Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Giustizia
Titolo: Disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere
Riferimenti: AC N.1455/XVIII AC N.1003/XVIII AC N.1457/XVIII AC N.1331/XVIII AC N.1534/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 79/1
Data: 26/03/2019
Organi della Camera: Assemblea


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Disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere

26 marzo 2019
Elementi per l'esame in Assemblea


Indice

Contenuto|Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente|I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva|


Contenuto

L'Assemblea esamina il disegno di legge del Governo A.C. 1455, come ampiamente integrato nel corso dell'esame in Commissione Giustizia.

Il provvedimento si compone di 14 articoli, che individuano un catalogo di reati attraverso i quali si esercita la violenza domestica e di genere e, in relazione a queste fattispecie, interviene sul codice di procedura penale al fine di velocizzare l'instaurazione del procedimento penale e, conseguentemente, accelerare l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime. Il provvedimento, inoltre, incide sul codice penale per inasprire le pene per alcuni dei citati delitti, per rimodulare alcune aggravanti e per introdurre il nuovo delitto di deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso.

LaI reati di violenza domestica e di genere violenza domestica o di genere viene ricondotta dal disegno di legge alle seguenti fattispecie:

  • maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.);
  • violenza sessuale, aggravata e di gruppo (artt. 609-bis, 609-ter e 609-octies c.p.);
  • atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.);
  • corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.);
  • atti persecutori (art. 612-bis c.p.);
  • alcune ipotesi di lesioni personali aggravate (art. 582, aggravato ai sensi dell'art. 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell'art. 577, primo e secondo comma).

Con particolare riferimento alle lesioni personali, si ricorda che l'art. 585 c.p. prevede un aumento della pena da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 576, e un aumento fino a un terzo se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 577, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più persone riunite.
Tra tali possibili circostanze aggravanti, il disegno di legge del Governo riconduce alla violenza domestica o di genere le lesioni personali commesse:
  • contro l'ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso, ovvero quando vi è premeditazione (art. 576, n. 2);
  • in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies (art. 576, n. 5);
  • dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis nei confronti della persona offesa (art. 576, n. 5.1);
  • contro l'ascendente o il discendente o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente (art. 577, primo comma, n. 1);
  • col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso (art. 577, primo comma, n. 2);
  • con premeditazione (art. 577, primo comma, n. 3);
  • col concorso di taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61 (art. 577, primo comma, n. 4);
  • contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta (art. 577, secondo comma).

Gli articoli da 1 a 3 del disegno di legge intervengono sul codice di rito penale prevedendo, a fronte di notizie di reato relative a delitti di violenza domestica e di genere (e dunque quando si procede per uno dei suddetti reati):

  • che la Obbligo di riferire la notizia di reato al PMpolizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato, riferisce immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale; alla comunicazione orale seguirà senza ritardo quella scritta.
    Viene in tal senso integrato il comma 3 dell'art. 347 c.p.p. che attualmente prevede questa possibilità solo per i gravi delitti indicati nell'art. 407, co. 2, lett.a), n. 1-6 (si tratta, ad esempio, oltre che del delitto di omicidio, dei reati di associazionismo mafioso o con finalità di terrorismo) e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza. Come evidenzia la Relazione illustrativa dell'originario disegno di legge del Governo, la modifica esclude ogni discrezionalità da parte della polizia giudiziaria, chiamata ad attivarsi immediatamente, senza alcuna possibilità di valutare se ricorrano o meno le ragioni di urgenza; viene infatti introdotta una «presunzione assoluta di urgenza» (articolo 1);
  • che il Obbligo di sentire la persona offesa entro 3 giornipubblico ministero, entro 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato, assume informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato; il termine di 3 giorni può essere prorogato solo in presenza di imprescindibili esigenze di tutela della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa.
    Viene a tal fine inserito nell'art. 362 c.p.p., relativo all'assunzione di informazioni da parte del PM, un nuovo comma 1-ter (articolo 2); attualmente, infatti, il codice di rito non specifica un termine entro il quale il PM debba procedere all'assunzione di informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. La riforma individua tale termine in 3 giorni unicamente per il catalogo di reati ricondotti alla violenza domestica e di genere;
  • che la polizia giudiziaria procede Obbligo di provvedere alle indagini senza ritardosenza ritardo al compimento degli atti di indagine delegati dal PM e pone, sempre senza ritardo, a disposizione del PM la documentazione delle attività svolte (articolo 3).
    Viene a tal fine integrato il contenuto dell'art. 370 c.p.p., sugli atti di indagine compiuti direttamente e delegati dal PM, con l'inserimento di due nuovi commi (2-bis e 2-ter).

L'Corsi di formazione per gli operatori di poliziaarticolo 4 prevede l'attivazione di specifici corsi di formazione per il personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia penitenziaria che:

  • esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di violenza domestica e di genere;
  • interviene nel trattamento penitenziario delle persone condannate per reati di violenza domestica e di genere.

I corsi dovranno essere attivati dagli istituti di formazione dei diversi corpi, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, e sulla base di contenuti omogenei che dovranno essere individuati con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'interno, della giustizia e della difesa. Per il personale individuato dalle diverse amministrazioni, la frequenza dei corsi è obbligatoria.

L'Maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p) articolo 5 interviene sui delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori (art. 612-bis) prevedendo:

  • l'aumento della pena per il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.). L'attuale pena della reclusione da 2 a 6 anni viene sostituita con la reclusione da 3 a 7 anni.

Si ricorda che l'art. 572 c.p. punisce chiunque, fuori dei casi di abuso dei mezzi di correzione e disciplina (art. 571 c.p.), maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte (primo comma). Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da 4 a 9 anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da 7 a 15 anni; se ne deriva la morte, la reclusione da 12 a 24 (secondo comma).
  • una fattispecie aggravata quando il delitto di maltrattamenti è commesso in presenza o in danno di minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità, ovvero se il fatto è commesso con armi; in questi casi la pena è aumentata fino alla metà. Si ricorda che attualmente, in base all'art. 61, primo comma, n. 11-quinquies tutti i delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale nonché il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi sono aggravati (pena aumentata fino a un terzo) quando sono commessi in presenza o in danno di minorenne o di donna in stato di gravidanza. Per coordinamento, dunque, avendo introdotto l'aggravante speciale, il provvedimento elimina dall'aggravante comune dell'art. 61 c.p. il riferimento al delitto di maltrattamenti;
  • l'Atti persecutori (art. 612-bis c.p.)aumento della pena per il delitto di atti persecutori (art. 612-bis c.p.): l'attuale pena della reclusione da 6 mesi a 5 anni viene sostituita con quella della reclusione da un anno a 6 anni e 6 mesi.
Si ricorda che l'art. 612-bis c.p. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita (primo comma). La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici (secondo comma); la pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata. Il delitto è punito a querela della persona offesa (il termine per la proposizione della querela è di 6 mesi; la remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate). Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio (quarto comma).

  • l'inserimento del delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) nell'elenco dei delitti che consentono, nei confronti degli indiziati, l'applicazione di misure di prevenzione. Viene a tal fine modificato l'art. 4 del Codice antimafia (d.lgs n. 159 del 2011) che già prevede l'applicazione di queste misure agli indiziati per il delitto di atti persecutori.

Con questa modifica sarà applicabile all'indiziato del delitto di maltrattamenti la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, cui può essere aggiunto, se le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o più province. Quando le altre misure di prevenzione non siano ritenute idonee può essere imposto all'indiziato l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale. Infine, con il consenso dell'interessato, anche a questo indiziato potrà essere applicato il c.d. braccialetto elettronico, una volta che ne sia stata accertata la disponibilità. Infine, potranno essere applicate all'indagato per maltrattamenti, al pari che all'indagato per stalking, anche misure di prevenzione patrimoniali.

L'Omicidio aggravato dalle relazioni personali (art. 577 c.p.)articolo 6 modifica il codice penale intervenendo sull'omicidio aggravato dalle relazioni personali, di cui all'art. 577 c.p., per estendere il campo d'applicazione delle aggravanti.

In particolare, la lett. a) interviene sul primo comma dell'art. 577 c.p. e, rispetto alla norma vigente, che punisce con l'ergastolo l'omicidio commesso nei confronti del coniuge (anche legalmente separato), dell'altra parte dell'unione civile o della persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente, rende alternative le circostanze della stabile convivenza e della relazione affettiva, consentendo dunque l'applicazione dell'ergastolo: sia in caso di relazione affettiva senza stabile convivenza, sia in caso di stabile convivenza non connotata da relazione affettiva. La disposizione dunque sembra prevedere l'aggravante anche quando l'omicidio è commesso in danno di un coinquilino.

La lett. b) interviene sul secondo comma dell'art. 577 c.p. per prevedere l'aggravante della reclusione da 24 a 30 anni se vittima dell'omicidio è, oltre al coniuge divorziato e all'altra parte dell'unione civile cessata, anche la «persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate». Anche in questo caso il provvedimento estende l'applicazione dell'aggravante alla cessata convivenza o alla cessata relazione affettiva, punendo dunque più severamente oltre all'omicidio commesso in danno di un ex partner, anche quello commesso in danno di qualsiasi ex convivente, a prescindere dalla relazione affettiva.

L'Deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.)articolo 7, comma 1, inserisce nel codice penale il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, conseguentemente sopprimendo l'attuale corrispondente ipotesi di lesioni personali gravissime. Attualmente, infatti, l'art. 583 c.p. punisce con la reclusione da 6 a 12 anni le lesioni personali gravissime, tra le quali è inserita la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso e a tale ipotesi equipara anche la malattia insanabile, la perdita di un senso ovvero la perdita di un arto o mutilazione permanente.

La nuova fattispecie è inserita all'art. 583-quinquies c.p., dopo il delitto di lesioni, e punisce con la reclusione da 8 a 14 anni la lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso (primo comma). Alla condanna - cui è equiparato il patteggiamento della pena - consegue anche la pena accessoria della interdizione perpetua dagli uffici attinenti alla tutela, alla curatela ed all'amministrazione di sostegno (secondo comma). Tale pena accessoria è mutuata da quelle attualmente previste per le condanne per i delitti di violenza sessuale, di sfruttamento sessuale dei minori e di mutilazione degli organi genitali femminili.

Il provvedimento, inoltre:

  • interviene sull'art. 576 c.p. per prevedere l'ergastolo quando l'omicidio sia conseguente alla commissione del delitto di deformazione dell'aspetto mediante lesioni al viso. L'art. 583-quinquies viene aggiunto al catalogo di reati che attualmente comprende i maltrattamenti in famiglia, alcuni delitti di sfruttamento sessuale dei minori e di violenza sessuale (comma 2);

  • per coordinamento, sopprime l'attuale aggravante inserita nell'art. 583, riconoscendo alla deformazione dell'aspetto attraverso lesioni permanenti al viso un più grave disvalore rispetto alle altre lesioni gravissime (comma 3);
  • interviene sull'art. 585 c.p., per prevedere che il delitto di deformazioni permanenti sia aggravato quando commesso con il concorso delle aggravanti di cui all'art. 576 c.p. (pena aumentata da un terzo alla metà), di quelle di cui all'art. 577 c.p., ovvero quando commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più persone riunite (pena aumentata fino a un terzo).

L'art. 585 c.p. richiama le circostanze elencate dagli articoli 576 e 577 c.p.: in particolare, l'art. 576 individua aggravanti quando il fatto è commesso col concorso di taluna delle circostanze indicate nel n. 2 dell'articolo 61; contro l'ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso, ovvero quando vi è premeditazione; dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza; dall'associato per delinquere, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione; in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies; dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis nei confronti della persona offesa; contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio. L'art. 577, invece, contempla l'aggravante del fatto commesso nell'ambito di una relazione personale (v. sopra), col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso, con premeditazione, col concorso di taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61. 

  • modifica l'ordinamento penitenziario (art. 4-bis, legge n. 354 del 1975) per consentire l'applicazione dei benefici penitenziari per i condannati per il delitto di deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno (inserimento dell'art. 583-quinquies c.p. nel catalogo dei delitti di cui al comma 1-quater).
    Inoltre, si prevede che quando il reato è commesso in danno di minore, ai fini della concessione dei benefici può essere valutata la positiva partecipazione al programma di riabilitazione psicologica specifica previsto dall'articolo 13-bis dell'ordinamento penitenziario (v. infra). Il provvedimento, dunque, riconduce alla disciplina della concessione dei benefici penitenziari per i condannati per reati sessuali in danno di minori il nuovo delitto di cui all'art. 583-quinquies commesso in danno di minori.

Si valuti l'opportunità di operare un ulteriore coordinamento inserendo la nuova fattispecie di reato di cui all'art. 583-quinquies c.p. nel catalogo dei reati contro la violenza domestica e di genere delineato dagli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge.

L'Delitti di violenza sessualearticolo 8 inasprisce le pene per i delitti di violenza sessuale (artt. da 609-bis a 609-octies). In particolare, il provvedimento modifica l'art. 609-bis c.p. (Violenza sessuale) per punire con la reclusione da 6 a 12 anni chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali. Tale fattispecie è attualmente punita con la reclusione da 5 a 10 anni (comma 1).

Inoltre, intervenendo sull'art. 609-ter c.p., che disciplina le circostanze aggravanti del delitto di violenza sessuale, il provvedimento (comma 2):

  • sostituisce la pena della reclusione da 6 a 12 anni, prevista attualmente per specifiche ipotesi aggravate, con l'aumento della pena di un terzo. Ciò in conseguenza dell'aumento della pena base per il delitto operata all'art. 609-bis;
  • prevede che la violenza sessuale commessa dall'ascendente, dal genitore anche adottivo o dal tutore sia sempre aggravata (aumento di un terzo della pena), a prescindere dall'età della vittima (attualmente è aggravate solo la violenza commessa da questi soggetti in danno di minorenne);
  • rimodula le aggravanti quando la violenza sessuale è commessa in danno di minore. Per la violenza sessuale in danno di minori fino a 10 anni la pena base (reclusione da 6 a 12 anni) è raddoppiata (diventa dunque possibile applicare la reclusione da 12 a 24 anni; attualmente per tali ipotesi è prevista la reclusione da 7 a 14 anni); per la violenza nei confronti dei minori da 10 a 14 anni la pena base è aumentata della metà (diventa dunque reclusione da 9 a 18 anni, in luogo dell'attuale reclusione da 6 a 12 anni); per la violenza nei confronti di minori da 14 a 18 anni la pena base è aumentata di un terzo (diviene dunque reclusione da 8 a 16 anni, mentre attualmente la violenza è aggravata e si applica la reclusione da 6 a 12 anni solo se è commessa da ascendenti, genitori o tutori).

L'art. 8 inoltre:

  • modifica il delitto di atti sessuali con minorenne (comma 3), di cui all'art. 609-quater c.p., prevedendo una aggravante quando gli atti sessuali siano commessi con minori di anni 14 in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi. In questo caso la pena base - per la quale l'art. 609-quater rinvia all'art. 609-bis che, a seguito della riforma, prevede la reclusione da 6 a 12 anni - è aumentata fino a un terzo. Attualmente, l'ipotesi non dà luogo ad aggravanti, per cui gli atti sessuali con minore di 14 anni sono puniti con la pena base prevista per la violenza sessuale. Si ricorda che in base all'art. 600-bis c.p., secondo comma, non modificato dalla riforma, chiunque compie atti sessuali con minore tra i 14 e i 18 anni in cambio di utilità, anche sono promessa, è punito con la reclusione da 1 a 6 anni e con la multa da 1.500 a 6.000 euro.
    Sempre in relazione all'art. 609-quater, la riforma interviene sulla scriminante del terzo comma, che esclude la punibilità quando gli atti sessuali sono compiuti tra minorenni a patto che non vi sia violenza, che essi abbiano almeno 13 anni e che la differenza tra i partner sia non superiore a 3 anni. Il provvedimento incide sulla differenza di età tra i minori, estendendo la non punibilità a tutti i casi in cui la differenza di età tra i minori non superi i 4 anni;
  • modifica l'art. 609-septies del codice penale (comma 4), per escludere il delitto di atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.) dal catalogo dei reati punibili a querela della persona offesa (modifica del primo comma). Tale delitto sarà dunque, sempre, procedibile d'ufficio. Per questa ragione viene abrogata la previsione che attualmente consente di procedere d'ufficio quando gli atti sessuali coinvolgano un minore di età inferiore a 10 anni, che diviene superflua (abrogazione del quarto comma, numero 5). Questa modifica, che riproduce un progetto di legge già approvato dalla sola Camera dei deputati nella scorsa legislatura (cfr. A.C. 3862), colma una lacuna del nostro ordinamento nella tutela dei minori vittime di abusi sessuali: infatti, attualmente quando vittima del reato di atti sessuali con minorenne sia un minore di età compresa tra 10 e 14 anni, il delitto è procedibile a querela, con tutte le difficoltà ed i ritardi connessi all'esercizio del diritto di querela da parte di un minorenne;
  • modifica l'art. 609-octies, relativo alla violenza sessuale di gruppo (comma 5), per inasprirne la pena: alla attuale reclusione da 6 a 12 anni è sostituita la reclusione da 8 a 14 anni. Inoltre, intervenendo sul terzo comma, l'attuale formulazione in base alla quale si ha un aumento di pena «se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter», è sostituita dalla seguente: «Si applicano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter». Si valuti l'opportunità di chiarire la portata innovativa della disposizione.

L'Trasmissione di provvedimenti al giudice civilearticolo 9, al comma 1, interviene sulle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale per inserirvi l'art. 64-bis, in base al quale se sono in corso procedimenti civili di separazione dei coniugi o cause relative all'affidamento di minori o relative alla responsabilità genitoriale, il giudice penale deve trasmettere, senza ritardo, al giudice civile copia dei seguenti provvedimenti, adottati in relazione a un procedimento penale per un delitto di violenza domestica o di genere: ordinanze relative a misure cautelari personali, avviso di conclusione delle indagini preliminari, provvedimento di archiviazione, sentenza. Si valuti inoltre, anche in questo catalogo di reati, l'opportunità di inserire il nuovo delitto di deformazione permanente.

Gli ulteriori commi dellModifiche al c.p.p.'articolo 9 modificano il codice di procedura penale con la finalità di ampliare la tutela delle vittime dei reati di violenza di genere. In particolare, la riforma:

  • modifica l'art. 90-bis c.p.p., relativo alle informazioni che devono essere fornite alla persona offesa dal reato, sin dal primo contatto con l'autorità procedente; alle informazioni sulle strutture sanitarie presenti sul territorio, sulle case famiglia, sui centri antiviolenza e sulle case rifugio vengono aggiunte le informazioni sui servizi di assistenza alle vittime di reato;
  • modifica l'art. 190-bis c.p.p., che prevede particolari cautele quando debba essere assunta una prova da minore di 16 anni o da vittima in condizioni di particolare vulnerabilità. Intervenendo sul comma 1-bis, la riforma estende a tutti i minori (e non solo agli infra sedicenni) la disposizione che consente di ripetere l'esame probatorio solo se attinente a fatti o circostanze diversi da quelli che hanno già costituito oggetto di precedenti dichiarazioni.

Le stesse finalità di tutela delle vittime persegue anche l'articolo 10 che interviene sempre sul codice di procedura penale. La disposizione:

  • modifica l'art. 90-ter c.p.p. per prevedere la comunicazione obbligatoria alla persona offesa da un reato di violenza domestica o di genere (v. reati di cui all'art. 1) e al suo difensore dell'adozione di provvedimenti di scarcerazione, di cessazione della misura di sicurezza detentiva, di evasione. Rispetto alla formulazione vigente, che prevede tale comunicazione per tutti i reati commessi con violenza alla persona, ma solo previa richiesta della vittima, la riforma aggiunge per le vittime degli specifici delitti di violenza domestica l'obbligo di comunicazione; si valuti, anche in questo catalogo di reati, l'opportunità  di inserire il nuovo delitto di deformazione permanente di cui all'art. 583-quinquies c.p.
  • modifica la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa di cui all'art. 282-ter c.p.p., per consentire al giudice di garantire il rispetto della misura coercitiva attraverso procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici (c.d. braccialetto elettronico), come previsto dall'art. 275-bis c.p.p. per la misura degli arresti domiciliari. Previsione analoga è stata inserita all'art. 282-bis, a garanzia dell'applicazione della misura dell'allontanamento dalla casa familiare, dal decreto-legge n. 93 del 2013;
  • interviene sull'art. 282-quater c.p.p. per disporre che dell'applicazione delle misure dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, debba essere data comunicazione non solo alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio, ma anche al difensore della parte offesa;
  • modifica l'art. 299 c.p.p., per prevedere che, nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona (formulazione analoga a quella dell'art. 90-ter), la revoca o la sostituzione di misure coercitive o interdittive a carico dell'indagato debba essere immediatamente comunicata, oltre che al difensore della persona offesa, anche alla stessa vittima del reato;
  • modifica l'art. 659 c.p.p. per obbligare il pubblico ministero, chiamato a dare esecuzione ai provvedimenti del giudice di sorveglianza, a dare immediata comunicazione alla persona offesa da uno dei delitti di violenza domestica e di genere (come definiti dagli articoli da 1 a 3 del provvedimento) e al suo difensore della scarcerazione del condannato. Il PM procederà alla comunicazione attraverso la polizia giudiziaria. Si ricorda che gli obblighi di comunicazione alla persona offesa relativi alla scarcerazione del condannato sono oggetto altresì, dell'art. 90-ter, c.p.p., come modificato dal comma 1 dell'articolo in commento. Si valuti anche in questo catalogo di reati di inserire il nuovo delitto di deformazione permanente di cui all'art. 583-quinquies c.p.

L'Trattamento psicologico con finalità di recuperoarticolo 11 modifica l'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975, sulla quale interviene anche l'art. 7, v. sopra), intervenendo sull'art. 13-bis, che prevede la possibilità per i condannati per delitti sessuali in danno di minori, di sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno, suscettibile di valutazione ai fini della concessione dei benefici penitenziari. Il provvedimento integra anche questo catalogo di reati con i delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), lesioni personali aggravate (art. 582, aggravato ai sensi dell'art. 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell'art. 577, primo e secondo comma), lesioni personali gravissime (art. 583, secondo comma, c.p.), deformazione mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies) e atti persecutori (art. 612-bis c.p.).

L'articolo 12 interviene sul decreto-legge n. 93 del 2013 con particolare riferimento al riparto di somme tra le regioni per il rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza (art. 5-bis, comma 2). La riforma elimina la previsione che oggi impone di riservare un terzo dei fondi disponibili all'istituzione di nuovi centri e di nuove case-rifugio. Conseguentemente, nel riparto annuale tra le regioni ci si dovrà limitare a perseguire l'obiettivo di riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e delle case-rifugio in ogni regione.

L'articolo 13 interviene sulla disciplina del fondo per l'indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti di cui al decreto legislativo n. 204 del 2007 per individuare nella procura presso il tribunale, in luogo dell'attuale procura presso la Corte d'appello, l'autorità di assistenza cui rivolgersi quando il reato che dà diritto all'indennizzo sia stato commesso nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea e il richiedente l'indennizzo sia stabilmente residente in Italia. A tal fine vengono modificati gli articoli 1, 3, 4 e 7 del decreto legislativo.

L'articolo 14, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria. Le amministrazioni dovranno provvedere all'attuazione della legge con le risorse disponibili a legislazione vigente. La relazione tecnica individua il solo articolo 4 come disposizione onerosa, per la quale richiama i fondi già stanziati per la formazione del personale.


Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente

La Commissione Giustizia ha avviato l'esame del disegno di legge del Governo C. 1455, e delle abbinate proposte C. 1003 (Bartolozzi) e 1457 (Annibali) nella seduta del 24 gennaio 2019; nella seduta successiva è stata abbinata la proposta di legge C. 1403, della relatrice Ascari. La Commissione ha quindi svolto una serie di audizioni informali (dal 13 al 26 febbraio), nell'ambito delle quali ha sentito numerosi magistrati, rappresentanti dell'avvocatura e di associazioni che sostengono le donne vittime di violenza, che hanno in alcuni casi depositato documenti utili all'istruttoria della commissione.

Il 7 marzo 2019 sono state abbinate anche le proposte C. 1331 (Cirielli) e C. 1534 (Foti) e il disegno di legge del Governo è stato adottato come testo base. Dopo l'approvazione di numerosi emendamenti, nella seduta del 26 marzo la Commissione ha conferito al relatore il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea.


I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

Sul provvedimento hanno espresso un parere favorevole le Commissioni Difesa, Cultura, Lavoro e Affari sociali. La Commissione Affari costituzionali ha accompagnato il proprio parere favorevole con le seguenti osservazioni:

  • inserire il nuovo reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso nel catalogo di reati previsto dagli articoli 1, 2, 3, 9 e 10 del provvedimento;
  • all'articolo 6, comma 1, lett. b), riferire la cessazione tanto alla relazione affettiva quanto alla stabile convivenza. La Commissione Giustizia ha recepito questa osservazione.

La Commissione Politiche dell'Unione europea, nel formulare un parere favorevole, ha invitato la Commissione di merito a prevedere, nell'ambito delle misure di prevenzione, l'applicabilità della prescrizione del divieto di avvicinamento alla vittima e ai suoi familiari.