Schema di decreto ministeriale recante regolamento che istituisce e disciplina l'elenco pubblico delle organizzazioni e associazioni legittimate a proporre l'azione di classe 25 ottobre 2021 |
Indice |
Presupposti normativi|Contenuto| |
Presupposti normativiLo schema di regolamento in esame costituisce attuazione della legge n. 31 del 2019, recante disposizioni in materia di azione di classe, ed in particolare:
La legge 31/2019 è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale il 18 aprile 2019 e dunque i termini per l'adozione del regolamento sarebbero venuti a scadenza il 15 ottobre 2019 (180 giorni a decorrere dalla pubblicazione). Si ricorda tuttavia che l'entrata in vigore della riforma, originariamente fissata al 19 aprile 2020, è stata posticipata al 19 maggio 2021 dall'art. 26 del decreto-legge n. 149 del 2020 (c.d. ristori-bis). La legge n. 31 del 2019 ha significativamente modificato l'istituto dell'azione di classe, in precedenza previsto dal Codice del consumo (d.lgs. n. 206 del 2005) riconducendo tale azione nell'ambito del codice di rito, tramite l'inserimento di un nuovo titolo (il titolo VlII-bis, composto dagli articoli da 840-bis a 840-sexiesdecies) relativo ai "procedimenti collettivi", e sottraendo la disciplina al codice del consumo.
La riforma, in sintesi, prevede:
In particolare, per quanto riguarda l'azione di classe, la legge ne articola il
procedimento in
tre fasi: la prima e la seconda relative, rispettivamente, all'
ammissibilità dell'azione e alla
decisione sul merito, di competenza del tribunale delle imprese, e l'ultima, affidata ad un decreto del giudice delegato, relativa alla
liquidazione delle somme agli aderenti alla classe. In caso di mancato adempimento delle obbligazioni di pagamento, anche la procedura di esecuzione forzata potrà essere esercitata in forma collettiva.
Quanto all'
adesione all'azione - che in precedenza il codice del consumo consentiva solo dopo l'ordinanza che ammette l'azione, ma non a seguito della sentenza di merito - la riforma prevede:
Inoltre, la legge:
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ContenutoLo schema di regolamento è volto a dare attuazione agli articoli 1 e 2 della legge n. 31 del 2019 (Disposizioni in materia di azione di classe), definendo il necessario quadro regolamentare affinché le organizzazioni e le associazioni aventi come scopo la tutela di diritti individuali omogenei acquisiscano - mediante l'iscrizione nell'istituendo elenco - la necessaria legittimazione per attivare i meccanismi di tutela previsti dalla stessa legge n. 31 del 2019. Il testo, che si compone di 12 articoli, è corredato del parere del Consiglio di Stato, reso in data 26 agosto 2021 e di quello del Garante per la protezione dei dati personali, reso il 14 gennaio 2021.
Con l'articolo 1 è definito l'oggetto del regolamento, costituito dall'istituzione dell'elenco. Nel medesimo articolo sono esplicitate alcune definizioni dei termini utilizzati nel testo. In particolare si specifica che con le espressioni «organizzazioni» e «associazioni» si intendono gli enti del terzo settore - individuati dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 117 del 2017 - diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, i cui obiettivi statutari comprendono la tutela di diritti individuali omogenei.
Nella Relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, si sottolinea che la definizione delle "organizzazioni e associazioni" contenuta nello schema di regolamento conterrebbe "un univoco dato della norma primaria, riprendendo dalla medesima anche il presupposto dell 'assenza di finalità di lucro dettato dalla legge n. 31 del 2019". Tale presupposto varrebbe ad evidenziare come il riferimento del legislatore sia, in particolare, agli enti del ''terzo settore" che possono perseguire attività di interesse generale, come indìviduati dall'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglìo 2017, n. 117, con esclusione, quindi, delle "imprese sociali incluse le cooperative sociali". La definizione contenuta nel regolamento, quindi, secondo la Relazione "mutua fedelmente le direttive del legislatore, consentendo l'iscrizione nell'elenco ai soli enti del "terzo settore" diversi dalle imprese sociali e dalle cooperative sociali".
L'articolo 2 disciplina l'istituzione e la tenuta dell'elenco, in conformità al dettato del nuovo articolo 840-bis c.p.c.
Come è noto l'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 prevede l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, dell'Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, la cui disciplina è contenuta nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2012, n. 260.
Si segnala che in merito allo specifico punto della titolarità dei dati personali il Garante per la protezione dei dati personali, che ha espresso parere sul testo del provvedimento il 14 gennaio 2021, ha sottolineato l'opportunità che
la titolarità del trattamento dei dati personali contenuti nell'elenco fosse attribuita al Ministero della giustizia e non al Direttore generale della competente Direzione. Il testo del regolamento è stato quindi modificato recependo le osservazioni del Garante.
L'articolo 3 disciplina i requisiti per l'iscrizione, attuando le espresse previsioni di cui all'art. 196 ter disp. att. c.p.c. - introdotto dalla legge n. 31 del 2019 - ai sensi delle quali i requisiti devono comprendere la verifica delle finalità programmatiche, dell'adeguatezza a rappresentare e tutelare i diritti omogenei azionati e della stabilità e continuità delle associazioni e delle organizzazioni stesse, nonché la verifica delle fonti di finanziamento utilizzate. Al riguardo tra i requisiti necessari sono individuati: la costituzione almeno due anni prima della presentazione della domanda di iscrizione; la sede in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea; l'avere come obiettivo statutario, anche se non esclusivo la tutela di diritti individuali omogenei, senza scopo di lucro; la previsione a livello statutario di vincoli di trasparenza e amministrativa e contabile mediante pubblicazione annuale del bilancio e della revisione dello stesso ad opera di terzi; l'assenza di fonti di finanziamento ad evidenziare la finalità senza scopo di lucro; il rispetto di requisiti di onorabilità degli associati, degli amministratori o rappresentanti.
L'articolo 4 disciplina il contenuto della domanda di iscrizione nell'elenco e le modalità per la sua presentazione. Viene in primo luogo previsto che la domanda debba essere redatta adottando una specifica modulistica pubblicata sul sito internet del Ministero. Il contenuto della domanda mira a consentire una completa identificazione dell'organizzazione o associazione, nonché ad acquisire la dichiarazione - resa dal legale rappresentante - in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti. L'articolo 5, in ottemperanza di quanto prescritto nel nuovo articolo 196 ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, stabilisce che all'atto dell'iscrizione nell'elenco, le organizzazioni o associazioni siano tenute al versamento di un contributo iniziale di 200 euro e di 100 euro quale quota annuale di mantenimento dell'iscrizione nell'elenco.
Come sopra accennato, si ricorda che l'art. 196-ter disp. att. c.p.c., introdotto dall'articolo 2 della legge n. 31 del 2019, specifica che il contributo per l'iscrizione nell'elenco deve essere fissato in misura tale da consentire comunque di far fronte alle spese di istituzione, di sviluppo e di aggiornamento dell'elenco. Come è specificato nella Relazione tecnica allegata al provvedimento, l'importo del contributo è stato determinato dalla Direzione Generale Sistemi Informativi Automatizzati, la quale ha tenuto conto dei parametri indicati nella norma primaria (le spese di istituzione, sviluppo ed aggiornamento dell'elenco) ed ha quantificato la spesa iniziale in circa 6.000 euro..Partendo dalla rilevazione del numero delle associazioni o organizzazioni che risultano iscritte nell'elenco nazionale tenuto ai sensi dell'articolo 137, comma 2 del Codice di consumo, di cui al D.M. 21 dicembre 2012 n. 260 che risulta pari a 20, la Relazione tecnica ipotizza, alla luce del presente intervento normativo che allarga l'ambito dell'azione di classe non solo alla tutela dei consumatori, che il numero dei soggetti da iscrivere sia pari almeno al doppio di quelli già iscritti nell'elenco di cui al D.M. 260/2012, e quindi pari a 40 iscritti, con la possibilità, quindi, di fissare a 200 euro il contributo iniziale.
La disposizione specifica che il contributo che dovrà essere versato con modalità telematica dalle associazioni o organizzazioni entro il 31 gennaio di ogni anno e indica il capitolo di entrata del bilancio dello stato su cui il contributo deve essere versato, ferma la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero.
Si segnala che l'allocazione delle risorse riscosse quali contributi dovuti tanto per l'iscrizione che per il mantenimento della stessa al predetto elenco, sono versati sul capitolo di bilancio 3532 dello stato di previsione dell'entrata denominato
"Contributo dovuto ai
fini
dell'iscrizione e
contributo
annuo
dovuto per
il
mantenimento dell
'
iscrizione nell'elenco delle organizzazioni e
delle
associazioni
di
cui
all'articolo 840-bis, secondo comma, del codice di procedura civile in materia
di
azione di classe
,
previsto ai sensi dell'articolo
2
,
comma 1 della
Legge
rt.
31 del
2019", per la successiva riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia. Infine si prevede che con decreto non regolamentare del Ministro della giustizia.
L'articolo 6 disciplina il procedimento di iscrizione , con particolare riguardo al modello di domanda che deve essere approvato dal responsabile della tenuta dell'elenco e della vigilanza, ai tempi di conclusione del procedimento, alla fase istruttoria e a quella decisoria. L'articolo 7 disciplina il profilo del mantenimento dell'iscrizione come previsto dal nuovo articolo 196 ter disp. att. c.p.c., subordinando il medesimo all'invio da parte delle singole organizzazioni o associazioni entro il 30 giugno di ogni anno di una serie di documenti atti a dimostrare la conservazione dei requisiti per l'iscrizione nonché il versamento del contributo annuale. Viene rimesso al responsabile il potere di effettuare accertamenti presso le sedi dell'associazione nonché di richiedere la trasmissione di ulteriore documentazione nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali, e dunque con esclusione della possibilità di richiedere la trasmissione dell'elenco degli iscritti all 'associazione o all'organizzazione.
L'inopportunità relativa alla richiesta della a t
rasmissione dell'elenco degli iscritti all'associazione o all'organizzazione era oggetto di specifica osservazione contenuta nel parere del Garante per la protezione dei dati personali reso sul provvedimento in data 14 gennaio 2021.
L'articolo 8 disciplina l'aggiornamento dell'elenco, prevedendo che lo stesso sia effettuato con cadenza annuale - entro il 31 maggio - con decreto del Direttore generale, pubblicato sul sito internet istituzionale. L'aggiornamento deve essere preceduto dalla verifica del mantenimento ida parte singole organizzazioni o associazioni dei requisiti disciplinati. Al riguardo si prevede che il responsabile dell'elenco eserciti i necessari poteri di controllo, eventualmente avvalendosi dell'attività dell'Ispettorato generale del Ministero. L'articolo 9 detta la disciplina dei procedimentì di sospensione e cancellazione dall'elenco. Si prevede, al riguardo:
Recependo l'indicazione contenuta nel parere del Consiglio di Stato viene specificato che l'adozione di un eventuale atto di archiviazione non incide sul potere dell'amministrazione di avviare un nuovo procedimento di cancellazione o sospensione in presenza di nuovi elementi di valutazione. L'articolo 10 disciplina la sospensione dell'iscrizione - da un minimo di 4 fino ad un massimo di 12 mesi - stabilendo che la stessa sia disposta nei casi in cui vengano meno i requisiti necessari per l'iscrizione dell'elenco, purché si tratti di carenze lievi, ed alla condizione che l'organizzazione o associazione, dichiari per iscritto, entro dieci giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, che provvederà a recuperare il requisito. Al riguardo si specifica che per carenze lievi si intendono quelle temporanee e parziali di un singolo requisito, fornendo una serie di esemplificazioni non tassative. In caso di recupero del requisito da parte dell'organizzazione o associazione viene previsto che l'organizzazione o associazione informi a mezzo PEC il responsabile, allegando alla stessa ogni idonea documentazione. Ricevuta la comunicazione, il responsabile, entro quindici giorni dalla comunicazione, deve adottare il provvedimento con cui dispone la revoca o della sospensione o, alternativamente la conferma della sospensione. Disposizioni specifiche concernono l'ipotesi di sospensione connessa al ritardo nel versamento del contributo. Si prevede infine che, in caso di mancata revoca della sospensione entro un anno dalla sua adozione, la Direzione generale disponga la cancellazione dell'organizzazione o associazione dall'elenco. L'articolo 11 detta la disciplina della cancellazione dall'elenco, ricollegando la stessa alle ipotesi di:
L'effetto della cancellazione decorre dalla data della notifica del provvedimento Si dispone infine che l'organismo o associazione nei cui confronti sia stata disposta la cancellazione dall'elenco non possa chiedere una nuova iscrizione prima che sia decorso un anno dall'adozione del provvedimento dì cancellazione
L'articolo 12 contiene la clausola di invarianza finanziaria. |