Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Finanze
Titolo: D.L. 3/2021: Misure urgenti su accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari
Riferimenti: AC N.2862/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 401
Data: 21/01/2021
Organi della Camera: VI Finanze


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D.L. 3/2021: Misure urgenti su accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari

21 gennaio 2021
Progetti di legge


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Il decreto in esame differisce i termini di notifica, decadenza e versamento di alcuni atti emessi dall'amministrazione finanziaria, nonché la scadenza della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi. Sono inoltre prorogati i termini di versamento dell'imposta sui servizi digitali e di presentazione della relativa dichiarazione (articolo 1).

In particolare, il provvedimento dispone che gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono notificati nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022. Nello stesso periodo si procede agli invii di una serie di ulteriori atti, comunicazioni e inviti, elaborati o emessi, anche se non sottoscritti. La norma stabilisce che i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento relative a una serie di dichiarazioni sono prorogati di tredici mesi.

La disposizione sposta inoltre al 31 gennaio 2021 (dal 31 dicembre 2020) il termine finale di scadenza dei versamenti, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non tributarie.

Viene differita al 31 gennaio 2021 la scadenza della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione e dagli altri soggetti titolati, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

Sono comunque acquisiti, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti dal 1° gennaio 2021 alla data di entrata in vigore del decreto, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive già corrisposti. Restano fermi altresì gli accantonamenti effettuati e sono definitivamente acquisite e non rimborsate le somme accreditate in tale periodo.

Sono prive di qualunque effetto le verifiche relative all'adempimento degli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di cartelle di pagamento da parte dei beneficiari di pagamenti delle pubbliche amministrazioni, eseguite sempre nel medesimo periodo, per le quali l'agente della riscossione non abbia già notificato l'ordine di versamento.

 

Il provvedimento proroga infine il termine di versamento dell'imposta sui servizi digitali dal 16 febbraio al l6 marzo 2021 e quello di presentazione della relativa dichiarazione dal 31 marzo al 30 aprile 2021 (articolo 2).

 

Il decreto si compone di tre articoli.

Articolo 1 - Termini di notifica e di versamento

L'articolo 1, lettera a), differisce ulteriormente i termini per la notifica da parte dell'amministrazione finanziaria di alcuni atti individuati dall'articolo 157, comma 1. del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

In particolare, il comma prevede che gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono notificati nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022 (rispetto al previgente periodo dal 1°gennaio al 31 dicembre 2021).

 

Si ricorda che il comma 1 del richiamato articolo 157 dispone che, in deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge n. 212 del 2000, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67 (sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori), comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.
Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 3 (Efficacia temporale delle norme tributarie), comma 3, della legge n. 212 del 2000 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.
 
Nella Relazione tecnica allegata al testo si rappresenta che al comma l non si ascrivono effetti sul gettito, posto che la limitata sospensione riguardante gli atti di cui all'articolo 157 è, di fatto, già applicata dall'amministrazione finanziaria tenuto conto del perdurare dell'emergenza sanitaria in atto, e che l'ulteriore differimento di un mese della notifica degli atti verrà tendenzialmente assorbito nel corso del 2021.

 

La lettera b), modificando il comma 2-bis dall'articolo 157, stabilisce che anche gli atti, le comunicazioni e gli inviti individuati al comma 2 del medesimo articolo sono notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022 (rispetto al previgente periodo: dal 1°gennaio e il 31 dicembre 2021), salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.

In particolare si tratta dell'invio dei seguenti atti, comunicazioni e inviti, elaborati o emessi, anche se non sottoscritti, entro il 31 dicembre 2020:

  1. comunicazioni eseguite a seguito di controlli automatici e di controlli formali delle dichiarazioni, di cui agli articoli 36-bis (liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni) e 36-ter (controllo formale delle dichiarazioni) del D.P.R. n. 600 del 1973;
  2. comunicazioni di irregolarità IVA emesse a seguito del controllo automatico, di cui all'articolo 54-bis (liquidazione dell'IVA dovuta in base alle dichiarazioni) del D.P.R. n. 633 del 1972;
  3. inviti all'adempimento di cui all'articolo 21-bis (comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.) del decreto-legge n. 78 del 2010;
  4. atti di accertamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica, di cui all'articolo 23, comma 21, del decreto-legge n. 98 del 2011;
  5. atti di accertamento delle tasse automobilistiche di cui al Testo Unico n. 39 del 1953 ed all'articolo 5 del decreto-legge n. 953 del 1982, limitatamente alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna ai sensi dell'articolo 17, comma 10, della legge n. 449 del 1997;
  6. atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l'utilizzo di telefoni cellulari di cui alla Tariffa articolo 21 del D.P.R. n. 641 del 1972.

La lettera c) modifica il comma 3 dall'articolo 157 e stabilisce che i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del D.P.R. n. 602 del 1973, sono prorogati di tredici mesi (rispetto al previgente termine di un anno).

Tali cartelle si riferiscono:

  • alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione a seguito di controlli automatici, prevista dagli articoli 36-bis (Liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni) del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis (Liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni) del D.P.R. n. 633 del 1972;
  • alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell'anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986);
  • alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter (Controllo formale delle dichiarazioni) del D.P.R. n. 600 del 1973.

Si ricorda che il richiamato articolo 25 (comma 1, lettere a) e b)) stabilisce che il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, (ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata) per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione, nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute. Per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo la cartella è notificata dal quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

La lettera d), conseguentemente alle modifiche introdotte dalle norme precedenti, dispone che con riferimento agli atti indicati ai sopra citati commi 1 e 2 dell'articolo 157 notificati entro il 31 gennaio 2022 (non più nel solo 2021) non sono dovuti, se previsti, gli interessi per ritardato pagamento (articolo 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 maggio 2009) e per ritardata iscrizione a ruolo (articolo 20 del D.P.R. n. 602 del 1973) per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell'atto stesso.

 

Si ricorda che ai sensi del comma 7-bis dell'illustrato articolo 157 qui modificato, le disposizioni in commento non si applicano alle entrate degli enti territoriali.

 

Il comma 2 fissa al 31 gennaio 2021 il termine finale della sospensione dei termini dei versamenti (rispetto al previgente termine del 31 dicembre 2020) delle somme derivanti da cartelle di pagamento nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non, sospesi dall'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020.

 

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 68 la proroga si applica anche agli atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle dogane, nonché alle ingiunzioni e agli atti di accertamento esecutivo emessi dagli enti territoriali.

Si ricorda che il richiamato articolo 68 del decreto-legge Cura Italia (decreto legge 17 marzio 2020 n. 18), ai commi 1 e 2, aveva sospeso i termini, scadenti dall'8 marzo al 31 maggio 2020, per il versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali, prevedendo che i versamenti oggetto di sospensione fossero effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Ai sensi del successivo comma 2- bis, nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°; marzo 2020 (cd. zona rossa), e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020.
Il comma 4 stabilisce che le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell'anno 2018, 2019 e 2020 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024 e entro il 31 dicembre 2025.
Successivamente l'articolo 154 del decreto Rilancio (decreto legge 19 maggio 2020 n. 34) ha modificato il comma 1 dell'articolo 68, differendo dal 31 maggio al 31 agosto 2020 i predetti termini di sospensione.
L'articolo 99 del decreto Agosto ( decreto legge 14 agosto 2020 n. 104), intervenendo sul richiamato comma 1 dell'articolo 68 del decreto Cura Italia, ha sospeso fino al 15 ottobre 2020 i versamenti di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali, prescrivendo la loro l'effettuazione dei pagamenti in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, comma 1, ha prorogato la sospensione fino al 31 dicembre 2020.
 
Come indicato anche nella relazione illustrativa del provvedimento tale sospensione opera senza soluzione di continuità dalla data iniziale della stessa (21 febbraio 2020 per i debitori con residenza/sede operativa/sede legale nei comuni della prima zona rossa, 8 marzo 2020 per tutti gli altri) fino alla data del 31 gennaio 2021.

Si segnala che le norme in esame non intervengono sull'articolo 68, comma 2-ter che, per i piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e i provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020 aveva garantito la decadenza lunga, ovvero che la perdita del beneficio della rateazione si determinasse solo dopo il mancato pagamento di 10 (anziché 5) rate.

Appare opportuno, inoltre, ricordare che il decreto-legge n. 137 del 2020 (cd. decreto Ristori) contiene numerose misure di sospensione o proroga di adempimenti fiscali, riferibili al perdurare dell'emergenza sanitaria. Per l'illustrazione sintetica dei principali interventi si rinvia al sito della documentazione parlamentare.
In questa sede si rileva in particolare che tale provvedimento ha apportato numerose modifiche alla disciplina della rateazione di somme iscritte a ruolo, con particolare riguardo alla semplificazione delle procedure e delle condizioni per l'accesso alla rateazione delle somme iscritte a ruolo, per le richieste presentate fino al 31 dicembre 2021; per tali dilazioni la temporanea situazione di obiettiva difficoltà deve essere documentata solo per somme di importo superiore a centomila euro (in luogo di sessantamila euro) e la decadenza dal beneficio si verifica solo in caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, in luogo di cinque. Sono stati riaperti i termini per la rateazione del pagamento dei carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, prima dell'8 marzo 2020 o del 21 febbraio 2020 (quest'ultima data per i contribuenti di Lombardia e Veneto della cd. zona rossa istituita all'inizio dell'emergenza sanitaria da COVD-19), è intervenuta la decadenza dal beneficio; tali carichi possono essere nuovamente dilazionati presentando richiesta entro il 31 dicembre 2021 e, infine, si consente di ripristinare la dilazione anche dei debiti per i quali, alla data del 31 dicembre 2019, si è determinata l'inefficacia delle precedenti rottamazioni delle cartelle ( articolo 13-decies).
L' articolo 13-septies ha inoltre prorogato dal 10 dicembre 2021 al 1° marzo 2021 il termine per il pagamento delle rate relative ad alcuni istituti di pace fiscale, ovvero di definizioni agevolate e di saldo e stralcio dei debiti tributari.

Il comma 3, modificando l'articolo 152 del decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020), proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021 la sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente di riscossione sulle somme dovute a titolo di stipendio, pensione e trattamenti assimilati.

Si ricorda che nella sua formulazione originaria, l'articolo 152 sospendeva fino al 31 agosto 2020 la possibilità di effettuare pignoramenti presso terzi da parte dell'agente di riscossione del salario, e di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.
In particolare, la norma prevede la sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima del termine di sospensione dall'agente della riscossione e dai terzi a cui sono affidati, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate aventi ad oggetto somme dovute a titolo di stipendi, pensioni e trattamenti assimilati. Le somme da accantonare nel medesimo periodo non sono sottoposte a vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19 maggio 2020) sia intervenuta un'ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione.
In tal modo il terzo pignorato, come il datore di lavoro o l'ente pensionistico, deve rendere fruibili le somme al debitore esecutato, erogandogli lo stipendio o la pensione senza decurtazioni, anche in caso di avvenuta assegnazione da parte del giudice.
Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima del 19 maggio 2020 e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all'agente della riscossione e ai terzi a cui sono affidati, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate.
L' articolo 99 del decreto-legge n. 104 del 2020 ha prorogato al 15 ottobre 2020 il termine di sospensione dei predetti obblighi di accantonamento e successivamente l'articolo 1- bis, del decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, comma 2, proroga dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020.

Il comma 4 precisa che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2021 alla data di entrata in vigore del decreto in commento e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi.

Restano altresì acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti (articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602) ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposti (articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46)

Il secondo periodo del comma 4 prevede, inoltre che agli accantonamenti effettuati e alle somme accreditate nel predetto periodo all'agente della riscossione e ai soggetti a cui è affidato l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate delle provincie e comuni (articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) si applicano le disposizioni dell'articolo 152, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020 ovvero restano fermi gli accantonamenti mentre le somme accreditate restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate.

Si ricorda che il richiamato comma 1, terzo periodo, dell'articolo 152, stabilisce che restano fermi gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all'agente della riscossione e ai soggetti a cui è affidato l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate delle provincie e comuni.

La norma dispone inoltre che restano prive di qualunque effetto le verifiche relative all'adempimento degli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di cartelle di pagamento da parte dei beneficiari di pagamenti delle pubbliche amministrazioni (articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602) eseguite sempre nel medesimo periodo, per le quali l'agente della riscossione non abbia già notificato l'ordine di versamento.

In tal caso la norma prevede che si applichi la disciplina prevista dall'articolo 153, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020.

Si ricorda che in base al sopra citato articolo 48- bis le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
Si ricorda, inoltre, che l' articolo 153, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020, dispone che le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente al periodo di sospensione dei termini di versamento dei carichi per le quali l'agente della riscossione non ha notificato l'ordine di versamento restano prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche nonché le società a prevalente partecipazione pubblica, procedono al pagamento a favore del beneficiario.

Pertanto, i soggetti pubblici provvedono ad effettuare il pagamento a favore del beneficiario.

Articolo 2 - Termini di versamento e di presentazione della dichiarazione dell'imposta sui servizi digitali

L'articolo 2 proroga il termine di versamento dell'imposta sui servizi digitali dal 16 febbraio 2021 al l6 marzo 2021 e il termine di presentazione della relativa dichiarazione dal 31 marzo 2021 al 30 aprile 2021.

In particolare la disposizione, aggiungendo un periodo all'articolo 1, comma 42, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, stabilisce che in sede di prima applicazione, l'imposta dovuta per le operazioni imponibili nell'anno 2020 è versata entro il 16 marzo 2021 e la relativa dichiarazione è presentata entro il 30 aprile 2021.

 

La legge di bilancio 2019 (commi da 35 a 50) ha istituito un'imposta sui servizi digitali, che si applica ai soggetti che prestano tali servizi e che hanno un ammontare complessivo di ricavi pari o superiore a 750 milioni di euro, di cui almeno 5,5 milioni realizzati nel territorio italiano per prestazione di servizi digitali. La norma è entrata in vigore il primo gennaio 2020. Il provvedimento recepisce a grandi linee una proposta di direttiva relativa al sistema comune d'imposta sui servizi digitali applicabile ai ricavi derivanti dalla fornitura di taluni servizi digitali COM(2018)148 ( imposta sui servizi digitali - ISD) che prevede un' imposta temporanea che gli Stati membri dovrebbero introdurre e applicare a determinate attività digitali che generano utili nell'UE in attesa che venga attuata una soluzione strutturale a lungo termine, da concordare prima in sede di OCSE.
L'imposta si applica con un' aliquota del 3 per cento sui ricavi e viene versata entro il mese successivo a ciascun trimestre. È stata contestualmente abrogata l'imposta sulle transazioni digitali, istituita dalla legge di bilancio 2018, che avrebbe dovuto applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2019.

 

A tale proposito si segnala che il provvedimento del 15 gennaio 2021 dell'Agenzia delle entrate definisce le regole operative per la prima applicazione della disciplina, in particolare individuando:

  • l'ambito oggettivo dell'imposta istituita, con evidenziazione dei servizi digitali esclusi;
  • le modalità di determinazione della base imponibile e dell'imposta sui servizi digitali;
  • i criteri di collegamento con il territorio dello Stato;
  • il versamento dell'imposta;
  • gli adempimenti dichiarativi;
  • gli obblighi strumentali ai fini dell'adempimento;
  • gli obblighi contabili in capo ai soggetti passivi dell'imposta;
  • la responsabilità solidale dei soggetti residenti per l'assolvimento degli obblighi di versamento dell'imposta sui servizi digitali da parte di soggetti passivi non residenti;
  • i rimborsi per le eccedenze di versamento.

La relazione tecnica al provvedimento chiarisce che la proroga in esame non determina effetti finanziari in considerazione del fatto che il differimento del termine di versamento dell'imposta garantisce lo stesso gettito nella stessa annualità.

Articolo 3 - Entrata in vigore

L'articolo 3 stabilisce l'entrata in vigore del provvedimento (15 gennaio 2021).