Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19 14 dicembre 2020 |
ContenutoIl decreto legge in esame, in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica relativa all'emergenza sanitaria conseguita alla diffusione pandemica del virus COVID-19, apporta alcune modifiche alla disciplina delle misure volte a contenere e a contrastare il rischio sanitario, dato l'avvicinarsi del periodo delle festività natalizie, nel quale aumentano le occasioni di riunioni tra le persone. Esso si compone di 2 soli articoli diretti ad incidere su alcuni aspetti delle misure previste dal D.L 19/2020 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2020), nonché a prescrivere e disciplinare i divieti di spostamenti tra le Regioni ed i comuni nel periodo compreso tra il 21 dicembre ed il 6 gennaio. L'articolo 1, al comma 1, modificando il comma 1 dell'articolo 1 del citato D.L. 19/2020, estende a cinquanta giorni (in precedenza trenta) il termine massimo di durata delle misure di contrasto alla diffusione del virus Covid-19 disciplinate dalla citata disposizione.
In linea generale va ricordato che il decreto-legge 19/2020, in relazione al perdurare dell'emergenza dovuta alla diffusione, ormai pandemica, del virus COVID-19, ha disciplinato in un atto di rango primario le misure eventualmente applicabili su tutto il territorio nazionale o su parte di esso, per contenere e contrastare i rischi sanitari conseguenti. Il decreto-legge 125/2020 ha poi prorogato il termine di efficacia delle disposizioni dettate dai decreti-legge nn. 19, 33 e 83 del 2020. Allo stesso tempo la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 ha prorogato lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 al 31 gennaio 2020.
Per quanto qui interessa, l'
art. 1, comma 1, del decreto-legge 19/2020 ha consentito l'adozione di una o più delle misure emergenziali di contenimento, elencate in maniera dettagliata dal successivo comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 gennaio 2021, termine dello stato di emergenza, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus.
Più in particolare, le
misure emergenziali che, ai sensi dell'art. 1, comma 2 , del decreto-legge 19/2020
possono essere adottate per contrastare l'emergenza sanitaria, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, sono le seguenti:
Il comma 2 disciplina i divieti di spostamento. Per tutto il periodo temporale che va dal 21 dicembre al 6 gennaio sono vietati su tutto il territorio nazionale gli spostamenti in entrata ed uscita tra i territori di diverse Regioni o province autonome. In secondo luogo, nelle giornate del 25 e 26 dicembre e del 1° gennaio sono vietati altresì tutti gli spostamenti tra i comuni. Con riferimento alla scelta di procedere con fonte legislativa all'introduzione della limitazione alla circolazione tra le regioni, si ricorda che in occasione dell'esame del disegno di legge C. 2617 di conversione del decreto-legge n. 83 del 2020, la Commissione Affari costituzionali, il Comitato per la legislazione e la Commissione parlamentare per le questioni regionali avevano sottolineato, nei loro pareri, tutti espressi nella giornata del 4 agosto 2020, l'esigenza di approfondire il coordinamento del contenuto di alcune misure di contenimento dell'epidemia adottabili ai sensi del decreto-legge n. 19 con quello delle misure previste dal decreto-legge n. 33, posto che il provvedimento prorogava per entrambi i provvedimenti al 15 ottobre (termine poi prorogato al 31 gennaio dal decreto-legge n. 125) la possibilità di assumere tali misure. In particolare, per quanto qui di interesse, si ricorda che l'articolo 1, comma 1 e comma 2, lettera a) del decreto-legge n. 19 del 2020 consente, "su specifiche parti del territorio nazionale, ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso" la "limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria abitazione, domicilio o dimora"; tale disposizione appare però tacitamente abrogata dall'articolo 1, commi 1 e 3 del decreto-legge n. 33; il comma 1 infatti afferma che "a decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale e tali misure possono essere adottate o reiterate solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica" mentre il comma 3 stabilisce che "A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree"; tale esigenza di coordinamento è stata soddisfatta nel corso dell'esame parlamentare con l'inserimento nel decreto-legge n. 83 dell'articolo 1-bis che precisa che le disposizioni del decreto-legge n. 19 si applicano solo in quanto compatibili con il decreto-legge n. 33". Il comma 2 stabilisce che sono in ogni caso fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o da motivi di salute e che è in ogni caso consentito il rientro alla propria residenza, al proprio domicilio o alla propria abitazione.
In merito si ricorda che ai sensi dell'articolo 43 del codice civile, il
domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi; la
residenza, invece, è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.
Nell'ambito delle misure per il contenimento dell'emergenza epidemiologica, il legislatore ha più volte fatto ricorso alle categorie sopra menzionate. In particolare:
Al fine di evitare incertezze in sede applicativa del nuovo divieto recato dal comma 2 si valuti l'opportunità di definire più puntualmente il termine "abitazione" richiamato al comma 2 tra le eccezioni previste ("è in ogni caso consentito il rientro alla propria (...) abitazione").
La disposizione specifica ulteriormente che sono vietati gli spostamenti verso le seconde case che siano ubicate in altra Regione o Provincia autonoma. Nelle giornate del 26 e 26 dicembre e del 1° gennaio sono vietati anche gli spostamenti verso le seconde case ubicate in altro comune. Relativamente ai nuovi divieti introdotti, il comma 2 non specifica direttamente le sanzioni applicabili in caso di contravvenzione agli stessi (e non è formulato come novella al D.L 19/2020 che reca la previsione sanzionatoria). Il comma 3 a sua volta prevede che i DPCM di cui all'art. 2 del DL 19/2020 "possono altresì prevedere specifiche misure rientranti tra quelle previste dall'art. 1, comma 2", dello stesso DL (si veda al riguardo il DPCM 3 dicembre 2020). Sul punto è altresì intervenuta una circolare del Ministero dell'interno in data 7 dicembre 2020.
In proposito, si ricorda che l'articolo 4, comma 1, del D.L. 19/2020 prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento dell'epidemia di cui all'articolo 1 comma 2 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo la predetta sanzione è aumentata fino a un terzo. A sua volta, l'art. 2, comma 1, del D.L. 33/2020 prevede che salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, "le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19". Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni". Il comma 2 reca inoltre disposizioni per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni. L'articolo 1 della legge n. 689 del 1981 dispone che nessuno puo' essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. L'articolo 650 del codice penale dispone che chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l'arresto fino a 3 mesi o con l'ammenda fino a 206 euro. Pertanto, tenuto conto dei divieti introdotti dal comma 2 rispetto al previgente quadro normativo, riguardanti il periodo 21 dicembre 2020 - 6 gennaio 2021, si valuti l'opportunità di prevedere espressamente nel testo le sanzioni applicabili ai nuovi divieti introdotti.
Il comma 3 dispone infine che con riguardo all'intero territorio nazionale, nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del citato D.L. 19/2020 possono prevedere specifiche misure tra quelle previste al comma 2 dell'articolo 1 del D.L. 19, anche indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e scenario.
Si ricorda che l'art. 2 del decreto-legge 19/2020 ha previsto l'adozione delle
misure emergenziali di contenimento (v.
supra) con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale.
I citati decreti possono essere altresì adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato sono tenuti ad illustrarne il contenuto preventivamente alle Camere, al fine di tenere conto degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, i provvedimenti sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'
ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630.
Va inoltre ricordato che l'articolo 30 del
D.L. n.149/2020 (
Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, in corso di conversione al Senato), introducendo un comma 16-bis nell'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74 del 2020, e successive modificazioni, disciplina la pubblicazione dei risultati del monitoraggio relativo all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e definisce una procedura di individuazione delle regioni destinatarie di misure restrittive. La novella prevede, in primo luogo, che il Ministero della salute pubblichi, sul proprio sito internet istituzionale, con cadenza settimanale, i risultati del monitoraggio del rischio sanitario connesso all'evoluzione della situazione epidemiologica relativa alla diffusione del virus SARS-CoV-2 e che comunichi tali risultati ai Presidenti di Camera e Senato. Sulla base dei dati acquisiti e delle relative elaborazioni condotte dalla Cabina di regia per la classificazione del rischio, il Ministro della salute, sentito sui medesimi dati il Comitato tecnico-scientifico, può individuare, con ordinanza, sentiti i presidenti di regione interessati, le regioni a più alto rischio epidemiologico. Tale regioni sono destinatarie di misure più restrittive - rispetto a quelle applicabili sull'intero territorio nazionale - definite con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Sono quindi stabilite alcune disposizioni relative ai profili temporali dell'efficacia delle suddette ordinanze del Ministro della salute. In ogni caso, sempre con ordinanza del Ministro della salute e sentito il presidente della regione interessata, possono essere individuate parti del territorio regionale nelle quali non si applichino le misure medesime. Sono inoltre previste forme di pubblicità dei verbali della Cabina di regia e del Comitato tecnico-scientifico. Si prevede, infine, la pubblicazione, entro il 12 novembre, dei dati del monitoraggio posti a base dell'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020.
Riguardo alla
classificazione di rischio e scenario, si ricorda che il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, a seguito del
peggioramento del tasso di contagiosità del virus
Sars-CoV-2, ha previsto, a partire
dal 6 novembre e fino al 3 dicembre,
misure più restrittive su tutto il territorio nazionale rispetto al precedente DPCM del 24 ottobre 2020, sostituendo quest'ultimo e prevedendo un inasprimento delle misure di contenimento del contagio in alcune regioni caratterizzate, in base a specifici parametri, da uno scenario di
elevata gravità (cd. aree arancioni, alle quali sono applicabili le misure di cui all'articolo 2 del citato DPCM del 3 novembre)
o massima gravità (cd. aree rosse, alle quali sono applicabili le misure di cui all'articolo 3), in entrambi i casi con un livello di rischio maggiore rispetto alle restanti aree del territorio nazionale (cd. aree gialle, cui sono state applicate le misure dell'art. 1).
A partire
dal 4 dicembre, le misure di contenimento del contagio sono state
ulteriormente irrigidite con il
DPCM 3 dicembre 2020, in sostituzione delle disposizioni del decreto del mese precedente, in vista delle
festività di fine anno e per la prima metà del mese di gennaio 2021, anche in ragione di quanto previsto dal
D.L. n.158/2020 in esame.
Si osserva che gli scenari vengono definiti sulla base del
monitoraggio dei dati epidemiologici secondo quanto stabilito nel documento di "
Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase del periodo autunno-invernale", condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome, nonché sulla base dei dati elaborati dalla
cabina di regia di cui al
decreto 30 aprile 2020 che ha adottato
21 criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario, sentito il Comitato tecnico scientifico sui dati monitorati.
Tali criteri riguardano tre macro-aree relative a: 1)
indicatori di processo sulla capacità di monitoraggio, con indicatori sulle notifiche avvenute periodicamente relativamente, tra gli altri, ai casi sintomatici curati nei reparti anche di terapia intensiva o con sorveglianza a domicilio o presso le strutture residenziali assistenziali; 2)
indicatori di processo sulla capacità di accertamento diagnostico, indagine e di gestione dei contatti, con indicatori relativi, tra l'altro, ai tamponi positivi, alle procedure di
contact tracing e al numero di casi di infezione confermati nella Regione; 3)
indicatori di risultato sulla stabilità della trasmissione del virus e sulla tenuta del sistema sanitario, con indicatori relativi, tra gli altri, al numero di focolai e nuovi casi confermati, indice di contagiosità rilevato dal sistema di sorveglianza integrata dell'ISS e numero di posti letto occupati, anche in terapia intensiva.
In base a tali dati di monitoraggio sono individuate, con
ordinanza del Ministro della salute, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, quali Regioni rientrano nei
diversi scenari di gravità dei contagi, alle quali si applicano le misure restrittive previste ai primi tre articoli del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in misura crescente in base del grado di gravità dello scenario, dall'articolo 1 all'articolo 3 (v.
tabella sintetica di confronto sulle misure restrittive).
Il
DPCM del 3 dicembre 2020 ha previsto che le disposizioni delle precedenti
Ordinanze del Ministero della salute del 19, 20, 24 e 27 novembre 2020 , per gli effetti ancora in vigore, continuano ad applicarsi fino alla data di adozione di nuove ordinanze del Ministero, e
comunque non oltre il 6 dicembre 2020, mentre le disposizioni delle precedenti ordinanze del 4, 10 e 13 novembre hanno cessato definitivamente ogni loro effetto. Il
5 dicembre 2020 il Ministero della salute ha emanato ulteriori tre ordinanze che modificano la classificazione delle Regioni e Province autonome.
Da ultimo, l'
Ordinanza dell'11 dicembre 2020 ha modificato gli scenari di rischio di alcune regioni:
con efficacia dal 13 al 27 dicembre, salvo diversa classificazione, nessuna Regione rimane in zona a massimo rischio contagio da Covid-19 (cd. area rossa), mentre in zona cd. arancione - cui si applicano le misure di cui all'articolo 2 del
DPCM 3 dicembre 2020 - vi sono la Prov. aut. Bolzano, Campania, Toscana e Valle d'Aosta, oltre che l'Abruzzo (ultima regione ad essere rimasta in zona rossa prima dell'Ordinanza in commento). Tutte le rimanenti Regioni sono classificate in zona di rischio moderato (cd. area gialla), salvo misure più restrittive adottate dalle singole Regioni.
Consulta la sintesi delle predette ordinanze del Ministero della salute nelle
tabelle a questo link, a partire dalle più recenti.
Sulla base del decreto legge in esame è stato emanato il D.P.C.M. del 3 dicembre 2020.
Le disposizioni del
D.P.C.M. 3 dicembre 2020, in vigore dal 4 dicembre 2020 (in sostituzione di quelle del D.P.C.M. del 3 novembre 2020) sono efficaci fino al 15 gennaio 2021.
Per quanto riguarda gli spostamenti interregionali e fra comuni, si rinvia a quanto disposto dall'art. 1, comma 2, del provvedimento in commento. A tali disposizioni si aggiunge la conferma del divieto di spostamenti (se non con autocertificazione per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero per motivi di salute) dalle ore 22,00 alle ore 5,00 del giorno successivo, nonché un rafforzamento di tale divieto nella notte di Capodanno quando la circolazione sarà sospesa dalle ore 22,00 del 31 dicembre 2020 fino alle ore 7,00 del 1° gennaio 2021 (art. 1, comma 3).
Per qanto riguarda gli spostamenti da/per l'estero, per ciascun elenco di paesi si prevedono differenti limitazioni. Per il periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, sono previste misure ancora più stringenti (per l'articolazione delle misure si rinvia al sito
Viaggiare sicuri del Ministero degli affari esteri e della cooperazione).
Resta fermo l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto (con specifiche eccezioni chiaramente indicate) e ne è fortemente raccomandato l'uso anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
Inoltre, per evitare assembramenti nei centri urbani, si consente, per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, la chiusura al pubblico di strade o piazze considerate a rischio, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private (art. 1, comma 5). Nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali resta l'obbligo di esporre all'ingresso del locale un cartello con il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
L'art. 1, comma 10, del D.P.C.M. 3 dicembre 2020 enumera poi le misure da applicarsi sull'intero territorio nazionale allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19. F
ra le misure specifiche applicabili nel periodo compreso fra il 4 dicembre 2020 e il 15 gennaio 2021 si ricordano le seguenti:
Le misure sopra elencate sono applicabili in tutto il territorio nazionale. Gli artt. 2 e 3 del decreto dispongono invece misure specifiche per le aree del territorio nazionale, che a seguito di ordinanze del Ministro della salute, sono collocate in "scenari di tipo 3 o 4" (v.
infra).
L'articolo 2 dispone sull'entrata in vigore del provvedimento, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il decreto legge è in vigore dal 3 dicembre. |
Relazioni allegate o richiesteIl decreto legge è corredato della relazione illustrativa e della relazione tecnica. |
Precedenti decreti-legge sulla stessa materiaIl provvedimento in esame, allo scopo di arginare il diffondersi dell'epidemia da Covid-19 in prossimità delle festività natalize, interviene a modificare il decreto legge n.19/2020 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 35/202, che ha disciplinato l'applicazione delle misure di contenimento dirette a contrastare l'espandersi dell'epidemia. In tale ambito sono inoltre intervenuti il decreto-legge 33/2020 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74/2020), che ha disciplinato il graduale allentamento delle misure in rapporto all'evolversi della situazione epidemiologica e il decreto legge n. 83/2020 (Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica), convertito con modificazioni dalla legge n. 124/2020 nonché il decreto legge n.125/2020 (Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sitema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva UE 2020/739 del 3 giugno 2020), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159/2020 che hanno prorogato fino al 31 gennaio 2020 il termine di efficacia delle disposizioni dei decreti legge n. 19 e 33 nonché di alcune misure indicate nell'allegato 1 al decreto legge n. 83/2020.
|
Motivazioni della necessità ed urgenzaCome evidenziato nella relazione illustrativa al provvedimento le motivazioni di necessità ed urgenza che ne giustificano l'emanazione sono da ravvisarsi nel pericolo di una recrudescenza dei contagi in coincidenza con l'approssimarsi del periodo delle festività natalizie e delle maggiori occasioni di riunioni nel corso di esso. Per tali motivi si interviene sia limitando gli spostamenti tra regioni e comuni che prorogando il termine di efficacia delle misure di contrasto all'epidemia, oltre che consentendone l'adozione anche indipendetemente dalla classificazione in livelli di rischio e di scenario. |
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteCome già ricordato, il decreto-legge adotta misure urgenti dirette a contrastare il diffondersi dell'epidemia da COVID-19, nel periodo delle festività natalizie o a questo prossimo. Pertanto, tali misure rientrano in primo luogo nelle materie «ordinamento e organizzazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali», "ordine pubblico e sicurezza" e «profilassi internazionale» che l'art. 117, secondo comma, lettere g), h) e q), riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, oltre alla materia "tutela della salute", oggetto di potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione. |
Conformità con altri princìpi costituzionaliL'art. 16 Cost. prevede che "ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza". Tale disposizione - come evidenziato dalla Corte costituzionale (n. 419 del 1994) - presenta, rispetto all'art. 13 Cost. una diversa sfera di operatività, non costituendo un mero aspetto della libertà personale. La Corte ha in particolare posto in rilievo come la norma costituzionale ammetta la possibilità di limitazioni ponendo però quale condizione di legittimità che siano previsti dalla legge in via generale i motivi di sanità o sicurezza pubblica. Tali motivi possono nascere da situazioni generali o particolari, inclusa la necessità di isolare individui affetti da malattie contagiose o di prevenire i pericoli che singoli individui possono produrre rispetto alla sicurezza pubblica (n. 68 del 1964). Al contempo, la salute è tutelata dall'articolo 32 della Costituzione come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. Tale tutela implica e comprende - oltre alle misure di prevenzione - anche il dovere di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui. Pertanto, ove si profili una incompatibilità tra il diritto alla tutela della salute, costituzionalmente protetto, ed i liberi comportamenti che non hanno una diretta copertura costituzionale, la Corte ha evidenziato come "deve ovviamente darsi prevalenza al primo" (sentenza n. 399 del 1996). In base al secondo comma dell'art. 32, inoltre, "nessuno può` essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può` in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana". La Corte costituzionale ha in proposito evidenziato come la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'art. 32 della Costituzione se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale (cfr. in particolare la sentenza n. 307 del 1990). |