D.L. 104/2020 - A.C. 2700 - Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia - Quadro di sintesi degli interventi - Edizione provvisoria 6 ottobre 2020 |
Ambiente, territorio ed energiaIn materia di ambiente il provvedimento in esame reca taluni interventi specifici tra i quali:
Tra gli interventi finalizzati alla messa in sicurezza del territorio si segnalano:
Sono, poi, orientate a favorire la ricostruzione e il rilancio dell'economia nei territori colpiti da eventi sismici diverse misure, tra le quali:
Di particolare rilievo per il settore ambientale è, poi, l'istituzione dell'Autorità per la Laguna di Venezia, ente pubblico non economico di rilevanza nazionale sottoposto ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, cui vengono attribuite competenze per la salvaguardia della città di Venezia e della zona lagunare e per il mantenimento del regime idraulico lagunare, da esercitare, tra l'altro, mediante l'approvazione del programma triennale per la tutela della laguna di Venezia, del programma unico integrato e del programma di gestione e manutenzione del MOSE, e compatibilmente con i principi e criteri relativi al buon stato ecologico delle acque del Codice dell'ambiente, alla gestione del rischio alluvioni di cui al D.Lgs. 49/2010 e alle tutele previste dalle direttive 2009/147/UE e 92/43/UEE (uccelli e habitat) (art. 95).
Il decreto legge reca infine alcune misure che riguardano il settore energetico, con particolare riferimento alle realtà locali. In proposito, si segnalano;
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InfrastruttureIn materia di infrastrutture stradali e autostradali, si dispone in particolare:
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TrasportiIl decreto-legge n. 104 del 2020, contiene diverse disposizioni riguardanti il settore dei trasporti. Per quanto riguarda il trasporto stradale e la mobilità sostenibile viene rimodulato il contributo, introdotto dal decreto-legge n. 34 del 2020, per l'acquisto di autoveicoli nuovi, elettrici e ibridi con emissioni fino a 60 g/km di CO2 nonché con emissioni di CO2 fino a 110 g/km, con o senza rottamazione. Si incrementano inoltre le risorse per il 2020 per l'incentivo, c.d. ecobonus, per l'acquisto di autoveicoli nuovi, nella misura complessiva di 400 milioni di euro, di cui 300 milioni riservati all'incentivo aggiuntivo per l'acquisto di autoveicoli nuovi, sia a basse che a maggiori emissioni di CO2, previsto dal DL 34/2020 e rimodulato dal decreto-legge in commento, definendo altresì una specifica ripartizione di tale stanziamento tra i contributi concessi per le diverse categorie di veicoli; inoltre, le risorse già stanziate dal DL 34/3020 per tale incentivo, pari a 50 milioni di euro per il 2020, vengono riservate in via esclusiva a tale contributo (commi 1 e 2, art. 74). Si rinvia ad un provvedimento attuativo la disciplina dell'agevolazione fiscale sul trasferimento di proprietà dei veicoli, già prevista nel caso di acquisto di veicoli usati con rottamazione, fissando per questa un limite di spesa di 5 milioni di euro per il 2020. L'ulteriore incentivo di 750 euro per le persone fisiche che rottamino un secondo veicolo di categoria M1 viene concesso solamente sotto forma di credito d'imposta, anziché di ulteriore sconto sul prezzo di vendita. Si istituisce poi un fondo di 90 milioni di euro per l'anno 2020, per l'erogazione di contributi per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici da parte di imprese e professionisti (art. 74, comma 3). Si agevola infine (comma 4, art. 74), l'acquisto o il noleggio da parte di pubbliche amministrazioni di veicoli ad alimentazione elettrica, ibrida o a idrogeno, eliminando i previgenti limiti di cilindrata. Viene inoltre introdotto in via sperimentale, un incentivo economico per coloro che, entro il 31 dicembre 2021, installano un sistema di riqualificazione elettrica su alcune categorie di veicoli e procedono alla relativa omologazione del veicolo modificato . L'incentivo consiste in un duplice vantaggio: il riconoscimento di un contributo pari al 60 per cento del costo sostenuto per la riqualificazione del veicolo fino ad un massimo di 3500 euro; un contributo, sempre pari al 60 per cento, delle spese relative all'imposta di bollo per l'iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA), all'imposta di bollo e all'imposta provinciale di trascrizione. I veicoli rientranti in tale incentivo sono tutti i veicoli destinati al trasporto di persone (ad eccezione di motoveicoli e tricicli a motore) e i mezzi leggeri per il trasporto di cose (articolo 74-bis). Si prevede poi in materia di risorse per il rinnovo del parco veicoli per l'autotrasporto previsti dalla legge di bilancio per il 2020, che beneficiari delle risorse siano le imprese esercenti l'attività di trasporto di passeggeri su strada e non soggette ad obbligo di sevizio pubblico. Si porta lo stanziamento da 3 a 53 milioni di euro per l'anno 2020. Si indica il termine del 31 dicembre 2020, anziché del 30 settembre 2020, per l'esecuzione degli investimenti che possono accedere ai finanziamenti e si aggiunge una nuova previsione in base a cui una quota pari a 30 milioni di euro delle risorse sono destinate al ristoro di rate o canoni di leasing con scadenza compresa tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 ed afferenti gli acquisti effettuati a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 ed M3 ed adibiti allo svolgimento del servizio di trasporto passeggeri su strada (art. 86). Viene istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo destinato a compensare i danni subiti dalle imprese esercenti i servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, in ragione dei minori ricavi registrati in conseguenza delle misure connesse all'emergenza da COVID-19, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrati nel medesimo periodo del precedente biennio. Si prevede una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e si demanda ad un decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze il compito di stabilire i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione, prevedendosi criteri per evitare sovra compensazioni (articolo 85, commi 1-4). Si proroga poi dal 31 luglio al 31 ottobre 2020 il termine per il versamento della tassa automobilistica, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente, chiarendosi inoltre che tale termine riguarda i periodi tributari in scadenza nei primi nove mesi del 2020, in luogo del primo semestre 2020. Si posticipa infine dal 30 aprile al 30 settembre 2020 il termine per l'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze che disciplina le modalità di acquisizione dei dati necessari all'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica sui predetti veicoli (art. 107). Con riferimento all'autotrasporto di merci viene incrementa di 5 milioni di euro per il 2020 l'autorizzazione di spesa per la deduzione forfettaria di spese non documentate da parte degli autotrasportatori. Si prevede poi, il riversamento all'entrata del bilancio delle somme eccedenti, rimaste nella disponibilità dei soggetti a cui erano state assegnate, incassate a decorrere dal 1° gennaio 2019 per la riduzione compensata dei pedaggi autostradali, per la sua riassegnazione ad iniziative dell'Albo nazionale degli autotrasportatori (art. 84). Con riferimento al trasporto marittimo, si prevede un'indennità, pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020, in favore di alcune categorie di lavoratori marittimi, nel rispetto di un limite di spesa complessivo pari a 26,4 milioni di euro per il 2020. In particolare sono beneficiari del sostegno i soggetti abbiano cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto le suddette prestazioni lavorative per almeno trenta giornate nel medesimo periodo (articolo 10). Si estende a decorrere dal 1° agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2020, alle imprese armatoriali delle unità o navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali, l'esenzione dagli oneri previdenziali e assistenziali prevista per gli armatori e il personale iscritti nei registro internazionale dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997 n. 457 , rimettendo ad un decreto ministeriale le modalità attuative delle sopra citate disposizioni e fissando un limite di 28 milioni di euro per l'anno 2020 e 7 milioni di euro per l'anno 2021 (articolo 88). Viene inoltre istituito un Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro, volto a compensare le imprese armatoriali che operano con navi di bandiera italiana, iscritte nei registri alla data del 31 gennaio 2020, impiegate nei trasporti di passeggeri e combinati di passeggeri e merci via mare, anche in via non esclusiva, per l'intero anno, con riferimento alla riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri trasportati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio. I criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione saranno definiti con un decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze (articolo 89). Si prevede poi l'aumento da 30 a 50 milioni delle dotazioni del fondo previsto dall'articolo 199 del decreto-legge n. 34 del 2020, e intervenendo sulla destinazione delle risorse, prevedendo la ulteriore finalità di finanziare il riconoscimento da parte delle Autorità marittime, relativamente ai porti non sede di Autorità di sistema portuale, dei benefici previsti per il soggetto fornitore di lavoro portuale. In materia di subingresso nella concessione si prevede che, fermi i divieti della legge in materia portuale, quando il concessionario intende sostituire altri nel godimento della concessione deve chiedere l'autorizzazione dell'autorità concedente. Si amplia l'ambito dei lavoratori che confluiscono nelle agenzie per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, previste in via temporanea - dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020 - nei porti contraddistinti da particolari stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche (articolo 93, commi 1-5). Sono inoltre introdotte alcune modifiche alla disciplina del contributo per il ristoro ai comuni della perdita di gettito conseguente alla riclassificazione degli immobili adibiti alle operazioni e ai servizi portuali, ai sensi dei commi 578-582 dell'art.1 della legge n. 205 del 2017 (articolo 93, comma 5-bis). Si dispone poi, in materia di attraversamento ferroviario dello Stretto di Messina che l'impiego di mezzi navali veloci nell'ambito del contratto di programma 2016-2021, parte servizi, e in conformità a quanto previsto dalla concessione della rete ferroviaria nazionale a Rete ferroviaria italiana, riguardi anche la tratta Messina-Reggio Calabria (articolo 89-bis). Per quanto riguarda il trasporto aereo si estende il trattamento di integrazione salariale per crisi aziendale alle aziende operanti nel settore aereo, rispondenti a determinati requisiti, che hanno cessato o cessano l'attività produttiva nel corso dell'anno 2020 e che non sono sottoposte a procedure concorsuali ed escludendo l'applicazione del contributo addizionale a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale (articolo 20). Si prevede poi che il Ministero dello sviluppo economico sia autorizzato ad erogare a titolo di anticipazione un importo complessivo non superiore a 250 milioni di euro alle imprese titolari di licenze aventi i requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 79 del DL Cura Italia, che ne abbiano fatto ovvero ne facciano richiesta, a valere sul fondo istituito con la medesima disposizione. Ciò nelle more del perfezionamento dell'iter autorizzatorio della misura di indennizzo prevista da tale norma. Per le medesime finalità il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad erogare a titolo di anticipazione un importo complessivo non superiore a 50 milioni di euro alle imprese aventi i requisiti previsti dall'articolo 198 del D.L. rilancio, nelle more del perfezionamento dell'iter autorizzatorio europeo della misura prevista per la compensazione dei danni subiti dal trasporto aereo. Tali anticipazioni, comprensive di interessi al tasso Euribor sono restituite mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai rispettivi Fondi. In caso di perfezionamento della procedura di autorizzazione europea con esito positivo, non si dà luogo alla restituzione dell'anticipazione né al pagamento degli interessi e l'importo resta acquisito definitivamente dai beneficiari (art. 85, commi 5 e 6). Con riferimento alle disposizioni relative alla costituzione di una nuova compagnia aerea a totale partecipazione pubblica, previste dall'articolo 79 del decreto-legge n. 18 del 2020, sono introdotte alcune modifiche che concernono la fase di immediata costituzione della medesima società precisando che l'esercizio dell'attività da parte della stessa sia subordinato alle valutazioni (e non all'autorizzazione) della Commissione europea. Viene inoltre previsto per legge il capitale sociale iniziale della società, fissato in 20 milioni di euro, e finalizzato alla predisposizione del piano industriale, precisando che lo stesso piano industriale sia sottoposto alle valutazioni della Commissione europea e debba essere adeguato tenendo conto della decisione della medesima Commissione. Viene infine precisato che, qualora il parere parlamentare sul piano industriale non sia reso nel termine di trenta giorni, si possa prescindere da esso (art. 87). Con riguardo al trasporto pubblico locale, per quanto concerne ill trasporto scolastico si autorizzano i comuni a finanziare servizi di trasporto scolastico aggiuntivi, nel limite complessivo di 150 milioni di euro e nel limite, per ciascun comune, del 30% della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2019, attraverso le risorse del Fondo per assicurare l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, nonché di quelle attribuite dal decreto del Ministero dell'interno 24 luglio 2020 (articolo 39, comma 1-bis). Si incrementa di 400 milioni di euro la dotazione, per l'anno 2020, del Fondo per compensare le imprese di trasporto pubblico locale e ferroviario regionale, istituito dall'articolo 200, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, che abbiano subito riduzione dei ricavi tariffari in conseguenza dell'emergenza Covid-19 (articolo 44), prevedendo che le suddette risorse aggiuntive possano anche essere utilizzate, nel limite di 300 milioni di euro, per il finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale - destinato anche a studenti - occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche legate all'emergenza Covid-19. Si autorizza inoltre ciascuna regione e Provincia autonoma all'attivazione di tali servizi aggiuntivi, nei limiti del 50 per cento delle risorse attribuibili, applicando alla spesa autorizzata le medesime percentuali di ripartizione previste dal decreto attuativo dell'articolo 200, comma 2, del decreto-legge n. 34/2020 (c.d. DL Rilancio). Viene poi modificato il regime del buono viaggio, introdotto dall'articolo 200-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, portando a 35 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo, originariamente pari a 5 milioni di euro, destinato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, di un buono viaggio, da utilizzare per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente in favore di persone in situazioni di disagio. Sono oggetto di modifica anche le modalità di ripartizione del Fondo tra gli enti locali destinatari delle risorse e vengono precisate le modalità secondo le quali i comuni procedono all'erogazione dei buoni (articolo 90). Viene infine prorogata al 31 dicembre 2021 la vita tecnica degli skilift siti nel territorio delle regioni Abruzzo e Marche in scadenza nel 2018, 2019 e nel 2020 (articolo 57, comma 18-bis). Con riferimento al trasporto ferroviario viene differito al 31 ottobre 2020 il termine entro cui le imprese devono rendicontare gli effetti economici subiti fino al 31 luglio 2020, con riferimento al contributo alle imprese ferroviarie per i servizi di trasporto passeggeri e merci in regime di libero mercato per compensare gli effetti economici subiti direttamente imputabili dall'emergenza COVID-19 previsto dal decreto-legge n. 34 del 2020. Si prevede inoltre l'assegnazione alle imprese delle risorse che residuino, anche per gli effetti economici subiti a partire dal 1° agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2020. A tal fine le imprese dovranno rendicontare entro il 15 marzo 2021 gli effetti economici subiti dal 1° agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2020 (art. 44-bis). |
SanitàIn tema di sanità il decreto legge in esame reca specifiche misure relative a diversi ambiti. In particolare:
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Misure fiscali e finanziarieCon riguardo alle misure fiscali e finanziarie, si segnalano i seguenti interventi:
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Sostegno alle impreseIl decreto legge reca una serie di misure a sostegno di settori commerciali e produttivi particolarmente colpiti dalla pandemia, in particolare:
Quanto specificamente al settore turistico, si segnala:
Vengono poi rifinanziate una serie di misure già operative, di particolare rilievo ed efficacia, quali:
Viene inoltre incrementata di 950 milioni di euro per l'anno 2021 la dotazione del Fondo IPCEI (Importanti progetti di interesse comune europeo), di cui all'articolo 1, comma 232 della legge di bilancio 2020 (L. n. 160/2019) (art. 60. co.6). Il decreto legge, inoltre, rifinanzia ed estende taluni interventi straordinari a sostegno della liquidità delle imprese nel contesto dell'attuale pandemia da coronavirus. In particolare :
Un ulteriore intervento riguarda le garanzie straordinarie e transitorie che possono essere concesse da SACE S.p.A. sino al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 1 del D.L. n. 23/2020. In particolare, possono beneficiare delle predette garanzie anche le imprese che sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti o hanno presentato, in sede di procedura fallimentare, un piano idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria, a condizione che, alla data di presentazione della domanda, le loro esposizioni non siano classificabili come deteriorate, non presentino importi in arretrato e il finanziatore possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente (art. 64, co.1-ter, inserito nel corso dell'esame al Senato). Quanto a SACE S.p.A, che ha visto significativamente accrescere i propri compiti nell'ambito della strategia di contrasto agli effetti economico-finanziari dell'emergenza da Covid-19, il decreto legge dispone in ordine al riassetto del relativo gruppo societario, previo accordo tra il Ministero dell'economia e delle finanze e Cassa depositi e prestiti (CDP) S.p.A. (art. 67). Vari interventi riguardano la salvaguardia dei livelli occupazionali e del relativo tessuto produttivo. In particolare, il decreto legge rifinanzia di 200 milioni per il 2020 ed estende l'ambito di intervento del "Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa" destinandolo al salvataggio e alla ristrutturazione anche di imprese che, indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale (art. 60. co.4). E' rifinanziato il Fondo per la crescita sostenibile di 10 milioni di euro per l'anno 2020, destinando le risorse alla promozione della nascita e dello sviluppo delle società cooperative (cd. "Nuova Marcora"). Viene poi ampliato l'ambito delle operazioni finanziarie mediante utilizzo delle risorse assegnate ad INVITALIA, in origine destinate al sostegno alle imprese del Mezzogiorno tramite l'intervento di Mediocredito Centrale. Si dispone che le predette risorse siano destinate anche ad iniziative strategiche di sostegno, inclusa la partecipazione diretta o indiretta al capitale delle imprese e dell'occupazione, anche nel Mezzogiorno (art. 64, co.2). Inoltre, si intendono autorizzate in deroga alle procedure previste dalle norme a tutela della concorrenza e del mercato le operazioni di concentrazione di dimensione non comunitaria, che rispondono a rilevanti interessi generali dell'economia nazionale e riguardano imprese operanti in mercati caratterizzati dalla presenza di servizi ad alta intensità di manodopera ovvero di interesse economico generale che abbiano registrato perdite di bilancio negli ultimi tre esercizi e che, anche a causa degli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria, potrebbero cessare le loro attività. Le imprese interessate sono comunque soggette all'obbligo di comunicare preventivamente le operazioni di concentrazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la quale, entro 30 giorni dalla comunicazione, prescrive le misure ritenute necessarie a tutela della concorrenza e dell'utenza (art. 75, co. 1-3). Si rammentano anche gli interventi per l'internazionalizzazione degli enti fieristici costituiti in forma di società di capitali, attraverso l'istituzione di un'apposita sezione del Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato per l'internazionalizzazione delle imprese (cd. Fondo L. n. 394/1981), con una dotazione di 300 milioni per il 2020. L'ambito di operatività delle iniziative finanziate a valere sul Fondo rotativo per operazioni di venture capital istituito presso la SIMEST, che viene incrementato di 100 milioni di euro per il 2020, è poi esteso a tutti gli Stati e territori esteri anche appartenenti all'Unione europea e gli interventi del predetto Fondo possono riguardare anche iniziative promosse dalle start-up innovative (art. 91). Il decreto legge interviene poi sulla cornice normativa nazionale entro la quale le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio – a valere sulle risorse proprie ed entro i limiti di indebitamento previsti dall'ordinamento contabile - hanno la facoltà di adottare, sino al 31 dicembre 2020, taluni regimi di aiuti alle imprese, conformemente ai criteri, ai massimali e alle modalità definiti dal "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (cd. Temporary framework). L'intervento è finalizzato ad adeguare la cornice normativa nazionale - di cui agli articoli 54-60 del D.L. n. 34/2020 - alle modifiche nel frattempo apportate in sede europea al cd. Temporary framework (art. 62). Infine, si segnalano le semplificazioni dei procedimenti di accorpamento delle camere di commercio, con la fissazione di un termine ultimo. In particolare, tutti i procedimenti di accorpamento delle Camere di commercio, pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame, si concludono con l'insediamento degli organi della nuova camera di commercio entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso provvedimento (art. 61). Si prevede altresì l'adozione, con decreto del ministro dello sviluppo economico, di semplificazioni burocratico amministrative per l'avvio di nuove imprese da parte di under 30 (art. 61-bis, inserito in prima lettura al Senato). |
Misure in materia di lavoroLe misure a sostegno del lavoro contenute nel presente decreto – come modificato al Senato - riguardano, in particolare, la proroga degli ammortizzatori sociali e delle indennità spettanti ad alcune categorie di lavoratori, introdotti in conseguenza dell'emergenza epidemiologica; la semplificazione del contratto a termine; l'estensione del divieto di licenziamento collettivo e individuale per giustificato motivo oggettivo; la promozione del lavoro agile; la previsione di alcuni sgravi contributivi per i datori di lavoro.
Per quanto concerne gli ammortizzatori sociali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, si prevede, in particolare:
In conseguenza delle difficoltà connesse all'emergenza epidemiologica, sono stati introdotti i seguenti sgravi contributivi in favore dei datori di lavoro:
A seguito del perdurare dell'emergenza epidemiologica, il decreto in esame proroga le indennità già riconosciute in favore di determinate categorie di lavoratori dai decreti Cura Italia e Rilancio e ne introduce di nuove. In particolare, viene riconosciuta:
Alcune disposizioni introducono il diritto allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile in favore:
Viene inoltre specificato che nel settore pubblico la modalità agile è una delle modalità (e non la sola modalità) ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni (art. 26, co. 1-quinquies).
Il divieto di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e collettivo viene prorogato limitatamente ai datori di lavoro che non hanno integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconosciuti per periodi dal 13 luglio al 31 dicembre 2020, riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ovvero dell'esonero contributivo riconosciuto a chi non fruisce dei suddetti trattamenti. Le suddette preclusioni non trovano applicazione in ipotesi determinate (art. 14). Si dispone che i contratti di lavoro dipendente a termine nel settore privato siano rinnovati o prorogati, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, mediante un atto intervenuto entro il 31 dicembre 2020, sempre in deroga alla presenza delle specifiche causali richieste dalla normativa vigente, eliminando contestualmente la condizione finora prevista in base alla quale i suddetti contratti oggetto di proroga o di rinnovo dovevano essere quelli attivi al 23 febbraio 2020 (art. 8, co. 1). Per quanto concerne i contratti di somministrazione, nel caso in cui il contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore sia a tempo indeterminato, si sopprimono i limiti di durata complessiva della missione a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore (art. 8, co. 1-bis).
In materia previdenziale si dispone:
In tema di sorveglianza sanitaria:
Tra le ulteriori disposizioni si segnalano:
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Enti territorialiIl provvedimento contiene varie misure volte al sostegno economico degli enti territoriali, in primo luogo con l'obiettivo di far fronte alla riduzione delle entrate connessa alla crisi economica conseguente alla pandemia. Tra le disposizioni più rilevanti si segnalano:
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Agricoltura(a cura di Servizio Studi) Per quanto concerne la materia agricola, ed in particolare, la filiera agroalimentare, si segnala l'istituzione - presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - del Fondo per la filiera della ristorazione, dotato di 600 milioni di euro per l'anno 2020: ciò al fine di erogare un contributo a fondo perduto a favore degli operatori della ristorazione che abbiano subito una determinata perdita di fatturato. Le risorse finanziarie attribuite al Fondo sono a favore delle imprese registrate con codice ATECO prevalente 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 56.29.10 (mense) e 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale), già in attività alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, per aver sostenuto l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio. Durante l'esame del provvedimento presso il Senato sono state aggiunte, a tale elenco, le imprese registrate con codice ATECO prevalente 56.10.12 (attività di ristorazione connesse alle aziende agricole), 56.21.00 (catering per eventi, banqueting) e, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00 (alberghi). Un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi d'intesa con la Conferenza Stato-regioni entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto stesso (avvenuta il 15 agosto 2020), stabilisce i criteri, le modalità di erogazione e l'ammontare del contributo (art. 58, commi 1-11). Durante l'esame del provvedimento presso il Senato è stata anche introdotta l'estensione, al 2021, per 0,5 milioni di euro, dell'incremento dell'indennità per il personale dell'ICQRF disposto dal decreto-legge n. 18 del 2020 per l'anno 2020 (art. 58, commi 8-bis e 8-ter). Si è, inoltre, soppresso il limite di 57 unità di personale aggiuntivo che l'ICQRF può assumere in base alla legge di bilancio 2019, pur mantenendo inalterato il relativo limite massimo di spesa (art. 58, comma 8-quater). Dal Senato sono stati, inoltre, introdotti i seguenti articoli aggiuntivi al testo iniziale:
Di interesse per il settore agricolo risultano anche:
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Politiche socialiIn tema di politiche sociali il decreto legge in esame reca alcune misure significative. In particolare:
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GiustiziaNell'ambito del settore giustizia, il decreto-legge interviene:
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Modalità operative consultazioni elettorali e referendaria del 2020Nel testo in esame sono confluite alcune previsioni dei provvedimenti di urgenza (decreto-legge n. 103 e n. 117 2020) adottati per la definizione di modalità operative in relazione alle consultazioni elettorali e referendaria del 2020 (20 e 21 settembre e turni di ballottaggio ove previsti). Sono in particolare confluite nel decreto-legge (art. 31-bis) l'art. 2 del decreto-legge n. 103 del 2020 relativo alle sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19. Sono inoltre confluite (art. 34-bis) le previsioni del decreto-legge n. 117 del 2020 riguardanti le operazioni di pulizia e disinfezione dei seggi elettorali per la suddetta tornata elettorale e referendaria del settembre 2020 (a tal fine istituendo un apposito Fondo, per 39 milioni di euro). |
SicurezzaSono disposti stanziamenti per la prosecuzione delle misure volte ad assicurare la funzionalità del personale delle Forze di polizia, per la sanificazione delle strutture e l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, per il personale delle Prefetture-UtG e l'acquisto di materiale di protezione, per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e la sanificazione e disinfezione dei relativi ambienti (art. 37). Sono altresì previste misure per il personale della Guardia di finanza (art. 37), su funzioni e qualifiche del personale della Polizia di Stato (art. 37-bis) e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (art. 37-sexies). Il provvedimento reca inoltre (art. 37-ter) proroghe concernenti alcuni termini, relativi a:
Sono previste infine disposizioni sul personale delle guardie giurate (art. 37-quinquies) e per la proroga della disciplina transitoria semplificata concernente i requisiti formativi per lo svolgimento del servizio di protezione del naviglio mercantile italiano da atti di pirateria internazionale (art. 38). |
Scuola, università, alta formazione, ricercaPer quanto concerne la scuola, molti interventi sono indirizzati a facilitare il reperimento e la messa a disposizione di ulteriori spazi per lo svolgimento dell'attività didattica nell'a.s. 2020/2021, non solo attraverso la destinazione di ulteriori risorse, ma anche attraverso la deroga ad alcune previsioni vigenti. Ulteriori risorse sono destinate a garantire la sostituzione del personale scolastico in caso di assenza, a rimodulare il numero degli alunni per classe, a consentire il pagamento di prestazioni aggiuntive. Nello specifico:
Infine, con disposizioni a carattere più generale:
Per quanto riguarda l'università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), si stabilizzano alcune previsioni introdotte nella prima fase dell'emergenza e si dispongono ulteriori interventi finalizzati a sostenere il diritto allo studio. In particolare:
Inoltre, con disposizioni a carattere più generale:
Infine, con riferimento agli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, si elimina la previsione, recata dal D.L. 18/2020 (L. 27/2020), di sospensione, durante il periodo dello stato di emergenza derivante dall'epidemia da COVID-19, delle procedure di nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa (art. 33, co. 1, lett. a). Con riferimento alla ricerca applicata, si segnala la possibilità - in relazione ai finanziamenti nella forma di credito agevolato concessi dal MUR a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), - di estinguere il debito attraverso la definizione di un nuovo piano d'ammortamento decennale, decorrente dalla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio. Il nuovo piano di ammortamento prevede il pagamento integrale delle somme residue a titolo di capitale e di interessi previsti dal piano originario, a titolo di interessi di mora e sanzionatori, nonché a titolo di sanzioni (articolo 60-bis). |
Cultura e spettacoloPer quanto concerne i settori della cultura e dello spettacolo, gli interventi riguardano in parte il personale del Ministero per i beni e le attività culturali e per turismo (MIBACT), in parte lo stanziamento di ulteriori risorse – anche con l'istituzione di un nuovo Fondo - e il sostegno dei lavoratori. In particolare, con riferimento al MIBACT, si prevede:
Si prevede, inoltre:
Per il sostegno economico del settore:
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SportPer quanto concerne lo sport, in particolare:
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Informazione e comunicazioniNel settore dell'informazione, in particolare:
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DifesaPer quanto concerne il comparto della Difesa:
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