Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Difesa
Titolo: Schema D.M. riparto stanziamento per l'anno 2022 relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma
Riferimenti: SCH.DEC N.380/XVIII
Serie: Atti del Governo   Numero: 380
Data: 22/04/2022
Organi della Camera: IV Difesa


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Schema D.M. riparto stanziamento per l'anno 2022 relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma

22 aprile 2022
Atti del Governo


Indice

Premessa|Contenuto|Presupposti normativi|


Premessa

In data 8 aprile 2022 il Governo ha trasmesso alle Camere la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto interministeriale n. 380 con il quale viene ripartito lo stanziamento, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2022, in favore delle associazioni combattentistiche e d'arma, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
 
Contributi in favore delle associazioni combattentistiche
Nel 1998, per garantire il sostegno alle attività di promozione sociale svolte dalle associazioni combattentistiche di cui alla legge n. 93/1994, con l'approvazione della legge 11 giugno 1998, n. 205 ("Norme per la concessione di contributi statali a favore delle associazioni combattentistiche") sono stati autorizzati stanziamenti per complessivi 8 miliardi nel 1998 e 4 miliardi annui negl i anni 1999 e 2000. Il relativo riparto è stato effettuato con decreto del Ministro della difesa emanato con le modalità di cui all' articolo 1, comma 40, della legge n. 549/1995. Successivamente, il D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 ha disposto, all'articolo 7-vicies, lo stanziamento, per il 2005, di 3.100.000 € per le associazioni combattentistiche e partigiane erette in enti morali, costituitesi in confederazione nel 1979, incaricate di preparare ed organizzare, d'intesa con il Ministero della difesa, nel triennio 2005-2007, manifestazioni celebrative ed iniziative storico-culturali, sul piano nazionale ed internazionale, per il sessantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione. In relazione alle medesime associazioni, successivamente è intervenuta la legge 20 Febbraio 2006, n. 92, che ha anch'essa provveduto alla concessione di contributi statali in loro favore. In particolare, l'articolo 1 ha autorizzato il finanziamento, da parte del Ministro della difesa, per il triennio 2006-2008, delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche di cui alla legge n. 93/1994, sottoposte alla propria vigilanza. Tali Associazioni coincidono con quelle sopra richiamate che aderiscono alla Confederazione italiana fra le associazioni combattentistiche e partigiane. Il finanziamento è corrisposto, con le modalità previste dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, attraverso la ripartizione di un contributo pari a 2.220.000 € annui, da effettuarsi con decreto del Ministro della difesa. Successivamente, il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, ha autorizzato, all'articolo 14, comma 7-bis, un contributo di 1.500.000 euro annui per il triennio 2009-2011, destinato alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministro della difesa, per le finalità di cui all' articolo 1, comma 1, della legge n. 92/2006. Successivamente, il Governo, in data 24 maggio, nel trasmettere alle Camere, ai fini dell'espressione del prescritto parere parlamentare, lo schema di decreto n. 482, concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1352 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2012 e destinato all'erogazione di contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi vigilati dal medesimo Ministero non prevedeva più alcun contributo specifico in favore delle associazioni combattentistiche. Al riguardo, la relazione illustrativa del Governo, allegata allo schema di decreto in esame, precisava che l'assenza di contributi in favore delle associazioni combattentistiche era determinata dal fatto che il contributo di 1,5 milioni di euro per il triennio 2009, 2010 e 2011, disposto in loro favore dall' articolo 14 comma 7-bis del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 (il cui contenuto è successivamente confluito nell'articolo 2195 del codice dell'ordinamento militare) non era stato prorogato per il successivo triennio e non risultava quindi allocata alcuna risorsa finanziaria disponibile per erogare il contributo in favore dei richiamati sodalizi. Su tale capitolo restava, pertanto, il solo contributo di euro 256.740,00 previsto dalla legge di stabilità 2012 in favore di "enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi vigilati dal Ministero della difesa che lo schema di decreto n. 482 assegnava interamente alle associazioni d'arma (fascia B) e alle altre associazioni di categoria (enti, istituti culturali scientifici, tecnici -fasce C, D ed E). La Commissione difesa della Camera, nel pronunciarsi sul richiamato schema di decreto ministeriale (seduta del 4 luglio 2012) rilevava che "la mancata assegnazionedi contributi alle associazioni combattentistiche" determinava "una sperequazione da sanare in tempi rapidi" e prendeva atto "positivamente che il disegno di legge di assestamento del bilancio per il 2012 (atto Camera dei deputati n. 5325)", integrava "il capitolo 1352 dello stato di previsione del Ministero della difesa per il 2012, al fine di erogare contributi alle associazioni combattentistiche in misura identica a quelli erogati nel 2011". Con la legge n. 182 del 2012, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012 si è provveduto, quindi, a realizzare le necessarie variazioni al fine di prevedere lo stanziamento di 674.000 euro in favore delle associazioni combattentistiche, in misura identica alle risorse erogate nel corso del 2011. Successivamente, il comma 25 dell'articolo 1 del decreto legge n. 114 del 2013 ha autorizzato il Ministero della difesa ad erogare, relativamente al 2013, contributi in favore delle associazioni combattentistiche pari a 674.000 euro vincolandoli alla rendicontazione e alla pubblicazione delle spese effettuate dalle medesime associazioni nelle forme e nei modi finalizzati a garantire la trasparenza, nel rispetto della vigente legislazione in materia di protezione dei dati personali. Nel corso della conversione in legge del richiamato decreto legge n. 114 del 2013 è stato previsto un ulteriore stanziamento pari a euro 300.000 in favore delle medesime associazioni combattentistiche di cui al precedente comma 25, soggetto ai richiamati vincoli di rendicontazione e di pubblicazione.
Si ricorda, inoltre, che per il sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, l'articolo 2195 del Codice dell'ordinamento militare, come modificato dall'articolo 1, comma 271 della legge n. 147 del 2013 ha autorizzatato la spesa di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Con l'articolo 1, comma 596, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 la richiamata autorizzazione di spesa è stata nuovamente confermata per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
Per quanto riguarda gli l'esercizi finanziari 2017 e 2018, le relative leggi di bilancio hanno rispettivamente previsto uno stanziamento complessivo da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi vigilati dal Ministero della difesa di euro 1.708.127 e 1.693.610
La legge di bilancio per l'anno 2019  (legge n. 145 del 2018) ha previsto uno stanziamento complessivo pari a 1.702.918 (cfr. capitolo 1352 dello stato di previsione del Ministero della Difesa). 
Lo stesso importo è stato stanziato dalla la legge n. 160/2019 (legge di bilancio per il 2020), che prevede nello stato di previsione del Ministero della difesa (Tabella 11, capitolo 1352 - Contributi a favore di enti e
associazioni) uno stanziamento di euro 1.702.918, per l'anno 2020. La legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178/2020) ha previsto uno stanziamento dello stesso importo per il 2021. Analogamente, la legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234/2021) ha previsto uno stanziamento di 1.702.918 per l'anno 2022, da ripartire con lo schema di decreto interministeriale in esame.

Contenuto

Lo schema di decreto all'esame della Commissione Difesa individua complessivamente in euro 1.702.918 (stesso importo nel periodo 2019-2021; 1.693.610 euro nel 2018) l'importo complessivo dei contributi, per l'esercizio finanziario 2022, da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi vigilati dal Ministero della difesa.
 
La relazione illustrativa spiega che nella determinazione degli importi da attribuire è stata adottata, in analogia a quanto attuato l'anno precedente ed a seguito dell'istituzione di un'apposita commissione interna al Gabinetto, una metodologia uguale sia per le Associazioni Combattentistiche e Partigiane sia per le Associazioni d'Arma, di Categoria e di Specialità, fondata sulla selezione dei progetti di attività assistenziali, promozionali e divulgative presentati da ciascuna associazione e garantendo, comunque, un contributo sulla base del numero degli iscritti e "raggruppando le Associazioni in fasce per numero di soci effettivi".
A tal proposito il Governo precisa che  laddove non sia stato presentato alcun progetto, ovvero i progetti elaborati non siano stati ritenuti meritevoli di finanziamento si è deciso di apportare una decurtazione del 20% sull'importo previsto in base al numero degli iscritti.
Inoltre, nelle situazioni di recidività, è stata applicata un'ulteriore decurtazione del 20% rispetto allo stanziamento del 2021, che risulta già decurtato del 20%.

In relazione ai criteri di riparto si ricorda che le Commissioni Difesa della Camera e del Senato, in sede di esame dello schema di riparto dello stanziamento dei fondi per l' anno 2021 (A.G. 255), hanno espresso parere favorevole con una osservazione con la quale si invitava il  Governo a valutare l'opportunità di prevedere l'adozione di un regolamento, auspicabilmente già a partire dal 2022, ispirato alla trasparenza dei criteri di riparto, al numero degli iscritti e alla coerenza delle attività svolte con le finalità istitutive del fondo. (Qui il parere della Commissione difesa del Senato; Qui il parere qui il parere della Commissione difesa della Camera).

Con riferimento a tale richiesta, nella relazione illustrativa allegata allo schema di decreto in esame viene fatto presente che il richiesto schema di regolamento/direttiva è stato predisposto ed inoltrato ai Presidenti delle Commissioni Difesa di Camera e Senato in data 3 marzo 2022,  la cui entrata in vigore/applicazione dovrà necessariamente avvenire nel 2023, al fine di non inficiare, con una dilazione temporale, il processo concessivo dei fondi per l'anno 2022, il tutto nell'ottica di favorire il mondo associativo.

Con riferimento alla legislatua in corso, si ricorda che la Commissione Difesa della Camera, in occasione dell'esame dello schema di riparto relativo all'anno 2019 (A.G. n. 83), ha espresso in data 5 giugno 2019 parere favorevole con la seguente condizione: "si adotti, a partire dal prossimo schema di decreto, un criterio di ripartizione del contributo fisso che consenta l'assegnazione di importi omogenei fra tutte le associazioni, proporzionalmente al numero degli iscritti .... ".
In relazione a tale richiesta la relazione illustrativa allegata all'atto A.G. 214, riferito al successivo anno 2020, ha fatto presente la costituzione di un apposito Gruppo di Lavoro, composto da rappresentanti degli Stati Maggiori di Forza Armata, del Comando Generale dell'Arma, del Segretariato Generale della Difesa - DNA e di Ufficio di Gabinetto "con il compito di identificare una soluzione, che necessariamente si sarebbe comunque potuta applicare solo a partire dall'anno 2021, in quanto la complessità della materia e la tempistica necessaria avrebbe, di contro, comportato, per l'anno 2020, una dilazione dell'intero processo concessivo del contributo in parola".
Nella medesima relazione il Governo ha fatto inoltre presente che sono state individuate molteplici soluzioni volte a  "perseguire l'auspicata omogeneità delle fasce", non prive di talune criticità. Nel dettaglio, nella relazione si precisa che gli esiti del gruppo di lavoro hanno evidenziato che "le implicazioni derivanti dall'implementazione delle molteplici soluzioni identificate per perseguire l'auspicata omogeneità delle fasce sarebbero potuto essere foriere di critiche rispetto alla situazione attuale". Il gruppo di lavoro ha pertanto investito della problematica "il SSSD con delega alle Associazioni, affinché rappresenti, nelle sedi idonee le criticità emerse".
A sua volta la Commissione difesa del Senato, in sede di espressione del parere sull'atto del Governo 214, ha rinnovato l'invito al Governo a  "poter disporre di tutta la documentazione necessaria per poter valutare la congruità delle somme assegnate alle singole associazioni, in particolare il rendiconto dell'attività svolta nell'ultimo anno per cui si chiedono i contributi, i progetti realizzati e l'ultimo bilancio approvato".

All'atto del Governo in esame è allegata, oltre ad una nota illustrativa dei criteri adottati per il riparto degli stanziamenti, la seguente documentazione:

• Elenco progetti approvati per le Associazioni d'Arma, di Categoria, gli Istituti e gli Enti;

• Elenco progetti NON approvati per le Associazioni d'Arma, di Categoria, gli Istituti e gli Enti;

• Elenco progetti approvati per le Associazioni Combattentistiche;

• Elenco progetti NON approvati per le Associazioni Combattentistiche;

• Numero dei Soci.

Si ricorda che in occasione dell'esame dell'A.G.30, concernente il riparto per il 2018, la IV Commissione Difesa della Camera aveva sottolineato l'utilità di trasmettere al Parlamento i "rendiconti dell'attività svolta nell'anno precedente a quello per cui si chiedono i contributi, ill numero dei soci effettivi iscritti nell'anno in corso, nonché l'elenco dei progetti presentati dalle associazioni beneficiarie dal Ministero della difesa e ritenuti meritevoli di finanziamento" (cfr. premesse del  parere).

A sua volta la Commissione difesa del Senato,in relazione al richiamato atto n. 30, aveva espresso parere favorevole ribadendo in una osservazione"la necessità di poter disporre, unitamente al testo dello schema di decreto, di tutta la documentazione necessaria per poter valutare la congruità delle somme assegnate alle singole associazioni. In particolare, per ciascuna associazione, sarebbe opportuno poter disporre dei seguenti elementi: - il rendiconto dell'attività svolta nell'ultimo anno per cui si chiedono i contributi (come peraltro prescritto dalla legge n. 549 del 1995); - il numero di associati effettivi nell'anno in corso; - i progetti presentati al Ministero della Difesa e ritenuti meritevoli di finanziamento.- l'ultimo bilancio approvato".

In relazione alla richiesta di  fornire alle Commissioni  "l'ultimo bilancio approvato"  il Governo, nella relazione allegata all'atto n. 83 (schema di riparto contributi per il 2019)  aveva fatto presente di non poter fornire l'ultimo bilancio approvato non essendo nelle disponibilità del Dicastero in quanto "le Associazioni sono enti di diritto privato e sono soggette pertanto unicamente all'obbligo di rendicontazione esclusivamente per la parte riferita al contributo ricevuto dal Ministero della Difesa".

Nello specifico, lo schema di decreto in esame provvede quindi a ripartire :
a)  1.000.000 euro (importo uguale a quello stanziato negli anni 2017-2021)  tra le Associazioni Combattentistiche e Partigiane;
b)  702.918   euro (stesso importo del periodo 2019-2021, a fronte di  693.610 euro stanziati nel 2018) tra le Associazioni d'Arma, di Categoria e di specialità.
Al riguardo si osserva che:
  • 12 tra enti ed associazioni, su un totale di 46, ricevono contributi pari o superiori a 50.000 euro;
  • l'andamento del contributo totale risulta crescente fino al 2014, per poi riprendere la crescita nel 2016 e stabilizzarsi nel quinquennio successivo, come si evince da grafico sottostante .

Fonte: Servizio Studi, Dipartimento difesa,elaborazione dati contenuti negli schemi di decreto di riparto riferiti agli anni: 2013-2022
La seguente tabella offre una comparazione dei contributi assegnati ai singoli enti negli anni  2015-2021.

Associazioni, enti, istituti, fondazioni e altri organismi vigilati dal Ministero della difesa
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Associazione Italiana Ciechi di Guerra
31.000
51.500
50.500
48.000
43.050
61.850
38.700
35.150
Associazione Italiana Combattenti Interalleati
10.000
8.000
30.000
41.300
42.200
16.000
12.800
10.240
Associazione Nazionale Combattenti e Reduci
56.800
82.000
100.500
97.000
101.350
-
-
-
Associazione Italiana Combattenti Volontari Antifascisti in Spagna
16.500
19.500
23.500
26.000
25.000
30.000
31.200
32.000
Associazione Nazionale Famiglie dei Caduti e Dispersi in Guerra
100.000
55.000
65.000
55.000
53.600
69.000
83.000
85.000
Associazione Nazionale tra le Famiglie Italiane dei Martiri Caduti per la Libertà della Patria
55.000
87.000
102.000
81.500
92.200
102.390
111.940
109.100
Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi di Guerra
100.000
72.000
59.700
62.000
60.000
65.900
67.450
62.000
Associazione Nazionale Partigiani di Italia
108.000
104.500
107.000
100.000
95.000
97.000
99.000
94.000
Associazione Nazionale Veterani Reduci Garibaldini
25.000
21.000
23.000
32.000
36.000
41.032
45.000
38.000
Federazione Italiana delle Associazioni Partigiane
31.000
46.960
55.000
50.000
51.200
66.500
66.200
60.000
Federazione Italiana Volontari della Libertà
38.000
48.000
84.000
85.000
87.600
90.700
91.700
92.700
Gruppo Medaglie d'Oro al Valor Militare d'Italia
33.000
47.000
34.500
27.500
30.000
31.610
20.005
59.670
Istituto del " Nastro Azzurro" fra Combattenti e Decorati al Valor Militare
45.000
65.000
70.000
75.000
65.000
70.000
75.000
70.000
Associazione nazionale partigiani cristiani
-
-
-
40.000
45.500
38.000
47.000
42.500
Associazione Nazionale ex Internati
30.000
36.000
38.500
41.500
42.280
61.000
73.160
64.640
Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia, dall'Internamento e dalla Guerra di Liberazione
120.994
115.309
115.000
90.100
87.500
102.018
104.000
109.500
Associazione Nazionale Combattenti della Guerra di Liberazione inquadrati nei Reparti regolari delle Forze Armate
42.200
28.500
41.800
47.000
39.520
57.000
33.845
35.500
Consiglio Nazionale delle Associazioni d'Arma
15.200
12.000
14.000
14.000
13.000
16.000
15.000
16.000
Associazione Nazionale del Fante
41.908
38.400
43.400
49.800
42.00"0
29.750
31.000
27.800
Associazione Nazionale Marinai d'Italia
36.000
47.000
46.000
37.000
36.000
36.500
30.000
28.000
Associazione Arma Aeronautica
34.000
35.763
37.000
36.000
41.000
44.000
34.000
50.000
Associazione Nazionale Carabinieri
16.200
12.960
10.368
8.294
6.635
5.308
4.246
3.397
Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia
50.364
37.180
31.500
34.300
38.500
30.950
34.166
41.566
Associazione Nazionale Arma di Cavalleria
7.200
16.000
23.500
20.400
23.000
16.600
18.000
19.300
Associazione Nazionale Genieri e Trasmettitori d'Italia
17.000
18.956
18.000
14.500
16.500
14.500
11.300
11.200
Associazione Nazionale Ufficiali Tecnici dell'Esercito Italiano
12.000
12.000
11.700
12.000
11.500
14.500
16.000
10.500
Associazione Nazionale Autieri d'Italia
18.000
21.000
22.000
23.000
21.000
29.000
30.000
27.900
Associazione Nazionale Alpini
41.000
50.000
55.000
52.000
56.756
55.000
58.396
50.000
Associazione Nazionale Artiglieri d'Italia
38.950
51.050
56.499
61.635
44.380
29.750
30.600
32.105
Associazione Nazionale Bersaglieri
30.000
30.000
30.000
35.000
34.800
47.000
46.000
36.500
Associazione Nazionale Carristi d'Italia
9.500
10.000
10.000
14.350
16.950
15.910
16.540
16.500
Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna
11.000
9.200
18.000
24.388
22.531
26.036
18.953
19.956
Associazione Lagunari Truppe Anfibie
18.000
6.400
15.500
13.500
17.500
17.800
15.500
14.500
Associazione Nazionale Amministrazione Militare
14.500
6.400
-
-
-
-
-
-
Associazione Nazionale Commissariato Militare
10.000
11.500
17.000
17.000
15.140
16.100
17.000
15.500
Associazione Nazionale Sanità Militare Italiana
11.000
11.500
11.000
13.000
6.400
15.500
17.500
15.500
Associazione Nazionale Aviazione dell'Esercito
14.200
23.200
22.200
21.500
22.350
23.496
22.965
23.600
Associazione Nazionale Ufficiali dell'Aeronautica
-
-
20.000
12.000
16.000
17.000
20.000
20.200
Unione Nazionale Ufficiali Italiani in Congedo (U.N.U.C.I)
16.000
12.800
7.680
19.000
27.030
34.720
35.756
37.068
Gruppo Decorati Ordine Militare d'Italia
6.500
5.200
4.160
13.000
6.400
5.120
4.096
3.276
Unione Nazionale Sottufficiali Italiani (U.N.S.I.)
6.500
33.000
33.000
28.347
29.370
13.978
20.000
21.500
Associazione Nazionale Sottufficiali d'Italia
14.870
11.500
12.000
11.500
11.750
6.400
17.900
20.900
Associazione Nazionale Ufficiali di Marina Provenienti dal servizio effettivo
12.500
6.400
5.120
4.096
3.276
12.000
12.000
6.400
Associazione Nazionale "Nastro Verde" 
31.580
12.500
15.000
17.000
18.450
23.000
21.500
23.000
Associazione nazionale ufficiali provenienti dal servizio attivo
-
-
9.000
13.000
13.000
9.500
9.500
9.500
Società Geografica Italiana
43.000
56.000
46.500
35.000
38.000
38.000
37.000
36.500
Associazione Nazionale per l'assistenza ai figli minorati di dipendenti ed ex dipendenti militari e civili della Difesa (ANAFIM)
32.440
39.600
45.000
23.000
34.200
44.500
43.000
47.500
Associazione Nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aeronautica
15.000
19.000
18.000
16.000
19.500
15.000
15.000
17.250
Lega navale Italiana
-
-
-
-
-
-
-
-
Associazione Nazionale Cappellani Militari d'Italia
-
-
-
-
-
-
-
-
Totale annuo contributi
1.466.906
1.543.778
1.708.127
1.692.510
1.702.918
1.702.918
1.702.918
1.702.918

Presupposti normativi

La legge n. 549 del 1995 (articolo 1, commi 40-44) ha realizzato un intervento di delegificazione in materia di contributi a carico del bilancio statale in favore di enti e organismi ritenuti meritevoli del sostegno economico dello Stato per le loro particolari finalità.  Anteriormente alla legge citata, al finanziamento dei predetti enti si è infatti provveduto con interventi legislativi specifici riguardanti le varie categorie di organismi vigilati da ciascuna amministrazione centrale.
Nello specifico, l'articolo 1 della legge n. 549 del 1995, ha previsto che i contributi erogati ad enti, istituti, associazioni e fondazioni ai sensi dei provvedimenti sostanziali di spesa elencati nella apposita Tabella A allegata alla legge, vengano iscritti in un unico capitolo dello stato di previsione di ciascun ministero interessato. Il relativo riparto fra i singoli enti è effettuato annualmente "con decreto del ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, alle quali, peraltro, sono trasmessi i rendiconti annuali dell'attività svolta dagli enti stessi, entro trenta giorni dall'approvazione della legge di bilancio".
Ai sensi del comma 42 gli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, che non abbiano fatto pervenire, alla data del 15 luglio di ciascun anno, il conto consuntivo dell'anno precedente, da allegare allo stato di previsione dei singoli ministeri interessati, sono esclusi dal finanziamento per l'anno cui si riferisce lo stato di previsione stesso.
A sua volta, il comma 43 della legge 549 del 1995 prevede che la dotazione dei capitoli allocati nei vari stati di previsione dei ministeri interessati venga quantificata annualmente dalla Tabella C della legge finanziaria (ora legge di bilancio).

Per quanto concerne gli enti vigilati dal Ministero della Difesa,i soggetti originariamente beneficiari, indicati nella tabella A allegata alla citata legge n. 549/1995 erano i seguenti:
  1. Associazioni combattentistiche riconosciute giuridicamente e vigilate dal ministero, beneficiarie di contributi fissati per legge;
  2. Enti o associazioni che svolgono attività culturali, scientifiche, tecniche, assistenziali di interesse per le Forze Armate, nonché associazioni di militari in congedo e di arma, beneficiari di contributi secondo i principi della legge n. 612/1956;
  3. Organizzazione idrografica internazionale del Principato di Monaco (IHO) e l'Istituto Nazionale Studi ed Esperienze di Architettura Navale (INSEAN).
Al riguardo, la legge 6 novembre 2002, n. 267, recante disposizioni in materia di corresponsione di contributi dello Stato a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale ( IHO) e dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale ( INSEAN), aveva istituito uno specifico finanziamento per questi due organismi, che sono stati pertanto successivamente esclusi dall'elenco di quelli che beneficiano della ripartizione annua dei contributi ad enti e associazioni vigilate dal Ministero della difesa. E' stato contemporaneamente ridimensionato lo stanziamento complessivo destinato a tali enti.
Successivamente, l'articolo 7, comma 21, del decreto-legge  n. 78 del 2010, recante misure urgenti in materia di   stabilizzazione finanziaria e di   competitività economica, ha previsto la   soppressione dell'INSEAN. Le funzioni svolte da tale istituto e le connesse risorse umane, strumentali e finanziarie sono state trasferite al Consiglio nazionale delle ricerche.
Per quanto concerne l'IHO, l'articolo 565 del Codice dell'ordinamento militare (d. lgs. n. 66 del 2010) ha previsto che il contributo da riconoscere a tale organismo venga quantificato annualmente dalla Tabella C della legge di stabilità (ora legge di bilancio).
Al riguardo, si segnala che la legge di bilancio per l'anno 2018 ha previsto  uno stanziamento annuo, per il triennio 2018 -2020 in favore dell' Organizzazione idrografica internazionale del Principato di Monaco (IHO), pari a 80.591 euro nel 2018 e 81.894 euro per gli anni 2019-2020.

Si ricorda, infine, che la legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002), all'articolo 32, comma 2, ha previsto che i contributi disposti in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, indicati dalla tabella 1 allegata alla medesima legge, siano iscritti in un'unica unità previsionale di base nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato, e che il relativo riparto sia annualmente effettuato entro il 31 gennaio da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.