Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: Decreto legge 17/2022 ("decreto energia") e ulteriori interventi 2022 per fronteggiare i costi dei carburanti, dell'energia elettrica e del gas
Riferimenti: AC N.3495/XVIII
Serie: Effetti quantificati sui saldi   Numero:
Data: 01/04/2022
Organi della Camera: V Bilancio


+ maggiori informazioni sul dossier

Decreto legge 17/2022 ("decreto energia") e ulteriori interventi 2022 per fronteggiare i costi dei carburanti, dell'energia elettrica e del gas

1 aprile 2022
Effetti quantificati sui saldi: Nota breve n. 1


Indice

Premessa||


Premessa

Il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 reca misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.

Si presentano di seguito i dati relativi agli effetti sui saldi di finanza pubblica delle misure contenute nel DL 17/2022 ("decreto energia") (paragrafo 1).

Nel paragrafo 2 sono quindi specificamente indicati gli effetti finanziari per l'esercizio 2022 delle misure dello stesso decreto legge, dirette a fronteggiare l'incremento dei prezzi dell'energia. L'analisi è, infine, integrata con il richiamo ai principali interventi contenuti in altri provvedimenti (legge di bilancio 2022, decreti legge "sostegni-ter" e "Ucraina") aventi la medesima finalità e che determinano un impatto sui saldi per l'esercizio in corso.


1. Decreto legge 17/2022 ("decreto energia")

Si offre di seguito una rappresentazione sintetica degli effetti complessivi sui saldi di finanza pubblica del decreto legge n. 17/2022, come indicati nel prospetto riepilogativo allegato alla relazione tecnica riferita al testo iniziale.

Tabella 1 – Effetti sui saldi di finanza pubblica del DL 17/2022

                                                                                                                                                    (milioni di euro)
 
Saldo netto da finanziare
Fabbisogno
Indebitamento netto
 
2022
2023
2024
2022
2023
2024
2022
2023
2024
Entrate
2.404,2
-147,1
17,5
-1.483,5
-222,2
-23,1
-1483,5
-222,2
-23,1
Spese
2.379,0
-152,0
10,6
-1.483,7
-227,1
-30,0
-1.483,7
-227,1
-30,0
Saldo
25,2
4,9
6,9
0,2
4,9
6,9
0,2
4,9
6,9
                   Fonte: Prospetto riepilogativo allegato al decreto legge n. 17 del 2022, testo iniziale (C.3495).

 

Con specifico riguardo al saldo di indebitamento netto, nella tavola che segue sono inoltre riportati gli effetti sull'indebitamento netto del provvedimento suddivisi tra:

  • impieghi (interventi), ossia variazioni riconducibili a minori entrate o maggiori spese;
  • risorse (mezzi di finanziamento), ossia variazioni costituite da minori spese o maggiori entrate.

Tabella 2 - Composizione del DL n. 17/2022: impieghi e risorse

                   indebitamento netto

                                                                                                                              (milioni di euro)
  Indebitamento netto
2022 2023 2024
Maggiori spese correnti           1.752,5                   2,9  
Maggiori spese in conto capitale           1.941,8           1.840,0           1.660,0
Totale maggiori spese 3.694,3 1.842,9 1.660,0
Minori entrate tributarie           4.492,2               737,7               538,6
Totale minori entrate 4.492,2 737,7 538,6
TOTALE IMPIEGHI 8.186,5 2.580,6 2.198,6
Maggiori entrate tributarie 3.008,7 515,5 515,5
Totale maggiori entrate 3.008,7 515,5 515,5
Minori spese correnti 4.243,0 1.575,0 1.340,0
Minori spese in conto capitale 935,0 495,0 350,0
Totale minori spese 5.178,0 2.070,0 1.690,0
                          TOTALE RISORSE 8.186,7 2.585,5 2.205,5
SALDO DECRETO LEGGE 0,2 4,9 6,9
                                 Fonte: Elaborazione su dati RT e prospetto riepilogativo riferiti al testo iniziale.

Con riferimento al solo esercizio 2022 e al solo saldo di indebitamento netto, il rapporto tra risorse e impieghi è rappresentato nel grafico che segue (figura 1).

    Figura 1 – Anno 2022 – Raffronto Risorse e Impieghi (Indebitamento netto)

                      DL 17/2022 ("DL Energia" – testo iniziale)

                                                                                                                                                           (milioni di euro)

         Fonte: Elaborazione su dati RT e prospetto riepilogativo
Tra gli impieghi, si segnalano, in particolare oneri per 3,25 miliardi dovuti all'annullamento di oneri generali di sistema nel primo trimestre 2022 per le utenze elettriche (art. 1) e del gas (art. 2). Inoltre, determinano oneri per complessivi 1,4 miliardi circa il credito di imposta in favore delle imprese energivore (art. 4), il credito d'imposta in favore delle imprese che consumano grandi volumi di gas naturali per usi energetici (art. 5) al fine di compensare gli extra costi derivanti – calcolati sulle spese del secondo trimestre 2022 -   dall'eccezionale innalzamento dei costi dell'energia e del gas, nonché il credito d'imposta in favore di imprese che effettuano investimenti volti ad ottenere una migliore efficienza energetica ed a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (art. 14).
Le risorse portate a copertura derivano per più del 50 per cento dalla riduzione degli stanziamenti dei ministeri (4,5 miliardi). Ulteriori risorse per circa 3 miliardi sono inoltre reperite a valere sul gettito dell'imposta sostitutiva per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni (art. 29) e dal differimento della deducibilità di svalutazioni e perdite su crediti (art. 42).
2.  Interventi per il 2022 volti a fronteggiare i costi dell'energia elettrica, del gas e dei carburanti

Nel presente paragrafo si considerano le specifiche misure del DL 17 (testo inziale) in materia di costi dell'energia ed altre norme di rilievo contenute in ulteriori provvedimenti, finalizzati anch'essi a ridurre gli effetti negativi per famiglie e imprese derivanti dagli aumenti dei prezzi sia nel settore elettrico e del gas sia in quello dei carburanti.

Si fa riferimento, in particolare, alle misure della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022), del decreto legge n. 4 del 2022 (c.d. "sostegni-ter"- come convertito dalla legge n. 25/2022), e del decreto legge n. 21 del 2022 (c.d. "decreto Ucraina"- testo inziale).

Le norme considerate in questa sede sono quelle che hanno effetti finanziari nell'anno 2022.

Non si considerano, pertanto, ulteriori provvedimenti con effetti finanziari nel 2021 (quali, ad es. il DL 130/2021, recante Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale nonché per l'abrogazione o la modifica di disposizioni che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi).
Inoltre, si considerano soltanto gli interventi direttamente collegati al "caro energia", escludendo quindi quelli di carattere amministrativo (quali ad esempio le misure per il potenziamento dei controlli sui prezzi) nonché ulteriori interventi di carattere agevolativo (es: incremento risorse Comitato centrale albo autotrasportatori, esonero versamenti contributi Autorità di regolazione, ecc.).

 Di seguito si riportano in ordine cronologico gli interventi considerati in questa sede.

Tra le misure contenute nella legge di bilancio 2022 (legge 234/2021), si richiamano quelle, che comportano oneri complessivamente stimati in 3,8 miliardi di euro, finalizzate all'annullamento nel primo trimestre 2022 delle aliquote generali di sistema elettrico (1,8 miliardi) e delle aliquote generali di sistema gas (480 milioni), alla riduzione dell'aliquota IVA sulle utenze gas nel primo trimestre 2022 (608 milioni) e alle agevolazioni tariffarie in favore di soggetti svantaggiati sempre riferite al primo trimestre 2022 (0,9 miliardi).

In particolare, i commi da 503 a 507 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022, recano misure finalizzate a contenere, per il primo trimestre 2022, gli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale mediante l'annullamento delle aliquote relative agli oneri generale di sistema (1,8 miliardi per il settore elettrico per utenze con potenza fino a 16,5 KW e 480 milioni per il settore gas) e la riduzione al 5 per cento dell'aliquota IVA sul gas (608 milioni).
Inoltre, il comma 508 prevede agevolazioni relative alle tariffe, per il medesimo periodo, per la fornitura di energia elettrica e del gas riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute (c.d. " bonus sociale elettrico e gas").

 

Si richiamano inoltre le misure introdotte con il decreto "sostegni-ter" (DL 4/2021), che, con particolare riguardo al settore in esame, determinano, per l'anno 2022, oneri per complessivi 1,74 miliardi, di cui 1,2 miliardi per l'estensione dell'ambito applicativo dell'annullamento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico e 540 milioni per crediti d'imposta riconosciuti alle imprese energivore.

In particolare, l'articolo 14 del DL n. 4/2022, integrando le agevolazioni disposte dalla legge di bilancio 2022, estende, per il primo trimestre 2022, alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 Kw l'annullamento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema .
L'articolo 15 del DL 4/2022 riconosce un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese di cui al DM 21 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 abbiano subito un incremento superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019.

 

Le norme introdotte dal decreto legge "energia" (DL 17/2022) relative alla materia in esame comportano oneri per la finanza pubblica valutati complessivamente, per l'anno 2022, in circa 6,76 miliardi di euro. Le misure in questione in primo luogo estendono al secondo trimestre 2022 i benefici già disciplinati per il primo trimestre dalla legge di bilancio, prevedendo l'annullamento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema (3,25 miliardi). Vengono quindi in rilievo: il riconoscimento di crediti d'imposta in favore delle imprese (circa 1,42 miliardi), la riduzione dell'IVA sulle utenze gas per il secondo trimestre 2022 (592 milioni), le agevolazioni tariffarie, nel secondo trimestre 2022, per soggetti svantaggiati (400 milioni) e il rifinanziamento di fondi per favorire la riconversione energetica (circa 1,1 miliardi).

Con particolare riferimento ai crediti di imposta, concorrono a determinare l'impatto complessivo di 1,42 miliardi circa i seguenti interventi.
L'articolo 4 del DL 17/2022 riconosce un credito d'imposta, alle imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. "energivore") a parziale compensazione degli extra costi sostenuti per l'innalzamento dei costi di energia. In particolare, il beneficio spetta se i costi sostenuti nel primo trimestre 2022 sono incrementati di almeno il 30 per cento rispetto a quelli dello stesso periodo del 2019 ed è riconosciuto sulle spese sostenute per la componente energetica nel secondo trimestre 2022 (con oneri per 700 milioni).
L'articolo 5 del medesimo decreto legge riconosce un credito d'imposta alle imprese a forte consumo di gas a parziale compensazione degli extra costi sostenuti per l'innalzamento dei prezzi energetici. In particolare, il beneficio spetta se i costi sostenuti nel primo trimestre 2022 sono incrementati di almeno il 30 per cento rispetto a quelli dello stesso periodo del 2019 ed è riconosciuto sulle spese sostenute per l'acquisto di gas naturale nel secondo trimestre 2022 (522 milioni).
L'art. 6 riconosce due forme di credito di imposta per il settore dell'autotrasporto, per un onere complessivo di 54,6 milioni nel 2022.
Infine, l'art. 14 riconosce un credito d'imposta alle imprese che effettuano investimenti volti ad ottenere una migliore efficienza energetica e a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Il beneficio è riconosciuto per investimenti effettuati fino al 30 novembre 2023 (oneri per 145 milioni).
 

Infine, gli oneri per interventi diretti a ridurre i costi energetici e quelli dei carburanti derivanti dal decreto legge "Ucraina" ammontano, nell'anno 2022, a circa 3 miliardi di euro. Si tratta, per quanto concerne i costi energetici: dei crediti d'imposta riconosciuti alle imprese a titolo di parziale compensazione dei maggiori costi sostenuti (1,6 miliardi circa); dell'estensione delle agevolazioni tariffarie per soggetti svantaggiati, c.d. "bonus sociale energia e gas" (103 milioni). Per quanto concerne, invece, gli interventi sui carburanti, si segnala la riduzione per un mese delle aliquote di accisa sui carburanti (con oneri per 653 milioni), l'esclusione dalla formazione del reddito da lavoro dipendente dei bonus carburante, nel limite di 200 euro per lavoratore dipendente (10 milioni), l'istituzione di un fondo per il sostegno del settore dell'autotrasporto per  far fronte all'aumento del prezzo dei carburanti (500 milioni); il credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca (140 milioni).

In particolare, l'art. 1 del DL 21/2022 dispone la riduzione, per un mese, dell'accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione. Alla disposizione sono ascritti effetti di minore entrata per 568,46 milioni (minore accisa) e per 84 milioni (minore IVA).
L'art. 3 del medesimo decreto legge riconosce un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese con potenza pari o superiore a 16,5 Kw, diverse da quelle di cui al DM 21 dicembre 2017. Il beneficio spetta se il prezzo dell'energia utilizzata nel secondo trimestre 2022 risulta incrementato di almeno il 30 per cento rispetto al costo riferito al medesimo trimestre del 2019 (con oneri per 863 milioni).
L'art. 4 riconosce altresì un credito d'imposta alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'art. 5 del DL 17/2022. Il beneficio spetta se i costi del gas consumato nel secondo trimestre 2022 sono superiori a quelli riferito al primo trimestre 2022 (gli oneri ammontano a 238 milioni).
L'art. 5 incrementa la misura dei crediti d'imposta riconosciuti dagli articoli 4 e 5 del DL 17/2022 (per 460 milioni di maggiori oneri).
L'art. 17 istituisce un fondo per il sostegno del settore dell'autotrasporto per far fronte all'aumento del prezzo dei carburanti, con dotazione di 500 milioni per il 2022.
Infine, l'art. 18 istituisce un credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca. Il beneficio è riconosciuto qualora il prezzo del carburante consumato nel primo trimestre 2022 sia superiore di almeno il 30 per cento del prezzo medio del medesimo trimestre 2021 (onere per 140 milioni nel 2022).

 

Complessivamente, gli interventi sopra menzionati, disposti dalla legge di bilancio 2022 e dai decreti legge nn. 4, 17 e 21 del 2022, determinano effetti sul deficit per circa 15,3 miliardi di euro per il 2022, come risulta dal seguente grafico (Figura 2).



      Figura 2 – Anno 2022 – Principali interventi settore energetico e carburanti

                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                         (milioni di euro)
         Fonte: Elaborazione su dati RT e prospetto riepilogativo
I predetti interventi non includono le variazioni disposte, con decreti ministeriali, ai sensi dell' art. 1, comma 290, della legge n. 244/2007, nelle misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio. Si segnala in proposito che, da ultimo, il DM 18 marzo 2022, in considerazione del verificarsi delle condizioni richieste dal citato comma 290 per l'ultimo trimestre 2021, ha disposto la riduzione delle accise sui carburanti per il periodo 22 marzo 2022 -  20 aprile 2022. Alle relative minori entrate, valutate in 308,17 milioni di euro, il DM provvede con il maggior gettito IVA registrato nel periodo ottobre-dicembre 2021.

A fronte dei segnalati interventi previsti dai decreti legge 4, 17 e 21 del 2022, sono state disposte specifiche coperture (risorse), tra cui si segnalano le seguenti, che afferiscono al settore dell'energia.

In particolare, si richiama il contributo straordinario sugli extraprofitti a carico delle imprese operanti nei settori dell'energia elettrica, gas e petrolifero, stimato in 3,98 miliardi di euro per l'anno 2022 (articolo 37 del DL n. 21/2022).

Concorrono inoltre alla compensazione degli oneri per il 2022 l'utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione CO2 (articoli 14 e 15 del DL n. 4/2022 per complessivi 1,605 miliardi) e il maggior gettito IVA registrato nel primo bimestre del 2022 derivante dall'aumento del prezzo della benzina e del gasolio ad uso carburazione (articolo 1 del DL 21/2022, con effetto pari a 255,49 milioni nel 2022) nonché la riduzione del credito d'imposta per gli autotrasportatori, introdotta per allineare la misura alla riduzione delle accise sui carburanti (articolo 1 del DL 21/2022 con effetti pari a 64,28 milioni nel 2022).