Certificati di compensazione fiscale 27 luglio 2020 |
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Premessa|Contenuto A.C. 2075|Contenuto A.C. 2593| |
PremessaLe proposte di legge 2075 e 2593 in esame mirano a garantire liquidità al sistema economico tramite l'introduzione di nuove misure di pagamento complementare tra privati. Le due proposte, tuttavia, divergono su alcuni aspetti applicativi, in particolare sulla natura del credito vantato nonché sulla modalità di esecuzione del pagamento: una prevede l'istituzione di certificati di compensazione fiscale trasferibili e negoziabili attraverso i quali il contribuente a cui vengono assegnati può compensare pagamenti da effettuare nei confronti della pubblica amministrazione (A.C. 2075), l'altra consente, per effettuare pagamenti tra privati, l'utilizzo e il trasferimento dei crediti d'imposta derivanti dall'applicazione delle disposizioni vigenti e rappresentati mediante il modello F24 (A.C. 2593). Considerate le differenze sinteticamente richiamate in premessa, la descrizione dei contenuti delle disposizioni viene svolta in maniera separata. |
Contenuto A.C. 2075La proposta di legge in esame mira a istituire, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i certificati di compensazione fiscale, definibili come moneta fiscale ovvero moneta complementare, priva di corso legale, basata su sconti fiscali differiti (due anni dalla loro emissione) utilizzabili come strumento per compensare obbligazioni tributarie. Tali certificati consistono, in altre parole, in vere e proprie obbligazioni trasferibili e negoziabili su base fiduciaria attraverso le quali il contribuente può compensare pagamenti altrimenti da effettuare nei confronti della pubblica amministrazione. I certificati non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte e rappresentano un mezzo di pagamento complementare all'euro su base volontaria: individui, imprese e professionisti, a cui i certificati sono assegnati a titolo gratuito, e che hanno bisogno di liquidità, possono venderli a compratori disposti ad acquistarli per pagare a scadenza meno tasse. Secondo i proponenti nel biennio di differimento la liquidità immessa nel mercato in questo modo genererebbe entrate fiscali aggiuntive sufficienti a compensare i rimborsi fiscali.
Al riguardo si rammenta che il
Governo ha espresso
parere favorevole sull'
ordine del giorno Cabras n. 9/2305/318 (seduta 23 dicembre 2019) che impegna il Governo
a valutare, attraverso un intervento normativo, l'istituzione dei certificati di compensazione fiscale che incorporano il diritto, con decorrenza biennale dalla data di emissione, alla compensazione per obbligazioni finanziarie verso le amministrazioni pubbliche, contabilizzati come
crediti d'imposta non pagabili, che rilevano ai fini della contabilità di Stato solo alla data della compensazione e per la quota effettivamente utilizzata.
Nel corso della
seduta del 22 luglio 2020 il
Governo ha depositato le considerazioni della Ragioneria, secondo la quale i
certificati di compensazione fiscale sarebbero da considerare
debito pubblico ai sensi della normativa europea, in quanto sia la moneta che le obbligazioni concorrono a formare tale aggregato e i certificati, secondo la Ragioneria, rappresenterebbero un vero e proprio
strumento finanziario assimilabile a moneta o a titoli di Stato. La proposta richiederebbe pertanto una
copertura finanziaria.
Si ricorda altresì che al Senato è stata presentata una analoga proposta di legge:
Istituzione dei certificati di compensazione fiscale in forma dematerializzata (A.S.1619).
Si segnala inoltre che alcuni casi di emissione di moneta fiscale sono già avvenuti in passato come ad esempio in Germania negli anni ‘30 e in California (più volte, di cui l'ultima nel 2009. Vedi al riguardo la
valutazione della Banca d'Italia).
Articolo 1 - IstituzioneL'articolo 1, comma 1, della proposta prevede l'istituzione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge) dei certificati di compensazione fiscale, che incorporano il diritto, con decorrenza biennale dalla data di emissione, alla compensazione per obbligazioni finanziarie verso le amministrazioni pubbliche.
Nella relazione che accompagna il testo della proposta di legge viene sottolineato che
un aspetto che differenzia i certificati di compensazione fiscale rispetto ad altre misure simili ma costituenti debito
è il differimento nell'uso: se non ci fosse il differimento i titoli verrebbero contabilizzati immediatamente nel deficit corrente, in quanto determinanti una minor entrata di euro nell'anno di emissione. Ciò non accade nel caso dei certificati di compensazione fiscale: essendo sconti fiscali con una scadenza di due anni hanno un
impatto posticipato sul bilancio pubblico. In altri termini, il differimento garantisce la circolazione dei titoli nel periodo che intercorre tra l'emissione e la scadenza e quindi la possibilità di far funzionare i titoli fiscali come
mezzo di pagamento complementare all'euro per un periodo di due anni.
Inoltre sempre secondo i firmatari della proposta
la crescita del PIL dell'Italia nel biennio di differimento genererebbe entrate fiscali aggiuntive sufficienti a compensare i rimborsi fiscali. Il rapporto di copertura (ossia il rapporto tra le entrate lorde dello Stato e i rimborsi fiscali in scadenza ogni anno) sarebbe sufficientemente ampio da tenere conto di eventuali carenze dovute a future recessioni.
Il comma 2 dispone che entro il limite annualmente stabilito dalla legge di bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, per ogni anno finanziario, a stabilire l'importo dell'accantonamento da destinare alla concessione di certificati di compensazione fiscale. Con la legge di bilancio sono altresì stabiliti, in ragione d'anno, le finalizzazioni, i destinatari, le quote e i termini di durata del beneficio, nonché l'importo massimo concedibile. Tale importo massimo concedibile dovrà comunque essere stabilito nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis. Si ricorda che il regolamento (UE) n. 1407/2013 disciplina i piccoli importi sovvenzionati dallo Stato (i contributi in regime de minimis) che sono esentati dal monitoraggio sulle sovvenzioni statali in quanto si ritiene che essi non abbiano nessun impatto sulla concorrenza e sugli scambi nel mercato interno dell'UE. Le sovvenzioni in regime de minimis si riferiscono infatti a piccoli contributi elargiti dallo Stato ad imprese (in sostanza aziende) relativamente ai quali i Paesi dell'UE non sono tenuti a informare la Commissione europea. L'importo massimo è di 200.000 EURO per ciascuna impresa, per un periodo di 3 anni.
Si segnala inoltre che tra le misure adottate in sede europea a sostegno dell'economia dell'UE e dei diversi Stati membri, duramente colpiti dalla crisi sanitaria, rientra l'adozione di
norme maggiormente flessibili in materia di aiuti di Stato. La Comunicazione della Commissione "
Temporary framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak - COM 2020/C 91 I/01", è volta a consentire agli Stati membri di adottare misure di sostegno al tessuto economico
in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato. Il Temporary Framework è stato
esteso ed integrato il 3 aprile, con la
Comunicazione C(2020) 2215 final e ulteriormente
modificato ed esteso con la
Comunicazione dell'8 maggio (C(2020 3156 final).
Cesserà di essere applicabile il 31 dicembre 2020, tranne che per la disciplina sugli
aiuti di Stato alla ricapitalizzazione delle imprese non finanziarie che sarà efficace sino al
1° luglio 2021. Prima di tale data potrà essere modificato e prorogato, sulla base di considerazioni di politica della concorrenza o economiche. Sulla materia si rinvia alla consultazione del pagina
web:
Gli aiuti di Stato nell'attuale epidemia da COVID: il nuovo quadro UE sul portale della documentazione della Camera dei deputati.
Il comma 3 chiarisce che i certificati di compensazione fiscale non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione, dell'imposta regionale sulle attività produttive, del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi (articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi). Inoltre la disposizione specifica che i certificati sono utilizzabili esclusivamente in compensazione dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali (articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241)
Si ricorda che in ambito fiscale la compensazione consiste nella possibilità di
fruire di
una posizione fiscale creditoria per compensare una situazione debitoria. In particolare, la compensazione dei crediti fiscali può essere di due tipi:
Articolo 2 – Struttura del Ministero dell'economia e delle finanze
L'articolo 2 stabilisce che il MEF con proprio decreto individua la struttura incaricata di provvedere alla gestione dei certificati di compensazione fiscale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare la norma prevede che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto individua nell'ambito del ministero la struttura incaricata di provvedere all'assegnazione e all'efficiente compensazione, per le obbligazioni finanziarie verso le amministrazioni pubbliche dei certificati di compensazione fiscale, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Articolo 3 – Assegnazione e circolazione
L'articolo 3 stabilisce le modalità di assegnazione e circolazione dei certificati. In particolare il comma 1 dispone che i certificati di compensazione fiscale sono assegnati come percentuale, determinata per legge, su somme dovute, a qualsiasi titolo, anche come contributo, agevolazione, sussidio per non abbienti o riduzione del costo del lavoro, a favore di individui, imprese e professionisti. Il comma 2 stabilisce che i destinatari dei certificati di compensazione fiscale possono impiegare tali certificati esclusivamente in compensazione (articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) per la corresponsione di somme dovute, a qualsiasi titolo, alle amministrazioni pubbliche e sono al portatore (comma 3). Il comma 4 specifica che nelle transazioni tra privati è consentito il libero uso dei certificati di compensazione fiscale come strumento di pagamento fiduciario, nei limiti riconosciuti all'autonomia privata.
Articolo 4 – Forma e modalità di emissioneL'articolo 4, comma 1, stabilisce che i certificati di compensazione fiscale sono emessi in forma dematerializzata e sono incorporati su una scheda elettronica ricaricabile dotata di un codice identificativo che ne consente l'uso per compensazioni da qualsiasi applicazione digitale. Il comma 2 prevede che i certificati sono emessi attraverso l'uso delle tecnologie basate su registri distribuiti e degli smart contract (articolo 8-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135).
Si ricorda, sinteticamente, che l'articolo 8-
ter del
decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 prevede la definizione normativa sia delle tecnologie basate su registri distribuiti (
blockchain) che degli
smart contract. Le tecnologie basate su registri distribuiti vengono definite come le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l'aggiornamento e l'archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia, verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili. Per un'analisi dettagliata delle tecnologie richiamate si rinvia alla consultazione del dossier della Camera dei deputati:
Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.
Per una panoramica specifica dell'impiego della tecnologia
blockchain nelle attività degli intermediari bancari e finanziari si rimanda al tema web
Fintech consultabile sul portale della documentazione della Camera dei deputati.
Il comma 3 stabilisce che la gestione informatica e telematica dei certificati di compensazione fiscale dematerializzati è affidata alla struttura del MEF richiamata all'articolo 2. Articolo 5 – Contabilità
L'articolo 5 dispone che, all'atto dell'emissione, i certificati di compensazione fiscale sono contabilizzati come crediti d'imposta non pagabili (Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea) e che rilevano ai fini della contabilità di Stato solo alla data di compensazione e per la quota effettivamente utilizzata.
In merito si segnala che la
Banca d'Italia nella pubblicazione
Le funzioni della moneta e le proposte di "moneta fiscale" rileva che la moneta fiscale
rappresenta una passività del Governo sin dal momento in cui è emessa, così come i titoli di Stato e che
l'emissione di questi strumenti non sarebbe meno costosa rispetto a quella di normali titoli di Stato in quanto lo Stato pagherebbe un premio per il rischio (definito dal mercato) per compensare i detentori sia della minore liquidità dello strumento, che può ingenerare incertezze in ordine all'accettazione in pagamento nelle transazioni fra privati, sia del rischio di successivi cambiamenti della legislazione che riducano o eliminino la possibilità per lo Stato di accettare la moneta fiscale come mezzo di pagamento per le imposte. L'Istituto evidenzia che l'introduzione della moneta fiscale avrebbe
negative ripercussioni di carattere reputazionale presso i potenziali sottoscrittori dei titoli di debito pubblico.
L'emissione di moneta fiscale richiederebbe anche l'istituzione di un sistema dei pagamenti
ad hoc con misure anti-contraffazione (per permettere che le imprese e le famiglie le attribuiscano la stessa fiducia che è attribuita alle banconote), comportando ulteriori costi aggiuntivi rispetto quelli pagati per l'emissione dei titoli di Stato. Trattandosi inoltre a tutti gli effetti di passività dello Stato, tali strumenti potrebbero essere emessi solo
rispettando i vincoli riguardanti il deficit e il debito pubblico imposti dal Patto di stabilità e crescita.
Analoghe considerazioni sono state espresse da Eurostat, che ha rilevato come, sulla base delle regole dell'
ESA2010, la moneta fiscale farebbe aumentare il deficit sin dal momento della sua emissione; essa verrebbe inoltre conteggiata nel debito pubblico in quanto rappresentata da uno strumento finanziario scambiato sul mercato. Anche il presidente della Bce, Mario Draghi, in merito alla proposta di introduzione dei Minibot (un'altra forma di moneta fiscale, per molti aspetti simile ai CCF), nella
conferenza stampa tenuta dopo il Govenring Council di giugno 2019, ha affermato che: " [Mini-BOT]
are either money and then they are illegal, or they are debt and then that stock goes up".
A tali critiche hanno risposto alcuni economisti favorevoli all'introduzione della misura, attraverso vari articoli sulla stampa specialistica (vedi, a titolo di esempio,
IlSole24Ore o
Micromega), sostenendo che la moneta fiscale in realtà non genera debito né al momento dell'emissione né nel periodo dell'utilizzo. Infatti nel momento della creazione dei titoli lo Stato non spende soldi e quindi non genera alcun deficit fiscale; inoltre
sul piano contabile i titoli non possono essere computati come deficit pubblico perché il governo emittente non s'impegna a rimborsarli in euro ma soltanto a concedere futuri sconti sulle tasse. E gli sconti non possono mai essere classificati come debiti finanziari. In sostanza, i titoli non possono essere computati come debito, proprio perché
non generano crediti in euro a favore degli assegnatari verso lo Stato.
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Contenuto A.C. 2593La proposta di legge in esame è volta a consentire l'utilizzo e il trasferimento dei crediti d'imposta (derivanti dall'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di imposte dirette e indirette) per l'esecuzione di pagamenti tra privati (persone fisiche e persone giuridiche private).
In proposito, si segnala che l'
articolo 121 del decreto legge n.34 del 2020 consente in materia edilizia ed energetica di usufruire di alcune
detrazioni fiscali sotto forma di crediti di imposta o sconti sui corrispettivi, cedibili ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, anche in deroga alle ordinarie disposizioni previste in tema di cedibilità dei relativi crediti.
Per una ricostruzione dettagliata della misura si rinvia alla lettura del
dossier
D.L. 34/2020 - Misure urgenti in materia di salute e di sostegno al lavoro e all'economia realizzato dai Servizi Studi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Articolo 1L'articolo 1, comma 1, stabilisce che i crediti d'imposta compensabili (mediante modello F24, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241), compresi i crediti d'imposta derivanti dalle agevolazioni fiscali relative al settore edilizio, possono essere utilizzati per i pagamenti tra privati.
Si ricorda che il contribuente ha la facoltà di
compensare nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, INPS, Enti Locali, INAIL, ENPALS)
i crediti e i debiti risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive. Il modello di pagamento unificato F24 permette di indicare in apposite sezioni sia gli importi a credito utilizzati sia gli importi a debito dovuti. Il pagamento si esegue per la differenza tra debiti e crediti. A partire dall'anno 2014 il
limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili è di
euro 700.000, per ciascun anno solare. Qualora l'importo dei crediti spettanti sia superiore a tali limiti, la somma in eccesso può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari oppure può essere portata in compensazione nell'anno solare successivo.
I soggetti che intendono effettuare la
compensazione prevista dall'
art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti relativi alle
imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi sono tenuti ad utilizzare
esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Per una panoramica completa dell'istituto si rinvia alla lettura della
pagina web del sito dell'Agenzia delle entrate.
Secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, la proposta di legge intende
sostenere l'esigenza di liquidità fortemente sentita a seguito dell'emergenza sanitaria dalle imprese e, in particolare, da quelle piccole e medie, consentendo l'utilizzo e il trasferimento dei crediti d'imposta, con particolare riferimento a quelli connessi alle agevolazioni per l'edilizia. Per una ricostruzione completa delle
agevolazioni fiscali del settore edilizio si rinvia alla pagina
web
Detrazioni per spese di ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici consultabile sul Portale della documentazione della Camera dei deputati.
Il comma 2 chiarisce che, ai fini dei pagamenti consentiti dal comma 1, il credito d'imposta è rappresentato mediante il modello di versamento F24.
Il comma 3 dispone che il modello di versamento F24 indicato al comma 2, di tipo compensativo e dotato di spazio per l'apposizione delle girate, è approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame.
Il comma 4 stabilisce che i crediti d'imposta rappresentati dal modello di versamento F24 possono essere impiegati per i pagamenti finché non sono utilizzati in compensazione o non ne sia chiesto il rimborso secondo la normativa vigente.
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