Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
|
---|---|
Autore: | Servizio Studi - Dipartimento Bilancio |
Titolo: | D.L. 36/2022: Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) |
Riferimenti: | AC N.3656/XVIII |
Serie: | Progetti di legge Numero: 569/2 |
Data: | 23/06/2022 |
Misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR)
Edizione provvisoria
D.L. 36/2022 – A.C. 3656
Parte I – Schede di lettura
Parte I – Schede di lettura
Servizio Studi
Tel. 06 6706-2451 - * studi1@senato.it - @SR_Studi
Dossier n. 542/2
Servizio Studi -
Dipartimento Bilancio
Tel. 06 6760-2233 - * - st_bilancio@camera.it - @CD_bilancio
Dipartimento Lavoro
Tel. 06 6760-4884 - * - st_lavoro@camera.it - @CD_lavoro
Progetti di legge n. 569/2
Parte II – Profili di carattere finanziario
Servizio Bilancio dello Stato - Verifica delle quantificazioni n. 458
Tel. 06 6760-2174 – 06 6760-9455 * bs_segreteria@camera.it
Servizio Commissioni – Segreteria V Commissione
Tel. 06 6760-3545 – 06 6760-3685 * com_bilancio@camera.it
La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
D22036b.docx
INDICE
Articolo 2, comma 5 (Nomina dell'Organismo indipendente di valutazione)
Articolo 3, commi 3-bis e 3-ter (Disposizioni concernenti l'amministrazione degli affari esteri)
Articolo 3, comma 4-bis (Stabilizzazione di personale nelle pubbliche amministrazioni)
Articolo 3, comma 4-ter (Corresponsione arretrati conseguenti ai rinnovi dei CCNL)
Articolo 3, comma 7 (Protocolli COVID-19 per lo svolgimento di concorsi)
Articolo 5 (Misure a favore dell'equilibrio di genere in ambito lavorativo)
Articolo 6, comma 4 (Personale non di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri)
Articolo 6, comma 8-bis (Contratti di lavoro a termine con le fondazioni lirico-sinfoniche)
Articolo 7, comma 2 (Norme in materia di potenziamento amministrativo dei piccoli comuni)
Articolo 7, commi 2-ter e 2-quater (Costo dei materiali necessari alla realizzazione di opere)
Articolo 7-bis (Nucleo di valutazione dell'impatto della regolamentazione)
Articolo 9, comma 1 (Non rinnovabilità delle assunzioni temporanee presso l’ufficio per il processo)
Articolo 9, comma 2 (Differimento assunzioni Mite)
Articolo 11, comma 1 (Potenziamento amministrativo delle Regioni)
Articolo 12 (Scuola nazionale dell'amministrazione)
Articolo 14, commi 1-4 (Reclutamento di studiosi vincitori di programmi e riconoscimenti europei)
Articolo 14, comma 4-bis (Durata della carica degli organi dell'ANVUR)
Articolo 14, commi 6-bis-6-sexies (Gruppi e settori scientifico-disciplinari)
Articolo 14, commi 6-septies-6-novies e 6-quaterdecies (Contratti di ricerca)
Articolo 14, comma 6-vicies bis (Personale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia)
Articolo 14, comma 6-vicies ter (Soppressione delle borse di studio universitarie post dottorato)
Articolo 14, comma 6-vicies quater (Disposizioni in materia di alloggi per studenti universitari)
Articolo 15 (Rafforzamento ANPAL)
Articolo 15-bis (Disposizioni in materia di patronati)
Articolo 15-ter (Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza)
Articolo 16-bis (Riorganizzazione e rafforzamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)
Articolo 16-ter (Rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero della difesa)
Articolo 16-quater (Assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato)
Articolo 17-bis, comma 1 e comma 2, lett. a) e lett. b), capoverso "961-bis" (Polizia di Stato)
Articolo 17-bis, comma 2, lett. b), capoverso "961-ter" (Organici dell'Arma dei Carabinieri)
Articolo 17-bis, comma 2, lett. b), capoverso "961-quater" (Organici della Guardia di finanza)
Articolo 17-bis, comma 2, lett. b), capoverso "961-quinquies" (Polizia penitenziaria)
Articolo 17-bis, comma 2, lett. b), capov. "961-septies" (Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)
Articolo 17-ter (Assunzioni di personale amministrativo del Ministero della giustizia)
Articolo 18 (Pagamenti elettronici, fatturazione elettronica, lotteria degli scontrini e superbonus)
Articolo 18-bis, commi 1 e 2 (Misure per favorire l’attuazione del PNRR)
Articolo 18-bis, commi 3-6 (Misure riguardanti il partenariato pubblico privato)
Articolo 18-bis, comma 9 (Concessioni autostradali e procedure CIPESS)
Articolo 18-bis, comma 11 (Assunzioni presso la Ragioneria generale dello Stato)
Articolo 18-bis, comma 12 (Oneri per la pubblicazione e la pubblicità legale degli appalti pubblici)
Articolo 18-ter (Disposizioni in materia di gioco pubblico)
Articolo 19 (Portale nazionale del sommerso)
Articolo 21, commi 1 e 2 (Utilizzo di economie degli Investimenti del PNRR)
Articolo 21, comma 2-bis (Commercializzazione dei diritti audiovisivi sul mercato internazionale)
Articolo 22 (Beni confiscati alla mafia)
Articolo 23, comma 4 (Concessioni di derivazioni per uso irriguo)
Articolo 23, comma 5 (Procedure di approvazione dei piani di bacino).
Articolo 23, commi 5-bis e 5-ter (Produzione di idrogeno e procedure autorizzative)
Articolo 23-bis (Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biomasse)
Articolo 25 (Obiettivi del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti)
Articolo 25-bis (Modifiche all'articolo 224 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152)
Articolo 26 (Supporto tecnico operativo per le misure attuative del PNRR di competenza del MITE)
Articolo 26-bis (Modifiche alla disciplina sanzionatoria degli illeciti ambientali)
Articolo 27 (Istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici)
Articolo 28 (Costituzione e disciplina della Società 3-I S.p.A.)
Articolo 29 (Acquisizione servizi cloud infrastrutturali)
Articolo 30, comma 8-bis (Modifiche al Codice dell'amministrazione digitale)
Articolo 32, comma 1, lettera a) (Fondo per l'innovazione tecnologica e digitale)
Articolo 32, comma 1, lett. a-bis) (Identità digitale e identificazione elettronica)
Articolo 32, comma 1, lett. b) (Sistema di gestione delle deleghe digitali)
Articolo 32, comma 1, lett. c-ter) (Scavi per la posa di infrastruttura a banda ultra-larga)
Articolo 32, comma 1-ter (Digitalizzazione settore agricolo, alimentare e forestale)
Articolo 32-bis (Modifiche al sistema pubblico di prevenzione del furto di identità)
Articolo 33 (Disposizioni urgenti per la realizzazione degli impianti di elettrificazione dei porti)
Articolo 33-bis (Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale)
Articolo 34 (Rafforzamento del sistema di certificazione della parità di genere)
Articolo 35, comma 1-bis (Compensi del collegio consultivo tecnico delle stazioni appaltanti)
Articolo 36, comma 2-ter (Funzioni della Soprintendenza speciale per il PNRR)
Articolo 37 (Disposizioni in materia di ZES e ZLS)
Articolo 37-bis (Contratto di logistica)
Articolo 37-ter (Disposizioni in materia di alloggi di edilizia residenziale pubblica)
Articolo 38 (Digitalizzazione agenzie «Tour Operator»)
Articolo 39 (Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico)
Articolo 42 (Modifiche all’art. 389 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza)
Articolo 44, comma 1, lettere da a) a d) (Formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie)
Articolo 44, comma 1, lettera d)-bis (Razionalizzazione delle classi di concorso)
Articolo 44, comma 1, lettere da e) a g) e i) (Reclutamento dei docenti delle scuole secondarie)
Articolo 45 (Valorizzazione del personale docente)
Articolo 46 (Perfezionamento della semplificazione della procedura di reclutamento degli insegnanti)
Articolo 47 (Misure per l’attuazione del PNRR di titolarità del Ministero dell’istruzione)
Articolo 48, comma 1, lett. b), c), d) (Abrogazioni)
Articolo 48, comma 1, lett. d-bis) (Abrogazione di obblighi relativi alla demolizione di veicoli)
Articolo 48-bis (Clausola di salvaguardia)
Articolo 49, comma 1 (Disposizioni finanziarie)
Articolo 49, comma 1-bis (Incremento per il 2022 del finanziamento dei centri di assistenza fiscale)
Articolo 49, comma 1-ter (Contabilità speciali aree terremotate)
Articolo 50 (Entrata in vigore)
Articolo 1
(Linee di indirizzo per la definizione dei nuovi profili professionali nelle pubbliche amministrazioni nell'ambito della pianificazione dei fabbisogni di personale)
L’articolo 1 integra la disciplina[1] sulle linee di indirizzo per le pubbliche amministrazioni[2] relative alla predisposizione dei rispettivi piani triennali dei fabbisogni di personale[3], prevedendo che tali linee di indirizzo concernano anche la definizione dei nuovi profili professionali, individuati dalla contrattazione collettiva, con particolare riguardo all’insieme di conoscenze, competenze e capacità del personale da assumere. Le nuove linee, in fase di prima applicazione, sono adottate entro il 30 giugno 2022.
La novella richiama anche la finalità di sostenere la transizione digitale ed ecologica delle pubbliche amministrazioni. Inoltre, la riformulazione operata dal Senato specifica che le conoscenze, competenze e capacità summenzionate sono definite anche con riferimento agli strumenti e alle tecniche di progettazione e partecipazione a bandi nazionali ed europei, nonché alla gestione dei relativi finanziamenti.
Si ricorda che, nella normativa finora vigente, le linee di indirizzo in oggetto[4] sono adottate con decreti di natura non regolamentare del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché di concerto con il Ministro della salute per gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, e previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali per quanto concerne le regioni, gli enti regionali, gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale e gli enti locali[5]; poiché la norma procedurale fa riferimento all'articolo 8, comma 6, della L. 5 giugno 2003, n. 131, in caso di mancata intesa non può essere attivata la procedura sostitutiva da parte del Consiglio dei ministri[6]. L'articolo 1 in esame, come detto, prevede che le nuove linee di indirizzo, in fase di prima applicazione, siano adottate entro il 30 giugno 2022; la riformulazione operata dal Senato prevede che esse siano adottate previo accordo concluso nella suddetta sede della Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali; al riguardo, si valuti l'opportunità di un coordinamento con la suddetta norma vigente nonché di chiarire se l'accordo sia necessario solo con riferimento alle linee relative ai piani triennali dei fabbisogni di personale degli enti summenzionati (regioni, enti regionali, enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, enti locali).
Si ricorda altresì che la formulazione già vigente prevede che le linee di indirizzo facciano riferimento anche ai fabbisogni, prioritari o emergenti[7].
Resta fermo che le linee di indirizzo devono rispettare il principio di salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica.
Si ricorda che il Piano nazionale di ripresa e resilienza prevede, nell'ambito di misure di riforma della pubblica amministrazione che entrino in vigore entro la fine del secondo semestre del 2022, la definizione dei profili professionali specifici per il settore pubblico, affinché siano attratte le competenze e le capacità necessarie[8].
L’articolo 2, modificato dal Senato, ai commi da 1 a 3, 6 e 7, prevede che, a far data dal 1° novembre 2022, le assunzioni a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche centrali, nelle autorità amministrative indipendenti nonché in Regioni ed enti locali, avvengano mediante concorsi ai quali si può accedere esclusivamente mediante la previa registrazione nel Portale InPa, operativo a far data dal 1° luglio 2022. A tal fine, reca disposizioni in ordine alle modalità del reclutamento e della registrazione presso il suddetto Portale (commi da 1 a 3).
Si introducono misure di semplificazione dei concorsi pubblici mediante la abrogazione di norme (comma 6).
Dal 1° novembre, i componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici svolti secondo le modalità previste per il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche dai concorsi pubblici unici, sono individuati, attraverso il predetto Portale del reclutamento, nel rispetto dei principi della parità di genere (comma 7).
In dettaglio, il comma 1 introduce l’articolo 35-ter al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165[9], prevedendo che le p.a. di cui all’art. 1, comma 2 del predetto decreto[10], le autorità amministrative indipendenti, le Regioni e gli enti locali[11], per le rispettive selezioni di personale a tempo determinato e indeterminato, che devono essere orientate alla massima partecipazione, si avvalgano del Portale www.InPA.gov.it, sviluppato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la gestione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 1, cpv. 35-ter, commi 1, 4 e 6).
La realizzazione del citato portale è stata prevista dall’art. 3, comma 7, legge 56/2019. Al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, per il triennio 2019-2021, infatti, la citata norma prevede lo sviluppo da parte del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri di un portale del reclutamento per la raccolta e la gestione, con modalità automatizzate[12] delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici e delle fasi delle procedure concorsuali, anche mediante la creazione del fascicolo elettronico del candidato.
Il comma 2 dell’articolo 2, precisa, poi che il Portale è operativo dal 1° luglio 2022 e, a decorrere dalla medesima data, può essere utilizzato dalle amministrazioni pubbliche centrali di cui all’articolo 1, comma 2, nonché dalle autorità amministrative indipendenti. Dal 1° novembre 2022 le medesime amministrazioni utilizzano il Portale per tutte le procedure di assunzione a tempo determinato e indeterminato. Resta fermo che i bandi di concorso per il reclutamento del personale sono pubblicati come documenti in formato aperto ed organizzati in una base di dati ricercabile in ogni campo sul predetto portale del reclutamento (secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80).
Il comma 2-bis introdotto al Senato, prevede che, dal 2023, la pubblicazione delle procedure di reclutamento sui siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento esoneri le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali, dall’obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta ufficiale (obbligo, si rammenta, oggi previsto all’articolo 4, commi 1 e 1-bis, del D.P.R. n. 487 del 1994).
Infine, il comma 3 dispone che ai concorsi banditi prima della data di entrata in vigore del decreto in esame continua ad applicarsi la disciplina vigente alla data di pubblicazione del bando.
Il Portale rientra nelle azioni per la realizzazione degli obiettivi di crescita digitale, di modernizzazione della P.A. e di rafforzamento della capacità amministrativa del settore pubblico previste dal PNRR, in particolare nelle aree di intervento della Missione 1, Investimento 2.1 (su cui, più diffusamente, si rinvia all’apposito tema sulle misure previste dal PNRR per il personale della PA e alla relativa tabella di attuazione).
Le procedure previste dall’art. 35-ter per la iscrizione al Portale del reclutamento e le modalità di utilizzo dello stesso da parte delle P.A
Il comma 1, cpv. 35-ter, commi 2, 3 e 5, prevede alcune disposizioni relative alle modalità di registrazione al Portale da parte degli utenti e di utilizzo delle informazioni in esso contenute da parte delle P.A.
Per la registrazione al Portale, l’interessato compila il proprio curriculum vitae, completo di tutte le generalità anagrafiche ivi richieste, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione[13], indicando un indirizzo PEC a lui intestato al quale intende ricevere ogni comunicazione relativa alla procedura cui intende partecipare, ivi inclusa quella relativa all’eventuale assunzione in servizio, unitamente ad un recapito telefonico. Una modifica introdotta al Senato prevede che, in alternativa all’indirizzo di posta elettronica certificata, possa essere indicato un domicilio digitale. La registrazione al Portale è gratuita e può essere realizzata esclusivamente mediante i sistemi di identificazione di cui all’articolo 64, commi 2-quater e 2-nonies, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L’iscrizione al Portale comporta il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Non si tiene conto delle iscrizioni che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per la registrazione nel Portale o richieste dai bandi di concorso (art. 35-ter, comma 2).
Le informazioni necessarie per l’iscrizione al Portale, le modalità di accesso e di utilizzo dello stesso da parte delle amministrazioni e quelle per la pubblicazione dei bandi di concorso sono definite entro il 31 ottobre 2022 con protocolli adottati d’intesa tra il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e ciascuna amministrazione. Per i reclutamenti delle amministrazioni di cui all’articolo 3, i protocolli tengono conto delle specificità dei rispettivi ordinamenti, inclusa quella di cui all’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (art. 35-ter, comma 3).
Circa i bandi di concorso per il reclutamento e per la mobilità del personale pubblico, essi sono pubblicati sul Portale secondo lo schema predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica. Il Portale garantisce l'acquisizione della documentazione relativa a tali procedure da parte delle amministrazioni pubbliche in formato aperto e organizza la pubblicazione in modo accessibile e ricercabile secondo parametri utili ai cittadini che intendono partecipare a tali procedure (art. 35-ter, comma 5).
La Relazione tecnica al decreto, premesso che le disposizioni sopra esaminate hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, evidenzia che l’investimento 2.1 Portale unico del reclutamento, dal valore complessivo di euro 20,5 mln, è funzionale a sviluppare l’infrastruttura, la rete e le procedure per sostenere i nuovi processi di reclutamento della pubblica amministrazione attraverso la creazione di una piattaforma unica di selezione per l’accesso alla pubblica amministrazione. Ad oggi, il Portale include oltre 6 milioni di profili professionali e consente la ricerca sull’intera platea dei circa 16 milioni di iscritti a Linkedin Italia, che ha consentito, tra l’altro, la selezione della task force di 1000 esperti per la semplificazione.
Il portale consente sotto il profilo tecnologico di assolvere a tutte le funzioni afferenti alla pubblicazione dei bandi e avvisi, alla gestione delle candidature e alla raccolta degli esiti delle prove concorsuali, ricevendo i risultati e gestendoli in piattaforma. Anche attraverso la mappa georeferenziata, è possibile ricercare e visualizzare sul Portale tutti i bandi per l’assunzione di personale con rapporto di lavoro subordinato e gli avvisi per il conferimento di incarichi professionali, visualizzare la sezione speciale della Gazzetta Ufficiale relativa ai concorsi e accedere al relativo archivio storico, anche al fine di assicurare la massima trasparenza delle selezioni nel settore pubblico; è inoltre possibile visualizzare e accedere ad una sezione dedicata ai bandi di concorsi organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Formez PA.
L’investimento contribuisce al conseguimento del seguente traguardo concordato a livello europeo:
• M1C1–56, da conseguire entro il primo semestre 2022 – È in fase di realizzazione lo sviluppo di ulteriori funzionalità atte a consentire:
o la piena integrazione del Portale con la piattaforma Step-One per la gestione delle candidature ai fini della realizzazione di procedure concorsuali;
o la gestione delle procedure di mobilità, attraverso un sistema di pubblicità unico e trasparente delle posizioni vacanti e l’utilizzo della piattaforma per la presentazione delle candidature.
Il comma 6 abroga i commi 8 e 9 dell’articolo 247 del dl 34/2020, che prevedono, rispettivamente:
a) che il requisito di accesso alle qualifiche e ai profili professionali del personale reclutato secondo le modalità previste dal medesimo articolo 247 (si tratta del personale non dirigenziale per il cui reclutamento, sulla base dei concorsi pubblici unici, sono adottate determinazioni, da ciascuna amministrazione o ente, in forza del piano triennale dei fabbisogni), sia individuato esclusivamente in base al titolo di studio definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, anche in deroga agli specifici titoli professionali previsti dalle singole pubbliche amministrazioni per ciascuna qualifica o profilo (comma 8);
b) che nelle more dell’adozione del decreto di cui all’articolo 3, comma 15, della legge 19 giugno 2019, n. 56[14], il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, individui i componenti delle commissioni esaminatrici sulla base di manifestazioni di interesse pervenute a seguito di apposito avviso pubblico[15]. A tal fine, i termini di cui al comma 10, dell’articolo 53, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativi all’autorizzazione a rivestire l’incarico di commissario nelle procedure concorsuali di cui al presente articolo, sono rideterminati, rispettivamente, in dieci e quindici giorni (comma 9).
Il comma 7 si riferisce ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici svolti secondo le modalità previste per i concorsi pubblici unici dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del D.L. 101/2013 o avvalendosi del supporto del Dipartimento della Funzione pubblica ai sensi dell'articolo 35, comma 5, del D. Lgs. 165/2001: essi dovranno essere individuati attraverso il predetto Portale del reclutamento, nel rispetto dei principi della parità di genere Una modifica introdotta al Senato ha aggiunto un’ulteriore prescrizione per l’individuazione di tali componenti, prevedendo la partecipazione di soggetti in possesso di requisiti di comprovata professionalità ed esperienza, tra cui anche specialisti in psicologia del lavoro e risorse umane.
L’articolo 4, comma 3-quinquies, del D.L. 101/2013, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del D. Lgs. 165/2001, si svolga mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento. I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato[16]. Inoltre, l’articolo 35, comma 5, del D. Lgs. 165/2001 prevede che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del d-l 101/2013, per le amministrazioni di cui al comma 4 (cioè il personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici), le restanti amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento delle proprie procedure selettive, possono rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM). Tale Commissione è nominata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione ed è composta dal Capo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede, dall'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e dal Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno, o loro delegati. La Commissione: a) approva i bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indìce i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici; c) valida le graduatorie finali di merito delle procedure concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; d) assegna i vincitori e gli idonei delle procedure concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate; e) adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie delle commissioni esaminatrici. A tali fini, la Commissione RIPAM si avvale di personale messo a disposizione dall'Associazione Formez PA.
Fino a tale data del 1° novembre 2022, il Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi della Commissione RIPAM, nomina i componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici unici sulla base di elenchi di nominativi scelti tra soggetti in possesso di requisiti di comprovata professionalità e competenza.
Una modifica introdotta al Senato prevede la procedura del sorteggio per tale scelta.
Gli elenchi dei nominativi richiamati dalla disposizione sono formati dalle amministrazioni destinatarie delle predette procedure concorsuali, che assicurano il rispetto del principio di trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa.
Le medesime disposizioni si applicano anche alla procedura di nomina delle sottocommissioni e dei comitati di vigilanza.
Riguardo all’autorizzazione a rivestire l’incarico di commissario nelle procedure concorsuali in oggetto, i termini di cui all’art. 53, comma 10, del D. Lgs. 165/2001 sono rideterminati, rispettivamente, in 10 e 15 giorni (anziché, rispettivamente, 30 e 45 giorni).
L’art. 53 del D. Lgs. 165/2001 prevede che l'autorizzazione deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza.
Viene contestualmente abrogato l’articolo 3, comma 15, della L. 56/2019, che prevedeva, nell’ambito di specifiche misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione, l’istituzione dell’Albo nazionale dei componenti delle commissioni esaminatrici di concorso.
L'Albo nazionale dei componenti delle commissioni esaminatrici di concorso era istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica e articolato in sottosezioni su base regionale e per aree o settori tematici omogenei. L'iscrizione all'Albo aveva durata di tre anni ed era rinnovabile per una sola volta.
La definizione dei requisiti per l’iscrizione al suddetto Albo, delle cause di incompatibilità e di inconferibilità dell'incarico, nonché delle modalità di gestione e di aggiornamento dell'Albo, veniva demandata ad apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze). Fino all'adozione del suddetto decreto (per il quale non veniva previsto un termine), si prevedeva che le commissioni esaminatrici continuassero ad essere costituite secondo le disposizioni vigenti in materia alla data di entrata in vigore del provvedimento.
L’articolo 2, comma 4, dispone che, in relazione agli avvisi di selezione di personale pubblicati dalle amministrazioni sul Portale del reclutamento InPA, gli obblighi di comunicazione ad eventuali controinteressati si intendono assolti mediante pubblicazione di un apposito avviso sul medesimo Portale da parte dell’amministrazione cui è indirizzata l’istanza di accesso agli atti o di accesso civico generalizzato.
La disposizione in commento prevede che, in relazione agli avvisi di selezione di personale pubblicati dalle amministrazioni sul Portale, l’amministrazione cui è indirizzata l’istanza di accesso agli atti o di accesso civico generalizzato - ai sensi del D.P.R. 184/2006 e del D.Lgs. 33/2013 (vedi infra) - assolva agli obblighi di comunicazione nei confronti di eventuali controinteressati attraverso la pubblicazione di un apposito avviso sul medesimo Portale.
Si ricorda, infatti, che in base agli artt. 3, co. 1, del D.P.R. 184/2006 e 5, co. 5, del D.Lgs. 33/2013 richiamati dalla disposizione in commento, la pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso è tenuta a darne comunicazione ai soggetti controinteressati mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica, per consentirgli, entro dieci giorni dalla ricezione, di presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso.
Come anticipato, i richiamati D.P.R. 184/2006 e D.Lgs. 33/2013 disciplinano il diritto di accesso ai documenti amministrativi esercitabile, rispettivamente, da chi ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso, nonché da chiunque voglia accedere all’atto senza alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente (cd. accesso civico).
Per completezza, si ricorda che, in base a quanto previsto dall’art. 1, co. 17-bis, del D.L. 80/2021, i bandi delle procedure di reclutamento e di mobilità del personale pubblico sono pubblicati come documenti in formato aperto ed organizzati in una base di dati ricercabile in ogni campo sul Portale.
Articolo 2, comma 5
(Nomina dell'Organismo indipendente di valutazione)
Il comma 5 dell'articolo 2 stabilisce che per la nomina dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV), presso le amministrazioni pubbliche, ci si avvalga del portale del reclutamento.
La disposizione in esame modifica l'articolo 14-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2009. Tale comma 2 prevede che i componenti dell'OIV siano nominati tra gli iscritti all'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione - previsto dal comma 1 del medesimo articolo 14-bis - previa procedura selettiva pubblica. Con la novella in esame si prevede che la medesima procedura selettiva sia espletata avvalendosi del portale del reclutamento, di cui all'articolo 3, comma 7, della legge n. 56 del 2019.
Si ricorda che il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 6 agosto 2020 reca la disciplina dell'Elenco nazionale dei componenti degli OIV.
L'articolo 3, comma 7, della legge n. 56 del 2019 ("Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo") dispone, con riferimento ai concorsi pubblici per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e per le agenzie e gli enti pubblici nazionali non economici, che il dipartimento della funzione pubblica provveda allo sviluppo di un portale del reclutamento. Il portale è finalizzato alla raccolta e alla gestione delle domande di partecipazione e delle fasi delle procedure concorsuali, in modalità automatizzata e nel rispetto delle previsioni relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di cui al regolamento (UE) 2016/679) e del Codice in materia di protezione dei dati personali (di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003), anche mediante la creazione di fascicolo elettronico del candidato.
L'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) è un soggetto nominato in ogni amministrazione pubblica dall'organo di indirizzo politico-amministrativo. Può essere costituito in forma collegiale con tre componenti o in forma monocratica. L'Organismo indipendente di valutazione:
§ monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi;
§ valida la Relazione sulla performance a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali;
§ garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi nonché dell'utilizzo dei premi;
§ propone, sulla base del sistema di misurazione e valutazione, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi.
L'OIV, inoltre, è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal dipartimento della funzione pubblica, supporta l'amministrazione sul piano metodologico e verifica la correttezza dei processi di misurazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione della performance organizzativa e individuale. In particolare, l'OIV formula un parere vincolante sull'aggiornamento annuale del Sistema di misurazione e valutazione. Promuove l'utilizzo da parte dell'amministrazione dei risultati derivanti dalle attività di valutazione esterna delle amministrazioni e dei relativi impatti ai fini della valutazione della performance organizzativa.
Articolo 3, commi 1-4 e 6
(Modifiche della disciplina sullo svolgimento
delle procedure concorsuali pubbliche)
L’articolo 3, commi da 1 a 4 e 6 apporta alcune modifiche alla procedura semplificata per lo svolgimento dei concorsi pubblici relativi al reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni - ad eccezione di quello in regime di diritto pubblico, come specificato dal Senato - prevedendo per i concorsi banditi successivamente al 1° maggio 2022:
§ l’espletamento di almeno una prova scritta (rispetto all’unica finora prevista);
§ la valutazione delle competenze indicate nel bando e, per gli alti profili, delle esperienze lavorative pregresse, nonché – come specificato dal Senato – delle abilità residue per i soggetti disabili;
§ la possibilità di prevedere forme di preselezione;
§ la possibile integrazione delle commissioni esaminatrici con esperti in valutazione delle competenze e selezione;
§ in relazione a specifiche esigenze o per scelta organizzativa, la possibilità di prevedere per tutti i concorsi, e non solo per quelli svolti durante la fase emergenziale come previsto finora, lo svolgimento in modo non contestuale delle prove concorsuali.
Viene altresì contestualmente abrogata la disciplina transitoria per i concorsi, relativi al medesimo personale, banditi nel corso della fase emergenziale.
La disposizione, inoltre, attribuisce ad un Decreto del presidente della Repubblica, da adottarsi entro il 31 dicembre 2022, l’aggiornamento della disciplina sui concorsi pubblici dettata dal D.P.R. n. 487 del 1994.
Nel dettaglio, con l’introduzione del nuovo articolo 35-quater al D.Lgs. 165/2001 e la contestuale abrogazione di alcune disposizioni di cui all’art. 10 del D.L. 44/2021 che hanno regolato finora lo svolgimento dei concorsi con modalità semplificate, nei concorsi per il personale non dirigenziale - ad eccezione di quello in regime di diritto pubblico, come specificato nel corso dell’esame al Senato - banditi dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, del D.Lgs. 165/2001[17], ivi inclusi quelli indetti dalla Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) successivamente al 1° maggio 2022 - la norma in commento, sempre garantendo il profilo comparativo (comma 1, cpv. “Art. 35-quater, lett. a)”):
§ prevede l’espletamento di almeno una prova scritta (in luogo dell’unica prova scritta finora prevista), specificando che la stessa può avere anche un contenuto teorico-pratico;
§ specifica che la prova orale comprende l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera, ai sensi - come specificato nel corso dell’esame al Senato - dell’art. 37 del medesimo D.Lgs. 165/2001[18];
§ specifica che le prove di esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità non solo manageriali, come attualmente previsto, ma anche di quelle logico-tecniche e comportamentali, come specificato nel corso dell’esame al Senato. Sempre nel corso dell’esame al Senato si è disposto che l’accertamento delle competenze manageriali avvenga solo per la selezione dei profili che svolgono tali compiti e che per profili iniziali e non specializzati le prove di esame danno particolare rilievo all'accertamento delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini. Le suddette competenze devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell’impiego per il profilo ricercato, nonché – come specificato nel corso dell’esame al Senato - delle abilità residue per i soggetti disabili;
§ dispone un contemperamento tra l’ampiezza della valutazione delle competenze e l’esigenza di assicurare tempi rapidi e certi di svolgimento del concorso nel rispetto dei principi di imparzialità, efficienza, efficacia e celerità di espletamento, di integrità, trasparenza e omogeneità delle prove, nonché di sicurezza e tracciabilità delle comunicazioni.
La norma in commento prevede inoltre, sempre con riferimento ai concorsi banditi successivamente al 1° maggio 2022 (comma 1, cpv. “Art. 35-quater, lett. c) e d)” e comma 2):
§ la possibilità che le prove di esame siano precedute da forme di preselezione, con test predisposti anche da imprese e soggetti specializzati in selezione di personale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, che possono riguardare l’accertamento delle conoscenze o il possesso delle competenze indicate nel bando;
§ che i contenuti di ciascuna prova siano disciplinati dalle singole amministrazioni responsabili dello svolgimento delle procedure concorsuali, le quali adottano la tipologia selettiva più conferente con la tipologia dei posti messi a concorso, prevedendo che per l’assunzione di profili specializzati siano valutate, oltre alle competenze, anche le esperienze lavorative pregresse e pertinenti, svolte anche presso la stessa amministrazione che indice il concorso, come specificato nel corso dell’esame al Senato, nonché delle abilità residue per i soggetti disabili, come stabilito nel corso dell’esame al Senato.;
§ la possibilità che le predette amministrazioni prevedano che nella predisposizione delle prove le commissioni siano integrate da esperti in valutazione delle competenze e selezione senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
§ in relazione a specifiche esigenze o per scelta organizzativa dell’amministrazione procedente, la possibilità di prevedere per tutti i concorsi, e non solo per quelli svolti durante la fase emergenziale come previsto finora, lo svolgimento in modo non contestuale delle prove concorsuali. Si conferma che nelle selezioni non contestuali le amministrazioni assicurano comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.
Restano ferme le altre modalità semplificate di svolgimento dei concorsi pubblici già previste dal richiamato articolo 10 del D.L. 44/2021, ossia:
§ l’utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l’identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente (comma 1, cpv. “Art. 35-quater, lett. b)”);
§ per i profili qualificati ad elevata specializzazione tecnica, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali (comma 1, cpv. “Art. 35-quater, lett. e)”);
§ la possibilità che i titoli, inclusi i titoli di servizio, e l'eventuale esperienza professionale concorrano alla formazione del punteggio finale in misura non superiore a un terzo (comma 1, cpv. “Art. 35-quater, lett. f)”);
§ in relazione a specifiche esigenze o per scelta organizzativa dell’amministrazione procedente, la possibilità per le amministrazioni di prevedere l’utilizzo di sedi decentrate per lo svolgimento delle prove concorsuali, nel rispetto - come specificato nel corso dell’esame al Senato - dell'eventuale adozione di misure compensative per lo svolgimento delle prove da parte dei candidati con disabilità (accertata ai sensi della L. 104/1992) o con disturbi specifici dell'apprendimento (accertati ai sensi della L. 170/2010)[19] (comma 1, cpv. “Art. 35-quater, comma 2”);
§ che le commissioni esaminatrici dei concorsi possono essere suddivise in sottocommissioni, per ciascuna delle quali è nominato un presidente, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto e che la commissione definisca in una seduta plenaria preparatoria procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le sottocommissioni, pubblicati nel sito internet dell'amministrazione procedente contestualmente alla graduatoria finale (comma 1, cpv. “Art. 35-quater, comma 3”).
Sul tema, si segnala che l’articolo 2, comma 7, del decreto legge in esame (alla cui scheda di lettura si rimanda) dispone che dal 1° novembre 2022 i componenti delle commissioni e delle sottocommissioni esaminatrici dei concorsi pubblici unici svolti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici e delle procedure selettive svolte dalle restanti amministrazioni pubbliche sono individuati nel rispetto dei principi della parità di genere, attraverso il Portale unico del reclutamento. Sino a tale sono invece individuati sulla base di elenchi di nominativi scelti tra soggetti in possesso di requisiti di comprovata professionalità e competenza, formati dalle amministrazioni destinatarie delle predette procedure concorsuali.
Si specifica altresì che le procedure di reclutamento in oggetto si svolgono con modalità che ne garantiscano l’imparzialità, l'efficienza, l’efficacia e la celerità di espletamento, che assicurino l’integrità delle prove, la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, ricorrendo all’utilizzo di sistemi digitali diretti anche a realizzare forme di preselezione ed a selezioni decentrate (comma 1, cpv. “Art. 35-quater, comma 2”).
A seguito della introduzione del suddetto nuovo art 35-quater vengono abrogati (comma 2) i commi da 1 a 7 del richiamato art. 10 del D.L. 44/2021 contenenti:
§ disposizioni analoghe a quelle previste dalle norme in esame;
§ disposizioni transitorie per i concorsi banditi ed effettuati nel corso della fase emergenziale, che prevedevano la facoltatività della prova orale e della fase di valutazione dei titoli, in deroga alla disciplina a regime che prevede l’obbligatorietà di entrambe;
§ disposizioni specifiche per l’assunzione, avvenuta nel frattempo, di personale a tempo determinato nelle amministrazioni pubbliche operanti nel Mezzogiorno, autorizzate dalla normativa vigente (art. 1, co. 179, della L. 178/2020), nel limite massimo di 2.800 unità, al fine di garantire la definizione e l’attuazione interventi di politica di coesione nell’ambito della programmazione 2014-2020 e 2021-2027.
Sul punto, si ricorda che il comma 8 dell’articolo 10 del D.L. 44/2021 – non abrogato dall’articolo in commento – dispone[20] esplicitamente che le suddette modalità semplificate non si applicano alle procedure di reclutamento del personale in regime di diritto pubblico[21]. Alla luce di tale previsione, si valuti l’opportunità di modificare il rinvio contenuto nel richiamato comma 8, riferendolo al nuovo articolo 35-quater del D.Lgs. 165/2001 e non, come attualmente previsto, ai commi da 1 a 7 dell’articolo 10 del D.L. 44/2021, abrogati dalla disposizione in commento.
Come anticipato, ai concorsi banditi prima del 1° maggio 2022 (data di entrata in vigore del decreto legge in esame), continua ad applicarsi la disciplina vigente alla data di pubblicazione del bando (comma 4).
Viene altresì demandato ad un Decreto del Presidente della Repubblica - da adottarsi (ai sensi dell’art. 17, co. 2, della L. 400/1988) entro il 31 dicembre 2022, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione – l’aggiornamento delle norme relative allo svolgimento dei concorsi pubblici dettate dal D.P.R. 487/1994, nel rispetto delle misure introdotte dal presente articolo 3 e dei seguenti criteri (comma 6):
§ raccolta organica delle disposizioni regolamentari che disciplinano la medesima materia, adeguando la normativa alla nuova disciplina di livello primario;
§ semplificazione e coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, del testo delle disposizioni vigenti, assicurando l’unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina;
§ indicazione espressa delle disposizioni da abrogare tra quelle previste dai decreti legge n. 101 del 2013, n. 34 del 2020 e n. 44 del 2021, dalla legge n. 76 del 2021 e di ogni altra disposizione incompatibile con quelle introdotte dal presente decreto.
Si ricorda che l’emanazione dei decreti legge n. 80 e n. 44 del 2021 costituisce uno dei traguardi previsti dal PNRR per l’attuazione della Riforma del pubblico impiego (M1C1-56) – da realizzarsi entro la fine del secondo trimestre del 2022 con la modifica del richiamato DPR 487/1994, da realizzarsi entro il 31 dicembre 2022, come disposto dall’art. 3, co. 6, del D.L. 36/2022.
Si segnala, inoltre, che la Relazione illustrativa allegata al provvedimento in esame rileva che l’intero articolo 3 integra gli elementi costitutivi della predetta Riforma del pubblico impiego.
Articolo 3, comma 1-bis
(Attività del Centro di Informazione sulla Mobilità
e le Equivalenze Accademiche - CIMEA)
Il comma 1-bis dell’articolo 3, introdotto al Senato in sede di conversione, prevede che, in relazione all’attuazione del PNRR, il Ministero dell’università e della ricerca si avvalga del Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche (CIMEA) per le attività connesse al riconoscimento dei titoli di studio di formazione superiore.
Più in particolare, la disposizione in commento prevede che il MUR stipuli una convenzione triennale rinnovabile con il CIMEA, in forza della quale il Ministero possa avvalersi del Centro per le attività connesse al riconoscimento dei titoli di studio di formazione superiore di competenza del medesimo Ministero.
Secondo quanto riferisce la pagina web istituzionale (alla quale si rinvia per ogni informazione), il CIMEA – Centro promosso dall’Associazione CIMEA, che a sua volta ha quale socio fondatore la Fondazione Residenze Universitarie Internazionali (RUI) – dal 1984 svolge la propria attività di informazione e consulenza sulle procedure di riconoscimento dei titoli di studio e sui temi collegati all’istruzione e formazione superiore italiana e internazionale. A partire dal 1986 il CIMEA, fra l’altro, è stato designato dall’allora Ministero della Pubblica Istruzione quale centro italiano ufficiale afferente alla rete NARIC - National Academic Recognition Information Centres dell’Unione Europea e alla rete ENIC - European National Information Centres del Consiglio d’Europa e dell’UNESCO.
Gli oneri connessi sono determinati in 800.000 euro a decorrere dall'anno 2022, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.
L’intento, esplicitamente dichiarato nella norma, è quello di fronteggiare gli impegni derivanti dall’attuazione del PNRR e le «accresciute esigenze di celerità» in ordine all’applicazione dell’art. 38, comma 3, del D.LGS. 165/2001, relativo all’equiparazione dei titoli accademici e di servizio tra Stati membri dell’Unione europea.
Si ricorda che la disposizione in ultimo richiamata è stata introdotta dall’art. 1, comma 28-quinquies, del D.L. 228/2021. Esso prevede che sino alla adozione di una regolamentazione dell'Unione europea, al riconoscimento dei titoli di studio esteri, aventi valore ufficiale nello Stato ove siano conseguiti, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici destinati al reclutamento di personale dipendente, con esclusione dei concorsi per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, previo parere conforme del Ministero dell'istruzione ovvero del Ministero dell'università e della ricerca. I candidati che presentano domanda di riconoscimento del titolo di ammissione al concorso sono ammessi a partecipare con riserva. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica conclude il procedimento di riconoscimento solo nei confronti dei vincitori del concorso, che hanno l’onere, a pena di decadenza, di dare comunicazione dell’avvenuta pubblicazione della graduatoria, entro quindici giorni, al Ministero dell'università e della ricerca ovvero al Ministero dell’istruzione.
Articolo 3, commi 3-bis e 3-ter
(Disposizioni concernenti l'amministrazione degli affari esteri)
Il comma 3-bis dell’articolo 3, introdotto dal Senato, prevede che per l’accesso alla carriera diplomatica e per l’assunzione di impiegati a contratto nelle rappresentanze diplomatiche, negli uffici consolari e negli istituti di cultura, sia richiesto il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.
Il comma 3-ter, anch'esso introdotto dal Senato, prevede, in via generale, che per l’assunzione di personale presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sia richiesto il possesso delle medesime qualità.
Il comma 3-bis reca novelle al decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, recante “Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri”, agli articoli:
§ 99-bis, sull’accesso alla carriera diplomatica e
§ 155 sui requisiti e le modalità per l’assunzione a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura,
inserendo (in entrambi gli articoli) il riferimento alle disposizioni contenute all’articolo 26 della legge n. 53 del 1989, recante disposizioni sul personale delle forze di polizia.
Tale articolo 26 stabilisce che per l'accesso ai ruoli del personale della polizia di Stato e delle altre Forze di polizia è richiesto il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.
Il comma 3-ter modifica l’art. 35, comma 6, del testo unico sul pubblico impiego (d.lgs n. 165 del 2001), inserendo il personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale tra le categorie di personale delle amministrazioni pubbliche alle quali sono richieste, per l’assunzione, le qualità morali e di condotta richieste per l’accesso in magistratura. Il comma 6 citato lo prevede già per l’assunzione di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato.
Si ricorda che le disposizioni circa i requisiti per la partecipazione al concorso di ammissione alla carriera diplomatica sono contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 72 del 2008.
La disciplina applicabile agli impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura è contenuta nel Titolo VI del citato DPR n. 18 del 1967, composto dagli articoli da 152 a 167. Ai sensi dell’art. 155, di cui si propone novella, le persone da assumere, che devono essere residenti da almeno due anni nel Paese dove ha sede l'ufficio presso cui prestare servizio, devono altresì dimostrare di possedere l'attitudine e le qualificazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle mansioni cui dovranno essere preposti.
Il comma 3-quater dell'articolo 3 - comma inserito dal Senato - riduce alcuni termini temporali relativi alle procedure della cosiddetta mobilità collettiva - nell'ambito delle pubbliche amministrazioni - e alla possibilità di ricorso (soltanto in via suppletiva) alla procedura concorsuale di reclutamento.
La prima novella - che concerne l'articolo 34-bis, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni - riduce:
- da quindici a otto giorni il termine entro il quale il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, o i centri per l'impiego provvedono, in seguito alla comunicazione, da parte di un'amministrazione, dell'intenzione di bandire un concorso, all'assegnazione alla medesima amministrazione del personale collocato in disponibilità. Si ricorda che il termine in oggetto decorre dalla suddetta comunicazione e che la competenza all'assegnazione è del Dipartimento della funzione pubblica per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e per gli enti pubblici non economici nazionali, mentre è dei centri per l'impiego per le altre pubbliche amministrazioni[22]; l'assegnazione avviene nell'ambito, rispettivamente, dell'elenco del personale collocato in disponibilità nell'ambito delle suddette amministrazioni nazionali e degli elenchi del personale collocato in disponibilità tenuti dai centri per l'impiego, con riferimento all'area per la quale si intenda bandire il concorso nonché alle eventuali specifiche idoneità richieste;
- da quindici a otto giorni anche il termine entro il quale il Dipartimento della funzione pubblica provvede, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, all'assegnazione in oggetto successivamente alla comunicazione (che deve essere tempestiva), da parte del centro per l'impiego, dell'assenza, nel relativo elenco, di personale da assegnare. Il termine in esame decorre dalla suddetta comunicazione (la quale comprende le informazioni ricevute dal medesimo centro per l'impiego); l'assegnazione da parte del Dipartimento è operata nell'ambito dell'elenco del personale collocato in disponibilità relativo alle suddette amministrazioni nazionali.
La seconda novella - che concerne il comma 4 del suddetto articolo 34-bis del D.Lgs. n. 165, e successive modificazioni - riduce da quarantacinque a venti giorni il termine dilatorio oltre il quale l'amministrazione che ha comunicato l'intenzione di bandire il concorso può procedere all'avvio della medesima procedura concorsuale qualora non sia intervenuta l'assegnazione di personale in base alle norme suddette. Tale termine decorre dalla ricezione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, della comunicazione relativa alla suddetta intenzione (comunicazione che viene inviata al Dipartimento in via diretta, se si tratta di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici non economici nazionali, comprese le università, e per conoscenza se si tratta di altre amministrazioni).
Articolo 3, comma 4-bis
(Stabilizzazione di personale nelle pubbliche amministrazioni)
Il comma 4-bis dell’articolo 3 – introdotto al Senato - proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2024 il termine entro cui possono essere bandite procedure concorsuali riservate per soggetti che abbiano rapporti di lavoro dipendente a termine o rapporti di lavoro flessibile con pubbliche amministrazioni.
La medesima proroga riguarda anche il termine temporale entro cui si deve conseguire il requisito relativo all'anzianità di servizio, ai fini dell’applicazione di tale disciplina transitoria.
Preliminarmente, si ricorda che la disciplina relativa alla stabilizzazione del personale precario delle pubbliche amministrazioni (con alcune esclusioni[23]) è attualmente dettata dall’articolo 20 del D.Lgs. 75/2017. Tale articolo ha previsto, in via transitoria, accanto ad una specifica procedura di stabilizzazione diretta[24], anche l'espletamento di procedure concorsuali riservate, oggetto della proroga di cui al comma in esame.
Per quanto concerne queste ultime, le amministrazioni, fino al 31 dicembre 2022[25] - termine oggetto di proroga al 31 dicembre 2024 da parte della disposizione in commento -, possono bandire (in conformità con il piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria) procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale[26] che possegga tutti i seguenti requisiti:
§ sia titolare, successivamente al 28 agosto 2015, di un contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o di un altro contratto di lavoro flessibile[27] presso l'amministrazione che bandisca il concorso;
§ abbia maturato almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisca il concorso[28]. Il termine entro cui tale requisito deve essere conseguito è posto in via generale al 31 dicembre 2022[29] e viene prorogato al 31 dicembre 2024 dalla novella in esame.
Si ricorda che, in base al medesimo articolo 20 del D.Lgs. 75/2017, le medesime amministrazioni, fino al 31 dicembre 2023, possono assumere a tempo indeterminato, in conformità con il piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, il personale non dirigenziale[30] che possegga tutti i seguenti requisiti:
§ sia in servizio, successivamente al 28 agosto 2015, con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato presso l'amministrazione che proceda all'assunzione[31];
§ sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali (anche se espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che proceda all'assunzione);
§ abbia maturato al 31 dicembre 2022, alle dipendenze dell'amministrazione che proceda all'assunzione[32], almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
Si ricorda inoltre che, fino al 31 dicembre 2022, in presenza di determinate condizioni, le pubbliche amministrazioni, ai soli fini dell'applicazione delle procedure in esame (di stabilizzazioni dirette o di concorsi riservati), possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato stabiliti dalle norme vigenti, incrementandoli a valere sulle risorse previste per i contratti di lavoro a tempo determinato o per altre forme di lavoro flessibile, nei relativi limiti posti dall’art. 9, co. 28, del D.L. 78/2010[33] e calcolate in misura non superiore all'ammontare medio delle medesime risorse impiegate nel triennio 2015-2017. La possibilità di incremento mediante utilizzo delle suddette risorse è ammessa a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale (previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno) e che le medesime prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione - nella misura dell'importo così utilizzato - del limite massimo di cui al citato art. 9, co. 28.
Sotto il profilo redazionale, si valuti l'opportunità di esplicitare se la proroga del termine posta dal presente articolo 3, comma 4-bis, riguardi anche il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico del Servizio sanitario nazionale, considerato che, con riferimento a tale personale, il comma 11-bis del citato articolo 20 del D.Lgs. 75/2017 reca il termine del 31 dicembre 2022 per bandire le procedure concorsuali riservate in oggetto.
Articolo 3, comma 4-ter
(Corresponsione arretrati conseguenti ai rinnovi dei CCNL)
Il comma 4-ter dell’articolo 3 – introdotto al Senato – dispone che, a decorrere dal 2022, la spesa di personale conseguente ai rinnovi dei CCNL, relativa alla corresponsione degli arretrati di competenza delle annualità precedenti all'anno di effettiva erogazione di tali emolumenti, non rileva ai fini della verifica del rispetto di specifici valori soglia in base ai quali si determinano le facoltà assunzionali degli enti locali.
In dettaglio, il comma in esame dispone che, a decorrere dal 2022, per il CCNL relativo al triennio 2019-2021 e per i successivi rinnovi contrattuali, la suddetta spesa non rileva ai fini della determinazione del valore soglia (individuato con appositi decreti ministeriali – vedi infra) che costituisce il parametro per la quantificazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato che possono essere effettuate dalle Regioni a statuto ordinario, dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane, ai sensi dell’articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del D.L. 34/2019.
Facoltà assunzionali degli enti locali: normativa vigente
Si ricorda che il richiamato articolo 33 ha ridisegnato il quadro normativo delle facoltà assunzionali dei suddetti enti locali – a decorrere dal 2020 per le regioni e i comuni e dal 2022 per le province e le città metropolitane - con la finalità di accrescere quelle degli enti che presentino un rapporto virtuoso fra spese complessive per il personale ed entrate riferite ai primi tre titoli del rendiconto. In generale, per gli enti territoriali meno virtuosi è previsto l'avvio di un percorso, che si concluderà nel 2025, diretto a pervenire alla sostenibilità finanziaria di tale rapporto. Qualora tale obiettivo non sia raggiunto, le assunzioni di personale non potranno eccedere il 30 per cento di coloro che cessano dal servizio.
In particolare, tali enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente (al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione) non superiore al valore soglia definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione e, per le regioni a statuto ordinario, anche al netto delle spese la cui destinazione è vincolata all'accelerazione degli investimenti pubblici e di quelle relative al Servizio sanitario nazionale.
Per quanto riguarda le regioni, in attuazione di quanto previsto dal richiamato articolo 33, comma 1, del D.L. 34/2019 il valore soglia è stato individuato con il DM 3 settembre 2019. Le regioni a statuto ordinario che si collocano al di sotto del suddetto valore soglia possono incrementare la spesa del personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, sino ad una spesa del personale complessiva rapportata alle entrate correnti inferiore ai richiamati valori soglia, ferme restando determinate percentuali massime di incremento.
In fase di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, le medesime regioni possono incrementare annualmente, nel limite del predetto valore soglia la spesa del personale registrata nel 2018, entro determinate percentuali
Per quanto concerne i comuni, in attuazione di quanto previsto dal richiamato articolo 33, comma 2, del D.L. 34/2019, il valore soglia è stato individuato con il DM 17 marzo 2020. In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, essi possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore ad ulteriori valori percentuali indicati nel medesimo DM.
Per quanto concerne le province e le città metropolitane, in attuazione di quanto previsto dal richiamato articolo 33, comma 1-bis, del D.L. 34/2019 è stato emanato il DM 11 gennaio 2022 che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, individua i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti. In fase di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024 le province e le città metropolitane possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2019, in misura non superiore a determinate percentuali individuate nel medesimo decreto.
Per completezza, si segnala che l’art. 15, co. 5-ter, del D.L. 4/2022 ha disposto che, limitatamente al triennio 2022-2024, gli enti territoriali non rientranti nei limiti assunzionali posti dalla suddetta normativa - in quanto al di sotto di un determinato valore soglia, differenziato per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per il personale ed entrate correnti - possono effettuare nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente e nell'anno in corso.
L’articolo 3, comma 5, modifica la procedura per l'adozione di linee guida per l'attuazione, da parte degli enti territoriali, di alcune norme sul reclutamento di dirigenti pubblici. La novella prevede che le linee guida siano adottate entro il 31 ottobre 2022 con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, dopo aver acquisito le proposte della Scuola nazionale dell'amministrazione e previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali. Il testo previgente demandava invece l'adozione alla suddetta Scuola nazionale, d'intesa con la medesima Conferenza unificata (non era indicato un termine temporale).
Più in particolare, la novella concerne le linee guida previste dall'articolo 3, comma 6, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113. Esse concernono l'attuazione delle novelle di cui ai commi 3 e 4 dello stesso articolo 3 del D.L. n. 80[34]; queste ultime hanno modificato la disciplina per l'accesso alla dirigenza - come dirigente di seconda fascia - nelle amministrazioni statali (anche ad ordinamento autonomo)[35] e negli enti pubblici non economici nazionali nonché la disciplina per l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle suddette amministrazioni, mentre il citato comma 6 (del medesimo articolo 3 del D.L. n. 80) ha specificato che tali novelle costituiscono princìpi fondamentali per la legislazione regionale in materia di dirigenti pubblici ed ha, come detto, previsto la definizione di linee guida per la relativa attuazione.
Riguardo al contenuto delle suddette novelle operate dai commi 3 e 4 dell'articolo 3 del D.L. n. 80, si ricorda che:
- la novella di cui al capoverso 1-bis del comma 3 dispone che i bandi dei concorsi per l’accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici nazionali prevedano anche la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali (con riferimento agli ambiti di competenza individuati dal bando), anche attraverso prove, scritte e orali, definite secondo metodologie e standard riconosciuti. Tali verifiche sono previste in via aggiuntiva rispetto all’accertamento della conoscenza delle materie disciplinate dal regolamento di cui al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487;
- la novella di cui al primo periodo del successivo capoverso 1-ter introduce una nuova modalità di accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia nelle amministrazioni suddette (amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, ed enti pubblici non economici nazionali)[36], modalità che può riguardare una quota non superiore al trenta per cento dei posti oggetto di procedura (nell'ambito delle facoltà assunzionali) da parte della singola amministrazione. Tale quota si commisura, quindi, sul totale dei posti residui rispetto alla quota - non inferiore al cinquanta per cento dei posti disponibili - ricoperta mediante corsi-concorsi per la dirigenza indetti dalla Scuola nazionale dell’amministrazione. Ciascuna amministrazione individua la quota - nell’ambito del suddetto limite del trenta per cento dei posti residui - da riservare alla nuova modalità, la quale è costituita da procedure comparative bandite dalla Scuola nazionale dell’amministrazione e riservate al personale in servizio a tempo indeterminato presso la stessa amministrazione di destinazione, in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente (per l’accesso alla qualifica in oggetto) e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nell’area o categoria apicale sottostante. La procedura di selezione - ai sensi del secondo periodo del suddetto capoverso 1-ter - tiene conto della valutazione conseguita nell’attività svolta, dei titoli professionali, di studio o di specializzazione ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso alla qualifica dirigenziale - e in particolar modo del possesso del dottorato di ricerca -, della tipologia degli incarichi rivestiti (con particolare riguardo a quelli inerenti agli incarichi da conferire), ed è volta ad assicurare la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali. Ai fini in oggetto, i bandi (quarto periodo del suddetto capoverso 1-ter) prevedono prove scritte e orali - definite secondo metodologie e standard riconosciuti e con riferimento agli ambiti di competenza individuati dai medesimi bandi - che concernano in via esclusiva le attività dei dipendenti e siano intese alla valutazione comparativa. La composizione della commissione esaminatrice (quinto periodo del capoverso 1-ter) deve comprendere - senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica - professionisti esperti nella valutazione dei suddetti ambiti di competenza. Il terzo periodo del suddetto capoverso 1-ter prevede che la nuova modalità in oggetto si applichi anche ad un'ulteriore quota - non superiore al 15 per cento e sempre commisurata al suddetto totale dei posti residui rispetto a quelli destinati al corso-concorso - da riservare al personale, "in servizio a tempo indeterminato", che abbia ricoperto o ricopra - ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni - incarichi di livello dirigenziale senza il possesso di qualifica di dirigente di ruolo di un'amministrazione pubblica (ovvero di un organo costituzionale); in ogni caso, il terzo periodo in esame limita tale quota di riserva ai casi di sussistenza di un rapporto di servizio a tempo indeterminato;
- la novella di cui al comma 4 modifica la disciplina per l'accesso - tramite concorso pubblico - alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle suddette amministrazioni (amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, ed enti pubblici non economici nazionali) e modifica la disciplina sulle forme alternative al concorso. Riguardo alla quota di accesso mediante concorso, la novella dispone, tra l'altro, che i relativi bandi prevedano la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali - con riferimento agli ambiti di competenza individuati dal medesimo bando -, mediante prove scritte e orali, definite secondo metodologie e standard riconosciuti. La novella richiede anche che la composizione della commissione esaminatrice comprenda - senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica - professionisti esperti nella valutazione dei suddetti ambiti di competenza. Riguardo alle forme alternative al concorso, la novella prevede, tra l'altro, che, nei casi in cui le amministrazioni valutino che la posizione da ricoprire richieda specifica esperienza, peculiare professionalità e attitudini manageriali e le ordinarie procedure di interpello (inerenti alle quote di conferimento senza concorso) non abbiano dato esito soddisfacente, l'incarico possa essere conferito attraverso il coinvolgimento di primarie società di selezione di personale dirigenziale e la successiva valutazione delle candidature proposte da parte di una commissione indipendente composta (senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica) anche da membri esterni. Tali incarichi sono conferiti con contratti di diritto privato a tempo determinato, stipulati per un periodo non superiore a tre anni.
Articolo 3, comma 7
(Protocolli COVID-19 per lo svolgimento di concorsi)
Il comma 7 dell’articolo 3 dispone che con ordinanze del Ministero della salute, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, si possa procedere all’aggiornamento dei protocolli per lo svolgimento dei concorsi pubblici in modo da garantire le condizioni di sicurezza, nel rispetto (come specificato nel corso dell’esame al Senato) dei principi di adeguatezza e proporzionalità.
Il comma 7 in esame dispone che con le ordinanze di cui all’articolo 10-bis del D.L. 52/2021[37] (L. n. 87/2021), il Ministro della salute, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, può aggiornare protocolli e linee guida per lo svolgimento dei concorsi pubblici in condizioni di sicurezza, nel rispetto (come specificato nel corso dell’esame al Senato) dei principi di adeguatezza e proporzionalità.
Tali protocolli (ed eventualmente, se disposte, le linee guida) rappresentano atti - da adottare di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome - con veste giuridica idonea a disporre interventi di prevenzione o riduzione del rischio sanitario di contagio da coronavirus nel settore di riferimento o in ambiti analoghi.
Si ricorda che l’articolo 10-bis è stato modificato a decorrere dal 1° aprile 2022 ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del DL. 24/2022 (L. 52/2022) che ha aggiunto il riferimento ai principi di adeguatezza e proporzionalità, già indicati dall’articolo 1, comma 14[38] del DL. 33/2020, potendo le medesime ordinanze comportare misure limitative dei servizi e delle attività economiche da garantire in sicurezza.
Con l’ordinanza del Ministero della salute del 25 maggio 2022 (qui il testo dell’ordinanza e qui il nuovo protocollo) è stato aggiornato il Protocollo del 15 aprile 2021 del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di svolgimento dei concorsi pubblici, con effetti disposti fino a tutto il 2022.
Si segnalano per completezza anche le altre ordinanze nei diversi settori: in materia di trasporti “Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico”, v. O.M. 30 agosto 2021; nell’ambito delle attività economiche e sociali “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”, v. O.M. 2 dicembre 2021; in materia di lavori pubblici, Linee guida per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nei cantieri, v. O.M. 9 maggio 2022.
In materia di potere di ordinanza del Ministero della salute si fa presente che è intervenuto l’articolo 3 del DL. 24/2022 che, a far data dal 1° aprile e fino al 31 dicembre 2022, modifica la disciplina vigente in materia di ordinanze del Ministro della salute con riferimento agli ingressi sul territorio nazionale e alla adozione di linee guida e protocolli connessi all’emergenza COVID-19.
Per quanto qui interessa, viene quindi disciplinato il conferimento al Ministro della salute di uno specifico potere di ordinanza con riferimento all’adozione ed aggiornamento di linee guida e protocolli connessi all’emergenza COVID-19.
Più in dettaglio, l’articolo 3 modifica, dal 1° aprile al 31 dicembre 2022, l’articolo 10-bis del DL. 52 del 2021[39] (L. n. 87 del 2021) in materia di definizione di protocolli e linee guida adottati a livello nazionale, applicabili in assenza di quelli regionali[40].
In particolare viene previsto che, fermo restando quanto previsto dall’articolo 32 della L. n. 833/1978 sul potere di ordinanza del Ministero della salute a carattere contingibile e urgente, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e in relazione all’andamento epidemiologico, il Ministro della salute, con propria ordinanza:
a) può adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali, di concerto con i Ministeri competenti per materia o d’intesa Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
b) può introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l’estero nonché imporre misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti, sentiti i Ministri competenti per materia.
La disposizione precisa che, in ogni caso, resta fermo il potere generale di ordinanza del Ministro della salute di cui dall’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 sul potere di ordinanza del Ministero della salute a carattere contingibile e urgente, quale potere atipico previsto per fronteggiare le situazioni imprevedibili ed urgenti in materia di tutela della salute.
Tale potere, ai sensi del richiamato articolo 32, è esercitabile dal Ministero della salute con efficacia estesa all'intero territorio nazionale ovvero a parte di esso comprendente più Regioni. La legge regionale può peraltro stabilire norme per l'esercizio delle funzioni nel campo dell’igiene e della sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria, ivi comprese quelle già esercitate dagli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale e dagli ufficiali sanitari e veterinari comunali o consortili, e può disciplinare il trasferimento dei beni e del personale relativi.
Sono in ogni caso fatti salvi i poteri degli organi dello Stato preposti in base alle leggi vigenti alla tutela dell'ordine pubblico.
L’articolo 4 integra la disciplina[41] dei codici di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni[42] - disponendo l’inserimento di una sezione relativa al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media da parte dei dipendenti pubblici - e prevede che le medesime pubbliche amministrazioni provvedano allo svolgimento di un ciclo formativo sui temi dell’etica pubblica e sul comportamento etico.
La novella suddetta sui codici di comportamento concerne, in via diretta, il relativo codice unico nazionale - di cui si prevede ora l’aggiornamento, anche ai fini dell’inserimento della suddetta sezione, entro il 31 dicembre 2022 - e specifica che la nuova sezione è intesa anche a tutelare l’immagine della pubblica amministrazione. Si ricorda che ogni pubblica amministrazione definisce un codice di comportamento[43] che integra e specifica il codice nazionale suddetto.
In base alla norma già vigente, il codice nazionale in oggetto è adottato con regolamento governativo[44], su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali.
Riguardo alla suddetta introduzione dello svolgimento di un ciclo formativo sui temi dell’etica pubblica e sul comportamento etico, si prevede che la durata e l’intensità del ciclo siano proporzionate al grado di responsabilità (dei dipendenti interessati) e si fa salvo il rispetto dei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente; la riformulazione operata dal Senato specifica sia che tale ciclo di formazione è obbligatorio sia che esso concerne i casi di assunzione, quelli di passaggio a ruoli o a funzioni superiori e quelli di trasferimento; a quest'ultimo riguardo, si valuti l'opportunità di chiarire se le ipotesi di trasferimento riguardino solo i passaggi da una pubblica amministrazione ad un'altra oppure anche i trasferimenti di sede all'interno della medesima amministrazione. La previsione del ciclo formativo viene introdotta dalla novella in via aggiuntiva rispetto alla norma già vigente[45], in base alla quale le pubbliche amministrazioni devono verificare con cadenza annuale lo stato di applicazione dei suddetti codici di comportamento e organizzare attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi codici.
Si ricorda che il Piano nazionale di ripresa e resilienza prevede, nell'ambito di misure di riforma della pubblica amministrazione che entrino in vigore entro la fine del secondo semestre del 2022, la definizione o l'aggiornamento dei principi etici delle pubbliche amministrazioni, attraverso norme chiare, codici di condotta e moduli di formazione sull'argomento[46].
Articolo 5
(Misure a favore dell'equilibrio di genere in ambito lavorativo)
L’articolo 5 assegna alle amministrazioni il compito di adottare misure che attribuiscano vantaggi specifici ovvero evitino o compensino svantaggi nelle carriere al genere meno rappresentato. Al fine di dare concreta attuazione alla disposizione, il Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Dipartimento delle pari opportunità, adotta apposite linee guida entro il 30 settembre 2022.
Il suddetto compito è attribuito alle “amministrazioni”, non ulteriormente specificate. Al fine di evitare dubbi in sede di applicazione, si valuti l’opportunità di specificare l’ambito di applicazione della disposizione in commento.
Come riportato nella relazione illustrativa allegata al provvedimento in esame, la disposizione in esame si rivolge, in particolar modo, ai comparti pubblici nei quali vi sia un genere meno rappresentato.
Nel dettaglio, al fine di dare effettiva applicazione al principio della parità di genere nell’organizzazione e gestione del rapporto di lavoro, la disposizione in commento attribuisce alle amministrazioni - senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica – il compito di adottare le suddette misure in coerenza con gli obiettivi di lungo periodo della Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026 e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 157, co. 4, del Trattato sul funzionamento dell’UE, secondo cui il principio della parità di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure che prevedano vantaggi specifici diretti a facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte del sesso sottorappresentato ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali.
Si ricorda che nel nostro ordinamento la tutela delle pari opportunità trova un fondamento a livello costituzionale nel principio di uguaglianza, sancito dall’articolo 3 della Costituzione, sia da un punto di vista formale, come uguaglianza davanti alla legge, che da un punto di vista sostanziale, come compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza, impediscono la realizzazione di condizioni di effettiva parità. L’articolo 51, primo comma, prevede altresì che tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A seguito della modifica approvata nel 2003 (L. Cost. n. 1/2003) si prevede inoltre che la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. Ulteriori statuizioni si rinvengono nell’articolo 37 Cost., che dispone che la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni spettanti al lavoratore.
Si ricorda altresì che il Codice delle pari opportunità, adottato con D.Lgs. n. 198 del 2006 prevede, all’articolo 1, che:
- la parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compresi quelli dell'occupazione, del lavoro e della retribuzione (comma 2);
- il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato (comma 3);
- l'obiettivo della parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere tenuto presente nella formulazione e attuazione, a tutti i livelli e ad opera di tutti gli attori, di leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e attività (comma 4).
Si prevede in particolare che i criteri di discriminazione positiva – su cui si fondano le misure da adottare - siano proporzionati allo scopo da perseguire ed adottati a parità di qualifica da ricoprire e di punteggio conseguito nelle prove concorsuali.
Si ricorda che, in via generale, si parla di discriminazione positiva quando la disparità di trattamento è volta a favorire la persona discriminata.
A tale proposito, la relazione illustrativa richiama talune pronunce della giurisprudenza europea nelle quali la Corte ha ammesso la possibilità di dare la precedenza nella promozione alle candidate donne, a parità di qualificazioni, nei settori di attività del servizio pubblico in cui, al livello del posto considerato, le donne sono meno numerose degli uomini, allorché il vantaggio non è automatico e ai candidati uomini è garantito un esame senza esclusione a priori della loro candidatura (sentenze dell’11 novembre 1997, Marschall, C-409/9; Abrahamsoon e Andersen del 6 luglio 2000 -C-407/98).
Per la finalità posta dalla norma in esame, si attribuisce al Dipartimento della funzione pubblica – di concerto con il Ministro delle pari opportunità - il compito di adottare apposite linee guida entro il 30 settembre 2022.
Con riferimento agli interventi oggetto del presente articolo 5, si ricorda che, per contrastare le molteplici dimensioni della discriminazione verso le donne, il PNRR ha previsto l'adozione di una Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026, con l’obiettivo di raggiungere entro il 2026 l'incremento di cinque punti nella classifica dell'Indice sull'uguaglianza di genere elaborato dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE), che attualmente vede l'Italia al 14esimo posto nella classifica dei Paesi UE-27.
A seguito di tale previsione, il 5 agosto 2021 è stata presentata in Consiglio dei ministri una Strategia nazionale per la parità di genere 2021/2026, che si concentra sulle cinque priorità strategiche - lavoro, reddito, competenze, tempo, potere – definendo per ciascuna di esse gli interventi da adottare (incluse le misure di natura trasversale), nonché i relativi indicatori (volti a misurare i principali aspetti del fenomeno della disparità di genere) e target (l'obiettivo specifico e misurabile da raggiungere). Gli indicatori e target sono funzionali a guidare l'azione di governo e monitorare l'efficacia degli interventi posti in essere.
Per rafforzare la governance della Strategia 2021-2026, la legge di bilancio 2022 (articolo 1, commi 139-148, L. n. 234/2021), oltre a prevedere l'adozione di un Piano strategico nazionale per la parità di genere, ha disposto l'istituzione presso il Dipartimento per le pari opportunità di una Cabina di regia interistituzionale e di un Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere.
Per approfondimenti sui contenuti della Strategia nazionale si rinvia al dossier su “Legislazione e politiche di genere” – quarta edizione (22 marzo 2022).
All'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza la parità di genere rappresenta una delle tre priorità trasversali in termini di inclusione sociale, unitamente a Giovani e Mezzogiorno.
Concretamente, le misure previste dal Piano in favore della parità di genere sono in prevalenza rivolte a promuovere una maggiore partecipazione femminile al mercato del lavoro, attraverso:
1) interventi diretti di sostegno all'occupazione e all'imprenditorialità femminile;
2) interventi indiretti o abilitanti, rivolti in particolare al potenziamento dei servizi educativi per i bambini e di alcuni servizi sociali, che il PNRR ritiene potrebbero incoraggiare un aumento dell'occupazione femminile.
In attuazione di quanto previsto dal PNRR, la recente legislazione è stata caratterizzata da taluni interventi diretti a dare concreta attuazione a tale principio e a favorire l’incremento dell’occupazione femminile. Tra questi si segnalano, in particolare:
- la previsione di una clausola di priorità per giovani e donne da inserire nei bandi di gara, in base alla quale l’offerente assume l’obbligo di assicurare sia all’occupazione giovanile che a quella femminile una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali (art. 47 del D.L. 77/2021);
- la previsione di un Sistema di certificazione della parità di genere, al fine di riconoscere le misure adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere, prevista dal PNRR (M5C1-12, I 1.3), a cui si è data parziale attuazione con la legge di bilancio 2022 e con la L. 162/2021. Sul punto, con il Decreto del Capo del Dipartimento per le pari opportunità del 1° ottobre 2021 è stato istituito il Tavolo tecnico per la definizione di standard tecnici del sistema di certificazione e lo scorso marzo è stata delineata la prassi di riferimento Uni/PdR 125:2022 che definisce le linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere, prevedendo sei criteri (driver) necessari per stabilire la concessione della certificazione. Successivamente, con i Decreti del 27 gennaio 2022 e del 22 febbraio 2022 sono stati istituiti, rispettivamente, la Cabina di regia interistituzionale per la parità di genere e l’Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere. Da ultimo, con il Decreto del Dipartimento delle pari opportunità del 5 aprile 2022 è stato istituito il Tavolo di lavoro permanente sulla certificazione di genere alle imprese;
- l’estensione dell’obbligo di redigere il rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile alle aziende pubbliche e private che impiegano più di 50 dipendenti (in luogo degli oltre 100 precedentemente previsti) (art. 3 L. 162/2021), le cui modalità di redazione sono state definite con DM del 29 marzo 2022.
La novella di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), capoverso 1-quater, dell’articolo 6 modifica, con decorrenza dal 1° luglio 2022, la disciplina concernente l’avviso dell’avvio di una procedura di mobilità volontaria da parte di una pubblica amministrazione e le relative comunicazioni da parte degli interessati. La novella di cui al capoverso 1-quinquies della suddetta lettera b) introduce una limitazione della possibilità di ricorso a comandi o distacchi, prevedendo che essi non possano eccedere il venticinque per cento dei posti non coperti mediante le suddette procedure di mobilità volontaria; sono escluse dal limite alcune fattispecie. Il comma 3 del presente articolo reca una disciplina transitoria che consente, a determinate condizioni e con alcune esclusioni, l’inquadramento in ruolo del personale che alla data del 31 gennaio 2022 si trovasse in posizione di comando o distacco. Il comma 2 prevede - fatte salve alcune esclusioni - la cessazione alla data del 31 dicembre 2022, o alla scadenza successiva eventualmente già fissata, dei comandi o distacchi in corso alla data di entrata in vigore (1° maggio 2022) del presente decreto, nel caso di mancata attivazione della suddetta procedura straordinaria di inquadramento in ruolo.
Come accennato, la novella di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), capoverso 1-quater, modifica, con decorrenza dal 1° luglio 2022, la disciplina concernente l’avviso dell’avvio di una procedura di cosiddetta mobilità volontaria[47] da parte di una pubblica amministrazione e le relative comunicazioni da parte dei pubblici dipendenti interessati. La novella richiede che le amministrazioni pubblichino l’avviso dell’avvio della suddetta procedura in un’apposita sezione del portale unico del reclutamento[48] e che i dipendenti interessati a partecipare alla procedura inseriscano, per qualsiasi posizione disponibile, la propria candidatura nel portale, previa registrazione nello stesso, la quale deve essere corredata dal proprio curriculum vitae. La novella prevede anche (lettera a)) la soppressione, sempre con decorrenza dal 1° luglio 2022, del riferimento al portale relativo alla mobilità, il quale ultimo viene assorbito, ai fini in oggetto, dal suddetto portale del reclutamento. Viene inoltre formulata la clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.
La novella di cui al comma 1, lettera b), capoverso 1-quinquies, introduce una limitazione della possibilità di ricorso a comandi o distacchi, prevedendo che essi non possano eccedere il venticinque per cento dei posti non coperti mediante le suddette procedure di mobilità volontaria. Sono esclusi dal limite: i comandi o distacchi relativi a personale dirigenziale; i comandi o distacchi previsti come obbligatori da disposizioni di rango legislativo, ivi inclusi quelli relativi agli uffici di diretta collaborazione; i comandi o distacchi relativi alla partecipazione ad organi, comunque denominati, istituiti da disposizioni legislative o regolamentari che prevedano la partecipazione di personale di amministrazioni diverse; i comandi presso le sedi territoriali dei Ministeri; i comandi presso le unioni di comuni, con riferimento al personale dei comuni facenti parte dell’unione. Il limite in esame (fatte salve le suddette esclusioni) concerne tutte le pubbliche amministrazioni - di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni[49], e ivi compresi, in ogni caso, i soggetti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, dello stesso D.Lgs. n. 165, e successive modificazioni - e le autorità amministrative indipendenti. Si valuti l’opportunità di chiarire l’ambito di quest’ultima categoria.
Il comma 3 del presente articolo 6 reca, come accennato, una disciplina transitoria che consente, a determinate condizioni e con alcune esclusioni, l’inquadramento in ruolo del personale che alla data del 31 gennaio 2022 si trovasse in posizione di comando o distacco. Tali procedure straordinarie possono essere attivate entro il 31 dicembre 2022, nel limite del 50 per cento delle vigenti facoltà assunzionali, con riferimento a dipendenti già in servizio a tempo indeterminato presso un soggetto pubblico (rientrante nell’ambito generale di quelli oggetto della novella di cui al capoverso 1-quinquies del precedente comma 1, lettera b)); sono esclusi i dipendenti la cui amministrazione di provenienza sia un ente o azienda del Servizio sanitario nazionale ed il personale cosiddetto di diritto pubblico (di cui all’articolo 3 del citato D.Lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni), nonché, in ogni caso, il personale dirigenziale. Ai fini dell’attivazione delle procedure straordinarie in esame - le quali sono intese ad assicurare la funzionalità delle amministrazioni -, si tiene conto dell’anzianità maturata durante il comando o distacco, del rendimento conseguito e dell’idoneità alla specifica posizione da ricoprire. Il comma 3 specifica inoltre che non è richiesto il nulla osta dell’amministrazione di provenienza e che la procedura straordinaria si svolge in deroga alla disciplina sulla suddetta mobilità volontaria. Resta fermo il rispetto del limite della dotazione organica vigente.
Il comma 2 prevede la cessazione alla data del 31 dicembre 2022, o alla scadenza successiva eventualmente già fissata, dei comandi o distacchi in corso alla data di entrata in vigore (1° maggio 2022) del presente decreto, nel caso di mancata attivazione della suddetta procedura straordinaria di inquadramento in ruolo; sono esclusi dall’ambito di tale norma i comandi o distacchi di cui al capoverso 1-quinquies del precedente comma 1, lettera b). Si valuti l’opportunità di chiarire, considerata la pluralità di disposizioni stabilite dal suddetto capoverso, se l’esclusione concerna le fattispecie di comando o distacco escluse anche dall’applicazione del limite introdotto dal citato capoverso.
Si rileva che, al di là della suddetta disposizione transitoria, la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto[50] fa riferimento anche all'introduzione di un limite massimo di durata, pari ad un anno e con esclusione di possibilità di rinnovo, per i comandi o distacchi rientranti nell'applicazione del summenzionato limite del venticinque per cento. Il limite di durata non è tuttavia introdotto dalle nuove norme in esame. La medesima relazione illustrativa, riguardo alle fattispecie escluse dal suddetto limite del venticinque per cento, fa riferimento anche ai comandi o distacchi previsti da accordi tra amministrazioni per attività di studio e ricerca; tale esclusione non è tuttavia posta dalle norme in esame. Si consideri l'opportunità di una valutazione di tali profili, tenuto anche conto che il criterio della limitazione nel tempo dei comandi e distacchi è previsto anche dal Piano nazionale di ripresa e resilienza[51].
Con riferimento agli interventi oggetto dei commi da 1 a 3 in esame, si ricorda che il Piano nazionale di ripresa e resilienza prevede, nell'ambito di misure di riforma della pubblica amministrazione che entrino in vigore entro la fine del secondo semestre del 2022, la costituzione di un sistema di pubblicità unico e trasparente per tutti i posti vacanti nelle pubbliche amministrazioni e disponibili per le domande di mobilità e l'introduzione di restrizioni significative dell'uso (come strumenti alternativi alla mobilità) dei comandi e dei distacchi, al fine di renderli eccezionali e rigorosamente limitati nel tempo.
Articolo 6, comma 4
(Personale non di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri)
Il comma 4 dell’articolo 6 modifica la norma sull’applicazione anche al personale non di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri delle disposizioni che disciplinano, anche mediante rinvio ai contratti, il trattamento economico accessorio; la novella in esame[52] ridefinisce le eccezioni a tale principio, finora individuate nel personale estraneo alle pubbliche amministrazioni e nel personale appartenente a categorie sottratte alla contrattazione collettiva, facendo riferimento esclusivamente al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia.
Si ricorda che nel personale non di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri rientra[53] l’intero personale dirigenziale, oltre al "personale di prestito" in servizio presso la Presidenza stessa ed a soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni.
Il comma 5 dell’articolo 6 introduce la possibilità di un'indennità di soggiorno per i dipendenti di pubbliche amministrazioni italiane che operino presso l’Unione europea come esperti nazionali distaccati[54] e che non percepiscano omologhe indennità a carico della medesima Unione; la possibilità viene ammessa nel rispetto di uno specifico stanziamento, posto dal medesimo comma, mentre il comma 6 provvede alla relativa copertura finanziaria.
Più in particolare, la nuova norma suddetta sulle indennità di soggiorno viene posta per il caso in cui, in base a intese tra l’amministrazione di appartenenza dell'esperto nazionale distaccato e l’istituzione, organo o agenzia ospitante dell’Unione europea, non siano corrisposte le indennità di soggiorno, comunque denominate, previste dalla disciplina della medesima Unione; per tale ipotesi, il comma 5 in esame prevede che l’amministrazione di appartenenza possa corrispondere, per il periodo di effettiva assegnazione come esperto nazionale distaccato presso l’Unione europea, un’indennità forfettaria e onnicomprensiva, non pensionabile, destinata a sostenere le spese di soggiorno. Tale indennità non può essere superiore a quella corrisposta dall’Unione europea per le medesime posizioni.
La possibilità introdotta dalla novella è subordinata al rispetto di uno specifico stanziamento (il quale costituisce, dunque, un limite di spesa) pari a 400.000 euro per il 2022 ed a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2023.
Ai fini della copertura finanziaria dello stanziamento, il comma 6 dispone la riduzione, negli identici importi, dell'accantonamento relativo al medesimo Ministero del fondo speciale di parte corrente (fondo destinato alla copertura degli oneri di natura corrente derivanti dai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento).
Il comma 7 dell’articolo 6 prevede, in via transitoria, la possibilità di conferimento (a tempo determinato) di incarichi dirigenziali, presso pubbliche amministrazioni italiane, a funzionari di cittadinanza italiana di organizzazioni internazionali o dell’Unione europea, anche in deroga ai limiti percentuali stabiliti per il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti privi della qualifica di dirigente di ruolo di un'amministrazione pubblica (ovvero di un organo costituzionale). La durata degli incarichi così conferiti non può eccedere il termine del 31 dicembre 2026.
La possibilità di cui al presente comma 7 viene prevista al fine di potenziare la capacità delle amministrazioni attuatrici del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nel rispetto del limite dei posti disponibili e delle facoltà assunzionali dell’amministrazione conferente (quindi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica).
La deroga posta esplicitamente dal comma 7 concerne, come accennato, i limiti percentuali per il conferimento (a tempo determinato) di incarichi dirigenziali a soggetti - dipendenti pubblici o estranei alle pubbliche amministrazioni - privi della qualifica di dirigente di ruolo di un'amministrazione pubblica (ovvero di un organo costituzionale); tali limiti sono posti dall'articolo 19, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni[55]. Quest'ultimo comma reca anche le altre norme sugli incarichi dirigenziali a tale categoria, tra le quali le condizioni per il conferimento e la durata massima degli stessi incarichi.
La norma transitoria di cui al presente comma 7, consentendo il conferimento degli incarichi dirigenziali ai funzionari, aventi la cittadinanza italiana, delle suddette organizzazioni, deroga - implicitamente - anche ai requisiti, posti in via alternativa dal citato articolo 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165: dello svolgimento di attività in organismi ed enti, pubblici o privati, ovvero in aziende, pubbliche o private, con esperienza almeno quinquennale in funzioni dirigenziali; del conseguimento di una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica, desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza[56]; della provenienza dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.
Si consideri l’opportunità di una valutazione circa la limitazione della norma transitoria di cui al presente comma 7 ai cittadini italiani, con esclusione dei cittadini di altri Stati dell’Unione europea. Si ricorda, in merito, che, secondo la sentenza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 25 giugno 2018, n. 9, la normativa (di rango regolamentare) ivi citata, che riserva ai cittadini italiani tutti gli incarichi dirigenziali pubblici, contrasterebbe con il divieto di discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri[57] - fermo restando il principio (di cui all’articolo 38, comma 1, del citato D.Lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni) di limitazione ai cittadini italiani dell’accesso alle funzioni pubbliche che implichino esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri o che attengano alla tutela dell'interesse nazionale -.
Si valuti l’opportunità di chiarire se la possibilità di conferimento degli incarichi dirigenziali secondo la norma transitoria di cui al comma 7 riguardi anche le pubbliche amministrazioni non attuatrici del suddetto Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Il comma 8 dell’articolo 6 proroga[58] dal 31 marzo 2022 al 30 settembre 2022 (30 giugno 2022 nel testo originario del decreto, così modificato dal Senato) il termine entro il quale i soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o in attività di pubblica utilità possono essere assunti - da parte della pubblica amministrazione già utilizzatrice - in posizione di lavoratori sovrannumerari, in deroga alla dotazione organica, alla condizione del rispetto del piano di fabbisogno del personale ed ai limiti stabiliti per le assunzioni dalla normativa vigente[59].
Più in particolare, la proroga concerne le possibilità di assunzione a tempo indeterminato (anche con contratti di lavoro a tempo parziale) da parte delle pubbliche amministrazioni già utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili o di quelli impegnati in attività di pubblica utilità, nei limiti delle risorse finanziarie già stanziate dall'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della L. 27 dicembre 2006, n. 296[60] - risorse stanziate per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni -. La suddetta proroga riguarda, in concreto, procedure esperibili nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia.
Resta fermo il termine più ampio del 31 dicembre 2022 per l'applicazione delle suddette deroghe - sempre ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato[61], nell'ambito delle risorse finanziarie summenzionate, da parte della pubblica amministrazione già utilizzatrice - per i lavoratori che, alla data del 31 dicembre 2016, fossero impiegati nei lavori socialmente utili individuati dall’articolo 1, comma 495, secondo periodo, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modificazioni[62].
Articolo 6, comma 8-bis
(Contratti di lavoro a termine con le fondazioni lirico-sinfoniche)
Il comma 8-bis dell’articolo 6 - comma inserito dal Senato - prevede la possibilità di proroga fino al 30 giugno 2023 dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle fondazioni lirico-sinfoniche[63] nell'anno 2019, in base ad una normativa transitoria, con personale artistico e tecnico. La proroga viene ammessa - al fine di salvaguardare i cicli lavorativi - nelle more dell'approvazione delle nuove dotazioni organiche e dello svolgimento delle procedure concorsuali[64].
I contratti di lavoro oggetto della possibilità di proroga in esame rientrano tra quelli che possono essere stipulati ai sensi dell'articolo 29, comma 3-bis, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Tale comma consente, in presenza di esigenze contingenti o temporanee, determinate dall'eterogeneità delle produzioni artistiche che rendono necessario l'impiego anche di ulteriore personale artistico e tecnico, ovvero, nel rispetto delle previsioni del contratto collettivo di categoria, dalla sostituzione di lavoratori temporaneamente assenti, che le fondazioni lirico-sinfoniche, i teatri di tradizione (di cui all'articolo 28, primo comma, della L. 14 agosto 1967, n. 800) e i soggetti finanziati dal Fondo unico per lo spettacolo che applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni lirico-sinfoniche stipulino, con atto scritto a pena di nullità, uno o più contratti di lavoro a tempo determinato (con inquadramento di pari livello e categoria legale rispetto ai lavoratori svolgenti le medesime mansioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato), per una durata non superiore, complessivamente, a decorrere dal 1° luglio 2019, fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, a trentasei mesi, anche non continuativi, anche in seguito a successivi rinnovi o proroghe.
In tale ambito, la possibilità di proroga di cui al presente comma 8-bis concerne, come detto, le sole fondazioni lirico-sinfoniche ed esclusivamente i contratti stipulati nel corso dell'anno 2019 con personale artistico e tecnico per le esigenze suddette (con esclusione dei contratti stipulati per la sostituzione di lavoratori temporaneamente assenti).
Il citato comma 3-bis prevede altresì che, a pena di nullità, il contratto a termine rechi l'indicazione espressa della condizione che, ai sensi del medesimo comma, consente l'assunzione a tempo determinato, la proroga o il rinnovo; l'obbligo di indicazione può essere adempiuto anche attraverso lo specifico riferimento alla realizzazione di uno o più spettacoli o di una o più produzioni artistiche a cui sia destinato l'impiego del lavoratore (assunto con il contratto a termine in oggetto). Il medesimo comma 3-bis esclude dal proprio ambito di applicazione - fatta salva, in ogni caso, l'obbligatorietà della forma scritta a pena di nullità - i lavoratori impiegati nelle attività stagionali, individuate ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del citato D.Lgs. n. 81 del 2015.
Il comma 3-ter del summenzionato articolo 29 del D.Lgs. n. 81 stabilisce che la violazione di norme inderogabili riguardanti la costituzione, la durata, la proroga o i rinnovi di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui al precedente comma 3-bis non comporta la conversione (dei medesimi contratti) in contratti a tempo indeterminato e che il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le fondazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a quest'ultimo titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.
Articolo 7, comma 1, lettera a)
(Proroga di termine per l'adozione del Piano integrato di attività e organizzazione e adeguamento degli ordinamenti regionali per la definizione dei medesimi Piani nell'ambito del
Servizio sanitario nazionale)
L'articolo 7, comma 1, lettera a), in primo luogo, proroga al 30 giugno 2022 (dal 30 aprile 2022) il termine per l'adozione da parte delle pubbliche amministrazioni del primo Piano integrato di attività e di organizzazione.
Fino al medesimo termine è sospesa l'applicazione di alcune disposizioni sanzionatorie per il caso di mancata tempestiva adozione di piani previsti dalla normativa previgente, indi confluiti nel predetto Piano integrato.
La disposizione prevede, altresì, che le Regioni adeguino, con riferimento agli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, i propri ordinamenti ai principi della disciplina inerente al Piano medesimo e ai contenuti del Piano tipo.
La disposizione in esame novella l'articolo 6 del decreto-legge n. 80 del 9 giugno 2021 (convertito dalla legge n. 113 del 2021), il quale prescrive l'adozione del Piano integrato di attività e organizzazione alle pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti (ad esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative).
Come sopra accennato, in sede di prima applicazione, il Piano deve essere adottato entro il 30 giugno 2022, in base al termine prorogato dalla novella in esame, la quale a tal fine modifica il comma 6-bis del citato articolo 6 del decreto-legge n. 80.
Inoltre, la novella introduce in quest'ultimo articolo un nuovo comma 7-bis, il quale stabilisce che le Regioni adeguino i propri ordinamenti, con riferimento agli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, ai principi dettati dal medesimo articolo 6 ed ai contenuti del Piano tipo; si ricorda che quest'ultimo è definito con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi del comma 6 del suddetto articolo 6 del decreto-legge n. 80[65].
Il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) è di durata triennale (ed aggiornato annualmente) ed è chiamato a definire più profili: obiettivi della perfomance; gestione del capitale umano; sviluppo organizzativo; obiettivi formativi e valorizzazione delle risorse interne; reclutamento; trasparenza ed anti-corruzione; pianificazione delle attività; individuazione delle procedure da semplificare e ridisegnare; accesso fisico e digitale; parità di genere; monitoraggio degli esiti procedimentali e dell'impatto sugli utenti.
È pertanto inteso quale strumento programmatorio che convogli in un unico atto una pluralità di piani, previsti dalla normativa previgente.
Il Piano ha durata triennale ed è aggiornato annualmente. Le pubbliche amministrazioni tenute alla sua adozione pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale (e li inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale).
Si prevede che, entro il 31 marzo 2022, siano adottati, previa intesa in sede di Conferenza unificata uno o più regolamenti governativi (aventi la forma giuridica di d.P.R.), onde individuare e abrogare gli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal novello Piano integrato di attività e di organizzazione (cfr. comma 5 del citato articolo 6 del decreto-legge n. 80 del 2021).
Entro il medesimo termine del 31 marzo 2022 è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate, per l'adozione del Piano integrato di attività e di organizzazione da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti (cfr. il comma 6 del citato articolo 6 del decreto-legge n. 80). Il Piano tipo è adottato con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Tali termini sono stati così fissati dall'articolo 1, comma 12, lettera a), del decreto-legge n. 228 del 2021 ("proroga termini", convertito dalla legge n. 15 del 2022).
Il 2 dicembre 2021 è stata sancita l'intesa in sede di Conferenza unificata sullo schema di decreto del Ministro per la pubblica amministrazione concernente la definizione del contenuto del piano tipo.
Lo schema regolamento recante individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (A.G. n. 369) è stato presentato alle Camere il 7 marzo 2022, successivamente all'intesa sancita il 9 febbraio 2022 in sede di Conferenza unificata.
Si rammenta qui, solamente, che le abrogazioni e le modifiche disposte dallo schema di regolamento in parola riguardano i seguenti atti di pianificazione:
§ Piano esecutivo di gestione;
§ Piano dei fabbisogni del personale;
§ Piano organizzativo per il lavoro agile;
§ Piano delle azioni positive;
§ Piano della performance;
§ Piano di prevenzione della corruzione;
§ Piano delle azioni concrete.
Si veda, al riguardo, il dossier dei servizi studi di Camera e Senato.
La 1a Commissione del Senato ha espresso il proprio parere favorevole con osservazioni e condizioni sullo schema di decreto nella seduta n. 333 del 6 aprile 2022. Nella stessa data, la I Commissione della Camera dei deputati ha espresso il proprio parere favorevole con osservazioni e condizioni.
Con le osservazioni espresse, le due Commissioni di Senato e Camera avevano auspicato una proroga del termine per l'emanazione del primo PIAO, come qui previsto dalla novella in esame.
Infine, con la proroga recata dalla disposizione in esame, si viene a disporre la non applicazione - fino al 30 giugno 2022 - di un novero di disposizioni sanzionatorie.
Si tratta di sanzioni previste in caso di mancata adozione di alcuni piani, un tempo previsti ed ora 'assorbiti' dal Piano integrato di attività e organizzazione, nel quale essi confluiscono. Si tratta de:
§ il Piano della performance (previsto dal decreto legislativo n. 150 del 2009, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"): in caso di sua mancata adozione, la sanzione (dettata dall'articolo 10, comma 5 di quel decreto legislativo) consiste nel divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, nonché nel divieto per l'amministrazione di procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati (e specifica previsione sanzionatoria è posta nel caso che la mancata adozione del Piano dipenda da omissione o inerzia dell'organo di indirizzo politico-amministrativo dell'amministrazione);
§ il Piano triennale dei fabbisogni di personale (previsto dal decreto legislativo n. 165 del 2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"): per le amministrazioni pubbliche che non provvedano ai correlativi adempimenti, la sanzione (dettata dall'articolo 6, comma 6 di quel decreto legislativo) consiste nel divieto di assunzione di nuovo personale:
§ il Piano organizzativo del lavoro agile (previsto dal decreto legislativo n. 124 del 2015, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"). La disposizione del decreto-legge richiama l'articolo 14, comma 1 del decreto legislativo n. 124, facendo riferimento - pare di intendere - alla previsione che in caso di mancata adozione di tale Piano, il lavoro agile si applichi almeno al 15 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano.
L’articolo 7, comma 1, lettera b) modifica le modalità e le condizioni di conferimento degli incarichi che il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e le altre amministrazioni centrali deputate allo svolgimento delle attività inerenti il PNRR possono affidare ad esperti di comprovata qualificazione professionale, rispettivamente, per lo svolgimento delle attività di monitoraggio e rendicontazione del PNRR e per la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR.
La disposizione interviene sul comma 4 dell’articolo 7 del D.L. n. 80 del 2021, che disciplina il conferimento di incarichi professionali ad esperti da parte della Ragioneria generale dello Stato e delle amministrazioni centrali per lo svolgimento delle attività connesse all’attuazione, alla gestione, al monitoraggio e alla rendicontazione del PNRR.
In particolare, viene soppresso il rinvio all’articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165 del 2001 ai fini del conferimento dei predetti incarichi, il quale stabilisce specifici criteri, condizioni e modalità per il conferimento degli incarichi professionali nella pubblica amministrazione.
Si rammenta che il comma 4 dell’articolo 7 del D.L. n. 80/2021 dà facoltà:
- al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato di avvalersi di un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale per le attività di monitoraggio e rendicontazione del PNRR (nel limite di spesa complessivo di 167.000 euro per l'anno 2021 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026);
- alle altre amministrazioni centrali deputate allo svolgimento delle attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR, di avvalersi di un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale nelle materie oggetto degli interventi del PNRR di propria competenza, al fine di assicurarne la più efficace e tempestiva attuazione (a tal fine, si istituisce un Fondo con una dotazione di 2.668.000 euro per l’anno 2021 e di 8.000.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026).
Per ciascun incarico, è stabilito un importo massimo di 50.000 euro lordi annui e una durata massima di trentasei mesi.
La norma dispone altresì che il conferimento dei suddetti incarichi debba avvenire ai sensi dell’articolo 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165 del 2001 e con le modalità speciali previste dall’articolo 1 del medesimo D.L. n. 80/2021, volte ad accelerare le procedure selettive che possono essere utilizzate per il reclutamento di personale a tempo determinato e per il conferimento di incarichi di collaborazione da parte delle amministrazioni pubbliche titolari di progetti previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.
A tal fine l’articolo 1 del D.L. n. 80/2021 prevede, in particolare:
- che i contratti non possano eccedere la durata di attuazione dei progetti del PNRR e comunque il 31 dicembre 2026;
- l’istituzione di elenchi presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio ai quali possono iscriversi, previa procedura idoneativa, professionisti ed esperti[66], suddivisi in sezioni corrispondenti alle diverse professioni e specializzazioni e agli eventuali ambiti territoriali[67];
- l’obbligo per le amministrazioni, ai fini del conferimento degli incarichi di collaborazione, di invitare, sulla base delle professionalità che necessitano di acquisire, almeno quattro professionisti o esperti (comunque in numero tale da assicurare la parità di genere), tra quelli iscritti nel relativo elenco e di sottoporli ad un colloquio selettivo;
- che debba trattarsi di soggetti iscritti al rispettivo albo, collegio o ordine professionale e non in quiescenza;
- che gli incarichi di collaborazione vengano conferiti con contratto di lavoro autonomo di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Il richiamato articolo 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165 del 2001 reca specifiche regole per il conferimento degli incarichi da parte delle pubbliche amministrazioni, che non possono far fronte con personale in servizio a specifiche esigenze, le quali possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza di determinati presupposti di legittimità. Tali presupposti sono i seguenti:
- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- l'amministrazione deve avere preliminarmente accertare l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- non è ammesso il rinnovo dell’incarico, mentre l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
- devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.
In sostanza, a seguito della soppressione del rinvio all’articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165 del 2001 e del mantenimento del rinvio all’articolo 1 del D.L. n. 80 del 2021, per gli incarichi professionali connessi al PNRR, di cui all’articolo 7, comma 4, del D.L. n. 80 del 2021, non viene più espressamente richiesto che il loro conferimento avvenga mediante contratti di lavoro autonomo e soltanto in presenza dei predetti presupposti di legittimità.
Stante il carattere generale delle norme contenute all’articolo 7 del D.Lgs. n. 165 del 2001, recante il Testo unico del pubblico impiego, nonché il rinvio a tale disposizione comunque previsto, per tutte le tipologie di incarichi professionali connessi al PNRR, dall’articolo 1 del DL n. 80/2021, si evidenzia che la mera soppressione del richiamo all’articolo 7 del D.Lgs. n. 165 del 2001, prevista dalla disposizione in esame, non pare sufficiente ad escluderne l’applicazione per il conferimento degli incarichi di cui all’articolo 7, comma 4, del D.L. n. 80 del 2021, essendo a tal fine necessaria l’introduzione di una disposizione che ne escluda espressamente l’applicazione.
L’articolo 7, comma 1, lettera c), prevede che le risorse residue e non impegnate del Sub-investimento 2.2.1 “Assistenza tecnica a livello centrale e locale”, della Missione 1 – Componente 1, del PNRR, quantificate pari a 48,1 milioni di euro, siano destinate nell’importo di 30 milioni al conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all’attuazione del PNRR, nonché nell’importo di 18,1 milioni di euro alla realizzazione di un Portale di progetto e di una Unità centrale presso il Dipartimento della funzione pubblica.
L’articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto-legge in esame modifica l’articolo 9 del decreto-legge n. 80/2021[68].
L’articolo 9 del decreto-legge n. 80/2021, come modificato in sede di conversione dalla legge n. 113/2021, ha demandato ad un DPCM il riparto di una quota parte delle risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione per l’attuazione del Next generation Eu-Italia (istituito dalla legge di bilancio 2021 nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze), nell’importo di 320,3 milioni di euro complessivi per gli anni 2021-2024, da destinare agli incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti che gli enti territoriali attiveranno per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all’attuazione del PNRR.
Tali incarichi, conferiti per la gestione delle “procedure complesse”, tenendo conto del livello di coinvolgimento dei singoli enti territoriali nei procedimenti connessi all’attuazione del PNRR, non possono superare complessivamente mille unità. Gli incarichi devono essere conferiti (art. 1, comma 5, lett. a) del decreto-legge) ai soggetti iscritti nell’istituito elenco dei professionisti ed esperti, tenuto presso il Dipartimento della funzione pubblica, sulla base di contratti individuali di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del d. lgs. n. 165/2001. In sede di conversione sono state fatte salve le assunzioni a tempo determinato di cui all’articolo 1, commi 1 e 4, del predetto decreto-legge, le quali riguardano il personale che le amministrazioni titolari di interventi previsti dal PNRR possono reclutare per la realizzazione di progetti di cui abbiano la diretta titolarità.
La disposizione è stata successivamente modificata dall’art. 31, comma 1, lett. c) del decreto-legge n. 152/2021. La novella è intervenuta su tre profili dell’art. 9, comma 1:
- il numero di mille unità, da limite massimo, è stato convertito in numero minimo di incarichi di collaborazione conferibili a professionisti ed esperti;
- gli enti locali sono stati esclusi (a differenza di quanto previsto dalla precedente versione della disposizione) dal novero degli enti territoriali che possono attivare i suddetti incarichi di collaborazione;
- in conseguenza della predetta esclusione, è stato inserito un esplicito riferimento agli enti locali quali enti beneficiari del supporto dei menzionati professionisti ed esperti nella gestione delle procedure complesse connesse all’attuazione del PNRR.
Il DPCM previsto dall’articolo 9, comma 1, adottato il 12 novembre 2021, ha, in particolare, attribuito la titolarità dell’erogazione del contributo di 320,3 milioni di euro a valere sul Fondo di rotazione, in favore delle regioni e province autonome, al Dipartimento della funzione pubblica, in qualità di amministrazione titolare dell’Investimento 2.2 “Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance del PNRR, su cui v. infra. Il contributo è ripartito secondo l’allegato A al DPCM. Il DPCM stabilisce, altresì, norme in materia di esercizio dei poteri sostitutivi, nonché di monitoraggio, rendicontazione ed erogazione delle risorse. L’allegato B al decreto stabilisce i criteri e le modalità di funzionamento dello strumento di assistenza tecnica del PNRR per il supporto alla gestione delle procedure complesse, previsto dal citato Investimento 2.2.
La disposizione in esame, in particolare, inserisce il comma 2-bis all’articolo 9 del DL n.80/2021, demandando a un decreto del Ministro della pubblica amministrazione, adottato i) di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e ii) previa intesa in sede di Conferenza unificata, il riparto delle risorse residue e non impegnate, nell’ambito delle risorse stanziate dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021, destinate al finanziamento del Sub-investimento 2.2.1, quantificate dalla norma in esame in 48,1 milioni di euro.
Si ricorda che con il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 (pubblicato nella G.U. del 24 settembre 2021) si è proceduto all’assegnazione delle risorse finanziarie (191,5 miliardi di euro) previste per l’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza alle Amministrazioni centrali titolari degli interventi ivi previsti, indicando la somma complessiva spettante a ciascuna di esse e la ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione. Le risorse cui il decreto fa riferimento includono esclusivamente i fondi derivanti dal Recovery and Resilience Facility (RRF), inclusa la spesa del Fondo sviluppo e coesione anticipata per le finalità del PNRR, ma non comprendono le risorse derivanti da React-EU né quelle previste dal Fondo complementare.
La Tabella A, allegata al decreto, indica le assegnazioni delle risorse finanziarie per l’attuazione degli interventi del Piano alle singole Amministrazioni titolari degli interventi (riforme/investimenti). Le medesime Amministrazioni vigilano, inoltre, sull’attuazione degli interventi di rispettiva competenza, rilevando i dati finanziari, fisici e procedurali da trasmettere al sistema di monitoraggio dell’attuazione del PNRR gestito, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, dal Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato – Servizio centrale per il PNRR.
Nell’ambito della Tabella A allegata al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021, il Sub-investimento 2.2.1 della Missione 1 – Componente 1, denominato “Assistenza tecnica a livello centrale e locale”, si inserisce nell’ambito degli interventi previsti dal PNRR attribuiti alla titolarità della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per la pubblica amministrazione. Tale Sub-investimento è destinatario, in base al citato decreto ministeriale, di risorse complessive pari a 368.400.000 euro.
Più in dettaglio, nell’ambito della Missione 1 del PNRR (Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo), la prima delle tre Componenti nelle quali essa si articola è riferita alla “Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA” (Componente 1). Nell’ambito del PNRR italiano, tale Componente è stata ulteriormente articolata in tre ambiti di intervento:
- Digitalizzazione PA;
- Innovazione PA;
- Innovazione organizzativa del sistema giudiziario.
Nell’ambito di intervento inerente all’Innovazione PA, articolato in 3 Investimenti e in 3 Riforme, va inquadrato, in particolare, l’Investimento 2.2 – Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance. destinatario di risorse provenienti dal PNRR pari a 734,2 milioni di euro. Tale investimento prevede la creazione di una task force temporanea (3 anni) di professionisti a supporto delle Amministrazioni, la cui assunzione dovrebbe garantire la fornitura di una adeguata capacità e supporto tecnico per la semplificazione e velocizzazione di alcune specifiche procedure amministrative propedeutiche all’attuazione del PNRR.
In base a quanto stabilito dal D.M. del MEF del 6 agosto 2021, il menzionato Investimento 2.2, complessivamente destinatario di 734,2 milioni di euro, risulta suddiviso in cinque Sub-investimenti, tutti ricadenti nella titolarità del Ministero per la Pubblica Amministrazione.
Si riporta di seguito l’estratto del citato D.M. del MEF con le denominazioni e i dati relativi all’Investimento 2.2 nell’ambito della Missione 1 – Componente 1:
Tipologia |
Intervento |
Importo totale |
Investimento |
2.2: Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance |
734.200.000,00 |
Sub-investimento |
2.2.1: Assistenza tecnica a livello centrale e locale |
368.400.000,00 |
Sub-investimento |
2.2.2: Semplificazione e standardizzazione delle procedure |
4.000.000,00 |
Sub-investimento |
2.2.3: Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE) |
324.400.000,00 |
Sub-investimento |
2.2.4: Monitoraggio e comunicazione delle azioni di semplificazione |
21.000.000,00 |
Sub-investimento |
2.2.5: Amministrazione pubblica orientata ai risultati |
16.400.000,00 |
Fonte: decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021, Tabella A, pagg. 28-29.
Si segnala, al riguardo, che nell’ambito dell’Allegato della Decisione di esecuzione del Consiglio dell’8 luglio 2021, di approvazione del PNRR dell’Italia, gli interventi previsti nell’ambito dell’Investimento 2.2 della M1C1 riportato nel decreto MEF del 6 agosto 2021 (di cui il Sub-investimento 2.2.1, oggetto della disposizione in esame, costituisce una sotto-articolazione) rientrano, invece, nell’Investimento 1.9 (“Fornire assistenza tecnica e rafforzare la creazione di capacità per l’attuazione del PNRR”)[69].
In base alla disposizione in esame, le somme residue e non impegnate afferenti al citato Sub-investimento 2.2.1 – pari, a seguito della ripartizione dei 320,3 milioni di euro operata dal DPCM del 12 novembre 2021, a 48,1 milioni di euro dei 368,4 milioni complessivamente assegnati al citato Sub-investimento dal decreto MEF del 6 agosto 2021 – sono destinate, attraverso un decreto del Ministro della pubblica amministrazione, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali, previa intesa in Conferenza unificata, a due macro-finalità:
a) nella misura di 30 milioni di euro, al conferimento, da parte delle amministrazioni attuatrici (Regioni e Province autonome), di ulteriori incarichi professionali, da effettuarsi con le modalità e i criteri già definiti con il medesimo decreto di cui all’art. 9, comma 1, del decreto-legge n. 80/2021;
b) per quanto concerne i rimanenti 18,1 milioni di euro, alla realizzazione di attività per il coordinamento e il rafforzamento delle attività operative di governance del progetto di cui al predetto art. 9, comma 1, mediante la realizzazione, presso il Dipartimento della funzione pubblica, di un Portale di progetto e di una Unità centrale. Quest’ultima, la cui cessazione è prevista entro il 31 dicembre 2026, sarà composta da professionisti ed esperti reclutati ai sensi dell’art. 1 del decreto-legge n. 80/2021, e sarà destinata:
i. al raccordo dell’attività dei pool regionali;
ii. alla misurazione dei tempi e alla verifica dei risultati;
iii. alla raccolta di evidenze su oneri amministrativi rilevati a livello regionale e nazionale;
iv. all’elaborazione di proposte di interventi di semplificazione;
v. al supporto, infine, ai lavori del Tavolo di coordinamento istituito dal menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2021.
Per quanto concerne la ripartizione dei 30 milioni di euro tra i soggetti attuatori, la Relazione illustrativa precisa che, ferma restando la clausola di riserva del 40% dei fondi al Mezzogiorno, di cui al D.L. n. 80/2021, il riparto tra Regioni e Province autonome dovrebbe essere effettuato sulla base degli stessi criteri adottati dal DPCM del 12 novembre 2021, vale a dire per il 30% in quota fissa e per il 70% in quota variabile, calcolata sui dati di popolazione. La Relazione sottolinea, inoltre, che le funzioni svolte dagli ulteriori professionisti ed esperti incaricati riguarderanno il potenziamento/presidio tecnico-metodologico dell’attività degli esperti sul territorio; la raccolta degli input sui “colli di bottiglia” rilevati a livello locale; la raccolta delle proposte di interventi di semplificazione formulate dagli esperti e dagli stakeholders locali; il supporto ai lavori della Cabina di regia regionale.
Con riferimento, invece, ai 18,1 milioni di euro destinati alla realizzazione di un Portale di progetto e di una Unità centrale presso il Dipartimento della funzione pubblica, la Relazione illustrativa precisa, in particolare, che il Portale di progetto è destinato al supporto al coordinamento delle attività progettuali, alla raccolta ed elaborazione di dati sullo stock, sui flussi e sui tempi delle procedure oggetto di intervento, nonché alla realizzazione di strumenti di collaborazione e condivisione delle conoscenze tra i soggetti coinvolti nell’attuazione del progetto.
La disposizione in esame ribadisce, infine, nell’ultimo periodo, la titolarità dell’intervento in capo al Dipartimento della funzione pubblica, quale Amministrazione centrale responsabile del Sub-investimento 2.2.1 della Missione 1 – Componente 1. Precisa, tuttavia, che resta ferma l’applicazione delle disposizioni inerenti all’attuazione del PNRR, comprese quelle riferite alla rendicontazione, monitoraggio e controllo.
Il riferimento va, in particolare, a quanto previsto dall’art. 6 del decreto-legge n. 77/2021, il quale ha istituito presso il MEF – Dipartimento RGS, un ufficio centrale di livello dirigenziale denominato “Servizio centrale per il PNRR”. Tale struttura, che rappresenta il punto di contatto nazionale con la Commissione europea per l’attuazione del Piano, è titolare di compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR, di gestione del sistema di monitoraggio sull’attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR, nonché di responsabilità della gestione del Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia e dei connessi flussi finanziari.
Per un approfondimento sulla rendicontazione, il monitoraggio e il controllo del PNRR, nell’ambito della governance del Piano, si rinvia ai dossier dei Servizi Studi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sulla conversione in legge del decreto-legge n. 77/2021, nonché al paragrafo “La governance del PNRR” nell’ambito del tema web sul PNRR curato dal Servizio Studi della Camera dei deputati.
La lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 7, introdotta dal Senato, specifica che l'apposito contingente di 338 unità di personale presso la Presidenza del Consiglio, che opera fino al 31 dicembre 2026, svolge attività di supporto, nonché di verifica e controllo del raggiungimento di traguardi ed obiettivi (milestone e target) dei progetti per la trasformazione digitale delle amministrazioni centrali e locali, nell'ambito del PNRR.
A tal fine si propone la modifica dell'art. 10, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021(convertito dalla legge n. 113 del 2021).
La disposizione oggetto di novella prevede l'istituzione di un contingente fino a un massimo di 338 unità di personale presso la Presidenza del Consiglio (nella sua struttura competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale).
Questo, fino al 31 dicembre 2026.
Questo contingente è allestito per fornire sostegno alla trasformazione digitale delle amministrazioni centrali e locali, onde attuare gli interventi di digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella pubblica amministrazione previsti entro il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Il contingente è composto da:
§ esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nello sviluppo e gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e digitale, nonché di significativa esperienza almeno triennale in tali materie. Invero non è richiamato dalla disposizione l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, secondo cui gli esperti sono nominati per speciali esigenze, "secondo criteri e limiti fissati dal Presidente del Consiglio";
§ unità di personale non dirigenziale, collocato in posizione di fuori ruolo o comando (o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza), proveniente da pubbliche amministrazioni (di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001), con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo e tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Ministero dell'economia e delle finanze. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta (prevede l'articolo 17, comma 14 della legge n. 127 del 1997, cui la disposizione rinvia).
La composizione del contingente - e la determinazione dei compensi - sono demandati a decreto del Presidente del Consiglio.
Articolo 7, comma 2
(Norme in materia di potenziamento amministrativo
dei piccoli comuni)
L’articolo differisce al 30 luglio 2022 il termine entro cui i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti - ai fini delle assunzioni di personale con contratto a tempo determinato in possesso di specifiche professionalità in relazione all'attuazione dei progetti previsti dal PNRR (previste ai sensi dell'articolo 31-bis del decreto-legge n.152 del 2021, conv., con modif., dalla L.233/2021) - siano tenuti a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica le esigenze di personale connesse alla carenza delle professionalità strettamente necessarie all'attuazione dei predetti progetti il cui costo non è sostenibile a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti.
Al tal fine la disposizione in esame novella il comma 5 del citato articolo 31-bis del DL 152/2021, che istituisce un fondo ad hoc nello stato di previsione del Ministero dell'interno per il concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai piccoli comuni per le richiamate assunzioni. Si tratta, come accennato, delle assunzioni con contratto a tempo determinato di personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità collegate all'attuazione dei progetti previsti nel PNRR per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ancorché non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque la data del 31 dicembre 2026.
In generale, circa le assunzioni che possono essere attivate dai comuni, il comma 1 dell'articolo 36-bis (non inciso dalla disposizione in esame) stabilisce che le assunzioni devono essere disposte nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 annessa al decreto in esame. Le predette assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.
Inoltre, tali assunzioni sono previste in deroga alle disposizioni sul contenimento delle spese in materia di impiego pubblico di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (secondo cui è possibile per le Amministrazioni dello Stato avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009) e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (in base al quale la spesa per il personale a tempo determinato dell’ente locale deve essere ridotta a non oltre il 50 per cento della spesa media sostenuta a tale titolo per l'ultimo triennio antecedente l'anno cui l'ipotesi si riferisce).
La spesa di personale derivante dalle assunzioni di cui sopra, inoltre, non rileva, con riguardo ai comuni, ai fini dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296[70].
Le disposizioni appena richiamate si applicano, ai sensi del comma 3, anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario, previa verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali da effettuare entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta inoltrata dai comuni interessati.
Alle assunzioni a tempo determinato sopra descritte, ai sensi del comma 4, possono applicarsi le disposizioni del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 8 previste dagli articoli 1, comma 3 (relativo ad una riserva di posti non superiore al 40 per cento, destinata al personale a tempo determinato che, alla data di pubblicazione del bando, abbia svolto servizio per almeno trentasei mesi), 3-bis (relativo alla possibilità, per gli enti locali, di organizzare selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato ) e 3-ter (per gli enti locali che non rispettino i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, i rendiconti e il bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, è comunque possibile procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del PNRR).
Come anticipato, ai sensi del comma 5 dell'articolo 31-bis, oggetto della presente novella, al fine del concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le assunzioni sopra illustrate, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.
Le predette risorse sono ripartite tra i comuni attuatori dei progetti previsti dal PNRR con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sulla base del monitoraggio delle esigenze assunzionali. A tale fine i comuni interessati comunicano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri le esigenze di personale connesse alla carenza delle professionalità strettamente necessarie all'attuazione dei predetti progetti il cui costo non è sostenibile a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. Tale adempimento, che avrebbe dovuto originariamente essere assolto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge n.152 del 2021 (termine peraltro mantenuto nella disposizione in esame, v.infra), viene ora posticipato al 30 luglio 2022.
Nella tabella che segue si riporta il testo dell'articolo 31-bis, comma 5, nel testo previgente (colonna di sinistra) e nel testo risultante dalla novella in commento (colonna di destra).
Testo previgente |
Testo vigente |
Al fine del concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le assunzioni previste dai commi 1 e 3, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. |
Identico |
Le predette risorse sono ripartite tra i comuni attuatori dei progetti previsti dal PNRR con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sulla base del monitoraggio delle esigenze assunzionali. |
Identico |
A tale fine i comuni interessati comunicano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le esigenze di personale connesse alla carenza delle professionalità strettamente necessarie all'attuazione dei predetti progetti il cui costo non è sostenibile a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. |
A tale fine i comuni interessati comunicano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 30 luglio 2022, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le esigenze di personale connesse alla carenza delle professionalità strettamente necessarie all'attuazione dei predetti progetti il cui costo non è sostenibile a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti.
|
Articolo 31-bis, comma 5, nel testo previgente all'intervento normativo in esame (colonna di sinistra) e nel testo risultante dalla novella in commento (colonna di destra)
Come si evince dal confronto proposto nella tabella con riferimento al terzo periodo del comma 5, il testo vigente, oltre a prevedere il nuovo termine del 30 luglio 2022, mantiene quello recato nel testo precedente relativo ai trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n.152 del 2021[71]. Occorre in proposito intervenire al fine di espungere il termine da ultimo richiamato, peraltro scaduto.
Articolo 7, comma 2-bis
(Reintroduzione della cancellazione d'ufficio della causa dal ruolo nel processo amministrativo)
Il comma 2-bis dell'articolo 7, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, reintroduce nel codice del processo amministrativo l'istituto della cancellazione d'ufficio della causa dal ruolo.
Nel dettaglio il comma 2-bis dell'articolo 7 modifica il comma 1-bis dell'articolo 73, avente ad oggetto l'udienza di discussione dei ricorsi, dell'Allegato I del decreto legislativo n. 104 del 2010.
Il comma 1-bis dell'articolo 73, introdotto dal decreto legge n. 80 del 2021 (conv. legge n. 113 del 2021) prevede l'impossibilità di disporre, d'ufficio o su istanza di parte, la cancellazione della causa dal ruolo. Il comma prevede altresì che il rinvio della trattazione della causa possa essere disposto solo per casi eccezionali, da riportare nel verbale di udienza, ovvero nel decreto presidenziale che dispone il rinvio qualora la disposizione di rinvio sia effettuata fuori udienza.
Il comma 2-bis dell'articolo 7 reintroduce nel codice del processo amministrativo l'istituto della cancellazione d'ufficio della causa dal ruolo.
La soppressione di tale strumento avrebbe dato luogo al controproducente effetto di ostacolare la definizione delle cause pendenti, che avveniva, anche mediante la loro fissazione in ruolo supplementari e successiva cancellazione, con conseguente estinzione di tutte quelle per cui si accerta il venir meno dell'interesse di tutte le parti alla decisione.
E' appena il caso di ricordare che tra gli obiettivi previsti dal PNRR in materia di giustizia, vi è proprio la riduzione del 90 per cento, rispetto al 2019, del numero di cause pendenti presso i tribunali ordinari civili (primo grado) e presso le corti d'appello civili (secondo grado) e la riduzione del 70 per cento del numero di cause pendenti dinanzi ai tribunali amministrativi regionali e presso il Consiglio di Stato.
Articolo 7, commi 2-ter e 2-quater
(Costo dei materiali necessari alla realizzazione di opere)
I commi 2-bis e 2-ter dell’articolo 7, introdotti dal Senato, stabiliscono che tra le circostanze che possono dar luogo a modifiche o varianti dei contratti di appalto in corso di validità, senza dover procedere ad una nuova procedura di affidamento, debbano essere annoverate anche le circostanze impreviste ed imprevedibili che alterino in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell’opera. In tali casi, la stazione appaltante o l’aggiudicatario possono proporre varianti in corso d’opera che assicurino, a determinate condizioni, risparmi da utilizzare in compensazione per far fronte alla variazione del costo dei materiali.
Il comma 2-bis reca una disposizione di interpretazione autentica dell’art. 106, comma 1, lett. c), n. 1, del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50 del 2015). Vi si prevede, tra l’altro, che i contratti di appalto, nei settori ordinari e nei settori speciali, possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento quando tale necessità di modifica sia determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti. Si specifica che la modifica non altera la natura generale del contratto (n. 2 della citata lett. c)).
La disposizione di interpretazione autentica in esame, quindi, esplicita che debbano rientrare in tale casistica anche le circostanze impreviste e imprevedibili che causino l’alterazione significativa del costo dei materiali necessari alla realizzazione dell’opera.
Il comma 2-ter prevede, come accennato, che la stazione appaltante o l'aggiudicatario possono proporre, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una variante in corso d'opera che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali. Si specifica che tale proposta non deve alterare la natura generale del contratto e che la piena funzionalità dell'opera debba essere comunque assicurata.
Articolo 7, comma 2-quinquies
(Criteri per l’assegnazione agli organismi sportivi
delle risorse aggiuntive del Fondo per il potenziamento
dell'attività sportiva di base)
Il comma 2-quinquies dell’articolo 7, introdotto dal Senato in sede di conversione, prevede che l’autorità di governo competente in materia di sport, con apposito decreto e secondo specifici criteri, determini le modalità di assegnazione delle risorse aggiuntive previste dall’art.46-bis, comma 1, del D.L. 152/2021 per il finanziamento di organismi sportivi, nell’ambito del Fondo per il potenziamento dell’attività sportiva di base, di cui all’art. 1, comma 561, della L. 178/2020.
Si ricorda che il richiamato art. 1, comma 561, della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) al fine di potenziare l'attività sportiva di base nei territori per tutte le fasce della popolazione e di ottimizzare gli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria attraverso l'esercizio fisico, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento delle risorse al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo con una dotazione originaria di 50 milioni di euro per l'anno 2021.
Il comma 562 del medesimo art. 1 stabilisce che sia l’autorità di governo competente in materia di sport, con proprio decreto, a individuare i criteri di gestione delle risorse del fondo. Si segnala che tale comma è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 123 del 2022 (pubblicata in G.U. il 18.5.2022) nella parte in cui non prevede che il decreto dell’autorità di governo competente in materia di sport, che individua i criteri di gestione delle risorse del fondo di cui al comma 561, sia adottato previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni.
Successivamente, il Fondo ha beneficiato di due incrementi.
Prima, l’art. 6 del D.L. 127/2021 del 2021 ha previsto che le somme trasferite alla società Sport e Salute S.p.a. per il pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi connesse all'emergenza da COVID-19 (di cui all'art. 44 del D.L. 73/2021) non utilizzate fossero riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per il 50 per cento, al Fondo in questione.
È poi intervenuto l’art. 14, comma 4, del D.L. 228 del 2021 che ha disposto un incremento di: 0,558 milioni di euro per l'anno 2022, 1,579 milioni di euro per l'anno 2023, 4,514 milioni di euro per l'anno 2024, 7,336 milioni di euro per l'anno 2025, 5,616 milioni di euro per l'anno 2026 e 0,735 milioni di euro per l'anno 2027.
Per una parte delle risorse presenti nel Fondo l’art. 46-bis, commi 1 e 2, del D.L. 152 del 2021 ha indicato una particolare destinazione. Più in dettaglio, ai sensi del comma 1, al fine di promuovere l'adozione di uno stile di vita sano e attivo per tutte le fasce della popolazione, con particolare riferimento alla fase post-pandemica, una quota non inferiore al 50 per cento delle risorse disponibili di cui all'art. 1, comma 561, della L. 178/2020 è destinata agli organismi sportivi di cui al terzo periodo dell' art. 1, comma 630, della L. 145/2018 (vale a dire: federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, gruppi sportivi militari e corpi civili dello Stato, associazioni benemerite), per la promozione e la realizzazione dell'attività sportiva di base in tutto il territorio nazionale. Il comma 2 dell’art. 46-bis, al primo periodo, stabilisce che i criteri e le modalità attuative per l'attribuzione di tale quota di risorse siano stabiliti con il medesimo decreto di riparto delle risorse già previsto dall’art. 1, comma 562, della L. 178/2020; stabilisce altresì, al secondo periodo, che a fini attuativi, l'autorità di governo competente in materia di sport si avvale della società Sport e salute S.p.a.
È proprio sul primo periodo del comma 2 dell’art. 46-bis del D.L. 152/2021 che interviene, sostituendolo, la disposizione qui in commento. Nella nuova formulazione, esso prevede che fermo restando il riparto dei fondi ordinari disposto dall'art. 1, comma 561, e attribuito con il decreto di cui all'art. 1, comma 562, le risorse aggiuntive di cui al comma 1 dell’art. 46-bis sono assegnate con ulteriore decreto dell'autorità di governo competente in materia di sport che ne individua i criteri e le modalità attuative. Si evidenzia che, sebbene l’art. 46-bis non pare configurare come “aggiuntive”, rispetto a quelle attribuite a legislazione vigente al Fondo, le risorse destinate agli organismi sportivi per la promozione e la realizzazione dell'attività sportiva di base, il senso della modifica normativa sembra risiedere nell’intento di “sdoppiare”, in due decreti autonomi sorretti ciascuno da specifici criteri e modalità, il meccanismo di assegnazione delle risorse: quelle “ordinariamente” attribuite al Fondo ex art. 1, comma 561, della L. 178/2020, ivi compresi i successivi incrementi, e quelle qualificate come “aggiuntive” da destinarsi ex art. 46-bis, comma 1, del D.L. 152/2021. Si valuti l’opportunità di un chiarimento in proposito.
Occorre poi considerare quanto disposto dalla sentenza costituzionale n. 123 del 2022, sopra richiamata, in ordine alla necessità di assicurare la leale collaborazione, tramite il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni, nell’assegnazione delle risorse di cui all’art. 1, comma 561. Esigenza che pare riflettersi anche nel nuovo congegno di assegnazione prefigurato dalla norma. Si valuti l’opportunità di prevedere il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni.
Articolo 7-bis
(Nucleo di valutazione dell'impatto della regolamentazione)
L’articolo 7-bis prevede l'istituzione di un Nucleo di valutazione dell'impatto della regolamentazione, sostitutivo del gruppo di lavoro sull'analisi di impatto della regolamentazione operante presso il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio.
L'articolo 7-bis, introdotto dal Senato, prevede l'istituzione di un Nucleo di valutazione dell'impatto della regolamentazione.
Esso è previsto operare alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio. Tale Dipartimento trova la sua previsione e disciplina nell'articolo 6 - che viene ora novellato, onde prevedere il Nucleo appunto - del decreto legislativo n. 303 del 1999 recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio. A quel Dipartimento fanno capo attività inerenti la valutazione d'impatto della regolazione, la semplificazione dei procedimenti, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità dell'innovazione normativa, la adempiuta valutazione degli effetti finanziari.
Il Nucleo assicura il supporto tecnico alle funzioni di coordinamento delle attività di analisi e verifica di impatto della regolamentazione, nonché per la valutazione degli impatti economici e sociali di iniziative normative.
Si ricorda che una generale disciplina dei Nuclei di valutazione è posta dall'articolo 1 della legge n. 144 del 1999, che viene richiamato dalla disposizione.
Il Nucleo è istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, a far data dal 1° gennaio 2023.
Dalla medesima data cessa il gruppo di lavoro sull'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 2008 (come modificato dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 luglio 2009 e del 5 dicembre 2019).
Gli esperti i quali al 31 dicembre 2022 compongano il predetto gruppo di lavoro, "in sede di prima applicazione" sono nominati componenti del Nucleo, fino alla data di scadenza dei rispettivi incarichi.
Conseguentemente, per il funzionamento del Nucleo si fa fronte - senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica - a valere sulle risorse presenti a legislazione vigente sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio.
Segue coordinamento formale con la novella previsione del Nucleo, incidente sull'articolo 5 del decreto-legge n. 77 del 2021. Quel decreto-legge ha definito la governance del PNRR, ed il suo articolo 5 ha istituito presso la Presidenza del Consiglio una struttura di missione denominata Unità per la razionalizzazione ed il miglioramento della regolazione.
Ne risulta un disegno in cui sia un 'trittico' di strutture - il novello Nucleo; la Unità appena sopra ricordata; l'Unità per la semplificazione, anch'essa presso la Presidenza del Consiglio (cfr. articolo 1, comma 22-bis del decreto-legge n. 181 del 2006) - a tenere le fila di un'analisi di impatto afferente la 'qualità della regolazione'.
L’articolo 8 istituisce un Fondo con una dotazione di 60 milioni di euro per l’anno 2022, al fine di far fronte al fabbisogno finanziario di Formez PA connesso allo svolgimento di procedure concorsuali oggetto di convenzioni con le pubbliche amministrazioni.
In dettaglio, il predetto Fondo è provvisoriamente istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e le relative somme sono trasferito, in corso d’anno, su un conto corrente di tesoreria centrale intestato a FormezPA appositamente istituito. FormezPA, in base all’effettivo fabbisogno finanziario, preleva le predette risorse fino al 31 dicembre 2024, a titolo di anticipazione delle somme necessarie a fronteggiare le spese connesse allo svolgimento di procedure concorsuali oggetto di convenzioni con le pubbliche amministrazioni con oneri a carico di queste ultime.
Ai relativi oneri, pari a 60 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa del Fondo perequativo di cui all’articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137[72] (commi 1 e 4).
L’ultimo periodo del comma 3, introdotto al Senato, affida al Ministero dell’economia e delle finanze il compito di prevedere, con proprio decreto, le modalità di rafforzamento dei controlli e della rendicontazione sull'utilizzo del suddetto Fondo.
Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A. è un’associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato, in house alla Presidenza del Consiglio –Dipartimento della Funzione pubblica – e delle Amministrazioni associate. L'Istituto è sottoposto al controllo, alla vigilanza ed ai poteri ispettivi della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, che detiene la quota maggioritaria dell'associazione.
Costituito nel 1963, l’attività di Formez PA è oggi focalizzata sull’attuazione delle politiche di riforma e modernizzazione della PA e più in generale della strategia di promozione dell’innovazione e di rafforzamento della capacità amministrativa, prevista dalle politiche di sviluppo dell’UE e promossa dal DFP, attraverso attività di accompagnamento e assistenza tecnica.
FormezPA è tenuto alla restituzione delle predette somme, mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2025 ed entro il 31 dicembre 2027, anche a valere sulle somme ottenute dalle pubbliche amministrazioni in relazione alle convenzioni di cui sopra, con conseguente chiusura del predetto conto corrente di tesoreria centrale.
Le somme da restituire comprendono gli interessi passivi, calcolati applicando il tasso dell’1 per cento su base annua in relazione alle somme prelevate dal conto corrente di tesoreria centrale di cui al comma 1.
Per la specifica definizione del meccanismo di anticipazione e restituzione delle predette somme, si provvede alla sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e FormezPA, nel quale sono definite le condizioni dell’anticipazione, prevedendo altresì, qualora FormezPA non adempia al rimborso delle stesse nei termini stabiliti, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere le risorse necessarie, fino a concorrenza della rata da rimborsare, a valere sulle somme a qualunque titolo dovute dallo Stato a FormezPA (commi 2 e 3).
Articolo 9, comma 1
(Non rinnovabilità delle assunzioni temporanee
presso l’ufficio per il processo)
L’articolo 9, comma 1, specifica che le assunzioni a tempo determinato effettuate dal Ministero della giustizia - nell’ambito del PNRR - presso l’ufficio per il processo non possono essere rinnovate.
La modifica apportata dalla disposizione in esame all’articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 80 del 2021, tramite l’inserimento dell’inciso “non rinnovabile”, è volta a specificare che il periodo di lavoro a tempo determinato svolto presso l’ufficio per il processo non può essere oggetto di rinnovo.
Si tratta dei contratti di lavoro stipulati a seguito delle procedure di reclutamento disposte nell’ambito del PNRR allo scopo di favorire un più efficiente funzionamento del sistema giudiziario. Ai sensi del citato comma 1 dell’articolo 11 del d.l. 80/2021, tali procedure sono finalizzate al reclutamento, nel periodo 2021-2024, di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti da destinare all'ufficio per il processo, suddiviso in due scaglioni:
- il primo con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di due anni e sette mesi;
- il secondo con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di due anni.
Il primo concorso per l’assunzione di un contingente di 8.171 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell’Amministrazione giudiziaria con il nuovo profilo professionale di addetto all’ufficio per il processo ai sensi dell’art. 11 del d.l. 80/2021 è stato bandito dalla Commissione RIPAM il 6 agosto 2021 ed è in fase di ultimazione.
In forza della disposizione in commento, alla scadenza tali contratti non potranno essere rinnovati. Si ricorda, tra l’altro, che per l’analoga procedura di reclutamento di addetti agli uffici per il processo costituiti nell’ambito del sistema giudiziario amministrativo è già stabilita, dal medesimo articolo 11, comma 1, la non rinnovabilità dei contratti di lavoro a tempo determinato, per i quali è prevista una durata massima di due anni e sei mesi.
La Relazione illustrativa che accompagna il decreto in esame segnala che la disposizione di cui all’art. 9, co. 1, si è resa necessaria “al fine di evitare l’avvio da parte della Commissione europea di una procedura di infrazione nonché per consolidare il pieno raggiungimento della Milestone PNRR M1C1-32 in scadenza al 31/12/2021 e sulla quale è in corso il processo di valutazione comunitario.”
L’ufficio per il processo è una struttura organizzativa istituita presso i tribunali ordinari (e le relative Procure della Repubblica) e presso le Corti d'appello dall’articolo 50 del decreto-legge 90/2014 allo scopo di «garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione». Il modello dell'ufficio del processo è stato successivamente esteso anche alla giustizia amministrativa dal decreto-legge n. 168 del 2016.
All'ufficio del processo sono assegnati magistrati togati e giudici onorari, personale amministrativo, nonché i laureati in giurisprudenza che svolgono i tirocini formativi ex art. 73 del d.l. n. 69 del 2013. Con il D.M. giustizia 1° ottobre 2015, il Ministro della giustizia ha dettato le misure organizzative necessarie per il funzionamento dell'ufficio per il processo. Anche il CSM, per la parte di propria competenza, ha provveduto ad emanare le linee guida per il funzionamento dell’ufficio per il processo con la delibera del 15 maggio 2019, recentemente aggiornate dalla delibera del 13 ottobre 2021 con riferimento alle innovazioni previste dal d.l. 80 del 2021.
Il citato decreto ha infatti introdotto specifiche norme incidenti sul funzionamento degli uffici per il processo nell’ambito delle misure volte a dare attuazione al PNRR; tali norme sono contenute nel Capo II del titolo II (artt. 11-17) e riguardano, in primis, una procedura straordinaria di reclutamento finalizzata all'assunzione di 16.500 addetti all'ufficio per il processo per la giustizia ordinaria e 326 per la giustizia amministrativa, da assumere in due scaglioni con contratto di lavoro a tempo determinato.
Inoltre, il decreto detta ulteriori misure volte a realizzare la piena operatività delle strutture organizzative dell'ufficio del processo; in particolare:
- con riferimento alle procedure assunzionali nell'ambito della giustizia ordinaria, specifica i titoli richiesti per l'accesso, i profili professionali e il trattamento economico; individua altresì i profili professionali per le assunzioni da parte della giustizia amministrativa;
- specifica che il servizio prestato con merito al termine del rapporto di lavoro presso l'ufficio del processo costituirà titolo per l'accesso al concorso in magistratura; equivarrà ad un anno di tirocinio professionale per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio e ad un anno di frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali e potrà essere titolo di preferenza per l'accesso alla magistratura onoraria; inoltre, nelle successive procedure di selezione di personale a tempo indeterminato, il servizio prestato con merito darà diritto a un punteggio aggiuntivo;
- demanda al Ministro della giustizia l'individuazione dei tribunali e delle corti di appello cui assegnare gli addetti all'ufficio per il processo mentre provvede direttamente per quanto riguarda la collocazione del personale assunto a tempo determinato per la giustizia amministrativa; l'individuazione delle modalità di utilizzo degli addetti nei singoli uffici per il processo è invece demandata ai capi degli uffici giudiziari, di concerto con i dirigenti amministrativi, tramite la predisposizione di uno specifico progetto organizzativo;
- impone al personale l'obbligo di permanenza nella sede di assegnazione per l'intera durata del contratto a tempo; ogni forma di mobilità interna potrà riguardare soltanto uffici situati nel medesimo distretto e il personale assunto non potrà essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni;
- assicura l'informazione, la formazione e la specializzazione di tutto il personale a tempo determinato assunto;
- prevede la costante rilevazione di ogni dato conferente per la valutazione, anche in corso d'opera, della attuazione della misura nell'ambito del PNRR, stabilendo nel contempo disposizioni per lo smaltimento dell'arretrato.
Articolo 9, comma 2
(Differimento assunzioni Mite)
Il comma 2 dell’articolo 9 differisce, dal triennio 2019-2021 al triennio 2021-2023, il termine entro cui procedere alle assunzioni di 350 unità di personale non dirigenziale, presso il Ministero della transizione ecologica.
Nel merito, il comma 2 dell’articolo in esame differisce al triennio 2021-2023 il termine per procedere all’assunzione di 350 unità di personale appartenenti all’area III, posizione economica F1, prevista all’art. 1, comma 317, della legge di bilancio per il 2019 (L. 145/2018), già disposta per il triennio 2019-2021.
In particolare, al fine di potenziare l'attuazione delle politiche ambientali e di perseguire un'efficiente ed efficace gestione delle risorse pubbliche destinate alla tutela dell'ambiente, anche allo scopo di prevenire l'instaurazione di nuove procedure europee di infrazione e di superare quelle in corso, il comma 317 dell’art. 1 della legge di bilancio per il 2019 ha autorizzato l’assunzione a tempo indeterminato, per il triennio 2019-2021, presso il Ministero della transizione ecologica, di 420 unità di personale, di cui 20 di livello dirigenziale, anche in sovrannumero.
Gli oneri corrispondenti sono quantificati nel limite massimo di spesa di 4,1 milioni di euro per il 2019, 14,9 milioni per il 2020 e 19,2 milioni a decorrere dal 2021, nonché in ulteriori 800.000 euro, per il 2019, per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
Più nel dettaglio, l'art. 1, comma 317, della legge di bilancio per il 2019 ha autorizzato il Ministero della transizione ecologica (ex Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), per il triennio 2019-2021, ad assumere, a tempo indeterminato, anche in sovrannumero con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, un contingente di personale di 350 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e di 50 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F2, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, il cui termine è stato successivamente differito al periodo 2020-2022, ad opera dell’art. 24, comma 1, del D.L. 162/2019.
Il medesimo comma 317 ha, inoltre, autorizzato l'assunzione a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, di un contingente di personale in posizioni dirigenziali di livello dirigenziale non generale, di complessive 20 unità, con riserva di posti non superiore al 50 per cento al personale del Ministero della transizione ecologica.
La dotazione organica del medesimo Ministero, di cui alla tabella 4 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, è quindi incrementata di 20 posizioni di livello dirigenziale non generale e di 300 unità di personale non dirigenziale.
Da ultimo, il richiamato comma 317 (come modificato dall’art. 17-quinquies, comma 4, lett. a) e b), del D.L. 80/2021) ha previsto che il Ministero della transizione ecologica provveda alla progressiva riduzione delle convenzioni stipulate per le attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico e operativo in materia ambientale, nella misura fino al 10 per cento nell'anno 2026, fino al 20 per cento nell'anno 2027, fino al 50 per cento nell'anno 2028, fino al 70 per cento nell'anno 2029 e del 100 per cento nell'anno 2030, avendo come riferimento il totale delle convenzioni vigenti, per le medesime attività, nell'anno 2018.
I bandi previsti per le procedure concorsuali definiscono i titoli valorizzando l'esperienza lavorativa in materia ambientale nell'ambito della pubblica amministrazione.
La relazione illustrativa del provvedimento in esame specifica che, con riferimento alle procedure di reclutamento avviate per 251 unità di personale, rientranti nel contingente delle autorizzate 350 unità in Area III, in base agli esiti delle prove del concorso pubblico pubblicato in G.U. n. 63 del 9 agosto 2019, sono state selezionate un numero di unità di personale notevolmente inferiore a quelle previste, pari a 80 unità, peraltro suscettibili di ulteriore revisione al ribasso in caso di rinuncia all’assunzione da parte dei soggetti vincitori. Di conseguenza l’Amministrazione ha la necessità di utilizzare le residue facoltà assunzionali non sfruttate nell’arco temporale 2019-2021 e di avere pertanto uno spostamento del termine dal 2019-2021, come attualmente previsto, al 2021-2023.
Come specificato nella Relazione sul rendiconto generale dello Stato per l’esercizio 2020 (pag. 409 e ss.) della Corte dei conti, per lo svolgimento dei compiti e delle attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell’ambiente, il Ministero della transizione ecologica (MITE) si avvale, in maniera strutturale, dell’Istituto per la protezione ambientale (ISPRA), di Sogesid S.p.A. e di Formez di cui il Ministero è diventato socio, oltre che di comitati ed altri soggetti pubblici o privati. Per quanto riguarda ISPRA, sebbene il numero delle convenzioni sia rimasto invariato nel biennio 2019/2020, tuttavia, nel 2020 le risorse destinate alle convenzioni stipulate con l’Istituto sono aumentate, passando da 97 milioni di euro nel 2019 a 109,7 milioni nel 2020. In relazione alla Sogesid, invece, si assiste ad un aumento consistente anche delle convenzioni stipulate (passate da 5 nel 2019 a 15 nel 2020), per un totale pari a 31,7 milioni di euro (21,1 milioni nel 2019).
In tema di assunzioni di personale del MITE, con l’art. 17-quinquies, commi 1-3 e comma 5, del D.L. 80/2021, è stata prevista, altresì, l’assunzione a tempo indeterminato, per il biennio 2021-2022 e mediante procedure concorsuali semplificate, di 218 unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, in possesso di laurea specialistica o magistrale, da inquadrare in Area III, al fine di consentire l'attuazione delle politiche di transizione ecologica anche nell'ambito del PNRR, di supportare le funzioni della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nonché di conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione e di politica ambientale, assunti nell'ambito dell'Unione europea e con l’Accordo di Kyoto.
In tale ambito, è prevista, inoltre, una riserva di posti del 50 per cento per i soggetti che, alla data del 24 giugno 2021, abbiano svolto, alle dipendenze di società a partecipazione pubblica, attività di supporto tecnico-specialistico e operativo in materia ambientale presso l’ex Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ovvero presso il MITE per almeno due anni, anche non continuativi, nel triennio anteriore alla predetta data.
Inoltre, le convenzioni stipulate tra il MITE e la Sogesid S.p.a. dovranno essere ridotte in relazione agli oneri riferibili al personale della società medesima assunto sulla base della procedura prevista per le assunzioni.
Il comma 3 dell’articolo 9 autorizza la Presidenza del Consiglio dei ministri sia ad incrementare la propria dotazione organica di una posizione dirigenziale di prima fascia e di due posizioni dirigenziali di seconda fascia sia a indire - nell'ambito delle facoltà assunzionali già autorizzate[73] - una o più procedure per il reclutamento di personale non dirigenziale anche in deroga alle disposizioni che richiedono lo svolgimento di concorsi unici per il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni alle amministrazioni nazionali[74]; le disposizioni di cui al comma 3 sono stabilite al fine di assicurare l'attuazione della disciplina di delega per la revisione e il riordino delle norme vigenti in materia di disabilità, disciplina di cui alla L. 22 dicembre 2021, n. 227. In relazione all'intervento di cui al comma 3, il comma 4 abroga alcune norme della suddetta disciplina di delega, relative all'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri[75]. Il comma 5 reca la quantificazione dell'onere finanziario derivante dal comma 3 e la relativa copertura.
Riguardo alla destinazione - nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri - del personale non dirigenziale reclutato in base alle procedure di cui al comma 3, quest'ultimo fa un particolare riferimento (in termini non tassativi) al suddetto Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità. Le procedure medesime sono poste in deroga al summenzionato criterio dei concorsi unici, ma non al principio che stabilisce lo svolgimento di procedure concorsuali pubbliche (fatte salve le norme specifiche per le qualifiche e i profili per i quali sia richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo)[76]; si valuti l'opportunità di esplicitare la natura delle procedure.
In relazione all'intervento di cui al comma 3, il comma 4 abroga le norme della suddetta disciplina di delega che prevedevano: i criteri direttivi (ai fini dell'esercizio della delega) del potenziamento della struttura organizzativa dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità e della ridefinizione delle relative competenze - criteri intesi a garantire lo svolgimento delle nuove funzioni dell'Ufficio e a promuovere le iniziative necessarie al supporto dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità -; uno stanziamento, pari a 800.000 euro annui a decorrere dal 2023[77], ai fini dell'attuazione dei suddetti criteri.
Il comma 5 quantifica l'onere finanziario derivante dall'incremento della dotazione organica di cui al comma 3 in 333.102 euro per l’anno 2022 e in 666.204 euro annui a decorrere dal 2023 e provvede alla relativa copertura; a tal fine, si riduce, nella suddetta misura di 333.102 euro per il 2022, la dotazione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione[78] e, per ciascun anno successivo, si dispone l'utilizzo di una quota, pari a 666.204 euro, delle economie derivanti dalla suddetta soppressione dello stanziamento di 800.000 euro annui.
Il comma 1 dell’articolo 10 consente ad alcune amministrazioni, fino al 31 dicembre 2026, il conferimento di incarichi remunerati di lavoro autonomo a soggetti collocati in quiescenza; la riformulazione operata dal Senato ha soppresso la condizione (prevista nel testo originario del decreto) che i soggetti si trovassero in quiescenza da almeno due anni. La deroga concerne le amministrazioni titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), inclusi le regioni e gli enti locali; la medesima deroga è in ogni caso consentita, come specificato dal Senato, anche con riferimento agli interventi previsti nel Piano nazionale per gli investimenti complementari (rispetto al PNRR)[79] o nei programmi di utilizzo dei fondi europei di sviluppo e coesione e negli altri piani di investimento finanziati con fondi nazionali o regionali. Il successivo comma 2 specifica, relativamente alle procedure per l'affidamento di un appalto o di una concessione pubblici, le tipologie di incarico che possono rientrare nella suddetta deroga transitoria.
La possibilità di cui ai commi 1 e 2 in esame viene stabilita in deroga alla norma[80] che, per le pubbliche amministrazioni[81], esclude il conferimento di incarichi a titolo oneroso[82] a soggetti già collocati in quiescenza (la norma restrittiva si applica a prescindere dalla circostanza che il soggetto sia stato un lavoratore pubblico o privato)[83].
La deroga in esame - in base al richiamo di cui all'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni - è ammessa secondo le condizioni e i limiti generali per la legittimità del conferimento degli incarichi individuali, a tempo determinato, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti[84] da parte di pubbliche amministrazioni; si ricorda che tra le condizioni rientra il previo accertamento dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'amministrazione e che, in linea di principio, non è ammesso il rinnovo dell'incarico[85].
Si valuti l'opportunità di chiarire se il suddetto termine del 31 dicembre 2026 si riferisca alla possibilità di conferimento degli incarichi oppure al limite ultimo per la collocazione temporale dei medesimi.
Gli incarichi oggetto della deroga di cui ai commi 1 e 2 in esame non rientrano nelle ipotesi di cui ai richiamati commi 4, 5 e 15 dell'articolo 1 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, e successive modificazioni; gli incarichi, quindi, sono conferiti senza procedura di selezione e non possono consistere in incarichi dirigenziali.
Nel possibile ambito degli incarichi in esame rientrano, ai sensi del comma 2 del presente articolo 10, anche le seguenti tipologie, relative alle procedure per l'affidamento di un appalto o di una concessione pubblici:
- gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento. Si ricorda che tali incarichi, individuati dal richiamato articolo 31, comma 8, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, possono essere conferiti in via diretta, in base a quest'ultimo comma, esclusivamente in caso di importo inferiore a 40.000 euro. Si valuti l'opportunità di chiarire se tale limite valga anche ai fini dell'ipotesi di conferimento in via diretta dell'incarico ai sensi del presente articolo 10, comma 2;
- l'incarico di responsabile unico del procedimento (di cui al comma 1 del citato articolo 31 del codice dei contratti pubblici, e successive modificazioni), in presenza di particolari esigenze alle quali non sia possibile far fronte con personale in servizio e per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle procedure di reclutamento del personale dipendente. Si valuti l'opportunità di chiarire l'applicabilità - rispetto alla durata e all'oggetto dell'incarico - di quest'ultima limitazione.
Resta fermo, per gli incarichi conferiti in base alla deroga di cui ai commi 1 e 2 in esame, il rispetto dei limiti delle risorse finanziarie già destinate, nel bilancio dell'amministrazione, agli incarichi di cui al citato articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165 (non sono computate le risorse destinate ai contratti di cui ai suddetti commi 4, 5 e 15 dell'articolo 1 del D.L. n. 80 del 2021).
Il comma 1-bis dell’articolo 10 - comma inserito dal Senato - modifica, con riferimento ai soggetti già in servizio presso le fondazioni lirico-sinfoniche[86], i termini di applicazione del divieto[87], per le pubbliche amministrazioni[88], del conferimento di incarichi a titolo oneroso[89] a soggetti già collocati in quiescenza. In base alla modifica, il divieto si applica solo quando il personale suddetto raggiunga il limite ordinamentale di età - pari a 65 anni[90] - previsto per la generalità dei dipendenti pubblici.
Si ricorda che il divieto summenzionato si applica a prescindere dalla circostanza che il soggetto in quiescenza sia stato un lavoratore pubblico o privato e che esso riguarda: gli incarichi di studio e di consulenza; gli incarichi dirigenziali o direttivi e le cariche in organi di governo delle amministrazioni (rientranti nell'ambito del divieto[91]) e degli enti e società da esse controllati[92]. Il divieto non si applica con riferimento alle giunte degli enti territoriali e agli organi elettivi degli ordini o collegi professionali (o dei relativi organismi nazionali) e degli enti aventi natura associativa.
Il divieto in esame concerne anche i titolari dei trattamenti pensionistici anticipati maturati prima del compimento dei 65 anni. Si consideri l'opportunità di valutare la congruità dell'esclusione del divieto per i soli soggetti già in servizio presso le fondazioni lirico-sinfoniche (e di età inferiore al suddetto limite).
I commi 3 e 4 dell’articolo 10 estendono ai soggetti attuatori di interventi previsti dal PNRR le modalità speciali - disciplinate dalla normativa vigente e già utilizzabili dalle amministrazioni titolari dei suddetti progetti - volte ad accelerare le procedure selettive per il reclutamento di personale a tempo determinato e per il conferimento di incarichi di collaborazione.
Inoltre prevedono che le pubbliche amministrazioni possano ricorrere alle suddette modalità speciali anche al di fuori degli interventi attuativi del Piano medesimo non solo per il reclutamento di personale a tempo determinato, ma anche per il conferimento di incarichi professionali.
I commi 4-bis e 4-ter – introdotti al Senato – dispongono la sospensione dall'albo di appartenenza e dall'esercizio dell'attività professionale dei professionisti assunti a tempo determinato per l’attuazione dei progetti previsti dal PNRR successivamente all’entrata in vigore della presente legge di conversione, qualora le PA titolari di tali interventi ravvisino potenziali conflitti di interessi nell'esercizio dell'attività del professionista.
Reclutamento di personale da parte dei soggetti attuatori del PNRR
In primo luogo, la disposizione in commento (comma 3) riconosce anche ai soggetti attuatori deputati alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR[93] la possibilità di utilizzare le suddette modalità speciali – di cui all’articolo 1 del D.L. 80/2021 (vedi infra) - per accelerare le procedure per il reclutamento di personale a tempo determinato e per il conferimento di incarichi di collaborazione.
Ai sensi delle suddette modalità speciali e per le predette finalità (previa verifica delle relative spese da parte dell’Amministrazione centrale titolare dell’intervento), il richiamato art. 1 del D.L. 80/2021 riconosce alle amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR:
§ per il reclutamento di personale con contratto a tempo determinato per l’attuazione dei progetti del Piano, la possibilità di svolgere le procedure concorsuali con le modalità semplificate, digitali e decentrate di cui all’art. 35-quater del D.Lgs. 165/2001 (introdotto dall’art. 3, co. 1, del presente decreto legge - cfr. la relativa scheda di lettura) o di attingere dagli elenchi istituiti dal Dipartimento della funzione pubblica secondo le modalità indicate nel DM del 14 ottobre 2021, a cui può iscriversi personale in possesso di un'alta specializzazione, al termine di apposite procedure idoneative il cui esito positivo non dà diritto all’assunzione, ma esclusivamente all'inserimento nei suddetti elenchi in ordine di graduatoria;
§ per il conferimento di incarichi di collaborazione con contratto di lavoro autonomo, la possibilità di attingere dagli elenchi istituiti dal Dipartimento della funzione pubblica, sempre secondo le modalità indicate nel richiamato DM del 14 ottobre 2021, a cui sono iscritti esperti e professionisti aventi determinati requisiti, attraverso la pubblicazione di un avviso per la selezione di tali professionisti ed esperti sul Portale del reclutamento.
Si ricorda che i suddetti contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione possono essere stipulati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026.
Conferimento di incarichi professionali da parte delle PA
Con riferimento a procedure da avviare e già avviate, viene altresì riconosciuta alle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, del D.Lgs. 165/2001[94] la possibilità di ricorrere alle suddette modalità speciali per il conferimento di incarichi professionali, anche per interventi non rientranti nell'ambito del PNRR (comma 4).
In sostanza, anche per assunzioni a tempo determinato o conferimenti di incarichi professionali non connessi all’attuazione del PNRR, le suddette pubbliche amministrazioni possono utilizzare le modalità speciali previste dal richiamato art. 1 del D.L. 80/2021 ed esposte in precedenza (vedi ante con riferimento al comma 3) non solo per le assunzioni a tempo determinato (come già previsto dal comma 4-bis del medesimo art. 1 del D.L. 80/2021), ma anche per il conferimento di incarichi professionali.
Con riferimento ai professionisti assunti a tempo determinato per l’attuazione dei progetti previsti dal PNRR, i commi 4-bis e 4-ter – introdotti al Senato – dispongono che gli stessi siano sospesi dall'albo di appartenenza e dall'esercizio dell'attività professionale qualora le PA titolari di tali interventi ravvisino potenziali conflitti di interessi nell'esercizio dell'attività del professionista. La sospensione opera per tutta la durata del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica e non si applica ai contratti di prestazione professionale in corso, sottoscritti in data certa anteriore all'entrata in vigore della presente legge di conversione, disciplinati dal vigente articolo 1, comma 7-ter, del D.L. 80/2021, oggetto della proposta di integrazione in esame.
Si ricorda, infatti, che il richiamato comma 7-ter attualmente non prevede la suddetta sospensione per l’ipotesi di conflitto di interessi, limitandosi a disporre che per i professionisti assunti a tempo determinato dalle pubbliche amministrazioni per l’attuazione di progetti previsti dal PNRR, con procedure concorsuali semplificate o attraverso l’iscrizione in un apposito elenco (ex art. 1, co. 4 e 5, lett. b), del D.L. 80/2021 – vedi infra), non è richiesta la cancellazione dall’albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e l’eventuale assunzione non determina in nessun caso la cancellazione d’ufficio.
I richiamati commi 4 e 5, lett. b), del D.L. 80/2021 recano modalità speciali volte ad accelerare le procedure selettive che possono essere utilizzate per il reclutamento da parte delle PA di personale a tempo determinato per l’attuazione dei progetti previsti dal PNRR.
Il comma 4 riconosce alle amministrazioni la possibilità di svolgere le procedure concorsuali per il reclutamento di personale con contratto a tempo determinato per l’attuazione dei progetti del PNNR con le modalità semplificate, digitali e decentrate di cui all’art. 10 del D.L. 44/2021, prevedendo, oltre alla valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, lo svolgimento della sola prova scritta.
Per quanto riguarda il personale in possesso di un'alta specializzazione, il richiamato comma 5, lett. b), dispone che questo si iscriva nell'istituendo elenco presso il Dipartimento della funzione pubblica, previo svolgimento di procedure idoneative svolte secondo le modalità semplificate introdotte dall’art. 10 del D.L. 44/2021 (vedi ante), con previsione della sola prova scritta, alle quali consegue esclusivamente il diritto all’inserimento nei predetti elenchi in ordine di graduatoria, da cui le amministrazioni attingono per l’assunzione di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
Conseguentemente, nel corso dell’esame al Senato si è disposto che nel contratto di assunzione si dichiari espressamente l'insussistenza del conflitto di interessi fra le mansioni attribuite dalla pubblica amministrazione e l'esercizio dell'attività professionale.
Articolo 11, comma 1
(Potenziamento amministrativo delle Regioni)
L’articolo 11, comma 1, consente alle regioni a statuto ordinario impegnate nell’attuazione del PNRR di assumere, con contratto a tempo determinato, personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi. Ciò a condizione che tale periodo non ecceda la durata di attuazione dei progetti e, in ogni caso, il termine del 31 dicembre 2026, e nel rispetto di specifici vincoli di spesa.
La finalità è quella di consentire la realizzazione dei progetti previsti dal medesimo PNRR.
La disposizione opera in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (conv., con modif., L. n.122/2010).
Tale disposizione prevede, fra l'altro, che, salve determinate eccezioni, le pubbliche amministrazioni, a decorrere dal 2011, possano avvalersi di personale a tempo determinato (o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa) nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Tali assunzioni non sono comunque computate ai fini della consistenza della dotazione organica.
Il comma 1, se per un verso opera la richiamata deroga, per l'altro stabilisce un (diverso) limite di spesa per le assunzioni in commento. Nello specifico, queste ultime non possono comportare una spesa aggiuntiva superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 di cui all'allegato 1 al decreto in esame. Come si evince dalla tabella 1, riportata a seguire, detta percentuale decresce al crescere della fascia demografica, passando dallo 0,07 per le regioni con meno di 800.000 abitanti (Basilicata, Molise e Valle d'Aosta) a 0,03 e 0,025 per le regioni con un numero di abitanti, rispettivamente, compreso tra 5.000.000 e 5.999.999 (Campania e Lazio) nonché almeno pari a 6.000.000 (la Lombardia).
Tabella 1 dell'allegato 1 al presente DL recante fasce demografiche e relative percentuali ai fini del calcolo del vincolo finanziario cui sono soggette le regioni per le assunzioni autorizzate ai sensi dell'articolo 11, comma 1.
Le predette assunzioni sono altresì subordinate al vincolo consistente nell'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.
La spesa di personale derivante dall'applicazione del presente comma non rileva ai fini dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
In base al citato comma 557, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale. Quanto al richiamato comma 562, esso prevede che, per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno.
La presente disposizione estende alle regioni la facoltà di assumere personale al fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti PNRR, già introdotta per i comuni ai sensi dell'articolo 31-bis, comma 1[95], del decreto-legge n.152 del 2021 (conv.,con modif, dalla L. 233/2001).
Articolo 11, commi 2 e 2-bis
(Rigenerazione amministrativa per il rafforzamento delle politiche
di coesione territoriale del Mezzogiorno)
L’articolo 11, comma 2, stabilisce che le risorse finanziarie, ripartite tra le amministrazioni pubbliche operanti nell’ambito della politica di coesione ai fini dello svolgimento di procedure di assunzione di personale non dirigenziale a tempo determinato ma non impegnate dalle amministrazioni medesime, possano essere da queste ultime destinate alla stipula di contratti di collaborazione con soggetti in possesso di professionalità tecnica analoga a quella del personale non reclutato. Tali contratti non possono superare la durata di trentasei mesi né la soglia massima della remunerazione stabilita dal regolamento dell’Agenzia per la coesione territoriale in materia di conferimento di incarichi di lavoro autonomo.
Il comma 2-bis, inserito nel corso dell’esame al Senato, interviene sulla disciplina dei contratti di collaborazione da parte dell’Agenzia per la coesione territoriale, con professionisti e personale in possesso di alta specializzazione, da destinare a supporto degli enti locali del Mezzogiorno: si prevede che la selezione del personale possa essere fatta direttamente dai singoli enti beneficiari, in luogo dell’Agenzia, sulla base di un contratto tipo predisposto dalla stessa Agenzia.
L’articolo 11, comma 2, modifica l’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), inserendo il nuovo comma 179-bis.
La disposizione ha ad oggetto l’utilizzo delle risorse finanziarie autorizzate dal comma 179 e ripartite sulla base del comma 180 del citato articolo 1 tra le amministrazioni pubbliche operanti nell’ambito della politica di coesione ai fini dell’assunzione di personale non dirigenziale con contratto a tempo determinato, che non risultino essere state impegnate dalle amministrazioni stesse in ragione:
a) dell’insufficiente numero di idonei all’esito delle procedure svoltesi in attuazione dell’articolo 10, comma 4, del decreto-legge n. 44/2021, oppure;
b) della mancata accettazione della proposta di assunzione nel termine assegnato dall’amministrazione, comunque non superiore a trenta giorni.
La Relazione tecnica evidenzia, a tal proposito, che le due procedure concorsuali previste dall’art. 10, comma 4, del decreto legge n. 44/2021 hanno generato un numero di idonei inferiore ai posti messi a concorso (circa 1.321 posti vacanti su 2.800 mesi complessivamente a bando) e che si sono registrate alcune rinunce che hanno incrementato il numero delle vacanze, nonché ritardi nelle assunzioni a causa di richieste dilatorie da parte dei candidati. La Relazione sottolinea come una nuova selezione comporterebbe ulteriore dilazione dei tempi di assunzione e nuovi costi non più sostenibili (sedi dislocate sul territorio nazionale e Commissioni esaminatrici). Sul punto, si rinvia all’approfondimento di cui al riquadro «Il rafforzamento delle politiche di coesione territoriale nel Mezzogiorno: la normativa vigente e i “Concorsi Coesione Sud” finora espletati».
La norma prevede, in particolare, che le risorse non impegnate possano essere destinate dalle predette amministrazioni alla stipula di contratti di collaborazione, ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo n. 165/2001, con soggetti in possesso di professionalità tecnica analoga a quella del personale non reclutato.
Si rammenta, al riguardo, che l’articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 prevede, in deroga al divieto generale per le amministrazioni pubbliche (art. 7, comma 5-bis) di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e con modalità organizzate dal committente anche con riferimento a tempi e luogo di lavoro, che le medesime amministrazioni possono, per specifiche esigenze cui non si possa far fronte con personale in servizio, conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
a) la corrispondenza dell’oggetto della prestazione alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente e coerenza con le esigenze di funzionalità di quest’ultima;
b) il preliminare accertamento dell’impossibilità oggettiva, per l’amministrazione conferente, di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la natura temporanea e il carattere altamente qualificato della prestazione; il divieto di rinnovo; la possibilità di ricorrere, in via eccezionale, alla proroga dell’incarico originario al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore;
d) la predeterminazione della durata, dell’oggetto e del compenso.
Si prevede, altresì, che il ricorso a tali contratti per lo svolgimento di funzioni ordinarie, o l’utilizzo dei soggetti incaricati come lavoratori subordinati, siano causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che abbia stipulato i contratti.
La norma in esame prevede, inoltre, che i predetti contratti di collaborazione siano stipulati sulla base di uno schema predisposto dall’Agenzia per la coesione territoriale, il quale definisce, in particolare, le modalità anche temporali della collaborazione. Gli incarichi non possono avere durata superiore a trentasei mesi, mentre la remunerazione non può superare la soglia massima stabilita dal regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo dell’Agenzia per la coesione territoriale.
Il regolamento, adottato, come precisato dalla stessa disposizione in esame, con decreto del direttore dell’Agenzia, n. 107 dell’8 giugno 2018, disciplina i meccanismi di determinazione del compenso per incarichi di lavoro autonomo a personale esterno ai ruoli dell’Agenzia all’articolo 7, comma 8. La disposizione prevede che il compenso, da intendersi omnicomprensivo, al netto degli oneri accessori di legge a carico dell’amministrazione e dell’IVA, nonché di eventuali costi di trasferta, sia suddiviso in fasce e secondo la contrattualizzazione o per giornata/persona o per compenso annuo complessivo massimo, in base ai parametri indicati nella tabella che si riporta:
Profilo |
Anni di esperienza |
Fascia economica |
Compenso per giornata/persona |
Compenso massimo annuo |
I – Project manager |
(>=10) |
A |
500,00 |
85.000,00 |
II – senior |
(>=7) |
B |
400,00 |
70.000,00 |
III – middle |
(>=3) |
C |
300,00 |
50.000,00 |
IV - Junior |
(fino a 3) |
D |
150,00 |
30.000,00 |
La legge di bilancio 2021, all’art. 1, commi 179-184, ha autorizzato le amministrazioni pubbliche operanti nel Mezzogiorno ad assumere personale, sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato, attraverso l’espletamento di procedure concorsuali, al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle medesime amministrazioni nella gestione dei fondi della politica di coesione.
In particolare, il comma 179 della legge n. 178/2020 ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2021, al fine di garantire la definizione e l’attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell’Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 che, nell’ambito di tali interventi, rivestono ruoli di coordinamento nazionale, nonché le autorità di gestione, gli organismi intermedi o i soggetti beneficiari delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, possono assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata corrispondente ai programmi operativi complementari e comunque non superiore a trentasei mesi, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla disciplina vigente, personale non dirigenziale in possesso delle correlate professionalità o di adeguato titolo di studio coerente con i profili da selezionare.
Tali assunzioni sono state previste nel limite massimo di 2.800 unità ed entro la spesa massima di 126 milioni di euro annui per il triennio 2021-2023, attribuendo all’Agenzia per la coesione territoriale il compito di assicurare al personale reclutato una formazione specifica in relazione ai profili rivestiti e alle funzioni da svolgere. Gli oneri per l’assunzione di tale personale sono stati posti a carico delle disponibilità del Programma operativo complementare (POC) al PON “Governance e capacità istituzionale 2014-2020”[96], previsto dall’articolo 242, commi 2 e 5 del decreto-legge n. 34/2020.
Il comma 180 dell’art. 1 della medesima legge n. 178/2020 ha stabilito, inoltre, che, entro il termine di sessanta giorni dall’entrata in vigore di quest’ultima, si sarebbe dovuto procedere, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, alla ripartizione, tra le amministrazioni interessate, delle risorse finanziarie e del personale di cui al comma 179, individuandone i profili professionali e le relative categorie, sulla base della ricognizione del fabbisogno di personale operata dall’Agenzia per la coesione territoriale.
Il predetto DPCM, adottato in data 30 marzo 2021 in conformità con il procedimento enucleato dal citato comma 180, ha proceduto all’individuazione dei profili professionali interessati e delle relative categorie, nonché alla ripartizione delle risorse finanziarie.
Quanto al primo aspetto, sono stati individuati, in base all’Allegato B al decreto, cinque profili in base al criterio di specializzazione professionale:
a) Funzionario esperto tecnico con competenza in materia di supporto e progettazione tecnica, esecuzione di opere e interventi pubblici e gestione dei procedimenti legati alla loro realizzazione;
b) Funzionario esperto in gestione, rendicontazione e controllo, con competenza in materia di supporto alla programmazione e pianificazione degli interventi, nonché alla gestione, al monitoraggio e al controllo degli stessi, compreso il supporto ai processi di rendicontazione richiesti dai soggetti finanziatori;
c) Funzionario esperto in progettazione e animazione territoriale, con competenza in ambito di supporto alla progettazione e gestione di percorsi di animazione e innovazione sociale fondati sulla raccolta dei fabbisogni del territorio e la definizione e attuazione di progetti/servizi per la cittadinanza;
d) Funzionario esperto amministrativo giuridico con competenza in ambito di supporto alla stesura ed espletamento delle procedure di gara o degli avvisi pubblici nonché della successiva fase di stipula, esecuzione, attuazione, gestione, verifica e controllo degli accordi negoziali;
e) Funzionario esperto analista informatico con competenza in materia di analisi dei sistemi esistenti e definizione di elementi di progettazione di dati logici per i sistemi richiesti dai fabbisogni di digitalizzazione delle amministrazioni.
Per quanto concerne il secondo aspetto, le risorse finanziarie sono state ripartite secondo lo schema riassuntivo riportato nel decreto. L’Allegato C, invece, reca il riparto del personale tra le diverse amministrazioni interessate.
Successivamente, l’articolo 10, comma 4, del decreto-legge n. 44/2021, recante “Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici e per la durata dei corsi di formazione iniziale”, nell’abrogare il comma 181 della legge n. 178/2020, ha stabilito che al reclutamento del predetto personale a tempo determinato proceda il Dipartimento della funzione pubblica, anche avvalendosi dell’Associazione Formez PA. La disposizione ha previsto, altresì, il ricorso a procedura concorsuale semplificata, anche in deroga alla disciplina vigente in materia e assicurando comunque il profilo comparativo, costituita da una fase di valutazione dei titoli e dell’esperienza professionale, utile alla formazione del punteggio finale, e da una sola prova scritta mediante quesiti a risposta multipla, con esclusione della prova orale.
Con la normativa sopra descritta è stato conseguito il traguardo M1C1-53 del PNRR con il quale si prevedeva l’entrata in vigore, entro il 31 dicembre 2021, della legislazione primaria necessaria per fornire assistenza tecnica e rafforzare la creazione di capacità per l’attuazione del PNRR, in particolare consentendo, tra l’altro, l'assunzione temporanea di 2.800 tecnici per rafforzare le amministrazioni pubbliche del Sud a carico del bilancio nazionale.
Sulla base delle predette disposizioni di legge, il Dipartimento della funzione pubblica ha indetto un primo concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato di 2.800 unità di personale non dirigenziale di Area III – F1 o categorie equiparate nelle amministrazioni pubbliche, con ruolo di coordinamento nazionale nell’ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione dell’Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, nelle autorità di gestione, negli organismi intermedi e nei soggetti beneficiari delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Il bando è stato pubblicato nella G.U. n. 27 del 6 aprile 2021. Le unità messe a concorso sono state ripartite in:
a) 1.412 unità di Funzionario esperto tecnico;
b) 918 unità di Funzionario esperto in gestione, rendicontazione e controllo;
c) 177 unità di Funzionario esperto in progettazione e animazione territoriale;
d) 169 unità di Funzionario esperto amministrativo giuridico;
e) 124 unità di Funzionario esperto analista informatico.
Sulla G.U. n. 60 del 30 luglio 2021 è stata data notizia della pubblicazione, sul sistema “Step-One 2019”, delle graduatorie finali di merito dei cinque profili relativi al concorso. A fronte dei posti messi a concorso, tuttavia, sono stati effettivamente coperti:
a) 148 dei 1.412 posti di Funzionario esperto tecnico;
b) 196 dei 918 posti di Funzionario esperto in gestione, rendicontazione e controllo;
c) tutti i 177 posti di Funzionario esperto in progettazione e animazione territoriale (con una graduatoria finale comprensiva di ulteriori 66 candidati idonei);
d) tutti i 169 posti di Funzionari esperto amministrativo giuridico (con una graduatoria finale comprensiva di ulteriori 597 candidati idonei);
e) 112 dei 124 posti di Funzionario esperto analista informatico.
Contestualmente, sul sito della Formez PA è stato pubblicato l’avviso concernente la scelta della sede per i vincitori e gli idonei, corredato dall’elenco delle amministrazioni disponibili.
A seguito del concorso e della scelta delle sedi da parte dei candidati vincitori e dei candidati idonei subentrati in conseguenza di scorrimenti, il Dipartimento della funzione pubblica, alla luce del numero di posti rimasti non coperti, ha bandito un secondo concorso – per il reclutamento a tempo determinato di 2.022 unità di personale non dirigenziale di Area III – F1 o categorie equiparate, nell’ambito delle medesime amministrazioni pubbliche con ruolo di coordinamento nazionale nell’ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione europea e nazionale, nonché delle medesime autorità, organismi e soggetti beneficiari delle regioni del Mezzogiorno cui si è riferito il primo concorso coesione. Il bando del concorso è stato pubblicato nella G.U. n. 82 del 15 ottobre 2021. Le 2.022 unità messe a concorso sono state ripartite in:
a) 1.270 unità di Funzionario esperto tecnico;
b) 733 unità di Funzionario esperto in gestione, rendicontazione e controllo;
c) 19 unità di Funzionario esperto analista informatico.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è scaduto il 15 novembre 2021. A seguito della scadenza di tale termine, le prove scritte per i tre profili si sono svolte in data 30 e 31 marzo 2022.
In base agli esiti delle suddette prove, sono risultati idonei:
a) n. 124 candidati per il profilo di Funzionario esperto tecnico;
b) n. 559 candidati per il profilo di Funzionario esperto in gestione, rendicontazione e controllo;
c) n. 51 candidati per il profilo di Funzionario esperto analista informatico.
Le due procedure concorsuali hanno generato un numero di idonei inferiore ai posti messi a concorso (circa 1.321 posti vacanti su 2.800 mesi complessivamente a bando), inoltre si sono registrate alcune rinunce tra i vincitori.
Il comma 2-bis, inserito nel corso dell’esame parlamentare al Senato, interviene sulla disciplina dei contratti di collaborazione da parte dell’Agenzia per la coesione territoriale, con professionisti e personale in possesso di alta specializzazione, da destinare a supporto degli enti locali del Mezzogiorno (art. 31-bis, commi 7-9 del D.L. n. 152 del 2021). La norma prevede che la selezione del personale possa essere fatta direttamente dai singoli enti beneficiari, in luogo dell’Agenzia, sulla base di un contratto tipo predisposto dalla stessa Agenzia. In questo caso le corrispondenti risorse sono trasferite agli enti beneficiari dall’Agenzia, la quale provvede inoltre al periodico monitoraggio dell’attività concretamente svolta dal personale.
Si ricorda che il D.L. n. 152 del 2021 (art. 31-bis, commi 7-9) ha previsto la stipula di contratti di collaborazione da parte dell'Agenzia per la coesione territoriale con professionisti e personale in possesso di alta specializzazione da destinare a supporto degli enti locali del Mezzogiorno per accelerare la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027 nonché per favorire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). La misura è autorizzata nel limite di una spesa complessiva di 67 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del Programma operativo complementare al PON «Governance e capacità istituzionale 2014- 2020».
L'Agenzia per la coesione ha pubblicato l'avviso per la ricognizione dei fabbisogni da parte degli enti locali del Mezzogiorno. I singoli enti locali entro il 15 giugno 2022 hanno espresso il proprio fabbisogno, in termini di giornate/persona, sui seguenti profili professionali: tecnici (ingegneri, architetti) esperti di opere pubbliche, per rilanciare la progettazione di opere e di infrastrutture dei servizi territoriali; esperti in gestione, monitoraggio e controllo, per la gestione amministrativa, contabile e la rendicontazione della spesa; esperti settoriali di policy a supporto della partecipazione ai bandi, come esperti di specifiche politiche pubbliche o di area amministrativo-giuridica.
In una seconda fase, dopo aver rilevato i fabbisogni espressi dai singoli enti locali del Mezzogiorno e dalle aggregazioni di comuni, l’Agenzia per la coesione territoriale procederà alla selezione, attraverso la piattaforma IN.PA (come previsto dal richiamato articolo 1, commi 5 e seguenti, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80).
La norma in esame, in alternativa e in deroga alla richiamata procedura di assunzione, consente agli enti beneficiari, individuati dall’Agenzia a seguito della ricognizione dei fabbisogni, di procedere direttamente alla selezione e alla contrattualizzazione dei collaboratori sulla base di un contratto tipo predisposto dall’Agenzia nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 7, commi 6 e 6-bis.
Le disposizioni citate consentono alle amministrazioni pubbliche, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, di conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza di determinati presupposti[97]. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
Le amministrazioni pubbliche devono rendere pubbliche le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.
Nel caso di contratti stipulati direttamente dagli enti le corrispondenti risorse sono loro trasferite dall’Agenzia. L’Agenzia per la coesione territoriale provvede al periodico monitoraggio dell’attività concretamente svolta dal personale.
Articolo 12
(Scuola nazionale dell'amministrazione)
L’articolo 12 detta disposizioni relative alla Scuola nazionale dell'amministrazione, al fine di:
§ introdurre una nuova figura, quella del Vicepresidente;
§ reclutare personale non dirigenziale con contratto a tempo indeterminato, mediante procedure selettive, nell'ambito delle quali possono essere valorizzate le attività pregresse di collaboratore preposto al tutoraggio;
§ reclutare nuovo personale specialista in formazione e comunicazione e sistemi di gestione o per mansioni di supporto alla didattica e alla gestione dell'amministrazione;
§ prevedere un'articolazione - oltre che nella sede centrale (Roma) e nella sede decentrata (Caserta) - in “poli formativi” localizzati sul territorio nazionale.
Inoltre aumenta (di due unità dirigenziali di livello non generale) la dotazione organica della Presidenza del Consiglio per il potenziamento della Scuola nazionale dell'amministrazione connesso all'attuazione del PNRR.
Nel corso dell'esame presso il Senato sono state approvate alcune modifiche al presente articolo. Tali modifiche specificano che il Vicepresidente è uno degli organi della Scuola e che il suo incarico cessa con la nomina del nuovo Presidente. Si prevede, inoltre, che il Segretario generale della Scuola rientri nella dotazione organica della Presidenza del Consiglio, aumentata, a tal fine, di una unità dirigenziale di livello generale. La modifica interviene, altresì, sulla disciplina concernente il collocamento nella posizione di fuori ruolo, aspettativa o comando del Vicepresidente dipendente pubblico o professore universitario. Viene inoltre disciplinato il trattamento economico del Vicepresidente.
Inoltre, il comma 2-bis, introdotto dal Senato, concerne il trattamento economico dei docenti della Scuola che esercitino l'opzione per il regime a tempo definito.
L'articolo 12 detta disposizioni relative alla Scuola nazionale dell'amministrazione - SNA (originariamente denominata Scuola superiore della pubblica amministrazione: SSPA), la quale è un'istituzione di alta cultura e formazione, posta nell'ambito e sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio.
Istituita nel 1957, le norme fondamentali della Scuola sono contenute nel decreto legislativo n. 178 del 2009 (che ha integralmente sostituito la disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 287 del 1999, come modificato dal n. 381 del 2003).
È questo l'atto che viene modificato dall'articolo in esame, con una serie di novelle - le quali seguono alle novelle già dettate per profili eminentemente organizzativi dall'articolo 5 del decreto-legge n. 80 del 2021 (convertito dalla legge n. 113 del 2021).
In base alla normativa vigente (cfr. il citato decreto legislativo n. 178 del 2009) la Scuola è dotata di autonomia organizzativa e contabile nei limiti delle proprie risorse economico-finanziarie. Tra i compiti primari della Scuola figurano: il reclutamento dei dirigenti e dei funzionari dello Stato; l’attività formativa iniziale dei dirigenti dello Stato; la formazione permanente dei dirigenti e dei funzionari dello Stato; la formazione, con gli oneri a carico dei committenti, di dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali, di soggetti gestori di servizi pubblici e di istituzioni ed imprese private; lo svolgimento di attività di ricerca, analisi e documentazione finalizzata al perseguimento dell'eccellenza nell'attività di formazione legata ai processi di riforma ed innovazione della pubblica amministrazione.
Nella scorsa XVII legislatura sono stati posti alcuni interventi normativi incidenti sulla Scuola. Dapprima il d.P.R. n. 70 del 2013 istituiva il Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica, in cui la Scuola nazionale dell’amministrazione (secondo la ridenominazione) assumeva un ruolo di coordinamento delle attività di formazione e reclutamento realizzate dalle singole istituzioni formative lì considerate. Successivamente, il decreto-legge n. 90 del 2014 disponeva la soppressione di cinque scuole di formazione delle pubbliche amministrazioni e la contestuale assegnazione delle funzioni di reclutamento e di formazione, nonché delle risorse, degli organismi soppressi alla Scuola nazionale dell'amministrazione (articolo 21). In attuazione di queste disposizioni, con d.P.C.m. 24 dicembre 2014 tali risorse sono state individuate e trasferite alla Scuola.
Un primo ordine di modificazioni, recate dall'articolo 12 in esame (al comma 1, lettere a) e b), nonché 0a), introdotta dal Senato), concerne la figura, che si viene ad istituire, del Vicepresidente.
Esso è nominato - si viene a prevedere - dal Presidente, e cessa con la nomina del nuovo Presidente, secondo la modifica proposta dalle Commissioni riunite. Il testo originario del decreto-legge prevede la cessazione dell'incarico di Vicepresidente contestualmente alla cessazione dell'incarico del Presidente che lo ha nominato.
Svolge le funzioni delegategli dal Presidente, e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
È scelto tra un novero di categorie, le medesime tra le quali è scelto il Presidente (ossia tra: i magistrati amministrativi, ordinari e contabili; gli avvocati dello Stato o tra professori universitari ordinari; alti dirigenti dello Stato di particolare e comprovata qualificazione; altri soggetti parimenti dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano diretto per almeno un quinquennio istituzioni pubbliche di alta formazione o ricerca, ovvero per almeno dieci anni, anche non continuativamente, istituzioni private di alta formazione riconosciute dal Ministero dell'università e della ricerca).
Può essere confermato per una sola volta.
Se dipendente statale o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico può essere collocato nella posizione di fuori ruolo, di aspettativa o di comando, secondo i rispettivi ordinamenti. Ove l'incarico non sia a tempo pieno, non si verifica il collocamento nelle predette posizioni e il medesimo incarico viene svolto secondo il rispettivo ordinamento (così prevede una modifica approvata in Senato).
Riguardo al trattamento economico del Vicepresidente, una modifica approvata dal Senato, introducendo una nuova lettera e-bis), prevede che il Vicepresidente che non svolge il proprio incarico a tempo pieno, se dipendente di pubbliche amministrazioni ovvero docente universitario, conservi il trattamento economico in godimento, incrementato da un'indennità di carica stabilita con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ove l'incarico sia svolto a tempo pieno, compete un trattamento economico con le modalità di cui al periodo precedente.
Per la figura del Vicepresidente è autorizzata la spesa di 150.362 euro per l'anno 2022 e di 301.263 euro annui a decorrere dall'anno 2023.
Si propone, inoltre, una modifica all'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 178 del 2019, concernente la nomina del Segretario generale della Scuola. La novella prevede che il Segretario generale sia nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero con decreto del Ministro della pubblica amministrazione a tal fine delegato, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Quest'ultimo stabilisce che gli incarichi dei dirigenti preposti a ufficio dirigenziale generale siano conferiti, con d.P.C.m., a dirigenti della prima fascia dei ruoli dei dirigenti (di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo n. 165). Si prevede, quindi, l'incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio di una unità dirigenziale di livello generale. Con la modifica in esame, pertanto, la figura del Segretario generale viene inserita nell'ambito della dotazione organica della Presidenza del Consiglio.
Conseguentemente (nuova lettera e-ter)) si propone la soppressione dell'art. 14, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 178, il quale definisce il trattamento economico del Segretario generale prendendo quale riferimento il trattamento economico dei dirigenti preposti a ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19 comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (a tali figure il Segretario generale viene ricondotto direttamente dalla novella in esame).
Non viene invece modificata, rispetto al testo vigente dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 178 del 2009, la durata della carica del Segretario generale, di quattro anni con possibilità di rinnovo.
Si rammenta che la figura del Segretario generale della SNA è stata introdotta dall'art. 5 del decreto-legge n. 80 del 2021 (come convertito dalla legge n. 113 del 2021), in luogo della figura del dirigente amministrativo. La figura del Segretario generale, rispetto al dirigente amministrativo, assume la titolarità di un più articolato spettro di compiti, alcuni dei quali precedentemente attribuiti al Presidente - come la proposta in Comitato di gestione dei bilanci preventivo e consuntivo, o l'attivazione del Comitato di gestione affinché questo sia sentito circa la definizione dell'organizzazione interna della Scuola. Inoltre il Segretario generale è membro del Comitato di gestione (laddove il dirigente amministrativo partecipava senza diritto di voto). Così l'articolo 6 del decreto-legislativo n. 178, come modificato dal decreto-legge n. 80 del 2021. Il medesimo decreto-legge n. 80 aveva altresì introdotto il comma 1-bis all'art. 14, di cui ora, come detto, si propone l'abrogazione, inerente al trattamento economico del Segretario generale. Vi si prevede che tale trattamento economico sia articolato in una voce retributiva ed in un emolumento accessorio. La voce retributiva è non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a ufficio
dirigenziale generale (incaricati ai sensi dell’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001). L'emolumento accessorio è stabilito con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) nel rispetto dei principi definiti, per i trattamenti accessori, dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 165.
Per approfondimenti, si veda il dossier dei Servizi studi di Camera e Senato sul decreto-legge n. 80.
Il comma 1, lettera c) autorizza il reclutamento, da parte della Presidenza del Consiglio, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato - in aggiunta alle attuali facoltà assunzionali e con corrispondente aumento della dotazione organica del personale non dirigenziale - di 28 unità di personale non dirigenziale, nella categoria A, posizione economica F1. Le unità di personale sono assunte a decorrere dall'anno 2023. Dallo stesso anno è autorizzata la spesa di 1.916.248 euro annui.
Le 28 unità saranno scelte mediante apposite procedure selettive. Nel loro ambito saranno “adeguatamente valorizzate” le esperienze lavorative maturate dai titolari di contratti stipulati nell'“ultimo triennio” per lo svolgimento di attività di tutoraggio.
Si fa qui riferimento al fatto che la Scuola possa avvalersi (ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 178 del 2009) di consulenti esterni, professionalità e competenze utili allo svolgimento delle sue attività istituzionali, anche di supporto alla didattica ed alla ricerca. Tra questi figurano altresì incarichi temporanei per attività di tutoraggio didattico, ai quali l'articolo 1, comma 128 della legge n. 160 del 2019 ha inteso dare autonoma rilevanza, con un'apposita autorizzazione alla Scuola a stipulare, fino al 31 dicembre 2022, contratti di “collaborazione coordinata e continuativa per esigenze di tutoraggio”, per un contingente massimo di 30 unità, previo espletamento di selezioni pubbliche comparative (con uno stanziamento massimo di 990 milioni annui).
Ancora in tema di reclutamento di personale dispone il comma 1, lettera e), la quale reca plurime autorizzazioni, tutte disposte novellando l'articolo 13 relativo al personale non docente, del citato decreto legislativo n. 178 del 2009.
In primo luogo, si autorizza la Presidenza del Consiglio dei ministri a reclutare 60 unità di personale, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a decorrere dal 2023.
Questo, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali (dunque con corrispondente incremento della dotazione organica del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri).
Di queste unità (tutte con posizione economica F3), 30 sono previste di personale di categoria A, profilo professionale di specialista esperto di formazione, comunicazione e sistemi di gestione; le altre 30 sono di personale di categoria B, profilo di assistente specialista (si fa qui riferimento al contratto collettivo nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri).
La quantificazione degli oneri di spesa è pari a 3.974.422 milioni annui.
Il predetto personale è reclutato attraverso procedure concorsuali pubbliche, secondo quanto previsto dall'art. 35-quater del decreto legislativo n. 165 del 2001 (t.u. pubblico impiego). Tale articolo 35-quater è introdotto dall'articolo 3, comma 1, del presente decreto-legge, alla cui scheda si rinvia.
In secondo luogo, si autorizza il reclutamento con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato (dal 1° giugno 2022 e fino al 31 dicembre 2026, comunque con durata non superiore a trentasei mesi, non rinnovabili) di un contingente di 20 unità, “in possesso di specifiche competenze utili allo svolgimento delle sue attività istituzionali”.
Tale contingente (tutto di categoria B, posizione economica F3) è assunto previo svolgimento di “selezioni pubbliche comparative”.
Il contingente è ripartito in 10 unità per le attività di supporto alla didattica e 10 unità per le attività di supporto alla gestione amministrativa. La disposizione fa riferimento ai compiti in materia di attuazione del PNRR, alle procedure concorsuali svolte dalla Scuola, alle funzioni di reingegnerizzazione dei processi di lavoro.
Le spesa autorizzata per il reclutamento di tale personale ammonta a 705.487 euro per il 2022, 1.209.405 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.
In terzo ed ultimo luogo, si un incremento della dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri per due unità dirigenziali di livello non generale.
La disposizione è finalizzata al potenziamento e allo sviluppo dei compiti connessi all'attuazione del PNRR, delle funzioni relative alle procedure concorsuali nonché alla reingegnerizzazione dei processi di lavoro.
In via transitoria, è previsto che in sede di prima applicazione possano essere conferiti incarichi dirigenziali, anche in deroga ai relativi limiti percentuali vigenti nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri - giacché si tratta degli incarichi considerati dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
La quantificazione degli oneri è pari a 176.576 euro per il 2022 e a 353.152 euro annui dal 2023.
La Scuola provvede ai costi per la gestione dei concorsi pubblici per le spese di funzionamento indotte dal reclutamento del personale, nell’ambito delle risorse derivanti dal contributo finanziario ordinario dello Stato disponibile a legislazione vigente.
Vale infine ricordare come la lettera d) del comma 1 abbia ad oggetto l'articolazione per sedi delle attività della Scuola.
Secondo l'articolo 12 del decreto legislativo n. 178 nel testo previgente, “La Scuola ha sede in Roma. Le attività della Scuola possono svolgersi presso sedi distaccate. Le sedi distaccate sono quelle esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo”.
La novella riformula la disposizione, prevedendo: “La Scuola ha sede in Roma. Le attività della Scuola possono svolgersi presso la sede distaccata di Caserta e presso poli formativi localizzati sul territorio nazionale”.
Dunque si viene ad introdurre la previsione di “poli formativi” localizzati sul territorio nazionale - con la prescrizione che l'istituzione dei poli formativi non importi nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ed ai connessi adempimenti la Scuola provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.
Il comma 2 dell'articolo 12 in esame abroga i commi 4 e 5 dell'articolo 16 (relativo alla Scuola nazionale dell'amministrazione) del d.P.R. n. 70 del 2013, che è il regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione (a norma dell'articolo 11 del decreto-legge n. 95 del 2012).
Le disposizioni di cui è disposta l'abrogazione prevedevano, la prima, che a ciascuna sede distaccata della Scuola fosse preposto un responsabile (scelto tra i funzionari apicali in servizio presso la Scuola, e con incarico conferito dall'allora dirigente amministrativo sentito il Presidente); la seconda, che ai responsabili di sede fossero attribuiti compiti di coordinamento, per assicurare il funzionamento della struttura loro affidata ed il regolare andamento dell'attività gestionale e didattico formativa.
Il comma 2-bis, introdotto dal Senato, reca novella all'art. 21, comma 4, del decreto-legge n. 90 del 2014. Tale comma, al quarto periodo, dispone che i docenti della Scuola che esercitino l'opzione per il regime a tempo definito, abbiano ridotto "corrispondentemente" il trattamento economico. E prevede che nei confronti dei medesimi docenti, non si applichi la disposizione del regolamento recante determinazione del trattamento economico dei docenti della Scuola (ossia il d.P.C.m. n. 202 del 2015: cfr. ivi l'articolo 2, comma 4, secondo periodo) relativa all'applicazione ai professori della Scuola a tempo pieno (o indeterminato) della disciplina delle incompatibilità e delle autorizzazioni prevista per i professori e ricercatori universitari a tempo pieno dalla normativa vigente (ossia l'articolo 6, relativo allo stato giuridico dei docenti di ruolo, della legge n. 240 del 2010, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento).
Tale disposizione si applica fino al 31 dicembre 2026. Il Senato ha espunto tale termine temporale.
Infine, il comma 3 reca la quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettere b), c) ed e). Tali oneri sono pari a circa:
§ 1,03 milioni per l'anno 2022;
§ 7,75 milioni annui dal 2023 al 2026;
§ 6,55 milioni annui dal 2027.
A tali oneri si provvede:
§ quanto a 1,03 milioni per l’anno 2022 e a 4,50 milioni annui a decorrere dall’anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili (art. 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014);
§ quanto a 3,25 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 e euro 2,05 milioni annui a decorrere dall’anno 2027 mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte sul Fondo nello stato di previsione del MEF destinate (ai sensi dell’articolo 1, comma 365, lettera b), legge n. 232 del 2016) ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle amministrazioni dello Stato.
Inoltre, gli oneri di cui alla lettera b-bis), secondo le modifiche approvate dal Senato, sono quantificati in 165.269 euro per il 2022 e in 330.537 euro dal 2023. Vi si provvede mediante corrispondente riduzione del FISPE, fondo per interventi strutturali di politica economica (art. 10, co. 5 del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito dalla legge n. 307 del 2004).
Secondo i dati del "conto annuale" il personale a tempo indeterminato impiegato presso la SNA risulta essere pari a 2.003 unità al 31 dicembre 2020, di cui: 113 dirigenti di prima fascia; 160 dirigenti di seconda fascia; 957 unità di personale di categoria A; 773 unità di categoria B. Al 31 dicembre 2019 le unità complessive erano pari a 1.935; 2.009 al 31 dicembre 2018.
Si ricorda, infine, che il contributo finanziario alla Scuola nazionale dell'amministrazione è allocato sul capitolo 5217 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Tale capitolo reca uno stanziamento pari a 13,64 milioni dal 2022.
Articolo 13
(Durata e disciplina del corso di formazione iniziale per i consiglieri penitenziari nominati all’esito dei concorsi banditi nell’anno 2020)
L’articolo 13 prevede, con riguardo ai consiglieri penitenziari nominati in esito ai concorsi banditi nel 2020, la riduzione del corso di formazione previsto dalla disciplina vigente dagli attuali diciotto mesi a dodici mesi, comportando una anticipazione dell’assunzione in servizio operativo da parte dei dirigenti penitenziari, dei dirigenti di istituto penale per minorenni e dei dirigenti penitenziari di esecuzione penale esterna.
Il comma 1 prevede che, in deroga a quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, i consiglieri penitenziari nominati in esito ai concorsi banditi nel 2020 svolgano il corso di formazione iniziale in dodici mesi e sostengono gli esami validi anche ai fini del superamento della prova al termine del primo semestre e quelli per la formulazione del giudizio di idoneità al termine del secondo semestre del corso. In altri termini oltre ad una riduzione temporale del corso di prima formazione (da 18 a 12 mesi), la disposizione provvede a ricollocare anche le due tornate di esami previste, le quali sono anticipate rispettivamente al termine del primo e del secondo semestre di corso.
In proposito nella relazione illustrativa si osserva come l ’organico della carriera dirigenziale penitenziaria, dopo le riduzioni conseguite al riordino del Ministero, fatto col Regolamento 15 giugno 2015, n. 84, conti 300 dirigenti del ruolo di istituto penitenziario e 34 dirigenti del ruolo di esecuzione penale esterna, ai quali si aggiungono i 7 dirigenti del ruolo di istituto penale per i minorenni, creato con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (art. 1, comma 311). Nei ruoli ricordati sono però presenti - precisa sempre la relazione - solo 247 dirigenti di istituto penitenziario, 9 dirigenti di esecuzione penale esterna e 2 dirigenti di istituto penale per minorenni, con un indice di scopertura che raggiunge, per due dei tre ruoli sopra indicati, percentuali superiori al 70%, e che ha pesanti ricadute sulla gestione degli istituti penitenziari e sull’esecuzione penale esterna, settore quest’ultimo che la legge 27 settembre 2021, n. 134, la c.d. Riforma Cartabia, recante «Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari», intende ulteriormente valorizzare anche nella fase giudiziaria, avendo esplicitamente previsto all’articolo 1, comma 17, lett. g), «il coinvolgimento degli uffici per l'esecuzione penale esterna al fine di consentire l'applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi nel giudizio di cognizione».
La disposizione richiama in particolare i concorsi banditi con i seguenti decreti:
ü il decreto 5 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV Sezione Speciale- 19 maggio 2020 n. 39 (a 45 posti di dirigente di istituto penitenziario di livello non generale)
Con avviso in data 20 aprile 2022 è stato comunicato il calendario delle prove orali;
ü il decreto 28 agosto 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV Sezione Speciale - n. 74 del 22 settembre 2020 (a 18 posti di dirigente del ruolo di esecuzione penale esterna di livello dirigenziale non generale)
Con Decreto dirigenziale 25 marzo 2022 è stata approvata la graduatoria definitiva del concorso;
ü il decreto 28 agosto 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV Sezione Speciale - n. 78 del 6 ottobre 2020, (a 5 posti di dirigente di istituto penale per i minorenni di livello dirigenziale non generale)
Con decreto 9 marzo 2022 è stata approvata la graduatoria definitiva del concorso (è importante segnalare che con il Decreto dirigenziale 13 aprile 2022 si è provveduto allo scorrimento della graduatoria definitiva, a seguito di rinuncia di un candidato dichiarato vincitore).
La legge n. 154 del 2005 ha conferito una delega legislativa al Governo per la disciplina dell’ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria.
In considerazione del rilievo e della specificità dell’attività del personale dirigente e direttivo penitenziario, la legge ha conferito a tale figura un’autonoma collocazione professionale, riconoscendo agli appartenenti alla categoria un peculiare status giuridico ed economico.
Alla attuazione della delega conferita con l'articolo 1 della legge n. 154 per l’adozione di uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dell’ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria e del relativo trattamento giuridico ed economico si è quindi provveduto con il decreto legislativo n. 63 del 2006.
L’art. 3 del d.lgs. n. 63 prevede 3 ruoli dirigenziali:
All’apice dei ruoli è prevista un’unica qualifica di dirigente generale.
I dirigenti penitenziari possono assumere le funzioni previste dall’art. 2 d.lgs. 63/2006:
Ai vincitori di concorso è attribuita la qualifica iniziale di consigliere penitenziario.
Gli articoli 4 e 5 disciplinano le modalità di accesso alla carriera e la formazione iniziale dei funzionari.
Conformemente a quanto previsto dalla delega legislativa, l’accesso ha luogo unicamente dal grado iniziale e per concorso pubblico. Seguono i principali requisiti di ammissione al concorso: cittadinanza italiana, laurea specialistica ed eventuali diplomi di specializzazione, età massima, qualità morali e di condotta previste dall’art. 35, co. 6, del D.Lgs. 165/2001; si tratta delle qualità stabilite per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.
L’articolo rinvia ad un successivo regolamento ministeriale la disciplina delle modalità concorsuali, la composizione della commissione esaminatrice e la definizione delle prove d’esame.
Si prevedono alcune riserve di posti, in presenza dei requisiti di legge, per talune categorie di dipendenti che già lavorino nell’Amministrazione, chiarendo che i posti riservati rimasti non attribuiti sono conferiti ai concorrenti esterni idonei.
Ai sensi dell’articolo 5, il corso di formazione iniziale ha la durata complessiva di diciotto mesi e si articola in periodi alternati di formazione teorico-pratica e di tirocinio operativo. Al termine del periodo di formazione iniziale, previo giudizio di idoneità, il consigliere penitenziario è nominato dirigente penitenziario e destinato, in prima assegnazione, secondo il ruolo, ad un istituto penitenziario, un ufficio locale di esecuzione penale esterna, o un ospedale psichiatrico giudiziario. In tema di prima assegnazione si specifica che il relativo periodo minimo di permanenza è fissato in tre anni. La disciplina di dettaglio è rimessa ad un successivo regolamento ministeriale.
La relazione illustrativa sottolinea come lo svolgimento delle procedure di reclutamento su ricordate, indette nel 2020, sia stato condizionato e rallentato a causa della vicenda pandemica tutt’ora in corso, per cui si è inevitabilmente allontanata nel tempo la possibilità di colmare in tempi ragionevoli i considerevoli vuoti di organico sopra ricordati. Per queste ragioni il Governo ha ritenuto necessario contenere, attraverso l'intervento legislativo in esame, solo per i vincitori di quelle procedure e, dunque, in via eccezionale. Sempre la relazione precisa che nel fissare in dodici mesi la minore estensione temporale del periodo di formazione iniziale, "si è comunque assicurato un arco temporale idoneo per l’acquisizione da parte dei vincitori dei concorsi di una formazione adeguata agli incarichi di responsabilità che dovranno poi ricoprire, tenendo conto anche della possibilità di un eventuale incremento delle offerte della formazione permanente da parte della Scuola superiore dell’esecuzione penale. Del resto, si tratta della medesima durata del ciclo di attività formative che l’articolo 6 del d.P.R. 24 settembre 2004, n. 272, prevede per conferire il primo incarico ai dirigenti di “diritto comune” (divenuti, più di recente, dirigenti area funzioni centrali).
Per i consiglieri penitenziari nominati in esito ai concorsi già ricordati, ai sensi del comma 2, le materie e le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale, le modalità degli esami previsti durante e al termine del corso e i criteri di determinazione in ruolo dei funzionari risultati idonei sono stabiliti, con decreto del Ministro della giustizia (in deroga all'articolo 17 - che disciplina i regolamenti - della legge n. 400 del 1988).
Articolo 14, commi 1-4
(Reclutamento di studiosi vincitori di programmi
e riconoscimenti europei)
L’articolo 14, commi 1-4, prevede particolari procedure di reclutamento all’interno delle Università e degli enti pubblici di ricerca, riservate a due categorie di studiosi: i) quelli insigniti di un Sigillo di Eccellenza (Seal of Excellence) a seguito della partecipazione a bandi, emanati nell’ambito dei Programmi quadro Horizon 2020 ed Horizon Europe negli anni 2022 o precedenti, relativi alle Azioni Marie Sk?odowska-Curie (MSCA); ii) i vincitori dei programmi di ricerca dello European Research Council. Tali misure sono finalizzate a dare attuazione all’Investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2, del PNRR, “Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori”.
Le disposizioni in commento – in linea con quanto previsto dal PNRR – hanno quale obiettivo non solo l’apertura di nuove opportunità per i giovani studiosi italiani, ma anche l’incremento dell’attrattività del nostro sistema di ricerca per studiosi particolarmente qualificati a livello europeo. Tanto si desume dalla relazione illustrativa, e, ancor prima, dalle Linee guida del MUR dedicate alla Missione 4, Componente 2 (p. 15), e dalla documentazione del MUR (pp. 13-14) allegata alla Prima relazione sullo stato di attuazione del PNRR (Doc. CCLXIII).
Si rammenta che l’Investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2, del PNRR, “Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori” prevede di sostenere le attività di ricerca di un massimo di 2.100 giovani ricercatori, da qui al 2026, al fine di consentire loro di maturare una prima esperienza di responsabilità di ricerca. Una parte del contributo sarà vincolata all'assunzione di almeno un ricercatore "non-tenure-track" e parte del contributo dedicato a brevi periodi di mobilità per attività di ricerca o didattica in altre località in Italia o all'estero. Il totale delle risorse stanziate nell’Investimento è pari a 600 milioni di euro.
Come anticipato, sono due le categorie di soggetti cui le procedure di reclutamento sono riservate, con alcune differenze da analizzarsi partitamente:
i) la prima categoria – contemplata nel comma 1 - è quella degli studiosi che abbiano ottenuto un Sigillo di Eccellenza (Seal of Excellence) a seguito della partecipazione a bandi, emanati nell’ambito dei Programmi quadro Horizon 2020 ed Horizon Europe negli anni 2022 o precedenti, relativi alle Azioni Marie Sk?odowska-Curie (MSCA).
Horizon 2020 (periodo 2014-2020) e Horizon Europe (periodo 2021-2027) sono i programmi quadro dell’Unione europea per la ricerca e l’innovazione; essi funzionano principalmente attraverso bandi per la presentazione di proposte (call for proposals) aperti e competitivi. Nell’ambito di tali programmi, le Marie Sk?odowska-Curie Actions (MSCA) rappresentano il principale ??programma di riferimento dell’Unione europea per la formazione dottorale e post-dottorale, attraverso il conferimento di borse di studio individuali. Le MSCA si focalizzano sull’eccellenza sotto vari aspetti: non solo sui singoli ricercatori, sulle collaborazioni e sullo scambio di conoscenza, ma anche sulle metodologie, sulla ricerca, sulla formazione e sulla supervisione. Le MSCA si basano sul principio della mobilità fisica: i ricercatori che ricevono il finanziamento devono spostarsi da un Paese a un altro per acquisire nuove conoscenze e competenze per poter sviluppare la loro carriera di ricerca. Con le MSCA, i ricercatori sono inoltre fortemente incoraggiati a spostarsi tra diversi settori e discipline.
Il Sigillo di Eccellenza (Seal of Excellence) è un marchio di qualità assegnato dalla Commissione europea a proposte progettuali di ricerca e innovazione presentate in risposta ai bandi Horizon, valutate positivamente ma non finanziate per l'esaurimento delle risorse disponibili, volto fra l’altro a facilitare l’accesso della proposta a forme di finanziamento alternative, europee o nazionali. A partire dal 2016, la Commissione Europea ha esteso il Sigillo di Eccellenza anche ai progetti Individual Fellowship che, nell'ambito delle MSCA, hanno ricevuto un punteggio di almeno 85/100.
Per questa categoria, le disposizioni in commento prevedono che le Università, nel periodo di esecuzione del PNRR e previa pubblicazione di avvisi da parte del MUR, possano procedere a bandire posti di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera a).
Si ricorda che la normativa relativa ai ricercatori universitari, dettata dal richiamato art. 24, comma 3, della L. 240/2010 ha individuato due tipologie di contratti di ricerca a tempo determinato. La prima (tipo A), cui il decreto-legge ora in esame fa esclusivo riferimento, consiste in contratti di durata triennale, prorogabili per due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte. La seconda (tipo B) consiste in contratti triennali, rinnovabili e suscettibili di essere convertiti in posizioni di professore di seconda fascia, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di tipo A, o che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale (ASN), o che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, o che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca o di borse post-dottorato, oppure di contratti, assegni o borse analoghi in università straniere, oppure che hanno usufruito per almeno 3 anni di contratti a tempo determinato stipulati in base all' art. 1, comma 14, della L. 230/2005.
Alla copertura di tali posizioni si provvede mediante le procedure di cui all’art. 1, comma 9, primo periodo della L. 230/2005, con la peculiare previsione che ad esse non si applica il terzo periodo del suddetto art. 1, comma 9: vale a dire, mediante chiamata diretta dei soggetti in possesso dei requisiti, senza necessità, in virtù della deroga espressamente stabilita, del nulla osta del MUR.
Il congegno della chiamata diretta, qui impiegato con modalità e finalità specifiche, consente in via generale alle università (art. 1, comma 9, primo periodo della L. 230/2005) di reclutare come professori ordinari, professori associati e ricercatori, studiosi stabilmente impegnati all'estero o presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati nel territorio italiano, in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario, che ricoprono da almeno un triennio presso istituzioni universitarie o di ricerca estere una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, ovvero di studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e il Consiglio universitario nazionale, finanziati, in esito a procedure competitive finalizzate al finanziamento di progetti condotti da singoli ricercatori, da amministrazioni centrali dello Stato, dall'Unione europea o da altre organizzazioni internazionali. La chiamata è subordinata però (art. 1, comma 9, terzo periodo della L. 230/2005) alla formulazione da parte delle università di specifiche proposte al Ministro dell'università e della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, previo parere, in merito alla coerenza del curriculum dello studioso con il settore concorsuale in cui è ricompreso il settore scientifico disciplinare per il quale viene effettuata la chiamata, nonché in merito al possesso dei requisiti per il riconoscimento della chiara fama della commissione nominata per l'espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16, comma 3, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore per il quale è proposta la chiamata, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del medesimo parere.
Oltreché dalle università, i soggetti che hanno ottenuto il Sigillo di Eccellenza nell’ambito delle MSCA possono essere assunti altresì dagli enti pubblici di ricerca, sia tramite gli ordinari canali di reclutamento che mediante le procedure per chiamata diretta di cui all’art. 20, comma 3, del D.LGS. 127/2003.
La procedura di chiamata diretta in questione consente di assumere con contratto a tempo determinato per specifici progetti di ricerca, per la durata del progetto e, comunque, non superiore a cinque anni, ricercatori o tecnologi italiani o stranieri, con documentata produzione scientifica di eccellenza, o documentata attività di ricerca in enti di ricerca o imprese private o in atenei stranieri o in istituzioni di ricerca internazionali; nelle predette ipotesi di chiamata diretta il trattamento economico è rapportato a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di comparto per le medesime qualifiche, con una eventuale integrazione in considerazione della natura temporanea del rapporto.
Per quanto riguarda gli oneri, alla loro copertura si provvede nei limiti delle risorse assegnate all’Investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2, del PNRR, pari, come già detto, a 600 milioni di euro. Nella relazione tecnica si evidenzia peraltro che “considerando che il costo annuo lordo complessivo di un RTDa, compresi oneri, è pari a 50.397,10 euro, l’impatto per le università interessate è neutrale, atteso che le risorse rivenienti dal PNRR garantiscono la copertura dei costi della posizione per una percentuale vicina ai 2/3 e che una somma ulteriore, fino al raggiungimento del budget di 150mila è comunque assegnata al destinatario in qualità di fondi di ricerca”.
ii) la seconda categoria – cui sono dedicati i commi 2 e 3 – è quella degli studiosi vincitori dei programmi di ricerca dello European Research Council (ERC).
Il Consiglio europeo della ricerca (European Research Council - ERC) è l'organismo dell'Unione europea che finanzia i ricercatori di eccellenza di qualsiasi età e nazionalità che intendono svolgere attività di ricerca di frontiera negli Stati membri dell’UE o nei paesi associati.
L’obiettivo strategico è quello di supportare progetti di ricerca ad alto rischio, condotti da Principal Investigators con curricula di rilievo a livello internazionale. I ricercatori possono presentare idee progettuali in qualsiasi campo della scienza, senza topic predefiniti e vengono valutati sulla base del solo criterio dell'eccellenza scientifica.
L’ERC mira quindi, per un verso, a sostenere il lavoro dei migliori ricercatori europei in tutti i settori scientifici, tecnici e accademici e mettere l’eccellenza al centro della ricerca europea; per altro verso, a promuovere la ricerca di frontiera avviata interamente su iniziativa dei ricercatori con un approccio "bottom-up”.
Per il reclutamento dei soggetti in questione è consentita la chiamata diretta, con alcuni profili derogatori, e più in dettaglio:
- nelle università (comma 2), è consentita la chiamata diretta di cui al già richiamato art. 1, comma 9, della L. 230/2005, anche in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, fatto comunque salvo il limite delle risorse stabilite dall’art. 1, comma 297, lett. c) della L. 234/2021 (la legge di bilancio 2022), pari a 10 milioni, che saranno assegnate alle università statali con il Decreto di riparto del fondo per il finanziamento ordinario di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della L. 537/1993;
- negli enti pubblici di ricerca (comma 3), previa pubblicazione di appositi bandi del MUR e nei limiti delle disponibilità di bilancio, è consentita la chiamata diretta di cui all’art. 16 del D.LGS. 218/2016.
La chiamata diretta prevista dall’art. 16 del D.LGS. 218/2016, similmente a quella prevista per le università dall’art. 1, comma 9, della L. 230/2005, consente agli enti di ricerca, previo nulla-osta del Ministro vigilante, di assumere per chiamata diretta con inquadramento fino al massimo livello contrattuale del personale di ricerca definito dal consiglio di amministrazione, ricercatori o tecnologi italiani o stranieri dotati di altissima qualificazione scientifica negli ambiti disciplinari di riferimento, che si sono distinti per merito eccezionale ovvero che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale.
Le peculiarità, rispetto a tale procedura, sono che: a) il conseguimento dei finanziamenti nell’ambito dei programmi ERC costituisce, ex lege, merito eccezionale e non richiede l’apposita procedura di valutazione da parte della commissione nominata dal Ministero vigilante, prevista dal comma 3 dell’art. 16; b) le chiamate non sono subordinate ai vincoli quantitativi previsti dal comma 2 dell’art. 16, che in via generale circoscrive le assunzioni nell'ambito del 5 per cento dell'organico dei ricercatori e tecnologi nel limite del numero di assunzioni fatte nel medesimo anno per concorso e a condizione che siano contabilizzate entrate ulteriori a ciò appositamente destinate.
A livello attuativo, con riferimento all’intero complesso della disciplina sopra esaminata, il comma 4 dell’articolo in commento prevede che con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, sono definite misure operative specifiche per le chiamate e le assunzioni contemplate dall’art. 14, finalizzate ad incentivare l’accoglimento dei ricercatori presso le università italiane, statali e non statali legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale e gli enti pubblici di ricerca.
Articolo 14, comma 4-bis
(Durata della carica degli organi dell'ANVUR)
Il comma 4-bis dell'articolo 14 - inserito nel corso dell'esame in prima lettura - innalza da quattro a sei anni la durata della carica degli organi dell'ANVUR, vale a dire del Presidente e dei componenti del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori dei conti.
La disposizione - introdotta mediante novella al regolamento che disciplina la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), di cui al DPR n. 76 del 2010 - si applica anche al mandato dei componenti del Consiglio direttivo in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.
L'ANVUR - costituita dall'art. 2, comma 138, del decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006 - svolge le funzioni di: i) valutazione esterna della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, sulla base di un programma annuale approvato dal Ministro dell'università e della ricerca; ii) indirizzo, coordinamento e vigilanza delle attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca; iii) valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione.
L'art. 6, comma 1, del regolamento di cui al DPR n. 76 del 2010 (adottato ai sensi della suddetta disposizione) individua quali organi dell'Agenzia il Presidente, il Consiglio direttivo ed il Collegio dei revisori dei conti.
Il comma 2 dispone che il Presidente ed i componenti dei due organi collegiali restano in carica quattro anni (innalzati a sei dalla disposizione in esame) e non possono essere nuovamente nominati.
Qualora il Presidente o un componente di uno dei due organi collegiali cessino dalla carica prima della scadenza del mandato, il Presidente o il componente che nominato in sostituzione resta in carica per la durata residua del mandato.
Il Presidente, eletto nel proprio ambito dal Consiglio direttivo, a maggioranza di due terzi degli aventi diritto, ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, ne assicura il coordinamento e l'unitarietà delle strategie e delle attività, convoca e presiede le sedute del Consiglio direttivo (art. 7, comma 1, del regolamento di cui al DPR n. 276 del 2010).
Il Consiglio direttivo - costituito da 7 componenti, scelti tra personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'istruzione superiore e della ricerca, nonché della valutazione di tali attività, provenienti da una pluralità di ambiti professionali e disciplinari - determina le attività e gli indirizzi della gestione dell'Agenzia, nonché i criteri e i metodi di valutazione, predispone il programma delle attività, approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e i rapporti di valutazione.
I componenti del Consiglio direttivo (tra i quali devono essere presenti almeno due uomini e almeno due donne) sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro formulata secondo modalità definite dal regolamento, sentite le competenti Commissioni parlamentari (art. 8 del regolamento di cui al DPR n. 276 del 2010).
Il Collegio dei revisori dei conti provvede al controllo dell'attività amministrativa e contabile dell'Agenzia. È nominato con decreto del Ministro ed è costituito da 3 componenti, tutti iscritti al registro dei revisori contabili. Due dei componenti del Collegio sono scelti dal Ministro dell'università e della ricerca e uno è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze. Nella prima riunione del Collegio i componenti eleggono al loro interno il Presidente (art. 9 del regolamento di cui al DPR n. 276 del 2010).
In relazione agli attuali componenti del Consiglio direttivo - al cui mandato, per effetto della disposizione in esame, viene ad applicarsi la durata di sei anni - si rinvia alla specifica pagina web dell'Agenzia.
Articolo 14, commi 4-ter e 4-quater
(Istituzione del profilo professionale di ricercatore
delle Istituzioni AFAM)
Il comma 4-ter - inserito nel corso dell'esame in prima lettura - istituisce, nell'ambito dell'area di contrattazione per il personale docente delle Istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), il profilo professionale del ricercatore, a tempo determinato e indeterminato.
Il comma 4-quater (anch'esso inserito nel corso dell'esame presso il Senato) reca disposizioni relative al reclutamento, a tempo determinato e a tempo indeterminato, nelle istituzioni AFAM, nell'ambito dei processi di statizzazione.
Si ricorda, in via preliminare, che il rapporto di lavoro del personale delle istituzioni AFAM è regolato contrattualmente, nell'ambito di apposito comparto articolato in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente per il personale docente e non docente.
Le disposizioni in esame - introdotte mediante novelle all'art. 2 della legge n. 508 del 1999 - attribuiscono al ricercatore AFAM preminenti funzioni di ricerca, nonché obblighi didattici nel limite massimo del 50 per cento dell'orario di lavoro. In ogni caso, al ricercatore AFAM non può essere affidata la piena responsabilità didattica di cattedre di docenza.
Le Istituzioni AFAM individuano i posti da ricercatore, nell'ambito delle relative dotazioni organiche, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente (novella all'art. 2, comma 6, della legge n. 508 del 1999).
Sono introdotti due nuovi princìpi e criteri direttivi per l'adozione dei regolamenti di delegificazione previsti dall'art. 2, comma 7, della legge n. 508 del 1999 per la disciplina delle istituzioni AFAM (mediante aggiunta delle lettere l-bis e l-ter all'art. 2, comma 8):
§ la programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il decentramento delle procedure di reclutamento a livello di singola istituzione, la previsione del ciclo di reclutamento di durata corrispondente a quella dell'offerta formativa e conseguente disciplina della mobilità del personale, anche in deroga, quanto al personale docente, all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165[98];
§ facoltà di disciplinare l'istituzione di cattedre a tempo definito, con impegno orario pari al 50 per cento delle cattedre a tempo pieno, nell'ambito della dotazione organica delle istituzioni AFAM, con l'applicazione al relativo personale della disciplina di cui agli articoli 5 (forma e contenuti del contratto di lavoro a tempo parziale), 7 (trattamento del lavoratore a tempo parziale), 9 (criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale) e 11 (disciplina previdenziale) del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81[99], salvo diversa disciplina contrattuale.
Tra i regolamenti adottati in attuazione dell'art. 2, comma 7, della legge n. 508 del 1999, si segnala il "Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM" di cui al DPR n. 143 del 2019.
Il suddetto regolamento, in tema di programmazione, prevede che le Istituzioni AFAM, nell'ambito della propria autonomia didattica e organizzativa, predispongono piani triennali per la programmazione del reclutamento del personale docente e tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato e determinato. La programmazione deve tener conto dell'effettivo fabbisogno di personale per il migliore funzionamento delle attività didattiche e dei servizi amministrativi, della propria dotazione organica, considerati i posti già vacanti e quelli disponibili nel triennio per cessazioni dal servizio, nonché degli equilibri di bilancio (art. 2, comma 1).
L'art. 3-quater, comma 1, del decreto-legge n. 1 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2020, come successivamente modificato, ha stabilito che le disposizioni di tale regolamento si applicano a decorrere dall'anno accademico 2023/2024 (ad esclusione di quelle di cui all'articolo 8, comma 5, relative alle modalità di definizione dell'organico del personale, che si applicano a decorrere dall'anno accademico 2021/2022). Ha altresì differito (dal 31 dicembre 2021) al 31 dicembre 2022 il termine per l'approvazione della prima programmazione triennale del reclutamento[100].
Il comma 4-quater prevede che, nell'ambito dei processi di statizzazione di cui all'art. 22-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017, gli elenchi "Elenco A" ed "Elenco B" previsti dal DPCM del 9 settembre 2021 siano mantenuti, con vigenza triennale a decorrere dalla data di approvazione, quali graduatorie valide ai fini del reclutamento a tempo indeterminato di personale per la sola istituzione AFAM che li costituisce, nonché quali graduatorie d'istituto valide ai fini del reclutamento a tempo determinato da parte di tutte le istituzioni AFAM.
Il richiamato art. 22-bis reca disciplina dei processi di statizzazione e razionalizzazione delle istituzioni AFAM non statali.
Ai fini dell'inquadramento nei ruoli dello Stato del personale delle istituzioni AFAM non statali, il DPCM del 9 settembre 2021ha stabilito che ciascuna istituzione predisponga due distinti elenchi.
Nell'«Elenco A» è collocato il personale, che, presentata apposita istanza, risulta in possesso dei seguenti requisiti: a) essere in servizio presso l'istituzione alla data del 24 giugno 2017 con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato relativo al medesimo profilo professionale e, per i docenti, al medesimo settore disciplinare per i quali si presenta istanza; b) per il personale docente, se in servizio alla data del 24 giugno 2017 con contratto non a tempo indeterminato, aver maturato, al momento della presentazione dell'istanza, un'anzianità pari ad almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, intendendo, a tal fine, l'aver prestato servizio per tre anni accademici, con svolgimento per ciascuno di tali anni di almeno 125 ore di insegnamento (comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e diploma nel corso del medesimo anno accademico, e computando, a tal fine, tutte le ore di contratto o incarico previste per l'anno accademico 2020/2021, ancorché non ancora svolte); c) per il personale tecnico amministrativo, se in servizio con contratto non a tempo indeterminato, aver maturato, al momento della presentazione dell'istanza, un'anzianità pari ad almeno trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
Nell'«Elenco B» è collocato il personale non iscritto nell'«Elenco A», il quale, presentata apposita istanza, risulta in possesso dei seguenti requisiti: a) essere in servizio presso l'istituzione alla data del 1° dicembre 2020 con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato o con contratto di lavoro flessibile relativo al medesimo profilo professionale e, per i docenti, al medesimo settore disciplinare per i quali si presenta istanza; b) per il personale docente, se in servizio con contratto non a tempo indeterminato, aver maturato, al momento della presentazione dell'istanza, un'anzianità pari ad almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, intendendo, a tal fine, l'aver prestato servizio per tre anni accademici, con svolgimento, per ciascuno di tali anni, di almeno 125 ore di insegnamento (comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e diploma nel corso del medesimo anno accademico, e computando, a tal fine, tutte le ore di contratto o incarico previste per l'anno accademico 2020/2021 ancorché non ancora svolte); c) per il personale tecnico-amministrativo, se in servizio con contratto non a tempo indeterminato, aver maturato, al momento della presentazione dell'istanza, un'anzianità pari ad almeno trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
Il passaggio nei ruoli avviene, prioritariamente, per il personale collocato nell'«Elenco A» e, in subordine, per il personale collocato nell'«Elenco B», secondo l'ordine delle graduatorie di cui all'art. 5, nei limiti della dotazione organica approvata con decreto di statizzazione e delle risorse a tal fine stanziate.
Articolo 14, commi 5-6
(Disposizioni in materia di borse di studio universitarie e di percorsi di orientamento all’istruzione universitaria e AFAM)
I commi 5 e 6 dell’articolo 14 introducono disposizioni relative all’orientamento e all’accesso agli studi universitari ed equiparati. In particolare: 1) il comma 5 interviene in materia di contabilizzazione delle risorse del PNRR che confluiscono all’interno del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio (FIS), al fine di escludere incrementi del concorso regionale al finanziamento; 2) il comma 6 amplia, dagli ultimi due anni agli ultimi tre anni della scuola secondaria di secondo grado, la finestra temporale entro cui possono svolgersi i percorsi di orientamento finalizzati alla scelta dei corsi di laurea universitari e dei corsi dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
Nell’analizzare la disciplina introdotta dal comma 5, si ricorda preliminarmente che l’art. 12 del D.L. 152/2021 ha previsto che le risorse stanziate dal PNRR per le borse di studio per l'accesso all'università confluiscono entro il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio (FIS), di cui all’art. 18, comma 1, lett. a) del D.LGS. 68/2012.
In base all’art. 18 del D.LGS. 68/2012, sopra richiamato, nelle more della completa definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dell'attuazione delle disposizioni in materia di federalismo fiscale, al fabbisogno finanziario necessario per garantire gli strumenti e i servizi per il pieno successo formativo a tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, si provvede attraverso tre fonti di finanziamento:
a) il FIS, da assegnare in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle regioni, per la concessione di borse di studio per la frequenza di corsi di livello universitario. Il Fondo è stato istituito, a decorrere dal 2012, nello stato di previsione dell’attuale Ministero dell’università e della ricerca, sul quale sono confluite le risorse previste dall'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 della L. 147/1992 e di cui all'art. 33, comma 27, della L. 183/2011, relative, in particolare, ai cosiddetti prestiti d’onore. Le sue risorse sono allocate nel cap. 1710 del MUR, il quale presenta, nella ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato, 307.814.548 euro per ciascun anno del triennio 2022-2024;
b) il gettito derivante dalla tassa regionale per il diritto allo studio, il cui importo è articolato in tre fasce (a seconda della condizione economica dello studente);
c) le risorse proprie delle regioni, pari almeno al 40% dell'assegnazione del Fondo integrativo statale.
Nella relazione illustrativa si evidenzia come “la previsione di far confluire le risorse aggiuntive PNRR nel FIS determinerà un aumento del fondo di circa 1/3 e le regioni, senza modifiche dell’attuale meccanismo, saranno chiamate ad aumentare, conseguentemente, le risorse proprie che destinano al DSU [diritto allo studio universitario]. Uno sforzo finanziario di tale entità potrebbe non essere alla portata di molte regioni”. Ciò in quanto – come sopra evidenziato – le risorse proprie che le regioni devono destinare al diritto allo studio universitario sono parametrate all’entità del FIS, e pari al 40% dello stesso: al crescere del secondo, cresce necessariamente, in termini assoluti, anche l’importo delle prime.
Proprio per scongiurare i paventati rischi per l’equilibrio economico-finanziario regionale, il comma 5 qui in commento – novellando l’art. 12 del D.L. 152/2021 – dispone che le risorse PNRR che confluiscono all’interno del FIS non sono computate quale incremento dello stesso e non concorrono al computo della percentuale a carico delle regioni, con risorse proprie, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera c), del D.LGS. 68/2012.
Il comma 6 – lo si è anticipato – amplia dagli ultimi due anni agli ultimi tre anni della scuola secondaria di secondo grado la finestra temporale entro cui possono svolgersi i percorsi di orientamento finalizzati alla scelta dei corsi di laurea universitari e dei corsi dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
I percorsi di orientamento sono disciplinati dall’art. 3 del D.LGS. 21/2008 e, a mente del comma 2, si inseriscono strutturalmente negli ultimi tre anni (prima della novella: negli ultimi due anni) di corso della scuola secondaria di secondo grado e nell'ultimo anno di corso della scuola secondaria di primo grado.
Essi mirano prioritariamente, in base al comma 1, a dare allo studente opportunità di:
a) conoscere temi, problemi e procedimenti caratteristici in diversi campi del sapere, al fine di individuare interessi e predisposizioni specifiche e favorire scelte consapevoli in relazione ad un proprio progetto personale;
b) conoscere i settori del lavoro e il collegamento fra questi e le tipologie dei corsi di studio universitari;
c) conoscere anche aree disciplinari, ambiti professionali, settori emergenti che non rientrano direttamente nei curricoli scolastici o che non sono adeguatamente conosciuti;
d) disporre di adeguata documentazione sui percorsi e le sedi di studio, nonché sui servizi agli studenti nella formazione post-secondaria;
e) autovalutare, verificare e consolidare le proprie conoscenze in relazione alla preparazione richiesta per i diversi corsi di studio ai quali è interessato, a partire almeno dal penultimo anno di scuola secondaria;
f) partecipare a laboratori finalizzati a valorizzare, anche con esperienze sul campo, le discipline tecnico-scientifiche;
g) fare esperienza di momenti significativi di vita universitaria e di misurarsi, con un diverso contesto di studio e di lavoro, anche attraverso iniziative speciali presso università in Italia e in Europa.
Articolo 14, commi 6-bis-6-sexies
(Gruppi e settori scientifico-disciplinari)
Il comma 6-bis dell’articolo 14 - inserito nel corso dell'esame in prima lettura - innova la disciplina dei settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari recata dall'art. 15 della legge n. 240 del 2010[101] (su cui cfr. la scheda di approfondimento che segue), introducendo gruppi scientifico-disciplinari, articolati in settori scientifico-disciplinari.
I commi da 6-ter a 6-sexies dell’articolo 14 (anch'essi inseriti nel corso dell'esame presso il Senato) recano disposizioni transitorie e di coordinamento conseguenti alla introduzione della nuova disciplina dei gruppi e settori scientifico-disciplinari.
I settori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari costituiscono il riferimento per la determinazione dell'afferenza disciplinare dei docenti universitari e "sono alla base di molti aspetti organizzativi delle università, dall’articolazione degli ordinamenti didattici dei corsi di studio, alla caratterizzazione dei Dipartimenti universitari, al reclutamento dei docenti" (pagina web del Ministero dell'università e della ricerca).
L'art. 15 della legge n. 240 del 2010 prevede che il Ministro dell'università e della ricerca definisca, secondo criteri di affinità, i settori concorsuali. Il Ministro provvede alla definizione con proprio decreto di natura non regolamentare, sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN).
Il medesimo art. 15 prevede, inoltre, il raggruppamento dei settori concorsuali in macrosettori concorsuali, nonché la loro articolazione in settori scientifico-disciplinari. Tali suddivisioni possono essere utilizzate esclusivamente per le seguenti procedure di cui alla legge n. 240 del 2010: di abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16, di chiamata dei professori di cui all'art. 18, di conferimento degli assegni di ricerca di cui all'art. 22, di stipula dei contratti per attività di insegnamento di cui all'art. 23, di stipula dei contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24. Le suddette suddivisioni possono altresì essere utilizzate per la definizione degli ordinamenti didattici di cui all'articolo 17, commi 95 e seguenti, della legge n. 127 del 1997.
La revisione dei settori concorsuali e dei relativi settori scientifico-disciplinari è effettuata almeno ogni cinque anni con decreto ministeriale.
In attuazione dell'art. 15, il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 855 del 30 ottobre 2015[102] ha provveduto a rideterminare i macrosettori e i settori concorsuali.
In particolare, l'allegato A al decreto reca l'elenco dei macrosettori e dei settori concorsuali nonché delle corrispondenze tra i settori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari; l'allegato B reca le declaratorie dei settori concorsuali.
L'art. 2 del decreto dispone che, per i settori concorsuali per i quali è prevista, dall'allegato A, la corrispondenza univoca con uno dei settori scientifico-disciplinari, il Rettore provvede all'inquadramento dei professori di I e II fascia e dei ricercatori nei settori concorsuali con appositi decreti ricognitivi. Mentre nei casi in cui i settori concorsuali non hanno una corrispondenza univoca con uno dei settori scientifico-disciplinari, l'inquadramento è disposto a domanda dell'interessato da presentare al Rettore.
Ai docenti è consentito, nel corso della carriera, il cambio di afferenza disciplinare. I relativi provvedimenti sono adottati, su richiesta del singolo, con decreto rettorale, previa acquisizione del parere del CUN, motivando l'eventuale difformità. Il parere del CUN, sempre obbligatorio, è altresì vincolante nella ipotesi di passaggio tra settori concorsuali appartenenti a macrosettori diversi.
Dalla pagina web del Ministero dell'università e della ricerca risultano attualmente determinati 190 settori concorsuali, raggruppati in 86 macrosettori concorsuali e articolati in 383 settori scientifico-disciplinari.
I macrosettori fanno riferimento alle 14 Aree CUN (Scienze matematiche e informatiche, Scienze fisiche, Scienze chimiche, Scienze della Terra, Scienze biologiche, Scienze mediche, Scienze agrarie e veterinarie, Ingegneria civile ed architettura, Ingegneria industriale e dell'informazione, Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche, Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche, Scienze giuridiche, Scienze economiche e statistiche, Scienze politiche e sociali).
Da ultimo, l'art. 14, comma 2, del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, ha disposto che, in coerenza con gli obiettivi del PNRR, con i decreti previsti dall'art. 17, comma 99, della legge n. 127 del 1997 per l'accorpamento e il successivo aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari, si provveda alla razionalizzazione e all'aggiornamento dei settori medesimi, nell'ambito dei quali sono raggruppati gli insegnamenti, anche al fine di assicurare la loro rispondenza agli elementi di flessibilità e di interdisciplinarietà dei corsi di studio (di cui al comma 1 dello stesso art. 14).
Il nuovo art. 15 della legge n. 240 del 2010 (come sostituito dal comma 6-bis), che assume la rubrica di "Gruppi e settori scientifico-disciplinari":
§ al comma 1, affida al Ministro dell'università e della ricerca la definizione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie (vale a dire la descrizione dei contenuti scientifico-disciplinari dei gruppi). La definizione deve essere condotta secondo criteri di affinità, attinenza scientifica, formativa e culturale. Il Ministro provvede alla suddetta definizione con proprio decreto di natura non regolamentare, da adottare, su proposta del Consiglio universitario nazionale (CUN), entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame;
§ al comma 2, fornisce specificazioni relative alla utilizzazione dei gruppi scientifico-disciplinari, prevedendo che: i) siano utilizzati ai fini delle seguenti procedure di cui alla legge n. 240 del 2010: il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16; la chiamata dei professori di cui all'art. 18; la stipula dei contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 (art. 15, comma 2, lett. a)); ii) costituiscano il riferimento per l'inquadramento dei professori di I e II fascia e dei ricercatori (art. 15, comma 2, lett. b)); iii) costituiscano il riferimento per l'adempimento degli obblighi didattici da parte del docente (art. 15, comma 2, lett. d)). Il medesimo comma prevede che i gruppi scientifico-disciplinari possano essere articolati in settori scientifico-disciplinari che concorrono alla definizione degli ordinamenti didattici di cui all'articolo 17, commi 95 e seguenti, della legge n. 127 del 1997[103] e alla indicazione dell'afferenza dei professori di I e II fascia e dei ricercatori (art. 15, comma 2, lett. c));
§ al comma 3, dispone che il numero dei gruppi scientifico-disciplinari non oltrepassi quello dei settori concorsuali di cui al DM n. 855 del 30 ottobre 2015 (come indicato nella scheda di approfondimento, i settori concorsuali sono attualmente 190);
§ al comma 4, individua ulteriori contenuti del decreto ministeriale di cui al comma 1: i) nella riconduzione dei settori scientifico-disciplinari ai gruppi scientifico-disciplinari; ii) nella razionalizzazione e nell'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021 (su cui cfr. la scheda di approfondimento che precede);
§ al comma 5, dispone in ordine all'aggiornamento dei gruppi e dei settori scientifico-disciplinari, da effettuare con cadenza triennale. All'aggiornamento provvede il Ministro dell'università e della ricerca con proprio decreto adottato su proposta del CUN qualora questa pervenga entro sei mesi dalla scadenza del termine previsto per l'aggiornamento. Il Ministro adotta il decreto di aggiornamento a prescindere dalla proposta del CUN qualora questa non pervenga ovvero pervenga nel corso dei sei mesi immediatamente precedenti la scadenza del termine di aggiornamento.
Dal confronto tra la normativa vigente e il testo dell'articolo 15 come innovato dalla disposizione in esame emergono le seguenti principali novità:
- in luogo dei settori concorsuali (e del loro raggruppamento in macrosettori concorsuali) sono introdotti gruppi scientifico-disciplinari, che, al pari dei precedenti settori concorsuali, sono articolati in settori scientifico-disciplinari. Conseguentemente, le declaratorie dei settori concorsuali sono sostituite dalle declaratorie dei gruppi scientifico-disciplinari;
- la definizione dei gruppi scientifico-disciplinari deve essere condotta secondo criteri di affinità nonché di attinenza scientifica, formativa e culturale, mentre, per la definizione dei settori concorsuali, il vigente art. 15 fa riferimento esclusivamente a criteri di affinità;
- il CUN, anziché esprimere un parere, acquista potere di proposta in relazione sia al decreto ministeriale di definizione dei gruppi scientifico-disciplinari e relative declaratorie sia al decreto di aggiornamento dei medesimi, che diventa triennale anziché quinquennale;
- circa l'utilizzazione dei gruppi scientifico-disciplinari, il nuovo art. 15 introduce espressa previsione che i gruppi costituiscano riferimento per l'adempimento degli obblighi didattici da parte del docente.
Il comma 6-bis riconduce espressamente la nuova disciplina dei gruppi e settori scientifico-disciplinari alla finalità di garantire la corretta attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito della Riforma 1.5 della Missione 4, Componente 1, del PNRR.
Al riguardo, si ricorda che il PNRR prevede, nell’ambito della Missione n. 4 (“Istruzione e ricerca”), Componente 1 ("Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università"), la Riforma delle classi di laurea (M4C1-R.1.5).
Il PNRR evidenzia che la complessità crescente che caratterizza le nuove sfide poste dalla modernità - tra cui, pandemia, trasformazione digitale, transizione ecologica - richiede, oltre alla specializzazione, conoscenze sempre più ampie. "Per questa ragione, sempre impiegando il benchmark internazionale nel mondo accademico e della ricerca, occorre mantenere una apertura nei primi tre anni di università per abbracciare il sapere in modo più ampio e consentirne una specializzazione durante le lauree magistrali (MSc) o i dottorati (PhD). A questo proposito, la presenza di programmi di studi vincolati da un sistema di debiti formativi basato su settori disciplinari stretti non permette questa ampiezza nel corso delle lauree triennali. Occorre quindi allargare i settori disciplinari e congiuntamente consentire la flessibilità nella programmazione dei singoli corsi di laurea triennali".
Si rende pertanto necessario un aggiornamento dei settori scientifico- disciplinari che consenta una definizione degli ordinamenti didattici dei corsi universitari ispirata a criteri di flessibilità nella programmazione e interdisciplinarietà.
Il comma 6-ter dispone che alle procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale relative alla tornata 2021-2023 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.
Tale disposizione implica, per la tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2021-2023, il riferimento ai settori concorsuali di cui al DM n. 855 del 2015 (sul quale cfr. la scheda di approfondimento).
Fatta salva la suddetta disposizione, a decorrere dalla data di adozione del decreto ministeriale di definizione dei gruppi scientifico-disciplinari secondo quanto previsto dal comma 6-bis (cfr. supra), i riferimenti ai settori concorsuali e ai macrosettori concorsuali contenuti in disposizioni legislative e regolamentari vigenti si intendono riferiti ai gruppi scientifico-disciplinari.
Fino all’adozione del decreto ministeriale di definizione dei gruppi scientifico-disciplinari secondo quanto previsto dal comma 6-bis, le procedure di cui agli articoli 18 (chiamata dei professori di I e di II fascia) e 24 (contratti di ricercatore a tempo determinato) della legge n. 240 del 2010, nonché l'inquadramento dei professori di I e di II fascia e dei ricercatori restano riferiti ai macrosettori e ai settori concorsuali secondo le disposizioni vigenti il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.
Si ricorda che l’abilitazione scientifica nazionale (ASN), istituita e disciplinata dall’articolo 16 della legge n. 240 del 2010, costituisce requisito necessario per l’accesso alla I e alla II fascia dei professori.
Il conseguimento dell’ASN non rappresenta, tuttavia, un titolo di idoneità né dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo o alla promozione presso un’università al di fuori delle procedure previste dagli articoli 18 (chiamata dei professori di I e di II fascia) e 24, commi 5 e 6 (valutazione interna, da parte dell’università in cui prestano servizio, rispettivamente, dei ricercatori a tempo determinato di tipo B e, transitoriamente, dei ricercatori a tempo indeterminato del ruolo ad esaurimento), della medesima legge n. 240 del 2010.
Ai fini della partecipazione ai procedimenti di chiamata di cui agli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della legge n. 240 del 2010, la durata dell’ASN è di nove anni decorrenti dalla data del rilascio del titolo.
I criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’ASN - distinti per le funzioni di professore di I e di II fascia - tengono conto della qualificazione scientifica del candidato, delle pubblicazioni scientifiche, dei titoli, ai sensi di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 giugno 2016, n.120.
Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 95 del 2016, recante disciplina delle procedure per il conseguimento dell’ASN, prevede, all'art. 6, che per ciascun settore concorsuale sia costituita una Commissione nazionale per l’abilitazione alle funzioni di professore universitario di I e di II fascia, composta da cinque membri, di durata biennale (quindi complessivamente 190 commissioni concorsuali).
Il DM n. 589 dell'8 agosto 2018 ha definito i valori-soglia degli indicatori di impatto della produzione scientifica sia per i candidati all'ASN, distintamente per la I e per la II fascia, sia per gli aspiranti commissari per le procedure di ASN.
Con DD n. 553 del 26 febbraio 2021 è stata indetta la procedura per il conseguimento dell'ASN alle funzioni di professore universitario di I e II fascia, per ciascun settore concorsuale di cui al DM n. 855 del 2015.
Il comma 6-quater dispone l'abrogazione dell'art. 17, comma 99, della legge n. 127 del 1997, il quale stabilisce che, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (ora Ministro dell'università e della ricerca), su proposta del CUN, si provveda, secondo criteri di affinità scientifica e didattica, all'accorpamento e al successivo aggiornamento dei settori scientifico- disciplinari, nell'ambito dei quali sono raggruppati gli insegnamenti, anche al fine di stabilire la pertinenza della titolarità ai medesimi settori, nonché i raggruppamenti concorsuali.
Il comma 6-quinquies novella l'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, al fine di sostituirvi il riferimento all'art. 17, comma 99, della legge n. 127 del 1997 (oggetto di abrogazione da parte del comma 6-quater) con il riferimento all'articolo 15, comma 1, della legge n. 240 del 2010 (come sostituito dal comma 6-bis).
Si ricorda che l'art. 14, comma 2, del decreto-legge n. 152 del 2021, ha disposto che, in coerenza con gli obiettivi del PNRR - con i decreti previsti dall'art. 17, comma 99, della legge n. 127 del 1997 per l'accorpamento e il successivo aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari - si provveda alla razionalizzazione e all'aggiornamento dei settori medesimi, nell'ambito dei quali sono raggruppati gli insegnamenti, anche al fine di assicurare la loro rispondenza agli elementi di flessibilità e di interdisciplinarietà dei corsi di studio (di cui al comma 1 del medesimo art. 14).
Il comma 6-sexies novella l'art. 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230, che - in materia di trattamento economico dei professori universitari - prevede che lo stesso sia articolato secondo il regime prescelto a tempo pieno ovvero a tempo definito e sia correlato all'espletamento delle attività scientifiche e all'impegno per le altre attività fissato: i) per il rapporto a tempo pieno, in non meno di 350 ore annue di didattica, di cui 120 di didattica frontale; ii) per il rapporto a tempo definito, in non meno di 250 ore annue di didattica, di cui 80 di didattica frontale.
In particolare, i riferimenti alla "didattica frontale" sono sostituiti da quelli allo "svolgimento dell’insegnamento nelle varie forme previste".
Costituisce, inoltre, oggetto di novella il terzo periodo del comma 16, il quale prevede che le ore di didattica frontale possano variare sulla base dell'organizzazione didattica e della specificità e della diversità dei settori scientifico-disciplinari e del rapporto docenti-studenti, secondo parametri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
La novella in esame introduce il riferimento alla specificità e diversità anche dei gruppi scientifico-disciplinari, oltre che dei settori scientifico-disciplinari.
Dispone, infine, che i suddetti parametri siano definiti con regolamento di ateneo anziché con decreto del Ministro dell'università e della ricerca.
Si ricorda che i regolamenti di ateneo sono deliberati dagli organi competenti dell’università a maggioranza assoluta dei componenti, trasmessi al Ministro dell’università e della ricerca per l’esercizio del controllo di legittimità e di merito ed emanati con decreto del rettore (articolo 6, comma 9, della legge n. 168 del 1989).
Articolo 14, commi 6-septies-6-novies e 6-quaterdecies
(Contratti di ricerca)
Le disposizioni in esame - inserite nel corso dell'esame in prima lettura - sostituiscono gli assegni di ricerca, di cui all'art. 22 della legge n. 240 del 2010, con contratti di lavoro a tempo determinato finalizzati all'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca (cd. "contratti di ricerca"), il cui importo è determinato in sede di contrattazione collettiva, in ogni caso in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito (comma 6-septies).
Il comma 6-quaterdecies reca disposizioni transitorie che consentono alle università e agli enti di ricerca di indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi della normativa previgente.
In via preliminare, si rileva che disposizioni in esame si inquadrano nelle risultanze dell'Indagine conoscitiva sulla condizione studentesca nelle università e il precariato nella ricerca universitaria, svolta dalla 7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, Beni culturali) del Senato e conclusa, in data 3 agosto 2021, con l'approvazione del documento conclusivo (Doc. XVII, 5).
Con riferimento agli assegnisti di ricerca, l'indagine ha posto in evidenza come essi abbiano rappresentato, negli anni recenti, la figura "non strutturata" e assistita da scarse garanzie sotto i profili del diritto del lavoro alla quale le università statali hanno fatto maggiormente ricorso, anche ai fini dell'espletamento delle attività didattiche, nonostante che la normativa vigente indirizzi gli assegni allo svolgimento di attività di ricerca (pag. 63).
A fronte di tale situazione, una minima percentuale di essi è destinata a strutturarsi nel sistema universitario (pag. 78).
E' stata pertanto auspicata la soppressione dell’assegno di ricerca come disciplinato dal vigente articolo 22 della legge n. 240 del 2010 e la concomitante introduzione di un’unica figura post-dottorale che semplifichi l’intricato quadro delle figure post doc (pag. 79). Tale figura, destinata ad espletare esclusivamente attività di ricerca, rappresenterebbe lo stadio intermedio tra il dottorato e i contratti di ricerca in tenure track.
I titolari di contratti di ricerca tenure track, a loro volta, sarebbero destinati a essere immessi nel ruolo della docenza universitaria di II fascia a condizione che nel corso del contratto conseguano l’abilitazione scientifica nazionale (ASN) di cui all'art. 16 della legge n. 240 del 2010.
L'articolo 22 della legge n. 240 del 2010 (come sostituito dal comma 6-septies), che assume la rubrica di "Contratti di ricerca", reca disciplina dei nuovi contratti di lavoro a tempo determinato finalizzati all'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, che vengono a sostituire gli assegni di ricerca di cui al vigente articolo 22.
Gli assegni di ricerca - originariamente introdotti dall’articolo 51,comma 6, della legge 27 dicembre 1977, n. 449[104] - costituiscono oggetto di disciplina dell’articolo 22 della legge n. 240 del 2010.
Il vigente art. 22, comma 1, della legge n. 240 del 2010 prevede che le università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca (ex art. 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382[105]) - nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio - possano conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca.
I suddetti soggetti disciplinano le modalità di conferimento degli assegni con apposito regolamento, prevedendo la possibilità di attribuire gli stessi mediante due procedure definite dalla legge: i) pubblicazione di un unico bando relativo alle aree scientifiche di interesse del soggetto che intende conferire assegni per attività di ricerca, seguito dalla presentazione direttamente dai candidati dei progetti di ricerca, corredati dei titoli e delle pubblicazioni e valutati da parte di un'unica commissione che formula, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria per ciascuna delle aree interessate; ii) pubblicazione di bandi relativi a specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti, secondo procedure stabilite dal soggetto che intende conferire assegni per attività di ricerca.
I bandi (da pubblicare anche per via telematica sui siti dell'ateneo, ente o istituzione, del Ministero e dell'Unione europea) devono contenere informazioni dettagliate sulle funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante all'assegnatario.
Possono essere destinatari degli assegni studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo delle suddette università e istituzioni.
I soggetti conferitori possono stabilire che il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all’estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato di un’adeguata produzione scientifica, costituiscono requisito obbligatorio per l’ammissione al bando; in assenza di tale disposizione, detti titoli costituiscono titolo preferenziale ai fini dell’attribuzione degli assegni.
Gli assegni hanno durata compresa tra uno e tre anni e sono rinnovabili per una durata complessiva comunque non superiore a quattro anni (ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso).
La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni cumulata con la durata dei contratti di ricercatore a tempo determinato (anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con i suddetti enti) non può superare i 12 anni anche non continuativi.
L’importo degli assegni è determinato dal soggetto conferitore sulla base di un importo minimo stabilito con decreto ministeriale.
Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 marzo 2011, n. 102, l’importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca, banditi ai sensi dell’articolo 22, è stato determinato in una somma pari a 19.367 euro, al netto degli oneri a carico dell’amministrazione erogante[106]. La determinazione dell’importo tiene conto del fatto che i soggetti titolari degli assegni in questione partecipano ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università, qualunque ne sia l’ente finanziatore (ex articolo 18, comma 5, della legge n. 240 del 2010), con assunzione di specifiche responsabilità nell’esecuzione della connessa attività tecnico-scientifica.
Il nuovo articolo 22:
§ al comma 1, dispone che le università, gli enti pubblici di ricerca[107] e le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382[108], possano stipulare, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, contratti di lavoro a tempo determinato, denominati "contratti di ricerca", finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifiche convenzioni o accordi;
§ al comma 2, dispone che i contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni. Nella ipotesi in cui oggetto del contratto sia un progetto di ricerca di carattere nazionale, europeo e internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto. La durata complessiva dei contratti di ricerca, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, oltrepassare i cinque anni. Ai fini della durata complessiva del contratto in questione, non sono computati i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente;
§ al comma 3, prevede che le istituzioni che stipulano contratti di ricerca (cfr. comma 1) disciplinino, con apposito regolamento, le modalità di selezione per il conferimento dei contratti medesimi mediante l'indizione di procedure di selezione relative a una o più aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare[109] ovvero, per gli enti pubblici di ricerca, di procedure di selezione relative a una o più aree scientifiche o settori tecnologici di cui all'art. 12 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381[110]. Le procedure di selezione sono tese a valutare l'aderenza del progetto di ricerca proposto all'oggetto del bando e il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto, nonché le modalità di svolgimento dello stesso. Il bando di selezione, reso pubblico anche per via telematica sul sito dell'ateneo, dell'ente o dell'istituzione, del Ministero dell'università e della ricerca e dell'Unione europea, contiene informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale;
§ al comma 4, dispone che possano concorrere alle selezioni per la stipula di contratti di ricerca esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica. Possono, inoltre, partecipare alle selezioni coloro che sono iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca ovvero all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, a condizione che conseguano il titolo entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione. Sono esclusi dalla possibilità di prendere parte alle selezioni il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle istituzioni di cui al comma 1, nonché coloro che abbiano fruito di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24[111];
§ al comma 5, prevede che gli enti pubblici di ricerca possano ammettere alle procedure di selezione per la stipula di contratti di ricerca anche coloro che sono in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca. Resta fermo che il titolo di dottorato di ricerca (e titoli equiparati di cui al comma 4) costituiscono titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie. Il periodo svolto come titolare di contratto di ricerca è utile ai fini della previsione di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 127 del 2003, recante disciplina del rapporto di lavoro presso il CNR;
§ al comma 6, dispone che l'importo del contratto di ricerca sia stabilito in sede di contrattazione collettiva, in ogni caso in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito[112]. Dispone, inoltre, che la spesa complessiva per la stipula dei contratti di ricerca non oltrepassi la spesa media sostenuta nell’ultimo triennio per l’erogazione degli assegni di ricerca, come risultante dai bilanci approvati;
§ al comma 7, prevede che il contratto di ricerca non sia cumulabile con borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca;
§ al comma 8, prevede che il contratto di ricerca non sia compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o di specializzazione di area medica, in Italia o all'estero. Inoltre, il contratto di ricerca comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche;
§ al comma 9, prevede che i contratti di ricerca non diano luogo a diritto di accesso al ruolo nelle istituzioni che, ai sensi del comma 1, sono legittimate a stipulare i contratti medesimi né possano essere computati ai fini delle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017[113].
Dal confronto tra la disciplina degli assegni di ricerca e la disciplina dei contratti di ricerca introdotti dalla disposizione in esame emergono le seguenti principali differenze:
- i soggetti destinatari degli assegni di ricerca corrispondono - nel vigente art. 22, comma 2 - a tutti gli "studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca", e il possesso del titolo di dottorato, se non richiesto come requisito, costituisce un mero titolo preferenziale per l'attribuzione degli assegni. I nuovi contratti di ricerca, invece, sono destinati esclusivamente a studiosi in possesso di un titolo di dottorato di ricerca (o titolo equivalente conseguito all'estero) ovvero titolo di specializzazione di area medica nonché a coloro che sono iscritti al terzo anno del corso di dottorato ovvero all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, a condizione che conseguano il titolo entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione. Resta consentito ammettere alle procedure selettive soggetti (semplicemente) in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo soltanto agli enti di ricerca (nonché, ai sensi del comma 6-novies, alle istituzioni AFAM per i 5 anni successivi alla data di entrata in vigore della legge); in tal caso il dottorato di ricerca costituisce titolo preferenziale;
- sono esclusi dalle selezioni per la stipula di contratti ricerca il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle istituzioni stipulanti (di cui al comma 1) - già escluso anche dal conferimento degli assegni di ricerca (ai sensi del vigente art. 22, comma 2) - nonché coloro che abbiano fruito di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24. A fronte di una situazione di precariato, nella quale i dottori di ricerca, soprattutto di tipo A, al termine del contratto triennale e dell’eventuale rinnovo biennale, tornano ad essere borsista o assegnista (cfr. Doc. XVII, 5, pag. 79), tale disposizione pare indirizzata ad evitare che la stipula del contratto di ricerca possa costituire una soluzione dopo essere stati titolari di contratto di ricercatore a tempo determinato;
- mentre la durata degli assegni è compresa tra uno e tre anni, rinnovabili per una durata complessiva comunque non superiore a quattro anni, i contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni. La durata complessiva dei contratti di ricerca, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, oltrepassare i cinque anni;
- mentre la determinazione dell’importo degli assegni spetta al soggetto conferitore sulla base di un importo minimo stabilito con decreto ministeriale (cfr. la scheda di approfondimento), la determinazione dell'importo dei contratti di ricerca è stabilita in sede di contrattazione collettiva. Con disposizione legislativa si prevede che detto importo non possa essere inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito;
- quanto all'oggetto del contratto, il riferimento espresso all'"esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca" parrebbe diretto ad evitare che i titolari dei contratti siano chiamati a svolgere attività didattica, nella quale spesso sono coinvolti gli assegnisti di ricerca. Al riguardo, occorre tuttavia segnalare che la disposizione vigente (art. 22, comma 1) stabilisce che gli assegni sono conferiti per lo svolgimento di attività di ricerca[114].
L'introduzione dei contratti di ricerca è espressamente correlata alla finalità di dare attuazione, nell'ambito della Missione 4, Componente 2 (Dalla ricerca all'impresa) del PNRR, alle misure di cui alla Riforma 1.1 (Attuazione di misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità), mirata "a potenziare le attività di ricerca di base e industriale, favorendo sia la ricerca aperta e multidisciplinare, stimolata dalla curiosità e dall’approccio scientifico, sia la ricerca finalizzata ad affrontare sfide strategiche per lo sviluppo del Paese. Particolare attenzione è riservata all’investimento sui giovani ricercatori e a favorire la creazione di partnership pubblico/private di rilievo nazionale o con una vocazione territoriale".
In particolare, nell'ambito della M4C2, si segnalano, oltre alla Riforma 1.1, i seguenti investimenti la cui implementazione è demandata al Ministero dell'università e della ricerca: l'investimento 1.1, Fondo per il Programma Nazionale Ricerca (PNR) e progetti di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN), di durata triennale che, per la loro complessità e natura, richiedono la collaborazione di unità di ricerca appartenenti ad università ed enti di ricerca (come il CNR), per i quali si prevede un finanziamento pari a 1,8 miliardi; l'investimento 1.2, concernente il finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori, con l'obiettivo di offrire loro nuove opportunità e trattenerli all'interno del sistema economico italiano, per un importo pari a 600 milioni; l'investimento 1.3, concernente partenariati estesi a università, centri di ricerca, imprese e finanziamento di progetti di ricerca di base.
Il comma 6-octies novella l'articolo 35, comma 3, lettera e-ter), del decreto legislativo n. 165 del 2001, al fine di ricomprendere la titolarità per almeno due anni di contratti di ricerca introdotti dal comma 6-septies tra i requisiti che le pubbliche amministrazioni possono richiedere nelle procedure di reclutamento per specifici profili o livelli di inquadramento di alta specializzazione.
Il comma 6-novies autorizza anche le istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) a stipulare contratti di ricerca di cui all'art. 22 della legge n. 240 del 2010, come modificato dal comma 6-septies (cfr. supra), mediante l'indizione di procedure di selezione relative ad uno o più settori artistico disciplinari[115].
La spesa per la stipula dei contratti di ricerca da parte delle istituzioni AFAM deve essere totalmente coperta tramite l'esclusivo ricorso a finanziamenti esterni.
Il comma consente altresì alle istituzioni AFAM - per i 5 anni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame - di ammettere alle procedure selettive per la stipula di contratti di ricerca anche coloro che sono in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca. In tale caso, il titolo di dottorato di ricerca (e titoli equiparati ai sensi dell'art. 22, comma 4, della legge n. 240 del 2010, come sostituito dal comma 6-septies), costituiscono titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie.
Il comma 6-quaterdecies reca una disposizione transitoria sulla base della quale, per i 180 giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, limitatamente alle risorse già programmate alla data medesima, ovvero deliberate dai rispettivi organi di governo entro il medesimo termine, le università, le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del DPR n. 382 del 1980 (cfr. la nota n. 5), e gli enti pubblici di ricerca possono indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22, della legge n. 240 del 2010, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.
Fino all’adozione del decreto di definizione dei gruppi scientifico-disciplinari di cui all'art. 15 della legge n. 240 del 2010, come modificato dal comma 6-bis (cfr. la relativa scheda di lettura), i contratti di ricerca di cui all’articolo 22 della medesima legge n. 240, come modificato dal comma 6-septies (cfr. supra), sono stipulati con riferimento ai macrosettori e ai settori concorsuali secondo le norme vigenti il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame[116].
Conclusivamente, si segnala che il comma 6-noviesdecies (per la cui trattazione si rinvia alla scheda di lettura seguente) reca una disposizione transitoria sulla base della quale il limite temporale di 12 anni anche non continuativi - fissato come durata complessiva massima dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni cumulata con la durata dei contratti di ricercatore a tempo determinato ex articolo 22, comma 9, della legge n. 240 del 2010, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame - continua ad applicarsi ai rapporti instaurati ai sensi degli articoli 22 (assegnisti) e 24, comma 3, lettere a) e b), (ricercatori di tipo A e di tipo B) della legge n. 240 del 2010, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.
Articolo 14, commi 6-decies-6-terdcies e
6-quindecies-6-noviesdecies
(Riordino della disciplina sui ricercatori universitari)
Le disposizioni in esame - inserite nel corso dell'esame in prima lettura - sostituiscono le attuali figure di ricercatore a tempo determinato di tipo A e di tipo B (di cui all'art. 24, comma 3, rispettivamente lett. a) e b)) con una unica figura ricercatore universitario a tempo determinato, titolare di un contratto di durata complessiva di sei anni, non rinnovabile. Al ricercatore a tempo determinato si applica, su propria istanza, la procedura di valutazione interna, da parte dell'università in cui presta servizio, ai fini dell'inquadramento nel ruolo di professore di II fascia (comma 6-decies).
Il comma 6-duodecies reca clausola di invarianza finanziaria con riferimento alla istituzione della nuova figura ricercatore universitario a tempo determinato.
I restanti commi (commi 6-undecies, 6-terdecies e da 6-quindecies a 6-noviesdecies) recano disposizioni transitorie e di coordinamento conseguenti alla introduzione della nuova figura di ricercatore universitario a tempo determinato.
In via preliminare, si segnala che le disposizioni in esame (così come quelle relative al contratto di ricerca, si veda al riguardo la relativa scheda di lettura) si inquadrano nelle risultanze dell'Indagine conoscitiva sulla condizione studentesca nelle università e il precariato nella ricerca universitaria, svolta dalla 7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, Beni culturali) del Senato e conclusa, in data 3 agosto 2021, con l'approvazione del documento conclusivo (Doc. XVII, 5).
Per quanto riguarda i titolari di contratto di ricerca a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. a), della legge n. 240 del 2010 (cd. "ricercatori di tipo A"), il Ministero dell'università e della ricerca, intervenuto in audizione, ha registrato, dal 2012 al 2019, un calo della percentuale di tale categoria di ricercatori diventati professori, passata dal 58,5 all’11,4 per cento (pag. 80). Ciò, sebbene essi costituiscano parte integrante dell’offerta formativa degli atenei e sostengano una parte consistente e fondamentale del carico didattico (pag. 81).
Il comma 6-decies sostituisce le attuali figure di ricercatore a tempo determinato di tipo A e di tipo B (di cui all'art. 24, comma 3, rispettivamente lett. a) e b), della legge n. 240 del 2010) con una unica figura ricercatore universitario a tempo determinato, titolare di un contratto di durata complessiva di sei anni, non rinnovabile.
La legge n. 240 del 2010 contempla esclusivamente l'assunzione di ricercatori a tempo determinato (fatto salvo un periodo transitorio, fino all’adozione dei regolamenti di ateneo, durante il quale le università hanno potuto continuare ad avvalersi delle disposizioni previgenti). Il ruolo dei ricercatori a tempo indeterminato, assunti prima della data di entrata in vigore della legge n. 240 del 2010, è divenuto pertanto un ruolo ad esaurimento.
I ricercatori a tempo determinato svolgono attività universitaria sulla base di un rapporto contrattuale regolato dalla legge n. 240 del 2010.
Sono previste due figure di ricercatori a tempo determinato:
i) il ricercatore di cui all’articolo 24, comma 3, lettera a) (cd. di tipo A), titolare di contratto di durata triennale, prorogabile, per una sola volta, per ulteriori due anni, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro dell’università e della ricerca. Il DM 24 maggio 2011, n. 242[117], ha disposto che la valutazione ai fini della proroga del contratto abbia ad oggetto l’adeguatezza dell’attività di ricerca e didattica svolta in relazione a quanto stabilito nel contratto che si intende prorogare;
ii) il ricercatore di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) (cd. di tipo B), titolare di contratto triennale non rinnovabile (come precisato dalla Corte costituzionale nella sentenza n.165/2020).
Alle procedure pubbliche di selezione, disciplinate con regolamento di ateneo, sono ammessi a partecipare: i) per il contratto di ricercatore di tipo A, coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, nonché di eventuali ulteriori requisiti definiti nel regolamento di ateneo; ii) per il contratto di ricercatore di tipo B, le seguenti categorie di candidati: coloro che sono stati titolari di contratti di ricercatore di tipo A; coloro che hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale (ASN) alle funzioni di professore di I o di II fascia; coloro che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449[118] o di assegni di ricerca di cui all’articolo 22 della legge n. 240 del 2010, o di borse post-dottorato ai sensi dell’articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398[119], ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri; infine, coloro che hanno usufruito per almeno tre anni dei contratti a tempo determinato stipulati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, della legge n. 230 del 2005[120] (ex art. 25, comma 9, della legge n. 240 del 2010).
Dalle procedure di selezione sono esclusi i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di I o di II fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio.
Le procedure di selezione consistono in una valutazione preliminare di titoli, curriculum e produzione scientifica; in una discussione pubblica con la commissione in merito a titoli e produzione scientifica; in una prova orale per l’accertamento della conoscenza della lingua straniera. All'esito della procedura, è formulata una proposta di chiamata da parte del dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di I e di II fascia, la quale è sottoposta ad approvazione con delibera del consiglio di amministrazione.
Sotto il profilo dell'attività svolta, entrambe le tipologie di ricercatore svolgono attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti. Il contratto stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le modalità di svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché delle attività di ricerca. L’impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.
Per quanto riguarda la progressione di carriera, i ricercatori di tipo A, al termine del contratto triennale o del suo eventuale rinnovo, sono ammessi alla procedura di selezione per ricercatore a tempo determinato di tipo B.
I ricercatori di tipo B, invece, al terzo anno di contratto (salva facoltà dell’università di anticipare la valutazione a dopo il primo anno di contratto[121]), se in possesso dell’ASN, sono sottoposti di diritto alla valutazione interna ai fini della chiamata nel ruolo di professore II fascia. La valutazione si svolge in conformità ai criteri per l’individuazione degli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, definiti con decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 344 (cfr. nota 18). In caso di anticipazione della valutazione a dopo il primo anno di contratto, è richiesto lo svolgimento di una prova didattica.
Inoltre, coloro che sono stati titolari di contratto di ricerca di tipo B, qualora in possesso dell’ASN, possono partecipare alla procedura comparativa per la chiamata nel ruolo dei professori di I o di II fascia ex articolo 18 della legge n. 240 del 2010.
Il contratto non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli; tuttavia l’espletamento del contratto costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l’accesso alle pubbliche amministrazioni.
Il comma 6-decies, con riferimento ai contratti di ricercatore a tempo determinato:
§ interviene sulla disciplina delle procedure di selezione dei destinatari dei contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 2, al fine di:
i) escludere da tali procedure coloro che, per almeno un triennio, abbiano già usufruito di contratti di ricercatore a tempo determinato (la disposizione è introdotta all'art. 24, comma 2, lett. b));
ii) modificare la fase finale della selezione, prevedendo una deliberazione della chiamata del vincitore da parte dell'università al termine dei lavori della commissione giudicatrice. Tale procedura viene a sostituirsi alla "formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia e approvazione della stessa con delibera del consiglio di amministrazione" (art. 24, comma 2, lett. d), primo periodo);
iii) disciplinare la fase di stipula del contratto, prevedendo che il contratto di ricercatore universitario a tempo determinato sia stipulato entro il termine perentorio di 90 giorni dalla conclusione della procedura di selezione, pena, per l'università, l'impossibilità di bandire, per i tre anni successivi, nuove procedure di selezione per il medesimo gruppo scientifico-disciplinare in relazione al dipartimento interessato (art. 24, comma 2, lett. d), secondo periodo);
§ il "nuovo" ricercatore universitario a tempo determinato è (come detto) titolare di un contratto di durata complessiva di sei anni, non rinnovabile. Il conferimento del contratto di ricercatore universitario a tempo determinato è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, con la titolarità di contratti di ricerca anche presso altre università o enti pubblici di ricerca, con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
Con riguardo al regime di incompatibilità introdotto dalla disposizione in esame, si evidenzia che il comma 9-bis del medesimo art. 24 della legge n. 240 - sul quale non incidono le disposizioni in esame - stabilisce per i ricercatori a tempo determinato, qualora siano dipendenti di amministrazioni pubbliche, il collocamento in aspettativa ovvero in posizione fuori ruolo, senza assegni né contribuzioni previdenziali, per il periodo di durata dei contratti.
Il mantenimento di siffatta disposizione implicitamente consente il conferimento del contratto di ricercatore a dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Ai sensi del combinato disposto della disposizione da ultimo richiamata con il nuovo comma 3, il contratto di ricercatore a tempo determinato risulta incompatibile con lo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato presso soggetti pubblici.
Si osserva altresì che il regime di incompatibilità che si intende introdurre per i ricercatori a tempo determinato risulterebbe, per certi aspetti, più restrittivo di quello previsto per i professori di ruolo e per i ricercatori a tempo indeterminato che abbiano optato per il regime a tempo definito, ai quali la legge n. 240 consente di svolgere "attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'ateneo di appartenenza" nonché, "anche con rapporto di lavoro subordinato, attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del rettore che valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali" (art. 6, comma 12, della legge n. 240 del 2010).
§ Ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente non sono computati su richiesta del titolare del contratto (le disposizioni in esame sono introdotte mediante sostituzione del comma 3 dell'art. 24).
In ordine alla non computabilità, su richiesta del titolare, di tali periodi, si segnala che l'art. 9-ter, periodi terzo e quarto, del medesimo articolo 24, come modificati dalle disposizioni in esame, dispongono: "Per i titolari dei contratti di cui al comma 3 del presente articolo, il periodo di congedo obbligatorio di maternità è computato nell'ambito della durata del contratto e, in caso di esito positivo della valutazione di cui al comma 5, il titolare del contratto è inquadrato, alla scadenza del contratto stesso, nel ruolo dei professori associati. Fermo restando quanto previsto dal presente comma, i titolari dei contratti di cui al comma 3 possono chiedere, entro la scadenza del contratto, la proroga dello stesso per un periodo non superiore a quello del congedo obbligatorio di maternità".
§ alla nuova unica figura di ricercatore a tempo determinato si applica la procedura di valutazione interna, da parte dell’università in cui presta servizio, attualmente riservata ai ricercatori a tempo determinato di tipo B (e, transitoriamente, ai ricercatori a tempo indeterminato del ruolo ad esaurimento), ai fini della immissione nel ruolo di professore di II fascia. La disposizione in esame prevede che la procedura di valutazione sia espletata a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto (si ricorda che il contratto ha durata complessiva di 6 anni), mentre la disciplina vigente, con riferimento ai contratti di ricercatore a tempo determinato di tipo B, colloca la valutazione nel terzo anno di contratto (art. 24, comma 5), salva la facoltà dell'università di anticiparla a dopo il primo anno di contratto (art. 24, comma 5-bis). Inoltre, sono introdotte le previsioni sulla base delle quali la valutazione è effettuata su istanza dell'interessato e, all'esito positivo della valutazione, il titolare del contratto è inquadrato nel ruolo di professore di II fascia. Restano invariate (rispetto al vigente art. 24, comma 5) le ulteriori disposizioni sulla base delle quali: l'università procede alla valutazione nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione; i candidati devono essere in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16; la valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro[122]; alla procedura è data pubblicità sul sito dell'ateneo; la programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione;
§ la suddetta procedura di valutazione finalizzata all'inquadramento nel ruolo di professore di II fascia prevede, in ogni caso, lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del gruppo scientifico-disciplinare di riferimento.
Si ricorda che il vigente art. 24, comma 5-bis, contempla lo svolgimento della prova didattica nelle sole ipotesi di anticipazione della valutazione a dopo il primo anno di contratto;
§ il trattamento annuo lordo onnicomprensivo spettante ai titolari di contratto di ricercatore a tempo determinato è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento[123]. È pertanto analogo a quello degli attuali ricercatori a tempo determinato di tipo B (art. 24, comma 8). Analoga anche la disciplina per la quale i nuovi contratti di ricercatore a tempo determinato non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli, mentre costituiscono titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni (art. 24, comma 9);
§ introduce la disposizione sulla base della quale l'attività didattica, di ricerca e di terza missione, svolta dai ricercatori a tempo determinato, concorre alla valutazione delle politiche di reclutamento svolta dall'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR), ai fini dell'accesso alla quota di finanziamento premiale a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università ai sensi dell'articolo 60, comma 01, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
Le politiche di reclutamento degli atenei sono soggette a valutazione da parte dell’ANVUR in relazione ai parametri stabiliti dall’articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 (adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge n. 240 del 2010). Tali parametri, in sintesi, fanno riferimento alla produzione scientifica, alla presenza nell’ateneo di personale docente che ha prestato servizio presso altri atenei, al livello di internazionalizzazione dell’ateneo, alla struttura dell’organico.
L’esito positivo della valutazione delle politiche di reclutamento dà luogo all’attribuzione all’ateneo di una quota non superiore al 10 per cento del Fondo di finanziamento ordinario-FFO (ex articolo 5, comma 5, della legge n. 240 del 2010).
Tale Fondo è stato istituito dall’articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al fine di coprire la quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, ivi comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, nonché per l’ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica.
Il Fondo è suddiviso tra una quota base e una quota premiale (oltre alle risorse destinate a specifiche misure nonché all’intervento perequativo per le università statali previsto dall’articolo 11, comma 1, della legge n. 240 del 2010).
La parte del Fondo ripartita su base premiale (inizialmente individuata in una quota non inferiore al 7 per cento del FFO con la previsione di progressivi incrementi negli anni successivi) è stata introdotta dall’articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1 (come modificato dall’articolo 13 della legge n. 240 del 2010) e destinata a promuovere l’incremento qualitativo delle attività delle università.
Ai fini della ripartizione della quota premiale l’articolo 2 del decreto-legge n. 180 del 2008 ha definito i seguenti criteri: la qualità dell’offerta formativa e i risultati dei processi formativi; la qualità della ricerca scientifica; la qualità, l’efficacia e l’efficienza delle sedi didattiche, per la valutazione delle quali sono presi in considerazione i parametri relativi all’incidenza del costo del personale sulle risorse complessivamente disponibili, nonché il numero e l’entità dei progetti di ricerca di rilievo nazionale e internazionale assegnati all’ateneo.
L’articolo 60, comma 01, del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013 - richiamato dalla disposizione in esame - ha quindi specificato che la quota premiale del FFO delle università di cui all’articolo 2 del citato decreto-legge n. 180 del 2008, è determinata in misura non inferiore al 16 per cento per l’anno 2014, al 18 per cento per l’anno 2015 e al 20 per cento per l’anno 2016, con successivi incrementi annuali non inferiori al 2 per cento e fino a un massimo del 30 per cento.
Oltre a intervenire sulla determinazione quantitativa della quota premiale, l'art. 60, comma 01, ha integrato i criteri di ripartizione della quota medesima (definiti all’articolo 2 del decreto-legge n. 180 del 2008, come modificato dall’articolo 13 della legge n. 240 del 2010) prevedendone l’attribuzione alle università per almeno tre quinti sulla base dei risultati conseguiti nella valutazione della qualità della ricerca (VQR) e per un quinto sulla base della valutazione delle politiche di reclutamento, effettuate a cadenza quinquennale all’ANVUR.
Inoltre, il medesimo comma 6-decies dispone che ciascuna università, nell'ambito della programmazione triennale, vincoli risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti di ricercatore a tempo determinato, in favore di candidati che per almeno 36 mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso atenei o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi da quello che ha emanato il bando (tale disposizione è introdotta come nuovo comma 1-bis dell'articolo 24).
Si ricorda che ogni università predispone annualmente il Piano triennale per la programmazione del reclutamento del personale, tenuto conto dell’effettivo fabbisogno di personale, al fine del migliore funzionamento delle attività e dei servizi e compatibilmente con l’esigenza di assicurare la sostenibilità della spesa di personale e gli equilibri di bilancio (articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, che ha dato attuazione alla delega conferita dall’articolo 5, comma 1, della legge n. 240 del 2010, in materia di programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei). La programmazione triennale del personale - realizzata dall’università nell’ambito della propria autonomia didattica, di ricerca e organizzativa - è vincolata sia da limiti di spesa sia da parametri di programmazione definiti dalla legge (ovvero da fonti normative in attuazione della legge). I vincoli di spesa sono determinati: i) dalla necessità di assicurare la piena sostenibilità delle spese di personale, in conformità con il bilancio unico di ateneo di previsione triennale; ii) da vincoli imposti da alcune disposizioni della legge n. 240 del 2010 (in particolare, art. 18, comma 4[124], e art. 24, commi 5[125] e 6[126]), ai quali viene ad aggiungersi il vincolo imposto dalla disposizione in esame; iii) dalla necessità di rispettare i limiti alle spese di personale e alle spese di indebitamento delle università statali, stabiliti dagli articoli 5 e 7del decreto legislativo n. 49 del 2012.
La introduzione di una unica figura di ricercatore universitario a tempo determinato è espressamente correlata alla finalità di dare attuazione, nell'ambito della Missione 4, Componente 2 (Dalla ricerca all'impresa) del PNRR, alle misure di cui alla Riforma 1.1 (Attuazione di misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità), mirata "a potenziare le attività di ricerca di base e industriale, favorendo sia la ricerca aperta e multidisciplinare, stimolata dalla curiosità e dall’approccio scientifico, sia la ricerca finalizzata ad affrontare sfide strategiche per lo sviluppo del Paese. Particolare attenzione è riservata all’investimento sui giovani ricercatori e a favorire la creazione di partnership pubblico/private di rilievo nazionale o con una vocazione territoriale".
Il comma 6-undecies apporta alla legge n. 240 del 2010 (nello specifico, all'art. 18, comma 3, e all'art. 20, comma 5) modificazioni di coordinamento conseguenti alla sostituzione delle due figure di ricercatore a tempo determinato di tipo A e di tipo B con una unica figura di ricercatore a tempo determinato.
Il comma 6-duodecies prevede che all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6-decies e 6-undecies si provveda nell'ambito delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il comma 6-terdecies reca una disposizione transitoria sulla base della quale, per i 12 mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, le università possono indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010 (nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame). A tali procedure e ai contratti stipulati nell'ambito delle stesse continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge n. 240 del 2010 nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.
Resta comunque ferma la possibilità di indire (quindi parrebbe anche oltre i richiamati 12 mesi) procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, sulla base delle risorse e nei periodi di riferimento dei piani straordinari di cui all’articolo 1, comma 400, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019)[127], all’articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 8 del 2020[128], all’articolo 238 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020[129], nonché all’articolo 1, comma 297, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio per il 2022)[130].
Il comma, infine, consente alle università di utilizzare le risorse relative ai suddetti piani straordinari anche al fine di stipulare contratti da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge n. 240 del 2010, come modificato dal comma 6-decies.
Il comma 6-quindecies reca una disposizione transitoria sulla base della quale, per i 36 mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, le università possono indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, in attuazione delle misure previste dal PNRR e dal Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027.
Resta ferma la possibilità di ricorrere al finanziamento, anche parziale, dei contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge n. 240 del 2010, come modificato dal comma 6-septies (cfr. supra), a valere sulle risorse del PNRR.
Il comma 6-sedecies reca una disposizione transitoria sulla base della quale alle procedure di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge n. 240 del 2010, già bandite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla stessa legge n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.
Il comma 6-septiesdecies reca una disposizione transitoria sulla base della quale, per i 36 mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, le università riservano una quota non inferiore al 25 per cento delle risorse destinate alla stipula dei contratti di ricercatore a tempo determinato, di cui all'articolo 24 della legge n. 240 del 2010, come modificato dalla legge di conversione del decreto in esame, ai soggetti che sono, o sono stati nei tre anni antecedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240, o ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge n. 240, secondo il testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.
Il comma 6-octiesdecies reca una disposizione transitoria sulla base della quale, nei 36 mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, ai soggetti che sono stati, per almeno tre anni, titolari di contratti da ricercatore universitario ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, e che stipulano un contratto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 240 del 2010, come modificato dal comma 6-decies del presente articolo, è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a 3 anni.
Nei suddetti casi, la valutazione per l'inquadramento nel ruolo dei professori di II fascia, di cui all'articolo 24, comma 5, della legge n. 240, avviene non prima di 12 mesi dalla presa di servizio.
Inoltre, nei 36 mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, ai soggetti che sono stati titolari, per un periodo non inferiore a tre anni, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, e che stipulano un contratto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 240, come modificato dal comma 6-decies (cfr. supra), è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a due anni.
Il comma 6-noviesdecies reca una disposizione transitoria sulla base della quale il limite temporale di 12 anni anche non continuativi - fissato come durata complessiva massima dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni cumulata con la durata dei contratti di ricercatore a tempo determinato (anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con enti di ricerca) ex articolo 22, comma 9, della legge n. 240 del 2010, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame - continua ad applicarsi ai rapporti instaurati ai sensi degli articoli 22 (assegnisti) e 24, comma 3, lettere a) e b), (ricercatori di tipo A e di tipo B) della legge n. 240 del 2010, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.
Non rientrano nel computo del suddetto limite di 12 anni i rapporti instaurati ai sensi degli articoli 22 e 24, comma 3, come modificati dalle disposizioni in commento.
Infine, il comma dispone che l’esclusione dalle procedure di cui all’art. 24 della legge n. 240 del 2010, come modificato dal comma 6-decies, disposta dal medesimo comma, lettera b), numero 3), non si applica ai titolari dei contratti stipulati ai sensi dell’articolo 24 della legge n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.
Articolo 14, commi 6-vicies e 6-vicies semel
(Assunzioni di tecnologi a tempo indeterminato nelle università)
I commi 6-vicies e 6-vicies semel dell'articolo 14 - inseriti nel corso dell'esame in prima lettura - consentono alle università di assumere personale di elevata professionalità con qualifica di tecnologo a tempo indeterminato (comma 6-vicies) e stabiliscono una riserva dei posti banditi in via di prima applicazione della suddetta disposizione (comma 6-vicies semel).
Il comma 6-vicies inserisce nella legge n. 240 del 2010 l'articolo 24-ter, rubricato "Tecnologi a tempo indeterminato", il quale:
§ al comma 1, consente alle università di assumere tecnologi a tempo indeterminato, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nonché nei limiti delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente. Le assunzioni in questione sono finalizzate allo svolgimento di attività professionali e gestionali di supporto e coordinamento della ricerca, di promozione del processo di trasferimento tecnologico, di progettazione e di gestione delle infrastrutture, nonché di tutela della proprietà industriale;
§ al comma 2, dispone che il rapporto di lavoro dei tecnologi a tempo indeterminato di cui al comma 1 è disciplinato nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto istruzione e ricerca, in un'apposita sezione, prendendo a riferimento il trattamento economico non inferiore a quello spettante alla categoria EP (elevate professionalità).
L'art. 75, comma 1, del CCNL del 16 ottobre 2008 - al quale il CCNL relativo al personale del comparto istruzione e ricerca vigente (triennio 2016-2018) fa riferimento - prevede che le Amministrazioni conferiscano al personale della categoria EP (elevate professionalità) incarichi comportanti particolari responsabilità gestionali di posizioni organizzative complesse, anche nell’ambito dei dipartimenti universitari, nonché qualificati incarichi di responsabilità amministrative, ivi comprese quelle connesse alle funzioni di segretario di dipartimento, e tecniche, ovvero funzioni richiedenti l’iscrizione ad ordini professionali o, comunque, alta qualificazione e specializzazione. La valutazione positiva dell'attività svolta dai titolari dei suddetti incarichi dà titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato.
In ciascuna Amministrazione è costituito il Fondo retribuzione di posizione e di risultato per la categoria EP, le cui risorse sono destinate alla retribuzione di posizione e di risultato corrisposta al personale della categoria EP, nonché alle progressioni economiche e alle misure di welfare integrativo in favore del personale medesimo.
Il trattamento economico del personale della categoria EP è composto dall'indennità di ateneo, dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato (art. 76 del CCNL 16/10/2008). La retribuzione di posizione e di risultato assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità, compreso il compenso per il lavoro straordinario e con l'esclusione dell'indennità di ateneo, dell'indennità di rischio da radiazioni, e dei compensi che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni o risultati del personale.
Il CCNL vigente ha rideterminato il valore massimo della retribuzione di posizione per il personale della categoria EP in 14.000 euro annui lordi per tredici mensilità (art. 66). L'importo della retribuzione di risultato eventualmente spettante è compreso tra il 10 e il 30 per cento della retribuzione di posizione attribuita.
§ al comma 3, demanda a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca la definizione dei requisiti, dei titoli, non inferiori al titolo di laurea magistrale, e delle modalità delle procedure concorsuali per le suddette assunzioni. Nell'ambito dei titoli è valorizzata la precedente esperienza professionale di tecnologo a tempo determinato di cui all'articolo 24-bis della legge n. 240 del 2010. La definizione di requisisti e modalità per le assunzioni dei tecnologi a tempo indeterminato è condotta nel rispetto delle condizioni e delle modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (di disciplina delle assunzioni nelle amministrazioni pubbliche) e dall'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2013 (su cui cfr. infra).
Si ricorda che l'art. 24-bis della legge n. 240 del 2010, relativo ai tecnologi a tempo determinato, consente alle università, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con soggetti in possesso almeno del titolo di laurea e di una particolare qualificazione professionale in relazione alla tipologia di attività prevista. Tali contratti sono finalizzati allo svolgimento di attività di supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca. Il contratto stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le modalità di svolgimento delle attività predette.
I destinatari dei contratti sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione disciplinate dalle università, fermo restando l'obbligo di pubblicità dei bandi, in italiano e in inglese, sui siti dell'ateneo, del Ministero dell'università e della ricerca e dell'Unione Europea
I contratti di tecnologo a tempo determinato hanno durata minima di 18 mesi e sono prorogabili per una sola volta e per un massimo di ulteriori 3 anni. La durata complessiva degli stessi non può in ogni caso essere superiore a cinque anni con la medesima università.
I contratti di tecnologo a tempo determinato non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale accademico o tecnico-amministrativo delle università.
A tale disposizione viene ora ad aggiungersi la disposizione in esame sulla base della quale l'esperienza professionale di tecnologo a tempo determinato di cui all'articolo 24-bis è valorizzata come titolo al fine dell'assunzione nella qualifica di tecnologo a tempo indeterminato.
L'art. 19, comma 3-bis, del decreto-legge n. 104 del 2013 (recante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca") dispone che il personale che abbia superato un concorso pubblico per l'accesso all'area "Elevata professionalità" o all'Area terza[131] di cui all'allegato A al CCNL del 4 agosto 2010, relativo al personale del comparto delle Istituzioni AFAM per il quadriennio normativo 2006/2009 e il biennio economico 2006/2007, può essere assunto con contratto a tempo indeterminato al maturare di tre anni di servizio, nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
L'art. 8, comma 4, del regolamento di cui al DPR n. 143 del 2019[132] ha disposto l'abrogazione del citato art. 19, comma 3-bis, a decorrere dall'anno accademico 2020/2021.
In seguito, l'art. 3-quater, comma 2, del decreto-legge n. 1 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2020, come modificato da successive disposizioni, ha previsto che le abrogazioni disposte dall'articolo 8, comma 4, del regolamento di cui al DPR n. 143 del 2019, si applichino a decorrere dall'anno accademico 2023/2024.
Le disposizioni in esame sono finalizzate ad agevolare il raggiungimento degli obiettivi dell’Investimento 6 della Missione 1, Componente 2, del PNRR.
La Componente 2 della Missione 1 ha l’obiettivo di rafforzare la competitività del sistema produttivo rafforzandone il tasso di digitalizzazione, innovazione tecnologica e internazionalizzazione attraverso una serie di interventi tra loro complementari.
L'Investimento 6 della M1C2 ("Sistema della proprietà industriale") ha l'obiettivo di sostenere il sistema della proprietà industriale. La misura comprende un sostegno finanziario (pari a 30 milioni di euro) per progetti di imprese e organismi di ricerca concernenti la proprietà industriale, come misure relative ai brevetti (Brevetti+), progetti PoC (Proof of Concept) e il potenziamento degli uffici per il trasferimento tecnologico (TTO).
Il comma 6-vicies semel reca disposizioni per la prima applicazione del nuovo articolo 24-ter.
Tali disposizioni sono comunque applicabili entro 36 mesi dalla data di adozione del decreto ministeriale di definizione di requisisti e modalità per le assunzioni dei tecnologi a tempo indeterminato (di cui all'articolo 24-ter, comma 3, della legge n. 240 del 2010, inserito dal comma 6-vicies).
In particolare, per il suddetto periodo, con riferimento alle procedure concorsuali per l'assunzione di tecnologi a tempo indeterminato (di cui all'art. 24-ter, inserito dal comma 6-vicies), è prevista una riserva, pari al 50 per cento dei posti messi a bando:
i) per il personale, assunto con contratto a tempo indeterminato, dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazioni dati, che abbia svolto, per almeno 3 anni, documentata attività di supporto tecnico-scientifico alla ricerca, attività di progettazione e di gestione delle infrastrutture e attività di trasferimento tecnologico ovvero compiti di supporto tecnico-scientifico alle attività di ricerca, didattica e Terza missione presso l'ateneo nel quale presta servizio;
ii) per il personale che ha prestato servizio come tecnologo a tempo determinato di cui all'articolo 24-bis della legge n. 240 del 2010.
Articolo 14, comma 6-vicies bis
(Personale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia)
Il comma 6-vicies bis - inserito nel corso dell'esame in prima lettura - reca disposizioni relative al personale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV).
In particolare - con la finalità di potenziare le misure volte a dare attuazione al PNRR nell'ambito degli specifici ambiti di competenza - autorizza il personale dell' INGV già inquadrato nel ruolo ad esaurimento previsto dall'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo n. 381 del 1999, entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, ad optare per il passaggio nei ruoli dei ricercatori e tecnologi con conseguente applicazione del CCNL degli enti di ricerca[133].
L'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo n. 381 del 1999 ha disposto l'inquadramento in apposito ruolo ad esaurimento dei geofisici straordinari, ordinari e associati e dei ricercatori geofisici in servizio presso l'Osservatorio vesuviano alla data di insediamento del presidente e del consiglio direttivo dell'INGV.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1 del medesimo decreto legislativo n. 381, l'Osservatorio vesuviano è confluito nell'INGV, istituito come ente di ricerca non strumentale con personalità giuridica di diritto pubblico e dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile.
Il medesimo comma 6-vicies bis dispone, inoltre, che i ricercatori geofisici del ruolo ad esaurimento siano inquadrati nel ruolo dei ricercatori e tecnologi del terzo livello degli enti pubblici di ricerca.
Il comma in esame prevede altresì che la procedura di inquadramento nei primi due livelli di ricercatore e tecnologo si conformi alla disciplina di cui all'art. 11, comma 3-ter, del decreto legislativo n. 218 del 2016, il quale prevede che alle procedure selettive indette dagli enti di ricerca per la chiamata diretta di personale in servizio alla copertura di posti di primo ricercatore, primo tecnologo, dirigente di ricerca e dirigente tecnologo, possano partecipare anche professori universitari associati, per l'inquadramento come primo ricercatore o primo tecnologo, e professori universitari ordinari, per l'inquadramento come dirigente di ricerca o dirigente tecnologo, purché in servizio da almeno cinque anni presso l'università.
Alla copertura dei costi connessi al passaggio del personale dell'INGV appartenente al detto ruolo ad esaurimento nei ruoli dei ricercatori e tecnologi - quantificati in euro 21.140,03 a decorrere dall'anno 2022 - si provvede a valere sulla quota di spettanza dell'INGV di cui al primo periodo dell'art. 1, comma 310, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
L'art. 1, comma 310, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio per il 2022) ha incrementato di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE), di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 204 del 1998.
La lettera a) del comma 310 - fatte salve le finalizzazioni di cui alle lettere b) e c) - ha disposto che una quota delle suddette risorse, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, sia ripartita tra gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, ad eccezione del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).
Nell'ambito di tale quota, 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono vincolati alla copertura dei costi connessi alle procedure di stabilizzazione del personale degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca (ad eccezione del CNR), ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017.
Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 23 febbraio 2022 sono stati individuati i criteri di riparto delle predette risorse. Si rinvia, al riguardo, al dossier dei Servizi Studi del Senato e della Camera sullo schema di DM (A.G. 391).
Articolo 14, comma 6-vicies ter
(Soppressione delle borse di studio universitarie post dottorato)
Il comma 6-vicies ter - inserito nel corso dell'esame in prima lettura - novella l'art. 1, comma 1, della legge n. 398 del 1989, recante "Norme in materia di borse di studio universitarie", al fine di sopprimere la possibilità di conferire borse di studio universitarie per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato.
La Relazione tecnica specifica che la disposizione in esame - coerentemente con l’introduzione della nuova figura del contratto di ricerca, di cui all’art. 22 della legge n. 240 del 2010, come modificato dal comma 6-septies - interviene a sopprimere una disposizione relativa alla possibilità di conferire borse di ricerca post dottorato, ai sensi della legge n. 398 del 1989. Il contratto di ricerca costituisce, infatti, il riferimento per lo sviluppo del dottore di ricerca che si avvia alla carriera accademica.
La disposizione, pertanto, contribuisce "alla razionalizzazione dell’impatto complessivo dell’intervento normativo, nonché alla migliore canalizzazione delle risorse, evitando di alimentare sacche di precariato" che la riforma intende appunto superare.
Si ricorda che l'art. 4 della legge n. 398 del 1989, in materia di borse di studio per attività di ricerca post dottorato, era stato abrogato dall’articolo 29, comma 11, lettera b), della legge n.240 del 2010.
Tuttavia, la vigenza - all'art. 1 della medesima legge - della disposizione che si interviene ora a sopprimere, aveva determinato dubbi applicativi in relazione alla possibilità di conferire borse di studio post dottorato. Cfr., al riguardo, le pagg. 66 e 67 del Documento conclusivo dell'Indagine conoscitiva sulla condizione studentesca nelle università e il precariato nella ricerca universitaria, svolta dalla 7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, Beni culturali) del Senato (Doc. XVII, 5).
Articolo 14, comma 6-vicies quater
(Disposizioni in materia di alloggi per studenti universitari)
Il comma 6-vicies quater - inserito nel corso dell'esame in prima lettura - prevede la possibilità di destinare risorse del PNRR all'incremento di posti letto per studenti universitari ovvero al finanziamento di interventi di adeguamento delle residenze universitarie agli standard europei.
In particolare, con bando del Ministero dell'università e della ricerca le risorse del PNRR indicate nell'ambito dei bandi adottati in applicazione dell'art. 1 della legge n. 338 del 2000, che siano in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono essere destinate ai suddetti interventi.
La legge n. 338 del 2000 prevede una forma di cofinanziamento da parte dello Stato per interventi volti alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari. In attuazione di tale disposizione, sono stati nel tempo emanati una serie di bandi ministeriali, l'ultimo dei quali (il quinto) con D.M. n. 1257 del 30 novembre 2021.
Si evidenzia che, nell'ambito della Missione 4, Componente 1, del PNRR ("Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università"), la Riforma 1.7 ("Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per studenti") ha l’obiettivo di incentivare la realizzazione, da parte dei soggetti privati, di nuove strutture di edilizia universitaria attraverso la copertura anticipata, da parte del MUR, degli oneri corrispondenti ai primi tre anni di gestione delle strutture stesse. L’obiettivo è quello di triplicare i posti per gli studenti fuorisede, portandoli da 40.000 a oltre 100.000 entro il 2026. A tale fine, sono individuate alcune modifiche all’attuale legislazione in merito alla realizzazione degli alloggi per studenti, tra cui, per quanto di maggior rilievo in questa sede, l'apertura della partecipazione al finanziamento anche a investitori privati, o partenariati pubblico-privati e agevolazioni per la ristrutturazione e il rinnovo delle strutture in luogo di nuovi edifici green-field (prevedendo una maggiore percentuale di cofinanziamento, attualmente al 50 per cento), con il più alto standard ambientale che deve essere garantito dai progetti presentati.
Destinatari delle suddette risorse sono i soggetti di cui al cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 338 del 2000 ovvero altri soggetti pubblici e privati, che si impegnino all'acquisizione della disponibilità di posti letto per studenti universitari, mediante l'acquisizione del diritto di proprietà o, comunque, mediante l'instaurazione di un rapporto di locazione a lungo termine, ovvero alla realizzazione di interventi di adeguamento delle residenze universitarie agli standard europei.
L'art. 1, comma 1, della legge n. 338 del 2000 prevede l'affidamento di interventi per alloggi e residenze per studenti universitari ai seguenti soggetti: regioni e province autonome, organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario (di cui all'art. 25 della legge n. 390 del 1991), università statali e legalmente riconosciute, collegi universitari (di cui all'art. 33 della legge n. 942 del 1966), consorzi universitari (ex art. 60 e 61 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto n. 1592 del 1933, cooperative di studenti senza fini di lucro e organizzazioni non lucrative di utilità sociale operanti nel settore del diritto allo studio.
Prevede altresì la possibilità di affidamento a soggetti privati in concessione di costruzione e gestione o in concessione di servizi, o a società di capitali pubbliche o a società miste pubblico-private anche a prevalente capitale privato.
Ai fini dell'accesso al finanziamento, le residenze universitarie devono essere adeguate agli standard di cui alla comunicazione della Commissione europea sul Green Deal europeo dell'11 dicembre 2019, recepiti nel PNRR.
Il Green Deal europeo mira a rendere l'Europa climaticamente neutra entro il 2050, al fine di contrastare i cambiamenti climatici. In tale contesto, tra le misure da sostenere, per quanto qui rileva, vi sono quelle relative alla ristrutturazione degli edifici esistenti da svolgere in modo efficiente sotto il profilo energetico e delle risorse.
Il bando del Ministero dell'università e della ricerca di destinazione delle risorse PNRR anche ai suddetti interventi può essere adottato in deroga alle disposizioni di cui all'art. 1, commi 3, 4 e 5, della legge n. 338 del 2000.
L'art. 1, comma 3, della legge n. 338 del 2000 - oltre a prevedere l'adozione del DM per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei relativi finanziamenti - dispone, al fine di semplificare e rendere tempestivi ed efficaci la selezione e il monitoraggio degli interventi, che le procedure siano effettuate esclusivamente con modalità digitali e attraverso la informatizzazione del processo edilizio e del progetto con l'esclusivo utilizzo di strumenti per la rappresentazione digitale del processo costruttivo. I progetti, inoltre, devono prevedere, a pena di inammissibilità, il numero dei posti letto attesi. Prevede, infine, che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca siano individuati i progetti ammessi a finanziamento e siano assegnate le relative risorse, con conseguente individuazione ed assegnazione dei posti letto riferiti ai singoli progetti.
L'art. 1, comma 4, prevede la definizione, con decreto ministeriale, degli standard minimi qualitativi degli interventi per gli alloggi e le residenze universitarie, nonché di linee guida relative ai parametri tecnici ed economici per la loro realizzazione.
Da ultimo[134], con decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 1256 del 30 novembre 2021, sono stati definiti, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 338 del 2000, gli standard minimi dimensionali e qualitativi nonché le linee guida relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari.
Gli standard minimi dimensionali e qualitativi relativi alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, indicati nell'allegato A al decreto, costituiscono i requisiti minimi necessari ai fini dell'ammissione al cofinanziamento di cui alla legge n. 338 del 2000.
L'art. 1, comma 5, prevede lo svolgimento di un'attività istruttoria dei progetti per la realizzazione degli interventi in argomento da parte di una Commissione istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca e costituita in modo da assicurare la rappresentanza paritetica del Ministero medesimo e delle regioni. Sulla base di tale istruttoria il Ministro dell'università e della ricerca individua i progetti ammessi al cofinanziamento nei limiti delle risorse disponibili e procede alla ripartizione dei fondi con un piano a carattere triennale. Le somme attribuite con il piano sono effettivamente erogate sulla base degli stati di avanzamento dei lavori secondo i tempi e le modalità previsti nei progetti.
Agli acquisti di cui alle disposizioni in esame non si applica l'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 211 del 2011.
Il richiamato art. 12, comma 1, subordina alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica le operazioni di acquisto e vendita di immobili, effettuate sia in forma diretta sia indiretta, da parte delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, con l'esclusione degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli enti del servizio sanitario nazionale, nonché del Ministero degli affari esteri con riferimento ai beni immobili ubicati all'estero.
Articolo 15
(Rafforzamento ANPAL)
L’articolo 15 prevede un rafforzamento della struttura organizzativa dell’ANPAL, con un incremento della sua dotazione organica pari a 43 unità entro l’anno 2022.
In dettaglio, la disposizione mira a potenziare le funzioni di coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro di ANPAL, modificando l’art. 4 del d.lgs 150/2015 con l’inserimento dei commi da 4-bis a 4-quater.
L’art. 4 del d.lgs 150/2015 istituisce l’ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro), quale agenzia di coordinamento nazionale della rete dei servizi per l’impiego. La governance dell’agenzia è stata recentemente modificata dall’articolo 46, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021 sopprimendo le figure del Presidente e del Direttore generale e istituendo in loro vece la figura del Direttore[135].
La novella prevede, a decorrere dall’anno 2022, un incremento della dotazione organica dell'ANPAL (in essere al momento della entrata in vigore della disposizione in commento), di un numero complessivo di 43 unità di personale, di cui due dirigenti di livello dirigenziale generale, un dirigente di livello dirigenziale non generale e 40 unità appartenenti alla terza area funzionale, fascia economica F1.
Le predette assunzioni sono autorizzate in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e in deroga a quanto previsto dall’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (che vincola le procedure di reclutamento di ciascuna amministrazione o ente al piano triennale dei fabbisogni), ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il contingente di personale di cui al primo periodo. Il contingente di personale di livello non dirigenziale è assunto tramite l’avvio di procedure concorsuali pubbliche ovvero l’utilizzo di graduatorie esistenti (comma 4-bis).
Per le assunzioni di cui al comma 4-bis è autorizzata una spesa pari ad euro 1.283.627 per l’anno 2022 e una spesa pari ad euro 2.200.503 a decorrere dall’anno 2023. È, altresì, autorizzata, per l’anno 2022, una spesa pari ad euro 100.000 per l’espletamento delle relative procedure concorsuali pubbliche (comma 4-ter).
A tali oneri si provvede a valere sugli stanziamenti ordinari del bilancio dell’ANPAL[136] (comma 4-quater).
Secondo la Relazione illustrativa al decreto in esame, la disposizione in commento si giustifica a seguito della constatazione che “il ruolo di coordinamento e monitoraggio dei centri per l’impiego assegnato all’ANPAL rimane a tutt’oggi un’incognita in relazione all’attività da essa concretamente svolta”[137]. Appare pertanto opportuno, affinché l’Agenzia sia in grado di svolgere i compiti che le sono stati affidati, anche alla luce della necessità di attuare la riforma delle politiche attive del lavoro prevista nell’ambito del PNRR, un consistente e adeguato rafforzamento della dotazione organica, posto che la struttura non dispone di personale di livello dirigenziale generale – fatta eccezione per il direttore con funzioni di capo dipartimento che non dispone di un ufficio di livello dirigenziale non generale, che possa coadiuvarlo nei compiti di coordinamento che gli sono assegnati. Inoltre, particolarmente carente appare la dotazione di personale appartenente alla terza area funzionale, che all’atto della costituzione dell’agenzia constava di sole 37 unità e che negli anni si è sostanzialmente ridotta.
Articolo 15-bis
(Disposizioni in materia di patronati)
L’articolo 15-bis – introdotto al Senato - reca disposizioni in materia di istituti di patronato, prevedendo che agli stessi siano attribuite ulteriori risorse per lo svolgimento della relativa attività e riconoscendo, in via strutturale, la possibilità che il mandato di patrocinio sia conferito anche in via telematica.
Preliminarmente, va ricordato che l’articolo 36 del D.L. 18/2020 disponeva che, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria e in deroga alla normativa vigente, tali istituti potessero acquisire il mandato di patrocinio in via telematica, ferma restando la immediata regolarizzazione del citato mandato al termine della situazione emergenziale e prima della formalizzazione della relativa pratica all'istituto previdenziale.
La norma in commento, in primo luogo, elimina l’obbligo per gli istituti di patronato di procedere alla suddetta regolarizzazione (comma 1) e attribuisce altresì ai medesimi istituti la possibilità, in via strutturale, di continuare ad acquisire il mandato anche per via telematica, in deroga a quanto disposto dall’art. 4 del Regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 10 ottobre 2008, n. 193, allo scopo di semplificare la relativa procedura di conferimento e di dare piena attuazione degli interventi previsti dal PNRR (comma 2).
L’acquisizione in via telematica in esame avviene nel rispetto della normativa che regola l'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni, che si realizza tramite SPID (Sistema pubblico di identità digitale), nonché tramite la carta di identità elettronica, ai sensi dell’articolo 64, comma 2-quater, del D.Lgs. 82/2005.
Il richiamato art. 4 dispone che il mandato rilasciato all'istituto di patronato, agli effetti della tutela in sede amministrativa, è trasmesso, a cura dell'istituto stesso, all'amministrazione competente alla definizione della prestazione richiesta. Il mandato, firmato dal mandante e dall'operatore autorizzato dall'istituto di patronato a riceverlo, deve contenere: l'espressa indicazione del mandatario; la data e l'oggetto del mandato; l'indicazione della sede dell'istituto di patronato delegata a trattare la pratica; le esplicite dichiarazioni sulla tutela dei dati personali. Copia del mandato (o idonea documentazione attestante il conferimento del mandato stesso) è rilasciata all'assistito. Qualora le modalità operative prevedano il colloquio telematico con le amministrazioni destinatarie dell'intervento, il mandato è trasmesso con le medesime modalità.
Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali viene, inoltre, istituito un apposito fondo, al fine di remunerare la specifica attività svolta dagli istituti di patronato nella gestione delle domande che possono essere presentate dai lavoratori domestici per l’erogazione dell’indennità una tantum, pari a 200 euro, riconosciuta dall’articolo 32, comma 8, del D.L. 50/2022 (comma 3).
Si ricorda che il richiamato art. 32, co. 8, del D.L. 50/2022 riconosce, a domanda, un’indennità una tantum del valore di 200 euro, per il mese di luglio 2022, ai lavoratori domestici con uno o più rapporti di lavoro in essere al 18 maggio 2022. Le domande per l’indennità, erogata dall’INPS, possono essere presentate presso gli istituti di patronato e sono valutate come assegni sociali.
La remunerazione dei patronati per le suddette finalità avviene in maniera proporzionale rispetto alle pratiche che hanno ottenuto il punteggio e nei limiti della dotazione del fondo, pari a 2,5 mln di euro per il 2022, che costituisce limite massimo di spesa.
Alla copertura degli oneri derivanti da tale previsione – pari a 2,5 mln di euro per il 2022 – si provvede mediante corrispondente riduzione della spesa autorizzata ai sensi dell’articolo 1, commi 346-348, della Legge 178/2020, pari attualmente a 33 mln di euro per il 2022, per l'applicazione delle norme pensionistiche vigenti prima della riforma operata dal D.L. 201/2011 (cosiddetta nona salvaguardia) in favore di un contingente massimo di 2.400 soggetti (comma 4).
Articolo 15-ter
(Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza)
L’articolo 15-ter, introdotto dal Senato, prevede l'istituzione di un apposito ruolo del personale dell'Ufficio alle dipendenze dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza; nonché determina la dotazione organica di tale personale (in misura numerica ampliata rispetto alla normativa vigente).
L'articolo 15-ter novella la legge n. 112 del 2011, istitutiva dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (onde tutelare i diritti delle persone di minore età, sul piano internazionale oggetto della Convenzione delle Nazioni Unite siglata a New York il 20 novembre 1989).
In particolare, viene rivisitata la disciplina ed organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante, posto alle dipendenze di quell'Autorità.
Secondo la disciplina finora vigente - recata dall'articolo 5 della legge n. 112 citata - tale Ufficio è composto da dipendenti del comparto Ministeri o appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando obbligatorio, nel numero massimo di dieci unità (di cui una di livello dirigenziale non generale); ed i funzionari sono vincolati dal segreto d'ufficio.
Secondo la nuova formulazione, il personale tutto sarebbe vincolato al segreto d'ufficio.
Ma la saliente disposizione concerne l'istituzione di un apposito ruolo del personale dell'Ufficio dell'Autorità garante, nonché l'incremento della relativa relazione organica.
Si viene dunque a prevedere che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (da adottarsi entro trenta giorni) sia istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'Ufficio.
Al personale si applicano (in quanto compatibili), le disposizioni sullo stato giuridico ed economico del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri - comprese quelle relative alla vigente contrattazione collettiva.
La dotazione organica è costituita da:
2 posti di livello dirigenziale non generale;
1 di livello dirigenziale generale;
20 unità di personale non dirigenziale (di cui 16 di categoria A e 4 di categoria B).
Il personale è assunto per pubblico concorso. Dev'essere in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e all'indipendenza e imparzialità dell'Autorità garante.
"In fase di prima attuazione", recita la disposizione (per questa parte e quelle che seguono, non più inserita entro il corpo della legge n. 112 del 2011 quale novella), il personale dipendente a tempo indeterminato proveniente dal comparto Ministeri o appartenente ad altre amministrazioni pubbliche, il quale sia in servizio presso l'Ufficio dell'Autorità garante alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è inquadrato, a domanda, nei ruoli dell'Ufficio dell'Autorità garante, nei limiti della relativa dotazione organica.
Qualora dopo tale inquadramento rimangano posti della dotazione organica non coperti, ancora per la "prima attuazione" l'Ufficio dell'Autorità garante è autorizzato all'assunzione di personale non dirigenziale di categoria A-Fi, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel biennio 2022-2023.
Seguono disposizioni attinenti a profili finanziari.
Per la corresponsione dei compensi per le prestazioni di lavoro straordinario al personale non dirigenziale dell'Ufficio, è autorizzata una spesa pari a 65.799 euro per l'anno 2022 ed a 131.597 euro annui a decorrere dall'anno 2023.
Vi è poi la previsione di copertura finanziaria degli oneri complessivi delle nuove disposizioni - quantificati in circa 1,12 milioni per l'anno 2022 e 2,24 milioni annui a decorrere dall'anno 2023.
Vi si fa fronte, per la parte decorrente dal 2023, attingendo a corrispettiva quota del Fondo per le esigenze indifferibili.
Per la parte relativa all'anno 2022:
§ quanto a un milione di euro, la copertura è prevista giungere dalle disponibilità del Fondo istituito per l'Autorità garante ed il suo Ufficio, dall'articolo 1, comma 925 della legge n. 234 del 2021 (con uno stanziamento di 2 milioni per il 2022).
§ quanto a 121.470 euro per l'anno 2022 mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenze del Consiglio dei ministri a valere sulle risorse trasferite sul proprio bilancio autonomo ai sensi del citato comma 925.
Articolo 16
(Potenziamento della capacità amministrativa del Ministero dell’interno ai fini dell’attuazione del PNRR)
L’articolo 16 autorizza il Ministero dell'interno ad assumere 20 unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, da assegnare alle attività di gestione, erogazione, monitoraggio e controllo dei finanziamenti statali agli investimenti comunali relativi ai progetti previsti dal PNRR. Con una modifica approvata dal Senato è stato innalzato di 10 unità il contingente di personale da assumere, estendendo le medesime attività di gestione, erogazione, monitoraggio e controllo anche ai finanziamenti statali agli investimenti destinati al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Si propone, conseguentemente, la modifica della norma di copertura degli oneri.
Il comma 1 specifica che le assunzioni di 30 unità di personale (secondo la modifica approvata dal Senato) in oggetto sono autorizzate, in deroga ai vincoli assunzionali vigenti, per far fronte alle esigenze del Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per la finanza locale, del Ministero dell'interno, nonché, secondo la medesima modifica, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali.
Le suddette venti unità di personale sono da inquadrare nell’Area III, posizione economica F1, nei profili professionali economico, informatico, giuridico e statistico.
La disposizione, inoltre, stabilisce che i contratti di lavoro a tempo determinato avranno durata complessiva anche superiore a 36 mesi ma non eccedente la durata necessaria all'attuazione dei progetti citati e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.
Il PNRR italiano è articolato in traguardi ed obiettivi, con differenti scadenze, da realizzare entro il 30 giugno 2026. Si rammenta che il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilisce, all'art. 18, par. 4, lettera i), che i piani per la ripresa e la resilienza presentati dagli Stati membri rechino "i traguardi e gli obiettivi previsti e un calendario indicativo dell'attuazione delle riforme, nonché degli investimenti da completare entro il 31 agosto 2026".
Il comma 2, modificato dal Senato, prevede che all'onere, paria 653.132 euro per il 2022 e a 1.036.264 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno..
Il totale delle risorse riconducibili alla responsabilità del Ministero dell’interno nell'ambito del PNRR ammonta a circa 12,49 miliardi di euro. Le relative misure sono articolate in 5 investimenti e 12 tra traguardi e obiettivi.
La gran parte di tali risorse (12,07 miliardi) sono destinate a progetti che coinvolgono gli enti locali. Si tratta delle seguenti misure:
§ M2C4 - Investimento 2.2. Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni (6.000 milioni);
§ M5C2 - Investimento 2.1. Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale (3.300 milioni);
§ M5C2 - Investimento 2.2. Piani urbani integrati – progetti generali (2.493,8 milioni);
§ M5C2 - Investimento 2.2. Piani urbani integrati - Fondo dei fondi della BEI (272 milioni).
Per un approfondimento, si veda la pagina "PNRR e Enti locali" sul sito del Ministero dell'interno.
Per quanto concerne le iniziative intraprese, si veda la prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza del 23 dicembre 2021 (cfr. p. 75 e seguenti).
La relazione illustrativa al presente decreto-legge evidenzia che le suddette risorse "sono relative a circa 60.000 opere e 8.000 comuni con i quali sarà necessario rapportarsi per la gestione dei finanziamenti volti alla realizzazione delle rispettive opere". La medesima relazione osserva, inoltre, come alcune linee di finanziamento, previste da norme vigenti prima dell'approvazione del PNRR, siano confluite nel Piano medesimo, con conseguenti ulteriori attività "finalizzate a garantire la conformità della spesa rispetto ai parametri stabiliti dalle disposizioni europee".
Per quanto concerne le risorse destinate agli investimenti destinati al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, si rammenta l’investimento 4.4.3 per l’ammodernamento del parco automezzi dei Vigili del fuoco, collocato nell’ambito della Missione 2, Componente 2 (M2C2) del PNRR, concernente energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile. Per ulteriori informazioni su tale investimento, si veda la pagina M2C2 Investimento 4.4.3: Rinnovo del parco veicoli dei Vigili del fuoco, sul sito istituzionale del Ministero dell'interno.
Articolo 16-bis
(Riorganizzazione e rafforzamento
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)
L'articolo 16-bis, introdotto al Senato, aumenta di 3 unità la dotazione organica dei dirigenti di prima fascia dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e trasforma in facoltà l'onere di istituire uno o più incarichi di vicedirettore della medesima Agenzia.
Il comma 1 aumenta di 3 unità la dotazione organica dei dirigenti di prima fascia dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (nuovo comma 1-quater dell'articolo 23-quinquies del decreto legge n. 95 del 2012).
Il comma 2 modifica il comma 7 dell'articolo 23-quater del decreto legge n. 95 del 2012 trasformando in facoltà l'onere di istituire uno o più incarichi di vicedirettore, fino al massimo di tre, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Il comma 3 stabilisce che ai maggiori oneri derivanti dall'articolo in esame, pari a 430.735 euro per l'anno 2022 e a 861.469 euro a decorrere dal 2023, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti del proprio bilancio autonomo. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 223.990 euro per l'anno 2022 e a 447.970 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge n. 154 del 2008.
Articolo 16-ter
(Rafforzamento della capacità amministrativa
del Ministero della difesa)
L’articolo 16-ter – introdotto durante l’esame parlamentare – al comma 1 consente, fino al 31 dicembre 2027, il conferimento di incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, previsti nella dotazione organica del Ministero della Difesa, a dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli del medesimo Ministero, nel limite massimo di tre unità. Il comma 2 apporta alcune modifiche al D.Lgs. n. 69 del 200, relativo al reclutamento, allo stato giuridico e all'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza.
Al riguardo, la disposizione recata dal comma 1 specifica che la possibilità di conferire i richiamati incarichi è da porre in relazione alla riduzione della dotazione organica del personale civile del Ministero della Difesa prevista dalla legge n. 244 del 2012 ed è coerente con gli obiettivi di modernizzazione della Pubblica Amministrazione e valorizzazione delle competenze contenuti nel PNRR.
La norma fa altresì riferimento alla necessità di favorire il ricambio generazionale all’interno del Ministero della Difesa, promuovendo percorsi di carriera del personale civile di livello dirigenziale che ha acquisito specifiche professionalità.
In estrema sintesi si ricorda che la legge "Di Paola" sulla revisione in senso riduttivo dello strumento militare legge n. 244 del 2012, da inquadrare all'interno di una serie di provvedimenti di revisione della spesa pubblica adottati sul finire della XVI legislatura, ha previsto di ridurre, entro l'anno 2024, 30.000 unità delle tre Forze armate (da 190.000 a 150.000) e 10.000 unità di personale civile della Difesa (da 30.000 unità a 20.000), anche al fine di riequilibrare il Bilancio della "Funzione difesa", ripartendolo orientativamente in 50% per il settore del personale, 25% per l'esercizio e 25% per l'investimento.
A seguito di tale legge delega, anche attraverso sue intercorse novelle, si sono succeduti diversi decreti legislativi: nn. 7 (strutture organizzative) ed 8 (personale militare e civile) del 2014; n. 91 del 2016 (disposizioni integrative e correttive); nn. 94 e 95 del 2017 (ulteriori disposizioni integrative volte ad una sostanziale equiordinazione tra FFAA e Forze di Polizia). A seguito di nuova delega contenuta nel "decreto sicurezza e immigrazione", D.L. n. 113/2018 sono stati altresì emanati i decreti legislativi nn. 172 e 173 del 2019 rispettivamente di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle FFAA. il riequilibrio generale del Bilancio della "Funzione difesa", ripartendolo orientativamente in 50% per il settore del personale, 25% per l'esercizio e 25% per l'investimento.
Per approfondimenti si rinvia al seguente tema: La revisione dello strumento militare.
Il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale a dirigenti di seconda fascia del Ministero della Difesa, nel limite massimo di tre unità, ha luogo in deroga al limite percentuale stabilito dal comma 4 dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Al riguardo si ricorda che il decreto legislativo n. 165 del 2001 reca norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
Ai sensi dell’articolo 23 in ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui ambito sono definite apposite sezioni in modo da garantire la eventuale specificità tecnica.
I dirigenti della seconda fascia sono reclutati attraverso i meccanismi di accesso previsti dall'articolo 28 decreto del legislativo n. 165 del 2001 (ovvero per concorso indetto dalle singole amministrazioni, o per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.). Possono transitare nella prima fascia qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, per un periodo pari almeno a cinque anni, nei limiti dei posti disponibili, ovvero nel momento in cui si verifica la prima disponibilità di posto utile.
A sua volta il comma 4 dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 fissa il principio generale in forza del quale gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente:
1. a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui al richiamato articolo articolo 23 (cfr.infra);
2. in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli dell’articolo 23;
3. con contratto a tempo determinato, a persone in possesso di specifiche qualità professionali.
Il comma 2 interviene sul decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 (Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza). L’articolo 6-bis, relativo all’accesso mediante concorso pubblico al ruolo normale - comparti ordinario e aeronavale degli ufficiali, è modificato al comma 7 per prevedere che l'ufficiale allievo ammesso a ripetere il terzo anno del corso di Applicazione (in luogo del secondo anno, come previsto dal testo vigente) a seguito di mancato superamento degli esami sia immesso in servizio con la medesima anzianità assoluta dei colleghi del corso con cui ha ultimato il ciclo formativo e sia iscritto in ruolo secondo la graduatoria redatta al termine del quinquennio dello stesso corso. Si interviene anche sul comma 9, per prevedere che il frequentatore dei corsi di Accademia e di Applicazione, vincitore del concorso per i posti destinati al ruolo normale - comparto aeronavale (in precedenza il riferimento era all'articolo 6, comma 3, lettera a) del medesimo decreto), che perde in via definitiva l'idoneità psicofisica al volo o alla navigazione, prosegue, a domanda e previo parere favorevole del Comandante generale della guardia di finanza, il ciclo formativo previsto dal presente articolo permanendo nel ruolo normale - comparto aeronavale.
Si interviene infine sull’articolo 35, comma 2-bis, del medesimo D.Lgs. n. 69 del 2001, relativo all’avanzamento dei sottotenenti della Guardia di finanza, per prevedere che le promozioni dei sottotenenti del corso di Applicazione sono disposte senza effettuare la procedura di valutazione di cui all'articolo 20, a condizione che gli stessi abbiano superato il secondo anno di tale corso (e non più il primo, come nel testo attualmente in vigore).
Articolo 16-quater
(Assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato)
L’articolo 16-quater, introdotto dal Senato, autorizza l'assunzione fino a 500 allievi agenti della Polizia di Stato (a valere sulle facoltà assunzionali per l'anno 2022), attingendo all'elenco degli idonei, risultati tali alla prova di esame scritta del concorso bandito nel 2020.
L'articolo 16-quater autorizza l'assunzione fino a 500 allievi agenti della Polizia di Stato, attingendo all'elenco degli idonei alla prova scritta di esame del concorso bandito nel gennaio 2020.
Si tratta del concorso pubblico per l'assunzione di 1.650 allievi agenti, bandito con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza 29 gennaio 2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 9, del 31 gennaio 2020).
Rimane fermo che le assunzioni sono autorizzate nei limiti di quota parte delle facoltà assunzionali non soggette alla riserva di posti (che nella Polizia di Stato è pari al 45 per cento) destinata ai volontari in ferma prefissata, prevista dal Codice dell'ordinamento militare (cfr. articolo 703, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 66 del 2010).
Le assunzioni così autorizzate sono a valere sulle facoltà assunzionali previste per l'anno 2022. E sono previste intervenire dopo la ricognizione delle cessazioni dal servizio verificatesi nel 2021 nonché nei limiti dei correlativi risparmi di spesa previsti dalla normativa vigente (cfr. articolo 66, commi 9-bis e 10 del decreto-legge n. 112 del 2008).
L'Amministrazione della pubblica sicurezza è dunque autorizzata ad assumere fino a 500 allievi agenti attingendo agli idonei risultati tali in seguito alla prova scritta del concorso 2020.
Si viene a prevedere che si attinga alla lista degli idonei secondo l'ordine decrescente del voto conseguito alla prova scritta, comunque non inferiore a 8,25/10.
Rimangono fermi requisiti, riserve, preferenze applicabili secondo la normativa vigente alla data dell'indizione della procedura concorsuale considerata.
Peraltro gli idonei devono risultare tali anche all'esito degli accertamenti dell'efficienza fisica, psicofisici e attitudinali, previsti dalla disciplina vigente.
A tali accertamenti essi sono convocati d'ufficio dall'Amministrazione della pubblica sicurezza (salvo siano stati comunque convocati ai corrispondenti accertamenti in occasione dello svolgimento del concorso).
La posizione in ruolo dei soggetti da assumere secondo l'ordine decrescente di voto conseguito nella prova scritta d'esame, è determinata in base ai punteggi ottenuti in quest'ultima e all'esito del corso di formazione, secondo la normativa vigente.
Infatti gli interessati sono avviati ad uno o più corsi di formazione, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. Tale formazione è prevista e disciplinata, si ricorda, dal d.P.R. n. 335 del 1982, il quale reca l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta compiti di polizia (cfr. suo articolo 6-bis).
Conclusiva previsione dell'articolo in esame (proposto dalla sede referente) richiama, ai fini dell'autorizzazione alle assunzioni di cui qui si tratta, l'articolo 35, comma 5-ter, primo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ossia la disposizione secondo cui le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione.
E ribadisce i limiti e le modalità già sopra dettate, circa la previa ricognizione di cessazioni dal servizio nel 2021 e relativi risparmi di spesa.
Articolo 17
(Misure di potenziamento dell’esecuzione penale esterna e rideterminazione della dotazione organica dell’Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità, nonché autorizzazione all’assunzione)
L’articolo 17 ridetermina la dotazione organica dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità, autorizzando l'assunzione di personale, col fine specifico di rafforzare l’offerta trattamentale legata all’esecuzione penale esterna, oltre che per garantire la piena operatività degli uffici territoriali.
Più nel dettaglio, col fine specifico di rafforzare le misure per l’esecuzione penale esterna e di garantire la piena operatività degli uffici territoriali, i commi 1 e 2 incrementano - con riguardo all'amministrazione per la giustizia minorile e di comunità - la dotazione organica:
· dei dirigenti penitenziari del ruolo di esecuzione penale esterna di 11 unità;
· del personale del comparto funzioni centrali di 1.092 unità (di cui 895 unità dell'Area III F1 e 197 unità dell'Area II F2).
Si tratta di un intervento normativo che- come sottolinea la relazione illustrativa- risponde a un impegno assunto dal Governo con l’ordine del giorno 9/3424/217, votato dal Senato in sede di approvazione del disegno di legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (Atto Senato n. 2448) e mira a consentire il conseguimento degli obiettivi di recupero di efficienza e di contrazione dei tempi del processo penale, fissati con Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Nella medesima relazione si ricorda che il sistema dell’esecuzione penale esterna attualmente si articola, sul territorio nazionale, in 72 uffici, a cui si aggiungono alcune sezioni distaccate (11). Secondo i dati provenienti dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, alla data del 15 dicembre 2021 risultavano in corso di esecuzione n. 68.830 misure e sanzioni di comunità di diverse tipologie (misure alternative alla detenzione, messa alla prova, sanzioni di comunità e misure di sicurezza non detentive); in fase istruttoria n. 45.290 incarichi per indagini svolte a supporto della magistratura e degli istituti penitenziari e complessivamente in corso di esecuzione n. 114.120 procedimenti. Tali dati rivelano che il numero dei soggetti in esecuzione di misure e sanzioni di comunità ha oggi largamente superato il numero dei soggetti detenuti all’interno negli istituti penitenziari (al 30 novembre 2021 erano, infatti, ristrette 54.593 persone, secondo fonte DAP).
I funzionari che curano l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari hanno mediamente un carico di 104,2 fascicoli pro capite; inoltre, gli uffici hanno anche l’incombenza di curare le iniziative progettuali e i rapporti con la rete territoriale. Secondo i dati più recenti, aggiornati alla data del 22 dicembre 2021, i funzionari di servizio sociale che operano presso gli uffici di esecuzione penale esterna e addetti alla gestione dei procedimenti penali sono complessivamente 1.112, a fronte dei 1.211 previsti dalle piante organiche di cui al D.M. 19 novembre 2020, con un grado di scopertura medio che si aggira intorno al 5%, a cui si aggiunge una grave carenza di personale amministrativo e di supporto.
Risulta del tutto evidente - sottolinea sempre la relazione - che, allo stato attuale, il contingente di personale assegnato all’esecuzione penale esterna non è adeguato a garantire la normale funzionalità degli uffici e che la situazione è destinata ad aggravarsi in misura significativa, considerato che la legge 27 settembre 2021, n. 134, la c.d. riforma Cartabia della giustizia penale, richiede un importante coinvolgimento degli Uffici per l’Esecuzione Penale Esterna in settori cruciali per il conseguimento degli obiettivi del PNRR nel settore della giustizia penale, volti alla contrazione dei tempi dei procedimenti penali e alla riduzione della pressione sul sistema giudiziario e che per i soggetti condannati per i reati previsti dal c.d. “Codice rosso” il disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 7.12.2021 (AS 2530) ha individuato nuovi e specifici compiti per gli uffici di esecuzione penale esterna nei casi di applicazione della sospensione condizionale della pena.
Il comma 3 concerne l'assunzione di personale a favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, col fine specifico di rafforzare l’offerta trattamentale legata all’esecuzione penale esterna, oltre che per coprire le carenze organiche. A tal fine il Ministero della giustizia è autorizzato, nell'anno 2022, a bandire alcune procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, del citato contingente di personale dirigenziale (aggiuntive rispetto alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente). Le assunzioni, con decorrenza 1° luglio 2022 potranno essere effettuate mediante scorrimento della graduatoria - come si precisa nella relazione tecnica - del concorso per l’accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi 18 posti di dirigente, a tempo indeterminato, del ruolo di esecuzione penale esterna, bandito con d.d.g. 28 agosto 2020, la cui graduatoria definitiva è stata approvata in data 25 marzo 2022.
Il comma 4 stabilisce che per la copertura della dotazione organica conseguente a quanto disposto dal comma 2 il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza non anteriore al 1° novembre 2022, mediante l’espletamento di procedure concorsuali, in deroga a quanto previsto dall’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
· 1.092 unità di personale amministrativo non dirigenziale, di cui 895 appartenenti all'Area III posizione economica F1;
· 197 unità appartenenti all'Area II posizione economica F2.
Le assunzioni potranno avvenire anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto e in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali dell'amministrazione per la giustizia minorile e di comunità previste dalla normativa vigente. L’amministrazione è tenuta a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro 30 giorni dalle assunzioni, i dati concernenti le unità di personale effettivamente assunte ai sensi dei precedenti commi e i relativi oneri sostenuti.
Il comma 5 specifica che ai fini dell’adeguamento delle tabelle concernenti le dotazioni organiche di personale dirigenziale penitenziario e non dirigenziale indicate nel regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia di cui al D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84 e successive modificazioni e integrazioni, si provvede ai sensi dell’articolo 35, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, attraverso l’emanazione, in chiave di semplificazione, di uno specifico D.P.C.M. in deroga alla procedura regolamentare ordinaria.
Al comma 6 si prevede una specifica autorizzazione di spesa di euro 2.000.000 per l’anno 2022 per l’espletamento delle procedure concorsuali autorizzate dai commi 3 e 4. Tali spese - precisa la relazione tecnica - riguardano in particolare:
DESCRIZIONE SPESA |
2022 |
|
Locazione locali |
1.200.000 |
|
Commissioni e vigilanza |
200.000 |
|
Spese per adeguamento norme di sicurezza e sanitarie |
300.000 |
|
Cancelleria e stampati |
23.000 |
|
Assistenza in aula |
277.000 |
|
Totale |
2.000.000 |
Il comma 7 reca da ultimo la copertura degli oneri quantificati in:
· 10.313.266 per l’anno 2022;
· 47.791.843 euro per l’anno 2023;
· euro 47.819.442 per ciascuno degli anni 2024 e 2025;
· euro 47.847.041 per ciascuno degli anni 2026 e 2027;
· euro 47.874.641 per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e euro 47.902.240 annui a decorrere dall’anno 2030.
Al relativo onere si provvede:
· quanto ad euro 10.313.266 per l’anno 2022 e ad euro 17.500.000 annui a decorrere dall’anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito del Programma “Fondi di riserva e speciali” della Missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia;
· quanto euro 30.291.843 per l’anno 2023, euro 30.319.442 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, euro 30.347.041 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, euro 30.374.641 per ciascuno degli anni 2028 e 2029, euro 30.402.240 annui a decorrere dall’anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021 n. 234.
Articolo 17-bis, comma 1 e comma 2, lett. a) e lett. b),
capoverso "961-bis"
(Polizia di Stato)
L'articolo 17-bis incrementa le dotazioni organiche delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, insieme autorizzando assunzioni straordinarie aggiuntive rispetto alle correnti facoltà assunzionali.
L'articolo 17-bis, introdotto dal Senato, reca un duplice, congiunto ordine di disposizioni.
Da un lato, ridetermina gli organici delle Forze di polizia (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo di polizia penitenziaria) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Dall'altro, autorizza loro assunzioni straordinarie, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali.
Per tale finalità, inserisce altresì - entro la legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021, mediante novella al suo articolo 1, comma 961) - la previsione di un apposito Fondo, destinato alla copertura finanziaria del potenziamento degli organici così disposto.
Tale Fondo, appostato nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, ha una dotazione di:
2 milioni per l’anno 2022; 14,5 milioni di per l’anno 2023; 31 milioni per l’anno 2024; 50 milioni per l’anno 2025; 62 milioni per l’anno 2026; 68,5 milioni di euro per l’anno 2027; 71 milioni per l’anno 2028; 74 milioni per l’anno 2029; 77 milioni per l’anno 2030; 79 milioni per l’anno 2031; 106 milioni a decorrere dall’anno 2032.
Un importo non superiore al 5 per cento delle predette risorse è destinato alle relative spese di funzionamento.
Nella medesima legge di bilancio 2022 si viene a introdurre un comma 961-bis, avente a specifico oggetto il potenziamento degli organici della Polizia di Stato.
Esso va a sostituire le Tabelle A allegate ai d.P.R. n. 335, n. 337 e n. 338 del 1982.
Il citato d.P.R. n. 335 del 1982 reca l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.
La sua Tabella A determina qualifiche, funzioni, posti di qualifica e di funzione.
Ebbene, la determinazione numerica dei posti riceve le seguenti modifiche.
I dirigenti generali di pubblica sicurezza (32 unità) divengono 35 (dal 30 giugno 2022);
I dirigenti superiori (195 unità) sono incrementati di una unità, divenendo 196 (dal 31 dicembre 2022).
I primi dirigenti (709 unità, previste divenire 658 unità dal 1° gennaio 2027) sono previsti divenire 686 dal medesimo 1° gennaio 2027. Dunque con quella decorrenza, si ha un incremento di 28 unità.
I vice questori e vice questori aggiunti (1.595 unità, previste divenire 1.295 unità dal 1° gennaio 2027) sono previsti divenire 1.337 dal medesimo 1° gennaio 2027. Dunque rispetto a quella decorrenza si ha un incremento di 42 unità.
Commissari capo, commissari, vice commissari (1.969 unità, previste divenire 1520 dal 1° gennaio 2027) non sono oggetto di variazione.
Pertanto la dotazione complessiva della carriera funzionari attualmente prevista è di 4.500 unità, previste divenire 3.700 unità dal 1° gennaio 2027. Su quest'ultima determinazione numerica, incidono le variazioni (diversamente modulate come decorrenza) sopra ricordate (ossia l'incremento di 42 vice questori e aggiunti; 28 primi dirigenti; 1 dirigente superiore; e si ha l'incremento di 3 dirigenti generali di pubblica sicurezza).
Ancora: i ruoli degli ispettori (17.481 unità, previste divenire 18.191 dal 1° gennaio 2027) e dei sostituti commissari (5.643 unità) non sono incisi da modificazioni. Pertanto la loro dotazione complessiva permane pari a 23.124 unità (23.834 unità dal 1° gennaio 2027).
Il ruolo dei sovrintendenti (24.000 unità, dal 1° gennaio 2021) è previsto incrementarsi di 25 unità dal 31 dicembre 2022; ulteriori 25 unità dal 31 dicembre 2023; ulteriori 30 unità dal 31 dicembre 2024. Pertanto, giungerà allora a 24.080 unità.
Il ruolo degli agenti e assistenti (51.870 unità, dal 1° gennaio 2020) è previsto incrementarsi di 20 unità al 1° ottobre 2026; ulteriori 30 unità al 1° ottobre 2027; ulteriori 30 unità al 1° ottobre 2028; ulteriori 40 unità al 1° ottobre 2029; ulteriori 40 unità al 1° ottobre 2030; ulteriori 70 unità al 1° ottobre 2031). Al termine di tale modulazione, giungerà pertanto a 52.300 unità.
Le modifiche alle dotazioni organiche previste per le qualifiche di primo dirigente, di vice questore e di vice questore aggiunto - aggiunge specifica previsione - sono effettuate gradualmente, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con cui è conseguentemente rielaborato, entro l’anno 2022, il piano programmatico pluriennale (adottato in data 20 maggio 2021, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera ii), n. 7).
Modificata è altresì la Tabella A (recante la determinazione di qualifiche, funzioni, posti di qualifica e di funzione) allegata al d.P.R. n. 337 del 1982, il quale reca l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica.
Il ruolo degli agenti e degli assistenti tecnici (1.095 unità, previste divenire 1.000 unità dal 1° gennaio 2027) è rideterminato in 1.000 unità, previste divenire 1.020 dal 30 giugno 2022.
Non è variato il ruolo dei sovrintendenti tecnici (1.838 unità, previste divenire 852 dal 1° gennaio 2027) né quello degli ispettori tecnici (1.320 unità, più 580 sostituti commissari tecnici).
Per il ruolo degli ingegneri, è previsto che le 13 unità di dirigente superiore tecnico divengano 14 unità, dal 30 giugno 2022.
Per il ruolo dei fisici, è previsto che le 20 unità di dirigente superiore divengano 22 unità, dal 31 dicembre 2022.
Non sono previste variazioni per i ruoli dei chimici, dei biologi, degli psicologi.
Infine è modificata la Tabella A allegata al d.P.R. n. 338 del 1982, recante l'ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato - onde incrementare a 190 (anziché 185) il numero di unità corrispondenti alla qualifica di medico superiore e di medico capo. Questo, a decorrere dal 31 dicembre 2025.
Articolo 17-bis, comma 2, lett. b), capoverso "961-ter"
(Organici dell'Arma dei Carabinieri)
La disposizione, inserita dal Senato, interviene sugli organici dell'Arma dei Carabinieri mediante alcune modifiche al Codice dell'ordinamento militare.
L'articolo 17-bis, comma 2, lettera b), in epigrafe propone l'introduzione di un nuovo comma 961-ter all'articolo 1 della legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021), al fine di introdurre alcune modifiche al Codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010).
Con le modifiche proposte all'art. 800 del Codice, la consistenza organica:
§ degli ufficiali in servizio permanente è aumentata a 4.537 unità (sono 4.204 nel testo vigente);
§ del ruolo appuntati e carabinieri è aumentata a 60.653 unità (sono 60.617 unità nel testo vigente).
Si prevede (modifica all'art. 666 del Codice) che il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per l'immissione nel ruolo tecnico non può in ogni caso superare un ventiseiesimo (un ventinovesimo prevede il testo vigente) della consistenza organica degli ufficiali del medesimo ruolo aventi il grado da tenente a tenente colonnello compresi.
Per quanto riguarda le dotazioni organiche dei generali e dei colonnelli (art. 823 del Codice) si prevedono:
§ 11 generali di corpo d'armata (in luogo di 10);
§ 29 generali di divisione (in luogo di 24);
§ 96 generali di brigata (in luogo di 82);
§ 538 colonnelli (in luogo di 470).
Si prevede, inoltre, la sostituzione di alcune parti della Tabella 4 del Codice, inerenti al ruolo dell'Arma dei Carabinieri. In particolare:
§ Quadro I (specchio B - anno 2022), "Ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri", a decorrere dal 1° gennaio 2022;
§ Quadro I (specchio C - anno 2027), "Ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri";
§ Quadro II (specchio B - anno 2032), "Progressione di carriera del ruolo forestale degli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri";
§ Quadro III (specchio B - anno 2022), "Ruolo tecnico dell'Arma dei Carabinieri", a decorrere dal 1° gennaio 2022;
§ Quadro III (specchio C - anno 2027), "Ruolo tecnico dell'Arma dei Carabinieri".
Si prevede, inoltre, l'inserimento dei seguenti ulteriori prospetti: specchio B-bis del Quadro I e specchio A-bis del Quadro II della medesima Tabella $ del Codice.
La modifica all'articolo 2211-bis del Codice stabilisce che:
§ a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2026, le consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio B), quadro I (specchio B-bis), quadro II (specchio A-bis), quadro III (specchio B).
§ a decorrere dal 1° gennaio 2027 e fino al 31 dicembre 2031, le consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio C), quadro II (specchio A-bis), quadro III (specchio C).
Per il contenuto dei nuovi prospetti, v. infra.
Le novelle in esame incrementano a 399 (in luogo di 264) le unità del contingente per la tutela dell'ambiente di cui all'art. 828 del Codice. In particolare, si prevedono 244 ispettori (in luogo di 139) e 84 appuntati e carabinieri (in luogo di 64).
Nel testo vigente (art. 828 del Codice) il contingente è così formato: a) generali di brigata: 1; b) colonnelli: 1; c) tenenti colonnelli: 1; d) maggiori: 1; e) capitani: 3; f) ufficiali inferiori: 25; g) ispettori: 139; h) sovrintendenti: 39; i) appuntati e carabinieri: 64. Sono a carico del MITE gli oneri connessi al trattamento economico, alla motorizzazione, all'accasermamento, al casermaggio e al vestiario.
Infine, si prevede l'istituzione del contingente per la tutela agroalimentare (nuovo art. 828-bis del Codice) così formato: 34 ispettori e 16 appuntati e carabinieri. Gli oneri (trattamento economico, motorizzazione, accasermamento, casermaggio e vestiario) sono posti a carico del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
Secondo quanto rappresentato dalla relazione a corredo della proposta emendativa presentata in Senato, il nuovo comma 961-ter - dalla lettera a) alla lettera k), eccetto il numero 2) della lettera a) - determina un ampliamento organico degli ufficiali (di cui al numero 1) della lettera a)) del ruolo normale (+239) e del ruolo tecnico (+60). Per quanto concerne gli ufficiali del ruolo normale e tecnico, le modifiche agli specchi della tabella 4 di cui all’articolo 1226-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (lettere d), e), f), i) e j)) determinano, a partire dal 1° gennaio 2022, l’incremento organico di n. 3 unità nel grado di generale di divisione (2 nel ruolo normale e 1 in quello tecnico), di n. 6 unità nel grado di generale di brigata (3 nel ruolo normale e 3 in quello tecnico) e di n. 12 unità del grado di colonnello (6 nel ruolo normale a decorrere dal 1° gennaio 2024 e 6 in quello tecnico).
Articolo 17-bis, comma 2, lett. b), capoverso "961-quater"
(Organici della Guardia di finanza)
La disposizione, introdotta dal Senato, interviene sugli organici della Guardia di finanza.
L'articolo 17-bis, comma 2, lettera b), in epigrafe propone l'introduzione di un nuovo comma 961-quater all'articolo 1 della legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021).
Si prevede, in primo luogo, la sostituzione di due delle tabelle annesse al decreto legislativo n. 172 del 2019, riguardanti, il ruolo normale della Guardia di finanza, rispettivamente: tabella 1° di cui alla tabella 11.1, dal 1° gennaio 2022; e tabella 1 di cui alla tabella 11.2).
Per il contenuto delle nuove tabelle 19 e 20, v. infra.
Sono quindi previste novelle all'art. 36, comma 41, del decreto legislativo n. 95 del 2017, concernenti le valutazioni dei tenenti colonnelli del ruolo normale - comparto aeronavale. I predetti ufficiali sono valutati annualmente e iscritti in un'unica graduatoria di merito. Per effetto della novella, dall'anno 2018 e fino all'anno 2029 (in luogo del 2027) le promozioni sono conferite ai predetti ufficiali secondo un ciclo di due anni: una promozione nel primo anno, 2 promozioni nel secondo; dal 2024 al 2029 il numero di promozioni annuali di cui al presente comma è pari a due unità. Continua quindi a non applicarsi, fino al 2029, quanto previsto dall'art. 28, comma 3, del decreto legislativo n. 69 del 2001.
Quest'ultimo prevede che "i tenenti colonnelli del ruolo normale da valutare per l'avanzamento sono inclusi in tre distinte aliquote formate sulla base delle anzianità di grado. Il periodo di servizio svolto dopo l'ultima valutazione nella seconda aliquota assume particolare rilevanza ai fini della valutazione dei tenenti colonnelli inclusi nella terza aliquota".
La disposizione interviene, inoltre, sulla tabella 4 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 ("Ruolo tecnico – logistico – amministrativo della Guardia di finanza") stabilendo un incremento nell'organico complessivo da 258 a 297 unità e prevedendo sei unità (in luogo di cinque) per il grado di colonnello nel Comparto logistico-amministrativo - Specialità amministrazione.
Infine, ulteriore novella interviene sul Consistenza organica sul ruolo «appuntati e finanzieri» del Corpo della Guardia di finanza. L'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 199 del 1995 fissa tale organico, alla data del 1° gennaio 2017, a 23.313 unità. Con la modifica in esame si introduce una disposizione che fissa la medesima consistenza organica 23.605 unità.
Si segnala che il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 5 ottobre 2020 ha così rideterminato la consistenza organica di appuntati e finanzieri della guardia di finanza: a) dal 1° settembre 2020, 23.363 unità; dal 1° gennaio 2022, 23.363 unità; dal 1° gennaio 2024, 22.282 unità; d) dal 1° gennaio 2026, 21.082 unità.
ALLEGATO 19
(articolo 1, comma 961-quater)
Sostituisce la Tabella 1a di cui alla tabella 11.1 allegata al decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172.
TABELLA 1a
RUOLO NORMALE DELLA GUARDIA DI FINANZA |
|||||||||||||||
GRADO |
Organico |
Forma di avanzamento al grado superiore |
Anni di anzianità minima di grado richiesti per |
Periodi minimi di comando e/o di incarico equipollente (1) richiesti per l’inserimento in aliquota di valutazione |
Promozioni al grado superiore |
||||||||||
Comparto |
inserimento aliquota valutazione a scelta |
promozione ad anzianità |
|||||||||||||
ordinario |
aeronavale |
speciale |
|||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||
Generale di Corpo d’Armata |
11 (a) |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Generale di Divisione |
26 (b) |
scelta |
5 |
- |
Tre anni di cui almeno due in comando di reparto territoriale o speciale o di istruzione o aeronavale (2), a seconda del comparto di appartenenza |
1 - 2 - 1 (c) |
|||||||||
Generale di Brigata |
75 |
scelta |
5 |
- |
ordinario |
aeronavale |
|||||||||
3 |
1 (d) |
||||||||||||||
Colonnello |
350 |
scelta |
7 (e)
|
- |
Due anni di comando di reparto territoriale o speciale o aeronavale o di istruzione o tecnico-logistico-amministrativo (3), a seconda del comparto di appartenenza |
ordinario |
aeronavale |
||||||||
8 |
1 - 0 (f) |
||||||||||||||
Tenente Colonnello |
794 |
scelta |
|
- |
ordinario |
aeronavale |
speciale |
(l) |
|||||||
ordinario |
aeronavale |
speciale |
|||||||||||||
626 |
98 |
70 |
5 (g) |
Due anni in incarico operativo (4) |
Due anni di imbarco nei gradi di sottotenente, tenente o capitano e tre anni di comando di reparto aeronavale |
Cinque anni di incarico operativo di cui almeno due di comando di reparto (5) |
15 |
1 |
1 |
||||||
8 (h) |
11 |
1 |
|
||||||||||||
12 (i) |
5 |
0 - 1 (m) |
- |
||||||||||||
Maggiore |
479 |
scelta |
5 |
(n) |
|||||||||||
300 |
45 |
134 |
|||||||||||||
Capitano |
686 |
scelta/anzianità |
7 |
9 |
Cinque anni di incarico operativo di cui almeno due di comando di reparto territoriale |
(o) |
|||||||||
420 |
68 |
198 |
|||||||||||||
Tenente |
582 |
388 |
anzianità |
- |
4 |
- |
|||||||||
240 |
36 |
112 |
|||||||||||||
Sottotenente |
194 |
anzianità |
- |
2 |
|
- |
|||||||||
120 |
18 |
56 |
|||||||||||||
§
NOTE ALLA TABELLA 1a
(a) Fino all’anno 2024, si applica l’articolo 31, comma 1, qualora il conferimento della promozione aggiuntiva non determini una consistenza in effettivo superiore a 10 unità.
(b) Di cui 2 riservate al comparto aeronavale. Fino all’anno 2023, si applica l’articolo 31, comma 1, qualora il conferimento della promozione aggiuntiva non determini una consistenza in effettivo superiore a 25 unità.
(c) Dal 2017 al 2025, ciclo di tre anni: 1 promozione nel primo anno e nel terzo, 2 promozioni nel secondo anno.
(d) 1 promozione ogni 5 anni.
(e) “6” fino alle aliquote di valutazione per l’anno 2021.
(f) Dal 2019, ciclo di due anni: 1 promozione il primo anno, 0 promozioni il secondo anno.
(g) 1^ aliquota di valutazione: comprende Ten. Col. con 5, 6 e 7 anni di anzianità di grado.
(h) 2^ aliquota di valutazione: comprende Ten. Col. con 8 e 9 anni di anzianità di grado.
(i) 3^ aliquota di valutazione: comprende Ten. Col. con anzianità di grado pari o superiore a 12 anni.
(l) Le promozioni sono conferite nell’ordine della colonna 7, a partire dalla prima delle aliquote di ciascun comparto.
(m) Ciclo di quattro anni: 0 promozioni nel 1°, 3° e 4° anno; 1 promozione nel 2° anno.
(n) Le promozioni sono pari al numero degli ufficiali inclusi in aliquota, a ripianamento dell’organico complessivo del grado.
(o) Le promozioni sono pari al 90% del numero di ufficiali inclusi in aliquota (con arrotondamento all’unità superiore), a ripianamento dell’organico complessivo del grado. Nel computo degli ufficiali in aliquota non sono considerati i capitani nei cui confronti è stata sospesa la valutazione per pregresse annualità.
(1) Il Comandante Generale, con propria determinazione:
- stabilisce i criteri per l’individuazione degli incarichi di comando e/o di incarico equipollente;
- può disporre, eccezionalmente, l’esonero dal comando nei confronti degli ufficiali che siano interessati, ovvero siano stati interessati, da procedimenti di natura penale e/o disciplinare.
(2) I due anni di comando sono ridotti alla metà qualora il comando di reparto territoriale, speciale, di istruzione o aeronavale sia stato compiuto nel grado di colonnello.
(3) O incarico equipollente, se il comando di reparto è stato svolto nei gradi di tenente colonnello e/o maggiore.
(4) O incarico equipollente.
(5) O incarico equipollente.
ALLEGATO 20
(articolo 1, comma 961-quater)
A decorrere dal 30 settembre 2025, sostituisce la tabella 1 di cui alla tabella 11.2 allegata al decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172.
TABELLA 1
RUOLO NORMALE DELLA GUARDIA DI FINANZA |
|||||||||||||||
GRADO |
Organico |
Forma di avanzamento al grado superiore |
Anni di anzianità minima di grado richiesti per |
Periodi minimi di comando e/o di incarico equipollente (1) richiesti per l’inserimento in aliquota di valutazione |
Promozioni al grado superiore |
||||||||||
Comparto |
inserimento aliquota valutazione a scelta |
promozione ad anzianità |
|||||||||||||
ordinario |
aeronavale |
speciale |
|||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||
Generale di Corpo d’Armata |
11 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Generale di Divisione |
27 (a) |
scelta |
4 |
- |
Tre anni di cui almeno due in comando di reparto territoriale o speciale o di istruzione o aeronavale (2), a seconda del comparto di appartenenza |
2 |
|||||||||
Generale di Brigata |
75 |
scelta |
4 (b) |
- |
ordinario |
aeronavale |
|||||||||
4 |
1 (c) |
||||||||||||||
Colonnello |
355 |
scelta |
7
|
- |
Due anni di comando di reparto territoriale o speciale o aeronavale o di istruzione o tecnico-logistico-amministrativo (3), a seconda del comparto di appartenenza |
ordinario |
aeronavale |
||||||||
9 (d) |
1 - 0 (e) |
||||||||||||||
Tenente Colonnello |
794 |
scelta |
|
- |
ordinario |
aeronavale |
speciale |
(i) |
|||||||
ordinario |
aeronavale |
speciale |
|||||||||||||
626 |
98 |
70 |
5 (f) |
Due anni in incarico operativo (4) |
Due anni di imbarco nei gradi di sottotenente, tenente o capitano e tre anni di comando di reparto aeronavale |
Cinque anni di incarico operativo di cui almeno due di comando di reparto (5) |
15 |
1 |
1 - 2 (n) |
||||||
8 (g) |
11 |
1 - 2 (l) |
|
||||||||||||
12 (h) |
5 |
1 - 0 (m) |
- |
||||||||||||
Maggiore |
479 |
scelta |
5 |
(o) |
|||||||||||
300 |
45 |
134 |
|||||||||||||
Capitano |
686 |
scelta/anzianità |
7 |
9 |
Cinque anni di incarico operativo di cui almeno due di comando di reparto territoriale |
(p) |
|||||||||
420 |
68 |
198 |
|||||||||||||
Tenente |
582 |
388 |
anzianità |
- |
4 |
- |
|||||||||
240 |
36 |
112 |
|||||||||||||
Sottotenente |
194 |
anzianità |
- |
2 |
|
- |
|||||||||
120 |
18 |
56 |
|||||||||||||
§
NOTE ALLA TABELLA 1
(a) Di cui 2 riservate al comparto aeronavale.
(b) “5” fino alle aliquote di valutazione per l’anno 2027.
(c) A partire dal 2029, 1 promozione ogni 5 anni, fermo restando il limite di cui alla lettera (a), ovvero a vacanza qualora la consistenza in effettivo (ivi considerate le posizioni soprannumerarie) dei Generali di Divisione del comparto aeronavale risulti inferiore alle due unità.
(d) Per gli anni 2026 e 2027, il numero di promozioni è pari a 8 unità.
(e) Ciclo di tre anni: 1 promozione il primo e il terzo anno, 0 promozioni il secondo anno.
(f) 1^ aliquota di valutazione: comprende Ten.Col. con 5, 6 e 7 anni di anzianità di grado.
(g) 2^ aliquota di valutazione: comprende Ten.Col. con 8 e 9 anni di anzianità di grado.
(h) 3^ aliquota di valutazione: comprende Ten.Col. con anzianità di grado pari o superiore a 12 anni.
(i) Le promozioni sono conferite nell’ordine della colonna 7, a partire dalla prima delle aliquote di ciascun comparto.
(l) Ciclo di due anni: 1 promozione il primo anno, 2 promozioni il secondo anno.
(m) Ciclo di due anni: 1 promozione il primo anno, 0 promozioni il secondo anno.
(n) Ciclo di due anni: 1 promozione il primo anno, 2 promozioni il secondo anno.
(o) Le promozioni sono pari al numero degli ufficiali inclusi in aliquota, a ripianamento dell’organico complessivo del grado.
(p) Le promozioni sono pari al 90% del numero di ufficiali inclusi in aliquota (con arrotondamento all’unità superiore), a ripianamento dell’organico complessivo del grado. Nel computo degli ufficiali in aliquota non sono considerati i capitani nei cui confronti è stata sospesa la valutazione per pregresse annualità.
(1) Il Comandante Generale, con propria determinazione:
- stabilisce i criteri per l’individuazione degli incarichi di comando e/o di incarico equipollente;
- può disporre, eccezionalmente, l’esonero dal comando nei confronti degli ufficiali che siano interessati, ovvero siano stati interessati, da procedimenti di natura penale e/o disciplinare.
(2) I due anni di comando sono ridotti alla metà qualora il comando di reparto territoriale, speciale, di istruzione o aeronavale sia stato compiuto nel grado di colonnello.
(3) O incarico equipollente, se il comando di reparto è stato svolto nei gradi di tenente colonnello e/o maggiore.
(4) O incarico equipollente.
(5) O incarico equipollente.
Articolo 17-bis, comma 2, lett. b), capoverso "961-quinquies"
(Polizia penitenziaria)
La disposizione in esame - introdotta dal Senato - interviene sulle dotazioni organiche del Corpo della polizia penitenziaria.
A tal fine si propone l'integrale sostituzione della Tabella A annessa al decreto legislativo n. 443 del 1992 ("Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria").
Qui di seguito si riporta la nuova tabella. Le variazioni in aumento, che riguardano il ruolo agenti/assistenti, sono indicate in neretto mentre è indicata in corsivo la dotazione vigente.
RUOLI |
QUALIFICHE |
DOTAZIONE ORGANICA |
||
|
|
UOMINI |
DONNE |
TOTALE |
RUOLO ISPETTORI |
SOSTITUTO COMMISSARIO |
590
|
50 |
640 |
ISPETTORE SUPERIORE |
3.100 |
450 |
3.550 |
|
ISPETTORE CAPO |
||||
ISPETTORE |
||||
VICE ISPETTORE |
||||
RUOLO SOVRINTENDENTI |
SOVRINTENDENTE CAPO |
4.820 |
480 |
5.300 |
SOVRINTENDENTE |
||||
VICE SOVRINTENDENTE |
||||
RUOLO AGENTI/ASSISTENTI |
ASSISTENTE CAPO |
28.597 (28.352)
|
3.063 (3.038)
|
31.660 (31.390) |
ASSISTENTE |
||||
AGENTE SCELTO |
||||
AGENTE |
||||
TOTALE |
41.150 (40.880) |
Articolo 17-bis, comma 2, lett. b), capoverso "961-sexies"
(Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia)
La disposizione autorizza l'assunzione straordinaria di complessive 1.574 unità delle Forze di polizia, negli anni dal 2022 al 2055, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
La disposizione - contenuta dall'articolo 17-bis introdotto dal Senato - autorizza l'assunzione straordinaria complessive 1.574 unità delle Forze di polizia, negli anni dal 2022 al 2055, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e non prima del 1° settembre di ciascun anno.
Siffatta assunzione è disposta con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008 (che per vari rinvii normativi richiama la previsione che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione sulla base del piano triennale dei fabbisogni, e con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze siano autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato).
Le assunzioni sono ripartite tra le diverse Forze secondo quanto scandito dalla seguente tabella:
Amministrazione e ruoli del personale |
Numero annuo di assunzioni straordinarie |
|||||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
Polizia di Stato |
||||||||||||
Ruolo degli Agenti e Assistenti che espletano funzioni di polizia |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
30 |
30 |
40 |
40 |
270 |
0 |
0 |
Arma dei carabinieri |
||||||||||||
Categoria ufficiali - ruolo normale |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 (fino al 2049 + 4 nel 2050) |
Categoria ufficiali - ruolo tecnico |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 (2 nel 2034) |
Categoria ufficiali - ruolo forestale |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 (fino al 2055) |
Contingente per la tutela dell’ambiente – ruolo ispettori |
25 |
80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Contingente per la tutela dell’ambiente – ruolo appuntati e carabinieri |
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Contingente per la tutela agroalimentare – ruolo ispettori |
|
34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Contingente per la tutela agroalimentare – ruolo appuntati e carabinieri |
|
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ruolo appuntati e carabinieri |
|
36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Guardia di finanza |
||||||||||||
Categoria ufficiali - ruolo normale |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
3 |
Categoria ufficiali - ruolo tecnico-logistico-amministrativo |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
0 |
0 |
Ruolo appuntati e finanzieri |
50 |
62 |
65 |
65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Polizia penitenziaria |
||||||||||||
Ruolo Agenti/Assistenti |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
70 |
0 |
Articolo 17-bis, comma 2, lett. b), capov. "961-septies"
(Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)
La disposizione autorizza l'assunzione straordinaria, aggiuntiva rispetto alle vigenti facoltà assunzionali, di 95 unità nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ed incrementa la dotazione organica del Corpo delle medesime unità.
La disposizione - introdotta dal Senato - autorizza assunzioni straordinarie aggiuntive rispetto alle facoltà assunzionali vigenti, nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Siffatta autorizzazione è per un contingente massimo di 95 unità.
Esse sono ripartite in:
65 unità nei ruoli iniziali del personale che espleta funzioni specialistiche;
30 unità nei ruoli iniziali dei direttivi che espletano funzioni tecnico-professionali.
Le assunzioni sono a decorrere dal 15 novembre di ciascun anno previsto, nel limite della dotazione del Fondo allestito per coprire le assunzioni di Forze di polizia e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previste dalle disposizioni recate dall'articolo 17-bis quale proposto dalla sede referente.
La modulazione delle assunzioni è congegnata nel modo che segue:
ü 9 unità per l'anno 2022, nel ruolo iniziale dei direttivi tecnico-professionali;
ü 8 unità per l'anno 2023, nel ruolo iniziale dei direttivi tecnico-professionali;
ü 28 unità per l'anno 2024, di cui: 13 unità nel ruolo iniziale dei direttivi tecnico-professionali; 7 unità nel ruolo iniziale dei piloti di aeromobile vigile del fuoco; 8 unità nel ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco;
ü 4 unità per l'anno 2025, di cui: 2 unità nel ruolo iniziale dei piloti di aeromobile vigile del fuoco; 2 unità nel ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco;
ü 13 unità per l'anno 2026, di cui: 7 unità nel ruolo iniziale dei piloti di aeromobile vigile del fuoco; 6 unità nel ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco;
ü 7 unità per l'anno 2029, nel ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco;
ü 6 unità per l'anno 2031, di cui: 2 unità nel ruolo iniziale dei piloti di aeromobile vigile del fuoco; 4 unità nel ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco;
ü 20 unità per l'anno 2032, di cui: 15 unità nel ruolo iniziale degli elisoccorritori vigili del fuoco; 5 unità nel ruolo iniziale dei sommozzatori vigili del fuoco.
Conseguentemente, la dotazione organica dei rispettivi ruoli, recata dalla Tabella A allegata al decreto legislativo n. 217 del 2005, è incrementata di un numero corrispondente di unità.
Ai fini delle assunzioni sopra ricordate, per il personale che espleti funzioni specialistiche - per le qualifiche iniziali di pilota di aeromobile vigile del fuoco, di specialista di aeromobile vigile del fuoco, di sommozzatore vigile del fuoco - l'assunzione avviene, prioritariamente, mediante concorso pubblico (rispettivamente, ai sensi degli articoli 33, 34 e 52 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005).
Qualora una volta esperito il concorso, rimangano posti vacanti, l'accesso alle qualifiche inziali di pilota di aeromobile vigile del fuoco, di specialista di aeromobile vigile del fuoco e di sommozzatore vigile del fuoco può avvenire mediante procedura selettiva interna (in conformità delle disposizioni vigenti relative all'accesso a quei ruoli: cfr. gli articoli 32 e 51 del decreto legislativo n. 217 del 2005, recante l'ordinamento giuridico del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).
Conseguentemente è autorizzata, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria di un numero equivalente di unità nella qualifica inziale del ruolo dei vigili del fuoco, con le decorrenze modulate secondo la scansione annuale sopra sunteggiata.
Ancora ai fini delle assunzioni sopra ricordate, per quanto concerne invece la copertura dei posti incrementali per la qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco, l'accesso è previsto avvenire mediante procedura selettiva interna (ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 217 del 2005 citato).
In tal caso l'assunzione conseguentemente autorizzata è per complessive 15 unità, si è ricordato (nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco).
Articolo 17-ter
(Assunzioni di personale amministrativo
del Ministero della giustizia)
L’articolo 17-ter, introdotto dal Senato, autorizza il Ministero della giustizia a procedere ad una serie di assunzioni di personale amministrativo.
L'articolo 17-ter, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, al comma 1, dispone l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di personale amministrativo, non dirigenziale, in numero non superiore alle 1.200 unità complessive da impiegare nell'Area II-F1.
Secondo quanto specificato dallo stesso articolo, le assunzioni in oggetto sono essenzialmente finalizzate a ridurre il ricorso ai contratti a termine e a valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, nonché a garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari.
Si tratta di procedure di reclutamento non concorsuali, infatti possono essere assunti solo coloro che posseggono i seguenti requisiti:
· risultino in servizio, successivamente alla data del 30 maggio 2022, con contratto a tempo determinato, presso l'amministrazione giudiziaria, con la qualifica di operatore giudiziario;
· siano stati reclutati a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure selettive pubbliche espletate dall'amministrazione giudiziaria;
· abbiano maturato alle dipendenze dell'amministrazione giudiziaria, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni senza demerito. Per coloro che abbiano maturato almeno dodici mesi di servizio alle dipendenze dell'amministrazione giudiziaria - precisa la disposizione - sono equiparati a tale servizio i periodi:
o di perfezionamento presso l’ufficio per il processo (num.2)[138];
o di perfezionamento del tirocinio formativo di cui all’articolo 37, comma 11, del d.l, 98/2011 (num 1);
o di proseguimento per il 2017 dei tirocini presso l'ufficio per il processo per coloro che hanno completato nel 2016 il tirocinio formativo presso tale ufficio ai sensi dell'articolo 1, commi 340-343, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (num. 3)
I commi da 340 a 343 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 hanno prolungato di ulteriori 12 mesi il periodo di perfezionamento che poteva essere svolto presso gli uffici giudiziari dai soggetti che avevano completato il tirocinio formativo presso i medesimi uffici: lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e disoccupati (i c.d. precari della giustizia). In particolare, il comma 340 autorizzava i soggetti che stavano svolgendo l’ulteriore periodo di perfezionamento (1.502 persone) a proseguire l’attività, dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio per altri 12 mesi (e dunque sino alla fine del 2017), nello stesso ufficio nel quale erano assegnati.
o di proseguimento per il 2018 dei tirocini presso l'ufficio per il processo per coloro che hanno completato nel 2017 il tirocinio formativo presso tale ufficio ai sensi dell'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (num. 4);
Il comma 1121 della legge di bilancio 2018 prorogava di un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2018, il periodo di perfezionamento che potevano svolgere presso gli uffici giudiziari coloro che avevano già concluso il tirocinio formativo e facevano parte dell’ufficio del processo.
o di attività di tirocinio e collaborazione presso gli Uffici giudiziari, attestate dai Capi degli Uffici medesimi, diversa da quelle indicate nei punti precedenti (num. 5).
Il personale così assunto, precisa il comma 2, è assegnato con immissione in ruolo non antecedente al 1° gennaio 2023, alla sede presso cui presta servizio alla data del 30 maggio 2022.
Resta fermo quanto disposto dall'articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il comma 5-bis - occorre ricordare - prevede che i vincitori dei concorsi debbano permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. L’assunzione avviene, nei limiti dell’attuale dotazione organica, anche in sovrannumero, riassorbibile con le successive vacanze, rispetto ai posti previsti per il profilo di operatore giudiziario nella pianta organica dei singoli uffici.
Per far fronte agli oneri assunzionali, al comma 3 viene autorizzata la spesa di euro 43.189.188 annui a decorrere dal 2023. Alla copertura di tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 860, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (comma 5).
Il richiamato comma 860 autorizza la spesa di euro 119.010.951 annui a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 854 (ovvero il Fondo per le assunzioni di personale destinato al finanziamento delle assunzioni di personale a tempo indeterminato).
Il comma 4 dell'articolo 17-ter poi, modificando il comma 858 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, autorizza per l'anno 2022 il Ministero della giustizia a indire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, un contingente di 120 unità di Area III, posizione economica F1, da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria.
Il comma 858, nella sua formulazione vigente, autorizza, al fine di garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari e di far fronte alle gravi scoperture di organico, il Ministero della giustizia, per l'anno 2021, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a indire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, un contingente di 1.231 unità di personale amministrativo non dirigenziale, così ripartito: 610 unità di Area II, posizione economica F1, 498 unità di Area II, posizione economica F2, e 123 unità di Area III, posizione economica F1, da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria.
Il comma 6 dell'articolo proroga poi sino al 31 dicembre 2022 la durata dei contratti a tempo determinato del personale assunto, ai sensi dell'articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nell'anno 2021. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 4.564.854 per l'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024 nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia (comma 7).
Occorre ricordare che il Piano nazionale di ripresa e resilienza individua nella lentezza nella realizzazione di alcune riforme strutturali, un limite al potenziale di crescita dell'Italia. La riforma del sistema giudiziario, incentrata sull'obiettivo della riduzione del tempo del giudizio, è inserita dal PNRR tra le c.d. riforme orizzontali, o di contesto, che consistono in innovazioni strutturali dell'ordinamento, tali da interessare, in modo trasversale, tutti i settori di intervento del Piano. Per realizzare questa finalità, il Piano prevede - oltre a riforme ordinamentali, da realizzare ricorrendo allo strumento della delega legislativa - anche il potenziamento delle risorse umane e delle dotazioni strumentali e tecnologiche dell'intero sistema giudiziario, al quale sono destinati specifici investimenti. Per ridurre la durata dei giudizi, il Piano si prefigge fra gli obiettivi anche: rafforzare la capacità amministrativa del sistema, per valorizzare le risorse umane, integrare il personale delle cancellerie, e sopperire alla carenza di professionalità tecniche, diverse da quelle di natura giuridica, essenziali per attuare e monitorare i risultati dell'innovazione organizzativa.
Articolo 18
(Pagamenti elettronici, fatturazione elettronica,
lotteria degli scontrini e superbonus)
L’articolo 18 introduce delle modifiche alla disciplina dei pagamenti elettronici, all’obbligo di fatturazione elettronica, al funzionamento della cosiddetta lotteria degli scontrini nonché alla disciplina del superbonus.
Il comma 01 stabilisce che i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare i pagamenti effettuati, oltra che con le carte di pagamento, anche con carte prepagate.
L’articolo anticipa al 30 giugno 2022 (rispetto al 1° gennaio 2023) l’entrata in vigore delle sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici (comma 1).
La norma estende, altresì, l’obbligo di fatturazione elettronica anche ai titolari di partita IVA in regime forfettario, finora esclusi, prevedendolo a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi superiori a euro 25.000, e per tutti gli altri dal 1° gennaio 2024 (commi 2 e 3).
Il comma 4, infine, introduce delle modifiche alla disciplina della trasmissione dei dati di pagamento elettronici prevedendo che gli intermediari che mettono a disposizione degli esercenti sistemi di pagamento elettronico siano tenuti a trasmettere all’Agenzia delle entrate, oltre alle commissioni addebitate, e i dati identificativi degli strumenti di pagamento, anche gli importi complessivi delle transizioni giornaliere effettuate mediante tali strumenti, sia nel caso in cui il soggetto che effettua il pagamento sia un consumatore finale (come già previsto dalla norma vigente) sia nel caso in cui si tratti di un operatore economico. In tal modo l’Agenzia sarà in grado di incrociare i dati di pagamento digitale con carta con quelli relativi agli scontrini elettronici emessi dagli esercenti, così da effettuare controlli di congruità tra scontrini emessi e pagamenti ricevuti.
Il comma 4-bis stabilisce delle modifiche alla disciplina della lotteria degli scontrini. In particolare, la norma individua nella persona fisica maggiorenne che effettua il pagamento elettronico per sé, per un componente del nucleo familiare o in forza di una rappresentanza, il soggetto che può partecipare all’estrazione. Inoltre, si riconosce la possibilità di disciplinare, con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, le modalità di svolgimento di lotterie degli scontrini, sia istantanee, sia differite, differenziate anche per le operazioni di estrazione, l'entità e il numero dei premi.
Infine, il comma 4-ter specifica le condizioni e i termini per avvalersi della detrazione prevista al 110 per cento (superbonus) per l’acquisto di immobili oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia con criteri antisismici ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (cd. sismabonus acquisti).
Preliminarmente si ricorda che l'articolo 15 del decreto-legge n. 179 del 2012, ha introdotto a decorrere dal 30 giugno 2014 (termine così modificato dall'articolo 9, comma 15-bis, del decreto-legge n. 150 del 2013) l’obbligo, gravante sui soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi anche professionali, di accettare pagamenti effettuati con carte di debito (c.d. obbligo di POS). Successivamente, la legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016) ha esteso l'obbligo per i commercianti e i professionisti di accettare pagamenti anche mediante carte di credito, oltre che di debito, tranne nei casi di oggettiva impossibilità tecnica. In seguito, l’articolo 19-ter del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, aveva modificato il richiamato articolo 15 inserendo un comma 4-bis che stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2023, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento da parte di un soggetto obbligato, si applica:
§ una sanzione di importa pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione;
§ le norme generali sulle sanzioni amministrative (di cui alla legge n. 689 del 1981), con riferimento alle procedure e ai termini, ad eccezione dell'articolo 16 che disciplina il pagamento in forma ridotta.
Viene dunque esclusa la possibilità, prevista in generale dalla legge n. 689/81 come alternativa alla contestazione della sanzione, di procedere al pagamento in misura ridotta (c.d. oblazione amministrativa). Tale istituto consente al contravventore, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, di pagare una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento.
Il comma 01, modificando l'articolo 15, comma 4, del decreto-legge n. 179 del 2012, estende per i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, l’obbligo di accettare come mezzo di pagamento le carte prepagate. Pertanto i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito, una carta di credito e alle carte prepagate.
Il comma 1 dell’articolo in esame anticipa il termine sopra citato del 1° gennaio 2023 a partire dal quale si applicano le richiamate sanzioni per la mancata accettazione dei pagamenti elettronici, stabilendo che la disciplina sanzionatoria si applica a decorrere dal 30 giugno 2022.
Si segnala che la misura in esame consegue il punto iii) del traguardo M1C1-103 previsto dal PNRR (da realizzarsi entro il secondo trimestre 2022) che richiedeva l'entrata in vigore di una riforma legislativa che garantisse sanzioni amministrative efficaci in caso di rifiuto da parte di fornitori privati di accettare pagamenti elettronici. A tale proposito nella relazione illustrativa che accompagna il testo si chiarisce che: considerata la scadenza al 30 giugno 2022 per il raggiungimento degli obiettivi fissati nella citata milestone del PNRR, la norma interviene sulla decorrenza di applicazione delle sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carta, sostituendo il richiamo al “1° gennaio 2023” con il “1° giugno 2022”. Tanto al fine di adeguarne l’operatività alle previsioni del PNRR.
Il comma 2 estende l’obbligo di fatturazione elettronica anche ad alcuni soggetti che nella previgente normativa ne erano esonerati.
A tale proposito si ricorda che con lettera protocollata dalla Commissione il 31 marzo 2021, il Governo italiano aveva chiesto l'autorizzazione di estendere l'ambito di applicazione della fatturazione elettronica al fine di includere i soggetti passivi che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese di cui all'articolo 282 della direttiva IVA. Su tale misura, la Commissione, il 5 novembre 2021 aveva elaborato una proposta di decisione che veniva successivamente adottata con la decisione di esecuzione (Ue) 2021/2251 (13 dicembre 2021) con la quale il Consiglio europeo ha autorizzato l’Italia ad estendere l’ambito di applicazione della fatturazione elettronica anche ai soggetti passivi che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese.
Successivamente nella Relazione per orientare le azioni del Governo volte a ridurre l’evasione fiscale da omessa fatturazione (pubblicata il 20 dicembre 2021, in attuazione del traguardo M1C1-101, e trasmessa all’Unione europea) che individua possibili misure da adottare per contrastare l’omessa fatturazione, si rappresenta che la mancata estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica ai soggetti che hanno aderito al cd. regime forfettario dà luogo a limitazioni nello svolgimento delle attività di analisi del rischio di evasione. Infatti, tali soggetti hanno raggiunto, nell'anno 2019, un numero pari circa 1,8 milioni e la mancanza delle informazioni relative alle operazioni attive dagli stessi effettuate produce un vulnus alle esigenze di completezza delle basi dati e limita l'attivazione di iniziative volte a stimolare la compliance. Inoltre, tenuto conto che la generalizzazione, a decorrere dal 1° gennaio 2019, dell'obbligo di utilizzo della fattura elettronica ha portato ad una riduzione del gap Iva, rispetto al 2018, di circa 2,4 punti percentuali, corrispondenti ad un recupero in termini monetari pari all'incirca a 3,5 miliardi di euro, l'ampliamento della platea dei soggetti sottoposti a tale adempimento potrebbe comportare un’ulteriore riduzione di detto gap. Ciò premesso, nella Relazione si sottolinea che si potrebbe abrogare il sesto periodo del comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 127 del 2015, così da eliminare l’esenzione dall'obbligo di fatturazione elettronica attualmente prevista a favore dei contribuenti in argomento.
Anche la Corte dei conti ha ripetutamente segnalato che “occorrerebbe, armonizzare le prescrizioni in materia di fatturazione elettronica di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 127 del 2015, superando gli esoneri attualmente previsti e, in particolare, quelli che riguardano la platea dei soggetti in regime forfettario che, pur non essendo tenuti alla liquidazione e dichiarazione Iva, sono già obbligati alla certificazione fiscale e, in quanto operanti nel commercio al dettaglio, rientrano nell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Ciò in considerazione del rilievo che assume, per il corretto funzionamento dell’intero sistema, la conoscenza completa degli scambi intercorsi tra tutti gli operatori economici. A questo riguardo, va considerato che il passaggio generalizzato alla fatturazione elettronica consentirebbe di gestire completamente in via informatizzata i processi di registrazione, liquidazione e dichiarazione Iva. Esso appare necessario, dunque, anche per consentire all’amministrazione fiscale di erogare i servizi di precompilazione delle dichiarazioni con il massimo dei benefici proprio nei confronti degli operatori in regime forfettario”.
In particolare il comma 2 modifica l’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 127 del 2015 sopprimendo la parte della norma che attualmente esonera dall'obbligo di fatturazione elettronica:
§ i soggetti in «regime di vantaggio» previsto per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 98 del 2011;
§ i soggetti forfettari, ovvero i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000, di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014;
§ le associazioni che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 398 del 1991 e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000.
Si ricorda che il sopra citato regime di vantaggio (imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali ridotta al 5 per cento) è riconosciuto a condizione che:
§ il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio della nuova attività, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
§ l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
§ qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro.
A partire dal 1° gennaio 2016 non è più possibile accedere al regime di vantaggio, in quanto è sostituito dal regime forfetario. Possono tuttavia permanere nel regime di vantaggio, purché in possesso dei requisiti, esclusivamente i contribuenti che già vi aderivano al 31 dicembre 2015, fino a completamento del quinquennio, ovvero fino al raggiungimento del 35° anno di età.
La disciplina del regime forfetario è riservata invece alle persone fisiche titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65mila euro e hanno sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori. In estrema sintesi, l’accesso a tale regime comporta i seguenti sconti fiscali:
§ determinazione agevolata del reddito imponibile mediante l’applicazione, ai ricavi conseguiti o compensi percepiti, di un coefficiente di redditività stabilito ex lege, con deduzione dei contributi previdenziali obbligatori, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico;
§ applicazione al reddito imponibile di un’unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale, Irap).
Infine si ricorda che il regime fiscale agevolativo recato dalla legge n. 398 del 1991 prevede per le società sportive dilettantistiche, che presentino determinate caratteristiche, la possibilità di esercitare l’opzione per vedersi applicate alcune modalità di determinazione forfetaria del reddito imponibile e dell’IVA, nonché previsioni di favore in materia di adempimenti contabili, di certificazione dei corrispettivi e dichiarativi. Per una panoramica completa delle misure agevolative si rinvia alla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 18 del 1° agosto 2018.
Si segnala che tale misura dà attuazione a quanto richiesto al punto V) del traguardo M1C1-103 previsto dal PNRR (da realizzarsi entro il secondo trimestre 2022) che prevedeva l'entrata in vigore di atti di diritto primario e derivato che attuino azioni complementari efficaci basate sul riesame di eventuali misure per ridurre l'evasione fiscale dovuta alla omessa fatturazione.
La fatturazione elettronica è un sistema digitale di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture che permette di abbandonare il supporto cartaceo e tutti i relativi costi di stampa, spedizione e conservazione. L' articolo 1, comma 209, legge n. 244 del 2007, ha introdotto l'obbligo di invio elettronico delle fatture alla PA, mentre il successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 55 del 3 aprile 2013 ha dato attuazione all'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti economici tra pubblica amministrazione e fornitori. In un'ottica di trasparenza, monitoraggio e rendicontazione della spesa pubblica: Ministeri, Agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza, a partire dal 6 giugno 2014, non possono più accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea. La stessa disposizione si applica, dal 31 marzo 2015, a tutte le altre pubbliche amministrazioni, compresi gli enti locali; le PA non possono pertanto procedere al pagamento, neppure parziale, fino all'invio del documento in forma elettronica.
La legge di delega fiscale (articolo 9, legge n. 23 del 2014) ha previsto di incentivare l'utilizzo della fatturazione elettronica: in attuazione di tali norme è stato emanato il Decreto Legislativo n. 127 del 2015, che consente ai contribuenti di usare gratuitamente il servizio per la generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate dal 1° luglio 2016. Dal 1° gennaio 2017, il Ministero dell'economia e delle finanze ha messo a disposizione dei soggetti passivi IVA il Sistema di Interscambio per la trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche. Dalla stessa data, chi effettua cessioni di beni e prestazioni di servizi (imprese, artigiani e professionisti) può trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, in sostituzione degli obblighi di registrazione.
La legge di bilancio 2018, in luogo del previgente regime opzionale, ha previsto sia nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio è effettuata tra due operatori Iva (operazioni B2B, cioè Business to Business), sia nel caso in cui la cessione/prestazione è effettuata da un operatore Iva verso un consumatore finale (operazioni B2C, cioè Business to Consumer) l'obbligo di emettere soltanto fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio a partire dal 1° gennaio 2019. Sono esonerati dal predetto obbligo coloro che rientrano nel regime forfetario agevolato o che continuano ad applicare il regime fiscale di vantaggio. In caso di violazione dell'obbligo di fatturazione elettronica la fattura si considera non emessa e sono previste sanzioni pecuniarie. Le regole per predisporre, trasmettere, ricevere e conservare le fatture elettroniche sono definite nel provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia delle entrate ha pubblicato per i contribuenti, all'interno della sezione tematica dedicata del sito internet, una nuova guida - pdf, in cui spiega come predisporre, inviare e conservare le proprie fatture. Il Decreto legislativo n. 148 del 13 dicembre 2018 (atto del Governo n. 49) ha recepito la direttiva 2014/55/UE relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici e in, particolare, le regole tecniche dello standard europeo (previste dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1870 della Commissione) integrandole con la disciplina nazionale.
Il comma 3 stabilisce che la disposizione di cui al comma 2 si applichi a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024, per i restanti soggetti (ovvero per le cosiddette micro-partite IVA). Conseguentemente, per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, le sanzioni di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai soggetti ai quali l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
Il comma 2 dell’articolo 6 richiamato prevede che il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all'inversione contabile è punito con sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.
Il comma 4 modifica l’articolo 22, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, sopprimendo il riferimento al comma 1-ter (ovvero alla cessione di beni e servizi nei confronti dei solo consumatori finali). Con la modifica introdotta gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento sono, pertanto, tenuti a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate, anche tramite la società PagoPA S.p.a., i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico messi a disposizione degli esercenti, nonché l'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi strumenti sia nei confronti dei consumatori finali sia degli operatori economici.
Ciò implica pertanto che siano trasmessi all’Agenzia delle entrate l’importo complessivo dei dati relativi degli importi incassati elettronicamente dagli esercenti e certificati tramite i registratori di cassa. In tal modo, l’Agenzia delle entrate è in grado di integrare tali dati con quelli delle commissioni addebitate all’esercente sulle transazioni effettuate tramite strumenti di pagamento elettronici in modo da riscontrare eventuali anomalie dalla mancata trasmissione di scontrini rispetto agli importi incassati con moneta elettronica.
A tale proposito si ricorda che l'articolo 22, ai commi 1 e 1-bis del D.L. 26/10/2019, n. 124 ha introdotto un credito d'imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate, per transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate, ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico tracciabili, a decorrere dal 1° luglio 2020.
Il comma 1-ter (inserito successivamente dall'art. 11-bis, comma 10, del decreto-legge n. 73 del 2021) stabilisce che tale credito d'imposta sia innalzato al 100 per cento delle commissioni maturate nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, nel caso in cui gli esercenti attività di impresa, arte o professione, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali, adottino strumenti di pagamento elettronico che consentano il collegamento con strumenti per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, nel rispetto delle regole tecniche concernenti tali forme di collegamento, stabilite dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 6 agosto 2021.
L’ultimo periodo del comma 5 prevede che gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento di cui ai commi 1 e 1-bis sono tenuti a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate, anche tramite PagoPA S.p.a., i dati richiesti per la fruizione del credito d'imposta relativo alle commissioni su pagamenti elettronici. Tali operatori sono tenuti altresì a trasmettere i dati identificativi dei medesimi strumenti di pagamento elettronico e l'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli strumenti di pagamento elettronico di cui al comma 1-ter ovvero quelli per cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali.
Si segnala che tale misura dà attuazione a quanto richiesto al punto V) del traguardo M1C1-103 previsto dal PNRR (da realizzarsi entro il secondo trimestre 2022) che prevedeva l'entrata in vigore di atti di diritto primario e derivato che attuino azioni complementari efficaci basate sul riesame di eventuali misure per ridurre l'evasione fiscale dovuta alla omessa fatturazione.
Il comma 4-bis, introdotto al Senato, reca delle modifiche ai commi 540 e 544, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), in materia di lotteria degli scontrini.
Si ricorda che con la pubblicazione del provvedimento congiunto dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'Agenzia delle entrate sono state fissate le regole per il funzionamento della lotteria. A partire dal 1° febbraio 2021 possono partecipare alla lotteria tutte le persone maggiorenni residenti in Italia che, fuori dall'esercizio di un'attività d'impresa, arte o professione, acquistano, pagando con mezzi elettronici, beni o servizi per almeno un euro di spesa presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi. Per partecipare è sufficiente mostrare il proprio codice lotteria al momento dell'acquisto (si tratta di un codice a barre e alfanumerico che si può ottenere inserendo il proprio codice fiscale sul Portale della lotteria (www.lotteriadegliscontrini.gov.it)). Se l'importo della spesa è almeno pari a 1 euro e il pagamento avviene tramite mezzi elettronici (carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate, carte e app connesse a circuiti di pagamento privativi e a spendibilità limitata), lo scontrino elettronico che l'esercente invia telematicamente produrrà un biglietto virtuale per ogni euro speso, fino a un massimo di 1.000 biglietti per ogni scontrino di importo pari o superiore a 1.000 euro. Ciascuno scontrino partecipa a una sola estrazione settimanale, a una sola estrazione mensile e a una sola estrazione annuale. Per ogni estrazione sono previsti premi sia per l'acquirente sia per l'esercente presso cui è avvenuto l'acquisto.
In particolare, la lettera a) del comma 4-bis sostituisce interamente il comma 540 e dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2021 le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano, esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico, acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, possono partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.
Il periodo successivo, come modificato, indica i nuovi requisiti necessari per partecipare alla lotteria. Tali requisiti rispetto al testo originario risultano più dettagliati e individuano specificatamente nella persona fisica maggiorenne che effettua il pagamento elettronico per sé stesso, per un componente del nucleo familiare o in forza di una rappresentanza, il soggetto che può partecipare all’estrazione.
Nel dettaglio, per partecipare all'estrazione è necessario che le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato procedano all’acquisto con metodi di pagamento elettronico di cui sono titolari, che traggano fondi detenuti su propri rapporti di credito o debito bancari o su rapporti intestati a componenti del proprio nucleo familiare certificato dal proprio stato di famiglia e costituito antecedentemente alla data di estrazione del premio ovvero che operino in forza di una rappresentanza rilasciata antecedentemente alla partecipazione, e che associno all’acquisto medesimo il proprio codice lotteria, individuato dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate.
L'esercente trasmette all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
Il testo originario del comma 540 precisava che per partecipare all'estrazione risultava necessario solamente che i contribuenti, al momento dell'acquisto avessero comunicato il proprio codice lotteria.
Si segnala che nella citata Relazione per orientare le azioni del Governo volte a ridurre l’evasione fiscale da omessa fatturazione la meccanica di partecipazione (“per partecipare all'estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell'acquisto, comunichino il proprio codice lotteria”) veniva indicata come un elemento frenante (“barriera all’ingresso”) e, pertanto, veniva prospettato un più agile sistema di validazione attraverso una APP di gioco.
L’ultimo periodo del comma 540, che non viene modificato, continua a prevedere che, a decorrere dal 1° marzo 2021, nel caso in cui l'esercente al momento dell'acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, la persona fisica può segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Tali segnalazioni sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate e dal Corpo della guardia di finanza nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione. I premi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.
La lettera b), modificando il sopra richiamato comma 544, stabilisce che con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, sono disciplinate le modalità tecniche di tutte le lotterie degli scontrini, sia istantanee sia differite, relative alle operazioni di estrazione, l'entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l’avvio e per l’attuazione delle lotterie.
La norma, pertanto, contrariamente al vecchio regime della lotteria, contempla la possibilità di introdurre lotterie degli scontrini sia istantanee, sia differite, anche differenziate per entità e numero dei premi.
Il comma 4-ter, introdotto al Senato, reca una modifica alla disciplina della detrazione al 110%-superbonus in particolare al comma 4 dell’articolo 119 del decreto n.34 del 2020 in materia di realizzazione di interventi di riduzione del rischio sismico e, come intervento trainato, di eliminazione delle barriere architettoniche, allorché eseguito congiuntamente agli interventi antisismici.
Per una ricostruzione dettagliata della materia si rinvia al dossier Il superbonus edilizia al 110 per cento - aggiornamento al decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 realizzato dal Servizio studi della Camera dei deputati.
La norma stabilisce che per gli interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico (commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63) l’aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022.
Erano stati sollevati dei dubbi in merito alla tempistica per l’applicazione della detrazione in caso di acquisto di immobili oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (cd. sismabonus acquisti) a cui aveva dato una prima risposta la circolare dell’Agenzia delle entrate n.30/2020. Successivamente anche attraverso un’interrogazione svolta nella VI Commissione finanze della Camera dei deputati era stata riproposta la questione in questi termini: “ non sembra chiaro se entro il termine del 30 giugno 2022 – data entro cui deve essere stipulato l'atto di compravendita dell'immobile oggetto dei lavori – sia necessario che l'immobile abbia ottenuto l'agibilità, a seguito della presentazione al comune della comunicazione di fine lavori e della segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità o se sia sufficiente che sia stato realizzato il collaudo statico con verifica del miglioramento sismico”.
Con la modifica in esame, si chiarisce che per gli acquirenti delle unità immobiliari che alla data del 30 giugno 2022 abbiano sottoscritto un contratto preliminare di vendita dell'immobile regolarmente registrato, che abbiano versato acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e maturato il relativo credito d'imposta, che abbiano ottenuto la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali, che abbiano ottenuto il collaudo degli stessi e l'attestazione del collaudatore statico che asseveri il raggiungimento della riduzione di rischio sismico e che l'immobile sia accatastato almeno in categoria F/4, l'atto definitivo di compravendita potrà essere stipulato anche oltre il 30 giugno 2022 ma comunque entro il 31 dicembre 2022.
Articolo 18-bis, commi 1 e 2
(Misure per favorire l’attuazione del PNRR)
L’articolo 18-bis – introdotto al Senato – autorizza, ai commi 1 e 2, per la realizzazione del programma di valutazione in itinere ed ex-post del PNRR, la spesa di 250.000 euro per il 2022 e 500.000 euro annui dal 2023 al 2028, da destinare alla stipula di convenzioni con università, enti e istituti di ricerca, nonché a borse di ricerca da assegnare tramite procedure competitive.
In particolare, il comma 1 dell’articolo 18-bis integra l’articolo 7, comma 2, del D.L. n. 77 del 2021, in tema di valutazione in itinere ed ex post del PNRR ad opera dell’Unità di missione presso il Dipartimento della Ragioneria generale del MEF. La norma in esame autorizza la spesa di 250.000 euro per il 2022 e 500.000 euro annui dal 2023 al 2028 per la realizzazione del programma di valutazione in itinere ed ex-post del PNRR, da destinare alla stipula di convenzioni con università, enti e istituti di ricerca, nonché a borse di ricerca da assegnare tramite procedure competitive.
L’Unità di missione è stata istituita dalla legge n. 178 del 2020, comma 1050, con il compito di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato a vario titolo coinvolte nel processo di attuazione del programma Next Generation EU. In particolare l’articolo 7, comma 2, del D.L. n. 77/2021 dispone che l’Unità di missione provvede, anche in collaborazione con le amministrazioni centrali, alla predisposizione e attuazione del programma di valutazione in itinere ed ex post del PNRR, assicurando il rispetto degli articoli 19 (Valutazione della Commissione) e 20 (Proposta della Commissione e decisione di esecuzione del Consiglio) del Regolamento (UE) 2021/241, nonché la coerenza dei relativi obiettivi finali e intermedi.
Si fa presente, inoltre, che al fine di avviare tempestivamente le procedure di monitoraggio degli interventi del PNRR nonché di esercitare la gestione e il coordinamento dello stesso, il comma 2 dell’art. 7 del D.L. 77/2021 ha autorizzato il MEF, per l'anno 2021, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale non dirigenziale di alta professionalità, da destinare ai Dipartimenti del tesoro e delle finanze del medesimo Ministero, pari a 50 unità, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F3, del comparto Funzioni centrali. Il reclutamento del suddetto contingente di personale è effettuato senza il previo svolgimento delle previste procedure di mobilità e mediante scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici.
Il comma 2 provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1 mediante la corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, dello stato di previsione del MEF, utilizzando parzialmente l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Articolo 18-bis, commi 3-6
(Misure riguardanti il partenariato pubblico privato)
I commi 3-6 dell’articolo 18-bis, introdotto dal Senato, obbligano le amministrazioni aggiudicatrici, interessate a sviluppare progetti di opere pubbliche secondo la formula del partenariato pubblico privato (PPP) di importo superiore ai 10 milioni di euro, a richiedere un parere preventivo al Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS), stabilendo altresì specifiche fasi procedurali riguardanti la presentazione e l’approvazione del parere preventivo, e prevedendo l’istituzione e la composizione di un apposito Comitato di coordinamento.
Parere preventivo per i progetti PPP (comma 3)
Il comma 3 obbliga le amministrazioni aggiudicatrici, interessate a sviluppare i progetti secondo la formula del partenariato pubblico privato (PPP) prevista dagli articoli 180 e seguenti del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016) di importo superiore ai 10 milioni di euro, a richiedere un parere preventivo al Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS).
Il parere preventivo è finalizzato alla valutazione della corretta impostazione di tali progetti, in particolare rispetto all'allocazione dei rischi ed alla contabilizzazione.
Il parere è emesso dal DIPE di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS), entro i successivi 45 giorni dall’invio della richiesta medesima, e non assume carattere vincolante per le amministrazioni richiedenti.
È facoltà dell'amministrazione aggiudicatrice discostarsi dal parere mediante provvedimento motivato che dia conto delle ragioni della scelta, nonché dell'interesse pubblico soddisfatto.
Fasi procedurali del parere preventivo (commi 4 e 5)
Il comma 4 stabilisce che la richiesta del suddetto parere preventivo precede la dichiarazione di fattibilità della relativa proposta di partenariato pubblico privato da parte dell'amministrazioni aggiudicatrice.
Il comma 5 prevede la sottoscrizione della richiesta del parere da parte dall'organo di vertice della medesima Amministrazione aggiudicatrice, che viene inviata al Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, allegando i seguenti documenti:
- progetto di fattibilità tecnico-economica della proposta;
- la bozza di convenzione;
- il piano economico-finanziario asseverato con formule visibili;
- la matrice dei rischi;
- la specificazione delle caratteristiche del servizio e della relativa gestione;
- nonché ogni ulteriore documentazione ritenuta utile alla formulazione di un parere.
Istituzione del Comitato di coordinamento (comma 6)
Per l’attuazione di quanto previsto dal comma 3 in merito al parere preventivo, il comma 6 istituisce un apposito Comitato di Coordinamento, mediante protocollo d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE).
Il Comitato in questione è composto da sei membri, di cui tre designati dal DIPE e tre dal Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
Il PPP è definito dall’art. 3, lettera eee), del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016) come il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un'opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connesso all'utilizzo dell'opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalità individuate nel contratto, da parte dell'operatore.
Il PPP, disciplinato dagli articoli 180-191 del Codice dei contratti pubblici, comprende una vasta gamma di modelli di cooperazione tra il settore pubblico e quello privato. Il ricorso al PPP, attraverso le sue diverse metodologie attuative può, in generale, essere evocato in tutti quei casi in cui il settore pubblico intenda realizzare un progetto che coinvolga un’opera pubblica, o di pubblica utilità, la cui progettazione, realizzazione, gestione e finanziamento – in tutto o in parte – siano affidati al settore privato.
Vantaggi
· Il settore privato è posto nelle condizioni di fornire le proprie capacità manageriali, commerciali ed innovative nella progettazione, finanziamento, costruzione e gestione di infrastrutture di pubblica utilità, ottenendone un ritorno economico. La fase di gestione dell’opera consente di generare i flussi di cassa necessari a rimborsare il debito contratto e remunerare gli azionisti;
· il settore pubblico trae beneficio, in termini economico-finanziari, dalla presenza dei privati, a parità di risorse pubbliche impegnate, per l’ottimizzazione dell’uso delle risorse disponibili capaci di generare un circolo virtuoso tra spesa pubblica e prestazioni di servizi pubblici (miglioramento dei servizi di pubblica utilità erogati a parità di spesa pubblica), oltre alla possibilità di incrementare la dotazione infrastrutturale del Paese.
Elementi caratterizzanti
· La partecipazione attiva del settore privato in tutte le fasi della realizzazione dell’infrastruttura e dell’erogazione dei relativi servizi;
· la durata del contratto, media-lunga, determinata in funzione dell’ammortamento dell’investimento o delle modalità di finanziamento;
· il finanziamento, tutto o in parte a carico del privato; eventuali meccanismi di finanziamento a carico della PA non possono superare il 49% del costo dell’investimento complessivo (off balance);
· analisi costi-benefici, ottimizzazione dei costi per il settore pubblico (value for money), da intendersi non solo come costo effettivo di realizzazione dell’infrastruttura, ma anche della gestione della stessa in funzione dei servizi da prestare all’utenza;
· l’allocazione dei rischi, prevede il trasferimento in capo al privato dei rischi sui quali ha il controllo diretto: rischio di costruzione (il completamento dell’investimento deve essere secondo tempi e caratteristiche stabilite nel contratto); rischio di disponibilità (l’opera deve essere pienamente fruibile per tutta la durata del contratto); rischio operativo (deve essere assicurato il livello qualitativo e quantitativo previsto per tutta la durata del contratto). Nel contratto sono disciplinati anche i rischi, che incideranno sui corrispettivi, non imputabili all’operatore economico, identificando il soggetto più idoneo a sopportarne gli effetti e in funzione dell’ottimizzazione della loro gestione;
· l’equilibrio economico-finanziario, coesistenza di convenienza economica (capacita? di creare valore nell’arco dell’efficacia del contratto e di generare un livello di redditività adeguato al capitale investito) e sostenibilità finanziaria (capacita? del progetto di generare dei flussi monetari sufficienti a garantire il rimborso dei finanziamenti). Nei casi in cui il progetto non generi flussi di cassa sufficienti, l’equilibrio economico-finanziario è raggiunto con il ricorso alla contribuzione pubblica.
Tipologie di interventi
· progetti dotati di una intrinseca capacità di generare reddito attraverso ricavi da utenza (“Opere calde”): i ricavi commerciali prospettici di tali progetti consentono al settore privato un integrale recupero dei costi di investimento nell’arco della vita della concessione. In tale tipologia di progetti, il coinvolgimento del settore pubblico si limita ad identificare le condizioni necessarie per consentire la realizzazione del progetto, facendosi carico delle fasi iniziali di pianificazione, autorizzazione, indizione dei bandi di gara per l’assegnazione delle concessioni e fornendo la relativa assistenza per le procedure autorizzative;
· progetti che richiedono una componente di contribuzione pubblica (“Opere tiepide”): è il caso di iniziative i cui ricavi commerciali da utenza sono di per sé stessi insufficienti a generare adeguati ritorni economici, ma la realizzazione dell’infrastruttura determina rilevanti benefici sociali che giustificano l’erogazione di una componente di contribuzione pubblica;
· progetti in cui il concessionario privato fornisce direttamente servizi alla Pubblica Amministrazione (“Opere fredde”): è il caso di tutte quelle opere pubbliche – scuole, carceri, ospedali, parcheggi senza tariffazione – per le quali il soggetto privato che le realizza e gestisce trae la propria remunerazione esclusivamente (o principalmente) da pagamenti effettuati dalla Pubblica Amministrazione su base commerciale.
Tipologie di Contratti
· Finanza di progetto (procedura che prevede la realizzazione di un progetto mediante modalità di finanziamento strutturato in grado di generare, nella fase di gestione, flussi di cassa sufficienti a rimborsare il debito contratto per la sua realizzazione e remunerare il capitale di rischio);
· Concessione di costruzione e gestione (progettazione, costruzione e gestione di un’opera pubblica o di pubblica utilità);
· Concessione di servizi (progettazione e gestione di un servizio eventualmente accompagnate dalla realizzazione di opere ad esso strumentali);
· Locazione finanziaria (Leasing) di opere pubbliche (realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità messa a disposizione dal privato al committente pubblico a fronte di un pagamento di un canone di locazione, dando la possibilità di esercitare, al termine del contratto, la facoltà di riscattare il bene stesso);
· Contratto di disponibilità (progettazione, realizzazione e gestione di un’opera pubblica o di pubblica utilità il cui corrispettivo consiste nell’erogazione da parte della stazione appaltante di una somma periodica e indicizzata a titolo di canone di disponibilità).
· Contratto di Efficientamento energetico (EPC) (correlazione tra pagamento e risultati in termini di incremento della prestazione energetica con rischio operativo in capo al fornitore di servizi).
Per approfondire si rinvia alla pagina dedicata al Partenariato pubblico privato (PPP) del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE).
Il comma 7 e 8 dell’articolo 18-bis – introdotto al Senato – prevede l’assunzione di personale per il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e per l’Agenzia delle entrate indicando la copertura finanziaria dell’intervento.
In particolare, il comma 7 dispone, per le finalità di cui al comma 3 e 6 (si veda la scheda a commento dei relativi commi), che il Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sia autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, 4 unità di personale da inquadrare nell'Area terza - posizione economica F1, con le medesime competenze.
Inoltre al fine di garantire anche il perseguimento degli obiettivi fissati dal PNRR (M1C1-112), l'Agenzia delle entrate è autorizzata, nei limiti dei posti disponibili della propria vigente dotazione organica, ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di personale corrispondente alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente già autorizzate o da autorizzare entro la data del 31 dicembre 2022 ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Il comma 4 dell’articolo 35 prevede che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento siano adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici.
L’obiettivo PNRR M1C1-112, richiede, per il suo consegumento, che entro il secondo trimestre del 2024, il personale dell'Agenzia delle Entrate sia aumentato di 4.113 unità, come indicato nel "Piano della performance 2021-2023". Si ricorda che nel mese di agosto 2021 l’Agenzia ha indetto una selezione pubblica per l’assunzione di 2320 unità per attività amministrativo-tributaria e di 100 unità col profilo professionale Funzionario informatico (analista dati fiscale, analista infrastrutture e sicurezza informatica in ambito fiscale e funzionario data scientist).
Il reclutamento del contingente di personale sopra descritto avviene mediante l'avvio di procedure concorsuali pubbliche, anche in deroga alle disposizioni in materia di concorso unico contenute nell'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 e a quelle in materia di procedure di mobilità, ovvero tramite lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici.
A tal fine, le risorse variabili dei Fondi delle risorse decentrate dell'Agenzia delle entrate relativi agli anni 2020 e 2021 sono incrementate, rispettivamente, di euro7.487.544 e di euro 4.004.709.
Quanto alla copertura finanziaria, il comma prevede che ai relativi oneri, pari a 7.487.544 euro per l'anno 2022 ed a 4.004.709 euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell'Agenzia delle entrate.
Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, indicata pari a 3.856.086 euro per l'anno 2022, ed a 2.062.426 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente.
Si tratta del fondo istituito dall’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7593), in termini di sola cassa, per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.
In coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza in relazione al potenziamento della riscossione nazionale, l'Agenzia delle entrate, limitatamente alle attività istituzionali da svolgere in sinergia con l'Agenzia delle entrate - Riscossione ai sensi dell'art. 1, comma 5-quater, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 può conferire fino a 3 incarichi dirigenziali a tempo determinato ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 165 del 2001, anche in eccedenza delle misure percentuali previste dal predetto articolo 19, comma 6, nei limiti dei posti disponibili della dotazione organica dei dirigenti dell'Agenzia delle entrate e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.
Il richiamato articolo 1, comma 5-quater dell decreto-legge n. 193 del 2016 stabilisce che Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate riscossione possono stipulare convenzioni e protocolli d’intesa che prevedano anche forme di assegnazione temporanea di personale da un’agenzia all’altra.
Il comma 8 provvede alla copetura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 7, pari a euro 94.009 per l'anno 2022 e a euro 188.018 a decorrere dal 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Articolo 18-bis, comma 9
(Concessioni autostradali e procedure CIPESS)
Il comma 9 dell’articolo 18-bis, introdotto dal Senato, esclude dalla applicazione delle norme previste nell’articolo 18-bis, le concessioni autostradali, nonché le procedure che prevedono l'espressione del Comitato Interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS).
Il comma 9 esclude dalla applicazione delle norme previste nell’articolo 18-bis le concessioni autostradali nonché le procedure che prevedono l'espressione del Comitato Interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS).
Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ha cambiato denominazione per effetto dell’art. 1-bis del D.L. 111/2019, in Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, e costituito in via permanente dal Ministro dell'economia e delle finanze, che ne è Vicepresidente, e dai Ministri per gli affari esteri, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del lavoro e delle politiche sociali e della transizione ecologica.
Per quanto riguarda le competenze del CIPESS, principalmente:
§ approva i singoli progetti del Programma delle Infrastrutture Strategiche – che nel Codice dei contratti pubblici viene sostituito dalle “opere prioritarie” inserite nel DPP – assegnando le relative risorse finanziarie;
§ assegna finanziamenti per determinate opere pubbliche, tra i quali gli “interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa” ex legge 26 febbraio 1992, n. 211, senza approvare i progetti;
§ esprime parere sulle Linee guida dei Ministeri in materia di valutazione delle opere pubbliche e l’approvazione dei relativi Documenti pluriennali di pianificazione (DPP), sui contratti di programma, i piani d’investimento e le convenzioni dei principali concessionari pubblici (Trenitalia, RFI, ANAS, ENAC) e privati (autostradali), gli aggiornamenti dei piani economico finanziari (PEF) dei concessionari autostradali e le operazioni di partenariato pubblico-privato;
§ approva il riparto di risorse finanziarie del Fondo Sviluppo e coesione (FSC – già Fondo Aree sottoutilizzate- FAS) e dei Fondi da questo alimentati che operano nei settori infrastrutture e mobilità, lavoro e politiche sociali, sostegno alle imprese, ricerca, innovazione tecnologica, ambiente, agricoltura, energia, sicurezza, istruzione, beni culturali;
§ approva i Piani operativi nell’ambito del FSC 2014-2020, i Patti di competenza territoriale (Patti per il Sud, Patti per le Città metropolitane, Patti per il Centro-Nord);
§ approva il Programma nazionale della ricerca, il Programma statistico nazionale, il Programma per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, il Programma per la sicurezza stradale, i Piani per la casa, gli aggiornamenti concernenti: il Piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione di gas a effetto serra; il Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica; la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile.
§ approva e/o finanzia gli strumenti di sostegno alle imprese ovvero Progetti di innovazione industriale, Pacchetti integrati di agevolazioni, Fondo per prevenire la delocalizzazione e approva misure relative all’internazionalizzazione delle imprese;
§ approva l’assegnazione di risorse e altre misure inerenti la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009;
§ approva il riparto di risorse finanziarie del Fondo Sanitario Nazionale, di quelle concernenti le misure compensative a favore dei siti che ospitano centrali nucleari ed impianti del ciclo del combustibile nucleare e quelle del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca da destinare anche a Contratti di sviluppo, di distretto e di filiera;
§ approva le relazioni concernenti l’attività relativa al Monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) e al Codice unico di progetto (CUP).
Diverse sono le norme che nella presente legislatura sono state emanate in tema di concessioni autostradali.
Con il decreto-legge n. 109/2018 (emanato per far fronte all'emergenza determinatasi in seguito al crollo del c.d. ponte Morandi) sono state dettate varie disposizioni, alcune delle quali incidono sulla normativa delle concessioni autostradali.
Si tratta in particolare dell'art. 16, comma 1, che amplia le competenze dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) nel settore delle concessioni autostradali, prevedendo che, oltre che per le nuove concessioni:
§ l'Autorità sia competente a stabilire i sistemi tariffari dei pedaggi anche per le concessioni richiamate nell'art. 43, comma 1 del D.L. 201/2011, cioè per gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali vigenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso (cioè al 28 dicembre 2011) nonché per quanto di competenza per gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali (secondo quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo);
§ gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali vigenti alla data di entrata in vigore del decreto (il riferimento è sempre al D.L. 201/2011, quindi al 28 dicembre 2011), laddove comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti ovvero ad aspetti di carattere regolatorio a tutela della finanza pubblica, siano trasmessi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al CIPE, sentita l'Autorità di regolazione dei trasporti per i profili di competenza.
Si interviene inoltre, tra l'altro, sul meccanismo di finanziamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti prevedendo che il contributo per il finanziamento ART sia versato, anziché dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati come previsto in precedenza, dagli operatori economici operanti nel settore del trasporto, prevedendo la possibilità di prevedere soglie di esenzione, che tengano conto della dimensione del fatturato.
Con il D.L. 32/2019 sono state dettate ulteriori disposizioni in materia di concessioni autostradali.
In particolare si ricordano:
§ la lettera bb) del comma 20 dell'art. 1, che ha differito al 31 dicembre 2020 il termine a decorrere dal quale scatta - per i titolari di concessioni già in essere alla data di entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici (cioè alla data del 19 aprile 2016);
§ l'obbligo di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica di una quota pari all'80% dei contratti di lavori, servizi e forniture (60% nel caso dei concessionari autostradali).
Si fa notare che il termine del 31 dicembre 2020 è stato peraltro ulteriormente prorogato (dapprima dall'art. 1, comma 9-bis, del D.L. 162/2019 e poi dall'art. 47-ter del D.L. 77/2021) fino al 31 dicembre 2022 per le concessioni in essere, ma non per le concessioni autostradali, per le quali è rimasto fermo il termine del 31 dicembre 2020.
§ - la lettera gg), numero 3), del comma 20 dell'art. 1, che, attraverso una completa riscrittura del comma 27-sexies dell'art. 216 del Codice, amplia la platea delle concessioni autostradali per le quali - in virtù della loro ravvicinata scadenza e della preponderanza economica dell'attività di gestione rispetto alla realizzazione di nuove opere o di interventi di manutenzione straordinaria - era previsto che il concedente potesse avviare le procedure di gara per l'affidamento della concessione autostradale sulla base del solo quadro esigenziale, limitatamente agli interventi di messa in sicurezza dell'infrastruttura esistente. Mentre il testo previgente individuava l'ambito di applicazione della norma nelle concessioni autostradali già scadute o in scadenza entro il 20 novembre 2017 (vale a dire 6 mesi dopo l'entrata in vigore del comma 27-sexies, introdotto nel testo del Codice dal D.Lgs. 56/2017) e per le quali il nuovo bando fosse pubblicato entro il 20 maggio 2019 (vale a dire 24 mesi dopo l'entrata in vigore del comma 27-sexies), il nuovo testo assoggetta alla disposizione in esame le concessioni in scadenza entro 36 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e per le quali il nuovo bando è pubblicato entro il 31 dicembre 2019. In realtà, la riscrittura non si limita ad una proroga dei termini, ma prevede anche che il riferimento (su cui si baseranno le procedure di gara per l'affidamento della nuova concessione) non sia più il quadro esigenziale ma il fabbisogno predisposto dal medesimo concedente. Viene altresì precisato che la nuova gara potrà essere basata anche su altri elementi (e non solo sul citato fabbisogno).
Si fa notare che il comma 21 dell'art. 1 del D.L. 32/2019 dispone che "Le disposizioni di cui al comma 20 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi".
Ulteriori disposizioni sono state previste dal D.L. 162/2019.
L'art. 13, comma 3, di tale decreto-legge (come modificato dall'art. 13, comma 5, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183) dispone che, per i concessionari il cui periodo regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza, il termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali relative all'anno 2020 e all'anno 2021 è differito sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economici finanziari predisposti in conformità alle delibere dall'Autorità di regolazione dei trasporti. L'aggiornamento dei piani economici finanziari presentati nel termine del 30 marzo 2020 è perfezionato entro e non oltre il 31 luglio 2021.
Su tale disposizione si è innestato l'art. 2, comma 1, del D.L. 121/2021, che – in considerazione dei provvedimenti di regolazione e limitazione della circolazione stradale adottati nel periodo emergenziale da COVID-19 e della conseguente incidenza di detti provvedimenti sulla dinamica dei transiti sulla rete autostradale – ha disposto il differimento dal 31 luglio 2021 al 31 dicembre 2021 del termine citato. Lo stesso comma precisa che le tariffe autostradali in questione non sono solo quelle degli anni 2020 e 2021 ma anche quelle relative a tutte le annualità comprese nel nuovo periodo regolatorio.
L'art. 24, comma 10-bis, del D.L. 4/2022, ha prorogato dal 31 dicembre 2021 al 31 ottobre 2022 la scadenza per il perfezionamento dell'aggiornamento dei piani economici finanziari.
Si ricorda inoltre che l'art. 35, comma 1, del D.L. 162/2019 ha introdotto una disciplina, derogatoria rispetto a quella prevista dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), finalizzata a regolare i casi di revoca, decadenza o risoluzione di concessioni di strade o di autostrade, ivi incluse quelle sottoposte a pedaggio.
L'art. 206, comma 7-bis, del D.L. 34/2020, ha disposto infine che, fino alla data del 31 dicembre 2021 (termine così fissato dall'art. 44, comma 8-ter, del D.L. 77/2021), al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture autostradali relative a una o più regioni, l'affidamento in house previsto dall'art. 178, comma 8-ter, del d.lgs. 50/2016 potesse avvenire anche in favore di società integralmente partecipate da altre pubbliche amministrazioni nelle forme previste dal d.lgs. 175/2016.
L’articolo 18-bis – introdotto al Senato – prevede, al comma 10, che le spese per acquisto di beni e servizi delle amministrazioni centrali dello Stato finanziate con risorse derivanti dal PNRR, da programmi cofinanziati dall’Unione europea e da programmi operativi complementari alla programmazione europea 2014/2020 e 2021/2027, non rilevano ai fini dell’applicazione dei relativi limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.
La disposizione mira a sottrarre alcune spese per l’acquisto di beni e servizi effettuati dalle amministrazioni centrali dello Stato dal computo rilevante ai fini della verifica del rispetto dei limiti di spesa posti alle medesime amministrazioni dalla normativa vigente, laddove esse siano finanziate con risorse provenienti:
1) dal Piano nazionale di ripresa e resilienza;
2) da programmi cofinanziati dall’Unione europea
3) dai programmi operativi complementari alla programmazione europea 2014/2020 e a quella relativa al periodo 2021/2027.
Si rammenta, a questo proposito, che l’articolo 1, commi 591 e 592, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020) ha previsto che, a fronte della cessazione dell’applicazione di una serie di disposizioni in materia di contenimento e riduzione della spesa disposta dal comma 590 (indicate nell’allegato A alla legge), le pubbliche amministrazioni[139] siano comunque tenute, a decorrere dal 2020, a contenere la spesa per l’acquisto di beni e servizi entro i livelli registrati mediamente negli esercizi finanziari dal 2016 al 2018. I suddetti vincoli di spesa non si applicano, a decorrere dall'esercizio 2021, alle spese di natura corrente del settore informatico dell'INPS.
Il comma 593 dispone che, fermo restando il principio dell'equilibrio di bilancio, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, il superamento del limite delle spese per acquisto di beni e servizi di cui al comma 591 è consentito in presenza di un corrispondente aumento dei ricavi o delle entrate accertate in ciascun esercizio rispetto al valore relativo ai ricavi conseguiti o alle entrate accertate nell'esercizio 2018. L'aumento dei ricavi o delle entrate può essere utilizzato per l'incremento delle spese per beni e servizi entro il termine dell'esercizio successivo a quello di accertamento[140].
È stato previsto, peraltro, che il superamento del limite di cui al comma 591 sia consentito per le spese per l'acquisto di beni e servizi del settore informatico finanziate con il PNRR, alle quali vanno ad aggiungersi – per effetto della disposizione di cui all’articolo 29 del decreto-legge n. 36/2022 in esame – le spese per l’acquisizione di servizi cloud infrastrutturali.
Un quadro sinottico di tutte le norme di contenimento della spesa pubblica delle pubbliche amministrazioni sono contenute nell’Allegato 1 alla Circolare del 19 maggio 2022, n. 23, di aggiornamento della precedente Circolare n. 26 dell’11 novembre 2021, che fornisce indicazioni per gli enti ed organismi pubblici vigilati dalle Amministrazioni centrali ai fini della predisposizione del bilancio di previsione 2022.
Nella Circolare, tra l’altro, si recano specifiche indicazioni in merito alle spese energetiche. Più precisamente, in ragione del rilevante rialzo dei prezzi applicato dai gestori dei servizi energetici, ferma restando la necessità di assicurare comunque il contenimento delle suddette spese, con la Circolare si consente “agli enti ed organismi pubblici rientranti nell’ambito di applicazione definito dalla legge, art. 1, commi 590 e ss., della legge n. 160/2019, di escludere, per l’anno 2022, dal limite di spesa per acquisto di beni e servizi individuato dall’art. 1, comma 591, della citata legge n. 160/2019, gli oneri sostenuti per i consumi energetici, quali per esempio energia elettrica, gas, carburanti, combustibili, ecc.”.
Pertanto, ai fini della determinazione del valore della spesa sostenibile per i beni e servizi, nel rispetto dei limiti consentiti, le voci di spesa relative ai suddetti consumi energetici, per l’esercizio 2022, non concorrono alla determinazione della base di riferimento della media dei costi per l’acquisizione di beni e servizi sostenuti nel triennio 2016-2018.
Per quanto concerne la provenienza delle risorse utilizzate per le spese volte all’acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni centrali, che consente a tali spese di non rilevare ai fini dell’applicazione dei limiti sopra menzionati, si rinvia al tema web sul PNRR, nonché alla sezione del portale della Documentazione parlamentare del sito istituzionale della Camera dei Deputati dedicato alle politiche pubbliche nel PNRR, e al tema web relativo ai fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020, curati dal Servizio Studi della Camera dei Deputati.
Il comma 10 dispone, infine, l’abrogazione dell’articolo 1, comma 24-quinquies, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181.
Si tratta della disposizione in base alla quale il Ministro, in ragione della particolare complessità della delega attribuita, può autorizzare il vice Ministro, in deroga al limite del contingente a questi riservato – pari, in base al comma 24-quater del decreto-legge medesimo, al contingente previsto per le segreterie dei Sottosegretari di Stato – e comunque entro il limite complessivo della spesa per il personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, a nominare:
- un consigliere giuridico, responsabile dei rapporti con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, o un altro soggetto esperto nelle materie delegate;
- un capo della segreteria, il quale coordina l’attività del personale di supporto;
- un segretario particolare;
- un responsabile della segreteria tecnica ovvero un altro esperto;
- un addetto stampa o un portavoce;
- un responsabile per gli affari internazionali, ove necessario in ragione delle peculiari funzioni delegate.
La disposizione di cui si propone l’abrogazione stabilisce, inoltre, che il vice Ministro, per le materie inerenti alle funzioni delegate dal Ministro, si avvale dell’ufficio di gabinetto e dell’ufficio legislativo del Ministero.
Articolo 18-bis, comma 11
(Assunzioni presso la Ragioneria generale dello Stato)
L’articolo 18-bis, comma 11, introdotto al Senato, autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze a reclutare a tempo indeterminato 50 unità di personale (Area III, posizione economica F1) per il rafforzamento delle articolazioni territoriali della Ragioneria generale dello Stato.
La norma in esame autorizza il MEF, per il biennio 2022-2023, a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 50 unità di personale da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici.
Le assunzioni sono volte a rafforzare, in particolare, le articolazioni territoriali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in relazione alle finalità previste dall'art. 8, comma 1, del D.L. n. 80 del 2021.
Si ricorda che l’articolo 8, comma 1, del D.L. n. 80 del 2021 in considerazione delle maggiori responsabilità connesse con le funzioni di supporto ai compiti di audit del PNRR assegnate alle Ragionerie territoriali dello Stato (RTS) ai sensi dell’articolo 7, del decreto-legge n. 77 del 2021 e del sostegno ai competenti uffici del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS) per l’attività di monitoraggio e controllo del PNRR, ha istituito sette posizioni dirigenziali di livello generale, destinate alla direzione delle Ragionerie territoriali di Milano, Venezia, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo, ed una posizione di funzione dirigenziale di livello non generale destinata alla Ragioneria territoriale di Roma, nell’ambito del Dipartimento RGS.
Per le assunzioni di cui al comma in esame è autorizzata la spesa di 1.175.111 euro per l'anno 2022 e di 2.350.222 euro annui a decorrere dall'anno 2023.
Alla copertura finanziaria dei suddetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito dello stato di previsione del MEF per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Articolo 18-bis, comma 12
(Oneri per la pubblicazione e la pubblicità legale
degli appalti pubblici)
Il comma 12 dell’articolo 18-bis, introdotto dal Senato, prevede la possibilità di imputare gli oneri di pubblicazione e pubblicità legale sostenuti dalle centrali di committenza in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC, a carico delle risorse disponibili a legislazione vigente ovvero delle risorse previste per l'attuazione degli interventi del PNRR.
Il comma 12 aggiunge il comma 7-bis all'articolo 48 del D.L. 77/2021, al fine di prevedere la possibilità di imputare gli oneri di pubblicazione e pubblicità legale, previsti dall'articolo 216, comma 11, del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016), sostenuti dalle centrali di committenza in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC, a carico delle risorse previste al comma 5 dell’articolo 10 del medesimo decreto-legge 77/2021.
L’art. 48 del D.L. n. 77/2021 (Governance del PNRR e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure) ha introdotto misure di semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea. In particolare, il comma 3 del citato art. 48 prevede che le stazioni appaltanti possano ricorrere alla procedura di cui all’art. 63 del D. Lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici) per i settori ordinari, e di cui all’art. 125, per i settori speciali – ossia alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara – nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l’applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nonché al Piano nazionale per gli investimenti complementari al medesimo PNRR e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea. Per approfondimenti si rinvia al commento all’art. 48 del D.L. 77/2021 contenuto nel relativo dossier.
L’art. 10, comma 5 del D.L. n. 77/2021 specifica che le amministrazioni coinvolte nell’attuazione degli interventi previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e dell'Unione europea 2014-2020 e 2021-2027, possono stipulare convenzioni, provvedendo a tale fine nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, ovvero con le risorse previste per l'attuazione degli interventi del PNRR o con le risorse indicate per l'assistenza tecnica nei programmi dell'Unione europea 2021/2027.
L’art. 216, comma 11, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) prevede in materia di pubblicità per gli avvisi e i bandi relativi al Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016) che gli avvisi e i bandi siano pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai contratti pubblici. Con la pubblicazione del D.M. 2 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017, la pubblicazione sui quotidiani degli avvisi e dei bandi, nonché degli avvisi relativi agli appalti aggiudicati, è effettuata per estratto, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla GUCE, ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini delle procedure di gara, e, per gli appalti di lavori di importo superiore a euro 500.000 e inferiore alla soglia comunitaria, entro cinque giorni dalla pubblicazione avente valore legale: per gli avvisi ed i bandi relativi ad appalti pubblici di lavori o di concessioni di importo compreso tra euro 500.000 e fino alla soglia comunitaria, per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti; per gli avvisi ed i bandi relativi ad appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo superiore alle soglie comunitarie, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti.
Articolo 18-ter
(Disposizioni in materia di gioco pubblico)
L’articolo 18-ter proroga fino al 30 giugno 2024 il termine di scadenza previsto per le concessioni in materia di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi gli eventi simulati, confermando la misura degli oneri concessori (comma 1). Il comma 2 rinvia a un provvedimento del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per l'individuazione degli apparecchi meccanici ed elettromeccanici ai quali non si applicano le disposizioni riguardanti le verifica tecnica di conformità da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Il comma 3 integra la dotazione del Fispe e ai relativi oneri si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1 (comma 4).
L''articolo 18-ter in esame è stato inserito in prima lettura dal Senato.
In particolare, il comma 1, nelle more dell'approvazione e attuazione del disegno di legge di riordino del settore giochi, previsto dal Documento di economia e finanza (DEF) 2021 quale collegato a completamento della manovra di bilancio 2022-2024, nel rispetto delle esigenze di continuità delle entrate erariali, il termine di scadenza previsto per le concessioni in materia di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi gli eventi simulati, è prorogato a titolo oneroso fino al 30 giugno 2024.
La misura degli oneri concessori dovuti, a decorrere dal 30 giugno 2022, da versare in due rate annuali scadenti il 30 aprile ed il 31 ottobre, è confermata pari a quella definita dall'articolo 1, comma 1048, della legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017).
Il citato articolo 1, comma 1048, della legge di bilancio 2018 fissa la misura degli oneri concessori in euro 7.500 per diritto afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati, e euro 4.500 per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici.
Il comma rinvia a un provvedimento del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per la definizione degli obblighi, per i concessionari, di presentazione di adeguate garanzie economiche, proporzionate alla nuova definizione dei termini temporali.
Il comma 2 modifica l'articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto n. 773 del 1931), aggiungendo, dopo la lettera c-ter), la lettera c-quater).
Il suddetto articolo 110, comma 7, del regio decreto n. 773 del 1931 elenca gli apparecchi da considerarsi per il gioco lecito:
a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;
c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro;
c-bis) quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;
c-ter) quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo.
Ai sensi della nuova lettera c-quater) del medesimo comma 7, con provvedimento del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 15 novembre di ogni anno, sono individuati gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui alla lettera c-bis) che non distribuiscono tagliandi e di cui alla lettera c-ter), basati sulla sola abilità, fisica, mentale o strategica, o che riproducono esclusivamente audio e/o video o siano privi di interazione con il giocatore, ai quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38, commi, 3 e 4, della legge finanziaria 2001 (legge n. 388 del 2000).
Il sopra menzionato articolo 38 della legge finanziaria 2001 stabilisce, al comma 3, che gli importatori e i produttori degli apparecchi e dei congegni di cui all'articolo 110, commi 6, lettera a) e 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto n. 773 del 1931), e successive modificazioni, presentano un esemplare di ogni modello di apparecchio o congegno che essi intendono produrre o importare al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per la verifica tecnica della loro conformità alle prescrizioni stabilite con l'articolo 110, commi 6 lettera a) e 7, del predetto testo unico, e della loro dotazione di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilità delle caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, con l'impiego di programmi o schede che ne bloccano il funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa, con l'impiego di dispositivi che impediscono l'accesso alla memoria.
La verifica tecnica vale altresì a constatare che la manomissione dei dispositivi ovvero dei programmi o delle schede, anche solo tentata, risulta automaticamente indicata sullo schermo video dell'apparecchio o del congegno ovvero che essa è dagli stessi comunque altrimenti segnalata. La verifica tecnica vale inoltre a constatare la rispondenza delle caratteristiche tecniche, anche relative alla memoria, delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, dei dispositivi di sicurezza, propri di ciascun apparecchio e congegno, ad un'apposita scheda esplicativa fornita dal produttore o dall'importatore in relazione all'apparecchio o al congegno sottoposto ad esame. Dell'esito positivo della verifica è rilasciata apposita certificazione.
Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può stipulare convenzioni per l'effettuazione della verifica tecnica.
Ai sensi del comma 4, inoltre, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato rilascia nulla osta ai produttori e agli importatori degli apparecchi e dei congegni di cui all'articolo 110, commi 6 lettera a) e 7, del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, nonché ai loro gestori.
Per tali apparecchi resta fermo, comunque, l'obbligo di versamento dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 14-bis, comma 5, del D.P.R. n. 640 del 1972. A tal fine, con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 7-ter) dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono previsti specifici obblighi dichiarativi.
Il menzionato articolo 14-bis del D.P.R: n. 640 del 1972 stabilisce che per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e successive modificazioni, il pagamento delle imposte, determinate sulla base dell'imponibile medio forfetario annuo di cui ai commi 2 e 3, è effettuato in unica soluzione, con le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, e successive modificazioni, entro il 16 marzo di ogni anno ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione per gli apparecchi e congegni installati dopo il 1° marzo. A decorrere dal 1° gennaio 2004, le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano, esclusivamente, agli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 7, del citato testo unico.
Per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti la misura dell'imponibile medio forfetario annuo è, per l'anno 2004 e per ciascuno di quelli successivi, prevista in:
a) 1.800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera a) del predetto comma 7 dell'articolo 110;
b) 2.500 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera b) del predetto comma 7 dell'articolo 110;
c) 1.800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera c) del predetto comma 7 dell'articolo 110.
Entro il 30 giugno 2004 sono individuati, con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, uno o più concessionari della rete o delle reti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni. Tale rete o reti consentono la gestione telematica, anche mediante apparecchi videoterminali, del gioco lecito previsto per gli apparecchi di cui al richiamato comma 6. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono dettate disposizioni per l'attuazione del presente comma.
Ai sensi del comma 5, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato entro il 31 gennaio dell'anno cui gli stessi si riferiscono, possono essere stabilite variazioni degli imponibili medi forfetari di cui ai commi 2 e 3, nonché stabilita forfetariamente la base imponibile per gli apparecchi meccanici o elettromeccanici, in relazione alle caratteristiche tecniche degli apparecchi medesimi.
Il comma 3 integra il fondo per interventi strutturali di politica economica (Fispe) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004 per l'importo di euro 31.761.000 per l'anno 2022, di euro 63.522.000 per il 2023 e di euro 31.761.000 per il 2024.
Il comma 4, infine, stabilisce che all'onere derivante dal comma 3, corrispondente alle somme ivi indicate, si provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 1.
Articolo 19
(Portale nazionale del sommerso)
Il comma 1 dell’articolo 19 prevede l'istituzione di un portale nazionale, gestito dall'Ispettorato nazionale del lavoro e denominato Portale nazionale del sommerso (PNS), in cui confluiscono i verbali ispettivi ed ogni altro provvedimento consequenziale all'attività di vigilanza in materia di lavoro sommerso e di lavoro e legislazione sociale; il portale sostituisce le attuali forme di condivisione di dati, inerenti alla suddetta attività, tra Ispettorato nazionale del lavoro, INPS ed INAIL e concerne gli atti summenzionati emessi dal medesimo Ispettorato e dal personale ispettivo dell'INPS, dell'INAIL, dell'Arma dei Carabinieri[141] e della Guardia di finanza. Il successivo comma 2 reca la quantificazione dell'onere finanziario derivante dal comma 1 e la relativa copertura.
Il portale in esame viene istituito ai fini di un'efficace programmazione dell'attività ispettiva e del monitoraggio del fenomeno del lavoro sommerso.
Nell'ambito del portale rientrano anche gli atti relativi a eventuali contenziosi instaurati con riferimento ai verbali suddetti.
Si ricorda che la norma finora vigente - oggetto della novella sostitutiva di cui alla lettera a) del presente comma 1[142] - ha previsto la costituzione - con un decreto ministeriale[143] - di una banca dati telematica, che raccogliesse le informazioni concernenti i datori di lavoro interessati da atti di vigilanza del suddetto Ispettorato nazionale e del personale ispettivo di INPS ed INAIL, nonché le informazioni e gli approfondimenti sulle dinamiche del mercato del lavoro e su tutte le materie oggetto di aggiornamento e di formazione permanente del personale ispettivo; sulla base di tale previsione, come ricorda la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto[144], è stata costituita "la cosiddetta Banca dati aziende ispezionate (BDAI)", comprendente "i soli dati relativi agli accertamenti dell'Ispettorato, di INPS e INAIL e non anche della Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri"; la medesima relazione illustrativa osserva che "nella BDAI non confluiscono tutti gli atti successivi alla chiusura degli accertamenti, in particolare relativi al contenzioso, che possono rappresentare un elemento di assoluta utilità sia per conoscere il pregresso sanzionatorio di determinate realtà imprenditoriali, sia per condividere gli orientamenti giurisprudenziali, fra tutte le amministrazioni interessate, in ordine a determinati illeciti".
La suddetta norma finora vigente disponeva altresì che alla banca dati ivi prevista avessero accesso esclusivamente le suddette tre amministrazioni partecipanti all'alimentazione della medesima.
Si valuti l'opportunità di chiarire i termini e i limiti di accessibilità al portale nazionale di cui al presente articolo 19, comma 1.
Si ricorda altresì che la disciplina del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) prevede[145] che esso comprenda un'apposita sezione, dedicata alle sanzioni irrogate nell'ambito della vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro[146]. Tale sezione del SINP, che è alimentata anche da amministrazioni, quali le aziende sanitarie locali, che non sono oggetto del Portale nazionale del sommerso, rimane come una modalità di condivisione a sé stante e parallela (rispetto al portale in esame).
Il comma 2 del presente articolo 19 quantifica l'onere finanziario derivante dall'istituzione del portale in 5 milioni di euro per il 2022 e in 0,8 milioni annui a decorrere dal 2023 e provvede alla relativa copertura; a quest'ultimo fine, si prevedono:
- la riduzione, nella misura di 3 milioni per il 2022 e di 0,8 milioni annui a decorrere dal 2023, dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali del fondo speciale di parte corrente - fondo destinato alla copertura degli oneri di parte corrente derivanti dai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento -;
- la riduzione, nella misura di 2 milioni per il 2022, del fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della L. 30 dicembre 2021, n. 234 (fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e destinato alla copertura finanziaria di prestazioni di integrazione salariale, disposte da successivi interventi normativi in relazione ai differenti impatti nei settori produttivi della crisi epidemiologica da COVID-19).
L’articolo proroga dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 il termine a partire dal quale acquistano efficacia le disposizioni che consentono anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare le dichiarazioni sostitutive (le cosiddette autocertificazioni) riguardanti gli stati, le qualità personali e i fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
La proroga interviene sulla decorrenza delle disposizioni del decreto-legge n. 5 del 2012, articolo 17, comma 4-bis e comma 4-ter, originariamente fissata dal comma 4-quater del medesimo articolo 17 al 1° gennaio 2013.
Tali disposizioni sono finalizzate alla equiparazione dello straniero regolarmente soggiornante in Italia con il cittadino italiano, per quanto concerne l’utilizzo delle dichiarazioni sostitutive, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
In particolare, il comma 4-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 5/2012 ha modificato la disposizione (di cui all’articolo 3, comma 2, del DPR 445/2000, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) che consente ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione e regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 46 (relativo alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni) ed all'articolo 47 (relativo alle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà) del citato Testo unico, limitatamente - si è ricordato - agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.
In base a tale ultima disposizione, che fa salve le norme speciali, devono essere utilizzate le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione quali, ad esempio, il certificato del casellario giudiziale ed il certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso (articolo 16, del novellato DPR 349/99), la certificazione attestante la conformità ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativo dell'alloggio i uso (articoli 29, comma 3 e 30 del novellato decreto legislativo 286/98), la certificazione attestante l'iscrizione nelle liste o nell'elenco anagrafico finalizzato al collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione (articolo 22, comma 11 del novellato decreto legislativo 286/98 ed articolo 37, comma 5, del novellato DPR 394/99), la certificazione attestante l'iscrizione ovvero la frequenza ad u corso di studio per il rinnovo del permesso di soggiorno per studio (articolo 39, comma 3 del novellato decreto legislativo 286/98 ed articolo 46 del novellato DPR 394/99) (Circolare Ministero dell’interno 24 gennaio 2012).
La modifica apportata dal DL 5/2012 ha eliminato ogni riferimento all’applicazione, in materia di autocertificazione, di speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.
In via analoga, il comma 4-ter dell'articolo 17 del medesimo D.L. 5/2012 è intervenuto sulla disposizione speciale prevista dal regolamento di attuazione del testo unico in materia di immigrazione (DPR 394/1999, art. 2, comma 1), che riconosce ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti il diritto di utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui sopra, fatte salve le disposizioni del Testo unico in materia di immigrazione (D.Lgs. 286/1999) o del regolamento di attuazione che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti.
Anche in tal caso, è stato soppresso il riferimento all’applicabilità di disposizioni speciali contenute nella normativa di settore.
Il comma 4-quater ha indicato la decorrenza delle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter dal 1° gennaio 2013.
Tale termine è stato prorogato più volte:
al 30 giugno 2014 dal D.L. 150/2013;
al 30 giugno 2015 dal D.L. 119/2014;
al 31 dicembre 2015 dal D.L. 192/2014;
al 31 dicembre 2016 dal D.L. 210/2015;
al 31 dicembre 2017 dal D.L. 244/2016;
al 31 dicembre 2018, dalla L. 205/2017;
al 31 dicembre 2019, dalla L. 145/2018;
al 31 dicembre 2020 dal D.L. 162/2019;
al 31 dicembre 2021 dal D.L. 183/2020;
al 30 giugno 2022 dal D.L. 228/21.
Il comma 4-quinquies, demanda ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, l’individuazione delle modalità per l'acquisizione, attraverso sistemi informatici e banche dati, dei certificati del casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio.
L’articolo 20 prevede che l'INAIL promuova appositi protocolli di intesa, relativi alla sicurezza sul lavoro, con grandi gruppi industriali e altre imprese che siano impegnati nell'esecuzione di interventi oggetto del Piano nazionale di ripresa e resilienza; la riformulazione operata dal Senato prevede che tali protocolli siano promossi anche con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
L'articolo in esame indica (in un elenco non avente carattere tassativo) come possibili contenuti dei protocolli:
- la definizione di programmi straordinari di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, i quali, fermi restando gli obblighi formativi a carico del datore di lavoro, mirino a qualificare ulteriormente le competenze dei lavoratori nei settori contraddistinti da maggiore crescita occupazionale in ragione degli investimenti programmati;
- la definizione di progetti di ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche (ai fini del miglioramento degli standard di salute e sicurezza sul lavoro) in materia, tra l’altro, di robotica, esoscheletri[147], sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro, materiali innovativi per l’abbigliamento lavorativo, dispositivi di visione immersiva e per la "realtà aumentata"[148];
- la previsione dello sviluppo di strumenti e modelli organizzativi avanzati di analisi e gestione dei rischi per la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, inclusi i rischi da interferenze generate dalla compresenza di lavorazioni;
- la previsione di iniziative congiunte di comunicazione e promozione della cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
L'articolo in esame reca altresì le clausole di invarianza degli oneri di finanza pubblica.
Riguardo alle varie risorse finanziarie presenti per l'anno 2022 nel bilancio dell'INAIL si rinvia alla relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto[149].
Articolo 21, commi 1 e 2
(Utilizzo di economie degli Investimenti del PNRR)
L’articolo 21 disciplina l’utilizzo delle eventuali economie realizzate nell’ambito dell’attuazione delle misure previste dal PNRR, prevedendo, in particolare, che le amministrazioni titolari possono destinare le eventuali risorse non assegnate in esito alle procedure di selezione dei progetti al finanziamento dei Progetti Bandiera proposti dalle Regioni e dalle Province autonome, all’interno delle stesse missioni e componenti del Piano, nel rispetto del vincolo di territorialità delle risorse e di destinazione di almeno il 40 per cento alle regioni del Mezzogiorno. Alla realizzazione dei Progetti Bandiera possono concorrere le risorse afferenti ai Piani di sviluppo e coesione 2021-2027.
In particolare, il comma 1 dà facoltà alle amministrazioni titolari degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza di poter destinare eventuali risorse delle missioni e componenti del Piano non assegnate, in esito alle procedure di selezione dei progetti, al finanziamento dei Progetti Bandiera (di cui all’articolo 33, comma 3, lettera b), del decreto-legge n. 152 del 2021) proposti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano all’interno delle stesse missioni e componenti del Piano, in coerenza con le relative condizionalità e previa individuazione del contributo di tali progetti ai traguardi e obiettivi già fissati per le stesse.
I Progetti Bandiera sono progetti aventi particolare rilevanza strategica, elaborati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, con il supporto del Nucleo PNRR Stato-Regioni[150]. Il 13 aprile 2022 è stato sottoscritto un Protocollo di intesa tra il Ministro per Affari Regionali e le Autonomie e gli altri ministri titolari di investimenti PNRR di interesse regionale, il quale stabilisce le modalità di collaborazione per l’elaborazione dei 21 Progetti Bandiera, uno per ogni Regione e Provincia Autonoma, per facilitare la loro realizzazione e monitorarne l’attuazione. Questi sono finanziabili con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché con ulteriori risorse che l’Amministrazione titolare individui tra quelle nella sua disponibilità a legislazione vigente. Con il citato protocollo, i ministri si sono impegnati a lavorare congiuntamente al fine di favorire l’individuazione dei potenziali “Progetti Bandiera” secondo i Target e le Milestone individuati dal PNRR, e ad assicurare il supporto tecnico necessario alle Regioni e Province autonome per la definizione dei Progetti Bandiera. Il Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie (DARA), per mezzo del Nucleo PNRR Stato-Regioni, anche attraverso la costituzione di appositi tavoli tematici di coordinamento, favorirà l’individuazione e la verifica della coerenza delle proposte dei Progetti Bandiera con le missioni e gli investimenti del PNRR e, in caso di esito positivo, potrà supportare la regione/provincia autonoma interessata nel confronto con l’amministrazione titolare della linea di intervento del PNRR. La regione/provincia autonoma, quindi, presenta la proposta di Progetto Bandiera all’amministrazione centrale titolare del PNRR. Il protocollo istituisce anche un Comitato di coordinamento e monitoraggio, formato da tre rappresentanti del DARA e un rappresentante per ciascuno degli altri ministeri interessati. Protocolli bilaterali sono stati successivamente sottoscritti dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie con il Ministro della salute e con il Ministro per la transizione ecologica, per la elaborazione di Progetti Bandiera negli ambiti di rispettiva competenza.
Per la definizione delle modalità attuative dei Progetti Bandiera, si prevede la sottoscrizione di appositi protocolli o Accordi operativi trilaterali tra il Ministero degli Affari Regionali e delle Autonomie, l’Amministrazione titolare dell’intervento e la Regione o Provincia Autonoma proponente del progetto.
La facoltà di destinazione delle eventuali risorse del PNRR non assegnate al finanziamento dei citati Progetti bandiera è subordinata, peraltro, al rispetto del vincolo di cui all’articolo 2, comma 6-bis del decreto-legge n. 77/2021, che prevede la destinazione di almeno il 40 per cento delle risorse territorializzabili del PNRR alle regioni del Mezzogiorno. L’allocazione di tali risorse deve riguardare, inoltre, le stesse aree territoriali alle quali le risorse non assegnate erano originariamente destinate, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR.
L’articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge n. 77/2021 stabilisce, a tal proposito, che le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR assicurino, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del Piano, che almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza e salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR. Il rispetto di tale vincolo è verificato dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso l’esame dei dati rilevati dal sistema di monitoraggio attivato dal Servizio centrale per il PNRR. Ove necessario, il predetto Dipartimento sottopone eventuali casi di scostamento dall’obiettivo alla Cabina di regia, la quale adotta le occorrenti misure correttive e propone eventuali misure compensative.
La disposizione, inoltre, fa espressamente salva la normativa in materia di utilizzo delle economie di progetto e delle risorse disponibili per la compensazione degli oneri derivanti dall’incremento dei prezzi dei materiali necessari alla realizzazione delle opere.
Si ricorda che, nella materia dei contratti pubblici, con il termine "economie" si indicano le risorse derivanti dai diversi risparmi verificatisi nelle previsioni di costo effettuate nel corso della vita del progetto, sostanzialmente dovuti a ribassi in sede di gara, scostamenti di segno positivo desunti dalla contabilità delle opere eseguite, o risorse eccedenti il fabbisogno finanziario desunto dal quadro economico del progetto esecutivo, rispetto al costo del progetto indicato da precedenti livelli di progettazione.
Il riutilizzo delle economie è possibile nel rispetto e nei limiti dettati dalle disposizioni previste dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 152/2016) e dalle relative norme di attuazione (si ricorda in proposito che sono ancora applicabili, ai sensi della disposizione transitoria recata dall’art. 216, comma 4, del medesimo Codice, le disposizioni dell’abrogato regolamento di attuazione del precedente Codice dei contratti recato dal D.P.R. 207/2010).
Relativamente alle risorse disponibili per la compensazione degli oneri derivanti dall’incremento dei prezzi dei materiali necessari alla realizzazione delle opere, nella risposta all’interrogazione 4-09185, resa nella seduta del 21 luglio 2021, viene sottolineato che, per “i contratti affidati sulla base del decreto legislativo n. 50 del 2016, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente ma non è previsto un sistema di adeguamento prezzi come avveniva nel precedente codice”. In ragione di ciò e della particolare situazione dei prezzi che si è venuta a creare a partire dal 2021, sono state introdotte disposizioni finalizzate a consentire il citato adeguamento per i contratti aggiudicati sulla base del vigente codice (si ricordano in particolare l’art. 1-septies del D.L. 73/2021, l'art. 29 del D.L. 4/2022, l’art. 25 del D.L. 17/2022 e l’art. 23 del D.L. 21/2022[151]).
Merita segnalare, in particolare, che il comma 8 dell'art. 29 del D.L. 4/2022, in merito alle risorse da utilizzare ai fini della compensazione delle variazioni di prezzo, dispone che fino al 31 dicembre 2026, in caso di insufficienza delle risorse "a disposizione della stazione appaltante" (per la precisione quelle indicate dal comma 7 del medesimo articolo) e limitatamente alle opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento della compensazione si provvede, nel limite del 50% delle risorse annualmente disponibili e che costituiscono limite massimo di spesa annuale, a valere sulla dotazione del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche (di cui all'art. 7 del D.L. 76/2020). Tale fondo, in virtù del successivo comma 10, è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2024, interamente destinati alle compensazioni in questione per le opere pubbliche indicate al comma 8. Un ulteriore incremento del citato fondo (per un importo di 200 milioni di euro per l'anno 2022) è previsto dall’art. 23 del D.L. 21/2022 (in corso di conversione).
Nel comunicato n. 75 del 2 maggio 2022, inoltre, si dà conto delle misure approvate dal Consiglio dei ministri in un D.L. di prossima pubblicazione, riguardanti, in particolare, interventi per fronteggiare il caro-materiali e l’aumento dei prezzi dei carburanti e dell’energia, con uno stanziamento pari a complessivamente a 3 miliardi di euro per il 2022, 2,55 miliardi per il 2023 e 1,5 miliardi dal 2024 al 2016.
Il comma 2 della disposizione in esame stabilisce che alla realizzazione dei Progetti Bandiera di cui al comma 1 possono altresì concorrere le risorse afferenti ai Piani di sviluppo e coesione, programmazione 2021/2027, di cui all’articolo 1, comma 178, della legge n. 178/2020.
L’art. 1, commi 177 e 178, della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021) ha disposto una prima assegnazione di risorse aggiuntive al Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il ciclo di programmazione 2021-2027, per complessivi 50 miliardi di euro, oltre a definire i criteri e le procedure di programmazione, gestione finanziaria e monitoraggio delle risorse 2021-2027, ferma restando la chiave di riparto delle risorse per l’80 per cento alle aree del Mezzogiorno e per il restante 20 per cento alle aree del centro-nord. Tale Fondo, destinato a sostenere interventi per lo sviluppo volti a ridurre i divari socio-economici e territoriali tra le diverse aree del Paese, è stato successivamente rifinanziato dalla legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) di 23,5 miliardi per le annualità dal 2022 al 2029.
La lettera c) del citato comma 178 dispone, in particolare, che gli interventi del FSC 2021-2027 siano attuati nell’ambito di Piani di sviluppo e coesione a titolarità delle Amministrazioni centrali, regionali, delle Città metropolitane - ovvero di altre amministrazioni pubbliche che possono essere individuate dal CIPE - definiti secondo i principi dell'articolo 44 del D.L. n. 34/2019. I Piani sono approvati con delibere del CIPE (ora CIPESS)[152].
Ad oggi, una quota parte delle risorse autorizzate per il ciclo di programmazione 2021-2027 è già stata utilizzata per il finanziamento di interventi introdotti da specifiche disposizioni di legge, con corrispondente riduzione dell’importo del FSC o “preallocazioni”, poi formalizzate da delibere del CIPESS.
Per ulteriori informazioni sulle risorse stanziate nel Fondo per lo sviluppo e la coesione nel ciclo 2021-2027, nonché sulle regole per la programmazione e l’utilizzo delle relative risorse, si rinvia al tema web pubblicato sul sito della Camera dei Deputati.
Articolo 21, comma 2-bis
(Commercializzazione dei diritti audiovisivi
sul mercato internazionale)
L’articolo 21, comma 2-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato, reca modifiche alla disciplina della commercializzazione dei diritti audiovisivi sul mercato internazionale.
Il comma 2-bis modifica l’articolo 16 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante la disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi.
La disposizione del citato decreto legislativo oggetto della modifica attiene, in particolare, alla commercializzazione dei diritti audiovisivi sul mercato internazionale.
Il comma 2-bis propone, infatti, una modifica al primo dei quattro commi di cui l’articolo 16 è costituito, nonché l’abrogazione dei commi terzo e quarto.
Il comma 1 dell’articolo 16 del d.lgs. n. 9/2008 prevede, nel testo ad oggi vigente, che alla commercializzazione dei diritti audiovisivi destinati al mercato internazionale si applicano le disposizioni di cui alla sezione I del medesimo decreto legislativo (articoli 6 e 7) e di cui all’articolo 8, commi 1 e 10, salvo quanto previsto nei successivi commi del medesimo articolo 16.
La norma in esame dispone, invece, che alla commercializzazione dei diritti audiovisivi destinati al mercato internazionale non si applichino le disposizioni di cui alle sezioni I, II e III del decreto legislativo, salvo quanto disposto dall’articolo 6, per la parte applicabile alla commercializzazione sul mercato internazionale, e dall’articolo 7, comma 7.
Si precisa, a questo proposito, che la Sezione I del Capo II del d.lgs. n. 9/2008, recante norme generali in materia di commercializzazione dei diritti audiovisivi, disciplina, all’articolo 6, le linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi, recanti regole in materia di offerta e di assegnazione di questi ultimi, che l’organizzatore della competizione sportiva è tenuto a predeterminare insieme ai criteri in materia di formazione dei relativi pacchetti e alle ulteriori regole, previste dal decreto, volte a garantire ai partecipanti alle procedure competitive condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione.
Con riferimento a tale disposizione, la norma in esame fa salva l’applicabilità alla commercializzazione dei diritti audiovisivi destinati al mercato internazionale dell’articolo 6, per la parte che risulta applicabile alla commercializzazione sul mercato internazionale.
L’articolo 7 disciplina, invece, l’offerta dei diritti audiovisivi, stabilendo che l’organizzatore della competizione è tenuto a offrirli a tutti gli operatori della comunicazione di tutte le piattaforme, attraverso distinte procedure competitive relative al mercato nazionale e al mercato internazionale e alla piattaforma radiofonica.
Con riferimento all’articolo 7, la norma in esame fa salva l’applicabilità alla commercializzazione dei diritti audiovisivi sul mercato internazionale del comma 7.
Il comma 7 dell’articolo 7 del d. lgs. n. 9/2008 prevede che qualora l’organizzatore della competizione, al fine di perseguire il miglior risultato nella commercializzazione dei diritti audiovisivi, sia in ambito nazionale che internazionale, intenda costituire una o più società con funzioni di advisor, la partecipazione a tale società è vietata agli operatori della comunicazione e agli intermediari indipendenti che partecipano alle procedure competitive per l’assegnazione dei predetti diritti, nonché ai soggetti che operano in qualità di advisor dell’organizzatore della competizione.
La sezione II, recante le norme sulla commercializzazione dei diritti audiovisivi sul mercato nazionale, disciplina l’offerta dei diritti audiovisivi e la formazione dei pacchetti (articolo 8), la procedura di assegnazione dei suddetti diritti (articolo 9) e i contratti di licenza (articolo 10).
La sezione III, recante le norme in materia di esercizio dei diritti audiovisivi da parte degli operatori della comunicazione e degli intermediari indipendenti, disciplina le modalità di esercizio, da parte degli operatori della comunicazione e degli intermediari indipendenti, dei diritti audiovisivi loro assegnati sulla piattaforma per la quale sono in possesso del titolo abilitativo (articolo 11), le forme di tutela degli utenti al fine di garantire la fruizione degli eventi (articolo 12), nonché la produzione e distribuzione dei prodotti audiovisivi da parte dell’organizzatore della competizione.
Infine, i commi 3 e 4 dell’articolo 16 del d. lgs. n. 9/2008, di cui l’emendamento proposto dispone l’abrogazione, prevedono la facoltà, per l’organizzatore della competizione, di concedere in licenza i diritti audiovisivi sul mercato internazionale direttamente agli operatori della comunicazione che operano nei singoli Paesi o in determinate aree geografiche, al fine di perseguire il migliore risultato economico nella commercializzazione, nonché la possibilità di concedere in licenza tutti i diritti audiovisivi, relativi ad una o più competizioni, a uno o più intermediari individuati attraverso procedure competitive.
Articolo 22
(Beni confiscati alla mafia)
L’articolo 22 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un Fondo per le spese di gestione dei beni confiscati alle mafie, di 2 milioni di euro per l’anno 2022, da trasferire all’Agenzia per la coesione territoriale, al fine di rendere effettivi gli obiettivi della misura “Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie”, di cui alla Missione 5 – Componente 3, Investimento 2, del PNRR.
Il comma 1 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un Fondo per le spese di gestione dei beni confiscati alle mafie, con la dotazione di 2 milioni di euro per l’anno 2022, al fine di rendere effettivi gli obiettivi della misura “Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie”, di cui alla Missione 5 – Componente 3, Investimento 2, del PNRR.
Nell’ambito della Missione 5 del PNRR “Inclusione e Coesione”, la Componente 3 è denominata “Interventi speciali per la coesione territoriale”. Essa mira, in base a quanto riportato dal documento sul PNRR italiano pubblicato sul portale di Italia Domani (pag. 219), al conseguimento dei seguenti obiettivi:
- rafforzamento della Strategia nazionale per le aree interne, attraverso misure a supporto del miglioramento dei livelli e della qualità dei servizi scolastici, sanitari e locali;
- valorizzazione economica e sociale dei beni confiscati alle mafie;
- potenziamento degli strumenti di contrasto alla dispersione scolastica e dei servizi socio-educativi ai minori;
- riattivazione dello sviluppo economico attraverso il miglioramento delle infrastrutture di servizio delle Aree ZES funzionali ad accrescere la competitività delle aziende presenti e l’attrattività degli investimenti.
La Componente 3 della Missione 5 si articola in 1 Riforma e 4 Investimenti. In particolare, l’Investimento 2 concerne la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie. Esso mira ad attuare la Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati, la quale prevede la restituzione alla collettività di un numero significativo di beni confiscati, a fini di sviluppo economico e sociale (inclusa la creazione di nuovi posti di lavoro), nonché come presidi di legalità a sostegno di un’economia più trasparente e del contrasto alla criminalità organizzata, potenziando il lavoro congiunto dell’Agenzia nazionale per i beni confiscati (istituita dal decreto-legge n. 4/2010) e dell’Agenzia per la coesione territoriale.
La Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati, attraverso le politiche di coesione – predisposta dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri – DPCOE – è stata approvata dal CIPE con delibera n. 53 del 2018, che ne ha altresì definito la governance e le competenze. Con la successiva delibera n. 48 del 2019, il CIPE ha disposto una prima assegnazione di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, da destinare ad un Piano per la valorizzazione di beni confiscati esemplari, la cui gestione è affidata all’Agenzia per la coesione territoriale, per un importo pari a 15,1 milioni.
Da ultimo, il CIPE, con delibera n. 61 del 29 settembre 2020, ha disposto una ulteriore assegnazione di 10 milioni a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, in favore dell’Agenzia per la coesione territoriale, destinato alla progettazione e valorizzazione di beni esemplari confiscati nelle regioni del Mezzogiorno.
La valorizzazione dei beni confiscati deve essere orientata, in base a quanto stabilito dall’Allegato della Decisione di esecuzione del Consiglio dell’8 luglio 2021, di approvazione della valutazione positiva del PNRR dell’Italia effettuata dalla Commissione europea, a uno dei seguenti scopi:
- creazione di strutture, residenze sociali/sanitarie, centri diurni, coabitazione sociale a sostegno dell’alloggio/inclusione sociale di persone che vivono in condizioni di esclusione;
- riqualificazione di spazi pubblici volta a migliorare i servizi sociali per i cittadini (asili nido, centri ricreativi, servizi socio-educativi per la prima infanzia, centri diurni per minori, palestre, laboratori);
- creazione di spazi di incontro socioculturale per i giovani gestiti da associazioni di volontariato;
- utilizzo di beni come caserme, stazioni di polizia, sedi di protezione civile per promuovere la legalità e la sicurezza territoriale.
Si prevede, infine, che tale investimento sia attuato in sinergia con altri fondi europei e che gli interventi sui beni confiscati siano aggiudicati mediante notifica di appalti pubblici.
Si riporta, di seguito, il cronoprogramma dell’attuazione dell’Investimento 2 della M5C3 come configurato all’interno dell’Allegato della Decisione di esecuzione del Consiglio sopra citata:
Numero sequenziale |
Traguardo/ Obiettivo |
Denominazione |
Indicatori |
Calendario per il conseguimento |
M5C3-5 |
Traguardo |
Aggiudicazione di appalti per interventi sui beni confiscati alla criminalità organizzata |
Notifica dell’aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per interventi sui beni confiscati |
T2/2024 |
M5C3-6 |
Obiettivo |
Riutilizzo dei beni confiscati alle mafie (prima parte) |
Valorizzazione di almeno 100 beni confiscati alle mafie |
T2/2025 |
M5C3-7 |
Obiettivo |
Riutilizzo dei beni confiscati alle mafie (seconda parte) |
Valorizzazione di almeno 200 beni confiscati alle mafie |
T2/2026 |
Per questa linea di azione della missione, il PNRR indica risorse per nuovi progetti per 300 milioni di euro, destinati, in base a quanto precisato dalla Relazione illustrativa, alla realizzazione di almeno 200 progetti nelle 8 Regioni del Mezzogiorno.
Come specificato dalla Relazione illustrativa, il decreto MEF del 6 agosto 2021, relativo al riparto delle risorse del PNRR in favore di ciascuna delle Amministrazioni titolari dei relativi interventi e investimenti, ha attribuito tale importo, e il correlato investimento, al Ministero per il Sud e la coesione territoriale. Con nota del 22 novembre 2021, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale ha individuato l’Agenzia per la coesione territoriale quale soggetto attuatore.
L’Agenzia ha pubblicato l’avviso pubblico per il recupero e la valorizzazione dei beni sottratti alla criminalità organizzata. Il bando è rivolto agli enti territoriali appartenenti alle Regioni del Mezzogiorno che abbiano iscritto nel loro patrimonio indisponibile beni confiscati alla criminalità organizzata. Dei 300 milioni di euro complessivi, 250 milioni sono riservati ai progetti selezionati attraverso una procedura selettiva, mentre ulteriori 50 milioni di euro serviranno a individuare altri progetti, di particolare valore economico e/o simbolico per il territorio. Il termine per partecipare al bando è scaduto il 22 aprile 2022. A questa pagina dell’Agenzia per la coesione territoriale sono disponibili ulteriori informazioni. Dal sito del Ministro per il sud e la coesione territoriale si apprende che sono state presentate 605 domande con la ripartizione per Regione.
La Relazione illustrativa del decreto-legge precisa, a tal proposito, che l’avviso pubblico destina dette risorse ad investimenti in conto capitale ma, trattandosi di una misura del PNRR, non è accompagnata dalle risorse utili e necessarie per la successiva fase gestionale delle valorizzazioni effettuate. Si chiarisce, inoltre, che la ratio della norma esaminata è di evitare che gli enti territoriali vincitori dell’avviso – soprattutto se di piccole dimensioni e dotate di scarsa capacità finanziaria – dopo aver effettuato le opere di valorizzazione finanziate con le risorse del PNRR, non dispongano delle risorse di spesa corrente necessarie al loro funzionamento.
Si segnala, inoltre, che la Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altri associazioni criminali, anche straniere, ha pubblicato la Relazione sull’analisi delle procedure di gestione dei beni sequestrati e confiscati – approvata dalla Commissione medesima nella seduta del 5 agosto 2021 – la quale contiene anche un “vademecum” per le Pubbliche Amministrazioni locali, con l’obiettivo di informare sindaci e amministratori in merito ai fondi e ai beni confiscati utilizzabili.
La disposizione in esame prevede il trasferimento del predetto Fondo all’Agenzia per la coesione territoriale, con la dotazione di 2 milioni di euro per l’anno 2022.
La Relazione illustrativa chiarisce che l’individuazione di tale Agenzia quale amministrazione titolata al riparto delle predette risorse risiede nel fatto che essa sia il soggetto attuatore del relativo Investimento del PNRR e che, pertanto, abbia la conoscenza e la competenza adeguate per condurre l’istruttoria e i controlli finalizzati all’assegnazione delle relative risorse.
Ai relativi oneri si provvede mediante la riduzione contestuale del Fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190/2014.
L’articolo 1, comma 200, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze – cap. 3076 – un Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con una dotazione iniziale di 27 milioni di euro per il 2015 e 25 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, successivamente più volte rifinanziato. Le risorse destinate al Fondo sono ripartite annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, il quale è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
Nella legge di bilancio per il 2022, il Fondo risulta avere una dotazione di 176,4 milioni per il 2022, di circa 303 milioni per il 2023 e di 387,3 milioni per il 2024.
Il comma 2 prevede, infine, che le risorse di cui al comma precedente siano ripartite dall’Agenzia per la coesione territoriale con propri provvedimenti, in favore degli enti beneficiari selezionati all’esito delle procedure di attuazione delle misure di cui al primo comma.
Articolo 23, commi 1-3
(Disposizioni in materia di produzione e consumo di idrogeno da fonti rinnovabili)
I commi 1 - 3 mirano a promuovere la produzione e l'impiego di idrogeno da fonti di rinnovabili. Il comma 1 esonera il consumo di energia elettrica prodotta da idrogeno verde dal pagamento degli oneri generali di sistema per l'energia elettrica; il comma 2 demanda ad un decreto del MITE la definizione delle condizioni tecnico-operative per l’applicazione del suddetto esonero, mentre il comma 3 esclude l'idrogeno dal regime di accise previsto dalla legislazione vigente.
La Relazione Illustrativa che accompagna il decreto in esame specifica che commi 1, 2 e 3 mirano a promuovere la produzione e l’impiego di idrogeno rinnovabile, dando contestuale attuazione alla milestone prevista dalla misura M2C2-21 riforma 3.2 del PNRR, la quale prevede, entro giugno 2022, l’adozione di norme di semplificazione fiscale per l’idrogeno verde.
Per lo stato di attuazione di traguardi e degli obiettivi da conseguire entro il 30 giugno 2022 si rinvia al Dossier n. 533/1 a cura del Servizio Studi del Senato.
Si ricorda che il PNRR ha stanziato 3,19 miliardi di euro per la produzione, la distribuzione e gli usi finali dell'idrogeno nell'ambito della Componente n. 2 "Transizione energetica e mobilità sostenibile" della Missione n. 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" alla quale sono destinati in totale 68,6 miliardi di euro. In questo ambito, oltre alla citata riforma 3.2, il PNRR prevede anche la riforma 3.1 "Semplificazione amministrativa e riduzione degli ostacoli normativi alla diffusione dell'idrogeno". Per dettagli sul PNRR si rinvia al Dossier dei Servizi di documentazione del Senato e della Camera e al sito Internet Italia domani.
In particolare il comma 1 esonera il consumo di energia elettrica generata da fonti rinnovabili in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde dal pagamento degli oneri generali riguardanti il sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Tale esonero si applica anche quando l'impianto di produzione e quello di elettrolisi sono collegati attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi.
Come si legge nella Relazione Illustrativa, gli oneri generali di sistema sono pagati dai consumatori di energia nella forma finale utilizzata. La produzione di idrogeno da fonti rinnovabili non configura un consumo finale, ma una trasformazione da un vettore ad un altro, che poi sarà utilizzato nei consumi finali.
Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 attua la direttiva 96/92/CE recante norme comuni per l'energia elettrica. Il citato articolo 3 disciplina l'attività e i compiti del gestore della rete di trasmissione nazionale, che esercita le attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale. Il comma 11 prevede che gli oneri generali afferenti al sistema elettrico e a carico dei clienti finali siano stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro dell'economia, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Tali oneri includono anche quelli concernenti le attività di ricerca e le attività di produzione di energia elettrica.
Con decreto interministeriale 26 gennaio 2000, articolo 3, sono stati individuati i suddetti oneri che includono : a) la reintegrazione alle imprese produttrici-distributrici della quota non recuperabile, a seguito dell'attuazione della direttiva europea n. 96/92/CE, dei costi sostenuti per l'attività di generazione di energia elettrica; b) la compensazione della maggiore valorizzazione, derivante dall'attuazione della direttiva europea n. 96/92/CE, dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici che, alla data del 19 febbraio 1997, erano di proprietà o nella disponibilità delle imprese produttrici-distributrici; c) i costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare e alle attività connesse e conseguenti; d) i costi relativi all'attività di ricerca e sviluppo finalizzata all'innovazione tecnologica di interesse generale per il sistema elettrico; e) l'applicazione di condizioni tariffarie favorevoli per le forniture di energia elettrica, previste da alcune norme specificate. Per completezza di informazione si segnala che il decreto 26 gennaio 2020 è stato poi modificato in alcune sue parti dal decreto interministeriale 17 aprile 2001.
La citata direttiva 96/92/CEE concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica è stata abrogata dalla direttiva 2003/54/CE a sua volta abrogata dalla direttiva 2009/72/CE. Tuttavia dal 1 gennaio 2021 si applica la direttiva (UE) 2019/944 che rivede e abroga la direttiva 2009/72/CE. La direttiva (UE) 2019/944 fissa le regole per la generazione, la trasmissione, la fornitura e lo stoccaggio dell’energia elettrica, e gli aspetti legati alla tutela dei consumatori al fine di creare nell’UE mercati dell’energia elettrica integrati, competitivi, orientati al consumatore, flessibili, equi e trasparenti. Punti chiave della direttiva sono: i diritti dei clienti; le bollette; gli aggregatori, ossia persone fisiche o giuridiche che combinano più carichi di clienti o l’energia elettrica generata, per la vendita, l’acquisto o la vendita all’asta in qualsiasi mercato dell’energia elettrica; le comunità energetiche dei cittadini, ossia entità controllate dai soci o dai membri basate sulla partecipazione volontaria e aperta, che hanno il diritto di impegnarsi in generazione, distribuzione, fornitura, consumo, servizi di efficienza energetica o servizi di ricarica per veicoli elettrici o fornire altri servizi energetici ai membri o ai soci; l'accesso ai dati e interoperabilità; l'elettromobilità; i gestori del sistema di distribuzione (DSO), ossia qualsiasi persona responsabile della gestione e dello sviluppo del sistema di distribuzione di energia elettrica in una data zona e delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di energia elettrica; i gestori della rete di trasmissione, ossia qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione e dello sviluppo del sistema di trasmissione dell’energia elettrica in una data zona e delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica. Per una sintesi della direttiva si veda qui
Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro della transizione ecologica la definizione dei casi e delle condizioni tecniche di dettaglio per l'applicazione del comma 1 nonché delle modalità di attuazione del medesimo comma da parte dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tale decreto dovrà essere emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
La Relazione Tecnica che accompagna il decreto in esame informa che al momento in Italia non è in funzione alcun impianto di elettrolisi da fonti rinnovabili. Gli oneri generali afferenti al sistema elettrico sono applicati ai consumi di energia elettrica sul punto di connessione e non sulle trasformazioni o sugli stoccaggi. Così, ad esempio, detti oneri non sono pagati dagli impianti di pompaggio che assorbono energia elettrica: gli assorbimenti di tali impianti, infatti, non vengono individuati come consumi in quanto l’energia elettrica viene poi reimmessa in rete quando necessario e solo a quel punto viene assoggettata al pagamento degli oneri. La norma in questione incide, dunque, su un tema particolarmente innovativo quale quello della produzione di idrogeno. La produzione di idrogeno viene identificata, in analogia al pompaggio, non come consumo, bensì come trasformazione in un altro vettore energetico che potrà poi essere utilizzato e consumato al bisogno. In tale successiva forma, sarà quindi soggetto agli oneri di sistema. Da ultimo, la Relazione Tecnica segnala che la norma tratta di materie ancora oggetto di ricerca e sperimentazione: la disposizione in esame si applicherà, dunque, a un numero esiguo di applicazioni sperimentali. Per approfondimenti sul tema dell'idrogeno, e sulle diverse tipologie di idrogeno, si veda anche la Nota breve 'Strategia sull'idrogeno e obiettivi ambientali' a cura del Servizio Studi del Senato.
Il comma 3 specifica che l'idrogeno prodotto ai sensi del comma 1 è escluso dai prodotti energetici di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (c.d. testo unico sulle accise) e risulta sottoposto ad accisa ai sensi di tale articolo solo ed esclusivamente se direttamente utilizzato in motori termici come carburante.
L'articolo 21 del testo unico sulle accise fornisce un elenco di quelli che sono considerati prodotti energetici, secondo la classificazione stabilita dalla tariffa doganale della Comunità europea con riferimento ai capitoli ed ai codici della nomenclatura combinata delle merci (NC). Tra essi rientrano, ad esempio: carboni fossili, ligniti, gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi (gas naturale).
La nomenclatura è stabilita dal Regolamento (CEE) 2658/87 del Consiglio ed è aggiornata ogni anno.
L'articolo 21 specifica inoltre, al comma 2, quali prodotti sono assogettati ad accisa secondo le aliquote stabilite dall'Allegato I. Si tratta di: benzina con piombo; benzina; petrolio lampante o cherosene; oli da gas o gasolio; oli combustibili; gas di petrolio liquefatti; gas naturale; carbone, lignite e coke.
Tra l'altro il comma 4 prevede che ogni prodotto, diverso da quelli indicati al comma 1, utilizzato, destinato ad essere utilizzato ovvero messo in vendita, come carburante per motori o come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti è sottoposto ad accisa, con l'aliquota prevista per il carburante equivalente.
Nella Relazione Tecnica che accompagna il decreto in esame si evidenzia tra l'altro che sotto il profilo strettamente finanziario, la disposizione contenuta nel comma 3 non determina effetti sul gettito erariale, tenuto conto che la medesima disposizione non apporta variazioni significative al quadro normativo di riferimento in materia di accisa. Al riguardo, difatti, la Relazione Tecnica evidenzia che l'articolo 21 del testo unico sulle accise non annovera l'idrogeno tra i prodotti energetici sottoposti ad accisa.
Articolo 23, comma 4
(Concessioni di derivazioni per uso irriguo)
Il comma 4 dell'articolo 23 reca modifiche all’art. 21 del regio decreto n. 1775 del 1933, in materia di concessioni di derivazioni per uso irriguo, al fine di privilegiare la digitalizzazione per migliorare il controllo remoto e l’individuazione dell’estrazione illegale di acqua.
La disposizione novella l’articolo 21, quarto comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, in materia di concessioni di derivazioni per uso irriguo, inserendovi l'ulteriore criterio del privilegiare la digitalizzazione per migliorare il controllo remoto e l’individuazione dell’estrazione illegale di acqua.
Il comma in esame è volto alla realizzazione della Missione 2, Componente 4, Riforma 4.2 “Misure per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati”, entro l’orizzonte temporale stabilito del terzo trimestre 2022.
Ai sensi del richiamato articolo 21 del Regio Decreto del 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), recante norme sulle derivazioni e sulle utilizzazioni delle acque pubbliche, e successive modificazioni - da ultime, quelle introdotte dall'articolo 96 del decreto legislativo n. 152/2006 - tutte le concessioni di derivazione sono temporanee.
Nel dettaglio, in base al novellato articolo 21, tutte le concessioni di derivazione sono temporanee. La durata delle concessioni, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma della norma medesima, non può eccedere i trenta anni ovvero i quaranta per uso irriguo e per la piscicoltura, ad eccezione di quelle di grande derivazione idroelettrica, per le quali resta ferma la disciplina di cui all'articolo 12, commi 6, 7 e 8 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
In particolare, il quarto comma - qui novellato - stabilisce, nel testo previgente, che le concessioni di derivazioni per uso irriguo devono tener conto delle tipologie delle colture in funzione della disponibilità della risorsa idrica, della quantità minima necessaria alla coltura stessa, prevedendo se necessario specifiche modalità di irrigazione; le stesse sono assentite o rinnovate solo qualora non risulti possibile soddisfare la domanda d'acqua attraverso le strutture consortili già operanti sul territorio.
Per effetto della novella in esame, le concessioni di derivazioni per uso irriguo devono tener conto dei profili previsti - vale a dire delle tipologie delle colture in funzione della disponibilità della risorsa idrica, della quantità minima necessaria alla coltura stessa, prevedendo se necessario specifiche modalità di irrigazione - altresì privilegiando la digitalizzazione per migliorare il controllo remoto e l’individuazione dell’estrazione illegale di acqua”.
Ai suddetti criteri, che rimangono fermi, viene dunque affiancato un terzo criterio, in base al quale si privilegeranno sistemi di digitalizzazione, al duplice scopo di migliorare il controllo remoto e l’individuazione dell’estrazione illegale di acqua.
I benefici della digitalizzazione della filiera del servizio idrico sono potenzialmente molteplici. La digitalizzazione, infatti, può servire a contrastare il degrado dell’infrastruttura, alla manutenzione del patrimonio idrico, a garantire la qualità della risorsa idrica, a rilevare le perdite o l'andamento della domanda di acqua, alla decentralizzazione dei sistemi idrici, a fronteggiare le conseguenze del cambiamento climatico, a migliorare la soddisfazione del cliente, ad aumentare la produttività e l’efficienza, alla sostenibilità della tariffa, nonché alla conformità alla normativa e alla regolazione. Secondo uno studio a cura della Global Water Intelligence (GWI), si stima che una completa integrazione delle tecnologie digitali lungo la filiera del servizio idrico porti ad un risparmio medio annuo dell’11% dei costi totali.
La Relazione illustrativa al decreto-legge richiama le note 'criticità ambientali e sociali dovute alla carenza idrica, le cui cause sono da ricercare, tra l’altro, nelle perdite della rete idrica e l’estrazione illegale di acqua. Proprio quest’ultima fattispecie rientra nell’elenco degli eco-reati della Proposta, adottata a dicembre 2021 dalla Commissione europea, di una nuova direttiva volta a reprimere crimini ambientali: si tratta del COM (2021) 851. Si evidenzia come anche il Piano nazionale di ripresa e resilienza ponga particolare attenzione a tale questione, nell’ambito della Riforma 4.2 “Misure per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati”, con la Misura M2C4-4 “Entrata in vigore del nuovo quadro giuridico relativo agli scopi irrigui” e l'introduzione, tra l’altro, di un sistema di sanzioni per l’estrazione illecita di acqua, richiamandosi gli interventi normativi in materia. Per dettagli sul PNRR si rinvia al Dossier dei Servizi di documentazione del Senato e della Camera e al sito Internet Italia domani.
Sul tema della gestione delle acque, si veda altresì anche il tema web a cura della Camera.
Articolo 23, comma 5
(Procedure di approvazione dei piani di bacino)
Il comma 5 dell'articolo 23 reca modifiche agli articoli 57 e 250 del c.d. Codice ambiente intervenendo in materia di procedure di approvazione dei piani di bacino.
Si dispone che, in materia di approvazione dei piani di bacino, la Conferenza Stato-Regioni pronunci il proprio parere entro il limite temporale di trenta giorni, termine decorso il quale si procede anche in mancanza di tale parere.
Si estende anche alle Autorità di bacino distrettuali quanto previsto dal comma 1-bis all'articolo 250 del Codice dell'Ambiente, che consente a talune regioni, province autonome ed enti locali territoriali di avvalersi, attraverso la stipula di apposite convenzioni, di società in house del MITE, allo scopo di favorire l'accelerazione degli interventi per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale; si amplia inoltre il novero delle finalità in vista delle quali l'esercizio di tale facoltà è consentito, inserendo anche gli scopi di accelerazione degli interventi di tutela del territorio e delle acque.
Con una prima novella, all'articolo 57 del DLgs. 152/2006, si dispone che, in materia di approvazione dei piani di bacino la Conferenza Stato-Regioni, la quale deve essere sentita in occasione dell'adozione di decreti da parte del Presidente del Consiglio su proposta del Ministro per la transizione ecologica, abbia un limite di tempo di trenta giorni entro il quale pronunciare il proprio parere.
Qualora il termine dovesse decorrere inutilmente, in base alla previsione si procede anche in mancanza del parere della Conferenza Stato-Regioni.
L’articolo 57, comma 1, lettera a), numero 2), in materia di approvazione dei piani di bacino, prevedeva, nel testo previgente, che il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, approva con proprio decreto, su proposta del Ministro dell'ambiente (ora, per la Transizione ecologica) i piani di bacino, sentita la Conferenza Stato-regioni.
Per quanto concerne la lettera a) recante la novella in esame, la Relazione illustrativa al decreto-legge ricordando come l’articolo 57, comma 1, lett. a), numero 2), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 preveda che il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, approvi, con proprio decreto, il piano di bacino di cui all’art. 65 del medesimo Codice ambiente, sentita la Conferenza Stato-regioni, sottolinea le esigenze di razionalizzazione procedimentale sottese alla novella, per cui si prevede che la Conferenza Stato-regioni si pronunci entro trenta giorni dalla richiesta di parere, decorsi i quali si procede anche in mancanza del parere.
Con la seconda novella, che interviene sull'articolo 250 del medesimo DLgs. 152/2006, si estende anche alle Autorità di bacino distrettuali quanto previsto dal comma 1-bis all'articolo 250 del Codice dell'Ambiente, che consente a talune regioni, province autonome ed enti locali territoriali di avvalersi, attraverso la stipula di apposite convenzioni, di società in house del MITE, allo scopo di favorire l'accelerazione degli interventi per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale. La novella conferisce quindi anche alle Autorità di bacino distrettuali la facoltà spettante a regioni, province autonome ed enti locali, in base alla previsione del citato comma 1-bis, nonché amplia il novero delle finalità in vista delle quali l'esercizio di tale potere è consentito.
A normativa vigente, le regioni, le province autonome e gli enti locali previa stipula di appositi accordi sottoscritti con il Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, possono avvalersi, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili sui propri bilanci e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attraverso la stipula di apposte convenzioni, delle società in house del medesimo Ministero.
Secondo la novella qui in esame, la facoltà di cui sopra viene data anche alle Autorità di bacino distrettuali oltreché a regioni, province autonome ed enti locali.
Inoltre, l'ambito applicativo della norma novellata viene esteso anche a scopi di accelerazione degli interventi di tutela del territorio e delle acque, oltre che per la già prevista accelerazione degli interventi per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale.
In particolare, il comma 1-bis previgente stabiliva che, per favorire l'accelerazione degli interventi per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, le regioni, le province autonome e gli enti locali individuati quali soggetti beneficiari e/o attuatori - previa stipula di appositi accordi sottoscritti con il Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 15 della legge sul procedimento amministrativo (L. 7 agosto 1990, n. 241) - possono avvalersi, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attraverso la stipula di apposte convenzioni, delle società in house del medesimo Ministero. Si ricorda che tale disposizione, ora oggetto di novella, era stata aggiunta dall'art. 37, comma 1, lett. g), D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.
Tale comma 1-bis all'art. 250 del Codice dell'Ambiente ha inteso consentire a talune regioni, province autonome ed enti locali territoriali di avvalersi - con le risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica - attraverso la stipula di apposite convenzioni, di società in house del MITE, allo scopo di favorire l'accelerazione degli interventi per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale. Tali enti pubblici territoriali sono individuati quali soggetti beneficiari e/o attuatori in appositi accordi di programma sottoscritti con il MITE ai sensi dell'art. 15 della legge sul procedimento amministrativo. Per approfondimenti, si veda il relativo dossier sulla disposizione.
Per approfondimenti su Distretti Idrografici e Autorità di bacino, si veda l'apposita Sezione sul sito del MITE.
In base a quanto evidenziato dalla Relazione illustrativa al decreto-legge, il comma 5 mira a realizzare la Missione 2, Componente 4, Riforma 2.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in tema di “Semplificazione e accelerazione delle procedure per l'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico”, entro il termine temporale stabilito del secondo trimestre 2022. Per dettagli sul PNRR si rinvia al Dossier dei Servizi di documentazione del Senato e della Camera e al sito Internet Italia domani.
Articolo 23, commi 5-bis e 5-ter
(Produzione di idrogeno e procedure autorizzative)
I commi 5-bis e 5-ter all'articolo 23 sono stati introdotti nel corso dell'esame presso il Senato. Il comma 5-bis interviene sul decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sull'uso di energia da fonti rinnovabili, estendendo alle infrastrutture connesse alla produzione di idrogeno e alle infrastrutture di connessione a reti di distribuzione e trasporto le procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli elettrolizzatori.
Il comma 5-ter reca specifiche sulla richiesta di procedura abilitativa semplificata di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e sull'amministrazione competente nel caso in cui l'impianto da realizzare ricada sul territorio di più comuni.
Il comma 5-bis modifica il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sull'uso dell'energia da fonti rinnovabili, intervenendo in particolare sull'articolo 38, relativo alle procedure autorizzative per la costruzione e l'esercizio di elettrolizzatori utilizzati per la produzione di energia da idrogeno. La novella aggiunge dopo le parole "della produzione di idrogeno" le seguenti estende tali procedure anche alla realizzazione "delle infrastrutture connesse, ivi compresi i compressori e depositi e eventuali infrastrutture di connessione a reti di distribuzione e trasporto".
Il citato decreto legislativo reca attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili.
In particolare, l'articolo 38 introduce una semplificazione e schematizzazione delle procedure autorizzative per la costruzione e l'esercizio di elettrolizzatori, utilizzati nella produzione di energia da idrogeno. Viene espressamente ricalcata a disciplina relativa la realizzazione di impianti di accumulo elettrochimico (articolo 62 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76).
Si prevedono quattro casistiche per l'installazione di elettrolizzatori in funzione della collocazione e della potenza. Si passa dagli elettrolizzatori con potenza inferiore a 10 MW, ovunque ubicati, sottoposti al regime dell'edilizia libera agli elettrolizzatori all'interno di aree industriali dismesse (procedura abilitativa semplificata). Per gli elettrolizzatori stand-alone si ricorre all'autorizzazione unica rilasciata dal Ministero della transizione ecologica se è prevista la valutazione di impatto ambientale di competenza statale, ovvero dalla regione (o provincia autonoma) negli altri casi.
Per gli elettrolizzatori connessi a impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, si prevede l'autorizzazione unica rilasciata dal Ministero della transizione ecologica per gli impianti di potenza superiore a 300 MW o offshore e dalla regione (o provincia autonoma) negli altri casi.
La Direttiva (UE) 2018/2001 (cd. RED II) dispone che gli Stati membri provvedano collettivamente a far sì che, nel 2030, la quota da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia dell'Unione sia almeno pari al 32% e la quota da fonti rinnovabili nei trasporti sia almeno pari al 14% del consumo finale in tale settore. La Direttiva conferma che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di ciascuno Stato membro non debba essere inferiore a dati limiti, per l'Italia tale quota è pari al 17% (allegato I, parte A), valore già raggiunto dal nostro Paese. Gli Stati membri devono, ciascuno, fissare, nell'ambito dei Piani nazionali integrati per l'energia e il clima - PNIEC, i propri contributi nazionali ai fini del raggiungimento dell'obiettivo vincolante collettivo dell'UE. La Direttiva fornisce agli Stati membri i criteri di calcolo del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili e di consumo finale lordo di energia da FER nei trasporti. Funzionali al raggiungimento degli obiettivi 2030, sono le norme – contenute nella Direttiva che forniscono agli Stati membri i principi e i criteri per disciplinare:
· il sostegno finanziario all'energia elettrica da FER (articoli 4-6 e 13);
· l'autoconsumo dell'energia elettrica prodotta da tali fonti (articoli 21 e 22);
· l'uso di energia da FER nel settore del riscaldamento e raffrescamento e nel settore dei trasporti;
· la cooperazione tra gli Stati all'interno dell'UE e tra questi e i paesi terzi su progetti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (9-12 e 14);
· le garanzie di origine dell'energia da FER (articolo 19),
· le procedure amministrative improntate a garantire un favor per la produzione da FER e l'informazione e la formazione sulle FER (articoli 15-18).
La Direttiva fissa altresì criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa (articoli 29-31). Per maggiori dettagli si rimanda al Dossier n. 439 a cura dei Servizi Studi del Senato e della Camera. Si ricorda che a seguito della presentazione del Green Deal europeo, la strategia di crescita dell'Ue mirante a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, la Commissione europea lo scorso luglio ha presentato una proposta di modifica della direttiva, (COM(2021)557 nell'ambito del pacchetto "Fit for 55%" con la quale intende aumentare dal 32% (attualmente previsto) al 40% la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia entro il 2030 (per dettagli si rimanda al Dossier a cura della Camera dei deputati).
Il comma 5-ter interviene sul decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulle energie rinnovabili, (abrogata dalla direttiva 2018/2001). In particolare, estende l'articolo 6, che reca disposizioni in materia di procedura abilitativa semplificata e comunicazione per gli impianti alimentati da energia rinnovabile. Dopo il comma 9-bis inserisce il comma 9-ter in base al quale nel caso in cui l'intervento coinvolga più comuni, l'istanza per la procedura abilitativa semplificata è presentata da tutti i comuni interessati sia dall'impianto che dalle relative opere connesse. Sempre il comma 9-ter stabilisce che l'amministrazione competente è quella del Comune sul cui territorio si trova la porzione maggiore dell'impianto da realizzare, che acquisisce le osservazioni degli altri Comuni interessati.
In estrema sintesi il citato articolo 6 prevede che il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilità sugli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse presenta al Comune, mediante mezzo cartaceo o in via telematica, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori una dichiarazione accompagnata, dalla relazione accompagnata del progettista, che attesti la compatibilità del progetto con on gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti. Se entro il suddetto termine il Comune non notifica all'interessato un parere contrario l'attività di costruzione deve ritenersi assentita.
Articolo 23-bis
(Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biomasse)
L’articolo 23-bis, inserito dal Senato, novella l'articolo 5-bis del D.L. n. 21/2022 (L. 51/2022). La novella estende agli impianti di produzione di energia elettrica da biomasse di potenza fino ad 1 MW la disciplina che attualmente consente il pieno utilizzo della capacità tecnica installata di produzione di energia elettrica da biogas proveniente da impianti già in esercizio al 21 maggio 2022 (data di entrata in vigore della L. 51/2022) mediante produzione aggiuntiva rispetto alla potenza nominale di impianto, nei limiti della capacità tecnica degli impianti e della capacità tecnica della connessione alla rete oltre alla potenza di connessione in immissione già contrattualizzata, nel rispetto della normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale.
L’articolo 5-bis qui novellato interviene sulla produzione di energia da biogas. Al fine di contribuire all'indipendenza energetica da fonti di importazione e di favorire la produzione rinnovabile in ambito agricolo – al comma 1 si consente il pieno utilizzo della capacità tecnica installata di produzione per gli impianti già in esercizio (alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto), oltre la potenza nominale di impianto e la potenza di connessione in immissione già contrattualizzata, nei limiti della capacità tecnica degli impianti e della connessione alla rete, nel rispetto della normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale.
Si ricorda che per potenza nominale dell’impianto si intende il valore che è stato definito nell’ambito dell’istruttoria per l’accesso agli incentivi.
Il comma 2 sottopone la produzione aggiuntiva ad alcune condizioni:
a) la produzione di energia elettrica aggiuntiva rispetto alla potenza nominale dell'impianto non è incentivata, per cui non ci sono effetti sulle bollette e sugli oneri generali di sistema;
b) l'ulteriore utilizzo di capacità produttiva nei limiti del 20 per cento dei parametri vigenti non è subordinato all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati;
c) l'utilizzo di capacità produttiva oltre il limite del 20% appena citato richiede una modifica del contratto esistente di connessione alla rete, ma non è in linea di principio precluso.
Nel Rapporto delle attività 2020 del Gestore dei servizi energetici (GSE), pubblicato il 25 maggio 2021, è stata pubblicata la seguente Tabella sulla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Articolo 24
(Potenziamento del sistema di monitoraggio dell’efficientamento energetico attraverso le misure di Ecobonus e Sismabonus e governance dell’ENEA)
L’articolo 24, comma 1, prevede che l'invio telematico all'ENEA delle informazioni inerenti alle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili sia finalizzato anche alla corretta attuazione delle misure del PNRR in materia, oltre che al monitoraggio degli interventi beneficiari delle medesime agevolazioni fiscali.
Si prevede, inoltre, che sulla base delle informazioni acquisite l'ENEA invii una relazione al Ministero della transizione ecologica (in luogo del Ministero dello sviluppo economico, come previsto dalla norma vigente prima dell'emanazione del presente decreto), nonché al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Regioni e Province autonome.
I commi 2 e 3 recano disposizioni concernenti l'istituzione della figura del Direttore generale presso l'ENEA.
Il comma 1 novella l'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 (come convertito dalla legge n. 90 del 2013). Tale articolo 16 dispone circa le detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e prevede, al comma 2-bis, che siano trasmessi per via telematica all'ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) i dati relativi agli interventi effettuati che abbiano beneficiato delle medesime detrazioni. La norma prevede che l'invio delle informazioni all'ENEA sia finalizzata al monitoraggio e alla valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi in oggetto, "a conclusione degli stessi" (secondo la modifica al presente articolo approvata dal Senato).
La novella in esame aggiunge l'ulteriore finalità della corretta attuazione della Missione 2, Componente 3, Investimento 2.1, del PNRR, concernente “Ecobonus e Sismabonus fino al 110% per l’efficienza energetica e la sicurezza degli edifici”.
La novella prevede, inoltre, che, sulla scorta dei dati ricevuti, l'ENEA invii una relazione sui risultati degli interventi al Ministero della transizione ecologica (in luogo del Ministero dello sviluppo economico, come previsto dal testo previgente del comma 2-bis qui novellato), nonché al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali (come già previsto dal comma 2-bis previgente).
Si segnala che analogo obbligo è posto in capo all'ENEA dall'art. 14 del medesimo decreto-legge n. 63 del 2013, con riferimento alle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica ivi disciplinati e che sembrerebbero peraltro essere ascrivibili alla dicitura "Ecobonus", utilizzata nella rubrica del presente articolo. Tale disposizione, non novellata, continua a prevedere, quindi, che la relazione dell'ENEA sia inviata al Ministero dello sviluppo economico (oltre che al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano).
Il comma 2 stabilisce che l'ENEA modifichi il proprio statuto al fine di prevedere la figura del Direttore generale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. La finalità dichiarata della disposizione è quella di assicurare al Ministero della transizione ecologica il supporto necessario per l’espletamento delle attività tecniche e scientifiche correlate alla attuazione e al monitoraggio del PNRR. Demanda ad un decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la modifica della dotazione organica (come determinata dal DPCM 22 gennaio 2013, tabella 10) al fine di inserire una unità dirigenziale di livello generale.
Si autorizza la relativa spesa di 67.456 euro per l’anno 2022 e di 202.366 euro annui a decorrere dall’anno 2023. Alla copertura di tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte (di cui alla tabella A della legge di bilancio), utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica.
Il comma 3 modifica l’articolo 37, comma 5, della legge n. 99 del 2009, che al Presidente dell'ENEA spetti la legale rappresentanza dell’Agenzia, e non più, come nel testo finora vigente, la direzione e la responsabilità dell'Agenzia medesima.
L'art. 5 dello statuto dell'Agenzia disciplina le funzioni del Presidente. Vi si prevede, tra l'altro, che i poteri di direzione e gestione, attribuiti al Presidente prima dell'entrata in vigore del presente decreto-legge, sono esercitati nel rispetto dell’articolo 4, comma 2, del testo unico sul pubblico impiego (decreto legislativo n. 165 del 2021). Quest'ultimo attribuisce ai dirigenti "l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché' la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati".
La relazione illustrativa al presente decreto-legge evidenzia come la disposizione in esame miri a "distinguere le funzioni di indirizzo, che competono al Presidente, da quelle più direttamente attinenti alla sfera direttiva e gestionale, che saranno attribuite al Direttore Generale".
Le risorse nel PNRR per progetti di efficienza energetica e riqualificazione degli edifici pubblici e privati sono allocate nella Missione 2, e, in particolare, nella Componente C3 “Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici pubblici”. Si tratta, complessivamente, di 15,36 miliardi di euro, destinati, per circa il 91% (13,95 miliardi) all’eco-bonus e al sisma-bonus (Investimento 2.1, richiamato dalla norma in commento), e, per la restante parte, alla riqualificazione energetica degli edifici pubblici (scolastici e Uffici giudiziari) e allo sviluppo di sistemi di teleriscaldamento.
Alle risorse previste dal PNRR vanno aggiunte quelle a valere sul Fondo complementare (secondo quanto previsto dal decreto-legge n. 59 del 2021, convertito dalla legge n. 101 del 2021), pari a: 910 milioni per il 2023; 829,9 milioni per il 2024; 1.439,9 milioni per il 2025; 1.383,81 milioni per il 2026.
Si ricorda che l'art. 1, comma 37, della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021) dispone la proroga fino al 31 dicembre 2024 delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia, sisma-bonus, nonché per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (previsti dall'art. 16 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, qui novellato). Per tali spese la norma riduce altresì l'importo massimo detraibile, fissandolo nella misura di 10.000 euro per l'anno 2022 e di 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024.
Per quanto concerne i benefici fiscali in oggetto si fa rinvio al dossier del Servizio studi della Camera "Le agevolazioni fiscali per gli interventi edilizi" (14 marzo 2022).
Per una ricostruzione dei risultati conseguiti dalla varie misure introdotte in materia di efficienza energetica si veda il Rapporto Annuale DETRAZIONI FISCALI 2021 di ENEA.
Inoltre, si segnala che il Servizio studi della Camera, in collaborazione con l'istituto di ricerca CRESME ha pubblicato un dossier in materia di recupero e riqualificazione energetica del patrimonio edilizio da cui emerge che gli incentivi fiscali per il recupero edilizio e per la riqualificazione energetica hanno interessato dal 1998 al 2020, oltre 21 milioni di interventi. In ventidue anni le misure di incentivazione fiscale hanno attivato investimenti pari a oltre 346 miliardi di euro. Il dato a consuntivo per il 2019 indica un volume di investimenti pari a 28.762 milioni di euro veicolati dagli incentivi fiscali per il recupero edilizio, la riqualificazione energetica, la riduzione del rischio sismico e la riqualificazione delle facciate (la previsione elaborata nel rapporto dello scorso anno per il 2019 era stata di 28.963 milioni di euro).
L’articolo 24-bis, introdotto dal Senato in sede di conversione, riconosce per il 2023 un contributo (fino a 1 milione di euro) per progetti d’investimento finalizzati all'installazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili e dei relativi sistemi di accumulo, a beneficio di una serie di soggetti pubblici e privati che gestiscono o sono proprietari di piscine o infrastrutture sportive nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Più in dettaglio, i soggetti legittimati a richiedere il contributo (che è in conto capitale, cioè a fondo perduto) sono le associazioni e le società sportive dilettantistiche, le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le discipline sportive associate e gli enti pubblici che – come anticipato – gestiscano o siano proprietari di piscine o infrastrutture sportive in tali Regioni. È richiesto, inoltre, che gli impianti rispondano ai requisiti di cui all’art. 55 del Regolamento (UE) n. 651/2014. L’agevolazione è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni prescritte da quest’ultimo e l’importo massimo è fissato nell’80% dei costi ammissibili.
Il richiamato Regolamento, del 17 giugno 2014, individua le principali categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, in deroga al generale divieto degli aiuti di Stato.
L’art. 55 dispone che «gli aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I». La ratio è esplicitata nel Considerando n. 74, ove fra l’altro si afferma: «nel settore dello sport varie misure adottate dagli Stati membri possono non costituire aiuti di Stato in quanto il beneficiario non svolge un'attività economica o perché le misure non incidono sugli scambi tra Stati membri. Questo potrebbe essere, in determinate circostanze, il caso delle misure di aiuto che hanno un carattere puramente locale o relative ad attività sportive amatoriali. L'articolo 165 del trattato riconosce l'importanza di promuovere aspetti inerenti allo sport in Europa, tenendo conto della specificità dello sport, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa».
L’art. 55 contiene riferimenti sia ai requisiti che la gestione degli impianti deve rispettare (parr. 1-6), sia alle forme e all’entità che l’aiuto può assumere (parr. 7-12).
Quanto ai primi, occorre ricordare almeno i seguenti:
• l'uso dell'infrastruttura sportiva non deve essere riservato a un unico sportivo professionista. Il tempo di utilizzo da parte di altri sportivi, professionisti o non, rappresenta annualmente almeno il 20% del tempo complessivo. Se l'infrastruttura è utilizzata contemporaneamente da vari utenti, sono calcolate le frazioni corrispondenti di tempo di utilizzo (par. 2);
• l'accesso alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali deve essere aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio. Le imprese che hanno finanziato almeno il 30% dei costi di investimento dell'infrastruttura possono godere di un accesso preferenziale a condizioni più favorevoli, purché tali condizioni siano rese pubbliche (par. 4);
• se club sportivi professionali sono utenti delle infrastrutture sportive, gli Stati membri devono assicurare la pubblicazione delle relative condizioni tariffarie (par. 5);
• qualsiasi concessione, o altro atto di conferimento, a favore di un terzo per la costruzione, l'ammodernamento e/o la gestione dell'infrastruttura sportiva o dell'infrastruttura ricreativa multifunzionale è assegnata in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in materia di appalti (par. 6).
Per quanto riguarda forme ed entità dell’aiuto, alla luce della disposizione sembrano di particolare pregnanza due previsioni:
• quella secondo cui per gli aiuti agli investimenti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali (entro cui pare riconducibile la misura prevista dall’articolo in commento), i costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali (par. 8);
• quella secondo cui per gli aiuti che non superano 1 milione di euro, l'importo massimo dell'aiuto può essere fissato, in alternativa al metodo di cui ai parr. 10 e 11, all'80 % dei costi ammissibili: opzione espressamente prescelta dalle disposizioni in esame.
La titolarità della misura è posta in capo all'Agenzia per la coesione territoriale. Si prevede che, con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, siano stabiliti i criteri e le modalità di attuazione dell’intervento, con particolare riguardo ai costi ammissibili all'agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di concessione, nonché alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
La concessione dei contributi, che, si ripete, è limitata all’anno 2023, è autorizzata nel limite massimo complessivo di spesa di 60 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2021-2027, di cui all'art. 1, comma 177 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Articolo 25
(Obiettivi del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti)
L’articolo 25 interviene sul Codice dell’ambiente per comprendere nei piani regionali di gestione dei rifiuti, il piano di gestione delle macerie e dei materiali, derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico, escludendo tale ambito dalla disciplina prevista nel programma nazionale per la gestione dei rifiuti (PNGR).
Si prevede, altresì, che le previsioni del piano saranno conformi alle linee guida da adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente disposizione, attraverso un apposito decreto del Presidente della Repuabblica.
Nel merito delle disposizioni in commento, il comma 2 dell’articolo in esame aggiunge il comma 6-bis all’art. 199 del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente), al fine di stabilire che il piano di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici e infrastrutture a seguito di un evento sismico deve essere incluso nei piani regionali di gestione dei rifiuti.
In estrema sintesi, l’art. 199 del Codice dell'ambiente prevede la predisposizione e l'adozione da parte delle regioni, sentite le province, i comuni e, per quanto riguarda i rifiuti urbani, gli enti di governo, di piani regionali di gestione dei rifiuti, che comprendono l'analisi della gestione dei rifiuti esistente nell'ambito geografico interessato, le misure da adottare per migliorare l'efficacia ambientale delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, nonché una valutazione del modo in cui i piani contribuiscono all'attuazione degli obiettivi e delle disposizioni previste (v. infra).
Il comma 2 prevede, altresì, che la redazione del suddetto piano di gestione delle macerie sarà effettuata in conformità alle linee guida, da adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente disposizione con apposito D.P.C.M. su proposta del Ministro della transizione ecologica, sentita la Conferenza Stato-regioni.
Il comma 1, conseguentemente, prevede l’abrogazione della lettera i) del comma 3 dell’art. 198-bis del D.Lgs. 152/2006, in cui si disciplina la predisposizione e i contenuti del programma nazionale per la gestione dei rifiuti (PNGR) al fine di eliminare, dall’ambito del medesimo programma, la definizione del piano di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico.
La relazione illustrativa sottolinea che le norme recate dall'articolo in esame sono necessarie “al fine di superare la criticità relativa al ‘piano di gestione delle macerie’ impropriamente inserito tra gli elementi contenuti nel Programma nazionale di gestione dei rifiuti”. Secondo la medesima relazione, infatti, “il piano di gestione delle macerie derivanti da eventi calamitosi ivi inserito non sembra coerente con gli ambiti di competenza statale e regionale. Tuttavia, considerata la notevole rilevanza di una pianificazione dettagliata della gestione dei rifiuti derivanti da eventi calamitosi, è fondamentale che, nell’ambito delle competenze regionali (articolo 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006), venga introdotta una disposizione finalizzata all’inserimento tra gli elaborati del piano di gestione dei rifiuti anche quello di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico”.
A fronte delle evidenze emerse dalla Commissione europea sull’assenza di una rete integrata di impianti di raccolta e trattamento rifiuti attribuibile all’insufficiente capacità di pianificazione delle regioni e, in generale, alla debolezza della governance, è risultato necessario sviluppare un programma nazionale per la gestione dei rifiuti (introdotto nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. 116/2020). L’obiettivo del PNGR è colmare il gap impiantistico, aumentare il tasso di raccolta differenziata e di riciclaggio al fine di sviluppare nuove catene di approvvigionamento di materie prime seconde dal ciclo dei rifiuti, in sostituzione di quelle tradizionali e contribuire alla transizione energetica.
Il PNGR è stato inserito tra le misure di riforma previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nell’ambito della componente riguardante l’economia circolare della missione “Rivoluzione verde e transizione ecologica” (M2C1).
In particolare, la Riforma 1.2 della componente M2C1 prevede l’emanazione del PNGR, entro il 30 giugno 2022, con un decreto del Ministero della transizione ecologica. Tale riforma deve accompagnare e sostenere, inoltre, due investimenti previsti nel PNRR per l’economia circolare, per un importo complessivo di 2,1 miliardi di euro[153].
Nello specifico, l’art. 198-bis del D.Lgs. 152/2006, inserito nel Codice dell'ambiente dall’art. 2, comma 1 del D. Lgs. 116/2020 (di attuazione della direttiva 2018/851 sui rifiuti e della direttiva 2018/852 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio), nel contesto normativo nazionale di recepimento del pacchetto europeo per l’economia circolare nel 2020, ha previsto l’adozione di un programma nazionale per la gestione dei rifiuti (PNRG) che, tra le altre misure, deve contenere un piano di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico.
Nel merito, il citato Programma viene predisposto dal Ministero della transizione ecologica, con il supporto di ISPRA, sottoposto a verifica di assoggettabilità a VAS, e, successivamente, approvato, sentita la Conferenza Stato-Regioni, con decreto ministeriale, per un orizzonte temporale pari a sei anni (2022-2028).
Il Programma fissa i macro-obiettivi, le macro-azioni, i target, e definisce i criteri e le linee strategiche a cui le regioni e le province autonome dovranno attenersi nella elaborazione o modificazione dei Piani di gestione dei rifiuti, entro 18 mesi dalla pubblicazione del PNGR definitivo.
Il Programma offre inoltre una ricognizione nazionale dell’impiantistica e dà gli indirizzi per colmare i gap impiantistici fra le regioni. I target del Programma si concentrano sull’aumento del tasso di raccolta differenziata, sulla riduzione del numero delle discariche irregolari, sulla riduzione del tasso di smaltimento in discarica dei rifiuti urbani al di sotto del 10% al 2035. Il Programma indica inoltre la necessità di adottare a livello regionale pianificazioni basate su una attenta quantificazione dei flussi dei rifiuti e individua nella metodologia LCA (Life Cycle Assessment) uno strumento fondamentale per la comparazione degli scenari di gestione, tenendo conto di tutti gli impatti ambientali.
Alla fine del 2021, il Ministero della transizione ecologica ha predisposto un rapporto preliminare ambientale sui possibili impatti ambientali significativi, anche transfrontalieri, derivanti dall'attuazione del citato programma nazionale di gestione dei rifiuti, ai sensi dell’art. 13, comma 1 del Codice dell’ambiente, nell’ambito della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS).
Il 30 aprile 2022 è scaduto il termine per la consultazione pubblica.
L’art. 199 del Codice dell’ambiente, che disciplina i Piani regionali di gestione dei rifiuti (PRGR), è stato modificato invece dal comma 2 dell'art. 2 del medesimo D.Lgs. 116/2020.
Nello specifico, le modifiche più rilevanti riguardano: l'approvazione dei piani regionali attraverso un atto amministrativo, l’ampliamento della platea di contenuti della pianificazione (ad esempio attraverso l'introduzione delle misure volte a contrastare o prevenire le forme di dispersione dei rifiuti e quelle per garantire che, entro il 2030, tutti i rifiuti idonei al recupero - in particolare se urbani - non vengano ammessi in discarica[154]), e l’obbligatorietà dell'utilizzo della piattaforma telematica "MonitorPiani" per la comunicazione telematica dei piani, degli indicatori e degli obiettivi che servono a dare evidenza dell'attuazione delle misure comunicate, nonché di tutta una serie di ulteriori informazioni riguardanti la produzione, la raccolta e il trattamento dei rifiuti.
Da ultimo, si prevede in tale ambito che le regioni avranno 18 mesi di tempo a partire dalla pubblicazione del programma nazionale di gestione dei rifiuti per approvare o adeguare i propri piani alle nuove indicazioni.
Per ulteriori approfondimenti sulle disposizioni del D.Lgs. 116/2020, che ha recepito le citate direttive dell’UE, si rinvia al dossier sull’atto del Governo n. 169.
Articolo 25-bis
(Modifiche all'articolo 224
del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152)
L’articolo 25-bis, introdotto dal Senato, aggiunge il comma 5-ter all'articolo 224 del Codice dell'ambiente, concernente il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), al fine di prevedere che l'accordo di programma quadro tra gli operatori del comparto di riferimento stabilisca che i produttori e gli utilizzatori aderenti ai relativi consorzi o ad un sistema autonomo di gestione dei propri rifiuti di imballaggio o di restituzione degli stessi, assicurino la copertura dei costi di raccolta e gestione dei rifiuti di imballaggio da loro prodotti e conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata, anche quando gli obiettivi di recupero e riciclaggio possono essere conseguiti attraverso la raccolta su superfici private. A tal fine, si prevede che i produttori e gli utilizzatori possano avvalersi dei consorzi, facendosi carico dei costi connessi alla gestione dei rifiuti di imballaggio sostenuti dai consorzi medesimi.
L'articolo 25-bis reca novella all'articolo 224 del D. Lgs. n. 152 del 2006, recante - nell'ambito del Codice dell'ambiente - la disciplina concernente il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI).
CONAI è un Consorzio privato senza fini di lucro che costituisce in Italia lo strumento attraverso il quale i produttori e gli utilizzatori di imballaggi garantiscono il raggiungimento degli obiettivi di riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio previsti dalla legge. Al Sistema Consortile aderiscono circa 760.000 imprese produttrici e utilizzatrici di imballaggi. Nato sulla base del c.d. Decreto Ronchi del 1997, il Consorzio ha segnato il passaggio da un sistema di gestione basato sulla discarica ad un sistema integrato, basato sulla prevenzione, sul recupero e sul riciclo dei sei materiali da imballaggio: acciaio, alluminio, carta, legno, plastica, bioplastica e vetro. CONAI collabora con i Comuni in base a specifiche convenzioni regolate dall’Accordo quadro nazionale ANCI-CONAI. Le aziende aderenti al Consorzio versano un Contributo obbligatorio che rappresenta la forma di finanziamento che permette a CONAI di intervenire a sostegno delle attività di raccolta differenziata e di riciclo dei rifiuti di imballaggi. CONAI indirizza l’attività e garantisce i risultati di recupero di 7 Consorzi dei materiali: acciaio (Ricrea), alluminio (Cial), carta/cartone (Comieco), legno (Rilegno), plastica (Corepla), bioplastica (Biorepack), vetro (Coreve), garantendo il necessario raccordo tra questi e la Pubblica Amministrazione. Il modello Conai si basa sul principio della “responsabilità condivisa”, che presuppone il coinvolgimento di tutti gli attori della gestione dei rifiuti: dalle imprese, che producono e utilizzano gli imballaggi, alla Pubblica Amministrazione, che stabilisce le regole per la gestione dei rifiuti sul territorio, ai cittadini, che con il gesto quotidiano della raccolta differenziata danno inizio ad un processo virtuoso per l’ambiente, sino ad arrivare alle aziende che riciclano.
L'articolo in esame aggiunge il comma 5-ter al citato articolo 224 del Codice dell'ambiente al fine di prevedere che l'accordo di programma quadro, di cui al comma 5 della norma novellata, tra gli operatori del comparto di riferimento stabilisca che i produttori e gli utilizzatori che aderiscono ad un sistema autonomo di gestione dei propri rifiuti di imballaggio o di restituzione degli stessi (di cui all'art. 221, co. 3, lettere a) e c)), ovvero ad uno dei consorzi per ciascun materiale di imballaggio di cui all'articolo 223, assicurino la copertura dei costi di raccolta e di gestione dei rifiuti di imballaggio da loro prodotti e conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata, anche quando gli obiettivi di recupero e riciclaggio possono essere conseguiti attraverso la raccolta su superfici private. Per adempiere a tali obblighi, il comma in esame dispone che i produttori e gli utilizzatori che aderiscono ai predetti sistemi autonomi di gestione/restituzione, possano avvalersi dei citati consorzi di cui all'articolo 223, facendosi carico dei costi connessi alla gestione dei rifiuti di imballaggio sostenuti dai consorzi medesimi.
Il richiamato comma 5 del D. Lgs. 152/2006 dispone che, al fine di garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e pubbliche amministrazioni, CONAI ed i sistemi autonomi di cui all'articolo 221, comma, 3 lettere a) e c), promuovono e stipulano un accordo di programma quadro, di cui alla L. 241/90 e successive modificazioni, su base nazionale tra tutti gli operatori del comparto di riferimento, intendendosi i sistemi collettivi operanti e i gestori delle piattaforme di selezione (CSS), con l'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI), con l'Unione delle province italiane (UPI) o con gli Enti di gestione di Ambito territoriale ottimale. In particolare, tale accordo stabilisce:
1. la copertura dei costi di cui all'articolo 222, commi 1 e 2 D. Lgs. 152/2006;
2. le modalità di raccolta dei rifiuti da imballaggio ai fini delle attività di riciclaggio e di recupero;
3. gli obblighi e le sanzioni posti a carico delle parti contraenti.
Nel disciplinare gli Obblighi dei produttori e degli utilizzatori, il richiamato articolo 221 del D. Lgs. 152/2006 prevede, al comma 3, che - per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonché agli obblighi della ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici private, e con riferimento all'obbligo del ritiro, su indicazione del Consorzio nazionale imballaggi, dei rifiuti di imballaggio conferiti dal servizio pubblico, i produttori possono alternativamente:
a) organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio sull'intero territorio nazionale;
c) attestare sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri l'autosufficienza del sistema, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui ai commi 5 e 6 della disposizione.
Nel disciplinare i Consorzi, il richiamato articolo 223 del D. Lgs. 152/2006 dispone che, i produttori che non provvedono ai sensi del predetto art. 221, co. 3, lett. a) e c), costituiscono un Consorzio per ciascun materiale di imballaggio di cui all'allegato E della parte quarta del D. Lgs. 152/2006, operante su tutto il territorio nazionale. Ai Consorzi possono partecipare i recuperatori, ed i riciclatori che non corrispondono alla categoria dei produttori, previo accordo con gli altri consorziati ed unitamente agli stessi.
Si ricorda che, in materia di imballaggi, ai sensi dell'articolo 225, comma 4, del Codice ambiente, con il decreto n. 261 del 23 giugno 2021 il MITE ha approvato il "Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio 2019-2023" trasmesso dal CONAI.
Per un approfondimento ed una più ampia ricostruzione delle disposizioni adottate più di recente in materia di consorzi di imballaggio, si veda il tema web a cura della Camera.
Nel disciplinare il Consorzio nazionale imballaggi, l'articolo 224 del D. Lgs. n. 152 del 2006, prevede che - per il raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e di riciclaggio e per garantire il necessario coordinamento dell'attività di raccolta differenziata - i produttori e gli utilizzatori partecipino in forma paritaria al Consorzio, che ha personalità giuridica di diritto privato senza fine di lucro ed è retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attività produttive (comma 1). Si ricorda che ai sensi del comma 3, il CONAI svolge le seguenti funzioni:
a) definisce, in accordo con le regioni e con le PA interessate, gli ambiti territoriali in cui rendere operante un sistema integrato che comprenda la raccolta, la selezione e il trasporto dei materiali selezionati a centri di raccolta o di smistamento;
b) definisce, con le pubbliche amministrazioni appartenenti ai singoli sistemi integrati, le condizioni generali di ritiro da parte dei produttori dei rifiuti selezionati provenienti dalla raccolta differenziata;
c) elabora ed aggiorna, valutati i programmi specifici di prevenzione, il Programma generale per la prevenzione e la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
d) promuove accordi di programma con gli operatori economici per favorire il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio e ne garantisce l'attuazione;
e) assicura la necessaria cooperazione tra i consorzi di cui all'articolo 223, i soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c) e gli altri operatori economici, anche eventualmente destinando una quota del contributo ambientale CONAI, di cui alla lettera h), ai consorzi che realizzano percentuali di recupero o di riciclo superiori a quelle minime indicate nel Programma generale, al fine del conseguimento degli obiettivi globali di cui all'Allegato E alla parte quarta del D. Lgs. 152/2006. Ai consorzi che non raggiungono i singoli obiettivi di recupero è in ogni caso ridotta la quota del contributo ambientale ad essi riconosciuto dal Conai;
f) indirizza e garantisce il necessario raccordo tra le amministrazioni pubbliche, i consorzi e gli altri operatori economici;
g) organizza, in accordo con le PA, le campagne di informazione ritenute utili ai fini dell'attuazione del Programma generale nonché campagne di educazione ambientale e di sensibilizzazione dei consumatori sugli impatti delle borse di plastica sull'ambiente;
h) ripartisce tra i produttori e gli utilizzatori il corrispettivo per gli oneri di cui all'articolo 221, comma 10, lettera b), nonché gli oneri per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio di raccolta differenziata, in proporzione alla quantità totale, al peso ed alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale, al netto delle quantità di imballaggi usati riutilizzati nell'anno precedente per ciascuna tipologia di materiale. A tal fine determina e pone a carico dei consorziati, con le modalità individuate dallo statuto, anche in base alle utilizzazioni e ai criteri di cui al comma 8, il contributo denominato contributo ambientale CONAI;
i) promuove il coordinamento con la gestione di altri rifiuti previsto dall'articolo 222, comma 1, lettera b), anche definendone gli ambiti di applicazione;
l) promuove la conclusione, su base volontaria, di accordi tra i consorzi di cui all'articolo 223 e i soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), con soggetti pubblici e privati. Tali accordi sono relativi alla gestione ambientale della medesima tipologia di materiale oggetto dell'intervento dei consorzi con riguardo agli imballaggi, esclusa in ogni caso l'utilizzazione del contributo ambientale CONAI;
m) fornisce i dati e le informazioni richieste dall'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, assicurando l'osservanza degli indirizzi da questa tracciati;
n) acquisisce da enti pubblici o privati, nazionali o esteri, i dati relativi ai flussi degli imballaggi in entrata e in uscita dal territorio nazionale e i dati degli operatori economici coinvolti. Il conferimento di tali dati al CONAI e la raccolta, l'elaborazione e l'utilizzo degli stessi da parte di questo si considerano di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 53 del D. Lgs. n. 196 del 2003.
Il comma 4 prevede che, per il raggiungimento degli obiettivi pluriennali di recupero e riciclaggio, gli eventuali avanzi di gestione accantonati dal CONAI e dai consorzi di cui all'articolo 223 nelle riserve costituenti il loro patrimonio netto non concorrono alla formazione del reddito, a condizione che sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorziati ed agli aderenti di tali avanzi e riserve, anche in caso di scioglimento dei predetti sistemi gestionali, dei consorzi e del CONAI.
Per il comma 5 si veda sopra.
Ai sensi del comma 6, l'accordo di programma è trasmesso alla predetta Autorità di vigilanza, che può richiedere eventuali modifiche e integrazioni entro i successivi 60 giorni.
Il comma 5-bis prevede che il citato accordo di programma sia costituito da una parte generale e dai relativi allegati tecnici per ciascun materiale di cui all'Allegato E. Gli allegati tecnici prevedono i corrispettivi calcolati secondo le fasce di qualità, tenendo conto delle operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari, che sono stabilite tramite analisi merceologiche effettuate da un soggetto terzo, individuato congiuntamente dai soggetti sottoscrittori, nominato dagli Enti di governo d'ambito territoriali ottimali, ove costituiti ed operanti, ovvero dai Comuni con oneri posti a carico dei sistemi collettivi.
In base al comma 7, ai fini della ripartizione dei costi, sono esclusi dal calcolo gli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato previa cauzione. Ai sensi del comma 8, il contributo ambientale del Conai è utilizzato in via prioritaria per il ritiro degli imballaggi primari o comunque conferiti al servizio pubblico e, in via accessoria, per l'organizzazione dei sistemi di raccolta, recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari. A tali fini, tale contributo è attribuito dal Conai, sulla base di apposite convenzioni, ai soggetti di cui all'articolo 223, in proporzione alla quantità totale, al peso ed alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale, al netto delle quantità di imballaggi usati riutilizzati nell'anno precedente per ciascuna tipologia di materiale. Il CONAI provvede ai mezzi finanziari necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni con i proventi dell'attività, con i contributi dei consorziati e con una quota del contributo ambientale CONAI, determinata nella misura necessaria a far fronte alle spese derivanti dall'espletamento, nel rispetto dei criteri di contenimento dei costi e di efficienza della gestione, delle funzioni conferitegli dal presente titolo nonché con altri contributi e proventi di consorziati e di terzi, compresi quelli dei soggetti di cui all'articolo 221, lettere a) e c), per le attività svolte in loro favore in adempimento alle prescrizioni di legge.
In base al comma 9, l'applicazione del contributo ambientale CONAI esclude l'assoggettamento del medesimo bene e delle materie prime che lo costituiscono ad altri contributi con finalità ambientali previsti dalla parte quarta del presente decreto o comunque istituiti in applicazione del presente decreto.
Ai sensi del comma 10, al CdA del CONAI partecipa con diritto di voto un rappresentante dei consumatori indicato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro delle attività produttive. Il comma 11 è stato soppresso, mentre il comma 12 dispone che, In caso di mancata stipula dell'accordo di cui al comma 5, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare inviti le parti a trovare un'intesa entro 60 giorni, decorsi i quali senza esito positivo, provvede direttamente, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, a definire il corrispettivo di cui alla lettera a) del comma 5. L'accordo di cui al comma 5 è sottoscritto, per le specifiche condizioni tecniche ed economiche relative al ritiro dei rifiuti di ciascun materiale d'imballaggio, anche dal competente Consorzio di cui all'articolo 223. Nel caso in cui uno di questi Consorzi non lo sottoscriva e/o non raggiunga le intese necessarie con gli enti locali per il ritiro dei rifiuti d'imballaggio, il Conai subentra nella conclusione delle convenzioni locali al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio previsti di cui all'articolo 220. In base al comma 13, nel caso siano superati, a livello nazionale, gli obiettivi finali di riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggio indicati nel programma generale di prevenzione e gestione degli imballaggi, il CONAI adotta, nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie, forme particolari di incentivo per il ritiro dei rifiuti di imballaggi nelle aree geografiche che non abbiano ancora raggiunto gli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'articolo 205, comma 1, entro i limiti massimi di riciclaggio previsti dall'Allegato E alla parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006.
L’articolo 26, composto da due commi, reca disposizioni volte a fornire il necessario supporto tecnico operativo per l'attuazione delle misure del PNRR di competenza del MITE.
A tale riguardo, al comma 1 si prevede l'istituzione del Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del MITE; al comma 2 è indicata la copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1, indicati in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.
Il comma 1 istituisce - nello stato di previsione della spesa del MITE - il Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del medesimo MITE, previsti dall'articolo 9 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (conv. con modificazioni dalla L. n. 108 del 2021).
L'art. 9 del D.L. n. 77/2021, ha previsto, al comma 1, che alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedano:
- le Amministrazioni centrali,
- le Regioni,
- le Province autonome di Trento e di Bolzano,
- gli enti locali.
Tali soggetti sono chiamati a operare sulla base delle specifiche competenze istituzionali ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente.
In base al comma 2 dello stesso articolo, al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, le suddette amministrazioni possono avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato per il PNRR da società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale e da enti vigilati. Con una modifica operata dall'art. 10, co. 2-bis, del d.l. n. 152 del 2021 (conv. con modificazioni dalla l. n. 233 del 2021) sono stati inseriti anche gli enti del sistema camerale tra i soggetti del cui supporto tecnico-operativo possono avvalersi le amministrazioni chiamate alla realizzazione operativa dei predetti interventi previsti dal PNRR
Il comma 3 precisa che gli atti, i contratti ed i provvedimenti di spesa adottati dalle amministrazioni per l'attuazione degli interventi del PNRR sono sottoposti ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile.
Il comma 4 prevede che le amministrazioni incaricate della realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR assicurino la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal MEF. Conservano tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e li rendono disponibili per le attività di controllo e di audit.
Al comma 2 si provvede alla copertura finanziaria degli oneri delle misure indicate al comma 1, quantificati in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. A tal fine si specifica che ai suddetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del MEF per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MITE.
La Relazione illustrativa al decreto-legge, dopo aver richiamato ampiamente il quadro complessivo dei finanziamenti in materia di transizione ecologica previsti dal PNRR, sottolinea come la tempistica sfidante ed il profondo cambiamento delle regole rendicontative del PNRR connesse all’attuazione di un quadro di performance stringente, nonché il tema del rafforzamento delle azioni di assistenza tecnica dedicate assumano un’importanza strategica, risultando necessarie azioni finalizzate ad eliminare la frammentarietà, e migliorare i processi con competenze tecniche altamente specializzate. Si sottolinea ivi che "mentre le azioni di supporto tecnico-operativo strettamente finalizzate all’attuazione degli specifici progetti finanziati sono ammissibili nell’ambito del PNRR non lo sono, invece, le azioni di assistenza tecnica, tra cui quelle di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione necessarie per l’attuazione del Piano e delle relative iniziative. Tali azioni possono essere, quindi, finanziate solo con risorse nazionali e ciò ha condotto il Ministero dell’economia e delle finanze ad attivare i servizi di assistenza tecnica forniti da Cassa depositi e prestiti, Invitalia e SOGEI/Eutalia. Ad oggi, le azioni di assistenza tecnica attivate, non sono comunque sufficienti a coprire i fabbisogni di supporto del MITE, per la descritta dimensione finanziaria, complessità e varietà delle azioni a titolarità e che richiedono l’attivazione di servizi strutturati e dedicati di supporto anche ai processi relazionali e di confronto tecnico nei riguardi degli altri soggetti a vario titolo interessati nel processo attuativo e dei Servizi della Commissione europea". Inoltre, richiamando altresì l’articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che definisce le modalità di avvalimento dei soggetti previsti dal medesimo articolo 9 da parte delle Amministrazioni titolari di misure individuate nel PNRR, si evidenzia che per supportare l’assistenza tecnica alle misure del PNRR, non finanziabile con il Piano, oltre alle misure adottate dal Ministero dell’economia e delle finanze, è stata prevista la facoltà di avvalersi delle risorse dei Programmi Operativi Complementari (POC) per il periodo di programmazione 2014-2020, evidenziandosi tuttavia come il MITE non abbia programmi operativi a propria titolarità, né i citati POC, per cui l'istituzione del previsto Fondo è volta a consentire anche al MITE di poter attivare servizi di assistenza tecnica dedicata e consentire altresì di poter usufruire del predetto avvalimento, per la più efficace e tempestiva realizzazione degli interventi previsti dal PNRR.
Articolo 26-bis
(Modifiche alla disciplina sanzionatoria degli illeciti ambientali)
L’articolo 26-bis, introdotto dal Senato, reca novelle alla disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale, con riferimento alle prescrizioni da impartire al contravventore, alla verifica dell'adempimento e all’irrogazione della sanzione.
Il comma 1, propone novelle agli articoli 318-ter e 318-quater del codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006).
L'articolo 318-ter del codice ambientale riguarda le prescrizioni da impartire al contravventore. Si prevede che spetti all'organo di vigilanza (o alla polizia giudiziaria) impartire al contravventore le prescrizioni necessarie all'eliminazione della contravvenzione, fissando un termine per la regolarizzazione non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario; solo in presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore sarà possibile una proroga del termine di adempimento, comunque non superiore a sei mesi. La norma precisa la necessita? dell'asseverazione tecnica di tale prescrizione da parte dell'ente competente in materia, nonché la necessita? che un'eventuale proroga di sei mesi sia concessa al contravventore solo per specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determino un ritardo nell'adempimento. Nell'ipotesi in cui il reo operi al servizio di un ente, si prevede un obbligo di notifica-comunicazione della prescrizione anche al rappresentante legale dell'ente stesso.
La lettera a) del comma 1, introducendo un nuovo comma 5 nel citato art. 318-ter, demanda ad un decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione degli importi posti a carico del contravventore a fronte dell’attività di asseverazione tecnica fornita dall'ente specializzato competente nella materia, quando l’ente medesimo sia diverso dall'organo di vigilanza che l'ha rilasciata, ovvero, in alternativa, per la redazione della prescrizione rilasciata, previo sopralluogo e in assenza di asseverazione, dallo stesso organo accertatore, nelle funzioni di polizia giudiziaria, quando si tratti di ente diverso da un corpo od organo riconducibile ad un'Amministrazione statale. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 26-bis, il citato decreto ministeriale deve essere adottato entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
L’art. 318-quater del codice ambientale concerne la verifica dell'adempimento e l'irrogazione della sanzione, entro termini specificamente determinati, attraverso una scansionata serie di fasi procedimentali. Esso stabilisce che l'organo accertatore verifichi se la violazione sia stata eliminata, secondo quanto indicato dalla prescrizione, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato dalla prescrizione medesima. Il comma 2 dell’art. 318-quater stabilisce che quando la prescrizione risulti adempiuta, l'organo accertatore ammetta il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, ai fini (specifica la novella di cui alla lettera b) del comma 1) dell’estinzione del reato. La somma è destinata all’entrata dello Stato, unitamente alle somme previste comma 5 dell’art. 318-ter, introdotto dalla lettera a). Entro 120 giorni dalla scadenza del termine fissato dalla prescrizione, l'organo accertatore comunica al PM l'adempimento della prescrizione, comunicando altresì il pagamento della somma eventualmente dovuta ai fini dell'estinzione del reato nonché di quella - specifica la novella in esame - da corrispondere per la redazione della prescrizione o, in alternativa, per il rilascio dell'asseverazione tecnica, ai sensi del suddetto comma 5 dell'articolo 318-ter. Si prevede, inoltre, che questi ultimi importi, riscossi dall'ente accertatore, siano destinati al potenziamento delle attività di controllo e verifica ambientale svolte dai predetti organi ed enti.
Si ricorda che la disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale è stata introdotta, nel codice ambientale (Parte VI-bis), dall'art. 1, comma 9, della legge 22 maggio 2015, n. 68 (“Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”).
Tale legge, nel confermare le contravvenzioni già previste dal Codice dell'ambiente:
§ introduce nel codice penale un nuovo, autonomo Titolo, dedicato ai delitti contro l'ambiente, prevedendo disposizioni di coordinamento nello stesso codice e in leggi speciali;
§ modifica il Codice dell'ambiente (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), in particolare introducendo una specifica disciplina per l'estinzione degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale;
§ inasprisce le sanzioni irrogabili per alcuni illeciti previsti dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione.
Per approfondimenti, si veda la Nota breve del Servizio studi del Senato n. 73 (XVII legislatura).
Articolo 27
(Istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici)
L’articolo 27 prevede l'istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici ("SNPS"). Tale Sistema è inteso - commi 1 e 2 - a migliorare e armonizzare le politiche e le strategie del Servizio sanitario nazionale per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e croniche, trasmissibili e non trasmissibili, associate, direttamente e indirettamente, a rischi ambientali e climatici, anche derivanti da cambiamenti socio-economici; riguardo alle malattie, con una modifica approvata dal Senato è stato aggiunto il riferimento a tutte le zoonosi. Le attività del Sistema si svolgono anche mediante adeguata interazione con il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) - di cui alla L. 28 giugno 2016, n. 132 - e devono fare particolare riferimento alle esigenze di tutela delle persone vulnerabili o in situazioni di vulnerabilità. I commi 3 e 4 individuano, rispettivamente, le funzioni del Sistema ed i soggetti che ne fanno parte, mentre i commi 5 e 6 demandano ad atti secondari la determinazione dei relativi compiti dei soggetti, la definizione delle modalità di interazione tra lo SNPS e lo SNPA e l'istituzione di una cabina di regia unica. I commi da 7 a 9 recano norme finanziarie e organizzative.
In base al comma 3 del presente articolo, lo SNPS svolge le seguenti funzioni:
- identifica e valuta le problematiche sanitarie associate a rischi ambientali e climatici, al fine di contribuire alla definizione e all’implementazione di politiche di prevenzione, attraverso l’integrazione con altri settori;
- favorisce l’inclusione della salute nei processi decisionali che coinvolgono altri settori, anche attraverso attività di comunicazione istituzionale e formazione;
- concorre, per i profili di competenza, alla definizione e all’implementazione degli atti di programmazione in materia di prevenzione e dei livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA) associati a priorità di prevenzione primaria, assicurando la coerenza con le azioni in materia di livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), di cui all’articolo 9 della citata L. n. 132 del 2016[155];
- concorre all'individuazione e allo sviluppo di criteri, metodi e sistemi di monitoraggio integrati, anche avvalendosi di sistemi funzionali all’acquisizione, all’analisi, all’integrazione e all’interpretazione di modelli e dati;
- assicura il supporto alle autorità competenti nel settore ambientale per l’implementazione della valutazione di impatto sanitario (VIS), nell’ambito della valutazione ambientale strategica (VAS), della valutazione d'impatto ambientale (VIA) e dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA).
Si ricorda che tali istituti sono disciplinati dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e trovano applicazione con riferimento alle fattispecie ivi individuate per ciascuno di essi. In base alle definizioni generali, poste dall'articolo 5 del suddetto D.Lgs. n. 152, e successive modificazioni: la valutazione ambientale strategica (VAS) comprende lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio; la valutazione d'impatto ambientale (VIA) comprende l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio suddetto, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente e degli esiti delle consultazioni, l'adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto, l'integrazione del provvedimento di VIA nel provvedimento di approvazione o autorizzazione del progetto; la valutazione di impatto sanitario (VIS) è costituita da un elaborato predisposto dal proponente -sulla base delle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute[156] - al fine di stimare gli impatti complessivi, diretti e indiretti, che la realizzazione e l'esercizio del progetto può procurare sulla salute della popolazione; l’autorizzazione integrata ambientale (AIA) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di determinate installazioni, o di parte di esse, a determinate condizioni (un'autorizzazione integrata ambientale può valere anche per più installazioni - o per parti di esse -, se relative ad uno stesso sito e gestite dal medesimo soggetto).
In base ad una norma inserita dal Senato, il Governo trasmette alle Camere relazioni annue - elaborate con il concorso dei soggetti facenti parte dello SNPS - in merito ai campi di intervento dello SNPS, alle prospettive di ricerca e di implementazione delle funzioni del medesimo sistema e a ipotesi di interventi normativi (lettera e-bis) del comma 3).
Ai sensi del comma 4 del presente articolo 27, fanno parte dello SNPS i seguenti soggetti, che (ai fini in oggetto) operano in coordinamento tra di essi:
- i dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali. Si ricorda che la disciplina di tali dipartimenti è posta, in via principale, dagli articoli da 7 a 7-quater del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. In merito, viene richiamata specificamente la norma che include tra i compiti dei suddetti dipartimenti la tutela della collettività dai rischi sanitari degli ambienti di vita, anche con riferimento agli effetti sanitari degli inquinanti ambientali;
- le regioni e le province autonome, anche con funzioni di coordinamento in rete dei suddetti dipartimenti di prevenzione, delle altre strutture sanitarie e socio-sanitarie e degli altri enti (del territorio di competenza) rilevanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi dello SNPS;
- gli istituti zooprofilattici sperimentali (di cui al D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270);
- l’Istituto superiore di sanità, con compiti di coordinamento e supporto tecnico-scientifico;
- il Ministero della salute, con compiti di indirizzo, programmazione, monitoraggio e comunicazione istituzionale (tali compiti possono essere svolti anche mediante l’adozione di apposite direttive).
Il successivo comma 5 demanda ad un decreto del Ministro della salute, da emanarsi, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome[157], l'individuazione, per i soggetti facenti parte dello SNPS, dei relativi specifici compiti, inclusi gli obblighi di comunicazione di dati personali (nell'ambito di questi ultimi, sono esplicitamente ricompresi i dati personali rientranti nelle "categorie particolari" di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016[158]). Il decreto ministeriale deve in ogni caso rispettare la tempistica e gli obiettivi individuati dall'allegato 1 del D.M. 15 luglio 2021 per il progetto "Salute, ambiente, biodiversità e clima" - progetto rientrante nel Piano nazionale per gli investimenti complementari -.
Il citato allegato 1 prevede che il suddetto progetto si articoli nei seguenti cinque interventi (o obiettivi): "rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale", mediante il miglioramento delle infrastrutture, delle capacità umane e tecnologiche e della ricerca applicata; "sviluppo e implementazione di specifici programmi operativi pilota per la definizione di modelli di intervento integrato salute-ambiente-clima in 2 siti contaminati selezionati di interesse nazionale"; "formazione di livello universitario e programma nazionale di formazione continua in salute-ambiente-clima"; "promozione e finanziamento di ricerca applicata con approcci multidisciplinari in specifiche aree di intervento salute-ambiente-clima anche di livello universitario"; "piattaforma di rete digitale nazionale SNPA-SNPS". Le risorse finanziarie per il progetto in esame sono pari - ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera e), n. 1., del D.L. 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° luglio 2021, n. 101 - a 500 milioni di euro, così ripartititi: 51,49 milioni di euro per il 2021, 128,09 milioni per il 2022, 150,88 milioni per il 2023, 120,56 milioni per il 2024, 46,54 milioni per il 2025 e 2,45 milioni per il 2026. Per l'articolazione delle risorse finanziarie e delle fasi temporali per ciascun intervento, si rinvia al medesimo allegato 1 del D.M. 15 luglio 2021.
Il comma 6 del presente articolo 27 demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi su proposta dei Ministri della salute e della transizione ecologica, sia la definizione delle modalità di interazione dello SNPS con il suddetto Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) sia l'istituzione di una cabina di regia, avente il compito di assicurare, anche mediante l’adozione di apposite direttive, l'effettiva operatività, secondo criteri di efficacia, economicità e buon andamento, delle modalità di interazione suddetta; tale decreto è emanato entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 5. Anche il decreto di cui al comma 6 deve in ogni caso rispettare la tempistica e gli obiettivi individuati dall'allegato 1 del D.M. 15 luglio 2021 per il progetto "Salute, ambiente, biodiversità e clima" (cfr., al riguardo, la scheda relativa al comma 5). Il medesimo comma 6 stabilisce i criteri di composizione della cabina di regia, mentre il comma 7 reca, con riferimento a tale organo, le clausole di invarianza degli oneri di finanza pubblica (anche escludendo, per le relative riunioni ed attività, qualsiasi forma, comunque denominata, di emolumento, gettone o rimborso di spese).
Il comma 8 specifica che all'attuazione dei precedenti commi da 1 a 6 si provvede mediante gli interventi previsti per il summenzionato progetto "Salute, ambiente, biodiversità e clima", nei limiti delle risorse finanziarie destinate al medesimo progetto (riguardo ad esse, cfr. la scheda relativa al comma 5).
Il comma 9 reca, con riferimento al presente articolo, le clausole di invarianza degli oneri di finanza pubblica.
Articolo 28
(Costituzione e disciplina della Società 3-I S.p.A.)
L’articolo 28 autorizza la costituzione della società 3-I S.p.A., al fine di conseguire gli obiettivi indicati nella Missione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per lo svolgimento delle attività di sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni software e di servizi informatici in favore degli enti previdenziali e delle pubbliche amministrazioni centrali.
In dettaglio, la società, con sede in Roma, a capitale interamente pubblico, svolge le proprie attività a favore dell’Istituto nazionale previdenza sociale (INPS), dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e di altre pubbliche amministrazioni centrali[159], al fine di conseguire gli obiettivi indicati nella Missione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con particolare riguardo alla misura R 1.2., e per lo svolgimento delle attività di sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni software e di servizi informatici
La Relazione illustrativa, allegata al provvedimento, sottolinea che “l’intervento legislativo in esame risponde alla necessità di realizzare gli obiettivi indicati nella Missione “M1C1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA”, del Piano Nazionale di ripresa e resilienza. In particolare, si tratta di dare attuazione, nell’ambito della Missione 1, alla Riforma “R.1.2.: Supporto alla trasformazione della PA locale”, che prevede la creazione di una nuova società (“NewCo”) dedicata a Software development & operations management, incaricata dello svolgimento delle attività di sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni software e di servizi informatici, con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo e la gestione delle applicazioni che supportano i processi delle amministrazioni centrali nonché di consolidare, nella NewCo, le competenze tecnologiche oggi frammentate tra una pluralità di attori istituzionali.
Il capitale sociale della società 3-I S.p.A., pari a 45 milioni di euro, è interamente sottoscritto e versato, in tre rate annuali, dall’INPS, dall’INAIL e dall’ISTAT, nella misura di un terzo per ciascun ente, o nella diversa misura indicata nello statuto (comma 1).
I commi da 2 a 9 disciplinano le regole attinenti la autonomia normativa della Società e la sua organizzazione. In particolare:
Il comma 2 disciplina l’adozione dello statuto che avviene con deliberazione congiunta dei presidenti degli Istituti che partecipano al capitale sociale (entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame) e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Lo statuto definisce ruoli e responsabilità degli organi della società, nonché le regole di funzionamento della società nonché le modalità di esercizio del controllo analogo, esercitato dai tre Istituti, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di assicurare il coordinamento con gli obiettivi istituzionali e la coerenza con le finalità della transizione digitale nazionale. In sede referente è stata approvata una proposta emendativa (em. 28.7, testo 2) per demandare allo Statuto anche la definizione della missione della società, anche in attuazione degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Il comma 3 stabilisce che il Consiglio di amministrazione della società è composto da cinque membri, di cui uno nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, con funzioni di Presidente, uno nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e i restanti nominati, uno ciascuno, dall’INPS, dall’INAIL e dall’ISTAT.
Il comma 4 definisce la composizione del collegio sindacale.
Esso è composto da tre membri titolari, nominati rispettivamente dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e dal Ministro dell’economia e delle Finanze, quest’ultimo con funzioni di presidente, nonché da due membri supplenti, di cui uno nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed uno dal Ministro delegato per la pubblica amministrazione.
Il comma 5 conformemente alle disposizioni in tema di esercizio di controllo analogo congiunto sulle società a partecipazione pubblica - individua gli atti di amministrazione che la società è tenuta a sottoporre alla preventiva approvazione dei soggetti pubblici che esercitano il predetto controllo.
Sono in ogni caso sottoposti all’approvazione preventiva della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, gli atti della suddetta società relativi a:
a) affidamenti di attività da parte di amministrazioni diverse da quelle che esercitano il controllo sulla società, per importi maggiori di 500 mila euro;
b) costituzione di nuove società;
c) acquisizioni di partecipazioni in società;
d) cessione di partecipazioni e altre operazioni societarie,
e) designazione di amministratori;
f) proposte di revoca di amministratori;
g) proposte di modifica dello statuto della società 3-I S.p.A. o di società partecipate;
h) proposte di nomina e revoca di sindaci e liquidatori.
Il comma 6 disciplina il rapporto tra la Società e gli Istituti che la compongono nonché con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tramite un contratto di servizio, in cui sono definiti: 1) la data di avvio dei servizi; 2) i livelli minimi inderogabili delle prestazioni; 3) le relative compensazioni economiche, conformemente agli atti di indirizzo strategico approvati dal comitato di indirizzo di cui al comma 2.
È prevista, inoltre, la possibilità per la società di stipulare contratti di lavoro e provvedere all’affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture, nel rispetto delle vigenti previsioni di legge, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi fissati nel contratto di servizio.
Il comma 7 individua le risorse strumentali e finanziarie della società, con previsione della facoltà, per gli Istituti partecipanti, di conferire dotazione strumentale, incluse le infrastrutture informatiche e beni immobili di proprietà. Le modalità di conferimento delle predette risorse sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, d’intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro novanta giorni dall’approvazione dello statuto.
Il comma 7-bis, introdotto al Senato, prevede l’esenzione da ogni imposta, spesa, tassa o diritto per qualsiasi atto, trasferimento, cessione, relativo a beni o infrastrutture effettuati nei confronti della Società 3-I S.p.A. dall’INPS, dall'INAIL, dall'ISTAT, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dalle altre pubbliche amministrazioni centrali come individuate dall’ISTAT in base al Sistema europeo dei conti (SEC 2010) e inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione.
Al comma 8 si dispone che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale assolve gli adempimenti in materia di costituzione di società per azioni previsti dalla normativa vigente.
Il comma 9, infine, prevede che si provveda agli oneri derivanti dall’attuazione della norma con le risorse annualmente appostate, per tale finalità, dagli Istituti partecipanti.
Articolo 29
(Acquisizione servizi cloud infrastrutturali)
L’articolo 29 consente alle pubbliche amministrazioni l’acquisizione di servizi cloud infrastrutturali in deroga ai limiti di spesa per l’acquisto di beni e servizi previsti dalla normativa vigente.
La disposizione, in particolare, integra l’articolo 1 comma 593, della legge n.160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020), prevedendo che alle pubbliche amministrazioni alle quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 591 e seguenti, della legge n.160 del 2029, in materia di revisione della spesa, sia comunque consentita, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, l’acquisizione di servizi cloud infrastrutturali.
L’articolo 1, commi 591 e 592, della legge n.160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020) ha previsto che, a fronte della cessazione dell’applicazione di una serie di disposizioni in materia di contenimento e riduzione della spesa disposte dal comma 590 (indicate nell’allegato A alla legge), le pubbliche amministrazioni[160] siano tenute, a decorrere dal 2020, a contenere la spesa per l’acquisto di beni e servizi entro i livelli registrati mediamente negli esercizi finanziari dal 2016 al 2018.
Il comma 593 dispone che, fermo restando il principio dell'equilibrio di bilancio, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, il superamento del limite delle spese per acquisto di beni e servizi di cui al comma 591 è consentito in presenza di un corrispondente aumento dei ricavi o delle entrate accertate in ciascun esercizio rispetto al valore relativo ai ricavi conseguiti o alle entrate accertate nell'esercizio 2018. L'aumento dei ricavi o delle entrate può essere utilizzato per l'incremento delle spese per beni e servizi entro il termine dell'esercizio successivo a quello di accertamento[161].
In particolare, l’ultimo periodo del comma 593 dispone che il superamento del limite di cui al comma 591 è altresì consentito per le spese per l'acquisto di beni e servizi del settore informatico finanziate con il PNRR, alle quali vanno ad aggiungersi – per effetto della disposizione dell’articolo 29 del decreto-legge in esame – le spese per l’acquisizione di servizi cloud infrastrutturali.
Si segnala, altresì, al riguardo, che proprio al fine di assicurare la trasformazione digitale dei servizi della pubblica amministrazione in conformità al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), l’articolo 27, comma 2-quinquies, del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, prevede che le amministrazioni pubbliche, nonché la Commissione nazionale per le società e la borsa, a decorrere dall'anno finanziario 2022 e fino al termine di attuazione del predetto PNRR, possono proporre, nell'ambito dei rispettivi bilanci di previsione o con i provvedimenti di assestamento dei bilanci stessi, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti previsti, nell'ambito delle proprie dotazioni finanziarie, per gli investimenti relativi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione in attrezzature, quali i server e altri impianti informatici (conto capitale), e quelli relativi all'acquisizione di servizi cloud infrastrutturali (parte corrente).
In relazione a tale disposizione, nella Circolare del 19 maggio 2022, n. 23 - di aggiornamento della precedente Circolare n. 26 dell’11 novembre 2021, che fornisce indicazioni per gli enti ed organismi pubblici per la predisposizione del bilancio di previsione 2022 – si prevede, al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza dei processi di spesa nella fornitura di servizi digitali previsti per la realizzazione degli obiettivi del PNRR, che le amministrazioni pubbliche interessate sono tenute a individuare, per il periodo di attuazione dei progetti del PNRR, le risorse da destinare all’acquisizione di servizi cloud infrastrutturali e ad effettuare le eventuali conseguenti compensazioni tra gli stanziamenti in conto capitale e quelli di parte corrente, nell’ambito delle proprie dotazioni finanziarie, adeguando i rispettivi bilanci di previsione ovvero mediante assestamento di bilancio.
Articolo 30, commi 1-8 e 8-ter
(Riordino dell’Agenzia spaziale italiana (ASI)
e del settore spaziale e aerospaziale)
L’articolo 30, comma 1, novella la disciplina relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'ASI (recata dal d.lgs. n. 128/2003), attribuendo i poteri di indirizzo, coordinamento, programmazione e vigilanza - attualmente in capo al Ministro dell’università e della ricerca - al Presidente del Consiglio dei ministri o al ministro o al sottosegretario delegato, ferme restando le competenze del Ministro dell’università e della ricerca in ordine alle attività di ricerca svolte dall’ASI. Si stabilisce, inoltre, che la nomina del direttore generale dell’ASI spetti al Presidente del Consiglio ovvero al Ministro o al Sottosegretario delegato. Si prevede inoltre l'istituzione nello stato di previsione del MEF di un Fondo per il finanziamento dell’ASI, con una dotazione pari a 499 milioni di euro a decorrere dal 2022, destinato alla copertura delle spese di funzionamento e gestione dell’ASI, nonché al finanziamento delle attività della predetta Agenzia, ivi comprese quelle di svolgimento dei programmi in collaborazione con l’ESA. Al comma 2 si prevede il trasferimento, a titolo gratuito, delle azioni possedute dall’A.S.I. nella società CIRA al CNR. Il comma 3 fissa il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto in esame entro il quale l'ASI deve procedere all’adeguamento dello statuto e dei propri regolamenti. Il comma 4 stabilisce che, decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l’adeguamento sia curato da una commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composta da tre membri, compreso il presidente, in possesso di adeguata professionalità. Il comma 5 stabilisce che gli organi dell’ASI restino in carica sino alla naturale scadenza dei rispettivi mandati. Rispetto al testo iniziale, il Senato ha inserito un riferimento specifico alla nuova composizione del consiglio di amministrazione (recata dal comma 1, lettera d), n. 4, su cui si veda infra), che prevede, tra l'altro, l'incremento dei componenti da quattro a sei. Inoltre, il Senato ha inserito anche il nuovo comma 5-bis, il quale reca la clausola relativa alla copertura delle maggiori spese per l'ampliamento della composizione del consiglio d'amministrazione dell'ASI. I commi 6, 7 e 8 recano la copertura finanziaria e norme di coordinamento e transitorie. Il Senato ha altresì introdotto un nuovo comma 8-ter, il quale autorizza il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro o il sottosegretario delegato alle politiche spaziali e aerospaziali, al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal PNRR, a sottoscrivere, fino a un ammontare pari a 90 milioni di euro nell'ambito del quadriennio 2022-2025, quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital ovvero di uno o più fondi che investono in fondi per il venture capital, comprese quote o azioni di fondi per il venture debt o di uno o più fondi che investono in fondi per il venture debt.
Secondo quanto si evince dalla relazione illustrativa, al fine di garantire semplificazione, maggiore efficienza e celerità d'azione nella realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e in particolare dalla M1C2. investimento 4, le novelle proposte al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128 hanno l’obiettivo di rendere coerente l’organizzazione dell’ASI con quanto stabilito dalla legge 11 gennaio 2018, n. 7 che all'articolo 1 ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri l'alta direzione, la responsabilità politica generale e il coordinamento delle politiche dei Ministeri relative ai programmi spaziali e aerospaziali, nell'interesse dello Stato.
L'investimento 4 della M1C2 è rubricato Tecnologie satellitari ed economia spaziale. Vi si osserva che allo spazio è ormai ampiamente riconosciuto il ruolo di attività strategica per lo sviluppo economico, sia per il potenziale impulso che può dare al progresso tecnologico e ai grandi temi di “transizione” dei sistemi economici (ad es. anticipazione delle implicazioni del cambio climatico tramite l’osservazione satellitare), sia per la naturale scala continentale/europea che ne contraddistingue l’ambito di azione e di coordinamento degli investimenti. Analizzando il contesto di mercato globale e le caratteristiche dell’industria spaziale italiana è stato prodotto un Piano Nazionale volto a potenziare i sistemi di osservazione della terra per il monitoraggio dei territori e dello spazio extra-atmosferico e a rafforzare le competenze nazionali nella space economy. Il Piano Nazionale include diverse linee d’azione: SatCom, Osservazione della Terra, Space Factory, In-Orbit Economy. Le risorse stanziate dal PNRR copriranno una quota degli investimenti definiti per queste linee di intervento.
Commi 1, 6, 7 e 8 - organizzazione e funzionamento dell'ASI
La lettera a) modifica l’articolo 2 (Finalità dell'Agenzia), commi 2 e 3. Con la modifica al comma 2, si sopprime il riferimento alla legge n. 168/1989 (Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica) e s'inserisce il rinvio al decreto legislativo n. 218/2016 (Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca) tra le fonti normative in conformità alle quali l'A.S.I. deve dotarsi di un ordinamento autonomo.
Con la modifica al comma 3, si prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri o il ministro o sottosegretario delegato esercita nei confronti dell'A.S.I. poteri di indirizzo, coordinamento, programmazione e vigilanza, fatte salve le competenze attribuite espressamente al Comitato interministeriale dal d.lgs. 128/2003 (il testo previgente si limitava a prevedere che il MIUR esercitasse nei confronti dell'A.S.I. le competenze attribuitegli dalle disposizioni di cui al comma 2). Inoltre la novella introduce la previsione che assegna al MUR l'esercizio dei poteri di indirizzo strategico limitatamente all'attività di ricerca scientifica svolta dall'ASI.
La lettera b) modifica il comma 1 dell’articolo 3 (Attività dell'A.S.I.). Si attribuiscono ora anche al Presidente del Consiglio dei ministri o ministro o sottosegretario delegato alcune specifiche competenze. Esse riguardano:
- il potere di formulare gli indirizzi sulla base dei quali l'A.S.I. predispone il Documento strategico di politica spaziale nazionale (lettera a) del comma 1);
- il potere di formulare gli indirizzi sulla base dei quali l'A.S.I. predispone il Documento di visione strategica per lo spazio (lettera a-bis) del comma 1);
- il potere di formulare gli indirizzi sulla base dei quali l'A.S.I., nel quadro del coordinamento delle relazioni internazionali assicurato dal Ministero degli affari esteri, partecipa ai lavori del consiglio dell'Agenzia spaziale europea (E.S.A.), promuove e coordina la presenza italiana ai programmi da essa approvati, nonché, nei limiti delle risorse determinate dal Piano aerospaziale nazionale e delle altre entrate dell'ente, stipula accordi bilaterali o multilaterali con organismi di altri Paesi per la partecipazione dell'Italia a programmi od imprese aerospaziali. In particolare promuove, sostiene e coordina la partecipazione italiana a progetti e iniziative dell'Unione europea nel campo della ricerca spaziale e aerospaziale e dei correlati servizi applicativi (lettera b) del comma 1);
- il potere di fornire le indicazioni in linea con le quali l'A.S.I., nel quadro del coordinamento delle relazioni internazionali assicurato dal Ministero degli affari esteri, intrattiene relazioni con organismi aerospaziali di altri Paesi. Inoltre, nell'ambito della promozione e realizzazione della ricerca scientifica nazionale nel settore spaziale e aerospaziale, si prevede ora espressamente che l'A.S.I., nel predisporre, coordinare e sviluppare appositi programmi, curi, oltre al raccordo con l'INAF per quanto riguarda il settore dell'astrofisica, anche quello con gli altri enti pubblici di ricerca, nel quadro del coordinamento della ricerca nazionale, assicurato dal MUR (lettera c) del comma 1).
Negli ambiti sopra indicati si confermano le competenze, già previste a legislazione vigente, del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale (COMINT) ai fini della formulazione degli indirizzi in questione.
Si attribuisce altresì all'ANVUR il potere, in precedenza assegnato al MIUR, di definire i criteri sulla base dei quali l'A.S.I. effettua la valutazione dei risultati dei propri programmi di ricerca (lettera f) del comma 1).
1. Al fine di garantire semplificazione, maggiore efficienza e celerità d’azione nella realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:
La lettera c) modifica i commi 1 e 2 dell’articolo 6 (Presidente). Con l'abrogazione della lettera f) del comma 1, si espunge la previsione che assegna al presidente dell'A.S.I. il potere di affidare l'incarico di direttore generale dell'agenzia, previa delibera del consiglio di amministrazione. Tuttavia, tale previsione è reintrodotta, con una diversa formulazione, all'articolo 11 del d.lgs. 128/2003, con il nuovo comma 2-bis (si veda infra). La novella al comma 2 modifica la procedura di nomina del presidente dell'A.S.I., la quale ha luogo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa individuazione dell'interessato da parte dello stesso Presidente del Consiglio dei ministri d’intesa con il Ministro dell’università e della ricerca, e secondo le procedure di cui ai commi 1, 2 e 2-bis dell’articolo 11 del d.lgs. n. 213/2009.
Le disposizioni testé richiamate prevedono che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa, con decreto del Ministro è nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale ed internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero. Il comitato di selezione agisce nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, è supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. Il personale del Ministero non può, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione (comma 1).
Il comitato di selezione fissa, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e, per ciascuna posizione ed ove possibile in ragione del numero dei candidati, propone al Ministro: a) cinque nominativi per la carica di presidente; b) tre nominativi per la carica di consigliere (comma 2).
I nominativi proposti ai sensi del comma 2 possono essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta (comma 2-bis).
La lettera d) novella i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 7 (Consiglio di amministrazione). Con le novelle al comma 1, si esplicita da un lato la previsione che fa salvi i poteri del Presidente del Consiglio dei ministri e del COMINT in relazione ai compiti di indirizzo e programmazione generale dell'attività dell'Agenzia da parte del consiglio di amministrazione. Dall'altro, si espungono le previsioni che assegnano a tale organo, rispettivamente, il potere di nomina del comitato di valutazione e del direttore generale nonché il potere di deliberare l'affidamento degli incarichi al direttore generale.
Le novelle al comma 2 modificano la disciplina relativa alle modalità di nomina e alla composizione del consiglio di amministrazione. Si prevede infatti che tale organo sia nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o ministro o sottosegretario delegato (in luogo del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca), sentito il COMINT, e che esso sia composto dal presidente, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri o ministro o sottosegretario delegato (in luogo della designazione da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca), e da altri sei (anziché quattro) componenti, scelti tra personalità di elevata e documentata qualificazione ed esperienza nel campo della ricerca e dell'industria spaziale e aerospaziale, dei quali uno designato dal Presidente del Consiglio dei ministri o ministro o sottosegretario delegato, uno dal Ministro dell'università e della ricerca, uno dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, uno dal Ministro della difesa, uno dal Ministro dello sviluppo economico e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze.
La novella al comma 3 prevede ora la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o ministro o sottosegretario delegato invece che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, come previsto dal testo previgente.
La lettera e) modifica il comma 2 dell’articolo 9 (Collegio dei revisori dei conti). Essa affida la nomina del collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e tre membri supplenti, a un decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri o ministro o sottosegretario delegato, invece che a un decreto Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, come previsto in precedenza. Allo stesso modo si prevede ora la designazione di due membri effettivi e due membri supplenti, uno effettivo e uno supplente ciascuno, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Nella previgente formulazione al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca spettava la designazione di due membri effettivi e due membri supplenti.
La lettera f) introduce il nuovo comma 2-bis all’articolo 11 (Direttore generale). La nuova disposizione prevede la nomina del direttore generale da parte del Presidente dell’Agenzia, previa delibera del consiglio di amministrazione.
La lettera g) modifica i commi 4 e 6 dell’articolo 13 (Disposizioni specifiche). La novella al comma 4 prevede che le indennità di carica del presidente dell'ente, dei componenti del consiglio di amministrazione, del presidente e dei componenti del collegio dei revisori dei conti sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o ministro o sottosegretario delegato, invece che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La novella al comma 6 specifica che la decadenza degli organi in carica dell'A.S.I. e la nomina di un commissario straordinario nei casi in esso contemplati sono disposte con decreto, oltre che del Presidente del Consiglio dei Ministri, come già previsto, anche di un ministro o sottosegretario delegato. Essa elimina altresì la previsione relativa alla proposta di decadenza degli organi in carica da parte del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
La lettera h) inserisce il nuovo comma 1-bis all’articolo 14 (Piani di attività). La nuova disposizione prevede che il piano triennale dell’ente ed i relativi aggiornamenti annuali sono approvati dal Presidente del Consiglio dei ministri o ministro o sottosegretario delegato, con proprio decreto, d’intesa con il Ministero dell’università e della ricerca limitatamente agli aspetti riguardanti i piani di esplorazione e di ricerca e sentito il Ministero dell’economia e delle finanze per gli aspetti di competenza.
La lettera i) modifica l’articolo 15 (Entrate dell'A.S.I.).
La novella al comma 1 specifica che le entrate dell'A.S.I. sono tra l'altro costituite dai contributi ordinari a carico del nuovo Fondo per il finanziamento dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), istituito dal nuovo comma 2-bis, e non più dai contributi ordinari a carico del Fondo per il finanziamento degli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 204/1998.
Il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca pubblici vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca (FOE) è stato istituito dall'art. 7 del d.lgs. 204/1998.
Per approfondimenti si veda il dossier n. 399 del 16 giugno 2021, predisposto in occasione dell'esame dell'Atto del Governo n. 260.
La novella al comma 2 introduce la nuova disposizione per cui il Presidente del Consiglio dei ministri, in sede di distribuzione del nuovo Fondo per il finanziamento dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), assegna priorità alle risorse destinate ad obbligazioni derivanti da programmi internazionali. È quindi soppressa la previgente previsione per cui il "Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca", in sede di ripartizione del FOE, ed il Ministro dell'economia e delle finanze, nella determinazione annuale del fabbisogno finanziario programmato per il triennio 1998-2000 per il CNR, l'ASI, l'INFN, l'Istituto nazionale di fisica della materia (ora accorpato al CNR), l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (di cui all'articolo 51, comma 2, della L. n. 449/1997), avrebbero dovuto assegnare priorità alle risorse destinate ad obbligazioni derivanti da programmi internazionali. Inoltre, la novella in esame attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, e non più al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il compito di trasmettere al Ministro dell’economia e delle finanze l’elenco analitico degli oneri per il successivo esercizio derivanti dalle predette obbligazioni internazionali.
All'articolo 15 in esame è quindi aggiunto il nuovo comma 2-bis. Esso istituisce nello stato di previsione del MEF un Fondo per il finanziamento dell’ASI, con una dotazione pari a 499 milioni di euro a decorrere dal 2022, destinato alla copertura delle spese di funzionamento e gestione dell’ASI, nonché al finanziamento delle attività dell’ASI, ivi comprese quelle di svolgimento dei programmi in collaborazione con l’ESA. Le risorse del predetto Fondo sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per essere assegnate all’Autorità delegata per le politiche spaziali e aerospaziali, che ne cura la ripartizione con apposito decreto.
Il comma 6 dell'articolo 30 dispone in relazione agli oneri, pari a 499 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione del FOE - fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal MUR, disciplinato dall’articolo 7, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 204/1998.
Il comma 7 espunge quindi dal comma 1 del predetto articolo 7 il rinvio alle disposizioni legislative (attualmente abrogate) che disciplinavano il contributo all'ASI a carico del bilancio dello Stato (articolo 15, comma 1, lettera a), della L. n. 186/1988), e gli stanziamenti destinati ai programmi nazionali e bilaterali, nonché ai programmi di collaborazione dell'ESA (articolo 5 della L. n. 233/1995.
Il comma 8 fa espressamente salvi i finanziamenti e i contributi già assegnati al 1° maggio 2022 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame), e stabilisce altresì che, fermo restando quanto previsto al comma 6, l’ASI non può ricevere altre risorse o contributi comunque denominati disposti dal MUR in favore di altri enti pubblici di ricerca vigilati dal medesimo ministero.
La lettera l) del comma 1 modifica l’articolo 16 (Strumenti), inserendovi il nuovo comma 1-bis. Il primo periodo di tale disposizione sottopone "in ogni caso" alla previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o del ministro o sottosegretario delegato le seguenti attività (indicate nelle lettere a), b), c) e d) del precedente comma 1):
- stipulazione di accordi e convenzioni;
- partecipazione o costituzione di consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;
- costituzione di nuove imprese con conferimento di personale proprio, anche in costanza di rapporto, nel rispetto della normativa vigente;
- partecipazione alla costituzione ed alla conduzione anche scientifica di centri di ricerca internazionali, in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi.
Il secondo periodo del nuovo comma 1-bis esclude la necessità della previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o del ministro o sottosegretario delegato in relazione agli accordi e alle convenzioni con le università e gli enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del d.lgs. n. 218/2016[162], adottati in esecuzione di azioni previste nel piano triennale di attività di cui all’articolo 14, limitatamente agli aspetti riguardanti i piani di esplorazione e di ricerca.
La novella al comma 4 introduce la previsione in base alla quale l'A.S.I. riferisce sui programmi, sugli obiettivi, sulle attività e sui risultati dei soggetti di cui al comma 1, oltre che, come già previsto, in apposita sezione del piano triennale dell'ente, anche con apposita relazione semestrale al Presidente del Consiglio dei ministri.
La lettera m) modifica il comma 1 dell’articolo 17 (Regolamenti). La novella prevede la sottoposizione al controllo della Presidenza del Consiglio dei ministri dei seguenti regolamenti dell'A.S.I.:
- regolamento di organizzazione e funzionamento;
- regolamento di amministrazione contabilità e finanza;
- regolamento del personale;
- altri regolamenti interni disciplinanti specifiche materie.
Il controllo da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri deve aver luogo in coerenza con le procedure e modalità di cui all'articolo 4 del d.lgs. n. 218/2016.
La disposizione testé richiamata prevede, al comma 1, che gli statuti e i regolamenti sono adottati, a maggioranza assoluta dei componenti, dai competenti organi deliberativi dei singoli Enti e sottoposti al controllo di legittimità e di merito del Ministero vigilante. Gli statuti e i regolamenti sono trasmessi al Ministro vigilante che, entro il termine di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimità e di merito. Il Ministro vigilante, all'esito del controllo, indica, per una sola volta, all'Ente vigilato le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito e rinvia gli statuti e i regolamenti all'Ente per l'adeguamento. I competenti organi deliberativi dell'Ente possono non conformarsi ai rilievi di legittimità con deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, ovvero ai rilievi di merito con deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta. In tal caso il Ministro vigilante può ricorrere contro l'atto emanato in difformità, in sede di giurisdizione amministrativa e per i soli vizi di legittimità. Quando la maggioranza qualificata non sia stata raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate. Lo stesso procedimento si applica anche per le successive modificazioni (comma 2). Con riferimento alla procedura di cui al comma 2 il Ministero vigilante acquisisce, entro e non oltre venti giorni dalla trasmissione dello statuto da parte dell'Ente, il parere, per quanto di competenza, del Ministero dell'Economia e Finanze. Trascorso detto termine, il parere si considera comunque acquisito positivamente (comma 3). Gli statuti e i regolamenti sono pubblicati nel sito istituzionale degli Enti e del Ministero vigilante. Nella Gazzetta Ufficiale è data notizia della pubblicazione degli statuti sui siti istituzionali (comma 4).
Nella previgente formulazione, si faceva rinvio alle procedure e modalità di cui all’articolo 8 della L. n. 168/1989, successivamente "soppresso" dall'articolo 20, comma 2, d.lgs. n. 218/2016.
La lettera n) modifica il comma 1 dell’articolo 18 (Bilanci, relazioni e controlli). La novella prevede l'invio anche alla Presidenza del Consiglio dei ministri dei bilanci preventivi e consuntivi e delle relative relazioni di accompagnamento, delle relazioni del collegio dei revisori dei conti, della relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'Agenzia, e della relazione del comitato di valutazione. Resta confermato l'invio, già previsto a legislazione vigente, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed al Ministero dell'economia e delle finanze nonché al Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale.
Per l'illustrazione delle novelle recate dal comma 1, si veda il testo a fonte alla fine della presente scheda.
Comma 2 - riassetto azionario della società CIRA
Il comma 2 dispone il trasferimento, a titolo gratuito, al CNR delle azioni possedute dall’ASI nella società CIRA - Centro italiano di ricerche aerospaziali (CIRA S.p.a.), di cui al DM n. 305/1998.
Riguardo a tale specifico profilo, l'articolo 1, comma 2, lettera a), del DM n. 305/1998 aveva previsto che l'attuazione del programma nazionale di ricerche aerospaziali - PRORA restasse affidata al CIRA, subordinatamente, tra l'altro, alla modifica della struttura societaria, dovendosi prevedere una prevalente partecipazione dello Stato o di enti pubblici nel capitale sociale e nel consiglio di amministrazione, nonché all'approvazione da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di un nuovo statuto della società, predisposto dal CIRA S.p.a., secondo criteri di snellimento degli organi sociali e dovendosi disporre la nomina, da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del Presidente del collegio sindacale della società.
Secondo quanto si evince dalla Determinazione del 9 settembre 2021, n. 87 delle Corte dei conti - determinazione e relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del centro italiano ricerche aerospaziali
(CIRA S.c.p.A.) 2019, il Centro Italiano Ricerche Aerospaziali (CIRA) è una società consortile per azioni a maggioranza pubblica sottoposta alla vigilanza del Ministero dell’università e della ricerca (MUR).
L'Ente, ubicato a Capua (CE), è partecipato per il 47 per cento dall’Agenzia spaziale italiana (ASI), per il 5 per cento dal Consiglio Nazionale Ricerche (CNR), per il 16 per cento dal Consorzio Area Sviluppo Industriale di Caserta e per il 32 per cento dalle principali industrie aerospaziali italiane.
Al CIRA è affidato il compito di dare attuazione al Programma nazionale di ricerche aerospaziali (Pro.R.A.), secondo quanto disposto dalla legge 16 maggio 1989, n. 184, abrogata per effetto del combinato disposto dell’art. 5 della legge 7 agosto 1997, n. 266 e dell’art. 5 del decreto ministeriale n. 305 del 10 giugno 1998 - “Regolamento recante disciplina del Programma nazionale di ricerche aerospaziali (Pro.R.A.) e del Centro italiano di ricerche aerospaziali (CIRA S.c.p.A.)”.
Lo Stato ha assunto a proprio carico l’onere sostenuto dal CIRA per la progettazione, realizzazione e adeguamento delle opere (art. 4, comma 1 del d.m. n. 305 del 1998). Si tratta di una concessione ex lege in cui il concedente assume tutti gli oneri finanziari ed i beni prodotti sono ab origine di sua proprietà (patrimonio disponibile dello Stato, art. 1, comma 3 del d.m. n. 305 del 1998). La Società concessionaria ha, invece, il comodato gratuito degli stessi.
Il piano finanziario complessivo delle opere del Pro.R.A., da progettare e realizzare a cura del CIRA, fu rideterminato nella misura di 428,7 mln (IVA esclusa) con il decreto interministeriale del 24 marzo 2005, n. 674, mediante il quale fu definito un aggiornamento (ad oggi il penultimo) del Pro.R.A. medesimo.
Commi 3, 4, 5 e 5-bis- adeguamento dello statuto e dei regolamenti e permanenza in carica degli organi dell’ASI
Il comma 3 stabilisce il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame per l'adeguamento, da parte dell’ASI, dello statuto e dei propri regolamenti alle disposizioni in esso contenute.
Il comma 4 prevede che, in caso di mancato rispetto del termine di sei mesi, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro o Sottosegretario delegato assegna all’ente un termine di tre mesi per adottare le modifiche statutarie e regolamentari; decorso inutilmente tale termine, il Presidente del Consiglio dei ministri costituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una commissione composta da tre membri, compreso il presidente, in possesso di adeguata professionalità, con il compito di attuare le necessarie modifiche statutarie e regolamentari. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Il comma 5 stabilisce che gli organi dell’ASI rimangono in carica fino alla scadenza naturale del loro mandato. Il Senato ha quindi inserito un riferimento specifico alla nuova composizione del consiglio di amministrazione (stabilita dal comma 1, lettera d), n. 4), la quale prevede, tra l'altro, l'incremento dei componenti da quattro a sei.
Il Senato ha inserito anche il nuovo comma 5-bis, il quale reca la clausola relativa alla copertura delle maggiori spese per l'ampliamento della composizione del consiglio d'amministrazione dell'ASI. In base ad esso, le maggiori spese derivanti dall’attuazione del comma 1, lettera d), n. 4, pari a euro 20.900 per il 2022 ed euro 41.800 a decorrere dal 2023, sono poste a carico del bilancio dell’ASI. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 10.764 euro per il 2022 e 21.527 euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del D.L. n. 154/2008 (L. n. 189/2008).
Comma 8-ter - sottoscrizione di quote o azioni di fondi per il venture capital ovvero di uno o più fondi che investono in fondi per il venture capital, comprese quote o azioni di fondi per il venture debt o di uno o più fondi che investono in fondi per il venture debt
Il Senato ha infine inserito il nuovo comma 8-ter, il quale introduce a sua volta il nuovo comma 7-decies all'articolo 10 del D.L. n. 121/2021 (L. n. 156/2021).
La disposizione qui novellata disciplina le procedure di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.
In particolare, il comma 7-quinquies, al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241, dispone che fino al 31 dicembre 2026 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, possono avvalersi direttamente di CDP S.p.A. e di sue società direttamente o indirettamente controllate per attività di assistenza e supporto tecnico operativo, per la gestione di fondi e per attività ad esse connesse, strumentali o accessorie. I rapporti tra le parti sono regolati sulla base di apposite convenzioni, anche in relazione alla remunerazione dell'attività svolta, concluse sulla base e in conformità con l'accordo quadro stipulato tra il Ministero dell'economia e delle finanze e CDP S.p.A. Le amministrazioni possono sottoscrivere le suddette convenzioni nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito dei rispettivi bilanci, anche a valere sui quadri economici degli investimenti che concorrono a realizzare.
Ai sensi del comma 7-sexies, per le medesime finalità di cui al comma 7-quinquies ed al fine di rafforzare il settore del venture capital, il Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle condizioni previste dai punti da 29 a 45 della Comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04 (recante orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio), è autorizzato a sottoscrivere, fino ad un ammontare pari a euro 2 miliardi, secondo la disciplina dei relativi regolamenti di gestione, quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital, come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, o di uno o più fondi che investono in fondi per il venture capital, ivi incluse quote o azioni di fondi di venture debt o di uno o più fondi che investono in fondi per il venture debt, istituiti dalla società che gestisce anche le risorse di cui all'articolo 1, comma 116, della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018), a condizione che altri investitori professionali, ivi incluso l'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 827, della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015), sottoscrivano risorse aggiuntive per almeno il 30 per cento dell'ammontare della sottoscrizione del Ministero medesimo e fermo restando il rispetto dei richiamati punti della Comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04. A tal fine è autorizzato il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 dicembre 2021, dell'imposto di 2.000 milioni di euro delle somme iscritte in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, per la successiva riassegnazione al pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relativo all'articolo 1, comma 209, della legge n. 145 del 2018. La normativa di attuazione recante le modalità di investimento del Ministero dello sviluppo economico attraverso il Fondo di sostegno al venture capital disciplina anche le conseguenze del mancato investimento di almeno il 60 per cento del patrimonio del fondo entro cinque anni dalla chiusura anche parziale del primo periodo di sottoscrizione. Successivamente il comma 7-sexies è stato novellato dall'articolo 39, comma 1-bis, del D.L. n. 17/2022 (L. n. 34/2022), il quale vi ha aggiunto due ulteriori periodi. Le nuove disposizioni: - autorizzano, per la piena operatività dei fondi per il venture capital sottoscritti dal MISE, l’apertura di un apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al MISE cui affluiscono le risorse ad esso assegnate e sul quale la società Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata a effettuare operazioni di versamento e di prelevamento per le medesime finalità; - prevedono la stipula tra il MISE e la Cassa depositi e prestiti di un’apposita convenzione per la disciplina delle modalità operative di gestione delle risorse assegnate al citato conto corrente.
Ai sensi del comma 7-septies, per le medesime finalità di cui al comma 7-quinquies, limitatamente agli strumenti e agli interventi in favore delle piccole e medie imprese, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (si veda sopra) possono avvalersi anche di Mediocredito Centrale S.p.A.
Il nuovo comma 7-decies dell'articolo 10 del D.L. n. 121/2021 - inserito dal Senato - autorizza, per le medesime finalità di cui al comma 7-quinquies, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro o il sottosegretario delegato alle politiche spaziali e aerospaziali a sottoscrivere, fino a un ammontare pari a 90 milioni di euro, per 10 milioni di euro per il 2022, 35 milioni di euro per il 2023, 28 milioni di euro per il 2024, e 17 milioni di euro per il 2025, quote o azioni:
- di uno o più fondi per il venture capital, come definiti dall'articolo 31, comma 2, del D.L. n. 98/2011 (L. n. 111/2011);
L'articolo 31, comma 2, del decreto-legge n. 98 del 2011, come sostituito dall'articolo 1, comma 219, lettera b) della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018), definisce le caratteristiche dei Fondi per il Venture Capital (FVC), stabilendo che sono tali gli OICR (organismi di investimento collettivo del risparmio) chiusi e le SICAF (società di investimento a capitale fisso) che investono almeno l’85% del valore degli attivi in piccole e medie imprese (PMI) non quotate su mercati regolamentati e il restante 15% in PMI emittenti azioni quotate.
- di uno o più fondi che investono in fondi per il venture capital, comprese quote o azioni di fondi per il venture debt o di uno o più fondi che investono in fondi per il venture debt, istituiti dalla società che gestisce anche le risorse di cui all'articolo 1, comma 116, della legge di bilancio per 2019 (L. n. 145/2018).
L'articolo 1, comma 116, della legge di bilancio 2019, al fine di semplificare e rafforzare il settore del venture capital e il tessuto economico-produttivo del Paese, dispone che il Ministero dello sviluppo economico può autorizzare la cessione, a condizioni di mercato, da parte dell’Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia, di una quota di partecipazione, anche di controllo, detenuta nella società di gestione del risparmio Invitalia Ventures SGR S.p.A. - Invitalia SGR, nonché di una quota di partecipazione in fondi da essa gestiti, per favorire la gestione sinergica delle risorse di cui all’articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (L. n. 134/2012) (Fondo per la crescita sostenibile), all’articolo 1, comma 897, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Fondo imprese Sud), e al successivo comma 121, già affidate a Invitalia SGR, e a condizione che dalla cessione derivi l’apporto di risorse aggiuntive da parte del soggetto acquirente. Con direttiva del Ministro dello Sviluppo Economico a Invitalia sono stabiliti i contenuti e i termini della cessione, anche ai fini dell’esercizio del diritto di opzione di cui al successivo comma 116, unitamente ai criteri di governance per l’esercizio dei diritti di azionista sull’eventuale quota di minoranza e di titolare di quote dei fondi di investimento.
Con la determinazione del 5 maggio 2022, n. 46, la Corte dei conti ha approvato la relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (Invitalia) per il 2020. Secondo quanto si evince da detto documento (pp. 25-26), con la legge di stabilità del 2019 il MISE ha autorizzato la cessione del 70 per cento del capitale di Invitalia Venture SGR detenuto da Invitalia a Cassa depositi e prestiti S.p.A.. Il 15 gennaio 2020 si è tenuta in forma totalitaria l’Assemblea di Invitalia Ventures SGR che, nella parte straordinaria, ha modificato la denominazione sociale in CDP Venture Capital SGR S.p.A. e, nella parte ordinaria, ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione composto da nove membri di cui tre, incluso il Presidente, espressione di Invitalia. Con l’insediamento del nuovo CdA è stato attivato anche il “Fondo Nazionale Innovazione” con l’obiettivo di rendere il venture capital un asse portante dello sviluppo economico e dell’innovazione del Paese. Nel corso del 2020 CDP VC SGR ha accelerato la nascita di nuovi fondi (+ 9 fondi istituiti, di cui 7 operativi a fine 2020), allocando consistenti risorse nell’ecosistema (oltre 240 milioni di investimenti deliberati) e posizionandosi con un ruolo chiave nel mercato del venture capital italiano. L’esercizio 2020 si è chiuso con margine di intermediazione pari a 8,3 milioni di euro ed un utile netto di 300 mila euro.
Il predetto ammontare, pari a 90 mln di euro, è a valere sulle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare gli interventi del PNRR per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026. Si fa in particolare rinvio alle risorse di cui l'articolo 1, comma 2, lettera a), punto 3, del D.L. n. 59/2021 (L. 101/2021), prevede la seguente ripartizione:
Tecnologie satellitari ed economia spaziale: 65,98 milioni di euro per l'anno 2022, 136,09 milioni di euro per l'anno 2023, 202,06 milioni di euro per l'anno 2024, 218,56 milioni di euro per l'anno 2025 e 177,31 milioni di euro per l'anno 2026.
Gli interventi di sottoscrizione devono aver luogo nel rispetto delle condizioni previste nella comunicazione della Commissione europea 2016/C 262/01, sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, come richiamata dalla comunicazione della Commissione Europea 2021/C 508/01, concernente gli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio. I rapporti tra le parti, i criteri e le modalità degli investimenti sono regolati da un'apposita convenzione, anche per quanto riguarda la remunerazione dell'attività svolta. I rimborsi dei capitali investiti e qualsiasi ritorno sui medesimi, incluse le plusvalenze, sono versate all' entrata del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Comma 1 - testo a fronte
Decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128 Riordino dell'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.) |
|
Testo previgente |
Testo modificato |
Articolo 2 Finalità dell'Agenzia |
Articolo 2 Finalità dell'Agenzia |
1. L'A.S.I. è ente pubblico nazionale con il compito di promuovere, sviluppare e diffondere, attraverso attività di agenzia, la ricerca scientifica e tecnologica applicata al campo spaziale e aerospaziale, con esclusione della ricerca aeronautica e lo sviluppo di servizi innovativi, perseguendo obiettivi di eccellenza, coordinando e gestendo i progetti nazionali e la partecipazione italiana a progetti europei ed internazionali, in conformità con gli indirizzi del Governo come promossi dal Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale e nel quadro del coordinamento delle relazioni internazionali assicurato dal Ministero degli affari esteri, avendo attenzione al mantenimento della competitività del comparto industriale italiano. |
1, Identico. |
2. L'A.S.I. ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale e contabile e si dota di un ordinamento autonomo in conformità al presente decreto, alla legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni, al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonché per quanto non previsto dalle predette disposizioni, al codice civile. |
2. L'A.S.I. ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale e contabile e si dota di un ordinamento autonomo in conformità al presente decreto, al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, nonché per quanto non previsto dalle predette disposizioni, al codice civile. |
3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fatte salve le competenze attribuite espressamente al Comitato interministeriale dal presente decreto esercita nei confronti dell'A.S.I. le competenze attribuitegli dalle disposizioni di cui al comma 2. |
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il ministro o sottosegretario delegato, fatte salve le competenze attribuite espressamente al Comitato interministeriale dal presente decreto esercita nei confronti dell'A.S.I. poteri di indirizzo, coordinamento, programmazione e vigilanza. Il Ministero dell'Università e della ricerca esercita poteri di indirizzo strategico limitatamente all'attività di ricerca scientifica svolta dall'ASI. |
Articolo 3 Attività dell'A.S.I. |
Articolo 3 Attività dell'A.S.I. |
1. L'A.S.I.: |
1. L'A.S.I.: |
a) predispone, sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, il Documento strategico di politica spaziale nazionale; |
a) predispone, sulla base degli indirizzi del Presidente del Consiglio dei ministri o ministro o sottosegretario delegato e del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, il Documento strategico di politica spaziale nazionale; |
a-bis) predispone, sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale e del Programma nazionale per la ricerca, indicati nel Documento strategico di politica spaziale nazionale, il Documento di visione strategica per lo spazio; |
a-bis) predispone, sulla base degli indirizzi del Presidente del Consiglio dei ministri o ministro o sottosegretario delegato e del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale e del Programma nazionale per la ricerca, indicati nel Documento strategico di politica spaziale nazionale, il Documento di visione strategica per lo spazio; |
b) sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, nel quadro del coordinamento delle relazioni internazionali assicurato dal Ministero degli affari esteri, partecipa ai lavori del consiglio dell'Agenzia spaziale europea (E.S.A.), promuove e coordina la presenza italiana ai programmi da essa approvati, nonché, nei limiti delle risorse determinate dal Piano aerospaziale nazionale e delle altre entrate dell'ente, stipula accordi bilaterali o multilaterali con organismi di altri Paesi per la partecipazione dell'Italia a programmi od imprese aerospaziali. In particolare promuove, sostiene e coordina la partecipazione italiana a progetti e iniziative dell'Unione europea nel campo della ricerca spaziale e aerospaziale e dei correlati servizi applicativi; |
b) sulla base degli indirizzi del Presidente del Consiglio dei ministri o ministro o sottosegretario delegato e del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, nel quadro del coordinamento delle relazioni internazionali assicurato dal Ministero degli affari esteri, partecipa ai lavori del consiglio dell'Agenzia spaziale europea (E.S.A.), promuove e coordina la presenza italiana ai programmi da essa approvati, nonché, nei limiti delle risorse determinate dal Piano aerospaziale nazionale e delle altre entrate dell'ente, stipula accordi bilaterali o multilaterali con organismi di altri Paesi per la partecipazione dell'Italia a programmi od imprese aerospaziali. In particolare promuove, sostiene e coordina la partecipazione italiana a progetti e iniziative dell'Unione europea nel campo della ricerca spaziale e aerospaziale e dei correlati servizi applicativi; |
c) intrattiene relazioni con organismi aerospaziali di altri Paesi, in linea con le indicazioni del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale e nel quadro del coordinamento delle relazioni internazionali assicurato dal Ministero degli affari esteri; promuove e realizza, con il coinvolgimento della comunità scientifica, la ricerca scientifica nazionale nel settore spaziale e aerospaziale predisponendo, coordinando e sviluppando appositi programmi, curando il raccordo con l'Istituto nazionale di astrofisica (INAF), per quanto riguarda il settore dell'astrofisica; svolge attività di agenzia nelle attività di competenza, finanziando e coordinando attività di ricerca spaziale e aerospaziale svolte da terzi; svolge attività di comunicazione e promozione della ricerca spaziale e aerospaziale e dei correlati servizi applicativi, curando la diffusione dei relativi risultati economici e sociali all'interno del Paese e garantendo l'utilizzazione delle conoscenze prodotte; |
c) intrattiene relazioni con organismi aerospaziali di altri Paesi, in linea con le indicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri o ministro o sottosegretario delegato e del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale e nel quadro del coordinamento delle relazioni internazionali assicurato dal Ministero degli affari esteri; promuove e realizza, con il coinvolgimento della comunità scientifica, la ricerca scientifica nazionale nel settore spaziale e aerospaziale predisponendo, coordinando e sviluppando appositi programmi, curando il raccordo con l'Istituto nazionale di astrofisica (INAF), per quanto riguarda il settore dell'astrofisica e con gli altri enti pubblici di ricerca, nel quadro del coordinamento della ricerca nazionale, assicurato dal Ministero dell'Università e della ricerca; svolge attività di agenzia nelle attività di competenza, finanziando e coordinando attività di ricerca spaziale e aerospaziale svolte da terzi; svolge attività di comunicazione e promozione della ricerca spaziale e aerospaziale e dei correlati servizi applicativi, curando la diffusione dei relativi risultati economici e sociali all'interno del Paese e garantendo l'utilizzazione delle conoscenze prodotte; |
d) promuove, realizza e finanzia sulla base di appositi progetti, iniziative che integrino la ricerca pubblica con quella privata, nazionale ed internazionale, nel settore spaziale e aerospaziale e dei correlati servizi applicativi, anche al fine di acquisire risorse ulteriori per il finanziamento di progetti congiunti; |
d) identica; |
e) promuove la diffusione della cultura aerospaziale e delle conoscenze derivanti dalla relativa ricerca, nonché la valorizzazione a fini produttivi e sociali e il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca nel settore spaziale e aerospaziale; |
e) identica; |
f) effettua la valutazione dei risultati dei propri programmi di ricerca, sulla base di criteri di valutazione definiti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; |
f) effettua la valutazione dei risultati dei propri programmi di ricerca, sulla base di criteri di valutazione definiti dall'Agenzia Nazionale di valutazione del sistema Universitario e della ricerca (ANVUR); |
g) promuove la formazione e la crescita tecnico-professionale dei ricercatori italiani nel campo delle scienze e tecnologie spaziali e aerospaziali e delle loro applicazioni, attraverso l'assegnazione di borse di studio e assegni di ricerca, nonché promuovendo e realizzando, sulla base di apposite convenzioni con le università, corsi di dottorato di ricerca anche con il coinvolgimento del mondo produttivo; |
g) identica; |
h) fornisce, su richiesta, a soggetti pubblici e privati, tecnologie, servizi di consulenza, di ricerca e di formazione, nonché supporto ed assistenza tecnica in campo spaziale e aerospaziale, o in settori comunque connessi alle attività di cui al presente comma. |
h) identica; |
Articolo 6 Presidente |
Articolo 6 Presidente |
1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente ed è responsabile delle relazioni istituzionali. Il presidente: |
1. Identico: |
a) convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il consiglio tecnico-scientifico, stabilendone l'ordine del giorno; |
a) identica; |
b) definisce le linee-guida per lo sviluppo dell'ente, previa delibera del consiglio di amministrazione, e formula la proposta del piano triennale e dei relativi aggiornamenti annuali da sottoporre al consiglio di amministrazione; |
b) identica; |
c) vigila, sovrintende e controlla il corretto svolgimento delle attività dell'ente; |
c) identica; |
d) adotta provvedimenti di urgenza, di competenza del consiglio di amministrazione, da sottoporre alla ratifica nella prima riunione utile del consiglio stesso; |
d) identica; |
e) partecipa ai lavori del consiglio dell'Agenzia spaziale europea in rappresentanza del Governo italiano; |
e) identica; |
e-bis) lettera abrogata dall'art. 4-quater, comma 1, lett. a), D.L. 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2018, n. 97; |
|
f) affida l'incarico di direttore generale, previa delibera del consiglio di amministrazione. |
abrogata |
2. Il presidente è scelto tra persone di riconosciuta onorabilità e di alta qualificazione scientifica e manageriale, con una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all'estero e con pluriennale esperienza nella gestione di enti o organismi pubblici o privati, operanti nel settore della ricerca. È nominato con le procedure di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. |
2. Il presidente è scelto tra persone di riconosciuta onorabilità e di alta qualificazione scientifica e manageriale, con una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all'estero e con pluriennale esperienza nella gestione di enti o organismi pubblici o privati, operanti nel settore della ricerca. È nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è individuato dal Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca, con le procedure di cui ai commi 1, 2 e 2-bis dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. |
3. In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito da un vice presidente nominato dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti. Il vice presidente può operare anche in virtù di specifiche deleghe secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente. |
3. Identico. |
Articolo 7 Consiglio di amministrazione |
Articolo 7 Consiglio di amministrazione |
1. Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo e programmazione generale dell'attività dell'Agenzia. Il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente: |
1. Il consiglio di amministrazione, fatti salvi i poteri del Presidente del Consiglio dei ministri e del Comitato interministeriale di cui all'articolo 21, ha compiti di indirizzo e programmazione generale dell'attività dell'Agenzia. Il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente: |
a) delibera il piano triennale dell'Agenzia e i relativi aggiornamenti annuali, sentito il consiglio scientifico; |
a) identica; |
b) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo e le relative relazioni di accompagnamento; |
b) identica; |
c) delibera i regolamenti dell'agenzia; |
d) identica; |
d) nomina il vice presidente, eleggendolo tra i propri componenti; |
d) identica; |
e) nomina il consiglio tecnico-scientifico, il comitato di valutazione, e il direttore generale; |
e) nomina il consiglio tecnico-scientifico; |
f) verifica i risultati dell'attività gestionale ed economica dell'Agenzia, previo parere del comitato di valutazione; |
f) identica; |
g) ripartisce le risorse finanziarie, strumentali e umane tra i settori tecnico-scientifici, tenendo conto delle proposte da essi formulate; |
g) identica; |
h) delibera l'affidamento degli incarichi al direttore generale, ai dirigenti e ai responsabili dei settori tecnici; |
h) delibera l'affidamento degli incarichi ai dirigenti e ai responsabili dei settori tecnici; |
i) delibera sui grandi investimenti in infrastrutture e su commesse rilevanti, secondo criteri definiti dal regolamento di amministrazione e contabilità; |
i) identica; |
l) delibera in ordine ad ogni altra materia attribuitagli dal presente decreto e dai regolamenti dell'Agenzia. |
l) identica. |
2. Il consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, è composto dal presidente, designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e da altri quattro componenti, scelti tra personalità di elevata e documentata qualificazione ed esperienza nel campo della ricerca e dell'industria spaziale e aerospaziale, dei quali uno designato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, uno dal Ministro della difesa, uno dal Ministro dello sviluppo economico e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze. La composizione del consiglio di amministrazione è definita altresì favorendo la presenza di entrambi i sessi. |
2. Il consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o ministro o sottosegretario delegato, sentito il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, è composto dal presidente, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri o ministro o sottosegretario delegato, e da altri sei componenti, scelti tra personalità di elevata e documentata qualificazione ed esperienza nel campo della ricerca e dell'industria spaziale e aerospaziale, dei quali uno designato dal Presidente del Consiglio dei ministri o ministro o sottosegretario delegato, uno dal Ministro dell'università e della ricerca, uno dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, uno dal Ministro della difesa, uno dal Ministro dello sviluppo economico e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze. La composizione del consiglio di amministrazione è definita altresì favorendo la presenza di entrambi i sessi. |
3. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. |
3. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o ministro o sottosegretario delegato, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. |
Articolo 9 Collegio dei revisori dei conti |
Articolo 9 Collegio dei revisori dei conti |
1. Il collegio dei revisori dei conti è l'organo di controllo della regolarità amministrativa e contabile dell'Agenzia e svolge i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile, per quanto applicabile. |
1. Identico. |
2. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e tre membri supplenti, iscritti al registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto. Due membri effettivi e due membri supplenti sono designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un membro effettivo e un membro supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze. Il membro effettivo designato dal Ministro dell'economia e delle finanze svolge funzioni di presidente del collegio dei revisori dei conti dell'ente. I membri del collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Il presidente e i membri effettivi del collegio dei revisori dei conti possono essere collocati fuori ruolo per la durata del mandato. |
2. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e tre membri supplenti, iscritti al registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri o ministro o sottosegretario delegato, con proprio decreto. Due membri effettivi e due membri supplenti sono designati, uno effettivo e uno supplente ciascuno, dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un membro effettivo e un membro supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze. Il membro effettivo designato dal Ministro dell'economia e delle finanze svolge funzioni di presidente del collegio dei revisori dei conti dell'ente. I membri del collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Il presidente e i membri effettivi del collegio dei revisori dei conti possono essere collocati fuori ruolo per la durata del mandato. |
Articolo 11 Direttore generale |
Articolo 11 Direttore generale |
1. Il direttore generale ha la responsabilità della gestione e cura l'attuazione delle delibere del consiglio di amministrazione e dei provvedimenti del presidente; dirige, coordina e controlla la struttura organizzativa; partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto. Il direttore generale: a) predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dell'Agenzia; b) elabora, sulla base delle indicazioni dei settori tecnici, la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'Agenzia da sottoporre al presidente che la presenta al consiglio di amministrazione; c) predispone gli schemi dei regolamenti da sottoporre al presidente che li presenta al consiglio di amministrazione; d) conferisce gli incarichi ai dirigenti previa delibera del consiglio di amministrazione. |
1. Identico. |
2. Il direttore generale, il cui rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato, con durata coincidente con la scadenza del mandato del presidente, è scelto tra persone di alta qualificazione tecnico-professionale e di comprovata esperienza gestionale, con profonda conoscenza delle normative e degli assetti organizzativi degli enti pubblici. |
2. Identico. |
|
2-bis. Il direttore generale è nominato dal Presidente dell'Agenzia, previa delibera del consiglio di amministrazione. |
Articolo 13 Disposizioni specifiche |
Articolo 13 Disposizioni specifiche |
1. Le incompatibilità con le cariche di presidente, componente del consiglio di amministrazione e del consiglio tecnico scientifico, di presidente e componente del collegio dei revisori dei conti, di direttore generale e responsabile di settore tecnico, sono disciplinate dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia. Il presidente, il direttore generale, i componenti del consiglio di amministrazione e del consiglio tecnico-scientifico non possono essere amministratori o dipendenti di società che partecipano a programmi cui è interessata l'A.S.I., salvo quelle a partecipazione A.S.I., e non possono ricoprire cariche di governo o cariche politiche elettive a qualunque livello, ovvero incarichi o uffici di rappresentanza nei partiti politici. Sono immediatamente sostituiti in caso di incompatibilità sopravvenuta, grave violazione dei doveri inerenti all'ufficio, ovvero nel caso in cui riportino condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. |
1. Identico. |
2. Il presidente, se professore o ricercatore universitario, può essere collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se dipendente di pubbliche amministrazioni è collocato in aspettativa senza assegni. |
2. Identico. |
3. Il direttore generale ed i responsabili dei settori tecnici, se professori o ricercatori universitari, sono collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se ricercatori o tecnologi o dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. |
3. Identico. |
4. Le indennità di carica del presidente dell'ente, dei componenti del consiglio di amministrazione, del presidente e dei componenti del collegio dei revisori dei conti sono determinate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. |
4. Le indennità di carica del presidente dell'ente, dei componenti del consiglio di amministrazione, del presidente e dei componenti del collegio dei revisori dei conti sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o ministro o sottosegretario delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. |
5. I compensi dei responsabili dei settori tecnici e del direttore generale sono determinati dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente dell'ente, con riferimento al decreto di cui al comma 4. |
5. Identico. |
6. In caso di gravi irregolarità, di difficoltà finanziarie perduranti, di esigenze di adeguamento della missione dell'ente alle politiche della ricerca scientifica e tecnologica definite dal Governo, ovvero in caso di contemporanea cessazione del presidente e di un numero di componenti del consiglio di amministrazione non inferiore ad un terzo prima della scadenza del mandato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è disposta la decadenza degli organi in carica, ad eccezione del collegio dei revisori, ed è nominato un commissario straordinario per la durata massima di dodici mesi e, comunque, per il periodo necessario ad assicurare la funzionalità dell'ente fino all'insediamento del nuovo presidente e del nuovo consiglio di amministrazione. |
6. In caso di gravi irregolarità, di difficoltà finanziarie perduranti, di esigenze di adeguamento della missione dell'ente alle politiche della ricerca scientifica e tecnologica definite dal Governo, ovvero in caso di contemporanea cessazione del presidente e di un numero di componenti del consiglio di amministrazione non inferiore ad un terzo prima della scadenza del mandato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o ministro o sottosegretario delegato è disposta la decadenza degli organi in carica, ad eccezione del collegio dei revisori, ed è nominato un commissario straordinario per la durata massima di dodici mesi e, comunque, per il periodo necessario ad assicurare la funzionalità dell'ente fino all'insediamento del nuovo presidente e del nuovo consiglio di amministrazione. |
7. L'A.S.I. si avvale del patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato. |
7. Identico. |
Articolo 14 Piani di attività |
Articolo 14 Piani di attività |
1. L'A.S.I. opera sulla base di un piano triennale di attività, aggiornato annualmente. Il piano triennale definisce gli obiettivi, i programmi di ricerca, i risultati socio-economici attesi, nonché le correlate risorse, in coerenza con il programma nazionale per la ricerca, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con gli indirizzi del Parlamento e del Governo in materia spaziale, con il piano aerospaziale nazionale, nonché nel quadro dei programmi dell'E.S.A. Il piano comprende la pianificazione triennale del fabbisogno del personale, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato. |
1. Identico. |
|
1-bis. Il piano triennale dell'ente ed i relativi aggiornamenti annuali sono approvati dal Presidente del Consiglio dei ministri o ministro o sottosegretario delegato, con proprio decreto, d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca limitatamente agli aspetti riguardanti i piani di esplorazione e di ricerca e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti di competenza. |
2. Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, lett. h), L. 11 gennaio 2018, n. 7. |
|
3. L'A.S.I., previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, determina in autonomia gli organici del personale e le assunzioni nelle diverse tipologie contrattuali, nei limiti stabiliti dai piani di cui al presente articolo, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini del monitoraggio della spesa pubblica. |
3. Identico. |
Articolo 15 Entrate dell'A.S.I. |
Articolo 15 Entrate dell'A.S.I. |
1. Le entrate dell'A.S.I. sono costituite: |
1. Identico: |
a) dai contributi ordinari a carico del Fondo per il finanziamento degli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con vincoli di destinazione a funzionamento e gestione ordinaria; dal contributo per i programmi di collaborazione con l'Agenzia spaziale europea (E.S.A.); da impegni assunti per altri accordi intergovernativi e per trattati o convenzioni internazionali; da altri impegni derivanti dal piano triennale e dai relativi aggiornamenti annuali, ove approvati; |
a) dai contributi ordinari a carico del Fondo per il finanziamento dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), di cui al comma 2-bis, con vincoli di destinazione a funzionamento e gestione ordinaria; dal contributo per i programmi di collaborazione con l'Agenzia spaziale europea (E.S.A.); da impegni assunti per altri accordi intergovernativi e per trattati o convenzioni internazionali; da altri impegni derivanti dal piano triennale e dai relativi aggiornamenti annuali, ove approvati; |
b) da contributi dell'Unione europea o da organismi internazionali; |
b) identica; |
c) dai proventi derivanti dalla valorizzazione economica di prototipi, prodotti industriali e beni immateriali di interesse aerospaziale, nonché dalla cessione di licenze d'uso su brevetti acquisiti; |
c) identica; |
d) da ogni altra eventuale entrata. |
d) identica. |
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in sede di ripartizione del Fondo di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, ed il Ministro dell'economia e delle finanze, nella determinazione del fabbisogno di cui all'articolo 51, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, assegnano priorità alle risorse destinate ad obbligazioni derivanti da programmi internazionali. Sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno i programmi in collaborazione con l'ESA ed i programmi realizzati con leggi speciali, ivi compresa la legge 29 gennaio 2001, n. 10. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze l'elenco analitico degli oneri per il successivo esercizio derivanti dalle predette obbligazioni internazionali. |
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in sede di distribuzione del Fondo di cui al comma 2-bis, assegna priorità alle risorse destinate ad obbligazioni derivanti da programmi internazionali. Sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno i programmi in collaborazione con l'ESA ed i programmi realizzati con leggi speciali, ivi compresa la legge 29 gennaio 2001, n. 10. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze l'elenco analitico degli oneri per il successivo esercizio derivanti dalle predette obbligazioni internazionali. |
|
2-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per il finanziamento dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), con una dotazione pari a 499 milioni di euro a decorrere dal 2022, destinato alla copertura delle spese di funzionamento e gestione dell'ASI, nonché al finanziamento delle attività dell'ASI, ivi comprese quelle di svolgimento dei programmi in collaborazione con l'ESA. Le risorse del predetto Fondo sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per essere assegnate all'Autorità delegata per le politiche spaziali e aerospaziali, che ne cura la ripartizione con apposito decreto. |
Articolo 16 Strumenti |
Articolo 16 Strumenti |
1. L'A.S.I. per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3 e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, può: a) stipulare accordi e convenzioni; b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, l'autorizzazione si intende concessa. Per la costituzione o la partecipazione in società con apporto al capitale sociale superiore a 500.000,00 euro o con quota pari o superiore al 50 per cento del predetto capitale sociale è inoltre richiesto il parere del Ministro dell'economia e delle finanze che deve esprimersi entro trenta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere; c) promuovere la costituzione di nuove imprese conferendo personale proprio, anche in costanza di rapporto, nel rispetto della normativa vigente; d) partecipare alla costituzione ed alla conduzione anche scientifica di centri di ricerca internazionali, in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi; e) commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, secondo le disposizioni del suo regolamento amministrativo. |
1. Identico. |
|
1-bis. Le attività di cui al comma 1, lettere a), b) c) e d) sono in ogni caso sottoposte alla previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o del ministro o sottosegretario delegato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli accordi e alle convenzioni con le università e gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, adottati in esecuzione di azioni previste nel piano triennale di attività di cui all'articolo 14, limitatamente agli aspetti riguardanti i piani di esplorazione e di ricerca. |
2. Per lo svolgimento delle attività nel settore aerospaziale, l'A.S.I. si avvale anche del Centro italiano di ricerche aerospaziali (CIRA S.p.a.), di cui al regolamento emanato con D.M. 10 giugno 1998, n. 305 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base di apposita convenzione approvata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. |
2. Identico. |
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca si provvede al trasferimento della gestione della base di lancio e controllo di satelliti di San Marco - Malindi in Kenya, all'A.S.I. Con apposita convenzione, volta ad assicurare la più avanzata valorizzazione della ricerca nel settore aerospaziale, da stipularsi, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tra l'A.S.I. e l'Università «La Sapienza» di Roma, vengono garantite tutte le forme più idonee di collaborazione tra le due amministrazioni quali la ricerca, la formazione, nonché forme di collaborazione nella gestione. |
3. Identico. |
4. L'A.S.I. riferisce sui programmi, sugli obiettivi, sulle attività e sui risultati dei soggetti di cui al comma 1 in apposita sezione del piano triennale dell'ente. |
4. L'A.S.I. riferisce sui programmi, sugli obiettivi, sulle attività e sui risultati dei soggetti di cui al comma 1 in apposita sezione del piano triennale dell'ente, nonché con apposita relazione semestrale al Presidente del Consiglio dei ministri. |
Articolo 17 Regolamenti |
Articolo 17 Regolamenti |
1. L'A.S.I. si dota del regolamento di organizzazione e funzionamento, del regolamento di amministrazione contabilità e finanza e del regolamento del personale, nonché di altri regolamenti interni disciplinanti specifiche materie, in coerenza con le procedure e modalità di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Sui regolamenti, prima dell'adozione, sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il regolamento sul personale è inoltre sottoposto al parere del Ministro per la funzione pubblica che si esprime nel termine di trenta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere. |
1. L'A.S.I. si dota del regolamento di organizzazione e funzionamento, del regolamento di amministrazione contabilità e finanza e del regolamento del personale, nonché di altri regolamenti interni disciplinanti specifiche materie, sottoposti al controllo della Presidenza del Consiglio dei ministri in coerenza con le procedure e modalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Sui regolamenti, prima dell'adozione, sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il regolamento sul personale è inoltre sottoposto al parere del Ministro per la funzione pubblica che si esprime nel termine di trenta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere. |
2. Il regolamento di organizzazione e funzionamento: a) definisce i settori tecnici e le relative aree di intervento; b) stabilisce le procedure di selezione per la nomina dei responsabili dei settori tecnici; c) definisce le regole per la partecipazione dell'Agenzia in altri soggetti pubblici e privati. |
2. Identico. |
3. Il regolamento di amministrazione, contabilità e finanza: a) definisce uno schema tipo per la redazione da parte dei settori tecnici del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo; b) definisce modalità che assicurino la trasparenza nell'affidamento delle attività di ricerca; c) definisce modalità per l'acquisto di beni, servizi e forniture, anche in conformità alla normativa comunitaria; d) individua le modalità per l'acquisizione di risorse esterne all'ente; e) definisce modalità per la gestione patrimoniale, economica, finanziaria e contabile interna, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato. |
3. Identico. |
4. Il regolamento del personale: a) definisce modalità per la gestione e l'amministrazione del personale; b) stabilisce le procedure per il reclutamento del personale sia a tempo determinato che a tempo indeterminato. |
4. Identico. |
Articolo 18 Bilanci, relazioni e controlli |
Articolo 18 Bilanci, relazioni e controlli |
1. I bilanci preventivi e consuntivi e le relative relazioni di accompagnamento, le relazioni del collegio dei revisori dei conti, la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'Agenzia, la relazione del comitato di valutazione sono inviati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed al Ministero dell'economia e delle finanze nonché al Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale. |
1. I bilanci preventivi e consuntivi e le relative relazioni di accompagnamento, le relazioni del collegio dei revisori dei conti, la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'Agenzia, la relazione del comitato di valutazione sono inviati alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed al Ministero dell'economia e delle finanze nonché al Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale. |
2. L'A.S.I. è soggetto al controllo previsto dall'articolo 3, comma 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, da parte della Corte dei conti. |
2. Identico. |
Articolo 30, comma 8-bis
(Modifiche al Codice dell'amministrazione digitale)
Il comma 8-bis dell'articolo 30 reca alcune novelle al Codice dell'amministrazione digitale.
Il comma 8-bis - introdotto dal Senato - novella alcune disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale, recato dal decreto legislativo n. 82 del 2005.
Una prima novellazione incide sull'articolo 3-bis del Codice dell'amministrazione digitale. Tale articolo ha per oggetto l'identità digitale e il domicilio digitale.
In particolare, dell'articolo 3-bis del Codice è inciso il comma 4.
Esso dispone l'obbligo (salva diversa previsione vigente) per le amministrazioni pubbliche ed i gestori o esercenti di pubblici servizi, di comunicare con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale (da questi dichiarato).
Ebbene, la novella sopprime alcune previsioni di quel comma 4 (circa: l'applicazione dell'obbligo di comunicazione digitale anche per i provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati, quali richiamati dall'articolo 21-bis della legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo; l'assenza di oneri di spedizione a carico del cittadino; il divieto di produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario, in caso di ogni altra forma di comunicazione) che se potevano intendersi per un primo tempo di transizione alla nuova disciplina, possono considerarsi ormai 'acquisite' o di contro obsolete.
Del pari è soppressa la previsione in quell'articolo 3, comma 4 del Codice, che l'utilizzo di differenti modalità di comunicazione rientri tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale.
In luogo di tale previsione, è posto un rinvio alla disposizione 'sanzionatoria' generale per la violazione degli obblighi di transizione digitale, ossia l'articolo 18-bis del medesimo Codice.
Quest'ultimo articolo disciplina un vero e proprio procedimento sanzionatorio per tale ordine di violazioni, ponendolo in capo all'Agenzia per l'Italia digitale, munita di potestà di conformazione, di segnalazione, di pubblicità, di sanzione amministrativa pecuniaria.
Comunque entro l'articolo 18-bis del Codice è già previsto che le violazioni accertate dall'AgID rilevino ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili, nonché comportino responsabilità dirigenziale e disciplinare (ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo n. 165 del 2001).
Una seconda novella mira a valorizzare la 'centralità' di questo medesimo articolo 18-bis in ordine all'ottemperanza agli obblighi di transizione digitale. Si viene infatti a prevedere espressamente che le sue disposizioni trovino applicazione in tutti i casi in cui l'AgID eserciti poteri sanzionatori attribuiti dalla legge.
Ulteriore novella incide sull'articolo 62 del Codice, relativo all'Anagrafe nazionale della popolazione residente.
Più in dettaglio, ne è inciso il comma 2-bis, il quale prevede che l'Anagrafe nazionale della popolazione residente contenga altresì l'archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai Comuni (e fornisca i dati ai fini della tenuta delle liste di leva, di cui all'articolo 1931 del Codice dell'ordinamento militare recato dal decreto legislativo n. 66 del 2010), secondo le modalità definite con uno o più decreti del Ministero dell'interno.
La novella viene ad integrare siffatte previsione, aggiungendo che la decretazione ministeriale debba altresì definire "le modalità e i tempi di adesione da parte dei Comuni all'archivio nazionale informatizzato, con conseguente dismissione della versione analogica dei registri di stato civile.
Si ricorda che i decreti del Ministro dell'interno di cui si tratta sono adottati (ai sensi dell'articolo 62, comma 6-bis del Codice dell'amministrazione digitale) di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
L'integrazione dei registri di stato civile con l’Anagrafe nazionale della popolazione residente è prevista dall’art. 62, comma 2-bis del Codice dell'amministrazione digitale - comma lì introdotto dall'articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 78 del 2015.
Quanto all'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), è stato l'articolo 2 del decreto-legge n. 179 del 2012 a disporre l'unificazione in essa del sistema anagrafico nazionale, già strutturato in quattro partizioni (Indice nazionale delle anagrafi-INA; anagrafe comunale; AIRE centrale; AIRE comunale), onde accelerare il processo di automazione amministrativa rendere più efficiente la gestione dei dati anagrafi della popolazione. Essa non è solo una banca dati ma un sistema integrato che consente ai Comuni di svolgere i servizi anagrafici di consultare o estrarre dati, monitorare le attività, effettuare statistiche.
Può valere rammentare che il PNRR prevede un finanziamento di 285 milioni per lo sviluppo e la diffusione dell'identità digitale (SPID e CIE) e dell'ANPR nell'ambito dell'investimento: Servizi digitali e esperienza dei cittadini (Missione 1, Componente 1: “Digitalizzazione della PA”). Nella Missione 1 l'obiettivo della promozione dell'interoperabilità dei dati delle p.a. costituisce inoltre uno dei cardini principali delle misure previste per la promozione della digitalizzazione.
Infine una novella incide sull'articolo 64 del Codice dell'amministrazione digitale.
Tale articolo ha per oggetto il sistema pubblico per la gestione delle identità digitali (e le modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni). È il cd. sistema SPID.
Ebbene, si viene a prescrivere la verifica - da parte dei gestori dell'identità digitale accreditati, in qualità di gestori di pubblico servizio - dei dati identificativi dei richiedenti, prima del rilascio dell'identità digitale a una persona fisica.
Tra i dati da verificare sono inclusi l'indirizzo di residenza e, ove disponibili, il domicilio digitale o altro indirizzo di contatto.
Siffatta verifica è prevista avvenire mediante consultazione gratuita dei dati disponibili presso l'Anagrafe nazionale della popolazione residente.
E può avvenire anche tramite la Piattaforma Nazionale Digitale Dati (di cui all'articolo 50-ter del Codice dell'amministrazione digitale).
Tali verifiche - prosegue la novella - sono svolte anche successivamente al rilascio dell'identità digitale, con cadenza almeno annuale, anche ai fini della verifica della "esistenza in vita".
Il Direttore dell'AgID, previo accertamento dell'operatività delle funzionalità necessarie, fissa la data a decorrere dalla quale i gestori dell'identità digitale accreditati sono tenuti ad effettuare le verifiche sopra ricordate.
Articolo 31
(Struttura della Presidenza del Consiglio
dei ministri per le politiche spaziali e aerospaziali)
L’articolo 31, comma 1, ai fini dell’espletamento delle attività di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri per l’esercizio delle funzioni di alta direzione, responsabilità politica generale e coordinamento delle politiche spaziali e aerospaziali – dispone l’incremento della dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri di una posizione di livello generale e di due posizioni di livello non generale, da assegnare a una apposita struttura della stessa Presidenza.
Rimane fermo quanto previsto a legislazione vigente circa la delega delle funzioni in materia di politiche spaziali e aerospaziali e le competenze del Ministero della difesa in materia di difesa nazionale.
Il comma 2 dispone che, per l’esercizio delle funzioni attribuite alla struttura di cui al precedente comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri può procedere, a valere sulle attuali facoltà assunzionali, al reclutamento, tramite apposito concorso da espletarsi con modalità semplificate.
La Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale, altresì, di un contingente di 5 esperti, di cui 2 designati d’intesa con il Ministro della difesa e uno designato d’intesa con il Ministro dello sviluppo economico, in possesso di specifica ed elevata competenza nelle materie delle applicazioni e dei servizi spaziali e aerospaziali.
Il comma 3 provvede alla quantificazione e alla copertura degli oneri derivanti dall’articolo in esame.
Il comma 1 - ai fini dell’espletamento delle attività di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri per l’esercizio delle funzioni di alta direzione, responsabilità politica generale e coordinamento delle politiche dei Ministeri relative ai programmi spaziali e aerospaziali e per ogni altra ulteriore funzione da questo esercitata nell’area funzionale delle politiche spaziali e aerospaziali - dispone l’incremento della dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri di una posizione di livello generale e di due posizioni di livello non generale, da assegnare a una apposita struttura della stessa Presidenza, individuati (recte: individuata) con D.P.C.M. ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
Si ricorda che la Presidenza del Consiglio dei ministri, gode di una ampia autonomia organizzativa. In particolare, l'articolo 7, commi 1, 2 e 3, del predetto decreto legislativo n. 303 del 1999, dispone che il Presidente del Consiglio dei ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono Ministri o Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli Uffici e dei servizi, restando l'organizzazione interna delle strutture medesime affidata alle determinazioni del Segretario generale o dei Ministri e Sottosegretari delegati, secondo le rispettive competenze.
Rimane fermo quanto previsto, circa la delega delle funzioni in materia di politiche spaziali e aerospaziali dall’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128 e sono fatte salve le competenze del Ministero della difesa in materia di difesa nazionale nonché di realizzazione, mantenimento e ristabilimento della pace e della sicurezza internazionali di cui agli articoli 88 e 89 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, relativi ai principi in materia di organizzazione e di compiti delle Forze armate.
L’articolo 21 del decreto legislativo n. 128/2003[163] come sostituito dall’articolo 2 della legge n. 7/2018, ha disposto, al comma 1, l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale[164], al fine di assicurare l'indirizzo e il coordinamento in materia spaziale e aerospaziale anche con riferimento ai servizi operativi correlati.
Ai sensi del comma 2, per le suddette finalità, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto individua il Ministro, anche senza portafoglio, ovvero Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega alle politiche spaziali e aerospaziali e l'ufficio della Presidenza del Consiglio responsabile delle attività di supporto, coordinamento e segreteria del Comitato.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 agosto 2021 la delega al coordinamento delle politiche relative ai programmi spaziali e aerospaziali è stata affidata al dottor Vittorio Colao, già titolare dell’incarico di Ministro senza portafoglio in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale.
Il comma 1 dispone infine che, per lo svolgimento delle funzioni attribuite alla struttura, in sede di prima applicazione possono essere conferiti incarichi dirigenziali ai sensi dell’articolo 19, comma 6, o dell’articolo 19, comma 5 -bis, del decreto legislativo n. 165/2001, anche in deroga ai relativi limiti percentuali vigenti nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il testo unico del lavoro alle dipendenze delle PA consente alle amministrazioni statali di conferire incarichi dirigenziali a dirigenti di ruolo di altre amministrazioni o di organi costituzionali (art. 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165/2001) senza limiti percentuali rispetto alla dotazione organica (come stabilito con il decreto-legge 80/2021), nonché a soggetti esterni, non appartenenti ai ruoli delle amministrazioni stesse (art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001), in presenza di alcuni requisiti e nel rispetto di limiti percentuali che si commisurano rispetto al totale della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia ovvero di seconda fascia dell'amministrazione che conferisce l'incarico. Il decreto-legge n. 162 del 2019 (art. 1, comma 6) ha innalzato la percentuale massima degli incarichi dirigenziali di seconda fascia che possono essere conferiti a persone di comprovata qualificazione professionale esterne all'amministrazione, ovvero a personale pubblico non dirigente (anche appartenente all'amministrazione conferente), con contratto a tempo determinato (ex art. 19, co. 6, del decreto legislativo n. 165/2001), fissandola, per ciascuna amministrazione, nel 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia e nel 10 per cento di quella di seconda fascia (in precedenza era dell'8%). Il citato decreto-legge n. 80 del 2021 (art. 1, comma 15) ha autorizzato le amministrazioni pubbliche impegnate nell'attuazione del Piano a derogare, fino a raddoppiarli, i limiti percentuali attualmente previsti dalla legge per l'attribuzione di incarichi dirigenziali a soggetti esterni ai sensi dell'art. 19, co. 6, del decreto legislativo n. n. 165/2001. Tale deroga è consentita solo in quanto funzionale alla copertura delle posizioni dirigenziali vacanti relative a compiti strettamente e direttamente funzionali all'attuazione degli interventi del PNRR. Tali incarichi trovano copertura e limiti nelle facoltà assunzionali. Gli incarichi attribuiti in deroga, in ogni caso, rimangono in vigore fino alla naturale scadenza, ma comunque non oltre il 31 dicembre 2026.
Il comma 2 dispone che, per l’esercizio delle funzioni attribuite alla struttura di cui al precedente comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri può procedere, a valere sulle attuali facoltà assunzionali, al reclutamento, di 5 unità di personale non dirigenziale, tramite apposito concorso.
Per le modalità di svolgimento del concorso, il testo originario prevede le modalità semplificate di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 44/2021 (l. n. 76/2021), novellato dall’articolo 3 del decreto legge in esame, che apporta alcune modifiche alla suddetta procedura semplificata per i concorsi banditi successivamente al 1° maggio 2022, abrogando conseguentemente i commi da 1 a 7 del citato art. 10 del decreto-legge 44/2021 e introducendo il nuovo articolo 35-quater al decreto legislativo n. 165/2001.
Poiché l’articolo 3 del decreto in esame in realtà procede all’abrogazione del citato articolo 10 del decreto-legge n. 44/2021, con un emendamento al Senato, si è precisata la formulazione, rinviando direttamente al nuovo articolo 35-quater del decreto legislativo n. 165/2001, introdotto appunto dall'articolo 3 del decreto in commento. Nel fare rinvio alla scheda di lettura relativa all’articolo 3, si ricorda in sintesi che esso prevede l’espletamento di almeno una prova scritta, la valutazione delle competenze indicate nel bando e, per gli alti profili, delle esperienze lavorative pregresse, nonché delle abilità residue per i soggetti disabili, la possibilità di prevedere forme di preselezione, la possibile integrazione delle commissioni esaminatrici con esperti in valutazione delle competenze e selezione, la possibilità di prevedere lo svolgimento in modo non contestuale delle prove concorsuali.
Per l’espletamento del concorso, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi della Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)[165] (di cui al comma 3-quinquies dell’articolo 4 del decreto-legge n. 101/2013, L. n. 125/2013).
La Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale, altresì, di un contingente di 5 esperti, di cui 2 designati d’intesa con il Ministro della difesa e uno designato d’intesa con il Ministro dello sviluppo economico, in possesso di specifica ed elevata competenza nelle materie delle applicazioni e dei servizi spaziali e aerospaziali, nominati secondo criteri e limiti fissati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi della disciplina sull’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri (articolo 9, comma 2 del decreto legislativo n. 303/1999).
Il predetto contingente è aggiuntivo rispetto al contingente dei consulenti ed esperti stabilito dal Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto ai sensi dell’articolo 9, comma 5, del decreto legislativo n. 303/1999.
Il comma 3 quantifica gli oneri derivanti dal presente articolo, come pari a 508.102 euro per l’anno 2022 e in euro 1.016.204 a decorrere dall’anno 2023, disponendo che vi si provveda mediante corrispondente riduzione Fondo esigenze indifferibili e urgenti.
L'articolo 32, comma 1, lettera a), modifica le disposizioni concernenti le finalità del Fondo per l'innovazione tecnologica e digitale. Prevede, altresì, che si tenga conto delle competenze dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in sede di individuazione degli interventi a valere sulle risorse del medesimo Fondo.
La disposizione novella l'articolo 239 del decreto-legge n. 34 del 2020 ("decreto rilancio", convertito dalla legge n. 77 del 2020) che ha istituito - nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - il citato Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione.
La novella in esame destina le risorse del Fondo destinato alla copertura di interventi, acquisti di beni e servizi, misure di sostegno, attività di assistenza tecnica e progetti nei seguenti ambiti:
§ innovazione tecnologica,
§ attuazione dell’agenda digitale italiana ed europea,
§ programma strategico sull’intelligenza artificiale,
§ strategia italiana per la banda ultra larga,
§ digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese,
§ strategia nazionale dei dati pubblici, anche con riferimento al riuso dei dati aperti (secondo una modifica approvata dal Senato),
§ sviluppo e diffusione delle infrastrutture digitali materiali e immateriali e delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni,
§ diffusione d.elle competenze, dell’educazione e della cultura digitale
Si rammenta che le risorse destinate al Fondo sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri, per essere assegnate al Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, che provvede alla gestione.
Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sono individuati gli interventi destinatari delle risorse del Fondo, tenendo conto degli aspetti correlati alla sicurezza cibernetica. La novella in esame stabilisce, come sopra accennato, che i suddetti decreti tengano conto anche delle competenze dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
La competitività digitale è affrontata, a livello nazionale, in molteplici piani di azione pubblica, dal Piano triennale per l'informatica nella Pubblica amministrazione 2020-2022 ai Piani nazionali "Impresa 4.0" indi "Transizione 4.0", dal Piano nazionale Scuola digitale al Piano banda ultra larga, per menzionare solo alcuni. È stato inoltre adottato, il 24 novembre 2021, il Programma Strategico per l’Intelligenza Artificiale (IA) 2022-2024
Permane al contempo l'Agenda Digitale, la quale è sorta a livello europeo (nell’ambito della più ampia strategia Europa 2020, lanciata nel 2010: l'Agenda Digitale ne costituisce una delle sette iniziative 'faro') con il principale obiettivo di creare le condizioni un mercato digitale unico e dinamico, in grado di sospingere le economie europee verso una crescita sostenibile ed inclusiva. Rilievo saliente è annesso, a tal fine, alla valorizzazione delle tecnologie digitali e all'adeguamento tecnologico della pubblica amministrazione (amministrazione digitale e open data, sanità, istruzione, giustizia, sicurezza, fatturazione e pagamenti elettronici, identità digitale, cloud e banda larga). A livello nazionale, l’Agenda Digitale è il documento strategico-programmatico con il quale ogni Paese membro dell'Unione Europea si impegna a promuovere e incentivare l'innovazione digitale e lo sviluppo delle infrastrutture tecnologiche all’interno del proprio territorio nazionale.
Specifico rilievo, beninteso, assumono le tematiche della innovazione tecnologica e della digitalizzazione entro il Piano nazionale di ripresa e resilienza. La digitalizzazione e l'innovazione, infatti, costituiscono uno dei tre assi strategici, condivisi a livello europeo, su cui incentrare la strategia di rilancio ivi delineata (gli altri due assi individuati dal Piano solo la transizione ecologica e l'inclusione sociale). In tale quadro si rammenta qui, in estrema sintesi, che la Missione n. 1 del Piano è rubricata "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo" ed è articolata nelle prime due componenti dedicate a digitalizzazione, innovazione e competitività rispettivamente nella PA e nel sistema produttivo, nonché nell'ulteriore componente dedicata a "Turismo e cultura 4.0". Merita inoltre menzione la Componente n. 2 della Missione n. 6, dedicata alla digitalizzazione, innovazione e competitività in sanità. Si veda, al riguardo, il dossier dedicato ai contenuti del PNRR. Per quanto concerne l'attuazione delle misure previste dal PNRR, si veda il dossier (aggiornato all'11 aprile 2022) sul monitoraggio su traguardi e gli obiettivi da conseguire entro il 30 giugno 2022.
Secondo il testo finora vigente dell'art. 239 del decreto-legge n. 34 del 2020, il Fondo era destinato alla copertura delle spese per interventi, acquisti e misure di sostegno a favore di:
§ una "strategia di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico" a fini istituzionali;
§ la diffusione dell’identità digitale, del domicilio digitale e delle firme elettroniche;
§ la realizzazione ed erogazione di servizi in rete, dell'accesso ai servizi in rete tramite le piattaforme abilitanti previste da disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005), recate dai seguenti articoli: 5 (sistema di pagamento elettronico, attraverso un sistema pubblico di connettività che assicuri una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati), 62 (Anagrafe nazionale della popolazione residente), 64 (sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni), e 64-bis (accesso telematico ai servizi della pubblica amministrazione), nonché per i servizi e le attività di assistenza tecnico-amministrativa necessarie.
Si segnala come gli ambiti di intervento sopra segnalati, qui riprodotti testualmente dalla disposizione in esame, riprendano, in buona parte, quanto previsto dalla legge n. 400 del 1988 (recante disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio) all'articolo 5, comma 3, lettera d-bis) (introdotta dall'art. 8 del decreto-legge n. 22 del 2021, come convertito dalla legge n. 55 del 2021). Tale lettera d-bis) attribuisce al Presidente del Consiglio le funzioni di promozione, indirizzo e coordinamento dell’azione del Governo nelle seguenti "nelle materie dell'innovazione tecnologica, dell'attuazione dell'agenda digitale italiana ed europea, della strategia italiana per la banda ultralarga, della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, nonché della trasformazione, crescita e transizione digitale del Paese, in ambito pubblico e privato, dell'accesso ai servizi in rete, della connettività, delle infrastrutture digitali materiali e immateriali e della strategia nazionale dei dati pubblici".
A fini di coordinamento e impulso delle iniziative per l'innovazione tecnologica e la trasformazione digitale, alcune competenze un tempo attribuite all'Agenzia per l'Italia digitale sono state man mano 'centralizzate' presso la Presidenza del Consiglio (cfr. tra gli altri l'articolo 8 del decreto-legge n. 135 del 2018). A seguire vi è stata una delega di funzioni nel corso del 2019 (governo Conte II) alla figura del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, ora (governo Draghi: cfr. d.P.C.m. del 13 febbraio 2021) Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale. Può ricordarsi come un Ministro per l'innovazione e le tecnologie fosse già nei Governi di primi anni Duemila (governi Berlusconi II e III), dal 2006 unitamente alla delega di ministro per la pubblica amministrazione (governi Prodi II e Berlusconi IV) fino al 2011.
L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale è stata istituita dall'articolo 5 del decreto-legge n. 82 del 2021 (come convertito dalla legge n. 109 del 2021). L'articolo 7 del medesimo decreto-legge determina le funzioni dell'Agenzia. Essa è qualificata quale Autorità nazionale, ai fini del complesso di relazioni e funzioni disegnato dalle norme europee ed interne, incluse quelle di certificazione della cibersicurezza. In tale quadro, predispone in primo luogo la strategia nazionale di cibersicurezza; assume compiti finora attribuiti a diversi soggetti, quali il Ministero dello sviluppo economico, la Presidenza del Consiglio, il Dipartimento delle informazioni e della sicurezza, l’Agenzia per l’Italia digitale; promuove iniziative per lo sviluppo di competenze e capacità. Presso l’Agenzia sono inoltre trasferiti il CSIRT italiano (ora CSIRT Italia: l'acronimo sta per Computer Security Incident Response Team) e il Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN). Per approfondimenti, cfr. il dossier sul citato decreto-legge n. 82.
Articolo 32, comma 1, lett. a-bis)
(Identità digitale e identificazione elettronica)
L’articolo 32, comma 1, lett. a-bis) estende anche all’identificazione elettronica ai fini dell’accesso ai servizi erogati dalle p.a. e dai soggetti privati tramite canali fisici gli effetti di documento di riconoscimento equipollente, attualmente riconosciuti esclusivamente nelle transazioni elettroniche o per l’accesso dei servizi in rete.
Inoltre, ricomprende tra gli attributi qualificati dell’utente attestati tramite identità digitale anche i “dati, fatti e informazioni funzionali alla fruizione di un servizio attestati da un gestore di attributi qualificati”.
La lettera in esame modifica l’articolo 64, comma 2-duodecies del Codice dell’amministrazione digitale – CAD (D.Lgs. 82/2005). Il comma - introdotto dal decreto semplificazioni 2020 (D.L. 76/2020, art. 24) – ha stabilito che la verifica dell’identità digitale con livello di garanzia almeno significativo, ai sensi dell’art. 8, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 luglio 2014 (c.d. Regolamento eIDS), produce, nelle transazioni elettroniche o per l’accesso ai servizi in rete, gli effetti del documento di riconoscimento equipollente, di cui all’art. 35 del D.P.R. n. 445/2000.
L'articolo 35 ("Documenti di identità e di riconoscimento") del D.P.R. n. 445 del 2000 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa") prevede che in tutti i casi in cui sia richiesto un documento di identità, esso può sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente. Sono equipollenti alla carta di identità: il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento (purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente), rilasciate da un'amministrazione dello Stato.
Il comma 2-duodecies dell’art. 64 CAD ha inserito l’identità digitale, purché verificata con livello di garanzia almeno significativo, tra i documenti equipollenti con l'intento di limitare gli oneri amministrativi per gli utenti chiamati, sovente, a trasmettere copia del documento d'identità nell'accedere a servizi in rete della pubblica amministrazione.
La disposizione in esame estende l’equipollenza dell’identificazione digitale al documento di riconoscimento anche in caso di servizi erogati tramite canali fisici.
Si ricorda che l’identificazione elettronica è un processo in cui si usano i dati di autenticazione personale in forma elettronica per identificare univocamente una persona fisica o una persona giuridica. L’identificazione elettronica viene utilizzata, ad esempio, per accedere a servizi online.
Con il termine “riconoscimento”, si intende la certezza incontrovertibile dell’associazione a “una persona fisica, ad una persona giuridica o anche ad una persona fisica che rappresenta la persona giuridica”, appartenenti all’Unione o comunque identificati con sufficiente ragionevolezza mediante uno dei regimi di identificazione elettronica riconosciuti dalla Commissione europea inseriti nell’elenco pubblico dei regimi notificati ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 del regolamento eIDAS.
In materia di autenticazione elettronica, oltre ai canali di accesso attraverso le Carte di identificazione elettronica (come TS-CNS o la Carta di Identità elettronica), è stato realizzato il progetto Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) introdotto al fine del mutuo riconoscimento dei sistemi di autenticazione comunitari (finte: AgID).
Il citato comma 2-duodecies dell’art. 64 CAD, inoltre, dispone che l’identità digitale attesta gli attributi qualificati dell'utente, ivi compresi i dati relativi al possesso di abilitazioni o autorizzazioni richieste dalla legge ovvero stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche, secondo modalità applicative demandate a Linee guida approntate da AgID.
La disposizione in esame ricomprende tra gli attributi qualificati dell’utente attestati tramite identità digitale anche i “dati, fatti e informazioni funzionali alla fruizione di un servizio attestati da un gestore di attributi qualificati”.
I gestori di attributi qualificati sono i soggetti accreditati che hanno il potere di attestare il possesso e la validità di attributi qualificati (quali titoli di stiudio, iscrizione ad albi ecc.) su richiesta dei fornitori di servizi (DPCM 24 ottobre 2014, Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, art. 1, comma 1, lett. m).
Articolo 32, comma 1, lett. b)
(Sistema di gestione delle deleghe digitali)
L’articolo 32, comma 1, lettera b), dispone che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di attuazione del Sistema di gestione delle deleghe (SGD) disciplini anche le modalità di adozione di un manuale operativo contenente le specifiche tecniche di funzionamento del SGD e di attuazione del decreto medesimo. A tal fine viene integrato il contenuto dell'articolo 64-ter del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale CAD), introdotto dal decreto-legge 77/2021 (art. 38, comma 2, lett. c), che ha istituito il Sistema di gestione delle deleghe.
Il Sistema di gestione delle deleghe (SGD) consente a chiunque di delegare l’accesso ad uno o più servizi ad un soggetto terzo titolare dell’identità digitale con livello di sicurezza almeno significativo.
La responsabilità del SGD è affidata alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale. Tale struttura si avvale per la realizzazione del SGD dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato regolando con apposita convenzione i relativi rapporti anche per ciò che concerne la nomina a responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (commi 1, 5 e 6 dell’art. 64-ter CAD).
Si ricorda che il PNRR reca una serie di indirizzi e finanziamenti (pari a 285 milioni di euro) per lo sviluppo e la diffusione dell’identità digitale (SPID e CIE) e dell’ANPR nell’ambito dell’investimento Servizi digitali e esperienza dei cittadini (Missione 1, Componente 1: “Digitalizzazione della PA”).
La delega digitale può essere creata mediante due differenti canali: quello digitale, con una delle modalità previste dall’articolo 65 del CAD e quello fisico, con l’acquisizione della delega cartacea presso lo sportello di uno dei soggetti pubblici abilitati presenti sul territorio (comma 2 del nuovo art. 64-ter).
Una volta acquisita una delega al SGD, è generato un attributo qualificato associato all’identità digitale del delegato, secondo le modalità stabilite dall’AgID con Linee guida. Tale attributo può essere utilizzato anche per l’erogazione di servizi in modalità analogica (comma 3 del nuovo art. 64-ter)
Le PA e gli altri soggetti pubblici di cui all’articolo 2, comma 2, del CAD sono tenuti ad accreditarsi al Sistema di Gestione delle Deleghe (comma 4 del nuovo art. 64-ter).
Il comma 7 del nuovo art. 64-ter del CAD, su cui incide la disposizione in esame, prevede che con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro dell’Interno, sentita l’AgID, il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza unificata, siano definite le caratteristiche tecniche, l’architettura generale, i requisiti di sicurezza, le modalità di acquisizione della delega e di funzionamento del Sistema di Gestione Deleghe, le modalità di adesione al sistema nonché le tipologie di dati oggetto di trattamento, le categorie di interessati e, in generale, le modalità e procedure per assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali. Restano ferme, in ogni caso, le specifiche disposizioni in materia di attributi qualificati già dettate dal DPCM 24 ottobre 2014 adottato ai sensi dell’articolo 64, comma 2-sexies del CAD.
A seguito della integrazione disposta con la disposizione in esame il DPCM dovrà disciplinare anche le modalità di adozione di un manuale operativo contenente le specifiche tecniche di funzionamento del SGD e di attuazione del decreto medesimo.
Il Governo ha provveduto ad elaborare uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’interno, che disciplina le modalità di funzionamento del Sistema di Gestione Deleghe (SGD). Sullo schema è stato espresso il parere da parte della Conferenza unificata (9 febbraio 2022) e del Garante per la protezione dei dati personali (24 febbraio 2022).
Il Garante della privacy ha rilevato che l’articolo 3 dello schema prevede che il gestore del SGD, d’intesa con il Dipartimento competente presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, rediga un manuale operativo recante e caratteristiche tecniche, le regole tecniche e i requisiti di sicurezza del SGD e ha osservato che tale rinvio “è, tuttavia, evidentemente non conforme con quanto previsto dall’art. 64-ter che stabilisce che tali elementi siano definiti con il DPCM oggetto del presente parere. Il rinvio in questione, peraltro, ha l’effetto di sottrarre i predetti profili – centrali in ogni valutazione connessa ai profili di protezione dei dati personali del SGD – all’esame del Garante e degli altri soggetti sentiti i quali il DPCM, in forza di quanto previsto dalla norma istitutiva del SGD, deve essere approvato”.
Articolo 32, comma 1, lettera c)
(Disposizioni concernenti la Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione)
L’articolo 32, comma 1, lettera c), prevede che siano individuate, con decreto, le modalità di adozione di un manuale operativo recante le specifiche tecniche inerenti alle misure attuative della Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione.
La disposizione in esame integra il comma 15 dell'articolo 26 del decreto-legge n. 76 del 2020 (come convertito dalla legge n. 120 del 2020), aggiungendo una nuova lettera l-ter) concernente, come accennato, le modalità di adozione di un manuale operativo contenente le specifiche tecniche di attuazione dei decreti, ivi previsti, del Presidente del Consiglio dei ministri (o del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione), sentiti il Ministro dell’economia e delle finanze e il Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di competenza. È altresì prescritta l'acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata.
A tali decreti è demandata l'attuazione delle disposizioni del citato articolo 26 del decreto-legge n. 76 del 2020, relativo alla piattaforma delle notificazioni digitali. Si tratta di una piattaforma digitale per l'utilizzo da parte delle amministrazioni pubbliche (di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001) onde effettuare le notificazioni con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni ai destinatari (le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti, le associazioni e ogni altro soggetto pubblico o privato, residenti o aventi sede legale nel territorio italiano ovvero all'estero se titolari di codice fiscale attribuito ai sensi del d.P.R. n. 605 del 1973).
Il medesimo comma 15, qui novellato, passa in rassegna i contenuti da disciplinare: l'infrastruttura tecnologica della piattaforma e il piano dei test per la verifica del corretto funzionamento; le modalità di adesione delle amministrazioni alla piattaforma; lo sviluppo secondo i criteri di accessibilità di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4 (recante "Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici"); le regole tecniche e le modalità con le quali le amministrazioni identificano i destinatari e rendono disponibili telematicamente sulla piattaforma i documenti informatici oggetto di notificazione; le modalità con le quali il gestore della piattaforma attesti e certifichi, con valore legale opponibile ai terzi, una serie di elementi; i casi di malfunzionamento della piattaforma, nonché le modalità con le quali il gestore della piattaforma attesti così il malfunzionamento come il ripristino della funzionalità; le modalità di accesso alla piattaforma e di consultazione degli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni da parte dei destinatari e dei delegati (nonché le modalità con le quali il gestore della piattaforma attesti la data e l'ora in cui il destinatario o il delegato accedono, tramite la piattaforma, all’atto oggetto di notificazione); le modalità con le quali i destinatari eleggano il domicilio digitale presso la piattaforma; le modalità di delega, da parte del destinatario, dell'accesso alla piattaforma (nonché le modalità di accettazione e rinunzia delle deleghe); altre varie modalità, circa il recapito digitale ai fini della ricezione dell'avviso di cortesia o l'ottenimento della copia cartacea degli atti oggetto di notificazione, per i destinatari percettori dell'avviso di avvenuta ricezione notificato in formato cartaceo); le modalità con le quali gli addetti al recapito postale comunicano al gestore della piattaforma l'esito degli accertamenti circa la notifica di ricezione in formato cartaceo, ove prescritto.
Tra gli elementi da disciplinare in siffatta via attuativa, sono altresì i tempi e le modalità di conservazione dei documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma.
Si rammenta che l'istituzione della piattaforma è stata prevista dall'articolo 1, commi 402 e 403 della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020), recante un'autorizzazione di spesa (2 milioni annui, a decorrere dal 2020) e ad affidare lo sviluppo della piattaforma alla Presidenza del Consiglio.
La medesima legge di bilancio ha previsto che quest'ultima proceda poi tramite la società per azioni interamente partecipata dallo Stato, la cui costituzione è stata disposta dall'articolo 8, comma 2 del decreto-legge n. 135 del 2018 (ossia: PagoPA). Tale società è il gestore della piattaforma.
PagoPA affida lo sviluppo della piattaforma (anche attraverso il riuso di infrastrutture tecnologiche esistenti) a SOGEI (la società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008).
L’articolo 32, comma 1, alla lettera c-bis), introdotta dal Senato, prevede l’esclusione dall’imposizione di oneri o canoni - ulteriori rispetto a quelli stabiliti dal Codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. n. 259 del 2003) - per la modifica o lo spostamento di opere o impianti resisi necessari per ragioni di viabilità o di realizzazione di opere pubbliche.
La disposizione reca novella all’art. 54 del Codice delle comunicazioni elettroniche (come modificato dal decreto legislativo n. 207 del 2021, recante (recante l’attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche).
Tale articolo 54 fa divieto alle pubbliche amministrazioni, alle Regioni, alle province e ai comuni, ai consorzi, agli enti pubblici economici, ai concessionari di pubblici servizi, di aree e beni pubblici o demaniali, di imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel presente decreto, fatta salva l’applicazione del canone previsto dall’articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dalla legge 30 dicembre 2020 n.178. Resta escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato.
A loro volta, gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne la pubblica amministrazione, l'ente locale, ovvero l'ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'ente locale.
Con la novella in esame, come già detto, si estende tale disciplina alla modifica o allo spostamento di opere o impianti resisi necessari per ragioni di viabilità o di realizzazione di opere pubbliche.
Il medesimo art. 54 prevede il versamento di contributi da parte del soggetto che presenta l'istanza di autorizzazione per l'installazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici a fronte delle spese relative al rilascio del parere ambientale da parte dell'organismo competente nonché da parte del soggetto che presenta la segnalazione certificata di inizio attività, all'atto del rilascio del motivato parere positivo o negativo da parte dell'organismo competente.
Articolo 32, comma 1, lett. c-ter)
(Scavi per la posa di infrastruttura a banda ultra-larga)
L’articolo 32, comma 1, lettera c-ter), introdotta dal Senato, esclude la necessità della preventiva procedura di valutazione di incidenza per interventi relativi ai lavori di scavo di lunghezza inferiore ai 200 metri per la posa di infrastruttura a banda ultra-larga. L'operatore di rete è tenuto a comunicare l'inizio dei lavori all'autorità competente, con un preavviso di almeno 30 giorni. A tale comunicazione è allegata un'autodichiarazione per l'esclusione dalla procedura, una descrizione sintetica dell'intervento, corredata da documentazione fotografica.
A tal fine si propone l’introduzione di un nuovo comma 3-bis all’articolo 40 del decreto-legge n. 77 del 2021, come convertito dalla legge n. 108 del 2021. Finalità dichiarata dell’intervento è quella di raggiungere l'obiettivo di un'Europa Digitale, stabilito nel piano NextGenerationEU e il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 (che istituisce uno strumento di sostegno tecnico) e al regolamento (UE) 2021/241 (che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza).
La procedura di valutazione di incidenza (VIncA) è disciplinata dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”).
L'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” stabilisce il quadro generale per la conservazione e la gestione dei Siti che costituiscono la rete Natura 2000. In particolare, i paragrafi 3 e 4 dispongono misure preventive e procedure progressive, volte alla valutazione dei possibili effetti negativi, "incidenze negative significative", determinati da piani e progetti non direttamente connessi o necessari alla gestione di un Sito Natura 2000, definendo altresì gli obblighi degli Stati membri in materia di Valutazione di Incidenza e di Misure di Compensazione. Ai sensi della Direttiva Habitat, la Valutazione di Incidenza rappresenta, al di là degli ambiti connessi o necessari alla gestione del Sito, lo strumento Individuato per conciliare le esigenze di sviluppo locale e garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione della rete Natura 2000.
L’art. 5 del DPR n. 357 citato stabilisce che nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione (comma 1). I proponenti di interventi che possono avere incidenze significative sul sito interessato, presentano uno studio (redatto secondo i criteri definiti dall’all’allegato G al medesimo DPR) volto ad individuare e valutare i principali effetti sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione definiti per tali siti. Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi della normativa applicabile, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito della citata procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal medesimo DPR. Si applicano gli facendo riferimento agli indirizzi di cui all'allegato G sopra menzionato.
L’articolo 32, comma 1, lettera c-quater) - introdotta dal Senato - stabilisce l’integrale esclusione, dall'ambito di applicazione della disciplina dettata dal Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50 del 2016), degli appalti pubblici e dei concorsi di progettazione nei settori ordinari e delle concessioni principalmente finalizzati a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di comunicazioni elettroniche. Si tratta degli ambiti già esclusi dall’art. 15 del codice medesimo, articolo esplicitamente richiamato dalla disposizione in esame. La presente lettera c-quater) prevede che non trovino applicazione provvedimenti, contratti o altri atti incompatibili con la suddetta esclusione. Si valuti l'opportunità di chiarire se con tale dichiarazione di incompatibilità si intenda intervenire anche riguardo a clausole contrattuali che facciano riferimento a norme del citato codice.
La lettera c-quater) in esame, inoltre, pone in capo ai titolari dei contratti e delle concessioni in oggetto il compito di assicurare l'applicazione di criteri di semplificazione, efficacia, trasparenza, non discriminazione e tutela dell'ambiente, anche in considerazione del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione delle reti di telecomunicazioni.
La finalità dichiarata della disposizione è quella di favorire maggiore efficienza e celerità nella realizzazione di reti di telecomunicazioni, nonché di assicurare la piena e corretta applicazione dell'articolo 8 della direttiva 2014/24/UE (sugli appalti pubblici) e dell'articolo 11 della direttiva 2014/23/UE (sull’aggiudicazione dei contratti di concessione), in materia di esclusioni specifiche nel settore delle comunicazioni elettroniche.
L’art. 15 del Codice dei contratti pubblici già stabilisce che la disciplina dettata dal codice medesimo non trovi applicazione in relazione ai contratti e alle concessioni qui sopra menzionate.
Il medesimo art. 15, nel definire l’ambito di applicazione della disposizione, richiama le seguenti definizioni, contenute nell'articolo 2 del decreto legislativo n. 259 del 2003 (“Codice delle comunicazioni elettroniche”):
§ «rete pubblica di comunicazioni», ossia una rete di comunicazione elettronica, utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di rete;
§ «servizio di comunicazione elettronica», ossia (fatte salve alcune esclusioni) i servizi, forniti di norma a pagamento su reti di comunicazioni elettroniche, che comprendono servizi di accesso a internet, di comunicazione interpersonale, di trasmissione di segnali come i servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina e per la diffusione circolare radiotelevisiva.
Il comma 1-bis dell’articolo 32, introdotto al Senato, apporta delle modifiche marginali all’articolo 44, commi 1 e 10, del Codice delle comunicazioni elettroniche, al fine di introdurvi delle precisazioni sostanzialmente lessicali.
Il nuovo comma 1-bis, apporta limitate modifiche all’articolo 44, commi 1 e 10, del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003. L’articolo 44 disciplina, al comma 1, il regime di autorizzazione cui è sottoposta:
§ l’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici;
§ la modifica delle caratteristiche di emissione di tali impianti;
e, in specie, anche (trattasi della prima innovazione introdotta con gli emendamenti in commento) l'installazione di:
§ torri;
§ tralicci destinati ad ospitare successivamente (seconda modifica testuale):
o apparati radio-trasmittenti;
o ripetitori di servizi di comunicazione elettronica;
o stazioni radio base:
- per reti di comunicazioni elettroniche mobili in qualunque tecnologia;
- per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre;
- per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché
- per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, anche in coubicazione.
Come si ricorderà, a differenza che per l’inizio dell’attività di fornitura dei servizi di comunicazione elettronica (che è sottoposta a SCIA), l’installazione di nuove infrastrutture è sottoposta ad autorizzazione.
L’articolo 44 prevede la relativa procedura e, come spiegato nella relazione illustrativa del Governo al decreto legislativo n. 259 del 2003, tale disposizione: “riprende integralmente, riformulandolo e integrandolo in alcune parti, l’art. 87 del decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dall’articolo 38, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n. 76 del 16 luglio 2020 e dal decreto-legge n. 77 del 2021 n. 77. Oltre all’aggiornamento della numerazione, si interviene sulla semplificazione dei procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici.
Al comma 1 è stato eliminato il riferimento specifico alla tecnologia GSM/UMTS. Al comma 3 è stato eliminato il riferimento al modello A dell’allegato 13 del decreto legislativo n. 259 del 2003 perché cassato. Al comma 5 è stata introdotta la previsione che l'istanza presentata abbia valore di domanda unica per tutti i profili e i soggetti comunque coinvolti nel procedimento. Al comma 7 è stata inserita la seguente locuzione “enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall’installazione, nonché un rappresentante dei soggetti preposti ai controlli di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36”. I commi 7, 8 e 9 relativi alla Conferenza dei servizi sono stati riformulati. Si prevede che quando l'installazione dell’infrastruttura è subordinata all'acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi comprese le autorizzazioni previste dal decreto legislativo n. 42 del 2004, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, il responsabile del procedimento convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi. La conferenza dei servizi deve assumere le proprie decisioni entro il termine massimo perentorio di novanta giorni e si prevede inoltre il termine massimo di 12 mesi, a pena di decadenza dall'autorizzazione, per la realizzazione delle attività autorizzate, anche a seguito di silenzio assenso. Si chiarisce anche che, a fini di un’equilibrata tutela di tutti gli interessi sensibili e qualificati coinvolti, nelle ipotesi di motivato dissenso espresso nella conferenza di servizi dalle Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, della salute o del patrimonio storico-artistico, queste ultime possono ricorrere all’uopo sezione qualificata prevista dall'articolo 14-quinquies della legge sul procedimento amministrativo n. 241 del 1990, cosi garantendo il miglior bilanciamento e la migliore composizione di tutti i principi e valori costituzionali, mantenendo intatto il termine originariamente previsto”.
Per approfondimenti, si rinvia al relativo dossier di documentazione.
La procedura, per quanto qui d’interesse, è modellata secondo il principio del silenzio-assenso decorsi novanta giorni.
Difatti, il comma 10 – comma sul quale interviene la modifica normativa– disciplina la fase conclusiva del procedimento di autorizzazione, stabilendo che le relative istanze si intendono accolte qualora, nel termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato:
- un provvedimento di diniego o
- un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge n. 36 del 2001 (legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), “ove previsto” - secondo la modifica proposta dagli emendamenti in esame – e
- non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali.
Articolo 32, comma 1-ter
(Digitalizzazione settore agricolo, alimentare e forestale)
Il comma 1-ter, dell’articolo 32 - introdotto dal Senato - prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali siano individuati i casi e le condizioni tecniche di dettaglio per l'utilizzo della energia sostenibile e delle tecniche di agricoltura di precisione intelligenti, che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di gas serra, alla decarbonizzazione e all'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, oltre che ad un migliore utilizzo delle matrici ambientali.
Il comma in esame - inserito nel corso dell’esame al Senato - ha dunque la finalità di incentivare la diffusione dell'innovazione digitale e del trasferimento tecnologico nel settore agricolo, alimentare e forestale nonché - come previsto dal comma 1 - di favorire maggiore efficienza e celerità d'azione nella realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241, nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (L. 101/2021).
I casi e le condizioni tecniche di dettaglio per l'utilizzo della energia sostenibile e delle tecniche di agricoltura di precisione intelligenti, che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di gas serra, alla decarbonizzazione e all'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, oltre che ad un migliore utilizzo delle matrici ambientali, sono individuati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Si ricorda che nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il riferimento principale all’energia sostenibile è contenuto nella Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica” della Componente 2 - Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile, nell'ambito di intervento 1 "Incrementare la quota di energia prodotta da fonti di energia rinnovabile", in relazione allo sviluppo dell'agro-voltaico, per circa 1,1 miliardi di euro e allo sviluppo del biometano, per 1,923 miliardi di euro.
Inoltre, nella Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" e, più precisamente, all'interno della componente M2C1 "Economia circolare e agricoltura sostenibile" vi è anche l’investimento 2.2 “Parco Agrisolare” con circa 1,5 miliardi di euro. A tal proposito si segnala che è stato firmato dal Ministro Patuanelli, il 25 marzo 2022, il decreto ministeriale recante “Interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo zootecnico e industriale, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2, componente 1, investimento 2.2 “Parco Agrisolare”.
Sempre nella medesima M2C1 si trova il riferimento principale all'agricoltura di precisione con l'investimento 2.3 riguardante l'Innovazione e la meccanizzazione del settore agricolo e alimentare" la cui dotazione finanziaria ammonta a 500 milioni di euro. Di questi, 100 milioni di euro sono da erogarsi al fine di migliorare la sostenibilità del processo di trasformazione dell'olio di oliva. A tale proposito, si ricorda, che il 31 marzo 2022 è stato emanato il decreto direttoriale per l'ammodernamento dei frantoi oleari. I residui 400 milioni di euro sono destinati, invece, all'ammodernamento dei macchinari agricoli al fine dell'implementazione di tecniche di agricoltura di precisione.
L'articolo 32-bis inserito in sede referente, reca norme volte al rafforzamento del sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, con specifico riferimento al furto di identità, istituito dall' l'articolo 30-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 141 del 2010. Viene inoltre abrogata la norma che ha previsto l'applicazione alla società SGA S.p.A. (ora AMCO S.p.A.) delle norme previste per la Sogei S.p.A. e la Consip S.p.A., ai sensi delle quali il MEF, nell'esercizio dei propri diritti di azionista, provvede a nominare i nuovi consigli, prevedendo la composizione degli stessi con tre membri.
L'articolo in esame, di cui si propone l'inserimento per effetto dell'approvazione in sede referente dell'emendamento 32.0.12, testo 3, modifica, al fine di conseguire gli obiettivi indicati nella Missione M1C1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza della pubblica amministrazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il decreto legislativo n. 141 del 2010, che ha dato attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori e ha modificato il titolo VI del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico bancario - TUB) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi:
La lettera a) del comma 1 integra l'articolo 30-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 141 del 2010 che istituisce nell'ambito del MEF, un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, con specifico riferimento al furto di identità. Con la modifica in esame viene specificato che tale sistema può essere utilizzato anche per svolgere funzioni di supporto alla prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. La lettera b) del comma 1 modifica il successivo comma 5 dell'articolo 30-ter, che elenca i partecipanti al sistema di prevenzione delle frodi, specificando che i soggetti ivi indicati sono tenuti a partecipare al sistema. La lettera c) del comma 1 include nell'elenco dei soggetti tenuti a partecipare al sistema gli istituti di moneta elettronica di cui all'articolo 114-quater del TUB e gli istituti di pagamento di cui all'articolo 114-septies del medesimo testo unico. Anche la successiva lettere d) del comma 1 interviene sull'elenco dei partecipanti al sistema includendo, oltre ai gestori di sistemi di informazioni creditizie, tutte le imprese che offrono servizi assimilabili alla prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi, in base ad apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La lettera e) modifica il comma 5-bis che consente l'accesso al sistema di prevenzione ai soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 231 del 2007 (disciplina di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo) non ricompresi tra i soggetti tenuti ad aderire ai sensi del al comma 5. La modifica in esame prevede che l'accesso sia consentito ai soggetti suddetti secondo i termini e le modalità disciplinati con il decreto di cui al successivo articolo 30-octies (vedi infra), dal quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La lettera f) del comma 1 modifica l'articolo 30-ter, comma 7 che disciplina l'invio all'ente gestore del sistema da parte degli aderenti di richieste di verifica dell'autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, un servizio a pagamento differito. In particolare, viene previsto che gli aderenti trasmettano al titolare dell'archivio le informazioni relative ai casi che configurano un rischio di frodi nei settori commerciali di appartenenza.
La lettera g) del comma 1 modifica l'articolo 30-sexies, comma 2, del decreto legislativo n. 141 del 2010 che disciplina le modalità di finanziamento del sistema di prevenzione delle frodi. In particolare, viene chiarito che l'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo n. 141 del 2010 venga posto a carico dei soggetti che partecipano o accedono al sistema pubblico di prevenzione, previa stipula di un'apposita convenzione con l'ente gestore, attraverso la corresponsione di un contributo articolato in modo da garantire sia le spese di progettazione, di realizzazione e di evoluzione dell'archivio, sia il costo pieno del servizio svolto dall'ente gestore stesso. La misura delle componenti del contributo è determinata con il decreto di cui all'articolo 30-octies (vedi infra). La successiva lettera h) chiarisce che le contribuzioni di cui all'articolo 30-sexies, comma 2 affluiscono all'ente gestore, il quale deve fornire al MEF apposita rendicontazione in ordine alle somme introitate e ai costi sostenuti in relazione al servizio svolto.
La lettera i) modifica il successivo articolo 30-octies del decreto legislativo n. 141 del 2010 che delega alla regolamentazione la definizione di termini, modalità e condizioni per la gestione del sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità. In attuazione di quanto disposto è stato adottato il D.M. 19 maggio 2014, n. 95. La norma in esame modifica la lettera c) del comma 1, che elenca gli elementi che devono essere oggetto di normazione secondaria, specificando che con il decreto del MEF sono individuati le modalità, i presupposti e i profili di accesso ai dati, il processo di rilascio delle credenziali, nonché le procedure di autenticazione, di registrazione e di analisi degli accessi e delle operazioni e sono fissati i termini secondo cui i dati di cui all'articolo 30-quinquies sono comunicati e gestiti, nonché viene stabilita la procedura che caratterizza la fase di riscontro ai sensi dell'articolo 30-sexies, comma 1.
Il comma 2 prevede, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-in esame, l'abrogazione del comma 6 dell'articolo 5 del decreto legge n. 99 del 2017, n. 99.
Il citato comma 6 ha applicato alla società SGA S.p.A. le norme previste per la Sogei S.p.A. e la Consip S.p.A., ai sensi delle quali il MEF, nell'esercizio dei propri diritti di azionista, provvede a nominare i nuovi consigli, prevedendo la composizione degli stessi con tre membri, di cui due dipendenti dell'amministrazione economico-finanziaria e il terzo con funzioni di amministratore delegato (ultimi due periodi dell'articolo 23-quinquies, comma 7, del decreto legge n. 95 del 2012 (cosiddetto "Decreto Revisione spesa pubblica").
La Società per la Gestione di Attività (S.G.A. S.p.A.) è stata costituita in occasione del salvataggio del Banco di Napoli nel 1997 allo scopo di recuperare i crediti in sofferenza. Tale Società è stata acquisita da parte del
Ministero dell'economia e delle finanze con l'articolo 7 del decreto legge n. 59 del 2016. La norma ha previsto che successivamente all'acquisizione la Società potesse estendere la sua operatività, acquistando e gestendo crediti e altre attività finanziarie anche da soggetti diversi dal Banco di Napoli. Nel luglio 2019 l’originaria denominazione della società è stata mutata in AMCO – Asset Management Company S.p.A., in associazione con il passaggio al controllo totalitario pubblico e con l’ampliamento del suo perimetro di azione, non più “circoscritto” alla originaria gestione di sofferenze di un singolo soggetto bancario (Banco di Napoli).
Per un approfondimento sull'attività di AMCO si fa rinvio alla Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di AMCO - Asset Management Company S.p.A., per l'esercizio 2019 (DOC. XV, N. 407).
Articolo 33
(Disposizioni urgenti per la realizzazione degli impianti di elettrificazione dei porti)
L’articolo 33, in attuazione di una riforma prevista dal PNRR per la semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti di cold ironing, considera di pubblica utilità e caratterizzati da indifferibilità e urgenza i progetti destinati alla realizzazione di opere e impianti di elettrificazione dei porti, nonché le opere e le infrastrutture connesse e prevede per tali interventi il rilascio di un’autorizzazione unica da parte della regione, all’esito di una conferenza di servizi, con tempi ridotti.
In dettaglio, il comma 1 accelera la realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Missione M3C2-4 Riforma 1.3), che siano autorizzati ai sensi del comma 2 (cioè con autorizzazione unica, vedi infra): si tratta dei progetti destinati alla realizzazione di opere e impianti di elettrificazione dei porti (c.d di cold ironing) nonché delle opere e infrastrutture connesse, necessarie o comunque indispensabili alla costruzione, alla elettrificazione e all'esercizio degli impianti stessi, per i quali il PNRR prevede la semplificazione delle procedure di autorizzazione.
La norma dispone che tali progetti siano da considerarsi di pubblica utilità, anche ai sensi dell'articolo 12 del Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità (d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327), e caratterizzati da indifferibilità e urgenza.
La Missione M3C2-4 Riforma 1.3 del PNRR prevede la definizione e approvazione di procedure semplificate per la realizzazione di infrastrutture finalizzate alla fornitura di energia elettrica da terra alle navi durante la fase di ormeggio in modo da ridurne la durata ad un massimo di 12 mesi (in caso di interventi non soggetti a valutazione ambientale). Il Traguardo è previsto a fine 2022 con l’entrata in vigore delle procedure semplificate.
Il comma 2 prevede che siano soggetti a una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione competente nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico, i seguenti interventi:
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di elettrificazione dei porti;
- gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione di tali impianti;
- le opere e le infrastrutture connesse, necessarie o indispensabili alla loro costruzione, elettrificazione ed esercizio, ivi inclusi gli interventi, anche consistenti nella demolizione di manufatti o di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento.
Sono fatti salvi solo i provvedimenti di competenza del Ministero dell'interno in materia di prevenzione incendi.
In base al comma 3, l'autorizzazione unica è rilasciata all’esito di una conferenza di servizi, promossa dall’Autorità di sistema portuale o dalla regione competente e svolta secondo le modalità della conferenza semplificata (prevista dall’articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990), alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, ivi compresa l’amministrazione marittima (oggi il MIMS), in veste di autorità competente al rilascio delle concessioni di durata non inferiore a quindici anni (ai sensi dell’articolo 36 del codice della navigazione), con canone determinato ai sensi dell’articolo 39, secondo comma, del medesimo codice.
Il richiamato art. 39, secondo comma, del codice della navigazione, dispone che nelle concessioni a enti pubblici o privati, per fini di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse, sono fissati canoni di mero riconoscimento del carattere demaniale dei beni.
Il comma 3 dispone, inoltre, che il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire gli impianti, in conformità al progetto approvato. Viene fissato un termine massimo di 120 giorni per la conclusione del procedimento unico, ovvero di 180 giorni nel caso in cui sia necessario il procedimento di valutazione di impatto ambientale o la verifica di assoggettabilità sul progetto di fattibilità tecnico-economica.
Il comma 4 specifica che ogni eventuale procedimento di valutazione di impatto ambientale o della verifica di assoggettabilità da svolgersi sul progetto di fattibilità tecnico-economica, ivi inclusi quelli che riguardano le opere connesse e le infrastrutture indispensabili, è di competenza della regione e che, a tal fine, tutti i termini previsti per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (di cui all’articolo 27-bis, commi da 1 a 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, c.d. codice dell’ambiente), sono dimezzati.
Il comma 5 reca, infine, la clausola di neutralità finanziaria, disponendo che all’attuazione delle disposizioni dell’articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 33-bis
(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale)
L’articolo 33-bis, introdotto al Senato, autorizza fino al 2036 - nel limite complessivo di 75 milioni di euro - l’erogazione dei finanziamenti agli interventi in materia di trasporto pubblico locale valutati ammissibili e presentati dalle province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 agosto 2022.
La determinazione dell’entità del finanziamento consentito e delle relative modalità di erogazione è rimessa al MIMS, che vi provvede con uno o più decreti.
Al dichiarato fine di consentire uno sviluppo equilibrato dei sistemi di trasporto pubblico locale sull'intero territorio nazionale, il comma 1 dell’articolo in commento disciplina l’entità e le modalità di erogazione dei finanziamenti destinati alla realizzazione degli interventi sul trasporto pubblico locale valutati ammissibili e presentati dalle province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 agosto 2022.
Più nel dettaglio, la disposizione rinvia la determinazione di tali elementi a uno o più decreti del MIMS, da adottarsi entro il 30 settembre 2022, previo raggiungimento dell’intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.
Il MIMS dovrà, in particolare, determinare l'entità del finanziamento da riconoscere, entro il limite complessivo di 75 milioni di euro, agli interventi relativi al trasporto pubblico locale.
La disposizione specifica, sul punto, che tali interventi sono valutati ammissibili e presentati dalle province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 agosto 2022, secondo le stesse modalità stabilite, sempre dal MIMS, per l'erogazione di contributi destinati al finanziamento di interventi relativi al trasporto rapido di massa.
L’ultimo periodo del comma 1 autorizza l’erogazione dei finanziamenti per gli interventi in parola, per ciascuna annualità, secondo le seguenti misure:
§ 2 milioni di euro per il 2022;
§ 200 mila euro per il 2023;
§ 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036.
Il comma 2 reca la copertura finanziaria, prevedendo che agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede:
a) quanto a 2 milioni di euro per il 2022 e 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036, a valere sul Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022 - 2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del MEF per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MIMS;
b) quanto a 200 mila euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, iscritto nello stato di previsione del MIMS.
Infine, ai sensi del comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 33-ter
(Proroga del termine per contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile)
L’articolo 33-ter - inserito dal Senato - proroga di "quattro mesi", limitatamente all'annualità 2022, i seguenti termini per l'utilizzazione, l'eventuale revoca e la contestuale riassegnazione dei contributi ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti per l'effettuazione di una serie di interventi:
- il termine (fissato in via ordinaria al 15 maggio di ciascun anno) entro il quale il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori;
- il termine (fissato in via ordinaria al 15 giugno di ciascun anno) entro il quale, nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo deve essere revocato, in tutto o in parte, con decreto del Ministro dell'interno;
- il termine (fissato in via ordinaria al 15 ottobre di ciascun anno) entro il quale i comuni beneficiari dei contributi oggetto di revoca e contestuale riassegnazione sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori.
Si ricorda al riguardo che i termini sopra indicati sono previsti, rispettivamente, al terzo, quarto e sesto periodo dell'articolo 30, comma 14-bis, del D.L. n. 34/2019 (L. n. 58/2019).
La finalità è quella di assicurare ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la realizzazione degli interventi finalizzati alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché gli interventi di incremento dell'efficienza energetica e di sviluppo territoriale sostenibile.
Si ricorda che il comma 14-bis dell’articolo 30 del D.L. n. 34/2019 (come sostituito dall'articolo 51, comma 1, lettera a), del D.L. n. 104/2020 (L. n. 126/2020) ha autorizzato a decorrere dal 2021, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, l’avvio di un programma pluriennale per potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.
Il programma è volto a stabilizzare i contributi a favore dei comuni allo scopo di potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. A tale fine, con decreto del Ministro dell’interno, da emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno, è assegnato a ciascun comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti un contributo di pari importo, nel limite massimo delle risorse previste. L'avvio del programma pluriennale fa riferimento alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; si rammenta che l’articolo 1, comma 107, della L. 145/2018 ha assegnato ai comuni, per il 2019, contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale nonché per la realizzazione degli interventi previsti dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 febbraio 2018, finalizzati al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo Xylella fastidiosa, nel limite complessivo di 400 milioni di euro.
Il limite massimo di risorse prevede: 160 milioni di euro per l'anno 2021, 168 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 172 milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 132 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033 e 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2034.
Il comune beneficiario del contributo - in base alla formulazione vigente - è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno. Nel caso di mancato rispetto di tale termine di inizio di esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'interno.
Le somme derivanti dalla revoca dei contributi sono assegnate, con il medesimo decreto di revoca, ai comuni che hanno iniziato l’esecuzione dei lavori in data antecedente al 15 maggio di ciascun anno, dando priorità ai comuni con data di inizio dell’esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero.
I comuni beneficiari dei contributi oggetto di revoca e contestuale riassegnazione sono tenuti a iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre di ciascun anno.
Si fa infine rinvio ai commi 110, 112, 113 e 114 dell'articolo 1 della già richiamata legge di bilancio per il 2019 (L. n. 145 del 2018). Si rammenta in sintesi che il comma 110 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018 ha disciplinato l’erogazione dei contributi da parte del Ministero dell'interno agli enti beneficiari con le seguenti modalità: per il 50 per cento, previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggio previsto al successivo comma 112; per il restante 50 per cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo, o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del Codice dei contratti pubblici. Il comma 111 ha previsto che, entro il 15 giugno 2019, con decreto del Ministero dell'interno, sia disposta la revoca parziale o totale dei contributi previsti: nel caso di mancato rispetto del termine del 15 maggio 2019 per l’inizio dell'esecuzione dei lavori; o nel caso di parziale utilizzo del contributo medesimo. Con il medesimo decreto del Ministero dell’interno è prevista l’assegnazione delle somme revocate, a favore dei comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza del 15 maggio 2019, dando priorità ai comuni con data di inizio esecuzione lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi revocati sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre 2019.
Per il 2022 è stato adottato il DM 18 gennaio 2022 (Attribuzione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti del contributo per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, per l’anno 2022). L'articolo 1 assegna, per l’anno 2022, un contributo dell’importo di 84.168,33 euro a favore di ciascuno dei 1.996 comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, di cui all’allegato A), per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Si prevede altresì che il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 maggio 2022.
In base all'articolo 4, in caso di mancato rispetto del termine di inizio dell’esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2022 o di parziale utilizzo dello stesso contributo, l’assegnazione sarà revocata, in tutto o in parte, entro il 15 giugno 2022 con successivo decreto ministeriale.
Articolo 34
(Rafforzamento del sistema di certificazione della parità di genere)
L’articolo 34 reca alcune puntuali modifiche al codice degli appalti al fine di rafforzare il sistema di certificazione della parità di genere.
In particolare la lettera a), modifica il comma 7 dell’art. 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, concernente le garanzie per la partecipazione alle procedure di gara, inserendo quale ulteriore ipotesi di riduzione della cosiddetta “garanzia provvisoria” (ovvero la cauzione o fideiussione, a scelta dell’offerente, nella misura del 2% del prezzo base indicato nel bando o nell’avviso) il possesso della certificazione della parità di genere.
In tal modo si conferisce operatività al principio della parità di genere in merito alla avvenuta adozione da parte dell’impresa di politiche tese al raggiungimento, per l'appunto, della parità di genere.
A tale riguardo si prevede che nei contratti relativi a servizi e forniture è riconosciuta la riduzione del 30% della garanzia provvisoria agli operatori economici in possesso di tale certificazione, che vengono pertanto equiparati alle altre categorie già contemplate dalla norma, ovvero quelli in possesso del rating di legalità e del rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001.
La lettera b) impatta invece sulla disciplina dei criteri di aggiudicazione degli appalti, declinati all’art. 95 del Codice dei contratti pubblici.
A tale riguardo è utile ricordare che il codice degli appalti prevede già la possibilità di introdurre nei bandi di gara, negli avvisi o negli inviti, dei criteri premiali applicabili alla valutazione delle offerte. Tra i criteri che, attualmente, prevedono un maggior punteggio per l’offerta concernente beni, lavori o servizi vi sono gli interventi che presentano un minore impatto sulla salute e sull’ambiente, ivi compresi i beni o i prodotti da filiera corta o a chilometro zero.
Con la modifica in esame, introdotta dalla lettera b) sopra citata, si estende tale premialità anche ai casi di offerte di operatori economici che dimostrino l’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere.
Articolo 35, comma 1
(Procedure attuative e tempi di realizzazione degli interventi finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza)
L’articolo 35, comma 1, specifica che le previsioni dell’articolo 48, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021 si applicano anche agli investimenti articolati per lotti funzionali.
L’intervento normativo in questione, come emerge anche dalla relazione illustrativa, è volto a garantire l’unicità delle procedure attuative e la coerenza dei tempi di realizzazione nel caso in cui un’opera complessiva sia articolata in più lotti funzionali (come nel caso della realizzazione di opere in cui un lotto è finanziato con risorse PNRR ed uno, immediatamente contiguo e funzionale al precedente, con risorse nazionali).
Articolo 35, comma 1-bis
(Compensi del collegio consultivo tecnico delle stazioni appaltanti)
L'articolo 35, comma 1-bis, introdotto dal Senato, propone novella all'articolo 6 del decreto-legge n. 76 del 2020 con riguardo ai compensi dei componenti del collegio consultivo tecnico delle stazioni appaltanti.
Per quanto concerne il collegio consultivo tecnico può essere utile ricordare preliminarmente che, in base alla normativa di riferimento, il collegio è formato, a scelta della stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca, oppure che siano in grado di dimostrare un'esperienza pratica e professionale di almeno dieci anni nel settore di riferimento.
L'art. 6, comma 7-bis, del decreto-legge n. 76 del 2020 prevede che i compensi dei componenti del collegio consultivo tecnico, non possano superare determinate sulla base di percentuali sul valore dell'appalto. L'emendamento in esame propone l'integrale sostituzione del citato comma 7-bis. Le percentuali sono riportate di seguito:
§ in caso di collegio consultivo tecnico composto da tre componenti, l'importo corrispondente allo 0,5 per cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore ai 50 milioni di euro; tale percentuale è ridotta allo 0,25 per cento per la parte eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro e allo 0,15 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro e, secondo la modifica proposta, fino a 200 milioni di euro; secondo la modifica in esame, si prevede. Inoltre, un importo pari allo 0,10 per cento per la parte eccedente i 200 milioni di euro e fino a 500 milioni di euro e l'importo pari allo 0,07 per cento per la parte eccedente i 500 milioni di euro;
§ in caso di collegio consultivo tecnico composto da cinque componenti, l'importo corrispondente allo 0,8 per cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore ai 50 milioni di euro; tale percentuale è ridotta allo 0,4 per cento per la parte eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro e allo 0,25 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro e, secondo la modifica in esame, fino a 200 milioni di euro; secondo la modifica in esame, inoltre, si prevede inoltre l'importo pari allo 0,15 per cento per la parte eccedente i 200 milioni di euro e fino a 500 milioni di euro e l'importo pari allo 0,10 per cento per la parte eccedente i 500 milioni di euro.
Articolo 36, comma 1
(Interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza
di competenza del Ministero della cultura)
L’articolo 36, comma 1, prevede che per gli interventi di importo non superiore alla soglia comunitaria su beni di proprietà delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, i medesimi enti proprietari possono essere individuati quali soggetti attuatori esterni.
L’intervento è attuato nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di affidamento ed esecuzione di contratti pubblici, secondo modalità definite in apposito atto adottato dal soggetto attuatore pubblico titolare dell’investimento e previa sottoscrizione di un disciplinare di obblighi nei confronti dell’amministrazione titolare dell’investimento.
L'intervento normativo in questione ha delle finalità acceleratorie e di semplificazione in materia di interventi su beni ecclesiastici.
È a tal fine specificato che gli enti ecclesiastici e le diocesi titolari dei beni interessati da interventi di recupero finanziati con risorse del PNRR possono essere indentificati quali soggetti attuatori esterni, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici.
Gli interventi saranno altresì realizzati secondo modalità stabilite con apposito atto adottato dal soggetto pubblico titolare dell’intervento e a seguito dell’assunzione di specifici obblighi nei confronti del medesimo ivi previsti.
Articolo 36, comma 2
(Tutela dei beni culturali e paesaggistici con riferimento agli interventi previsti dal Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali)
L’articolo 36, comma 2, attribuisce alla Soprintendenza speciale per il PNRR (di cui all’art. 29 del decreto-legge n. 77 del 2021) le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici con riferimento agli interventi previsti dal Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali (di cui all'art. 1, comma 2, lett. d), del decreto-legge n. 59 del 2021), compreso nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR.
La disposizione è dettata mediante inserimento di un nuovo comma (comma 1-bis) nell'art. 14 del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021.
Si ricorda, innanzitutto, che l'art. 29 del decreto-legge n. 77 del 2021 (conv., con modif. dalla legge n. 108 del 2021), con l'obiettivo di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, ha istituito, presso il Ministero della cultura, la Soprintendenza speciale per il PNRR, quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario, operativo fino al 31 dicembre 2026.
Conseguentemente, il Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, di cui al DPCM n. 169 del 2019 (art. 4) è stato integrato (dall'art. 1, comma 1, lettera d), n. 2), del DPCM n. 123 del 2021) con la previsione sulla base della quale, fino al 31 dicembre 2026, operano presso il Ministero della cultura, quali uffici di livello dirigenziale generale straordinari per l'attuazione del PNRR, l'Unità di missione per l'attuazione del PNRR e la Soprintendenza speciale per il PNRR.
La Soprintendenza speciale per il PNRR, ai sensi del richiamato articolo 29, svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero (al riguardo, v. infra).
Ai fini dell'attività istruttoria, la Soprintendenza speciale opera anche avvalendosi delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio.
Successivamente, l'art. 14 del decreto-legge n. 77 del 2021 - nel quale (come detto) la disposizione in esame viene ad inserirsi - ha provveduto ad estendere la disciplina del PNRR (misure e procedure di accelerazione e semplificazione, ivi incluse quelle relative al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni e delle stazioni appaltanti nonché al meccanismo di superamento del dissenso e ai poteri sostitutivi) al Piano nazionale complementare di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 59 del 2021.
Ai sensi del comma 2 in esame, le richiamate funzioni di tutela in capo alla Soprintendenza speciale sono svolte "in ogni caso", cioè - come evidenzia la Relazione illustrativa al presente DL - anche nel caso in cui si tratti di interventi non sopposti a VIA.
La finalità, indicata nella citata Relazione illustrativa, è di assicurare "la più efficace e tempestiva attuazione" con riferimento ai richiamati interventi previsti dal Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali, non sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) statale.
La disposizione in commento, nel richiamare la predetta Soprintendenza speciale per il PNRR, le attribuisce una denominazione ("Soprintendenza speciale per il Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all’articolo 29") non coincidente con la denominazione recata all'articolo 29 del DL n.77 del 2021, con cui, come anticipato, è stata istituita la medesima struttura ministeriale.
Si valuti l'opportunità di un coordinamento fra la presente disposizione e l'articolo 29 del DL n.77/2021.
L'art. 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 2021, ha approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari, finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del PNRR per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026. Tali risorse sono ripartite tra le Amministrazioni centrali competenti, individuando i programmi e gli interventi cui destinare le risorse medesime ed il relativo profilo finanziario annuale.
Ai sensi del comma 2, lett. d), dell'art. 1 del decreto-legge n. 59 del 2021 (richiamato nella disposizione in commento), complessivi 1.455,24 milioni di euro delle suddette risorse sono destinati al Ministero della cultura, con riferimento al programma Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali. Detto importo è suddiviso tra le annualità dal 2021 al 2026 (nello specifico, 207,7 milioni di euro per l'anno 2021, 355,24 milioni di euro per l'anno 2022, 284,9 milioni di euro per l'anno 2023, 265,1 milioni di euro per l'anno 2024, 260 milioni di euro per l'anno 2025 e 82,3 milioni di euro per l'anno 2026).
Il comma 7-quater dell'art. 1 del decreto-legge n. 59 del 2021 ha inoltre stabilito che - fermo restando il rispetto del cronoprogramma finanziario e procedurale previsto dall'articolo stesso e dal decreto di cui al comma 7 (sul quale cfr. infra) - alla ripartizione delle risorse per la concreta attuazione degli interventi previsti dal Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree natura, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
La declinazione puntuale degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari è contenuta nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 15 luglio 2021, adottato in attuazione dell'art. 1 comma 7, del decreto-legge n. 59 del 2021, il quale individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio.
Il decreto ministeriale definisce i compiti delle Amministrazioni titolari e dei soggetti responsabili del controllo (art. 4), nonché il sistema di monitoraggio (art. 5).
In particolare, l’Allegato 1 al decreto ministeriale reca 24 schede progetto al cui interno sono dettagliate le tappe procedurali (obiettivi iniziali, intermedi e finali) dei programmi e degli interventi del Piano.
La Scheda progetto relativa al Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali (pagine 59-61 del citato allegato 1) prevede: interventi di rigenerazione integrata di recupero urbano e/o processi di riqualificazione culturale; interventi di restauro e/o recupero del patrimonio culturale in aree che richiedono interventi rilevanti; interventi in ambiti paesaggistico/territoriali. Nella Scheda si specifica, altresì, che il corposo programma di interventi di cui si compone il Piano Strategico rappresenta "il punto di convergenza tra le istanze locali e la strategia nazionale volto a potenziare il sistema delle grandi infrastrutture culturali del Paese, veri e propri servizi di rango primario in grado di svolgere funzioni di scala sovra locale e al tempo stesso di costituirsi come poli di attrattività per il miglioramento della competitività internazionale".
Il progetto risulta complementare alla Missione 1 (Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo), Componente 3 (Turismo e cultura 4.0) del PNRR.
L'individuazione degli interventi e delle relative localizzazioni è rinviata - in conformità a quanto previsto dal sopra richiamato art. 1, comma 7-quater, del decreto-legge n. 59 del 2021 - a un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, mentre al Ministero della cultura è affidato il monitoraggio dell’avanzamento procedurale e fisico degli interventi tramite i sistemi informativi RGS.
Con DPCM dell'8 ottobre 2021, pertanto, si è provveduto alla ripartizione delle risorse per l'attuazione degli interventi del Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali, nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, secondo la tabella di cui all'Allegato 1 al decreto medesimo, di seguito riportata:
Si ricorda, infine, che agli interventi ricompresi nel Piano nazionale per gli investimenti complementari si applicano, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il PNRR (art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 59 del 2021).
Il comma 2-bis dell’articolo 36, introdotto dal Senato in sede di conversione, intesta al Commissario straordinario del Governo per la Fiera del libro di Francoforte del 2024 una apposita contabilità speciale presso la tesoreria statale, entro cui confluiscono tutte le risorse destinate alla partecipazione dell’Italia all’evento.
Si ricorda che, in vista della Fiera, cui l’Italia parteciperà nel 2024 quale Paese ospite d’onore in virtù dell’accordo sottoscritto in data 5 febbraio 2018 (dove peraltro, originariamente, era previsto il 2023, salvo slittamento legato alla pandemia), sono stati assunti una serie di provvedimenti:
a) l’art. 1, comma 373, della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha autorizzato la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020, di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 1 milione di euro per l'anno 2023;
b) il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 66 del 10 marzo 2022, su proposta del Presidente Mario Draghi, vista la comunicazione del Ministro della cultura Dario Franceschini, ha deliberato la nomina del dott. Ricardo Franco Levi (già Presidente dell’Associazione Italiana Editoria) a Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività connesse alla partecipazione dell’Italia all’evento, ex art. 11 della L. n. 400/1988. La nomina è stata poi disposta con decreto del Presidente della Repubblica del 14 marzo 2022, fino al 31 dicembre 2023.
In tale contesto normativo, la disposizione in esame intesta al Commissario straordinario – come anticipato – una apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, su cui sono assegnate le risorse di cui all'art. 1, comma 373, della legge di bilancio 2020, comprensive delle somme destinate alla copertura degli oneri di funzionamento cui all'art. 3 del d.P.R. di nomina, nonché eventuali ulteriori risorse, provenienti da soggetti pubblici o privati, destinate alla partecipazione dell'Italia alla Fiera.
Articolo 36, comma 2-ter
(Funzioni della Soprintendenza speciale per il PNRR)
Il comma 2-ter dell’articolo 36, introdotto dal Senato in sede di conversione, estende le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici della Soprintendenza speciale per il PNRR anche ai casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNIEC sottoposti a VIA in sede statale oppure rientranti nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero. Tale estensione – per espressa previsione – si applica anche ai procedimenti in corso.
La Soprintendenza speciale per il PNRR è stata istituita dall’art. 29 del D.L. 77/2021, al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal Piano. Si tratta di un ufficio di livello dirigenziale generale, incardinato presso il Ministero della cultura, di carattere straordinario, la cui operatività, strettamente legata alla durata del PNRR, cessa il 31 dicembre 2026. A essa spettano – ai sensi del comma 2 dell’art. 29 – le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui questi ultimi siano interessati dagli interventi del PNRR sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero.
Ed è proprio “a specchio” rispetto a tale ultima previsione che la disposizione qui in commento appare modulata, estendendo le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici della Soprintendenza anche agli interventi previsti dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC).
Il PNIEC, inviato alla Commissione europea in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, stabilisce gli obiettivi nazionali al 2030 sull’efficienza energetica, sulle fonti rinnovabili e sulla riduzione delle emissioni di CO2, nonché gli obiettivi in tema di sicurezza energetica, interconnessioni, mercato unico dell’energia e competitività, sviluppo e mobilità sostenibile, delineando per ciascuno di essi le misure che saranno attuate per assicurarne il raggiungimento.
La ratio dell’estensione sembra da individuare nell’esigenza di assicurare – così come avviene per gli interventi PNRR – una rappresentanza “accentrata”, da parte di un soggetto istituzionale dotato di particolari requisiti, agli interessi culturali e paesaggistici all’interno dei procedimenti di VIA relativi agli interventi ricompresi nel PNIEC, non di rado di portata e complessità tecnica significativa. La regola della rappresentanza “accentrata”, inoltre, può dequotare il rischio d’incertezze o sovrapposizione di competenze fra uffici.
Si evidenzia, peraltro, che la disposizione in esame si muove entro una tendenza normativa espressa anche da altre previsioni: quella di stabilire, per alcuni profili, un parallelismo di disciplina fra PNRR e PNIEC, in grado di assicurare un binario procedimentale speciale, ad alcuni effetti accelerato, agli interventi che vi rientrano. Tale parallelismo trova il suo esempio più evidente, nel D.L. 77/2021, proprio con riguardo alla VIA: l’art. 20 detta, infatti, una disciplina speciale e comune per la valutazione di impatto ambientale legata agli interventi PNRR-PNIEC, in cui si prevede fra l’altro la necessità di acquisire il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di trenta giorni; l’art. 17 istituisce una apposita Commissione tecnica VIA per i progetti PNRR-PNIEC. Merita menzione anche l’art. 18, relativo alle opere e infrastrutture strategiche per la realizzazione del PNRR e del PNIEC.
Articolo 37
(Disposizioni in materia di ZES e ZLS)
L’articolo 37, modificato al Senato, introduce una procedura straordinaria semplificata per la revisione del perimetro delle Zone Economiche Speciali (comma 1) ed estende il credito d’imposta per gli investimenti in tali zone all’acquisto di terreni e alla realizzazione o ampliamento di immobili che siano strumentali agli investimenti (comma 2). Il medesimo comma 2 della disposizione stanzia risorse per lo sviluppo industriale delle ZES; il comma 3 prevede l’emanazione di un apposito D.P.C.M. che disciplini le procedure di istituzione delle Zone Logistiche Semplificate e le loro modalità di funzionamento e organizzazione.
In dettaglio, il comma 1 interviene sulla disciplina della delimitazione dell'area delle Zone Economiche Speciali, contenuta nell’articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 91 del 2017, che ha previsto l’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata) per la definizione delle modalità per l'istituzione di una ZES, la sua durata, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area, i criteri che ne disciplinano l'accesso e le condizioni speciali, nonché il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo.
Tale decreto è il Regolamento sull'istituzione delle Zone economiche speciali, emanato con D.P.C.M. 25 gennaio 2018, n. 12, ed entrato in vigore il 27 febbraio 2018, il quale ha definito le procedure e le condizioni per l’istituzione delle ZES nelle regioni definite dalla normativa europea come "meno sviluppate" o "in transizione".
In Italia sono regioni meno sviluppate (con PIL pro capite inferiore al 75% della media europea) la Sicilia, la Calabria, la Basilicata, la Puglia e la Campania. Sono regioni in transizione (con PIL pro capite tra il 75% e il 90% della media europea) la Sardegna, l’Abruzzo e il Molise.
La ZES è una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un reciproco nesso economico funzionale; dev’esservi compresa almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 sulla rete transeuropea dei trasporti (TEN-T); è, di norma, composta da territori quali porti, aree retroportuali, anche di carattere produttivo e aeroportuale, piattaforme logistiche e Interporti e non può comprendere zone residenziali. Per approfondimenti, si veda l’apposito paragrafo dedicato alle ZES nel Portale di documentazione della Camera dei Deputati.
Il comma 1 aggiunge un periodo al citato articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 91 del 2017, prevedendo che “con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sia definita, in via generale, una procedura straordinaria di revisione del perimetro delle aree individuate, improntata al principio di massima semplificazione e celerità”.
Con una modifica approvata al Senato, è specificato che tale revisione avviene rimodulando la perimetrazione vigente, in aumento o in diminuzione.
In relazione alla formulazione del comma 1, il D.P.C.M. in questione è già stato emanato. Si valuti quindi l’opportunità di eliminare il riferimento al “medesimo D.P.C.M.” e di scrivere semplicemente “con D.P.C.M.”, onde chiarire che ne serve uno di nuova emanazione, che si aggiunga o modifichi quello in vigore.
Si stabilisce, inoltre, che tale procedura sia attivata su iniziativa del Commissario, fermo restando il limite massimo delle superfici fissato per ciascuna Regione, in coerenza con le linee e gli obiettivi del Piano di sviluppo strategico e che la proposta di revisione, in relazione alle singole ZES, sia approvata con D.P.C.M., adottato su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sentita la regione.
Con la modifica approvata al Senato, è stabilito che l’approvazione con d.P.C.M. della proposta di revisione deve avvenire entro 30 giorni dall’acquisizione della proposta commissariale.
Si ricorda che, in base alle modifiche apportate dal decreto legge n. 77 del 2021, la nomina del Commissario del Governo nelle ZES avviene con D.P.C.M., adottato su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, d'intesa con il Presidente della regione interessata.
Il nuovo comma 1-bis, introdotto al Senato, reca una modifica all’articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge n. 91 del 2017 (recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno), introducendovi il riferimento all’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del 1997, con riferimento alla situazione giuridica del personale della struttura di supporto al Commissario per le ZES.
È così stabilito che il relativo provvedimento di fuori ruolo o di comando deve essere adottato dalle amministrazioni di appartenenza entro quindici giorni dalla richiesta.
L’articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2017, che istituisce le ZES, disciplina, al comma 6-bis, la nomina e la composizione della struttura di supporto al Commissario. Con riferimento a tale ultimo ambito, è stabilito che essa sia composta da personale appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche, che è conseguentemente collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo.
Il comma 2 interviene sull’articolo 5, comma 2, del decreto legge n. 91 del 2017 estendendo il credito d’imposta ivi previsto per gli investimenti nelle ZES anche all’acquisto di terreni e alla realizzazione, ovvero all’ampliamento, di immobili strumentali agli investimenti. Viene in tal senso sostituito il terzo periodo del comma 2, il quale prevede attualmente che il credito d’imposta sia fruibile per il solo acquisto di immobili strumentali agli investimenti.
Si ricorda, al riguardo, che l’articolo 5, comma 2, del decreto legge n. 91 del 2017 (da ultimo modificato dall’articolo 57 del decreto legge n. 77 del 2021) attribuisce alle imprese, in relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito di imposta per l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise), secondo la disciplina dell'articolo 1, commi 98 e seguenti della legge n. 208 del 2015. Esso è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti.
Da ultimo, il decreto legge n. 77 del 2021 ha modificato la disciplina di tale beneficio, aumentando da 50 milioni a 100 milioni di euro il limite massimo, per ciascun progetto di investimento, a cui viene commisurato il credito d’imposta previsto; ha esteso, poi, il credito d’imposta all’acquisto di immobili strumentali agli investimenti. Il credito d’imposta è stato, inoltre, prorogato, dalla legge di bilancio 2020, al 31 dicembre 2022.
Secondo la Relazione illustrativa, la disposizione intende chiarire i dubbi emersi in fase applicativa in ordine agli investimenti aventi ad oggetto gli “immobili”: a tal fine, è stato incluso anche l’acquisto di “terreni” e si è precisato che nel concetto di acquisto di immobili sono ricompresi l’acquisizione, l’ampliamento e la realizzazione degli immobili strumentali agli investimenti eseguiti anche non cumulativamente.
La modifica in esame al predetto decreto legge n. 91 del 2017, comporta pertanto un maggior onere in relazione all’incremento delle casistiche idonee a far emergere il relativo credito di imposta, indicato dal successivo comma 4 in 9 milioni di euro per l’anno 2022.
Secondo quanto riportato nella Relazione tecnica, nella considerazione che l’intervento in esame potrebbe determinare un effetto di “sostituzione” rispetto all’attuale casistica ammessa al beneficio, e tenuto anche conto della scarsa durata residua dell’agevolazione in esame nonché delle quantificazioni a suo tempo indicate nella relazione tecnica relativa all’articolo 57 del D.L. n. 77/2021, l’estensione dell’ambito di applicazione dell’agevolazione in esame determinerebbe un onere aggiuntivo di 9 milioni di euro per l’anno 2022, pari al 20 per cento di quanto stimato nella RT originaria di cui sopra.
All’indicato onere, pari a 9 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi del comma 4, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), programmazione 2021-2027.
Il comma 2 stanzia, inoltre, la somma complessiva di 250 milioni di euro a valere sul medesimo Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) della programmazione 2021-2027, di cui 50 milioni per il 2022 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per rafforzare la struttura produttiva delle ZES mediante lo strumento agevolativo dei “Contratti di sviluppo”.
Tali risorse sono assegnate con delibera CIPESS al Ministero dello sviluppo economico nell’ambito del Piano di sviluppo e coesione di competenza del Ministero per la programmazione 2021-2027, con specifica destinazione al finanziamento addizionale delle iniziative imprenditoriali nelle ZES.
Il MISE, d’intesa con il Ministero per il Sud e la coesione territoriale, definisce con apposite direttive le aree tematiche e gli indirizzi operativi per la gestione degli interventi, nonché le modalità di vigilanza e monitoraggio sull’attuazione degli interventi finanziati e sui risultati conseguiti. La valutazione delle singole iniziative deve essere effettuata secondo la procedura prevista dal decreto del MISE del 9 dicembre 2014, e segue criteri di massima semplificazione e riduzione dei tempi.
Riguardo al FSC, si ricorda che l’art. 1, commi 177-178, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021) ha disposto una prima assegnazione di risorse per il ciclo di programmazione 2021-2027, pari a 50 miliardi di euro, oltre a definire i criteri e le procedure di programmazione, gestione finanziaria e monitoraggio delle risorse 2021-2027, ferma restando la chiave di riparto che destina l’80 per cento delle risorse alle aree del Mezzogiorno ed il restante 20 per cento al centro-nord. Tale Fondo, destinato a sostenere interventi per lo sviluppo volti a ridurre i divari socio-economici e territoriali tra le diverse aree del Paese, è stato poi rifinanziato dalla legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022) di 23,5 miliardi per le annualità dal 2022 al 2029.
Riguardo alla programmazione delle risorse, la lettera c) del citato comma 178 dispone che gli interventi del FSC 2021-2027 siano attuati nell’ambito dei Piani di sviluppo e coesione (PSC) a titolarità delle Amministrazioni centrali, regionali e Città metropolitane, definiti secondo i princìpi dell'articolo 44 del decreto legge n. 34 del 2019 ed approvati con delibere del CIPESS[166].
In attuazione di tale articolo 44, nel corso del 2021 l’Agenzia per la coesione territoriale ha provveduto alla predisposizione dei Piani di sviluppo e coesione di ciascuna Amministrazione titolare di risorse, articolati per aree tematiche, in cui sono confluite le risorse rivenienti dalla ricognizione degli strumenti di programmazione relativi ai diversi cicli di programmazione (2000-2006, 2007-2013, 2014-2020). I singoli PSC sono stati approvati dal CIPESS con apposite delibere[167]. Il PSC del Ministero dello sviluppo economico è stato approvato con delibera del 29 aprile 2021, n. 9.
Nelle more della definizione dei Piani di sviluppo e coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, la normativa prevede che il CIPESS proceda all'assegnazione di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per la realizzazione di interventi di immediato avvio dei lavori o il completamento di interventi in corso, destinati poi a confluire nei Piani di sviluppo e coesione. Va, peraltro, ricordato che una quota parte delle risorse FSC 2021-2027 è già stata utilizzata per il finanziamento di interventi introdotti da specifiche disposizioni di legge, con corrispondente riduzione o pre-allocazione delle risorse del Fondo, formalizzate da successive delibere CIPESS. Per ulteriori informazioni sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027, si rinvia al tema web pubblicato sul sito della Camera dei Deputati.
Lo strumento dei Contratti di Sviluppo - finalizzato al sostegno di grandi progetti di investimento nei settori industriale, turistico, commerciale e della tutela ambientale - registra una forte risposta da parte del tessuto produttivo nazionale, con particolare riferimento alle aree del Sud del Paese, sebbene non sia esclusivamente e direttamente destinato a tali realtà territoriali. In tal senso, rientra a pieno titolo tra gli strumenti di politica di coesione economica, essendo i contratti di sviluppo, per buona parte, finanziati attraverso le risorse dei Fondi strutturali europei, PON Competitività, e del Fondo per lo sviluppo e la coesione, con i relativi vincoli territoriali per esse previsti (80% Mezzogiorno e 20% Centro-Nord). Negli ultimi anni, lo strumento è stato considerevolmente potenziato, sia quanto ad ambito di intervento, sia a risorse finanziarie ad esso dedicate, per le quali si rinvia all’apposita pagina del sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, in cui sono riepilogate le risorse assegnate, non solo con interventi legislativi ad hoc (l’ultimo dei quali è contenuto nella legge di bilancio 2022, la n. 234 del 2021, alla Sez. II[168]), ma anche quelle derivanti dal Fondo di sviluppo e coesione e dai Fondi strutturali.
Inoltre, il contratto di sviluppo costituisce uno degli strumenti principali prescelti per l’attuazione degli investimenti del PNRR[169].
Il contratto di sviluppo è stato introdotto nell'ordinamento dall'art. 43 del decreto legge n. 112 del 2008 in funzione di semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa ed è operativo dal 2011.
L’articolo 43 ha affidato all' Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - INVITALIA le funzioni relative alla gestione dell'intervento, comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione ed all'approvazione della domanda di agevolazione concessa alle imprese, alla stipula del relativo contratto di ammissione, all'erogazione, al controllo ed al monitoraggio dell'agevolazione stessa.
Lo strumento è stato riformato ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3 del decreto legge n. 69 del 2013 (L. n. 98 del 2013). In attuazione della norma testé citata sono stati adottati il D.M. 14 febbraio 2014 e il D.M. 9 dicembre 2014, che ha adeguato la disciplina della misura alla normativa sugli aiuti di Stato di cui al Regolamento generale di esenzione per categoria (di determinate tipologie di aiuti dall’obbligo di notifica preventiva alla Commissione UE), Regolamento 651/2014/UE, cd. GBER (General Block Exemption Regulation), la cui efficacia è stata prorogata al 31 dicembre 2023 (per adeguare il regime di aiuti a tale proroga, è stato adottato il D.M. 15 dicembre 2020).
Il D.M. 9 dicembre 2014 è stato modificato ed integrato dal D.M 2 novembre 2021, che ha introdotto nuovi requisiti volti a valutare la rilevanza strategica dei programmi di sviluppo finanziati attraverso lo strumento. Ai sensi dell’art. 4, i programmi finanziabili sono quelli:
- di sviluppo industriale, compresi i programmi riguardanti l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- di sviluppo per la tutela ambientale;
- di sviluppo di attività turistiche che possono comprendere, per un importo non superiore al 20 per cento degli investimenti complessivi da realizzare, programmi destinati allo sviluppo delle attività commerciali (comma 1).
I programmi di sviluppo possono includere la realizzazione di opere infrastrutturali, materiali e immateriali, ad essi funzionali. I relativi oneri, compresa la loro progettazione, sono integralmente a carico delle risorse pubbliche. Solo ove sia accertata la carenza, totale o parziale, di risorse di carattere generale destinabili da parte degli enti pubblici competenti, la copertura delle opere può essere garantita attraverso le risorse riservate ai contratti di sviluppo (comma 2).
L'importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili degli investimenti oggetto del programma di sviluppo, con esclusione quindi del costo di opere infrastrutturali (se previste), non deve essere inferiore a 20 milioni, ovvero 7,5 milioni di euro qualora il programma riguardi esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, e nel caso di programmi di sviluppo di attività turistiche che prevedano interventi da realizzare nelle aree interne del Paese o il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse (comma 3)[170].
I beneficiari delle agevolazioni sono l'impresa che promuove il programma di sviluppo ("soggetto proponente") e le eventuali altre imprese che intendono realizzare i progetti di investimento che compongono il programma ("aderenti"). In caso di programmi di sviluppo realizzati da più imprese, il proponente ne assume la responsabilità verso l'Amministrazione ai fini della coerenza tecnica ed economica (comma 7). Il programma di sviluppo può comunque essere realizzato in forma congiunta anche mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete tra imprese (comma 5).
Il programma deve essere concluso entro 36 mesi dalla data della determinazione di concessione delle agevolazioni, ovvero entro un termine più breve se reso necessario dalla normativa di riferimento in caso di cofinanziamento con risorse comunitarie. Il termine di conclusione del programma può essere prorogato, sulla base di una motivata richiesta dell'impresa beneficiaria, per un periodo massimo di diciotto mesi, ferma restando la compatibilità del termine richiesto con eventuali vincoli relativi alle risorse finanziarie dedicate (comma 4).
L’articolo 4 ammette, poi, che specifici Accordi di programma, sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico e dalle regioni, dagli enti pubblici, da INVITALIA, possano destinare una quota parte delle risorse disponibili per l'attuazione degli interventi al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo dei territori cui le iniziative stesse si riferiscono (comma 6).
L’articolo 9-bis, inserito dal D.M. 8 novembre 2016 e da ultimo modificato con il citato D.M. del 2 novembre 2021, disciplina poi in modo specifico i programmi di sviluppo di grandi dimensioni (con un importo complessivo di spese e costi ammissibili pari o superiori a 50 milioni di euro, ovvero a 20 milioni di euro se il programma riguarda esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli) aventi una particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato, i programmi aventi un rilevante impatto ambientale, inteso come programma di sviluppo per la tutela ambientale[171], ovvero realizzati in forma congiunta mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete. Tali programmi di sviluppo sono denominati “Accordi di sviluppo”. Ai fini della loro sottoscrizione in quanto programmi di rilevanza strategica, INVITALIA valuterà alternativamente la sussistenza di almeno tre dei requisiti per l’accesso al beneficio dei contratti di sviluppo generalmente previsti dall’arti 9, comma 6, del DM, ovvero il rilevante impatto ambientale del programma, ovvero la realizzazione del programma di sviluppo in forma congiunta mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete.
Gli Accordi sono quindi sottoscritti dal MISE, da INVITALIA e l'impresa proponente nonché, qualora intervengano nel cofinanziamento del programma, con le regioni e le eventuali altre amministrazioni interessate. Per tali Accordi, è prevista una corsia preferenziale (fast track) per le risorse, una riduzione dei tempi e un maggior coinvolgimento delle amministrazioni coinvolte. Gli Accordi di sviluppo godono di una corsia preferenziale con priorità nella prenotazione delle risorse e nei tempi di valutazione e di attuazione: i tempi di istruttoria sono di 90 giorni (cfr. sito istituzionale INVITALIA).
Ai fini della sottoscrizione di un accordo di sviluppo, i beneficiari, nel caso in cui sia previsto un incremento occupazionale, si impegnano a procedere prioritariamente, nell'ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, e previa verifica dei requisiti professionali, all'assunzione dei lavoratori che risultino percettori di interventi a sostegno del reddito, ovvero risultino disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo, ovvero dei lavoratori delle aziende del territorio di riferimento coinvolte da tavoli di crisi attivi presso il Ministero dello sviluppo economico. Ai fini della sottoscrizione dell'Accordo, le regioni comunicano al MISE e all'Agenzia la propria eventuale volontà di stipularlo, impegnandosi ad intervenire nel cofinanziamento del programma di sviluppo.
Le imprese sottoscrittrici non maturano alcun diritto alle agevolazioni, che sono, comunque, subordinate al positivo esito dell'istruttoria da parte di INVITALIA (cfr. articolo 9, che disciplina la fase di accesso, negoziazione e concessione delle agevolazioni).
Le agevolazioni concedibili attraverso i contratti di sviluppo sono indicate dagli articoli 8 e 8-bis. Le agevolazioni, ai sensi dell’articolo 8, assumono diverse forme, anche in combinazione tra loro: finanziamento agevolato nei limiti del 75% delle spese ammissibili e assistito da garanzie ipotecarie, contributo in conto interessi, contributo in conto impianti e contributo diretto alla spesa. L'entità delle agevolazioni, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato (cfr. art. 16 del decreto), è determinata sulla base della tipologia di progetto, dalla localizzazione dell'iniziativa e dalla dimensione di impresa, nell'ambito della fase di negoziazione. Gli incentivi sono diversi per i progetti a finalità ambientale.
Relativamente alle iniziative oggetto:
- degli accordi di programma per l'attuazione degli interventi al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività (di cui agli articoli 4, comma 6)
- degli Accordi di sviluppo (di cui all’articolo 9-bis),
sottoscritti dal Ministero e dalle Regioni, dagli enti pubblici, dal Soggetto gestore e dalle imprese interessate, finalizzati al rilancio produttivo di stabilimenti industriali di rilevanti dimensioni, altrimenti dismessi o comunque nei quali l'attività produttiva è stata o verrebbe interrotta, il proponente può richiedere ad INVITALIA, a date condizioni dettagliate nell’articolo 8-bis del decreto, l'assunzione di una partecipazione temporanea e di minoranza nel capitale del medesimo proponente, che viene finanziata dal MISE a valere sulle risorse del Fondo crescita sostenibile. Alla scadenza del decimo anno dalla data di erogazione, INVITALIA deve restituire il finanziamento, per l'importo corrispondente al valore complessivo di smobilizzo degli investimenti, nettizzato di alcune voci.
Per una ricostruzione di dettaglio si rinvia al sito istituzionale dei MISE e al sito di Invitalia S.p.A., soggetto gestore per conto del MISE.
Il comma 3 novella la legge n. 205 del 2017 (art. 1, comma 65), al fine di prevedere l’emanazione di un apposito D.P.C.M., entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, che disciplini le procedure di istituzione delle Zone Logistiche Semplificate, le loro modalità di funzionamento e di organizzazione, nonché le condizioni per l’applicazione delle misure di semplificazione già previste per le ZES dall’articolo 5 del decreto-legge n. 91 del 2017.
Con la modifica approvata al Senato, il riferimento all’articolo 5 è integrato da quello all’articolo 5-bis, commi 1 e 2, del medesimo decreto-legge.
Il riferimento è alle misure di semplificazione ivi previste con riferimento all’autorizzazione unica.
Più nel dettaglio, l’articolo 5-bis, al comma 1, dispone che, fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche ed in materia di opere ed altre attività ricadenti nella competenza territoriale delle Autorità di sistema portuale e degli aeroporti, le opere per la realizzazione di progetti infrastrutturali nelle ZES da parte di soggetti pubblici e privati sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.
Il comma 2 del medesimo articolo 5-bis, poi, dispone che i progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all'interno delle ZES (non soggetti a SCIA), sono soggetti ad autorizzazione unica, nel rispetto delle normative vigenti in materia di VIA. La suddetta autorizzazione unica, ove necessario, costituisce variante agli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale, ad eccezione del piano paesaggistico regionale.
L’art. 1, comma 65, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) ha previsto che per l'istituzione delle Zone Logistiche Semplificate si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla procedura di istituzione delle Zone economiche speciali previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, cioè il DPCM 25 gennaio 2018, n. 12. In base alla legge di bilancio 2018 l’istituzione delle ZLS era prevista nelle regioni del Paese in cui non fosse consentito istituire una Zona economica speciale. La legge di bilancio per il 2020 (art. 1, comma 313) ha poi stabilito che le ZLS possano istituirsi solo nelle zone più sviluppate, ai sensi della normativa europea, ammissibili alle deroghe di cui all'articolo 107 del TFUE prevedendo che tali ZLS abbiano un regime identico a quello previsto per le ZES, estendendosi a tali enti anche i benefici di carattere fiscale previsti per le ZES.
Il comma 3 dispone che fino all’entrata in vigore di tale nuovo D.P.C.M. si applichino, in quanto compatibili, come già avviene attualmente, le disposizioni relative alla procedura di istituzione delle Zone economiche speciali previste dal D.P.C.M. 25 gennaio 2018, n. 12.
Il nuovo D.P.C.M. dovrà essere adottato su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le infrastrutture e la mobilità sostenibile e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata.
Articolo 37-bis
(Contratto di logistica)
L’articolo 37-bis, introdotto dal Senato, interviene sulla disciplina del contratto di logistica di cui all'articolo 1677-bis del codice civile.
Con l'art. 1, comma 819, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) è stato inserito nella disciplina codicistica dell'appalto, con la rubrica "Prestazione di più servizi riguardanti il trasferimento di cose", l'art. 1677-bis. Tale articolo detta una disciplina specifica del contratto di logistica, tipologia contrattuale, emersa nella prassi e sviluppatasi proprio negli anni della pandemia (2020-2021).
In particolare l'articolo codicistico, nella sua formulazione vigente, prevede che se l'appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di più servizi relativi alle attività di ricezione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo ad un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili.
L'avverbio "congiuntamente", di rilevanza fondamentale nella economia della norma, disvela agevolmente a quale soggetto economico ha guardato il legislatore con questa novella, cioè all'operatore di logistica, la cui tipica attività comprende appunto "congiuntamente" la prestazione dei servizi menzionati nella nuova disposizione. Si noti inoltre che l'elenco dei servizi fatto dalla norma non è casuale, ma segue un ben preciso percorso temporale dalla ricezione delle cose fino alla distribuzione di esse ai clienti attraverso le fasi di deposito, custodia, spedizione e trasporto: è appunto il risultato, cioè l'opera, che l'imprenditore logistico promette al committente.
La disposizione in commento apporta alcune modifiche all'articolo 1677-bis c.c.: oltre a prevedere che l'appalto possa avere ad oggetto la prestazione di due o più servizi (attualmente solo "più servizi") di logistica (precisazione non contemplata dall'articolo 1677-bis vigente), integra l'elenco dei servizi con il richiamo alle attività di trasformazione.
Articolo 37-ter
(Disposizioni in materia di alloggi di edilizia residenziale pubblica)
L’articolo 37-ter, introdotto al Senato, interviene sulla disciplina in materia di cessione della proprietà di alloggi di edilizia residenziale pubblica, consentendo la non applicazione delle procedure previste dall’art. 10-quinquies del D.L. 21/2022, per le domande presentate e depositate dai soggetti proponenti fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 21/2022 (21 maggio 2022).
L’articolo 37-ter, introdotto al Senato, aggiunge il comma 1-bis all'art. 10-quinquies del D.L. 21/2022, al fine di sottrarre, alle procedure indicate dall'art. 31, commi 46, 47, 48, 49-bis e 49-ter, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le domande presentate e depositate dai soggetti proponenti fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 21/2022 (21 maggio 2022).
In sostanza, con l’intervento in esame, per coloro che hanno presentato le domande in commento, gli enti locali interessati devono rispondere entro 90 giorni al fine di definire la richiesta, senza dover indicare il corrispettivo dovuto e senza poter esercitare un ruolo di discrezionalità nella individuazione delle aree da trasformare in diritto di proprietà, come ora previsto (comma 47); in merito poi al corrispettivo da pagare per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, la norma in esame consente di applicare il prezzo massimo con un limite massimo di 5,000 euro (per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati) o 10.000 euro (per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati), mentre per la normativa vigente la misura prevista da applicare in caso di cessione è pari al valore venale del bene (commi 48 e 49-bis).
L’art. 10-quinquies del D.L. 21/2022 ha disposto una serie di modifiche alla disciplina vigente in materia di trasformazione, da parte dei Comuni, del diritto di superficie in diritto di piena proprietà, dietro pagamento di un corrispettivo, di aree nelle quali sono stati edificati alloggi di edilizia residenziale pubblica. La citata disposizione ha altresì modificato la disciplina concernente la determinazione del corrispettivo di affrancazione dal vincolo del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative facenti parte di alloggi di edilizia residenziale pubblica. La norma richiamata è intervenuta, in particolare, sulle procedure indicate all’art. 31 della legge 448/1998.
Per quanto riguarda l’art. 31 della legge 448/1998, il comma 46 dispone in merito alla tipologia delle convenzioni stipulate per la realizzazione di interventi di edilizia abitativa; il comma 47 è volto a disciplinare la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà sulle aree in questione; il comma 48 riguarda la determinazione del corrispettivo delle aree cedute in proprietà; il comma 49-bis disciplina il corrispettivo di affrancazione dal vincolo del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative; ed il comma 49-ter estende la disciplina prevista dal comma 49-bis alle convenzioni tipo previste dall’art. 18 del D.P.R. 380/2001.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia al seguente dossier.
Articolo 38
(Digitalizzazione agenzie «Tour Operator»)
L’articolo 38 destina le risorse finanziarie per l'attuazione della linea progettuale M1C3, sub investimento 4.2.2 “Digitalizzazione Agenzie e Tour Operator” nell'ambito del PNRR, di cui all'articolo 4, comma 1, del D.L. n. 152/2021 (L. n. 233/2021), pari a 98 milioni di euro, all'incremento della dotazione finanziaria della linea progettuale M1C3, sub investimento 4.2.1 “Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax credit” del predetto Piano. L'importo di 100 milioni di euro stanziato per il 2022 per il credito di imposta a favore delle imprese operanti nel settore turistico, alberghiero e ricettivo in relazione a uno o più interventi edilizi e per la digitalizzazione d’impresa, di cui all'articolo 1, comma 13, del D.L. n. 152 del 2021, è destinato a finanziare anche le domande di agevolazione presentate dalle agenzie di viaggio e tour operator per la fruizione del credito di imposta per investimenti e attività di sviluppo digitale ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 152 del 2021.
La Missione n. 1, Componente n. 3, del PNRR, rubricata "Turismo e cultura 4.0", contiene l'investimento 4.2 relativo ai Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche. A tale investimento sono destinate risorse pari a 1,79 miliardi. La misura è distinta in sei diversi sub-investimenti. Tra questi, figurano il sub-investimento 4.2.1 “Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax credit”, ed il sub-investimento 4.2.2 concernente “Digitalizzazione Agenzie e Tour Operator”.
Si veda, al riguardo, il decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante le modalità applicative per la fruizione del credito di imposta di cui all’articolo 4 – “Credito d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator” del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 (pubblicato il 4 gennaio 2022).
L’articolo 4 del D.L. n. 152/2021 attribuisce, fino al 31 dicembre 2024, ad agenzie di viaggi e tour operator un credito di imposta nella misura del 50 per cento dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo digitale, fino all’importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro. Più in dettaglio il comma 1, per l’attuazione della linea progettuale “Digitalizzazione Agenzie e Tour Operator”, Misura M1C3, investimento 4.2.2 (con un importo indicato per l’investimento pari a 98 milioni di euro), nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, attribuisce alle agenzie di viaggi e ai tour operator con codice ATECO 79.1 (“Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator”), 79.11 (“Attività delle agenzie di viaggio”), 79.12 (“Attività dei tour operator”) un contributo, da fruire come credito d’imposta, a decorrere dal 7 novembre 2021 (data di entrata in vigore della disposizione in esame) fino al 31 dicembre 2024. Esso è pari al 50 per cento dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo digitale, come previste dall’articolo 9, comma 2 e 2-bis del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83.
Si tratta di spese (articolo 9, comma 2):
- per impianti wi-fi, solo a condizione che l'esercizio ricettivo metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download;
- siti web ottimizzati per il sistema mobile;
- programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi;
- spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
- servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
- strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;
- servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini del riconoscimento dell’agevolazione.
L’agevolazione è concessa fino all’importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro e nel limite di spesa complessivo di 18 milioni per l'anno 2022, 10 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 60 milioni per l'anno 2025.
In fase di attuazione, l'intervento rispetta il principio di “non arrecare danno significativo all'ambiente” (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'articolo 17 del regolamento UE n. 2020/85.
Per ulteriori informazioni si rinvia al dossier sul decreto-legge n. 152 del 2021.
L'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 152 del 2021, per migliorare la qualità dell’offerta ricettiva in attuazione della linea progettuale “Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax credit” Misura M1C3, investimento 4.2.1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (che prevede uno stanziamento di 500 milioni di euro allo scopo), attribuisce alle imprese operanti nel settore turistico, alberghiero e ricettivo (individuate al comma 4), un credito di imposta fino all’80 per cento delle spese sostenute in relazione a uno o più interventi edilizi e per la digitalizzazione d’impresa (più specificatamente elencati al comma 5), realizzati dal 7 novembre 2021 (data di entrata in vigore della disposizione in esame) fino al 31 dicembre 2024.
Il comma 4 individua i destinatari delle agevolazioni. Si tratta di:
- imprese alberghiere;
- strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali;
- strutture ricettive all’aria aperta;
- imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, ivi inclusi, a seguito di una modifica introdotta in sede referente, i parchi acquatici e turistici.
Gli incentivi sono riconosciuti altresì alle imprese titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui è esercitata una delle attività imprenditoriali suddette (individuate dal comma 4).
Il comma 5 individua gli interventi agevolabili tramite il credito d’imposta, precisando che le spese si considerano effettivamente sostenute secondo i criteri individuati dall’articolo 109 del TUIR - Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Le agevolazioni sono riconosciute in relazione alle spese sostenute, ivi incluso il servizio di progettazione, per eseguire, nel rispetto dei principi della “progettazione universale” di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, stipulata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 181, i seguenti interventi:
a) interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture (cui ai sensi del comma 10 è destinato il 50% delle risorse) e di riqualificazione antisismica;
b) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 (recante le disposizioni sul superamento e l’eliminazione di dette barriere negli edifici privati), e al decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 in tema di l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;
c) interventi edilizi elencati all’articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) ed e.5) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e cioè, rispettivamente, interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e installazione dei cd. manufatti leggeri, purché funzionali all’incremento dell’efficienza energetica delle strutture e alla riqualificazione antisismica, ovvero all’eliminazione di barriere architettoniche (di cui alle lettere a) e b));
d) realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativi agli stabilimenti termali, di cui all’articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323;
e) spese per la digitalizzazione previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83.
Ai sensi del comma 13, per il credito di imposta in commento viene ulteriormente autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022.
Articolo 39
(Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico)
L’articolo 39 interviene sull’articolo 2 del decreto-legge n. 152/2021, che dispone l’istituzione della «Sezione Speciale Turismo» presso il Fondo di garanzia PMI, in attuazione del PNRR - Misura M1C3 - Investimento 4.2.4 “Sostegno alla nascita e consolidamento delle PMI Turismo”.
L’articolo integra la previsione per cui nell'attività di rilascio delle garanzie, il consiglio di gestione del Fondo opera in composizione integrata con un membro designato dal Ministero del turismo e con un rappresentante delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistiche. Al fine di assicurare l’immediata operatività della misura, l’articolo 34 dispone che il consiglio di gestione opera anche nelle more dell’attuazione di tale previsione (dunque, nelle, opera in composizione ordinaria).
Con l’articolo 2 del decreto-legge n. 152/2021 è stata data attuazione al traguardo - previsto al 31/12/2021 - per l’investimento 4.2.4 “Sostegno alla nascita e consolidamento delle PMI Turismo – Fondo di garanzia PMI”
In data 11 febbraio 2022, è stato poi adottato l’accordo tra il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del turismo per la definizione della politica di investimento della Sezione speciale turismo (qui il testo dell’accordo e la allegata Politica di investimento).
Prima dell’adozione della norma qui in commento, la Sezione speciale Turismo del Fondo di garanzia PMI risultava non operativa.
Si rinvia all’apposita pagina del sito istituzionale del Fondo di garanzia PMI.
L’articolo 2 del decreto legge n. 152/2021, convertito con modificazioni, in legge n. 233/2021 - al fine di dare attuazione alla linea progettuale «Sostegno alla nascita e al consolidamento delle PMI del turismo (Sezione speciale "turismo" del Fondo di garanzia per le PMI)», Misura M1C3, investimento 4.2.4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – dispone, al comma 1, l’istituzione presso il Fondo di garanzia PMI della “Sezione Speciale Turismo”. La Sezione è dedicata alla concessione di garanzie alle imprese alberghiere, alle strutture agrituristiche, alle strutture ricettive all’aria aperta, alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici e i parchi tematici – ossia i potenziali beneficiari del credito di imposta per le imprese turistiche di cui all’articolo 1 del medesimo decreto legge[172] – nonché ai giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un’attività nel settore turistico. Nel settore agrituristico le garanzie sono concesse ai soggetti di età compresa tra i 18 ed i 40 anni.
La sezione dispone di una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021, 58 milioni di euro per l’anno 2022, 100 milioni di euro per l’anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
Ai sensi del comma 2, le garanzie sono rilasciate su singoli finanziamenti o su portafogli di finanziamenti per gli interventi di riqualificazione energetica e innovazione digitale, nel rispetto del principio «non inquinare significativamente, o per assicurare la continuità aziendale delle imprese del settore turistico e garantire il fabbisogno di liquidità e gli investimenti del settore.
La concessione di garanzie sui finanziamenti erogati, in conformità alla misura M1C3 4.2.4 del PNRR, deve rispettare le disposizioni nazionali e unionali che regolano il meccanismo di funzionamento del fondo, tra esse quelle relative alla disciplina sugli aiuti di Stato di cui al Regolamento di esenzione per categoria Reg. 651/2014/UE (cd. GBER). In fase di attuazione l'intervento deve anche rispettare il principio di «non arrecare danno significativo all'ambiente» (DNSH).
Il comma 3 elenca una serie di condizioni per la concessione delle garanzie, “in deroga alla disciplina ordinaria del Fondo, che trovano in sostanza legittimazione ed autorizzazione sulla base del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 - cd. Temporary Framework [173]. Pertanto:
a) la garanzia è concessa a titolo gratuito;
b) l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro (da 2,5 milioni);
c) sono ammesse alla garanzia le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499;
d) la percentuale di copertura della garanzia diretta è determinata ai sensi della disciplina emergenziale straordinaria prevista dall’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (convertito con l. 5 giugno 2020, n. 40), la quale opera fino al 30 giugno 2022, con riduzione delle prestazioni straordinarie.
Successivamente alla scadenza della predetta disciplina, la percentuale di copertura della garanzia diretta è stabilita nella misura massima del 70 per cento dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria, ma la copertura può essere incrementata, mediante l’utilizzo dei contributi al Fondo, previsti dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 26 gennaio 2012, fino all’80 per cento dell’importo dell’operazione finanziaria. Il citato decreto del 2012 prevede forme di contribuzione al Fondo per le PMI da parte di regioni e province autonome, banche, Cassa depositi e prestiti S.p.a., SACE ed altri enti ed organismi pubblici;
e) anche la percentuale di copertura della riassicurazione è determinata ai sensi della disciplina straordinaria emergenziale prevista dall’articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 23 del 2020. Successivamente alla scadenza della predetta disciplina, la percentuale di copertura della riassicurazione è stabilita nella misura massima dell’80 per cento dell’importo garantito dai confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80 per cento; tale copertura può essere incrementata, mediante l’utilizzo dei contributi al Fondo, previsti dal decreto interministeriale del 26 gennaio 2012, fino al 90 per cento dell’importo garantito dal confidi o altro fondo di garanzia per la riassicurazione;
f) sono ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25 per cento dell’importo del debito originario e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione;
g) fermo restando quanto previsto all’articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, che richiama la necessità di godere dei requisiti oggettivi e soggettivi per l’accesso al Fondo PMI, la garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo di garanzia allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019. La valutazione disciplinata dalla citata parte IX del decreto del 2019 attiene al calcolo della probabilità di inadempimento dei soggetti beneficiari finali, sulla base del profilo di rischio patrimoniale, economico e finanziario;
h) la garanzia è concessa anche in favore dei beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta della garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte B) delle avvertenze generali della circolare della Banca d’Italia n. 272 del 30 luglio 2008, purché la predetta classificazione non sia stata effettuata prima del 31 gennaio 2020;
i) non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all’articolo 10, comma 2, del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017. Si tratta di una commissione pari a 300 euro prevista nei casi in cui, a seguito della concessione della garanzia, l’operazione finanziaria garantita non venga successivamente perfezionata;
l) per operazioni di investimento immobiliare la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;
m) la garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate con l’erogazione da parte del soggetto finanziatore da non oltre tre mesi. In tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.
Ai sensi del comma 3-bis, in base al quale nell'attività di rilascio delle garanzie, il consiglio di gestione del Fondo adotta un modello di valutazione del rischio adeguato alle specificità economico-finanziarie delle imprese turistico-ricettive ed integrata la composizione del consiglio di gestione del Fondo, con un membro designato dal Ministero del turismo e con un rappresentante delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistiche.
Il comma 4 dispone che, per quanto non disposto, si applichi la disciplina ordinaria.
Il comma 5 interviene sui casi in cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano - per il tramite delle rispettive finanziarie regionali e provinciali - nonché l’Istituto per il credito sportivo rendano disponibili risorse addizionali rispetto a quelle di cui all’articolo in commento e concorrano all’incremento della misura della garanzia e della riassicurazione rispettivamente nei limiti di cui al comma 3, lettera d), ed e): in tali casi regioni, province e Istituto per il credito sportivo, previo accordo con il Ministero del turismo e Mediocredito Centrale S.p.A., possono provvedere all’istruttoria delle istanze di ammissione agli incentivi di cui all’articolo in commento.
Il comma 6 provvede alla copertura finanziaria sul Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU-Italia.
L’articolo 40, al comma 1, dispone che ai fini della realizzazione degli investimenti in materia di “Caput Mundi - Next Generation EU per grandi eventi turistici” di cui alla misura M1C3-35-Investimento 4.3 del PNRR, il Ministro del turismo può avvalersi del Commissario Straordinario del Governo nominato al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale. Il comma 2 apporta una serie di novelle ai commi 420-441 dell’art. 1 della L. n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) volte a ricomprendere nella disciplina da essi dettata in materia di interventi per il Giubileo 2025, ivi inclusi i compiti del Commissario straordinario e della società “Giubileo 2025”, anche gli interventi relativi al richiamato investimento del PNRR.
Il comma 1 dell’articolo in esame dispone che ai fini della realizzazione degli investimenti in materia di “Caput Mundi - Next Generation EU per grandi eventi turistici” di cui alla misura M1C3-35-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Ministro del turismo può avvalersi del Commissario Straordinario del Governo di cui all’art. 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), delegandolo alla stipula degli accordi con i soggetti attuatori e alla conseguente fase attuativa del programma.
Il progetto relativo all’investimento 4.3 - Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici del PNRR mira ad aumentare il numero di siti turistici accessibili, creare alternative turistiche e culturali valide e qualificate rispetto alle aree centrali affollate, incrementare l'uso delle tecnologie digitali e potenziare le aree verdi e la sostenibilità del turismo a Roma. In particolare, le risorse stanziate saranno destinate a rigenerazione e restauro del patrimonio culturale della Capitale. Entro il 30 giugno 2022 deve essere conseguito il traguardo rappresentato dalla firma dell'accordo per ciascuno dei sei progetti tra Ministero del Turismo e beneficiari/enti attuatori. Per approfondimenti si rinvia al dossier “Monitoraggio dell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – I traguardi e gli obiettivi da conseguire entro il 30 giugno 2022” aggiornato all’11 aprile 2022.
Nella relazione tecnica al decreto in esame si specifica che il progetto Caput Mundi comprende le seguenti 6 linee di investimento:
1. Roman Cultural Heritage for EU-Next Generation: la rigenerazione e il restauro del patrimonio culturale e urbano e dei complessi di alto valore storico-architettonico della città di Roma;
2. I percorsi del Giubileo: la valorizzazione, messa in sicurezza, consolidamento antisismico, ripristino di luoghi ed edifici di interesse storico e dei percorsi archeologici;
3. La Città Condivisa: patrimonio storico, archeologico e culturale per riqualificare sistematicamente il contesto urbano e extraurbano;
4. Mi tingo di verde: interventi su parchi, giardini storici, ville e fontane;
5. Roma 4.0: la digitalizzazione dei servizi turistici e lo sviluppo di siti web, la fruizione innovativa e digitale dei siti;
6. A mano tesa: interventi per incrementare l’offerta turistica e culturale delle periferie per l’integrazione sociale per la linea di investimento.
Si ricorda che il comma 421 dell’art. 1 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022), al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica del 2025 a Roma, ha previsto la nomina, ai sensi dell’art. 11 della L. n. 400/1988, di un Commissario straordinario del Governo, che resta in carica fino al 31 dicembre 2026. Con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 il Sindaco di Roma pro tempore, prof. Roberto Gualtieri, è stato nominato Commissario straordinario al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale. Per approfondimenti si rinvia al commento ai commi 420-443 dell’art. 1 della legge di bilancio 2022 nel relativo dossier dei Servizi studi di Camera e Senato.
La relazione illustrativa sottolinea che l’articolo in esame, ferma restando in capo al Ministero del Turismo la titolarità della Misura PNRR M1C3 Investimento 4.3 anche per gli interventi che interessano la Capitale in relazione al Giubileo del 2025 ed i relativi compiti di controllo e di rendicontazione alla Commissione europea, “comporta lo snellimento delle procedure e la semplificazione delle attività, concentrando in un unico soggetto tutte le funzioni relative alla realizzazione degli interventi previsti ai medesimi fini inerenti alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025”.
Il comma 2 apporta una serie di novelle ai commi 420, 421, 422, 426, 427, 434, 438 e 441 dell’art. 1 della L. n. 234/2021 volte a ricomprendere nella disciplina da essi dettata, ivi inclusi i compiti del Commissario straordinario, anche gli interventi relativi al richiamato investimento del PNRR.
Più in particolare, la lettera a) novella il comma 420 al fine di inserire anche la realizzazione degli interventi di cui alla Misura M1C3-Investimento 4.3 del PNRR, ferma restando la dotazione pari a 500 milioni in favore del predetto investimento, tra le finalità cui far fronte con le risorse del capitolo, istituito dal medesimo comma 420.
Si ricorda che il comma 420 ha previsto, per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali al Giubileo del 2025, l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di due distinti capitoli: il primo con una dotazione complessiva di 1,33 miliardi di euro per il periodo 2022-2026 per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all’evento; il secondo (le cui finalità nono sono oggetto di integrazione da parte della norma in esame) con una dotazione complessiva di 110 milioni di euro per il periodo 2022-2026 per assicurare il coordinamento operativo e le spese relativi a servizi da rendere ai partecipanti al Giubileo.
La lettera b) aggiunge, al comma 421, l’attuazione degli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420 tra le finalità per le quali è nominato il Commissario straordinario.
La lettera c) novella il comma 422 aggiungendovi un nuovo periodo in base al quale la proposta di programma dettagliato degli interventi predisposta dal Commissario straordinario include – oltre agli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo – anche gli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, individuati in accordo con il Ministro del turismo, prevedendo altresì che questo può delegare il Commissario straordinario alla stipula di specifici accordi con i soggetti attuatori.
La lettera d) aggiunge, al comma 427, la precisazione secondo cui il Commissario straordinario coordina la realizzazione di interventi ricompresi nel programma dettagliato tenendo conto, in relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, dell’obbligo di rispettare gli obiettivi intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal PNRR.
La lettera e) inserisce, dopo il primo periodo del comma 427, un ulteriore periodo il quale dispone che in relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, la società «Giubileo 2025» agisce in qualità di stazione appaltante mentre le funzioni di soggetto attuatore sono svolte dagli enti individuati nel PNRR.
Si ricorda che i commi da 427 a 432 dell’art. 1 della legge di bilancio 2022 prevedono la costituzione di una società interamente controllata dal Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) denominata “Giubileo 2025” – che agisce anche in qualità di soggetto attuatore e di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi e l’approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l’accoglienza e la funzionalità del Giubileo 2025 – e ne disciplinano l’organizzazione e i compiti. Provvedono inoltre ad autorizzare la partecipazione del MEF al capitale sociale della società per un importo di 5 milioni di euro per l’anno 2022, nonché la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 per la copertura degli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 427, 428, 429 e 430.
La lettera f) aggiunge, alla fine del comma 434, un periodo in base al quale per gli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, la composizione della Cabina di coordinamento è integrata dal Ministro del turismo.
I commi da 433 a 436, per l’esercizio di poteri di indirizzo e impulso in relazione alle attività e agli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo 2025, dispongono l’istituzione della Cabina di coordinamento, organo collegiale di cui sono disciplinate la composizione e l’attività, prevedendo in particolare che la Cabina provvede alla verifica del grado di attuazione degli interventi.
Si osserva che la norma in esame si limita a disporre l’integrazione della composizione della Cabina di coordinamento istituita dal comma 433 senza tuttavia provvedere a modificare tale ultima disposizione. Si valuti pertanto l’opportunità di integrare, al comma 433, le finalità cui è preposta la Cabina di coordinamento, chiarendo che sono oggetto dei poteri di indirizzo e di impulso della stessa anche gli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420.
La lettera g) modifica il comma 438 allo scopo di chiarire che la disciplina ivi prevista in materia di rimedi all’inerzia nella realizzazione degli interventi da parte dei soggetti responsabili si applica anche ai soggetti attuatori degli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420.
I commi 437 e 438 dell’art. 1 della legge di bilancio 2022 disciplinano l’assegnazione ai soggetti responsabili di termini per provvedere in caso di inerzia nella realizzazione degli interventi e i successivi poteri surrogatori in caso di perdurante inerzia (nomina di commissari ad acta e poteri sostitutivi). In particolare,
il comma 438 prevede che qualora il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 437 sia ascrivibile alle Regioni o agli Enti locali interessati, il termine per provvedere, non superiore a trenta giorni, è assegnato, su proposta del Commissario, dal Presidente del Consiglio dei ministri al soggetto attuatore interessato. In tale seconda fattispecie viene previsto, in caso di perdurante inerzia ascrivibile alle regioni o agli enti locali, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Cabina di coordinamento, l’intervento del Consiglio dei ministri il quale individua l’amministrazione, l’ente, l’organo o l’ufficio ovvero, in alternativa, nomina uno o più commissari ad acta, cui attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all’esecuzione dei progetti, anche avvalendosi delle società di cui all'art. 2 del D. Lgs. 175/2016, o altre amministrazioni specificatamente indicate.
La lettera h) aggiunge al comma 441 un periodo il quale prevede che per gli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, il Commissario straordinario, tenuto conto degli obiettivi intermedi e degli obiettivi finali stabiliti dal PNRR, riferisce al Ministero del turismo ai fini dell’esercizio delle funzioni di controllo di cui all’art. 8 del D.L. n. 77/2021.
L’art. 8 del D.L. n. 77/2021, recante disposizioni per il coordinamento della fase attuativa del PNRR, prevede, tra l’altro, che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo.
Si ricorda che in base al comma 441 dell’art. 1 della legge di bilancio 2022 le funzioni di rendicontazione degli interventi relativi al Giubileo del 2025 sono svolte dalla società “Giubileo 2025” che riferisce semestralmente alla Cabina di coordinamento. La norma in esame precisa che per gli interventi relativi alla misura relativa all’investimento del PNRR “Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici”.
Come chiarito dalla relazione tecnica, la disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 41
(Misure per il funzionamento del CTS per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia civile e del CTS per il monitoraggio sull’efficienza della giustizia penale)
L’articolo 41 reca misure per il funzionamento, da un lato, del Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia civile e, dall’altro, del Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull’efficienza della giustizia penale.
Nel settore civile, dispone che presso il Ministero della giustizia possa essere istituito un Comitato con compiti di consulenza e supporto nella valutazione periodica del raggiungimento degli obiettivi di riforma del processo civile. Prevede inoltre che lo stesso possa essere composto da massimo di quindici componenti (oltre al Ministro o a un suo delegato che lo presiede) che restano in carica per tre anni.
Tale limite massimo di quindici componenti viene esteso anche al Comitato già previsto per la giustizia penale, al fine di garantirne la piena operatività.
Il comma 1 inserisce alcuni nuovi commi all’articolo 1 della legge n. 206 del 2021 recante “Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”.
Si ricorda che la legge n. 206 del 2021, analogamente alla parallela riforma del processo penale, presenta un duplice contenuto: da una parte delega il Governo alla riforma del processo civile, dettando specifici principi e criteri direttivi, e dall’altra modifica direttamente alcune disposizioni sostanziali e processuali relative ai procedimenti in materia di diritto di famiglia, esecuzione forzata e accertamento dello stato di cittadinanza.
La norma in esame riproduce in larga parte il contenuto delle disposizioni già introdotte nel settore penale dai commi 6, 16 e 17 dell’articolo 2 della legge n. 134 del 2021, recante “Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”.
Si ricorda che la legge n. 134 del 2021 si compone di 2 articoli: l’articolo 1 prevede una serie di deleghe al Governo, che dovranno essere esercitate entro un anno dall’entrata in vigore della legge; l’articolo 2 contiene novelle al codice penale e al codice di procedura penale, immediatamente precettive.
Tra le disposizioni di cui all’articolo 2, sono previste alcune misure con finalità di supporto all’implementazione della riforma del processo penale; tra di esse i commi 16 e 17 demandano ad un decreto del Ministro della giustizia l’istituzione di un Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull’efficienza della giustizia penale, sulla ragionevole durata del processo e sulla statistica giudiziaria, con compiti di consulenza e il supporto nella valutazione periodica del raggiungimento degli obiettivi di accelerazione e semplificazione del processo penale.
Inoltre, il comma 6 dell’articolo 2 prevede che tale Comitato e i dipartimenti competenti del Ministero della giustizia debbano riferire annualmente al Ministro sullo smaltimento dell’arretrato pendente e sulla durata dei processi nel settore penale. I risultati del monitoraggio dovranno poi essere trasmessi al Consiglio superiore della magistratura.
In particolare, con l’introduzione del comma 37-bis all’articolo 1 della legge n. 206 del 2021, si prevede la possibilità di istituire presso il Ministero della giustizia, con apposito decreto del Ministro della giustizia, il Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia civile, sulla ragionevole durata del processo e sulla statistica giudiziaria, analogamente a quanto già effettuato per la giustizia penale disposizioni sopra richiamate.
Si prevede che il Comitato per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia civile operi quale organismo di consulenza e di supporto nella valutazione periodica del perseguimento degli obiettivi di accelerazione e semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti, che hanno ispirato la riforma del processo civile, promuovendo la riorganizzazione e l'aggiornamento del sistema di rilevazione dei dati concernenti la giustizia civile e assicurando la trasparenza delle statistiche attraverso pubblicazioni periodiche e i siti internet istituzionali.
Nell’esercitare le sue funzioni, anche questo Comitato potrà avvalersi della Direzione generale di statistica e analisi organizzativa del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, dell’Istituto italiano di statistica, nonché dei soggetti appartenenti al Sistema statistico nazionale (SISTAN) e delle altre banche dati disponibili in materia.
Con l’introduzione del comma 37-ter, si disciplina la composizione del nuovo Comitato, prevedendo che lo stesso sia presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato e sia formato da un numero di componenti non superiore a quindici che durano in carica tre anni. Si precisa inoltre che ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.
Con l’introduzione del comma 37-quater si prevede che il Comitato e i competenti Dipartimenti del Ministero della giustizia riferiscano al Ministro della giustizia con cadenza annuale in ordine all'evoluzione dei dati sullo smaltimento dell'arretrato pendente e sui tempi di definizione dei processi nel settore civile.
Conseguentemente, il Ministro della giustizia assumerà le iniziative in materia di organizzazione e funzionamento dei servizi della giustizia che si rendano necessario necessarie ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi di ragionevole durata del processo civile.
Il DEF 2022 evidenzia come la riforma del sistema giudiziario, che ha trovato ampio slancio nell’ambito del perseguimento degli obiettivi posti dal PNRR, dovrebbe portare a una significativa riduzione dell'arretrato e della durata dei processi civili, penali e amministrativi. In particolare, nella giustizia civile si stima:
• un abbattimento dell'arretrato civile del 90%, in tutti i gradi di giudizio, entro la metà del 2026;
• una riduzione del 40% della durata dei procedimenti civili entro la metà del 2026;
• una riduzione del 25% della durata dei procedimenti penali entro la metà 2016.
In proposito, si ricorda come, nel corso dell'audizione in Commissione Giustizia, alla Camera, dello scorso 15 febbraio 2022, la Ministra della Giustizia ha affermato che l'andamento dei flussi dei dati di fine 2021, per il settore civile, è decisamente confortante in quanto, rispetto al 2019, tutti gli indicatori PNRR sono in calo. Si tratta di:
- disposition time totale -11,1%;
- arretrato in tribunale -4%;
- arretrato in Corte di appello -11,6%.
La complessiva analisi dei flussi della giustizia civile segnala poi, in tutte le fasi del giudizio, una riduzione di pendenze rispetto a 2019:
- in tribunale - 8,6%;
- in Corte d'appello -13,5%;
- in Corte di cassazione -5%.
Si prevede inoltre che i risultati del monitoraggio siano trasmessi al Consiglio superiore della magistratura, per le determinazioni di competenza in materia di amministrazione della giustizia e di organizzazione del lavoro giudiziario.
Secondo la relazione illustrativa del provvedimento in esame, “l’intervento mira a rafforzare l’attenzione alle informazioni e ai dati statistici che costituiscono un supporto ineludibile per lo sviluppo della valutazione delle politiche pubbliche e al suo interno anche dell’analisi di impatto, predisponendo un sistema statistico di dati accurato, puntuale, tempestivo, chiaro e accessibile con il quale monitorare l’efficienza e i tempi della giustizia civile, nonché realizzare una statistica giudiziaria che risulti in linea con le dimensioni qualitative indicate nel codice delle statistiche europee”.
Il comma 2 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, quantificati in euro 11.433,00 a decorrere dall’anno 2022.
Il comma 3 estende il suddetto limite massimo di quindici componenti anche al Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull’efficienza della giustizia penale, sulla ragionevole durata del processo e sulla statistica giudiziaria, al fine di garantirne la piena operatività. Restano invariate le altre previsioni relative al Comitato per il monitoraggio sull’efficienza della giustizia penale già vigenti.
Il comma 4 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, quantificati in euro 11.433,00 a decorrere dall’anno 2022, analogamente a quanto previsto per l’omologo Comitato di cui al comma 1, considerato che entrambi gli organismi risultano equiparati sotto il profilo delle funzioni e della composizione.
Articolo 42
(Modifiche all’art. 389 del Codice della crisi d’impresa
e dell’insolvenza)
L’articolo 42 posticipa al 15 luglio 2022 l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. n. 14 del 2019), già prevista per il 16 maggio 2022. Ciò al fine di allineare il termine di entrata in vigore del Codice con quello di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1023 (17 luglio 2022), il cui schema di decreto legislativo attuativo (A.G. 374), che incide su varie parti del Codice, è stato recentemente esaminato dalle commissioni parlamentari.
Si ricorda, infatti, che le Commissioni Giustizia di Camera e Senato hanno esaminato lo schema di decreto legislativo A.G. 374, volto ad attuare nel nostro ordinamento la Direttiva (UE) 2019/1023, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, formulando un parere favorevole al Governo[174]. Per il contenuto della direttiva e dello schema di decreto legislativo si rinvia al Dossier sull’A.G. 374.
La riforma delle procedure di insolvenza, anche attraverso l’attuazione della Direttiva europea è uno degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che il Governo si è impegnato a realizzare entro la fine del 2022. In sede di prima attuazione degli obiettivi del PNRR sono stati emanati i decreti-legge n. 118 del 2021 e n. 152 del 2021, la cui disciplina relativa all’insolvenza è ora ricondotta dallo schema di decreto legislativo A.G. 374 all’interno del Codice.
L’attuazione della Direttiva europea è realizzata attraverso ampie modifiche al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, con la completa riscrittura del Titolo II relativo alle procedure stragiudiziali che anticipano l’emersione della crisi, che rendono pertanto opportuno allineare l’entrata in vigore del Codice con quella delle modifiche che saranno introdotte in sede di attuazione della Direttiva. Ciò al fine di evitare, come specifica la Relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del decreto-legge, «problematiche di diritto intertemporale per gli operatori, che, in caso di previa entrata in vigore del Codice della crisi nel testo attuale, si troverebbero ad applicare, in rapidissima successione temporale, istituti, quali quello del concordato in continuità aziendale, già profondamente modificati nel Codice della crisi rispetto alla disciplina della legge fallimentare e nuovamente modificati dallo schema di decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) n. 2019/1023».
La delega per l’emanazione del decreto legislativo di attuazione della Direttiva deve essere esercitata entro il 17 giugno 2022 mentre, in base agli impegni assunti con l’Unione europea, la direttiva deve essere attuata entro il 17 luglio 2022.
Conseguentemente, la lettera a) dell’articolo 42 del decreto-legge è intervenuta sull’art. 389 del decreto legislativo n. 14 del 2019, che prevedeva l’entrata in vigore del Codice il prossimo 16 maggio 2022, per individuare nel 15 luglio 2022 la data a partire dalla quale acquisiranno efficacia tutte le previsioni del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, comprese quelle del Titolo II, relativo alle procedure stragiudiziali, per il quale era prevista la data del 31 dicembre 2023.
La lettera b) abroga infatti il comma 1-bis dell’art. 389 del Codice, che individuava nel 31 dicembre 2023 la data di entrata in vigore del Titolo II del Codice, attualmente relativo alle procedure di allerta. Il Titolo II è infatti oggetto di completa sostituzione ad opera dell’art. 6 dello schema di decreto legislativo A.G. 374 (v. sopra) ed entrerà dunque in vigore unitamente alle restanti parti del Codice il prossimo 15 luglio.
Normativa previgente |
Decreto-legge n. 36 del 2022 |
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 |
|
Parte Quarta - Disposizioni finali e transitorie |
|
[art. 42] |
|
Art. 389 Entrata in vigore |
|
1. Il presente decreto entra in vigore il 16 maggio 2022, salvo quanto previsto ai commi 1-bis e 2. |
1. Il presente decreto entra in vigore il 16 maggio 2022, salvo quanto previsto al comma 2. |
1-bis. Il titolo II della Parte prima entra in vigore il 31 dicembre 2023. |
Abrogato |
2. Gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto. |
2. Identico. |
3. Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, come modificati dagli articoli 385 e 386 del presente codice, si applicano anche nelle more dell'adozione dei decreti di cui agli articoli 3, comma 7-bis, e 4, comma 1-bis, del predetto decreto legislativo e il contenuto della fideiussione e della polizza assicurativa è determinato dalle parti nel rispetto di quanto previsto dalle richiamate disposizioni. |
3. Identico. |
Articolo 43
(Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l’umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano dalle forze del Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale)
L’articolo 43 - in relazione al quale sono state apportate alcune modifiche nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento - istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l’umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano dalle forze del Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale.
Più nel dettaglio il comma 1 istituisce presso il Ministero dell’economia e delle finanze, con una dotazione di 20.000.000 euro annui per il 2023 e di euro 11.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, il Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l’umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 (data dell'invasione della Polonia da parte delle truppe tedesche invasero la Polonia) e l’8 maggio 1945 (data nella quale si concluse la seconda guerra mondiale in Europa). Si tratta di una disposizione nata per assicurare continuità all’accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania per il regolamento di alcune questioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, concluso a Bonn il 2 giugno 1961, del quale è stata data esecuzione con d.P.R. 14 aprile 1962, n. 1263, e, in particolare, alla definizione del tema del ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l’umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani, dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l’8 maggio 1945.
A tale riguardo, la relazione illustrativa ricorda che la Corte internazionale di giustizia, con la sentenza emessa il 3 febbraio 2012 nel caso Immunità giurisdizionali dello Stato (Germania c. Italia: Grecia interveniente), ha accolto l’interpretazione della norma consuetudinaria sull’immunità fornita dallo Stato tedesco e ha condannato l’Italia per la violazione della norma predetta, stabilendo il difetto di giurisdizione dei giudici italiani rispetto a qualsiasi azione risarcitoria promossa nei confronti della Germania per danni derivanti da delicta imperii. Con la stessa sentenza, tra l’altro, la Corte ha intimato all’Italia di adottare le misure necessarie per garantire che le decisioni dei suoi tribunali, rese in violazione della norma sull’immunità, cessassero di produrre effetti.
In ottemperanza a quanto statuito dai giudici dell’Aja l’Italia ha provveduto a emanare la legge 14 gennaio 2013, n. 5 (recante Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento all'ordinamento interno), che all’articolo 3, comma 1, sanciva l’obbligo per il giudice di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in ogni stato e grado del processo per quelle condotte proprie di uno Stato straniero per cui la Corte internazionale di giustizia avesse escluso l’assoggettamento a giurisdizione civile; il comma 2 della norma prevedeva poi una nuova ipotesi di revocazione per difetto di giurisdizione civile nei confronti di quelle sentenze passate in giudicato in contrasto con la decisione dell’Aja. Sul tema è peraltro intervenuta anche la Corte costituzionale che, con la sentenza 22 ottobre 2014, n. 238, ha ritenuto l’illegittimità costituzionale di tale norma per contrarietà ai principi supremi espressi dagli artt. 2 e 24 Cost., nella misura in cui l’interpretazione offerta della norma consuetudinaria di diritto internazionale sull’immunità degli Stati dalla giurisdizione civile straniera fornita dalla Corte internazionale di giustizia potesse risultare totalmente preclusiva dell’accertamento giurisdizionale di qualsiasi condotta di uno Stato straniero.
Il comma 2 individua i soggetti legittimati ad accedere alle prestazioni del Fondo: hanno diritto all’accesso al Fondo coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l’accertamento e la liquidazione dei danni subìti, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. È a carico del Fondo il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo. Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e a quelli instaurati successivamente, sentita l’Avvocatura dello Stato, la facoltà di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per l’accesso al Fondo.
In proposito la relazione illustrativa sottolinea come tale previsione sia legata a motivi di efficiente funzionamento dello stesso e allo scopo di evitare incertezze e problematiche legate alla potenziale necessità di recuperare le somme erogate (nell’ipotesi, ad esempio, in cui un provvedimento giurisdizionale di condanna dovesse essere riformato in tutto o in parte in un superiore grado del giudizio).
Il comma 3, come modificato dal Senato, prevede che la deroga alla regola della provvisoria esecutorietà delle sentenze civili non ancora passate in giudicato, come disciplinata dall’articolo 282 c.p.c, (Esecuzione provvisoria), anche nei procedimenti pendenti alla data della entrata in vigore della norma, operi con riguardo alle sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni indennizzabili. Tali sentenze acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo. Inoltre le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l’umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti.
Il comma 3 nella formulazione originaria del decreto-legge prevede una deroga alla regola della provvisoria esecutorietà delle sentenze civili non ancora passate in giudicato, come disciplinata dall’articolo 282 c.p.c, (Esecuzione provvisoria), stabilendo che anche nei procedimenti pendenti alla data della entrata in vigore della norma le sentenze aventi ad oggetto i danni indennizzabili dal Fondo acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato. Si prevede altresì che le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei suddetti danni non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti.
Il comma 4 demanda a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la disciplina di dettaglio circa:
· la procedura di accesso al Fondo;
· le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto(lett.b);
· le ulteriori necessarie disposizioni di attuazione della norma.
Nel corso dell'esame in Senato, attraverso una modifica alla lett b), è stato precisato che con il decreto ministeriale sono stabilite le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titolo di benefici o indennizzi in forza della legge n. 96 del 1955 (Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti); del d.P.R. n. 2043 del 1963 (Norme per la ripartizione della somma versata dal Governo della Repubblica Federale di Germania, in base all'Accordo di Bonn del 2 giugno 1961, per indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste), della legge n. 791 del 1980 (Istituzione di un assegno vitalizio a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista K.Z.) e della legge n. 94 del 1994 (Integrazioni e modifiche alla legislazione recante provvidenze a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ).
Il comma 5 stabilisce che il pagamento effettuato con le dotazioni del Fondo estingue ogni diritto o ragione di credito correlata a eventuali pretese risarcitorie rientranti nell’ambito di applicazione della norma.
Infine, per assicurare la definitiva composizione delle pretese basate su fatti risalenti agli anni del secondo conflitto bellico, il comma 6 - come modificato dal Senato - prevede un termine decadenziale di 180 giorni (30 giorni nella formulazione originaria del decreto-legge) per la proposizione delle eventuali azioni risarcitorie non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto e la rilevabilità anche d’ufficio di tale termine. Si prevede altresì che gli atti introduttivi relativi a tali eventuali futuri giudizi debbano essere notificati presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell’articolo 144 del c.p.c. (Notifiche alle amministrazioni dello Stato). Se tale notifica è omessa, il giudice assegna alla parte attrice un termine perentorio per effettuare tale incombente.
Il comma 7 reca la copertura finanziaria.
Articolo 44, comma 1, lettere da a) a d)
(Formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie)
L’articolo 44, comma 1, lettera da a) a d), nel testo risultante a seguito delle modifiche intervenute nel corso dell'esame in prima lettura, reca disposizioni in materia di formazione iniziale dei docenti nella scuola di I e II grado, che rappresenta un tassello cardine della riforma del sistema di reclutamento dei docenti prevista nel PNRR (M4C1-Riforma 2.1). La formazione iniziale, che costituisce requisito per partecipare ai concorsi, è articolata in un percorso universitario o accademico abilitante. Tale percorso, corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari (CFU) o accademici (CFA), deve contemplare un periodo di tirocinio diretto presso le scuole ed uno indiretto (almeno pari a 20 crediti formativi) e concludersi con una prova finale (articolata in una verifica scritta e una lezione simulata).
A tali fini, l'articolo in esame introduce le seguenti novelle al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59[175]:
§ novella, al comma 1, lettera a), il Capo I - recante nel testo vigente "Princìpi generali" - modificandone la rubrica e sostituendo gli articoli 1 e 2 di cui si compone. Nello specifico:
- la rubrica, al fine di tener conto delle novità introdotte agli articoli 1 e 2, è sostituita dalla seguente: “Articolazione e obiettivi della formazione dei docenti e selezione per concorso”;
- il nuovo articolo 1, introdotto dalla lettera b), reca disposizioni sul "Modello integrato di formazione e di abilitazione dei docenti". Il comma 1, in particolare, introduce un percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione che si rivolge ai docenti di posto comune e agli insegnanti tecnico-pratici delle scuole secondarie di primo e secondo grado. La finalità dichiarata dalla disposizione è quella di elevare la qualificazione professionale dei docenti delle scuole secondarie basandola su un modello formativo strutturato e raccordato tra le università, le istituzioni dell’alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) e le scuole. Siffatto modello mira a sviluppare in modo coerente le competenze necessarie per l’esercizio della professione di insegnante, nonché a dare attuazione alla riforma della formazione dei docenti prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Al riguardo, nel PNRR è effettivamente prevista la riforma del sistema di reclutamento dei docenti (M4C1-Riforma 2.1). Essa è finalizzata ad introdurre un nuovo modello di reclutamento dei docenti, connesso a un ripensamento della loro formazione iniziale e lungo tutto l'arco della carriera, con l'obiettivo di migliorare la qualità del sistema educativo. In tale ambito l'impegno assunto è quello di introdurre requisiti più rigorosi per l'accesso all'insegnamento, la limitazione dell'eccessiva mobilità e la valorizzazione, ai fini della progressione di carriera, della valutazione delle prestazioni e dello sviluppo professionale continuo.
L'impegno assunto in sede di Unione europea è che la riforma della carriera degli insegnanti entri in vigore entro il 30 giugno 2022.
Si segnala, come peraltro precisato nella "Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021 (Documento CCLXIII, n. 1), che una prima parte della riforma era stata già attuata con il decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021, e segnatamente con l'articolo 59, recante misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente.
Il comma 2, oggetto di modifiche nel corso dell'esame presso il Senato, elenca gli obiettivi del percorso di formazione iniziale, selezione e prova. Nello specifico, tale percorso ha l’obiettivo di sviluppare e di accertare nei futuri docenti:
a) le competenze culturali, disciplinari, pedagogiche, psicopedagogiche, didattiche e metodologiche, specie quelle dell’inclusione, e della partecipazione degli studenti rispetto ai nuclei basilari dei saperi e ai traguardi di competenza fissati per gli studenti;
b) le competenze proprie della professione di docente, e segnatamente quelle pedagogiche, relazionali, orientative, valutative, organizzative, didattiche e tecnologiche, integrate in modo equilibrato con i saperi disciplinari e con le competenze giuridiche, con particolare riferimento alla legislazione scolastica;
c) la capacità di progettare, anche tramite attività di programmazione di gruppo e tutoraggio tra pari, percorsi didattici flessibili e adeguati in relazione alle capacità e ai talenti degli studenti da promuovere nel contesto scolastico, in sinergia con il territorio e la comunità educante, in grado di favorire l’apprendimento critico e consapevole, l'orientamento e l’acquisizione delle competenze trasversali da parte degli studenti, tenendo conto delle soggettività e dei bisogni educativi specifici di ciascuno di essi;
d) la capacità di svolgere con consapevolezza i compiti connessi alla funzione docente, all’organizzazione scolastica e alla deontologia professionale.
I termini con carattere in grassetto contenuti alle lettere da a) a d) sono stati aggiunti nel corso dell'esame in prima lettura.
Ai sensi del comma 3, la formazione iniziale è completata dalla formazione continua obbligatoria e dalla formazione continua incentivata di cui all’articolo 16-ter (introdotto dal presente articolo 44, comma 1, lettera h), si veda la relativa scheda di lettura) dei docenti di ruolo. Tale completamento avviene nell'ambito di un sistema integrato, coerente con le finalità di innovazione del lavoro pubblico e coesione sociale, basato su metodologie didattiche innovative nonché su competenze linguistiche e digitali, pedagogiche, psicopedagogiche, nonché a competenze volte a favorire la partecipazione degli studenti (i termini con carattere in grassetto sono stati inseriti nel corso dell'esame in prima lettura).
Per la realizzazione di tale obiettivo la Scuola di alta formazione dell’istruzione, istituita ai sensi dell'articolo 16-bis (anch'esso introdotto dal presente articolo 44, comma 1, lettera h), si veda la relativa scheda di lettura), operando in stretto raccordo con le istituzioni scolastiche, per un verso, indirizza lo sviluppo delle attività formative del personale scolastico e, per l'altro, indica e aggiorna le esigenze della formazione iniziale degli insegnanti. È espressamente previsto che le suddette iniziative formative si svolgano fuori dell'orario di insegnamento e siano definite, per i profili di competenza, dalla contrattazione collettiva, ferme restando l'autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche e le disposizioni del contratto collettivo nazionale.
- il nuovo articolo 2 - introdotto dal comma 1, lettera c), anch'essa oggetto di modifica nel corso dell'esame presso il Senato - reca disposizioni in materia di sistema di formazione iniziale e accesso in ruolo.
Ai sensi del comma 1, il sistema di formazione iniziale e di accesso in ruolo a tempo indeterminato si articola in:
a) un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale (rispetto al testo originario del decreto legge viene meno la previsione che tale percorso si conclude con una prova finale, che peraltro continua ad essere prevista, seppur con modalità differenti). Nel percorso, corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici (CFU/CFA), sono acquisite competenze cui al Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato. Il riferimento al richiamato Profilo (con riguardo al quale cfr. il comma 5-bis dell’art. 2-bis) è contenuto nel testo modificato dal Senato (mentre nel testo originario era presente un generico riferimento all'acquisizione di competenze sia teoriche che pratiche);
b) un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;
c) un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale, e valutazione conclusiva.
Ai sensi del comma 2, la formazione iniziale dei docenti è progettata e realizzata in coordinamento:
a) con il Piano nazionale di formazione di cui all’articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107[176].
Il richiamato comma 124 stabilisce che, nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Quanto alle attività formative, esse sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80[177], sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria;
b) con la formazione continua incentivata di cui all’articolo 16-ter (per la trattazione della quale si rinvia alla relativa scheda di lettura).
La formazione iniziale consiste in un percorso universitario e accademico finalizzato all’acquisizione di specifiche competenze e conoscenze, inclusivo di una prova finale articolata in una verifica scritta - che a seguito di una specificazione introdotta nel corso dell'esame in prima lettura è costituita da una analisi critica relativa al tirocinio scolastico effettuato - ed una lezione simulata.
La formazione iniziale, in particolare, è finalizzata all'acquisizione di elevate competenze linguistiche e digitali, nonché di conoscenze e competenze teoriche e pratiche inerenti allo sviluppo e alla valorizzazione della professione del docente negli ambiti pedagogico, psicopedagogico, didattico[178], delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e delle discipline volte a realizzare una scuola di qualità e basata sui principi dell’inclusione e dell’eguaglianza, con particolare attenzione al benessere psicofisico ed educativo[179] degli allievi con disabilità e degli alunni con bisogni educativi speciali[180].
Quanto alla selezione dei docenti di ruolo per la copertura dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia, il comma 2 stabilisce che essa avviene sulla base di un concorso pubblico nazionale. A tale concorso potranno partecipare (come si evince già dal comma 1 e come è reso esplicito dall'articolo 5 del d.lgs. 59/2017, come novellato dal presente articolo) coloro che hanno concluso la formazione iniziale. Ciò, fatta salva la possibilità di partecipare al concorso, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, anche per coloro che hanno svolto un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti, nonché, ai sensi dell'articolo 18-bis, sino al 31 dicembre 2024, per coloro che abbiano maturato 30 CFU o CFA del percorso di formazione iniziale (e non i 60 previsti), a condizione che parte dei crediti stessi siano di tirocinio diretto (v. infra);
§ introduce, con la lettera d), un nuovo Capo I-bis, riguardante "Percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento per le scuole secondarie", composto dagli articoli 2-bis e 2-ter.
In particolare:
- l'articolo 2-bis disciplina, al comma 1, primo periodo, il percorso universitario e accademico di formazione iniziale, per il quale è richiesta, a seguito delle modifiche intervenute in prima lettura, la frequenza obbligatoria. L'organizzazione e la gestione del medesimo percorso sono demandati alle università e alle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Le università e le istituzioni individuano, a tal fine, centri, anche in forma aggregata, nell’ambito della rispettiva autonomia statutaria e regolamentare.
A seguito delle modifiche intervenute nel corso dell'esame in prima lettura, il percorso di formazione iniziale è organizzato e impartito per le relative classi di concorso e con modalità di erogazione convenzionale. Tali modalità, come disposto dal secondo periodo (aggiunto in prima lettura) implicano che le attività di tirocinio e di laboratorio debbano sempre essere svolte in presenza, mentre per le restanti sia consentito il ricorso a modalità telematiche in misura non superiore al venti per cento del totale.
Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4 (v. infra) sono definiti: a) i requisiti di accreditamento dei percorsi di formazione iniziale, che devono garantirne "la elevata qualità e la solidità"; b) i criteri e le modalità di coordinamento e di eventuale loro aggregazione; c) le modalità con cui detti percorsi sono organizzati per realizzare, come previsto a seguito delle modifiche intervenute nel corso dell'esame in prima lettura, una collaborazione strutturata e paritetica fra sistema scolastico, università e istituzioni AFAM (nel testo del decreto-legge si richiama una stretta relazione con il sistema scolastico).
Il comma 2 definisce le modalità di individuazione del fabbisogno di docenti per il sistema nazionale di istruzione nel triennio successivo. Tale fabbisogno, come precisato nel corso dell'esame presso il Senato, comprende le scuole paritarie, i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, nonché le scuole italiane all'estero. A tal fine, il Ministero dell’istruzione stima, e successivamente comunica al Ministero dell’università e della ricerca, detto fabbisogno di docenti per tipologia di posto e per classe di concorso. La stima del fabbisogno è effettuata in modo da generare, in maniera tendenzialmente omogenea tra le varie regioni, un numero di abilitati sufficiente a garantire la selettività delle procedure concorsuali. La finalità della norma è di evitare che, in generale o su specifiche classi di concorso, si determini una consistenza numerica di abilitati che il sistema nazionale di istruzione non è in grado di assorbire.
Nel corso dell'esame in prima lettura, è stato disposto che, per i primi tre cicli dei percorsi di formazione iniziale (che si avvieranno a seguito del presente riordino), i titolari di contratti di docenza presso una scuola statale, paritaria o nell’ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle Regioni possono accedere ai percorsi di cui al comma 1 relativi alla classe di concorso interessata nei limiti della riserva di posti indicati dal DPCM (previsto ai sensi del comma 4).
Ai sensi del comma 3, modificato nel corso dell'esame presso il Senato, viene definita la platea di coloro che possono accedere al percorso di formazione iniziale dei docenti. Nello specifico si stabilisce che di norma possono accedervi coloro che sono in possesso del titolo di studio richiesto come requisito per l'accesso ai concorsi (di cui all'articolo 5, commi 1 e 2).
Si tratta dei seguenti titoli: la laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure diploma AFAM di II livello, oppure titolo equipollente o equiparato (nel caso del docente su posto comune), ovvero la laurea, il diploma AFAM di I livello, oppure titolo equipollente o equiparato (nel caso di docenti tecnico-pratici).
In aggiunta, l'accesso al percorso formativo è altresì consentito a coloro che sono regolarmente iscritti a corsi di studio per il conseguimento dei medesimi titoli. Per coloro che sono iscritti a corsi di studio per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico l'accesso è subordinato all'acquisizione di 180 CFU. Si tratta di consentire a tutti coloro che frequentano l'ultimo biennio del percorso universitario o AFAM di poter contemporaneamente partecipare alla formazione iniziale, con la finalità di accelerare il loro inserimento nel mercato del lavoro.
La richiamata disciplina fa salvi i margini di flessibilità dei relativi piani di studio e stabilisce che i CFU/CFA di formazione iniziale per l'insegnamento sono conseguiti in modalità aggiuntiva. Al riguardo si rileva che il comma 4 prevede la possibilità di riconoscere crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici (v.infra).
La definizione dei contenuti e della strutturazione dell’offerta formativa è demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro dell’istruzione e il Ministro dell’università e della ricerca, da adottare entro il 31 luglio 2022 (comma 4). Al riguardo, il DPCM dovrà attenersi a quanto previsto all'articolo 2, comma 2 (v. supra), che definisce, fra l'altro, le competenze e le conoscenze che devono essere centrali nell'offerta formativa. Il comma 4 specifica altresì che, nell'individuazione dei contenuti e dell'articolazione dell’offerta formativa "corrispondente a 60 crediti formativi" universitari o accademici necessari per la formazione iniziale, sia compreso un periodo di tirocinio diretto presso le scuole e uno di tirocinio indiretto non inferiore a 20 crediti formativi universitari o accademici. A seguito di una previsione introdotta in prima lettura, almeno 10 crediti (dei 60 previsti) dovranno essere di area pedagogica. Inoltre, occorre assicurare che vi sia proporzionalità tra le diverse componenti dell'offerta formativa e che siano tenute in considerazione le specificità delle materie scientifiche, tecnologiche e matematiche nonché (a seguito di un'integrazione apportata nel corso dell'esame presso il Senato) gli aspetti connessi all'inclusione scolastica. Nel corso dell'esame in prima lettura, è stato altresì integrato il testo originario del decreto-legge stabilendo che: per ogni CFU/CFA di tirocinio, l'impegno in presenza nelle classi non possa essere inferiore a 12 ore; il DPCM (di cui al primo periodo) determini il numero di crediti universitari o accademici riservati alla formazione inclusiva delle persone con disabilità; il medesimo decreto definisca la percentuale di presenza alle attività formative necessarie per l'accesso alla prova finale del percorso di formazione iniziale; fermo restando il conseguimento di almeno 10 crediti formativi di tirocinio diretto, sia comunque riconosciuta la validità dei 24 crediti formativi già conseguiti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento; il decreto definisca linee guida per il riconoscimento degli eventuali altri crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici, purché essi siano strettamente coerenti con gli obiettivi formativi I suddetti tirocini non sono retribuiti.
Al richiamato DPCM (ai sensi del comma 5) è altresì demandata la definizione:
i) degli standard professionali minimi riferiti alle competenze che devono essere possedute dal docente abilitato (nel testo originario il riferimento era alle competenze professionali tout court);
ii) delle modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente la prova scritta e la lezione simulata;
iii) degli standard necessari ad assicurare una valutazione omogenea dei partecipanti;
iv) della composizione della relativa commissione giudicatrice. In proposito, la disposizione prescrive che della commissione faccia parte un membro designato dall’Ufficio scolastico regionale di riferimento e un membro esterno, che sia esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante, che - a seguito di una modifica intervenuta in prima lettura - può anche essere individuato fra i tutor (cfr comma 6). E' espressamente previsto che la nomina di personale scolastico nella commissione non determini oneri di sostituzione a carico del bilancio dello Stato.
Inoltre, a seguito di una ulteriore modifica intervenuta in prima lettura, al medesimo DPCM è demandata la definizione del Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato e delle modalità della loro verifica.
Nell'ambito del percorso di formazione iniziale, sono previste attività di tutoraggio alle quali (ai sensi del comma 6) sono preposti docenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado. I criteri di selezione dei docenti destinati all'attività di tutoraggio, il contingente complessivo degli stessi e la relativa ripartizione tra le università e le istituzioni AFAM sono stabiliti con decreto del Ministro dell’istruzione, adottato di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca e del Ministro dell’economia e delle finanze. Al riguardo, si segnala che non è previsto alcun termine per l'adozione di detto decreto.
Per l'attuazione delle suddette attività di tutoraggio è autorizzata la spesa di 16,6 milioni di euro per l'anno 2022 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri nel testo del decreto-legge in esame si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Tale autorizzazione di spesa è stata originariamente disposta con riferimento alla istituzione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1, comma 121, della richiamata legge n.107 del 2015, la Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione (allora MIUR), a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione (v.infra). La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
Si veda al riguardo altresì il D.P.C.M. 28 novembre 2016, recante "Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado".
Nel corso dell'esame in prima lettura, si è disposto che una parte degli oneri (tutti quelli previsti per gli anni 2022 e 2023, nonché una quota di quelli previsti per il 2024), inizialmente posti a carico della carta del docente, siano posti a carico del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n.282 del 2004. Rimangono nello specifico a carico delle risorse destinate a finanziare la carta del docente 19 milioni di euro nel 2024 e 50 milioni a partire dal 2025;
- l'articolo 2-ter disciplina l'abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.
L’abilitazione, ai sensi del comma 1, è conseguita a seguito dello svolgimento del richiamato percorso universitario e accademico di formazione iniziale, come detto pari ad almeno 60 crediti formativi (cfr. l'articolo 2, comma 1, lettera a)) e inclusivo del superamento di una prova finale (cfr. l'articolo 2-bis, comma 5). Nel corso dell'esame presso il Senato, tale disposizione è stata integrata prevedendo che alla prova finale si acceda in seguito al conseguimento della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato.
Viene, in proposito, specificato che l'abilitazione:
i) non costituisce titolo di idoneità né dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo al di fuori delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli a tempo indeterminato (comma 2);
ii) ha durata illimitata (comma 3).
È infine consentita una modalità semplificata per il conseguimento dell’abilitazione in altre classi di concorso o gradi di istruzione a coloro che vantano già un'abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e a coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno (comma 4). A tal fine, si prevede per costoro l’acquisizione di 30 crediti formativi universitari o accademici del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, di cui 20 crediti nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e gli altri 10 di tirocinio diretto. Nel corso dell'esame presso il Senato, è stato precisato che rimane fermo il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso ed è stato aggiunto un ultimo periodo nel quale si stabilisce un numero minimo di ore (che non può essere inferiore a 12) di impegno in presenza nelle classi nell'ambito dell'attività di tirocinio per l'acquisizione di ciascun credito formativo.
Il comma 5 dispone che, con il decreto di cui all’articolo 2-bis, comma 4, siano definiti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, i costi massimi di iscrizione ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale, nonché di svolgimento delle prove finali che portano al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento. Tali oneri sono posti a carico dei partecipanti.
Articolo 44, comma 1, lettera d)-bis
(Razionalizzazione delle classi di concorso)
La lettera d)-bis dell'articolo 44, comma 1, introdotta nel corso dell'esame in prima lettura, demanda ad uno o più decreti del Ministro dell’istruzione da adottare di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca la revisione e all'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, con l'obiettivo di una loro razionalizzazione e accorpamento.
La disposizione in commento, nel puntare alla razionalizzazione delle classi e al loro accorpamento, ha l'obiettivo di promuovere l'interdisciplinarità e la multidisciplinarità dei profili professionali innovativi.
Il richiamato decreto interministeriale è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
A tali fini, l'articolo in esame novella l'articolo 4 ("Classi di concorso") del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 tramite inserimento del comma 2-bis.
Al riguardo, la novella si inserisce in un quadro normativo che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del d.lgs. n.59 del 2017, demanda ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono riordinate e periodicamente aggiornate le classi di concorso dei docenti e degli insegnanti tecnico pratici di scuola secondaria ed eventualmente le classi dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di diploma di I e di II livello. Ciò al fine di assicurare la coerenza tra gli insegnamenti impartiti, le classi disciplinari di titolarità dei docenti e le classi dei corsi di laurea, dei corsi di laurea magistrale e dei corsi di diploma di I e di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché di consentire, in tal modo, un più adeguato utilizzo professionale del personale docente in relazione alle innovazioni sugli insegnamenti introdotte dalla legge sulla "buona scuola" (la n. 107 del 2015).
Il comma 2, nel disciplinare le modalità di adozione di detto decreto, stabilisce prevede i pareri, da rendere nel termine di 45 giorni, del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica musicale e coreutica, ciascuno per le classi di concorso di relativa competenza, nonché del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
Si dispone, infine, che dall’attuazione delle disposizioni in esame (art. 4, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 59 del 2017) non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 44, comma 1, lettere da e) a g) e i)
(Reclutamento dei docenti delle scuole secondarie)
L’articolo 44, comma 1, lettere da e) a g), e i), nel testo risultante a seguito delle modifiche intervenute nel corso dell'esame in prima lettura, reca disposizioni in materia di reclutamento dei docenti nella scuola di I e II grado con riguardo ai requisiti di partecipazione al concorso, all'anno di prova e all'immissione in ruolo. Si tratta di ulteriori tasselli (oltre a quelli definiti ai sensi del comma 1, lettere da a) a d), cfr. relativa scheda di lettura) diretti a dare attuazione alla riforma del sistema di reclutamento dei docenti prevista nel PNRR (M4C1-Riforma 2.1).
In via ordinaria, si prevede che possano partecipare ai concorsi (banditi con cadenza annuale) i candidati che, oltre al titolo di laurea, abbiano superato un percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale. L'immissione in ruolo è subordinata all'effettuazione del periodo di prova, di durata annuale, e al suo superamento (tramite test finale e valutazione conclusiva).
A tale modalità ordinaria di reclutamento, se ne affiancano altre due, con carattere derogatorio:
i) una prima, che consente a coloro i quali hanno svolto un servizio presso le istituzioni scolastiche statali per almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti, di partecipare al concorso senza aver concluso la richiamata formazione iniziale. Se vincitori di concorso, saranno comunque tenuti a partecipare al percorso universitario o accademico di formazione iniziale, con l'acquisizione di 30 crediti formativi, dopo la sottoscrizione di un contratto annuale di supplenza e prima di essere sottoposti al periodo annuale di prova in servizio che, se superato, determina l’effettiva immissione in ruolo;
ii) una seconda, che permette, nella fase transitoria di attuazione della nuova disciplina (che termina il 31 dicembre 2024), di partecipare al concorso anche a coloro che abbiano maturato 30 CFU o CFA del percorso di formazione iniziale (e non i 60 previsti), a condizione che parte dei crediti stessi siano di tirocinio diretto. Se vincitori di concorso, sottoscriveranno un contratto annuale e, a seguire, sono tenuti a completare il percorso universitario e accademico di formazione iniziale, prima di sostenere l'anno di prova e l'eventuale immissione in servizio.
A tali fini, l'articolo in esame introduce le seguenti novelle al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59[181]:
§ novella il Capo II ("Accesso ai ruoli a tempo indeterminato e procedure concorsuali") - ai sensi del comma 1, lettera e) - tramite sostituzione dell’articolo 5 relativo ai requisiti di partecipazione al concorso.
Secondo il testo previgente dell'articolo 5, i requisiti di accesso al concorso relativamente ai posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado erano individuati nel possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure nel possesso congiunto: a) della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di un titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) di 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.
Ai fini dell'accesso al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, era richiesto il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di:
a) laurea, oppure diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antro-po-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno 6 crediti in ciascuno di almeno 3 dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.
Ai fini dell'accesso al concorso relativamente ai posti di sostegno, il testo previgente dell'articolo 5 richiedeva, oltre al possesso dei richiamati requisiti, previsti anche per gli altri docenti, il superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.
Il nuovo articolo 5 del d.lgs. n.59 del 2017, per un verso, conferma l'impianto della disciplina previgente e, per l'altro, la modifica al fine di inserire, fra i requisiti obbligatori per la partecipazione al concorso, il possesso dell'abilitazione all'insegnamento conseguita in esito allo svolgimento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale (di cui all'articolo 2-ter, cfr. la relativa scheda di lettura), salvo quanto disposto al comma 4 e all'articolo 18-bis (cfr. la relativa scheda di lettura).
Nello specifico, si prevedono i seguenti requisiti:
a) per la partecipazione al concorso relativamente ai posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, occorrono (comma 1):
i) il possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato nelle specifiche classi di concorso;
ii) il possesso dell’abilitazione all’insegnamento specifica per la classe di concorso;
b) per la partecipazione al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico (comma 2),
i) il possesso della laurea, oppure del diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato nelle specifiche classi di concorso;
ii) il possesso dell’abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso;
c) per la partecipazione al concorso relativamente ai posti di sostegno, il superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 249 del 10 settembre 2010[182]). Per tale categoria di docenti non è dunque richiesta l'abilitazione.
Nel corso dell'esame presso il Senato è stato aggiunto il richiamo (si vedano le lettere a) e b) dell'elenco che precede) al Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato, introdotto all'articolo 2-bis del d.lgs. n.59 del 2017, come modificato dal decreto-legge in esame (cfr. la relativa scheda di lettura). Inoltre, con riguardo agli insegnanti tecnico-pratici, è sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2, del d.lgs. n.59 del 2017. Al riguardo, la disposizione da ultimo richiamata stabilisce che i requisiti richiesti a tale categoria di docenti fanno riferimento ai concorsi banditi successivamente all'anno scolastico 2024/2025. Sino ad allora, per i posti di insegnante tecnico pratico, rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso.
Il comma 4, come già anticipato, consente la partecipazione al concorso anche agli insegnanti su posto comune e agli insegnanti tecnico-pratici (tale specificazione è stata aggiunta nel corso dell'esame in prima lettura, tenuto conto che agli insegnanti di sostegno non è richiesta, come detto, l'abilitazione) che non siano in possesso della predetta abilitazione all'insegnamento, a condizione che possano vantare un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso. I tre anni, che possono anche non essere continuativi, devono tuttavia essere posseduti nei cinque anni precedenti. Tale periodo di insegnamento è valutato ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge n.124 del 1999, per il quale il servizio di insegnamento non di ruolo è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
A seguito di modifiche intervenute nel corso dell'esame in prima lettura, si precisa che è comunque richiesto il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso e che è necessario che almeno uno dei tre anni di servizio sia stato svolto nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre.
In tema di possibilità di partecipazione ai concorsi da parte dei docenti in possesso di anni di servizio pregresso, si segnala che l'articolo 59 del DL n.73 del 2021, al comma 10-bis, stabilisce che i bandi dei concorsi di cui al comma 10 (cioè i "concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno"), emanati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge, prevedono una riserva di posti, pari al 30 per cento per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti.
La riserva di cui al periodo precedente vale in un'unica regione e per le classi di concorso o tipologie di posto per le quali il candidato abbia maturato un servizio di almeno un anno scolastico.
Al riguardo, tale disposizione (s'intende per quanto concerne il reclutamento del personale docente della scuola di secondo grado) non risulta (neanche implicitamente) abrogata dal decreto-legge in esame, tanto più che essa è fatta salva dall'articolo articolo 46, ai sensi del quale resta ferma "la riserva dei posti di cui all'articolo 10-bis"(si veda in proposito la relativa scheda di lettura). Dal combinato disposto del comma 4 dell'articolo 5 del d.lgs. n.59 del 2017 (introdotto dal presente articolo 44, comma 1, lettera e)), che consente ai docenti non abilitati, se in possesso di tre anni di servizio maturati nell'ultimo quinquennio, di partecipare ai predetti concorsi, e l'articolo 59, comma 10-bis, del DL n.73/2021, che pone una riserva in favore dei docenti che hanno maturato i richiamati tre anni di servizio nei dieci anni precedenti, ne deriva che gli insegnanti in possesso di tre anni di servizio negli ultimi dieci, ma non negli ultimi 5, potranno sì beneficiare della riserva di posti messi concorso prevista nel DL n.73, ma per partecipare dovranno prima acquisire l'abilitazione al termine del percorso di formazione iniziale universitario o accademico.
§ novella il Capo III, sostituendo la rubrica con la seguente: “Periodo di prova e immissione in ruolo” e sostituendo l'articolo 13 (comma 1, lettere f) e g)).
In proposito, si segnala che nel testo previgente, il Capo III ("Percorso annuale di formazione iniziale e prova") - a seguito delle abrogazioni degli articoli da 8 a 12, dei commi 2 e 4 dell'articolo 13 e dell'articolo 14 disposte dall'art. 1, comma 792, lett. l), L. 30 dicembre 2018, n. 145 - era composto dei soli commi 1 e 3 dell'articolo 13 in materia di accesso al ruolo, ora sostituiti dal nuovo articolo 13 (v. infra).
Il nuovo articolo 13 reca disposizioni in materia di anno di prova e immissione in ruolo.
Ai sensi del comma 1, l’effettiva immissione in ruolo è condizionata all'esito positivo del periodo annuale di prova in servizio, cui sono sottoposti i vincitori del concorso su posto comune, in possesso dell’abilitazione all’insegnamento. Al fine di considerare superato positivamente il periodo di prova il vincitore di concorso deve: i) prestare servizio per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi in attività didattiche; ii) superare un test finale, volto a verificare come si siano tradotte in competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente; iii) ricevere una valutazione positiva da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione dei docenti. Tale valutazione è effettuata sulla base di un'attività istruttoria da parte di un docente cui sono affidate, dal medesimo dirigente scolastico, le funzioni di tutor, le quali - come espressamente previsto - non devono determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito il comitato per la valutazione dei docenti, che si rinnova con cadenza triennale ed è costituito dal dirigente scolastico, che lo presiede, nonché dai seguenti componenti: a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto; c) un componente esterno individuato dall'Ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.
Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
Ai sensi del comma 4 del citato articolo 11 del d.lgs. 297/1994, il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, da tre docenti dell'istituzione scolastica (di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto) ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.
In caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del periodo di prova in servizio, il personale docente è sottoposto ad un secondo periodo annuale di prova in servizio, non ulteriormente rinnovabile.
La definizione delle modalità di svolgimento del test finale e dei criteri per la valutazione del personale in periodo di prova è demandata a un decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro il 31 luglio 2022.
Una disciplina ad hoc è prevista, al comma 2, per i vincitori di concorso che hanno partecipato senza possedere l'abilitazione, ai sensi del nuovo articolo 5, comma 4, del d.lgs. n.59 del 2017. Quest'ultima disposizione, come illustrato (v. supra), riconosce tale facoltà nei confronti di coloro che possono vantare, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti (v. supra).
Per costoro, nello specifico, è prevista:
i) la sottoscrizione di un contratto annuale di supplenza con l’Ufficio scolastico regionale a cui afferisce l’istituzione scolastica scelta;
ii) la partecipazione al percorso universitario o accademico di formazione iniziale, con l'acquisizione di 30 crediti formativi, e non dei 60 richiesti come regola generale per l'acquisizione dell'abilitazione all'insegnamento (cfr. art.2-bis, comma 4, del d.lgs. n.59 del 2017 come modificato dal presente decreto-legge).
La disposizione specifica che detta partecipazione avviene con oneri a carico dei partecipanti, definiti dal richiamato DPCM (di cui al comma 4 del medesimo articolo 2-bis).
Una volta conseguita l'abilitazione, a seguito del superamento della prova finale del "percorso universitario" - rectius del "percorso universitario o accademico"- di formazione iniziale, i docenti sono assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio che, se superato, comporta automaticamente la definitiva immissione in ruolo.
La disposizione in esame specifica altresì che la disciplina dell'anno di prova cui sono sottoposti i docenti in commento (che come detto hanno partecipato al concorso in virtù dei pregressi anni di servizio e che sono comunque tenuti a conseguire l'abilitazione, prima di sostenere l'anno di prova) è la medesima descritta (per tutti gli altri docenti) al comma 1 del presente articolo (v. supra).
Ai sensi del comma 3, i contenuti dell’offerta formativa rivolta a tali docenti (che, come detto, deve corrispondere a 30 crediti formativi universitari o accademici relativi al percorso di formazione iniziale), le modalità di svolgimento della prova finale del medesimo percorso formativo (che deve necessariamente comprendere una lezione simulata), nonché la composizione della relativa commissione sono definiti con il medesimo DPCM di cui al comma 4 dell’articolo 2-bis del d.lgs. n.59 del 2017. Nel corso dell'esame presso il Senato è stato specificato che:
i) i vincitori di concorso accedono di diritto alla formazione iniziale. Sebbene l'accesso alla formazione iniziale non sia soggetto a restrizioni, tale precisazione parrebbe finalizzata ad accordare una priorità a tali vincitori, onde evitare che essi possano trovare ostacoli a partecipare ai percorsi universitari (anche solo connessi ad un'eventuale ridotta capacità di offerta formativa delle università e delle accademie) per l'acquisizione dei 30 crediti formativi abilitanti, ritardandone così l'immissione in ruolo;
ii) la prova scritta è costituita da un intervento di progettazione didattica inerente alla disciplina o alle discipline della classe di concorso per la quale si consegue l'abilitazione.
Come illustrato, tale decreto definisce i contenuti e la strutturazione dell’offerta formativa corrispondente a 60 crediti formativi universitari o accademici necessari per la formazione iniziale, le competenze professionali che devono essere possedute dal docente abilitato, le modalità di svolgimento della prova finale del percorso formativo, gli standard necessari ad assicurare una valutazione omogenea dei partecipanti, nonché la composizione della relativa commissione giudicatrice (cfr. commi 4 e 5 dell’articolo 2-bis del citato d.lgs. n.59). Con il medesimo decreto sono altresì disciplinati i contenuti dell’offerta formativa rivolta a coloro ai quali - nel periodo transitorio - è consentito di partecipare ai concorsi purché abbiano conseguito almeno 30 crediti formativi universitari o accademici del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, nonché le modalità di svolgimento della prova finale del percorso di formazione iniziale e la composizione della relativa commissione (si veda l'articolo 18-bis).
Anche per i vincitori del concorso su posto di sostegno l'immissione in ruolo è condizionata al positivo superamento di un periodo annuale di prova in servizio (comma 4), al quale si applicano le disposizioni valevoli per i vincitori del concorso su posto comune di cui al comma 1.
Ai sensi del comma 5, in esito al positivo superamento del periodo annuale di prova in servizio (che contempla un test e una valutazione finali), il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso per un periodo non inferiore a tre anni. La disposizione precisa che in tale periodo è compreso l'anno di prova, al quale, con riferimento ai richiamati soggetti di cui al comma 2 e a coloro che si avvalgono dell'art. 18-bis[183] (introdotto dal presente articolo 43 del DL), si aggiunge il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l’abilitazione. É tuttavia fatto salvo il caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104[184], limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso.
Con riguardo al citato articolo 33, esso: a) al comma 5 prevede che il lavoratore che assiste persone con "handicap in situazione di gravità" ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede; b) al comma 6, dispone - fra l'altro - che la persona portatrice di handicap maggiorenne in situazione di gravità ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.
Al docente è consentito, in ogni caso, di presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell’ambito della provincia di appartenenza e di accettare il conferimento di supplenza per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo (comma 6);
§ novella il Capo V relativo alla fase transitoria, inserendo - ai sensi del comma 1, lettera i) - l'articolo 18-bis, recante "Norme transitorie per l’accesso al concorso e per l’immissione in ruolo".
Nello specifico, ai sensi del comma 1, sino al 31 dicembre 2024, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, possono partecipare al concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico coloro che abbiano conseguito almeno 30 crediti formativi universitari o accademici del percorso universitario e accademico di formazione iniziale (di cui all’articolo 2-bis del d.lgs. n.59 del 2017, come modificato dal presente decreto-legge), a condizione che parte dei crediti formativi universitari o accademici siano di tirocinio diretto.
La disposizione si pone in deroga alla disciplina generale che, come illustrato, richiede il conseguimento di 60 crediti per l'acquisizione dell'abilitazione all'insegnamento (cfr. art.2-bis, comma 4, del d.lgs. n.59 del 2017 introdotto dal presente decreto-legge), come condizione necessaria per la partecipazione ai concorsi (fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2-ter)[185].
Nel corso dell'esame in prima lettura è stato stabilito che sino al 31 dicembre 2024:
i) sono altresì ammessi a partecipare coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento (comm1, ultimo periodo);
ii) ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno accedono, nei limiti della riserva di posti stabilita con decreto del Ministero dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’istruzione, coloro che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione. In tale accezione sono compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni. A tali docenti è richiesto il possesso dell'abilitazione all'insegnamento e del titolo di studio valido per l'insegnamento. I percorsi sono svolti con le medesime modalità previste per lo svolgimento della formazione iniziale universitaria o accademica (cfr. art. 2-bis, per l'illustrazione del quale si rinvia alla relativa scheda di lettura). Nello specifico, è richiamata la modalità di erogazione convenzionale, interamente in presenza, ovvero esclusivamente per attività diverse delle attività di tirocinio e laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al 20 per cento del totale (comma 1-bis).
Il comma 2 demanda al DPCM di cui al comma 4 dell'articolo 2-bis (v. supra), con riferimento ai vincitori del concorso di cui al comma 1, primo periodo:
- la definizione dei contenuti dell’offerta formativa corrispondente a 30 crediti formativi che consentono, nel periodo transitorio, la partecipazione al concorso;
- la definizione dei contenuti dell'offerta formativa corrispondente agli ulteriori 30 crediti formativi di completamento della formazione iniziale universitaria e accademica;
- l'individuazione delle modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente una prova scritta ed una lezione simulata;
- l'indicazione delle modalità di composizione della relativa commissione, all'interno della quale è previsto che sia presente un membro designato dall’Ufficio scolastico regionale competente e un membro esterno esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante. È espressamente previsto che la nomina di personale scolastico nella commissione non determini oneri di sostituzione a carico del bilancio dello Stato.
Nel corso dell'esame in prima lettura, è stato previsto che i richiamati vincitori accedano di diritto ai percorsi formativi di completamento della formazione iniziale ed è stato specificato che il componente esterno della richiamata commissione possa essere individuato tra i tutor (cfr. art. 2-bis, comma 6).
Ai sensi del comma 3, è previsto che i vincitori del concorso su posto comune, che vi abbiano partecipato possedendo 30 crediti formativi, secondo quanto previsto al comma 1, sottoscrivano un contratto annuale di supplenza, con l’Ufficio scolastico regionale a cui afferisce l’istituzione scolastica scelta e, a seguire, completino il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all’articolo 2-bis, acquisendo cioè almeno gli ulteriori 30 crediti formativi, con oneri a proprio carico, come definiti dal DPCM di cui all'articolo 2-bis, comma 4. É previsto che rimanga fermo quanto disposto dal comma 10-ter dell’articolo 59 del citato decreto-legge n. 73 del 2021, introdotto dall'articolo 46 del presente decreto-legge (si veda la relativa scheda di lettura).
Il richiamato comma 10-ter stabilisce che, ferma restando la riserva di posti di cui al comma 10-bis[186], i vincitori del concorso inclusi nella graduatoria prevista nel medesimo articolo 59 (comma 10, lettera d)) sono immessi in ruolo con precedenza rispetto ai vincitori inclusi nella graduatoria di cui al comma 10, lettera d-bis) - che riguarda i soggetti che devono ancora conseguire l’abilitazione all’insegnamento specifica sulla classe di concorso in applicazione del comma 4 dell’articolo 5 e dell’articolo 18-bis del d.lgs. n.59 del 2017, come novellato dal presente articolo 44.
Con il superamento della prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, i vincitori: conseguono l’abilitazione all’insegnamento di cui all’articolo 2-ter; sono, conseguentemente, assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio; sono infine definitivamente immessi in ruolo, al positivo superamento del periodo di prova.
La disposizione specifica che si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 1.
Quest'ultimo comma, come segnalato (v. supra) stabilisce che al fine di considerare superato positivamente il periodo di prova il vincitore di concorso su posto comune deve: i) prestare servizio per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi in attività didattiche; ii) superare un test finale, volto a verificare come si siano tradotte in competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente; iii) ricevere una valutazione positiva da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione dei docenti. Tale valutazione è effettuata sulla base di un'attività istruttoria da parte di un docente al quale sono affidate, dal medesimo dirigente scolastico, le funzioni di tutor.
Quella descritta al comma 3 è una procedura che presenta analogie con quella prevista per i vincitori di concorso che hanno potuto partecipare, pur non possedendo l'abilitazione, ai sensi del nuovo articolo 5, comma 4, del d.lgs. n.59 del 2017. Si tratta di coloro che vantano, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti. Per costoro, nello specifico, è prevista la sottoscrizione di un contratto annuale a tempo determinato, e su richiesta a part-time, con l’Ufficio scolastico regionale competente. Contestualmente sono tenuti a partecipare al percorso universitario o accademico di formazione iniziale, con l'acquisizione di 30 crediti formativi (e non 60 che sono richiesti, come regola generale, per l'acquisizione dell'abilitazione all'insegnamento), con oneri a loro carico.
Solo successivamente al conseguimento dell'abilitazione, i docenti sono sottoposti al periodo annuale di prova in servizio che, se superato, comporta automaticamente l’effettiva immissione in ruolo.
Nel corso dell'esame in prima lettura è stato aggiunto il comma 3-bis, ai sensi del quale in caso di esaurimento delle graduatorie riferite ai concorsi ordinari per docenti sul sostegno (di cui al comma 3 dell’articolo 5), al fine dell'immissione in ruolo dei medesimi docenti, sino al 31 dicembre 2025, le facoltà assunzionali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di posto sono utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie costituite e aggiornate con cadenza biennale (ai sensi dei commi 18-decies e 18-undecies dell'articolo 1 del decreto-legge n.126 del 2019, conv., con modif, dalla legge n. 159/2019). Tale utilizzo è previsto solo all'esito delle procedure di cui all'articolo 1, comma 17-ter del medesimo articolo.
Si ricorda che i commi 17-17-septies dell’articolo 1 prevedono che, a decorrere dall’a.s. 2020/2021, per la copertura, in ciascuna regione, dei posti vacanti e disponibili di personale docente ed educativo che residuano dopo le consuete operazioni di immissione in ruolo, incluse quelle dei vincitori della procedura straordinaria prevista dal medesimo articolo, si procede, su istanza degli interessati, mediante scorrimento delle graduatorie di altre regioni o province.
Nello specifico delle disposizioni richiamate, l'articolo 1, comma 18-decies, del citato articolo 1 del DL 126/2019, per quanto interessa in questa sede, autorizza il Ministero dell'istruzione a bandire procedure selettive, su base regionale, finalizzate all'accesso in ruolo su posto di sostegno dei soggetti in possesso del relativo titolo di specializzazione (nei limiti assunzionali di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449). Il comma 18-undecies. Le graduatorie di cui al comma 18-decies sono integrate ogni due anni a seguito di nuova procedura ai sensi del medesimo comma 18-decies, a cui possono partecipare solo i soggetti aventi titolo ai sensi del predetto comma 18-decies. Ogni due anni, inoltre, per i candidati già collocati nelle predette graduatorie è previsto l'aggiornamento del punteggio sulla base dei titoli conseguiti tra la data di partecipazione alla procedura e la data dell'aggiornamento.
Ai sensi del comma 17-ter del medesimo articolo, gli uffici scolastici regionali dispongono, entro il 10 settembre di ciascun anno, le immissioni in ruolo dei soggetti di cui al comma 17-bis[187], nel limite dei posti di cui al comma 17.
Articolo 44, comma 1, lettere h) ed l)
(Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie)
L’articolo 44, comma 1, lettera h, nel testo risultante a seguito delle modifiche intervenute nel corso dell'esame in prima lettura, reca disposizioni in materia di formazione in servizio con l'obiettivo di attuare la Riforma "Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo" contenuta nel PNRR (M4C1-Riforma 2.2).
La formazione in servizio è rivolta ai docenti di ruolo di ogni ordine e grado, è articolata in percorsi triennali a decorrere dall’anno scolastico 2023/2024, include le attività le attività di progettazione, tutoraggio, accompagnamento, guida allo sviluppo delle potenzialità degli studenti volte a favorire il raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e di attività di sperimentazione di nuove modalità didattiche e può anche svolgersi fuori dell'orario di insegnamento. I percorsi di formazione sono definiti dall'istituenda Scuola di alta formazione del sistema nazionale pubblico di istruzione, che è posta sotto la vigilanza del Ministero dell'istruzione. Le disposizioni in esame individuano le funzioni della Scuola in materia di formazione continua, le attribuiscono la facoltà di avvalersi dell'Indire e dell'Invalsi, ne definiscono gli organi (Presidente, Comitato d’indirizzo e Comitato scientifico internazionale), le modalità di nomina e la durata dei rispettivi mandati, nonché la dotazione organica (articolata in un direttore generale, in un dirigente di seconda fascia e in 12 unità di personale appartenente all'Area III, qualifica F1).
La partecipazione all'attività formativa avviene su base volontaria per la maggior parte dei docenti, divenendo obbligatoria solo per i docenti immessi in ruolo in seguito all’adeguamento del contratto. In esito al superamento delle verifiche previste (intermedie, con cadenza annuale, e finale) al docente è riconosciuto un incentivo economico. Le verifiche sono effettuate dal Comitato per la valutazione dei docenti e l'entità dell'incentivo economico è stabilita in sede di contrattazione collettiva nazionale. È infine previsto l'avvio, dall’anno scolastico 2023/2024, di un programma di monitoraggio e valutazione degli obiettivi formativi specifici per ciascun percorso di formazione, a cura della richiamata Scuola di alta formazione.
A tali fini, l'articolo in esame introduce le seguenti novelle al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59[188]:
§ Inserisce - al comma 1, lettera h) - il nuovo Capo IV-bis, recante "Scuola di Alta formazione dell’istruzione e sistema di formazione continua incentivata", che si compone degli articoli 16-bis e 16-ter.
L'articolo 16-bis, nello specifico, al comma 1, istituisce la Scuola di alta formazione dell'istruzione, con sede legale in Roma. La Scuola, posta sotto la vigilanza del Ministero dell’istruzione, assolve ai seguenti compiti:
a) promuove e coordina la formazione in servizio dei docenti di ruolo. Tale funzione è svolta assicurando coerenza e continuità con la formazione iniziale (di cui all’articolo 2-bis, v. supra) e nel rispetto dei principi del pluralismo e dell’autonomia didattica del docente;
b) dirige e indirizza le attività formative dei dirigenti scolastici, dei direttori dei servizi amministrativi generali, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario;
c) si fa carico dei compiti connessi alla formazione continua degli insegnanti (cfr. l’articolo 16-ter, v. infra).
Nel corso dell'esame presso il Senato è stato specificato che le attività della Scuola di cui alle lettere a) e b) sono volte a garantire elevati standard di qualità uniformi su tutto il territorio nazionale.
Ai sensi del comma 2, la Scuola si avvale, per lo svolgimento delle sue attività istituzionali, dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (Indire) e dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (Invalsi);
Inoltre, per le funzioni amministrative, si raccorda con i competenti uffici del Ministero dell'istruzione.
Infine, può stipulare convenzioni con le università, con le istituzioni AFAM e con soggetti pubblici e privati, fornitori di servizi certificati di formazione.
Per quanto concerne gli organi della Scuola, il comma 3 individua: il Presidente, il Comitato d’indirizzo, il Comitato scientifico internazionale.
Quanto nello specifico al Presidente (comma 4), esso:
- è individuato con DPCM, su proposta del Ministro dell’istruzione, tra professori universitari ordinari o tra soggetti con competenze manageriali parimenti dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale nell'ambito dell'istruzione e formazione (la parte in carattere grassetto è frutto di un'integrazione effettuata in prima lettura). Nel testo del decreto-legge, il Presidente può essere individuato, oltre che fra i professori universitari, tra altri soggetti parimenti dotati di comprovata qualificazione professionale.
Se dipendente di amministrazioni pubbliche, conserva il trattamento economico in godimento. Qualora non sia dipendente di amministrazioni pubbliche, svolge il proprio mandato a titolo gratuito;
- dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta;
- è "preposto alla Scuola", ne ha la rappresentanza legale e presiede il Comitato d’indirizzo;
- è responsabile dell’attività didattica e scientifica della Scuola ed elabora le strategie di sviluppo dell’attività di formazione, d’intesa con il Direttore generale e sentito il Comitato d’indirizzo.
Quanto al Comitato d’indirizzo (comma 5), esso:
- è composto da cinque membri: il Presidente della Scuola, con funzioni di presidente del medesimo comitato, i Presidenti di Indire e di Invalsi, nonché due componenti nominati dal Ministro dell’istruzione tra personalità di alta qualificazione professionale. Ai componenti spettano esclusivamente i rimborsi per le spese di viaggio, vitto e alloggio;
- dura in carica tre anni.
- attraverso il Direttore generale (v.nfra), cura l’esecuzione degli atti, predispone le convenzioni e svolge le attività di coordinamento istituzionale della Scuola;
- approva, all’atto dell’insediamento, il regolamento della Scuola, nel quale sono disciplinate le modalità del suo funzionamento, nonché quelle del Comitato d’indirizzo e del Comitato scientifico internazionale.
Ai sensi del comma 6, presso la Scuola, è istituita una Direzione generale, il cui Direttore generale è nominato dal Ministro dell’istruzione tra i dirigenti di prima fascia del Ministero, con collocamento nella posizione di fuori ruolo, o tra professionalità esterne all’amministrazione con qualificata esperienza manageriale. Il Direttore generale resta in carica per tre anni, con incarico rinnovabile una sola volta. L’organizzazione e il funzionamento della Direzione generale sono definiti con decreto del Ministro dell’istruzione.
Quanto al Comitato scientifico internazionale (comma 7), esso:
- ha il compito di adeguare lo sviluppo delle attività formative del personale scolastico alle migliori esperienze internazionali e alle esigenze proprie del sistema nazionale di istruzione e formazione;
- rimane in carica quattro anni;
- è composto da un massimo di sette membri, nominati con decreto del Ministro dell’istruzione, con il quale si dà conto dei criteri di nomina seguiti. Ai componenti spettano esclusivamente i rimborsi per le spese di viaggio, vitto e alloggio.
Il comma 8 dispone che la dotazione organica della Scuola è definita nella Tabella 1 di cui all'Allegato A (introdotto nel decreto legislativo n. 59 del 2017 dall'Allegato 2 al provvedimento in esame). Essa prevede 14 unità, articolate nel Direttore generale, in un dirigente di seconda fascia e in 12 unità di personale appartenente all'Area III, qualifica F1.
Il medesimo comma 8 reca inoltre misure per il reclutamento del personale amministrativo delle aree in sede di prima applicazione. In particolare, la Scuola: i) nei limiti di cui all'Allegato A e delle risorse finanziarie assegnate, procede al reclutamento utilizzando le graduatorie dei concorsi per funzionari di area terza del Ministero dell'istruzione; ii) con riferimento all'incarico al dirigente di seconda fascia, conferisce l'incarico (ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), a dirigenti delle amministrazioni pubbliche ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.
E' espressamente sancito che nella Scuola non sia impiegato, a qualunque titolo, personale docente del comparto Scuola.
Il comma 9 dispone l'autorizzazione della spesa necessaria per l'attuazione dell'articolo in esame (art. 16-bis), quantificata in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, e provvede alla relativa copertura.
La Relazione tecnica al decreto-legge in esame dà conto della quantificazione degli oneri, consistenti nella somma degli importi lordi corrisposti per le voci stipendiali del Presidente e del personale amministrativo, nonché dei rimborsi spese e di ulteriori spese di funzionamento. Si veda al riguardo la seguente tabella.
In particolare, è previsto che, per gli anni dal 2023 al 2026, alla copertura si provveda mediante i fondi di cui alla Missione 4 - Componente 1 - Riforma 2.2 del PNNR, e a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015 (si tratta delle risorse destinate alla carta del docente cfr. la scheda di lettura riferita all'articolo 44, comma 1, lettere da a) a d)).
Come già anticipato, fra le misure previste nel PNRR, è presente la menzionata Riforma 2.2: Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo. Come si legge nel Piano presentato alle autorità europee, la riforma mira a costruire un sistema di formazione di qualità per il personale della scuola in linea con un continuo sviluppo professionale e di carriera, attraverso l'istituzione di un organismo qualificato, deputato alle linee di indirizzo della formazione del personale scolastico in linea con gli standard europei attraverso corsi erogati on line, alla selezione e al coordinamento delle iniziative formative, che saranno collegate alle progressioni di carriera, come previsto nella riforma relativa al reclutamento. La Scuola di Alta Formazione sarà una struttura leggera e sarà funzionale all’erogazione on line dei corsi di formazione dotata di un comitato tecnico-scientifico di elevato profilo professionale (Presidenti di INDIRE, INVALSI, Accademia dei Lincei, rappresentanti OCSE e UNESCO, direttori dei Dipartimenti universitari di pedagogia che partecipano in ragione del loro incarico e senza oneri ulteriori). Le funzioni amministrative saranno garantite dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione formazione. La Scuola svolgerà funzioni di indirizzo e coordinamento dell’attività formativa, che si svolgerà solo on line, per tutto il personale scolastico. Saranno coinvolti, non solo Indire e INVALSI ma anche Università italiane e straniere.
L’attuazione della riforma sarà a carico del Ministero dell’Istruzione. La "promulgazione della legge" è prevista nel 2022 e la piena attuazione della riforma avverrà entro il 2025.
L'articolo 16-ter introduce disposizioni in materia di formazione in servizio incentivata e valutazione degli insegnanti.
Sebbene l'articolo 44 in commento, che inserisce l'articolo 16-ter nel d.lgs. 59/2017, rechi disposizioni sulla "formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie", la disciplina recata al presente articolo si rivolge anche al personale docente della scuola dell'infanzia e della scuola primaria. Il comma 4, secondo periodo, dell'articolo 16-ter specifica infatti che al fine di incrementare l'accesso alla formazione in servizio è introdotto un incentivo stabilito dalla contrattazione collettiva "per tutti gli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado del sistema scolastico".
Entrando nel merito dell'articolo 16-ter, il comma 1 introduce, a partire dall’anno scolastico 2023/2024, anche con riferimento al benessere psicofisico degli allievi con disabilità e - a seguito di un'integrazione effettuata in prima lettura - e ai bisogni educativi speciali, nonché le pratiche di laboratorio e l'inclusione, un sistema di formazione e aggiornamento permanente delle figure di sistema (tale riferimento è stato aggiunto in prima lettura) e dei docenti di ruolo articolato in percorsi di durata almeno triennale.
Tale formazione si inquadra nell'ambito dell'attuazione del PNRR, con riguardo alle metodologie didattiche innovative e alle competenze linguistiche e digitali, e mira a consolidare e rafforzare consolidare l'autonomia dell'istituzioni scolastiche.
La disposizione fa salva la formazione obbligatoria comprensiva delle competenze digitali e dell’uso critico e responsabile degli strumenti digitali.
Fra le attività presenti in detti percorsi, sono esplicitamente menzionate, a seguito di un'ulteriore modifica apportata in prima lettura, le attività di progettazione, tutoraggio, accompagnamento, guida allo sviluppo delle potenzialità degli studenti volte a favorire il raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e di attività di sperimentazione di nuove modalità didattiche[189]. Siffatte attività formative, volte a rafforzare sia le conoscenze sia le competenze applicative, sono svolte dal docente in ore aggiuntive rispetto a quelle di didattica in aula previste a normativa vigente. A seguito delle modifiche introdotte in prima lettura:
i) viene demandata alla contrattazione collettiva la definizione delle modalità di partecipazione alle attività formative dei percorsi, della loro durata e delle eventuali ore aggiuntive[190], esse sono definite;
ii) si stabilisce che la partecipazione alle attività formative dei percorsi si svolga al di fuori dell'orario di insegnamento e sia retribuita anche a valere sul fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
Al riguardo, occorre tener conto che il comma 4, primo periodo, stabilisce che l’accesso ai predetti percorsi di formazione avviene (nei limiti delle risorse di cui al comma 9), dall’anno scolastico 2023/2024, su base volontaria, divenendo obbligatorio per i docenti immessi in ruolo in seguito all’adeguamento del contratto ai sensi del comma 8.
Il nuovo sistema di formazione e aggiornamento permanente dei docenti di ruolo fa esplicitamente salvo quanto previsto:
- dall’articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015.
Tale disposizione, come accennato (v. supra), stabilisce che, nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Tali attività formative sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria;
- dall’articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che disciplina i contratti collettivi nazionali e integrativi nel pubblico impiego.
In prima lettura è stata espunta la previsione, recata al comma 1, secondo cui, nel caso in cui le attività di aggiornamento triennale fossero funzionali all’ampliamento dell’offerta formativa, le stesse avrebbero potuto essere retribuite a valere sul fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, con compensi in misura forfetaria.
Si segnala che il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa[191] è stato introdotto, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, dall'articolo 40 del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto istruzione e ricerca - Triennio 2016-2018, con l'obiettivo di remunerare il personale per una serie di attività, fra le quali le finalità già previste per il Fondo per l'Istituzione scolastica (ai sensi dell'art. 88 del CCNL 29 novembre 2007); le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica svolte nell'avviamento alla pratica sportiva; le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa; gli incarichi specifici del personale ATA; le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica; i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti; la valorizzazione dei docenti.
Alla Scuola di alta formazione dell’istruzione, che si avvale del supporto di Invalsi e Indire, è demandata la definizione dei contenuti e della struttura dei percorsi di formazione di cui al comma 1 (comma 2).
Quanto ai contenuti della formazione continua di cui al comma 1, essi sono definiti con il decreto di natura regolamentare di cui al comma 8 (v. infra).
La Scuola di alta formazione, nello specifico, è chiamata a svolgere le seguenti funzioni:
a) verifica dei requisiti e, conseguentemente, accreditamento delle istituzioni chiamate ad impartire la formazione continua per le finalità di cui al presente articolo 16-ter. A tal fine è prevista la possibilità di operare attraverso la piattaforma digitale per l’accreditamento degli enti di formazione gestita dal Ministero dell’istruzione;
b) adozione delle linee di indirizzo relative ai contenuti della formazione in linea con gli standard europei;
c) raccordo della formazione iniziale abilitante degli insegnanti con la formazione in servizio.
In tema di accreditamento, si segnala altresì che, ai sensi del comma 6, sono individuati i soggetti che non necessitano di accreditamento per l’erogazione della formazione continua. Si tratta dei seguenti: la Scuola nazionale dell'amministrazione, le Università, le Istituzioni AFAM, le istituzioni scolastiche, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni museali pubbliche e gli enti culturali rappresentanti i Paesi le cui lingue sono incluse nei curricoli scolastici italiani.
Il comma 7 chiarisce che i soggetti che chiedono l'accreditamento devono vantare requisiti di moralità, idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale, individuati con direttiva del Ministro dell’istruzione. Nel definire i requisiti di accreditamento, l'atto di indirizzo deve prevedere espressamente: che la formazione dei docenti sia inclusa negli scopi statutari dell’ente che intende accreditarsi; che quest'ultimo possieda un’esperienza almeno quinquennale[192] nelle attività di formazione in favore dei docenti in almeno tre regioni; la stabile disponibilità di risorse professionali con esperienza universitaria pregressa nel settore della formazione dei docenti e di risorse strumentali idonee allo svolgimento dei corsi di formazione. A seguito di una novella introdotta in prima lettura, rimane fermo l'accreditamento dei soggetti già riconosciuti dal Ministero dell'istruzione come enti accreditati per la formazione del personale della scuola, che pertanto non sono tenuti a chiedere un nuovo accreditamento. I costi della formazione sono allineati agli standard utilizzati per analoghi interventi formativi finanziati con risorse del Programma Operativo Nazionale.
Ai sensi del comma 3 la Scuola di alta formazione è altresì chiamata - nel testo risultante dalle modifiche apportate in sede prima lettura - a definire i specifici obiettivi dei programmi per percorsi di formazione in servizio strutturati secondo parametri volti a garantire lo sviluppo di professionalità e competenze per attività di progettazione, tutoraggio, accompagnamento, guida allo sviluppo delle potenzialità degli studenti rivolti a docenti con incarichi di collaborazione a supporto del sistema organizzativo dell’istituzione scolastica e della dirigenza scolastica. La partecipazione ai percorsi di formazione avviene su base volontaria e può essere retribuita con emolumenti nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, prevedendo compensi in misura forfettaria secondo criteri definiti dalla contrattazione collettiva.
A sua volta, ogni autonomia scolastica è tenuta ad individuare, nell’ambito delle prerogative dei propri organi collegiali, le figure necessarie ai bisogni di innovazione previsti nel Piano triennale dell’offerta formativa, nel Rapporto di autovalutazione e nel Piano di miglioramento della offerta formativa.
Come precisato dal medesimo comma 3, la finalità è quella di promuovere e sostenere processi di innovazione didattica e organizzativa della scuola, rafforzare l’autonomia scolastica e - come aggiunto nel corso dell'esame in prima lettura - promuovere lo sviluppo delle figure professionali di supporto all'autonomia scolastica e al lavoro didattico e collegiale.
Si ricorda che - ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge n. 107 del 2015 (che novella il regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, di cui al DPR n. 275 del 1999) - il Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia. Il PTOF è predisposto dalla istituzione scolastica (in particolare dal collegio dei docenti) con la partecipazione di tutte le sue componenti ed è rivedibile annualmente. Il PTOF deve risultare coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale, nonché riflettere le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa.
Il Rapporto di autovalutazione (RAV) trova fondamento nel regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione, di cui al DPR n. 80 del 2013, il quale, nell'ambito del procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche (art.6), prevede l'elaborazione di un rapporto di autovalutazione in formato elettronico, secondo un quadro di riferimento predisposto dall'Invalsi. Successivamente, l'art. 1, comma 93, della legge n. 107 del 2015, ha previsto che si tenga conto, tra gli indicatori per la valutazione del dirigente scolastico, del contributo del dirigente al perseguimento dei risultati per il miglioramento del servizio scolastico previsti nel Rapporto.
Il medesimo regolamento di cui al DPR n. 80 del 2013 ha previsto, all'esito del procedimento di valutazione, la formulazione di Piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche, consistenti in percorsi finalizzati a raggiungere i traguardi connessi alle priorità indicate nel RAV.
Con nota n. 7904 del 2015, il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione-Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione ha fornito indicazioni ai fini della compilazione del RAV, nonché orientamenti per la formulazione dei Piani di miglioramento. Nella nota si specifica che il miglioramento è da intendere come processo dinamico, fondato sul coinvolgimento di tutta la comunità scolastica. Esso "fa leva sulle modalità organizzative gestionali e didattiche messe in atto dalla scuola utilizzando tutti gli spazi di autonomia a disposizione".
Ai sensi del comma 4, primo periodo, come anticipato, la partecipazione alla formazione in servizio di cui al comma 1 avviene, dall’anno scolastico 2023/2024, su base volontaria, atteso che il carattere obbligatorio riguarda i docenti immessi in ruolo in seguito all’adeguamento del contratto ai sensi del comma 8 (v. infra).
Onde incrementare l’accesso ai predetti percorsi di formazione, è previsto un elemento retributivo una tantum di carattere accessorio riconosciuto agli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado del sistema scolastico all'esito positivo del percorso formativo e in caso di valutazione individuale positiva. A seguito delle modifiche intervenute in prima lettura, è stato previsto che tale incentivo economico sia quantificato nell'ambito di una forchetta compresa fra il 10 per cento e il 20 per cento del trattamento stipendiale in godimento, nei limiti delle risorse disponibili.
Nello specifico, sono previste sia verifiche intermedie sia una verifica finale, effettuate dal citato comitato per la valutazione dei docenti (di cui all’articolo 11 del d.lgs. n. 297 del 1994, v. supra), che, in sede di valutazione finale, viene integrato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico di un altro istituto scolastico. Nel corso dell'esame in prima lettura è stato previsto che tali verifiche debbano avere riguardo, in particolare, alla capacità di incrementare il rendimento degli alunni, alla condotta professionale, alla promozione dell’inclusione e delle esperienze extra scolastiche.
Le verifiche intermedie hanno cadenza annuale e sono effettuate sulla base di una relazione presentata dal docente con riguardo al complesso delle attività formative realizzate nell'anno. La verifica finale è volta ad accertare che il docente abbia raggiunto un adeguato livello di formazione rispetto agli obiettivi. Nel caso in cui la verifica annuale o quella finale diano esito negativo, è consentita al docente la ripetizione della prova nell'anno successivo. Le medesime verifiche intermedie e finali sono previste anche nel caso di "formazione obbligatoria assimilata", ai sensi del comma 1 del presente articolo. Tale espressione parrebbe volta a specificare che le richiamate verifiche saranno condotte anche con riferimento ai docenti per i quali (ai sensi del medesimo comma 1) tale attività formativa risulta obbligatoria.
Il comma 4 prevede altresì l'avvio, dall’anno scolastico 2023/2024, di un programma di monitoraggio e valutazione degli obiettivi formativi specifici per ciascun percorso di formazione, a cura della Scuola di Alta formazione. Tale programma è elaborato sulla base di un modello di valutazione approvato con decreto del Ministro dell’istruzione, sentito l’Invalsi, e include indicatori di performance, che sono declinati dalle singole istituzioni scolastiche secondo il proprio Piano triennale dell’offerta formativa. Nella verifica finale, nella quale si determina l'eventuale conseguimento dell'incentivo salariale[193], il comitato di valutazione dei docenti tiene anche conto degli esiti del programma di monitoraggio e valutazione, in termini di raggiungimento degli obiettivi formativi e di miglioramento degli indicatori di performance. È fatta comunque salva la progressione salariale di anzianità.
Il comma 5, modificato in prima lettura, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, un Fondo per l’incentivo alla formazione. Quanto alla relativa dotazione, essa è pari a 40 milioni di euro nel 2026, 85 milioni nell'anno 2027, 160 milioni nell'anno 2028, 236 milioni nell'anno 2029, 311 milioni nell'anno 2030 e 387 milioni a decorrere dall'anno 2031
A beneficiare di detta incentivazione sono i docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione individuale positiva secondo gli indicatori di performance (di cui al comma 4), in base ai criteri stabiliti in sede di aggiornamento contrattuale (ai sensi del comma 8). Il riconoscimento di tale elemento retributivo avviene in maniera selettiva e non generalizzata, sulla base delle valutazioni effettuate dalle singole istituzioni scolastiche. Nel corso dell'esame presso il Senato è stata espunta la previsione che destinava l'incentivo agli insegnanti di ruolo che avessero svolto ore aggiuntive non remunerate con le risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.
Con riferimento agli oneri derivanti all'erogazione dell'incentivo collegato alla formazione in servizio ai sensi del comma in esame, essi sono stati modificati in prima lettura. Rispetto al testo iniziale del Governo, che li poneva a carico, in via prioritaria, dei risparmi conseguenti alla riduzione del contingente annuale di posti di organico per il potenziamento dell'offerta formativa, a seguito delle modifiche introdotte in prima lettura la copertura è assicurata, in parte, dall'adeguamento dell'organico dell'autonomia al calo demografico e, in parte, dalle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili.
Nello specifico, gli oneri complessivi sono coperti, innanzitutto, con i risparmi che saranno accertati in relazione all'adeguamento dell'organico dell'autonomia del personale docente conseguente all'andamento demografico, tenuto conto dei flussi migratori, a partire dall'anno scolastico 2026/2027 e sino all'anno scolastico 2031/2032, nell'ambito delle cessazioni annuali con corrispondente riduzione degli stanziamenti di bilancio dei pertinenti capitoli relativi al personale cessato. Più nel dettaglio, tali risparmi sono quantificati come segue: 10 milioni di euro nel 2026, 52 milioni nel 2027, 118 milioni nel 2028, 184 milioni nel 2029, 250 milioni nel 2030 e 316 milioni a decorrere dal 2031.
I restanti oneri sono coperti tramite riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nello specifico, a tale Fondo sono imputati euro 30 milioni di euro nel 2026, 33 milioni nell'anno 2027, 42 milioni nel 2028, 52 milioni nel 2029, 61 milioni nel 2030 e 71 milioni dall'anno 2031.
In relazione all'adeguamento di cui al periodo precedente gli Uffici Scolastici Regionali comunicano a ciascuna istituzione scolastica la consistenza dell'organico dell'autonomia.
La disposizione stabilisce inoltre che la definizione del contingente annuale di posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia rimane finalizzata esclusivamente all'adeguamento alle situazioni di fatto, secondo i parametri della normativa vigente e non possono essere previsti incrementi per compensare l'adeguamento dei posti in applicazione della disposizione di cui al precedente periodo. È affidato al Ministero dell'istruzione, per il tramite degli Uffici Scolastici Regionali, il compito di effettuare, per istituzione scolastica, un monitoraggio annuale dei posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia anche al fine di valutare il rispetto del divieto di incremento di tali posti a compensazione della riduzione dei posti in applicazione della disposizione di cui al presente comma. Gli esiti sono indi trasmessi al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ai fini dell'adozione del decreto interministeriale di accertamento (v.infra).
Per eventuali straordinarie esigenze di compensazione della riduzione dei posti dell'organico dell'autonomia, è peraltro consentito al dirigente scolastico di presentare richiesta motivata all'Ufficio Scolastico Regionale, che ne dà comunicazione al Ministero dell'istruzione ai fini dell'attività di monitoraggio.
Le risorse del Fondo sono rese disponibili e ripartite con cadenza annuale previa adozione del decreto di cui all'articolo 1, comma 335 della legge n.234 del 2021, con il quale, tra l'altro, si accertano i risparmi realizzati in relazione all'adeguamento di organico effettuata in misura corrispondente alle cessazioni previste annualmente.
Con tale decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è, fra l'altro, rilevato il personale cessato o che abbia chiesto di cessare a qualsiasi titolo, nonché quello in servizio a tempo indeterminato, per ciascun ordine e grado di istruzione, distintamente per regione e classe di concorso, tipologia di insegnamento, classe di laurea, posti comuni, posti di sostegno e posti di potenziamento, sulla base del quale, a invarianza di dotazione organica complessiva a legislazione vigente, è rimodulato il fabbisogno di personale derivante dall'applicazione della normativa vigente, con indicazione di quello da destinare all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, tenendo conto delle esigenze di personale connesse all'attuazione a regime del PNRR e di quanto disposto dall'articolo 64 del DL n.112 del 2008 (conv., con modif., dalla legge n.133 del 2008).
Tale disposizione da ultimo citata dispone in ordine ad un piano programmatico di interventi "volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico".
La disposizione introduce una sorta di clausola di salvaguardia qualora, sulla base degli esiti del monitoraggio del Ministero dell'istruzione, emergano incrementi dei posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia compensativi dell'adeguamento di cui al quarto periodo, che fa scattare una razionalizzazione del contingente di personale del potenziamento.
In tal caso, l'adeguamento dell'organico dell'autonomia è riferito, nella misura massima (di cui al quarto periodo), al solo contingente del potenziamento e l'accertamento effettuato è riferito ai soli risparmi realizzati a seguito dell'adeguamento dell'organico del potenziamento in misura corrispondente alle cessazioni annuali. La quota di posti non ridotta in ciascun anno scolastico incrementa l'adeguamento dell'organico del potenziamento dell'anno scolastico successivo e a tal fine il fondo di cui al primo periodo è incrementato in misura corrispondente. Le necessarie variazioni compensative tra il Fondo di cui al presente comma e i pertinenti capitoli stipendiali sono apportate dal Ministro dell'economia e delle finanze anche nel caso in cui non siano accertati i risparmi ai sensi del presente comma.
Nel corso dell'esame in prima lettura è stato altresì introdotto il comma 5-bis, recante novelle all'articolo 1 della legge n.234 del 2021 (legge di bilancio per il 2022). Al riguardo, due novelle riguardano il richiamato comma 335, che demanda ad un decreto annuale del Ministro dell'istruzione, adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il mese di gennaio precedente all'anno scolastico di riferimento, la rilevazione, fra l'altro, del personale cessato o che abbia chiesto di cessare a qualsiasi titolo. Nello specifico, si precisa che tale rilevazione riferita al personale cessato o che abbia chiesto di cessare dovrà distinguere fra posti comuni, posti del potenziamento e posti di sostegno.
Al medesimo decreto è affidato altresì il compito di rilevare il numero di classi in deroga attivate ai sensi del successivo comma 344 distinte per ordine di scuola e grado di istruzione (con riferimento ai contenuti del comma 344, relativo all'istituzione di classi in deroga, si rinvia alla scheda di lettura dell'articolo 47).
Viene inoltre introdotto, al medesimo articolo 1 della legge di bilancio per il 2022), il comma 335-bis, il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2026, con il medesimo decreto di accertamento (di cui al precedente comma 335) è rilevato il numero di classi ed il numero di posti dell'organico dell'autonomia distinti per posti comuni, posti del potenziamento e posti di sostegno, che vengono ridotti in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16-ter, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 17 aprile 2017, n. 59, come modificato dal presente decreto.
Ai sensi del comma 8, i contenuti della formazione continua di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione (adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988), di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. Nel corso dell'esame presso il Senato è stato precisato che per la verifica intermedia e finale (di cui al comma 4) sono previsti criteri specifici di valutazione degli obiettivi conseguiti e della capacità didattica
Alla contrattazione collettiva è invece rimessa la definizione del numero di ore aggiuntivo e dei criteri del sistema di incentivazione. Nelle more dell’adozione del regolamento e dell’aggiornamento contrattuale, in sede di prima applicazione, la formazione continua e il sistema di incentivazione volto a promuovere l’accesso ai detti percorsi di formazione presentano i contenuti minimi e seguono i vincoli di cui all’Allegato B (introdotto nel decreto legislativo n. 59 del 2017 dall'Allegato 3 al provvedimento in esame).
Tale Allegato, volto a disciplinare la fase transitoria, stabilisce quanto segue.
Quanto ai vincoli:
- il riconoscimento dell'incentivo salariale, nel limite delle risorse assegnate, è stabilito dal comitato per la valutazione dei docenti nella composizione che effettua la valutazione finale ai sensi dell’articolo 16-ter, comma 4 (cioè integrato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico di un altro istituto scolastico);
- il medesimo comitato determina i criteri, tra i quali l'innovatività delle metodologie e dei linguaggi didattici, la qualità e l’efficacia della progettazione didattica, la capacità di inclusione. La norma richiede che l'incentivo salariale sia attribuito in modo selettivo e precisa che esso è riconosciuto a coloro che ne abbiano fatto richiesta, in funzione di una graduazione degli esiti della valutazione finale. Nel corso dell'esame in prima lettura:
i) è stata espunta la previsione che circoscriveva a non più del 40 per cento dei docenti l'incentivo salariale;
ii) è stato stabilito che in via di prima applicazione l’incentivo salariale è pari al conseguimento dello scatto salariale di anzianità del docente incentivato;
- il comitato può prevedere che per la valutazione si svolga un colloquio;
- si dispone che, in ogni caso, sia corrisposto comunque un compenso in misura forfetaria per l’orario aggiuntivo svolto dal docente in formazione, funzionale all'ampliamento dell'offerta formativa;
- si stabilisce che il Fondo per l’incentivo alla formazione (di cui all’articolo 16-ter, comma 5, v. supra) sia ripartito, con cadenza annuale, tra le istituzioni scolastiche statali, con decreto del Ministero dell’istruzione, adottato di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze;
- a conferma della volontà di attribuire un carattere selettivo all’incentivazione retributiva, si dispone che quest'ultima non possa essere attribuita secondo criteri di rotazione tra il personale interessato. Si precisa che la violazione di tale vincolo determina responsabilità dirigenziale.
Quanto ai contenuti dei percorsi formativi incentivati, che essi constano delle seguenti attività:
a) aggiornamento delle competenze negli ambiti della pedagogia e delle metodologie e tecnologie didattiche.
In proposito si precisa che tale attività deve porsi come prosecuzione rispetto alle competenze e alle conoscenze acquisite nel corso di formazione iniziale universitaria;
b) contributo al miglioramento dell’offerta formativa della istituzione scolastica presso cui il docente presta servizio.
In proposito si richiamano le modalità delineate all’articolo 16-ter, comma 1, ai sensi del quale è introdotta una formazione obbligatoria, nell’ambito dell’orario di lavoro, che si incentra sulle competenze digitali e sull’uso critico e responsabile degli strumenti digitali;
c) acquisizione, secondo la scelta del docente, di determinati contenuti specifici, che a seconda della complessità possono avere un’estensione pluriennale.
Nello specifico, si tratta dei seguenti contenuti: approfondimento dei contenuti specifici della disciplina di insegnamento; strumenti e tecniche di progettazione-partecipazione a bandi nazionali ed europei; governance della scuola: teoria e pratica; leadership educativa; staff e figure di sistema: formazione tecnico metodologica, socio-relazionale, strategica; l’inclusione scolastica nella classe con alunni disabili; continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo; potenziamento delle competenze in ordine alla valutazione degli alunni; profili applicativi del sistema nazionale di valutazione delle istituzioni scolastiche; tecniche della didattica digitale.
Sempre nell'Allegato B si precisa infine che le attività di cui alle lettere a), b) e c) sono svolte flessibilmente nelle ore aggiuntive. Nell’ambito del monte ore annuale complessivo di formazione incentivata, sono previste 15 ore per la scuola dell’infanzia e primaria e 30 ore per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per percorsi formativi dedicati allo sviluppo della professionalità del docente. Le restanti ore sono dedicate ad attività di tutoraggio, accompagnamento, guida allo sviluppo delle potenzialità degli studenti nel raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e di sperimentazione di nuove modalità didattiche.
Il comma 9 dell'articolo 16-ter provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, relativi all'erogazione della formazione[194], quantificati in: i) complessivi 17.256.575 euro per la formazione dei docenti delle scuole dell'infanzia e primaria, per gli anni 2023 e 2024; ii) complessivi 41.218.788 euro per la formazione dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, per gli anni 2023 e 2024; iii) complessivi 87.713.044 euro per gli anni 2025 e 2026; 43.856.522 euro per l'anno 2027; 43.856.522 euro annui a decorrere dall'anno 2028 per la formazione dei docenti delle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione.
Come si precisa nella Relazione tecnica, la stima della spesa della formazione è stata determinata, per la scuola dell'infanzia e primaria, considerando che ogni docente svolga 15 ore di formazione l’anno in corsi (il cui costo è pari a 2.541 euro) a cui possano partecipare fino a 25 docenti, con una spesa procapite pari a 101,64 euro.
Quanto alla formazione nella scuola secondaria di I e II grado, la stima è determinata considerando che ogni docente svolga 30 ore di formazione l’anno e che ad ogni corso (il cui costo è pari a 5.082 euro) possono partecipare al massimo 25 docenti, con una spesa per docente pari a 203.28 euro.
Ai predetti oneri si provvede: i) quanto a complessivi euro 17.256.575 per gli anni 2023 e 2024, a valere sulle risorse di cui alla Missione 4 - Componente 1 - Riforma 2.2 del PNRR; ii) quanto a complessivi euro 41.218.788 per gli anni 2023 e 2024 e a complessivi euro 87.713.044 per gli anni 2025 e 2026, a valere sulle risorse di cui al Programma operativo complementare POC «Per la Scuola» 2014-2020; iii) quanto a euro 40.000.000 per l'anno 2027 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107[195], e quanto a euro 3.856.522 per il medesimo anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440[196]; iv) quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (cfr. supra);
Articolo 45
(Valorizzazione del personale docente)
L’articolo 45 introduce disposizioni tese a valorizzare il personale docente.
In questa prospettiva, l’articolo in commento opera in una duplice direzione:
i) innanzitutto, con il comma 1, lett. a), si modifica l’art. 1, comma 593, della L. 205/2017, aggiungendo un nuovo criterio e indirizzo cui la contrattazione (anche mediante eventuali integrazioni al CCNL) deve attenersi nell’impiegare le risorse iscritte nella specifica sezione del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (FOM), appositamente dedicata a valorizzare la professionalità dei docenti delle istituzioni scolastiche statali, istituita dall’art. 1, comma 592, della medesima L. 205/2017. Tale criterio e indirizzo è, per l’appunto, la valorizzazione del personale docente che garantisca l’interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica.
Nel corso dell'esame in prima lettura è stato introdotto l'ulteriore criterio di valorizzazione del personale docente che presta servizio in zone caratterizzate da rischio spopolamento e valori degli indici di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica individuati con il decreto di cui all'art. 1, comma 345, della legge n. 234 del 2021[197].
Il FOM è attualmente disciplinato dall’art. 40 del CCNL relativo al comparto Istruzione e ricerca, sottoscritto il 19 aprile 2018. Si tratta di un fondo unico entro cui confluiscono una serie di risorse, previste sia dalla legge che dai contratti collettivi.
L’art. 1, comma 592, della L. 205/2017 ha istituito all’interno dello stesso, come anticipato, una sezione destinata a valorizzare la professionalità dei docenti delle istituzioni scolastiche statali, con uno stanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2018, di 20 milioni di euro per l'anno 2019, di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
Il comma 593 dell’art. 1, novellato dalla disposizione in commento, fissa già due criteri e indirizzi per la contrattazione: a) valorizzazione dell'impegno in attività di formazione, ricerca e sperimentazione didattica; b) valorizzazione del contributo alla diffusione nelle istituzioni scolastiche di modelli per una didattica per lo sviluppo delle competenze.
Si ricorda, peraltro, che un intervento simile a quello qui descritto, ma con una localizzazione territoriale più circoscritta, è stato già operato dal legislatore con la legge di bilancio 2022 (art. 1, comma 770, della legge n. 234/2021), la quale, al fine di garantire la continuità didattica nelle istituzioni scolastiche statali situate nelle piccole isole, ha istituito un'apposita sezione nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, con uno stanziamento nel limite di spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. La stessa disposizione ha previsto che, con decreto del Ministero dell'istruzione, da emanare entro il 30 aprile di ciascun anno, le risorse in parola sono ripartite tra le istituzioni scolastiche che hanno plessi nelle piccole isole, in proporzione al numero degli studenti che risultano iscritti in detti plessi al momento dell'emanazione del decreto, ai fini dell'attribuzione dell'indennità di sede disagiata. Con il medesimo decreto sono altresì definiti i criteri per l'attribuzione dell'indennità di sede disagiata a ciascun docente assunto a tempo determinato o indeterminato e assegnato a un plesso sito in una piccola isola.
ii) in secondo luogo, con il comma 1, lett. b), al fine di assicurare la pronta attuazione della disciplina, si prevede che in sede di prima applicazione e nelle more dell’aggiornamento contrattuale alle nuove finalità sia destinata una quota pari al 10 per cento dello stanziamento annuale previsto per l’apposita sezione del FOM di cui all’art. 1, comma 592, della L. 205/2017. Entro il 30 giugno 2022, con decreto del Ministro dell’Istruzione, sono stabiliti i criteri per l’attribuzione delle suddette risorse, che tengono conto almeno degli anni di permanenza del docente nella stessa istituzione scolastica e della residenza o domicilio abituale distinti da quello dell’istituzione scolastica.
iii) le disposizioni del comma 1-bis, inserito nel corso dell'esame presso il Senato, (mediante novella all’articolo 1 della legge n. 107 del 2015) sono finalizzate a consentire - dall’anno scolastico 2022/2023 - alle istituzioni scolastiche affidate in reggenza, con priorità per quelle caratterizzate dal maggior numero di classi, individuate su base regionale secondo parametri, criteri e modalità stabiliti da apposito decreto interministeriale (cfr. infra), di avvalersi dell’istituto dell’esonero o del semi esonero dall’insegnamento per attività di collaborazione nello svolgimento di funzioni amministrative e organizzative, nel limite massimo di un docente nel caso di esonero e di due docenti nel caso di semi esonero.
I dirigenti delle istituzioni scolastiche esercitano la suddetta facoltà, mediante richiesta all'Ufficio scolastico regionale competente, nell'ambito dei docenti che coadiuvano i dirigenti medesimi in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica (ai sensi dell'art. 1, comma 83, della legge n. 107 del 2015[198] e dell'art. 25, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001[199]).
Ai fini dell'attuazione della disposizione in esame, è autorizzata la spesa nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 12,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, a valere sulle risorse iscritte nel FOM (cfr. supra).
Tale limite di spesa è vincolante ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di definizione dei suddetti parametri, criteri e modalità, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame.
Articolo 46
(Perfezionamento della semplificazione della procedura di reclutamento degli insegnanti)
L’articolo 46 modifica le disposizioni sulla semplificazione delle procedure concorsuali per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado (scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno) introdotte dal D.L. 73/2021 (cosiddetto Sostegni-bis). Nel corso dell'esame in prima lettura sono state apportate modifiche, la principale delle quali è diretta a prevedere che la prova scritta sia articolata in quesiti con risposta aperta, in luogo di una prova strutturata consentita sino al 31 dicembre 2024 dal decreto-legge.
L'intervento normativo si articola attraverso una serie di novelle, apportate dall’unico comma dell’articolo in commento all’art. 59 del suddetto D.L. 73/2021, recante “Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente”[200].
La relazione illustrativa rileva che la disposizione introduce modifiche relativamente alle modalità semplificate necessarie ad assicurare la cadenza annuale dei concorsi ordinari per il personale docente, di cui al comma 10 dell’art. 59 del D.L 73/2021.
La disciplina posta dal comma 10 dell’art. 59 prevede che le prove dei concorsi si svolgano secondo modalità semplificate rispetto alla legislazione vigente, e, inoltre, con frequenza annuale, anziché biennale come avveniva precedentemente. Nello specifico, le semplificazioni sono: alla lettera a), la prova sostitutiva della prova scritta; alla lettera b), la prova orale; alla lettera c), la valutazione dei titoli; alla lettera d) la formazione delle graduatorie. Per un approfondimento sul suddetto art. 59 del D.L. 73/2021, nel suo testo previgente, si rimanda all’apposita scheda del dossier dei Servizi studi di Camera e Senato).
A) La prima novella in esame, che interviene sul citato comma 10, lettera a), primo periodo, dell’art. 59 - in relazione alle prove dei concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno banditi con frequenza annuale – nel testo risultante a seguito dell'approvazione in prima lettura, prevede, nelle more dell'adozione delle linee guida di cui al comma 10.1, secondo periodo (cfr. infra), una prova scritta con più quesiti a risposta aperta per i concorsi che saranno banditi a partire dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, volta all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sulle metodologie e le tecniche della didattica generale e disciplinare, sull'informatica e sulla lingua inglese.
Tenuto conto dell'esigenza di assicurare celerità all'espletamento delle prove concorsuali e al fine di contenere il numero di candidati che sostengono la predetta prova scritta, a seguito di modifica intervenuta in prima lettura, è stata contestualmente prevista la possibilità che sia introdotta una prova preselettiva. A tal fine, entro trenta giorni dalla indizione di ciascuna procedura concorsuale che sarà bandita ai sensi del comma in esame, fino al 31 dicembre 2024, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, l'accesso a ciascuna prova concorsuale potrà essere riservato a coloro che superino una prova preselettiva;
B) La seconda novella, che interviene sul comma 10, lettera b), del medesimo art. 59, integra la previsione, finora vigente, di una prova orale senza ulteriori specificazioni, con la precisazione che, in questa prova, "si accertano, oltre alle conoscenze disciplinari, le competenze didattiche", nonché - secondo la formulazione risultante a seguito dell'esame in prima lettura - "l’abilità nell’insegnamento anche attraverso un test specifico".
C) La terza novella inserisce, dopo la lettera d) dello stesso art. 59, comma 10, la lettera d-bis).
Si ricorda, preliminarmente, che la lettera c) dell’art. 59, comma 10, prevede, come terza delle modalità semplificate di svolgimento dei citati concorsi – la quale concorre con le altre previste alle lettere a), b) e d) dello stesso articolo – la “valutazione dei titoli”. Segue, quindi, la lettera d) del medesimo comma 10, che prevede la “formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) b) e c) (cioè sulla base della prova sostitutiva della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli), nel limite dei posti messi a concorso”.
Ora, la terza novella in commento aggiunge, alle citate prime 4 modalità (semplificate) di svolgimento dei concorsi, una quinta - contraddistinta dalla lettera d-bis), del comma 10 dell’art. 59 - che prevede la formazione della graduatoria dei soggetti, che devono ancora conseguire l’abilitazione all’insegnamento specifica sulla classe di concorso, sulla base delle valutazioni di cui alle citate lettere a) b) e c), in applicazione del (modificato) comma 4 dell’art. 5 e del (nuovo) art. 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
Si ricorda che il citato art. 5 del decreto legislativo n. 59 del 2017 regola i requisiti di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per i posti comuni e per quelli di sostegno. In particolare, il comma 4 del predetto art. 5, così come sostituito art. 44, comma 1, lettera e) del presente provvedimento - alla cui scheda di lettura si rinvia - prevede che la partecipazione al concorso è in ogni caso consentita a coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge n. 124 del 1999. Si rileva, al riguardo - come segnalato in sede di commento all'articolo 43 del presente decreto (si veda in proposito la relativa scheda di lettura) - che parrebbe prospettarsi un tema di coordinamento fra il comma 4 dell'articolo 5 del d.lgs. n.59 del 2017, così come novellato, e l'articolo 59, comma 10-bis, del DL n.73/2021 - peraltro richiamato esplicitamente dal comma 1, lettera e), del presente articolo 47 (v.infra) - che pone una riserva in favore dei docenti che hanno maturato i richiamati tre anni di servizio nei dieci (e non cinque) anni precedenti. Si valuti l'opportunità di un approfondimento al riguardo.
Per quanto concerne, poi, il nuovo art. 18-bis del medesimo decreto legislativo n. 59 del 2017, introdotto dall’art. 44, comma 1, lettera i) del presente provvedimento - alla cui scheda di lettura si rinvia - esso è relativo alle norme transitorie per l’accesso al concorso e per l’immissione in ruolo in relazione al concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico.
D) La quarta novella in commento aggiunge, dopo il comma 10 dell’art. 59 del D.L. 73/2021 il comma 10.1.
Nello specifico, il nuovo comma 10.1 prevede che la redazione dei quesiti della prova scritta di cui al precedente comma 10, anche a titolo oneroso, è assegnata ad una o più università. È altresì istituita con decreto del Ministero dell’istruzione, da emanarsi entro il 10 giugno 2022, una commissione di elevata qualificazione scientifica e professionale che, anche sulla base delle evidenze desunte dalla prima applicazione della riforma delle procedure di reclutamento di cui al medesimo articolo 59 (modificato dal provvedimento in esame), propone al Ministero dell’istruzione l’adozione di linee guida sulla metodologia di redazione dei quesiti, affinché questi consentano di accertare le concrete competenze tecniche e metodologiche necessarie all’insegnamento, oltre che ad una solida preparazione disciplinare dei candidati. Ai componenti della Commissione – chiosa il comma 10.1 – non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
E) La quinta novella aggiunge, dopo il comma 10-bis, il comma 10-ter dell’art. 59 del d.l. 73 del 2021.
Si ricorda, preliminarmente, che il comma 10-bis dell’art. 59 del decreto-legge n. 73 del 2021 prevede che i bandi dei concorsi di cui al precedente comma 10, emanati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 106 del 2021 (avvenuta il 25 luglio 2021), prevedono una riserva di posti, pari al 30 per cento per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge n. 124 del 1999 (che prevede che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'a.s. 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale). La predetta riserva vale in un'unica regione e per le classi di concorso o tipologie di posto per le quali il candidato abbia maturato un servizio di almeno un anno scolastico. Nel calcolo della percentuale dei posti riservati si procede con arrotondamento per difetto. La riserva si applica solo nel caso in cui il numero dei posti messi a bando, per ciascuna regione, classe di concorso o tipologia di posto, sia pari o superiore a quattro.
Nello specifico, il nuovo comma 10-ter dell’art. 59 prevede che, ferma restando la riserva di posti di cui al precedente comma 10-bis, i vincitori del concorso inclusi nella graduatoria di cui al comma 10, lettera d) – ossia nella graduatoria formata sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 10, nel limite dei posti messi a concorso - sono immessi in ruolo con precedenza rispetto ai vincitori inclusi nella graduatoria di cui al comma 10, lettera d-bis) – i quali, come detto, sono i soggetti che devono ancora conseguire l’abilitazione all’insegnamento specifica sulla classe di concorso, in relazione alla scuola secondaria - che sono immessi in servizio ove, nel limite delle assunzioni annuali autorizzate, residuano posti vacanti e disponibili.
F) La sesta novella sopprime il comma 12 dell’art. 59 del d.l. 73 del 2021.
Si ricorda che il suddetto comma 12 dell’art. 59 - soppresso dalla disposizione in commento - prevede che, con decreto del Ministro dell'istruzione da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 73 del 2021 (avvenuta il 26 maggio 2021), senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, in coerenza con le riforme del Piano nazionale di ripresa e resilienza, siano disciplinati, nell'ambito del periodo di formazione e di prova di cui all'art. 1, comma 115, della legge n. 107 del 2015 , le attività formative, le procedure e i criteri di verifica degli standard professionali, le modalità di verifica in itinere e finale incluse l'osservazione sul campo, la struttura del bilancio delle competenze e del portfolio professionale. Il predetto decreto ministeriale non risulta essere stato adottato.
Si ricorda, altresì, in proposito, che il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) prevede, specificamente, la Riforma del sistema di reclutamento dei docenti (M4C1-R.2.1-3,10,14) (a titolarità del Ministero dell’istruzione) - al quale dà attuazione l'articolo 43 del presente decreto (alla cui scheda di lettura si rinvia) - la quale prevede, quale primo traguardo da raggiungere, entro giugno 2022, l’entrata in vigore della riforma della carriera degli insegnanti, che mira a istituire un nuovo modello di reclutamento dei docenti, collegato a un ripensamento della loro formazione iniziale e lungo tutto l'arco della carriera, al fine di migliorare la qualità del sistema educativo italiano. È, poi, previsto un successivo traguardo, da raggiungere entro la fine del 2023, che prevede l’entrata in vigore delle disposizioni per l’efficace attuazione e applicazione di tutte le misure relative alla riforma, ove necessario. È disposto, infine, l’obiettivo, da raggiungere entro la fine del 2024, che prevede almeno 70.000 insegnanti reclutati con il nuovo sistema di reclutamento.
G) La settima e ultima novella all’art. 59 del d.l. 73 del 2021, prevede l’aggiunta di un nuovo comma 21-bis a tale articolo.
Il nuovo comma 21-bis dell’art. 59 dispone che, con riferimento ai soggetti di cui al (nuovo) art. 18-bis del decreto n. 59 del 2017 (introdotto dall’art. 44 del presente provvedimento e recante norme transitorie – valide sino al 31 dicembre 2024 - per l’accesso al concorso e per l’immissione in ruolo, per i posti comuni di docente di scuola secondaria e per i posti di insegnante tecnico pratico, in relazione a coloro che abbiano conseguito almeno 30 crediti formativi universitari o accademici del percorso universitario e accademico di formazione iniziale), la citata disposizione di cui al comma 10, lettera d-bis) del medesimo art. 59 - che prevede la formazione della graduatoria dei soggetti che devono ancora conseguire l’abilitazione all’insegnamento specifica sulla classe di concorso – cessi di avere efficacia dal 1° gennaio 2025.
Articolo 47
(Misure per l’attuazione del PNRR di titolarità del Ministero dell’istruzione)
L’articolo 47 introduce una serie di disposizioni volte ad assicurare l’effettiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR di titolarità del Ministero dell’istruzione. Si tratta, in particolare: 1) della costituzione del Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR (comma 1); 2) dell’estensione dei casi in cui è possibile procedere ad acquisti e affidamenti di contratti in deroga alla normativa vigente (comma 2); 3) di modifiche al concorso di progettazione previsto per la realizzazione della Missione 2, Componente 3, Investimento 1.1. ("Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica"); 4) del vincolo di un catalogo di risorse, già impiegate per i progetti PNRR in essere, alla realizzazione degli stessi per il periodo 2022-2026 (comma 4).
Più in dettaglio, il comma 1 istituisce il Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR, con il compito di assicurare un costante accompagnamento alle istituzioni scolastiche per l’attuazione degli investimenti del Piano legati alla digitalizzazione delle scuole. Tale compito è assolto insieme alle équipe formative territoriali, già esistenti, e sotto il coordinamento funzionale dell’Unità di missione del PNRR del Ministero dell’istruzione.
Si ricorda che le équipe formative territoriali sono state costituite ai sensi dell’art. 1, comma 725, della L. 145/2018. La disposizione in parola – come novellata dall’art. 1, comma 970, della L. 178/2020 – prevede che al fine di promuovere misure e progetti di innovazione didattica e digitale nelle scuole, negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 sono individuate dal Ministero dell'istruzione le équipe formative territoriali costituite da un numero di docenti pari a 20 da porre in posizione di comando presso gli uffici scolastici regionali e presso l'amministrazione centrale, da destinare esclusivamente ad azioni di supporto al Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD), e un numero massimo di ulteriori 200 docenti da porre in semi esonero dall'esercizio delle attività didattiche per il 50 per cento dell'orario di servizio, per garantire la diffusione di azioni legate al PNSD, nonché per promuovere azioni di formazione del personale docente e di potenziamento delle competenze degli studenti sulle metodologie didattiche innovative. Le azioni contemplate nel PNSD hanno una ampia convergenza con le misure di digitalizzazione previste dal PNRR.
Ai fini della costituzione del Gruppo, per ciascuno degli anni scolastici compresi fra l’a.s. 2022/2023 l’a.s. 2025/2026 l’Unità di missione per il PNRR del Ministero dell’istruzione individua - sulla base delle modifiche intervenute nel corso dell'esame in prima lettura - un numero di docenti e assistenti amministrativi pari a 100 (in luogo degli originari 85) e un numero fino a un massimo di 5 (in luogo degli originari 3) dirigenti scolastici da porre in posizione di comando presso l’Amministrazione centrale e presso gli Uffici scolastici regionali.
Il testo risultante a seguito dell'approvazione in prima lettura prevede altresì che, per le suddette finalità e allo scopo di garantire l'attuazione delle riforme legate al PNRR, relative al sistema nazionale di istruzione e formazione, il Ministero dell'istruzione, fino al 31 dicembre 2026, si avvalga - ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001[201] - a supporto dell'ufficio di gabinetto, di un contingente di esperti, in numero massimo di 6, in possesso di specifica ed elevata competenza nelle materie inerenti al sistema nazionale di istruzione e formazione, anche con riferimento alla legislazione in materia di istruzione. Ai predetti esperti spetta un compenso fino a un importo massimo di 70.000 euro lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa complessivo non superiore a 420.000 euro annui.
Al comma 5, a seguito delle modifiche intervenute nel corso dell'esame presso il Senato, la quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 risulta pari a euro 1.256.896 per l'anno 2022, euro 3.142.240 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 ed euro 1.885.344 per l'anno 2026, e si dispone che alla relativa copertura si provveda mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Il comma 1-bis, inserito nel corso dell'esame presso il Senato, aggiunge il criterio dello spopolamento per l’istituzione di classi in deroga alle dimensioni previste dal regolamento di cui al DPR 20 marzo 2009, n. 81, e differisce al 15 luglio 2022 il termine finale per l’adozione, in sede di prima attuazione, del decreto di individuazione delle scuole che possono istituire classi in deroga. Tali interventi normativi sono effettuati mediante novella all'art. 1, commi 344 e 345, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio per il 2022).
Tali misure sono finalizzate ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi fissati nel PNRR per il sistema nazionale di istruzione, con particolare riferimento alla Riforma 1.3, relativa alla riorganizzazione del sistema scolastico, nell'ambito della Missione 4, Componente 1 ("Miglioramento qualitativo e ampliamento quantitativo dei servizi di istruzione e formazione").
In particolare, la Riforma 1.3 consente di ripensare all'organizzazione del sistema scolastico con l'obiettivo di fornire soluzioni concrete a due tematiche: la riduzione del numero degli alunni per classe e il dimensionamento della rete scolastica. In tale ottica si pone il superamento dell'identità tra classe demografica e aula, anche al fine di rivedere il modello di scuola. Ciò consentirà di affrontare situazioni complesse sotto numerosi profili, ad esempio le problematiche scolastiche nelle aree di montagna, nelle aree interne e nelle scuole di vallata.
Il richiamato art. 1, comma 344, autorizza il Ministero dell'istruzione a istituire classi in deroga alle dimensioni previste dal regolamento di cui al DPR 20 marzo 2009, n. 81. Il secondo periodo - oggetto di novella - dispone che la predetta deroga opera nelle scuole caratterizzate da valori degli indici di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica - nonché (per effetto della disposizione in esame) di spopolamento - individuati con il decreto di cui al comma 345 e nel limite delle risorse strumentali e finanziarie e della dotazione organica di personale scolastico disponibili a legislazione vigente.
Il comma 345 prevede che con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - da adottare entro il mese di febbraio precedente all'anno scolastico di riferimento e, in sede di prima attuazione, entro il mese di marzo 2022 (termine che la disposizione in esame differisce al 15 luglio 2022) - siano definiti gli indicatori di status sociale, economico e culturale, di dispersione scolastica, nonché (per intervento della disposizione in esame) di spopolamento, da utilizzare per individuare le scuole che possono istituire classi in deroga alle dimensioni previste dal regolamento di cui al DPR 20 marzo 2009, n. 81. Il medesimo decreto definisce altresì le soglie degli indicatori al di sotto o al di sopra delle quali opera la deroga, i parametri da utilizzare per la costituzione delle classi beneficiarie della deroga, nonché la quota massima dell'organico del personale docente da destinare a tali classi, con conseguente individuazione del numero delle classi.
Il comma 2 amplia i casi in cui è possibile fare ricorso alle procedure di acquisto e di affidamento dei contratti, derogatorie rispetto alla normativa vigente, previste dall’art. 55, comma 1, lett. b), del D.L. 77/2021.
L’art. 55 del D.L. 77/2021 ha introdotto alcune misure di semplificazione volte ad accelerare l'esecuzione degli interventi in materia di istruzione ricompresi nel PNRR. Nello specifico, il comma 1, lett. b), prevede due tipologie di semplificazioni: 1) le istituzioni scolastiche, qualora non possano far ricorso agli strumenti di cui all'art. 1, commi 449 e 450, della L. 296/2006 – cioè, rispettivamente, le convenzioni-quadro e il mercato elettronico della pubblica amministrazione – possono procedere anche in deroga alla citata normativa; 2) i dirigenti scolastici sono abilitati a operare anche in deroga alla disciplina di cui all’art. 45, comma 2, lettera a), del Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 agosto 2018, n. 129, che, in via ordinaria, limita l'esercizio delle loro competenze nel caso di superamento della soglia di 10.000 euro, affidando al Consiglio di istituto il compito di determinare criteri e limiti.
Nel testo anteriore alla novella qui in commento, l’art. 55, comma 1, lett. b), limitava l’utilizzabilità di queste previsioni derogatorie agli interventi volti al “contrasto della dispersione scolastica e alla formazione del personale scolastico da realizzare nell’ambito del PNRR”. L’intervento in esame, invece, amplia in modo significativo tale perimetro, estendendolo “agli investimenti ricompresi nell’ambito del PNRR e alle azioni ricomprese nell’ambito delle programmazioni operative nazionali e complementari a valere sui fondi strutturali europei per l’istruzione”.
Il comma 3 apporta alcune modifiche all’art. 24 del D.L. 152 del 2021 che ha previsto il ricorso alla figura del concorso di progettazione (prevista dal Codice dei contratti pubblici, Titolo VI, Capo IV), con alcune peculiari deroghe, al fine di attuare le azioni del PNRR relative alla costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico e strutturale, altamente sostenibili e con il massimo dell'efficienza energetica, inclusive e in grado di garantire una didattica basata su metodologie innovative e una piena fruibilità degli ambienti didattici. Si tratta della Missione 2, Componente 3, Investimento 1.1. ("Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica") con una spesa totale di 800 milioni di euro.
Nel rinviare al relativo dossier per la disamina della disciplina posta dall’art. 24, la disposizione qui in commento apporta, in ordine, modifiche all’impianto vigente:
1) la possibilità per gli enti locali di procedere autonomamente allo sviluppo della progettazione, già prevista ove l’intera procedura non si concluda entro centosessanta giorni dalla pubblicazione del bando di concorso, è estesa anche ai casi di assenza di proposte progettuali pervenute per il concorso o di loro inidoneità;
2) si innalza da 2.340.000,00 a 2.640.000,00 lo stanziamento complessivo per il compenso destinato alle Commissioni giudicatrici dei progetti; tale incremento – come evidenziato dalla relazione tecnica – è direttamente correlato all’aumento dei progetti da valutare di cui al punto successivo;
3) si introduce la possibilità di autorizzare un numero più ampio di progetti relativi all’investimento 1.1. della Missione 2, Componente 3, anche utilizzando risorse nazionali disponibili a legislazione vigente nel bilancio del Ministero dell’istruzione. Come spiegato nella relazione illustrativa, “in questo modo, è possibile garantire il raggiungimento del target europeo anche in presenza di possibile mancata attuazione di alcuni interventi”;
4) si dispone – come evidenziato dalla relazione tecnica – un incremento di euro 1.625.000,00 per i premi ai progettisti del secondo grado del concorso di progettazione, anche qui alla luce dell’aumento dei progetti autorizzabili di cui al punto precedente;
5) rispetto al testo originario, a seguito delle modifiche intervenute in prima lettura, si è disposto di incrementare da 62.824.159,15 euro a 82.824.159,15 euro l'importo da trasferire dal Programma operativo complementare «Per la scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento» 2014-2020 del Ministero dell'istruzione al Programma operativo complementare «Governance e Capacità istituzionale» 2014-2020 dell'Agenzia per la coesione territoriale, per l'attuazione di misure di supporto tecnico-amministrativo alle istituzioni scolastiche, e agli enti locali, per gli interventi di edilizia scolastica, individuati dal Ministero dell'istruzione in accordo con l'Agenzia per la coesione territoriale.
Resta fermo che il concorso di progettazione e i successivi livelli di progettazione sono affidati nei limiti delle risorse disponibili nei quadri economici di progetto indicati dagli enti locali in sede di candidatura delle aree.
Si segnala, a margine, che lo scorso 2 maggio sono state diramate dal Ministero dell’Istruzione le Linee guida orientative per gli ambienti di apprendimento e per la didattica che saranno alla base del concorso di progettazione delle nuove scuole.
Il comma 4, per il periodo 2022-2026, vincola una serie di risorse, già impiegate per finanziarie i progetti in essere del PNRR di titolarità del Ministero dell’Istruzione, alla realizzazione degli stessi: ciò al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi, target e milestone del Piano.
Si tratta, in particolare, delle risorse di cui all’articolo 1, comma 62, della L. 107/2015; all’articolo 1, comma 140, della L. 232/2016; all’articolo 1, comma 1072, della L. 205/2017; all’articolo 1, comma 95, della L. 145/2018; all’articolo 1, commi 14, 59, 63 e 64, della L. 160/2019; agli articoli 32, comma 7-bis, e 48, comma 1, del D.L. 104/2020.
Nella relazione tecnica si legge, poi, che “le medesime risorse nazionali e le eventuali economie possono essere altresì utilizzate per assicurare il raggiungimento dei target PNRR, anche attraverso il finanziamento di interventi in overbooking che dovessero rendersi necessari per gli obiettivi PNRR, sempre nei limiti delle risorse disponibili in bilancio”.
A seguito delle modifiche intervenute nel corso dell'esame presso il Senato, sono stati inseriti nell'articolo in esame i commi da 6 a 10 a che recano varie disposizioni in materia scolastica.
Il comma 6 reca misure relative all'incarico di presidente dell’INDIRE (Istituto nazionale documentazione innovazione e ricerca educativa) da applicare nelle more dell’adeguamento dello statuto dell'Istituto medesimo
Nello specifico, per l'intera durata dell'incarico:
§ se l'incarico è svolto a tempo pieno, il presidente - qualora dirigente scolastico, dipendente statale o docente universitario - è collocato nelle posizioni di fuori ruolo, di aspettativa o di comando, secondo i rispettivi ordinamenti. In tale ipotesi, al presidente compete un trattamento economico con le modalità previste con decreto del Ministro dell’istruzione, adottato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell’economia e delle finanze, con oneri a carico del bilancio dell’INDIRE;
§ se l'incarico non è a tempo pieno, il presidente - qualora dirigente scolastico, dipendente statale o docente universitario - lo svolge conformemente ai rispettivi ordinamenti di appartenenza, senza essere collocato in una delle predette posizioni (fuori ruolo, aspettativa o comando). In tale ipotesi, il presidente conserva il trattamento economico in godimento, con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza, incrementato dell'indennità di carica stabilita con decreto del Ministro dell’istruzione, adottato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell’economia e delle finanze, con oneri a carico del bilancio dell’INDIRE.
Il comma 7 (mediante novella all'art. 1, comma 978, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per l'anno 2021) dispone che le istituzioni scolastiche che hanno un numero di alunni uguale o superiore a 500 unità, ridotto fino a 300 unità per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, sono disponibili per le operazioni di mobilità regionali e interregionali e per il conferimento di ulteriori incarichi sia per i dirigenti scolastici sia per i direttori dei servizi generali e amministrativi.
Il comma dispone altresì che resti fermo quanto disposto dall'articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, in materia di mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici.
Dispone, inoltre, con riferimento ai posti di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA), che non devono derivare situazioni di esubero di personale.
Il richiamato art. 19-quater prevede che, in deroga temporanea al limite fissato in sede contrattuale per la mobilità interregionale dei dirigenti scolastici, sia reso disponibile il 60 per cento dei posti vacanti, annualmente, in ciascuna regione per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.
Per la suddetta mobilità, oltre all'assenso dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza, è necessario quello dell'Ufficio scolastico della regione richiesta. E' previsto che dall'attuazione dell'articolo non derivino situazioni di esubero di personale, anche per gli anni scolastici successivi all'anno scolastico 2024/2025.
Il comma 8 apporta modificazioni all'art. 1-bis del decreto-legge n. 126 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159 del 2019, in materia di reclutamento del personale docente di religione cattolica.
In particolare, si prevede che:
§ il concorso che (ai sensi del comma 1 dell'art. 1-bis) il Ministro dell'istruzione è autorizzato a bandire, entro l'anno 2022, previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, sia destinato a coprire il 50 per cento dei posti per l'insegnamento della religione cattolica - anziché la totalità dei posti - che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2021/2022 al 2023/2024:
§ (mediante sostituzione del comma 2 dell'art. 1-bis) il Ministero dell'istruzione sia autorizzato a bandire, contestualmente al predetto concorso, una procedura straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica che siano in possesso del titolo previsto dai punti 4.2.[202] e 4.3[203] del DPR n. 175 del 2012, dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio e che abbiano svolto almeno 36 mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali.
Alla suddetta procedura straordinaria è assegnato il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili per il triennio 2022/2023-2024/2025 e per gli anni successivi sino a totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito.
Restano ferme le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Il comma, infine, affida a un decreto del Ministro dell'istruzione la definizione del contenuto del bando, dei termini di presentazione delle istanze, delle modalità di svolgimento della prova orale didattico-metodologica, di valutazione della stessa e dei titoli ai fini della predisposizione delle graduatorie di merito ripartite per ambiti diocesani, nonché della composizione della commissione di valutazione. Il medesimo decreto prevede, altresì, un contributo per l’intera copertura degli oneri delle procedure a carico dei partecipanti.
I contributi di partecipazione, versati all'entrata del bilancio dello Stato, sono tempestivamente riassegnati sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione ai fini della copertura integrale delle spese della procedura concorsuale.
Il comma 9 dispone la proroga, dal 31 agosto 2022 al 31 agosto 2023, della componente elettiva del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI).
Si ricorda che il decreto legislativo n. 233 del 1999, di riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, ha previsto il CSPI quale organo collegiale di livello centrale con funzioni di proposta e consultive in materia di istruzione.
Il Consiglio è formato da 36 componenti, dei quali: 15 sono eletti dalla componente elettiva che rappresenta il personale delle scuole statali nei consigli scolastici locali; è garantita la rappresentanza di almeno una unità di personale per ciascun grado di istruzione; 15 sono nominati dal Ministro tra esponenti significativi del mondo della cultura, dell'arte, della scuola, dell'università, del lavoro, delle professioni e dell'industria, dell'associazionismo professionale, che assicurino il più ampio pluralismo culturale; di questi, tre sono esperti designati dalla Conferenza unificata Stato-regioni città e autonomie locali e tre sono esperti designati dal CNEL; 3 sono eletti rispettivamente uno dalle scuole di lingua tedesca, uno dalle scuole di lingua slovena ed uno dalle scuole della Valle d'Aosta; 3 sono nominati dal Ministro in rappresentanza delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute e delle scuole dipendenti dagli enti locali, tra quelli designati dalle rispettive associazioni.
E' inoltre integrato da un rappresentante della provincia di Bolzano. La durata in carica del CSPI è di 5 anni.
La prima proroga - al 31 agosto 2021 - della componente elettiva del CSPI è stata disposta dall'art. 3, comma 2-ter, del decreto-legge n. 22 del 2020 con riferimento alla scadenza naturale dell'organo che sarebbe intervenuta il 31 dicembre 2020 (il CSPI è infatti stato costituito con DM n. 980 del 31 dicembre 2015).
La lettera h) dell'art. 58, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021 aveva disposto una ulteriore proroga dal 31 agosto 2021 al 31 agosto 2022, per ragioni di emergenza sanitaria.
Come specificato nella Relazione tecnica, la proroga in esame al 31 agosto 2023 "è finalizzata a dare celere ed efficace attuazione ai provvedimenti necessari per la realizzazione delle misure del PNRR. Infatti, l’attuale scadenza della componente elettiva del CSPI stabilita al 31 agosto 2022 rischia di rallentare le tempistiche per l’adozione dei provvedimenti in materia di istruzione. Inoltre, è importante considerare che l’iter procedurale potrebbe pregiudicare lo svolgimento delle attività inerenti al corretto avvio dell’anno scolastico".
Il comma 10 dispone la integrazione delle graduatorie di cui all'articolo 59, comma 10, lettera d), e comma 15, lettera c), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con la legge 23 luglio 2021, n. 106, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021.
La suddetta integrazione è effettuata nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Si ricorda che i commi da 10 a 13 dell'art. 59 del decreto-legge n. 73 del 2021 hanno introdotto disposizioni – valide a regime – volte a semplificare le modalità di svolgimento dei concorsi ordinari per il personale docente, su posti comuni e di sostegno, nelle scuole di ogni ordine e grado.
Il richiamato art. 10, lett. d), prevede la formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) b) e c), nel limite dei posti messi a concorso.
I commi da 14 a 19 del medesimo art. 59 hanno stabilito l’applicazione di modalità specifiche e particolarmente accelerate per lo svolgimento dei concorsi ordinari banditi nel 2020, limitatamente alle classi di concorso delle materie scientifiche e tecnologiche, al fine di utilizzarne le graduatorie già per le immissioni in ruolo dell’a.s. 2021/2022.
Il richiamato art. 15, lett. c), prevede la formazione della graduatoria, entro la data del 31 luglio 2021, esclusivamente sulla base della somma delle valutazioni di cui alle lettere a) e b) nel limite dei posti messi a concorso.
Articolo 48, comma 1, lett. a)
(Monitoraggio delle misure urgenti per la giustizia ordinaria nell’ambito del PNRR)
L’articolo 48, comma 1, lettera a), abroga la disposizione che demandava a decreti del Ministro della giustizia l’individuazione delle procedure di monitoraggio e le risorse ai fini della valutazione delle misure urgenti per la giustizia ordinaria nell'ambito del PNRR.
In particolare, la lettera a) è volta ad abrogare il comma 1 dell’articolo 17 del decreto legge n. 80 del 2021. Il monitoraggio sull’attuazione degli interventi e delle riforme PNRR con riguardo alla giustizia ordinaria, è infatti già svolto dall’apposita Unità di missione, istituita con decreto 18 novembre 2021 del Ministro della Giustizia.
La disposizione oggetto di abrogazione prevedeva che fosse affidata ad uno o più decreti del Ministro della giustizia, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, l’indicazione delle procedure di monitoraggio, delle risorse e delle modalità necessarie ai fini della valutazione delle misure urgenti per la giustizia ordinaria previste dal medesimo DL 80/2012 (titolo II, capo II), nell'ambito del PNRR.
Come sottolinea la Relazione illustrativa, le attività di monitoraggio delle risorse e delle modalità necessarie ai fini della valutazione delle misure urgenti per la giustizia ordinaria nell'ambito del PNRR, saranno invece espletate dalla apposita Unità di missione istituita, con decreto 18 novembre 2021 del Ministro della Giustizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, destinata a fornire il costante coordinamento e il monitoraggio puntuale del complesso delle misure di attuazione del PNRR, nonché l'avanzamento dei milestone e target relativi alla Giustizia.
Si ricorda infatti che l’art. 8, comma 1, del DL 77/2021, prevede che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provveda al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo. A tal fine, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, individua, tra quelle esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di riferimento ovvero istituisce una apposita unità di missione di livello dirigenziale generale fino al completamento del PNRR, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, articolata fino ad un massimo di tre uffici dirigenziali di livello non generale, adottando il relativo provvedimento di organizzazione interna, con decreto del Ministro di riferimento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
In particolare, secondo quanto previsto nel citato DM del 18 novembre 2021, l’Unità di missione è articolata in 3 uffici dirigenziali di livello non generale: l’Ufficio di coordinamento della gestione che svolge funzioni di presidio sull’attuazione degli interventi PNRR di competenza del Ministero della giustizia e sul raggiungimento dei relativi milestone e target; l’Ufficio di monitoraggio che coordina le attività di monitoraggio sull’attuazione degli interventi e delle riforme PNRR di competenza del Ministero della giustizia; l’Ufficio di rendicontazione e controllo che provvede, relativamente agli interventi PNRR di competenza del Ministero della giustizia a trasmettere al Servizio centrale per il PNRR i dati necessari per la presentazione delle richieste di pagamento alla Commissione europea.
Articolo 48, comma 1, lett. b), c), d)
(Abrogazioni)
L’articolo 48, comma 1, lettere b), c) e d), modificato al Senato, abroga alcune disposizioni in materia di trasporti, che prevedevano l’emanazione di decreti ministeriali o regolamenti attuativi la cui adozione non risulta più necessaria.
In dettaglio, la lettera b) reca l’abrogazione dell’articolo 13-bis, del decreto legislativo n. 112 del 2015, che prevedeva l’adozione di decreti del MIMS per disciplinare le modalità di istituzione del sistema comune d’informazione e di biglietteria integrate con riferimento ai servizi di trasporto passeggeri.
La modifica riguardava, nel testo iniziale del decreto, i soli commi 2 e 3 dell’articolo 13-bis: successivamente, nel corso dell’esame al Senato, l’abrogazione è stata estesa anche al comma 1, risultando pertanto ora abrogato l’intero articolo 13-bis, come recepito nel testo del Maxiemendamento che modifica in tal senso la lettera b) e non riproduce l’abrogazione della lettera d-ter).
Come si legge nella Relazione illustrativa, la scelta di abrogare tali disposizioni deriva da tre considerazioni:
Ø la previsione dell’istituzione di un sistema comune d’informazione e di biglietteria integrate, contenuta nella disciplina europea da attuare mediante tali decreti ministeriali, ha carattere meramente facoltativo;
Ø gli operatori del settore del trasporto passeggeri già forniscono servizi simili, sulla base di appositi contratti sottoscritti tra loro e, pertanto, l’istituzione del sistema comune appare superflua;
Ø nel caso in cui si procedesse alla regolamentazione, si renderebbe necessaria l’individuazione di un soggetto pubblico quale gestore del sistema e, conseguentemente, della relativa copertura finanziaria, che le disposizioni abrogate non recano.
L’articolo 13-bis, è stato inserito nel decreto legislativo n. 112 del 2015 (recante attuazione della direttiva 2012/34/UE) dal decreto legislativo n. 139 del 2018 (recante attuazione della direttiva 2016/2370/UE).
Il comma 1 della disposizione, ora abrogata, prevedeva l’istituzione di un sistema comune d’informazione e di biglietteria integrate per l’offerta di biglietti, biglietti cumulativi e prenotazioni, con riferimento ai servizi di trasporto passeggeri svolti a condizioni di libero mercato e non soggetti a contribuzione pubblica.
I commi 2 e 3, abrogati, prevedevano le modalità attuative di tale previsione.
In particolare, il comma 2 attribuiva al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'Autorità di regolazione dei trasporti, il compito di disciplinare con decreto le modalità di istituzione del sistema comune d’informazione e di biglietteria integrate. Con tale decreto, da emanarsi nel rispetto del contenuto del regolamento (CE) 1371/2007 e della direttiva 2010/40/UE, dovevano essere altresì stabilite le modalità con cui i costi del servizio integrato dovevano essere ripartiti tra gli operatori.
L’organismo di regolazione doveva vigilare sul sistema così istituito al fine di evitare effetti distorsivi del mercato e, allo stesso tempo, di garantire modalità di accesso equo e non discriminatorio, anche con riferimento alla disponibilità dei dati necessari per il funzionamento del sistema stesso.
Il comma 3, anch’esso abrogato, disciplinava l’estensione del sistema comune ai servizi di trasporto passeggeri diversi da quelli menzionati al comma 1, stabilendo che le relative modalità attuative dovevano essere oggetto di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
La lettera c) abroga l’articolo 59, comma 1, lettere l), q) e r), del decreto legislativo n. 229 del 2017, che elencavano alcune materie, in tema di nautica da diporto, che dovevano essere regolate con un decreto ministeriale.
Quanto alle ragioni dell’abrogazione, la Relazione illustrativa chiarisce che le materie contenute nelle predette lettere non necessitano di regolamentazione, poiché risultano già disciplinate dalla normativa vigente in altra sede.
L’articolo 59 del decreto legislativo n. 229 del 2017 (di riforma del decreto legislativo n. 171 del 2005, recante codice della nautica da diporto, e di attuazione della direttiva 2003/44/CE) dispone che, con decreto ministeriale, sia modificata la disciplina prevista dal regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto (di cui al decreto legislativo n. 171 del 2005) in relazione alle materie elencate al comma 1. In particolare, il predetto decreto è adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dei beni e delle attività culturali e del turismo, della salute, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro per gli affari regionali e previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali.
Ø Ai sensi della lettera l), abrogata, il decreto avrebbe dovuto disciplinare:
- l’organizzazione ed il funzionamento dell'Anagrafe nazionale delle patenti nautiche;
- le modalità di accesso alla stessa per il perseguimento delle finalità istituzionali;
- le modalità e i tempi per la trasmissione dei dati da parte dei soggetti quali le Capitanerie di porto o gli Uffici circondariali marittimi, di cui all'articolo 39-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 171 del 2005;
- le misure di sicurezza informatica e quelle per tutelare i diritti fondamentali degli interessati.
A tal proposito, la Relazione illustrativa evidenzia che l’articolo 16, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 160 del 2020, ha demandato ad un apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi di concerto con i Ministri dell’interno, per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione e per la pubblica amministrazione, la disciplina dell’organizzazione e del funzionamento dell’Anagrafe nazionale delle patenti nautiche.
Ø Quanto alla lettera q), relativa all’applicazione della normativa sul controllo dello Stato di approdo (PSC) alle unità da diporto utilizzate a fini commerciali battenti bandiera diversa da quella italiana, la Relazione illustrativa chiarisce che la sua soppressione si è resa necessaria poiché la materia risulta già esaurientemente disciplinata dal decreto legislativo n. 53 del 2011, di attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri.
Ø Infine, è abrogata la lettera r), avente ad oggetto la definizione delle procedure e delle modalità per l'accertamento del tasso alcolemico dei conduttori di unità da diporto, in quanto la materia – si legge nella Relazione illustrativa - è già esaurientemente disciplinata dall’articolo 53-bis del codice della nautica da diporto, rubricato “Conduzione di unità da diporto sotto l’influenza dell’alcool” ed ivi inserito dal decreto legislativo n. 229 del 2017.
Da ultimo, la lettera d) dispone l’abrogazione dell’articolo 11, comma 9, lettera a), del decreto legislativo n. 237 del 2021, relativo al riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzioni di navi per il trasporto di merci e persone nel settore della navigazione interna.
Nella Relazione illustrativa si legge, al riguardo, che la materia risulta compiutamente disciplinata dal medesimo decreto legislativo n. 237 del 2021, e pertanto non risulta necessario apportare le modifiche di coordinamento (richieste dalla disposizione abrogata) al precedente testo normativo di riferimento, cioè il d.P.R. n. 24 del 1998.
Il decreto legislativo n. 237 del 2021 ha riformato la disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna, dando attuazione alla direttiva (UE) 2017/2397, la quale ha abrogato le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE. Tali direttive disciplinavano la materia ed erano state recepite nell’ordinamento nazionale, rispettivamente, con il d.P.R. n. 24 del 1998 e con il d.P.R. n. 545 del 1999.
L’articolo 11, comma 9, alla lettera a), abrogata, prevedeva che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 237 del 2021, su proposta del MIMS fosse adottato un regolamento - ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988 - che modificasse il d.P.R. n. 24 del 1998 al fine di conformarlo alle nuove disposizioni.
Articolo 48, comma 1, lett. d-bis)
(Abrogazione di obblighi relativi alla demolizione di veicoli)
L’articolo 48, comma 1, lett. d-bis) (introdotta dal Senato) propone l’abrogazione della disposizione che impone l’annotazione, nel registro di entrata e di uscita dei veicoli, degli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti relativi a veicoli fuori uso destinati a demolizione.
La disposizione propone l’abrogazione dell’art. 231, comma 8, del codice ambientale (d.lgs. n. 152 del 2006).
Tale art. 231 disciplina la procedura per la demolizione di veicoli fuori uso che non siano da considerarsi rifiuti ai sensi del d.lgs. n. 209 del 2003.
Si prevede che il proprietario che intenda demolire un veicolo a motore o un rimorchio è tenuto a consegnarlo ad un centro di raccolta autorizzato ovvero ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici, per la consegna successiva ai centri autorizzati, qualora intenda cedere il predetto veicolo o rimorchio per acquistarne un altro. I citati centri di raccolta, concessionari o succursali:
§ rilasciano al proprietario un certificato dal quale risulta la data della consegna, gli estremi dell'autorizzazione del centro, le generalità del proprietario e gli estremi di identificazione del veicolo, nonché l'assunzione dell'impegno a provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione dal Pubblico registro automobilistico (PRA);
§ restituiscono la carta di circolazione e le targhe ad uno sportello telematico dell'automobilista, entro novanta giorni dalla consegna del veicolo o del rimorchio da parte del proprietario, per i successivi adempimenti.
Ai sensi del comma 8 del medesimo art. 231, di cui si propone l’abrogazione, gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati sull'apposito registro di entrata e uscita, previsto dal codice della strada (dlgs n. 285 del 1992) e disciplinato dal regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada medesimo (d.P.R. n. 495/1992).
La presente abrogazione è peraltro riconducibile all’abrogazione di talune disposizioni inerenti agli obblighi di tenuta delle informazioni relative a veicoli (o rimorchi) cessati dalla circolazione, nei registri di entrata e uscita, da parte dei gestori dei centri di raccolta e di vendita.
A tale riguardo si rammenta che l’art. 264 del d.P.R. n. 495 del 1992, concernente le informazioni in tema di cessazione dalla circolazione, è stato abrogato a decorrere dal 1° novembre 2020 (art. 1, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 144 del 2018). Tale articolo 264, in attuazione dell’art. 103, comma 3, del Codice della strada (anch’esso abrogato, v. infra), obbligava i titolari dei centri di raccolta e di vendita di veicoli a motore e di rimorchi di effettuare sui registri in questione le seguenti annotazioni: a) generalità, indirizzo ed estremi di identificazione dell'intestatario del veicolo, nonché della persona da questi incaricata ove ricorra; b) data di presa in carico del veicolo, data di consegna della o delle targhe e dei relativi documenti al P.R.A. ed estremi della ricevuta da questi rilasciata al riguardo. Qualora tale consegna sia avvenuta a cura dell'intestatario del veicolo, o dell'avente titolo, la relativa ricevuta dovrà essere esibita al titolare del centro di raccolta per la trascrizione dei suoi estremi; c) data di effettiva demolizione, smontaggio o vendita del veicolo. Qualora ricorra quest'ultimo caso, dovranno essere riportate anche le generalità e gli estremi del documento di identificazione dell'acquirente.
L’art. 103, comma 3, del Codice della strada, come detto anch’esso abrogato, stabiliva che i gestori di centri di raccolta e di vendita di motoveicoli, autoveicoli e rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami non potessero alienare, smontare o distruggere i suddetti mezzi senza aver prima adempiuto, qualora gli intestatari o gli aventi titolo non lo abbiano già fatto, ai compiti di consegna delle targhe e di restituzione della carta di circolazione. Gli estremi della ricevuta della avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti dovevano essere annotati sui registri di entrata e di uscita dei veicoli, disciplinati dall’art. 264 del regolamento di attuazione.
L'articolo 48-bis, introdotto dal Senato, prevede che le disposizioni in esame si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione.
La disposizione stabilisce che le norme del decreto-legge in esame non sono idonee a disporre in senso difforme a quanto previsto negli statuti speciali di regioni e province autonome (si tratta pertanto di una clausola a salvaguardia dell'autonomia riconosciuta a tali autonomie territoriali). Tale inidoneità, che la norma in esame esplicita, trae invero origine dal rapporto fra le fonti giuridiche coinvolte e, nello specifico, rileva che norme di rango primario (quali quelle recate dal decreto-legge) non possono incidere sul quadro delle competenze definite dagli statuti (che sono adottati con legge costituzionale, fonte di grado superiore) e dalle relative norme di attuazione. Le norme di rango primario si applicano pertanto solo in quanto non contrastino con le speciali attribuzioni di tali enti.
Si tratta di una clausola, costantemente inserita nei provvedimenti che intervengono su ambiti materiali ascrivibile alle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, che rende più agevole l'interpretazione delle norme legislative coperte dalla stessa, con un effetto potenzialmente deflattivo del contenzioso costituzionale. La mancata previsione della clausola potrebbe infatti indurre una o più autonomie speciali ad adire la Corte costituzionale, nel dubbio sull'applicabilità nei propri confronti di una determinata disposizione legislativa (incidente su attribuzioni ad esse riservate dai propri statuti speciali).
La presenza di una siffatta clausola tuttavia non esclude a priori la possibilità che una o più norme (ulteriori) del provvedimento legislativo possano contenere disposizioni lesive delle autonomie speciali, quando "singole norme di legge, in virtù di una previsione espressa, siano direttamente e immediatamente applicabili agli enti ad autonomia speciale"[204].
Tale disposizione attribuisce agli enti territoriali ad autonomia speciale competenze aggiuntive rispetto a quelle già previste nei rispettivi statuti e consente alla Corte costituzionale di valutare, in sede di giudizio di legittimità, se prendere ad esempio a parametro l’articolo 117 della Costituzione, anziché le norme statutarie, nel caso in cui la potestà legislativa da esso conferita nell'ambito di una determinata materia assicuri una autonomia più ampia di quella prevista dagli statuti speciali.
Articolo 49, comma 1
(Disposizioni finanziarie)
L’articolo 49, comma 1 autorizza le variazioni di bilancio necessarie all'attuazione del presente decreto-legge.
In particolare, essendo le disposizioni di copertura finanziaria recate dai singoli articoli del presente decreto-legge che prevedono misure onerose, l'articolo in esame, ai fini dell’immediata attuazione delle misure stesse, si limita ad autorizzare il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 49, comma 1-bis
(Incremento per il 2022 del finanziamento
dei centri di assistenza fiscale)
Il comma 1-bis dell’articolo 49 - comma inserito dal Senato - prevede, per il 2022, un incremento, nella misura di 13 milioni di euro, del finanziamento statale per le convenzioni tra l'INPS e i centri di assistenza fiscale (CAF). Al fine della copertura del relativo onere finanziario, si dispone la riduzione nella medesima misura, per il 2022, del Fondo per interventi strutturali di politica economica[205].
Il nuovo stanziamento è disposto in considerazione dell'incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche (DSU) - dichiarazione sottostante la determinazione dell'ISEE[206] - connesso anche alla presentazione delle domande per l'assegno unico e universale per i figli a carico, di cui al D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230.
Si ricorda che la presentazione tramite un centro di assistenza fiscale costituisce una delle modalità di presentazione della DSU[207].
Più in particolare, l'incremento di risorse in oggetto si somma, per il 2022, allo stanziamento annuo permanente - pari a 35 milioni di euro - previsto[208], per il finanziamento delle convenzioni suddette, con riferimento a tale modalità di presentazione della DSU nonché per la modalità di presentazione tramite i medesimi CAF delle domande di Reddito di cittadinanza e di Pensione di cittadinanza.
Articolo 49, comma 1-ter
(Contabilità speciali aree terremotate)
L’articolo 49, comma 1-ter, integra di 2 milioni di euro per l'anno 2022 e di euro 13.522.000 per il 2023 la contabilità speciale del Commissario per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 al fine di assicurare un contributo ai Comuni per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
Il comma in esame è stato inserito in prima lettura dal Senato.
In particolare, l'articolo 49, comma 1-ter, integra, per l'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2022 e di euro 13.522.000 per il 2023, la contabilità speciale del Commissario per la ricostruzione di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.
Il citato articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 intesta al al Commissario straordinario per la ricostruzione una apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse provenienti dal fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (Regioni Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria) destinate al finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, realizzazione di strutture temporanee nonché alle spese di funzionamento e alle spese per l'assistenza alla popolazione, nonché per le anticipazioni ai professionisti. Sulla contabilità speciale confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici. Sulla contabilità speciale possono confluire inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici, ivi incluse quelle rivenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione Europea di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002, ad esclusione di quelle finalizzate al rimborso delle spese sostenute nella fase di prima emergenza.
L'integrazione della contabilità speciale è finalizzata ad assicurare, nei limiti delle risorse stanziate ai sensi del presente comma e con le modalità di cui all'articolo 57, comma 5, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020, un contributo ai Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016 (si tratta dei comuni interessati dagli eventi sismici sopra richiamati), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
Il citato articolo 57, comma 5, del decreto-legge n. 104 del 2020, autorizza il Commissario per la ricostruzione a concedere, con propri provvedimenti, apposita compensazione per sopperire ai maggiori costi affrontati e/o alle minori entrate registrate a titolo di tassa sui rifiuti (TARI). Si ricorda che la tassa sui rifiuti (TARI) è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi.
Il comma 5 prevede inoltre la comunicazione da parte del Commissario al tavolo di cui all'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, in merito alle compensazioni effettuate in favore di ciascun comune.
L’art. 106 del D.L. 34/2020 istituisce al comma 2, al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza COVID-19 con riferimento alla tenuta delle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ivi incluse le entrate dei servizi pubblici locali, rispetto ai fabbisogni di spesa, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze, presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, composto da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, da due rappresentanti del Ministero dell'interno, da due rappresentanti dell'ANCI, di cui uno per le città metropolitane, da un rappresentante dell'UPI e dal Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Il tavolo esamina le conseguenze connesse all'emergenza Covid-19 per l'espletamento delle funzioni fondamentali, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate locali rispetto ai fabbisogni di spesa. Il tavolo si avvale, senza nuovi o maggiori oneri, del supporto tecnico della SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
Il citato tavolo tecnico è stato istituito con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 maggio 2020.
Il comma reca infine la quantificazione degli oneri da esso derivanti, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022 e 13.522.000 per il 2023, e indica la relativa fonte di copertura finanziaria nella corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (Fispe) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.
L'articolo 50 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il decreto-legge è dunque vigente dal 1° maggio 2022.
Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto, quest'ultima legge (insieme con le modifiche apportate al decreto in sede di conversione) entra in vigore il giorno successivo a quello della propria pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Di cui all’articolo 6-ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
[2] Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del citato D.Lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni. Si ricorda che, in base a tale comma, per "amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300", nonché (fino ad una revisione organica della disciplina di settore) il CONI.
[3] Riguardo a tali piani, cfr. l’articolo 6 del citato D.Lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni.
[4] Attualmente, tali linee di indirizzo sono poste dal D.M. 8 maggio 2018.
[5] Cfr. il comma 3 del citato articolo 6-ter del D.Lgs. n. 165.
[6] Procedura di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281.
[7] Al riguardo, la novella ha soppresso il riferimento a nuove figure e competenze professionali, in quanto assorbito dalla nuova previsione in esame.
[8] Cfr. la parte della riforma 1.9 (riforma della pubblica amministrazione) compresa nel M1C1-56 dell'allegato riveduto della decisione di esecuzione del Consiglio (dell'8 luglio 2021) "relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia".
[9] Recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
[10] “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.”
[11] Le modalità di utilizzo da parte di Regioni ed enti locali sono definite, entro il 31 ottobre 2022, con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, adottato previa intesa in Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
[12] Nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, entrambi afferenti il trattamento dei dati personali.
[13] Ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
[14] Che istituisce, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Albo nazionale dei componenti delle commissioni esaminatrici di concorso, articolato in sottosezioni su base regionale e per aree o settori tematici omogenei. L'iscrizione all'Albo ha durata di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le cause di incompatibilità e di inconferibilità dell'incarico nonché le modalità di gestione e di aggiornamento dell'Albo e sono individuate le sottosezioni in cui è articolato l'Albo medesimo. Fino all'adozione di tale decreto, le commissioni esaminatrici continuano ad essere costituite secondo le disposizioni vigenti in materia alla data di entrata in vigore della presente legge.
[15] Ciò anche in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, a mente del quale “Le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami o per titoli ed esami possono essere suddivise in sottocommissioni, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le 1.000 unità, con l'integrazione di un numero di componenti, unico restando il presidente, pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero inferiore a 500”.
[16] Il Dipartimento della funzione pubblica, nella ricognizione del fabbisogno, verifica le vacanze riguardanti le sedi delle amministrazioni ricadenti nella medesima regione. Ove tali vacanze risultino riferite ad una singola regione, il concorso unico si svolge in ambito regionale, ferme restando le norme generali di partecipazione ai concorsi pubblici. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del D.Lgs. 165/2001, nel rispetto del regime delle assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla normativa vigente, possono assumere personale solo attingendo alle nuove graduatorie di concorso predisposte presso il Dipartimento della funzione pubblica, fino al loro esaurimento, provvedendo a programmare le quote annuali di assunzioni.
[17] L’art. 1, c. 2, del D.Lgs. 165/2001 chiarisce che per amministrazioni pubbliche debbono intendersi tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’ARAN e le Agenzie istituite dal D.Lgs. 300 del 1999 (Agenzia industrie difesa; Agenzia per le normative e i controlli tecnici; Agenzia per la proprietà industriale; Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici; Agenzia dei rapporti terrestri e delle infrastrutture; Agenzia per la formazione e l’istruzione professionale; Agenzie fiscali (entrate, dogane, territorio, demanio).
[18] In base al quale dal 1° gennaio 2000 i bandi di concorso per l'accesso alle PA prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere.
[19] Sul punto, si ricorda che l’art. 3, co. 4-bis, del D.L. 80/2021 dispone che nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti da Stato, regioni, province, città metropolitane e comuni e dai loro enti strumentali, a tutti i soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) è assicurata la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove. La mancata adozione di tali misure – che devono essere esplicitamente previste nei relativi bandi di concorso - comporta la nullità dei concorsi pubblici.
[20] Fatto salvo quanto disposto per le Autorità amministrative indipendenti dal comma 11-bis del medesimo art. 10 del D.L. 44/2021.
[21] Tra cui i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia
[22] L'ambito delle norme in esame - come specifica il comma 1 del citato articolo 34-bis del D.Lgs. n. 165 - riguarda tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, dello stesso D.Lgs. n. 165, e successive modificazioni, con esclusione delle amministrazioni previste dall'articolo 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Si ricorda che, in base al summenzionato articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165, per "amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300", nonché (fino ad una revisione organica della disciplina di settore) il CONI.
[23] Si ricorda che dall'applicazione della disciplina in esame sono esclusi, ai sensi del co. 9 del richiamato art. 20 del D.Lgs. 75/2017: il personale dirigenziale (tale esclusione non concerne gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, in base ai commi 11 e 11-bis del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75); il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali[23]; i comuni che per l'intero quinquennio 2012-2016 non abbiano rispettato i vincoli di finanza pubblica.
[24] In merito, cfr. infra.
[25] Termine così prorogato, da ultimo, dall’art. 1, co. 3-bis, del D.L. 80/2021.
[26] L'esclusione del personale dirigenziale non concerne gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. Cfr. supra, in nota.
[27] Sono esclusi i contratti di somministrazione di lavoro, ai sensi del comma 9 del citato articolo 20 del D.Lgs. 75/2017.
[28] Ai fini di tale requisito, per le procedure riservate presso gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, rilevano - in base al comma 11 dell'articolo 20 del D.Lgs. 75/2017 - anche i periodi di servizio prestati presso altre amministrazioni del Servizio sanitario nazionale. Inoltre, nel computo della suddetta anzianità, rientrano anche i rapporti di lavoro autonomo svolti, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, presso gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell’art. 2-bis del D.L. 18/2020 e delle relative disposizioni di proroga.
Ai fini del medesimo requisito, per le procedure riservate presso amministrazioni finanziate dal Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, rilevano anche i periodi di servizio prestati presso altri enti e istituzioni di ricerca (comma 11 citato dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 75).
[29] Come prorogato, da ultimo, dall’art. 1, co. 3-bis, del D.L. 80/2021.
[30] L'esclusione del personale dirigenziale non concerne gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. Cfr. supra, in nota.
[31] Ovvero, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati.
[32] Ai fini di tale requisito, in base al comma 11 del citato articolo 20 del D.Lgs. 75/2017: per la stabilizzazione presso gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, rilevano anche i periodi di servizio prestati presso altre amministrazioni del Servizio sanitario nazionale; per la stabilizzazione presso amministrazioni finanziate dal Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, rilevano anche i periodi di servizio prestati presso altri enti e istituzioni di ricerca.
[33] Salvo determinate esclusioni, in base al citato comma 28, a decorrere dal 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all’art. 70, co. 4, del D.Lgs. 165/2001, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nel 2009.
[34] Il comma 3 di tale articolo 3 ha modificato l'articolo 28 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, mentre il successivo comma 4 ha modificato l'articolo 28-bis dello stesso D.Lgs. n. 165. Riguardo al contenuto di tali novelle, cfr. anche infra.
[35] Si ricorda che per il reclutamento dei dirigenti scolastici vige la disciplina speciale di cui all'articolo 29 del citato D.Lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni.
[36] Il sesto periodo del citato capoverso 1-ter esclude dall'ambito dello stesso capoverso gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa (tali soggetti sono individuati mediante il richiamo dell'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni).
[37] Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
[38] Al citato comma 14, peraltro, si trova sia il riferimento sia all’attuazione delle misure di contenimento tramite Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all’articolo 2, del DL. 19/2020, sia la procedura di monitoraggio regionale contenuta al successivo comma 16, articolo 1, del medesimo DL. 33/2020, pensato per garantire proprio lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali.
[39] D.L. 22/04/2021, n. 52 Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
[40] Si ricorda in proposito che l’articolo 1, comma 14, del DL. 33 del 16 maggio 2020 Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha previsto che le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi e sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.
[41] Di cui all’articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
[42] Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del citato D.Lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni. Si ricorda che, in base a tale comma, per "amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300", nonché (fino ad una revisione organica della disciplina di settore) il CONI.
[43] Ogni amministrazione definisce tale codice con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione.
[44] Per l’attuale codice nazionale, cfr. il regolamento di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.
[45] Cfr. il comma 7 del citato articolo 54 del D.Lgs. n. 165, e successive modificazioni.
[46] Cfr. la parte della riforma 1.9 (riforma della pubblica amministrazione) compresa nel M1C1-56 dell'allegato riveduto della decisione di esecuzione del Consiglio (dell'8 luglio 2021) "relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia".
[47] Riguardo all’istituto della mobilità volontaria (la quale è costituita dal passaggio diretto, su base volontaria, da un'amministrazione ad un'altra), cfr. l’articolo 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni - articolo oggetto della novella in esame -.
La mobilità volontaria concerne le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, dello stesso D.Lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni, fatte salve le norme speciali di settore. Si ricorda che, in base al suddetto articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165, per "amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300", nonché (fino ad una revisione organica della disciplina di settore) il CONI.
[48] Portale di cui all’articolo 3, comma 7, della L. 19 giugno 2019, n. 56, e di cui all'articolo 2 del presente decreto.
[49] Riguardo al suddetto ambito, cfr. supra, in nota.
[50] La relazione illustrativa è reperibile nell'A.S. n. 2598.
[51] In merito, cfr. infra.
[52] La novella concerne l’articolo 9, comma 4, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303.
[53] Cfr. il citato articolo 9 del D.Lgs. n. 303 del 1999, e successive modificazioni.
[54] La norma in esame inserisce una novella nell'articolo 32 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Tale articolo riguarda, con riferimento ai dipendenti pubblici, i distacchi, in qualità di esperti nazionali, sia presso le istituzioni dell’Unione europea sia presso altri organismi internazionali o presso Stati dell’Unione europea (il D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 184, reca il regolamento attuativo in materia). La novella di cui al presente comma 5 concerne specificamente gli esperti nazionali distaccati presso l'Unione europea.
Le varie norme in esame concernono tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del citato D.Lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni. Si ricorda che, in base a quest'ultimo comma, per "amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300", nonché (fino ad una revisione organica della disciplina di settore) il CONI.
[55] I limiti sono pari (con riferimento all'amministrazione conferente) al 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e all'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia.
[56] Al fine in esame, queste ultime esperienze possono riguardare anche amministrazioni pubbliche (ivi compresa l'amministrazione conferente l'incarico dirigenziale ai sensi del medesimo articolo 19, comma 6).
[57] Divieto di cui all’articolo 45, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Tale paragrafo vieta ogni discriminazione tra i lavoratori dell’Unione europea per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.
[58] La proroga in esame è posta mediante una novella parziale dell’articolo 1, comma 495, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modificazioni.
[59] Si ricorda che l'articolo 8, comma 2-bis, del D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 2021, n. 76, ammette in ogni caso, per i lavoratori in esame impegnati in attività di pubblica utilità, la possibilità di assunzione - anche da parte di un'altra pubblica amministrazione - in posizione di lavoratori sovrannumerari, in deroga alla dotazione organica e alla condizione del rispetto del piano di fabbisogno del personale, purché l'assunzione sia operata nei limiti delle risorse già disponibili a legislazione vigente presso le regioni.
[60] Riguardo al successivo incremento di tali risorse, cfr. l'articolo 1, comma 496, della citata L. n. 160 del 2019.
[61] Anche in tal caso sono possibili anche assunzioni (a tempo indeterminato) con contratto di lavoro a tempo parziale.
[62] Quest’ultima norma fa riferimento a soggetti impegnati in lavori socialmente utili in quanto rientranti in alcune disposizioni specifiche e transitorie, relative a concessioni di trattamenti straordinari di integrazione salariale.
[63] Di cui all'articolo 6 della L. 14 agosto 1967, n. 800, all'articolo 1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367, e alla L. 11 novembre 2003, n. 310.
[64] Riguardo alle procedure selettive pubbliche per il reclutamento di personale da parte delle fondazioni lirico-sinfoniche, cfr. l'articolo 22 del citato D.Lgs. n. 367 del 1996, e successive modificazioni.
[65] In merito, cfr. infra.
[66] Nei suddetti professionisti sono compresi quelli non organizzati in ordini o collegi, in possesso o dell'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi (ai sensi dell'art. 7 della L. 4/2013), rilasciato da una associazione professionale inserita nell'elenco del Ministero dello sviluppo economico, o in possesso di certificazione secondo Norma Tecnica UNI (ai sensi dell'art. 9 della medesima L. 4/2013).
[67] Con il DM del 14 ottobre 2021 sono stati definiti i requisiti e le modalità di iscrizione ai suddetti elenchi.
[68] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113/2021, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”.
[69] Si vedano, al riguardo, le pagg. 7 e 8 del predetto Allegato, dal quale emerge come l’Investimento 1.9 rientri nell’ambito del terzo dei cinque assi nei quali la M1C1 è articolata (Asse 3 – Pubblica Amministrazione). La numerazione attribuita dal decreto MEF del 6 agosto 2021 all’Investimento 2.2 della M1C1 (e, conseguentemente, al Sub-investimento 2.2.1 oggetto della disposizione in esame) fa riferimento, invece, al documento di presentazione del PNRR italiano pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sul sito Italia Domani. All’interno del predetto documento, la Missione 1 – Componente 1 è riportata a pagg. 91 ss., mentre l’Investimento 2.2 “Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance” è riportato a pag. 97. Al riguardo si avverte che dal raffronto tra la numerazione degli interventi utilizzata nell’Allegato alla Decisione del consiglio UE e quella utilizzata nel PNRR italiano (quest’ultima rifluita nel DM del 6 agosto 2021), risultano discrasie analoghe anche per taluni altri interventi del Piano.
[70] In base al comma 557 dell’art. 1, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale; il comma 562, invece, prevede che per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno.
[71] Si ricorda che la legge di conversione è stata pubblicata in data 31 dicembre 2021 ed è entrata in vigore dal giorno successivo.
[72] Istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 5.300 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla perequazione delle misure fiscali e di ristoro per i soggetti che siano stati destinatari di sospensioni fiscali e contributive e che registrino una significativa perdita di fatturato a seguito della pandemia.
[73] Secondo la procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
[74] Riguardo a tali concorsi unici, cfr. l'articolo 4, commi da 3-quinquies a 3-septies, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125.
[75] Riguardo a tale Ufficio, cfr. infra.
[76] Cfr., in particolare, i commi 1 e 3 del citato articolo 35 del D.Lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni.
[77] Lo stanziamento era disposto mediante riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (riguardo a tale Fondo, cfr. infra, anche in nota).
[78] Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni.
[79] Riguardo a tale Piano, cfr. l'articolo 1 del D.L. 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° luglio 2021, n. 101.
[80] Di cui all'articolo 5, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Tale disciplina concerne le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché quelle inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, e le autorità amministrative indipendenti.
Riguardo agli incarichi dirigenziali o direttivi e alle cariche in organi di governo delle amministrazioni, rientrano nel divieto anche gli enti e società controllati dalle amministrazioni summenzionate; il divieto non si applica con riferimento alle giunte degli enti territoriali e agli organi elettivi degli ordini o collegi professionali (o dei relativi organismi nazionali) e degli enti aventi natura associativa.
L'articolo 19-ter del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, esclude dai divieti in esame gli enti di previdenza di diritto privato i cui organi di governo siano eletti in via diretta o indiretta da parte degli iscritti.
[81] Riguardo all'ambito di esse, cfr. supra, in nota.
[82] Il divieto di cui al citato articolo 5, comma 9, del D.L. n. 95 del 2012 non concerne eventuali rimborsi di spese, a condizione che essi siano corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Tali rimborsi devono essere rendicontati.
[83] Si ricorda, inoltre, riguardo agli incarichi a titolo gratuito che siano dirigenziali e direttivi, che il citato articolo 5, comma 9, del D.L. n. 95 del 2012 ammette il conferimento degli stessi ai soggetti già collocati in quiescenza per una durata non superiore a un anno (non prorogabile né rinnovabile) presso ciascuna amministrazione. Tali incarichi, in ogni caso, sono al di fuori dell'ambito di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo 10, in quanto, per definizione, non rientrano tra quelli di lavoro autonomo (a quest'ultimo riguardo, cfr. infra).
[84] Lo stesso articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165 definisce altresì i casi in cui, ai fini del conferimento degli incarichi in oggetto, si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria.
[85] L'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.
[86] Di cui all'articolo 6 della L. 14 agosto 1967, n. 800, all'articolo 1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367, e alla L. 11 novembre 2003, n. 310.
[87] Di cui all'articolo 5, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Tale disciplina concerne le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché quelle inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, e le autorità amministrative indipendenti. L'ambito delle amministrazioni è tuttavia diverso per gli incarichi dirigenziali o direttivi e per le cariche in organi di governo; al riguardo, cfr. il seguito della presente scheda.
L'articolo 19-ter del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, esclude dall'ambito dei divieti in esame gli enti di previdenza di diritto privato i cui organi di governo siano eletti in via diretta o indiretta da parte degli iscritti.
[88] Riguardo all'ambito di esse, cfr. supra, in nota.
[89] Il divieto di cui al citato articolo 5, comma 9, del D.L. n. 95 del 2012 non concerne eventuali rimborsi di spese, a condizione che essi siano corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Tali rimborsi devono essere rendicontati.
[90] Il limite ordinamentale di età è distinto dal requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia; il suddetto limite ordinamentale trova applicazione (ai fini del collocamento a riposo di ufficio) qualora al raggiungimento del medesimo il soggetto abbia già maturato il diritto al trattamento pensionistico (anticipato).
[91] Riguardo all'ambito di esse, cfr. supra, in nota.
[92] Si ricorda, inoltre, riguardo agli incarichi a titolo gratuito che siano dirigenziali e direttivi, che il citato articolo 5, comma 9, del D.L. n. 95 del 2012 ammette il conferimento degli stessi ai soggetti già collocati in quiescenza per una durata non superiore a un anno (non prorogabile né rinnovabile) presso ciascuna amministrazione.
[93] Si ricorda che i soggetti attuatori sono le Amministrazioni centrali, le Regioni e le Province autonome e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali o della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR. Ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo ed individua, tra quelle esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di riferimento ovvero istituisce una apposita unità di missione di livello dirigenziale generale che rappresenta il punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR (ex art. 8 del D.L. 77/2021).
[94] L’art. 1, c. 2, del D.Lgs. 165/2001 chiarisce che per amministrazioni pubbliche debbono intendersi tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’ARAN e le Agenzie istituite dal D.Lgs. 300 del 1999 (Agenzia industrie difesa; Agenzia per le normative e i controlli tecnici; Agenzia per la proprietà industriale; Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici; Agenzia dei rapporti terrestri e delle infrastrutture; Agenzia per la formazione e l’istruzione professionale; Agenzie fiscali (entrate, dogane, territorio, demanio).
[95] Si veda la relativa scheda di lettura presente nel Dossier dei Servizi studi di Senato e Camera relativo all'AS 2483.
[96] Il Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 è stato adottato con Decisione C (2015) 1343 del 23 febbraio 2015 che riconosce il sostegno del FSE e del FESR nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” in Italia, per il periodo dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2020. Il Programma ha una dotazione finanziaria di 805 milioni, composta da risorse comunitarie (603 milioni) del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e da risorse pubbliche nazionali (202 milioni). Il programma complementare al PON «Governance e capacità istituzionale 2014-2020» è stato approvato dal CIPE con delibera n. 47 del 10 agosto 2016, con una dotazione di 247,2 milioni. Con successiva delibera 28 luglio 2020, n. 36, il CIPE ha disposto, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 242, commi 2 e 5, del D.L. n. 34 del 2020, una nuova assegnazione di risorse FSC 2014-2020, per complessivi 728,4 milioni all’Agenzia per la coesione territoriale, di cui 283,4 milioni per dare copertura agli interventi riprogrammati sul Programma operativo nazionale (PON) “Città Metropolitane 2014-2020” e 445 milioni per dare copertura agli interventi riprogrammati sul Programma operativo nazionale (PON) “Governance e capacità istituzionale” 2014-2020.
[97] In particolare il comma 6 dell’art. 7 del D.Lgs. 165 del 2001 richiede che:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.
[98] Il richiamato art. 30, comma 2-bis, dispone che le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, sono tenute ad attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1 del medesimo art. 30, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria.
[99] Recante "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183".
[100] Conseguentemente è stata estesa all'anno accademico 2022/2023 la possibilità di attingere alle graduatorie nazionali ad esaurimento di cui all'art. 2-bis del D.L. 97/2004 (L. 143/2004), per l'attribuzione di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle Istituzioni medesime.
[101] Recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario".
[102] Rettificato con DM n. 494 del 22 giugno 2016.
[103] In particolare, l'art. 17, comma 95, dispone che l'ordinamento degli studi dei corsi universitari sia disciplinato dagli atenei, in conformità a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa europea vigente in materia, sentiti il CUN e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (ora Ministro dell'università e della ricerca).
[104] Successivamente abrogato dall’articolo 29, comma 11, lettera d), della legge n. 240 del 2010.
[105] Cfr. nota 5.
[106] Si ricorda che l’importo lordo annuo degli assegni di ricerca di cui all’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1977, n. 449 - inizialmente determinato in una somma compresa tra un minimo di euro 12.911 (25 milioni di lire) e un massimo di euro 15.494 (30 milioni di lire) dal decreto ministeriale n. 121 dell’11 febbraio 1998 - era stato rivalutato dal decreto ministeriale 26 febbraio 2004, n. 45, in una somma compresa tra un minimo di 16.138 euro e un massimo di 19.367 euro
[107] L'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 218 del 2016 individua i seguenti enti pubblici di ricerca: Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste-Area Science Park; Agenzia Spaziale Italiana-ASI; Consiglio Nazionale delle Ricerche-CNR; Istituto Italiano di Studi Germanici; Istituto Nazionale di Astrofisica-INAF; Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi"-INDAM; Istituto Nazionale di Fisica Nucleare-INFN; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia-INGV; Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale-OGS; Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica-INRIM; Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche "Enrico Fermi"; Stazione Zoologica "Anton Dohrn"; Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione-INVALSI; Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa-INDIRE; Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria-CREA; Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'energia e lo Sviluppo Sostenibile-ENEA; Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori-ISFOL (a decorrere dal 1° dicembre 2016 denominato Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche-INAPP); Istituto Nazionale di Statistica-ISTAT; Istituto Superiore di Sanità-ISS; Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale-ISPRA.
[108] Ai sensi del richiamato art. 74, quarto comma, il Ministro dell’università e della ricerca, con proprio decreto, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), può stabilire eventuali equipollenze con il titolo di dottore di ricerca dei diplomi di perfezionamento scientifico rilasciati dall’Istituto universitario europeo, dalla Scuola normale superiore di Pisa, dalla Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa, dalla Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste e da altre scuole italiane di livello post-universitario e che siano assimilabili ai corsi di dottorato di ricerca per strutture, ordinamento, attività di studio e di ricerca e numero limitato di titoli annualmente rilasciati. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 6 agosto 1998 sono state disciplinate le attività istruttorie per i provvedimenti di equipollenza con il titolo di dottore di ricerca dei diplomi di perfezionamento scientifico rilasciati da scuole italiane di livello post-universitario.
[109] Il comma 6-bis dell’articolo 14, aggiunto in sede referente, innova la disciplina dei settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari recata dall'art. 15 della legge n. 240 del 2010, introducendo gruppi scientifico-disciplinari, articolati in settori scientifico-disciplinari. Si rinvia, al riguardo, alla relativa scheda di lettura.
[110] Il richiamato art. 12 attribuisce a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica la determinazione di criteri generali per la definizione di aree scientifiche e settori tecnologici per le assunzioni dei ricercatori e dei tecnologi da parte degli enti di ricerca e la definizione delle relative afferenze.
[111] Su cui cfr. la scheda di approfondimento inserita nella scheda di lettura relativa al comma 6-decies.
[112] Il regolamento di cui al DPR n. 232 del 2011 ha provveduto alla revisione della disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari già in servizio, in attuazione dell'art. 8, comma 1, della legge n. 240 del 2010, nonché alla rimodulazione della progressione economica e dei relativi importi, anche su base premiale, per i professori e i ricercatori assunti ai sensi legge n. 240, in attuazione dell'art. 8, comma 3, della legge medesima.
[113] L’articolo 20 del decreto legislativo n.75 del 2017 (cd. "legge Madia") ha introdotto misure finalizzate al superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, alla riduzione del ricorso ai contratti a termine e alla valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato. In particolare, il comma 1 dell’articolo 20 ha consentito alle amministrazioni, fino al 31 dicembre 2021, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e con l’indicazione della relativa copertura finanziaria, di assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale in possesso di determinati requisiti (l’articolo 12, comma 4-bis, del decreto legislativon.218 del 2016 ha aggiunto requisiti specifici per la stabilizzazione negli enti pubblici di ricerca). Il comma 2 ha consentito alle amministrazioni di bandire, fino al 31 dicembre 2021, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga determinati requisiti (tra i quali, aver maturato, alla data del 31dicembre 2021, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’amministrazione che bandisce il concorso).
[114] Si veda, al riguardo, il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva richiamata (Doc. XVII, 5).
[115] Le istituzioni AFAM, sulla base della normativa vigente, non conferiscono assegni di ricerca. Si ricorda che sono state autorizzate a rilasciare diplomi di dottorato di ricerca in campo artistico e musicale a seguito di una modifica dell'art. 2, comma 5, secondo periodo, della legge n. 508 del 1999, intervenuta con decreto-legge n. 80 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 2021 (art. 3, comma 10).
[116] In attuazione dell'art. 15 della legge n. 240 del 2010, il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 855 del 30 ottobre 2015 ha provveduto a rideterminare i macrosettori e i settori concorsuali. L'allegato A al decreto reca l'elenco dei macrosettori e dei settori concorsuali nonché delle corrispondenze tra i settori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari; l'allegato B reca le declaratorie dei settori concorsuali. Al riguardo, cfr. la scheda di lettura relativa all'articolo 14, commi da 6-bis a 6-sexies, del provvedimento in esame.
[117] Recante «Criteri e parametri per la valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei contratti di cui all’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010».
[118] L’articolo 51, comma 6, è stato abrogato dall’articolo 29, comma 11, della legge n. 240del 2010.
[119] L’articolo 4 è stato abrogato dall’articolo 29, comma 11, della legge n.240 del 2010.
[120] L’articolo 1, comma 14, della legge n.230 del 2005–abrogato dall’articolo 29, comma11, della legge n.240 del 2010–prevedeva che le università, per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica integrativa, potessero stipulare (previo espletamento di procedure di valutazione comparativa) contratti di diritto privato a tempo determinato con soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all’estero, o, per le facoltà di medicina e chirurgia, del diploma di scuola di specializzazione, ovvero con possessori di laurea specialistica e magistrale o altri studiosi, comunque in possesso di una elevata qualificazione scientifica. Tali contratti erano di durata massima triennale e potevano essere rinnovati per una durata complessiva di sei anni.
[121] Tale facoltà è stata introdotta dall’articolo 19, comma 1, lettera f), del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.120.
[122] Con decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 344, sono stati fissati i criteri per la disciplina, da parte degli atenei, della valutazione dei ricercatori a tempo determinato, in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato (ai sensi e per gli effetti dell’articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240). Ai sensi del DM, la valutazione riguarda l’attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché le attività di ricerca svolte dal ricercatore.
[123] Cfr. il regolamento di cui al DPR n. 232 del 2011 (Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240).
[124] Il comma 4 dell'art. 18 prevede che ciascuna università statale, nell’ambito della programmazione triennale, vincoli le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettere a) e b), o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell’università stessa.
[125] Il comma 5 dell'art. 24 prevede la necessità di vincolare le risorse necessarie per l’inquadramento nel ruolo dei professori associati di ricercatori a tempo determinato titolari di contratti di tipo B. A seguito delle modifiche introdotte dalle disposizioni in esame, tale vincolo viene a riferirsi ai titolari dei nuovi contratti di ricercatore a tempo determinato (cfr. infra).
[126] Il comma 6 dell'art. 24 impone l’obbligo di non utilizzare oltre la metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo per la chiamata, nel ruolo di professore di I e II fascia, di professori di II fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell’università medesima, che abbiano conseguito l’ASN.
[127] Il richiamato art. 1, comma 400, incrementa di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 58,63 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, (di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge n. 537 del 1993) per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010.
[128] Il richiamato art. 6, comma 5-sexies, per quanto di rilievo in questa sede, autorizza, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti di spesa fissati, l’assunzione di ricercatori universitari a tempo determinato di tipo B, a decorrere dal 2021.
[129] In particolare, il comma 1 del richiamato art. 238 autorizza l’assunzione, nel 2021, di ricercatori universitari a tempo determinato di tipo B, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e in aggiunta alle analoghe assunzioni previste dall’art. 6, comma 5-sexies, del D.L. 162/2019 (L. 8/2020), nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. A tal fine, incrementa il Fondo per il finanziamento ordinario delle università di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.
[130] Il richiamato comma 297 dispone un incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, destinando 75 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro per l'anno 2023, 640 milioni di euro per l'anno 2024, 690 milioni di euro per l'anno 2025 e 740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 all'assunzione di professori universitari, di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010, e di personale tecnico-amministrativo delle università, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali (comma 297, lett. a)).
[131] Il richiamato Allegato A fornisce la seguente declaratoria dell'Area terza: "Autonomia nello svolgimento di funzioni implicanti diverse soluzioni non prestabilite. Responsabilità relativa alla correttezza amministrativa, tecnica o gestionale delle soluzioni adottate. Presta la sua attività in settori gestionali, amministrativi e tecnici, ivi compresi laboratori, biblioteca e informatica".
[132] Recante "Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM".
[134] In precedenza, gli standard minimi dimensionali e qualitativi sono stati definiti con D.M. 9 maggio 2001, n. 118, con D.M. 22 maggio 2007, n. 43, con D.M. 7 febbraio 2011, n. 27/2011, con D.M. 28 novembre 2016, n. 936/2016.
[135] Con il trattamento economico e normativo del capo dipartimento, di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 300 del 1999.
[136] Con corrispondente utilizzo delle entrate, accertate annualmente, rivenienti dal Fondo di rotazione per la formazione professionale istituito per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo ai sensi dell’art. 25 l. 362/1978, cui rinvia l’articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148.
[137] Come rilevato dall’indagine sul “Funzionamento dei centri per l’impiego nell’ottica dello sviluppo del mercato del lavoro” condotta dalla Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti e approvata con delibera n. 16/2021/G.
[138] Si veda la scheda relativa all'articolo 9, comma 1.
[139] Si tratta dei soggetti di cui all’Allegato Istat previsto dall’articolo 1, commi 2 e 3, della legge n.196 del 2009, con esclusione degli enti del servizio sanitario nazionale, delle Agenzie fiscali, delle regioni e degli enti locali (e dei relativi organismi ed enti strumentali), nonché delle Casse previdenziali private.
[140] Non concorrono alla quantificazione delle entrate o dei ricavi le risorse destinate alla spesa in conto capitale e quelle finalizzate o vincolate da norme di legge, ovvero da disposizioni dei soggetti finanziatori, a spese diverse dall'acquisizione di beni e servizi.
[141] Si ricorda che presso la sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, gli Ispettorati interregionali di Roma, Milano, Venezia e Napoli e gli Ispettorati territoriali sono istituiti, rispettivamente, il "Comando Carabinieri per la tutela del lavoro", i "Gruppi Carabinieri per la tutela del lavoro" e i "Nuclei Carabinieri Ispettorato del Lavoro".
[142] La novella in esame sostituisce il comma 1 dell'articolo 10 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni.
[143] Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, previo parere del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione e previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
[144] La relazione illustrativa è reperibile nell'A.S. n. 2598.
[145] Cfr. l'articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni.
[146] Il suddetto SINPS - ai sensi del comma 2 del citato articolo 8 del D.Lgs. n. 81, e successive modificazioni - è costituito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero della salute, dal Ministero dell'interno, dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale, dalle regioni e dalle province autonome, dall'INAIL, dall'INPS e dall'Ispettorato nazionale del lavoro, con il contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); ulteriori amministrazioni possono essere individuate con decreti ministeriali (adottati ai sensi del comma 4 del suddetto articolo 8 del D.Lgs. n. 81, e successive modificazioni); allo sviluppo del medesimo Sistema concorrono gli organismi paritetici e gli istituti di settore a carattere scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della salute delle donne.
[147] Gli esoscheletri per il lavoro sono dispositivi di ausilio indossabili che possono alleviare il carico fisico sul posto di lavoro.
[148] I dispositivi di visione immersiva forniscono la visione di una realtà virtuale; i dispositivi per "la realtà aumentata", invece, integrano la situazione reale con immagini virtuali, intese a migliorare la cognizione della medesima situazione.
[149] La relazione tecnica è reperibile nell'A.S. n. 2598.
[150] Il Nucleo PNRR Stato-Regioni è stato istituito presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio, ai sensi dell’articolo 33 del D.L. n. 152 del 2021, con l’obiettivo di assicurare il coordinamento delle relazioni tra Amministrazioni statali titolari di interventi del PNRR e gli enti territoriali. In particolare, il supporto tecnico del Nucleo riguarda le attività volte a: curare l'istruttoria di tavoli tecnici di confronto settoriali con le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali; prestare supporto alle Regioni e alle Province Autonome nella elaborazione di un progetto avente particolare rilevanza strategica per ciascuna Regione e Provincia Autonoma, denominato "Progetto Bandiera"; prestare attività di assistenza agli enti territoriali, con particolare riferimento ai piccoli comuni e ai comuni insulari e delle zone montane; condividere, con le competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, le informazioni raccolte e comunicare, d'intesa con le medesime strutture, le attività svolte, anche mediante la progettazione e gestione di uno spazio web informativo, dedicato ai tavoli di coordinamento e alle attività di assistenza agli enti territoriali.
[151] Per una descrizione del contenuto delle norme citate si rinvia al paragrafo “Le norme volte a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione” del tema “Contratti pubblici”.
[152] Si ricorda, al riguardo, che il citato art. 44 del D.L. n. 34/2019 ha introdotto una semplificazione nella governance del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, introducendo il nuovo strumento del 'Piano Sviluppo e Coesione' (PSC), che ha sostituito i molteplici strumenti esistenti per l'utilizzo delle risorse del FSC dei vari cicli di programmazione, al fine di garantire un coordinamento unitario in capo a ciascuna Amministrazione titolare dei Piani operativi, nonché una accelerazione della spesa degli interventi.
In attuazione della nuova disciplina, il CIPESS con la delibera n. 2 del 29 aprile 2021 ha approvato le "Disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione" del Fondo sviluppo e coesione. In pari data sono state altresì adottate 30 delibere (da n. 3 a n. 32) di approvazione dei Piani sviluppo e coesione delle 19 regioni, delle 2 Province autonome e di 9 amministrazioni centrali. In data 27 luglio 2021, con ulteriori delibere, sono stati approvati i Piani di sviluppo e coesione delle città metropolitane di Milano (n. 50/2021) e Napoli (n. 51/2021); con delibere del 3 novembre 2021 sono stati approvati i PSC del Ministero del turismo (n. 58/2021) e del Ministero della cultura (n. 59/2021) – sostitutivi del PSC relativo all'ex MIBACT - nonché quelli delle città metropolitane di Genova, Venezia, Bari, Firenze, Bologna, Cagliari (da n. 60 a n. 65). Da ultimo, con delibere del 22 dicembre 2021 sono stati approvati i PSC delle città metropolitane di Reggio Calabria, Palermo, Catania e Messina (da n. 81 a n. 84). Nel complesso, nei PSC approvati finora risultano consolidati ben 79 miliardi, di cui 17,6 miliardi afferenti al ciclo 2000-2006, 15,6 miliardi al ciclo 2007-2013 e 45,9 miliardi al ciclo 2014-2020.
[153] Si tratta degli investimenti 1.1 “Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti” (1,5 miliardi di euro) e 1.2 “progetti ‘faro’ di economia circolare” (600 milioni di euro).
[154] A partire dal 2030 è vietato lo smaltimento in discarica di tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, in particolare i rifiuti urbani, ad eccezione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale conformemente all'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I criteri per la individuazione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale, nonché un elenco anche non esaustivo dei medesimi, sono definiti dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto adottato ai sensi dell'articolo 16-bis. Le Regioni conformano la propria pianificazione, predisposta ai sensi dell'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di garantire il raggiungimento di tale obiettivo. Le Regioni modificano tempestivamente gli atti autorizzativi che consentono lo smaltimento in discarica dei rifiuti non ammessi, in modo tale da garantire che, al più tardi per il giorno 31 dicembre 2029, i medesimi siano adeguati ai sopra citati divieti di smaltimento (comma 4-bis dell’art. 5 del D.lgs 36/2003 sulle discariche di rifiuti, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d) n.1 del D.lgs. 121/2020 che ha attuato la direttiva 2018/850 relativa alle discariche).
Entro il 2035 la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica deve essere ridotta al 10 per cento, o a una percentuale inferiore, del totale in peso dei rifiuti urbani prodotti. Le Regioni conformano la propria pianificazione, predisposta ai sensi dell'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di garantire il raggiungimento di tale obiettivo (comma 4-ter dell’art. 5 del D.lgs 36/2003 sulle discariche di rifiuti, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d) n.1 del D.lgs. 121/2020 che ha attuato la direttiva 2018/850 relativa alle discariche).
[155] In base al comma 1 del suddetto articolo 9, i LEPTA costituiscono il livello minimo omogeneo in tutto il territorio nazionale per le attività che il suddetto Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente è tenuto a garantire, anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di prevenzione collettiva previsti dai livelli essenziali di assistenza sanitaria.
[156] Il Ministro della salute adotta tali linee guida avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità. Le attuali linee guida sono poste dal D.M. 27 marzo 2019.
[158] Regolamento "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)".
[159] Indicate nell’elenco pubblicato ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196
[160] Si tratta dei soggetti di cui all’Allegato Istat previsto dall’articolo 1, commi 2 e 3, della legge n.196 del 2009, con esclusione degli enti del servizio sanitario nazionale, delle Agenzie fiscali, delle regioni e degli enti locali (e dei relativi organismi ed enti strumentali), nonché delle Casse previdenziali private.
[161] Non concorrono alla quantificazione delle entrate o dei ricavi le risorse destinate alla spesa in conto capitale e quelle finalizzate o vincolate da norme di legge, ovvero da disposizioni dei soggetti finanziatori, a spese diverse dall'acquisizione di beni e servizi.
[162] a) Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park; b) Agenzia Spaziale Italiana - ASI; c) Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR; d) Istituto Italiano di Studi Germanici; e) Istituto Nazionale di Astrofisica - INAF; f) Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi" - INDAM; g) Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - INFN; h) Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - INGV; i) Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS; l) Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica - INRIM; m) Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche "Enrico Fermi"; n) Stazione Zoologica "Anton Dohrn"; o) Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione - INVALSI; p) Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa - INDIRE; q) Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA; r) Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'energia e lo Sviluppo Sostenibile - ENEA; s) Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori - ISFOL (a decorrere dal 1° dicembre 2016 denominato Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche - INAPP); t) Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT; u) Istituto Superiore di Sanità - ISS; v) Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA.
[163] Da ultimo modificato dall'art. 9, comma 1, lett. a), del D.L. n. 111/2021(L. n. 133/2021).
[164] Si rammenta che il Comitato è composto dai Ministri della difesa, dell'interno, per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali, del turismo, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dello sviluppo economico, delle infrastrutture trasporti e sviluppo sostenibile, della transizione ecologica, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dai Ministri per il Sud e per gli affari europei, ove nominati, nonché dal Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. I citati Ministri possono delegare la loro partecipazione al Comitato ad un vice Ministro o ad un Sottosegretario di Stato competente per i rispettivi Dicasteri.
[165] La suddetta Commissione RIPAM è la Commissione di cui si avvalgono le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici per lo svolgimento dei concorsi unici, ai sensi dell’art. 4, co. 3-quinquies, del D.L. 101/2013, nonché le restanti amministrazioni pubbliche per lo svolgimento delle proprie procedure selettive, ai sensi dell’art. 35, co. 5, del D.Lgs. 165/2001.
[166] L’art. 44 del D.L. n. 34/2019 ha introdotto una semplificazione nella governance del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, introducendo il nuovo strumento del 'Piano Sviluppo e Coesione' (PSC), che ha sostituito i molteplici strumenti esistenti per l'utilizzo delle risorse del FSC dei vari cicli di programmazione (2000-2006, 2007-2013, 2014-2020), al fine di garantire un coordinamento unitario in capo a ciascuna Amministrazione titolare dei Piani operativi, nonché una accelerazione della spesa degli interventi.
[167] Successivamente alla delibera n. 2 del 29 aprile 2021, che ha definito le "Disposizioni quadro per il Piano Sviluppo e Coesione", il CIPE ha adottato, in pari data, 30 delibere (da n. 3 a n. 32) di approvazione dei Piani Sviluppo e Coesione delle 19 regioni, delle 2 Province autonome e di 9 amministrazioni centrali. In data 27 luglio 2021 sono stati approvati i Piani Sviluppo e Coesione delle città metropolitane di Milano e di Napoli (n. 50 e n. 51); con delibere 3 novembre 2021 sono stati approvati i PSC del Ministero del turismo (n. 58) e del Ministero della cultura (n. 59) – sostitutivi del PSC relativo all'ex MIBACT - nonché quelli delle città metropolitane di Genova, Venezia, Bari, Firenze, Bologna, Cagliari (da n. 60 a n. 65). Con delibere del 22 dicembre 2021, sono stati approvati i PSC delle città metropolitane di Reggio Calabria, Palermo, Catania e Messina (da n. 81 a n. 84). Nel complesso, nei PSC approvati finora risultano consolidati ben 79 miliardi, di cui 17,6 miliardi afferenti al ciclo 2000-2006, 15,6 miliardi al ciclo 2007-2013 e 45,9 miliardi al ciclo 2014-2020.
[168] La Sez. II ha rifinanziato lo strumento, le cui risorse sono iscritte sul capitolo 7343/pg.1/MISE di 400 milioni nel 2022, di 250 nel 2023 e di 100 milioni per il 2024-2036.
[169] Si rinvia a: Circolare 28 marzo 2022, n. 120820 – Contratti di sviluppo. Valutazione del principio DNSH ai fini del finanziamento con le risorse del PNRR; Decreto ministeriale 27 gennaio 2022 - Attuazione dell’Investimento 5.1 “Rinnovabili e batterie” del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); Decreto ministeriale 13 gennaio 2022 – Attuazione dell’Investimento 5.2 “Competitività e resilienza delle filiere produttive” del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
[170] Il D.M. di novembre scorso ha aggiunto nell’articolo 5 del D.M. 9 dicembre 2014 la previsione (nuovo comma 4-bis) che i programmi di sviluppo riguardanti esclusivamente l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli possano essere accompagnati da investimenti per la creazione, ristrutturazione e ampliamento di strutture idonee alla ricettività e all'accoglienza dell'utente, finalizzati all'erogazione di servizi di ospitalità connessi alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Gli investimenti funzionali a tali servizi devono essere realizzati dai medesimi soggetti, proponente o aderenti, che realizzano i progetti di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Per gli investimenti per la ricettività e l'accoglienza le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti della disciplina sugli aiuti a sostegno della politica di coesione territoriale, dunque secondo i limiti e massimali della Carta degli aiuti a finalità regionale e del già citato GBER (cfr. art. 16 D.M. 9/2014 che indica i massimali d’aiuto).
[171] Cfr. art. 6 del D.M.
[172] L’articolo 1, commi 1-17 del decreto legge n. 152/202, in attuazione per migliorare la qualità dell’offerta ricettiva della linea progettuale “Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax credit” Misura M1C3, investimento 4.2.1, del PNRR attribuisce alle imprese sopra indicate un credito di imposta fino all’80 per cento delle spese sostenute in relazione a uno o più interventi edilizi e per la digitalizzazione d’impresa e un contributo a fondo perduto, non superiore al 50 per cento delle spese sostenute per i medesimi interventi, realizzati a decorrere dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, comunque non superiore al limite massimo di 100.000 euro per impresa realizzati dal 7 novembre 2021 fino al 31 dicembre 2024.
[173] Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017 prevede forme di valutazione delle imprese ai fini dell’accesso al Fondo basate sulla probabilità di inadempimento del prenditore. La decisione C(2020)2370 del 13 aprile 2020 (che non risulta pubblicata) ha approvato l’intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia PMI , in quanto compatibile con la disciplina europea contenuta nel Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final e ss. mod. e int.) cd. Temporary Framework
[174] La Commissione Giustizia del Senato ha formulato un parere non ostativo con osservazioni, nella seduta del 17 maggio 2022; la Commissione Giustizia della Camera ha formulato un parere favorevole con osservazioni nella seduta del 25 maggio 2022.
[175] Recante "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107".
[176] Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.
[177] Recante "Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione".
[178] Si tratta di competenze aggiunte nel corso dell'esame presso il Senato.
[179] Si tratta di competenza aggiunta nel corso dell'esame presso il Senato.
[180] Si tratta di competenza aggiunta nel corso dell'esame presso il Senato.
[181] Recante "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107".
[182] Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244». In particolare, l'art. 13 del regolamento reca disposizioni relative ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.
[183] Si tratta di coloro che, nella fase transitoria di attuazione della nuova disciplina (che termina il 31 dicembre 2024), partecipano al concorso (e lo vincono) avendo maturato solo 30 CFU o CFA del percorso di formazione iniziale, a condizione che parte dei crediti stessi siano di tirocinio diretto. Costoro sono tenuti a completare il percorso universitario e accademico di formazione iniziale, prima di sostenere l'anno di prova e l'eventuale immissione in servizio.
[184] Recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".
[185] Tale disposizione estende la partecipazione al concorso anche a coloro che non siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, a condizione che vantino un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici nei cinque anni precedenti, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso.
[186] Ai sensi dell'articolo 59, comma 10-bis, del DL n.73 del 2021, i bandi dei concorsi di cui al comma 10, che sono emanati (secondo modalità semplificate ivi elencate) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge, prevedono una riserva di posti, pari al 30 per cento per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti.
[187] Ai sensi del quale i soggetti inseriti nelle graduatorie utili per l'immissione nei ruoli del personale docente o educativo possono presentare istanza al fine dell'immissione in ruolo in territori diversi da quelli di pertinenza delle medesime graduatorie. A tale fine, i predetti soggetti possono presentare istanza per i posti di una o più province di una medesima regione, per ciascuna graduatoria di provenienza. L'istanza è presentata esclusivamente mediante il sistema informativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in deroga agli articoli 45 e 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
[188] Recante "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107".
[189]Rispetto al testo modificato nel corso dell'esame presso il Senato, nel decreto-legge originario erano previste le "attività di progettazione, mentoring, tutoring e coaching a supporto degli studenti nel raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e di attività di sperimentazione di nuove modalità didattiche"
[190] Al riguardo, nel corso dell'esame in prima lettura è stato espunta la previsione che la partecipazione alle attività formative dei percorsi in questione si svolge fuori dell'orario di insegnamento.
[191] Per approfondimenti si rinvia alla scheda di lettura relativa all'articolo 45 del presente Dossier.
[192] A seguito di una modifica introdotta nel corso dell'esame in prima lettura, mentre nel testo del decreto legge l'esperienza richiesta era almeno decennale.
[193] Tale inciso è stato inserito in prima lettura.
[194] Quanto agli oneri connessi al riconoscimento dell'elemento retributivo accessorio una tantum di carattere incentivante riconosciuto all'esito positivo del percorso formativo, si rinvia al comma 5.
[195] Autorizzazione di spesa originariamente disposta per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative.
[196] Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi.
[197] Si ricorda che il richiamato art. 1, comma 345, prevede che con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il mese di febbraio precedente all'anno scolastico di riferimento, siano definiti gli indicatori di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica da utilizzare per individuare le scuole che possono istituire classi in deroga alle dimensioni previste dal regolamento di cui al DPR 20 marzo 2009, n. 81. Il medesimo decreto definisce altresì le soglie degli indicatori al di sotto o al di sopra delle quali opera la deroga, i parametri da utilizzare per la costituzione delle classi beneficiarie della deroga, nonché la quota massima dell'organico del personale docente da destinare a tali classi con conseguente individuazione del numero delle classi.
[198] Il richiamato art. 1, comma 83, prevede che il dirigente scolastico possa individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica.
[199] Il richiamato art. 25, comma 5, (per quanto di rilievo in questa sede) prevede che, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente possa avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti.
[200] In relazione alla ripartizione formale del testo in esame, si osserva che l’unico comma dell’art. 46, almeno nel testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, è composto dalla lettera a), ripartita nei numeri 1), 2) e 3) e dalle lettere b), e), f) e g) composte ciascuna di una novella al suddetto art. 59, mancando quindi, dopo la lettera b), le seguenti (e intermedie) lettere c) e d). Nella relazione illustrativa, invece, la numerazione è progressiva.
[201] Il richiamato art. 7, comma 6, prevede che, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possano conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza di presupposti di legittimità determinati dalla disposizione medesima.
[202] Il DPR n. 175 del 2012 reca "Esecuzione dell'intesa tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 28 giugno 2012". Il richiamato punto 4.2, ai fini dell'insegnamento della religione cattolica, richiede il possesso di uno dei titoli di qualificazione professionale di seguito indicati: "4.2.1. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato a chi abbia almeno uno dei seguenti titoli: a) titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede; b) attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un seminario maggiore; c) laurea magistrale in scienze religiose conseguita presso un istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa Sede. 4.2.2. Nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie l'insegnamento della religione cattolica può essere impartito: a) da insegnanti in possesso di uno dei titoli di qualificazione di cui al punto 4.2.1.; b) da sacerdoti, diaconi o religiosi in possesso di qualificazione riconosciuta dalla Conferenza episcopale italiana in attuazione del can. 804, par. 1, del Codice di diritto canonico e attestata dall'ordinario diocesano. L'insegnamento della religione cattolica può essere altresì impartito, ai sensi del punto 2.6, da insegnanti della sezione o della classe purché in possesso di uno specifico master di secondo livello per l'insegnamento della religione cattolica approvato dalla Conferenza episcopale italiana".
[203] Il richiamato punto 4.3 prevede che i titoli di qualificazione professionale indicati ai punti 4.2.1. e 4.2.2. (cfr. Nota precedente) siano richiesti a partire dall'anno scolastico 2017/2018 e detta una disciplina transitoria fino al termine dell'anno scolastico 2016/2017. Inoltre, dispone che a far data dall'anno scolastico 2017-2018, sono in ogni caso da ritenere dotati della qualificazione necessaria per l'insegnamento della religione cattolica gli insegnanti che, riconosciuti idonei dall'ordinario diocesano, siano provvisti dei titoli richiesti fino all'anno scolastico 2017/2018 e abbiano anche prestato servizio continuativo per almeno un anno nell'insegnamento della religione cattolica entro il termine dell'anno scolastico 2016/17. Infine, fa salvi i diritti di tutti coloro che, in possesso dei titoli di qualificazione previsti dall'intesa del 14 dicembre 1985, come successivamente modificata, entro la data di entrata in vigore della presente intesa, abbiano prestato servizio, nell'insegnamento della religione cattolica, continuativamente per almeno un anno scolastico dal 2007-2008.
[204] Si veda la sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2016. In altra decisione (la n.191 del 2017) la Corte afferma che occorre "verificare, con riguardo alle singole disposizioni impugnate, se esse si rivolgano espressamente anche agli enti dotati di autonomia speciale, con l’effetto di neutralizzare la portata della clausola generale". Sul tema si vedano altresì le sentenze nn.154 e 231 del 2017.
[205] Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del D.L. 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 dicembre 2004, n. 307. Il Fondo è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
[206] Riguardo all'ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente), cfr. il regolamento di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.
[207] Cfr. l'articolo 10, comma 6, del citato regolamento di cui al D.P.C.M. n. 159 del 2013.
[208] Ai sensi dell'articolo 1, comma 479, della L. 27 dicembre 2019, n. 160.