Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: RUE - Ufficio SG - Ufficio Rapporti con l'Unione europea
Titolo: Pacchetto "Pronti per il 55%": la revisione della direttiva sulle energie rinnovabili
Serie: Documentazione per le Commissioni - Esame di atti e documenti dell'UE   Numero: 62
Data: 18/02/2022
Organi della Camera: VIII Ambiente, X Attività produttive


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Pacchetto "Pronti per il 55%": la revisione della direttiva sulle energie rinnovabili

18 febbraio 2022


Indice

|Finalità/Motivazione|Contesto|Contenuto|La direttiva RED II e il suo recepimento nell'ordinamento nazionale (a cura del Servizio Studi)|Esame presso le istituzioni europee|Esame presso altri Parlamenti nazionali|



Finalità/Motivazione

La proposta di direttiva è stata  presentata il 14 luglio 2021 dalla Commissione europea nell'ambito del pacchetto denominato " Pronti per il 55%", (" Fit for 55%"), volto ad adeguare la normativa in materia di energia e clima ai nuovi obiettivi climatici fissati dal regolamento europeo sul clima ( regolamento UE 2021/1119), che prevede una riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, e la neutralità climatica dell'UE entro il 2050.
Il conseguimento dei nuovi obiettivi climatici rende necessario un aggiornamento della normativa vigente. La proposta della Commissione interviene, pertanto, sulla direttiva per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili ( UE 2018/2001, Renewable Energy Directive - REDII), recentemente recepita dagli Stati membri, al fine di aumentare dal 32% (attualmente previsto) al 40% la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia entro il 2030.
La proposta della Commissione reca inoltre disposizioni specifiche in relazione ai diversi settori: 
  • trasporti: riduzione di almeno il 13% dell'intensità delle emissioni dei gas a effetto serra tramite l'utilizzo di energia o combustibili rinnovabili entro il 2030; aumento progressivo dell'utilizzo dei biocarburanti avanzati;
  • edilizia: fissazione di un obiettivo indicativo di utilizzo delle fonti di energia rinnovabile pari almeno al 49% entro il 2030;
  • industria: introduzione di un obiettivo indicativo di aumento medio annuo delle rinnovabili di almeno l'1,1% fino al 2030;
  • biomasse: eliminazione, con alcune eccezioni, del sostegno alla produzione di energia elettrica da biomasse a partire dal 2026;
  • sistema elettrico: misure per migliorare l'integrazione delle rinnovabili in rete.
Non risulta ancora trasmessa la relazione che il Governo deve presentare alle Camere ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012.

Contesto

Secondo i più recenti dati di Eurostat (gennaio 2022) la quota di fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia nell'UE ha raggiunto nel 2020 il 22%, superando di 2 punti percentuali l'obiettivo per il 2020 (stabilito dalla direttiva UE 2009/28/CE, successivamente abrogata dalla c.d. RED II, direttiva UE 2018/2001). Nel seguente grafico è illustrato il tasso di diffusione delle rinnovabili nei 27 Stati membri, e in Norvegia e Islanda, che fanno parte dello Spazio economico europeo. La Svezia registra la percentuale più alta (60%), seguita da Finlandia e Lettonia. Le percentuali più basse interessano Malta (11%), Lussemburgo (12%) e Belgio (13%). L' Italia figura nel numero di Stati membri che hanno superato il target assegnato per il 2020 con una percentuale del 20,4% contro un obiettivo assegnato del 17% (cfr. allegato 1 della direttiva UE 2018/2001 ). Il grafico riporta in giallo gli Stati membri che hanno superato l'obiettivo 2020, in blu quelli che lo hanno raggiunto (Slovenia, Paesi Bassi e Belgio) e in viola la Francia, unico Stato membro che non ha raggiunto l'obiettivo 2020.
Eurostat evidenzia inoltre che la quota di energia rinnovabile è più che raddoppiata nei paesi dell'Unione tra il 2004 (9,6%). e il 2020 (22,1%).
Eurostat sottolinea tuttavia che alcuni paesi hanno utilizzato trasferimenti statistici, ovvero accordi tra Stati membri (previsti dalla direttiva 2009/28/CE e poi dall'articolo 8 della direttiva UE 2018/2001) per trasferire una determinata quantità di energia da fonti rinnovabili da uno Stato ad un altro, e raggiungere i propri obiettivi.
La crescita dell'elettricità generata da fonti energetiche rinnovabili nel periodo dal 2009 al 2019 è per la maggior parte dovuta secondo Eurostat all'espansione dell'energia eolica, solare e dei biocarburanti solidi (compresi i rifiuti rinnovabili). L'energia eolica e idroelettrica rappresentavano oltre i due terzi dell'elettricità totale prodotta da fonti rinnovabili (rispettivamente il 36% e il 33%). Il restante terzo dell'elettricità generata proveniva dall'energia solare (14 %), dai biocombustibili solidi (8%) e da altre fonti rinnovabili (8%). L'energia solare è la fonte in più rapida crescita: nel 2008 rappresentava l'1% ed è passata da 7,4 TWh (mille miliardi di Wattora) nel 2008 a 144,2 TWh nel 2020.
Nel settore del riscaldamento e raffreddamento, come illustrato dalla tabella sottostante, nell'UE nel suo complesso le fonti rinnovabili hanno rappresentato nel 2020 il 23,1% del consumo totale di energia con un aumento di quasi il doppio rispetto all'11,7% del 2004.
Il grafico seguente, elaborato da Eurostat, illustra la quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti, che nel 2020 si è attestata al 10,2%, raggiungendo l'obiettivo di settore (fissato per il 2020 al 10%), e che nel 2004 era dell'1,6 %. Tra gli Stati membri, la quota di energia rinnovabile nei trasporti varia dalla percentuale più alta del 31,9% in Svezia, seguita dal 13,4% in Finlandia e dal 12,6% nei Paesi Bassi, alle percentuali più basse registrate in Grecia (5,3%), Lituania (5,5%), Polonia e Croazia (entrambi 6,6%). Anche la Norvegia, che fa parte dello Spazio economico europeo, ha registrato un'elevata quota di energia rinnovabile nel consumo di carburante per i trasporti (28,7%).
Secondo ulteriori dati Eurostat ( gennaio 2022) le fonti di energia rinnovabile hanno fornito il 37% del consumo lordo di elettricità nell'Unione europea nel 2020, rispetto al 34% del 2019. Eurostat sottolinea la crescita significativa dell' energia solare, passata dall' 1% nel 2008 al 14% nel 2020. È maggiore la produzione di energia eolica (36% nel 2020) e dell' energia idraulica (33%). Il resto dell'elettricità consumata nel 2020 proveniva da biocombustibili solidi (8%) e altre fonti rinnovabili (8%).
Nel grafico che segue sono illustrati i dati relativi al consumo di elettricità da fonti rinnovabili degli Stati membri. Austria (78%) e Svezia (75%) registrano i valori più alti, mentre i valori più bassi si riferiscono a Malta (10%), Ungheria e Cipro (12%), Lussemburgo (14%) e Repubblica Ceca (15%).
Secondo la Commissione europea ( si veda la relazione sui progressi riguardo alla competitività delle tecnologie per l'energia pulita, ( COM(2021) 952) dall'analisi dei 22 Piani nazionali di ripresa e resilienza  approvati dalla Commissione al 5 ottobre 2021 (Austria, Belgio, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Estonia, Grecia, Spagna, Finlandia, Francia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Malta, Portogallo, Romania, Repubblica di Slovenia, Repubblica slovacca) si evince che complessivamente sono stati assegnati 177 miliardi di euro a investimenti nel settore del clima, pari al 40% della dotazione complessiva di tali Stati membri. Di questo importo, circa il 14,8% è destinato alla promozione delle energie rinnovabili e il 27,9% all'efficienza energetica. 

Contenuto

La proposta della Commissione ( COM(2021)557)  modifica la direttiva vigente sulla promozione dell'energia da fonti rinnovabili ( UE 2018/2001, c.d.REDII), con l'obiettivo di incrementarne la quota nel sistema energetico dell'Unione portandola ad almeno il 40% del consumo finale lordo di energia entro il 2030 (contro il 32% attualmente previsto), raddoppiando la loro quota rispetto all'obiettivo fissato per il 2020 (20%, come previsto dalla citata direttiva UE 2009/28/CE, vedi supra). Si recepiscono in questo modo le indicazioni più ambiziose del Piano climatico 2030 che stimava necessario un innalzamento al 38 o al 40%.
La direttiva RED ( Renewable Energy Directive) è il quadro giuridico che dal 2001 regola lo sviluppo delle energie rinnovabili nell'Unione Europea, fissando gli obiettivi di utilizzo di energia e combustibili rinnovabili. La prima direttiva in tale ambito è la citata direttiva 2009/28/CE, che, come ricordato in precedenza, è stata abrogata dalla direttiva del 2018 su cui interviene la proposta in esame.
Di seguito le principali modifiche alla direttiva vigente previste dall'articolo 1 della proposta della Commissione. Gli Stati membri dovrebbero attuare le nuove disposizioni entro il 31 dicembre 2024 (art. 5 della proposta di direttiva).

Obiettivo collettivo dell'UE al 2030

La proposta aggiorna l'obiettivo a livello dell'UE stabilendo che gli Stati membri provvedono collettivamente a far sì che la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia dell'Unione nel 2030 raggiunga almeno il 40% (modifica dell'articolo 3, paragrafo 1). E' prevista anche la modifica del regolamento c.d. governance (UE 2018/1999) per tener conto del nuovo target (articolo 2).

Contributi nazionali degli Stati membri

La proposta della Commissione europea non modifica la normativa vigente (art. 3, paragrafo 2) nella parte in cui prevede che gli Stati membri fissino i propri contributi all'obiettivo vincolante dell'UE al 2030 e li comunichino nei piani nazionali per l'energia e il clima.
Si prevede che gli Stati membri istituiscano un quadro per favorire una diffusione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili a un livello coerente con il contributo nazionale dello Stato membro (nuovo paragrafo 4 bis dell'articolo 3). Il quadro: 1) potrebbe comprendere regimi di sostegno e misure per favorire accordi di compravendita di energia rinnovabile; 2) dovrebbe affrontare gli ostacoli, in particolare quelli relativi alle procedure di autorizzazione, che impediscono di raggiungere un livello elevato di fornitura di energia elettrica da fonti rinnovabili; 3) dovrebbe tener conto dell'energia elettrica da fonti rinnovabili supplementare necessaria a soddisfare la domanda nei seguenti settori: trasporti, industria, edilizia, riscaldamento e raffrescamento, nonché produzione di combustibili rinnovabili di origine non biologica.

Modalità di calcolo della quota di energia rinnovabile negli Stati membri

Per evitare doppi conteggi, la proposta della Commissione (modifica dell'articolo 7) stabilisce che:
  • l'energia prodotta a partire da combustibili rinnovabili di origine non biologica sia contabilizzata nel settore in cui è consumata (energia elettrica, riscaldamento/raffrescamento, trasporti);
    Si segnala che la proposta di direttiva amplia la definizione di combustibili rinnovabili di origine non biologica a tutti i combustibili liquidi e gassosi derivanti da fonti rinnovabili diverse dalla biomassa in ogni settore di impiego, mentre la normativa vigente si limita a contemplare i carburanti rinnovabili di origine non biologica impiegati nel solo settore dei trasporti (art. 2, punto 36 e artt. 15, 25, 27).
  • l'energia elettrica utilizzata per produrre c ombustibili rinnovabili di origine non biologica, non venga conteggiata nel calcolo del consumo finale lordo di energia elettrica da fonti rinnovabili dello Stato membro.

Biomassa

Secondo la valutazione d'impatto della Commissione europea, la bioenergia costituisce il 60% del consumo finale di energia rinnovabile, proveniente per il 60% dallo sfruttamento delle foreste. Per tutelare il patrimonio forestale, il suo ruolo nell'assorbimento del carbonio, e la biodiversità, la Commissione europea ritiene che non dovrebbero essere concesse forme di sostegno alla produzione di energia da tronchi da sega e da impiallacciatura, ceppi e radici e si dovrebbe evitare di promuovere l'uso di legname tondo di qualità (considerando 4).
Pertanto la proposta introduce nuove disposizioni sulla produzione di energia da biomassa affinché le misure degli Stati membri riducano al minimo, tra l'altro, le ripercussioni negative sulla biodiversità, a tal fine tenendo conto della gerarchia dei rifiuti (come stabilita dall'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE) , in base alla quale si applica il seguente ordine di priorità della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti: a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e) smaltimento. Si rafforza, pertanto, l'obbligo di ridurre al minimo i rischi di inutili distorsioni del mercato derivanti da regimi di sostegno.
La normativa vigente già prevede che gli Stati membri provvedono affinché nell'elaborazione dei regimi di sostegno sia tenuta in debita considerazione la gerarchia dei rifiuti al fine di evitare indebiti effetti di distorsione sui mercati delle materie prime.
Le misure degli Stati membri devono inoltre tenere conto delle modalità di applicazione del principio dell'uso a cascata, che saranno declinate in un atto delegato della Commissione, in particolare su come ridurre al minimo l'uso di legname tondo di qualità per la produzione di energia, con particolare attenzione ai regimi di sostegno e tenendo debitamente conto delle specificità nazionali.
Come specificato nel considerando 3) della proposta, in linea con il principio dell'uso a cascata, la biomassa legnosa dovrebbe essere utilizzata in base al suo massimo valore aggiunto economico e ambientale nel seguente ordine di priorità: 1) prodotti a base di legno, 2) prolungamento del loro ciclo di vita, 3) riutilizzo, 4) riciclaggio, 5) bioenergia e 6) smaltimento.
La proposta della Commissione disciplina (modifica dell'articolo 3, paragrafo 3) il divieto di adottare regimi di sostegno nazionali alla produzione di energia da:
  • tronchi, impiallacciatura, ceppi e radici;
  • incenerimento di rifiuti (a meno che non vengano rispettati gli obblighi in materia di raccolta differenziata previsti dalla direttiva 2008/98/CE);
    La normativa vigente già prevede che gli Stati membri non concedono alcun sostegno per l'energia rinnovabile prodotta mediante l'incenerimento di rifiuti se non sono stati rispettati gli obblighi in materia di raccolta differenziata stabiliti in tale direttiva.
  • pratiche non conformi alle disposizioni che la Commissione europea dovrebbe stabilire in un atto delegato entro un anno dalla entrata in vigore della direttiva riveduta. L'atto dovrebbe rivedere, tenendo conto delle specificità nazionali, le modalità di applicazione del principio dell'uso a cascata per la biomassa, con la finalità di ridurre al minimo l'uso di legname tondo di qualità (di cui la proposta aggiunge una definizione) per la produzione di energia.

È altresì introdotto l' obbligo per gli Stati membri di eliminare, a partire dal 31 dicembre 2026, eventuali regimi di sostegno alla produzione di energia elettrica da biomassa forestale, in impianti di sola energia elettrica, fatta eccezione per:
  • impianti collocati in una regione compresa in un piano territoriale per la transizione giusta approvato dalla Commissione europea.
    Si tratta di piani di conversione che interessano le aree la cui economia è maggiormente dipendente da fonti fossili e per le quali la Commissione europea ha previsto finanziamenti tramite il Fondo per la transizione giusta istituito con il regolamento UE 2021/1056;
  • impianti per la produzione di energia che attuano la cattura e lo stoccaggio della CO2 da biomassa ed in cui non sono utilizzati combustibili fossili quali combustibili principali (cfr. vigente art. 29, par. 11, comma 2)
Entro il 2026 la Commissione europea dovrebbe presentare una relazione sull'impatto dei regimi nazionali di sostegno alla biomassa sulla biodiversità e su possibili distorsioni del mercato, valutando la possibilità di limitare ulteriormente i regimi di sostegno alla biomassa forestale.
La soglia per l' applicazione dei criteri di sostenibilità per l' impiego della biomassa, nel caso di combustibili solidi da biomassa è ridotta a 5 MW in luogo dei 20 MW, il che si traduce in un'estensione dell'ambito di applicazione di tali criteri a un maggior numero di impianti (modifica dell'articolo 29, par. 1, quarto comma).  Per gli impianti per la produzione di energia elettrica, di riscaldamento e di raffrescamento con una potenza termica nominale totale compresa tra 5 e 10 MW, gli Stati membri istituiscono sistemi nazionali di verifica semplificati per garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (modifica dell'art. 30, par. 6).
Si prevede un rafforzamento mirato degli attuali criteri di sostenibilità, applicando i criteri esistenti per il suolo (ad esempio le zone soggette a divieto di accesso) per la biomassa agricola anche alla biomassa forestale (comprese le foreste primarie e altamente diversificate e le torbiere). Sono introdotti criteri per la raccolta che deve essere effettuata garantendo la conservazione del suolo e della biodiversità, riducendo al minimo gli impatti negativi, ed evitando la raccolta di ceppi e radici (modifica dell'articolo 29, par. 6).
Si ricorda che il Piano climatico 2030 aveva già sottolineato la necessità di aumentare la sostenibilità dell'uso a scopi energetici della biomassa, riducendo al minimo l'impatto ambientale e l'uso di alberi interi e colture alimentari per l'energia. Secondo il Piano la produzione di bioenergia dovrebbe invece provenire da una valorizzazione della biomassa da rifiuti e residui, oltre che da una coltivazione sostenibile di colture energetiche.
La protezione del patrimonio forestale è affermata anche nella Strategia sulla biodiversità per il 2030, presentata nel maggio 2020, che ha tra i suoi obiettivi: 1) la tutela di almeno il 10% della superficie terrestre dell'UE, comprese le foreste primarie e secolari; 2) piantare almeno 3 miliardi di alberi aggiuntivi nell'UE entro il 2030. In merito alla produzione di energia, nella strategia si afferma l'orientamento dell'UE a dare priorità a soluzioni come l'energia marina, l'eolico offshore, gli allevamenti di pannelli solari che forniscono una copertura del suolo rispettosa della biodiversità e la bioenergia sostenibile e che l'uso di alberi interi, colture alimentari e foraggere per la produzione di energia, prodotta nell'UE o importata, dovrebbe essere ridotto al minimo.
Anche nella Nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030, la Commissione europea nell'affermare l'importanza del ruolo della bioenergia ai fini dell'incremento di fonti rinnovabili nel mix energetico pone come condizione la produzione sostenibile della biomassa e il suo utilizzo efficiente, "in linea con il principio a cascata e tenendo conto degli obiettivi dell'Unione riguardanti il pozzo di assorbimento del carbonio e la biodiversità, nonché della disponibilità complessiva di legname". 

Progetti comuni tra Stati membri

La proposta prevede l' obbligo per ogni Stato membro di concordare entro il 31 dicembre 2025 un progetto congiunto con uno o più altri paesi dell'Unione per la produzione di energia rinnovabile, informando la Commissione europea di tale accordo (nuovo paragrafo 1 bis dell'articolo 9). 
Sull'applicazione di tale disposizione si registrerebbe una richiesta di maggiore flessibilità da parte di alcuni Stati membri.
Prevede inoltre che gli Stati membri confinanti con un bacino marittimo cooperino per definire congiuntamente la quantità di energia da fonti rinnovabili offshore che intendono produrre in tale spazio entro il 2050, prevedendo traguardi intermedi nel 2030 e nel 2040. Tale quantità dovrebbe essere comunicata negli aggiornamenti dei piani nazionali per l'energia e il clima (nuovo paragrafo 7bis, articolo 9).
Al riguardo, si ricorda che la Strategia per le energie rinnovabili offshore, presentata dalla Commissione europea nel novembre 2020, ha fissato l'obiettivo di realizzare entro il 2030 impianti per almeno 60 GW di energia eolica offshore e 1 GW di energia oceanica, in modo da raggiungere entro il 2050 300 GW di energia eolica offshore e 40 GW di energia oceanica. Nella Strategia si stimano necessari investimenti per 800 miliardi di euro entro il 2050. La strategia poggia su tecnologie quali l'eolico galleggiante, l'eolico offshore e, ancora in una fase di iniziale di ricerca, il fotovoltaico galleggiante e l'energia del moto ondoso e delle maree.

Procedure amministrative

La proposta prevede che gli Stati membri promuovano l'adozione di accordi di compravendita di energia rinnovabile a lungo termine, rimuovendo gli ostacoli normativi e amministrativi e considerando l'adozione di misure per ridurre i rischi finanziari ad essi associati. In particolare, gli accordi non dovrebbero prevedere procedure o oneri sproporzionati o discriminatori e dovrebbero comprendere il trasferimento delle garanzie di origine all'acquirente dell'energia rinnovabile (nuovo paragrafo 8 dell'articolo 15).  
La Garanzia di Origine (GO) è una certificazione elettronica che attesta l'origine rinnovabile delle fonti energetiche.
La proposta prevede (modifica dell'articolo 19) l' obbligo per gli Stati membri di rilasciare sempre garanzie di origine ai produttori, mentre la normativa vigente prevede la possibilità che queste non vengano rilasciate ai produttori che ricevono sostegno finanziario. La Commissione ritiene che tutta l'energia rinnovabile prodotta debba ricevere una garanzia di origine per garantire la trasparenza nei confronti dei consumatori finali e per favorire la diffusione degli accordi di compravendita. 
Entro un anno dall'entrata in vigore della direttiva riveduta, la Commissione europea dovrebbe riesaminare le norme relative alle procedure amministrative, al fine di valutare l'eventuale adozione di misure supplementari per sostenere gli Stati membri nella loro attuazione.

Edifici

Secondo i dati raccolti illustrati dalla Commissione europea nel Piano climatico 2030 , gli edifici consumano il 40% dell'energia utilizzata nell'UE e generano circa il 36% delle emissioni di gas ad effetto serra e il 75% del parco immobiliare è inefficiente sotto il profilo energetico.
La proposta introduce un obiettivo indicativo collettivo a livello dell'UE per la quota di rinnovabili negli edifici nel 2030, pari ad almeno il 49% del consumo di energia finale dell'Unione (nuovo articolo 15 bis). Coerentemente con tale target, gli Stati membri dovrebbero:
  • fissare un obiettivo nazionale indicativo al 2030 per la quota di energia rinnovabile (in percentuale sul consumo di energia finale nazionale) nel settore edile nazionale;
  • stabilire livelli minimi d'uso di energia da fonti rinnovabili negli edifici (nuovo art. 15 bis, paragrafo 2, comma 2); i livelli adottati dovrebbero essere in linea con le norme della direttiva sulla prestazione energetica degli edifici 2010/31/UE , modificata dalla direttiva (UE) 2018/844 ed attualmente oggetto di un'ulteriore proposta di revisione presentata il 15 dicembre 2021 dalla Commissione europea in una seconda tranche del pacchetto "Pronti per il 55%" COM(2021)802. Tali livelli minimi possono essere raggiunti anche mediante soluzioni di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti;
  • introdurre nella disciplina nazionale in materia edilizia e, dove esistenti, nei regimi di sostegno, misure volte ad aumentare la quota di energia elettrica e di riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili nel parco immobiliare, anche tramite misure volte a incrementare l' autoconsumo, le comunità di energia rinnovabile e lo stoccaggio dell'energia a livello locale in combinazione con l' efficientamento energetico (nuovo art. 15 bis, paragrafo 2);
  • assegnare un ruolo esemplare agli edifici pubblici nazionali, regionali o locali. Gli Stati membri potrebbero anche prevedere l'utilizzo dei tetti degli edifici pubblici o pubblico-privati per l'installazione, di impianti di produzione di energia da rinnovabili, anche da parte di terzi;
  • utilizzare tutti gli incentivi, gli strumenti e le misure disponibili (tra cui le etichette energetiche di cui al regolamento UE 2017/1369, attestati di prestazione energetica ai sensi della direttiva 2010/31/UE o altre certificazioni nazionali o dell'UE). Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire un'informazione adeguata in merito alle alternative ad alta efficienza energetica basate sulle rinnovabili, nonché sugli incentivi e sugli strumenti finanziari per favorire la sostituzione dei vecchi impianti.

Formazione, qualificazione e certificazione di tecnici

La proposta integra le norme vigenti in materia di informazione e formazione (art. 18) con disposizioni volte a favorire la formazione di tecnici installatori qualificati. In particolare prevede (nuovi paragrafi 3 e 4) che gli Stati membri assicurino:
  • sistemi di certificazione (basati sui criteri indicati dall'allegato IV) riconosciuti dagli altri Stati membri, degli installatori di sistemi solari fotovoltaici e degli installatori e progettisti di sistemi di riscaldamento e raffrescamento nell'edilizia, nell'industria e nell'agricoltura;
  • una congrua disponibilità di installatori formati e qualificati per i sistemi di riscaldamento e raffrescamento;
  • un adeguato numero di programmi di formazione finalizzati a conseguire le qualifiche o le certificazioni relative alle tecnologie di riscaldamento o raffrescamento rinnovabili;
  • un elenco pubblico degli installatori qualificati o certificati regolarmente aggiornato.

Integrazione nel sistema dell'energia elettrica da fonti rinnovabili

La proposta della Commissione modifica la normativa in vigore per migliorare l'integrazione dell'energia rinnovabile nei sistemi energetici. In particolare, al fine di aumentare la trasparenza nei confronti di operatori, aggregatori, consumatori e utenti, il nuovo articolo 20 bis introduce una serie di previsioni indirizzate agli Stati membri affinché:
  • i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione siano tenuti a rendere disponibili le informazioni sulla quota di energia elettrica da fonti di energia rinnovabili e sul c ontenuto di gas a effetto serra dell'energia elettrica che forniscono;
  • i fabbricanti di batterie consentano l'accesso a informazioni su capacità e potenza delle batterie, nonché sulle loro condizioni e capacità di ricarica;
  • sia assicurata la capacità di ricarica intelligente per i punti di ricarica di potenza normale non accessibili al pubblico;
  • il quadro normativo nazionale in materia di stoccaggio e di bilanciamento non discrimini la partecipazione di sistemi di stoccaggio piccoli e/o mobili al mercato.

Industria

La proposta della Commissione richiede agli Stati membri di impegnarsi a conseguire un aumento medio annuo di almeno l'1,1% fino al 2030 delle rinnovabili nel settore industriale (art. 22 bis). Le misure adottate per raggiungere tale incremento devono essere indicate nei piani nazionali per l'energia e il clima e nelle relazioni intermedie previste dal regolamento governance (regolamento UE 2018/1999 ).
Si segnala che il parere del Comitato economico e sociale europeo chiede l'introduzione di un obiettivo vincolante dell'1,1 % che obblighi le industrie ad aumentare annualmente il loro ricorso alle energie rinnovabili.
Gli Stati membri devono inoltre assicurare che:
  • entro il 2030 il contributo dei combustibili rinnovabili di origine non biologica costituisca il 50% dell'idrogeno usato nell'industria per scopi energetici e non energetici;
  • i prodotti industriali ottenuti con energia da fonti energetiche rinnovabili o da combustibili rinnovabili di origine non biologica, o etichettati come tali, riportino la percentuale di energia da fonti rinnovabili o di combustibili rinnovabili di origine non biologica usati nelle fasi di acquisizione, prelavorazione delle materie prime, produzione e distribuzione.

Riscaldamento e raffrescamento

È previsto (modifica dell'articolo 23) che ogni Stato membro aumenti la quota di energia rinnovabile nel settore di almeno 1,1% come media annuale calcolata per i periodi 2021-2025 e 2026-2030, partendo dalla quota nazionale di consumo finale lordo di energia destinata al riscaldamento e raffrescamento nel 2020. Agli Stati membri si richiede di comunque di superare tale incremento minimo, aumentando entro il 2030 la quota di energia rinnovabile di una percentuale indicata nell' allegato 1 bis alla proposta. Per l' Italia la quota di riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili dovrebbe raggiungere nel 2030 almeno l' 1,6%.
La normativa vigente prevede che l'aumento indicativo sia dell'1,3%, limitandolo all'1,1% per gli Stati membri in cui non sono utilizzati calore e freddo di scarto.
 Negli Stati membri in cui sono utilizzati calore e freddo di scarto l'aumento è portato all'1,5%. Il calore e freddo di scarto possono essere conteggiati fino ad un massimo del 40% dell'aumento medio annuo.
Gli Stati membri devono inserire nei piani nazionali per l'energia e il clima una valutazione del potenziale di energia da rinnovabili e dell'uso del calore e freddo di scarto che fissi traguardi e misure per aumentarne l'utilizzo (comprendendo eventualmente anche teleriscaldamento e teleraffreddamento), con la finalità di definire una strategia nazionale a lungo termine per la decarbonizzazione del riscaldamento e del raffreddamento.
Per conseguire l'incremento medio annuo richiesto, gli Stati membri possono tra l'altro prevedere:
  • l'installazione di sistemi ad alta efficienza di riscaldamento/raffreddamento da fonti rinnovabili negli edifici o l'utilizzo di energia rinnovabile o del calore o freddo di scarto nei processi industriali;
  • la pianificazione ed attuazione di progetti ed infrastrutture da parte di autorità nazionali e locali;
  • misure per la mitigazione del rischio (derisking) che riducano il costo del capitale per progetti di riscaldamento/raffreddamento da fonti rinnovabili;
  • la promozione di accordi per l'acquisto di calore da parte di consumatori aziendali o gruppi di piccoli consumatori;
  • piani di sostituzione programmata o di eliminazione graduale dei sistemi di riscaldamento a combustibili fossili;
  • obblighi di pianificazione del riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili a livello regionale e locale;
  • misure fiscali, regimi di sostegno o altri incentivi finanziari.
L'accesso a tali misure per il passaggio a sistemi basati sulle energie rinnovabili deve essere assicurato dagli Stati membri a tutti i consumatori, in particolare alle famiglie a basso reddito o vulnerabili (art. 23, paragrafo 4 modificato).

Teleriscaldamento e teleraffreddamento

Gli Stati membri devono adoperarsi per incrementare la quota di energia rinnovabile e da calore o freddo di scarto nel teleriscaldamento e teleraffreddamento di almeno il 2,1% come media annua calcolata per i periodi 2021-2025 e 2026-2030, prendendo come riferimento la percentuale del 2020.
Il teleriscaldamento o teleraffrescamento sono definiti dalla direttiva vigente come la distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati, da fonti centrali o decentrate di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffrescamento di spazi o di processi di lavorazione.
Le misure necessarie a raggiungere tale incremento dovrebbero essere stabilite nei piani nazionali per l'energia e il clima.  Il target si considera raggiunto dagli Stati membri in cui già si registra una quota superiore al 60% (modifica dell'articolo 24, paragrafo 4).
La normativa vigente prevede che i consumatori possano accedere facilmente a informazioni sulla prestazione energetica e sulla quota di energia da fonti rinnovabili dei loro sistemi di teleriscaldamento/ teleraffreddamento (ad esempio sulle bollette, sui siti web dei fornitori, o su richiesta). La proposta della Commissione prevede che tali informazioni vengano espresse come percentuale del consumo finale lordo di riscaldamento e raffrescamento assegnata ai clienti (modifica dell'articolo 24, paragrafo 1).
Un nuovo paragrafo (4 bis) introduce l' obbligo per i gestori di sistemi di teleriscaldamento o teleraffreddamento di potenza superiore ai 25 MWh, di connettere i fornitori terzi di energia da fonti rinnovabili e da calore e freddo di scarto o di offrire la connessione e l'acquisto di calore e freddo prodotti da rinnovabili e da calore e freddo di scarto da parte di fornitori terzi, quando debbano:
  • soddisfare la domanda di nuovi clienti;
  • sostituire o ampliare la capacità esistente di produzione di calore o freddo;
Tale connessione di fornitori terzi può essere rifiutata in modo motivato e per motivi tecnici quali insufficiente capacità, assenza di parametri tecnici, aumento eccessivo dei costi (modifica del paragrafo 5).
Per promuovere l'integrazione con potenziali fonti di calore e freddo di scarto gli Stati membri devono istituire un quadro di coordinamento che coinvolga almeno i gestori di sistemi di teleriscaldamento o teleraffreddamento, le imprese del settore industriale e terziario produttrici di freddo e calore di scarto che possono essere recuperati tramite tali sistemi, le amministrazioni locali responsabili della pianificazione e dell'approvazione di infrastrutture energetiche (paragrafo 6 modificato).
La proposta della Commissione rinvia inoltre alla definizione di sistemi di teleriscaldamento/teleraffreddamento efficienti, prevista dalla proposta di revisione della direttiva sull'efficienza energetica ( COM(2021)558), che fa parte dello stesso pacchetto Fit for 55%.
L'articolo 24 di tale proposta di direttiva disciplina i criteri che deve soddisfare un sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente; fino al 31 dicembre 2025, si tratta di un sistema che usa per almeno il 50 % energia rinnovabile, il 50 % calore di scarto, il 75 % calore cogenerato o il 50 % una combinazione di tale energia e calore.
Nella valutazione d'impatto che accompagna la proposta ( SWD(2021)621) si osserva che il teleriscaldamento risponde attualmente a circa il 12% della domanda di calore degli Stati membri, mentre la quota di utilizzo delle rinnovabili è di circa intorno al 28,9% (principalmente biomasse, 26,9%). In alcuni Stati membri la risorsa maggiormente utilizzata è il gas naturale, con percentuali anche superiori al 60% in Bulgaria, Croazia, Ungheria, Italia, Paesi Bassi e Romania.
Il grafico seguente, tratto dalla citata valutazione d'impatto, illustra le percentuali di combustibili che alimentano il teleriscaldamento: gas (30,4%), carbone e torba (26,7%), rifiuti non rinnovabili (7,2%), biomassa (26,9%), calore di scarto da processi industriali (1,7%), geotermico (0,7%), solare (0,1%).


Trasporti

Secondo il Piano climatico 2030 i trasporti erano nel 2015 il settore con la più bassa percentuale di consumo di energia da fonti rinnovabili (6%) e i nuovi obiettivi climatici richiedono che l'intero settore arrivi entro il 2030 ad una quota del 24%, attraverso la diffusione dei veicoli elettrici, dei biocarburanti avanzati e di carburanti rinnovabili. 
La Commissione si prefigge (cfr. considerandum 29) di aumentare la percentuale di energia rinnovabile in tutti i modi di trasporto dell'UE. A tal fine ritiene più efficace introdurre un obiettivo di riduzione dell'intensità dei gas ad effetto serra ottenuta tramite il ricorso alle rinnovabili e non una percentuale del loro utilizzo. In questo modo avrebbe un parametro per confrontare i vari tipi di combustibili e di fonti rinnovabili in funzione della loro intensità di gas ad effetto serra.
Pertanto il nuovo articolo 25:
  • stabilisce un obiettivo vincolante di riduzione dell'intensità dei gas a effetto serra di almeno il 13% entro il 2030 tramite l'utilizzo nel settore di combustibili rinnovabili e di energia da fonti rinnovabili, in luogo dell' l'obbligo attualmente previsto (direttiva UE 2018/2001, art. 25) per i fornitori di carburante di assicurare una quota di energia da fonti rinnovabili che entro il 2030 deve raggiungere il 14% dell'energia totale consumata nel settore;
  • aumenta il sotto-obiettivo relativo all'utilizzo dei biocarburanti avanzati portandolo da una quota di almeno 0,2% nel 2022, allo 0,5% nel 2025 e al 2,2% nel 2030;
  • introduce un obiettivo del 2,6% per i combustibili rinnovabili di origine non biologica
  • promuove la mobilità elettrica tramite un meccanismo di incentivi che dovrebbe essere istituito dagli Stati membri. Gli incentivi consisterebbero in crediti per gli operatori che forniscono energia elettrica rinnovabile ai veicoli elettrici attraverso stazioni di ricarica pubbliche e che potrebbero essere ceduti da questi ai fornitori di combustibili.
    Con riguardo alla mobilità elettrica, si segnala che nell'ambito dello stesso pacchetto "Fit for 55%", la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento ( COM(2021)556) per promuovere la diffusione di veicoli a basse o zero emissioni. La proposta prevede tra l'altro che dal 2035 sul territorio dell'UE possano essere immatricolati solo autovetture e veicoli commerciali leggeri a emissioni zero ( si veda anche il dossier).
Infine, il testo prevede (nuovo articolo 31 bis) l'istituzione di una banca dati dell'UE dei combustibili rinnovabili liquidi e gassosi e i carburanti derivanti da carbonio riciclato, che dovrebbe raccogliere informazioni su transazioni, sostenibilità, produzione di emissioni di gas ad effetto serra (nell'intero ciclo di vita, ovvero dalla produzione al consumo).

La direttiva RED II e il suo recepimento nell'ordinamento nazionale (a cura del Servizio Studi)

Sotto il profilo normativo, il recepimento nell'ordinamento della Direttiva (UE) 2018/2001 (cd. RED II) è stato operato con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
 
Il PNIEC - Alcuni contenuti della Direttiva non necessitano di applicazione normativa, demandandosi la loro attuazione direttamente ai Documenti nazionali programmatori in materia di energia e clima ( Piani nazionali integrati per l'energia e il clima – PNIEC). Infatti, la Direttiva RED II ha disposto che gli Stati membri provvedano collettivamente a far sì che, nel 2030, la quota da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia dell' Unione sia almeno pari al 32% (articolo 1 e articolo 3, par. 1) e la quota da fonti rinnovabili nei trasporti sia almeno pari al 14% del consumo finale in tale settore (articolo 25, par. 1). Appare opportuno evidenziare come tali obiettivi siano stati delineati dalla Direttiva nel quadro della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 di almeno il 40% rispetto ai valori 1990, inizialmente fissato nel Regolamento sulla Governance dell'energia ( Regolamento (UE) 2018/1999) ( cfr. apposito tema dell'attività parlamentare). Gli Stati membri – ai sensi della Direttiva RED (articolo 37) - hanno dunque dovuto, ciascuno, indicare, nell'ambito dei Piani nazionali integrati per l'energia e il clima (PNIEC), i propri contributi nazionali ai fini del raggiungimento dell'obiettivo vincolante collettivo dell'UE (fissato articolo 3, par. 1).
Tale previsione è stata adempiuta dallo Stato italiano con il PNIEC nazionale per il periodo 2021-2030.
Ai sensi di quanto attualmente previsto in tale Documento programmatorio (decennale), soggetto a revisioni periodiche (per quanto riguarda il nostro Paese ne è stato annunciato un aggiornamento), l'Italia concorre al raggiungimento del target UE fissato dalla Direttiva RED II con un obiettivo di consumo da FER ( overall target) del 30% al 2030 e una quota obiettivo di energia da FER nei Consumi Finali Lordi di energia nei trasporti del 22% (a fronte del 14% previsto dalla UE nel suo complesso).
L' articolo 3 del decreto legislativo n. 199/2021, in recepimento della Direttiva, indica quindi gli obiettivi nazionali in materia di fonti rinnovabili in coerenza con le indicazioni del PNIEC, richiamando l'obiettivo minimo del 30% attualmente ivi fissato. Contestualmente, però, in ragione delle sopravvenute previsioni della Legge europea sul clima, di cui al Regolamento (UE) n. 2021/1119 - volte a stabilire, nel quadro del Green new deal europeo, un obiettivo vincolante più ambizioso per l'Unione, di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030 - l'articolo 3 del decreto legislativo dispone anche che l'Italia intende adeguare il predetto obiettivo percentuale per tener conto delle previsioni in questione.
La riduzione delle emissioni al 2030 del 55% e la neutralità climatica al 2050 – fissati dalla Legge europea sul clima – costituiscono peraltro già il target di riferimento per gli investimenti e le riforme in materia di Transizione verde contenuti nei Piani nazionali di ripresa e resilienza (PNRR), figurando tra i principi fondamentali enunciati dalla Commissione UE nella Strategia annuale della Crescita sostenibile-SNCS 2021 (COM(2020) 575 final). Lo stesso Piano per la transizione ecologica (PTE), sul quale l'VIII Commissione (Ambiente) ha espresso parere favorevole con osservazioni il 15 dicembre 2021, ha inteso fornire un quadro delle politiche ambientali ed energetiche integrato con gli obiettivi già delineati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
 
Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 - Il citato decreto legislativo n. 199 del 2021 reca dunque anche disposizioni necessarie all' attuazione degli investimenti dello stesso PNRR in materia di fonti rinnovabili.
Il Titolo II del decreto legislativo – nell'ambito della disciplina dei regimi di sostegno e degli strumenti di promozione delle FER - reca al Capo IV ( articoli da 13 a 15) le specifiche norme di attuazione di varie misure di sostegno alle FER contenute nel PNRR, definendo i criteri generali per l'adozione dei decreti del Ministro della transizione ecologica attuativi e i criteri di coordinamento fra misure del PNRR e gli strumenti di sostegno settoriali.
I decreti MITE devono essere adottati entro 90 giorni dal 15 dicembre 2021, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 199/2021 (dunque, il 15 marzo 2022).
Quanto agli strumenti settoriali di sostegno alle FER, il Capo II disciplina il sostegno alle FER elettriche con il relativo regime transitorio (articoli 5-9) e alle FER termiche e biometano (articoli 10-12).
Quanto alle FER elettriche, l'incentivo è assegnato tramite una tariffa erogata dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE S.p.A.) sull'energia elettrica prodotta dall'impianto, ovvero sulla quota di tale produzione immessa in rete o autoconsumata e sono fissati specifici criteri per la definizione dei meccanismi incentivanti. Tra essi, premialità per chi installa impianti fotovoltaici a seguito di rimozione dell'amianto e misure per l'utilizzo energetico di biomasse legnose, nel quadro della gestione forestale sostenibile e della silvicoltura a turno di taglio breve, in coerenza con le previsioni europee sull'utilizzo a cascata.
Per i grandi impianti di produzione di energia elettrica da FER (con potenza superiore a 1 MW), l'incentivo è attribuito con procedure competitive di aste al ribasso effettuate in riferimento a contingenti di potenza (articoli 5 e 6).
Per i piccoli impianti (<1 MW), si distingue a seconda che si tratti di impianti innovativi o con costi di generazione maggiormente elevati, per i quali l'incentivo è attribuito tramite bandi; o di impianti con costi di generazione più vicini alla competitività di mercato, che accedono agli incentivi, presentando una richiesta diretta alla data di entrata in esercizio (articoli 5 e 7).
Per il periodo transitorio, il decreto prevede che fino all'entrata in vigore dei nuovi meccanismi – dunque, fino all'entrata entrata in vigore dei decreti attuativi (da adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo, dunque, entro il 13 giugno 2022, cfr. art. 6 e 7) - continua ad operare il meccanismo d'asta e registro di cui al D.M (cd. FER 1 - D.M. 4 luglio 2019), con la messa a disposizione da parte del GSE della potenza residua non assegnata, fino ad esaurimento (articolo 9).
Per gli impianti di piccola taglia, facenti parte di comunità dell'energia o di configurazioni di autoconsumo collettivo è possibile accedere a un incentivo diretto, alternativo, attraverso una specifica tariffa, graduabile anche sulla base della potenza degli impianti.
A questo proposito, si rammenta che - per le comunità energetiche e l'autoconsumo collettivo - pressoché contestualmente all'adozione del PNIEC e nelle more del recepimento della Direttiva RED II, il legislatore ha adottato una disciplina transitoria di promozione e di incentivazione ( articolo 42-bis del D.L. n. 162/2019), destinata ad essere sostituita "a regime" con quella ora delineata nel decreto legislativo n. 199/2021 ( articoli da 30 a 33) e nel decreto legislativo n. 210/2021 di recepimento della Direttiva 2019/944/UE, sul mercato interno dell'energia elettrica. Quanto al sistema incentivante ( articolo 8 del decreto legislativo n. 199/2021), quello transitorio già previsto dal D.L. n. 162/2019, dovrà essere aggiornato (con D.M. entro il 13 giugno p.v.). Nelle more, continuerà ad applicarsi la disciplina sperimentale già vigente. Decorsi 90 giorni dall'entrata in vigore dei nuovi meccanismi incentivanti, il vigente meccanismo incentivante dello scambio sul posto verrà soppresso e vi sarà una conversione graduale delle tariffe incentivate con tale regime. Per un approfondimento, cfr. apposito focus del tema dell'attività parlamentare sulle FER.
Quanto al sostegno alle FER termiche, il decreto legislativo n. 199/2021 ( articolo 10) ne prevede l' aggiornamento (con D.M. da adottare entro il 13 giugno 2022), ammettendone l'applicazione degli incentivi anche ad interventi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili di grandi dimensioni, attraverso meccanismi di accesso competitivo, nonché alle comunità di energia rinnovabile e alle configurazioni di autoconsumo collettivo, fermo restando il divieto di cumulo di più incentivi per lo stesso intervento. Appare opportuno ricordare come una revisione del cd. conto termico (D.M. 16 febbraio 2020), sia stata già prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 73/2020 di recepimento della Direttiva 2018/2002/UE ( Energy Efficiency Directive). L'aggiornamento, che avrebbe dovuto avvenire entro il 30 giugno 2021, non è stato adottato.
Quanto al biogas e al biometano, il decreto legislativo n. 199 ( articolo 11) prevede che:
  • il biometano prodotto o immesso nella rete del gas naturale venga incentivato mediante una specifica tariffa, assicurando al produttore lo stesso livello di incentivazione per l'utilizzo nel settore dei trasporti e negli altri usi, esclusi gli usi termoelettrici non cogenerativi. Con decreto del Ministro della transizione ecologica sono definite (entro il 13 giugno p.v.) le modalità di attuazione e di transizione dal meccanismo incentivante attualmente vigente (D.M. 2 marzo 2018) a quello nuovo;
  • per gli impianti di produzione di energia elettrica da biogas, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione oggetto di riconversione parziale per la produzione di biometano che accedono agli incentivi, la verifica del rispetto dei requisiti si basa sulle quantità e tipologie dei materiali risultanti dal titolo autorizzativo (cfr. infra art. 24 del decreto legislativo n. 199). In ogni caso, devono essere rispettati i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni (cfr. D.M. 14 novembre 2019), in attuazione di quanto previsto dal Titolo V del decreto legislativo n. 199/2021 (articoli da 42 a 44).
Ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo, il biometano che rispetta le caratteristiche previste dal vigente decreto di incentivazione (art. 3, D.M. 2 marzo 2018), prodotto a partire da sostanze classificate come rifiuti, cessa di essere qualificato come rifiuto (ex art. 184- ter decreto legislativo n. 152 del 2006, cd. end of waste).
La Direttiva RED e, in sua attuazione, il PNIEC ( cfr. pag. 126), promuovono il ricorso agli accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine ( power purchase agreementPPA), quali strumenti, aggiuntivi ai meccanismi di incentivazione economica, funzionali ad incrementare il consumo di energia da FER. Il decreto legislativo n. 199/2021, all' articolo 28, nel solco di quanto già previsto dal D.M. 4 luglio 2019 (cd. DM FER 1), demanda al GME (Gestore dei Mercati Energetici) di realizzare, entro il 13 luglio 2022, una bacheca informatica con lo scopo di promuovere l'incontro tra le parti potenzialmente interessate alla stipula dei contratti (cfr. GME documento per la consultazione Doc. 01/2021, chiusasi il 22 gennaio 2022). Si prevede, altresì, una piattaforma di mercato, a partecipazione volontaria, per la negoziazione dei PPA, approvata con decreto del Ministro della transizione ecologica. Di rilievo le previsioni che demandano a Consip S.p.A. di definire, entro il 13 giugno, con il supporto del GSE, uno o più strumenti di gara per la fornitura di energia da FER alla P.A. attraverso schemi di accordo di PPA per la compravendita di energia elettrica. Si demanda poi all'ARERA, entro il 13 giugno p.v., di integrare le linee guida in materia di gruppi di acquisto, in modo da promuovere, fra le diverse modalità, anche l'approvvigionamento mediante PPA da parte dei consumatori, domestici e non domestici, connessi in bassa e media tensione.
Le prescrizioni di dettaglio relative all'obiettivo dell' impiego di fonti rinnovabili nei trasporti, sono contenute negli articoli da 39 a 41 del decreto legislativo n. 199/2021. Conformemente alla traiettoria indicata nel PNIEC, l'articolo 39 dispone che i singoli fornitori di benzina, diesel e metano sono obbligati a conseguire entro il 2030 una quota almeno pari al 16 per cento di fonti rinnovabili sul totale di carburanti immessi in consumo nell'anno di riferimento e calcolata sulla base del contenuto energetico. La quota deve essere raggiunta con i seguenti vincoli:
  1. la quota di biocarburanti avanzati e biometano ovvero biogas avanzati (cfr. All. VIII, parte A), deve essere pari almeno al 2,5 per cento dal 2022 e almeno all'8 per cento nel 2030. L'allegato V del decreto legislativo indica le materie prime per la produzione di biogas per il trasporto e biocarburanti avanzati, il cui contributo per il conseguimento delle quote sopra indicate, è considerato il doppio (double counting).
  2. il contributo dei biocarburanti e del biometano e del biogas non avanzati (cfr. All. VIII, parte B), non può superare il 2,5 per cento del contenuto energetico dei carburanti per il trasporto;
  3. deve essere rispettato quanto previsto all'articolo 40, che reca norme specifiche per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti da colture alimentari e foraggere. La quota di questi, quando consumati nei trasporti, non deve superare l'1 percento nel consumo finale di energia nei settori stradali e ferroviario nel 2020.
    In generale, dall'anno 2023 non è conteggiata la quota di biocarburanti e bioliquidi, nonché di combustibili da biomassa, prodotti a partire da olio di palma, salvo che siano certificati a basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni (ILUC). La quota dei biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa prodotti da colture alimentari o foraggere, qualificati a elevato rischio ILUC con atto delegato della Commissione UE, e per i quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione verso terreni che presentano elevate scorte di carbonio, non deve superare il livello di consumo registrato nel 2019. Con decreto del Ministero della transizione ecologica, da emanarsi entro centottanta giorni dall'adozione dei predetti atti delegati della Commissione, viene individuata la traiettoria di decrescita lineare di tale limite fino all' azzeramento entro il 31 dicembre 2030;
  4. dall'anno 2023, la quota di biocarburanti miscelati alla benzina deve essere almeno pari allo 0,5 per cento e, dal 2025, almeno al 3 per cento sul totale della benzina immessa in consumo.
Per garantire il rispetto di quanto previsto agli articoli sopra commentati e all'articolo 42, relativamente ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, l'articolo 43 dispone, in simmetria con la disciplina già vigente, che deve essere certificata ogni partita di biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa, carburanti liquidi o gassosi di origine non biologica, carburanti derivanti da carbonio riciclato. A tal fine, tutti gli operatori economici della filiera di produzione devono aderire al Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità o ad un sistema volontario di certificazione (articolo 43). L' articolo 44 e Allegati VI e VII del decreto legislativo indicano le regole per il calcolo dell'impatto (e della conseguente riduzione attesa) dei gas a effetto serra.
Infine, conformemente alla Direttiva, il decreto legislativo reca norme per la promozione di progetti comuni e trasferimenti statistici di produzioni di energia da fonti rinnovabili, funzionali al raggiungimento degli obiettivi 2020 e 2030, con gli altri Stati membri nonché con Stati terzi, sulla base di accordi internazionali all'uopo stipulati assieme agli altri gli Stati membri ( articoli 16 e 17).
 
Quanto allo snellimento delle procedure autorizzative per la costruzione e l'esercizio di impianti a FER, nelle more del recepimento della Direttiva RED II, con il D.L. n. 76/2020 (cd. "Semplificazioni") prima e con il D.L. n. 77/2021 poi (cd. "Semplificazioni- bis") erano già state introdotte una serie di semplificazioni degli iter autorizzativi, nonché talune norme sui pannelli fotovoltaici in aree agricole.
In recepimento della Direttiva RED II, il decreto legislativo n. 199/2021, Titolo III, Capo I ( articoli da 18 a 25), rubricato "autorizzazioni e procedure amministrative", demanda ( articolo 20) ad uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare, previa intesa in Conferenza unificata, entro il 13 giugno p.v., la fissazione dei principi e criteri per l' individuazione delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle FER ( articolo 20). Entro 180 giorni dall'entrata in vigore dei decreti ministeriali attuativi, le Regioni dovranno individuare con propria legge le aree idonee. Nel caso di inerzia, interviene lo Stato, in via sostitutiva.
Sono ope legis dichiarate idonee i le aree ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale; le aree dei siti oggetto di bonifica (Titolo V, Parte IV, decreto legislativo 152/2006), le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in degrado ambientale. Tramite una piattaforma digitale da realizzare presso il GSE le Regioni e Province autonome potranno connettere ed elaborare i dati per la caratterizzazione e qualificazione del territorio ( articolo 21).
Nelle aree idonee, i termini delle procedure autorizzative alla costruzione e all'esercizio degli impianti sono ridotti di un terzo e l' autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante ( articolo 22).
I regimi autorizzatori sono quelli già previsti: comunicazione per le attività in edilizia libera (art. 6, co.11, decreto legislativo n. 28/2011); dichiarazione di inizio lavori asseverata (art. 6- bis, decreto legislativo n. 28/2011); procedura abilitativa semplificata (che corrisponde alla SCIA) (art. 6 decreto legislativo n. 28/2011); autorizzazione unica (art. 5, decreto legislativo n. 28/2011). A seguito dell'entrata in vigore della disciplina statale e regionale per l'individuazione delle aree idonee, dovranno aggiornate le linee guida per l'autorizzazione degli impianti a FER (D.M. 10 settembre 2010).
Specifiche disposizioni riguardano poi l' iter autorizzativo per gli impianti off-shore e per l'individuazione delle relative aree idonee ( articolo 23) e per la semplificazione del procedimento autorizzativo e delle opere infrastrutturali funzionali alla produzione del biometano ( articolo 24), per la realizzazione di elettrolizzatori per la produzione di idrogeno ( articolo 38), per l' installazione di impianti a FER al servizio di edifici ( articolo 25), nonché semplificazioni in materia di autorizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici ( articolo 45), il cui sviluppo (almeno 6 milioni di veicoli al 2030) previsto dal PNIEC è funzionale al raggiungimento del target di consumo da FER nei traporti.
Quanto all' installazione di impianti a FER al servizio di edifici, l' Allegato II del decreto apporta semplificazioni per la nuova installazione e/o sostituzione di impianti tecnologici destinati ai servizi di climatizzazione invernale e/o estiva e/o produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato. A tali previsioni seguono quelle contenute nell' articolo 26, sull'obbligo di utilizzo di energia rinnovabile per il miglioramento della prestazione energetica degli edifici, e di cui all' articolo 27 sull'obbligo di incremento dell'energia rinnovabile termica nelle forniture, le quali a loro volta sono da ricollegare agli obblighi e agli obiettivi delineati dal Decreto legislativo 10 giugno 2020 n. 48 di recepimento della Direttiva 2018/844/UE sulla prestazione energetica degli edifici pubblici e privati ( Energy Performance Building Directive - EPBD ) (si rinvia sul punto al relativo paragrafo del tema dell'attività parlamentare sull'efficienza energetica). Ulteriori disposizioni concernono poi i sistemi di teleriscaldamento e tele raffrescamento efficienti sono poi contenute nell' articolo 34.

Esame presso le istituzioni europee

Il Parlamento europeo ha assegnato l'esame dell'atto COM(2021)557 alla Commissione per l'Industria, la ricerca e l'energia (ITRE), che ha nominato relatore l'eurodeputato Markus Pieper (Germania, PPE). Un progetto di relazione dovrebbe essere presentato a marzo, che secondo fonti di stampa , dovrebbe prevedere proposte di modifica al testo per autorizzare il ricorso temporaneo a soluzioni energetiche a basse emissioni di carbonio nel settore industriale. La proposta è stata assegnata anche alla Commissione per l'Ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI), in qualità di commissione associata ai sensi dell'articolo 57 del Regolamento del Parlamento europeo. La Commissione ENVI, chiamata a esprimersi sulle disposizioni relative alla sostenibilità, ha affidato la redazione del parere all'eurodeputato Nils Torvalds (Finlandia, Renew) che ha depositato un progetto di parere  in cui si propone tra l'altro che gli Stati membri preparino e sottopongano alla Commissione europea piani nazionali in materia di bioenergia in cui valutare: 1) il fabbisogno e la fornitura di biomassa forestale disponibile a fini energetici; 2) la compatibilità dell'utilizzo di biomassa forestale a fini energetici con gli obiettivi nazionali di assorbimento del carbonio stabiliti dal regolamento ( 2018/841) sull'uso del suolo e la silvicoltura (regolamento LULUCF, anch'esso oggetto di revisione nell'ambito del pacchetto Fit for 55%); 3)  l'impatto sulla biodiversità e sui suoli dell'utilizzo a fini energetici della biomassa forestale.
Il Consiglio dell'UE ha avviato la discussione sul testo nel Gruppo di lavoro sull'energia. La proposta è stata oggetto di una prima riunione informale del Consiglio dei ministri dell'Energia dell'UE tenutasi il 22 settembre 2021 e di un dibattito orientativo il 2 dicembre 2021 (Consiglio trasporti, telecomunicazioni, energia). Il confronto è quindi proseguito nel mese di gennaio presso il Gruppo di lavoro "Energia", nel cui ambito la presidenza francese avrebbe sottoposto agli Stati membri domande relative: 1) ai sotto-obiettivi previsti per i settori dell'industria e dei trasporti e 2) alle disposizioni sull'utilizzo della biomassa.

Esame presso altri Parlamenti nazionali

Sulla base dei dati forniti dal sito IPEX, l'esame dell'atto COM(2021)557 risulta completato da parte del Senato francese, del Senato della Repubblica Ceca, del Consiglio federale austriaco, delle Cortes Generale spagnole , del Sejm polacco, nonché dei Parlamenti irlandese, svedese e lituano. L'esame dell'atto è tuttora in corso presso i Parlamenti danese e finlandese, il Senato rumeno e le Camere dei Rappresentanti di Belgio, Malta e Paesi Bassi. Il Parlamento irlandese e il Parlamento svedese hanno adottato due pareri motivati ritenendo non soddisfatti i requisiti di sussidiarietà e proporzionalità.