Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Bilancio
Titolo: D.L. 115/2022 - Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali - Edizione provvisoria
Serie: Progetti di legge   Numero: 595
Data: 30/08/2022

 

Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica,
politiche sociali e industriali

 

Edizione provvisoria

 

 

 

D.L. 115/2022 – A.S. 2685

 

 

 

 

 

 


 

 


 

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Dossier n. 568

 

 

 

 

 

 

 

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Progetti di legge n. 595

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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I N D I C E

 

 

Schede di lettura. 7

Articolo 1 (Rafforzamento del bonus sociale energia elettrica e gas). 9

Articolo 2 (Disposizioni per la tutela dei clienti vulnerabili nel settore del gas naturale)  13

Articolo 3 (Sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale). 15

Articolo 4 (Azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il quarto trimestre 2022). 17

Articolo 5, commi 1 e 2 (Riduzione dell’IVA nel settore del gas per il quarto trimestre dell'anno 2022). 24

Articolo 5, commi 3 e 4 (Riduzione degli oneri generali nel settore del gas per il quarto trimestre 2022). 27

Articolo 6 (Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale) 31

Articolo 7 (Credito di imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca). 39

Articolo 8 (Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti). 41

Articolo 9 (Disposizioni urgenti in materia di trasporto). 44

Articolo 10 (Organizzazione dell’Unità di missione a supporto del Garante per la sorveglianza dei prezzi). 48

Articolo 11 (Rafforzamento del bonus sociale energia elettrica e gas). 52

Articolo 12 (Esclusione dal reddito imponibile dei lavoratori di alcuni valori). 54

Articolo 13 (Sostegno delle imprese agricole danneggiate dalla siccità). 56

Articolo 14 (Rafforzamento della governance della gestione del servizio idrico integrato) 60

Articolo 15 (Stato di emergenza derivante da deficit idrico). 63

Articolo 16, commi 1 e 2 (Contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali). 65

Articolo 16, comma 3 (Scorrimento graduatoria 2022 per contributi a enti locali per spese di progettazione). 67

Articolo 16, commi 4 e 5 (Certificazione obiettivi di servizio servizi sociali e asili nido)  69

Articolo 16, comma 6 (Comuni sede di capoluogo di città metropolitana in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale). 72

Articolo 16, comma 7 (Progettazione territoriale e investimenti). 77

Articolo 16, comma 8 (Titolarità dell'ufficio di segretario comunale in sedi comunali situate nelle isole minori). 79

Articolo 16, comma 9 (Misure straordinarie in favore degli enti locali - impiantistica sportiva)  83

Articolo 17, commi 1-3 (Sospensione del rimborso delle anticipazioni di liquidità per le regioni colpite dal sisma del 2016). 84

Articolo 17, commi 4-7 (Misure per i territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012). 86

Articolo 18, comma 1 (Modalità procedurali di ripiano del superamento dei limiti di spesa regionale per dispositivi medici). 88

Articolo 18, commi 2 e 3 (Limiti della spesa farmaceutica ospedaliera per acquisti diretti)  91

Articolo 19 (Norme in materia di riparto tra le regioni del finanziamento del Servizio sanitario nazionale). 93

Articolo 20 (Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti)  97

Articolo 21 (Anticipo del riconoscimento di quote di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici). 99

Articolo 22 (Estensione ad altre categorie di lavoratori dell’indennità una tantum ai sensi degli articoli 31 e 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50). 103

Articolo 23 (Incremento delle risorse per l'indennità una tantum per i lavoratori autonomi)  107

Articolo 24 (Iniziative multilaterali in materia di salute). 109

Articolo 25 (Bonus psicologi). 111

Articolo 26 (Sulle misure di accoglienza  previste dall'articolo 44 del decreto-legge n. 50 del 2022). 113

Articolo 27 (Rifinanziamento Fondo per bonus trasporti). 118

Articolo 28 (Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali in materia di trasmissione televisiva). 120

Articolo 29 (Disposizioni in materia di procedura liquidatoria dell’amministrazione straordinaria di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A.). 122

Articolo 30 (Misure urgenti per il sostegno alla siderurgia). 125

Articolo 31 (Modifiche alla disciplina della Società 3-I S.p.A). 129

Articolo 32 (Aree di interesse strategico nazionale). 131

Articolo 33 (Procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale per settori di rilevanza strategica - PAUAR). 136

Articolo 34, commi 1 e 2 (Revisione prezzi Fondo complementare Olimpiadi Milano-Cortina)  150

Articolo 34, comma 3 (Modifiche alla disciplina della Fondazione «Milano-Cortina 2026») 151

Articolo 34, comma 4 (Impianto olimpico per il pattinaggio di velocità “Ice rink Oval” di Baselga di Piné). 154

Articolo 35 (Rifinanziamento di strumenti di sviluppo industriale del MISE: contratti di sviluppo e Fondo IPCEI). 155

Articolo 36 (Rifinanziamento Fondo unico nazionale turismo). 163

Articolo 37 (Disposizioni in materia di intelligence in ambito cibernetico). 166

Articolo 38 (Premialità e progressione di carriera per i docenti – qualifica di docente esperto)  174

Articolo 39 (Alloggi e residenze per studenti universitari). 177

Articolo 40 (Edilizia penitenziaria). 180

Articolo 41 (Semplificazione del procedimento di assegnazione delle risorse del Fondo unico giustizia). 182

Articolo 42 (Misure in materia di versamenti del contributo straordinario). 184

Articolo 43 (Disposizioni finanziarie). 187

Articolo 44 (Entrata in vigore). 193

 


Schede di lettura


Articolo 1
(Rafforzamento del bonus sociale energia elettrica e gas)

 

L’articolo 1, comma 1, demanda a una delibera dell'ARERA la rideterminazione per il quarto trimestre del 2022:

- delle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute;

- la compensazione per la fornitura di gas naturale alle famiglie economicamente svantaggiate aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica.

Le agevolazioni e la compensazione in questione sono riconosciute sulla base del valore ISEE pari a 12.000 euro.

L'obiettivo previsto è quello di contenere la variazione, rispetto al trimestre precedente, della spesa dei clienti agevolati corrispondenti ai profili-tipo dei titolari dei suddetti benefici, nel limite di 2.420 milioni di euro per il 2022 complessivamente tra elettricità e gas. La delibera dell'ARERA deve essere adottata entro il 30 settembre 2022. Il comma 2 dispone in relazione agli oneri, ai quali si provvede:

a) quanto a 1.280 milioni di euro per il 2022 ai sensi dell'articolo 43 del provvedimento in esame (alla cui scheda di lettura pertanto si rinvia); detto importo è trasferito, entro il 31 dicembre 2022, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;

b) quanto a 1.140 milioni di euro, nell'ambito delle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali.

 

Il bonus sociale per il disagio economico è ancorato a limiti reddituali e necessita dell’ISEE.

Il bonus è riconosciuto sia per la bolletta del gas, che dell’energia elettrica.

In via ordinaria, limiti di reddito per il bonus sociale sono i seguenti:

? il cittadino/nucleo familiare deve:

- appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro, oppure

- appartenere ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro,

oppure

- appartenere ad un nucleo familiare titolare di reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza.

Con i bonus, non vengono corrisposte somme al beneficiario, ma gli importi del bonus vengono compensati nella bolletta. L'importo del bonus viene scontato direttamente sulla bolletta elettrica suddiviso nelle diverse bollette corrispondenti ai consumi dei 12 mesi successivi alla presentazione della domanda. Ogni bolletta riporta una parte del bonus proporzionale al periodo cui la bolletta fa riferimento.

Si rammenta che, per far fronte al caro energia, integrazioni ai bonus per il settore elettrico e del gas sono state autorizzate per il IV trimestre 2021, per il I trimestre 2022, per il II trimestre 2022 nonché per il III trimestre 2022 rispettivamente dal decreto-legge n. 130/2021, dalla legge di bilancio 2022 (L. n. 178/2021), dal decreto-legge n. 17/2022 (L. 34/2002) e dal D.L. 50/2022 (L. 91/2022).

In particolare, i bonus integrativi sono stati disposti da:

- l’articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 130/2021, ha provveduto per il IV trimestre 2021 (periodo di competenza delle fatturazioni compreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021). I bonus sono stati resi operativi con la Delibera attuativa ARERA 396/2021/R/Com.

Come chiarito dall’Autorità, l’ammontare dei bonus sociali integrativi si somma a quelli delle compensazioni già riconosciute ai clienti del settore elettrico e ai clienti diretti del settore gas in stato di disagio economico (di cui alle Tabelle 1 e 2 dell’Appendice 2 all’Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com) e ai clienti del settore elettrico in stato di disagio fisico (di cui alla Tabella 1 dell’Appendice 2 all’Allegato D alla deliberazione 63/2021/R/com);

- l’articolo 1, comma 508, della legge di bilancio per l’anno 2022 (l. n. 234/2021) ha provveduto per il I trimestre 2022 (periodo di competenza delle fatturazioni compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022). Per questo

trimestre è intervenuta la Delibera attuativa ARERA 635/2021/R/Com.

L'Autorità, nella audizione dell’8 febbraio 2022, ha rilevato che il potenziamento dei bonus, per il solo primo trimestre 2022, ha il fine di sostenere le famiglie in difficoltà con circa 600 euro, di cui 200 euro per l'elettricità (famiglia con 3-4 componenti) e 400 euro per il gas (famiglia fino a 4 componenti, con riscaldamento a gas in zona climatica D);

- l’articolo 3 del decreto-legge n. 17/2021 ha provveduto, per il II trimestre

2022 (periodo di competenza delle fatturazioni compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2022).

- l'articolo 1, comma 1, del D.L. 50/2022 ha disposto che per il terzo trimestre dell'anno 2022 le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale riconosciute sulla base del valore ISEE di cui all'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, fossero rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente con delibera da adottare entro il 30 giugno 2022, nel limite delle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per l'anno 2022, con l'obiettivo di mantenere inalterata rispetto al secondo trimestre dell'anno 2022 la spesa dei clienti beneficiari delle agevolazioni corrispondenti ai profili-tipo dei titolari dei suddetti benefìci.

L'ARERA si era pronunciata sul testo iniziale di tale disposizione normativa con la memoria 248/2022/I/com del 1° giugno 2022; la delibera 295/2022/R/com del 30 giugno 2022 ha provveduto, tra l'altro, all'aggiornamento, dal 1° luglio 2022, delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti del settore elettrico e del settore gas.

In relazione ai valori del bonus sociale elettrico e di bonus sociale gas per disagio economico in vigore nel III trimestre 2022 (1° luglio - 30 settembre 2022) si rinvia alle tabelle pubblicate nel sito dell’ARERA

Con delibera 380/2022/R/com del 2 agosto 2022, l'ARERA ha approvato le modalità applicative per il riconoscimento dei bonus sociali elettrico e gas per disagio economico di competenza dell’anno 2022 agli aventi diritto, disciplinate nell’Allegato A al provvedimento.

Si veda anche il rapporto 352/2022/I/com del 27 luglio 2022 I bonus sociali elettrico e gas: stato di attuazione per l'anno 2021.

Le modalità operative per l’accesso ai bonus sono dettagliatamente illustrate da ARERA (si rinvia alle apposite pagine) e sul sito dell’ANCI.

 

Si dà di seguito sinteticamente conto delle disposizioni espressamente richiamate dall'articolo qui in commento.

Il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 28 dicembre 2007 (Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizione di salute), pubblicato nella GU n. 41 del 18 febbraio 2008, all'art. 1, comma 1, prevede che le compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica spettano ai clienti domestici economicamente disagiati, in base all'articolo 1, comma 375, della legge finanziaria per il 2006 (L. n. 266/2005), nonché ai clienti domestici in grave condizione di salute, tale da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche necessarie per l'esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica.

Il richiamato articolo 1, comma 375 - in attuazione del quale è stato adottato il decreto ministeriale - prevede la definizione di criteri per l'applicazione di tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica "ai soli clienti economicamente svantaggiati", demandando al decreto ministeriale "una revisione della fascia di protezione sociale tale da ricomprendere le famiglie economicamente disagiate".

L'articolo 2, comma 3, del decreto del 28 dicembre 2007 dispone che, ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, sia utilizzato, come riferimento, l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE).

L'articolo 3, comma 1, riconosce la compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica anche ai clienti domestici nel cui nucleo familiare sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche necessarie per la loro esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica. Ciò al fine di compensare la maggiore onerosità connessa all'utilizzo di dette apparecchiature.

Successivamente, l'articolo 3, comma 9, primo periodo, del D.L. n. 185 del 2008 (L. n. 2 del 2009) ha disposto che "la tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, è riconosciuta anche ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate ad energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita".

L'articolo 3, comma 9, secondo periodo, del D.L. n. 185 del 2008 ha quindi riconosciuto (con decorrenza dal 1° gennaio 2009) alle famiglie economicamente svantaggiate aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica anche il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale.

Il medesimo comma 9 specifica che la compensazione della spesa tiene conto della necessità di tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali ed è riconosciuta in forma differenziata per zone climatiche, nonché in forma parametrata al numero dei componenti della famiglia, in modo tale da determinare una riduzione della spesa al netto delle imposte dell'utente tipo indicativamente del 15 per cento.

Si ricorda che l'ISEE è ora disciplinato dall'articolo 5 del D.L. n. 201 del 2011 (L. n. 214 del 2011), che ha abrogato il d.lgs. 109/1998[1].

In attuazione dell'articolo 5 è stato adottato il "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)", di cui al DPCM n. 59 del 5 dicembre 2013.

Il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 29 dicembre 2016 ha aggiornato a 8.107,5 euro, con decorrenza 1° gennaio 2017, il valore ISEE ai fini della compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica, di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, affidando all'ARERA l'aggiornamento, con cadenza triennale, del valore ISEE arrotondato al primo decimale, sulla base del valore medio dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati in ciascun triennio di riferimento (articolo 1, comma 3).

Da ultimo, l'articolo 6 del D.L. n. 21 del 2022 (L. n. 51 del 2022), ha determinato in 12.000 euro, con riferimento al periodo 1° aprile-31 dicembre 2022, il valore soglia dell'ISEE per l'accesso ai bonus sociali per elettricità e gas di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 29 dicembre 2016, come aggiornato dalla predetta Autorità.

 


Articolo 2
(Disposizioni per la tutela dei clienti vulnerabili nel settore del gas naturale)

 

L’articolo 2 reca una nuova definizione di clienti vulnerabili nel settore del gas naturale e prevede che, dal 1° gennaio 2023, i fornitori e gli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza siano tenuti a offrire loro la fornitura di gas naturale a un prezzo che rifletta il costo effettivo di approvvigionamento nel mercato all’ingrosso, i costi efficienti del servizio di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di qualità del servizio, così come definiti dall’ARERA con propri provvedimenti; la medesima autorità è incarica anche di definire misure perequative a favore degli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza.

 

 

L’articolo 2 prevede, con una modifica all’articolo 22, del D.Lgs. n. 164/2000, una nuova definizione di clienti vulnerabili nel settore del gas naturale, in luogo di quella attualmente prevista.

 

Si rammenta, a tal proposito, che l’individuazione di tale categoria di utenti, meritevoli di particolari condizioni di tutela, è richiesta dalla Direttiva n. 2009/73/CE nel contesto delle misure da adottare per il contrasto alla povertà energetica, nonché ai fini dell’applicazione del divieto di interruzione delle forniture in momenti critici.

Attualmente, la definizione di cliente vulnerabile è data dal D.M. 28 dicembre 2007, adottato in attuazione dell’art. 1, comma 375 della L. n. 266/2006 (Legge finanziaria 2006), cui rinvia la previgente formulazione dell’articolo 22, comma 2-bis del D.Lgs. n. 164/2000, introdotto dall’art. 38 della L. n. 122/2016 (Legge europea 2015-2016). Il citato decreto disciplina il riconoscimento di agevolazioni tarrifarie (cd bonus sociali gas e elettricità) a favore, oltre che degli utilizzatori di apparecchiature elettriche medico-terapeutiche necessarie per l'esistenza in vita, dei clienti domestici economicamente svantaggi individuati sulla base dell’ISEE e del numero di componenti il nucleo familiare. Sono considerati tali i nuclei familiari con ISEE fino a 8.265 euro (o 20.000 euro per i nuclei con almeno quattro figli a carico) e i percettori di reddito o pensione di cittadinanza.

 

Sono considerati vulnerabili, oltre ai clienti civili che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate e a cui è riconosciuto i bonus sociali gas ed elettricità, anche:

§  i soggetti con disabilità;

§  i clienti civili le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse;

§  i clienti civili le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;

§  i clienti di età superiore ai 75 anni.

 

Al medesimo articolo 22 del D.Lgs. n. 164/2000 è aggiunto il comma 2-bis.1. Tale disposizione prevede una particolare forma di tutela per le forniture di gas ai clienti vulnerabili dal 1° gennaio 2023, data a partire dalla quale è previsto il passaggio al mercato libero e la cessazione dei cd “servizi di tutela” (ossia dei servizi di fornitura con condizioni economiche e contrattuali definite dall’Arera che i clienti attualmente possono preferire alle condizioni proposte sul mercato libero).

Da tale data si prevede l’obbligo per i fornitori e gli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza (che intervengono nei casi in cui gli utenti si venga a trovare senza fornitore nel mercato libero) di fornire ai clienti vulnerabili la fornitura di gas naturale a un prezzo che rifletta il costo effettivo di approvvigionamento nel mercato all’ingrosso, i costi efficienti del servizio di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di qualità del servizio, così come definiti dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con propri provvedimenti da aggiornare periodicamente.

Sul punto si ricorda che la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell’idrogeno COM(2021)0803 consente agli Stati membri l’attuazione di interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura del gas naturale ai clienti vulnerabili o in condizione di povertà energetica.

 

All’ARERA è attribuito altresì il compito di definire le specifiche misure perequative a favore degli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza.

A tal proposito, si osserva che la citata proposta di direttiva prevede che gli interventi pubblici, nella fissazione dei prezzi di fornitura del gas naturale ai clienti vulnerabili o in condizioni di povertà energetica, non devono comportare costi aggiuntivi per i partecipanti al mercato in modo discriminatorio. Altre condizioni poste dalla proposta di direttiva sono: il perseguimento di un interesse economico generale, la proporzionalità, la trasparenza, la verificabilità e la non discriminazione, la parità di accesso ai clienti da parte delle imprese di gas naturale dell’Unione e la temporaneità della misura.


Articolo 3
(Sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale)

 

L’articolo 3 sospende, fino al 30 aprile 2023, l'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte (comma 1). Fino alla medesima data del 30 aprile 2023 sono altresì inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima del 10 agosto 2022 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame), salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate.

 

Al riguardo, si ricorda che l'articolo 5 del d.lgs. n. 210/2021[2] prevede, al comma 5, che i clienti finali[3] hanno il diritto di ricevere dal fornitore una comunicazione chiara, comprensibile e tempestiva dell'intenzione di modificare le condizioni contrattuali e della loro facoltà di recedere dal contratto. In caso di adeguamento del prezzo di fornitura, i clienti finali devono essere altresì informati, in via diretta, dei motivi e prerequisiti dell'adeguamento e della sua entità, con un preavviso di almeno due settimane ovvero di almeno un mese, qualora si tratti di clienti civili, rispetto alla data di applicazione del medesimo adeguamento. Sono escluse dall'obbligo di comunicazione di cui al presente comma, le variazioni dei corrispettivi che derivano da indicizzazione o adeguamento automatico degli stessi non determinati dal fornitore. Il comma 6 prevede che, nelle ipotesi indicate dal comma 5, il cliente finale può recedere dal contratto, con dichiarazione inviata al fornitore, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero mediante posta elettronica, anche ordinaria, entro il termine indicato dal fornitore, comunque non inferiore a dieci giorni lavorativi, decorrente dal ricevimento della comunicazione prevista dal presente comma. La comunicazione indica gli indirizzi, ivi compreso almeno un indirizzo di posta elettronica ordinaria, ai quali la dichiarazione di recesso può essere trasmessa.

L'articolo 10 della direttiva UE 2019/944 prevede, al paragrafo 4, che i clienti finali ricevono adeguata comunicazione dell'intenzione di modificare le condizioni contrattuali e sono informati del loro diritto di risolvere il contratto al momento della comunicazione. I fornitori avvisano direttamente i loro clienti finali, in maniera trasparente e comprensibile, di eventuali adeguamenti del prezzo di fornitura e dei motivi e prerequisiti di tale adeguamento e della sua entità, in tempo utile e comunque entro due settimane, o entro un mese nel caso dei clienti civili, prima della data di applicazione dell'adeguamento. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali possano risolvere il contratto, in caso di rifiuto delle nuove condizioni contrattuali o di adeguamenti del prezzo di fornitura notificati dal fornitore.

L'articolo 13 (Termini e modalità di preavviso per la variazione unilaterale delle condizioni contrattuali e per le evoluzioni automatiche delle condizioni economiche) del codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali in vigore dal 1° luglio 2022, approvato dall'ARERA, prevede che, qualora nel periodo di validità di un contratto di fornitura, nel quale è esplicitamente prevista la facoltà per il venditore di variare unilateralmente specifiche clausole contrattuali, si renda necessario, per giustificato motivo, il ricorso da parte del venditore a tale facoltà, il venditore ne dà comunicazione in forma scritta a ciascuno dei clienti finali interessati in modo che tale comunicazione pervenga ai clienti finali stessi con un preavviso non inferiore a 3 mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del cliente stesso. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall’invio effettuato da parte del venditore (co. 1). In base al co. 2, la comunicazione di cui al comma 1 non è dovuta in caso di variazione dei corrispettivi che derivano dall’applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico di corrispettivi non determinati dal venditore. In questo caso il cliente finale è informato della variazione nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate. Il comma 3 stabilisce che la comunicazione di cui al comma 1 contiene l’intestazione “Proposta di modifica unilaterale del contratto” e, per ciascuna delle modifiche proposte, deve recare un insieme di informazioni dettagliate nel comma in esame.

 


Articolo 4
(Azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il quarto trimestre 2022)

 

L’articolo 4 prevede che, per il quarto trimestre 2022, l'ARERA provvede ad annullare:

- le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW (comma 1);

- le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico (comma 2). La finalità è quella di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. Agli oneri connessi, pari a complessivi 1.100 milioni di euro per il 2022, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 31 dicembre 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43 (alla cui scheda di lettura si rinvia) (comma 3).

 

Al riguardo si ricorda che l'articolo 1, comma 503, della legge di bilancio per il 2022 (L. 234/2021) dispone che gli oneri generali di sistema per le utenze elettriche sono parzialmente compensati con le risorse di cui al comma 505. La misura riguarda il primo trimestre 2022 e prosegue quanto già disposto per il terzo trimestre del 2021 dall'articolo 5-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (L. n. 106 del 2021) e per il quarto trimestre del 2021 dall'articolo 1 del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130 (L. n. 171 del 2021). Il comma 504 affida all'ARERA altresì il compito di annullare, sempre per il primo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. L'intervento include anche la conferma della riduzione, già prevista a partire dal l° luglio 2021, per tutte le altre utenze elettriche non domestiche, della componente degli oneri generali di sistema che finanzia l'incentivazione delle fonti rinnovabili (Asos). Ai sensi del comma 505, per le finalità di cui ai commi 503 e 504 si provvede al trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), entro il 28 febbraio 2022, della somma pari a 1.800 milioni di euro. In attuazione di tali previsioni, l'ARERA ha adottato la deliberazione n. 635/2021/R/com del 30 dicembre 2021 Aggiornamento, dal 1 gennaio 2022, delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti del settore elettrico e del settore gas. disposizioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali. Disposizioni in merito al bonus elettrico e gas).

Inoltre, l’articolo 14 del D.L. 4/2022 (L. 25/2022) dispone l’annullamento, per il primo trimestre del 2022, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico (comma 1).

Ai relativi oneri, pari a 1.200 milioni per il 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 (commi 2 e 3).

L’intervento ha quindi integrato le misure già adottate dalla legge di bilancio 2022 per contenere, sempre nel 1° trimestre dell’anno in corso, i costi della bolletta elettrica delle utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione con potenza disponibile fino a 16,5 kW.

Segnatamente, il comma 1 – per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico - demanda all’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) di provvedere all’annullamento, per il primo trimestre 2022 (con decorrenza dal 1° gennaio 2022), delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico. In attuazione di tale previsione l'ARERA ha adottato la deliberazione n. 35/2022/R/eel del 31 gennaio 2022 (Disposizioni urgenti in materia di componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali del settore elettrico per il I trimestre 2022). Per esplicita previsione del comma 1 sopra citato, la misura integra l’annullamento degli oneri generali di sistema già disposto per il primo trimestre 2022 dall’articolo 1, comma 504, della legge di bilancio 2022 (legge n. 234/2021) per le utenze con potenza disponibile fino a 16,5 kW domestiche e non domestiche in bassa tensione. Ai sensi del comma 2, gli oneri derivanti dal comma 1 sono pari a 1.200 milioni di euro per l’anno 2022 e ad essi si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 relativi all’anno 2022, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sul conto di tesoreria da intestare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA). Il comma dispone che, se i versamenti mensili risultano inferiori al fabbisogno di cassa della CSEA, come determinato ai sensi del comma 1, il Ministero dell’economia e delle finanze può autorizzare, su richiesta della CSEA, il ricorso ad anticipazioni della tesoreria statale da estinguere entro il 31 dicembre 2022. Ai sensi del comma 3, se i versamenti effettuati dal GSE a favore di CSEA, ai sensi del comma 2, risultano inferiori all’importo di 1.200 milioni di euro, alla relativa differenza si provvede, entro l’anno 2022, mediante il versamento per pari importo alla CSEA di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 relative all’anno 2021, destinati ai Ministeri interessati, giacenti sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato. A tal fine, non si dà luogo alla riassegnazione in bilancio delle somme giacenti nella Tesoreria dello Stato sino al conseguimento da parte di CSEA dell’importo spettante.

Col comunicato stampa del 1° febbraio 2022, l'ARERA ha quindi evidenziato che, per limitare l'impatto in bolletta degli straordinari rialzi dei prezzi dei prodotti energetici all'ingrosso, l'Autorità stessa ha azzerato per il primo trimestre 2022 gli oneri generali di sistema per tutte le medie-grandi imprese con potenza pari o superiore a 16,5 kW.

Il provvedimento dell'Autorità applica quanto previsto dal Governo con il decreto sostegni-ter, approvato lo scorso 21 gennaio, che ha individuato come beneficiari della misura tutte le utenze oltre questa soglia di potenza, in media, alta e altissima tensione, o quelle degli usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

Analoga misura di azzeramento degli oneri generali di sistema nel primo trimestre 2022 per i clienti domestici e le piccole imprese in bassa tensione (sotto i 16,5 kW di potenza) era stata già prevista dall'Autorità in occasione dell'aggiornamento trimestrale delle condizioni di tutela dello scorso fine dicembre, attuando quanto previsto dalla legge bilancio 2022.

Nel dettaglio, se alla data di entrata in vigore del provvedimento di azzeramento degli oneri per le imprese oltre i 16,5 kW di potenza fossero state già emesse fatture relative alla fornitura di elettricità riferite al periodo 1° gennaio-31 marzo 2022, i conguagli spettanti dovranno essere effettuati entro la seconda bolletta successiva. Inoltre, se l'offerta commerciale sottoscritta dal cliente non prevedesse l'applicazione diretta delle componenti degli oneri generali (ASOS e ARIM), ciascun venditore dovrà garantire al cliente una riduzione della spesa pari alla differenza tra i valori delle aliquote degli oneri senza e con azzeramento.

Secondo quanto previsto dal decreto sostegni-ter, alla copertura economica necessaria per quest'ultima misura di annullamento degli oneri (1,2 miliardi euro) si provvede attraverso l'utilizzo di parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2.

 

Inoltre, nel successivo comunicato stampa del 30 giugno 2022, l'ARERA rileva, tra l'altro, che nonostante prezzi all'ingrosso in brusco rialzo, influenzati dalla grande incertezza per il conflitto russo-ucraino, i provvedimenti adottati dal Governo e le misure regolatorie dell'Autorità hanno sterilizzato gli aumenti per l'energia elettrica e il gas naturale, per il mercato tutelato e in parte anche per il mercato libero.

Il terzo trimestre 2022 per la famiglia tipo[4] in tutela, vedrà un lieve incremento per la bolletta dell'elettricità, +0,4%, mentre rimarrà stabile la bolletta gas, senza alcuna variazione.

Il quadro generale avrebbe determinato, in assenza di interventi, una variazione intorno al  45% della bolletta gas e al 15% di quella elettrica.

Coerentemente con le disposizioni del decreto odierno, l'ARERA è intervenuta sulle componenti degli oneri generali di sistema, azzerandole sia per il settore elettrico che per il gas per la generalità degli utenti.

Nell'ottica di limitare ulteriormente la variazione dei prezzi dell'elettricità, l'Autorità ha anche deciso di intervenire sull'allungamento del periodo di recupero degli scostamenti tra previsioni e consuntivo, relativi all'anno precedente.

Questi interventi, assieme alla conferma della riduzione Iva sul gas al 5%, avranno un impatto positivo su 30 milioni di utenze domestiche e oltre 6 milioni di piccole imprese, artigiani e commercianti.

Malgrado l'azione di forte contenimento della variazione dei prezzi, resta ancora evidente la differenza di spesa rispetto all'anno scorrevole[5] precedente perché i prezzi si mantengono su valori elevati.

In termini di effetti finali, per la bolletta elettrica la spesa per la famiglia-tipo nell'anno scorrevole (compreso tra il 1° ottobre 2021 e il 30 settembre 2022) sarà di circa 1071 euro, +91% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell'anno precedente (1° ottobre 2020 - 30 settembre 2021).

Nel dettaglio delle singole componenti in bolletta, per l'energia elettrica il lieve aggiustamento, +0,4% sul prezzo finale della famiglia tipo è scomponibile in: +5,5% della voce energia PE, +0,6% legato alla voce di dispacciamento PD, -5,7% per la voce PPE di perequazione.
Rimasti invariati ancora a zero gli oneri generali di sistema.Invariate anche le tariffe di rete regolate (Trasporto, distribuzione e misura).

Dal 1° luglio 2022, il prezzo di riferimento dell’energia elettrica per il cliente tipo sarà di 41,51 centesimi di euro per kilowattora, tasse incluse, così suddiviso[6]:

Spesa per la materia energia:

·         31,17 centesimi di euro (75,1% del totale della bolletta) per i costi di approvvigionamento dell’energia, in aumento del 0,5% rispetto al secondo trimestre 2022;

·         1,91 centesimi di euro (4,6% del totale della bolletta) per la commercializzazione al dettaglio, invariato rispetto al secondo trimestre 2022.

Spesa per il trasporto e la gestione del contatore:

·         3,85 centesimi di euro (9,3% del totale della bolletta) per i servizi di distribuzione, misura, trasporto, perequazione della trasmissione e distribuzione, qualità; invariato rispetto al secondo trimestre 2022.

Spesa per oneri di sistema:

·         0 centesimi di euro (0% del totale della bolletta) per la spesa per oneri di sistema, azzerata come nel secondo trimestre 2022.

 

Grafico pubblicato da ARERA nel comunicato stampa del 30 giugno 2022

Con le bollette dell'energia elettrica, oltre ai servizi di vendita (materia prima, commercializzazione e vendita), ai servizi di rete (trasporto, distribuzione, gestione del contatore) e alle imposte, si pagano alcune componenti per la copertura di costi per attività di interesse generale per il sistema elettrico nazionale: si tratta dei cosiddetti oneri generali di sistema, introdotti nel tempo da specifici provvedimenti normativi.

Tra i provvedimenti normativi che hanno previsto una copertura dei relativi oneri in bolletta, vi sono quelli a sostegno della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Ai sensi del decreto legislativo n. 28/2011, infatti, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) definisce le modalità con le quali le risorse per l'erogazione degli incentivi alla produzione di elettricità da FER trovano copertura nel gettito della componente A3 delle tariffe dell'energia elettrica. A partire dal 2018 (Delibere 922/2017/R/eel e 923/2017/R/com del 27 dicembre 2017), l’Autorità ha definito la nuova struttura tariffaria degli oneri generali di sistema per le utenze del settore elettrico. Per quanto riguarda la componente A3, questa è confluita per lo più interamente nella componente Asos “oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione”; solo una piccola parte, ascrivibile ai rifiuti non biodegradabili, è confluita nella componente ARIM, “rimanenti oneri generali” (componente A3RIM).

La componente tariffaria Asos (e la componente A3RIM), applicata nelle bollette dei clienti finali per l’acquisto dell’energia elettrica, va ad alimentare il conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, istituito presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA). Il Conto ha la finalità di assicurare la copertura degli oneri, principalmente a carico del GSE, derivanti dalle diverse tipologie di beneficio a favore delle FER elettriche.

La gestione dei meccanismi di incentivazione e di ritiro dell’energia elettrica, da parte del Gestore dei Servizi Energetici, genera infatti costi, essenzialmente legati agli incentivi erogati e all’acquisto dell’energia, e ricavi derivanti in massima parte dalla vendita sul mercato dell’energia elettrica ritirata dallo stesso GSE. Gli oneri e il conseguente fabbisogno economico necessario a coprirli derivano dunque dalla differenza tra i costi e i ricavi.

Il GSE, congiuntamente con la CSEA, valuta il fabbisogno economico della componente tariffaria degli oneri di sistema a copertura deli incentivi alle FER elettriche e, in funzione del fabbisogno, l’ARERA determina il gettito necessario per alimentare il conto CSEA e provvede all’aggiornamento trimestrale dei valori della componente tariffaria pagata dai consumatori nelle bollette elettriche.

 

Secondo quanto si evince dalla determinazione della Corte dei conti del 5 maggio 2022, n. 47 (Determinazione e relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’ente Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) - 2020), pp. 2-4, la Cassa per i servizi energetici e ambientali trae origine dalla costituzione, il 1° settembre del 1961,  sulla base del provvedimento n. 941 del Comitato interministeriale prezzi (CIP), del “Fondo di compensazione per l’unificazione delle tariffe elettriche”, avente il compito di compensare le perdite delle imprese minori operanti nel settore dell’energia elettrica, derivanti dall’unificazione delle tariffe elettriche, in tutto il territorio nazionale.

Con il provvedimento del CIP n. 34 del 6 luglio 1974, istitutivo del c.d. “sovrapprezzo termico” il predetto Fondo ha assunto il nome di “Cassa conguaglio per il settore elettrico” o CCSE, con funzioni finalizzate al rimborso dei maggiori oneri di produzione dell’energia gravanti sulle imprese termoelettriche per il rincaro degli olii combustibili.

Le originarie funzioni perequative si sono, nel tempo, ampliate con nuove e differenti attività, in linea con l’evoluzione del quadro regolatorio, riguardanti produzione, trasmissione, distribuzione e vendita dell’energia elettrica e del gas.

Le attribuzioni in materia di energia elettrica e gas, a seguito della soppressione del CIP, sono state trasferite, per effetto della legge 14 novembre 1995, n. 481, dall’allora Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all’Autorità per l’energia elettrica ed il gas (A.E.E.G), cui, con legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione, con modificazioni, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, sono state trasferite anche le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici (con soppressione dell’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua), divenendo A.E.E.G.S.I., successivamente denominata Autorità di regolazione dell’energia, reti e ambiente (Arera).

La CCSE ha assunto, dunque, un ruolo analogo a quello svolto nel settore elettrico anche nella materia del servizio idrico integrato, volto alla perequazione dei costi e al miglioramento della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, all’erogazione del bonus sociale idrico, all’alimentazione e copertura dei costi di gestione del fondo di garanzia delle opere idriche di cui all’art. 58 della legge 28 dicembre 2015 n. 221 e, da ultimo, al sostegno alla programmazione e realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità e al potenziamento e all’adeguamento delle infrastrutture idriche.

L’art. 1, comma 670, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), ha disposto la trasformazione della CCSE in ente pubblico economico, con la denominazione di Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), con autonomia organizzativa, tecnica e gestionale e sottoposizione alla vigilanza del Ministero dell’economia e delle finanze (Mef) e dell’Arera.

Secondo la legge istitutiva, la trasformazione è stata disposta al fine di migliorare i saldi di finanza pubblica, di razionalizzare e potenziare le attività svolte a favore delle imprese nei settori energetici (energia elettrica, gas e sistema idrico) e di valorizzare i ricavi delle attività economiche di accertamento, riscossione, versamento, supporto finanziario, informatico e amministrativo.

A seguito della trasformazione, l’Ente è stato dotato di un patrimonio iniziale di 100 milioni, costituito con provvedimento del Mef, mediante corrispondente prelievo dai conti gestiti dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico, versato all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Mef.

Ai sensi della disposizione istitutiva dell’Ente, a decorrere dal 2016, gli eventuali utili derivanti dalla gestione economica sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

L’Ente, dopo la modifica, non è più ricompreso nell’ambito di applicazione del d. lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (testo unico del pubblico impiego). Continuano, tuttavia, ad applicarsi molti istituti pubblicistici a seguito dell’inserimento nell’elenco predisposto annualmente dall’ISTAT ai sensi del regolamento n. 549/2013/UE del 21 maggio 2013 (c.d. SEC 2010).

Le fonti regolamentari interne dell’Ente sono lo statuto, il regolamento di organizzazione e funzionamento e il regolamento di amministrazione e contabilità (R.a.c.).

Lo statuto è stato approvato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 1° giugno del 2016, sentita l’Autorità. Il regolamento di organizzazione e di funzionamento è stato approvato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 22 febbraio del 2017, sentita l’Autorità, mentre il regolamento di amministrazione e contabilità, deliberato il 28 novembre del 2016 dal Comitato di gestione, è stato approvato con deliberazione dell’Autorità del 28 aprile 2017, d’intesa con il Mef.

Infine, con delibera del 24 aprile del 2018, ai sensi dell’art. 10 del regolamento di organizzazione e funzionamento della CSEA, è stato approvato il codice etico dell’ente.

A seguito della trasformazione della CCSE in ente pubblico economico, disposta, come detto, dall’art. 1, comma 670, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016), è stato necessario un riassetto istituzionale. Dal punto di vista contabile è stato necessario il passaggio dalla contabilità finanziaria – di cui al d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 – alla contabilità civilistica, avvenuto in sede di predisposizione del bilancio 2017, in applicazione del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 e del d.m. 27 marzo 2013.

Per la disamina delle funzioni assegnate alla CSEA si rinvia alle pagine 4-10 del documento prima citato.


Articolo 5, commi 1 e 2
(Riduzione dell’IVA nel settore del gas
per il quarto trimestre dell'anno 2022)

 

L’articolo 5, al comma 1, estende l’applicazione dell’Iva agevolata al 5 per cento anche alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. La norma, al comma 2, riconosce tale agevolazione anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia.

 

 

Il comma 1 dell'articolo in esame prevede che, in deroga a quanto previsto dal d.P.R. n. 633 del 1972 (cd. D.P.R. IVA), le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali - di cui all’articolo 26, comma 1, del testo unico accise (D.Lgs. n. 504 del 1995) - contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, sono assoggettate all’aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.

 

L'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 1995 stabilisce che il gas naturale, destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, nonché all'autotrazione, è sottoposto ad accisa, con l'applicazione delle aliquote di cui all'allegato I, al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per il gas naturale estratto per uso proprio. L'allegato I citato individua i seguenti usi di gas naturale (oltre alle relative aliquote vigenti): per autotrazione, per combustione per usi industriali, per combustione per usi civili a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda b) per usi di riscaldamento individuale c) per altri usi civili, per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica.

In base alla normativa sopra indicata, in vigore dal 1° gennaio 2008, l’aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili è determinata sulla base di scaglioni di consumo. In particolare, l’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n. 26 del 2007, armonizzando le disposizioni IVA con quelle previste in materia di accise, ha modificato il n. 127-bis) della tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, prevedendo l’applicazione dell’aliquota IVA del 10 per cento per la somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui (riferiti all’anno solare). Per i consumi per uso civile, eccedenti il predetto limite, si applica l’aliquota del 22 per cento.

I consumi di gas metano per uso industriale sono ordinariamente assoggettati all’aliquota IVA del 22 per cento, ad eccezione di quanto previsto dal n. 103) della Tabella A, parte III, allegata al medesimo decreto n. 633 del 1972, che assoggetta all’aliquota IVA del 10 per cento le somministrazioni per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili.

L’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 5 per cento riguarda, pertanto, sia le somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 10 per cento sia a quelle per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 22 per cento.

 

Si ricorda che l’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 130 del 2021 ha introdotto la prima, temporanea riduzione dell’IVA sul gas metano di identico tenore alle norme in commento, riferita in origine alle somministrazioni contabilizzate nelle fatture di ottobre, novembre e dicembre 2021.

Successivamente, l’agevolazione è stata estesa al primo trimestre 2022 (articolo 1, comma 506, della legge 30 dicembre 2021, n. 234), al secondo trimestre 2022 (dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 17 del 2022) e al terzo trimestre 2022 (dall’articolo 1-quater, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 50 del 2022).

 

L’Agenzia delle entrate, nelle sue circolari n. 17 del 2021, n. 3 del 2022 e circolare n. 20 del 2022  ha chiarito gli aspetti applicativi dell’agevolazione.

In particolare l’Agenzia ha precisato che l’aliquota IVA del 5 per cento è applicabile, seppure in via temporanea, sia alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 10 per cento, sia a quelle per usi civili (che superano il limite annuo di 480 metri cubi) e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 22 per cento.

Sono escluse dall’agevolazione, come chiarito dalle entrate:

-       l’impiego del gas metano per autotrazione, in quanto non espressamente richiamato;

-       l’utilizzo del gas metano finalizzato alla produzione di energia elettrica, che, così come gli altri prodotti energetici impiegati in tale uso, è assoggettato, per motivi di politica ambientale, a un regime specifico.

Con riferimento invece alla generazione combinata di energia elettrica e calore utile destinato ai soli usi civili e industriali a cui fa riferimento l’articolo 26, l’Agenzia evidenzia che la relativa disciplina, ai fini dell’individuazione dell’accisa applicabile, è recata dall’articolo 21 del TUA, il quale, al comma 9-ter, individua i consumi specifici convenzionali per determinare il quantitativo di combustibile impiegato per la produzione di energia elettrica (fissato, in particolare, per il gas naturale a 0,220 mc per kWh). Ritiene conseguentemente possibile determinare per differenza il quantitativo di gas naturale utilizzato per la sola produzione di calore utile. In tale ipotesi, l’anzidetto quantitativo beneficia dell’aliquota IVA agevolata al 5 per cento, a differenza del quantitativo di gas naturale utilizzato per la produzione di energia elettrica, che sconta l’aliquota IVA in misura ordinaria.

 

Il comma 2 estende le agevolazioni introdotte al comma 1 anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia (di cui all’articolo 16, comma 4 del decreto legislativo n. 115 del 2008), contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2022. La norma stabilisce, altresì, la copertura finanziaria della disposizione, prevedendo che  agli  oneri  derivanti  dai commi 1 e 2, valutati in 807,37 milioni di euro  per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43, alla cui scheda di lettura si rimanda.


Articolo 5, commi 3 e 4
(Riduzione degli oneri generali nel settore del gas per il quarto trimestre 2022)

 

Il comma 3 dell’articolo 5 stabilisce che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) mantiene inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel terzo trimestre del 2022, al fine di contenere per il quarto trimestre dell'anno 2022 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale. Il comma 4 dispone in relazione agli oneri, pari a 1.820 milioni di euro, per il 2022, ai quali si provvede ai sensi dell'articolo 43 del provvedimento in esame. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 31 dicembre 2022.

 

Le disposizioni in commento proseguono la linea d'intervento iniziata dall'articolo 1, comma 507, della legge di bilancio per il 2022 (L. 234/2021), il quale ha affidato all’ARERA il compito di ridurre – nel 1° trimestre 2022 - le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas, fino a concorrenza dell'importo di 480 milioni di euro. A tal fine si è previsto il trasferimento di un corrispondente importo alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 28 febbraio 2022.

Nel comunicato stampa del 30 giugno 2022, l'ARERA rileva, tra l'altro, che nonostante prezzi all'ingrosso in brusco rialzo, influenzati dalla grande incertezza per il conflitto russo-ucraino, i provvedimenti adottati dal Governo e le misure regolatorie dell'Autorità hanno sterilizzato gli aumenti per l'energia elettrica e il gas naturale, per il mercato tutelato e in parte anche per il mercato libero.

Il terzo trimestre 2022 per la famiglia tipo[7] in tutela, vedrà un lieve incremento per la bolletta dell'elettricità, +0,4%, mentre rimarrà stabile la bolletta gas, senza alcuna variazione.

Il quadro generale avrebbe determinato, in assenza di interventi, una variazione intorno al  45% della bolletta gas e al 15% di quella elettrica.

Coerentemente con le disposizioni del decreto odierno, l'ARERA è intervenuta sulle componenti degli oneri generali di sistema, azzerandole sia per il settore elettrico che per il gas per la generalità degli utenti.

Nell'ottica di limitare ulteriormente la variazione dei prezzi dell'elettricità, l'Autorità ha anche deciso di intervenire sull'allungamento del periodo di recupero degli scostamenti tra previsioni e consuntivo, relativi all'anno precedente.

Questi interventi, assieme alla conferma della riduzione Iva sul gas al 5%, avranno un impatto positivo su 30 milioni di utenze domestiche e oltre 6 milioni di piccole imprese, artigiani e commercianti.

Malgrado l'azione di forte contenimento della variazione dei prezzi, resta ancora evidente la differenza di spesa rispetto all'anno scorrevole[8] precedente perché i prezzi si mantengono su valori elevati.

Nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2021 e il 30 settembre 2022, la spesa della famiglia tipo per la bolletta gas sarà di circa 1.696 euro, con una variazione del +70,7% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell'anno precedente (1° ottobre 2020 - 30 settembre 2021).

Le incertezze legate agli sviluppi del conflitto russo-ucraino continuano ad alimentare le tensioni e la conseguente volatilità dei prezzi nei mercati delle materie prime energetiche (petrolio, carbone e gas naturale).

Per quanto riguarda il gas naturale, in particolare, in Europa permangono i rischi di scarsità di offerta. I timori di un blocco totale delle forniture russe verso l'Europa, come conseguenza della riduzione dei flussi del gasdotto Nord Stream 1 a metà giugno, hanno riportato i prezzi europei ben oltre i 100 €/MWh, con valori negli ultimi giorni di 130-140 €/MWh per le quotazioni spot e a termine. Complessivamente, i flussi di gas russo verso l'Europa, attraverso i tre principali gasdotti (Nord Stream, Yamal e via Ucraina), si sono ridotti di circa il 40% rispetto alla prima settimana del 2022 e del 70% rispetto ad un anno fa. Il calo delle forniture russe è stato in parte compensato dalle maggiori importazioni di GNL che, nei primi cinque mesi del 2022, sono aumentate del 55% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, grazie ad una minore pressione della domanda asiatica e a prezzi europei più alti di quelli asiatici. Ciò ha contribuito al riempimento degli stoccaggi europei, con un livello che attualmente si attesta al 57% della capacità.

Per il gas naturale, la stabilità del prezzo finale per la famiglia tipo è determinata dalla crescita della componente materia prima, basata sulle quotazioni a termine relative al prossimo trimestre, con un impatto del +16,2%, da un incremento di componenti legate alle tariffe di trasporto +3,5%, controbilanciati dall'intervento straordinario dell'Autorità di riduzione del -19,7% legata alla variazione della componente UG2.

Gli altri oneri generali, anche per il gas, sono annullati e l'IVA rimane al 5%, come nel precedente trimestre. Anche i clienti finali del mercato libero beneficeranno della riduzione della componente UG2.

Nel terzo trimestre 2022 si registrerà un’invarianza del prezzo del gas naturale per la famiglia tipo rispetto al trimestre precedente. Tale risultato, già applicando la riduzione IVA prevista dai provvedimenti governativi, è determinato dall’aumento della spesa per la materia gas naturale (+16,2%) dovuta al corrispondente aumento della componente CMEM, relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale oltre che da una variazione a rialzo della spesa per il trasporto e la gestione del contatore (+3,5%). Questi aumenti sono compensati dalla riduzione della spesa per gli oneri di sistema legata alla riduzione della componente UG2, relativa alla compensazione dei costi di commercializzazione della vendita al dettaglio (-19,7%).

Il decreto odierno ha stanziato anche per il settore gas risorse ulteriori per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi.

In particolare, sono stati stanziati 532milioni, che hanno consentito di confermare, per il III trimestre 2022, l’annullamento, per tutti gli utenti del settore gas, delle aliquote delle componenti tariffarie RE, GS e UG3, nonché di finanziare l’ulteriore riduzione della componente UG2 di cui sopra.

Dal 1° luglio 2022, il prezzo di riferimento del gas per il cliente tipo è confermato pari a 123,62 centesimi di euro per metro cubo, tasse incluse, così suddiviso[9]:

Spesa per la materia gas naturale:

·         108,43 centesimi di euro (pari al 87,71% del totale della bolletta) per l’approvvigionamento del gas naturale e per le attività connesse, con un aumento del 21,3% circa rispetto al secondo trimestre 2022;

·         5,60 centesimi di euro (4,53% del totale della bolletta) per la vendita al dettaglio, uguale al valore del secondo trimestre 2022.

Spesa per il trasporto e la gestione del contatore:

·         19,71 centesimi di euro (15,94% del totale della bolletta) per i servizi di distribuzione, misura, trasporto, perequazione della distribuzione, qualità, con un aumento del 26,4% rispetto al secondo trimestre 2022.

Spesa per oneri di sistema:

·         -33,32 centesimi di euro (-26,95% del totale della bolletta) per gli oneri generali di sistema, rispetto al secondo trimestre 2022.

Imposte:

·         23,20 centesimi di euro (18,77% del totale della bolletta) per le imposte che comprendono le accise (12,37%), l’addizionale regionale (1,64%) e l’IVA (4,76%)

 

 

La preesistente Cassa conguaglio per il settore elettrico è stata trasformata in ente pubblico economico denominato Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) con l’articolo 1, comma 670, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016). La CSEA opera con autonomia organizzativa, tecnica e gestionale ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell’economia e delle finanze e dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA).

La CSEA opera nei settori dell’energia elettrica, del gas e dei servizi idrici. La sua funzione principale è rappresentata dalla riscossione dagli operatori (principalmente dai soggetti che svolgono l’attività di distribuzione nei settori interessati) di componenti tariffarie e di ulteriori corrispettivi. I proventi della riscossione garantiscono - in costanza di apposita gestione finanziaria – il riconoscimento delle partite di perequazione tariffaria e l’erogazione dei contributi e degli incentivi a favore dei soggetti che ne hanno diritto. Le regole per le riscossioni ed i pagamenti sono dettate da norme di rango primario e dai provvedimenti regolatori di ARERA, nell’esercizio del potere tariffario e nella generale funzione di regolazione dei mercati, attribuitile dalla legge istitutiva n. 481/1995.

 


Articolo 6
(Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale)

 

 

L’articolo 6 ripropone alcuni crediti di imposta introdotti dai decreti-legge n. 4, n. 17, n. 21 e n. 50 del 2022 per contrastare l’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas in capo alle imprese – e in origine operanti in relazione alle spese sostenute nel primo e secondo trimestre 2022 - allo scopo di estenderli anche ai costi sostenuti dalle imprese nel terzo trimestre 2022.

Si tratta in particolare

-         del credito d’imposta per le imprese energivore, che viene concesso in misura pari al 25 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022;

-         del credito d’imposta per imprese gasivore, concesso in misura pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;

-         del credito d’imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW diverse dalle energivore, che viene attribuito in misura pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell’anno 2022;

-         del credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale per imprese non gasivore, pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022, per isi diversi dal termoelettrico.

Le disposizioni in esame regolano le modalità di fruizione dei crediti d’imposta e il regime di cedibilità.

 

Le norme in commento, come anticipato, ripropongono alcuni crediti di imposta introdotti dai decreti-legge n. 4, n. 17, n. 21 e n. 50 del 2022 per contrastare l’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas in capo alle imprese – e operanti in relazione alla spesa sostenuta nel primo e secondo trimestre 2022 - allo scopo di estenderli anche con riferimento ai costi sostenuti dalle imprese nel terzo trimestre 2022.

 

L’Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulle predette agevolazioni con la circolare 13/E del 2022.

Credito d’imposta imprese energivore

Il comma 1 dell’articolo 6 riconosce un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, alle imprese a forte consumo di energia elettrica, individuate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 (comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017), a condizione che i relativi costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.

L’ammontare dell’agevolazione è pari al 25 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022.

Tale credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese energivoare (di cui al primo periodo del comma 1) e dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022. In tal caso l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata va calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica; sempre in tale ipotesi, il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al terzo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica (PUN, ovvero il prezzo di riferimento dell’energia elettrica in Italia acquistata alla borsa elettrica).

 

L’articolo 15 del decreto-legge n. 4 del 2022 ha concesso alle imprese "energivore" che hanno subito un significativo incremento del relativo costo, un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

L’articolo 4, comma 1, del decreto legge n. 17 del 2022 ha riconosciuto alle medesime imprese un analogo credito di imposta, originariamente pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022. L’articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022 ha incrementato dal 20 al 25 per cento la quota delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.

 

Le imprese a forte consumo di energia elettrica sono identificate, in base alle disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, come quelle che hanno un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno e che rispettano uno dei seguenti requisiti:

§  operano nei settori dell’Allegato 3 alla Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 (estrazione di minerali, produzione di oli e grassi, tessitura, produzione di cemento, fabbricazione di componenti elettronici, etc.);

§  operano nei settori dell’Allegato 5 alla Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 (altri settori minerari e manifatturieri non inclusi nell’allegato 3) e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al valor medio triennale del valore aggiunto lordo a prezzi di mercato non inferiore al 20 per cento;

§  non rientrano fra quelle di cui ai precedenti punti a) e b), ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per gli anni 2013 o 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) in attuazione dell’articolo 39 del decreto legge n. 83 del 2012;

 

Credito d’imposta per le imprese gasivore

Il comma 2 dell’articolo 6 riconosce alle imprese a forte consumo di gas naturale (cd. gasivore), a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del gas medesimo, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

Il contributo spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Viene definita “impresa a forte consumo di gas naturale” quella che opera in uno dei settori di cui all’allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541 (comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 8 gennaio 2022) e che nel primo trimestre solare dell’anno 2022 ha consumato un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all’articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

 

L’articolo 15.1 del decreto-legge n. 4 del 2022 (introdotto dal decreto-legge n. 50 del 2022) ha riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 10 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2022.

L’articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 17 del 2022 ha riconosciuto alle cosiddette "gasivore", ad analoghe condizioni, un credito di imposta pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022.  L’articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 21 del 2022 ha poi incrementato dal 15 al 20 per cento la quota delle spese sostenute oggetto del contributo straordinario. Da ultimo, l’articolo 2, comma 2 del decreto-legge n. 50 del 2022 ha ulteriormente elevato dal 20 al 25 per cento la quota della spesa agevolabile sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022.

 

Le imprese a forte consumo di gas naturale sono identificate facendo riferimento alle disposizioni del decreto del Ministro della Transizione ecologica 21 dicembre 2021, come quelle che:

a)    operano nei settori elencati nell’allegato 1 al medesimo decreto;

b)   che hanno un consumo medio di gas naturale, calcolato per il periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno (ovvero 94.582 Sm3/anno, considerando un potere calorifico superiore per il gas naturale pari a 10,57275 kWh/Sm3); e

c)    hanno consumato, nel primo trimestre solare dell’anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento di tale volume di gas naturale (indicato all’articolo 3, comma 1, del medesimo decreto), al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

Per "periodo di riferimento" si intende, per l’anno di competenza “N” in cui si fruisce dell’agevolazione, il triennio che va da “N-4” a “N-2”, salvo che per le imprese di più recente costituzione. Al riguardo, si rappresenta che la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), nel rispetto delle disposizioni impartite dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), è tenuta a costituire, in riferimento a ciascun anno di competenza, l’Elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale.

 

Credito d’imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW

Il comma 3 attribuisce alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese energivore (come definite al comma 1), a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell’anno 2022. Tale acquisto va comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.

Il contributo è concesso a condizione che il prezzo della componente energia, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

 

L’articolo 3 del decreto-legge n.21 del 2022 ha concesso alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta pari originariamente al 12 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.

L’articolo 2 del decreto-legge n. 50 del 2022 ha elevato la misura del predetto credito innalzando  dal 12 al 15 per cento l’importo della spesa agevolabile, riferita al secondo trimestre 2022.

 

Credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale da parte di imprese non gasivore

Il comma 4 riconosce alle imprese diverse da quelle gasivore, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

 

L’articolo 4 del decreto-legge n. 21 del 2022 ha attribuito un credito di imposta, per l’acquisto del gas naturale, da riconoscersi alle imprese diverse da quelle gasivore, inizialmente in misura pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022. Il contributo è stato incrementato dal decreto-legge n. 50 del 2022, elevando dal 20 al 25 per cento la spesa oggetto di beneficio sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022.

Si rammenta che l’articolo 40-quater del decreto-legge n. 73 del 2022 ha soppresso, ai fini della fruizione di alcuni crediti di imposta riconosciuti alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale, l’obbligo del rispetto della normativa della disciplina europea degli aiuti di Stato di modesto importo (gli aiuti c.d. de minimis), obbligo che era stato introdotto dal richiamato decreto-legge n. 50 del 2022. Si tratta del credito d’imposta per l’acquisto del gas naturale alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas, di quello riconosciuto alle imprese gasivore e di quello concesso alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica. E’ pertanto venuta meno la soglia massima di 200 mila euro prevista per il riconoscimento alle imprese dei vari crediti d’imposta accumulati.

Regime dei crediti d’imposta, cedibilità e controlli

Il comma 5 dell’articolo 6 prevede alcuni adempimenti necessari ai fini della fruizione delle agevolazioni disposte, dalle norme in commento, per le imprese non energivore e non gasivore in relazione ai consumi del terzo trimestre 2022 (di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo in commento).

Si dispone in particolare che, ove l’impresa destinataria del contributo nel secondo e terzo trimestre dell’anno 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel secondo trimestre dell’anno 2019, il medesimo venditore è tenuto , entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, a iniare al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare della detrazione spettante per il terzo trimestre dell’anno 2022. L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.

 

Il comma 6 dispone in ordine all’utilizzo dei crediti di imposta disposti dai commi 1-4.

Essi sono utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante F24 (ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) entro la data del 31 dicembre 2022.

Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007, e di cui all’articolo 34 della legge n. 388 del 2000. Al riguardo, si ricorda che l’articolo 22 del decreto legge n. 73 del 2021 (cd. Sostegni-bis) aveva modificato per l’anno 2021 il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili per soggetti intestatari di conto fiscale individuato dal menzionato articolo 34, elevandolo a 2 milioni di euro. Tale limite è stato reso strutturale dalla legge di bilancio per il 2022 (articolo 1, comma 72 della legge n. 234 del 2021) a decorrere dal 2022. Resta fermo il limite di compensazione annuale per le agevolazioni alle imprese, di cui alla già menzionata legge n. 244 del 2007, pari a 250.000 euro.

Le agevolazioni non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all’articolo 61 del Testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 917 del 1986 - TUIR), né rispetto ai criteri di inerenza delle altre spese, di cui all’articolo 109, comma 5, del medesimo TUIR.

I crediti d’imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

L’articolo 6, al comma 6, chiarisce che i crediti d’imposta di cui ai commi da 1 a 4 sono cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni, se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dal Testo Unico Bancario (articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo  apposito (articolo 64 TUB) ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private (CAP, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209).

Resta ferma l’applicazione dei controlli preventivi e delle misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti di cui all’articolo 122-bis, comma 4, del decreto legge n. 34 del 2020, in base al quale i soggetti obbligati di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle predette cessioni, non procedono all’acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e di astensione (rispettivamente previsti dagli articoli 35 e 42 del predetto d.lgs. n. 231 del 2007 in materia di antiriciclaggio), per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.

 

I contratti di cessione conclusi in violazione delle predette prescrizioni sono nulli.

 

In caso di cessione dei crediti d’imposta:

-       il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022;

-       le imprese beneficiarie sono inoltre tenute a chiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta.

 

Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 241 del 1997, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 3 del D.P.R. n. 322 del 1998, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

L’articolo 35 del decreto legislativo n. 241 del 1997 prevede che il responsabile del Centro di assistenza fiscale (CAF) rilasci un visto di conformità dei dati delle dichiarazioni predisposte dal centro alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile. Sono abilitati al rilascio del visto gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro (lettera a) del comma 3 dell’articolo 3 del D.P.R. n. 322 del 1998), gli iscritti nel registro dei revisori legali e i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria (lettera b) del comma 3 dell’articolo 3 del D.P.R. n. 322 del 1998), nonché i responsabili dei CAF.

 

Si demanda a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, la definizione le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 3 dell’articolo 3 del D.P.R. n. 322 del 1998.

 

Oltre all’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 122-bis del decreto legge n. 34 del 2020, già richiamate, si prevede l’applicazione di quelle recate dall’articolo 121, commi da 4 a 6, del medesimo decreto legge, in quanto compatibili.

Il comma 4 dell’articolo 121 del decreto legge n. 34 del 2020 dispone che, ai fini del controllo sulla cessione dei crediti d’imposta, si applichino le attribuzioni e i poteri di accertamento in tema di imposte sui redditi, posti in capo all’Amministrazione finanziaria dagli articoli 31 e seguenti del D.P.R. n. 600 del 1973. Si chiarisce che i fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. L’Agenzia delle entrate, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta negli ordinari termini di accertamento (per i crediti non spettanti: cinque anni dalla dichiarazione, ai sensi articolo 43 del D.P.R. n. 600 del 1973; per i crediti inesistenti: otto anni dall’utilizzo del credito ai sensi dell’articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto legge n. 185 del 2008).

Ai sensi del successivo comma 5, in assenza dei requisiti che danno diritto alla detrazione, l’Agenzia delle entrate provvede a recuperare l’importo corrispondente alla detrazione non spettante, maggiorato di interessi e sanzioni Tale importo, maggiorato degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo (di cui all’articolo 20 del D.P.R. n. 602 del 1973) e delle sanzioni per utilizzo di crediti di imposta in misura superiore a quella spettante, ovvero inesistenti (di cui all’ articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997).

Il comma 6 prevede infine che il recupero del predetto importo sia effettuato nei confronti del soggetto beneficiario delle originarie detrazioni. Resta ferma, in presenza di concorso nella violazione, l’applicazione della norma per cui, ove più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta (articolo 9, comma 1 del decreto legislativo n. 472 del 1997); rimane ferma anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo maggiorato di sanzioni e interessi.

 

Le norme in esame richiamano, sostanzialmente, il regime di cedibilità dei crediti di imposta già previsto dai precedenti decreti-legge (articoli 9 e 3, comma 3, del d.l. n. 21 del 2022).

 

Il comma 7 quantifica gli oneri derivanti dalle norme in esame in 3.373,24 milioni di euro per l’anno 2022, di cui 1.036,88 milioni di euro relativi al comma 1, 1.070,36 milioni di euro relativi al comma 2, 995,40 milioni di euro relativi al comma 3 e 270,60 milioni di euro relativi al comma 4, cui si provvede ai sensi dell’articolo 43, norma di copertura del provvedimento in esame.

Il comma 8 affida al Ministero dell’economia e delle finanze il compito di effettuare il monitoraggio delle fruizioni dei crediti d’imposta in esame, ai fini di quanto previsto dalla legge di contabilità pubblica (più precisamente dall’ articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).


Articolo 7
(Credito di imposta per l’acquisto di carburanti
per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca)

 

 

L’articolo 7 proroga al terzo trimestre solare 2022 il credito di imposta (pari al 20 per cento della spesa sostenuta) previsto per l’acquisto del carburante effettuato ai fini dell’esercizio dell’attività agricola e della pesca.

 

L’articolo 18 del decreto-legge n. 21 del 2022 ha introdotto un credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante comprovato mediante le relative fatture d’acquisto e al netto dell’imposta sul valore aggiunto. La norma dell’articolo 18 concede tale credito d’imposta per gli acquisti effettuati nel primo trimestre solare dell’anno 2022.

 

Si ricorda che l’articolo 3-bis del decreto legge n. 50 del 2022 ha prorogato al secondo trimestre solare 2022 il credito richiamato ma limitatamente alle imprese esercenti la pesca.

 

Con il comma 1 dell'articolo in esame, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante, il sopra citato credito di imposta viene prorogato al terzo trimestre solare 2022.

 

La disciplina del credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca

Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione con F24 (ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997) entro la data del 31 dicembre 2022. A tal fine, non si applicano alcuni dei vigenti limiti e divieti alla compensazione e, in particolare il limite annuale all'utilizzo della compensazione dei crediti d'imposta (di cui all’articolo 1, comma 53 della legge n. 244 del 2007) e il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale (di cui all’articolo 34 della legge n. 388 del 2000 che, a decorrere dal 2022, è pari a 2 milioni di euro).

Esso non concorre alla formazione del reddito d’impresa né alla formazione della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi del reddito, di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi - TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986). Inoltre l’agevolazione è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Il credito d’imposta in parola è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.

È fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993; società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto TUB, ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005.

Resta fermo il divieto per gli intermediari finanziari di acquistare il credito qualora sussistano gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e di astensione previsti dalla disciplina antiriciclaggio (dagli articoli 35 e 32 del decreto legislativo n. 241 del 2007, così come previsto dalle disposizioni di cui all’articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020), per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.

I contratti di cessione conclusi in violazione del precedente divieto sono nulli.

In caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d’imposta.

Il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la data del 31 dicembre 2022.

Con risoluzione del 23 maggio 2022 l’Agenzia ha istituito il codice tributo.

Per la definizione delle modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d’imposta, da effettuarsi in via telematica,  è stato pubblicato il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 giugno 2022.

 Si applicano le disposizioni relative alla sospensione, per un periodo non superiore a trenta giorni, degli effetti delle comunicazioni delle cessioni che presentano profili di rischio, di cui all’articolo 122-bis nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all’articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge n. 34 del 2020 (che disciplinano le le attribuzioni e i poteri di controllo dell’aministrazione finanziaria; le conseguenze delle violazioni; le modalità di recupero degli importi).

Il comma 4 dell’articolo 18 precisa che le norme agevolative si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Si attribuisce al Ministero dell’economia e delle finanze il compito di monitorare le fruizioni del credito.

 

Il comma 2 reca la copertura finanziaria della disposizione in esame stabilendo che agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 194,41 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43, alla cui scheda di lettura si rimanda.


Articolo 8
(Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti)

 

L’articolo 8 prevede, a decorrere dal 22 agosto 2022 e fino al 20 settembre 2022, la riduzione delle aliquote di accisa applicabili ad alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti e l’applicazione di un’aliquota IVA ridotta, pari al 5 per cento, alle forniture di gas naturale impiegato in autotrazione.

 

Il comma 1 dell'articolo in esame prevede una serie di misure, applicabili a decorrere dal 22 agosto 2022 e fino al 20 settembre 2022, volte a contenere gli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici. La lettera a) del comma 1 prevede la riduzione delle aliquote di accisa applicabili ad alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti. In particolare, sono rideterminate le aliquote di accisa, riducendo quelle sulla benzina, sul gasolio e sui gas di petrolio liquefatti (GPL) impiegati come carburanti, e azzerando l’accisa per il gas naturale per autotrazione. La lettera b), in linea con la normativa dell’Unione europea, stabilisce, per il periodo di applicabilità della norma in esame, l’applicazione di un’aliquota di imposta del valore aggiunto (IVA) ridotta, pari al 5 per cento, alle forniture di gas naturale impiegato in autotrazione.

Si ricorda che la direttiva (UE) 2022/542 che ha modificato le direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto, include il gas naturale tra i beni che possono essere assoggettati ad un’aliquota ridotta non inferiore al 5 per cento, ponendo un limite temporale a tale agevolazione, fissato al 1° gennaio 2030.

 

Il comma 2 dell'articolo 8, in conseguenza della riduzione dell’aliquota applicabile al gasolio usato come carburante stabilita dal comma 1, lettera a), numero 2), a decorrere dal 22 agosto 2022 e fino al 20 settembre 2022, sospende l’applicazione dell’aliquota di accisa differenziata sul “gasolio commerciale” (ovvero il gasolio consumato dai soggetti operanti nel trasporto merci e passeggeri) di cui al numero 4-bis della Tabella A, allegata al decreto legislativo n. 504 del 1995 (Testo unico delle accise - TUA), che risulterebbe meno favorevole rispetto alla prima.  

L’articolo 7 della direttiva 2003/96/CE consente agli Stati membri di differenziare l’aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione, in relazione all’uso “commerciale” o “non commerciale” del carburante, imponendo ai medesimi Stati di rispettare l’aliquota minima prevista per il gasolio e di garantire che l’aliquota applicabile al gasolio impiegato nell’uso “commerciale” non sia comunque inferiore al valore che l’aliquota di accisa sul gasolio impiegato per autotrazione aveva, nel medesimo Stato, alla data del 1° gennaio 2003. Pertanto, in presenza di una differenziazione dell’aliquota di accisa sul gasolio impiegato come carburante, al gasolio consumato dai soggetti operanti nel trasporto merci e passeggeri di cui all’articolo 24-ter del TUA (“gasolio commerciale”) non può essere applicata un’aliquota di accisa inferiore a 403 euro per mille litri. Poiché comma 1, lettera a), numero 2) dell’articolo in esame ha rideterminato l’aliquota di accisa sul gasolio in una misura inferiore alla soglia di 403 euro per mille litri, la sospensione temporanea della differenziazione  tra “uso commerciale” e uso “non commerciale” del gasolio, consente l'applicazione della riduzione anche ai soggetti operanti nel trasporto merci e passeggeri che sarebbero altrimenti rimasti esclusi in virtù dei limiti posti dalla legslazione europea.

 

Si rammenta che l’articolo 1 (commi 1 e 2) del decreto legge n. 21 del 2022 ha disposto la riduzione delle aliquote di accisa sui carburanti dal 22 marzo 2022 (in origine, fino al 21 aprile 2022). Successivamente il decreto legge n. 38 del 2022, incoroporato poi nell'articolo 1-bis del decreto legge n. 21 del 2022, ha disposto la proroga delle riduzioni, azzerando altresì l’accisa sul gas naturale usato per autotrazione e riducendo l’aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas naturale per autotrazione.

Il medesimo decreto-legge n. 21 del 2022 (articolo 1, comma 8) ha disposto, fino al 31 dicembre 2022, la riattivazione del sistema di rideterminazione delle aliquote di accisa mediante con decreto ministeriale - disciplinata dall'articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007 –, consentendo la riduzione d’accisa sui carburanti a fronte dell’accertamento di maggiori entrate IVA derivanti da uno scostamento significativo del prezzo internazionale del greggio. Tale meccanismo è stato modificato e perfezionato consentendo, tra l’altro, l’emanazione del decreto con cadenza diversa da quella trimestrale.

Di conseguenza, le riduzioni dell’accisa sui carburanti sono state  disposte per effetto del decreto-legge n. 21 del 2022 come convertito in legge (e, nelle more della conversione, per effetto dei DM 18 marzo 2022 e 6 aprile 2022), per il periodo dal 22 marzo fino all’8 luglio 2022; successivamente, tali misure sono state confermate dai decreti ministeriali 24 giugno  2022 (GU n. 154  del  4  luglio  2022 per il periodo dal 9 luglio 2022 al 2 agosto 2022) e 19 luglio 2022 (GU Serie Generale n.172 del 25 luglio 2022), quest’ultimo avente efficacia dal 3 agosto 2022 fino al 21 agosto 2022).

In sostanza, le disposizioni in esame consentono di prorogare con norma primaria le predette riduzioni di accise e IVA al 20 settembre 2022.

 Di seguito si riporta una tabella riepilogativa che illustra, per i prodotti energetici coinvolti nelle misure in esame e utilizzati come carburanti, la misura dell’accisa minima stabilita in sede comunitaria, la misura dell’accisa vigente al 21 marzo 2022 e quella disposta dalle norme in esame e dai decreti ministeriali sopra citati.

 

 

Prodotto

Unità di misura

Accisa Minima UE

Accisa nazionale al 21 marzo 2022

Accisa nazionale dal 22 marzo al 20 settembre 2022

Benzina con piombo

Euro/1000 l

421

728,40

478,40

Benzina

Euro/1000 l

359

728,40

478,40

Gasolio

Euro/1000 l

330

617,40

367,40

GPL

Euro/1000 kg

125

267,77

182,61

 

Si rammenta che l’azzeramento dell’accisa sul gas naturale usato per autotrazione e la riduzione al 5% dell’Iva operano dal 3 maggio 2022 (come disposto dal decreto-legge n. 38 del 2022, poi abrogato e incorporato nel decreto-legge n. 21 del 22 dalla relativa legge di conversione, con salvezza degli effetti nel frattempo prodottisi).

 

Il comma 3 stabilsce che gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti dovranno trasmettere all’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM), entro il 7 ottobre 2022, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti per i quali il comma 1, lettera a) stabilisce riduzioni delle relative aliquote di accisa (benzina, gasolio GPL e gas naturale allo stato liquido GNL, destinati all’impiego come carburanti) che risultassero giacenti nei propri impianti alla data del 20 settembre 2022. La norma stessa precisa che la comunicazione non dovrà essere effettuata dai predetti soggetti qualora con un successivo provvedimento si dovessero prorogare le misure previste dal comma 1, lettera a). Il comma 4 individua la sanzione amministrativa applicabile nel caso di mancata comunicazione all'ADM o nel caso in cui la stessa venga inviata con dati incompleti o non veritieri. Si tratta del pagamento di una somma di denaro da 500 euro a 3.000 euro previsto dall'articolo 50, comma 1, del TUA, per l'inosservanza di prescrizioni e regolamenti.

 

Il comma 5 prevede l’applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni previste dall’articolo 1-bis, commi 5 e 6, del decreto legge n. 21 del 2022, finalizzate a prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa previste dall’articolo 1, comma 1, lettera a) nonché dalla diminuzione dell’aliquota IVA sul gas naturale, di cui alla successiva lettera b). Le disposizioni richiamate prevedono il coinvolgimento del Garante per la sorveglianza dei prezzi, il quale, per monitorare l'andamento dei prezzi, anche relativi alla vendita al pubblico, dei prodotti energetici sottoposti ad accisa agevolata praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale dei medesimi prodotti, può avvalersi, tra l'altro, anche del supporto operativo della Guardia di finanza.

 

Il successivo comma 6 stabilisce che l'ADM predisponga specifici modelli da utilizzare per le comunicazioni di cui al comma 3, mentre con il comma 7 si provvede ad individuare la copertura finanziaria delle riduzioni delle aliquote di accisa e dell’IVA previste dal comma 1.


Articolo 9
(Disposizioni urgenti in materia di trasporto)

 

L’articolo 9 reca previsioni volte a sostenere gli operatori del settore a fronte degli eccezionali aumenti del costo dei carburanti e dell’energia verificatisi in dipendenza della crisi bellica russo-ucraina.

In particolare, il comma 1 istituisce un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per il 2022 al fine di erogare agli esercenti servizi di trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri su strada, lacuale, marittimo e ferroviario, sottoposto a obbligo di servizio pubblico, un contributo per il maggior costo sostenuto nel secondo quadrimestre 2022, rispetto all’analogo periodo del 2021, per l’acquisto del carburante.

Il comma 3 istituisce un ulteriore fondo, con una dotazione di 15 milioni di euro per il 2022, destinato a riconoscere ai soli esercenti servizi di trasporto di persone su strada un contributo fino al 20 per cento della spesa sostenuta nel secondo quadrimestre dell’anno 2022 per l’acquisto del carburante.

Da ultimo, ai sensi del comma 6, sono stanziati 15 milioni di euro per l’anno 2022 a favore di RFI – Rete ferroviaria italiana S.p.A., al fine di proseguire, dal 1° aprile 2022 al 31 dicembre 2022, la riduzione del canone per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, per i servizi ferroviari merci, mediante la riduzione fino al 50 per cento della componente B del pedaggio.

 

L’articolo 9 reca disposizioni urgenti in materia di trasporto, volte a sostenere gli operatori del settore a fronte degli eccezionali aumenti del costo dei carburanti e dell’energia verificatisi in dipendenza della crisi bellica russo-ucraina. La straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per contenere i suddetti costi e per contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale, anche in ordine allo svolgimento delle attività produttive, costituiscono, infatti, i presupposti di adozione del decreto-legge.

Il comma 1 della disposizione in esame dispone l’istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile (MIMS), di un fondo la cui dotazione ammonta a 40 milioni di euro per il 2022, al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici.

Tale fondo è destinato al riconoscimento, in favore degli esercenti servizi di trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri su strada, lacuale, marittimo e ferroviario, sottoposto a obbligo di servizio pubblico, di un contributo per il maggior costo sostenuto (al netto dell’IVA) nel secondo quadrimestre 2022, rispetto all’analogo periodo del 2021, per l’acquisto del carburante per l’alimentazione dei mezzi di trasporto.

Nell’ipotesi in cui l’ammontare delle richieste di accesso al fondo superi il limite massimo di spesa di 40 milioni di euro, è previsto che si faccia luogo ad un riparto proporzionale tra i richiedenti.

Ai sensi del comma 2, compete al MIMS stabilire, con proprio decreto da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e previa acquisizione dell’intesa in sede di Conferenza Unificata, i criteri e le modalità per il riconoscimento, da parte dell’ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico, del predetto contributo:

Ø  alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale;

Ø  alla gestione governativa della ferrovia circumetnea;

Ø  alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola-confine svizzero;

Ø  alla gestione governativa navigazione laghi;

Ø  agli enti affidanti nel caso di contratti di servizio grosscost (si tratta dei contratti nei quali il rischio commerciale rimane in capo al concedente che è chiamato a farsi integralmente carico delle eventuali perdite, in ciò differenziandosi dal contratto di concessione nel quale, com’è noto, il rischio è trasferito al concessionario).

Con tale decreto sono altresì stabilite le relative modalità di rendicontazione.

Il successivo comma 3 istituisce un altro fondo presso il MIMS, con una dotazione di 15 milioni di euro per il 2022, anch’esso avente la finalità di sostenere gli operatori economici a fronte degli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, ma specificamente destinato agli esercenti servizi di trasporto di persone su strada resi, alternativamente:

§  ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 285 del 2005, di riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale;

§  sulla base di autorizzazioni rilasciate dal MIMS ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009, recante norme comuni per l’accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus;

§  sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo n. 422 del 1997 – che, a valle della delega di cui all’articolo 4, comma 4, della legge n. 59 del 1997, ha operato il conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale;

§  ai sensi della legge n. 218 del 2003, recante la disciplina dell’attività di trasporto passeggeri effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.

Ai suddetti operatori economici è, pertanto, riconosciuto un contributo fino al 20 per cento della spesa sostenuta (al netto dell’IVA) nel secondo quadrimestre dell’anno 2022, per l’acquisto di carburante destinato all’alimentazione dei mezzi adibiti al trasporto passeggeri e:

·        di categoria M2 o M3, ossia mezzi aventi una capienza di oltre otto posti a sedere escluso il conducente e, rispettivamente, massa massima non superiore e superiore alle 5 tonnellate;

·        a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico); ovvero

·        a motorizzazione termica e conformi almeno alla normativa Euro V di cui al regolamento (CE) n. 595/2009.

Per poter accedere alle risorse così stanziate, gli operatori richiedenti sono tenuti a trasmettere per via telematica al MIMS – secondo le modalità dallo stesso definite entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge - una dichiarazione, redatta ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, contenente:

Ø  i dati di immatricolazione di ciascun mezzo di trasporto;

Ø  copia del documento unico di circolazione;

Ø  copia delle fatture d’acquisto del carburante quietanzate;

Ø  l’entità del contributo richiesto;

Ø  gli estremi per l’effettuazione del versamento del contributo.

Anche in questo caso, per l’ipotesi in cui l’ammontare delle richieste di accesso al fondo risulti superiore al limite massimo di spesa di 15 milioni di euro, la ripartizione delle risorse tra gli operatori richiedenti è effettuata in misura proporzionale.

Tanto i contributi erogati ai sensi del comma 1, quanto quelli erogati ai sensi del comma 3, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR, di cui al d.P.R. n. 917 del 1986. Si tratta delle disposizioni rilevanti ai fini della deducibilità di interessi passivi, spese e componenti negativi e della definizione delle componenti di reddito.

Il comma 5 dispone, conseguentemente, l’abrogazione dei commi 6-bis e 6-ter dell’articolo 3 del decreto-legge n. 50 del 2022, come convertito dalla legge n. 91 del 2022, che hanno autorizzato la spesa di 1 milione di euro per il 2022 per il riconoscimento di contributi alle imprese esercenti servizi di trasporto passeggeri con autobus di classe Euro V o Euro VI.

Da ultimo, allo scopo di fronteggiare le ripercussioni economiche negative determinatesi nel settore del trasporto ferroviario delle merci in conseguenza dell’eccezionale incremento del costo dell’energia, sono stanziati 15 milioni di euro per l’anno 2022 a favore di RFI – Rete ferroviaria italiana S.p.A. (comma 6).

Con tale stanziamento, che deve essere dedotto dai costi netti totali afferenti ai servizi del pacchetto minimo di accesso, RFI S.p.A. è chiamata a proseguire, dal 1° aprile 2022 al 31 dicembre 2022, la riduzione del canone per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, per i servizi ferroviari merci, mediante la riduzione fino al 50 per cento della componente B del pedaggio, ossia la quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all’articolo 17, comma 4, del decreto legislativo n. 112 del 2015.

 

Si tratta di una misura introdotta nel 2020 con l’articolo 196, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, poi interessata dall’articolo 1, commi 679 e 680 della legge di bilancio 2021 e prevista, a legislazione vigente, fino al 31 marzo 2022.

 

Il canone per l’utilizzo dell’infrastruttura, su cui va applicata tale riduzione, è determinato sulla base delle vigenti misure di regolazione definite dall’Autorità di regolazione dei trasporti (ART).

Ai sensi del comma 7, entro il 31 marzo 2023, RFI S.p.A. è tenuta a trasmettere sia al MIMS che all’ART una rendicontazione sull’attuazione data alle previsioni di cui al comma 6.

Infine, il comma 8 dispone che l’applicazione delle disposizioni dell’articolo in esame avvenga nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e che il MIMS provveda ai relativi adempimenti con le risorse umane disponibili a legislazione vigente, mentre il comma 9 dispone che agli oneri derivanti dal presente articolo e pari a 70 milioni di euro per l’anno 2022 si provvede:

·        quanto ad euro 1 milione, mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall’abrogazione di cui al comma 5 (v. supra);

·        quanto ad euro 69 milioni, ai sensi dell’articolo 43, cui si rinvia.

 

 


Articolo 10
(Organizzazione dell’Unità di missione a supporto
del Garante per la sorveglianza dei prezzi)

 

L’articolo 10, comma 1, incardina presso il Segretariato generale del Ministero dello sviluppo economico (MISE) l’Unità di missione per le attività di supporto al Garante per la sorveglianza dei prezzi, già istituita presso il medesimo Ministero, dall’articolo 7, comma 2 del D.L. n. 21/2022[10].

All’Unità di Missione, secondo la normativa vigente, è preposto un dirigente di livello generale e assegnato un dirigente di livello non generale, con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale del Ministero, anche in deroga ai limiti vigenti. Il comma 2 dell’articolo in esame precisa che il numero di incarichi dirigenziali di prima fascia del MISE, conferibili ai sensi dell’articolo 19, comma 6 del D.lgs. n. 165/2001, è innalzato di una unità a valere sulle facoltà assunzionali.

 

Segnatamente, il comma 1 dispone che - nelle more dell’adozione dei decreti di organizzazione previsti dalla legislazione vigente – l’Unità di missione di livello dirigenziale generale, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico dall’articolo 7 del D.L. n. 21/2022, per le attività istruttorie, di analisi e di elaborazione dei dati sull’andamento dei prezzi dei beni e servizi, a supporto del Garante per la sorveglianza dei prezzi sia collocata presso il Segretariato generale del medesimo Ministero.

Il comma dispone che il dirigente di prima fascia che vi e’ preposto ne coordina le attività e le relative funzioni, che sono esercitate in raccordo e collaborazione con la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del medesimo Ministero (DGMCTCNT).

Il comma precisa che l’Unità di missione: coordina i rapporti di collaborazione del Garante per la sorveglianza dei prezzi (lett. a)) provvedendo ad acquisire dati e informazioni utili per agevolarne le attività anche in coerenza con le attività già espletate e gli strumenti già adottati (lett. b)); svolge poi attività di supporto diretto al Garante e ogni altra attività istruttoria, di analisi, valutazione e di elaborazione dei dati in accordo con le strutture del Ministero che il Garante utilizza in avvalimento (lett. c)).

Quanto alla organizzazione dell’Unità di missione, l’articolo 7 del Decreto legge n. 21/2022 vi ha preposto un dirigente di livello generale e assegnato un dirigente di livello non generale, con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale del Ministero (comma 2)[11].

Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo , il MISE è autorizzato a conferire gli incarichi dirigenziali anche in deroga ai limiti percentuali previsti dal Testo unico sul pubblico impiego (Decreto legislativo n. 165/2001, art.19, comma 6).

Il comma 2 dell’articolo qui in esame interviene su quest’ultima previsione, precisando che il numero di incarichi dirigenziali appartenenti alla prima fascia dei ruoli del Ministero dello sviluppo economico, conferibili ai sensi della citata normativa sul pubblico impiego, e’ innalzato di una unità a valere sulle facoltà assunzionali.

 

Il Garante per la sorveglianza dei prezzi è stato istituito presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 2, commi 198 -203 della legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244). La normativa istitutiva è stata successivamente modificata ed integrata dall’articolo 5 del decreto-legge n. 112/2008, dall’articolo 23 della legge n. 99/2009 e, da ultimo, dall’articolo 7, commi 2-4 del decreto-legge n. 21/2022.

Il Garante, ai sensi del comma 198 della legge finanziaria, sovrintende alla tenuta ed elaborazione dei dati e delle informazioni segnalate agli "uffici prezzi" delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura[12]. Si rammanta che, ai sensi del comma 196 della medesima legge, ciascuna camera di commercio rende noto al pubblico il proprio «ufficio prezzi», il quale riceve segnalazioni e verifica le dinamiche concernenti le variazioni dei prezzi di beni e servizi praticati ai consumatori finali[13].

Il Garante, ai sensi del comma 198, verifica le segnalazioni delle associazioni dei consumatori riconosciute, analizza le ulteriori segnalazioni ritenute meritevoli di approfondimento e decide, se necessario, di avviare indagini conoscitive finalizzate a verificare l’andamento dei prezzi di determinati prodotti e servizi. I risultati dell’attività svolta sono messi a disposizione, su richiesta, dell’AGCM - Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Ai sensi del comma 199, per l’esercizio della propria attività il Garante si avvale dei dati rilevati dall’ISTAT, della collaborazione dei Ministeri competenti per materia, dell’Ismea, dell’Unioncamere, delle Camere di commercio, nonché del supporto operativo della Guardia di finanza per lo svolgimento di indagini conoscitive. La Guardia di finanza agisce con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini dell’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette (si richiama a tal fine la relativa disciplina), ed in virtù dei compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di ogni interesse economico-finanziario nazionale o dell’Unione europea (art. 64, comma 2, lettera m), del decreto legislativo n. 68/2001).

L’articolo 7, comma 1 del D.L. n. 21/2022 ha aggiunto che il Garante può:

·         convocare le imprese e le associazioni di categoria interessate al fine di verificare i livelli di prezzo dei beni e dei servizi di largo consumo corrispondenti al corretto e normale andamento del mercato e

·         richiedere alle imprese dati, notizie ed elementi specifici sulle motivazioni che hanno determinato le variazioni di prezzo.

Il mancato riscontro, entro 10 giorni dalla richiesta comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari all’1 per cento del fatturato e comunque non inferiore a 2.000 euro fino ad un massimo di euro 200.000 euro. Analoga sanzione si applica nel caso siano comunicati dati, notizie ed elementi non veritieri.

Ai sensi del comma 200 della legge finanziaria, il Garante è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, tra i dirigenti di prima fascia del Ministero dello sviluppo economico e si avvale per il proprio funzionamento delle strutture del medesimo Ministero. Il garante svolge i compiti senza compenso e mantenendo le proprie funzioni. L’incarico ha la durata di tre anni.

Attualmente, l’incarico è ricoperto da Benedetto Mineo, Segretario generale del Ministero dello sviluppo economico (DPCM 10 novembre 2021)[14].

Quanto alle strutture del Ministero di cui il Garante si avvale va richiamata la Direzione generale mercato, concorrenza, tutela del consumatore e normativa tecnica (DGMCTCNT), Divisione XII - Analisi economiche, monitoraggio dei prezzi e statistiche sul commercio e sul terziario.

 

L’articolo 7, comma 2 del Decreto legge n. 21/2022 ha, come sopra indicato, rafforzato l’apparato di supporto all’attività del Garante, istituendo una Unità di Missione ad hoc. Il comma vi ha preposto un dirigente di livello generale e assegnato un dirigente di livello non generale, con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale del Ministero, anche in deroga, ai sensi del comma 3, ai limiti percentuali previsti dal Testo unico sul pubblico impiego (decreto legislativo n. 165/2001, art.19, comma 6). Il comma 4 ha assegnato all’Unità di missione un contingente di 8 unità di personale non dirigenziale, con possibilità di utilizzo del comando

Ai sensi del comma 201 della legge finanziaria 2008, il Garante riferisce le dinamiche e le eventuali anomalie dei prezzi rilevate al Ministro dello sviluppo economico, che provvede, ove necessario, alla formulazione di segnalazioni all’AGCM.

Ai sensi del comma 202, le informazioni riferite ai prezzi al consumo, anche nominative, sono in ogni caso sottratte alla disciplina di tutela in materia di riservatezza dei dati personali.

L’attività del Garante viene resa nota al pubblico attraverso il sito dell’Osservatorio dei prezzi del Ministero dello sviluppo economico.

Nel sito sono tempestivamente pubblicati ed aggiornati quadri di confronto, elaborati a livello provinciale, dei prezzi dei principali beni di consumo e durevoli, con particolare riguardo ai prodotti alimentari ed energetici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Articolo 11
(
Rafforzamento del bonus sociale energia elettrica e gas)

 

L’articolo 11 proroga di sei mesi, fino al 30 giugno 2023, l’applicazione del meccanismo di compensazione a due vie previsto dal D.L. n. 4/2022 in forza del quale i titolari di impianti fotovoltaici che beneficiano di una tariffa incentivante addizionale rispetto al prezzo di vendita sul mercato e gli impianti da fonti rinnovabili non incentivati entrati in esercizio prima del 2010 sono tenuti a versare al GSE i ricavi derivanti dalla vendita dell’energia a un prezzo superiore al prezzo di riferimento. Sono poi meglio precisate le modalità applicative in relazione a gruppi societari e all’energia ceduta nel 2023. Infine, si consente all’Arera di avvalersi del GSE anche per l’espletamento delle proprie funzioni nel settore idrico, del telecalore e dei rifiuti urbani e assimiliti, precisando che, anche qualora l’Arera si avvalga di società controllate dal GSE, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 

L’articolo 11 prevede, al comma 1, la proroga di sei mesi, fino al 30 giugno 2023, dell’applicazione del meccanismo di compensazione previsto dall’articolo 15-bis, comma , del D.L. n. 4/2022. Tale meccanismo di compensazione si applica dal 1° febbraio 2022 a:

-         impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi (non dipendenti dai prezzi di mercato) derivanti dal meccanismo del Conto Energia;

Tali impianti coincidono di fatto con quelli che hanno avuto accesso al conto energia prima del 2014 (successivamente, è stata introdotta una tariffa incentivante onnicomprensiva e non addizionale, in misura fissa, al prezzo di vendita).

-         impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica i quali non accedono a meccanismi di incentivazione – e, come ora previsto in norma - sono entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010.

Il meccanismo prevede che, quando il prezzo di vendita è maggiore del prezzo di riferimento determinato dal medesimo D.L. n. 4/2022, la differenza sia versata al Gestore dei Servizi Elettrici S.p.A. (GSE); quando inferiore, è il GSE a erogare la differenza al produttore.

Il prezzo di riferimento corrisponde alla media aritmetica dei prezzi in ciascuna zona di mercato, registrati dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2020, rivalutati sulla base del tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati rilevato dall’ISTAT.

 

Con riferimento al medesimo meccanismo di compensazione a due vie, il comma 2 introduce due nuovi commi all’articolo 15-bis del D.L. n. 4/2022.

Il primo prevede che, nel caso di produttori appartenenti a un gruppo societario e che hanno ceduto l’energia elettrica immessa in rete alle imprese appartenenti al medesimo gruppo societario, il meccanismo di compensazione a due vie si applichi ai contratti stipulati tra le imprese del gruppo, anche non produttrici, e soggetti esterni al gruppo societario. Sono quindi escluse le transazioni intragruppo, mentre sono assoggettate alla misura le transazioni con soggetti esterni poste in essere da società del gruppo diverse da quelle produttrici.

Il secondo prevede che, ai fini dell’applicazione della misura nel 2023, rilevino eslcusivamente i contratti stipulati prima del 5 agosto 2022.

 

I commi 3 e 4 riguardano, invece, i rapporti tra GSE e Arera e modificano l’articolo 27 comma 2 della legge n. 99/2009.

In particolare, il comma 3 prevede che l’ARERA possa avvalersi del GSE e delle società da esso controllate per l’esercizio delle proprie funzioni di regolazione e vigilanza anche relativamente al settore idrico, del telecalore e dei rifiuti urbani assimilati.

L’articolo 27, comma 2 già prevede che l’ARERA possa avvalersi del GSE per il rafforzamento delle attività di tutela dei consumatori di energia, nonché per l’espletamento di attività tecniche sottese all’accertamento e alla verifica dei costi posti a carico dei clienti come maggiorazioni e ulteriori componenti del prezzo finale dell’energia.

Il successivo comma 4, infine, precisa che non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica dall’avvalimento da parte dell’ARERA non solo del GSE, ma anche delle società da questo controllate.


Articolo 12
(Esclusione dal reddito imponibile dei lavoratori di alcuni valori)

 

L’articolo 12 prevede un regime specifico, con riferimento al periodo di imposta relativo al 2022, di esenzione dall’IRPEF per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente e per alcune somme specifiche eventualmente erogate al medesimo; tale disciplina transitoria prevede che i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale siano esclusi dal reddito imponibile ai fini dell'IRPEF entro il limite complessivo di 600,00 euro. L'onere finanziario derivante dalla norma transitoria in esame è quantificato in 86,3 milioni di euro per il 2022 e in 7,5 milioni per il 2023[15]; per la relativa copertura viene fatto rinvio alle disposizioni di cui all'articolo 43.

 

La norma transitoria in esame si pone in deroga al regime di cui all'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi (di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917). Quest'ultimo prevede un'esenzione dal reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore, nel limite di 258,23 euro nonché, in caso di superamento di quest'ultimo, l'inclusione nel reddito imponibile anche della quota di valore inferiore al medesimo limite; la norma a regime, inoltre, non contempla esenzioni per le somme erogate o rimborsate al lavoratore dal datore di lavoro per il pagamento di utenze domestiche. Si ricorda altresì che un regime transitorio[16], valido per i periodi di imposta relativi al 2020 e al 2021, ha elevato per i lavoratori dipendenti il suddetto limite da 258,23 euro a 516,46 euro; in tale regime transitorio, in conformità a quello a regime suddetto e a differenza di quello di cui al presente articolo 12, il superamento del limite determina l'inclusione nel reddito imponibile anche della quota di valore inferiore al medesimo limite e non si contemplano esenzioni per le somme erogate o rimborsate al lavoratore dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche summenzionate.

Dall’ambito dei vari limiti in esame sono in ogni caso esclusi i beni e i servizi che, ai sensi dei commi 2 e 2-bis del citato articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni, non rientrano nella nozione di reddito di lavoro (tali beni e servizi sono del tutto esclusi dall'imponibile fiscale[17]).

Si ricorda che rientrano nella nozione di reddito di lavoro anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell'articolo 12 del suddetto testo unico, e successive modificazioni, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi.

Riguardo alla determinazione del valore dei beni e dei servizi, ai fini sia del calcolo dei limiti summenzionati sia dell’eventuale determinazione della base imponibile (per i casi di superamento del medesimo limite):

-         trovano applicazione - fatte salve le disposizioni successivamente menzionate - le norme generali sul valore normale dei beni e dei servizi poste dall'articolo 9 del suddetto testo unico, e successive modificazioni;

-         il citato comma 3 dell'articolo 51 del testo unico specifica che il valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai lavoratori è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista;

-         per le fattispecie concernenti uso promiscuo di veicoli, concessione di prestiti, fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, servizi gratuiti di trasporto ferroviario, si applicano le norme specifiche di cui al comma 4 del citato articolo 51 del testo unico, e successive modificazioni.

 

Si ricorda inoltre (con riferimento ai lavoratori dipendenti privati) che, ai sensi dell’articolo 1, comma 184, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, le esenzioni di cui ai citati commi 3 e 4 dell’articolo 51 del testo unico si applicano, nei medesimi limiti ivi previsti, anche qualora i beni e i servizi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione (parziale o totale) degli emolumenti retributivi di ammontare variabile e la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, o in sostituzione delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.

 

Riguardo alla quantificazione dell'onere finanziario derivante dal presente articolo 12 e alla relativa copertura, cfr. supra.


Articolo 13
(Sostegno delle imprese agricole danneggiate dalla siccità)

 

L’articolo 13 introduce misure a sostegno delle imprese agricole che hanno subito danni causati dall’eccezionale carenza idrica verificatasi in Italia a partire dallo scorso mese di maggio. In particolare, viene implementato di 200 milioni di euro il “Fondo di solidarietà nazionale- interventi indennizzatori”.

 

 

Nel dettaglio, il comma 1 della disposizione in commento riconosce in favore delle imprese agricole (quelle descritte dall’art. 2135 c.c. comprese le cooperative che svolgono attività di produzione agricola iscritte nel registro delle imprese o nell’anagrafe delle imprese agricole istituite presso le province autonome di Trento e Bolzano) che sono state colpite dalla grave siccità che si è avuta in Italia dal mese di maggio 2022 e che, al verificarsi di tale eventi non erano coperte da polizze assicurative sul rischio siccità, la possibilità di accedere agli interventi in favore della ripresa dell’attività produttiva descritti dall’art. 5 del d. Lgs n. 102 del 29 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2004, n. 95 anche in deroga alle disposizioni contenute nel comma 4 della stessa disposizione.

Si ricorda, in proposito, che il richiamato art. 5 del citato d. Lgs. n. 102 del 2004 individua, al comma 1, l’ambito dei soggetti che possono beneficiare degli interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva (che corrispondono alle imprese agricole prima citate) che abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile. Il comma 2 dell’art.5, descrive le tipologie di aiuti ed interventi che possono essere attivati:

a) contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria, da calcolarsi secondo le modalità e le procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato.;

b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare al seguente tasso agevolato:

1) 20 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

2) 35 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in altre zone; nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento inerenti all'impresa agricola;

c) proroga delle operazioni di credito agrario;

d) agevolazioni previdenziali.

Il comma 3 stabilisce che in caso di danni causati alle strutture aziendali ed alle scorte possono essere concessi a titolo di indennizzo contributi in conto capitale fino all'80 per cento dei costi effettivi elevabile al 90 per cento nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

Il comma 4, prevede l’esclusione dalle agevolazioni dal citato art. 5 del d.lgs. n. 102 del 2004 dei danni alle produzioni ed alle strutture ammissibili all'assicurazione agevolata o per i quali è possibile aderire ai fondi di mutualizzazione. Nel calcolo della percentuale dei danni sono comprese le perdite derivanti da eventi calamitosi, subiti dalla stessa azienda, nel corso dell'annata agraria, che non siano stati oggetto di precedenti benefici. La produzione lorda vendibile per il calcolo dell'incidenza di danno non è comprensiva dei contributi o delle altre integrazioni concessi dall'Unione europea.

 

Il comma 2 dispone che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - anche in deroga alle previsioni contenute nell’art. 6, comma 1, del sopra richiamato D. Lgs. n. 102 del 2004 -, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di siccità di cui al precedente comma 1, entro settanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge in esame, nel caso di eventi calamitosi le cui manifestazioni sono terminate in tale data.

L’art. 6 del D. Lgs. n. 102 del 2004 sopra menzionato, prevede, in materia di procedure di trasferimento alle regioni di disponibilità del FSN , che al fine di attivare gli interventi di cui all'articolo 5, le regioni competenti, attuata la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni conseguenti, deliberano, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell'evento dannoso, la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso, nonché, tenendo conto della natura dell'evento e dei danni, l'individuazione delle provvidenze da concedere fra quelle previste dall'articolo 5 e la relativa richiesta di spesa. Il suddetto termine è prorogato di trenta giorni in presenza di eccezionali e motivate difficoltà accertate dalla giunta regionale.

 

Il comma 3 riconosce alle Regioni e alle Province autonome, nelle more della suindicata deliberazione della proposta di declaratoria, la possibilità di richiedere un’anticipazione delle somme del riparto a copertura delle spese sostenute in emergenza dalle imprese agricole per la continuazione dell’attività produttiva, qualora le stesse aziende abbiano subito danni superiori al 30% della produzione lorda vendibile (ossia la soglia di danno sopra indicata dall’art 5 del D. lgs. n. 102 del 2004 per l’attivazione degli interventi previsti nella stessa disposizione). In tale ipotesi, è specificato che il saldo dell’importo è ripartito tra le Regioni e le Province autonome in base ai fabbisogni risultanti dall’istruttoria delle domande presentate dai beneficiari a fronte della dichiarazione di eccezionalità di cui al precedente comma 2.

 

Il comma 4 stabilisce un incremento di 200 milioni di euro della dotazione finanziaria del “Fondo di solidarietà nazionale–interventi indennizzatori” al fine di fronte agli interventi delineati nel comma 1 della disposizione in commento. É specificato che dei 200 milioni di euro, 40 milioni sono riservati alle anticipazioni di cui al comma 3.

 

Si ricorda, in proposito, che il  Fondo di solidarietà nazionale (FSN), istituito all’articolo 1 del d. Lgs n. 102 del 2004 ha l'obiettivo di promuovere principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi ed alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali o da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o eventi di portata catastrofica, da epizoozie, da organismi nocivi ai vegetali, nonché ai danni causati da animali protetti, alle condizioni e modalità previste dalle disposizioni comunitarie vigenti in materia di aiuti di Stato, entro i limiti delle risorse disponibili sul Fondo stesso. Sono considerate calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, eventi eccezionali, eventi di portata catastrofica, epizoozie, organismi nocivi ai vegetali, animali protetti quelli previsti dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, nonché le avverse condizioni atmosferiche previste dagli orientamenti comunitari.

Più nel dettaglio, l’articolo 15, comma 2, secondo periodo, del d. Lgs. n.102 del 2004 prevede che è iscritto apposito stanziamento sullo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, allo scopo denominato Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori.

Tale Fondo opera per gli interventi compensativi, esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che hanno subito danni dagli eventi nei limiti previsti dalla normativa comunitaria e per gli interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese.

Per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di protezione civile, come determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, nel limite stabilito annualmente dalla legge finanziaria.

Si ricorda, inoltre, che il decreto-legge n. 27 del 2019 (legge n. 44 del 2019) all'art. 10, ha incrementato la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori di 20 milioni di euro per il 2019. Inoltre, la legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) ha previsto l'incremento di 40 milioni di euro per il 2020 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 al fine di ristorare le imprese agricole ubicate nei territori colpiti dalla cosiddetta cimice asiatica (art. 1, commi 501-502). Successivamente, la legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) ha previsto l'incremento di 70 milioni di euro, per l'anno 2021, in favore delle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche e fitosanitarie verificatesi dal 1° gennaio 2019 (art. 1, comma 130).Infine, il decreto-legge 73 del 2021 (legge n. 106 del 2021) all’articolo 71, comma 3 ha previsto un incremento di 160 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro riservati in favore degli imprenditori apistici per l'anno 2021. Si ricorda, poi, che l'art. 71 del decreto-legge n. 73 del 2021 (nel testo poi convertito dalla legge n. 106 del 2021), recante " Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche" ha previsto la possibilità per le imprese agricole che hanno subito danni per le eccezionali gelate, brinate e grandinate verificatesi nei mesi di aprile, maggio e giugno 2021 e per quelle che hanno subito analoghi danni a seguito delle avversità atmosferiche verificatesi in Calabria il 21 e il 22 novembre 2020, di accedere agli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori, che è stato rifinanziato - a tal fine - per complessivi 161 milioni di euro per il 2021.

Si ricorda, infine, che il comma 515 della l. 30 dicembre 2021, n. 234, (legge di bilancio 2022) ha istituito, nello stato di previsione del MIPAAF, un “Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità”, con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2022. Il suddetto Fondo è finalizzato a finanziare gli interventi di cui Regolamento (UE) 2021/2115 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 6 dicembre 2021.


Articolo 14
(Rafforzamento della governance della
gestione del servizio idrico integrato)

 

L’articolo 14 reca disposizioni finalizzate all’adozione degli atti necessari all’affidamento del servizio idrico integrato (SII) da parte degli enti di governo dell’ambito territoriale ottimale (EGATO) che non vi hanno ancora provveduto. Sono altresì disciplinati i poteri sostitutivi in caso di inadempienza, la facoltà di avvalersi di un soggetto societario a partecipazione interamente pubblica e l’eventuale affidamento della gestione del SII in via transitoria a tale soggetto per un periodo non superiore a 4 anni, rinnovabili.

 

 

Il comma 1 dell'articolo in esame impone agli EGATO che non abbiano ancora provveduto all’affidamento del SII in osservanza di quanto previsto dall’art. 149-bis del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006) di adottare gli atti di competenza entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

L’articolo 149-bis del D.Lgs. 152/2006 dispone, al comma 1, che l’EGATO, nel rispetto del piano d'ambito e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, “delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale”. Il successivo comma 2 dispone che “alla successiva scadenza della gestione di ambito, al fine di assicurare l'efficienza, l'efficacia e la continuità del servizio idrico integrato, l'ente di governo dell'ambito dispone l'affidamento al gestore unico di ambito entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente. Il soggetto affidatario gestisce il servizio idrico integrato su tutto il territorio degli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale”.

Nel rinviare, per un approfondimento, alla relazione che l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) presenta semestralmente alle Camere sul rispetto delle prescrizioni stabilite dal Codice dell'ambiente in materia di SII (l’ultima delle quali è stata presentata nel luglio 2022; Doc. CXLVI, n. 9), ivi comprese quelle a carico degli EGATO per l'affidamento del SII, si evidenzia che nelle conclusioni di tale relazione viene sottolineato che “le perduranti situazioni inerziali con riferimento alle procedure di affidamento del servizio possono rappresentare delle criticità serie soprattutto nei contesti in cui, alla luce di rilevanti carenze infrastrutturali, l’eventuale ricorso ai fondi messi a disposizione nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR ‘Next Generation Italia’, rappresenti la possibilità di conseguire effettivi miglioramenti nella qualità dei servizi erogati”.

Nella relazione illustrativa viene ricordato che “lo stato dei servizi idrici nel Mezzogiorno è fortemente deficitario sotto il profilo organizzativo e gestionale (oltre che infrastrutturale)” ed evidenziato il permanere di “situazioni di mancato affidamento del servizio in alcune aree del Paese (per Molise e Calabria, nonché per la parte maggioritaria degli ambiti territoriali di Campania e Sicilia)” nonché di “perduranti carenze riscontrate in ordine alla corretta redazione e all’aggiornamento degli atti necessari all’adozione delle scelte di programmazione e di gestione del servizio idrico integrato”. La medesima relazione sottolinea che “la presenza di un ente di governo dell’ambito pienamente operativo ed il completamento delle procedure di affidamento del servizio ad un gestore integrato costituiranno condizione necessaria per l’allocazione delle risorse del PNRR e per l’efficace implementazione degli interventi selezionati. La disposizione in questione è volta, dunque, ad introdurre strumenti che superino i pur rilevanti profili meramente formali, per giungere a configurare situazioni gestionali dotate delle necessarie capacità organizzative e realizzative”.

 

In base al comma 2, qualora l’EGATO non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui al comma precedente, il Presidente della regione esercita – dandone comunicazione al Ministro della transizione ecologica e all’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) – i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, affidando il SII entro 60 giorni.

 

Il comma 3 prevede, per l’adozione degli atti di competenza necessari agli adempimenti di cui ai commi precedenti, che gli EGATO o i Presidenti delle regioni, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi di un soggetto societario a partecipazione interamente pubblica che abbia maturato esperienza in progetti di assistenza alle amministrazioni pubbliche impegnate nei processi di organizzazione, pianificazione ed efficientamento dei servizi pubblici locali.

Tale soggetto è individuato con decreto del Ministro della transizione ecologica da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

 

In base al comma 4, qualora il Presidente della regione non provveda nei termini stabiliti al comma 2, il Presidente del Consiglio dei ministri – su proposta del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale – assegna al Presidente della regione un termine per provvedere non superiore a 30 giorni.

Lo stesso comma dispone che, in caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della transizione ecologica, sentita la Regione interessata, il Consiglio dei ministri adotta i provvedimenti necessari, anche incaricando il soggetto societario a partecipazione interamente pubblica di cui al comma 3 di provvedere alla gestione del SII in via transitoria e per una durata non superiore a 4 anni, comunque rinnovabile.

 

Il comma 5 dispone che il soggetto societario di cui al comma 3 opera in ossequio alla disciplina dei contratti pubblici e nel rispetto dei provvedimenti di regolazione e controllo dell’ARERA per il periodo di propria attività.

Lo stesso comma dispone che gli oneri derivanti dall’affidamento di cui al comma 4, qualora non coperti da entrate tariffarie e di altri contributi pubblici, sono posti a carico degli enti inadempienti, che provvedono prioritariamente al soddisfacimento dei crediti nei confronti della società affidataria del SII, mediante risorse indisponibili fino al completo soddisfacimento dei predetti crediti, che non possono formare oggetto di azioni da parte di creditori diversi dalla società affidataria.

Viene altresì disposto che gli enti locali proprietari delle infrastrutture idriche garantiscono il debito residuo fino all'individuazione del nuovo soggetto gestore. Il nuovo soggetto gestore assume, senza liberazione del debitore originario, l'eventuale debito residuo nei confronti della società uscente.

 

Il comma 6 disciplina il caso di mancata adozione dei provvedimenti di competenza dell’EGATO entro i 6 mesi precedenti la scadenza della “gestione transitoria” di cui al comma 4.

In tale caso viene previsto che l’affidamento del SII si intende rinnovato per una durata pari al termine di affidamento iniziale.

 

Il comma 7 dispone che, fermo restando quanto previsto dal presente articolo, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR, si applica l’art. 12 del D.L. 77/2021.

Tale articolo disciplina disciplina l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte dello Stato in caso di inadempienza di un soggetto attuatore di progetti o interventi del PNRR ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR. Per un approfondimento si rinvia alla scheda di lettura dell’art. 12 contenuta nel dossier relativo al ddl di conversione del citato decreto-legge.


Articolo 15
(Stato di emergenza derivante da deficit idrico)

 

L’articolo 15 modifica il comma 1 dell’art. 16 del D. Lgs. 1/2018 (Codice della protezione civile) al fine di prevedere la possibilità che lo stato di emergenza di rilievo nazionale derivante da deficit idrico sia dichiarato anche preventivamente, qualora, sulla base delle informazioni e dei dati, anche climatologici, disponibili e delle analisi prodotte dalle Autorità di bacino distrettuali e dai previsti centri di competenza, sia possibile prevedere che lo scenario in atto possa evolvere in una condizione emergenziale.

 

 

L’articolo 15 modifica il comma 1 dell’art. 16 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile) aggiungendovi, alla fine, un periodo volto a disciplinare la dichiarazione dello stato di emergenza derivante da deficit idrico.

L’art. 16, comma 1, del D.Lgs. n. 1/2018 (Codice della protezione civile)  individua le tipologie dei rischi di protezione civile e dispone che l'azione del Servizio nazionale si esplica, in particolare, in relazione alle seguenti tipologie di rischi: sismico, vulcanico, da maremoto, idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici avversi, da deficit idrico e da incendi boschivi, fatte salve le competenze organizzative e di coordinamento previste dalla legge 21 novembre 2000, n. 353 (legge quadro in materia di incendi boschivi). 

 

Nel dettaglio, la previsione aggiunta precisa che allo scopo di assicurare maggiore efficacia operativa e di intervento, in relazione al rischio derivante da deficit idrico la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale di cui all’art. 24 può essere adottata:

§  anche preventivamente;

§  qualora, sulla base delle informazioni e dei dati, anche climatologici, disponibili e delle analisi prodotte dalle Autorità di bacino distrettuali e dai centri di competenza di cui all’art. 21, sia possibile prevedere che lo scenario in atto possa evolvere in una condizione emergenziale.

Si ricorda che l’art. 24 del Codice della protezione civile disciplina la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale da parte del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata e comunque acquisitane l'intesa. Con la medesima delibera viene fissata la durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale, ne viene determinata l'estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e si autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione civile di cui all'art. 25. Ai sensi del comma 3. la durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi.

L’art. 21 del medesimo Codice dispone che nell'ambito della comunità scientifica e in coerenza con le tipologie dei rischi di cui all'art. 16, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, emanato sulla base dei principi stabiliti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, gli enti e istituti di ricerca, consorzi e strutture universitarie che sono titolari e rendono disponibili conoscenze e forniscono prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione, che possono essere integrati nelle attività di protezione civile, possono essere individuati quali Centri di competenza. Con le medesime modalità possono essere, altresì, individuati ulteriori Centri di competenza nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.

La relazione tecnica evidenzia che la disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che le risorse necessarie per gli interventi saranno stanziate con l’adozione della deliberazione dello stato di emergenza, nei limiti delle disponibilità del Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44 del D. Lgs. n. 1/2018.


Articolo 16, commi 1 e 2
(Contributo straordinario per garantire
la continuità dei servizi erogati dagli enti locali)

 

L’articolo 16, comma 1, incrementa di 400 milioni di euro per l’anno 2022 l’importo del contributo straordinario autorizzato dal D.L. n. 17/2022 per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali, in relazione alla maggiore spesa per utenze di energia elettrica e gas derivante dalla crisi energetica. L’incremento di risorse è destinato per 350 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province.

 

 

In particolare, il comma 1 dispone l’incremento del contributo straordinario già riconosciuto agli enti locali, dall’articolo 27, comma 2, del D.L. n. 17 del 2022 (c.d. decreto energia) e successivamente incrementato dal D.L. n. 50/2022, finalizzato a garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti medesimi in relazione alla maggiore spesa sostenuta per le utenze di energia elettrica e gas, in conseguenza della crisi energetica.

L’incremento è disposto nell’importo di 400 milioni di euro per il 2022, di cui 350 milioni ai comuni e 50 milioni a città metropolitane e province.

Alla ripartizione del contributo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 settembre 2022, in relazione alla spesa sostenuta dai singoli enti per utenze di energia elettrica e gas.

 

Si rammenta che il D.L. n. 17 del 2022 (c.d. decreto energia), all’articolo 27, comma 2, ha autorizzato un primo contributo straordinario agli enti locali finalizzato a garantire la continuità dei servizi erogati, da ripartire in relazione alla spesa sostenuta dagli enti per utenze di energia elettrica e gas. A tal fine è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un apposito fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l’anno 2022, da destinare, per 200 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province.

Per la ripartizione del fondo tra gli enti interessati, la norma prevede che si provveda con decreto del Ministro dell'interno - di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali - entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione[18] del D.L. n. 17/2022 (vale a dire, entro il 28 maggio 2022), tenendo conto della spesa sostenuta dagli enti per utenze di energia elettrica e gas, secondo i dati risultanti dal SIOPE-Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici.

Al riparto delle risorse autorizzate dal D.L. n. 17/2022 si è provveduto con decreto del Ministro dell’interno 1 giugno 2022.

Il contributo è stato successivamente incrementato di 170 milioni di euro, per l’anno 2022, dall’articolo 40, comma 3, del D.L. n. 50/2022, al fine di garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta dagli enti per utenze di energia elettrica e gas, in conseguenza della sopraggiunta crisi energetica. L’incremento di risorse è destinato per 150 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province.

Al riparto di queste ulteriori risorse si è provveduto con il decreto del Ministro dell’interno 22 luglio 2022.

 

Stante il rifinanziamento disposto dal comma in esame, il contributo straordinario per la continuità dei servizi erogati dagli enti locali ammonta complessivamente a 820 milioni di euro per l’anno 2022, di cui:

-        700 milioni destinati ai comuni;

-        120 milioni destinati a città metropolitane e province.

 

Alla copertura dei relativi oneri si provvede ai sensi del successivo articolo 43 (alla cui scheda si rinvia).


Articolo 16, comma 3
(Scorrimento graduatoria 2022 per contributi
a enti locali per spese di progettazione)

 

L’articolo 16, comma 3, modifica il comma 53-ter dell’art. 1 della L. n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) in materia di contributi agli enti locali per spese di progettazione relative ad interventi di messa in sicurezza del territorio al fine di destinare le risorse già assegnate agli enti locali per l’anno 2023 allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2022.

 

 

Il comma 3 dell’art. 16 modifica il comma 53-ter dell’art. 1 della L. n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) in materia di contributi agli enti locali per spese di progettazione relative ad interventi di messa in sicurezza del territorio al fine di destinare le risorse già assegnate agli enti locali per l’anno 2023 allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2022, a cura del Ministero dell'interno.

Più nel dettaglio, la norma in esame aggiunge al citato comma 53-ter quattro periodi ai sensi dei quali:

§  le risorse assegnate agli enti locali per l’anno 2023 ai sensi del comma 51 sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l’anno 2022, a cura del Ministero dell’interno, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 53-bis a 56;

§  gli enti beneficiari del contributo sono individuati con comunicato del Ministero dell’interno da pubblicarsi entro il 15 settembre 2022;

§  gli enti locali beneficiari confermano l’interesse al contributo con comunicazione da inviare al Ministero dell’interno entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al secondo periodo; il Ministero dell’interno formalizza le relative assegnazioni con proprio decreto da emanare entro il 10 ottobre 2022;

§  gli enti beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma 56 a decorrere dalla data di pubblicazione del citato decreto di assegnazione.

Si ricorda che i commi 51-58 dell’art. 1 della L. 160/2019 (legge di bilancio per il 2020) recano norme in materia di contributi agli enti locali per la progettazione definitiva ed esecutiva per la messa in sicurezza del territorio. Tale disciplina prevede, con la finalità di favorire gli investimenti, l'assegnazione agli enti locali di contributi destinati alla spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade. Il comma 53-ter della legge di bilancio 2020, come modificato dal comma 415 dell’articolo unico della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022), ha disposto in particolare una proroga dei termini per le richieste di contributo e per la determinazione del contributo per l’anno 2022, al fine di renderli coerenti con l'entrata in vigore del nuovo ordine prioritario di assegnazione di cui al comma 53-bis (che, sempre a seguito delle modifiche introdotte dal richiamato comma 415 della legge di bilancio 2022, stabilisce per il biennio 2022-2023 che l’ordine di priorità nelle assegnazioni dei contributi prevede anche, e in prima battuta, le opere pubbliche nell’ambito del PNRR). In particolare, il comma 52 dispone che gli enti locali comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 gennaio dell'esercizio di riferimento del contributo (termine che il comma 53-ter fissa al 15 marzo 2022 per le richieste di contributo per l’anno 2022). La richiesta deve contenere: a) le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico di progetto (CUP) valido dell'opera che si intende realizzare; b) le informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade. La progettazione deve riferirsi a un intervento compreso negli strumenti programmatori del medesimo ente o in altro strumento di programmazione. Il comma 56 stabilisce che l'ente locale beneficiario del contributo deve affidare la progettazione entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto ministeriale che determina l'ammontare del contributo riconosciuto a ciascun ente. In caso contrario, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'art. 1 della L. 228/2012. È previsto il monitoraggio delle attività di progettazione e dei relativi adempimenti, attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle pubbliche amministrazioni, classificato come “Sviluppo capacità progettuale dei comuni”.

Il contributo agli enti locali per l’anno 2021 è stato assegnato con il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 3 maggio 2021.

Il contributo agli enti locali per l’anno 2022 è stato assegnato con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 10 giugno 2022. Con comunicato del 16 giugno 2022 della Direzione centrale per la Finanza Locale del Ministero dell’interno è stato precisato che, considerato che l’entità dell’ammontare delle richieste pervenute per il 2022 è risultata superiore alle risorse stanziate, l’attribuzione è stata effettuata sulla base delle priorità previste dall’art. 1, comma 53, della legge n.160 del 2019, privilegiando gli enti locali che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell’esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio e verificando che almeno il 40% delle risorse fossero attribuite agli enti locali delle regioni del Mezzogiorno.

La relazione tecnica chiarisce che il comma in esame, finalizzato a destinare le risorse già stanziate a legislazione vigente per l’anno 2023 allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili e non finanziati per l'anno 2022 (decreto Ministero interno 10 giugno 2022), non determina effetti finanziari in quanto di carattere ordinamentale.


Articolo 16, commi 4 e 5
(Certificazione obiettivi di servizio servizi sociali e asili nido)

 

L’articolo 16, comma 4, dispone che per 2022 gli enti locali devono trasmettere alla SOSE entro il 30 settembre 2022 (e non entro il 31 maggio 2022, come previsto dalla legislazione previgente) la scheda di monitoraggio con la quale si attesta il raggiungimento dell’obiettivo di servizio collegato all’incremento del Fondo di solidarietà comunale destinato ai servizi sociali e al potenziamento degli asili nido.

Il comma 5 dispone che qualora dall’esito del monitoraggio risulti che le risorse destinate al potenziamento degli asili nido siano state utilizzate ad altri fini, le stesse saranno recuperate a valere sulla quota del Fondo di solidarietà comunale di competenza o con altra modalità prevista dalla legge.

 

 

La legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020, commi 791 e 792), ha incrementato la dotazione del Fondo di solidarietà comunale per finanziare lo sviluppo dei servizi sociali comunali e il numero di posti disponibili negli asili nido, definendo appositi criteri e modalità di riparto delle quote incrementali del Fondo destinate a tali servizi. Al fine di garantire che le risorse aggiuntive si traducano in un incremento effettivo dei servizi, la legge ha previsto l’attivazione di un meccanismo di monitoraggio basato sull’identificazione di obiettivi di servizio.

Il D.P.C.M. 1 luglio 2021 ha definito gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali, prevedendo, in particolare, che il raggiungimento dell'obiettivo di servizio deve essere certificato attraverso la compilazione di una apposita scheda di monitoraggio, da allegare al rendiconto annuale dell'ente e trasmettere a SOSE S.p.a. entro il 31 maggio 2022, in modalità esclusivamente telematica.

 

Il comma 4 in esame posticipa tale termine al 30 settembre 2022.

 

In particolare il comma 791 della legge di bilancio per il 2021 ha disposto l’incremento della dotazione del Fondo di solidarietà comunale (FSC). Le risorse aggiuntive sono destinate a finanziare lo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario e a incrementare il numero di posti disponibili negli asili nido dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna, con particolare attenzione ai comuni nei quali i predetti servizi denotano maggiori carenze.

Il comma 792 integra la disciplina del riparto del Fondo di solidarietà comunale, contenuta al comma 449 della legge n. 232/2016, mediante l’inserimento delle lettere d-quinquies), d-sexies) e d-septies), al fine di ricomprendervi i criteri e le modalità di riparto delle quote incrementali del Fondo stanziate dal comma precedente, destinate ai servizi sociali e al potenziamento degli asili nido.

In tal modo, per la prima volta dall’introduzione dei fabbisogni standard, è stato superato il vincolo della spesa storica complessiva della funzione sociale, stanziando risorse aggiuntive vincolate al raggiungimento degli obiettivi di servizio e compiendo un passo in avanti nel percorso di avvicinamento ai livelli essenziali delle prestazioni. Gli obiettivi di servizio rappresentano lo strumento che il legislatore ha scelto per perseguire un graduale avvicinamento ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP), come previsto dall'articolo 117 della Costituzione.

Gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali sono stati individuati con la nota metodologica approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS) il 16 giugno 2021 e adottati con D.P.C.M. 1° luglio 2021.

 

La legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021, commi 172, 563 e 734) ha incrementato ulteriormente la dotazione del Fondo di solidarietà comunale, destinando risorse aggiuntive finanziamento dei servizi sociali comunali e al potenziamento degli asili nido comunali.

In tale contesto è stato individuato, per la prima volta, il livello essenziale delle prestazioni (LEP) per quanto riguarda la disponibilità dei posti negli asili nido: si prevede, infatti, che il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia per i bambini compresi nella fascia di età da 3 a 36 mesi debba raggiungere, con un percorso graduale, un livello minimo garantito del 33 per centro su base locale entro il 2027, considerando anche il servizio privato. Le risorse previste per raggiungere tale obiettivo sono: 120 milioni nel 2022, 175 milioni nel 2023, 230 milioni nel 2024, 300 milioni nel 2025, 450 milioni nel 2026 e 1,1 miliardo a decorrere dal 2027 (legge n. 234 del 2021, commi 172-173).

La Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS), nel marzo 2022 (documento corretto il 16 maggio 2022), ha determinato per ciascun ente gli obiettivi di servizio per gli asili nido quali tappe di avvicinamento al livello essenziale delle prestazioni (LEP) previsto per il 2027, ha ripartito le risorse stanziate per il 2022 ed ha stabilito le modalità di monitoraggio e rendicontazione degli obiettivi assegnati. La relativa nota metodologica è stata recepita con il D.M. 19 luglio 2022 il quale ha altresì ripartito il contributo di 120 milioni di euro stanziato per il 2022.

 

Il comma 5 integra la disciplina del riparto del Fondo di solidarietà comunale[19], riferita alla quota parte del Fondo destinata agli asili nido, al fine di prevedere che le somme dei suddetti contributi, le quali a seguito del monitoraggio non risultanssero destinate al potenziamento dei posti di asilo nido, verranno recuperate a valere sul Fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Si evidenzia che una identica disposizione è già prevista con riferimento al monitoraggio delle risorse destinate al potenziamento dei servizi sociali (comma 449, lett. d-quinquies).

 

Si rammenta che i citati commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge n. 228/2012 dispongono, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il recupero integrale delle somme a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero dell’interno a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso (comma 128). In caso di incapienza, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero delle somme dovute a valere sul gettito IMU per i comuni e dell’imposta RC auto per le province, salvo obbligo di versamento delle somme risultanti ulteriormente incapienti (comma 129).


Articolo 16, comma 6
(Comuni sede di capoluogo di città metropolitana
in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale)

 

L’articolo 16, comma 6, prevede che i comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro capite superiore a euro 700, i quali siano in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi del Testo unico degli enti locali e siano ancora nei termini, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per esercitare la facoltà di rimodulazione del piano di riequilibrio, possono presentare la preventiva delibera entro la data del 28 febbraio 2023, in deroga al termine ordinariamente previsto.

 

 

La disposizione in esame si applica ai comuni sede di capoluogo di città metropolitana richiamati dal comma 567 dell’articolo 1 della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022).

 

L’articolo 1, comma 567, della legge di bilancio 2022 ha previsto un contributo statale complessivo di 2,67 miliardi di euro, per gli anni dal 2022 al 2042, a favore dei comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro-capite superiore a 700 euro. L’erogazione del contributo è subordinata alla sottoscrizione di un accordo tra il Presidente del Consiglio dei ministri (o suo delegato) e il Sindaco. Il contributo è ripartito in proporzione all’onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2021, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa, sulla base di una specifica attestazione prodotta da ciascun ente beneficiario.

Il comma 568 ha stabilito, in particolare, che ai fini del riparto del contributo tra i comuni potenzialmente destinatari debbano essere scomputati, dal dato relativo al disavanzo, i contributi assegnati ai comuni beneficiari per le annualità 2021-2023 da una serie di norme vigenti, nonché dai commi 565 e 566 della medesima legge di bilancio 2022[20].

La disposizione in esame stabilisce, in particolare, che i comuni sede di città metropolitana con disavanzo pro capite superiore a 700 euro e per i quali sia in corso la procedura di riequilibrio ai sensi dell’articolo 243-bis decreto legislativo n.267 del 2000 (Testo unico degli enti locali – TUEL) possono presentare la delibera di rimodulazione del piano di riequilibrio entro la data del 28 febbraio 2023, anziché entro il termine ordinario di sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di inizio mandato di cui all’articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto i predetti comuni godano ancora della facoltà di rimodulazione del citato piano di riequilibrio ai sensi del comma 5 dell’art. 243-bis TUEL.

 

L’articolo 24, comma 5, del d. lgs. n. 267 del 2000, dispone che la facoltà di rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale è riconosciuta nell’ipotesi in cui, in caso di inizio del mandato del consiglio dell’ente locale – organo competente all’adozione della delibera recante il piano medesimo – la delibera stessa risulti già presentata dalla precedente amministrazione, (ordinaria o commissariale) e non risulti ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di approvazione o di diniego di cui all’art. 243-quater, comma 3 (30 giorni dalla ricezione del piano di riequilibrio: v. il box infra per un approfondimento).

In questo caso, la nuova amministrazione in carica può esercitare la facoltà di rimodulazione del piano presentando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di cui all’articolo 4-bis, comma 2, del d. lgs. n. 149 del 2011[21].

 

Premessa

Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (TUEL), reca, alla Parte II, Titolo VIII (articoli 242-269), le disposizioni concernenti gli enti locali in condizioni di sofferenza finanziaria e le relative procedure di risanamento finanziario. Si distingue, a tal fine, tra enti deficitari (artt. 242-243), in predissesto (riequilibrio finanziario pluriennale, artt. da 243-bis a 243-sexies) e in dissesto (artt. 244 e seguenti).

Gli strumenti posti in essere dal TUEL per fronteggiare le predette situazioni di crisi degli enti locali sono il dissesto, il cd. dissesto guidato e la procedura di riequilibrio finanziario[22].

 

Il riequilibrio finanziario pluriennale (cd. “predissesto”).

In particolare, gli articoli da 243-bis a 243-sexies TUEL disciplinano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (cd. “predissesto”) di quei comuni o province che versino in una situazione di squilibrio strutturale del bilancio, in grado di provocarne il dissesto finanziario. L’istituto, introdotto dal D.L. n. 174/2012, si è affiancato alla disciplina del dissesto – introdotta nel 1989 – al fine di ampliare la possibilità per gli enti locali di correggere squilibri finanziari ed evitare le conseguenze negative di una dichiarazione di dissesto finanziario.

Il presupposto per l’applicazione della procedura è che il comune o la provincia si trovino in condizioni di squilibrio rilevante, potenzialmente in grado di dichiararne il dissesto finanziario, nel caso in cui gli strumenti ordinari di riequilibrio – disciplinati agli artt. 193 e 194 TUEL: rispettivamente, deliberazione di salvaguardia degli equilibri di bilancio e riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio – non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio.

La condizione di squilibrio si sostanzia, in sintesi, nell’incapacità dell’ente territoriale di adempiere alle proprie obbligazioni a causa della mancanza di risorse effettive a copertura della spesa e, solitamente, della correlata mancanza o grave carenza di liquidità disponibile. Lo squilibrio del bilancio è “strutturale”, ai sensi del citato art. 243-bis, quando il deficit esorbita le ordinarie capacità di bilancio e di ripristino dei relativi equilibri, richiedendo mezzi extra ordinem.

Trattasi, dunque, di strumento straordinario, volto a responsabilizzare gli organi ordinari dell’ente territoriale quanto alla definizione e assunzione di ogni iniziativa utile al risanamento finanziario. La procedura di predissesto, infatti, avviata autonomamente dall’ente, evita il ricorso alla gestione commissariale e lascia la gestione finanziaria in capo all’organo elettivo, sebbene l’ente sia sottoposto a penetranti controlli volti a impedire che la situazione sfoci in un dissesto.

Alla finalità di responsabilizzazione dell’ente, quanto alla titolarità della gestione finanziaria in sede di procedura di predissesto, si lega, d’altro canto, la condizione che le accertate condizioni di squilibrio strutturale e la massa passiva da ripianare siano tali da non compromettere la continuità amministrativa nello svolgimento delle funzioni e dei servizi indispensabili, e da consentire ragionevolmente di ripianare tale massa passiva nell’orizzonte temporale di svolgimento della procedura di riequilibrio.

La procedura può essere avviata fino a quando non siano stati assegnati dalla Corte dei conti i termini per l’adozione delle misure correttive di cui all’art. 6, comma 2, del d. lgs. n. 149/2011 – le quali possono portare, in caso di inadempimento dell’ente, alla eventuale dichiarazione di dissesto. La relativa deliberazione di ricorso alla procedura di predissesto deve essere trasmessa, entro 5 giorni, alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell’interno (art. 243-bis, comma 3). Dalla data di esecutività della suddetta deliberazione, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell’ente sono sospese, fino alla data di approvazione o diniego del piano di riequilibrio pluriennale da parte della sezione regionale per il controllo della Corte dei conti.

Il consiglio dell’ente locale, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività della delibera di ricorso alla procedura, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di durata compresa tra 4 e 20 anni, contenente le misure necessarie a superare lo squilibrio e corredato del parere dell’organo di revisione economico-finanziario (art. 243-bis, comma 5). La durata massima del Piano è determinata in base al rapporto tra le passività da ripianare in quest’ultimo e l’ammontare degli impegni di cui al Titolo I della spesa del rendiconto dell’anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura, o dell’ultimo rendiconto approvato, secondo la seguente tabella:

 

Rapporto passività/impegni di cui al titolo I

Durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale

Fino al 20%

4 anni

Superiore al 20% e fino al 60%

10 anni

Superiore al 60% e fino al 100% (comuni fino a 60 mila abitanti)

15 anni

Superiore al 60% (comuni oltre 60 mila abitanti) e oltre il 100% (tutti gli altri comuni)

20 anni

 

Il Piano, in particolare, provvede alla:

§  ricognizione completa dei fattori di squilibrio rilevati, determinazione del disavanzo di amministrazione, emersione dei debiti fuori bilancio;

§  determinazione delle misure di riequilibrio strutturale con indicazione dei tempi e degli esercizi di realizzo effettivo di queste;

§  individuazione delle risorse, che possono consistere in entrate proprie, indebitamento e accesso al Fondo di rotazione.

 

Il Piano è trasmesso entro 10 giorni alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (COSFEL – art. 155 TUEL), nonché alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti[23], ai fini dell’approvazione o del diniego entro 30 giorni. Tali organi effettuano una valutazione di congruità e dell’adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini di riequilibrio finanziario stabiliti. La congruità delle entrate e delle spese deve essere valutata in relazione agli obiettivi programmati, agli andamenti storici e al riflesso nel periodo degli impegni pluriennali rappresentati nel sistema di bilancio.

In caso di approvazione del Piano, la Corte dei conti vigila sulla sua esecuzione. In caso di diniego dell’approvazione del piano, di mancata presentazione dello stesso entro il termine di 90 giorni, di accertamento di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal Piano o di mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell’ente al termine del periodo di durata di quest’ultimo, il TUEL dispone l’attivazione della procedura del dissesto guidato di cui all’art. 6, comma 2, del d. lgs. n. 149/2011, con assegnazione al Consiglio dell’ente, da parte del Prefetto, di un termine non superiore a 20 giorni per la deliberazione del dissesto.

Sulla disciplina del predissesto sono intervenute numerose integrazioni e modifiche normative, principalmente volte a consentire agli enti locali, che avevano già attivato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, la facoltà di riformulazione e/o rimodulazione dei piani di riequilibrio, in considerazione dell'esigenza di coordinamento tra i contenuti del piano di riequilibrio e gli eventuali effetti peggiorativi derivanti dall'adozione degli adempimenti previsti per il passaggio al sistema di contabilità armonizzata, introdotta dal decreto D. Lgs. n. 118/2011. Specifiche disposizioni sono state adottate, inoltre, a seguito della crisi connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Su tale disciplina sono intervenute, altresì, numerose pronunce della Corte costituzionale, le quali hanno inciso sui profili relativi alla determinazione dell’arco temporale di restituzione delle anticipazioni di liquidità (sent. n. 18/2019), al calcolo complessivo del disavanzo (sent. n. 115/2020), ai termini di deliberazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale (sent. n. 34/2021), alla determinazione del periodo di ripiano di specifiche quote di disavanzo (sent. n. 80/2021).

Da ultimo, la legge di bilancio per il 2022 (commi 992-994) ha previsto per gli enti locali in predissesto, che hanno già proceduto all'approvazione del Piano di riequilibrio prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, ma il cui iter non si sia ancora concluso con l'approvazione del Piano di riequilibrio da parte della Corte dei conti, la facoltà di procedere alla rimodulazione o alla riformulazione del Piano, in deroga alle norme in materia contenute nel TUEL. A tal fine si prevede che l'ente comunichi di esercitare tale facoltà entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio alla Corte dei Conti e alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, e che proceda, entro i successivi 150 giorni dalla data della comunicazione, a presentare la rimodulazione o la riformulazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, con la rideterminazione degli obiettivi ed eventualmente della relativa durata.


Articolo 16, comma 7
(Progettazione territoriale e investimenti)

 

 

L’articolo 16, comma 7 interviene su alcuni profili della disciplina in materia di rilancio della progettazione territoriale negli enti locali delle regioni del Mezzogiorno, in quelli delle regioni Umbria e Marche e in quelli ricompresi nella mappatura delle aree interne del Paese, al fine di ampliare la platea degli enti locali beneficiari.

 

La norma interviene, in particolare, su due aspetti puntuali dei commi 3 e 8-bis dell’articolo 6-quater del decreto-legge n. 91 del 2017 (Disposizioni urgenti per la crescita del Mezzogiorno), convertito dalla legge n. 123 del 2017.

 

L’articolo 6-quater, introdotto dall’articolo 12, comma 1, lett. a) del decreto-legge n. 121 del 2021, convertito dalla legge n. 217 del 2021, al fine di rilanciare e accelerare il processo di progettazione nei comuni delle regioni AbruzzoBasilicataCalabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, nonché in quelli ricompresi nella mappatura aree interne, in vista dell'avvio del ciclo di programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali e del Fondo sviluppo e coesione, nonché della partecipazione ai bandi attuativi del PNRR, ha previsto l’istituzionenello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento all'Agenzia per la coesione territoriale, del “Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale”, con una dotazione complessiva di 161.515.175 euro, di cui 16.151.518 euro per il 2021 e 145.363.657 euro per il 2022. Gli oneri relativi alla costituzione del Fondo sono posti a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione della programmazione 2021-2027, di cui all'art. 1, comma 177, della legge 178/2020 (legge di bilancio 2021).

Possono accedere al Fondo (art. 6-quater, comma 2) tutti i Comuni con popolazione complessiva inferiore a 30.000 abitanti ricompresi nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, nonché i Comuni ricompresi nella mappatura delle aree interne del Paese e le Città metropolitane e le Province ricomprese nelle aree sopra indicate.

Il comma 3 disciplina le modalità di riparto delle risorse del Fondo tra i singoli Comuni beneficiari, stabilendo che a ciò si provvede con D.P.C.M. su proposta dell'Autorità politica delegata per il sud e la coesione territoriale da adottarsi entro il 30 novembre 2021[24].

 

Il comma 3 dell’articolo 6-quater stabilisce, in particolare, che le risorse siano impegnate dagli enti beneficiari mediante la messa a bando, entro e non oltre 6 mesi dalla pubblicazione del decreto di riparto, anche per il tramite di società in house, di premi per l'acquisizione di proposte progettuali, secondo le procedure di evidenza pubblica previste (dal Capo IV, Titolo VI del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 50/2016) per i concorsi di progettazione e di idee. Decorso il predetto termine di sei mesi, le risorse non impegnate sono restituite al Fondo e riassegnate agli enti beneficiari, secondo le modalità e le garanzie stabilite nel decreto di cui al primo periodo.

 

L’articolo 16, comma 7 del decreto-legge in esame, intervenendo sul predetto termine entro il quale gli enti beneficiari sono chiamati a impegnare le risorse erogate, lo estende da sei a dodici mesi dalla pubblicazione del decreto di riparto delle risorse.

 

A tal proposito si rileva che l’articolo 5 del D.P.C.M. 17 dicembre 2021, con il quale si è proceduto al riparto delle risorse del Fondo, ha previsto che i bandi siano pubblicati, e gli affidamenti disposti per l’intera somma assegnata, entro e non oltre sei mesi dall’entrata in vigore del D.P.C.M., pena revoca del contributo. Le date di pubblicazione e di entrata in vigore, in ogni caso, coincidono con la data del 18 febbraio 2022. Pertanto, in virtù dell’estensione del termine prevista dall’articolo 16, comma 7 in esame, sarà possibile indire i concorsi (pubblicando appositi bandi) o affidare gli incarichi per i progetti di fattibilità tecnica ed economica fino al 18 febbraio 2023, anziché entro il 18 agosto 2022.

 

Il comma 8-bis dell’articolo 6-quater stabilisce che nel caso in cui gli enti beneficiari, con popolazione fino a 5.000 abitanti, abbiano elaborato un documento di indirizzo della progettazione, le risorse del Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale possono essere, in via alternativa, impegnate mediante l’affidamento di incarichi tesi alla redazione di studi di fattibilità tecnica ed economica, secondo le modalità di affidamento semplificate (previste dall’art. 1 del D.L. 76/2020).

 

L’articolo 16, comma 7 del decreto-legge in esame, intervenendo sul comma 8-bis dell’articolo 6-quater, amplia la platea degli enti che possono utilizzare la quota spettante del Fondo anche per l’affidamento dei predetti studi di fattibilità tecnica ed economica, aumentando la soglia massima di popolazione da 5.000 a 20.000 abitanti.


Articolo 16, comma 8
(Titolarità dell'ufficio di segretario comunale in sedi comunali situate nelle isole minori)

 

Il comma 8 dell’articolo 16 modifica la norma transitoria che consente, a determinate condizioni, l'attribuzione al segretario comunale iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera la titolarità di sedi, singole o convenzionate, di competenza della fascia professionale immediatamente superiore; la novella concerne specificamente le sedi singole situate nelle isole minori (ovvero nelle isole diverse dall'Isola di Sicilia e dall'Isola di Sardegna), consentendo l'attribuzione in oggetto - sempre che sussistano le altre condizioni già poste dalla norma transitoria - qualora tale sede singola sia di un comune avente una popolazione non superiore a 10.000 abitanti, mentre per le sedi di segreteria, singole o convenzionate, non ubicate nelle isole minori resta ferma il limite di 5.000 abitanti. Resta altresì fermo che le deroghe in esame si applicano fino al termine della durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza[25].

 

Si ricorda che, in base alla disciplina ordinaria, agli iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera - fascia professionale C - dell'albo dei segretari comunali e provinciali può essere attribuita la titolarità di sedi di segreteria comunale, singole o convenzionate, aventi una popolazione non superiore a 3.000 abitanti[26].

L'articolo 12-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, e il relativo decreto attuativo del Ministro dell'interno del 29 aprile 2022 hanno previsto che, su richiesta del sindaco (o del sindaco del comune capofila, nel caso di una convenzione di segreteria[27]), previa autorizzazione del Ministero dell'interno, gli iscritti alla suddetta fascia professionale C possano assumere, per un periodo massimo di sei mesi, prorogabili fino a dodici[28], la titolarità anche in sedi, singole o convenzionate, di competenza della fascia professionale immediatamente superiore[29] e aventi fino ad un massimo di 5.000 abitanti (con riferimento al singolo comune nel caso di sede singola e alla popolazione complessiva dei comuni nel caso di convenzione di segreteria), qualora la sede sia vacante e la procedura di pubblicizzazione sia andata deserta[30]; dopo il rilascio dell'autorizzazione, l'incarico in oggetto è conferito dal sindaco (anche senza ulteriore pubblicizzazione e previo consenso dell'interessato) tra i segretari iscritti nella suddetta fascia professionale C; al segretario così incaricato è riconosciuta la retribuzione prevista per la sede superiore, limitatamente al periodo di effettiva titolarità.

La novella di cui al presente comma 8 amplia, con limitato riferimento alle sedi singole situate nelle isole minori (ovvero nelle isole diverse dall'Isola di Sicilia e dall'Isola di Sardegna), l'ambito di applicabilità della norma speciale in oggetto, consentendo la suddetta attribuzione - sempre che sussistano le altre condizioni ricordate - qualora tale sede singola sia di un comune avente una popolazione non superiore a 10.000 abitanti.

Come detto, le deroghe in esame si applicano fino al termine della durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Al riguardo, si ricorda che gli interventi del Piano devono essere completati entro il 31 agosto 2026, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera i), e dell'articolo 20, paragrafo 5, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021.

 

Le norme di deroga in esame richiamano - oltre al rispetto della disciplina dei contratti collettivi - i commi 2 e 4 dell'articolo 52 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Questi ultimi prevedono tra l'altro che: per obiettive esigenze di servizio, il dipendente pubblico, nel caso di vacanza di posto in organico, possa essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici[31]; per il periodo dell'effettiva prestazione in oggetto, il lavoratore abbia diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore.

 

 

 

La figura del segretario comunale e provinciale

Al segretario comunale e provinciale sono affidati compiti di collaborazione e assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente locale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Ciascun comune e ciascuna provincia hanno infatti un segretario titolare iscritto all'apposito albo, cui si accede per concorso (TUEL art. 97 e 98).

Più in particolare, si accede attraverso il superamento di un corso-concorso pubblico (al quale possono partecipare coloro che posseggono un diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio o lauree equipollenti/equiparate). Superato il concorso pubblico per esami si accede ad un corso selettivo di formazione, seguito da un periodo di tirocinio pratico di due mesi presso uno o più comuni (l'articolo 16-ter del decreto-legge n.162 del 2019 ha ridotto i termini previsti dal d.P.R. n. 465 del 1997, precedentemente pari, rispettivamente, a 18 e a 6 mesi). Per l’intera durata, ai corsisti è corrisposta una borsa di studio.

Al termine del corso è prevista una verifica finale dell’apprendimento, in base alla quale viene predisposta la graduatoria dei partecipanti cui fa seguito l’iscrizione all’Albo Nazionale nella fascia iniziale della carriera, nei limiti dei posti messi a concorso.

La semplice iscrizione all’Albo non dà diritto ad alcuna retribuzione; il rapporto di lavoro, infatti, si instaura all’atto della prima nomina nell’ente locale e alla conseguente presa di servizio.

Quanto alle funzioni, il segretario coordina i dirigenti dell’ente locale e sovrintende allo svolgimento delle loro funzioni; ha funzioni consultive nei confronti del Consiglio e della Giunta (di cui verbalizza le sedute); può rogare i contratti nei quali l'ente è parte.

Oltre a queste, al segretario possono essere attribuite ulteriori funzioni per statuto e regolamento oppure su impulso del sindaco o del presidente della provincia. Il segretario, inoltre, svolge funzioni in materia di prevenzione della corruzione e di controllo interno dell'ente nonché di trasparenza (v. infra).

Il sindaco e il presidente della provincia nominano e revocano il segretario, il cui incarico ha la durata corrispondente dell'organo che lo ha nominato (TUEL art. 99). Il provvedimento di revoca deve essere motivato e deliberato dalla giunta. La revoca può avvenire solo per violazione dei doveri di ufficio (TUEL art. 100). Il provvedimento di revoca è comunicato dal prefetto all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) che si esprime entro trenta giorni. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace, salvo che l'ANAC rilevi che la stessa sia correlata alle attività svolte dal segretario in materia di prevenzione della corruzione (L. 190/2012, art. 1, co. 82).

La gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali spetta attualmente al Ministero dell'interno. Nel XVI legislatura, infatti, è stata operata una riforma della disciplina dei segretari comunali e provinciali con l'abrogazione dell'Agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali ad opera del decreto-legge n. 78 del 2010 (art. 7, commi da 31-ter a 31-septies) e l'affidamento della gestione dell'albo al Ministero dell'interno.

È stata così ripristinata la disciplina in vigore prima del 1997, quando è stata istituita l'Agenzia che aveva sostituito il Ministero dell'interno quale datore di lavoro dei segretari (legge n. 127 del 1997). A quanto previsto dal decreto-legge n. 78 è stata data attuazione con il decreto interministeriale del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 maggio 2012, con il quale è stata stabilita la data di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono state individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero dell'interno. Successivamente, il decreto-legge n. 174 del 2012 ha istituito il Consiglio direttivo per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali presso il Ministero dell'interno, già in parte disciplinato dal citato decreto interministeriale (art. 10, commi 7-8). Inoltre, al fine del contenimento della spesa pubblica, il medesimo provvedimento ha disposto la soppressione della Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale stabilendo, altresì, le regole per tutti gli adempimenti successivi e consequenziali a tale soppressione (art. 10, commi 2-6).

Negli anni, inoltre, ai segretari sono state attribuite nuove funzioni in materia di anticorruzione e controllo interno. In particolare, la legge n. 190 del 2012 ha individuato nel segretario comunale e provinciale il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza negli enti locali, salvo diversa e motivata determinazione (art. 1, co. 7).

Il segretario svolge altresì le funzioni in materia di trasparenza dell'amministrazione introdotte dal decreto legislativo n. 33 del 2013.

 

 


 

Articolo 16, comma 9
(Misure straordinarie in favore degli enti locali - impiantistica sportiva)

 

 

L’articolo 16, comma 9, prevede che le risorse non impegnate alla data del 31 dicembre 2021 per le garanzie sui finanziamenti erogati o per quelle sui contributi concessi al settore sportivo, sono utilizzate dal Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all’ampiamento, all’attrezzatura, al miglioramento o all’acquisto di impianti sportivi e dal Fondo speciale costituito presso l’istituto del credito sportivo.

 

In particolare in base a quanto stabilito dal comma in questione, si precisa che le garanzie sui finanziamenti erogati o per quelle sui contributi concessi al settore sportivo riguardano le Federazioni sportive, le associazioni e gli enti di promozione sportiva, anche dilettantistiche.

 


Articolo 17, commi 1-3
(Sospensione del rimborso delle anticipazioni
di liquidità per le regioni colpite dal sisma del 2016)

 

L’articolo 17, ai commi 1-3, reca la proroga all’anno 2023 per le Regioni colpite dal sisma 2016 della sospensione del rimborso delle anticipazioni di liquidità acquisite dalle regioni per il pagamento dei debiti scaduti della PA, prevedendo che la somma delle quote capitale annuali sospese sia rimborsata linearmente, in quote annuali costanti, negli anni restanti di ogni piano di ammortamento originario, a decorrere dal 2024.

Si prorogano inoltre i vincoli per l'utilizzo, anche nel 2023, dell'avanzo di amministrazione da parte degli enti interessati dalla sospensione

 

 

In particolare, il comma 1 apporta alcune modifiche all'articolo 44 (recante Disposizioni in materia di contabilità e bilancio), comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016 (recante Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016).

In particolare:

a)      è prorogata di un ulteriore anno (all'anno 2023) la durata della sospensione del versamento della quota capitale annuale corrispondente al piano di ammortamento del rimborso delle anticipazioni di liquidità acquisite dalle regioni per il pagamento dei debiti scaduti ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 35 del 2013[32];

b)     è prorogata inoltre all'anno 2024 (in luogo del 2023) la decorrenza del rimborso della somma delle quote capitale annuali sospese negli anni restanti di ogni piano di ammortamento originario;

c)      vengono estesi anche nell’anno 2023 i vincoli per l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione da parte degli enti interessati dalla sospensione, introdotti dall’art. 44, comma 4, del D.L. n. 189/2016 con riferimento all’anno 2022, in base ai quali tali enti possono utilizzare l'avanzo di amministrazione esclusivamente per la riduzione del debito, e possono accertare entrate per accensione di prestiti per un importo non superiore a quello degli impegni per rimborso prestiti, al netto di quelli finanziati dal risultato di amministrazione, incrementato dell'ammontare del disavanzo ripianato nell'esercizio.

 

Il comma 2 prevede che gli enti i quali non intendano avvalersi della sospensione per l’esercizio 2023, debbano darne comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

Il comma 3 prevede che alla copertura dell’onere derivante dal comma 1, quantificato in 5,2 milioni di euro per il 2023, corrispondente ai maggiori interessi passivi derivanti dal minore ammortamento dei titoli di Stato a seguito del mancato incasso delle quote capitale, si provvede ai sensi dell’articolo 43.


Articolo 17, commi 4-7
(Misure per i territori colpiti dagli eventi sismici
del 20 e 29 maggio 2012)

 

I commi 4-7 dell’articolo 17 finanziano diversi interventi a favore del completamento della ricostruzione pubblica e privata dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, per una spesa complessiva pari a 94,9 milioni, per il periodo 2022-2024, di cui 73,3 milioni per la regione Emilia-Romagna, 21 milioni per la regione Lombardia, e 0,6 milioni per la regione Veneto. È autorizzata altresì la rimodulazione, entro il limite massimo del 20 per cento, dei contributi concessi per l’esecuzione degli interventi previsti nei Piani di ricostruzione privata, al fine di compensare gli aumenti dei prezzi delle materie prime superiori all'8 per cento.

 

 

Il comma 4 autorizza, al fine di completare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 della regione Emilia- Romagna, in favore del Presidente della medesima regione, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, le seguenti spese:

-         1 milione di euro per l’anno 2022, 20 milioni per l’anno 2023 e 26,3 milioni per l’anno 2024, destinati alla ricostruzione di beni privati vincolati;

-         1 milione per l’anno 2023 e 9 milioni per l’anno 2024, destinati all'incremento dei costi per le opere i cui bandi sono pubblicati entro il 31 dicembre 2022;

-         8 milioni per l’anno 2023 e 8 milioni per l’anno 2024 destinati alle manutenzioni e allestimenti finali.

Agli oneri derivanti da quanto sopra disposto, pari a complessivi 1 milione per il 2022, 29 milioni per il 2023 e 43,3 milioni per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, relativamente alle risorse affluite nel capitolo 7458 iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico..

Nella legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021), il cap. 7458 del MEF presenta uno stanziamento di 50 milioni per l’anno 2022, 150 milioni per l’anno 2023 e 200 milioni per l’anno 2024.

 

Il comma 5 autorizza, al fine di completare la ricostruzione pubblica in relazione ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 della regione Lombardia, in favore del Presidente della medesima regione, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, le seguenti spese:

- 1 milione per l’anno 2022, 10 milioni di euro per l’anno 2023 e 10 milioni di euro per l’anno 2024, destinati a edifici, beni culturali e centri storici rientranti negli elenchi degli edifici danneggiati dal sisma 2012, già approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge dal Commissario delegato della regione Lombardia. 

A tali oneri pari a 1 milione per l’anno 2022, 10 milioni di euro per l’anno 2023 e 10 milioni di euro per l’anno 2024 si provvede come indicato al comma 4 (vedi supra).

 

Il comma 6 autorizza, al fine di completare la ricostruzione pubblica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 della regione Veneto, in favore del Presidente della medesima regione, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, la spesa di 0,6 milioni per l’anno 2022. A tale onere si provvede come indicato al comma 4 (vedi supra).

 

Il comma 7 autorizza il soggetto responsabile della ricostruzione dei territori colpiti da citati eventi sismici del 2012, per  completare la ricostruzione privata in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, a rimodulare i contributi concessi per l’esecuzione degli interventi previsti nei Piani di ricostruzione, entro il limite massimo del 20 per cento, al fine di compensare gli aumenti dei prezzi delle materie prime superiori all’8 per cento, certificati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili nel corso delle rilevazioni semestrali di competenza.

A seguito degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto nei giorni 20 e 29 maggio 2012, è stato dichiarato lo stato di emergenza con la  deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012, a partire dal 22 maggio 2012. Il termine di scadenza dello stato di emergenza, già oggetto di diverse proroghe temporali, è stato prorogato al 31 dicembre 2022 (art. 1, comma 459 della legge di bilancio 2022 - L. n. 234/2021).

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al tema “Terremoti”.


Articolo 18, comma 1
(Modalità procedurali di ripiano del superamento dei limiti di spesa regionale per dispositivi medici)

 

Il comma 1 dell'articolo 18 reca una disciplina transitoria sulle modalità procedurali di ripiano del superamento dei limiti di spesa regionale per dispositivi medici. Tali norme concernono l'eventuale accertamento del superamento dei limiti di spesa regionale per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018 e la successiva fase di ripiano (relativo alle quote eccedenti). La disciplina transitoria in oggetto si pone in parziale deroga alla normativa ordinaria in materia, sostituendo con disposizioni specifiche il rinvio (posto dalla suddetta normativa ordinaria) ad un accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la definizione delle modalità procedurali di ripiano (accordo successivo all'eventuale accertamento del superamento del limite annuo).

 

Si ricorda che la normativa ordinaria in materia, di cui all'articolo 9-ter, comma 1, lettera b), e comma 9, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125[33], prevede che:

-         il limite di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici sia stabilito con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sia aggiornato con cadenza biennale, "fermo restando il tetto di spesa nazionale fissato al 4,4 per cento" (rispetto alla base di calcolo costituita dal livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato). Da ultimo, l'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome, sancito dalla relativa Conferenza permanente il 7 novembre 2019 ha confermato il valore del 4,4 per cento per il tetto di spesa regionale (testualmente l'accordo si riferisce al 2019);

-         ai fini del rispetto del limite di spesa regionale in oggetto, gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale siano tenuti a proporre ai fornitori di dispositivi medici una rinegoziazione dei contratti in essere, che abbia l'effetto di ridurre i prezzi unitari di fornitura e/o i volumi di acquisto, senza che ciò comporti modifica della durata del contratto in essere;

-         l'eventuale superamento del tetto di spesa regionale in oggetto, come certificato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze[34], sia posto a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per una quota complessiva pari al 50 per cento. Ciascuna azienda fornitrice concorre alle predette quote di ripiano in misura pari all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale. Le modalità procedurali del ripiano sono definite, su proposta del Ministero della salute, con apposito accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il presente articolo 18, comma 1, come accennato, reca una disciplina transitoria, in parziale deroga alla normativa ordinaria summenzionata, sostituendo con disposizioni specifiche il rinvio ad un accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la definizione delle modalità procedurali di ripiano; tale disciplina transitoria è posta con riferimento all'eventuale accertamento del superamento dei limiti di spesa regionale (o della provincia autonoma) per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018 e alla successiva fase di ripiano (relativo alle quote eccedenti). Si ricorda che la procedura di verifica relativa all'eventuale superamento dei limiti in oggetto non si è ancora perfezionata per gli anni summenzionati.

In particolare, la novella di cui al comma 1 prevede che, qualora per tali anni, con i decreti ministeriali summenzionati, sia accertato il superamento dei limiti di spesa regionale (o della provincia autonoma), le regioni e le province autonome definiscano con proprio provvedimento, da adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale di accertamento, l’elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile anche per il tramite degli enti e aziende del Servizio sanitario regionale (o del Servizio sanitario della provincia autonoma). Con decreto del Ministero della salute, da adottarsi, d’intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del summenzionato decreto ministeriale di accertamento, sono definite le linee guida propedeutiche all'emanazione dei suddetti provvedimenti regionali e provinciali. Le regioni e le province autonome effettuano le conseguenti iscrizioni sul bilancio del settore sanitario per il 2022 e, in sede di verifica da parte del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti[35], producono la documentazione a supporto delle stesse iscrizioni. Le aziende fornitrici eseguono i relativi versamenti in favore delle singole regioni e province autonome entro trenta giorni dalla pubblicazione dei suddetti provvedimenti regionali e provinciali; in caso di inadempimento, i debiti delle singole regioni e province autonome per acquisti di dispositivi medici - ivi comprese le somme relative agli acquisti effettuati dagli enti e aziende del Servizio sanitario regionale (o della provincia autonoma) - nei confronti delle suddette aziende fornitrici inadempienti sono compensati fino a concorrenza dell’intero ammontare delle somme oggetto di inadempimento; le regioni e le province autonome trasmettono annualmente al Ministero della salute un'apposita relazione, attestante i necessari recuperi effettuati in base a tale meccanismo di compensazione.

In merito alla suddetta definizione di linee guida con decreto del Ministero della salute, si valuti l'opportunità di far riferimento al Ministro, anziché al Ministero; si consideri inoltre l'opportunità di una valutazione riguardo alla relativa previa intesa della Conferenza delle regioni e delle province autonome, anziché della suddetta Conferenza permanente, tenuto conto che la Conferenza delle regioni e delle province autonome non è oggetto di disciplina nell'ordinamento e che per l'ipotesi di mancata intesa non trova applicazione alcuna procedura sostitutiva.

 

Si ricorda che l'articolo 1, comma 287, della L. 30 dicembre 2021, n. 234, ha escluso, per gli anni 2020 e 2021, dal computo del limite di spesa relativo ai dispositivi medici quelli correlati alle azioni di contenimento e contrasto della pandemia da virus SARS-CoV-2, rientranti nell'elenco "Acquisti di dispositivi e attrezzature per il contrasto all'emergenza Covid-19" presente sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri ed acquistati dalle regioni e province autonome.

 

 


Articolo 18, commi 2 e 3
(Limiti della spesa farmaceutica ospedaliera per acquisti diretti)

 

 

 

I commi 2 e 3 dell’articolo 18 recano alcune modifiche alla disciplina sui limiti della spesa farmaceutica ospedaliera per acquisti diretti, di cui all'articolo 1, commi da 574 a 584, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni. La novella di cui al comma 2, con riferimento alle ipotesi di accertato superamento del limite, introduce un termine temporale, fissandolo al 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento, per la determinazione, da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), della quota del ripiano, attribuita ad ogni azienda farmaceutica interessata e ripartita per ciascuna regione e provincia autonoma, nonché per la relativa comunicazione all'azienda e alle regioni e province autonome. Il comma 3 integra la norma che prevede un meccanismo di compensazione per i casi in cui le aziende farmaceutiche non provvedano ai versamenti dovuti alle regioni e alle province autonome in base alle suddette quote di ripiano, disponendo che gli stessi enti territoriali trasmettano annualmente all'AIFA un'apposita relazione, attestante i necessari recuperi effettuati in base al medesimo meccanismo di compensazione.

 

Si ricorda che i limiti di spesa per gli acquisti diretti in esame sono pari, in percentuale del livello del finanziamento (cui concorre lo Stato) del fabbisogno sanitario nazionale standard, a 0,2 punti per i gas medicinali ed a 6,69 punti per gli altri medicinali; il computo concerne gli acquisti diretti ospedalieri dei farmaci di classe A ed H[36], con esclusione delle fattispecie specifiche previste dai commi 577, 578 e 584 del citato articolo 1 della L. n. 145 del 2018, e successive modificazioni. Il 50 per cento dell'eventuale superamento dei medesimi limiti di spesa è a carico delle aziende farmaceutiche in proporzione al suddetto fatturato (calcolato distintamente per i gas medicinali), mentre il restante 50 per cento è a carico delle regioni e delle province autonome in proporzione ai rispettivi disavanzi (inerenti ai suddetti acquisti); l'importo dovuto da ogni azienda, a titolo del ripiano in oggetto, deve essere versato alle singole regioni e province autonome, secondo il riparto tra di esse stabilito dall'AIFA in proporzione ai suddetti disavanzi.

Ai sensi del comma 581 del citato articolo 1 della L. n. 145 del 2018, qualora le aziende farmaceutiche non effettuino i versamenti dovuti alle regioni e alle province autonome in base alle suddette quote di ripiano, i debiti delle singole regioni e province autonome per gli acquisti diretti in oggetto - ivi comprese le somme relative agli acquisti effettuati dagli enti e aziende del Servizio sanitario regionale (o della provincia autonoma) - nei confronti delle aziende inadempienti sono compensati fino a concorrenza dell’intero ammontare delle somme oggetto di inadempimento; al riguardo, come detto, il comma 3 del presente articolo 18 introduce la previsione che le regioni e le province autonome trasmettano annualmente all'AIFA un'apposita relazione, attestante i necessari recuperi effettuati in base a tale meccanismo di compensazione.

 

Si ricorda che, in base al comma 583 del suddetto articolo 1 della L. n. 145 del 2018, e successive modificazioni, fino al 31 dicembre 2024 l'AIFA fa riferimento al fine dei computi in oggetto - anziché ai dati presenti nelle fatture elettroniche - ai dati del Nuovo sistema informativo sanitario, riscontrati mensilmente e validati per via telematica dalle aziende farmaceutiche titolari di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC).

 

 


Articolo 19
(Norme in materia di riparto tra le regioni del finanziamento del Servizio sanitario nazionale)

 

L’articolo 19 reca varie norme in materia di riparto tra le regioni del finanziamento del Servizio sanitario nazionale[37]. La novella di cui al comma 1, lettera a), estende al 2022 una norma transitoria, già posta per il 2021, secondo la quale, al fine della determinazione del fabbisogno sanitario standard delle singole regioni, si assumono come regioni di riferimento tutte e cinque le regioni migliori (individuate in base a criteri di qualità dei servizi erogati, appropriatezza ed efficienza e al principio dell'equilibrio economico). La successiva lettera b), al numero 1), estende al 2022 un'altra norma transitoria, anch'essa già posta per il 2021, in base alla quale una quota pari al 15 per cento del finanziamento in oggetto è ripartita sulla base della popolazione regionale residente, con la conseguente limitazione alla restante quota, pari all'85 per cento, dell'applicazione del criterio di riparto basato sul fabbisogno sanitario standard regionale. La novella di cui al numero 2) della stessa lettera b) reca alcuni termini temporali per la definizione del riparto relativo al 2022 e pone un termine temporale per l'adozione del decreto ministeriale - decreto già previsto dalla disciplina finora vigente - di definizione a regime dei pesi in base ai quali si deve modulare, per ciascuna regione e ai fini del riparto in oggetto, il valore - previamente stabilito in base alle regioni di riferimento - del fabbisogno regionale standard.

 

Il comma 1, lettera a), riguarda, come accennato, l'individuazione delle regioni di riferimento al fine della determinazione del fabbisogno sanitario standard regionale, estendendo al 2022 una norma transitoria, già posta per il 2021, secondo la quale si assumono come regioni di riferimento tutte e cinque le regioni individuate come le migliori. Tale disposizione esclude dunque, in via transitoria, lo svolgimento - previsto dalla normativa ordinaria - della procedura ulteriore di scelta di tre regioni nell'ambito delle cinque regioni individuate.

Si ricorda che la scelta delle migliori cinque regioni è operata dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Tali regioni sono individuate[38] - nell'ambito di quelle che abbiano garantito l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizione di equilibrio economico[39] e risultino adempienti ad un complesso di obblighi posti in capo alle regioni in materia sanitaria - in base a criteri di qualità dei servizi erogati, appropriatezza ed efficienza[40]; tali criteri sono stati definiti dalla delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2012. Si ricorda che al fine del riparto del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per il 2022, sono state individuate[41] le seguenti cinque regioni: Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Lombardia, Veneto.

La novella di cui alla presente lettera a) prevede, dunque, che il valore del fabbisogno standard regionale per il 2022 sia determinato facendo riferimento a tutte le suddette cinque regioni, mentre la normativa ordinaria richiederebbe, nell'ambito di queste ultime, l'individuazione, da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di tre regioni (tra le quali obbligatoriamente la prima)[42].

Riguardo ai criteri di calcolo del valore del fabbisogno standard delle summenzionate regioni di riferimento, si rinvia alla parte della presente scheda relativa al numero 2) della successiva lettera b).

La novella di cui al numero 1) della lettera b) estende al 2022 una norma transitoria, già posta per il 2021, in base alla quale una quota pari al 15 per cento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è ripartita sulla base della popolazione regionale residente, con la conseguente limitazione alla restante quota, pari all'85 per cento, dell'applicazione del criterio di riparto basato sul fabbisogno sanitario standard regionale; in particolare, la novella fa riferimento, per il riparto relativo al 2022, alla popolazione regionale residente al 1° gennaio 2021 (mentre la norma transitoria per il riparto relativo al 2021 ha fatto riferimento alla popolazione regionale residente al 1° gennaio 2020[43]).

Riguardo al criterio di riparto basato sul fabbisogno sanitario standard regionale - criterio che riguarda, dunque, per il 2022, così come per il 2021, esclusivamente l'85 per cento delle risorse complessive -, si ricorda che, attualmente, il valore del fabbisogno standard regionale, previamente stabilito sulla base dell'individuazione delle suddette regioni di riferimento[44], è modulato, con riferimento alla singola regione, esclusivamente sulla base della pesatura della popolazione per classi di età[45]. In merito, la novella di cui al numero 2) della presente lettera b) prevede che entro il 31 dicembre 2022 il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotti il decreto - già previsto dalla disciplina finora vigente[46] - di definizione a regime dei pesi.

Si ricorda che il suddetto decreto ministeriale deve definire i pesi da attribuire ai seguenti elementi[47]: popolazione residente, frequenza dei consumi sanitari per età e per sesso, tassi di mortalità della popolazione, indicatori relativi a particolari situazioni territoriali, ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle regioni, indicatori epidemiologici territoriali. Nella definizione di tali pesi si deve tener conto del percorso di miglioramento per il raggiungimento degli standard di qualità. In base ai pesi così determinati, il valore del fabbisogno standard regionale, previamente stabilito sulla base dell'individuazione delle suddette regioni di riferimento, verrebbe quindi modulato a seconda della pesatura della singola regione.

Si ricorda altresì che il valore del fabbisogno standard delle summenzionate regioni di riferimento è calcolato sulla base della media pro capite pesata del costo registrato dalle medesime regioni di riferimento per ciascuna delle seguenti macroaree (o macrolivelli): assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, assistenza distrettuale, assistenza ospedaliera[48]. Il costo così calcolato di ciascuna macroarea concorre alla determinazione del valore totale (del fabbisogno sanitario standard delle regioni di riferimento) secondo un peso percentuale, rispettivamente, di 5, 51 e 44 punti[49].

Inoltre, la medesima novella di cui al numero 2) della lettera b) pone termini temporali specifici per il riparto relativo al 2022 del finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Si prevede che: qualora la relativa intesa non sia stata già sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto ministeriale di determinazione provvisoria del riparto sia adottato entro il 30 settembre 2022; in caso di ulteriore mancato raggiungimento dell'intesa, il decreto di determinazione definitiva sia adottato entro il 31 dicembre 2022. Resta fermo che i due eventuali decreti suddetti sono emanati dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Si ricorda che, in base alla normativa ordinaria[50], in caso di mancato raggiungimento dell'intesa (nella suddetta sede della Conferenza) entro il 15 febbraio dell'anno di riferimento, il decreto di determinazione provvisoria è adottato entro il successivo 15 marzo, con riferimento alla proposta di riparto del Ministero della salute presentata nella medesima sede della Conferenza; tale decreto assegna alle singole regioni il valore regionale individuato nella medesima proposta, al netto dello 0,5 per cento[51]. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il 30 settembre dell'anno di riferimento, è adottato il decreto di determinazione definitiva.


Articolo 20
(Esonero parziale dei contributi previdenziali
a carico dei lavoratori dipendenti)

 

L’articolo 20 eleva al 2 per cento l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022,  esonero già previsto nella misura dello 0,8 per cento per i periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

 

 

Il suddetto esonero, come anticipato, è stato introdotto dalla legge di bilancio 2022 (art. 1, co. 121, L. 234/2021) nella misura dello 0,8 per cento sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, ad eccezione di quelli domestici, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, a condizione che la retribuzione imponibile di tali lavoratori, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima[52].

L’incremento di 1,2 punti percentuali previsto in via eccezionale dall’articolo in esame per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 – compresa, come specificato, la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga - opera per gli stessi lavoratori e alle medesime condizioni retributive. Tenuto conto dell'eccezionalità di tale misura, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche[53] (comma 1).

Come precisato dall’INPS nella circolare n. 43 del 2022, l’esonero in questione trova concretamente applicazione sulla retribuzione lorda del lavoratore.

 

Agli oneri derivanti dalla misura in oggetto – pari a 1.181,4 mln di euro per il 2022 e a 526,6 mln di euro per il 2023, che aumentano, ai  fini  della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto a 1.654 milioni di euro per il 2022 - si provvede (comma 2):

§  quanto a 348,6 mln di euro per il 2022 e a 139,4 mln di euro per il 2023, e, in termini di indebitamento netto, a 488 mln di euro per il 2022, mediante le maggiori entrate tributarie derivanti dall’incremento disposto dall’articolo in esame (l’IRPEF, infatti, si calcola sulla retribuzione al netto dei contributi previdenziali: aumentando l’esonero contributivo, si incrementa, quindi, la base imponibile su cui si applica l’imposta sui redditi);

§  quanto a 832,8 mln di euro per il 2022 e a 387,2 mln di euro per il 2023 e, in termini di indebitamento netto a 1.166 mln di euro per il 2022 e a 54 mln di euro per il 2023, ai sensi del successivo articolo 43, comma 2 (alla cui scheda di lettura si rimanda).

 

Come riportato nella Relazione tecnica allegata al decreto legge in esame -  che utilizza le stesse basi tecniche già considerate nella relazione tecnica di cui al richiamato art. 1, co.121, della L. 234/2021 - dalla disposizione in esame per gli anni 2022 e 2023 derivano gli effetti finanziari rappresentati nella tabella seguente, in relazione ai differenti saldi di finanza pubblica:

 

 


Articolo 21
(Anticipo del riconoscimento di quote di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici)

 

L’articolo 21 reca norme transitorie in materia di indicizzazione - cosiddetta perequazione automatica - dei trattamenti pensionistici (ivi compresi quelli di natura assistenziale). Il comma 1 prevede: l'anticipo dal 1° gennaio 2023 al 1° novembre 2022 della decorrenza del conguaglio concernente il calcolo della perequazione relativa al 2021 - conguaglio, pari a due decimi di punto percentuale[54], rispetto alla perequazione già riconosciuta a decorrere dal 1° gennaio 2022 e che comprende il ricalcolo, in via retroattiva, dei ratei di pensione decorrenti dalla medesima data del 1° gennaio 2022 - (lettera a)); un incremento provvisorio, pari nella misura massima a due punti percentuali, subordinato alla condizione che il complesso dei trattamenti pensionistici del soggetto non superi un determinato importo e riconosciuto con esclusivo riferimento alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022 e alla tredicesima mensilità spettante nel trimestre in oggetto (ferma restando l'applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2023, dell'ordinaria disciplina della perequazione automatica) (lettera b)). Il suddetto incremento provvisorio (di cui alla lettera b)) non rileva ai fini del computo, per il 2022, dei limiti reddituali previsti per il riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito. Il comma 2 quantifica l'onere finanziario netto per il 2022 derivante dal comma 1 e rinvia per la copertura dello stesso alle disposizioni di cui al successivo articolo 43.

 

Le norme transitorie in esame sono poste con la finalità esplicita di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione.

Si ricorda che, in base alla disciplina generale, gli incrementi a titolo di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici - ivi compresi, i trattamenti di natura assistenziale - si basano sulla variazione del costo della vita e decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento[55]; gli incrementi sono determinati secondo varie aliquote decrescenti (rispetto alla base di calcolo costituita dalla variazione del costo della vita). Più in particolare:

-         la decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo concerne sia l'incremento riconosciuto in base alla variazione dell'indice del costo della vita relativa all'anno precedente e provvisoriamente accertata con decreto ministeriale entro il 20 novembre di quest'ultimo anno[56] sia l'eventuale conguaglio, relativo alla differenza tra il valore - definitivamente accertato con il suddetto decreto - della variazione dell'indice relativo al penultimo anno precedente e il valore provvisoriamente accertato con il precedente decreto annuo[57]. Tale eventuale conguaglio comprende il ricalcolo, in via retroattiva, dei ratei di pensione decorrenti dal 1° gennaio dell'anno precedente;

-         la perequazione è riconosciuta nella misura del 100% della variazione dell'indice del costo della vita per la fascia di importo complessivo dei trattamenti pensionistici del soggetto fino a 4 volte il trattamento minimo INPS[58], nella misura del 90% per la fascia di importo complessivo dei trattamenti pensionistici compresa tra 4 e 5 volte il predetto minimo, nella misura del 75% per la fascia di importo complessivo dei trattamenti superiore a 5 volte il medesimo minimo[59]. Si ricorda che, ai fini in oggetto, si fa riferimento (in via interpretativa) all'importo del trattamento minimo INPS nell'anno precedente a quello di applicazione della perequazione medesima[60].

Il comma 1, lettera a), del presente articolo 21 dispone, come accennato, l'anticipo dal 1° gennaio 2023 al 1° novembre 2022 della decorrenza del conguaglio concernente il calcolo della perequazione relativa al 2021 - conguaglio, pari a due decimi di punto percentuale[61], rispetto alla perequazione già riconosciuta a decorrere dal 1° gennaio 2022 e che comprende, come detto, il ricalcolo, in via retroattiva, dei ratei di pensione decorrenti dalla medesima data del 1° gennaio 2022 -; non si prevede un termine specifico per l'emanazione del relativo decreto ministeriale.

La successiva lettera b) prevede un incremento provvisorio, pari nella misura massima a due punti percentuali, subordinato alla condizione che il complesso dei trattamenti pensionistici del soggetto non superi un determinato importo e riconosciuto con esclusivo riferimento alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022 e alla tredicesima mensilità spettante nel trimestre in oggetto. Resta ferma l'applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2023, dell'ordinaria disciplina della perequazione automatica.

Più in particolare, dal momento che la norma fa rinvio alle modalità ordinarie di applicazione della perequazione automatica[62], la misura dell'incremento provvisorio è riconosciuta nella misura intera di due punti percentuali per la fascia di importo complessivo dei trattamenti pensionistici del soggetto fino a 4 volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 90% per la fascia di importo complessivo dei trattamenti pensionistici compresa tra 4 e 5 volte il predetto minimo, nella misura del 75% per la fascia di importo complessivo dei trattamenti superiore a 5 volte il medesimo minimo. Considerato che, come detto, in sede ordinaria di perequazione automatica si fa riferimento (in via interpretativa) all'importo del trattamento minimo INPS nell'anno precedente a quello di applicazione della perequazione medesima e che l'incremento provvisorio in esame viene previsto nelle more dell'applicazione della perequazione relativa al 2022 (la quale ultima decorrerà dal 2023), si valuti l'opportunità di chiarire se, al fine della determinazione delle fasce per l'applicazione dell'incremento provvisorio in oggetto, si debba far riferimento all'importo minimo INPS relativo al 2021 o a quello relativo al 2022[63].

L'incremento provvisorio in esame è riconosciuto qualora l'importo mensile complessivo dei trattamenti pensionistici del soggetto sia pari o inferiore a 2.692 euro; qualora il suddetto importo complessivo sia superiore al predetto limite, l’incremento è riconosciuto fino a concorrenza dell'importo costituito dalla somma del limite e dell'incremento calcolato sulla base costituita dall'importo del limite medesimo.

Come accennato, resta ferma l'applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2023, dell'ordinaria disciplina in materia di perequazione dei trattamenti pensionistici; la norma specifica che, a tal fine, il trattamento pensionistico complessivo di riferimento (oggetto di rivalutazione) è da considerare al netto dell’incremento transitorio di cui alla presente lettera b), il quale cessa i relativi effetti al 31 dicembre 2022.

Inoltre, l'incremento provvisorio di cui alla medesima lettera b) non rileva ai fini del computo, per il 2022, dei limiti reddituali previsti per il riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito.

Il comma 2 quantifica in 1.447 milioni di euro, per il 2022, l'onere finanziario netto derivante dalle disposizioni di cui al comma 1 (al netto delle maggiori entrate fiscali, derivanti dall'incremento dei trattamenti pensionistici e dal conseguente incremento della base imponibile dell'imposta sui redditi)[64]. Al fine della copertura del suddetto onere netto, il medesimo comma 2 rinvia alle disposizioni di cui all'articolo 43.

 

 

 


Articolo 22
(Estensione ad altre categorie di lavoratori dell’indennità
una tantum ai sensi degli articoli 31 e 32
del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50)

 

L’articolo 22 dispone la corresponsione dell’indennità di 200 euro prevista dal D.L. n. 50/2022 anche ai lavoratori dipendenti che non hanno potuto percepirla a luglio in ragione del fatto che, essendo stati interessati da eventi coperti figurativamente dall’INPS, non hanno beneficiato dell’esonero contributivo previsto come requisito per il suo ottenimento, nonché ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca.

Il medesimo articolo prevede la corresponsione, a cura di Sport e Salute S.p.a., di un’indennità una tantum di 200 euro anche ai collaboratori sportivi già destinatari delle indennità previste dai provvedimenti d’urgenza adottati nel corso dell’emergenza pandemica nel biennio 2020-2021.

 

 

L’articolo 22, comma 1 estende la platea di beneficiari dell’indennità una tantum di 200 euro riconosciuta dall’articolo 31 del D.L. n. 50/2022 a favore dei lavoratori dipendenti già beneficiari nel primo quadrimestre 2022, per almeno una mensilità, dell’esonero contributivo parziale previsto dalla legge di bilancio 2022.

 

La legge di bilancio 2022 (art. 1, co. 121, L. 234/2021) riconosce, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 relativi ai rapporti di lavoro dipendente (ad esclusione di quello domestico e compreso l'apprendistato), un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, pari allo 0,8 per cento.

La norma subordina tale esonero alla condizione che la retribuzione imponibile previdenziale, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo di 2.692 euro al mese, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima, per il quale, come specificato dall'INPS con circolare n. 43 del 2022, il rispetto del suddetto limite va effettuato prendendo a riferimento 1/12° di 2.692 euro, cioè 224 euro. L'Istituto esclude l'applicazione della riduzione in oggetto per i lavoratori che percepiscono anche la quattordicesima, se l'imponibile previdenziale, risultante dal cumulo della mensilità normale con quella aggiuntiva, supera il tetto dei 2.692 euro.

 

Il nuovo decreto dispone che la medesima indennità sia erogata anche ai lavoratori dipendenti con rapporto in essere nel mese di luglio 2022 che non hanno percepito l’indennità nel medesimo mese perché non sono stati beneficiari del suddetto esonero contributivo, in quanto interessati da eventi coperti figurativamente dall’INPS fino al 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022.

Si prevede che l’indennità sia corrisposta nella retribuzione di ottobre tramite il datore di lavoro, in via automatica. È richiesta, tuttavia, una previa dichiarazione del lavoratore di non aver già beneficiato dell’indennità una tantum di 200 previste a beneficio di lavoratori, pensionati e  e inoccupati dal D.L. n. 50/2022 e di esser stato destinatario di eventi coperti figurativamente dall’INPS fino al 18 maggio 2022.

A domanda, l’INPS eroga l’indennità ai lavoratori aventi diritto che non l’hanno ricevuta dai datori di lavoro.

 

Il comma 2 interviene a modifica dell’articolo 32, che prevede l’erogazione dell’indennità una tantum di 200 euro da parte dell’INPS ad altre categorie di soggetti diversi dai lavoratori dipendenti.

In particolare, prevede l’estensione della platea di beneficiari ai pensionati con decorrenza entro il 1° luglio 2022 (anziché il 30 giugno 2022), con reddito assoggettabile ad IRPEF fino a 35 mila euro nel 2021 nonché ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca con contratti attivi al 18 maggio 2022, con reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro nel 2021. 

Infine, si prevede l’erogazione da parte dell’INPS dell’indennità una tantum di 200 euro ai collaboratori sportivi (titolari di rapporti di collaborazione presso CONI, Comitato Italiano Paralimpico, federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche) che siano già stati destinatari di indennità previste dai decreti-legge intervenuti durante l’emergenza pandemica ed erogate da Sport e Salute S.p.A..

 

In particolare, ne hanno diritto i collaboratori sportivi che hanno beneficiano di almeno una delle seguenti indennità:

-          L’indennità pari a 600 euro erogata da Sport e Salute S.p.A. per il mese di marzo 2020 ai titolari di rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche (articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18);

-          L’indennità pari a 600 euro erogata da Sport e Salute S.P.A. per i mesi di aprile e maggio 2020 ai titolari di rapporti di collaborazione presso il CONI, il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche attive al 23 febbraio 2020 (articolo 98 del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34);

-          L’indennità pari a 600 euro erogata da Sport e Salute S.P.A. per il mese di maggio 2020 ai titolari di rapporti di collaborazione presso i soggetti di cui al punto precedente (articolo 12 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104);

-          Le indennità pari a 800 euro erogata da Sport e Salute S.p.A. per ciascuno dei mesi di novembre e dicembre 2020 ai titolari di rapporti di collaborazione presso il CONI, il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività (articolo 17, comma 1, e 17-bis, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137), 

-          L’indennità erogata da Sport e Salute S.p.A. per il 2021, di importo pari a 1.200, 2.400 o 3.600 euro in proporzione ai compensi relativi ad attività sportiva percepiti nel 2019, a favore dei titolari di rapporti di collaborazione presso i soggetti di cui al punto precedente (articolo 10, commi da 10 a 15, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41);

-          L’ulteirore indennità erogata dal Sport e Salute S.p.A. per il 2021, di importo pari a 800, 1.600 o 2.400 euro, in proporzione ai compensi relativi ad attività sportiva percepiti nel 2019, in favore dei titolari di rapporti di collaborazione presso i medesimi soggetti (articolo 44 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73).

 

L’indennità è erogata automaticamente da Sport e Salute S.p.A., cui è a tal fine trasferita una somma pari a 30 milioni di euro. Si prevede, inoltre, lo scambio tra Sport e Salute S.p.A. e INPS dei dati utili ad evitare la corresponsione di due indennità alla medesima persona e alla più corretta e tempestiva applicazione della misura.

Si ricorda, infatti, che ai sensi dell’articolo 32, comma 20 del D.L. n. 50/2022, l’indennità prevista dagli articoli 31 e 32 del medesimo decreto può essere corrisposta a ciascun soggetto avente diritto una sola volta.

 

Le risorse non utilizzate da Sport e Salute S.p.A. sono versate entro il 31 dicembre 2022 all’entrata del bilancio dello Stato.

 

Il comma 3, infine, quantifica in 8 milioni di euro gli oneri conseguenti al riconoscimento dell’indennità dei lavoratori dipendenti che non ne hanno beneficiato a luglio e 51,2 milioni di euro gli oneri conseguenti al riconoscimento dell’indennità ai collaboratori sportivi, ai pensionati con decorrenza entro il 1° luglio 2022 e ai dottorandi e assegnisti di ricerca.

Prevede poi che, a copertura di tali oneri, valutati in complessivi 59,2 milioni di euro per il 2022, si provveda, per un importo di 30,3 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo istituito con legge di bilancio 2022 (art. 1, comma 120, L. n. 234/2022) nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la tutela delle posizioni lavorative nell’ambito della progressiva uscita dalla fase emergenziale connessa alla crisi epidemiologica da COVID-19.

Tale fondo, inizialmente di 700 milioni di euro, è stato nel tempo decurato di 127 milioni di euro per la copertura delle disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale e di accesso al lavoro delle persone con disturbi di apprendimento nonché delle disposizioni di proroga del trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale e della sospensione dei mutui nei comuni del cratere Centro Italia contenute nel D.L. n. 4/2022, di 224,1 milioni di euro per la copertura delle disposizioni in materia di integrazione salariale contenute nel D.L. n. 21/2022, di 2,86 milioni di euro per la copertura delle spese previste per la realizzazione del portale del lavoro sommerso di cui al D.L. n. 36/2022.

 

Quanto ai restanti 38 milioni di euro, la norma rinvia alle coperture previste all’articolo 43, alla cui scheda si rinvia.


Articolo 23
(Incremento delle risorse per l'indennità una tantum per i lavoratori autonomi)

 

L’articolo 23 incrementa nella misura di 100 milioni di euro, per il 2022, la dotazione del Fondo già istituito[65] ai fini della concessione, per il 2022, con decreto ministeriale, di un'indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi, ivi compresi i professionisti iscritti a regimi previdenziali obbligatori gestiti da enti di diritto privato; la dotazione complessiva del Fondo (il quale è relativo al solo anno 2022) viene quindi elevata da 500 a 600 milioni di euro. Al fine della copertura finanziaria dell'onere derivante dall'incremento in esame viene fatto rinvio alle disposizioni di cui all'articolo 43.

 

Si ricorda che al suddetto decreto ministeriale (decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze)[66] è demandata - fermo restando il limite di spesa complessiva, corrispondente alle suddette risorse - la definizione dei profili concernenti: l'importo dell'indennità, la misura del limite massimo del reddito complessivo percepito nel periodo d'imposta relativo al 2021 (al rispetto del quale è subordinato il diritto in esame), i criteri e le modalità di concessione dell'indennità, la quota delle risorse da destinare agli iscritti ai regimi gestiti dai suddetti enti di diritto privato ed i relativi criteri di ripartizione delle risorse[67].

I soggetti interessati sono[68]:

-         i lavoratori autonomi iscritti alle relative gestioni previdenziali dell'INPS (artigiani, esercenti attività commerciali, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, nonché i soggetti che, in qualità di lavoratori autonomi, siano iscritti alla cosiddetta Gestione separata[69]);

-         i professionisti iscritti agli enti di diritto privato - gestori di forme previdenziali obbligatorie - di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, e al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103

Riguardo all'ambito delle categorie interessate, si ricorda che - in base all'interpretazione seguita dal Ministero dell'economia e delle finanze e dall'INPS in occasione di precedenti norme che, ai fini della concessione di indennità una tantum, facevano riferimento in termini analoghi ai lavoratori autonomi[70] - vi rientrano anche i soggetti che siano iscritti ad uno dei regimi previdenziali in oggetto in qualità di socio o di associato, ovvero in qualità di coadiuvante o di coadiutore.

La relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto[71] osserva che l'incremento di 100 milioni di euro, disposto dal presente articolo 23, appare (in base alle stime ivi riportate) necessario al fine di consentire la determinazione - con il suddetto decreto ministeriale - sia di un importo dell'una tantum in oggetto pari a 200 euro sia (come condizione per il riconoscimento di quest'ultima) di un limite di reddito complessivo del soggetto (al lordo dei contributi previdenziali) pari a 35.000 euro annui - limite per il quale occorre far riferimento al periodo di imposta relativo al 2021[72] -; tali determinazioni sono ora previste dal decreto firmato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e attualmente sottoposto al concerto del Ministro dell'economia e delle finanze[73]. Le determinazioni suddette sono analoghe a quelle già poste per la corrispondente una tantum per il 2022 relativa ai lavoratori dipendenti[74]; si ricorda, tuttavia, che per questi ultimi il corrispondente limite di reddito (pari a 34.996 euro su scala annua) concerne la sola retribuzione imponibile (al lordo dei contributi previdenziali) come lavoratore dipendente e non il reddito complessivo del soggetto.

In base al suddetto schema di decreto ministeriale: rientrano nel beneficio in esame i soggetti che siano già iscritti alle summenzionate gestioni previdenziali alla data del 18 maggio 2022[75] e che abbiano eseguito almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale sia richiesta l'indennità, con competenza decorrente dall'anno 2020; il soggetto interessato deve presentare la domanda al relativo ente di previdenza - il quale è anche l'ente erogatore del beneficio -, nei termini, con le modalità e secondo lo schema predisposto dal medesimo ente; l'indennità è corrisposta sulla base dei dati dichiarati dal richiedente e disponibili all'ente erogatore al momento del pagamento ed è soggetta a successiva verifica, anche attraverso le informazioni fornite in forma disaggregata per ogni singola tipologia di redditi dall'amministrazione finanziaria e da ogni altra amministrazione pubblica che detenga informazioni utili.

 


Articolo 24
(Iniziative multilaterali in materia di salute)

 

L’articolo 24 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo, avente una dotazione di 200 milioni di euro per il 2022, al fine della partecipazione dell'Italia a due iniziative multilaterali in materia di salute, concernenti, rispettivamente, la prevenzione, la preparazione e la risposta alle pandemie e l'acquisto di vaccini contro il COVID-19 destinati ai Paesi a reddito medio e basso. Alla copertura dell'onere finanziario corrispondente alla suddetta dotazione si provvede mediante una riduzione, nell'identica misura di 200 milioni di euro per il 2022, di un fondo (presente nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) relativo al finanziamento di vari interventi connessi all'emergenza da COVID-19[76].

 

In particolare, la dotazione suddetta di 200 milioni di euro (per il 2022) è destinata:

-         all'erogazione di un contributo, pari a 100 milioni di euro, da erogarsi nel 2022, a titolo di partecipazione italiana al Financial Intermediary Fund for Pandemic Prevention, Preparedness and Response - Fondo intermediario finanziario per la prevenzione, la preparazione e la risposta alle pandemie, istituito il 30 giugno 2022 dalla Banca Mondiale -. Il Fondo è destinato a finanziare investimenti per rafforzare - a livello nazionale, regionale e globale, con particolare attenzione ai Paesi a basso e medio reddito - le capacità di prevenzione, di preparazione e di risposta alle pandemie[77]. La relazione illustrativa allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto[78] ricorda che, nel corso dell'incontro dei Ministri delle finanze dei Paesi del G20 del 15 e 16 luglio 2022, il Governo italiano si è impegnato all'erogazione del suddetto contributo di 100 milioni;

-         ad una donazione nel 2022, pari a 100 milioni di euro, in favore dell'organismo internazionale GAVI Alliance[79], al fine dell'acquisto di vaccini contro il COVID-19 destinati ai Paesi a reddito medio e basso. La norma specifica che gli acquisti in oggetto sono operati nell'ambito del meccanismo di finanziamento denominato COVAX Advance Market Commitment (AMC), meccanismo gestito dalla GAVI Alliance e che rientra nel programma COVAX. Si ricorda che quest'ultimo fa parte del progetto di collaborazione Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator - collaborazione avviata nell’aprile 2020 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) assieme ad altri partner, fra cui la Commissione europea e la suddetta GAVI Alliance, per fronteggiare la pandemia da COVID-19 -; nell'ambito di tale collaborazione, il programma COVAX è volto ad accelerare lo sviluppo e la produzione di vaccini contro il COVID-19 e a garantire un accesso equo e sostenibile ai medesimi da parte di tutti i Paesi del mondo[80]; il summenzionato meccanismo specifico di finanziamento denominato COVAX Advance Market Commitment (AMC) è destinato a facilitare l'accesso ai vaccini in oggetto da parte dei Paesi a basso reddito. La relazione illustrativa allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto[81] ricorda che l’Italia ha sinora contribuito al progetto di collaborazione Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator con circa 470 milioni di dollari e che la maggior parte di tali risorse è stata destinata al suddetto specifico meccanismo di finanziamento COVAX Advance Market Commitment (AMC), il quale - ricorda la medesima relazione illustrativa - contribuisce all’acquisto dei vaccini contro il COVID-19 per 92 Paesi a medio e basso reddito. Il nuovo stanziamento in esame di 100 milioni di euro, insieme con quello di identico importo destinato al suddetto Fondo intermediario finanziario, corrisponde - osserva la relazione illustrativa - all'impegno, assunto dall'Italia il 12 maggio 2022, in occasione del secondo Global Covid-19 Summit, di un finanziamento pari a 200 milioni per le iniziative internazionali contro le pandemie.

 Riguardo alla copertura finanziaria dell'onere derivante dall'istituzione del Fondo di cui al presente articolo 24, cfr. supra.


Articolo 25
(Bonus psicologi)

 

L’articolo 25, modificando il comma 3 dell’articolo 1-quater del D.L. n. 228/2021[82], amplia a 25 milioni di euro per l’anno 2022 – in luogo dei 10 precedentemente previsti – il limite massimo di spesa previsto per l’erogazione - da parte delle regioni e delle province autonome - di un contributo per sostenere le spese per sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’albo degli psicologi.  

Agli oneri derivanti dall’attuazione della disposizione pari complessivamente a 15 milioni di euro per l’anno 2022 si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l’anno 2022, che è corrispondentemente incrementato.

 

 

L’articolo 25, modificando il comma 3, terzo periodo, dell’articolo 1-quater del D.L. n. 228/2021 (c.d. Proroga termini) , amplia a 25 milioni di euro per l’anno 2022 – in luogo dei 10 precedentemente previsti – il limite massimo di spesa previsto per l’erogazione - da parte delle regioni e delle province autonome - di un contributo per sostenere le spese per sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’albo degli psicologi.

Agli oneri derivanti dall’attuazione della disposizione pari complessivamente a  15 milioni di euro per l’anno 2022 si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l’anno 2022, che è corrispondentemente incrementato.

 

In proposito va ricordato che l’articolo 1-quater, del citato D.L. n. 228/2021, allo scopo di fronteggiare la crisi psico-sociale causata dall'epidemia da SARS-COV-2 potenziando i servizi di salute mentale nell’ambito dell’assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale, ha dettato disposizioni in materia di potenziamento dell’assistenza a tutela della salute mentale e dell’assistenza psicologica e psicoterapica.

Il comma 3, in particolare, ha previsto l’erogazione - da parte delle regioni e delle province autonome - di un contributo utilizzabile per le spese sostenute per sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’albo degli psicologi. Per sostenere le persone con ISEE più basso, il contributo ha un importo massimo di 600 euro a persona ed è parametrato alle diverse fasce ISEE. Sono escluse dalla platea dei potenziali beneficiari le persone fisiche con ISEE superiore a 50.000,00 euro. Il contributo è erogato nel limite di spesa di 10 milioni; tali risorse sono ripartite tra le regioni e provincie autonome come indicato nella Tabella C allegata al provvedimento in esame. (la Tabella C è riprodotta nelle pagine finali della presente scheda) Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, l’entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione, sono stabiliti con decreto interministeriale (Salute/MEF), adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

Nella Gazzetta ufficiale del 27 giugno 2022 è stato pubblicato il decreto del Ministero della salute del 31 maggio 2022 disciplinante il Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, ai sensi dell'articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Il contributo verrà riconosciuto, una sola volta, alle persone che ne faranno richiesta con un reddito ISEE valido e non superiore a 50mila euro.

Nello specifico:


Articolo 26
(Sulle misure di accoglienza
previste dall'articolo 44 del decreto-legge n. 50 del 2022)

 

L’articolo 26 prevede una rimodulazione della disponibilità di posti per l'accoglienza di stranieri sotto protezione temporanea concessa per afflusso massiccio di sfollati (la quale è stata accordata alla popolazione ucraina in fuga dal conflitto giunta in Italia).

La rimodulazione dei posti è tra il sistema cd. di accoglienza diffusa e quello definito quale di accoglienza integrata.

In particolare, 8.000 posti sono trasposti dal primo al secondo sistema.

Inoltre l'articolo prevede che l'incremento previsto dalla legislazione vigente della disponibilità di posti per l'accoglienza nei centri governativi di prima accoglienza, nelle strutture temporanee appositamente allestite e nel sistema di accoglienza integrata, sia reso disponibile prioritariamente per soddisfare le esigenze di accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina e dall'Afghanistan.

 

 

L'articolo in esame si colloca in una sequenza normativa, svoltasi in via di urgenza, finalizzata ad assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio italiano, in conseguenza della grave crisi internazionale in atto.

Dopo una prima risposta costituita dalla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale (fino al 31 dicembre 2022) per soccorrere la popolazione ucraina, assunta dal Consiglio dei ministri il 28 febbraio 2022, è intervenuto il decreto-legge n. 16 del 2022 (articolo 3), il quale ha disposto un potenziamento del sistema di prima accoglienza e del sistema di accoglienza integrata (quest'ultimo noto con l'acronimo SAI), onde accogliere la popolazione ucraina in fuga dal conflitto, giunta in Italia.

Ma più rileva, ai fini della presente esposizione, il successivo decreto-legge n. 21 del 2022, ed in particolare tra le sue disposizioni (recate dall'articolo 31) la previsione della attivazione, fino a 15.000 unità, di forme e modalità di accoglienza diffusa, assicurate mediante i Comuni, gli enti del Terzo settore, i centri di servizio per il volontariato, altri enti e associazioni (iscritte nell'apposito registro delle associazioni di stranieri o che operano stabilmente in favore di stranieri), gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Tale contingente è in corso di attivazione (al momento di pubblicazione del decreto-legge in commento).

Un ulteriore contingente di posti, del pari fino a 15.000 unità, per la  medesima tipologia di accoglienza, dunque diffusa, è stato indi previsto dal decreto-legge n. 50 del 2022, all'articolo 44 - che è ora novellato dal decreto-legge in commento.

La modifica riduce a 7.000 unità (anziché 15.000) il numero di posti per quel secondo contingente di accoglienza diffusa, previsto dal decreto-legge n. 50.

Questo, perché allo stato ancora risulta da esaurire l'attivazione del primo contingente, previsto dal decreto-legge n. 21.

Gli 8.000 posti oggetto della rimodulazione non sono decurtati bensì traslati al Sistema di accoglienza integrata (SAI), gestito dal Ministero dell'interno e dai Comuni, con annessa copertura finanziaria.

Nell'ambito del SAI, tali posti risultano immediatamente attivabili, espone la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto-legge, richiedendosi solo i mezzi di copertura delle spese.

 

Ulteriore disposizione del presente articolo prevede che l'incremento della disponibilità di posti per l'accoglienza nei centri di cui agli articoli 9 (centri governativi di prima accoglienza istituiti con decreto del Ministro dell'interno) e 11 (strutture temporanee appositamente allestite) del decreto legislativo n. 142 del 2015 nonché nel Sistema di accoglienza integrata (SAI) (incremento conseguente alle previsioni dell'articolo 5-quater del decreto-legge n. 14 del 2022 - in cui è stato trasposto in sede di conversione l'articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2022 - come ora integrato dal presente articolo) sia reso disponibile prioritariamente per soddisfare le eccezionali esigenze di accoglienza profughi provenienti dall'Ucraina e dall'Afghanistan.

 

Nel diritto dell’Unione europea, la «protezione temporanea» è la procedura di carattere eccezionale che garantisce, nei casi di afflusso massiccio o di imminente afflusso massiccio di sfollati provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea che non possono rientrare nel loro paese d’origine, una tutela immediata e temporanea alle persone sfollate, in particolare qualora vi sia anche il rischio che il sistema d'asilo non possa far fronte a tale afflusso senza effetti pregiudizievoli per il suo corretto funzionamento, per gli interessi delle persone di cui trattasi e degli altri richiedenti protezione. L’obiettivo è alleviare la pressione sui sistemi nazionali di asilo e consentire agli sfollati di godere di diritti armonizzati in tutta l’UE. Tra questi diritti rientrano il soggiorno, l'accesso al mercato del lavoro e agli alloggi, l'assistenza medica e l'accesso all'istruzione per i minori.

Tale meccanismo è disciplinato dalla direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi, che in Italia è stata recepita con il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85.

La tutela temporanea viene accordata in tutti gli Stati membri allorché il Consiglio adotti, su proposta della Commissione, una decisione che accerta un afflusso massiccio di sfollati nell'UE e che specifica i gruppi di persone cui si applicherà la protezione. La durata della protezione temporanea è fissata al massimo ad un anno, dal giorno in cui essa viene attivata dal Consiglio. Tale termine può essere ridotto in qualunque momento, e quindi la protezione cessare, nel caso in cui lo stesso Consiglio decida in tal senso, ma anche prorogato, in via ordinaria, di un anno (in due tranche da sei mesi l’una) e, in via straordinaria, di un ulteriore anno, su richiesta della Commissione. Alla scadenza o in vigenza della protezione temporanea, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per consentire il rimpatrio volontario delle persone che godono della protezione stessa.

Possono essere escluse dal beneficio della protezione temporanea le persone sospettate di crimine contro la pace, crimine di guerra, crimine contro l'umanità, reato grave di natura non politica, azioni contrarie alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite e le persone che rappresentano un pericolo per la sicurezza dello Stato membro ospitante.

Tale procedura di carattere eccezionale non era stata mai utilizzata fino allo scorso 4 marzo 2022, quando il Consiglio dell’UE giustizia affari interni ha approvato, su proposta della Commissione europea, la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE del Consiglio del 20 luglio 2001 e che ha come effetto l’introduzione di una protezione temporanea. Secondo i dati forniti dall’UNHCR il 5 marzo 2022, circa 1,6 milioni cittadini ucraini avrebbero attraversato a quella data, i confini dell’Ucraina, in fuga dalla guerra. Nella decisione si legge che le stime indicano come possibile una cifra compresa tra 2,5 e 6,5 milioni di sfollati a causa del conflitto armato, da 1,2 a 3,2 milioni dei quali potrebbero chiedere protezione internazionale. L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati stimava che, nello scenario peggiore, potessero fuggire dall'Ucraina fino a 4 milioni di persone.

La decisione prevede la possibilità per i cittadini dell’Ucraina e loro familiari in fuga dal Paese di risiedere e muoversi nel territorio dell’UE, con possibilità di lavorare e di avere accesso a diritti sociali, come il diritto di alloggio e di assistenza sanitaria. Nel concreto della Decisione 2022/382, il Consiglio ha stabilito che la protezione temporanea sia attiva retroattivamente, a far data dal 24 febbraio 2022. Il Consiglio non ha previsto una data di conclusione della protezione stessa, motivo per cui si considera la durata di almeno un anno dalla data di inizio.

In base all'articolo 2 della decisione, la protezione temporanea si applica alle seguenti categorie di persone che siano sfollate dall’Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022 incluso, a seguito dell'invasione militare delle forze armate russe che ha avuto inizio in tale data:

-          cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022;

-          apolidi e cittadini di paesi terzi diversi dall'Ucraina che beneficiavano di protezione internazionale o di protezione nazionale equivalente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022; e

-          familiari delle predette categorie di persone (che poi sono definiti in dettaglio dal comma 4 dell’art. 2).

Nella premessa della decisione si prevede altresì che “gli Stati membri possono inoltre ammettere alla protezione temporanea ulteriori categorie di sfollati oltre a quelle a cui si applica la decisione, qualora tali persone siano sfollate per le stesse ragioni e dal medesimo paese o regione d'origine di cui alla presente decisione. In tale caso, gli Stati membri dovrebbero informare immediatamente il Consiglio e la Commissione”.

Sul piano del diritto interno, in attuazione della Decisione di esecuzione 2022/382 è stato emanato il d.P.C.M. 28 marzo 2022, che ha determinato le categorie di persone sfollate dall'Ucraina cui si applichi la protezione temporanea.

La protezione temporanea ha la durata di un anno a decorrere dal 4 marzo 2022.

 

 

Il sistema dell'accoglienza territoriale dei migranti che segue al soccorso ed alla prima accoglienza - dapprima denominato SPRAR (Sistema di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati), ai sensi del decreto-legislativo n. 142 del 2015 (adottato in attuazione delle direttive europee 2013/32/UE e 2013/33/UE); indi ridenominato SIPROIMI (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati), per effetto del decreto-legge n. 113 del 2018 - è oggi costituito dal SAI (Sistema di accoglienza e integrazione), a seguito del decreto-legge n. 130 del 2020 (si cfr. articolo 4, comma 3, lettera a), e comma 4).

Questi mutamenti di denominazione sono correlati ad alcune modificazioni 'sostanziali' della disciplina della cd. seconda accoglienza. Così, il decreto-legge n. 113 del 2018 modificava la tipologia di beneficiari e le modalità di accesso, riservando i servizi di accoglienza degli enti locali ai titolari di protezione internazionale e ai minori stranieri non accompagnati (tutti i minori, indipendentemente dallo status di richiedente protezione internazionale), escludendo invece dalla possibilità di usufruire dei relativi servizi i richiedenti la protezione internazionale. Di contro, il decreto-legge n. 130 del 2020 ha reintrodotto la possibilità di accoglienza nel SAI dei richiedenti la protezione internazionale ed ampliato l'accesso, nei limiti dei posti disponibili, ai titolari di specifiche categorie di permessi di soggiorno previste dal decreto legislativo n. 286 del 1998 Testo unico dell'immigrazione (permesso di soggiorno "per protezione speciale"; "per cure mediche"; "per protezione sociale"; "violenza domestica"; "per calamità"; "di particolare sfruttamento lavorativo"; "per atti di particolare valore civile": per casi speciali) i quali non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati, nonché ai neo-maggiorenni affidati ai servizi sociali in prosieguo amministrativo.

Inoltre il decreto-legge n. 130 del 2020 ha diversificato i servizi, ora articolati in due livelli di prestazioni: il primo livello dedicato ai richiedenti protezione internazionale (con prestazioni di accoglienza materiale, assistenza sanitaria, assistenza sociale e psicologica, mediazione linguistico-culturale, somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio); il secondo livello rivolto a coloro che della protezione internazionale siano già titolari (con servizi aggiuntivi finalizzati all'integrazione, comprensivi dell'orientamento al lavoro e della formazione professionale).

Ai sensi della normativa vigente i progetti di accoglienza integrata vengono finanziati annualmente dal Ministro dell'interno, con l'indicazione del costo massimo di progetto sulla base del costo medio dei progetti della rete, relativo alla specifica tipologia di accoglienza. Il sostegno finanziario è assicurato dalle risorse iscritte al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (FNPSA), istituito dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (che ha modificato il decreto legge n. 416 del 1989, così istituzionalizzando il sistema territoriale di accoglienza connotato dal coinvolgimento degli enti territoriali). In tale Fondo confluiscono sia risorse nazionali, provenienti dallo stato di previsione del Ministero dell'interno, sia assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati (per le modalità di accesso ai finanziamenti, cfr. il decreto del Ministro dell'interno del 18 novembre 2019).

 

Vale rammentare che ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2022, poi trasposto in sede di conversione quale articolo 5-quater del decreto-legge n. 14 del 2022, i cittadini ucraini, a decorrere dall'inizio del conflitto, possono essere accolti, oltre che nell'ambito delle citate strutture territoriali del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), anche nei centri governativi di prima accoglienza e nei centri di accoglienza temporanea (CAS), di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015 (anche se non in possesso della qualità di richiedente protezione internazionale o degli altri titoli di accesso previsti dalla normativa vigente).


Articolo 27
(Rifinanziamento Fondo per bonus trasporti)

 

L’articolo 27, modificando l’articolo 35, comma 1 del D.L. n. 50/2022[83], amplia a 180 milioni di eutro per l’anno 2022 – in luogo dei 79 milioni previsti in precedenza -, la dotazione del  Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da utilizzare per l’erogazione di un buono per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale nonché per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

Agli oneri derivanti dalla disposizione in commento, pari a 101 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 43.

 

 

In proposito va ricordato che l’articolo 35, comma 1, del citato D.L. 50/2022,  istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo, con una dotazione di 79 milioni di euro per il 2022, da utilizzare per l’erogazione di un buono per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale nonché per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

Il valore del buono è pari al 100 per cento della spesa da sostenere per l’acquisto dell’abbonamento e, comunque, non può superare l’importo di 60 euro ed è riconosciuto esclusivamente in favore delle persone fisiche che, nel 2021, hanno dichiarato un reddito personale ai fini IRPEF fino ai 35.000 euro. Il buono reca il nominativo del beneficiario, è utilizzabile per l’acquisto di un solo abbonamento, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Resta ferma la detrazione del 19 per cento sulla spesa per l'acquisto degli abbonamenti rimasta a carico del beneficiario del buono (per un importo non superiore a 250 euro).

Il buono, erogabile nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, è utilizzabile a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale Lavoro/MEF/Infrastrutture attuativo e fino al 31 dicembre 2022. Come specificato dal comma 2, il decreto interministeriale lavoro/MEF/infrastrutture, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, definisce:

- le modalità di presentazione delle domande per il rilascio del buono;

- le modalità di emissione del buono, anche ai fini del rispetto del limite di spesa;

- le modalità di rendicontazione da parte delle aziende di trasporto dei buoni utilizzati per l’acquisito degli abbonamenti.

Una quota delle risorse del fondo, pari a 1 milione di euro, è destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio. Per tali finalità, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può avvalersi, mediante stipulazione di apposite convenzioni, della società SOGEI - Società generale d'informatica Spa e CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse previste per la realizzazione della piattaforma sono utilizzate per l'erogazione del beneficio.

Sull’attuazione della misura sopra illustrata si rinvia al comunicato del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 luglio scorso.


Articolo 28
(Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali
in materia di trasmissione televisiva)

 

L’articolo 28, da un lato, destina fino a 2,5 milioni di euro per l’adeguamento degli impianti di trasmissione televisiva autorizzati, da riattivare in aree escluse dalla zona di coordinamento radioelettrico internazionale e nelle quali gli interventi infrastrutturali necessari per la ricezione del segnale televisivo non risultino economicamente sostenibili; dall’altro, dispone l’aumento fino a 50 euro, per il 2022, del contributo riconosciuto agli utenti che acquistino apparecchi televisivi dotati di un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2.

 

L’articolo 28 reca disposizioni volte a consentire la prosecuzione della trasmissione via etere simultanea e integrale dei programmi televisivi diffusi in ambito nazionale e locale ai sensi dell’articolo 27 del decreto legislativo n. 208 del 2021 ai comuni, alle comunità montane o ad altri enti locali o consorzi di enti locali che non siano ricompresi nella zona di coordinamento radioelettrico internazionale concordata con i Paesi radio-elettricamente confinanti e, conseguentemente, a garantire la continuità della fruizione dei programmi televisivi da parte della popolazione residente in aree nelle quali gli interventi infrastrutturali necessari per la ricezione del segnale televisivo non risultino economicamente sostenibili.

 

L’articolo 27 richiamato, rubricato Ripetizione di palinsesti radiotelevisivi, disciplina l’installazione e l’esercizio di impianti e ripetitori privati, destinati esclusivamente alla ricezione e trasmissione via etere simultanea ed integrale dei programmi radiofonici e televisivi diffusi in ambito nazionale e locale, disponendo che i relativi interventi debbano essere preventivamente autorizzati dal Ministero, il quale assegna le frequenze di funzionamento dei suddetti impianti. A tal fine, il richiedente deve allegare alla domanda il progetto tecnico dell’impianto.

L’autorizzazione ministeriale è rilasciata esclusivamente a comuni, comunità montane o ad altri enti locali o consorzi di enti locali, ed ha estensione territoriale limitata alla circoscrizione dell’ente richiedente tenendo conto, tuttavia, della particolarità delle zone di montagna.

Inoltre, i comuni, le comunità montane e gli altri enti locali o consorzi di enti locali privi di copertura radioelettrica possono richiedere al Ministero l’autorizzazione all’installazione di reti via cavo per la ripetizione simultanea di programmi diffusi in ambito nazionale e locale.

A tal fine, il comma 1 destina per il 2022 una quota fino a 2,5 milioni di euro delle risorse, pari a 25 milioni annui, stanziate ai sensi dell’articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge n. 205 del 2017, per consentire l’adeguamento degli impianti di trasmissione televisiva autorizzati, da riattivare nelle suddette zone.

 

La citata legge di bilancio 2018, all’articolo 1, comma 1039, reca le autorizzazioni di spesa necessarie ai fini dell’attuazione dei commi da 1026 a 1046, ossia per la realizzazione degli interventi relativi all’uso efficiente dello spettro ed alla transizione alla tecnologia 5G.

La lettera c), in particolare, menziona la contribuzione ai costi a carico degli utenti finali per l’acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva integranti un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2, come previsto dall’articolo 3-quinquies, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge n. 16 del 2012.

Per tale finalità, è disposta l’assegnazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2019-2022.

 

Per tali interventi strutturali è comunque stabilito un limite massimo di spesa pari all’80 per cento delle spese sostenute e in ogni caso per un importo non superiore a 10 mila euro.

Ai sensi del comma 2, compete al Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, individuare le modalità operative e le procedure per l’attuazione degli interventi in oggetto, mediante un apposito decreto da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione.

Infine, il comma 3 dispone l’aumento fino a 50 euro, per il 2022, del contributo per l’acquisto di un apparecchio di ricezione televisiva via satellite. Tale agevolazione, introdotta dall’articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge n. 205 del 2017 (v. supra), è riconosciuta ai singoli utenti che effettuino l’acquisto di apparecchi dotati di un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2.


Articolo 29
(Disposizioni in materia di procedura liquidatoria
dell’amministrazione straordinaria di
Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A.)

 

L’articolo 29 dispone che i proventi dell’attività di liquidazione svolta dall’amministrazione straordinaria di Alitalia S.p.A. siano destinati in via prioritaria al soddisfacimento in prededuzione dei crediti verso lo Stato, al netto, fino al 31 dicembre 2022, dei costi di completamento della liquidazione e degli oneri di struttura, gestione e funzionamento dell’amministrazione straordinaria, nonché dell’indennizzo ai titolari di titoli di viaggio, di voucher o analoghi titoli emessi dall'amministrazione straordinaria stessa.

 

 

L’articolo 29, con cui si apre il Capo V recante disposizioni urgenti in materia di agevolazioni alle imprese, di investimenti in aree di interesse strategico e in materia di contratti pubblici, apporta una modifica all’articolo 11-quater, comma 8, del decreto-legge n. 73 del 2021 (cosiddetto Sostegni bis).

 

L’articolo 11-quater del decreto-legge n. 73 del 2021 disciplina alcuni aspetti dell’attività di liquidazione di Alitalia S.p.A.

In sintesi, e rinviando al dossier di documentazione per ogni approfondimento, si ricorda che la disposizione citata, oltre a differire i termini per la restituzione del prestito di 400 milioni di euro disposto a beneficio del gruppo Alitalia SAI ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2019 (comma 1), dispone la prosecuzione dell’attività delle società interessate nelle more della decisione della Commissione europea sul piano industriale della nuova società ITA S.p.A. (comma 2) e contiene disposizioni in merito alle modalità del trasferimento, da Alitalia SAI alla nuova società ITA S.p.A., dei complessi aziendali individuati nel suddetto piano industriale, a seguito e in conformità della pronuncia della Commissione europea (comma 3).

È altresì prevista la modifica del programma della procedura di amministrazione straordinaria, sempre in coerenza con quanto stabilito dalla Commissione europea, nonché le condizioni per l’autorizzazione del programma stesso (commi 4 e 5). Al proposito, si ricorda che il 13 maggio 2021 la IX Commissione della Camera dei deputati ha approvato all’unanimità una risoluzione che ha impegnato il Governo: a valutare la sussistenza dei presupposti per definire con la Commissione europea un accordo che possa rispondere alle esigenze che il Governo stesso ha delineato con la decisione di costituire una nuova compagnia aerea; ad assumere comunque, tenuto conto delle interlocuzioni con la Commissione europea, tutte le iniziative necessarie a consentire che ITA S.p.A. possa avviare la propria attività entro luglio 2021; a porre in essere tutte le iniziative necessarie per la salvaguardia della forza lavoro attiva in Alitalia.

Il comma 6 prevede modalità in deroga per il pagamento, da parte dei commissari straordinari, degli oneri e dei costi funzionali alla prosecuzione dell’attività d’impresa, mentre il comma 7 consente lo scioglimento dei contratti non ancora o non del tutto eseguiti da ambo le parti.

Il comma 8 – sul quale, come detto, incide la modifica normativa in esame – individua i presupposti per far dichiarare la cessazione dell’esercizio dell’impresa delle società del gruppo Alitalia SAI, precisando che l’amministrazione straordinaria continua ad operare con finalità liquidatorie.

Il comma 9, infine, istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo volto a garantire un indennizzo pari al valore del biglietto per i titolari di titoli di viaggio e di voucher emessi dall’amministrazione straordinaria in conseguenza delle misure di contenimento del contagio da Covid-19 e non utilizzati alla data del trasferimento dei complessi aziendali.

 

Nel dettaglio, il comma 8 dell’articolo 11-quater dispone che l’esecuzione del programma della procedura di amministrazione straordinaria, conformemente al contenuto della decisione della Commissione europea sul piano industriale di ITA S.p.A., integra il requisito richiesto dall’articolo 73, comma 1, del decreto legislativo n. 270 del 1999 per far dichiarare la cessazione dell’esercizio dell’impresa.

A far data dal decreto di revoca dell’attività d’impresa di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e di Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria, che potrà intervenire a seguito dell’avvenuta cessione di tutti i compendi aziendali di cui al programma autorizzato, l’amministrazione straordinaria prosegue a fini esclusivamente liquidatori.

A seguito delle modifiche introdotte nel corso dell’esame alla Camera dei deputati, è stata, altresì, inserita la precisazione che i proventi dell’attività liquidatoria sono destinati in via prioritaria al soddisfacimento in prededuzione dei crediti verso lo Stato.

Su tale ultima previsione normativa è intervenuto, come già accennato, l’articolo 29 in esame, che ha ulteriormente specificato che tale destinazione interessa i proventi dell’attività liquidatoria, calcolati, fino al 31 dicembre 2022, al netto dei costi di completamento della liquidazione e degli oneri di struttura, gestione e funzionamento dell’amministrazione straordinaria, nonché dell’indennizzo ai titolari di titoli di viaggio, di voucher o analoghi titoli emessi dall'amministrazione straordinaria ai sensi del comma 9 (v. supra).

La ratio della norma è consentire ai commissari liquidatori di poter far fronte senza difficoltà ai costi e agli oneri elencati.

Infatti – come chiarisce la Relazione illustrativa -, ai sensi del comma 8 dell’articolo 11-quater nella versione antecedente alla modifica in esame, i commissari straordinari sono tenuti, una volta completato il programma, a destinare tutto l’attivo ricavato al soddisfacimento in prededuzione dei crediti vantati dallo Stato.

 

La Relazione illustrativa, al proposito, fa riferimento al finanziamento concesso ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 137 del 2019 e a quello concesso ai sensi dell’articolo 24, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021, entrambi con grado prededucibile antergato, nonché all’ordine di recupero del finanziamento di 900 milioni di euro precedentemente erogato e ritenuto aiuto di Stato illegittimo.

 

L’entità delle somme dovute all’Erario, di fatto, non permetterebbe di far fronte ai costi di completamento della procedura liquidatoria.

Tra questi ultimi, la Relazione illustrativa sottolinea in particolare il costo del contributo addizionale, connesso alla fruizione della cassa integrazione guadagni straordinaria, nonché gli oneri relativi al personale che l’amministrazione straordinaria manterrà alle proprie dipendenze, con eventuale gestione della manutenzione addestrativa e riqualificazione.

Non meno onerosa, poi, è la voce di costo derivante dal citato obbligo – posto sia dalla legge che dal contenuto della decisione della Commissione europea sulla discontinuità delle operazioni di cessione – di rimborso dei biglietti, voucher e titoli analoghi acquistati e non ancora utilizzati dai titolari.


Articolo 30
(Misure urgenti per il sostegno alla siderurgia)

 

L’articolo 30, comma 1, autorizza INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. a sottoscrivere aumenti di capitale o diversi strumenti, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, anche nella forma di finanziamento soci in conto aumento di capitale, sino all'importo complessivamente non superiore a 1.000.000.000 euro per il 2022. Tali interventi sono ulteriori e addizionali rispetto agli apporti di capitale e ai finanziamenti in conto soci che, nel limite massimo di 705.000.000 di euro, Invitalia è autorizzata a sottoscrivere in base all'articolo 1, comma 1-ter, del D.L. n. 142/2019. A tal fine, il MEF si avvale di primarie istituzioni finanziarie, nel limite di spesa di 100.000 euro per il 2022, senza applicazione delle disposizioni (articolo 6, comma 7, del D.L. n. 78/2010 (L. n. 122/2010) che stabiliscono, a decorrere dall'anno 2011, che la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. Il comma 2 reca la clausola di copertura degli oneri finanziari.

 

A tal fine il comma 1 novella l'articolo 1 del D.L. n. 142/2019 (L. n. 5/2020), inserendovi il nuovo comma 1-quinquies.

 

Come evidenzia la relazione tecnica, la disposizione interviene al fine di consentire all’Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia di assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della società ILVA S.p.A., qualificato stabilimento di interesse strategico nazionale.

 

Secondo quanto si evince dalla determinazione del 5 maggio 2022, n. 46 della Corte dei conti (Determinazione e relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (Invitalia) - 2020), l’Agenzia nazionale per lo sviluppo per l’attrazione degli investimenti S.p.A. (Invitalia) è una società di proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze in qualità di azionista unico, inserita nell’elenco dei soggetti ricompresi nel conto economico consolidato della P.A. tra gli “Enti produttori di servizi economici”. La mission di Invitalia è dare impulso alla crescita economica del Paese anche attraverso il sostegno di settori strategici per lo sviluppo e l'occupazione e il rilancio delle aree di crisi con particolare riguardo al Mezzogiorno. In tale ambito la Società, anche nella veste di centrale di committenza e di società in house, supporta le pubbliche amministrazioni e gestisce gli incentivi nazionali che favoriscono la nascita di nuove imprese e le startup innovative, finanzia i progetti d’impresa con piani di sviluppo, soprattutto nei settori innovativi e ad alto valore aggiunto, in coerenza con le linee di politica economica e finanziaria del Governo. L’Agenzia, come già evidenziato nel precedente referto, in data 20 luglio 2017 ha emesso un prestito obbligazionario per euro 350 mln, quotato su mercato regolamentato, con quanto ne consegue in termini di esclusione dall’ambito soggettivo di applicazione di alcune disposizioni normative. Ai sensi del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, sono stati assegnati alla Capogruppo contributi in conto capitale, fino all'importo complessivo massimo di 900 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzati al rafforzamento patrimoniale, mediante versamenti in conto capitale, a favore della società Medio credito centrale - Banca del Mezzogiorno (MCC-BdM S.p.A.) al fine di promuovere lo sviluppo di attività finanziarie e di investimento, anche a sostegno delle imprese e dell'occupazione, nel Mezzogiorno, da realizzarsi con operazioni finanziarie e attraverso il ricorso all'acquisizione di partecipazioni al capitale di banche e società finanziarie. A seguito del rilascio il 3 giugno 2020 da parte della Banca d’Italia dei chiarimenti sull’autorizzazione alla sottoscrizione dell’aumento di capitale e acquisizione del controllo di Banca popolare di Bari da parte della partecipata MCC BdM S.p.A., il MEF con decreto dell’11 giugno 2020 ha proceduto all’assegnazione ad Invitalia di un contributo in conto capitale pari ad euro 430 milioni per l’anno 2020. Ai sensi della richiamata legge n. 5 del 2020 l’Agenzia è stata autorizzata a sottoscrivere ulteriori apporti di capitale e ad erogare finanziamenti in conto soci, nel limite massimo di 705.000.000 euro, per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell’impianto siderurgico della Società ILVA S.p.A. di Taranto, qualificato stabilimento di interesse strategico nazionale ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.

Come informa il comunicato stampa del 14 aprile 2021, Invitalia ha sottoscritto l’aumento di capitale di AM InvestCo Italy S.p.A., la società affittuaria dei rami di azienda di Ilva in Amministrazione Straordinaria. La sottoscrizione del capitale è avvenuta in attuazione dell’accordo di co-investimento tra Arcelor Mittal Holding S.r.l., Arcelor Mittal SA e Invitalia, già comunicato al mercato lo scorso dicembre, finalizzato ad avviare una nuova fase di sviluppo ecosostenibile dell’Ilva di Taranto. In particolare, Invitalia, su incarico del Governo italiano, ha sottoscritto, con i contributi in conto capitale assegnati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, azioni ordinarie per un importo di Euro 400 milioni e, a seguito dell’adesione all’aumento di capitale, acquisisce il 50% dei diritti di voto di AM InvestCo Italy che assumerà la denominazione “Acciaierie d’Italia Holding S.p.A.”. L’operazione di co-investimento da parte di Invitalia in AM InvestCo Italy, secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, ha una valenza di iniziativa strategica a sostegno delle imprese e dell’occupazione nel Mezzogiorno, al fine di rilanciare e riconvertire, in chiave “green” il sito siderurgico dell’Ilva, coerente con la strategia, governata dalla Commissione europea, di garantire all’Europa “zero emissioni” entro il 2050.

Come risulta dal verbale di incontro - Acciaierie d'Italia del 23 giugno 2022, tenutosi presso il Ministero dello Sviluppo Economico, l'amministratore delegato di Invitalia "ha precisato che l’accordo sottoscritto dai soci Arcelor Mittal e Invitalia prevede, nel maggio 2024, la modifica dell’assetto azionario Invitalia 60% e Arcelor Mittal 40% al verificarsi di alcune condizioni: a) il dissequestro degli impianti; b) la sottoscrizione di un accordo sindacale tra azienda e OO.SS.; c) l’ottenimento dell’Autorizzazione di impatto ambientale (AIA)".

Nel corso del precedente incontro del 13 dicembre 2021, il presidente del Consiglio di Amministrazione di Acciaierie d’Italia S.p.A. "ha rappresentato lo stato di sospensione della governance aziendale posto che Arcelor ha ceduto il 50% dei diritti di voto a Invitalia (che detiene una quota azionaria del 40%); per esercitare pienamente il proprio diritto di voto Invitalia ritiene necessario che si realizzino una serie di condizioni sospensive, tra cui, in primis, il dissequestro degli impianti, posto che si rischierebbe, in mancanza, il danno erariale. Questi aspetti sono fondamentali ai fini dell’accesso al sistema bancario e finanziario e quindi ai fini della continuità aziendale di Acciaierie d’Italia e hanno un impatto significativo anche sulle aziende dell’indotto".

 

Il comma 2 dispone in relazione agli oneri, pari a 1.000.100.000 euro per il 2022, ai quali si provvede:

- quanto a euro 900.000.000 mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del MEF, ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del D.L. n. 34/2020 (L. n. 77/2020);

 

L’articolo 27, comma 17, del D.L. n. 34 del 2020, ai fini degli apporti del MEF al Patrimonio Destinato, autorizza per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di titoli di Stato, nel limite massimo di 44 miliardi di euro, appositamente emessi, ovvero consente al MEF ai medesimi fini l’apporto di liquidità. Detti titoli non concorrono a formare il limite delle emissioni nette per l'anno 2020 stabilito dalla legge di bilancio e dalle successive modifiche; ai fini della registrazione contabile dell'operazione. A fronte del controvalore dei titoli di Stato assegnati, il corrispondente importo è iscritto su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ed è regolato mediante pagamento commutabile in quietanza di entrata sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata relativo all'accensione di prestiti. Il medesimo capitolo di bilancio utilizzato per la registrazione contabile dell’assegnazione dei titoli di Stato è utilizzato per l’apporto di liquidità. Infine si dispone che i titoli di Stato eventualmente non emessi e assegnati nell’anno 2020 possano esserlo, in alternativa all’apporto di liquidità, negli anni successivi e non concorrono al limite delle emissioni nette stabilito con le rispettive leggi di bilancio.

 

- quanto a euro 100.000.000 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo perequativo istituito nello stato di previsione del MEF dall'articolo 1-quater del D.L. n. 137/2020 (L. n. 176/2020);

- quanto a euro 100.000, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa (di cui all'articolo 2, comma 13-bis, del D.L. n. 34/2020 - L. n. 77/2020), pari a 200.000 euro annui, che costituisce limite complessivo di spesa entro il quale la Ragioneria generale dello Stato è autorizzata ad avvalersi di esperti individuati all'esito di una selezione comparativa effettuata mediante avviso pubblico tra persone di comprovata esperienza ed elevata professionalità ai fini del corretto trattamento statistico e contabile delle informazioni e dei dati relativi alle operazioni di partenariato pubblico-privato che le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere alla medesima Ragioneria in base all’articolo 1, comma 626, della legge n.160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020). Tale disposizione specifica che la trasmissione delle informazioni e dei dati in questione è volta a consentire il monitoraggio delle clausole di flessibilità nell’ambito delle regole del Patto di stabilità e crescita europeo, con particolare riferimento alle previsioni che il Governo è tenuto a formulare nell’ambito del DEF e della NADEF.


Articolo 31
(Modifiche alla disciplina della Società 3-I S.p.A)

 

L’articolo 31 reca alcune modifiche alla disciplina vigente relativa alla costituzione della Società 3-I S.p.A., in particolare precisando che il capitale sociale di 45 mln di euro, fissato dalla norma primaria, è da intendersi come capitale sociale iniziale, ferma restando la possibilità di successivi aumenti di capitale per mezzo di conferimenti in natura da parte dei soci, disponendo al contempo che ciascuno di essi non possa comunque detenere una quota superiore al 65 per cento del capitale sociale.

Viene altresì precisato che i soci potranno trasferire alla Società, per l’assolvimento dei suoi compiti, anche i contratti e i rapporti attivi e passivi, i quali, insieme agli altri beni previsti dalla normativa vigente, sono esenti, senza limiti di valore, da ogni imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura e possono essere oggetto non solo di trasferimento, come finora previsto, ma anche di conferimento.

 

 

Preliminarmente, va ricordato che l’articolo 28 del D.L. 36/2022 – modificato dall’articolo in commento – ha autorizzato la costituzione della società 3-I S.p.A., per il conseguimento degli obiettivi indicati nella Missione 1, Componente 1, Riforma 1.2, del PNRR (“Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA”)[84] e per lo svolgimento delle attività di sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni software e di servizi informatici in favore degli enti previdenziali e delle pubbliche amministrazioni centrali.

La società, con sede in Roma, a capitale interamente pubblico, svolge le proprie attività a favore dell’INPS, dell’Inail, dell’Istat, della Presidenza del consiglio dei ministri, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e di altre pubbliche amministrazioni centrali.

 

In primo luogo, il presente articolo precisa che il capitale sociale di 45 mln di euro, fissato dal richiamato articolo 28, è da intendersi come capitale sociale iniziale e prevede, al contempo, che lo stesso possa essere successivamente aumentato per mezzo di conferimenti in natura da parte dei soci, ciascuno dei quali non può comunque detenere una quota superiore al 65 per cento del capitale sociale (comma 1, lett. a)).

Resta ferma la modalità di conferimento del capitale, attualmente regolata dal citato articolo 28, che dispone che questo sia interamente sottoscritto e versato, in tre rate annuali, dall'INPS, dall'INAIL e dall'ISTAT, nella misura di un terzo per ciascun ente, o nella diversa misura indicata nello statuto della società[85].

 

L’articolo in commento, infine, chiarisce meglio la portata onnicomprensiva del riferimento ad “ogni altra pertinenza” contenuto nel più volte richiamato articolo 28 del D.L. 36/2022 (ponendo altresì rimedio ad un refuso ivi contenuto), precisando che i soci potranno trasferire alla Società, per l’assolvimento dei suoi compiti (individuati con uno o più DPCM), anche i contratti e i rapporti attivi e passivi, i quali, insieme agli altri beni previsti dalla normativa vigente, sono esenti, senza limiti di valore, da ogni imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura e possono essere oggetto non solo di trasferimento, come finora previsto, ma anche di conferimento (comma 1, lett. b) e c)).


Articolo 32
(Aree di interesse strategico nazionale)

 

 

L’articolo 32 introduce la possibilità di istituire aree di interesse strategico nazionale per la realizzazione di piani o programmi di investimento pubblico o privato pari, anche cumulativamente, a un importo non inferiore a 400 milioni di euro. L'attuazione di tali piani o programmi potrà beneficiare di procedure semplificate e accelerate. La concreta individuazione e disciplina di dettaglio è rimessa a decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, deputati a vagliare le effettive condizioni dell’investimento, la rilevanza strategica e le eventuali modalità di realizzazione. È altresì prevista la possibilità che con DPCM si istituisca o individui una società di sviluppo o un consorzio, partecipato dalla Regione, dai Comuni interessati e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, per la pianificazione e il coordinamento delle attività finalizzate alla realizzazione dei piani e dei programmi nelle aree di interesse strategico nazionale. Si prevede altresì che con DPCM possa essere nominato un Commissario straordinario quale unico delegato per lo sviluppo dell’area, l’approvazione di tutti i progetti pubblici e privati e la realizzazione delle opere pubbliche.

 

In particolare, il comma 1 stabilisce che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche su eventuale proposta del Ministero dello sviluppo economico, di altra amministrazione centrale o della regione o della provincia autonoma territorialmente competente e previa individuazione dell’area geografica, possono essere istituite aree di interesse strategico nazionale per la realizzazione di piani o programmi comunque denominati che prevedano investimenti pubblici o privati anche cumulativamente pari a un importo non inferiore ad euro 400.000.000,00 relativi ai settori di rilevanza strategica.

Ai predetti fini, il comma indica quali settori sono da ritenersi di rilevanza strategica. Si tratta delle filiere:

-         della microelettronica e dei semiconduttori,

-         delle batterie,

-         del supercalcolo e calcolo ad alte prestazioni,

-         della cibersicurezza,

-         dell’internet delle cose (IoT),

-         della manifattura a bassa emissione di Co2,

-         dei veicoli connessi, autonomi e a basse emissioni,

-         della sanità digitale e intelligente e

-         dell’idrogeno.

Le filiere devono inoltre essere individuate dalla Commissione Europea come catene strategiche del valore.

L’istituzione dell’area di interesse strategico nazionale equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere necessarie, anche ai fini dell’applicazione delle procedure del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, e costituisce titolo per la costituzione volontaria o coattiva di servitù connesse alla costruzione e gestione delle stesse opere, fatto salvo il pagamento della relativa indennità e per l’apposizione di vincolo espropriativo. Il decreto indica altresì le variazioni degli strumenti di pianificazione e urbanistici eventualmente necessarie per la realizzazione dei piani o dei programmi.

 

Il comma 2 stabilisce che il D.P.C.M. di cui al comma 1 deve fornire le motivazioni della rilevanza strategica dell’investimento in uno specifico settore. Il D.P.C.M. deve inoltre essere preceduto:

a)     da una manifestazione di interesse da parte di un soggetto pubblico o privato per la realizzazione di piani o programmi che prevedono un investimento pubblico o privato di importo cumulativamente pari a un importo non inferiore a 400.000.000,00 nei settori di cui al comma 1, con la descrizione delle attività, delle opere e degli impianti necessari alla realizzazione dell’investimento, con connessa loro localizzazione;

b)     dalla presentazione di un piano economico-finanziario che descriva la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria del progetto.

 

Il comma 3 demanda al medesimo D.P.C.M. di cui al comma 1 altresì l'individuazione dell’eventuale supporto pubblico richiesto nel limite delle risorse previste a legislazione vigente e la delimitazione dell’area geografica di riferimento.

 

Ai sensi del comma 4 è inoltre possibile che, con D.P.C.M., anche su richiesta della regione o della provincia autonoma territorialmente competente o proponente possa essere istituito, nel limite delle risorse previste a legislazione vigente, una società di sviluppo o un consorzio comunque denominato, partecipato dalla regione o provincia autonoma, dai Comuni interessati e dal Ministero dell’economia e delle finanze (MEF), anche in rappresentanza delle amministrazioni statali competenti per il settore coinvolto, il cui oggetto sociale consiste nella pianificazione e nel coordinamento delle attività finalizzate alla realizzazione dei piani e dei programmi di cui al comma 1.

In alternativa, con il medesimo decreto, può essere individuato una società di sviluppo o un consorzio comunque denominato, già esistenti, anche di rilevanza nazionale.

 

Il comma 5 prevede la possibilità che, con D.P.C.M., d’intesa con la regione o la provincia autonoma territorialmente competente o proponente, possa essere nominato un Commissario unico delegato del Governo per lo sviluppo dell’area, l’approvazione di tutti i progetti pubblici e privati e la realizzazione delle opere pubbliche, specificandone i poteri. Il Commissario, ove strettamente indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del piano, provvede nel rispetto del D.P.C.M. di cui al comma 1 e del provvedimento autorizzatorio accelerato regionale di cui all’articolo 27-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, recante norme in materia ambientale, come introdotto dal presente decreto (si rinvia alla scheda di lettura relativa all'articolo 33 per un'illustrazione), mediante ordinanza motivata, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell’ordinamento, delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (decreto legislativo n. 159 del 2011), nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea.

Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l’ordinanza è adottata, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997.

 

Il sopra menzionato articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997 prevede che, nel caso di procedimenti per i quali la legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza Stato-regioni, le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata. In caso di motivata urgenza, il Consiglio dei Ministri può provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri è tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive

 

Il comma dispone inoltre che al compenso del Commissario, determinato nella misura e con le modalità di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, e definito nel provvedimento di nomina, si provvede nel limite delle risorse previste a legislazione vigente.

 

Ai sensi del suddetto articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, a decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei commissari o sub commissari è composto da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa non può superare 50 mila euro, annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare 50 mila euro annui. Con la medesima decorrenza si procede alla rideterminazione nei termini stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti per gli incarichi di commissario e sub commissario conferiti prima di tale data. La violazione delle disposizioni del presente comma costituisce responsabilità per danno erariale.

 

Il comma 6 specifica che il Commissario straordinario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell’amministrazione territoriale interessata, del soggetto di cui al comma 4 (società di sviluppo o consorzio), nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altre amministrazioni pubbliche (soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica - legge n. 196 del 2009).

 

Il comma 7 disciplina l'esercizio dei poteri sostituitvi prevedendo, innanzitutto, che, in caso di ritardo o inerzia da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o di un ente locale, anche nella fase di rilascio dell’autorizzazione accelerata regionale di cui all’articolo 27-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 (si rinvia alla scheda di lettura relativa all'articolo 33 per un'illustrazione), tale da mettere a rischio il rispetto del cronoprogramma, il Presidente del Consiglio dei ministri, anche su proposta del Commissario di cui al comma 5, può assegnare al soggetto interessato un termine per provvedere non superiore a trenta giorni.

In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il soggetto interessato, il Consiglio dei ministri individua l’amministrazione, l’ente, l’organo o l’ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari, anche avvalendosi di società a partecipazione pubblica di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 175 del 2016, o di altre amministrazioni specificamente indicate. In caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo della regione, o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano o di un ente locale, il Commissario di cui al comma 5 propone al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro i successivi cinque giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere, che devono essere definite entro il termine di quindici giorni dalla data di convocazione della Conferenza. Decorso tale termine, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la sollecita realizzazione dell’intervento, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro per gli affari regionali e le autonomie nei pertinenti casi, propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell’esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

 

Il comma 8 specifica che il soggetto di cui al comma 4 (società di sviluppo o consorzio) è competente anche all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo che si renda necessario ai sensi dell’articolo 6 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, per consentire la realizzazione degli interventi inerenti all’area strategica di interesse nazionale di cui al comma 1, ivi comprese le opere di cui all’articolo 27-ter, comma 4, decreto legislativo n. 152 del 2006, come introdotto dal presente decreto (si veda la scheda di lettura relativa all'articolo 33).

 

Il comma 9 specifica, infine, che, al ricorrere dei requisiti di cui al comma 1, è possibile richiedere l’applicazione del procedimento autorizzatorio accelerato regionale di cui all’articolo 27-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, come introdotto dal presente decreto (si veda la scheda relativa all'articolo 33), secondo le modalità ivi previste.


Articolo 33
(Procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale per settori di rilevanza strategica - PAUAR)

 

L’articolo inserisce nel Codice dell’ambiente un nuovo articolo 27-ter in materia di procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale per settori di rilevanza strategica. Il comma 1 individua nella Regione l’autorità ambientale competente per progetti in aree di interesse strategico nazionale volti alla realizzazione di piani o programmi comunque denominati che prevedano investimenti, pubblici o privati, anche cumulativamente pari a un importo non inferiore a 400 milioni di euro relativi ai settori ritenuti di rilevanza strategica. Tali interventi devono essere caratterizzati da più elementi progettuali corrispondenti a diverse tipologie soggette a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA o, laddove necessario, a VAS.

Il comma 2 disciplina nell'ambito del procedimento autorizzatorio unico accelerato la verifica di assoggettabilità disciplinata dall’articolo 12 del Codice ambiente.

Il comma 3 prevede che, per i piani e i programmi afferenti ai settori strategici che siano stati considerati assoggettabili a valutazione ambientale strategica, la valutazione ambientale strategica è integrata nel procedimento autorizzatorio unico accelerato.

In base al comma 4, il procedimento autorizzatorio unico accelerato si applica a tutte le opere necessarie per la realizzazione dei piani e dei programmi di cui al comma 1, da individuare secondo le modalità indicate dai successivi commi 5 e 6. Tali commi prevedono le modalità dell'istanza del PAUAR e le verifiche, nonché la pubblicazione e l’avviso pubblico.

Il comma 7 stabilisce che la fase di verifica della completezza della documentazione avvenga nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione prevista. Il comma 8 stabilisce un ulteriore termine di venti giorni per l'assegnazione da parte dell’amministrazione competente al proponente di un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni. Il comma 9 stabilisce che l’autorità competente convochi una conferenza di servizi entro dieci giorni (dalla scadenza del termine per richiedere integrazioni di cui al comma 8 ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali).

La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di conclusione della conferenza di servizi è fissato in sessanta giorni decorrenti dalla data della prima riunione.

Il comma 10 contampla una specifica procedura autorizzativa laddove siano richieste varianti al piano paesaggistico necessarie per la realizzazione dei piani o programmi di cui al comma 1 e nei casi in cui il piano paesaggistico sia stato elaborato d'intesa con lo Stato. Tale iter si innesta nell'ambito del procedimento propedeutico all'adozione del provvedimento autorizzatorio accelerato di cui al successivo comma 11.

Al comma 11 è previsto che la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico accelerato regionale.

Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse statale, in base al comma 12 partecipa al procedimento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un esperto designato dallo Stato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore della valutazione dell’impatto ambientale; questi ha diritto di voto e non percepisce alcun tipo di compenso.

I commi 13 e 14 indicano, rispettivamente, le disposizioni applicabili e il carattere perentorio dei termini previsti.

 

La norma inserisce nel Codice dell'ambiente (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) un nuovo articolo 27-ter in materia di procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale per settori di rilevanza strategica.

 

Autorità competente e ambito applicativo

Il comma 1 della nuova disposizione individua nella Regione l’autorità ambientale competente per progetti nell’ambito delle aree di interesse strategico nazionale che siano volti alla realizzazione di piani o programmi comunque denominati che prevedano investimenti pubblici o privati anche cumulativamente pari a un importo non inferiore a 400.000.000 di euro relativi ai settori ritenuti di rilevanza strategica.

Tali interventi devono essere caratterizzati da più elementi progettuali  corrispondenti a diverse tipologie soggette alla previsione delle seguenti ipotesi di verifica o valutazione ambientale:

-         VIA

-         o verifica di assoggettabilità a VIA

-         o, laddove necessario, a VAS.

I progetti cui si riferisce la disposizione si prevede risultino rientrare in parte nella competenza statale e in parte nella competenza regionale.

Nei casi previsti dalla norma, tutte le autorizzazioni sono rilasciate, se il proponente ne fa richiesta nell’istanza (di cui al successivo comma 5 della disposizione), nell’ambito di un procedimento volto al rilascio di un provvedimento autorizzatorio unico accelerato regionale, denominato PAUAR.

Si rammenta che, ai sensi del Codice Ambiente (art. 5, co. 1, lett. r), il proponente è definito come il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma o progetto soggetto alle disposizioni del Codice Ambiente medesimo.

La norma sembra dunque delineare la possibilità di un procedimento 'ad istanza di parte'.

Si valuti di chiarire il tenore della disposizione sotto tale profilo, posto che la norma prevede peraltro, al comma 14, il carattere perentorio dei termini e le norme espressamente applicabili.

Esso è disciplinato dai  successivi commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della nuova norma.

La giurisprudenza costituzionale si è di recente pronunciata sull'ambito applicativo del PAUAR di cui all'art. 27-bis del Codice dell'Ambiente.

Con la sent. n. 53 del 2021 la Corte ha statuito che la disposizione in oggetto si configura come "parametro interposto" nel giudizio di legittimità costituzionale in via d'azione in quanto la disciplina dei procedimenti di verifica ambientale è riservata in via esclusiva alla legislazione statale, che rintraccia il punto di equilibrio tra l'esigenza di semplificazione e di accelerazione del procedimento amministrativo, da un lato, e la "speciale" tutela che deve essere riservata al bene ambiente, dall'altro. Conseguentemente l'art. 3, comma 1, lett. c) della L.R. Molise 9 dicembre 2019, n. 17 è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui il richiamo all'art. 27-bis del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, si riferisce solamente al rispetto dei termini di conclusione del procedimento, anziché al rispetto della complessiva procedura prevista, specie al comma 7, dal medesimo articolo. In questo modo, è disattesa la disciplina statale che ha definito la "struttura" del procedimento, e l'esame contestuale dei diversi punti di vista e investendo così anche la "qualità" delle valutazioni effettuate in conferenza.

Nella sent. n. 198 del 2018 la Corte ha ritenuto che la cogenza dei vincoli contenuti nella disciplina statale riguarda anche la normativa delle regioni statuto speciale in quanto le funzioni amministrative connesse alla VIA regionale non sono riconducibili sic et simpliciter ad alcuna specifica attribuzione degli enti ad autonomia differenziata, risultando piuttosto strumentali all'inveramento del valore ambientale. Inoltre, l'art. 2 dello statuto speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste annovera, tra i limiti alle proprie attribuzioni, le norme fondamentali statali di riforma economico-sociale e gli obblighi internazionali, clausole in grado di legittimare un intervento statale finalizzato a garantire un'uniforme tutela dell'ambiente.

 

 

Il procedimento autorizzatorio unico accelerato

In base al comma 2, il procedimento autorizzatorio unico accelerato di cui al presente articolo è preceduto dalla verifica di assoggettabilità (disciplinata dall’articolo 12), per i piani e i programmi di cui all’articolo 6, commi 3 e 3-bis del Codice ambiente; si tratta dei seguenti:

Ø  i piani e i programmi di cui al comma 2 della norma citata che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al medesimo comma 2, per i quali la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 in materia di verifica di assoggettabilità e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento (comma 3, articolo 6);

Ø  i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, che producano impatti significativi sull'ambiente in base alla valutazione dell'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 medesimo (comma 3-bis, articolo 6).

Nel dettaglio, l'art. 6 citato, nel prevedere che la valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, prevede che venga effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi indicati ai sensi del comma 2.

Viene effettuata ai sensi del comma 2 una valutazione per tutti i piani e i programmi:

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV del codice ambiente;

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

 

 Per tale verifica di assoggettabilità si procede secondo le diverse tempistiche rese necessarie dell’urgenza della realizzazione dei piani e dei programmi. 

La disposizione sembra quindi delineare una tempistica variabile a seconda non già dell'entità progettuale, bensì dell'urgenza della realizzazione di piani e programmi.

In ragione di ciò, il parere da acquisire nell'ambito del rapporto preliminare di assoggettabilità (di cui all’articolo 12, comma 2), è inviato all’autorità competente ed all’autorità procedente entro venti giorni dall’invio del rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS.

Per l'adozione del provvedimento di verifica che assoggetta o esclude il piano o il programma dalla valutazione (di cui all’articolo 12, comma 4) si stabilisce il termine di quarantacinque giorni, decorrenti dalla trasmissione del predetto parere.

 

L'art. 12 del Codice ambiente, in materia di verifica di assoggettabilità, stabilisce che nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis (v. supra), l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto informatico, un rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del codice.

Il comma 2 stabilisce che l'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente. Si rammenta che tale comma è stato modificato dall'art. 28, comma 1, lett. a), n. 2), D.L. 31 maggio 2021, n. 77.

Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del citato e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.

In base al comma 3-bis dell'articolo 12, qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il piano o programma al procedimento di VAS, specifica i motivi principali di tale decisione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato I e, tenendo conto delle eventuali osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale pervenute, specifica le eventuali raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull'ambiente.

Il comma 4 stabilisce poi che l'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione prevista, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione prevista; il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito web dell'autorità competente.

La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relativa a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 o alla VAS di cui agli artt. da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.

 

Il comma 3 prevede che per i piani e i programmi afferenti ai settori strategici di cui al comma 1, che siano stati considerati assoggettabili a valutazione ambientale strategica (ai sensi del comma 2), la valutazione ambientale strategica è integrata nel procedimento autorizzatorio unico accelerato.

Si specifica che per i piani e i programmi di cui all’articolo 6, comma 2, per cui viene effettuata una valutazione, ove coincidano con quelli di cui al comma 1 della nuova disposizone in esame, la valutazione ambientale strategica è in ogni caso integrata nel procedimento autorizzatorio unico accelerato.

Si segnala che, con riferimento alla disciplina sul PAUAR di cui all'art. 27-bis del Codice dell'Ambiente, la Corte costituzionale (sent. n. 198 del 2018) - nel dichiarare l'incostituzionalità degli artt. 10, 12 e 13 l. reg. Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 20 marzo 2018, n. 3 per contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione avendo configurato il provvedimento di VIA regionale quale atto autonomo da integrare nell'atto autorizzativo rilasciato da altre strutture regionali competenti ed avendone pertanto frazionato il contenuto limitandosi a contenere le informazioni e le valutazioni necessarie a stimare e a contenere l'impatto ambientale del progetto autorizzato ed avendo relegato la conferenza dei servizi a un ruolo consulktivo e marginale - ha statuito che il provvedimento unico previsto dall'art. 27-bis presente un contenuto inderogabilmente unitario ed onnicomprensivo. Quest'ultimo deve essere peraltro adottato al termine di un procedimento nel quale la conferenza di servizi assurge a sede decisoria di adozione del provvedimento di VIA regionale, secondo una previsione teleologicamente connessa agli effetti unitari del provvedimento.

 

 

Modalità dell'istanza del PAUAR

In base al comma 4, il procedimento autorizzatorio unico accelerato di cui al presente articolo si applica a tutte le opere necessarie per la realizzazione dei piani e dei programmi di cui al comma 1, da individuare secondo le modalità indicate dai successivi commi 5 e 6.

Tali commi 5 e 6 prevedono rispettivamente che:

Ø  il proponente, nelle ipotesi individuate dal comma 1, presenta all’autorità competente e alle altre amministrazioni interessate un’istanza ai sensi dell’articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso. In tale elenco sono indicate le opere necessarie alla realizzazione dei piani e dei programmi di cui al comma 1 per cui si richiede altresì l’applicazione del procedimento autorizzatorio unico accelerato. L’istanza deve contenere anche l’avviso al pubblico di cui all’articolo 24, comma 2, indicando ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti (co. 5).

L'art. 23 del Codice, in materia di presentazione dell'istanza, avvio del procedimento di VIA e pubblicazione degli atti, in vigore dal 16 luglio 2022, prevede che il proponente presenta l'istanza di VIA trasmettendo all'autorità competente in formato elettronico:

a) il progetto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g);

b) lo studio di impatto ambientale;

c) la sintesi non tecnica;

d) le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del progetto ai sensi dell'articolo 32;

e) l'avviso al pubblico, con i contenuti indicati all'articolo 24, comma 2;

f) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 33;

g) i risultati della procedura di dibattito pubblico eventualmente svolta ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

g-bis) la relazione paesaggistica prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2006, o la relazione paesaggistica semplificata prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31;

g-ter) l'atto del competente soprintendente del Ministero della cultura relativo alla verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

L'art. 24 citato reca la consultazione del pubblico, l'acquisizione dei pareri e le consultazioni transfrontaliere.

In base al comma 2 di tale norma, l'avviso al pubblico, predisposto dal proponente, è pubblicato a cura dell'autorità competente e ne è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. L'avviso al pubblico deve indicare almeno:

a) il proponente, la denominazione del progetto e la tipologia di procedura autorizzativa necessaria ai fini della realizzazione del progetto;

b) l'avvenuta presentazione dell'istanza di VIA e l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32;

c) la localizzazione e una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali;

d) l'indirizzo web e le modalità per la consultazione della documentazione e degli atti predisposti dal proponente nella loro interezza;

e) i termini e le specifiche modalità per la partecipazione del pubblico;

f) l'eventuale necessità della valutazione di incidenza a norma dell'articolo 10, comma 3.

 

Ø  entro cinque giorni dalla presentazione dell’istanza l’autorità competente verifica l’avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell’articolo 33 in materia di oneri istruttori; qualora, l’istanza non sia stata inviata a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, la trasmette loro per via telematica e pubblica sul proprio sito web istituzionale l’avviso di cui al citato articolo 24, comma 2, di cui è data informazione nell’albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. In caso di progetti che possono avere impatti rilevanti sull’ambiente di un altro Stato, la pubblicazione è notificata al medesimo con le modalità di cui all’articolo 32 in materia di consultazioni transfrontaliere.

Si ricorda che la riduzione dei termini delle procedure di valutazione ambientale di cui alla parte seconda del Codice ambiente è stata prevista di recente con l'art. 6, comma 3, D.L. 16 giugno 2022, n. 68.

La disposizione in oggetto si innesta nell'ambito delle misure di semplificazione e di accelerazione per la realizzazione degli interventi inseriti nei piani di sviluppo aeroportuale di cui all'articolo 6, il cui comma 1 è riferito ai piani di sviluppo degli aeroporti intercontinentali nazionali.

Il successivo comma 3 disciplina i termini procedurali relativi ai piani di sviluppo aeroportuale degli aeroporti di interesse nazionale diversi da quelli intercontinentali così come alle opere in essi inserite. A differenza dei piani di sviluppo degli aeroporti intercontinentali italiani è previsto, al comma 3, un dimezzamento dei termini delle procedure di VIA della Parte seconda del Codice dell'Ambiente. E' invece espressamente disposto che anche in questo caso trovino applicazione i termini semplificati concernenti lo svolgimento del dibattito pubblico e l’accertamento di conformità, di cui alle lettere b) e c) del comma 1.

Si rammenti che l'applicazione dei termini semplificati per il dibattito pubblico – che è stato istituito dall’articolo 22 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici) – consente che l'istituto abbia una durata massima di 45 giorni e che tutti i termini previsti dal d.P.C.M. n. 76 del 2018 (Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico) siano dimezzati. Si tratta dei termini ridotti previsti dall’articolo 46, comma 1, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 77 del 2021, cui la disposizione rinvia.

I termini per l’accertamento di conformità previsto dall’articolo 2 del d.P.R. n. 383 del 1994 sono ridotti della metà relativamente ai piani di sviluppo aeroportuale ed alle opere in essi ricomprese. Pertanto, l’accertamento deve essere concluso entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell’amministrazione competente.

Per ulteriori approfondimenti sul tema si veda il dossier del Servizio Studi del Senato n. 557.

 

 

Verifica  della completezza della documentazione

Il comma 7 stabilisce che la fase di verifica  della completezza della documentazione avvenga nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione di cui al comma precedente. A tal fine, l’autorità competente, nonché le amministrazioni e gli enti cui sono pervenute l’istanza di cui al comma 5 e le comunicazioni di cui al comma 6, per i profili di rispettiva competenza, verificano la completezza della documentazione; tali autorità valutano altresì l’istanza di estensione del presente procedimento alle opere eventualmente indicate dal proponente, ai sensi del comma 5, come necessarie alla realizzazione dei piani e dei programmi.

Tale termine di trenta giorni vale anche per il pubblico interessato, per presentare contemporaneamente le proprie osservazioni.

 

Termine per eventuali integrazioni

Il comma 8 stabilisce un ulteriore termine di venti giorni per l'assegnazione da parte dell’amministrazione competente al proponente di un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni. Tale termine di venti giorni decorre quindi dal termine delle attività di cui al comma precedente, una volta verificata la completezza della documentazione e viste le osservazioni del pubblico.

 Nei casi in cui sia richiesta anche la variante urbanistica di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, nel termine di cui al precedente periodo - che sembra essere quello di venti giorni - l’amministrazione competente effettua anche la verifica del rispetto dei requisiti per la procedibilità.

Ai sensi della disposizione testé citata, nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato può richiedere al responsabile dello Sportello unico attività produttive (SUAP) la convocazione della conferenza di servizi di cui alla legge sul procedimento amministrativo e alle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Gli interventi relativi al progetto, approvato secondo le modalità così previste, sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste per il rilascio e la decadenza del permesso di costruire di cui all'articolo 15 del testo unico in materia di edilizia, recato dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

È facoltà degli interessati chiedere tramite il SUAP all'ufficio comunale competente per materia di pronunciarsi entro trenta giorni sulla conformità, allo stato degli atti, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesaggistica, territoriale e urbanistica, senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento; in caso di pronuncia favorevole il responsabile del SUAP dispone per il seguito immediato del procedimento con riduzione della metà dei termini previsti.

 Ricevute le integrazioni da parte del proponente, l’amministrazione competente procede poi ad una nuova pubblicazione sul proprio sito web istituzionale, a seguito della quale il si apre un nuovo termine entro il quale il pubblico interessato può far pervenire ulteriori osservazioni: stavolta tale possibilità è prevista entro un termine non superiore a dieci giorni.

 

 

 

Conferenza di servizi, varianti al piano paesaggistico e  provvedimento autorizzatorio unico accelerato regionale

Il comma 9 stabilisce che l’autorità competente convochi una conferenza di servizi entro dieci giorni dalla scadenza del termine per richiedere integrazioni di cui al comma 8 ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali. A tale conferenza di servizi partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA, e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente.

La norma fa salvo il rispetto dei termini previsti dall’articolo 32 per il caso di consultazioni transfrontaliere.

 La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di conclusione della conferenza di servizi è fissato in sessanta giorni decorrenti dalla data della prima riunione.

Si rammenti che la Corte costituzionale, nel dichiarare costituzionalmente illegittimo l'art. 7, comma 7, l. reg. Abruzzo 4 settembre 2017, n. 51 per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. s), Cost. - nella parte in cui, nel disciplinare la comunicazione unica regionale relativa all'avvio, svolgimento, trasformazione e cessazione di attività economiche, fa decorrere i termini relativi allo svolgimento della conferenza di servizi dalla comunicazione dell'esito favorevole delle procedure di VIA, di VAS, di AIA - ha affermato che le procedure contemplate dalla previsione regionale non possono aver luogo e concludersi prima dell'avvio e dello svolgimento della conferenza di servizi. Infatti l'art. 27-bis, comma 7, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nello stabilire che tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, sono acquisiti nell'ambito di apposita conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona, individuano un punto di equilibrio tra l'esigenza di semplificazione e di accelerazione del procedimento amministrativo, da un lato, e la “speciale” tutela che deve essere riservata al bene ambiente, dall'altro (sent. n. 198 del 2018).

Il carattere obbligatorio della convocazione della conferenza di servizi, nella procedura prodromica all'adozione del provvedimento autorizzatorio unico regionale, comprensivo della VIA e degli altri titoli abilitativi, è ribadito nella citata sent. n. 53 del 2021 (su cui si veda supra nella scheda) con conseguente dichiarazione di incostituzionalità della legge regionale (nella specie art. 3, comma 1, lett. c) della L.R. Molise n. 17 del 2019) che non applichi la normativa statale di cui all'art. 27-bis, comma 7, del Codice dell'Ambiente, per incompatibilità con l'art. 117, comma 2, lett. s), Cost.

 

Al comma 10 si prevede una specifica procedura amministrativa ove siano richieste varianti al piano paesaggistico, necessarie per la realizzazione dei piano o dei programmi di cui al comma 1 e solo se la pianificazione paesaggistica sia stata elaborata d'intesa con lo Stato sulla base degli articoli 135 e 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d. lgs. n. 42 del 2004).

In base all'art. 135, le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, la cui elaborazione avviene congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente alle aree ed ad agli immobili di notevole interesse pubblico ed alle aree tutelate per legge, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d).

Ai sensi dell'art. 143, le regioni, il Ministero della cultura ed il MITE possono stipulare intese per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici. Nell'intesa è stabilito il termine entro il quale deve essere completata l'elaborazione del piano, che è oggetto di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'accordo stabilisce altresì i presupposti, le modalità ed i tempi per la revisione del piano, Il piano è approvato con provvedimento regionale entro il termine fissato nell'accordo. Decorso inutilmente tale termine, il piano, limitatamente ai beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il MITE.

A far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici, ma già a far data dalla sua adozione non sono consentiti interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso.

?La procedura contemplata al comma 10 si articola con le seguenti modalità:

-         l'Amministrazione procedente, contestualmente alla convocazione della conferenza dei servizi in modalità sincrona per le consultazioni transfrontaliere di cui al comma 9, invia al Ministero della cultura una richiesta di approvazione delle varianti al piano paesaggistico;

-         il Ministero della cultura si esprime entro trenta giorni dalla richiesta. A questo punto la disposizione in esame prefigura tre diversi esiti della richiesta:

·        in caso di silenzio, l'approvazione è rimessa in via sostitutiva alla decisione collegiale del Consiglio dei Ministri, che delibera entro venti giorni e comunica immediatamente le proprie deliberazioni all'Amministrazione procedente;

·        in caso di dissenso del Ministero della cultura, si prevede l'applicazione dell'art. 5, co. 2, lett. c) della l. n. 400 del 1988. Quest'ultima disposizione consente al Presidente del Consiglio di poter sospendere l'adozione dell'atto di diniego, sottoponendolo alla valutazione collegiale del Governo nella riunione immediatamente successiva. 

Si segnala che nella relazione illustrativa è diversamente specificato che, non solo in caso di silenzio, ma anche in caso di dissenso l’approvazione sia rimessa alla decisione del Consiglio dei ministri. Tuttavia, in questo caso occorrerebbe valutare una più chiara formulazione del testo rispetto al mero rinvio alla previsione di cui all'art. 5, comma 2, lett. c), della legge n. 400 del 1988 giacché quest'ultima previsione non determina un automatismo, ma una mera facoltà in capo al Presidente del Consiglio di sottoposizione della questione amministrativa alla valutazione collegiale del Consiglio dei Ministri. 

·        se invece il Ministero della cultura autorizza, l'Amministrazione dispone le conseguenti varianti agli strumenti di pianificazione nell'ambito del conclusivo provvedimento autorizzatorio unico accelerato regionale di cui al successivo comma 11

 

Al comma 11 si prevede che la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico accelerato regionale. Essa comprende, recandone l’indicazione esplicita, i provvedimenti di VIA, e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, nonché l’indicazione se uno o più titoli costituiscano variante agli strumenti di pianificazione ed urbanistici e vincolo preordinato all’esproprio. Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico accelerato regionale.

 

L'esperto designato dallo Stato nel caso di  concorrente interesse statale

Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse statale, in base al comma 12 al procedimento disciplinato dal presente articolo partecipa un esperto designato dallo Stato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,  nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore della valutazione dell’impatto ambientale e del diritto ambientale. E' prevista in ogni caso l'applicazione della previsione di cui all'art. 14-quinquies della legge sul procedimento amministrativo recante rimedi per le amministrazioni dissenzienti.

Ai sensi della citata disposizione, viene previsto che avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, talune amministrazioni preposte alla salvaguardia di interessi sensibili (tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini) possano proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza. Per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente.

Possono altresì proporre opposizione le amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in una materia spettante alla rispettiva competenza, abbia manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza.

La proposizione dell'opposizione sospende l'efficacia della determinazione motivata di conclusione della conferenza.

Sulla base del comma 4, la Presidenza del Consiglio dei ministri indice, per una data non posteriore al quindicesimo giorno successivo alla ricezione dell'opposizione, una riunione con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza. In tale riunione i partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l'individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca la determinazione motivata di conclusione della conferenza con i medesimi effetti. Ai sensi del comma 5, qualora alla conferenza di servizi abbiano partecipato amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, e l'intesa non venga raggiunta nella riunione di cui al comma 4, può essere indetta, entro i successivi quindici giorni, una seconda riunione, che si svolge con le medesime modalità e allo stesso fine.

Qualora all'esito delle riunioni di cui ai commi 4 e 5:

- sia raggiunta un'intesa tra le amministrazioni partecipanti, l'amministrazione procedente adotta una nuova determinazione motivata di conclusione della conferenza.

- l'intesa non sia raggiunta, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri. La questione è posta, di norma, all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio dei ministri successiva alla scadenza del termine per raggiungere l'intesa. In questo caso, qualora il Consiglio dei ministri:

- accolga l'opposizione, l'amministrazione procedente adotta una nuova determinazione motivata di conclusione della conferenza;

- non accolga l'opposizione, la originaria determinazione motivata di conclusione della conferenza acquisisce definitivamente efficacia;

- accolga parzialmente l'opposizione, si modifica di conseguenza il contenuto della determinazione di conclusione della conferenza, anche in considerazione degli esiti delle riunioni di cui ai commi 4 e 5.

Tale esperto nominato ha diritto di voto e a lui non spettano compensi, indennità, rimborsi spese, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.

Nella RT, nel precisare che l'articolo nel suo complesso, avente carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, "dovendosi anzi ritenere che le norme di semplificazione e accelerazione procedimentale ivi previste possano consentire risparmi di spesa in termini di minori oneri amministrativi", ci si sofferma in particolare sulla figura dell'esperto desìgnato dallo Stato. Questi è da intendersi quale rappresentante dell’amministrazione statale e, dunque, quale dipendente dell’amministrazione dello Stato, in possesso di specifici requisiti di professionalità nella materia, la cui partecipazione rientra dunque nei doveri d’ufficio senza comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Attesa la rilevanza strategica nazionale degli interventi interessati dai procedimenti di cui all'articolo in esame, si valuti di chiarire la formulazione del comma 12 in ordine al riferimento al concorrente interesse statale, allo scopo di chiarire l'ambito applicativo del comma medesimo.  

 

Disposizioni applicabili e carattere perentorio dei termini

In base al comma 13, si applicano, in quanto compatibili e senza aggravi ai fini del celere rilascio del provvedimento, le disposizioni di cui all’articolo 27-bis, commi 7-bis e 9.

Il comma 7-bis - introdotto dall'art. 24, co. 1, lett. d), del d.l. n. 77 del 2021 (conv. in l. n. 108 del 2021) - prevede che qualora in base alla normativa di settore per il rilascio di uno o più titoli abilitativi sia richiesto un livello progettuale esecutivo, oppure laddove la messa in esercizio dell’impianto o l’avvio dell’attività necessiti di verifiche, riesami o nulla osta successivi alla realizzazione dell’opera stessa, l’amministrazione competente indica in conferenza le condizioni da verificare, secondo un cronoprogramma stabilito nella conferenza stessa, per il rilascio del titolo definitivo. Le condizioni indicate dalla conferenza possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel corso del successivo procedimento per il rilascio del titolo definitivo.

Ai sensi del comma 9, le condizioni e le misure supplementari relative all'autorizzazione integrata ambientale e contenute nel PAUAR, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità generali previste dal Codice dell'ambiente (specificamente dagli articoli 29-octies, 29-decies e 29-quattuordecies).

 

Infine, prevede il comma 14 che tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge sul procedimento amministrativo.

Le disposizioni testé citate disciplinano le modalità attraverso le quali assicurare il rispetto dei termini perentori di conclusione del procedimento amministrativo e le conseguenze (risarcitorie ed indennitarie) derivanti dal mancato rispetto dei predetti termini.

Sulla base di quanto previsto dal citato comma 9, la mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

Il comma 9-bis contempla l'ipotesi di individuazione da parte dell' organo di governo del soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile del ritardo, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.

Ai sensi del comma 9-ter, decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento il responsabile o l'unità organizzativa competente, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo e, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

Il responsabile individuato ai sensi del citato comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti (comma 9-quater).

L'art. 2-bis della legge n. 241 del 1990, nel regolare le conseguenze derivanti dal mancato rispetto dei termini per la conclusione del procedimento, stabilisce che le pubbliche amministrazioni e i soggetti privati esercenti pubbliche funzioni sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento (comma 1).

Al successivo comma 1-bis è invece contemplata - al di fuori della precedente ipotesi risarcitoria di cui al comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici - la previsione di un indennizzo da (mero) ritardo nell'osservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento del danno da ritardo.

Si rammenti che la medesima formulazione è già prevista nell'ambito della disciplina generale sul procedimento autorizzatorio unico regionale secondo quanto previsto dall'art. 27-bis, comma 8, del Codice dell'Ambiente.

 


 

Articolo 34, commi 1 e 2
(Revisione prezzi Fondo complementare Olimpiadi Milano-Cortina)

 

 

L’articolo 34, ai commi 1 e 2 incrementa di complessivi 1.300 milioni di euro il fondo per l’avvio di opere indifferibili.

 

In particolare il comma 1 destina una quota, pari a 900 milioni di euro, per interventi previsti nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR nonchè una quota di ulteriori 400 milioni di euro per la progettazione e la realizzazione delle opere relative agli impianti sportivi olimpici commissionate dalla Società Infrastrutture Milano-Cortina 2020-2026 S.p.A.


Articolo 34, comma 3
(Modifiche alla disciplina della Fondazione «Milano-Cortina 2026»)

 

L’articolo 34, comma 3, interviene sulla disciplina della Fondazione Milano-Cortina 2026, la quale opera come comitato organizzatore dei giochi, apportando alcune modifiche relative alle funzioni e alla governance, con particolare riguardo ai soggetti membri e al consiglio di amministrazione.  

 

 

La disposizione in commento, in particolare, sostituisce il vigente art. 2 del D.L. n. 16/2020, con previsioni che, peraltro, appaiono più analitiche delle precedenti, e impongono un conseguente adeguamento dello statuto della Fondazione.

 

La disciplina originaria recata dal D.L. n. 16/2020 (su cui cfr. l’apposito dossier) si limitava a operare in tre direzioni:

i) attribuiva il ruolo di comitato organizzatore alla Fondazione Milano-Cortina 2026, già costituita anteriormente, in data 9 dicembre 2019, ai sensi dell’art. 14 del Codice civile, con soci fondatori il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il Comitato Italiano Paralimpico, la Regione Lombardia, la Regione Veneto, il Comune di Milano e il Comune di Cortina d'Ampezzo;

ii) dopo aver precisato che la Fondazione non ha scopo di lucro e opera in regime di diritto privato, affidava a essa tutte le attività di gestione, organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi relativi ai Giochi, tenuto conto degli indirizzi generali del Consiglio Olimpico Congiunto, in conformità agli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale, nel rispetto della Carta Olimpica;

iii) stabiliva che dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato Organizzatore non sarebbero derivati nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Ampi margini organizzativi erano dunque rimessi all’atto costitutivo e allo statuto, assunti dal legislatore come “presupposti”. Come si legge nel comunicato stampa del CONI diffuso in corrispondenza della costituzione della Fondazione, le funzioni esecutive sono state affidate al consiglio di amministrazione, composto da 22 membri, di cui 10 componenti del mondo sportivo, 10 componenti dei Territori, un rappresentante del Governo e dal Presidente; successivamente, il numero dei consiglieri è stato innalzato di ulteriori 4 unità, rispettivamente espressione dei rappresentanti italiani del C.I.O., della componente paralimpica, dell’area territoriale dolomitica (su designazione congiunta del Comune di Cortina d'Ampezzo, della Regione Veneto, della Provincia autonoma di Trento e dalla Provincia autonoma di Bolzano) e dell’area territoriale lombarda (su designazione congiunta del Comune di Milano e della Regione Lombardia).

 

Rispetto all’impianto appena delineato, l’articolo 34, comma 3, apporta alcune modifiche e pone vincoli più puntuali alla struttura e alle funzioni della Fondazione, “legificando”, così, alcuni profili prima affidati all’autonomia statutaria.

In dettaglio:

-         viene esteso il novero dei soggetti qualificati come membri della Fondazione, che ora ricomprende la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il Comitato Italiano Paralimpico, la Regione Lombardia, la Regione Veneto, le Province autonome di Trento e di Bolzano, il Comune di Milano e il Comune di Cortina d'Ampezzo (comma 1 del nuovo art. 2);

-         si prevede in modo espresso che la Fondazione è amministrata esclusivamente da un consiglio di amministrazione, al cui interno e tra i cui membri può essere istituito un comitato di gestione con composizione e funzioni disciplinate dallo statuto (comma 3 del nuovo art. 2);

-         il consiglio di amministrazione è composto da 14  membri, di cui: 7 nominati d'intesa dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dal Comitato Italiano Paralimpico, 1 dei quali con funzioni di presidente; 6 nominati d'intesa dalla Regione Lombardia, dalla Regione Veneto, dalle Province autonome di Trento e Bolzano, dal Comune di Milano e dal Comune di Cortina d'Ampezzo; 1 con funzioni di amministratore delegato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare sentiti la Regione Lombardia, la Regione Veneto, le Province autonome di Trento e Bolzano, il Comune di Milano e il Comune di Cortina d'Ampezzo (ancora comma 3 del nuovo art. 2);

-         i membri della Fondazione provvedono, su proposta dell'amministratore delegato nominato ai sensi del nuovo comma 3, lettera c), al conseguente adeguamento dello statuto della Fondazione entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (comma 4 del nuovo art. 2);

-         nelle more dell'adeguamento dello statuto e della costituzione del nuovo consiglio di amministrazione, ogni funzione è svolta dall'amministratore delegato nominato ai sensi del comma 3, lettera c) (comma 5 del nuovo art. 2).

Restano invece confermate due previsioni già vigenti:

a)       la Fondazione non avente scopo di lucro e operante in regime di diritto privato, con funzioni di Comitato Organizzatore dei Giochi, svolge tutte le attività di gestione, organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi relativi ai Giochi, tenuto conto degli indirizzi generali del Consiglio Olimpico Congiunto, in conformità agli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale, nel rispetto della Carta Olimpica (comma 2 del nuovo art. 2);

b)     dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato Organizzatore non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 6 del nuovo art. 2).


Articolo 34, comma 4
(Impianto olimpico per il pattinaggio di velocità
“Ice rink Oval” di Baselga di Piné)

 

Il comma 4 dell’articolo 34 assegna al commissario straordinario, nominato per la realizzazione, entro il 31 dicembre 2024, degli interventi di adeguamento della pista olimpica di bob e slittino "Eugenio Monti" di Cortina d'Ampezzo, anche gli interventi di riqualificazione dell’impianto olimpico per il pattinaggio di velocità “Ice rink Oval” di Baselga di Piné.

Si prevede, inoltre, che i lavori siano conclusi entro il 31 dicembre 2025 ed effettuati in coordinamento con la Provincia autonoma di Trento.

 

 

Il comma 4 modifica l’articolo 16, comma 3-bis, del D.L.121/2021, che ha previsto la nomina dell’amministratore delegato della società “Infrastrutture Milano Cortina 2020–2026 S.p.A”, quale commissario straordinario per la realizzazione, entro il 31 dicembre 2024, degli interventi di adeguamento della pista olimpica di bob e slittino "Eugenio Monti" di Cortina d'Ampezzo.

A tal proposito, la norma in esame provvede ad attribuire al medesimo commissario straordinario anche gli interventi di riqualificazione dell’impianto olimpico per il pattinaggio di velocità “Ice rink Oval” di Baselga di Piné.

Si prevede, inoltre, che i lavori afferenti al suddetto nuovo intervento vengano terminati entro il 31 dicembre 2025, e siano effettuati in coordinamento con la Provincia autonoma di Trento.

I commi da 3-bis a 3-quinquies dell’art. 16 del D.L. 121/2021, al fine di assicurare la tempestiva realizzazione entro il 31 dicembre 2024 degli interventi di adeguamento della pista olimpica di bob e slittino «Eugenio Monti» di Cortina d'Ampezzo, hanno previsto la nomina dell’amministratore delegato della società Infrastrutture Milano Cortina 2020- 2026, quale Commissario straordinario.

Per la realizzazione dell’opera si prevede un finanziamento pari a complessivi 24,5 milioni di euro per il periodo 2021-2023.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al seguente link.


Articolo 35
(Rifinanziamento di strumenti di sviluppo industriale
del MISE: contratti di sviluppo e Fondo IPCEI)

 

L’articolo 35 rifinanzia due strumenti di sostegno allo sviluppo industriale, con il fine di rafforzare ed attuare gli interventi contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.

In particolare, il comma 1, lett. a) dell’articolo rifinanzia i contratti di sviluppo per 40 milioni di euro per l'anno 2022, 400 milioni di euro per l'anno 2023, 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030. Il 50 per cento delle risorse viene destinato al finanziamento di programmi di sviluppo per la tutela ambientale presentati successivamente al 10 agosto 2022 (data di entrata in vigore del decreto legge).

Il comma 1, lett. b) incrementa la dotazione del Fondo IPCEI (Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo) di 25 milioni di euro per l'anno 2022, 350 milioni di euro per l'anno 2023, 33 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030.

 

 

Il comma 2 dispone che alla copertura degli oneri recati dal comma 1, complessivamente pari a 65 milioni di euro per l'anno 2022, 750 milioni di euro per l'anno 2023 e 45 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, si provveda ai sensi dell'articolo 43.

 

 

I Contratti di Sviluppo - finalizzati al sostegno di grandi progetti di investimento nei settori industriale, turistico, commerciale, e della tutela ambientale – costituiscono uno strumento di politica industriale che registra una forte risposta da parte del tessuto produttivo nazionale, con particolare riferimento alle aree del Sud del Paese, sebbene non sia esclusivamente e direttamente destinato a tali realtà territoriali. In tal senso, rientra a pieno titolo tra gli strumenti di politica di coesione economica, essendo, i contratti di sviluppo, per buona parte, finanziati attraverso le risorse dei Fondi strutturali europei, PON Competitività, e del Fondo per lo sviluppo e la coesione, con i relativi vincoli territoriali per esse previsti (80% Mezzogiorno e 20% Centro-Nord). Negli ultimi anni, lo strumento è stato considerevolmente potenziato, sia quanto ad ambito di intervento e a velocizzazione delle relative procedure, sia quanto a risorse finanziarie ad esso dedicate, per le quali si rinvia all’apposita pagina del sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, in cui sono riepilogate le risorse assegnate, non solo con interventi legislativi ad hoc (l’ultimo dei quali è contenuto nella legge di bilancio 2022, L. n. 231/2021, Sez. II[86]), ma anche quelle derivanti dal Fondo sviluppo e coesione e dai Fondi strutturali.

 

Contratti di sviluppo e PNRR

Il contratto di sviluppo costituisce uno degli strumenti principali prescelti per l’attuazione degli investimenti del PNRR. La revisione della relativa disciplina (operata con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 novembre 2021 (cfr. infra) è stata in questo senso finalizzata ad orientare lo strumento verso programmi in grado di determinare un maggiore impatto sulla competitività del sistema produttivo nazionale. Di seguito una descrizione degli investimenti per la cui attuazione è stato scelto l’utilizzo dei contratti di sviluppo.

La Missione 1 Componente 2 del PNRR si prefigge di promuovere la digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo attraverso investimenti in politiche industriali di filiera. In particolare, nell’abito dell’Investimento 5 “Sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nelle principali filiere della transizione”:

·         l’Investimento 5.1 “Rinnovabili e batterie, con una dotazione finanziaria di 1 miliardo di euro mira a sviluppare le filiere industriali nel settore fotovoltaico, eolico e delle batterie (sono previsti tre sub investimenti) [87]. Lo strumento prescelto per la “messa a terra” degli interventi è quello dei contratti di sviluppo [88].

·         l’Investimento 5.2 “Competitività e resilienza delle filiere produttive”, è volto a potenziare la capacità delle filiere piu' innovative e/o strategiche, attraverso il riconoscimento di un supporto finanziario agli investimenti da concedere tramite i contratti di sviluppo. Il target da conseguire entro il 31 dicembre 2023 prevede la firma di almeno 40 contratti di sviluppo. Le risorse PNRR stanziate sono 750 milioni. Il principio per cui almeno il 40% delle risorse allocabili territorialmente va alle regioni del Mezzogiorno (art. 2, comma 6-bis del D.L. 77/2021, conv con mod. in L. 108/2021) è stato attuato per la misura in esame dall’art. 1, comma 3, del DM del 13 gennaio 2022, decreto ministeriale attuativo dell’Investimento in questione[89].

Nella Missione 2 Rivoluzione verde e transizione ecologica Componente 2 Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile si segnala, infine, l’Investimento 5.3 “Bus elettrici il quale prevede una dotazione di 300 milioni euro per il periodo 2021 – 2026, di cui 50 milioni imputati a progetti già in essere, per promuovere, mediante il ricorso alla misura dei contratti di sviluppo, la realizzazione di programmi di investimento finalizzati finalizzato a sostenere circa 45 progetti capaci di promuovere la trasformazione verde e digitale dell'industria degli autobus al fine di produrre veicoli elettrici e connessi sostenendo gli investimenti a favore del rinnovo del parco autobus elettrici, ad esclusione degli autobus ibridi. Il decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili del 29 novembre 2021 ha dato attuazione normativa all’investimento demandando ad un successivo provvedimento del Ministro dello sviluppo economico le modalità di utilizzo ed erogazione delle risorse destinate all’Investimento. Con decreto direttoriale 8 aprile 2022 è stata fissata l’apertura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazioni.

Il soggetto gestore degli aiuti concessi attraverso i contratti di sviluppo, per tutti gli investimenti del PNRR sopra richiamati, previsti è INVITALIA. Si rinvia all’apposita pagina istituzionale.

 

La disciplina dei contratti di sviluppo

Il "contratto di sviluppo" è stato introdotto nell'ordinamento dall'art. 43 del decreto-legge n. 112/2008 in funzione di semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa. È divenuto operativo dal 2011.

L’articolo 43 ha affidato all' Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - INVITALIA le funzioni relative alla gestione dell'intervento, comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione ed all'approvazione della domanda di agevolazione concessa alle imprese, alla stipula del relativo contratto di ammissione, all'erogazione, al controllo ed al monitoraggio dell'agevolazione stessa.

Lo strumento è stato riformato ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3 del D.L. n. 69/2013 (L. n. 98/2013). In attuazione della norma testé citata è stato adottato il D.M. 14 febbraio 2014 e il D.M. 9 dicembre 2014, che ha adeguato la disciplina della misura alla normativa sugli aiuti di Stato di cui al Regolamento generale di esenzione per categoria (di determinate tipologie di aiuti dall’obbligo di notifica preventiva alla Commissione UE), cd. GBER (General Block Exempion Regulation), Regolamento 651/2014/UE, la cui efficacia è stata prorogata al 31 dicembre 2023 (per adeguare il regime di aiuti a tale proroga, è stato adottato il D.M. 15 dicembre 2020).

Il D.M. 9 dicembre 2014 è stato da ultimo modificato ed integrato dal D.M 2 novembre 2021, che ha introdotto nuovi requisiti volti a valutare la rilevanza strategica dei programmi di sviluppo finanziati attraverso lo strumento.

Ai sensi dell’articolo 4, i programmi finanziabili sono:

- di sviluppo industriale, compresi i programmi riguardanti l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;

- di sviluppo per la tutela ambientale;

- di sviluppo di attività turistiche che possono comprendere, per un importo non superiore al 20% degli investimenti complessivi da realizzare, programmi destinati allo sviluppo delle attività commerciali (comma 1).

I programmi di sviluppo possono includere la realizzazione di opere infrastrutturali, materiali e immateriali, ad essi funzionali. I relativi oneri, compresa la loro progettazione, sono integralmente a carico delle risorse pubbliche.

Solo ove sia accertata la carenza, totale o parziale, di risorse di carattere generale destinabili da parte degli enti pubblici competenti, la copertura delle opere può essere garantita attraverso le risorse riservate ai contratti di sviluppo (comma 2).

L'importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili degli investimenti oggetto del programma di sviluppo, con esclusione quindi del costo di opere infrastrutturali, se previste, non deve essere inferiore a 20 milioni di euro, ovvero 7,5 milioni di euro qualora il programma riguardi esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, e nel caso programmi di sviluppo di attività turistiche che prevedano interventi da realizzare nelle aree interne del Paese o il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse (comma 3)[90].

I beneficiari delle agevolazioni previste per i contratti di sviluppo sono l'impresa che promuove il programma di sviluppo ("soggetto proponente") e le eventuali altre imprese che intendono realizzare i progetti di investimento che compongono il programma ("aderenti"). In caso di programmi di sviluppo realizzati da più imprese, il proponente ne assume la responsabilità verso l'Amministrazione ai fini della coerenza tecnica ed economica (comma 7). Il programma di sviluppo può comunque anche essere realizzato in forma congiunta anche mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete tra imprese (comma 5).

Il programma deve essere concluso entro 36 mesi dalla data della determinazione di concessione delle agevolazioni, ovvero entro un termine più breve se reso necessario dalla normativa di riferimento in caso di cofinanziamento con risorse comunitarie. Il termine di conclusione del programma può essere prorogato, sulla base di una motivata richiesta dell'impresa beneficiaria, per un periodo massimo di diciotto mesi, ferma restando la compatibilità del termine richiesto con eventuali vincoli relativi alle risorse finanziarie dedicate (comma 4).

L’articolo 4 ammette poi che specifici Accordi di programma, sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico e dalle Regioni, dagli enti pubblici, da INVITALIA, possano destinare una quota parte delle risorse disponibili per l'attuazione degli interventi al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo dei territori cui le iniziative stesse si riferiscono (comma 6).

L’articolo 9-bis, inserito dal D.M. 8 novembre 2016 e da ultimo modificato con il D.M. di novembre scorso, disciplina poi in modo specifico i programmi di sviluppo di grandi dimensioni (con un importo complessivo di spese e costi ammissibili pari o superiori a 50 milioni di euro, ovvero a 20 milioni di euro se il programma riguardi esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli) aventi una particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato, di rilevante impatto ambientale, inteso come programma di sviluppo per la tutela ambientale[91], ovvero realizzati in forma congiunta mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete. Tali programmi di sviluppo sono denominati “Accordi di sviluppo”. Ai fini della loro sottoscrizione in quanto programmi di rilevanza strategica, INVITALIA valuterà alternativamente la sussistenza di almeno tre dei requisiti per l’accesso al beneficio dei contratti di sviluppo generalmente previsti dall’arti 9, comma 6, del decreto, ovvero il suddetto rilevante impatto ambientale del programma, ovvero la realizzazione del programma di sviluppo in forma congiunta mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete.

Gli Accordi sono quindi sottoscritti dal MISE, da INVITALIA e l'impresa proponente nonché, qualora intervengano nel cofinanziamento del programma, con le regioni e le eventuali altre amministrazioni interessate. Per tali Accordi, è prevista una corsia preferenziale (fast track) per le risorse, una riduzione dei tempi e un maggior coinvolgimento delle amministrazioni coinvolte. Gli Accordi di sviluppo godono di una corsia preferenziale con priorità nella prenotazione delle risorse e nei tempi di valutazione e di attuazione: i tempi di istruttoria sono di 90 giorni (cfr. sito istituzionale INVITALIA).

Ai fini della sottoscrizione di un accordo di sviluppo, i beneficiari, nel caso in cui sia previsto un incremento occupazionale, si impegnano a procedere prioritariamente, nell'ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, e previa verifica dei requisiti professionali, all'assunzione dei lavoratori che risultino percettori di interventi a sostegno del reddito, ovvero risultino disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo, ovvero dei lavoratori delle aziende del territorio di riferimento coinvolte da tavoli di crisi attivi presso il Ministero dello sviluppo economico[92].

Ai fini della sottoscrizione dell'Accordo, le regioni comunicano al MISE e all'Agenzia la propria eventuale volontà di stipularlo, impegnandosi ad intervenire nel cofinanziamento del programma di sviluppo.

Le imprese sottoscrittrici non maturano alcun diritto alle agevolazioni, che sono, comunque, subordinate al positivo esito dell'istruttoria da parte di INVITALIA (cfr. articolo 9, che disciplina la fase di accesso, negoziazione e concessione delle agevolazioni).

Le agevolazioni concedibili attraverso i contratti di sviluppo sono indicate dagli articoli 8 e 8-bis.

Le agevolazioni, ai sensi dell’articolo 8, assumono diverse forme, anche in combinazione tra loro: finanziamento agevolato nei limiti del 75% delle spese ammissibili e assistito da garanzie ipotecarie, contributo in conto interessi, contributo in conto impianti e contributo diretto alla spesa. L'utilizzo delle varie forme di agevolazioni e la loro entità è determinato, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato (cfr. art. 16 del decreto), nell'ambito della negoziazione sulla base della tipologia di progetto, dalla localizzazione dell'iniziativa e dalla dimensione di impresa. Gli incentivi sono diversi per i progetti a finalità ambientale.

Relativamente alle iniziative oggetto:

- degli accordi di programma per l'attuazione degli interventi al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività (di cui agli articoli 4, comma 6)

- degli Accordi di sviluppo (di cui all’articolo 9-bis),

sottoscritti dal Ministero e dalle Regioni, dagli enti pubblici, dal Soggetto gestore e dalle imprese interessate, finalizzati al rilancio produttivo di stabilimenti industriali di rilevanti dimensioni, altrimenti dismessi o comunque nei quali l'attività produttiva è stata o verrebbe interrotta, il proponente può richiedere ad INVITALIA, a date condizioni dettagliate nell’articolo 8-bis del decreto, l'assunzione di una partecipazione temporanea e di minoranza nel capitale del medesimo proponente, che viene finanziata dal MISE a valere sulle risorse del Fondo crescita sostenibile. Alla scadenza del decimo anno dalla data di erogazione, INVITALIA deve restituire il finanziamento, per l'importo corrispondente al valore complessivo di smobilizzo degli investimenti, nettizzato di alcune voci.

Per una ricostruzione di dettaglio si rinvia al sito istituzionale dei MISE e al sito di Invitalia S.p.A., soggetto gestore per conto del MISE.

 

 

Il Fondo IPCEI – istituito dall'articolo 1, comma 232, della legge di bilancio 2020 (L. n. 160/2019) - è lo strumento agevolativo che supporta le attività svolte dai soggetti italiani coinvolti nella realizzazione degli Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo (Important Projects of Common European Interest IPCEI).

Gli IPCEI contemplano iniziative di collaborazione industriale su larga scala e sono volti a far convergere nello stesso progetto conoscenze, competenze, risorse finanziarie e attori economici di tutta l’Unione, “per ovviare ai fallimenti sistemici o del mercato e alle sfide sociali che non potrebbero altrimenti essere affrontati” (Comunicazione della Commissione 2014/C 188/02 – “Criteri per l’analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo” [93]).

Gli IPCEI sono quindi volti a favorire la collaborazione tra settore pubblico e privato per intraprendere progetti su larga scala che apportano vantaggi significativi all’Unione e ai suoi cittadini, con particolare riferimento alle catene del valore strategiche per l’industria europea.

Attualmente, la partecipazione italiana è rivolta a tre IPCEI, uno relativo alla “microelettronica” (autorizzato con decisione della Commissione UE COM (2018)8864 final e due relativi alle batterie (“Batterie 1” autorizzato con decisione della Commissione UE COM (2019)8829 final e“Batterie 2” autorizzato con decisione della Commissione UE COM (2021)494 final. Altri progetti nel settore microelettronica ed idrogeno interesseranno poi l’Italia, grazie anche all’impiego delle risorse del PNRR (cfr. infra).

Il Fondo IPCEI è dunque lo strumento agevolativo nazionale che supporta le attività svolte dai soggetti italiani coinvolti nella realizzazione degli “importanti progetti di comune interesse europeo”.

Il Fondo è stato istituito con l'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. La legge n. 145 si riferiva specificamente al progetto di interesse sulla microelettronica, stanziando risorse pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 60 milioni di euro per il 2021 e di 83,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024

Successivamente, l'articolo 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha conferito al fondo precedentemente istituito la denominazione di «Fondo IPCEI» e ne ha poi incrementato la dotazione del Fondo di 10 milioni di euro nel 2020 e di 90 milioni nel 2021.

Il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, all’articolo 60, comma 6, ha incrementato di 950 milioni di euro per l’anno 2021 la dotazione del Fondo.

Il Fondo IPCEI è stato poi destinatario di ulteriori risorse - pari a 282,8 milioni di euro - in sede di riparto del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese (decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 35546, Allegato 1, registrato in data 13 aprile 2021).

Da ultimo l’articolo 24, comma 1 del decreto-legge 50/2022(conv. Con mod. in L. n. 99/2022) ha rifinanziato ulteriormente il Fondo di 150 milioni di euro per l'anno 2022, di 200 milioni per l'anno 2023 e di 150 milioni per l'anno 2024.

 

Il Fondo interviene attraverso agevolazioni a sostegno delle attività svolte in Italia nell’ambito dei progetti approvati a livello europeo.

 Il comma 232 ha:

§  demandato la definizione dei criteri generali per l'intervento e il funzionamento del Fondo, nonché per la concessione delle agevolazioni alle imprese che partecipano ai progetti ad un decreto interministeriale, del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

§  l’attivazione dei singoli interventi a successivi decreti del Ministro dello sviluppo economico, da adottare sulla base dei predetti criteri e nel rispetto delle decisioni di autorizzazione della Commissione UE.

Il decreto interministeriale 21 aprile 2021, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha fissato i criteri generali per l'intervento e il funzionamento del Fondo IPCEI, e per la concessione ed erogazione delle agevolazioni a valere sullo stesso.

La procedura di ammissione prevede una selezione preliminare, da parte del Ministero dello sviluppo economico, delle proposte e dei soggetti interessati alla costituzione di un IPCEI, per l’individuazione dei contenuti dell’iniziativa e dei partecipanti alla stessa ai fini della successiva fase di notifica alla Commissione Europea[94].

L’intervento del Fondo a sostegno della realizzazione di un IPCEI è attivato con specifico decreto del Ministro dello sviluppo economico, che individua le risorse destinate all’intervento e le procedure di dettaglio per l’attuazione dello stesso.

Le regioni, le province autonome e le altre amministrazioni pubbliche possono contribuire finanziariamente alla quota italiana di supporto alla realizzazione di ciascun IPCEI, nei limiti dei massimali di aiuto concedibili dalle autorità italiane stabiliti nelle decisioni di autorizzazione della Commissione e mettendo a disposizione del Fondo proprie risorse aggiuntive, recepite nel rispettivo decreto di attivazione.

Il D.M. 7 luglio 2021 ha così attivato l’IPCEI Microelettronica cui sono state destinate risorse pari a 325,9 milioni, che si aggiungono ai precedenti 410,2 milioni già stanziati [95]; il D.M. 7 luglio 2021 l’IPCEI Batterie 1 cui sono stati destinati 473,4 milioni; il D.M. 7 luglio 2021 l’ IPCEI Batterie 2 cui sono stati destinati 533,6 milioni. A tali interventi, come evidenzia la relazione tecnica al decreto legge n. 50/2022 in esame, è stata destinata la somma di 1.743 milioni di euro a valere sulle risorse autorizzate del Fondo. La dotazione residua del Fondo, determinata dallo stanziamanto contenuto nel D.L. Aiuti, ammonta dunque a 500 milioni. A tali risorse, si aggiungono quelle del Piano nazionale di ripresa e resilienza, pari a 1,5 miliardi e quelle qui in esame.

Quanto al PNRR, si rammenta che gli IPCEI ne fanno parte, nell’ambito della Missione 4 "Istruzione e ricerca" componente C2 "Dalla ricerca all'Impresa" (M4C2-11 Investimento 2.1), per un ammontare, come già accennato, pari a 1,5 miliardi di euro[96]. L’obiettivo del Piano è di integrare il Fondo nazionale IPCEI, con risorse aggiuntive che consentiranno di finanziare nuovi progetti. La finalità è di finanziare imprese e centri di ricerca per progetti su sviluppo, innovazione e produzione industriale, anche in collaborazione con centri e aziende europee, favorendo la collaborazione tra settore pubblico e privato.

Finora, come accennato, l'Italia ha partecipato a 3 IPCEI, due sulle batterie e l'altro sulla microelettronica. Mentre le risorse disponibili sul Fondo IPCEI sono destinate a coprire gli IPCEI ai quali l’Italia già partecipa – Batterie 1, Batterie 2, e Microelettronica 1 – quelle del progetto PNRR possono essere utilizzate per gli IPCEI a venire, con priorità per Idrogeno e Microelettronica 2. L’investimento comprende ulteriori futuri IPCEI, come il cloud, la salute, le materie prime e la cybersecurity.


Articolo 36
(Rifinanziamento Fondo unico nazionale turismo)

 

L’articolo 36, comma 1, integra la dotazione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Le risorse sono destinate a finanziare gli investimenti di cui all'articolo 5, comma 1, ultimo periodo, del decreto interministeriale attuativo del medesimo Fondo (D.M. 9 marzo 2022): si tratta degli investimenti finalizzati ad incrementare l'attrattività turistica del Paese, anche in relazione a manifestazioni, comprese quelle sportive, connotate da spiccato rilievo turistico.

Il comma 2 integra il Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di 16.958.333 euro per l'anno 2023 e di 12,7 milioni di euro per l'anno 2024.

Le risorse sono destinate a finanziare gli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto interministeriale: adozione di misure di salvaguardia per gli operatori economici del settore e promozione di politiche di sviluppo del turismo in grado di produrre positive ricadute economiche e sociali sui territori interessati e per le categorie produttive e sociali coinvolte.

 

 

Ai relativi oneri – recati dall’articolo qui in commento - si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale (quanto agli oneri di cui al comma 1) e del fondo speciale di parte corrente (quanto agli oneri di cui al comma 2) iscritti, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

 

 

La legge di bilancio 2022 (L. 30 dicembre 2021, n. 234) all’articolo 1, commi 366 e 368, ha istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo, rispettivamente, il Fondo unico nazionale per il turismo parte corrente, con una dotazione pari a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 40 milioni di euro per l’anno 2024 e il Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, all’articolo 4, ha incrementato il Fondo unico nazionale del turismo di parte corrente di 100 milioni di euro per l’anno 2022.

Il successivo decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, all’articolo 22, comma 6, ha ridotto di 15,6 milioni di euro per l'anno 2022 il Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente a copertura del credito d'imposta per l'IMU in favore del comparto del turismo.

L’articolo 1, comma 369, della legge di bilancio 2022 prescrive che le modalità di attuazione, di riparto e di assegnazione delle risorse dei Fondi siano stabilite con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare il 2 marzo 2022 (sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge). Ai sensi del comma 370, per le risorse del Fondo, il medesimo decreto deve definire un piano con il quale sono individuati gli interventi e i soggetti attuatori con indicazione dei codici unici di progetto, le modalità di monitoraggio degli interventi, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi determinati in coerenza con gli stanziamenti di cui al citato comma 368, nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale,m con la ulteriore prescrizione che le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi, sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche.

In attuazione, è stato adottato il decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 9 marzo 2022, prot. n. 3462 Disposizioni applicative per l’attuazione, il riparto e l’assegnazione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e del Fondo unico nazionale per il turismo di parte capitale, modificato dal successivo articolo unico del decreto interministeriale 1° luglio 2022 n. 8426, che ha sostituito l’articolo 5 del decreto di marzo.

L’articolo 5 dispone che per la realizzazione degli interventi di conto capitale, il Ministro del turismo adotta un atto di programmazione per un ammontare non inferiore all’80% delle risorse del Fondo di conto capitale, stabilendo una apposita quota da assegnare alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano. La quota residua delle risorse – ai sensi di quanto prevede il comma 1 ultimo periodo dell’articolo 5, citato dal comma 1 dell’articolo qui in commento - è ripartita e assegnata, con uno o più decreti adottati dal Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per perseguire le finalità del medesimo Fondo indicate nella disposizione istitutiva (come detto, articolo 1, comma 368 della legge di bilancio 2022): investimenti finalizzati ad incrementare l'attrattività turistica del Paese, anche in relazione all'organizzazione di manifestazioni ed eventi, compresi quelli sportivi, connotati da spiccato rilievo turistico, garantendo positive ricadute sociali, economiche ed occupazionali sui territori e per le categorie interessate.

Relativamente agli interventi di conto corrente, l’articolo 4, comma 1 del decreto interministeriale dispone che - entro il 31 gennaio di ciascun anno - il Ministro del turismo adotta un atto di programmazione per un ammontare non inferiore all’80% delle risorse del Fondo di parte corrente da destinare al perseguimento dei seguenti obiettivi:

a. adozione di misure di salvaguardia per gli operatori economici del settore, finalizzate a valorizzare le potenzialità dei comparti turistici di fronte agli effetti di crisi sistemiche o settoriali, da concentrare in favore degli operatori maggiormente colpiti nell'ordinario svolgimento delle attività produttive e lavorative;

b. incentivi in grado promuovere lo sviluppo di specifici segmenti del mercato del turismo, anche in coerenza con le misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza dedicate al settore turistico

c. misure di tutela temporanea dei lavoratori del settore turistico, in coerenza con il quadro normativo generale;

d. promozione di politiche e di interventi per lo sviluppo del turismo in grado di produrre positive ricadute economiche e sociali sui territori interessati e su specifici comparti turistici, con effetti favorevoli sulle categorie produttive e sociali coinvolte, anche avvalendosi dell’attività di ENIT;

e. interventi finalizzati alla formazione e alla riqualificazione professionale degli operatori del comparto turistico, anche attraverso percorsi di istruzione professionale o universitari.

In sede di riparto è necessario tenere conto:

a. di specifiche e contingenti esigenze degli operatori economici dei comparti turistici;

b. dell’esigenza di valorizzazione e di rilancio di specifici settori turistici:

c. di eventuali situazioni emergenziali dovute e crisi sistemiche o settoriali;

d. dell’esigenza di tutela dei lavoratori e degli addetti del settore turistico;

e. dell’esigenza di intervenire per favorire il riequilibrio dei vari comparti del settore turistico;

f. dei contenuti e delle finalità di indirizzo parlamentare espresse nelle forme di apposita risoluzione approvata dalle commissioni parlamentari permanenti competenti per materia.

Ai sensi del comma 2, citato dal comma 2 dell’articolo qui in commento - la quota residua delle risorse del Fondo di parte corrente è destinata - con uno o più decreti di riparto e di assegnazione adottati dal Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze - al perseguimento delle medesime finalità del medesimo Fondo indicate nella disposizione istitutiva (come detto, articolo 1, comma 367 della legge di bilancio 2022):

a) adozione di misure di salvaguardia per gli operatori economici del settore in grado di valorizzare le potenzialità del comparto di fronte agli effetti di crisi sistemiche o settoriali, concentrando le misure in favore degli operatori per i quali permangono condizioni che limitano l'ordinaria possibilità di svolgimento delle attività produttive e lavorative;

b) promozione di politiche di sviluppo del turismo in grado di produrre positive ricadute economiche e sociali sui territori interessati e per le categorie produttive e sociali coinvolte.


Articolo 37
(Disposizioni in materia di intelligence in ambito cibernetico)

 

L’articolo 37 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri possa autorizzare l’adozione di misure di intelligence di contrasto in ambito cibernetico, in caso di crisi o emergenza, anche con la cooperazione del Ministero della difesa. Le misure sono attuate dall’Agenzia informazioni e sicurezza esterna e dall’Agenzia informazioni e sicurezza interna, con il coordinamento del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza.

Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Copasir delle misure adottate. A sua volta il Copasir dopo 24 mesi trasmette alle Camere una relazione sull’efficacia delle suddette norme.

 

 

A tal fine viene introdotto il nuovo articolo 7-ter nel decreto-legge 174/2015 recante la proroga delle missioni internazionali per il periodo 1° ottobre / 31 dicembre 2015.

 

 

Nel 2015, nel corso dell'esame del richiamato disegno di legge di conversione del decreto legge n. 174 del 2015 è stata approvata una disposizione, l'articolo 7-bis (Disposizioni in materia di intelligence), che consente al Presidente del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR), di emanare disposizioni per l'adozione di misure di intelligence di contrasto, in situazioni di crisi o di emergenza all'estero che coinvolgano aspetti di sicurezza nazionale o per la protezione di cittadini italiani all'estero, con la cooperazione di forze speciali della Difesa con i conseguenti assetti di supporto della Difesa stessa.

Con riferimento all'ambito oggettivo, la disposizione è estremamente restrittiva perché consente al Presidente del Consiglio di impiegare forze speciali solo in relazione alle operazioni descritte nella richiamata disposizione legislativa, fermo restando che per l'impiego di un dispositivo militare ampio che preveda invio di personale militare oltre i confini nazionali è necessaria la necessaria autorizzazione parlamentare ai sensi della "legge quadro sulle missioni internazionali" (legge n. 145 del 2016).

Inoltre, la norma riguarda esclusivamente l'impiego di forze speciali (Tier-1, in gergo militare), escludendo altri assetti, vale a dire i richiamati soli corpi d'élite delle quattro forze armate (il 9° Col Moschin dell'Esercito, gli incursori Comsubin della Marina e quelli del 17° stormo dell'Aeronautica, più i Gis dei Carabinieri).

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 7-bis nei confronti del personale militare impegnato nell'attuazione delle attività di intelligence hanno effetto le disposizioni penali che prevedono l'applicazione:

1. del codice penale militare di pace;

2. della competenza del tribunale di Roma prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209;

3. della scriminante (circostanza che esclude l'esistenza del reato e quindi la punibilità) per chi faccia uso della forza o ordini di far uso della forza, purchè ciò avvenga in conformità alle direttive, alle regole di ingaggio e agli ordini legittimamente impartiti, prevista all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197;

4. ove ne ricorrano i presupposti, dell'estensione delle garanzie funzionali previste per il personale dei Servizi di informazione, di cui all'articolo 17, comma 7, della legge n. 124.del 2007.

Tale ultima disposizione, in particolare, prevede che quando per particolari condizioni di fatto e per eccezionali necessita`, le attività di intelligence sono state svolte da persone non addette ai Servizi di informazione per la sicurezza, in concorso con uno o più dipendenti dei Servizi di informazione per la sicurezza, e risulta che il ricorso alla loro opera da parte dei Servizi di informazione per la sicurezza era indispensabile ed era stato autorizzato secondo le procedure previste dall'articolo 18, tali persone sono equiparate, ai fini dell'applicazione della speciale causa di giustificazione, al personale dei Servizi di informazione per la sicurezza.

Le richiamate disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 7-bis del decreto legge n. 174 del 2015 non si applicano in nessun caso ai crimini di genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e crimini di aggressione, previsti dagli articoli 5 e seguenti dello statuto della Corte penale internazionale.

Si ricorda, inoltre, che l'articolo 7- bis prevede il coinvolgimento del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir) nelle seguenti fasi:

•      al comma 1, si prevede che il Comitato esprima un parere sulla direttiva emanata dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, che reca le disposizioni per l'adozione di misure di intelligence di contrasto, in situazioni di crisi o di emergenza all'estero che coinvolgano aspetti di sicurezza nazionale o per la protezione di cittadini italiani All'estero, con la cooperazione di forze speciali della Difesa con i conseguenti assetti di supporto della Difesa stessa;

•      al comma 2, si stabilisce altres?`, che il Presidente del Consiglio dei ministri informi il Copasir, con le modalità indicate nell'articolo 33, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n. 124, delle misure di intelligence di cui al comma 1 del medesimo articolo;

•      ai sensi del comma 5, il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) può inoltre essere convocato dal Presidente del Consiglio dei ministri in caso di situazioni di crisi che coinvolgano aspetti della sicurezza nazionale, con funzioni di consulenza, proposta e deliberazione, secondo modalità stabilite con apposito regolamento. Le disposizioni regolamentari vengono emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere del Copasir e sentito il Comitato interministeriale stesso;

Il comma 6, infine, prevede che il Copasir, trascorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in oggetto, trasmetta alle Camere una relazione sull'efficacia delle norme contenute nello stesso articolo 7-bis.

Qui il testo della relazione trasmessa alle Presidenze delle Camere il 31 gennaio 2018

 

Il comma 1 del nuovo articolo 7-ter, autorizza il Presidente del Consiglio dei ministri ad emanare disposizioni per l’adozione di misure di intelligence di contrasto in ambito cibernetico.

Si precisa che i provvedimenti del Presidente del Consiglio sono adottati in caso di crisi o di emergenza a fronte di minacce che coinvolgono aspetti di sicurezza nazionale e non siano fronteggiabili solo con azioni di resilienza, anche in attuazione di obblighi assunti a livello internazionale.

L’emanazione di tali disposizioni deve avvenire previo parere del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (Cisr) e sentito il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir), ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge sul Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, L. 124/2007 che prevede sempre il parere del Comitato interministeriale in caso di emanazione delle disposizioni del Presidente del Consiglio necessarie per l'organizzazione e il funzionamento del Sistema di informazione.

Nell’adottare le misure di intelligence si prevede:

·        la cooperazione del Ministero della difesa (vedi anche il comma 5 dell’articolo in esame);

·        il ricorso alle garanzie funzionali, di cui all’articolo 17 della legge 124/2007; si tratta di una speciale causa di giustificazione che prevede la non punibilità del personale dei servizi che ponga in essere condotte previste dalla legge come reato, legittimamente autorizzate di volta in volta in quanto indispensabili alle finalità istituzionali di tali servizi, nel rispetto di limiti tassativi previsti dal medesimo articolo[97].

Il comma 2 del nuovo articolo 7-ter individua il contenuto delle misure di intelligence che consistono nella disciplina, da un lato, del procedimento di autorizzazione e, dall’altro, nell’individuazione delle caratteristiche e dei contenuti generali delle misure che possono essere autorizzate; ciò in rapporto al rischio per gli interessi nazionali coinvolti, secondo criteri di necessità e proporzionalità. Inoltre, l’autorizzazione è basata sulla valutazione che escluda, alla luce delle più aggiornate cognizioni informatiche e fatti salvi i fattori imprevisti e imprevedibili, che possa essere messa in pericolo o lesa la vita, l'integrità fisica, la personalità individuale, la libertà personale, la libertà morale, la salute o l'incolumità di una o più persone. Si tratta delle stesse condizioni che escludono le garanzie funzionali, sopra citate, di cui all’articolo 17, comma 2, della legge 124/2007.

 

Ai sensi del comma 3 del nuovo articolo 7-ter, l’attuazione delle misure autorizzate di contrasto in ambito cibernetico spetta agli organismi operativi dei servici di intelligence, ossia l’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e l’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), con il coordinamento del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS).

Si ricorda che, in via ordinaria, al DIS spetta il coordinamento dell'intera attività di informazione per la sicurezza svolte dall'AISE e dall'AISI, (art. 4, comma 3, lett. a), L. 124/2007) comprese le attività di ricerca informativa finalizzate a rafforzare la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali (art. 4, comma 3, lett. d-bis), L. 124/2007.

Restano ferme le competenze del Ministero della difesa ai sensi dell’articolo 88 del Codice dell’ordinamento militare (D.Lgs. 15 marzo 2010, n.66).

 

 

Nel corso del vertice NATO del 4-5 settembre 2014 in Galles i Capi di Stato e di Governo dei Paesi membri dell’Alleanza Atlantica hanno chiarito che la difesa cibernetica fa parte del compito principale della NATO di difesa collettiva ed hanno affermato che l’eventuale attivazione dell’articolo 5 in seguito ad un attacco cibernetico verrà decisa caso per caso.

Nel successivo vertice di Varsavia del luglio 2016 “Gli attacchi informatici” sono stati considerati come “una sfida chiara alla sicurezza dell’Alleanza e (...) un pericolo per la società moderna, al pari di un attacco convenzionale”.

Nel comunicato ufficiale rilasciato alla chiusura del vertice si sottolinea in particolare come la NATO continuerà ad implementare la propria politica di cyber defence “con l’intento di rafforzare le capacità dell’Alleanza, beneficiando di tecnologie all’avanguardia”.

Il Summit di Bruxelles dell’11 luglio 2018 ha segnato un

ulteriore, importante rafforzamento delle capacità cibernetiche della Nato.

Il Summit ha infatti stabilito la nascita di un Cyber Operations Center con l’obiettivo coordinare le operazioni degli alleati nel dominio cibernetico.

In Italia, l’articolo 88 del Codice dell’ordinamento militare è stato recentemente novellato dall’articolo 51 del D.L. n. 50 del 2022 al fine di inserire tra gli ambiti tutelati dalla difesa nazionale, quale funzione propria e principale dello strumento militare, oltre ai domini tradizionali (terrestre, marittimo ed aereo), anche i domini cibernetico e aero-spaziale.

Come precisato dal Governo (cfr relazione illustrativa allegata al D.L. n. 50 del 2022 che ha novellato l’articolo 88 del COM) la disposizione relativa alla difesa dello spazio cibernetico opera nel pieno rispetto delle competenze di tutte le altre amministrazioni coinvolte nello specifico settore: cyber resilience, in capo all’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, cyber intelligence, di competenza del Dipartimento Informazioni per la Sicurezza e le collegate Agenzie, cyber crime & investigation, attestata al Ministero degli Interni. Allo stesso modo, afferendo esclusivamente ai profili di tutela militare delle infrastrutture spaziali (antenne satelliti strutture per la comunicazione satellitare, ecc.) strettamente connessi alla funzione di difesa nazionale, anche l’inclusione del dominio aero-spaziale non implica contrasti o sovrapposizioni di competenze, ma solo l’adeguamento dell’ambito di interesse della difesa nazionale.

 

Restano parimenti ferme le competenze del Ministero dell’interno di cui all’articolo 7-bis del decreto-legge n. 144 del 2005, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale.

 

 

Il citato articolo 7-bis del decreto-legge n. 144 del 2005 attribuisce all'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione il compito di assicurare i servizi di protezione informatica delle infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale individuate con decreto del Ministro dell'interno, operando mediante collegamenti telematici definiti con apposite convenzioni con i responsabili delle strutture interessate.

Con il D.M. 13 aprile 1999 il Servizio Polizia postale e delle comunicazioni è stato individuato quale organo centrale del Ministero dell’interno per la sicurezza delle telecomunicazioni e il D.M. 9 gennaio 2008 ha individuato le infrastrutture critiche informatiche di interesse nazionale nei seguenti organi:

a) Ministeri, agenzie ed enti da essi vigilati, operanti nei settori dei rapporti internazionali, della sicurezza, della giustizia, della difesa, della finanza, delle comunicazioni, dei trasporti, dell'energia, dell'ambiente, della salute;

b) Banca d'Italia ed autorità indipendenti;

c) società partecipate dallo Stato, dalle regioni e dai comuni interessanti aree metropolitane non inferiori a 500.000 abitanti, operanti nei settori delle comunicazioni, dei trasporti, dell'energia, della salute e delle acque;

d) ogni altra istituzione, amministrazione, ente, persona giuridica pubblica o privata la cui attività, per ragioni di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, sia riconosciuta di interesse nazionale dal Ministro dell'interno, anche su proposta dei prefetti - autorità provinciali di pubblica sicurezza.

Inoltre, il Ministero dell'interno collabora alla protezione informatica delle infrastrutture informatizzate degli organi costituzionali, secondo forme e modalità concordate con tali organi.

Il medesimo art. 7-bis del D.L. 144/2005 prevede che per assicurare la sicurezza delle comunicazioni e per la prevenzione e repressione delle attività terroristiche o di agevolazione del terrorismo condotte con i mezzi informatici, gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alla Polizia postale possono svolgere attività sotto copertura (di cui all’art. 9 della L. 146/2006 che ha sostituito l'articolo 4, commi 1 e 2, del D.L. 374/2001) e intercettazioni e controlli preventivi sulle comunicazioni (di cui all’art. 226 delle disposizioni attuative del codice di procedura penale).

Tale personale di polizia giudiziaria della Polizia postale, inoltre, ha il compito di provvedere, previo decreto motivato del pubblico ministero, alla rimozione dei contenuti telematici connessi con attività di terrorismo (art. 2, comma 2, D.L. 7/2015).

 

Il comma 4 del nuovo articolo 7-ter prevede che il Presidente del Consiglio informi delle misure intelligence autorizzate il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir) con le modalità di cui all'art. 33, comma 4 della L. 124/2007.

Il richiamato art. 33 al comma 4 stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Copasir circa le operazioni condotte dai servizi di informazione per la sicurezza nelle quali siano state poste in essere condotte normalmente previste dalla legge come reato ma autorizzate da disposizioni di legge quali l'art.18 della legge 124/2007 e l'art. 4 del D.L. n. 144/2005 (recante misure urgenti per il contrasto al terrorismo internazionale). Le informazioni devono essere inviate al Copasir entro 30 giorni dalla data di conclusione delle operazioni.

 

Ai sensi del comma 5 del nuovo articolo 7-ter, al personale delle Forze armate impiegato nell’attuazione delle attività previste dalla norma in esame si applicano:

·        le disposizioni in materia penale previste per il personale che partecipa alle missioni internazionali, nonché al personale inviato in supporto alle medesime missioni (art. 19 della L. 145/2016);

·        e, ove ne ricorrano i presupposti, il comma 7 dell’articolo 17 della legge n. 124 del 2004 che, come sopra ricordato, equipara, ai fini dell'applicazione della speciale causa di giustificazione, al personale dei servizi di informazione per la sicurezza soggetti terzi che con tali servizi abbiano collaborato in attività di intelligence (cfr. box sopra “Operazioni  di intelligence delle Forze speciali).

 

 

L'articolo 19 della legge quadro sulle missioni internazionali (legge n. 145 del 2016) fissa il principio generale dell'applicabilità della disciplina del Codice penale militare di pace (CPMP) al personale militare impegnato nelle missioni internazionali, nonché al personale inviato in supporto alle medesime. La competenza è del tribunale militare di Roma.

Il comma 2 fa comunque salva la facoltà del Governo di deliberare l'applicazione delle norme del Codice penale militare di guerra (CPMG).

Il comma 3 prevede la non punibilità del militare che nel corso delle missioni all'estero, per necessità delle operazioni militari, faccia uso della forza o ordini di far uso della forza, purché ciò avvenga in conformità:

1.      alle direttive;

2.      alle regole di ingaggio;

3.      agli ordini legittimamente impartiti.

In tali casi opera una scriminante, ovvero una circostanza che esclude l'esistenza del reato e quindi la punibilità.

Il comma 4 esclude che possa operare la scriminante, di cui al comma 3, per i crimini di genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra, e crimini di aggressione, previsti dagli articoli 5 e seguenti dello Statuto della Corte penale internazionale.

I commi 5 e 6 prevedono la possibilità per gli ufficiali di polizia giudiziaria militare di procedere all'arresto di chiunque sia colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari: a) disobbedienza aggravata; b) rivolta; c) ammutinamento; d) insubordinazione con violenza e violenza contro un inferiore aggravata. Se gli eventi non consentono di porre tempestivamente l'arrestato a disposizione dell'autorità giudiziaria, l'arresto mantiene efficacia purché il verbale sia inviato, anche con mezzi telematici, entro 48 ore al PM e l'udienza di convalida si svolga, con la partecipazione necessaria del difensore, nelle successive 48 ore. Si prevede che gli interrogatori e l'udienza di convalida possano svolgersi mediante un collegamento videotelematico od audiovisivo. È previsto altresì che tramite strumenti tecnici idonei, difensore e imputato possano consultarsi riservatamente. Un ufficiale di polizia giudiziaria dovrà essere presente nel luogo in cui si trova la persona arrestata o fermata, per attestarne l'identità, dare atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti spettanti e per redigere verbale. L'imputato ha altresì diritto di essere assistito, nel luogo dove si trova, da un altro difensore di fiducia ovvero da un ufficiale presente nel luogo, senza pregiudizio per la tempestività dell'interrogatorio. Dopo il rientro nel territorio nazionale, l'imputato ha diritto di essere ulteriormente interrogato nelle forme ordinarie senza pregiudizio per i provvedimenti conseguenti all'interrogatorio medesimo.

Il comma 7 prevede che si svolga, con le stesse modalità di cui al comma precedente, l'interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, quando questa non possa essere condotta, nei termini previsti dall'articolo 294 del codice di procedura penale, in uno stabilimento militare di pena per rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria militare.

Il comma 8, stabilisce che i reati commessi dallo straniero nei territori in cui si svolgono le missioni e gli interventi militari, in danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle stesse missioni, siano puniti a richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate dello Stato.

Il comma 9 stabilisce che sono puniti ai sensi dell'articolo 7 del codice penale i reati di pirateria previsti dagli articoli 1135 e 1136 del Codice della navigazione e quelli ad essi connessi (ai sensi dell'art. 12 c.p.p.) ove siano commessi in alto mare o in acque territoriali straniere, accertati nelle aree in cui si svolge una missione internazionale.

Come sopra ricordato ai sensi comma 10 attribuisce al tribunale di Roma la competenza per i reati di cui ai commi 8 e 9 e per i reati attribuiti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria commessi dal cittadino che partecipa a missioni internazionali, nel territorio e per il periodo in cui esse si svolgono.

 

Infine, il comma 6 del nuovo articolo 7-ter dispone che, trascorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica trasmette alle Camere una relazione sull’efficacia delle norme introdotte dalla disposizione in esame.

La sicurezza cibernetica è compresa tra i progetti finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in attuazione del quale è stato adottato il decreto-legge n. 82 del 2021 che ha definito la governance del sistema nazionale di sicurezza cibernetica.

Il sistema ha al suo vertice il Presidente del Consiglio dei ministri cui è attribuita l'alta direzione e la responsabilità generale delle politiche di cibersicurezza e a cui spetta l'adozione della relativa strategia nazionale e la nomina dei vertici della nuova Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare alla Autorità delegata per il sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica le funzioni che non sono a lui attribuite in via esclusiva.

Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC), organismo con funzioni di consulenza, proposta e vigilanza in materia di politiche di cybersicurezza.

L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) è istituita a tutela degli interessi nazionali nel campo della cibersicurezza. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria.

L'Agenzia è l'Autorità nazionale per la cybersicurezza e in quanto tale ha il coordinamento tra i soggetti pubblici coinvolti nella cibersicurezza a livello nazionale. Promuove azioni comuni dirette ad assicurare la sicurezza cibernetica, a sviluppare la digitalizzazione del sistema produttivo e delle pubbliche amministrazioni e del Paese, nonché a conseguire autonomia (nazionale ed europea) per i prodotti e processi informatici di rilevanza strategica, a tutela degli interessi nazionali nel settore. Essa predispone la strategia nazionale di cibersicurezza.

Il 18 maggio 2022 il Comitato Interministeriale per la Cybersicurezza, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ha approvato la Strategia nazionale di cybersicurezza (2022-2026) e l'annesso Piano di implementazione.

In materia di sicurezza cibernetica operano anche il Servizio di polizia postale del Ministero dell’interno, per la prevenzione e contrasto della criminalità informatica (vedi sopra), il Ministero della difesa, che definisce e coordina la politica militare, la governance e le capacità militari nell’ambiente cibernetico, nonché lo sviluppo di capacità cibernetiche e la protezione delle proprie reti e sistemi sia sul territorio nazionale sia nei teatri operativi all’estero, e i Servizi di intelligence, nel campo della ricerca ed elaborazione informativa.


Articolo 38
(Premialità e progressione di carriera
per i docenti – qualifica di docente esperto)

 

L’articolo 38 prevede per gli insegnanti di ruolo forme di premialità e progressione di carriera, legati al positivo superamento dei percorsi formativi. Si tratta, in particolare:

i) di un elemento retributivo una tantum di carattere accessorio, stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del trattamento stipendiale in godimento, riconosciuto al superamento del percorso formativo triennale e solo in caso di valutazione individuale positiva. Si evidenzia che tale elemento, è stato introdotto dall’art. 44 del D.L. n. 36/2022 ed è qui oggetto solo di una novella di coordinamento formale;

ii) della possibilità, questa innovativa, di accedere alla qualifica di docente esperto, che importa il diritto a un assegno annuale ad personam di importo pari a 5.650 euro che si somma al trattamento stipendiale in godimento, riconosciuta a coloro che abbiano conseguito una valutazione positiva nel superamento di tre percorsi formativi consecutivi e non sovrapponibili.

 

 

In prospettiva generale, la creazione di strumenti di valorizzazione degli insegnanti e la configurazione di percorsi selettivi di sviluppo professionale e progressione di carriera incentrati sull’aggiornamento e la formazione continua rientrano nel PNRR – M4C1.2 («Miglioramento dei processi di reclutamento e di formazione degli insegnanti»). Una corposa serie d’interventi attuativi – rispetto ai quali l’articolo in commento rappresenta un ulteriore sviluppo – è stata operata con gli artt. 44 e 45 del D.L. n. 36/2022, rubricati rispettivamente «Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie» e «Valorizzazione del personale docente» (su cui cfr. l’apposito dossier).

Nella medesima direzione, occorre ricordare anche la Risoluzione del Consiglio su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione verso uno spazio europeo dell’istruzione e oltre (2021-2030) 2021/C 66/01, che fra le Questioni e Azioni concrete dell’Area Prioritaria 3 – Docenti e formatori, menziona espressamente la necessità di «potenziare il reclutamento e la selezione dei candidati migliori e più idonei alla professione di docente e pedagogo a tutti i livelli […] migliorare l’attrattiva e il prestigio della professione di docente e pedagogo, tramite la sua rivalorizzazione in ambito sociale e anche in termini finanziari […] valutare la possibilità di elaborare strumenti strategici sotto forma di quadri di competenza dei docenti al fine di accrescere la pertinenza dei percorsi iniziali di formazione per insegnanti, oltre che lo sviluppo di opportunità di formazione professionale continua, nonché di fornire orientamenti ai docenti nello sviluppo della loro carriera».

 

Venendo al merito delle disposizioni, l’articolo 38 modifica l’art. 16-ter del D.LGS. n. 59/2017 (rubricato «Formazione in servizio incentivata e valutazione degli insegnanti»), che era stato a sua volta introdotto dall’art. 44 del D.L. n. 36/2022, operando – come anticipato – su due versanti, l’elemento retributivo una tantum di carattere accessorio e la qualifica di docente esperto, che di seguito si analizzano partitamente.

 

? Circa l’elemento retributivo una tantum di carattere accessorio, spettante agli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado del sistema scolastico statale, esso è stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, in ammontare non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del trattamento stipendiale in godimento, ed è riconosciuto al superamento del percorso formativo triennale e solo in caso di valutazione individuale positiva. La previsione in discorso era già contenuta, in termini pressoché sovrapponibili, nel testo previgente dell’art. 16-ter del D.LGS. n. 59/2017: il comma 1, lett. a), dell’art. 38, novellandone il comma 4, ne muta la collocazione dal secondo periodo (soppresso) all’ultimo periodo (per approfondimenti, cfr. il relativo dossier).

 

? Per quanto attiene alla qualifica di docente esperto, l’articolo 38, comma 1, lett. b) inserisce nell’art. 16-ter del D.LGS. n. 59/2017 i nuovi commi 4-bis e 4-ter.

In base al comma 4-bis, i docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione positiva nel superamento di tre percorsi formativi consecutivi e non sovrapponibili possono accedere alla qualifica di docente esperto e maturano conseguentemente il diritto ad un assegno annuale ad personam di importo pari a 5.650 euro che si somma al trattamento stipendiale in godimento. Ai fini pensionistici e previdenziali, tali previsioni operano con effetto sulle anzianità contributive maturate a partire dalla data di decorrenza del beneficio economico.

La qualifica di docente esperto non comporta nuove o diverse funzioni oltre a quelle dell’insegnamento. Fatta eccezione per i docenti in servizio all’estero, il docente qualificato esperto è tenuto a rimanere nella istituzione scolastica per almeno il triennio successivo al conseguimento della qualifica.

Alla qualifica di docente esperto può accedere un contingente di docenti definito con il decreto previsto dal comma 5 dell’art. 16-ter del D.LGS. n. 59/2017, comunque non superiore a 8 mila unità per ciascuno degli anni scolastici 2032/2033, 2033/2034, 2034/2035 e 2035/2036, per un totale massimo, dunque, di 32 mila unità. Resta fermo in ogni caso il limite massimo derivante dalla disponibilità delle risorse di cui al predetto comma 5, di cui si dirà nel seguito.

I criteri di conferimento della qualifica sono affidati alla contrattazione collettiva e le modalità di valutazione sono individuate con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. Per l’ipotesi in cui quest’ultimo regolamento non sia emanato per l’anno scolastico 2023/2024, le modalità di valutazione sono definite in via transitoria con decreto del Ministro dell’istruzione da adottarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Il comma 4-bis reca anche dei criteri di valutazione e selezione, valevoli in sede di prima applicazione, nelle more dell’aggiornamento contrattuale: 1) media del punteggio ottenuto nei tre cicli formativi consecutivi per i quali si è ricevuta una valutazione positiva; 2) in caso di parità di punteggio diventa prevalente la permanenza come docente di ruolo nella istituzione scolastica presso la quale si è svolta la valutazione e, in subordine, l’esperienza professionale maturata nel corso dell’intera carriera, i titoli di studio posseduti e, ove necessario, i voti con cui sono stati conseguiti detti titoli. Tali criteri sono integrativi rispetto a quelli stabiliti dall’Allegato B, annesso al decreto.

Il comma 4-ter sancisce che a decorrere dall’anno scolastico 2036/2037 le procedure per l’accesso alla qualifica di docente esperto sono soggette al regime autorizzatorio di cui all’art. 39, comma 3-bis, della L. n. 449/1997 – che culmina nella determinazione annuale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – nei limiti delle cessazioni riferite al personale docente esperto e della quota del Fondo di cui al comma 5 riservata alla copertura dell’assegno ad personam, di cui subito si dirà.

 

? Le coperture finanziarie sia per l’elemento retributivo una tantum di carattere accessorio che per l’assegno annuale ad personam per i docenti esperti sono quelle stabilite dal comma 5 dello stesso art. 16-ter del D.LGS. n. 59/2017, il quale – si ricorda – prevede nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione un Fondo per l’incentivo alla formazione, con dotazione pari a 40 milioni di euro nell’anno 2026, 85 milioni di euro nell’anno 2027, 160 milioni di euro nell’anno 2028, 236 milioni di euro nell’anno 2029, 311 milioni di euro nell’anno 2030 e 387 milioni di euro a decorrere dall’anno 2031. Infatti, il comma 1, lett. c) dell’articolo 38 in commento modifica il comma 5 dell’art. 16-ter prevedendo che pure il beneficio economico per il docente esperto sia finanziato a valere sul Fondo per l’incentivo alla formazione. Nella relazione tecnica si legge che «ai fini del calcolo degli oneri, si tiene conto che […] i percorsi formativi saranno attivati nel 2023/2024 e che, a regime, al termine dei tre trienni formativi, a ciascuno dei docenti individuato come “esperto” sia attribuito un beneficio economico pari a 5.650 euro lordo […] Si calcola a regime una spesa massima di 180.800.000 euro per l’onere relativo all’attribuzione dell’assegno ad personam», considerato che il contingente di docenti esperti potrà giungere – come detto – a un massimo di 32 mila unità.


Articolo 39
(Alloggi e residenze per studenti universitari)

 

L’articolo 39 è volto a integrare e perfezionare le disposizioni di attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR («Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per studenti»), già adottate in forza dell’art. 14, comma 6-vicies quater del D.L. 36/2022, con l’obiettivo di favorire ulteriormente la disponibilità di nuovi alloggi e residenze per studenti universitari. In questa prospettiva, l’articolo in commento opera su due versanti:

i) sostituisce l’art. 14, comma 6-vicies quater del D.L. 36/2022, trasponendone il contenuto, con limitate modifiche sostanziali, all’interno dell’art. 1 della L. 338/2000 (recante «Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari»);

ii) prevede semplificazioni procedimentali aggiuntive per consentire il più celere ed effettivo impiego delle risorse europee, al fine di conseguire gli obiettivi temporali connessi al raggiungimento dei target PNRR.

 

 

Si ricorda che nell'ambito della Missione 4, Componente 1, del PNRR, la Riforma 1.7 ha come fine incentivare la realizzazione, da parte dei soggetti privati, di nuove strutture di edilizia universitaria attraverso la copertura anticipata, da parte del MUR, degli oneri corrispondenti ai primi tre anni di gestione delle strutture stesse. L’obiettivo è quello di triplicare i posti per gli studenti fuorisede, portandoli da 40.000 a oltre 100.000 entro il 2026. A tale fine, sono individuate alcune modifiche alla legislazione di riferimento – contenuta nella L. 338/2000 – in merito alla realizzazione degli alloggi per studenti, tra cui, per quanto di maggior rilievo in questa sede, l'apertura della partecipazione al finanziamento anche a investitori privati, o partenariati pubblico-privati e agevolazioni per la ristrutturazione e il rinnovo delle strutture, con il più alto standard ambientale che deve essere garantito dai progetti presentati.

 

Come evidenziato nella relazione illustrativa, in attuazione della citata Riforma 1.7, il D.L. 152/2021, modificando la L. 338/2000, ha innalzato dal 50 al 75 per cento la quota massima di cofinanziamento erogata dal Ministero dell’università e della ricerca; sulla base di tale novella è stato emanato un bando di finanziamento per un importo complessivo di 467 milioni di euro, dei quali 300 a valere sulle risorse del PNRR. Successivamente, al fine di agevolare il rispetto del target temporale previsto dal PNRR, che entro il 2022 prevede la creazione e assegnazione di 7.500 alloggi aggiuntivi, con l’art. 14, comma 6-vicies quater del D.L. 36/2022 si è creato un procedimento parallelo e più celere di impiego delle risorse stanziate dal PNRR (cfr. per approfondimenti il relativo dossier).

Tuttavia – precisa la relazione illustrativa, nel motivare le ragioni alla base del nuovo intervento qui in commento – al fine di venire incontro alle indicazioni avanzate da parte della Commissione europea, si è ritenuto che la disciplina da ultimo citata dovesse essere riconfigurata come parte integrante del testo della L. 338/2000, anziché come norma derogatoria “extra-vagante” rispetto a quel complesso normativo, armonizzandone le procedure attuative con quelle previste, a regime, dalla medesima legge, fatte salve – in ragione delle tempistiche ristrette e del target quantitativo particolarmente impegnativo – alcune ulteriori semplificazioni procedurali, rispetto alla composizione della commissione e alla fase istruttoria preordinata all’adozione del decreto ministeriale di emanazione del bando.

Dunque, come anticipato, l’art. 39 in esame sostituisce l’art. 14, comma 6-vicies quater del D.L. 36/2022, trasponendone il contenuto, con limitate modifiche sostanziali, all’interno dell’art. 1 della L. 338/2000, con alcune semplificazioni procedimentali aggiuntive.

Più in dettaglio, la disposizione prevede che le risorse del PNRR indicate nell’ambito dei bandi adottati in applicazione della L. 338/2000 possano essere destinate anche all’acquisizione da parte dei soggetti di cui all’art. 1, comma 1 della stessa legge (cioè: Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano, organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario, università statali e legalmente riconosciute, collegi universitari, consorzi universitari, cooperative di studenti senza fini di lucro e organizzazioni non lucrative di utilità sociale operanti nel settore del diritto allo studio), nonché di altri soggetti pubblici e privati, della disponibilità di posti letto per studenti universitari, mediante l’acquisizione del diritto di proprietà o, comunque, l’instaurazione di un rapporto di locazione a lungo termine, ovvero per finanziare interventi di adeguamento delle residenze universitarie agli standard di cui alla comunicazione della Commissione europea dell’11 dicembre 2019 COM(2019) 640 final sul Green Deal europeo, recepiti nel PNRR. Con separato bando riservato alle finalità in discorso, da adottarsi con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, sono definite le procedure e le modalità per la presentazione dei progetti e per l’erogazione dei relativi finanziamenti e sono indicati gli standard ed i parametri al fine di adeguarli alle modalità di acquisizione della disponibilità di posti letto. Al fine di raggiungere gli obiettivi temporali connessi al target M4C1-28 del Piano nazionale di ripresa e resilienza sul decreto di adozione del bando e sul provvedimento di nomina della commissione per l’istruttoria dei progetti di cui all’art. 1, comma 5 della L. 338/2000, che può essere composta da rappresentati indicati dal solo Ministero dell’università e della ricerca, possono non essere acquisiti i pareri di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 1 della L. 338/2000 (si tratta di avvisi di altri Ministeri e del sistema delle Conferenze). Agli acquisti qui in discorso non si applica la disposizione di cui all’art. 12, comma 1, del D.L. 98/2011, che subordina, con alcune esclusioni, le operazioni di acquisto e vendita di immobili, effettuate sia in forma diretta sia indiretta, da parte delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica.


Articolo 40
(Edilizia penitenziaria)

 

L’articolo 40 estende agli interventi di edilizia penitenziaria le misure di semplificazione procedurale in materia di opere destinate alla difesa nazionale e di opere di edilizia giudiziaria previste dal decreto-legge 77/2021.

 

 

La relazione illustrativa sottolinea che le modifiche recate dall’articolo in esame “sono finalizzate a supportare, attraverso la semplificazione dei procedimenti presupposti e preliminari all’indizione di una gara di appalto nonché della progettazione, la realizzazione di interventi urgenti in materia di edilizia penitenziaria, necessari a fronteggiare, in termini di maggiore celerità e speditezza, il problema del sovraffollamento delle strutture detentive. Sovraffollamento che, all’indomani della crisi pandemica, ha mostrato ulteriori e ben più complesse criticità, legate alla necessità di disporre di più ampi e numerosi spazi per la gestione di emergenze di vario tipo, tra cui quelle sanitarie”.

 

Il comma 1 dell'articolo in esame modifica la rubrica dell’art. 53-bis del D.L. 77/2021e il testo dei commi 1 e 2, al fine di includere nel relativo ambito di applicazione anche gli interventi di edilizia penitenziaria.

L’articolo 53-bis del D.L. 77/2021 reca disposizioni di semplificazione finalizzate a ridurre, in attuazione delle previsioni del PNRR, i tempi di realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie, nonché degli interventi relativi alla edilizia giudiziaria (e quindi anche penitenziaria, in virtù della novella recata dal comma in esame) e alle relative infrastrutture di supporto, ivi compresi gli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea. In particolare, il comma 1 di tale articolo prevede che, per i citati interventi, l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei relativi lavori può avvenire anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica. Il successivo comma 2 prevede invece che per gli interventi di edilizia giudiziaria (e quindi anche penitenziaria, in virtù della novella recata dal comma in esame), qualora sia necessario acquisire il parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici ovvero del comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, cui il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso a cura della stazione appaltante, esso è acquisito nella medesima conferenza dei servizi sul progetto di fattibilità tecnica ed economica.

 

Il comma 2 riscrive il comma 1-bis dell’art. 52 del D.L. 77/2021, al fine di estenderne l’applicazione anche alle opere destinate alla realizzazione o all’ampliamento di istituti penitenziari.

Il testo previgente del comma 1-bis dell’art. 52 del D.L. 77/2021 prevede che, in caso di comprovate necessità correlate alla funzionalità delle Forze armate, anche connesse all'emergenza sanitaria, le norme di cui all'articolo 44 del medesimo decreto (che reca una procedura accelerata per una serie di “grandi opere”, indicate nell'Allegato IV del medesimo decreto-legge, sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica) si applicano alle opere destinate alla difesa nazionale, di cui all'articolo 233, comma 1, lettere a), i), m), o) e r), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, individuate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Il nuovo testo, previsto dal comma in esame, dispone che le succitate comprovate necessità possano essere correlate anche alla funzionalità dell’Amministrazione penitenziaria e che le misure di semplificazione si applichino non solo alle opere di difesa nazionale menzionate in precedenza, ma anche alle opere destinate alla realizzazione o all’ampliamento di istituti penitenziari.

La novella in esame modifica altresì la parte della disposizione in cui si prevede che le opere siano individuate con apposito D.P.C.M. adottato su proposta del Ministro della difesa, prevedendo che, nel caso delle opere di edilizia penitenziaria, la proposta sia formulata non dal citato ministro ma dal Ministro della Giustizia.

Il seguente testo a fronte evidenzia, in neretto, le differenze tra il testo previgente e la nuova formulazione introdotta dalla norma in esame.

 

Art. 52, c. 1-bis, D.L. 77/21
testo previgente

Art. 52, c. 1-bis, D.L. 77/21
nuovo testo

In caso di comprovate necessità correlate alla funzionalità delle Forze armate,

 

In caso di comprovate necessità correlate alla funzionalità delle Forze armate o dell’Amministrazione penitenziaria,

anche connesse all'emergenza sanitaria, le misure di semplificazione procedurale di cui all'articolo 44 del presente decreto si applicano alle opere destinate alla difesa nazionale, di cui all'articolo 233, comma 1, lettere a), i), m), o) e r), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,

anche connesse all'emergenza sanitaria, le misure di semplificazione procedurale di cui all'articolo 44 del presente decreto si applicano alle opere destinate alla difesa nazionale, di cui all'articolo 233, comma 1, lettere a), i), m), o) e r), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,

 

nonché alle opere destinate alla realizzazione o all’ampliamento di istituti penitenziari,

individuate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa,

 

individuate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa ovvero, quanto alle opere di edilizia penitenziaria, del Ministro della Giustizia,

sentito il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

sentito, in entrambi i casi, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

 


Articolo 41
(Semplificazione del procedimento di assegnazione delle risorse del Fondo unico giustizia)

 

L’articolo 41, soltanto per il 2022, destina le risorse del Fondo Unico Giustizia anche al finanziamento di interventi urgenti volti a fronteggiare la grave crisi energetica e il superamento dell'emergenza epidemiologica, nonché alla digitalizzazione, all'innovazione tecnologica e all'efficientamento delle strutture e delle articolazioni ministeriali, e delle Forze di polizia interessate limitatamente all'integrazione delle risorse per le sole spese di funzionamento.

 

Più nel dettaglio la disposizione prevede che per il solo anno 2022, in deroga alle vigenti disposizioni in materia, le somme versate nel corso dell’anno 2021 all’entrata del bilancio dello Stato sul capitolo 2414 art. 2 e art. 3 relative alle confische e agli utili della gestione finanziaria delle quote intestate al Fondo unico giustizia, siano riassegnate al Ministero della giustizia e al Ministero dell’interno, nella misura del 49% per ciascuna delle due amministrazioni. Tali somme vengono destinate altresì al finanziamento di interventi:

·        volti a fronteggiare la grave crisi energetica e il superamento dell'emergenza epidemiologica;

·        per la digitalizzazione, l'innovazione tecnologica e l'efficientamento delle strutture e delle articolazioni ministeriali, e delle Forze di polizia interessate limitatamente all'integrazione delle risorse per le sole spese di funzionamento.

 

Il Fondo Unico di Giustizia è un fondo dinamico in cui confluiscono:

§  i rapporti finanziari ed assicurativi sottoposti a sequestro penale o amministrativo oppure a confisca di prevenzione;

§  le somme non ritirate trascorsi 5 anni dalla definizione dei processi civili e delle procedure fallimentari.

 

Il Fondo Unico di Giustizia riceve le comunicazioni di sequestro, dissequestro e confisca degli uffici giudiziari o amministrativi i flussi informativi trasmessi dagli operatori finanziari (banche, Poste Italiane, SGR, ecc.) e assicurativi, mediante il sistema Entratel dell’Agenzia delle Entrate (DM 25.09.2009 e DM 07.11.2011).

 

La gestione delle risorse del Fondo è affidata a Equitalia Giustizia s.p.a. la quale versa allo Stato più nel dettaglio:

§  le somme confiscate dall’Autorità Giudiziaria o Amministrativa (art. 6, comma 1, del DM n. 127/2009);

§  l’utile della gestione finanziaria delle risorse liquide del FUG (art. 2 del DM 20 aprile 2012);

§  una quota delle risorse sequestrate stabilita con decreto ministeriale, in base a criteri statistici che tengono conto delle probabilità di restituzione (cd. «anticipazione») (comma 7   dell’art. 2 del DL n. 143/2008, conv. l. n. 181 del 2008).

Le somme versate allo Stato da Equitalia Giustizia sono destinate alla riassegnazione (art. 2 del DL n. 143/2008, conv. l. n. 181 del 2008):

§  in misura non inferiore a 1/3, al Ministero dell’Interno;

§  in misura non inferiore a 1/3, al Ministero della Giustizia;

§  all’entrata del bilancio dello Stato.

Le quote di riassegnazione sono stabilite annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. I DPCM finora emanati hanno sempre previsto la destinazione del 49% al Ministero dell’Interno, del 49% al Ministero della Giustizia e del 2% all’entrata del bilancio dello Stato. Si precisa che alcuni versamenti residuali vengono eseguiti da Equitalia Giustizia in specifici capitoli di bilancio con differenti ripartizioni.

 


Articolo 42
(Misure in materia di versamenti del contributo straordinario)

 

 

L’articolo 42 prevede che i soggetti tenuti al versamento del contributo straordinario contro il caro bollette che non abbiano provveduto, in tutto o in parte, ad effettuare tale versamento, decorso il termine del 31 agosto 2022 per l’acconto e del 15 dicembre 2022 per il saldo, non possono avvalersi di talune disposizioni in materia di ravvedimento e riduzione delle relative sanzioni. Stabilisce, altresì, l’applicazione della sanzione in misura doppia in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, o di versamento successivo alle medesime date.

 

Il contributo straordinario contro il caro bollette è disciplinato dall’art. 37 del decreto-legge n. 21 del 2022, sugli effetti della crisi in Ucraina, come convertito dalla legge n. 51 del 2022 (vedi infra).

Il contributo è liquidato e versato per un importo pari al 40 per cento, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022 (comma 5 del suddetto art. 37).

Il comma 1 dell’articolo 42 in esame stabilisce che in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo:

a)      dopo il 31 agosto 2022, per il versamento dell'acconto

b)     dopo il 15 dicembre 2022, per il versamento del saldo

non trovino applicazione le misure in materia di sanzioni tributarie recate dalle seguenti disposizioni, esplicitamente richiamate dalla disposizione in parola, che prevedono riduzioni delle sanzioni in caso di effettuazione ritardata dei versamenti entro i termini ivi previsti.:

§  articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 471 del 1997, il quale stabilisce che la sanzione sia ridotta alla metà quando il ritardo non è superiore a novanta giorni 

§  articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, recante la disciplina del ravvedimento, con conseguente riduzione della sanzione in relazione al ritardo del versamento rispetto ai termini previsti.

 

L’art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 472 del 1997 prevede che la sanzione sia ridotta ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione.

Per quanto concerne la regolarizzazione di errori o omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, si prevede la riduzione:

·         ad un nono del minimo se la regolarizzazione avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione;

·         ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in corso (anno in cui è stata commessa la violazione) ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

·         ad un settimo del minimo se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;

·         ad un sesto del minimo se la regolarizzazione avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;

·         ad un quinto del minimo se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione, salvi taluni casi esplicitamente menzionati dalla norma.

Si prevede, altresì, la riduzione ad un decimo del minimo della sanzione prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

 

Il comma 2 dell’articolo 42 in esame stabilisce che per l’omissione dei versamenti del contributo, in tutto o in parte, nonché per i versamenti effettuati dopo le date fissate dal precedente comma 1, la sanzione amministrativa prevista è applicata in misura doppia. Tale sanzione, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, primo periodo, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997, è pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile.

Il comma 3 prevede che l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, realizzino piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario in oggetto e della corretta effettuazione dei relativi versamenti. Tali piani sono condotti sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati.

In deroga a quanto previsto dallo statuto del contribuente di cui alla legge n. 212 del 2000 le disposizioni in esame sono vigenti dal 10 agosto 2022, data di entrata in vigore del presente decreto-legge (comma 4).

L’art. 3 delle dello statuto del contribuente, oltre a sancire la non retroattività delle disposizioni tributarie, prevede che le modifiche introdotte alla disciplina inerente ai contributi periodici si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono. Inoltre, non si possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

 

Riguardo alla disciplina del contributo straordinario per il caro bollette, l’art. 37 del decreto-legge n. 21 del 2022, come convertito, ha istituito, per l’anno 2022, il citato contributo a carico di soggetti operanti nel settore energetico, nella misura del 10 per cento dell’incremento del saldo tra operazioni attive e passive realizzato dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al medesimo periodo tra il 2020 e il 2021 (il cosiddetto “extraprofitto”). Sono esclusi i soggetti che conseguono un incremento del saldo fino a 5 milioni di euro o, comunque, inferiore al 10 per cento.

Successivamente, l’articolo 55 del decreto legge n. 50 del 2022 (convertito dalla legge n. 91 del 2022, ha aumentato dal 10 al 25 per cento l’imposta sugli extraprofitti nel settore energetico introdotta con il D.L. n. 21/2022 e ne ha esteso il periodo di applicazione di un mese, fino al 30 aprile 2022. Inoltre, ha previsto che il contributo fosse versato in due date: un acconto del 40 per cento entro il 30 giugno 2022 e il saldo entro il 30 novembre 2022.

 

Riguardo all’ambito soggettivo di applicazione, sono tenuti al versamento del contributo, previsto a titolo di prelievo solidaristico straordinario dall’articolo 37, i soggetti che esercitano in Italia le attività di:

§  produzione di energia elettrica per la successiva rivendita;

§  produzione di gas metano;

§  estrazione di gas naturale;

§  rivendita di energia elettrica, gas metano e gas naturale;

§  produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi;

§  importazione a titolo definitivo, oppure introduzione nel territorio italiano da altri stati dell’UE, di energia elettrica, gas naturale, gas metano e prodotti petroliferi.

Sono dunque esclusi gli auto produttori di energia elettrica e i soggetti, come il GME, che svolgono l’attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell’energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti.

Gli adempimenti, anche dichiarativi, e le modalità di versamento del contributo in oggetto sono stati definiti con provvedimento dell’Agenzia delle entrate 17 giugnon 2022.

 

Per approfondimenti sulla disciplina del contributo straordinario si rinvia alla scheda sull’articolo 37 del dossier dei Servizi studi di Camera e Senato sul disegno di legge di conversione del citato decreto-legge n. 21.

Si veda anche la scheda sull’articolo 55 del dossier sul decreto-legge n. 50 del 2022.

 


Articolo 43
(Disposizioni finanziarie)

 

 

L’articolo 43 reintegra parzialmente le riduzioni degli stanziamenti disposte dal decreto-legge n. 50 del 2022 (comma 1), reca la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento in esame e indica le corrispondenti fonti di copertura finanziaria (comma 2), modifica conseguentemente l'allegato 1 della legge di bilancio 2022 relativo ai risultati differenziali del bilancio dello Stato (comma 3), autorizza le occorrenti variazioni di bilancio per l’attuazione della legge n. 99 del 2022 (Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore), autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del provvedimento in esame (comma 5).

 

In particolare, il comma 1 dispone che, a parziale reintegrazione delle riduzioni operate con l’articolo 58, comma 4-bis, del decreto-legge n. 50 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 2022, gli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle Missioni e dei Programmi di cui all’allegato 1 al presente decreto sono incrementati per gli importi indicati nel medesimo allegato (si veda la tabella seguente). Ai relativi oneri, pari a 1.730 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi del comma 2.

 

Allegato 1

(articolo 43, comma 1)

 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

importi in milioni di euro in termini di competenza e cassa

 

 

MISSIONE/programma

2022

23. FONDI DA RIPARTIRE (33)

                                   500

23.2 Fondi di riserva e speciali (2)

                                 400

23.1 Fondi da assegnare (1)

                                 100

 

 

1. POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO E TUTELA DELLA FINANZA PUBBLICA (29)

                                   700

1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte (5)

                                 700

 

 

7. COMPETITIVITA' E SVILUPPO DELLE IMPRESE (11)

                                 530

7.2 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (9)

                                 530

TOTALE

                               1.730

 

Si rammenta che il sopra menzionato articolo 58, comma 4-bis, del decreto-legge n. 50 del 2022, provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal decreto-legge n. 80 del 2022, confluito nel medesimo decreto n. 50, pari a 3.043,98 milioni di euro per l’anno 2022, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, di determinate missioni e programmi del Ministero dell’economia e delle finanze. In particolare, la disposizione provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 2 (bonus sociale energia elettrica e gas), 1-bis (azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il terzo trimestre 2022) e 1-ter (riduzione dell’IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il terzo trimestre dell'anno 2022) confluiti dal decreto-legge n. 80 del 2022 nel decreto-legge n. 50 del 2022.

 

Il comma 2 reca innanzitutto la quantificazione degli oneri derivanti dagli articoli 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 35 e dal comma 1 del presente articolo, determinati in:

-         14.701,73 milioni di euro per l’anno 2022,

-         1.149,9 milioni di euro per l’anno 2023,

-         91,82 milioni di euro per l’anno 2024 e

-         45 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030,

che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 15.018,93 milioni di euro per l’anno 2022.

Il comma indica inoltre le seguenti fonti di copertura finanziaria:

a)     quanto a 86,77 milioni di euro per l’anno 2023, che aumentano a 107,74 milioni di euro in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall’articolo 8, recante disposizioni in materia accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti (si veda la relativa scheda di lettura);

b)     quanto a 537,57 milioni di euro per l’anno 2023, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dagli articoli 8 (si veda sopra) e 21, recante disposizioni in materia di anticipo della rivalutazione delle pensioni all’ultimo trimestre 2022 (si veda la relativa scheda di lettura);

c)      quanto a 630 milioni di euro per l’anno 2022, mediante corrispondente riduzione, in relazione alle risultanze emerse dall’attività di monitoraggio a tutto il 30 giugno 2022, delle risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del decreto legislativo n. 230 del 2021 (Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico);

 

Secondo quanto riportato dal Governo nella relazione tecnica,  tale riduzione è sostenibile in relazione alle risultanze emerse dall’attività di monitoraggio a tutto il 30 giugno 2022, che dà evidenza della stima sulla base degli elementi disponibili alla predetta data (oneri contabilizzati e domande pervenute a tutto giugno, da liquidare a luglio) di minori oneri valutati per l’anno 2022 rispetto alle risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del decreto legislativo n. 230 del 2021, per l’attuazione del c.d. Assegno unico. In sintesi, rispetto alla previsione originaria per l’anno 2022 (14.219,5  milioni di euro) si valutano economie pari a circa 634,5 milioni di euro, importo prudenzialmente arrotondato a 630 milioni di euro.

Per gli anni successivi (dal 2023), sempre secondo quanto riportato nella relazione tecnica, si confermano i valori di previsione di cui all’articolo 6, comma 8 del decreto legislativo n. 230 del 2021 per l’effetto combinato, da un lato, di quanto in corso di rilevazione per l’anno 2022 e, dall’altro, della significativa maggiore indicizzazione ai prezzi degli importi individuali e delle soglie di accesso rispetto al contesto macroeconomico sottostante le valutazioni a base del citato decreto legislativo n. 230 del 2021 (tenuto anche conto che è prevedibile un incremento del numero dei beneficiari con riferimento ad un istituto di nuova introduzione).

 

d)     quanto a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2030, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento del Ministero dello sviluppo economico;

e)      quanto a 50 milioni di euro per l’anno 2022 e 45 milioni nell’anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2008;

f)       quanto a 500 milioni di euro per l’anno 2023 e 50 milioni di euro per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nell’ambito del programma «Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria», azione «Interessi sui conti di tesoreria» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze;

g)     mediante il ricorso all’indebitamento autorizzato dal Senato della Repubblica il 27 luglio 2022 e dalla Camera dei deputati il 28 luglio 2022 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 243 del 2012.

 

Si rammenta che il Governo ha presentato il 26 luglio una Relazione al Parlamento ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 243 del 2012. L’articolo 6 prevede che scostamenti temporanei del saldo di bilancio strutturale dall’obiettivo programmatico sono consentiti esclusivamente in caso di eventi eccezionali, da individuare in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea. Se il Governo, al fine di fronteggiare gli eventi eccezionali, ritiene indispensabile discostarsi temporaneamente dall’obiettivo programmatico, presenta alle Camere, per le conseguenti deliberazioni, una Relazione con cui aggiorna gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, nonché una specifica richiesta di autorizzazione che indichi la misura e la durata dello scostamento, stabilisca le finalità alle quali destinare le risorse disponibili in conseguenza dello stesso e definisca il piano di rientro verso l’obiettivo programmatico. A differenza delle Relazioni presentate in passato, in quella dello scorso luglio il Governo conferma per l’anno 2022 i saldi programmatici già autorizzati con la precedente Relazione al Parlamento di aprile scorso e incorporati nel quadro programmatico del Documento di economia e finanza 2022 (DEF). La Relazione presenta un parziale aggiornamento del quadro tendenziale di finanza pubblica – che dovrà essere successivamente aggiornato e integrato dalla Nota di aggiornamento del DEF (NADEF) – basato sul monitoraggio delle entrate e delle spese al 30 giugno, dal quale risulterebbe una previsione dell’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche per il 2022 inferiore rispetto a quello programmatico indicato nel DEF.

 

Il comma 3 dispone la sostituzione dell’allegato 1 alla legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021), con l’allegato 2 annesso al presente decreto.

 

Tale allegato era stato precedentemente sostituito dall'articolo 58, comma 5, del decreto-legge n. 50 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 2022, e, successivamente, dall'articolo 38, comma 2-bis, del decreto-legge n. 21 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022.

 

Si rammenta che, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 21, comma 1-ter, lettera a) della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), il comma 1 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022 determina, mediante rinvio all'allegato 1 annesso alla legge di bilancio medesima, i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, entrambi in termini di competenza e di cassa, per ciascun anno del triennio di riferimento (2022, 2023 e 2024).

I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

Si rammenta, inoltre, che il saldo netto da finanziare (SNF) è pari alla differenza tra le entrate finali e le spese finali iscritte nel bilancio dello Stato, cioè la differenza tra il totale delle entrate e delle spese al netto delle operazioni di accensione e rimborso prestiti.

Il ricorso al mercato finanziario, invece, rappresenta la differenza tra le entrate finali e il totale delle spese. Esso indica la misura in cui occorre fare ricorso al debito per far fronte alle spese che non sono coperte dalle entrate finali. Tale importo coincide, pertanto, con l’accensione dei prestiti.

Si rammenta, infine, che, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 21, comma 1-ter, della legge di contabilità e finanza pubblica, i livelli del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario sono determinati dal presente articolo coerentemente con gli obiettivi programmatici del saldo del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 10, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica medesima, riguardante i contenuti del Documento di economia e finanza pubblica (DEF).

 

Nuovo allegato 1 alla legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021)

(tra parentesi i valori dell’allegato 1 della legge di bilancio 2022, come da ultimo sostituiti dall'art. 38, comma 2-bis, D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 maggio 2022, n. 51.)

(milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI

 

 

COMPETENZA

 

2022

2023

2024

Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge

228.300

(205.133)

184.748

(180.500)

119.970

(116.942)

Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)

505.647

(482.480)

494.848

(490.600)

438.645

(435.617)


 

 

CASSA

2022

2023

2024

Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge

305.300

(282.133)

249.748

(245.500)

177.170

(174.172)

Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)

582.672

(559.505)

559.848

(555.600)

495.845

(492.817)

(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

 

 

Il comma 4 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l’attuazione della legge n. 99 del 2022 (Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore).

 

Il comma 5, infine, ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell’economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l’emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.


Articolo 44
(Entrata in vigore)

 

L'articolo 44 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

 

Il decreto-legge è dunque vigente dal giorno 10 agosto 2022.

 

 



[1]              Recante "Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della L. 27 dicembre 1997, n. 449".

[2]              Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE.

[3]              Per "cliente finale" s'intende il cliente che acquista energia elettrica e/o gas naturale per uso proprio.

[4]              La famiglia tipo ha consumi medi di energia elettrica di 2.700 kWh all'anno e una potenza impegnata di 3 kW; per il gas i consumi sono di 1.400 metri cubi annui

[5]              Per anno scorrevole si intende l'anno composto dal trimestre oggetto dell'aggiornamento e i tre trimestri precedenti, considerando anche il consumo associato ad ogni trimestre.

[6]              La deliberazione del 30 aprile 2015, 200/2015/R/COM – Bolletta 2.0 – prevede dal 1° gennaio 2016, una diversa aggregazione delle singole componenti nella fatturazione in bolletta ai clienti finali, ed in particolare le voci che erano comprese nei Servizi di vendita confluiscono tal quali nella voce Spesa per la materia energia, mentre le voci che erano comprese nei Servizi di rete confluiscono in due distinte aggregazioni che sono la Spesa per il trasporto e la gestione del contatore (distribuzione, misura, trasporto, perequazione della trasmissione e distribuzione, qualità) e la Spesa per oneri di sistema.

[7]              La famiglia tipo ha consumi medi di energia elettrica di 2.700 kWh all'anno e una potenza impegnata di 3 kW; per il gas i consumi sono di 1.400 metri cubi annui

[8]              Per anno scorrevole si intende l'anno composto dal trimestre oggetto dell'aggiornamento e i tre trimestri precedenti, considerando anche il consumo associato ad ogni trimestre.

[9]              La deliberazione del 30 aprile 2015, 200/2015/R/COM – Bolletta 2.0 – prevede, a partire dal 1° gennaio 2016, una diversa aggregazione delle singole componenti nella fatturazione in bolletta ai clienti finali, ed in particolare le voci che erano comprese nei Servizi di vendita confluiscono tal quali nella voce Spesa per la materia gas naturale, mentre le voci che erano comprese nei Servizi di rete confluiscono in due distinte aggregazioni che sono la Spesa per il trasporto e la gestione del contatore (distribuzione, misura, trasporto, perequazione della distribuzione e qualità) e la Spesa per oneri di sistema (perequazione della commercializzazione della vendita, morosità per i servizi di ultima istanza e interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo fonti rinnovabili).

[10] Convertito, con modificazioni in legge n. 51/2022.

[11] l comma 4 dell’articolo 7 del D.L. n. 21/2022 ha assegnato all’Unità di missione un contingente di 8 unità di personale non dirigenziale, con possibilità di utilizzo del comando.

 

[12]            Ai sensi del comma 197 dell’articolo 2 della legge, lo svolgimento delle attività di verifica dell’Ufficio prezzi può essere disciplinato da convenzioni non onerose stipulate fra le camere di commercio, i comuni e gli altri enti interessati e la prefettura-ufficio territoriale del Governo, che individuano anche le modalità di rilevazione e di messa a disposizione dei consumatori, anche in forma comparata, delle tariffe e dei prezzi rilevati.

[13]            Le Camere fanno fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente (comma 203). Sul sito del MISE è pubblicato l’elenco dei Responsabili degli uffici prezzi delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

[14]            L'incarico di Garante è stato ricoperto nel tempo da Antonio Lirosi (dall’istituzione fino a febbraio 2009), Luigi Mastrobuono (da febbraio a giugno 2009), Roberto Sambuco (da luglio 2009 a luglio 2012), Gianfrancesco Vecchio (da ottobre 2012 al 30 novembre 2016), Andrea Napoletano (dal 19 giugno 2017 al 31 luglio 2018). Dal 3 gennaio 2019 ad aprile 2021, la funzione è stata ricoperta da Salvatore Barca.

[15]            La relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto stima altresì un effetto positivo indotto per il 2024, pari a 0,6 milioni di euro (la relazione tecnica è reperibile nell'A.S. n. 2685).

[16]            Di cui all'articolo 112 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, e successive modificazioni.

[17]            Per alcune fattispecie di ampliamento delle esenzioni, cfr. l’articolo 1, comma 184-bis, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni.

[18]            Legge 27 aprile 2022, n. 34, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”.

[19]            Contenuta al comma 449, lett. d-sexies), della legge n. 232/2016

[20] Le norme richiamate dal suddetto comma 568 riguardano: - contributi ai comuni che abbiano deliberato la procedura di riequilibrio finanziario (art. 53 D.L. n. 104/2020); - contributi in favore degli enti in difficoltà finanziarie imputabili alle condizioni socio-economiche dei territori (art. 1, comma 775, legge n. 178/2020); - contributi per gli enti locali che abbiano registrato un peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all’esercizio precedente, a seguito della ricostituzione del Fondo anticipazioni di liquidità – FAL (art. 52, comma 1, D.L. n. 73/2021); - contributi per il concorso al pagamento del debito dei comuni capoluogo delle città metropolitane (art. 38, comma 1-septies, D.L. n. 34/2019); - contributi ai comuni della Regione siciliana e ai comuni sede di capoluogo di città metropolitana per la riduzione del disavanzo (art. 16, commi 8-bis e 8-quinquies, D.L. n. 146/2021); - contributi ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sicilia e Sardegna che abbiano intrapreso la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, che presentino criticità di bilancio di tipo strutturale, imputabili alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio (al fine di tenere conto della sentenza n. 115/2020 della Corte costituzionale), che presentino un indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), nel valore più recente disponibile, superiore al valore medio nazionale e che abbiano una capacità fiscale pro-capite inferiore a 510 euro (art. 1, commi 565 e 566, legge di bilancio 2022).

[21] Tale ultima disposizione, contenuta nel decreto legislativo recante la disciplina dei meccanismisanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma della legge n. 42 del 2009 (legge delega sul federalismo fiscale), reca la disciplina della relazione di inizio mandato provinciale e comunale, che le amministrazioni locali sono tenute a redigere, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell’unità economica e giuridica della Repubblica e il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa.La relazione di inizio mandato, volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell’indebitamento dei predetti enti, è predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale dell’ente, ed è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco entro il novantesimo giorno dall’inizio del mandato. Sulla base delle risultanze di tale relazione, il presidente della provincia o il sindaco in carica, ove ne sussistano i presupposti, possono ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti.

 

[22]            Si rinvia al tema web curato dal Servizio Studi – Dipartimento Bilancio della Camera dei deputati per un approfondimento sullo stato di dissesto e la procedura di riequilibrio finanziario degli enti locali, comprensivo di aggiornamenti relativi alle modifiche normative che hanno interessato tali istituti, in particolare a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, nonché alle principali pronunce della Corte costituzionale intervenute in materia.

[23]            La Corte dei conti, Sezione delle autonomie, con delibera n. 5 del 10 aprile 2018, pubblicata sulla GU n. 105 dell’8 maggio 2018, ha adottato le linee guida per l’esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza.

[24]  Il D.P.C.M. 17 dicembre 2021, con il quale si è proceduto al riparto delle risorse del Fondo, è stato pubblicato nella G.U. n. 41 del 18 febbraio 2022.

[25]            Al riguardo, cfr. infra.

[26]            Cfr. l'articolo 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro dei segretari comunali e provinciali per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999. Si ricorda altresì che, in base al citato articolo 31, alla successiva fascia B si accede con il superamento di un corso di specializzazione (sono ammessi a tale corso i segretari con almeno due anni di servizio nella fascia C); i segretari inseriti nella fascia B sono idonei alla titolarità di sedi di comuni con popolazione fino a 65.000 abitanti, (con esclusione dei comuni capoluogo di provincia); tuttavia, per il conferimento della titolarità di sedi di comuni con popolazione tra i 10.001 e i 65.000 abitanti, è richiesto il possesso di un'anzianità di servizio di almeno due anni in sedi con popolazione compresa tra i 3.001 e i 10.000 abitanti.

[27]            Cfr. l'articolo 2, comma 1, del citato decreto ministeriale del 29 aprile 2022.

[28]            L'articolo 2, comma 4, del citato decreto ministeriale del 29 aprile 2022 specifica che per la proroga occorre un'ulteriore motivata richiesta del sindaco. Riguardo al periodo successivo all'incarico in oggetto, cfr. l'articolo 3, comma 2, l'articolo 4 e l'articolo 5, comma 2, del suddetto decreto.

[29]            Riguardo a tale fascia, cfr. supra, in nota.

[30]            L'articolo 2, comma 1, del citato decreto ministeriale del 29 aprile 2022 specifica che la procedura di pubblicizzazione deve essere stata effettuata nei centoventi giorni precedenti alla richiesta di autorizzazione in oggetto.

[31]            I commi citati subordinano la possibilità della suddetta proroga alla condizione che siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti; tale condizione non si applica per le fattispecie oggetto delle norme transitorie in esame, le quali prevedono un'autonoma disciplina della proroga.

[32]            Si rammenta che la sospensione per le regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 del versamento delle quote capitali dei piani di ammortamento per il rimborso delle anticipazioni della liquidità, acquisite da ciascuna regione per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili ai sensi del D.L. n. 35 del 2013, è stata introdotta dall’articolo 44, comma 4, del D.L. n. 189/2016 per il periodo 2017-2021 con l'obiettivo di concorrere a una riduzione, lungo un orizzonte temporale quinquennale, del grado di rigidità dei bilanci regionali, gravati dagli oneri per gli interventi a sostegno del tessuto economico e imprenditoriale locale a seguito del sisma del 24 agosto u.s..La sospensione è stata successivamente prolungata fino al 2022 dall’articolo dall'articolo 39, comma 14-bis, lett. a) e b), del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162.

[33]            Si ricorda che il presente articolo 18, comma 1, inserisce un comma 9-bis nel suddetto articolo 9-ter.

[34]            Riguardo alle modalità di rilevazione della spesa, cfr. il comma 8 del citato articolo 9-ter del D.L. n. 78 del 2015, e successive modificazioni.

[35]            Di cui all'articolo 12 dell'intesa "in attuazione dell'articolo 1, comma 173, della L. 30 dicembre 2004, n. 311" (intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 23 marzo 2005).

[36]            Si ricorda che la classe A concerne i medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, mentre la classe H concerne i medicinali la cui somministrazione, oltre ad essere a carico del Servizio sanitario nazionale, è riservata alle strutture ospedaliere o è subordinata ad altre particolari condizioni.

[37]            Le novelle di cui al presente articolo concernono l'articolo 27 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, e successive modificazioni.

[38]            Riguardo al termine temporale per tale designazione, cfr. il comma 5-bis del citato articolo 27 del D.Lgs. n. 68 del 2011.

[39]            Il comma 5 del citato articolo 27 del D.Lgs. n. 68 del 2011 specifica che, al fine in oggetto, "si considerano in equilibrio economico le regioni che garantiscono l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza e di appropriatezza con le risorse ordinarie stabilite dalla vigente legislazione a livello nazionale, ivi comprese le entrate proprie regionali effettive".

[40]            Ai sensi del comma 7 del citato articolo 27 del D.Lgs. n. 68 del 2011, e successive modificazioni, al fine dell'individuazione delle cinque regioni in oggetto, si fa riferimento ai dati relativi al secondo esercizio precedente a quello interessato dalla procedura di riparto in corso; qualora essi non siano disponibili in tempo utile a garantire il rispetto del termine per l'individuazione medesima delle cinque regioni, si fa riferimento agli ultimi dati disponibili.

[41]            Cfr. il documento ministeriale nel presente link.

[42]            Si ricorda che il citato comma 5 dell'articolo 27 del D.Lgs. n. 68 del 2011 richiede altresì che nell'individuazione delle regioni si tenga conto dell'esigenza di garantire una rappresentatività in termini di appartenenza geografica al nord, al centro e al sud, con almeno una regione di piccola dimensione geografica.

                Riguardo al termine temporale e alle modalità di scelta delle tre regioni, cfr. anche il citato comma 5-bis dell'articolo 27 del D.Lgs. n. 68 del 2011.

[43]            Si ricorda che, precedentemente all'adozione della norma transitoria per il 2021, il riparto per il medesimo 2021 di una quota pari al 15 per cento delle risorse sulla base della suddetta popolazione regionale era stato contemplato dalla proposta regionale presentata dal Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome il 15 aprile 2021. Tale proposta è menzionata nella suddetta norma transitoria per il 2021 (di cui al citato comma 7 dell'articolo 27 del D.Lgs. n. 68 del 2011).

[44]            Riguardo a tale valore, cfr. il seguito della presente scheda.

[45]            Al fine della pesatura, si fa riferimento ai dati anagrafici relativi al secondo esercizio precedente a quello interessato dal riparto (cfr. il citato comma 7 dell'articolo 27 del D.Lgs. n. 68 del 2011).

[46]            L'applicazione di tale decreto sarebbe dovuta decorrere dal 2015.

[47]            Questi ultimi sono individuati dal citato comma 7 dell'articolo 27 del D.Lgs. n. 68 del 2011 mediante il richiamo dell'articolo 1, comma 34, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.

[48]            Riguardo ai criteri di determinazione di tali costi al fine in oggetto, cfr. il comma 6 del suddetto articolo 27 del D.Lgs. n. 68 del 2011. Riguardo al profilo temporale dei dati rilevanti per il computo in oggetto, cfr. supra, in nota.

[49]            Ai sensi del comma 3 del suddetto articolo 27 del D.Lgs. n. 68 del 2011.

[50]            Riguardo alla procedura in oggetto, cfr. i commi 1 e 1-bis del suddetto articolo 27 del D.Lgs. n. 68 del 2011.

[51]            Con il medesimo decreto si provvede all'assegnazione alle regioni "del 95 per cento del finanziamento degli obiettivi di piano sanitario nazionale".

                Alla determinazione provvisoria di cui al decreto in oggetto consegue che il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato alle erogazioni (in favore delle regioni) previste dal comma 1, lettera c), del suddetto articolo 27 del D.Lgs. n. 68 del 2011.

[52]            Sul punto, la circolare INPS n. 43 del 2022 precisa che nel mese di competenza di dicembre 2022 la riduzione in esame sarà riconosciuta sia con riferimento alla  retribuzione corrisposta nel mese, laddove inferiore o uguale al limite di 2.692 euro, sia con riferimento all’importo della tredicesima mensilità corrisposta nel medesimo mese, laddove inferiore o uguale a 2.692 euro. Laddove, invece, i ratei di mensilità aggiuntiva vengano erogati nei singoli mesi, fermo restando che la retribuzione lorda (imponibile ai fini previdenziali, al netto dei ratei di mensilità aggiuntiva corrisposti nel mese) sia inferiore o uguale al limite di 2.692 euro, la riduzione di cui trattasi sarà riconosciuta anche con riferimento ai ratei di tredicesima, qualora l’importo dei suddetti ratei non superi nel mese di erogazione l’importo di 224 euro (pari all’importo di 2.692 euro/12). Inoltre, la medesima circolare precisa che nelle ipotesi in cui un rapporto di lavoro, per il quale si stia fruendo della riduzione contributiva, cessi prima di dicembre 2022, la riduzione potrà essere applicata anche sulle quote di tredicesima corrisposte nel mese di cessazione, a condizione che l’importo di tali ratei sia inferiore o uguale a 2.692 euro, al fine di non determinare difformità di trattamento rispetto ai rapporti di lavoro che proseguono oltre il corrente anno.

[53]            Si ricorda che tale aliquota - che consiste nella percentuale applicata alla retribuzione per calcolare il montante contributivo annuo da rivalutare nel sistema contributivo – per i lavoratori dipendenti è pari al 33 per cento.

[54]            Riguardo a tale misura, cfr. la relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto (la relazione tecnica è reperibile nell'A.S. n. 2685).

[55]            Più in particolare, la rivalutazione si commisura al rapporto percentuale tra il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo all'anno di riferimento e il valore medio del medesimo indice relativo all'anno precedente.

                L'aumento della rivalutazione automatica dovuto viene attribuito, su ciascun trattamento, in misura proporzionale all'ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all'ammontare complessivo (articolo 34, comma 1, della L. 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni). Nella valutazione dell'importo complessivo dei trattamenti pensionistici del soggetto si deve tener conto (ai sensi del medesimo articolo 34, comma 1, della L. n. 448, e successive modificazioni) anche degli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi, assegni che sono quindi inclusi nella base di riferimento pur essendo estranei all'ambito di applicazione degli incrementi a titolo di perequazione.              

[56]            Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (cfr. l'articolo 24, comma 5, della L. 28 febbraio 1986, n. 41).

[57]            La decorrenza sia degli incrementi a titolo di perequazione sia dei relativi conguagli dal 1° gennaio (dell'anno successivo a quello rispettivamente di riferimento) è stata introdotta dall'articolo 14 della L. 23 dicembre 1994, n. 724.

[58]            Si ricorda che, ai fini in oggetto, si fa riferimento (in via interpretativa) all'importo del trattamento minimo INPS nell'anno precedente quello di applicazione della perequazione medesima. L'importo minimo in esame per il 2021 è stato pari a 6.702,54 euro.

[59]            Tali aliquote si applicano a decorrere dalla perequazione riconosciuta per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 478, della L. 27 dicembre 2019, n. 160.

                Riguardo ai criteri di calcolo per la perequazione nel biennio precedente, cfr. il comma 477 dello stesso articolo 1 della L. n. 160.

[60]            L'importo minimo in esame per il 2021 è stato pari a 6.702,54 euro.

[61]            Riguardo a tale misura, cfr., come detto, la relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto (la relazione tecnica è reperibile nell'A.S. n. 2685).

[62]            La norma fa infatti rinvio alle modalità di cui al citato comma 478 dell'articolo 1 della L. n. 160.

[63]            L'importo del trattamento minimo INPS per il 2022 è pari (come valore provvisorio) a 6.809,79 euro. Riguardo all'importo relativo al 2021, cfr. supra, in nota.

[64]            Il comma 2 quantifica anche gli effetti fiscali negativi indotti per il 2023, derivanti dal summenzionato anticipo (di cui al comma 1, lettera a)) dal 2022 al 2023 del conguaglio e del conseguente ricalcolo retroattivo (l'anticipo del ricalcolo sui ratei pregressi comporta una minore base imponibile fiscale per il 2023); tali effetti negativi trovano naturalmente compensazione nelle minori spese per il 2023 derivanti dal medesimo anticipo al 2022.

[65]            Ai sensi dell'articolo 33 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91. Si ricorda che il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

[66]            Riguardo a tale decreto, cfr. infra.

[67]            Riguardo alle determinazioni del decreto ministeriale, cfr. infra.

[68]            Dall'ambito dell'indennità in esame sono in ogni caso esclusi i soggetti che percepiscano un'indennità una tantum in base ad una delle fattispecie di cui agli articoli 31 e 32 del citato D.L. n. 50 del 2022, e successive modificazioni (tale esclusione è posta sia dal comma 1 sia dal comma 2 del summenzionato articolo 33 dello stesso D.L. n. 50).

[69]            I soggetti iscritti invece alla Gestione separata in qualità di titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa possono beneficiare di un'indennità una tantum ai sensi delle disposizioni di cui al citato articolo 32 del D.L. n. 50 del 2022 (cfr. ivi, in particolare, il comma 11).

[70]            Cfr. la faq del Ministero dell'economia e delle finanze, "Domande e risposte sulle nuove misure economiche – COVID-19, sezione lavoro", e la circolare dell'INPS n. 49 del 30 marzo 2020.

[71]            La relazione tecnica è reperibile nell'A.S. n. 2685.

[72]            Cfr., al riguardo, il comma 1 del citato articolo 33 del D.L. n. 50 del 2022.

[73]            Cfr. il relativo comunicato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

[74]            Cfr. l'articolo 31 del citato D.L. n. 50 del 2022.

[75]            Si ricorda che il 18 maggio 2022 è entrato in vigore il citato D.L. n. 50 del 2022.

[76]            Fondo di cui all'articolo 13-duodecies, comma 2, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.

[77]            Il Fondo è quindi destinato ad integrare il finanziamento e il supporto tecnico nel settore sanitario forniti dalla Banca Mondiale. Gli interventi - oggetto di finanziamento, da parte del Fondo, anche tramite il supporto tecnico dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e di altre organizzazioni - possono concernere in particolare la sorveglianza delle malattie, i sistemi di laboratorio, il personale sanitario, la comunicazione e la gestione delle emergenze, il coinvolgimento della comunità, la condivisione dei dati, l'armonizzazione normativa e la capacità di sviluppo coordinato, l'approvvigionamento, la distribuzione e la diffusione di contromisure e forniture mediche essenziali.

[78]            La relazione illustrativa è reperibile nell'A.S. n. 2685.

[79]            Gavi, The Vaccine Alliance è un organismo internazionale costituito in base ad una partnership mista (pubblico-privata) al fine di favorire l'uso equo e sostenibile dei vaccini nel mondo.

[80]            L'attuazione del programma COVAX è diretta, oltre che dall'OMS, dalla suddetta GAVI Alliance e dall'organizzazione internazionale CEPI (Coalizione internazionale per le innovazioni in materia di preparazione alla lotta contro le epidemie). La Commissione europea ha aderito al programma COVAX il 31 agosto 2020; l'Unione europea è uno dei soggetti finanziatori del programma.

[81]            La relazione illustrativa è reperibile, come detto, nell'A.S. n. 2685.

[82] Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15/2022.

 

[83] Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91/2022.

 

[84]            In particolare, si tratta di dare attuazione, nell’ambito della citata Missione 1, alla Riforma “R.1.2.: Supporto alla trasformazione della PA locale”, che prevede la creazione di una nuova società (“NewCo”) dedicata a Software development & operations management, incaricata dello svolgimento delle attività di sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni software e di servizi informatici, con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo e la gestione delle applicazioni che supportano i processi delle amministrazioni centrali nonché di consolidare,  nella NewCo, le competenze tecnologiche oggi frammentate tra una pluralità di attori istituzionali.

 

[85]            Adottato con deliberazione congiunta dei Presidenti degli Istituti che partecipano al capitale sociale, e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

[86] La Sez. II ha rifinanziato lo strumento, le cui risorse sono iscritte sul capitolo 7343/pg.1/MISE di 400 milioni nel 2022, di 250 nel 2023 e di 100 milioni per il 2024-2036.

[87] Sono previsti  i seguenti tre sub-investimenti:

·       I. 5.1.1 “Tecnologia PV (PhotoVoltaics)”: sostiene investimenti privati nel settore della produzione di pannelli fotovoltaici innovativi ad alto rendimento (con una dotazione finanziaria di 400 mln di euro);

·       I. 5.1.2 “Industria eolica”: sostiene investimenti privati nel settore della produzione di aerogeneratori di nuova generazione e taglia medio-grande (con una dotazione finanziaria di 100 mln di euro);

·         I. 5.1.3 “Settore batterie”: sostiene investimenti privati nel settore della produzione di batterie (con una dotazione finanziaria di 500 mln di euro);

[88] Si rinvia a:

·         Decreto ministeriale 27 gennaio 2022 - Attuazione dell’Investimento 5.1 “Rinnovabili e batterie” del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). L’utilizzo dello strumento agevolativo dei contrati di sviluppo, come era stato annunciato dal Ministro dell'economia e delle finanze Daniele Franco in audizione del 23 febbraio 2022 presso la V Commissione (allegato III alla documentazione depositata).

·         Decreto direttoriale25 marzo 2022 ha fissato dei termini per la presentazione delle domande di agevolazioni, dall’11 aprile 2022 fino all’11 luglio 2022 (la comunicazione dell’adozione del decreto è stata data in G.U. del 2 aprile 2022).

[89] Si rinvia a:

·         Circolare 28 marzo 2022, n. 120820 – Contratti di sviluppo. Valutazione del principio DNSH ai fini del finanziamento con le risorse del PNRR

·         Decreto ministeriale 13 gennaio 2022 – Attuazione dell’Investimento 5.2 “Competitività e resilienza delle filiere produttive” del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con il quale è stato raggiunto il target al 31/03/222.

·         Decreto Direttoriale 25 Marzo 2022 ha approvato i termini per la presentazione delle domande di agevolazioni, dall’11 aprile 2022 (di esso è stata data notizia in G.U. del 2 aprile 2022).

 

[90] Il D.M. di novembre 2021 ha aggiunto nell’articolo 5 del D.M. 9 dicembre 2014 la previsione (nuovo comma 4-bis) che i programmi di sviluppo riguardanti esclusivamente l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli possano essere accompagnati da investimenti per la creazione, ristrutturazione e ampliamento di strutture idonee alla ricettività e all'accoglienza dell'utente, finalizzati all'erogazione di servizi di ospitalità connessi alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Gli investimenti funzionali a tali servizi devono essere realizzati dai medesimi soggetti, proponente o aderenti, che realizzano i progetti di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Per gli investimenti per la ricettività e l'accoglienza le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti della disciplina sugli aiuti a sostegno della politica di coesione territoriale, dunque secondo i limiti e massimali della Carta degli aiuti a finalità regionale e del già citato GBER (cfr. art. 16 D.M. 9 dicembre che indica i massimali d’aiuto).

[91] Cfr. art. 6 del D.M.

[92] La sottoscrizione di un Accordo di sviluppo concernente la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli è, altresì, subordinata alla verifica della capacità del programma di sviluppo di determinare positivi effetti o sinergie con i sistemi di filiera diretta ed allargata regionali e/o nazionali.

[93] Gli IPCEI costituiscono una evoluzione della disciplina degli aiuti di Stato. Già l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea considera compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo. A livello europeo si considera i settori della ricerca e dello sviluppo tra i più esposti a rischi e incertezze connessi alle asimmetrie e imperfezioni dell'informazione, con scarsa propensione per gli investitori privati a finanziare progetti utili e parallela difficoltà per personale altamente qualificato di venire a conoscenza di adeguate opportunità di lavoro in imprese innovatrici.

[94]            In particolare, l'articolo 6, comma 1, del decreto prevede che, preliminarmente all'attivazione dell'intervento del Fondo IPCEI, ai fini dell'individuazione dei soggetti partecipanti alle iniziative da sostenere e della costituzione del raggruppamento progettuale, il MISE pubblichi sul proprio sito internet apposito invito a manifestare interesse, con riguardo al settore di intervento individuato dallo stesso invito e relativamente alle attività da realizzare sul territorio italiano.

[95]            Il massimale di aiuto statale - approvato dalla decisione di autorizzazione della Commissione C(2018) 8864 final (State Aid case SA.46595) del 18 dicembre 2018 - per il sostegno alle imprese italiane partecipanti, è stato pari a 789,365 milioni di euro. La dotazione di risorse a valere sull'art. 1, comma 203, della legge n. 145/2018, attivata per l'intervento, attuato ai sensi del decreto 30 ottobre 2019, è stato pari a 410,2 milioni di euro. Il D.M. di luglio 2021 ha dunque integrato la dotazione con risorse ulteriori pari a 325,9 milioni, derivanti dagli ulteriori stanziamenti autorizzati.

[96]            Con riferimento al PNRR e alle sue articolazioni, si rinvia all'apposita sezione del Portale della documentazione della Camera dei deputati. Per il monitoraggio dell'attuazione dei traguardi e degli obiettivi da conseguire entro il 30 giugno 2022, si veda il relativo dossier.

[97] Tra le altre cose, si prevede che le garanzie funzionali non  si applichino se la condotta prevista dalla  legge  come  reato  configura delitti  diretti  a  mettere  in  pericolo  o  a  ledere   la   vita, l'integrita'  fisica,  la  personalita'  individuale,  la libertà personale, la liberta' morale, la salute o l'incolumita'  di  una  o piu' persone. Le garanzie funzionali non si applicano poi per i delitti di cui agli articoli 289 (attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali)  e 294 (attentati contro i diritti politici del cittadino) del codice penale e di delitti contro l'amministrazione della giustizia, salvo che si tratti di condotte di favoreggiamento personale o reale indispensabili alle finalità istituzionali dei servizi di informazione per la sicurezza e poste in essere nel rispetto rigoroso delle procedure, sempre che tali condotte di favoreggiamento non si realizzino attraverso false dichiarazioni all'autorità giudiziaria oppure attraverso occultamento della prova di un delitto ovvero non siano dirette a sviare le indagini disposte dall'autorità giudiziaria. Le garanzie funzionali non si applicano altresì alle condotte previste come reato a norma dell'articolo 255 (soppressione, sottrazione o falsificazione di atti concernenti la sicurezza dello Stato) del codice penale e della legge n. 75 del 1958 (sfruttamento della prostituzione).