Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Difesa
Titolo: Associazioni a carattere sindacale delle Forze armate
Riferimenti: AC N.875/XVIII AC N.1060/XVIII AC N.1702/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 89/1
Data: 23/05/2019
Organi della Camera: IV Difesa


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Associazioni a carattere sindacale delle Forze armate

23 maggio 2019
Elementi per l'esame in Assemblea


Indice

Introduzione|Contenuto|I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva|


Introduzione

Il provvedimento all'esame dell'Assemblea disciplina l'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia ad ordinamento militare, intervenendo dopo un significativo pronunciamento della Corte Costituionale che nel 2018 ha modificato il proprio consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di diritti sindacali dei militari.


Contenuto

Il  testo all'esame dell'Assemblea  (C. 875-A Corda ed abbinate C. 1060 Maria Tripodi, C. 1702 Pagani) reca disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale del personale militare. Il testo reca, inoltre, norme in materia di giurisdizione.

 Nel dettaglio i primi cinque articoli delineano le Caratteristiche general delle associazionicaratteristiche generali delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari specificandone gli ambiti soggettivi e oggettivi di riferimento (articoli 1,  2, 4 e 5) e  le procedure per il loro riconoscimento (articolo 3).

Al riguardo,  il comma 1 dell'articolo 1 novella il comma 2 dell'articolo 1475 del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare) al fine di stabilire il principio generale in forza del quale "I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o Corpo di polizia ad ordinamento militare alle condizioni e con i limiti stabiliti dalla legge".

Al riguardo, si ricorda che la La sentenza della Corte Costituzionale n. 120 del 2018 Corte Costituzionale, con  la sentenza n. 120 del 2018, innovando il proprio precedente orientamento giurisprudenziale su questo tema, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1475, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare, in quanto prevede che " I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali" invece di prevedere che " I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali" (per un approfondimento si rinvia al seguente dossier) .
Nella richiamata sentenza la Corte, nel riconoscere la legittimità di associazioni professionali a carattere sindacale, ha sottolineato la necessità di una puntuale regolamentazione della materia in considerazione della specificità dell'ordinamento militare e della sussistenza di peculiari esigenze di "coesione interna e neutralità", che distinguono le Forze armate dalle altre strutture statali. In tale settore, sottolinea la Corte , non è concepibile alcune vuoto normativo, "vuoto che sarebbe di impedimento allo stesso riconoscimento del diritto di associazione sindacale". In attesa del varo dell'intervento legislativo, al fine di non ledere o comprimere l'esercizio del diritto di associazione sindacale tra i militari, il Ministero della Difesa, con  circolare del 21 settembre 2018, ha provveduto a integrare le disposizioni interne in materia di associazionismo tra militari, indicando specifiche condizioni per consentire l'avvio delle procedure di costituzione delle associazioni professionali a carattere sindacale.
Si segnala, inoltre, il parere del 14 novembre del 2018 reso dal Consiglio di stato a seguito di alcune questioni poste dal Ministero della Difesa in relazione al riconoscimento delle istituende associazioni professionali a carattere sindacale (la circolare del Ministro della Difesa ed il parere del Consiglio di Stato sono riportati in allegato al seguente dossier).

Ai sensi dei successivi commi dell'articolo 1 gli appartenenti alle Forze armate e ai Corpi di polizia ad ordinamento militare possono aderire ad una sola associazione professionale a carattere sindacale tra militari (comma 4). L'adesione alle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari è libera, volontaria e individuale (comma 5).

Limitazioni all'iscrizioneNon possono aderire alle richiamate associazioni professionali a carattere sindacale il personale della riserva e in congedo, gli allievi delle scuole militari e delle accademie militari (comma 2).

In relazione a queste ultime limitazioni si osserva che nel richiamato parere dello scorso 14 novembre il Consiglio di Stato ha osservato come  " la limitazione ai militari in servizio attivo e in ausiliaria appare coerente alla natura delle associazioni e non contrasta con il principio di libertà di associazione. Infatti, il tenore della norma, così come interpretata dalla sentenza della Corte costituzionale, include la qualificazione delle associazioni come professionali, così da connotare un fondamento nell'esercizio dei compiti d'istituto, attuale o almeno potenziale con ragionevoli probabilità di effetto ( per l'ausiliaria), c he non è dato di riscontrare né per il personale militare della riserva, né, tanto meno, per quello in congedo. D'altro canto, i militari della riserva e quelli in congedo possono aderire alle associazioni non sindacali e non sarebbe loro inibito, come invece ai militari in servizio e in ausiliaria, di aderire ad associazioni sindacali diverse da quelle tra militari, in particolare quelle che si propongono di tutelare proprio gli interessi di chi sia già o sia prossimo al collocamento a riposo e comunque non più in servizio attivo".

A sua volta l'articolo 2 detta i principi generali degli Norme sugli statutistatuti delle istituende associazioni che dovranno essere ispirati a criteri di democraticità dell'organizzazione sindacale ed elettività delle relative cariche, neutralità, estraneità alle competizioni politiche e ai partiti e movimenti politici; assenza di finalità contrarie ai doveri derivanti dal giuramento prestato dai militari, assenza di scopo di lucro, rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dalla presente legge.

 

In relazione alla costituzione delle associazioni l'articolo 3 definisce il relativo procedimento .

Nello specifico, per quanto concerne la costituzione delle associazioni sindacali, la Corte costituzionale, nel sottolineare la necessità di una specifica disciplina legislativa della materia, ha osservato come in attesa di tale intervento trovi allo stato applicazione la non censurata disposizione di cui all'art. 1475, comma 1, del d.lgs. n. 66 del 2010, in base alla quale " la Presupposti per la costituzionecostituzione di associazioni o circoli fra militari è subordinata al preventivo assenso del Ministro della difesa". A giudizio della Corte "si tratta di una condizione di carattere generale valida a fortiori per quelle a carattere sindacale, sia perché species del genere considerato dalla norma, sia per la loro particolare rilevanza. In ogni caso" aggiunge la Corte " gli statuti delle associazioni vanno sottoposti agli organi competenti, e il loro vaglio va condotto alla stregua di criteri che senza dubbio è opportuno puntualizzare in sede legislativa, ma che sono già desumibili dall'assetto costituzionale della materia". A tal fine, osserva la Corte, " fondamentale è il principio di democraticità dell'ordinamento delle Forze armate, evocato in via generale dell'art. 52 Cost., che non può non coinvolgere anche le associazioni fra militari" (punto 16 delle motivazioni).

 

Al riguardo, viene stabilito il principio generale in forza del quale le associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari, ai fini della loro costituzione, devono ottenere il preventivo assenso del Ministro competente (Ministro della Difesa/ Ministro dell'economia e delle finanze) che a tal fine accerta nei novanta giorni successivi alla richiesta la conformità degli statuti ai principi stabiliti dal precedente articolo 2  (art. 3, comma 2).

L'esito motivato dell'istruttoria è comunicato ai richiedenti, entro e non oltre i successivi trenta giorni, indicando le eventuali parti dello statuto incompatibili o in contrasto con i principi generali di cui all'articolo 2.

Spetta, inoltre, al Ministro competente verificare ogni tre anni la permanenza dei sopra menzionati  requisiti.  Nell'ambito di tale verifica si prevede la possibilità diFacoltà di revoca dell'assenso revocare l'assenso originariamente rilasciato nel caso di perdita di anche uno solo dei requisiti o di violazione delle prescrizioni contenute nella legge. La revoca è comunque subordinata al previo avviso in forma scritta all'associazione sindacale della necessità di adeguarsi alla normativa nei successivi 90 giorni. Dell'avvenuta revoca dovrà essere informato il Ministro per la pubblica amministrazione per i conseguenti provvedimenti di sua competenza.

Tale comunicazione è da porre in relazione alla disposizione di cui al comma 2 del successivo articolo 13 ai sensi del quale con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti, per quanto di rispettiva competenza i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze sono riconosciute le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale. Ai sensi dell'articolo 13 le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono considerate rappresentative a livello nazionale quando raggiungono un numero di iscritti almeno pari al cinque per cento della forza effettiva complessiva della Forza armata o Corpo di polizia ad ordinamento militare.

Il successivo articolo 4 specifica le attività che Limitazioni all'attività delle associazioninon possono essere svolte dalle organizzazioni in esame (limitazioni).

Nello specifico la richiamata disposizione stabilisce in primo luogo il divieto di preannunciare o proclamare lo sciopero o parteciparvi anche se proclamato da organizzazioni sindacali estranee al personale militare e agli appartenenti ai corpi di polizia ad ordinamento militare.

Al riguardo, la Corte Costituzionale nella richiamata sentenza n. 120 del 2018 (punto 17) ha osservato come il Divieto di sciopero divieto di esercizio del diritto di sciopero rappresenta "indubbiamente (…) una incisione profonda su di un diritto fondamentale, affermato come immediata attuazione dall'articolo 40 Cost. e sempre riconosciuto e tutelato da questa Corte, ma giustificata dalla necessità di garantire l'esercizio di altre libertà non meno fondamentali e la tutela di interessi costituzionalmente rilevanti. Con riguardo agli ulteriori limiti la Corte ha ritenuto "indispensabile una specifica disciplina legislativa".

Ulteriori limitazioni stabilite dall'articolo 4 riguardano il divieto di assumere  la rappresentanza in via esclusiva di una o più categorie di personale militare; promuovere manifestazioni pubbliche in uniforme o con armi di servizio o sollecitare o invitare gli appartenenti alle Forze armate o ai corpi di polizia ad ordinamento militare a parteciparvi;  assumere una denominazione che richiami, anche in modo indiretto, quella di una o più categorie di personale, specialità, corpo o altro che non sia la singola Forza armata o Corpo di polizia ad ordinamento militare di;  promuovere iniziative di organizzazioni politiche, supportare a qualsiasi titolo campagne elettorali afferenti alla vita politica del Paese; stabilire domicilio sociale presso unità o strutture del Ministero della difesa o dell'economia e delle finanze;  assumere rappresentanza a carattere interforze.

Per quanto concerne poi l'ambito oggettivo di operatività delle associazioni l'Ambito oggettivo di operatività delle associazioniarticolo 5 stabilisce il principio generale in forza del quale le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentano e tutelano i propri iscritti sulle materie di interesse del personale rappresentato con le sole eccezioni delle materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale,  l'impiego del personale in quanto in quanto strettamente connesse all'efficienza e all'operatività dello strumento militare nazionale.

I successivi articoli 6, 7 e 8 recano, rispettivamente,  disposizioni riguardanti la possibilità che gli statuti prevedano la costituzione di articolazioni periferiche delle associazioni professionali a carattere sindacale, ifinanziamento e la trasparenza dei bilanci e alle  cariche elettive  nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

In relazione alle Istituzione di articolazioni periferichearticolazioni periferiche l'articolo 6, nel precisare che gli statuti delle associazioni possono prevederne l'istituzione definendone l'ambito territoriale di operatività e le relative competenze nei limiti dei rispettivi ambiti territoriali, stabilisce, altresì, che devono necessariamente essere ricomprese nelle competenze delle articolazioni periferiche  le seguenti materie: condizioni di lavoro, sicurezza e salubrità sul luogo di lavoro; informazione e consultazione degli iscritti; verifica sulla applicazione degli accordi contrattuali.

 

In relazione al finanziamento l'articolo 7 prevede che le associazioni professionali di carattere sindacale tra militari siano sostenute finanziariamente esclusivamente con i contributi sindacali degli iscritti, corrisposti nelle forme previste dal presente articolo. Si precisa che le associazioni non possono ricevere eredità o legati, donazioni o sovvenzioni in qualsiasi forma, fatta eccezione per la devoluzione del patrimonio residuo allo scioglimento di altra associazione professionale a carattere sindacale tra militari. Il comma 5 dell'articolo 7 prescrive, infine, alle associazioni di predisporre annualmente il bilancio di esercizio entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui l'esercizio si riferisce ed il rendiconto della gestione precedente entro il 30 aprile dell'anno successivo. Entrambi devono essere approvati dagli associati e resi conoscibili al pubblico, non oltre dieci giorni dalla loro approvazione, mediante idonee forme di pubblicità, nonché depositati presso i competenti uffici dei ministeri che hanno concesso l'assenso.

 

Ai sensi dell'articolo 8 le Cariche nelle associazioni cariche nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono esclusivamente elettive e possono essere ricoperte solo da militari in servizio effettivo che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nelle Forze armate o nei corpi di polizia ad ordinamento militare e da militari in ausiliaria iscritti all'associazione stessa. 
È eleggibile il personale militare che non abbia riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato, non si trovi in stato di custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari, non si trovi in stato di sospensione dall'impiego o di aspettativa, non si trovi nello svolgimento di funzioni di comando o in posizione tale da assumere incarichi di comando (comma 1-bis dell'art. 8).

In relazione poi ai distacchi sindacali il comma 2- bis dell'articolo 8 precisa che nessun militare può essere posto in distacco sindacale per più di cinque volte. La Durata delle carichedurata delle cariche elettive è quattro anni e non può essere frazionata. Non è consentita la rielezione per più di due mandati consecutivi. Coloro che hanno ricoperto per due mandati consecutivi le cariche elettive potranno essere nuovamente eletti trascorsi tre anni dalla scadenza del secondo mandato.

L'articolo 9 stabilisce i principi generali concernenti lo svolgimento dell'attività sindacale.

Al riguardo, la disposizione, nello stabilire il principio generale in forza del quale i rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari svolgono le attività sindacali fuori dell'orario di servizio, definisce nel dettaglio le iniziative che in relazione alle sopra richiamate materie di competenza sindacale (art. 5) possono essere intraprese dalle associazioni.

Nello specifico le associazioni possono presentare ai ministeri competenti osservazioni e proposte sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti e segnalare le iniziative di modifica ritenute opportune; essere ascoltate dalle commissioni parlamentari secondo le norme dei regolamenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; chiedere di essere ricevuti dai ministri competenti, dagli organi di Forza Armata o Corpo di polizia ad ordinamento militare dai rappresentanti istituzionali delle regioni e degli enti locali.

Per quanto concerne, in particolare, l'esercizio dei Diritti sindacali dei militari impiegati nei teatri operativi all'esterodiritti sindacali da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa ed esercitativa o, comunque, fuori del territorio nazionale inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali, ovvero distaccato individualmente, il comma 3 dell'articolo 9 delega il Governo ad adottare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per disciplinare tale materia conciliando la tutela dei diritti sindacali del personale militare con le preminenti esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari.

Sullo schema del decreto legislativo devono essere sentite le associazioni professionali a carattere sindacale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 e deve essere acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione.

Una specifica disposizione disciplina il diritto di assemblea (art.10).

In particolare si consente ai militari di tenere riunioni, Riunioni sindacali durante e fuori l'orario di serviziofuori dall'orario di servizio, anche in uniforme, in locali dell'amministrazione, messi a disposizione dalla stessa, che concorda le modalità d'uso; in luoghi aperti al pubblico, senza l'uso dell'uniforme.

Sono autorizzate riunioni durante l'orario di servizio nel limite di dieci ore annue individuali, secondo le disposizioni che regolano l'assenza dal servizio, previa comunicazione ai comandanti delle unità o dei reparti interessati da parte dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari richiedente. Le modalità di tempo e di luogo per lo svolgimento delle riunioni devono essere concordate con i comandanti al fine di renderle compatibili con le esigenze di servizio.  È fatto divieto di limitare, direttamente o indirettamente, lo svolgimento delle attività sindacali. Tali comportamenti sono considerati gravi atti di violazione disciplinare e sanzionati secondo le norme regolamentari sulla disciplina militare.

L'articolo 11 stabilisce le La contrattazione per la definizione del contenuto del rapporto di lavoroprocedure della contrattazione, mentre l'articolo 13 stabilisce i requisiti per il riconoscimento del carattere rappresentativo a livello nazionale delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

In relazione alla disposizione in esame si segnala che la normativa vigente regola differenti  procedure per la definizione del contenuto del rapporto di lavoro del personale militare e delle Forze di Polizia a ordinamento civile: queste ultime, partecipano "autonomamente" alle attività di "contrattazione" con i propri sindacati, che assumono il ruolo di "controparte" rispetto alla delegazione di parte pubblica (rappresentata dai ministri di Funzione Pubblica, Economia e Finanze, nonché dal Ministro dell'Interno per la Polizia di Stato e dal Ministro della Giustizia per la Polizia Penitenziaria). Viceversa gli attuali organismi della rappresentanza militare (COCER ) sono affiancati dai Vertici o delegati della rispettiva amministrazione nell'attività concertativa e di confronto con la delegazione di parte pubblica. Ne consegue che  i pareri espressi dalla rappresentanza militare non sono vincolanti per il Governo contrariamente a quanto previsto per la "contrattazione" delle forze di Polizia.

In particolare le Carattere rappresentativo a livello nazionale delle associazioniassociazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono considerate rappresentative a livello nazionale quando raggiungono un numero di iscritti almeno pari al cinque per cento della forza effettiva complessiva della Forza armata o Corpo di polizia ad ordinamento militare. Ai sensi dell'articolo 18 (Abrogazioni e norme transitorie) comma 2, limitatamente alla prima elezione dei rappresentanti delle associazioni professionali sindacali tra i militari la richiamata quota percentuale di iscritti è ridotta al tre per cento

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, sono riconosciute le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale.

Con riferimento alAmbito oggettivo della contrattazione potere di contrattazione di cui all'articolo 11 alle richiamate associazioni riconosciute a livello nazionale sono attribuiti i poteri negoziali al fine della contrattazione nazionale di settore. Per le Forze armate le materie oggetto di contrattazione sono quelle di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995; per le forze di polizia ad ordinamento militare le materie di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 195.

 Al riguardo si ricorda che il D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195, adottato in attuazione dell'articolo 6 della legge n. 216 del 1992 reca norme in materia  di procedure per disciplinare il rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.
Gli articoli 4 e 5 del D.Lgs. n. 195 indicano le materie oggetto di concertazione per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare (articolo 4) e per il personale delle Forze armate (articolo 5).
Per quanto riguarda l'articolo 4 tali materie sono il trattamento economico fondamentale e accessorio; il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'art.  26, comma 20, della  legge 23 dicembre 1998, n. 448; la durata massima dell'orario di lavoro settimanale; le licenze; l'aspettativa per motivi privati e per infermità; i permessi brevi per esigenze personali; il trattamento economico di missione, di trasferimento e di lavoro straordinario; i criteri di massima per l'aggiornamento professionale ai fini dei servizi di polizia; i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonché per la gestione degli enti di assistenza del personale; l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo  9 del  decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
Per quanto riguarda l'articolo 5, tali materie sono: il trattamento economico fondamentale ed accessorio; la durata massima dell'orario di lavoro settimanale; le licenze; l'aspettativa per motivi privati e per infermità; i permessi brevi per esigenze personali; il trattamento economico di missione e di trasferimento; i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonché per la gestione degli Enti di assistenza del personale. La nuova formulazione dell'art. 5, operata dal D.Lgs. n. 129/2000, ha introdotto tra le materie oggetto di concertazione anche le seguenti: il trattamento economico di lavoro straordinario; il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari (ai sensi dell'articolo 26, comma 20, della legge n. 448/1998); l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale. Inoltre, il comma 3 dell'art. 5, aggiunto dal  D.Lgs. n. 129/2000, dispone che le procedure di concertazione per le Forze armate individuano e disciplinano le modalità attraverso le quali si esercitano, nei confronti del COCER, l'informazione e le forme di partecipazione in ordine alle materie oggetto di concertazione.

 

Ai sensi dell'articolo 12 le amministrazioni del Ministero della difesa, e del Ministero dell'economia e delle finanze comunicano alle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari rappresentative ai sensi dell'articolo 13 ogni iniziativa volta a modificare il rapporto d'impiego con il personale militare.

 

 I successivi articoli 14, 15 e 16 recano, rispettivamente, norme in materia di propaganda elettorale, tutela e diritti del personale militare che ricopre cariche elettive e pubblicità dell'attività sindacale svolta dalle associazioni in esame.

A sua volta l'articolo 17, comma 1 delega il Governo ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per il Deleghe per il coordinamento normativocoordinamento normativo delle disposizioni del richiamato decreto legislativo n. 195 del 2005 e del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare).

 

In relazione alla richiamata delega sono stabiliti i seguenti principi e criteri direttivi

  1.  abrogazione delle disposizioni normative e regolamentari che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare;  
  2. novella del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 al fine di inserirvi le disposizioni della presente legge; 
  3. modificazioni e integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti.

Sugli schemi di decreto in esame è prevista l'acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari che dovranno esprimersi entro trenta giorni dalla trasmissione.

Il successivo comma 3 dell'articolo 17  attribuisce ad un apposito decreto, adottato dalDistacchi sindacali Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, il compito di determinare il contingente dei distacchi e dei permessi sindacali per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare, da ripartire tra le associazioni professionali a carattere sindacale, sulla base della rappresentatività calcolata secondo quanto previsto dal richiamato articolo 13.

Il decreto dovrà essere adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Fino alla data di entrata in vigore del richiamato decreto ministeriale e comunque non oltre il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge restano in carica, esclusivamente per le attività di ordinaria amministrazione, i delegati della rappresentanza militare di cui al capo III del Titolo IX del Libro IV del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, il cui mandato è in corso alla data di entrata in vigore della presente legge (articolo 18, comma 2).

Sono invece abrogate a far data dalla data di entrata in vigore della legge gli articoli da 1476 a 1482 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 che disciplinano i vigenti istituti della rappresentanza militare (COCER, COIR, COBAR) .

Da ultimo, l'articolo 17  inserito nel corso dell'esame del provvedimento presso la Commissione Difesa reca disposizioni in materia d i Norme sulla giurisdizionegiurisdizione.
Al riguardo si prevede che  le controversie relative a comportamenti antisindacali nell'ambito disciplinato dalla legge potranno essere introdotte con ricorso proposto da una associazione professionale di carattere sindacale tra militari o individualmente da ciascun appartenente alle Forze armate e di polizia ad ordinamento militare. 
A loro volta le controversie relative alle procedure di contrattazione nazionale di settore, disciplinate dalla legge, potranno essere introdotte con ricorso proposto dall'amministrazione competente o da una associazione professionale di carattere sindacale tra militari. 
Le richiamate controversie, in deroga all'articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, vengono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.  In tal caso si applica il rito ordinario previsto dal Codice del processo amministrativo, con le relative norme di attuazione, di cui agli allegati 1 e 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.  
L'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 fissa il principio generale in forza del quale il giudice orinario,  quale giudice del lavoro, è competente a risolvere eventuali controversie aventi ad oggetto La normativa vigente in materia di condotte antisindacali comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni con applicazione del relativo procedimento. Ai sensi del comma 1 dell' articolo 28 della legge n. 300 del 1970 qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il Tribunale in composizione monocratica del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti. Ai sensi dei successivi commi 3 e 4 contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al Tribunale in composizione monocratica  in funzione di giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Il datore di lavoro che non ottempera al decreto o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punito ai sensi dell' articolo 650 del codice penale (Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità.)
L'articolo 28  della legge n. 300 del 1970 è altresì richiamato dal comma 4 dell'articolo 63 del D. Lgs. n. 165 del 2001. Ai sensi di tale disposizione  sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni ai sensi del richiamato articolo 28 della legge n. 300 del 1970 e successive modificazioni ed integrazioni, e le controversie, promosse da organizzazioni sindacali, dall'ARAN o dalle pubbliche amministrazioni, relative alle procedure di contrattazione collettiva di cui all'articolo 40 e seguenti del medesimo decreto n. 165 del 2001.
 
Ai sensi del comma 1 dell'articolo 63 del D. Lgs. n. 165 del 2001 tutte le controversie relative ai Il riparto di giurisdizione nel pubblico impiego: art. 63 del D.lgs. 165 del 2001 rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni sono devolute al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro con le eccezioni indicate dal medesimo comma. Lo stesso articolo specifica che qualora emerga la rilevanza degli atti amministrativi presupposti, il giudice sarà tenuto alla disapplicazione degli stessi.
 Si ricorda, infine, che il comma 4 dell'articolo 63 del D. Lgs. n. 165 del 2001 sottrae alla giurisdizione del giudice ordinario le  controversie relative ai rapporti di lavoro delle categorie di lavoratori escluse dal processo di privatizzazione per le quali il permanere del carattere pubblico del rapporto e della natura amministrativa degli atti di relativa organizzazione comporta il perdurare della giurisdizione esclusiva del G.A (si tratta delle seguenti categorie: magistrati ordinari, amministrativi e contabili; gli avvocati e procuratori dello Stato; il personale militare e quello delle forze di polizia; il personale appartenente alle carriere prefettizie e diplomatiche a partire dal vice-consigliere di Prefettura; i soggetti impiegati nelle attività afferenti la tutela del risparmio ed il mercato dei valori mobiliari, la tutela della concorrenza del mercato, i dipendenti della Consob, i dipendenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, i dipendenti dell'Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni).
 

Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente

Nel corso della seduta del 29 gennaio 2019 la IV Commissione Difesa ha avviato l'esame in sede referente delle abbinate proposte di legge C. 875 Corda e C. 1060 Maria Tripodi.

Nella seduta del 26 marzo la Commissione ha deliberato di adottare la proposta di legge C. 875 quale testo base per il seguito dell'esame.

Nel corso del successivo iter la Commissione ha quindi proceduto ad abbinare la proposta di legge C. 1702 Pagani e costituire un comitato ristretto al termine del quale la relatrice ha predisposto un nuovo testo della proposta di legge C. 875 Corda e abbinate C. 1060 Maria Tripodi, C. 1702 Pagani. Il nuovo base è stato adottato come testo base dalla Commissione nel corso della seduta dell'11 aprile e successivamente emendato nelle sedute del 18 aprile e del 7,9 e13 maggio.

Nella seduta del 15 maggio 2019 è stato conferito il mandato alla relatrice a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento.

Nel corso dell'attività istruttoria, durante l'esame in sede referente la Commissione Difesa ha audito i seguenti soggetti:

  • Ministra della difesa, Elisabetta Trenta (5 febbraio 2019);
  • rapresentanti del COCER-Interforze (13 febbraio 2019 mattinapomeriggio);
  • rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e UGL (20 febbraio 2019);
  • rappresentanti delle organizzazioni sindacali militari riconosciute Libera Rappresentanza Militare (LRM), Sindacato Unitario Lavoratori Militari (SIULM) e Sindacato Italiano Militari (SIM) (27 febbraio 2019);
  • Capo di Stato Maggiore della Difesa, Gen. Enzo Vecciarelli (5 marzo 2019);
  • rappresentanti della European Organisation of Military Associations (EUROMIL) (12 marzo 2019);
  • professor Giovanni Guzzetta, Ordinario di diritto costituzionale presso il Dipartimento di Diritto Pubblico dell'Università degli Studi di Roma-Tor Vergata e  professor Pasqualino Albi, Ordinario di diritto del lavoro del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Pisa (13 marzo 2019);
  • Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Gen. C. A. Giovanni Nistri e Audizione del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica militare, Gen. S. A. Alberto Rosso(14 marzo 2019);
  • rappresentanti delle organizzazioni sindacali militari riconosciute, Sindacato Nazionale Finanzieri (SINAFI) e Sindacato Italiano Lavoratori Finanzieri (S.I.L.F.) e Audizione del professor Giuseppe Cataldi, Ordinario di Diritto internazionale nell'Università degli studi di Napoli « L'Orientale » (18 marzo 2019);
  • Capo di Stato Maggiore della Marina militare, Amm. Sq. Valter Girardelli e Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Giorgio Toschi (19 marzo 2019);
  • Avvocato generale dello Stato Massimo Massella Ducci Teri e professor Pietro Lambertucci, Ordinario di diritto del lavoro presso l'Università degli studi dell'Aquila (20 marzo 2019);
  • Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Gen. C.A. Salvatore Farina (21 marzo 2019);
  • Avvocato Filippo Bigot (26 marzo 2019).

I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

Sul nuovo testo base le Commissioni I, II, XI e la Commissione per le questioni regionali  hanno espresso parere favorevole. Il Comitato per la legislazione ha espresso un parere favorevole con condizioni ed osservazioni.
La Commissione Bilancio renderà il parere di competenza direttamente all'Assemblea.