Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Bilancio
Titolo: Legge di bilancio 2019 - II Sezione Bilancio
Riferimenti: AC N.1334/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 58/4 - Sezione II
Data: 10/12/2018
Organi della Camera: V Bilancio

LEGGE DI BILANCIO 2019

Schede di lettura

 

sezione ii – analisi del bilancio dello Stato

 

dICEMBRE 2018

 

 

 

 

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Dossier n. 78/4 Sezione II

 

 

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Progetti di legge n. 58/4 Sezione II

 

 

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INDICE

 

 

 

1. La disciplina contabile della sezione II. 3

2. Analisi del Bilancio dello Stato per il 2019-2021. 11

§  2.1. La formazione delle dotazioni di bilancio a legislazione
vigente. 12

-      2.1.1 Le rimodulazioni 13

-      2.1.2 Le previsioni a legislazione vigente 17

§  2.2. Le previsioni del bilancio integrato in termini di
competenza a seguito della manovra, come modificata
dall’esame alla Camera. 20

-      2.2.1 Analisi delle entrate finali 22

-      2.2.2 Analisi delle spese finali 26

§  2.3. Analisi della manovra effettuata con la Sezione II 30

§  2.4. Le spese finali dei Ministeri 38

§  2.5. Analisi delle spese complessive per Missioni 40

APPENDICE – Rapporto annuale sulle spese fiscali (2018) 45

 


1. La disciplina contabile della sezione II

La parte contabile della legge di bilancio, recata dalla Sezione II del provvedimento, contiene il bilancio a legislazione vigente e le variazioni non determinate da innovazioni normative.

Si ricorda, infatti, che a seguito della riforma operata nel 2016, la parte contabile del bilancio – che nella passata concezione del bilancio come legge meramente formale si limitava ad esporre i fattori legislativi di spesa senza poterli modificare[1] - contenuta nella Sezione II è venuta ad assumere un contenuto sostanziale, potendo incidere direttamente - attraverso rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni - sugli stanziamenti previsti a legislazione vigente, ed integrando nelle sue poste contabili gli effetti delle disposizioni della prima sezione[2].

L’articolo 21, comma 1-sexies, della legge n. 196/2009 stabilisce che le previsioni di entrata e di spesa contenute nella Sezione II:

§  sono formate sulla base della legislazione vigente, la quale tiene conto dell'aggiornamento delle previsioni relative alle spese per oneri inderogabili e di fabbisogno e delle rimodulazioni che interessano anche i fattori legislativi[3];

§  evidenziano, per ciascuna unità di voto, gli effetti delle variazioni derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione. In tal modo, la Sezione II fornisce, per ciascuna unità di voto, previsioni c.d. “integrate” riguardo alle scelte allocative contenute nei programmi di spesa, che costituiscono l’unità di voto.

 

La presentazione alle Camere del disegno di legge di bilancio è stabilita entro il termine del 20 ottobre di ogni anno (art. 7, L. n. 196).

Nel caso in cui il bilancio non sia approvato entro il 31 dicembre, la Costituzione prevede la concessione al Governo dell’esercizio provvisorio. La normativa contabile conferma che l’esercizio provvisorio del bilancio può essere concesso soltanto per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi (articolo 32).

1. Le unità di voto parlamentare

In base alla disciplina contabile (art. 21, co. 7, L. 196), le unità di voto sono individuate:

a)  per le entrate, con riferimento alla tipologia;

A titolo esemplificativo, le voci che costituiscono l’unità di voto sono rappresentate, per le entrate tributarie, dai tributi più importanti (Imposta sui redditi, IRES, IVA), ovvero da raggruppamenti di tributi con caratteristiche analoghe (ad es. imposte sostitutive, imposte sui generi di monopolio, ecc.); per i restanti titoli, è indicata la tipologia del provento per aggregati più o meno ampi (ad es. proventi speciali, redditi da capitale, ecc.).

b) per le spese, con riferimento ai programmi, intesi quali aggregati di spesa con finalità omogenea diretti al perseguimento di risultati, definiti in termini di beni e di servizi finali, allo scopo di conseguire gli obiettivi stabiliti nell'ambito delle missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa.

La classificazione del bilancio per missioni e programmi è volta a mettere in evidenza la relazione tra risorse disponibili e finalità delle politiche pubbliche, anche al fine di rendere più agevole l’attività di verifica dei risultati raggiunti con la spesa pubblica. A tal fine, la riforma ha stabilito anche una piena corrispondenza tra le risorse e il livello amministrativo/responsabile con la previsione dell’affidamento di ciascun programma a un unico centro di responsabilità amministrativa.

Per quanto concerne i contenuti dell’unità di voto, essa deve indicare:

§  l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

§  l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare (competenza) nonché l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare (cassa), nell'anno cui il bilancio si riferisce;

§  le previsioni delle entrate e delle spese relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale.

Costituiscono oggetto di approvazione parlamentare sia le previsioni di entrata e di spesa, di competenza e di cassa, relative all’anno cui il bilancio si riferisce, sia quelle relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale.

Soltanto le previsioni del primo anno costituiscono, tuttavia, limite alle autorizzazioni di impegno e pagamento.

Le spese del bilancio dello Stato sono classificate – superata la precedente ripartizione in "rimodulabili" e "non rimodulabili" - a seconda della natura dell'autorizzazione di spesa sottostante cui si collega il grado di flessibilità e di manovrabilità della spesa stessa, e precisamente in:

§  oneri inderogabili, ossia spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, tra cui rientrano le cosiddette spese obbligatorie (vale a dire, le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa);

§  fattori legislativi, ossia spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;

§  spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese diverse dagli oneri inderogabili e dai fattori legislativi, quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

La quota delle spese per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno è indicata, per ciascun programma, in appositi allegati agli stati di previsione della spesa.

La distinzione della spesa nelle tre categorie consente di individuare il livello di manovrabilità della spesa stessa, ai fini dell’applicazione della disciplina della flessibilità del bilancio (cfr. paragrafo seguente).

2. La flessibilità degli stanziamenti di bilancio da fattore legislativo

Con la c.d. flessibilità di bilancio si è data la possibilità alle amministrazioni di incidere sulle dotazioni finanziarie di spesa relative ai fattori legislativi - anche in via non compensativa, purché all’interno di ciascuno stato di previsione - per poter modulare le risorse loro assegnate secondo le necessità connesse al raggiungimento degli obiettivi di spesa.

In particolare, l’articolo 23, comma 3, consente, con la Sezione II, in ciascuno stato di previsione, per motivate esigenze e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica:

a)    la rimodulazione in via compensativa delle dotazioni finanziarie relative a fattori legislativi anche tra missioni diverse, fermo restando la preclusione dell'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti (c.d. rimodulazione verticale).

Rientrano nelle rimodulazioni compensative quelle effettuate sulle autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 30, comma 2, della legge n. 196 (rimodulazione delle quote annuali nel rispetto del vincolo finanziario complessivo ovvero reiscrizione nella competenza degli esercizi successivi delle somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio, cfr. successivo Box), nonché per l’adeguamento delle dotazioni di competenza e di cassa al Cronoprogramma dei pagamenti (c.d. rimodulazione orizzontale): si tratta delle rimodulazioni che coinvolgono una singola autorizzazione di spesa e trovano compensazione nell’ambito del periodo pluriennale di riferimento;

b)    il rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione delle dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi, per un periodo temporale anche pluriennale[4].

È prevista esplicita evidenza contabile delle variazioni relative ai fattori legislativi di spesa, in appositi allegati conoscitivi ai singoli stati di previsione della spesa del bilancio, che vengono aggiornati all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

 

In relazione alle leggi pluriennali di spesa in conto capitale, l’articolo 30 commi 1 e 2 della legge di contabilità (come da ultimo modificati dal D.Lgs. n. 116/2018, che ha completato la riforma della struttura del bilancio dello Stato in attuazione dell’articolo 40, comma 1, della legge n. 196/2009) consente, con la Sezione II del disegno di legge di bilancio:

a)     la facoltà di rimodulazione delle quote annuali ai sensi dell’articolo 23, comma 1-ter, fermo restando l’ammontare complessivo autorizzato dalla legge, o, nel caso di spese a carattere permanente, di quelli autorizzati dalla legge nel triennio di riferimento del bilancio di previsione, in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti, al fine di adeguare gli stanziamenti di competenza alla previsione degli effettivi pagamenti.    

-     Le autorizzazioni in ordine alle quali è esercitabile tale facoltà sono soltanto quelle individuate con riferimento alle autorizzazioni di spesa pluriennali in conto capitale oggetto di monitoraggio e di rendicontazione ai fini dell’allegato alla Nota di aggiornamento al DEF;

b)     per le autorizzazioni di spesa in conto capitale a carattere non permanente, la facoltà della reiscrizione nella competenza degli esercizi successivi delle somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio.

-      La medesima facoltà di reiscrizione è esercitabile dall’Amministrazione anche per i residui di stanziamento provenienti dagli esercizi precedenti a quello consuntivato, così come previsto dall’art. 34-ter, comma 1, della legge di contabilità.

In apposito allegato al ddl di bilancio viene data esplicita evidenza delle rimodulazioni orizzontali proposte delle leggi pluriennali di spesa in conto capitale e delle reiscrizioni nella competenza degli esercizi successivi delle somme stanziate e non impegnate risultanti dall’ultimo Rendiconto.

 

Il comma 1-ter dell’articolo 23 della legge di contabilità (introdotto dall’art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 93/2016, attuativo della delega in materia di potenziamento del bilancio di cassa), entrato in vigore dal 1° gennaio 2017, stabilisce che, ai fini della predisposizione delle proposte da parte dei responsabili della gestione dei programmi, le previsioni pluriennali di competenza e di cassa iscritte nel bilancio dello Stato sono formulate mediante la predisposizione di un apposito piano finanziario dei pagamenti (detto Cronoprogramma), recante dettagliate indicazioni sui pagamenti che si prevede di effettuare nel triennio, distinguendosi la quota della dotazione di cassa destinata al pagamento delle somme iscritte in conto residui da quella destinata al pagamento delle somme da iscrivere in conto competenza. È altresì stabilito che le dotazioni di competenza in ciascun anno si adeguino a tale piano, fermo restando l'ammontare complessivo degli stanziamenti autorizzati dalla normativa vigente.

Ciò al fine di rafforzare concretamente l’attendibilità degli stanziamenti di cassa e anche della previsione dei residui presunti, introducendo uno stretto vincolo tra quanto viene iscritto in bilancio in termini di cassa e residui e le risultanze del cronoprogramma dei pagamenti.

4. Classificazione delle entrate e delle spese

Ai sensi dell’articolo 25 della legge di contabilità, la classificazione delle voci di entrata si articola su cinque livelli di aggregazione:

a)   titoli, a secondo della loro natura:

-  titolo I:   entrate tributarie;

-  titolo II:  entrate extra-tributarie;

-  titolo III: entrate derivanti da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti;

-  titolo IV: entrate derivanti da accensione di prestiti.

I primi tre titoli rappresentano le entrate finali; il quarto titolo corrisponde in sostanza all’entità del ricorso al mercato finanziario;

b)   ricorrenti e non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata ad alcuni esercizi;

c)    tipologia di entrata, ai fini dell’approvazione parlamentare e dell’accertamento dei cespiti;

d)   categorie, secondo la natura dei cespiti;

e)    unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, che possono eventualmente essere suddivise in articoli.

 

La classificazione delle voci di spesa si articola su tre livelli:

a)   missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici della spesa;

b)   programmi, ossia le unità di voto parlamentare, quali aggregati finalizzati al perseguimento degli obiettivi indicati nell’ambito delle missioni;

c)    unità elementari di bilancio, che rappresentano le unità di gestione e rendicontazione – attualmente i capitoli - eventualmente ripartite in articoli (corrispondenti agli attuali piani di gestione).

Con il D.Lgs. n. 90/2016 sono state introdotte nel bilancio dello Stato le azioni, quali ulteriore articolazione dei programmi, volte a specificare ulteriormente la finalità della spesa. Al momento, esse rivestono carattere meramente conoscitivo, ad integrazione della classificazione per capitoli.

Le azioni sono rappresentate in un apposito prospetto dell’atto deliberativo, collocato dopo i quadri generali riassuntivi, che riporta, a scopo solo conoscitivo, il bilancio per Missione, Programma e Azione dello Stato nella sua interezza.

 

Le azioni - individuate con il D.P.C.M. 14 ottobre 2016 ed adottate a partire dall’esercizio finanziario 2017 in via sperimentale per valutarne l'efficacia e per consentire l'adeguamento dei sistemi informativi - sono destinate, in prospettiva, a costituire le unità elementari del bilancio dello Stato anche ai fini gestionali e di rendicontazione, in sostituzione degli attuali capitoli di bilancio.

Il definitivo passaggio all'adozione delle azioni sarà valutato in base agli esiti di una Relazione sull'efficacia delle azioni, predisposta annualmente dalla Ragioneria generale dello Stato, sentita la Corte dei Conti. La Prima Relazione è stata presentata al Parlamento il 12 ottobre 2018 (Doc. XXVII, n. 2). Con successivo D.P.C.M. sarà individuato l'esercizio finanziario a partire dal quale le azioni costituiranno le unità elementari del bilancio.

Fino ad allora, le unità elementari di bilancio continueranno ad essere rappresentate dai capitoli, secondo l’oggetto della spesa; ed i programmi di spesa manterranno la suddivisione in macroaggregati per spese di funzionamento (interventi, trattamenti di quiescenza, oneri del debito pubblico, oneri comuni di parte corrente o in conto capitale).

Le spese del bilancio dello Stato sono inoltre esposte secondo le tradizionali classificazioni economica e funzionale.

La legge di contabilità prevede che tali classificazioni si conformino ai criteri adottati in contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione. È pertanto prevista la presentazione, in allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia, di un quadro contabile da cui risultino le categorie in cui viene classificata la spesa secondo l'analisi economica e le classi, fino al terzo livello della classificazione COFOG (comparti di attività in cui si articolano le aree di intervento delle politiche pubbliche), in cui viene ripartita la spesa secondo l'analisi funzionale. In appendice a tale quadro contabile sono previsti appositi prospetti illustrativi degli incroci tra i diversi criteri di classificazione. È richiesto altresì, in apposito prospetto, il raccordo tra le classi COFOG e le missioni e i programmi di spesa, nonché tra il bilancio dello Stato e il sistema di contabilità nazionale.

Tutti i suddetti prospetti devono essere aggiornati dopo l’approvazione della legge di bilancio.

5. La struttura della Sezione II del bilancio di previsione

La Sezione II del disegno di legge di bilancio è costituita da:

§  lo stato di previsione dell’entrata;

§  gli stati di previsione della spesa relativi ai singoli Ministeri;

§  il quadro generale riassuntivo, con riferimento al triennio.

Ciascuno stato di previsione della spesa, riporta i seguenti Allegati:

§  Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art.23 c.3, lett.a);

§  Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni previste a legislazione vigente (art.23 c.3, lett.b);

§  Dettaglio oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno (art. 21, c.4);

§  Reiscrizione somme non impegnate (art. 30 c.2).

 

L’articolo 21 dispone l'approvazione, con distinti articoli, dello stato di previsione dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e dei totali generali della spesa nonché del quadro generale riassuntivo.

 

Ciascuno stato di previsione della spesa è inoltre corredato, nelle singole Tabelle allegate al ddl di bilancio, dei seguenti elementi informativi:

§  la nota integrativa, che contiene gli elementi informativi riferiti alle entrate e alle spese, il contenuto di ciascun programma di spesa con riferimento alle azioni sottostanti, indicando per ciascuna azione le risorse finanziarie per il triennio con riguardo alle categorie economiche di spesa, i relativi riferimenti legislativi e i criteri di formulazione delle previsioni; il piano degli obiettivi, intesi come risultati che le amministrazioni intendono conseguire, e i relativi indicatori di risultato in termini di livello dei servizi e di interventi, con riferimento;

§  per ogni programma, l'elenco delle unità elementari di bilancio e dei relativi stanziamenti;

§  per ogni programma un riepilogo delle dotazioni secondo l'analisi economica e funzionale;

§  il budget dei costi della relativa amministrazione.

Di tali elementi informativi è richiesto l’aggiornamento al momento dell’approvazione della legge di bilancio.

L’art. 5, comma 1, lett. c), della legge 163/2016 (che ha aggiunto il comma 4-octies nell'art. 33 della legge di contabilità) ha previsto l’aggiornamento del budget dei costi anche sulla base del disegno di legge di assestamento.

Allo stato di previsione dell'entrata è allegato un rapporto annuale sulle spese fiscali, che elenca qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta ovvero regime di favore, derivante da disposizioni normative vigenti.

 

L’articolo 21 dispone inoltre:

§  la predisposizione della nota di variazioni in caso di variazioni apportate al disegno di legge di bilancio (I e II sezione) nel corso della discussione parlamentare;

§  l’approvazione, con apposite norme, dei fondi di riserva, iscritti nell’ambito del MEF: Fondo di riserva per le spese obbligatorie, Fondi speciali per la reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e in conto capitale, Fondo di riserva per le spese impreviste e Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa;

§  la fissazione, con apposita norma, dell'importo massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare, in relazione alla indicazione del fabbisogno del settore statale;

§  l’annessione agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri, secondo le rispettive competenze, degli elenchi degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

Si ricorda, infine, che alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le unità di voto parlamentare sono ripartite in unità elementari di bilancio (capitoli) ai fini della gestione e della rendicontazione.


 

2. Analisi del Bilancio dello Stato per il 2019-2021

Il disegno di legge del bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2019 e del bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (A.C.1334 e A.S. 981) è presentato nei prospetti deliberativi per unità di voto - in coerenza con le disposizioni della legge n. 196/2009, come modificata dalla legge n. 163 del 2016, dai decreti legislativi n. 90 e n. 93 del 2016 e dai successivi decreti correttivi n. 29 e n. 116 del 2018 - integrando le risorse disponibili in bilancio a legislazione vigente con gli effetti delle modifiche proposte dal medesimo disegno di legge di bilancio, al fine di dare evidenza contabile alla manovra complessivamente operata per effetto delle innovazioni normative della Sezione I e delle variazioni (finanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di entrate e di spese disposte da norme preesistenti) esercitabili con la Sezione II.

In particolare, i prospetti deliberativi della Sezione II riportano:

§  le previsioni a legislazione vigente, che includono l’aggiornamento delle previsioni per le spese per oneri inderogabili e fabbisogno nonché le rimodulazioni compensative di spese relative a fattori legislativi e per l’adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (verticali ed orizzontali) proposte dalle amministrazioni in sede di formazione del bilancio per finalità di efficientamento della spesa;

§  le proposte di modifica della legislazione vigente (rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni) che non richiedono la previsione di una specifica disposizione normativa, effettuate con la Sezione II;

§  gli effetti finanziari imputabili alle innovazioni normative introdotte con la Sezione I del disegno di legge di bilancio, esposti separatamente.

Le previsioni complessive del disegno di legge di bilancio – il c.d. bilancio integrato – sono determinate come somma degli stanziamenti previsti in Sezione II e degli effetti finanziari della Sezione I.

 

I prospetti deliberativi del disegno di legge di bilancio 2019-2021 sono impostati secondo la struttura contabile per Missioni e Programmi, finalizzata a privilegiare il contenuto funzionale della spesa, con l’indicazione sotto ciascun Programma, a titolo meramente conoscitivo, delle azioni che lo compongono. Le azioni sono anche rappresentate in un apposito prospetto dell’atto deliberativo, collocato dopo i quadri generali riassuntivi, che riporta, a scopo solo conoscitivo, il bilancio per Missione, Programma e Azione dell’intero bilancio dello Stato.

Nel complesso, il bilancio per il 2019 conferma la struttura dello scorso esercizio, con 34 missioni, che rappresentano le funzioni principali della spesa pubblica e ne delineano gli obiettivi strategici, e 176 programmi di spesa, che costituiscono le unità di voto parlamentare, con l’affidamento di ciascun programma a un unico centro di responsabilità amministrativa[5].

Le azioni sottostanti i programmi di spesa sono 713, ovvero 574 al netto di quelle che rappresentano le spese per il personale del programma.

 

La Relazione illustrativa al disegno di legge (A.C. 1334) precisa che rispetto alla legge di bilancio 2018, il disegno di legge di bilancio 2019-2021 tiene conto del riordino delle attribuzioni in materia di turismo disposto con il D.L. 12 luglio 2018, n. 86, che trasferisce a partire dal 2019 le competenze sulle politiche del turismo e le relative funzioni precedentemente esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (ora Ministero per i beni e le attività culturali) al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (ora Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo).

2.1. La formazione delle dotazioni di bilancio a legislazione vigente

La relazione illustrativa al ddl di bilancio 2019 (A.C. 1334) sottolinea che la determinazione degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente, presentata nei prospetti deliberativi, tiene conto degli interventi di contenimento della spesa operati negli esercizi precedenti e degli effetti dei provvedimenti disposti dal Governo nel corso del 2018.

Non sono compresi nella legislazione vigente gli effetti del D.L. n. 119/2018 recante disposizioni urgenti in materia fiscale che concorrono, invece, alla manovra.

La Relazione precisa, altresì, che le previsioni tengono conto dell’entrata in vigore dal 1° gennaio 2019 delle innovazioni introdotte dai decreti legislativi correttivi della legge di contabilità n. 196/2009, che hanno completato la riforma della struttura del bilancio dello Stato.

Le innovazioni riguardano, in particolare:

§  il nuovo meccanismo di registrazione contabile degli impegni di spesa, di accertamento potenziato dell’entrata e del cronoprogramma in fase di previsione, volti a potenziare la fase di cassa del bilancio (cfr. Riquadro II.1, pag. 25-27, A.C. 1334).

§  -   Secondo il nuovo meccanismo l’assunzione dell’impegno, e quindi la registrazione contabile, avviene non più nell’anno in cui è stata giuridicamente perfezionata l’obbligazione ma in quello in cui essa diviene esigibile, assicurando così una maggiore attenzione al momento in cui le risorse sono effettivamente incassate ed erogate rispetto a quello in cui sorge l’obbligazione attiva o passiva. L’obiettivo è di rafforzare la previsione e gestione degli andamenti di finanza pubblica, con particolare riferimento al fabbisogno e al debito pubblico, come anche richiesto dall’evoluzione delle regole fiscali sovranazionali.

§  il completamento del percorso di soppressione delle gestioni a contabilità speciali e la riformulazione dei principi contabili generali effettuata tramite il D.Lgs. correttivo n. 116 del 2018 (cfr. Riquadro II.2, pag. 27-28, A.C. 1334).

 

Relativamente alle misure adottate nel corso del 2018, la Relazione illustrativa del disegno di legge evidenzia alcuni decreti legge i quali, pur non avendo determinato modifiche significative al saldo netto da finanziare, hanno comunque fornito, secondo il Governo, un effetto di ricomposizione della spesa nel triennio 2019-2021:

§  misure in favore dei territori colpiti dal sisma Centro Italia (D.L: n. 55/2018);

§  il D.L. 12 luglio 2018, n. 87 per la dignità dei lavoratori e delle imprese;

§  il D.L. 28 settembre 2018, n. 109 per la città di Genova e la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti;

§  il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica.

2.1.1 Le rimodulazioni

Le dotazioni di bilancio a legislazione vigente sono comprensive delle rimodulazioni proposte dalle Amministrazioni in sede di formazione del bilancio, sulla base della flessibilità concessa dalla normativa vigente, di cui all’articolo 23, comma 3, lettera a), della legge di contabilità.

Essa consente di rimodulare le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi in senso “verticale” (ossia in via compensativa tra diversi fattori legislativi nell’ambito dello stesso esercizio) o in senso “orizzontale” (ossia tra esercizi finanziari a parità di risorse complessive dell’autorizzazione di spesa), anche per adeguare gli stanziamenti a quanto previsto nel piano dei pagamenti.

Laddove le rimodulazioni compensative riguardano dotazioni finanziarie riconducibili al fattore legislativo, la normativa ne prevede apposita evidenza contabile, oltre che nelle apposite colonne del bilancio da deliberare, in appositi allegati a ciascuno stato di previsione della spesa.

 

Si rileva che la flessibilità in formazione è stata esercitata in misura più estesa rispetto al passato, ma in misura limitata rispetto al totale della spesa potenzialmente interessata (pari a circa il 4% delle dotazioni finanziarie previste per i fattori legislativi a legislazione vigente).

Le rimodulazioni in senso “verticale”, ossia variazioni compensative nell’anno tra spese predeterminate da leggi vigenti (fattori legislativi), hanno determinato una riallocazione complessiva della spesa pari a 1,9 milioni di euro nel 2019 che ha interessato principalmente il Ministero dei beni culturali (80% delle variazioni effettuate) per consentire il ripiano dei pignoramenti di alcuni conti di tesoreria a seguito di esecuzione di sentenze contro l’amministrazione e per spese di restauro.

Tabella 1 - Rimodulazioni compensative verticali di spese per fattori legislativi per Ministero (art. 23, co 3, lett. a)

(importi in milioni di euro)

 

Flessibilita’ verticale

2019

2020

2021

Totale rimodulazioni triennio

sviluppo economico

0,04

-

-

0,04

lavoro

0,02

0,02

0,02

0,06

interno

0,4

0,2

0,2

0,7

infrastrutture e trasporti

 

10,0

 

10,0

beni culturali

1,4

 

 

1,4

totale rimodulazioni verticali

1,9

10,2

0,2

12,3

Fonte: A.C. 1334, Tomo I, pag. 31.

Le rimodulazioni in senso “orizzontale” ovvero tra esercizi finanziari diversi, hanno avuto un impatto più rilevante, soprattutto sugli stanziamenti in conto capitale per effetto degli adeguamenti al cronoprogramma. La rimodulazione pluriennale degli stanziamenti è stata di 2,2 miliardi di euro che sono stati posticipati dal 2019 agli esercizi finanziari successivi e, in particolare, al 2020 (+534 milioni) e al 2021 (+1,9 miliardi).

Una quota significativa delle rimodulazioni ha interessato il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ha spostato in avanti circa 1,8 miliardi di stanziamenti di competenza del Fondo per gli investimenti dell'ANAS dal 2019 agli anni 2020 e 2021, per l’adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma).

Tabella 2 - Flessibilità orizzontale (inclusi adeguamenti al cronoprogramma e rimodulazioni di leggi pluriennali) (art. 23, co 3, lett. a, art. 30, co. 2)

 (importi in milioni di euro)

 

Flessibilita’ orizzontale

2019

2020

2021

Anni successivi

economia e finanze

56,7

-1.345,2

1.411,4

-122,9

sviluppo economico

-41,4

56,5

155,4

-170,5

giustizia

-10

 

 

10

interno

-81,8

65,1

 

16,7

infrastrutture e trasporti

-1.885,7

1.728

157,7

 

difesa

-169,6

79,9

206,9

-117,3

salute

-50

-50

-16,7

116,7

totale rimodulazioni orizzontali

-2.181,7

534,3

1.914,7

-267,3

Fonte: A.C. 1334, Tomo I, pag. 31.

 

Le restanti rimodulazioni di tipo orizzontale, sono state effettuate:

§  dal Ministero dell’economia e delle finanze, che ha rimodulato gli oneri derivanti dalla partecipazione dell'Italia a istituzioni finanziarie internazionali per la cancellazione del debito dei paesi poveri anticipando una quota di risorse finanziarie pari a circa 57 milioni nel 2019 e spostando risorse finanziarie per circa 1,4 miliardi di euro dal 2020 al 2021 in materia di edilizia sanitaria pubblica per adeguare le previsioni di spesa agli effettivi fabbisogni finanziari manifestati dalle regioni;

§  dal Ministero dello sviluppo economico, che ha previsto un anticipo dei contributi relativi al programma FREMM al 2020 (58 milioni) e al 2021 (114 milioni) ed altri interventi minori;

§  dal Ministero della giustizia, che ha rimodulato in avanti (oltre il triennio 2019-2021) 10 milioni di spese del 2019 relative alla progettazione, alla ristrutturazione, all'ampliamento ed alla messa in sicurezza delle strutture giudiziarie ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia;

§  dal Ministero dell’interno, che ha operato un posticipo dal 2019 al 2020 di alcune spese prevalentemente in conto capitale riguardanti caserme, questure ed altre sedi demaniali nonché alcuni interventi in materia di digitalizzazione dei sistemi di controllo, telecomunicazione e gestione dei dispositivi strumentali di soccorso in mobilità;

§  dal Ministero della difesa, che ha posticipato al 2020 e negli anni successivi interventi per spese di investimento nel settore della difesa per complessivi 170 milioni di euro;

§  dal Ministero della salute, che ha rimodulato le spese di ricerca finalizzata in campo biomedico e sanitario nel triennio 2019-2021 per complessivi 120 milioni di euro.

 

Con il disegno di legge di bilancio per il 2019-2021, le amministrazioni centrali hanno altresì potuto esercitare la facoltà, con riferimento alle sole autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale non permanenti, di reiscrizione, con la legge di bilancio, delle somme stanziate annualmente nel bilancio dello Stato non impegnate alla chiusura dell'esercizio nella competenza degli esercizi finanziari successivi, in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti (art. 30, co. 2).

Nel complesso, l’esercizio di questa nuova facoltà, esercitata soltanto da 6 Ministeri, ha prodotto 65,5 milioni di euro di stanziamenti non impegnati in conto competenza 2018 che sono stati reiscritti per la maggior parte nella competenza dell’esercizio 2019.

Le autorizzazioni legislative per le quali è stata esercitata tale facoltà sono evidenziate in apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa.

 

La medesima facoltà di reiscrizione è esercitabile dall’Amministrazione anche per i residui di stanziamento provenienti dagli esercizi precedenti a quello consuntivato, così come previsto dall’art. 34-ter, comma 1, secondo periodo, della legge di contabilità.

In merito, l’art. 34-ter della legge n. 196/2009, prevede che, contestualmente all'accertamento dei residui, le Amministrazioni possono provvedere al riaccertamento della sussistenza delle ragioni che giustificano la permanenza nelle scritture contabili delle partite debitorie iscritte nel Conto del patrimonio quali residui passivi perenti.

Con il Rendiconto 2017, il riaccertamento ha determinato l’eliminazione dei residui passivi perenti non più dovuti, mediante apposite scritture nel Conto del patrimonio, per un importo di 2.508 milioni di euro (rispetto ai 5.266 milioni dello scorso esercizio). Tali somme potranno essere reiscritte, del tutto o in parte, con la legge di bilancio 2019-2021 in appositi fondi da istituire negli stati di previsione dei Ministeri interessati.

Nel triennio 2019-2021 l’iscrizione di fondi in conseguenza del menzionato riaccertamento ha determinato un incremento degli stanziamenti a legislazione vigente pari a circa 250,2 milioni di euro nel 2019, 268,8 milioni nel 2020 e 225,3 milioni nel 2021, in linea con quanto già scontato nelle previsione a legislazione vigente del Documento e di economia e finanza e relativa Nota di aggiornamento.

 

In ultima analisi, va ricordato che, ai sensi dell’articolo 23, comma 1-bis, della legge n. 196/2009, le Amministrazioni hanno proceduto, in sede di formazione del bilancio, ad iscrivere negli stati di previsione della spesa - e in quello di entrata - gli importi relativi a quote di proventi che si prevede di incassare nel medesimo esercizio quali entrate finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività.

La procedura, cosiddetta “stabilizzazione delle riassegnazioni”, rende disponibili già a inizio anno, gli stanziamenti corrispondenti a entrate finalizzate per legge i cui versamenti hanno assunto un carattere stabile e monitorabile nel tempo, favorendo l’operatività delle strutture e riducendo il carico amministrativo delle variazioni di bilancio da adottare in corso d’esercizio.

Come lo scorso anno, la stabilizzazione delle riassegnazioni ha riguardato tutti i Ministeri, a eccezione del Ministero degli esteri e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per i quali i proventi riassegnabili non sono sufficientemente determinabili o presentano carattere di aleatorietà. Nel complesso, il disegno di legge di bilancio 2019-2021 include la stabilizzazione di proventi finalizzati per legge che si prevede di incassare, per un ammontare di circa 1.470 milioni in entrata per ciascun anno e 1.424 milioni di euro in uscita per il 2019, come esposto nella tabella seguente:

Tabella 3 - Entrate riassegnabili stabilizzate in previsione di spesa 2019-2021

 (importi in milioni di euro)

 

IMPORTI STABILIZZATI

2019

2020

2021

economia e finanze

1.096,7

1.096,7

1.096,7

sviluppo economico

55,5

55,5

55,5

giustizia

5,6

5,6

5,6

istruzione, universita’ e ricerca

1,5

1,5

1,5

interno

66,4

66,4

66,4

ambiente

29,7

29,7

29,7

infrastrutture e trasporti

59,3

59,4

59,4

difesa

67,5

67,5

67,5

politiche agricole

5,2

5,2

5,2

beni culturali

27,6

27,6

27,6

salute

8,9

8,9

8,9

TOTALE

1.424

1.424

1.424

Fonte: A.C. 1334, Tomo I, pag. 34.

2.1.2 Le previsioni a legislazione vigente

Le previsioni di entrata e di spesa a legislazione vigente - comprensive delle rimodulazioni compensative delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi nonché all'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti di cui si è detto al paragrafo precedente - evidenziano nell’A.C. 1334 i seguenti importi per gli anni 2019-2021:

Tabella 4 - Previsioni a legislazione vigente 2019-2021

(valori in milioni di euro)

 

 

A.C. 1334

 

Ass, 2018

2019

2020

2021

 

Competenza

Competenza

Cassa

Competenza

Cassa

Competenza

Cassa

Entrate finali
- di cui entrate tributarie

578.490
504.693

586.151
518.898

543.655
491.647

601.666
536.071

229.210
508.771

607.443
544.818

565.011
517.538

Spese finali

622.333

626.036

622.849

630.444

619.702

621.026

622.170

Saldo netto da finanziare

-43.843

-39.885

-119.194

-28.779

-84.267

-13.583

-65.892

Risparmio pubblico

3.701

4.861

-67.971

19.544

-40.215

22.690

-29.655

Ricorso al mercato

-268.103

-271.394

-350.703

-257.688

-313.177

-258.419

-310.728

Fonte: ddl di bilancio 2019-2021 (A.C. 1334 – Tomo I, pag. 24 )

 

In termini di competenza, per il 2019, a legislazione vigente, il saldo netto da finanziare - corrispondente alla differenza tra le entrate finali e le spese finali – presentava un disavanzo di 39,9 miliardi di euro, in miglioramento rispetto al dato assestato 2018, per circa 4 miliardi.

Nel successivo biennio, per effetto dell’incremento atteso delle entrate tributarie (che passano dai 504,7 miliardi del 2018 ai 544,8 miliardi nel 2021, grazie alla previsione favorevole del quadro macroeconomico di riferimento, nonché agli effetti dei provvedimenti legislativi approvati negli esercizi precedenti) si evidenziava un ulteriore miglioramento del saldo netto da finanziare, che si attesta a 28,8 miliardi nel 2020 e a 13,6 miliardi nel 2021.

Anche in termini di cassa, il saldo netto da finanziare, mostrava un miglioramento nel triennio 2019-2021, segnando un disavanzo di oltre 119,2 miliardi di euro nel 2019, di 84,3 miliardi nel 2020 e di 65,9 miliardi nel 2021.

La differenza rispetto al corrispondente saldo in termini di competenza dipende essenzialmente dal fisiologico scostamento tra i valori degli accertamenti di entrata e i corrispondenti incassi. Infatti, la differenza tra i due saldi, pari a circa 79,3 miliardi nel 2019, è attribuibile per circa 42,5 miliardi alle entrate finali, ed in particolare agli scostamenti tra degli accertamenti e degli incassi. Dal lato delle spese si registra una maggiore dotazione di cassa per circa 36,8 miliardi nelle spese finali. Una quota rilevante di questa differenza deriva dalle maggiori dotazioni di cassa per la compartecipazione IVA delle Regioni, ai fini del ripiano dei sospesi di Tesoreria (11,9 miliardi), dal Fondo di riserva per l’integrazione delle autorizzazioni di cassa (6,5 miliardi) e da previsioni di cassa superiori nell’ambito della spesa in conto capitale per maggiori contributi a Regioni (1 miliardo) principalmente per l’edilizia scolastica e per maggiori investimenti fissi lordi (1,6 miliardi) per lo smaltimento dei relativi residui passivi.

 

Anche gli altri saldi evidenziavano a legislazione vigente un miglioramento nel triennio. In particolare, il risparmio pubblico (pari alla differenza tra entrate tributarie ed extra-tributarie e le spese correnti) mostra valori positivi e crescenti, con 4,8 miliardi nel 2019, 19,5 miliardi nel 2020 e 22,7 miliardi nel 2021. Il miglioramento atteso è spiegato – illustra la Relazione alla II Sezione dell’A.C. 1334 - dall’incremento previsto per le entrate tributarie.

Nel confronto con le previsioni assestate per il 2018, infatti, le entrate finali attese a legislazione vigente per il 2019 presentavano una variazione positiva di 7,6 miliardi, determinata dall’incremento stimato per le entrate tributarie (+14,3 miliardi in termini di competenza) in parte compensato dalla riduzione delle entrate extra tributarie per circa 6,6 miliardi. Le entrate di natura tributaria, in particolare, mostravano a legislazione vigente un andamento in crescita nell’intero arco del triennio (circa 519 miliardi nel 2019, 536 miliardi nel 2020 e circa 545 miliardi nel 2021).

Dal lato della spesa, le previsioni per spese finali di competenza si attestavano a circa 626 miliardi nel 2019, con un incremento (+3,7 miliardi) rispetto alle previsioni assestate 2018. Esse risultavano in aumento per il 2020 (630,4 miliardi) per poi scendere a 621 miliardi nel 2021. Considerando le uscite correnti al netto degli interessi, esse erano previste in diminuzione nel triennio, pari a 501 miliardi nel 2019, a 497,3 miliardi nel 2020 e 494,6 miliardi nel 2021.

Si ricorda infine che sono incluse nei saldi del bilancio dello Stato le voci di entrata e di spesa relative alle regolazioni contabili e debitorie[6]. Tali voci trovano esplicitazione, ai fini del raccordo con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica nella nota tecnico illustrativa al disegno di legge di bilancio.

2.2. Le previsioni del bilancio integrato in termini di competenza a seguito della manovra, come modificata dall’esame alla Camera

A seguito della riforma della legge di contabilità, il bilancio dello Stato presenta le previsioni di entrata e di spesa  integrando le risorse previste a legislazione vigente – illustrate nel paragrafo precedente - con gli effetti della manovra finanziaria, attuata dal Governo attraverso:

-   le innovazioni normative della Sezione I;

-   le variazioni contabili della Sezione II, effettuate mediante rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di leggi di spesa (cfr. il paragrafo successivo, relativo all’Analisi della manovra effettuata con la Sezione II).

Nell’ambito della Sezione II sono contabilizzati anche gli effetti del D.L. n. 119/2018, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”, che concorrono all’andamento dei saldi e al finanziamento degli interventi disposti con la manovra del ddl di bilancio in esame.

 

Il provvedimento di manovra fissa l’obiettivo di indebitamento netto nominale – come ricorda la Relazione illustrativa - ad un livello pari al -2,4 per cento del PIL nel 2019, al -2,1 per cento del PIL per il 2020 e a -1,8 per cento del PIL per il 2021.

In coerenza con tali obiettivi programmatici di deficit, il saldo netto da finanziare programmatico del bilancio dello Stato è determinato nel limite massimo di -68,2 miliardi nel 2019, -55,3 miliardi nel 2020 e -43,9 miliardi nel 2021, in termini di competenza.

Rispetto alla legislazione vigente, in termini di competenza, i provvedimenti della manovra (ddl di bilancio come risultante a seguito dell’esame alla Camera e decreto n. 119/2018) comportano un peggioramento del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato di quasi 28 miliardi nel 2019, di 26,3 miliardi nel 2020 e di 30 miliardi nel 2021.

Ciò è dovuto al fatto che, per effetto delle disposizioni adottate, è attesa una riduzione delle entrate finali rispetto alla legislazione vigente nel triennio (di circa 8 miliardi nel 2019, di 6,8 miliardi nel 2020 e di circa 4 miliardi nel 2021).

Le spese, invece, sono previste in aumento rispetto all’andamento tendenziale in tutto il triennio: oltre 20 miliardi nel 2019, circa 19,4 miliardi nel 2020 e di 26,1 miliardi nel 2021.


 

L’impatto della manovra è esposto nella tavola che segue.

Tabella 6 – Effetti della manovra

(valori in milioni di euro)

 

2019

2020

2021

 

BLV

manovra

bilancio integrato AS 981

BLV

manovra

bilancio integrato AS 981

BLV

manovra

bilancio integrato AS981

Entrate finali

586.151

-7.952

578.199

601.666

-6.821

594.845

607.443

-3.939

603.504

Spese finali

626.036

20.040

646.076

630.444

19.442

649.886

621.026

26.068

647.094

Saldo netto da finanziare

-39.885

-27.992

-67.877

-28.779

-26.263

-55.042

-13.583

-30.006

-43.589

Fonte: per i dati del BLV: ddl di bilancio 2019-2021 (A.C. 1334 – Tomo I, pag. 6 e pag. 24); per i dati del bilancio integrato: Nota di variazione (AC.1334/I).

Si sottolinea che rispetto alla manovra presentata dal Governo (A.C. 1334), nel corso dell’esame alla Camera sono stati approvati emendamenti, i cui effetti sono stati recepiti nel disegno di legge di bilancio con la Nota di variazioni (A.C. 1334/I).

Essi hanno determinato una variazione delle previsioni integrate delle entrate e delle spese del bilancio dello Stato rispetto al disegno di legge iniziale. Nel complesso si è trattato di incrementi, sia per le entrate che per le spese finali, di modesta entità, che non hanno modificato l’impatto complessivo del provvedimento.

 

In particolare, gli emendamenti approvati hanno determinato un incremento delle entrate di 239 milioni nel 2019 e di 54 milioni nel 2021, con una riduzione di 69 milioni per il 2020, per la gran parte derivante dall’effetto delle nuove disposizioni introdotte in materia di imposta sulle emissioni di diossido di carbonio delle nuove autovetture. L’esame alla Camera ha inoltre determinato un incremento anche delle spese per 237 milioni nel 2019 e di 48 milioni nel 2021, con una riduzione di 70 milioni nel 2020.

Per quanto riguarda i saldi, dalla Nota di variazioni risulta che il disegno di legge di bilancio, come modificato dagli emendamenti approvati dalla Camera, sia alla prima che alla seconda sezione, determina, in termini di competenza un miglioramento del risparmio pubblico, pari a circa 348 milioni per l’anno 2019. Per quanto riguarda il saldo netto da finanziare, dalla Nota di variazioni risulta che il disegno di legge di bilancio, come modificato dagli emendamenti approvati determina, per l’anno 2019 un miglioramento pari a circa 2 milioni di euro.

 

La manovra nel complesso determina un andamento del saldo netto da finanziare che migliora nel triennio, passando da -67,9 miliardi del 2019 a -55 miliardi nel 2020 per arrivare a -43,6 miliardi nel 2021, in termini di competenza. Tale risultato deriva principalmente dal progressivo incremento nel triennio delle entrate finali che, integrate con gli effetti finanziari della manovra, passano dai 578,2 miliardi del 2019 ai 594,8 miliardi nel 2020, per arrivare a 603,5 miliardi nel 2021.

Va tuttavia segnalato che tale incremento delle entrate nel triennio è in realtà interamente riconducibile all’evoluzione prevista a legislazione vigente, visto che la manovra determina al contrario, per ciascun anno del triennio, una contrazione delle entrate.

Le spese finali nel bilancio integrato presentano, nel triennio di riferimento, un andamento altalenante, aumentando dai 646,1 miliardi del 2019 ai 649,9 miliardi del 2020, per poi scendere a 647,1 miliardi nel 2021.

Nella Tavola seguente sono esposte le previsioni “integrate” del disegno di legge di bilancio per il 2019 e per il biennio successivo, come risultanti a seguito dell’esame alla Camera (A.S. 981), poste a raffronto, in termini di competenza, con le previsioni iniziali e quelle assestate del bilancio per il 2018.

Tabella 5 - Previsioni entrate e spese finali integrate 2019-2021 (A.S. 981)

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

 

Bilancio 2018

Assestato emendato
2018

bilancio integrato 2019

Diff.
bil 2019/
bil 2018

bilancio integrato
2020

bilancio integrato
2021

Tributarie

508.312

504.693

512.795

8.102

531.745

540.879

Extratributarie

68.637

71.509

63.145

-8.364

60.849

60.367

Entrate per alienazione e ammort. beni patrimoniali

2.513

2.288

2.259

-29

2.251

2.258

Entrate finali

579.462

578.490

578.199

-291

594.844

603.504

Spese correnti

575.507

572.501

593.536

21.035

597.011

597.987

- Interessi

78.491

75.324

78.898

3.574

82.5554

87.876

- Spese correnti netto interessi

497.016

497.177

514.638

17.461

514.457

510.111

Spese conto capitale

49.048

49.832

52.540

2.708

52.875

49.107

Spese finali

624.554

622.333

646.076

23.743

649.886

647.094

Rimborso prestiti

227.816

224.260

231.508

7.248

228.909

244.836

Saldo netto da finanziare

-45.092

-43.843

-67.877

-24.034

-55.042

-43.589

Risparmio pubblico

1.443

3.701

-17.596

-21.297

-4.417

3.259

Ricorso al mercato

-272.908

-268.103

-299.385

-31.282

-283.951

-288.425

Fonte: rielaborazione dati ddl di bilancio 2019-2021 (A.S.981/1)

 

2.2.1 Analisi delle entrate finali

Per quanto riguarda le entrate – le cui previsioni sono state elaborate secondo i criteri indicati nella Nota integrativa allo Stato di previsione dell’entrata - la tabella seguente espone, per il triennio di riferimento, l’andamento delle entrate finali, disaggregate per titolo, a legislazione vigente e nel bilancio integrato come risultante a seguito dell’esame alla Camera (A.S. 981). Vengono riportati, per ogni anno del triennio, gli effetti del decreto-legge fiscale (n. 119 del 2018) e della manovra del disegno di legge di bilancio (effettuata in Sezione I).

Tabella 7 - Entrate finali. Previsioni 2019-2021 (A.S. 981)

 (valori in milioni di euro)

 

2019

2020

2021

 

BLV

DL 119

Eff.
Sez. I

BIL integr.

BLV

DL 119

Eff.
Sez. I

BIL integr.

BLV

DL 119

Eff.
Sez. I

BIL integr.

entrate tributarie

518.989

428

-6.622

512.795

536.071

1.504

-5.829

531.745

544.818

2.053

-5.992

540.879

Entrate Extratributarie

64.902

0

-1.757

63.145

63.344

0

-2.496

60.849

60.366

0

1

60.367

entrate per alienazioni ecc.

2.259

0

0

2.259

2.251

0

0

2.251

2.258

0

0

2.258

Entrate finali

586.151

428

-8.380

578.199

601.666

1.503

-8.325

594.844

607.443

2.053

-5.992

603.504

Fonte: per BLV e D.L. 119/2018 ddl di bilancio 2019-2021 (A.C. 1334 – Tomo I, pag. 14 ); per Effetti Sez. I e BIL integrato: Nota di variazioni (A.C. 1334/1).

Nel bilancio a legislazione vigente, in termini di competenza, le previsioni relative alle entrate finali del bilancio dello Stato ammontavano a circa 586,2 miliardi nel 2019, a 601,7 miliardi nel 2020 e a 607,4 miliardi nell’ultimo anno del triennio di previsione.

Rispetto al bilancio a legislazione vigente, i provvedimenti di manovra (ddl di bilancio come risultante a seguito dell’esame alla Camera e D.L. n. 119/2018) determinano cumulativamente, per le entrate finali, una riduzione per un importo pari a circa 7,9 miliardi nel 2019, di 6,8 miliardi nel 2020 e di circa 4 miliardi nel 2021.

Le previsioni di competenza integrate delle entrate finali per il 2019 risultano, infatti, pari a 578,2 miliardi, così ripartite:

§  512,8 miliardi per le entrate tributarie,

§  63,1 miliardi per le entrate extra-tributarie,

§  2,3 miliardi per le entrate da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti.

 

La Sezione I, come risultante a seguito dell’esame alla Camera (A.S. 981), comporta minori entrate, sia tributarie che extratributarie, per tutto il triennio, di oltre 8,3 miliardi nel 2019 e 2020 e di circa 6 miliardi nel 2021.

Di contro, il D.L. n. 119/2018 comporta maggiori entrate tributarie per tutto il triennio, in relazione soprattutto alle disposizioni che prevedono l’obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi all’agenzia delle entrate (da cui si stimano maggiori entrate, di competenza e di cassa, pari a 336 milioni di euro per il 2019, 1.356 milioni di euro per il 2020 e 1.912 milioni di euro per il 2021) e alla definizione agevolata dei processi verbali di constatazione e delle controversie tributarie (con effetti positivi di gettito in termini di competenza e cassa pari a 126 milioni per il 2019 e a 168 milioni in ciascuno degli anni 2020 e 2021). Per una descrizione più dettagliata delle misure del D.L. n. 119/2018 si rinvia alla scheda di lettura sullo stato di previsione dell’entrata.

Per quanto concerne le entrate tributarie, si segnalano in particolare le seguenti disposizioni del ddl di bilancio con effetti negativi sul gettito:

§  l’integrale sterilizzazione per il 2019 dell’aumento delle aliquote IVA e delle accise sui carburanti (che determina una perdita di gettito pari a circa 12.613 milioni nel medesimo esercizio) nonché la parziale sterilizzazione degli incrementi previsti per gli anni successivi, con effetti in termini di minori entrate per complessivi 5.646 milioni nel 2020 e per circa 4.150 milioni dal 2021;

§  la modifica del regime fiscale forfetario agevolato introdotto dalla legge di stabilità 2015, che comporta una perdita di gettito attesa per 154 milioni nel 2019, 1.239 milioni nel 2020 e 873 milioni nel 2021;

§  la proroga delle detrazioni fiscali per le spese relative ad interventi di ristrutturazioni edilizie, di riqualificazione energetica, per l’acquisto di mobili, nonché per interventi di sistemazione a verde con effetti finanziari positivi nel 2019 per circa 52 milioni, negativi per circa 507 milioni e 954 milioni rispettivamente nel 2020 e nel 2021;

§  la proroga e la rimodulazione dell’iper-ammortamento, , da cui si stimano minori entrate per 368 milioni nel 2020 e 728 milioni nel 2021;

§  la tassazione agevolata al 15% sulla parte di reddito corrispondente agli utili investiti per l’acquisto di beni materiali strumentali nonché per l’incremento dell’occupazione a tempo determinato ed indeterminato, dalla quale sono stimati effetti negativi di gettito per circa 1.948 milioni nel 2020 e per 1.808 milioni nel 2021.

 

La diminuzione del gettito derivante dalle citate disposizioni è in parte contenuta da altre norme della prima sezione che comportano effetti positivi sul gettito. Tra queste, si segnala la disposizione, introdotta nel corso dell’esame alla Camera, che introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, un’imposta a carico di chiunque acquista e immatricola in Itali, un veicolo nuovo di categoria M1, parametrata al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 110 CO2 g/km, che determina maggiori entrate per 300 milioni di euro nel 2019, 323 milioni nel 2020 e 313 milioni nel 2021.

 

Per le entrate extra-tributarie, gli interventi principali di Sezione I riguardano:

§  la ridefinizione delle modalità di realizzazione del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica da parte delle regioni a statuto ordinario, che determinano minori versamenti in entrata, stimati in milioni 2.496 in ciascuno degli anni 2019 e 2020;

§  nel 2019, il versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle risorse, pari a 500 milioni, per la parziale dotazione del Fondo di ristoro per i risparmiatori danneggiati dalle recenti crisi bancarie.

 

Considerando le entrate per categorie economiche, la tabella che segue evidenzia come, con riferimento alle entrate tributarie, la variazione negativa rispetto alle previsioni a legislazione vigente per il 2019 sia dovuta in gran parte alle prospettive di diminuzione degli introiti connessi a tasse e imposte sugli affari (-11,3 miliardi), mitigate dalle previsioni di aumento del gettito per le imposte sul patrimonio e sul reddito (+4,5 miliardi circa), in entrambi i casi attribuibili ad interventi di Sezione I.

Tabella 8 - Entrate finali per categorie (A.S. 981)

 (dati di competenza, valori in milioni di euro)

CATEGORIE

2018

BIL.

2019

BLV

Manovra

Di cui:
DL 119

Di cui:
Sez I

Bilancio integrato
SezI+SezII

I - Imposte sul patrimonio e sul reddito

264.345

265.701

4.594

76

4.518

270.296

II - Tasse e imposte sugli affari

183.818

192.242

-11.010

352

-11.362

181.232

III - Imposte sulla produzione, consumi e dogane

35.075

35.600

-151

0

-151

35.449

IV - Monopoli

10.777

10.938

133

0

133

11.071

V - Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco

14.297

14.508

239

0

239

14.747

Totale entrate tributarie

508.312

518.989

-6.194

428

-6.622

512.795

VI - Proventi speciali

858

891

0

0

0

891

VII - Proventi dei servizi pubblici minori

27.709

23.209

711

0

711

23.920

VIII – Proventi dei beni dello Stato

264

263

0

0

0

263

IX - Prodotti netti di aziende autonome e utili di gestione

1.565

1.315

0

0

0

1.315

X - Interessi su anticipazioni e crediti vari del tesoro

4.988

4.990

0

0

0

4.990

XI - Recuperi, rimborsi e contributi

30.452

31.193

-2.468

0

-2.468

28.725

XII - Partite che si compensano nella spesa

2.801

3.041

0

0

0

3.041

Totale entrate extratributarie

68.637

64.902

-1.757

0

-1.757

63.145

Totale alienazione ed ammortamento beni, ecc.

2.513

2.259

0

0

0

2.259

ENTRATE FINALI

579.462

586.151

-7.952

428

-8.380

578.199

Fonte: per il BLV e il D.L. n. 119/2018 ddl di bilancio 2019-2021 (A.C. 1334 – Tomo I, pag. 14 e Tomo II pag. 307-309); per Effetti Sez. I e BIL integrato: Nota di variazioni (A.C. 1334/1).

Analizzando le principali imposte, nel bilancio 2019 integrato con gli effetti della manovra, come risultante a seguito dell’esame alla Camera (A.S. 981), il gettito IRPEF viene indicato in quasi 200 miliardi (+4,7 miliardi rispetto alle previsioni a legislazione vigente), il gettito IRES in 41 miliardi (+2,8 miliardi), mentre quello IVA è indicato in 156 miliardi (-12,5 miliardi, a causa dello sblocco delle clausole di salvaguardia).

Tabella 9 - Previsioni delle principali imposte (A.S. 981)

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

IMPOSTE

2018

2019

BIL

BLV

Manovra

Di cui:
DL 119

Di cui:
Sez I

Bilancio integrato
SezI+SezII

Entrate tributarie, di cui:

508.312

518.989

-6.194

428

-6.622

512.795

Entrate ricorrenti:

505.879

516.914

-6.637

376

-7.013

510.278

1 – Imposta sui redditi

196.044

195.283

4.676

16

4.660

199.958

2 – Imposta sul reddito delle società

41.406

38.041

2.819

8

2.811

40.860

3 - Imposte sostitutive

14.935

16.844

5

0

5

16.849

4 - Altre imposte dirette

10.275

14.479

-3.349

0

-3.349

11.130

5 – IVA

160.849

168.087

-12.120

352

-12.472

155.967

6 - Registro, bollo e sostitutive

11.829

12.960

-22

0

-22

12.938

7 - Accisa e imposta erariale oli minerali

27.307

27.345

-141

0

-141

            27.204

8 - Accisa e imposta erariale su altri prodotti

7.693

8.228

-10

0

-10

8.218

9 - Imposte sui generi di monopolio

10.776

10.937

133

0

133

11.070

10 - Lotto

7.547

7.575

0

0

0

7.575

11 - Imposte gravanti sui giochi

6.377

6.540

239

0

239

6.779

12 - Lotterie ed altri giochi

335

351

0

0

0

351

13 –Altre imposte indirette

10.506

10.246

1.132

0

1.132

11.378

Fonte: per il BLV e il D.L. n. 119/2018 ddl di bilancio 2019-2021 (A.C. 1334 – Tomo III, Stato di previsione dell’entrata, pagg. 5-8); per Effetti Sez. I e BIL integrato: Nota di variazioni (A.C. 1334/1).

2.2.2 Analisi delle spese finali

Per quanto riguarda le spese finali, esse presentano nel bilancio integrato per il triennio 2019-2021, come risultante a seguito dell’esame alla Camera (A.S. 981), un andamento crescente nei primi anni (in aumento dai 646,1 miliardi del 2019 ai 649,9 miliardi nel 2020), con una riduzione a 647,7 miliardi nel 2021.

La tabella seguente presenta l’andamento nel triennio 2019-2021 delle spese correnti, in conto capitale e finali a legislazione vigente e a bilancio integrato, al fine di valutare gli effetti della manovra operata con le innovazioni legislative della Sezione I, con le variazioni della Sezione II e con il D.L. n. 119/2018.

Tabella 10 - Spese finali. Previsioni 2019-2021 (A.S. 981)

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

 

2019

2020

2021

 

BLV

Manovra

BIL integr. AS 981

BLV

Manovra

BIL integr. AS 981

BLV

Manovra

BIL integr. AS 981

 

Eff.
Sez.
II

dl 119

Eff. Sez. I

Eff.
Sez.
II

DL 119

Eff. Sez. I

Eff.
Sez.
II

DL 119

Eff. Sez. I

Spese finali

626.036

557

428

19.055

646.076

630.444

-804

1.503

18.743

649.886

621.026

5.153

2.053

18.862

647.094

Spese correnti

579.031

202

391

13.912

593.536

579.871

1.747

1.308

14.085

597.011

582.495

2.323

0

13.169

597.987

Spese c/capitale

47.005

355

37

5.143

52.540

50.574

-2.552

195

4.658

52.875

38.531

2.830

2.053

5.693

49.107

Fonte: per BLV e D.L. 119/2018 ddl di bilancio 2019-2021 (A.C. 1334 – Tomo I, pag. 18 e pag. 314 (Allegato 3) e Tomo II pagg. 281-290); per effetti Sez. I e BIL integrato: Nota di variazioni (A.C. 1334/1).

Per l’esercizio finanziario 2019, gli effetti finanziari della manovra determinano un aumento delle spese finali di 20 miliardi rispetto agli stanziamenti di competenza a legislazione vigente, quasi interamente attribuibili (+19 miliardi) alla manovra di Sezione I del disegno di legge di bilancio.

L’impatto della manovra operata con le riprogrammazioni ed i rifinanziamenti/definanziamenti della Sezione II determina maggiori spese per 557 milioni di euro nel 2019, che derivano da 2,6 miliardi di rifinanziamenti, a cui vanno sottratti 1,3 miliardi di definanziamenti e 790 milioni di riprogrammazioni. Tra i definanziamenti operati con la Sezione II sono ricomprese le misure di razionalizzazione della spesa (spending review) operate dai Ministeri. Infine, il D.L. n. 119/2018 comporta maggiori spese finali per 428 milioni.

Nel complesso, la manovra ha inciso, nel 2019, soprattutto sulle spese correnti, per un importo aggiuntivo di circa 14,5 miliardi, ma anche sulle spese in conto capitale, con un incremento di 5,5 miliardi.

Nel triennio, infatti, le spese correnti presentano un andamento crescente, partendo dai 593,5 miliardi di euro per l’anno 2019, a 597 miliardi per il 2020, per arrivare a 598 miliardi per il 2021. Quelle in conto capitale, dopo una lieve crescita nel biennio (52,5 miliardi nel 2019 e 52,9 miliardi nel 2020), scendono a 49,1 miliardi nel 2021.

Nell’ambito della spesa corrente, tra i principali interventi della Sezione I del ddl di bilancio vi rientrano quelli in materia di lavoro, previdenza e assistenza. In particolare, si prevede l’istituzione di un fondo finalizzato all’introduzione delle pensioni e del reddito di cittadinanza (articolo 1, comma 138), con una dotazione di 9 miliardi annui dal 2019, per circa 2,2 miliardi finanziata mediante riduzione del fondo per la lotta alla povertà. Un ulteriore fondo, con una dotazione di 6,7 miliardi nel 2019 e 7 miliardi a decorrere dal 2020, è destinato a finanziare l’introduzione di ulteriori modalità di pensionamento anticipato (articolo 1, comma 139). In ambito sociale, si segnalano in Sezione II il rifinanziamento del Fondo per le non autosufficienze (per 100 milioni dal 2019), del Fondo per le politiche sociali (per 120 milioni dal 2019) e dell’assistenza agli alunni disabili (per 75 milioni dal 2019).

Nel settore del pubblico impiego, sono stanziate nuove risorse per i rinnovi contrattuali del triennio 2019-2021 del personale dipendente delle amministrazioni statali (articolo 1, comma 226- 232), con 0,7 miliardi nel 2019, 1 miliardo nel 2020 e 1,3 miliardi a decorrere dal 2021, e per le assunzioni di personale del settore statale (articolo 1, comma 161), con 130 milioni nel 2019, 320 milioni nel 2020 e 420 milioni nel 2021

Sono rifinanziate, in Sezione II, per il 2020, le missioni internazionali di pace (1,45 miliardi).

Sul versante della spesa in conto capitale si segnalano le risorse destinate al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato (articolo 1, comma 58) e degli enti territoriali (articolo 1, comma 64), complessivamente, nel triennio 5,7 miliardi nel 2019, 6,4 miliardi nel 2020 e 4,9 miliardi nel 2021 (si sottolinea peraltro che il fondo di cui al comma 58 presenta risorse fino all’anno 2033 e quello del comma 64 ha risorse a regime). Una quota del fondo dedicato agli investimenti degli enti territoriali finanzia lo “sblocco” degli avanzi di amministrazione a favore delle spese di investimento e, per l’anno 2019 e 2020, l’azzeramento del concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario. In Sezione prima viene finanziato il Fondo per il ristoro dei  risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto a seguito dell’acquisto di strumenti finanziari emessi dalle banche sottoposte ad azione di risoluzione (articolo 1, commi 256-268), per 525 milioni in ciascun anno del triennio.

Altri interventi riguardano: il rifinanziamento in Sezione II del Fondo emergenze nazionali (60 milioni nel 2019 e 100 milioni dal 2020) e per la prevenzione del rischio sismico (50 milioni dal 2019), nonché del Fondo per lo sviluppo e la coesione (800 milioni annui dal 2019 al 2023).

 

Per quanto riguarda l’impatto della manovra effettuata con la Sezione II del ddl di bilancio, si evidenzia che, anche a seguito delle modifiche apportate nel corso dell’esame alla Camera, sono stati effettuati rifinanziamenti delle dotazioni di bilancio per 2,6 miliardi nel 2018, 4,2 miliardi nel 2020 e 1,7 miliardi nel 2021, definanziamenti per 1,3 miliardi nel 2019 e 0,6 miliardi per ciascun anno nel biennio 2020-2021. Le riprogrammazioni incidono in senso negativo sulle spese per 0,8 miliardi nel 2019, 4,3 miliardi nel 2020 e in senso positivo nel 2021 per 4,1 miliardi. Tra i definanziamenti operati con la Sezione II sono ricomprese le misure di razionalizzazione della spesa (spending review), operate riducendo di oltre 0,4 miliardi la spesa corrente annua, e di oltre 0,2 miliardi la spesa annua in conto capitale.

Per una analisi dettagliata dei rifinanziamenti e definanziamenti disposti con la sezione II, si rinvia al successivo § 2.3.

 

La tavola che segue illustra, inoltre, le spese finali del bilancio dello Stato per il 2019, come risultante a seguito dell’esame alla Camera (A.S. 981), ripartite per categorie, secondo la classificazione economica, evidenziando gli effetti della manovra rispetto al dato a legislazione vigente.

Tabella 11 - Spese finali per categorie (A.S. 981)

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

CATEGORIE

2018

2019

Diff.
Bil. 2019/
BLV 2019

BIL

BLV

Effetti SEZ II
+ DL 119

BIL
SEZ II

Effetti SEZ I

Bilancio integrato A.S. 981

Redditi da lavoro dipendente

91.704

92.428

-4

92.424

1.015

93.440

1.706

Consumi intermedi

12.718

12.835

-70

12.765

77

12.842

88

Imposte pagate sulla produzione

4.848

4.977

1

4.978

5

4.982

132

Trasferimenti correnti ad AP

263.182

262.521

63

262.584

-421

262.163

-1.046

Trasferimenti correnti a famiglie e ISP

17.133

17.898

-6

17.892

-2.655

15.238

-1.859

Trasferimenti correnti a imprese

8.357

10.010

33

10.043

146

10.189

1.799

Trasferimenti all'estero

1.442

1.596

6

1.602

-35

1.567

119

Risorse proprie CEE

17.850

18.350

-15

18.335

0

18.335

485

Interessi passivi e redditi da capitale

78.491

78.890

-7

78.883

15

78.898

406

Poste correttive e compensative

71.536

71.504

-24

71.480

50

71.530

-6

Ammortamenti

1.105

1.105

0

1.105

0

1.105

0

Altre uscite correnti

7.142

6.916

615

7.531

15.715

23.246

16.311

Totale Spese Correnti

575.507

579.031

592

579.623

13.912

593.536

18.138

Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni

5.089

5.278

28

5.306

-52

5.254

138

Contributi investimenti ad AP

21.531

18.407

1.160

19.567

685

20.252

-1.473

Contributi agli investimenti ad imprese

12.861

12.117

-1.788

10.329

278

10.607

-2.542

Contributi investimenti a famiglie e ISP

84

250

0

250

5

255

171

Contributi agli investimenti a estero

485

465

0

465

0

465

-20

Altri trasferimenti in conto capitale

5.810

8.367

-8

8.359

4.097

12.456

6.808

Acquisizioni di attività finanziarie

3.188

2.121

1.000

3.121

130

3.251

63

Totale spese Conto Capitale

49.048

47.005

392

47.397

5.143

52.540

3.146

Totale Spese Finali

624.554

626.036

984

627.020

19.055

646.076

21.285

Fonte: per BLV e D.L. 119/2018 ddl di bilancio 2019-2021 (A.C. 1334 – Tomo I, pag. 18 e Tomo II pag. 298, 302, 306); per effetti Sez. I e BIL integrato: Nota di variazioni (A.C. 1334/1).


 

2.3. Analisi della manovra effettuata con la Sezione II

Come previsto dell’articolo 23, comma 3, lettera b), della legge di contabilità, con la Sezione II del disegno di legge di bilancio possono essere effettuate variazioni quantitative della legislazione vigente, tramite rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di spese disposte da norme preesistenti, che costituiscono parte della manovra di finanza pubblica.

Si tratta della parte della manovra che non necessita di innovazioni legislative, relativamente a:

§  rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti di bilancio, per un periodo temporale anche pluriennale, relativi ad autorizzazioni di spesa (inglobando, di fatto, i contenuti delle preesistenti tabelle C, D, E della legge di stabilità);

§  risorse per soddisfare eventuali esigenze indifferibili.

Alle autorizzazioni legislative di spesa che vengono modificate con la Sezione II è data evidenza contabile in appositi allegati al disegno di legge di bilancio, in ciascun stato di previsione dei Ministeri, per ciascun programma, con i corrispondenti importi, nonché riepilogate nell’apposito allegato conoscitivo alla Relazione tecnica, ai sensi dell’art. 21, comma 12-ter, della legge n. 196/2009 (Tomo I, pag. 315, A.C. 1334).

 

Nel complesso - come già accennato nel paragrafo precedente - con la Sezione II, anche a seguito delle modifiche apportate nel corso dell’esame alla Camera,  sono stati effettuati:

§  rifinanziamenti per complessivi 2.611 milioni nel 2019, 4.194 milioni nel 2019, 1.674 milioni nel 2020 a 32.581 miliardi per il 2022 e annualità successive;

§  definanziamenti per circa 1.264 milioni per il 2019 (di cui 658 milioni per spending review), a 648 milioni per il 2020 e a 611 milioni per il 2021.

Nei definanziamenti sono ricompresi i risparmi di spesa (c.d. spending review) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, quale contributo delle Amministrazioni centrali al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica.

§  le riprogrammazioni delle autorizzazioni pluriennali di spesa (che riguardano in tutto solo quattro disposizioni normative, di cui due relative alle Ferrovie dello Stato), determinando una riduzione di 790 milioni nel 2019 e di 4.350 milioni nel 2020, che sono state posticipate agli anni successivi, con conseguente incremento di 4.090 milioni nel 2021 e di 1.050 milioni nel 2022 e anni seguenti.

 

L’impatto delle variazioni apportate con la Sezione II determina maggiori spese per circa 557 milioni nel 2019, minori spese per 804,5 milioni nel 2020 e maggiori spese 5.158,1 milioni nel 2021.

Nella Sezione II sono altresì contabilizzati gli effetti del D.L. n. 119/2018, che comporta maggiori spese per 428 milioni di euro nel 2019, 1.500 milioni nel 2020 e oltre 2.053 milioni nel 2021[7].

Considerando anche gli effetti del decreto legge, la Sezione II determina nel suo complesso, dal punto di vista contabile, un aumento delle spese finali di 985 milioni di euro nel 2019, di 699 milioni nel 2020 e di 7.206 milioni nel 2021.

Nelle successive tavole sono riportate le voci di spesa oggetto di rifinanziamento, definanziamento o riprogrammazione nella Sezione II del disegno di legge, suddivise per Ministero. In neretto i rifinanziamenti e i definanziamenti introdotti nel corso dell’esame alla Camera.

Tali variazioni sono analiticamente esposte negli allegati ai singoli stati di previsione della spesa del disegno di legge di bilancio (A.S. 981).

Tabella 12 - Rifinanziamenti

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

RIFINANZIAMENTI

Cap

2019

2020

2021

2022
e ss.

Anno terminale

Economia e finanze

 

 

 

 

 

 

Trasferimenti Ferrovie dello Stato (L. 538/1993, art. 4)

1541

100,0

-

-

-

2019

Caregiver familiare (DL 86/2018, art. 3, c. 4)

2090

-

-

5,0

5,0

A regime

Fondo politiche per la famiglia (DL 223/2006, art. 19, c. 1)

2102

100,0

100,0

100,0

100,0

A regime

Fondo attuazione direttive UE (L. 234/2012, art. 41-bis)

2815

75,0

100,0

100,0

100,0

A regime

Comitato Paralimpico (L. 190/2014, art. 1, c. 190)

2132

2,0

2,0

2,0

0

2021

Fondo missioni internazionali di pace (L. 145/2016, art. 4, c. 1)

3006

-

1.450,0

-

-

2020

Fondo ISPE (DL 282/2004, art. 10, c. 5)

3075

60,0

80,0

-

39,9

A regime

Partecipazione organismi internazionali (L. 228/2012, art. 1 c. 170)

7175

1.000,0

1.000,0

-

-

2020

Fondo emergenze nazionali - FEN (DL 93/2013, art. 10, c. 1)

7441

60,0

100,0

100,0

100,0

A regime

Prevenzione rischio sismico (DL 39/2009, art. 10/bis, c. 5/bis)

7459

50,0

50,0

50,0

50,0

A regime

Fondo attuazione politiche UE (L. 183/1987, art. 5)

7493

-

-

-

30.000,0

2026

Fondo sviluppo e coesione (L. 147/2013, art. 1, c. 6)

8000

800,0

800,0

800,0

1.600,0

2023

Rifinanziamento sisma Centro Italia (L. 232/2016, art. 1, c. 362 p. B)

8006

-

-

-

200,0

2022

Lavoro e politiche sociali

 

 

 

 

 

 

Fondo non autosufficienze (L. 296/2006, art. 1, c. 1264)

3538

100,0

100,0

100,0

100,0

A regime

Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare – “Dopo di noi"

3553

2,0

0

0

0

2019

Fondo politiche sociali (L.328/2000, art. 20, c. 8)

3671

120,0

120,0

120,0

120,0

A regime

Esteri e cooperazione internazionale

 

 

 

 

 

 

Contributo alle comunità degli esuli di Fiume Istria Dalmazia (legge n. 208/2015, art. 1, c. 362)

4544 4547

5,0

5,0

5,0

0

2021

Interventi culturali a favore di minoranze italiane della ex Jugoslavia (L. 960/1982, art. 5, c. 1)

4545

1,0

1,0

1,0

0

2021

Istruzione, università e ricerca

 

 

 

 

 

 

Assistenza alunni disabili (L. 205/2017, art. 1, c. 70)

2836

75,0

75,0

75,0

-

2021

Fondo università (L. 537/199,3 art. 5, c. 1)

1694

-

100,0

100,0

100,0

A regime

Interno

 

 

 

 

 

 

Ripiano debiti pregressi - Gestione TETRA (L. 289/2002, art. 61, c. 1/bis, p. A)

7506

25,0

25,0

25,0

25,0

2022

Ripiano debiti pregressi volontari dei Vigili del fuoco

vari

5,0

-

-

-

2019

Difesa

 

 

 

 

 

 

Ripiano debiti pregressi utenze Difesa (D.Lgs. 66/2010, art. 564)

1231

-

50,0

50,0

-

2021

Politiche agricole alimentari forestali e turismo

 

 

 

 

 

 

Interventi nel settore agricolo (L. 499/1999, art. 4)

7810

20,0

20,0

20,0

20,0

A regime

Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (L. 388/2000, art. 145, c. 17, p. 1)

6823

1,0

1,0

1,0

1,0

A regime

Salute

 

 

 

 

 

 

Fondo finanziamento attività ricerca (D.Lgs. 502/1992, art. 12, c. 2, p. A/ter)

3398

10,0

15,0

20,0

20,0

A regime

TOTALE RIFINANZIAMENTI

 

2.611,0

4.194,0

1.674,0

32.580,9

 

 

Come risulta evidente dalla Tabella, i rifinanziamenti di maggiore impatto riguardano tre autorizzazioni di spesa:

§  1 miliardo sia per il 2019 che per il 2020 per la partecipazione a banche e fondi di organismi internazionali, autorizzata dall’articolo 1, comma 170, della legge  n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013);

§  30 miliardi per il 2022 e annualità successive (fino al 2026) al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (c.d. Fondo IGRUE), le cui risorse sono destinate al cofinanziamento degli interventi comunitari nelle aree obiettivo dei fondi strutturali. Contestualmente viene operata anche una riprogrammazione delle risorse (cfr infra la relativa tabella);

§  4 miliardi, nella misura di 800 milioni per ciascuna annualità dal 2019 al 2023, in dotazione al Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC).

 

Nel corso dell’esame alla Camera sono stati introdotti i seguenti rifinanziamenti in favore del Comitato Paralimpico, del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare – “Dopo di noi", della Comunità degli esuli di Fiume Istria Dalmazia e delle minoranze italiane della ex Jugoslavia, i cui importi sono riportati nella precedente tabella.

 

Nella successiva tabella sono riportati i definanziamenti operati con la Sezione II di importo non inferiore a 1 milione di euro.

Per quelli di importo inferiore al milione di euro (in alcuni casi si tratta di importi pari anche a 51-52 euro) si rinvia agli allegati conoscitivi dei singoli stati di previsione.

 

Nel corso dell’esame alla Camera è stato introdotto un definanziamento relativo al fondo di parte corrente per il finanziamento di nuovi programmi di spesa, di programmi già esistenti e per il ripiano dei debiti fuori bilancio istituito in esito al riaccertamento straordinario dei residui passivi ai sensi del decreto-legge n. 66/2014, i cui importi sono riportati nella seguente tabella.

Tabella 13 - Definanziamenti

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

DEFINANZIAMENTI

Cap

2019

2020

2021

2022

Economia e finanze

 

 

 

 

 

Fondo Guardia di finanza

4299

-3,0

-3,0

-3,0

-3,0

Rimborsi IVA

3810

-23,3

-27,3

-26,7

-26,7

Accorpamento Agenzie fiscali e AAMS

3920

-5,0

-5,0

-5,0

-5,0

Finanziamento Agenzia delle entrate

3890

-35,0

-35,0

-35,0

-35,0

Finanziamento Agenzia del Demanio

3901 3920

-7,0

-7,0

-7,0

-7,0

Interessi su somme anticipate dalla Cassa Depositi e Prestiti sul Fondo rotativo progettualità (D.L. n. 67/1997, art. 1-bis)

2313

-2,0

-2,0

-2,0

-2,0

Somme da versare per il finanziamento del bilancio dell'Unione europea

2751

-15,0

-27,0

-1,0

-

Contributi in conto interessi da corrispondere alla Cassa Depositi e Prestiti per il finanziamento degli interessi a carico del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese

1900

-63,0

-15,0

-15,0

-

Credito di imposta IRAP su agevolazione ACE

7819

-60,0

-60,0

-60,0

-60,0

Trasferimenti FS

 

-600,0

 

 

 

Tariffe agevolate per prodotti editoriali

1496

-2,6

-3,1

-2,9

-2,9

Riqualificazione aree urbane (L. n. 190/2014, art. 1, co. 434)

2099

-2,7

-4,4

-7,2

-

Fondo nazionale per il servizio civile

2185

-4,1

-4,4

-3,2

-3,2

Spese per il funzionamento delle Commissioni tributarie, della Commissione tributaria centrale

1268

-2,7

-4,7

-5,3

-5,3

Provvigioni per collocamento prestiti emessi dallo Stato sul mercato interno e compenso per Banca d'Italia

2247

-

-10,0

-10,0

-10,0

Spese per il servizio di pagamento, compensi ed ogni altro onere relativo all'emissione ed alla gestione dei prestiti

2242

-

-5,0

-5,0

-5,0

Spese per lo sviluppo del sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato

1228 7016

-2,5

-2,4

-2,4

-2,3

Sistema della Tesoreria unica

1322

-5,0

-5,0

-5,0

-5,0

Fondo aggregazione acquisti beni e servizi

1263

-2,1

-2,1

-2,1

-2,1

Fondo riaccertamento residui passivi perenti

3051

-37,3

-26,3

-52,3

-48,2

Fondo di parte corrente derivante dal riaccertamento dei residui passivi perenti

3050

-2,0

-

-

-

Fondo canoni di locazione

3070

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

Sviluppo economico

 

 

 

 

 

ENEA

7630

-1,0

-1,0

-1,0

-1,0

Fondo riaccertamento residui passivi perenti

7041

-40,8

-42,8

-42,8

-30,7

Lavoro e politiche sociali

 

 

 

 

 

Oneri connessi ai trattamenti CIG e ai contratti di solidarietà per dipendenti dei partiti politici (D.L. 149/2013, art. 16, co. 2)

2235

-7,0

-7,0

-7,0

-7,0

Rifinanziamento degli ammortizzatori sociali – Istituzione fondo (L. n. 190/2014, art. 1, co. 107)

1250

-

-51,9

-27,3

-

Spese per la gestione e il funzionamento dei sistemi informativi per il lavoro

1746

-1,0

-1,0

-1,0

-1,0

Fondo lavoratori autonomi (L. n. 208/2015, art. 1, co. 204)

4324

-1,0

-1,0

-1,0

-1,0

Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore

5247

-1,0

-1,0

-1,0

-1,0

Registro unico nazionale del Terzo settore

8060

-2,0

-2,0

-2,0

-2,0

Fondo riaccertamento residui passivi perenti

1080

-5,0

-7,0

-7,0

-7,0

Giustizia

 

 

 

 

 

Fondo per la riforma del processo penale

1773

-10,0

-10,0

-10,0

-13,0

Spese per gestione e funzionamento del sistema informativo

1501

-5,0

-5,0

-5,0

-5,0

Spese relative al personale comandato non gestito da Noi PA da rimborsare alle amministrazioni ed agli enti pubblici non economici

1455

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

Fondo per recupero efficienza sistema giudiziario

1536

-4,2

-4,1

-3,8

-3,8

Spese per gli uffici giudiziari (L. n. 190/2014, art. 1, co. 526)

1550

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

Spese di giustizia per l'intercettazione di conversazioni e comunicazioni.

1363

-3,0

-3,0

-3,0

-3,0

Fondo riaccertamento residui passivi perenti

1112

-3,0

-3,0

-3,0

-

Istruzione, università e ricerca

 

 

 

 

 

Rimborso visite fiscali (Scuola primaria)

1214

-4,2

-4,2

-4,2

-4,2

Quota aggiuntiva previdenza complementare (Scuola primaria)

1243 2343

-6,6

-6,6

-6,6

-6,6

Rimborso visite fiscali (Scuola secondaria)

1217

-2,0

-2,0

-2,0

-2,0

Quota aggiuntiva previdenza complementare (Scuola secondaria)

2443 2543

-3,4

-3,4

-3,4

-3,4

Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche

1194

-13,5

-

-

-

Interno

 

 

 

 

 

Contributi alle Province per l’esercizio delle funzioni fondamentali

1389

-1,7

-

-

-

Somme da destinare ai comuni per interventi riferiti ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio

7235

-2,6

-

-

-

Fondo per il finanziamento degli interventi a favore degli enti territoriali

1392 e ss

-8,4

-

-

-

Sospensione esenzione IMU terreni agricoli

1368

-2,9

-

-

-

Contributo per il finanziamento delle funzioni di viabilità ed edilizia scolastica (2 voci)

1383

-4,1

-

-

-

Polizia di Stato

vari

-2,0

-

-

-

Riorganizzazione del Ministero (D.Lgs n. 300/1999, art. 14, co. 2)

vari

-1,5

-

-

-

Arma dei Carabinieri

vari

-1,3

-

-

-

Vigili del fuoco

vari

-1,0

-

-

-

Missioni internazionali di pace delle forze di polizia

2352

-1,7

-

-

-

Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo politico

2352

-1,8

-

-

-

Fondo riaccertamento residui passivi perenti

1086 7621

-13,0

-

-

-

Ambiente e tutela del territorio e del mare

 

 

 

 

 

Convenzione sui cambiamenti climatici

2211

-2,0

-2,5

-4,3

-4,3

Fondo riaccertamento residui passivi perenti

7131

-3,0

-2,8

-

-

Infrastrutture e trasporti

 

 

 

 

 

Spese per mezzi operativi e strumentali delle Capitanerie di porto

2176

-3,0

-3,0

-3,0

-3,0

Spese del Dipartimento dei trasporti

1233 1235

-3,7

1,0

1,0

1,0

Contributo all’ENAC

1923

-4,0

-4,0

-4,0

-4,0

Quadruplicamento della linea ferroviaria Lucca Pistoia

7564

-5,0

-

-

-

Fondo rottamazione carri merci

7303

-4,0

-4,0

-

-

Tratta Andora - Finale Ligure

7563

-15,0

-15,0

-15,0

-15,0

Mobilità fiere

7415

-2,6

-2,6

-

-

Trasporto pubblico locale

1314

-27,4

-50,0

-50,0

-50,0

Esecuzione nuove opere costruzione e ristrutturazione porti

7261

-2,0

-2,0

-2,0

-2,0

Competitività dei porti ed efficienza del trasferimento ferroviario all'interno dei sistemi portuali

7600

-3,0

-3,0

-3,0

-3,0

Fondo riaccertamento residui passivi perenti

1414 7191

-55,3

-47,5

-42,5

-212,5

Politiche agricole alimentari forestali e turismo

 

 

 

 

 

Ricerca in agricoltura

2084

-1,0

-1,0

-1,0

-1,0

Fondo riaccertamento residui passivi perenti

1425 7005

-7,0

-7,0

-7,0

-

Beni e attività culturali

 

 

 

 

 

Piano strategico “Grandi progetti beni culturali”

8098

-9,4

-9,4

-9,4

-9,4

Salute

 

 

 

 

 

Fondo riaccertamento residui passivi perenti

1084 7051

-37,0

-39,0

-39,0

-33,4

Fonte: Rielaborazione su dati ddl di bilancio 2019-2021 (A.C. 1334 –Tomo I, Allegato, pag. 315 e seg.

 

Tra i definanziamenti – che per il 2019 ammontano a 1.264 milioni, di cui 823 milioni relativi alla spesa in conto capitale – rileva la riduzione di 600 milioni dei trasferimenti alle Ferrovie dello Stato.

L’ulteriore quota di riduzioni, pari a 658 milioni, (di cui 435 milioni di parte corrente e 223 milioni in conto capitale) incide sulla spesa dei ministeri, per interventi di spending review.

La spending review incide sui singoli ministeri nella seguente misura: Economia e finanze per 290,8 milioni; Sviluppo economico per 42,9 milioni; Lavoro per 17,2 milioni; Giustizia per 47,2 milioni; Istruzione per 30,1 milioni; Interno per 50 milioni; Ambiente per 7 milioni; Infrastrutture e trasporti per 126,7 milioni; Politiche agricole per 9,5 milioni; Salute per 37 milioni.

 

La tavola che segue riporta le riprogrammazioni, che riguardano soltanto il Ministero dell’economia:

Tabella 14 - Riprogrammazioni

(dati di competenza, valori in milioni di euro)


RIPROGRAMMAZIONI

Cap

2019

2020

2021

2022

Economia e finanze

 

 

 

 

 

Trasferimenti Ferrovie dello Stato S.p.A. (D.L. n. 185/2008, art. 18, co. 1, p. B)

7122

-600,0

300,0

300,0

-

Contributo in conto impianti a Ferrovie dello Stato S.p.A. (L. n. 266/2005, art, 1, co. 86)

7122

-540,0

300,0

140,0

100,0

Fondo attuazione politiche UE

7493

-

-4.950,0

4.000,0

950,0

Rifinanziamento sisma Centro Italia

8006

350,0

-

-350,0

-

TOTALE RIPROGRAMMAZIONI

 

-790,0

-4.350,0

4.090,0

1.050,0

Fonte: Rielaborazione su dati ddl di bilancio 2019-2021 (A.C. 1334 –Tomo I, Allegato, pag. 315 e seg.

 

Per quanto riguarda le riprogrammazioni si osserva quanto segue:

§  per il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (c.d. Fondo IGRUE) viene ridotto di 4.950 milioni nel 2020, con riferimento alla quota prevista a legislazione vigente per tale anno, che risulta spostata per 4 miliardi al 2021 e per 950 milioni al 2022. Si ricorda peraltro che su tale voce è altresì effettuato un rifinanziamento di 30 miliardi per il 2022 e annualità successive;

§  per quel che concerne i contributi alle Ferrovie dello Stato S.p.A., la riprogrammazione riguarda i 600 milioni autorizzati per il 2019 ai sensi dal D.L. n. 185 del 2008, che sono posticipati per 300 milioni al 2020 e per altri 300 milioni al 2021, nonché i 540 milioni autorizzati dall’articolo 1, comma 86, della legge n. 266/2005 che vengono trasferiti per 300 milioni al 2020, per 140 milioni al 2021 e per 100 milioni al 2022. Per tale autorizzazione di spesa viene altresì disposto un definanziamento di 600 milioni per il 2019;

§  per gli interventi di ricostruzione conseguenti al sisma che ha colpito il Centro Italia vengono anticipati al 2019 350 milioni stanziati per il 2021.


 

2.4. Le spese finali dei Ministeri

Con riferimento specifico alle previsioni di spesa per il 2019, nella tabella seguente è illustrato l’impatto complessivo della manovra, come risultante a seguito dell’esame alla Camera (ossia nell’A.S. 981 all’esame del Senato), sugli stati di previsione dei Ministeri, attuata con la I e con la II Sezione.

Nella tabella sono altresì evidenziati gli effetti finanziari derivanti dalle rimodulazioni, effettuate in sede di formazione del bilancio di previsione.

Tabella 15 - Analisi delle spese finali per Ministero

 (dati di competenza, valori in milioni di euro)

 

2018

2019

 

Legge di bilancio

BLV

Sez. II

Effetti Sez. I

bilancio integrato AC 1334/I

 

di cui: Rimodul.

Rifinanz.
Definanz.
Riprogr.

DDL bilancio Sez. II
AC 1334/I

Economia e finanze

358.533

360.625

57

991

361.673

5.324

366.998

Spese correnti

330.456

331.106

-

498

331.604

1.225

332.830

Spese in c/capitale

28.077

29.519

57

493

30.069

4.099

34.168

Sviluppo economico

5.192

4.211

-41

-42

4.128

627

4.755

Spese correnti

633

695

-1

-1

693

67

760

Spese in c/capitale

4.559

3.516

-40

-41

3.435

560

3.995

Lavoro

125.710

125.607

-

206

125.813

13.761

139.574

Spese correnti

125.654

125.549

-

208

125.757

13.761

139.518

Spese in c/capitale

56

58

-

-2

56

-

56

Giustizia

8.258

8.605

-10

-47

8.548

19

8.567

Spese correnti

7.932

8.181

-

-47

8.134

19

8.153

Spese in c/capitale

326

424

-10

-

414

-

414

Affari esteri

2.609

2.771

-

+6

2.776

-24

2.752

Spese correnti

2.581

2.740

-

+6

2.746

-24

2.722

Spese in c/capitale

28

31

-

-

31

-

31

Istruzione

57.248

59.271

-

45

59.316

180

59.497

Spese correnti

54.139

55.932

-

31

55.963

140

56.104

Spese in c/capitale

3.109

3.339

-

14

3.353

40

3.393

Interno

24.392

24.532

-82

-20

24.430

-100

24.330

Spese correnti

23.456

23.352

-1

-33

23.318

-350

22.968

Spese in c/capitale

936

1.180

-81

13

1.112

250

1.362

Ambiente

869

837

-

-6

831

-

831

Spese correnti

355

357

-

-3

354

-

354

Spese in c/capitale

514

480

-

-4

477

-

477

Infrastrutture  e trasporti

15.059

13.892

-1.886

-127

11.880

184

12.064

Spese correnti

7.120

7.017

-2

-45

6.971

82

7.053

Spese in c/capitale

7.939

6.875

-1.884

-82

4.909

102

5.011

Difesa

20.969

21.680

-170

-

21.511

-84

21.427

Spese correnti

18.485

19.401

-

-

19.401

-

19.401

Spese in c/capitale

2.484

2.279

-170

-

2.110

-84

2.026

Politiche agricole

849

911

-

12

923

28

951

Spese correnti

607

654

-

-3

651

17

668

Spese in c/capitale

242

257

-

15

272

11

283

Beni culturali

2.395

2.733

-

-4

2.729

--21

8

Spese correnti

1.680

1.644

-

-4

1.640

-35

1.605

Spese in c/capitale

715

1.089

-

-

1.089

14

1.103

Salute

2.441

2.540

-50

-27

2.463

-840

1.623

Spese correnti

2.379

2.457

-50

-15

2.392

-990

1.402

Spese in c/capitale

62

83

-

-12

71

150

221

SPESE FINALI

624.524

628.215

-2.182

986

627.020

19.055

646.076

Spese correnti

575.477

579.085

-54

592

579.623

13.912

593.536

Spese in c/capitale

49.047

49.130

-2.128

392

47.397

5.143

52.540

Fonte: quadri generali riassuntivi Tomo II (A.C. 1334); per effetti Sez. I e BIL integrato: Nota di variazioni (A.C. 1334/1).

 

A livello complessivo del bilancio dello Stato si evince che, degli oltre 19 miliardi di incremento delle spese finali attribuibili alla Sezione I, oltre il 73 per cento riguardano le spese correnti, e il restante 27 per cento le spese in conto capitale. La Sezione II incide sulle spese finali del bilancio dello stato in aumento di 986 milioni di euro (attribuibili a 592 milioni di incremento di spesa corrente e 392 milioni di incremento di spese in conto capitale).

Rispetto alle previsioni di spesa a legislazione vigente per il 2019, nel bilancio integrato le spese finali del bilancio dello Stato incrementano di 2,8 punti percentuali, e ad aumentare sono soprattutto le spese in conto capitale (+6,9 per cento rispetto alle spese in conto capitale a legislazione vigente).

Le spese finali aumentano per quasi tutti i Ministeri, fatta eccezione per alcuni che scontano riduzioni: il Ministero dei trasporti (-1.828 milioni), il Ministero dell’interno (-202 milioni) e il Ministero della difesa (-253 milioni).

 


 

2.5. Analisi delle spese complessive per Missioni

Il disegno di legge di bilancio 2019-2021 conferma, come già detto, l’articolazione in 34 missioni della struttura contabile, con 176 programmi (un programma in più rispetto al 2018) che si ricorda costituiscono le unità di voto parlamentare.

Le azioni (713) sono rappresentate in un prospetto dell'atto deliberativo, seppure a soli fini conoscitivi. Sempre a fini conoscitivi, la tabella per unità di voto di ciascuno stato di previsione della spesa riporta l'articolazione in azioni di ogni unità di voto.

 

La Relazione illustrativa al disegno di legge (A.C. 1334) precisa che rispetto alla legge di bilancio 2018, il disegno di legge di bilancio 2019-2021 tiene conto del riordino delle attribuzioni in materia di turismo disposto con il D.L. 12 luglio 2018, n. 86, che trasferisce a partire dal 2019 le competenze sulle politiche del turismo e le relative funzioni precedentemente esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (ora Ministero per i beni e le attività culturali) al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (ora Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo).

Nel d.d.l. di bilancio è presente una appendice dedicata alla “Struttura per missioni e programmi del bilancio dello Stato” (A.C. 1334, tomo I, pag. 59 e ss.), nella quale sono esposte le modifiche alla struttura.

 

La tabella che segue mostra l’ammontare complessivo delle risorse finanziarie delle missioni del bilancio per il 2019, sia a legislazione vigente (BLV) che a bilancio integrato, come risultante a seguito dell’esame alla Camera (A.S. 981), a raffronto con gli stanziamenti previsti nel bilancio assestato riclassificato 2018.

Tabella 16 - Spesa per missioni, confronto tra bilancio a legislazione vigente (BLV) 2019, bilancio integrato 2019 (A.S. 981) e assestamento 2018

 (dati di competenza, valori in milioni di euro)

Missione

2018

Differenza 2018/ 2019 (BLV)

2019

Variazione assoluta

%

BLV

Manovra

Bilancio integrato AS 981

1. Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

2.263

-24

-1,1

2.239

42

2.281

2. Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio

581

25

4,3

606

0

606

3. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

117.844

1.188

1,0

119.032

265

119.297

4. L'Italia in Europa e nel mondo

25.289

-190

-0,8

25.099

1.036

26.135

5. Difesa e sicurezza del territorio

20.814

29

0,1

20.843

-85

20.758

6. Giustizia

8.736

38

0,4

8.774

-23

8.751

7. Ordine pubblico e sicurezza

11.219

-46

-0,4

11.173

45

11.218

8. Soccorso civile

6.393

-516

-8,1

5.877

922

6.799

9. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

838

-42

-5,0

796

45

841

10. Energia e diversificazione delle fonti energetiche

331

-121

-36,6

210

-16

194

11. Competitività e sviluppo delle imprese

24.860

160

0,6

25.020

440

25.460

12. Regolazione dei mercati

17

26

153

43

0

43

13. Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto

13.392

78

0,6

13.470

-1.574

11.896

14. Infrastrutture pubbliche e logistica

6.015

-2.536

-42,2

3.479

50

3.529

15. Comunicazioni

588

123

20,9

711

3

714

16. Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

257

-83

-32,3

174

90

264

17. Ricerca e innovazione

3.030

322

10,6

3.352

64

3.416

18. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

1.236

-44

-3,6

1.192

-4

1.188

19. Casa e assetto urbanistico

330

36

10,9

366

-3

363

20. Tutela della salute

2.234

-98

-4,4

2.136

-850

1.286

21. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici

2.349

304

12,9

2.653

-24

2.629

22. Istruzione scolastica

46.611

1.631

3,5

48.242

125

48.367

23. Istruzione universitaria e formazione post-universitaria

8.245

68

0,8

8.313

56

8.369

24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

33.979

1.002

2,9

34.981

7.193

42.174

25. Politiche previdenziali

92.871

-178

-0,2

92.693

6.881

99.574

26. Politiche per il lavoro

10.618

-118

-1,1

10.500

-7

10.493

27. Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti

3.666

97

2,6

3.763

-391

3.372

28. Sviluppo e riequilibrio territoriale

5.125

485

9,5

5.610

800

6.410

29. Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica

88.337

1.509

1,7

89.846

534

90.380

30. Giovani e sport

810

-100

-12,3

710

28

738

31. Turismo

43

0

0,0

43

1

44

32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

4.459

-1.065

-23,9

3.394

-161

3.233

33. Fondi da ripartire

9.354

-187

-2,0

9.167

4.541

13.708

34. Debito pubblico

293.860

9.175

3,1

303.035

15

303.050

Totale

846.592

10.952

1,3

857.544

20.040

877.584

Fonte: per BLV ddl di bilancio 2019-2021 (A.C. 1334 – Tomo I, pag. 16); per bilancio integrato: Nota di variazioni (A.C. 1334/1).

Il grafico che segue mostra l’incidenza percentuale degli stanziamenti per missione al netto della missione Debito pubblico del disegno di legge di bilancio integrato per il 2019 (A.S. 981).

Tale missione incide sulle spese complessive del bilancio dello Stato per circa il 34,7%.

Il grafico che segue mostra l’incidenza percentuale degli stanziamenti per missione al netto della missione Debito pubblico del disegno di legge di bilancio integrato per il 2019 (A.S. 981).

 

 

 

* Non è stata considerata la Missione "34. Debito pubblico".

Fonte: elaborazione su ddl di bilancio 2019-2021 (A.S. 981).

 

Per il 2019, gli effetti della manovra sulle spese complessive ammontano a maggiori spese per oltre 20 miliardi di euro, determinati per circa 19,1 miliardi dall’articolato (Sezione I) e per 985 milioni da rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni (di cui una quota pari a 428 milioni imputabile alle maggiori spese determinate dal D.L. n. 119/2018, i cui effetti contabili sono già scontati nella Sezione II).

 

Le missioni su cui insistono, per l'anno 2019, gli effetti di maggiore rilievo, in termini assoluti, tra gli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente e quelli del bilancio integrato sono:

§  la Missione 3 “Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali”. Tale missione evidenziava già un aumento significativo a legislazione vigente rispetto al 2018 di 1,2 miliardi, relativo – illustra la Relazione - ai rimborsi della quota capitale per i mutui assunti a carico dello Stato da Infrastrutture S.p.A. per il finanziamento degli investimenti per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità "Torino- Milano-Napoli" (+930 milioni) e al concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, per il ripiano dei sospesi della Tesoreria nei confronti delle Regioni a statuto ordinario, per la compartecipazione all’IVA (circa 900 milioni in più rispetto alle previsioni iniziali e assestate 2018). Su tale missione, la manovra determina un ulteriore aumento di 265 milioni;

§  la Missione 4 “L’Italia in Europa e nel mondo” che presenta un rifinanziamento di 1 miliardo quale partecipazione a banche e fondi di organismi internazionali dovuto alla manovra;

§  la Missione 8 “Soccorso Civile”. Tale missione, che evidenziava una riduzione di 516 milioni a legislazione vigente rispetto al 2018, presenta con la manovra un aumento di 922 milioni, di cui 350 milioni quale anticipo al 2019 delle risorse previste per il 2021 relativi alla ricostruzione pubblica nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 e un rifinanziamento di 50 milioni per il fondo per la prevenzione del rischio. La Sezione I (art. 1, co. 589) autorizza uno stanziamento di 360 milioni per la proroga al 31 dicembre 2019 dello stato di emergenza per i territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi dall'agosto del 2016.

§  la Missione 13 “Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto” presenta in manovra riduzioni di 1,6 miliardi, quale effetto dei definanziamenti e riprogrammazione delle risorse destinate agli investimenti di Ferrovie dello Stato (-1.740 milioni) compensate da un finanziamento di 100 milioni a Ferrovie per l’esercizio dell’infrastruttura e l’obbligo di servizio pubblico via mare (quota di parte corrente);

§  la Missione 14 “Infrastrutture pubbliche e logistica”. Tale missione evidenzia una riduzione di 2,5 miliardi a legislazione vigente rispetto al 2018 (-42%), relativo al Fondo per gli investimenti dell’ANAS. Su tale fondo è intervenuta tra l’altro una rimodulazione compensativa che, in base agli aggiornamenti sul cronoprogramma degli interventi nuovi e già previsti, sposta circa 1,5 miliardi dal 2019 al 2020;

§  la Missione 22 “Istruzione scolastica” vede a legislazione vigente un aumento di 1,6 miliardi degli stanziamenti di competenza rispetto al 2018 (+3,5%). L’aumento riguarda principalmente il Programma 22.1 “Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica” in relazione alle risorse stanziate sul Fondo per l’autonomia scolastica (+100 milioni) e sul Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (circa 700 milioni);

§  la Missione 24 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” – che registrava a legislazione vigente un aumento di 1 miliardo (+3%) rispetto alle previsioni 2018, in gran parte - vede aumentare gli stanziamenti anche in manovra di 7 miliardi a seguito dell’istituzione del Fondo per il reddito di cittadinanza (9 miliardi), a cui si contrappone una diminuzione del Fondo povertà (-2,2 miliardi);

§  la missione 25 “Politiche previdenziali” risulta incrementata dalla manovra di circa 6,9 miliardi, di cui 6,7 miliardi riferibili al nuovo Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l’introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l’assunzione di lavoratori giovani;

§  la Missione 28 “Sviluppo e riequilibrio territoriale” presenta in manovra un incremento di 800 milioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione (nell’ambito di un rifinanziamento di 4 miliardi fino al 2023);

§  la Missione 29 “Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica” presenta a legislazione vigente un aumento di 1,5 miliardi (+1,7%) rispetto al 2018, che deriva per 1,4 miliardi dai maggiori interessi sui conti di tesoreria;

·       la Missione 32 “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche”, comune a tutti i Ministeri, vede una diminuzione a legislazione vigente di circa il 24% rispetto al 2018 (-1 miliardo). Ciò riflette principalmente il fatto che alcuni fondi hanno ricevuto risorse in sede di assestamento, in particolare il Fondo alimentato dalle risorse derivanti dal riaccertamento dei residui passivi perenti del Ministero dell’interno (500 milioni) e il Fondo da ripartire per provvedere alle maggiori esigenze per acquisto di beni e servizi del Ministero della difesa (circa 300 milioni). Vengono meno, inoltre, anche le somme stanziate in assestamento per il ripianamento dei debito pregressi per le forniture eseguite dall'Istituto poligrafico e zecca dello Stato (-500 milioni). Al netto delle variazioni di assestamento, la Missione incrementa i propri stanziamenti del 6 per cento circa, principalmente in relazione alle quantificazione delle risorse rinvenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti, a seguito della verifica della sussistenza delle relative partite debitorie, da ripartire in corso d’esercizio tra i programmi di spesa dell'amministrazione.

§  La Missione 33 Fondi da ripartire” presenta un incremento delle risorse conseguenti alle misure riportate sia nella II sezione per 403 milioni e da quelle contenute nell’articolato nella misura di 4.541 milioni.


APPENDICE – Rapporto annuale sulle spese fiscali (2018)

Il terzo Rapporto annuale sulle spese fiscali  (2018) è allegato allo stato di previsione delle entrate del disegno di legge di bilancio per l'anno 2019. Il Rapporto elenca un totale di 513 spese fiscali, rispetto alle 466 del rapporto 2017 suddividendole per 19 missioni di spesa considerate nel bilancio dello Stato (la missione 29, politiche economico finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, è quella che presenta il numero più elevato di spese fiscali (115), seguita dalla missione 24, diritti sociali, politiche sociali e famiglia (85), dalla missione 11, competitività e sviluppo delle imprese (62) e dalla missione 26,  politiche per il lavoro (45)).

Un elemento di novità di questo Rapporto, rispetto ai due precedenti, è il confronto tra le misure fiscali e gli interventi di spesa (tavola 12), volto a fornire indicazioni su eventuali sovrapposizioni e duplicazioni tra spese fiscali e spese in senso proprio. Dall’esame delle tabelle emergono differenze rilevanti in termini di finalità, obiettivi e platea di beneficiari.

 Sono, inoltre, riportate le spese fiscali locali (tavola 6), ovvero quelle riferite agli enti territoriali di governo distinte per i vari tipi di tributo.

Anche in questo terzo Rapporto sono incluse alcune tavole che sintetizzano le spese fiscali per classi di costo in termini di gettito (tavola 7), per tipo di tributo (tavola 8), per tipo di tributo e classe di costo (tavola 9), per natura della misura (spesa fiscale) (tavola 10) per natura dei beneficiari (tavola 11).

Per l'anno 2019 le 513 spese fiscali ammontano complessivamente a -61,1 miliardi di euro (-59,6 nel 2020 e -58,6 nel 2021).

Nel 2019 la maggior parte delle spese fiscali incide sull'IRPEF: -39,2 miliardi di euro (64,3%) e secondariamente sulle imposte di registro, di bollo e ipocastatali: -5,7 miliardi di euro (9,3%).

 

Per una analisi approfondita del rapporto 2017, cfr. "Le spese fiscali in Italia. Il Rapporto annuale 2017", Documento di analisi n. 22, Ufficio Valutazione Impatto del Senato della Repubblica, agosto 2018.


 

Tabella 17- Spese fiscali per classi di costo in termini di gettito

 

Classi di costo in termini di gettito

N. spese

fiscali

N. spese fiscali %

Frequenze beneficiari

Ammontare 2019

(mln di )

Ammontare 2020

(mln di €)

Ammontare

2021

(mln di €)

<10

148

28,8%

883.302

-380,2

-447,4

-481,2

10-20

30

5,8%

946.564

-388,9

-388,8

-378,3

20-50

30

5,8%

2.072.262

-841,8

-998,8

-844,5

50-100

24

4,7%

4.086.937

-1.539,0

-1.383,8

-1.321,3

100-300

28

5,5%

20.759.206

-4.431,3

-4.208,8

-4.678,3

300-1mld

23

4,5%

19.789.311

-11.995,3

-11.585,6

-11.708,3

>1mld

14

2,7%

81.684.634

-41.532,7

-40.626,3

-39.275,6

Effetti trascurabili

25

4,9%

225

N.D.

N.D.

N.D.

Non quantificabile

152

29,6%

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

Stima già compresa altra misura

39

7,6%

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

TOTALE

513

100%

130.222.440

-61.109,1

-59.639,5

-58.687,5

 



[1]     Compito spettante alla legge di stabilità, che poi si ripercuoteva sul bilancio attraverso la Nota di variazioni.

[2]     Nella nuova articolazione della legge di bilancio, la modifica dei parametri sottostanti l’andamento delle entrate e delle spese è riservata alla sezione normativa, cioè la prima sezione, mentre tutta la restante funzione di rideterminazione degli stanziamenti a legislazione vigente è affidata alle possibilità di intervento nella seconda sezione.

[3]     Non sono considerate aggiornamenti della legislazione vigente eventuali proposte relative a rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di spese previste da norme vigenti che siano non compensate; queste ultime facoltà, infatti, insieme alle innovazioni legislative introdotte con la Sezione I compongono il complesso della manovra di finanza pubblica.

[4]     Tali variazioni erano fino alla riforma operate con le tabelle C, D ed E della legge di stabilità, e poi recepite nella legge di bilancio con Nota di variazioni, in quanto, investendo profili sostanziali, erano, in quanto tali, preclusi alla legge di bilancio, stante la sua natura di legge formale, mantenuta fino all'entrata in vigore della legge n. 163/2016. Tali variazioni, insieme alle innovazioni legislative introdotte con la Sezione I, compongono il complesso della manovra di finanza pubblica.

[5]     I centri di responsabilità amministrativa corrispondono a unità organizzative di primo livello dei Ministeri, ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300. Secondo quanto stabilito all’articolo 21 della legge n. 196/2009, i programmi del bilancio costituiscono un criterio di riferimento per i processi di riorganizzazione dei Ministeri. Ciò al fine di garantire una migliore e più efficace gestone delle politiche e di prevenire duplicazioni.

[6]     Con il termine “regolazione di bilancio” si intende un’operazione volta a far emergere contabilmente partite di entrata e/o di spesa che altrimenti non troverebbero rappresentazione in bilancio (nel rispetto dei principi dell’unità, dell’annualità, dell’integrità e dell’universalità del bilancio) o a depurare il bilancio di partite contabili che, sebbene registrate nell’esercizio, hanno già manifestato i propri effetti economici in anni precedenti. Nell’ambito delle regolazioni di bilancio è possibile distinguere le regolazioni contabili dalle regolazioni debitorie. Le regolazioni contabili sono delle partite di entrata e di spesa iscritte nel bilancio dello Stato con la finalità di dare rappresentazione a fenomeni finanziari che altrimenti non verrebbero considerati nella loro interezza. Per regolazione debitoria si intende l’iscrizione in bilancio di una partita contabile di spesa per il pagamento di operazioni che, in termini di competenza economica, hanno già prodotto i loro effetti in esercizi precedenti a quello in cui viene disposto lo stanziamento in bilancio. In genere, la mancata iscrizione della spesa nell’esercizio di competenza dipende dal fatto che per esso non si disponeva delle necessarie informazioni per poter essere correttamente stimata. Rientrano tra queste il ripiano dei disavanzi delle aziende sanitarie, gli accantonamenti al fondo globale per provvedere all’estinzione di debiti pregressi o ai pagamenti derivanti da sentenze di organi giurisdizionali nazionali e comunitari, ecc.

[7]     Le misure contenute nel D.L. n. 119/2018 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria” contabilmente hanno un impatto neutrale sul saldo di bilancio dello Stato nel triennio e comportano un lieve miglioramento dell’indebitamento netto di 39,3 milioni nel 2019, di 39,2 milioni nel 2020 e di 51,3 milioni nel 2021. In realtà dal provvedimento derivano maggiori risorse che sono state appostate su appositi fondi che sono stati utilizzati a copertura dal ddl di bilancio (in Sezione I).