Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Finanze
Titolo: Prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo
Riferimenti: SCH.DEC N.95/XVIII
Serie: Atti del Governo   Numero: 95
Data: 15/07/2019
Organi della Camera: VI Finanze, II Giustizia

Prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo

 

A.G. 95

 

Articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
e articoli 1 e 15 della legge 12 agosto 2016, n. 170

 

Luglio 2019

 

 

 

Servizio Studi

Ufficio ricerche nei settori economico e finanziario

Tel. 06 6706-2451 - * studi1@senato.it - Twitter_logo_blue.png @SR_Studi

Dossier n. 154

 

 

 

 

Servizio Studi

Dipartimento Giustizia

Tel. 06 6760-3855 - st_giustizia@camera.it - Twitter_logo_blue.png @CD_giustizia

 

Servizio Studi

Dipartimento Finanze

Tel. 06 6760-9496 - * st_finanze@camera.it - Twitter_logo_blue.png @CD_finanze

 

Servizio Studi

Dipartimento Affari Comunitari

Tel. 06 6760-3855 - st_affari_comunitari.it - Twitter_logo_blue.png @CD_affaricomunitari

Atti del Governo n. 95

 

Segreteria Generale - Ufficio Rapporti con l'Unione europea

Tel.06 6760 2145 - * cdrue@camera.it

 

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

 

 

FI0101.docx

 

 


 

I N D I C E

 

Schede di lettura

Inquadramento generale e introduttivo. 3

§  Articolo 1 (Autorità di vigilanza: poteri e cooperazione nazionale ed internazionale) 17

§  Articolo 2 (Obblighi di adeguata verifica della clientela) 29

§  Articolo 3 (Prodotti di moneta elettronica anonimi) 37

§  Articolo 4 (Sanzioni amministrative per violazione di obblighi antiriciclaggio) 39

§  Articolo 5 (Prestatori di servizi di portafoglio digitale, proroga di termini e disciplina sanzionatoria dei compro oro) 43

§  Articolo 6 (Clausola di invarianza) 44

Testo a fronte

§  Confronto tra il  testo vigente del decreto legislativo n. 231 del 2007 e le proposte di modifica contenute nell’Atto Governo n. 95. 47

 

 


 

Schede di lettura

 

 


Inquadramento generale e introduttivo

Premessa

Il diritto primario dell’Unione europea (articolo 67 TFUE) identifica, tra le finalità dell’Unione, la realizzazione di uno spazio di libertà, giustizia e sicurezza e, per conseguire tali obiettivi, prevede, tra l’altro, l’adozione di misure concernenti i movimenti di capitali e i pagamenti, volte alla prevenzione e alla lotta contro il terrorismo e le attività connesse (articolo 75 TFUE).

Conseguentemente, in materia di contrasto del riciclaggio di danaro di illecita provenienza, sono state emanate - in successione - numerose direttive: in particolare, più di recente, la 2015/849/UE, recepita con il decreto legislativo n. 90 del 2017 (a sua volta modificativo del decreto legislativo n. 231 del 2007) e, da ultimo, la 2018/843/UE, del cui recepimento tratta lo schema di decreto legislativo qui in esame (trasmesso alle Camere il 4 luglio 2019).

L’obiettivo fondamentale della trama normativa di recepimento – nei diversi ordinamenti nazionali dell’UE - è consentire la sicura tracciabilità dei flussi finanziari. I mezzi per conseguirlo sono plurimi:

a)   l’individuazione di organi pubblici preposti al settore;

b)  la costante collaborazione, interna e transnazionale, tra tali organi;

c)   la previsione di obblighi (ed eventuali sanzioni) a carico di operatori qualificati (tra gli altri banche, finanziari, revisori legali, tra gli altri). Il principale obbligo, cui gli operatori sono tenuti a ottemperare, è la segnalazione delle operazioni sospette, vale a dire le transazioni a contenuto finanziario – formalmente lecite – ma connotate da caratteristiche di tempo, di modo e di quantità, che possano far ritenere che costituiscano modalità di riciclo o di reimpiego.

 

In tale contesto, si ricorda che il decreto legislativo n. 90 del 2017 è stato emanato a seguito di un articolato esame parlamentare sull’atto del Governo 389 della XVII legislatura, assegnato in via primaria alle Commissioni riunite Giustizia e Finanze (esame alla Camera dal 16 marzo al 4 maggio 2017, relatori Ferranti e Boccadutri – parere favorevole con condizioni e osservazioni; esame al Senato dal 28 marzo al 9 maggio 2017, relatori Albertini e Ricchiuti – parere favorevole con condizioni e osservazioni).

 

Inoltre, il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92 ha introdotto una disciplina ad hoc che consente di monitorare il settore dei cosiddetti compro oro – vale a dire, l'attività commerciale consistente nel compimento di operazioni di compro oro, esercitata in via esclusiva ovvero in via secondaria rispetto all'attività prevalente, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 92 – e di censirne stabilmente il numero e la tipologia.

 

Il Considerando 1 della direttiva 843 ricorda che la direttiva 2015/859/UE costituisce il principale strumento giuridico per la prevenzione dell’uso del sistema finanziario dell’Unione a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Essa definisce un quadro giuridico efficiente e completo per il contrasto della raccolta di beni o di denaro a scopi terroristici, prescrivendo agli Stati membri di individuare, comprendere e mitigare i rischi collegati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

In questo quadro, la Commissione europea è tornata a intervenire nelle Raccomandazioni rivolte (il 5 giugno 2019 e adottate dall’Ecofin il 9 luglio 2019) ai Paesi membri all’interno del c.d. “braccio preventivo” del Patto di stabilità e crescita, ai sensi dell’art. 121 TFUE. Tra le raccomandazioni indirizzate a molti Paesi membri (tra cui per esempio – oltre all’Italia – Bulgaria, Danimarca e Malta) si segnala quella di intensificare la lotta al riciclaggio di danaro sporco e di curare con maggiore efficacia l’attuazione delle relative disposizioni legislative.

Più recenti evoluzioni nel panorama mondiale (riconosciute anche dalle Nazioni Unite) hanno evidenziato la crescente convergenza tra criminalità organizzata e terrorismo, il cui intreccio costituisce un’accresciuta minaccia (v. sul punto il Considerando 3 della direttiva 843).

Del resto, già il 2 febbraio 2016, la Commissione europea aveva inviato a Parlamento europeo e Consiglio una comunicazione (COM(2016) 50 final) in cui si rilevava come recenti attentati, perpetrati nell’Unione europea e nel resto del mondo, facessero emergere la necessità, per l’UE, di mettere in atto politiche di ogni genere per prevenire e combattere il terrorismo. Tagliare le fonti di finanziamento, rendere più difficile la possibilità di non essere individuati, quando si usano questi fondi, e utilizzare in modo ottimale ogni informazione derivante dal processo di finanziamento, sono tutti modi per apportare un considerevole contributo alla lotta contro il terrorismo.

Di qui la necessità di modificare la direttiva 2015/849/UE, per irrobustire alcune delle relative prescrizioni, nella direzione di ampliarne lo spettro applicativo, soprattutto con riferimento ai pagamenti in forma anonima e alle nuove forme di pagamento (v. infra, l’illustrazione delle singole disposizioni della direttiva 2018/843/UE).

In tale contesto, occorre altresì dare conto che la Commissione europea ha avviato una procedura d’infrazione, ai sensi dell’art. 258 TFUE, nei confronti dell’Italia per l’incompleto recepimento già della direttiva 849 (su cui v. la scheda riportata infra).

La IV e la V direttiva antiriciclaggio

La IV direttiva Antiriciclaggio, direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, si caratterizza per i seguenti elementi:

§  quanto allo svolgimento dei compiti delle autorità europee e nazionali nel contrasto del riciclaggio, estensione dell’approccio basato sul rischio (risk based approach). Alla Commissione europea è affidato il compito di elaborare una valutazione sovranazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo presenti nel mercato interno, tenendo conto dei pareri delle autorità europee di supervisione (EBA, EIOPA, ESMA). La Commissione formula su tali basi raccomandazioni agli Stati membri circa le misure da adottare alla luce dei rischi individuati. Agli Stati membri è affidata la valutazione dei rischi a livello nazionale e la definizione di adeguate politiche di mitigazione. I destinatari degli obblighi antiriciclaggio, a loro volta, sono chiamati a valutare i rischi cui sono esposti e a dotarsi di presidi commisurati alle proprie caratteristiche;

§  istituzione di un nuovo regime di obblighi rafforzati e semplificati di adeguata verifica della clientela: in particolare, la direttiva mira ad inasprire le norme sull'obbligo semplificato di adeguata verifica eliminando le esenzioni contemplate dalla terza direttiva antiriciclaggio; è inoltre ampliato il campo di applicazione dell'obbligo rafforzato di adeguata verifica, in modo da includervi sia le persone politicamente esposte che occupano importanti cariche pubbliche a livello nazionale sia quelle che lavorano per organizzazioni internazionali;

§  introduzione di nuove misure per conferire maggiore chiarezza e accessibilità alle informazioni sulla titolarità effettiva: l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva deve essere conforme alle norme sulla protezione dei dati e può essere soggetto a registrazione online e al pagamento di una tassa;

§  abolizione della cosiddetta equivalenza positiva dei Paesi terzi: in base a tale meccanismo, previsto dalla terza direttiva antiriciclaggio, era possibile consentire esenzioni dagli obblighi di adeguata verifica rispetto ad operazioni che coinvolgessero Paesi terzi giudicati equivalenti agli Stati membri per i loro sistemi antiriciclaggio e/o di lotta al terrorismo;

§  previsione di un ampio spettro di sanzioni amministrative in caso di violazione degli obblighi fondamentali della direttiva (con particolare riguardo all'obbligo di adeguata verifica della clientela, di conservazione dei documenti, di segnalazione di operazioni sospette e di controlli interni). Le sanzioni e le misure adottate dagli Stati membri devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive;

§  l'ampliamento e il rafforzamento della cooperazione tra le Unità di informazione finanziaria - FIU (Financial Intelligence Unit) (in Italia, l’Unità di informazione finanziaria per l’Italia - UIF);

§  un quadro funzionale previsto per le Autorità europee di vigilanza (dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati).

 

La quarta direttiva, inoltre, ha introdotto innovative previsioni sulla trasparenza e sull’accesso a informazioni relative alla titolarità effettiva di società e trust; ha richiamato espressamente l’applicazione delle regole in tema di trattamento dei dati personali, regolandone i rapporti con le esigenze dell’antiriciclaggio. Sul primo tema ha disposto l’introduzione, in ogni Paese membro, di registri pubblici centrali con informazioni sulla titolarità effettiva di società, enti e trust, accessibili alle autorità competenti e a chiunque sia in grado di dimostrare un legittimo interesse.

 

A fianco della direttiva illustrata è stata adottato il regolamento UE 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante, i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi, il quale amplia il novero delle informazioni a corredo dei trasferimenti di denaro, relative sia all’ordinante sia al beneficiario; conferma che la riconducibilità dei fondi alle parti coinvolte non deve interrompersi in presenza di più trasferimenti successivi; richiama la necessità di assicurare l’applicazione delle misure di congelamento e di segnalazione di operazioni sospette.

 

La V direttiva Antiriciclaggio (la già citata direttiva n. 2018/843 del 30 maggio 2018) intende ostacolare le attività criminali senza limitare il normale funzionamento dei sistemi di pagamento. Essa è parte del piano d'azione lanciato dopo l'ondata di attentati terroristici che ha investito l'Europa nel 2016. Tra le principali novità si segnalano:

§  un maggiore accesso alle informazioni sui titolari effettivi, in modo da migliorare la trasparenza sulla titolarità delle società e dei trust;

§  l'attenzione ai rischi connessi alle carte prepagate e alle valute virtuali;

§  la cooperazione tra le unità di informazione finanziaria;

§  il potenziamento dei controlli sulle operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio.

 

La V direttiva introduce, tra i soggetti che devono sottostare agli obblighi antiriciclaggio, anche i prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali, nonché i prestatori di servizi di portafoglio digitale. Sono inoltre ricompresi in tale novero anche i soggetti che commerciano opere d’arte o che agiscono in qualità di intermediari, anche quando tale attività è effettuata da gallerie d’arte e case d’aste, se il valore dell’operazione o di una serie di operazioni legate tra loro è pari o superiore a 10.000 euro (articolo 1, par. 1, lettera c) della direttiva).

 

In tema di carte prepagate, la direttiva riduce le soglie preesistenti per l’uso delle carte prepagate senza l’obbligo di procedere ad adeguata verifica della clientela.

 

Sono potenziati e aumentati gli strumenti con cui è possibile adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela (mezzi di identificazione elettronica e servizi fiduciari): inoltre, ove il titolare effettivo individuato sia un dirigente di alto livello, i soggetti obbligati devono adottare misure ragionevoli necessarie al fine di verificare l’identità della persona fisica che occupa una posizione dirigenziale di alto livello e conservano registrazioni delle misure adottate, nonché delle eventuali difficoltà incontrate durante la procedura di verifica.

Sono altresì rinforzati i controlli nel caso di rapporti d’affari ovvero operazioni riguardanti i Paesi terzi ad alto rischio (nuovo articolo 18-bis della IV direttiva antiriciclaggio, introdotto dall’articolo 1, par. 1, n. 11), per i quali sono previste misure rafforzate di adeguata verifica della clientela.

Le nuove disposizioni in tema di persone politicamente esposte (nuovo articolo 20-bis della IV direttiva, introdotto dall’articolo 1, par. 1, n. 13 della V direttiva) obbligano gli Stati membri a pubblicare e aggiornare un elenco indicante esattamente le funzioni che, in base alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, sono considerate importanti cariche pubbliche ai fini dell’individuazione della categoria delle persone politicamente esposte. Gli Stati membri richiedono a ciascuna organizzazione internazionale accreditata nel loro territorio di pubblicare e aggiornare un elenco delle importanti cariche pubbliche presso tali organizzazioni internazionali. Tali elenchi sono inviati alla Commissione UE e possono essere resi pubblici.

 

Istituita dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 presso la Banca d’Italia in posizione di indipendenza e autonomia funzionale, l’Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) ha iniziato a operare il 1° gennaio 2008, subentrando all’Ufficio italiano dei cambi (UIC) nel ruolo di autorità centrale antiriciclaggio.

La soluzione adottata è conforme agli standard internazionali che individuano quali caratteristiche essenziali di ogni Financial Intelligence Unit (FIU): l’autonomia operativa e gestionale; l’unicità a livello nazionale; la specializzazione nelle funzioni di analisi finanziaria; la capacità di scambiare informazioni in modo diretto e autonomo. Si ricorda inoltre che nell'ambito dell'azione per combattere il terrorismo internazionale, in coordinamento con i partner internazionali, il Governo, con il decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, ha costituito il Comitato di sicurezza finanziaria (Csf). Successivamente, a seguito dell’emanazione del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la competenza del Csf è stata estesa alla materia del contrasto al riciclaggio dei proventi di attività criminose ed all’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

Il Csf, presieduto dal Direttore generale del Tesoro, è composto da rappresentanti del Ministero dell’interno, del Ministero della giustizia, del Ministero affari esteri, della Banca d’Italia, della Commissione nazionale per le società e la borsa, dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, dell’Unità di informazione finanziaria, della Guardia di Finanza, della Direzione investigativa antimafia, dell’Arma dei Carabinieri e della Direzione nazionale antimafia.

L’UIF redige e presenta una Relazione annuale, che è altresì trasmessa ai due rami del Parlamento.

Nella relazione per il 2018 l'UIF segnala che nel corso dell'anno 2018 le segnalazioni di operazioni sospette sono aumentate in modo significativo. Nel 2018 sono state complessivamente 98.030, circa 4.200 in più rispetto a quelle del 2017 (+4,5 per cento). L'andamento del primo semestre 2019 conferma il perdurare di rilevanti ritmi di crescita.

Con riferimento allo schema di decreto legislativo in esame, l’UIF nella predetta relazione sottolinea come, pur riflettendo i positivi risultati raggiunti, lo schema si discosta in taluni punti rilevanti dal testo esaminato dal tavolo tecnico e finisce per non accogliere in pieno i dettami e le sollecitazioni internazionali ed europee per una più piena e ampia collaborazione fra autorità, anche non appartenenti alla stretta cerchia dell’apparato antiriciclaggio. Auspica dunque che questi aspetti vengano rivalutati per realizzare una corretta attuazione delle regole europee ed evitare arretramenti su temi essenziali per il buon funzionamento dell’apparato di prevenzione.

Procedure di contenzioso

Con lettera di costituzione in mora del 7 marzo 2019, la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione, ex articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell’UE, con particolare riguardo all’attuazione della direttiva UE 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

Nella messa in mora, la Commissione europea ritiene che le misure comunicate dalla Repubblica italiana per l’attuazione della normativa europea (in particolare, il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90) non costituiscano recepimento completo della citata direttiva, precisando una serie di disposizioni considerate inattuate.

In particolare, la Commissione ha effettuato i seguenti rilievi:

1)    la mancata attuazione della IV direttiva con riferimento alle esenzioni dagli obblighi antiriciclaggio (art. 2, comma 6). I Paesi membri possono infatti esentare, tra gli altri, gli enti che non svolgono principalmente attività finanziaria o la svolgono solo in modo strumentale rispetto ad altra attività che per loro costituisca il core business. Tuttavia, si prevede che in tal caso il fatturato derivante dall’attività finanziaria non debba superare il 5 per cento del totale. Il Governo fa presente che intende recepire questa soglia espressa nel nuovo art. 4, comma 3, lett. c) del modificando decreto legislativo n. 231 del 2007 (articolo 1, comma 2, lettera a), n. 2 dello schema);

2)    la mancata attuazione del comma 7 dell’art. 2 della IV direttiva, sulla valutazione dei rischi più alti e specifici. Il Governo ritiene viceversa che la disposizione sia stata attuata con il combinato disposto degli art. 14 e 16 del decreto legislativo 231;

3)    la mancata attuazione del comma 9 dello stesso art. 2. Il Governo intende rimediarvi con il nuovo art. 1, comma 2, lett. a), n. 1, che prevede che anche i controlli sugli enti obbligati siano orientati al rischio;

4)    la mancata previsione in legge della nozione di “alto dirigente” (cioè una persona collocata nella gerarchia dell’ente in una posizione tale da conoscere i livelli di rischio) (art. 3, comma 12, della direttiva). Il Governo ribadisce che si tratta di definizione che deve essere introdotta dalla Banca d’Italia in sede di normativa secondaria;

5)    sempre a proposito di alta dirigenza, il mancato recepimento della regola per cui i sistemi di controllo a fini antiriciclaggio devono essere approvati dall’alta dirigenza. Il Governo replica che con le Disposizioni del 26 marzo 2019 la Banca d’Italia – a ciò autorizzata dall’art. 15 del decreto legislativo 231 - ha sostanzialmente prescritto che le politiche e le procedure di controllo antiriciclaggio degli enti obbligati devono essere approvate dagli organi di vertice;

6)    il non compiuto recepimento dell’art. 10, comma 1, secondo periodo della IV direttiva, per la parte che sottopone i titolari o i beneficiari di conti o libretti anonimi all’adeguata verifica. Il Governo risponde che in realtà l’ordinamento italiano ha eliminato la possibilità dei libretti o conti al portatore;

7)    la mancata attuazione della disposizione di cui all’art. 15, comma 3 della direttiva, sui controlli sulle operazioni anomale o sospette. Il Governo sottolinea che la normativa secondaria italiana è assai rigorosa;

8)    la mancata attuazione della disposizione di cui all’art. 18 della direttiva, che esenta dalle misure di verifica rafforzata le filiali e le società del gruppo, qualora vi siano equivalenti misure a livello consolidato di gruppo. Il Governo si impegna, in sede di recepimento della direttiva 843, alla correzione (art. 2, comma 1, lett. o) dello schema);

9)    il mancato recepimento della disposizione di cui all’art. 28 della direttiva 859 sulla soddisfazione dei requisiti di controllo sui rischi, quando questo compito è delegato a terzi. Il Governo dichiara di provvedere con l’art. 2, comma 1, lett. t) dello schema in esame;

10) che non sia consentito a tutte le autorità competenti di accedere prontamente ai dati sui titolari effettivi. Il Governo segnala che viene inserito l’art. 5-ter nel decreto legislativo n. 231 a opera dell’art. 2, comma 1, lett. i) dello schema all’esame;

11) che non sia consentito a tutte le autorità competenti di accedere prontamente ai dati sui titolari effettivi nei trust. Anche qui il Governo segnala che viene inserito l’art. 5-ter nel decreto legislativo n. 231 sempre a opera dell’art. 2, comma 1, lett. i) dello schema all’esame;

12) la mancata attuazione dell’art. 31, comma 8, della direttiva 859, abrogato tuttavia dalla direttiva 843;

13) la mancata attuazione dell’art. 40, comma 2, sulla conservazione dei dati inerenti a procedimenti pendenti penali al 25 giugno 2015. Il Governo risponde che all’atto pratico non appare necessaria un’attuazione esplicita;

14) la mancata attuazione dell’art. 41, comma 3, in punto di dovere d’informazione dei soggetti obbligati ai nuovi clienti. Il Governo replica che la disciplina sulla tutela dei dati personali già prevede norme sufficienti;

15) la mancata attuazione dell’art. 41, comma 4, in punto di divieto di comunicazione al soggetto interessato delle segnalazioni rese alle autorità competenti di operazioni sospette. Il Governo risponde che si provvede con il decreto correttivo in esame, con il quale viene inserito un rinvio dell’art. 39 del decreto legislativo 231 al decreto legislativo 196 del 2003, il cui art. 2-undecies reca limitazioni ai diritti degli interessati al trattamento dei dati, in ragione degli interessi tutelati secondo le disposizioni in materia di riciclaggio (v. art. 2, comma 3, lett. a);

16) la mancata attuazione dell’art. 43 della IV direttiva, ai sensi del quale il trattamento dei dati personali è considerato di interesse pubblico ai sensi del regolamento 2016/679/UE (cd. Regolamento GDPR in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, art. 6). Il Governo risponde che si provvede con il decreto correttivo in esame, con il quale è inserito un comma 6-bis nell’art. 2 del decreto legislativo 231 (v. art. 1, comma 1, lett. i);

17) la mancata attuazione dell’art. 44, comma 2, lett. d), relativo alle statistiche internazionali. Il Governo risponde che si provvede con il decreto correttivo in esame, con il quale è modificato il comma 7 dell’art. 5 del decreto legislativo 231 (v. art. 1, comma 2, lett. b);

18) la mancata attuazione dell’art. 45, comma 1, relativo alle procedure di controllo a livello consolidato di gruppo. Il Governo osserva che la normativa secondaria vigente appare sufficiente;

19) la mancata attuazione dell’art. 45, comma 2, relativo alle procedure di controllo di sedi all’estero. Il Governo risponde che si provvede con il decreto correttivo in esame (art. 2, comma 1, lett. o) dello schema);

20) la mancata attuazione dell’art. 45, comma 3 della IV direttiva, relativo alle procedure di controllo di sedi in paesi terzi la cui disciplina sia di standard inferiore a quella comunitaria. Il Governo osserva che la normativa secondaria vigente appare sufficiente;

21) la mancata attuazione dell’art. 45, comma 4 della IV direttiva, relativo ai casi in cui disciplina di paesi terzi dotati di standard antiriciclaggio inferiore non consenta l’applicazione di quella comunitaria. Il Governo osserva che la normativa secondaria vigente appare sufficiente;

22) la mancata attuazione dell’art. 45, comma 8 della IV direttiva, relativo alla condivisione infragruppo delle segnalazioni di operazioni sospette. Il Governo risponde che – per quanto già viga l’art. 39 del decreto legislativo n. 231 e sebbene appaia in larga misura sufficiente la normativa secondaria già emanata, si provvede con il decreto correttivo in esame (art. 2, comma 3, lett b) dello schema);

23) la mancata attuazione dell’art. 46, comma 1, della IV direttiva, il quale stabilisce che – ove una persona fisica appartenga a un ente collettivo che rientra tra i soggetti obbligati – gli obblighi ricadono sulla persona giuridica e non su quella fisica. Il Governo replica che tale principio è sostanzialmente recepito dal combinato disposto degli art. 3, comma 4, e 62 del decreto legislativo n. 231;

24) la mancata attuazione dell’art. 47, comma 2, della direttiva, il quale fa obbligo agli Stati membri di prevedere requisiti di professionalità e onorabilità in capo agli esponenti e ai titolari effettivi di prestatori di servizi di cambio, monete elettroniche, gioco d’azzardo et similia. Il Governo replica che tali requisiti sono già previsti a livello di normativa primaria in altri testi;

25) la mancata attuazione dell’art. 47, comma 3, della direttiva, il quale fa obbligo agli Stati membri di prevedere requisiti di professionalità e onorabilità in capo ai revisori legali, agenti immobiliari, consulenti fiscali et similia. Il Governo replica che tali requisiti sono già previsti a livello di normativa secondaria e in codici deontologici.
A quest’ultimo riguardo, si valuti l’opportunità di verificare che i codici deontologici approvati dagli organi di autogoverno o dagli Ordini professionali soddisfino i requisiti di cogenza richiesti dalle Autorità europee;

26) l’incompleto recepimento dell’art. 48, commi 2, 3, 4, 7 e 8 della IV direttiva, in punto di poteri attribuiti alle autorità competenti, anche con riferimento all’adeguatezza del personale assegnato a tali autorità. Il Governo replica che, in realtà, le autorità italiane dispongono di ampi e adeguati poteri regolatori e sanzionatori e di mezzi, a partire dagli articoli 7, 12, 34 e 62 del decreto legislativo n. 231 del 2007;

27) l’incompleto recepimento dell’art. 53, comma 1, secondo capoverso, che – nel prevedere forme di scambio tra le Unità d’informazione finanziarie dei vari Paesi membri – prescrive gli elementi essenziali che devono essere contenuti nella richiesta di scambio. Il Governo comunica che all’uopo modifica il decreto legislativo n. 231 (v. art. 1, comma 3, lett. c) dello schema all’esame).
Al riguardo, si osserva che il nuovo art. 13-bis del decreto legislativo n. 231 del 2007, come modificato dallo schema in parola, rende facoltativo il riscontro alle richieste delle UIF degli altri Paesi, laddove – viceversa – la direttiva pare renderlo obbligatorio;

28) la mancata attuazione dell’art. 53, comma 2 della IV direttiva, che – nel contesto dello scambio tra le Unità d’informazione finanziarie dei vari Paesi membri – prescrive che le informazioni in ordine a una filiale di un soggetto obbligato, che operi in un Paese membro, debbano essere richieste all’UIF dell’altro Paese membro presso cui abbia la sede principale il soggetto obbligato. Il Governo comunica che all’uopo si impegna a modificare il decreto legislativo n. 231 (v. art. 1, comma 3, lett. c) dello schema all’esame);

29) la mancata attuazione dell’art. 54 della IV direttiva che – nel contesto dello scambio tra le Unità d’informazione finanziarie dei vari Paesi membri – consente che l’inoltro di informazioni dalla UIF di un Paese membro a quella di un altro possa essere subordinata a limiti e condizioni. Il Governo comunica che all’uopo modifica il decreto legislativo n. 231 (v. art. 1, comma 3, lett. c) dello schema all’esame);

30) la mancata attuazione dell’art. 55, comma 2, della IV direttiva, il quale stabilisce le condizioni alle quali la UIF, che comunica informazioni all’omologo organo di altro Paese membro, può rifiutare il consenso a un uso delle informazioni ulteriore rispetto ai fini originari. Il Governo comunica che all’uopo intende modificare il decreto legislativo n. 231 (v. art. 1, comma 3, lett. c) dello schema all’esame.
Si osserva che il comma 2 del nuovo art. 13-bis non appare del tutto collimante con l’art. 55 della direttiva. In particolare, non viene riprodotto l’avverbio “tempestivamente” con riferimento ai tempi del previo consenso per l’uso ulteriore delle informazioni comunicate; né viene riprodotta nell’ordinamento interno la norma europea che richiede l’adeguata motivazione del rifiuto all’ulteriore utilizzo;

31) la mancata attuazione dell’art. 56 della IV direttiva che prevede canali di comunicazione protetta. Il Governo comunica che all’uopo modifica il decreto legislativo n. 231 (v. art. 1, comma 3, lett. c) dello schema all’esame);

32) la mancata attuazione dell’art. 60, commi 1, secondo capoverso, lett. b) ultimo periodo, 3, 5 e 6 della direttiva, i quali ineriscono alla pubblicità delle sanzioni inflitte ai soggetti obbligati per la violazione degli adempimenti. In particolare, il comma 1, lett. b) ultimo periodo prevede che possa essere ritardata la pubblicazione in forma anonima; il comma 3 prevede un termine quinquennale di mantenimento delle informazioni sul sito dell’UIF; i commi 5 e 6 riguardano la responsabilità solidale della persona giuridica per le violazioni dei suoi esponenti apicali. Il Governo replica che tali regole sono state trasfuse negli artt. da 56 a 66 del decreto legislativo n. 231;

33) la mancata attuazione delle norme d’incoraggiamento delle segnalazioni e del whistleblowing (art. 61, commi 1 e 2, della direttiva). Il Governo replica che queste disposizioni trovano attuazione nell’art. 52-ter del TUB.

Al riguardo si segnala che le disposizioni del Testo Unico Bancario non riguardano la totalità dei soggetti sottoposti agli obblighi antiriciclaggio;

34) la mancata attuazione dell’art 62, comma 2 della IV direttiva, in ordine al flusso informativo dalle autorità competenti nazionali verso le autorità europee di vigilanza, nonché alla verifica - da parte delle autorità competenti - della presenza di condanne penali a carico del soggetto obbligato nei casellari giudiziari, per ottemperare agli adempimenti informativi richiesti. Il Governo replica che tale obbligo è già assolto con il sistema europeo dei casellari giudiziari.

 

La norma di delega

Lo schema in esame si colloca nel solco della delega conferita dall’articolo 15 della legge 12 agosto 2016 n. 170 (legge di delegazione europea 2015) per il recepimento della IV direttiva antiriciclaggio, direttiva (UE) 2015/849.

Nell’esercizio della delega, come anticipato nei paragrafi precedenti, il Governo ha emanato il decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 90, modificativo della disciplina generale antiriciclaggio contenuta a sua volta nel decreto legislativo n. 231 del 2007.

Il d.lgs. n. 90 del 2017 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2017 ed è entrato in vigore il 4 luglio 2017.

 

L'articolo 31, comma 5 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 (che reca le disposizioni generali per il recepimento delle norme dell’Unione europea) consente, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi adottati per il recepimento dì direttive europee, che il Governo adotti, nell'esercizio della medesima delega legislativa, disposizioni integrative e correttive dei predetti decreti legislativi.

Con riferimento alla delega, lo schema di decreto in esame contiene disposizioni necessarie ad assicurare il recepimento della direttiva (UE) 843 del 2018 (V direttiva antiriciclaggio), medio tempore adottata per introdurre modifiche e integrazioni alla IV direttiva, il cui impianto viene mantenuto integralmente. Al riguardo l'articolo 32, comma l, lettere e) ed f) della citata legge n. 234 del 2012, dispone espressamente che, salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di recepimento siano informati ai seguenti principi generali:

§  si procede al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti già attuati con legge o con decreto legislativo, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva, o di altro atto modificato;

§  nella redazione dei decreti legislativi di recepimento o attuazione, si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega.

 

Per quanto invece concerne la tempistica della delega, l’adozione dei decreti correttivi – come anticipato – è consentita entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo originario: nel caso di specie, il termine per l’adozione è teoricamente fissato al 4 luglio 2019 (articolo 31, comma 5 della legge n. 234 del 2012) e, dunque, risulta già decorso.

Tuttavia, il richiamato comma 5 dell’articolo 31 chiarisce che la procedura per l’adozione dei decreti correttivi è quella indicata nei precedenti commi 2, 3 e 4 dello stesso articolo 31.

Sullo schema in commento (ai sensi della legge di delegazione europea 2015, legge n. 170 del 2016) va acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari; l’atto è stato trasmesso alle Camere il 4 luglio 2019 e il termine per l’espressione del parere è fissato al 13 agosto 2019.

L’articolo 31, comma 3 dispone che, ove il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, i medesimi termini di delega sono prorogati di tre mesi.

Nel caso di specie, dunque, il termine per l’adozione del decreto correttivo è posticipato al 4 ottobre 2019.

 

 

 


Articolo 1
(Autorità di vigilanza: poteri e cooperazione
nazionale ed internazionale)

 

 

L’articolo 1 specifica alcune definizioni contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il quale dà attuazione alla normativa europea in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, intervenendo su alcune disposizioni che disciplinano i poteri ispettivi e di controllo delle autorità di vigilanza, nonché modificando e integrando norme in materia di cooperazione nazionale ed internazionale.

 

In particolare il comma 1, con le lettere da b) a h), integra alcune definizioni contenute nell'articolo l del decreto legislativo n. 231 del 2007.

 

Nella relazione che accompagna lo schema di decreto si evidenzia che tali precisazioni sono state recepite in accoglimento di istanze di chiarimento provenute dal settore privato nel primo biennio di applicazione della novella introdotta dal d.lgs. n. 90 del 2017, che ha recepito la direttiva (UE) 2015/849 (IV direttiva antiriciclaggio), o sono state rese necessarie per effetto dell'aggiornamento nell'interpretazione degli standard internazionali adottati in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, o per effetto della sopravvenuta V direttiva antiriciclaggio, n. 2018/843. Si ricorda che l’obiettivo della direttiva richiamata, che è parte di un piano d'azione lanciato dopo l'ondata di attentati terroristici che ha investito l'Europa nel 2016, è quello di ostacolare le attività criminali senza limitare il normale funzionamento dei sistemi di pagamento. Tra le principali novità introdotte si segnalano:

§  un maggiore accesso alle informazioni sui titolari effettivi, in modo da migliorare la trasparenza sulla titolarità delle società e dei trust;

§  l'attenzione ai rischi connessi alle carte prepagate e alle valute virtuali;

§  la cooperazione tra le unità di informazione finanziaria;

§  il potenziamento dei controlli sulle operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio.

 

L’articolo l, comma l, lettera b, precisa la definizione di amministrazioni e organismi interessati, chiarendo anche chi sono i soggetti che rilevano per l'esercizio delle attività di vigilanza e controllo da loro svolte. Si intendono come amministrazioni interessate, le amministrazioni, ivi comprese le agenzie fiscali, titolari di poteri di controllo ovvero competenti al rilascio di concessioni, autorizzazioni, licenze, o altri titoli abilitativi comunque denominati, nei confronti dei soggetti destinatari degli obblighi previsti dal decreto legislativo n. 231, nonché gli organismi preposti alla vigilanza sul possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità da parte dei predetti soggetti.

 

Le modifiche di cui alla lettera c) sono volte a chiarire l’ambito di applicazione della vigilanza Ivass nell’ambito del gruppo assicurativo, che è esercitata, ai sensi dell’articolo 210 CAP (Codice delle assicurazioni private, d.lgs. n. 209 del 2005), a livello dell'ultima società controllante italiana, ovvero l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, la società di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista con sede nel territorio della Repubblica che, nell'ambito del gruppo, non è a sua volta controllata da una impresa di assicurazione o di riassicurazione, da una società di partecipazione assicurativa o da una società di partecipazione finanziaria mista con sede nel territorio della Repubblica.

 

Viene definito in maniera più dettagliata (comma l, lettera d)) il criterio per l’individuazione dello stretto legame tra persone politicamente esposte e altri soggetti: sono quindi definiti soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami le persone fisiche che detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d’affari.

 

La lettera f) specifica la definizione di prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, anche recependo quanto richiesto dagli standard GAFI/FATF.

È considerata prestatore di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale anche online, servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale o in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonché i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all'acquisizione, alla negoziazione o all'intermediazione nello scambio delle medesime valute.

Le valute virtuali, secondo la definizione contenuta nella citata V direttiva antiriciclaggio, sono una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, non possiede lo status giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente.

Si ricorda che il Gruppo d’Azione Finanziaria - Financial Action Task Force (GAFI - FATF) è un organismo intergovernativo indipendente che sviluppa e promuove politiche finalizzate a proteggere il sistema finanziario globale contro il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e il finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa. Le raccomandazioni FATF sono riconosciute come standard internazionale nei settori richiamati.

Per maggiori informazioni sul FATF-GAFI si consiglia la consultazione del sito fatf-gafi.org.

 

Con la lettera g) viene introdotta nel richiamato decreto legislativo n. 231, attraverso una nuova lettera ff), la definizione di prestatori di servizi di portafoglio digitali, vale a dire ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conio dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali.

Si ricorda che la figura dei prestatori di servizi di portafoglio digitali è presa in considerazione dalla direttiva (UE) 843/2018 che, con il presupposto che è di fondamentale importanza ampliare l'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2015/849 in modo da includere i prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali e i prestatori di servizi di portafoglio digitale, ha incluso tali prestatori di servizi tra i soggetti destinatari di obblighi di collaborazione attiva. Il d.lgs. n. 90/2017 ha anticipato l'inclusione, nella platea dei soggetti obbligati, dei prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, seppur limitatamente allo svolgimento dell'attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso (articolo l, comma l, lettera n) numera 4). Per i suddetti operatori, il d.lgs. n. 90/2017 ha, altresì prescritto l'iscrizione in una sezione speciale del registro dei cambia valute gestito dall'Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM).

 

La lettera h) aggiorna la definizione di valuta virtuale, chiarendo che essa riguarda la rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un'autorità pubblica e che può essere utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi o per finalità d’investimento.

 

La lettera i), recependo quanto previsto dall’articolo l, punto 26, della V direttiva antiriciclaggio, introduce all’articolo 2 del decreto legislativo n. 231 un nuovo comma 6-bis che qualifica il trattamento dei dati personali, effettuato per le finalità di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, come necessario per perseguire un interesse pubblico. Ciò, in base al regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR), che ha significativamente modificato la disciplina europea della protezione dei dati, comporta la liceità del trattamento stesso a prescindere dal consenso dell’interessato (ex art. 6, par. 1, lett. c), Reg. e art. 2-ter del Codice della privacy).

 

Il regolamento europeo, infatti, prevede che il trattamento dei dati personali sia lecito in presenza del consenso dell’interessato ovvero in presenza di altri presupposti, tra i quali rientra la necessità del trattamento per «l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento» (art. 6). In questo caso, la base su cui si fonda il trattamento dei dati deve essere stabilita dal diritto dell'Unione o dal diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento. Il nuovo comma 6-bis dell’art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2007 fornisce proprio la base giuridica richiesta dalla disciplina europea. Se la finalità del trattamento dei dati personali è dunque la prevenzione del riciclaggio, non è richiesto il consenso dell’interessato.

Il nuovo comma 6-bis richiama, oltre al Regolamento europeo, anche la relativa normativa nazionale di attuazione: si fa riferimento al decreto legislativo n. 101 del 2018, che ha adeguato la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento modificando ampiamente il Codice della privacy di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.

 

Le lettere da l) a o) modificano l'articolo 3 del d.lgs. n. 231 in materia di individuazione dei soggetti obbligati.

In particolare, la lettera l) espunge dall’ambito dei soggetti obbligati le imprese assicurative, considerandole già comprese tra gli intermediari bancari e finanziari.

La medesima lettera espunge dal novero dei soggetti obbligati i soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento con riferimento alle operazioni di cartolarizzazione di crediti disciplinate dalla legge n. 130 del 1999 (i cd. servicer), la cui disciplina è trasferita (lettera m)) in un nuovo comma 2-bis, il quale ne chiarisce gli obblighi, anche per consentire alla competente autorità di vigilanza l'emanazione di disposizioni attuative di maggiore dettaglio in ordine alle modalità di adempimento degli obblighi posti dal decreto. Agli intermediari bancari e finanziari, con riferimento alle operazioni di cartolarizzazione disciplinate dalla legge 130 del 1999, è affidato il compito di monitorare tutti i soggetti a vario titolo coinvolti in operazioni di cartolarizzazione (debitori ceduti, sottoscrittori delle obbligazioni emesse) al fine di evitare il rischio che le cartolarizzazioni possano dare adito a fenomeni di riciclaggio.

Nella relazione illustrativa che accompagna lo schema di decreto si rileva che nell'esperienza concreta è emerso che gli operatori danno una lettura molto restrittiva degli obblighi loro applicabili. Più in dettaglio, nel presupposto che solo la società veicolo (SPV) sia loro cliente, molti servicer circoscrivono gli adempimenti antiriciclaggio ai soli rapporti e alle operazioni inerenti le predette società. Coerentemente con questa impostazione, i servicer non adempiono agli obblighi antiriciclaggio per le movimentazioni finanziarie che, pur gestite dal servicer, transitano sui conti intestati agli SPV (pagamenti da parte dei debitori ceduti, flussi da e verso gli investitori delle obbligazioni emesse dal veicolo).

 

A tale fine, il nuovo comma introdotto prevede che nelle operazioni di cartolarizzazione di crediti, gli intermediari bancari e finanziari incaricati della riscossione dei crediti ceduti, dei servizi di cassa e di pagamento e delle verifiche di conformità provvedono all'adempimento degli obblighi previsti dal decreto anche nei confronti dei debitori ceduti alle società per la cartolarizzazione dei crediti nonché dei sottoscrittori dei titoli emessi dalle medesime società.

 

Il comma l, lettera n), numeri 1), 2), 3) e 5), modificando l’articolo 3 del decreto n. 231, integra le categorie di soggetti tenuti all'osservanza degli obblighi antiriciclaggio con le categorie delle persone che commerciano in opere d'arte o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle stesse, prevedendo che rientrano nel novero dei soggetti obbligati:

§  i soggetti che esercitano l’attività di commercio di cose antiche, i soggetti che esercitano il commercio di opere d'arte o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle medesime opere, anche quando tale attività è effettuata da gallerie d'arte o case d'asta qualora il valore dell'operazione, anche se frazionata o di operazioni collegate sia pari o superiore a 10.000 euro;

§  i soggetti che conservano o commerciano opere d'arte ovvero che agiscono da intermediari nel commercio delle stesse, qualora tale attività è effettuata all'interno di porti franchi e il valore dell'operazione, anche se frazionata, o di operazioni collegate sia pari o superiore a l0.000 euro;

§  gli agenti in affari che svolgono attività in mediazione immobiliare in presenza dell'iscrizione al registro delle imprese anche quando agiscano in qualità di intermediari nella locazione di un bene immobile e, in tal caso, limitatamente alle sole operazioni per le quali il canone mensile è pari o superiore a 10.000 euro;

§   i prestatori di servizi di portafoglio digitale.

 

La lettera o), anche in accoglimento delle osservazioni mosse dalla Commissione europea (procedura d’infrazione 2019/2042, alla cui scheda si rinvia), dispone che i soggetti obbligati assicurano che le proprie succursali stabilite in un altro Stato membro rispettino le disposizioni nazionali di recepimento della normativa europea in materia di prevenzione del sistema finanziario per fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in vigore nel medesimo Stato membro.

Il comma 2 interviene sul Capo II del Titolo I, del decreto legislativo n. 231, in materia di compiti, attribuzioni e azioni delle autorità, delle amministrazioni, degli organismi interessati e dei soggetti coinvolti nelle attività di vigilanza, controllo e sorveglianza degli adempimenti previsti in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

In particolare, la lettera a), numero 2), specifica che tra i requisiti previsti affinché il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, possa stabilire l'esenzione dall'osservanza degli obblighi previsti dal decreto vi è, tra gli altri, che l'attività finanziaria svolta dal soggetto non sia l'attività principale per tale intendendosi l'attività il cui fatturato non eccede la soglia del 5 per cento del fatturato complessivo.

La lettera b) esplicita i dati oggetto di trasmissione da parte dell'Unità di informazione finanziaria (UIF) al Comitato di sicurezza finanziaria, in occasione dell'elaborazione annuale della Relazione al Parlamento: è compito dell'UIF indicare, quanto meno, il numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute e il seguito dato a tali segnalazioni, nonché i dati riguardanti il numero di richieste internazionali di informazioni effettuate, ricevute e rifiutate dalla UIF e di quelle evase, parzialmente o totalmente, disaggregati per paese di controparte.

Si segnala che il Comitato di sicurezza finanziaria, entro il 30 maggio di ogni anno, presenta al Ministro dell'economia e delle finanze, per il successivo inoltro al Parlamento, la relazione contenente la valutazione dell'attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, dei relativi risultati e delle proposte dirette a renderla più efficace. A tal fine, la UIF, le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni e organismi interessati, gli organismi di autoregolamentazione, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia, forniscono, entro il 30 marzo di ogni anno, i dati statistici e le informazioni sulle attività rispettivamente svolte, nell'anno solare precedente, nell'ambito delle funzioni di vigilanza, supervisione e controllo.

Per ulteriori informazioni, si veda la scheda relativa all’UIF nella parte introduttiva del presente dossier.

 

La lettera c) estende i poteri ispettivi e di controllo delle autorità di vigilanza ai soggetti cui siano esternalizzati l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio (outsourcer) ovvero funzioni aziendali essenziali o importanti per l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio.

 

Le modifiche introdotte dalla lettera d) eliminano l’accesso riservato per la sezione del registro delle imprese concernente le informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e trust espressi.

 

La lettera e), anche in accoglimento delle osservazioni mosse dalla Commissione europea nel corso della predetta procedura d’infrazione:

§  precisa che nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza su succursali di soggetti obbligati aventi sede in altro Stato membro nonché sugli intermediari bancari e finanziari con capogruppo in un altro Stato membro, le autorità di vigilanza di settore assicurano la cooperazione e forniscono ogni informazione necessaria alle autorità di vigilanza dello Stato membro di appartenenza dei predetti soggetti obbligati o della società capogruppo. (numero 1));

§  inserisce (numero 2)) cinque nuovi commi (da 4-bis a 4-sexies), dopo il comma 4 dell’articolo 7, in materia di poteri delle autorità di vigilanza di settore in particolare ai fini della cooperazione tra le autorità di vigilanza della capogruppo e l'autorità di vigilanza delle succursali o delle società controllate dal gruppo.

 

Con le modifiche richiamate si prevede che:

§  al fine di esercitare la vigilanza sui gruppi, le autorità di vigilanza di settore: a) possono impartire alla capogruppo disposizioni concernenti il gruppo complessivamente considerato o i suoi componenti, in relazione all’'adempimento degli obblighi. Le autorità di vigilanza di settore possono impartire disposizioni anche nei confronti di un solo o di alcuni componenti il gruppo; b) possono effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritengano necessari (comma 4-bis);

§  in caso di gruppi operanti in più Stati membri, le autorità di vigilanza di settore cooperano con le autorità competenti in materia di antiriciclaggio degli Stati membri in cui sono stabiliti gli intermediari bancari e finanziari controllati o le succursali del gruppo (comma 4-ter);

§  le autorità di vigilanza di settore possono richiedere alle autorità competenti in materia di antiriciclaggio di altro Stato membro di effettuare accertamenti presso gli intermediari bancari e finanziari controllati o le succursali del gruppo, stabiliti nel territorio dello Stato, ovvero concordare altre modalità delle verifiche (comma 4-quater);

§  le autorità di vigilanza di settore, su richiesta delle autorità competenti in materia di antiriciclaggio di altri Stati membri, possono effettuare ispezioni presso gli intermediari bancari e finanziari con sede legale in Italia ricompresi nella vigilanza sui gruppi di competenza delle autorità richiedenti Le autorità di vigilanza di settore possono consentire che la verifica sia effettuata dalle autorità che hanno fatto la richiesta ovvero da un revisore o da un esperto. L'autorità competente richiedente, qualora non compia direttamente la verifica, può, se lo desidera, prendervi parte. (comma 4-quinquies);

§  al fine di agevolare l'esercizio della vigilanza nei confronti di gruppi operanti in più Stati membri, le autorità di vigilanza di settore, sulla base di accordi con le autorità competenti in materia di antiriciclaggio, definiscono forme di collaborazione e coordinamento, possono istituire collegi di supervisori e partecipare ai collegi istituiti da altre autorità. In tale ambito, le autorità di vigilanza di settore possono concordare specifiche ripartizioni di compiti e deleghe di funzioni (comma 4-sexies).

 

La lettera g), numero 1) consente al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza di acquisire-dati e informazioni presso i soggetti destinatari degli obblighi anche attraverso ispezioni e i controlli.

La lettera g), numero 2) e la lettera i) chiariscono i ruoli e le attribuzioni del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e della Direzione investigativa antimafia in materia di approfondimento investigativo delle segnalazioni di operazioni sospette, anche sulla base delle informazioni rinvenienti dalla cooperazione internazionale.

Si ricorda che i compiti istituzionali della Guardia di Finanza sono sanciti dalla legge di ordinamento del 23 aprile 1959, n. 189 e consistono nella prevenzione, ricerca e denunzia delle evasioni e delle violazioni finanziarie, nella vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico e nella sorveglianza in mare per fini di polizia finanziaria. Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 ha individuato la Guardia di Finanza come forza di polizia a competenza generale su tutta la materia economica e finanziaria.

In particolare il Nucleo speciale di polizia valutaria per l'attività a tutela dei mercati finanziari opera nei settori di servizio riguardanti il riciclaggio, i movimenti transfrontalieri di capitali, l'intermediazione finanziaria, l'usura, la disciplina dei mezzi di pagamento, il finanziamento al terrorismo, la tutela del risparmio, gli illeciti previsti dal testo unico delle leggi bancarie, da quello della finanza e dalla normativa che regola l'esercizio dell'attività di assicurazione. In tale contesto svolge attività di analisi, intrattiene relazioni operative con gli organismi di settore, elabora progetti operativi, esercita la direzione operativa, svolge attività di esecuzione del servizio ed assicura il necessario supporto di conoscenze agli altri reparti.

 

Le lettere h) e l) consentono l’accesso alla Guardia di finanza e alla Direzione investigativa antimafia all'anagrafe immobiliare integrata, analogamente a quanto già previsto per la UIF.

Si ricorda che l'articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 ha istituito a decorrere dalla data del 1° gennaio 2011 l'Anagrafe Immobiliare Integrata gestita dall'Agenzia del territorio che attesta, ai fini fiscali, lo stato di integrazione delle banche dati disponibili presso l'Agenzia del territorio per ciascun immobile, individuandone il soggetto titolare di diritti reali.

Per una ricognizione puntuale della disciplina si segnala la lettura dell’audizione del direttore dell’Agenzia delle entrate presso la Commissione di vigilanza sull’anagrafe tributaria del 20 marzo 2019.

 

La lettera n), recependo quanto disposto dall’articolo 1, punto 22, della V direttiva antiriciclaggio, dispone per gli organismi di autoregolamentazione l'obbligo di pubblicare una relazione annuale quale compendio delle attività annuali svolte con riferimento, in particolare, al numero dei decreti sanzionatori e delle misure disciplinari adottate, a fronte di violazioni gravi, ripetute, sistematiche ovvero plurime degli obblighi da patte degli iscritti nei confronti dei medesimi, nonché al numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute dall'organismo di autoregolamentazione.

 

Il comma 3 modifica il Capo III, del Titolo I, del decreto legislativo 231 del 2007, recante disposizioni in materia cooperazione nazionale ed internazionale.

In particolare, per quanto riguarda la cooperazione tra autorità nazionali - individuate in Ministero dell’economia, IUF, Direzione investigativa antimafia e Guardia di Finanza - con le novelle all’articolo 12 la lettera a):

§  prevede che le autorità nazionali possano collaborare tra loro, scambiando informazioni, anche in deroga all’obbligo del segreto d’ufficio. Il segreto resterà opponibile a tutti gli altri, con la sola eccezione dell’autorità giudiziaria penale (comma 8);

Con l’espressione segreto d’ufficio si intende il dovere, imposto agli impiegati pubblici, di non comunicare all’esterno dell’amministrazione notizie o informazioni di cui siano venuti a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni, ovvero che riguardino l’attività amministrativa in corso di svolgimento o già conclusa. Nell’ambito del diritto amministrativo, la disciplina del segreto d’ufficio è contenuta nell’art. 15 del d.P.R. n. 3/1957, come modificato dalla legge n. 241/1990 sul diritto di accesso ai documenti amministrativi. Tale disposizione prevede che l’impiegato debba mantenere il segreto d'ufficio al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso. La violazione del segreto d’ufficio può rilevare sotto il profilo penale, qualora si verifichi la fattispecie di reato di cui all’art. 326 c.p. (Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni).

§  precisa che l’obbligo di trasmettere all’UIF le informazioni utili allo svolgimento delle indagini di sua competenza non opera quando è in corso un’indagine di polizia e il pubblico ministero non ha ancora deciso se esercitare o meno l’azione penale;

§  consente all’autorità giudiziaria di richiedere al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza (e alla DIA, in caso di indagini sulla criminalità organizzata) comunicazione degli esiti delle indagini svolte sulle segnalazioni di operazioni sospette.

 

La lettera b) sostituisce l’articolo 13 del decreto legislativo 231 in materia di cooperazione internazionale. Il nuovo articolo 13 dispone che le autorità di vigilanza nazionali cooperano con le autorità competenti degli altri Stati membri, al fine di assicurare che lo scambio di informazioni e assistenza necessari al perseguimento delle finalità di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo non siano impediti dall'attinenza alla materia fiscale dell'informazione o dell'assistenza, dalla diversa natura giuridica o dal diverso status dell'omologa autorità competente richiedente ovvero dall'esistenza di un accertamento investigativo, di un'indagine o di un procedimento penale, fatto salvo il caso in cui lo scambio o l'assistenza possano ostacolare la predetta indagine o il predetto accertamento investigativo o procedimento penale. L’articolo specifica che comunque restano ferme le vigenti disposizioni poste a tutela del segreto investigativo.

In tale ambito, la Guardia di Finanza, la Direzione investigativa antimafia, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e la UIF, stipulano appositi protocolli d'intesa, volti a disciplinare il processo di tempestiva condivisione delle informazioni. Inoltre, al fine di facilitare le attività comunque connesse all'approfondimento investigativo delle segnalazioni di operazioni sospette, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia scambiano, anche direttamente, a condizioni di reciprocità ed in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, dati ed informazioni di polizia con omologhi organismi esteri e internazionali.

 

La lettera c) introduce due nuovi articoli dedicati, rispettivamente, alla cooperazione tra l’Unità di informazione finanziaria per l'Italia e le altre Financial Intelligence Units - FIU (nuovo articolo 13-bis) e alla cooperazione tra le autorità di vigilanza di settore degli Stati membri (nuovo articolo 13-ter). Le disposizioni sono dirette a garantire, nell'ambito della collaborazione nazionale e internazionale, un approccio efficiente e coordinato.

In particolare, il nuovo articolo 13-bis sulla cooperazione tra Unità di informazione finanziaria per l'Italia e altre FIU prevede che la UIF, previa richiesta ovvero di propria iniziativa, può, a condizioni di reciprocità, anche per quanto riguarda la riservatezza, scambiare informazioni e collaborare con le FlU per il trattamento o l'analisi di informazioni collegate al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e ai soggetti coinvolti, indipendentemente dalla tipologia e dall’accertamento delle fattispecie di reato presupposto. A tal fine, la UIF accede alla rete FIU.NET e si avvale di tecnologie adeguate a consentire l'incrocio anonimo dei dati inerenti le informazioni oggetto di scambio tra essa e le altre FIU. Inoltre tali informazioni possono essere utilizzate per finalità ulteriori o trasmesse dalla UlF alle autorità nazionali competenti previo consenso della FIU dello Stato che ha fornito le informazioni. Per tali finalità la UIF può stipulare protocolli di intesa con le altre FIU e partecipare con le FIU degli Stati membri ad analisi congiunte dei casi di carattere transfrontaliero e trasmette alle medesime FIU le informazioni su segnalazioni di operazioni sospette che riguardano tali Stati.

La UIF, previa autorizzazione delle FIU estere, ove necessario, trasmette i dati e i risultati di tali analisi alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e alla Direzione Investigativa antimafia, per l'esercizio delle rispettive attribuzioni. In ogni caso, le differenti definizioni di fattispecie penali vigenti negli ordinamenti degli Stati membri non ostacolano la cooperazione e lo scambio di informazioni tra la UIF e le FIU.

L’articolo 13-ter in materia di cooperazione tra le autorità di vigilanza di settore degli Stati membri - dispone che le autorità di vigilanza di settore collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti in materia di antiriciclaggio e con le autorità di vigilanza prudenziale e di risoluzione degli altri Stati membri nonché con la Banca Centrale Europea, al fine di agevolare le rispettive funzioni e a tale fine possono concludere accordi di collaborazione.

 

Il comma 4 dello schema di decreto in esame, anche in accoglimento delle osservazioni mosse dalla Commissione europea nel corso della più volte citata procedura d’infrazione, apporta alcune modifiche all’articolo 16 del D.Lgs n.231 in materia di procedure di mitigazione del rischio.

La lettera a) stabilisce che in caso di gruppi, la capogruppo adotta un approccio globale al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo secondo le modalità stabilite dall’Autorità di vigilanza di settore. La lettera b) dispone che qualora le misure adottate non siano idonee a ridurre il rischio di riciclaggio connesso all'operatività nel paese terzo, le autorità di vigilanza di settore intensificano i propri controlli sul gruppo e possono vietare al gruppo di instaurare rapporti d'affari o di effettuare operazioni per il tramite delle succursali e delle società stabilite nel paese terzo nonché, se necessario, imporre al gruppo di cessare del tutto la propria operatività nel paese.


 

Articolo 2
(Obblighi di adeguata verifica della clientela)

 

 

L’articolo 2 contiene una serie di modifiche alle disposizioni del Titolo II del decreto legislativo n. 231 del 2007, in cui sono contenuti gli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte degli intermediari finanziari, dei professionisti, dei revisori contabili e degli altri soggetti elencati dall'articolo 3 del decreto legislativo oggetto di modifica.

 

Ai sensi dell'articolo 18 del medesimo decreto, gli obblighi di adeguata verifica della clientela consistono, in sintesi, nella:

§  identificazione del cliente e verifica della sua l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;

§  identificazione dell'eventuale titolare effettivo e nella verifica della sua identità;

§  acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale;

§  svolgimento di un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

 

Il comma 1, lettera a), modifica il comma 4 dell'articolo 17, recante le disposizioni generali sugli obblighi di adeguata verifica della clientela, fornendo specifiche indicazioni sulle tempistiche di esecuzione della verifica. In particolare, viene previsto che il rispetto degli obblighi di adeguata verifica previsti dalla direttiva in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale (direttiva 2011/16/UE) deve essere effettuato, nei confronti di coloro che sono già clienti dei soggetti obbligati, non solo ogniqualvolta si ravvisi un mutamento nel livello di rischio attribuito al cliente, ma anche in occasione dell'adempimento degli obblighi posti da norme sopravvenute al momento in cui il cliente è stato acquisito.

 

Il comma 1, lettera b), modifica il comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 231 del 2007, che contiene specifiche indicazioni sulle modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica, per garantire l'adozione di un glossario omogeneo rispetto a quello della V direttiva antiriciclaggio (direttiva n. 2018/843) che precisa l'equipollenza tra fiduciari di trust e soggetti titolari di poteri, diritti e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini (numero 2). Viene anche precisato (numero 1) che le identità digitali o i certificati per la generazione di firma digitale, rilasciati in conformità al regime di Identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione europea a norma dell'articolo 9 del Regolamento UE n. 910/2014 (Regolamento electronic IDentification, Authentication and trust Services, e-IDAS), possano essere accettati, a fini identificativi, solo se caratterizzati da un livello massimo di sicurezza. Le norme proposte, inoltre, ammettono la possibilità, per i soggetti obbligati, di utilizzare anche identità digitali non rientranti nel circuito e-IDAS, purché sicure e regolamentate dalle autorità ovvero autorizzate o riconosciute dall'autorità nazionale preposta alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e all'attuazione dell'agenda digitale nazionale (Agenzia per l'Italia Digitale).

 

Il comma 1, lettera c), modifica il comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo 231 del 2007, per introdurre una precisazione richiesta, secondo quanto riportato dalla relazione illustrativa del governo, dall'autorità di vigilanza del settore assicurativo e diretta ad eliminare il riferimento alle attività di assicurazione vita o altre forme di assicurazione legate ad investimenti, che sarebbe eccessivamente generico e non troverebbe riscontro nel Codice delle assicurazioni private. Il comma 3 come riformulato dalla disposizione in esame prevede quindi che i soggetti obbligati applichino altresì misure di adeguata verifica del beneficiario della prestazione assicurativa, non appena individuato o designato nonché dell'effettivo percipiente della prestazione liquidata e dei rispettivi titolari effettivi.

 

Il comma 1, lettera d), modifica l'articolo 20, introducendo un correttivo che consiste nell'inversione dei commi 4 e 5 di tale articolo. L'inversione sarebbe funzionale, secondo quanto esposto nella relazione illustrativa, a rendere più comprensibile la norma che, ad esito delle modifiche apportate dallo schema in esame, presenta i criteri specifici per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche nei commi dall'1 al 4, mentre il nuovo comma 5 riporta il criterio residuale secondo cui, qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso  dalla persona fisica.

La lettera e) del comma 1 integra il comma 6 del citato articolo 20, ai sensi del quale i soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo, specificando che i soggetti obbligati dovranno altresì tenere traccia delle ragioni che non hanno consentito l'individuazione secondo i criteri specifici di cui ai commi dall'1 al 4 dell'articolo 20 in argomento, determinando il ricorso al criterio residuale di cui al comma 5.

 

Le lettere da f) a i) del comma 1 modificano, al fine di recepire le novità introdotte dalla V direttiva antiriciclaggio rispetto alla IV (direttiva n. 2015/849), gli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 231 del 2007, che recano, rispettivamente, la disciplina della comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust, e gli obblighi del cliente. La V direttiva antiriciclaggio, in particolare, interviene sul regime di accessibilità alle informazioni contenute nel registro della titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica e delle persone giuridiche private, disponendo che specifiche tipologie di informazioni debbano essere rese accessibili al pubblico. Pertanto, la lettera f) sopprime il riferimento al fatto che le informazioni sulla titolarità vengano conservate in una sezione del Registro delle imprese ad accesso riservato. La lettera g) del comma 1 sostituisce la lettera f) del comma 2 dell'articolo 21, in cui erano riportate le limitazioni soggettive all'accesso, prevedendo che lo stesso sia consentito al pubblico (e non più ai portatori di interessi), dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge n. 580 del 1993. Vengono esplicitamente indicati gli elementi informativi rispetto ai quali è consentito l'accesso: nome, cognome, mese e anno di nascita, Paese di residenza, e la cittadinanza del titolare effettivo e le condizioni in forza delle quali il titolare effettivo è tale. Vengono altresì identificati due casi in cui l'accesso alle informazioni è escluso: qualora le informazioni riguardino persone incapaci o minori d'età ovvero qualora l'accesso esponga il titolare effettivo al rischio di gravi reati contro la persona o il patrimonio.

 

Un più ampio accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva riguarda anche i trust. La proposta di modifica è infatti diretta a consentire l'accesso alle informazioni sul titolare effettivo di tali entità e di quelle giuridicamente affini, ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato. Rispetto al sistema attualmente vigente, viene dunque esteso l'ambito soggettivo sia con riferimento alle entità che devono comunicare le informazioni sulla titolarità effettiva, includendo i soggetti giuridici affini ai trust, sia con riferimento a coloro ai quali è consentito l'accesso, includendo, oltre alle autorità competenti e ai soggetti obbligati ad effettuare le verifiche sulla clientela, i soggetti privati titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato.

 

L'articolo 21, comma 5, prevede una serie di elementi attuativi delle disposizioni contenute nei commi da 1 a 4 la cui definizione è delegata ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da approvare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Lo schema in esame integra tali elementi, in attuazione della V direttiva antiriciclaggio, specificando che il decreto ministeriale dovrà disciplinare anche le modalità attraverso cui i soggetti obbligati segnalano al Registro le eventuali incongruenze rilevate tra le informazioni relative alla titolarità effettiva, consultabili nel Registro, e le informazioni, sempre relative alla titolarità effettiva, acquisite dai predetti soggetti nello svolgimento delle attività finalizzate all'adeguala verifica della clientela. Sempre in attuazione della direttiva n. 2018/843, che richiede l'interconnessione tra i registri centrali degli Stati membri, il decreto ministeriale individuerà le modalità di dialogo con la piattaforma centrale europea istituita dall'articolo 22, paragrafo l, della direttiva (UE) 2017/1132.

 

Per istituti giuridici affini ai trust si intendono gli atti e gli istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo e al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell'interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine. Tale definizione viene inserita nel nuovo comma 5-bis dell'articolo 22, che detta gli obblighi a carico dei clienti. Questi forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica. Per imprese, trust e soggetti ad essi affini, il rispetto di quest'obbligo richiede la definizione di regole ulteriori che consentano ad amministratori, fiduciari di trust e alle persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini, di ottenere e conservare informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva e fornirle ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.

 

Ulteriori modifiche riguardano i vigenti articoli 23, su cui incide l'articolo 2, comma 1, lettera l), e 24, integrato dall'articolo 2, comma l, lettere dalla m) alla p).

L'articolo 23 del decreto legislativo n. 231 del 2007 riguarda le misure semplificate di adeguata verifica della clientela sotto il profilo dell'estensione e della frequenza degli adempimenti, applicabili in presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. L'applicazione delle misure semplificate (così come quella delle misure rafforzate di cui al successivo articolo 24) è basata su una serie di fattori di rischio relativi ai clienti, ai prodotti e alle aree geografiche. Oltre a puntualizzare alcuni riferimenti per renderli maggiormente conformi alle disposizioni europee, vengono ridotte le soglie riferite ai prodotti di moneta elettronica soggetti a misure semplificate individuate dalle autorità di vigilanza di settore, nonché la soglia di riferimento per l'identificazione del soggetto che effettua operazioni di pagamento a distanza.

Riguardo all'articolo 24, recante gli obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela, lo schema di decreto in esame inserisce un nuovo fattore di rischio, di cui soggetti obbligati sono tenuti a tener conto nella valutazione del rischio ai fini dell'applicazione di misure rafforzate. Il nuovo fattore di rischio rientra nella categoria dei fattori di rischio relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione ed è individuato nelle operazioni relative a petrolio, armi, metalli preziosi, prodotti del tabacco, artefatti culturali e altri beni mobili di importanza archeologica, storica, culturale c religiosa o di raro valore scientifico, nonché avorio e specie protette. Inoltre, in coerenza con le modifiche apportate all'articolo 19 del decreto legislativo n. 231 del 2007, si viene a prevedere che i soggetti obbligati, nell'adottare misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, tengano conto dello specifico fattore di rischio rappresentato da rapporti continuativi, prestazioni professionali od operazioni occasionali a distanza, non assistiti da procedure di riconoscimento elettroniche sicure, regolamentate, riconosciute, autorizzate o riconosciute dalle autorità nazionali (cosi come previsto dal citato articolo 19, comma l, lettera a), numero 2). Ulteriori integrazioni riguardano la lista dei casi in cui i soggetti obbligati sono tenuti a effettuare sempre misure di adeguata verifica rafforzata della clientela: rapporti continuativi, prestazioni professionali ed operazioni che coinvolgono Paesi terzi ad alto rischio; rapporti di corrispondenza transfrontalieri che comportano l'esecuzione di pagamenti con un ente creditizio o istituto finanziario corrispondente di un Paese terzo; rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che siano persone politicamente esposte, salve le ipotesi in cui tali persone agiscono in veste di organi delle pubbliche amministrazioni. Infine, le modifiche all'articolo 24 sono completate dall'inserimento del comma 6­-bis ai sensi del quale i soggetti obbligati valutano, in base al rischio, se applicare misure rafforzate di adeguata verifica nei confronti di succursali o filiazioni, aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio, controllate da soggetti obbligati aventi sede nel territorio della Repubblica o di altro Stato membro, qualora tali succursali o filiazioni si conformino alle politiche e alle procedure di gruppo. La Relazione del governo dà atto del fatto che si tratta di un'integrazione diretta a sanare un rilievo della Commissione contenuto nella nota di messa in mora per incompleto recepimento della IV direttiva antiriciclaggio (procedura di infrazione 2019/2042). 

 

Il comma 1, lettera q) modifica l'articolo 25 del decreto legislativo n. 231 del 2007 recante le modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela. In particolare, viene limitato l'ambito applicativo delle verifiche rafforzate previste per i rapporti di corrispondenza, includendo i soli rapporti che comportano l'esecuzione di pagamenti. Viene inoltre specificato che le misure di adeguata verifica siano adottate al momento dell'avvio del rapporto.

 

Ulteriori modifiche all'articolo 25 sono apportate dall'articolo 2, comma 1, lettera r), in attuazione dell'articolo 18-bis della V direttiva. In primo luogo, vengono individuate, nel nuovo comma 4-bis dell'articolo 25, le misure di adeguata verifica rafforzata da attuare in relazione alla clientela che opera con Paesi ad alto rischio. Si prevende, inoltre, nel nuovo comma 4-ter dell'articolo 25, che le autorità di vigilanza possano indicare misure ulteriori di adeguata verifica rafforzata e prevedere, sempre in via normativa, obblighi di segnalazione periodica per le transazioni effettuate con soggetti operanti in questi Paesi. Vengono infine introdotti, nel nuovo comma 4-quater dell'articolo 25, una serie di strumenti che le autorità di vigilanza possono utilizzare per mitigare il rischio connesso ai Paesi terzi ad alto rischio, quali, ad esempio, il diniego all'autorizzazione all'attività per intermediari esteri o all'apertura di succursali in Paesi ad alto rischio per gli intermediari italiani.

 

Il comma 1, lettera s) modifica l'articolo 26 del decreto legislativo n. 231 del 2007, ai sensi del quale, ferma la responsabilità dei soggetti obbligati, è consentito ai medesimi di ricorrere a terzi (sostanzialmente altri intermediari bancari e finanziari) per l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica. Il comma 2 dell'articolo 26 riporta l'elenco dei soggetti ai quali è possibile ricorrere. Con l'intervento in esame viene esclusa la possibilità di ricorrere agli agenti in attività finanziaria.

 

Il comma 1, lettere t) e u) modifica l'articolo 27, che contiene le modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi.  In primo luogo, viene proposta una precisazione diretta a chiarire che, tra i dati che i terzi mettono a disposizione del soggetto obbligato, rientrano anche quelli acquisiti con identità digitali o altri strumenti di identificazione previsti dal citato Regolamento e-IDAS. Viene inoltre inserito il nuovo comma 5-bis, ai sensi del quale le autorità di vigilanza di settore, nell'adozione nei confronti dei soggetti rispettivamente vigilati di disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela, in attuazione della delega disposta dall'articolo 7, comma l, lettera a) del decreto legislativo n. 231 del 2007, possono adottare disposizioni volte a ritenere assolti gli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di un intermediario bancario o finanziario che applichi le procedure di gruppo in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo al ricorrere delle seguenti condizioni:

a)   l'intermediario bancario o finanziarlo, nell'adempimento dei predetti obblighi, si avvale di informazioni fornire da terzi appartenenti allo stesso gruppo;

b)  la capogruppo ha sede nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro ovvero ha sede in un Paese terzo ed è tenuta ad applicare misure di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei documenti di livello analogo a quelle previste dalla V direttiva;

c)   l'efficace applicazione, da parte dei componenti il gruppo, delle procedure di gruppo in materia di adeguata verifica tramite terzi e conservazione dei documenti è sottoposta ai controlli dell'autorità competente a vigilare sulla capogruppo.

 

Il comma 1, lettera v) modifica l'articolo 30 del decreto legislativo n. 231 del 2007, aprendo alla possibilità che si realizzi un'esternalizzazione a terzi non appartenenti al gruppo, nel rispetto delle cautele che verranno individuate dalle autorità di vigilanza di settore, delle fasi dell'identificazione e della verifica dell'identità (mentre resta escluso il monitoraggio dell'operatività). Secondo la Relazione del governo, tale modifica è tesa a ridurre il gap competitivo che si sta aprendo fra gli intermediari italiani e quelli europei, che fanno sempre maggior ricorso a soggetti terzi specializzati e caratterizzati da modalità di realizzazione delle verifiche basate su soluzioni tecnologiche in grado di ridurne i costi.

 

L'articolo 2, comma 2, dello schema in esame prevede modifiche al Titolo II, Capo II del decreto legislativo n. 231 del 2007, relativo agli obblighi di conservazione.

In particolare, viene modificato l'articolo 31 al fine di chiarire che l'obbligo di conservazione si applica anche ai dati identificativi, acquisiti tramite identità digitali o altri strumenti di identificazione previsti dal Regolamento e-IDAS. Viene, inoltre, stabilito che la conservazione dei dati acquisiti deve consentire di verificare, tra l'altro, anche la consultazione del registro relativo alla titolarità effettiva. Con riferimento all'obbligo di invio dei dati aggregati alla Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), istituita presso la Banca d'Italia, l'articolo 2, comma 2, lettera c) apporta una precisazione riguardo all'individuazione dei soggetti tenuti a trasmettere i suddetti dati. La modifica è diretta escludere l'invio dei dati da parte dei consulenti finanziari e delle società di consulenza finanziaria.

L'articolo 2, comma 3, dello schema in esame prevede modifiche al Titolo II, Capo III, del decreto legislativo n. 231 del 2007, relativo agli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette. La modifica proposta nella lettera a) risponde all'esigenza di accogliere le osservazioni della Commissione europea relative alla procedura 2019/2042, includendo il riferimento al Codice in materia di protezione dei dati personali. La lettera b) integra il contenuto del vigente articolo 39, che dispone il divieto di dare comunicazione, al cliente ovvero a terzi, dell'avvenuta segnalazione consentendo, tuttavia, la comunicazione di informazioni tra gli intermediari finanziari e bancari (nel rispetto di idonee procedure). La modifica è diretta puntualizzare che gli intermediari tra i quali può avvenire la comunicazione devono appartenere allo stesso gruppo.

 

L'articolo 2, comma 4, dello schema in esame prevede modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo n. 231 del 2007. Tale articolo dispone l'obbligo, per i soggetti indicati dalla legge, di trasmettere alla UIF, secondo modalità e tempi dettati in apposite istruzioni attuative, al di fuori degli obblighi di segnalazione, comunicazioni aventi ad oggetto operazioni considerate a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sulla base di criteri oggettivi. La modifica è diretta a prevedere che le informazioni derivanti da tali comunicazioni siano trattate con mezzi idonei a garantirne la riservatezza e siano utilizzate efficacemente, anche ai fini dell'approfondimento investigativo delle operazioni sospette.


 

Articolo 3
(Prodotti di moneta elettronica anonimi)

 

 

L’articolo 3 dello schema intende stabilire, accanto al vigente divieto di conti e libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia, anche il divieto di emissione e utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi.

 

Al riguardo si ricorda che i considerando 14 e 15 della V Direttiva Antiriciclaggio (direttiva (UE) 2018/843), pur riconoscendo che le carte prepagate per uso generale sono impiegate per usi legittimi e contribuiscono all’inclusione sociale e finanziaria, rilevano che le carte prepagate anonime possono facilmente essere utilizzate per il finanziamento di atti terroristici e dei relativi aspetti logistici. Appare dunque indispensabile, a parere delle autorità europee, impedire ai terroristi di utilizzare questa modalità per finanziare le loro operazioni, riducendo i limiti e gli importi massimi al di sotto dei quali i soggetti obbligati sono autorizzati a non applicare determinate misure di adeguata verifica della clientela, di cui alla IV Direttiva antiriciclaggio, direttiva (UE) 2015/849. Inoltre, si ritiene importante assicurare che le carte prepagate anonime emesse al di fuori dell’Unione possano essere utilizzate nell’Unione solo ove vengano ritenute conformi a requisiti equivalenti a quelli stabiliti dal diritto UE.

Pertanto la V Direttiva antiriciclaggio (articolo 1, par. 7, lettere b) e c), che modificano l’articolo 12 della IV Direttiva antiriciclaggio, direttiva (UE) 2015/849):

§  fissa una soglia pari a 50 euro, oltre la quale è obbligatorio identificare il consumatore in caso di operazioni di pagamento a distanza con carte prepagate;

§  affida agli Stati membri il compito di provvedere affinché gli enti creditizi e gli istituti finanziari accettino solo pagamenti effettuati con carte prepagate anonime emesse in paesi terzi, se tali carte soddisfano requisiti equivalenti a quelli richiesti dal diritto UE;

§  consente agli Stati membri di non accettare sul proprio territorio i pagamenti effettuati utilizzando carte prepagate anonime.

 

Le norme in esame modificano l’articolo 50 del decreto legislativo 231 del 2007 che, nella formulazione vigente, vieta l'apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia (comma 1) nonché l'utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia, aperti presso Stati esteri (comma 2).

 

Con la lettera a) la rubrica dell’articolo è integrata al fine di ricomprendervi il riferimento ai prodotti di moneta elettronica anonimi.

La lettera b) (che modifica l’articolo 50, comma 1) introduce il divieto di emissione di prodotti di moneta elettronica anonimi.

La lettera c) - integrando il comma 2 del richiamato articolo 50 - vieta l’utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi emessi presso Stati esteri.

La lettera d) introduce un nuovo comma 2-bis all’articolo 50, ai sensi del quale il divieto di emissione e utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi (di cui ai novellati commi 1 e 2) decorre dal 10 giugno 2020.

 

Si ricorda, infine, che l'articolo 1, comma 2, lettera h-ter), del Testo unico bancario (TUB) definisce la moneta elettronica come il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia emesso per effettuare operazioni di pagamento, e che sia accettato da persone fisiche e giuridiche diverse dall'emittente.

In sostanza, si tratta di prodotti di natura prepagata anche ricaricabili, come ad esempio le carte prepagate a spendibilità generalizzata, appartenenti a circuiti internazionali (ma non le carte di debito). Sono inclusi anche i conti di moneta elettronica privi di una carta plastica ad essi associata, come ad esempio quelli emessi da alcuni intermediari abilitati, per consentire un servizio di P2P payment in mobilità. I pagamenti person to person (P2P payment) sono una tecnologia online che permette agli utenti di trasferire fondi dal proprio conto bancario o carta di credito al conto di un altro individuo attraverso tecnologie quali internet o il cellulare.

Con moneta elettronica anonima, ci si riferisce a quei prodotti che possono essere commercializzati sfruttando le deroghe previste in materia di adeguata verifica della clientela, subordinatamente al rispetto di alcune condizioni di mitigazione del rischio. Tali prodotti, caratterizzati per essere a basso rischio di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, ove limitati ad importi massimi di avvaloramento e ricarica, permettono all’intermediario che li vende, sia esso una banca che un IMEL, una maggiore semplificazione nel processo di vendita.


 

Articolo 4
(Sanzioni amministrative per violazione
di obblighi antiriciclaggio)

 

 

L’articolo 4 modifica le norme del Titolo V del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 con particolare riferimento alle sanzioni amministrative - e alle relative procedure di irrogazione - per la violazione degli obblighi posti dalle disposizioni antiriciclaggio dal medesimo decreto legislativo n. 231.

 

Con la lettera a) viene integrato l'articolo 58, che disciplina le conseguenze dell’inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette.

Con le modifiche in commento le sanzioni amministrative pecuniarie previste per l’omissione di segnalazione di operazioni sospette sono rese applicabili, oltre che al personale dei soggetti obbligati alla segnalazione (e cioè al personale di intermediari bancari e finanziari e di società fiduciarie), anche ai revisori responsabili di incarichi di revisione delle società di revisione legale, i quali sono sottoposti - ai sensi dell'articolo 37, comma 3, del d.lgs. n. 231 del 2007 - ad uno specifico obbligo di trasmissione della segnalazione al titolare della competente funzione, purché responsabili -in via esclusiva o concorrente con l'ente presso cui operano - dell'omessa segnalazione di operazione sospetta.

 

Il richiamato articolo 37, comma 3 prevede che per le società di revisione legale, il responsabile dell'incarico di revisione, che partecipa al compimento della prestazione e al quale compete la gestione del rapporto con il cliente, ha l'obbligo di trasmettere senza ritardo la segnalazione di operazione sospetta al titolare della competente funzione, al legale rappresentante o a un suo delegato. Quest'ultimo esamina le segnalazioni pervenute e le trasmette alla Unità di Informazione Finanziaria - UIF, prive del nominativo del segnalante, qualora le ritenga fondate alla luce dell'insieme degli elementi a propria disposizione e delle evidenze desumibili dai dati e dalle informazioni conservati.

 

Le lettere da b) a e) modificano l’articolo 62, che prevede disposizioni sanzionatorie ad hoc per i soggetti sottoposti alle Autorità di vigilanza e vincolati agli obblighi antiriciclaggio.

Con una prima modifica (ai commi 1, 4 e 5) le sanzioni previste all’articolo 62 sono rese applicabili anche alle violazioni che riguardano l'organizzazione dei soggetti vigilati in rapporto alla normativa antiriciclaggio, come disciplinata dalle autorità di vigilanza (ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 231 del 2007).

Inoltre, si chiarisce che la Banca d'Italia e l'IVASS (modifica al comma 7) irrogano le sanzioni anche nei confronti dei titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'intermediario vigilato, alle circostanze di legge.

Viene introdotto un nuovo comma 7-bis all’articolo 62 in base al quale la Banca d’Italia può irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria - pagamento di una somma da 2.500 a 350.000 euro – in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni adottate nei confronti dei cd. trasporto valori vigilati; si tratta, in base all’articolo 3, comma 5, lettera f) del decreto legislativo n. 231, dei soggetti che esercitano l'attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza di apposita licenza. Per violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, la sanzione può essere aumentata fino al triplo del massimo edittale, ovvero fino al doppio dell'importo dei profitti ricavati dalle violazioni accertate, quando tale importo è determinato o determinabile.

 

La relazione illustrativa chiarisce che il range edittale contenuto nella disposizione tiene conto della circostanza che la sanzione riguarda operatori economici diversi dagli istituti finanziari e comunque vigilati dalla Banca d'Italia, per i quali l'applicazione dei minimi e massimi edittali previsti per banche e intermediari si rivelerebbe esorbitante e non proporzionata rispetto alla loro effettiva capienza e complessità organizzativa.

 

Con le modifiche al comma 8 dell’articolo 62 si chiarisce che la CONSOB irroga le specifiche sanzioni non solo nei confronti dei revisori legali e delle società di revisione legale con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, ma anche nei confronti dei soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo. Correggendo un refuso, si chiarisce che la CONSOB è tenuta a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze i provvedimenti adottati nei confronti dei revisori legali ai sensi del comma 5 dell’articolo 52 - in luogo del vigente riferimento al comma 3 - ai fini della cancellazione o sospensione dal Registro dei revisori legali.

 

Le lettere da f) a l) apportano modifiche al procedimento sanzionatorio, disciplinato dall’articolo 65 del d.lgs. n. 231 del 2007, di cui alcune meramente formali (correttive di riferimenti erronei o meri refusi).

In primo luogo (lettera f)) si chiarisce che le sanzioni amministrative pecuniarie per l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, imputabili al personale e ai titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo, sono irrogate dal MEF anche nei confronti dei già menzionati cd. trasporto valori (di cui all’articolo 3, comma 5, lettera f), del decreto legislativo n. 231 del 2007), salve le competenze della Banca d’Italia e dell’IVASS per il caso di violazioni più gravi.

Con una seconda modifica si dispone che, alle condizioni di legge, le sanzioni pecuniarie per l’inosservanza degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette siano irrogate dal MEF anche ai responsabili degli incarichi di revisione, nell’ambito delle società di revisione legale con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, salve le competenze della CONSOB per violazioni di maggiore entità.

Viene introdotta poi una disposizione di chiusura, che attribuisce al MEF (articolo 65, comma 1, nuova lettera c-bis)) il compito di irrogare ogni altra sanzione amministrativa pecuniaria non espressamente attribuita alla potestà sanzionatoria di altra autorità o organismo.

 

Le modifiche di cui alle lettere g) e h) sono, come anticipato, di natura formale.

 

La lettera i) interviene sul comma 9 dell’art. 65, relativo al procedimento sanzionatorio di competenza del Ministero dell’economia e finanze, per specificare che all'accertamento e contestazione delle violazioni provvede la stessa autorità che, nell'esercizio dei suoi poteri, rilevi l’inosservanza degli obblighi antiriciclaggio disciplinati dal decreto legislativo n. 231 del 2007. In merito, si ricorda che in generale la legge n. 689 del 1981 – richiamata dalla disposizione novellata – già prevede che l’accertamento delle violazioni sia effettuato dagli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa (art. 13).

 

Con le modifiche di cui alla lettera l) si interviene sul procedimento di irrogazione delle sanzioni da parte della Banca d’Italia nei confronti dei già menzionati trasporto valori.

Il vigente articolo 65, comma 11 del d.lgs. n. 231 del 2007 prevede l’applicazione delle norme del Testo Unico Bancario sul procedimento sanzionatorio (articolo 145 del d.lgs. n. 385 del 1993) ove la Banca d'Italia irroghi ai cd. trasporto valori le sanzioni per l’inosservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela, di astensione, nonché di conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni rilevanti (di cui agli articoli 56 e 57 del D.Lgs. n. 231 del 2007).

Con le modifiche in esame, le predette norme del TUB non si applicano al solo procedimento sanzionatorio conseguente all’inosservanza dei menzionati obblighi (adeguata verifica, astensione e conservazione), ma - con una prescrizione più generale - dette regole sono rese operative ogniqualvolta la Banca d'Italia, nell'esercizio della potestà sanzionatoria, rientrante nelle proprie attribuzioni ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2007, provvede all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei cd. trasporto valori vigilati.

 

In estrema sintesi, il richiamato articolo 145 TUB prevede che la Banca d'Italia, una volta contestati gli addebiti ai soggetti interessati e tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte, applichi le sanzioni con provvedimento motivato; i soggetti interessati possono presentare deduzioni e chiedere un'audizione personale in sede di istruttoria, cui possono partecipare anche con l'assistenza di un avvocato. Il procedimento sanzionatorio è retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente titolo è pubblicato senza ritardo e per estratto sul sito web della Banca d'Italia. Ove avverso il provvedimento sanzionatorio sia adita l'autorità giudiziaria, la Banca d'Italia menziona l'avvio dell'azione giudiziaria e l'esito della stessa nel proprio sito web a margine della pubblicazione. La Banca d'Italia, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, può stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione. Sono enumerate le ipotesi di pubblicazione del provvedimento sanzionatorio in forma anonima. Si disciplina l’impugnativa del provvedimento, l’eventuale sospensiva, nonché il relativo procedimento di secondo grado (in capo alla Corte d'Appello di Roma).

 

Con le modifiche di cui alla lettera m) si adegua la norma transitoria per le violazioni commesse anteriormente all’entrata in vigore delle nuove norme.


 

Articolo 5
(Prestatori di servizi di portafoglio digitale, proroga di termini e disciplina sanzionatoria dei compro oro)

 

 

L’articolo 5, comma 1 modifica il decreto legislativo n. 141 del 2010, in materia di contratti di credito ai consumatori e disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. In particolare, sono apportate le modifiche necessarie a prevedere l'obbligo di iscrizione, nel registro degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM), anche dei prestatori di servizi di portafoglio digitale. Tali soggetti sono inclusi tra i soggetti destinatari degli obblighi del decreto legislativo n. 231 del 2007.

 

L’articolo 5, comma 2 modifica il decreto legislativo n. 90 del 2017 prevedendo un ampliamento del termine da dodici a trentasei mesi per l'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previsto dall'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 231 del 2007, per la definizione degli aspetti attuativi relativi alla comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust.

 

L’articolo 5, comma 3 modifica il decreto legislativo n. 90 del 2017 prevedendo un ampliamento del termine da dodici a trentasei mesi per l'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, recante modalità tecniche per l'alimentazione e consultazione del registro dei soggetti convenzionati ed agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 231 del 2007.

 

L’articolo 5, comma 4, infine, modifica il decreto legislativo n. 92 del 2017, recante disposizioni per l'esercizio dell'attività di compro oro, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge n. 170 del 2016. In particolare, viene integrato l'articolo 11, comma 1, attribuendo alla competenza degli Uffici delle Ragionerie territoriali dello Stato anche il procedimento sanzionatorio per l'inosservanza del provvedimento di sospensione di cui al successivo comma 5.

 


 

Articolo 6
(Clausola di invarianza)

 

 

L’articolo 6 stabilisce che dall'attuazione dello schema di decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Pertanto, le amministrazioni e le istituzioni pubbliche dovranno provvedere all'attuazione delle nuove disposizioni introdotte facendo più efficiente ricorso alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

 

 

 


Testo a fronte

 


Confronto tra il
testo vigente del decreto legislativo n. 231 del 2007
e le proposte di modifica contenute nell’Atto Governo n. 95

 

Normativa vigente

A.G. 95, art. 1

Decreto legislativo n. 231 del 2007
Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione

 

Titolo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Capo I

Ambito di applicazione

Art. 1

Definizioni

1. Nel presente decreto legislativo:

1. Identico:

a) Autorità di vigilanza europee indica:

1) ABE: Autorità bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;

2) AEAP: Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;

3) AESFEM: Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;

a) identica;

b) CAP: indica il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private;

b) identica;

c) Codice dei contratti pubblici: indica il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il codice dei contratti pubblici;

c) identica;

d) Codice in materia di protezione dei dati personali: indica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

d) identica;

e) CONSOB: indica la Commissione nazionale per le società e la borsa;

e) identica;

f) Comitato di sicurezza finanziaria: indica il Comitato di sicurezza finanziaria istituito, con decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, e disciplinato con il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, in ottemperanza agli obblighi internazionali assunti dall'Italia nella strategia di contrasto al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa ed all'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, anche al fine di dare attuazione alle misure di congelamento disposte dalle Nazioni unite e dall'Unione europea;

f) identica;

g) decreto relativo ai servizi di pagamento: indica il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, recante attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE;

g) identica;

h) DIA: indica la Direzione investigativa antimafia;

h) identica;

i) DNA: indica la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;

i) identica;

l) Direttiva: indica la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione;

l) Direttiva: indica la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/843, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018;

m) FIU: indica le Financial intelligence unit di cui all'articolo 32 della direttiva;

m) FIU: indica le Financial intelligence unit;

n) GAFI: indica il Gruppo di azione finanziaria internazionale;

n) identica;

o) IVASS: indica l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;

o) identica;

p) NSPV: indica il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza;

p) identica;

q) OAM: indica l'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, ai sensi dell'articolo 128-undecies TUB;

q) identica;

r) OCF: indica l'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 36 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

r) identica;

s) Stato membro: indica lo Stato appartenente all'Unione europea;

s) identica;

t) Stato terzo: indica lo Stato non appartenente all'Unione europea;

t) identica;

u) TUB: indica il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

u) identica;

v) TUF: indica il testo unico in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

v) identica;

z) TULPS: indica il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

z) identica;

aa) UIF: indica l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia.

aa) identica;

2. Nel presente decreto s'intendono per:

2. Identico:

a) Amministrazioni e organismi interessati: gli enti preposti alla supervisione dei soggetti obbligati non vigilati dalle autorità di vigilanza di settore, per tali intendendosi le amministrazioni, ivi comprese le agenzie fiscali, titolari di poteri di controllo ovvero competenti al rilascio di concessioni, autorizzazioni, licenze o altri titoli abilitativi comunque denominati e gli organismi preposti alla vigilanza sul possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità, prescritti dalla pertinente normativa di settore. Per le esclusive finalità di cui al presente decreto rientrano nella definizione di amministrazione interessata il Ministero dell'economia e delle finanze quale autorità preposta alla sorveglianza dei revisori legali e delle società di revisione legale senza incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, il Ministero dello sviluppo economico quale autorità preposta alla sorveglianza delle società fiduciarie non iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 TUB;

a) Amministrazioni e organismi interessati: le amministrazioni, ivi comprese le agenzie fiscali, titolari di poteri di controllo ovvero competenti al rilascio di concessioni, autorizzazioni, licenze o altri titoli abilitativi comunque denominati, nei confronti dei soggetti obbligati e gli organismi preposti alla vigilanza sul possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità, prescritti dalla pertinente normativa di settore nei confronti dei predetti soggetti. Per le esclusive finalità di cui al presente decreto rientrano nella definizione di amministrazione interessata il Ministero dell'economia e delle finanze quale autorità preposta alla sorveglianza dei revisori legali e delle società di revisione legale senza incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, il Ministero dello sviluppo economico quale autorità preposta alla sorveglianza delle società fiduciarie non iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 TUB;

b) attività criminosa: la realizzazione o il coinvolgimento nella realizzazione di un delitto non colposo;

b) identica;

c) Autorità di vigilanza di settore: la Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS in quanto autorità preposte alla vigilanza e al controllo degli intermediari bancari e finanziari, dei revisori legali e delle società di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico e su enti sottoposti a regime intermedio e la Banca d'Italia nei confronti degli operatori non finanziari che esercitano le attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'articolo 134 TULPS, limitatamente all'attività di trattamento delle banconote in euro, in presenza dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409;

c) identica;

d) banca di comodo: la banca o l'ente che svolge funzioni analoghe ad una banca che non ha una struttura organica e gestionale significativa nel paese in cui è stato costituito e autorizzato all'esercizio dell'attività né è parte di un gruppo finanziario soggetto a un'efficace vigilanza su base consolidata;

d) identica;

e) beneficiario della prestazione assicurativa:

1. la persona fisica o l'entità diversa da una persona fisica che, sulla base della designazione effettuata dal contraente o dall'assicurato, ha diritto di percepire la prestazione assicurativa corrisposta dall'impresa di assicurazione;

2. l'eventuale persona fisica o entità diversa da una persona fisica a favore della quale viene effettuato il pagamento su disposizione del beneficiario designato;

e) identica;

f) cliente: il soggetto che instaura rapporti continuativi, compie operazioni ovvero richiede o ottiene una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico;

f) identica;

g) conti correnti di corrispondenza e rapporti ad essi assimilabili: conti tenuti dalle banche per il regolamento dei servizi interbancari e gli altri rapporti comunque denominati, intrattenuti tra enti creditizi e istituti finanziari, utilizzati per il regolamento di transazioni per conto dei clienti degli enti corrispondenti;

g) identica;

h) conferimento di un incarico: attribuzione di un mandato, esplicito o implicito, anche desumibile dalle caratteristiche dell'attività istituzionalmente svolta dai soggetti obbligati, diversi dagli intermediari bancari e finanziari e dagli altri operatori finanziari, al compimento di una prestazione professionale, indipendentemente dal versamento di un corrispettivo o dalle modalità e dalla tempistica di corresponsione del medesimo;

h) identica;

i) congelamento di fondi: il divieto, in virtù dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale, di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi, così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;

i) identica;

l) congelamento di risorse economiche: il divieto, in virtù dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale, di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo delle risorse economiche, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, la locazione, l'affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia;

l) identica;

m) conti di passaggio: rapporti bancari di corrispondenza transfrontalieri, intrattenuti tra intermediari bancari e finanziari, utilizzati per effettuare operazioni in nome proprio e per conto della clientela;

m) identica;

n) dati identificativi: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica, gli estremi del documento di identificazione e, ove assegnato, il codice fiscale o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e, ove assegnato, il codice fiscale;

n) identica;

o) denaro contante: le banconote e le monete metalliche, in euro o in valute estere, aventi corso legale;

o) identica;

p) esecutore: il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente;

p) identica;

q) fondi: le attività ed utilità finanziarie di qualsiasi natura, inclusi i proventi da questi derivati, possedute, detenute o controllate, anche parzialmente, direttamente o indirettamente, ovvero per interposta persona fisica o giuridica da parte di soggetti designati, ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscono per conto o sotto la direzione di questi ultimi, compresi a titolo meramente esemplificativo:

1) i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le cambiali, gli ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento;

2) i depositi presso enti finanziari o altri soggetti, i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di qualsiasi natura;

3) i titoli negoziabili a livello pubblico e privato nonché gli strumenti finanziari come definiti nell'articolo 1, comma 2, TUF;

4) gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di valore generati dalle attività;

5) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni finanziari;

6) le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi di merci;

7) i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse finanziarie;

8) tutti gli altri strumenti di finanziamento delle esportazioni;

9) le polizze assicurative concernenti i rami vita, di cui all'articolo 2, comma 1, CAP;

q) identica;

r) gruppo: il gruppo bancario di cui all'articolo 60 TUB e disposizioni applicative, il gruppo finanziario di cui all'articolo 109 TUB e disposizioni applicative, il gruppo di cui all'articolo 11 TUF e disposizioni applicative, il gruppo individuato ai sensi dell'articolo 82 CAP nonché le società collegate o controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

r) gruppo: il gruppo bancario di cui all'articolo 60 TUB e disposizioni applicative, il gruppo finanziario di cui all'articolo 109 TUB e disposizioni applicative, il gruppo di cui all'articolo 11 TUF e disposizioni applicative, il gruppo individuato ai sensi dell'articolo l, comma l, lettera r-bis) CAP e disposizioni applicative limitatamente alle società controllate di cui all'articolo 210-ter, commi 2 e 3, CAP, nonché le società collegate o controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

s) mezzi di pagamento: il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie;

s) identica;

t) operazione: l'attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale; costituisce operazione anche la stipulazione di un atto negoziale, a contenuto patrimoniale, rientrante nell'esercizio dell'attività professionale o commerciale;

t) identica;

u) operazioni collegate: operazioni tra loro connesse per il perseguimento di un unico obiettivo di carattere giuridico patrimoniale;

u) identica;

v) operazione frazionata: un'operazione unitaria sotto il profilo del valore economico, di importo pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale;

v) identica;

z) operazione occasionale: un'operazione non riconducibile a un rapporto continuativo in essere; costituisce operazione occasionale anche la prestazione intellettuale o commerciale, ivi comprese quelle ad esecuzione istantanea, resa in favore del cliente;

z) identica;

aa) organismo di autoregolamentazione: l'ente esponenziale, rappresentativo di una categoria professionale, ivi comprese le sue articolazioni territoriali e i consigli di disciplina cui l'ordinamento vigente attribuisce poteri di regolamentazione, di controllo della categoria, di verifica del rispetto delle norme che disciplinano l'esercizio della professione e di irrogazione, attraverso gli organi all'uopo predisposti, delle sanzioni previste per la loro violazione;

aa) identica;

bb) Paesi terzi ad alto rischio: Paesi non appartenenti all'Unione europea i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva;

bb) identica;

cc) personale: i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del soggetto obbligato, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato, ivi compresi i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di cui all'articolo 31, comma 2, del TUF nonché i produttori diretti e i soggetti addetti all'intermediazione di cui all'articolo 109, comma 2, lettere c) ed e), CAP;

cc) identica;

dd) persone politicamente esposte: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

dd) identica:

1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:

1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;

1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;

1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;

1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;

1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;

1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;

1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;

1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;

1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;

1) identico;

2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;

2) identico;

3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:

3) identico;

3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;

3.1. le persone fisiche che, ai sensi del presente decreto detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'affari;

3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta;

3.2 identico;

ee) prestatori di servizi relativi a società e trust: ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, uno dei seguenti servizi:

ee) identica:

1) costituire società o altre persone giuridiche;

1) identico;

2) occupare la funzione di dirigente o di amministratore di una società, di socio di un'associazione o una funzione analoga nei confronti di altre persone giuridiche o provvedere affinché un'altra persona occupi tale funzione;

2) identico:

3) fornire una sede legale, un indirizzo commerciale, amministrativo o postale e altri servizi connessi a una società, un'associazione o qualsiasi altra entità giuridica;

3) identico:

4) svolgere la funzione di fiduciario in un trust espresso o in un soggetto giuridico analogo o provvedere affinché un'altra persona occupi tale funzione;

4) svolgere la funzione di fiduciario in un trust espresso o in un istituto giuridico affine o provvedere affinché un'altra persona occupi tale funzione;

5) esercitare il ruolo d'azionista per conto di un'altra persona o provvedere affinché un'altra persona svolga tale funzione, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente alla normativa dell'Unione europea o a norme internazionali equivalenti;

5) identico:

ff) prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale: ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale;

ff) prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale: ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale o in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonché i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all'acquisizione, alla negoziazione o all'intermediazione nello scambio delle medesime valute;

 

ff-bis) prestatori di servizi di portafoglio digitale: ogni persona fisica o giuridica che fornisce, a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali;

gg) prestazione professionale: una prestazione intellettuale o commerciale resa in favore del cliente, a seguito del conferimento di un incarico, della quale si presume che abbia una certa durata;

gg) identica;

hh) Pubbliche amministrazioni: le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, gli enti pubblici nazionali, le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall'Unione europea nonché i soggetti preposti alla riscossione dei tributi nell'ambito della fiscalità nazionale o locale, quale che ne sia la forma giuridica;

hh) identica;

ii) punto di contatto centrale: il soggetto o la struttura, stabilito nel territorio della Repubblica, designato dagli istituti di moneta elettronica, quali definiti all'articolo 2, primo paragrafo, punto 3), della direttiva 2009/110/CE, o dai prestatori di servizi di pagamento, quali definiti all'articolo 4, punto 11), della direttiva 2015/2366/CE, con sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, che operano, senza succursale, sul territorio nazionale tramite i soggetti convenzionati e gli agenti di cui alla lettera nn);

ii) identica;

ll) rapporto continuativo: un rapporto di durata, rientrante nell'esercizio dell'attività di istituto svolta dai soggetti obbligati, che non si esaurisce in un'unica operazione;

ll) identica;

mm) risorse economiche: le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali e i beni mobili o immobili, ivi compresi gli accessori, le pertinenze e i frutti, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi, possedute, detenute o controllate, anche parzialmente, direttamente o indirettamente, ovvero per interposta persona fisica o giuridica, da parte di soggetti designati, ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscono per conto o sotto la direzione di questi ultimi;

mm) identica;

nn) soggetti convenzionati e agenti: gli operatori convenzionati ovvero gli agenti, comunque denominati, diversi dagli agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco di cui all'articolo 128-quater, commi 2 e 6, TUB, di cui i prestatori di servizi di pagamento e gli istituti emittenti moneta elettronica, ivi compresi quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, si avvalgono per l'esercizio della propria attività sul territorio della Repubblica italiana;

nn) identica;

oo) soggetti designati: le persone fisiche, le persone giuridiche, i gruppi e le entità designati come destinatari del congelamento sulla base dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale;

oo) identica;

pp) titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita;

pp) identica;

qq) valuta virtuale: la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente.

qq) valuta virtuale: la rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente.

3. Con specifico riferimento alle disposizioni di cui al Titolo IV del presente decreto, s'intendono per:

a) attività di gioco: l'attività svolta, su concessione dell'Agenzia dogane e monopoli dai prestatori di servizi di gioco, ad esclusione dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore, delle lotterie ad estrazione istantanea e differita e dei concorsi pronostici su base sportiva ed ippica;

b) cliente: il soggetto che richiede, presso un prestatore di servizi di gioco, un'operazione di gioco;

c) concessionario di gioco: la persona giuridica di diritto pubblico o privato che offre, per conto dello Stato, servizi di gioco;

d) conto di gioco: il conto, intestato al cliente, aperto attraverso un concessionario di gioco autorizzato, sul quale sono registrate le operazioni di gioco effettuate su canale a distanza nonché le attività di ricarica e i prelievi;

e) contratto di conto di gioco: il contratto stipulato tra il cliente e il concessionario di gioco per l'apertura del conto di gioco e alla cui stipula è subordinata la partecipazione a distanza al gioco;

f) distributori: le imprese private che, su base convenzionale, svolgono per conto dei concessionari la gestione di qualsiasi attività di gioco;

g) esercenti: titolari degli esercizi pubblici in cui viene svolta l'attività di gioco;

h) operazione di gioco: un'operazione atta a consentire, attraverso i canali autorizzati, la partecipazione a uno dei giochi del portafoglio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, a fronte del corrispettivo di una posta di gioco in denaro;

i) videolottery (VLT): l'apparecchio da intrattenimento, di cui all'articolo 110, comma 6 lettera b), TULPS, terminale di un sistema di gioco complesso la cui architettura è allocata presso il concessionario.

3. Identico.

 

 

Art. 2

Finalità e principi

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a fini di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Le eventuali limitazioni alle libertà sancite dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, sono giustificate ai sensi degli articoli 45, paragrafo 3, e 52, paragrafo 1, del medesimo Trattato.

1. Identico.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il presente decreto detta misure volte a tutelare l'integrità del sistema economico e finanziario e la correttezza dei comportamenti degli operatori tenuti alla loro osservanza. Tali misure sono proporzionate al rischio in relazione al tipo di cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione professionale, al prodotto o alla transazione e la loro applicazione tiene conto della peculiarità dell'attività, delle dimensioni e della complessità proprie dei soggetti obbligati che adempiono agli obblighi previsti a loro carico dal presente decreto tenendo conto dei dati e delle informazioni acquisiti o posseduti nell'esercizio della propria attività istituzionale o professionale.

2. Identico.

3. L'azione di prevenzione è svolta in coordinamento con le attività di repressione dei reati di riciclaggio, di quelli ad esso presupposti e dei reati di finanziamento del terrorismo.

3. Identico.

4. Ai fini di cui al comma 1, s'intende per riciclaggio:

a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c) l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

4. Identico.

5. Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte fuori dai confini nazionali. La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento delle azioni di cui al comma 4 possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.

5. Identico.

6. Ai fini di cui al comma 1, s'intende per finanziamento del terrorismo qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette.

6. Identico.

 

6-bis. Il trattamento dei dati personali effettuato per le finalità di cui al comma l è considerato di interesse pubblico ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio e della relativa normativa nazionale di attuazione.

 

 

Art. 3

Soggetti obbligati

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle categorie di soggetti individuati nel presente articolo, siano esse persone fisiche ovvero persone giuridiche.

1. Identico.

2. Rientrano nella categoria degli intermediari bancari e finanziari:

2. Identico:

a) le banche;

a) identica;

b) Poste italiane S.p.a.;

b) identica;

c) gli istituti di moneta elettronica come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-bis), TUB (IMEL);

c) identica;

d) gli istituti di pagamento come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-sexies),TUB (IP);

d) identica;

e) le società di intermediazione mobiliare, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera e), TUF (SIM);

e) identica;

f) le società di gestione del risparmio, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o), TUF (SGR);

f) identica;

g) le società di investimento a capitale variabile, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera i), TUF (SICAV);

g) identica;

h) le società di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera i-bis), TUF (SICAF);

h) identica;

i) gli agenti di cambio di cui all'articolo 201 TUF;

i) identica;

l) gli intermediari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 TUB;

l) identica;

m) Cassa depositi e prestiti S.p.a.;

m) identica;

n) le imprese di assicurazione, che operano nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, CAP;

n) identica;

o) gli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), CAP, che operano nei rami di attività di cui all'articolo 2, comma 1, CAP;

o) identica;

p) i soggetti eroganti micro-credito, ai sensi dell'articolo 111 TUB;

p) identica;

q) i confidi e gli altri soggetti di cui all'articolo 112 TUB;

q) identica;

r) i soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 30 aprile 1999, n. 130, con riferimento alle operazioni di cartolarizzazione di crediti disciplinate dalla medesima legge;

SOPPRESSA

s) le società fiduciarie iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'articolo 106 TUB;

s) identica;

t) le succursali insediate di intermediari bancari e finanziari e di imprese assicurative, aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo;

t) le succursali insediate di intermediari bancari e finanziari di cui al presente comma, aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo;

u) gli intermediari bancari e finanziari e le imprese assicurative aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica italiana;

u) gli intermediari bancari e finanziari di cui al presente comma aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica italiana;

v) i consulenti finanziari di cui all'articolo 18-bis TUF e le società di consulenza finanziaria di cui all'articolo 18-ter TUF.

v) identica;

 

2-bis. Nelle operazioni di cartolarizzazione dì crediti, gli intermediari bancari e finanziari di cui al comma 2, incaricati della riscossione dei credili ceduti, del servizi di cassa e di pagamento e delle verifiche di conformità provvedono all'adempimento degli obblighi di cui al presente decreto anche nei confronti dei debitori ceduti alle società per la cartolarizzazione dei crediti nonché dei sottoscrittori dei titoli emessi dalle medesime società.

3. Rientrano nella categoria di altri operatori finanziari:

a) le società fiduciarie, diverse da quelle iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'articolo 106 TUB, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966;

b) i mediatori creditizi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-sexies TUB;

c) gli agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-quater, commi 2 e 6, TUB;

d) i soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambio valuta, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, iscritti in un apposito registro tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies TUB.

3. Identico.

4. Rientrano nella categoria dei professionisti, nell'esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria:

a) i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro;

b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati;

c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:

1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;

2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;

3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;

4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;

5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi;

d) i revisori legali e le società di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio;

e) i revisori legali e le società di revisione senza incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio.

4. Identico.

5. Rientrano nella categoria di altri operatori non finanziari:

5. Identico:

a) i prestatori di servizi relativi a società e trust, ove non obbligati in forza delle previsioni di cui ai commi 2 e 4, lettere a), b) e c), del presente articolo;

a) identica;

b) i soggetti che esercitano attività di commercio di cose antiche in virtù della dichiarazione preventiva prevista dall'articolo 126 TULPS;

b) i soggetti che esercitano attività di commercio di cose antiche, i soggetti che esercitano il commercio di opere d'arte o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle medesime opere, anche quando tale attività è effettuata da gallerie d'arte o case d'asta di cui all'articolo 115 TULPS qualora il valore dell'operazione, anche se frazionala o di operazioni collegate sia pari o superiore a 10.000 euro;

c) i soggetti che esercitano l'attività di case d'asta o galleria d'arte ai sensi dell'articolo 115 TULPS;

c) i soggetti che conservano o commerciano opere d'arte ovvero che agiscono da intermediari nel commercio delle stesse, qualora tale attività è effettuata all'interno di porti franchi e il valore dell'operazione, anche se frazionata, o di operazioni collegate sia pari o superiore a 10.000 euro;

d) gli operatori professionali in oro di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7;

d) identica;

e) gli agenti in affari che svolgono attività in mediazione immobiliare in presenza dell'iscrizione al Registro delle imprese, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39;

e) gli agenti in affari che svolgono attività in mediazione immobiliare in presenza dell'iscrizione al Registro delle imprese, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, anche quando agiscono in qualità di intermediari nella locazione di un bene immobile e, in tal caso. limitatamente alle sole operazioni per le quali il canone mensile è pari o superiore a 10.000 euro;

f) i soggetti che esercitano l'attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'articolo 134 TULPS;

f) identica;

g) i soggetti che esercitano attività di mediazione civile, ai sensi dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

g) identica;

h) i soggetti che svolgono attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi, in presenza della licenza di cui all'articolo 115 TULPS, fuori dall'ipotesi di cui all'articolo 128-quaterdecies TUB;

h) identica;

i) i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, limitatamente allo svolgimento dell'attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso.

i) i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale;

 

i-bis) i prestatori di servizi di portafoglio digitale.

6. Rientrano nella categoria di prestatori di servizi di gioco:

a) gli operatori di gioco on line che offrono, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, con vincite in denaro, su concessione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

b) gli operatori di gioco su rete fisica che offrono, anche attraverso distributori ed esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, giochi, con vincite in denaro, su concessione dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

c) i soggetti che gestiscono case da gioco, in presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore e del requisito di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

6. Identico:

7. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche alle succursali insediate nel territorio della Repubblica italiana dei soggetti obbligati di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato estero.

7. Identico:

8. Alle società di gestione accentrata di strumenti finanziari, alle società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e ai soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari, alle società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari e alle società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari si applicano le disposizioni del presente decreto in materia di segnalazione di operazioni sospette e comunicazioni oggettive.

8. Identico:

9. I soggetti obbligati assicurano che il trattamento dei dati acquisiti nell'adempimento degli obblighi di cui al presente decreto avvenga, per i soli scopi e per le attività da esso previsti e nel rispetto delle prescrizioni e delle garanzie stabilite dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

9. Identico:

 

9-bis. I soggetti obbligati assicurano che le proprie succursali stabilite in altro Stato membro rispettino le disposizioni nazionali di recepimento della normativa europea in materia di prevenzione del sistema finanziario per fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in vigore nel medesimo Stato membro.

 

 

Capo II

Autorità, vigilanza e Pubbliche amministrazioni

Art. 4

Ministro dell'economia e delle finanze

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è responsabile delle politiche di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e economico per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

1. Identico.

2. Per le finalità di cui al presente decreto, entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento la relazione sullo stato dell'azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria ai sensi dell'articolo 5, comma 7. Alla relazione è allegato un rapporto predisposto dalla UIF sull'attività svolta dalla medesima nonché la relazione predisposta dalla Banca d'Italia in merito ai mezzi finanziari e alle risorse ad essa attribuite.

2. Identico.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, stabilisce l'esenzione dall'osservanza degli obblighi di cui al presente decreto, di taluni soggetti che esercitano, in modo occasionale o su scala limitata, un'attività finanziaria che implichi scarsi rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, in presenza di tutti i seguenti requisiti:

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, stabilisce l'esenzione dall'osservanza degli obblighi di cui al presente decreto, di taluni soggetti che esercitano, in modo occasionale o su scala limitata, un'attività finanziaria che implichi scarsi rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, assicurando che i relativi controlli siano basati sul rischio, in presenza di tutti i seguenti requisiti:

a) l'attività finanziaria è limitata in termini assoluti, per tale intendendosi l'attività il cui fatturato complessivo non ecceda la soglia determinata dal Comitato di sicurezza finanziaria, anche sulla base della periodica analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

a) identica;

b) l'attività finanziaria è limitata a livello di operazioni, per tale intendendosi un'attività che non ecceda una soglia massima per cliente e singola operazione, individuata, in funzione del tipo di attività finanziaria, dal Comitato di sicurezza finanziaria, anche sulla base della periodica analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

b) identica;

c) l'attività finanziaria non è l'attività principale;

c) l'attività finanziaria non è l'attività principale, per tale intendendosi l’attività il cui fatturato non ecceda la soglia del 5 per cento del fatturato complessivo dei soggetti di cui al presente comma;

d) l'attività finanziaria è accessoria e direttamente collegata all'attività principale;

d) identica;

e) l'attività principale non è un'attività menzionata all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva, ad eccezione dell'attività di cui al medesimo paragrafo 1, punto 3), lettera e);

e) identica;

f) l'attività finanziaria è prestata soltanto ai clienti dell'attività principale e non è offerta al pubblico in generale.

f) identica;

4. Nell'esercizio delle competenze di prevenzione del finanziamento del terrorismo e nei confronti dell'attività di paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, il Ministro dell'economia e delle finanze, con le modalità e nei termini di cui al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, e successive modificazioni, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, stabilisce con proprio decreto:

a) le misure di congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti, anche per interposta persona, da soggetti designati e le eventuali esenzioni, secondo i criteri e le procedure stabiliti da risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o da un suo Comitato, nelle more dell'adozione delle relative deliberazioni dell'Unione europea;

b) la designazione, a livello nazionale, di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi o entità che pongono in essere o tentano di porre in essere una o più delle condotte con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali e le misure per il congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti, dai medesimi, anche per interposta persona;

c) le misure di congelamento, a seguito di richiesta proveniente da uno Stato terzo, ai sensi della risoluzione n. 1373/2001 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

4. Identico.

 

 

Art. 5

Ministero dell'economia e delle finanze e Comitato di sicurezza finanziaria

1. Al fine di dare attuazione alle politiche di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e economico per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, il Ministero dell'economia e delle finanze promuove la collaborazione e il raccordo tra le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) e tra le amministrazioni e gli organismi interessati nonché tra i soggetti pubblici e il settore privato, anche tenuto conto degli standard internazionali adottati in materia, della analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria, nonché della valutazione effettuata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 6 della direttiva.

1. Identico.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura i rapporti con le istituzioni europee e gli organismi internazionali deputati all'elaborazione delle politiche e degli standard in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, assicurando gli adempimenti degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia alle istituzioni e agli organismi anzidetti. Il Ministero cura altresì la pubblicazione della revisione consolidata dei dati statistici forniti ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e ne assicura la trasmissione alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 44 della direttiva.

2. Identico.

3. Fermi restando le attribuzioni e i poteri ispettivi e di controllo delle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), ai sensi del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, effettua proprie ispezioni, presso i soggetti obbligati, al fine di acquisire elementi utili allo svolgimento dei procedimenti rientranti nelle proprie competenze istituzionali in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Nell'ambito dell'ispezione, gli ispettori chiedono o rilevano ogni notizia o risultanza esistente presso i soggetti ispezionati.

3. Identico.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze esercita il potere sanzionatorio, secondo i termini e le procedure di cui al Titolo V del presente decreto.

4. Identico.

5. Il Comitato di sicurezza finanziaria esercita i poteri e le funzioni previsti dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, e successive modificazioni, recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, elabora le strategie di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e coordina le misure di contenimento del relativo rischio da parte delle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a). Il decreto 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni disciplina il funzionamento del Comitato di sicurezza finanziaria nello svolgimento dei propri compiti e delle proprie funzioni.

5. Identico.

6. Il Comitato di sicurezza finanziaria:

a) elabora l'analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui all'articolo 14;

b) propone al Ministro dell'economia e delle finanze le misure nazionali di designazione e congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti, anche per interposta persona, da persone fisiche, persone giuridiche, gruppi o entità che commettono, o tentano di commettere, atti di terrorismo, ai fini dell'adozione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 4;

c) propone al Ministro dell'economia e delle finanze l'esenzione di taluni soggetti dall'osservanza degli obblighi di cui al presente decreto, al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 4, comma 3;

d) formula i pareri e le proposte previsti dal presente decreto e fornisce consulenza al Ministro dell'economia e delle finanze in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

6. Identico.

7. Il Comitato di sicurezza finanziaria, entro il 30 maggio di ogni anno, presenta al Ministro dell'economia e delle finanze, per il successivo inoltro al Parlamento, la relazione contenente la valutazione dell'attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, dei relativi risultati e delle proposte dirette a renderla più efficace. A tal fine, la UIF, le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni e organismi interessati, gli organismi di autoregolamentazione, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia forniscono, entro il 30 marzo di ogni anno, i dati statistici e le informazioni sulle attività rispettivamente svolte, nell'anno solare precedente, nell'ambito delle funzioni di vigilanza, supervisione e controllo. In particolare, è compito dell'UIF indicare, quanto meno, il numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute e il seguito dato a tali segnalazioni; è compito della Guardia di finanza e della Direzione investigativa antimafia indicare, quanto meno, il numero di casi e delle persone investigati; è compito del Ministero della giustizia indicare, quanto meno, il numero di persone indagate o sottoposte a procedimento di prevenzione, di persone condannate per reati di riciclaggio, di autoriciclaggio o di finanziamento del terrorismo e gli importi e la tipologia dei beni sequestrati e confiscati nell'ambito dei relativi procedimenti; è compito del Ministero dell'economia e delle finanze fornire i dati relativi ai congelamenti disposti ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.

7. Il Comitato di sicurezza finanziaria, entro il 30 maggio di ogni anno, presenta al Ministro dell'economia e delle finanze, per il successivo inoltro al Parlamento, la relazione contenente la valutazione dell'attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, dei relativi risultati e delle proposte dirette a renderla più efficace. A tal fine, la UIF, le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni e organismi interessati, gli organismi di autoregolamentazione, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia forniscono, entro il 30 marzo di ogni anno, i dati statistici e le informazioni sulle attività rispettivamente svolte, nell'anno solare precedente, nell'ambito delle funzioni di vigilanza, supervisione e controllo. In particolare, è compito dell'UIF indicare, quanto meno, il numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute e il seguito dato a tali segnalazioni nonché i dati riguardanti il numero di richieste internazionali di informazioni effettuate, ricevute e rifiutate dalla UIF e di quelle evase, parzialmente o totalmente, disaggregati per paese di controparte; è compito della Guardia di finanza e della Direzione investigativa antimafia indicare, quanto meno, il numero di casi e delle persone investigati; è compito del Ministero della giustizia indicare, quanto meno, il numero di persone indagate o sottoposte a procedimento di prevenzione, di persone condannate per reati di riciclaggio, di autoriciclaggio o di finanziamento del terrorismo e gli importi e la tipologia dei beni sequestrati e confiscati nell'ambito dei relativi procedimenti; è compito del Ministero dell'economia e delle finanze fornire i dati relativi ai congelamenti disposti ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.

 

 

Art. 6.

Unità d'informazione finanziaria

(omissis)

 

 

Art. 7

Autorità di vigilanza di settore

1. Le Autorità di vigilanza di settore verificano il rispetto, da parte dei soggetti rispettivamente vigilati, degli obblighi previsti dal presente decreto e dalle relative disposizioni di attuazione. A tal fine:

a) adottano nei confronti dei soggetti rispettivamente vigilati, disposizioni di attuazione del presente decreto in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela; (17)

b) verificano l'adeguatezza degli assetti organizzativi e procedurali dei soggetti obbligati rispettivamente vigilati;

c) definiscono procedure e metodologie per la valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui gli intermediari rispettivamente vigilati sono esposti nell'esercizio della propria attività;

d) esercitano i poteri attribuiti dal presente decreto anche al fine di assicurare il rispetto delle norme tecniche di regolamentazione adottate ai sensi della direttiva.

1. Identico.

2. Le Autorità di vigilanza di settore, nell'ambito delle rispettive attribuzioni:

2. Identico:

a) basano la frequenza e l'intensità dei controlli e delle ispezioni di vigilanza in funzione del profilo di rischio, delle dimensioni e della natura del soggetto obbligato vigilato;

a) identica;

b) effettuano ispezioni e controlli, anche attraverso la richiesta di esibizione o trasmissione di tutti i documenti, gli atti e di ogni altra informazione utili all'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo. Nell'esercizio di tali competenze, le autorità di vigilanza di settore hanno il potere di convocare i componenti degli organi di direzione, amministrazione e controllo e il personale dei soggetti obbligati rispettivamente vigilati e possono richiedere l'invio, con le modalità e nei termini stabiliti nelle disposizioni di attuazione di cui al comma 1, lettera a), di segnalazioni periodiche rilevanti per finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

b) effettuano ispezioni e controlli, anche attraverso la richiesta di esibizione o trasmissione di tutti i documenti, gli atti e di ogni altra informazione utili all'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo. Nell'esercizio di tali competenze, le autorità di vigilanza di settore hanno il potere di convocare i componenti degli organi di direzione, amministrazione e controllo e il personale dei soggetti obbligati rispettivamente vigilati e possono richiedere l'invio, con le modalità e nei termini stabiliti nelle disposizioni di attuazione di cui al comma 1, lettera a), di segnalazioni periodiche rilevanti per finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. I poteri ispettivi e di controllo previsti dalla presente lettera possono essere esercitati anche nei confronti dei soggetti ai quali i soggetti obbligati abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio, nei limiti consentiti dal presente decreto e dalla relativa disciplina attuativa.

c) ordinano ovvero, in caso di inottemperanza all'ordine di convocare, convocano direttamente gli organi di amministrazione, direzione e controllo dei soggetti obbligati rispettivamente vigilati, fissandone l'ordine del giorno e proponendo l'assunzione di specifiche decisioni;

c) identica;

d) adottano provvedimenti aventi ad oggetto il divieto di nuove operazioni nelle ipotesi di gravi carenze o violazioni, riscontrate a carico dei soggetti obbligati rispettivamente vigilati;

d) identica;

e) ai sensi dell'articolo 62, commi 7 e 8, irrogano, nei limiti delle rispettive attribuzioni e competenze, le sanzioni previste per l'inosservanza degli obblighi di cui al presente decreto, e delle relative disposizioni di attuazione, da parte dei soggetti obbligati rispettivamente vigilati.

e) irrogano, nei limiti delle rispettive attribuzioni e competenze, le sanzioni previste per l'inosservanza degli obblighi di cui al presente decreto, e delle relative disposizioni di attuazione, da parte dei soggetti obbligati rispettivamente vigilati.

3. Per l'esercizio delle attribuzioni di cui al comma 1, le autorità di vigilanza di settore hanno accesso alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e trust espressi, contenute in apposita sezione, ad accesso riservato, del registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto.

3. Per l'esercizio delle attribuzioni di cui al comma 1, le autorità di vigilanza di settore hanno accesso alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e trust espressi, contenute in apposita sezione del registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto.

4. Le autorità di vigilanza di settore informano prontamente la UIF e la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo di situazioni ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale e forniscono alle Autorità di vigilanza europee ogni informazione utile all'efficace svolgimento delle rispettive attribuzioni. Nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza su succursali di soggetti obbligati aventi sede in altro Stato membro, le autorità di vigilanza di settore assicurano la cooperazione e forniscono ogni informazione necessaria alle autorità di vigilanza dello Stato membro di appartenenza dei predetti soggetti obbligati.

4. Le autorità di vigilanza di settore informano prontamente la UIF e la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo di situazioni ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale e forniscono alle Autorità di vigilanza europee ogni informazione utile all'efficace svolgimento delle rispettive attribuzioni. Nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza su succursali di soggetti obbligati aventi sede in altro Stato membro nonché sugli intermediari bancari e finanziari con capogruppo in un altro Stato membro, le autorità di vigilanza di settore assicurano la cooperazione e forniscono ogni informazione necessaria alle autorità di vigilanza dello Stato membro di appartenenza dei predetti soggetti obbligati o della società capogruppo.

 

4-bis. Al fine di esercitare la vigilanza sui gruppi, le autorità di vigilanza di settore:

a) possono impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo complessivamente considerato o i suoi componenti, in relazione all’adempimento degli obblighi disciplinati dal presente decreto e dalla relativa disciplina attuativa. Le autorità di vigilanza di settore possono impartire disposizioni anche nei confronti di un solo o di alcuni componenti il gruppo;

b) possono effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritengano necessari.

 

4-ter. In caso di gruppi operanti in più Stati membri, le autorità di vigilanza di settore cooperano con le autorità competenti in materia di antiriciclaggio degli Stati membri in cui sono stabiliti gli intermediari bancari e finanziari controllati o le succursali del gruppo.

 

4-quater. Le autorità di vigilanza di settore possono richiedere alle autorità competenti in materia di antiriciclaggio di altro Stato membro di effettuare accertamenti presso gli intermediari bancari e finanziari controllati o le succursali del gruppo, stabiliti nel territorio di dello Stato, ovvero concordare altre modalità delle verifiche.

 

4-quinquies. Le autorità di vigilanza di settore, su richiesta delle autorità competenti in materia di antiriciclaggio di altri Stati membri, possono effettuare ispezioni presso gli intermediari bancari e finanziari con sede legale in Italia ricompresi nella vigilanza sui gruppi di competenza delle autorità  richiedenti Le autorità di vigilanza di settore possono consentire che la verifica sia effettuata dalle autorità che hanno fatto la richiesta ovvero da un revisore o da un esperto. L'autorità competente richiedente, qualora non compia direttamente la verifica, può, se lo desidera, prendervi parte.

 

4-sexies. Al fine di agevolare l'esercizio della vigilanza nei confronti di gruppi operanti in più Stati membri, le autorità di vigilanza di settore, sulla base di accordi con le autorità competenti in materia di antiriciclaggio, definiscono forme di collaborazione e coordinamento, possono istituire collegi di supervisori e partecipare ai collegi istituiti da altre autorità. In tale ambito, le autorità di vigilanza di settore possono concordare specifiche ripartizioni di compiti e deleghe di funzioni.

 

 

Art. 8.

Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo

1. Nell'esercizio delle competenze e nello svolgimento delle funzioni di coordinamento delle indagini e di impulso investigativo ad essa attribuite dalla normativa vigente, la Direzione nazionale antimafia ed antiterrorismo:

1, Identico:

a) riceve tempestivamente dalla UIF per il tramite del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza ovvero, per quanto attinente alle segnalazioni relative alla criminalità organizzata, per il tramite della Direzione investigativa antimafia, i dati attinenti alle segnalazioni di operazioni sospette e relativi ai dati anagrafici dei soggetti segnalati o collegati, necessari per la verifica della loro eventuale attinenza a procedimenti giudiziari in corso, e può richiedere ogni altro elemento informativo e di analisi che ritenga di proprio interesse, anche ai fini della potestà di impulso attribuita al Procuratore Nazionale. A tal fine la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo stipula con la UIF, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia appositi protocolli tecnici, volti a stabilire le modalità e la tempistica dello scambio di informazioni di cui alla presente lettera, assicurando l'adozione di ogni accorgimento idoneo a tutelare il trattamento in forma anonima dei dati anagrafici, necessari per la verifica della loro eventuale attinenza a procedimenti giudiziari in corso e la riservatezza dell'identità del segnalante;

a) identica;

b) riceve dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli tutti i dati e le informazioni necessari all'individuazione di possibili correlazioni tra flussi merceologici a rischio e flussi finanziari sospetti, sulla base di protocolli tecnici, stipulati con la medesima Agenzia, volti a stabilire le modalità e la tempistica dello scambio di informazioni;

b) identica;

c) ferme le disposizioni vigenti in materia di tutela del segreto investigativo, fornisce alla UIF e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli tempestivo riscontro in ordine all'utilità delle informazioni ricevute;

c) identica;

d) può richiedere alla UIF l'analisi dei flussi finanziari ovvero analisi e studi su singole anomalie, riferibili a ipotesi di utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività della criminalità organizzata o di finanziamento del terrorismo, su specifici settori dell'economia ritenuti a rischio, su categorie di strumenti di pagamento e su specifiche realtà economiche territoriali;

d) identica;

e) ha accesso alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e trust espressi, contenute in apposita sezione del registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto;

e) identica;

f) fornisce al Comitato di sicurezza finanziaria, nel rispetto del segreto di indagine, i dati in suo possesso, utili all'elaborazione dell'analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui all'articolo 14 e le proprie valutazioni sui risultati dell'attività di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, al fine della elaborazione della relazione di cui all'articolo 5, comma 7;

f) identica;

g) può richiedere, ai sensi dell'articolo 371-bis, c.p.p., alle autorità di vigilanza di settore ogni altra informazione utile all'esercizio delle proprie attribuzioni.

g) può richiedere, ai sensi dell'articolo 371-bis del codice di procedura penale, alle autorità di vigilanza di settore ogni altra informazione utile all'esercizio delle proprie attribuzioni.

 

 

Art. 9.

Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e Direzione investigativa antimafia

1. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, nel quadro degli obiettivi e priorità strategiche individuati annualmente dal Ministro dell'economia e delle finanze con la Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione, esegue i controlli sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto da parte dei soggetti obbligati non vigilati dalle Autorità di vigilanza di settore nonché gli ulteriori controlli effettuati, in collaborazione con la UIF che ne richieda l'intervento a supporto dell'esercizio delle funzioni di propria competenza.

1. Identico.

2. Al fine di garantire economicità ed efficienza dell'azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza può eseguire, previa intesa con le autorità di vigilanza di settore rispettivamente competenti, i controlli sui seguenti soggetti:

a) istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica e relative succursali;

b) punti di contatto centrale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera ii);

c) società fiduciarie e intermediari di cui all'albo previsto dall'articolo 106 TUB;

d) soggetti eroganti micro-credito ai sensi dell'articolo 111 TUB e i confidi e gli altri soggetti di cui all'articolo 112 TUB;

e) succursali insediate sul territorio della Repubblica di intermediari bancari e finanziari e di imprese assicurative aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo;

f) intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), CAP, che operano nei rami di attività di cui all'articolo 2, comma 1, CAP;

g) revisori legali e società di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio;

h) soggetti che esercitano l'attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'articolo 134 TULPS, salve le competenze in materia di pubblica sicurezza attribuite dal medesimo Testo Unico.

2. Identico.

3. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza definisce la frequenza e l'intensità dei controlli e delle ispezioni in funzione del profilo di rischio, della natura e delle dimensioni dei soggetti obbligati e dei rischi nazionali e transfrontalieri di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

3. Identico.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza:

4. Identico.

a) effettua ispezioni e controlli anche con i poteri attribuiti al Corpo dalla normativa valutaria. I medesimi poteri sono attribuiti ai militari appartenenti ai reparti della Guardia di finanza ai quali il Nucleo speciale di polizia valutaria delega le ispezioni e i controlli;

a) identica;

 

a-bis) acquisisce, anche attraverso le ispezioni e i controlli di cui ai commi l e 2, dati e informazioni presso i soggetti obbligati;

b) con i medesimi poteri di cui alla lettera a), svolge gli approfondimenti investigativi delle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dalla UIF, secondo quanto stabilito dall'articolo 40.

b) con i medesimi poteri di cui alla lettera a), svolge gli approfondimenti investigativi delle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 13 e delle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dalla UIF ai sensi dell'articolo 40.

5. Ferme restando le competenze del Nucleo speciale di polizia valutaria di cui al comma 4, la Guardia di finanza:

a) accerta e contesta, con le modalità e nei termini di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero trasmette alle autorità di vigilanza di settore le violazioni degli obblighi di cui al presente decreto riscontrate nell'esercizio dei suoi poteri di controllo;

b) espleta le funzioni e i poteri di controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto da parte dei soggetti convenzionati e agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn), nonché da parte dei distributori ed esercenti di gioco, ivi compresi quelli di prestatori di servizi di gioco con sede legale e amministrazione centrale in altro Stato comunitario, che operano sul territorio della Repubblica italiana.

5. Identico.

6. Per l'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, il Nucleo speciale di polizia valutaria ha accesso:

6. Identico:

a) ai dati contenuti nella sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, commi 6 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificato dall'articolo 37, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

a) identica;

b) alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e trust espressi, contenute in apposita sezione del registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto.

b) identica;

 

b-bis) ai dati e alle informazioni contenute nell'anagrafe immobiliare integrata di cui all'articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

7. La Direzione investigativa antimafia accerta e contesta, con le modalità e nei termini di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero trasmette alle autorità di vigilanza di settore, le violazioni degli obblighi di cui al presente decreto riscontrate nell'esercizio delle sue attribuzioni ed effettua gli approfondimenti investigativi, attinenti alla criminalità organizzata, delle segnalazioni di operazioni sospette, trasmesse dalla UIF secondo quanto stabilito dall'articolo 40. Restano applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 4, e 1-bis, commi 1 e 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726.

7. La Direzione investigativa antimafia accerta e contesta, con le modalità e nei termini di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero trasmette alle autorità di vigilanza di settore, le violazioni degli obblighi di cui al presente decreto riscontrate nell'esercizio delle sue attribuzioni ed effettua gli approfondimenti investigativi, attinenti alla criminalità organizzata, delle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 13 e delle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dalla UIF ai sensi dell'articolo 40. Restano applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 4, e 1-bis, commi 1 e 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726.

8. Per l'esercizio delle attribuzioni di cui al comma 7, la Direzione investigativa antimafia ha accesso:

8. Identico:

a) ai dati contenuti nella sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, commi 7 e 11, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificato dall'articolo 37, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

a) identica;

b) alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e trusts espressi, contenute in apposita sezione del registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto.

b) identica;

 

b-bis) ai dati e alle informazioni contenute nell'anagrafe immobiliare integrata di cui all'articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

9. I dati e le informazioni acquisite nell'ambito delle attività svolte ai sensi del presente articolo sono utilizzabili ai fini fiscali, secondo le disposizioni vigenti.

9. I dati e le informazioni acquisite nell'ambito delle attività svolte ai sensi del presente articolo sono utilizzabili ai fini fiscali, secondo le disposizioni e le attribuzioni vigenti.

 

 

Art. 10.

Pubbliche amministrazioni

(omissis)

 

 

Art. 11.

Organismi di autoregolamentazione

1. Fermo quanto previsto circa la titolarità e le modalità di esercizio dei poteri di controllo da parte delle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), gli organismi di autoregolamentazione, le loro articolazioni territoriali e i consigli di disciplina, secondo i principi e le modalità previsti dall'ordinamento vigente, promuovono e controllano l'osservanza degli obblighi previsti dal presente decreto da parte dei professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi. Ai fini della corretta attuazione degli obblighi di cui al presente articolo, il Ministero della giustizia, ai sensi della normativa vigente, espleta le funzioni di controllo sugli ordini professionali assoggettati alla propria vigilanza.

1. Identico.

2. Gli organismi di autoregolamentazione sono responsabili dell'elaborazione e aggiornamento di regole tecniche, adottate in attuazione del presente decreto previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria, in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell'esercizio della propria attività, di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata della clientela e di conservazione e, anche attraverso le proprie articolazioni territoriali, garantiscono l'adozione di misure idonee a sanzionarne l'inosservanza e sono sentiti dalla UIF ai fini dell'adozione e dell'aggiornamento degli indicatori di anomalia di cui all'articolo 6, comma 4, lettera e) che li riguardino. I predetti organismi e le loro articolazioni territoriali sono altresì responsabili della formazione e dell'aggiornamento dei propri iscritti in materia di politiche e strumenti di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

2. Identico.

3. Gli organismi di autoregolamentazione, attraverso propri organi all'uopo predisposti, applicano sanzioni disciplinari a fronte di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime degli obblighi cui i propri iscritti sono assoggettati ai sensi del presente decreto e delle relative disposizioni tecniche di attuazione e comunicano annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della giustizia i dati attinenti il numero dei procedimenti disciplinari avviati o conclusi dagli ordini territoriali.

3. Identico.

4. Gli organismi di autoregolamentazione possono ricevere le segnalazioni di operazioni sospette da parte dei propri iscritti, per il successivo inoltro alla UIF, secondo le specifiche e con le modalità e garanzie di tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia sentito il Garante per la protezione dei dati personali. I predetti organismi informano prontamente la UIF di situazioni, ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività.

4. Identico.

 

4-bis. Gli organismi di autoregolamentazione, entro il termine di cui all'articolo 5, comma 7, pubblicano, dandone preventiva informazione al Comitato di sicurezza finanziarla, una relazione annuale contenente i seguenti dati e informazioni:

a) il numero dei decreti sanzionatori e delle altre misure sanzionatorie, suddivisi per tipologia di infrazione, adottati dalle competenti autorità, nei confronti dei rispettivi iscritti, nell'anno solare precedente;

b) il numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute dall'organismo di autoregolamentazione, per il successivo inoltro alla UIF, ai sensi del comma 4;

c) il numero e la tipologia di misure disciplinari, adottate nei confronti dei rispettivi iscritti ai sensi del comma 3 e dell’articolo 66, comma l, a fronte di violazioni gravi, ripetute, sistematiche ovvero plurime degli obblighi stabiliti dal presente decreto in materia di controlli interni, di adeguata verifico della clientela, di conservazione e di segnalazione di operazioni sospette.

 

 

Capo III

Cooperazione nazionale e internazionale

Art. 12

Collaborazione e scambio di informazioni

Collaborazione e scambio di informazioni tra autorità nazionali

1. Le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), le amministrazioni e gli organismi interessati, l'autorità giudiziaria e gli organi delle indagini collaborano per agevolare l'individuazione di ogni circostanza in cui emergono fatti e situazioni la cui conoscenza può essere comunque utilizzata per prevenire l'uso del sistema finanziario e di quello economico a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

1. Identico.

 

1-bis. Per le finalità di cui al presente decreto, le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), collaborano tra loro scambiando informazioni, anche in deroga all’obbligo del segreto d'ufficio.

2. Fermo quanto stabilito dal presente decreto circa la titolarità e le modalità di esercizio dei poteri di controllo da parte delle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), le amministrazioni e gli organismi interessati, qualora nell'esercizio delle proprie attribuzioni rilevino l'inosservanza delle norme di cui al presente decreto, accertano e contestano la violazione con le modalità e nei termini di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere dettate modalità e procedure per la contestazione della violazione e il successivo inoltro all'autorità competente all'irrogazione della sanzione. Le medesime amministrazioni e i medesimi organismi informano prontamente la UIF di situazioni, ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale.

2. Identico.

3. Fermo quanto disposto dall'articolo 40 in materia di analisi e sviluppo investigativo della segnalazione di operazione sospetta, l'autorità giudiziaria, nell'ambito di indagini relative all'esistenza di reati di riciclaggio, di autoriciclaggio, di reati a essi presupposti ovvero di attività di finanziamento del terrorismo e ogni qualvolta lo ritenga necessario per lo svolgimento di un procedimento penale, può richiedere alla UIF, con le garanzie di cui all'articolo 38, i risultati delle analisi e qualsiasi altra informazione pertinente.

3. Identico.

4. Ferma restando l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente per le informazioni coperte da segreto investigativo, gli organi delle indagini forniscono le informazioni investigative necessarie a consentire alla UIF lo svolgimento delle analisi di sua competenza, attraverso modalità concordate che garantiscano la tempestiva disponibilità delle predette informazioni e il rispetto dei principi di pertinenza e proporzionalità dei dati e delle notizie trattati rispetto agli scopi per cui sono richiesti.

4. Ferma restando l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente per le informazioni coperte da segreto investigativo nonché eccettuati i casi in cui è in corso un'indagine di polizia per la quale è già stata trasmessa un'informativa all'autorità giudiziaria, ai sensi degli articoli 347 o 357 del codice di procedura penale e detta autorità non ha ancora assunto le proprie determinazioni in ordine all'esercizio dell’azione penale, gli organi delle indagini forniscono le informazioni investigative necessarie a consentire alla UIF lo svolgimento delle analisi di sua competenza, attraverso modalità concordate che garantiscano la tempestiva disponibilità delle predette informazioni e il rispetto dei principi di pertinenza e proporzionalità dei dati e delle notizie trattati rispetto agli scopi per cui sono richiesti. [GIUSTIZIA]

5. La UIF fornisce i risultati di carattere generale degli studi effettuati alle forze di polizia, alle autorità di vigilanza di settore, al Ministero dell'economia e delle finanze, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al Ministero della giustizia ed al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; fermo restando quanto previsto dall'articolo 331 del codice di procedura penale, la UIF fornisce alla Direzione investigativa antimafia, al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza nonché al Comitato di analisi strategica antiterrorismo gli esiti delle analisi e degli studi effettuati su specifiche anomalie da cui emergono fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

5. Identico.

6. La UIF informa tempestivamente il Comitato di sicurezza finanziaria delle attività e degli strumenti con cui provvede alla disseminazione delle informazioni, relative alle analisi strategiche volte a individuare tendenze evolutive dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, in favore di autorità preposte alla tutela di interessi correlati o strumentali alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. La UIF fornisce al Comitato di sicurezza finanziaria, con cadenza semestrale, una relazione sintetica che informa in ordine al numero e alla tipologia delle informazioni disseminate e fornisce riscontro in ordine alle attività intraprese a seguito del loro utilizzo.

6. Identico.

7. L'autorità giudiziaria, quando ha fondato motivo di ritenere che il riciclaggio, l'autoriciclaggio o l'impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita ovvero le attività preordinate al compimento di uno o più atti con finalità di finanziamento del terrorismo siano avvenuti attraverso operazioni effettuate presso gli intermediari sottoposti a vigilanza, ne dà comunicazione alle autorità di vigilanza di settore e alla UIF per gli adempimenti e le analisi di rispettiva spettanza. Le notizie comunicate sono coperte dal segreto d'ufficio. La comunicazione può essere ritardata quando può derivarne pregiudizio alle indagini. Le Autorità di vigilanza di settore e la UIF comunicano all'autorità giudiziaria le iniziative assunte e i provvedimenti adottati.

7. L'autorità giudiziaria, quando ha fondato motivo di ritenere che il riciclaggio, l'autoriciclaggio o l'impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita ovvero le attività preordinate al compimento di uno o più atti con finalità di finanziamento del terrorismo siano avvenuti attraverso operazioni effettuate presso gli intermediari sottoposti a vigilanza, ne dà comunicazione alle autorità di vigilanza di settore e alla UIF, fermo quanto stabilito dall’articolo 8, comma 1, lettera a), per gli adempimenti e le analisi di rispettiva spettanza. Le notizie comunicate sono coperte dal segreto d'ufficio. La comunicazione può essere ritardata quando può derivarne pregiudizio alle indagini. Le Autorità di vigilanza di settore e la UIF comunicano all'autorità giudiziaria le iniziative assunte e i provvedimenti adottati.

 

7-bis. L'autorità giudiziaria può richiedere al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e, per quanto attiene alla criminalità organizzata, anche alla Direzione Investigativa antimafia, i risultati degli approfondimenti investigativi svolti sulle segnalazioni di operazioni sospette.

8. Fermo quanto disposto dal presente articolo, tutte le informazioni, rilevanti ai fini del presente decreto, in possesso delle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), delle amministrazioni e organismi interessati e degli organismi di autoregolamentazione, sono coperte da segreto d'ufficio anche nei confronti della pubblica amministrazione. Il segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria, quando le informazioni siano necessarie per le indagini o per lo svolgimento di un procedimento penale.

8. Salvo quanto previsto dal comma l-bis., tutte le informazioni, in possesso delle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), e rilevanti per l'esercizio delle attribuzioni di cui al presente decreto, sono coperte da segreto d'ufficio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 326 del codice penale. Il segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria, quando le informazioni siano necessarie per le indagini o per lo svolgimento di un procedimento penale.

 

 

Art. 13

Cooperazione internazionale

1. In deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, la UIF può scambiare informazioni e collaborare con analoghe autorità di altri Stati preposte all'esercizio delle medesime funzioni, a condizioni di reciprocità anche per quanto riguarda la riservatezza delle informazioni, e, a tale fine, può stipulare protocolli d'intesa. In particolare, la UIF può scambiare dati e notizie in materia di operazioni sospette con analoghe autorità di altri Stati, utilizzando, a tal fine, anche le informazioni in possesso del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e della Direzione investigativa antimafia, specificamente richieste, fatte salve le norme sul segreto di indagine. Al di fuori dei casi di cui al presente comma, restano applicabili le disposizioni di cui agli articoli 9 e 12 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Le informazioni ricevute dalle autorità estere possono essere trasmesse dalla UIF alle autorità italiane competenti, previo consenso dell'autorità dello Stato che ha fornito le informazioni. In nessun caso le differenti definizioni di reato fiscale, accolte dai diversi ordinamenti nazionali, possono ostacolare lo scambio di informazioni o la collaborazione tra la UIF e le omologhe autorità degli altri Stati membri.

l. Le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, cooperano con le autorità competenti degli altri Stati membri, al fine di assicurare che lo scambio di informazioni e l'assistenza, necessari al perseguimento de/le finalità di cui al presente decreto, non siano impediti dall'attinenza dell'informazione o dell'assistenza alla materia fiscale, dalla diversa natura giuridica o dal diverso status dell'omologa autorità competente richiedente ovvero dall'esistenza di un accertamento investigativo, di un'indagine o di un procedimento penale, fatto salvo il caso in cui lo scambio o l'assistenza possano ostacolare la predetta indagine o il predetto accertamento investigativo o procedimento penale. Restano ferme le vigenti disposizioni poste a tutela del segreto investigativo.

 

2. Per l'esercizio delle rispettive attribuzioni, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza, la Direzione investigativa antimafia, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e la UIF collaborano nell'ambito della cooperazione internazionale e scambiano le informazioni ottenute nell'ambito della predetta cooperazione. A tal fine, la Guardia di Finanza, la Direzione investigativa antimafia, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e la UIF stipulano appositi protocolli d'intesa, volti a disciplinare il processo di tempestiva condivisione delle predette informazioni.

2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, al fine di facilitare le attività comunque connesse all'approfondimento investigativo delle segnalazioni di operazioni sospette, la UIF stipula con la Guardia di finanza e la DIA protocolli d'intesa ove sono previste le condizioni e le procedure con cui queste scambiano, anche direttamente, dati ed informazioni di polizia con omologhi organismi esteri ed internazionali, a condizioni di reciprocità ed in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio.

3. Fermo restando quanto stabilito al comma l, al fine di facilitare le attività comunque connesse all'approfondimento investigativo delle segnalazioni di operazioni sospette, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia scambiano, anche direttamente, a condizioni di reciprocità ed in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, dati ed informazioni di polizia con omologhi organismi esteri e internazionali.

 

 

 

Art. 13-bis

Cooperazione tra Unità di informazione finanziaria per l'Italia e altre FIU

 

l. La UIF, previa richiesta ovvero di propria iniziativa, può, a condizioni di reciprocità, anche per quanto riguarda la riservatezza, scambiare informazioni e collaborare con le FIU per il trattamento o l'analisi di informazioni collegate al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e ai soggetti coinvolti, indipendentemente dalla tipologia e dall’accertamento delle fattispecie di reato presupposto. La richiesta indica tutti i fatti pertinenti, le informazioni sul contesto, le motivazioni e le modalità di utilizzo delle informazioni richieste. La UIF accede alla rete FIU.NET e si avvale di tecnologie adeguate a consentire l'incrocio anonimo dei dati inerenti le informazioni oggetto di scambio tra essa e le altre FIU.

 

2. La UIF utilizza le informazioni ottenute dalle altre FIU per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 e per le finalità per cui le predette informazioni sono state fornite. Tali informazioni possono essere utilizzate per finalità ulteriori o trasmesse dalla UIF alle autorità nazionali competenti previo consenso della FIU dello Stato che ha fornito le informazioni e nel rispetto degli eventuali limiti o condizioni posti dalla medesima FIU. La UIF può fornire il predetto consenso alla FIU cui ha fornito le informazioni e può rifiutarlo qualora, in base alle evidenze disponibili, possa pregiudicare lo svolgimento di indagini o si ponga in contrasto con norme costituzionali o con i principi fondamentali dell'ordinamento nazionale. Tali eccezioni sono specificate in modo da evitare abusi o limitazioni non consentite alla comunicazione delle predette informazioni.

 

3. Per le finalità di cui al presente articolo, la UIF può stipulare protocolli di intesa con le FIU e avvalersi di tutti i poteri di cui, secondo l'ordinamento vigente, dispone in qualità di Unità di informazione finanziaria per l'Italia. Al di fuori dei casi di cui al presente articolo, restano applicabili le disposizioni di cui agli articoli 9 e 12 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

 

4. La UIF partecipa con le FIU degli Stati membri ad analisi congiunte dei casi di carattere transfrontaliero e trasmette alle medesime FIU le informazioni su segnalazioni di operazioni sospette che riguardano tali Stati, individuate tenendo conto degli indirizzi formulati dalla Piattaforma delle FIU dell'Unione Europea, ai sensi dell’articolo 51 della Direttiva. La UIF, previa autorizzazione delle FIU estere, ove necessaria, trasmette i dati e i risultati di tali analisi alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e alla Direzione Investigativa antimafia, per l'esercizio delle rispettive attribuzioni, con le modalità e nei termini stabiliti dal protocolli di cui all’articolo 13, comma 2.

 

5. Le differenti definizioni di fattispecie penali vigenti negli ordinamenti degli Stati membri non ostacolano la cooperazione e lo scambio di informazioni tra la UIF e le FIU.

 

 

 

Art. 13-ter

Cooperazione tra le autorità di vigilanza di settore degli Stati membri

 

l. Le autorità di vigilanza di settore collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti i in materia di antiriciclaggio e con le autorità di vigilanza prudenziale e di risoluzione degli altri Stati membri nonché con la Banca Centrale Europea, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le informazioni che le autorità di vigilanza di settore hanno ricevuto possono essere comunicate soltanto con l'assenso esplicito delle autorità che le hanno fornite.

 

2. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, le autorità di vigilanza di settore possono concludere accordi di collaborazione con le autorità di cui al comma 1 o con analoghe autorità di Stati terzi.

 

 

Capo IV

Analisi e valutazione del rischio

 

 

(omissis)

 

 

Art. 16

Procedure di mitigazione del rischio

1. I soggetti obbligati adottano i presidi e attuano i controlli e le procedure, adeguati alla propria natura e dimensione, necessari a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, individuati ai sensi degli articoli 14 e 15.

1. I soggetti obbligati adottano i presidi e attuano i controlli e le procedure, adeguati alla propria natura e dimensione, necessari a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, individuati ai sensi degli articoli 14 e 15. In caso di gruppi, la capogruppo adotta un approccio globale al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo secondo le modalità stabilite dalle autorità di vigilanza di settore nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma l, lettera a).

2. Le autorità di vigilanza di settore ai sensi dell'articolo 7, comma 1, e gli organismi di autoregolamentazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, individuano i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati, rispettivamente vigilati e controllati adottano specifici presidi, controlli e procedure per:

a) la valutazione e gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

b) l'introduzione di una funzione antiriciclaggio, ivi comprese, se adeguate rispetto alle dimensioni e alla natura dell'attività, la nomina di un responsabile della funzione antiriciclaggio e la previsione di una funzione di revisione indipendente per la verifica delle politiche, dei controlli e delle procedure.

2. Identico.

3. I soggetti obbligati adottano misure proporzionate ai propri rischi, alla propria natura e alle proprie dimensioni, idonee a rendere note al proprio personale gli obblighi cui sono tenuti ai sensi del presente decreto, ivi compresi quelli in materia di protezione dei dati personali. A tal fine, i soggetti obbligati garantiscono lo svolgimento di programmi permanenti di formazione, finalizzati alla corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, al riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e all'adozione dei comportamenti e delle procedure da adottare.

3. Identico.

4. I sistemi e le procedure adottati ai sensi del presente articolo rispettano le prescrizioni e garanzie stabilite dal presente decreto e dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

4. Identico.

 

4-bis. Se l’ordinamento di un paese terzo non consente alle succursali e alle società di un gruppo ivi stabilite di adeguarsi alle procedure di gruppo di cui al comma l, la società capogruppo applica le misure previste dal regolamento delegato della Commissione europea di cui all’articolo 45, paragrafo 7, della Direttiva. Laddove queste misure non siano idonee a ridurre il rischio di riciclaggio connesso all'operatività nel paese terzo, le autorità di vigilanza di settore intensificano i propri controlli sul gruppo e possono vietare al gruppo di instaurare rapporti d'affari o di effettuare operazioni per il tramite delle succursali e delle società stabilite nel paese terzo nonché, se necessario, imporre al gruppo di cessare del tutto la propria operatività nel paese.

 

 

 

Normativa vigente

A.G. 95, art. 2

Decreto legislativo n. 231 del 2007
Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione

Titolo II

Obblighi

Capo I

Obblighi di adeguata verifica della clientela

Sezione I

Art. 17

Disposizioni generali

1. I soggetti obbligati procedono all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo con riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale:

a) in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale;

b) in occasione dell'esecuzione di un'operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate per realizzare un'operazione frazionata ovvero che consista in un trasferimento di fondi, come definito dall'articolo 3, paragrafo 1, punto 9, del regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, superiore a mille euro;

c) con riferimento ai prestatori di servizi di gioco di cui all'articolo 3, comma 6), in occasione del compimento di operazioni di gioco, anche secondo le disposizioni dettate dal Titolo IV del presente decreto.

1. Identico.

2. I soggetti obbligati procedono, in ogni caso, all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo:

a) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;

b) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione.

2. Identico.

3. I soggetti obbligati adottano misure di adeguata verifica della clientela proporzionali all'entità dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e dimostrano alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), e agli organismi di autoregolamentazione che le misure adottate sono adeguate al rischio rilevato. Nel graduare l'entità delle misure i soggetti obbligati tengono conto, quanto meno, dei seguenti criteri generali:

a) con riferimento al cliente:

1) la natura giuridica;

2) la prevalente attività svolta;

3) il comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale;

4) l'area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte;

b) con riferimento all'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale:

1) la tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere;

2) le modalità di svolgimento dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale;

3) l'ammontare dell'operazione;

4) la frequenza e il volume delle operazioni e la durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale;

5) la ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale, in rapporto all'attività svolta dal cliente e all'entità delle risorse economiche nella sua disponibilità;

6) l'area geografica di destinazione del prodotto e l'oggetto dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

3. Identico.

4. I soggetti obbligati adempiono alle disposizioni di cui al presente capo nei confronti dei nuovi clienti nonché dei clienti già acquisiti, rispetto ai quali l'adeguata verifica si renda opportuna in considerazione del mutato livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo associato al cliente.

4. I soggetti obbligati adempiono alle disposizioni di cui al presente capo nei confronti dei nuovi clienti nonché dei clienti già acquisiti, rispetto ai quali l'adeguata verifica si renda opportuna in considerazione di disposizioni di legge sopravvenute ovvero del mutato livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo associato al cliente. In caso di clienti già acquisiti, i soggetti obbligati adempiono alle predette disposizioni in occasione dell'assolvimento degli obblighi prescritti dalla direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE e dalla pertinente normativa nazionale di recepimento in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

5. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono osservati altresì nei casi in cui le banche, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e Poste Italiane S.p.A. agiscono da tramite o siano comunque parte nel trasferimento di denaro contante o titoli al portatore, in euro o valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, di importo complessivamente pari o superiore a 15.000 euro.

5. Identico.

6. Nella prestazione di servizi di pagamento e nell'emissione e distribuzione di moneta elettronica effettuate tramite agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), ovvero tramite soggetti convenzionati e agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn), le banche, Poste Italiane S.p.A., gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, ivi compresi quelli aventi sede centrale in altro Stato membro, nonché le succursali di questi ultimi, osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela anche per le operazioni occasionali di importo inferiore a 15.000 euro. Nei casi in cui la prestazione di servizi di cui al presente comma sia effettuata tramite soggetti convenzionati e agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn), restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 44, comma 3.

6. Identico.

7. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela non si osservano in relazione allo svolgimento dell'attività di mera redazione e trasmissione ovvero di sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

7. Identico.

 

 

Art. 18

Contenuto degli obblighi di adeguata verifica

(omissis)

 

 

Art. 19

Modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica

1. I soggetti obbligati assolvono agli obblighi di adeguata verifica della clientela secondo le seguenti modalità:

1. Identico:

a) l'identificazione del cliente e del titolare effettivo è svolta in presenza del medesimo cliente ovvero dell'esecutore, anche attraverso dipendenti o collaboratori del soggetto obbligato e consiste nell'acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente, previa esibizione di un documento d'identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente, del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico. Il cliente fornisce altresì, sotto la propria responsabilità, le informazioni necessarie a consentire l'identificazione del titolare effettivo. L'obbligo di identificazione si considera assolto, anche senza la presenza fisica del cliente, nei seguenti casi:

a) identica:

1) per i clienti i cui dati identificativi risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

1) identico;

2) per i clienti in possesso di un'identità digitale, di livello massimo di sicurezza, nell'ambito del Sistema di cui all'articolo 64 del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005 e successive modificazioni, e della relativa normativa regolamentare di attuazione, nonché di un'identità digitale o di un certificato per la generazione di firma digitale, rilasciati nell'ambito di un regime di identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione europea a norma dell'articolo 9 del regolamento EU n. 910/2014;

2) per i clienti in possesso di un'identità digitale, di livello massimo di sicurezza, nell'ambito del Sistema di cui all'articolo 64 del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005 e successive modificazioni, e della relativa normativa regolamentare di attuazione, nonché di un'identità digitale di livello massimo di sicurezza o di un certificato per la generazione di firma digitale, rilasciati nell'ambito di un regime di identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione europea a norma dell'articolo 9 del regolamento UE n. 910/2014 o identificati per mezzo di procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentare ovvero autorizzate o riconosciute dall'Agenzia per l'Italia digitale;

3) per i clienti i cui dati identificativi risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana, come indicata nell'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153;

3) identico;

4) per i clienti che siano già stati identificati dal soggetto obbligato in relazione ad un altro rapporto o prestazione professionale in essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente;

4) identico;

5) per i clienti i cui dati identificativi siano acquisiti attraverso idonee forme e modalità, individuate dalle Autorità di vigilanza di settore, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), tenendo conto dell'evoluzione delle tecniche di identificazione a distanza;

5) identico;

b) la verifica dell'identità del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore richiede il riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all'atto dell'identificazione, laddove, in relazione ad essi, sussistano dubbi, incertezze o incongruenze. Il riscontro può essere effettuato attraverso la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità di cui decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 64. La verifica dell'identità può essere effettuata anche attraverso il ricorso ad altre fonti attendibili e indipendenti tra le quali rientrano le basi di dati, ad accesso pubblico o condizionato al rilascio di credenziali di autenticazione, riferibili ad una pubblica amministrazione nonché quelle riferibili a soggetti privati autorizzati al rilascio di identità digitali nell'ambito del sistema previsto dall'articolo 64 del decreto legislativo n. 82 del 2005 ovvero di un regime di identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione europea a norma dell'articolo 9 del regolamento EU n. 910/2014. Con riferimento ai clienti diversi dalle persone fisiche e ai fiduciari di trust espressi, la verifica dell'identità del titolare effettivo impone l'adozione di misure, commisurate alla situazione di rischio, idonee a comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente;

b) la verifica dell'identità del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore richiede il riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all'atto dell'identificazione, laddove, in relazione ad essi, sussistano dubbi, incertezze o incongruenze. Il riscontro può essere effettuato attraverso la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità di cui decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 64. La verifica dell'identità può essere effettuata anche attraverso il ricorso ad altre fonti attendibili e indipendenti tra le quali rientrano le basi di dati, ad accesso pubblico o condizionato al rilascio di credenziali di autenticazione, riferibili ad una pubblica amministrazione nonché quelle riferibili a soggetti privati autorizzati al rilascio di identità digitali nell'ambito del sistema previsto dall'articolo 64 del decreto legislativo n. 82 del 2005 ovvero di un regime di identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione europea a norma dell'articolo 9 del regolamento EU n. 910/2014. Con riferimento ai clienti diversi dalle persone fisiche e ai fiduciari di trust espressi e alle persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini, la verifica dell'identità del titolare effettivo impone l'adozione di misure, commisurate alla situazione di rischio, idonee a comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente;

c) l'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale, verificando la compatibilità dei dati e delle informazioni fornite dal cliente con le informazioni acquisite autonomamente dai soggetti obbligati, anche avuto riguardo al complesso delle operazioni compiute in costanza del rapporto o di altri rapporti precedentemente intrattenuti nonché all'instaurazione di ulteriori rapporti;

c) identica;

d) il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale si attua attraverso l'analisi delle operazioni effettuate e delle attività svolte o individuate durante tutta la durata del rapporto, in modo da verificare che esse siano coerenti con la conoscenza che il soggetto obbligato ha del cliente e del suo profilo di rischio, anche riguardo, se necessario, all'origine dei fondi.

d) identica;

2. L'estensione delle verifiche, della valutazione e del controllo di cui al comma 1 è commisurata al livello di rischio rilevato.

2. Identico.

3. Per le attività di assicurazione vita o altre forme di assicurazione legate ad investimenti, i soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 2, applicano altresì misure di adeguata verifica del beneficiario del contratto di assicurazione vita o di altra assicurazione legata ad investimenti, non appena individuato o designato nonché dell'effettivo percipiente della prestazione liquidata e dei rispettivi titolari effettivi. Tali misure, consistono:

a) nell'acquisizione del nome o della denominazione del soggetto specificamente individuato o designato quale beneficiario;

b) nei casi di beneficiario designato in base a particolari caratteristiche o classi, nell'acquisizione di informazioni sufficienti a consentire al soggetto obbligato di stabilirne l'identità al momento del pagamento della prestazione.

3. I soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 2, applicano altresì misure di adeguata verifica del beneficiario della prestazione assicurativa, non appena individuato o designato nonché dell'effettivo percipiente della prestazione liquidata e dei rispettivi titolari effettivi. Tali misure, consistono:

a) nell'acquisizione del nome o della denominazione del soggetto specificamente individuato o designato quale beneficiario;

b) nei casi di beneficiario designato in base a particolari caratteristiche o classi, nell'acquisizione di informazioni sufficienti a consentire al soggetto obbligato di stabilirne l'identità al momento del pagamento della prestazione.

 

 

Art. 20

Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche

1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

1. Identico.

2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:

a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;

b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

2. Identico.

3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;

b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;

c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

3. Identico.

[v. infra, comma 5]

4. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

a) i fondatori, ove in vita;

b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;

c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

4. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.

5. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente· uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso· dalla persona fisica.

5. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

a) i fondatori, ove in vita;

b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;

c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

[Soppresso. V. sopra, comma 4]

6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo.

6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo nonché, con specifico riferimento al titolare effettivo individuato ai sensi del comma 5, delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo ai sensi dei commi l, 2, 3 e 4 del presente articolo.

 

 

Art. 21

Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust

1. Le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile e le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, comunicano le informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della conservazione in apposita sezione ad accesso riservato. L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con la medesima sanzione di cui all'articolo 2630 del codice civile.

1. Le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile e le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, comunicano le informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della conservazione in apposita sezione. L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con la medesima sanzione di cui all'articolo 2630 del codice civile.

2. L'accesso alla sezione è consentito:

2. Identico:

a) al Ministero dell'economia e delle finanze, alle Autorità di vigilanza di settore, all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, alla Direzione investigativa antimafia, alla Guardia di finanza che opera nei casi previsti dal presente decreto attraverso il Nucleo Speciale Polizia Valutaria senza alcuna restrizione;

a) identica;

b) alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;

b) identica;

c) all'autorità giudiziaria, conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali;

c) identica;

d) alle autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale, secondo modalità di accesso idonee a garantire il perseguimento di tale finalità, stabilite in apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

d) identica;

e) ai soggetti obbligati, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica, previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

e) identica;

f) dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere, nel corso di un procedimento giurisdizionale, un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, quando abbiano ragioni, concrete e documentate, per dubitare che la titolarità effettiva sia diversa da quella legale. L'interesse deve essere diretto, concreto ed attuale e, nel caso di enti rappresentativi di interessi diffusi, non deve coincidere con l'interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata. L'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva può essere escluso qualora le informazioni riguardino persone incapaci o minori d'età ovvero qualora l'accesso esponga il titolare effettivo a rischi per la propria incolumità.

f) al pubblico, dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. L'accesso ha ad oggetto il nome, il cognome, il mese e l'anno di nascita, il paese di residenza e la cittadinanza del titolare effettivo e le condizioni, di cui all'articolo 20, in forza delle quali il titolare effettivo è tale. L'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva è escluso qualora le informazioni riguardino persone incapaci o minori d'età ovvero qualora l'accesso esponga il titolare effettivo al rischio di gravi reati contro la persona o il patrimonio.

3. I trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, secondo quanto disposto dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917, sono tenuti all'iscrizione in apposita sezione speciale del Registro delle imprese. Le informazioni di cui all'articolo 22, comma 5, relative alla titolarità effettiva dei medesimi trust sono comunicate, a cura del fiduciario o dei fiduciari ovvero di altra persona per conto del fiduciario, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della relativa conservazione. L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con la medesima sanzione di cui all'articolo 2630 del codice civile.

3. I trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, secondo quanto disposto dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917 nonché gli istituti giuridici affini stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana, sono tenuti all'iscrizione in apposita sezione speciale del Registro delle imprese. Le informazioni di cui all'articolo 22, comma 5, relative alla titolarità effettiva dei medesimi trust e degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica Italiana sono comunicate, a cura del fiduciario o dei fiduciari, di altra persona per conto del fiduciario o della persona che esercita diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della relativa conservazione. L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con la medesima sanzione di cui all'articolo 2630 del codice civile.

4. L'accesso alle informazioni di cui all'articolo 22, comma 5, relative alla titolarità effettiva dei medesimi trust è consentito:

4. Identico:

a) alle autorità di cui al comma 2, lettera a) e alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, senza alcuna restrizione;

a) identica;

b) alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e all'autorità giudiziaria nell'esercizio delle rispettive attribuzioni istituzionali, previste dall'ordinamento vigente;

b) all'autorità giudiziaria nell'esercizio delle rispettive attribuzioni istituzionali, previste dall'ordinamento vigente;

c) alle autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale, secondo modalità di accesso idonee a garantire il perseguimento di tale finalità, stabilite in apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

c) identica;

d) ai soggetti obbligati, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica, previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

d) identica;

[v. sopra, comma 2, lett. f)]

d-bis) dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, qualora abbiano evidenze concrete ·e documentale della non corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità legale. L'interesse deve essere diretto, concreto ed attuale e, nel caso di enti rappresentativi di interessi diffusi, non deve coincidere con l'interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata. L'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva è escluso qualora le informazioni riguardino persone incapaci o minori d'età ovvero qualora l'accesso esponga il titolare effettivo al rischio di gravi reati contro la persona o il patrimonio;

5. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti:

5. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il garante per la protezione dei dati personali sono stabiliti:

a) i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust da comunicare al Registro delle imprese nonché le modalità e i termini entro cui effettuare la comunicazione;

a) i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust e degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana da comunicare al Registro delle imprese nonché le modalità e i termini entro cui effettuare la comunicazione;

b) le modalità attraverso cui le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust sono rese tempestivamente accessibili alle autorità di cui al comma 2, lettera a);

b) le modalità attraverso cui le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust e degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana sono rese tempestivamente accessibili alle autorità di cui al comma 2, lettera a);

c) le modalità di consultazione delle informazioni da parte dei soggetti obbligati e i relativi requisiti di accreditamento;

c) identica;

d) i termini, la competenza e le modalità di svolgimento del procedimento volto a valutare la sussistenza dell'interesse all'accesso in capo ai soggetti di cui al comma 2, lettera d), e a disporne l'eventuale diniego;

d) i termini, la competenza e le modalità di svolgimento del procedimento volto a rilevare la ricorrenza delle cause di esclusione dell’accesso e a valutare la sussistenza dell'interesse all’accesso in capo ai soggetti di cui al comma 4, lettera d-bis);

e) con specifico riferimento alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche private diverse dalle imprese e su quella dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, le modalità di dialogo tra il Registro delle imprese e le basi di dati di cui è titolare l'Agenzia delle entrate relativi al codice fiscale ovvero, se assegnata, alla partita IVA del trust e agli atti istitutivi, dispositivi, modificativi o traslativi inerenti le predette persone giuridiche e i trust, rilevanti in quanto presupposti impositivi per l'applicazione di imposte dirette o indirette.

e) con specifico riferimento alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche private diverse dalle imprese e su quella dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, le modalità di dialogo tra il Registro delle imprese e le basi di dati, relative alle persone giuridiche private, gestite dagli Uffici territoriali del governo nonché quelle di cui è titolare l'Agenzia delle entrate relativi al codice fiscale ovvero, se assegnata, alla partita IVA del trust e agli atti istitutivi, dispositivi, modificativi o traslativi inerenti le predette persone giuridiche e i trust, rilevanti in quanto presupposti impositivi per l'applicazione di imposte dirette o indirette.

 

e-bis) le modalità attraverso cui i soggetti obbligati segnalano al Registro le eventuali incongruenze rilevate tra le informazioni relative alla titolarità effettiva, consultabili nel predetto Registro e le informazioni, relative alla titolarità effettiva, acquisite dal predetti soggetti nello svolgimento delle attività finalizzate all’adeguata verifica della clientela;

 

e-ter) le modalità di dialogo con la piattaforma centrale europea istituita dall’articolo 22, paragrafo l, della Direttiva (UE) 2017/1132, del ·Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario, al fine di garantire l’interconnessione tra le sezioni del Registro di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo e i registri centrali istituiti presso gli Stati membri per la conservazione delle informazioni e dei dati sulla titolarità effettiva di enti giuridici e trust.

6. I diritti di segreteria per gli adempimenti previsti dal presente articolo sono stabiliti, modificati e aggiornati, nel rispetto dei costi standard, con le modalità di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.

6. Identico.

7. La consultazione dei registri di cui al presente articolo non esonera i soggetti obbligati dal valutare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della loro attività e dall'adottare misure adeguate al rischio medesimo.

7. Identico.

 

7-bis. I soggetti obbligati che consultino i registri di cui al presente articolo a supporto degli adempimenti di adeguata verifica del titolare effettivo, acquisiscono e conservano prova dell'iscrizione del titolare effettivo nel predetti registri ovvero conservano un estratto dei registri idoneo a documentare tale iscrizione.

 

 

Art. 22

Obblighi del cliente

1. I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

1. Identico.

2. Per le finalità di cui al presente decreto, le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.

2. Identico.

3. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, sono acquisite, a cura degli amministratori, sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta secondo le disposizioni vigenti nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l'entità dell'interesse nell'ente. L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità, a norma dell'articolo 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 120 e 122 TUF, 74 e 77, CAP e 2341-ter del codice civile.

3. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, sono acquisite, a cura degli amministratori, richiedendole al titolare effettivo, individuato ai sensi dell’articolo 20, anche sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta secondo le disposizioni vigenti nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l'entità dell'interesse nell'ente. L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità, a norma dell'articolo 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 120 e 122 TUF, 74 e 77, CAP e 2341-ter del codice civile.

4. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le persone giuridiche private, tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e successive modificazioni, sono acquisite dal fondatore, ove in vita ovvero dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente, sulla base di quanto risultante dallo statuto, dall'atto costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni altra comunicazione o dato a loro disposizione.

4. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le persone giuridiche private, tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e successive modificazioni, sono acquisite dal fondatore, ove in vita ovvero dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente, richiedendole al titolare effettivo, individuato ai sensi dell’articolo 20, anche sulla base di quanto risultante dallo statuto, dall'atto costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni altra comunicazione o dato a loro disposizione.

5. I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, per tali intendendosi quelle relative all'identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. I fiduciari di trust espressi conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) e b). I medesimi fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo o professionale ovvero eseguono una prestazione occasionale dichiarano il proprio stato ai soggetti obbligati.

5. I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, nonché le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini, purché stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, o dell'istituto giuridico affine, per tali intendendosi quelle relative all’identità del costituente o dei costituenti, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine e di qualunque altra persona fisica che esercita, in  ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell'istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. I fiduciari di trust espressi e le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) e b). I medesimi fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo o professionale ovvero eseguono una prestazione occasionale dichiarano il proprio stato ai soggetti obbligati.

 

5-bis. Per le finalità di cui al presente decreto, si considerano istituti giuridici affini al trust gli atti e gli istituii che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell’interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine.

 

5-ter. l soggetti obbligati assicurano che le informazioni di cui al presente articolo, acquisite nell’espletamento delle procedure di adeguata verifica della clientela, siano prontamente rese disponibili alle autorità di cui all’articolo 21, comma 2, lettera a), per l'esercizio delle rispettive attribuzioni.

 

 

Sezione II

 

Art. 23

Misure semplificate di adeguata verifica della clientela

1. In presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati possono applicare misure di adeguata verifica della clientela semplificate sotto il profilo dell'estensione e della frequenza degli adempimenti prescritti dall'articolo 18.

1. Identico.

2. Ai fini dell'applicazione di misure semplificate di adeguata verifica della clientela e fermo l'obbligo di commisurarne l'estensione al rischio in concreto rilevato, i soggetti obbligati tengono conto, tra l'altro, dei seguenti indici di basso rischio:

2. Identico:

a) indici di rischio relativi a tipologie di clienti quali:

1) società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte ad obblighi di comunicazione che impongono l'obbligo di assicurare un'adeguata trasparenza della titolarità effettiva;

2) pubbliche amministrazioni ovvero istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche, conformemente al diritto dell'Unione europea;

3) clienti che sono residenti in aree geografiche a basso rischio, ai sensi della lettera c);

a) identica;

b) indici di rischio relativi a tipologie di prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione quali:

1) contratti di assicurazione vita rientranti nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del CAP, nel caso in cui il premio annuale non ecceda i 1.000 euro o il cui premio unico non sia di importo superiore a 2.500 euro;

2) forme pensionistiche complementari disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a condizione che esse non prevedano clausole di riscatto diverse da quelle di cui all'articolo 14 del medesimo decreto e che non possano servire da garanzia per un prestito al di fuori delle ipotesi previste dalla legge;

3) regimi di previdenza o sistemi analoghi che versano prestazioni pensionistiche ai dipendenti, in cui i contributi sono versati tramite detrazione dalla retribuzione e che non permettono ai beneficiari di trasferire i propri diritti;

4) prodotti o servizi finanziari che offrono servizi opportunamente definiti e circoscritti a determinate tipologie di clientela, volti a favorire l'inclusione finanziaria;

5) prodotti in cui i rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sono mitigati da fattori, quali limiti di spesa o trasparenza della titolarità;

b) identica;

c) indici di rischio relativi ad aree geografiche quali:

1) Stati membri;

2) Paesi terzi dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

3) Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un basso livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose;

4) Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti, quali valutazioni reciproche ovvero rapporti di valutazione dettagliata pubblicati, prevedano e diano effettiva applicazione a presidi di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, coerenti con le raccomandazioni del GAFI.

c) indici di rischio geografico relativi alla registrazione, alla residenza o allo stabilimento in:

1) identico;

2) identico;


3) identico;



4) identico.

3. Le autorità di vigilanza di settore, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), e gli organismi di autoregolamentazione, in conformità delle regole tecniche di cui all'articolo 11, comma 2, possono individuare ulteriori fattori di rischio da prendere in considerazione al fine di integrare o modificare l'elenco di cui al precedente comma e stabiliscono misure semplificate di adeguata verifica della clientela da adottare in situazioni di basso rischio. Nell'esercizio delle medesime attribuzioni, le autorità di vigilanza di settore individuano la tipologia delle misure di adeguata verifica semplificata che le banche e gli istituti di moneta elettronica sono autorizzati ad applicare in relazione a prodotti di moneta elettronica, ricorrendo, cumulativamente, le seguenti condizioni:

a) lo strumento di pagamento non è ricaricabile ovvero è previsto un limite mensile massimo di utilizzo di 250 euro che può essere speso solo nel territorio della Repubblica;

b) l'importo massimo memorizzato sul dispositivo non supera i 250 euro;

c) lo strumento di pagamento è utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni o servizi;

d) lo strumento di pagamento non è alimentato con moneta elettronica anonima;

e) l'emittente effettua un controllo sulle operazioni effettuate idoneo a consentire la rilevazione di operazioni anomale o sospette;

f) qualora l'importo memorizzato sul dispositivo sia superiore a 100 euro, tale importo non sia rimborsato o ritirato in contanti.

3. Le autorità di vigilanza di settore, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), e gli organismi di autoregolamentazione, in conformità delle regole tecniche di cui all'articolo 11, comma 2, possono individuare ulteriori fattori di rischio da prendere in considerazione al fine di integrare o modificare l'elenco di cui al precedente comma e stabiliscono misure semplificate di adeguata verifica della clientela da adottare in situazioni di basso rischio. Nell'esercizio delle medesime attribuzioni, le autorità di vigilanza di settore possono individuare la tipologia delle misure di adeguata verifica semplificata che le banche e gli istituti di moneta elettronica sono autorizzati ad applicare in relazione a prodotti di moneta elettronica, ricorrendo, cumulativamente, le seguenti condizioni:

a) lo strumento di pagamento non è ricaricabile ovvero è previsto un limite mensile massimo di utilizzo di 150 euro che può essere speso solo nel territorio della Repubblica;

b) l'importo massimo memorizzato sul dispositivo non supera i 150 euro;

c) identica;

d) identica;

e) identica;


f) qualora l'importo memorizzato sul dispositivo sia superiore a 50 euro, tale importo non sia rimborsato o ritirato in contanti;

f-bis) lo strumento di pagamento non è utilizzato per operazioni di pagamento a distanza, come definite dall'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2015/2366, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, qualora l'importo dell'operazione è superiore a 50 euro.

4. L'applicazione di obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela è comunque esclusa quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

4. Identico.

 

 

Art. 24

Obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela

1. I soggetti obbligati in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela.

1. Identico.

2. Nell'applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, i soggetti obbligati tengono conto, almeno dei seguenti fattori:

2. Identico:

a) fattori di rischio relativi al cliente quali:

1) rapporti continuativi o prestazioni professionali instaurati ovvero eseguiti in circostanze anomale;

2) clienti residenti o aventi sede in aree geografiche ad alto rischio secondo i criteri di cui alla lettera c);

3) strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale;

4) società che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate da fiduciari;

5) tipo di attività economiche caratterizzate da elevato utilizzo di contante;

6) assetto proprietario della società cliente anomalo o eccessivamente complesso data la natura dell'attività svolta;

a) identica;

b) fattori di rischio relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione quali:

1) servizi con un elevato grado di personalizzazione, offerti a una clientela dotata di un patrimonio di rilevante ammontare;

2) prodotti od operazioni che potrebbero favorire l'anonimato;

3) rapporti continuativi, prestazioni professionali od operazioni occasionali a distanza non assistiti da adeguati meccanismi e procedure di riconoscimento;

4) pagamenti ricevuti da terzi privi di un evidente collegamento con il cliente o con la sua attività;

5) prodotti e pratiche commerciali di nuova generazione, compresi i meccanismi innovativi di distribuzione e l'uso di tecnologie innovative o in evoluzione per prodotti nuovi o preesistenti;

b) identica:

1) identico;


2) identico;

3) rapporti continuativo, prestazioni professionali od operazioni occasionali a distanza, non assistiti da procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall'Agenzia per l'Italia digitale;

4) identico;

5) identico;



5-bis) operazioni relative a petrolio, armi, metalli preziosi, prodotti del tabacco, manufatti culturali e altri beni mobili di importanza archeologica. storica, culturale e religiosa o di raro valore scientifico, nonché avorio e specie protette;

c) fattori di rischio geografici quali quelli relativi a:

1) Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti quali valutazioni reciproche ovvero rapporti pubblici di valutazione dettagliata, siano ritenuti carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI;

2) Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose;

3) Paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe emanate dai competenti organismi nazionali e internazionali;

4) Paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche.

c) identica;

3. Ai fini dell'applicazione di obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela i soggetti obbligati esaminano contesto e finalità di operazioni caratterizzate da importi insolitamente elevati ovvero rispetto alle quali sussistono dubbi circa la finalità cui le medesime sono, in concreto, preordinate e, in ogni caso, rafforzano il grado e la natura delle verifiche atte a determinare se le operazioni siano sospette.

3. Identico.

4. Le autorità di vigilanza di settore, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), e gli organismi di autoregolamentazione, in conformità delle regole tecniche di cui all'articolo 11, comma 2, possono individuare ulteriori fattori di rischio da prendere in considerazione al fine di integrare o modificare l'elenco di cui al comma 2 e possono stabilire misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 25, da adottare in situazioni di elevato rischio.

4. Le autorità di vigilanza di settore, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), e gli organismi di autoregolamentazione, in conformità delle regole tecniche di cui all'articolo 11, comma 2, possono individuare ulteriori fattori di rischio da prendere in considerazione al fine di integrare o modificare l'elenco di cui al comma 2 e possono stabilire misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 25, da adottare in situazioni di elevato rischio.

5. I soggetti obbligati applicano sempre misure di adeguata verifica rafforzata della clientela in caso di:

a) clienti residenti in Paesi terzi ad alto rischio individuati dalla Commissione europea;

b) rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un ente creditizio o istituto finanziario corrispondente di un Paese terzo;

c) rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che siano persone politicamente esposte.

5. Identico:


a) rapporti continuativi, prestazioni professionali ed operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio;

b) rapporti di corrispondenza transfrontalieri, che comportano l’esecuzione di pagamenti con un ente creditizio o istituto finanziario corrispondente di un Paese terzo;

c) rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che siano persone politicamente esposte, salve le ipotesi in cui le predette persone politicamente esposte agiscono in veste di organi delle Pubbliche amministrazioni. In dette ipotesi, i soggetti obbligati adottano misure di adeguata verifica della clientela commisurate al rischio in concreto rilevato, anche tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, lettera a), n. 2.

6. I soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure di adeguata verifica rafforzata di clienti che, originariamente individuati come persone politicamente esposte, abbiano cessato di rivestire le relative cariche pubbliche da più di un anno. La medesima disposizione si applica anche nelle ipotesi in cui il beneficiario della prestazione assicurativa o il titolare effettivo del beneficiario siano state persone politicamente esposte.

6. Identico.

 

6-bis. I soggetti obbligati valutano, in base al rischio, se applicare misure rafforzate di adeguata verifica nel confronti di succursali o filiazioni, aventi sede in paesi terzi ad alto rischio, controllate da soggetti obbligati aventi sede nel territorio della Repubblica o di altro Stato membro, qualora tali succursali o filiazioni si conformino alle politiche e alle procedure di gruppo, a norma dell'articolo 45 della Direttiva.

 

 

Art. 25

Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela

1. I soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, adottano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela acquisendo informazioni aggiuntive sul cliente e sul titolare effettivo, approfondendo gli elementi posti a fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto e intensificando la frequenza dell'applicazione delle procedure finalizzate a garantire il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

1. Identico.

2. Nel caso di rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un ente creditizio o istituto finanziario corrispondente di un paese terzo gli intermediari bancari e finanziari, oltre alle ordinarie misure di adeguata verifica della clientela, adottano le seguenti ulteriori misure:

a) raccolgono sull'ente creditizio o istituto finanziario corrispondente informazioni sufficienti per comprendere pienamente la relativa struttura proprietaria e la natura delle attività svolte nonché per determinare, sulla base di pubblici registri, elenchi, atti o documenti, la correttezza e la qualità della vigilanza cui l'ente o corrispondente è soggetto;

b) valutano la qualità dei controlli in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo cui l'ente creditizio o istituto finanziario corrispondente estero è soggetto;

c) ottengono l'autorizzazione dei titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o, comunque, di soggetti che svolgono una funzione equivalente, prima di aprire nuovi conti di corrispondenza;

d) definiscono in forma scritta i termini dell'accordo con l'ente creditizio o istituto finanziario corrispondente e i rispettivi obblighi;

e) si assicurano che l'ente creditizio o istituto finanziario corrispondente estero abbia sottoposto ad adeguata verifica i clienti che hanno un accesso diretto ai conti di passaggio, che l'ente o l'istituto effettui il controllo costante dei rapporti con tali clienti e che, su richiesta, possa fornire all'intermediario controparte obbligato i dati pertinenti in materia di adeguata verifica della clientela;

f) assicurano un monitoraggio costante del rapporto con l'ente creditizio o l'istituto finanziario corrispondente, con frequenza e intensità commisurate al servizio di corrispondenza svolto.

2. Nel caso di rapporti di corrispondenza transfrontalieri, che comportano l'esecuzione di pagamenti, con un ente creditizio o istituto finanziario corrispondente di un paese terzo gli intermediari bancari e finanziari, oltre alle ordinarie misure di adeguata verifica della clientela, al momento dell'avvio del rapporto adottano le seguenti ulteriori misure:

a) raccolgono sull'ente creditizio o istituto finanziario corrispondente informazioni sufficienti per comprendere pienamente la relativa struttura proprietaria e la natura delle attività svolte nonché per determinare, sulla base di pubblici registri, elenchi, atti o documenti, la correttezza e la qualità della vigilanza cui l'ente o corrispondente è soggetto;

b) valutano la qualità dei controlli in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo cui l'ente creditizio o istituto finanziario corrispondente estero è soggetto;

c) ottengono l'autorizzazione dei titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o, comunque, di soggetti che svolgono una funzione equivalente, prima di aprire nuovi conti di corrispondenza;

d) definiscono in forma scritta i termini dell'accordo con l'ente creditizio o istituto finanziario corrispondente e i rispettivi obblighi;

e) si assicurano che l'ente creditizio o istituto finanziario corrispondente estero abbia sottoposto ad adeguata verifica i clienti che hanno un accesso diretto ai conti di passaggio, che l'ente o l'istituto effettui il controllo costante dei rapporti con tali clienti e che, su richiesta, possa fornire all'intermediario controparte obbligato i dati pertinenti in materia di adeguata verifica della clientela;

f) assicurano un monitoraggio costante del rapporto con l'ente creditizio o l'istituto finanziario corrispondente, con frequenza e intensità commisurate al servizio di corrispondenza svolto.

3. E' fatto divieto agli intermediari bancari e finanziari di aprire o mantenere, anche indirettamente, conti di corrispondenza con banche di comodo.

3. Identico.

4. I soggetti obbligati definiscono adeguate procedure, basate sul rischio, per determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta e, nel caso di rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con persone politicamente esposte, oltre alle ordinarie misure di adeguata verifica della clientela, adottano le seguenti ulteriori misure:

a) ottengono l'autorizzazione dei soggetti titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o, comunque, di soggetti che svolgono una funzione equivalente, prima di avviare o proseguire o intrattenere un rapporto continuativo, una prestazione professionale o effettuare un'operazione occasionale con tali clienti;

b) applicano misure adeguate per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o nell'operazione;

c) assicurano un controllo costante e rafforzato del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

4. Identico.

 

4-bis. Nei casi di rapporti continuativi, prestazioni professionali e operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio, i soggetti obbligati, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1:

a) acquisiscono informazioni aggiuntive in merito allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale;

b) acquisiscono informazioni sull'origine dei fondi e sulla situazione economico-patrimoniale del cliente e del titolare effettivo;

c) acquisiscano informazioni sulle motivazioni delle operazioni previste o eseguite;

d) acquisiscono l'autorizzazione dei soggetti titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o, comunque, di soggetti che svolgono una funzione equivalente, prima di ovviare o proseguire o intrattenere un rapporto continuativo, una prestazione professionale o effettuare un'operazione che coinvolga paesi terzi ad alto rischio;

e) assicurano un controllo costante e rafforzato del rapporto continuativo o della prestazione professionale, aumentando la frequenza e l'intensità dei controlli effettuati e individuando schemi operativi da sottoporre ad approfondimento.

 

4-ter. Nei casi di cui al comma 4-bis, le autorità di vigilanza di settore, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), e gli organismi di autoregolamentazione, in conformità delle regale tecniche di cui all'articolo 11, comma 2, possono prevedere ulteriori misure di adeguata verifica rafforzata della clientela. Le autorità di vigilanza di settore possano inoltre prevedere obblighi di informativa periodica delle operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio nonché limitazioni all'apertura o alla prosecuzione di rapporti continuativi o il divieto di effettuare operazioni con soggetti residenti aventi sede nei medesimi paesi.

 

4-quater. Al fine di contenere il rischio di riciclaggio e dì finanziamento del terrorismo connesso ai paesi terzi ad alto rischia le autorità di vigilanza di settore, nell'esercizio delle loro attribuzioni e per le finalità di cui al presente decreto, possano anche adottare, ove ritenuto necessario, una o più delle seguenti misure:

a) negare l'autorizzazione all’esercizio dell'attività bancaria o finanziaria sul territorio della Repubblica a società controllate da intermediari con sede nei paesi terzi ad alto rischio ovvero negare agli stessi intermediari l'autorizzazione allo stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica;

b) negare agli intermediari bancari e finanziari con sede nel territorio della Repubblica l'autorizzazione a istituire succursali sul territorio dei predetti paesi terzi ad alto rischio;

c) richiedere agli intermediari bancari e finanziari con sede nel territorio della Repubblica di rafforzare i controlli sui conti correnti di corrispondenza e sui rapporti ad essi assimilabili, intrattenuti con intermediari corrispondenti con sede nel predetti paesi terzi e, se necessario, chiuderli;

d) richiedere agli intermediari bancari e finanziari con sede nel territorio della Repubblica di intensificare le verifiche, anche ispettive, sulle società controllate o sulle succursali insediate in paesi terzi ad alto rischio.

5. Nel caso in cui il beneficiario della prestazione assicurativa o il titolare effettivo del beneficiario siano persone politicamente esposte, i soggetti obbligati osservano, al momento del pagamento della prestazione ovvero della cessione del contratto, le seguenti ulteriori misure:

a) informare l'alta dirigenza prima del pagamento dei proventi della polizza;

b) eseguire controlli più approfonditi sull'intero rapporto con il contraente.

5. Identico.

 

 

Sezione III

 

Art. 26

Esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi

1. Ferma la responsabilità dei soggetti obbligati in ordine agli adempimenti di cui al presente Titolo, è consentito ai medesimi di ricorrere a terzi per l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c).

1. Identico.

2. Ai fini della presente sezione, si considerano «terzi»:

a) gli intermediari bancari e finanziari di cui all'articolo 3, comma 2;

b) gli agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c) limitatamente alle operazioni di importo inferiore a 15.000 euro, relative alle prestazioni di servizi di pagamento e all'emissione e distribuzione di moneta elettronica di cui all'articolo 17, comma 6;

c) gli intermediari bancari e finanziari aventi sede in altri Stati membri;

d) gli intermediari bancari e finanziari aventi sede in un Paese terzo, che:

1) sono tenuti ad applicare misure di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei documenti di livello analogo a quelle previste dalla direttiva;

2) sono sottoposti a controlli di vigilanza in linea con quelli previsti dal diritto dell'Unione europea;

e) i professionisti nei confronti di altri professionisti.

2. Identico:

a) identica;



soppressa;




c) identica;

d) identica;








e) identica.

 

 

Art. 27

Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi

1. Nei limiti di cui all'articolo 26, gli obblighi di adeguata verifica della clientela si considerano assolti, previo rilascio di idonea attestazione da parte del terzo che abbia provveduto ad adempiervi direttamente, nell'ambito di un rapporto continuativo o dell'esecuzione di una prestazione professionale ovvero in occasione del compimento di un'operazione occasionale.

1. Identico.

2. L'attestazione di cui al comma 1 deve essere univocamente riconducibile al terzo e deve essere trasmessa dal terzo medesimo al soggetto obbligato che se ne avvale. Nella medesima attestazione è espressamente confermato il corretto adempimento degli obblighi da parte dell'attestante in relazione alle attività di verifica effettuate nonché la coincidenza tra il cliente verificato dal terzo e il soggetto a cui l'attestazione si riferisce. Le Autorità di vigilanza di settore, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), possono individuare idonee forme e modalità di attestazione, tenendo conto dell'evoluzione delle tecniche di comunicazione e trasferimento a distanza.

2. Identico.

3. I terzi mettono a disposizione dei soggetti obbligati le informazioni richieste in occasione dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c). Le copie dei documenti acquisiti dai terzi in sede di adeguata verifica del cliente sono trasmesse, senza ritardo, dai terzi medesimi ai soggetti obbligati che ne facciano richiesta.

3. I terzi mettono a disposizione dei soggetti obbligati le informazioni richieste in occasione dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c), ivi compresi, ove disponibili, i dati ottenuti mediante i mezzi di identificazione elettronica e i pertinenti servizi fiduciari di cui al regolamento UE n. 910/2014 o mediante procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentare ovvero autorizzate o riconosciute dall'Agenzia per l'Italia digitale. Le copie dei documenti acquisiti dai terzi in sede di adeguata verifica del cliente sono trasmesse, senza ritardo, dai terzi medesimi ai soggetti obbligati che ne facciano richiesta.

4. Per i clienti il cui contatto è avvenuto attraverso l'intervento dei soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 3, lettere b) e c), l'intermediario può procedere all'identificazione acquisendo da tali soggetti obbligati le informazioni necessarie, anche senza la presenza contestuale del cliente.

4. Identico.

5. Nel caso di rapporti continuativi relativi all'erogazione di credito al consumo, di leasing o di altre tipologie operative indicate dalla Banca d'Italia, l'identificazione può essere effettuata da collaboratori esterni legati all'intermediario da apposita convenzione, nella quale siano specificati gli obblighi previsti dal presente decreto e ne siano conformemente regolate le modalità di adempimento.

5. Identico.

 

5-bis. Le autorità di vigilanza di settore, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) possono adottare disposizioni volte a ritenere assolti gli obblighi di cui alla presente sezione da parte di un intermediario bancario o finanziario che applichi le procedure di gruppo in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) l'intermediario bancario o finanziarlo, nell'adempimento dei predetti obblighi, si avvale di informazioni fornite da terzi appartenenti allo stesso gruppo;

b) la capogruppo ha sede nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro ovvero ha sede in un Paese terzo ed è tenuta ad applicare misure di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei documenti di livello analogo a quelle previste dalla Direttiva;

c) l’efficace applicazione, da parte dei componenti il gruppo, delle procedure di gruppo in materia di adeguata verifica tramite terzi e conservazione dei documenti è sottoposta ai controlli dell'autorità competente a vigilare sulla capogruppo.

 

 

(omissis)

 

 

Art. 30

Esclusioni

1. Le disposizioni della presente sezione non si applicano ai rapporti di esternalizzazione o di agenzia nei casi in cui, ai sensi del contratto o della convenzione comunque denominata, il fornitore del servizio esternalizzato o l'agente siano equiparabili ai dipendenti o, comunque, a soggetti stabilmente incardinati nell'organizzazione dei soggetti obbligati per i quali svolgono la propria attività.

1. Identico.

 

l-bis. Le autorità di vigilanza di settore, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), possono individuare specifici presidi organizzativi in presenza dei quali l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a) e b) può essere esternalizzato a terzi diversi da quelli di cui all’articolo 26, comma 2. Resta in ogni caso ferma la responsabilità dei soggetti obbligati in ordine agli adempimenti di cui al presente Titolo.

 

 

Capo II

Obblighi di conservazione

 

Art. 31

Obblighi di conservazione

1. I soggetti obbligati conservano i documenti, i dati e le informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e a consentire lo svolgimento delle analisi effettuate, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dalla UIF o da altra Autorità competente.

1. Identico.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti obbligati conservano copia dei documenti acquisiti in occasione dell'adeguata verifica della clientela e l'originale ovvero copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente, delle scritture e registrazioni inerenti le operazioni. La documentazione conservata deve consentire, quanto meno, di ricostruire univocamente:

2. Identico:

a) la data di instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico;

a) identica;

b) i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione;

b) i dati identificativi, ivi compresi, ove disponibili, i dati ottenuti mediante i mezzi di identificazione elettronica e i pertinenti servizi fiduciari di cui al regolamento UE n. 910/2014 o mediante procedure di identificazione elettronica sicure e autorizzate o riconosciute dall'Agenzia per l'Italia digitale, del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione;

 

b-bis) la consultazione, ove effettuata, dei registri di cui all'articolo 21, con le modalità ivi previste;

c) la data, l'importo e la causale dell'operazione;

c) identica;

d) i mezzi di pagamento utilizzati.

d) identica;

3. I documenti, i dati e le informazioni acquisiti sono conservati per un periodo di 10 anni dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dall'esecuzione dell'operazione occasionale.

3. Identico.

 

 

Art. 32

Modalità di conservazione dei dati e delle informazioni

(omissis)

 

 

Art. 33

Obbligo di invio dei dati aggregati alla UIF

1. Gli intermediari bancari e finanziari, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 3, comma 2, lettere i), o), p) e q), nonché le società fiduciarie di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), trasmettono alla UIF dati aggregati concernenti la propria operatività, al fine di consentire l'effettuazione di analisi mirate a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell'ambito di determinate zone territoriali.

1. Gli intermediari bancari e finanziari, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 3, comma 2, lettere i), o), p), q) e v), nonché le società fiduciarie di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), trasmettono alla UIF dati aggregati concernenti la propria operatività, al fine di consentire l'effettuazione di analisi mirate a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell'ambito di determinate zone territoriali.

2. La UIF individua le tipologie di dati da trasmettere, le modalità e la cadenza della loro trasmissione e verifica il rispetto dell'obbligo di cui al presente articolo, anche mediante accesso diretto ai dati e alle informazioni conservate dall'intermediario bancario o finanziario o dalla società fiduciaria.

2. Identico.

 

 

(omissis)

 

 

Capo III

Obblighi di segnalazione

(omissis)

Art. 39

Divieto di comunicazioni inerenti le segnalazioni di operazioni sospette

1. Fuori dai casi previsti dal presente decreto, è fatto divieto ai soggetti tenuti alla segnalazione di un'operazione sospetta e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di dare comunicazione al cliente interessato o a terzi dell'avvenuta segnalazione, dell'invio di ulteriori informazioni richieste dalla UIF o dell'esistenza ovvero della probabilità di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

1. Fuori dai casi previsti dal presente decreto, è fatto divieto ai soggetti tenuti alla segnalazione di un'operazione sospetta e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di dare comunicazione al cliente interessato o a terzi dell'avvenuta segnalazione, dell'invio di ulteriori informazioni richieste dalla UIF o dell'esistenza ovvero della probabilità di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il trattamento dei dati personali, connesso alle attività di segnalazione e comunicazione di cui al presente comma è soggetto alle disposizioni di cui all’articolo 2-undecies del Codice in materia di protezione dei dati personali.

2. Il divieto di cui al comma 1 non si estende alla comunicazione effettuata alle autorità di vigilanza di settore in occasione dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 7, comma 2, e alla Guardia di finanza in occasione dei controlli di cui all'articolo 9, né alla comunicazione effettuata ai fini di accertamento investigativo.

2. Identico.

3. Il divieto di cui al comma 1 non impedisce la comunicazione tra gli intermediari bancari e finanziari ovvero tra tali intermediari e le loro succursali e filiazioni controllate a maggioranza e situate in Paesi terzi, a condizione che le medesime succursali e filiazioni si conformino a politiche e procedure di gruppo, ivi comprese quelle relative alla condivisione delle informazioni, idonee a garantire la corretta osservanza delle prescrizioni dettate in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

3. Il divieto di cui al comma 1 non impedisce la comunicazione tra gli intermediari bancari e finanziari, a condizione che appartengano allo stesso gruppo, ovvero tra tali intermediari e le loro succursali e filiazioni controllate a maggioranza e situate in Paesi terzi, a condizione che le medesime succursali e filiazioni si conformino a politiche e procedure di gruppo, ivi comprese quelle relative alla condivisione delle informazioni, idonee a garantire la corretta osservanza delle prescrizioni dettate in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

4. Il divieto di cui al comma 1 non impedisce la comunicazione tra professionisti che svolgono la propria prestazione professionale in forma associata, in qualità di dipendenti o collaboratori, anche se situati in Paesi terzi, a condizione che questi applichino misure equivalenti a quelle previste dal presente decreto legislativo.

4. Identico.

5. Nei casi relativi allo stesso cliente o alla stessa operazione, che coinvolgano due o più intermediari bancari e finanziari ovvero due o più professionisti, il divieto di cui al comma 1 non impedisce la comunicazione tra gli intermediari o tra i professionisti in questione, a condizione che appartengano ad uno Stato membro o siano situati in un Paese terzo che impone obblighi equivalenti a quelli previsti dal presente decreto legislativo, fermo restando quanto stabilito dagli articoli 42, 43 e 44 del Codice in materia di protezione dei dati personali. Le informazioni scambiate possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo.

5. Identico.

6. Il tentativo del professionista di dissuadere il cliente dal porre in atto un'attività illegale non costituisce violazione del divieto di comunicazione previsto dal presente articolo.

6. Identico.

 

 

Art. 40

Analisi e sviluppo delle segnalazioni

1. La UIF, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, definisce i criteri per l'approfondimento finanziario delle segnalazioni di operazioni sospette ed espleta le seguenti attività:

1. Identico:

a) avvalendosi dei risultati delle analisi e degli studi compiuti nonché delle risultanze della propria attività ispettiva, effettua approfondimenti sotto il profilo finanziario delle segnalazioni ricevute nonché delle ipotesi di operazioni sospette non segnalate di cui viene a conoscenza, sulla base di dati e informazioni contenuti in archivi propri ovvero sulla base delle informazioni comunicate dagli organi delle indagini, dalle autorità di vigilanza di settore, dagli organismi di autoregolamentazione e dalle FIU estere;

a) identica;

b) effettua, sulla base di protocolli d'intesa, approfondimenti che coinvolgono le competenze delle autorità di vigilanza di settore, in collaborazione con le medesime anche avvalendosi, a tal fine, degli ulteriori elementi desumibili dagli archivi in loro possesso;

b) identica;

c) ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera h), trasmette alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, i dati relativi alle segnalazioni delle operazioni sospette ricevute, per la verifica dell'eventuale attinenza a procedimenti giudiziari in corso;

c) identica;

d) in attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a) e fermo quanto previsto dall'articolo 331 del codice di procedura penale in ordine all'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, trasmette, senza indugio, anche sulla base di protocolli d'intesa, le segnalazioni che presentano un rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e i risultati delle analisi svolte, incluse le informazioni ad esse pertinenti relative ai reati presupposto associati, alla Direzione investigativa antimafia e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, che, a loro volta, le trasmettono tempestivamente al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo qualora siano attinenti alla criminalità organizzata o al terrorismo;

d) in attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a) e fermo quanto previsto dall'articolo 331 del codice di procedura penale in ordine all'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, trasmette, senza indugio, anche sulla base di protocolli d'intesa, le segnalazioni di operazioni che presentano un rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e i risultati delle analisi svolte, incluse le informazioni ad esse pertinenti relative ai reati presupposto associati nonché le comunicazioni di cui all’articolo 10, comma 4, e le relative analisi, alla Direzione investigativa antimafia e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, che, a loro volta, le trasmettono tempestivamente al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo qualora siano attinenti alla criminalità organizzata o al terrorismo;

e) ferme le disposizioni di cui alle lettere c) e d), nei casi di specifico interesse, comunica agli Organismi di informazione per la sicurezza della Repubblica di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124 i risultati delle analisi svolte, incluse le informazioni ad esse pertinenti relative ai reati presupposto associati e secondo modalità concordate, informa tempestivamente il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia dei dati e delle informazioni comunicati ai sensi della presente lettera;

e) identica;

f) mantiene evidenza per dieci anni delle segnalazioni non trasmesse ai sensi della lettera d), mediante procedure che consentano, sulla base di protocolli d'intesa, la consultazione agli organi investigativi di cui all'articolo 9.

f) identica;

2. Ai fini dell'analisi o dell'approfondimento investigativo della segnalazione, la UIF, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia possono richiedere ulteriori informazioni al soggetto che ha effettuato la segnalazione ovvero ai soggetti, destinatari degli obblighi di cui al presente decreto, nonché alle Pubbliche amministrazioni, sui fatti oggetto di analisi o approfondimento.

2. Identico.

3. La UIF, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia adottano, anche sulla base di protocolli d'intesa e sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, le misure necessarie ad assicurare la riservatezza dell'identità dei soggetti che effettuano le segnalazioni ovvero dei soggetti che sono tenuti, in forza del presente decreto, a fornire ulteriori informazioni utili ai fini dell'analisi delle segnalazioni e dell'approfondimento investigativo della stessa.

3. Identico.

 

 

(omissis)

 

 

Capo VI

Obblighi di comunicazione

 

 

(omissis)

 

 

Art. 47

Comunicazioni oggettive

1. Fermi gli obblighi di cui al Titolo II, Capo III, i soggetti obbligati trasmettono alla UIF, con cadenza periodica, dati e informazioni individuati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

1. Identico.

2. I dati e le informazioni sono utilizzati per l'approfondimento di operazioni sospette e per effettuare analisi di fenomeni o tipologie di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

2. I dati e le informazioni sono utilizzati per l'analisi finanziaria e l'approfondimento investigativo di operazioni sospette e per effettuare analisi di fenomeni o tipologie di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo mediante modalità di cooperazione e scambio stabilite con protocolli d'intesa tra la UIF, la Direzione Nazionale antimafia e antiterrorismo, il Nucleo Speciale di Polizia Valutario della Guardia di Finanza e la Direzione Investigativa Antimafia, idonei a garantire l'adozione di adeguati presidi di riservatezza dei dati.

3. Con istruzioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la UIF, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua le operazioni, i dati e le informazioni di cui al comma 1, definisce le relative modalità di trasmissione e individua espressamente le ipotesi in cui l'invio di una comunicazione oggettiva esclude l'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, ai sensi dell'articolo 35.

3. Identico.

 

 

Capo VII

Segnalazione di violazioni

(omissis)

 


 

Normativa vigente

A.G. 95, art. 3

Decreto legislativo n. 231 del 2007
Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione

Titolo III

Misure ulteriori

 

Art. 49

Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore

(omissis)

 

 

Art. 50

Divieto di conti e libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia

Divieto di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia e di prodotti di moneta elettronica anonimi

1. L'apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia è vietata.

1. L'apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia nonché l'emissione di prodotti di moneta elettronica anonimi è vietata.

2. L'utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia, aperti presso Stati esteri, è vietato.

2. L'utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia nonché l'utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi, aperti o emessi presso Stati esteri, è vietato.

 

2-bis. Il divieto di emissione e utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi, previsto dai commi l e 2, decorre dal 10 giugno 2020.

 

 

(omissis)

 


 

Normativa vigente

A.G. 95, art. 4

Decreto legislativo n. 231 del 2007
Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione

Titolo V

DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E FINALI

 

 

(omissis)

 

 

Capo II

Sanzioni amministrative

 

 

(omissis)

 

 

Art. 58

Inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

1. Salvo che il fatto costituisca reato, ai soggetti obbligati che omettono di effettuare la segnalazione di operazioni sospette, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.000 euro.

1. Identico.

2. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo quanto previsto dall'articolo 62, commi 1 e 5, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 300.000 euro. La gravità della violazione è determinata anche tenuto conto:

a) dell'intensità e del grado dell'elemento soggettivo, anche avuto riguardo all'ascrivibilità, in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all'incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno;

b) del grado di collaborazione con le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a);

c) della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell'operazione e al grado della sua incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto;

d) della reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessità organizzativa e all'operatività del soggetto obbligato.

2. Identico.

3. La medesima sanzione di cui ai commi 1 e 2 si applica al personale dei soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 2 e all'articolo 3, comma 3, lettera a), tenuto alla comunicazione o alla segnalazione, ai sensi dell'articolo 36, commi 2 e 6 e responsabile, in via esclusiva o concorrente con l'ente presso cui operano, dell'omessa segnalazione di operazione sospetta.

3. La medesima sanzione di cui ai commi 1 e 2 si applica al personale dei soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 2 e all'articolo 3, comma 3, lettera a), tenuto alla comunicazione o alla segnalazione, ai sensi dell'articolo 36, commi 2 e 6 nonché ai soggetti tenuti alla comunicazione o alla segnalazione ai sensi dell'articolo 37, comma 3, responsabili in via esclusiva o concorrente con l'ente presso cui operano, dell'omessa segnalazione di operazione sospetta.

4. Nel caso in cui le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime producono un vantaggio economico, l'importo massimo della sanzione di cui al comma 2:

a) è elevato fino al doppio dell'ammontare del vantaggio medesimo, qualora detto vantaggio sia determinato o determinabile e, comunque, non sia inferiore a 450.000 euro;

b) è elevato fino ad un milione di euro, qualora il predetto vantaggio non sia determinato o determinabile.

4. Identico.

5. Ai soggetti obbligati che, con una o più azioni od omissioni, commettono, anche in tempi diversi, una o più violazioni della stessa o di diverse norme previste dal presente decreto in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione da cui derivi, come conseguenza immediata e diretta, l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, si applicano unicamente le sanzioni previste dal presente articolo.

5. Identico.

6. Ai soggetti obbligati che omettono di dare esecuzione al provvedimento di sospensione dell'operazione sospetta, disposto dalla UIF ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera c), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

6. Identico.

 

 

(omissis)

 

 

Art. 62

Disposizioni sanzionatorie specifiche per soggetti obbligati vigilati

1. Nei confronti degli intermediari bancari e finanziari responsabili, in via esclusiva o concorrente, di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II e III, di quelle in materia di procedure e controlli interni di cui agli articoli 15 e 16 del presente decreto, delle relative disposizioni attuative adottate dalle autorità di vigilanza di settore nonché dell'inosservanza dell'ordine di cui al comma 4, lettera a), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 5.000.000 ovvero pari al dieci per cento del fatturato complessivo annuo, quando tale importo percentuale è superiore a 5.000.000 di euro e il fatturato è disponibile e determinabile. La medesima sanzione si applica nel caso di mancata istituzione del punto di contatto centrale di cui all'articolo 43, comma 3.

1. Nei confronti degli intermediari bancari e finanziari responsabili, in via esclusiva o concorrente, di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II e III, di quelle in materia di organizzazione, procedure e controlli interni di cui agli articoli 7, 15 e 16 del presente decreto, delle relative disposizioni attuative adottate dalle autorità di vigilanza di settore nonché dell'inosservanza dell'ordine di cui al comma 4, lettera a), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 5.000.000 ovvero pari al dieci per cento del fatturato complessivo annuo, quando tale importo percentuale è superiore a 5.000.000 di euro e il fatturato è disponibile e determinabile. La medesima sanzione si applica nel caso di mancata istituzione del punto di contatto centrale di cui all'articolo 43, comma 3.

2. Fermo quanto disposto dal comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 5.000.000 di euro ai soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'intermediario che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all'incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibili le violazioni di cui al comma 1 o l'inosservanza dell'ordine di cui al comma 4, lettera a), ovvero hanno inciso in modo rilevante sull'esposizione dell'intermediario al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Qualora il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione sia superiore a 5.000.000 di euro, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinato o determinabile.

2. Identico.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, tenuto conto della gravità della violazione accertata e nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 67, le autorità di vigilanza di settore, secondo le rispettive competenze, hanno il potere di applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione dallo svolgimento della funzione o dell'incarico di amministrazione, direzione o controllo dell'ente, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni.

3. Identico.

4. Per le violazioni delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II e di quelle in materia di procedure e controlli interni di cui agli articoli 15 e 16 del presente decreto e delle relative disposizioni attuative, caratterizzate da scarsa offensività o pericolosità alla stregua dei criteri di cui all'articolo 67, le autorità di vigilanza di settore, in alternativa alla sanzione amministrativa pecuniaria, hanno il potere di:

a) applicare all'ente responsabile la sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni e di astenersi dal ripeterle, anche indicando le misure da adottare e il termine per attuarle;

b) qualora l'infrazione contestata sia cessata, applicare all'ente responsabile la sanzione consistente in una dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile.

4. Per le violazioni delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II e di quelle in materia di organizzazione, procedure e controlli interni di cui agli articoli 7, 15 e 16 del presente decreto e delle relative disposizioni attuative, caratterizzate da scarsa offensività o pericolosità alla stregua dei criteri di cui all'articolo 67, le autorità di vigilanza di settore, in alternativa alla sanzione amministrativa pecuniaria, hanno il potere di:

a) applicare all'ente responsabile la sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni e di astenersi dal ripeterle, anche indicando le misure da adottare e il termine per attuarle;

b) qualora l'infrazione contestata sia cessata, applicare all'ente responsabile la sanzione consistente in una dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile.

5. Nei confronti dei revisori legali e delle società di revisione legale con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio responsabili di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II e III, di quelle in materia di procedure e controlli interni di cui agli articoli 15 e 16 del presente decreto, delle relative disposizioni attuative adottate dalla Consob si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a 1.000.000 di euro. La medesima sanzione si applica ai soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'ente che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all'incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibili le violazioni. Nei confronti dei medesimi soggetti, tenuto conto della gravità della violazione accertata, la Consob ha il potere di applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione dallo svolgimento della funzione o dell'incarico di amministrazione, direzione o controllo dell'ente, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni.

5. Nei confronti dei revisori legali e delle società di revisione legale con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio responsabili di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II e III, di quelle in materia di organizzazione, procedure e controlli interni di cui agli articoli 7, 15 e 16 del presente decreto, delle relative disposizioni attuative adottate dalla Consob si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a 1.000.000 di euro. La medesima sanzione si applica ai soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'ente che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all'incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibili le violazioni. Nei confronti dei medesimi soggetti, tenuto conto della gravità della violazione accertata, la Consob ha il potere di applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione dallo svolgimento della funzione o dell'incarico di amministrazione, direzione o controllo dell'ente, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni.

6. La violazione della prescrizione di cui all'articolo 25, comma 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 200.000 euro.

6. Identico.

7. Fermo quanto previsto dal comma 9, all'irrogazione delle sanzioni comminate dal presente articolo, nei confronti degli intermediari bancari e finanziari provvedono la Banca d'Italia e l'IVASS, in ragione delle rispettive attribuzioni. La Banca d'Italia provvede, altresì, all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo in caso di inosservanza del regolamento (UE) n. 2015/847 e delle norme tecniche di regolamentazione emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 10 dei regolamenti (CE) n. 1093/2010, n. 1094/2010 e n. 1095/2010, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 45, paragrafi 7 e 11, della direttiva.

7. Fermo quanto previsto dal comma 9, all'irrogazione delle sanzioni comminate dal presente articolo, nei confronti degli intermediari bancari e finanziari e dei soggetti titolari delle funzioni di cui al comma 2 provvedono la Banca d'Italia e l'IVASS, in ragione delle rispettive attribuzioni. La Banca d'Italia provvede, altresì, all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo in caso di inosservanza del regolamento (UE) n. 2015/847 e delle norme tecniche di regolamentazione emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 10 dei regolamenti (CE) n. 1093/2010, n. 1094/2010 e n. 1095/2010, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 45, paragrafi 7 e 11, della direttiva.

 

7-bis. Fermo quanto previsto dagli articoli 56, 57 e 58, per l'inosservanza delle disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni, di cui agli articoli 7, 15 e 16, adottate nei confronti degli operatori non finanziari vigilati di cui all'articolo 3, comma 5, lettera f), la Banca d'Italia irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 350.000 euro. Nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, la sanzione di cui al presente comma può essere aumentata fino al triplo del massimo edittale ovvero fino al doppio dell’importo dei profitti ricavati dalle violazioni accertate, quando tale importo è determinato o determinabile.

8. Fermo quanto previsto dal comma 9, all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo nei confronti dei revisori legali e delle società di revisione legale con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio provvede la CONSOB che comunica, altresì, al Ministero dell'economia e delle finanze i provvedimenti adottati ai sensi del comma 3 ai fini della cancellazione o sospensione dal Registro di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

8. Fermo quanto previsto dal comma 9, all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo nei confronti dei revisori legali e delle società di revisione legale con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio nonché dei soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo provvede la CONSOB che comunica, altresì, al Ministero dell'economia e delle finanze i provvedimenti adottati ai sensi del comma 5 ai fini della cancellazione o sospensione dal Registro di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

9. E' fatta salva la competenza del Ministero dell'economia e delle finanze all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei soggetti obbligati vigilati che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all'incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibile la violazione dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta.

9. Identico.

 

 

(omissis)

 

 

Art. 65

Procedimento sanzionatorio

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 61, comma 2, e dall'articolo 62, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'irrogazione delle sanzioni per violazione degli obblighi di cui al presente decreto nei confronti dei soggetti obbligati non sottoposti alla vigilanza delle autorità di vigilanza di settore. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede altresì:

1. Identico:

a) all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, imputabile al personale e ai titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo di intermediari bancari e finanziari, salva la competenza della Banca d'Italia e dell'IVASS, in ragione delle rispettive attribuzioni, all'irrogazione delle sanzioni per violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime imputabili all'ente;

a) all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, imputabile al personale e ai titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo di intermediari bancari e finanziari e di operatori non finanziari di cui all’articolo 3, comma 5, lettera f), salva la competenza della Banca d'Italia e dell'IVASS, in ragione delle rispettive attribuzioni, all'irrogazione delle sanzioni per violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime imputabili all'ente;

b) all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, imputabile ai revisori legali e alle società di revisione legale con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, ai titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'ente, salva la competenza della CONSOB all'irrogazione delle sanzioni per violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime imputabili all'ente;

b) all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, imputabile ai revisori legali e, nell’ambito delle società di revisione legale con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, ai responsabili degli incarichi di revisione nonché ai titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'ente, salva la competenza della CONSOB all'irrogazione delle sanzioni per violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime imputabili all'ente;

c) all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo III del presente decreto.

c) identica;

 

c-bis) all'irrogazione di ogni altra sanzione amministrativa pecuniaria non espressamente attribuita, dal presente decreto, alla potestà sanzionatoria di altra autorità o organismo.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze adotta i propri decreti sanzionatori, udito il parere della Commissione prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114. Nel caso di concessione di nulla osta da parte dell'autorità giudiziaria per l'utilizzo, in sede amministrativa, delle informazioni o degli atti relativi ad un procedimento penale, il termine di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689, decorre dalla data di ricezione del nulla osta medesimo.

2. Identico.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, quando provvede all'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1, lettera a) e b), trasmette gli atti alle autorità di vigilanza di settore per le valutazioni relative all'applicabilità delle sanzioni di rispettiva competenza. Parimenti, le autorità di vigilanza di settore trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze gli atti, qualora nell'esercizio della propria potestà sanzionatoria, ravvisino la sussistenza di elementi suscettibili di valutazione da parte del Ministero, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, rientranti nella sua competenza, ai sensi del presente decreto.

3. Identico.

4. Il procedimento sanzionatorio per le violazioni di cui agli articoli 44, 49, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 12, 50, 51, comma 1, e 64 del presente decreto è svolto dagli uffici delle Ragionerie territoriali dello Stato, già individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 novembre 2011. La Commissione di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, formula pareri di massima, per categorie di violazioni, utilizzate dalle Ragionerie territoriali dello Stato come riferimenti per la decretazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Il procedimento sanzionatorio per le violazioni di cui agli articoli 44, 49, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 12, e di cui agli articoli 50, 51, comma 1, e 64 del presente decreto è svolto dagli uffici delle Ragionerie territoriali dello Stato, già individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 novembre 2011. La Commissione di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, formula pareri di massima, per categorie di violazioni, utilizzate dalle Ragionerie territoriali dello Stato come riferimenti per la decretazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. I decreti sanzionatori, adottati ai sensi del presente articolo, sono assoggettati alla giurisdizione del giudice ordinario e, salvi i decreti sanzionatori di cui al comma 4, per i quali permane la competenza del tribunale del luogo in cui è stata commessa la violazione, è competente, in via esclusiva, il Tribunale di Roma. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 152-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e le spese liquidate, in favore dell'amministrazione, affluiscono ai fondi destinati all'incentivazione del personale dipendente.

5. Identico.

6. Le somme riscosse dal Ministero dell'economia e delle finanze, a titolo di sanzioni amministrative, sono ripartite ai sensi della legge 7 febbraio 1951, n. 168. I crediti vantati dal Ministero dell'economia e delle finanze rispetto alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi del presente decreto sono assistiti da privilegio generale sui beni mobili del debitore.

6. Identico.

7. Le autorità di vigilanza di settore, con proprio regolamento, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente articolo, adottano ovvero integrano proprie disposizioni atte a garantire agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori e il contraddittorio, in forma scritta e orale, con l'autorità procedente nonché, relativamente alle sanzioni da esse comminate, disposizioni attuative aventi ad oggetto, tra l'altro, la determinazione della definizione di fatturato utile per la quantificazione della sanzione, la procedura sanzionatoria e le modalità di pubblicazione delle sanzioni.

7. Identico.

8. In caso di gravi violazioni degli obblighi di cui al presente decreto, sanzionate dalle autorità procedenti, in ragione delle rispettive attribuzioni di vigilanza e controllo, gli organismi di cui agli articoli 112-bis e 128-undecies TUB attivano, su richiesta delle medesime autorità, i procedimenti di cancellazione dai relativi elenchi. Il procedimento di cancellazione è altresì attivato, alle medesime condizioni, dall'organismo di cui all'articolo 113, comma 4, TUB e dall'organismo di cui all'articolo 13, comma 38, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ovvero dalla Banca d'Italia e dall'IVASS, fino all'istituzione dei medesimi organismi.

8. In caso di gravi violazioni degli obblighi di cui al presente decreto, sanzionate dalle autorità procedenti, in ragione delle rispettive attribuzioni di vigilanza e controllo, gli organismi di cui agli articoli 112-bis e 128-undecies TUB attivano, su richiesta delle medesime autorità, i procedimenti di cancellazione dai relativi elenchi. Il procedimento di cancellazione è altresì attivato, alle medesime condizioni, dall'organismo di cui all'articolo 113, comma 4, TUB e dall'organismo di cui all’articolo 108-bis CAP, ovvero dalla Banca d'Italia e dall'IVASS, fino all'istituzione dei medesimi organismi.

9. Al procedimento sanzionatorio di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica solo per le violazioni dell'articolo 49, commi 1, 2, 5, 6 e 7 e dell'articolo 51 il cui importo non sia superiore a 250.000 euro. Il pagamento in misura ridotta non è esercitabile da chi si è già avvalso della medesima facoltà per altra violazione dell'articolo 49, commi 1, 2, 5, 6 e 7, e dell'articolo 51, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall'interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.

9. Al procedimento sanzionatorio di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento e contestazione delle violazioni provvede l'autorità che, nell'esercizio dei suoi poteri, rilevi l’inosservanza degli obblighi di cui al presente decreto. L'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica solo per le violazioni dell'articolo 49, commi 1, 2, 5, 6 e 7 e dell'articolo 51 il cui importo non sia superiore a 250.000 euro. Il pagamento in misura ridotta non è esercitabile da chi si è già avvalso della medesima facoltà per altra violazione dell'articolo 49, commi 1, 2, 5, 6 e 7, e dell'articolo 51, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall'interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.

10. In relazione alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 58 e 63 del presente decreto, la responsabilità solidale di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sussiste anche quando l'autore della violazione non è univocamente identificabile, ovvero quando lo stesso non è più perseguibile ai sensi della legge medesima.

10. Identico.

11. Ai procedimenti sanzionatori rientranti nelle attribuzioni delle autorità di vigilanza di settore, si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui all'articolo 145 TUB, all'articolo 195 TUF, al Titolo XVIII, Capo VII, CAP e alle relative disposizioni attuative. Le previsioni di cui all'articolo 145 TUB e le relative disposizioni attuative si applicano altresì al procedimento con cui la Banca d'Italia provvede all'irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 56 e 57, nei confronti dei soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 5, lettera f). Alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalle autorità di vigilanza di settore ai sensi dell'articolo 62, commi 2 e 5, non si applicano gli articoli 6 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

11. Ai procedimenti sanzionatori rientranti nelle attribuzioni delle autorità di vigilanza di settore, si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui all'articolo 145 TUB, all'articolo 195 TUF, al Titolo XVIII, Capo VII, CAP e alle relative disposizioni attuative. Le previsioni di cui all'articolo 145 TUB e le relative disposizioni attuative si applicano altresì al procedimento con cui la Banca d'Italia, nell'esercizio della potestà sanzionatoria rientrante nelle proprie attribuzioni ai sensi del presente decreto, provvede all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti obbligati vigilati di cui all'articolo 3, comma 5, lettera f). Alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalle autorità di vigilanza di settore ai sensi dell'articolo 62, commi 2 e 5, non si applicano gli articoli 6 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

 

(omissis)

 

 

Art. 69

Successione di leggi nel tempo

1. Nessuno può essere sanzionato per un fatto che alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente Titolo non costituisce più illecito. Per le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, sanzionate in via amministrativa, si applica la legge vigente all'epoca della commessa violazione, se più favorevole, ivi compresa l'applicabilità dell'istituto del pagamento in misura ridotta.

1. Nessuno può essere sanzionato per un fatto che alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente Titolo non costituisce più illecito. Per le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del  decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, sanzionate in via amministrativa, si applica la legge vigente all'epoca della commessa violazione, se più favorevole, ivi compresa l'applicabilità dell'istituto del pagamento in misura ridotta.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo, il termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio è di due anni, decorrenti dalla ricezione della contestazione notificata all'amministrazione procedente. Dalla medesima data le predette notifiche all'amministrazione sono effettuate esclusivamente tramite posta elettronica certificata. Il predetto termine è prorogato di ulteriori sei mesi nel caso di formale richiesta da parte dell'interessato di essere audito nel corso del procedimento. In ogni caso, il procedimento si considera concluso con l'adozione del decreto che dispone in ordine alla sanzione.

2. Identico.

3. Per i procedimenti di cui al comma 2, pendenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, il termine ivi previsto, ove non ancora maturato, è prorogato di ulteriori dodici mesi.

3. Identico.