Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Difesa
Titolo: Associazioni a carattere sindacale delle Forze armate
Riferimenti: AC N.875/XVIII AC N.1060/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 89
Data: 04/02/2019
Organi della Camera: IV Difesa

 

Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Associazioni a carattere sindacale
delle Forze armate

AA.C. 875 e 1060

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 89

(II Edizione)

 

 

5 febbraio 2019


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Difesa

( 066760-4939 – * st_Difesa@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: DI0120.docx

 

 


INDICE

Schede di lettura

Il contenuto delle proposte di legge                                                                3

La disciplina vigente della rappresentanza militare                                      4

La giurisprudenza della Corte Costituzionale in merito al divieto di aderire ad associazioni sindacali                                                                                                            13

La proposta di legge A.C. 875                                                                        23

La proposta di legge A.C. 1060                                                                      34

Giurisprudenza CEDU

§  Requéte n. 10609/10 ‘Affaire Matelly c. France’                                           49

§  Traduzione non ufficiale                                                                                69

§  Requéte n. 32191/09 ‘Affaire Adefdromil c. France’                                     89

§  Traduzione non ufficiale                                                                              105

Giurisprudenza Corte Costituzionale

§  Sentenza n. 120/2018                                                                                 123

§  Sentenza n. 449/1999                                                                                 135

§  Sentenza n. 113/1997                                                                                 141

§  Sentenza n. 197/1994                                                                                 145

§  Sentenza n. 17/1991                                                                                   148

§  Ordinanza n. 396/1996                                                                                155

Ministero della Difesa

§  Circolare del 21 settembre 2018                                                                 161

Consiglio di Stato

§  Parere del 14 novembre 2018                                                                    167

Documentazione

§  Nota a cura del Servizio biblioteca – Legislazione straniera: ’Le associazioni sindacali in ambito militare nei principali paesi europei, n. 5 – 4 febbraio 2019                       177

 

 

 


Schede di lettura


 

Il contenuto delle proposte di legge

 

Le proposte di legge A.C. 875 e A.C. 1060 in esame, traendo spunto dalla recente sentenza della Corte Costituzionale n, 120 del 2018 che ha dichiarato illegittimo l’art. 1475, comma 2, del Codice dell’ordinamento militare, nella parte in cui prevede che “i militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali”, invece di prevedere che “i militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali” ,  delineano un nuovo modello di  tutela degli interessi  del personale militare nel quale sono contemplate organizzazioni a carattere sindacale di  militari in servizio unitamente a organi rappresentativi denominati  “Rappresentanze unitarie di base”.

Entrambe le proposte di legge fissano pertanto i principi generali del diritto di associazione sindacale del personale militare e definiscono le caratteristiche essenziali delle nuove organizzazioni sindacali e il relativo ambito di operatività.

 


 

La disciplina vigente della rappresentanza militare

1.    Gli organismi della rappresentanza militare

 

La normativa vigente in materia di rappresentanza militare risale alla legge 11 luglio 1978, n. 382 [1] , con la quale sono stati istituiti gli organismi rappresentativi del personale militare, articolati su tre livelli distinti, gli organi di base (i COBAR), gli organi intermedi (i COIR) ed un organo centrale, il COCER, a carattere nazionale e interforze, articolato in commissioni nazionali interforze di categoria (ufficiali, sottufficiali, volontari) e in sezioni di Forza armata o di Corpo armato (Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri e Guardia di finanza).

 

La legge n. 382 del 1978 è stata abrogata a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 66 del 2010, recante il Codice dell’ordinamento militare. Il contenuto della legge n.382 del 1978 è stato, quindi, riassettato nel citato Codice (artt.1465 e ss.).

 

In attuazione della legge n. 382 del 1978 è stato emanato il D.P.R. 4 novembre 1979 n. 691, recante il Regolamento che disciplina l’attuazione della rappresentanza militare. Il regolamento stabilisce le competenze degli organi della rappresentanza militare, le facoltà e i limiti del mandato conferito ai rappresentanti dei militari, i procedimenti elettorali relativi ai suddetti tre livelli in cui si articola l’istituto, le attività proprie degli organi rappresentativi.

 

Tale regolamento è stato abrogato a seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare che ne ha recepito il contenuto.

 

La natura rappresentativa dell’istituto si realizza attraverso un sistema di elezione a tre stadi: di primo grado per i COBAR, di secondo grado per i COIR e di terzo grado per il COCER.

 

I Consigli di Base della Rappresentanza Militare (COBAR) rappresentano l’unità elementare della rappresentanza militare e sono collocati presso le unità di base con il criterio di affiancarle ad una autorità gerarchica che abbia la competenza per deliberare in ordine alle problematiche di carattere locale (art. 875 TUOM).  Sono, quindi, l’insieme più piccolo in cui si articola la Rappresentanza e sono costituiti da rappresentanti delle categorie “A”, “B”, “C”, “D” ed “E” (cfr. infra). Le competenze dei COBAR attengono prioritariamente ad istanze di carattere collettivo e di natura locale che possono trovare soluzione attraverso il solo rapporto tra gli organi della rappresentanza e le Autorità militari competenti. Le unità di base interforze sono stabilite dal Capo di stato maggiore della difesa o dal Segretario generale della difesa, secondo competenza. Per gli enti direttamente dipendenti dal Ministro, le rispettive unità sono stabilite da lui stesso. Le unità di base delle varie Forze armate, dei carabinieri e della Guardia di finanza, sono stabilite dai rispettivi Capi di stato maggiore e Comandanti. I Consigli Intermedi di rappresentanza (COIR) sono il secondo anello dell’organo consultivo. Sono costituiti da rappresentanti di tutte le categorie eletti tra i delegati dei dipendenti COBAR. Oltre alle competenze generali sulla rappresentanza, si rileva che le norme riservano ai COIR una specifica funzione di tenuta dei rapporti con gli Enti locali in materia di attività assistenziali e, culturale, ricreativa, di promozione sociale anche a favore dei familiari dei militari. Il Consiglio Centrale della rappresentanza militare (COCER), ai sensi degli articoli 1476 del Codice dell’ordinamento militare (d.lgs. n. 66 del 2010) e dell’articolo 873 del D.P.R. n. 90 del 2010, a carattere nazionale ed interforze, è articolato in sezioni: Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri e Guardia di finanza e in commissioni interforze di categoria (ufficiali, marescialli e ispettori, sergenti e sovrintendenti, graduati e militari di truppa).  Può formulare pareri, proposte e richieste su materie che formano oggetto di norme legislative o regolamentari circa la condizione, il trattamento e la tutela di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale dei militari. L’organo centrale si riunisce normalmente in sessione congiunta con tutte le Sezioni costituite. Tale sessione si aduna, ai sensi dell’art. 1478 del Codice almeno una volta all’anno per formulare il programma di lavoro e per verificarne l’attuazione. Le riunioni delle Sezioni costituite all’interno dell’organo centrale di rappresentanza sono convocate ogniqualvolta i pareri e le proposte da formulare e le richieste da avanzare riguardino esclusivamente le singole Forze Armate o le forze militari ad ordinamento militare

 

In ciascuno dei tre livelli della rappresentanza sono attualmente presenti le categorie sottoelencate (art. 872 del D.P.R. n. 90 del 2010)

 

a)  categoria A: ufficiali e aspiranti ufficiali in servizio permanente, in ferma volontaria, trattenuti o richiamati in servizio;

b)  categoria B: marescialli e ispettori in servizio permanente, in ferma volontaria, in rafferma, trattenuti o richiamati in servizio;

b-bis)  categoria C: sergenti e sovrintendenti in servizio permanente, in ferma volontaria, in rafferma, trattenuti o richiamati in servizio;

c)  categoria D: graduati e militari di truppa (graduati in servizio permanente e in ferma, allievi ufficiali delle accademie militari e in ferma prefissata, allievi delle scuole militari, allievi sottufficiali, allievi carabinieri e finanzieri, volontari in ferma, in rafferma, trattenuti o richiamati in servizio);

d)  per i militari di leva:

1)  categoria E: ufficiali e aspiranti ufficiali di complemento in servizio di prima nomina;

2)  categoria F: militari e graduati di truppa in servizio di leva, compresi gli allievi ufficiali di complemento, i carabinieri ausiliari e gli allievi carabinieri ausiliari.

 

Sono organi direttivi dei Consigli di rappresentanza (artt. 899 e ss del D.P.R. n. 90 del 2010): l'assemblea, formata da tutti i delegati, che possiede il potere decisionale; il presidente, che è il delegato più elevato in grado o più anziano, affiancato da un vice presidente che opera in caso di sua assenza. Egli convoca e presiede l'assemblea, assicura il buon andamento dei lavori, facendo osservare il regolamento, convoca il comitato di presidenza; il comitato di presidenza, composto dal presidente e da un delegato per categoria, che è l'organo esecutivo del Consiglio, fissa l'ordine del giorno delle riunioni, redige gli atti e gli adempimenti relativi alle deliberazioni del Consiglio, presenta tali deliberazioni all'autorità gerarchica corrispondente; il segretario, che collabora con il presidente nello svolgimento delle riunioni, ne redige il verbale, ne dà lettura e coadiuva il presidente nel disbrigo della corrispondenza. Sono poi previste presso i vari Consigli segreterie permanenti per garantire lo svolgimento di tutte le attività relative al funzionamento della rappresentanza.

Al fine di assicurare la massima diffusione delle deliberazioni dei vari Consigli, la normativa attualmente in vigore (art. 924 del D.P.R. n. 90 del 2010) ha previsto che l’amministrazione militare, a sua cura e spese, provveda ad inserire le medesime in apposite bacheche all’uopo riservate. Le deliberazioni devono rimanere affisse fino alla formulazione delle risposte e successivamente vi permangono per ulteriori trenta giorni per poi essere in seguito custodite ed eventualmente messe a disposizione di chiunque ne faccia richiesta. Ai sensi dell’articolo 924 le deliberazioni di ciascun Consiglio di rappresentanza e le risposte dell'autorità militare sono affisse nelle bacheche appositamente riservate. Le spese relative sono a carico dell'amministrazione militare. Alle delibere di ciascun Consiglio, l’Autorità affiancata deve fornire risposta, motivando il dissenso in caso di mancato accoglimento.


 

 

2.    I compiti della rappresentanza militare

 

L’articolo 1478 comma 4 del Codice dell’ordinamento militare disciplina le competenze del COCER attribuendogli la facoltà di formulare pareri, proposte e richieste su tutte le materie che formano oggetto di norme legislative o regolamentari circa "la condizione, il trattamento, la tutela - di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale - dei militari".

 

Gli organi rappresentativi prospettano, inoltre, istanze di carattere collettivo relative a taluni campi di interesse del personale militare (qualificazione professionale, provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio, attività assistenziali e culturali ecc.).

Tali pareri, proposte e richieste sono comunicate al Ministro della Difesa che li trasmette per conoscenza alle competenti Commissioni permanenti delle due Camere, a richiesta delle medesime. Le stesse Commissioni possono chiedere di ascoltare l’organo centrale sulle materie di pertinenza della Rappresentanza Militare.

 

Dalla competenza degli organi amministrativi sono espressamente escluse le materie concernenti l'addestramento, l'ordinamento, le operazioni, il settore logistico operativo, il rapporto gerarchico-funzionale, l'impiego del personale (articolo 878 D.P.R. n. 90 del 2010).

3.    Le procedure di concertazione: il d.lgs. n. 195 del 1995

 

In attuazione dell’articolo 6 della legge n. 216 del 1992 è stato emanato il D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195 in materia di procedure per disciplinare il rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, successivamente modificato dal D.Lgs. 31 marzo 2000, n. 129.

 

Con l'articolo 2 del D.Lgs. 195/1995 è stato sancito il principio della partecipazione degli organismi di rappresentanza militare alla fase di concertazione che precede l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica - previsti dall'articolo 1 - con i quali vengono regolamentati i rapporti relativi alle due richiamate categorie di personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e delle Forze armate.

 

 La partecipazione degli organismi di rappresentanza si realizza, quindi, all'interno della delegazione del Ministero della difesa che concorre, unitamente a quelle di altri ministeri competenti, alla definizione dei contenuti del decreto.

 

Come sottolinea la dottrina è con riguardo alle procedure per la definizione del contenuto del rapporto di lavoro che si registrano le maggiori differenze - da un punto di vista procedurale e sostanziale - tra personale militare e Forze di Polizia a ordinamento civile: queste ultime, in particolare, partecipano “autonomamente” alle suddette attività di “contrattazione” con i propri sindacati, che assumono il ruolo di “controparte” rispetto alla delegazione di parte pubblica (rappresentata dai ministri di Funzione Pubblica, Economia e Finanze, nonché dal Ministro dell’Interno per la Polizia di Stato e dal Ministro della Giustizia per la Polizia Penitenziaria). Di converso, il COCER è affiancato dai Vertici o delegati della rispettiva amministrazione nell’attività concertativa e di confronto con la delegazione di parte pubblica. Ciò costituisce una differenza sostanziale, in quanto, contrariamente a quanto previsto per la “contrattazione”, nel contesto della “concertazione” i pareri espressi dalla rappresentanza militare non sono vincolanti per il Governo [2] .

 

Nel D.Lgs. n. 195 sono inoltre indicate le materie oggetto di concertazione per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare (articolo 4) e per il personale delle Forze armate (articolo 5).

 

Per quanto riguarda l’articolo 5, tali materie sono: il trattamento economico fondamentale ed accessorio;  la durata massima dell'orario di lavoro settimanale; le licenze; l'aspettativa per motivi privati e per infermità; i permessi brevi per esigenze personali; il trattamento economico di missione e di trasferimento; i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonché per la gestione degli Enti di assistenza del personale. La nuova formulazione dell’art. 5, operata dal D.Lgs. n. 129/2000, ha introdotto tra le materie oggetto di concertazione anche le seguenti: il trattamento economico di lavoro straordinario; il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari (ai sensi dell’articolo 26, comma 20, della legge n. 448/1998); l’istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale. Inoltre, il comma 3 dell’art. 5, aggiunto dal citato D.Lgs. n. 129/2000, dispone che le procedure di concertazione per le Forze armate individuano e disciplinano le modalità attraverso le quali si esercitano, nei confronti del COCER, l’informazione e le forme di partecipazione in ordine alle materie oggetto di concertazione.

 

L'art. 7 disciplina dettagliatamente il procedimento da seguire per l'emanazione dei decreti previsti dall'articolo 1. I commi 1 e 1-bis  disciplinano le procedure di avvio e di conclusione per la definizione dei decreti del Presidente della Repubblica che recepiscono i termini degli accordi sindacali (per le Forze di polizia ad ordinamento civile) e delle concertazioni (per le Forze di polizia ad ordinamento militare e per le Forze armate). In essi è contenuta l’esplicita previsione della possibilità, da parte dei soggetti legittimati, di presentare proposte e richieste.

 

In particolare, si prevede:

a)    per le Forze di polizia ad ordinamento civile, la facoltà di presentare proposte e richieste relative alle materie oggetto delle procedure per l’emanazione del relativo D.P.R.;

b)    per le altre Forze, la possibilità per il COCER Interforze di presentare (anche separatamente per sezioni Carabinieri, Guardia di finanza e Forze armate) le relative proposte e richieste al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, al Ministro della Difesa e, per il Corpo della Guardia di finanza, al Ministro delle finanze.

 

Il comma 5 dell’articolo 7 prevede che i lavori per la predisposizione dello schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della Guardia di finanza), che si concludono con la sottoscrizione dello schema concordato, si svolgono in riunioni alle quali partecipano i delegati dei Comandi generali dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, nonché i rappresentanti delle rispettive sezioni COCER.

 

Analogamente, il comma 7 dell’articolo 7 stabilisce che i lavori per la predisposizione dello schema di provvedimento riguardante le Forze armate, che si concludono anch’essi con la sottoscrizione dello schema concordato, si svolgono in riunioni alle quali partecipano i delegati dello Stato maggiore della Difesa, nonché i rappresentanti delle rispettive sezioni COCER.

 

È previsto anche, al comma 8, che le sezioni dei COCER dissenzienti dallo schema di provvedimento relativo alle Forze armate, possano trasmettere le loro osservazioni al Presidente del Consiglio e ai Ministri competenti.

 

I commi 11 e 11-bis dettano norme sulle procedure di approvazione dei termini di accordo e concertazione.

 

In particolare, è stabilito che il Consiglio dei Ministri, entro 15 giorni dalla sottoscrizione, approva l’accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e gli schemi di provvedimento per le Forze di polizia ad ordinamento militare e le Forze armate, i cui contenuti sono recepiti nei vari D.P.R. (disciplinati all’art. 1 dello stesso D.lgs. n. 195), per i quali si prescinde dal parere del Consiglio di Stato. E’ inoltre previsto un termine di 15 giorni per trasmettere eventuali controdeduzioni alla Corte dei conti, nei casi in cui tale organo chieda chiarimenti o elementi integrativi in sede di controllo di legittimità preventiva dei decreti stessi.

 

Il comma 12 stabilisce la durata della disciplina dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11 in tre anni sia per gli aspetti normativi che retributivi, mentre il comma 13 fissa un termine di 150 giorni entro il quale, se gli accordi e le concertazioni non vengono definiti, il Governo riferisce alle Camere nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.

 

Con l'articolo 8, infine, viene regolato il procedimento per la soluzione dei contrasti interpretativi che possono insorgere in fase di applicazione degli accordi, e che vengano sollevati da una o più organizzazioni firmatarie degli stessi. In primo luogo, è prevista la possibilità di svolgere riunioni in cui procedere a scambi di informazioni tra le parti interessate (comma 1).

 

Inoltre, con il comma 2 viene demandato direttamente alle procedure di contrattazione e di concertazione il compito di determinare le modalità di raffreddamento dei conflitti eventualmente insorti in sede di applicazione delle disposizioni contenute nei D.P.R. Infine, il comma 3 disciplina le modalità di presentazione di ricorsi al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione da parte delle amministrazioni, delle organizzazioni sindacali e delle sezioni del COCER, in caso di contrasti interpretativi di rilevanza generale per tutto il personale interessato, al fine di richiedere un esame delle questioni interpretative controverse. E’ in tale ipotesi previsto che il Ministro possa fare ricorso alle delegazioni trattanti l’accordo nazionale o partecipanti alle concertazioni, che sono tenute ad espletare l’esame della questione interpretativa nel termine di 30 giorni dal primo incontro. Il Ministro provvede poi ad emanare alle amministrazioni interessate gli indirizzi conseguenti alla soluzione della controversia.

 

4.    Facoltà e limiti dei delegati.

 

In base alla normativa vigente e il delegato può essere genericamente definito come colui il quale, con il voto espresso dai colleghi della sua categoria, ha ricevuto il mandato a rappresentare gli stessi in seno all’istituto della rappresentanza militare.

 

La norma di cui all’art. 882 del D.P.R. n. 90 del 2010 riconosce ai delegati una notevole importanza nella misura in cui dispone che agli stessi debba essere garantita libertà di opinione nell’espletamento delle rispettive funzioni ed in osservanza delle disposizioni vigenti, prevedendo di contro che eventuali comportamenti in contrasto con le norme di principio sulla disciplina militare contenute nel libro IX del capo III del Codice e nel Regolamento siano da considerarsi a tutti gli effetti come grave mancanza disciplinare.

 

Gli organi della rappresentanza militare sono tenuti a concordare con i comandi e gli organi dell'amministrazione militare forme e modalità per trattare le materie di loro competenza. Tale ultima disposizione mira evidentemente a stabilire un raccordo, nell'ambito dell'ordinamento militare, tra le diverse articolazioni della rappresentanza e la struttura gerarchica.

 

Ai singoli delegati nella loro qualità di componenti dell'organo di rappresentanza, è vietato  formulare pareri e proposte o avanzare richieste e istanze che esulino dalle materie e dai campi di interesse indicati dall'articolo 1478 del Codice, rilasciare comunicati e dichiarazioni o aderire ad adunanze o svolgere attività di rappresentanza al di fuori degli organi di appartenenza,  avere rapporti di qualsiasi genere con organismi estranei alle Forze armate, svolgere attività che, ai sensi del libro IV del titolo IX del capo III del Codice e del Regolamento, sono devolute alle competenze collegiali del Consiglio di appartenenza, promuovere e raccogliere sottoscrizioni ai fini dell'esercizio delle attività di rappresentanza, assumere iniziative che possono infirmare l'assoluta estraneità delle Forze armate alle competizioni politiche.

A sua volta l'articolo 1479 del Codice nel vietare gli atti comunque volti a limitare o condizionare l'esercizio del mandato dei componenti gli organi di rappresentanza, subordina il trasferimento di questi ultimi ad altre sedi - qualora il trasferimento pregiudichi l'esercizio del mandato - al previo accordo con l'organo di rappresentanza a cui il militare appartiene. In caso di discordanza prevalgono le motivate necessità d’impiego dell’amministrazione militare, purchè si possa sostituire nell'organo di rappresentanza il delegato da trasferire (articolo 883 del D.P.R. n. 90 del 2010).

 

Ai sensi dell’articolo articolo 900 del D.P:R. n. 90 del 2010 i delegati, alla scadenza del mandato, rimangono in carica fino alla proclamazione dei nuovi eletti nei rispettivi Consigli di rappresentanza.

 

Per quanto riguarda, infine, la disciplina della propaganda elettorale, ai sensi dall’articolo 892 del D.P.R. n. 90 del 2010  ogni eleggibile può rendere noti solo nei luoghi militari gli orientamenti personali secondo i quali, se eletto, intende assolvere il suo mandato. Gli eleggibili possono manifestare anche oralmente il proprio pensiero nel corso di un’adunata unica di categoria che è convocata dal comandante in appositi locali. Il citato articolo vieta poi l’utilizzazione di altro materiale, e in particolare di cartelloni, films, diapositive, scritte murali, disponendone, in caso di violazione del divieto, l’eliminazione a cura dei comandanti.


 

 

La giurisprudenza della Corte Costituzionale in merito al divieto di aderire ad associazioni sindacali

Il comma 2 dell’articolo 1475 del Codice dell’ordinamento militare - il cui contenuto riproduce quanto originariamente previsto dall’articolo 8, primo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382 -, vieta ai militari di costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali.

La disposizione in esame ha contribuito a definire nel tempo la natura e le funzioni degli organi della rappresentanza militare, costituti in funzione integrativa delle determinazioni dell’Amministrazione sulle questioni d’interesse del personale. A tali organismi è stato pertanto precluso fino ad oggi l'esercizio delle attività caratteristiche delle organizzazioni sindacali, ovvero, in particolare,  l'indizione di scioperi e l'assunzione del ruolo di parte nella contrattazione collettiva..

 

Come in precedenza rilevato alle rappresentanze dei militari è stato attribuito essenzialmente il compito di trasmettere le istanze della base agli organi politici di indirizzo ed ai vertici amministrativi dell'istituzione militare (cfr. supra        “Le  procedure di concertazione: il d.lgs. n. 195 del 1995”). Con particolare riferimento alle procedure per disciplinare il rapporto di impiego del personale delle Forze armate, la normativa vigente  non prevede, infatti, un “accordo” tra parti contrapposte ma la “concertazione” di un provvedimento tra più componenti della stessa amministrazione (art. 2 d. lgs. 195/1995).

 

Come noto, nel corso degli anni è stata più volte sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1475 del Codice dell’ordinamento militare (in precedenza articolo 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382), nella parte in cui (comma 2) vieta per l’appunto agli appartenenti alle Forze armate di costituire associazioni professionali a carattere sindacale e, comunque, di aderire ad altre associazioni sindacali

 

Da ultimo la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 120 del 2018, innovando il proprio precedente orientamento giurisprudenziale su questo tema (cfr. infra), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1475, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), in quanto prevede che “I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali” invece di prevedere che “I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali”.

 

In una precedente pronuncia del 1999 la Consulta rilevava come “Il legislatore ordinario “ben può escludere i militari dall’esercizio di determinati diritti, ancorché costituzionalmente sanciti (come appunto la libertà sindacale), ove ciò pregiudichi la disciplina, vero e proprio fondamento dell’ordinamento militare, in quanto questa costituisce il presupposto stesso dell’efficienza delle Forze Armate e quindi, in ultima ratio, del perseguimento di quei fini che la Costituzione solennemente tutela loro tramite”. La Corte rilevava quindi che “la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382, nella parte denunciata, aprirebbe inevitabilmente la via a organizzazioni la cui attività potrebbe risultare non compatibile con i caratteri di coesione interna e neutralità dell’ordinamento militare”. Ed ancora, sempre a giudizio della Corte, la condizione attuale, ove, alla Polizia di Stato ("la quale svolge anch'essa un servizio essenziale") è stata già concessa da tempo la rappresentanza del sindacato, mentre tale soluzione manca nell'ambito più generalmente militare è da ricondursi alla “diversità delle situazioni poste a confronto” e ciò in quanto “il legislatore ha sì riconosciuto una circoscritta libertà sindacale al Polizia di Stato, ma ciò ha disposto contestualmente alla smilitarizzazione di tale corpo”. Per questo motivo, ha osservato conclusivamente la Corte, “non si configura alcuna contraddizione a fronte degli articoli 39 e 52 della Costituzione, né lesione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza dell'ordinamento [3] .                    

 

 La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata da due distinte ordinanze di rimessione, rispettivamente del Consiglio di Stato (R.G. n. 111/2017) [4] e del T.A.R. Veneto (R.G. n. 198/2017), relative all’asserito contrato del richiamato art. 1475, 2° comma del Codice dell’ordinamento militare), con l’art. 117, primo comma, della Costituzione, con indicazione, quali norme interposte, sia di alcuni articoli della CEDU, sia dell'art. 5 terzo periodo, della Carta Sociale Europea (CSE) paragrafo unico, terzo periodo, della Carta sociale europea [5] .

Nello specifico, venivano richiamati gli articoli 11 [6] e 14 [7] della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), come da ultimo interpretati dalle sentenze emesse in data 2 ottobre 2014 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, quinta sezione, Matelly contro Francia e Association de Défense des Droits des Militaires (ADefDroMil) contro Francia [8] :

In estrema sintesi, con la sentenza n. 120 del 2018 la Corte:

1.    ha riconosciuto la legittimità di associazioni professionali di personale militare a carattere sindacale;

2.    ha rinviato ad un apposito provvedimento legislativo la definizione delle condizioni e dei limiti di tale riconoscimento.

3.    ha confermato la legittimità del comma 2 dell’articolo 1475 nella parte in cui ha stabilito il divieto per il personale militare di aderire ad altre associazioni sindacali, “divieto dal quale consegue la necessità che le associazioni in questione siano composte solo da militari e che esse non possano aderire ad associazioni diverse” [9] ;

In relazione alla necessità di individuare, con legge, una disciplina ad hoc per la regolamentazione delle associazioni professionali  a carattere sindacale del personale militare e sui limiti e le condizioni del loro riconoscimento, diversi spunti di riflessioni emergono dalla lettura delle motivazioni della richiamata sentenza n. 120 del 2018.

La Corte ricorda in primo luogo come la Costituzione repubblicana abbia “superato radicalmente la logica istituzionalistica dell’ordinamento militare” e abbia  “ricondotto anche quest’ultimo nell’ambito del generale ordinamento statale, particolarmente rispettoso e garante dei diritti sostanziali e processuali di tutti i cittadini, militari oppure no”. In linea con tale impostazione, ricorda sempre la Corte, con la legge n. 382 del 1978 (Norme di principio sulla disciplina militare) [10] sono stati espressamente riconosciuti al personale militare i diritti che la Costituzione riconosce ai cittadini ma, al contempo, è stata prevista la possibilità di introdurre alcune limitazioni ex lege al loro esercizio “al (solo) fine di garantire l’assolvimento dei compiti propri delle forze armate” e in misura tale che “la democraticità dell’ordinamento delle Forze armate sia attuata nella massima misura compatibile col perseguimento da parte di queste dei propri fini istituzionali” [11] .

La Corte richiama, inoltre, le principali fonti normative esterne all’ordinamento nazionale che concorrono ad integrare l'art. 117, comma 1, della Costituzione e che riconoscono il diritto di associazione sindacale anche al personale militare.  Viene, in particolare, ricordato il consolidato orientamento giurisprudenziale della CEDU in relazione all’articolo 11 della Convenzione e si sottolinea come la norma convenzionale, nel significato attribuitole dalla Corte EDU, porti ad escludere che “la facoltà riconosciuta agli Stati contraenti di introdurre restrizioni all’esercizio dei diritti sindacali dei militari”, possa spingersi “fino a negare in radice il diritto di costituire associazioni a carattere sindacale”.

La Corte europea dei diritti dell'uomo, il 2 ottobre 2014, ha emesso  le sentenze "Matelly vs Francia" (ricorso n. 10609/10) e "ADEFDROMIL vs Francia" (ricorso n. 32191/09), relative al divieto assoluto di costituire sindacati all'interno delle forze armate francesi. In particolare in tali provvedimenti la Corte EDU  definisce la libertà di associazione sindacale come una forma o un aspetto speciale della libertà di associazione (paragrafo 55 della sentenza Matelly, paragrafo 41 della sentenza ADefDroMil); prosegue, quindi, ricordando come il successivo paragrafo 2 dello stesso articolo non escluda alcuna categoria professionale dal proprio ambito di applicazione e che, rispetto ai membri delle Forze armate, della polizia o dell’amministrazione dello Stato, gli Stati possono, al più, introdurre “restrizioni legittime”, ma senza mettere in discussione il diritto alla libertà di associazione dei loro membri, né possono imporre restrizioni che riguardano gli elementi essenziali della libertà di associazione (l’essence même du droit), senza i quali verrebbe meno il contenuto di tale libertà, quale è il diritto di costituire un sindacato e di aderirvi, dato che le droit de former un syndicat et de s’y affilier fait partie de ces éléments essentiels.

In adempimento delle sentenze Matelly ed ADefDroMil il legislatore francese, con la legge n. 2015-917 del 28 luglio 2015, ha modificato la previsione incompatibile con la CEDU, riconoscendo il diritto di associazione professionale secondo quanto stabilito con una specifica disciplina [12] .

La Corte costituzionale analizza, altresì, l'art. 5 della Carta sociale che riconosce il diritto di  associazione sindacale, estendendolo anche ai membri delle Forza armate, sia pure con rinvio alla legislazione nazionale per la misura in cui tali garanzie possono essere loro applicate [13] . La Corte ricorda come la  Carta sociale si qualifichi anch’essa “fonte internazionale, ai sensi dell’art. 117, primo comma, della Costituzione”.  La sua applicazione negli ordinamenti del singoli Stati, sottolinea la Corte non avviene “immediatamente ad opera del giudice comune ma richiede l’intervento di questa Corte, cui va prospettata la questione di legittimità costituzionale, per violazione del citato primo comma dell’art. 117 Cost., della norma nazionale ritenuta in contrasto con la Carta”.

Ai sensi dell’articolo 5 della Carta sociale  “Per garantire o promuovere la libertà dei lavoratori e dei datori di lavoro di costituire organizzazioni locali, nazionali o internazionali per la protezione dei loro interessi economici e sociali ed aderire a queste organizzazioni, le Parti s’impegnano affinché la legislazione nazionale non pregiudichi questa libertà né sia applicata in modo da pregiudicarla. La misura in cui le garanzie previste nel presente articolo si applicheranno alla polizia sarà determinata dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionale . Il principio dell’applicazione di queste garanzie ai membri delle forze armate e la misura in cui sarebbero applicate a questa categoria di persone è parimenti determinata dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionale”

 In relazione a tale disposizione la Corte ne sottolinea il carattere puntuale e la similarità con l’analogo articolo della CEDU (articolo 11), convenendo come il divieto di costituire associazioni a carattere sindacale,  contenuto  nell’ articolo 1475, comma 2, del Codice dell’ordinamento militare, risulti incompatibile con entrambe le disposizioni.

La Corte, pertanto, nel riconoscere la legittimità di associazioni professionali a carattere sindacale sottolinea altresì la doverosa e puntuale regolamentazione della materia in considerazione della specificità dell’ordinamento militare e della sussistenza di peculiari esigenze di “coesione interna e neutralità”, che distinguono le Forze armate dalle altre strutture statali.  In tale settore, sottolinea la Corte,  non è concepibile alcune vuoto normativo, “vuoto che sarebbe di impedimento allo stesso riconoscimento del diritto di associazione sindacale”. 

In attesa dell’intervento del legislatore la Corte osserva come siano rinvenibili nell’ordinamento giuridico nazionale alcune disposizioni di  carattere generale applicabili anche alla future associazioni sindacali militari [14] .

Al riguardo, viene, in primo luogo richiamata, la disposizione di cui all’articolo 1475, comma 1, del d.lgs. n. 66 del 2010, in base alla quale “La costituzione di associazioni o circoli fra militari è subordinata al preventivo assenso del Ministro della difesa”. Si tratta di una condizione di carattere generale, osserva la Corte, “valida a fortiori per quelle a carattere sindacale, sia perché species del genere considerato dalla norma, sia per la loro particolare rilevanza” [15] .

Inoltre, si legge nella sentenza, “gli statuti delle associazioni dovranno essere sottoposti agli organi competenti e il loro vaglio dovrà essere condotto alla stregua di criteri già desumibili dall’assetto costituzionale della materia che appare comunque “opportuno puntualizzare in sede legislativa”.

A questo proposito viene, in particolare, richiamato il principio di democraticità dell’ordinamento delle Forze armate, evocato in via generale dell’art. 52 Cost., “che non può non coinvolgere anche le associazioni fra militari” e il principio di neutralità previsto dagli artt. 97 e 98 della Costituzione per tutto l’apparato pubblico e “valore vitale per i Corpi deputati alla difesa della Patria”. La verifica dell’esistenza di questi requisiti comporterà, in particolare, l’esame dell’apparato organizzativo, delle sue modalità di costituzione e di funzionamento “ed è inutile sottolineare” osserva la Corte “che tra tali modalità spiccano per la loro rilevanza il sistema di finanziamento e la sua assoluta trasparenza”.  Per quanto, riguarda, poi, i limiti dell’azione sindacale, viene ricordato il divieto di esercizio del diritto di sciopero, “diritto fondamentale, affermato con immediata attuazione dall’art. 40 Cost. e sempre riconosciuto e tutelato da questa corte”, ma giustificato, in relazione al personale militare dalla necessità di garantire l’esercizio di altre libertà non meno fondamentali e la tutela di interessi costituzionalmente rilevanti.

Per quanto concerne, infine gli ulteriori limiti la Corte ravvisa la necessità di una specifica disciplina legislativa ritenendo comunque che in attesa della sua entrata in vigore, al fine di non rinviare il riconoscimento del diritto di associazione, nonché l’adeguamento agli obblighi convenzionali, il vuoto normativo possa essere colmato con la disciplina dettata per i diversi organismi della rappresentanza militare e, in particolare, con quelle disposizioni (art. 1478, comma 7, del d.lgs. n. 66 del 2010) che escludono dalla loro competenza “le materie concernenti l’ordinamento, l’addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e l’impiego del personale”.

Tali disposizioni, osserva la Corte rappresentano “adeguata garanzia dei valori e degli interessi prima richiamati”.

La circolare del Ministero della Difesa del 21 settembre 2018

In attesa del varo dell’intervento legislativo, al fine di non ledere o comprimere l’esercizio del diritto di associazione sindacale tra i militari, il Ministero della Difesa, con circolare del 21 settembre 2018 (“Sentenza della Corte costituzionale n. 120/2018. Procedure per la costituzione di associazioni professionali tra militari a carattere sindacale”) [16] , ha provveduto a integrare le disposizioni interne in materia di associazionismo tra militari, indicando specifiche condizioni per consentire l’avvio delle procedure di costituzione delle associazioni professionali a carattere sindacale. Di tale adempimento è stato dato conto alla Camera dei deputati, in risposta ad atti di sindacato ispettivo, sia in Assemblea dal Ministro della difesa sia in Commissione difesa, rispettivamente il 24 e il 30 ottobre 2018.

La circolare definisce i termini temporali di esame, desunti dalla disciplina generale già vigente, affidando le attività istruttorie al Gabinetto del Ministro, in particolare sulle bozze di atto costitutivo e di statuto (da trasmettere a corredo necessario dell’istanza), anche sulla base di pareri dei vertici militari di volta in volta interessati.

Essa prescrive le seguenti condizioni “soggettive, oggettive e funzionali”: 

1.    divieto di avvalersi del diritto di sciopero;

2.    divieto di aderire o federarsi ad altre associazioni sindacali non militari;

3.    uso di una denominazione idonea ad evidenziare la natura di associazione professionale militare, sia pure a carattere sindacale, e che non richiami, in modo equivoco, sigle sindacali per le quali sussiste il divieto di adesione;

4.    adesione del solo personale militare in servizio e di quello in ausiliaria, quest’ultimo in quanto pienamente assoggettabile ad obblighi di servizio, destinatario di una specifica indennità per tale disponibilità e comunque soggetto a determinati vincoli dall’art. 994 COM, che stabilisce come “Il militare in ausiliaria non può assumere impieghi, né rivestire cariche, retribuite e non, presso imprese che hanno rapporti contrattuali con l’amministrazione militare. L’inosservanza di tale divieto comporta l’immediato passaggio nella categoria della riserva, con la perdita del trattamento economico previsto per la categoria dell’ausiliaria”;

5.    iscrizione del personale militare di qualsiasi ruolo e grado a tutela degli interessi di tutti gli iscritti, a prescindere dal ruolo di appartenenza;

6.    esclusione dalle competenze, o comunque dalle finalità statutarie, della trattazione delle materie attinenti a ordinamento, addestramento, operazioni, settore logistico-operativo, rapporto gerarchico-funzionale e impiego del personale;

7.    estraneità, anche solo in termini di partecipazione e sostegno, alle competizioni politiche e amministrative comunitarie, nazionali e territoriali di qualsivoglia livello e natura;

8.    rispetto del principio di democraticità delle Forze Armate ai sensi dell’articolo 52 della Costituzione, anche al fine di rendere effettiva la libertà di associazione riconosciuta, con particolare attenzione alla elettività delle cariche direttive, per le quali deve dunque essere prevista una durata temporale ben definita e la rieleggibilità solo dopo un adeguato periodo di tempo;

9.    osservanza del principio di neutralità delle Forza Armate ai sensi degli articoli 97 e 98 della Costituzione, valido per tutto il pubblico impiego e a maggior ragione per i Corpi deputati alla difesa della Patria;

10. chiarezza inequivocabile riguardo alla struttura organizzativa, alle modalità di costituzione e di funzionamento nonché alle fonti di finanziamento, consistenti esclusivamente nei proventi delle deleghe connesse al versamento delle quote da parte degli associati;

11. assenza di finalità lucrative e previsione di rendiconti patrimoniali annuali, con carattere di massima trasparenza e visibilità;

12. rispetto dei principi di trasparenza e privacy, come dettati dall’ordinamento.

Successivamente all’adozione della richiamata circolare, il Ministero, ha rivolto al  Consiglio di Stato una richiesta di parere segnalando come in sede di elaborazione della disciplina interna, appena richiamata, sono emerse alcune perplessità circa:

-          la composizione delle associazioni a carattere sindacale, nello specifico se debbano essere circoscritte ai soli militari in servizio attivo, oppure ricomprendere anche quelli assoggettabili al servizio (militari in “ausiliaria” e in “riserva”), o finanche il personale in quiescenza (militari in “congedo”);

-          i rapporti tra i sodalizi in questione e gli organismi della rappresentanza militare, con particolare attenzione alla possibilità di assolvere funzioni o ricoprire incarichi in entrambi i contesti.

In relazione ai richiamati quesiti il Consiglio di Stato con parere n.1795 del 2018 [17] ( Sez. II^ adunanza del 14.11.2018) ha osservato  come la limitazione ai militari in servizio attivo e in ausiliaria risulti coerente alla natura delle associazioni e non contrasta con il principio di libertà di associazione. “il tenore della norma”, si legge nel richiamato parere, “così come interpretata dalla sentenza della Corte costituzionale, include la qualificazione delle associazioni come professionali, così da connotare un fondamento nell’esercizio dei compiti d’istituto, attuale o almeno potenziale con ragionevoli probabilità di effetto (per l’ausiliaria), che non è dato di riscontrare né per il personale militare della riserva, né, tanto meno, per quello in congedo. D’altro canto”, rileva il Consiglio di Stato, “i militari della riserva e quelli in congedo possono aderire alle associazioni non sindacali e non sarebbe loro inibito, come invece ai militari in servizio e in ausiliaria, di aderire ad associazioni sindacali diverse da quelle tra militari, in particolare quelle che si propongono di tutelare proprio gli interessi di chi sia già o sia prossimo al collocamento a riposo e comunque non più in servizio attivo”.

In relazione alla seconda questione posta dal Ministero,  il  Consiglio di Stato ha osservato come l’esclusione di un duplice ruolo, negli organi di rappresentanza e in quelli direttivi delle associazioni sindacali, “è – a legislazione vigente – congrua e ragionevole, considerata la natura non sindacale degli organi di rappresentanza, costituti anzi in funzione integrativa delle determinazioni dell’Amministrazione sulle questioni d’interesse del personale. Essi sono sorti proprio per corrispondere in forma dialettica alla funzione propria delle associazioni sindacali, sia pure nella peculiarità e con i limiti di quelle tra militari. Mantenerli distinti serve ad evitare confusioni di ruoli e a preservare il ruolo appunto dialettico delle associazioni sindacali”.

 


 

La proposta di legge A.C. 875

 

La proposta di legge A.C. 875, composta da 19 articoli reca disposizioni concernenti l’esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare. La proposta di legge prevede, inoltre la delega al Governo per il necessario coordinamento normativo con la normativa vigente e l’adozione di alcuni regolamenti per l’attuazione della medesima.

In estrema sintesi, come si vedrà più diffusamente in seguito, la proposta di legge in esame, prevede l’esistenza di associazioni professionali a carattere sindacale di  militari in servizio, denominati “Sindacati di militari”, unitamente a degli organi rappresentativi interni definiti “Rappresentanze unitarie di base” che rappresentano tutte le categorie elette a livello dei Comandi stabilito da ogni Forza armata o corpo  (art. 6) con le modalità stabilite dal regolamento che dovrà essere definito “sentite” le organizzazioni sindacali (art. 17).

Per quanto concerne la parte relativa ai sindacati dei militari gli articoli di specifico interesse sono gli articoli 1, 3 e 5 della proposta di legge che stabiliscono i principi generali del diritto di associazione sindacale del personale militare e definiscono le caratteristiche essenziali delle nuove organizzazioni, compreso il meccanismo di finanziamento; l’articolo 2 che individua a sua volta le materie oggetto di trattazione da parte delle organizzazioni sindacali e il diritto di riunione dei sindacati dei militari; l’articolo 4 che stabilisce taluni gli obblighi di informazione delle amministrazioni ministeriali nei confronti delle organizzazioni sindacali; l’articolo 10 che reca disposizioni in materia di autorizzazioni ministeriali e distacchi sindacali; l’articolo 13 che stabilisce le disposizioni per le procedure di negoziazione contrattuale con i dicasteri competenti; l’articolo 16, comma 1 ai sensi del quale la funzione di rappresentanza del personale militare delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare a fini negoziali è attribuita in via esclusiva ai sindacati dei militari secondo le disposizioni della proposta di legge in esame.

 

Principi generali del diritto di associazione sindacale e relative limitazioni

 

Nello specifico l’articolo 1 novella il comma 2 dell’articolo 1475 del Codice, conformemente alla più volte citata pronuncia della Corte Costituzionale n. 120 del 2018 (cfr.: quadro normativo).

 

Giova ricordare che la Corte costituzionale con la richiamata sentenza La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 1475 , comma 2, del Codice dell’ordinamento militare, nella parte in cui prevede che “i militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali”, invece di prevedere che “i militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali”. La Corte ha ritenuto che la disposizione fosse incompatibile con parametri di fonte internazionale, quali l’art. 11 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e l’art. 5 della Carta Sociale Europea (quali parti di un “sistema di tutela uniforme”), nonché con le sentenze CEDU sui casi Matelly e AdefDroMil; norme vincolanti ai sensi dell’articolo 117, primo comma, della Costituzione.

 

Viene infatti stabilito il principio generale in forza del quale “I militari in servizio possono costituire associazioni professionali di carattere sindacale per singola Forza armata o corpo alle condizioni e con i limiti stabiliti dalla legge. Essi non possono aderire ad associazioni sindacali diverse da quelle costituite ai sensi del primo periodo”.

Rispetto a quanto previsto dalla Consulta, la proposta di legge in esame, conformemente al parere reso dal Consiglio di Stato [18] lo 23 novembre scorso, circoscrive l’ambito soggettivo della disposizione ai soli militari in servizio, eliminando un dubbio interpretativo sollevato dallo stesso Ministero della Difesa con la richiesta di parere al richiamato organo della giustizia amministrativa [19] .

Dovranno essere ricoperte esclusivamente da personale in attività di servizio anche le cariche rappresentative e direttive previste dagli statuti dei sindacati dei militari (comma 5 del s articolo 5).

 

Il Consiglio di Stato ha infatti osservato come il tenore della norma, così come interpretata dalla sentenza della Corte costituzionale, includa “la qualificazione delle associazioni come professionali, così da connotare un fondamento nell’esercizio dei compiti d’istituto, attuale o almeno potenziale con ragionevoli probabilità di effetto (per l’ausiliaria), che non è dato di riscontrare né per il personale militare della riserva, né, tanto meno, per quello in congedo. D’altro canto, i militari della riserva e quelli in congedo possono aderire alle associazioni non sindacali e non sarebbe loro inibito, come invece ai militari in servizio e in ausiliaria, di aderire ad associazioni sindacali diverse da quelle tra militari, in particolare quelle che si propongono di tutelare proprio gli interessi di chi sia già o sia prossimo al collocamento a riposo e comunque non più in servizio attivo”.

 

A sua volta i successivi commi 2, 3 e 4 dell’articolo 1 individuano condizioni e limiti all’attività dei sindacati dei militari

Dopo aver richiamato il rispetto dei doveri e dei principi previsti dall’articolo 52 della Costituzione il comma 3 fissa la regola generale secondo la quale gli appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare non potranno aderire a sindacati diversi da quelli istituiti per il personale appartenente alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare. A loro volta i sindacati del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare non potranno : a) assumere la rappresentanza di lavoratori non appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare; b) proclamare lo sciopero o parteciparvi qualora sia proclamato da organizzazioni sindacali estranee al personale militare e dei corpi di polizia ad ordinamento militare; c) sollecitare gli appartenenti alle Forze armate o ai corpi di polizia ad ordinamento militare a partecipare a manifestazioni pubbliche in uniforme o con armi di servizio; d) costituire sindacati suddivisi per singole categorie di personale; e) assumere una denominazione che richiami, anche in modo indiretto, quella di organizzazioni sindacali, l’adesione alle quali sia vietata agli appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare.  

Completa il quadro generale dei principi generali delle nuove organizzazioni l’articolo 5 che prevede sia limitazioni alle materie che possono formare oggetto delle attività sindacali, sia talune prescrizioni alla loro costituzione.

Per quanto attiene al primo profilo è fatto divieto ai sindacati militari di trattare questioni attinenti all’ordinamento, all’addestramento, alle operazioni, al settore logistico del personale militare. In linea generale si prevede poi che gli interessi del richiamato personale vengano tutelati senza interferire con la direzione dei servizi o con lo svolgimento dei compiti operativi.

In relazione alla loro costituzione l’articolo in esame fissa il principio generale in forza del quale gli statuti delle organizzazioni sindacali dovranno essere improntati a criteri di democrazia, pari opportunità, trasparenza e partecipazione degli iscritti. I sindacati dei militari non potranno affiliarsi o avere relazioni di carattere organizzativo con altre associazioni sindacali, se non limitatamente alla stipulazione di convenzioni per l’erogazione di determinati servizi. Per quanto attiene, invece, al finanziamento dei sindacati in parola, l’articolo 3 della proposta di legge rinvia alle modalità previste dalla normativa vigente in materia di contributi sindacali. A questo riguardo si prevede l’obbligo per i sindacati di rendere pubblici i propri bilanci, adottati previa approvazione degli iscritti con le modalità stabilite dai rispettivi statuti.

 

Per quanto concerne la costituzione delle organizzazioni sindacali, la proposta di legge non sembra né subordinare la costituzione dell’organizzazione sindacale al previo assenso del Ministro competente, né prevedere alcuna forma di controllo sugli statuti delle organizzazioni sindacali dei militari. Tale assenso è invece previsto dal successivo articolo 10 ai fini dello svolgimento delle attività statutarie.  Ai sensi di tale disposizione “per poter svolgere la propria attività, i sindacati dei militari, dopo la loro costituzione, devono ottenere il preventivo assenso ministeriale. Il Ministero competente, entro novanta giorni dalla data della richiesta dell’assenso di cui al comma 1 del presente articolo e previo accertamento della sussistenza dei requisiti giuridici stabiliti dall’articolo 1 della presente legge, rilascia l’assenso di cui al comma 1 del presente articolo, che ha validità a tempo indeterminato.”

 

In relazione al tema dell’autorizzazione ministeriale si osserva che la Corte Costituzionale, nella richiamata sentenza n. 120 del 2018, nel sottolineare la necessità di una futura e specifica disciplina legislativa delle associazioni professionali a carattere sindacale dei militari (cfr. supra) ha richiamato alcune norme del Codice dell’ordinamento militare che, in attesa dell’intervento legislativo, appaiono suscettibili di applicazione anche alle nuove organizzazioni. In relazione alla costituzione delle associazioni sindacali la Consulta ha osservato che “trova allo stato applicazione la non censurata disposizione dell’art. 1475, comma 1, del d.lgs. n. 66 del 2010, secondo cui la costituzione di associazioni o circoli fra militari è subordinata al preventivo assenso del Ministro della difesa”. Si tratta di una condizione di carattere generale, osserva la Corte “valida a fortiori per quelle a carattere sindacale, sia perché species del genere considerato dalla norma, sia per la loro particolare rilevanza”. In ogni caso, prosegue la Corte “gli statuti delle associazioni vanno sottoposti agli organi competenti, e il loro vaglio va condotto alla stregua di criteri che senza dubbio è opportuno puntualizzare in sede legislativa, ma che sono già desumibili dall’assetto costituzionale della materia”. Come noto in attesa nelle more del prescritto intervento legislativo, al fine di non ledere o comprimere l’esercizio del diritto di associazione sindacale tra i militari, il Ministero ha provveduto a integrare le disposizioni interne in materia di associazionismo tra militari, indicando specifiche condizioni per consentire l’avvio delle procedure di costituzione dei sodalizi professionali a carattere sindacale. Al riguardo la circolare adottata in proposito dal Ministero, a firma del Capo di Gabinetto, del 21 settembre 2018, poi integrata da indicazioni ulteriori concernenti la concentrazione tendenziale delle istanze verso le autorità di vertice, ha confermato il potere autorizzativo del Ministro della Difesa, attraverso il rilascio del preventivo assenso (ai sensi del co.1 dell’art.1475 COM), quale strumento di bilanciamento tra il diritto associativo dei militari e l’esigenza di coesione interna e prontezza operativa delle FA [20] .

 

Ambito di operatività delle organizzazioni sindacali

Per quanto attiene all’ambito di operatività dei sindacati dei militari, gli articolo 2, 4 e 13 della proposta di legge individuano sia le materie che possono formare oggetto di interesse da parte dei sindacati militari, sia le specifiche iniziative che possono essere intraprese dalle relative organizzazioni sindacali e gli obblighi di informazione che gravano sulle diverse amministrazioni ministeriali in relazione a talune iniziative che devono essere comunicate ai sindacati dei militari.

Al riguardo, ai sensi dell’articolo 2 ai sindacati militari compete la contrattazione collettiva e individuale di primo e di secondo livello secondo le modalità previste dalla normativa vigente. A sua volta l’articolo 13 attribuisce ai sindacati dei militari che abbiano riportato nelle elezioni delle rappresentanze unitarie di base, anche come confederazione di sindacati della stessa Forza armata o corpo, almeno il 7 per cento dei voti a livello nazionale, il potere di negoziare con gli organi competenti la definizione e il rinnovo dei contenuti economici e normativi del rapporto d’impiego del personale rappresentato secondo la normativa vigente e il contratto nazionale.

 

In relazione alle materie che possono formare oggetto di interesse da parte dei sindacati dei militari il comma 2 dell’articolo 2 fa riferimento ad una pluralità di aree tematiche che attengono sia al trattamento economico del personale militare, sia a questioni più direttamente connesse alle condizioni di lavoro del personale militare e ad attività connesse al servizio (alloggi del personale, orari di lavoro, permessi, aspettative…) attività di assistenza fiscale, l’istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale…) .

È affidato ad un apposito regolamento di attuazione della legge (previsto dall’articolo 17) il compito di individuare le specifiche materie (tra quelle di seguito indicate) per le quali le relative iniziative proposte dalle amministrazioni competenti devono essere obbligatoriamente sottoposte alla negoziazione con i sindacati dei militari (comma 2 dell’articolo 4).

Come in precedenza ricordato è preclusa ai sindacati la trattazione di questioni attinenti all’ordinamento, all’addestramento, alle operazioni, al settore logistico operativo, al rapporto gerarchico-funzionale e all’impiego del personale.

 

Nello specifico i sindacati militari curano la trattazione delle seguenti materie: a) il trattamento economico, fondamentale e accessorio, quello per lavoro straordinario e quello di missione e di trasferimento, i trattamenti relativi alla previdenza pubblica e alla previdenza integrativa, il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell’articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; b) le misure per incentivare l’efficienza del servizio; c) il congedo ordinario e straordinario; d) l’aspettativa per motivi di salute e di famiglia; e) i permessi brevi per esigenze per-sonali; f) le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali; g) i criteri istitutivi degli organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, nonché i criteri per la gestione degli enti di assistenza del per- sonale; h) l’istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; i) l’orario di lavoro obbligatorio e i criteri per la modulazione dell’orario di lavoro giornaliero e dei turni di servizio; l) la disciplina generale in materia di alloggi e di concessioni e dei relativi livelli qualitativi; m) le attività culturali, assistenziali, ricreative e di promozione del benessere personale e dei familiari; n) i criteri per la mobilità del personale; o) la vigilanza sulle modalità di applicazione delle norme relative alla sicurezza sul lavoro e alla tutela della salute; p) i processi di ristrutturazione e di riorganizzazione di enti e reparti e di dismissione di infrastrutture che incidono sull’utilizzazione e sulla mobilità del personale; q) le attività di assistenza fiscale e di consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali, anche attraverso convenzioni con organizzazioni preposte ad erogare i relativi servizi.

 

In relazione alle richiamate materie sindacati possano:

1.    presentare ai Ministeri competenti osservazioni e proposte sull’applicazione delle leggi e dei regolamenti e segnalare le iniziative di modifica da essi eventualmente ritenute opportune;

2.    stipulare accordi nazionali quadro con le amministrazioni dello Stato;

3.    essere ascoltati dalle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, secondo le norme dei rispettivi regolamenti;

4.    chiedere di essere ricevuti dai Ministri competenti, dagli organi di vertice delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, dai rappresentanti delle regioni e delle amministrazioni locali.

5.    intrattenere rapporti con organismi che svolgono analoga attività in altri Stati membri dell’Unione europea, con associazioni professionali nazionali, con associazioni di militari in servizio o in congedo o di pensionati e con le altre organizzazioni aventi finalità professionali o culturali, nonché con le organizzazioni sindacali del personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile (comma 5, articolo 2).

 

A loro volta le amministrazioni del Ministero della difesa, del Ministero dell’interno, del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono tenuti a comunicare ai sindacati dei militari ogni iniziativa volta a modificare il rapporto d’impiego con il personale militare, con particolare riferimento alle direttive interne della Forza armata o del corpo di appartenenza o alle direttive di carattere generale che direttamente o indirettamente riguardano la condizione lavorativa del personale militare (art. 4, comma 1).

 

Presso i relativi ministeri è istituito un ufficio per le relazioni sindacali per l’attività di indirizzo e coordinamento

 

Diritto di riunione dei sindacati militari

 

I commi 2 e 3 dell’articolo 2 dettano disposizioni concernenti il diritto di riunione.

Al riguardo, è stabilito il principio generale in forza del quale è vietato limitare, direttamente o indirettamente, lo svolgimento delle attività sindacali e di verifica previste dalla normativa vigente e spetta ai comandanti o ai responsabili di unità il compito di garantire il rispetto del diritto sindacale di riunione.

A loro volta i membri dei sindacati dei militari possono riunirsi sia in locali dell’amministrazione militare, messi a disposizione dalla stessa, che ne concorda le modalità d’uso, sia in luoghi aperti al pubblico, senza uso dell’uniforme.

Durante l’orario di servizio possono sono autorizzate riunioni nel limite di dodici ore annue, previa comunicazione ai comandanti delle unità o dei reparti interessati da parte delle rappresentanze unitarie di base. Le modalità di tempo e di luogo per lo svolgimento delle riunioni sono concordate con i comandanti al fine di renderle compatibili con le esigenze di servizio.

 

Disposizioni concernenti le rappresentanze unitarie di base

 

Le ulteriori disposizioni della proposta di legge, ad eccezione degli articoli 17, 18 e 19 riguardano le rappresentanze unitarie di base.

 

Nello specifico gli articoli 6, 7 e 8 contengono le norme istitutive delle rappresentanze unitarie di base, le modalità di elezione dei delegati delle rappresentanze unitarie di base e la disciplina della propaganda elettorale

 

In sintesi:

 

1.    le rappresentanze unitarie di base rappresentano unitariamente tutte le categorie di personale previste dall’ordinamento militare, compresi il personale non in servizio permanente, i volontari in ferma breve o prefissata e i soggetti ad essi assimilati;

2.    sono costituite in proporzione al numero dei lavoratori in servizio in una determinata area geografica o unità.

3.    i delegati delle rappresentanze unitarie di base sono eletti nell’ambito dei comandi al livello stabilito per ciascuna Forza armata e corpo con le modalità previste dai regolamenti attuativi della legge previsti dall’articolo 17. comma 1 della proposta di legge in esame. I medesimi regolamenti dovranno disciplinare le modalità della propaganda elettorale e la presentazione dei candidati.

 

Specifiche disposizioni riguardano la convocazione delle rappresentanze unitarie di base. In particolare, si prevede che le rappresentanze unitarie di base vengano convocate almeno una volta al mese. A loro vota le rappresentanze unitarie di base, dandone comunicazione almeno tre giorni prima ai comandanti delle unità o dei reparti interessati, convocano almeno tre volte all’anno assemblee di base, cui sono invitati a partecipare i militari interessati.

 

Competenze delle rappresentanze unitarie di base

 

L’articolo 14 sancisce le competenze delle rappresentanze unitarie di base.

Il comma 1 della richiamata disposizione fissa il principio generale in forza del quale le rappresentanze unitarie di base sono competenti a trattare materie concernenti la tutela e la condizione del personale militare nell’ambito della corrispondente unità.

 

Al riguardo si prevede che le rappresentanze unitarie di base nell’ambito della corrispondente unità:

 

1.    possano formulare proposte e richieste concernenti il trattamento economico e tutte le materie di pertinenza della contrattazione nazionale;

2.    negozino con gli organi competenti la distribuzione delle risorse accessorie eventualmente attribuite all’ente periferico;

3.    vigilino sull’applicazione degli accordi economici e normativi relativi al livello contrattuale di loro competenza.

 

Le rappresentanze unitarie di base possono inoltre trattare con le competenti autorità una serie di questioni attinenti a materie espressamente richiamate dal comma 3 dell’articolo 14.

 

Si tratta delle seguenti materie: a) edilizia residenziale; b) trasporti, formazione e aggiornamento culturale e professionale; c) igiene del lavoro; d) prevenzione degli infortuni e applicazione della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro; e) promozione umana e benessere del personale; f) qualificazione professionale e inserimento nell’attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare; g) provvidenze per gli infortuni subìti nonché per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio; h) attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari dei militari; i) organizzazione delle sale per convegni e delle mense, nonché controllo delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza del lavoro nei luoghi militari; alloggi, con la partecipazione di rappresentanti delegati dall’assemblea di base ai lavori di tutte le commissioni previste dai regolamenti per la gestione, l’assegnazione o l’acquisto degli stessi; m) cura della puntuale, corretta e uniforme applicazione, in sede locale, delle disposizioni economiche e normative introdotte in attuazione delle procedure di concertazione di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195; n) diritto d’informazione ai sensi dell’articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395; o) formulazione di pareri e di proposte ai sindacati dei militari.

 

Per i provvedimenti da adottare in materia di attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari dei militari, l’amministrazione competente concorda con i sindacati dei militari e con le rappresentanze unitarie di base la programmazione e lo sviluppo delle iniziative da intraprendere in collaborazione con le regioni e con gli enti locali, redigendo programmi trimestrali.

 

Diritti dei rappresentanti dei sindacati militari e dei delegati delle rappresentanze unitarie di base

 

L’articolo 9 reca disposizioni concernenti i diritti garantiti ai rappresentanti dei sindacati militari di qualsiasi livello e ai militari eletti delegati delle rappresentanze unitarie.

 

Al riguardo, è stabilito il divieto di compiere qualsiasi atto diretto a condizionare l’esercizio del mandato degli organismi delle rappresentanze unitarie di base o dei loro membri. Ai membri delle rappresentanze unitarie di base e ai delegati di tutti i livelli deve, infatti, essere assicurata la possibilità di svolgere le funzioni per le quali sono stati eletti, secondo quanto previsto dai regolamenti attuativi della legge.

 

I rappresentanti dei sindacati militari e i delegati delle rappresentanze unitarie:

 

1.    non sono i responsabili sul piano disciplinare per le opinioni espresse nello svolgimento dei compiti connessi con l’esercizio del mandato;

2.    per la durata del mandato, non possono essere trasferiti a un’altra sede o reparto ovvero sostituiti nell’incarico ricoperto al momento dell’elezione se non su loro espressa richiesta; l’attività svolta dai delegati della rappresentanza unitaria di base nello svolgimento delle loro funzioni è considerata attività di servizio;

 

In particolare, i delegati:

 

1.    possono manifestare il loro pensiero in ogni sede, su tutte le questioni non soggette a classifica di segretezza che riguardano la vita militare, nonché avere contatti con enti e associazioni di carattere sociale, culturale o politico, anche estranei alle Forze armate, e possono altresì partecipare a convegni e assemblee;

2.    possono svolgere attività di rappresentanza anche al di fuori degli organi di appartenenza, a nome della rispettiva rappresentanza unitaria di base o del sindacato rappresentato, qualora ne abbiano ricevuto da questi l’incarico. In tale attività deve essere garantita l’astensione delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare da qualunque interferenza con le competizioni elettorali;

3.    devono essere impegnati nei servizi in modo proporzionale al tempo in cui sono presenti presso i reparti di appartenenza e non possono essere comandati a prestare servizio nelle medesime date per le quali è prevista un’assemblea sindacale o un’attività sindacale istituzionale.

 

Aggiornamento degli ordinamenti delle scuole, accademie e istituti di specializzazione militari e obblighi di informazione sull’attività svolta

 

Gli articoli 15 e 16 della proposta di legge stabiliscono, rispettivamente, taluni obblighi di informazione in relazione alle attività svolte dai sindacati militari e dalle rappresentanze di base e l’aggiornamento degli ordinamenti delle scuole, delle accademie e degli istituti di specializzazione delle forze armate al fine di inserirvi la materia del « diritto sindacale in ambito militare ».

Il comma 1 dell’articolo 16 stabilisce, inoltre, che ad ogni militare, all’atto dell’arruolamento nonché alla presa di servizio presso un nuovo reparto, venga consegnato, a cura dei comandi competenti, l’elenco dei nominativi e dei recapiti dei delegati della competente rappresentanza unitaria di base.

 

Disposizioni finali e di coordinamento

 

Ai sensi dell’articolo 17 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati sia il regolamento di attuazione della legge, sia il regolamento per l’elezione delle rappresentanze unitarie di base. I regolamenti sono adottati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell’interno, dell’economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti i sindacati dei militari che abbiano conseguito l’assenso ministeriale previsto dal richiamato comma 2 dell’articolo 10 della proposta di legge in esame, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli schemi di Regolamento dovranno essere trasmessi alle Camere ai fini dell’acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

 

Nello specifico, il regolamento di attuazione dovrà definire, in particolare, il numero delle rappresentanze unitarie di base, in funzione dell’unità minima compatibile e dell’autorità gerarchica preposta alla gestione delle materie d’interesse delle rappresentanze sindacali militari, nonché la composizione delle rappresentanze unitarie di base, garantendo un’equilibrata presenza per ciascuna categoria e per ciascun sesso.

 

A sua volta il regolamento per l’elezione delle rappresentanze unitarie di base dovrà disciplinare i procedimenti elettorali, i doveri delle amministrazioni e le dotazioni, le strutture organiche e il materiale necessari per il funzionamento del sindacato e delle rappresentanze unitarie di base ai vari livelli.

 

L’articolo 18 stabilisce il divieto di istituire organi di rappresentanza interni alla Forza armata o al corpo con funzioni analoghe a quelle assegnate ai sindacati dei militari.

 

Al riguardo, si prevede che:

 

1.    i delegati della rappresentanza militare il cui mandato è in corso alla data di entrata in vigore dei richiamati regolamenti cessino dall’incarico a tale data; essi rimangono in carica, esclusivamente per l’ordinaria amministrazione, fino all’insediamento dei nuovi organi di rappresentanza.

2.    l’elezione dei rappresentanti di base, In sede di prima attuazione della legge, avrà luogo entro il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore dell’ultimo dei regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 1.

 

Da ultimo, ai sensi dell’articolo 19 il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per apportare le necessarie modifiche al codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, al fine di adeguarli a quanto disposto dalla medesima legge, in conformità ai princìpi e criteri direttivi da essa desumibili.

 

In relazione alla disposizione in esame andrebbe valutata l’opportunità di definire in maniera più dettagliata i principi e criteri direttivi della delega in esame

Da un punto di vista formale si osserva che la proposta di legge in esame, analogamente alla proposta di legge A.C. 1060, non inserisce le nuove disposizioni normative all’interno del richiamato Codice dell’ordinamento militare, come invece sembrerebbe opportuno in considerazione del fatto che il decreto legislativo n. 66 del 2010 raccoglie in un unico corpo normativo tutte le disposizioni di interesse della difesa.

La proposta di legge A.C. 1060

 

La proposta di legge A.C. 1060 reca la disciplina della rappresentanza sindacale del personale militare tenuto conto, analogamente alla proposta di legge A.C. 875, delle indicazioni contenute nella più volte citata sentenza della Corte Costituzionale n. 120 del 2018.

In termini generali la proposta di legge prevede l’esistenza di sindacati nazionali e territoriali, unitamente alle rappresentanze unitarie di base elette nell’ambito dei comandi al livello stabilito da ciascuna Forza armata, arma  e corpo di riferimento.

Come si vedrà più diffusamente in seguito, i sindacati nazionali partecipano alle attività di contrattazione e di concertazione. A loro volta i sindacati territoriali e le rappresentanze unitarie di base partecipano, nelle materie di loro competenza, alla concertazione con gli organismi di comando territoriale militare a ciò delegati e con i rappresentanti delle regioni e degli enti locali.

La proposta di legge indica, infine, espressamente, le norme del Codice dell’ordinamento militare oggetto di abrogazione a seguito dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni.    

 

Principi generali in materia di organizzazione e libertà sindacale e competenze generali delle rappresentanti sindacali

L’articolo 1, nel richiamare le norme costituzionali che riconoscono la libertà di organizzazione sindacale (art 39) e definiscono la difesa della Patria quale sacro dovere del cittadino (art 52) e le norme della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali relative alla libertà di riunione (art. 11) e al divieto di discriminazioni (art.14):

1.    riconosce al personale militare il diritto di associarsi in sindacati e in organizzazioni professionali;

2.    pone il divieto, al richiamato personale militare, di iscriversi a sindacati diversi da quelli specificatamente istituiti per il medesimo personale, né assumere la rappresentanza di altre categorie di lavoratori personale.

Ai sensi dell’articolo 1 i sindacati e le organizzazioni professionali di personale militare, la cui direzione dovrà essere affidata a personale militare in attività di servizio o comunque assoggettabile ad obblighi di servizio ed  appartenente, rispettivamente, all'Esercito, all'Aeronautica militare e alla Marina militare, all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza , non potranno affiliarsi con associazioni sindacali di altri lavoratori sebbene sia espressamente contemplata la possibilità “di relazioni di tipo organizzativo” con tali associazioni.

In relazione ai compiti affidati ai rappresentanti sindacali dei militari, il comma 4 dell’articolo 1 della la proposta di legge in esame prevede, in via generale, che ai rappresentanti sindacali spetti:

Ø  la trattazione della tutela individuale e collettiva dei militari;

Ø  la formulazione di pareri e proposte su leggi e regolamenti;

Ø  la facoltà di essere ascoltati dalle Commissioni parlamentari e dai Ministri di riferimento;

Ø  l’autofinanziamento tramite il contributo dei propri iscritti, in base alle modalità previste dalla legge o dalla contrattazione nazionale;

Ø  la possibilità di fornire consulenza agli organismi delle rappresentanze unitarie di base, sia in fase di predisposizione delle piattaforme contrattuali, sia in fase di contrattazione e concertazione ai vari livelli.

A sua volta l’articolo 2 stabilisce il principio generale in forza del quale è precluso agli appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare l’esercizio del diritto di sciopero o azioni analoghe che possano pregiudicare il servizio. La medesima ?attività sindacale non dovrà interferire con le attività di servizio ed operative. Il medesimo articolo riconosce alle organizzazioni sindacali il diritto di riunirsi nelle infrastrutture delle amministrazioni di rispettiva appartenenza per non più di dieci ore annue in orario di servizio e senza limiti di tempo al di fuori del citato orario.

Come precedentemente ricordato, il  comma 4 dell’articolo 1475 attualmente prevede che “I militari non possono esercitare il diritto di sciopero”. Per quanto riguarda, invece, il diritto di riunione, l’articolo 1470 del Codice vieta riunioni non di servizio nell'ambito dei luoghi militari o comunque destinati al servizio, salvo quelle previste per il funzionamento degli organi di rappresentanza; queste ultime, in ogni caso, devono essere concordate con i comandi competenti. Fuori dai predetti luoghi sono vietate assemblee o adunanze di militari che si qualificano esplicitamente come tali o che sono in uniforme.


 

Competenze dei Sindacati nazionali delle Forze armate e dei Corpi di polizia ad ordinamento militare

Gli articoli 3, 4, 10 e 11 della proposta di legge definiscono nel dettaglio le competenze dei sindacati nazionali del personale militare.

In via generale è stabilito il principio in forza del quale le competenze dei sindacati nazionali riguardano tutte le materie che interessano il personale, ad eccezione dell’impiego operativo.

Nel dettaglio, l’articolo 11 definisce le competenze generali dei sindacati nazionali, ai quali è  riconosciuta la tutela individuale e collettiva dei militari rappresentati in relazione ad un numero particolarmente ampio di materie.

In relazione alla tutela dei richiamati interessi i sindacati nazionali possono formulare pareri, proposte e richieste:

1.    alle Commissioni parlamentari,

2.    ai Ministri competenti;

3.    allo Stato maggiore della difesa;

4.    agli Stati maggiori corrispondenti;

5.    ai Comandi generali su quanto attiene alla tutela collettiva e individuale dei militari rappresentati

Si tratta, in particolare, delle seguenti materie: trattamento e accessorio; durata massima e articolazione dell’orario di lavoro;  licenze ordinarie e straordinarie;  aspettative; permessi; trattamento economico di missione e di trasferimento;  criteri di massima per la formazione criteri per la gestione degli enti di assistenza del personale e partecipazione diretta alla gestione stessa mediante l’inserimento nel consiglio di amministrazione di almeno un delegato designato dall’assemblea; 9) vigilanza sulla corretta applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 10) criteri generali per la mobilità del personale; criteri generali per l’attribuzione degli incarichi; 12) gestione del rapporto di impiego relativamente agli atti normativi e amministrativi di carattere generale relativi allo stato giuridico, previdenziale e assistenziale; 13) misure generali concernenti l’organizzazione degli uffici e del lavoro;  attuazione di programmi di formazione del personale;

 

Sempre ai sensi del richiamato articolo 11 ai sindacati nazionali è inoltre riconosciuto il ruolo contrattuale in occasione delle trattative per il rinnovo del contratto di lavoro (cfr. anche articoli 3 e 4) e la possibilità, sia di interscambi informativi con gli organismi interessati alla contrattazione, sia di incontri con altri organismi sindacali dei lavoratori dipendenti pubblici o privati sui temi di comune interesse.

È, inoltre, prevista la consultazione periodica dei sindacati nazionali con i comandi su tutte le materie non di competenza e la loro partecipazione a convegni e congressi. Al fine, poi, della tutela morale, giuridica, economica, previdenziale e culturale del personale militare è riconosciuta la possibilità “di interventi di propria iniziativa su fatti specifici”. I sindacati militari possono, inoltre, esaminare richieste provenienti da militari in congedo e da cittadini su fatti specifici riguardanti la condizione, il trattamento e la tutela morale dei militari. Sono previsti, inoltre, specifici obblighi di informazione nei loro confronti ed è espressamente riconosciuto l’esercizio del diritto d’accesso e di partecipazione di cui alla legge n. 241 del 1990, n. 241, in ordine alle procedure di avanzamento di tutte le categorie rappresentate. Si prevede, infine la partecipazione dei delegati alla nomina delle commissioni cui sono demandate decisioni nell’ambito di materie di competenza dei sindacati dei militari.

Alcune specifiche disposizioni della proposta di legge regolano, poi, nel dettaglio i poteri di contrattazione in capo ai sindacati dei militari.

Al riguardo gli articoli 3 e 4 riconoscono il potere di contrattazione nazionale e decentrata in capo ai sindacati dei militari.

 

In particolare:

Ø  i sindacati nazionali partecipano alle attività di contrattazione e di concertazione;

Ø  i sindacati territoriali e le rappresentanze unitarie di base partecipano, nelle materie di loro competenza, alla concertazione con gli organismi di comando territoriale militare a ciò delegati e con i rappresentanti delle regioni e degli enti locali.

 

In relazione alle  attività di contrattazione e di concertazione connesse alla  definizione e al rinnovo dei contenuti economici e normativi del rapporto d’impiego del personale i sindacati nazionali firmatari dei contratti nazionali e che abbiano conseguito nelle elezioni delle rappresentanze unitarie di base almeno il 5 per cento dei voti a livello nazionale, presentano, le relative proposte e richieste, un mese prima della scadenza contrattuale, al Ministro per la pubblica amministrazione, dandone contestuale conoscenza al Ministro dell’economia e delle finanze e ai Ministri interessati.

 

Composizione dei sindacati nazionali e diritti dei dirigenti sindacali

 

Per quanto attiene alla rappresentatività delle organizzazioni contemplate dalla proposta di legge in esame, l’articolo 5 della proposta di legge prevede che i sindacati nazionali, le loro strutture territoriali e le rappresentanze unitarie di base rappresentino unitariamente a tutti i livelli le seguenti categorie:

1.    categoria A: ufficiali;

2.    categoria B: marescialli e ispettori;

3.    categoria C: sergenti e sovrintendenti;

4.    categoria D: volontari e assimilati in servizio permanente, appuntati e carabinieri dell’Arma dei carabinieri, nonché appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza in servizio permanente effettivo;

5.    categoria E: volontari in ferma breve o prefissata quadriennale e successive rafferme e assimilati;

6.    categoria F: carabinieri e finanzieri in ferma quadriennale.

 

Al riguardo, si osserva che attualmente, in base all’art. 872 del D.P.R. n. 90 del 2010, in ciascuno dei tre livelli della rappresentanza militare sono attualmente presenti le categorie sottoelencate

 

a) categoria A: ufficiali e aspiranti ufficiali in servizio permanente, in ferma volontaria, trattenuti o richiamati in servizio;

b) categoria B: marescialli e ispettori in servizio permanente, in ferma volontaria, in rafferma, trattenuti o richiamati in servizio;

b-bis) categoria C: sergenti e sovrintendenti in servizio permanente, in ferma volontaria, in rafferma, trattenuti o richiamati in servizio;

c)  categoria D: graduati e militari di truppa (graduati in servizio permanente e in ferma, allievi ufficiali delle accademie militari e in ferma prefissata, allievi delle scuole militari, allievi sottufficiali, allievi carabinieri e finanzieri, volontari in ferma, in rafferma, trattenuti o richiamati in servizio);

d) per i militari di leva:

1) categoria E: ufficiali e aspiranti ufficiali di complemento in servizio di prima nomina;

2) categoria F: militari e graduati di truppa in servizio di leva, compresi gli allievi ufficiali di complemento, i carabinieri ausiliari e gli allievi carabinieri ausiliari.

 

Per quanto concerne, la collocazione in aspettativa dei militari appartenenti a ciascun sindacato di categoria, sia a livello nazionale che a livello territoriale, ai sensi dell’articolo 8 spetta al Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell’economia e delle finanze, concordare con i sindacati nazionali maggiormente rappresentativi la collocazione in aspettativa dei militari appartenenti a ciascun sindacato di categoria, sia a livello nazionale che a livello territoriale. Ai militari collocati in aspettativa in numero non superiore al rapporto di una unità ogni tremila dipendenti o frazione di tremila dell’organico di ogni singola categoria, si prevede che venga applicato il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale in analoga posizione.

In relazione, poi, ai componenti degli organi statutari dei sindacati che non siano stati collocati in aspettativa si prevede che i medesimi possano essere autorizzati, su richiesta dei dirigenti del rispettivo sindacato e fatte salve inderogabili esigenze di servizio, a usufruire di permessi retribuiti per il tempo necessario allo svolgimento della normale attività sindacale e per la partecipazione alle riunioni degli organi di appartenenza.

 

In via generale, si segnala, infine, che: 

1.    i trasferimenti d’ufficio di personale dirigente sindacale a livello nazionale o provinciale possono essere effettuati solo previo nulla osta del sindacato di appartenenza;

2.    i militari componenti il sindacato nazionale o territoriale e gli eletti delegati della rappresentanza unitaria di base non sono perseguibili disciplinarmente per le opinioni espresse nello svolgimento dei compiti connessi con l’esercizio del mandato.

 

Disposizioni in materia di rappresentanze unitarie di base

 

Come in precedenza rilevato la proposta di legge in esame riconosce, in via generale, alle rappresentanze unitarie di base la possibilità di partecipare alle attività di concertazione con gli organismi di comando territoriale militare a ciò delegati e con i rappresentanti delle regioni e degli enti locali (art.4).

 

Analogamente a quanto previsto per i sindacati nazionali la proposta definisce, poi, ulteriori e più specifici ambiti di operatività delle rappresentanze unitarie di base.

Al riguardo, l’articolo 12 fissa la regola generale in forza della quale le rappresentanze unitarie di base:

1.            sono competenti a trattare materie concernenti la tutela e la condizione del personale militare nell’ambito della corrispondente unità e che a loro compete la vigilanza sull’applicazione degli accordi economici e normativi al livello di corrispondenza;

2.            possono trattare direttamente con i responsabili delle regioni e degli enti locali competenti specifiche materie (edilizia residenziale; trasporti, formazione e aggiornamento culturale e professionale; igiene del lavoro; antinfortunistica; promozione del benessere del personale; edilizia residenziale; trasporti, formazione e aggiornamento culturale e professionale; Igiene del lavoro; antinfortunistica; e promozione del benessere del personale).

 

Si segnala, infine, che l’articolo 12 elenca una serie di “settori” rientranti, in via generale, nelle competenze delle rappresentanze unitarie di base.

Tali settori riguardano la conservazione dei posti di lavoro durante il servizio militare, la qualificazione professionale e l’ inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare; le  provvidenze per gli infortuni subìti e per le infermità contratte in servizio o per causa di servizio; l’ attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari dei militari; l’organizzazione delle sale convegni e delle mense, nonché controllo delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro; gli alloggi, con la partecipazione di rappresentanti delegati dall'assemblea a tutte le  commissioni previste dai regolamenti per la gestione, l'assegnazione e l'acquisto degli stessi;  verifica della puntuale, corretta e uniforme applicazione, in sede locale, delle disposizioni economiche e normative introdotte dai contratti di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 (cfr. quadro normativo); il diritto di informazione ai sensi dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395; la formulazione di pareri e di proposte ai sindacati nazionali.

 

Per quanto attiene alla composizione delle rappresentanze unitarie di base, il richiamato articolo 5 prevede che in tali organismi siano rappresentate oltre alle sei categorie di personale militare presenti nei sindacati nazionali e nelle loro strutture territoriali, anche le seguenti categorie:

1.    categoria G: ufficiali in ferma prefissata;

2.    categoria H: volontari in ferma annuale e raffermati delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, presenti al livello considerato proporzionalmente al numero degli appartenenti alle singole categorie.

Con riferimento alla composizione numerica delle singole rappresentanze unitarie di base tale profilo viene delegato dall’articolo 13 della proposta di legge in esame ad un apposito regolamento, della proposta di legge, fermo restando che dovrà essere, comunque, rispettato il criterio della proporzionalità del numero degli appartenenti alle singole categorie di personale.

Elezioni dei delegati della rappresentanza unitaria di base 

 

Per quanto riguarda le modalità di elezione dei componenti delle rappresentanze unitarie di base l'articolo 13 demanda ad un apposito decreto del Ministro della difesa, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere delle competenti commissioni parlamentari, il regolamento per l'elezione e il funzionamento delle rappresentanze unitarie di base, in conformità alle disposizioni della legge e in attuazione di un apposito accordo con i sindacati nazionali dei militari e dei corpi di polizia ad ordinamento militare che dovrà essere siglato entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.

 

Il regolamento deve, in particolare, prevedere:

1.    il numero delle rappresentanze unitarie di base in funzione dell'unità minima compatibile e dell'autorità gerarchica preposta alla gestione delle materie di interesse delle rappresentanze sindacali militari;

2.    la composizione delle rappresentanze unitarie di base, garantendo un'equilibrata presenza per ciascuna categoria e comunque la presenza di almeno un rappresentante donna, ove non eletta e compatibilmente con l'effettiva presenza di militari donne nell'organico dell'unità di riferimento;

3.    i procedimenti elettorali e le dotazioni, le strutture organiche, nonché il materiale necessario per il funzionamento della rappresentanza unitaria di base ai vari livelli.

 

Fermo restando quanto sarà nel dettaglio disciplinato dal richiamato regolamento, gli articoli 6 e 7 della proposta di legge recano a loro volte puntuali disposizioni relative all’elezione dei delegati della rappresentanza unitaria di base specificando che i medesimi devono essere eletti nell'ambito dei comandi al livello stabilito per ciascuna Forza armata, arma e corpo di riferimento. Nella composizione degli organismi di rappresentanza a tutti i livelli dovrà essere assicurata la presenza, qualora non eletta, di almeno una rappresentante di sesso femminile, indipendentemente dalla categoria di appartenenza.

 

Si stabilisce, inoltre, che: 

1.    gli eletti durino in carica tre anni e siano rieleggibili per un ulteriore mandato. L'elezione in due mandati consecutivi è motivo di ineleggibilità per il mandato successivo. In caso di cessazione anticipata dal mandato, i militari sono sostituiti, per il periodo residuo, dai candidati che nelle votazioni effettuate più di recente seguono, nella graduatoria, l'ultimo degli eletti;

2.    il numero degli eletti per ciascuna rappresentanza unitaria di base sia di uno per ogni cento o frazione di cento militari in servizio, per tutte le categorie, per ogni unità con un organico fino a duecento addetti e di uno ogni trecento o frazione di trecento per ogni unità da duecento fino a tremila addetti;

3.    i militari eleggibili siano votati su liste elettorali, formate da un numero pari almeno a quello dei delegati da eleggere;

4.    l'elezione dei delegati delle rappresentanze unitarie di base avvenga con il sistema della proporzionale pura, con voto di lista e con l'espressione di preferenze pari a un massimo di un terzo degli eletti (art. 7).

 

Ulteriori disposizione riguardano, nello specifico, la presentazione delle liste (le liste elettorali devono essere presentate dai sindacati nazionali costituiti con atto legale, in forma unitaria o separata ovvero da militari del comando di riferimento; al fine della loro ammissione, le liste devono essere depositate almeno quaranta giorni prima della data prevista per le elezioni e devono essere firmate da almeno il 10 per cento del personale appartenente a ciascun comando interessato. Un militare può sottoscrivere una sola lista) e le modalità del voto (l'elezione dei delegati ha luogo per scrutinio segreto con voto diretto e nominativo).

 

Per quanto concerne, da ultimo, la propaganda elettorale finalizzata alle elezioni nelle rappresentanze unitarie di base, è fatto divieto di compiere qualsiasi atto discriminatorio verso candidati o delegati. È, altresì, vietato qualsiasi atto teso a influenzare o a limitare, attraverso l'autorità connessa agli incarichi di comando ovvero ai rapporti gerarchici connessi al grado, il libero esercizio del voto da parte dei militari o dei delegati nell'ambito dell'attività riferita alle attività di voto, nonché all'esercizio della rappresentanza militare (art. 14).

Tali comportamenti, precisa il comma 4 dell’articolo 4, sono considerati gravi atti di violazione disciplinare.

 

Si contempla, inoltre, la possibilità per i candidati di svolgere la propaganda elettorale anche attraverso mezzi di comunicazione diretta e siti internet, nonché attraverso i sindacati nazionali se costituiti. I candidati, possono, inoltre, convocare e presiedere apposite assemblee, organizzate per ciascun comando sede di elezioni, e possono essere assistiti, su loro richiesta, dai sindacati nazionali o territoriali per la propaganda elettorale e per la presentazione dei candidati stessi. Nel corso delle richiamate assemblee di ogni candidato iscritto in una lista dichiarata valida ha diritto di presentare e di esporre il proprio programma elettorale e quello della lista che rappresenta. Si prevede, infine, che le assemblee e le riunioni dei candidati sono svolte in orario di servizio.

 

Si segnala, infine, che analogamente a quanto previsto per i militari componenti del sindacato nazionale e territoriale, anche per i delegati eletti nella rappresentanza unitaria di base è stabilito il principio della non perseguibilità, in via disciplinare, per le opinioni espresse nell'espletamento dei compiti connessi con l'esercizio del mandato (art. 9). Si stabilisce, inoltre, il loro diritto a manifestare il proprio pensiero in ogni sede su tutte le questioni non classificate che riguardano la vita militare. 

I delegati possono svolgere attività di rappresentanza anche al di fuori degli organi di appartenenza a titolo personale o a nome degli stessi organi, qualora da questo delegati. I delegati hanno, inoltre, facoltà di distribuire proprie comunicazioni scritte al personale militare sulle materie di loro competenza, nonché di visitare le strutture e i reparti militari della loro base elettorale quando lo ritengono opportuno, dandone, almeno trentasei ore prima, avviso preventivo ai comandanti competenti. Sono vietati gli atti in qualsiasi modo diretti a condizionare l'esercizio del mandato degli organismi della rappresentanza unitaria di base o dei singoli membri.

Nel periodo in cui il delegato rimane in carica è sospesa la normale redazione della documentazione caratteristica. L'aver svolto il ruolo di delegato della rappresentanza unitaria di base è motivo di merito da considerare nella valutazione dell'intero periodo del mandato svolto.

Modifiche e abrogazioni al Codice dell’ordinamento militare

L’articolo 15 reca talune modifiche al richiamato Codice dell'ordinamento militare di cui al D.lgs. 66/2010.

Precisamente si modifica l’articolo 1470 del codice in tema di libertà di riunione, stabilendo che sono vietate riunioni non di servizio nell'ambito dei luoghi militari o comunque destinati al servizio, salvo quelle previste per il funzionamento delle attività sindacali e delle rappresentanze unitarie di base.  Si stabilisce altresì che fuori dai citati luoghi sono vietate assemblee o adunanze di militari che si qualificano esplicitamente come tali o che sono in uniforme, salvo quelle previste per il funzionamento delle attività sindacali e delle rappresentanze unitarie di base.

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66
Art. 1470

A.C. 1060
Art. 15

1.  Sono vietate riunioni non di servizio nell’ambito dei luoghi militari o comunque destinati al servizio, salvo quelle previste per il funzionamento degli organi di rappresentanza; queste ultime, in ogni caso, devono essere concordate con i comandi competenti.

Sono vietate riunioni non di servizio nell’ambito dei luoghi militari o comunque destinati al servizio, salvo quelle previste per il funzionamento delle attività sindacali e delle rappresentanze unitarie di base;

2.  Fuori dai predetti luoghi sono vietate assemblee o adunanze di militari che si qualificano esplicitamente come tali o che sono in uniforme.

Fuori dai luoghi di cui al comma 1 sono vietate assemblee o adunanze di militari che si qualificano esplicitamente come tali o che sono in uniforme, salvo quelle previste per il funzionamento delle attività sindacali  e delle rappresentanze unitarie di base.

Ulteriori modifiche al Codice riguardano la soppressione del più volte richiamato articolo 1475 del Codice e degli articoli da 1476 a 1482 che recano, a loro volta, disposizioni concernenti gli organismi della rappresentanza militare.

Nello specifico, l’articolo 1476 definisce gli attuali organismi della rappresentanza militare (organo centrale, organo intermedio, organo di base); l’articolo 1477 detta disposizioni in materia di elezione dei richiamati organismi; l’articolo 1478 riguarda le riunioni, le competenze e le attività  degli organismi della rappresentanza militare, l’articolo 1479 reca il divieto di condizionamento del mandato di rappresentanza; l’articolo 1480 concerne il trasferimento del delegato; l’articolo 1481 rinvia al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 per quanto concerne i contenuti del rapporto di impiego del personale militare; l’articolo 1482 reca disposizioni di esecuzione in materia di rappresentanza militare

Da un punto di vista formale si osserva che se da un lato la proposta di legge prevede espressamente le abrogazioni della normativa vigente, dall’altro lato, analogamente alla proposta di legge A.C. 875, non si inseriscono le nuove disposizioni normative all’interno del richiamato Codice dell’ordinamento militare, come invece sembrerebbe opportuno in considerazione del fatto che il decreto legislativo n. 66 del 2010 raccoglie in un unico corpo normativo tutte le disposizioni di interesse della difesa.

Andrebbe, inoltre, valutata l’opportunità di prevedere una disposizione di carattere transitorio in considerazione del fatto che la proposta di legge in esame, nell’abrogare le norme del Codice dell’ordinamento militare concernenti gli organismi della rappresentanza militare non stabilisce una diversa data di entrata in vigore di queste norme rispetto a quella prevista  dall’articolo 16 per la legge nel suo complesso (tale data è fissata nel giorno successivo a quello della pubblicazione nella gazzetta ufficiale)

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[1]     La legge reca “Norme di principio sulla disciplina militare”.

[2]     Si è ripreso il pensiero di G.Canale La libertà di associazione sindacale militare: il primo passo di un cammino ancora lungo (Nota alla sentenza della Corte  costituzionale 11 aprile 2018, n. 120) in Osservatorio Costituzionale Fascicolo n. 3/2018, pp. 442 e ss https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/30-Canale_definitivo.pdf.

[3]     Sentenza n. 449 del 1999

[4]     Il giudizio presso il Consiglio di Stato traeva origine dal ricorso presentato dall’Associazione solidarietà diritto e progresso (AS.SO.DI.PRO.) e da un vicebrigadiere della Guardia di Finanza contro la sentenza n. 8052 del 23 luglio 2014 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III,  che aveva rigettato l’istanza di annullamento della nota con la quale il Comando generale della Guardia di finanza aveva respinto l'istanza volta ad ottenere “l'autorizzazione a costituire un'associazione a carattere sindacale fra il personale dipendente del Ministero della difesa e/o del Ministero dell'economia e delle finanze o, in ogni caso, ad aderire ad altre associazioni sindacali già esistenti. Per il Tar Lazio  “un militare non può dare vita ad associazioni sindacali né aderire a sindacati già esistenti (…). La specialità della fattispecie e della relativa disciplina è, in maniera complementare, comprovata dal fatto che lo stesso legislatore ha provveduto alla istituzione degli «organi di rappresentanza militare» di cui agli artt. 1476 e seguenti del Codice dell’ordinamento militare, composti da militari di tutte le categorie e di tutti i gradi, eletti su base democratica, e con la espressa competenza di rappresentare e difendere, nelle sedi istituzionali, le aspirazioni, le esigenze, le proposte comunque connesse con gli interessi collettivi delle singole categorie”.

[5]     Per la prima volta nella giurisprudenza costituzionale, vi è il riferimento alla CSE come parametro interposto per l’accoglimento di una questione di legittimità costituzionale. La Carta sociale europea, oggetto di revisione nel 1996, riunisce in un solo trattato i diritti riconosciuti dalla versione originaria del 1961 e quelli che sono stati aggiunti attraverso il Protocollo addizionale del 5 maggio 1988, entrato in vigore il 4 settembre 1992. La CSE, sottolinea la dottrina (G. Canale, op. cit. )“è stata finora uno strumento relativamente trascurato nella sua concreta applicazione. E difatti se la rassegna della giurisprudenza sulla CEDU è copiosa, quella sulla CSE è significativamente scarna”

[6]     L’articolo 11 (“Libertà di riunione e di associazione”) della CEDU prevede che: “1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d’associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire a essi per la difesa dei propri interessi. 2. L’esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale e alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non osta a che restrizioni legittime siano imposte all’esercizio di tali diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell’amministrazione dello Stato”.

[7]     Ai sensi dell’articolo 14 (“Divieto di discriminazione”) della CEDU “il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione.

[8]     Le due sentenze e le relative traduzioni, a carattere non ufficiale, sono riportate in allegato al presente dossier.

[9]      Cfr.: punto 14 delle “considerazioni in diritto” della sentenza n. 12 del 2018;

[10]    Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 382 del 1978 “ai militari spettano i diritti che la    Costituzione della Repubblica riconosce ai cittadini. Per garantire l'assolvimento dei compiti propri delle Forze armate la legge impone ai militari limitazioni nell'esercizio di alcuni di tali diritti, nonché l'osservanza di particolari doveri nell'ambito dei principi costituzionali. Lo Stato predispone misure effettive volte a tutelare e promuovere lo sviluppo della personalità dei militari nonché ad assicurare loro un dignitoso trattamento di vita”.

[11]    Cfr. punto 13.2 delle “considerazioni in diritto” della sentenza n. 120 del 2018.

[12] L’art. L. 4121-4 di tale codice autorizza ora  la costituzione delle associazioni professionali nazionali militari che abbiano come oggetto quello di preservare e di promuovere gli interessi dei militari, per quanto riguarda la condizione militare. Tali associazioni sono integrate nel processo di concertazione, risiedendo nel Consiglio superiore della funzione militare (c.d. CSFM). Sono costituite esclusivamente da militari di carriera, con contratto o riservisti. Rappresentano i militari, senza distinzione di grado, appartenendo all’insieme delle forze armate e delle formazioni ad esse afferenti o almeno ad una di queste forze. Per un approfondimento

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/Internet_Comp%20_sindacale_militari.pdf

 

[13]    Per un approfondimento dottrinale si veda: G.Canale La libertà di associazione sindacale militare: il primo passo di un cammino ancora lungo (Nota alla sentenza della Corte  costituzionale 11 aprile 2018, n. 120) cit..

 

[14]    La scelta della Corte di non determinare un vuoto nell’attuale disciplina è valutata favorevolmente dalla dottrina  in considerazione del fatto che “ è ragionevole immaginare che occorrerà un po’ di” rappresentativa. E non si può nemmeno escludere che la prova del campo dimostri tempo prima che le future associazioni sindacali militari possano raggiungere una certa “robustezza l’opportunità di dare vita ad un modello ibrido di feconda coesistenza degli organi di rappresentanza militare e di associazioni sindacali militari, ad esempio con la previsione della possibilità di presentare liste sindacali per l’elezione dei predetti organi. Infatti, non vanno trascurate le iniziali difficoltà concrete che avranno le associazioni sindacali militari, le quali, per ovvie ragioni, dovrebbero essere completamente autofinanziate e i singoli delegati sindacali, per i quali di dovrebbe applicare la comune disciplina sindacale, molto meno favorevole rispetto a quella vigente per la rappresentanza, soprattutto in materia di trattamento economico”. Cfr: G.Canale La libertà di associazione sindacale militare: il primo passo di un cammino ancora lungo, op. cit.

[15]    Cfr. punto 16 delle “considerazioni in diritto” della sentenza n. 120 del 2018;

[18]    Parere n. 1795 del 2018 ,  Sez. II^ adunanza del 14.11.2018) o scorso  (cfr.: quadro normativo)

[19]    Nel richiamato parere il Consiglio di Stato ricorda come Il Ministero, nella richiesta di parere abbia segnalato che “in sede di elaborazione della disciplina interna, appena richiamata, sono emerse alcune perplessità circa la composizione delle associazioni a carattere sindacale, nello specifico se debbano essere circoscritte ai soli militari in servizio attivo, oppure ricomprendere anche quelli assoggettabili al servizio (militari in “ausiliaria” e in “riserva”), o finanche il personale in quiescenza (militari in “congedo”) https://www.google.com/search?q=parere+consiglio+di+stato+sindacati+militari&rlz=1C1LENP_enIT527IT527&oq=parere+consiglio+di+stato+sindacati+militari+&aqs=chrome..69i57j69i60l2.11327j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8

[20]    Ai sensi della richiamata circolare le istanze dovranno pervenire al Gabinetto del Ministro corredate delle bozze di atto costitutivo e di statuto e dei pareri dei Capi di Stato Maggiore di Forza Armata/Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri e del Capo di Stato Maggiore della Difesa, fondati su valutazioni ampie e complete. Per l’area tecnico amministrativa, le istanze andranno invece corredate dei pareri della scala gerarchica e del Segretario Generale della Difesa/DNA, mentre, per le associazioni aventi carattere interforze dovranno essere acquisiti i pareri dei Capi di Forza Armata interessati/Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, nonché del Comandante Generale della Guardia di Finanza qualora il sodalizio contempli anche personale appartenente a tale Corpo.  In ordine alla tempistica procedimentale, il termine massimo per l’esercizio della prerogativa di assenso è fissato dall’articolo 1038, comma 2, let. a), del Testo unico regolamentare in materia di ordinamento militare (D.P.R. n. 90 del 2010 – TUOM) in 180 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta ed è sospendibile ai fini istruttori per un periodo non superiore a 30 giorni, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, della legge n. 241 del 1990, per permettere alle costituende associazioni di regolarizzare eventuali indispensabili adempimenti.