Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Finanze
Titolo: Definizione agevolata di imposte, atti di accertamento, riscossione e contenzioso tributario, per favorire la ripresa economica
Riferimenti: AC N.2465/XVIII AC N.2457/XVIII AC N.2555/XVIII AC N.1575/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 307/1
Data: 16/07/2020
Organi della Camera: VI Finanze


+ maggiori informazioni sul dossier
+ maggiori informazioni sugli atti di riferimento

Definizione agevolata di imposte, atti di accertamento, riscossione e contenzioso tributario, per favorire la ripresa economica

16 luglio 2020
Schede di lettura


Indice

Introduzione|Contenuto|


Introduzione

Le proposte di legge in esame introducono, con significative analogie e differenze, alcune disposizioni in materia di definizione agevolata o automatica di debiti, controversie e altri istituti fiscali.

In estrema sintesi e con riferimento ai principali tratti salienti delle proposte, le pdl 2457, 2465 e 2555 prevedono meccanismi di definizione automatica relativi a specifiche categorie di reddito d'impresa; la pdl 2465 consente inoltre di regolarizzare attività detenute all'estero; la pdl 2555 ripropone, aggiornandole al tempo presente, numerose misure di cd. pacificazione fiscale già disciplinate dal decreto-legge n. 119 del 2018. La pdl 1575, infine, consente di definire con modalità agevolate i cd. avvisi bonari.

 


Contenuto

A.C. 2457

La proposta di legge in esame (articolo 1) consente ai titolari di reddito di impresa, agli esercenti arti e professioni e ai soggetti che producono redditi in forma associata di aderire a una definizione "automatica" di specifici redditi – tra cui redditi di impresa, di lavoro autonomo e redditi imputati in qualità di soci - relativi ad annualità per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 dicembre 2018.

Tali redditi possono essere definiti mediante autoliquidazione, entro il 31 ottobre 2020, con modalità e secondo criteri di calcolo del quantum dovuto demandati a provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, che consentano al contribuente di pagare l'intero stock fiscale in tre modalità alternative:

  • in un'unica soluzione entro il 31 ottobre 2020 con uno sconto del 40 per cento sugli importi dovuti;
  • mediante rateizzazione nell'arco di cinque anni con uno sconto del 20 per cento e l'applicazione di un tasso di interesse del 3 per cento;
  • mediante rateizzazione per venti anni con l'applicazione di un tasso di interesse del 2 per cento.

Si prevede che tale meccanismo possa essere altresì esteso a una serie di ulteriori ipotesi, tra cui la definizione delle imposte indirette, dei carichi affidati agli agenti della riscossione e dei tributi locali.

Le maggiori entrate rinvenienti dalla definizione automatica affluiscono al  Fondo per la riduzione della pressione fiscale (articolo 2).

 

Nel corso degli ultimi anni, diversi provvedimenti (anche d'urgenza) hanno consentito di definire diverse tipologie di pretese tributarie, così come le liti pendenti col fisco, con modalità agevolate; in sostanza i contribuenti sono stati invitati a liquidare le somme dovute, in unica soluzione o a rate, a fronte di uno sconto sulle somme richieste dal fisco (generalmente senza corrispondere sanzioni e interessi) e con specifici effetti favorevoli fiscali e/o penali. Si rinvia alla scheda dell'Agenzia delle entrate-riscossione per ulteriori informazioni.
L'articolo 3 del  decreto-legge  n. 119/2018 ha introdotto la definizione agevolata 2018 (cosiddetta Rottamazione-ter), aperta a tutti coloro che hanno uno o più debiti con Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Essa ha consentito di estinguere i debiti iscritti a ruolo contenuti nelle cartelle di pagamento, versando le somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali non sono dovuti gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge. Per usufruire della Rottamazione-ter, l' articolo 3 del decreto legge n. 119/2018, come modificato nel tempo, ha previsto la scadenza del 31 luglio 2019 come termine ultimo per presentare la dichiarazione di adesione.
La legge di bilancio 2019, legge n. 145 del 2018, ha introdotto il cosiddetto Saldo e stralcio delle cartelle, ossia una riduzione delle somme dovute al fisco in favore dei contribuenti in grave e comprovata difficoltà economica. L'agevolazione riguarda solo le persone fisiche e alcune tipologie di debiti riferiti a carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.
I provvedimenti menzionati, come anticipato, hanno consentito al contribuente di pagare le somme definite con modalità agevolate in unica soluzione o in più rate.
Il decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. Decreto Rilancio) ha prorogato il termine per il pagamento delle rate della Rottamazione-ter e del Saldo e stralcio. Si prevede dunque (articolo 154) che i termini di pagamento delle rate siano prorogati al 10 dicembre 2020 (senza interessi e sanzioni). La norma inoltre prevede che la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate dall'agente della riscossione si verifichino in caso di mancato pagamento di dieci, anziché di cinque rate anche non consecutive.

Più in dettaglio, l'articolo 1, comma 1 consente ai  soggetti titolari di reddito di impresa, agli esercenti arti e professioni, nonché ai soggetti che percepiscono redditi prodotti in forma associata (ai sensi dall'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi – TUIR, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato, che sono imputati a ciascun socio indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili) di aderire a un meccanismo per la definizione automatica dei predetti redditi, se relativi ad annualità per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 dicembre 2018.

La definizione automatica, relativamente a uno o più periodi di imposta, ha effetto ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive e si perfeziona con il versamento, mediante autoliquidazione, dei tributi derivanti dai maggiori ricavi o compensi, come determinati sulla base di specifici criteri e metodologie di calcolo, stabiliti dalle norme secondarie (ai sensi dei successivi commi 11, 12 e 13 dell'articolo in commento), e con modalità che ne consentano l'eventuale reateizzazione.

 

Il comma 2 consente di effettuare la definizione automatica anche agli imprenditori agricoli titolari esclusivamente di reddito agrario (ai sensi dell'articolo 32 del TUIR, nonché alle imprese di allevamento e ha effetto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Dalla formulazione della norma non appare chiaro se per tali categorie di soggetti la definizione agevolata valga solo a fini IRAP e IVA, ovvero anche ai fini delle imposte sui redditi.

Tali soggetti, per aderire alla definizione automatica, corrispondono un importo che deve essere determinato, per ciascuna annualità, sulla base di una specifica metodologia di calcolo definita dalle norme secondarie (sempre ai sensi dei commi 11, 12 e 13), che tiene conto del volume di affari dichiarato ai fini IVA.

 

Il comma 3 esclude la definizione automatica  per i soggetti:

a. che hanno omesso di presentare la dichiarazione, ovvero che non hanno indicato nella medesima il reddito di impresa o di lavoro autonomo, ovvero il reddito "dominicale" di cui all'articolo 29 del TUIR.

Si segnala che la lettera a) fa riferimento al cd. reddito dominicale, ma, al contempo rinvia all'articolo 29 del TUIR, il quale invece disciplina in modo specifico il reddito agrario (definito come la parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso). Il reddito dominicale è quello che si basa sulla proprietà dei beni e sui capitali in esso investiti, mentre il reddito agrario è originato dalla remunerazione dell'esercizio dell'attività agricola;

b. che hanno dichiarato ricavi o compensi di importo annuo superiore a 5.164.569 euro;

c. ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato notificato un processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero un avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché un invito al contraddittorio innanzi all'amministrazione fiscale (ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 che disciplina l'accertamento con adesione) relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione automatica;

d) nei cui riguardi è stata esercitata l'azione penale per i reati tributari, previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di definizione automatica.

Si tratta dei delitti in materia di dichiarazione (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, dichiarazione infedele e omessa dichiarazione, artt. 2-6)) e dei delitti in materia di documenti e pagamento di imposte (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, concorso di persone nei casi di emissione o utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, occultamento o distruzione di documenti contabili, omesso versamento di ritenute dovute o certificate, omesso versamento di iva, indebita compensazione, sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, artt. 8-11 del predetto d.lgs. 74 del 2000)

 

Il comma 4 prevede poi che, in caso di avvisi di accertamento parziale per le imposte dirette (ai sensi dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di accertamento delle imposte sui redditi), relativi a redditi oggetto della definizione automatica, ovvero di avvisi di accertamento  parziale a fini IVA (di cui all'articolo 54, quinto e sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di IVA), divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per la definizione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.

 

L'amministrazione può emettere un accertamento parziale, in deroga al principio di unicità e globalità dell'accertamento tributario, ove sia venuta a conoscenza di elementi fiscali suscettibili di immediata utilizzabilità, in seguito a: accessi, ispezioni e verifiche; indagini finanziarie; risposte ai questionari e richieste di documentazione; segnalazioni effettuate dalla direzione centrale Accertamento, da una direzione regionale ovvero da un ufficio della medesima agenzia ovvero di altre agenzie fiscali, dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici; dati in possesso dell'Anagrafe tributaria. A differenza dell'accertamento integrativo, che si fonda sulla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, l'avviso di accertamento parziale consente all'amministrazione di riconsiderare la propria pretesa tributaria, indipendentemente dall'acquisizione di elementi nuovi.

 

Per i periodi d'imposta per i quali sono divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli parziali, il contribuente ha comunque la facoltà di avvalersi delle disposizioni del presente articolo, fermi restando gli effetti dei suddetti atti.

 

Ai sensi del comma 5, la definizione automatica non si perfeziona se essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione originariamente presentata, ovvero se la stessa è effettuata dai soggetti esclusi; non si fa luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni caso, valgono quali acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.

 

Il comma 6 disciplina gli effetti fiscali della definizione automatica che, per i redditi di impresa o di lavoro autonomo, esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. Se il riporto delle perdite di impresa riguarda periodi d'imposta per i quali la definizione automatica non è intervenuta, il recupero della differenza di imposta dovuta comporta l'applicazione delle sanzioni nella misura di un ottavo del minimo, senza applicazione di interessi.

 

Ai fini dei contributi previdenziali, il comma 7 prevede che la definizione automatica rilevi nella misura del 60 per cento per la parte eccedente il minimale reddituale, ovvero per la parte eccedente il dichiarato, se superiore al minimale stesso; non sono dovuti interessi e sanzioni.

 

In ordine all'accertamento tributario, ai sensi del comma 8 la definizione automatica inibisce, a decorrere dalla data del primo versamento e con riferimento a qualsiasi organo inquirente, fatte salve le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale, limitatamente all'attività di impresa e di lavoro autonomo, l'esercizio dei poteri di accertamento in materia di imposte sui redditi (di cui agli articoli 32, 33, 38, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: si tratta tra l'altro di poteri di accesso, ispezioni e verifiche, nonché di rettifica delle dichiarazioni) e in materia di IVA (di cui agli articoli 51, 52, 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; anche in tal caso si tratta dei generali poteri di accesso, ispezione, verifica e rettifica, nonché di accertamento induttivo, effettuato sulla base della contabilità ove non sia stata presentata dichiarazione IVA).

La definizione automatica esclude l'applicabilità delle presunzioni di cessioni e di acquisto, a fini di accertamento IVA, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, recante norme per il riordino della disciplina delle presunzioni di cessione e di acquisto.

L'inibizione dell'esercizio dei poteri e l'esclusione dell'applicabilità delle presunzioni sono opponibili dal contribuente mediante esibizione degli attestati di versamento e dell'atto di definizione in suo possesso.

 

Il comma 9 chiarisce che la definizione automatica non è revocabile né soggetta a impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate e non rileva ai fini penali ed extratributari, salvo quanto previsto dal comma 6.

 

Inoltre (comma 10) la definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione, con riferimento alla spettanza delle deduzioni e delle agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilità di esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale delle dichiarazioni (effettuate in base ai controlli automatici e ai controlli formali delle dichiarazioni disposti, rispettivamente, all'articolo 36-bis e all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 in materia rispettivamente, di liquidazione delle imposte e di controllo formale delle dichiarazioni) nonché gli effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni dell'imposta sul valore aggiunto (ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633). Inoltre, le variazioni dei dati dichiarati non rilevano ai fini del calcolo delle maggiori imposte dovute ai sensi del presente articolo. La definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, dell'IVA e dell'IRAP.

 

Il comma 11 affida a un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto anche delle informazioni dell'Anagrafe tributaria, il compito di definire le classi omogenee delle categorie economiche, le metodologie di calcolo per l'individuazione degli importi da versare per aderire alla definizione agevolata, nonché i criteri per la determinazione delle relative maggiori imposte, mediante l'applicazione delle ordinarie aliquote vigenti in ciascun periodo d'imposta.

 

Il comma 12 affida a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate il compito di definire le modalità tecniche per l'utilizzo esclusivo del sistema telematico per la presentazione delle comunicazioni concernenti la definizione automatica da parte dei contribuenti, da effettuare comunque entro il 31 ottobre 2020, e le modalità di versamento da effettuare. I versamenti seguono i seguenti criteri:

  1. versamento in un'unica soluzione entro il 31 ottobre 2020, con applicazione di uno sconto sull'importo complessivo calcolato pari al 40 per cento;
  2. versamento mediante rateizzazione mensile nei successivi cinque anni, con applicazione di uno sconto sull'importo complessivo calcolato pari al 20 per cento e un tasso di interesse del 3 per cento;
  3. versamento mediante rateizzazione mensile nei successivi venti anni, con applicazione di un tasso di interesse del 2 per cento.

Dal combinato disposto dei commi 1, 12 e 13 sembra desumersi, di fatto, che l'individuazione degli importi da versare sia del tutto affidata alla norma di rango secondario.

 Al riguardo si osserva che, pur trattandosi di un istituto agevolativo, la proposta in esame non individua in norma primaria specifiche indicazioni del quantum dovuto, né un'indicazione all'esecutivo sulle modalità di calcolo degli importi da versare (se non il raggruppamento dei versamenti per categorie economiche).

 

Il comma 13 dispone che, a garanzia della rateizzazione di cui al comma 12, il contribuente può presentare all'Agenzia delle entrate una polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da banche, assicurazioni o intermediari  iscritti all'apposito albo (previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, D.Lgs. n. 385 del 1993), fino a quando non si è conclusa la procedura di definizione.

 

Ai sensi del comma 14, i contribuenti che hanno presentato successivamente al 31 ottobre 2020 una dichiarazione integrativa a favore (da cui deriva un minor debito o un maggior credito, ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte) possono avvalersi della definizione automatica sulla base delle dichiarazioni originariamente presentate;  in caso esercitino tale facoltà, rinunciano agli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate.

 

Il comma 15 consente di estendere le disposizioni in esame, secondo i criteri e le modalità da stabilire ai sensi dei commi 11, 12 e 13 (dunque con provvedimento di rango secondario):

  1. all'integrazione delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta per i quali i termini per la loro presentazione sono scaduti entro il 31 dicembre 2018;
  2. alla definizione agevolata delle imposte indirette, di registro, ipotecaria, catastale, di successione e donazione, sull'incremento di valore degli immobili, per gli atti pubblici formati, per le scritture private autenticate e per le scritture private registrate entro la data del 31 dicembre 2018, nonché per le denunce e per le dichiarazioni presentate entro la medesima data;
  3. alla definizione di carichi di ruolo pregressi affidati agli agenti della riscossione;
  4. alla definizione di tributi locali con riferimento ai tributi propri di regioni, città metropolitane, province e comuni;
  5. alla regolarizzazione delle scritture contabili;
  6. alla definizione degli accertamenti, degli avvisi di contestazione, degli avvisi di irrogazione delle sanzioni, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione;
  7. alla definizione delle liti fiscali pendenti dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado di giudizio, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio.

L'articolo 2 della proposta destina le maggiori entrate rivenienti dalle norme in esame, nell'ambito di un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, all'incremento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale.

 

Il Fondo per la riduzione della pressione fiscale è stato istituito dalla legge di stabilità 2014 ( legge n. 147 del 2013, commi 431-435, cap. 3833/MEF). La norma prevede che ad esso siano destinate le risorse derivanti dai risparmi di spesa prodotti dalla razionalizzazione della spesa pubblica, nonché l'ammontare di risorse permanenti che, in sede di Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza ( NADEF), si stima di incassare quali maggiori entrate rispetto alle previsioni iscritte nel bilancio a legislazione vigente e a quelle effettivamente incassate nell'ultimo esercizio consuntivato, derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale, al netto di quelle derivanti dall'attività di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni.
Le somme versate annualmente vengono quindi destinate dalla legge di bilancio alla riduzione della pressione fiscale dei cittadini e delle imprese.
La legge di bilancio 2018 ( legge n. 205/2017, commi 1069-1070), intervenendo sulla legge n. 147 del 2013, ha modificato i requisiti di contabilizzazione richiesti per assegnare le maggiori entrate derivanti dal contrasto all'evasione al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, al fine di renderne più flessibile l'utilizzo.
Nella legge di bilancio 2020, legge n. 160 del 2019, il Fondo presenta una dotazione di circa 1,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022.

A.C. 2465

L'A.C. 2465 consente ai contribuenti (articolo 1, in analogia all'A.C. 2457) di aderire a un meccanismo di definizione automatica dei redditi di impresa risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2018, a specifiche condizioni.

L'articolo 2 della proposta introduce una definizione agevolata per le violazioni oggetto di processo verbale di constatazione.

L'articolo 3 della proposta consente di regolarizzare le attività finanziarie e patrimoniali illegalmente detenute all'estero in violazione degli obblighi valutari e tributari mediante la resa di una dichiarazione integrativa speciale vincolata.

 

In particolare, l'articolo 1 individua quali destinatari delle norme, analogamente all'articolo 1 dell'A.C. 2457, i titolari di reddito di impresa, agli esercenti arti e professioni, nonché i soggetti che percepiscono redditi prodotti in forma associata (ai sensi dall'articolo 5 TUIR).

Analogamente alla richiamata proposta 2457, essi possono di aderire a un meccanismo di definizione automatica che però, a differenza della menzionata proposta 2457, riguarda solamente i redditi di impresa risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2018, a condizione che derivino dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e "dalle attività" derivanti da controlli automatizzati delle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA (di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633), a titolo di tributi e di relativi interessi e sanzioni.

Al riguardo, dalla formulazione della norma non appare chiaro quali somme possano essere oggetto di definizione automatica e, in particolare, se si tratti di soli redditi di impresa e come tale assoggettati alle imposte dirette, ovvero se siano definibili anche le somme dovute a titolo di IVA.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 1, i predetti debiti possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, né gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, né le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

Si ricorda che l'articolo 13 del D.Lgs. n. 159 del 2015 ha introdotto una complessiva revisione della misura dei tassi degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo. Il tasso di interesse viene determinato preferibilmente in una misura unica, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, compresa nell'intervallo tra lo 0,5 per cento e il 4,5 per cento, determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Fino all'emanazione del suddetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alle norme primarie e secondarie vigenti per gli interessi di mora: si applica il tasso individuato annualmente con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. I provvedimenti attuativi dell'articolo 13 non risultano ancora emanati; di conseguenza, ai sensi dell'articolo 30 del D.P.R. n. 602 del 1973, comma 2, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo dal primo luglio 2019 sono pari al 2,68 per cento, ai sensi del provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 148038 del 23 maggio 2019.

Per aderire al meccanismo definitorio il contribuente deve versare integralmente le somme:

  • affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e di interessi;
  • maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) del presente comma e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Si ricorda al riguardo che l'articolo 9 del predetto D.Lgs. n. 159 del 2015 ha stabilito che, a partire dai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2016, l'aggio è sostituito dagli oneri di riscossione, che sono dovuti per il funzionamento del servizio nazionale di riscossione.
In caso di pagamento effettuato entro 60 giorni dalla notifica della cartella, tali oneri sono pari al 3% delle somme riscosse.
In caso di pagamento effettuato dopo 60 giorni dalla data di notifica della cartella gli oneri di riscossione, interamente a carico del debitore, sono pari al 6% dell'importo dovuto. Anche in questo caso c'è un risparmio significativo per il debitore che ammonta a due punti percentuali (aggio 8% - oneri di riscossione 6%).

 

Si osserva che la norma andrebbe adeguata alla nuova misura della remunerazione dell'agente della riscossione e, conseguentemente, andrebbe riformulato il riferimento normativo.

 

Il comma 3 subordina l'accesso alla definizione agevolata per redditi di impresa alla presenza di una grave e comprovata situazione economica di difficoltà, previo versamento delle somme dovute in un'unica soluzione o mediante rateizzazione, secondo le modalità indicate al successivo comma 5.

La norma prevede che, per comprovare la situazione economica, si tenga conto dell'indice di liquidità dell'impresa al 31 dicembre 2018, come risultante dal rapporto tra la somma delle liquidità immediate e delle liquidità differite e le passività a breve termine. Qualora l'indice sia inferiore a 0,8 i soggetti possono accedere alla definizione agevolata.

Si segnala che la norma in esame non individua i criteri e i documenti contabili da cui desumere l'indice di liquidità menzionato. Il comma 10, nell'affidare a un provvedimento di rango secondario, tra l'altro, ogni altra misura necessaria, non si riferisce esplicitamente agli indici di liquidità. Occorrerebbe dunque precisare se i provvedimenti attuativi devono contenere anche elementi utili a individuare i presupposti per l'accesso alla definizione automatica in esame.

Ai sensi del comma 5 il versamento delle somme può essere effettuato in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2020, ovvero può essere rateizzato con le seguenti modalità: il 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2020, il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2021, il 15 per cento con scadenza il 30 luglio 2021, il 15 per cento con scadenza il 31 marzo 2022 e il restante 15 per cento con scadenza il 30 luglio 2022.

Per avvalersi della definizione agevolata (comma 6), il soggetto presenta la relativa dichiarazione ovvero più dichiarazioni secondo le modalità stabilite con provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Il comma 7 fissa ex lege la misura degli interessi dovuta in caso di pagamento rateale: essi si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2021, con un tasso del 2 per cento annuo. Si esclude l'applicazione delle ordinarie disposizioni per la rateazione delle somme dovute all'agente della riscossione, ivi comprese le cause di decadenza dal beneficio (disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602).

Il comma 8 estende la definizione automatica in parola ai debiti oggetto della già illustrata rottamazione-ter, di cui al citato articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119.

Il comma 9 affida all'agente della riscossione, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate e con il Corpo della Guardia di finanza, il compito di controllare la veridicità sui dati dichiarati ai fini del riscontro della situazione di difficoltà economica che dà accesso alla definizione automatica (di cui ai commi 3 e 4).

Infine il comma 10 dispone che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, sono stabilite le modalità per l'attuazione delle norme in commento. In particolare, con tale provvedimento sono individuate le modalità per usufruire della definizione agevolata ed è definito il regime dei controlli nonché ogni altra misura necessaria.

Il comma 11 dispone che all'onere derivante dall'attuazione delle norme in esame si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Si ricorda che tale Fondo è stato rifinanziato ai sensi dell'articolo 265, comma 5 del decreto-legge n. 34 del 2020, all'esame del Parlamento per la conversione in legge al momento di redazione del presente lavoro.

Si rileva che l'onere derivante dalle disposizioni in esame non è quantificato.

 

L'articolo 2 della proposta introduce una definizione agevolata per le violazioni oggetto di processo verbale di constatazione.

I processi verbali di constatazione (PVC), di cui all'articolo 24 della legge n. 4 del 1929, sono i verbali coi quali, in caso di verifica fiscale presso la sede del contribuente, si conclude l'attività di controllo svolta dagli uffici dell'Agenzia o dalla Guardia di finanza. In tali verbali, che vanno consegnati al contribuente, sono indicate le eventuali violazioni rilevate e i relativi addebiti. L'articolo 1 del più volte menzionato decreto-legge n. 119 del 2018 ha consentito di definire con modalità agevolata i processi verbali di constatazione – PVC consegnati entro il 24 ottobre 2018 effettuando un'apposita dichiarazione e versando la sola imposta autoliquidata, senza sanzioni o interessi, in un'unica soluzione o in un massimo di venti rate trimestrali, entro il 31 maggio 2019.
Le norme in esame riproducono gran parte di quanto già disposto fino al 31 maggio 2019 dal richiamato articolo 1 del decreto-legge n. 119 del 2018.

Ai sensi del comma 2, si consente di definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione consegnati entro la data di entrata in vigore della legge in esame.

Il contribuente deve presentare a tal fine apposita dichiarazione, che consente di regolarizzare le violazioni in materia di: imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore degli immobili all'estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero e imposta sul valore aggiunto. È possibile definire solo i verbali per i quali, alla predetta data, non è stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio (ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218; si tratta di ipotesi in cui l'ufficio dell'Amministrazione finanziaria invia al contribuente un invito a comparire, nel quale è tra l'altro indicato l'importo delle maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti.).

Il comma 3 dispone che le dichiarazioni utili a definire il PVC devono essere presentate entro il 31 ottobre 2021 con le modalità stabilite da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, per i periodi di imposta per i quali non sono scaduti i termini per l'accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA (rispettivamente previsti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633). Si deve tenere conto a tal fine anche del raddoppio dei termini previsto nel caso di omessa dichiarazione di investimenti e attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato (articolo 12, commi 2-bis e 2-ter del decreto-legge n. 78 del 2009).

Il comma 4 dispone che, ove il PVC sia consegnato a soggetti in regime di trasparenza fiscale (articoli 115 e 116 del TUIR, ai sensi dei quali, alle condizioni di legge, il reddito della società di capitali è imputato direttamente singoli soci "per trasparenza", adottando, cioè, lo stesso sistema previsto per le società di persone), la dichiarazione per la definizione agevolata può essere presentata anche dai soggetti partecipanti, ai quali si applicano le disposizioni in esame, per regolarizzare le imposte dovute sui maggiori redditi di partecipazione ad essi imputabili.

 

L'articolo 3 della proposta consente di regolarizzare le attività finanziarie e patrimoniali illegalmente detenute all'estero in violazione degli obblighi valutari e tributari.

Ai sensi del comma 1, scopo esplicito della norma è di migliorare il rapporto di fiducia e di collaborazione reciproca tra l'amministrazione fiscale e i contribuenti, nonché di garantire la copertura del fabbisogno statale per la fase emergenziale a seguito dell'epidemia di COVID-19.

Si ricorda al riguardo che, nel quadro di cooperazione internazionale per la lotta all'evasione e all'elusione, il legislatore ha introdotto nell'ordinamento la disciplina della collaborazione volontaria (cd. voluntary disclosure) in materia fiscale. Tali disposizioni hanno consentito ai soggetti che detengono attività e beni all'estero, omettendo di dichiararli, di sanare la propria posizione nei confronti dell'erario versando, in un'unica soluzione e senza possibilità di compensazione, l'intera misura delle imposte dovute e le sanzioni (queste ultime in misura ridotta).
La disciplina essenziale della voluntary disclosure è contenuta principalmente nella legge n. 186 del 2014, integrata e modificata successivamente nel tempo.
Il termine per l'adesione alla procedura era stato originariamente fissato al 30 settembre 2015. La tempistica è stata modificata una prima volta (per effetto del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153) dal 30 settembre al 30 novembre 2015, con fissazione al 30 dicembre 2015 del termine per integrare l'istanza e la documentazione a corredo dell'istanza stessa.
L'articolo 7 del decreto-legge n. 193 del 2016 ha riaperto i termini per esperire la procedura di voluntary disclosure dal 24 ottobre 2016 al 31 luglio 2017, sia per l'emersione di attività estere, sia per le violazioni dichiarative relative a imposte erariali, per le violazioni commesse fino al 30 settembre 2016, con alcune novità rispetto alla disciplina del 2014.
Si rinvia alla documentazione prodotta nel corso della XVII legislatura per ulteriori dettagli. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è presente una documentazione completa relativa alla normativa e alla prassi in tema di voluntary disclosure.

Le disposizioni in esame consentono di regolarizzare le attività finanziarie e patrimoniali illegalmente detenute all'estero in violazione degli obblighi valutari e tributari stabiliti dal decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167.

La procedura può essere esperita dai soggetti beneficiari per l'emersione di redditi e di imponibili conseguiti all'estero con qualsiasi modalità, anche tramite soggetti non residenti o loro strutture interposte e non inseriti nelle dichiarazioni fiscali, a condizione che non siano scaduti i termini per l'accertamento.

Il comma 2 dispone che tale beneficio, che si concreta in una dichiarazione integrativa speciale vincolata, si applica alle somme in giacenza e alle attività depositate sui conti correnti e sui libretti di risparmio detenuti all'estero e rimpatriate ovvero regolarizzate secondo quanto disposto dal presente articolo.

Beneficiari dell'agevolazione (comma 3) sono le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate residenti in Italia, che, pur avendo detenuto, nel periodo di imposta, investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, non li hanno indicati nella dichiarazione annuale dei redditi.

 

Il comma 4 estende l'istituto alla regolarizzazione dei depositi custoditi in cassette di sicurezza presso le banche e gli istituti di credito italiani che hanno ad oggetto contanti o valori al portatore.

A tale fine, al momento degli adempimenti istruttori, il contribuente dichiara l'origine lecita dei citati valori, ovvero non derivanti da reati diversi da quelli per cui la procedura di collaborazione volontaria ha previsto la non punibilità, ossia diversi dai reati previsti dall'articolo 5-quinquies, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167.

L'articolo 5- quinquies indica gli effetti della procedura di collaborazione volontaria, sia sul piano sanzionatorio penale, sia dal punto di vista delle sanzioni tributarie. Sul piano penale (comma 1, lettera a)) si dispone che nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria è esclusa la punibilità per i delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, di dichiarazione infedele, di omessa dichiarazione, di omesso versamento di ritenute certificate e di omesso versamento IVA, di cui rispettivamente agli articoli 2, 3, 4 e 5, 10- bis e 10- ter del D.Lgs. n. 74 del 2000. La lettera b) del comma 1 esclude la punibilità per i reati di riciclaggio e autoriciclaggio, ove commessi in relazione alle summenzionate fattispecie delittuose tributarie (di cui alla già richiamata lettera a)).

Ai sensi del comma 5, per i professionisti e per gli intermediari che assistono i contribuenti nell'ambito della dichiarazione integrativa speciale volontaria restano fermi gli obblighi prescritti per finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che ne contiene la disciplina generale.

 

Il comma 6 dispone che gli adempimenti eseguiti per effetto della dichiarazione possono essere effettuati a partire dalla data di entrata in vigore delle norme in esame e fino al 31 ottobre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

 

Il successivo comma 7 prevede che il rimpatrio ovvero la regolarizzazione si perfezionino con la sottoscrizione di strumenti finanziari subordinati in buoni del tesoro di durata vincolata trentennale di importo pari a quanto dichiarato nella dichiarazione integrativa speciale vincolata. La sottoscrizione non costituisce elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria civile, amministrativa ovvero tributaria, in via autonoma o addizionale, con esclusione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, né comporta l'obbligo di segnalazione (previsto dall'articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 in tema di antiriciclaggio), relativamente ai rimpatri ovvero alle regolarizzazioni per i quali si determinano gli effetti di non punibilità penale (di cui al comma 4, secondo periodo).

Il richiamato articolo 41 prevede che il nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia, anche sulla base di protocolli di intesa, informino la UIF degli esiti investigativi dell'approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette, fatte salve le norme sul segreto di indagine; la norma disciplina inoltre i relativi flussi informativi tra le autorità preposte al rispetto della normativa antiriciclaggio.

Il comma 8 reca le esclusioni dal beneficio della dichiarazione integrativa speciale vincolata, che non si applica al contribuente che:

  1. è stato oggetto di controlli fiscali conclusi con avviso di accertamento, ancorché definiti con precedenti definizioni agevolate;
  2. non ha presentato le dichiarazioni fiscali anche solo per uno degli anni di imposta fino al 2018;
  3. è stato oggetto di accertamento di violazioni alle risorse proprie tradizionali dell'Unione europea, previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE/Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, ovvero prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni dell'Unione sugli scambi con paesi terzi, dazi doganali sui prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del trattato (ormai scaduto), che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, nonché contributi e altri dazi previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.

Il comma 9 affida a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, il compito di definire le disposizioni e gli adempimenti, anche dichiarativi, necessari per l'attuazione delle norme in esame.

 

Il comma 10 istituisce, per le finalità di cui all'articolo in esame e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un'apposita banca di dati presso il Ministero dell'economia e delle finanze, alimentata da tutte le informazioni derivanti dall'ordinaria gestione delle domande di dichiarazione integrativa speciale vincolata per la definizione e la sottoscrizione degli strumenti obbligazionari finanziari subordinati.

A.C. 2555

Si segnala preliminarmente che la proposta 2555, agli articoli 1, 2, 5, 6 e 7, reintroduce e proroga la validità di alcuni istituti di pace fiscale, già disciplinati dal citato decreto-legge n. 119 del 2018.

Si tratta di interventi che consentono ai contribuenti di estinguere l'obbligazione tributaria o le controversie con l'Amministrazione finanziaria con modalità agevolate, attraverso uno sconto sul quantum dovuto.

Le norme in esame riproducono pressoché integralmente quanto disposto in precedenza dal decreto-legge n. 119 prevedendo, per ciascun istituto disciplinato, l'estensione al momento di entrata in vigore della proposta medesima. Di conseguenza, per un'analisi di maggiore dettaglio si rinvia al dossier sul decreto-legge n. 119 del 2018; di seguito si darà sinteticamente conto degli istituti reintrodotti e delle principali differenze con la disciplina precedente.

 

L'articolo 1, riproducendo il contenuto dell'articolo 2 del decreto-legge n. 119 del 2018, consente di definire con modalità; agevolate gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero, gli inviti al contraddittorio e gli accertamenti con adesione notificati o sottoscritti entro la data di entrata in vigore della proposta in esame, mediante pagamento delle sole imposte in un'unica soluzione o in più; rate; non sono dovuti sanzioni, interessi ed eventuali somme accessorie.

Per la regolarizzazione dei debiti relativi alle risorse proprie tradizionali UE il debitore è; tenuto a corrispondere, a decorrere dal 1° maggio 2016, anche gli interessi di mora. Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria (cd. voluntary disclosure) di cui all'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, per cui si veda l'A.C. 2465.

 

Si segnala in questa sede che il comma 9 dell'articolo in esame proroga al 30 giugno 2024 l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile facoltativa (cd. reverse charge) IVA, già prorogato al 2022 dall'articolo 2, comma 2-bis del citato decreto-legge n. 119 del 2018.

Più; in dettaglio, esso modifica l'articolo 17, comma 8 del D.P.R. IVA (D.P.R. n. 633 del 1972) che nella sua attuale formulazione (prorogata al 2022 dall'articolo 2, comma 2-bis del decreto-legge n. 119 del 2018) dispone che l'inversione contabile "facoltativa" IVA per alcune operazioni specifiche si applichi fino al 2022.

Occorre ricordare in questa sede che l'adempimento dell'imposta secondo il meccanismo dell'inversione contabile, ai sensi dell'articolo 17, quinto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, comporta che gli obblighi relativi all'applicazione dell'IVA debbano essere adempiuti dal soggetto passivo cessionario o committente, in luogo del cedente o del prestatore.
Tale meccanismo, adottato dagli Stati membri – secondo la Direttiva 2006/69/CE – in deroga alla procedura normale di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto secondo il sistema della rivalsa, mira a contrastare le frodi in particolari settori a rischio, evitando che il cessionario porti in detrazione l'imposta che il cedente non provvede a versare all'erario.
In particolare, per le operazioni indicate nell'articolo 199 della Direttiva 2006/112/CE (che disciplina il sistema comune dell'IVA in Europa), l'applicazione dell'inversione contabile può; essere adottata dagli Stati membri senza la necessità; di un'autorizzazione preventiva, essendo sufficiente una semplice comunicazione al Comitato IVA di cui all'articolo 398 della stessa Direttiva.
Il successivo articolo 199-bis della Direttiva IVA ha stabilito una serie di nuove fattispecie rispetto alle quali, per finalità; antifrode, gli Stati membri possono decidere di applicare il meccanismo dell'inversione contabile informando previamente il Comitato IVA. La norma comunitaria consente agli Stati di introdurre il meccanismo dell'inversione contabile avvalendosi di una procedura semplificata (senza richiedere l'autorizzazione da parte del Consiglio UE, previa proposta della Commissione), ovvero con la comunicazione al Comitato IVA dell'adozione della deroga. Gli Stati devono altresì; fornire informazioni relative all'ambito di applicazione della misura e al tipo e alle caratteristiche della frode, la descrizione delle misure di accompagnamento, inclusi gli obblighi di comunicazione applicabili ai soggetti passivi e qualsiasi misura di controllo.
L'articolo 17, sesto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, alle lettere b), c), d-bis), d-ter) e d-quater) riporta le categorie di beni e servizi per le quali l'Italia ha inteso far uso della deroga.
In precedenza, l'articolo 199-bis della direttiva IVA consentiva l'applicazione del meccanismo di inversione contabile cd. facoltativa fino al 31 dicembre 2018; tale disposizione è; riprodotta dall'articolo 17, comma 8 del D.P.R. IVA, su cui intervengono le norme in esame. L'articolo 199- bis è; stato modificato dalla Direttiva UE 2018/1695 del 6 novembre 2018, che ha prorogato il termine per l'applicazione facoltativa del reverse charge al 30 giugno 2022. In coerenza a tale termine è da ultimo intervenuto, come visto in precedenza, il decreto-legge n. 119.

Le modifiche in esame intendono prorogare l'applicazione facoltativa del reverse charge nei predetti settori al 30 giugno 2024.

Occorrerebbe valutare la compatibilità di tale disposizione con l'illustrato quadro normativo europeo.

 

L'articolo 2, come anticipato, sostanzialmente riproduce e proroga la portata della cd. rottamazione-ter delle cartelle disposta dall'articolo 3, commi da 1 a 19, del decreto-legge n. 118 del 2019 (al cui dossier si rinvia).

Per effetto delle norme in esame, la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (cd. rottamazione delle cartelle esattoriali) viene estesa ai carichi affidati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019.

La proposta si colloca così; nel solco degli interventi previsti dal decreto-legge n. 193 del 2016 (in relazione ai carichi 2000-2016), dal decreto-legge n. 148 del 2017 (per i carichi affidati fino al 30 settembre 2017) e del citato decreto-legge n. 119 (per i crediti affidati fino al 31 dicembre 2017).

Analogamente alle precedenti rottamazioni, il debitore beneficia dell'abbattimento delle sanzioni, degli interessi di mora e delle sanzioni e somme aggiuntive.

Può; effettuare il pagamento in cinque anni, a rate e con un tasso di interesse al 2 per cento; col versamento della prima o unica rata delle somme dovute si estinguono le procedure esecutive già; avviate.

Le norme riproducono le procedure già; utilizzate per le precedenti definizioni agevolate, disponendo che il contribuente presenti apposita dichiarazione all'agente della riscossione; a seguito dell'accoglimento della domanda, l'agente della riscossione comunica al contribuente il quantum dovuto, nonché, in caso di scelta del pagamento dilazionato, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata.

Le principali differenze con la rottamazione-ter riguardano principalmente le scadenze previste per gli adempimenti connessi. Si ricorda tra l'altro che:

  • la proposta in esame, come si è visto, riguarda i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019;
  • sono rimodulate nel tempo le scadenze dei pagamenti, che possono essere effettuati in unica soluzione, entro il 31 luglio 2021, o nel numero massimo di quindici rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2021; le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2022;
  • viene rimodulata nel tempo la decorrenza degli interessi (dal 1° agosto 2021);
  • viene fissato al 30 aprile 2021 il termine per il rendere la dichiarazione del debitore o integrarla; si chiarisce che le comunicazioni dell'agente della riscossione sono date entro il il 30 giugno 2021.

L'articolo 3 disciplina – in analogia all'articolo 1 delle proposte di legge A.C. 2465 e A.C. 2457 – la definizione automatica dei debiti tributari.

Si segnala che l'articolo 3 è di contenuto sostanzialmente identico all'articolo 1 dell'A.C. 2465, dal quale si differenzia solo con riferimento alla modulazione, nel tempo, delle scadenze e dei termini per usufruire della definizione automatica.

Si rinvia dunque alla scheda relativa all'articolo 1 per ulteriori dettagli.

Destinatari dell'agevolazione sono i titolari di reddito di impresa, gli esercenti arti e professioni e i soggetti che producono redditi in forma associata (ai sensi dell'articolo 5 TUIR), così come previsto dalle altre due proposte citate.

Analogamente all'articolo 1 dell'A.C. 2465 la definizione automatica riguarda i debiti tributari relativi a redditi d'impresa risultanti dai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2018, all'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e "dalle attività" derivanti da controlli automatizzati delle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA (di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633), a titolo di tributi e di relativi interessi e sanzioni.

Si segnalano le seguenti differenze:

  • ai sensi del comma 5, il termine per il versamento delle somme dovute in unica soluzione è il il 30 novembre 2021; la misura delle rate è identica, salvo rimodularne i termini;
  • la decorrenza degli interessi è fissata al 1° gennaio 2022;
  • la copertura finanziaria dell'onere, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 è posta a carico del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

L'articolo 4 rimette nei termini i contribuenti per i pagamenti, in scadenza tra l'8 marzo 2020 e il 31 luglio 2020, delle somme richieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato e del controllo formale (cosiddetti avvisi bonari). Si prevede infatti che tali versamenti siano considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020. Inoltre, i versamenti dovuti all'esito degli stessi controlli, in scadenza nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della proposta in esame e il 30 settembre 2020, possono essere effettuati entro il 31 dicembre 2020.

Si segnala che l'articolo in esame riproduce pressoché integralmente il contenuto, ampliandone però l'operatività temporale, dell'articolo 144 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. decreto Rilancio) che rimette nei termini i contribuenti per i pagamenti da avvisi bonari fino al 18 maggio 2020. Anche ai sensi dell'articolo 144, versamenti sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020. Il decreto Rilancio prevede analogamente che anche i versamenti dovuti all'esito degli stessi controlli, in scadenza nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del decreto (19 maggio 2020) e il 31 maggio 2020, possono essere effettuati entro il 16 settembre 2020.

Si rinvia dunque al dossier predisposto per l'esame del decreto Rilancio per ulteriori dettagli.

 

L'articolo 5, riproducendo il contenuto dell'articolo 6 del decreto-legge n. 119 del 2018, consente di definire con modalità agevolate le controversie tributarie pendenti, anche in cassazione e a seguito di rinvio, in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione). Le controversie definibili con modalità agevolate sono quelle per cui il ricorso è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della proposta in esame e per le quali alla data della presentazione della domanda do definizione, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Le controversie possono essere definite con il pagamento della metà del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia nella pronuncia di primo grado e di un quinto del valore in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado. Vengono riprodotte le percentuali e la casistica già prevista dal decreto-legge n. 119, tra cui il regime specifico per i casi di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l'Agenzia delle entrate e la possibilità per gli agli enti territoriali di applicare le norme sulla definizione agevolata in commento anche alle controversie tributarie che coinvolgono i loro enti strumentali.

Rispetto all'articolo 6 del decreto-legge n. 119 del 2018 vengono rimodulati nel tempo i pagamenti dovuti e gli adempimenti relativi alla definizione agevolata, aggiornandoli al tempo presente.

 

L'articolo 6, riproducendo il contenuto dell'articolo 1 del decreto-legge n. 119 del 2018, consente di definire con modalità agevolata i processi verbali di constatazione - PVC consegnati entro la data di entrata in vigore della proposta in esame.

 Anche per tale istituto, le principali differenze rispetto alla disciplina del 2018 risiedono nella rimodulazione temporale dell'applicazione, degli adempimenti connessi e delle scadenze.

In particolare, si consente di regolarizzare le somme accertate effettuando un'apposita dichiarazione e versando la sola imposta autoliquidata, senza sanzioni o interessi, in un'unica soluzione o in un massimo di venti rate trimestrali, entro il 31 maggio 2019 (comma 5)

Si segnala che il termine del 31 maggio è decorso e occorre pertanto aggiornarlo.

I processi verbali di constatazione (PVC), di cui all'articolo 24 della legge n. 4 del 1929, sono i verbali coi quali, in caso di verifica fiscale presso la sede del contribuente, si conclude l'attività di controllo svolta dagli uffici dell'Agenzia o dalla Guardia di finanza. In tali verbali, che vanno consegnati al contribuente, sono indicate le eventuali violazioni rilevate e i relativi addebiti.

L'articolo 7, riproducendo l'articolo 9 del decreto-legge n. 119 del 2018, prevede che le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 30 novembre 2019, possano essere regolarizzate mediante la loro rimozione e il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, entro il 31 marzo 2021 e il 2 settembre 2021.

Anche per tale istituto, rispetto alla disciplina del 2018, la novità è costituita dalla rimodulazione temporale di operatività, scadenze e adempimenti.

Viene altresì riproposta le medesima quantificazione di oneri e relativa copertura finanziaria mediante riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015). Si segnala che tale Fondo è stato rifinanziato dal decreto-legge Rilancio (articolo 265, comma 5).

AC 1575

La proposta di legge in esame consente di definire con modalità agevolate i cd. avvisi bonari, ovvero le somme risultanti dalle comunicazioni di irregolarità delle dichiarazioni derivanti da controlli formali, di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di imposta sui redditi, e dall'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di IVA.

A tal fine viene inserito un articolo 3-bis al decreto-legge n. 119 del 2018 che, come si è visto in precedenza, reca numerose disposizioni di cd. pace fiscale.

Ai sensi del comma 1 del nuovo articolo 3-bis, l'agevolazione si applica agli avvisi notificati entro la data di entrata in vigore della disposizione in esame e consiste nella possibilità di pagare le sole imposte dovute, senza corrispondere le eventuali sanzioni dovute e gli interessi.

La definizione si perfeziona effettuando un versamento integrale entro il 31 luglio 2019 o nel numero massimo di dieci rate consecutive di pari importo.

Con riferimento all'intero articolo in commento, appare necessario aggiornare i riferimenti temporali ivi contenuti, dal momento che i termini e le scadenze sono già decorsi.

Ai sensi del comma 2, in caso di pagamento dilazionato, le rate scadono il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2019.

 

Il comma 3 prevede che, per l'accesso alla rateizzazione agevolata di cui al comma 1, il debitore deve dichiarare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 aprile 2019, la sua volontà di avvalersene.

Ai sensi del comma 4, entro il 30 giugno 2019, l'Agenzia delle entrate comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

Si affida (comma 5) a uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, il compito di emanare le relative disposizioni attuative.