Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Affari Esteri
Titolo: Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Australia, fatto a Canberra il 22 maggio 2017
Riferimenti: AC N.1676/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 225
Data: 05/11/2019
Organi della Camera: III Affari esteri


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Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Australia, fatto a Canberra il 22 maggio 2017

5 novembre 2019
Schede di lettura


Indice

Contenuto dell'accordo|Contenuto del disegno di legge di ratifica|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|


Contenuto dell'accordo

L'Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione tra Italia e Australia intende sviluppare ulteriormente i rapporti di amicizia bilaterali consolidando e approfondendo la collaborazione e la ricerca pubblica e privata in campo scientifico e tecnologico. L'Accordo, inoltre, è finalizzato a migliorare le rispettive conoscenze tecnologiche e dotazioni infrastrutturali, anche a beneficio del mutuo sviluppo economico. In tale contesto, seppure la collaborazione in materia sia già prevista per grandi linee dall'Accordo di cooperazione culturale tra l'Italia e l'Australia firmato a Roma l'8 gennaio 1975, si è ravvisata l'opportunità di strutturarne maggiormente la realizzazione, nel contesto di un quadro giuridico formale che preveda la possibilità di finanziare progetti e attività congiunti.

Quanto al contenuto, l'Accordo italo-australiano si compone di XIV articoli, preceduti da un preambolo, che contiene un riferimento al Memorandum d'Intesa per la cooperazione scientifica e tecnologica tra il MIUR ed il Dipartimento australiano dell'industria, l'innovazione, cambiamenti climatici, la scienza, la ricerca e l'istruzione terziaria  firmato a Roma il 19 aprile 2013, finalizzato alla promozione della cooperazione scientifica e tecnologica bilaterale.

L'articolo I illustra  i termini utilizzati nell'Accordo.
 L'articolo II stabilisce:

   1) che le Parti promuoveranno la cooperazione in campo scientifico e tecnologico con scopi pacifici e con fini di prosperità economica;

   2) che le Parti, in conformità con le loro leggi e i loro regolamenti, promuoveranno la cooperazione nel campo della scienza e della tecnologia sulla base dell'eguaglianza e del mutuo vantaggio;

   3) che, nell'ambito dell'Accordo, le Parti promuoveranno la cooperazione tra i rispettivi enti e organismi di cooperazione, intendendosi per tali, sulla base della definizione dell'articolo I, qualsiasi università, istituzione, centro di ricerca, società o impresa, stabilita nel territorio di una delle Parti, che partecipi ad attività di cooperazione nell'ambito dell'Accordo.

Ai sensi dell'articolo III le Parti, allo scopo di facilitare le attività di cooperazione scientifica e tecnologica, potranno incoraggiare e facilitare i contatti e la cooperazione tra gli enti di cooperazione e la conclusione di accordi per lo svolgimento di attività di cooperazione.
 L'articolo IV individua, in maniera peraltro non esclusiva, le forme di attività di cooperazione scientifica e tecnologica, che consistono in: attuazione di ricerche e sviluppo di programmi e progetti congiunti, che coinvolgono sia le imprese sia i ricercatori; scambio di informazioni scientifiche e tecnologiche, inclusa la loro diffusione a terze parti ai sensi del successivo articolo VII; scambi di rappresentanti governativi, ricercatori, scienziati, studenti, rappresentanti d'impresa ed esperti tecnici che partecipano alle previste attività di cooperazione; organizzazione di conferenze scientifiche, seminari e workshop su argomenti di mutuo interesse; altre forme di cooperazione individuate di comune accordo tra le Parti.
 L'articolo V stabilisce che scienziati, esperti, società, agenzie governative e istituzioni di Paesi terzi od organizzazioni internazionali potranno, in casi appropriati, essere invitati a partecipare alle attività di cooperazione congiunte.
 A norma dell'articolo VI le Parti attueranno l'Accordo conformemente alle leggi e ai regolamenti vigenti e compatibilmente con la disponibilità di fondi a questo fine destinati in ciascun Paese. I costi relativi alle attività di cooperazione saranno presi in carico a seconda di quanto stabilito di comune accordo, in forma scritta.

L'articolo VII stabilisce che ricade sotto la esclusiva responsabilità delle organizzazioni coinvolte nelle attività di cooperazione l'assunzione di tutte le misure necessarie, tra cui l'ottenimento di consulenze di esperti e professionisti, al fine di garantire che le loro posizioni legali e commerciali siano adeguatamente ed efficacemente protette e per garantire un'adeguata protezione legale e fisica anche con riguardo al materiale, ai diritti di proprietà intellettuale e alle informazioni riservate. Le Parti si adopereranno per facilitare la diffusione delle informazioni scientifiche e tecnologiche di natura non proprietaria derivanti dalle attività di cooperazione , salva diversa decisione congiunta. L'Accordo non viola i diritti e gli obblighi derivanti da accordi internazionali, compresi accordi regionali di cui una o entrambe le Parti siano contraenti, con particolare riferimento, quanto alla Repubblica italiana, agli obblighi derivanti dalla sua adesione all'Unione europea. Nessuna disposizione dell'Accordo dovrà essere interpretata in modo da pregiudicare altri accordi di cooperazione tra le due Parti, esistenti alla data della sua firma o conclusi da allora in poi. La cessazione o la scadenza dell'Accordo non dovranno pregiudicare i diritti e gli obblighi previsti da qualsiasi accordo di attuazione.
 Con l'articolo VIII si stabilisce che le questioni riguardanti la protezione e il possesso dei diritti di proprietà intellettuale saranno di sola responsabilità delle organizzazioni di cooperazione coinvolte.

Ai sensi dell'articolo IX  ogni Parte favorirà e faciliterà l'ingresso e l'uscita del personale tecnico e scientifico partecipante agli scambi, unitamente all'equipaggiamento e materiale al seguito.
 L'articolo X stabilisce che le Parti, per assicurare l'efficace realizzazione dell'Accordo, potranno incontrarsi regolarmente per discutere di temi comuni, tra cui lo scambio di informazioni e la revisione di attività di cooperazione. Per tali attività le Parti potranno stabilire, tramite scambio di lettere, l'istituzione di un Comitato congiunto. Gli oneri derivanti dalle attività che esso deciderà di svolgere saranno sostenuti entro i limiti delle risorse disponibili.
  L'articolo XI dispone che ogni divergenza o controversia relativa all'interpretazione delle disposizioni dell'Accordo sarà risolta in via amichevole, attraverso la consultazione o la negoziazione tra le Parti.

L'Accordo entrerà in vigore al ricevimento dell'ultima notifica scritta, in cui le Parti comunicano formalmente, per mezzo di nota diplomatica all'altra Parte, che le necessarie procedure interne  sono state completate (articolo XII).
  Ai sensi dell'articolo XIII  le Parti possono modificare l'Accordo mediante consenso scritto, che assumerà efficacia secondo la procedura esplicata al precedente articolo XII.
  L'articolo XIV, infine, dispone che l'Accordo rimarrà in vigore a tempo indeterminato, salva notifica scritta dell'intenzione di porvi fine, fatta pervenire da una delle Parti, con sei mesi di preavviso, attraverso i canali diplomatici, e che l'Accordo avrà termine sei mesi dopo la ricezione della notifica. I programmi e i progetti intrapresi secondo l'Accordo, non ancora completati al momento del termine dello stesso, dovranno essere gestiti attraverso una decisione congiunta delle Parti, e tale decisione potrà essere modificata dalla volontà comune delle organizzazioni direttamente coinvolte.


Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione tra Italia e Australia si compone di 5 articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di di esecuzione dell'Accordo.

L'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli articoli IV e X relativi, rispettivamente, alle attività nella quali si sostanzia la cooperazione, e al Comitato congiunto; tali oneri ammontano a euro 461.000 ad anni alterni a decorrere dal 2019 (articolo IV) ed euro 468.200 ad anni alterni a decorrere dal 2020 (articolo IV + articolo X).

A tali si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

L'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria per la quale agli eventuali oneri derivanti dagli articoli VI, XI e XIII  dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo – si tratta dell'implementazione dell'accordo extra fondi disponibili, della soluzione di eventuali controversie e delle conseguenze delle modifiche all'Accordo.

Infine l'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

 

Oltre che di relazione tecnica per la quantificazione degli oneri, il provvedimento è corredato di una relazione illustrativa e da una Analisi tecnico-normativa (ATN), dalla quale si evince che l'Accordo italo-australiano si conforma ai dettami della Costituzione italiana e si colloca nel quadro normativo delineato dalle seguenti disposizioni dall'articolo 87 della Costituzione e dall'articolo 11 della Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati (ratificata dall'Italia con la legge n. 112/1974 ) ai sensi del quale "i l consenso di uno Stato ad essere vincolato da un trattato può essere espresso con la firma, lo scambio di strumenti che formano il trattato, la ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione, o con ogni altro mezzo convenuto".

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie "politica estera e rapporti internazionali dello Stato" (art. 117, secondo comma, lettera a) Cost.) riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.