Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Bilancio
Titolo: D.L. 104/2020 - A.C. 2700 - Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia - Quadro di sintesi degli interventi
Riferimenti: AC N.2700/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 332/3
Data: 07/10/2020
Organi della Camera: V Bilancio


+ maggiori informazioni sul dossier

D.L. 104/2020 - A.C. 2700 - Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia - Quadro di sintesi degli interventi - Edizione provvisoria

6 ottobre 2020
Progetti di legge


Indice

Ambiente, territorio ed energia|Infrastrutture|Trasporti|Sanità|Misure fiscali e finanziarie|Sostegno alle imprese|Misure in materia di lavoro|Enti territoriali|Agricoltura|Politiche sociali|Giustizia|Modalità operative consultazioni elettorali e referendaria del 2020|Sicurezza|Scuola, università, alta formazione, ricerca|Cultura e spettacolo|Sport|Informazione e comunicazioni|Difesa|


Ambiente, territorio ed energia

In materia di ambiente il provvedimento in esame reca taluni interventi specifici tra i quali:

  • l'istituzione, a decorrere dall'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di un fondo per le finalità in materia di qualità dell'aria, con specifico riferimento alla situazione nella Pianura Padana ed alla promozione di specifiche strategie di intervento nell'area interessata, anche attraverso un maggiore coordinamento tra le regioni che insistono sul predetto bacino (art. 51, co. 1, lett. b);
  • disposizioni per favorire i processi di riciclaggio del polietilentereftalato utilizzato negli imballaggi per alimenti. Si stabilisce che in via sperimentale, per il 2021, per le bottiglie in polietilentereftalato di cui all'articolo 13-ter, comma 1, del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, non trovi applicazione la percentuale minima di polietilentereftalato vergine prevista dal medesimo decreto ministeriale (art. 51, co. 3-sexies e 3-septies).

Tra gli interventi finalizzati alla messa in sicurezza del territorio si segnalano:

  • l'anticipazione al 2031 (rispetto al 2034) del termine dell'arco temporale di riferimento per l'assegnazione delle risorse per la progettazione degli enti locali per opere di messa in sicurezza del territorio previste dalla legge di bilancio 2020 e l'incremento di 300 milioni di euro delle risorse assegnate agli enti locali per le medesime finalità per ciascuno degli anni 2020 e 2021 (art. 45);
  • una rimodulazione delle risorse, stanziate dalla legge di bilancio 2019, relative alla concessione di contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, prevedendo, in particolare, un incremento di 2.650 milioni di euro per gli anni 2021-2022 e la proroga di 3 mesi dei termini di affidamento dei lavori da parte dei comuni beneficiari dei contributi riferiti agli anni 2019 e 2020 (art. 46);
  • l'istituzione di un fondo, presso il Ministero dell'interno, con una dotazione di 7 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'adozione di misure in favore dei territori delle province di Verona, Vicenza e Padova, colpiti dagli eventi atmosferici calamitosi del 22 e del 23 agosto 2020 (art. 46-bis);
  • l'incremento di 500 milioni di euro delle risorse assegnate ai comuni per il 2021 per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile e, limitatamente al 2020, il differimento dei termini entro i quali i comuni beneficiari dei contributi sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori e il Ministero dell'interno provvede alla revoca totale o parziale dei contributi erogati in caso di mancato inizio dell'esecuzione lavori (art. 47);

  • l'avvio, a decorrere dal 2021, di un programma pluriennale per potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (art. 51, co. 1, lett. a).

Sono, poi, orientate a favorire la ricostruzione e il rilancio dell'economia nei territori colpiti da eventi sismici diverse misure, tra le quali:

  • le disposizioni in materia di eventi sismici, concernenti, tra l'altro, la proroga, fino al 31 dicembre 2021, dello stato di emergenza dichiarato per il sisma del 2016 e 2017 in Italia centrale, e in provincia di Catania nel 2018; l'incremento di 300 milioni di euro per il 2021 del Fondo per le emergenze nazionali; interventi riguardanti il personale della struttura del Commissario straordinario e degli Uffici speciali per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 2016-2017; contributi per 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 in favore di soggetti pubblici e privati e di attività economiche e produttive situati nei territori colpiti dal sisma del 2016-2017 ed interessati dagli eccezionali eventi meteorologici del mese di gennaio 2017; la proroga all'anno 2022 della sospensione del pagamento delle rate dei mutui concessi agli enti locali dalla Cassa depositi e prestiti per il sisma del 20 e 29 maggio 2012 in Emilia (art. 57);
  • la previsione secondo cui nei comuni dei territori colpiti dagli eventi sismici avvenuti a far data dal 24 agosto 2016 la detrazione al 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche spetta per l'importo eccedente il contributo riconosciuto per la ricostruzione e che la detrazione, inoltre, è aumentata del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 e del 2009 (in alternativa al contributo per la ricostruzione) (art. 57-bis).

Di particolare rilievo per il settore ambientale è, poi, l'istituzione dell'Autorità per la Laguna di Venezia, ente pubblico non economico di rilevanza nazionale sottoposto ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, cui vengono attribuite competenze per la salvaguardia della città di Venezia e della zona lagunare e per il mantenimento del regime idraulico lagunare, da esercitare, tra l'altro, mediante l'approvazione del programma triennale per la tutela della laguna di Venezia, del programma unico integrato e del programma di gestione e manutenzione del MOSE, e compatibilmente con i principi e criteri relativi al buon stato ecologico delle acque del Codice dell'ambiente, alla gestione del rischio alluvioni di cui al D.Lgs. 49/2010 e alle tutele previste dalle direttive 2009/147/UE e 92/43/UEE (uccelli e habitat) (art. 95).

Il decreto legge reca infine alcune misure che riguardano il settore energetico, con particolare riferimento alle realtà locali. In proposito, si segnalano;

  • l'incremento di 500 milioni di euro delle risorse assegnate ai comuni per il 2021 per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile. Tra gli interventi di efficientamento energetico sono compresi quelli volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Tra gli interventi per lo sviluppo territoriale sostenibile sono compresi gli interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche (art. 47);
  • l'ampliamento fino al 100 per cento delle spese ammissibili della misura degli incentivi per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni, realizzati su edifici pubblici adibiti a uso scolastico e su edifici di strutture ospedaliere del servizio sanitario nazionale (art. 48-ter, introdotto ddal Senato);
  • la previsione che le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico siano assoggettate alla procedura abilitativa semplificata, nel caso in cui il prelievo e la restituzione delle acque sotterranee restino confinati nell'ambito della falda superficiale (art. 96-bis, introdotto dal Senato) .

Infrastrutture

In materia di infrastrutture stradali e autostradali, si dispone in particolare:

  • l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 (art. 49);
  • la proroga al 29 dicembre 2020 del termine (previsto dall'art. 13-bis, comma 4, del D.L. 148/2017) per la sottoscrizione degli atti convenzionali di concessione relativi all'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena (art. 94, co. 1).

Trasporti

Il decreto-legge n. 104 del 2020, contiene diverse disposizioni riguardanti il settore dei trasporti.

Per quanto riguarda il trasporto stradale e la mobilità sostenibile viene rimodulato il contributo, introdotto dal decreto-legge n. 34 del 2020, per l'acquisto di autoveicoli nuovi, elettrici e ibridi con emissioni fino a 60 g/km di CO2 nonché con emissioni di CO2 fino a 110 g/km, con o senza rottamazione.

Si incrementano inoltre le risorse per il 2020 per l'incentivo, c.d. ecobonus, per l'acquisto di autoveicoli nuovi, nella misura complessiva di 400 milioni di euro, di cui 300 milioni riservati all'incentivo aggiuntivo per l'acquisto di autoveicoli nuovi, sia a basse che a maggiori emissioni di CO2, previsto dal DL 34/2020 e rimodulato dal decreto-legge in commento, definendo altresì una specifica ripartizione di tale stanziamento tra i contributi concessi per le diverse categorie di veicoli; inoltre, le risorse già stanziate dal DL 34/3020 per tale incentivo, pari a 50 milioni di euro per il 2020, vengono riservate in via esclusiva a tale contributo (commi 1 e 2, art. 74). Si rinvia ad un provvedimento attuativo la disciplina dell'agevolazione fiscale sul trasferimento di proprietà dei veicoli, già prevista nel caso di acquisto di veicoli usati con rottamazione, fissando per questa un limite di spesa di 5 milioni di euro per il 2020. L'ulteriore incentivo di 750 euro per le persone fisiche che rottamino un secondo veicolo di categoria M1 viene concesso solamente sotto forma di credito d'imposta, anziché di ulteriore sconto sul prezzo di vendita. Si istituisce poi un fondo di 90 milioni di euro per l'anno 2020, per l'erogazione di contributi per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici da parte di imprese e professionisti (art. 74, comma 3). Si agevola infine (comma 4, art. 74), l'acquisto o il noleggio da parte di pubbliche amministrazioni di veicoli ad alimentazione elettrica, ibrida o a idrogeno, eliminando i previgenti limiti di cilindrata.

Viene inoltre introdotto in via sperimentale, un incentivo economico per coloro che, entro il 31 dicembre 2021, installano un sistema di riqualificazione elettrica su alcune categorie di veicoli e procedono alla relativa omologazione del veicolo modificato . L'incentivo consiste in un duplice vantaggio: il riconoscimento di un contributo pari al 60 per cento del costo sostenuto per la riqualificazione del veicolo fino ad un massimo di 3500 euro; un contributo, sempre pari al 60 per cento, delle spese relative all'imposta di bollo per l'iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA), all'imposta di bollo e all'imposta provinciale di trascrizione. I veicoli rientranti in tale incentivo sono tutti i veicoli destinati al trasporto di persone (ad eccezione di motoveicoli e tricicli a motore) e i mezzi leggeri per il trasporto di cose (articolo 74-bis).

Si prevede poi in materia di risorse per il rinnovo del parco veicoli per l'autotrasporto previsti dalla legge di bilancio per il 2020,  che beneficiari delle risorse siano le imprese esercenti l'attività di trasporto di passeggeri su strada e non soggette ad obbligo di sevizio pubblico. Si porta lo stanziamento da 3 a 53 milioni di euro per l'anno 2020. Si indica il termine del 31 dicembre 2020, anziché del 30 settembre 2020, per l'esecuzione degli investimenti che possono accedere ai finanziamenti e si aggiunge una nuova previsione in base a cui una quota pari a 30 milioni di euro delle risorse sono destinate al ristoro di rate o canoni di leasing  con scadenza compresa tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 ed afferenti gli acquisti effettuati a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 ed M3 ed adibiti allo svolgimento del servizio di trasporto passeggeri su strada (art. 86).

Viene istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo destinato a compensare i danni subiti dalle imprese esercenti i servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, in ragione dei minori ricavi registrati in conseguenza delle misure connesse all'emergenza da COVID-19, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrati nel medesimo periodo del precedente biennio. Si prevede una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020  e si demanda ad un decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze il compito di stabilire i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione, prevedendosi criteri per evitare sovra compensazioni (articolo 85, commi 1-4).

Si proroga poi dal 31 luglio al 31 ottobre 2020 il termine per il versamento della tassa automobilistica, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente, chiarendosi inoltre che tale termine riguarda i periodi tributari in scadenza nei primi nove mesi del 2020, in luogo del primo semestre 2020. Si posticipa infine dal 30 aprile al 30 settembre 2020 il termine per l'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze che disciplina le modalità di acquisizione dei dati necessari all'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica sui predetti veicoli (art. 107).

Con riferimento all'autotrasporto di merci viene incrementa di 5 milioni di euro per il 2020 l'autorizzazione di spesa per la deduzione forfettaria di spese non documentate da parte degli autotrasportatoriSi prevede poi, il riversamento all'entrata del bilancio delle somme eccedenti, rimaste nella disponibilità dei soggetti a cui erano state assegnate, incassate a decorrere dal 1° gennaio 2019 per la riduzione compensata dei pedaggi autostradali, per la sua riassegnazione ad iniziative dell'Albo nazionale degli autotrasportatori (art. 84).

Con riferimento al trasporto marittimo, si prevede un'indennità, pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020, in favore di alcune categorie di lavoratori marittimi, nel rispetto di un limite di spesa complessivo pari a 26,4 milioni di euro per il 2020. In particolare sono beneficiari del sostegno i soggetti abbiano cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto le suddette prestazioni lavorative per almeno trenta giornate nel medesimo periodo (articolo 10).

Si estende a decorrere dal 1° agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2020, alle imprese armatoriali delle unità o navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali, l'esenzione dagli oneri previdenziali e assistenziali prevista  per gli armatori e il personale iscritti nei registro internazionale dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997 n. 457 , rimettendo ad un decreto ministeriale le modalità attuative delle sopra citate disposizioni e fissando un limite di 28 milioni di euro per l'anno 2020 e 7 milioni di euro per l'anno 2021 (articolo 88).

Viene inoltre istituito un Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro, volto a compensare le imprese armatoriali che operano con navi di bandiera italiana, iscritte nei registri alla data del 31 gennaio 2020, impiegate nei trasporti di passeggeri e combinati di passeggeri e merci via mare, anche in via non esclusiva, per l'intero anno, con riferimento alla riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri trasportati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio. I criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione saranno definiti con un decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze (articolo 89).

Si prevede poi l'aumento da 30 a 50 milioni delle dotazioni del fondo previsto dall'articolo 199 del decreto-legge n. 34 del 2020, e intervenendo sulla destinazione delle risorse, prevedendo la ulteriore finalità di finanziare il riconoscimento da parte delle Autorità marittime, relativamente ai porti non sede di Autorità di sistema portuale, dei benefici previsti per il soggetto fornitore di lavoro portuale. In materia di subingresso nella concessione si prevede che, fermi i divieti della legge in materia portuale, quando il concessionario intende sostituire altri nel godimento della concessione deve chiedere l'autorizzazione dell'autorità concedente. Si amplia l'ambito dei lavoratori che confluiscono nelle agenzie per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, previste in via temporanea - dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020 - nei porti contraddistinti da particolari stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche (articolo 93, commi 1-5).

Sono inoltre introdotte alcune modifiche alla disciplina del contributo per il ristoro ai comuni della perdita di gettito conseguente alla riclassificazione degli immobili adibiti alle operazioni e ai servizi portuali, ai sensi dei commi 578-582 dell'art.1 della legge n. 205 del 2017 (articolo 93, comma 5-bis).

Si dispone poi, in materia di attraversamento ferroviario dello Stretto di Messina che l'impiego di mezzi navali veloci nell'ambito del contratto di programma 2016-2021, parte servizi, e in conformità a quanto previsto dalla concessione della rete ferroviaria nazionale a Rete ferroviaria italiana, riguardi anche la tratta Messina-Reggio Calabria (articolo 89-bis).

Per quanto riguarda il trasporto aereo si estende il trattamento di integrazione salariale per crisi aziendale alle aziende operanti nel settore aereo, rispondenti a determinati requisiti, che hanno cessato o cessano l'attività produttiva nel corso dell'anno 2020 e che non sono sottoposte a procedure concorsuali ed escludendo l'applicazione del contributo addizionale a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale (articolo 20).

 Si prevede poi che il Ministero dello sviluppo economico sia autorizzato ad erogare a titolo di anticipazione un importo complessivo non superiore a 250 milioni di euro alle imprese titolari di licenze aventi i requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 79 del DL Cura Italia, che ne abbiano fatto ovvero ne facciano richiesta, a valere sul fondo istituito con la medesima disposizione. Ciò nelle more del perfezionamento dell'iter autorizzatorio della misura di indennizzo prevista da tale norma. Per le medesime finalità il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad erogare a titolo di anticipazione un importo complessivo non superiore a 50 milioni di euro alle imprese aventi i requisiti previsti dall'articolo 198 del D.L. rilancio, nelle more del perfezionamento dell'iter autorizzatorio europeo della misura prevista per la compensazione dei danni subiti dal trasporto aereo.

Tali anticipazioni, comprensive di interessi al tasso Euribor sono restituite mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai rispettivi Fondi. In caso di perfezionamento della procedura di autorizzazione europea con esito positivo, non si dà luogo alla restituzione dell'anticipazione né al pagamento degli interessi e l'importo resta acquisito definitivamente dai beneficiari (art. 85, commi 5 e 6).

Con riferimento alle disposizioni relative alla costituzione di una nuova compagnia aerea a totale partecipazione pubblica, previste dall'articolo 79 del decreto-legge n. 18 del 2020, sono introdotte alcune modifiche che concernono la fase di immediata costituzione della medesima società precisando che l'esercizio dell'attività da parte della stessa sia subordinato alle valutazioni (e non all'autorizzazione) della Commissione europea. Viene inoltre previsto per legge il capitale sociale iniziale della società, fissato in 20 milioni di euro, e finalizzato alla predisposizione del piano industriale, precisando che lo stesso piano industriale sia sottoposto alle valutazioni della Commissione europea e debba essere adeguato tenendo conto della decisione della medesima Commissione. Viene infine precisato che, qualora il parere parlamentare sul piano industriale non sia reso nel termine di trenta giorni, si possa prescindere da esso (art. 87).

Con riguardo al trasporto pubblico locale, per quanto concerne ill trasporto scolastico si autorizzano i comuni a finanziare servizi di trasporto scolastico aggiuntivi, nel limite complessivo di 150 milioni di euro e nel limite, per ciascun comune, del 30% della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2019, attraverso le risorse del Fondo per assicurare l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, nonché di quelle attribuite dal decreto del Ministero dell'interno 24 luglio 2020 (articolo 39, comma 1-bis). 

Si incrementa di 400 milioni di euro la dotazione, per l'anno 2020, del Fondo per compensare le imprese di trasporto pubblico locale e ferroviario regionale, istituito dall'articolo 200, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, che abbiano subito riduzione dei ricavi tariffari in conseguenza dell'emergenza Covid-19 (articolo 44), prevedendo che le suddette risorse aggiuntive possano anche essere utilizzate, nel limite di 300 milioni di euro, per il finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale - destinato anche a studenti - occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche legate all'emergenza Covid-19. Si autorizza inoltre ciascuna regione e Provincia autonoma all'attivazione di tali servizi aggiuntivi, nei limiti del 50 per cento delle risorse attribuibili, applicando alla spesa autorizzata le medesime percentuali di ripartizione previste dal decreto attuativo dell'articolo 200, comma 2, del decreto-legge n. 34/2020 (c.d. DL Rilancio).

Viene poi modificato il regime del buono viaggio, introdotto dall'articolo 200-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, portando a 35 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo, originariamente pari a 5 milioni di euro, destinato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, di un buono viaggio, da utilizzare per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente in favore di persone in situazioni di disagio. Sono oggetto di modifica anche le modalità di ripartizione del Fondo tra gli enti locali destinatari delle risorse e vengono precisate le modalità secondo le quali i comuni procedono all'erogazione dei buoni (articolo 90).

Viene infine prorogata al 31 dicembre 2021 la vita tecnica degli skilift siti nel territorio delle regioni Abruzzo e Marche in scadenza nel 2018, 2019 e nel 2020 (articolo 57, comma 18-bis).

Con riferimento al trasporto ferroviario viene differito al 31 ottobre 2020 il termine entro cui le imprese devono rendicontare gli effetti economici subiti fino al 31 luglio 2020, con riferimento al contributo alle imprese ferroviarie per i servizi di trasporto passeggeri e merci in regime di libero mercato per compensare gli effetti economici subiti direttamente imputabili dall'emergenza COVID-19 previsto dal decreto-legge n. 34 del 2020Si prevede inoltre l'assegnazione alle imprese delle risorse che residuino, anche per gli effetti economici subiti a partire dal 1° agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2020. A tal fine le imprese dovranno rendicontare entro il 15 marzo 2021 gli effetti economici subiti dal 1° agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2020 (art. 44-bis).


Sanità

In tema di sanità il decreto legge in esame reca specifiche misure relative a diversi ambiti. In particolare:

  • vengono dettate  disposizioni transitorie, fino al 31 dicembre 2020, intese alla riduzione delle liste di attesa relative alle prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero, non erogate nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19,  prevedendosi anche che per l'accesso alle risorse necessarie, le regioni e le province autonome provvedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in commento, a presentare, al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze, un Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa. Viene quindi definito l'ambito delle attività assistenziali che possono essere svolte dai medici specializzandi fino al 31 dicembre 2020, al fine di recuperare i tempi di attesa in base alle norme vigenti nel periodo di emergenza epidemiologica in corso. Infine viene disposto l'incremento, per il 2020, del fabbisogno sanitario per complessivi 478.218.772 euro finalizzati a sostenere gli oneri di cui ai precedenti commi 2 e 3 riguardanti il ricorso in maniera flessibile da parte di regioni e province autonome a strumenti straordinari riguardanti prestazioni aggiuntive in ambito sanitario, rispettivamente, per il recupero dei ricoveri ospedalieri e per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e di screening, limitatamente al periodo dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 (art. 29);
  • viene disposto il potenziamento e la riorganizzazione della rete di assistenza territoriale per fronteggiare l'emergenza pandemica in corso, stabilendo l'adozione da parte delle Regioni e delle Province autonome di appositi piani, a partire dal distretto sanitario di base. Viene inoltre previsto, che, in base a specifiche linee di indirizzo per la tutela della salute mentale emanate dal Ministero della salute, di concerto con la Conferenza unificata Stato-regioni e autonomie locali , entro un mese dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, Regioni e Province autonome dovranno adottare un protocollo uniforme sull'intero territorio nazionale volto a definire le buone pratiche di Salute mentale di comunità e la tutela della fragilità psicosociali attraverso alcuni principi di riferimento indicati dalla norma (art. 29-ter);
  • vengono modificate le disposizioni (art. 1, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18) che consentono alle regioni e province autonome di elevare - con l'utilizzo di proprie risorse, disponibili a legislazione vigente - gli stanziamenti statali aggiuntivi destinati per il 2020 ad incentivi per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale (stanziamenti da destinare prioritariamente al personale direttamente impiegato nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19 (art. 30);
  • vengono estese ai dirigenti sanitari degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale e ai dirigenti medici e sanitari del Ministero della salute delle norme transitorie vigenti per i dirigenti medici dei suddetti enti ed aziende in materia di limiti massimi di età per il collocamento a riposo (art. 17, comma 1, della L. 11 gennaio 2018, n. 3, e successive modificazioni);

    In base a tali norme transitorie, i dirigenti suddetti, entro il 31 dicembre 2022, possono fare domanda per proseguire il servizio fino al settantesimo anno di età anche qualora prima di tale limite anagrafico maturino i quarant'anni di servizio effettivo (art. 30-bis);

  • l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari (Agenas) viene autorizzata ad assumere a tempo indeterminato: n.1 statistico; n. 2 ingegneri gestionali; n. 3 ingegneri ambientali; n. 3 ingegneri clinici; n. 3 ingegneri informatici; n. 4 infermieri con laurea magistrale, inquadrati come personale non dirigenziale nella categoria D; n. 6 dirigenti medici; n. 1 dirigente statistico ex Area III di contrattazione e n. 1 dirigente ingegnere gestionale. Conseguentemente, la dotazione organica dell'Agenzia è incrementata di 16 unità di Categoria D, di 6 unità di dirigente medico e di 2 unità di dirigente ex Area III di contrattazione. Viene altresì disposta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in commento, la nomina del Presidente e del Direttore generale dell'Agenas. Con la nomina dei predetti organi ordinari cessa l'incarico conferito al Commissario straordinario dall'art. 42 del decreto legge n. 23 del 2020 (art. 31, commi 1-4);

  • viene prorogato il termine (dal 31 ottobre 2020 al 28 febbraio 2021) per l'adozione secondo una procedura semplificata dei regolamenti sull'organizzazione degli uffici del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, compresi quelli di diretta collaborazione (art. 31, comma 4-bis);

  • vengono aumentate le risorse destinate, secondo una normativa transitoria, alla concessione di un credito d'imposta per le spese relative alla sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Ai fini della copertura finanziaria di tale incremento, si dispone la soppressione di alcune norme sul riconoscimento di contributi da parte di Invitalia S.p.A. in favore di interventi delle imprese per la riduzione del rischio di contagio dal virus SARS-CoV-2 (art. 31, commi 4-ter-4-quinquies).


Misure fiscali e finanziarie

Con riguardo alle misure fiscali e finanziarie, si segnalano i seguenti interventi:

  • la possibilità, introdotta al Senato, per il MEF di apportare anche liquidità, oltre che assegnare titoli di Stato, al Patrimonio Rilancio istituito presso Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (art. 27, co. 4-bis);
  • l'incremento delle risorse del credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (art. 31, co.4-ter - 4-quinquies);
  • l'incrementa di 300 milioni di euro del fondo per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco (art.40);
  • la destinazione esclusiva della garanzia del Fondo mutui prima casa alle giovani coppie o ai nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, ai conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, nonché ai giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico (articolo 41-bis);
  • il differimento al 21 dicembre 2020 dei versamenti tributari, contributivi e assistenziali nel comune di Lampedusa e Linosa (art. 42-bis, co. 1);
  • la possibilità di regolarizzare i versamenti IRAP in caso di errata applicazione delle disposizioni sugli di aiuto di Stato (Temporary framework) entro il 30 novembre 2020 senza sanzioni e interessi (art. 42-bis, co. 4-bis);
  • la riduzione all'1 per cento, fino al 31 dicembre 2020, dell'aliquota dell'imposta di registro per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di terreni agricoli, per i terreni agricoli adibiti all'imboschimento (art. 51, co. 1-ter-1-septies);
  • modifiche alla disciplina del cd. Superbonus, volte a chiarire la definizione di accesso autonomo dall' esterno e semplificare la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni (art. 51, co. 3-quater e 3-quinquies);
  • l'applicazione ai comuni del sisma Centro Italia del Superbonus al 110% per l'importo eccedente il contributo per la ricostruzione. I limiti delle spese ammesse sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 e del 2009, in alternativa al contributo per la ricostruzione (art. 57-bis);
  • la possibilità per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali di non effettuare, nell'esercizio in corso, una quota fino al 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali (art. 60, co. 7-bis-7-quinquies);
  • l'estensione della platea dei beneficiari del contributo a fondo perduto introdotto dal decreto-legge n. 34 del 2020 (art. 60, co 7-sexies);
  • la riduzione del quorum per la validità delle deliberazioni condominiali aventi per oggetto gli interventi di efficienza energetica e le misure antisismiche sugli edifici (art. 63);
  • la proroga al 31 gennaio 2021 della moratoria straordinaria sulle esposizioni debitorie delle micro imprese e delle PMI accompagnata da garanzia pubblica (art. 65);
  • la possibilità per il MEF di sottoscrivere aumenti di capitale e strumenti di patrimonializzazione di società controllate dallo Stato per un importo complessivo fino a 1,5 miliardi di euro per l'anno 2020 (art. 66);
  • l'aumento a 300.000 euro delle somme che gli investitori possono destinare annualmente ai piani di risparmio a lungo termine costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020 (art.68);
  • la regolamentazione della eventuale permanenza delle amministrazioni pubbliche negli immobili conferiti o trasferiti ai Fondi comuni di investimento immobiliare (art. 69);
  • l'applicazione di modalità di svolgimento semplificate alle assemblee delle società di capitali, cooperative e mutue assicuratrici e la possibilità per i Fondi di investimento alternativi (FIA) italiani riservati di prorogare il periodo di sottoscrizione per ulteriori 3 mesi, ai fini del completamento della raccolta del patrimonio (art. 71);
  • l'estensione al 15 ottobre 2020 della sottoscrizione semplificata di contratti bancari, finanziari, assicurativi, nonché di collocamento dei Buoni fruttiferi postali dematerializzati, e alcune modifiche alla disciplina relativa alla trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate (art. 72);
  • la modifica alla disciplina del gruppo IVA per chiarire il regime di esenzione per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti da consorzi non partecipanti al gruppo (art. 72-bis);
  • l'incremento del fondo per le misure premiali per l'utilizzo di pagamenti elettronici (cashback) e l'utilizzo di PagoPA, per progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo e di Consap per attribuzione ed erogazione dei rimborsi (art. 73);
  • la sospensione fino al 31 agosto 2020 dei termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito, nonché ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva (art. 76);
  • l'esenzione dal pagamento della seconda rata IMU per stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali o termali, nonché alberghi, pensioni e immobili destinati alle attività turistiche, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate, per gli immobili utilizzati per eventi fieristici o manifestazioni, e per quelli destinati a spettacoli cinematografici e teatrali e a discoteche e sale da ballo. Nel corso dell'esame al Senato l'esenzione della seconda rata IMU per le pertinenze delle strutture ricettive (categoria D/2) è stata estesa anche alla prima rata (art. 78);
  • norme di interpretazione autentica volte a sostenere l'esercizio delle attività imprenditoriali agricole attraverso l'estensione di alcune agevolazioni IMU (art. 78 bis);
  • applicazione nel 2020 e 2021 del credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere (art. 79);
  • l'estensione del cd. Superbonus alle dimore storiche a condizione che siano aperte al pubblico (art. 80, co.6);
  • l'istituzione di un credito d'imposta pari al 50% delle spese di investimento in campagne pubblicitarie, effettuate a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, a favore di leghe, società sportive e associazioni sportive dilettantistiche (art. 81);
  • il rifinanziamento del credito d'imposta per le imprese che effettuano investimenti pubblicitari e l'incremento del credito d'imposta per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa (art. 96);
  • la possibilità di beneficiare di un'ulteriore rateizzazione del pagamento di una serie di versamenti sospesi per fronteggiare l'emergenza sanitaria con il 50% in un'unica soluzione entro il 16 settembre o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate a partire dal 16 settembre 2020. Il versamento del restante 50% può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021 (art. 97)
  • la possibilità di destinare nel 2021 il 2 per mille IRPEF a favore di associazioni culturali (art. 97-bis);
  • la proroga al 30 aprile 2021 del versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP per i soggetti ISA, per i contribuenti che applicano i regimi forfetari o di vantaggio, per coloro che partecipano a società, associazioni e imprese con redditi prodotti in forma associata, nonché a quelle che consentono di optare per il regime di cd. trasparenza fiscale, in caso di diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 (art. 98);
  • la possibilità per i soggetti ISA, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento, di poter regolarizzare, senza sanzioni, entro il 30 ottobre 2020 i versamenti dovuti e non versati (art. 98-bis)
  • la proroga al 15 ottobre 2020 dei versamenti di somme derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, accertamenti esecutivi doganali, ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e accertamenti esecutivi degli enti locali. Viene estesa ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020 la cosiddetta "decadenza lunga" del debitore dal beneficio della rateazione (art. 99);
  • numerose disposizioni in tema di concessioni demaniali marittime, la cui durata è estesa alle concessioni lacuali e fluviali, e ai punti d'ormeggio, nonché ai rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico ricreative. Sono introdotte modifiche alla disciplina e alla misura dei relativi canoni (art. 100);
  • la proroga al 15 dicembre 2020 del pagamento della seconda rata dell'offerta economica a carico del concessionario della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale (art. 101);
  • la facoltà per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli di ordinare ai fornitori di connettività alla rete internet la rimozione delle iniziative di chiunque offra o pubblicizzi prodotti o servizi non conformi alle norme vigenti. Per effetto delle modifiche al Senato, l'ordine può riguardare anche i prodotti accessori ai tabacchi da fumo nonché i prodotti succedanei dei prodotti da fumo (art. 102);
  • la possibilità di costituire una apposita società in house dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per lo svolgimento di alcuni servizi con criteri imprenditoriali, in particolare la certificazione di qualità dei prodotti e l'uso del certificato del bollino di qualità (art. 103);
  • la regolamentazione degli apparecchi da divertimento senza vincite in denaro al fine di non renderli utilizzabili fraudolentemente come apparecchi con vincita in denaro (art. 104);
  • la proroga al 31 ottobre 2020 del versamento della tassa automobilistica, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente (art. 107);
  • la precisazione secondo cui la maggiorazione dell'IMU sulle abitazioni principali di lusso, sui fabbricati merce e sui fabbricati appartenenti al gruppo catastale D, per i comuni che l'hanno già adottata e confermata negli anni precedenti, non può eccedere lo 0,08 per cento (art. 108);
  • la proroga al 31 dicembre 2020 dell'esonero, per gli esercizi di ristorazione e di somministrazione di pasti e di bevande, dal pagamento della tassa o del canone dovuti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap e Cosap). Nel corso dell'esame al Senato è stato esteso al 15 ottobre 2020 l'esonero del pagamento delle somme dovute dai titolari di concessioni o di autorizzazioni relative all'utilizzo di suolo pubblico per l'esercizio di attività commerciali (art. 109);
  • la possibilità, a favore delle società di capitali e degli enti commerciali che non adottano i principi contabili internazionali, di effettuare la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 mediante pagamento di una imposta sostitutiva con aliquota al 10 per cento (art. 110);
  • alcune modifiche al versamento diretto delle entrate degli enti locali, che escludono dalla disciplina dei versamenti diretti quelli effettuati alle società miste pubblico-private, affidatarie delle attività di accertamento e riscossione delle entrate dell'ente locale (art. 111);
  • il raddoppio, per il solo 2020, dell'esenzione IRPEF per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore, che viene elevato a 516,46 euro (art. 112);
  • la precisazione secondo cui l'istanza di apertura di procedura amichevole di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea non può essere presentata qualora sulla questione controversa sia intervenuta una sentenza passata in giudicato (art. 113).

Sostegno alle imprese

Il decreto legge reca una serie di misure a sostegno di settori commerciali e produttivi particolarmente colpiti dalla pandemia, in particolare:

  • nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un  Fondo, con una dotazione di 600 milioni per il 2020, per l'erogazione di un contributo a fondo perduto a favore delle imprese della ristorazione per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio.  Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019. Il predetto contributo spetta, anche in assenza dei requisiti, ai soggetti che hanno avviato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2019 (articolo 58 );

  • è riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti (dunque, centri storici) dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che abbiano registrato consistenti presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, degli esercizi sopra descritti, sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019. La misura non è cumulabile con il contributo per le imprese della ristorazione sopra indicato, le quali possono presentare richiesta per una sola delle due agevolazioni. La spesa stanziata per l'intervento è di 500 milioni per il 2020. (Art. 59);

  • è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e di 18 milioni per l'anno 2021, finalizzato alla concessione, fino ad esaurimento delle risorse, di buoni per l'acquisto di servizi termali (art. 29-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato);

Quanto specificamente al settore turistico, si segnala:

  • il rifinanziamento e l'estensione dell'ambito di operatività del Fondo istituito per il 2020 nello stato di previsione del MIBACT per sostenere le agenzie di viaggio  i tour operator.  Il Fondo è ora finalizzato anche a sostenerele guide e gli accompagnatori turistici in considerazione dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, e la sua dotazione è elevata da 25 a 265 milioni di euro per il 2020;
  • il potenziamanto e l'estensione dell'ambito di operatività del credito d'imposta per l'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo strumentale all'esercizio dell'attività di impresa, previsto dall'art. 28 del D.L. n. 34/2020. La misura viene esteso anche alle strutture termali oltre a quelle alberghiere e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator.  Per le imprese turistico ricettive, inoltre, il credito d'imposta spetta sino al 31 dicembre 2020 (art. 77, co. 1, come modificato in prima lettura al Senato);
  • la proroga, sino al 31 marzo 2021, limitatamente alle imprese del comparto turistico (ivi incluse quelle termali), della moratoria straordinaria prevista dall'articolo 56, comma 2, lettera c), del D.L. n. 18/2020 (L. n. 27/2020), per la parte concernente il pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020 (art. 77, co. 2, come modificato in prima lettura);
  • il rifinanziamento di 300 milioni di euro per l'anno 2020 del Fondo, istituito dall'art. 180 del D.L. 34/2020 nello stato di previsione del Ministero dell'interno per il ristoro parziale dei comuni a seguito della mancata riscossione dell'imposta di soggiorno, del contributo di sbarco o del contributo di soggiorno (art. 40).

Vengono poi rifinanziate una serie di misure già operative, di particolare rilievo ed efficacia, quali:

  •  la cd. Nuova Sabatini, misura di sostegno volta alla concessione, alle micro, piccole e medie imprese, di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali "Industria 4.0", con un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti. La misura è rifinanziata per 64 milioni di euro per il 2020 (art. 60, co.1);
  • i Contratti di sviluppo, istituiti dall'articolo 43 del D.L. n. 112/2008 (L. n. 133/2008), quale forma di sostegno ad investimenti di grande dimensione. La misura è rifinanziata di 500 milioni di euro per il 2020 (art. 60, co.2);
  • il c.d. "Voucher Innovation Manager", contributo a fondo perduto, in forma di voucher, per l'acquisizione di consulenze specialistiche in innovazione di cui all'articolo 1, comma 231 della legge di bilancio 2019. L'intervento è rifinanziato di 50 milioni di euro per l'anno 2021 (art.60. co.3) .

Viene inoltre incrementata di 950 milioni di euro per l'anno 2021 la dotazione del Fondo IPCEI (Importanti progetti di interesse comune europeo), di cui all'articolo 1, comma 232 della legge di bilancio 2020 (L. n. 160/2019) (art. 60. co.6).

Il decreto legge, inoltre, rifinanzia ed estende taluni interventi straordinari a sostegno della liquidità delle imprese nel contesto dell'attuale pandemia da coronavirus. In particolare :

  • viene rifinanziato il Fondo di garanzia PMI di 3.100 milioni di euro per l'anno 2023, di 2.635 milioni di euro per il 2024 e di 1.600 milioni di euro per il 2025 e viene assegnata all'ISMEA una somma pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023, a 165 milioni di euro per il 2024 e a 100 milioni per il 2025, per le attività di garanzia sul credito agrario (art. 64, co. 1);
  • la garanzia del Fondo di garanzia PMI al 100% sui finanziamenti di importo non superiore a 30 mila euro di durata decennale, riconosciuta in via straordinaria e transitoria sino al 31 dicembre 2020, viene estesa alle persone fisiche esercenti le attività di cui al codice Ateco 2007- Sezione K "Attività finanziarie e assicurative". Attualmente l'accesso a tale garanzia straordinaria del Fondo è riconosciuto solo ad alcune categorie di intermediari finanziari (art. 64, co. 1-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato);
  • la riserva, sino al 31 dicembre 2020, di una quota delle risorse del Fondo di garanzia PMI (fino a 100 milioni euro) in favore degli enti del Terzo settore, per la concessione a loro favore della citata garanzia del Fondo al 100% sui finanziamenti di importo non superiore a 30 mila euro di durata decennale è ora estesa – per le predette operazioni – previa autorizzazione UE, a favore di tutti gli enti non commerciali, inclusi quelli del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti (art. 64, co. 3);
  • le garanzie straordinarie del Fondo di garanzia PMI previste fin al 31 dicembre 2020 dall'articolo 13 del D.L. n. 23/2020 sono estese anche alle imprese che hanno ottenuto, su operazioni garantite dal Fondo, un prolungamento della garanzia per temporanea difficoltà (art. 64, co. 3-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato);
  • si interviene sulla norma che ammette, sino al 31 dicembre 2020, all'accesso alla garanzia del Fondo di garanzia PMI, le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 (imprese cd. "mid cap"). L'articolo specifica che i 499 dipendenti sono determinati sulla base delle unità di lavoro-anno rilevate per l'anno 2019 (art. 64-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato);

Un ulteriore intervento riguarda le garanzie straordinarie e transitorie che possono essere concesse da SACE S.p.A. sino al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 1 del D.L. n. 23/2020. In particolare, possono beneficiare delle predette garanzie anche le imprese che sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti o hanno presentato, in sede di procedura fallimentare, un piano idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria, a condizione che, alla data di presentazione della domanda, le loro esposizioni non siano classificabili come deteriorate, non presentino importi in arretrato e il finanziatore possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente (art. 64, co.1-ter, inserito nel corso dell'esame al Senato).

Quanto a SACE S.p.A, che ha visto significativamente accrescere i propri compiti nell'ambito della strategia di contrasto agli effetti economico-finanziari dell'emergenza da Covid-19, il decreto legge dispone in ordine al riassetto del relativo gruppo societario, previo accordo tra il Ministero dell'economia e delle finanze e Cassa depositi e prestiti (CDP) S.p.A. (art. 67).

Vari interventi riguardano la salvaguardia dei livelli occupazionali e del relativo tessuto produttivo. In particolare, il decreto legge rifinanzia di 200 milioni per il 2020 ed estende l'ambito di intervento del "Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa" destinandolo al salvataggio e alla ristrutturazione anche di imprese che, indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale (art. 60. co.4).

E' rifinanziato il Fondo per la crescita sostenibile di 10 milioni di euro per l'anno 2020, destinando le risorse alla promozione della nascita e dello sviluppo delle società cooperative (cd. "Nuova Marcora").

Viene poi ampliato l'ambito delle operazioni finanziarie mediante utilizzo delle risorse assegnate ad INVITALIA, in origine destinate al sostegno alle imprese del Mezzogiorno tramite l'intervento di Mediocredito Centrale. Si dispone che le predette risorse siano destinate anche ad iniziative strategiche di sostegno, inclusa la partecipazione diretta o indiretta al capitale delle imprese e dell'occupazione, anche nel Mezzogiorno (art. 64, co.2).

Inoltre, si intendono autorizzate in deroga alle procedure previste dalle norme a tutela della concorrenza e del mercato le operazioni di concentrazione di dimensione non comunitaria, che rispondono a rilevanti interessi generali dell'economia nazionale e riguardano imprese operanti in mercati caratterizzati dalla presenza di servizi ad alta intensità di manodopera ovvero di interesse economico generale che abbiano registrato perdite di bilancio negli ultimi tre esercizi e che, anche a causa degli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria, potrebbero cessare le loro attività. Le imprese interessate sono comunque soggette all'obbligo di comunicare preventivamente le operazioni di concentrazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la quale, entro 30 giorni dalla comunicazione, prescrive le misure ritenute necessarie a tutela della concorrenza e dell'utenza (art. 75, co. 1-3).

Si rammentano anche gli interventi per l'internazionalizzazione degli enti fieristici costituiti in forma di società di capitali, attraverso l'istituzione di un'apposita sezione del Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato per l'internazionalizzazione delle imprese (cd. Fondo L. n. 394/1981), con una dotazione di 300 milioni per il 2020.

L'ambito di operatività delle iniziative finanziate a valere sul Fondo rotativo per operazioni di venture capital istituito presso la SIMEST, che viene incrementato di 100 milioni di euro per il 2020, è  poi esteso a tutti gli Stati e territori esteri anche appartenenti all'Unione europea e gli interventi del predetto Fondo possono riguardare anche iniziative promosse dalle start-up innovative (art. 91). 

Il decreto legge interviene poi sulla  cornice normativa nazionale entro la quale le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio – a valere sulle risorse proprie ed entro i limiti di indebitamento previsti dall'ordinamento contabile - hanno la facoltà di adottare, sino al 31 dicembre 2020, taluni regimi di aiuti alle imprese, conformemente ai criteri, ai massimali e alle modalità definiti dal "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (cd. Temporary framework). L'intervento è finalizzato ad adeguare la cornice normativa nazionale - di cui agli articoli 54-60 del D.L. n. 34/2020 - alle modifiche nel frattempo apportate in sede europea al cd. Temporary framework (art. 62).

Infine, si segnalano le semplificazioni dei procedimenti di accorpamento delle camere di commercio, con la fissazione di un termine ultimo.  In particolare, tutti i procedimenti di accorpamento delle Camere di commercio, pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame, si concludono con l'insediamento degli organi della nuova camera di commercio entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso provvedimento (art. 61).

Si prevede altresì l'adozione, con decreto del ministro dello sviluppo economico, di semplificazioni burocratico amministrative per l'avvio di nuove imprese da parte di under 30 (art. 61-bis, inserito in prima lettura al Senato).


Misure in materia di lavoro

Le misure a sostegno del lavoro contenute nel presente decreto – come modificato al Senato - riguardano, in particolare, la proroga degli ammortizzatori sociali e delle indennità spettanti ad alcune categorie di lavoratori, introdotti in conseguenza dell'emergenza epidemiologica; la semplificazione del contratto a termine; l'estensione del divieto di licenziamento collettivo e individuale per giustificato motivo oggettivo; la promozione del lavoro agile; la previsione di alcuni sgravi contributivi per i datori di lavoro.

 

Per quanto concerne gli ammortizzatori sociali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, si prevede, in particolare:

  • una nuova disciplina che azzera il conteggio delle settimane riferite alla pregressa disciplina dettata dal decreto cura Italia n. 18 del 2020. Esclusivamente per periodi intercorrenti tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020, si prevede la concessione di un massimo di diciotto settimane dei trattamenti di integrazione salariale, ordinari e in deroga, e di assegno ordinario, divise in due tranche di 9 settimane. Il riconoscimento delle seconde nove settimane è subordinato alla previa autorizzazione delle prime nove e al decorso del periodo così già autorizzato (senza tener conto del fruito). Il riconoscimento delle seconde nove settimane determina l'obbligo del versamento di un contributo da parte del datore di lavoro qualora abbia avuto, nel primo semestre del 2020, una riduzione del fatturato aziendale inferiore al 20 per cento (art. 1);
  • il riconoscimento del trattamento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA) per una durata massima di 50 giorni, nell'ambito del periodo intercorrente tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 (art. 1, co. 8);
  • la possibilità, per i datori di lavoro delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto - che nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 hanno sospeso o ridotto l'attività lavorativa a causa dell'impossibilità da parte dei lavoratori alle proprie dipendenze di raggiungere il luogo di lavoro, perché residenti o domiciliati nelle cosiddette zone rosse -, di accedere ai suddetti trattamenti che possono essere concessi – entro un determinato limite di spesa – con riferimento a periodi compresi nell'arco temporale summenzionato e per un massimo di quattro settimane (art. 19);
  • che i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con una retribuzione lorda, riferita alla stagione sportiva 2019-2020, non superiore a 50.000 euro, possano accedere alla CIG in deroga per un periodo massimo di nove settimane nel caso in cui la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa sia avvenuta tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 ottobre 2020 (art. 2);
  • che il trattamento di integrazione salariale per il settore aereo sia circoscritto alle aziende in possesso del prescritto Certificato di Operatore Aereo (COA) e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'Ente nazionale dell'aviazione civile, che hanno cessato o cessano l'attività produttiva nel corso del 2020 e che non sono sottoposte a procedure concorsuali alla data della stipulazione dell'accordo in sede governativa (art. 20);
  • la proroga di due mesi della fruizione delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL che terminano nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, nonché di quelle che sono terminate nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, già oggetto di una prima proroga di pari durata disposta dal decreto Rilancio (art. 5).

In conseguenza delle difficoltà connesse all'emergenza epidemiologica, sono stati introdotti i seguenti sgravi contributivi in favore dei datori di lavoro:

  • un esonero contributivo parziale in favore di datori di lavoro (ad eccezione di quelli agricoli) che non richiedono prestazioni di integrazione salariale per periodi compresi tra il 13 luglio 2020 ed il 31 dicembre 2020. Tale esonero è pari al doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e giugno 2020 e fruibile per un periodo massimo di quattro mesi, entro il 31 dicembre 2020 (art. 3);
  • un esonero contributivo totale per i datori di lavoro (ad eccezione di quelli agricoli) per assunzioni a tempo indeterminato (con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico), successive al 15 agosto 2020 ed entro il 31 dicembre 2020, fruibile per un periodo massimo di sei mesi e nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile (art. 6);
  • esonero contributivo totale per i datori di lavoro (ad eccezione di quelli agricoli) per assunzioni a tempo determinato (ivi comprese quelle per lavoro stagionale) nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, successive al 15 agosto 2020 ed entro il 31 dicembre 2020, limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi (art. 7);
  • un esonero contributivo parziale - per il periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 - pari al 30 per cento dei contributi dovuti, in favore dei datori di lavoro del settore privato - con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico - operanti nelle regioni che, con riferimento al 2018, presentano un prodotto interno lordo pro capite non superiore al 90 per cento di quello medio dei 27 Paesi attualmente facenti parte dell'Unione europea e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise,  Puglia, Sardegna, Sicilia). il beneficio in esame si applica anche ai giornalisti lavoratori dipendenti iscritti all'INPGI (art. 27).

A seguito del perdurare dell'emergenza epidemiologica, il decreto in esame proroga le indennità già riconosciute in favore di determinate categorie di lavoratori dai decreti Cura Italia e Rilancio e ne introduce di nuove. In particolare, viene riconosciuta:

  • un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro:
    • ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, nonché ai lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 (art. 9, co. 1);
    • ai lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo (art. 9, co. 2, lett. a));
    • ai lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 (art. 9, co. 2, lett. b));
    • ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, iscritti alla Gestione separata al 17 marzo 2020, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere al 15 agosto 2020 (art. 9, co. 2, lett. c));
    • agli incaricati alle vendite a domicilio, titolari di partita iva attiva e iscritti alla Gestione separata al 17 marzo 2020, con reddito annuo per il 2019, derivante dalle medesime attività, superiore a 5.000 euro (art. 9, co. 2, lett. d));
    • ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 da cui derivi un reddito non superiore a 50.000 euro (tale fattispecie è l'unica prevista per la precedente indennità di marzo 2020), o almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019 da cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 (art. 9, co. 4);
    • ai lavoratori dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali in possesso dei seguenti requisiti: titolarità, nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nei suddetti settori di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; titolarità nel 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale in uno dei due settori summenzionati, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate (art. 9, co. 5);
  • un'indennità, pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020, in favore dei lavoratori marittimi che hanno cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo (art. 10);
  • un'indennità pari a 600 euro per il mese di giugno 2020 per i titolari di rapporti di collaborazione presso CONI, CIP, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, erogata dalla società Sport e salute S.p.A. (art. 12);
  • un'indennità pari a 1.000 euro per il mese di maggio ai professionisti iscritti a enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (art. 13);
  • fino al 31 dicembre 2020, un'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della regione Sicilia che cessino di percepire l'indennità NASpl (art. 1-bis):
  • fino al 31 dicembre 2020, un'indennità pari al trattamento dell'ultima mobilità ordinaria percepita in favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Campania che hanno cessato la mobilità ordinaria dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2016 (art 1-ter).

Alcune disposizioni introducono il diritto allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile in favore:

  • dei genitori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, per il periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, convivente e minore di anni quattordici, disposta a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico o in occasione di talune attività sportive. Qualora questo non sia possibile a causa della natura della prestazione lavorativa, i medesimi soggetti hanno diritto ad un congedo straordinario per la durata della quarantena, con relativa indennità pari al 50% della retribuzione (art. 21-bis);
  • fino al 30 giugno 2021 e anche in assenza degli accordi individuali, dei genitori lavoratori dipendenti privati con almeno un figlio con disabilità grave il diritto allo svolgimento del lavoro in modalità agile (art. 21-ter);
  • dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020, dei soggetti rientranti nelle condizioni di disabilità o di rischio per la salute. Il diritto allo svolgimento del lavoro in modalità agile può essere realizzato anche attraverso la destinazione a mansione diversa o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto (26 co. 1-bis, cpv. 2-bis);
  • del personale docente e ATA assunto con contratti a tempo determinato nell'anno scolastico 2020/2021, in caso di sospensione delle attività didattiche (art. 32, co 3-bis).

Viene inoltre specificato che nel settore pubblico la modalità agile è una delle modalità (e non la sola modalità) ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni (art. 26, co. 1-quinquies).

 

Il divieto di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e collettivo viene prorogato limitatamente ai datori di lavoro che non hanno integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconosciuti per periodi dal 13 luglio al 31 dicembre 2020, riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ovvero dell'esonero contributivo riconosciuto a chi non fruisce dei suddetti trattamenti. Le suddette preclusioni non trovano applicazione in ipotesi determinate (art. 14).

Si dispone che i contratti di lavoro dipendente a termine nel settore privato siano rinnovati o prorogati, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, mediante un atto intervenuto entro il 31 dicembre 2020, sempre in deroga alla presenza delle specifiche causali richieste dalla normativa vigente, eliminando contestualmente la condizione finora prevista in base alla quale i suddetti contratti oggetto di proroga o di rinnovo dovevano essere quelli attivi al 23 febbraio 2020 (art. 8, co. 1).

Per quanto concerne i contratti di somministrazione, nel caso in cui il contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore sia a tempo indeterminato, si sopprimono i limiti di durata complessiva della missione a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore (art. 8, co. 1-bis).

 

 In materia previdenziale si dispone:

  • che l'incremento dell'assegno mensile previsto in favore degli invalidi civili totali (cd. incremento al milione) deve essere riconosciuto a tutti i soggetti che abbiano compiuto i 18 anni (anziché 60 anni) (art. 15)
  • la riapertura dei termini per le domande di pensionamento anticipato da parte di lavoratori poligrafici: qualora tali termini siano scaduti dopo il 31 gennaio 2020, la suddetta domanda può essere presentata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (art. 27, co. 3-bis);
  • l'applicazione nei confronti dei marittimi che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa e che siano associati in qualità di soci di cooperative di pesca del trattamento previdenziale e assistenziale previsto per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne (art 10-bis)

 

In tema di sorveglianza sanitaria:

  • viene prorogato dal 31 luglio al 15 ottobre 2020 il termine fino a cui per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti nelle condizioni di disabilità o di rischio per la salute, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie è equiparato, ai fini del trattamento giuridico ed economico, al ricovero ospedaliero (art. 26, co. 1-bis, cpv. 2);
  • per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, viene disposto che non è computabile ai fini del periodo di comporto il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva equiparato al periodo di ricovero ospedaliero (art. 26, co. 1-quinquies).

 

 Tra le ulteriori disposizioni si segnalano:

  • l'istituzione del Fondo per la formazione personale delle casalinghe e dei casalinghi, con una dotazione di 3 mln di euro annui dal 2020 (art. 22);
  • l'incremento di 500 milioni di euro del Fondo nuove competenze (art 4);
  • l'incremento di 500 milioni di euro le risorse a carico del bilancio dello Stato per l'erogazione dell'assegno ordinario di integrazione salariale da parte dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica (art. 16);
  • l'incremento di 20 milioni di euro annui dal 2020 le risorse per il finanziamento degli istituti di patronato (art. 18).

Enti territoriali

Il provvedimento contiene varie misure volte al sostegno economico degli enti territoriali, in primo luogo con l'obiettivo di far fronte alla riduzione delle entrate connessa alla crisi economica conseguente alla pandemia.

Tra le disposizioni più rilevanti si segnalano:

  • l'incremento di 1,67 miliardi di euro per l'anno 2020 del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali per assicurare a comuni, province e città metropolitane, le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, in relazione alla perdita di entrate locali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, istituito dal D.L. n. 34/2020, portando la dotazione complessiva per l'anno 2020 a 5,67 miliardi di euro (art. 39);
  • l'incremento di 2,8 miliardi della dotazione del Fondo destinato alle Regioni e alle Province autonome per il ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, istituito dal D.L. n. 34/2020, portando la dotazione complessiva per l'anno 2020 a 4,3 miliardi di euro (art. 41);
  • sono modificate le norme della legge di bilancio 2020 in materia di risorse per progettazione degli enti locali: in particolare, si modifica l'arco temporale di riferimento dell'assegnazione delle risorse; le risorse assegnate agli enti locali sono incrementate di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021; si supera il meccanismo del cofinanziamento originariamente previsto (art. 45);
  • il rifinanziamento delle risorse nazionali destinate alla "Strategia nazionale per lo sviluppo delle Aree interne del Paese" (110 milioni) portando così il complesso delle risorse ad un ammontare, per il periodo 2015-2023, di 591,2 milioni di euro (art. 28);
  • l'estensione alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome della possibilità di sospendere la quota capitale dei mutui, la cui scadenza ricada nell'anno 2020, dei prestiti concessi dal MEF e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. trasferiti al MEF, già prevista per le Regioni a statuto ordinario dall'art. 111 del D.L. n. 18 del 2020 (art. 42);
  • i termini per la concessione delle anticipazioni di liquidità per far fronte ai debiti della pubblica amministrazione nei confronti delle imprese sono riaperti per gli enti locali: le anticipazioni possono essere chieste nel periodo compreso tra il 21 settembre 2020 e il 9 ottobre 2020 (art. 55).
  • l'istituzione di un fondo, con una dotazione annuale di 100 milioni di euro per il 2020 e 50 milioni per il 2021 e il 2022, finalizzato a favorire il risanamento finanziario dei comuni che presentano un deficit strutturale, non derivante da patologie organizzative, bensì dalle caratteristiche socio economiche della collettività e del territorio, in attuazione della sentenza n. 115 del 2020 della Corte costituzionale (art. 53, commi 1-2). Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli stessi enti in deficit strutturale è differito al 31 ottobre 2020 (art. 53, comma 7);
  • il fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali è incrementato di 200 milioni di euro per il 2020 per il pagamento delle spese relative al personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture (art. 53, commi 3-4);
  • si interviene sulla disciplina del TUEL relativa all'accensione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio, al fine di estendere la possibilità di ricorrere a mutui in presenza di piani di rateizzazione con durata diversa dai tre anni (art. 53, comma 6);
  • nei confronti degli enti locali che hanno avuto approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale sono sospesi fino al 30 giugno 2021 i termini disposti ed assegnati con deliberazione e/o note istruttorie dalle Sezioni Regionali di controllo della Corte dei conti, anche se già decorrenti. Per i medesimi enti sono altresì sospese, fino al 30 giugno 2021, le procedure esecutive a qualunque titolo intraprese nei loro confronti (art. 53, comma 8);
  • per gli enti locali in condizioni strutturalmente deficitarie che non rispettano i livelli minimi di copertura dei costi sono sospese per il 2020 le sanzioni previste dal TUEL (art. 53, comma 10-bis);
  • la modifica della disciplina relativa all'accollo da parte dello Stato del prestito obbligazionario di Roma Capitale denominato RomeCity 5,345 per cento (art. 42-bis, comma 6);
  • l'autorizzazione a stipulare un'intesa con la Regione Campania in merito al contenzioso per il mancato versamento alla Regione del gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF e deciso in primo grado dalla Corte dei conti in favore della Regione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a stipulare un'intesa con la regione per il pagamento di una quota non superiore al 90 per cento di quanto accertato dalla sentenza di primo grado, suddiviso in due rate di 120 e 90 milioni di euro, da attribuire alla regione rispettivamente entro il 31 ottobre 2020 e il 30 giugno 2021 (art. 43);
  • il termine per la deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri generali di bilancio, da parte dell'organo consiliare degli enti locali, già posticipato al 30 settembre 2020 dal D.L. n. 34/2020, è ulteriormente differito al 30 novembre 2020, a causa della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dall'epidemia da COVID-19. Il termine per la deliberazione da parte dell'ente dissestato, successivamente all'approvazione ministeriale dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, dei bilanci di previsione o rendiconti non deliberati dall'ente nonché per la presentazione delle relative certificazioni, già previsto al 30 settembre dal D.L. n. 18/2020, è fissato al 30 novembre 2020 (art. 54);
  • la procedura di selezione per l'accesso alla carriera di segretari comunali è semplificata per il triennio 2020-2022 con la duplice finalità di accelerare il reclutamento e di assicurare il rispetto de distanziamento sociale imposto dall'emergenza sanitaria in corso (art. 25-bis);
  • è attribuito per l'anno 2020 un contributo di 375.000 euro per ciascuno dei comuni di Lampedusa e Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Vizzini, Messina, Siculiana e Augusta (per un totale di 3 milioni di euro), per fronteggiare le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 e garantire la regolare gestione, anche di natura sanitaria, dei flussi migratori (art. 42-bis, commi 8 e 9).

Agricoltura

(a cura di Servizio Studi)

Per quanto concerne la materia agricola, ed in particolare, la filiera agroalimentare, si segnala l'istituzione - presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - del Fondo per la filiera della ristorazione, dotato di 600 milioni di euro per l'anno 2020: ciò al fine di erogare un contributo a fondo perduto a favore degli operatori della ristorazione che abbiano subito una determinata perdita di fatturato. Le risorse finanziarie attribuite al Fondo sono a favore delle imprese registrate con codice ATECO prevalente 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 56.29.10 (mense) e 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale), già in attività alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, per aver sostenuto l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio. Durante l'esame del provvedimento presso il Senato sono state aggiunte, a tale elenco, le imprese registrate con codice ATECO prevalente 56.10.12 (attività di ristorazione connesse alle aziende agricole), 56.21.00 (catering per eventi, banqueting) e, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00 (alberghi). Un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi d'intesa con la Conferenza Stato-regioni entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto stesso (avvenuta il 15 agosto 2020), stabilisce i criteri, le modalità di erogazione e l'ammontare del contributo (art. 58, commi 1-11).

Durante l'esame del provvedimento presso il Senato è stata anche introdotta l'estensione, al 2021, per 0,5 milioni di euro, dell'incremento dell'indennità per il personale dell'ICQRF disposto dal decreto-legge n. 18 del 2020 per l'anno 2020 (art. 58, commi 8-bis e 8-ter). Si è, inoltre, soppresso il limite di 57 unità di personale aggiuntivo che l'ICQRF può assumere in base alla legge di bilancio 2019, pur mantenendo inalterato il relativo limite massimo di spesa (art. 58, comma 8-quater).

 Dal Senato sono stati, inoltre, introdotti i seguenti articoli aggiuntivi al testo iniziale:

  • l'istituzione, nello stato di previsione del MIPAAF, del Fondo per la promozione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per il 2020. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 77 del 2011, si definiscono prodotti ortofrutticoli di quarta gamma i prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che, dopo la raccolta, sono sottoposti a processi tecnologici di minima entità atti a valorizzarli seguendo le buone pratiche di lavorazione articolate nelle seguenti fasi: selezione, cernita, eventuale monda e taglio, lavaggio, asciugatura e confezionamento in buste o in vaschette sigillate, con eventuale utilizzo di atmosfera protettiva (art. 58-bis);
  • disposizioni in materia di apicoltura. In particolare, le richiamate disposizioni modificano alcuni profili normativi relativi alla disciplina del settore apistico, e contemplano anche la vendita al dettaglio di prodotti agricoli su superfici "destinate alla produzione primaria" tra le ipotesi per le quali non è richiesta la comunicazione di inizio attività (art. 58-ter);
  • l'estensione alle imprese appartenenti alle filiere vitivinicole, anche associate ai codici ATECO 11.02.10 (Produzione di vini da tavola e vini di qualità prodotti in regioni determinate) e 11.02.20 (Produzione di vino spumante e altri vini speciali) dell'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020. Le risorse provenienti dalle economie residue derivanti dall'attuazione dell'intervento di riduzione volontaria della produzione di uve, previsto dal cosiddetto decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020) cui si aggiungono le ulteriori economie quantificate all'esito dell'istruttoria in corso, sono destinate, nei limiti previsti per il 2020, al finanziamento della predetta misura di esonero contributivo. Le ulteriori risorse rivenienti dalle economie residue per il 2020 sono destinate al finanziamento di misure di sostegno a vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica (art. 58-quater);
  • disposizioni di interpretazione autentica volte a sostenere l'esercizio delle attività imprenditoriali agricole che estendono alcune agevolazioni in materia di imposta municipale propria (IMU) (art. 78-bis);
  • una novella all'art. 222-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020) volto a consentire alle imprese agricole che hanno subito danni per le gelate avvenute nel periodo 24 marzo-3 aprile 2020 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate di richiedere, in deroga, l'intervento del Fondo di solidarietà nazionale, aumentato a tal fine di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2020 (art. 50, commi 1-bis e 1-ter) (ex art. 95-bis).

Di interesse per il settore agricolo risultano anche:

  • le disposizioni concernenti il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli a tempo indeterminato (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 1, comma 8);
  • le disposizioni in materia di rivalutazione dei beni delle cooperative agricole. Tali norme sostituiscono integralmente il comma 3 dell'articolo 136-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, il quale subordinava l'efficacia delle misure ivi contenute per la rivalutazione agevolata dei beni delle cooperative agricole all'assenso della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Al fine di anticipare l'effettività di tali disposizioni, il nuovo comma 3 dispone che le stesse si applichino nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" della Commissione europea e, pertanto, non necessitano di specifica autorizzazione (art. 106).

Politiche sociali

In tema di politiche sociali il decreto legge in esame reca alcune misure significative. In particolare:

  • ferme restando le erogazioni già concesse del Reddito di emergenza (Rem) ai sensi dell'articolo 82 del D.L. 34/2020, viene riconosciuta l'erogazione di una ulteriore singola quota del Rem ai nuclei familiari in possesso dei requisiti già richiesti per accedere alle due precedenti quote. Rispetto ai requisiti di accesso, l'unica modifica apportata è quella relativa al valore del reddito familiare mensile, ora riferito al mese di maggio (precedentemente al mese di aprile). La domanda può essere presentata all'INPS entro il 15 ottobre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso. L'importo dell'ulteriore quota è lo stesso delle precedenti, ovvero è compreso fra 400 e 800 euro, a seconda della numerosità del nucleo familiare e della presenza di componenti disabili gravi o non autosufficienti (in questo ultimo caso fino a 840 euro). Il riconoscimento della quota del Rem è effettuato nel limite di spesa di 172,5 milioni di euro per il 2020, nell'ambito del Fondo per il reddito di emergenza (art. 23);
  • viene incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2020, la dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico (art. 31-ter);
  • vengono disciplinate le funzioni proprie, per la parte socio-educativa, richieste alle attività degli educatori socio-pedagogici, considerata l'emergenza epidemiologica in corso e la necessità di garantire la presenza di tali educatori nei servizi e nei presidi socio-sanitari. A tal fine, si prevede l'emanazione di un apposito decreto da parte del Ministro della Salute, d'intesa con il Ministro dell'Università e della ricerca, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Il decreto pertanto deve stabilire più in dettaglio le funzioni proprie degli aspetti socio-educativi, considerata la specificità del ruolo della figura professionale degli educatori socio-pedagogici, vale a dire la dimensione pedagogica nelle sue declinazioni sociali relative alla marginalità, alla disabilità e alla devianza (art. 33-bis).


Giustizia

Nell'ambito del settore giustizia, il decreto-legge interviene:

  • incrementando di un milione di euro, a partire dal 2020, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per l'istituzione e il potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini autori di violenza (art. 26-bis);
  • estendendo, fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica, il periodo di operatività della disciplina emergenziale prevista con riguardo alla giustizia contabile dal decreto-legge c.d. cura Italia (art. 26-ter);
  • con alcune norme a favore del Corpo della polizia penitenziaria, autorizzando la spesa di 5.541.200 euro per il pagamento degli straordinari e per la sanificazione degli ambienti nella disponibilità del personale penitenziario, al fine di garantire la sicurezza nel contesto dell'emergenza epidemiologica (art. 37, c. 4), nonché prevedendo che non siano dovuti, per il periodo che va dall'ultimo trimestre del 2017 a tutto l'anno 2018, gli oneri accessori relativi all'utilizzo di alloggi collettivi di servizio da parte dei rispettivi assegnatari (art. 37, c. 4-bis);
  • istituendo un programma per la creazione, in tutto il territorio nazionale, di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale ed identità di genere, per la cui realizzazione si provvede incrementando il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (art. 38-bis);
  • in materia condominiale, semplificando la procedura di approvazione delle deliberazioni condominiali aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di efficienza energetica e delle misure antisismiche sugli edifici e dei relativi finanziamenti, nonché le deliberazioni per decidere di usufruire delle detrazioni fiscali sotto forma di crediti di imposta o sconti sui corrispettivi previste dal decreto-legge n. 34/2020, che sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio (art. 63, c. 1); stabilendo che, anche in assenza di espressa previsione nel regolamento condominiale, la partecipazione all'assemblea può avvenire anche in videoconferenza (art. 63, c.1-bis); sospendendo, fino alla cessazione dello stato di emergenza, il termine per la redazione del rendiconto consuntivo e la convocazione dell'assemblea per l'approvazione e rinviando di 6 mesi, dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, il termine per procedre agli adempimenti richiesti dalla normativa antincendio (art. 63-bis).

Modalità operative consultazioni elettorali e referendaria del 2020

Nel testo in esame sono confluite alcune previsioni dei provvedimenti di urgenza (decreto-legge n. 103 e n. 117 2020) adottati per la definizione di modalità operative in relazione alle consultazioni elettorali e referendaria del 2020 (20 e 21 settembre e turni di ballottaggio ove previsti).

Sono in particolare confluite nel decreto-legge (art. 31-bis) l'art. 2 del decreto-legge n. 103 del 2020 relativo alle sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19. 

Sono inoltre confluite (art. 34-bis) le previsioni del decreto-legge n. 117 del 2020 riguardanti le operazioni di pulizia e disinfezione dei seggi elettorali per la suddetta tornata elettorale e referendaria del settembre 2020 (a tal fine istituendo un apposito Fondo, per 39 milioni di euro).


Sicurezza

Sono disposti stanziamenti per la prosecuzione delle misure volte ad assicurare la funzionalità del personale delle Forze di polizia, per la sanificazione delle strutture e l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, per il personale delle Prefetture-UtG e l'acquisto di materiale di protezione, per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e la sanificazione e disinfezione dei relativi ambienti (art. 37). Sono altresì previste misure per il personale della Guardia di finanza (art. 37), su funzioni e qualifiche del personale della Polizia di Stato (art. 37-bise del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (art. 37-sexies).

Il provvedimento reca inoltre (art. 37-ter) proroghe concernenti alcuni termini, relativi a:

  • il trattenimento in servizio del personale del ruolo dei medici e del settore sanitario della Polizia di Stato anche se collocato in quiescenza;
  • il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, termini relativi a le misure di profilassi; la temporanea dispensa dal servizio in presenza; il collocamento d'ufficio in licenza straordinaria o simili; gli accertamenti diagnostici. 

Sono previste infine disposizioni sul personale delle guardie giurate (art. 37-quinquies) e per la proroga della disciplina transitoria semplificata concernente i requisiti formativi per lo svolgimento del servizio di protezione del naviglio mercantile italiano da atti di pirateria internazionale (art. 38).


Scuola, università, alta formazione, ricerca

Per quanto concerne la scuola, molti interventi sono indirizzati a facilitare il reperimento e la messa a disposizione di ulteriori spazi per lo svolgimento dell'attività didattica nell'a.s. 2020/2021, non solo attraverso la destinazione di ulteriori risorse, ma anche attraverso la deroga ad alcune previsioni vigenti. Ulteriori risorse sono destinate a garantire la sostituzione del personale scolastico in caso di assenza, a rimodulare il numero degli alunni per classe, a consentire il pagamento di prestazioni aggiuntive.

Nello specifico:

  • si incrementa il Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 235 del D.L. 34/2020-L. 77/2020) di € 400 mln nel 2020 e di € 600 mln nel 2021, per una disponibilità complessiva pari, dunque, a € 777,6 mln nel 2020 ed € 1,2 mln nel 2021. L'incremento è destinato:
  • per € 32 mln nel 2020 ed € 48 mln nel 2021, a permettere agli enti locali di disporre di ulteriori spazi da destinare all'attività didattica nell'a.s. 2020/2021 mediante affitto, acquisto, leasing o noleggio di strutture temporanee e di far fronte alle spese di conduzione e di adattamento alle esigenze didattiche, nonché alla assegnazione di risorse agli uffici scolastici regionali per il sostegno finanziario ai patti di comunità, finalizzati ad ampliare la permanenza a scuola degli allievi;
  • per € 368 mln nel 2020 ed € 552 mln nel 2021, a potenziare la deroga al numero minimo e massimo di alunni per classe, ad attivare ulteriori incarichi temporanei a tempo determinato di personale docente e ATA, consentendo, altresì, la sostituzione del personale così assunto sin dal primo giorno di assenza, nonché ad autorizzare lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario rese nei mesi di agosto e settembre 2020 dal personale degli ambiti territoriali del Ministero dell'istruzione impegnato nelle operazioni di avvio dell'a.s. 2020/2021 e incrementare il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, anche per remunerare lo svolgimento di prestazioni aggiuntive rese dal personale delle istituzioni scolastiche (art. 32, co. 1, 2, 3, 5, e 7);
  • si istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un Fondo - con una dotazione di € 3 mln nel 2020 ed € 6 mln nel 2021 - destinato agli enti locali per affitto di spazi e relative spese di conduzione e adattamento alle esigenze didattiche, nonché per il noleggio di strutture temporanee. Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante ricorso alle risorse destinate alla realizzazione di scuole innovative, scuole e poli scolastici innovativi nelle aree interne, poli per l'infanzia innovativi. Inoltre, si destina agli enti locali un importo pari a € 10 mln per ciascuno degli anni 2020 e 2021, nonché € 5 mln disponibili in conto residui, per la realizzazione di interventi strutturali o di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento e all'adattamento a fini didattici degli ambienti e degli spazi, anche assunti in locazione (art. 32-bis, co. 1-3);
  • si prevede che per l'a.s. 2020/2021 gli enti locali: possono acquisire, anche in locazione, edifici e locali e fornirli alle istituzioni scolastiche anche in assenza delle certificazioni previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza e i dirigenti scolastici possono acquisirli in uso, dopo una valutazione congiunta effettuata dagli uffici tecnici dell'ente locale, dai Vigili del fuoco e della ASL, purché siano comunque rispettate le norme sulla sicurezza sul lavoro; possono stipulare contratti di locazione per edifici e locali e fornirli alle scuole anche in deroga ai vincoli temporali previsti dalla L. 392/1978 (art. 32, co. 6-bis e 6-ter);
  • si autorizza la spesa di € 54 mln per il 2020, al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, e ATA delle istituzioni scolastiche pubbliche, in relazione ad alcune condizioni di rischio per la salute derivanti da immunodopressione o da esiti di patologie oncologiche o da svolgimento di relative terapie salvavita, inclusi i lavoratori cui è stato riconosciuto lo stato di disabilità grave, sia per le assenze dal servizio fino al 15 ottobre 2020, sia per lo svolgimento del lavoro in modalità agile nel periodo 16 ottobre 2020-31 dicembre 2020 (art. 26, co. 1-ter). Inoltre, si autorizza la spesa di € 1,5 mln per il 2020, al fine di garantire la sostituzione del medesimo personale che usufruisca dei congedi in corrispondenza della quarantena prevista per un figlio convivente minore di 14 anni in caso di contagio (art. 21-bis, co. 8);
  • si prevede che per l'a.s. 2020/2021 al personale scolastico e al personale coinvolto nei servizi erogati dalle istituzioni scolastiche in convenzione o tramite accordi, non si applicano le modalità di lavoro agile, tranne nei casi di sospensione delle attività didattiche in presenza, a seguito dell'emergenza epidemiologica. Al contempo, si prevede che il personale docente e ATA assunto con contratti a tempo determinato nell'a.s. 2020/2021, in caso di sospensione delle attività didattiche, possa assicurare le relative prestazioni con le modalità di lavoro agile. A supporto dell'erogazione di tali prestazioni, le istituzioni scolastiche possono incrementare la strumentazione entro il limite di spesa complessivo di € 10 mln (art. 32, co. 4 e 6-quater);
  • si incrementa di € 580 mln per il 2020 il Fondo per le emergenze nazionali (art. 44 del d.lgs. 1/2018) da destinare, per € 500 mln, alle attività di acquisizione e distribuzione delle apparecchiature e dei dispositivi di protezione individuale, nonché dei beni strumentali, compresi gli arredi scolastici, per garantire l'ordinato avvio dell'a.s. 2020/2021 e contenere e contrastare l'eventuale emergenza nelle istituzioni scolastiche statali (art. 34);
  • si autorizzano i comuni a finanziare i servizi di trasporto scolastico aggiuntivi, nel limite complessivo di € 150 mln e nel limite, per ciascun comune, del 30% della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2019, attraverso le risorse del fondo per assicurare l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, nonché di quelle attribuite dal decreto del Ministero dell'interno 24 luglio 2020 (art. 39, co. 1-bis);
  • si proroga (dal 30 settembre 2020) al 30 settembre 2021 il termine di validità delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, approvate negli anni dal 2012 al 2017 (art. 32, co. 6);
  • si prevede che, per l'a.s. 2020/2021, la maggiore spesa rispetto al 2019 sostenuta dai comuni e dalle unioni di comuni per la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con il personale educativo, scolastico e ausiliario non si computa nel calcolo del limite finanziario per le forme di lavoro flessibile (art. 48-bis);
  • si introduce, fino al 31 dicembre 2020, il diritto dei genitori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile o, qualora questo non sia possibile a causa della natura della prestazione lavorativa, a usufruire di un periodo di congedo straordinario retribuito al 50%, nel periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, convivente e minore di anni quattordici, qualora questa sia riconosciuta a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base o motorie in strutture quali palestre, piscine o centri sportivi, nonché all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali o linguistiche (art. 21-bis, co. 1-7).

 

Infine, con disposizioni a carattere più generale:

  • si dispone che, a decorrere dall'a.s. 2020/2021, anche la valutazione periodica degli alunni della scuola primaria è espressa con giudizio descrittivo (art. 32, co. 6-sexies);
  • si dispone che, nelle regioni in cui l'approvazione della graduatoria di merito del concorso per DSGA bandito nel 2018 non sia intervenuta entro il 31 agosto 2020, le immissioni in ruolo dei vincitori possono avvenire anche successivamente, purché entro il 31 dicembre 2020, nel limite dei posti autorizzati per l'a.s. 2020/2021. Dalla data della presa di servizio dei vincitori del concorso, sono revocate le reggenze e gli eventuali provvedimenti di conferimento degli incarichi di DSGA agli assistenti amministrativi. Restano, invece, confermati, a potenziamento dell'attività di segreteria delle scuole, i contratti a tempo determinato comunque connessi o collegati alla sostituzione degli assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA, nel limite delle risorse previste a legislazione vigente. Inoltre, si introduce, a decorrere dall'a.s. 2020/2021, un meccanismo di "chiamata veloce" dei DSGA analogo a quello previsto, dal medesimo a.s., per il personale docente ed educativo. Infine, si prevede una nuova disciplina per lo svolgimento delle procedure concorsuali a posti di DSGA (art. 32-ter);
  • si rimodula l'autorizzazione di spesa prevista dalla legge di bilancio 2020 (L. 160/2019: art. 1, co. 63: € € 3.105 mln) per finanziare interventi di manutenzione straordinaria e di incremento dell'efficienza energetica delle scuole di province e città metropolitane – in particolare anticipando al periodo 2021-2024 la disponibilità delle risorse previamente previste per il periodo 2030-2034 – e si includono tra i destinatari delle risorse anche le scuole degli enti di decentramento regionale (presenti in Friuli Venezia Giulia) (art. 48);
  • si incrementa di € 10 mln per ciascuno degli anni 2020 e 2021 il Fondo per la ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017, destinando la quota incrementale alla messa in sicurezza, all'adeguamento sismico e alla ricostruzione degli edifici scolastici ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2 delle 4 regioni del Centro Italia interessate dagli stessi eventi (art. 32, co. 7-bis e 7-ter);
  • si fissa il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge per l'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione (previsto dall'art. 14, co. 3, del d.lgs. 66/2017) che deve definire le modalità attuative delle misure per garantire la continuità didattica per gli alunni e gli studenti con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica (art. 32, co. 6-quinquies).

 

Per quanto riguarda l'università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), si stabilizzano alcune previsioni introdotte nella prima fase dell'emergenza e si dispongono ulteriori interventi finalizzati a sostenere il diritto allo studio.

In particolare:

  • si equiparano a tutti gli effetti, a regime, le attività formative e di servizio agli studenti svolte nel sistema terziario con modalità a distanza a quelle svolte in presenza. In particolare, si elimina il carattere di transitorietà delle disposizioni introdotte dal D.L. 18/2020 (L. 27/2020) per garantire gli studenti, i ricercatori e i docenti delle università – nonché, in quanto compatibili, delle istituzioni AFAM – da eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dalla sospensione della frequenza delle attività didattiche nell'a.a. 2019/2020, a seguito dell'emergenza da COVID-19 (art. 33, co. 1, lett. b);
  • si dispone, limitatamente all'a.a. 2020/2021 – ma, ove possibile, anche per l'a.a. 2019/2020 – che le regioni, le province autonome, le università e le istituzioni AFAM, per gli interventi di rispettiva competenza, possono rimodulare, nei limiti delle risorse disponibili, l'entità delle borse di studio destinate agli studenti fuori sede e considerare come fuori sede, in deroga alla normativa vigente, lo studente che, in quanto residente in un luogo distante dalla sede del corso frequentato, prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti, anche se l'alloggio sia utilizzato per un periodo inferiore a 10 mesi, purché non inferiore a 4 mesi (art. 33, co. 2).

Inoltre, con disposizioni a carattere più generale:

  • si differisce (dal 30 giugno 2020) al 30 giugno 2021 il termine previsto per il perfezionamento, da parte delle università statali, dei contratti integrativi di sede volti a superare il contenzioso nei confronti delle medesime università da parte degli ex lettori di lingua straniera (art. 33, co. 2-quater e 2-quinquies);
  • si dispone che, nel personale in servizio alla data di entrata in vigore della L. 96/2017 presso gli Istituti superiori di studi musicali e le Accademie di belle arti non statali, da considerare ai fini della determinazione della dotazione organica nell'ambito del processo di statizzazione, è compreso il personale con contratto di lavoro flessibile. Inoltre, si dispone che il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato riguarda il personale in servizio presso le medesime istituzioni alla data di conclusione del processo di statizzazione, il cui termine viene ora fissato al 31 dicembre 2021 (e non più alla data entrata in vigore della L. 96/2017) (art. 33, co. 2-ter e 2-quinquies);
  • si prevede che, sulla base di accordi di programma con il MUR, le istituzioni AFAM possono derogare alle norme generali relative all'organizzazione interna, sperimentando propri modelli funzionali e organizzativi, ivi comprese modalità di costituzione e composizione degli organi di governo, nonché forme sostenibili di organizzazione dell'attività di ricerca. I criteri per l'ammissione alla sperimentazione e per la la verifica dei risultati sono stabiliti con decreto (art. 33, co. 2-bis).

 

Infine, con riferimento agli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, si elimina la previsione, recata dal D.L. 18/2020 (L. 27/2020), di sospensione, durante il periodo dello stato di emergenza derivante dall'epidemia da COVID-19, delle procedure di nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa (art. 33, co. 1, lett. a).

Con riferimento alla ricerca applicata,  si segnala la possibilità - in relazione ai finanziamenti nella forma di credito agevolato concessi dal MUR a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), - di estinguere il debito attraverso la definizione di un nuovo piano d'ammortamento decennale, decorrente dalla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio. Il  nuovo piano di ammortamento prevede il pagamento integrale delle somme residue a titolo di capitale e di interessi previsti dal piano originario, a titolo di interessi di mora e sanzionatori, nonché a titolo di sanzioni (articolo 60-bis).


Cultura e spettacolo

Per quanto concerne i settori della cultura e dello spettacolo, gli interventi riguardano in parte il personale del Ministero per i beni e le attività culturali e per turismo (MIBACT), in parte lo stanziamento di ulteriori risorse – anche con l'istituzione di un nuovo Fondo - e il sostegno dei lavoratori.

In particolare, con riferimento al MIBACT, si prevede:

  • il conferimento di incarichi di collaborazione - per un importo massimo di € 40.000 per singolo incarico - presso le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio, per la durata massima di quindici mesi e comunque entro il 31 dicembre 2021, nel limite di spesa di € 4 mln per il 2020 e di € 16 mln per il 2921. Ai collaboratori possono essere attribuite le funzioni di responsabile unico del procedimento (RUP) (art. 24, co. 1 e 12, lett. a);
  • nelle more delle procedure concorsuali per il reclutamento di dirigenti e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, l'elevazione (dal 10) al 15% - rispetto al totale della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia - del limite degli incarichi dirigenziali non generali che possono essere conferiti a persone di comprovata qualificazione professionale esterne all'amministrazione, ovvero a personale pubblico non dirigente, anche appartenente all'amministrazione conferente. Gli incarichi possono essere conferiti solo per le direzioni periferiche di Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio e Soprintendenze archivistiche e bibliografiche, nonché per gli istituti e uffici periferici diversi dagli istituti di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale e sono destinati esclusivamente al personale delle aree funzionali del MIBACT già in servizio a tempo indeterminato, purché in possesso di determinati requisiti (art. 24, co. 3);
  • l'accesso alla qualifica dirigenziale tecnica anche per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) che si avvale, mediante apposita convenzione, della Scuola dei beni e delle attività culturali. Il corso ha la durata massima di 12 mesi, comprensivi di un periodo di applicazione presso il Mibact (art. 24, co. 5-11 e 13).

Si prevede, inoltre:

  • la possibilità di conferire per un ulteriore periodo e, al massimo, fino al 31 dicembre 2020, gli incarichi di collaborazione professionale a supporto delle attività del Commissario straordinario per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche (art. 24, co. 2 e 12, lett. b);
  • il rifinanziamento, nella misura di € 300.000 per il 2020 e di € 1 mln annui a decorrere dal 2021, e la stabilizzazione, del "Fondo mille giovani per la cultura", operativo negli anni 2014 e 2015, ridenominato "Fondo giovani per la cultura", al fine di favorire l'accesso dei giovani alle professioni culturali e di sostenere le attività di tutela e valorizzazione nel settore dei beni culturali (art. 24, co. 4 e 12, lett. a) e c)).

 

Per il sostegno economico del settore:

  • si istituisce nello stato di previsione del MIBACT un Fondo con una dotazione di € 10 mln per il 2020, finalizzato alla tutela, alla conservazione e al restauro del patrimonio culturale immobiliare storico e artistico pubblico (art. 80-bis);
  • si incrementa di € 5 mln per il 2020 l'autorizzazione di spesa per il funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal MIBACT (art. 80, co. 3 e 7);
  • si incrementa di € 25 mln per il 2020 l'autorizzazione di spesa relativa alla realizzazione del Piano strategico "Grandi Progetti beni culturali", e si amplia il contenuto del Piano, includendovi anche beni o siti di eccezionale interesse paesaggistico. Inoltre, si consente la possibilità di effettuare acquisizioni nell'ambito degli interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici, ivi previsti (art. 80, co. 4 e 7);
  • si estende il c.d. Superbonus previsto per spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici (art. 119 del D.L. 34/2020-L. 77/2020) anche alle dimore storiche accatastate nella categoria A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici), a condizione che siano aperte al pubblico (art. 80, co. 6);
  • si incrementa di € 250.000 per il 2020 e di € 750.000 a decorrere dal 2021 il Fondo per gli interventi a favore di cittadini illustri che versino in stato di particolare necessità (art. 80, co. 5 e 7);
  • si incrementa di € 60 mln per il 2020 la dotazione del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali (art. 183, co. 2, D.L. 34/2020 - L. 77/2020)che passa, così, a € 231,5 mln - e si dispone che lo stesso è destinato, con riferimento a spettacoli, fiere, congressi e mostre, al ristoro delle perdite derivanti non solo dai casi di annullamento, ma anche di rinvio (come già previsto in alcuni decreti ministeriali attuativi intervenuti) o di ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 80, co. 1, lett. a), e 7);
  • si incrementa di € 65 mln per il 2020 l'autorizzazione di spesa (art. 183, co. 3, del D.L. 34/2020-L. 77/2020) destinata al funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali, tenuto conto delle mancate entrate da vendita di biglietti di ingresso, conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, che passa, così, a € 165 mln (art. 80, co. 1, lett. b), e 7);
  • si incrementa complessivamente di € 90 mln per il 2020 la dotazione dei Fondi di parte corrente e in conto capitale destinati al sostegno delle emergenze dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo insorte a seguito delle misure adottate per il contenimento del COVID-19 (art. 89, co. 1, D.L. 18/2020-L. 27/2020), che passa, così, a € 335 mln (art. 80, co. 2 e 7);
  • si riconosce un'indennità onnicomprensiva pari a € 1.000 ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 da cui derivi un reddito non superiore a € 50.000 (fattispecie già inclusa tra i beneficiari dell'indennità di marzo 2020), nonché ai lavoratori iscritti al medesimo Fondo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019 da cui derivi un reddito non superiore ai € 35.000 (art. 9, co. 4);
  • si interviene nuovamente sulla disciplina per l'erogazione del contributo riconosciuto per il 2020 agli organismi finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS), diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche (art. 183, co. 5, del D.L. 34/2020-L. 77/2020), in particolare disponendo che la quota restante (rispetto all'anticipo) è erogata entro il 28 febbraio 2021, senza che sia più necessario, per tale aspetto, l'intervento di un decreto ministeriale. Si dispone, altresì, che l'importo del contributo per il 2020 è comunque non inferiore a quello riconosciuto per il 2019. Conseguentemente, si prevede che i decreti ministeriali definiscono, tenendo conto dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19, della tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli annullati, in deroga alla durata triennale della programmazione, solo le modalità (e i criteri) per l'erogazione dei contributi per il 2021, anche sulla base delle attività effettivamente svolte e rendicontate nel 2020 (art. 80, co. 1, lett. b-bis);
  • si riconosce alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali ed alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, esistenti almeno dal 1° gennaio 2012, un credito di imposta, nella misura del 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali, nel limite di spesa di € 5 mln annui a decorrere dal 2021 (art. 80, co. 6-bis e 6-ter);
  • si dispone che anche per gli incassi relativi al 2020 si applica la disciplina (già prevista per gli incassi relativi al 2019) in base alla quale il 10% dei compensi per copia privata incassati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) è destinata al sostegno di autori, artisti interpreti ed esecutori e lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva, invece che a iniziative volte a promuovere la creatività dei giovani autori (art. 80, co. 2-bis);
  • si prevede l'esenzione dal pagamento della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU), tra l'altro, per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici e teatrali e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate (art. 78);
  • si prevede che, per il 2021, con riferimento al precedente periodo d'imposta, i contribuenti possono destinare il 2 per mille della propria IRPEF a favore di una associazione culturale iscritta in un elenco appositamente istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. La corresponsione delle somme per l'anno 2021 opera nel limite massimo di € 12 mln (art. 97-bis).

Sport

Per quanto concerne lo sport, in particolare:

  • si istituisce il Fondo per il professionismo negli sport femminili, con una dotazione iniziale di € 2,9 mln per il 2020 e di € 3,9 mln per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Le Federazioni sportive nazionali che intendono accedere al Fondo devono deliberare – entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge – il passaggio al professionismo sportivo di campionati femminili, che deve avvenire entro il 31 dicembre 2022 (art. 12-bis);
  • si istituisce per le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali un credito d'imposta pari al 50% delle spese di investimento, di importo non inferiore a € 10.000, in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, effettuate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, a favore delle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche, ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e Paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a € 200.000 e fino a un massimo di € 15 mln. Nel caso in cui le risorse disponibili risultino insufficienti rispetto alle richieste ammesse, si procede a ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante, con un limite individuale per soggetto pari al 5% del totale delle risorse annue. La disciplina attuativa è demandata ad un DPCM (art. 81);
  • con riferimento ai Campionati mondiali di sci alpino previsti a Cortina d'Ampezzo nel febbraio 2021, si consente alla Federazione italiana sport invernali (FISI), in relazione alla garanzia dalla stessa prestata in favore della Fondazione Cortina 2021 per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie da quest'ultima contratte nei confronti dell'Istituto per il credito sportivo, di richiedere la concessione di una controgaranzia dello Stato – per un importo massimo di € 14 mln – da escutersi in caso di annullamento dei campionati a causa dell'emergenza COVID-19. Inoltre, si dispone che la FISI predispone, annualmente e a conclusione dei campionati, una relazione sulle attività svolte dalla Fondazione Cortina 2021, da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per lo sport e alle Camere (art. 82);
  • si prevede che i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con una retribuzione lorda, riferita alla stagione sportiva 2019-2020, non superiore a € 50.000, possono accedere alla cassa integrazione in deroga per un periodo massimo di nove settimane (tredici settimane per le associazioni e società con sede in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto) nel caso in cui la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa sia avvenuta tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 ottobre 2020 (art. 2);
  • si prevede un'indennità per il mese di giugno 2020, pari a € 600 - nel limite di spesa di € 90 mln per il 2020 - in favore di titolari di rapporti di collaborazione presso CONI, CIP, federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva - riconosciuti dal CONI o dal CIP - e società e associazioni sportive dilettantistiche. Il beneficio è subordinato alla condizione che i soggetti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività (art. 12).

Informazione e comunicazioni

Nel settore dell'informazione, in particolare:

  • si introduce una ulteriore agevolazione relativamente all'annualità di contribuzione 2019 riferita a determinate imprese editrici di quotidiani e periodici, consentendo di pagare i fornitori successivamente al ricevimento del saldo del contributo. Inoltre, con riferimento all'annualità di contribuzione 2020, si riducono le percentuali minime di copie vendute della testata (sul numero di copie distribuite) necessarie, a regime, per accedere ai contributi e si garantisce a ciascuna impresa editoriale la misura del contributo corrisposto per l'annualità 2019, salvo riparto proporzionale tra gli aventi diritto in caso di insufficienza delle risorse. Infine, si introducono, a regime, deroghe ai requisiti di accesso ai contributi diretti a favore delle cooperative giornalistiche costituite per subentrare nella gestione di una testata quotidiana di proprietà di una società editrice in procedura fallimentare (art. 96, co. 3-6);
  • si rafforza ulteriormente il regime straordinario di accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari introdotto per il 2020 dal D.L. 18/2020 (L. 27/2020: art. 98, co. 1), che ha commisurato l'importo del medesimo credito al valore totale degli investimenti effettuati, anziché ai soli investimenti incrementali. In particolare, l'importo massimo dell'investimento ammesso al credito d'imposta è elevato (dal 30) al 50% ed è direttamente fissato in € 85 mln il tetto di spesa. Nell'ambito del tetto, il beneficio è concesso nel limite di € 50 mln per gli investimenti pubblicitari effettuati su quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di € 35 mln per quelli effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali (art. 96, co. 1);
  • si incrementa (dall'8) al 10% il credito d'imposta riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e periodici per spesa sostenuta nel 2019 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa (art. 96, co. 2);
  • si riconosce, per il periodo 1° ottobre 2020-31 dicembre 2020, un esonero contributivo parziale - pari al 30% dei contributi dovuti, in favore dei datori di lavoro privati - con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico - operanti nelle regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite non superiore al 90% di quello medio dell'Unione europea e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale (si tratta di: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia). Tale misura si applica anche ai giornalisti lavoratori dipendenti iscritti all'INPGI (art. 27, co. 1-3);
  • si dispone la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di pensionamento anticipato da parte di lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale le quali abbiano presentato piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi. In particolare, qualora tali termini siano scaduti dopo il 31 gennaio 2020 (data della prima dichiarazione dello stato di emergenza), la suddetta domanda può essere presentata – al sussistere di determinate condizioni – entro il nuovo termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge (art. 27, co. 3-bis).

Difesa

Per quanto concerne il comparto della Difesa:

  •  l'articolo 11 autorizza il Ministero della difesa ad assumere presso Arsenale militare di Taranto con contratto di lavoro a tempo indeterminato e permanenza nella sede di almeno cinque anni, nel triennio 2020-2022, un contingente complessivo di 315 unità di personale civile non dirigenziale con profilo tecnico. Come precisato al comma 1, le assunzioni - volte ad assicurare la funzionalità, la compatibilità ambientale e la continuità dell'efficienza dello stabilimento militare, nonché a sostenere i livelli occupazionali e lo sviluppo complessivo dell'area tarantina - avverranno nei limiti della dotazione organica del personale civile prevista dall'articolo 2259-ter del codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66), che prevede la riduzione a 20.000 unità dell'organico del personale civile del Ministero della difesa entro la data del 1° gennaio 2025. Al relativo onere, pari a euro 873.684 per l'anno 2020, a euro 4.368.420 per l'anno 2021, a euro 7.863.156 per l'anno 2022 e a euro 10.484.208 a decorrere dall'anno 2023, si provvede, secondo quanto indicato dal comma 4, a valere sulle facoltà di procedere alle assunzioni già maturate del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, coerentemente con il piano triennale dei fabbisogni.
  • l'articolo 21, comma 1, incrementa di 169  milioni di euro per il 2020 le risorse per l'erogazione del voucher per servizi di babysitting e per altri servizi, riconosciuto per l'assistenza dei  figli fino a 12 anni in favore del personale dipendente del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, e del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, in alternativa al congedo  parentale  speciale introdotto  dalla normativa vigente in conseguenza dell'emergenza da Covid-19.
  • l'articolo 35, dispone – al comma 1 - l'ulteriore proroga, fino al 15 ottobre 2020, del contingente di 753 di unità di personale militare che, durante l'anno in corso, è stato in più riprese approntato per integrare l'originario dispositivo di 7.050 unità del dispositivo "Strade sicure". Il successivo comma 2, autorizza per l'anno 2020 l'ulteriore spesa complessiva di 12,6 milioni di euro, di cui quasi 7,7 milioni per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 4,9 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale. Durante l'esame al Senato è stata introdotta un'ulteriore disposizione (articolo 44-quater) che, sempre nell'ambito dell'operazione "Strade Sicure" autorizza, per l'anno 2020, la spesa di 6,3 milioni di euro sempre per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del contingente di 7.050 unità delle Forze armate impiegato.
  • l'articolo 37-ter, il quale, tramite un'integrazione all'Allegato 1 del decreto-legge n. 83 del 2020, prevede che, fino al 15 ottobre 2020:  il personale del ruolo dei medici e del settore sanitario della Polizia di Stato possa essere trattenuto in servizio anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti sul collocamento in quiescenza; le misure precauzionali a tutela della salute degli appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco siano stabilite dai competenti servizi sanitari, secondo procedure uniformi dettate da apposite linee guida; i responsabili di livello dirigenziale di uffici e reparti delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sulla base di specifiche disposizioni impartite dalle amministrazioni competenti e per ragioni comunque riconducibili alla situazione emergenziale connessa con l'epidemia in atto, possano dispensare temporaneamente dalla presenza in servizio il relativo personale. Inoltre, la medesima disposizione prevede, al comma 7, che il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco assente dal servizio per malattia o quarantena, con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dovuta a COVID-19, venga collocato d'ufficio, sempre fino 15 ottobre 2020, in licenza straordinaria, in congedo straordinario o in malattia, mentre il comma 8 specifica che, per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, gli specifici servizi sanitari competenti debbano provvedere agli accertamenti diagnostici funzionali all'applicazione delle disposizioni.
  • l'articolo 36 autorizza, per l'anno 2020, il Ministero della difesa ad avviare le procedure straordinarie di stabilizzazione - nel limite di 145 unità - del personale civile, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, operante presso i reparti del Genio campale dell'Aeronautica militare, con almeno 3 anni di esperienza lavorativa, anche non continuativi, presso i suddetti reparti, purché si tratti di personale non dirigenziale che risulti titolare di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso e abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2020, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.
  • l'articolo 92 incrementa di 11 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo missioni internazionali, istituito dalla legge quadro (legge n. 145 del 2016, articolo 4, comma 1). Al riguardo, la relazione illustrativa afferma che il rifinanziamento è necessario in relazione agli impegni previsti in sede di autorizzazione parlamentare delle missioni per l'anno 2020.