Approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 38/2021, relativo all'ammodernamento della rete radar costiera 23 novembre 2021 |
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Premessa|Presupposti normativi|Contenuto| |
PremessaLo scorso 9 novembre 2021 il Governo ha trasmesso – ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) – la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 38/2021, relativo all'ammodernamento della rete radar costiera e dei sistemi di Maritime Situational Awareness land and sea based della Marina militare a supporto del controllo delle frontiere (A.G. 328). Il termine per l'espressione del parere da parte delle Commissioni difesa della Camera e del Senato è rispettivamente, il 21 e il 14 dicembre 2021.
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Presupposti normativiL'attività del Parlamento in relazione all'acquisizione dei sistemi d'arma, delle opere e dei mezzi direttamente destinati alla difesa nazionale, si svolge essenzialmente attraverso l'esame dei relativi programmi che il Governo presenta alle Camere ai fini dell'espressione del prescritto parere da parte delle Commissioni difesa della Camera e del Senato. La disciplina, originariamente contemplata dalla legge 4 ottobre 1988, n. 436 (cosiddetta legge Giacchè), è successivamente confluita negli articoli 536 e seguenti del Codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010) a loro volta oggetto di novella da parte della legge n. 244 del 2012 recante la Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia. Nello specifico l'originaria formulazione dell'articolo 536 del Codice dell'ordinamento militare, relativo ai programmi di ammodernamento e rinnovamento della Difesa, è stata profondamente rivisitata al fine di assicurare un più incisivo controllo parlamentare sugli investimenti e una più profonda condivisione delle responsabilità tra Governo e Parlamento per l'adeguamento dei sistemi e delle dotazioni dei militari. La nuova formulazione della norma prevede pertanto che vengano trasmessi alle Camere, ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni competenti, gli schemi di decreto concernenti i programmi finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio e non riferiti al mero mantenimento delle dotazioni o al ripianamento delle scorte. I pareri dovranno essere espressi entro quaranta giorni dalla data di assegnazione ed è previsto che il Governo, qualora non intenda conformarsi alle condizioni formulate dalle Commissioni competenti, ovvero quando le stesse Commissioni esprimano parere contrario, trasmetta nuovamente alle Camere lo schema di decreto corredato delle necessarie controdeduzioni per i pareri definitivi delle Camere da esprimere entro trenta giorni dalla loro assegnazione. In tal caso, qualora entro il termine indicato le Commissioni competenti esprimano sullo schema di decreto parere contrario a maggioranza assoluta dei componenti, motivato con riferimento alla mancata coerenza con quanto previsto nel Documento programmatico pluriennale della difesa (DPP) di cui al comma 1 dell'articolo 536 del Codice, il programma non potrà essere adottato. In ogni altro caso, il governo potrà invece procedere all'adozione del decreto.
Il
Il documento programmatico pluriennale della difesa
Documento programmatico pluriennale della difesa
(DPP
) si inserisce nel quadro complessivo delle relazioni che in base alla normativa vigente il Ministero della Difesa è tenuto a trasmettere al Parlamento sulle materie di propria competenza. Previsto normativamente dalla
legge n. 244 del 2012 sulla revisione dello strumento militare, il Documento definisce ll quadro generale delle esigenze operative delle Forze armate, comprensive degli indirizzi strategici e delle linee di sviluppo capacitive, l'elenco dei programmi d'armamento e di ricerca in corso ed il relativo piano di programmazione finanziaria, indicante le risorse assegnate a ciascuno dei programmi per un periodo non inferiore a tre anni, compresi i programmi di ricerca o di sviluppo finanziati nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Nell'elenco sono altresì indicate le condizioni contrattuali, con particolare riguardo alle eventuali clausole penali, le spese relative alla funzione difesa, comprensive delle risorse assegnate da altri Ministeri.
Dalla data di entrata in vigore della normativa che ha previsto l'adozione dello strumento in esame sono stati presentati al Parlamento 9 documenti programmatici pluriennali.
Da ultimo, il Ministro della Difesa, il Ministro della difesa, con lettera in data 29 luglio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
il documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2021-2023 (
Doc. CCXXXIV, n. 4). Per approfondimenti si rinvia al relativo
dossier.
Per quanto concerne
I programmi presentati
l'esame parlamentare dei programmi terrestri, navali, aerei ed interforze trasmessi alle Camere nel corso della legislatura ai fini dell'espressione del prescritto parere parlamentare, si rinvia al tema "
Il controllo parlamentare sui programmi di acquisizione di sistemi d'arma".
Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell'articolo 536-
bis sulla verifica dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, il Capo di stato maggiore della difesa, sulla base degli obiettivi e degli indirizzi definiti dal Ministro della difesa ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferma restando la necessità di salvaguardare le esigenze operative prioritarie e quelle derivanti dal processo di definizione della politica europea di difesa e sicurezza,
procede alla verifica della rispondenza dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma e
propone al Ministro della difesa la rimodulazione dei programmi relativi a linee di sviluppo capacitive che risultino non più adeguate, anche in ragione delle disponibilità finanziarie autorizzate a legislazione vigente. La predetta verifica tiene altresì conto dei risultati conseguiti nell'attuazione del processo di riconfigurazione dello strumento militare riportati nel DPP.
In base al comma 2 gli schemi dei decreti che approvano la rimodulazione di programmi sui quali è stato espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), devono essere sottoposti a tale parere. Dalle citate rimodulazioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in termini di indebitamento netto. |
Contenutoll programma pluriennale in esame è relativo all'ammodernamento della rete radar costiera e dei sistemi di Maritime Situational Awareness land and sea based della Marina militare a supporto del controllo delle frontiere.
Come precisato nel seguente
articolo curato dal Centro militare di studi strategici Ce.Mi.S.S. una efficace
Maritime Situational Awareness (MSA) può consentire al Comandante delle Forze Navali di condurre le attività in mare, permettendogli di acquisire piena consapevolezza dello scenario operativo tramite la conoscenza, la localizzazione e l'identificazione delle eventuali minacce, delle forze amiche e di quelle neutrali (
identification of friends and foes), la conoscenza delle loro posizioni e dei rispettivi elementi del moto, ma anche, e non solo, le condizioni meteorologiche attuali e quelle previste nell'area di operazioni, la morfologia dei fondali e delle coste, le condizioni di propagazione del suono in acqua e delle onde radio/radar (e le conseguenti previsioni di portata degli apparati radar e sonar), le eventuali informazioni provenienti dall'intelligence, dai media, l'efficienza e la disponibilità dei sistemi (piano delle manutenzioni, avarie in corso), riserve logistiche (combustibili, munizionamenti, viveri), livello di addestramento delle forze impiegate, ecc.
A sua volta nella richiamata nota tecnica allegata allo schema di decreto in esame, si fa presente che il
Comando della Squadra Navale (
CINCNAV) riceve e gestisce da remoto, tramite le reti dati della Difesa/Forza Armata, i dati generati dai sensori dei siti RRC e, tramite il sistema di Comando e Controllo, li aggrega, integrandoli con quelli provenienti dalle proprie unità navali e quelli generati dai sistemi/mezzi dei citati Ministeri/Corpi dello Stato. Una volta validati, i dati vengono integrati con i flussi provenienti da altri sistemi di sorveglianza europei (tramite il
sistema MARSUR) in un unico sistema di
Maritime Situational Awareness (denominato Dispositivo Interministeriale Integrato di Sorveglianza Marittima (
Maritime Surveillance System DIISM/MARSS) a supporto della fase decisionale. Il sistema è stato costruito in maniera da poter visualizzare le informazioni anche presso i Centri operativi di altri ministeri, primo fra tutti il
National Coordination Center (NCC), presso le strutture del Ministero degli Interni.
Come precisato dallo Stato maggiore della Difesa nella nota tecnica allegata allo schema di decreto in esame, Obiettivo del programmal'obiettivo del programma è quello di assicurare la piena funzionalità della rete di siti radar utilizzata dalla Marina per la sorveglianza degli spazi marittimi di interesse nazionale. Tale rete è basata su apparati risalenti ai primi anni 2000, ed è soggetta ad obsolescenze tecniche.
La relazione dello Stato Maggiore della Difesa ricorda che l'articolo 1
Compiti della Marina
11 del Codice dell'ordinamento militare (D. Lgs. n. 66 del 2010) annovera tra le competenze della Marina anche la vigilanza delle vie di comunicazione marittime al di là del limite esterno del mare territoriale. Inoltre, ai sensi dell'articolo 12, comma 9-
ter del D. Lgs. n. 286 del 1998, la Marina concorre nelle acque internazionali, alla prevenzione e al contrasto del traffico dei migranti e delle sostanze stupefacenti (ai sensi del D.P.R. n. 309/1990), gestendo il necessario dispositivo di sorveglianza marittima integrata. A sua volta il decreto del ministro dell'interno 14 luglio 2003, Disposizioni in materia di contrasto all'immigrazione clandestina, affida le attività di vigilanza, prevenzione e contrasto dell'immigrazione clandestina ai mezzi aereonavali della Marina militare, delle Forze di polizia e delle Capitanerie di porto. Alla Marina militare spettano in modo prevalente le attività in acque internazionali, mentre le attività nelle acque territoriali e nelle zone contigue sono attribuite principalmente alle Forze di Polizia (Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di finanza, cui compete il coordinamento in caso di interventi di più corpi). Al Corpo delle capitanerie di porto sono affidati compiti soccorso, assistenza e salvataggio. Il coordinamento di tutte le attività è esercitato dalla Direzione centrale della polizia di frontiera del Ministero dell'interno, istituita dalla stessa L. 189/2002.
Nello specifico, il programma prevede l'ammodernamento e l'allestimento diOggetto del programma postazioni radar terrestri ed imbarcate, per l'istituzione di un'architettura di sorveglianza omogenea, ramificata e basata su tecnologie innovative volte anche a ridurne l'impatto ambientale. La composizione standard della singola postazione prevede sensori di scoperta, apparati di comunicazione e interconnessione, oltre ad impianti ausiliari ad essi asserviti. Al riguardo, lo Stato maggiore della Difesa fa presente che il programma completerà il sistema di sorveglianza orientato alla tutela della sicurezza e al soccorso in mare, anche con il rinnovamento delle capacità a bordo delle unità navali, al fine di estendere la copertura degli spazi di giurisdizione.
Al fine di evitare possibili dubbi intrepretativi appare utile definire in maniera più specifica l'ulteriore obiettivo perseguito dal programma in esame e consistente nell'"estendere la copertura degli spazi di giurisdizione" attraverso il rinnovamento delle capacità di bordo. Con riferimento alla componente terrestreI siti radar interessati, i siti radar interessati saranno quelli ubicati a Favignana (TP), Lampedusa (AG), Porto Palo (SR), S.A. di Missipezze (LE), S.M. di Leuca (LE), Sellia Marina (CZ), Capo Spartivento (RC) e Capo Carbonara (CA).
I settori industriali principalmente interessati dal programma in esame sono quelli della sistemistica/sensoristica navale e terrestre nazionale e dello sviluppo di software gestionali per la raccolta, l'elaborazione e la correlazione dei molteplici dati resi disponibili dai sistemi di telerilevamento. Ad avviso della Difesa l'ampio spettro di competenze richieste per la realizzazione dei singoli elementi del progetto contribuirà a diffondere benefici occupazionali e a sollecitare il trasversale sviluppo tecnologico nei settori dell'elettronica, delle telecomunicazioni, dell'optoelettronica e della realizzazione dei sistemi di scoperta, identificazione e posizionamento geografico. L'area geografica principalmente interessata all'attività sarà il Mezzogiorno del Paese, con particolare riferimento alle regioni Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.
Per quanto attiene all'indotto, le principali aree di interesse sono quelle della progettazione, della fabbricazione, dell'installazione di sensoristica per il telerilevamento, dellla progettazione, della realizzazione e dell'installazione di sistemi optoelettronici, della progettazione, della realizzazione di infrastrutture informatiche, della gestione di sistemi, delle telecomunicazioni e della carpenteria.
Viene precisato che alle attività produttive si aggiungerà
Ricadute occupazionali del programma
l'indotto generato dalle attività manutentive future, a cura dei locali Centri di Telecomunicazioni ed Informatica, con un ulteriore contributo d'impiego per le aree interessate.
Si segnala, infine, che il progetto, in virtù delle proprie finalità di tutela della sicurezza nazionale e al potenziamento delle capacità di protezione e soccorso alla vita umana, "si presta a costituire una solida base di
Coperazione internazionale
cooperazione internazionale nell'alveo delle procedure di condivisione degli scenari informativi per la protezione delle frontiere europee e del
southern flank dell'Alleanza atlantica".
Il programma, di previsto avvio nel 2023, presenta uno sviluppo pluriennale, con una durata di 11 anni (periodo 2023-2033).
Nello stato di previsione della Difesa, il programma d'arma in esame afferisce alla Missione 5 (Difesa e Sicurezza del Territorio), Programma 6 (Pianificazione Generale delle Forze Armate e Approvvigionamenti Militari), Azione 6 (Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare), Centro di Responsabilità Amministrativa (C.R.A.) Segretariato Generale. L'onere previsionale complessivo del programma è di 26 M€ per l'evoluzione della Rete Radar Costiera e dei sistemi di Maritime Situational Awarness lande sea based, oltre al relativo sostegno tecnico-logistico decennale, ed è finanziato a valere sugli stanziamenti derivanti dalla ripartizione del fondo investimenti di cui all'articolo 1, co 95 della L. 145/2018 (Legge di bilancio per il 2019), cap. 7120/40, allocati sul bilancio del Ministero della Difesa.
(in milioni di euro)
Al riguardo, lo Stato maggiore della Difesa fa presente che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente dal completamento dell'attività tecnico-amministrativa. L'Amministrazione potrà, inoltre, adottare eventuali misure di ottimizzazione della spesa utili all'accelerazione del processo di acquisizione delle nuove capacità, "tra cui, ad esempio, la possibilità di anticipo, in toto o in parte, dei volumi finanziari indicati nel cronoprogramma, ovvero, l'adozione di eventuali forme contrattuali che, nel rispetto dei termini di cui ai rispettivi decreti approvativi, massimizzino la forza contrattuale dell'amministrazione e le discendenti migliori condizioni di acquisto". Sempre con riferimento al richiamato cronoprogramma la Difesa, precisa che "in ragione della complessità del programma, della sua lunghezza temporale, della possibilità di variazioni del sotteso disegno capacitivo, i volumi e l'imputazione a capitolo descritta sono indicativi e da intendersi quale migliore previsione ex-ante allo svolgimento dell'iter contrattuale, restando, dunque, dirimenti le verifiche finali poste in essere dagli organi di controllo al momento della sottoposizione alla definitiva registrazione degli atti e degli impegni discendenti". A tal proposito potrebbe essere utile chiarire se l'eventualità di possibili variazioni si riferisca al solo cronoprogramma dei pagamenti, ovvero riguardi anche il costo complessivo del programma sottoposto al parere parlamentare.
In relazione al programma in esame il medesimo è riportato nelIl programma nel DPP 2021-2023 Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023 tra le schede dei programmi di previsto avvio (pag. 91), con il medesimo profilo programmatico degli stanziamenti descritto sopra, così aggregato: 0,7 milioni per il 2023, 6,2 milioni per il triennio 2024-2026, 19,1 milioni per il periodo 2027-2033. Riguardo alle Condizioni contrattuali e facoltà di recessocondizioni contrattuali, la relazione precisa che al momento, in assenza di un atto contrattuale, si possono esprimere solo valutazioni generalmente valide per ogni attività contrattuale. Le norme di riferimento per la materia contrattuale pubblica sono la normativa speciale dettata dal D. Lgs. 208/2011, di recepimento della Direttiva comunitaria 2009/81/CE, e il relativo regolamento (D.P.R. 49/2013) e, per quanto da essi non direttamente disciplinato, le disposizioni rappresentate dal Codice dei Contratti (D. Lgs. 50/2016), ove non derogate e compatibili con le predette norme e con le clausole contrattuali.
Le norme che disciplinano la materia contrattuale pubblica nel nostro ordinamento sono di derivazione comunitaria e sono rappresentate dal Codice dei Contratti (
D.Lgs. n. 50 del 2016) e relativi regolamenti di attuazione generale (
D.P.R. n. 207 del 2010) e speciale per il settore della Difesa (
D.P.R. n. 236 del 2012). A queste si affiancano, per quel che concerne la disciplina degli appalti nel settore della Difesa e Sicurezza, il provvedimento di recepimento della Direttiva comunitaria 2009/81/UE (
D.Lgs. n. 208 del 2011) e il relativo regolamento di attuazione (
D.P.R. n. 49 del 2013). Tali ultimi provvedimenti normativi, che per il settore del
procurement militare costituiscono la principale disciplina di riferimento, rinviano alle disposizioni del Codice dei Contratti e dei relativi regolamenti di attuazione per ciò che concerne specifici istituti come, ad esempio, il recesso.
Per quel che concerne la disciplina del recesso dal contratto in ambito nazionale questa è, infatti, riconducibile principalmente a quanto previsto dall' articolo 107 del citato D.P.R. n. 236 del 2012 e dall' articolo 1373 del Codice Civile fatto salvo, ovviamente, quanto stabilito nello specifico atto negoziale circa le eventuali condizioni e modalità di esercizio del recesso. Il quadro di riferimento è completato dalle disposizioni in materia dettate dalla Legge di contabilità generale dello Stato ( R. D. n. 2440 del 1923) e dal relativo regolamento di attuazione del Libro IV del Codice Civile. L' articolo 107 del citato D.P.R. n. 236 del 2012 detta i principi in base ai quali determinare le possibili conseguenze economiche discendenti dall'esercizio della facoltà di recesso. In particolare, l'esercizio del diritto di recesso è subordinato al pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali acquistati, non altrimenti impiegabili dall'esecutore, oltre al dieci per cento dell'importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell'ammontare globale del contratto. Ulteriore condizione è rappresentata dall'obbligo per l'Amministrazione di assumere la proprietà e il carico contabile dei materiali non altrimenti impiegabili dall'esecutore. |