Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Istituzioni
Titolo: Modalita' operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020
Serie: Progetti di legge   Numero: 340
Data: 07/09/2020
Organi della Camera: I Affari costituzionali

Modalità operative, precauzionali e di sicurezza perlaraccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020

 

 

 

Servizio Studi

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Dossier n. 287

 

 

 

 

 

 

 

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Progetti di legge n. 340

 

 

 

 

 

 

 

 

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D20103.docx

 


 

INDICE

 

 

Articolo 1 (Inserimento delle schede votate nell’urna)........... 5

Articolo 2 (Sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19)................ 8

Articolo 3 (Esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19)........ 12

Articolo 4 (Disposizioni in materia di ballottaggio)............. 14

Articolo 5 (Disposizioni finanziarie)...................................... 15

Articolo 6 (Entrata in vigore).................................................. 16

 

 


Articolo 1
(Inserimento delle schede votate nell’urna)

 

L’articolo 1, composto di un unico comma, prevede che, limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020, l’elettore provveda ad inserire personalmente la scheda nell’urna, in deroga alla normativa vigente, che dispone invece la consegna della scheda al presidente di seggio che, constatata la chiusura della stessa, la inserisce nell’urna[1].

La disposizione è giustificata, nel testo, dall’esigenza di evitare il contagio da COVID-19.

 

La disposizione mantiene però ferme “per le elezioni suppletive di Camera e Senato” (così in base al testo, anche se non sono in realtà previste elezioni suppletive per collegi uninominali della Camera ma solo per il Senato, nei collegi 03 Sardegna e 09 Veneto):

·       l’articolo 31, comma 6, del Testo unico delle leggi elettorali della Camera (DPR n. 361 del 1957), che prevede che ogni scheda sia dotata di un apposito “tagliando antifrode”;

·       le rimanenti disposizioni dell’articolo 58, quarto comma, del medesimo Testo unico; tale disposizione, oltre a prevedere la norma, alla quale ora si deroga, di consegnare la scheda al presidente di seggio, prevede anche la consegna della matita al presidente di seggio; la constatazione da parte del presidente della chiusura della scheda, la verifica dell’identità dell’elettore, il distacco da parte del presidente del tagliando antifrode [e dell’appendice della scheda seguendo la linea tratteggiata][2];

 

Si ricorda che le disposizioni richiamate si applicano anche alle elezioni suppletive del Senato in quanto l’articolo 27 del Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica (decreto legislativo n. 533 del 1993) prevede che “per l'esercizio del diritto di voto e per tutto ciò che non è disciplinato dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del” DPR n. 361 del 1957.

Esse trovano inoltre applicazione anche per il referendum costituzionale in forza dell’analogo richiamo contenuto all’articolo 50 della legge n. 352 del 1970, fatta eccezione per la previsione del tagliando antifrode in quanto l’articolo 20 della richiamata legge n. 352 dispone in maniera autonoma in merito alle caratteristiche della scheda del referendum costituzionale.

 

·       le rimanenti disposizioni dell’articolo 49, secondo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali (DPR n. 570 del 1960); tale disposizione, oltre a prevedere la norma, alla quale ora si deroga, di consegnare la scheda al presidente di seggio, dispone anche che quest’ultimo ne verifichi l’autenticità [e distacchi l’appendice seguendo la linea tratteggiata][3].

 

Si ricorda che, in base all’articolo 1, sesto comma, della legge n. 108 del 1968, le disposizioni del DPR n. 570 del 1960 (nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con oltre 5.000 abitanti) si applicano anche alle elezioni regionali.

 

In merito alle modalità applicative della disposizione - e del decreto-legge nel suo complesso - è intervenuta la circolare n. 39 del 2020 del Ministero dell’interno (Direzione centrale dei servizi elettorali), cui ha fatto seguito la successiva circolare n. 41 del 2020. La circolare n. 39 precisa che “nelle elezioni suppletive del Senato della Repubblica che si svolgeranno nei due collegi uninominali interessati (03 della regione Sardegna e 09 della regione Veneto) rimane fermo l’obbligo dell’elettore di consegnare la scheda votata per tale consultazione, opportunamente piegata, al presidente di seggio (o chi ne fa le veci), il quale è tenuto a staccare il tagliando antifrode dalla scheda medesima e a collocarla, quindi, nell’urna. In quest’ultima circostanza il presidente (o chi ne fa le veci) indosserà i guanti per ricevere la scheda votata”. Nei medesimi termini si esprime anche l’analisi di impatto della regolamentazione.

Al riguardo, si valuti l’opportunità di approfondire il rapporto tra il testo della disposizione e quanto previsto dalla circolare attuativa. Infatti l’articolo 1 indica, al primo periodo del comma 1, che sia l’elettore a collocare la scheda nell’urna per tutte le consultazioni elettorali previste senza richiamare la diversa procedura da seguire per le elezioni suppletive riguardanti il tagliando antifrode; la circolare invece disciplina nel dettaglio anche quest’ultima fattispecie, disponendo l’obbligo di consegna della scheda al presidente di seggio.

 

Com'è noto nelle giornate del 20 e 21 settembre 2020 si svolgeranno:

·       il referendum costituzionale, ai sensi dell’articolo 138 della Costituzione, di approvazione del testo di legge costituzionale di riduzione del numero di seggi parlamentari della Camera e del Senato;

·       le elezioni suppletive nei collegi uninominali del Senato della Repubblica 03 Sardegna e 09 Veneto;

·       le elezioni regionali nelle regioni Valle d’Aosta, Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Campania e Puglia;

·       le elezioni amministrative in 1.184 comuni.

 

Sulle modalità di svolgimento delle elezioni il Ministero dell’interno e il Ministero della salute hanno anche definito un apposito protocollo di sicurezza sanitaria, in attuazione dell’articolo 1-ter del decreto-legge n. 26 del 2020[4].

Tenuto conto delle indicazioni contenute nel protocollo, la menzionata circolare del Ministero dell’interno n. 41 richiama al rispetto di specifiche misure organizzative e di protezione.


 

Articolo 2
(Sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19)

 

L’articolo 2 dispone in ordine alla costituzione di apposite sezioni elettorali negli ospedali in possesso di determinate caratteristiche che ospitino reparti COVID-19.

 

In particolare, il comma 1, lettera a), prevede che anche negli ospedali con un numero di posti letto compresi tra 100 e 199 siano costituite le sezioni elettorali attualmente previste per gli ospedali con un numero di posti-letto superiore a 200, in ragione di una sezione per ogni 500 letti o frazione di 500 (art. 52 del DPR n. 361 del 1957, per le elezioni di Camera e Senato, e art. 43 del DPR n. 570 del 1960, per le elezioni amministrative). Si tratta di sezioni composte, come i seggi ordinari, di 6 scrutatori più il presidente.

 

Come specificato nella circolare n. 39 del 2020 del Ministero dell’interno dunque in occasione delle elezioni dell’anno 2020, presso tutte le strutture sanitarie che abbiano almeno 100 posti-letto, ove sono ospitati i predetti reparti Covid-19, devono essere costituite sezioni ospedaliere composte nel rispetto della normativa prevista per le diverse consultazioni elettorali e referendarie, con funzioni di raccolta del voto e di spoglio delle schede votate. In precedenza, invece, ai sensi dell’art. 9, primo comma, della legge n. 136 / 1976, per gli ospedali e le case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto, era prevista l’istituzione solo del seggio speciale le cui funzioni sono limitate alla raccolta del voto dei degenti.

 

La successiva lettera b) prevede che le sezioni elettorali istituite negli ospedali con reparti COVID-19 raccolgano anche i voti dei pazienti affetti da COVID-19 ricoverati nelle strutture sanitarie con meno di 100 posti-letto. Le sezioni raccolgono poi anche i voti effettuati presso il proprio domicilio ai sensi dell’articolo 3 (cfr. infra), mediante l’attivazione dei seggi speciali previsti dall’articolo 9, nono comma, della legge n. 136 del 1976 (come ricordato, si tratta dei seggi, composti da 3 scrutatori più il presidente, abilitati a raccogliere, nelle strutture ospedaliere con un numero di posti letto compreso tra 100 e 199, i voti dei ricoverati che non siano in condizioni, a giudizio della direzione sanitaria, di accedere alla cabina elettorale; i compiti di tali seggi speciali si esauriscono con la raccolta dei voti dei degenti, la loro raccolta in appositi plichi, separati in caso di più elezioni, e la loro consegna alle sezioni elettorali).

 

Nella citata circolare del Ministero dell’interno n. 39 del 2020 si ricorda che le sezioni ospedaliere sono formate da sei componenti in caso di elezioni e da cinque membri in caso di solo referendum e provvedono alla raccolta del voto e allo spoglio delle schede. Nel caso vi siano elettori ricoverati che non possano accedere alla cabina in relazione alle proprie condizioni di salute, a supporto delle sezioni ospedaliere opera anche il seggio speciale (composto da un presidente e due scrutatori) ai soli fini della raccolta del voto (articolo 9, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136).

Il seggio speciale per la raccolta del voto presso luoghi di cura porta con sé:

• una busta con le schede autenticate su cui gli elettori esprimeranno il voto;

• un’ulteriore busta nella quale verranno inserite le schede votate;

• un elenco degli elettori ammessi ad esprimere il voto nel luogo di cura predisposto dal comune;

• un bollo della sezione per certificare, nell’apposito spazio della tessera elettorale personale dell’elettore, l’avvenuta espressione del voto;

• altro materiale occorrente per la votazione, tra cui alcune matite copiative, che l’elettore utilizzerà per votare nonché il verbale delle operazioni di raccolta del voto che dovrà essere debitamente compilato dai componenti del seggio.

 

Circa il dettato letterale della lettera b) del comma 1, parrebbe suscettibile di approfondimento la collocazione del rinvio normativo (all'articolo 9, nono comma, della legge n. 136 del 1976, relativo ai seggi speciali), la quale segue la menzione degli elettori ammessi al voto domiciliare (ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge) e non anche quella dei pazienti affetti da COVID-19 ricoverati nelle strutture sanitarie con meno di 100 posti letto.

 

La lettera c) prevede infine che agli scrutatori delle sezioni elettorali sopra richiamate siano impartite dall’autorità sanitaria istruzioni sulle procedure di sicurezza sanitaria necessarie per lo svolgimento delle operazioni elettorali.

 

Il comma 2 prevede come comportarsi in caso di impossibilità di costituire con le modalità ordinarie le sezioni elettorali presso le strutture sanitarie (sembra farsi riferimento all’eventualità di rinuncia degli scrutatori e del presidente di seggio individuati con le modalità ordinarie, vale a dire attingendo alle liste predisposte da ciascun comune). In tale evenienza il sindaco può, previo consenso degli interessati, nominare:

-        personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR) designato dalla competente azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine,

-        volontari di protezione civile residenti nel comune.

 

Le Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR) sono state istituite dall’articolo 8 del decreto-legge n. 14 del 2020 (poi confluito nel decreto-legge n. 18 del 2020, cd. “DL Cura Italia”, articolo 4-bis) per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero. Le regioni sono tenute ad istituire un’unità ogni 50.000 abitanti.  

 

L’articolo 34 del codice della protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018) prevede invece la costituzione di un elenco nazionale dei volontari di protezione civile, nel quale confluiscono coloro che, ai sensi dell’articolo 32, svolgano attività di volontario presso enti del Terzo settore che rispondano ai requisiti stabiliti e siano sottoposti, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, a controllo e monitoraggio svolti dal Dipartimento della protezione civile e dalle strutture di protezione civile delle regioni e delle province autonome.

 

Il comma 3 prevede che presso ogni sezione elettorale ospedaliera possono essere istituiti ulteriori seggi composti “anch’essi” da personale USCAR designato dalle ASL. Ad attivare questi ulteriori seggi deve essere il comune, se necessario. Il personale è nominato con le medesime modalità del comma 2 (nomina del sindaco, previo consenso dell’interessato).

Al riguardo, parrebbe suscettibile di chiarimento se anche per questi ulteriori seggi il ricorso a personale USCAR avvenga solo in via subordinata, quando cioè, come previsto al comma 2, non si riesca a costituire il seggio con le modalità ordinarie, ovvero, come sembra desumersi dal tenore letterale della disposizione, se a tale personale si faccia subito ricorso una volta deciso di costituire tali ulteriori seggi.

 

Il comma 4 prevede il riconoscimento ai componenti dei seggi e delle sezioni elettorali ospedaliere costituite ai sensi dell’articolo 2 dell’onorario previsto dall’articolo 1 della legge n. 70 del 1980 (150 euro) aumentato del 50 per cento (per un totale quindi di 225 euro), più eventuali spese di missione. Ai relativi oneri, pari a 263.088 euro per l'anno 2020, si provvede a valere sullo stanziamento relativo al Ministero dell’interno del fondo speciale di parte corrente.

 

Il comma 5 riconosce infine ai volontari di protezione civile eventualmente nominati ai seggi anche i rimborsi previsti dagli articoli 39 e 40 del codice della protezione civile, a valere sulle risorse stanziate per l’emergenza COVID-19 sul fondo nazionale protezione civile. Tali oneri sono quantificati in 220.000 euro per l'anno 2020.

In particolare, l’articolo 39, comma 5, riconosce ai volontari che siano lavoratori autonomi un rimborso per il mancato guadagno giornaliero, calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi presentata l’anno precedente, nel limite di 103,30 euro giornalieri. Ulteriori tipologie di spesa sostenute nel corso della prestazione del servizio volontario e definite in apposita direttiva possono essere rimborsate ai sensi dell’articolo 40, comma 2.

 

Al riguardo, si segnala il seguente passaggio della circolare applicativa del Ministero dell’interno n. 39 del 2020: “in considerazione dei principi dettati dal decreto-legge n. 1/2006, convertito dalla legge n. 22/2006, si precisa che l’elettore, il cui voto viene raccolto nella struttura sanitaria in cui è ricoverato o presso il suo domicilio se in condizione di quarantena o isolamento fiduciario, può esprimere il voto per la consultazione referendaria e per le elezioni (suppletive, regionali e comunali) per le  quali goda del diritto di elettorato attivo e che si svolgano nel territorio comunale in cui è istituita la sezione ospedaliera cui è assegnato”. Ossia: un elettore residente in un comune nel quale si svolgano le elezioni amministrative, ma iscritto nella sezione ospedaliera di un comune diverso, non potrebbe comunque votare per le elezioni amministrative del suo comune di residenza (e considerazioni analoghe valgono, ove se ne verificassero le condizioni, anche per le elezioni regionali e per le elezioni suppletive del Senato).

Il citato decreto-legge n. 1 del 2006 precisa, all'articolo 1, comma 6, che “Per gli elettori ammessi al voto a domicilio presso una dimora ubicata in un comune diverso da quello d’iscrizione nelle liste elettorali, il sindaco del comune d'iscrizione […] comunica i relativi nominativi ai sindaci dei comuni ove avviene la raccolta del voto a domicilio. Questi ultimi provvedono a predisporre i conseguenti elenchi da consegnare, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione nelle cui circoscrizioni sono ubicate le dimore degli elettori ammessi al voto a domicilio”.


 

Articolo 3
(Esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19)

 

L’articolo 3 disciplina l’esercizio del voto presso il proprio domicilio per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19.

 

In proposito il comma 1 precisa che tali elettori saranno comunque ammessi al voto “presso il comune di residenza”.

Al riguardo, parrebbe suscettibile di approfondimento il raccordo tra il comma 1 - nella parte in cui dispone che gli elettori oggetto della disposizione “sono ammessi al voto presso il comune di residenza” - e  quanto richiamato sopra circa l'articolo 2 in ultimo in corsivo (a proposito della circolare n. 39 del 2020 del Ministero dell’interno, nel passaggio in cui si evidenzia che gli elettori in questione potrebbero esercitare il diritto di voto in comuni diversi qualora le sezioni elettorali ospedaliere cui siano assegnati si trovino in comuni diversi da quello di residenza).

 

A tal fine, in base al comma 2, gli elettori interessati devono far pervenire al comune di residenza, con modalità individuate dal medesimo comune, tra il decimo e il quinto giorno antecedente quello della votazione (e quindi tra il 10 e il 15 settembre) la dichiarazione di voler effettuare il voto presso il proprio domicilio, indicandone l’indirizzo esatto e un certificato medico rilasciato dall’autorità medica designata dall’azienda sanitaria competente in data non anteriore al quattordicesimo giorno antecedente le elezioni.

 

L’ufficiale elettorale del comune di iscrizione nelle liste elettorali provvede quindi ad iscrivere, in base al comma 3, l’elettore nella lista degli elettori ammessi al voto domiciliare e in quella della sezione elettorale ospedaliera territorialmente più prossima.

 

In base al comma 4, il sindaco del comune nel quale siano ubicate le strutture sanitarie che ospitano pazienti da COVID-19 (e che si deve desumere hanno sezioni elettorali ospedaliere) provvede al supporto tecnico necessario e comunica la sezione elettorale ospedaliera alla quale l’elettore ammesso al voto domiciliare risulta iscritto.

 

In base al comma 5, il voto domiciliare è raccolto nelle ore della votazione e in modo da assicurare, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto, nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore.

 

Indicazioni relative alle misure di prevenzione da osservare, con particolare riferimento al voto di pazienti in quarantena e in isolamento domiciliare, sono offerte nella nota del Ministero della salute n. 27319 del 14 agosto 2020.

 

Il comma 6 precisa che le disposizioni si applicano anche alle elezioni regionali.

 

Si ricorda infine che:

·       per “trattamento domiciliare” sembra doversi intendere il trattamento dei soggetti malati dal COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero;

·       per “quarantena” si intende sia la quarantena dei soggetti ammalati (disciplinata dall’articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 33 del 2020) sia la quarantena precauzionale di chi non sia ammalato ma sia venuto in contatto con soggetti ammalati o abbia transitato in Paesi ad alto rischio di contagio (disciplinata dall’articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 33 del 2020); la quarantena dei soggetti ammalati, disposta dall’autorità sanitaria locale (il sindaco), prevede l’obbligo di permanere presso la propria abitazione o dimora fino all’accertamento della guarigione o fino al ricovero in una struttura sanitaria; la quarantena precauzionale è disposta anch’essa dal sindaco quale autorità sanitaria locale per i soggetti “che abbiano avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al COVID-19 ovvero con altri soggetti” poi individuati, nelle ordinanze attuative, nei soggetti che abbiano transitato nelle zone ad alto rischio di contagio; l'operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza, che, da parte sua, deve: mantenere lo stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione; non avere contatti sociali; sottostare al divieto di spostamenti e viaggi; rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza;

·       per “isolamento fiduciario” si intende in sostanza (si veda ad esempio il d.P.C.m. del 4 marzo 2020) la condizione di isolamento con sorveglianza da parte dell’autorità sanitaria che rappresenta una delle caratteristiche della quarantena precauzionale.

Articolo 4
(Disposizioni in materia di ballottaggio)

 

L’articolo 4 prevede che, in caso di coincidenza tra ballottaggio per le elezioni regionali e ballottaggio per le elezioni amministrative, il ballottaggio per le elezioni amministrative avvenga dopo quello per le elezioni regionali. Ciò attraverso un nuovo periodo inserito nell’articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge n. 26 del 2020, il quale ha disposto in materia di concentrazione delle scadenze elettorali del 2020.

 

Si segnala che l’ipotesi del ballottaggio per l’elezione del presidente della Regione è previsto unicamente dalla legge elettorale toscana, nel caso in cui nessun candidato presidente superi, nel primo turno, la soglia del 40 per cento dei voti validi. Si rinvia, al riguardo, al dossier Le leggi elettorali regionali – quadro di sintesi (3 agosto 2020).

 

Si ricorda che l’articolo 1-bis, comma 3 del decreto-legge n. 26 del 2020 prevede inoltre che si applichino “le disposizioni previste per le elezioni politiche relativamente agli adempimenti comuni, compresi quelli concernenti la composizione, il funzionamento e i compensi degli uffici elettorali di sezione. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede, nell'ordine, allo scrutinio relativo alle elezioni politiche suppletive, a quello relativo al referendum confermativo e successivamente, senza interruzione, a quello relativo alle elezioni regionali. Lo scrutinio relativo alle elezioni amministrative è rinviato alle ore 9 del martedì, dando la precedenza alle elezioni comunali e poi a quelle circoscrizionali. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati in base al numero delle rispettive consultazioni”.

 


 

Articolo 5
(Disposizioni finanziarie)

 

L’articolo 5, composto di un unico comma, prevede che dalle disposizioni del provvedimento non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti connessi nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La disposizione esclude dalla clausola di invarianza l’articolo 2, per il quale è prevista, all’articolo 2 medesimo, un’autonoma copertura finanziaria.

 

 


 

Articolo 6
(Entrata in vigore)

 

L’articolo 6 prevede l’entrata in vigore del decreto il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 



[1]     Articolo 58, quarto comma, del Testo unico delle leggi elettorali della Camera (DPR n. 361 del 1957) e articolo 49, secondo comma, del Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali (DPR n. 350 del 1970).

[2]     Il riferimento all'appendice posto tra parentesi quadre (nonché i restanti riferimenti all'appendice presenti nel Testo unico n. 361) devono intendersi non più vigenti. Infatti l'appendice - abolita dall'art. 5 della legge n. 136 del 1976 per le "schede di votazione occorrenti per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica" - non è stata più prevista nei modelli di scheda di voto (art. 5 della legge n. 136 del 1976: "Nelle schede di votazione occorrenti per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica è abolita l'appendice, sulla quale andava apposto il numero progressivo di ciascuna scheda, nonché la gommatura sul lembo di chiusura").

[3]     In relazione al fatto che l'appendice non è stata più prevista sui modelli di scheda di voto, cfr. la precedente nota 2. Con espresso riguardo ai riferimenti all'appendice presenti nell'art. 49 del DPR n. 570 del 1960, le Istruzioni per gli uffici elettorali di sezione predisposte dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, ed. 2019, annotano: "Le parole riportate nel presente articolo tra parentesi quadra devono ritenersi abrogate, perché l’appendice sulle schede di votazione è stata abrogata (...)" (p. 142).

[4]     Tale articolo prevede che "Al fine di prevenire il rischio di contagio da COVID-19, le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 si svolgono nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo".