Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: Effetti finanziari delle misure adottate nel 2022 contro il "caro energia" (1° gennaio - 29 luglio 2022)
Serie: Documentazione di Finanza Pubblica   Numero:
Data: 29/07/2022
Organi della Camera: V Bilancio

marzo 2018

luglio 2022Effetti finanziari delle 
misure adottate nel 2022
contro il “caro energia”
(1° gennaio – 29 luglio 2022)

marzo 2018

DOCUMENTAZIONE DI FINANZA PUBBLICA N. 32

 

 

 

 

 

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INDICE

 

PREMESSA.. 3

1.  Indirizzi formulati in atti europei 5

2.  Provvedimenti legislativi adottati nel 2022 ed effetti sul saldo di indebitamento netto della p.a. 6

3.  Tipologie di misure e settori di intervento. 12

3.1 Contenimento della spesa per elettricità. 14

3.2 Contenimento della spesa per il gas. 18

3.3 Misure di contrasto alla povertà energetica. 23

3.4 Misure in materia di carburanti e trasporti 24

4.  Ulteriori misure a sostegno delle imprese, dei lavoratori e delle famiglie. 28

4.1 Misure per le imprese. 28

4.2 Misure a sostegno del potere d’acquisto di lavoratori e famiglie. 31

5. Tabelle riepilogative. 32

6. Profili relativi alla quantificazione degli effetti finanziari 35

 


PREMESSA

Per contrastare le tendenze al rialzo dei prezzi dell’energia e dei prodotti energetici, cominciate nella seconda metà del 2021 ed accentuatesi nel corso del 2022 con la crisi ucraina, sono state assunte diverse misure legislative volte a mitigare l’impatto di tali dinamiche su famiglie e imprese.

Un primo riepilogo delle misure adottate per il 2022 e dei relativi effetti sui saldi di finanza pubblica è stato elaborato in occasione dell’esame della legge di conversione del D.L. n. 17/2022.

Il presente dossier aggiorna il lavoro svolto in tale occasione, ricostruendo in modo sistematico il quadro delle misure legislative entrate in vigore nei primi sette mesi del 2022 (1° gennaio - 29 luglio 2022) con impatto finanziario nell’esercizio in corso, evidenziandone l’incidenza complessiva sui saldi di finanza pubblica nonché la ripartizione per tipologia ed ambiti di intervento.

In particolare, il paragrafo 1 dà conto brevemente di alcuni indirizzi generali formulati in sede europea per il contenimento degli effetti della crisi energetica.

I paragrafi successivi riguardano invece specificamente le misure di sostegno per fronteggiare il “caro energia” introdotte con norme nazionali di rango legislativo fino al 29 luglio 2022 ed i relativi effetti finanziari per l’esercizio in corso.

 

Complessivamente, detti effetti ammontano, in termini di indebitamento netto, a circa 28,8 miliardi di euro, di cui circa 20,4 miliardi derivanti dalle misure direttamente rivolte a contenere la spesa per elettricità, gas e carburante (descritte ai paragrafi 2 e 3), e circa 8,4 miliardi destinati ad ulteriori misure (indicate al paragrafo 4) in favore di lavoratori e famiglie (circa 6,8 miliardi) e delle imprese (circa 1,5 miliardi).

 

Più specificamente, nel paragrafo 2 si dà conto degli atti con forza di legge, entrati in vigore nel 2022, contenenti le misure volte a mitigare gli effetti dei rincari energetici e dell’impegno finanziario associato a ciascuno di tali atti legislativi con riguardo all’ambito di intervento in esame. Complessivamente, le risorse stanziate da questi provvedimenti ammontano a 20,43 miliardi di euro per il 2022, di cui 16,65 miliardi destinati al contenimento dei prezzi di energia elettrica e gas e 3,78 miliardi al contenimento dei prezzi dei carburanti e dei trasporti.

 

Nel paragrafo 3 le medesime misure descritte al paragrafo 2 sono suddivise per tipologia (crediti di imposta, riduzioni tariffarie, ecc.) e per i seguenti ambiti di intervento:

-       contenimento della spesa per elettricità  a cui sono stati destinati 7,92 miliardi di euro per l'annullamento degli oneri generali per il settore elettrico nei primi tre trimestri dell'anno, 1,47 miliardi di euro per il riconoscimento di crediti d'imposta alle imprese energivore a parziale compensazione dei costi sostenuti per l'acquisto di energia elettrica nel primo semestre dell'anno, e 1,08 miliardi di euro per il riconoscimento di crediti di imposta a parziale compensazione della maggiore spesa energetica sostenuta nel II trimestre dalle imprese non energivore;

 

-       contenimento della spesa per il gas, a cui sono stati destinati circa 1,26 miliardi di euro per la riduzione degli oneri generali di sistema gas nei primi tre trimestri dell'anno, 1,68 miliardi di euro per la riduzione dell'IVA sul gas metano per usi civili e industriali per i primi tre trimestri del 2022, 1,42 miliardi di euro sotto forma di crediti di imposta a parziale compensazione della maggiore spesa per il gas sostenuta dalle imprese gasivore nel primo semestre 2022 e 297 milioni di euro per un analogo credito di imposta a favore delle imprese non gasivore;

 

-       misure di contrasto alla povertà energetica, per le quali sono stati stanziati complessivamente 1,53 miliardi di euro per il 2022 per il rafforzamento e l'estensione della platea di beneficiari dei bonus elettrico e gas;

 

-       misure in materia di carburanti e trasporti, per un totale di 3,78 miliardi, di cui 2,98 miliardi di euro per la riduzione temporanea delle accise e dell'IVA sui carburanti, di 552 milioni sotto forma di crediti di imposta a favore del settore dell'autotrasporto per l'acquisto di carburanti e additivi, 163 milioni per il riconoscimento di crediti di imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, 9,9 milioni di euro per la detassazione di buoni carburanti corrisposti dai datori di lavoro privati ai propri dipendenti, 79 milioni per agevolare l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico.

 

Nel paragrafo 4 sono riportate le ulteriori misure con effetti finanziari nel 2022 – per un totale di circa 8,35 miliardi - non direttamente o esclusivamente correlate alla spesa energetica, ma comunque finalizzate a fronteggiare gli effetti indotti dal rialzo dei prezzi attraverso il sostegno:

-       alle imprese, per favorire – nel breve termine - l’accesso alla liquidità e a promuovere - nel medio e lungo termine – la riconversione produttiva, concorrendo agli obiettivi della transizione ecologica e in particolare agli obiettivi di riduzione dei consumi energetici e di dipendenza dalle fonti fossili. L'impegno finanziario complessivo di queste misure ammonta a 1,52 miliardi di euro nel 2022;

 

-          a lavoratori dipendenti, autonomi e famiglie, per sostenerne il potere d’acquisto, inciso dal generale aumento dei prezzi e, in particolare, dei costi energetici, per uno stanziamento complessivamente pari a 6,83 miliardi di euro.

Nel paragrafo 5 sono riportate alcune tabelle riepilogative che individuano in forma schematica tutte le misure esaminate nei punti precedenti, con indicazione del relativo impatto finanziario e del trimestre di riferimento.

 

Nel paragrafo 6 si dà conto infine dei profili di quantificazione relativi a talune delle misure adottate e degli elementi informativi utili per un riscontro rispetto alle stime originariamente formulate dalle relazioni tecniche allegate ai provvedimenti finora intervenuti.

1.      Indirizzi formulati in atti europei

In occasione del Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2022, i leader dell'Unione europea (UE) hanno invitato la Commissione europea a presentare rapidamente un piano dettagliato sulla scorta di quanto anticipato già nella  comunicazione del marzo scorso "REPpowerEU: azione europea comune per un'energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili" (COM/2022/108 final).

Lo scorso 18 maggio, rispondendo all'invito del Consiglio europeo, la Commissione europea ha presentato il piano REPowerEU (COM/2022/230 final), il quale mira ad  affrancare l’UE dalla dipendenza dalle risorse fossili importate dalla Russia, a creare le condizioni per l’autosufficienza energetica dell’Unione e a intensificare l’azione di mitigazione dei cambiamenti climatici.

Come più volte ricordato dalla Commissione europea, infatti, l'UE importa circa il 90% del gas che consuma e oltre il 40% del suo consumo totale di gas proviene dalla Russia.

Dalla Russia provengono anche il 27% delle importazioni di petrolio e il 46% delle importazioni di carbone. Il piano è corredato da proposte volte a costruire la nuova infrastruttura e il nuovo sistema energetico di cui l'Europa ha bisogno per realizzare questi obiettivi.

Le proposte del Piano REPowerEU sono articolate attorno a quattro elementi principali:

o   Risparmio energetico

o   Diversificazione delle importazioni di energia

o   Accelerazione della transizione verso l'energia pulita

o   Investimenti intelligenti e riforme.

Un quinto elemento riguarda la capacità prepararsi in caso di grave interruzione dell'approvvigionamento nei mesi a venire.

Tale strategia generale si fonda sul principio che nessuno Stato membro può affrontare da solo le emergenze energetiche derivanti dal quadro internazionale. Il coordinamento a livello europeo farà in modo che l'affrancamento dalla dipendenza energetica nei confronti della Russia sia raggiungibile e sostenibile per tutti gli Stati membri.

In questo quadro, la Commissione europea ha tuttavia invitato i singoli Stati membri ad adottare fin da subito misure autonome per il raggiungimento di risultati immediati.

Ad esempio, la Commissione ha emanato una raccomandazione sull'accelerazione delle procedure autorizzative per i progetti di energia rinnovabile e sull'agevolazione degli accordi di compravendita di energia. Gli Stati membri possono, inoltre, accelerare la diffusione e l'integrazione efficaci sotto il profilo dei costi delle pompe di calore, dell'energia geotermica e dell'energia solare termica su larga scala sviluppando e modernizzando i sistemi di teleriscaldamento.

La Commissione ritiene inoltre che gli Stati membri e gli enti locali e regionali possano incoraggiare i cittadini e le imprese a ridurre il consumo di energia mettendo in atto incentivi volti a realizzare il più rapidamente possibile gli investimenti in efficienza energetica. Gli Stati membri dovrebbero anche avvalersi appieno di misure di sostegno quali il taglio delle aliquote IVA per i sistemi di riscaldamento ad alta efficienza e per l'isolamento degli edifici, così come di altre misure di tariffazione dell'energia che incoraggino il passaggio alle pompe di calore e l'acquisto di apparecchi più efficienti. Per rafforzare la preparazione in caso di interruzione dell'approvvigionamento, la Commissione invita gli Stati membri ad aggiornare i piani di emergenza, aumentare le capacità di flusso inverso da ovest a est entro il prossimo inverno e concludere accordi di solidarietà con i paesi vicini. La Commissione prevede inoltre che gli Stati membri possano prendere in considerazione misure fiscali per incentivare il risparmio energetico e ridurre il consumo di combustibili fossili.

2.      Provvedimenti legislativi adottati nel 2022 ed effetti sul saldo di indebitamento netto della p.a.

Nel presente paragrafo si considerano le misure finalizzate a mitigare l’impatto dei rincari energetici finora adottate, suddivise in base ai provvedimenti aventi forza di legge intervenuti nei primi sette mesi dell’anno.

Si fa riferimento, in particolare, alle misure e ai relativi effetti in termini di indebitamento netto della p.a. (deficit) contenute nei seguenti atti legislativi:

-          legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022);

-          decreto legge n. 4 del 2022 (c.d. “sostegni-ter” - come convertito dalla legge n. 25/2022);

-          decreto legge n. 17 del 2022 (convertito dalla legge n. 34/2022);

-          decreto legge n. 21 del 2022 (c.d. “decreto Ucraina” - come convertito dalla legge n. 51/2022);

-          decreto legge n. 50/2022 (convertito dalla legge n. 164/2022).

 

Nell’ambito dei provvedimenti sopra indicati, le norme considerate in questa sede sono esclusivamente quelle finalizzate nell’immediato ad attenuare la spesa energetica di famiglie ed imprese, con conseguenti oneri per la finanza pubblica limitati all’esercizio 2022. In particolare, gli effetti finanziari esaminati si riferiscono all’impatto delle misure introdotte in termini di indebitamento netto (deficit).

Non si considerano, pertanto, le disposizioni di carattere ordinamentale o con effetti finanziari limitati agli anni precedenti all’esercizio finanziario 2022 (quali, ad quelle contenute nel D.L. n. 130/2021, recante “Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale nonché per l’abrogazione o la modifica di disposizioni che prevedono l’adozione di provvedimenti attuativi”) o successivi (quali l’articolo 5 del D.L. n. 50/2022, che istituisce un fondo per garantire la remunerazione degli investimenti nel settore della rigassificazione dal 2024).

Inoltre, si considerano soltanto gli interventi direttamente collegati al “caro energia”, escludendo quindi quelli di tenore prevalentemente amministrativo (quali ad esempio le misure per il potenziamento dei controlli sui prezzi) nonché ulteriori interventi di carattere agevolativo attinenti ad aspetti organizzativi e procedurali (es: incremento risorse Comitato centrale albo autotrasportatori, esonero versamenti contributi Autorità di regolazione).

Infine, gli interventi oggetto della presente analisi, riguardando esclusivamente le misure di carattere legislativo, non includono le variazioni disposte, con decreti ministeriali, ai sensi dell’art. 1, comma 290, della legge n. 244/2007, nelle misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili al fine di compensare le maggiori entrate dell’imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio.

 

Non sono inoltre incluse negli effetti finanziari aggregati di seguito indicati per ciascuno dei predetti provvedimenti le misure che presentano un impatto più indiretto rispetto alla spesa energetica, quali quelle volte al rilascio di garanzie pubbliche per garantire la liquidità delle imprese, a promuovere la conversione di settori produttivi e a sostenere il potere d’acquisto dei lavoratori e delle famiglie (es. le indennità previste agli articoli 31, 32 e 33 del D.L. n. 50/2022), che sono oggetto di una distinta disamina nel paragrafo 4 del presente dossier.

Tanto premesso, si richiamano di seguito a grandi linee gli interventi realizzati con i singoli atti legislativi sopra richiamati: le medesime misure saranno poi oggetto di un’analisi aggregata per tipologie e settori di intervento nel paragrafo 3.

 

Ø  Tra le misure contenute nella legge di bilancio 2022 (legge 234/2021), si richiamano quelle che comportano oneri complessivamente stimati in 3,8 miliardi di euro, finalizzate all’annullamento delle aliquote generali di sistema elettrico nel primo trimestre 2022 (1,8 miliardi), all’annullamento delle aliquote generali di sistema gas nel primo trimestre 2022 (480 milioni), alla riduzione dell’aliquota IVA sulle utenze gas nel primo trimestre 2022 (608 milioni) e alle agevolazioni tariffarie in favore di soggetti svantaggiati riferite al primo trimestre 2022 (912 milioni).

In particolare, i commi da 503 a 507 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2022, recano misure finalizzate a contenere, per il primo trimestre 2022, gli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale mediante l’annullamento delle aliquote relative agli oneri generale di sistema (1,8 miliardi per il settore elettrico per utenze con potenza fino a 16,5 KW e 480 milioni per il settore gas) e la riduzione al 5 per cento dell’aliquota IVA sul gas (608 milioni).

Inoltre, il comma 508 prevede agevolazioni relative alle tariffe, per il primo trimestre 2022, per la fornitura di energia elettrica e del gas riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute (c.d. “bonus sociale elettrico e gas”).

 

Ø  A tali interventi hanno fatto seguito le misure introdotte con il decreto legge “sostegni-ter” (D.L. n. 4/2021), che, con particolare riguardo al contenimento degli effetti della spesa energetica, determinano per l’anno 2022 oneri per complessivi 1,74 miliardi, di cui 1,2 miliardi per l’estensione dell’annullamento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico e 540 milioni per crediti d’imposta riconosciuti alle imprese energivore.

In particolare, l’articolo 14 del D.L. n. 4/2022, integrando le agevolazioni disposte dalla legge di bilancio 2022, estende, per il primo trimestre 2022, l’ambito dei soggetti che beneficiano dell’annullamento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema[1].

L’articolo 15 del D.L. n. 4/2022 riconosce un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, alle imprese di cui al D.M. 21 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021 abbiano subito un incremento superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell’anno 2019.

 

Ø  Gli interventi adottati per le finalità in esame dal decreto legge “energia” (D.L. n. 17/2022) comportano oneri per la finanza pubblica valutati complessivamente, per l’anno 2022, in circa 5,52 miliardi di euro. Le misure in questione in primo luogo estendono al secondo trimestre 2022 i benefici già disciplinati per il primo trimestre dalla legge di bilancio, prevedendo l’annullamento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema (3,25 miliardi). Vengono quindi in rilievo: il riconoscimento di crediti d’imposta in favore delle imprese (circa 1,28 miliardi), la riduzione dell’IVA sulle utenze gas per il secondo trimestre 2022 (592 milioni), le agevolazioni tariffarie, nel secondo trimestre 2022, per soggetti svantaggiati (400 milioni).

Con particolare riferimento ai crediti di imposta, concorrono a determinare l’impatto complessivo di 1,28 miliardi circa i seguenti interventi.

L’articolo 4 del D.L. n. 17/2022 riconosce un credito d’imposta, alle imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. “energivore”) a parziale compensazione degli extra costi sostenuti per l’innalzamento dei costi di energia. In particolare, il beneficio spetta se i costi sostenuti nel primo trimestre 2022 sono incrementati di almeno il 30 per cento rispetto a quelli dello stesso periodo del 2019 ed è riconosciuto sulle spese sostenute per la componente energetica nel secondo trimestre 2022 (con oneri per 700 milioni).

L’articolo 5 del medesimo decreto legge riconosce un credito d’imposta, alle imprese a forte consumo di gas a parziale compensazione degli extra costi sostenuti per l’innalzamento dei prezzi energetici. In particolare, il beneficio spetta se i costi sostenuti nel primo trimestre 2022 sono incrementati di almeno il 30 per cento rispetto a quelli dello stesso periodo del 2019 ed è riconosciuto sulle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale nel secondo trimestre 2022 (522 milioni).

L’art. 6 riconosce due forme di credito di imposta per il settore dell’autotrasporto, per un onere complessivo di 54,6 milioni nel 2022.

 

Ø  Ulteriori oneri per interventi diretti a ridurre i costi energetici e quelli dei carburanti derivano dal decreto legge “Ucraina” (D.L. n. 21/2022) e ammontano, nell’anno 2022, a circa 4,79 miliardi di euro. Si tratta, per quanto concerne i costi energetici: dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese a titolo di parziale compensazione dei maggiori costi sostenuti (1, 56 miliardi circa); dell’estensione delle agevolazioni tariffarie per soggetti svantaggiati, c.d. “bonus sociale energia e gas” (103 milioni). Per quanto concerne, invece, gli interventi sui carburanti, si segnala la riduzione delle aliquote di accisa sui carburanti (con oneri per 653 milioni per il primo mese e di 2,29 miliardi per la proroga fino all’8 luglio delle medesime riduzioni e di quelle previste dal D.M. 6 aprile 2022), la riduzione dell’aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas naturale per autotrazione (con oneri per 35,8 milioni), l’esclusione dalla formazione del reddito da lavoro dipendente dei bonus carburante, nel limite di 200 euro per lavoratore dipendente (10 milioni), il credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (140 milioni).

In particolare, l’art. 1 del D.L. n. 21/2022 dispone la riduzione, per un mese, dell’accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione. Alla disposizione sono ascritti effetti di minore entrata per 568,46 milioni (minore accisa) e per 84 milioni (minore IVA).

L’articolo 1-bis, introdotto con la legge di conversione, dispone la proroga delle riduzioni delle aliquote di accisa sui carburanti, già disposte dal decreto ministeriale del 6 aprile 2022 e dall’art. 1 del D.L. n. 21/2022, dal 3 maggio all’8 luglio 2022, e la riduzione, per il medesimo periodo, dal 22 al 5 per cento l’aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas naturale per autotrazione con oneri pari, complessivamente, a 2.326 milioni circa.

L’art. 3 del medesimo decreto legge riconosce un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, alle imprese con potenza pari o superiore a 16,5 Kw, diverse da quelle di cui al DM 21 dicembre 2017. Il beneficio spetta se il prezzo dell’energia utilizzata nel secondo trimestre 2022 risulta incrementato di almeno il 30 per cento rispetto al costo riferito al medesimo trimestre del 2019 (con oneri per circa 864 milioni).

L’art. 4 riconosce altresì un credito d’imposta alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all’art. 5 del D.L. n. 17/2022. Il beneficio spetta se i costi del gas consumato nel secondo trimestre 2022 sono superiori a quelli riferito al primo trimestre 2022 (gli oneri ammontano a 238 milioni).

L’art. 5 incrementa la misura dei crediti d’imposta riconosciuti dagli articoli 4 e 5 del D.L. n. 17/2022 (per 460 milioni di maggiori oneri).

L’art. 17 istituisce un fondo per il sostegno del settore dell’autotrasporto per far fronte all’aumento del prezzo dei carburanti, con dotazione di 500 milioni per il 2022. Di tale importo non si tiene conto dal momento che la norma in oggetto verrà abrogata dal decreto legge n. 50/2022, di seguito illustrato.

Infine, l’art. 18 istituisce un credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca. Il beneficio è riconosciuto qualora il prezzo del carburante consumato nel primo trimestre 2022 sia superiore di almeno il 30 per cento del prezzo medio del medesimo trimestre 2021 (onere per 140 milioni nel 2022).

 

Ø  Infine, gli oneri per interventi diretti a ridurre i costi energetici e quelli dei carburanti derivanti dal decreto legge n. 50/2022 ammontano, nell’anno 2022, a circa 4,58 miliardi di euro, destinati alle imprese sotto forma di crediti di imposta a parziale compensazione dei costi sostenuti per l’energia e il gas e per il riconoscimento di buoni da impiegare per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto da parte delle persone fisiche.

In particolare, l’art. 1 del D.L. n. 50/2022, sulla base di uno stanziamento di 116 milioni tramite, prevede ce l’Arera ridetermini le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute (ai sensi del decreto del MISE del 28 dicembre 2007) e la compensazione per la fornitura di gas naturale (ai sensi dell’art. 3 comma 9 del D.L. n. 185/2008).

L’art. 1-ter dello stesso decreto legge dispone l’azzeramento, per il terzo semestre 2022, delle aliquote degli oneri generali di sistema elettrico per le utenze domestiche e le utenze non domestiche in bassa tensione, per alti usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, e per le utenze con potenza superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione, o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico. Gli oneri derivanti da questa misura sono valutati in 1.915 milioni per il 2022.

L’art. 1-quater prevede un’aliquota IVA agevolata al 5 per cento, per il terzo trimestre del 2022, per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, con oneri pari a 481 milioni per il 2022.

È poi estesa al terzo semestre 2022 la riduzione delle aliquote per oneri generali di sistema nel settore del gas naturale: l’onere di tale misura è quantificato in 292 milioni.

Lo stesso art. 1-quater dispone poi un’ulteriore riduzione delle aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas nel terzo trimestre 2022 con particolar riferimento agli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi all’anno, con oneri pari a 240 milioni.

L’art. 2 incrementa i contributi straordinari, sotto forma di credito d’imposta, riconosciuti alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale. Alla disposizione sono ascritti effetti di minore entrata per 511 milioni circa.

L’art. 3-bis proroga per il secondo trimestre 2022 solo per il settore della pesca il credito d’imposta per l’acquisto di carburanti previsto dal predetto art. 18 del decreto legge n. 21/2022 (Ucraina). Gli oneri derivanti da questa misura sono valutati in 23 milioni per il 2022.

L’art. 4 riconosce alle imprese a forte consumo di gas naturale un credito di imposta in ragione del 10 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto di gas nel primo trimestre 2022 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale riferito all’ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) abbia subito un incremento superiore del 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferimento al medesimo trimestre del 2019. Gli oneri sono stimati pari a circa 427 milioni di euro.

L’art. 35 istituisce un fondo con dotazione pari a 79 milioni di euro per il 2022 per il riconoscimento ai percettori di un reddito non superiore a 35 mila euro di buoni di importo fino a 60 euro da impiegare all’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico.

Il medesimo decreto, inoltre, da un lato abroga la norma del D.L. n. 21/2022 istitutiva di un fondo da 500 milioni di euro per il sostegno dell’autotrasporto (art. 17), dall’altro introduce un nuovo credito di imposta, con oneri per la finanza pubblica valutati in circa 497 milioni di euro, pari al 28 per cento della spesa sostenuta dagli autotrasportatori per l’acquisto di gasolio per autotrazione.

In particolare, l’art. 3 del medesimo decreto legge riconosce alle imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate di un credito di imposta nella misura del 28 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre 2022 per l’acquisto di gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore, al netto dell’IVA.


 

Nella figura 1 sono poste a confronto le risorse complessivamente stanziate – quantificate in 20,43 miliardi per il 2022 in termini di indebitamento netto - per le finalità in esame da ciascuno dei provvedimenti sopra richiamati, con distinta evidenziazione dell’impegno finanziario destinato, da un lato, al contenimento dei prezzi di energia elettrica e gas, e di quello riguardante, dall’altro, i carburanti ed i trasporti.

Figura 1 – Anno 2022 – Misure legislative contro il “caro energia”: risorse stanziate per il 2022 (effetti sull’ indebitamento netto della p.a.)

(milioni di euro)

Fonte: Elaborazione su dati riportati nelle relazioni tecniche e nei prospetti riepilogativi riferiti ai singoli provvedimenti.

3.      Tipologie di misure e settori di intervento

Si offre di seguito un’analisi disaggregata per tipologie di misure degli interventi realizzati con i provvedimenti richiamati al paragrafo 2. Per ciascuna categoria di intervento - individuata tenendo conto anche del settore di riferimento (elettricità, gas, carburanti e trasporti) - è indicato il volume complessivo delle risorse (in termini di impatto sul deficit) messe a disposizione.

Come già indicato al precedente paragrafo, complessivamente, gli interventi sopra menzionati, disposti dalla legge di bilancio 2022 e dai decreti legge nn. 4, 17, 21 e 50 del 2022, determinano effetti in termini di indebitamento netto per circa 20,43 miliardi di euro per il 2022.

Nel grafico che segue (figura 2), sono indicati le tipologie ed i settori di intervento delle diverse misure, con il relativo impatto finanziario.

Figura 2 – Anno 2022 – Principali tipologie e settori di intervento delle misure contro il “caro energia”

(milioni di euro)

Fonte: Elaborazione su dati riportati nelle relazioni tecniche e nei prospetti riepilogativi riferiti ai singoli provvedimenti

 

 


 

3.1 Contenimento della spesa per elettricità

 

·        Gli oneri generali di sistema del sistema elettrico e provvedimenti adottati nel biennio 2020-2021
Gli oneri generali di sistema sono componenti tariffarie il cui gettito è destinato alla copertura di costi relativi ad attività di interesse generale, previsti in attuazione di disposizioni normative. Sono determinati dall’Arera e applicati come maggiorazione della tariffa di distribuzione, (quindi all’interno dei servizi di rete), in maniera differenziata per tipologia di utenza. 
Dal 2018 gli oneri generali di sistema sono ripartiti in due categorie: 
-	gli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili, oltre che a copertura delle agevolazioni previste per le imprese energivore ed altre utenze (Asos); 
-	i rimanenti oneri generali (Arim), che comprendono voci quali gli oneri per il finanziamento di attività nucleari residue, i regimi tariffari speciali per le ferrovie e il bonus elettrico per gli utenti svantaggiati.
Le componenti tariffarie Asos e Arim sono espresse, in generale, in centesimi di euro/punto di prelievo per anno, centesimi di euro/kW impegnato per anno e centesimi di euro/kWh. Agli utenti domestici non è applicata la quota potenza, mentre la quota energia è applicata per scaglioni di consumo. Agli utenti domestici in residenza anagrafica non è applicata nemmeno la quota fissa. Altre tipologie di utenze, come le imprese ad alto consumo di energia elettrica, beneficiano di agevolazioni a riduzione degli oneri generali di sistema da versare attraverso la tariffa elettrica. 
Già nel biennio 2020-2021, nell’ambito delle misure di carattere emergenziale adottate durante la pandemia da Covid-19 per il sostegno e il rilancio dell’economia e, nella seconda parte dell’anno, per fronteggiare il rialzo dei prezzi dell’energia elettrica, sono state adottate alcune misure temporanee volte a ridurre l’incidenza di alcune componenti, tra cui gli oneri generali di sistema, sulla tariffa elettrica applicata alle utenze, per un costo a carico della finanza pubblica di 600 milioni di euro nel 2020, a favore delle utenze non domestiche, e di 4.000 milioni di euro nel 2021, di cui 800 milioni per l’annullamento nel IV trimestre degli oneri generali di sistema a carico delle utenze in bassa tensione, anche domestiche. 
Annullamento degli oneri generali per il sistema elettrico nel 2022

 

Nel 2022 sono stati stanziati circa 7,92 miliardi di euro che hanno consentito l’annullamento degli oneri generali per il settore elettrico nei primi tre trimestri dell’anno. Le somme stanziate sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali e all’attuazione delle disposizioni sull’annullamento degli oneri generali provvede l’Arera con propri provvedimenti.

In particolare:

·         la legge n. 234/21 (legge di bilancio 2022), all’articolo 1, commi da 503 a 505, ha destinato 1,8 miliardi di euro all’annullamento degli oneri generali di sistema a carico delle utenze in bassa tensione, domestiche e non, con potenza disponibile fino a 16,5 kW nel I trimestre 2022;

·         il D.L. n. 4/2022, all’articolo 14, ha destinato 1,2 miliardi di euro all’annullamento degli oneri generali di sistema anche per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche se connesse in media o alta tensione, sempre per il I trimestre 2022;

·         il D.L. n. 17/2022, all’articolo 1, ha destinato 3 miliardi di euro all’annullamento degli oneri generali di sistema per le utenze domestiche e non, in bassa, alta e media tensione per il II trimestre 2022;

·         il D.L. n. 50/2022, all’art. 1-ter, ha destinato 1,92 miliardi di euro per l’azzeramento, per il III semestre 2022, delle aliquote degli oneri generali di sistema elettrico per le utenze domestiche e le utenze non domestiche in bassa tensione, per alti usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, e per le utenze con potenza superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione, o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

All’attuazione delle disposizioni sopra elencate ha, dunque, provveduto l’Arera con le seguenti delibere, riferite al 2022:

·         la delibera 30 dicembre 2021, n. 635 ha dato attuazione all’articolo 1, commi da 503 a 505 della legge di bilancio 2022;

·         la delibera 31 gennaio 2022, n. 35 ha dato attuazione all’articolo 14 del D.L. n. 4/2022;

·         la delibera 30 marzo 2022, n. 141 ha dato attuazione all’articolo 1 del D.L. n. 17/2022;

·         la delibera 29 giugno 2022, n. 295 ha dato attuazione all’art. 1-ter del D.L. n. 50/2022.

Andamento del costo al kWh dell’energia per una famiglia tipo
Di seguito si riporta un grafico, costruito sulla base dei dati Arera, che indica l’andamento del costo al kWh dell’energia per una famiglia tipo (consumo domestico), ripartito per componente tariffaria. In viola, la componente relativa agli oneri generali di sistema, già ridotti nel III trimestre 2021 e annullati a decorrere dal IV trimestre del medesimo anno.
Si evidenzia che le risorse stanziate nel biennio 2020-2021 per la riduzione degli oneri generali di sistema nei trimestri precedenti al III trimestre 2021 non determinano un’incidenza sulle tariffe applicate alle famiglie, in quanto in prevalenza destinate a ridurre l’importo degli oneri a carico delle utenze non domestiche, nell’ambito delle misure volte ad alleviare gli effetti della crisi pandemica sui settori produttivi.
Figura 3 – Costo in c€ al kWh per una famiglia tipo con 3 kW di potenza impegnata e 2.700 kWh di consumo annuo

 
Fonte: Elaborazione su dati Arera

·        Crediti d’imposta per la spesa energetica delle imprese energivore

Nel 2022, con il riconoscimento di crediti di imposta calcolati in base alla spesa energetica sostenuta delle imprese energivore, sono state complessivamente destinate alla parziale compensazione dei costi da queste sostenuti per l’acquisto di energia elettrica nel primo semestre dell’anno risorse per circa 1,47 miliardi di euro, di cui 540 milioni nel primo e 925 milioni di euro nel secondo trimestre. I crediti di imposta in esame, utilizzabili in compensazione, non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell’imposta sui redditi né della base imponibile IRAP.

Nel dettaglio, il D.L. n. 4/2022 ha previsto, all’articolo 15, la destinazione di 540 milioni di euro al riconoscimento alle imprese a forte consumo di energia elettrica di un credito di imposta pari al 20 per cento della spesa nella materia energia sostenuta nel I trimestre 2022 dalle imprese energivore.

Per la definizione di impresa a forte consumo di energia elettrica, si fa rinvio al D.M. 21 dicembre 2017, che indica i settori interessati, le soglie di consumo annuo e altri criteri definitori. Per accedere all’agevolazione, le imprese devono aver subito nel trimestre precedente un incremento del costo dell’energia elettrica superiore al 30 per cento rispetto al medesimo trimestre del 2019.

Successivamente, il D.L. n. 17/2022, all’articolo 4, ha previsto il riconoscimento di un credito di imposta anche a compensazione della spesa energetica sostenuta dalle imprese energivore nel II trimestre 2022, estendendone l’applicazione alla spesa per l’energia elettrica dalle stesse prodotta e autoconsumata. Il decreto stimava una spesa fiscale di 700 milioni di euro.

Il D.L. n. 21/2022, all’articolo 5, ha successivamente incrementato l’aliquota applicabile alla spesa nella materia energia sostenuta da aprile a giugno 2022 dal 20 al 25 per cento, stanziando, a tal fine, ulteriori 225 milioni di euro.

 

·        Crediti d’imposta per la spesa energetica delle altre imprese

Nel 2022 è stato introdotto un credito di imposta a parziale compensazione della maggiore spesa energetica sostenuta nel II trimestre dalle imprese non energivore con potenza pari o superiore a 16,5 kW, per una spesa fiscale stimata in circa 1,08 miliardi di euro. I crediti di imposta in esame, utilizzabili in compensazione, non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell’imposta sui redditi né della base imponibile IRAP.

In particolare, il D.L. n. 21/2022, oltre ad aumentare l’aliquota del credito di imposta riconosciuto alle imprese energivore, ha introdotto, per il secondo trimestre 2022, un’analoga agevolazione per le altre imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, a condizione che nel primo trimestre 2022 abbiano acquisto l’energia elettrica ad un prezzo superiore di oltre il 30 per cento rispetto al primo trimestre 2019. L’onere di tale misura è stimato in circa 864 milioni.

Successivamente, il D.L. n. 50/2022 ha innalzato l’aliquota del credito di imposta dal 12 al 15 per cento. Confermando nella relazione tecnica le stime relative al prezzo dell’energia al MWh e i consumi previsti, la stima degli oneri di finanza pubblica conseguenti è stata indicata in 216 milioni di euro.

3.2 Contenimento della spesa per il gas

·        Riduzione oneri generali di sistema gas

Nel 2022 sono stati finora stanziati circa 1,26 miliardi di euro per la riduzione degli oneri generali di sistema gas nei primi tre trimestri dell’anno. Anche in questo caso, le norme di rango primario rinviano a successivi provvedimenti dell’Arera l’attuazione della misura.

 

Gli oneri generali di sistema gas e provvedimenti adottati nel 2021

Gli oneri generali di sistema gas, analogamente a quanto detto con riferimento agli oneri generali del settore elettrico, sono componenti tariffarie, stabilite periodicamente dall’Arera, il cui gettito è destinato alla copertura di costi relativi ad attività di interesse generale per il settore gas, previsti in attuazione di disposizioni normative. Le componenti ricomprese tra gli oneri generali di sistema gas sono quattro: le componenti RE/REt, che raccolgono il gettito tariffario necessario alla promozione dell’efficienza energetica per il settore gas tramite i certificati bianchi, le componenti GS/GSt, che raccolgono il gettito tariffario necessario al bonus sociale per il settore gas, la componente UG2, che serve a compensare i costi di commercializzazione della vendita al dettaglio di gas naturale riconosciuti agli esercenti i servizi di tutela, le componenti UG3/UG3t, che servono alla copertura degli oneri sostenuti dalle imprese distributrici per alcuni interventi di interruzione della fornitura gas, nonché dei meccanismi di reintegrazione gli oneri relativi alla morosità dei clienti finali servizi nell’ambito dei servizi di ultima istanza.

Prima dell’adozione di misure volte a ridurne l’incidenza, rappresentavano, prendendo a riferimento le condizioni economiche di maggior tutela, circa il 4 per cento della tariffa del gas. Già nella seconda metà del 2021, con l’approvazione e la conversione in legge del D.L. n. 130/2021, sono stati destinati 480 milioni di euro per la riduzione degli oneri generali di sistema per il settore gas nel IV trimestre 2021.

 

Con riferimento all’esercizio 2022, per fronteggiare l’ulteriore incremento del prezzo del gas, sono state approvate le seguenti disposizioni sugli oneri generali di sistema:

-          la legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022), all’articolo 1, comma 507, ha destinato 480 milioni di euro alla riduzione degli oneri generali di sistema per il settore gas nel I trimestre 2022;

-          il D.L. n. 17/2022, all’articolo 2, ha destinato 250 milioni di euro alla riduzione degli oneri generali di sistema per il settore gas nel II trimestre 2022;

-          il D.L. n. 50/2022, all’art. 1-quater, ha destinato 292 milioni di euro alla riduzione degli oneri generali di sistema nel settore del gas naturale anche per il III semestre 2022, e 240 milioni di euro a un’ulteriore riduzione degli oneri generali di sistema nel III trimestre 2022 con particolare riferimento agli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi all’anno.

All’attuazione delle disposizioni sopra elencate ha provveduto l’Arera con propri provvedimenti. In particolare, con riferimento al 2022:

·         la delibera 30 dicembre 2021, n. 635 ha dato attuazione all’articolo 1, comma 507 della legge di bilancio 2022;

·         la delibera 30 marzo 2022, n. 141 ha dato attuazione all’articolo 1 del D.L. n. 17/2022;

·         la delibera 29 giugno 2022, n. 295 ha dato attuazione all’articolo 1-quater del D.L. n. 50/2022.

 

·        Riduzione IVA sul gas metano

La legge di bilancio 2022, il D.L. n. 17/2022 e il D.L. n. 50/2022 hanno confermato per i primi tre trimestri del 2022 la riduzione dell’IVA sul gas metano utilizzato per usi civili e industriali dal 10 al 5 per cento, già prevista dal D.L. n. 130/2021.

Il costo della misura è stato stimato in 1,68 miliardi di euro (608 milioni di euro per il I trimestre, 592 milioni di euro per il II trimestre, 481 milioni di euro per il III trimestre).

 

Andamento del costo al metro cubo del gas per una famiglia tipo
Di seguito si riporta un grafico (figura 4), costruito sulla base dei dati Arera, che indica l’andamento del costo del gas al metro cubo per una famiglia tipo (consumo domestico) con il regime di maggior tutela, ripartito per tipologia di spesa. 
In viola è indicata la componente relativa agli oneri generali di sistema, ridottasi nel IV trimestre 2021 e nel I trimestre 2022 in conseguenza delle risorse (480 milioni di euro per trimestre) stanziate rispettivamente dal D.L. n. 130/2021 e dalla Legge di bilancio 2022: tale componente tariffaria ha assunto poi valore negativo in seguito degli stanziamenti disposti dal D.L. n. 17/2022 e dal D.L. n. 50/2022 per il II e il III trimestre 2022, per complessivi 782 milioni di euro. Ciò ha consentito di mantenere il prezzo del gas pagato dal consumatore domestico a 123,62 c€/mc il prezzo del gas da aprile a settembre 2022. 
Si rammenta che la determinazione delle aliquote delle componenti tariffarie da parte dell’Arera si basa sulle previsioni aggiornate relative all’evoluzione delle esigenze di raccolta e alle effettive e previste disponibilità di cassa. Nel corso del 2021, il gettito complessivo, pari a 1.780 milioni di euro (di cui 1.036 milioni di euro derivante dal gettito tariffario e 744 milioni di euro di risorse statali) ha superato l’esigenza di competenza, pari a 1.469 milioni di euro. 
La rideterminazione degli oneri generali del sistema gas da parte dell’Arera per i primi tre trimestri dell’anno ha quindi tenuto conto, oltre che delle somme stanziate dallo Stato (1,26 miliardi di euro), della disponibilità di cassa e dei costi preventivabili nel corso dell’anno.

In verde è indicata la componente relativa alle imposte. La riduzione dell’IVA dal 10 al 5 per cento, a partire dal IV trimestre 2021, ha avuto come effetto quello di ridurre la componente relativa alle imposte da circa 30 centesimi di euro al metro cubo nel III trimestre ad un importo tra i 22 e i 24 centesimi di euro al metro cubo nei trimestri successivi, nonostante l’aumento del costo della materia prima (indicata in blu) abbia comportato un incremento della base imponibile su cui si calcola l’imposta sul valore aggiunto.

 

Figura 4 – Costo in c€ al metro cubo per un consumatore domestico tipo

 
Fonte: Elaborazione su dati Arera


 

·        Credito di imposta sulla spesa gas per le imprese gasivore

Nel 2022 sono stati introdotti crediti di imposta a parziale compensazione della maggiore spesa per il gas sostenuta dalle imprese gasivore nel primo semestre 2022 un onere complessivo valutato in circa 1,42 miliardi di euro, di cui 427 milioni di euro per il I trimestre e 993 milioni di euro per il II trimestre.

Nel I trimestre l’aliquota del credito di imposta è pari al 10 per centro della spesa in gas sostenuta; nel II trimestre, al 25 per cento.

I crediti di imposta in esame, utilizzabili in compensazione, non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell’imposta sui redditi né della base imponibile IRAP.

Più in dettaglio, il D.L. n. 17/2022 ha introdotto un credito di imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas, come definite ai sensi del D.M. 21 dicembre 2021, n. 541, del 15 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del gas per usi non energetici nel II trimestre 2022, a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale nel primo trimestre 2022 sul Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) abbia subito un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo trimestre del 2019.

La relazione tecnica allegata al D.L. n. 17/2022 valutava, in un primo tempo, in 522 milioni di euro il costo della misura.

I successivi decreti legge n. 21/2022 e n. 50/2022 hanno innalzato l’aliquota dal 15 rispettivamente al 20 e al 25 per cento, stimando in 235 milioni di euro il maggior onere per la finanza pubblica conseguente a ciascun incremento del 5 per cento (per un totale di 470 milioni).

Infine, il D.L. n. 50/2022 ha previsto un analogo credito di imposta, pari al 10 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto di gas nel I trimestre 2022 da parte delle imprese operanti nei settori considerati dal D.M. 21 dicembre 2021, n. 541. La relazione tecnica ha stimato i relativi effetti finanziari negativi di gettito in 427,1 milioni di euro.

 

·        Credito di imposta sulla spesa gas per le altre imprese

Nel 2022 sono stati stanziati 297 milioni di euro a parziale compensazione, tramite il riconoscimento di un credito di imposta, dei maggiori costi sostenuti dalle imprese non gasivore in gas nel II trimestre 2022.

I crediti di imposta in esame, utilizzabili in compensazione, non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell’imposta sui redditi né della base imponibile IRAP.

In particolare, il D.L. n. 21/2022 ha istituito un credito di imposta pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto di gas da parte delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale nel II trimestre 2022 ed ha stimato una spesa di 237,89 milioni di euro. Il successivo D.L. n. 50/2022 ha previsto un aumento dell’aliquota dal 20 al 25 per cento determinando un ulteriore onere stimato pari a 59,45 milioni di euro.

Anche in questo caso, l’accesso all’agevolazione è subordinato al verificarsi di un aumento del 30 per cento del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS).

 

3.3 Misure di contrasto alla povertà energetica

I bonus sociali elettrico e gas
I bonus sociali elettrico e gas sono una misura volta a ridurre la spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale dai nuclei familiari in condizioni di disagio economico o fisico. Attualmente i bonus sono disciplinati dal D.M. 18 dicembre 2007, adottato in attuazione della legge n. 266/2005. Il decreto prevede la determinazione con provvedimenti dell’Arera di una compensazione parziale della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica e gas da parte di clienti domestici economicamente svantaggiati o, per il solo bonus elettrico, in grave condizione di salute tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche necessarie per la loro esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica. Il D.M. 18 dicembre 2007 prevede che gli oneri derivanti dalla compensazione della spesa di cui al medesimo decreto “sono inclusi tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico”. Al gettito tariffario si aggiungono poi le risorse provenienti dal Bilancio dello Stato stabilite con legge di bilancio o altre disposizioni di legge. Nel 2021 sono stati riconosciuti, a valere sul gettito tariffario e sulle risorse aggiuntive statali, bonus per 439 milioni di euro a favore di utenti elettrici e 185 milioni di euro a favore di utenti gas. Parte delle risorse stanziate con legge non sono state impiegate, rivelandosi le stime di spesa inferiori ai dati reali e sono dunque rimaste nella disponibilità del conto dedicato per essere impiegate in seguito.
Nel 2022 sono stati stanziati complessivamente 1,53 miliardi di euro per il rafforzamento e l’estensione della platea di beneficiari dei bonus sociali elettrico e gas

 

In particolare, la legge di bilancio 2022, all’articolo 1, comma 508, e il D.L. n. 17/2022, all’articolo 3, hanno previsto il trasferimento alla CSEA (Cassa Servizi Energetici e Ambientali), rispettivamente, di 912 milioni di euro e di 400 milioni di euro per il rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas nel I e nel II trimestre 2022.

Le relazioni tecniche relative alla Legge di bilancio 2022 e al D.L. n. 17/2022 stimavano in tre milioni le famiglie che avrebbero fruito del bonus energia e in due milioni le famiglie che avrebbero fruito del bonus gas.

Il D.L. n. 21/22, all’articolo 6, ha poi ampliato l’ambito soggettivo di applicazione del bonus sociale, elevando la soglia ISEE fino alla quale i clienti domestici possono beneficiare del bonus sociale da 8.265 a 12.000 euro dal 1° aprile al 31 dicembre 2022. Per l’introduzione di questa misura è stato stimato un ulteriore onere di 102,8 milioni di euro.

Le risorse statali stanziate per il I trimestre sono servite prevalentemente a finanziare il bonus gas (534,7 milioni di euro su un totale di 912 milioni di euro), mentre quelle stanziate successivamente sono state impiegate soprattutto per finanziare il bonus elettrico (462,7 milioni di euro su un totale di 502,8 milioni di euro).

Alle disposizioni contenute nella legge di bilancio 2022 e nei D.L. n. 17/2022 e n. 21/2022 è stata data attuazione con delibere dell’Arera 30 dicembre 2021, n. 635 e 30 marzo 2022, n. 141, confermando l’applicazione, già prevista nel IV trimestre 2021, di bonus sociali integrativi (CCI) calcolati sulla base dei consumi registrati nei trimestri di riferimento.

Il D.L. n. 50/2022 ha poi disposto la rideterminazione da parte dell’Arera, con propria delibera, per il III trimestre, nel limite delle risorse già disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali – CSEA, delle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale, con l'obiettivo di mantenere inalterata rispetto al secondo trimestre dell'anno 2022 la spesa dei clienti beneficiari delle agevolazioni corrispondenti ai profili-tipo dei titolari dei suddetti benefìci. L’Arera ha dato attuazione a tale disposizione con la citata deliberazione 30 giugno 2022, n. 295, confermando per il III trimestre l’importo dei bonus sociali riconosciuti nei trimestri precedenti.

Inoltre, l’articolo 1, comma 2 del citato decreto ammette retroattivamente alla fruizione dei bonus dal 1° gennaio 2022 i soggetti che ottengono nel corso dell’anno un’attestazione ISEE che dia diritto all’agevolazione (ossia un ISEE fino a 8.265 euro); a tal fine si prevede il trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali dell’importo di 116 milioni di euro. Tali risorse sono destinate – si legge nella relazione tecnica – per una quota pari a 56 milioni di euro al settore elettrico e per i restanti 60 milioni di euro al settore gas.

 

3.4 Misure in materia di carburanti e trasporti

 

·        Riduzione accise carburanti

Complessivamente, nei primi sette mesi del 2022, per la riduzione temporanea delle accise e dell’IVA sui carburanti, sono stati stanziati con norme di legge circa 2,98 miliardi di euro[2].

In particolare, con D.L. n. 21/2022 è stata in un primo tempo disposta la riduzione, per un mese, dal 22 marzo al 21 aprile 2022, delle accise sulla benzina (da 643,24 a 478,40 euro per 1000 litri) e sul gasolio usato come carburante (da 532,24 a 367,40 euro per 1000 litri). Il minor gettito da accise e IVA è stato valutato in 653 milioni di euro (568,46 milioni di minori accise e 84,07 milioni di euro di minor gettito IVA).

La riduzione seguiva di pochi giorni quella già disposta per trenta giorni con decreto 18 marzo 2022 del Ministero dell’economia e delle finanze che, al fine di compensare le maggiori entrate IVA rispetto alle previsioni, aveva ridotto le aliquote della benzina da 728,40 a 643,24 euro per mille litri, degli oli da gas o gasolio usato come carburante da 617,40 a 532,24 euro per mille litri e del GPL da 267,77 a 182,61 euro per mille chilogrammi.

Con il successivo decreto 6 aprile 2022 del Ministero dell’economia e delle finanze, le riduzioni stabilite dal D.L. n. 21/2022 e dal decreto 18 marzo 2022 sono state prorogate fino al 2 maggio 2022.

I decreti ministeriale del 18 marzo 2022 e del 6 aprile 2022 sono stati adottati in applicazione dell’articolo 1, commi 290 e 291 della legge n. 244/2007, in base al quale, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, le misure delle aliquote di accisa sui carburanti previste dall’allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (D.Lgs. n. 504/1995) possono essere diminuite per compensare le maggiori entrate dell’IVA derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale. La rideterminazione delle accise è ammessa in caso di aumento del prezzo di almeno del 2 per cento rispetto al valore di riferimento indicato nei documenti di economia e finanza e nelle relative note di aggiornamento. Lo stesso articolo 1, comma 8 del D.L. n. 21/22 ha previsto che tali provvedimenti possano essere adottati, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 291 della legge n. 244/2007, anche con cadenza diversa da quella trimestrale. Ciò ha consentito l’adozione del decreto 6 aprile 2022 a meno di un mese dall’emanazione del precedente.

 

Con il D.L. n. 38/2022, sono state confermate, per il periodo dal 3 maggio all’8 luglio 2022, le medesime riduzioni di accisa previste dal D.L. n. 21/2022 e, per quanto riguarda il GPL, dal decreto 18 marzo 2022. Tali norme, poi confluite nel testo del D.L. n. 21/2022 con l’approvazione della relativa legge di conversione n. 51/2022, prevedono anche, per il medesimo periodo, l’azzeramento dell’accisa sul gas naturale usato per autotrazione (di norma pari a 3,31 euro per mille metri cubi) e la riduzione dell’IVA sul medesimo carburante dal 22 al 5 per cento.

Il minor gettito delle accise conseguente alle misure approvate con la legge di conversione n. 51/2022 è stato valutato in circa 1,99 miliardi di euro. Quanto alla contrazione prevista del gettito IVA, la relazione tecnica stima in 296,03 milioni di euro i minori incassi derivanti dalla riduzione delle accise (su cui si applica l’IVA) e in 35,82 milioni di euro la diminuzione del gettito IVA derivante dalla riduzione dell’aliquota applicabile al prezzo del gas naturale.

Da ultimo, con decreti del Ministero dell’economia e delle finanze del 24 giugno 2022 e del 19 luglio 2022, adottati ai sensi del citato articolo 1, comma 290, della legge n. 244/2007, sono state prorogate fino al 21 agosto 2022 le riduzioni delle accise e dell’IVA già previste dalle precedenti disposizioni.

 

Nel grafico che segue sono rappresentate le aliquote delle accise applicate sui carburanti a seguito delle variazioni determinate con i provvedimenti prima descritti. Le accise su benzina e gasolio sono indicate in centesimi di euro al litro, mentre le accise su GPL e gas naturale in centesimi di euro al chilogrammo.

I periodi considerati sono: il periodo dal 1° gennaio al 18 marzo 2022, il periodo dal 18 al 22 marzo 2022, il periodo dal 22 marzo al 3 maggio 2022, il periodo dal 3 maggio al 21 agosto 2022.

 

 


Figura 5 – Andamento delle accise sui carburanti (esercizio 2022)

Fonte: Elaborazione sui dati dei decreti legge e dei decreti ministeriali adottati nel 2022 in materia di accise e carburanti


 

·               Crediti di imposta per la spesa in carburanti nell’autotrasporto

Nel 2022 sono stati finora stanziati circa 552 milioni di euro a parziale compensazione dei maggiori costi sostenuti dal settore dell’autotrasporto per l’acquisto di carburanti e additivi.

La misura di maggior rilievo è contenuta all’articolo 3 del D.L. n. 50/2022, che ha previsto il riconoscimento di un credito di imposta pari al 28 per cento della spesa, al netto IVA, sostenuta dalle imprese autotrasportatrici nel I trimestre 2022 per l’acquisto di gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore. Il credito di imposta non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP. L’onere per la finanza pubblica è valutato in 496,945 milioni di euro.

In precedenza, il D.L. n. 17/2022, all’articolo 6, aveva istituito altri due crediti di imposta a favore delle imprese autotrasportatrici, a parziale compensazione di costi sostenuti nel corso dell’intero anno 2022:

-                 al comma 3, entro il limite massimo di spesa di 29,6 milioni di euro, un credito di imposta a beneficio delle imprese autotrasportatrici che utilizzano mezzi di trasporto a basse emissioni (Euro VI/D, Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A, Euro V) nella misura del 15 per cento del costo di acquisto, al netto dell’IVA, del componente AdBlue[3] che è necessario per la trazione di tali mezzi e i cui prezzi sono saliti a causa dell’aumento del costo del metano necessario per produrre tale componente;

-                 al comma 5, nel limite massimo di spesa di 25 milioni di euro, un credito di imposta alle imprese autotrasportatrici nella misura del 20 per cento delle spese sostenute nel 2022, al netto dell’IVA, per l’acquisto di gas naturale liquefatto.

Entrambi i crediti di imposta non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.

 

·               Credito di imposta per la spesa in carburanti nel settore agricolo e della pesca

È stata prevista una spesa fiscale valutata in 163 milioni di euro nel 2022 per il riconoscimento di crediti di imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, nella misura del 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante, al netto dell’IVA.  

In particolare, il D.L. n. 21/2022 ha previsto, all’articolo 18, l’istituzione di un credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa in carburanti sostenuta dalle suddette imprese effettuata nel I trimestre del 2022, prevedendo oneri per 140 milioni di euro. Secondo le stime del Governo, quasi il 90 per cento dei crediti di imposta sarebbero riconosciuti a imprese agricole, la restante parte a operatori della pesca.

Il D.L. n. 50/2022 ha prorogato la misura per il II trimestre del 2022 per il solo settore della pesca, prevedendo oneri per 23 milioni di euro.

Il credito di imposta non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sui redditi e IRAP.

 

·               Bonus carburanti per lavoratori dipendenti

Nel 2022 sono stati previsti oneri valutati in 9,9 milioni di euro per la detassazione di buoni carburanti corrisposti dai datori di lavoro privati ai propri dipendenti, entro il limite di 200 euro per lavoratore (art. 2, D.L. n. 21/2022). Tale importo, quindi, non concorre alla formazione di reddito imponibile ai fini Irpef, anche qualora, sommato ad altri benefit riconosciuti dal datore, superasse la soglia di 258,23 euro sotto la quale è già prevista la detassazione Irpef dei beni e servizi prestati dalle aziende.

 

·               Buoni abbonamenti al trasporto pubblico

Nel 2022 sono stati stanziati 79 milioni di euro per agevolare l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

A tal fine, l’articolo 35 del D.L. n. 50/2022, con l’obiettivo espressamente indicato di mitigare l’impatto del caro energia sulle famiglie, istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con dotazione pari a 79 milioni di euro, finalizzato a riconoscere, nei limiti di detto importo, un buono da utilizzare dal 18 maggio al 31 dicembre 2022 per l’acquisto dei suddetti abbonamenti. Il valore del buono è pari al 100 per cento della spesa sostenuta e non può superare l’importo di 60 euro per beneficiario. I buoni possono essere riconosciuti a persone fisiche con un reddito fino a 35 mila euro (si ha riguardo al reddito del 2021). Il buono non concorre alla determinazione del reddito e dell’ISEE del beneficiario.

4.      Ulteriori misure a sostegno delle imprese, dei lavoratori e delle famiglie

Nel presente paragrafo sono brevemente descritte ulteriori misure legislative adottate nel 2022 che, pur non essendo espressamente dirette a compensare o ridurre la spesa per l’energia, perseguono la finalità di alleviare gli effetti dell’aumento dei prezzi, ivi compresi i rincari energetici, tutelando il potere d’acquisto dei lavoratori e delle famiglie e garantendo liquidità alle imprese. Sono altresì descritti interventi volti a promuovere processi di riconversione industriale ed investimenti nel settore energetico che consentono una minor esposizione ai rischi connessi alle dinamiche dei prezzi delle fonti energetiche fossili.

4.1 Misure per le imprese

·               Liquidità

Al fine di garantire la liquidità delle imprese in coincidenza con l’aumento dei costi dell’energia, sono state adottate misure con effetti complessivi per 420 milioni di euro nel 2022.

Si fa riferimento ai seguenti interventi.

-          Fondo di garanzia PMI: con D.L. n. 21/2022, il Fondo di Garanzia PMI di cui all’articolo 13 del D.L: n. 23/2020 è stato rifinanziato per un importo pari a 300 milioni di euro per l’anno 2022 (art. 8) e sono state modificate le condizioni alle quali sono ammissibili alla garanzia del Fondo talune tipologie di finanziamenti (art. 8-bis). In particolare, al verificarsi di specifiche condizioni, è ampliato il periodo di preammortamento da 24 a 30 mesi. La norma in oggetto è stata considerata priva di effetti finanziari.

Già il D.L. n. 17/2022, aveva previsto, fino al 30 giugno 2022, l’esenzione dal pagamento della commissione per le garanzie rilasciate dal Fondo medesimo a sostegno delle esigenze di liquidità conseguenti agli aumenti dei prezzi dell’energia. Tale norma era stata tuttavia considerata priva di effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

-          Garanzie ISMEA: l’articolo 19 del D.L. n. 21/2022 dispone che le esposizioni in essere al 22 marzo 2022, concesse dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito e destinate a finanziare le attività delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, in forma individuale o societaria, possano essere rinegoziate e ristrutturate per un periodo di rimborso fino a venticinque anni. Le predette operazioni di rinegoziazione e ristrutturazione possono essere assistite dalla garanzia gratuita fornita dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.  Per la concessione delle predette garanzie è autorizzata, in favore di ISMEA, la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2022. Successivamente, l’articolo 20 del D.L. n. 50/2022 ha autorizzato ISMEA a concedere garanzie dirette, con copertura al 100 per cento, sui nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di PMI agricole e della pesca che abbiano registrato un incremento dei costi per l’energia, per i carburanti o per le materie prime nel corso del 2022. La misura comporta un onere pari a 180 milioni di euro per l’anno 2022, cui si fa fronte in parte (80 milioni) mediante utilizzo di risorse disponibili su un conto corrente di tesoreria: l’effetto netto in termini di deficit è pari quindi a 100 milioni per il 2022.

Altri interventi, che vedono coinvolta SACE, adottati nell’esercizio in corso, sono stati considerati privi di effetti in termini di deficit, in quanto annoverati tra le “garanzie non standardizzate”, alle quali non è attribuito alcun impatto ex ante sull’indebitamento netto della p.a. in base al sistema contabile europeo (Sec 2010). I relativi effetti sono infatti contabilizzati soltanto a seguito dell’eventuale escussione delle garanzie medesime.

Si fa riferimento alle seguenti norme:

·         l’articolo 8 del D.L. n. 17/2022 ha previsto la possibilità di concedere le garanzie straordinarie SACE a sostegno della liquidità delle imprese – disciplinate dall’articolo 1 e dall’articolo 1-bis.1 del decreto legge n. 23/2020 – anche a sostegno di comprovate esigenze di liquidità conseguenti agli aumenti dei prezzi dell’energia;

·         successivamente, l’articolo 8 del D.L. n. 21/2022 ha previsto che le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, possano richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a 24. Al fine di sostenere le specifiche esigenze di liquidità derivanti dai predetti piani di rateizzazione concessi dai fornitori di energia elettrica e gas naturale, SACE S.p.A. rilascia le proprie garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, entro un limite massimo di impegni pari a 9 miliardi di euro. SACE S.p.A. è altresì autorizzata a concedere in favore delle imprese di assicurazione del ramo credito e cauzioni una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia, per effetto dell’inadempimento da parte di imprese con sede in Italia. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle suddette garanzie è accordata di diritto la garanzia dello Stato. A tal fine sono state istituite, nell’ambito del Fondo di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto legge n. 23 del 2020, quindi senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, due sezioni speciali, con autonoma evidenza contabile con una dotazione iniziale pari rispettivamente a 900 milioni di euro e a 2 miliardi di euro;

·         l’articolo 10 del medesimo D.L. n. 21/2022, inoltre, ha autorizzato SACE S.p.A. a rilasciare, fino al 31 dicembre 2022, garanzie per un impegno complessivo massimo entro i 5 miliardi di euro, in favore di banche e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma ad imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ad alto consumo energetico, da individuarsi con DPCM. La garanzia è rilasciata nei limiti delle risorse disponibili autorizzate per la “Garanzia Italia SACE” di cui all’articolo 1 del decreto legge n. 23/2020. La norma in oggetto è stata considerata priva di effetti finanziari.

 

·               Riconversione industriale ed investimenti nel settore energetico

Ulteriori misure adottate in favore delle imprese per incentivare investimenti in campo energetico ed interventi di riconversione produttiva hanno comportato un impatto in termini di indebitamento netto quantificato in complessivi 1,1 miliardi nel 2022. Si tratta delle seguenti misure.

 

Credito di imposta per investimenti energetici al Sud

Il D.L. n. 17/2022, all’articolo 14, ha istituito un credito di imposta a favore delle imprese che effettuano, fino al 30 novembre 2023, investimenti al Sud per ottenere una migliore efficienza energetica e per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili. I crediti di imposta sono riconosciuti, nella misura massima consentita dal regolamento UE n. 651/2014, entro il limite di 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Il credito di imposta non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.

Istituzione di un fondo per la decarbonizzazione e la riconversione verde delle raffinerie ricadenti nei SIN

Il D.L. n. 17/2022, all’articolo 17, ha istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica un fondo, con dotazione pari a 205 milioni di euro per il 2022, 45 milioni per il 2023 e 10 milioni per il 2024, per l’erogazione di contributi da assegnarsi con procedure competitive per la promozione della conversione delle raffinerie tradizionali esistenti all’interno di siti di bonifica di interesse nazionale (SIN) per la produzione di biocarburanti da utilizzare in purezza e la produzione di biocarburanti liquidi sostenibili in purezza, aggiuntiva rispetto alla quota di produzione obbligatoria di carburanti da fonti rinnovabili imposta ai fornitori di benzina diesel e metano dall’art. 39 del D.Lgs. 199/2021.

Istituzione di un fondo per favorire la ricerca, riconversione e sviluppo dell’industria del settore automotive

Il D.L. n. 17/2022, all’articolo 22, ha istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con dotazione pari a 700 milioni di euro per l’anno 2022 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, per favorire la transizione verde, la ricerca, gli investimenti nella filiera del settore automotive finalizzati all’insediamento, alla riconversione e alla riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili. La norma rinvia a successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri l’individuazione degli interventi ammissibili al finanziamento del fondo.

Il D.P.C.M. 6 aprile 2022, in attuazione del citato articolo 22, ha previsto incentivi, fino ad una spesa massima annua di 650 milioni di euro, per l’acquisto di veicoli non inquinanti effettuati da persone fisiche dal 16 maggio 2022 al 31 dicembre 2024.

Istituzione di un fondo per promuovere la ricerca e lo sviluppo della tecnologia dei microprocessori, la riconversione dei siti industriali esistenti e l’insediamento di nuovi stabilimenti

Il D.L. n. 17/2022, all’articolo 23, ha istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 150 milioni di euro per il 2022 e 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, finalizzato alla promozione della ricerca, dello sviluppo della tecnologia dei microprocessori e dell’investimento in nuove applicazioni industriali di tecnologie innovative, anche tramite la riconversione di siti industriali esistenti e l’insediamento di nuovi stabilimenti nel territorio nazionale. La dotazione del fondo è stata ridotta di 100 milioni di euro, per l’anno 2022, dall’articolo 24 del D.L. n. 50/2022. La dotazione residua per il 2022 è pari quindi a 50 milioni di euro.

 

4.2 Misure a sostegno del potere d’acquisto di lavoratori e famiglie

A sostegno del potere d’acquisto delle famiglie, il D.L. n. 50/2022 ha stanziato complessivamente 6,83 miliardi di euro per il riconoscimento di un’indennità una tantum a lavoratori e pensionati.

In particolare, gli articoli 31 e 32 del D.L. n. 50/2022 stanziano 6.300 milioni di euro per il 2022 per riconoscere ai lavoratori dipendenti, ai pensionati e a particolari categorie di soggetti (lavoratori domestici, incaricati della vendita a domicilio, percettori di reddito di cittadinanza, NASPI, DIS-COLL, indennità di disoccupazione agricola e a favore dei lavoratori stagionali) un’indennità una tantum. L’indennità, pari a 200 euro, è corrisposta nel mese di luglio al verificarsi di specifiche condizioni che, di norma, prevedono che il reddito percepito non ecceda i 35.000 euro.

Il successivo articolo 33 prevede misure di tenore simile per sostenere il potere d’acquisto dei lavoratori autonomi e dei liveri professionisti ma, in tal caso, l’onere a carico dello Stato è fissato nel limite di 500 milioni di euro per l’anno 2022. Si demanda, pertanto, ad appositi decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di definire i criteri di accesso al beneficio e la misura dello stesso al fine di rispettare il limite di spesa.

L’art. 2-bis prevede, infine, il pagamento di un’indennità una tantum di 550 euro per chi nel 2021 è stato titolare di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale per periodi non interamente lavorati non inferiori alle sette e non superiori alle venti settimane e che, alla data della domanda, non sia titolare di altro rapporto di lavoro dipendente, ovvero percettore di NASPI o trattamento pensionistico. Dalla misura derivano oneri pari a 30 milioni di euro per l’anno 2022. 

5.      Tabelle riepilogative

Nel presente paragrafo sono riportate tabelle riepilogative di tutte le misure esaminate nel precedente paragrafo, con evidenziazione della fonte legislativa, del trimestre di riferimento e degli oneri quantificati dalle relazioni tecniche in termini di indebitamento netto della p.a. Come risulta dalle tabelle e già indicato in premessa, complessivamente i predetti interventi hanno comportato oneri in termini di indebitamento netto della p.a. per circa 28,8 miliardi di euro.


 

Tabella 1 - MISURE PER LA MITIGAZIONE DEGLI EFFETTI DEI RINCARI ENERGETICI (1/1 – 29/7/2022):

 

A)       MISURE SU BASE TRIMESTRALE

 

 

1° trimestre

2° trimestre

3° trimestre

Totale

Misura

Fonte

Oneri finanziari (€)

Fonte

Oneri finanziari (€)

 

Oneri finanziari (€)

Annullamento oneri di sistema settore elettrico

LB 2022 e D.L. 4/22

3.000 milioni

D.L. 17/22

3.000 milioni

D.L. 50/22

1.915 milioni

7.915 milioni

Credito d’imposta spesa energia per energivore

D.L. 4/22

540 milioni

D.L. 17/22 e D.L. 21/22

925 milioni

 

1.465 milioni

Credito d’imposta 12% spesa energia per imprese non energivore con utenza >16,5kw

 

 

D.L. 21/22 e D.L. 50/22

1.080 milioni

 

1.080 milioni

Riduzione oneri di sistema gas

LB 2022

480 milioni

D.L. 17/22

250 milioni

D.L. 50/2022

532 milioni

1.262 milioni

Credito d’imposta sulla spesa gas per gasivore

D.L. 50/22

427 milioni

D.L. 17/22, D.L. 21/22 e D.L. 50/22

992 milioni

 

1.419 milioni

Credito d’imposta 20% sulla spesa gas per imprese non gasivore

 

 

D.L. 21/22 e D.L. 50/22

297 milioni

 

297 milioni

Riduzione IVA sul gas metano al 5%

LB 2022

608 milioni

D.L. 17/22

592 milioni

D.L. 50/22

481 milioni

1.681 milioni

Potenziamento bonus energia e gas per clienti

e

Estensione beneficiari bonus

LB 2022 e D.L. 50/22

1.028 milioni

D.L. 17/22

400 milioni

 

 

 

 

1.531 milioni

 

 

D.L. 21/22

103 milioni

 

Credito d’imposta 20% carburante in agr. e pesca

D.L. 21/22

140 milioni

D.L. 50/22 (solo per la pesca)

23 milioni

 

163 milioni

Credito d’imposta 28% gasolio autotrasporto

D.L. 50/22

497 milioni

 

 

 

497 milioni

Totale misure previste su base trimestrale

 

6.720 milioni

 

7.662 milioni

2.928 milioni

17.310 milioni

 

 

B) MISURE SU BASE NON TRIMESTRALE

 

Misura

Fonte

Oneri finanziari (€)

Crediti di imposta per l’autotrasporto sulla spesa per carburanti nel 2022

D.L. 17/22

55 milioni

Bonus carburanti per dipendenti 2022

D.L. 21/22

10 milioni

Buoni abbonamenti al trasporto pubblico

D.L. 50/22

79 milioni

Riduzione accise e IVA carburanti 22/3-21/4 e 3/5-21/8

D.L. 21/22 (653 milioni)

L. 51/22 (2.326 milioni)

2.979 milioni

Totale altre misure con effetti sul 2022

 

3.123 milioni

 

TOTALE (A+B)

 

20.433 milioni

 

Tabella 2– ALTRE MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE (1/1 – 29/7/2022)

 

Misura

Fonte

Oneri finanziari (€)

Crediti di imposta per interventi di efficienza energetica e rinnovabili al Sud

D.L. 17/22

145 milioni

Fondi per conversione energetica e il sostegno a specifici settori

D.L. 17/22 (1.055) e D.L. 50/22 (-100)

955 milioni

Incremento fondo di garanzia PMI

D.L. 21/22

300 milioni

Garanzie ISMEA a favore delle PMI agricole

D.L. 50/22

120 milioni

Totale altre misure per le imprese con effetti sul 2022

 

1.520 milioni

 

Tabella 3 – ALTRE MISURE PER LAVORATORI E FAMIGLIE (1/1 – 29/2022)

 

Misura

Fonte

Oneri finanziari (€)

Indennità per pensionati e lavoratori dipendenti

D.L. 50/22

6.300 milioni

Fondo per indennità a favore dei lavoratori autonomi

D.L. 50/22

500 milioni

Indennità per lavoratori a tempo parziale

D.L. 50/22

30 milioni

Totale altre misure per le famiglie con effetti sul 2022

 

6.830 milioni

 

TOTALE GENERALE

 

28.783 milioni

 

Nota: Eventuali differenze rispetto agli importi riportati nei precedenti paragrafi sono dovuti ad arrotondamenti


 

6.      Profili relativi alla quantificazione degli effetti finanziari

 

Nel presente paragrafo sono approfonditi i profili di quantificazione degli oneri finanziari derivanti da talune delle misure adottate per contenere la spesa energetica.

In merito agli oneri conseguenti a norme adottate per mitigare gli effetti del rincaro dell’energia elettrica e del gas su famiglie e imprese, occorre distinguere tra tre tipologie di misure: 1) quelle relative agli oneri generali di sistema e ai bonus sociali, 2) la riduzione dell’IVA sul gas e 3) i crediti di imposta riconosciuti alle imprese a parziale compensazione dei maggiori costi sostenuti.

Come già ricordato, gli oneri generali di sistema, che comprendono i costi connessi al riconoscimento dei bonus sociali elettrico e gas, costituiscono una voce sia della tariffa elettrica che del gas, stabilita ogni trimestre dall’Arera sulla base del gettito che si prevede sia necessario (sommato alle risorse statali eventualmente assegnate con norma di legge) al finanziamento di alcune misure di politica energetica (es. i meccanismi di incentivazione alle rinnovabili). Il loro ammontare è definito anche tenendo conto della disponibilità residua di risorse nei conti dedicati presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali. Le relazioni tecniche allegate alle diverse misure hanno fatto quindi riferimento ai dati contabili e previsionali di Arera e CSEA per la determinazione delle risorse da trasferire a quest’ultima per l’annullamento degli oneri generali di sistema.

Il costo dell’annullamento degli oneri connessi al sistema elettrico è stato indicato nella misura di 3 miliardi di euro per ciascuno dei primi due trimestri e di 1,92 miliardi di euro per il III trimestre; 1,26 miliardi di euro sono stati stanziati per la riduzione degli oneri generali di sistema gas e ulteriori 1.53 miliardi di euro sono stati destinati al rafforzamento dei bonus sociali elettrico e gas.

Come si legge nel Rapporto Arera del 16 maggio 2022 (“Rendicontazione dell’utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale”) le risorse stanziate nel primo semestre per l’annullamento degli oneri generali del sistema elettrico, anche per il ridursi di alcuni oneri (in particolare, quelli gravanti sul conto A3, impiegato per la corresponsione degli incentivi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e alla cogenerazione CIP 6/92), sono state sufficienti a garantire l’annullamento degli oneri generali di sistema, nonostante un incremento dei costi connessi alle voci che più hanno risentito dell’aumento dei prezzi dell’energia elettrica (quali il bonus sociale e le agevolazioni riconosciute a RFI)[4].

La relazione tecnica riferita al testo del D.L. n. 50/2022 evidenzia che le somme stanziate per l’annullamento degli oneri generali connessi al sistema elettrico per il primo semestre sono valutate (al momento della predisposizione del medesimo decreto legge) come eccedenti rispetto alle necessità; pertanto viene aggiornato l’importo da destinare alla misura dai 3 miliardi inizialmente previsti per ciascuno dei primi due trimestri 2022 a  1,92 miliardi di euro per il III trimestre, di cui 717 milioni per l’azzeramento degli oneri pagati dagli utenti domestici e 1,2 miliardi di euro per l’annullamento degli oneri a carico degli utenti non domestici.

Quanto alla riduzione dell’IVA sul gas, le stime sui consumi civili sono state elaborate, si legge nelle relazioni tecniche allegate ai D.L. n. 17/2022 e al D.L. n. 50/2022, utilizzando i dati storici sui consumi delle famiglie (fonte Istat) aggiornati mediante le variazioni indicate nei documenti programmatici e ipotizzando che gli altri usi civili siano pari a circa il 5 per cento dei consumi delle famiglie riportate dall’Istat. Per stimare la perdita di gettito derivante dalla riduzione dell’aliquota sui consumi per usi industriali, sono stati utilizzati i dati storici dell’Agenzia delle Dogane. Tenendo conto che la maggioranza delle imprese possono detrarre l’IVA sugli acquisti, con effetti neutrali in termini finanziari, la stima riportata dalla relazione tecnica degli effetti negativi sul gettito è limitata unicamente ai casi degli operatori che non detraggono l’IVA sugli acquisti in tutto o in parte (ad esempio i soggetti in regime forfetario, gli operatori in settori esenti, ecc.). Ai fini della quantificazione, è stata calcolata la percentuale media di indetraibilità sull’intera platea degli operatori con partita IVA. Dalle stime effettuate, risulta che oltre il 90 per cento per cento degli sgravi fiscali sono a beneficio delle utenze civili.

Per quanto attiene alla quantificazione degli oneri finanziari stimati per il riconoscimento dei crediti di imposta a parziale compensazione delle maggiori spese in gas ed elettricità sostenute nel primo semestre dalle imprese, sono state adottate alcune ipotesi elaborate dal Governo in merito ai prezzi attesi di gas e energia elettrica e ai consumi industriali.

La stima è, infatti, data – per ciascuna misura – dal prodotto dell’aliquota del credito di imposta per i prezzi attesi e i consumi delle imprese beneficiarie preventivabili sulla base dei dati storici.

Ad oggi è possibile verificare la corrispondenza tra i prezzi attesi e quelli verificatisi sui mercati energetici gestiti dal GME. Non sono, invece, disponibili i dati relativi ai consumi effettivi ai fini del raffronto con quelli inizialmente stimati.

In particolare, con riguardo al settore elettrico, nel primo trimestre è stato riconosciuto un credito di imposta solo alle imprese energivore. La stima degli oneri finanziari conseguenti è stata elaborata prevedendo un prezzo dell’energia elettrica pari a 200 €/MWh e consumi energetici per 13,5 milioni di MWh. Tuttavia, il prezzo medio nel I trimestre si è attestato a 248,48 €/MWh. Se si riproduce il procedimento di calcolo elaborato dalla relazione tecnica applicando i valori effettivi del PUN nei mesi considerati, il costo stimato della misura, relativamente al I trimestre, si attesterebbe a 671 milioni di euro, valore questo più alto rispetto a quello preventivato dal Governo (540 milioni di euro).

Nel secondo trimestre, anche per la proroga e l’estensione all’autoproduzione del credito di imposta a favore delle imprese energivore è stato, in un primo tempo, ipotizzato un prezzo medio dell’energia pari a 200 €/MWh. Tuttavia, ai fini dell’incremento dell’aliquota dal 20 al 25% e per il riconoscimento di un’analoga agevolazione a favore delle imprese non energivore (con aliquota al 12% poi portata al 15%), la stima è stata corretta al rialzo, ipotizzando un prezzo medio dell’energia pari a 257€/MWh.

I consumi elettrici delle imprese energivore e delle altre imprese sono stati stimati rispettivamente pari a 17,5 milioni di MWh ed a 28 milioni di MWh. La spesa fiscale connessa al riconoscimento dei due crediti di imposta è stata quindi prevista pari a 925 milioni di euro per l’agevolazione riconosciuta alle imprese energivore e a 1,08 miliardi di euro a favore delle altre imprese.

Nel II trimestre il PUN si è attestato in media a 249,81 €/MWh. Pertanto, riproducendo il procedimento di calcolo elaborato dalle relazioni tecniche, si avrebbe una nuova stima del costo dei crediti di imposta riconosciuti nel II trimestre più alta di quanto preventivato dal Governo in relazione all’agevolazione riconosciuta alle imprese energivore (1,09 miliardi di euro, contro i 925 stimati) e più bassa del previsto per le altre imprese (1,05 miliardi di euro, contro i 1,08 miliardi di euro ipotizzati).

Complessivamente, adottando la procedura di calcolo seguita nelle relazioni tecniche afferenti ai citati crediti di imposta – ivi comprese le previsioni relative ai consumi ipotizzati - gli oneri in termini di indebitamento netto si attesterebbero su un valore superiore (per 268 milioni) a quelli originariamente stimati, come risulta dalla seguente tabella.

 

 

PUN stimato

PUN

effettivo

Oneri stimati

Nuova stima

(utilizzando le originarie previsioni di consumi indicate nelle RT)

Maggiori oneri

Agevolazione I trim. energivore

 

200 €/MWh

248,48 €/MWh

540 mln€

671 mln€

+131 mln€

Agevolazione II trim. energivore

 

200 €/MWh

 

 

 

249,81 €/MWh

925 mln€

1.093 mln€

+168 mln€

257 €/MWh

Agevolazione II trim. altre imprese

 

257 €/MWh

1.080 mln€

1.049 mln€

-31 mln€

 

 

 

 

 

+268 mln€

 

Tuttavia, in mancanza di dati sui consumi effettivi dei settori interessati, non risulta possibile un puntuale riscontro rispetto alle stime elaborate in sede di quantificazione degli oneri. Potrebbero inoltre concorrere a ridurre il livello degli oneri prezzi più bassi eventualmente applicati alle imprese in virtù di contratti di lungo termine.

Si osserva in ogni caso che gli oneri indicati dalle norme introduttive dei crediti di imposta sono qualificati come “oneri valutati” e pertanto implicitamente assistiti dal meccanismo procedurale di cui ai commi 12 e seguenti dell’art. 17 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009) per la compensazione di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni.

Inoltre, le norme istitutive dei crediti di imposta sopra elencati richiamano espressamente l’art. 17, comma 13, della medesima legge n. 196, in base al quale il Ministero dell’economia e delle finanze effettua un monitoraggio delle fruizioni delle medesime agevolazioni, anche al fine dell’adozione da parte del Ministro delle necessarie iniziative legislative per assicurare la copertura finanziaria delle norme.

 

In relazione ai crediti di imposta a parziale compensazione della spesa in gas, la quantificazione degli oneri conseguenti al riconoscimento nel I trimestre 2022 di un credito di imposta a parziale compensazione della spesa in gas sostenuta dalle imprese gasivore nel I trimestre è stata effettuata conoscendo già i prezzi registratisi sui mercati gestiti dal GME (100,99 €/MWh).

In sede di quantificazione degli oneri connessi al riconoscimento dei crediti di imposta sulla spesa sostenuta nel gas nel II trimestre dalle imprese gasivore e non, invece, è stato ipotizzato dapprima un prezzo pari a 74 €/MWh (con il D.L. n. 17/2022, istitutivo del credito di imposta a favore delle imprese gasivore), poi pari a 100 €/MWh (con i D.D.L.L. n. 21/2022 e 50/2022, che hanno istituito il credito di imposta per le imprese non gasivore e innalzato le aliquote di entrambi le agevolazioni fiscali).

Quanto ai consumi, la stima relativa alle imprese gasivore è stata elaborata in un primo tempo prevedendo un consumo di gas nel trimestre pari a 4,45 miliardi di mc, supponendo, prudenzialmente, che il dato contenuto nella relazione annuale dell’Arera – Stato dei servizi 2020, relativo al settore produttivo per usi non energetici fosse riferibile alle imprese gasivore. Per le imprese non gasivore, sulla base delle informazioni fornite da Arera, sono stati stimati consumi per 1,13 miliardi di mc per trimestre.

Così come per i crediti di imposta sulla spesa in energia elettrica, anche per le agevolazioni sull’acquisto del gas è possibile riscontrare le stime riferite ai prezzi, ma non ai consumi.

In particolare, il prezzo del gas sui mercati gestiti dal GME si è attestato a 102€/MWh, nettamente superiore alla stima impiegata per istituire il credito di imposta a favore delle imprese gasivore e poco sopra il prezzo stimato per l’istituzione del credito di imposta a favore delle altre imprese e la maggiorazione delle aliquote di entrambi.

Riproducendo la procedura di calcolo seguita nelle relazioni tecniche afferenti ai citati crediti di imposta, gli oneri per la finanza pubblica potrebbero eccedere quelli stimati (per circa 213 milioni di euro), come risulta dalla seguente tabella.

 

 

Prezzo stimato

Prezzo

effettivo

Costo stimato

Nuova stima (utilizzando le originarie previsioni di consumi indicate nelle RT)

Maggiori oneri

Agevolazione II trim. gasivore

 

74 €/MWh

 

 

102 €/MWh

993 mln€

1.200 mln€

+207 mln€

100 €/MWh

Agevolazione II trim. altre imprese

 

 

100 €/MWh

297 mln€

303 mln€

+6 mln€

 

 

 

 

 

+213 mln€

 

Tuttavia, come già evidenziato, ai fini del calcolo degli oneri occorrerebbe disporre dei dati sui consumi effettivi.

Potrebbero infatti concorrere a ridurre il livello degli oneri consumi più contenuti di quelli inizialmente ipotizzati, oltre che un prezzo applicato alle imprese più basso in virtù di contratti di lungo termine. Si osserva infine che dati sul tiraggio effettivo delle misure e sui conseguenti oneri potranno emergere dal monitoraggio del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 17, comma 13, della legge 196 del 2009, richiamato espressamente dalle norme.

Si segnala, infine, la disposizione introdotta in fase di conversione del D.L. n. 50/2022, all’art. 2, in base alla quale i crediti di imposta riconosciuti a parziale compensazione della spesa in gas ed energia elettrica alle imprese non energivore e non gasivore sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime di de minimis. La relazione tecnica descrive la norma come ordinamentale; tuttavia, qualora l’effetto della stessa fosse quello di limitare in modo significativo l’accesso alle agevolazioni, da ciò potrebbe conseguire un contenimento dell’impatto della misura sui saldi di finanza pubblica.

 

Nel settore dei trasporti, è possibile distinguere tra misure che implicano oneri stimati (c.d. “oneri valutati”) e misure che comportano oneri di finanza pubblica predeterminati entro uno specifico “limite di spesa”.

Tra le misure ascrivibili alla prima categoria sono comprese le disposizioni di rango primario che hanno determinato la riduzione delle accise[5]. Gli oneri conseguenti sono stati stimati dalle relative relazioni tecniche in base a un modello previsionale in cui sono riportati i dati di consumo dei carburanti pubblicati annualmente prima dal MISE e ora dal MITE.

Con specifico riferimento alla quantificazione degli effetti sui saldi di bilancio del credito di imposta riconosciuto in misura pari al 20 per cento della spesa in carburanti alle imprese agricole (nel I trimestre) e della pesca (nel I e II trimestre), le stime sui consumi sono state elaborate sulla base dei dati forniti dai Ministeri della transizione ecologica e delle politiche agricole e forestali.

 

L’impatto sui saldi di finanza pubblica conseguenti al riconoscimento del credito di imposta del 28% sulla spesa in gasolio sostenuta dalle imprese autotrasportatrici nel I trimestre (pari a 497 milioni di euro) è stato stimato sulla base dei dati del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili relativi ai consumi di gasolio nel 2021 riconducibili all’attività di trasporto di merci[6]. Il riferimento al dato 2021 non dovrebbe risentire degli effetti della pandemia, dato che, secondo l’“Osservatorio sulle tendenze di mobilità durante l’emergenza sanitaria del covid-19”, il traffico stradale dei veicoli pesanti è tornato ai livelli pre-crisi già nel quarto trimestre del 2020.

In ogni caso, anche la norma istitutiva del credito di imposta in questione prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze effettui il monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta ai di quanto previsto dall’articolo 17, comma 13 della legge n. 196/2009, anche ai fini dell’adozione, da parte del Ministro, delle necessarie iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell’articolo 81 della Costituzione.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalla piena deducibilità ai fini IRPEF di buoni carburanti corrisposti dai datori di lavoro ai dipendenti fino a un tetto massimo di 200 euro (che si aggiunge all’ordinario limite di 258,23 euro di benefit deducibili) nella relazione tecnica allegata al D.L. n. 21/2022, si legge che la stima degli effetti finanziari (9,9 milioni di euro) è stata elaborata sulla base dei dati relativi alla Certificazione Unica per l’anno di imposta 2020. In tale anno la soglia massima di benefit deducibili è stata di 516,46 euro; il numero di soggetti con benefit deducibili per importi compresi tra 258,23 e 516,46 euro erano 660 mila. Ipotizzando che il 25 per cento dei soggetti percepisca il buono benzina nel suo valore massimo di 200 euro, eccedente la soglia attuale (dunque 165 mila beneficiari circa), la relazione tecnica stima un ammontare esente di circa 33 milioni di euro. Supponendo un’aliquota media Irpef del 30 per cento, si giunge alla stima di 9,9 milioni di euro di minor gettito.

 

Di seguito alcuni elementi circa le stime elaborate per l’adozione delle misure che prevedono un limite massimo di spesa.

I due crediti di imposta a parziale compensazione dei costi sostenuti dalle imprese autotrasportatrici per l’acquisto del componente AdBlue e di gas naturale liquefatto sono stati riconosciuti entro un limite massimo di spesa pari rispettivamente a 29,6 e 25 milioni di euro.

Il limite di massimo di spesa è stato determinato con l’obiettivo di soddisfare tutte le richieste che saranno avanzate dalle imprese, considerando i dati storici su prezzi e consumi. Tuttavia, poiché le agevolazioni sono ricondotte a limiti di spesa, l’aumento dei prezzi dei relativi prodotti potrebbe incidere sulla platea dei beneficiari effettivi dell’agevolazione[7].



[1]     La LB 2022 dispone, per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico per il primo trimestre dell’anno 2022: 1) la compensazione parziale degli oneri generali di sistema per tutte le utenze elettriche (comma 503); 2) l’annullamento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW (comma 504). L’art. 14 del D.L. n. 4/2022 estende il beneficio alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 Kw.

[2]     L’importo si intende al lordo dell’effetto indiretto sui crediti di imposta a favore degli autotrasportatori, pari a 262 milioni di euro di minori spese fiscali a carico dell’erario. Considerando i minori oneri finanziari conseguenti, il costo della misura nel 2022 si attesterebbe a 2.717 milioni di euro.

[3] L’AdBlue è un additivo che abbatte le emissioni di ossidi di azoto (NOx) nei motori diesel di ultima generazione.

[4]     Nel 2021, il costo delle diverse misure che trovano copertura negli oneri generali di sistema è stato pari a 13.184 milioni di euro. A tale costo, l’Arera ha potuto far fronte attraverso un gettito tariffario di 9.148 milioni di euro e risorse statali pari a 4.243 milioni di euro (dei 450 milioni di euro stanziati dal D.L. n. 130/2021 per rafforzare i bonus sociali, 243 milioni di euro sono stati destinati al potenziamento del bonus sociale elettrico). Il gettito raccolto tramite tariffa e stanziamenti statali ha superato il costo sostenuto di 207 milioni di euro.

[5]     Si ricorda che alla riduzione delle accise hanno contribuito anche misure adottate con decreti ministeriali, con oneri compensabili con il maggior gettito derivante dalla riscossione dell’IVA (cfr. supra).

[6]     Quanto, invece, al prezzo del gasolio nel I trimestre, pari a 1,5 euro al litro, esso era noto al momento dell’approvazione della norma istitutiva, avvenuta a maggio.

[7]     In ciascuno dei primi sei mesi del 2022, il prezzo del GNL si è attestato sopra la media registrata nella seconda metà del 2021. Questo potrebbe ripercuotersi anche sul prezzo dell’AdBlue, dato che una sua componente fondamentale, l’ammoniaca, è sintetizzata dal gas naturale liquefatto.