Programma pluriennale di A/R n. SMD 27/2021, relativo all'acquisizione di veicoli VTLM Lince 2 1 ottobre 2021 |
Indice |
Premessa|Presupposti normativi|Contenuto| |
PremessaLo scorso 21 settembre 2021 il Governo ha trasmesso – ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) – la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, riguardante l'approvazione del programma pluriennale di A/R (Ammodernamento e Rinnovamento) SMD/27 E.F. 2021, riferito alla prosecuzione del Programma di A/R n. SMD 40/2019 e relativo alla 2^ fase di acquisizione di veicoli di nuova generazione VTLM Lince 2 per le unità dell' Esercito Italiano" (Atto n. 308).
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Presupposti normativiL'attività del Parlamento in relazione all'acquisizione dei sistemi d'arma, delle opere e dei mezzi direttamente destinati alla difesa nazionale, si svolge essenzialmente attraverso l'esame dei relativi programmi che il Governo presenta alle Camere ai fini dell'espressione del prescritto parere da parte delle Commissioni difesa della Camera e del Senato. La disciplina, originariamente contemplata dalla legge 4 ottobre 1988, n. 436 (cosiddetta legge Giacchè), è successivamente confluita negli articoli 536 e seguenti del Codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010) a loro volta oggetto di novella da parte della legge n. 244 del 2012 recante la Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia. Nello specifico l'originaria formulazione dell'articolo 536 del Codice dell'ordinamento militare, relativo ai programmi di ammodernamento e rinnovamento della Difesa, è stata profondamente rivisitata al fine di assicurare un più incisivo controllo parlamentare sugli investimenti e una più profonda condivisione delle responsabilità tra Governo e Parlamento per l'adeguamento dei sistemi e delle dotazioni dei militari. La nuova formulazione della norma prevede pertanto che vengano trasmessi alle Camere, ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni competenti, gli schemi di decreto concernenti i programmi finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio e non riferiti al mero mantenimento delle dotazioni o al ripianamento delle scorte. I pareri dovranno essere espressi entro quaranta giorni dalla data di assegnazione ed è previsto che il Governo, qualora non intenda conformarsi alle condizioni formulate dalle Commissioni competenti, ovvero quando le stesse Commissioni esprimano parere contrario, trasmetta nuovamente alle Camere lo schema di decreto corredato delle necessarie controdeduzioni per i pareri definitivi delle Camere da esprimere entro trenta giorni dalla loro assegnazione. In tal caso, qualora entro il termine indicato le Commissioni competenti esprimano sullo schema di decreto parere contrario a maggioranza assoluta dei componenti, motivato con riferimento alla mancata coerenza con quanto previsto nel Documento programmatico pluriennale della difesa (DPP) di cui al comma 1 dell'articolo 536 del Codice, il programma non potrà essere adottato. In ogni altro caso, il governo potrà invece procedere all'adozione del decreto.
Il
Il documento programmatico pluriennale della difesa
Documento programmatico pluriennale della difesa
(DPP
) si inserisce nel quadro complessivo delle relazioni che in base alla normativa vigente il Ministero della Difesa è tenuto a trasmettere al Parlamento sulle materie di propria competenza. Previsto normativamente dalla
legge n. 244 del 2012 sulla revisione dello strumento militare, il Documento definisce ll quadro generale delle esigenze operative delle Forze armate, comprensive degli indirizzi strategici e delle linee di sviluppo capacitive, l'elenco dei programmi d'armamento e di ricerca in corso ed il relativo piano di programmazione finanziaria, indicante le risorse assegnate a ciascuno dei programmi per un periodo non inferiore a tre anni, compresi i programmi di ricerca o di sviluppo finanziati nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Nell'elenco sono altresì indicate le condizioni contrattuali, con particolare riguardo alle eventuali clausole penali, le spese relative alla funzione difesa, comprensive delle risorse assegnate da altri Ministeri.
Dalla data di entrata in vigore della normativa che ha previsto l'adozione dello strumento in esame sono stati presentati al Parlamento 9 documenti programmatici pluriennali.
Da ultimo, il Ministro della Difesa, il Ministro della difesa, con lettera in data 29 luglio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
il documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2021-2023 (
Doc. CCXXXIV, n. 4). Per approfondimenti si rinvia al relativo
dossier.
Per quanto concerne
I programmi presentati
l'esame parlamentare dei programmi terrestri, navali, aerei ed interforze trasmessi alle Camere nel corso della legislatura ai fini dell'espressione del prescritto parere parlamentare, si rinvia al tema "
Il controllo parlamentare sui programmi di acquisizione di sistemi d'arma".
Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell'articolo 536-
bis sulla verifica dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, il Capo di stato maggiore della difesa, sulla base degli obiettivi e degli indirizzi definiti dal Ministro della difesa ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferma restando la necessità di salvaguardare le esigenze operative prioritarie e quelle derivanti dal processo di definizione della politica europea di difesa e sicurezza,
procede alla verifica della rispondenza dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma e
propone al Ministro della difesa la rimodulazione dei programmi relativi a linee di sviluppo capacitive che risultino non più adeguate, anche in ragione delle disponibilità finanziarie autorizzate a legislazione vigente. La predetta verifica tiene altresì conto dei risultati conseguiti nell'attuazione del processo di riconfigurazione dello strumento militare riportati nel DPP.
In base al comma 2 gli schemi dei decreti che approvano la rimodulazione di programmi sui quali è stato espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), devono essere sottoposti a tale parere. Dalle citate rimodulazioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in termini di indebitamento netto. |
ContenutoLa richiesta di parere parlamentare fa riferimento alla 2^ fase di acquisizione di veicoli di nuova generazione VTLM Lince 2 per le unità dell' Esercito Italiano" (Atto n. 308).
L'acronimo "VTLM" sta per Veicolo Tattico Leggero Multiruolo.
Il VTLM Lince è un mezzo blindato leggero, in dotazione all'Esercito Italiano. Viene prodotto dalla Iveco
Defence Vehicles, con sede a Bolzano; il mezzo è entrato in servizio nel 2006, per essere impiegato in vari contesti operativi, come ad esempio in Afghanistan, Kosovo, Somalia e Repubblica Centrafricana. Viene utilizzato anche da diversi paesi esteri.
La più recente evoluzione del LMV è VTLM 2, presentato all'Eurosatory nel 2016. La versione A1 del Lince 1 era stata presentata dall'Iveco nel corso dell'Eurosatory 2010.
In relazione a precedenti acquisizioni di VTLM 2 si ricorda che nell'attuale legislatura le Commissioni Difesa della Camer
Il parere parlamentare sulla prima fase del programma
a (cfr. seduta del 19 novembre) e del Senato (cfr.
seduta del 12 novembre 2019) hanno espresso parere favorevole sullo "S
chema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 40/2019, relativo all'acquisizione di 650 veicoli di nuova generazione VTLM 2" (Atto n. 126).
Nel parere espresso dalla Camera (cfr. seduta del 19 novembre 2019), si chiedeva al Governo – e per esso all'Amministrazione della Difesa – di provvedere a garantire "nell'utilizzo dei veicoli acquistati, un'adeguata protezione dagli agenti atmosferici e dagli altri fattori di deterioramento ricorrendo – ove possibile – alle infrastrutture della Difesa non altrimenti utili o sottoutilizzate".
Analoga osservazione era stata inserita dalla Commissione Difesa della Camera nel parere favorevole espresso sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 25/2019, relativo all'acquisizione di veicoli tattici ad alta tecnologia per la mobilità tattica terrestre dell'Arma dei carabinieri (cfr.
seduta del 22 ottobre 2019, Atto n. 115).
Per un approfondimento dei richiamati schemi di decreto si rinvia ai
dossier predisposti sugli atti del Governo n.
126 e 115.
Con riferimento alle legislature passate si ricorda che le Commissioni Difesa della Camera e del Senato hanno espresso parere favorevole sui seguenti schemi di DM.
Come precisato dallo Stato maggiore della Difesa nella nota allegata alla richiesta di parere parlamentare, ilScopo del programma programma persegue lo scopo di garantire al personale militare il massimo grado di protezione che la tecnologia attuale è in grado di fornire, garantendo al contempo prontezza d'impiego e capacità d'intervento, sia in territorio nazionale che estero. Sempre secondo quanto riportato nella richiamata documentazione, il programma in esame consentirà quindi alla Difesa di colmare il necessario gap capacitivo, garantendo all'Esercito la disponibilità di un più evoluto Veicolo Tattico Leggero Multiruolo che tiene in particolare considerazione l'esperienza acquisita negli anni di impiego del precedente modello (VTLM 1) e t Con riferimento ai Requisiti tecnici del veicolo VTLM2requisiti tecnici, il VTLM Lince 2 si caratterizza, in particolare, per il miglioramento della protezione balistica e della capacità di raddrizzamento del veicolo, quando coricato su un fianco, il rapido abbandono della cabina in situazioni di emergenza, l'aumento della resistenza meccanica delle principali componenti del mezzo. Si segnala, inoltre, una particolare capacità del nuovo prototipo di muoversi con sufficiente destrezza su fondi con bassa aderenza e con basso indice di scorrimento, anche in condizioni climatiche severe. Con riguardo alla trasportabilità, è prevista sia per via ferrata, sia aerea, nonchè marittima. Il motopropulsore è a ciclo diesel, sovralimentato, con 4 cilindri in linea, in grado di essere alimentato, sia con gasolio per autotrazione, sia con kerosene aeronautico additivato. Il veicolo è, inoltre, conforme alla normativa vigente in materia di emissioni acustiche ed inquinanti sul territorio nazionale. I veicoli sono, inoltre, equipaggiati con sistemi di comunicazione (interfonico ed esterno) e di comando e controllo, kit disturbatore contro la minaccia di ordigni esplosivi improvvisati a controllo remoto. Lo Stato maggiore della Difesa, nella nota allegata allo schema di decreto in esame, fa presente che l'Le esigenze capacitive della Difesaesigenza complessiva della Difesa (relativa quindi all'intera 2^ fase del programma), ammonta a 1600 veicoli VTLM Lince 2 per un costo complessivo di 3,2 mld di euro. A fronte di tale esigenza nella richiamata Nota si precisa che le risorse finanziarie allo stato disponibili sono pari a 385 milioni di euro che consentono l'acquisizione di 175 veicoli, comprensivi del supporto logistico decennale, finalizzato al soddisfacimento dell'esigenza di dotazione, in termini di equipaggiamento organicamente previsto, di due Brigate (prima tranche della fase 2). Tale importo è, altresì, confermato, nel Documento programmatico pluriennale della difesa per il triennio 2021-2023, laddove si afferma che "la 2^ fase, con un fabbisogno di circa 3.200m€, è risultata destinataria di finanziamenti complessivi pari a 385,00 m€" , a valere sulle risorse recate da capitoli "a fabbisogno" del bilancio del Ministero della Difesa per 275,00 m€ e sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1 comma 140 della leggeCosto complessivo della seconda fase del programma e della prima tranche 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), per 110,00 m€. Nel DPP si precisa, altresì, che la 1^ fase del programma è stata autorizzata con Decreto Ministeriale SMD 40/2019 e "si sovrappone alla 1^ fase e si riferisce ad un fabbisogno di 1.600 veicoli".
Si ricorda che il richiamato
comma 140 dell'articolo 1
legge di bilancio per il 2017), ha previsto l'istituzione di un
Fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7555),
per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese in determinati settori di spesa. Tale fondo, ha assegnato al comparto difesa risorse pari a 12,7 Mld€, comprensive di 2,8 Mld€ destinate al finanziamento delle imprese a bilancio MISE. La
legge di bilancio per il 2018 (art.1 c.1072 della legge n. 302 del 2017) ha assegnato risorse aggiuntive pari a circa 9,3 Mld€ (comprensivi di una quota di 3,5 Mld€ sul bilancio del MiSE).
"Il completamento del progetto per ulteriori 2.815 M€", precisa la Nota, "avverrà attraverso l'acquisizione delle tranche successive, sulla base delle future disponibilità finanziarie".
Al fine di evitare possibili dubbi interpretativi in merito all'ambito oggettivo dell'autorizzazione parlamentare, andrebbe valutata l'opportunità di chiarire espressamente che il programma di acquisizione in esame fa riferimento ad un numero di unità di VTLM Lince 2 compatibile con le risorse finanziarie allo stato disponibili per questo programma, secondo quanto riferito nel medesimo schema di decreto e nel DPP 2021-2023 (ovvero 385 milioni di euro che consentono l'acquisizione di 175 veicoli).Le ulteriori acquisizioni dovranno pertanto formare oggetto di successivi schemi di decreto, da sottoporre anch'essi all'esame del parlamento, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie.
Si veda, da ultimo il parere favorevole con condizione espresso dalle Commissioni Difesa della Camera e del Senato sull'Atto n. 233 (schema di decreto ministeriale relativo all'avvio di un piano di approvvigionamento e ripianamento scorte di munizionamento guidato Vulcano 127 mm - Atto n. 233 qui il parere del Senato; qui il parere della Camera.
La seguente tabella riassume la Costo del programma per E.F.ripartizione del costo per esercizio finanziario:
(in milioni di euro)
Per quanto riguarda i Settori industriali interessatisettori industriali interessati la scheda illustrativa indica che tali settori sono prevalentemente quelli dell'industria automobilistica e meccanica e le aziende dell'indotto legate ai trasporti, alla viabilità e all'alta tecnologia. Si precisa, in particolare, che il VTLM è interamente sviluppato e prodotto dalla Società Iveco Defence Vehicles (DV), mentre la società Leonardo è a sua volta coinvolta nel programma VTLM per quanto concerne la parte relativa agli apparati di comando e controllo. Ad avviso del Governo il programma di approvvigionamento permetterebbe di consolidare la posizione industriale del gruppo Iveco DV con attesi impatti positivi sull'occupazione in un settore altamente specializzato. Inoltre, la commessa favorirà, in particolare, un potenziale ampliamento delle attività affidate ai fornitori e ai sub-fornitori, producendo indubbi benefici per le piccole e medie imprese che verranno chiamate a garantire il supporto logistico presso i siti dove verranno distribuiti e impiegati i veicoli. I siti produttivi interessati sono situati su buona parte del territorio nazionale, con particolare concentrazione nelle aree delle regioni Piemonte, Lombardia, Toscana, Lazio e Abruzzo.
Si ricorda che Iveco Defence Vehicles è la divisione di
Iveco che produce veicoli per scopi militari e di
protezione civile. Dal
2013 è una delle società controllate da
CNH Industrial.
La sede principale dell'azienda è a Bolzano dove si producono i veicoli blindati 8x8, i
Lince 4x4 e la maggior parte dei gruppi meccanici dei veicoli (motori, cambi, gruppi ruota, ripartitori, gruppi di trasmissione). Presso la sede di Vittorio Veneto, in provincia di Treviso, si procede al taglio e alla saldatura dell'acciaio balistico. Presso gli stabilimenti di Piacenza e di Brescia vengono prodotti, in particolare, i camion militari e le cabine blindate e non blindate. Un'altra sede dell'azienda è sita a
Sete Lagoas in
Brasile.
L' 11 giugno 2019 la Commissione Difesa
ha svolto l'audizione dell'amministratore delegato della società Iveco Defence Vehicles, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla pianificazione dei sistemi di difesa e sulle prospettive della ricerca tecnologica, della produzione e degli investimenti funzionali alle esigenze del comparto difesa. Nell'ambito della medesima indagine, il 1° ottobre 2019 una delegazione della Commissione difesa della Camera si è recata in visita agli stabilimenti Iveco di Bolzano.
Riguardo alle
Condizioni contrattualicondizioni contrattuali, la relazione precisa che l'emanazione del Decreto Interministeriale di approvazione precede l'avvio delle discendenti attività tecnico-amministrative da parte degli organi del Ministero della Difesa all'uopo deputati, finalizzate alla negoziazione e formalizzazione di un atto contrattuale che abbia per oggetto la fornitura.Tale iter di acquisizione comporta, allo stato attuale del processo, l'assenza di un atto contrattuale cui riferirsi per illustrarne condizioni ed eventuali clausole penali.
Le norme che disciplinano la materia contrattuale pubblica nel nostro ordinamento sono di derivazione comunitaria e sono rappresentate dal Codice dei Contratti (
D.Lgs. n. 50 del 2016) e relativi regolamenti di attuazione generale (
D.P.R. n. 207 del 2010) e speciale per il settore della Difesa (
D.P.R. n. 236 del 2012). A queste si affiancano, per quel che concerne la disciplina degli appalti nel settore della Difesa e Sicurezza, il provvedimento di recepimento della Direttiva comunitaria 2009/81/UE (
D.Lgs. n. 208 del 2011) e il relativo regolamento di attuazione (
D.P.R. n. 49 del 2013). Tali ultimi provvedimenti normativi, che per il settore del
procurement militare costituiscono la principale disciplina di riferimento, rinviano alle disposizioni del Codice dei Contratti e dei relativi regolamenti di attuazione per ciò che concerne specifici istituti come, ad esempio, il recesso.
Per quel che concerne la disciplina del r ecesso dal contratto in ambito nazionale questa è, infatti, riconducibile principalmente a quanto previsto dall' articolo 107 del citato D.P.R. n. 236 del 2012 e dall' articolo 1373 del Codice Civile fatto salvo, ovviamente, quanto stabilito nello specifico atto negoziale circa le eventuali condizioni e modalità di esercizio del recesso. Il quadro di riferimento è completato dalle disposizioni in materia dettate dalla Legge di contabilità generale dello Stato ( R. D. n. 2440 del 1923) e dal relativo regolamento di attuazione del Libro IV del Codice Civile. L' articolo 107 del citato D.P.R. n. 236 del 2012 detta i principi in base ai quali determinare le possibili conseguenze economiche discendenti dall'esercizio della facoltà di recesso. In particolare, l'esercizio del diritto di recesso è subordinato al pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali acquistati, non altrimenti impiegabili dall'esecutore, oltre al dieci per cento dell'importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell'ammontare globale del contratto. Ulteriore condizione è rappresentata dall'obbligo per l'Amministrazione di assumere la proprietà e il carico contabile dei materiali non altrimenti impiegabili dall'esecutore. |