarco sarà versato a prescindere dal pernottamento in strutture ricettive; per altro verso, la misura fiscale potrebbe conseguire un effetto selettivo e moderare l’accesso delle c.d. grandi navi alla zona lagunare.

 

Inoltre, essa, nel far rinvio all’imposta di soggiorno prevista per il solo comune di Roma (Roma Capitale) nell’art. 14, comma 16, lett. e) del decreto legge n. 78 del 2010 (convertito nella legge n. 122 del 2010), in materia di concorso dei comuni al rispetto del Patto di stabilità, eleva a 10 euro l’importo massimo di entrambe le misure.

 

 


 

Articolo 1, comma 654-bis
(Proroghe in materie di interesse

della Presidenza del Consiglio dei ministri)

 

 

Questo comma reca una serie di distinte proroghe, in materia di:

ü  assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi nel quadriennio 2009-2012, per alcune amministrazioni pubbliche (lettera a), n. 1);

ü  utilizzo temporaneo di segretari comunali da parte del Dipartimento della funzione pubblica (lettera a), n. 2);

ü  assunzioni per il comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (lettera b));

ü  assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi nel periodo 2013-2017, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca (lettera c), n. 1);

ü  assunzioni autorizzate per il comparto Sicurezza e del comparto Vigili del fuoco e soccorso pubblico, di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 192 del 2014 (lettera c), n. 2);

ü  assunzioni presso le amministrazioni dello Stato (inclusi Corpi di polizia e Corpo nazionale dei vigili del fuoco) a valere sull'apposito Fondo istituito dalla legge n. 232 del 2016 (lettera d));

ü  assunzioni presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) e l'Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP) (lettera e));

ü  divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative (lettera f));

ü  termine entro il quale il Presidente del Consiglio (anche tramite il direttore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza) possa delegare i direttori delle Agenzie d’informazione per la sicurezza interna e esterna (AISI e AISE) o altro personale delegato, a svolgere colloqui investigativi con i detenuti a fini di prevenzione del terrorismo internazionale (lettera g));

ü  trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici a seguito degli eventi sismici del 2016, in ordine sia allo stoccaggio in siti per il deposito temporaneo sia alla facoltà di autorizzazione in deroga di aumenti di quantitativi e tipologie di rifiuti conferibili presso impianti autorizzati (lettera h)).

 

La lettera a) reca una duplice proroga.

Il suo numero 1) proroga al 31 dicembre 2019 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, ed il termine per le relative autorizzazioni alle assunzioni ove previste, in specifiche amministrazioni pubbliche.

Si tratta, in particolare, delle assunzioni relative ad amministrazioni dello Stato, enti pubblici non economici, comprese le agenzie, enti di ricerca, Corpi di polizia e Corpo nazionale di vigili del fuoco, Università - ossia le amministrazioni richiamate all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 216 del 2011, recante esso stesso una prima proroga (semestrale) di un termine che, lì posto al 31 dicembre 2012, è stato successivamente più volte prorogato, in ultimo al 31 dicembre 2018 dall'articolo 1, comma 1148, lettera b), n. 1 della legge n. 205 del 2017).

 

Il suo numero 2) proroga al 31 dicembre 2019 il termine per l’utilizzo temporaneo di segretari comunali da parte del Dipartimento della funzione pubblica per specifiche esigenze funzionali.

Questa novella incide sull'articolo 1, comma 6-quater, del decreto-legge n. 216 del 2011, il quale dispose, nel testo originario, fino al 31 dicembre 2015 la possibilità di utilizzo temporaneo del contingente di 30 unità di personale in servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica. Tale contingente di personale era costituito (articolo 10-bis, comma 3, del decreto-legge n. 203 del 2005) dai segretari comunali e provinciali, rimasti privi di incarico e posti a disposizione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali sino al passaggio in mobilità (fatta salva la cessazione dell'utilizzo temporaneo nel caso di conferimento di incarico da parte di un Comune o di una Provincia).

L'utilizzo temporaneo previsto dal richiamato comma 6-quater è finalizzato a soddisfare le esigenze funzionali di cui all'articolo 10-bis, comma 2, del decreto-legge n. 203 del 2005, vale a dire l'esigenza di garantire il rafforzamento delle attività di semplificazione delle norme e delle procedure amministrative e di monitoraggio dei servizi resi dalla pubblica amministrazione alle imprese e ai cittadini, nonché delle attività connesse alla gestione del personale  in eccedenza (di cui agli articoli 34 e 34-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001).

Il termine originario è stato successivamente prorogato da una serie di norme, da ultimo al 31 dicembre 2018 dall’articolo 1, comma 1148, lettera b), n. 2, della legge n. 205 del 2017.

 

La lettera b) proroga al 31 dicembre 2019 il termine per le autorizzazioni alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto-legge n. 150 del 2013, adottate, per il comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga alle limitazioni assunzionali previste per le pubbliche amministrazioni dalla normativa vigente.

     La novella incide sull'articolo 1, comma 5 del decreto-legge n. 150 del 2013. Tuttavia, a seguito dei rinvii normativi, le autorizzazioni alle assunzioni sopra ricordate sono disciplinate dall'articolo 1, commi 90 e 91, della legge n. 228 del 2012.

In particolare il comma 90 prevede che - per le finalità di incremento di efficienza nell'impiego delle risorse, nonché tenuto conto della specificità e peculiari esigenze del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole alimentari e forestali possano procedere ad assunzioni di personale a valere sull’apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il successivo comma 91 dispone che le assunzioni di cui al comma 90 sono autorizzate, anche in deroga alle percentuali del turn over indicate dalla legislazione vigente (articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008), che possono essere incrementate fino al 50% (in luogo del 20%) per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e fino al 70% (in luogo del 50%) per l'anno 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nonché del Ministro responsabile dell'amministrazione che intende procedere alle assunzioni.

Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013, adottate ai sensi del richiamato comma 91 sono state successivamente prorogate di anno in anno, da ultimo al 31 dicembre 2018 dall'articolo 1, comma 1148, lettera c) della legge n. 205 del 2017.

 

La lettera c) reca una duplice proroga.

 

Il suo numero 1) proroga al 31 dicembre 2019 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi nel quadriennio 2013-2016, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 192 del 2014 (e successive modificazioni). Contestualmente, prevede che le richiamate assunzioni possano essere effettuate anche in relazione alle cessazioni verificatesi nel 2017.

Le assunzioni qui considerate sono di personale a tempo indeterminato per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici (ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001) e gli enti di ricerca.

Il medesimo articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 192 del 2014 venne a prevedere una prima proroga (al 31 dicembre 2015).

Successivamente, tale termine è stato prorogato di anno in anno (con ampliamento 'a slittamento' dell'arco temporale cui riferire le cessazioni intervenute).

La più recente proroga è stata al 31 dicembre 2018 - per cessazioni intervenute anche nel 2016 - disposta dall'articolo 1, comma 1148, lettera d), n. 1 della legge n. 205 del 2018.

 

Il suo numero 2) proroga al 31 dicembre 2019 il termine per le autorizzazioni alle assunzioni aggiuntive nel comparto Sicurezza e del comparto Vigili del fuoco e soccorso pubblico, di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 192 del 2014.

Quest'ultima disposizione prorogava (al 31 dicembre 2015) le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2014 relative agli stessi comparti, in attuazione dell'articolo 1, comma 464, della legge n. 147 del 2013 (legge finanziaria 2014).

Quest'ultimo dispose l’effettuazione, nel 2014, di assunzioni aggiuntive nel comparto Sicurezza e del comparto Vigili del fuoco e soccorso pubblico in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente (articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, ed articolo 1, comma 91, della legge n. 228 del 2012).

La norma citata della legge finanziaria 2014 veniva a disporre che siffatte assunzioni potessero essere effettuate a condizione che: il turn-over complessivo relativo allo stesso anno non fosse superiore al 55% (con un incremento quindi pari al 5% rispetto a quanto previsto dall’articolo 1, comma 91, della legge n. 228 del 2012); e che il contingente complessivo di assunzioni fosse corrispondente ad una determinata spesa annua lorda (pari a 51,5 milioni di euro per il 2014 e a 126 milioni a decorrere dal 2015), con riserva di assunzione di 1.000 unità per la Polizia di Stato, 1.000 unità per l'Arma dei carabinieri e 600 unità per il Corpo della Guardia di Finanza.

Quella prima proroga disposta dal decreto-legge n. 192 del 2014 è stata seguita da altre, di anno in anno, da ultimo per effetto dell'articolo 1, comma 1148, lettera d), n. 2 della legge n. 205 del 2017.

 

La lettera d) proroga il termine per procedere alle assunzioni (finanziate con l’apposito Fondo di cui all’articolo 1, comma 365, della legge n. 232 del 2016, istituito per sovvenzionare vicende contrattuali e nuove assunzioni presso talune amministrazioni pubbliche) presso le amministrazioni dello Stato, inclusi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco (nonché le agenzie, anche fiscali, gli enti pubblici non economici, gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo).

Il termine (già oggetto di proroga da parte dell'articolo 1, comma 1148, lettera e) della legge n. 205 del 2017) scadrebbe il 31 dicembre 2018.

Esso è ora posticipato al 31 dicembre 2019.

 

La lettera e) posticipa al 31 dicembre 2019 il termine per le assunzioni prevista dai commi 673 e 811 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017.

Il citato comma 673 concerne la stabilizzazione del personale precario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA: ente nazionale di ricerca e sperimentazione costituito - ai sensi dell'articolo 1, comma 381 della legge n. 190 del 2014 - per incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria-INEA nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura-CRA; lo statuto è stato adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 gennaio 2017, n. 39).

Il citato comma 811 concerne il superamento del precariato dell'Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP, un tempo ISFOL: è un ente pubblico di ricerca che svolge analisi, monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro e dei servizi per il lavoro, delle politiche dell’istruzione e della formazione, delle politiche sociali e di tutte le politiche pubbliche che abbiano effetti sul mercato del lavoro; è sorto il 1° dicembre 2016 come trasformazione dell’ISFOL (attivo dal 1973), per effetto dell’articolo 4, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 185 del 2016; conta circa 450 dipendenti, tra personale di ricerca e personale tecnico-amministrativo; fa parte del Sistema statistico nazionale). 

 

La lettera f) dispone su un termine relativo ai contratti di collaborazione delle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 7, comma 5-bis (introdotto dal decreto legislativo n. 75 del 2017) del decreto legislativo n. 165 del 2001 (l'atto primario recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) fa divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del divieto sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione sono, altresì, soggetti a responsabilità dirigenziale e non ricevono la retribuzione di risultato.

Tale divieto di contratto è previsto applicarsi dal 1° gennaio 2019 (secondo l'articolo 22, comma 8 del medesimo decreto legislativo n. 75 del 2017).

La lettera f) posticipa tale termine al 1° luglio 2019.

 

La lettera g) proroga al 31 gennaio 2020 il termine entro il quale il Presidente del Consiglio, anche tramite il direttore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, possa delegare i direttori delle Agenzie d’informazione per la sicurezza interna e esterna (AISI e AISE) o altro personale delegato a svolgere colloqui investigativi con i detenuti a fini di prevenzione del terrorismo internazionale.

Tale facoltà è stata ammessa, in via transitoria, dall'articolo 6 del decreto-legge n. 7 del 2015 (recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale), mediante modifica all'articolo 4 del decreto-legge n. 144 del 2005, in cui veniva così introdotto il citato comma 2-bis.

Sono seguite proroghe di anno in anno, da ultimo disposta (al 31 gennaio 2019) dall'articolo 1, comma 1120, lettera c) della legge n. 205 del 2017.

 

L’autorizzazione a tali colloqui investigativi è rilasciata dal Procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma, in presenza di specifici e concreti elementi informativi che rendano assolutamente indispensabile l’attività di prevenzione. Dello svolgimento dei colloqui è data comunicazione scritta entro cinque giorni al Procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma. Inoltre, le autorizzazioni ai colloqui e le successive comunicazioni sono annotate in un registro riservato presso l’ufficio del procuratore generale.

Devono essere informati dello svolgimento dei colloqui anche il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e, a conclusione delle operazioni, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. 

 

La lettera h) proroga al 31 dicembre 2019 il termine ricorrente nel decreto-legge n. 189 del 2016 (adottato per sostenere le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016) all'articolo 28 (relativo al trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici) al comma 7.

Quel comma ha previsto che fossero individuati (anche in deroga alla normativa vigente, previa verifica tecnica della sussistenza delle condizioni di salvaguardia ambientale e di tutela della salute pubblica) dai soggetti pubblici all'uopo autorizzati, eventuali e ulteriori appositi siti per il deposito temporaneo dei rifiuti comunque prodotti fino al 31 dicembre 2018, autorizzati, sino alla medesima data, a ricevere i materiali predetti, e a detenerli nelle medesime aree per un periodo non superiore a dodici mesi.

I siti di deposito temporaneo venivano autorizzati nei limiti temporali necessari fino al 31 dicembre 2018, con possibilità di detenere rifiuti già trasportati per un periodo non superiore a dodici mesi.

Per consentire il rapido avvio a recupero o smaltimento dei materiali, la disposizione prevedeva che potessero essere autorizzati in deroga, fino al 31 dicembre 2018, aumenti di quantitativi e tipologie di rifiuti conferibili presso impianti autorizzati, previa verifica istruttoria semplificata dell'idoneità e compatibilità dell'impianto, senza che ciò determini modifica e integrazione automatiche delle autorizzazioni vigenti degli impianti.

Il termine che ricorre in siffatte previsioni era il 31 dicembre 2018, dunque. La novella lo posticipa al 31 dicembre 2019.


 

Articolo 1, comma 654-ter, lettera a) e b)
(Proroghe in materie di interesse del Ministero dell'interno)

 

Il comma proroga - al 31 dicembre 2019 – i termini vigenti in materia di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive da parte dei cittadini stranieri (lett. a) e impiego di guardie private nel contrasto della pirateria (lett. b).

 

 

La lettera a) proroga al 31 dicembre 2019 le disposizioni – di cui all’art. 17, commi 4-bis e seguenti del decreto-legge n. 5 del 2012 - che consentono anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare dichiarazioni sostitutive (le cosiddette autocertificazioni) limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

 

Qui rilevano le disposizioni recate dal decreto-legge n. 5 del 2012, all'articolo 17, comma 4-bis e comma 4-ter.

Esse miravano ad una equiparazione dello straniero regolarmente soggiornante in Italia con il cittadino italiano, per quanto concerne l’utilizzo delle dichiarazioni sostitutive, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

In particolare, il richiamato comma 4-bis dell'articolo 17 del decreto-legge n. 5 del 2012 ha modificato la disposizione (di cui all’articolo 3, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) la quale consente ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia di utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 46 (relativo alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni) ed all'articolo 47 (relativo alle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà) del citato Testo unico, limitatamente - si è ricordato - agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

La modifica così recata eliminava ogni riferimento all’applicazione di speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

In via analoga, il comma 4-ter dell'articolo 17 del decreto-legge n. 5 del 2012 è intervenuto sulla disposizione speciale prevista dal regolamento di attuazione del testo unico in materia di immigrazione (decreto legislativo n. 394 del 1999), la quale (suo articolo 2, comma 1) riconosce ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti il diritto di utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui sopra, fatte salve le disposizioni del Testo unico o del regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti.

Anche in tal caso, veniva soppresso il riferimento all’applicabilità di disposizioni speciali contenute nella normativa di settore.

Il comma 4-quater specificava la decorrenza delle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter: dal 1° gennaio 2013.

Il termine testé ricordato è stato oggetto di più proroghe (al 30 giugno 2014, decreto-legge n. 150 del 2013; al 30 giugno 2015, decreto-legge n. 119 del 2014; al 31 dicembre 2015, decreto-legge n. 192 del 210; al 31 dicembre 2016, decreto-legge n. 210 del 2015; al 31 dicembre 2017, decreto-legge n. 244 del 2017; al 31 dicembre 2018, legge n. 205 del 2017, cfr. suo articolo 1, comma 1122, lettera a)).

Esso è ora posposto al 31 dicembre 2019.

 

In un precedente disegno di legge contenente analoga disposizione di posticipazione del termine, si leggeva - nella relazione illustrativa - che un ulteriore differimento fosse motivato dalla mancata adozione del decreto del Ministro dell’interno che - ai sensi dell’articolo 15, comma 4-quinques, del decreto-legge n. 5 del 2012 - deve individuare le modalità per l'acquisizione d'ufficio dei certificati del casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio nonché le misure idonee a garantire la celerità nell'acquisizione della documentazione.

Si leggeva che "le criticità, di complessa risoluzione, relative all’attivazione dei collegamenti telematici necessari per l’acquisizione d’ufficio dei dati (collegamenti resi obbligatori, tra l’altro, in seguito alle modifiche normative apportate dal decreto legislativo n. 10 del 2016), non hanno consentito l’emanazione del decreto ministeriale nei tempi previsti. Nelle more della messa a punto delle cennate modalità di collegamento tra uffici e banche dati e dell’emanazione del decreto, l’entrata in vigore a far data dal 1° gennaio 2017 delle disposizioni di cui all’articolo 17, commi 4-bis e 4-ter, del decreto-legge n. 5 del 2012 comporterebbe per gli uffici coinvolti nei procedimenti di cui all’articolo stesso un quadro di incertezza normativa e la necessità di far ricorso, per la verifica delle dichiarazioni sostitutive presentate, all’acquisizione di documentazione per via postale, fax eccetera, con conseguente aggravio del procedimento sia in termini di adempimenti richiesti che di spese connesse, nel quadro di un sempre più gravoso impegno delle Forze di polizia nelle straordinarie attività di controllo connesse all’emergenziale fenomeno dei flussi migratori e della minaccia terroristica internazionale".

 

 La lettera b) proroga al 31 dicembre 2019 il termine circa l'impiego delle guardie giurate a bordo delle navi predisposte per la difesa da atti di pirateria.

A tal fine viene novellato l’articolo 5, comma 5, del decreto-legge n. 107 del 2011, che ammette tale impiego, anche in assenza di frequenza dei corsi tecnico-pratici previsti, purché le guardie abbiano partecipato per un periodo di almeno sei mesi quali appartenenti alle Forze armate alle missioni internazionali in incarichi operativi ed abbiano tale condizione attestata dal Ministero della difesa.

 

La vicenda normativa è ripercorribile nel modo che segue.

Nel 2011 un decreto-legge di proroga delle missioni internazionali all'estero - il decreto-legge n. 107 del 2011, come convertito dalla legge n. 130 - previde alcune misure di contrasto della pirateria.

A tal fine autorizzava il Ministero della difesa, nell'ambito delle attività internazionali di contrasto alla pirateria, di stipulare con l'armatoria privata italiana (e con altri soggetti dotati di specifico potere di rappresentanza della categoria) convenzioni per la protezione delle navi mercantili battenti bandiera italiana in transito negli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria, finalizzate all'impiego di Nuclei militari di protezione della Marina militare a bordo di tali navi.

Tale previsione è stata indi abrogata dal decreto-legge n. 7 del 2015.

Inoltre il decreto-legge n. 107 del 2011 previde (articolo 5, commi 4, 5, 5-bis e 5-ter) la possibilità che fossero impiegate guardie giurate nelle attività di contrasto della pirateria internazionale, nelle acque soggette al rischio di pirateria.

L'impiego è consentito esclusivamente a bordo delle navi predisposte per la difesa da atti di pirateria, mediante l'attuazione di almeno una delle vigenti tipologie ricomprese nelle «best management practices» di autoprotezione del naviglio definite dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO), nonché autorizzate alla detenzione delle armi.

Le guardie giurate sono individuate preferibilmente tra quelle che abbiano prestato servizio nelle Forze armate, anche come volontari, con esclusione dei militari di leva, e che abbiano superato i corsi teorico-pratici individuati dal Ministero dell'interno (cfr. di questo il decreto ministeriale 28 dicembre 2012, n. 266).

Fino al 31 dicembre 2012 - venne poi a prevedere il decreto-legge n. 215 del 2011 - avrebbero potuto essere impiegate anche le guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i predetti corsi teorico-pratici, a condizione che avessero partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi e che tale condizione sia attestata dal Ministero della difesa.

Questo è il termine oggetto di proroga.

Esso è stato man mano posticipato (dai decreti-legge: n. 150 del 2013; n. 109 del 2014; n. 192 del 2014; n. 7 del 2015; n. 67 del 2016; n. 244 del 2017; infine dall'articolo 1, comma 1122, lettera c) della legge n. 205 del 2017) fino al 31 dicembre 2018.

Tale ultima scadenza è ulteriormente posticipata - al 31 dicembre 2019 - dalla disposizione in esame.

 

Per quanto concerne i corsi previsti dalla legge e richiesti dal comma 5, si ricorda che il decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 15464, all'art. 6 disciplina l’addestramento del personale addetto ai controlli di sicurezza, il cui contingente deve essere numericamente adeguato alle specifiche esigenze, rimettendone l’organizzazione ai soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi di sicurezza sussidiaria di cui al decreto stesso attraverso specifici corsi teorico-pratici, anche per il tramite di organizzazioni esterne. Spetta al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza provvede a definire i programmi di addestramento del personale, differenziati a seconda delle mansioni alle quali il personale sarà adibito.

La relazione illustrativa del disegno del disegno di legge di conversione di un decreto-legge recente una precedente proroga del termine (il decreto-legge n. 244 del 2016) ebbe modo di ricordare come i corsi di addestramento per le guardie giurate fossero stati banditi senza registrare adesioni negli anni 2015 e 2016, in concomitanza del regime di proroga di cui sopra. "Al fine di risolvere tali criticità è stato predisposto uno schema di decreto di modifica del citato decreto n. 266 del 2012 che prevede la possibilità di creare un percorso semplificato per l’ammissione di retta all’esame di certificazione per quanti avessero svolto attività a bordo in servizio antipirateria per un periodo cumulativo non inferiore a 90 giorni. Tuttavia, tale schema è in corso di definizione in quanto è stato sottoposto al parere del Consiglio di Stato che ha espresso un parere interlocutorio (n. 2283 del 3 novembre 2016) richiedendo alcune modifiche al testo e osservando, peraltro, come sia in imminente scadenza la facoltà di deroga sopra indicata. Allo stato, senza l’intervento normativo di proroga, alla data del 1° gennaio 2017 non vi saranno guardie giurate in possesso dei requisiti attualmente richiesti dall’articolo 3, comma 2, del citato decreto n. 266 del 2012 per svolgere i servizi di protezione del naviglio nelle aree a rischio a favore degli armatori nazionali".

 

 

 


 

Articolo 1, comma 654-ter, lettera a) e b)
(Proroghe in materie di interesse del Ministero dell'interno)

 

Il comma proroga - al 31 dicembre 2019 – i termini vigenti in materia di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive da parte dei cittadini stranieri (lett. a) e impiego di guardie private nel contrasto della pirateria (lett. b).

 

 

La lettera a) proroga al 31 dicembre 2019 le disposizioni – di cui all’art. 17, commi 4-bis e seguenti del decreto-legge n. 5 del 2012 - che consentono anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare dichiarazioni sostitutive (le cosiddette autocertificazioni) limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

 

Qui rilevano le disposizioni recate dal decreto-legge n. 5 del 2012, all'articolo 17, comma 4-bis e comma 4-ter.

Esse miravano ad una equiparazione dello straniero regolarmente soggiornante in Italia con il cittadino italiano, per quanto concerne l’utilizzo delle dichiarazioni sostitutive, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

In particolare, il richiamato comma 4-bis dell'articolo 17 del decreto-legge n. 5 del 2012 ha modificato la disposizione (di cui all’articolo 3, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) la quale consente ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia di utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 46 (relativo alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni) ed all'articolo 47 (relativo alle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà) del citato Testo unico, limitatamente - si è ricordato - agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

La modifica così recata eliminava ogni riferimento all’applicazione di speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

In via analoga, il comma 4-ter dell'articolo 17 del decreto-legge n. 5 del 2012 è intervenuto sulla disposizione speciale prevista dal regolamento di attuazione del testo unico in materia di immigrazione (decreto legislativo n. 394 del 1999), la quale (suo articolo 2, comma 1) riconosce ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti il diritto di utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui sopra, fatte salve le disposizioni del Testo unico o del regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti.

Anche in tal caso, veniva soppresso il riferimento all’applicabilità di disposizioni speciali contenute nella normativa di settore.

Il comma 4-quater specificava la decorrenza delle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter: dal 1° gennaio 2013.

Il termine testé ricordato è stato oggetto di più proroghe (al 30 giugno 2014, decreto-legge n. 150 del 2013; al 30 giugno 2015, decreto-legge n. 119 del 2014; al 31 dicembre 2015, decreto-legge n. 192 del 210; al 31 dicembre 2016, decreto-legge n. 210 del 2015; al 31 dicembre 2017, decreto-legge n. 244 del 2017; al 31 dicembre 2018, legge n. 205 del 2017, cfr. suo articolo 1, comma 1122, lettera a)).

Esso è ora posposto al 31 dicembre 2019.

 

In un precedente disegno di legge contenente analoga disposizione di posticipazione del termine, si leggeva - nella relazione illustrativa - che un ulteriore differimento fosse motivato dalla mancata adozione del decreto del Ministro dell’interno che - ai sensi dell’articolo 15, comma 4-quinques, del decreto-legge n. 5 del 2012 - deve individuare le modalità per l'acquisizione d'ufficio dei certificati del casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio nonché le misure idonee a garantire la celerità nell'acquisizione della documentazione.

Si leggeva che "le criticità, di complessa risoluzione, relative all’attivazione dei collegamenti telematici necessari per l’acquisizione d’ufficio dei dati (collegamenti resi obbligatori, tra l’altro, in seguito alle modifiche normative apportate dal decreto legislativo n. 10 del 2016), non hanno consentito l’emanazione del decreto ministeriale nei tempi previsti. Nelle more della messa a punto delle cennate modalità di collegamento tra uffici e banche dati e dell’emanazione del decreto, l’entrata in vigore a far data dal 1° gennaio 2017 delle disposizioni di cui all’articolo 17, commi 4-bis e 4-ter, del decreto-legge n. 5 del 2012 comporterebbe per gli uffici coinvolti nei procedimenti di cui all’articolo stesso un quadro di incertezza normativa e la necessità di far ricorso, per la verifica delle dichiarazioni sostitutive presentate, all’acquisizione di documentazione per via postale, fax eccetera, con conseguente aggravio del procedimento sia in termini di adempimenti richiesti che di spese connesse, nel quadro di un sempre più gravoso impegno delle Forze di polizia nelle straordinarie attività di controllo connesse all’emergenziale fenomeno dei flussi migratori e della minaccia terroristica internazionale".

 

 La lettera b) proroga al 31 dicembre 2019 il termine circa l'impiego delle guardie giurate a bordo delle navi predisposte per la difesa da atti di pirateria.

A tal fine viene novellato l’articolo 5, comma 5, del decreto-legge n. 107 del 2011, che ammette tale impiego, anche in assenza di frequenza dei corsi tecnico-pratici previsti, purché le guardie abbiano partecipato per un periodo di almeno sei mesi quali appartenenti alle Forze armate alle missioni internazionali in incarichi operativi ed abbiano tale condizione attestata dal Ministero della difesa.

 

La vicenda normativa è ripercorribile nel modo che segue.

Nel 2011 un decreto-legge di proroga delle missioni internazionali all'estero - il decreto-legge n. 107 del 2011, come convertito dalla legge n. 130 - previde alcune misure di contrasto della pirateria.

A tal fine autorizzava il Ministero della difesa, nell'ambito delle attività internazionali di contrasto alla pirateria, di stipulare con l'armatoria privata italiana (e con altri soggetti dotati di specifico potere di rappresentanza della categoria) convenzioni per la protezione delle navi mercantili battenti bandiera italiana in transito negli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria, finalizzate all'impiego di Nuclei militari di protezione della Marina militare a bordo di tali navi.

Tale previsione è stata indi abrogata dal decreto-legge n. 7 del 2015.

Inoltre il decreto-legge n. 107 del 2011 previde (articolo 5, commi 4, 5, 5-bis e 5-ter) la possibilità che fossero impiegate guardie giurate nelle attività di contrasto della pirateria internazionale, nelle acque soggette al rischio di pirateria.

L'impiego è consentito esclusivamente a bordo delle navi predisposte per la difesa da atti di pirateria, mediante l'attuazione di almeno una delle vigenti tipologie ricomprese nelle «best management practices» di autoprotezione del naviglio definite dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO), nonché autorizzate alla detenzione delle armi.

Le guardie giurate sono individuate preferibilmente tra quelle che abbiano prestato servizio nelle Forze armate, anche come volontari, con esclusione dei militari di leva, e che abbiano superato i corsi teorico-pratici individuati dal Ministero dell'interno (cfr. di questo il decreto ministeriale 28 dicembre 2012, n. 266).

Fino al 31 dicembre 2012 - venne poi a prevedere il decreto-legge n. 215 del 2011 - avrebbero potuto essere impiegate anche le guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i predetti corsi teorico-pratici, a condizione che avessero partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi e che tale condizione sia attestata dal Ministero della difesa.

Questo è il termine oggetto di proroga.

Esso è stato man mano posticipato (dai decreti-legge: n. 150 del 2013; n. 109 del 2014; n. 192 del 2014; n. 7 del 2015; n. 67 del 2016; n. 244 del 2017; infine dall'articolo 1, comma 1122, lettera c) della legge n. 205 del 2017) fino al 31 dicembre 2018.

Tale ultima scadenza è ulteriormente posticipata - al 31 dicembre 2019 - dalla disposizione in esame.

 

Per quanto concerne i corsi previsti dalla legge e richiesti dal comma 5, si ricorda che il decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 15464, all'art. 6 disciplina l’addestramento del personale addetto ai controlli di sicurezza, il cui contingente deve essere numericamente adeguato alle specifiche esigenze, rimettendone l’organizzazione ai soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi di sicurezza sussidiaria di cui al decreto stesso attraverso specifici corsi teorico-pratici, anche per il tramite di organizzazioni esterne. Spetta al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza provvede a definire i programmi di addestramento del personale, differenziati a seconda delle mansioni alle quali il personale sarà adibito.

La relazione illustrativa del disegno del disegno di legge di conversione di un decreto-legge recente una precedente proroga del termine (il decreto-legge n. 244 del 2016) ebbe modo di ricordare come i corsi di addestramento per le guardie giurate fossero stati banditi senza registrare adesioni negli anni 2015 e 2016, in concomitanza del regime di proroga di cui sopra. "Al fine di risolvere tali criticità è stato predisposto uno schema di decreto di modifica del citato decreto n. 266 del 2012 che prevede la possibilità di creare un percorso semplificato per l’ammissione di retta all’esame di certificazione per quanti avessero svolto attività a bordo in servizio antipirateria per un periodo cumulativo non inferiore a 90 giorni. Tuttavia, tale schema è in corso di definizione in quanto è stato sottoposto al parere del Consiglio di Stato che ha espresso un parere interlocutorio (n. 2283 del 3 novembre 2016) richiedendo alcune modifiche al testo e osservando, peraltro, come sia in imminente scadenza la facoltà di deroga sopra indicata. Allo stato, senza l’intervento normativo di proroga, alla data del 1° gennaio 2017 non vi saranno guardie giurate in possesso dei requisiti attualmente richiesti dall’articolo 3, comma 2, del citato decreto n. 266 del 2012 per svolgere i servizi di protezione del naviglio nelle aree a rischio a favore degli armatori nazionali".

 

 

 


 

Articolo 1, comma 654-ter, lettera c)
(P
oteri sostitutivi del Prefetto in caso di
mancata approvazione del bilancio degli enti locali)

 

 

La disposizione rende permanente l’applicazione della procedura che attribuisce al prefetto i poteri di impulso e sostitutivi relativi alla nomina del commissario ad acta incaricato di predisporre lo schema del bilancio di previsione degli enti locali, ovvero di provvedere all'approvazione del bilancio stesso, in caso di inadempimento dell'ente locale all’obbligo di approvazione del bilancio di previsione e dei provvedimenti necessari al riequilibrio di bilancio.

 

A tal fine, la norma novella l’articolo 1, comma 1-bis, del D.L. n. 314/2004. Tale disposizione, attualmente, rende applicabile per l’anno 2018, a seguito di una serie di proroghe, la speciale procedura che disciplina lo scioglimento dei consigli degli enti locali nelle ipotesi di mancata approvazione del bilancio nei termini previsti, ai sensi dell’articolo 141, comma 1, lettera c), del TUEL[69]. Togliendo il riferimento all’anno 2018, la norma in esame ne rende permanente l’applicazione.

La procedura prevede che, trascorso il termine entro il quale il bilancio di previsione dell’ente locale deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, il Prefetto nomina un commissario affinché predisponga d'ufficio lo schema di bilancio per sottoporlo al consiglio.

Il Prefetto assegna al consiglio un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente, ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione medesimo e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, e inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

Fermo restando che spetta agli statuti degli enti locali disciplinare le modalità di nomina del commissario non oltre il termine di 50 giorni dalla scadenza di quello prescritto per l'approvazione del bilancio stesso, nell'ipotesi in esame, alla predetta nomina provvede il prefetto nei soli casi in cui lo statuto dell'ente non preveda diversamente.

Tale procedura si applica anche nell'ipotesi di scioglimento per mancata adozione, da parte degli enti locali, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dall'articolo 193 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000). Tale disposizione stabilisce che, con delibera consiliare, l’ente locale dia atto del permanere degli equilibri generali del bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotti i provvedimenti di riequilibrio espressamente indicati.

 

Si tratta di una disciplina normativa, si ricorda, introdotta per la prima volta in via transitoria nel 2002 con l’articolo 1 del D.L. n. 13/2002, per colmare il vuoto normativo determinatosi a seguito della riforma costituzionale del 2001 e della cessazione dei CO.RE.CO. (Comitati regionali di controllo)[70], cui era affidato il potere di nominare i commissari ad acta per la redazione e l’approvazione del documento contabile nelle ipotesi di inadempienza dell’ente. Tale procedura è stata poi confermata nei due anni successivi ed estesa anche ai casi di mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio di bilancio, con l’articolo 1, comma 1-bis, del D.L. n. 314/2004.

Tale ultima disposizione è stata poi di anno in anno prorogata, da ultimo all’esercizio 2018, dall’articolo 1, comma 1122, lettera d), della legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205/2017). A differenza di quanto avvenuto fino al 2017 (da ultimo col D.L. n. 244/2016, articolo 5, comma 4), per disporre la proroga la legge di bilancio per il 2018 non ha prorogato l’applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, ma è intervenuta con una novella della norma medesima, sostituendo il riferimento all’anno 2005, ivi previsto, con l’anno 2018.

Si rammenta, inoltre, che a partire dal 2012, con il D.L. n. 174/2012 (articolo 3, comma 1, lettera l) l’applicazione della procedura in questione è stata estesa anche alle ipotesi di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro i termini previsti dal TUEL (articolo 227, comma 2-bis, del TUEL).


 

Articolo 1, comma 654-quater, lett. a)
(Rendicontazione di ordini collettivi di pagamento)

 

 

La disposizione in esame, introdotta durante l'esame al Senato, reca una proroga dei termini temporali inerenti la fase di prima applicazione della rendicontazione dettagliata degli ordini collettivi di pagamento relativi alle competenze fisse ed accessorie del personale centrale e periferico dello Stato.

 

In particolare, la norma in esame novella l'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 2018 (recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa"). Tale comma stabilisce che, in sede di prima applicazione, la rendicontazione dettagliata dei menzionati ordini collettivi di pagamento relativi alle competenze fisse ed accessorie del personale centrale e periferico dello Stato (articolo 11, comma 3-ter del medesimo decreto legislativo n. 29 del 2018), relativa all'anno 2017, sia presentata entro il 30 giugno 2018 e il relativo termine di controllo sia fissato al 31 dicembre 2018. Tali termini sono prorogati, rispettivamente, al 30 giugno 2019 e al 31 dicembre 2019.

 

Si ricorda che, in via generale, i rendiconti amministrativi sono presentati all'ufficio di controllo competente entro il venticinquesimo giorno successivo al termine dell'esercizio finanziario di riferimento, corredati dalla documentazione giustificativa della spesa in originale, o in copia conforme (articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 29 del 2018).

 

 

 


 

Articolo 1, comma 654-quater, lettera b)
(Proroga aliquote TASI)

 

 

Il comma 654-quater, lettera b) consente ai comuni di confermare, anche per l’anno 2019, la stessa maggiorazione della TASI già disposta per gli anni 2016-2018 con delibera del consiglio comunale.

 

Con espressa deliberazione del consiglio comunale, i comuni possono quindi  confermare, anche per l’anno 2019, la stessa maggiorazione della TASI già disposta per gli anni 2016-2018 con delibera del consiglio comunale, a tal fine modificando l’articolo 1, comma 28 della legge di stabilità 2016.

 

Il comma 26 della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015), come successivamente novellato dalla legge di bilancio 2017 e dalla legge di bilancio 2018, ha disposto fino al 2018 la sospensione dell’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali, per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti.

Il successivo comma 28 della legge di stabilità 2016 aveva tenuto ferma per l’anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati da imposta (tra cui le abitazioni principali di lusso), la possibilità per i comuni di adottare la maggiorazione dell’aliquota TASI fino allo 0,8 per mille (di cui al comma 677 della legge di stabilità 2014), nella stessa misura prevista per il 2015, con delibera del consiglio comunale.

Il comma 677 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (come modificato nel tempo) consente al comune di determinare l'aliquota TASI rispettando in ogni caso uno specifico vincolo: la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille (e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile). Inoltre lo stesso comma aveva fissato per il 2014 ed il 2015 il livello massimo di imposizione della TASI al 2,5 per mille. Negli anni 2014-2015 i comuni sono stati autorizzati a superare i limiti di legge relativi alle aliquote massime di TASI e IMU, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a specifiche condizioni, ovvero a patto di finanziare detrazioni d'imposta sulle abitazioni principali che generino effetti equivalenti alle detrazioni IMU. 

Le leggi di bilancio 2017 e 2018 hanno modificato il comma 28 al fine di consentire ai comuni di confermare, anche il biennio 2017-2018, la stessa maggiorazione della TASI già disposta per il 2016, con delibera del consiglio comunale.

 


 

Articolo 1, comma 654-quater, lettera c)
(Proroga termini in materia di razionalizzazione
del patrimonio pubblico)

 

 

Il comma 654-quater, lettera c), introdotto durante l’esame parlamentare, estende all’anno 2019 il blocco dell'adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva per gli immobili condotti dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, nonché dalle autorità indipendenti e dalla CONSOB e utilizzati a fini istituzionali.

 

Originariamente il blocco dell’adeguamento automatico dei canoni era previsto per il triennio 2012-2014 dall’articolo 3, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (c.d. spending review); esso è stato poi esteso all’anno 2015 dall’articolo 10, comma 7, del D.L. n. 192/2014, al 2016 dall’articolo 10, comma 6, del D.L. n. 210/2016, al 2017 dall’articolo 13, comma 3, del D.L. n. 244/2016 e al 2018 dall’art. 1, comma 1125, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

 

In particolare, con il comma in esame si estende al 2019 quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, del D.L. n. 95 del 2012, il quale - nell’ambito di numerose misure introdotte per ridurre e razionalizzare gli spazi utilizzati dalle pubbliche amministrazioni per scopi istituzionali nonché per contenere la spesa per locazioni passive - ha disposto il 'blocco' per il triennio 2012-2014 - blocco poi esteso, come detto, al 2018 - degli adeguamenti Istat relativi ai canoni dovuti dalle Amministrazioni Pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009, nonché dalle autorità indipendenti inclusa la Consob, per l’utilizzo di immobili in locazione passiva, di proprietà pubblica o privata.

Si segnala che il comma 14-bis dell’articolo 5 del D.L. 95 medesimo ha esteso all’ordinamento della Banca d’Italia i principi in materia di contenimento della spesa recati dai commi 1 (blocco aggiornamento Istat) e 4 (riduzione del 15 per cento dei canoni di locazione) dell’articolo 3.


 

Articolo 1, comma 654-quater, lettera d)
(Contenimento costi Agenzie fiscali)

 

 

Il comma 654-quater, lettera d) proroga al 2023 le disposizioni di contenimento della spesa previste per le Agenzie fiscali dall’articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

 

Si ricorda che l’articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, consentiva alle Agenzie fiscali di assolvere - per gli anni dal 2011 al 2020 - alle disposizioni di contenimento della spesa vigenti per le amministrazioni dello Stato effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato pari all'1 per cento delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento.

 

La norma in commento estende quindi le predette disposizioni di risparmio agli anni 2021-2023.


 

Articolo 1, comma 654-quinquies, lettera a)
(Divieto di partecipazioni incrociate TV editoria)

 

 

Il comma 654, lettera a), eliminando il riferimento al termine del 31 dicembre 2018, rende definitivo il divieto di incroci proprietari tra televisione e comunicazione ed editoria, il quale impedisce sia ai soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma, con ricavi superiori all'8% del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC), che alle imprese del settore delle comunicazioni elettroniche che detengono una quota superiore al 40% dei ricavi di detto settore, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di quotidiani, esclusi i quotidiani diffusi unicamente in modalità elettronica. 

 

A tal fine viene novellato l'articolo 43, comma 12, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (d.lgs. 177/2005).

Il termine originario del 31 dicembre 2010 era stato prorogato più volte: prima al 31 marzo 2011 dal decreto legge n. 225 del 2010, poi al 31 dicembre 2012 dal D.L. n. 34 del 2011, quindi al 31 dicembre 2013 dall’articolo 1, comma 427, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013), al 31 dicembre 2014 dall’articolo 12 del decreto-legge n. 150 del 2013, al 31 dicembre 2015 dall’articolo 3, comma 3 del D.L. n. 192 del 2014, al 31 dicembre 2016 dall’articolo 3, comma 1, del D.L. 210 del 2015, al 31 dicembre 2017 dall’art. 6, co. 1 del D.L. n. 244/2016 e infine al 31 dicembre 2018 dall'art. 1, comma 1132, lett. b), della legge 205/2017 (legge di bilancio 2018).

 

L’articolo 43, comma 12 stabilisce il divieto di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o di partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani per:

§  i soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete, qualora abbiano conseguito, sulla base dell’ultimo provvedimento di valutazione del valore economico del Sistema integrato delle comunicazioni (SIC) adottato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ricavi superiori all’8 per cento del valore complessivo del sistema integrato delle comunicazioni;

§  i soggetti, richiamati dal comma 11 dell’art. 43, operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche con ricavi superiori al 40 per cento del valore complessivo del settore.

 

Il comma 11 dell’articolo 43 fa in particolare riferimento ad imprese operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche come definito dall’articolo 18 del codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 259/2003). Tale disposizione rimette all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la definizione del mercato rilevante, ai fini dell’applicazione del diritto della concorrenza, nel settore delle comunicazioni elettroniche.

 

È prevista una deroga al divieto solo qualora la partecipazione riguardi imprese editrici di giornali quotidiani diffusi unicamente in modalità elettronica.

Il divieto si applica invece anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

 

Si ricorda che la definizione di Sistema integrato delle comunicazioni (SIC) è contenuta nell’articolo 2, comma 1, lettera s) del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (TUSMA) ed è costituito dal settore economico che comprende le seguenti attività: stampa quotidiana e periodica; editoria annuaristica ed elettronica anche per il tramite di Internet; radio e servizi di media audiovisivi; cinema; pubblicità esterna; iniziative di comunicazione di prodotti e servizi; sponsorizzazioni. L’articolo 43 del testo unico ha introdotto le citate limitazioni al fine di evitare il determinarsi di posizioni dominanti. Per quanto riguarda i limiti connessi ai ricavi, il comma 9 dello stesso articolo 43 prevede che, fermo restando il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati, i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione non possono né direttamente, né attraverso soggetti controllati o collegati, conseguire ricavi superiori al 20 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni. Il comma 10 precisa che i predetti ricavi sono quelli derivanti dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti dell'erario, da pubblicità nazionale e locale anche in forma diretta, da televendite, da sponsorizzazioni, da attività di diffusione del prodotto realizzata al punto vendita con esclusione di azioni sui prezzi, da convenzioni con soggetti pubblici a carattere continuativo e da provvidenze pubbliche erogate direttamente ai soggetti esercenti le attività indicate all'articolo 2, comma 1, lettera s), da offerte televisive a pagamento, dagli abbonamenti e dalla vendita di quotidiani e periodici inclusi i prodotti librari e fonografici commercializzati in allegato, nonché dalle agenzie di stampa a carattere nazionale, dall'editoria elettronica e annuaristica anche per il tramite di Internet, da pubblicità on line e sulle diverse piattaforme anche in forma diretta, incluse le risorse raccolte da motori di ricerca, da piattaforme sociali e di condivisione, e dalla utilizzazione delle opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico.

L'AGCOM con delibera n. 505/17 ha reso noti a gennaio 2018 i dati del Sistema Integrato delle Comunicazioni relativi al 2016, i quali evidenziano che il valore complessivo del SIC è risultato pari a 17,6 miliardi di euro (pari all’1,05% del PIL), registrando un aumento di oltre il 3% rispetto al 2015. L'area radiotelevisiva si conferma come il principale segmento del SIC, con un peso che nel 2016 è stato pari al 51%, mentre l'incidenza dell'editoria nel suo complesso (quotidiani, periodici, agenzie di stampa, editoria annuaristica) si è ulteriormente ridotta al 23% (dal 25% del 2015). E’ cresciuta l’incidenza sul SIC dell’area che include l’editoria elettronica e la pubblicità online (12%) mentre è rimasto pressoché stabile il peso degli altri comparti, quali cinema (5%), pubblicità esterna (2%) e “below the line” (iniziative di comunicazione di prodotti e servizi e sponsorizzazioni) che è pari al 7%.

Per quanto riguarda la distribuzione delle quote dei principali soggetti presenti nel SIC, emerge come nessuno di essi abbia realizzato nel 2016 ricavi superiori al limite del 20% previsto dall’art. 43, comma 9, del Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi e Radiofonici (TUSMA). La quota più rilevante del SIC è detenuta dal gruppo 21 Century Fox con il 15,2% (Sky Italia 14,8%), seguita da Fininvest con il 15,2% (di cui Mediaset 13,5%); Rai–Radio Televisione Italiana, 15%, Cairo Communication/RCS MediaGroup 3,9%;  Google, 3,7%; GEDI (ex Gruppo Editoriale l'Espresso) 3,0% ; Facebook (1,9%); Italiaonline 1,4%; Gruppo 24 Ore 1,2%.


 

Articolo 1, comma 654-quinquies, lett. b)
(Mediatori, agenti e rappresentanti di commercio, mediatori marittimi e spedizionieri)

 

 

La norma, introdotta nel corso dell’esame al Senato, dispone per i soggetti che esercitano l’attività di mediatore, agente e rappresentante di commercio, mediatore marittimo e spedizioniere, già iscritti nei ruoli ed elenchi soppressi dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, la riapertura dei termini per l'iscrizione e l'aggiornamento della propria posizione nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA), dalla data di entrata in vigore della presente legge di bilancio e sino al 31 dicembre 2019.

 

 

La disposizione, introdotta nel corso dell’esame al Senato. prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2019, la riapertura dei termini per l'iscrizione e l'aggiornamento della posizione nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA) per i soggetti iscritti negli elenchi e ruoli per le attività di intermediazione commerciale, di agente e rappresentante di commercio, di mediatore marittimo e di spedizioniere

 

Si ricorda che gli articoli 73, 74, 75 e 76 del D.Lgs. 26/03/2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) hanno previsto con riferimento, rispettivamente, ai soggetti esercenti attività di mediazione di affari e commerciale, di agente e rappresentante di commercio, di mediatore marittimo e di spedizioniere, la soppressione dei rispettivi ruoli ed elenchi, la sottoposizione a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) nonché l’iscrizione nel registro delle imprese ovvero nel REA.

Con i quattro decreti del Ministro dello sviluppo economico 26 ottobre 2011, emanati ai sensi dell’articolo 80 del D.lgs. n.59/2010 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2012, sono state definiti, per le categorie professionali in esame, le modalità ed i termini per iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti appartenenti alle predette categorie professionali.

I predetti termini sono stati più volte prorogati con decreto ministeriale.

 

Da ultimo, si segnala l’articolo 11-ter del D.L. 25/07/2018, n. 91 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), il quale, con riferimento ai soggetti esercitanti le attività di agente e rappresentante di commercio, ha stabilito che: “I termini per l'iscrizione e l'aggiornamento della propria posizione nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA), di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2012, sono riaperti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo e sino alla data del 31 dicembre 2018”.

 


 

Articolo 1, comma 654-sexies, lettera a)
(Galleria Pavoncelli)

 

 

La norma in esame, introdotta nel corso dell’esame al Senato, proroga ulteriormente al 31 maggio 2019 l’operatività della gestione commissariale - attualmente già prorogata al 31 dicembre 2018- relativa alla gestione emergenziale connessa alla vulnerabilità sismica della "Galleria Pavoncelli".

 

 

La proroga in esame viene effettuata intervenendo sul termine previsto dall'art. 4, comma 1, del D.L. 43/2013, che viene prorogato al 31 maggio 2019.

L’art. 4, comma 1, del D.L. 43/2013 (convertito dalla L. 71/2013), recava la proroga della gestione commissariale relativa alla Galleria Pavoncelli, in considerazione del permanere di gravi condizioni di emergenza connesse alla vulnerabilità sismica della medesima galleria, fino al 31 marzo 2014 precisando che fino alla medesima data dovesse operare anche il Commissario delegato. Tale termine è stato successivamente prorogato dall'art. 1, comma 1, del D.L. 73/2014, e poi dall’art. 14, comma 11, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244. Tale ultima disposizione ha fissato il termine, ora prorogato, del 31 dicembre 2017. Tale termine è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2018 dal succitato comma 1137 della L. 205/2017.

La “Galleria Pavoncelli” è una galleria idraulica lunga 15 chilometri, con inizio a Caposele (AV) e termine in località Padula in agro di Pescopagano (PZ); essa rappresenta l’inizio dell'opera idraulica che consente il trasporto verso la Puglia delle acque di sorgente del fiume Sele, meglio conosciuta come Canale Principale.

Ulteriori informazioni sull’opera, nonché sui dati relativi ai costi e al quadro finanziario della stessa, sono reperibili nel Sistema informativo opere strategiche (SILOS) all’interno della scheda n. 153 (“Sistema irriguo della Campania occidentale - Piana del Sele - Nuova galleria Pavoncelli Bis”).

Si ricorda che la gestione commissariale in questione è stata istituita con l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3858 del 12 marzo 2010, con la quale è stato nominato un Commissario delegato per provvedere:

- alla realizzazione delle opere di completamento della Galleria Pavoncelli bis, costituente by pass alla citata Galleria Pavoncelli;

- alla realizzazione delle ulteriori opere infrastrutturali comunque necessarie al superamento dell'emergenza.

Nelle premesse della citata ordinanza si evidenzia che il canale principale dell'acquedotto del Sele-Calore, che attraverso lo schema idrico convoglia le acque delle sorgenti di Caposele e di Cassano Irpino in Puglia, Campania e Basilicata, in particolare il tratto iniziale denominato “Galleria Pavoncelli”, versa in condizioni statiche precarie, sia a causa della sua vetustà e sia perché interessato dai fenomeni sismici del 1980, a seguito dei quali lo stesso, pur già oggetto di interventi di ristrutturazione nel tratto iniziale denominato “Galleria Pavoncelli”, continua a manifestare nuovi fenomeni di dissesto. La medesima ordinanza segnala che nuovi eventi sismici potrebbero ingenerare il definitivo cedimento del canale, in particolare in corrispondenza della citata “Galleria Pavoncelli”, provocando l'interruzione dell'approvvigionamento idrico di ampie zone delle regioni Puglia, Campania e Basilicata interessando oltre un milione di cittadini, con i correlati pericoli per l'ordine pubblico e la sicurezza igienico-sanitaria.

Lo stato di emergenza in relazione alla vulnerabilità sismica della “Galleria Pavoncelli” era stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al 30 novembre 2010 dal D.P.C.M. del 6 novembre 2009 e, successivamente, con il D.P.C.M. 17 dicembre 2010, prorogato fino al 30 novembre 2011.

Si ricorda, infine, che l’art. 3, comma 2, del D.L. 59/2012, recante Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile, aveva stabilito che le gestioni commissariali operanti ai sensi della L. 225/1992 non fossero suscettibili di proroga o rinnovo, se non una sola volta, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012.

 


 

Articolo 1, comma 654-sexies lettera b)
(Differimento dell'entrata in vigore del documento unico di circolazione)

 

 

Il comma 654-sexies, lett. b) differisce al 1° gennaio 2020 l'entrata in vigore del documento unico di circolazione dei veicoli.

 

La lettera b) del comma 654-sexies modifica in tal senso il decreto legislativo n. 98 del 2017 il quale, con l’ottica della semplificazione amministrativa, ha previsto la carta di circolazione costituisca il nuovo documento unico di circolazione dei veicoli ed ha conseguentemente soppresso il certificato di proprietà. L'entrata in vigore della disciplina, originariamente fissata al 1° luglio 2018 era stata già differita dalla legge di bilancio per il 2018 (art. 1, comma 1140) al 1° gennaio 2019.

Le modifiche qui apportate prevedono nello specifico che:

1.      sia differita l'entrata in vigore del documento unico di circolazione dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2020;

2.      conseguentemente sia differita di un anno, al 1° gennaio 2020, l’entrata in vigore di quanto previsto dall’articolo 5, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo che disciplina le abrogazioni delle norme del Codice della strada incompatibili con il nuovo sistema e contiene le necessarie norme di coordinamento. Tale intervento è effettuato invece modificando l’articolo 7, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

 

Si ricorda che il decreto legislativo n. 98 del 2017 stabilisce in dettaglio che, all’attuale documentazione di proprietà degli automezzi, che prevede due documenti, il certificato di proprietà e la carta di circolazione, si sostituisca un unico documento. Tale documento sarà costituito dalla carta di circolazione mentre sarà soppresso il certificato di proprietà, attuando quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera d) e 5 della legge n. 124 del 2015 (cosiddetta legge Madia).

Il nuovo documento riguarda gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi >3,5 t. Il decreto legislativo definisce le modalità di rilascio presso la Motorizzazione civile o tramite lo Sportello telematico dell'automobilista (STA), che comprende anche gli uffici di ACI-PRA.

Il certificato di proprietà, di cui si prevede la soppressione, è attualmente rilasciato dall'ACI cui è affidata la gestione del Pubblico Registro Automobilistico (PRA); la carta di circolazione, che contiene i dati tecnici del veicolo ed i dati i intestazione, è invece rilasciata dalla Motorizzazione civile che fa capo al Ministero delle infrastrutture e trasporti. Nel documento unico saranno annotati anche i dati relativi privilegi e ipoteche, a provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono sulla proprietà e sulla disponibilità del veicolo, annotati presso il PRA, nonché i provvedimenti di fermo amministrativo, con modalità anche telematiche.

Con il Decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 23 ottobre 2017  erano state fissate le prime modalità di annotazione, nel documento unico di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, dei dati richiesti dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo, relativi alla situazione giuridico-patrimoniale dei veicoli.

All’unico documento, inoltre, corrisponderà una tariffa unica, che sostituirà i diritti di Motorizzazione e gli emolumenti per l’iscrizione o la trascrizione di ogni veicolo al Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

Per l’adozione di tale tariffa unica era prevista la determinazione con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, da adottare entro il termine perentorio del 30 aprile 2018, sentiti l'ACI e le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese di consulenza automobilistica, previo parere delle competenti commissioni parlamentari.


 

Articolo 1, comma 654-sexies lettera b-bis)
((Proroghe in materia di impianti a fune delle regioni Abruzzo e Marche)

 

 

La disposizione proroga di un anno la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018, limitatamente agli skilift siti nelle Regioni Abruzzo e Marche.

 

 

La lettera b-bis) del comma 654-sexies modifica il comma 5-bis dell’articolo 43 del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, (conv. L. n. 96 del 2017):

·        prorogando di un ulteriore anno la vita tecnica degli impianti di risalita;

·        estendendo l'ambito di applicazione della disposizione anche agli skilift siti nella regione Marche.

 

Il comma 5-bis dell’art. 43 del D.L. n. 50 proroga di un anno la vita tecnica degli impianti di risalitain scadenza nel 2017, limitatamente agli skilift siti nella regione Abruzzo, previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell’esercizio da parte dei competenti uffici ministeriali.

La norma prevede una deroga espressa a quanto previsto dal decreto ministeriale n. 203 del 2015 che contiene le norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie, destinate al trasporto di persone.

Tale decreto ministeriale stabilisce la vita tecnica di ogni impianto a fune, distinguendo tra quelli costruiti prima e dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 210 del 2003, con il quale è stata data attuazione alla direttiva 2000/9/CE - relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone - precisando che spirato il periodo di vita tecnica dell’impianto, cessano gli effetti dell'autorizzazione o del nulla osta tecnico rilasciato.

La direttiva 2000/9/CE è stata successivamente abrogata e sostituita dal regolamento UE n. 424 del 9 marzo 2016, che stabilisce le norme sulla messa a disposizione sul mercato e la libera circolazione dei sottosistemi e dei componenti di sicurezza destinati agli impianti a fune e contiene norme relative alla progettazione, alla costruzione e alla messa in servizio degli impianti a fune nuovi.

Sulla vita tecnica degli impianti a fune sono intervenute negli ultimi anni diverse norme legislative:

Le disposizioni attuative delle proroghe sono contenute nel decreto direttoriale 25 dicembre 2014 e nel decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti n. 10 del 2 febbraio 2016 . Le disposizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone sono state invece recentemente definite con D.M. 11 maggio 2017.


 

Articolo 1, comma 654-septies, lett. b-bis)
(Piani recupero occupazionale)

 

 

La lettera b-bis) del comma 654-septies, introdotta al Senato, prevede l’utilizzo per il 2019 delle restanti risorse per la concessione, nelle aree di crisi industriale complessa, di interventi di integrazione salariale straordinaria in deroga o di trattamenti di mobilità in deroga al fine di completare i piani di recupero occupazionale previsti.

 

Come specificato nella Relazione tecnica, la previsione in esame non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica disciplinando l’utilizzo di risorse nell’anno 2019 comunque programmate in termini di ammortizzatori in deroga al fine del completamento di piani di recupero occupazionali previsti e con riferimento a specifiche situazioni occupazionali di territorio.

Si segnala che analoga previsione è contenuta al comma 148 del provvedimento in esame (alla cui scheda di lettura si rimanda).


 

Articolo 1- comma 654-octies
(Proroga di norma relativa alle assunzioni da parte dell'AIFA)

 

 

Il presente comma - inserito dal Senato - estende al 2019 l'ambito di applicazione di una norma transitoria sulle assunzioni da parte dell'AIFA (Agenzia italiana del farmaco), norma posta, nella disciplina finora vigente, con riferimento al triennio 2016-2018.

 

Tale norma (art. 9-duodecies del D.L. n.78/2015[71], convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2015)  prevede che, negli anni suddetti, l'AIFA possa bandire concorsi, in deroga alle procedure di mobilità (nonché a ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche), intesi a garantire l'assunzione (a tempo indeterminato) di non più di 80 unità per ciascuno degli anni medesimi. Le procedure concorsuali in oggetto sono indette per titoli ed esami, con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, presti servizio, a qualunque titolo e da almeno sei mesi, presso la stessa Agenzia.

Resta fermo il rispetto dei limiti della dotazione organica dell'AIFA, della programmazione triennale del fabbisogno e della procedura di autorizzazione, inerente all'avvio delle procedure concorsuali e alle relative assunzioni (autorizzazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze).

 


 

Articolo 1, comma 654-novies, lettera a)
(Proroghe di termini in materia di edilizia scolastica)

 

 

L’articolo 1, comma 654-novies, lettera a), introdotto durante l’esame al Senato, proroga (dal 31 dicembre 2018) al 31 dicembre 2019 il termine per alcuni pagamenti in materia di edilizia scolastica.

 

In particolare, la proroga riguarda il termine per i pagamenti da parte degli enti locali, secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati, relativi alla riqualificazione e messa in sicurezza degli istituti scolastici statali, di cui all’art. 18, commi da 8-ter a 8-sexies, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013).

Il riferimento specifico è al termine contenuto nel co. 8-quinquies, ultimo periodo, dell’art. 18 del D.L. 69/2013, fissato inizialmente al 31 dicembre 2014 e successivamente prorogato, di anno in anno, dall’art. 6, co. 4, lett. c), del D.L. 192/2014 (L. 11/2015), dall’art. 7, co. 8, del D.L. 210/2015 (L. 21/2016), dall’art. 4, co. 1, del D.L. 244/2016 (L. 19/2017) e, da ultimo, dall’art. 1, co. 1143, lett. a), della L. 205/2017.

Restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente.

 

La relazione tecnica all’emendamento del Governo 1.0.5000 all’A.S. 981 evidenziava che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri, dal momento che si tratta di risorse già impegnate sul cap. 7105/pg 1 dello stato di previsione del MIUR.

 

L’art. 18, co. 8-ter–8-sexies del D.L. 69/2013 (L. 98/2013) ha destinato € 150 mln per il 2014 all'attuazione di misure urgenti in materia di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, con particolare riferimento a quelle in cui fosse stata censita la presenza di amianto.

In particolare, ha previsto la ripartizione delle risorse a livello regionale, da assegnare successivamente agli enti locali proprietari degli immobili ad uso scolastico, corrispondentemente al numero degli edifici scolastici e degli alunni presenti nella singola regione, oltre che alla situazione del patrimonio edilizio scolastico, sulla base delle quote indicate nella Tabella 1 ad esso allegata.

Gli enti locali dovevano presentare alle regioni, entro il 15 settembre 2013, i progetti esecutivi immediatamente cantierabili. A loro volta, le regioni dovevano presentare al MIUR, entro il 15 ottobre 2013, le graduatorie, alle quali si faceva riferimento per l’assegnazione delle risorse, cui si provvedeva entro il 30 ottobre 2013 con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca[72].

L’assegnazione del finanziamento autorizzava gli enti locali ad avviare le procedure di gara ovvero di affidamento dei lavori.

Ha, altresì, stabilito che le eventuali economie di spesa che si sarebbero rese disponibili alla chiusura delle procedure previste, ovvero le risorse derivanti dalle revoche, sarebbero state riassegnate dal MIUR in base alla graduatoria delle richieste.

I termini relativi alla procedura sono stati più volte ridefiniti: in particolare, il termine per l'affidamento dei lavori, da parte degli enti locali (il mancato rispetto del quale comportava la revoca del finanziamento), è stato, da ultimo, differito al 31 dicembre 2014 – ovvero al 28 febbraio 2015 per le regioni nelle quali erano intervenuti provvedimenti di sospensione delle procedure a seguito di contenzioso – dall'art. 6, co. 4, del D.L. 192/2014 (L. 11/2015); il termine per i pagamenti da parte degli enti locali, secondo gli stati di avanzamento dei lavori, è stato, da ultimo, prorogato al 31 dicembre 2018 dall’art. 1, co. 1143, lett. a), della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018).

 

 


 

Articolo 1, comma 654-novies, lettera b)
(Inclusione scolastica degli studenti con disabilità)

 

 

L’articolo 1, comma 654-novies, lettera b), introdotto durante l’esame al Senato, differisce (dal 1° gennaio 2019) al 1° settembre 2019 l’entrata in vigore di alcune disposizioni recate dal d.lgs. 66/2017 – in materia di inclusione scolastica degli studenti con disabilità – relative, tra l’altro, alla introduzione del Profilo di funzionamento e alla costituzione presso ogni ambito territoriale del Gruppo territoriale per l’inclusione.

Al contempo, autorizza una spesa di € 5,03 mln per il 2019, al fine di realizzare misure di accompagnamento per le scuole per l’attuazione delle novità in materia di inclusione scolastica degli studenti con disabilità introdotte dal d.lgs. 66/2017.

 

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che, con riferimento alle procedure di certificazione e documentazione dello studente con disabilità, il d.lgs. 66/2017 ha stabilito che, dal 1° gennaio 2019, il Profilo di funzionamento sostituisce la Diagnosi funzionale e il Profilo dinamico-funzionale. Nello specifico, il nuovo documento, redatto dall’unità di valutazione multidisciplinare (DPR 24 febbraio 1994), è propedeutico alla predisposizione del Progetto individuale (art. 14, co. 2, L. 328/2000) e del Piano educativo individualizzato (PEI).

Per quanto riguarda la progettazione e l’organizzazione scolastica per l’inclusione, ha previsto che:

- a decorrere dal 1° gennaio 2019, il Progetto individuale è redatto dall’ente locale, in collaborazione con i genitori e le istituzioni scolastiche;

- a decorrere dal 1° settembre 2019, il Piano educativo individualizzato (PEI) è elaborato e approvato, all’inizio di ogni anno scolastico, dai docenti contitolari o dal consiglio di classe con la partecipazione dei genitori, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne alla scuola, e con il supporto dell’unità di valutazione multidisciplinare e tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo di funzionamento;

- ogni scuola predispone, all’interno del Piano triennale dell’offerta formativa, il Piano per l’inclusione, che individua strumenti e strategie, modalità didattiche e di coordinamento degli interventi;

- a decorrere dal 1° gennaio 2019, presso ogni ambito territoriale è istituito il Gruppo territoriale per l’inclusione (GIT), presieduto da un dirigente tecnico o scolastico e composto da 3 dirigenti scolastici dell’ambito di riferimento, 2 docenti per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione e 1 per il secondo ciclo;

- a decorrere dal 1° settembre 2019, presso ogni Ufficio scolastico regionale è istituito il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR), che ha il compito di fornire consulenza all’USR, e supporto ai GIT, nonché alle reti di scuole per la realizzazione dei piani di formazione in servizio del personale. Al GLIR partecipano pariteticamente rappresentanti di regioni, enti locali, associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative[73];

- a decorrere dal 1° settembre 2017, presso ogni istituzione scolastica è istituito il Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI), con compiti di supporto al collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l’inclusione, composto da docenti, eventualmente personale ATA, specialisti dell’Azienda Sanitaria locale.

Relativamente alla richiesta ed assegnazione delle risorse per il sostegno didattico, a decorrere dal 1° gennaio 2019:

- il dirigente scolastico, sentito il GLI e sulla base dei singoli PEI, propone al GIT la quantificazione dell'organico relativo ai posti di sostegno, diviso per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia;

- il GIT, sulla base del Piano per l'inclusione, dei Profili di funzionamento, dei Piani educativi individualizzati, dei Progetti individuali ove esistenti, trasmessi dai singoli dirigenti scolastici, nonché sentiti questi ultimi in relazione ad ogni studente con disabilità certificata, verifica la quantificazione delle risorse di sostegno didattico effettuata da ciascuna scuola e formula una proposta all'USR;

- l'USR assegna le risorse nell'ambito di quelle dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno.

 

Con nota Prot. 1553 del 4 agosto 2017 il MIUR aveva fornito alcuni chiarimenti circa i diversi tempi previsti per l’avvio delle novità previste dal d.lgs, in particolare esplicitando che le innovazioni relative agli aspetti di certificazione e di conseguente ricaduta sulla didattica si sarebbero applicate dal 1° gennaio 2019, allorché il profilo di funzionamento avrebbe sostituito la Diagnosi funzionale ed il Profilo dinamico funzionale. “Pertanto, tutte le disposizioni previste dall'articolo 5, da comma l a comma 5, relative alla procedura di certificazione e di documentazione per l'inclusione scolastica ed il conseguente Progetto individuale, di cui al successivo articolo 6, il Piano educativo individualizzato (articolo 7, comma l) e la successiva richiesta e assegnazione delle risorse per il sostegno didattico (articolo 10 del citato decreto legislativo n. 66/2017) entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2019. Di contro le disposizioni relative alle modalità di elaborazione ed approvazione del Piano educativo individualizzato (articolo 7, comma 2) entreranno in vigore dal 1° settembre 2019”.

 

Rispetto al quadro descritto, in particolare, si differisce (dal 1° gennaio 2019) al 1° settembre 2019 l’entrata in vigore delle disposizioni relative:

§  alla costituzione presso ogni ambito territoriale dei GIT;

§  alla sostituzione della Diagnosi funzionale e del Profilo dinamico-funzionale con il Profilo di funzionamento;

§  alla redazione del Progetto individuale;

§  alla richiesta e assegnazione delle risorse per il sostegno didattico.

 

Al contempo, si differisce (dal 1° gennaio 2019) al 1° settembre 2019 l’abrogazione di alcune disposizioni vigenti relative all’individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, fra le quali, in particolare, il regolamento emanato con DPCM 185/2006, recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap.

 

Conseguentemente, gli oneri derivanti dalla costituzione dei GIT sono ridotti, per il 2019, (da € 15,11 mln) a € 5,04 mln.

Al riguardo, si ricorda che, in base alla relazione tecnica di cui era corredato lo schema di decreto legislativo (A.G. 378), per i docenti è previsto un maggiore onere per il semiesonero.

 

Ai fini indicati, si novellano gli artt. 18, 19 e 20 del d.lgs. 66/2017.

 

I risparmi di spesa derivanti dal differimento relativo alla costituzione dei GIT sono utilizzati integralmente per coprire gli oneri derivanti dalla realizzazione delle misure di accompagnamento, pari, nel 2019, a € 5,03 mln.

 


 

Articolo 1 comma 654-decies, lettera a)
(Proroga di termini in materia di intercettazioni)

 

 

Il comma 654, lettera a), proroga al 1° agosto 2019 il termine a partire dal quale acquista efficacia la riforma della disciplina delle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017.

 

La lettera a), numero 1) modifica l’art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 216 del 2017, di riforma della disciplina delle intercettazioni, che ha previsto che le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi del giudice emessi dopo il 31 marzo 2019. Tale termine è prorogato al 1° agosto 2019.

 

Il D.Lgs. n. 216 del 2017 ha attuato la delega volta a riformare la disciplina delle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni, conferita al Governo dalla legge n. 103 del 2017 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario) sulla base di specifici principi e criteri direttivi. L’articolo 9 del decreto legislativo prevedeva nella sua versione originaria che le disposizioni di riforma della disciplina delle intercettazioni (con alcune eccezioni) avrebbero dovuto applicarsi alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi del giudice emessi dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto. La nuova disciplina delle intercettazioni avrebbe, quindi, acquistato efficacia il 26 luglio 2018. Tale termine è stato prorogato al 1 aprile 2019 dal D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 settembre 2018, n. 108.

La proroga disposta dal decreto-legge non riguarda gli articoli 1 e 6 del decreto legislativo 216/2017:

·         l’art. 1 inserisce nel codice penale il delitto di diffusione di riprese e registrazioni fraudolente per punire con la reclusione fino a quattro anni chiunque, partecipando a incontri o conversazioni private con la persona offesa, ne registra il contenuto all'insaputa dell'interlocutore (microfoni o telecamere nascoste) per diffonderlo allo scopo di recare un danno all'altrui reputazione;

·         l’art. 6 semplifica i presupposti per disporre le intercettazioni nei procedimenti per i reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, quando tali reati siano puniti con pena detentiva non inferiore nel massimo a 5 anni. Se si procede per tali delitti, infatti, si deroga ai presupposti dell’art. 267 c.p.p. e l'intercettazione dovrà risultare necessaria (non più assolutamente indispensabile) e saranno sufficienti indizi di reato (anche non gravi). Le intercettazioni ambientali tra presenti nel domicilio e altri luoghi di privata dimora non possono essere eseguite mediante l'inserimento di un captatore informatico (cd. trojan) su dispositivo elettronico portatile quando non vi è motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa.

Tali disposizioni sono in vigore dal 26 gennaio 2018.

La stessa legge n. 103 ha, inoltre, parzialmente modificato la disciplina dei costi delle intercettazioni, conferendo in materia una ulteriore delega al Governo, esercitata con il D.lgs. n. 120 del 2018.

 

 

Il numero 2) della lettera a), modifica invece il comma 2 del citato articolo 9 del decreto legislativo n. 216 del 2017.

In particolare la disposizione in esame proroga al 1° agosto 2019 il termine a partire dal quale acquista efficacia la disposizione (art. 2, comma 1, lett. b) del citato D.lgs 216 del 2017) che introduce un’eccezione al generale divieto di pubblicazione degli atti (art. 114 c.p.c.), tale da consentire la pubblicabilità dell’ordinanza di custodia cautelare di cui all’art. 292 c.p.c.

La proroga di cui al n. 2) è conseguente a quella disposta dal n.1) della medesima lettera a) della disposizione in commento che, come si è detto procrastina l’applicazione della riforma delle intercettazioni al 1 agosto 2019. Tale  riforma, infatti, modifica altresì il contenuto dell’ordinanza con la quale il giudice concede la misura cautelare di cui all’art. 292 c.p.p., disponendo che solo i brani essenziali delle conversazioni intercettate possano essere riprodotti nell’ordinanza e solo quando gli stessi siano necessari per esporre le esigenze cautelari o gli indizi.

 

L'articolo 114, comma 2, c.p.c. dispone il divieto di pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti da segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare. Il D.lgs 216 del 2017, all’art. 2, comma 1, lett. b) esclude dal suddetto divieto di pubblicazione l’ordinanza indicata dall’art. 292 c.p.c.

Si ricorda peraltro che l’art. 292 è esso stesso oggetto di riforma da parte del D.lgs. 216 del 2017. In particolare l’art. 3, comma 6, lettera f) di tale provvedimento ha introdotto, nell’art. 292 c.p.c. un nuovo comma 2-quater, il quale prevede che quando è necessario per l'esposizione delle esigenze cautelari e degli indizi, delle comunicazioni e conversazioni intercettate sono riprodotti soltanto i brani essenziali. Tale disposizione come si è visto, per effetto della proroga disposta dalla lettera a) si applicherà esclusivamente alle intercettazioni disposte dopo il 1 agosto 2019.

 

In relazione ai profili oggetto della proroga, la riforma prevista dal decreto legislativo n. 216 del 2017, in estrema sintesi:

·      a tutela della riservatezza delle comunicazioni dei difensori nei colloqui con l'assistito, ne vieta la trascrizione, anche sommaria;

·      prevede - con riguardo alla garanzia di riservatezza delle comunicazioni non penalmente rilevanti o contenenti dati sensibili - che quando l'ufficiale di polizia giudiziaria ascolta una comunicazione di questa natura non la trascriva, neanche sommariamente. L'ufficiale avrà, tuttavia, un obbligo di annotazione, anche sommaria, dei contenuti di quelle comunicazioni affinché il PM possa, eventualmente, compiere valutazioni diverse, chiedendo la trascrizione anche di quelle comunicazioni quando le ritenga utili alle indagini;

·      in relazione alla procedura di selezione delle intercettazioni, disciplina la fase del deposito dei verbali e delle registrazioni, con la possibilità offerta alle parti di prenderne cognizione, e la fase dell'acquisizione del materiale intercettato al fascicolo delle indagini. Tale fase segue una duplice procedura, a seconda che le intercettazioni debbano o meno essere utilizzate per motivare una misura cautelare: nel primo caso, l'acquisizione è disposta dal PM a seguito del provvedimento del giudice che adotta la misura cautelare; nel secondo caso è disposta dal giudice che ha autorizzato le operazioni all'esito di un contradditorio tra accusa e difesa che può essere anche solo cartolare;

·      prevede, a tutela dei difensori, che questi possano ottenere la trasposizione su supporto informatico delle registrazioni acquisite al fascicolo, e copia dei verbali delle operazioni. La trascrizione delle intercettazioni, attualmente prevista al termine dell'udienza di stralcio, dovrà invece essere effettuata all'apertura del dibattimento; solo in quella fase le parti potranno estrarre copia delle intercettazioni;

·      stabilisce che tutti gli atti delle intercettazioni non acquisiti al fascicolo siano restituiti al PM per la conservazione nell'archivio riservato tenuto presso l'ufficio del PM e siano coperti da segreto; ogni accesso all'archivio dovrà essere registrato. Il GIP potrà accedere e ascoltare le registrazioni; i difensori delle parti potranno ascoltare le registrazioni ma non potranno ottenere copia delle registrazioni e degli atti;

·      per quanto riguarda l'uso delle intercettazioni nel procedimento cautelare, prevede che, tanto nella richiesta di misura cautelare fatta dal PM, quanto nell'ordinanza del giudice che concede la misura, possano essere riprodotti solo i brani essenziali delle comunicazioni intercettate, che risultino necessari a sostenere la richiesta del PM o a motivare la decisione del giudice. Anche in questa fase, i difensori potranno esaminare gli atti e le registrazioni, ma non estrarre copia.

·      dispone, poi, che sia il PM ad acquisire al fascicolo delle indagini le intercettazioni utilizzate per l'adozione di una misura cautelare; ciò farà seguito, peraltro, a un vaglio di rilevanza del materiale presentato dal PM a corredo della richiesta, effettuato dal giudice della cautela, che dovrà restituire al PM gli atti contenenti le comunicazioni e conversazioni intercettate ritenute dal giudice non rilevanti o inutilizzabili per la conservazione nell'archivio riservato;

·      disciplina le intercettazioni tra presenti mediante immissione di captatori informatici in dispositivi elettronici portatili (c.d. trojan). Tali intercettazioni saranno consentite nei luoghi di privata dimora solo quando vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo un'attività criminosa; il presupposto non è richiesto però se si procede per uno dei gravi delitti previsti dagli articoli 51, comma 3-bis e comma 3-quater del codice di procedura penale. Il PM e il giudice dovranno motivare l'esigenza di impiego di questa modalità e indicare in quali luoghi e tempi sarà possibile attivare il microfono. Dovrà essere costantemente garantita la sicurezza e l'affidabilità della rete di trasmissione attraverso la quale i dati intercettati vengono trasferiti agli impianti della procura della Repubblica; spetterà a un decreto del Ministro della giustizia definire i dettagli tecnici dei programmi informatici da utilizzare, che dovranno comunque assicurare la possibilità di disattivare il dispositivo alla fine delle operazioni rendendolo inservibile.

 

 


 

Articolo 1, comma 654-decies, lett. b)
(Funzioni di dirigente dell’esecuzione penale esterna)

 

 

Il comma 654-decies, lett. b), proroga fino al 31 dicembre 2019 la disposizione che consente che le funzioni di dirigente dell’esecuzione penale esterna siano svolte, in deroga alla disciplina generale, da funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario.

 

 

La proroga fino al 31 dicembre 2019 interviene sulla disposizione (art. 3, co. 1-bis, D.L. n. 146 del 2013) che, in deroga alla disciplina dei ruoli e delle qualifiche della carriera dirigenziale penitenziaria, e in attesa dello svolgimento di specifici concorsi pubblici, consente ai dirigenti di istituto penitenziario di svolgere le funzioni di dirigente dell’esecuzione penale esterna.

 

L’ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, dettato dal decreto legislativo n. 63 del 2006, prevede infatti (articoli 3 e 4) tre distinti ruoli per i dirigenti di istituto penitenziario, i dirigenti di esecuzione penale esterna ed i dirigenti medici psichiatri e dispone che alla carriera si acceda dalla qualifica iniziale di ciascun ruolo, unicamente mediante pubblico concorso.

 

Nelle more dell’espletamento dei concorsi per dirigente di esecuzione penale esterna, il legislatore ha dunque consentito di coprire tali posti attingendo al ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario.

La deroga era originariamente introdotta per un periodo di tre anni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 146 del 2013, e dunque fino al 22 febbraio 2017[74]; tale termine è stato poi prorogato al 31 dicembre 2018 dall’art. 10, co. 2, del decreto-legge n. 244 del 2016.

Il disegno di legge di bilancio proroga di un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2019, tale deroga.

 

 


 

Articolo 1, comma 654-decies, lett. c)
(Funzionalità uffici giudiziari)

 

 

Il comma 654-decies, lett. c), in relazione al passaggio dai comuni allo Stato degli oneri di manutenzione degli uffici giudiziari (previsto dalla legge di stabilità 2015), proroga di un ulteriore anno – ovvero fino al 31 dicembre 2019 – la possibilità di continuare ad avvalersi del personale comunale per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, sulla base di specifici accordi da concludere con le amministrazioni locali.

 

 

Il comma 654-decies, lett. c), intervenendo sul comma 1 dell’art. 21-quinquies, del DL n. 83/2015 (L. 132/2015), proroga di un anno (fino al 31 dicembre 2019) la possibilità, per gli uffici giudiziari, di continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal personale comunale ivi distaccato o comandato per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria. Si tratta di un termine – originariamente fissato al 31 dicembre 2015 - già più volte prorogato dal legislatore[75].

 

La proroga si inquadra nell’ambito della disciplina del trasferimento dai comuni allo Stato, dal 1° settembre 2015, dell’obbligo di corrispondere le spese per gli uffici giudiziari, trasferimento disposto dalla legge di stabilità 2015 (L. 190/2014, art. 1, commi da 526 a 530).
Il passaggio delle indicate competenze è previsto sulla base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal Ministero della giustizia, in applicazione e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero della giustizia e l'ANCI. In particolare, il comma 526 ha precisato come il trasferimento non sciogliesse i rapporti giuridici in corso di cui fosse parte il comune (in cui subentra il Ministero) e che a questi ultimi non fossero più dovuti canoni per la locazione degli immobili sedi di uffici giudiziari. Infatti, poiché l’art. 1 della legge 392 del 1941 stabiliva che le spese necessarie per i locali ad uso degli uffici giudiziari (per le pigioni, riparazioni, manutenzione, pulizia, illuminazione, riscaldamento e custodia dei locali, per le provviste di acqua, il servizio telefonico, la fornitura e le riparazioni dei mobili e degli impianti, per i registri e gli oggetti di cancelleria) costituissero spese obbligatorie dei comuni che ospitano detti uffici, a titolo di parziale rimborso, lo Stato erogava ai comuni un contributo annuo alle spese medesime nella misura stabilita nella tabella allegata alla stessa legge del 1941. Un regolamento, adottato con D.P.R. 18 agosto 2015, n. 133, ha dettato le misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione della nuova disciplina che trasferisce allo Stato l’onere delle spese per gli uffici giudiziari.

 

Il comma 654-decies, lett. c), inoltre, modifica il comma 3 dello stesso art. 21-quinquies, prevedendo che, per il 2019, il Ministero della giustizia possa autorizzare gli uffici giudiziari ad avvalersi del personale comunale secondo i criteri fissati nella convenzione quadro con l’ANCI, nei limiti di importi di spesa pari al 10 per cento di quanto stanziato nel capitolo n. 1550 dello stato di previsione del Ministero nell’esercizio precedente, e dunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La Relazione tecnica quantifica tale misura percentuale in 27,5 milioni di euro.

 

Si ricorda che, per il 2015, le autorizzazioni potevano essere concesse nel limite del 15% di quanto stanziato nel capitolo allora di nuova istituzione; nel 2016 nel limite del 20%; nel 2017 nel limite del 15% e, infine, per il 2018 nel limite del 10%. Tale percentuale è confermata per l’esercizio 2019.

 

 

 

 

 

 


 

Articolo 1, comma 654-decies, lett. d)
(Proroga di termini in materia di circoscrizioni giudiziarie de L’Aquila e Chieti)

 

Il comma 654-decies, lett. d), differisce al 14 settembre 2021 il termine di efficacia delle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti, nonché delle relative sedi distaccate, previste dalla riforma della geografia giudiziaria del 2012.

 

 

Il comma 654-decies, lett. d) differisce al 14 settembre 2021 l’entrata in vigore della riforma della geografia giudiziaria prevista dagli artt. 1 e 2 del D.lgs. 155 del 2012 in relazione alle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti e alla soppressione delle relative sedi distaccate.

 

La riforma della geografia giudiziaria introdotta dal D.Lgs 155 del 2012 ha comportato, nella corte d’appello di L’Aquila, il mantenimento dei soli tribunali di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo.

Dovranno quindi essere soppressi, e ricompresi nel circondario del tribunale de L’Aquila, i tribunali di Avezzano e di Sulmona; analogamente, dovranno essere soppressi, e ricompresi nel circondario del tribunale di Chieti, i tribunali di Lanciano e di Vasto.

Anche in Abruzzo, come già accaduto nel resto del Paese, la riforma della geografia giudiziaria prevede poi la soppressione di tutte le sezioni distaccate di tribunale. Per quanto riguarda i circondari di L’Aquila e Chieti, gli unici per i quali la soppressione non è stata ancora operata, dovranno venire meno le sezioni distaccate di Ortona e di Atessa.

 

Rimangono, quindi, in funzione fino a tale data nell’assetto pre-riforma gli uffici giudiziari delle circoscrizioni de L’Aquila e Chieti, comprese le citate sezioni distaccate di tribunale.

 

Si ricorda come, già in sede di entrata in vigore della riforma della geografia giudiziaria (13 settembre 2012), l’art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 155 del 2012 aveva previsto - in considerazione delle condizioni di inagibilità in cui versavano gli edifici che ospitano i tribunali de L’Aquila e Chieti gravemente danneggiati dal terremoto del 2009 – che per tali tribunali la riforma della geografia giudiziaria acquistasse efficacia a partire dal 13 settembre 2015.

E’ poi intervenuto l’art. 3-bis del decreto-legge n. 150 del 2013 , che ha ulteriormente spostato l’efficacia della riforma per il distretto di corte d’appello de L’aquila al 13 settembre 2018.

Tale termine è stato ulteriormente differito al 13 settembre 2020 dal decreto legge n. 8 del 2017; le motivazioni di tale ultima proroga, hanno fatto riferimento non più al terremoto del 2009 bensì alle «esigenze di funzionalità delle sedi dei tribunali de L'Aquila e di Chieti, connesse agli eventi sismici del 2016 e 2017».

 

Posto che la riforma della geografia giudiziaria comporta risparmi di spesa, anche la proroga in esame è accompagnata da una specifica copertura finanziaria.

 


 

Articolo 1, comma 654-decies, lett. e)
(Albo delle giurisdizioni superiori)

 

 

 

Il comma 654-decies, lett. e) proroga di un ulteriore anno la disciplina transitoria che consente l’iscrizione all’albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori a coloro che siano in possesso dei requisiti previsti prima dell’entrata in vigore della riforma forense.

 

La disposizione di proroga interviene sull’art. 22 della legge forense (legge n. 247 del 2012) per prorogare di un ulteriore anno la disciplina transitoria che consente l’iscrizione all’albo speciale che abilita gli avvocati al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione, al Consiglio di Stato, alla Corte dei Conti, alla Corte costituzionale e al Tribunale superiore delle acque pubbliche agli avvocati che maturino i requisiti previsti prima della riforma, entro 7 anni (in luogo degli attuali 6 anni) dalla riforma stessa e dunque entro il 2 febbraio 2020.

 

L’art. 22 della legge professionale consente l’iscrizione all’Albo speciale a seguito del superamento dell'apposito esame da parte di avvocati con almeno 5 anni di anzianità d'iscrizione all'albo territoriale (la disciplina previgente prevedeva l'esercizio per 12 anni della professione di avvocato davanti alle Corti di appello e ai Tribunali). L'art. 22 prevede, inoltre, che l'iscrizione possa essere richiesta anche da chi, avendo maturato una anzianità di iscrizione all'albo di 8 anni, successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell'avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal CNF.

La normativa in vigore prima della riforma, della quale si prevede ora l’ulteriore proroga di efficacia, subordina l’iscrizione all’albo speciale ai seguenti requisiti:

§  12 anni di iscrizione nell'albo ordinario (senza alcun ulteriore requisito), ovvero

§  5 anni di iscrizione nell'albo ordinario e superamento di un esame.

Inoltre, possono essere iscritti nell'albo speciale, a condizione che siano iscritti in un albo degli avvocati, anche se non hanno materialmente esercitato la professione:

§  i professori universitari di ruolo di discipline giuridiche dopo quattro anni di insegnamento;

§  ex consiglieri di cassazione e di corte d'appello;

§  avvocato generale, vice-avvocato generale o avvocato distrettuale dello Stato, ecc.;

§  coloro che avendo conseguita l'abilitazione alla libera docenza e la definitiva conferma, abbiano esercitato per almeno otto anni un incarico di insegnamento.

 

Si ricorda che il termine originario previsto dalla legge n. 247 era di tre anni dall’entrata in vigore della riforma; termine che scadeva il 2 febbraio 2016. Sono poi intervenuti:

§  il decreto-legge di proroga termini n. 210 del 2015 che ha portato i 3 anni di vigenza della norma transitoria a 4 anni (scadenza al 2 febbraio 2017);

§  il decreto-legge di proroga termini n. 244 del 2016, che ha portato i 4 anni di vigenza della norma transitoria a 5 anni (scadenza al 2 febbraio 2018);

§  la legge di bilancio 2018 (l. n. 205 del 2017, art. 1, co. 470), che ha portato i 5 anni di vigenza della norma transitoria a 6 anni.

La disposizione in commento proroga ulteriormente la vigenza della disciplina transitoria, fino al settimo anno successivo alla riforma forense.

 

 


 

Articolo 1, comma 654-undecies
(Proroghe in materie di interesse del Ministero della Difesa)

 

 

 

Il comma 654-undecies reca proroga - al 31 dicembre 2019 -dei provvedimenti di soppressione e di riconfigurazione di comandi, enti e altre strutture ordinative dell'Esercito italiano.

 

La lettera b) novella l'art. 2188-bis del Codice dell'ordinamento militare (di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010) inerente l'adozione di provvedimenti di soppressione, ovvero di riconfigurazione, di comandi, enti e altre strutture ordinative dell'Esercito che concorrono alla contrazione strutturale non inferiore al 30% richiesta dalla legge di delega per la revisione dello strumento militare (legge n. 244/2012, articolo 2, comma 1, lettera b)). L'articolo 2188-bis, introdotto dal d. lgs. n. 7/2014, art. 5, comma 1, lett. a) di attuazione della richiamata delega, stabilisce che i provvedimenti di soppressione o di riconfigurazione sono adottati dal Ministro della difesa, con proprio decreto, emanato su proposta del Capo di Stato Maggiore della Difesa, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative per le materie di competenza. La novella in esame proroga di un anno il termine entro cui adottare i suddetti provvedimenti, dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019.

 

Si tratta dei provvedimenti di soppressione riguardanti:

Ø  i Centri documentali di Ancona, Brescia, Cagliari, Caserta, Catania, Chieti, Como, Lecce, Milano, Palermo, Salerno, Udine, Verona e Roma;

Ø  il Comando militare esercito Molise.

 

Dei provvedimenti di riconfigurazione riguardanti i Comandi militari:

Ø  il Comando forze operative terrestri dislocato a Verona, riconfigurato nella sede di Roma in Comando forze operative terrestri e Comando operativo Esercito.

Ø  Esercito Abruzzo, riconfigurato e ridenominato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alle soppressioni del Comando Militare Esercito Molise e del Centro Documentale di Chieti;

Ø  Esercito Friuli Venezia Giulia, riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Udine;

Ø  Esercito Lombardia con sede a Milano, riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Milano;

Ø  Esercito Marche, riconfigurato e ridenominato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Ancona;

Ø  il Comando militare della Capitale, riconfigurato anche in ragione dei compiti acquisiti in seguito alla soppressione del Centro Documentale di Roma; 

Ø  il Comando militare autonomo della Sardegna che acquisisce, tra l'altro, le funzioni del soppresso Centro Documentale di Cagliari; 

Ø  il Comando militare autonomo della Sicilia che acquisisce, tra l'altro, le funzioni del soppresso Centro Documentale di Palermo;

Ø  il Comando supporti in Verona, riconfigurato in Comando delle forze operative terrestri di supporto, in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni.

 

 

 

 

 

 

 


 

Articolo 1, comma 654-undecies, lett. a)
(Proroga banche dati Prum)

 

Il comma 654-undecies, lett. a), proroga al 31 dicembre 2019 il termine per il trasferimento, da parte delle Forze di polizia, alla banca dati nazionale del DNA dei profili del DNA ricavati da reperti acquisiti nel corso di procedimenti penali prima del 14 luglio 2009

 

 

Il comma 654-undecies, lett. a) - novellando l’art. 17, comma 1, della legge 30 giugno 2009, n. 85, di adesione della Repubblica italiana al Trattato di Prum - proroga al 31 dicembre 2019 il termine entro il quale le Forze di polizia, previo nulla osta dell’autorità giudiziaria, devono trasferire alla banca dati nazionale del DNA i profili del DNA ricavati da reperti acquisiti nel corso di procedimenti penali prima della data di entrata in vigore della stessa legge 85/2008 (il 14 luglio 2009).

Il termine per il citato trasferimento dei profili del DNA era stato già prorogato al 31 dicembre 2018 dall’art. 1, comma 1122, lett, f) della legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 2015).

 

L’istituzione della banca dati del DNA è stata prevista dalla legge n. 85 del 2009, con cui l’Italia ha aderito al Trattato di Prum, sottoscritto da Belgio, Germania, Spagna, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Austria il 27 maggio 2005, volto a rafforzare la cooperazione di polizia in materia di lotta al terrorismo, alla criminalità transfrontaliera ed all’immigrazione clandestina.

La legge, allo scopo di facilitare l'identificazione degli autori di delitti, permette la comparazione dei profili del DNA di persone già implicate in procedimenti penali con gli analoghi profili ottenuti dalle tracce biologiche rinvenute sulla scena di un crimine. La medesima legge prevede sia l’istituzione di una banca dati nazionale del DNA presso il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza che di un Laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, presso il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

La banca dati nazionale provvede, nei casi tipizzati, alla raccolta dei profili del DNA:

§  dei soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, (specificamente indicati all'articolo 9 della legge);

§  relativi a reperti biologici acquisiti nel corso di procedimenti penali;

§  di persone scomparse o loro consanguinei e di cadaveri e resti cadaverici non identificati.

 

La disciplina transitoria della legge n. 85 del 2009 (art. 17, comma 1) aveva previsto che i profili del DNA ricavati da reperti acquisiti nel corso di procedimenti penali anteriormente alla data di entrata in vigore della legge, previo nulla osta dell’autorità giudiziaria, fossero trasferiti dalle Forze di polizia alla banca dati nazionale del DNA entro un anno dalla data della sua entrata in funzione.

L’effettiva entrata in funzione della banca dati del DNA, collegata all’adozione del regolamento attuativo, ha scontato il notevole ritardo derivante dall’emanazione di tale regolamento (D.P.R. 7 aprile 2016, n. 87), entrato in vigore solo il 10 giugno 2016.

Il termine di un anno per il trasferimento dei reperti alla banca dati del DNA, previsto dalla norma transitoria della legge 85/2009, risulta, quindi, già scaduto. D’altra parte l’art. 35 del regolamento attuativo - pur prevedendo che i profili del DNA ricavati da reperti biologici e da campioni biologici di soggetti che al momento del prelievo rientravano nelle previsioni della legge n. 85/2009 (acquisiti nel corso di procedimenti penali anteriormente alla data di entrata in funzione della banca dati del DNA) fossero inseriti nella stessa banca dati (con le modalità tecniche indicate dallo stesso regolamento) - non ha fissato alcun termine entro il quale, nelle ipotesi indicate, i profili del DNA dovessero essere obbligatoriamente trasferiti.

 

 


 

Articolo 1, comma 654-duodecies
(Adeguamento antincendio strutture ricettive)

La norma proroga al 31 dicembre 2019 il termine per l’adeguamento alle disposizioni in materia di prevenzione incendi previsto per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018.

 

Il comma 654-duodecies modifica l’art. 1, comma 1122, lettera i), della L. n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), inserendovi la proroga al 31 dicembre 2019, nelle materie di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, del termine per l’adeguamento alle disposizioni in materia di prevenzione incendi previsto dal comma 1122 citato, per le strutture ricettive turistico alberghiere con oltre 25 posti letto localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018, come individuati dalla deliberazione del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018.

 

In particolare, il richiamato art. 1, comma 1122, lettera i) della legge di bilancio 2018 ha posticipato al 30 giugno 2019 il termine per il completamento dell'adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere) e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012[76].

 

Si ricorda che, con la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018, è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 ottobre 2018 nei territori delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

 

La norma prevede altresì, ai fini dell’operatività della proroga, la previa presentazione al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2019, della SCIA parziale.

Si tratta dello strumento già individuato dal citato art. 1, comma 1122, lett. i), che aveva previsto la previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 1° dicembre 2018, di una SCIA parziale, in quanto attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture, reazione al fuoco dei materiali, compartimentazioni, corridoi, scale, ascensori e montacarichi, impianti idrici antincendio, vie d’uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove prevista la reazione al fuoco dei materiali, vie d’uscita ad uso promiscuo con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali, locali adibiti a deposito.


 

Articolo 1, comma 654-terdecies
(Proroghe in materia di promozione delle opere europee ed italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi)

 

 

L’articolo 1, comma 654-terdecies, introdotto durante l’esame al Senato, proroga (dal 1 °gennaio 2019) al 1° luglio 2019 il termine a decorrere dal quale si prevede:

-     l’avvio del graduale innalzamento degli obblighi di programmazione in opere europee e di investimento in opere europee prodotte da produttori indipendenti da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi e della concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale;

-     l’avvio del graduale innalzamento degli obblighi di programmazione e di investimento in opere di espressione originale italiana, ovunque prodotte, nell’ambito delle previste quote di programmazione e investimento in opere europee;

-     l’introduzione degli obblighi di investimento e di programmazione in opere europee anche per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta.

 

Ai fini indicati, novella l’art. 44-bis, co. 1, lett. a), e co. 2, alinea, l’art. 44-ter, co. 1, lett. a), co. 2, lett. a), co. 3, lett. a), co. 4, lett. a), l’art. 44-quater, co. 2 e 6, del d.lgs. 177/2005, tutti inseriti dall’art. 2, co. 1, del d.lgs. 204/2017.

 

Le definizioni di servizi di media audiovisivi lineari e non lineari, di opere europee e di produttore indipendente

 

In base all’art. 2, co. 1, lett. a), del d.lgs. 177/2005, per "servizio di media audiovisivo" si intende un servizio, quale definito agli artt. 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che è sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi media e il cui obiettivo principale è la fornitura di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche. Nello specifico, con tale espressione si intende o la radiodiffusione televisiva (o servizio di media audiovisivo lineare, definito dalla lett. i) del medesimo co. 1 come un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto di programmi) – e, in particolare, la televisione analogica e digitale, la trasmissione continua in diretta quale il live streaming, la trasmissione televisiva su Internet quale il webcasting e il video quasi su domanda quale il near video on demand –, o un servizio di media audiovisivo a richiesta (o servizio di media audiovisivo non lineare, definito dalla lett. m) del medesimo co. 1 come un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione di programmi al momento scelto dall'utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media).

Non rientrano nella definizione di "servizio di media audiovisivo":

- i servizi prestati nell'esercizio di attività precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, quali i siti Internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati a fini di condivisione o di scambio nell'ambito di comunità di interesse;

- ogni forma di corrispondenza privata, compresi i messaggi di posta elettronica;

- i servizi la cui finalità principale non è la fornitura di programmi;

- i servizi nei quali il contenuto audiovisivo è meramente incidentale e non ne costituisce la finalità principale, quali, a titolo esemplificativo: i siti internet che contengono elementi audiovisivi puramente accessori, come elementi grafici animati, brevi spot pubblicitari o informazioni relative a un prodotto o a un servizio non audiovisivo; i giochi in linea; i motori di ricerca; le versioni elettroniche di quotidiani e riviste; i servizi testuali autonomi; i giochi d'azzardo con posta in denaro, ad esclusione delle trasmissioni dedicate a giochi d'azzardo e di fortuna.

Costituisce, inoltre, servizio di media audiovisivo una comunicazione commerciale audiovisiva.

In base alla lett. b) del medesimo co. 1, è “fornitore di servizi di media” la persona fisica o giuridica cui è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e che ne determina le modalità di organizzazione. Sono escluse da tale definizione le persone fisiche o giuridiche che si occupano solo della trasmissione di programmi per i quali la responsabilità editoriale incombe a terzi.

 

La definizione di opere europee è recata dalla lett. cc) del medesimo co. 1. In particolare, possono essere considerate tali:

- le opere originarie di Stati membri;

- le opere originarie di Stati terzi che siano parti della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera del Consiglio d’Europa, firmata a Strasburgo il 5 maggio 1989 e ratificata dall’Italia con L. 327/1991 (a condizione che le opere originarie di Stati membri non siano soggette a misure discriminatorie nel paese terzo interessato);

- le opere co-prodotte nell’ambito di accordi conclusi nel settore audiovisivo tra l’UE e paesi terzi (anche in tal caso, a condizione che le opere originarie di Stati membri non siano soggette a misure discriminatorie nel paese terzo interessato).

Le opere originarie di Stati membri e di Stati terzi parti della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, inoltre, devono essere opere realizzate essenzialmente con il contributo di autori e lavoratori residenti in uno o più Stati membri o terzi, parti della medesima Convenzione europea, e devono rispondere a una delle seguenti condizioni:

- essere realizzate da uno o più produttori stabiliti in uno o più di tali Stati;

- la produzione deve avvenire sotto la supervisione e il controllo effettivo di uno o più produttori stabiliti in uno o più di tali Stati;

- il contributo dei co-produttori di tali Stati è prevalente nel costo totale della coproduzione e questa non è controllata da uno o più produttori stabiliti al di fuori di tali Stati.

Infine, le opere prodotte nel quadro di accordi bilaterali di coproduzione conclusi tra Stati membri e paesi terzi sono considerate opere europee a condizione che la quota a carico dei produttori dell'UE nel costo complessivo della produzione sia maggioritaria e che la produzione non sia controllata da uno o più produttori stabiliti fuori del territorio degli Stati membri.

 

La definizione di produttore indipendente è recata dalla lett. p) del medesimo co. 1 (come sostituita dall'art. 1, co. 1, del citato d.lgs. 204/2017).

In particolare, possono essere considerati produttori indipendenti gli operatori della comunicazione europei che svolgono attività di produzioni audiovisive e che non sono controllati da, ovvero collegati a, fornitori di servizi media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana e, alternativamente:

-     per un periodo di 3 anni non destinano più del 90% della propria produzione ad un solo fornitore di servizi media audiovisivi;

-     sono titolari di diritti secondari.

 

Obblighi di programmazione delle opere europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari

 

In particolare, con riferimento all’art. 44-bis del d.lgs. 177/2005, si proroga (dal 1° gennaio 2019) al 1° luglio 2019 il termine a decorrere dal quale si prevede, per i fornitori sopra indicati, l’innalzamento al 53% del tempo di diffusione da riservare alle opere europee, con l’esclusione del tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite.

Tale quota è innalzata – in base al d.lgs. 204/2017 – al 56% per il 2020 e al 60% dal 2021.

Pertanto, anche per i primi sei mesi del 2019 resta fermo che i medesimi fornitori devono riservare alle opere europee almeno il 50% del proprio tempo di diffusione giornaliero, sempre con le esclusioni indicate.

Si proroga, inoltre, alla medesima data del 1° luglio 2019 la decorrenza dell’obbligo di riservare alle opere di espressione originale italiana, ovunque prodotte, una sotto quota minima (della quota prevista per la programmazione delle opere europee), pari ad almeno la metà per la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e ad almeno un terzo per gli altri fornitori di servizi di media audiovisivi lineari.

In base all’art. 44-sexies del d.lgs. 177/2005, la definizione delle opere audiovisive, ovunque prodotte, di espressione originale italiana e la misura effettiva della sotto quota sono stabilite con regolamento dei Ministri dello sviluppo economico e per i beni e le attività culturali, sentita l’AGCOM e le competenti Commissioni parlamentari.

 

Pertanto, anche per i primi sei mesi del 2019 rimane ferma la previsione secondo cui almeno il 10% – o il 20%, nel caso della concessionaria del servizio pubblico – del tempo di trasmissione (meglio puntualizzato, poi, con il D.I. 22 febbraio 2013) è riservato alle opere europee degli ultimi 5 anni, incluse le opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte.

 

Obblighi di investimento in opere europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari

 

Con riferimento all’art. 44-ter del d.lgs. 177/2005, si proroga (dal 1° gennaio 2019) al 1° luglio 2019 il termine a decorrere dal quale si prevede, per i fornitori sopra indicati, l’avvio dell’innalzamento delle quote, diversificate fra la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e gli altri fornitori.

 

In particolare, per i fornitori diversi dalla concessionaria, l’innalzamento della quota al 12,5%, da destinare per almeno cinque sesti a opere europee prodotte da produttori indipendenti, decorre dal 1° luglio 2019.

Tale quota – in base al d.lgs. 204/2017 – dal 2020 è innalzata al 15% , sempre da destinare per almeno cinque sesti a opere prodotte da produttori indipendenti.

Pertanto, anche per i primi sei mesi del 2019, la quota di investimento resta ferma al 10% ed è destinata esclusivamente a opere europee prodotte da produttori indipendenti.

In particolare, per tali fornitori, le quote da riservare al pre-acquisto o all’acquisto o alla produzione di opere europee sono riferite ai propri introiti netti annui, ossia quelli che il soggetto obbligato ricava da pubblicità, televendite, sponsorizzazioni, contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, provvidenze pubbliche e offerte televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo di cui esso ha la responsabilità editoriale, secondo le ulteriori specifiche contenute in un regolamento AGCOM.

Dalla medesima data del 1° luglio 2019 decorre il termine a partire dal quale la sotto quota minima (della quota prevista per l’investimento in opere europee) da riservare alle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti è elevata al 3,5%.

Tale quota – in base al d.lgs. 204/2017 – è innalzata al 4% per il 2020 e al 4,5% dal 2021.

Pertanto, anche per i primi sei mesi del 2019, la sotto quota minima resta ferma al 3,2%.

Anche in tal caso, in base all’art. 44-sexies del d.lgs. 177/2005, la misura effettiva di tale sotto quota è definita con regolamento interministeriale.

 

Per la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, l’innalzamento della quota al 18,5%, da destinare per almeno cinque sesti a opere europee prodotte da produttori indipendenti, decorre dal 1° luglio 2019.

Tale quota – in base al d.lgs. 204/2017 – dal 2020 è innalzata al 20%, da destinare per almeno cinque sesti a opere prodotte da produttori indipendenti.

Pertanto, anche per i primi sei mesi del 2019, la quota di investimento resta ferma al 15% ed è destinata esclusivamente a opere europee prodotte da produttori indipendenti.

In particolare, per la concessionaria, le quote da riservare al pre-acquisto o all’acquisto o alla produzione di opere europee sono riferite ai ricavi derivanti dal canone di abbonamento all’offerta radiotelevisiva e dalla pubblicità, al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la pubblica amministrazione e dalla vendita di beni e servizi, secondo le ulteriori specifiche contenute in un regolamento AGCOM.

Dalla medesima data del 1° luglio 2019 decorre il termine a partire dal quale la sotto quota minima (della quota prevista per l’investimento in opere europee prodotte da produttori indipendenti) da riservare alle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte è elevata al 4%.

Tale quota – in base al d.lgs. 204/2017 – è innalzata al 4,5% per il 2020 e al 5% a decorrere dal 2021.

 

Pertanto, anche per i primi sei mesi del 2019, la sotto quota minima resta ferma al 3,6%.

Anche in tal caso, in base all’art. 44-sexies del d.lgs. 177/2005, la misura effettiva di tale sotto quota è definita con regolamento interministeriale.

 

Obblighi dei fornitori dei servizi di media audiovisivi a richiesta

 

Con riferimento all’art. 44-quater del d.lgs. 177/2005, si proroga (dal 1° gennaio 2019) al 1° luglio 2019 il termine a decorrere dal quale si applicano ai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti alla giurisdizione italiana gli obblighi di:

- programmazione di opere europee realizzate negli ultimi 5 anni, in misura non inferiore al 30% del proprio catalogo, secondo quanto previsto con regolamento dell’AGCOM;

- investimento in opere europee prodotte da produttori indipendenti, con particolare riferimento alle opere diffuse entro 5 anni dalla produzione, in misura non inferiore al 20% dei propri introiti netti annui in Italia, secondo quanto previsto con regolamento dell’AGCOM.

Il regolamento dell’AGCOM è adottato nel rispetto, fra l’altro, delle disposizioni relative ai fornitori di servizi di media audiovisivi lineari, in quanto compatibili.

 

Al riguardo si ricorda che l’art. 44, co. 4 e 7, del d.lgs. 177/2005 – nel testo precedente le modifiche apportate con il d.lgs. 204/2017 – prevedeva che i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti alla giurisdizione italiana dovevano promuovere, gradualmente e tenuto conto delle condizioni di mercato, la produzione di opere europee e l'accesso alle stesse, secondo le modalità definite dall'AGCOM con proprio regolamento. Prevedeva, altresì, che la promozione poteva riguardare, fra l’altro, il contributo finanziario che tali servizi apportavano alla produzione di opere europee e all’acquisizione di diritti sulle stesse, o la percentuale o il rilievo delle stesse opere nei cataloghi dei programmi offerti.

La relativa disciplina di dettaglio è stata definita dall’AGCOM con il regolamento adottato con delibera 188/11/CONS, che ha previsto, alternativamente, una riserva di produzione del 20% di opere europee nel catalogo del fornitore dei servizi a richiesta, oppure un contributo finanziario annuale alla produzione o all'acquisizione di diritti sulle opere europee per i propri cataloghi pari ad almeno il 5% dei ricavi.

A seguito del d.lgs. 204/2017 – che ha disciplinato l’argomento inserendo nel d.lgs. 177/2005 l’art. 44-quater – tali disposizioni non sono più presenti nell’art. 44 dello stesso d.lgs. 177/2005.


 

Articolo 1, comma 654-quaterdecies, lettera a)
(Tecnici inquinamento acustico)

 

 

Il comma 654-quaterdecies, lettera a), introdotto al Senato, proroga da 12 a 30 mesi il termine entro cui presentare l’istanza alla Regione di competenza, per l’inserimento nell'elenco dei tecnici competenti in acustica previsto all’articolo 21, comma 5, del D.Lgs. 42/2017. 

 

Il comma 654-quaterdecies, lettera a), proroga il termine previsto all’articolo 21, comma 5 del D.Lgs. 42/2017 (Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico), che disciplina l'elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica, istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il comma 5 dell’art. 21 prevede, per coloro i quali abbiano ottenuto il riconoscimento regionale della qualificazione di tecnico competente in acustica ai sensi della normativa attualmente vigente (D.P.C.M. 31 marzo 1998), entro il termine di 12 mesi dall'entrata in vigore del medesimo D.Lgs. 42/2017 (termine ora prorogato di trenta mesi) di presentare alla Regione istanza di inserimento nell'elenco dei tecnici competenti in acustica, secondo quanto previsto nell'allegato 1, punto 1, del medesimo D.Lgs. 42/2017.

La presentazione della domanda deve avvenire nei modi e nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000. La disposizione precisa che sono le regioni a dover provvedere all'inserimento dei richiedenti nel citato elenco.

 

 

 

 

 


ARTICOLI 2-15
(Approvazione degli stati di previsione)

 

 

Gli articoli da 2 a 15 dispongono l’approvazione dello stato di previsione dell’entrata e dei singoli stati di previsione della spesa, recando per ciascuno di essi anche altre disposizioni aventi carattere gestionale, per la gran parte riprodotte annualmente.

 

Per le tavole riepilogative che illustrano le entrate finali del bilancio dello Stato e le spese finali relative a ciascun ministero per il 2019, come risultanti a seguito dell’esame al Senato (A.C. 1334-B), si rinvia alla scheda di lettura relativa agli articoli 16 e 17.

 

Per le modifiche di Sezione II, approvate durante l’esame al Senato, al fine di conseguire il livello dei saldi di finanza pubblica concordato nell’ambito del negoziato con le istituzioni europee nonché per recepire gli effetti finanziari delle modifiche apportate in sede di conversione del decreto-legge n. 113/2018 (cd. D.L. “sicurezza”), si rinvia all’apposita sezione del presente Dossier “Le modifiche alla sezione II”.

 

 


 

ARTICOLI 16 E 17
(Quadri generali riassuntivi)

 

 

Gli articoli 16 e 17 dispongono l’approvazione del totale generale della spesa e dei quadri generale riassuntivi per il triennio 2019-2021.

 

L’articolo 16 approva i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2019-2021, comprensivi del rimborso delle passività finanziarie, in termini di competenza e di cassa, come indicati nella tabella che segue, riepilogativa dei vari passaggi parlamentari del disegno di legge di bilancio. Nella riga (A) si riportano i totali generali della spesa nel ddl originario del Governo (A.C. 1334), nella riga (B) di quello approvato dalla Camera (A.S. 981) e nella riga (C) di quello approvato dal Senato (A.C. 1334-B).

Tabella 2 – Totali generali della spesa

 (valori in milioni di euro)                     

 

Competenza

 

2019

2020

2021

 (A) Spese complessive

          A.C. 1334

877.347

878.866

891.882

(B) Spese complessive

         A.S. 981

877.584

878.795

891.929

differenza (B)-(A)

237

-71

47

(C) Spese complessive

        A.C. 1334-B

869.499

876.921

889.908

differenza (C)-(B)

-8.085

-1.874

-2.021

 

Va infatti considerato che, rispetto al provvedimento di manovra come presentato dal Governo (A.C. 1334), nel corso dell’esame parlamentare stati approvati numerosi emendamenti, i cui effetti sono stati recepiti nel disegno di legge di bilancio con le due Note di variazioni.

Gli emendamenti approvati alla Camera, i cui effetti sono stati recepiti nel disegno di legge di bilancio con la I Nota di variazioni (A.C. 1334/I), hanno determinato una variazione delle previsioni integrate delle entrate e delle spese del bilancio dello Stato rispetto al disegno di legge iniziale di modesta entità, che non hanno modificato l’impatto complessivo del provvedimento.

 

In particolare, gli emendamenti approvati hanno determinato un incremento delle entrate di 239 milioni nel 2019 e di 54 milioni nel 2021, con una riduzione di 69 milioni per il 2020, per la gran parte derivante dall’effetto delle nuove disposizioni introdotte in materia di imposta sulle emissioni di diossido di carbonio delle nuove autovetture. L’esame alla Camera ha inoltre determinato un incremento anche delle spese per 237 milioni nel 2019 e di 48 milioni nel 2021, con una riduzione di 70 milioni nel 2020.

Per quanto riguarda i saldi, dalla Nota di variazioni risulta che il disegno di legge di bilancio, come modificato dagli emendamenti approvati dalla Camera, sia alla prima che alla seconda sezione, determina, in termini di competenza un miglioramento del risparmio pubblico, pari a circa 348 milioni per l’anno 2019. Per quanto riguarda il saldo netto da finanziare, dalla Nota di variazioni risulta che il disegno di legge di bilancio, come modificato dagli emendamenti approvati determina, per l’anno 2019 un miglioramento pari a circa 2 milioni di euro.

 

Successivamente, durante l’esame al Senato sono state approvate numerose modifiche, i cui effetti sono stati recepiti con la II Nota di variazioni (A.S. 981/II), che hanno apportato consistenti variazioni nell’entità delle entrate e delle spese finali, e di conseguenza sul saldo netto da finanziare, dovute in particolare al recepimento degli accordi intervenuti tra il Governo e la Commissione europea.

Più nel dettaglio, le modifiche apportate dal Senato all’articolato della Sezione I hanno comportato un miglioramento del saldo netto da finanziare di circa 6,8 miliardi di euro nel 2019 (0,4 miliardi di maggiori entrate e 6,3 miliardi di minori spese), di 12,1 miliardi nel 2020 (10 miliardi di maggiori entrate e circa 2 miliardi di minori spese) e di 15,9 miliardi nel 2021 (13,7 miliardi di maggiori entrate e 2,2 miliardi di minori spese).

Un ulteriore apporto al miglioramento del saldo netto da finanziare per il 2019 è derivato da definanziamenti e riprogrammazioni delle risorse della Sezione II (in particolare delle risorse iscritte nello stato di previsione del MEF), che comportano una riduzione del saldo netto da finanziare di 1.754 milioni di euro sul 2019, derivante sostanzialmente da una riduzione delle spese in conto capitale.

 

Nel complesso, per quanto riguarda il saldo netto da finanziare, dalla Nota di variazioni risulta che il disegno di legge di bilancio, come modificato dagli emendamenti approvati dal Senato, sia alla prima che alla seconda sezione, determina, in termini di competenza, per l’anno 2019 un miglioramento pari a 8.525 milioni di euro, determinato per 439 milioni da maggiori entrate e per 8.085 milioni da minori spese, di cui -5.249 milioni di spese correnti e -2.836 milioni in conto capitale.

Per l’anno 2020, la Nota evidenzia un miglioramento del saldo netto da finanziare per circa 12 miliardi di euro che sale a circa 15,7 milioni di euro per l’anno 2021 (quale conseguenza della contabilizzazione in bilancio delle maggiori entrate nel 2020 e 2021 determinate dal comma 2 del provvedimento, relativo alle disposizioni in materia di IVA). 

 

Rispetto al livello massimo del saldo netto da finanziare, indicato al comma 1, il saldo effettivo, indicato dal medesimo comma 1 come quello valido ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica (cfr. la relativa scheda di lettura), è riportato nel quadro generale riassuntivo di cui all’articolo 17.

L’articolo 17, infatti, approva il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, come risultante a seguito delle modifiche approvate al Senato, e le relative tabelle ad esso allegate, che espongono i dati del bilancio integrato (entrate e spese), in termini di competenza e di cassa.

Si segnala che nel quadro generale riassuntivo i dati sono esposti evidenziando i valori risultanti dalla Sezione I e dalla Sezione II.

 

La tabella seguente descrive gli effetti della manovra nel triennio 2019-2021, sulle entrate e le spese finali del bilancio dello Stato, evidenziando l’evoluzione nei diversi passaggi parlamentari, con riferimento al saldo netto da finanziare in soli termini di competenza.

Tabella 3 – Effetti sul saldo netto da finanziare del Bilancio dello Stato nel triennio 2019-2021

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

 

 

BLV

manovra

ddl iniziale

bilancio integrato

AC 1334

Modifiche Camera

bilancio integrato

AS 981

Modifiche Senato

bilancio integrato

AC 1334B

Entrate finali

2019

586.151

-8.191

577.960

239

578.199

439

578.638

2020

601.666

-6.752

594.914

-69

594.845

10.067

604.912

2021

607.443

-3.992

603.451

0

603.451

13.749

617.200

Spese finali

2019

626.036

+19.803

645.839

237

646.076

-8.085

637.991

2020

630.444

+19.512

649.956

-70

649.886

-1.875

648.011

2021

621.026

+26.020

647.046

48

647.094

-2.022

645.072

Saldo netto da fin.

2019

-39.885

-27.994

-67.879

2

-67.877

8.525

-59.352

2020

-28.779

-26.264

-55.043

1

-55.042

11.943

-43.099

2021

-13.583

-30.012

-43.595

6

-43.589

15.717

-27.872

Fonte: rielaborazione dati ddl di bilancio 2019-2021 (A.C. 1334 – Tomo I, pag. 6 e pag. 24), I nota di variazione (AC.1334/I) e II nota di variazione (A.S. 981/II).

La tavola che segue illustra le spese finali del bilancio dello Stato per il 2019, come risultanti a seguito dell’esame al Senato (A.C. 1334-B), ripartite per categorie, secondo la classificazione economica, evidenziando gli effetti della manovra rispetto al dato a legislazione vigente.

 

Tabella 4 - Spese finali per categorie economiche

 (dati di competenza, valori in milioni di euro)

 

BLV

manovra

ddl iniziale

bilancio integrato

AC 1334

Modifiche Camera

bilancio integrato

AS 981

Modifiche Senato

bilancio integrato

AC 1334B

Redditi da lavoro dipendente

92.428

982

93.410

30

93.440

40

93.480

Consumi intermedi

12.835

-29

12.806

36

12.842

30

12.872

Imposte pagate sulla produzione

4.977

3

4.980

2

4.982

3

4.985

Trasferimenti correnti ad AP

262.521

-385

262.136

27

262.163

-401

261.762

Trasferimenti correnti a famiglie e ISP

17.898

-2.624

15.274

-36

15.238

66

15.304

Trasferimenti correnti a imprese

10.010

146

10.156

33

10.189

-146

10.043

Trasferimenti all'estero

1.596

-35

1.561

6

1.567

0

1.567

Risorse proprie CEE

18.350

-15

18.335

0

18.335

0

18.335

Interessi passivi e redditi da capitale

78.890

7

78.897

1

78.898

0

78.898

Poste correttive e compensative

71.504

26

71.530

0

71.530

3

71.533

Ammortamenti

1.105

0

1.105

0

1.105

0

1.105

Altre uscite correnti

6.916

16.537

23.453

-207

23.246

-4.843

18.403

Totale Spese Correnti

579.031

14.614

593.645

-109

593.536

-5.249

588.287

Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni

5.278

-51

5.227

27

5.254

21

5.275

Contributi investimenti ad AP

18.407

1.651

20.058

194

20.252

-161

20.091

Contributi agli investimenti ad imprese

12.117

-1.798

10.319

288

10.607

-1.042

9.565

Contributi investimenti a famiglie e ISP

250

5

255

0

255

6

261

Contributi agli investimenti a estero

465

0

465

0

465

0

465

Altri trasferimenti in conto capitale

8.367

4.251

12.618

-162

12.456

-1.661

10.795

Acquisizioni di attività finanziarie

2.121

1.130

3.251

0

3.251

0

3.251

Totale spese Conto Capitale

47.005

5.189

52.194

346

52.540

-2.836

49.704

Totale Spese Finali

626.036

19.803

645.839

237

646.076

-8.085

637.991

Fonte: dati ddl di bilancio 2019-2021 (A.C. 1334 – – Tomo I, pag. 18 e Tomo II pag. 298, 302, 306); I Nota di variazioni (A.C. 1334/1) e II Nota di variazione (A.S. 981/II).


 

La tavola che segue illustra le entrate finali del bilancio dello Stato per il 2019, come risultanti a seguito dell’esame al Senato (A.C. 1334-B), ripartite per categorie, secondo la classificazione economica, evidenziando gli effetti della manovra rispetto al dato a legislazione vigente.

Tabella 5 - Entrate finali per categorie

 (dati di competenza, valori in milioni di euro)

 

BLV

manovra

ddl iniziale

bilancio integrato

AC 1334

Modifiche Camera

bilancio integrato

AS 981

Modifiche Senato

bilancio integrato

AC 1334B

I - Imposte sul patrimonio e sul reddito

265.701

4.714

270.415

-119

270.296

227

270.523

II - Tasse e imposte sugli affari

192.242

-11.307

180.935

297

181.232

-215

181.017

III - Imposte sulla produzione, consumi e dogane

35.600

-141

35.459

-10

35.449

0

35.449

IV - Monopoli

10.938

133

11.071

0

11.071

2

11.073

V - Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco

14.508

239

14.747

0

14.747

404

15.151

Totale entrate tributarie

518.989

-6.362

512.627

168

512.795

417

513.212

VI - Proventi speciali

891

0

891

0

891

0

891

VII - Proventi dei servizi pubblici minori

23.209

640

23.849

71

23.920

31

23.951

VIII – Proventi dei beni dello Stato

263

0

263

0

263

-5

258

IX - Prodotti netti di aziende autonome e utili di gestione

1.315

0

1.315

0

1.315

0

1.315

X - Interessi su anticipazioni e crediti vari del tesoro

4.990

0

4.990

0

4.990

-10

4.980

XI - Recuperi, rimborsi e contributi

31.193

-2.468

28.725

0

28.725

-5

28.720

XII - Partite che si compensano nella spesa

3.041

0

3.041

0

3.041

0

3.041

Totale entrate extratributarie

64.902

-1.828

63.074

71

63.145

22

63.167

Totale alienazione ed ammortamento beni, ecc.

2.259

0

2.259

0

2.259

0

2.259

ENTRATE FINALI

586.151

-8.191

577.960

239

578.199

439

578.638

Fonte: ddl di bilancio 2019-2021 (A.C. 1334 – Tomo I, pag. 14 e Tomo II pag. 307-309); I nota di variazione (AC. 1334/I) e II Nota di variazione (A.S. 981/II).

Nella tabella seguente è illustrato l’impatto complessivo della manovra, come risultante a seguito dell’esame al Senato (A.C. 1334-B), sugli stati di previsione dei Ministeri.

Tabella 6 –Spese finali dei Ministeri

 (dati di competenza, valori in milioni di euro)

 

BLV

manovra

ddl iniziale

bilancio integrato

AC 1334

Modifiche Camera

bilancio integrato

AS 981

Modifiche Senato

bilancio integrato

AC 1334B

Economia e finanze

360.625

5.943

366.568

429

366.997

-3.741

363.256

Spese correnti

331.106

-8.886

322.220

10.610

332.830

-298

332.532

Spese in c/capitale

29.519

4.830

34.349

-181

34.168

-3.444

30.724

Sviluppo economico

4.211

236

4.447

308

4.755

-140

4.615

Spese correnti

695

-2

693

67

760

36

796

Spese in c/capitale

3.516

179

3.695

300

3.995

-177

3.818

Lavoro

125.607

13.886

139.493

81

139.574

-5.070

134.504

Spese correnti

125.549

13.888

139.437

81

139.518

-13.761

125.757

Spese in c/capitale

58

-2

56

0

56

0

56

Giustizia

8.605

-40

8.565

2

8.567

15

8.582

Spese correnti

8.181

-30

8.151

2

8.153

-19

8.134

Spese in c/capitale

424

-10

414

0

414

15

429

Affari esteri

2.771

-38

2.733

19

2.752

7

2.759

Spese correnti

2.740

-38

2.702

20

2.722

1

2.723

Spese in c/capitale

31

0

31

0

31

5

36

Istruzione

59.271

73

59.344

152

59.496

9

59.505

Spese correnti

55.932

45

55.977

126

56.103

9

56.112

Spese in c/capitale

3.339

0

3.339

54

3.393

0

3.393

Interno

24.532

-259

24.273

57

24.330

656

24.986

Spese correnti

23.352

-441

22.911

57

22.968

44

23.012

Spese in c/capitale

1.180

182

1.362

0

1.362

612

1.974

Ambiente

837

-56

781

50

831

3

834

Spese correnti

357

-3

354

-6

348

8

356

Spese in c/capitale

480

-47

433

0

433

45

478

Infrastrutture  e trasporti

13.892

-1.881

12.011

53

12.064

149

12.213

Spese correnti

7.017

35

7.052

1

7.053

9

7.062

Spese in c/capitale

6.875

-1.916

4.959

52

5.011

140

5.151

Difesa

21.680

-254

21.426

1

21.427

5

21.432

Spese correnti

19.401

0

19.401

0

19.401

0

19.401

Spese in c/capitale

2.279

-254

2.025

1

2.026

5

2.031

Politiche agricole

911

16

927

24

951

2

953

Spese correnti

654

-4

650

18

668

1

669

Spese in c/capitale

257

20

277

6

283

1

284

Beni culturali

2.733

-27

2.706

2

2.708

17

2.725

Spese correnti

1.644

-27

1.617

-12

1.605

13

1.618

Spese in c/capitale

1.089

0

1.089

14

1.103

4

1.107

Salute

2.540

-27

2.513

-889

1.624

2

1.626

Spese correnti

2.457

-65

2.392

-990

1.402

1

1.403

Spese in c/capitale

83

38

121

101

222

2

224

SPESE FINALI

628.215

17.624

645.839

237

646.076

-8.085

637.991

Spese correnti

579.085

14.560

593.645

-109

593.536

-5.249

588.287

Spese in c/capitale

49.130

3.064

52.194

346

52.540

-2.836

49.704

Fonte: quadri generali riassuntivi Tomo II (A.C. 1334); I Nota di variazioni (A.C. 1334/1) e II Nota di variazioni (A.S. 981/II).

 

La tabella che segue mostra l’ammontare complessivo delle risorse finanziarie delle missioni del bilancio per il 2019, sia a legislazione vigente (BLV) che a bilancio integrato, come risultante a seguito dell’esame al Senato (A.C. 1334-B).

Tabella 7 –Spese finali per Missioni

 (dati di competenza, valori in milioni di euro)

Missione

BLV

manovra

ddl iniziale

bilancio integrato

AC 1334

Modifiche Camera

bilancio integrato

AS 981

Modifiche Senato

bilancio integrato

AC 1334B

1. Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

2.239

40

2.279

2

2.281

5

2.286

2. Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio

606

0

606

0

606

4

610

3. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

119.032

-560

118.472

825

119.297

696

119.993

4. L'Italia in Europa e nel mondo

25.099

1.023

26.122

13

26.135

-848

25.287

5. Difesa e sicurezza del territorio

20.843

-85

20.758

0

20.758

6

20.764

6. Giustizia

8.774

-24

8.750

1

8.751

16

8.767

7. Ordine pubblico e sicurezza

11.173

14

11.187

31

11.218

5

11.223

8. Soccorso civile

5.877

905

6.782

17

6.799

821

7.620

9. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

796

22

818

23

841

3

844

10. Energia e diversificazione delle fonti energetiche

210

-16

194

0

194

26

220

11. Competitività e sviluppo delle imprese

25.020

157

25.177

283

25.460

-703

24.757

12. Regolazione dei mercati

43

0

43

0

43

2

45

13. Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto

13.470

-1.577

11.893

3

11.896

-524

11.372

14. Infrastrutture pubbliche e logistica

3.479

0

3.479

50

3.529

72

3.601

15. Comunicazioni

711

-2

709

5

714

27

741

16. Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

174

90

264

0

264

0

264

17. Ricerca e innovazione

3.352

10

3.362

54

3.416

-100

3.316

18. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

1.192

-4

1.188

0

1.188

3

1.191

19. Casa e assetto urbanistico

366

-3

363

0

363

-50

313

20. Tutela della salute

2.136

50

2.186

-900

1.286

4

1.290

21. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici

2.653

-26

2.627

2

2.629

17

2.646

22. Istruzione scolastica

48.242

75

48.317

50

48.367

9

48.376

23. Istruzione univer-sitaria e formazione post-universitaria

8.313

-2

8.311

58

8.369

0

8.369

24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

34.981

7.115

42.096

78

42.174

-1.886

40.288

25. Politiche previdenziali

92.693

6.877

99.570

4

99.574

-3.172

96.402

26. Politiche per il lavoro

10.500

-8

10.492

1

10.493

0

10.493

27. Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti

3.763

-401

3.362

10

3.372

8

3.380

28. Sviluppo e riequilibrio territoriale

5.610

800

6.410

0

6.410

-35

6.375

29. Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica

89.846

530

90.376

4

90.380

34

90.414

30. Giovani e sport

710

25

735

3

738

48

786

31. Turismo

43

2

45

-1

44

0

44

32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

3.394

-179

3.215

18

3.233

1

3.234

33. Fondi da ripartire

9.167

4.944

14.111

-403

13.708

-2.570

11.138

34. Debito pubblico

303.035

14

303.049

1

303.050

0

303.050

Totale

857.544

19.803

877.347

237

877.584

-8.085

869.499

Fonte: ddl di bilancio 2019-2021 (A.C. 1334 – Tomo I, pag. 16); I  Nota di variazioni (A.C. 1334/1) e II Nota di variazioni (A.S. 981/II).

 

 


 

ARTICOLO 18
(
Variazioni compensative di bilancio)

 

 

Il comma 27-bis e 33-bis, introdotti al Senato, autorizzano il Ministero dell’economia e delle finanze ad apportare variazioni compensative di bilancio.

 

Il comma 27-bis prevede che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze possano essere disposte variazioni compensative di bilancio (in termini di residui, di competenza e di cassa) delle risorse assegnate con il DPCM di ripartizione del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, nell'ambito degli stanziamenti annuali assegnati ai corpi di polizia. I decreti devono essere comunicati al Parlamento e alla Corte dei Conti.

I decreti del MEF devono essere adottati su proposta del Ministro competente, da trasmettere entro il 31 gennaio 2019, e devono essere comunicati anche al Parlamento e alla Corte dei conti.

 

Nella relazione tecnica (relativa all’emendamento approvato al Senato) si chiarisce che la disposizione, considerato che il riparto del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese è intervenuto solo a fine 2018 e che l'effettiva assegnazione agli stati di previsione delle amministrazioni competenti avrà luogo non prima dell'esercizio 2019 (tenuto conto anche dei tempi tecnici necessari per il perfezionamento delle relative variazioni di bilancio), è volta a consentire ai Ministeri competenti di adeguare l'assegnazione delle risorse, ad invarianza dei saldi e nei limiti delle risorse complessivamente loro assegnate, alle effettive necessità (che non potevano essere note al momento della definizione dello schema di D.P.C.M. nel corso dell'esercizio 2019).

 

Si ricorda che il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito dall’articolo 1, comma 140, della legge n. 232/2016 (con una dotazione di oltre 47 miliardi di euro in un orizzonte temporale venticinquennale dal 2017 al 2032) e rifinanziato dall’articolo 1, comma 1072, della legge n. 205/2017 (per complessivi 36,115 miliardi di euro per gli anni dal 2018 al 2033). Tale ultimo Fondo finanzia interventi in specifici settori di spesa e viene ripartito con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sui quali è richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Per approfondimenti si rinvia al Tema curato dal Servizio Studi della Camera sul Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (ove sono riportate informazioni relative anche all’ultimo DPCM di riparto del Fondo, trasmesso al Parlamento il 17 ottobre 2018).

Il comma 33-bis prevede che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze possano essere disposte variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra le risorse destinate alla partecipazione italiana a banche ed organismi internazionali e quelle connesse con l’intervento diretto di società partecipate dal Ministero dell’economia e delle finanze all’interno del sistema economico, anche attraverso la loro capitalizzazione.

 

Nella relazione illustrativa (allegata all’emendamento governativo approvato al Senato) si chiarisce che l’autorizzazione al MEF a disporre variazioni compensative di bilancio è accordata, in relazione alle società partecipate dal Ministero dell’economia e delle finanze, “nella prospettiva di contenerne le fluttuazioni inattese anche attraverso l’introduzione di misure di stabilizzazione del mercato finanziario, anche in relazione alla possibilità di assicurare un grado di capitalizzazione delle predette società adeguato alla complessità dei compiti assegnati”.

 

Nel corso dell’esame al Senato è stato anche modificato il comma 22, che autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze a ripartire tra le amministrazioni interessate, per l’anno 2019, le risorse relative ai compensi per lavoro straordinario dei dipendenti statali (risorse iscritte nel Fondo istituito dall’articolo 3 della legge n.385/1978, la cui dotazione annuale è determinata con la legge di bilancio), sulla base delle assegnazioni disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM).

La modifica introdotta al Senato è volta ad autorizzare l’erogazione dei compensi, nei limiti stabiliti per il 2018, nelle more del perfezionamento del DPCM di assegnazione delle risorse, ossia prima della registrazione del citato DPCM da parte dei competenti organi di controllo.

 


 

ARTICOLO 19
(Entrata in vigore)

 

La legge di bilancio entra in vigore il 1° gennaio 2019, ove non diversamente previsto.

 

Una diversa entrata in vigore, fissata al giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale), è stabilita, in particolare, dalle seguenti disposizioni:

§  comma 468 (incremento del Fondo per la realizzazione degli interventi ambientali nella terra dei fuochi per il 2019);

§  comma 592 (versamento di somme della Camera dei deputati al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate);

§  comma 593 (proroga del personale della gestione straordinaria per gli interventi del sisma 2016);

§  comma 602 (sospensione delle rate dei mutui della Cassa depositi e prestiti per gli enti locali colpiti dagli eventi sismici del 2012).

 

 


 

LE MODIFICHE ALLA SEZIONE II

 

 

Nel corso dell’esame al Senato sono state apportate alcune variazioni dirette allo stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, al fine di conseguire il livello dei saldi di finanza pubblica concordato nell’ambito del negoziato con le istituzioni europee. L’effetto congiunto di tali variazioni comporta una riduzione del saldo netto da finanziare di 1.754 milioni di euro sul 2019, e un successivo aumento di 150 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 di 100 milioni di euro per l'anno 2025.

Inoltre, è stato approvato un emendamento compensativo volto a trasferire nella seconda sezione della legge di bilancio i riflessi finanziari delle modifiche apportate in sede di conversione del decreto-legge n. 113/2018 (cd. D.L. “sicurezza”), i cui effetti originari sono già stati considerati nel disegno di legge di bilancio per l’anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021.

 

Nel corso dell’esame al Senato sono state apportate le seguenti modifiche allo stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, tutte relative a spesa in conto capitale:

§  una rimodulazione delle risorse iscritte nel Programma "Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE" (Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie) in termini di competenza e cassa, con una riprogrammazione delle risorse che porta ad una riduzione di 850 milioni di euro per l'anno 2019 e un successivo incremento di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e di 100 milioni di euro per l'anno 2025;

§  un definanziamento di 204 milioni di euro per l'anno 2019 delle risorse iscritte nella missione "Competitività e sviluppo delle imprese", Programma "Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità", in termini di competenza e cassa, per il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi.

La relazione tecnica (annessa all’emendamento governativo presentato al Senato) precisa che lo stanziamento di 204 milioni di euro per l'anno 2019, relativo al credito d'imposta per beni strumentali nuovi (articolo 18, commi da 1 a 9, del D.L. n. 91/2014) viene integralmente ridotto in quanto dal confronto dei dati delle dichiarazioni dei redditi, dove è indicato l'ammontare del credito spettante, e dei dati relativi all'effettiva fruizione (F24) emerge che il credito è già stato fruito integralmente.

Si ricorda che tale credito d’imposta è stato attribuito, fino al 30 giugno 2015, ai soggetti titolari di reddito d'impresa che abbiano effettuato investimenti in beni strumentali nuovi (compresi nella divisione 28 della tabella ATECO), nella misura del 15 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in detti beni strumentali realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti. Gli investimenti effettuati dovevano essere destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. La fruizione del beneficio è stata subordinata alla regolarità degli adempimenti in materia di rischio di incidenti sul lavoro per le attività industriali; il beneficio veniva altresì revocato nel caso di cessione a terzi o destinazione dei beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto.

 

§  un definanziamento di 600 milioni di euro per l'anno 2019 delle risorse iscritte nella missione 13 "Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto", Programma 13.8 "Sostegno allo sviluppo del trasporto", in termini di competenza e cassa;

Il programma 13.8 del MEF concerne, per la quasi totalità della spesa, l'erogazione di somme a favore di Ferrovie dello Stato S.p.A. per il finanziamento del contratto di programma, parte investimenti e parte servizi, per il trasporto ferroviario. Le risorse previste per il 2019 dal disegno di legge di bilancio risultavano pari a circa 3.765,82 mln € per il 2019.

 

§  un definanziamento di 100 milioni di euro per l'anno 2019 delle risorse destinate al Fondo per il capitale immateriale, in termini di competenza e cassa;

Al riguardo si ricorda che con l'articolo 1, commi 1091-1093, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo del capitale immateriale, della competitività e della produttività, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2018, di 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, di 210 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031. Ad una delibera del Consiglio dei ministri è demandata la definizione annuale degli obiettivi di politica economica ed industriale, connessi anche al programma Industria 4.0, da perseguire con il Fondo, volto a finanziare progetti di ricerca e innovazione da realizzare in Italia, nonché il supporto operativo alla realizzazione dei progetti stessi (comma 1091). L’individuazione dell’organismo competente alla gestione delle risorse, dell’assetto organizzativo per l’uso delle stesse risorse, nonché dell’amministrazione vigilante è rimessa ad un regolamento del Governo (comma 1092). Tale regolamento non risulta ancora emanato.

 

§  una riprogrammazione delle erogazioni di cassa relative al fondo per lo sviluppo e la coesione del paese per 800 milioni di euro per l'anno 2019;

 

La tabella che segue riassume l’effetto di tali interventi sullo stato di previsione del MEF nel triennio di riferimento 2019-2021.

 

(importi in euro, per competenza e per cassa, salvo ove diversamente indicato)

TABELLA 2 – STATO DI PREVISIONE DEL MEF

2019

2020

2021

Missione 4 L’Italia in Europa e nel mondo, Programma 4.10, partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE

-850.000.000

+150.000.000

+150.000.000

Missione 11 Competitività e sviluppo delle imprese, Programma 11.9 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità

-204.000.000

 

 

Missione 13 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, Programma 13.8 Sostegno allo sviluppo del trasporto

-600.000.000

 

 

Missione 17 Ricerca e innovazione, Programma 17.15 Ricerca di base ed applicata

-100.000.000

 

 

Missione 28  Sviluppo e riequilibrio territoriale, Programma 28.4 Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio economici territoriali

-800.000.000

(solo per cassa)

 

 

 

L’effetto di queste variazioni di Sezione II comporta una riduzione del saldo netto da finanziare di 1.754 milioni di euro sul 2019, e un successivo aumento di 150 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e di 100 milioni di euro per l'anno 2025.

 

Inoltre, nel corso dell’esame al Senato è stato approvato un emendamento compensativo volto a trasferire nella seconda sezione della legge di bilancio i riflessi finanziari delle modifiche apportate in sede di conversione del decreto-legge n. 113/2018 (cd. D.L. “sicurezza”), i cui effetti originari sono già stati considerati nel disegno di legge di bilancio per l’anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021. Le variazioni che ha comportato sono riepilogate nella tabella seguente.

 

 

TABELLA 1 – STATO DI PREVISIONE DELL’ENTRATA

Unità di voto 2.2.7 Entrate extra-tributarie - Entrate ricorrenti – Restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari:

2019

2020

2021

9.506.220

2.000.000

2.000.000

TABELLA 2 – STATO DI PREVISIONE DEL MEF

Missione 33 Fondi da ripartire, Programma 1, Fondi da assegnare – Unità di voto 23.1

-175.000

-5.000.000

 

Missione 33 Fondi da ripartire, Programma 2, Fondi di riserva e speciali – Unità di voto 23.2

-15.000.000

-25.000.000

-25.000.000

TABELLA 5 – STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione 6 Giustizia, programma 1, Amministrazione penitenziaria – Unità di voto 1.1

15.000.000

25.000.000

25.000.000

TABELLA 8 – STATO DI PREVISIONE DELL’INTERNO

Missione 2 Amm.ne generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio, Programma 2, Attuazione da parte delle Prefetture – Uffici territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell’Interno sul territorio – Unità di voto 1.1

2.015.380

2.000.000

2.000.000

Missione 7 Ordine pubblico e sicurezza, Programma 8, Contrasto al crimine, tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica – Unità di voto 3.1

-10.000.000

-17.000.000

-27.000.000

Missione 7 Ordine pubblico e sicurezza, Programma 10, Pianificazione e coordinamento Forze di polizia – Unità di voto 3.3

15.200.000

22.000.000

27.000.000

Missione 27 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, Programma 2, Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose – Unità di voto 5.1

2.465.839

 

 

(importi in euro, per competenza e per cassa)

 

 



[1]     Per approfondimenti si rinvia al Tema curato dal Servizio Studi della Camera sul Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese.

[2]     I commi da 897-903 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2018, L. n. 205/2017 – le cui disposizioni sono entrate in vigore il 29 dicembre 2017, giorno della pubblicazione della legge in esame in G.U. – dispone l’istituzione di un fondo denominato “Fondo imprese Sud” a sostegno della crescita dimensionale delle piccole e medie imprese aventi sede legale e attività produttiva nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con una dotazione di 150 milioni di euro, al cui onere si provvede a valere sull’annualità 2017 del Fondo sviluppo e coesione (FSC) – Programmazione 2014- 2020. Il Fondo, per il quale l’articolo consente che quote aggiuntive dello stesso possano essere sottoscritte anche da investitori istituzionali pubblici e privati, ha una durata di dodici anni.

      Quanto alle modalità operative, il Fondo opera investendo nel capitale delle piccole e medie imprese, unitamente e contestualmente a investitori privati indipendenti, nonché in fondi privati di investimento mobiliare chiuso (OICR), che realizzano investimenti nelle piccole e medie imprese territorialmente beneficiarie dell’intervento. La gestione del Fondo, fuori bilancio, è affidata a Invitalia S.p.A., che deve rendicontare, con cadenza almeno semestrale, alla Presidenza del Consiglio sull’impego delle risorse.

[3]     Secondo quanto risulta dalla citata Relazione della Corte dei Conti, il Fondo è stato sottoscritto dall’Agenzia per un importo di 50 milioni di euro provenienti dal MISE.

[4]     Il comma 3 ha demandato a successivi decreti del Ministro dell'interno, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la possibilità di disporre la proroga del periodo di sospensione. In attuazione di tale disposizione sono stati emanati il D.M. 17 novembre 2017, il Decreto 4 dicembre 2017, il D.M. 7 maggio 2018 e il D.M. 22 maggio 2018.

[5]     Anche a tal fine, il D.Lgs. ha previsto l’istituzione di una cabina di regia per il coordinamento degli interventi per l'efficienza energetica, composta dal Ministero dello sviluppo economico, che la presiede, e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. La cabina di regia si può avvalere della collaborazione di ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) e GSE (Gestore Servizi Energetici). Tra gli obiettivi principali, quello di coordinare l’attuazione del programma per la riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione centrale (articolo 4). Il D.M. 9 gennaio 2015 ha disciplinato le “modalità di funzionamento della cabina di regia”.

[6]     A decorrere dal 2003, le risorse destinate agli interventi nelle aree sottoutilizzate del Paese sono state concentrate in un Fondo di carattere generale (Fondo per le aree sottoutilizzate - FAS), ai sensi della legge n. 289/2002. Nel Fondo sono iscritte tutte le risorse finanziarie aggiuntive nazionali, destinate a finalità di riequilibrio economico e sociale, nonché a incentivi e investimenti pubblici. Per quanto concerne il riparto delle risorse, l’articolo 61, comma 3, della legge n. 289/2002 attribuisce al CIPE il compito di ripartire, con proprie deliberazioni, la dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate tra gli interventi in esso compresi

[7]     Tale trattamento si sostanzia in un’indennità che garantisce ai lavoratori licenziati, che non possono usufruire degli ammortizzatori ordinari, un reddito sostitutivo della retribuzione. Possono beneficiarne: lavoratori licenziati, individuati in specifici decreti regionali o interministeriali, provenienti da soggetti giuridici qualificati come imprese così come individuate dall’articolo 2082 c.c. per i quali non sussistono le condizioni di accesso ad ogni altra prestazione a sostegno del reddito connessa alla cessazione del rapporto di lavoro prevista dalla normativa vigente. Pertanto, la mobilità in deroga non può più essere concessa dopo il periodo di Aspi o miniAspi (se ancora erogati) , mobilità ordinaria o disoccupazione agricola già fruito, o dopo un periodo di fruizione della NASPI; e non può essere concessa se il lavoratore aveva diritto ad un ammortizzatore ordinario e non ne ha fatto richiesta. Essa spetta ai lavoratori subordinati, compresi apprendisti e lavoratori con contratto di somministrazione, individuati con i decreti/delibere/provvedimenti regionali di concessione della prestazione in deroga oppure, per i lavoratori delle aziende pluriregionali, con i decreti interministeriali.

[8]     La Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) è uno strumento di sostegno al reddito di lavoratori che non potrebbero accedere ai benefici della cassa integrazione guadagni. In linea di massima, può essere concessa ad aziende che operano in determinate aree regionali oppure che operano in specifici settori produttivi in base ad appositi accordi governativi.

      La CIGD consiste, in generale, nel versamento di una indennità pari all’80% dello stipendio che il lavoratore avrebbe ottenuto per le ore di lavoro che non ha potuto effettuare considerando i limiti dell’orario stabilito dai contratti collettivi e comunque non oltre le 40 ore settimanali. Di anno in anno viene stabilito comunque un limite massimo mensile dell’assegno che non può essere superato.

      La durata del beneficio è stabilita da appositi accordi territoriali (di solito comunque entro il limite di 36 mesi nell’arco di un quinquennio previsto per la CIG straordinaria).

[9]     Si ricorda brevemente che la NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego) è disciplinato dal D.Lgs. 22/2015. In particolare, l'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) dispone il riconoscimento dell’ammortizzatore ai lavoratori dipendenti (con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni, nonché degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato) che abbiano perso involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

      •           stato di disoccupazione;

      •           almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione;

      •           30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

      Qualora sussistano tali requisiti, il trattamento NASpI spetta anche ai lavoratori per i quali la contribuzione dovuta non sia stata versata, in base al cosiddetto principio di automaticità delle prestazioni (Paragrafo 2.2 della circolare INPS n. 94 del 12 maggio 2015).

[10]    Il richiamato comma 139 consente l'impiego nel 2018, per la concessione, in alcune aree, di interventi di integrazione salariale straordinaria in deroga o di trattamenti di mobilità in deroga, delle residue risorse finanziarie, stanziate per i medesimi fini per il 2016 ed il 2017. Allo stesso tempo, il secondo periodo. Allo stesso tempo, ha disposto uno stanziamento, pari a 9 milioni di euro per il 2018, in favore della Regione Sardegna, per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga nelle aree di crisi industriale complessa.

[11]    Tale istituto è da considerarsi, ai sensi del comma 1, una “misura contro la povertà, la disuguaglianza e l’esclusione sociale, a garanzia del diritto al lavoro, della libera scelta del lavoro, nonché il diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione, alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro”.

[12]    Si veda la ricostruzione al termine della presente scheda di lettura.

[13]    Rispetto alla variazione del costo della vita e con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento

[14]    Il richiamato art. 1, c. 421, della L. 190/2014 prevede che la dotazione organica delle città metropolitane e delle province delle regioni ordinarie sia stabilita in misura pari alla spesa del personale di ruolo a seguito dell’entrata in vigore della Legge di riforma degli enti locali. n. 56/2014, ridotta, rispettivamente, in misura pari al 30% e al 50% (30% per le province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri). Gli enti possono comunque deliberare una riduzione superiore. Sul punto si ricorda che il successivo comma 422 ha disposto che, conseguentemente all’entrata in vigore della legge di riforma degli enti locali, venisse individuato il personale che rimane assegnato agli enti e quello da destinare alle procedure di mobilità.

[15]    Di cui all’art. 1, c. 421, della L. 190/2014 (cfr. nota precedente).

[16]    E più volte prorogato, da ultimo v. l’articolo 1, comma 490, lettera a), della L. 147/2013.

[17]    Nel pubblico impiego, in generale, l’istituto del comando è disciplinato dall’articolo 56 del D.P.R. 3/1957, il quale stabilisce che – per riconosciute esigenze di servizio, o quando sia richiesta una speciale competenza, purché per un periodo di tempo determinato ed in via eccezionale – l’impiegato di ruolo possa essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso altri enti pubblici. Il successivo articolo 57 precisa che la spesa per il personale comandato presso altra amministrazione statale resta a carico dell’amministrazione di appartenenza, mentre alla spesa del personale comandato presso enti pubblici provvede direttamente ed a proprio carico l’ente presso cui detto personale presta servizio. Si ricorda, inoltre, che l’articolo 30, comma 2-sexies, del D.Lgs. 165/2001, ha disposto che le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, possano utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a 3 anni.

[18]    Sul punto, per completezza si segnala che l’art. 4, c. 2, del D.L. 168/2016 dispone che il personale in servizio presso l'amministrazione della giustizia, fatta eccezione per il personale con qualifiche dirigenziali, non può essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni fino al 31 dicembre 2019.

[19]    Regolamento di organizzazione del Ministero della salute

[20]    L’articolo 4, comma 3, del D.L. 101/2013 ha disposto, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, che l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del D.Lgs. 165/2001, sia subordinata alla verifica: dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate; dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza.

[21]    La mobilità volontaria (tramite passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche) è disciplinata dall'articolo 30 del D.Lgs. 165/2001, che ha disposto che le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Esse devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta. Gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l'applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale sono nulli. Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, possono utilizzare in assegnazione temporanea personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto dalla normativa vigente.

[22]    L’articolo 3, comma 61, terzo periodo della L. 350/2003 - applicabile fino a quando non sarà emanato l'apposito regolamento previsto dall'articolo 9 della L. 3/2003 – ha disposto che le amministrazioni pubbliche hanno facoltà di procedere alle assunzioni di personale utilizzando le graduatorie di concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le stesse. In particolare, per le pubbliche amministrazioni soggette alle disposizioni limitative delle assunzioni di personale viene previsto il differimento di un triennio del termine relativo alla validità delle graduatorie concorsuali. Successivamente, l’articolo 1, comma 100, della L. 311/2004, ha stabilito che i termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche che per gli anni 2005, 2006 e 2007 sono soggette a limitazioni delle assunzioni sono prorogati di un triennio. E’ stato inoltre stabilito che in attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della L. 3/2003, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della L. 350/2003.

[23]    Che determina i suddetti oneri in euro 73.491.338,29 dal 2020.

[24]    L’art. 29, co. 9, della L. 240/2010 ha disposto che, a valere sul FFO, è riservata una quota non superiore a € 13 mln per il 2011, € 93 mln per il 2012 e € 173 mln annui dal 2013, per la chiamata di professori di seconda fascia, secondo le procedure di cui agli artt. 18 e 24, co. 6, della stessa legge e di cui all'art. 1, co. 9 della L. 230/2005.

[25]    Di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005.

[26]    Degli istituti universitari a ordinamento speciale previsti dal T.U. emanato con R.D. 1592/1933 restano ancora come tali, per quanto riguarda “l’Alta formazione”, la Scuola normale superiore di Pisa, nonché l’Università per stranieri di Perugia (già Regia Università per stranieri di Perugia: art. 258, R.D. 1592/1933; con riferimento alla denominazione di Istituto superiore statale ad ordinamento speciale dell’Università per stranieri di Perugia, si veda anche l’art. 1 della L. 204/1992).

      Successivamente, sono stati istituiti la Scuola internazionale superiore di studi avanzati (S.I.S.S.A.) di Trieste (D.P.R. 102/1978), la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento “S. Anna” di Pisa (L. 41/1987), l’Università per stranieri di Siena (L. 204/1992, quale trasformazione della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena riconosciuta con L. 359/1976).

      In seguito, in attuazione di quanto previsto dall’art. 2 del DPR 25/1998, sono stati istituiti, nell’ambito della programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006 (di cui al DM 5 agosto 2004):

§  Istituto universitario di studi superiori (I.U.S.S.) di Pavia (D.M. 8 luglio 2005);

§  Scuola IMT (Istituzioni, Mercati, Tecnologie) alti studi di Lucca (D.M. 18 novembre 2005);

§  Istituto italiano di scienzeu di Firenze (D.M. 18 novembre 2005).

Da ultimo, si ricorda l’istituzione dell’Università per stranieri “Dante Alighieri” non statale legalmente riconosciuta, con sede a Reggio Calabria, quale istituto di istruzione universitaria con ordinamento speciale (D.M. 17 ottobre 2007, n. 504).

[27] Art. 381  - Strutture, contrassegno e segnaletica per la mobilità delle persone invalide 1. Ai fini di cui all'art. 188, comma 1, del codice, gli enti proprietari della strada devono allestire e mantenere funzionali ed efficienti tutte le strutture per consentire ed agevolare la mobilità delle persone invalide.2. Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta, il comune rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L'autorizzazione è resa nota mediante l'apposito contrassegno invalidi denominato: "contrassegno di parcheggio per disabili" conforme al modello previsto dalla raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998 di cui alla figura V.4. Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale. In caso di utilizzazione, lo stesso deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per i controlli. L'indicazione delle strutture di cui al comma 1 deve essere resa nota mediante il segnale di: "simbolo di accessibilità" di cui alla figura V.5.  3. Per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 2, l'interessato deve presentare domanda al sindaco del comune di residenza, nella quale, oltre a dichiarare sotto la propria responsabilità i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, deve presentare la certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta. L'autorizzazione ha validità 5 anni. Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.4. Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, l'autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalità di cui al comma 3. In tal caso, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità. Trascorso tale periodo è consentita l'emissione di un nuovo contrassegno a tempo determinato, previa ulteriore certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza che attesti che le condizioni della persona invalida danno diritto all'ulteriore rilascio.  5. Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il comune può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del "contrassegno di parcheggio per disabili" del soggetto autorizzato ad usufruirne (fig. II.79/a). Tale agevolazione, se l'interessato non ha disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile, nonché fruibile, può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del "contrassegno di parcheggio per disabili". Il comune inoltre stabilisce, anche nell'ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, un numero di posti destinati alla sosta gratuita degli invalidi muniti di contrassegno superiore al limite minimo previsto dall'articolo 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e può prevedere, altresì, la gratuità della sosta per gli invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.6. Gli schemi delle strutture e le modalità di segnalamento delle stesse, nonché le modalità di apposizione della segnaletica necessaria e quant'altro utile alla realizzazione delle opere indicate nel comma 1, sono determinati con apposito disciplinare tecnico, approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro della salute

 

[28]    Nonché l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità.

[29] Ossia entro il 18 gennaio 2019, essendo la legge di conversione del  il decreto-legge n.119 del 2018 (legge n.136/2018) entrata in vigore il 19 dicembre 2018.

[30]    Data di entrata in vigore del D.L. n. 91/2017.

[31] Si tratta delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

[32]    In base all’art. 3 del d.lgs. 242/1999 – come, da ultimo, modificato dalla L. 8/2018 – sono organi del CONI: il consiglio nazionale; la giunta nazionale; il presidente; il segretario generale; il collegio dei revisori dei conti.

In particolare, il consiglio nazionale è composto da: il presidente del CONI, che lo presiede; i presidenti delle federazioni sportive nazionali; i membri italiani del CIO; atleti e tecnici sportivi in rappresentanza delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate; tre membri in rappresentanza dei presidenti delle strutture territoriali di livello regionale e tre membri in rappresentanza delle strutture territoriali di livello provinciale del CONI; cinque membri in rappresentanza degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI; tre membri in rappresentanza delle discipline sportive associate; un membro in rappresentanza delle associazioni benemerite riconosciute dal CONI.

La giunta nazionale è composta da: il presidente del CONI, che la presiede; i membri italiani del CIO; dieci rappresentanti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate; un rappresentante nazionale degli enti di promozione sportiva; due rappresentanti delle strutture territoriali del CONI.

Il presidente è eletto dal consiglio nazionale tra tesserati o ex tesserati alle federazioni sportive nazionali o alle discipline sportive associate per almeno quattro anni in possesso di uno dei seguenti requisiti: aver ricoperto la carica di Presidente o vice presidente di una federazione sportiva nazionale o di una disciplina sportiva associata o di membro della giunta nazionale del CONI o di una struttura territoriale del CONI; essere stato atleta chiamato a far parte di rappresentative nazionali; essere stato dirigente insignito dal CONI delle onorificenze del Collare o della Stella d'oro al merito sportivo.

[33]    Si tratta della quota del 10% delle risorse economiche e finanziarie derivanti da tutti i contratti stipulati per la commercializzazione dei diritti che l’organizzatore delle competizioni facenti capo alla Lega Nazionale professionisti Serie A deve destinare esclusivamente per lo sviluppo dei settori giovanili delle società, per la formazione e l’utilizzo di calciatori convocabili per le nazionali giovanili italiane maschili e femminili, per il sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi e per lo sviluppo dei centri federali territoriali e delle attività giovanili della Federazione italiana giuoco calcio (FIGC).

I fondi devono essere destinati per l’1% alla stessa FIGC, per il 6% alla Lega Nazionale professionisti serie B, per il 2% alla Lega Pro, per l’1% alla Lega Nazionale dilettanti.

[34]    Al riguardo, si ricorda che la Federazione italiana gioco calcio (Figc), al fine di adottare ulteriori misure per favorire la crescita e la formazione dei giovani calciatori, ha consentito alle società di Serie A, con delibera del Commissario Straordinario – resa nota con comunicato ufficiale n. 42 del 11 maggio 2018 – di partecipare al Campionato Serie C con Seconde squadre, formate da giovani calciatori.

      In particolare, in base al comunicato, le Seconde squadre possono inserire nella distinta di gara 23 calciatori, di cui 19 nati dal 1° gennaio 1996 e da non più di 4, tra cui uno nel ruolo di portiere, nati prima del 1° gennaio 1996, a condizione che questi ultimi non siano inseriti nell’elenco dei 25 calciatori per il Campionato di Serie A e non abbiano disputato più di 50 gare nel Campionato di Serie A. Almeno 16 calciatori inseriti nella distinta di gara dovranno essere stati tesserati in una società di calcio affiliata alla FIGC per almeno sette stagioni sportive. Nel rispetto dei limiti numerici e di età sopra individuati, saranno sempre consentiti i passaggi fra la prima e la seconda squadra, con la precisazione che nell’ipotesi in cui un calciatore raggiungesse le 5 presenze nel campionato disputato dalla prima squadra, non potrà essere utilizzato nel campionato disputato dalla seconda squadra.

[35]    La Corte costituzionale, al riguardo, ha sottolineato che, attraverso lo strumento dell'intesa, sono adottati non solo i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, ma anche le disposizioni per il passaggio tra il vecchio ed il nuovo regime, "con ciò individuando espressamente, nella medesima sede partecipata, il luogo ove adottare la normativa transitoria, da intendersi quale ordinario strumento teleologicamente diretto a regolamentare i rapporti pendenti in caso di successione delle leggi nel tempo" (sentenza n. 245 del 2013).

 

[36]    Con Risoluzione n. 34181 del 9 febbraio 2016, avvicinandosi la scadenza del regime transitorio definito dal Documento del 2013 (maggio e luglio 2017), il Ministero dello Sviluppo Economico aveva dato ai Comuni la possibilità di stabilire la durata di un secondo periodo transitorio, che – diversamente dal primo – non incide sulla durata delle concessioni, ma sull'interpretazione e sulla "prima applicazione" dei criteri di selezione nelle gare bandite dal 2017 in poi. Il criterio specifico dell'anzianità di esercizio dell'impresa si conferma, quindi, un criterio di selezione prioritario.

      Il MISE indica, altresì, che la durata dell'ulteriore periodo transitorio deve essere fissata "in relazione alle caratteristiche del mercato e comunque nell'arco dei limiti di ammortamento stabiliti al punto 1 dell'Intesa, ossia 9-12 anni ". Viene, inoltre, specificato che, in tale periodo, il riconoscimento di un punteggio specifico per il concessionario uscente (in misura del 40%) non va limitato ai casi di parità di posizione dopo le procedure di selezione ai fini della definizione della graduatoria, ma va applicato al momento dell'attribuzione del punteggio complessivo ai concorrenti, per formare la graduatoria stessa. Soltanto dopo tale ulteriore fase transitoria, i Comuni potranno "prescindere dalla riserva di attribuzione di un punteggio specifico al soggetto titolare del posteggio".

 

[37]    Cfr. Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 20 giugno 1996, in cause riunite C-418/93, C-419/93, C-420/93, C-421/93, C-460/93, C-461/93, C-462/93, C-464/93, C-9/94, C-10/94, C-11/94, C-14/94, C-15/94, C-23/94, C-24/94 e C-332/94).

[38]    L’art. 57 TFUE dispone considera come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone.

I servizi comprendono in particolare:

a) attività di carattere industriale;

b) attività di carattere commerciale;

c) attività artigiane;

d) attività delle libere professioni.

Senza pregiudizio delle disposizioni sul diritto di stabilimento, il prestatore può, per l'esecuzione della sua prestazione, esercitare, a titolo temporaneo, la sua attività nello Stato membro ove la prestazione è fornita, alle stesse condizioni imposte da tale Stato ai propri cittadini.

[39]    Cfr. sul punto “La Direttiva Servizi- Guida all’Utente” a cura del Dipartimento politiche europeee della Presidenza del Consiglio dei ministri. Pg. 12.

[40]    I servizi d'interesse economico generale (SIEG) designano le attività commerciali che assolvono missioni d'interesse generale e sono soggetti a obblighi di servizio pubblico (servizi pubblici). La Direttiva Servizi lascia impregiudicata la libertà, per gli Stati membri, di definire, in conformità del diritto comunitario, quali essi ritengano essere servizi d’interesse economico generale, in che modo tali servizi debbano essere organizzati e finanziati, in conformità delle regole sugli aiuti concessi dagli Stati, e a quali obblighi specifici essi debbano essere soggetti (art. 1, paragrafo 3 della Direttiva).

[41]    Sono comunque contemplate alcune eccezioni a questo principio. Tali eccezioni sono contenute nell’articolo 5, par. 4 della Direttiva.

[42]    Cfr. sul punto “La Direttiva Servizi- Guida all’Utente” a cura del Dipartimento politiche europeee della Presidenza del Consiglio dei ministri, pag. 13.

[43]    La direttiva pone, in particolare divieto agli Stati membri di subordinare l’accesso ad un’attività di servizi o il suo esercizio sul loro territorio al rispetto dei requisiti seguenti:

·         requisiti discriminatori fondati direttamente o indirettamente sulla cittadinanza o, per quanto riguarda le società, sull’ubicazione della sede legale;

·         il divieto di avere stabilimenti in più di uno Stato membro o di essere iscritti nei registri o ruoli di organismi, ordini o associazioni professionali di diversi Stati membri;

·         restrizioni della libertà, per il prestatore, di scegliere tra essere stabilito a titolo principale o secondario, in particolare l’obbligo per il prestatore, di avere lo stabilimento principale sul loro territorio o restrizioni alla libertà di scegliere tra essere stabilito in forma di rappresentanza, succursale o filiale;

·         condizioni di reciprocità con lo Stato membro nel quale il prestatore ha già uno stabilimento, salvo quelle previste in atti comunitari riguardanti l’energia;

·         l’applicazione caso per caso di una verifica di natura economica che subordina il rilascio dell’autorizzazione alla prova dell’esistenza di un bisogno economico o di una domanda di mercato, o alla valutazione degli effetti economici potenziali o effettivi dell’attività; il divieto non riguarda i requisiti di programmazione dettati da motivi imperativi d’interesse generale;

·         il coinvolgimento diretto o indiretto di operatori concorrenti, anche in seno agli organi consultivi, ai fini del rilascio di autorizzazioni o ai fini dell’adozione di altre decisioni delle autorità competenti, ad eccezione degli organismi o ordini e delle associazioni professionali o di altre organizzazioni che agiscono in qualità di autorità competente; il divieto non riguarda la consultazione di organismi quali le camere di commercio o le parti sociali su questioni diverse dalle singole domande di autorizzazione né la consultazione del grande pubblico;

·         l’obbligo di presentare, individualmente o con altri, una garanzia finanziaria o di sottoscrivere un’assicurazione presso un prestatore o presso un organismo stabilito sul territorio degli Stati membri in questione. Ciò non pregiudica la facoltà, per gli Stati membri, di esigere un'assicurazione o garanzie finanziarie in quanto tali.

[44]    E’ attualmente all’esame in sede europea una proposta di Direttiva COM(2016)821, che ha l'obiettivo di migliorare la procedura di notifica, prevista nella Direttiva Servizi.

[45]    Gli Stati membri non possono restringere la libera circolazione dei servizi forniti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro, in particolare, imponendo i requisiti seguenti:

a)l’obbligo per il prestatore di essere stabilito sul loro territorio;

b)l’obbligo per il prestatore di ottenere un’autorizzazione dalle autorità competenti, compresa l’iscrizione in un registro o a un ordine professionale sul loro territorio, salvo i casi previsti dalla presente direttiva o da altri strumenti di diritto comunitario;

c) il divieto imposto al prestatore di dotarsi sul loro territorio di una determinata forma o tipo di infrastruttura, inclusi uffici o uno studio, necessaria all’esecuzione delle prestazioni in questione;

d) l’applicazione di un regime contrattuale particolare tra il prestatore e il destinatario che impedisca o limiti la prestazione di servizi a titolo indipendente;

e) l’obbligo per il prestatore di essere in possesso di un documento di identità specifico per l’esercizio di un’attività di servizi rilasciato dalle loro autorità competenti;

f) i requisiti, a eccezione di quelli in materia di salute e di sicurezza sul posto di lavoro, relativi all’uso di attrezzature e di materiali che costituiscono parte integrante della prestazione del servizio;

g) le restrizioni alla libera circolazione dei servizi di cui all’articolo 19 della Direttiva stessa.

[46]    Istituita con il D.Lgs. 150/2015, l’A.N.P.A.L. (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro) ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tra le funzioni svolte, l’Agenzia coordina le politiche del lavoro per le persone in cerca di occupazione e la ricollocazione dei disoccupati; coordina la Rete nazionale dei servizi per il lavoro; è responsabile del sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro; svolge inoltre analisi, monitoraggio e valutazione delle politiche attive e dei servizi per il lavoro.

[47]    Si ricorda che il D.Lgs. 150/2015, nell’istituire l’ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro) con il compito, tra l’altro, di coordinare la Rete nazionale dei servizi per il lavoro, all’art. 4, c. 13 dispone che la stessa Agenzia subentri nella titolarità delle azioni di ANPAL Servizi S.p.A. (già Italia Lavoro S.p.A. e così ridenominata dall’art. 1, c. 595, della L. 232/2016), società rientrante nella predetta rete dei servizi, partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, che opera come ente strumentale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la promozione e la gestione di azioni nel campo delle politiche attive del lavoro, dell'occupazione e dell'inclusione sociale.

[48]    Il riferimento alla L. 7 agosto 1990, n. 250, contenuto nell’art. 1, co. 1247, della L. 296/2006, è da intendersi come errore materiale.

[49]    Per ulteriori approfondimenti, si veda qui il tema web sul sistema di vendita e distribuzione dei prodotti editoriali, predisposto dal Servizio Studi della Camera.

[50] Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria

[51]    Si tratta dei contributi assegnati ai sensi dei commi 838 della legge n. 205/2017, unitamente a quelli a quelli di cui all'articolo 1, comma 754, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

[52]    Si ricorda che l’originaria formulazione del comma 731 della legge di stabilità 2014 attribuiva ai comuni un contributo di 500 milioni di euro, finalizzandolo alla previsione, da parte dei medesimi enti, di detrazioni dalla TASI a favore dell’abitazione principale (che non erano più previste ex lege ma lasciate all’autonomia dei singoli comuni). Con le modifiche del decreto-legge n. 16 del 2014 – che ha attribuito ai comuni, per l’anno 2014, la possibilità di elevare l'aliquota massima TASI, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille - l’importo del contributo per il 2014 è stato innalzato a 625 milioni ed è stata eliminata la specifica finalizzazione delle risorse al finanziamento di detrazioni. Anche per il 2015, l’articolo 1, comma 679 della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) ha confermato il livello massimo di imposizione della TASI già previsto per l'anno 2014 (2,5 per mille); è stata inoltre confermata, per il medesimo anno 2015, la possibilità di superare i limiti di legge relativi alle aliquote massime di TASI e IMU, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, alle richiamate condizioni.

[53]    Dall’articolo 1, comma 17, lett. f), della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016).

[54]    Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi.

[55]    Per una ricostruzione dell'evoluzione delle regole di bilancio per gli enti locali, con specifico riferimento al tema dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, cfr. Ufficio parlamentare di bilancio, "Avanzi di amministrazione e regola del pareggio. La sentenza della Corte Costituzionale n. 247/2017", Focus tematico n. 5, 9 marzo 2018

[56]    L’allegato 4, in particolare, riporta l’importo finale del Fondo per singolo comune.

[57]    Tale criterio di riparto riguarda la quota incrementale del Fondo assegnata, nell’importo sopra detto, a decorrere dal 2016 dalla legge n. 208/2015, a ristoro del minor gettito derivante ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna dalle esenzioni suddette.

[58]    Si tratta di un accantonamento di risorse costituito, a partire dal 2016, dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 17, lett. f), legge n. 208/2015), destinato specificatamente ai comuni che necessitano di compensazioni degli introiti derivanti dalla TASI. Esso pertanto viene ripartito in modo da garantire a ciascuno dei comuni interessati l'equivalente del gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base.

[59]    Per quel che concerne le risorse, il Fondo, inizialmente dotato di 25 milioni per il 2007, è poi stato rifinanziato per 10 milioni per il 2008 e 5 milioni per il 2009 e per il 2010 (art. 2, comma 44, legge n. 244/2007) e per 22 milioni per il 2009 e per il 2010 e di 27 milioni per il 2011 (art. 2, co. 46, legge 203/2008).

[60]    Come successivamente modificato dall’art. 1, comma 519, della legge n. 147/2013.

[61]    In base all’art. 5 del d.lgs. 49/2012, l’indicatore delle spese di personale è calcolato rapportando le spese complessive di personale (sostenute dall’ateneo nell’anno di riferimento, al netto delle entrate derivanti da finanziamenti esterni) alla somma dei contributi statali per il funzionamento assegnati nello stesso anno (tra cui, il FFO) e delle tasse, soprattasse e contributi universitari (rispettivamente, assegnati o riscossi nello stesso anno).

[62]    In base all’art. 6 del d.lgs. 49/2012, l'indicatore di indebitamento degli atenei è calcolato rapportando l'onere complessivo di ammortamento annuo, al netto dei relativi contributi statali per investimento ed edilizia, alla somma dei contributi statali per il funzionamento e delle tasse, soprattasse e contributi universitari nell'anno di riferimento, al netto delle spese complessive di personale (al netto delle entrate derivanti da finanziamenti esterni) e delle spese per fitti passivi.

[63]    L'applicabilità anche agli anni 2013 e 2014 delle disposizioni recate dall'art. 7 del d.lgs. 49/2012 era stata esplicitamente confermata dal Governo alla Camera il 4 dicembre 2013, in occasione della risposta all'interrogazione a risposta immediata 3-00496, nonché, il 3 aprile 2014, nella risposta all'interrogazione a risposta in Commissione 5-01342. Peraltro, il termine per l'adozione del DPCM era stato prorogato al 30 giugno 2014 dall’art. 1, co. 9, del D.L. 150/2013 (L. 15/2014).

[64]    Il punto organico (PO) rappresenta il valore medio a livello di sistema del costo attribuito al professore di I fascia che funge come parametro di riferimento per graduare il costo delle altre qualifiche. Per il personale docente, i punti organico si traducono in:

[65]    In base all’art. 1, co. 629, della L. 205/2017.

[66]    Per approfondimenti si veda anche la circolare RGS n. 22 del 22 luglio 2015.

[67]    Per approfondimenti si rinvia ai Temi dell’attività parlamentare I fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020  e Il Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020: le risorse aggiuntive nazionali sul sito della Camera dei Deputati.

[68] Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi (n. 29, allegato 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50). 

[69]    Si ricorda che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è ordinariamente fissato al 31 dicembre di ogni anno, ai sensi dell’articolo 151, comma 1, del TUEL. Tale termine viene tuttavia solitamente differito, con apposite norme di legge ovvero con decreti del Ministro dell’interno. Per l’anno 2019, il termine di approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali è stato differito al 28 febbraio 2019 con D.M. Interno 7 dicembre 2018.

      La mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini suddetti costituisce una delle ipotesi di scioglimento dei consigli, prevista dall’articolo 141, comma 1, lettera c), del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000, da effettuarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno.

[70]    Si ricorda che il testo tutt’ora vigente del comma 2 dell’articolo 141 del TUEL prevede, infatti, che trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, sia l'organo regionale di controllo a nominare un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio un termine, non superiore a 20 giorni, per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

[71]    Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuita' dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonche' norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali

[72]    Le risorse sono state ripartite con DM 906 del 5 novembre 2013, in base alle graduatorie approvate dalle competenti regioni, fatta eccezione per la Regione Puglia, per la quale le risorse sono state ripartite con DM 19 febbraio 2014, che ha anche apportato alcune rettifiche alle assegnazioni disposte con il DM 906/2013.

[73]    La composizione e l’articolazione del GLIR sono state disciplinate con DM 338 del 26 aprile 2018.

[74]    Il decreto-legge n. 146 del 2013 è stato infatti convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2014, entrata in vigore il 22 febbraio 2014.

[75]    Il termine del 31 dicembre 2015 è stato prorogato:

      - al 31 dicembre 2016 dalla legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015, art. 1, comma 617);

      - al 31 dicembre 2017 dalla legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016, art. 1, comma 14);

      - al 31 dicembre 2018 dalla legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017, art. 1, comma 467).

[76]    Si tratta, in particolare, del Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi.