Imposta sostitutiva per gli incrementi di reddito realizzati rispetto all'anno precedente 22 luglio 2020 |
Indice |
Premessa|Contenuto A.C. 1501|Contenuto A.C. 1061| |
PremessaLe proposte di legge A.C. 1501 e A.C. 1061 mirano a istituire una tassa piatta, una flat tax, con un'aliquota unica pari al 15 per cento, da applicare soltanto sul reddito incrementale, ovvero sulla parte aggiuntiva di reddito prodotto, rispetto all'anno precedente. La flat tax (letteralmente, tassa piatta, vale a dire calcolata come percentuale costante) è un sistema fiscale non progressivo, basato su una aliquota fissa, al netto di eventuali deduzioni fiscali o detrazioni.
Le due proposte, tuttavia, divergono su alcuni contenuti nonché sulle modalità d'introduzione dell'imposta (mediante provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate successivamente all'entrata in vigore della legge (A.C. 1501) ovvero con uno o più decreti legislativi (A.C. 1061). |
Contenuto A.C. 1501Articolo 1 – Istituzione dell'imposta sostitutivaL'articolo 1, comma 1, istituisce l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali per gli incrementi di reddito realizzati rispetto all'anno precedente (denominata: imposta IrpefIresPlus) che integra l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e l'imposta sul reddito delle società (IRES) previste dal Testo unico delle imposte sui redditi (decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917). Il comma 2 stabilisce che l'IrpefIresPlus si applica a tutti i redditi e ai soggetti già sottoposti all'IRPEF e all'IRES.
Articolo 2 – Aliquota dell'impostaL'articolo 2 stabilisce l'aliquota dell'imposta: l'IrpefIresPlus è pari al 15 per cento ed è sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES e delle relative addizionali regionali e comunali.
Secondo la relazione che accompagna il testo, l'introduzione dell'imposta non determinerebbe perdita di gettito per gli enti locali, in quanto solo l'incremento del reddito sarebbe esente da addizionali; verrebbe così garantito l'attuale gettito dell'IRPEF e dell'IRES senza incidere in modo negativo sul bilancio dello Stato e sulla progressività di tali imposte.
Si ricorda che l'articolo 11 del Testo unico delle imposte sui redditi stabilisce che l'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
L'articolo 77 del medesimo Testo unico dispone che l'imposta sul reddito delle società è commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota del 24 per cento.
Articolo 3 – Base imponibile per il primo annoL'articolo 3, comma 1, prevede che l'imposta IrpefIresPlus si applica, a decorrere dal 1° gennaio 2020, sui redditi conseguiti nell'anno 2019.
Si segnala che il periodo d'imposta a decorrere dal quale si applica l'aliquota agevolata (2020), così come gli anni di riferimento rispetto ai quali calcolare gli incrementi di redditi conseguiti, indicati nel testo della proposta di legge, dovrebbero essere aggiornati.
Il comma 2 stabilisce che la base imponibile dell'imposta è costituita dall'incremento di reddito conseguito rispetto al reddito dichiarato nell'anno precedente, rivalutato in base agli indici dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sul costo della vita per lo stesso anno, ai fini della dichiarazione dei redditi relativi all'IRPEF o all'IRES.
Il comma 3 dispone che per il primo anno di applicazione, l'imposta con aliquota pari al 15 per cento si applica ai contribuenti il cui reddito relativo all'anno 2019 sia superiore a quello dichiarato relativo all'anno precedente (2018).
Articolo 4 – Base imponibile per i successivi due anniL'articolo 4 chiarisce che per gli anni 2021 e 2022 la base imponibile dell'imposta IrpefIresPlus è costituita dall'incremento di reddito conseguito rispetto al reddito dichiarato rispettivamente nei due anni precedenti (2020 e 2021) rivalutato in base agli indici dell'ISTAT sul costo della vita per i medesimi anni.
Articolo 5 – Oneri deducibili e detrazioniL'articolo 5 stabilisce che gli oneri deducibili e le detrazioni previsti dal Testo unico delle imposte sui redditi possono essere utilizzati ai fini del calcolo dell'imposta IrpefIresPlus o utilizzati ai fini della compensazione o del rimborso, se il loro ammontare complessivo è superiore a quello dell'imposta IrpefIresPlus dovuta.
Si ricorda che l'articolo 80 del Testo unico delle imposte sui redditi stabilisce che se l'
ammontare complessivo dei crediti per le imposte pagate all'estero, delle ritenute d'acconto e dei versamenti in acconto, previsti dagli articoli del medesimo Testo unico,
è superiore a quello dell'imposta dovuta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo, di
chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi ovvero di
utilizzare la stessa in compensazione.
Articolo 6 – VersamentiL'articolo 6 dispone che i versamenti dell'imposta IrpefIresPlus sono effettuati con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per l'IRPEF e per l'IRES in sede di dichiarazione dei redditi mediante presentazione del modello unico o del modello 730.
Articolo 7 – Contributi previdenzialiL'articolo 7 stabilisce che sull'incremento di reddito soggetto all'imposta, calcolato ai sensi degli articoli 3 e 4, non sono dovuti, in deroga alla normativa vigente, i contributi previdenziali e assistenziali. Rimane ferma, tuttavia, la possibilità di optare per il versamento dei contributi previdenziali in forma volontaria al fine di aumentare la propria quota pensionistica di accantonamento.
Articolo 8 – Reddito conformeL'articolo 8 stabilisce un limite di conformità presunto del reddito dichiarato pari al 10 per cento di incremento rispetto al reddito dichiarato nell'anno precedente. Qualora sia raggiunto tale limite, non si fa luogo ad accertamenti fiscali. In particolare, la norma dispone che qualora la base imponibile di cui all'articolo 3 per il primo anno, e all'articolo 4 per i successivi due anni, superi il reddito lordo dichiarato, comprensivo degli oneri deducibili, dell'anno 2019, rivalutato in base agli indici dell'ISTAT sul costo della vita per il medesimo anno, di una percentuale pari al 10 per cento, il reddito è considerato conforme e non accertabile. La norma fa salvi, comunque, i casi in cui l'evasione o il mancato reddito dichiarato determinino l'esistenza di reati penali di natura fiscale, di mancata dichiarazione di redditi esteri o di altri reati penali previsti dalla normativa fiscale e dalla legislazione vigente.
Articolo 9 – Disposizioni finaliL'articolo 9 (comma 1) prevede che per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi in quanto compatibili. Il comma 2 stabilisce che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono emanate le disposizioni per l'applicazione dell'imposta IrpefIresPlus. |
Contenuto A.C. 1061La proposta di legge A.C. 1061 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per introdurre un'aliquota unica da applicare all'incremento di reddito imponibile rispetto a quello relativo al precedente periodo d'imposta. La disposizione prevede che, al fine di agevolare gli obblighi contabili dei contribuenti, la riduzione dell'imposizione fiscale e la semplificazione del sistema tributario, i decreti legislativi sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
La norma stabilisce inoltre che gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Articolo 1 –Introduzione sperimentale di un'aliquota unica da applicare ai redditi incrementali L'articolo 1, comma 1, prevede che il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, uno o più decreti legislativi, al fine di introdurre in via sperimentale, per il periodo d'imposta 2019 e ai fini delle imposte sui redditi, un'aliquota unica da applicare all'incremento di reddito imponibile di tutti i contribuenti rispetto a quello relativo al precedente periodo d'imposta.
Si osserva che il periodo d'imposta di riferimento sul quale calcolare i redditi conseguiti, nonché l'anno precedente rispetto al quale calcolare l'incremento del reddito imponibile dovrebbero essere aggiornati. Il comma 2 stabilisce che al fine di agevolare gli obblighi contabili dei contribuenti, la riduzione dell'imposizione fiscale e la semplificazione del sistema tributario, nel rispetto dei princìpi costituzionali e, in particolare, di quelli espressi dagli articoli 3 e 53 della Costituzione, i decreti legislativi sono adottati, realizzando il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
Il comma 3 stabilisce che gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri il decreto può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione, perché su di esso sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva.
Il comma 4 chiarisce che entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi indicati al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al medesimo comma e con la procedura di cui al comma 2, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.
Articolo 2 – Clausola di invarianza finanziaria L'articolo 2 stabilisce che dall'attuazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Nel caso di eventuali maggiori oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze emana un apposito decreto che, variando opportunamente le aliquote delle singole imposte, corregge l'andamento del gettito per ripristinare la situazione di invarianza. |