Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Istituzioni
Titolo: Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale -Vol. II (art. da 31 a 65)
Riferimenti: AC N.2648/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 322/1
Data: 06/09/2020
Organi della Camera: I Affari costituzionali, VIII Ambiente

AC 2648 DL 76/2020

 

 

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Dossier n. 275/1 – Volume II

 

 

 

 

 

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Progetti di legge n. 322/1 - Volume II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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I N D I C E

 

 

Articolo 31 (Sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni e lavoro agile; sull'Agenzia per l'Italia digitale; sul difensore civico digitale; obblighi di comunicazione in caso di affidamento di forniture ricadenti nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica; istituzione di una nuova direzione centrale presso il Ministero dell'interno; su una funzione di SOGEI) 5

Articolo 32 (Codice di condotta tecnologica; esperti) 12

Articolo 33 (Disponibilità e interoperabilità dei dati  delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici) 15

Articolo 34 (Piattaforma digitale nazionale dati) 17

Articolo 35 (In materia di CED delle pubbliche amministrazioni) 21

Articolo 36 (Misure di semplificazione amministrativa per l'innovazione) 24

Articolo 37 (Disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti) 28

Articolo 37-bis (Misure di semplificazione in materia di richieste di gratuito patrocinio) 34

Articolo 38 (Misure di semplificazione per reti e servizi di comunicazioni elettroniche) 35

Articolo 38-bis (Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo) 47

Articolo 39 (Semplificazioni della misura Nuova Sabatini ed estensione degli interventi di investimento sostenuti dal D.L. n. 120/1989 (L. n. 181/1989)) 51

Articolo 39-bis (Modifiche alla piattaforma telematica ''Incentivi.gov.it'') 58

Articolo 39-ter (Modifiche alla disciplina del Fondo di cui all’articolo 1, comma 226, della legge 30 dicembre 2018, n. 145) 63

Articolo 40 (Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall’albo degli enti cooperativi) 66

Articolo 40-bis (Semplificazione del terminale unico per i buoni pasto elettronici) 75

Articolo 40-ter (Semplificazioni per le attività di recupero dei materiali metallici) 77

Articolo 40-quater (Semplificazioni in materia di visto per investitori esteri) 79

Articolo 41 (Semplificazione del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e riduzione degli oneri informativi a carico delle Amministrazioni pubbliche) 81

Articolo 42 (Semplificazioni dell’attività del Comitato interministeriale per la programmazione economica) 88

Articolo 43 (Semplificazioni in agricoltura) 95

Articolo 43-bis (Pubblicazione di dati in materia di alimenti, mangimi e animali vivi destinati al consumo umano) 101

Articolo 43-ter (Modifiche alla legge n. 238 del 2016) 102

Articolo 43-quater (Misure per favorire l’ingresso in agricoltura di giovani imprenditori) 105

Articolo 44 (Misure a favore degli aumenti di capitale) 107

Articolo 44-bis (Semplificazione dei criteri per la qualificazione delle PMI quotate) 112

Articolo 45 (Proroga dei termini per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria) 115

Articolo 45-bis (Proroga termini adeguamenti antincendio aerostazioni) 119

Articolo 46 (Semplificazioni in materia di Zone Economiche Speciali) 121

Articolo 47 (Accelerazione nell'utilizzazione dei fondi nazionali ed europei per gli investimenti nella coesione e nelle riforme) 127

Articolo 48, commi 1-3 (Disposizioni urgenti in materia di funzionalità delle Autorità di sistema portuale) 129

Articolo 48, commi 4-5-bis (Disposizioni urgenti in materia di digitalizzazione della logistica portuale) 134

Articolo 48, commi 6 e 7 (Disposizioni in materia croceristica e in materia di regime IVA relativo alla locazione, anche finanziaria, e al noleggio di imbarcazioni da diporto) 137

Articolo 48, comma 7-bis (Cold ironing) 140

Articolo 48-bis (Documenti relativi alla sicurezza della navigazione) 142

Articolo 48-ter (Modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche) 144

Articolo 48-quater (Tracciabilità telematica delle movimentazioni delle unità navali nei Porti e rinnovo del termine per la stipula delle convenzioni di arruolamento ai sensi dell'articolo 329 cod. nav.) 146

Articolo 48-quinquies (Zona logistica semplificata) 148

Articolo 49, commi 1-5 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali ed autostradali) 150

Articolo 49, comma 5-bis (Modifiche in materia di licenze taxi e autorizzazioni NCC) 158

Articolo 49 commi 5-ter-5-duodecies (Modifiche al Codice della strada) 159

Articolo 49-bis (Disposizioni in materia di rilascio del documento unico di circolazione) 170

Articolo 50 (Razionalizzazione delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale) 171

Art. 50-bis (Accelerazione dei processi amministrativi per le attività infrastrutturali) 195

Articolo 51 (Semplificazioni per interventi di incremento della sicurezza di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche) 199

Articolo 52 (Semplificazioni delle procedure per interventi e opere nei siti oggetto di bonifica) 201

Articolo 52-bis (Misure a sostegno della razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti) 206

Articolo 53 (Semplificazione delle procedure nei siti di interesse nazionale) 207

Articolo 54 (Misure di semplificazione in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico) 215

Articolo 55 (Semplificazione in materia di zone economiche ambientali) 224

Articolo 55-bis (Disposizioni in materia di impianti sportivi) 235

Articolo 56 (Disposizioni di semplificazione in materia di interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e di taluni nuovi impianti, nonché di spalma incentivi e di controlli) 239

Articolo 57 (Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici) 254

Articolo 58 (Trasferimenti statistici di energia rinnovabile dall’Italia ad altri paesi) 265

Articolo 59 (Meccanismo dello scambio sul posto altrove per piccoli comuni) 268

Articolo 60 (Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture delle reti energetiche nazionali) 271

Articolo 60-bis (Semplificazioni per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio) 279

Articolo 61 (Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture della rete di distribuzione elettrica) 282

Articolo 62 (Semplificazione dei procedimenti per l’adeguamento di impianti di produzione e accumulo di energia) 285

Articolo 62-bis (Semplificazioni alla legge 8 luglio 1950, n. 640) 289

Articolo 62-ter (Introduzione di una soglia per i canoni annui per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi) 293

Articolo 63 (Programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, interventi infrastrutturali irrigui e bacini di raccolta delle acque) 295

Articolo 63-bis (Semplificazione per la gestione dei rifiuti sanitari) 308

Articolo 64 (Semplificazioni per il rilascio delle garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal) 309

Articolo 64-bis (Misure a sostegno dello sviluppo tecnologico e di semplificazione) 314

Articolo 64-ter (Clausola di salvaguardia) 317

Articolo 65 (Entrata in vigore) 319

 


Articolo 31
(Sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni e lavoro agile; sull'Agenzia per l'Italia digitale; sul difensore civico digitale; obblighi di comunicazione in caso di affidamento di forniture ricadenti nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica; istituzione di una nuova direzione centrale presso il Ministero dell'interno; su una funzione di SOGEI)

 

 

L'articolo 31 detta plurime disposizioni.

Esse incidono sul Codice dell'amministrazione digitale, onde porre previsioni in materia di lavoro agile.

Concernono inoltre l'Agenzia per l'Italia digitale (Agid), nonché il difensore civico digitale.

Inoltre escludono le centrali di committenza - in caso di affidamento di forniture di beni o servizi ricadenti nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica - dall'obbligo di comunicazione al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito presso il Ministero dello sviluppo economico.

Infine è istituita una Direzione Centrale per l'innovazione tecnologica per l’amministrazione generale, presso il Ministero dell'interno.

E si prevede una funzione per SOGEI di "innovation procurement broker".

 

Un primo ordine di disposizioni - recata dal comma 1, lettera a) di questo articolo del decreto-legge - incide sull'articolo 12 del Codice dell'amministrazione digitale, introducendovi previsioni attinenti al lavoro agile (cd. smart working).

Siffatto articolo 12 del Codice detta norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa.

Esso prevede che le pubbliche amministrazioni utilizzino le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione, nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese, con interoperabilità dei sistemi ed integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni.

Tra le novelle apportate a questo articolo del Codice dell'amministrazione digitale già dal decreto legislativo n. 179 del 2016, ha figurato l'introduzione di un comma 3-bis, secondo cui le pubbliche amministrazioni (nell'enumerazione che di queste dà l'articolo 2, comma 2 del Codice) favoriscono l'uso da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali, o personalizzabili se di proprietà delle amministrazioni, al fine di ottimizzare la prestazione lavorativa, nel rispetto delle condizioni di sicurezza nell'utilizzo.

La novella dettata ora dal decreto-legge aggiunge, in questo comma 3-bis, un periodo a seguire, per il caso di uso di dispositivi elettronici personali.

Ebbene, le amministrazioni sono tenute ad adottare ogni misura atta a garantire la sicurezza e la protezione delle informazioni e dei dati (beninteso nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali), anche sulla scorta delle migliori pratiche e degli standard nazionali e internazionali per la protezione delle proprie reti.

Inoltre, le amministrazioni devono promuovere la consapevolezza dei lavoratori sull'uso sicuro dei dispositivi (anche attraverso la diffusione di apposite linee guida), disciplinando altresì l'uso di webcam e microfoni.

A seguito di modifica intervenuta nel corso dell'esame presso il Senato, la suddetta attività di "promozione" della consapevolezza dei lavoratori sull'uso dei dispositivi è stata sostituita dalla "condizione" che ai lavoratori sia data adeguata informazione.

Contestualmente è stata introdotta la previsione sulla base della quale la disciplina dell'uso di webcam e microfoni deve essere preceduta da una informazione alle organizzazioni sindacali.

A tale previsione si salda l'altra novella, consegnata ad un aggiuntivo comma 3-ter (entro questo articolo 12 del Codice).

Vi si persegue una maggiore diffusione del lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato.

A tal fine le pubbliche amministrazioni (di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), del Codice: sono pertanto esclusi i gestori di servizi pubblici e le società a controllo pubblico) acquistano beni e progettano e sviluppano i sistemi informativi e i servizi informatici, con modalità idonee a consentire ai lavoratori l'accesso da remoto ad applicativi, dati e informazioni necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto dello Statuto dei lavoratori (di cui alla legge n. 300 del 1970) nonché delle normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di tutela (recate dal decreto legislativo n. 81 del 2008 e dalla legge n. 81 del 2017).

Le amministrazioni - si ribadisce - devono assicurare un adeguato livello di sicurezza informatica, in linea con le migliori pratiche e gli standard nazionali ed internazionali per la protezione delle proprie reti, nonché promuovere (anche attraverso la diffusione di apposite linee guida) la consapevolezza dei lavoratori sull'uso sicuro degli strumenti impiegati, con particolare riguardo a quelli erogati tramite fornitori di servizi in cloud, anche disciplinando la tipologia di attività che possano essere svolte con tali modalità da remoto.

Anche tale disposizione è stata modificata nel corso dell'esame in prima lettura: la "promozione" della consapevolezza dei lavoratori è stata sostituita con la "condizione" che ai lavoratori sia data adeguata informazione; è stato previsto, inoltre, che la disciplina dei tipi di attività che possono essere svolte sia preceduta da una informazione alle organizzazioni sindacali.

 

In tema di lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni, disposizioni specifiche figurano entro il decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. 'decreto-rilancio'): cfr. il suo articolo 263.

 

Il comma 1, lettera b) incide sull'articolo 14 del Codice, relativo ai rapporti e raccordi di Stato, regioni ed autonomie locali in materia di amministrazione digitale.

Lo Stato disciplina il coordinamento dell'amministrazione statale, regionale e locali (ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera r) della Costituzione) e detta le regole tecniche necessarie per garantire la sicurezza e l'interoperabilità dei sistemi informatici e dei flussi informativi per la circolazione e lo scambio dei dati e per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle amministrazioni.

Il dettato della norma previgente prevedeva che fosse l'Agenzia per l'Italia digitale (di seguito AgID) ad assicurare il coordinamento informatico dell'amministrazione statale, regionale e locale, con la finalità di progettare e monitorare l'evoluzione strategica del sistema informativo della pubblica amministrazione, favorendo l'adozione di infrastrutture e standard che riducano i costi sostenuti dalle amministrazioni e migliorino i servizi erogati.

La novella ora apportata dal decreto-legge trasla la competenza dall'AgID alla Presidenza del Consiglio (la quale semmai può avvalersi, ed è una facoltà, dell'AgID), in linea con il processo di convogliamento in capo alla Presidenza del Consiglio delle funzioni in materia di 'governo' della trasformazione digitale (al quale ha dato particolare impulso il decreto-legge n. 135 del 2018: cfr. suo articolo 8).

Ancora, la novella aggiunge in fine la duplice menzione sia dell'adeguato livello di sicurezza informatica (in linea con le migliori pratiche e gli standard nazionali ed internazionali per la protezione delle proprie reti) sia della promozione della consapevolezza dei lavoratori sull'uso sicuro dei sistemi informativi (anche attraverso la diffusione di apposite linee guida che disciplinino altresì la tipologia di attività che possono essere svolte).

 

Il comma 1, lettera c) incide sull'articolo 14-bis del Codice, relativo all'Agenzia per l'Italia digitale (AgID).

Essa è preposta - com'è noto - alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda Digitale Italiana, in coerenza con gli indirizzi dettati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, e con l'Agenda digitale europea. Emana Linee guida contenenti regole, standard e guide tecniche; elabora il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, contenente la fissazione degli obiettivi e l'individuazione dei principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche; monitora le attività svolte dalle amministrazioni; svolge alcune altre funzioni, puntualmente elencate dall'articolo 14-bis.

Tra questa figurava - nel testo previgente rispetto alla presente disposizione del decreto-legge - la definizione di criteri e modalità per il monitoraggio sull'esecuzione dei contratti, su richiesta della medesima AgID. Tale previsione è ora espunta.

Per difetto di coordinamento con l'evoluzione normativa più recente (la quale ha teso a valorizzare la funzione della Presidenza del Consiglio e delle sue strutture preposte ad uno sviluppo della innovazione tecnologica e della trasformazione digitale) figurava altresì una previsione 'di chiusura', che AgID svolgesse ogni altra funzione prevista da leggi e regolamenti già attribuita, tra gli altri, al Dipartimento per l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Anche tale previsione è ora espunta.

 

Il comma 1, lettera d) incide sull'articolo 17, comma 1-quater del Codice, relativo al difensore civico digitale.

Quella disposizione ha istituito presso l'AgID l'ufficio del difensore civico per il digitale.

Chiunque può presentare al difensore civico per il digitale (attraverso apposita area presente sul sito istituzionale dell'AgID) segnalazioni relative a presunte violazioni del Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione da parte di pubbliche amministrazioni.

Ricevuta la segnalazione, il difensore civico, se la ritiene fondata, "invita il soggetto responsabile della violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni" - così prevedeva il dettato previgente rispetto al presente decreto-legge.

Quest'ultimo interviene con una novella, secondo la quale il termine massimo di trenta giorni è riferito all' "avvio delle attività necessarie a porre rimedio", non già al "porre rimedio".

Il termine perentorio per la conclusione delle attività riparatorie è da determinarsi da parte del difensore civico digitale, tenendo conto della loro complessità tecnologica.

Inoltre è aggiunta la previsione che il mancato avvio delle attività necessarie a porre rimedio rilevi ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporti responsabilità dirigenziale e disciplinare, ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

A seguito di modifica intervenuta nel corso dell'esame in prima lettura, sono state soppresse le due disposizioni del decreto-legge intese, la prima, a riferire il termine massimo di trenta giorni all'"avvio delle attività necessarie a porre rimedio", la seconda, a definire i parametri ("complessità tecnologica") sulla base dei quali viene indicato il termine perentorio per la conclusione delle attività riparatorie (in sostanza, della lettera d) in commento, resta esclusivamente la parte integrativa dell'articolo 17, comma 1-quater, del Codice, mentre vengono meno le disposizioni sostitutive).

 

Nel corso dell'esame presso il Senato è stato inserito il comma 1-bis, recante novella all'articolo 263 (in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile) del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.

Il comma dispone che l'applicazione del lavoro agile da parte delle pubbliche amministrazioni, prevista - dal comma 1, secondo periodo, dell'art. 263 -, fino al 31 dicembre 2020, per il 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità, sia effettuata comunque "a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini e imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto delle tempistiche previste a normativa vigente".

 

L’articolo 263 è finalizzato ad adeguare le misure di limitazione delle presenze del personale delle pubbliche amministrazioni sul luogo di lavoro alle esigenze della progressiva completa riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali.

In particolare, il comma 1 prevede che, al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 adeguino l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali.

A tal fine, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le pubbliche amministrazioni organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità.

Si ricorda che il medesimo articolo 263 reca anche alcune novelle relative alla disciplina a regime del lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni.

 

Il comma 2 novella disposizione (ossia l'articolo 1, comma 6, lettera a)) del decreto-legge n. 105 del 2019, il quale ha istituito il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

Tale è l'insieme delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici e privati aventi una sede nel territorio nazionale, da cui dipenda l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato, dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale.

Il decreto-legge n. 105 del 2019 demanda la propria attuazione in parte ad un d.P.C.m (nonché ad un atto amministrativo del Presidente del Consiglio recante la puntuale enumerazione dei soggetti del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica: atto non soggetto a pubblicazione né sottoponibile a diritto di accesso), in parte a regolamento governativo (avente la forma di d.P.R.).

Tra i profili demandati a quest'ultimo, vi è la determinazione di procedure, modalità e termini, secondo cui i soggetti del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica ovvero le centrali di committenza alle quali essi facciano ricorso, che intendano procedere all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati su reti, sistemi informativi e servizi informatici del perimetro di sicurezza, ne diano comunicazione al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito presso il Ministero dello sviluppo economico - comunicazione comprensiva della valutazione del rischio associato all'oggetto della fornitura, anche in relazione all'ambito di impiego.

Per centrali di committenza si intende Consip spa o gli altri soggetti aggregatori, incluse le centrali di committenza regionali (ai sensi dell'articolo 1, comma 512 della legge n. 208 del 2015).

Ebbene, la formulazione testé sunteggiata quale previgente al presente decreto-legge, prevedeva come attribuito alle centrali di committenza il compito di dare la comunicazione al CVCN dell'affidamento della fornitura, con insita una valutazione del rischio associato.

La novella riscrive la disposizione, onde porre l'obbligo di comunicazione al CVCN e di valutazione del rischio, esclusivamente in capo al soggetto che sia parte del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (anche quando esso si avvalga di una centrale di committenza), non già alla centrale di committenza, in quanto - si legge nella relazione - verosimilmente sprovvista delle adeguate conoscenze tecniche.

 

Infine i commi 3 e 4 prevedono l'istituzione di una Direzione Centrale per l'innovazione tecnologica per l’amministrazione generale, presso il Ministero dell'interno (nell'ambito del Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie).

Compito della nuova Direzione centrale è assicurare la funzionalità delle attività di innovazione tecnologica e di digitalizzazione, nonché dei sistemi informativi del Ministero dell'interno e delle Prefetture-UTG.

Alla nuova Direzione è preposto un dirigente di livello generale dell’area delle funzioni centrali.

Conseguentemente la dotazione organica del Ministero dell'interno è incrementata di un posto di funzione dirigenziale di livello generale, da assegnare al personale dell'area delle funzioni centrali (si ricorda che l'attuale numero complessivo dei posti dirigenziali generali di pubblica sicurezza è di 32 unità, secondo la determinazione recata dal d.P.R. n. 335 del 1982, il quale reca l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, alla Tabella A).

I maggiori oneri sono compensati - al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, che la disposizione prescrive - con la soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale della medesima area, equivalente sul piano finanziario.

Alle modifiche della dotazione organica si provvede con regolamento governativo (ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis della legge n. 400 del 1988: dunque su proposta del Ministro competente, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro dell'economia).

Si ricorda che l'articolo 240 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. 'decreto rilancio') istituisce entro il Ministero dell'interno un'altra direzione generale, preposta allo sviluppo della sicurezza telematica. Tale nuova istituita Direzione generale per lo sviluppo della prevenzione e tutela informatiche è collocata entro il Dipartimento della pubblica sicurezza.

 

Il comma 5 concerne SOGEI (ossia la società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008) ed il suo coinvolgimento nei progetti di trasformazione digitale.

Si prevede che SOGEI - nell'ambito dei progetti e delle attività da essa gestiti - provveda alla definizione e allo sviluppo di servizi e prodotti innovativi operando, anche in favore delle amministrazioni committenti, in qualità di "innovation procurement broker".

Parrebbe suscettibile di approfondimento il ricorso a tale locuzione in lingua inglese, là dove il dettato della disposizione sarebbe tenuto ad operare una intelligibile definizione e delimitazione di materia o competenza, che non si direbbero rinvenibili in altre disposizioni legislative.

In tale ambito, ad ogni modo, si prevede che SOGEI - per l'acquisizione dei beni e dei servizi funzionali alla realizzazione di progetti ad alto contenuto innovativo - non si avvalga Consip S.p.A. nella sua qualità di centrale di committenza.

È in tal modo posta una espressa deroga alla prescrizione che SOGEI si avvalga (sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività) di Consip S.p.A, nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi (disposizione, questa, recata dall'articolo 4, comma 3-ter, ultimo periodo, del decreto-legge n. 95 del 2012).

Si legge nella relazione illustrativa del disegno di legge: "Attribuendo espressamente a Sogei il ruolo di innovation broker, si intende escludere dall'ambito di applicazione della Convenzione in essere con Consip tutte le acquisizioni contraddistinte da un significativo grado di innovatività, così da consolidare, in prospettiva, il ruolo strategico di Sogei nell'ambito della conduzione dei progetti e della gestione dei dati, delle applicazioni e delle infrastrutture informatiche della PA, anche in vista di una futura definizione normativa (e regolamentazione) degli innovation broker operanti nel settore pubblico".

 

Del pari nella relazione illustrativa si legge, circa siffatta funzione di innovation procurement broker: "la disposizione fa riferimento a una categoria introdotta, a livello comunitario, nell’ambito delle azioni della Urban Agenda for the EU, ancora non regolata da alcuna fonte normativa dell’Unione europea, che ricomprende “qualsiasi istituzione con la capacità e l’obiettivo di far incontrare domanda e offerta di innovazione”. Si evidenzia che, a livello nazionale, tale figura è stata recentemente definita, nell’ambito del Piano triennale AgID 2019-2021, come «figura di raccordo che opera per facilitare l’incontro tra domanda pubblica di soluzioni innovative e l’offerta di mercato»".

 

Il comma 6 indi pone una clausola di invarianza finanziaria.


 

Articolo 32
(Codice di condotta tecnologica; esperti)

 

 

L'articolo 32 prevede (mediante l'introduzione di un apposito articolo entro il Codice dell'amministrazione digitale) un codice di condotta tecnologica, chiamato a definire modalità di elaborazione, sviluppo e attuazione dei servizi digitali delle pubbliche amministrazioni.

Finalità del codice di condotta tecnologica è un raccordo sul piano tecnico, entro una cornice omogenea, delle diverse iniziative di innovazione tecnologica e trasformazione digitale che siano intraprese dalle pubbliche amministrazioni.

Si prevede inoltre che il codice rechi alcune indicazioni circa l'utilizzo da parte delle amministrazioni di esperti di comprovata competenza in processi complessi di trasformazione digitale.

 

Un novello articolo 13-bis, intitolato "Codice di condotta tecnologica ed esperti", è così inserito entro il Codice dell'amministrazione digitale (il più volte citato decreto legislativo n. 82 de 2005).

L'intento è un coordinamento dello sviluppo dei sistemi informativi e dell'offerta dei servizi in rete delle pubbliche amministrazioni su tutto il territorio nazionale.

La disposizione ha riguardo solo alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) del Codice dell'amministrazione digitale: sono pertanto esclusi i gestori di servizi pubblici e le società a controllo pubblico (v. infra l'articolo 34, per maggior ragguaglio sulla valenza contenutistica dei diversi richiami all'articolo 2 di quel Codice).

Il codice di condotta tecnologica è adottato - entro sessanta giorni dalla data di entrata della disposizione (scadenza riferita alla vigenza del decreto-legge, non della legge di conversione) - dal Capo dipartimento della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale.

Ai fini dell'adozione del codice, sono previamente sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale e il Nucleo per la sicurezza cibernetica (di cui all'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo n. 65 del 2018, recante "Attuazione della direttiva UE 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione"; ma per maggior dettaglio sulla composizione ed attività del Nucleo, cfr. gli articoli 8 e 9 del d.P.C.m. 17 febbraio 2017, "Direttiva recante indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali").

È inoltre acquisito il parere della Conferenza unificata.

Il codice di condotta tecnologica disciplina le modalità di progettazione, sviluppo e implementazione dei progetti, sistemi e servizi digitali delle amministrazioni pubbliche.

Beninteso, tale codice deve muovere nel rispetto della disciplina in materia di perimetro nazionale di sicurezza cibernetica (il quale è stato istituito dal decreto-legge n. 105 del 2019).

A seguito di modifica intervenuta nel corso dell'esame presso il Senato, detta disposizione è stata integrata con la previsione che la disciplina codicistica assicuri il rispetto del principio di non discriminazione, nonché dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone.

Le pubbliche amministrazioni - si è ricordato quali siano quelle interessate - dunque progettano, realizzano e sviluppano i propri sistemi informatici e servizi digitali, "nel rispetto" del codice di condotta tecnologica (e nell'ambito delle risorse disponibili).

Le medesime pubbliche amministrazioni possono avvalersi - senza maggiori oneri di finanza pubblica - di esperti, i quali presentino comprovata esperienza e qualificazione professionale nello sviluppo e nella gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e progetti di trasformazione digitale.

Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi singolarmente o in forma associata, di tali esperti.

Il codice di condotta tecnologica "indica" le principali attività (compresa la formazione del personale) che gli esperti svolgano in collaborazione con il responsabile per la transizione digitale dell'amministrazione pubblica interessata (di cui all'articolo 17 del Codice dell'amministrazione digitale).

Ancora, il codice di condotta tecnologica disciplina, degli esperti: il limite massimo di durata dell'incarico; i requisiti di esperienza e qualificazione professionale; il trattamento economico massimo.

 

L'articolo del decreto-legge in esame dispone esso stesso che la realizzazione e lo sviluppo dei sistemi informativi da parte delle pubbliche amministrazioni comunque assicurino l'integrazione con le piattaforme abilitanti previste dal Codice dell'amministrazione digitale (agli articoli 5, 62, 64 e 64-bis, dunque nell'ordine: per l'effettuazione di pagamenti con modalità informatiche ossia la piattaforma PagoPA; l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR); il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID); il Punto di accesso telematico ai servizi digitali della pubblica amministrazione, realizzato con l'applicazione IO).

Altra prescrizione formulata dall'articolo è che i sistemi informativi consentano l'accesso da remoto ad applicativi, dati e informazioni necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile.

Deve beninteso essere al contempo assicurato un adeguato livello di sicurezza informatica, in linea con le migliori pratiche e gli standard nazionali ed internazionali per la protezione delle proprie reti.

La disposizione sollecita inoltre la promozione della consapevolezza dei lavoratori sull'uso sicuro dei sistemi informativi, anche attraverso la diffusione di apposite linee guida, e con la disciplina delle tipologie di attività che possano essere svolte.

Sono previsioni che in qualche misura ripetono quanto già dettato, in materia di lavoro agile, entro l'articolo 31 del decreto-legge.

 

Per quanto concerne la vigilanza sull'ottemperanza alle indicazioni del codice di condotta tecnologica, essa è affidata all'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), la quale può altresì diffidare i soggetti a conformare la propria condotta agli obblighi lì previsti.

Quanto al profilo della 'sanzione', si prevede che la violazione del codice di condotta tecnologica in ordine alla progettazione, realizzazione e sviluppo di servizi digitali e sistemi informatici abbia una specifica rilevanza ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale del dirigente responsabile.

Ne discende per i dirigenti responsabili delle strutture competenti la riduzione, non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture.

Si tratta di 'sanzione' analoga a quella prevista dall'articolo 24 del decreto-legge (in sede di novella all'articolo 64-bis del Codice) circa l'implementazione dell'applicazione IO, nonché all'articolo 33, circa l'inadempimento dell'obbligo di disponibilità dei dati, ed all'articolo 34, circa la disponibilità dei dati sulla Piattaforma digitale nazionale dati.


 

Articolo 33
(Disponibilità e interoperabilità dei dati  delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici)

 

L'articolo 33 dispone in ordine alla disponibilità di dati delle pubbliche amministrazioni, predisponendo un meccanismo 'sanzionatorio' per i dirigenti responsabili di inadempimento (lettera a)).

E dispone circa un obbligo per i concessionari di servizi pubblici, di rendere disponibili all'amministrazione concedente i dati acquisiti nella fornitura del servizio agli utenti (lettera b)).

 

La disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni è oggetto dell'articolo 50 del Codice dell'amministrazione digitale.

Esso prevede che i dati delle pubbliche amministrazioni siano formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, onde ne siano consentite la fruizione e riutilizzazione (alle condizioni fissate dall'ordinamento) da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dei privati (salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti, le norme in materia di protezione dei dati personali, il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico).

Pertanto i dati trattati dalle pubbliche amministrazioni sono resi accessibili e fruibili alle altre amministrazioni, quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente (senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive).

Le pubbliche amministrazioni certificanti detentrici dei dati ne assicurano la fruizione da parte delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici, attraverso la predisposizione di accordi quadro.

Ebbene, rispetto a tale dettato dell'articolo 50 del Codice, si viene ora a porre una disciplina per il caso di mancata stipulazione degli accordi quadro.

Con l'introduzione di un novello comma 3-ter, si viene a prevedere che in assenza di accordi quadro, il Presidente del Consiglio dei ministri (o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione) stabilisca un termine entro il quale le pubbliche amministrazioni interessate provvedano a rendere disponibili, accessibili e fruibili i dati alle altre amministrazioni pubbliche.

Si viene inoltre a prevede che il mancato adempimento dell'obbligo di mettere a disposizione i dati costituisca per i dirigenti responsabili delle competenti strutture elemento di valutazione negativa della performance, tale da tradursi nella riduzione, non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell’ambito delle medesime strutture.

Analogo meccanismo 'sanzionatorio' è presente anche altrove nel decreto-legge, sia all'articolo 24 (in sede di novella all'articolo 64-bis del Codice) circa l'implementazione dell'applicazione IO, sia all'articolo 32 circa l'inottemperanza al codice di condotta tecnologica, sia all'articolo 34 circa l'obbligo di rendere disponibili i dati sulla Piattaforma digitale nazionale dati.

 

Altra novella consiste nell'introduzione entro il Codice dell'amministrazione digitale di un nuovo articolo 50-quater, relativo alla disponibilità dei dati generati nella fornitura di servizi in concessione.

Si viene a porre un obbligo - per le pubbliche amministrazioni che affidino lo svolgimento di servizi in concessione - di prevedere, nei contratti e nei capitolati, l'obbligo del concessionario di rendere disponibili all'amministrazione concedente tutti i dati acquisiti e generati nella fornitura del servizio agli utenti e relativi anche all'utilizzo da parte degli utenti del servizio medesimo.

A seguito di modifica intervenuta nel corso dell'esame presso il Senato, detta disposizione è stata integrata imponendo all'amministrazione concedente l'obbligo, a sua volta, di rendere disponibili i dati alle altre pubbliche amministrazioni per i medesimi fini e nel rispetto dell'articolo 50.

I dati devono essere di tipo aperto, vale a dire (secondo la definizione che ne dà l'articolo 1, comma 1, lettera l-ter del Codice) presentare le seguenti caratteristiche: 1) sono disponibili secondo i termini di una licenza o di una previsione normativa che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato; 2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti (ossia resi pubblici, documentati esaustivamente e neutri rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati; 3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione (salvo i casi di tariffazione, secondo la disciplina posta dal decreto legislativo n. 36 del 2006 all'articolo 7).


 

Articolo 34
(Piattaforma digitale nazionale dati)

 

 

L'articolo 34 riscrive l'articolo 50-ter del Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005).

Quell'articolo del Codice - introdottovi dal decreto legislativo n. 217 del 2017 - ha istituzionalizzato il progetto di Piattaforma Digitale Nazionale Dati, già introdotto nel Piano triennale per l'informatica 2017-2019.

Ha disciplinato la promozione della progettazione, dello sviluppo e della sperimentazione di una Piattaforma Digitale Nazionale Dati, finalizzata a favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo detenuto dalle amministrazioni pubbliche per finalità istituzionali, nonché la condivisione dei dati tra i soggetti che abbiano diritto ad accedervi, ai fini della semplificazione degli adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese[1].

 

Una riscrittura dell'articolo 50-ter è invero già disposta dal decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. “decreto rilancio”: cfr. il suo articolo 264, comma 2, lettera c)).

Esso ha inteso estendere l'operatività della Piattaforma digitale circa i dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni - di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, richiamate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a) del Codice citato - ai gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse (articolo 2, comma 2, lettera b) del Codice), nonché alle società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo n. 175 del 2016, escluse le società quotate (articolo 2, comma 2, lettera c) del medesimo Codice).

Ulteriori modifiche recate dal decreto-legge n. 34 sono dirette a sostituire (conseguentemente all'articolo 8 del decreto-legge n. 135 del 2018) il riferimento al Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale con la Presidenza del Consiglio dei ministri, nella parte in cui l'articolo 50-ter individua il soggetto deputato a gestire la Piattaforma. Con un'ulteriore novella, si menziona non più la “sperimentazione” della Piattaforma bensì, appunto, la sua “gestione”.

Tale impianto permane nella nuova formulazione dell'articolo 50-ter recata dal decreto-legge qui in esame - benché venga ora meno l'esclusione dal campo di applicazione della Piattaforma dei dati detenuti dalle Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione (esclusione prevista nella previgente formulazione dell'articolo 50-ter citato).

Quel che si aggiunge ora, e con norma primaria, è soprattutto una più puntuale determinazione della Piattaforma, quanto a definizione giuridica e modalità operativa.

 

La Piattaforma viene qui definita quale infrastruttura tecnologica che renda possibile l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici (e delle società a controllo pubblico purché non quotate, potrebbe intendersi, sulla scorta delle previsioni del decreto-legge n. 34 citato).

Siffatta interoperabilità è resa possibile mediante l'accreditamento, l'identificazione e la gestione dei livelli di autorizzazione dei soggetti abilitati ad operare sulla Piattaforma.

Quest'ultima inoltre assicura la raccolta e conservazione delle informazioni circa gli accessi e le transazioni realizzati per suo tramite.

La condivisione di dati e informazioni avviene attraverso la messa a disposizione e l'utilizzo da parte dei soggetti accreditati, di "interfacce di programmazione delle applicazioni" (API, nell'acronimo di Application Programming Interface, ossia uno strumento di programmazione che 'interfaccia', rendendoli comunicanti, programmi o piattaforme altrimenti incompatibili).

Le interfacce - ancora si viene a prevedere - sono sviluppate dai soggetti abilitati con il supporto della Presidenza del Consiglio dei ministri e in conformità alle Linee guida AgID in materia di interoperabilità. E sono raccolte in un “catalogo API”, reso disponibile, ai soggetti accreditati, dalla medesima Piattaforma.

Le pubbliche amministrazioni - nell'accezione ampia di cui all'articolo 2, comma 2, del Codice dell'amministrazione digitale - sono tenute ad accreditarsi alla Piattaforma, a sviluppare le interfacce e a rendere disponibili le proprie basi dati. Questo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Dunque la Piattaforma fa perno sulla condivisione dei dati attraverso interfacce di programmazione delle applicazioni - non già sull'acquisizione di dati detenuti dalle varie amministrazioni convergenti verso un 'centro'.

Le linee guida circa: gli standard tecnologici; i criteri di sicurezza, di accessibilità, di disponibilità e di interoperabilità per la gestione della piattaforma; il processo di accreditamento; la fruizione del catalogo API - sono tutti elementi che l'AgID definirà, sentito il Garante per la protezione dei dati personali ed acquisito il parere della Conferenza unificata.

L'accesso dei dati da parte della Piattaforma non modifica la titolarità del dato, ferme restando le specifiche responsabilità del trattamento in carico al soggetto gestore della Piattaforma ovvero ai soggetti fruitori dei servizi di accesso ed elaborazione.

 

In fase di prima applicazione, la Piattaforma assicura prioritariamente l'interoperabilità con i seguenti sistemi informativi:

ü  l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) (di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 201 del 2011);

ü  la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (di cui all’articolo 96 del decreto legislativo n. 159 del 2011);

ü  l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (di cui all'articolo 62 del Codice dell'amministrazione digitale);

ü  le banche dati dell'Agenzie delle entrate, individuate dal Direttore della medesima Agenzia.

Nella Piattaforma non confluiscono i dati attinenti a ordine e sicurezza pubblici, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico finanziaria.

 

Definito il 'perimetro' della Piattaforma e i suoi connotati, la disposizione si sofferma sugli 'obblighi' delle pubbliche amministrazioni.

Si tratta di tutte le pubbliche amministrazioni menzionate dall'articolo 2 del Codice dell'amministrazione digitale, dunque: le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione), ivi comprese le autorità di sistema portuale, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione (autorità queste ultime che la previgente formulazione dell'articolo 50-ter del Codice invece escludeva dalla Piattaforma); gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse; società a controllo pubblico (come definite nel decreto legislativo n. 175 del 2016, escluse le società quotate).

Ebbene, tali soggetti sono tenuti - si è ricordato - ad accreditarsi alla Piattaforma, a sviluppare le interfacce e a rendere disponibili le proprie basi dati.

Peraltro questi soggetti possono continuare ad utilizzare anche i sistemi di interoperabilità già previsti dalla legislazione vigente.

         

Di questo articolo, il comma 4 fa menzione di una "strategia nazionale dati".

Si intende con ciò la determinazione di tipologie, limiti, finalità e modalità di messa a disposizione - su richiesta della Presidenza del Consiglio - dei dati aggregati e anonimizzati di cui siano titolari le pubbliche amministrazioni.

La determinazione di quest'insieme di elementi è demandata a d.P.C.m., di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza Unificata.

A seguito di modifica intervenuta nel corso dell'esame presso il Senato, tale disposizione è stata integrata con la definizione del termine di adozione del d.P.C.m., individuato in sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione medesima.

Con ulteriore modifica apportata in prima lettura, è stata inserita la previsione sulla base della quale, nella messa a disposizione dei dati in questione, deve essere data priorità ai "dati riguardanti gli studenti del sistema di istruzione e di istruzione e formazione professionale ai fini della realizzazione del diritto/dovere all'istruzione e alla formazione e del contrasto alla dispersione scolastica e formativa".

 

Non manca in quest'articolo - al pari che negli articoli 24, 32 e 33 del medesimo decreto-legge (circa l'implementazione dell'applicazione IO, l'inottemperanza al codice di condotta tecnologica, la messa in disponibilità dei dati da parte delle pubbliche amministrazioni) - disposizione 'sanzionatoria', per l'inadempimento dell'obbligo di rendere disponibili e accessibili le proprie basi dati ovvero i dati aggregati e anonimizzati.

È ribadita la medesima previsione posta in quelle altre disposizioni citate: l'inadempimento costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti.

Essa comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell’ambito delle medesime strutture.

 

Il comma 6 specifica che l'accesso ai dati attraverso la Piattaforma digitale nazionale dati non modifica la disciplina relativa alla titolarità del trattamento.

Rimangono ferme le specifiche responsabilità in capo così al soggetto gestore della Piattaforma come ai soggetti accreditati che trattino i dati in qualità di titolari autonomi del trattamento.

È, questa, materia oggetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 20169 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Di tale fonte è in particolare l'articolo 28 a disciplinare il responsabile del trattamento e i suoi obblighi.

 

Seguono in ultimo una clausola di invarianza di risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, nonché alcune modifiche di raccordo con la nuova disciplina, incidenti sull'articolo 60 (relativo alle basi di dati di interesse nazionale) del Codice dell'amministrazione digitale, onde 'convogliare' entro la Piattaforma l'obbligo delle pubbliche amministrazioni responsabili delle basi di dati di interesse nazionale, di consentire il pieno utilizzo delle informazioni alle altre pubbliche amministrazioni, beninteso secondo criteri di sicurezza e di gestione.

 

In conclusiva sintesi, la Piattaforma digitale nazionale dati mira a sviluppare l'interoperabilità dei dati pubblici tra pubbliche amministrazioni, a standardizzare e promuovere il riutilizzo dei dati, ad alimentare processi di analisi dati.


 

Articolo 35
(In materia di CED delle pubbliche amministrazioni)

 

 

L'articolo 35 prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri promuova lo sviluppo di una infrastruttura ad alta affidabilità distribuita sul territorio nazionale, destinata alle pubbliche amministrazioni e volta alla razionalizzazione e al consolidamento dei loro CED.

L’articolo pone alle amministrazioni pubbliche un obbligo di 'migrazione' dei loro CED (perseguendo una maggiore diffusione altresì di soluzioni cloud).

Disciplina le funzioni dell'Agenzia per l'Italia digitale circa il censimento dei CED e la strategia di sviluppo delle infrastrutture digitali delle amministrazioni.

 

L'articolo novella disposizioni dell'articolo 33-septies ("Consolidamento e razionalizzazione dei siti e delle infrastrutture digitali del Paese") del decreto-legge n.179 del 2012 ("Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese").

Si fa riferimento ai Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) della pubblica amministrazione.

Per CED si intende il sito che ospita un impianto informatico atto all'erogazione di servizi interni alle amministrazioni pubbliche e servizi erogati esternamente dalle amministrazioni pubbliche (al minimo comprendenti apparati di calcolo, apparati di rete per la connessione e apparati di memorizzazione di massa, prevedeva la disposizione, peraltro ora incisa anch'essa qui da novella: talché il riferimento diviene ora a "uno o più sistemi informatici"; non più ad apparati bensì a "risorse" di calcolo; non più ad apparati bensì a "sistemi" di memorizzazione di massa).

Il compito di censire i CED della pubblica amministrazione spetta all'Agenzia per l'Italia digitale.

Rispetto a tale impianto normativo, il decreto-legge aggiunge la previsione che la Presidenza del Consiglio dei ministri promuova lo sviluppo di un'infrastruttura ad alta affidabilità distribuita sul territorio nazionale, volta alla razionalizzazione e consolidamento dei CED e destinata alle pubbliche amministrazioni.

L'intento è mettere in sicurezza le infrastrutture digitali delle pubbliche amministrazioni di cui al Codice dell'amministrazione digitale all'articolo 2, comma 2, lettere a) e c) (rispettivamente, amministrazioni pubbliche e società a controllo pubblico purché non quotate; non è menzionata la lettera b), dunque i gestori di servizi pubblici); garantire "la qualità, la sicurezza, la scalabilità, l’efficienza energetica, la sostenibilità economica e la continuità operativa" dei sistemi e dei servizi digitali; tutelare l'autonomia tecnologica del Paese.

È posta una previsione analoga per le amministrazioni così centrali come locali (le quali sono, le une e le altre, oggetto della ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre: così l'articolo 1, comma 3 della legge n. 196 del 2009).

Ebbene, quelle amministrazioni ricevono ora obbligo di "migrare" i loro CED (nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa).

Siffatta migrazione - che deve conformarsi a disciplina dettata dall'AgID - avviene verso una triplice, alternativa destinazione:

ü  l'infrastruttura ad alta affidabilità, sopra ricordata;

ü  altra infrastruttura propria già esistente, comunque rispondente ai dettati posti dall'AgID;

ü  soluzioni cloud per la pubblica amministrazione, per servizi da essa erogati.

Per le amministrazioni centrali, è prevista, oltre a quella triplice destinazione, un'ulteriore alternativa: un polo strategico per l'attuazione e la conduzione dei progetti e la gestione dei dati, delle applicazioni e delle infrastrutture delle amministrazioni centrali di interesse nazionale previsti dal piano triennale di razionalizzazione dei CED delle pubbliche amministrazioni - polo impiantato da SOGEI quale società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria (ai sensi dell'83, comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008).

Così i commi 1 e 1-bis dell'articolo 33-septies del decreto-legge n. 179 del 2012, quali rispettivamente novellato e introdotto dal presente articolo del decreto-legge.

Rimane invariato il comma 3 di quell'articolo 33-septies, il quale esclude dall'applicazione delle disposizioni i CED soggetti alla gestione di dati classificati secondo la normativa in materia di tutela amministrativa delle informazioni coperte da segreto di Stato e di quelle classificate nazionali secondo le direttive dell'Autorità nazionale per la sicurezza (ANS) che esercita le sue funzioni tramite l'Ufficio centrale per la segretezza (UCSe) del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DE).

 

Già la disposizione previgente del decreto-legge n. 179 del 2012 attribuisce ad AgID la definizione di un censimento dei CED della pubblica amministrazione e l'elaborazione di linee guida finalizzate alla definizione di un piano triennale di razionalizzazione dei CED.

La disposizione viene ora riscritta - qual novello comma 1-ter - aggiungendo che il censimento dei CED sia realizzato con cadenza triennale e sia effettuato anche con il supporto dell'Istituto Nazionale di Statistica.

Inoltre l'AgID definisce un piano triennale, che la previsione previgente riferiva alla razionalizzazione dei CED (con accento sulla interoperabilità, efficienza, sicurezza, rapidità di erogazione dei servizi ai cittadini) e che ora si prevede confluisca entro il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione (disciplinato, si ricorda, dall'articolo 14-bis del Codice dell'amministrazione digitale), onde definire la strategia di sviluppo delle infrastrutture digitali delle amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e c) del Codice dell'amministrazione digitale (sopra citato).

Beninteso, siffatte determinazioni sono tenute a rispettare la disciplina in tema di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (posta dal decreto-legge n. 105 del 2019).

Si viene a prevedere l'intesa della competente struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Altresì deve essere definita la strategia di adozione del modello cloud per la pubblica amministrazione, alle quali le amministrazioni si attengano.

Per questa parte - se relativa alla strategia di sviluppo delle infrastrutture digitali e della strategia di adozione del modello cloud delle amministrazioni locali - è "sentita" la Conferenza unificata.

Con la integrale sostituzione del comma 4 (v. infra) dell'articolo 33-septies, viene meno la configurazione di una intesa della Conferenza unificata, circa la razionalizzazione dei CED.

Ancora riguardo le funzioni di AgID, è dettata una riformulazione circa i contenuti della sua attività regolatoria, mediante - si specifica ora - un regolamento (adottato d'intesa con la competente struttura della Presidenza del Consiglio).

Tale atto stabilisce (nel rispetto della disciplina introdotta dal decreto-legge n. 105 del 2019) i livelli minimi di sicurezza, capacità elaborativa, risparmio energetico e affidabilità delle infrastrutture digitali per la pubblica amministrazione.

Definisce, inoltre, le caratteristiche di qualità, di sicurezza, di performance, "scalabilità" (che in questo lessico digitale denota la capacità di un sistema di incrementare o diminuire prestazioni e risorse unicamente in base a necessità o richieste specifiche), interoperabilità, portabilità dei servizi cloud per la pubblica amministrazione.

 

Seguono infine alcune soppressioni o novelle (ancora riferite all'articolo 33-septies del decreto-legge n. 179 del 2012), di mero coordinamento rispetto alle nuove previsioni introdotte.

È altresì soppresso l'articolo 1, comma 407 della n. 160 del 2019, recante la seguente previsione: "Al fine di conseguire risparmi di spesa e di accrescere la qualità, la sicurezza, l'efficienza energetica e la continuità operativa dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) della pubblica amministrazione centrale, come definiti dall'articolo 33-septies, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 [...] il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, adotta un atto di indirizzo, coordinamento e impulso per la razionalizzazione e il consolidamento degli stessi CED".

 

A chiusura è posta una clausola di invarianza, secondo cui all'attuazione dell'articolo le amministrazioni pubbliche provvedono con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


 

Articolo 36
(Misure di semplificazione amministrativa per l'innovazione)

 

 

L'articolo 36 definisce un procedimento autorizzatorio speciale - facoltativo, semplificato, accentrato presso la Presidenza del Consiglio ma con coinvolgimento del Ministero per lo sviluppo economico - per le attività di sperimentazione condotte da imprese, università, enti di ricerca, se attinenti alla trasformazione digitale ed alla innovazione tecnologica.

 

Destinatarie della disposizione sono dunque "imprese", come recita la disposizione, che intendano "sperimentare iniziative" (beninteso non vietate dalla legge), innovative in ambito tecnologico e di digitalizzazione.

L'articolo è diretto anche alle università, enti di ricerca ("pubblici e privati", sulla base della integrazione apportata nel corso dell'esame in prima lettura), società con caratteristiche di spin off o di start up universitari (ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 297 del 1999), perseguenti quella sperimentazione.

Il comma 1 pone l'obiettivo della trasformazione digitale della pubblica amministrazione nonché dello sviluppo e diffusione delle "tecnologie emergenti". Non fornisce una enumerazione dei settori in cui si estrinsechi tale progettualità innovativa.

 

Le imprese sperimentatrici di attività tecnologiche o di digitalizzazione innovative "possono" presentare - è dunque una loro facoltà, non obbligo - i relativi progetti alla Presidenza del Consiglio, presso la struttura di questa competente per la trasformazione digitale.

Contestualmente i soggetti interessati formulano la richiesta di una temporanea deroga alle norme statali impeditive della sperimentazione.

Beninteso, vi sono norme sottratte al procedimento derogatorio così congegnato.

Ne dà enumerazione il comma 3.

Sono:

ü  disposizioni a tutela della salute, dell'ambiente, dei beni culturali e paesaggistici;

ü  disposizioni penali o del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011.

Né possono essere violati o elusi vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all’Unione europea o da obblighi internazionali.

 

La presentazione del progetto alla Presidenza del Consiglio deve contenere una serie di indicazioni (titolare della richiesta e responsabile della sperimentazione; i connotati innovativi, la durata, le finalità; i risultati e benefici attesi; modalità di valutazione e monitoraggio; rischi connessi).

 

Si ricorda che l'articolo 8, comma 1-ter del decreto-legge n. 135 del 2018 ha previsto - a decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2020 - che al fine di garantire l'attuazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, le funzioni i compiti i poteri, innanzi conferiti (dall'art. 63 del decreto legislativo n. 179 del 2016) al Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale, siano attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri (o al Ministro delegato), che li esercita per il tramite delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri.

E novella lì introdotta dall'art. 1, comma 401 della legge n. 160 del 2019, ha aggiunto che per il medesimo fine attuativo nonché per lo sviluppo e la diffusione dell'uso delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione, il Presidente del Consiglio dei ministri (o il Ministro delegato) "individua, promuove e gestisce" progetti di innovazione tecnologica e di trasformazione digitale di rilevanza strategica e di interesse nazionale. Tale svolgimento dei progetti di innovazione tecnologica e trasformazione digitale avviene mediante la competente struttura per l'innovazione della Presidenza del Consiglio.

A seguito dell'approvazione del decreto-legge n. 135 del 2018, si è proceduto alla istituzione del Dipartimento per la trasformazione digitale, quale struttura di supporto al Presidente del Consiglio per la promozione ed il coordinamento delle azioni del Governo finalizzate alla definizione di una strategia unitaria in materia di trasformazione digitale e di modernizzazione del Paese attraverso le tecnologie digitali.

Esso dà attuazione alle direttive del Presidente in materia e assicura il coordinamento e l'esecuzione dei programmi di trasformazione digitale (d.P.C.m. 19 giugno 2019).

Il Governo in carica annovera tra i suoi componenti, quale ministro senza portafoglio, un Ministro per la innovazione tecnologica e la digitalizzazione (cfr. il d.P.C.m. del 26 settembre 2019, recante "Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio, dott.ssa Paola Pisano").

 

È dunque la struttura della Presidenza del Consiglio competente per la trasformazione digitale, a disporre circa l'autorizzazione sui progetti di sperimentazione e sulle domande di temporanea deroga di normative.

È tuttavia previsto un coinvolgimento del Ministero dello sviluppo economico - secondo le modalità previste dal comma 2.

Intanto la decisione ultima della struttura della Presidenza del Consiglio, ai fini autorizzatori, è d'intesa con tale dicastero.

Ed è affidato al Ministero dello sviluppo economico il vaglio istruttorio (sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) circa le domande.

Esso esamina le domande nel termine di trenta giorni dal ricevimento.

Il termine può essere interrotto, onde acquisire maggiori chiarimenti e integrazioni (obbligatori se richiesti, pena il rigetto della domanda).

Il vaglio istruttorio si conclude con una relazione contenente o proposta di approvazione o "preavviso di diniego".

L'autorizzazione è resa infine (dalla struttura della Presidenza del Consiglio d'intesa col Ministero per lo sviluppo economico, si è ricordato) per i progetti che presentino profili innovativi sul piano tecnologico, con positivo impatto sulla qualità della vita e dell'ambiente, e con prospettive di "successo".

La medesima autorizzazione alla sperimentazione determina, di questa: la durata, non superiore ad un anno (prorogabile, una sola volta: non è specificato il lasso temporale di tale eventuale proroga); le modalità di svolgimento; le misure per mitigare eventuali rischi.

Non si applicano le disposizioni della legge n. 241 del 1990 relative alla segnalazione certificata di inizio attività (cd. Scia: cfr. art. 19 della legge n. 241) e di silenzio assenso (cfr. art. 20). Dunque l'accoglimento della domanda non può essere tacito, e ad esso è condizionato l'avvio dell'attività di sperimentazione.

L'autorizzazione sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, permessi, autorizzazioni, nulla osta, comunque denominati, se di competenza di altre amministrazioni statali.

Circa un coinvolgimento 'consultivo' di altre amministrazioni, se interessate, la disposizione fa richiamo alle disposizioni della legge n. 241 relative alle conferenze di servizi (cfr. suo art. 14), alla conferenza semplificata (art. 14-bis), alla conferenza simultanea (art. 14-ter), alla decisione della conferenza di servizi ed ai rimedi per le amministrazioni dissenzienti (art. 14-quater ed art. 14-quinquies).

Per tutte queste fattispecie procedimentali, è disposto il dimezzamento dei termini lì previsti.

 

Il comma 4 attribuisce alla struttura della Presidenza del Consiglio competente per la trasformazione digitale - d'intesa con il Ministero per lo sviluppo economico - altresì la vigilanza sulla sperimentazione in corso (pena la revoca dell'autorizzazione, innanzi a talune inottemperenze) - nonché la valutazione, anche sulla scorta di una documentata relazione presentata dalla impresa sperimentatrice (aggiunge il comma 5).

In quest'ultima competenza è insita anche la proposta (nella forma di parere indirizzato al Presidente del Consiglio o del Ministro delegato) di eventuali interventi normativi, profilatisi opportuni nelle materie ed attività oggetto di sperimentazione.

A tale sollecitazione il Presidente del Consiglio o il Ministro delegato (di concerto con il Ministro competente per materia) danno seguito - entro un termine di novanta giorni, giunge a prevedere il comma 6 - promuovendo le "iniziative normative e regolamentari" eventualmente necessarie.

 

L'autorizzazione ricevuta dall'impresa "non esclude o attenua" la sua responsabilità per danni cagionati a terzi nella sperimentazione.

L'impresa permane responsabile, in via esclusiva (comma 7).

 

Lo speciale procedimento autorizzatorio approntato da questo articolo del decreto-legge non si applica ad alcune tipologie di attività.

Di tali attività escluse dà enumerazione il comma 8. Esse concernono la sperimentazione in materia di:

ü  attività di tecno-finanza (FinTech) volte al perseguimento (mediante nuove tecnologie quali l'intelligenza artificiale e i registri distribuiti) dell'innovazione di servizi e di prodotti nei settori finanziario, creditizio, assicurativo e dei mercati regolamentati - cfr. l'articolo 36, commi da 2-bis a 2-decies, del decreto-legge n. 34 del 2019, che ha demandato una più puntuale disciplina a regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) e l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), per definire le condizioni e le modalità di svolgimento di una sperimentazione (cd. regulatory sandbox), e presso il Ministero dell'economia ha previsto inoltre l'istituzione di un apposito Comitato Fin-Tech, disciplinandone la composizione e prevedendone una funzione di 'raccordo' anche con associazioni di categoria, imprese, enti e soggetti operanti nel settore della tecno-finanza);

ü  raccolta del risparmio, credito, finanza, moneta, moneta elettronica, sistema dei pagamenti, assicurazioni e di ogni altro servizio finanziario oggetto di autorizzazione ai sensi di disposizioni dell'Unione europea (o di disposizioni nazionali che danno attuazione a disposizioni dell'Unione europea);

ü  sicurezza nazionale;

ü  anagrafica, di stato civile, di carta d'identità elettronica;

ü  elettorale e referendaria;

ü  procedimenti di competenza delle autorità provinciali di pubblica sicurezza (dunque prefetture e questure) relativi a pubbliche manifestazioni, misure di prevenzione personali e patrimoniali, autorizzazioni e altri provvedimenti a contenuto abilitativo, soggiorno, espulsione e allontanamento dal territorio nazionale degli stranieri e dei cittadini dell'Unione europea, o comunque di ogni altro procedimento a carattere preventivo in materia di pubblica sicurezza, e ai provvedimenti e alle comunicazioni ad essi connessi.

 

Infine il comma 9 reca clausola di invarianza finanziaria delle disposizioni di questo articolo del decreto-legge.


 

Articolo 37
(Disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti)

 

 

Il comma 1 interviene sulla vigente disciplina relativa all'obbligo da parte delle imprese societarie di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata digitale al registro delle imprese. Tale obbligo prevede ora che le imprese costituite in forma societaria comunichino il proprio domicilio digitale al registro delle imprese entro il 1° ottobre 2020, se non già comunicato in precedenza.

Ulteriori disposizioni riguardano la procedura di iscrizione del domicilio digitale da parte di imprese di nuova costituzione o già iscritte nel registro, l’indicazione di un nuovo domicilio digitale in caso di domicilio inattivo.

È disciplinata la procedura di iscrizione del domicilio digitale dei professionisti iscritti in albi ed elenchi.

Il comma 1 in esame abroga infine la vigente disciplina relativa all’uso della posta elettronica certificata da parte delle pubbliche amministrazioni.

Il comma 2, novellando la disciplina vigente in materia, disciplina la procedura di iscrizione del domicilio digitale da parte di una nuova impresa individuale o di imprese individuali già attive e non soggette a procedura concorsuale.

 

In particolare, il comma 1 novella in più punti l’articolo 16 del D.L. n. 185/2008 (L. n. 2/2009), al fine di garantire il diritto di usare, in modo accessibile ed efficace, fermi restando i diritti delle minoranze linguistiche riconosciute, le soluzioni e gli strumenti previsti dal Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005) nei rapporti con:

- le pubbliche amministrazioni, ivi comprese le autorità di sistema portuale, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione;

- i gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse;

- determinate tipologie di società a controllo pubblico, anche ai fini dell'esercizio dei diritti di accesso e della partecipazione al procedimento amministrativo.

Inoltre, il fine è anche quello di favorire il percorso di semplificazione e di maggiore certezza delle comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni nel rispetto della disciplina europea e fermo quanto previsto nel Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005).

In particolare:

a) con la novella al comma 6 viene introdotto l'obbligo per le imprese costituite in forma societaria di indicare il proprio domicilio digitale[2], il quale va comunicato entro il 1° ottobre 2020 al registro delle imprese, se non già comunicato in precedenza. L'iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

 

L'attuale disciplina dettata dal comma 6 prevede che le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del D.L. 185/2008 tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, avrebbero dovuto comunicare al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria;

 

b) con la novella al comma 6-bis, che ne modifica il primo periodo, si prevede che l'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio domicilio digitale, in luogo dell'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi[3], sospende la domanda, in attesa che essa sia integrata con il domicilio digitale.

Sono altresì introdotte allo stesso comma 6-bis ulteriori disposizioni, in base alle quali, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo per le imprese di nuova costituzione, le imprese costituite in forma societaria, che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall’ufficio del registro delle imprese ai sensi del comma 6-ter (sul quale si veda infra), sono sottoposti alla suddetta sanzione prevista dall’articolo 2630 del codice civile, in misura raddoppiata. L’ufficio del registro delle imprese, contestualmente all’irrogazione della sanzione, assegna d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale, acquisito tramite gara nazionale bandita dalla Consip S.p.A. in conformità alle linee guida adottate dall’Agenzia per l’Italia digitale ed in coerenza con la normativa vigente. I costi sostenuti per l’acquisto del domicilio digitale sono a valere sui ricavati delle sanzioni riscosse in applicazione del comma in esame, fino alla loro concorrenza.

 

Con una modifica approvata dal Senato è stato eliminato l'inciso che rimetteva a una gara nazionale bandita dalla Consip S.p.A. l'acquisizione di un nuovo e diverso domicilio digitale per le imprese che non lo hanno tempestivamente comunicato o alle quali è stato cancellato.

È stata altresì eliminata anche la disposizione per cui i costi sostenuti per l'acquisto del domicilio digitale sono a valere sui ricavati delle sanzioni riscosse in applicazione del comma 6-bis come novellato, fino alla loro concorrenza.

È stata invece introdotta la previsione per cui il nuovo domicilio digitale assegnato d'ufficio è finalizzato al ricevimento di comunicazioni e notifiche, è attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore, ed è erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio di cui all'articolo 8, comma 6, della L. n. 580/1993.

 

Nell'attuale formulazione, il comma 6-bis prevede che l'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata;

 

c) è introdotto il nuovo comma 6-ter, il quale prevede che il Conservatore dell’ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede alla società di provvedere all’indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte della stessa società, procede con propria determina alla cancellazione dell’indirizzo dal registro delle imprese ed avvia contestualmente la procedura di cui al comma 6-bis. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all’articolo 2189 del codice civile;

d) con le modifiche al comma 7, si prevede che i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il domicilio digitale. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti e il relativo domicilio digitale. I revisori legali e le società di revisione legale iscritti nell'apposito registro comunicano il proprio domicilio digitale al Ministero dell'economia e delle finanze o al soggetto incaricato della tenuta del registro.

L'attuale formulazione del comma 7 fa riferimento alla comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata. Esso dispone che i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata. I revisori legali e le società di revisione legale iscritti nell'apposito registro comunicano il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al Ministero dell'economia e delle finanze o al soggetto incaricato della tenuta del registro.

e) il comma 7-bis viene interamente sostituito. La nuova formulazione prevede che il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di appartenenza è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza applica la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio. L’omessa pubblicazione dell’elenco riservato, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati identificativi degli iscritti e il relativo domicilio digitale, ovvero la reiterata inadempienza dell’obbligo di comunicare all’indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti l’elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell’articolo 5 del DM 19 marzo 2013 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2013), costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell’ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi.

Nell'attuale versione, il comma 7-bis prevede che l'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, ovvero il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente;

f) è disposta l'abrogazione della disciplina - recata dai commi 8, 9 e 10 - relativa all’uso della posta elettronica certificata da parte delle pubbliche amministrazioni quale ordinario e tendenzialmente unico strumento di comunicazione, in alternativa all’invio postale di documenti cartacei.

 

Ai sensi del comma 8, l’obbligo di istituire una casella di posta certificata o analogo indirizzo di posta elettronica come definito al vigente comma 6, per ciascun registro di protocollo, di cui all’art. 47 del Codice dell'amministrazione digitale è esteso a tutte le amministrazioni pubbliche. Non è posto un termine per l’osservanza a tale obbligo (che pertanto è da intendersi come immediata): ad esso si aggiunge, quale ulteriore adempimento, la comunicazione di tali caselle al CNIPA (Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione), che provvede alla loro pubblicazione in un elenco consultabile per via telematica. A tutto ciò occorre provvedere nell’ambito delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 9 completa la disciplina disponendo che, per le amministrazioni che abbiano adempiuto a tali obblighi e per i soggetti indicati dai vigenti commi 6 e 7 dell’articolo 16 in esame, ovvero le imprese costituite in forma societaria nonché i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, l’invio di comunicazioni tramite posta elettronica certificata non richiede che il destinatario dichiari previamente la propria disponibilità ad accettarne l’utilizzo.

Il comma 10 assicura la consultazione telematica libera e senza oneri (da parte delle pubbliche amministrazioni, delle imprese e dei cittadini) degli indirizzi di posta elettronica certificata presenti nel registro delle imprese o negli albi o elenchi costituiti ai sensi dell’articolo 16 in commento (il riferimento è ai vigenti commi 6, 7 e 8). L’estrazione di elenchi di indirizzi è peraltro consentita alle sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza.

 

Il comma 2 sostituisce il comma 2 dell’articolo 5 (Posta elettronica certificata - indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti) del D.L. n. 179/2012 (L. n. 221/2012).

Il nuovo comma prevede che l’ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa individuale che non ha indicato il proprio domicilio digitale, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda in attesa che la stessa sia integrata con il domicilio digitale. Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno già indicato, all’ufficio del registro delle imprese competente, il proprio domicilio digitale sono tenute a farlo entro il 1° ottobre 2020. Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo relativamente all’ipotesi della prima iscrizione al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane, le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall’ufficio del registro delle imprese, sono sottoposte alla sanzione da euro 10 a euro 516 (prevista dall’articolo 2194 del codice civile), in misura triplicata previa diffida a regolarizzare l’iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni da parte del Conservatore del registro delle imprese. Il Conservatore dell’ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede all’imprenditore di provvedere all’indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte dello stesso imprenditore, procede con propria determina alla cancellazione dell’indirizzo dal registro delle imprese. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro. L’ufficio del registro delle imprese, contestualmente all’irrogazione della sanzione, assegna d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale, acquisito tramite gara nazionale bandita dalla Consip S.P.A. in conformità alle linee guida adottate dall’Agenzia per l'Italia digitale ed in coerenza con la normativa vigente. I costi sostenuti per l’acquisto del domicilio digitale sono a valere sui ricavati delle sanzioni riscosse in applicazione del comma in esame, fino alla loro concorrenza.

 

Con una modifica apportata dal Senato, è stata eliminata la previsione che rimette a una gara nazionale bandita dalla Consip l'acquisizione di un nuovo e diverso domicilio digitale per le imprese che non lo hanno tempestivamente comunicato o alle quali è stato cancellato. È stata altresì eliminata anche la disposizione per cui i costi sostenuti per l'acquisto del domicilio digitale sono a valere sui ricavati delle sanzioni riscosse in applicazione del novellato comma 2 dell’articolo 5 del D.L. n. 179/2012, fino alla loro concorrenza. È stata invece introdotta la previsione per cui il nuovo domicilio digitale assegnato d'ufficio è costituito presso il cassetto digitale dell'imprenditore disponibile per ogni impresa all'indirizzo impresa.italia.it, è valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, è accessibile tramite identità digitale, ed è erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio ai sensi dell'art. 8, comma 6, della L. n. 580/1993.

 

Il nuovo comma 2 dell’articolo 5 del D.L. n. 179/2012 prevede anche che l’iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

Nella formulazione vigente, il comma 2 prevede che le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l'ufficio del registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il 30 giugno 2013. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda fino ad integrazione della domanda con l'indirizzo di posta elettronica certificata e comunque per quarantacinque giorni; trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata.

 

Il comma 2-bis - introdotto dal Senato - prevede la clausola d'invarianza finanziaria in relazione alle disposizioni sopra descritte.


 

Articolo 37-bis
(Misure di semplificazione in materia di richieste di gratuito patrocinio)

 

 

L’articolo 37-bis, introdotto nel corso dell’esame in Senato, è volto a semplificare le procedure per la liquidazione dei compensi dovuti ai difensori d’ufficio ovvero ai difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, prevedendo il deposito della richiesta esclusivamente per via telematica.

 

L’articolo 37-bis dispone che il deposito, presso la cancelleria del magistrato competente, delle istanze riguardanti la liquidazione dei compensi spettanti ai difensori d’ufficio o a quelli che operano in regime di gratuito patrocinio avvenga esclusivamente secondo le modalità telematiche.

La disposizione in esame specifica che l’obbligo di deposito tramite modalità telematiche si applica alle istanze prodotte a decorrere dal giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. Per l’individuazione e la regolazione delle suddette modalità si rinvia ad un provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Si osserva, al riguardo, che il provvedimento di definizione delle modalità telematiche potrebbe essere emanato successivamente all’entrata in vigore dell’obbligo di deposito telematico.

 

 

 


 

Articolo 38
(Misure di semplificazione per reti e servizi di comunicazioni elettroniche)

 

 

L’articolo 38, modificato al Senato, introduce diverse misure di semplificazione per il dispiegamento delle reti di comunicazione elettronica sia per quanto riguarda le reti in fibra ottica sia per quanto riguarda le reti mobili di telecomunicazioni con particolare riferimento alla procedura generale di autorizzazione (sostituita da una procedura di SCIA), alle modifiche del profilo radioelettrico di impianti già autorizzati, nonché con riferimento al procedimento di verifica preventiva di interesse archeologico (commi 1, lettere a), b), d), comma 2 e comma 4) e agli scavi in microtrincea sul sedime stradale (comma 5). Ulteriori semplificazioni sono state introdotte al Senato con riferimento ad alcune autorizzazioni generali (comma 1, lettere d-bis ed e-bis). Sono previste inoltre specifiche disposizioni di semplificazione per gli impianti di telefonia mobile temporanei (comma 1. lettera c) nonché per l’utilizzo degli impianti in banda cittadina (comma 1, lettere e) e g) e comma 7) e per l’installazione degli impianti di videosorveglianza utilizzati dagli enti locali per le finalità previste dal patto per la sicurezza (comma 3). È stata disposta la soppressione del documento di esercizio delle stazioni radioelettriche (comma 1, lettera f). È infine previsto un divieto per i sindaci di introdurre limitazioni generalizzate alla localizzazione di stazioni radio-base e di introdurre modifiche ai limiti previsti per l’esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (comma 6). Con una modifica introdotta al Senato si introduce inoltre una norma di interpretazione autentica relativamente alle modalità di identificazione da remoto dei soggetti acquirenti di SIM (comma 6-bis).

 

Semplificazioni in materia di realizzazione di reti di comunicazione in fibra e di impianti radioelettrici per le connessioni mobili (comma 1, lettere a) – d) e comma 2)

 

Il comma 1, introduce diverse modifiche al decreto legislativo n. 259 del 2003, Codice delle comunicazioni elettroniche. In particolare:

 

il comma 1, lettera a), modificando l’articolo 86 del decreto legislativo n. 259 del 2003, (si veda il box), fatte salve le previsioni degli articoli 87 e 88 con riferimento alle autorizzazioni per la realizzazione della rete di comunicazioni elettroniche e degli elementi ad essa collegati  per  le  quali  si  attua  il  regime  di  semplificazione  ivi  previsto, precisa che  alla  installazione  di  reti  di  comunicazione  elettronica  mediante  posa  di  fibra  ottica  non  si applica la disciplina edilizia e urbanistica.

 

La previsione prevede pertanto la presentazione di un’unica istanza per gli scavi, l’occupazione del suolo e la realizzazione di eventuali opere civili ai sensi del decreto legislativo n. 259 del 2003, in deroga alle previsioni del testo unico dell’edilizia.

 

Il comma 1, lettera b) introduce elementi di semplificazione con riferimento alle modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo, prevedendo che anche nel caso in cui tali modifiche riguardino il profilo radioelettrico si applichi la previsione dell’articolo 87-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 259 del 2003, che subordina la realizzazione dell’intervento alla presentazione di una semplice autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi previsti dall'articolo 87, da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento ai medesimi organismi che hanno rilasciato i titoli.

Viene altresì introdotta la previsione che tali organismi si pronunciano entro trenta giorni dal ricevimento dell’autocertificazione.

 

Il comma 1, lettera c) dispone un regime autorizzatorio semplificato per la posa di impianti temporanei di telefonia mobile introducendo un nuovo articolo 87-quater al decreto legislativo n. 259 del 2003.

Il comma 1, del nuovo articolo 87-quater, prevede che  gli impianti  temporanei di  telefonia  mobile,  necessari  per  il  potenziamento  delle  comunicazioni  mobili in  situazioni  di  emergenza,  sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi, destinati ad essere rimossi al cessare  delle  anzidette necessità  e comunque entro e  non oltre centoventi giorni dalla  loro collocazione,  possono essere  installati ed essere attivati previa  comunicazione di  avvio  lavori  all’amministrazione  comunale qualora,  se entro  trenta  giorni  dalla  presentazione  della  relativa  richiesta  di  attivazione  all’ARPA, non sia stato comunicato dal medesimo ente un provvedimento di diniego.

Il comma 2 del nuovo articolo 87-quater prevede un regime ulteriormente semplificato se la permanenza in esercizio dell’impianto non supera i 7 giorni. In tal caso è prevista semplicemente un’autocertificazione di   attivazione, da inviare contestualmente alla realizzazione dell’intervento, all’ente locale, alle ARPA, nonché agli ulteriori enti competenti, fermo restando il rispetto dei vigenti limiti di campo elettromagnetico. Nelle ipotesi disciplinate da questo comma la norma precisa che si deroga esplicitamente ai vincoli previsti dalla normativa vigente.

 

Il comma 1, lettera d) modificando l’articolo 88 del decreto legislativo dispone che:

·       l’istanza unica presentata per la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico funzionali all'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica avrà valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi di cui al presente articolo (articolo 88, comma 1);

·       sia modificata la descrizione dell’effetto dell’atto di approvazione degli interventi di scavo e occupazione di suolo pubblico funzionale alla realizzazione di impianti di comunicazione elettronica nell’ambito della conferenza di servizi (per approfondimenti sulla procedura si veda il box infra). Si prevede che tale assenso sostituisca “gli atti di assenso, comunque denominati e necessari per l’effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicate nel progetto, di competenza delle amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati” e non, come nella vigente formulazione, “gli atti di competenza delle singole amministrazioni” (modifiche ai commi 4 e 9);

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa la modifica è effettuata “per eliminare i pareri preliminari resi nelle conferenze di servizi che creano ritardi amministrativi con il rilascio di autorizzazioni postume. Conseguentemente il parere (con la condizione di ottenere l’autorizzazione successivamente) non è più un atto di assenso per effettuare gli scavi”.

 

·       si estende anche all’installazione di altri elementi di rete l’applicazione del termine ridotto di otto giorni per il rilascio dell’autorizzazione nel caso di apertura buche, apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture esistenti ed allacciamento utenti (modifica al comma 7).

·       i termini autorizzatori ridotti, di cui all’articolo 87, comma 7 del decreto legislativo n. 259 del 2003, (si veda il box relativo alla ricostruzione delle procedure di autorizzazione all’installazione di reti di comunicazione in fibra e di impianti radioelettrici)  si   applichino   anche   alle   richieste   di   autorizzazione   per   l’esecuzione  di  attraversamenti  e  parallelismi  su  porti,  interporti,  aree  del  demanio  idrico,  marittimo,  forestale  e  altri  beni  immobili  appartenenti  allo  Stato,  alle  Regioni,  agli  enti  locali  e  agli  altri  enti  pubblici (aggiunta di un ulteriore periodo al comma 7).

 

La relazione illustrativa chiarisce le ragioni dell’intervento segnalando che “L’attività di sviluppo delle reti broadband coinvolge necessariamente anche il fondo delle strade su cui sono posati i binari ferroviari (c.d. sedimi ferroviari), con particolare riguardo ai casi di attraversamenti degli stessi. Le singole tipologie di sedime non sono espressamente citate dal Codice delle Comunicazioni elettroniche, per cui a volte gli Enti gestori in molti casi non riconoscono l’applicazione dei termini e delle condizioni fissate dal CCE, generando problematiche sia sul fronte del rilascio dei permessi che degli oneri richiesti.”

Si segnala a questo proposito che nel testo del comma non sono espressamente menzionati i beni del demanio ferroviario che, tuttavia, secondo una giurisprudenza ampiamente prevalente, devono considerarsi appartenenti al demanio accidentale dello Stato (ex multis, da ultimo si veda: Cass., civ. sez. II, del 1° marzo 2018, n. 4864).

 

Il comma 2 introduce specifiche disposizioni volte ad agevolare il conseguimento degli obiettivi indicati dal comma 2, dell’articolo 82, del decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto cura Italia), che stabilisce che le imprese che svolgono attività di fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche (…) intraprendano misure e svolgano iniziative atte a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi.

A tale scopo il comma 2, novellando l’articolo 82 del decreto-legge n. 18 del 2020, mediante l’introduzione di due nuovi commi (2-bis) prevede che:

·       alle imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche è consentito effettuare gli interventi di scavo, installazione e manutenzione di reti di comunicazione in fibra ottica mediante la presentazione di una SCIA all’amministrazione locale competente e agli organismi competenti ad effettuare i controlli anche in deroga a quanto disposto dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e dai regolamenti adottati dagli enti locali;

·       la SCIA deve contenere le informazioni di cui ai modelli C e D dell’allegato n. 13 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e vale come istanza unica effettuata per tutti i profili connessi alla realizzazione delle infrastrutture oggetto dell’istanza medesima;

I modelli C e D dell’allegato 13 del decreto legislativo n. 259 del decreto legislativo n, 259 del 2003 si riferiscono rispettivamente: all’Istanza di autorizzazione per opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico in aree urbane (modello C) e all’Istanza di autorizzazione per opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico in aree extraurbane (modello D).

·       per il conseguimento dei permessi, autorizzazioni ed atti abilitativi, comunque denominati, relativi alle installazioni delle infrastrutture per impianti radioelettrici di qualunque tecnologia e potenza, si applicano le procedure semplificate di cui all’art. 87-bis del decreto legislativo n. 259 del 2003;

 

L’articolo 87-bis stabilisce che nel caso di installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 87, è sufficiente la segnalazione certificata di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 13 del decreto legislativo n. 259 del 2003.

 

 

Le procedure di autorizzazione all’installazione di reti di comunicazione in fibra e di impianti radioelettrici

 

La concessione del diritto di installare infrastrutture di comunicazione

 

L’articolo 86 del Codice delle comunicazioni elettroniche stabilisce che le autorità competenti alla gestione del suolo pubblico adottano senza indugio e, in ogni caso, entro sei mesi dalla richiesta, salvo per i casi di espropriazione, le occorrenti decisioni e rispettano procedure semplici, efficaci, trasparenti, pubbliche e non discriminatorie nell'esaminare le domande per la concessione del diritto di installare infrastrutture: su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti pubbliche di comunicazione; su proprietà pubbliche ovvero al di sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti di comunicazione elettronica diverse da quelle fornite al pubblico.

Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all'interno degli edifici sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria, pur restando di proprietà degli operatori e ad esse si applica la normativa vigente in materia. Con riferimento a tale profilo si vedano supra le modifiche introdotte dal comma 1, lettera a) dell’articolo in commento.

 

Le attività di scavo per la realizzazione di infrastrutture di comunicazione

 

Il Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003) disciplina all’articolo 88 le autorizzazioni necessarie qualora l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico.

Sulla base della normativa vigente tali interventi sono assoggettati ad un regime di autorizzazione. La competenza spetta all’ente gestore del suolo pubblico (quindi essenzialmente il comune nei centri urbani). Si prevede che i soggetti interessati siano tenuti a presentare un’apposita istanza unica all'ente locale ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree, conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non predisposti, al modello C di cui all'allegato n. 13. Secondo le previsioni del comma 1, lettera d) si prevede che tale istanza abbia valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi di cui si tratta.

Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica od integrazione della documentazione prodotta. Una volta prodotta tale documentazione ricomincia a decorrere il termine di trenta giorni entro i quali l’amministrazione può: 1) pronunciarsi con un provvedimento espresso o 2) convocare una conferenza di servizi.

Il termine è più breve nel caso di attraversamenti di strade e comunque di lavori di scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri (10 giorni) e nel caso di apertura buche, apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di cavi o tubi aerei (e all’installazione di altri elementi di rete, secondo la modifica introdotta al comma 1, lettera d), su infrastrutture esistenti ed allacciamento utenti (8 giorni). Per l’estensione di tali termini ridotti ad ulteriori ambiti si veda quanto stabilito dal comma 5 del presente articolo.

Se l’amministrazione non procede nell’uno o nell’altro matura il silenzio assenso.

Qualora venga convocata la conferenza di servizi essa deve concludere il proprio lavoro entro trenta giorni dalla prima convocazione. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri. La disposizione disciplina anche l’ipotesi in cui le aree nelle quali devono essere svolti gli interventi siano di proprietà di più enti e soggetti pubblici.

Con riferimento al dispiegamento delle reti a banda ultralarga una specifica semplificazione è stata introdotta dall'art. 8-bis, comma 2, lettera c), del decreto-legge n.135 del 2018, con riguardo alla procedura di autorizzazione ad intervenire su beni culturali, ivi compresi gli interventi in pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico.

Mentre il regime ordinario prevede un termine di 120 giorni per l’autorizzazione all’intervento edilizio, per gli interventi sopra indicati il termine per la decisione è stato ridotto a 90 giorni.

 

La procedura di installazione per impianti radioelettrici

 

L’articolo 87 del Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003) disciplina le procedure per l'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi.

Anche in tal caso è prevista la necessità di un’autorizzazione rilasciata da parte degli enti locali, previo accertamento, da parte della competente ARPA, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e dai relativi provvedimenti di attuazione.

Gli interessati devono presentare un’istanza, conforme al modello dell'allegato n. 13 del decreto legislativo n. 259 del 2003 corredata della documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche.

Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta.

Le richieste si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell’ARPA.

Nel caso in cui una delle amministrazioni coinvolte nel procedimento esprima il proprio dissenso il responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, una conferenza di servizi. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri.

Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS od altre, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, comunque fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità sopra indicati, è riconosciuta come sufficiente la segnalazione certificata di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 13.

 

Semplificazioni in materia di autorizzazioni generali e relativi contributi (comma 1, lettere d-bis) ed e-bis)

 

Con modifiche approvate al Senato, sono state inserite le seguenti lettere:

·       la lettera d-bis) contenente le modifiche all'articolo 104, comma 1, lettera c) al fine di prevedere l’assoggettamento ad autorizzazione generale delle attività di installazione od esercizio di apparati concentratori in tecnologie LPWAN rispondenti alla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03, fatte salve le esigenze di difesa e sicurezza dello Stato (nuovo numero 2.8-bis);

·       la lettera e-bis) che, con riferimento all’installazione o esercizio di sistemi che impiegano bande di frequenze di tipo collettivo, all’allegato 25 del Codice delle comunicazioni elettroniche, che ha ad oggetto “Contributi inerenti alle autorizzazioni generali”, sopprime il contributo richiesto, ai sensi dell’articolo 33, comma 1, lettera c), per gli apparati ''di tipologia diversa'' prevedendo che tale contributo si riferisca esclusivamente al numero di apparati. La medesima disposizione modifica anche l’articolo 34, comma 1, introducendo una lettera c-bis che dispone nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2.9) del Codice (rectius: 2,8-bis) l’importo del contributo per l'attività di vigilanza del servizio e di mantenimento delle condizioni previste per l'autorizzazione generale previsto dal medesimo articolo 104. L’importo del contributo è così quantificato: 1) euro 300,00 fino a 15 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 2) a euro 500,00 da 16 fino a 40 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 3) a euro 700,00 da 41 fino a 100 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 4) a euro 1000,00 da 101 fino a 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 5) a euro 1.500,00 con oltre 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale.

 

Semplificazioni in materia di preventiva verifica dell’interesse archeologico per l’effettuazione di scavi per la realizzazione di reti di telecomunicazioni (comma 4)

Il comma 4 introduce una semplificazione in materia di verifica preventiva di interesse archeologico con riguardo alla realizzazione di interventi di scavo qualora siano utilizzate infrastrutture fisiche esistenti e tecnologie di scavo a basso impatto ambientale in presenza di sottoservizi, novellando il comma 2-bis dell’articolo 7 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33.

Si prevede in particolare che ai fini della verifica preventiva di interesse archeologico prevista dall’articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e in particolare con riferimento alle ipotesi di cui all’ultimo periodo del comma 1, che stabilisce che non debba essere fornita la documentazione richiesta per la verifica di interesse archeologico, per gli interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti, e per i beni immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali sui ben si prevede che l’avvio dei lavori sia subordinato esclusivamente alla trasmissione, da  parte  dell’Operatore  di  comunicazione  elettronica (non più, come nel testo precedentemente vigente, solo da parte dell’operatore di rete),  alla  soprintendenza  e all’autorità  locale  competente (alla quale, l’attuale disposizione non prevedeva dovesse essere trasmessa la documentazione),  di  documentazione  cartografica  prodotta  dall’Operatore medesimo (nel testo precedentemente vigente tale documentazione doveva essere prodotta dall’ente locale) relativamente  al  proprio tracciato e a quello dei sottoservizi e delle infrastrutture esistenti (tuttavia non è più necessario che venga attestata dall’ente locale, come era invece richiesto dalla disciplina precedentemente vigente, la sovrapposizione dell'intero tracciato ai sottoservizi esistenti), nonché di documentazione fotografica sullo stato attuale della pavimentazione.

La disposizione si applica anche alla realizzazione dei pozzetti accessori alle infrastrutture stesse, qualora essi siano realizzati al di sopra dei medesimi sottoservizi preesistenti. L’operatore di rete comunica, con un preavviso di almeno quindici giorni, l’inizio dei lavori alla soprintendenza competente (che però non deve più, come era invece previsto dalla disciplina precedentemente vigente, esprimere la sua approvazione). Qualora la posa in opera dei sottoservizi interessi spazi aperti nei centri storici, è, altresì, depositato presso la soprintendenza apposito elaborato tecnico che dia conto anche della risistemazione degli spazi oggetto degli interventi.

 

Semplificazioni in materia di scavi sul sedime stradale e autostradale per la posa di infrastrutture in banda larga (comma 5)

 

Il comma 5 prevede ulteriori interventi di semplificazione riferiti in particolare alla posa di infrastrutture in banda larga sul sedime stradale ed autostradale.

Quanto al primo profilo viene modificato l’articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2016 fine di semplificare e ridurre i termini delle procedure autorizzative per l’istallazione di reti di telecomunicazioni.

Si prevede a questo proposito, attraverso l’aggiunta dei nuovi commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, che la posa di infrastrutture a banda ultra larga da parte degli operatori può essere  effettuata  con  la  metodologia  della  micro  trincea  attraverso  l’esecuzione  di  uno  scavo  e  contestuale  riempimento  di  ridotte  dimensioni  (larghezza  da  2,00  a  4,00  cm,  con  profondità  regolabile da 10 cm fino a massimo 35 cm), in ambito urbano ed extraurbano, anche in prossimità del bordo stradale o sul marciapiede (nuovo comma 1-bis).

Tale possibilità è finalizzata a favorire lo sviluppo delle infrastrutture digitali e minimizzare l’impatto sul sedime stradale e autostradale.

L’Ente titolare o gestore della strada o dell’autostrada, ferme restando le caratteristiche  di  larghezza e profondità proposte dall’operatore in funzione delle esigenze di posa dell’infrastruttura a banda ultra larga, può concordare con l’operatore stesso ulteriori accorgimenti in merito al posizionamento dell’infrastruttura e alle concrete modalità di lavorazione in modo da garantire le condizioni di sicurezza e non alterare le prestazioni della sovrastruttura stradale (nuovo comma 1-ter).

L’operatore è tenuto a svolgere le attività di scavo e riempimento a regola d’arte in modo da non arrecare danno all’infrastruttura stradale o autostradale interessata dai lavori (nuovo comma 1-quater).

 

Divieto di introdurre limitazioni generalizzate alla localizzazione di stazioni radio-base e di introdurre modifiche ai limiti previsti per l’esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (comma 6).

 

Il comma 6, modificando l’articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001 n.36, vieta agli enti locali di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e di incidere anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato.

Si conferma per i comuni la possibilità, già prevista dalla disciplina previgente di adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico.

 

Le ulteriori disposizioni di semplificazione:

1.     Comunicazioni in banda cittadina (comma 1, lettere e) e g))

Il comma 1, lettere e) e g) introducono alcune semplificazioni in materia di comunicazioni in banda cittadina.

Il comma 1, lettera g), in particolare abroga l’obbligo, previsto dai commi 3 e 4 dell’articolo 145 del decreto legislativo n. 259 del 2003, di effettuare una apposita dichiarazione al Ministero dello sviluppo economico ai fini dello svolgimento delle comunicazioni in banda cittadina. Tali comunicazioni possono essere effettuate dai cittadini di età non inferiore ai 14 anni dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo ovvero dei Paesi con i quali siano intercorsi accordi di reciprocità.

 

Secondo i commi 3 e 4 dell’articolo 145 i soggetti legittimati a svolgere comunicazioni in banda cittadina erano tenuti a presentare al Ministero una dichiarazione da cui risultavano: a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio dell'interessato; b) indicazione della sede dell'impianto; c) la eventuale detenzione di apparati mobili e portatili; d) l'assenza di condizioni ostative previste al comma 2 della stesa norma. Per i minorenni non emancipati, era allegata la dichiarazione di consenso e di assunzione delle responsabilità civili da parte di chi esercita la potestà o la tutela.

 

La medesima lettera g) del comma 1 abroga inoltre l’articolo 36 e il comma 2 dell’art. 37 dell’allegato n. 25 al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

 

Tali disposizioni prevedevano il versamento di un contributo di 12,00 euro complessivi a titolo di rimborso dei costi sostenuti dal Ministero per le attività di vigilanza, verifica e controllo con riferimento alle attività in banda cittadina (articolo 36) e per le attività assimilate a quelle in banda cittadina, ossia a) i servizi che fanno uso di apparati tipo PMR 446 e le attività di telemetria, telecontrollo e telemisure esercitate nella banda 436,000-436,100 MHz, come stabilito nel piano nazionale di ripartizione delle frequenze. (articolo 37, comma 2).

 

Il comma 1, lettera e), conseguentemente, sopprime il riferimento alla dichiarazione sopra citata e, contenuto all’articolo 105, comma 1, lettera p) del citato decreto legislativo.

 

L’articolo 105 disciplina il cosiddetto libero uso, ossia le apparecchiature che impiegano frequenze di tipo collettivo, senza alcuna protezione, per collegamenti a brevissima distanza con apparati a corto raggio. La lettera p) del comma 1 prevede che per gli apparati per comunicazioni in "banda cittadina - CB" o assimilate, (qualora per queste ultime risultino escluse la possibilità di chiamata selettiva e l'adozione di congegni e sistemi atti a rendere non intercettabili da terzi le notizie scambiate), rientranti tra le apparecchiature in libero uso, sussiste il divieto di effettuare comunicazioni internazionali e la trasmissione di programmi o comunicati destinati alla generalità degli ascoltatori.

 

Il comma 7 prevede la copertura finanziaria degli interventi sopra descritti e dispone che agli oneri derivanti dall’attuazione delle citate disposizioni, e valutati in 280.000 euro annui a decorrere dall’anno 2020, si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020 - 2022, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali”, della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dello Sviluppo Economico.

 

2.     Soppressione del documento di esercizio delle stazioni radioelettriche (comma 1, lettera f)

Il comma 1, lettera f) ha abrogato l’art. 127 del decreto legislativo n. 259 del 2003 che disciplinava il documento di esercizio delle stazioni radioelettriche.

 

L’articolo 127 del decreto legislativo n.259 del 2003 stabilisce che ogni stazione radioelettrica che operi su frequenza assegnata deve essere munita di apposito documento di esercizio, rilasciato dal Ministero, contenente gli elementi riguardanti la relativa autorizzazione generale, il diritto individuale di uso della frequenza assegnata, nonché i dati significativi della stazione stessa.

 

Il medesimo comma prevede che in sostituzione del presente documento siano riportate nella scheda tecnica allegata alla determina di assegnazione dei diritti d’uso, le caratteristiche tecniche degli apparati necessari al funzionamento delle stazioni radio elettriche di cui all’articolo 126 del decreto legislativo n. 259 del 2003.

 

L’articolo 126 del decreto legislativo n. 259 del 2003 disciplina l'impianto ed esercizio di una stazione radioelettrica richiedente assegnazione di frequenza che è subordinato alla concessione di un relativo diritto individuale di uso.

 

3.     Sistemi di videosorveglianza (comma 3)

Il comma 3 chiarisce che l’installazione e l’esercizio di sistemi di videosorveglianza di cui all’articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 14 del 2017 da parte degli enti locali, è considerata attività libera e non soggetta ad autorizzazione generale di cui agli articoli 99 e 104 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

 

L’articolo 5, comma 2 del decreto-legge n. 14 del 2017 disciplina le finalità dei patti per la sicurezza urbana. In particolare la lettera a) indica come finalità dei patti: prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, attraverso servizi e interventi di prossimità, in particolare a vantaggio delle zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado, anche coinvolgendo, mediante appositi accordi, le reti territoriali di volontari per la tutela e la salvaguardia dell'arredo urbano, delle aree verdi e dei parchi cittadini e favorendo l'impiego delle forze di polizia per far fronte ad esigenze straordinarie di controllo del territorio, nonché attraverso l'installazione di sistemi di videosorveglianza.

In via generale gli articoli 99 e 104 del decreto legislativo n. 259 del 2003 prevedono che l’attività di installazione ed esercizio di reti o servizi di comunicazione elettronica ad uso privato è assoggettata ad una autorizzazione generale. Il soggetto interessato presenta al Ministero una dichiarazione resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, contenente l'intenzione di installare o esercire una rete di comunicazione elettronica ad uso privato. La dichiarazione costituisce segnalazione certificata di inizio attività (art.99). L’articolo 104 indica le attività soggette obbligatoriamente ad autorizzazione generale.

Come ricorda la relazione illustrativa, l’art. 100 del Codice delle comunicazioni elettroniche già prevede l’esclusione da atti di assenso del Ministero dello sviluppo economico per le installazioni effettuate da amministrazioni statali.

La disposizione pertanto consente di superare l’irragionevole regolamentazione differenziata della medesima fattispecie a seconda della natura statale o locale dell’amministrazione che intende conseguire un identico interesse pubblico.

 

4.     Interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 46 della legge 4 agosto 2017, n. 124 (comma 6 bis)

Il comma 6-bis, introdotto al Senato, prevede che l’articolo 1, comma 46, della legge 4 agosto 2017, n. 124 si interpreti nel senso che le misure di identificazione in via indiretta o da remoto del cliente già adottate dagli operatori di telefonia mobile, sia in caso di nuova attivazione che di migrazione di S.I.M. card già attivate, basate su sistemi di registrazione audio-video che garantiscano, anche ai fini di giustizia, la corretta e completa acquisizione dei dati necessari al riconoscimento dell'utente, la genuinità della ripresa, il rispetto delle norme a tutela della riservatezza dei dati personali effettuate sotto la responsabilità del medesimo operatore sono ritenute compatibili con le previsioni, gli obiettivi ed i requisiti dell'articolo 55, comma 7, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259.

 

L’articolo 1, comma 46, della legge 4 agosto 2017 n. 124 prevede che “Al fine di semplificare le procedure di migrazione tra operatori di telefonia mobile e le procedure per l'integrazione di SIM card aggiuntive o per la sostituzione di SIM card richieste da utenti già clienti di un operatore, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono previste misure per l'identificazione in via indiretta del cliente, anche utilizzando il sistema pubblico dell'identità digitale previsto dall'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, in modo da consentire che la richiesta di migrazione e di integrazione di SIM card e tutte le operazioni ad essa connesse possano essere svolte per via telematica. Dall'attuazione delle disposizioni previste dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

L’articolo 55, comma 7 prevede che “ogni impresa è tenuta a rendere disponibili, anche per via telematica, al centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno gli elenchi di tutti i propri abbonati e di tutti gli acquirenti del traffico prepagato della telefonia mobile, che sono identificati prima dell'attivazione del servizio, al momento della consegna o messa a disposizione della occorrente scheda elettronica (S.I.M.). Le predette imprese adottano tutte le necessarie misure affinché venga garantita l'acquisizione dei dati anagrafici riportati su un documento di identità, nonché del tipo, del numero e della riproduzione del documento presentato dall'acquirente ed assicurano il corretto trattamento dei dati acquisiti. L'autorità giudiziaria ha facoltà di accedere per fini di giustizia ai predetti elenchi in possesso del centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno”.


 

Articolo 38-bis
(Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo)

 

 

L'articolo 38-bis, introdotto in prima lettura, sostituisce - in via sperimentale fino al 31 dicembre 2021 - ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo che presentino determinate caratteristiche, con la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), eccetto i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo.

 

L'articolo in esame è volto a far fronte alle ricadute economiche negative per il settore dell'industria culturale conseguenti alle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Esso consente dunque - in via sperimentale fino al 31 dicembre 2021 - di semplificare le procedure autorizzatorie per la realizzazione di spettacoli dal vivo relativi ad attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical, che avviene previa segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'art. 19 della L. 241/1990 (di veda, per quanto di interesse, la sintesi nel box sottostante).

Si segnala che gli spettacoli dal vivo, oltre alla musica, alla danza e al teatro, includono anche i circhi e gli spettacoli viaggianti.

 

L'art. 19 della L. 241/1990 stabilisce che ogni atto di  autorizzazione,  licenza,  concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della  giustizia,  all'amministrazione  delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria.

La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'art. 38, co. 4, del D.L. 112/2008 (L. 133/2008); tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione.

Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni in questione, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione. 

L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. 

L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di sessanta giorni, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure.  In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata. 

Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti è punito con la reclusione da uno a tre anni.

L'art. 19-bis della L. 241/1990 detta poi specifiche disposizioni sulla cosiddetta "SCIA unica".

Al riguardo, si segnala che il d.lgs. 222/2016 ha individuato i procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività, silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti: nell'Allegato - Tabella A sono indicati, per ciascuna delle attività ivi elencate, il regime amministrativo, l'eventuale concentrazione dei regimi e i riferimenti normativi. Nella Sezione 5 sono elencate le attività di spettacolo o intrattenimento e i provvedimenti amministrativi richiesti, quasi tutti attualmente soggetti a comunicazione o autorizzazione.

 

La disposizione in esame riproduce in gran parte la disciplina generale della SCIA, ma individua alcune caratteristiche specifiche della SCIA riferita alla realizzazione degli spettacoli dal vivo, senza rinviare, per quanto non espressamente previsto, alla disciplina di cui alla L. 241/1990.

Le condizioni per la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività sono:

-        che ci si trovi al fuori dei casi di cui all'art. 142 e 143 del R.D. 635/1940.

·       Il R.D. 635/1940 reca disposizioni in materia di pubblica sicurezza che riguardano, fra l'altro, anche gli spettacoli pubblici. In particolare, gli artt. da 140 a 143 disciplinano le modalità di controllo dei teatri e dei locali adibiti a spettacoli, attraverso commissioni comunali (art. 141-bis) e provinciali (art. 142) di vigilanza, nonché del prefetto (art. 143). I compiti delle commissioni vigilanza sono indicati all'art. 141. I casi di cui agli art. 142 e 143 del R.D. 635/1940 attengono, rispettivamente:

§  ai controlli da parte della commissione provinciale di vigilanza, che interviene quando la commissione comunale non è istituita o le sue funzioni non sono esercitate in forma associata, nonché per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori, per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori e per i parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche;

§  ai controlli del prefetto in merito al progetto per la costruzione o la sostanziale rinnovazione di un teatro o di un locale di pubblico spettacolo;

·        

-        che gli spettacoli dal vivo si svolgano in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 23, e siano destinati ad un massimo di 1.000 partecipanti;

·        

-        che il rilascio degli atti di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominati, dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale.

·       Tale previsione è già contenuta nella disciplina generale di cui all'art. 19 della L. 241/1990;

·        

-        che non sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo.

·       Tale previsione è già contenuta nella disciplina generale di cui all'art. 19 della L. 241/1990;

·        

-        che vengano rispettate le disposizioni e delle linee guida adottate per la prevenzione e il contrasto della diffusione del contagio da COVID-19.

La segnalazione certificata di inizio attività va presentata dall'interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, deve indicare:

-        il numero massimo di partecipanti;

-        il luogo e l'orario in cui si svolge lo spettacolo;

·        

·       e deve essere corredata:

-        dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

·       Tale previsione è già contenuta nella disciplina generale di cui all'art. 19 della L. 241/1990;

 

-        da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

·       Con D.M. 19 agosto 1996 sono state approvate le regole tecniche di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.

 

Come previsto dall'art. 19 della L. 241/1990, l'attività oggetto della segnalazione certificata di inizio attività può iniziare dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

Si precisa inoltre che l'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti previsti per la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.

Come descritto in precedenza, l'art. 19 della L. 241/1990 prevede anche la possibilità di un adeguamento successivo dell'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, per cui l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata.

 

In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, nonché di quelle di cui al capo VI del D.P.R. 445/2000, può adottare i citati provvedimenti anche dopo la scadenza del termine di sessanta giorni.

  Le controversie relative all'applicazione dell'articolo in commento sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni, attestazioni o asseverazioni che corredano la SCIA, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti per i quali è consentita la presentazione della SCIA, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

 


 

Articolo 39
(Semplificazioni della misura Nuova Sabatini ed estensione degli interventi di investimento sostenuti dal D.L. n. 120/1989 (L. n. 181/1989))

 

 

L’articolo 39, ai commi 1 e 2, introduce alcune modifiche alla misura di sostegno agli investimenti delle imprese (c.d. “Nuova Sabatini). Tale articolo, in primo luogo, innalza la soglia entro la quale il contributo statale in conto impianti è erogata in un’unica soluzione. Inoltre, semplifica e rende più efficace la misura per le imprese del Mezzogiorno prevedendo un decreto del MiSE, di concerto con il MEF, per la definizione di specifiche modalità operative e l’erogazione del contributo in unica soluzione a conclusione del programma di investimento, nonché la possibilità di utilizzo dei fondi europei.

Nel corso dell’esame al Senato, è stato introdotto un nuovo comma 2-bis, il quale include, tra i programmi di investimento nelle aree di crisi industriali agevolati ai sensi del D.L. n. 120/1989, limitatamente ai programmi di investimento per la tutela ambientale, la fabbricazione di gas industriali, in conformità e alle condizioni di cui alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

E’ stata conseguentemente integrata la rubrica dell’articolo in esame, con un richiamo all’estensione degli interventi di investimento sostenuti dal D.L. n. 120/1989 (L. n. 181/1989).

 

 

L’articolo in esame, ai commi 1 e 2, apporta talune modifiche alla misura di sostegno agli investimenti delle imprese denominata “Nuova Sabatini

 

Si tratta di una delle principali misure di sostegno agli investimenti delle imprese, adottata nella precedente legislatura con il D.L. n. 69/2013 e volta alla concessione, da parte di banche o intermediari finanziari, alle micro, piccole e medie imprese:

- di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali "Industria 4.0", nonché

- di un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti.

La misura è stata più volte rifinanziata e implementata (si veda infra la ricostruzione normativa).

 

Nel dettaglio, il comma 1, attraverso una modifica dell’articolo 2, comma 4, del D.L. n. 69/2013, innalza da 100.000 a 200.000 euro la soglia entro la quale il contributo statale in conto impianti è erogata in un’unica soluzione, anziché in più quote.

 

Il citato comma 4 prevede che il Ministero dello sviluppo economico concede un contributo, rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti, nella misura massima e con le modalità stabilite da apposito decreto interministeriale. L'erogazione del contributo è effettuata, sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell'investimento, in più quote determinate con il citato decreto. In caso di finanziamento di importo non superiore a 100.000 euro (ora 200.000 euro), il contributo viene erogato in un'unica soluzione.

 

Il comma 2, inoltre, interviene sull’articolo 1, comma 226, della legge di bilancio per il 2020 (L. n. 160/2019).

 

Si ricorda che il comma 226 dell’articolo 1 della legge di bilancio per il 2020:

- rifinanzia di 105 milioni di euro per l’anno 2020, di 97 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e di 47 milioni di euro per l’anno 2025 la cd. Nuova Sabatini (primo periodo):

- come nella legge di bilancio per il 2018 e per il 2019, riserva una quota, pari al 30 per cento delle risorse stanziate alla concessione dei contributi statali “maggiorati” del 30 per cento per gli investimenti Industria 4.0 (secondo periodo);

- al fine di rafforzare il sostegno agli investimenti innovativi realizzati dalle micro e piccole imprese nel Mezzogiorno, eleva la maggiorazione dei contributi statali dal 30 per cento al 100 per cento per le micro e piccole imprese che effettuino investimenti “Industria 4.0” nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nel limite complessivo di 60 milioni di euro a valere sulle risorse autorizzate (terzo periodo).

 

La disposizione in commento, aggiungendo ulteriori periodi al comma 226 dell’articolo 1 della L. n. 160/2019, dispone che i contributi statali  “maggiorati”, nella misura del 100 per cento, in favore delle imprese del Mezzogiorno, sono erogati alle imprese beneficiarie:

- in unica soluzione,

- con modalità procedurali stabilite con decreto, del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Inoltre, in aggiunta allo stanziamento di 60 milioni di euro (di cui all’articolo 1, comma 226, terzo periodo, della legge di bilancio per il 2020: vedi supra), l’intervento può essere cofinanziato con risorse rivenienti da fondi strutturali e di investimento europei, anche per sostenere, applicando la medesima maggiorazione del 100 per cento, investimenti diversi da quelli relativi a “Industria 4.0”.

 

Come precisato dalla relazione illustrativa, la disposizione in commento semplifica e rende più efficace la misura per le imprese del Mezzogiorno prevista dalla legge di bilancio 2020, prevedendo: un decreto MiSE, di concerto con il MEF per la definizione di uno strumento dedicato (“Sabatini Sud”) che stabilisca specifiche modalità operative e l’erogazione del contributo in unica soluzione a conclusione del programma di investimento, con la possibilità di utilizzo dei fondi europei.

 

 

Una delle misure cardine di sostegno agli investimenti delle imprese è la cd. Nuova Sabatini, adottata nella scorsa legislatura con il D.L. n. 69/2013 e volta alla concessione, da parte di banche o intermediari finanziari, alle micro, piccole e medie imprese:

- di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali "Industria 4.0", nonché

- di un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti.

Nel corso dell'attuale legislatura, la misura è stata rifinanziata e ulteriormente implementata.

Nel dettaglio, la legge di bilancio 2019 (Legge n. 145/2018) ha rifinanziato l'autorizzazione di spesa finalizzata al contributo statale nella misura di 48 milioni di euro per il 2019, di 96 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020-2023 e di 48 milioni di euro per il 2024.

Sulle somme autorizzate è stata mantenuta la riserva (30 per cento delle risorse) e la maggiorazione del contributo statale (del 30 per cento) per gli investimenti in beni strumentali cd. "Industria 4.0", nonché il termine per la concessione dei finanziamenti agevolati (fino ad esaurimento delle risorse statali autorizzate) di cui alla legge di bilancio per il 2018. Le risorse non utilizzate per la riserva sopra citata al 30 settembre di ciascun anno, devono rientrare nelle disponibilità complessive della misura (articolo 1, comma 200, Legge n. 145/2018).

Il successivo D.L. n. 34/2019  ha modificato le modalità di funzionamento della "Nuova Sabatini":

- inserendo tra i soggetti abilitati a rilasciare i  finanziamenti agevolati anche gli altri intermediari finanziari iscritti al relativo albo di cui all'articolo 106 del TUB (D.Lgs. 385/1993), che statutariamente operano nei confronti delle PMI;

- innalzando l'importo massimo del finanziamento agevolato concedibile ai beneficiari durante il periodo dell'intervento, portandolo da due a quattro milioni di euro;

- modificando le modalità di erogazione del correlato contributo statale, prevedendo che l'erogazione dello stesso avvenga sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell'investimento, e - a fronte di finanziamenti di importo non superiore a 100.000 euro - in un'unica soluzione.

Il D.L. n. 34/2019 ha inoltre esteso la disciplina agevolativa della cd. "Nuova Sabatini" anche alle micro, piccole e medie imprese, costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che intendano realizzare un programma di investimento. Per tali operazioni ha previsto, a date condizioni, un'applicazione in forma maggiorata del relativo contributo statale. Per tale specifico fine, l'intervento statale è stato rifinanziato per 10 milioni per il 2019, per 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e per 10 milioni per il 2024.

Da ultimo, la Legge di bilancio 2020 (L. n.160/2019, articolo 1, commi 226-229) ha rifinanziato la misura di 105 milioni di euro per l'anno 2020, di 97 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e di 47 milioni di euro per l'anno 2025. Sulle somme autorizzate è stata mantenuta la riserva del 30 percento delle risorse e la maggiorazione del contributo statale del 30 percento per gli investimenti in beni strumentali cd. "Industria 4.0".

La maggiorazione del contributo statale per investimenti "Industria 4.0" è stata fissata al 100 per cento per gli investimenti realizzati dalle micro e piccole imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel limite complessivo di 60 milioni di euro a valere sulle risorse autorizzate.

Una ulteriore riserva pari al 25 per cento delle risorse autorizzate dalla Legge di bilancio 2020 è destinata alle micro, piccole e medie imprese a fronte dell'acquisto, anche mediante leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale. Anche per tali operazioni opera dunque una maggiorazione del contributo statale, che viene rapportato, in via convenzionale, sul finanziamento a un tasso annuo del 3,575 per cento (dunque, il contributo statale è maggiorato del 30 per cento rispetto al contributo ordinario). Le risorse delle predette riserve non utilizzate alla data del 30 settembre di ciascun anno rientrano nella disponibilità della misura stessa. Sui finanziamenti concessi, la garanzia del Fondo di garanzia PMI, è concessa in favore delle micro, piccole e medie imprese a titolo gratuito, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.

Per ulteriori approfondimenti, si rinvia all’apposto paragrafo del tema dell’attività parlamentare dedicato al sostegno alle imprese.

 

 

Nel corso dell’esame al Senato, è stato aggiunto il comma 2-bis, ai sensi del quale - al fine di accelerare la ripresa economica ed occupazionale - tra i programmi di investimento nelle aree di crisi industriali agevolati ai sensi del D.L. n. 120/1989, è aggiunta, limitatamente ai programmi di investimento per la tutela ambientale, la fabbricazione di gas industriali, in conformità e alle condizioni di cui alla disciplina in materia di aiuti di Stato, prevista dagli articoli 36 e 37 del Regolamento di esenzione dall’obbligo di notifica (General Block Exemption Regulations - cd. Regolamento GBER) n. 651/2014/UE.

Con il Regolamento generale di esenzione per categoria, Reg. n. 651/2014/UE, la Commissione ha ampliato il campo delle esenzioni dall'obbligo di notifica preventiva degli aiuti di Stato concessi alle imprese. Per gli aiuti per la tutela dell’ambiente, il GBER prevede delle apposite esenzioni dall’obbligo di notifica nel caso in cui siano soddisfatte determinate condizioni. Le misure a favore dell’ambiente che non soddisfano tutte le condizioni di cui al GBER dovranno essere notificate alla Commissione UE, che ne valuterà la compatibilità con il mercato interno alla luce della Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia (2014/C 200/01 del 28 giugno 2014).

L’articolo 36 del GBER disciplina gli aiuti che consentono un livello di tutela ambientale superiore rispetto alle regole UE. Il GBER dispone che non debbano essere notificati gli aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre quanto previsto dalle norme comunitarie in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela in assenza di tali norme[4], laddove l’intensità di aiuto non supera il 40% dei costi ammissibili (sono ammessi incrementi della percentuale di aiuto per le regioni assistite di cui all’art. 107, par. 1 letta) e c) TFUE)[5].

Sono ammissibili i costi di investimento supplementari necessari per andare oltre le norme dell’Unione o per innalzare il livello di tutela dell’ambiente in assenza di tali norme: se il costo dell’investimento è individuabile come investimento distinto all’interno del costo complessivo dell’investimento, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso alla tutela dell’ambiente. In tutti gli altri casi, il costo dell’investimento è individuato in riferimento a un investimento analogo meno rispettoso dell’ambiente, che verosimilmente sarebbe realizzato senza l’aiuto. La differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso alla tutela dell’ambiente e costituisce il costo ammissibile.

L’articolo 37 disciplina gli aiuti agli investimenti per l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione. Il GBER presume compatibili queste categorie di aiuti alle imprese per l’adeguamento a nuove norme dell’Unione non ancora in vigore che innalzano il livello di tutela dell’ambiente.

In questo caso si premia il fatto che le imprese abbiano anticipato gli investimenti rispetto ai termini imposti dal diritto dell’Unione. Occorre che le norme siano state adottate e che gli investimenti siano stati ultimati almeno un anno prima della data di entrata in vigore delle norme pertinenti. Maggiore è l’anticipo con cui un’impresa ha realizzato l’investimento, maggiore può essere l’intensità dell’aiuto.

 

Il comma, autorizza, conseguentemente, le necessarie modifiche alla disciplina attuativa della misura agevolativa in esame, di cui al D.M. 30 agosto 2019.

 

 

Si evidenzia che la disciplina di cui alla legge n. 181/1989 e ss. mod. e int.e D.M. 30 agosto 2019, nel fare riferimento alle tipologie di programmi di investimento in tutela ambientale ammissibili alle agevolazioni, richiama qualsiasi azione volta a porre rimedio o a prevenire un danno all’ambiente fisico o alle risorse naturali causato dalle attività di un beneficiario, a ridurre il rischio di un tale danno o a promuovere un uso più razionale delle risorse naturali, ivi inclusi le misure di risparmio energetico e l’impiego di fonti di energia rinnovabili, nel rispetto degli articoli 36, 37, 38, 40, 41, 45 e 47 del Regolamento GBER contenuti nella “Sezione 7 - Aiuti per la tutela dell’ambiente”.

Quanto alla fabbricazione di gas industriali, tale produzione, ai sensi della Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia (Comunicazione della Commissione 2014/C 200/01 del 28 giugno 2014), figura nell’elenco (codice NACE 2011) dei settori ammissibili di cui alla sezione 3.7.2 della Comunicazione della Commissione, che riguarda specificamente gli aiuti sotto forma di riduzione dell’onere di finanziamento a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili.

 

Il meccanismo di sostegno delineato dalla legge n. 181/1989, come riformato dal successivo D.L. n. 83/2012 e dal D.L. n. 145/2013, consiste nella predisposizione di progetti di riconversione e riqualificazione industriale nelle aree – soggette a recessione economica e crisi occupazionale - dichiarate dal MiSE di crisi complessa o non complessa.

I progetti promuovono, anche mediante cofinanziamento regionale e con l'utilizzo di tutti i regimi d'aiuto compatibili, investimenti produttivi anche a carattere innovativo, la riqualificazione delle aree interessate, la formazione del capitale umano, la riconversione di aree industriali dismesse, il recupero ambientale e l'efficientamento energetico dei siti e la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi.

Per l’approvazione dei progetti, si prevede lo strumento degli accordi di programma. Gli accordi di programma disciplinano gli interventi agevolativi per investimenti produttivi nelle aree di crisi.

Le aree di crisi industriale complessa riguardano specifici territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale derivante da: una crisi di una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sull'indotto; una grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione nel territorio. L'articolo 27, comma 8, del D.L. n. 83/2012 demanda al MiSE il riconoscimento di situazioni di crisi industriale complessa, anche a seguito di istanza presentata dalla regione interessata. Il Ministero cura l'attuazione di politiche e programmi per la reindustrializzazione e riconversione delle aree e dei settori colpiti dalla crisi mediante l'adozione di PRRI -Progetti di riconversione e riqualificazione industriale. I PRRI promuovono, anche mediante cofinanziamento regionale e con l'utilizzo di tutti i regimi d'aiuto disponibili compatibili, investimenti produttivi anche a carattere innovativo, la riqualificazione delle aree interessate, la formazione del capitale umano, la riconversione di aree industriali dismesse, il recupero ambientale e l'efficientamento energetico dei siti e la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi. I progetti sono adottati tramite appositi accordi di programma. Gli accordi disciplinano gli interventi agevolativi. Un decreto di natura non regolamentare di disciplina delle modalità di individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa e la determinazione dei criteri per la definizione e l'attuazione dei progetti di riconversione e riqualificazione industriale (D.M. 31 gennaio 2013).

Quanto alle aree di crisi non complessa, l'articolo 27, comma 8-bis, del D.L. n. 83/2012 (introdotto dal successivo D.L. n. 145/2013) ha demandato ad un decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le condizioni e le modalità per l'attuazione degli interventi da effettuare nei casi di situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse, che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione. Il Decreto ministeriale 4 agosto 2016 ha proceduto all'individuazione delle aree di crisi industriale non complessa e riguardano i territori individuati dal decreto direttoriale 19 dicembre 2016. Con decreto direttoriale 24 febbraio 2017 sono stati stabiliti i termini e le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni.

Quanto ai benefici concedibili alle imprese nelle aree di crisi industriale complessa e non complessa, il nuovo Decreto ministeriale 30 agosto 2019 e la circolare Circolare 16 gennaio 2020 n. 10088 della Direzione generale incentivi alle imprese del MISE stabiliscono i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di accesso, nonché i criteri di selezione e valutazione per la concessione ed erogazione delle agevolazioni, in sostituzione della originaria disciplina attuativa recata dal decreto ministeriale 9 giugno 2015 e ai sensi dell'articolo 29, commi 3 e 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (cd. D.L. Crescita).


 

Articolo 39-bis
(Modifiche alla piattaforma telematica ''Incentivi.gov.it'')

 

 

L’articolo 39-bis - introdotto nel corso dell’esame al Senato – apporta integrazioni e modifiche alla disciplina della Piattaforma telematica «Incentivi.gov», di cui all’articolo 18-ter del D.L. n. 34/2019.

Il comma 1, alle lett. a) e lett. b) ridefinisce contenuti e finalità della Piattaforma. Nel dettaglio, la lett. a) dispone che la Piattaforma deve promuovere la conoscenza di tutte le misure di incentivazione gestite dal Ministero dello sviluppo economico e migliorare la trasparenza e la comprensione delle procedure di accesso e di erogazione degli incentivi.

La lett. b) prevede che una sezione della Piattaforma sia dedicata alle informazioni relative alle misure di sostegno al tessuto produttivo gestite dalle altre amministrazioni pubbliche centrali e locali.

Il comma 1, lett. c) abroga i commi 4 e 5 dell’articolo 18-ter del D.L. n. 34/2019, istitutivi di una struttura di cooperazione interorganica avente il compito di garantire il monitoraggio delle informazioni che confluiscono nella Piattaforma e di definire proposte per la sua ottimizzazione.

Il comma 1, lett. d) specifica che il decreto del Ministro dello sviluppo economico attuativo della disciplina della Piattaforma deve anche definire le modalità per assicurare l'interoperabilità della Piattaforma con il Registro nazionale degli aiuti di Stato. Quanto alla tempistica di emanazione della normativa attuativa, si dispone, al comma 2, il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

 

 

Il comma 1, lett. a) e lett. b), ridefinisce contenuti e finalità della Piattaforma.

Nel dettaglio, la lett. a) dispone che la Piattaforma deve promuovere la conoscenza di tutte le misure di incentivazione e dei programmi di finanziamento gestiti dal Ministero dello sviluppo economico e migliorare la trasparenza e la comprensione delle procedure di accesso e di erogazione degli incentivi anche attraverso un accesso alle informazioni interattivo e di facile utilizzo che, sulla base delle esigenze dei beneficiari, li indirizzi verso le misure più appropriate ed agevoli la conoscenza dello stato di avanzamento delle procedure di concessione degli incentivi, anche attraverso sistemi dedicati di assistenza.

La previsione viene inserita sotto forma di comma aggiuntivo, nuovo comma 1-bis, all’interno dell’articolo 18-ter del D.L. 34/2019.

Il comma 1 dell’articolo 18-ter del D.L. n. 34/2019 ha disposto l’istituzione della Piattaforma telematica, inquadrandola nell'ambito dei processi di rafforzamento, di incremento dell’efficienza e di trasparenza delle attività delle Pubbliche Amministrazioni previsti negli obiettivi tematici dell'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi europei della programmazione 2014-2020. In particolare, essa è finalizzata a contribuire alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, compresa la coesione economica, sociale e territoriale

 

La lett. b) dispone che - fermi restando i contenuti della Piattaforma sopra indicati - una sezione della stessa è dedicata alle informazioni relative alle misure di sostegno al tessuto produttivo gestite dalle altre amministrazioni pubbliche centrali e locali di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001[6], alimentata attraverso l'interoperabilità con il Registro nazionale degli aiuti di Stato.

La lett. b) sostituisce a tal fine il comma 2 dell’articolo 18-ter del D.L. n. 34/2019, il quale, nella sua formulazione attuale, invece obbliga tutte le P.A. centrali e locali a comunicare previamente alla Piattaforma le misure di sostegno destinate al tessuto produttivo e stabilisce che il rispetto delle modalità e tempistiche di comunicazione delle misure stesse è condizione legale di efficacia dei provvedimenti che le dispongono.

 

Nel dettaglio, il comma 2 dell’articolo 18-ter del D.L. n. 34/2019, nella formulazione vigente, dispone che alla Piattaforma sono preventivamente comunicate dalle Amministrazioni Pubbliche centrali e locali di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, le misure di sostegno destinate al tessuto produttivo di cui è obbligatoria la pubblicazione ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 33/2013[7], secondo modalità e tempistiche stabilite dal decreto ministeriale attuativo della misura (previsto dal comma 6 dello stesso articolo 18-ter), il rispetto delle quali costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che ne dispongono la concessione.

Appare opportuno segnalare che anche l’art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 attualmente riconosce condizione legale di efficacia alla pubblicazione, da parte delle PP.AA., degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (qualora essi siano di importo complessivo superiore a mille euro).

Con l’intervento novellatore qui in esame, dunque, viene rimossa questa duplicazione di previsioni normative.

 

Quanto al Registro nazionale degli aiuti di Stato, l’articolo 52 della legge n. 234/2012, integralmente sostituito dall’articolo 14, co. 1, lett. b) della legge n. 115/2015 e da ultimo modificato dall’articolo 6, comma 6 del D.L. n. 244/2016 (L. n. 19/2017), ne è la norma istitutiva. La finalità del Registro è quella di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale.

A questo scopo, i soggetti pubblici o privati che concedono o gestiscono gli aiuti di Stato sono tenuti a trasmettere le informazioni previste dalla disciplina alla banca dati istituita presso il MISE dall’articolo 14 della legge n. 57/2011, che assume contestualmente la denominazione di Registro nazionale degli aiuti di Stato. Il Registro costituisce quindi l’evoluzione della Banca dati anagrafica delle agevolazioni.

Per quanto riguarda le informazioni da inserire nel Registro, la norma istitutiva dispone che si tratta di tutti gli aiuti di Stato di cui all’articolo 107 TFUE (soggetti o meno all’obbligo di notifica preventiva, dunque ivi inclusi gli aiuti in esenzione dalla notifica) e degli aiuti di importanza minore cd. de minimis, che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, in quanto non hanno un’incidenza significativa sulla concorrenza e sugli scambi.

Gli aiuti di Stato oggetto di registrazione includono quelli per la compensazione degli obblighi di servizio pubblico relativi a servizi di interesse economico generale.

Il Registro include inoltre l’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali dei quali la Commissione europea abbia ordinato il recupero. Il Registro degli aiuti di Stato costituisce quindi una banca dati completa di tutte le tipologie di aiuti di Stato.

Sono esclusi solo gli aiuti relativi ai settori agricolo e forestale, dell’acquacoltura e della pesca. Per questi aiuti continuano a operare i registri SIAN e SIPA, dei quali viene comunque assicurata l’interoperabilità con il Registro aiuti di Stato all’interno di un sistema informativo integrato.

L’articolo 52 della legge n. 234/2012 pone inoltre in capo ai soggetti pubblici o privati che concedono o gestiscono gli aiuti l’obbligo di avvalersi del Registro per espletare le verifiche propedeutiche a queste attività; nei provvedimenti di concessione ed erogazione degli aiuti deve essere dato atto dell’adempimento dell’obbligo e devono essere riportati i codici identificativi rilasciati dalla procedura informatica del Registro.

La norma istitutiva prevede anche l’obbligo di aggiornare i dati nel caso di modifiche intervenute e indica i tempi di conservazione (10 anni) e le modalità di accesso per le diverse tipologie di informazioni contenute nel Registro.

A decorrere dal 1° luglio 2017, la trasmissione delle informazioni al Registro e l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti.

L’inadempimento di tali obblighi comporta la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell’erogazione dell’aiuto ed è rilevabile anche dall’impresa beneficiaria ai fini del risarcimento del danno.

L’articolo 52 ha demandato la fissazione delle disposizioni di dettaglio sul funzionamento del Registro a un regolamento, adottato con decreto del MISE del 31 maggio 2017, n. 115. Con il successivo decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del 28 luglio 2017 sono state adottate le modalità tecniche per il funzionamento del Registro.

Il Registro nazionale aiuti è disponibile al link  https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/home e si presenta come un portale, suddiviso in aree: un’area pubblica (Sezione Trasparenza) e un’area il cui accesso è riservato alle Autorità responsabili e ai soggetti gestori degli aiuti.

Ai sensi del D.L. n. 34/2020 (L. n. 77/2020, articoli 63 e 64), anche gli aiuti concessi dalle pubbliche amministrazioni alle imprese per fronteggiare l’emergenza pandemica, in conformità alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (cd. Temporary framework) soggiacciono all’osservanza degli obblighi di registrazione nel Registro nazionale aiuti di Stato (RNA), e, per il settore agricolo e ittico, nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e nel Sistema Italiano della Pesca e dell’Acquacoltura (SIPA).

A tal fine, è previsto un adeguamento del RNA, del SIAN e del SIPA agli specifici obblighi di trasparenza e rendicontazione introdotti dal Temporary Framework della Commissione UE, a cura dei Ministeri competenti (rispettivamente MISE E MIPAAF), mediante una sezione aggiuntiva, previa intesa in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni-città e autonomie locali.

 

Il comma 1, lett. c) abroga i commi 4 e 5 dell’articolo 18-ter del D.L. n. 34/2019, i quali prevedono l’istituzione di una struttura di cooperazione interorganica avente il compito di garantire il monitoraggio periodico delle informazioni che confluiscono nella Piattaforma (comma 4), di definire proposte per l'ottimizzazione della Piattaforma, e di predisporre le regole tecniche per l'accesso e le modalità per la condivisione dei dati (comma 5).

 

Il comma 1, lett d) modifica il comma 6 dell’articolo 18-ter del D.L. n. 34/2019, che demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico la definizione delle disposizioni attuative della disciplina della Piattaforma.

La lett. d) specifica che il decreto in questione deve anche definire le modalità per assicurare l'interoperabilità della Piattaforma con il Registro nazionale degli aiuti di Stato, al fine di garantire l'immediata disponibilità delle informazioni utili ai sensi delle norme sopra commentate (commi 1-bis e 2 dell’art. 18-ter del D.L.n. 34/2019, come rispettivamente introdotti e modificati dalle lett. a) e b) dell’articolo in esame).

Quanto alla tempistica di emanazione del decreto ministeriale viene soppresso il termine del 29 agosto 2019 (sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 34/2019).

 

Il comma 2 dispone che all'attuazione dell'articolo 18-ter del D.L. n. 34/2019, come modificato dall’articolo in esame, si provvede con il decreto ministeriale di cui al citato comma 6, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Articolo 39-ter
(Modifiche alla disciplina del Fondo di cui all’articolo 1, comma 226, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

 

 

L'articolo 39-ter - introdotto dal Senato - interviene sulle modalità di emanazione della disciplina relativa alla c.d. Fondo Blockchain. La nuova disciplina prevede ora l'emanazione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Rispetto alla formulazione vigente è innovata la procedura di emanazione della disciplina attuativa, giacché attualmente la definizione di tale normativa è rimessa a un regolamento di attuazione da adottare su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; è inoltre espunto il riferimento alla necessità che detta normativa provveda anche all'individuazione dell'organismo competente alla gestione delle risorse; un'ulteriore innovazione risiede nell'introdurre l'espressa previsione per cui per l'attuazione dell'intervento il MISE si avvale della società Infratel Italia S.p.A.; si dispone infine che ai relativi oneri si provvede, nel limite massimo dell'uno per cento delle risorse del Fondo.

 

L'articolo in esame novella il comma 226 dell'articolo 1 della L. n. 145/2018 (legge di bilancio per il 2019).

 

L'articolo 1, comma 226, della L. 145/2018, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo per favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di Intelligenza Artificiale, Blockchain e Internet of Things, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, per finanziare progetti di ricerca e sfide competitive nei suddetti settori.

La disposizione prevede che il nuovo Fondo sia destinato a finanziare: a) progetti di ricerca e innovazione da realizzare in Italia ad opera di soggetti pubblici e privati, anche esteri, nelle aree strategiche per lo sviluppo dell’Intelligenza Artificiale, della Blockchain e dell’Internet of Things, funzionali alla competitività del Paese; b) sfide competitive per il raggiungimento di specifici obiettivi tecnologici e applicativi; c) il supporto operativo ed amministrativo alla realizzazione di quanto previsto alle lettere a) e b), al fine di valorizzarne i risultati e favorire il loro trasferimento verso il sistema economico produttivo, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese.

Il Fondo ha lo scopo di perseguire obiettivi di politica economica ed industriale, connessi anche al programma Industria 4.0, nonché di accrescere la competitività e la produttività del sistema economico.

La funzione di amministrazione vigilante è attribuita al Ministero dello sviluppo economico, mentre si rinvia all’emanazione di un regolamento di attuazione (da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400/1988, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze), l’individuazione di un organismo competente alla gestione delle risorse e la definizione dell'assetto organizzativo per l'uso efficiente delle risorse del Fondo, al fine di favorire il collegamento tra i diversi settori di ricerca interessati, la collaborazione con gli organismi di ricerca internazionali, l'integrazione con i finanziamenti della ricerca europei e nazionali, le relazioni con il sistema del venture capital italiano ed estero. Con lo stesso regolamento saranno definite anche le modalità di contribuzione, su base volontaria, da parte di enti, associazioni, imprese o singoli cittadini, previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione in spesa.

 

La novella interviene sulle modalità di emanazione della disciplina secondaria di attuazione relativa al Fondo per favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di Intelligenza Artificiale, Blockchain e Internet of Things.

La nuova disciplina demanda a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri e delle modalità di utilizzo delle risorse del Fondo al fine di favorire il collegamento tra i diversi settori di ricerca interessati dagli obiettivi di politica economica e industriale, la collaborazione con gli organismi di ricerca internazionale, l’integrazione con i finanziamenti della ricerca europei e nazionali, le relazioni con il sistema del capitale di rischio (venture capital) italiano ed estero. Per l’attuazione dell’intervento il MISE si avvale della società Infratel Italia S.p.a. mediante apposita convenzione. Ai relativi oneri si provvede, nel limite massimo dell'1 per cento delle risorse del Fondo.

Rispetto alla disciplina vigente:

- è innovata la procedura di emanazione della disciplina attuativa, giacché attualmente la definizione di tale normativa è rimessa a un regolamento di attuazione[8] da adottare su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

- è espunto il riferimento alla necessità che detta normativa provveda anche all'individuazione dell'organismo competente alla gestione delle risorse;

- un'ulteriore innovazione risiede nell'introdurre l'espressa previsione per cui per l'attuazione dell'intervento il MISE si avvale della società Infratel Italia S.p.A. mediante apposita convenzione;

 

Si ricorda al riguardo che la società Infratel Italia S.p.A. è una società in house del MISE facente parte del Gruppo Invitalia e avente per oggetto la realizzazione e la gestione di infrastrutture di telecomunicazioni, in attuazione della Strategia nazionale per la banda ultra-larga.

 

Per ragioni di coordinamento, al sesto periodo del comma 226 qui novellato il riferimento al "regolamento" è sostituito con quello al "decreto".


 

Articolo 40
(Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall’albo degli enti cooperativi)

 

 

L'articolo 40, oltre a semplificare il procedimento di cancellazione delle imprese individuali e delle società di persone dal registro delle imprese, introduce, con riguardo alle società di capitali, una ulteriore ipotesi di cancellazione d'ufficio dal registro stesso. La disposizione poi oltre ad apportare modifiche alle procedure di cancellazione dalla sezione speciale delle start up innovative e delle piccole e medie imprese innovative, interviene anche in materia di enti cooperativi. Infine nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento sono state introdotti due nuovi commi recanti rispettivamente modifiche alla disciplina dei procedimenti di accorpamento delle camere di commercio e agli articoli 2492 e 2495 del codice civile.

 

L'articolo 40, comma 1, come modificato dal Senato, prevede che venga disposto con determinazione del conservatore il provvedimento conclusivo delle procedure d’ufficio disciplinate:

 

·     dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247 (Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese);

 

Il registro imprese è un registro pubblico, un’anagrafe delle imprese, al cui interno si trovano i dati relativi alle imprese regolarmente iscritte. Tale registro, previsto dall’art 2188 del codice civile, è stato istituito con la legge n. 580 del 1993.  La normativa di riferimento di tale registro è rappresentata dal d.P.R. n. 581 del 1995 ovvero il suo regolamento attuativo. L’articolo 7 di tale regolamento individua i soggetti e gli atti che devono essere iscritti nel registro. Il registro è diviso in due sezioni. La prima denominata ordinaria, riguarda la maggior parte delle società: qui si iscrivono le società di capitali (a responsabilità limitata, per azioni, in accomandita per azioni) e le società di persone (in nome collettivo, in accomandita semplice). La seconda sezione invece, denominata speciale, riguarda imprenditori agricoli (articolo 2135 c.c.), piccoli imprenditori (articolo 2083 c.c.) e le società semplici.

 

Il regolamento, approvato con D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247, in esecuzione della norma di semplificazione contenuta nell'allegato A n. 9 della legge 24.11.2000, n. 340, disciplina il procedimento di cancellazione dal Registro delle imprese delle sole imprese individuali e delle società di persone.

 

·     dall’art. 2490, sesto comma, del codice civile, (che prevede la cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese della società in fase di liquidazione che per oltre tre anni consecutivi non depositi i bilanci);

·     nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d’ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel registro imprese.

 

Il conservatore deve verificare, nell’ipotesi della cancellazione delle società di persone, tramite accesso alla banca dati dell’Agenzia delle entrate - Ufficio del territorio competente, che nel patrimonio della società da cancellare non rientrino beni immobili. Nel caso in cui siano presenti beni immobili, il conservatore deve sospendere il procedimento e rimettere gli atti al Presidente del Tribunale ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247.

 

Il già ricordato D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247, nell'occuparsi della cancellazione d'ufficio delle imprese individuali e delle società di persone, non si limita a disciplinarne il procedimento ma ne stabilisce anche i presupposti.

Quanto alle società di persone, i presupposti sono elencati dall'art. 3 che stabilisce l'avvio del procedimento per la cancellazione in caso di irreperibilità presso la sede legale, di mancato compimento di atti di gestione per tre anni, di mancanza del codice fiscale, di mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine semestrale e, infine, per decorrenza del termine di durata in assenza di proroga tacita. In particolare il comma 3 dell'articolo 3 prevede che decorsi trenta giorni dal ricevimento dell'ultima delle lettere raccomandate, ovvero, in caso di irreperibilità presso ciascuno degli indirizzi di cui al comma 2, decorsi quarantacinque giorni dalla affissione della notizia nell'albo camerale senza che gli amministratori abbiano fornito riscontro ai sensi del comma 2, il conservatore trasmette gli atti al Presidente del Tribunale il quale può nominare il liquidatore o, qualora non lo ritenga necessario, può trasmettere direttamente gli atti al giudice del registro per l'adozione delle iniziative necessarie a disporre la cancellazione della società.

 

 

L'articolo 40 prevede, al comma 2, una ulteriore specifica causa di scioglimento senza liquidazione per le società di capitali, consistente nell’omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi ovvero nel mancato compimento di atti di gestione, nei casi in cui l’inattività e l’omissione si verifichino in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze:

 

·     il permanere dell’iscrizione nel registro delle imprese del capitale sociale in lire;

·     l’omessa presentazione all’ufficio del registro delle imprese dell’apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata.

 

In questi casi il conservatore, dopo aver iscritto d'ufficio la propria determinazione di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, nel registro delle imprese (comma 3), dà notizia della avvenuta iscrizione agli amministratori, risultanti dal registro delle imprese. Questi hanno sessanta giorni per presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell’attività e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati (comma 4, in relazione al quale le Commissioni hanno approvato alcune modifiche meramente formali). In caso di formale e motivata domanda di prosecuzione dell’attività il conservatore è tenuto ad iscrivere d’ufficio la propria determinazione di revoca del provvedimento di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, nel registro delle imprese. In caso contrario, decorso il termine di sessanta giorni, il conservatore del registro delle imprese, verificata altresì l’eventuale cancellazione della partita IVA della società e la mancanza di beni iscritti in pubblici registri, provvede con propria determinazione alla cancellazione della società dal registro medesimo (comma 5).

 

Il comma 6 prevede che ogni determinazione del conservatore del registro delle imprese debba essere comunicata agli interessati entro otto giorni dalla sua adozione. L’interessato, a sua volta, può - entro quindici giorni dalla comunicazione - ricorrere contro la determinazione del conservatore al Giudice del registro delle imprese (comma 7).

 

Il comma 8 dell'articolo 40 impone l'iscrizione nel registro delle imprese con comunicazione unica d’ufficio, disciplinata dall’articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, (conv. L. n. 40 del 2007), al fine della trasmissione immediata all’Agenzia delle entrate, all’lNPS, all’lNAIL, ed agli altri enti collegati dei seguenti atti:

·     delle determinazioni del conservatore non opposte,

·     delle decisioni del giudice del registro adottate ai sensi dell’articolo 2189 del codice civile e

·     delle sentenze del tribunale in caso di ricorso ai sensi del successivo articolo 2192.

 

Il comma 9 modifica il comma 16 dell’articolo 25 (Start-up innovativa e incubatore certificato: finalità, definizione e pubblicità) del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (conv. L. n. 221 del 2012) prevedendo che nel caso di perdita dei requisiti prescritti dalla legge (commi 2 e 5 dell'articolo 25 del d.l. n. 179) la start-up innovativa o l’incubatore certificato sono cancellati dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al presente articolo, con provvedimento del Conservatore impugnabile ai sensi dell’articolo 2189, comma 3, del codice civile.

 

L'art. 2189 del codice civile disciplina le modalità di iscrizione nel registro delle imprese. Il comma 3 in particolare prevede che il rifiuto dell'iscrizione debba essere comunicato con raccomandata al richiedente, il quale ricorrere entro otto giorni al giudice del registro, che provvede con decreto.

 

Con il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179  (conv. l. n. 221 del 2012), il legislatore ha introdotto nell'ordinamento un quadro normativo di sostegno alla nascita ed alla crescita di nuove imprese innovative (c.d. start-up innovative) con l'esplicito obiettivo di favorire lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l'occupazione, in particolare giovanile. Le misure consistono essenzialmente in semplificazioni alla costituzione di tali società, dunque in deroghe al diritto societario, nella riduzione degli oneri per l'avvio, in agevolazioni fiscali e di sostegno al lavoro (assunzioni di personale) e agevolazioni fiscali agli investimenti nel capitale di rischio delle startup innovative. In questo quadro, il legislatore, con il D.L. n. 179/2012, ha altresì introdotto un sostegno alle società di capitali - incubatori di startup innovative, così definendo le società che forniscono attività di sostegno all'avvio e allo sviluppo di imprese innovative mediante l'offerta di servizi di incubazione fisica (come strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere startup innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca).

In seguito, il legislatore è intervenuto, non solo implementando le misure a sostegno delle startup innovative introdotte nel 2012, ma anche introducendo una disciplina di sostegno alle PMI innovative "più mature", non iscritte al registro speciale delle startup innovative (D.L. n. 3/2015 e ss. mod. e int.). 

La definizione di start-up innovativa è contenuta nell'articolo 25, comma 2, del D.L. n. 179/2012. Ai sensi di tale norma, è startup innovativa - e dunque accede agli incentivi per essa previsti dal citato D.Lgs. - la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

  1. le spese in ricerca e sviluppo devono essere pari o superiori al 15% del valore maggiore tra fatturato (valore totale della produzione) e costo (il n. 1, lett. h), comma 2 dell'art. 25 descrive talune le spese da annoverarsi a quelle in ricerca e sviluppo in aggiunta ai criteri dettati dai principi contabili aziendali);
  2. la forza lavoro complessiva è costituita per almeno 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori in Italia e all'estero presso istituti pubblici o privati (in qualità di collaboratori o dipendenti), oppure per almeno 2/3 da soci o collaboratori a qualsiasi titolo in possesso di laurea magistrale;
  3. l'impresa è titolare, depositaria o licenziataria di un brevetto registrato (diritto di privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a topografia di prodotto a semiconduttori o nuova varietà vegetale) oppure titolare di programma per elaboratore originario registrato, purché tali privative siano riconducibili all'oggetto sociale e all'attività d'impresa.

 

L'articolo 25, comma 4 del D.L. n. 179/2012 consente poi ad una startup innovativa di ottenere, su richiesta, la qualifica di start-up innovativa a vocazione sociale se, in aggiunta al possesso dei requisiti sopra indicati, operi nei settori  individuati dalla normativa nazionale sull'impresa sociale (D.Lgs. n. 112/2017, articolo 2, comma 1, che ha abrogato il D.Lgs. n. 155/2006, articolo 2, comma 1, originariamente citato dal D.L. n. 179; cfr. anche dalla Circolare MISE 3677/C del 20 gennaio 2015).

Come evidenzia il Ministero dello sviluppo economico, nella Scheda di sintesi sulla disciplina delle Startup innovative pubblicata a luglio 2019, le modalità di concessione della qualifica di start-up innovativa a vocazione sociale non comporta attualmente benefici di legge aggiuntivi rispetto a quelli previsti per le altre startup  innovative, salvo eventuali misure specifiche a livello regionale e locale (cfr. Circolare 3677/C emanata dal MISE il 20 gennaio 2015). 

 

L'articolo 25, comma 5 del D.L. n. 179/2012 definisce incubatore certificato di start-up innovative una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente fiscalmente in Italia (ex art. 73 TUIR- D.P.R. n. 917/1986) che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative ed è in possesso dei seguenti requisiti:

  1. dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start-up innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca;
  2. dispone di attrezzature adeguate all'attività delle startup innovative, quali sistemi di accesso in banda ultralarga alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi;
  3. è amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente;
  4. ha regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start-up innovative;
  5.  ha adeguata e comprovata esperienza nell'attività di sostegno a start-up innovative.

 

Il Decreto del MISE 22 dicembre 2016, adottato ai sensi dei commi 6 e 7 dell'articolo 25 del D.Lgs. n. 179/2012, ha dettagliato i requisiti  per l'identificazione degli incubatori certificati di start up innovative. Il riconoscimento del possesso dei  requisiti è autocertificato dall'incubatore di start-up innovative mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale  al  momento  dell'iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese istituita sia per le start-up innovative che per gli incubatori certificati, ai sensi dell'articolo 25, commi 8-13 del D.L. n. 179/2012 .

 

Il comma 10 dell'articolo 40 interviene sul comma 7 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 3 del 2015 (conv.l. n. 33 del 2015) in materia di piccole e medie imprese innovative, prevedendo anche in questo caso, nell'ipotesi di perdita dei requisiti, la cancellazione dalla sezione speciale del registro delle imprese con provvedimento del Conservatore impugnabile ai sensi dell’articolo 2189, comma 3, del codice civile.

 

Il comma 11 - in relazione al quale le Commissioni hanno approvato alcune modifiche meramente formali - aggiunge un ulteriore comma all’articolo 223-septiesdecies delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie.

 

L'articolo 223-septiesdecies delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie prevede che gli enti cooperativi che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni, qualora non risulti l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari, sono sciolti senza nomina del liquidatore con provvedimento dell'autorità di vigilanza da iscriversi nel registro delle imprese. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale i creditori o gli altri interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore; in mancanza, a seguito di comunicazione dell'autorità di vigilanza, il conservatore del registro delle imprese territorialmente competente provvede alla cancellazione della società cooperativa o dell'ente mutualistico dal registro medesimo.

 

Il comma aggiunto dal decreto-legge in conversione stabilisce che ai fini dello scioglimento e cancellazione l'Unioncamere trasmette all’autorità di vigilanza, alla chiusura di ogni semestre solare, l’elenco degli enti cooperativi, anche in liquidazione ordinaria, che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni. Spetta all’autorità di vigilanza verificare l’assenza di valori patrimoniali immobiliari mediante apposita indagine massiva nei pubblici registri, in attuazione delle convenzioni che devono essere all’uopo stipulate con le competenti autorità detentrici dei registri.

 

L'Unioncamere - l'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura - è l'ente pubblico che unisce e rappresenta istituzionalmente il sistema camerale italiano.

 

Il comma 12 - in relazione al quale le Commissioni hanno approvato alcune modifiche meramente formali - aggiunge un ulteriore comma all'articolo 5 della legge n. 400 del 1975.

 

L' articolo 5 della legge n. 400 prevede che nelle vendite dei beni compresi nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi, avvenuto il versamento del prezzo da parte dell'acquirente e la stipula dell'atto di vendita, l'autorità di vigilanza - su richiesta del commissario liquidatore vistata dal comitato di sorveglianza, se nominato - debba ordinare con decreto che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie nonché le trascrizioni dei sequestri e delle domande giudiziali, esonerando i conservatori dei pubblici registri da ogni responsabilità.

 

La disposizione introdotta dal decreto-legge in conversione stabilisce che l'autorità di vigilanza debba trasmettere il decreto di cancellazione all'indirizzo PEC della Conservatoria competente per territorio che provvede, senza indugio, alla cancellazione dei gravami, delle trascrizioni e delle domande in quello indicate.

 

Infine nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento sono stati aggiunti due ulteriori commi (commi 12-bis e 12-ter) all'articolo 40. 

 

In particolare con il nuovo comma 12-bis posticipa al 30 novembre 2020 il termine per la conclusione dei procedimenti di accorpamento di cui al comma 1 dell'articolo 61 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104. Si tratta di un intervento, come precisa la stessa disposizione, legato all'emergenza sanitaria da Covid-19 e all'esigenza di garantire alle imprese la lavorazione delle numerose pratiche presentate e ancora giacenti presso le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura.

 

II comma 1 dell'art. 61 del decreto legge n. 104 del 2020 in corso di conversione (si rinvia alla relativa scheda di lettura del dossier sull'AS 1925) stabilisce che tutti i procedimenti di accorpamento delle Camere di commercio disciplinati dal d.lgs. n. 219/2016, pendenti al 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del d.l. n. 104) devono concludersi con l’insediamento degli organi della nuova camera di commercio entro e non oltre il termine del 16 ottobre 2020 (60 giorni dalla data di entrata in vigore del d.l. n. 104). Scaduto tale termine, gli organi delle camere di commercio che non hanno completato il processo di accorpamento, ad esclusione del collegio dei revisori dei conti, decadono dal trentesimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di 60 giorni (ovvero a decorrere dal 17 novembre 2020) e il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Regione interessata, nomina, con proprio decreto, un commissario straordinario per le camere coinvolte in ciascun processo di accorpamento.

La scansione temporale per la conclusione dei procedimenti di accorpamento ancora in corso prevede quindi due momenti: il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 104/2020 entro il quale gli organi della nuova camera di commercio devono insediarsi; il superamento di tale termine (fissato al 16 ottobre 2020) senza che ciò abbia avuto luogo, nel qual caso la decadenza degli organi delle camere di commercio si produce dal trentesimo giorno successivo a tale data (vale a dire dal 17 novembre 2020).

Stante tale tempistica, si valuti l'opportunità di coordinare la previsione del comma 12-bis in esame con quelle di cui all'articolo 61, comma 1, del D.L. 104/2020.

 

E' opportuno ricordare che, come risulta dal documento depositato da Unioncamere, nel corso dell'audizione sull'AS 1925 dinanzi alla 5a Commissione del Senato (in data 1° settembre 2020), complessivamente sono quaranta le Camere che si sono accorpate dando vita a 17 nuove Camere di commercio. Ancor prima della approvazione del Piano di accorpamenti di Unioncamere (maggio 2017) erano già nate 9 nuove Camere di commercio dalla fusione di 19 Camere (Venezia e Rovigo; Isernia e Campobasso; La Spezia, Savona e Imperia; Belluno e Treviso; Biella e Vercelli; Grosseto e Livorno; Trieste e Gorizia, Rimini e Forlì; Palermo ed Enna). Successivamente sono nate 8 nuove Camere derivanti dalla fusione di 21 enti (Milano, Monza e Lodi; Catania, Ragusa e Siracusa; Chieti e Pescara; Pordenone e Udine; Potenza e Matera; Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro Urbino; Arezzo e Siena; Como e Lecco). Ventotto Camere invece non devono accorparsi perché rispondono già ai requisiti di legge. Trentotto Camere di commercio devono ancora concludere il processo di accorpamento che darà vita a 16 nuovi enti. Si tratta in particolare di Agrigento, Caltanissetta e Trapani; Avellino e Benevento; L'Aquila e Teramo; Frosinone e Latina; Pistoia e Prato; Parma, Piacenza e Reggio Emilia; Ferrara e Ravenna; Cagliari e Oristano; Cremona, Mantova e Pavia; Perugia e Terni; Lucca, Massa Carrara e Pisa; Brindisi e Taranto; Rieti e Viterbo; Biella-Vercelli, Novara e Verbania; Alessandria e Asti; Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia. Di alcune Camere è stata fissata la riunione di insediamento; di altre è prossima la conclusione dei processi di accorpamento nelle prossime settimane.

 

Il comma 12-ter, anche esso introdotto dal Senato, modifica in primo luogo l'articolo 2492 del codice civile in materia di bilancio finale di liquidazione (lett.a).

 

Ai sensi dell'articolo 2492 c.c. al termine della liquidazione della società di capitali, viene redatto il bilancio finale, con l'indicazione della parte dell'attivo residuo spettante a ciascun socio. Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori e accompagnato dalla relazione dei sindaci e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, è quindi depositato presso l'ufficio del registro delle imprese. Nei novanta giorni successivi all'iscrizione dell'avvenuto deposito, ogni socio può proporre reclamo davanti al tribunale in contraddittorio dei liquidatori. I reclami devono essere riuniti e decisi in unico giudizio, nel quale tutti i soci possono intervenire. La trattazione della causa ha inizio quando sia decorso il termine suddetto. La sentenza fa stato anche riguardo ai non intervenuti.

 

Il nuovo comma modifica l'articolo 2492 c.c., da un lato, prevedendo che entro i successivi cinque giorni alla presentazione del reclamo, il cancelliere comunica la notizia in via telematica ai fini della annotazione al competente ufficio del registro delle imprese (num. 1) e, dall'altro, stabilendo che un estratto della sentenza definitiva che decide sul reclamo debba essere trasmessa, entro cinque giorni, dal cancelliere al competente ufficio del registro delle imprese per la relativa annotazione (num. 2).

 

La nuova disposizione, in secondo e ultimo luogo, interviene sull'articolo 2495 del codice civile in materia di cancellazione delle società dal registro delle imprese (lett. b).

 

In base all'articolo 2495, compita la liquidazione, con l'approvazione del bilancio finale, i liquidatori chiedono la cancellazione della società dal registro delle imprese. Dopo la cancellazione, i creditori sociali, rimasti eventualmente insoddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, ma non in misura superiore alla somma da questi riscossa in base al bilancio finale di liquidazione, e possono farli valere anche nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da una loro colpa.   La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società.

 

 

Il nuovo comma, infine, interviene anche sull'articolo 2495 c.c., prevedendo che decorsi cinque giorni dalla scadenza del termine entro il quale può essere proposto reclamo ai sensi dell'articolo 2492 c.c. (vedi supra) il conservatore del registro delle imprese iscrive la cancellazione della società qualora non riceva notizia della presentazione di reclami da parte del cancelliere.


 

Articolo 40-bis
(Semplificazione del terminale unico per i buoni pasto elettronici)

 

 

L'articolo 40-bis - introdotto dal Senato - prevede che, in caso di buoni pasto in forma elettronica, debba essere garantito agli esercizi convenzionati un unico terminale di pagamento. A tal fine, stabilisce che la disciplina regolamentare in materia di servizi sostitutivi di mensa provveda anche all'individuazione delle modalità attuative della nuova disposizione.

 

L'articolo in esame novella l'articolo 144 (Servizi di ristorazione) del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016).

La lettera a) modifica il comma 5, primo periodo, prevedendo che il regolamento di attuazione la cui adozione è prevista dallo stesso comma 5 provveda anche all'individuazione delle modalità attuative della disposizione relativa al terminale unico di pagamento per la fruizione di buoni pasto in forma elettronica di cui al nuovo comma 6-bis, introdotto dalla lettera b).

 

Nella vigente formulazione, il co. 5 dell'art. 144 del Codice dei contratti pubblici ha demandato a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, l'individuazione degli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, le caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili. I predetti accordi devono comunque prevedere una garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalla legislazione vigente, che le società emittenti sono tenute a consegnare agli esercizi convenzionati.

In attuazione di tale disposizione è stato adottato il Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa (decreto del Ministro dello sviluppo economico del 7 giugno 2017, n. 122) (si veda più avanti).

 

La lettera b) introduce il nuovo comma 6-bis, il quale prevede che, in caso di buoni pasto in forma elettronica di cui all'articolo 4, comma 3, del suddetto Regolamento in materia di servizi sostitutivi di mensa, è garantito agli esercizi convenzionati un unico terminale di pagamento.

 

L'articolo 4, comma 3, del Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa prevede che nei buoni pasto in forma elettronica:

a) sono associate elettronicamente ai medesimi in fase di memorizzazione sul relativo carnet elettronico le indicazioni relative al codice fiscale o alla ragione sociale del datore di lavoro; alla ragione sociale e al codice fiscale della società di emissione; al valore facciale espresso in valuta corrente; al termine temporale di utilizzo; b) la data di utilizzo del buono pasto e i dati identificativi dell'esercizio convenzionato presso il quale il medesimo è utilizzato di cui alla lettera e) del comma 2[9], sono associati elettronicamente al buono pasto in fase di utilizzo; c) l'obbligo di firma del titolare del buono pasto è assolto associando, nei dati del buono pasto memorizzati sul relativo supporto informatico, un numero o un codice identificativo riconducibile al titolare stesso; d) la dicitura «Il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni, né commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare» è riportata elettronicamente.

 

Il comma 2 prevede la clausola d'invarianza finanziaria.


 

Articolo 40-ter
(Semplificazioni per le attività di recupero dei materiali metallici)

 

 

L’articolo 40-ter, introdotto durante l'esame al Senato, prevede modalità semplificate per l’abilitazione all'esercizio della raccolta e del trasporto di materiali metallici.

 

Il primo periodo del comma 1 dell'articolo in esame dispone che – al fine di incentivare azioni di recupero dei materiali metallici e promuovere una gestione sostenibile, efficiente e razionale degli stessi, secondo i principi dell'economia circolare – le attività di raccolta e trasporto degli stessi materiali metallici avviati a specifiche attività di recupero, possono essere svolte con modalità semplificate di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali (disciplinato dall’art. 212 del D.Lgs. 152/2006).

Il secondo periodo provvede quindi all’istituzione di un registro, presso l'Albo, al quale le aziende italiane ed estere possono iscriversi ai fini dell'abilitazione all'esercizio della raccolta e del trasporto in modalità semplificata.

In base al terzo ed ultimo periodo del comma 1, la definizione delle modalità semplificate di iscrizione nel registro - che promuovano e facilitino l'ingresso nel mercato, anche dall'estero, per le imprese che intendano svolgere tali attività – è demandata all’Albo, che vi deve provvedere entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Considerato che la norma in esame demanda alla normativa secondaria (nel caso di specie, ad apposito atto emanato dall’Albo) solamente la definizione delle modalità semplificate di iscrizione, si valuti, sotto il profilo della formulazione del testo, l’opportunità di chiarire che l’espressione “in modalità semplificata”, di cui al secondo periodo del comma in esame, si intende riferita all’iscrizione.

 

Si fa notare che il comma 1-bis dell’art. 188 del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006), introdotto dall’art. 30 della L. 221/2015 (c.d. collegato ambientale), dispone, in sintesi, che, nel caso in cui il produttore iniziale o altro detentore dei rifiuti di rame o di metalli ferrosi e non ferrosi non provvede direttamente al loro trattamento, questi debba consegnarli unicamente ad imprese autorizzate ai sensi dell’art. 212, comma 5, del Codice, cioè iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali. Lo stesso articolo ha escluso in modo esplicito la possibilità di applicare alla raccolta e al trasporto dei rifiuti in questione la disciplina di favore prevista dall’art. 266, comma 5, del medesimo Codice per le “attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio”.

In materia è successivamente intervenuto il comma 123 dell’art. 1 della L. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), che ha previsto l’emanazione di un apposito decreto del Ministero dell'ambiente finalizzato alla definizione di modalità semplificate relative agli adempimenti per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi. Il successivo comma 124 ha poi previsto l’individuazione, da parte dell’Albo, nei trenta giorni successivi all’entrata in vigore del citato decreto ministeriale, delle modalità semplificate d'iscrizione per l'esercizio dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, nonché dei quantitativi annui massimi raccolti e trasportati per poter usufruire dell'iscrizione con modalità semplificate.

In attuazione dei commi 123 e 124 sono stati emanati il decreto del Ministero dell’ambiente 1 febbraio 2018 e la delibera del Comitato nazionale dell’Albo 24 aprile 2018.

 

Ciò premesso, poiché l’articolo in esame reca norme analoghe a quelle introdotte dai commi 123 e 124 della L. 124/2017, si osserva che appare opportuno un coordinamento tra le disposizioni in questione.

 

Il comma 2 reca l’usuale clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 


 

Articolo 40-quater
(Semplificazioni in materia di visto per investitori esteri)

 

 

Il nuovo articolo 40-quater, aggiunto nel corso dell’esame al Senato, modifica in più parti il testo unico immigrazione (di cui al D.lgs. 286 del 1991) nella parte in cui reca disposizioni sull’ingresso e il soggiorno per gli investitori ed il rilascio del “visto investitori” (art- 26-bis).

 

 

In primo luogo (lett. a), modificando il comma 1 dell’art. 26-bis del TU immigrazione, si specifica che l'ingresso e il soggiorno per periodi superiori a tre mesi sono consentiti, al di fuori delle quote di ingresso, agli stranieri che intendono effettuare investimenti e donazioni "in nome proprio o per conto della persona giuridica che legalmente rappresentano".

La modifica specifica quindi che le previsioni sull’ingresso e il soggiorno per gli investitori si applicano, oltre che a colui che opera in nome proprio, anche al legale rappresentante che agisce per conto di una persona giuridica.

 

In secondo luogo (lett. b), si interviene sulle previsioni dell’art. 26-bis relative al rilascio del nulla osta per gli investitori esteri cui segue il rilascio del “visto per investitori”, della durata di due anni rinnovabili.

 In base al vigente comma 3, l'autorità amministrativa, all'esito di una valutazione positiva della documentazione ricevuta, trasmette il nulla osta alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per territorio che, compiuti gli accertamenti di rito, rilascia il visto di ingresso per investitori con l'espressa indicazione "visto investitori".

Con l’aggiunta dei nuovi commi 3-bis e 3-ter all’articolo 26-bis del TU immigrazione, proposta nel corso dell’esame in sede referente, si dispone che,  qualora la richiesta del nulla osta sia presentata dal legale rappresentante della persona giuridica straniera, l'autorità amministrativa competente richiede al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale la preliminare verifica sulla sussistenza della condizione di reciprocità di cui all'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale (preleggi) il quale dispone che lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali; la medesima disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere.

Il rilascio del nulla osta, in base a tali previsioni, reca l'attestazione dell'avvenuta verifica della condizione di reciprocità di cui all'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale.

Con la modifica proposta si inserisce dunque una verifica sulla condizione di reciprocità da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale prima del rilascio del “visto investitori” da parte della rappresentanza diplomatica o consolare competente.

 

In base al comma 2 dell’art. 26-bis per l'accertamento dei requisiti previsti per il rilascio del visto investitori, lo straniero richiedente deve presentare: a) copia del documento di viaggio in corso di validità con scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto richiesto; b) documentazione comprovante la disponibilità della somma minima prevista dalla legge e che tale somma può essere trasferita in Italia; c) la certificazione della provenienza lecita dei fondi in questione; d) una dichiarazione scritta, contenente una descrizione dettagliata delle caratteristiche e dei destinatari dell'investimento o della donazione.

 

 

Infine (lettera c) si specifica che, una volta acquisito il permesso di soggiorno per investitori, il titolare esercita gli stessi diritti inerenti al permesso di soggiorno per lavoro autonomo (di cui all'articolo 26), è esonerato dalla verifica della condizione di reciprocità di cui all'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale (considerato che la verifica è effettuata nella fase precedente in base ai nuovi commi 3-bis e 3-ter – v. supra) e, per la durata complessiva di cinque anni a decorrere dal primo rilascio, è esonerato dall'obbligo della sottoscrizione dell'accordo di integrazione (previsto dall'articolo 4-bis per il per messo di soggiorno) e dagli obblighi inerenti alla continuità del soggiorno in Italia.


 

Articolo 41
(Semplificazione del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e riduzione degli oneri informativi a carico delle Amministrazioni pubbliche)

 

 

L'articolo 41 introduce alcuni nuovi adempimenti informativi relativi al Codice unico di progetto (CUP) in capo alle amministrazioni pubbliche che finanziano o attuano progetti di investimento. Dispone altresì che una quota pari a 900.000 euro annui del fondo per il finanziamento delle unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, ivi compreso il coordinamento del CIPE, sia assegnata al finanziamento delle attività del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP). Stabilisce inoltre che sistemi di gestione e controllo dei Piani di sviluppo e coesione siano improntati a criteri di proporzionalità e semplificazione.

Con una modifica introdotta dal Senato, si interviene sulla procedura di esame della comunicazione dell'elenco dei programmi di spesa ordinaria in conto capitale delle amministrazioni centrali prevista dalla cosiddetta clausola del 34% per le regioni del Mezzogiorno.

 

Nel dettaglio, il comma 1 aggiunge cinque commi dopo il comma 2 dell'articolo 11 della legge n. 3 del 2003, con la finalità di rafforzare i sistemi di monitoraggio degli investimenti pubblici, garantendo, al contempo, secondo il testo della disposizione, la trasparenza dell’azione amministrativa, la piena attuazione dei princìpi di interoperabilità e unicità dell’invio dei dati e la semplificazione delle modalità di utilizzo del Sistema vigente di monitoraggio degli investimenti pubblici.

 

L'articolo 11 della legge n. 3 del 2003 (recante disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione) ha introdotto il «Codice unico di progetto», a decorrere dal 1º gennaio 2003, per le finalità relative al funzionamento del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, della legge n. 144 del 1999), e in particolare per la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici.

Il Codice unico di progetto è attribuito a ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché a ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data. Le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori provvedono a richiederlo in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 11.

Si riportano di seguito ulteriori informazioni sul CUP tratte dal sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE).

 

Il Codice unico di progetto

 

Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP). La sua richiesta è obbligatoria per tutta la "spesa per lo sviluppo", inclusi i progetti realizzati utilizzando risorse provenienti da bilanci di enti pubblici o di società partecipate, direttamente o indirettamente, da capitale pubblico e quelli realizzati con operazioni di finanza di progetto, "pura" o "assistita", o comunque che coinvolgono il patrimonio pubblico, anche se realizzati con risorse private. I progetti rientranti nella spesa per lo sviluppo possono consistere in:

-        lavori pubblici (come individuati dalla legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni e integrazioni),

-        incentivi a favore di attività produttive,

-        contributi a favore di soggetti privati, diversi da attività produttive,

-        acquisto o realizzazione di servizi (ad esempio corsi di formazione e progetti di ricerca),

-        acquisto di beni finalizzato allo sviluppo,

-        sottoscrizione iniziale o aumento di capitale sociale (compresi spin off), fondi di rischio o di garanzia.

In particolare, la richiesta del CUP è obbligatoria per gli interventi rientranti nel Quadro Strategico Nazionale (QSN), nella programmazione dei Fondi Europei, quali ad esempio Fondi strutturali e di investimento europei (ESIF) 2014-2020 e nel Fondo di Sviluppo e Coesione.

Il CUP è anche uno dei principali strumenti adottati per garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari, per prevenire eventuali infiltrazioni criminali e, in particolare, per il Monitoraggio Finanziario delle Grandi Opere, MGO.

 

Sono di seguito illustrati i commi aggiunti, dopo il comma 2, all'articolo 11 della legge n. 3 del 2003:

Il comma 2-bis dispone che gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni pubbliche (di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001), che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti CUP (di cui al comma 1 del medesimo articolo 11) che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso.

Il comma 2-ter impone alle Amministrazioni che emanano atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, di associare negli atti stessi il CUP dei progetti autorizzati al programma di spesa, indicando altresì:

-      i finanziamenti concessi a valere su dette misure;

-      la data di efficacia di detti finanziamenti;

-      il valore complessivo dei singoli investimenti.

Il comma attribuisce inoltre al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE), il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e il Dipartimento per le Politiche di Coesione il compito di concordare le modalità per fornire il necessario supporto tecnico per lo svolgimento dell’attività di cui sopra al fine di garantire la corretta programmazione e il monitoraggio della spesa di ciascun programma e dei relativi progetti finanziati.

Il comma 2-quater stabilisce che i soggetti titolari di progetti d’investimento pubblico debbano dare notizia, con periodicità annuale, in apposita sezione dei propri siti web istituzionali, dell’elenco dei progetti finanziati, indicandone:

-      il CUP;

-      l’importo totale del finanziamento;

-      le fonti finanziarie;

-      la data di avvio del progetto;

-      lo stato di attuazione finanziario e procedurale.

Il comma 2-quinquies stabilisce che ogni anno, entro il 30 giugno, l’Autorità politica delegata agli investimenti pubblici ove nominata, con il supporto del DIPE, presenta al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) un’informativa sullo stato di attuazione della programmazione degli investimenti pubblici, in base agli esiti dell’applicazione del presente articolo. Entro il medesimo termine, il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, con il supporto del Dipartimento per le Politiche di Coesione, presenta al CIPE un’informativa sullo stato di attuazione della programmazione degli investimenti pubblici finanziati con le risorse nazionali e comunitarie per lo sviluppo e la coesione.  A tal fine il Dipartimento della Ragioneria dello Stato mette a disposizione del DIPE e del Dipartimento per le Politiche di Coesione, in cooperazione applicativa, i corrispondenti dati rilevati dalle Amministrazioni pubbliche nella banca dati delle Amministrazioni pubbliche (di cui alla legge di contabilità e finanza pubblica - legge n. 196 del 2009), con le riconciliazioni, ove presenti, con i dati di pagamento del Sistema SIOPE PLUS, di cui all’articolo 14 della legge di contabilità e finanza pubblica, e dal sistema della fatturazione elettronica, di cui alla legge n. 244 del 2007.

 

Il Sistema SIOPE PLUS

 

L’articolo 1, comma 533, della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016), ha previsto l’evoluzione della rilevazione SIOPE in SIOPE+, al fine di migliorare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche attraverso l’integrazione delle informazioni rilevate da SIOPE con quelle delle fatture passive registrate dalla Piattaforma elettronica (PCC) e, in prospettiva, di seguire l’intero ciclo delle entrate e delle spese.

SIOPE+ chiede a tutte le amministrazioni pubbliche di:

- ordinare incassi e pagamenti al proprio tesoriere o cassiere utilizzando esclusivamente ordinativi informatici emessi secondo lo standard definito dall’AgID;

- trasmettere gli ordinativi informatici al tesoriere/cassiere solo ed esclusivamente per il tramite dell’infrastruttura SIOPE, gestita dalla Banca d’Italia.

Come SIOPE, anche SIOPE+ consente di acquisire informazioni dagli enti “in automatico”, liberando gli enti dall’obbligo di provvedere alla trasmissione alla Piattaforma elettronica PCC di dati riguardanti il pagamento delle fatture, che costituisce la principale criticità dell’attuale sistema di monitoraggio dei debiti commerciali e dei relativi tempi di pagamento, che richiede la comunicazione, da parte di ciascuna amministrazione pubblica.

Oltre ad acquisire informazioni preziose per la finanza pubblica, SIOPE+ ha un impatto positivo sull’efficienza del sistema dei pagamenti pubblici, in quanto la completa dematerializzazione degli incassi e dei pagamenti migliora la qualità dei servizi di tesoreria, favorisce l’eliminazione di eccessive personalizzazioni nel rapporto ente – tesoriere e renderà meno onerosa per le banche l’erogazione di tali servizi, e più contendibile il relativo mercato.

Per ulteriori informazioni sul Sistema SIOPE PLUS si rinvia al sito della Ragioneria generale dello Stato.

 

Fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione (Sistema di interscambio)

 

La Finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007) ha stabilito che la trasmissione delle fatture elettroniche destinate all’amministrazione dello stato debba avvenire attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).

Il Decreto Ministeriale del 7 marzo 2008 ha individuato l'Agenzia delle Entrate quale gestore del Sistema di Interscambio e la Sogei quale apposita struttura dedicata ai servizi strumentali ed alla conduzione tecnica.

Il Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, numero 55, stabilisce le regole in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica e definisce le modalità di funzionamento del Sistema di Interscambio.

 

 

Il comma 2-sexies prevede che all’attuazione del presente articolo le Amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili allo scopo a legislazione vigente (clausola di neutralità finanziaria).

 

Secondo la relazione illustrativa, le disposizioni sopra illustrate sono finalizzate anche a consentire una visione completa sullo stato di attuazione dei progetti d’investimento pubblico e a superare l’attuale segmentazione delle banche dati riguardanti il monitoraggio degli investimenti pubblici, in stretta osservanza del principio di unicità dell’invio dei dati sancito dall’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Si intende pertanto rafforzare il “sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici” (c.d. MIP), previsto dall’articolo 1, comma 5, della legge n. 144 del 1999, quale collettore dei flussi informativi rivenienti dalle principali banche dati di monitoraggio nazionale degli investimenti pubblici, con identificazione puntuale tramite codice CUP degli interventi di investimento pubblico compresi nei programmi di spesa adottati dal governo e dalle amministrazioni.

 

Le disposizioni di cui sopra, recate dai commi aggiunti all'articolo 11 della legge n. 3 del 2003, sembrano comportare un aggravio di oneri informativi a carico delle amministrazioni pubbliche, in apparente contrasto con le finalità dell'articolo in esame. Si valuti l'opportunità di un approfondimento.

 

Il comma 2 dell'articolo in esame dispone che una quota pari a 900.000 euro annui, a decorrere dall’anno 2021, del fondo istituito dal comma 7 dell’articolo 1 della legge n. 144 del 1999 per il finanziamento delle unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, ivi compreso il coordinamento del CIPE, sia assegnata al finanziamento delle attività del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) di cui al comma 5 del medesimo articolo 1.

 

Secondo la relazione tecnica, la serie storica dei provvedimenti di riparto del suddetto fondo evidenzia che le risorse assegnate al DIPE non sono mai state inferiori all’importo richiamato nel testo della norma (900.000 euro annui).

 

Il comma 3 dell'articolo in esame dispone l'aggiunta di un comma all’articolo 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 volto a migliorare i sistemi di gestione e controllo dei Piani di sviluppo e coesione.

 

L'articolo 44 (Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione), comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2019 (c.d. "decreto crescita") ha introdotto il "Piano di sviluppo e coesione", cioè un unico Piano operativo per ogni amministrazione in sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmatori variamente denominati sottoposto ad opera dell'Agenzia per la coesione territoriale. Ciò al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualità degli investimenti finanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, nonché di accelerarne la spesa, per ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Città metropolitana titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione.

 

In particolare, dopo il comma 2, è aggiunto un comma 2-bis in base al quale i sistemi di gestione e controllo dei Piani di sviluppo e coesione sono improntati, sulla base di linee guida definite dall’Agenzia per la coesione territoriale, a criteri di proporzionalità e semplificazione, fermi restando i controlli di regolarità amministrativo contabile degli atti di spesa previsti dalla legislazione vigente.

 

Durante l'esame al Senato si è aggiunto all'articolo in esame il comma 3-bis allo scopo di integrare la procedura di esame della comunicazione dell'elenco dei programmi di spesa ordinaria in conto capitale delle amministrazioni centrali (attuazione della cosiddetta clausola del 34% per le regioni del Mezzogiorno) prevista dall'articolo 7-bis, comma 2-bis, del decreto-legge n. 243 del 2016.

In particolare, si aggiunge un periodo all'articolo 2-bis secondo cui la comunicazione dell'elenco dei programmi è trasmessa dal ministro per il Sud e la coesione territoriale all'autorità politica delegata per il coordinamento della politica economica e la programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale.

 

Si rammenta che l’articolo 7-bis del decreto-legge n. 243 del 2016, come modificato da ultimo dall’articolo 1, comma 310, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020) e dall'articolo 30, comma 1, del decreto-legge n. 162 del 2019, introduce, in nome del principio del riequilibrio territoriale, il criterio di assegnazione differenziale di risorse a favore degli interventi nei territori delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, disponendo che il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti, da assegnare sull'intero territorio nazionale, per i quali non siano già individuati specifici criteri o indicatori di attribuzione, deve essere disposto anche in conformità all’obiettivo di destinare agli interventi nel Mezzogiorno un volume complessivo di stanziamenti in conto capitale proporzionale alla popolazione residente (in pratica, corrispondente al 34%).

L’applicazione della regola del 34% è estesa anche ai contratti di programma stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con Anas S.p.a. e con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

Si ricorda che la normativa previgente alle modifiche apportate dalla legge di bilancio per il 2020, prevedeva una specifica procedura per l’individuazione dei programmi di spesa ordinaria in conto capitale delle amministrazioni centrali ai quali applicare la regola del 34%, prevedendo che essi venissero individuati annualmente nel Documento di Economia e Finanza (DEF) - in sede di prima applicazione, dalla Nota di aggiornamento del DEF 2019 - su indicazione del Ministro per il Sud[10].

L’individuazione dei programmi di spesa ordinaria in conto capitale interessati dall'applicazione della regola viene, invece, ora effettuato autonomamente dalle singole amministrazioni centrali e trasmessa al Ministro per il Sud e la coesione territoriale ed al Ministro dell'economia e delle finanze, entro il termine del 30 giugno di ogni anno con apposita comunicazione.

Per quanto riguarda le risorse oggetto di ripartizione differenziale, il vigente comma 2 dell’articolo 7-bis non fa più riferimento agli “stanziamenti ordinari in conto capitale”, in quanto la nuova formulazione considera, ora, le risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti, da assegnare sull'intero territorio nazionale, per i quali non si abbiano criteri o indicatori di attribuzione già individuati.

Tale nuova formulazione, di fatto, conferma l’esclusione, dalla regola del 34%, delle risorse nazionali aggiuntive iscritte sul Fondo sviluppo e coesione (FSC) e quelle derivanti dai fondi strutturali e di investimenti europei (SIE) e dal relativo cofinanziamento nazionale, in quanto assoggettate a specifica chiave di riparto (80% al Sud e 20% al Centro Nord).

 

Relativamente alle modalità di verifica dell’applicazione della c.d. clausola del 34 per cento nella ripartizione delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale da assegnare alle Regioni del Mezzogiorno (in correlazione al criterio proporzionale della popolazione di riferimento), il secondo periodo del comma 2-bis stabilisce che entro il 30 aprile 2020, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con l’autorità politica delegata per il coordinamento della politica economica e la programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale, sono stabilite le modalità per verificare che il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull’intero territorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori di attribuzione già individuati, sia effettuato in conformità alle disposizioni previste dal comma 2, nonché per monitorare l’andamento della spesa erogata.

 

L'autorità politica delegata per il coordinamento della politica economica e la programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale consiste nella struttura di missione denominata «InvestItalia», prevista dall’articolo 1, commi 179-183, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), di supporto alle attività del Presidente del Consiglio dei ministri relative al coordinamento delle politiche del Governo e dell'indirizzo politico e amministrativo dei Ministri in materia di investimenti pubblici e privati, che opera alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri, anche in raccordo con la Cabina di regia Strategia Italia (prevista dall’articolo 40 del decreto-legge n. 109 del 2018). Con D.P.C.M. 26 settembre 2019 l’Autorità politica delegata è stata individuata nel Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri Mario Turco.

 


 

Articolo 42
(Semplificazioni dell’attività del Comitato interministeriale per la programmazione economica)

 

 

L'articolo 42 reca norme in materia di attività del Comitato interministeriale per la programmazione economica. Il comma 1 novella l’articolo 1, comma 15, del decreto-legge c.d. sblocca cantieri, prevedendo l'estensione anche agli anni 2021 e 2022 della applicazione della disposizione  ivi prevista (originariamente applicabile per gli anni 2019-2020) che ha disciplinato l’approvazione delle varianti ai progetti definitivi approvati dal CIPE relativi alle infrastrutture strategiche, prevedendo che le varianti da apportare ai progetti definitivi in questione siano approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore, nel caso non superino del 50% il valore del progetto approvato, e dal CIPE, in caso contrario (lettera a).  Si aggiunge poi la previsione che l'approvazione delle varianti sia anche ai fini della localizzazione (lettera b); in caso di approvazione da parte del soggetto aggiudicatore, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende una informativa al CIPE (lettera c). Il comma 2 interviene sull’articolo 202 del Codice dei contratti pubblici in materia di finanziamento e riprogrammazione delle risorse per le infrastrutture prioritarie; si prevede che per i finanziamenti approvati dal CIPE senza contestuale approvazione dei progetti, con particolare riferimento a quelli approvati in materia di interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti autorizza l’utilizzo di eventuali ribassi di gara o risorse liberatesi in corso d’opera, previa richiesta e istruttoria presentate dal soggetto attuatore e contestuale individuazione degli interventi da finanziare nell'ambito della stessa opera. Il comma 3 novella l’articolo 216 del Codice dei contratti pubblici, aggiungendovi una disposizione in base alla quale sono approvate direttamente dal soggetto aggiudicatore le proroghe della dichiarazione di pubblica utilità e del vincolo preordinato all’esproprio in scadenza su progetti già approvati dal CIPE in base al previgente codice. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende una informativa al CIPE in merito alle proroghe disposte entro il 31 dicembre di ciascun anno. Il comma 4 interviene sulla normativa contabile (che stabiliva la trasmissione in via telematica alle Camere da parte dei CIPE delle proprie delibere entro dieci giorni dalla registrazione o dalla adozione), prevedendo che il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri trasmetta alle Camere, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione concernente l’attività e le deliberazioni del CIPE adottate nel corso dell’anno precedente. A decorrere dal 2022 si prevede che la relazione contenga anche le attività svolte in materia di sviluppo sostenibile.

 

Il comma 1 reca una novella all’articolo 1, comma 15, del decreto-legge n. 32 del 2019 (c.d. sblocca cantieri), prevedendo che:

 

Ø  Sia estesa anche agli anni 2021 e 2022 la disposizione transitoria (originariamente applicabile per gli anni 2019-2020) introdotta con il D.L. sblocca cantieri che ha disciplinato l’approvazione delle varianti ai progetti definitivi, approvati dal CIPE, relativi alle infrastrutture strategiche già inserite negli strumenti di programmazione approvati e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale è stata avviata prima dell’entrata in vigore del Codice. Si ricorda che tale disposizione prevede che le varianti da apportare ai progetti definitivi in questione, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore, qualora non superino del 50% il valore del progetto approvato, e dal CIPE, in caso contrario (lettera a);

Ø  È aggiunta la previsione che l'approvazione delle varianti sia anche ai fini della localizzazione e, ove occorrente, previa convocazione da parte del soggetto aggiudicatore della Conferenza di servizi (lettera b);

Ø  È aggiunta la previsione che, in caso di approvazione da parte del soggetto aggiudicatore, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende una informativa al CIPE (lettera c).

Si valuti si specificare, con riferimento alla lettera c), che l'approvazione riguardi le varianti previste dal primo periodo del comma.

 

Più nel dettaglio, si rammenta che il comma 15 novellato ha previsto, nel testo sino ad ora vigente,  che per gli anni 2019 e 2020 per gli interventi di cui all'articolo 216, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, qualora non superino del 50 per cento il valore del progetto approvato, mentre in caso contrario sono approvate dal CIPE.

In base al disposto del comma 1-bis dell’art. 216 del Codice, i progetti relativi agli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche, già inseriti negli strumenti di programmazione approvati e per i quali la procedura di VIA sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del Codice (vale a dire il 19 aprile 2016), sono approvati secondo la disciplina previgente.

Si rammenta altresì disposizioni erano state recate in materia con un comma 1-ter dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016, introdotto dalla lettera mm), numero 1), del testo iniziale del decreto-legge sblocca cantieri, poi modificato in sede di conversione. Inoltre, disposizioni erano in tale ambito recate dall’art. 169, comma 3, del “vecchio” Codice, in base al quale si prevedeva, per l’approvazione delle varianti ai progetti di infrastrutture strategiche, le indicate  varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal CIPE, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, “sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore ove non assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo, né comportino altre sostanziali modificazioni rispetto al progetto approvato e non richiedano l’attribuzione di nuovi finanziamenti a carico dei fondi ovvero l'utilizzo di una quota superiore al cinquanta per cento dei ribassi d'asta conseguiti; in caso contrario sono approvate dal CIPE”.

Si ricorda infine che, in relazione alle opere strategiche, il Sistema informativo legge opere strategiche (SILOS) reca dati e informazioni riguardanti il complesso delle infrastrutture e delle opere pubbliche inserite nel corso degli anni negli strumenti di programmazione, già inseriti nella programmazione delle infrastrutture strategiche nel periodo 2001-2014 (a partire dalla cosiddetta “legge obiettivo”, legge n. 443 del 2001), nonché le opere prioritarie individuate dagli allegati ai documenti di economia e finanza (DEF) del 2015, 2017 e 2019. Si ricorda che il Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016) ha abrogato la “legge obiettivo” e ha definito una nuova disciplina per la programmazione e il finanziamento delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo.

 

Il comma 2 della disposizione in esame interviene sull’articolo 202 del Codice dei contratti pubblici in materia di finanziamento e riprogrammazione delle risorse per le infrastrutture prioritarie.

Con un nuovo comma 8-bis, si prevede che per i finanziamenti approvati dal CIPE senza contestuale approvazione dei progetti, con particolare riferimento a quelli approvati in materia di interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa ai sensi dell’articolo 5 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, è autorizzato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l’utilizzo di eventuali ribassi di gara o risorse liberatesi in corso d’opera; si prevedono a tal fine:

-        la previa richiesta e istruttoria presentate dal soggetto attuatore

-        la contestuale individuazione degli interventi da finanziare nell'ambito della medesima opera in cui i ribassi e le risorse si sono determinate.

 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende informativa al CIPE in merito a tali autorizzazioni.

La L. 26/02/1992, n. 211 ha recato Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa. In particolare l'articolo 5 prevede che i programmi di interventi e gli accordi di programma indicati sono trasmessi, previo parere della commissione di cui all'articolo 6, al Ministro per i problemi delle aree urbane il quale, di concerto con il Ministro dei trasporti, li sottopone al Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET) per l'approvazione nonché per l'individuazione delle eventuali fonti di finanziamento a carico dello Stato e per la determinazione delle quote delle disponibilità di cui all'articolo 9 da destinare annualmente ai singoli interventi. L'articolo 1 della legge in rilievo fa riferimento al trasporto pubblico nelle aree urbane e per favorire l'installazione di sistemi di trasporto rapido di massa a guida vincolata in sede propria e di tramvie, a contenuto tecnologico innovativo atti a migliorare in tali aree la mobilità e le condizioni ambientali.

L'articolo 5 qui richiamato stabilisce che, entro 270 giorni dalla data di approvazione dei programmi di interventi, i soggetti interessati trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la progettazione definitiva, indicando contestualmente se intendono procedere secondo quanto previsto dalla normativa ivi indicata.

Contestualmente alla trasmissione della progettazione definitiva dovrà essere presentato un programma temporale delle scadenze relative agli adempimenti successivi del soggetto beneficiario, fino alla consegna dei lavori, per consentire il monitoraggio da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sull'esito degli investimenti finanziati. Il soggetto beneficiario è tenuto a comunicare tempestivamente e a documentare le cause di scostamento rispetto al programma; il conseguimento degli obiettivi di programma costituirà elemento di valutazione nella destinazione di ulteriori contributi per nuovi progetti (co. 2-bis dell'art. 5 cit.).

Nel dettaglio, l'art. 202 del codice dei contratti pubblici reca il finanziamento e riprogrammazione delle risorse per le infrastrutture prioritarie. Il co. 1 prevede, al fine di migliorare la capacità di programmazione e riprogrammazione della spesa per la realizzazione delle infrastrutture di preminente interesse nazionale e in coerenza con l'articolo 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, l'istituzione nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonché per la project review delle infrastrutture già finanziate; e del Fondo da ripartire per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese.

Tra i fondi possono essere disposte variazioni compensative con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Si ricorda che con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità di ammissione al finanziamento della progettazione di fattibilità, l'assegnazione delle risorse del Fondo per la progettazione e le modalità di revoca. Inoltre, in base alla relativa normativa di settore, al fine della riprogrammazione della allocazione delle risorse, con una o più delibere del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei criteri individuati nel Documento pluriennale di pianificazione, e per effetto delle attività di project review, sono individuati i finanziamenti da revocare i cui stanziamenti sono iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinati alle opere di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, ivi incluso il "Fondo da ripartire per la progettazione e la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale nonché per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche".

In attuazione della disposizione sopra citata, il D.M. 10 maggio 2019, n. 171 ha recato la Ripartizione Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonché per la project review delle infrastrutture già finanziate. Tale decreto del MIT reca norme sulla destinazione e l'assegnazione delle risorse, nonché sulle modalità di ammissione al finanziamento, di erogazione e monitoraggio delle risorse nonché di revoca delle assegnazioni delle risorse, recando all'Allegato 1 - la Ripartizione delle risorse per gli anni dal 2018 al 2020.

 

La RT afferma che la norma tende ad introdurre semplificazione e accelerazione della spesa, nei casi in cui durante la fase del progetto esecutivo o di realizzazione dell’opera emerga la necessità di utilizzare nell'ambito della medesima opera economia di gara su risorse già assegnate ed autorizzate dal CIPE, senza preventiva approvazione del progetto da parte del Comitato, ritendo bastante l’autorizzazione che può essere data dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che già ha monitorato ed approvato il progetto.

 

Sul sito del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, è consultabile la banca dati delle delibere adottate dal Cipe.

E' stata emanata il 13 giugno 2019 la Direttiva recante “Linee di indirizzo sulle modalità di programmazione e l’organizzazione dei lavori del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per il rilancio degli investimenti pubblici (anno 2019)”, consultabile al seguente link.

 

 

Il comma 3 novella inoltre l’articolo 216 del Codice dei contratti pubblici in materia di disposizioni transitorie e di coordinamento.

Con un nuovo comma 27-novies, aggiunto in tale disposizione, si prevede che le proroghe della dichiarazione di pubblica utilità e del vincolo preordinato all’esproprio - in scadenza su progetti già approvati dal CIPE in base al previgente codice (di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) sono approvate direttamente dal soggetto aggiudicatore.

 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende una informativa al CIPE in merito alle proroghe disposte nel corso dell’anno e ai termini in scadenza nell’anno successivo, entro il 31 dicembre di ciascun anno.

 

La RT al decreto-legge rileva come la mera proroga della dichiarazione di pubblica utilità su progetti già approvati risulti una attività priva di carattere programmatorio bensì una 'sostanziale presa d’atto che ritardi realizzativi, spesso inerenti a ricorsi e contenzioso o a problematiche tecniche, hanno impedito di completare le operazioni di esproprio nei tempi previsti e richiedono più tempo'. Afferma quindi che l’approvazione della proroga da parte del soggetto aggiudicatore permette "di accelerare la realizzazione delle opere senza sostanziale perdita di garanzie per gli espropriandi".

 

Si ricorda che l’articolo 216 del Codice dei contratti pubblici in materia di disposizioni transitorie e di coordinamento ha previsto, al co. 1-bis, che per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche di cui alla disciplina prevista dall'articolo 163 e seguenti del previgente decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - già inseriti negli strumenti di programmazione approvati e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del nuovo codice (vale a dire il 19 aprile 2016) - i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina previgente. L'articolo citato detta inoltre una serie di disposizioni in materia di regolamentazione transitoria.

 

Il comma 4 interviene sulla normativa contabile. Con una novella all’articolo 6 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si riscrive totalmente il comma 4, che stabiliva la trasmissione in via telematica alle Camere da parte dei CIPE delle proprie delibere entro dieci giorni dalla data della registrazione da parte della Corte dei conti o dalla adozione. La nuova disposizione prevede invece che il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione concernente l’attività e le deliberazioni del CIPE adottate nel corso dell’anno precedente.

Si ricorda che la L. n. 196 del 2009 reca la Legge di contabilità e finanza pubblica. L'art. 6 disciplina l'accesso alle banche dati e pubblicità di elementi informativi. In particolare, il co. 4 previgente stabiliva che il Comitato interministeriale per la programmazione economica trasmettesse in via telematica alle Camere le proprie delibere entro dieci giorni dalla data della registrazione da parte della Corte dei conti ovvero, ove questa non sia prevista, entro dieci giorni dalla data della loro adozione.

La RT afferma che la disposizione 'trasforma un adempimento burocratico (mera trasmissione delle deliberazioni) in una “relazione informativa” più compiuta tra Governo e Parlamento in materia di programmazione economica, dalla assegnazione di fondi FSC, agli investimenti pubblici e a tutte le altre procedure di approvazioni o emissione di pareri da parte del CIPE', inserendosi nel quadro del processo di semplificazione delle procedure connesse al rilancio degli investimenti pubblici e permettendo di 'migliorare la qualità dell’informazioni trasmesse al Parlamento tramite relazioni, eliminando la semplice trasmissione di delibere CIPE che sono comunque disponibili essendo pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito internet del CIPE'.

A decorrere dal 2022 si prevede che la relazione contenga anche le attività svolte in materia di sviluppo sostenibile.

Si ricorda al riguardo che l'articolo 1-bis del D.L. n. 111 del 2019 (c.d. D.L. clima), come convertito in legge inserito (dalla legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 141), ha recato una disposizione in materia di CIPE e di coordinamento delle politiche pubbliche per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, ridenominando il Cipe in Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Tale disposizione del D.L. clima prevede infatti, al fine di assicurare il coordinamento delle politiche pubbliche orientate al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile adottati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre del 2015, che il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) assuma la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e per lo sviluppo sostenibile (CIPESS). A decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante "Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica" e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo fatto al Comitato interministeriale per la programmazione economica deve intendersi riferito al Comitato interministeriale per la programmazione economica e per lo sviluppo sostenibile (CIPESS).

Il 25 settembre 2015 con la risoluzione A/70/L.1 i 193 Paesi membri delle Nazioni Unite hanno adottato all'unanimità (con la risoluzione 70/1) l'Agenda globale per lo sviluppo sostenibile intitolata "Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile" e gli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals – SDGs), impegnandosi a raggiungerli entro il 2030. L'Agenda è un programma d'azione che ingloba 17 Obiettivi per lo sviluppo sostenibile articolati in 169 ‘target' o traguardi che, in vigore dal 1° gennaio 2016, ha sostituito i Millennium Development Goals fissati nel 2000. Gli obiettivi, interconnessi e indivisibili, bilanciano le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile: crescita economica, inclusione sociale, tutela dell'ambiente, estendendo l'Agenda 2030 dal solo pilastro sociale degli Obiettivi del Millennio agli altri due pilastri, economico ed ambientale.

Più nel dettaglio, il Titolo II della citata legge sul Cipe (artt. 16-18) detta norme sul Comitato interministeriale per la programmazione economica, disciplinando la costituzione e le attribuzioni del CIPE, l'approvazione da parte del CIPE del programma annuale di attività dell'Istituto centrale di statistica in materia di programmazione economica, la soppressione del Comitato interministeriale per la ricostruzione e delega per il riordinamento degli altri Comitati interministeriali con competenza in materia economica e finanziaria.

Si rammenta che il CIPE è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è costituito in via permanente dal Ministro dell'economia e delle finanze, che ne è vice presidente, e dai Ministri degli affari esteri, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché dai Ministri delegati per gli affari europei, per la coesione territoriale, e per gli affari regionali in qualità di presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e dal Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza della Conferenza stessa.

Si ricorda altresì che con Delibera 28 novembre 2018 n. 82 è stato adottato il Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica (pubblicata in GU Serie Generale n.79 del 03-04-2019).

 


 

Articolo 43
(Semplificazioni in agricoltura)

 

 

L’articolo 43 contiene una serie di disposizioni volte a semplificare taluni procedimenti amministrativi in ambito agricolo.

Ai commi 1 e 2, prevede che il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) sia aggiornato in modo da poter identificare le parcelle agricole e i fascicoli aziendali attraverso applicazioni grafiche e geo-spaziali. Le modalità di attuazione saranno definite da successivi decreti attuativi.

Al comma 3 apporta talune modifiche alla normativa in materia di controlli coordinati nei confronti delle imprese agricole, includendo nel sistema anche le imprese alimentari e mangimistiche e modificando l’ambito oggettivo dell’istituto della diffida ad adempiere.

Al comma 4 interviene sul testo unico del vino, apportando talune modifiche in ordine alle comunicazioni da rendere e alle ipotesi di declassamento e imbottigliamento del vino a denominazione garantita.

Al comma 4-bis, inserito durante l’esame presso il Senato, dispone che, in caso di coltivazione con metodo biologico delle culture arboree su terreni di origine vulcanica, il superamento dei limiti di acido fosforoso riscontrato dall’organismo di controllo e attribuibile alla contaminazione da suolo non dà luogo ad irrogazione del provvedimento di soppressione delle indicazioni biologiche.

Al comma 5 dispone in materia di sanzioni in caso di sospensione o esclusione dal metodo di produzione biologica, inserendo una deroga all’applicabilità delle stesse.

Al comma 6 interviene in ordine al numero di laboratori di cui può avvalersi l’ICQRF per l’espletamento delle analisi a campione sui prodotti.

Al comma 7 viene introdotta la comunicazione individuale, al posto dell’attuale espletata attraverso pubblicazione sul sito dell’INPS, in caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale.

Nel corso dell’esame presso il Senato sono stati poi aggiunti i seguenti commi:

-        i commi 7-bis e 7-ter in base ai quali è data  la facoltà di evidenziare il luogo di produzione per i prodotti agricoli e alimentari somministrati nell’ambito dell’attività agrituristica e di somministrazione commerciale di cibi e bevande;

-        il comma 7-quater in base al quale è consentito derogare alle indicazioni sull’impiego dei fitofarmaci che devono essere riportate riportate in etichetta per le produzioni che aderiscono al “Sistema di qualità nazionale di produzione integrata” o altri sistemi di certificazione volontari conformi agli standard internazionali di sostenibilità È fatto, comunque, divieto di deroga ai requisiti previsti dall’art. 3, par. 3, del Reg. n.1107/2009.

 

 

 

Più nel dettaglio. l’articolo in esame adotta talune misure necessarie a semplificare l’attività amministrativa relative all’erogazione delle risorse pubbliche in agricoltura.

 

Esse interessano il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) ed hanno riguardo a:

 

a)     l’adozione di un nuovo sistema unico di identificazione delle parcelle agricole basato sullo sviluppo di sistemi digitali che supportino l’utilizzo di applicazioni grafiche e geo-spaziali.

 

La disposizione richiama quanto disposto dall’art. 5 del regolamento delegato n.640/2014 che ha chiesto agli Stati membri di delimitare la superfice agricola sulla base della parcella di riferimento intesa come un’unità fondiaria misurabile, che consenta la localizzazione univoca e che, in linea di principio, sia stabile nel tempo. Le domande di aiuto dovranno essere corredate da informazioni specifiche che consentono di localizzare ogni particella, al fine di stabilire la superficie massima ammissibile per i regimi di sostegno e per le misure connesse alla superficie, determinando l'ubicazione e le dimensioni di alcune aree specifiche, quali quelle di interesse ecologico, di montagna o di quelle soggette a vincoli naturali o specifici.

Il sistema deve essere articolato in modo che a livello nazionale sia possibile effettuare la misurazione standardizzata e l'identificazione unica delle parcelle agricole in tutto lo Stato membro interessato.

 

b)    i fascicoli aziendali, costituenti nel loro insieme l’anagrafe delle aziende agricole, che devono essere confermati o aggiornati annualmente in modalità grafica e geo-spaziale.

 

Il D.P.R n.503 del 1999 ha istituito la Carta dell’agricoltore e del pescatore e l’anagrafe delle aziende agricole. Quest’ultima, ai sensi dell’articolo 1, opera all’interno del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), integrato con i sistemi informativi regionali, e raccoglie le notizie relative ai soggetti pubblici e privati identificati dal codice fiscale che esercitano l’attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca e che intrattengano a qualsiasi titolo rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale. Il codice fiscale costituisce il codice unico di identificazione delle aziende agricole (CUAA). Il medesimo decreto ha istituito all’articolo 9, nell'ambito dell'anagrafe, il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico riepilogativo dei dati aziendali, finalizzato all'aggiornamento, per ciascuna azienda, delle informazioni richieste.

 

c)     la superficie aziendale, che deve essere dichiarata attraverso l’utilizzo di strumenti grafici e geospaziali ai fini dell’aggiornamento dei fascicoli aziendali, è verificata sulla base del sistema di identificazione della parcella agricola; le particelle catastali individuate dai titoli di conduzione, contenuti nel fascicolo aziendale, possono essere utilizzate ai fini della localizzazione geografica delle superfici.

 

Il comma 2 dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali adotti i provvedimenti attuativi necessari.

 

Il comma 3 apporta talune modifiche al sistema dei controlli sulle imprese agricole disciplinato dall’articolo 1 del DL n.91/2014:

-aggiungendo il riferimento alle imprese alimentari e mangimistiche tra quelle incluse nel regime già previsto per le imprese agricole, consistente nell’istituzione di controlli coordinati attuati attraverso il Registro unico dei controlli (lett. a e b);

-modificando l’istituto della diffida ad adempiere (lett. c) in modo da:

rendendolo applicabile anche nel caso in cui l’accertamento della violazione avvenga al di fuori della prima volta;

sostituire il termine entro il quale si chiede l’adempimento, spostandolo da venti a non oltre novanta giorni;

specificare che l’eliminazione delle conseguenze dannose della violazione, condizione in base in base alla quale può operare l’istituto della diffida, può avvenire anche tramite comunicazione al consumatore;

aggiungere, infine, che la diffida è applicabile anche ai prodotti già posti in commercio, a condizione che per essi vengano sanate le violazioni contestate.

 

Si ricorda, che, allo stato, l’articolo 1 del decreto-legge n.91/2014 prevede che i controlli ispettivi nei confronti delle imprese agricole siano effettuati dagli organi di vigilanza in modo coordinato, tenuto conto del piano nazionale integrato e delle Linee guida sulla semplificazione dei controlli alle imprese, evitando sovrapposizioni e duplicazioni e garantendo l'accesso all'informazione sui controlli. I controlli sono predisposti anche utilizzando i dati contenuti nel Registro unico. Gli adempimenti relativi ad annualità per i quali sono già stati effettuati i controlli, sia nel caso di attestata regolarità sia nel caso di regolarizzazione conseguente al controllo ispettivo eseguito, non possono essere oggetto di contestazioni in successive ispezioni Sono fatti salvi i casi in cui l’irregolarità deriva da comportamenti omissivi o irregolari dell'imprenditore, ovvero nel caso emergano atti, fatti o elementi non conosciuti al momento dell'ispezione. Al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni è istituito, dal comma 2, il registro unico dei controlli ispettivi sulle imprese agricole. Ai sensi del comma 3, per le violazioni alle norme in materia agroalimentare, per le quali è prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerta per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili, è chiamato a diffidare l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo. Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione o violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida entro il termine indicato, l'organo di controllo procede ad effettuare la contestazione.

 

Il comma 4 apporta talune modifiche al testo unico sul vino - legge 12 dicembre 2016, n.238 - prevedendo:

- all’articolo 12, la soppressione del termine di cinque giorni antecedente l’inizio dell’attività di produzione del mosto per la prescritta comunicazione al competente ufficio territoriale;

- all’articolo 14, l’eliminazione del termine di cinque giorni antecedente l’elaborazione dei prodotti a base di mosto, vino, vino liquoroso, spumante e bevande spiritose ai fini della comunicazione dell’attività all’Ufficio territoriale competente;

- all’articolo 16, la sostituzione della comunicazione preventiva con la registrazione, in caso di detenzione e confezionamento dei prodotti specificamente elencati dal medesimo articolo e ammessi all’interno degli stabilimenti enologici;

- all’art. 38, la deroga all’obbligo di declassamento di cui al comma 7 – disposto in caso trasferimento di partite di mosti e di vini DOP e IGP al di fuori della zona di produzione delimitata - in caso di provvedimenti adottati dall’Autorità competente in costanza di calamità naturali o condizioni metereologiche sfavorevoli o in caso di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione. Viene, poi, aggiunto un comma 7-bis in base al quale al verificarsi delle predette condizioni è consentito imbottigliare un vino che sarebbe soggetto all’obbligo di rispettare la zona delimitata dal disciplinare al di fuori della pertinente zona geografica.

Il comma 4-bis, inserito durante l’esame presso il senato, prevede che, in caso di coltivazione con metodo biologico delle culture arboree su terreni di origine vulcanica, il superamento dei limiti di acido fosforoso riscontrato dall’organismo di controllo e attribuibile alla contaminazione da suolo non dà luogo ad irrogazione del provvedimento di soppressione dell’indicazione del marchio biologico. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, d’intesa con la Conferenza Stato- regioni, possono essere stabilite apposite soglie di acido fosforoso riscontrabile nelle predette aree.

Il comma 5 modifica i commi 3 e 4 dell’articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n.20, che ha dettato disposizioni di razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica. In particolare, viene previsto che le sanzioni applicabili in caso di provvedimento di sospensione della certificazione biologica (comma 3 dell’articolo 11) o di esclusione dal sistema biologico (comma 4 dell’art. 11) non si applicano nel caso in cui la violazione sia avvenuta in un periodo nel quale il territorio sul quale opera il soggetto sanzionato sia stato colpito da calamità naturali o sia stato oggetto di misure sanitarie.

Il comma 6 prevede la possibilità che le analisi sui prodotti oggetto di campionamento possano essere effettuate dai laboratori dell’Ispettorato centrale repressioni frodi (ICQRF) e non solo da un laboratorio come è attualmente previsto dal comma 2 dell’articolo 11 del decreto-legge n.282/1986.

 

L’art.11 richiamato prevede, al comma 1, che per le analisi di sua competenza, l'Ispettorato centrale repressioni frodi si avvale anche degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria nonché della collaborazione tecnico scientifica di istituti universitari e di altri istituti pubblici qualificati, con i quali si stipulano apposite convenzioni di durata triennale. Al comma 2 viene previsto che per l'effettuazione delle analisi di revisione, l'Ispettorato centrale repressione frodi si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, di uno dei propri laboratori di analisi.

 

Sul comma 7 è intervenuta la rettifica pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 2020, che ha sostituito il riferimento al comma 6 con quello al comma 7 dell’articolo 38 del decreto-legge n.98 del 2011, mancando nella versione originaria pubblicata il riferimento normativo alle modifiche introdotte. La modifica inserita attiene alle forme di comunicazione che devono essere seguite in caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale da parte dell’l'INPS. Il comma in esame modifica il comma 7 dell’articolo 38 del DL n.98 del 2011 in modo da prevedere che ai lavoratori interessati sia in tal caso assicurata una notifica mediante comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalità idonea a garantire la piena conoscibilità, sostituendo, così, la precedente forma di pubblicità e comunicazione, consistente nella pubblicazione delle variazioni sul sito istituzionale dell’INPS.

Nel corso dell’esame presso il Senato sono stati introdotti i seguenti nuovi commi:

-        i commi 7-bis e 7-ter i quali introducono la facoltà per le aziende agrituristiche e gli esercizi di somministrazione di cibi e bevande di evidenziare il luogo di produzione dei prodotti agricoli e alimentari somministrati;

-        il comma 7-quater, il quale dispone la possibilità di derogare alle indicazioni sull’impiego dei fitofarmaci che devono essere riportate in etichetta per le produzioni che aderiscono al “Sistema di qualità nazionale di produzione integrata” o altri sistemi di certificazione volontari conformi a standard internazionali di sostenibilità. E’ fatto, comunque, divieto di deroga ai requisiti previsti dall’art. 31, par. 3, del Reg. n.1107/2009.

 

 

Quanto all’indicazione in etichetta dell’origine territoriale del prodotto agroalimentare o dell’ingrediente primario, si ricorda che, ai sensi della normativa europea (Reg. n.1169/2011) essa è obbligatoria solo se la relativa omissione può indurre in errore il consumatore.   Tuttavia, per alcune tipologie di carni e per alcuni alimenti tipo il miele, gli ortofrutticoli freschi, i prodotti della pesca non trasformati, l’olio di oliva vergine ed extra vergine, il vino, le uova, il pollame importato e le bevande spiritose, sussiste specificamente un obbligo al riguardo. Con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 è stato poi previsto  che debba essere indicato il Paese d'origine o il luogo di provenienza di un ingrediente primario, quando non sia lo stesso di quello indicato per l'alimento per il quale risulta obbligatoria l'indicazione di origine. Quanto all’ordinamento nazionale, la legge n. 4/2011 in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari, modificata da ultimo dall'art. 3-bis del decreto-legge n. 135 del 2018, ha disposto l'obbligo (articoli 4 e 5), per i prodotti alimentari commercializzati, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, di riportare nell'etichetta anche l'indicazione del luogo di origine o di provenienza. Le modalità applicative sono state demandate a decreti interministeriali chiamati a definire quali prodotti alimentari vengono assoggettati all'etichettatura d'origine. A tal fine sono stati emanati: il decreto 9 dicembre 2016 recante  l'indicazione in etichetta dell'origine del latte  e dei prodotti lattiero-caseari; il decreto 26 luglio 2017 per l'indicazione di origine del riso, del grano duro e per le paste di semola di grano duro; e il decreto ministeriale 16 novembre 2017, sull'indicazione dell'origine in etichetta del pomodoro. 

Quanto al richiamo all’articolo 3, comma 6, della legge 25 agosto 1991, n. 287 al fine di individuare gli esercizi di somministrazione abilitati a indicare l’origine nella lista delle vivande e bevande, il disposto individua gli esercizi non soggetti a programmazione ,e quindi, ad autorizzazione.

Si tratta, in particolare degli esercizi che svolgono attività di somministrazione:

- al domicilio del consumatore;

- realizzate negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;

- svolte negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;

- negli esercizi, tipo ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari, nei quali sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago;

- nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno;

- esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche e quelle svolte nelle scuole; negli ospedali;

- svolte nelle comunità religiose; in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e nei mezzi di trasporto pubblico.

 

In merito al comma 7-quater, esso permette di derogare alle indicazioni sull’impiego dei fitofarmaci riportate in etichetta per le produzioni che aderiscono al “Sistema di qualità nazionale di produzione integrata” o altri sistemi di certificazione volontari conformi a standard internazionali di sostenibilità. E’ fatto, comunque, divieto di deroga ai requisiti previsti dall’art. 31, par. 3, del Reg. n.1107/2009.

Al riguardo si ricorda che la legge 3 febbraio 2011, n.4, recante disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari, ha previsto all’articolo 2, comma 3, l’istituzione del «Sistema di qualità nazionale di produzione integrata». Il Sistema è finalizzato a garantire una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti; assicura, inoltre, che le attività agricole e zootecniche siano esercitate in conformità a norme tecniche di produzione integrata. La verifica del rispetto delle norme tecniche è eseguita in base a uno specifico piano di controllo da organismi terzi accreditati secondo le norme vigenti.

Quanto ai requisiti inderogabili previsti dall’articolo 31, comma 3, del Reg. n.1107/2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, essi hanno riguardo a:

a) la dose massima per ettaro relativamente a ciascuna applicazione;

b) il periodo tra l'ultima applicazione e il raccolto;

c) il numero massimo di applicazioni possibili all'anno.


 

Articolo 43-bis
(Pubblicazione di dati in materia di alimenti, mangimi e animali vivi destinati al consumo umano)

 

 

L'articolo 43-bis, introdotto dal Senato, prevede che il Ministero della salute renda disponibili, ogni sei mesi, tramite pubblicazione sul proprio sito internet, in una distinta partizione della sezione "Amministrazione trasparente", tutti i dati aggiornati, raccolti e comunque detenuti, relativi ad alimenti, mangimi e animali vivi destinati al consumo umano, provenienti dai Paesi dell'Unione europea ovvero da Paesi terzi.

 

La pubblicazione - che viene prevista al fine di semplificare le procedure in materia di accesso alle informazioni sugli alimenti - deve comprendere i dati identificativi degli operatori economici che abbiano effettuato le operazioni di entrata, uscita, transito e deposito dei suddetti prodotti[11].

Il Ministero della salute provvede alla pubblicazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 


 

Articolo 43-ter
(Modifiche alla legge n. 238 del 2016)

 

 

L'articolo 43-ter - introdotto dal Senato- novella l'attuale disciplina della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. In particolare, in materia di determinazione del periodo vendemmiale e delle fermentazioni, si anticipa dal 1° agosto al 15 luglio di ogni anno la data d'inizio del periodo entro il quale è consentito raccogliere le uve ed effettuare le fermentazioni e le rifermentazioni dei prodotti vitivinicoli. Il termine di detto periodo rimane fissato al 31 dicembre di ogni anno. Relativamente alle specificazioni, menzioni, vitigni e annata di produzione, si elimina il divieto attualmente previsto in base al quale la menzione «superiore» non può essere abbinata alla menzione «riserva», fatte salve le denominazioni preesistenti. Resta invece in vigore la disposizione che preclude l'abbinamento della menzione "superiore" alla menzione "novello". Per quanto riguarda i requisiti di base per il riconoscimento delle DO e delle IG, è eliminata la possibilità di concessione del riconoscimento della DOCG anche a zone espressamente delimitate o tipologie di una DOC; il requisito della rivendicazione nell'ultimo biennio è innalzato dall'attuale 51 per cento al 66 per cento, inteso come media, dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo, che rappresentino almeno il 66 per cento (in luogo del 51 per cento attualmente previsto) della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo idonea alla rivendicazione della relativa denominazione; è introdotto l'ulteriore requisito (non previsto a legislazione vigente) in base al quale tali vigneti devono essere stati negli ultimi cinque anni certificati e imbottigliati dal 51 per cento degli operatori autorizzati, che rappresentano almeno il 66 per cento della produzione certificata di quella DOC; è espunta la disposizione che prevede che, nel caso di passaggio di tutta una denominazione da DOC a DOCG anche le sue zone caratteristiche o tipologie vengono riconosciute come DOCG, indipendentemente dalla data del loro riconoscimento. In relazione ai Consorzi di tutela, l'attribuzione agli agenti vigilatori incaricati dai consorzi, nell'esercizio di tali funzioni, della qualifica di agente di pubblica sicurezza è trasformata in una facoltà, mentre attualmente essa è configurata come obbligatoria; è eliminata l'attuale previsione che autorizza l'accesso al SIAN da parte del consorzio di tutela per acquisire le informazioni strettamente necessarie ai fini dell'esecuzione di tali attività per la denominazione di competenza. È abrogata la vigente disciplina riguardante le indicazioni obbligatorie da apporre sui sistemi di chiusura dei contenitori. Per quanto attiene ai controlli e alla vigilanza sui vini a DO o IG, si generalizza l'obbligo di accreditamento in base alla norma europea, il quale viene ora esteso a tutti gli organismi di controllo, mentre attualmente esso è sancito solo per quelli privati; tale accreditamento deve in ogni caso aver luogo in base alla versione più aggiornata della norma sopra indicata; è eliminata la disciplina speciale che limita l'obbligo di conformità delle autorità pubbliche soltanto ad alcuni specifici requisiti previsti dalla stessa norma europea nonché alle modalità di verifica della conformità stessa; s'introduce la specifica disposizione che impone agli esistenti organismi di controllo aventi natura pubblica (la dizione attuale fa riferimento alle «autorità pubbliche») di adeguarsi a tali norme nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione stessa, mentre il termine attualmente previsto è fissato al 31 dicembre 2017.

 

L'articolo 43-ter - introdotto dal Senato - reca una serie di novelle alla L. n. 238/2016, recante Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.

La lettera a) novella l'articolo 10, comma 1 (Determinazione del periodo vendemmiale e delle fermentazioni. Autorizzazione all'arricchimento). La modifica in esame anticipa dal 1° agosto al 15 luglio di ogni anno la data d'inizio del periodo entro il quale è consentito raccogliere le uve ed effettuare le fermentazioni e le rifermentazioni dei prodotti vitivinicoli. Il termine di conclusione di detto periodo rimane fissato al 31 dicembre di ogni anno.

La lettera b) sostituisce il comma 5 dell'articolo 31 (Specificazioni, menzioni, vitigni e annata di produzione). La modifica elimina il divieto attualmente previsto in base al quale la menzione «superiore» non può essere abbinata alla menzione «riserva», fatte salve le denominazioni preesistenti. Resta invece in vigore la disposizione che preclude l'abbinamento della menzione "superiore" alla menzione "novello".

La lettera c) sostituisce il comma 1 dell'articolo 33 (Requisiti di base per il riconoscimento delle DO e delle IG). Rispetto alla disciplina vigente:

- è eliminata la possibilità di concessione del riconoscimento della DOCG anche a zone espressamente delimitate o tipologie di una DOC;

- il requisito della rivendicazione nell'ultimo biennio è innalzato dall'attuale 51 per cento al 66 per cento, inteso come media, dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo, che rappresentino almeno il 66 per cento (in luogo del 51 per cento attualmente previsto) della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo idonea alla rivendicazione della relativa denominazione;

- è introdotto l'ulteriore requisito (non previsto a legislazione vigente) in base al quale tali vigneti devono essere stati negli ultimi cinque anni certificati e imbottigliati dal 51 per cento degli operatori autorizzati, che rappresentano almeno il 66 per cento della produzione certificata di quella DOC;

- è espunta la disposizione che prevede che, nel caso di passaggio di tutta una denominazione da DOC a DOCG anche le sue zone caratteristiche o tipologie vengono riconosciute come DOCG, indipendentemente dalla data del loro riconoscimento.

La lettera d) sostituisce il comma 5 dell'articolo 41 (Consorzi di tutela). Rispetto al testo vigente:

- l'attribuzione agli agenti vigilatori incaricati dai consorzi, nell'esercizio di tali funzioni, della qualifica di agente di pubblica sicurezza è trasformata in una facoltà, mentre attualmente essa è configurata come obbligatoria;

- è eliminata l'attuale previsione che autorizza l'accesso al SIAN da parte del consorzio di tutela per acquisire le informazioni strettamente necessarie ai fini dell'esecuzione di tali attività per la denominazione di competenza.

La lettera e) abroga l'articolo 46 (Sistemi di chiusura dei contenitori).

 

La disposizione che qui s'intende abrogare prevede che il sistema di chiusura dei contenitori di capacità pari o inferiore a 60 litri deve recare, in modo indelebile e ben visibile dall'esterno, il nome, la ragione sociale o il marchio registrato dell'imbottigliatore o del produttore come definiti dalla vigente normativa dell'Unione europea o, in alternativa, il numero di codice identificativo attribuito dall'ICQRF.

 

La lettera f) sostituisce il comma 2 dell'articolo 64 (Controlli e vigilanza sui vini a DO o IG). Rispetto alla disciplina vigente:

- si generalizza l'obbligo di accreditamento in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 il quale viene ora esteso a tutti gli organismi di controllo, mentre attualmente esso è sancito solo per quelli privati;

- si specifica che tale accreditamento deve in ogni caso aver luogo in base alla versione più aggiornata della norma sopra indicata;

- è eliminata la disciplina speciale che limita l'obbligo di conformità delle autorità pubbliche soltanto ad alcuni specifici requisiti previsti dalla stessa norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 nonché le modalità di verifica della conformità stessa;

- s'introduce la specifica disposizione che impone agli organismi di controllo esistenti aventi natura pubblica (la dizione attuale fa riferimento alle «autorità pubbliche») di adeguarsi a tali norme nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione stessa, mentre il termine attualmente previsto è fissato al 31 dicembre 2017.

 


 

Articolo 43-quater
(Misure per favorire l’ingresso in agricoltura di giovani imprenditori)

 

 

L’articolo 43-quater, inserito nel corso dell’esame presso il Senato, modifica le condizioni previste a legislazione vigente per la concessione dei benefici a favore delle aziende agricole condotte dai giovani che subentrano nella gestione di altre aziende agricole al fine di facilitare il ricambio generazionale. Viene, al riguardo, estesa la possibilità di richiedere a tal fine oltre ai mutui agevolati a un tasso pari a zero anche un contributo a fondo perduto, allo stato previsto solo a favore delle aziende agricole giovanili ubicate nel Mezzogiorno.

 

Il Senato ha aggiunto l’articolo in esame recante misure per favorire l’ingresso in agricoltura di giovani imprenditori.

La modifica introdotta interviene sul Capo III “Misure in favore dello sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale” del decreto legislativo n.185 del 21 aprile 2000, e più specificamente, sull’articolo 10, dove si definiscono i benefici.

 

La normativa attualmente in vigore prevede che alle imprese che succedono nella conduzione di un’azienda agricola e presentano progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell'azienda stessa possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile.

Nel caso in cui le imprese di cui sopra operino nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia possono essere concessi:

- un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile;

- mutui agevolati, a un tasso pari a zero, di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile.

Viene, poi, specificato che per le iniziative nel settore della produzione agricola, il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni. 

 

La disposizione in commento unifica al comma 1 per tutte le imprese agricole interessate da un procedimento di avvicendamento generazionale, i benefici elargibili, senza ulteriormente confermare il favor per le imprese ubicate nel Mezzogiorno. Per tutte le imprese agricole che succedono nella conduzione di un’altra azienda agricola viene, quindi, prevista la possibilità di richiedere:

- mutui agevolati per gli investimenti a un tasso pari a zero nella misura del 60 per cento della spesa ammissibile;

- un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile. 

Viene quindi confermato che per le iniziative nel settore della produzione agricola, il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni.

Il comma 2 prevede, poi, che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di conversione del decreto-legge in esame, sono disposte le misure attuative, anche al fine di assicurare che le modifiche introdotte siano compatibili con le agevolazioni già operanti  disposte a legislazione vigente in base al D.lgs. n.185 del 2000, in modo da garantire, comunque, la neutralità finanziaria delle modifiche introdotte.

 


 

Articolo 44
(Misure a favore degli aumenti di capitale)

 

 

L’articolo 44, a seguito dell’esame del decreto-legge in Senato, introduce alcune disposizioni ad efficacia temporalmente limitata fino al 30 giugno 2021, volte a rendere più rapide le deliberazioni concernenti l’aumento di capitale nelle società, tramite l’abbassamento del quorum richiesto (comma 1), ivi comprese le società a responsabilità limitata (comma 2). Ulteriori disposizioni riguardano il diritto di opzione, che viene riconosciuto ai soci sulle azioni di nuova emissione e sulle obbligazioni convertibili in azioni, in maniera proporzionale al numero di azioni da essi già possedute. Si tratta sia di modifiche a carattere provvisorio (comma 3), destinate ad applicarsi fino alla data del 30 giugno 2021, sia di modifiche destinate a sostituire, a regime, la normativa vigente (comma 4). Queste ultime, oltre ad introdurre alcune precisazioni in merito alle azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, introducono un nuovo obbligo informativo a carico degli amministratori i quali in un’apposita relazione devono indicare le ragioni dell’esclusione della limitazione del diritto di opzione.

 

 

Il comma 1 reca disposizioni transitorie, la cui efficacia è limitata al 30 giugno 2021, che consentono alle assemblee delle società per azioni, purché costituite con la presenza di almeno la metà del capitale societario, di deliberare con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, anziché con la maggioranza rafforzata richiesta ai sensi degli artt. 2368, secondo comma, e 2369, terzo e settimo comma, c.c.

 

I citati articoli del codice si riferiscono alla convocazione dell'assemblea straordinaria[12]. In particolare:

Ø  l'art. 2368, secondo comma, prevede che, in prima convocazione, l’assemblea straordinaria:

- deliberi con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale, qualora lo statuto non richieda una maggioranza più elevata (primo periodo);

- nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, sia regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale e o la maggiore percentuale prevista dallo statuto e le deliberazioni debbano essere prese con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea (secondo periodo);

Ø  l'art. 2369, terzo comma, stabilisce che, per la seconda convocazione, l’assemblea straordinaria sia regolarmente costituita quando è rappresentato oltre un terzo del capitale sociale e le deliberazioni debbano essere prese con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea;

Ø  l'art. 2369, settimo comma, dispone che, per le convocazioni successive alla seconda, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l’assemblea straordinaria sia regolarmente costituita quando è rappresentato almeno un quinto del capitale sociale e le deliberazioni debbano essere prese con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

 

Si specifica che affinché l’assemblea possa deliberare con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, essa deve essersi costituita con la presenza di almeno la metà del capitale societario; diversamente, continueranno ad applicarsi le norme ordinarie sopra citate, che generalmente prevedono il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato nell’assemblea medesima (ad eccezione della prima convocazione dell’assemblea straordinaria di società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, di cui all’art. 2368, secondo comma, primo periodo).

 

La norma costituisce diretta applicazione del principio enunciato dall’art. 83 della direttiva UE 1132/2017, secondo cui gli Stati membri possono stabilire che, per l’adozione di talune decisioni - tra cui anche quelle riguardanti l’esclusione o la limitazione del diritto di opzione di cui all’art. 72 della medesima direttiva (e per le quali, in via generale, sarebbe richiesta una maggioranza non inferiore ai due terzi dei voti attribuiti ai titoli rappresentati o al capitale sottoscritto rappresentato) - sia sufficiente la maggioranza semplice dei voti attribuiti ai titoli rappresentati in assemblea o al capitale sottoscritto rappresentato in assemblea purché in essa sia rappresentato almeno la metà del capitale sottoscritto.

 

Si tratta di una norma provvisoria, destinata ad avere efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto-legge fino al 30 giugno 2021, secondo la modifica proposta dalle Commissioni (il testo originario del decreto-legge prevede invece una durata limitata al 30 aprile 2021).

Le deliberazioni che possono essere assunte con un quorum meno qualificato nei termini sopra descritti sono quelle collegate ad operazioni di aumento di capitale e precisamente quelle aventi ad oggetto:

ü  gli aumenti del capitale sociale attraverso nuovi conferimenti in natura o di crediti (artt. 2439, 2440 e 2441 c.c.);

ü  l’inserimento, nello statuto, di un’apposita norma che deleghi agli amministratori l’esercizio della facoltà di decidere aumenti del capitale sociale (art. 2443 c.c.), da deliberare entro il 30 giugno 2021.

 

Nel testo risultante dall’esame in Senato viene espunta, tra le deliberazioni adottabili a maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, quella riguardante l’esclusione del diritto di opzione che, ai sensi dell’originaria lettera b) del comma 1, avrebbe dovuto essere inserita tramite apposita clausola nello statuto sociale (art. 2441, quarto comma, secondo periodo, c.c.). La facoltà di deliberare l’esclusione del diritto di opzione con il quorum meno qualificato rimane comunque consentita fino al 30 giugno 2021, anche senza necessità di introduzione di una specifica disposizione nello statuto sociale, ai sensi del successivo comma 3.

 

Il testo approvato dal Senato prevede altresì, al comma 2, l’estensione delle disposizioni di cui al comma 1 in ordine al quorum delle deliberazioni assembleari anche alle società a responsabilità limitata, ai sensi degli artt. 2480 (modificazioni dell’atto costitutivo), 2481 (aumento di capitale) e 2481-bis (aumento di capitale mediante nuovi conferimenti).

 

I commi 3 e 4 riguardano il diritto di opzione, che normalmente viene riconosciuto ai soci sulle azioni di nuova emissione e sulle obbligazioni convertibili in azioni, in maniera proporzionale al numero di azioni da essi già possedute. Entrambi incidono sull’art. 2441 del codice civile: il comma 3 con una norma di carattere transitorio, destinata ad applicarsi soltanto fino alla data del 30 giugno 2021 (30 aprile 2021 nel testo originario), mentre il comma 4 con modifiche destinate a sostituire, a regime, la normativa vigente.

 

In particolare, il comma 3 consente che, sino al 30 giugno 2020, possa essere escluso il diritto di opzione (regolato dall’art. 2441, quarto comma, secondo periodo[13], c.c., che viene peraltro modificato dal successivo comma 4) per gli aumenti di capitale sociale effettuati mediante conferimenti nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione.

Il testo approvato dal Senato mantiene ferma la facoltà di deliberare un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione anche in mancanza di una espressa previsione statutaria e nel limite del 20 per cento del capitale sociale preesistente (in luogo dell’ordinario 10 per cento previsto dall’art. 2441, quarto comma, secondo periodo, c.c.). Sono invece soppressi, rispetto al testo originario del decreto-legge, il riferimento al 20 per cento del numero delle azioni preesistenti, in caso di mancata indicazione del valore nominale delle azioni stesse, nonché la riduzione alla metà dei termini di convocazione previsti per l’assemblea dei soci chiamata a discutere e deliberare su tale argomento.

 

I mercati regolamentati (la cui organizzazione e disciplina è contenuta nel TUF – Testo Unico Finanziario, di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998; in particolare agli articoli 64 e ss.gg.) sono sistemi in cui, nel rispetto di leggi e regolamenti, vengono immesse da più intermediari, per conto proprio o dei loro clienti, proposte di vendita e di acquisto di strumenti finanziari. Le proposte trovano esecuzione abbinandosi con le proposte di segno contrario (ma compatibili per prezzo e quantità) immesse nel sistema da altri intermediari, senza l'interposizione del gestore del mercato (negoziazione cd.  multilaterale). La caratteristica dei mercati regolamentati riguarda l'ampiezza delle informazioni disponibili per gli investitori relativamente all'emittente gli strumenti finanziari ivi negoziati. Sono gestiti da società di gestione del mercato autorizzate dalla Consob che adottano un regolamento approvato dalla stessa Consob (Borsa Italiana)

Come i mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione sono autorizzati dalla Consob e disciplinati da regole sottoposte alla stessa Autorità. Ai sensi dell’articolo 1, comma 5-octies, lettera a) del Testo Unico Finanziario – TUF di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, si intende per sistema multilaterale di negoziazione un sistema multilaterale -  ovvero un sistema che consente l'interazione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari - gestito da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato che consente l'incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari.

Le principali differenze rispetto ai mercati regolamentati sono due: i sistemi multilaterali di negoziazione possono essere gestiti anche da soggetti diversi da società di gestione del mercato (banche o SIM), purché autorizzati allo specifico servizio di investimento della gestione di sistemi multilaterali di negoziazione. Anche il set informativo a disposizione è meno ampio rispetto ai mercati regolamentati.

 

 

Il comma 4 apporta modifiche, non temporanee ma a regime, ai commi secondo, terzo e quarto del medesimo art. 2441 del codice civile.

In particolare, rispetto alla normativa previgente:

-      si riduce di un giorno il termine concesso per l’esercizio del diritto di opzione, che non può essere inferiore a 14 giorni (anziché 15) decorrenti dalla data di pubblicazione dell’offerta di nuove azioni o obbligazioni convertibili in azioni sul sito internet della società ovvero, in mancanza, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese (secondo comma);

-      si prevede il riconoscimento del diritto di prelazione sull’acquisto delle azioni non optate a favore dei soci che hanno esercitato il diritto di opzione, oltre che nelle società con azioni quotate nei mercati regolamentati, anche nelle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione (terzo comma);

-      si stabilisce che i diritti di opzione non esercitati debbano essere offerti sul mercato regolamentato o nel sistema multilaterale di negoziazione per almeno due sedute, anziché per cinque sedute come precedentemente previsto (terzo comma);

Rispetto al testo originario del decreto-legge è soppressa la disposizione che prevedeva la possibilità per lo statuto societario di escludere il diritto di opzione non solo nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente ma, qualora non vi sia indicazione del valore nominale delle azioni, nei limiti del dieci per cento del numero delle azioni preesistenti.

-      si richiede un’apposita relazione degli amministratori dalla quale siano desumibili le ragioni che hanno portato alla decisone di escludere o limitare il diritto di opzione; tale relazione deve essere depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della società entro il termine di convocazione dell’assemblea nella quale dovrà deliberarsi l’inserimento nello statuto della suddetta clausola di esclusione/limitazione, fatto salvo quanto eventualmente diversamente stabilito dalle leggi speciali. Anche questa norma si applica tanto alle società le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati, quanto alle società le cui azioni sono negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione (quarto comma).


 

Articolo 44-bis
(Semplificazione dei criteri per la qualificazione delle PMI quotate)

 

 

La disposizione - introdotta dal Senato - elimina uno dei requisiti necessari ai fini dell'inclusione delle società con azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato nell'elenco delle piccole e medie imprese (PMI quotate). In particolare, viene eliminata la soglia quantitativa relativa al fatturato, conservando quale unico criterio di identificazione delle PMI quotate il valore della capitalizzazione di mercato.

 

La definizione di PMI contenuta nella Parte I del TUF (disposizioni comuni, articolo 1, comma 1, lettera w-quater.1) individua, fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, le piccole e medie imprese emittenti azioni quotate. La normativa vigente prevede due criteri da soddisfare affinché una società quotata possa essere considerata PMI: il fatturato, anche anteriormente all'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni, deve risultare inferiore a 300 milioni di euro, ovvero la capitalizzazione di mercato inferiore ai 500 milioni di euro. Ai sensi della normativa vigente non si considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano superato entrambi i predetti limiti per tre anni consecutivi.

Per effetto delle disposizioni in esame (lettera a) del comma 1), introdotte al Senato, viene eliminata la soglia quantitativa relativa al fatturato, conservando il valore della capitalizzazione di mercato quale unico criterio di identificazione delle PMI quotate. Il comma 2 dell'articolo 44-bis consente, tuttavia, agli emittenti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, rientrano fra le PMI quotate in base al solo criterio del fatturato, di continuare a mantenere tale qualifica per due esercizi successivi a quello in corso.

L'articolo 1, comma 1, lettera w-quater.1), ultimo periodo, prevede inoltre che la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) pubblichi l’elenco delle PMI tramite il proprio sito internet "sulla base delle informazioni fornite dagli emittenti". Il comma 1, lettera b) dell'articolo in esame elimina tale onere amministrativo a carico delle società emittenti azioni quotate e, pertanto, l'elenco dovrà essere elaborato e pubblicato dalla Consob sulla base delle informazioni ad essa disponibili (fra le quali, tuttavia, non rientrerà più il fatturato, ai sensi della già citata lettera a) del comma 1).

 

L'attribuzione della qualifica di PMI a un emittente azioni quotate comporta alcune modificazioni della disciplina applicabile in materia di trasparenza assetti proprietari e di offerte pubbliche di acquisto.

In particolare, per le PMI quotate è previsto l'aumento dal 3 al 5 per cento della soglia minima da cui discende l'obbligo di comunicazione delle partecipazioni rilevanti (articolo 120 del TUF). Tale regime speciale è stato temporaneamente sospeso in relazione all'eccezionale situazione di mercato connessa alla diffusione del COVID-2019, per cui la Consob, con delibere n. 21304 del 17 marzo 2020 e n. 21326 del 9 aprile 2020, ha adottato un regime di trasparenza rafforzata fissando le soglie di comunicazione delle partecipazioni rilevanti per le PMI quotate al 3 per cento. Per quanto concerne le offerte pubbliche d'acquisto (OPA) obbligatorie, viene riconosciuta alle PMI quotate la facoltà di stabilire, per via statutaria, una soglia OPA diversa da quella standard (30 per cento) purché compresa tra il 25 e il 40 per cento (articolo 106, comma 1-ter del TUF); nonché la facoltà di escludere in via statutaria l'obbligo di OPA da consolidamento nei primi cinque anni dalla quotazione (articolo 106, comma 3-quater del TUF). L'adozione della disciplina relativa alle PMI quotate ha modificato l'intero regime normativo in materia di OPA obbligatoria introducendo la previsione secondo cui nelle società diverse dalle PMI l'OPA totalitaria è promossa anche da chiunque, a seguito di acquisti, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del 25 per cento in assenza di altro socio che detenga una partecipazione più elevata" (articolo 106, comma 1-bis del TUF).

 

Si rappresenta, peraltro che la disciplina europea di riferimento (direttiva 2014/65/UE Markets in financial instruments directive - MiFID II) prevede limiti dimensionali per gli emittenti azioni quotate dettati dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 13, della MiFID II. Tale direttiva prevede che l'insieme sia composto dalle imprese con capitalizzazione media inferiore a 200 milioni di euro (mentre il TUF include emittenti quotati con capitalizzazione inferiore a 500 milioni di euro, 2,5 volte superiore). Il requisito legato al fatturato è dunque assente nella definizione europea.

Al riguardo, l'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 1129 del 2017 chiarisce che l'insieme delle "piccole e medie imprese o PMI" è composto da:

·       società che in base al loro più recente bilancio annuale o consolidato soddisfino almeno due dei tre criteri seguenti: numero medio di dipendenti nel corso dell’esercizio inferiore a 250, totale dello stato patrimoniale non superiore a 43 milioni di euro e fatturato netto annuale non superiore a 50 milioni di euro (definizione rilevante ai fini della disciplina relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato);

·       imprese con una capitalizzazione di borsa media inferiore a 200 milioni di euro sulla base delle quotazioni di fine anno dei tre precedenti anni civili (definizione rilevante ai fini della MiFID II, per strumenti già quotati: articolo 4, paragrafo 1, punto 13, della direttiva).

 

Sono dunque individuati due insiemi di PMI: uno riferito a tutte le società che non superano determinati indicatori dimensionali (non più di 250 dipendenti, patrimonio non superiore a 43 milioni, fatturato non superiore a 50 milioni) e che sono potenzialmente destinate alla quotazione; uno riferito a imprese già quotate, la cui capitalizzazione non dovrebbe però essere superiore ai 200 milioni di euro.

Il considerando 132 della direttiva MiFID II chiarisce che l'auspicio del legislatore europeo è di facilitare l’accesso al capitale per le piccole e medie imprese (PMI) e agevolare l’ulteriore sviluppo di mercati specializzati volti a soddisfare le esigenze dei piccoli e medi emittenti mediante la creazione, all’interno della categoria dei sistemi multilaterali di negoziazione (MTF), di una nuova sottocategoria di "mercati di crescita per le PMI". La negoziazione su MTF rappresenta un passaggio nella crescita del potenziale dell'impresa che, in una visione evolutiva dei soggetti imprenditoriali, dovrebbe costruire le condizioni per la futura quotazione su mercati regolamentati. Per le imprese che dovessero compiere tale percorso, la MiFID II stabilisce una categoria di imprese di minori dimensioni fra le quotate (con capitalizzazione inferiore a 200 milioni di euro).

 


 

Articolo 45
(Proroga dei termini per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria)

 

 

L’articolo 45 proroga al 31 dicembre 2020 il termine della restituzione del prestito di 400 milioni di euro, di durata semestrale, che era stato concesso in favore delle società Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A in amministrazione straordinaria, per le loro indifferibili esigenze gestionali e per l’attuazione del piano di riorganizzazione del commissario.

 

In particolare viene modificato il comma 2, dell’articolo 1, del decreto-legge n. 137 del 2019 precisando che la restituzione del prestito dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2020 e non, come previsto dal testo precedentemente vigente, entro sei mesi dall’erogazione.

La restituzione, secondo quanto previsto dal medesimo comma 2, dell’articolo 1, ricomprenderà capitale e interessi, e sarà effettuata in prededuzione, con priorità rispetto ad ogni altro debito della procedura.

 

Andrebbe conseguentemente valutata l’opportunità di modificare anche il comma 1, dell’articolo 1, del decreto-legge n. 137 del 2019 che continua a prevedere che la durata del prestito sia semestrale.

 

 

I finanziamenti concessi ad Alitalia-Società Aerea Italiana Spa e la loro restituzione

 

Contestualmente all'avvio della procedura di amministrazione straordinaria con il decreto-legge n. 55 del 2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2017), il cui contenuto è stato poi rifuso nell'articolo 50 del decreto legge n. 50 del 2017, si è disposto un primo finanziamento a titolo oneroso di 600 milioni di euro, di durata originariamente fissata in sei mesi, per far fronte alle indilazionabili esigenze gestionali della società stessa e delle altre società del gruppo sottoposte ad amministrazione straordinaria, al fine di evitare l'interruzione del servizio, in considerazione della situazione di grave crisi finanziaria evidenziatasi nel 2016.

 

Il finanziamento è stato concesso con l'applicazione di interessi al tasso Euribor a sei mesi, pubblicato il giorno precedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base (il tasso è di circa il 10%) e se ne è prevista la restituzione entro sei mesi dalla erogazione, in prededuzione, con priorità rispetto ad ogni altro debito della procedura.

Successivamente l'articolo 12 del decreto-legge n. 148 del 2017 ha incrementato di 300 milioni di euro, da erogare nel 2018, il finanziamento oneroso già concesso nelle more dell'esecuzione della procedura di amministrazione straordinaria. La finalità dell'incremento era quella di garantire l'adempimento delle obbligazioni di volo assunte dall'amministrazione straordinaria fino alla data di cessione del complesso aziendale, senza soluzione di continuità del servizio di trasporto aereo, nonché quella di assicurare la regolare prosecuzione dei servizi di collegamento aereo nel territorio nazionale e per il territorio nazionale, nelle more dell'esecuzione della procedura di cessione dei complessi aziendali, nonché allo scopo di consentire la definizione ed il perseguimento del programma della relativa procedura di amministrazione straordinaria. La medesima disposizione ha altresì stabilito che la durata del finanziamento, per la quota erogata nel 2017, fosse prorogata fino al 30 settembre 2018 e che la quota di finanziamento erogata nel 2018 dovesse essere restituita entro il termine dell'esercizio.

 

Il decreto-legge n. 38 del 2018 aveva poi stabilito che il termine per la restituzione delle somme erogate fosse fissato in via unitaria, per le due tranche di finanziamento erogate, al 15 dicembre 2018.

 

Successivamente l'articolo 2 del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, ha abrogato tale ultima disposizione prevedendo che il prestito dovesse essere restituito entro trenta giorni dall'intervenuta efficacia della cessione dei complessi aziendali e comunque entro il 30 giugno 2019. Anche questa disposizione è stata infine abrogata dal decreto-legge n. 34 del 2019.

 

Il finanziamento concesso ad Alitalia sulla base delle citate disposizioni normative è stato notificato, secondo quanto riportato nella relazione tecnica al decreto-legge n. 38 del 2018, a gennaio 2018 alla Commissione europea, in adempimento dell'obbligo di notifica previsto dalle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Il 23 aprile 2018 la Commissione ha comunicato di avere aperto "un'indagine approfondita per valutare l'eventuale violazione della normativa sugli aiuti di Stato". Nell'aggiornamento della relazione tecnica sul provvedimento presentato il 14 giugno 2018 si dà conto del fatto che il Governo italiano, il 25 maggio 2018, ha presentato le proprie osservazioni alla decisione della Commissione di aprire un'indagine formale. L'Italia ha argomentato che l'intervento non costituisce un aiuto di Stato e che, in ogni caso, sarebbe da considerare un aiuto al salvataggio dell'impresa compatibile con il regime previsto ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (per un approfondimento sul regime degli aiuti di Stato sulla materia si veda il dossier sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 38 del 2018).

 

Il decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, entrato in vigore il 3 dicembre 2019, infine, per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia, ha confermato la concessione di un ulteriore finanziamento di 400 milioni € a titolo oneroso (che sostituiva il prestito di 400 milioni € previsto dall'articolo 54, poi soppresso, del D.L. n. 124/2019) per le indifferibili esigenze gestionali e per l'esecuzione del piano di iniziative ed interventi.

 

Con riferimento alle modalità di restituzione del citato ultimo prestito il decreto legge 2 dicembre 2019, n. 137 aveva previsto che la restituzione dei 400 milioni €, per capitale e interessi, avvenga in prededuzione, con priorità rispetto a ogni altro debito della procedura ed entro sei mesi dall'erogazione (quest'ultimo termine è stato introdotto in sede di conversione del decreto-legge ed è quello oggetto di modifica da parte della disposizione in commento).

L'abrogato articolo 54 del D.L. n.124, aveva previsto la restituzione del prestito entro sei mesi dalla erogazione e, in ogni caso, entro 30 giorni dall'intervenuta efficacia della cessione dei complessi aziendali.

 

Il decreto-legge n. 34 del 2019 ha disciplinato invece la restituzione del precedente finanziamento di 900 milioni di euro concesso ad Alitalia in Amministrazione straordinaria.

 

Con riferimento agli interessi sulla somma prestata si è previsto che Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria, corrisponda gli interessi sul finanziamento a titolo oneroso, stimati in 145 milioni di euro nella Relazione illustrativa al decreto, dalla data di effettiva erogazione alla data del decreto del Ministro dello sviluppo economico di autorizzazione alla cessione dei complessi aziendali oggetto delle procedure e, comunque, fino a data non successiva al 31 maggio 2019. Secondo quanto previsto da una modifica introdotta a tale norma dal decreto-legge n. 137 del 2019 gli interessi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135.

Il testo del decreto-legge n. 34 del 2019 precedente alla modifica introdotta dal decreto-legge n. 137 del 2019 prevedeva che  gli interessi fossero versati all'entrata del bilancio dello Stato entro sessanta giorni dalla data del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico per essere riassegnati ad uno o più capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinati alla sottoscrizione, nel limite dell'importo maturato a titolo di interessi ai sensi del comma 3, le quote di partecipazione al capitale della società di nuova costituzione.

 

Per quanto riguarda la restituzione del capitale prestato, il comma 6 dell'articolo 37 del decreto-legge n. 34 del 2019 ha ridefinito le modalità ed i tempi di restituzione, novellando l'articolo 2, comma 1 del decreto-legge n.145 del 2018: del finanziamento è prevista la restituzione nell'ambito della procedura di ripartizione dell'attivo dell'amministrazione straordinaria a valere e nei limiti dell'attivo disponibile di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria.

 

Le modalità che erano state precedentemente definite nell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 prevedevano la restituzione entro trenta giorni dall'intervenuta efficacia della cessione dei complessi aziendali oggetto delle procedure e non oltre il termine del 30 giugno 2019.

Il decreto-legge n. 38 del 2018 aveva stabilito che il termine per la restituzione delle somme erogate fosse fissato in via unitaria, per le due tranche di finanziamento erogate, al 15 dicembre 2018. Successivamente l'articolo 2 del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, ha abrogato tale ultima disposizione e aveva previsto che il prestito dovesse essere restituito entro trenta giorni dall'intervenuta efficacia della cessione dei complessi aziendali e comunque entro il 30 giugno 2019.

Il comma 5 dell'articolo 37 del decreto-legge n. 34/2019 ha inoltre soppresso la disposizione, contenuta nel comma 1 dell'articolo 50, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, che prevedeva la restituzione del prestito entro sei mesi dall'erogazione

in prededuzione, con priorità rispetto a ogni altro debito della procedura.

 

Con riferimento alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato per le imprese in crisi, applicabile ad Alitalia, si ricordano gli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01), adottati ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE e che, a seguito della modifica introdotta dalla Comunicazione 2020/C 224/02, pubblicata l’8 luglio 2020, saranno applicabili fino al 31 dicembre 2023.

La modifica introdotta dalla Comunicazione 2020/C 112 I/01 del 4 aprile 2020 al Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato, adottata l’8 maggio 2020 (2020/C 91 I/01) ha precisato che alle  imprese  che  erano  già  in  difficoltà  al  31  dicembre  2019  si  applicano  le  regole ordinarie  degli Orientamenti  sugli  aiuti  di  Stato  per  il  salvataggio  e  la  ristrutturazione  di  imprese  non finanziarie in difficoltà.

 

Con riferimento ai prestiti assegnati all’amministrazione straordinaria di Alitalia si ricorda che il finanziamento concesso ad Alitalia, ai sensi del decreto-legge n.50 del 2017 e del decreto-legge n.148 del 2017 è stato notificato a gennaio 2018 alla Commissione europea, in adempimento dell'obbligo di notifica previsto dalle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Il 23 aprile 2018 la Commissione ha comunicato di avere aperto "un'indagine approfondita per valutare l'eventuale violazione della normativa sugli aiuti di Stato" (SA.48171).

Il Governo italiano, il 25 maggio 2018, ha presentato le proprie osservazioni alla decisione della Commissione di aprire un'indagine formale. L'Italia ha argomentato che l'intervento non costituisce un aiuto di Stato e che, in ogni caso, sarebbe da considerare un aiuto al salvataggio dell'impresa compatibile con il regime previsto ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In merito a tale indagine non sono state adottate decisioni.

Con riferimento all’ulteriore prestito di 400 milioni di euro, di cui al decreto-legge n. 137 del 2019, la Commissione europea ha avviato un’ulteriore indagine approfondita (SA.55678).


 

Articolo 45-bis
(Proroga termini adeguamenti antincendio aerostazioni)

 

 

L'articolo 45-bis, introdotto al Senato, differisce i termini per adeguare le aerostazioni ad alcune regole tecniche antincendio.

 

In dettaglio, il comma 1 prevede, per ridurre l'impatto delle misure di contenimento correlate all'emergenza sanitaria da COVID-19 sul settore del trasporto aereo, modifiche ai termini per adeguare le aerostazioni ad alcune delle regole tecniche di prevenzione incendi, riportate in allegato al Decreto del Ministro dell'Interno 17 luglio 2014 (c.d. “regola tecnica”).

In particolare, con la norma in commento si modificano i termini temporali delle lett. b) e c) dell’art. 6, comma 1 del decreto ministeriale citato, prorogando i termini ivi previsti rispettivamente al 7 ottobre 2021 ed al 7 ottobre 2023, limitatamente alle aerostazioni che si siano già adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio nei termini di cui alla lettera a) dello stesso articolo 6.

Il decreto ministeriale 17 luglio 2014 reca la “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attività di aerostazioni con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2”. L’articolo 6, comma 1, di tale decreto ha previsto che le aerostazioni esistenti alla data di entrata in vigore del decreto (salvo alcune esclusioni definite dell’art. 4, comma 2), debbano adeguarsi alle regole di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti della allegata regola tecnica, entro una serie di termini temporali ivi indicati. La lett. a) prevede l’adeguamento nel termine dell’art. 11, comma 4 del Regolamento prevenzione incendi (DPR n. 151 del 2011, cioè un anno dall’entrata in vigore del DPR stesso, avvenuta il 7 ottobre 2011.

 

I termini che vengono qui prorogati sono pertanto i seguenti:

-i termini della lett b), prorogati al 7 ottobre 2021, sono i seguenti:

4.4. Lunghezza dei percorsi di esodo;

5. Impianti di climatizzazione;

6.3. Illuminazione di sicurezza (limitatamente al comma 2);

7. Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi (con esclusione del punto 7.2);

8. Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme;

10. Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio, (limitatamente al comma 6);

 

La citata lett. b) ha previsto l’adeguamento entro tre anni dal termine previsto alla lettera a), cioè dal 7 ottobre 2012 (in quanto la lett. a) rinviava a sua volta al termine dell’art. 11, comma 4 Regolamento prevenzione incendi di cui al DPR n. 151 del 2011 che prevede l’entrata in vigore un anno dall’entrata in vigore del DPR , avvenuta il 7 ottobre 2011);

- i termini della lett. c) prorogati al 7 ottobre 2023 riguardano i restanti punti della regola tecnica per i quali era previsto l’adeguamento entro cinque anni, sempre dal termine previsto alla precedente lettera a.

Si specifica infine che la disposizione di cui al presente articolo non ha efficacia retroattiva e non sana eventuali inadempimenti rispetto a termini già scaduti.


 

Articolo 46
(Semplificazioni in materia di Zone Economiche Speciali)

 

 

L'articolo 46, comma 1, lettera a), novella la disciplina delle zone economiche speciali (ZES), al fine di definire i poteri dei Commissari Straordinari del Governo che presiedono i Comitati di indirizzo, identificati quali soggetti per l'amministrazione delle ZES dalla normativa vigente. La norma in esame attribuisce al Commissario poteri di coordinamento ed impulso, nonché di rappresentanza del Comitato di indirizzo. Inoltre, il Commissario è chiamato ad individuare le aree prioritarie nell'ambito del Piano di Sviluppo Strategico delle ZES e a promuovere la sottoscrizione di appositi protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali. Il Commissario si avvale del supporto dell’Agenzia per la Coesione territoriale, la quale provvede a tali compiti con le risorse previste a legislazione vigente.

La lettera b), modificata dal Senato, pone in capo al Commissario straordinario ulteriori compiti di impulso ai fini del coordinamento - affidato al Comitato di indirizzo - tra gli sportelli unici ed il SUA - Sportello Unico Amministrativo.

Si interviene, infine, sulla disciplina inerente alla creazione di aree doganali intercluse all'interno delle ZES regionali o interregionali.

 

L'articolo 46, comma 1, lettera a) novella l’articolo 4  del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123), concernente l'istituzione di zone economiche speciali (ZES).

 

Il numero 1) della lettera a) in esame modifica il comma 7-bis) del citato articolo 4.

Il nuovo comma prevede che il Commissario straordinario del Governo, di cui al comma 6, potrà stipulare, previa autorizzazione del Comitato di indirizzo, accordi o convenzioni quadro con banche e intermediari finanziari, e non più quindi il Segretario generale dell'Autorità di sistema portuale come finora stabilito dalla norma.

 

L'articolo 4, comma 6, del decreto-legge n. 91/2017 affida alla regione, o alle regioni nel caso di ZES interregionali, il compito di formulare la proposta di istituzione della ZES, specificando le caratteristiche dell'area identificata.

Il soggetto per l'amministrazione dell'area ZES è identificato in un Comitato di indirizzo composto da un commissario straordinario del Governo, nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che lo presiede, dal Presidente dell'Autorità di sistema portuale, da un rappresentante della regione - o delle regioni nel caso di ZES interregionale - da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nell'ipotesi in cui i porti inclusi nell'area della ZES rientrino nella competenza territoriale di un'Autorità di sistema portuale con sede in altra regione, al Comitato partecipa il Presidente dell'Autorità di sistema portuale che ha sede nella regione in cui è istituita la ZES.

L'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 prevede che, al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali, può procedersi alla nomina di commissari straordinari del Governo, ferme restando le attribuzioni dei Ministeri, fissate per legge. La nomina è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Con il medesimo decreto sono determinati i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di personale. L'incarico è conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Del conferimento dell'incarico è data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale. Sull'attività del commissario straordinario riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei ministri o un ministro da lui delegato.

Ai membri del Comitato di indirizzo non spetta alcun compenso, indennità di carica, corresponsione di gettoni di presenza o rimborsi per spese di missione. Al commissario straordinario del Governo può invece essere corrisposto un compenso nel limite massimo di quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Il Comitato di indirizzo si avvale del Segretario generale dell'Autorità di sistema portuale per l'esercizio delle funzioni amministrative gestionali di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri di funzionamento del Comitato si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

I compiti del Comitato di indirizzo sono definiti in dettaglio nell’articolo 8 del Regolamento sull'istituzione delle Zone economiche speciali (ZES), di cui al DPCM  25 gennaio 2018, n. 12.

 

Il numero 2) della lettera a) in esame aggiunge, dopo il comma 7-bis, i commi 7-ter e 7-quater.

Il nuovo comma 7-ter prevede che il commissario straordinario del Governo di cui al comma 6, anche avvalendosi del supporto dell’Agenzia per la Coesione territoriale:

a)    assicuri il coordinamento e l’impulso, anche operativo, delle iniziative volte a garantire l’attrazione, l’insediamento e la piena operatività delle attività produttive nell’ambito della ZES, ferme restando le competenze delle amministrazioni centrali e territoriali coinvolte nell’implementazione dei piani di sviluppo strategico, anche nell’ottica di coordinare le specifiche linee di sviluppo dell’area con le prospettive strategiche delle altre ZES istituite e istituende, preservando le opportune specializzazioni di mercato;

b)    operi quale referente esterno del Comitato di indirizzo per l’attrazione e l’insediamento degli investimenti produttivi nelle aree ZES;

c)     contribuisca a individuare, tra le aree identificate all’interno del piano di sviluppo strategico, le aree prioritarie per l’implementazione del piano, e ne curi la caratterizzazione necessaria a garantire gli insediamenti produttivi;

d)    promuova la sottoscrizione di appositi protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali coinvolte nell’implementazione del Piano di Sviluppo Strategico, volti a disciplinare procedure semplificate e regimi procedimentali speciali per gli insediamenti produttivi nelle aree ZES.

 

Il nuovo comma 7-quater reca una clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che l'Agenzia per la coesione territoriale provveda alle attività previste dal comma 7-ter con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Il comma 1, lettera b), novella l'art. 5, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 91 del 2017, in materia di agevolazioni e procedure semplificate, destinate alle imprese, nuove o già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES.

 

Il numero 1) della lettera b) modifica la lettera a-ter) del comma 1 citato. Tale lettera a-ter) prevede che il Comitato di indirizzo della ZES assicuri il raccordo tra gli sportelli unici istituiti ai sensi della normativa vigente e lo sportello unico di cui alla legge n. 84 del 1994 – SUA (il quale, per tutti i procedimenti amministrativi ed autorizzativi concernenti le attività economiche, ad eccezione di quelli concernenti lo Sportello unico doganale e dei controlli e la sicurezza, svolge funzione unica di front office rispetto ai soggetti deputati ad operare in porto). Il SUA opera quale responsabile unico del procedimento ai sensi della legge n. 241 del 1990 per la fase di insediamento, di realizzazione e di svolgimento dell'attività economica nella ZES. Lo sportello unico è disponibile in formato digitale, in almeno una lingua diversa dall'italiano ed è organizzato sulla base di moduli e formulari standardizzati per la presentazione dell'istanza nei quali è, in particolare, indicata la presenza di eventuali vincoli ambientali, urbanistico/paesaggistici nonché di eventuali termini di conclusione del procedimento.

La disposizione, nel testo finora vigente, prevedeva che il Comitato di indirizzo della ZES assicurasse tale raccordo tra gli sportelli unici entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 135 del 2018 (legge n. 12 del 2019, in vigore dal 13 febbraio 2019), la quale aveva introdotto la norma in oggetto. 

Con la presente novella è stato espunto tale termine (scaduto). Si prevede, inoltre, che il Comitato di indirizzo della ZES provveda a tali compiti "su impulso del Commissario straordinario del Governo di cui all’ articolo 4, comma 6" (v. supra l'illustrazione della lett. a)).

 

Ulteriore novella (numero 2) riscrive la lettera a-sexies). Quest'ultima prevede che nelle ZES, nonché nelle ZES interregionali (secondo una specificazione introdotta dalla novella in esame) siano istituite aree doganali intercluse ai sensi del Codice doganale europeo - di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 - e dei relativi atti di delega e di esecuzione. Tali aree consentono di operare, per le merci importate e da esportare, in regime di sospensione dell'IVA.

La perimetrazione di dette aree doganali, il cui Piano di Sviluppo Strategico sia stato presentato dalle regioni proponenti entro il 31 dicembre 2019 (secondo la novella del decreto-legge in esame), è proposta da ciascun Comitato di indirizzo entro il 31 dicembre 2021 (secondo una modifica approvata dal Senato, in luogo del 31 dicembre 2020, data prevista dal testo del decreto-legge).

Il testo previgente stabiliva che la proposta dovesse essere presentata trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 135 del 2018 (legge n. 12 del 2019, in vigore dal 13 febbraio 2019), che aveva introdotto la lettera a-sexies) in oggetto.

 

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del D.L. n. 91 del 2017, la ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta delle regioni interessate. Tale proposta è corredata da un piano di sviluppo strategico.

 

La proposta di perimetrazione è approvata con decreto direttoriale dell'Agenzia delle dogane territorialmente competente, adottato entro trenta giorni dalla proposta.

 

 

 

Le Zone economiche speciali (ZES)

 

Il decreto legge n. 91 del 2017 (art. 4) ha definito all’articolo 4 le procedure e le condizioni per richiedere l’istituzione di Zone economiche speciali (ZES) in alcune aree del Paese, in particolare nelle regioni definite dalla normativa europea come "meno sviluppate" o "in transizione". In Italia sono regioni meno sviluppate (con PIL pro capite inferiore al 75% della media europea) le regioni Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia e Campania. Sono regioni in transizione (con PIL pro capite tra il 75% e il 90% della media europea) le regioni Sardegna, Abruzzo e Molise. La Zona economica speciale è definita come un'area geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti, purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). Tale Regolamento (che in allegato riporta le mappe dei porti della rete centrale e della rete globale) definisce i porti marittimi all’articolo 20 come quelli che soddisfano almeno uno dei seguenti criteri:

a)   il volume totale annuo del traffico passeggeri supera lo 0,1% del volume totale annuo del traffico passeggeri di tutti i porti marittimi dell'Unione;

b)   il volume totale annuo delle merci, per le operazioni di carico di merci sia sfuse che non sfuse, supera lo 0,1% del corrispondente volume totale annuo del carico di merci movimentate in tutti i porti marittimi dell'Unione;

c)   il porto marittimo è situato su un'isola e costituisce il solo punto di accesso ad una regione NUTS 3 nella rete globale;

d)   il porto marittimo è situato in una regione ultraperiferica o periferica, fuori da un raggio di 200 km dal porto più vicino nella rete globale.

In Italia, nelle regioni in cui possono essere istituite le ZES, sono porti della rete centrale: Palermo, Augusta, Gioia Tauro, Cagliari, Taranto, Bari, Napoli. Tra i porti della rete globale rientrano, tra gli altri, Catania, Messina, Milazzo, Siracusa, Trapani, Gela, Reggio Calabria, Villa San Giovanni, Brindisi, Salerno, Olbia, Porto Torres.

Le regioni che presentino tali condizioni possono presentare, in base all’art. 4, comma 4-bis del D.L. n. 91/2017, una proposta di istituzione di ZES nel proprio territorio, o al massimo due proposte ove siano presenti più aree portuali che abbiano le caratteristiche stabilite dal regolamento europeo, accompagnata da un piano di sviluppo strategico. Inoltre, anche le regioni che non posseggano aree portuali possono presentare istanza di istituzione di una ZES, ma solo in forma associativa, qualora contigue, o in associazione con un'area portuale avente le caratteristiche richieste.

Peraltro, in base all’art. 3 del Regolamento attuativo per l’istituzione delle ZES, adottato con DPCM 25 gennaio 2018, n. 12 , tali aree portuali, tenuto conto anche del volume complessivo di merci in transito, sono anche i porti che non presentano le caratteristiche di cui all'articolo 1, lettera c) (quindi quella di area portuale ai sensi del regolamento UE, il quale peraltro non definisce la nozione di area portuale, bensì quella di porto marittimo) purché essi presentino una rilevanza strategica per le attività di specializzazione territoriale che si intende rafforzare e dimostrino un nesso economico funzionale con l'Area portuale.

Lo scopo delle Zone economiche speciali è quello di creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo delle imprese già operanti e l'insediamento di nuove imprese. Tali imprese sono tenute al rispetto della normativa nazionale ed europea, nonché alle prescrizioni adottate per il funzionamento della stessa ZES e beneficiano di speciali condizioni.

In particolare, le imprese che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o effettuano investimenti incrementali all'interno delle ZES usufruiscono di benefici fiscali, nonché di riduzione dei termini dei procedimenti e di semplificazione degli adempimenti rispetto alla normativa vigente, che sono definiti nell’articolo 5 del D.L. n. 91/2017. Il credito d’imposta, in particolare è quello che era stato già concesso dalla legge di Stabilità 2016 (art. 1, co. 98, come successivamente modificato), fino al 31/12/2019, alle imprese che effettuassero l'acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna e nelle zone assistite delle regioni Molise e Abruzzo.

Come detto, per le modalità per l'istituzione di una ZES, la sua durata, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area, i criteri che ne disciplinano l'accesso e le condizioni speciali di beneficio per i soggetti economici ivi operanti o che vi si insedieranno, nonché il coordinamento degli obiettivi di sviluppo, è stato emanato con DPCM  25 gennaio 2018, n. 12 il Regolamento sull'istituzione delle Zone economiche speciali (ZES), entrato in vigore il 27 febbraio 2018, come previsto dal D.L. n. 91/2017. Il DPCM è stato adottato su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata.

Con il decreto-legge n. 135 del 2018 sono state introdotte misure di ulteriore semplificazione per le Zone economiche speciali.

Attualmente risultano istituite: la ZES Calabria (DPCM 21/5/2018), la ZES Campania (DPCM 21/5/2018), la ZES Ionica interregionale Puglia e Basilicata (DPCM 13/6/2019) e la ZES Adriatica interregionale Puglia-Molise (DPCM 5/9/2019).

 


 

Articolo 47
(Accelerazione nell'utilizzazione dei fondi nazionali ed europei per gli investimenti nella coesione e nelle riforme)

 

 

L’articolo 47 reca disposizioni volte a favorire l’accelerazione nella realizzazione degli interventi finanziati dal Fondo Sviluppo e Coesione e, in generale, degli investimenti comunque finanziati dalle risorse del bilancio europeo, attraverso una accelerazione dei procedimenti amministrativi relativi ad atti ed attività connesse all’utilizzazione delle suddette risorse.

 

A tal fine l’articolo 47 integra la normativa (recata dall’articolo 9 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69) che prevede una corsia preferenziale di tipo istruttorio/amministrativo per gli interventi finanziati da fondi strutturali europei, estendendo gli obblighi di trattazione prioritaria attualmente previsti in capo alle amministrazioni, anche ai procedimenti relativi ad attività connesse all’utilizzazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la Coesione e alla realizzazione dei programmi nazionali per le riforme comunque finanziati attraverso il bilancio dell’Unione europea.

 

L’articolo 9 del D.L. n. 69 del 2013 ha introdotto, ai commi da 1 a 3, norme finalizzate ad evitare il rischio di ulteriori ritardi nell’utilizzo delle risorse comunitarie del ciclo di programmazione 2007-2013 - allora in via di conclusione – e a scongiurare dunque il rischio del definanziamento delle risorse medesime.

L’obiettivo è perseguito dal comma 1 stabilendo un obbligo per le amministrazioni pubbliche di trattazione prioritaria di tale materia rispetto ad altre. In particolare, si sancisce l’obbligo per le amministrazioni e le aziende dello Stato anche a ordinamento autonomo (ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le istituzioni universitarie, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici non economici nazionali, le agenzie fiscali (di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300) di dare precedenza, nella trattazione degli affari di propria competenza, ai procedimenti, ai provvedimenti e agli atti, anche non aventi natura provvedimentale, relativi alle attività in qualsiasi modo connesse all’utilizzazione dei fondi strutturali europei, compresi quelli inerenti allo sviluppo rurale e alla pesca, e alla realizzazione dei progetti finanziati con i medesimi fondi.

Con riferimento specifico all’utilizzo dei fondi della programmazione 2007-2013, il comma 2 dava, inoltre, la facoltà al Governo, in caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi, di sostituirsi all’amministrazione inerte o inadempiente, ai sensi dell'articolo 120, comma secondo, della Costituzione.

 

Al fine di rafforzare l’efficacia degli obblighi procedimentali in questione, l’articolo 47 in esame – attraverso l’inserimento di un comma 1-bis nell’articolo 9 del D.L. n. 69/2013 - introduce l’obbligo per gli enti e le amministrazioni interessati dalla norma di prevedere, nei sistemi di valutazione delle performance individuali dei dirigenti pubblici interessati, anche obiettivi connessi all’accelerazione dell’utilizzazione dei suddetti fondi.

 

In via preliminare, si ricorda che la misurazione e la valutazione della performance individuale dei dirigenti di livello non generale e del personale responsabile di una unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità compete ai dirigenti di livello generale.

La valutazione dei dirigenti di vertice è effettuata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo, sulla base delle proposte dell’Organismo indipendente di valutazione (OIV) istituito in ogni amministrazione.

Per quanto concerne gli ambiti di valutazione, in base al vigente assetto normativo, la performance individuale dei dirigenti e del personale responsabile di una unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità viene misurata in base (art. 9 D.Lgs. 150/2009):

a) agli indicatori di performance relativi all’ambito organizzativo di diretta responsabilità;

b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;

c) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate ed ai comportamenti organizzativi richiesti per un più efficace esercizio delle funzioni assegnate;

d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi.

Con le modifiche introdotte nel 2017, è stato precisato che nella valutazione complessiva deve essere attribuito un peso prevalente agli indicatori di performance relativi all’ambito organizzativo di diretta responsabilità.

Per quanto riguarda la valutazione dei dirigenti di vertice, la legge stabilisce che la performance individuale dei dirigenti titolari degli incarichi di cui all’art. 19, co. 3 (segretario generale di ministeri e incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali, nonché quelli di livello equivalente) e 4 (incarichi di funzione dirigenziale di livello generale) del D.Lgs. 165/2001, è collegata al raggiungimento di specifici obiettivi, definiti nel contratto individuale e degli obiettivi individuati nella direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione, nonché nel Piano della performance.

La valutazione negativa della performance, purché resa nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 150, rileva ai fini dell’accertamento della responsabilità dirigenziale e ai fini dell’irrogazione del licenziamento disciplinare per insufficiente rendimento, ai sensi dell’art. 55-quater, co. 1, lett. f-quinquies), del testo unico delle disposizioni sul lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (D.Lgs. 165/2001).


 

Articolo 48, commi 1-3
(Disposizioni urgenti in materia di funzionalità delle Autorità di sistema portuale)

 

 

L’articolo 48, modificato al Senato, introduce misure di semplificazione relativamente alle procedure di autorizzazione delle opere da realizzare nelle aree portuali, ai dragaggi e alla riperimetrazione dei siti da bonificare di interesse nazionale rientranti nei limiti territoriali di competenza dell’Autorità. Con una modifica approvata al Senato si prevedono nuove disposizioni in materia di revoca del mandato del Presidente e di scioglimento del Comitato di gestione delle Autorità di sistema portuale e con l’approvazione dell’emendamento 48.5, testo 2, si precisa la modalità di esecuzione dei dragaggi nei bacini portuali anche se non rientranti tra i siti da bonificare di interesse nazionale.

 

Il comma 1, introduce alcune novelle all’articolo 5 della legge n. 84 del 1994 che disciplina la Programmazione e realizzazione delle opere portuali, il piano regolatore di sistema portuale e il piano regolatore portuale.

 

Si procede innanzi tutto (lettera a) e lettera c)) alla correzione di un riferimento normativo, concernente la conferenza di servizi di cui all’articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990 (il riferimento è attualmente all’articolo 14-quater che disciplina le decisioni della conferenza di servizi di cui all’articolo 14-ter). Tale correzione è effettuata al comma 1-quinquies e al comma 2-quinquies dell’articolo 5.

 

Da un punto di vista sostanziale (comma 1, lettera b)) viene modificato il comma 1-sexies dell’articolo 5 prevedendo che il piano regolatore portuale individui anche i beni sottoposti al vincolo preordinato all’esproprio nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327.

Viene inoltre precisato che se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità non è prevista dal piano regolatore portuale, il vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 può essere disposto dall’Autorità di sistema portuale, mediante una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 –ter della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

Il comma 1-sexies dell’articolo 5, della legge n. 84 del 1994 dispone che nei singoli porti ricompresi nelle circoscrizioni territoriali delle Autorità di sistema portuale l'ambito e l'assetto complessivo delle aree destinate a funzioni strettamente portuali e retro-portuali e agli assi di collegamento viario e ferroviario, come individuate nel documento di pianificazione strategica di sistema approvato, quali quelle destinate alle attività commerciali e crocieristiche, al diporto, alla produzione industriale, all'attività cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie, sono delimitati e disegnati dal piano regolatore portuale (PRP), che individua analiticamente anche le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate.

L’articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 stabilisce che “se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità non è prevista dal piano urbanistico generale, il vincolo preordinato all'esproprio può essere disposto, ove espressamente se ne dia atto, su richiesta dell'interessato ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero su iniziativa dell'amministrazione competente all'approvazione del progetto, mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma, una intesa ovvero un altro atto, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione vigente comporti la variante al piano urbanistico”.

Ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327, un bene è sottoposto al vincolo preordinato all'esproprio quando diventa efficace l'atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua variante, che prevede la realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità. Il vincolo ha la durata di cinque anni. Entro tale termine, può essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. Se questa non è tempestivamente dichiarata il vincolo preordinato all'esproprio decade.

 

L’altra modifica sostanziale novella il comma 5 dell’articolo 5 della legge n. 84 del 94 (comma 1, lettera d)).

 

Il comma 5 dell’articolo 5 della legge n. 84 del 1994, come novellato, stabilisce che le modifiche che non alterano in modo sostanziale la struttura del piano regolatore portuale in termini di obiettivi, scelte strategiche e caratterizzazione funzionale delle aree portuali, relativamente al singolo scalo marittimo, costituiscono adeguamenti tecnico-funzionali del piano regolatore portuale.

Gli adeguamenti tecnico-funzionali sono adottati dal Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale, previa acquisizione della dichiarazione di non contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti da parte del comune o dei comuni interessati, con riferimento esclusivo alle previsioni delle aree destinate a funzioni di interazione porto-città. È successivamente acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime entro quarantacinque giorni, decorrenti dalla ricezione della proposta di adeguamento tecnico-funzionale. Decorso tale termine, il parere si intende espresso positivamente.

 

Rispetto al testo vigente:

·       La dichiarazione di non contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti deve essere acquisita esclusivamente con riferimento alle previsioni delle aree destinate a funzioni di interazione porto-città. Ne consegue che al di fuori di tali aree non è più necessaria l’acquisizione di tale dichiarazione.

·       Con riferimento al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, si prevede che, decorso il termine di 45 giorni dalla ricezione della proposta di adeguamento tecnico-funzionale, il parere s’intende espresso positivamente, cosa non espressamente prevista dal testo vigente della norma.

·       Viene soppresso l’atto di approvazione dell’adeguamento tecnico funzionale da parte della regione nel cui territorio è ubicato il porto interessato dall'adeguamento medesimo.

 

 

La lettera e) del comma 1 introduce una disposizione (nuovo comma 5-ter) la cui finalità, enunciata nella relazione illustrativa, è quella di prevedere una disciplina organica e unitaria dell’accertamento di conformità urbanistico-edilizia delle opere pubbliche portuali, prevedendo che lo stesso avvenga:

- nell’ambito della stessa procedura di cui al precedente comma 5 (come riscritto dalla lettera d) del comma in esame), nel caso in cui l’approvazione del progetto comporti modifiche plano-batimetriche al piano regolatore portuale;

- oppure, nel caso di assenza di modifiche plano-batimetriche, nell’ambito del procedimento di approvazione del progetto disciplinato dall’art. 27 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici). Viene altresì precisato che, in tal caso, l'accertamento di conformità di cui trattasi sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti (atti di intesa, pareri, titoli abilitativi anche edilizi, autorizzazioni e nulla osta) previsti da leggi statali e regionali.

L’articolo 27 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che l'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni viene effettuata in conformità alla legge sul procedimento amministrativo e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia e che si applicano le disposizioni in materia di conferenza di servizi.

La dichiarazione di pubblica utilità può essere disposta anche quando l'autorità espropriante approva a tal fine il progetto esecutivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità.

In sede di conferenza dei servizi sul progetto di fattibilità tutte le amministrazioni e i soggetti invitati sono obbligati a pronunciarsi sulla localizzazione e sul tracciato dell'opera, anche presentando proposte modificative, nonché a comunicare l'eventuale necessità di opere mitigatrici e compensative dell'impatto. In tale fase, gli enti gestori di servizi pubblici a rete forniscono, contestualmente al proprio parere, il cronoprogramma di risoluzione delle interferenze (per le quali sono previsti specifici adempimenti procedurali). Salvo circostanze imprevedibili, le conclusioni adottate dalla conferenza in merito alla localizzazione o al tracciato, nonché al progetto di risoluzione delle interferenze e alle opere mitigatrici e compensative, non possono essere modificate in sede di approvazione dei successivi livelli progettuali, a meno del ritiro e della ripresentazione di un nuovo progetto di fattibilità. (salva la procedura di manifestazione e risoluzione del dissenso nell’ambito della conferenza di servizi).

L’articolo 27 fa inoltre salve le disposizioni vigenti che stabiliscono gli effetti dell'approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi.

 

La norma in esame precisa che la nuova disciplina in questione opera in deroga alle vigenti norme che disciplinano:

- l’attività edilizia delle pubbliche amministrazioni (recate dall'art. 7 del D.P.R. 380/2001);

L’art. 7 del D.P.R. 380/2001 (testo unico in materia edilizia), esclude l’applicabilità delle disposizioni sui titoli abilitativi dettate dal medesimo testo unico, per una serie di opere e interventi pubblici (opere e interventi pubblici che richiedano per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata di una pluralità di amministrazioni pubbliche allorché l'accordo delle predette amministrazioni, raggiunto con l'assenso del comune interessato sia pubblicato; opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale e opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari di servizi pubblici, previo accertamento di conformità con le prescrizioni urbanistiche ed edilizie ai sensi del D.P.R. 383/1994; opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio comunale, ovvero dalla giunta comunale, assistite dalla validazione del progetto).

- e l’accertamento di conformità urbanistico-edilizia delle opere di interesse statale (recate dall'art. 2 del D.P.R. 383/1994).

L’art. 2 del D.P.R. 383/1994 prevede che, per le opere pubbliche oggetto del medesimo regolamento (opere pubbliche, che non siano in contrasto con le indicazioni dei programmi di lavori pubblici, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale e delle opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti), l'accertamento della conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, salvo che per le opere destinate alla difesa militare, è fatto dallo Stato di intesa con la regione interessata, entro sessanta giorni dalla richiesta da parte dell'amministrazione statale competente.

 

Nell’introdurre la nuova disciplina, la lettera in esame dispone che viene in ogni caso fatto salvo quanto stabilito dal comma 5-bis dell’art. 5 della legge n. 84 del 1994.

Il comma 5-bis dell’art. 5 della L. 84/1994 (oltre a disporre che l’esecuzione delle opere nei porti da parte dell’Autorità di sistema portuale è autorizzata ai sensi della normativa vigente) disciplina l'esecuzione di opere nei porti da parte di privati, prevedendo che la stessa è autorizzata, sotto tutti i profili rilevanti, in esito ad apposita conferenza di servizi (di cui viene disciplinato lo svolgimento).

 

Il comma 1-bis, introdotto al Senato, modifica il testo dell’articolo 7, comma 3 lettera b) in materia di revoca del mandato del Presidente e scioglimento del Comitato di gestione delle autorità di sistema portuale. Si prevede inoltre che il ricorrere delle circostanze indicate dalle lettere da a) a c) del comma 3 dell’articolo 7 non comportino l’automatica revoca ma “possano” comportarla, rendendo quindi il potere di intervento discrezionale.

Con specifico riferimento all’ipotesi di cui alla lettera b), la nuova formulazione prevede che la fattispecie che può portare alla revoca concerne l’ipotesi in cui siano riscontrati dai competenti organi di controllo, giurisdizionali o amministrativi, l'omesso esercizio  o gravi irregolarità nell'espletamento delle funzioni e delle competenze previste rispettivamente dagli articoli 8, comma 3 (che disciplina le funzioni del presidente dell’Autorità di sistema portuale), e  9, comma 5 (che disciplina le funzioni del comitato di gestione), tali da compromettere il funzionamento dell'Autorità.

 

Il testo vigente della lettera b) del comma 3, dell’articolo 7 dispone che si dispone la revoca ogniqualvolta “il conto consuntivo evidenzi un disavanzo”.

 

Con un’altra modifica al Senato è stato introdotto il comma 1-ter, che modifica l’articolo 5-bis della legge n. 84 del 1994, in materia di dragaggi nelle aree portuali. La nuova disposizione introduce un comma 1-bis al citato articolo 5-bis che recita che “per le operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere, oltre che nei bacini idrici, anche se non posti in siti di interesse nazionale, si utilizzano le modalità e le migliori tecnologie disponibili finalizzate a mitigare i rischi di propagazione di contaminanti, ove presenti.”

 

Il comma 2 proroga da 30 a 45 mesi il termine massimo di deposito dei materiali derivanti dalle attività di dragaggio nonché dalle operazioni di bonifica (senza limitazione di quantitativi, assicurando il non trasferimento degli inquinanti agli ambienti circostanti), previsto dall’articolo 5-bis, comma 5, terzo periodo,  in caso di realizzazione, nell'ambito dell’intervento di dragaggio, di strutture adibite a deposito temporaneo dei sopra citati materiali, prima della loro messa a dimora definitiva.

Tale proroga si applica alle operazioni in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché a quelle avviate a decorrere dalla medesima data e fino al 30 giugno 2021.

 La finalità dell’intervento è quella di mitigare gli effetti derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, nonché di accelerare gli interventi infrastrutturali nelle aree portuali e marinocostiere.

L’art. 5-bis è la disposizione di riferimento in tema di dragaggi nei Sin (siti di bonifica di interesse nazionale) della citata legge n. 84 del 1994.

 

Il comma 3, aggiungendo un ulteriore periodo all’articolo 36-bis, comma 3 del decreto-legge n.83 del 2012, attribuisce alle Autorità di Sistema Portuale la possibilità di richiedere la ridefinizione del perimetro di un Sito di Interesse Nazionale da bonificare (di cui all’articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006) qualora la ridefinizione del perimetro del sito riguarda una porzione ricadente nei limiti territoriali di competenza di un’Autorità di Sistema Portuale.

Per approfondire il tema delle bonifiche, si rinvia alla scheda dell’art. 39 del presente decreto-legge.

Da un punto di vista procedurale la richiesta può essere formulata previo parere degli enti locali interessati acquisito mediante una conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

L’articolo 36-bis, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012 prevede che su richiesta della regione interessata, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli enti locali interessati, può essere ridefinito il perimetro dei siti di interesse nazionale, fermo restando che rimangono di competenza regionale le necessarie operazioni di verifica ed eventuale bonifica della porzione di siti che, all'esito di tale ridefinizione, esuli dal sito di interesse nazionale.

Articolo 48, commi 4-5-bis
(Disposizioni urgenti in materia di digitalizzazione della logistica portuale)

 

 

L’articolo 48, commi 4, 5, prevede alcune modifiche alle norme che disciplinano il finanziamento degli interventi per sviluppare la logistica portuale, in particolare prevedendo la destinazione delle risorse anche al completamento degli interventi e allo sviluppo dei nodi del Meridione. Si prevede inoltre la ridefinizione del rapporto con UIRnet, per il completamento e l'implementazione della rete immateriale degli interporti. Il comma 5-bis, introdotto al Senato, modifica il comma 8 dell’articolo 199 del decreto-legge n. 34 del 2020 per consentire l’utilizzo di più decreti (e non esclusivamente di un decreto) per determinare le quote di avanzo di amministrazione, eventualmente utilizzabili da ciascuna delle Autorità di sistema portuale e dall'Autorità portuale di Gioia Tauro per le finalità di riduzione dei canoni concessori, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020, prevista dall’articolo 199 del decreto-legge n. 34 del 2020.

 

In dettaglio il comma 4 modifica l’articolo 11-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, che disciplina il finanziamento degli interventi per la digitalizzazione della logistica portuale.

 

Si prevede in particolare, novellando il comma 1 del citato articolo (comma 4, lettera a):

·       un’autorizzazione di spesa pari 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020 per finanziare le attività strettamente connesse alla digitalizzazione della logistica del Paese con particolare riferimento ai porti, agli interporti, alle ferrovie, all'autotrasporto, anche per garantire il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del sistema di mobilità delle merci, nonché per il completamento degli investimenti, con particolare riferimento ai nodi (porti, interporti e piattaforme logistiche) del Mezzogiorno.

 

Tali risorse sono tratte dal Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti, di cui all'articolo 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

Il Fondo è finalizzato ad agevolare la realizzazione delle opere previste nei piani regolatori portuali e nei piani operativi triennali e per il potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti e gli investimenti necessari alla messa in sicurezza, alla manutenzione e alla riqualificazione strutturale degli ambiti portuali. Per approfondimenti relativi a tale Fondo si veda il paragrafo relativo all’autonomia finanziaria delle Autorità di sistema portuale, pubblicato sul Portale della documentazione, della Camera dei deputati.

 

Rispetto al testo vigente dell’articolo 11-bis, comma 1, è stata aggiunta la finalizzazione di tali risorse anche al completamento degli investimenti, con particolare riferimento ai nodi (porti, interporti e piattaforme logistiche) del Mezzogiorno.

 

Il comma 4, lettera c), aggiungendo un nuovo comma 2-bis all’articolo 11-bis del decreto – legge 26 ottobre 2019, n. 124, autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a ridefinire il rapporto convenzionale stipulato in attuazione dell’articolo 4-bis del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, con La società UIRNet SpA, soggetto attuatore unico per la realizzazione e gestione della piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale, riconoscendo, nei limiti dell’autorizzazione di spesa recata dal comma 2 del medesimo articolo 4-bis, i soli costi documentati e sostenuti alla data del 31 dicembre 2019.

La definizione di tale rapporto dovrà avvenire entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Le risorse che si renderanno disponibili a seguito della ridefinizione del rapporto convenzionale sono destinate alle finalità di digitalizzazione della logistica di cui al comma 1 del medesimo articolo 11-bis, come modificato dalla disposizione in commento.

 

L’articolo 4-bis del decreto-legge n. 243 del 2016 ha ad oggetto la diffusione della logistica digitale nel Mezzogiorno. In particolare la norma incrementa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022, il contributo per il completamento e l'implementazione della rete immateriale degli interporti previsto dall'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (che aveva assegnato un contributo di 5 milioni di euro per il 2009 e di 10 milioni di euro per il 2010).

La realizzazione dell’intervento è affidata con una specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi, alla società UIRNet SpA, soggetto attuatore unico per la realizzazione e gestione della piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale.

La finalità dell’intervento disposto era quella del completamento degli investimenti, con particolare riferimento ai nodi (porti, interporti e piattaforme logistiche) del Mezzogiorno, riducendo il divario digitale.

 

Conseguentemente il comma 4, lettera b), estende a tutte le disposizioni di cui all’articolo 11-bis la previsione secondo la quale Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con UIRnet apposito atto convenzionale per disciplinare l'utilizzo delle risorse ivi previste.

 

Il comma 5 prevede che per l’attuazione delle disposizioni del comma 4 il Ministero dell’economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Il comma 5-bis, introdotto al Senato, dispone una modifica al comma 8 dell’articolo 199 del decreto-legge n. 34 del 2020, volta a consentire l’utilizzo di più decreti (e non esclusivamente di un decreto) per determinare le quote di avanzo di amministrazione, eventualmente utilizzabili da ciascuna delle Autorità di sistema portuale e dall'Autorità portuale di Gioia Tauro per le finalità di riduzione dei canoni concessori, nel limite complessivo di 10 milioni di euro, per l'anno 2020, prevista dall’articolo 199, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 34 del 2020.

 

L’articolo 199, comma 1, lettera a) prevede che “In considerazione del calo dei traffici nei porti italiani derivanti dall'emergenza COVID - 19, le Autorità di sistema portuale e l'Autorità portuale di Gioia Tauro, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio e fermo quanto previsto dall'articolo 9-ter del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130: a) possono disporre, la riduzione dell'importo dei canoni concessori di cui all'articolo 36 del codice della navigazione, agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di quelli relativi alle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, dovuti in relazione all'anno 2020 ed ivi compresi quelli previsti dall'articolo 92, comma 2, del decreto - legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio, allo scopo anche utilizzando il proprio avanzo di amministrazione; la riduzione può essere riconosciuta, per i canoni dovuti fino alla data del 31 luglio 2020, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 30 giugno 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019 e, per i canoni dovuti dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subìto, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 novembre 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019”.


 

Articolo 48, commi 6 e 7
(Disposizioni in materia croceristica e in materia di regime IVA relativo alla locazione, anche finanziaria, e al noleggio di imbarcazioni da diporto)

 

 

L’articolo 48, commi 6 e 7, introduce disposizioni volte a sostenere il settore croceristico, autorizzando la possibilità di svolgere servizi di cabotaggio, per servizi esclusivamente croceristici, alle navi iscritte al registro internazionale, in deroga al divieto, generalmente previsto per tale tipologia di navi, di svolgere i servizi di cabotaggio marittimo (comma 6).

Si prevede inoltre di estendere la previsione dei criteri di effettività ai fini della determinazione della base imponibile ai servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, di imbarcazioni da diporto (comma 7).

 

In particolare il comma 6 stabilisce che le navi da crociera iscritte nel Registro Internazionale possono effettuare, fino al 31 dicembre 2020, servizi di cabotaggio marittimo, ai sensi dell’articolo 224 del Codice della navigazione, esclusivamente per servizi crocieristici in deroga all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, che esclude le navi iscritte al registro internazionale, salvo alcune eccezioni, dalla possibilità di svolgere servizi di cabotaggio marittimo.

 

Le eccezioni al divieto di svolgere servizi di cabotaggio marittimo riguardano le navi da carico di oltre 650 tonnellate di stazza lorda e nei limiti di un viaggio di cabotaggio mensile quando il viaggio di cabotaggio segua o preceda un viaggio in provenienza o diretto verso un altro Stato, se si osservano i criteri di armamento delle citate navi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) della legge n. 457 del 1997. Le predette navi possono effettuare servizi di cabotaggio nel limite massimo di sei viaggi mensili, o viaggi, ciascuno con percorrenza superiore alle cento miglia marine se osservano i criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e comma 1-bis della medesima legge e, limitatamente alle navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, iscritte nel registro internazionale, adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato. In tal caso deve essere imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario.

 

È necessaria la stipula di un accordo tra le associazioni datoriali e sindacali firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore privato dell’industria armatoriale.

La finalità dell’intervento è quella di mitigare gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del virus COVID- 19 e di salvaguardare i livelli occupazionali delle imprese esercenti attività crocieristica e di cabotaggio marittimo.

 

L’articolo 224 del Codice della navigazione riserva il servizio di cabotaggio fra i porti della Repubblica è riservato, agli armatori comunitari che impiegano navi registrate in uno Stato membro dell'Unione europea e che battono bandiera del medesimo Stato membro, sempre che tali navi soddisfino tutti i requisiti necessari per l'ammissione al cabotaggio in detto Stato membro.

I servizi di cabotaggio marittimo sono definiti, ai sensi del Regolamento n. 3577/92/CEE che ha liberalizzato i servizi di cabotaggio marittimo, come  i servizi normalmente assicurati dietro compenso e comprendenti in particolare: il "cabotaggio continentale", ossia il trasporto via mare di passeggeri o merci fra i porti situati sul continente o sul territorio principale di un solo e medesimo Stato membro senza scali su isole; i "servizi di approvvigionamento off-shore" ossia il trasporto via mare di passeggeri o merci fra i porti di uno Stato membro e le attrezzature o strutture situate sulla piattaforma continentale di tale Stato membro; il "cabotaggio con le isole" ossia il trasporto via mare di passeggeri o merci fra porti situati sul continente e su una o più isole di un solo e medesimo Stato membro e porti situati sulle isole di un solo e medesimo Stato membro.

 

Il comma 7 novellando i commi 725 e 726 della legge di bilancio 2020, introduce disposizioni in tema di regime IVA con riguardo alla localizzazione della prestazione.

In particolare, la lettera a) estende la previsione dei criteri di effettività ai fini della determinazione della base imponibile IVA (già previsti per i servizi di locazione a breve termine di imbarcazioni da diporto) ai servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, di imbarcazioni da diporto rese a committenti non soggetti passivi.

Pertanto, ai fini dell'applicazione dell’IVA per la prestazione dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, anche non a breve termine, di imbarcazioni da diporto, l’effettiva utilizzazione e fruizione del servizio al di fuori della Unione europea va dimostrata attraverso adeguati mezzi di prova e non è presunta.

 

Si ricorda che il comma 725 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dispone che per prevenire casi di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione di concorrenza ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, il luogo della prestazione dei servizi di cui all'articolo 7-quater, comma 1, lettera e) (servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto quando gli stessi sono messi a disposizione del destinatario nel territorio dello Stato e sempre che siano utilizzate all'interno del territorio dell’Unione) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di imbarcazioni da diporto si considera al di fuori dell'Unione europea qualora attraverso adeguati mezzi di prova sia dimostrata l'effettiva utilizzazione e fruizione del servizio al di fuori dell'Unione europea.

 

Con il provvedimento dell'Agenzia delle entrate  del 15 giugno 2020 sono individuati le modalità e i mezzi idonei a dimostrare l'effettiva fruizione e l'effettivo utilizzo del servizio al di fuori dell'Unione europea.

 

 

Inoltre il medesimo comma 7 (lettera b), prevede che la disposizione in questione si applichi dal 1° novembre 2020, anziché, come previsto dal testo precedentemente vigente de comma 726, dal 1° aprile 2020.

 

La disciplina quindi fa riferimento a criteri di effettività per determinare la base imponibile dei servizi da assoggettare a tassazione nello Stato, in sostituzione di quelli forfettari che, in via presuntiva e a fini di semplificazione, erano applicabili in base alla circolare n. 49/E del 7 giugno 2002 dell’Agenzia delle entrate  che aveva fornito le indicazioni necessarie per l'applicazione della disposizione richiamata.

 

In particolare la circolare specificava che considerato che la rilevanza territoriale ai fini dell’assoggettamento ad IVA delle predette prestazioni è limitata all'utilizzo dei mezzi di trasporto in acque territoriali unionali, e tenuto conto della obiettiva difficoltà a seguire con precisione gli spostamenti degli stessi, si è ritenuto utile enucleare alcune percentuali presuntive di tassazione dei relativi corrispettivi basate sulla lunghezza e sul tipo di propulsione.

Tale interpretazione era stata oggetto tuttavia di rilevi da parte dell’Unione europea che, con il parere motivato del 25 luglio 2019 della Commissione europea, ha stabilito che l'attuale normativa UE in materia di IVA autorizza esenzioni fiscali per i servizi quando l'uso e la fruizione effettivi hanno luogo al di fuori dell'Unione, ma non consente di applicare una riduzione forfettaria generale senza una prova del luogo in cui il servizio è effettivamente utilizzato. La Commissione rileva che la base IVA applicabile non può essere determinata attraverso l’applicazione di percentuali indicative del presumibile utilizzo delle imbarcazioni al di fuori delle acque territoriali dell'Unione basate sulla lunghezza e sul tipo di propulsione dell'imbarcazione. Un’applicazione estesa della deroga prevista dall’articolo 59-bis della Direttiva IVA non può costituire la base giuridica di una normativa, come quella italiana, che prevede l’applicazione di percentuali forfettarie di navigazione al di fuori delle acque territoriali dell’Unione europea, senza che sia dimostrato in maniera puntuale il luogo di effettiva utilizzazione.


 

Articolo 48, comma 7-bis
(
Cold ironing)

 

 

Il comma 7-bis dell'articolo 48 - introdotto dal Senato - esclude l'applicazione degli oneri generali di sistema, «data la natura addizionale dei suddetti prelievi», alle forniture di energia elettrica, erogate da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto dotate di impianti elettrici con potenza installata nominale superiore a 35 kW. La clausola d'invarianza finanziaria rinvia a un intervento dell'ARERA per la determinazione dei conseguenti aggiornamenti compensativi delle componenti tariffarie dell'energia elettrica.

 

Nel dettaglio, il comma 7-bis - introdotto dal Senato - novella il comma 1 dell'articolo 34-bis del D.L. n. 162/2019 (L. n. 8/2020), al fine di semplificare le componenti tariffarie dell'energia elettrica necessaria per alimentare le navi tramite cold ironing.

 

L'articolo 34-bis che qui si novella ha previsto l'introduzione di una tariffa dedicata per la fornitura di energia elettrica, erogata da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto dotate di impianti elettrici con una determinata potenza installata nominale. Il comma 1 ha demandato a uno o più provvedimenti dell'ARERA, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 162/2019, l'introduzione di una tariffa dedicata per la fornitura di energia elettrica, erogata da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto dotate di impianti elettrici con potenza installata nominale superiore a 35 kW, al fine di favorire la riduzione dell'inquinamento ambientale nelle aree portuali mediante la diffusione delle tecnologie elettriche. Il comma 2 ha novellato l'Allegato I (Elenco prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote vigenti alla data di entrata in vigore del testo unico) annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (d.lgs. n. 504/1995), aggiungendo alla voce: «Energia elettrica», la sottovoce: «per la fornitura di energia elettrica erogata, da impianti di terra, alle navi ormeggiate in porto dotate di impianti elettrici con potenza installata nominale superiore a 35 kW: euro 0,0005 per ogni kWh». Il comma 3 ha previsto che le disposizioni di cui al comma 2 hanno efficacia subordinatamente all'adozione della decisione del Consiglio dell'Unione europea che autorizzi, ai sensi dell'articolo 19 della direttiva del Consiglio n. 2003/96/CE, lo Stato ad applicare un'aliquota di accisa ridotta all'energia elettrica fornita per l'impiego di cui al medesimo comma 2, richiesta a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con le altre Amministrazioni competenti.

L'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE prevede che il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare gli Stati membri ad applicare ulteriori esenzioni o riduzioni in base a considerazioni politiche specifiche. Lo Stato membro, che intenda adottare un provvedimento di questo tipo, ne dà comunicazione alla Commissione, fornendole inoltre tutte le informazioni pertinenti o necessarie. La Commissione esamina la richiesta, tenendo conto, tra l'altro, di considerazioni attinenti al corretto funzionamento del mercato interno, della necessità di garantire una concorrenza leale e delle politiche comunitarie in materia di ambiente, di sanità, di energia e di trasporti. Entro tre mesi dalla ricezione di tutte le pertinenti e necessarie informazioni, la Commissione presenta una proposta di autorizzazione del provvedimento di questo tipo da parte del Consiglio, oppure informa il Consiglio dei motivi per cui non ha proposto l'autorizzazione del provvedimento di cui trattasi (§ 1). L'autorizzazione di cui al paragrafo 1, è accordata per un periodo massimo di sei anni, con possibilità di rinnovo secondo la procedura di cui al paragrafo 1 (§ 2). La Commissione, qualora ritenga che le esenzioni o riduzioni di cui al paragrafo 1 non possano più essere mantenute, in particolare in base a considerazioni riguardanti la concorrenza o distorsioni nel funzionamento del mercato interno o la politica comunitaria in materia di sanità, protezione dell'ambiente, energia e trasporti, sottopone appropriate proposte al Consiglio. Il Consiglio adotta all'unanimità una decisione su tali proposte (§ 3).

Il comma 4 ha subordinato altresì l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 2 all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, richiesta a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le altre amministrazioni competenti.

 

La novella in esame esclude l'applicazione degli oneri generali di sistema, «data la natura addizionale dei suddetti prelievi», alle forniture di energia elettrica, erogate da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto dotate di impianti elettrici con potenza installata nominale superiore a 35 kW.

La clausola d'invarianza finanziaria rinvia a un intervento dell'ARERA per l'individuazione dei conseguenti aggiornamenti compensativi delle componenti tariffarie dell'energia elettrica.


 

Articolo 48-bis
(Documenti relativi alla sicurezza della navigazione)

 

 

L'articolo 48-bis, introdotto dal Senato, modifica la disciplina sui documenti relativi alla sicurezza della navigazione, intervenendo su alcuni aspetti relativi alla loro denominazione, ai loro contenuti, nonché al rilascio e validità dei certificati di sicurezza e d'idoneità.

 

A tal fine la disposizione in esame propone modifiche alla legge 5 giugno 1962, n. 616 ("Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare").

Le modifiche all'articolo 4 (rubricato "Documenti relativi alla sicurezza della navigazione") comma 1, lettera c), della legge n. 616 citata, prevedono il cambio di denominazione del "certificato di sicurezza radiotelegrafica" in "certificato di sicurezza radio elettrica". Tale certificato, nella formulazione vigente dell'art. 4, deve essere posseduto dalle navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 1.600 tonnellate impiegate in viaggi internazionali. Con la modifica in esame tale stazza viene ridotta a 500 tonnellate.

Conseguentemente viene abrogata la disposizione che impone alle navi da carico di stazza lorda inferiore alle 1.600 e uguale o superiore a 500 tonnellate in viaggi internazionali il possesso del certificato di sicurezza radiotelefonica.

Per effetto delle modifiche in esame, quindi, si prevede l'obbligo del possesso del certificato di sicurezza radio elettrica per le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore alle 500 tonnellate in viaggi internazionali.

 

Quanto alla durata della validità dei certificati, la novella proposta all'articolo 6 della medesima legge n. 616 del 1962 stabilisce che:

·       il certificato di sicurezza radio elettrica e

·       il certificato di sicurezza per le dotazioni di armamento

previsti, secondo il testo novellato, per le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate in viaggi internazionali, abbiano durata di cinque anni, soggetta a collaudi intermedi da effettuarsi entro i tre mesi precedenti o successivi rispetto alla data anniversaria dei certificati stessi.

 

Si prevede, inoltre, che il certificato di idoneità (rilasciato alle navi per le quali sia stata accordata l'esenzione dalla applicazione di una o più norme della medesima legge n. 616 del 1962) non può essere superiore a due anni, ad eccezione delle unità da pesca la cui durata è fissata in tre anni.

Tale certificato di idoneità (di cui all'art. 4, primo comma, lett. f)) può essere concesso, ai sensi dell'art. 6, per le navi da carico di stazza lorda inferiore alle 500 tonnellate adibite a viaggi internazionali, nonché per le navi da passeggeri o da carico di stazza lorda uguale o superiore a 25 tonnellate adibite a viaggi nazionali.

 

A seguito delle modifiche sopra ricordate, la disposizione abroga la norma secondo la quale i certificati di sicurezza radiotelegrafica e di sicurezza radiotelefonica (ora assorbiti dal certificato di sicurezza radio elettrica) non possano avere durata superiore ad un anno.

Continua invece ad applicarsi la durata massima di un anno al certificato di sicurezza per le navi da passeggeri in viaggi internazionali.

 

Si ricorda che ai sensi dell'art. 7 della medesima legge n. 616 del 1962, i requisiti tecnici necessari per ottenere il rilascio dei certificati di sicurezza o d'idoneità sono determinati dai regolamenti di esecuzione della presente legge. Si veda, tra l'altro, il d.P.R. 8 novembre 1991, n. 435 recante "Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare", in particolare il Titolo II, Capitolo II, rubricato "Documenti relativi alla sicurezza della navigazione".

 


 

Articolo 48-ter
(
Modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche)

 

 

L'articolo 48-ter, introdotto dal Senato, modifica la disciplina del codice delle comunicazioni elettroniche in materia di spese per i collaudi e le ispezioni.

 

La disposizione novella l'articolo 178 del codice delle comunicazioni elettroniche, che reca disposizioni in materia di spese per i collaudi e le ispezioni. La norma vigente stabilisce che per i collaudi e le ispezioni di cui all'articolo 176 del codice medesimo, l'armatore o la società che gestisce il servizio è tenuta a fornire al Ministero il rimborso delle spese e le quote di surrogazione del personale, stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per le prestazioni rese ad Enti diversi e privati. Con la novella si incide sull'ambito di riferimento dei collaudi e delle ispezioni in parola, definendo che si tratta di quelli 'effettuati dai propri funzionari', così delimitando a tale fattispecie l'ambito applicativo della previsione.

 

Nel dettaglio, il codice delle comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. n. 259 del 2003, reca all'art. 178 Spese per i collaudi e le ispezioni. Esso prevede che per i collaudi e le ispezioni di cui all'articolo 176, sono dovuti al Ministero, da parte dell'armatore o della società che gestisce il servizio, il rimborso delle spese e le quote di surrogazione del personale, stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per le prestazioni rese ad Enti diversi e privati.

Il citato art. 176 del codice, in materia di Collaudi e ispezioni, prevede che il Ministero effettua, a mezzo di propri funzionari, la sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo mediante: a) collaudi ai fini dei servizi di sicurezza e di corrispondenza pubblica; b) un'ispezione ordinaria ogni dodici mesi; c) ispezioni straordinarie quando se ne verifichi la necessità. Il collaudo, salvo diverse indicazioni della normativa vigente in materia, è necessario nei seguenti casi: a) attivazione della stazione radioelettrica; b) modifica od aggiunta alla stazione di apparati radioelettrici obbligatori; c) richiesta dell'armatore, in caso di cambio dello stesso; d) richiesta della società di gestione, di cui all'articolo 183, comma 2, in caso di cambio della stessa.

Il comma 3 dell'art. 176 stabilisce che le ispezioni ordinarie sono effettuate da un funzionario del Ministero, sia per il servizio di sicurezza che di corrispondenza pubblica.

 I collaudi e le ispezioni ordinarie dovranno essere richiesti all'autorità marittima portuale dalla società che gestisce il servizio radioelettrico a norma dell'articolo 183, comma 2, o dall'armatore, dal proprietario o da chi li rappresenta nei casi di cui all'articolo 183, comma 3 del codice.

 

Il Ministro dello sviluppo economico ha facoltà, con proprio decreto motivato, di esonerare dall'obbligo del collaudo e della ispezione ordinaria categorie di navi per le quali non sia fatto obbligo della installazione radioelettrica da norme internazionali. Durante le ispezioni ordinarie e straordinarie potranno essere effettuati tutti gli accertamenti e le indagini ritenuti necessari, anche in merito all'andamento del servizio ed al possesso del titolo di qualificazione da parte del personale addetto.

Inoltre, il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente, può affidare i compiti d'ispezione e controllo agli organismi riconosciuti che ne facciano domanda, con eccezione delle navi da carico.

 


 

Articolo 48-quater
(Tracciabilità telematica delle movimentazioni delle unità navali nei Porti e rinnovo del termine per la stipula delle convenzioni di arruolamento ai sensi dell'articolo 329 cod. nav.)

 

 

L’articolo 48-quater, introdotto al Senato, estende agli avvisatori marittimi l’utilizzo del sistema PMIS, per lo scambio di informazioni commerciali in ambito navale (comma 1) e proroga al 31 dicembre 2020 la deroga all’articolo 328 del codice della navigazione, in materia di forma dei contratti di arruolamento prevista dall’articolo 103-bis, comma 1, secondo periodo del decreto-legge n. 18 del 2020 fino al 31 agosto 2020 (comma 2).

 

In particolare il comma 1 dell’articolo 48-quater propone di inserire gli avvisatori marittimi tra coloro che, ai sensi dell’articolo 14-bis del decreto legislativo n. 196 del 2005, modificato in tal senso, partecipano al sistema telematico PMIS (Port Management Information System).

 

L’articolo 14-bis del decreto legislativo n. 196 del 2005 dispone che “lo scambio delle informazioni di interesse commerciale previste dal presente decreto tra armatori, proprietari, agenti raccomandatari, compagnie o comandanti delle navi e le autorità marittime, l'agenzia delle dogane e gli altri uffici interessati, finalizzato al più efficace esercizio delle attività amministrative correlate all'ingresso, all'operatività portuale ed alla partenza delle unità, si attua attraverso il sistema telematico PMIS”.

Gli avvisatori marittimi svolgono una funzione privatistica non regolamentata dalla normativa primaria. Essenzialmente consiste in un servizio di avvistamento navi, registrazione dei  dati  rilevanti, consistente  nello  svolgimento  del  complesso  di attività atte all’acquisizione, registrazione, notifica e archiviazione dei dati necessari a definire la certa cronologia e tipologia delle fasi di movimentazione delle unità navali e le attività qualitativamente connesse alle operazioni commerciali all’interno dei porti e gestione delle  comunicazioni connesse con le attività commerciali  delle navi e nello svolgimento di attività professionali volte all’acquisizione di notizie ed informazioni tecniche dirette a migliorare la prontezza commerciale dei vettori marittimi, garantendo un   raccordo funzionale con tutti i soggetti che, a vario titolo, ne siano interessati, a richiesta dei diversi operatori portuali sulla base di un rapporto privatistico.

Il sistema PMIS, ai sensi dell’articolo 8 commi da 10 a 17, del decreto-legge n. 179 del 2012 che ha dato attuazione alla Direttiva 2010/65/Ue, rappresenta l'interfaccia unica nazionale per l'invio delle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e in partenza dai porti italiani (National Maritime Single Window). L'interfaccia unica costituita dal PMIS deve assicurare l'interoperabilità con il sistema SafeSeaNet (articolo 14-bis, comma 2), e con il Sistema informativo delle dogane, per quanto riguarda gli aspetti di competenza doganale, la piena accessibilità delle informazioni alle altre autorità competenti, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e successive modificazioni, oltre che agli Stati membri dell'Unione europea. L'interoperatività va altresì assicurata rispetto alle piattaforme realizzate dalle autorità portuali per il miglior espletamento delle funzioni di indirizzo e coordinamento dei nodi logistici che alle stesse fanno capo (articolo 8, comma 13, del decreto-legge n. 179 del 2012).

 

 

Il comma 2 propone la modifica il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 103-bis del decreto-legge n. 18 al fine di prorogare al 31 dicembre 2020 il termine, attualmente fissato al 31 agosto 2020, entro il quale si applica la deroga all’articolo 328 del codice della navigazione, in materia di forma per la conclusione dei contratti di arruolamento (la disposizione consente l’uso della forma scritta anziché quella dell’atto pubblico).

 

Il comma 1, secondo periodo dell’articolo 103-bis del decreto-legge n. 18 del 2020 stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e fino alla data del 31 agosto 2020 (ora prorogata al 31 dicembre 2020), in deroga all'articolo 328 del codice della navigazione, tutti i contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo vengano stipulati dal comandante della nave ovvero dall'armatore o da un suo procuratore nelle forme di cui all'articolo 329 del codice della navigazione. Resta fermo l'obbligo di procedere alle annotazioni ed alle convalide previste.

L'articolo 328 del Codice della navigazione, (Forma del contratto), prevede che salvo quanto disposto nei successivi articoli, il contratto di arruolamento deve, a pena di nullità, essere fatto per atto pubblico. Il contratto deve, parimenti a pena di nullità, essere annotato dalle autorità sul ruolo di equipaggio o sulla licenza. Prima della sottoscrizione, il contratto deve essere letto e spiegato al marittimo; l'adempimento di tale formalità risultare nel contratto stesso.

L'articolo 329 del Codice (Stipulazione del contratto in località estera dove non vi sia autorità consolare) prevede che se l'arruolamento ha luogo all'estero, in località che non è sede di autorità consolare, il contratto deve, a pena di nullità, essere stipulato per iscritto, alla presenza di due testimoni, i quali vi appongono la propria sottoscrizione. Il contratto è conservato fra i documenti di bordo.

L'articolo 357. (Annotazioni relative alle persone arruolate) dall'articolo 357, comma 3, del Regolamento di esecuzione del Codice della navigazione, prevede che relativamente all'indicazione di cui al n. 5 dell'articolo 170 del codice, il ruolo di equipaggio deve anche contenere, per ciascuna persona arruolata, il nome, il compartimento d'iscrizione e il numero di matricola, la data e il luogo di imbarco e sbarco, la firma di chi effettua il movimento e il timbro d'ufficio. Quando la retribuzione è convenuta nelle forme indicate dalle lettere c) e d) del secondo comma dell'articolo 325 del codice si deve indicare sul ruolo la parte spettante all'arruolato in rapporto al numero totale delle parti convenuto e specificare gli altri elementi fissi della retribuzione. Le stesse annotazioni si effettuano sulla licenza delle navi minori ai fini dell'applicazione degli articoli 172, 330 e 1287 del codice stesso. I contratti di arruolamento stipulati in località estera dove non sia autorità consolare sono annotati sul ruolo di equipaggio dal comandante della nave e convalidati dalla autorità marittima o consolare nel primo porto in cui abbia sede una di tali autorità.


 

Articolo 48-quinquies
(Zona logistica semplificata)

 

 

L'articolo 48-quinquies, introdotto dal Senato, reca disposizioni in materia di Zone Logistiche Semplificate, autorizzando ad istituire una seconda ZLS qualora in una regione ricadano più Autorità di sistema portuale e nell'ambito di una di tali Autorità ricadano scali siti in regioni differenti. In tali nuove ZLS non si applicano le agevolazioni relative al credito d'imposta per le imprese che investono nelle Zone Economiche Speciali commisurato ai costi dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022

 

Nel dettaglio, il nuovo articolo novella l'articolo 1, comma 62 e comma 64, della  legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per l'anno 2018) in materia di Zone Logistiche Semplificate (ZLS).

Si ricorda che l’istituzione delle Zone logistiche semplificate è diretta a favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali delle regioni in cui non si applicano le disposizioni concernenti le Zone economiche speciali. Le Zone economiche speciali, introdotte nel nostro ordinamento dagli articoli 4 e 5 del decreto-legge n. 91 del 2017, possono essere infatti istituite solo nelle regioni meno sviluppate e in transizione, così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

In base alla normativa vigente, le ZLS, la cui istituzione è stata prevista dai commi 61-65 dell'articolo 1 della predetta legge 205/2017, sono caratterizzate dall’applicazione di procedure semplificate, alle imprese operanti al loro interno e alle nuove imprese che vi si stabiliscano. Le ZLS, in base al comma 63 dell'articolo 1 della legge 205/2017, sono istituite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il   Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della regione interessata, per una durata massima di sette anni, rinnovabile fino a un massimo di ulteriori sette anni. Per mezzo delle ZLS, si intende creare condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali delle regioni in cui non si applicano le disposizioni concernenti le Zone Economiche Speciali.

Secondo la normativa recata dalla citata legge 205/2017 le ZLS possono essere istituite nel numero massimo di una per ciascuna regione, e ciò a condizione che, nella regione interessata, sia presente almeno un’area portuale con le caratteristiche stabilite negli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) ovvero vi sia la presenza di un’Autorità di sistema portuale.

Il limite di non più di una ZLS per ciascuna regione è oggetto della prima delle due modifiche recate dall'articolo in commento.

Novellando il comma 62 dell'articolo 1 della legge 205/2017, con la disposizione in esame si statuisce che una Regione è autorizzata ad istituire una seconda ZLS qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

-        nella regione stessa ricadano più Autorità di sistema portuale

-        e nell'ambito di una delle dette Autorità ricadano scali siti in regioni differenti.

 L'ambito della seconda ZLS ricomprenderà, tra le altre, le zone portuali e retro portuali relative alla Autorità di Sistema Portuale che abbia scali in regioni differenti.

La seconda novella operata incide sulla legge 205/2017, articolo 1, comma 64. Si tratta di un'aggiunta al comma novellato, secondo la quale nelle nuove ZLS previste dalla novella sopra esaminata non si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto-legge n. 91 del 2017. Le agevolazioni in parola - di cui si prevede la non applicazione - sono quelle relative al credito d'imposta per le imprese che investono nelle Zone Economiche Speciali, commisurato ai costi dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022.

Si ricorda che nell'ordinamento risultano previste le Zone Economiche Speciali, introdotte dagli articoli 4 e 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 (Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno), che possono essere istituite solo nelle regioni meno sviluppate e in transizione, così come individuate dalla normativa europea. Si considerano regioni meno sviluppate quelle con PIL pro capite inferiore al 75% della media europea, mentre sono considerate regioni in transizione le aree dove il PIL pro capite è tra il 75% e il 90% della media europea.

In Italia sono regioni meno sviluppate (con PIL pro capite inferiore al 75% della media europea) le regioni Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia e Campania. Sono regioni in transizione (con PIL pro capite tra il 75% e il 90% della media europea) le regioni Sardegna, Abruzzo e Molise. Nelle Zone Economiche Speciali sono accordati benefici di carattere fiscale oltre a benefici di carattere procedurale e di semplificazione burocratica. In particolare, le imprese che effettuano investimenti all’interno delle Zone Economiche Speciali possono utilizzare il credito d’imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi nel Mezzogiorno, entro determinati limiti (agevolazione che, ai sensi della legge 205/2017, vale fino al 31 dicembre 2022).

 

 


 

Articolo 49, commi 1-5
(Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali ed autostradali)

 

 

L’articolo 49, commi 1-5, opera una revisione complessiva della disciplina del sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza di ponti e viadotti e opere similari su strade e autostrade, introdotta dall’art. 14 del D.L. 109/2018 (comma 4). Tale disciplina viene inoltre integrata (dal medesimo comma 4) con la previsione di linee guida per il mantenimento in sicurezza sia per ponti, viadotti e opere similari, che (ai sensi dei commi 1-3) per le gallerie della rete stradale e autostradale. Ulteriori disposizioni sono recate (dal comma 5) per disciplinare la titolarità, in caso di attraversamento a livelli sfalsati tra due strade appartenenti a enti diversi, delle strutture che realizzano l'opera d'arte principale del sottopasso o sovrappasso, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi.

 

Linee guida per il mantenimento in sicurezza delle gallerie stradali e autostradali (commi 1-3)

 

I commi 1 e 2 dell’articolo in esame, al fine di assicurare l’omogeneità della classificazione e gestione del rischio, della valutazione della sicurezza e del monitoraggio delle gallerie esistenti lungo la rete stradale e autostradale, prevedono l’adozione di linee guida in materia di programmazione ed esecuzione delle attività di indagine sullo stato di conservazione delle gallerie esistenti lungo le infrastrutture stradali, nonché di esecuzione delle ispezioni e di programmazione degli interventi di manutenzione e di messa in sicurezza delle stesse.

In particolare è prevista l’adozione di due diverse linee guida riguardanti:

- le strade statali o autostrade gestite da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali (comma 1);

- le altre infrastrutture stradali (comma 2), vale a dire, in linea di massima, le infrastrutture stradali di competenza di regioni ed enti locali.

 

L’approvazione di tali linee guida deve avvenire con appositi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il comma 1 prevede che il decreto di approvazione sia adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Si osserva che il comma 2 non fissa invece un termine per l’approvazione delle linee guida relative alle infrastrutture stradali regionali e locali.

 

Per l’emanazione del decreto volto ad approvare le linee guida relative alle infrastrutture stradali regionali e locali, il comma 2 impone la preventiva acquisizione dell’intesa in sede di Conferenza unificata.

 

Nelle more dell’adozione dei decreti citati, il comma 3 stabilisce che:

- continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di ispezioni delle gallerie stradali ed autostradali;

La relazione illustrativa ricorda che il riferimento è alla circolare n. 6736/61/A1 emanata in data 19 luglio 1967 dal Ministero dei Lavori Pubblici, nonché alle ulteriori successive istruzioni operative

- resta ferma la possibilità per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di individuare specifiche misure e modalità di effettuazione delle ispezioni, in presenza di particolari situazioni di urgenza.

 

Le linee guida, una volta emanate, si affiancheranno a quelle emanate relativamente alla sicurezza dei ponti. Come evidenziato nel comunicato web del 6 maggio 2020, l’Assemblea generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici “ha approvato le Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti. Predisposte dal Gruppo di lavoro istituito ad hoc presso lo stesso Consiglio Superiore, le linee guida saranno oggetto di una applicazione sperimentale in relazione al sistema di monitoraggio anche dinamico dei ponti e viadotti. All'esito di tale sperimentazione, che avverrà sotto la guida dello stesso Consiglio Superiore, le linee guida potranno fornire uno strumento avanzato, univoco ed uniforme per tutti i gestori sul territorio nazionale che, superando il concetto del semplice censimento dei ponti esistenti, mediante un approccio generale, multilivello, multicriterio e multiobiettivo, consentirà la determinazione di una ‘classe di attenzione’ per la gestione del rischio e la verifica di sicurezza delle infrastrutture. Da subito le linee guida costituiranno, inoltre, il riferimento per l'adozione, da parte di ANAS e dei concessionari autostradali, delle azioni da porre in essere in ordine all'approfondimento e alla frequenza delle ispezioni, alla programmazione temporale degli interventi nonché agli eventuali provvedimenti di limitazioni del traffico”.

In relazione a tali linee guida sul monitoraggio dei ponti, nel documento consegnato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nel corso della sua audizione del 6 maggio 2020 presso l’VIII Commissione (Ambiente) della Camera, si legge che “una volta adottate, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad avviare la sperimentazione del monitoraggio dinamico attraverso l’impiego di apparati per il controllo strumentale costante delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture, peraltro previsto dall’articolo 14 del citato decreto-legge n. 109 del 2018”.

Si ricorda che l’art. 14 del D.L. 109/2018 ha demandato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il compito di sovraintendere alla realizzazione e gestione, in via sperimentale, di un sistema di monitoraggio dinamico da applicare alle infrastrutture stradali e autostradali, quali ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari, individuate dal Ministero stesso con apposito decreto, che presentano condizioni di criticità connesse al passaggio di mezzi pesanti.

Si ricorda altresì che con il D.Lgs. 264/2006, in attuazione della direttiva 2004/54/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea, sono state dettate disposizioni finalizzate a garantire un livello minimo sufficiente di sicurezza agli utenti della strada nelle gallerie della rete stradale transeuropea di lunghezza superiore a cinquecento metri già in esercizio, in fase di costruzione o allo stato di progetto. Lo stesso decreto disciplina le funzioni e i poteri ispettivi che, dall’art. 12, comma 4-bis, del D.L. 109/2018, sono stati attribuiti all’ANSFISA. Lo stesso comma prevede che le funzioni e poteri ispettivi citati sono esercitati dall'ANSFISA anche per garantire la sicurezza delle gallerie situate sulle strade non appartenenti alla rete stradale transeuropea. Viene altresì demandata ad un apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e delle finanze, la definizione dei requisiti minimi di sicurezza delle gallerie situate sulle strade non appartenenti alla rete stradale transeuropea, gli obblighi dei soggetti gestori e le relative sanzioni in caso di inosservanza delle disposizioni impartite dall'Agenzia, nonché i profili tariffari a carico dei gestori stessi, determinati sulla base del costo effettivo del servizio.

 

Monitoraggio dinamico per la sicurezza di ponti e viadotti e opere similari su strade e autostrade (comma 4)

Il comma 4 riscrive i primi tre commi dell’art. 14 del D.L. 109/2018 con i quali è stato introdotto in via sperimentale un sistema di monitoraggio dinamico da applicare alle infrastrutture stradali e autostradali, quali ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari, che presentano condizioni di criticità connesse al passaggio di mezzi pesanti.

Le due principali innovazioni apportate dalla riscrittura consistono:

·     nella limitazione dell’ambito di applicazione del sistema. Il nuovo testo prevede infatti che il sistema in questione non riguarda tutte le strade e le autostrade ma solamente le strade statali o autostrade gestite da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali.

·     nell’introduzione di nuove disposizioni volte a prevedere e disciplinare l’adozione di due linee guida finalizzate ad assicurare l’omogeneità della classificazione e gestione del rischio, della valutazione della sicurezza e del monitoraggio di ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari, collocati, rispettivamente:
- sulle strade e sulle autostrade di cui al punto precedente (linee guida previste dal nuovo testo del primo periodo del comma 1 dell’art. 14)
- o lungo infrastrutture stradali non gestite da Anas né da concessionari autostradali, vale a dire le infrastrutture stradali di competenza di regioni ed enti locali (linee guida previste dal nuovo comma 2 dell’art. 14).
La norma in esame sembra finalizzata a fornire una copertura legislativa esplicita alle linee guida recentemente approvate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici ed illustrate nel commento ai commi 1-3 dell’articolo in esame.

Relativamente alle modalità di adozione delle linee guida, le citate disposizioni prevedono l’emanazione di due distinti decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi previo parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e sentito il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il primo periodo del comma 1 dell’art. 14 prevede che il decreto ministeriale di adozione sia emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Si osserva che il nuovo testo del comma 2 dell’art. 14 non fissa invece un termine per l’approvazione delle linee guida relative alle infrastrutture stradali regionali e locali.

Si fa altresì notare che, per l’emanazione del decreto volto all’adozione delle linee guida relative alle infrastrutture stradali regionali e locali, il nuovo testo del comma 2 dell’art. 14 impone la preventiva acquisizione dell’intesa in sede di Conferenza unificata.

Si sottolinea, inoltre, che il nuovo testo del comma 2 dell’art. 14 prevede altresì che il decreto ministeriale di adozione delle linee guida definisca anche le modalità della partecipazione dei soggetti gestori (quindi di regioni ed enti locali), nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, alla sperimentazione del sistema di monitoraggio dinamico previsto dal comma 1 del medesimo articolo.

Ciò parrebbe dimostrare come la effettiva limitazione del campo di applicazione di cui si è detto in precedenza dipenderà dalle modalità di partecipazione che verranno stabilite dal decreto ministeriale in questione. Occorre inoltre notare che il nuovo testo del comma 3 prevede che tutti i gestori (quindi presumibilmente anche regioni ed enti locali) devono fornire i dati occorrenti per l'operatività a regime del sistema di monitoraggio dinamico.

Ciò premesso, si valuti quindi l’opportunità di chiarire l’ambito di applicazione effettivo del sistema di monitoraggio dinamico in questione.

Si fa notare, in proposito, che, come ricordato nel documento consegnato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nel corso della sua audizione del 6 maggio 2020 presso l’VIII Commissione della Camera, l’ANAS è chiamata a svolgere, sulla propria rete infrastrutturale, “periodiche attività ispettive secondo specifiche procedure integrate con parametri basati sulla vetustà e sullo stato di degrado dell’opera, nonché sull’entità del traffico veicolare”[14]. Nello stesso documento viene sottolineato che “il Ministero ha richiesto ad ANAS di effettuare sorveglianza periodica trimestrale su tutte le opere di scavalco non facenti parte del proprio patrimonio[15], estendendo le verifiche annuali a quelle opere di evidente criticità. Conseguentemente la società dovrà estendere le attività di sorveglianza ed ispettive ad ulteriori 3 mila opere d’arte, la maggior parte delle quali di competenza di piccoli comuni”.

 

Un’ulteriore modifica degna di nota riguarda la realizzazione e gestione del sistema dinamico di monitoraggio.

A differenza del testo previgente, che si limita ad affidare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il ruolo di sovraintendere al sistema, il nuovo testo del secondo periodo del comma 1 dell’art. 14 prevede che le citate modalità sono demandate al medesimo decreto previsto dal primo periodo del comma 1 per l’adozione delle linee guida. Un’altra novità si riscontra nel fatto che la realizzazione e la gestione del sistema sono affidate al Consiglio superiore dei lavori pubblici, in collaborazione con gli enti del sistema nazionale di protezione civile.

In relazione alla durata del periodo di sperimentazione del sistema, il nuovo testo prevede un periodo non inferiore ai 12 mesi già previsti dal testo previgente.

 

L’ultima modifica riguarda il testo del previgente comma 2 dell’art. 14 (comma 3 nel nuovo testo) ove si prevede, al termine del periodo di sperimentazione, che con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definiti i termini e le modalità con cui i soggetti che a qualsiasi titolo gestiscono infrastrutture stradali e autostradali forniscono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati occorrenti per l'operatività a regime del sistema di monitoraggio dinamico.

Tale previsione, già recata dal testo previgente, viene integrata al fine di:

- precisare che le modalità di emanazione del decreto sono le stesse previste dal nuovo testo del comma 2, vale a dire che non è richiesta solo la previa intesa in sede di Conferenza unificata (come prevede il testo previgente) ma anche il previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Dipartimento della protezione civile;

- stabilire che con lo stesso decreto ministeriale sono approvati gli adeguamenti alle linee guida di cui ai commi 1 e 2.

 

La relazione tecnica sottolinea, in relazione alla norma in esame, che “rimane invariata la finalità della spesa e gli interventi previsti saranno realizzati con le risorse disponibili a legislazione vigente sul capitolo 7130 (autorizzazione di spesa di cui all’articolo 14 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130) pari a complessivi 15 milioni di euro di cui 10 milioni di euro disponibili in conto residui relativi all’anno 2019 e non ancora impegnati, né preordinati ad altra finalità, e 5 milioni di euro in conto competenza relativi all’anno 2020, non ancora impegnati, né preordinati ad altra finalità”. Si precisa che la disposizione a cui fa riferimento la relazione tecnica è contenuta nel comma 5 dell’art. 14 del D.L. 109/2018.

 

Titolarità di sottopassi e sovrappassi (comma 5)

Il comma 5 integra il disposto dell’art. 25 del Codice della strada (D.Lgs. 285/1992), che disciplina la realizzazione di opere sopra o sotto la sede stradale (ivi inclusi sottopassi e sovrappassi), con l’aggiunta di quattro commi (da 1-bis a 1-quinquies) finalizzati a disciplinare la titolarità, in caso di attraversamento a livelli sfalsati[16] tra due strade appartenenti a enti diversi, delle strutture che realizzano l'opera d'arte principale del sottopasso o sovrappasso, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi.

La relazione illustrativa sottolinea che “il crollo del cavalcavia di Annone sulla S.S. n. 36 in provincia di Lecco, ha evidenziato la criticità della mancanza di una specifica disciplina per le opere che realizzano l'interferenza tra due strade di enti proprietari diversi” e che l’assenza di una disciplina di rango primario “non solo determina che le interferenze di nuova realizzazione non possano essere certamente attribuite in modo univoco ad uno specifico ente gestore, ma anche che per tutte le opere d'arte che realizzano le interferenze esistenti si debbano ricercare negli archivi storici gli atti convenzionali relativi alla loro costruzione per risalire all'ente titolare delle strutture su cui ricade la responsabilità della gestione e manutenzione. Conseguentemente, mediante la disposizione in parola si procede ad inserire nell’articolo 25 del Codice della strada una disciplina specifica e puntuale, finalizzata ad individuare, anche in relazione alle strutture esistenti ed in modo assolutamente univoco, la titolarità delle strutture de quibus”.

Si fa altresì notare che la norma in esame appare funzionale all’attivazione del sistema di monitoraggio di cui al precedente comma 4. Nel documento consegnato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nel corso della sua audizione del 6 maggio 2020 presso l’VIII Commissione della Camera si legge che “a seguito di specifica richiesta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ANAS ha inserito anche ponti, viadotti e cavalcavia di incerta titolarità” nel proprio programma di ispezione. La norma in esame sembra quindi finalizzata a “sanare” questa provvisoria attribuzione di competenze.

 

Il nuovo comma 1-bis dell’art. 25 del Codice della strada prevede che, nel caso di attraversamento testé menzionato e ferma restando l’obbligatorietà della concessione prevista dal comma 1, le strutture che realizzano l'opera d'arte principale del sottopasso o sovrappasso, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarità dell'ente che rilascia la concessione qualora la strada interferita sia di tipo superiore, con riferimento ai tipi definiti dall’articolo 2, comma 2, a quello della strada interferente.

Secondo la relazione illustrativa “qualora la strada sottostante interferita sia di rango superiore (come avviene nella maggioranza dei casi), si ritiene necessario, in quanto più efficiente e funzionale ma soprattutto per ragioni di sicurezza stradale, attribuire la titolarità delle opere di interferenza all'ente principale, maggiormente in grado di garantire l'adeguata manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse”.

Si ricorda che il comma 1 dell’art. 25 dispone, tra l’altro, che non possono essere effettuati, senza preventiva concessione dell'ente proprietario, attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e soprappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere, che possono comunque interessare la proprietà stradale.

In riferimento ai tipi di strade richiamati dal comma 1-bis, si ricorda che l’art. 2, comma 2, del Codice della strada prevede la classificazione delle strade, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:

A - Autostrade;

B - Strade extraurbane principali;

C - Strade extraurbane secondarie;

D - Strade urbane di scorrimento;

E - Strade urbane di quartiere;

F - Strade locali;

F-bis - Itinerari ciclopedonali.

Il successivo comma 3 indica le caratteristiche minime che identificano le diverse tipologie stradali.

 

Il comma 1-ter disciplina, per ragioni di sicurezza e di importanza dei flussi di traffico, la titolarità di sottopassi e sovrappassi in alcuni casi particolari, prevedendo che:

a) le strutture dei sottopassi e sovrappassi di strade di tipo A e B con strade di tipo inferiore, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarità degli enti proprietari delle strade di tipo A e B, anche quando tali enti rilasciano la concessione all'attraversamento;

b) nel caso di attraversamento tra strada di tipo A e strada di tipo B, le strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarità dell'ente proprietario della strada di tipo A;

c) nel caso di attraversamento tra strade di tipo A appartenenti a enti diversi, la titolarità delle strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, è indicata nell’atto di concessione di cui al comma 1, che va rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione;

c-bis) nel caso di attraversamento tra strade di tipo B appartenenti a enti diversi, la titolarità delle strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, è indicata, con preferenza per l'ente cui appartiene la strada di interesse nazionale, nell'atto di concessione di cui al comma 1, che va rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione (tale lettera è stata introdotta durante l'esame al Senato);

d) nel caso di attraversamento tra strade di tipo C appartenenti a enti diversi, la titolarità delle strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, è indicata, con preferenza per l’ente cui appartiene la strada di interesse nazionale, nell’atto di concessione di cui al comma 1, che va rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione.

 

Il comma 1-quater, fermo quanto previsto dai precedenti commi 1-bis e 1-ter, prevede che la titolarità delle strutture delle opere d'arte dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, è indicata in appositi atti convenzionali:

- stipulati tra gli enti proprietari o tra i gestori delle strade interessate dall’attraversamento a livello sfalsato.

- con cui vengono disciplinati, in relazione alle nuove strutture ovvero a quelle esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, modalità e oneri di realizzazione, gestione e manutenzione a carico dell’ente titolare della strada interferente.

La relazione illustrativa sottolinea che gli oneri dovrebbero rimanere a carico degli enti che “hanno richiesto la realizzazione del cavalcavia, poiché di loro esclusivo interesse” e che l’approccio adottato dalla norma in esame “è già adottato da alcune concessionarie autostradali, sulla base di atti convenzionali che, caso per caso, e senza alcun criterio univoco, definiscono oneri e responsabilità delle parti, interferente ed interferita”.

 

Il comma 1-quinquies prevede che, in relazione ai sottopassi e sovrappassi stradali esistenti, gli enti proprietari della strada interferita e di quella interferente provvedono, ove necessario anche mediante trasferimento della titolarità delle opere d’arte da realizzarsi senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a dare attuazione alle previsioni dei commi precedenti (1-bis, 1-ter e 1-quater) entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Lo stesso comma impone agli enti proprietari, nonché ai gestori dei medesimi di procedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, alla formazione e all’aggiornamento degli elenchi dei sottopassi e sovrappassi, di cui risultano o divengano titolari in attuazione dei commi precedenti (1-bis, 1-ter e 1-quater).

 


 

Articolo 49, comma 5-bis
(Modifiche in materia di licenze taxi e autorizzazioni NCC)

 

 

Il comma 5-bis, introdotto al Senato, interviene in materia di rilascio delle licenze taxi e delle autorizzazioni NCC estendendo tale possibilità di rilascio anche ai singoli che abbiano la disponibilità ad uso noleggio a lungo termine del veicolo o natante.

 

In dettaglio, il comma in esame modifica la legge n. 21 del 1992, relativa alla disciplina dei Taxi e NCC.

In particolare, si modifica l’articolo 8, comma 1, in materia di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, che prevede attualmente che queste siano rilasciate dalle amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o natante, che possono gestirle in forma singola o associata.

Il comma 5-bis estende la possibilità di rilascio delle licenze e delle autorizzazioni NCC anche ai singoli che abbiano la disponibilità ad uso noleggio a lungo termine del veicolo o natante.

 

 


 

Articolo 49 commi 5-ter-5-duodecies
(Modifiche al Codice della strada)

 

 

L'articolo 49, commi da 5-ter a 5-duodecies, introdotti al Senato, apportano numerose di modifiche al Codice della strada, in materia di: definizione di strade e corsie ciclabili e di zone scolastiche; possibilità dei comuni di istituire il doppio senso ciclabile; conferimento delle funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni ai divieti di sosta; semplificazione procedurale in materia di omologazione di taxi, NCC e veicoli di linea nonché per le modifiche alle caratteristiche dei veicoli, e in materia di patenti di guida. Diverse disposizioni sono dirette a tutelare, nella circolazione, i conducenti di velocipedi. Sono inoltre presenti disposizioni di semplificazione amministrativa, abrogazione di norme incompatibili e proroga di termini (in materia di visita e prova e revisione e di documento unico di circolazione) nonché in materia di segnaletica stradale.

 

 

In dettaglio, le modifiche al codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) introdotte dal comma 5-ter, sono le seguenti:

·       la lett. a) modifica l'articolo 2, sulla classificazione delle strade:

1) viene inserita la seguente lett. “E-bis. Strade urbane ciclabili;'';

2) tra le caratteristiche minime che devono avere le strade viene inserita la Strada urbana ciclabile, definita come la strada urbana ad unica carreggiata, con banchine pavimentate e marciapiedi, con limite di velocità non superiore a 30 km/h, definita da apposita segnaletica verticale ed orizzontale, con priorità per i velocipedi.

 

·       la lett b) modifica l'articolo 3, comma 1, sulle definizioni stradali:

-viene sostituito il numero 12-bis sulla Corsia ciclabile con le seguenti nuove definizioni: per Corsia ciclabile si intende la  parte longitudinale della carreggiata, posta di norma a destra, delimitata mediante una striscia bianca, continua o discontinua (nel testo vigente è prevista solo la striscia discontinua valicabile e ad uso promiscuo, possibilità questa che viene eliminata), destinata alla circolazione sulle strade dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La corsia ciclabile può essere impegnata, per brevi tratti, da altri veicoli se le dimensioni della carreggiata non ne consentono l'uso esclusivo ai velocipedi; in tal caso essa è parte della corsia veicolare e deve essere delimitata da strisce bianche discontinue. (nella formulazione vigente la corsia ciclabile è parte della ordinaria corsia veicolare, con destinazione alla circolazione dei velocipedi). Viene inoltre previsto che la corsia ciclabile possa essere impegnata da altri veicoli anche quando sono presenti fermate del trasporto pubblico collettivo e risulti sovrapposta alle strisce di delimitazione di fermata di cui all'articolo151 del regolamento di attuazione del Codice. Si specifica che la corsia ciclabile si intende valicabile, limitatamente allo spazio necessario per consentire ai veicoli, diversi dai velocipedi, di effettuare la sosta o la fermata nei casi in cui vi sia fascia di sosta veicolare laterale, con qualsiasi giacitura.

-viene inoltre aggiunto alle definizioni il nuovo n. 12-ter) che reca la definizione di Corsia ciclabile per doppio senso ciclabile: si tratta della parte longitudinale della carreggiata urbana a senso unico di marcia, posta a sinistra rispetto al senso di marcia, delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi in senso contrario a quello di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La Corsia ciclabile è parte della carreggiata destinata alla circolazione dei velocipedi in senso opposto a quello degli altri veicoli;

-viene inserito il nuovo n.''58-bis) che definisce la Zona scolastica quale zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui è garantita una particolare protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.

 

·       La lett c) modifica l'articolo 7, sulla regolamentazione della circolazione nei centri abitati:

-il n. 1) introduce, con la nuova lett. i-bis), tra le facoltà dei comuni, con ordinanza del sindaco, quella di stabilire il ''doppio senso ciclabile'' su strade classificate di tipo E, E bis, F o F-bis, ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h ovvero su parte di una zona a traffico limitato: i velocipedi possano circolare anche in senso opposto all'unico senso di marcia prescritto per tutti gli altri veicoli, lungo la corsia ciclabile per doppio senso ciclabile presente sulla strada stessa. La facoltà può essere prevista indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito. Tale modalità di circolazione dei velocipedi è individuata mediante apposita segnaletica; inoltre, con la nuova lett i- ter) si prevede la facoltà di consentire la circolazione dei velocipedi sulle strade riservate alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto (di cui alla lettera i), purché non siano presenti binari tramviari a raso ed a condizione che, salvo situazioni puntuali, il modulo delle strade non sia inferiore a 4,30 m.

- il n. 2) introduce il nuovo comma 11- bis, che prevede che nelle zone scolastiche urbane possa essere limitata o esclusa la circolazione, la sosta o la fermata di tutte o di alcune categorie di veicoli in orari e con modalità definite con ordinanza del Sindaco. I divieti di circolazione, di sosta o di fermata non si applicano agli scuolabus, agli autobus destinati al trasporto degli alunni frequentanti istituti scolastici, nonché ai titolari di contrassegno disabili (di cui all'articolo 381, comma 2, del regolamento di attuazione del Codice (nella disposizione il riferimento è fatto erroneamente all’art. 382, comma 2 del regolamento, che riguarda altra fattispecie).  Si prevede per le violazioni di tale comma la sanzione amministrativa da euro 168 ad euro 67, prevista dal comma 13- bis.

 

·        la lett d) inserisce nel Codice il nuovo articolo 12-bis sulla “Prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata”.

Il nuovo articolo prevede, al comma 1, che con provvedimento del Sindaco possano essere conferite funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta nell'ambito delle aree oggetto dell'affidamento per la sosta regolamentata ovvero a pagamento, aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle società private e pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie a pagamento o dei parcheggi. Con provvedimento del sindaco possono, inoltre, essere conferite a dipendenti comunali o a dipendenti delle aziende municipalizzate o delle imprese addette alla raccolta dei rifiuti urbani e alla pulizia delle strade funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta o di fermata connesse all'espletamento di tali attività.

Il nuovo comma 2 dispone che le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata siano svolte dal personale, nominativamente designato in tale funzione con provvedimento del Sindaco, previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali e con l'effettuazione e il superamento di un'adeguata formazione. Tale personale, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale.

In base al comma 3, le funzioni di cui al comma 1 possono essere conferite anche al personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al comma 1, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione, fermata e sosta sulle corsie e strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea.

In base al comma 4, al personale che svolge le suddette le funzioni è conferito il potere di contestazione delle infrazioni (di cui agli articoli 7, 157 e 158), in ragione delle funzioni attribuibili ai sensi dei commi 1 e 2, nonché di disporre la rimozione dei veicoli (ai sensi dell'articolo 159), limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento di cui al presente articolo. Al personale è inoltre conferito il potere di contestazione nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento delle violazioni di loro competenza. Al personale del comune e delle aziende municipalizzate o di raccolta rifiuti e delle aziende di trasporto pubblico viene inoltre conferito il potere di compiere accertamenti di violazioni in materia di sosta o di fermata in aree limitrofe a quelle oggetto dell'affidamento o di gestione dell'attività di loro competenza che siano funzionali, rispettivamente, alla gestione degli spazi per la raccolta dei rifiuti urbani ovvero alla fruizione delle corsie o delle strade riservate al servizio di linea.  Per quanto riguarda il personale dipendente dalla società di gestione dei parcheggi la possibilità di accertare violazioni relative alla sosta o alla fermata anche nelle aree immediatamente limitrofe alle aree oggetto dell'affidamento è consentita solo quando queste costituiscono lo spazio minimo indispensabile per compiere le manovre necessarie a garantire la concreta fruizione dello spazio di sosta regolamentata o del parcheggio oggetto dell'affidamento.

In base al comma 5, l'attività sanzionatoria prevista dall’articolo 12-bis, successiva all'emissione del verbale da parte del personale e l'organizzazione del relativo servizio, sono di competenza dell'Amministrazione comunale attraverso gli uffici o i comandi a ciò preposti, a cui compete anche tutta l'attività autorizzativa e di verifica sull'operato. I Comuni possono conferire alle società di cui ai commi 1, 2 e 3 la facoltà di esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese, gli interessi e le penali. Le modalità operative e gli importi di tali azioni di recupero, sono oggetto di negoziazione tra il soggetto concedente ed il concessionario.

Il comma 6 prevede che ai fini dell'accertamento, nonché per la redazione della documentazione in ordine alle violazioni di cui al presente articolo sia possibile ricorrere all'uso della tecnologia digitale e a strumenti elettronici e fotografici ed il comma 7 reca la clausola di invarianza finanziaria dell’attuazione dell’articolo, da cui non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

·       la lett e) abroga il comma 3 dell'articolo 37, che attualmente ammette ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che decide in merito, nel termine di sessanta giorni e con le formalità stabilite nel regolamento di attuazione, contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica.

 

·       la lett f) sostituisce il comma 4 dell'articolo 75, in materia di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione per i veicoli da adibire a servizio di taxi, NCC o a servizio di linea per trasporto di persone.

Tali veicoli sono attualmente soggetti all'accertamento dei dati di identificazione e della loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle norme del codice. Con la nuova formulazione del comma 4 si prevede che sia il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ad individuare, con proprio decreto, i suddetti veicoli di tipo omologato soggetti all'accertamento.

 

·       la lett g) modifica l'articolo 78, comma 1, in materia di aggiornamento della carta di circolazione in seguito a modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli, prevista attualmente per tutti i veicoli le cui caratteristiche costruttive o funzionali ovvero i dispositivi di equipaggiamento vengano modificati:

Si inserisce un periodo in base al quale sarà il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ad individuare, con proprio decreto, le tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali per le quali la visita e prova non sono richieste. Con il medesimo decreto sono stabilite, altresì, le modalità e le procedure per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.

 

·       la lett h) modifica l'articolo 94 in materia di formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli:

- con il n. 1) si modifica il comma 2, prevedendo che in caso di trasferimento della residenza dell'intestatario della carta di circolazione, o di sede se si tratta di persona giuridica, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale proceda all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226 (anziché all'aggiornamento della carta di circolazione come attualmente previsto);

- con il n. 2) si modifica analogamente il comma 4, inserendo il riferimento all’archivio nazionale dei veicoli, laddove si prevede la sanzione amministrativa prevista nella misura da euro 364 ad euro 1.817 per chiunque circoli con un veicolo per il quale non sia stato richiesto, nel termine stabilito dal comma 1, l'aggiornamento dei dati presenti nell'archivio nazionale dei veicoli o il rinnovo della carta di circolazione.

 

·       la lett. i) modifica l'articolo 126 in materia di durata e conferma della patente di guida: si prevede in particolare l’inserimento di un nuovo comma 8-bis che prevede che al titolare di patente di guida che si sottopone, presso la commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, agli accertamenti per la verifica della persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica richiesti per il rinnovo di validità della patente di guida, la commissione stessa rilascia, per una sola volta, un permesso provvisorio di guida, valido fino all'esito finale della procedura di rinnovo. Il rilascio del permesso provvisorio di guida è subordinato alla verifica dell'insussistenza di condizioni di ostatività presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 226, comma 10. Il permesso provvisorio di guida non è rilasciato ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi agli accertamenti previsti dagli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6 rispettivamente relativi all’ipotesi di guida sotto effetto di alcool o di sostanze stupefacenti; un ulteriore modifica concerne la disciplina, prevista dal comma 9, ultimo periodo, di coloro che hanno rinnovato la patente di guida presso un'autorità diplomatico-consolare italiana in uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo. Tali soggetti hanno l'obbligo, entro sei mesi dalla riacquisizione della residenza in Italia, di rinnovare la patente stessa secondo la procedura ordinaria. Viene infine inserito un nuovo comma 10-bis al fine di disporre che la commissione medica locale che, a seguito di accertamento dell'idoneità psicofisica, valuta che il conducente debba procedere al declassamento della patente di guida, trasmetta, per via informatica, i dati del conducente all'Ufficio centrale operativo, che provvede alla stampa e alla spedizione della nuova patente di guida. Contenuti e modalità di trasmissione dei dati della commissione medica locale all'Ufficio centrale operativo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale saranno fissati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

 

·       la lett. l) modifica l'articolo 145, in materia di precedenze, inserendo i commi 4-bis e 4-ter. Le nuove disposizioni prevedono che i conducenti degli altri veicoli hanno l'obbligo di dare la precedenza ai velocipedi che transitano sulle strade urbane ciclabili o vi si immettono, anche da luogo non soggetto a pubblico passaggio (4-bis) e che lungo le strade urbane i conducenti degli altri veicoli hanno l'obbligo di dare la precedenza ai velocipedi che circolano sulle corsie ciclabili (4-ter);

 

·       la lett. m) modifica l'articolo 148, che disciplina il sorpasso, aggiungendo il comma 9 bis. Il nuovo comma prevede che, lungo le strade urbane ciclabili, il conducente di un autoveicolo che effettui il sorpasso di un velocipede è tenuto ad usare particolari cautele al fine di assicurare una maggiore distanza laterale di sicurezza in considerazione della minore stabilità e della probabilità di ondeggiamenti e deviazioni da parte del velocipede stesso. Prima di effettuare il sorpasso di un velocipede, il conducente dell'autoveicolo valuta l'esistenza delle condizioni predette per compiere la manovra in completa sicurezza per entrambi i veicoli riducendo particolarmente la velocità, ove necessario, affinché la manovra di sorpasso sia compiuta a ridottissima velocità qualora le circostanze lo richiedano. Si prevede inoltre che chiunque violi queste disposizioni sia soggetto al pagamento di una somma da euro 167 (959) ad euro 666.

 

·       la lett. n) modifica l'articolo 150, avente ad oggetto la disciplina dell’incrocio tra veicoli nei passaggi ingombrati o su strade di montagna, inserendo il comma 2 bis, al fine di prevedere, lungo le strade urbane a senso unico, in cui è consentita la circolazione a ''doppio senso ciclabile'', qualora risulti non agevole l'incrocio, i conducenti degli altri veicoli devono dare la precedenza ai velocipedi che circolano sulla corsia ciclabile per doppio senso ciclabile.";

 

·       la lett. o) modifica l'articolo 175, comma 2, lettera b), avente ad oggetto, condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali al fine di escludere dal divieto di circolazione su autostrade e strade extraurbane principali i tricicli, di cilindrata non inferiore a 250 cc se a motore termico e comunque di potenza non inferiore a 15 kW, destinati al trasporto di persone e con al massimo un passeggero oltre al conducente'';

 

·       la lett. p) modifica l'articolo 180, comma 4, al fine di estendere ai mezzi con facoltà di acquisto in leasing, la possibilità che la carta di circolazione sia sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo;

 

·       la lett. q) modifica l'articolo 182 avente ad oggetto la circolazione dei velocipedi. Si prevede, attraverso l’inserimento di un nuovo comma 1-bis, che le disposizioni del comma 1, che prevedono l’obbligo per i ciclisti di circolare su un’unica fila non si applicano alla circolazione dei velocipedi sulle strade urbane ciclabili. Una seconda modifica, attraverso la novella del comma 9, interamente riformulato disciplina le modalità di circolazione dei velocipedi sulle piste o le corsie a loro riservate estendendo le norme previste dal regolamento per la circolazione sulle piste ciclabili anche alla circolazione sulle corsie ciclabili e sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile. L’ultima modifica concerne l’ultimo periodo del comma 9-ter, che disciplina la cosiddetta “casa avanzata” che viene riformulato nel senso di prevedere che l’area delimitata sia accessibile oltre che attraverso una corsia anche da una pista ciclabile, ferma restando la lunghezza pari almeno a 5 metri, e il fatto che sia situata sul lato destro in prossimità dell'intersezione.

 

·       la lett. r) modifica l'articolo 201, comma 1-bis, lettera g), avente ad oggetto la disciplina dell’accesso controllato ai centri storici  e alle altre aree di accesso limitato (ZTS, aree pedonali, ecc) al fine di estendere la possibilità di accertamento attraverso mezzi elettronici anche ai casi di aree  con accesso o transito vietato e prevedendo che l’accertamento possa effettuarsi attraverso dispositivi omologati ai sensi di apposito regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Si prevede che il medesimo regolamento definisca le condizioni per l'installazione e l'esercizio dei dispositivi di controllo, al fine di consentire la rilevazione delle violazioni dei divieti di circolazione, in ingresso, all'interno ed in uscita nelle corsie, strade, aree e zone di cui al periodo precedente, nonché il controllo della durata di permanenza all'interno delle medesime zone. Viene quindi soppresso il riferimento all'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio1997, n. 127, che conteneva una disciplina analoga e superata dalla nuova formulazione della disposizione di cui si propone l’introduzione.

 

Il nuovo comma 5-quater abroga l'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre1992, n. 495 in materia di ricorso contro provvedimenti relativi alla segnaletica.

 

Il D.P.R. 16/12/1992, n. 495 reca il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada. Il Paragrafo 2, in materia di segnaletica in generale - (artt. 37-38 codice della strada), disciplina all'art. 74 (in relazione all'art. 37 Cod. Str.) il Ricorso contro provvedimenti relativi alla segnaletica. Il testo vigente stabilisce che il ricorso, previsto dall'art. 37, comma 3, del codice, è proposto, nel termine di sessanta giorni, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto. Il ricorso deve contenere, oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento. Il ricorso è notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici, e all'ente competente all'apposizione della segnaletica, giusta quanto dispone l'art. 37 del codice.

La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato, salvo che ricorrano ragioni di urgenza, nel qual caso l'ente competente può deliberare di dare provvisoria esecuzione al provvedimento impugnato. L'esecuzione provvisoria è comunicata, con raccomandata con avviso di ricevimento, al ricorrente e all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici. Il ricorso è deciso, a seguito di istruttoria dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dal Ministro dei lavori pubblici entro sessanta giorni dalla notificazione dello stesso. La decisione è comunicata dal Ministro al ricorrente e all'ente competente, che è tenuto a conformarsi ad essa.

 

Il nuovo comma 5-quinquies che abroga l'articolo 59 della legge 29 luglio 2010, n. 120.

 

La legge 29/07/2010, n. 120 reca Disposizioni in materia di sicurezza stradale. L'art. 59 norma il Rilascio di un permesso di guida provvisorio in occasione del rinnovo della patente, prevedendo che ai titolari di patente di guida, chiamati per sottoporsi alla prescritta visita medica presso le competenti commissioni mediche locali per il rinnovo della patente stessa, gli uffici della motorizzazione civile sono autorizzati a rilasciare, per una sola volta, un permesso di guida provvisorio, valido fino all'esito finale delle procedure di rinnovo (co. 1). Le disposizioni non si applicano in favore dei titolari di patente di guida che devono sottoporsi a visita medica ai sensi degli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6, del decreto legislativo n. 285 del 1992. Per la proroga del permesso provvisorio di guida rilasciato ai sensi del presente articolo, per l'anno 2020, si veda l'art. 1, comma 1, D.M. 11 marzo 2020.

 

Il nuovo comma 5-sexies abroga il decreto del Presidente delle Repubblica 22 giugno1999, n. 250, recante ''Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, a norma dell'articolo 7,comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127'', che è abrogato all'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi ai sensi dell'articolo 201, comma 1-bis, lettera g), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

 

Il nuovo comma 5-septies novella l'articolo 92 del decreto-legge Cura Italia 17 marzo 2020, n. 18, cui sono apportate le seguenti modificazioni:

 

1)    il comma 4 della norma novellata è riscritto prevedendo che, in considerazione dello stato di emergenza nazionale da Covid 19 di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è autorizzata la circolazione fino al 31 ottobre 2020 dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 ovvero alle attività di revisione di cui all'articolo 80 del nuovo codice della strada (previsione già contenuta nel testo vigente) prevedendo poi altresì - rispetto al testo vigente -  che è rispettivamente autorizzata la circolazione:

-        fino al 31 dicembre 2020 dei veicoli da sottoporre ai medesimi controlli entro il 30 settembre 2020

-         nonché la circolazione fino al 28 febbraio 2021 dei veicoli da sottoporre agli stessi controlli entro il 31 dicembre 2020.

 

L'art. 92 novellato, in materia di Disposizioni in materia di trasporto marittimo di merci e di persone, nonché di circolazione di veicoli, prevede al vigente co. 4 che, in considerazione dello stato di emergenza nazionale da Covid, è autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero alle attività di revisione di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo. Per approfondimenti sulla disposizione introdotta dal D.L. Cura Italia si veda il relativo dossier.

 

2)    si inserisce nell'articolo 92 del Cura Italia un nuovo comma 4-septies, fino al 31 marzo 2021 gli accertamenti previsti in materia di revisioni (dall'articolo 80 del codice della strada) possono essere svolti anche dagli ispettori di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2017, n.139, come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti11 dicembre 2019. Ai predetti ispettori è riconosciuto, per lo svolgimento dell'attività, un compenso, a carico esclusivo dei richiedenti la revisione, determinato secondo le modalità di cui all'articolo 19, commi 1, 2, 3 e 4 della legge 1° dicembre 1986, n. 870. Si indica la finalità di mitigare gli effetti derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e dai relativi provvedimenti attuativi, in relazione alla situazione emergenziale, nonché di ridurre i tempi di espletamento delle attività di cui all'articolo 80 del codice della strada.

 

Il nuovo comma 5-octies novella l'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 in materia di ciclovie interurbane.

Tale comma 104 prevede, allo scopo di finanziare interventi finalizzati alla progettazione di ciclovie interurbane, come definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 11 gennaio 2018, n. 2, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Fondo per le ciclovie interurbane con uno stanziamento di 2 milioni di euro per l'anno 2019. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 31 agosto 2019, sono definite le modalità di erogazione delle risorse del predetto Fondo, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo da parte degli enti territoriali delle risorse erogate per tali finalità.

Alla norma sono apportate le seguenti modificazioni:

a) si sostituisce, all’attuale finalità di tipo generale, quella dell'installazione della segnaletica lungo l'itinerario ciclo-turistico appenninico tra il Comune di Altare, in Liguria, fino al Comune di Alia, in Sicilia;

b) il secondo periodo della norma vigente è riscritto prevedendo che con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 30 novembre 2020, sono definite le modalità di erogazione delle risorse del predetto Fondo.

 

Il nuovo comma 5-nonies sposta dal 31 ottobre 2020 al 31 marzo 2021 il termine, indicato dall'articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, entro il quale deve essere completato il passaggio alle procedure telematiche per il rilascio del documento unico contenente i dati di circolazione e di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi. Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo 98/2017, articolo 1, comma 4, tale compito spetta al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti.

 

Il nuovo comma 5-decies pone un termine di sessanta giorni per aggiornare il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

 Il nuovo comma 5-undecies novella l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121 (Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale), convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2002, n. 168. La norma in questione riguarda dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento. I predetti dispositivi o mezzi tecnici, già presenti sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, potranno essere utilizzati o installati anche sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto competente. Per un verso, la modifica consiste in una semplificazione, giacché l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 121/2002 individuava le restanti tipologie di strade in parte attraverso espliciti riferimenti normativi; per altro verso, estende il campo di applicazione, poiché la norma novellata si rimetteva ai decreti prefettizi soltanto per singoli tratti delle strade in questione. 

 

Il nuovo comma 5-duodecies abroga due commi, il 132 e il 133, dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo).

Il primo dei due commi abrogati, n. 132, consentiva ai comuni, con provvedimento del sindaco, di conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi (in quest'ultimo caso, limitatamente alle aree oggetto di concessione).

Il secondo comma abrogato, n. 133, permetteva di conferire le suddette funzioni di prevenzione e accertamento di violazioni anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico. Inoltre, a tale personale si conferivano le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico. 

(Si veda in proposito supra anche la lett. d) del comma 5-bis del presente articolo in commento che introduce il nuovo articolo 12-bis relativo all’accertamento delle violazioni di sosta e fermata).

 

Il nuovo comma 5-terdecies abroga infine l'articolo 68 (recante Funzioni di prevenzione e accertamento di violazioni di disposizioni del codice della strada) della legge 23 dicembre 1999, n. 488, vale a dire la legge finanziaria per l'anno 2000. L'articolo abrogato forniva interpretazioni e precisazioni inerenti ai commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 127/1997 i quali, come si è visto, sono a loro volta abrogati dal precedente comma 5-undecies.

 

 


 

Articolo 49-bis
(Disposizioni in materia di rilascio del documento unico di circolazione)

 

 

L'articolo 49-bis, introdotto al Senato, prevede la facoltà dell’intestatario del veicolo di richiedere la restituzione del documento di circolazione originale, in occasione del rilascio del documento unico di circolazione, previo pagamento di un contributo.

 

In dettaglio, il comma 1 prevede tale facoltà di chiedere la restituzione della carta di circolazione, previa apposizione di un segno di annullamento, per tutte le operazioni gestite con le procedure attualmente vigenti che diano luogo al rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà, di cui al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98.

La possibilità di richiedere la restituzione del documento di circolazione originale viene prevista solo per gli intestatari dei veicoli, con l’esclusione dei motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico, disciplinati dall’articolo 60 del Codice della Strada.

 

Il comma 2 prevede che la restituzione del documento di circolazione originale sia subordinata al pagamento di un contributo, in sede di presentazione dell'istanza, secondo ammontare, criteri e modalità definiti con apposito decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

Si ricorda che la nuova normativa in materia di documento unico di circolazione dei veicoli (decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 98 in attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera d) e 5 della legge n. 124 del 2015), prevede che la carta di circolazione costituisca l'unico documento di circolazione per i veicoli e sia pertanto soppresso il certificato di proprietà. Il nuovo documento unico riguarda gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi >3,5 t e ne vengono definite le modalità di rilascio presso la Motorizzazione civile o tramite lo Sportello telematico dell'automobilista (STA), che comprende anche gli uffici di ACI-PRA. Il certificato di proprietà, che viene soppresso è rilasciato dall'ACI cui è affidata la gestione del Pubblico Registro Automobilistico (PRA); la carta di circolazione, che contiene i dati tecnici del veicolo ed i dati di intestazione, è invece rilasciata dalla Motorizzazione civile che fa capo al Ministero delle infrastrutture e trasporti. Con la legge di bilancio per il 2019, è stata differita al 1° gennaio 2020 l'applicazione del nuovo documento unico di circolazione. A partire dal 1° giugno 2020 è obbligatorio l'utilizzo delle nuove procedure telematiche per le operazioni di immatricolazione e di trasferimento di proprietà. La legge di bilancio per il 2020 ha previsto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti definisca con successivi decreti le modalità e i termini per la graduale utilizzazione delle procedure telematiche per il rilascio del documento unico di circolazione, prevedendo inoltre che il completamento dell'operazione di graduale passaggio avvenga comunque entro il 31 ottobre 2020.

In proposito si veda anche la scheda dell’art. 49, comma 5-octies del presente decreto legge, che sposta tale termine al 31 marzo 2021.


 

Articolo 50
(Razionalizzazione delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale)

 

 

L’articolo 50, modificato durante l'esame al Senato, apporta una lunga serie di modifiche alla disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) contenuta nella parte seconda del d.lgs. 152/2006 (Codice ambientale) volte a perseguire principalmente l’accelerazione delle procedure, soprattutto tramite una riduzione dei termini previgenti (in particolare nell’ambito dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e di rilascio del provvedimento unico ambientale; co. 1, lett. f), n) e o)) e la creazione di una disciplina specifica per la valutazione ambientale, in sede statale, dei progetti necessari per l’attuazione del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (co. 1, lett. c), d) e m)). Diverse modifiche sono inoltre finalizzate ad allineare la disciplina nazionale a quella europea al fine di superare la procedura di infrazione n. 2019/2308 (lett. c), e), l), q) e r)).

Ulteriori modifiche riguardano: la definizione dei contenuti del progetto e dello studio di impatto ambientale (co. 1, lett. a), g) e h)); il coordinamento tra le procedure di VIA e VAS (co. 1, lett. b)); la fase di avvio del procedimento di VIA (co. 1, lett. i)); la disciplina degli Osservatori ambientali per le verifiche di ottemperanza al provvedimento di VIA (co. 1, lett. p), e co. 2); la trasmissione all'autorità competente e la successiva pubblicazione della documentazione riguardante il collaudo delle opere o della certificazione di regolare esecuzione delle stesse (co. 1, lett. p-bis)); la disciplina degli scarichi di acque termali (co. 1, lett. p-ter)); il supporto e la formazione del personale del Ministero dell’ambiente competente in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali (co. 4).

É inoltre prevista l’emanazione di decreti del Ministero dell'ambiente finalizzati al recepimento delle norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale (co. 3-bis).

Le disposizioni introdotte dal presente articolo si applicano alle istanze presentate a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge (co. 3).

 

Di seguito si illustra il dettaglio delle modifiche.

 

Si ricorda che la citata disciplina della VIA è stata profondamente modificata, con il d.lgs. 104/2017, al fine di recepire le modifiche apportate, alla legislazione europea in materia, dalla direttiva 2014/52/UE.

Tale recepimento non è stato tuttavia giudicato del tutto adeguato dalla Commissione europea, che in data 12 febbraio 2020 ha avviato, con una lettera di costituzione in mora ai sensi dell’articolo 258 del TFUE, una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia (n. 2019/2308) per non conformità alla normativa europea in materia di valutazione dell'impatto ambientale.

Ad avviso della Commissione. la direttiva 2011/92/UE, come modificata dalla direttiva 2014/52/UE non è correttamente recepita dal decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, e dal successivo decreto legislativo n. 104 del 16 giugno 2017, adottato sulla base della legge delega n. 114/2015, che ha introdotto significative modifiche alla parte seconda del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. 

La Commissione ritiene che l’Italia non abbia ottemperato ad alcuni obblighi previsti dalla direttiva riguardanti: le modalità di consultazione del pubblico; la disciplina delle consultazioni transfrontaliere nel caso di progetti proposti in Italia che possano interessare altri Stati membri; la comunicazione di informazioni pratiche sull'accesso al ricorso amministrativo o giurisdizionale; le misure per evitare i conflitti di interesse. 

 

 

Definizione dei contenuti del progetto (co. 1, lett. a), nn. 1)-2), e g))

Il numero 1) della lettera a) del comma 1 dell’articolo in esame interviene sulle definizioni recate dall’art. 5 del Codice ambientale, precisando che, per l’avvio del procedimento, il proponente è tenuto alla presentazione del progetto di fattibilità o, ove disponibile, del progetto definitivo, in luogo degli “elaborati progettuali” a cui fa generico riferimento il testo previgente.

Si ricorda che il testo previgente si limita infatti a prevedere, in particolare, che, ai fini del rilascio del provvedimento di VIA, gli elaborati progettuali presentati dal proponente sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a quello del progetto di fattibilità.

 

Viene inoltre precisato che il progetto presentato deve in ogni caso consentire la compiuta valutazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale ai sensi dell’allegato IV della direttiva VIA (direttiva 2011/92/UE) e non, come prevede genericamente il testo previgente, “degli impatti ambientali”.

Si fa notare che il testo previgente prevede infatti che gli elaborati progettuali abbiano un livello tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali in conformità con quanto definito in esito alla procedura di cui all'articolo 20.

Le disposizioni del testo previgente dell’art. 20 del Codice prevedono una procedura che, attraverso il confronto tra proponente e autorità competente, consente di definire la portata delle informazioni e il livello di dettaglio degli elaborati progettuali necessari allo svolgimento del procedimento di VIA. Tale articolo viene riscritto dalla lettera g) del comma 1 dell’articolo in esame (v. infra) al fine di configurare tale procedura non solo come facoltativa ma anche come esterna al procedimento in questione.

 

Per quanto evidenziato quindi, le norme in esame consentono l’accelerazione del procedimento di valutazione ambientale in quanto eliminano (rendendola esterna al procedimento stesso) la fase, contemplata dal previgente art. 20, finalizzata alla definizione del dettaglio informativo degli elaborati progettuali. In luogo di tale fase viene imposto al proponente di presentare un progetto (di fattibilità o definitivo) che deve in ogni caso consentire la compiuta valutazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale ai sensi dell’allegato IV della direttiva VIA (direttiva 2011/92/UE).

La relazione illustrativa sottolinea che “il minor livello di dettaglio degli elaborati progettuali previsto a legislazione vigente incide sulla qualità dello studio di impatto ambientale presentato dai proponenti per l’avvio del procedimento di VIA … con conseguenti ritardi nella procedura dovendo l’Amministrazione richiedere al proponente ulteriori elementi di dettaglio sulle caratteristiche del progetto al fine di poterne valutare compiutamente gli impatti sull’ambiente. Con la proposta in esame, viene rafforzato il livello di dettaglio della progettazione su cui si basa lo studio di impatto ambientale, lasciando comunque al proponente la facoltà di scelta del livello più idoneo per valutare la significatività degli impatti ambientali. Inoltre, in luogo della ‘compiuta valutazione degli impatti ambientali’ in conformità all’articolo 20 (che identifica una specifica, ulteriore procedura per la definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali ai fini del procedimento di VIA), viene fatto diretto riferimento al fatto che il progetto presentato deve essere comunque tale da consentire la compiuta valutazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale che, a sua volta, di fatto rappresenta il documento su cui si concentra l’esame da parte dell’autorità competente ai fini della valutazione dell’impatto ambientale del progetto proposto, nonché unico elaborato previsto dalla vigente normativa europea”.

 

In relazione alla normativa europea precedente richiamata, si ricorda che l’art. 5 della direttiva VIA dispone che, quando è richiesta una valutazione d'impatto ambientale, il committente prepara e trasmette un rapporto di valutazione dell'impatto ambientale. Le informazioni che il committente deve fornire comprendono almeno:

a) una descrizione del progetto, comprendente le informazioni relative alla sua ubicazione e concezione, alle sue dimensioni e alle sue altre caratteristiche pertinenti;

b) una descrizione dei probabili effetti significativi del progetto sull'ambiente:

c) una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i probabili effetti negativi significativi sull'ambiente;

d) una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal committente, adeguate al progetto e alle sue caratteristiche specifiche, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta, prendendo in considerazione gli effetti ambientali;

e) una sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere da a) a d);

f) qualsiasi informazione supplementare di cui all'allegato IV relativa alle caratteristiche peculiari di un progetto specifico o di una tipologia di progetto e dei fattori ambientali che possono subire un pregiudizio.

 

L’allegato IV elenca e dettaglia le informazioni per il rapporto di valutazione dell'impatto ambientale, in particolare facendo riferimento alle descrizioni: del progetto; delle alternative ragionevoli; degli aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e della sua probabile evoluzione; dei metodi di previsione o dei dati utilizzati per individuare e valutare gli effetti significativi sull'ambiente; delle misure previste per evitare, prevenire, ridurre o, se possibile, compensare gli effetti negativi significativi del progetto sull'ambiente.

Le disposizioni dell’allegato IV citato sono recepite, a livello nazionale, nell’allegato VII alla parte seconda del Codice ambientale.

Si ricorda che a tale allegato VII rinvia, per i contenuti dello studio di impatto ambientale, la definizione di “studio di impatto ambientale” recata dall’art. 5 del Codice ambientale.

 

Il numero 2) della lettera a) reca una disposizione di coordinamento formale conseguente alle modifiche operate dal numero 1).

 

 

Come si è già avuto modo di sottolineare in precedenza, la lettera g) del comma 1 provvede a riscrivere l’art. 20 del Codice ambientale, che disciplina una fase di confronto (attivabile su richiesta del proponente) con l'autorità competente finalizzata a definire la portata delle informazioni e il livello di dettaglio degli elaborati progettuali necessari allo svolgimento del procedimento di VIA.

Nella riscrittura, la lettera in esame apporta le seguenti modifiche:

- viene precisato che l’istanza può essere presentata dal proponente non in qualunque momento (come previsto dal testo previgente), ma prima di presentare il progetto, quindi sostanzialmente prima dell’avvio del procedimento; la fase in questione viene quindi resa esterna al procedimento di valutazione ambientale;

- viene stabilito che l’oggetto del confronto è la definizione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni necessarie da considerare per la redazione dello studio di impatto ambientale e non (come previsto dal testo previgente) degli elaborati progettuali;

- viene eliminato il termine di 30 giorni (previsto dal testo previgente) entro il quale l’autorità competente deve pronunciarsi. La motivazione sembra da ricercarsi nel fatto che, essendo la fase facoltativa ed esterna al procedimento di valutazione ambientale, anche in caso di mancata pronuncia dell’autorità competente, il proponente può comunque attivare il procedimento.

 

 

Condizione ambientale del provvedimento di VIA (co. 1, lett. a), n. 3))

Il numero 3) della lettera a) del comma 1 dell’articolo in esame reca la modifica della definizione di “condizione ambientale del provvedimento di VIA” (recata dalla lettera o-quater) del comma 1 dell’art. 5 del Codice ambientale), al fine di precisare che tale condizione vincolante non definisce solamente i requisiti per la realizzazione del progetto o l'esercizio delle relative attività, o le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi nonché, ove opportuno, le misure di monitoraggio (come già previsto dal testo previgente), ma anche le linee di indirizzo da seguire nelle successive fasi di sviluppo progettuale delle opere per garantire l’applicazione di criteri ambientali atti a contenere e limitare gli impatti ambientali significativi e negativi o incrementare le prestazioni ambientali del progetto.

La relazione illustrativa sottolinea che la finalità della norma in esame è quella “di definire un più efficace procedimento di vigilanza e controllo degli impatti ambientali durante tutto l’iter di approvazione di un progetto, atteso che, successivamente all’emanazione del provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA, il progetto potrebbe essere sottoposto a successive fasi progettuali, nonché ad ulteriori procedimenti di carattere autorizzativo”.

 

Coordinamento tra VIA e VAS (co. 1, lett. b), nn. 1) e 3))

Il numero 1) della lettera b) integra il disposto dell’art. 6, comma 3-ter, del Codice ambientale, ove sono dettate disposizioni di coordinamento tra le procedure di VIA e VAS e di semplificazione inerenti a progetti di opere e interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano regolatore portuale, al fine di estendere l’ambito di applicazione delle stesse anche ai progetti di opere e interventi da realizzarsi nell’ambito del Piano di sviluppo aeroportuale.

La norma previgente dispone che per i progetti di opere e interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano regolatore portuale, già sottoposti ad una valutazione ambientale strategica (VAS), e che rientrano tra le categorie per le quali è prevista la VIA, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal Piano regolatore portuale. Qualora il Piano regolatore portuale ovvero le rispettive varianti abbiano contenuti tali da essere sottoposti a VIA nella loro interezza secondo le norme europee, tale valutazione è effettuata secondo le modalità e le competenze previste dalla Parte Seconda del presente decreto ed è integrata dalla VAS per gli eventuali contenuti di pianificazione del Piano e si conclude con un unico provvedimento.

Tale disposizione viene integrata estendendo ogni riferimento al piano regolatore portuale anche al piano di sviluppo aeroportuale.

La relazione illustrativa ricorda che “i Piani di sviluppo aeroportuali rientrano tra le tipologie progettuali di cui all’Allegato II alla Parte Seconda del citato decreto n. 152/2006” (si ricorda in proposito il n. 10) dell’allegato II che assoggetta a VIA statale i progetti di aeroporti con piste di atterraggio superiori a 1.500 metri di lunghezza) e che “le procedure di approvazione dei Piani di sviluppo aeroportuali avvengono ai sensi dell’articolo 1, comma 6, della legge n. 351/1995”.

In realtà il riferimento è da intendersi all’art. 1, comma 6, del D.L. 251/1995 (convertito dalla L. 351/1995), ove si dispone che “per l'esecuzione dei lavori aeroportuali finanziati dallo Stato, il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale dell'aviazione civile provvede con le proprie strutture tecniche all'approvazione dei progetti. I piani di sviluppo aeroportuale, approvati dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale dell'aviazione civile, d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici (…,) comprendono la verifica di compatibilità urbanistica e comportano dichiarazione di pubblica utilità, nonché di indifferibilità e di urgenza, e variante agli strumenti urbanistici esistenti. L'approvazione di detti piani comprende ed assorbe, a tutti gli effetti, la verifica di conformità urbanistica delle singole opere in essi contenute”.

 

 

Il numero 3) della lettera b) modifica il comma 12 dell’art. 6 del Codice ambientale, che (ferma restando l’applicazione della disciplina di VIA) esclude la VAS per la localizzazione di singole opere i cui provvedimenti di autorizzazione comportano modifiche di piani elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, al fine di:

- chiarire che il riferimento alla pianificazione territoriale deve intendersi riferito a quella urbanistica;

- estendere l’applicazione del comma 12 in questione anche ai piani regolatori portuali e ai piani di sviluppo aeroportuale (cioè dei piani di cui al comma 3-ter, poc’anzi commentato).

La relazione illustrativa sottolinea che tale estensione è giustificata dal fatto che “per tali piani la procedura di VAS è effettuata nell’ambito del procedimento di approvazione dei medesimi ovvero hanno ad oggetto opere puntuali che sono sottoposte a VIA”.

 

Trasparenza della fase valutativa delle modifiche (co. 1, lett. b), n. 2))

Il numero 2) della lettera b) del comma 1 dell’articolo in esame introduce l’obbligo di tempestiva pubblicazione, sul sito internet istituzionale dell'autorità competente, della documentazione relativa alla fase di valutazione preliminare che deve essere esperita in caso di modifiche, estensioni o adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti.

Nello specifico, la norma in esame prevede che tale pubblicazione riguardi:

- l’esito della valutazione preliminare;

- e la documentazione trasmessa dal proponente.

 

L’art. 6, comma 9, del Codice ambientale, prevede che il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di richiedere all'autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi, una valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare. L'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA.

 

Valutazione statale delle opere attuative del PNIEC (co. 1, lett. c) e d))

Il numero 1) della lettera c) del comma 1 dell’articolo in esame introduce una disposizione (nuovo comma 2-bis dell’art. 7-bis del Codice ambientale) finalizzata all’individuazione, mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, delle tipologie di progetti e delle opere necessarie per l’attuazione del PNIEC (Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima) che devono essere sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA in sede statale.

In dettaglio, viene previsto che i citati decreti siano emanati:

- entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (termine risultante dalla modifica approvata durante l'esame al Senato, che incrementa di 90 giorni il termine previsto dal testo iniziale del presente decreto-legge);

- su proposta del Ministro dell'ambiente, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;

- previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

 

La norma in esame precisa altresì che i citati decreti sono successivamente aggiornati, ove necessario, con cadenza semestrale.

Viene inoltre stabilito che i succitati decreti non si limitano ad individuare tipologie progettuali e opere, ma che provvedono anche all’individuazione delle aree non idonee alla realizzazione di tali progetti o opere, tenendo conto delle caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche, con particolare riferimento all’assetto idrogeologico e alle vigenti pianificazioni. In virtù di una integrazione approvata durante l'esame al Senato, viene disposto che ai fini dell’individuazione si tenga conto anche delle aree sia a terra che a mare caratterizzate dalla presenza di siti inquinati di interesse nazionale (SIN) da bonificare ovvero limitrofe.

 

La disciplina in questione risulta integrata da ulteriori disposizioni proposte nel corso dell’esame al Senato.

Viene infatti previsto l’inserimento di due ulteriori commi all’art. 7-bis del Codice ambientale.

Il nuovo comma 2-ter dispone che l’individuazione delle aree di cui al comma 2-bis (cioè quelle interessate dalle opere necessarie per l’attuazione del PNIEC) deve avvenire nel rispetto di una serie di esigenze: le esigenze di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, nonché le esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell’aria e dei corpi idrici, e del suolo, tenuto conto dei suoli degradati le cui funzioni ecosistemiche risultano pregiudicate in modo irreversibile e definitivo.

Il nuovo comma 2-quater prevede invece che per la realizzazione delle opere in questione (cioè quelle di cui al comma 2-bis) occorre privilegiare, ove possibile, l'utilizzo di superfici di strutture edificate, comprese le piattaforme petrolifere in disuso.

 

Si ricorda che, al fine di pianificare e tracciare le politiche e le misure messe in atto dagli Stati Membri al fine del raggiungimento degli obiettivi in materia di riduzione delle emissioni, incremento dell'efficienza energetica, ricerca e innovazione, sicurezza energetica e sviluppo del mercato interno dell'energia, l’UE ha previsto l’adozione, da parte degli stessi Stati, di strategie a lungo termine e, in particolare, di piani nazionali integrati per l'energia e il clima (PNIEC) che coprono periodi di dieci anni a partire dal decennio 2021-2030. Nell'ambito di questo inquadramento, l'Italia ha inviato, l'8 gennaio 2019, alla Commissione UE la propria proposta di PNIEC, con orizzonte al 2030. La Commissione europea si è pronunciata sul PNIEC dell'Italia con la raccomandazione 18 giugno 2019, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'UE del 3 settembre 2019.

Successivamente all'ottenimento del parere della Conferenza unificata (reso nella seduta del 18 dicembre 2019), la versione definitiva del PNIEC è stata trasmessa alla Commissione europea, come segnalato nel comunicato stampa del 21 gennaio 2020 del Ministero dell'ambiente. Come evidenziato in più occasioni dal Governo, gli obiettivi previsti per il 2030, finalizzati all'attuazione dell'Accordo di Parigi, potranno essere raggiunti se saranno implementate le misure previste dal PNIEC.

 

Il numero 2) della lettera c) reca una modifica di coordinamento, prevedendo che quanto disposto dal comma 3 dell’art. 7-bis del Codice ambientale, in merito alla competenza regionale in materia di VIA, fa comunque salva la competenza statale per i progetti attuativi del PNIEC introdotta dal precedente numero 1).

 

La lettera d) prevede, al numero 1), che lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti attuativi del PNIEC (individuati in base ai decreti previsti dalla precedente lettera c)) è affidato alla competenza di una specifica Commissione tecnica (“Commissione Tecnica PNIEC”) che viene istituita alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente e disciplinata dalla disposizione in esame (nuovo comma 2-bis dell’art. 8 del Codice ambientale).

In particolare la norma dispone che la Commissione è formata da un numero massimo di 20 unità, in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea, con almeno cinque anni di esperienza professionale e con competenze adeguate alla valutazione tecnica ed ambientale dei predetti progetti, tra il personale di ruolo del CNR, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (come previsto dalla modifica approvata durante l'esame al Senato, in luogo dell’ISPRA, previsto dal testo iniziale del presente decreto-legge), dell'ENEA e dell'ISS.

Si fa notare che la Commissione in questione si va quindi ad affiancare alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS disciplinata dall’art. 8 e a cui spetta, in via generale, la valutazione ambientale che rientra nella competenza statale.

 

Nel corso dell’esame al Senato è stata approvata una integrazione della norma in commento, secondo cui i componenti nominati nella Commissione Tecnica PNIEC non possono far parte della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS.

 

Le disposizioni recate dai numeri 2) e 3) della lettera d) estendono alla nuova Commissione tecnica PNIEC l’applicabilità delle norme sul funzionamento e sui relativi costi dettate per la Commissione VIA-VAS dai commi 4 e 5 dell’art. 8 del Codice ambientale.

Il comma 4 dell’art. 8 ha previsto che con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, sono stabiliti per i profili di rispettiva competenza l'articolazione, l'organizzazione, le modalità di funzionamento e la disciplina delle situazioni di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi anche potenziale della Commissione VIA-VAS. Il successivo comma 5 prevede l’emanazione, ogni anno, di un decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con cui sono definiti i costi di funzionamento della Commissione VIA-VAS.

 

La relazione illustrativa sottolinea che “l’istituzione di una nuova Commissione nazionale per la valutazione dei progetti attuativi del PNIEC è motivata dalla necessità di garantire uniformità e speditezza ai procedimenti di cui sopra, senza gravare ulteriormente sulle attività in capo all’attuale Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale di cui all’art. 8”.

La relazione tecnica evidenzia inoltre che “i costi della nuova Commissione PNIEC, analogamente a quanto già applicato per la Commissione VIA nonché, fino alla soppressione intervenuta con l’articolo 228 del decreto legge n. 34 del 2020, per il Comitato tecnico, saranno coperti con le tariffe di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, definite con un decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio del mare ai sensi del comma 5 dell’articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, opportunamente novellato dalla disposizione in esame, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”[17].

 

 

Conflitti di interesse e poteri sostitutivi (co. 1, lett. c), nn. 3)-4))

Il numero 3) della lettera c) del comma 1 dell’articolo in esame integra il disposto del comma 6 dell’art. 7-bis del Codice ambientale – ove si disciplina il caso di procedimenti di valutazione ambientale in cui vi sia coincidenza tra autorità competente e autorità proponente – al fine di disporre che le autorità competenti evitano l’insorgenza di situazioni che diano origine a un conflitto di interessi e provvedono a segnalare ogni situazione di conflitto, anche potenziale, alle competenti autorità.

Il testo previgente del citato comma 6 si limita a disporre che, qualora nei procedimenti di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA l'autorità competente coincida con l'autorità proponente di un progetto, le autorità medesime provvedono a separare in maniera appropriata, nell'ambito della propria organizzazione delle competenze amministrative, le funzioni confliggenti in relazione all'assolvimento dei compiti derivanti dal presente decreto.

La relazione illustrativa evidenzia che la norma in esame è volta al superamento della procedura di infrazione 2019/2308.

Si ricorda in proposito che, in base all’art. 9-bis della direttiva VIA, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità o le autorità competenti assolvano ai compiti derivanti dalla presente direttiva in modo obiettivo e non si ritrovino in una situazione che dia origine a un conflitto di interessi.

E’ proprio tale disposizione che sembra venire recepita dalla norma in esame.

 

Il successivo numero 4) introduce una disposizione (nuovo comma 8-bis dell’art. 7-bis del Codice ambientale) che disciplina il caso di inerzia delle competenti autorità regionali nella valutazione ambientale degli interventi necessari per il superamento di sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

In tale caso, per i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA, viene previsto che lo Stato esercita i poteri sostitutivi di cui all’art. 41 della legge 234/2012.

Il riferimento sembra essere al comma 2-bis di tale art. 41, secondo cui, nel caso di “violazione della normativa europea accertata con sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea di condanna al pagamento di sanzioni a carico della Repubblica italiana, ove per provvedere ai dovuti adempimenti si renda necessario procedere all'adozione di una molteplicità di atti anche collegati tra loro, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, sentiti gli enti inadempienti, assegna a questi ultimi termini congrui per l'adozione di ciascuno dei provvedimenti e atti necessari. Decorso inutilmente anche uno solo di tali termini, il Consiglio dei ministri, sentito il soggetto interessato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro competente per materia, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario”.

La relazione illustrativa sottolinea che la “necessità di prevedere siffatto potere sostitutivo nel caso in cui la regione non abbia provveduto all’adozione del provvedimento di VIA o di verifica ad assoggettabilità a VIA nei termini previsti trova giustificazione nel fatto che le pronunce di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sono emesse nei confronti dello Stato italiano, che è chiamato a provvedervi (anche dal punto di vista degli oneri relativi alle sanzioni pecuniarie decise dalla citata Corte) a prescindere dal riparto di competenze interno previsto dall’ordinamento nazionale”.

 

Trasmissione di informazioni tra Stati membri (co. 1, lett. e), n. 1))

Il numero 1) della lettera e) del comma 1 dell’articolo in esame integra il disposto del comma 4 dell’art. 9 del Codice ambientale – ove si disciplina il caso in cui l’autorità competente, su istanza del proponente, decida di non rendere pubblica, per ragioni di segreto industriale o commerciale, parte della documentazione relativa al progetto, allo studio preliminare ambientale o allo studio di impatto ambientale – al fine di disporre che l’invio di informazioni a un altro Stato membro e il ricevimento di informazioni da un altro Stato membro sono soggetti alle restrizioni vigenti nello Stato membro in cui il progetto è proposto.

Si osserva che, poiché l’integrazione in questione sembra riguardare una fattispecie generale non necessariamente connessa al caso considerato dal comma 4, appare opportuna una ricollocazione della norma in esame come comma aggiuntivo dell’art. 9 del Codice ambientale.

 

La relazione illustrativa sottolinea che la finalità della norma in esame è quella di superare la procedura di infrazione 2019/2308.

Si ricorda, in proposito, che l’art. 10 della direttiva VIA dispone, tra l’altro, che, in caso di valutazioni transfrontaliere, “l'invio di informazioni a un altro Stato membro e il ricevimento di informazioni da un altro Stato membro sono soggetti alle restrizioni vigenti nello Stato membro in cui il progetto è proposto”.

 

Informazioni sulle procedure di ricorso (co. 1, lett. e), n. 2))

Il numero 2) della lettera e) introduce una disposizione (nuovo comma 4-bis dell’art. 9 del Codice ambientale) che prevede l’obbligo, in capo all’autorità competente, di pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale delle informazioni pratiche sull’accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale.

Viene inoltre stabilito che in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati l’autorità a cui è possibile ricorrere e il relativo termine, riproducendo quanto previsto dall’art. 3, comma 4, della legge 241/1990.

 

La relazione illustrativa sottolinea che la finalità della norma in esame è quella di superare la procedura di infrazione 2019/2308.

Si ricorda, in proposito, che l’art. 11, paragrafo 5, della direttiva VIA dispone che “gli Stati membri provvedono a mettere a disposizione del pubblico informazioni pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale” (disposizione, questa, al recepimento della quale sembra indirizzata la norma in esame).

 

 

Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (co. 1, lett. f))

La lettera f) del comma 1 riscrive la disciplina del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA recata dall’art. 19 del Codice ambientale.

Di seguito si illustrano le modifiche principali risultanti dalla riscrittura.

Un primo gruppo di modifiche si riscontra nel nuovo testo del comma 2 che riscrive, integrandolo, il comma 6 del testo previgente, al fine precipuo di fissare termini certi e più brevi per l’acquisizione di eventuali integrazioni documentali.

Viene infatti introdotta una disposizione che impone all’autorità competente di provvedere alla verifica della completezza e dell’adeguatezza della documentazione trasmessa dal proponente, entro 5 giorni dalla ricezione dello studio preliminare ambientale.

Il testo previgente del comma 6 si limita invece a consentire all’autorità competente di richiedere, per una sola volta, chiarimenti e integrazioni al proponente e a fissare un termine per la trasmissione dei chiarimenti e delle integrazioni da parte del proponente.

Tali disposizioni vengono confermate, ma viene prevista una riduzione del termine concesso al proponente, che viene ridotto da 45 a 15 giorni.

Viene altresì confermata la disposizione recata dall’ultimo periodo del comma 6, secondo cui qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.

 

Un secondo gruppo di modifiche si riscontra nel nuovo testo del comma 3, che riscrive, integrandolo, il comma 2 del testo previgente, al fine precipuo di fissare un termine certo per la pubblicazione dello studio preliminare ambientale.

Infatti, mentre il testo previgente si limita ad imporre all’autorità competente di provvedere tempestivamente alla pubblicazione sul proprio sito web dello studio preliminare ambientale, il nuovo testo precisa che la citata pubblicazione deve avvenire contestualmente alla ricezione della documentazione, ove ritenuta completa, ovvero dei chiarimenti e delle integrazioni richiesti.

Nel testo iniziale del decreto-legge viene previsto che la medesima pubblicazione può, in alternativa, avvenire a cura del proponente, trascorso il termine di cui al comma 2, secondo le modalità tecniche di accesso al sito internet istituzionale dell’autorità competente tempestivamente indicate da quest’ultima. Tale possibilità alternativa è stata però soppressa nel corso dell’esame al Senato.

 

L’ultimo periodo del nuovo testo del comma 3 ripropone la disposizione recata dal previgente comma 3, secondo cui l'autorità competente provvede ad effettuare la comunicazione per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati dell'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito internet, precisando però che tale comunicazione deve avvenire contestualmente alla pubblicazione dello studio preliminare ambientale.

 

Un’altra rilevante modifica, anch’essa volta all’accelerazione della procedura, si ha nel nuovo testo del comma 4 – come previsto dal testo iniziale del provvedimento in esame – e consiste nella riduzione da 45 a 30 giorni del termine entro il quale chiunque abbia interesse può presentare le proprie osservazioni all'autorità competente in merito allo studio preliminare ambientale e alla documentazione allegata. Nel corso dell’esame al Senato è stato però ripristinato il termine di 45 giorni.

 

Nel corso dell’esame al Senato è stata introdotta una modifica al comma 5 dell’art. 19 - ove si dispone che l'autorità competente (anche tenuto conto, tra l’altro, delle osservazioni pervenute) verifica se il progetto ha possibili impatti ambientali significativi – al fine di precisare che tale verifica verte su possibili ulteriori impatti ambientali significativi.

 

La stessa finalità acceleratoria è perseguita dal nuovo testo del comma 6 che riproduce sostanzialmente quanto disposto dal previgente comma 7, con due uniche differenze:

- la riduzione da 30 a 20 giorni del periodo per il quale l'autorità competente può disporre la proroga, per una sola volta e in casi eccezionali, del termine per l'adozione del provvedimento di verifica;

- l’inserimento dell’obbligo di pubblicazione, sul sito internet istituzionale dell’autorità competente, della comunicazione (già prevista dal testo previgente del comma 7) al proponente delle ragioni che giustificano la proroga e della data entro la quale è prevista l'adozione del provvedimento.

 

Una rilevante integrazione si riscontra nel nuovo testo del comma 11 che, oltre a confermare la perentorietà dei termini per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA sancita del previgente comma 12, introduce un nuovo periodo volto a disciplinare il caso di inerzia nella conclusione del procedimento.

In tale caso viene previsto che il titolare del potere sostitutivo (nominato ai sensi dell’art. 2 della legge 241/1990) provvede al rilascio del provvedimento entro un massimo di 60 giorni.

Viene infatti stabilito che tale titolare debba acquisire, qualora la competente Commissione VIA-VAS non si sia pronunciata, il parere dell’ISPRA entro il termine di 30 giorni, e provvedere al rilascio del provvedimento entro i successivi 30 giorni.

 

Le ultime modifiche meritevoli di nota si riscontrano nel nuovo testo del comma 12 che, nel confermare quanto già previsto dal previgente comma 13 in merito all’obbligo di pubblicazione tempestiva sul web di tutta la documentazione afferente al procedimento, precisa che soggiace al medesimo obbligo qualsiasi informazione raccolta nell’esercizio di tale attività da parte dell’autorità competente e che tutte le informazioni e la documentazione in questione sono accessibili da chiunque.

 

Studio di impatto ambientale (co. 1, lett. h))

Le modifiche operate dalla lettera h) consistono:

- nell’eliminazione del riferimento generico agli “elaborati progettuali”, conseguente alla modifica operata dal numero 1) della lettera a) del comma in esame (n. 1);

- nella precisazione che la pubblicazione della documentazione trasmessa dal proponente deve avvenire entro 5 giorni dalla trasmissione medesima e che la comunicazione dell’avvenuta pubblicazione dev’essere effettuata contestualmente alla pubblicazione stessa (n. 2);

- nella riduzione da 60 a 45 giorni del termine entro il quale, sulla base della documentazione trasmessa dal proponente, l'autorità competente esprime un parere sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nello studio di impatto ambientale.

 

Avvio del procedimento di VIA (co. 1, lett. i))

La lettera i) apporta alcune limitate modifiche all’art. 23 del Codice ambientale che disciplina la presentazione dell'istanza e, quindi, l’avvio del procedimento di VIA, nonché la pubblicazione degli atti.

Le modifiche operate dalla lettera in esame consistono:

- nell’eliminazione del riferimento generico agli “elaborati progettuali”, conseguente alla modifica operata dal numero 1) della lettera a) del comma in esame (n. 1);

- nella riduzione da 15 a 10 giorni del termine, decorrente dalla presentazione dell'istanza di VIA, entro il quale l'autorità competente compie una serie di controlli e, in particolare, verifica la completezza della documentazione presentata (n. 2);

- nell’introduzione (operata dal n. 3)) di una disposizione volta a stabilire che, l’avvio dell’attività istruttoria per i progetti necessari all’attuazione del PNIEC (come individuati dal nuovo comma 2-bis dell’art. 7-bis del Codice ambientale, introdotto dalla lettera c) del comma 1 dell’articolo in esame) da parte della “Commissione tecnica PNIEC” (istituita dalla lettera d)) deve avvenire contestualmente alla pubblicazione della documentazione trasmessa dal proponente.

 

Nel testo iniziale del n. 3) della lettera i) viene anche previsto che la pubblicazione della documentazione presentata dal proponente può, in alternativa, avvenire a cura del proponente stesso, secondo le modalità tecniche di accesso al sito internet istituzionale dell’autorità competente tempestivamente indicate da quest’ultima. Tale possibilità alternativa è stata però soppressa durante l'esame al Senato.

 

 

Consultazioni e pareri (co. 1, lett. l))

La lettera l) apporta una serie di modifiche all’art. 24 del Codice ambientale che disciplina la pubblicazione (sul sito web dell’autorità competente) di un avviso al pubblico (che dà notizia della presentazione dell’istanza e della pubblicazione della relativa documentazione) e le successive consultazioni (consultazione del pubblico, acquisizione di pareri e consultazioni transfrontaliere).

Le modifiche operate dalla lettera in esame hanno per lo più carattere acceleratorio. In particolare viene disposto dai numeri 1) e 2):

- il dimezzamento dei termini previsti per la presentazione, da parte del proponente, di controdeduzioni alle osservazioni presentate dal pubblico e ai pareri pervenuti da amministrazioni ed enti pubblici (da 30 a 15 giorni);

- la riduzione dei termini previsti in caso di integrazione della documentazione o per la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa.

Il comma 4 dell’art. 24 dispone che, qualora all'esito della consultazione o della presentazione delle controdeduzioni da parte del proponente si renda necessaria la modifica o l'integrazione degli elaborati progettuali o della documentazione acquisita, l'autorità competente può (per una sola volta) stabilire un nuovo termine per la trasmissione delle integrazioni.

Tale decisione deve avvenire, in base alla modifica recata dalla lettera in esame, entro 20 giorni (anziché i 30 giorni previsti dal testo previgente), ed il nuovo termine per la trasmissione delle integrazioni non può essere superiore ad ulteriori 20 giorni (e non 30, come previsto dal testo previgente).

La disposizione che consente all'autorità competente di concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa, viene modificata dalla lettera in esame al fine di ridurre la durata massima della sospensione da 180 a 60 giorni.

 

Il numero 3) della lettera in esame reca una serie di modifiche al comma 5 dell’art. 24 del Codice ambientale, che disciplina la pubblicazione di un nuovo avviso al pubblico che dia conto della documentazione integrativa trasmessa dal proponente.

Una prima modifica (recata dal punto 3.1) è volta ad eliminare la parte della disposizione secondo cui la pubblicazione del nuovo avviso avviene solo qualora l’autorità competente ritenga motivatamente che le integrazioni siano sostanziali e rilevanti per il pubblico. Di conseguenza, la pubblicazione deve avvenire sempre. Viene altresì precisato che l’autorità deve procedere anche alla pubblicazione delle integrazioni sul proprio sito internet istituzionale.

Una seconda modifica (recata dal punto 3.2), di carattere integrativo, è stata soppressa nel corso dell’esame al Senato. Tale integrazione, ora soppressa, era volta a consentire la pubblicazione del nuovo avviso, in alternativa, a cura del proponente, secondo le modalità tecniche di accesso al sito internet istituzionale dell’autorità competente tempestivamente indicate da quest’ultima.

Viene inoltre ridotto (dal punto 3.3), da 30 a 10 giorni, il termine concesso al proponente per presentare le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti sulla documentazione integrativa.

 

Il numero 4) riscrive il comma 7 dell’art. 24 del Codice ambientale, che disciplina la pubblicazione sul sito web dell’autorità competente di tutta la documentazione afferente al procedimento.

Le modifiche operate dalla riscrittura sono volte a precisare che rientrano nella documentazione da pubblicare qualsiasi informazione raccolta e le osservazioni e i pareri comunque espressi.

La riscrittura consente inoltre di precisare che tra i pareri da includere nella pubblicazione rientrano anche quelli emessi in base all’art. 20, vale a dire quelli sull’istanza presentata dal proponente al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni necessarie da considerare per la redazione dello studio di impatto ambientale.

 

La relazione illustrativa sottolinea che le modifiche recate dai punti 3.1) e 4) sono finalizzate a consentire il superamento della procedura di infrazione n. 2019/2308.

 

Valutazione dell’impatto e provvedimento di VIA (co. 1, lett. m))

La lettera in esame apporta una serie di modifiche e integrazioni all’art. 25 del Codice ambientale che disciplina la fase della valutazione degli impatti ambientali e il provvedimento di VIA.

La relazione illustrativa sottolinea che le modifiche apportate sono finalizzate a garantire certezza dei termini per la conclusione del procedimento di VIA statale. Di seguito si evidenziano anche le ulteriori finalità perseguite dalla norma in esame.

 

Una prima modifica di rilievo è la bipartizione del procedimento di valutazione, attraverso la creazione di una procedura speciale dedicata ai progetti delle opere necessarie all’attuazione del PNIEC.

Ciò avviene mediante:

- la precisazione, inserita (dal numero 1)) all’inizio del comma 2 dell’art. 25 (che disciplina modalità e termini per addivenire al rilascio del provvedimento di VIA), che esclude l’applicabilità di tale disposizione per i progetti necessari all’attuazione del PNIEC. Di conseguenza il comma 2 riguarda solamente i progetti estranei al PNIEC;

- l’inserimento di un nuovo comma 2-bis che reca una disciplina speculare a quella del comma 2 e dedicata ai “progetti PNIEC” (si rinvia, in proposito, al commento al numero 2)).

 

Un’altra modifica riguarda l’ipotesi di inerzia in caso di consultazioni transfrontaliere. In tal caso, con un’integrazione al comma 2, viene stabilito che, decorsi inutilmente i termini senza che la Commissione VIA-VAS si sia espressa, il Direttore generale della competente Direzione Generale del Ministero dell’ambiente provvede, entro sessanta giorni e sulla base del parere dell’ISPRA acquisito entro il termine di trenta giorni, alla trasmissione del provvedimento di VIA al Ministro dell’ambiente per la conseguente adozione.

 

Ulteriori modifiche sono finalizzate al dimezzamento dei termini previsti per l’emanazione del provvedimento di VIA, prevedendo che:

- il Ministro dell'ambiente vi provvede entro un termine che scende da 60 a 30 giorni;

- il concerto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo deve essere reso entro un termine che scende da 30 a 15 giorni dalla richiesta.

 

Viene inoltre stabilito che l'adozione del provvedimento di VIA è rimessa alla deliberazione del Consiglio dei ministri non solo nei casi già previsti dal testo previgente (cioè in caso di inutile decorso del termine per l'adozione del provvedimento di VIA da parte del Ministro dell’ambiente o per l'espressione del concerto da parte del Ministro dei beni e delle attività culturali), ma anche qualora sia inutilmente decorso il termine complessivo di 210 giorni a decorrere dall’avvio del procedimento.

 

Come anticipato in precedenza, il numero 2) della lettera in esame introduce un nuovo comma 2-bis che disciplina la valutazione dei “progetti PNIEC”.

In tal caso viene previsto che:

- la “Commissione tecnica PNIEC” (istituita dalla lettera d)) si esprime entro il termine di 170 giorni dalla pubblicazione della documentazione presentata dal proponente, predisponendo lo schema di provvedimento di VIA;

- nei successivi 30 giorni, il Direttore generale del Ministero dell’ambiente adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente Direttore generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo entro il termine di quindici giorni;

- nel caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA è adottato entro il termine già previsto in via generale dall’art. 32, comma 5-bis;

- in caso di inerzia nella conclusione del procedimento, il titolare del potere sostitutivo, acquisito, qualora la competente commissione di cui all’articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell’ISPRA entro il termine di 30 giorni, provvede al rilascio del provvedimento entro i successivi 30 giorni”.

 

Il numero 3) integra il disposto del comma 4 dell’art. 25 al fine di precisare che le condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA definiscono anche le linee di indirizzo da seguire nelle successive fasi di sviluppo progettuale delle opere per garantire l’applicazione di criteri ambientali atti a contenere e limitare gli impatti ambientali significativi e negativi o incrementare le prestazioni ambientali del progetto.

Si tratta di una modifica di coordinamento che consente di adeguare la norma recata dal citato comma 4 con quanto previsto dal numero 3) della lettera a) del comma 1 dell’articolo in esame.

 

Provvedimento unico in materia ambientale (co. 1, lett. n) e o))

Le lettere n) e o) apportano una serie di modifiche agli articoli 27 e 27-bis del Codice ambientale che disciplinano il contenuto e le modalità di rilascio del provvedimento unico ambientale (rispettivamente statale e regionale) che, su istanza del proponente, può essere emesso dall'autorità competente e che include, oltre al provvedimento di VIA, ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atto di assenso in materia ambientale, richiesto dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

Le modifiche operate dalla lettera n), che riguardano il provvedimento unico statale, hanno per lo più carattere acceleratorio.

In particolare, il numero numero 1) prevede la riduzione da 15 a 10 giorni del termine di attivazione dell’autorità competente, decorrente dalla presentazione dell'istanza da parte del proponente.

Entro tale termine, secondo quanto previsto dal testo previgente, l'autorità competente è tenuta a compiere una serie di verifiche (in particolare l'avvenuto pagamento del contributo) e a comunicare per via telematica a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e comunque competenti in materia ambientale l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web.

 

Il numero 2) interviene sulla tempistica della pubblicazione dell’avviso al pubblico inerente all’avvio e l’oggetto del procedimento, mediante la riscrittura del comma 6 dell’art. 27 del Codice ambientale.

A differenza del testo previgente, ove non compare un termine preciso (ma si dispone che la pubblicazione avvenga “successivamente” alla verifica della completezza documentale o, in caso di richieste di integrazioni, alla data di ricevimento delle stesse), il nuovo testo prevede che:

- la pubblicazione avvenga entro 5 giorni dalla verifica documentale;

- e che, entro lo stesso termine, l’autorità competente provveda all’indizione di una conferenza di servizi decisoria.

 

Nel testo iniziale viene inoltre prevista l’introduzione di un periodo volto a consentire che la pubblicazione può avvenire, in alternativa, a cura del proponente, secondo le modalità tecniche di accesso al sito internet istituzionale dell’autorità competente tempestivamente indicate da quest’ultima. Tale periodo è stato però soppresso nel corso dell’esame al Senato.

 

La riscrittura operata dal numero 2) interessa inoltre il periodo relativo alle osservazioni da parte del pubblico interessato, prevedendo che le osservazioni medesime possono riguardare non solo la valutazione di impatto ambientale, la valutazione di incidenza ove necessaria e l'autorizzazione integrata ambientale (come disposto dal testo previgente) ma anche tutti gli altri titoli autorizzativi inclusi nel provvedimento unico ambientale.

Nel testo iniziale viene anche previsto il dimezzamento da 60 a 30 giorni del termine di presentazione delle osservazioni, ma nel corso dell’esame al Senato è stato ripristinato il termine di 60 giorni.

 

 

Il numero 3) riscrive il comma 7 dell’art. 27 del Codice ambientale al fine di dimezzare i termini previsti per l’integrazione della documentazione.

Viene infatti previsto che la richiesta di integrazioni possa essere avanzata dall’autorità competente entro 15 giorni (anziché i 30 previsti dal testo previgente) e che la presentazione delle integrazioni stesse avvenga entro un termine perentorio non superiore a 15 giorni (anziché i 30 previsti dal testo previgente). Viene inoltre ridotto da 180 a 90 giorni il periodo di sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa che può essere concesso, una sola volta, dall’autorità competente.

Un’altra modifica riguarda la pubblicazione delle integrazioni documentali, che deve avvenire sempre, e immediatamente, e non (come previsto dal testo previgente) solo qualora l’autorità competente motivatamente ritenga che le modifiche o le integrazioni siano sostanziali e rilevanti per il pubblico.

Sono altresì ridotti i termini previsti per il nuovo avviso al pubblico volto a dar conto delle integrazioni in questione, che deve essere pubblicato entro 15 giorni dalla ricezione delle stesse. Viene infatti previsto che l’autorità competente deve disporre entro 5 giorni (anziché i 15 previsti dal testo previgente) dalla ricezione delle integrazioni, che il proponente trasmetta un nuovo avviso al pubblico e che ciò avvenga entro i successivi 10 giorni (anziché i 15 previsti dal testo previgente).

Nel testo iniziale viene inoltre introdotta una nuova disposizione che consente, in alternativa, la pubblicazione dell’avviso a cura del proponente, secondo le modalità tecniche di accesso al sito internet istituzionale dell’autorità competente tempestivamente indicate da quest’ultima. Tale disposizione è stata però soppressa nel corso dell’esame al Senato.

 

 

Il numero 4) provvede a riscrivere il comma 8 dell’art. 27 del Codice, ove è disciplinato il caso di consultazioni transfrontaliere. In tale eventualità, viene previsto che la conferenza di servizi venga indetta nel termine di cui al comma 6 e non, come disposto dal testo previgente, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di conclusione della consultazione ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali.

Durante l'esame al Senato è stato chiarito che il termine a cui si fa riferimento è quello indicato nel primo periodo del comma 6, ove viene disposto che l’indizione della conferenza di servizi deve avvenire (nel caso generale) entro 5 giorni dalla verifica della completezza documentale ovvero in caso di richieste di integrazioni dalla data di ricevimento delle stesse.

 

Relativamente alla conferenza di servizi, il nuovo testo risultante dalla riscrittura in esame precisa che:

- deve configurarsi come conferenza decisoria;

- per i “progetti PNIEC” deve contemplare la partecipazione, in ogni caso, del Direttore generale del Ministero dell’ambiente o di un suo delegato e del Direttore generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o di un suo delegato;

- deve, nell’ambito della propria attività, prendere in considerazione le osservazioni e le informazioni raccolte in sede di consultazione ai sensi dei commi 6 e 7.

 

Un’ultima modifica riguarda la disposizione secondo cui la decisione di rilasciare i titoli autorizzativi “assorbiti” nel provvedimento unico è assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato dal Ministro dell’ambiente di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Il nuovo testo precisa che viene fatto salvo quanto previsto per i progetti “PNIEC”.

 

 

Le modifiche operate dalla lettera o), relative al provvedimento unico regionale, sono decisamente più limitate e riguardano unicamente la tempistica del procedimento. Viene infatti prevista:

- la riduzione da 15 a 10 giorni del termine di attivazione dell’autorità competente, analogamente a quanto previsto per il provvedimento unico statale (v. lettera n), numero 1));

- la riduzione del periodo concesso al pubblico per la presentazione delle proprie osservazioni. Tale riduzione, inizialmente prevista da 60 a 45 giorni, è stata portata, nel corso dell’esame al Senato, a 30 giorni.

Si fa notare che tale nuovo termine di 30 giorni è identico a quello previsto dal numero 2) della lettera n). Tale numero 2) prevede però anche che le osservazioni del pubblico possono riguardare non solo la valutazione di impatto ambientale, la valutazione di incidenza ove necessaria e l'autorizzazione integrata ambientale (come disposto dal testo previgente) ma anche tutti gli altri titoli autorizzativi inclusi nel provvedimento unico ambientale.

- la riduzione (inserita durante l'esame al Senato) da 120 a 90 giorni (decorrenti dalla data di convocazione) del termine di conclusione della conferenza di servizi.

Si ricorda che la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita.

 

Osservatori per le verifiche di ottemperanza (co. 1, lett. p), e co. 2)

La lettera p) del comma 1 dell’articolo in esame integra il disposto del terzo periodo del comma 2 dell’art. 28 del Codice ambientale, ove si consente all'autorità competente di istituire, d'intesa con il proponente e con oneri a carico di quest'ultimo, appositi osservatori ambientali finalizzati a garantire la trasparenza e il supporto per l’effettuazione delle verifiche di ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA.

L’integrazione in esame è volta a:

- demandare ad appositi decreti del Ministro dell’ambiente la definizione delle modalità operative di tali osservatori;

- individuare i criteri che devono informare l’emanazione dei decreti ministeriali citati.

I criteri introdotti prevedono:

a) designazione dei componenti dell’Osservatorio da parte di ciascuna delle Amministrazioni e degli Enti individuati nel decreto di VIA;

b) nomina dei due terzi dei rappresentanti del Ministero dell’ambiente tra soggetti estranei ai ruoli del Ministero e dotati di significativa competenza e professionalità per l’esercizio delle funzioni;

c) previsioni di cause di incandidabilità, incompatibilità e conflitto di interessi;

d) temporaneità dell’incarico, non superiore a quattro anni, non rinnovabile e non cumulabile con incarichi in altri Osservatori;

e) individuazione degli oneri a carico del proponente, fissando un limite massimo per i compensi dei componenti dell’Osservatorio.

 

La relazione illustrativa sottolinea che, a causa della previsione lacunosa recata dal testo previgente, “gli Osservatori sono stati istituiti in questi anni secondo modalità disomogenee e senza seguire una precisa logica, affidandogli compiti non sempre coerenti con la generica finalità imposta dal legislatore. L’effetto di tale confusione normativa è che, in taluni casi, gli Osservatori anziché fungere da strumenti di conoscibilità e pubblicità delle ottemperanze poste in essere dalle imprese esecutrici delle opere, sono divenuti cause di ritardo dei lavori, non comprendendosi la logica di funzionamento e gli obiettivi” e che, per tali motivi, la norma in esame demanda ad appositi decreti del Ministero “il compito di definire le modalità di composizione e funzionamento degli Osservatori secondo una metodica omogenea così da uniformare le previsioni attualmente contraddittorie contenute in diversi decreti ministeriali e decreti di direttori generali”.

 

 

Il comma 2 dell’articolo in esame dispone che, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del primo decreto del Ministro dell’ambiente attuativo della lettera p) testé commentata, gli osservatori ambientali già costituiti sono rinnovati nel rispetto delle modalità fissate dal medesimo decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Certificazione di regolare esecuzione delle opere (co. 1, lett. p-bis))

La lettera p-bis) – inserita durante l'esame al Senato – prevede l’introduzione di un nuovo comma 7-bis all’art. 28 del Codice ambientale, secondo cui il proponente, entro i termini di validità disposti dal provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, provvede alla trasmissione all'autorità competente della documentazione riguardante il collaudo delle opere o della certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte.

Lo stesso comma prevede che la documentazione è pubblicata tempestivamente sul sito web dell'Autorità competente.

 

 

Modifiche alla disciplina degli scarichi di acque termali (co. 1, lett. p-ter))

La lettera p-ter) – inserita durante l'esame al Senato – interviene sulla disciplina degli scarichi di acque termali recata dall’art. 102 del D.Lgs. 152/2006.

Il testo vigente, su cui la lettera in esame interviene, dispone che per le acque termali che presentano all'origine parametri chimici con valori superiori a quelli limite di emissione, è ammessa la deroga ai valori stessi a condizione che le acque siano restituite con caratteristiche qualitative non superiori rispetto a quelle prelevate ovvero che le stesse, nell'ambito massimo del 10%, rispettino i parametri batteriologici e non siano presenti le sostanze pericolose indicate nelle tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del Codice dell'ambiente.

La modifica in esame è volta a chiarire che le condizioni contemplate sono alternative.

 

Progetti sottoposti a VIA statale (co. 1, lett. q))

La lettera q) modifica l’allegato II alla parte seconda del Codice ambientale, che elenca i progetti sottoposti a VIA statale, al fine di allineare il testo dell’allegato a quello del corrispondente allegato I della direttiva.

Il testo previgente fa infatti riferimento ad una soglia in volume (pari a 40.000 metri cubi), per la capacità complessiva di un impianto di stoccaggio di petrolio, prodotti chimici, prodotti petroliferi e prodotti petrolchimici, oltre la quale l’impianto deve essere sottoposto a VIA statale.

La stessa soglia è invece espressa dalla direttiva in termini di peso e posta pari a 200.000 tonnellate.

La lettera in esame provvede quindi ad allineare il testo con la direttiva ponendo il valore di soglia, oltre la quale diviene obbligatoria la VIA statale, pari a 200.000 tonnellate.

La relazione illustrativa sottolinea che in tal modo si supera il corrispondente rilievo formulato dalla Commissione europea nell’ambito della procedura di infrazione 2019/2308.

 

Nel corso dell’esame al Senato, la lettera in esame è stata riscritta al fine di ripristinare, solamente per il petrolio, la previgente soglia di 40.000 metri cubi.

 

Consultazioni transfrontaliere (co. 1, lett. r))

La lettera r) reca alcune integrazioni alla disciplina in materia di consultazioni transfrontaliere recata dall’art. 32 del Codice ambientale.

La finalità della lettera in esame è quella, evidenziata nella relazione illustrativa, di superare i rilievi formulati dalla Commissione europea in sede di procedura di infrazione 2019/2308.

L’art. 32 citato prevede che, in caso di piani, programmi, progetti e impianti che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, o qualora un altro Stato così richieda, il Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e con il Ministero degli affari esteri e per suo tramite, provvede (nell’ambito delle procedure di VIA, VAS e AIA) alla notifica dei progetti di tutta la documentazione concernente il piano, programma, progetto o impianto.

 

L’integrazione operata dal numero 1) della lettera in esame è finalizzata ad allineare il testo della norma nazionale a quello previsto dalla direttiva. A tal fine viene precisato che il Ministero deve:

- effettuare la notifica quanto prima e comunque contestualmente all’informativa resa al pubblico interessato;

Si ricorda che l’art. 7 della direttiva VIA prevede che, in caso di possibili impatti transfrontalieri, lo Stato membro nel cui territorio è prevista la realizzazione del progetto trasmette una serie di informazioni allo Stato membro coinvolto, quanto prima e non più tardi del giorno in cui informa il proprio pubblico.

- includere nella notifica le informazioni sulla natura della decisione che può essere adottata.

L’art. 7 della direttiva VIA prevede che allo Stato membro coinvolto da impatti transfrontalieri siano trasmessi, tra l’altro:

a) una descrizione del progetto, corredata di tutte le informazioni disponibili circa il suo eventuale impatto transfrontaliero;

b) informazioni sulla natura della decisione che può essere adottata.

 

Il numero 2) della lettera in esame inserisce un nuovo comma 5-ter all’art. 32 del Codice, che disciplina la procedura da seguire in caso di progetti proposti da altri Stati membri che possono avere effetti significativi sull’ambiente italiano.

In tal caso viene previsto che:

- le informazioni ricevute dall’altro Stato membro sono tempestivamente rese disponibili alle pertinenti autorità italiane ed al pubblico interessato italiano;

- tali soggetti possono esprimere le proprie osservazioni entro 60 giorni (termine risultante dalla modifica approvata durante l'esame al Senato, che incrementa di 30 giorni il termine previsto dal testo iniziale del presente decreto-legge);

- il Ministero dell’ambiente, entro 60 giorni, provvede alla redazione e alla trasmissione del proprio parere, unitamente alle osservazioni ricevute, all’autorità competente dell’altro Stato membro.

 

In tal modo viene colmata una lacuna della disciplina recata dall’art. 32: a differenza della direttiva infatti, ove si disciplinano gli obblighi di entrambi le parte coinvolte dal progetto avente impatti transfrontalieri (cioè sia lo Stato in cui è proposto il progetto che quello in cui sono previsti effetti ambientali), il testo previgente della norma nazionale fa unicamente riferimento al caso in cui un progetto in territorio italiano abbia impatti su altri Stati membri.

 

Termine di efficacia delle modifiche introdotte (co. 3)

In base al comma 3, le disposizioni introdotte dal presente articolo si applicano alle istanze presentate a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

 

Recepimento di norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale (co. 3-bis)

Il comma 3-bis (introdotto durante l'esame al Senato) prevede l’emanazione, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di uno o più decreti del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministero della salute, con i quali sono recepite le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale, elaborate dal Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, finalizzata allo svolgimento della VIA, anche ad integrazione dei contenuti degli studi di impatto ambientale previsti dall'Allegato VII alla parte seconda del Codice dell'ambiente.

 

Formazione del personale per valutazioni e autorizzazioni ambientali (co. 4)

Il comma 4 prevede che l’ISPRA, per il tramite della Scuola di specializzazione in discipline ambientali di cui all’art. 17-bis del D.L. 195/2009, assicura, tramite appositi protocolli d’intesa con l’autorità competente, la formazione specifica al personale del Ministero dell’ambiente, con particolare riferimento a quello operante presso la direzione generale competente in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali.

Tale formulazione risulta dalla riscrittura del comma in esame operata durante l'esame al Senato, che, oltre a chiarire il personale del Ministero dell’ambiente destinatario dell’attività di formazione in questione, ha anche precisato che l’ISPRA (tramite la citata Scuola di specializzazione) assicura non solo la formazione ma anche il supporto scientifico al personale suindicato.

Un’ulteriore modifica recata dalla riscrittura in questione consiste nell’eliminazione della clausola di invarianza finanziaria (prevista dal testo iniziale del decreto-legge) e la previsione di un contributo di 300.000 euro per l'anno 2020 e di 700.000 euro a decorrere dal 2021.

Viene inoltre precisato che tale contributo è riconosciuto all’ISPRA, dal Ministero dell'ambiente, sia per le finalità indicate, sia per assicurare il funzionamento della suddetta scuola.

Viene inoltre disciplinata la copertura dei relativi oneri – a cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3 della legge 120/2002 – e autorizzato il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Si ricorda che la succitata clausola di invarianza finanziaria veniva giustificata, dalla relazione tecnica, alla luce del fatto che la Scuola di specializzazione, istituita dall'art. 7, comma 4, della L. 157/1992, e poi ridenominata dall’art. 17-bis del D.L. 195/2009, “opera presso l’ISPRA a valere sulle risorse iscritte nel bilancio di Ispra e che l’attività di formazione rientra tra le attività già ordinariamente svolte, sulla base della convenzione triennale in essere tra il Ministro ed Ispra, nell’ambito delle risorse di cui al capitolo 0050 ‘Contributo a carico dello Stato’ ovvero del trasferimento annuale del Ministero all’ISPRA”.

Relativamente alla copertura degli oneri prevista dal testo approvato dal Senato, si ricorda che la legge 120/2002 (Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto), all’art. 3 ha autorizzato una spesa annua di 68 milioni di euro (a decorrere dal 2003) al fine di ottemperare all'impegno (adottato dalla Sesta Conferenza delle Parti della Convenzione sui cambiamenti climatici) in materia di aiuti ai Paesi in via di sviluppo[18].


 

Art. 50-bis
(Accelerazione dei processi amministrativi per le attività infrastrutturali)

 

 

L'art. 50-bis (inserito nel corso dell'esame presso il Senato) novella l'art. 119 del codice del processo amministrativo (decreto legislativo n. 104 del 2010) al fine di assoggettare al rito abbreviato di cui al medesimo art. 119 le controversie relative all'autorizzazione unica per le infrastrutture lineari energetiche, nonché le controversie relative agli atti riferiti a tali infrastrutture inerenti alla valutazione ambientale strategica (VAS), alla verifica di assoggettabilità e alla valutazione di impatto ambientale (VIA), a tutti i provvedimenti, di competenza statale o regionale, indicati dall'art. 27 del codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006), ai provvedimenti che definiscono l'intesa Stato-Regione.

 

L'articolo aggiunge una lettera (m-septies) al comma 1 dell'art. 119 del codice del processo amministrativo (decreto legislativo n. 104 del 2010), che reca l'elenco delle materie cui si applica il rito abbreviato disciplinato dal medesimo art. 119.

In particolare, ai sensi della nuova lettera, sono assoggettati al rito abbreviato i giudizi aventi ad oggetto le controversie relative:

 

§  all'autorizzazione unica per le infrastrutture lineari energetiche, definite dall'art. 52-bis, comma 1, del testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al Dpr n. 327 del 2001: "si intendono per infrastrutture lineari energetiche i gasdotti, gli elettrodotti, gli oleodotti e le reti di trasporto di fluidi termici, ivi incluse le opere, gli impianti e i servizi accessori connessi o funzionali all'esercizio degli stessi, nonché i gasdotti e gli oleodotti necessari per la coltivazione e lo stoccaggio degli idrocarburi".

·        

·       Nella disposizione in esame sono richiamati gli articoli 52-bis e seguenti del testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità (Dpr n. 327 del 2001).

·       Gli articoli da 52-bis a 52-novies - costituenti il capo II del titolo III del testo unico - recano disciplina del procedimento espropriativo per infrastrutture lineari energetiche.

·       In particolare, le disposizioni di cui al capo II del titolo III si applicano, in quanto compatibili, alla realizzazione delle infrastrutture lineari energetiche, alle opere e agli impianti oggetto dell'autorizzazione unica di cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55 (art. 52-bis, comma 4).

·       Le disposizioni del medesimo capo operano direttamente nei riguardi delle Regioni fino a quando queste non esercitano la propria potestà legislativa in materia (art. 52-bis, comma 7).

·       L'art. 52-quater dispone che, per le infrastrutture lineari energetiche, l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, siano effettuate nell'ambito di un procedimento unico (mediante convocazione di una conferenza dei servizi), all'esito del quale è emanato un unico provvedimento, comprendente, ove previste, la VIA ovvero la valutazione di incidenza naturalistico-ambientale (di cui al Dpr n. 357/1997).

·       Il provvedimento finale unico sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, e fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche e costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti.

·       Esso comprende anche l'approvazione del progetto definitivo e determina l'inizio del procedimento di esproprio.

·       L'art. 52-quinquies reca disposizioni particolari per le infrastrutture lineari energetiche facenti parte delle reti energetiche nazionali.

·       In particolare per le infrastrutture nazionali energetiche appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti (di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 164/2000) e per gli oleodotti facenti parte delle reti nazionali di trasporto, l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio comprende: la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, la VIA (ove prevista), ovvero la valutazione di incidenza naturalistico-ambientale (Dpr n. 357/1997), l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi e la variazione degli strumenti urbanistici e dei piani di gestione e tutela del territorio.

·       L'autorizzazione inoltre sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi nonché paesaggistici, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere, atto di assenso e nulla osta comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire tutte le opere e tutte le attività previste nel progetto approvato, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti.

·       Essa, infine, quale atto conclusivo del procedimento, è adottata d'intesa con le Regioni interessate, previa acquisizione del parere degli enti locali ove ricadono le infrastrutture.

·       Ai sensi del successivo art. 52-sexies, il provvedimento autorizzatorio relativo a infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali è adottato dalla Regione competente o dal soggetto da essa delegato, entro i termini stabiliti dalle leggi regionali.

·       Le funzioni amministrative in materia di espropriazione di infrastrutture lineari energetiche che, per dimensioni o per estensione, hanno rilevanza o interesse esclusivamente locale sono esercitate dal Comune.

·        

·       L'art. 53 del testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità dispone: "la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo", ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa

·        

·       Si evidenzia che la vigente lettera l) dell'art. 119, comma 1, assoggetta al rito abbreviato i giudizi relativi a "controversie comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione in materia di impianti di generazione di energia elettrica di cui al decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, comprese quelle concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW nonché quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti".

·        

§  agli atti riferiti alle infrastrutture lineari energetiche inerenti: alla valutazione ambientale strategica (VAS), alla verifica di assoggettabilità e alla valutazione di impatto ambientale (VIA), a tutti i provvedimenti, di competenza statale o regionale, indicati dall'art. 27 del codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006), nonché ai provvedimenti che definiscono l'intesa Stato-Regione.

·        

·       L'art. 27 del codice dell'ambiente disciplina la possibilità di richiesta nonché il procedimento di rilascio - per i procedimenti di VIA di competenza statale - di un provvedimento unico in materia ambientale, comprensivo di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atto di assenso in materia ambientale, richiesto dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

·       Il provvedimento unico include il rilascio del provvedimento di VIA e comprende, tra l'altro, laddove necessario: l'autorizzazione integrata ambientale, nonché le autorizzazioni paesaggistica, culturale, riguardante il vincolo idrogeologico, antisismica.

 

L'applicazione del rito abbreviato di cui all'art. 119 del codice del processo amministrativo comporta (in sintesi):

ü  il dimezzamento di tutti i termini processuali ordinari, salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, nonché quelli dell'appello cautelare (di cui all'art. 62, comma 1, del codice del processo amministrativo) e ulteriori termini espressamente disciplinati dal medesimo art. 119 (comma 2);

ü  una rapida definizione del merito nel caso in cui il ricorso presenti profili di periculum e di fumus. Il comma 3 prevede, infatti, che il tribunale amministrativo regionale chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare - qualora ritenga, sulla base di un primo sommario esame, la sussistenza di profili di fondatezza del ricorso e di un pregiudizio grave e irreparabile - fissi con ordinanza la data di discussione del merito alla prima udienza successiva alla scadenza del termine di 30 giorni dalla data di deposito dell'ordinanza;

la pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza (mediante deposito in segreteria, non oltre 7 giorni dalla decisione della causa), se vi è istanza di parte in tale senso (comma 5). Il dispositivo può essere impugnato in appello entro 30 giorni dalla sua pubblicazione per ottenerne la sospensione dell'esecutività (comma 6).


 

Articolo 51
(Semplificazioni per interventi di incremento della sicurezza di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche)

 

 

L’articolo 51 contiene disposizioni finalizzate all’accelerazione e/o alla semplificazione delle procedure autorizzative ambientali e paesaggistiche, relative agli interventi sulle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti che ricadono nel campo di applicazione della VIA.

 

Il comma 1 prevede l’individuazione, con uno o più D.P.C.M., degli interventi urgenti finalizzati al potenziamento o all’adeguamento della sicurezza delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti che ricadono nelle categorie progettuali assoggettate, dal d.lgs. 152/2006 (c.d. Codice ambientale):

- a VIA statale (allegato II della parte seconda del Codice ambientale);

- o a verifica di assoggettabilità a VIA statale (allegato II-bis del Codice medesimo).

 

Relativamente alle modalità e ai termini di emanazione dei citati decreti, il comma in esame prevede che gli stessi siano adottati entro il 31 dicembre 2020 su proposta dei Ministri dell'ambiente e delle infrastrutture e dei trasporti.

 

Per gli interventi individuati dal citato decreto, il presente comma prevede una specifica procedura volta a stabilire l’assoggettabilità o meno a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA. Tale procedura si articola nelle seguenti due fasi:

1. il proponente presenta al Ministero dell’ambiente (dandone contestuale comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che nei successivi 10 giorni trasmette le proprie osservazioni al Ministero dell’ambiente) gli elementi informativi dell’intervento e quelli del sito, finalizzati a stabilire, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, se essi devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, oppure ne sono esenti (cioè non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 o 7 dell’art. 6 del Codice ambientale);

2. il Ministero dell’ambiente, entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta, comunica al proponente l'esito della propria valutazione.

 

Si fa notare che la procedura in esame sembra ricalcare il procedimento di valutazione preliminare già previsto dall’art. 6, comma 9, del Codice ambientale, per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del medesimo Codice.

Anche tale procedimento è infatti articolato in due fasi, che prevedono che:

- il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, può richiedere all'autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare;

- l'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero ne sono esentati in quanto non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 o 7 dell’art. 6.

In altre parole, la norma in esame appare finalizzata a rendere obbligatoria, per gli interventi individuati con appositi D.P.C.M., la procedura già prevista dall’art. 6, comma 9, del Codice.

 

Il comma 2 prevede il prolungamento della durata delle autorizzazioni ambientali e paesaggistiche per gli interventi di realizzazione o modifica di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti che ricadono nelle categorie progettuali di cui agli allegati II e II-bis.

Nel dettaglio, per gli interventi in questione, viene previsto che la durata dell’efficacia:

- del provvedimento di VIA non può essere inferiore a 10 anni (invece dei 5 anni previsti in via ordinaria dall’art. 25, comma 5, del Codice ambientale);

- dell’autorizzazione paesaggistica è pari a 10 anni (invece dei 5 anni previsti in via ordinaria dall’art. 146, comma 4, del d.lgs. 42/2004).

 


 

Articolo 52
(Semplificazioni delle procedure per interventi e opere nei siti oggetto di bonifica)

 

 

L‘articolo 52, modificato nel corso dell’esame al Senato, introduce l’art. 242-ter nel Codice dell’ambiente, al fine di ampliare e semplificare la realizzazione di determinati interventi in aree incluse nel perimetro di terreni che sono oggetto di bonifica, a condizione che tali interventi non pregiudichino né interferiscano con l’esecuzione e il compimento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori. In tale ambito, si disciplinano, inoltre, le procedure e le modalità di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni movimentati, abrogando, conseguentemente, quanto disposto dai commi da 7 a 10 dell’art. 34 del D.L. 133/2014 (cd. Decreto “Sblocca Italia”), sulla gestione dei materiali di scavo nei siti oggetto di bonifica per la realizzazione di determinate opere.

 

Di seguito sono analizzati gli interventi previsti dall’art. 242-ter, introdotto dal comma 1 dell’art. 52 in esame al Codice dell’ambiente (D.Lgs. 152/2006), e quanto stabilito dal comma 2 del medesimo art. 52.

 

Interventi nei siti oggetto di bonifica, condizioni e valutazioni degli interventi (commi 1-3, art. 242-ter)

Il comma 1 del nuovo art. 242-ter elenca gli interventi e le opere che possono essere realizzati nei siti oggetto di bonifica, ivi compresi i siti di interesse nazionale.

La disciplina nazionale per quel che riguarda le attività di bonifica dei siti contaminati è contenuta nel Titolo V della Parte IV del D.lgs. 152/2006 (cd. "Codice ambientale", artt. 239-253 e relativi allegati), dedicata alla gestione dei rifiuti. In sintesi, l’articolo 252 del Codice dell’Ambiente stabilisce che un D.M. del Ministro dell’Ambiente, d'intesa con le regioni interessate, individua i siti di interesse nazionale, in base alle caratteristiche del sito, alle caratteristiche di pericolosità, alla quantità degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni ambientali e culturali. Tale operazione, per la quale sono sentiti anche gli enti locali, definisce il perimetro di territorio interessato, assicurando la partecipazione dei responsabili e dei proprietari delle aree da bonificare se diversi dai soggetti responsabili. La procedura di bonifica dei siti di interesse nazionale è attribuita alla competenza del Ministero dell'ambiente, sentito il Ministero dello sviluppo economico. In questa definizione della procedura, il Ministero dell'ambiente può avvalersi anche dell'Ispra, nonché delle agenzie regionali, dell'Istituto superiore di sanità, ovvero di altri soggetti qualificati, pubblici e privati. Per ulteriori approfondimenti si rinvia al seguente link.

 

Gli interventi previsti dal comma 1 riguardano:

- interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;

- manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative;

- opere lineari necessarie per l’esercizio di impianti e forniture di servizi;

- altre opere lineari di pubblico interesse;

- sistemazione idraulica;

- mitigazione del rischio idraulico;

- opere per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo, esclusi gli impianti termoelettrici (fatti salvi i casi di riconversione da un combustibile fossile ad altra fonte meno inquinante o qualora l’installazione comporti una riduzione degli impatti ambientali rispetto all’assetto esistente), incluse le opere con le medesime connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti;

- tipologie di opere e interventi individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’art. 7-bis del Codice dell’ambiente, cioè gli interventi statali sottoposti a VIA presenti nell’allegato II alla parte seconda del Codice dell’ambiente (in sostanza grandi impianti come raffinerie, elettrodotti, centrali termiche, strade, ferrovie, etc).

Rispetto alle opere previste dal comma 7 dell’art. 34 del D.L. 133/2014 (cd. Decreto “Sblocca Italia”, vedi infra)) il comma 1 in esame amplia la platea degli interventi, allargandola anche alla sistemazione idraulica, alle opere per la mitigazione del rischio idraulico e per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili, ed evitando in tal modo l’applicazione, per la realizzazione di tali interventi, della procedura di caratterizzazione del sito (cioè l’applicazione di quanto previsto dall’art. 242 del Codice dell’ambiente).

 

Il comma 1 ribadisce quanto già indicato al comma 7 dell’art. 34 del D.L. 133/2014 sul rispetto delle seguenti condizioni, per l’attuazione degli interventi, e cioè:

- che siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l’esecuzione e il completamento della bonifica;

- non determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell’area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro).

 

Il comma 2 introduce una novità rispetto all’art. 34 del D.L. 133/2014, ossia la valutazione del rispetto delle condizioni previste dal comma 1 da parte dell’Autorità competente, ai sensi del citato Titolo V, Parte quarta, del Codice dell’ambiente (ossia la Regione o il Ministero dell’ambiente). Tale verifica viene effettuata nell’ambito dei procedimenti di approvazione ed autorizzazione degli interventi, e, se prevista, nell’ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale dei medesimi interventi.

 

Il comma 3 introduce, inoltre, una procedura semplificata per la realizzazione degli interventi e delle opere individuate dal comma 1, e per le attività di scavo previste dall’articolo 25 del D.P.R. 120/2017, da realizzare nei siti oggetto di bonifica, già oggetto di caratterizzazione.

L’art. 242 del Codice dell’ambiente disciplina le procedure operative ed amministrative per l’effettuazione delle analisi in caso di un evento che potenzialmente potrebbe contaminare un sito; in particolare, sono disciplinate le attività riguardanti le analisi del livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) del sito.

    Si ricorda che la caratterizzazione ambientale di un sito è identificabile con l'insieme delle attività che permettono di ricostruire i fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali, in modo da ottenere le informazioni di base su cui prendere decisioni realizzabili e sostenibili per la messa in sicurezza e/o bonifica del sito. Le attività di caratterizzazione devono essere condotte in modo tale da permettere la validazione dei risultati finali da parte delle Pubbliche Autorità in un quadro realistico e condiviso delle situazioni di contaminazione eventualmente emerse.

Il D.P.R. 120/2017, emanato ai sensi dell’art. 8 del D.L. 133/2014 per il riordino dell’intera materia “Terre e rocce da scavo”, individua, tra l’altro, la disciplina per la gestione delle terre e rocce da scavo, anche quando sono prodotte nei siti oggetto di bonifica e per le relative attività di verifica e controllo, poste in capo alle Agenzie di Protezione Ambientale; in particolare, gli artt. 25 e 26 del citato D.P.R. 120/217 sono riferiti specificamente alla gestione delle terre e rocce da scavo prodotte nei siti oggetto di bonifica già caratterizzati ed al loro riutilizzo esclusivamente interno al sito di produzione, per cui il materiale scavato, conforme alle condizioni di utilizzo, appartiene alla fattispecie delle terre e rocce da scavo escluse dall’ambito di applicazione della normativa sui rifiuti e non a quella dei sottoprodotti.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla delibera 54/2019 recante le “Linee guida sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo" del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (SNPA)

 Il comma 3, in particolare, stabilisce che il Ministro dell’ambiente, con proprio decreto, per le aree ricomprese nei siti di interesse nazionale, e le regioni per le restanti aree, provvedono all’individuazione delle categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione da parte dell’Autorità competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del Codice dell’ambiente.

Tuttavia, in caso di necessaria valutazione da parte dell’Autorità competente, il Ministero dell’ambiente e le regioni interessate definiscono i criteri e le procedure per la predetta valutazione e le modalità di controllo.

 

Caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni movimentati (art. 242-ter, comma 4)

Il comma 4 specifica le procedure e modalità di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni movimentati, ai fini del rispetto delle condizioni previste dal comma 1, in attesa della attuazione di quanto previsto nella procedura semplificata disciplinata dal comma 3.

 

Piano delle indagini preliminari (lett. a), comma 4)

La lettera a) indica le procedure da seguire nel sito, nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento con le procedure previste dal citato art. 242 del Codice dell’ambiente.

In tale caso, il soggetto proponente accerta lo stato di potenziale contaminazione del sito mediante un Piano di indagini preliminari.

 

La lettera a) specifica che la proposta di Piano di indagini preliminari, comprensivo della lista degli analiti (cioè delle sostanze da determinare nelle analisi dei siti inquinati) da ricercare, deve essere concordato con l'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito.

Trascorsi 15 giorni dalla scadenza del previsto termine di 30 giorni, il Piano di indagini preliminari può essere concordato con l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), su segnalazione del proponente.

Il proponente, trenta giorni prima dell'avvio delle attività d’indagine, trasmette agli enti interessati il piano con la data di inizio delle operazioni.

Se l'indagine preliminare accerta l'avvenuto superamento delle CSC, anche per un solo parametro, il soggetto proponente provvede a comunicarlo, con le forme e le modalità di cui all’art. 245, comma 2, del Codice dell’ambiente, con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate.

In particolare, il citato art. 245, comma 2 specifica che il proprietario o il gestore dell'area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve darne comunicazione alla regione, alla provincia ed al comune territorialmente competenti e attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all’art. 242.

 In sostanza, rispetto a quanto previsto dal comma 8, lett. a) dell’art. 34 del D.L. 133/2014, si disciplina, in luogo della proposta di Piano di dettaglio della caratterizzazione del sito, una proposta di Piano di indagini preliminari del terreno, e si prevede altresì un intervento sostitutivo dell’ISPRA, in caso di mancato intervento delle ARPA in merito alla valutazione del medesimo Piano di indagini preliminari del proponente.

 

Interventi in caso di attività di messa in sicurezza operativa già in essere (lett. b) comma 4)

La lettera b), che ribadisce in modo più chiaro quanto previsto dalla lett. b) del comma 8 dell’art. 34 del D.L. 133/2014, stabilisce - in presenza di attività di messa in sicurezza operativa già in essere - la possibilità da parte del proponente di avviare la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al comma 1, previa comunicazione all'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, da effettuarsi con almeno 15 giorni di anticipo rispetto all’avvio delle opere. Al termine dei lavori, l'interessato assicura il ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa.

 

Procedura per le attività di scavo (lett. c), comma 4)

La lettera c) dispone, come la lett. c) del comma 8 dell’art. 34 del D.L. 133/2014, l’effettuazione delle attività di scavo con le precauzioni necessarie, al fine di non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee. La lettera c) prevede altresì la rimozione e la gestione di fonti attive di contaminazione (rifiuti o prodotto libero), rilevate nel corso delle attività di scavo, nel rispetto delle norme in materia di gestione rifiuti.

La disposizione specifica che i terreni e i materiali provenienti dallo scavo sono gestiti nel rispetto del citato D.P.R. 120/2017 (v. supra), anziché della normativa contenuta dai commi 9 e 10 dell’art. 34 del D.L. 133/2014, richiamati dalla lettera c) del comma 8 dell’art. 34 del medesimo D.L. 133/2014.

 

Procedura in caso di non superamento del livello di Concentrazioni Soglia di Contaminazione (lettera c-bis), comma 4)

La lettera c-bis), introdotta nel corso dell’esame al Senato, stabilisce che ove l'indagine preliminare di cui alla lettera a) accerti che il livello delle CSC non sia stato superato, per i siti di interesse nazionale il procedimento si conclude secondo le modalità previste dal comma 4-bis dell'articolo 252 (comma introdotto dall’art. 53 del presente provvedimento, alla cui scheda si rinvia), e per gli altri siti nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 242.

In particolare, il comma 4-bis dell’art. 252, per i SIN, e il comma 2 dell’art. 242, per gli altri siti, prevedono, in modo analogo, che se il livello delle CSC non è superato, il soggetto responsabile dell'inquinamento provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, che conclude il procedimento, ai soggetti competenti (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, regione, comune, provincia e agenzia di protezione ambientale). L'autocertificazione conclude il procedimento, ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte degli enti interessati.

 

Il comma 5 dell’art. 242-ter, introdotto dal comma 1 dell’art. 52 in esame, prevede la cd. clausola di invarianza finanziaria per l’attuazione delle norme descritte.

 

Il comma 2 dell’articolo in esame abroga i citati commi da 7 a 10 dell’art. 34 del D.L. 133/2014 (cd. Decreto “Sblocca Italia”) che tracciano, in particolare, la disciplina da applicare alla gestione dei materiali di scavo nei siti oggetto di bonifica per la realizzazione di determinate opere.


 

Articolo 52-bis
(Misure a sostegno della razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti)

 

 

L'articolo 52-bis - introdotto dal Senato - prevede che le procedure semplificate di dismissione continuano ad applicarsi anche agli impianti di distribuzione dei carburanti che cessano definitivamente l'attività di vendita entro il 31 dicembre 2023 (in luogo dell'attuale riferimento al triennio dalla data di entrata in vigore della legge annuale per il mercato e la concorrenza), salvi i casi in cui per le stesse aree esistano o vengano sottoscritti specifici accordi o atti della pubblica amministrazione in merito al loro ripristino.

 

A tal fine novella il comma 115 dell'articolo 1 della L. n. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza).

 

Il co. 117 dell'art. 1 della L. 127/2017 ha previsto che le attività di dismissione, finalizzate a prevenire l'insorgenza di pericoli nei riguardi della sicurezza, dell'ambiente e delle condizioni igienico-sanitarie, consistono nello smantellamento delle attrezzature fuori terra, nella rimozione dei fondami e degli eventuali prodotti residui presenti nei serbatoi, nella messa in sicurezza delle strutture interrate e, ove si renda necessario a seguito dell'individuazione di una contaminazione, nell'esecuzione di indagini ambientali. In caso di riutilizzo dell'area, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti procedono alla rimozione delle strutture interrate e, in ogni caso, alla bonifica del sito in caso di accertata contaminazione.

 


 

Articolo 53
(Semplificazione delle procedure nei siti di interesse nazionale)

 

 

L’articolo 53, modificato nel corso dell’esame al Senato, introduce – con una novella all’art. 252 del Codice dell’ambiente, in materia di bonifiche dei siti di interesse nazionale (SIN) – una procedura preliminare che consente l’effettuazione delle indagini preliminari nel sito oggetto di bonifica, per cui, qualora si riscontri un superamento delle contaminazioni, si procede alle successive fasi di caratterizzazione, analisi di rischio e redazione del progetto di bonifica. Il piano di indagini preliminari è predisposto dall’interessato con il coinvolgimento dell’Arpa territorialmente competente (ovvero, in caso di inerzia di quest’ultimo, dell’ISPRA).

Si prevede, altresì, un iter alternativo per la bonifica dei SIN, che unifica le fasi della caratterizzazione e dell’analisi di rischio, al fine di giungere al progetto di bonifica e ridurre i passaggi amministrativi intermedi.

Si prevede il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica, anche a seguito di interventi parziali sulle matrici ambientali, in base a determinate condizioni, e l’erogazione delle risorse per le bonifiche dei cd. siti “orfani”.

Si interviene, poi, per disciplinare gli interventi dei soggetti istituzionali coinvolti nelle procedure di bonifica, e in materia di oneri reali e di transazioni finanziarie gravanti sui SIN.

Si individua, inoltre, quale sito di interesse nazionale l'area interessata dalla presenza di discariche ed impianti di trattamento dei rifiuti, compresa nel sito dell'Area Vasta di Giugliano (Napoli), e si interviene in materia di compravendita di aree ubicate nei siti di interesse nazionale.

 

Di seguito, sono analizzati, le modifiche apportate dal comma 1 dell’art. 53 in esame all’art. 252 del Codice dell’ambiente (D. Lgs. 152/2006), che disciplina le bonifiche nei siti di interesse nazionale, e gli interventi contenuti nei successivi commi del medesimo art. 53.

 

Piano delle indagini preliminari (co. 4-bis, art. 252)

 

Il nuovo comma 4-bis, aggiunto all’art. 252 del Codice dell’ambiente, che individua i siti inquinati di interesse nazionale (SIN), per i quali è competente il Ministero dell'ambiente, introduce la procedura per l’approvazione del Piano delle indagini preliminari alla bonifica del sito, nei seguenti termini:

·       presentazione di un Piano di indagini preliminari, comprensivo degli analiti da ricercare, da parte del soggetto responsabile dell’inquinamento o da altro soggetto per l’accertamento dello stato di potenziale contaminazione;

·       termine di 30 giorni dalla richiesta del proponente, per concordare il Piano delle indagini preliminari con l'agenzia di protezione ambientale competente territorialmente, che eventualmente stabilisce particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito;

·       sostituzione dell’Agenzia di protezione ambientale territoriale con l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), che - per una modifica introdotta nel corso dell’esame al Senato - in caso di mancata pronuncia nel termine di 30 giorni da parte dell’Agenzia, deve pronunciarsi entro e non oltre i quindici giorni successivi, su segnalazione del proponente o dell'autorità competente, al fine di concordare il Piano delle indagini preliminari;

·       trasmissione del Piano, trenta giorni prima dell'avvio delle attività d’indagine, con la data di inizio delle operazioni, al Ministero dell’ambiente, alla regione, al comune, alla provincia e all’agenzia di protezione ambientale competenti.

 

Il comma 4-bis disciplina altresì gli effetti delle indagini preliminari: 

·       ove l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), anche per un solo parametro, si applicano le procedure degli articoli 242 e 245 (in sintesi, tali articoli disciplinano le procedure da avviare per la bonifica ordinaria dei siti in caso di intervento del soggetto responsabile dell’inquinamento o del soggetto non responsabile, vedi infra);

·       ove, invece, si accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, il medesimo soggetto provvede al ripristino della zona contaminata e ne informa, mediante autocertificazione, il Ministero dell’ambiente, la regione, il comune, la provincia e l’agenzia di protezione ambientale competenti, entro 90 giorni dalla comunicazione della data di inizio delle attività di indagine.

 

La suddetta autocertificazione, prevista anche dall’art. 242, comma 2, conclude il procedimento, ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte della provincia competente, che - in base ad una modifica introdotta nel corso dell’esame al Senato ­- devono concludersi nel termine di novanta giorni dalla data di acquisizione dell'autocertificazione, decorsi i quali il procedimento di verifica si considera definitivamente concluso.

 

La disciplina nazionale sulle attività di bonifica dei siti contaminati è contenuta nel Titolo V della Parte IV del D. Lgs. 152/2006 (cd. "Codice ambientale"), agli artt. da 239 a 253 e nei relativi allegati al Titolo V della Parte quarta. In generale, gli interventi in materia di bonifiche prevedono l'applicazione di una procedura di carattere ordinario (articoli 242 e 252 del decreto legislativo 152/2006), che assegna alle autorità competenti a livello nazionale e regionale l'approvazione del progetto di bonifica, contenente gli interventi previsti a carico del responsabile dell'inquinamento.

L'art. 242 definisce le procedure ordinarie operative ed amministrative, per le bonifiche di competenza regionale o delle province autonome. Dopo lo svolgimento di indagini preliminari da parte del soggetto responsabile, nel caso in cui la concentrazione soglia dei contaminanti (CSC) presenti nel sito sia superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), si prevede che il soggetto responsabile sottoponga alla regione il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale. La regione, acquisito il parere del comune e della provincia interessati mediante apposita conferenza di servizi e sentito il soggetto responsabile, approva il progetto, con eventuali prescrizioni ed integrazioni, entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

L'art. 242-bis disciplina la procedura semplificata per le operazioni di bonifica del suolo che l'operatore interessato effettua, a proprie spese, per la riduzione della contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione.

Ulteriore procedura semplificata per i siti inquinati di modeste dimensioni è disciplinata dall’art. 249 e riportata nell'allegato 4 alla Parte quarta del Codice dell’ambiente.

L'art. 250 stabilisce che, qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti previsti ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'art. 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l'ordine di priorità fissato dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate.

L'art. 252 disciplina le procedure specifiche per i siti di interesse nazionale (SIN) e l'art. 252-bis disciplina la bonifica, la riconversione industriale e lo sviluppo economico dei siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico. 

In particolare l’art. 252 individua i siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali. All'individuazione dei siti di interesse nazionale si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni interessate, secondo determinati principi e criteri direttivi. Per ulteriori approfondimenti si rinvia al seguente link.

 

 

Procedure di caratterizzazione e analisi del rischio del sito e progetto operativo di bonifica (co. 4-ter, art. 252)

 

Il nuovo comma 4-ter dell’art. 252 del Codice ambientale prevede, innovando il testo previgente, l’unificazione in una unica fase delle due procedure, previste nei commi 3 e 4 dell’art. 242, riguardanti il piano di caratterizzazione e l’analisi di rischio sito specifica, che a legislazione vigente sono soggetti, per i siti di interesse nazionale, ad approvazione ministeriale. In tale fase si prevede, altresì, la possibilità di allegare i risultati di applicazione a scala pilota, in campo, di tecnologie di bonifica ritenute idonee.

Nel caso che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito sia superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il Ministero dell'ambiente - valutata la suddetta documentazione – approva entro 90 giorni l’analisi di rischio, con il procedimento di cui al comma 4 dell’art. 252 (in cui sono coinvolti il Ministero dell’ambiente, l’ISPRA, l’Istituto superiore di sanità e le ARPA, vedi infra) e, contestualmente, indica le condizioni per l'approvazione del progetto operativo del proponente (previsto all’art. 242, comma 7).

Il Ministero dell’ambiente può motivatamente chiedere la revisione dell’analisi di rischio previa esecuzione di indagini integrative ove necessarie.

Il progetto di bonifica, presentato nei successivi 60 giorni dal proponente, viene approvato dal Ministero dell’ambiente, ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 4 e 6 dell’art. 252 (costituendo, in particolare, dichiarazione di pubblica utilità).

Il comma 4-ter introduce, quale novità rispetto al testo vigente, l’attribuzione del potere di esproprio al comune sede dell’opera.

 

Raccordo tra bonifica e VIA

 

Il comma 4-ter prevede, inoltre, il raccordo tra l’iter di approvazione del progetto di bonifica e la procedura di VIA. In particolare, ove il progetto debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità o a valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, il procedimento di approvazione è sospeso fino all'acquisizione della pronuncia dell’autorità competente ai sensi della parte seconda del Codice dell’ambiente. Qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, i titoli abilitativi per la realizzazione e l’esercizio degli impianti e delle attrezzature necessari all'attuazione del progetto operativo sono ricompresi nel provvedimento autorizzatorio unico regionale rilasciato ai sensi dell’art. 27-bis del Codice dell’ambiente.

 

Certificazione di avvenuta bonifica (comma 4-quater, art. 252)

 

Il nuovo comma 4-quater introduce una ulteriore novità costituita dalla certificazione di avvenuta bonifica del sito, disciplinata dall’art. 248 del Codice dell’ambiente, che può essere rilasciata anche per la sola matrice suolo (e non anche per le altre matrici ambientali, cioè sottosuolo e falde acquifere).

La condizione prevista è che risulti accertata l’assenza di interferenze con la matrice acque sotterranee tali da comportare una cross contamination e che non vi siano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area.

Quanto sopra disposto è applicabile anche per l’adozione da parte dell’autorità competente del provvedimento di conclusione del procedimento di bonifica, nel caso in cui la contaminazione rilevata nella matrice suolo risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), determinati a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica approvata dall’autorità competente.

La certificazione di avvenuta bonifica per la sola matrice suolo costituisce titolo per lo svincolo delle relative garanzie finanziarie di cui all'art. 242, comma 7.

 

Nel corso dell’esame al Senato è stato sostituito il suddetto vigente comma 4-quater dell’art. 252, al fine di estendere, il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica del sito, oltre che per il suolo, anche per il sottosuolo e i materiali di riporto, se raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, anche a stralcio in relazione alle singole aree catastalmente individuate, specificando, che permane l'obbligo di raggiungere tutti gli obiettivi di bonifica su tutte le matrici interessate da contaminazione. In tal caso, si prevede necessario effettuare un'Analisi di Rischio atta a dimostrare che le contaminazioni ancora presenti nelle acque sotterranee fino alla loro completa rimozione non comportino un rischio per i fruitori e le altre matrici ambientali secondo le specifiche destinazioni d'uso.

Diversamente da quanto introdotto dal provvedimento in esame (vedi supra), si prevede che le garanzie fideiussorie, comunque prestate per l'intero intervento, verranno svincolate solo al raggiungimento di tutti gli obiettivi di bonifica.

 

 

Regime transitorio (comma 2)

 

Il comma 2 dell’articolo in esame introduce un regime transitorio volto a prevedere l’applicabilità della nuova normativa introdotta con il comma 4-ter all’art. 252 anche ai procedimenti in corso. Fatti salvi gli interventi approvati, tali disposizioni sono applicabili anche ai procedimenti in corso su richiesta da presentare nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

 

Nel corso dell’esame al Senato sono stati, inoltre, aggiunti i seguenti commi 2-bis, 2-ter e 2-quater.

 

Bonifica dei siti di interesse nazionale (commi 2-bis)

 

Il comma 2-bis modifica, all'articolo 252 del Codice dell’Ambiente, il comma 3, che disciplina il ruolo dei diversi soggetti istituzionali coinvolti in merito alla perimetrazione dei siti oggetto di bonifica, e il comma 4, riguardante le competenze attribuite al Ministero dell’Ambiente sulla procedura di bonifica dei siti di interesse nazionale e i soggetti istituzionali di cui il medesimo Ministero può avvalersi.

Con la prima modifica, si specifica che il sito da perimetrare comprende le diverse matrici ambientali, inclusi i corpi idrici superficiali e i relativi sedimenti.

Con la seconda modifica, in merito ai soggetti istituzionali di cui può avvalersi il MATTM per lo svolgimento della procedura di bonifica dei siti nazionali, si puntualizza che il MATTM si avvale, per l'istruttoria tecnica, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), aggiornando in tal modo il testo vigente dell’art. 252 alla riforma del sistema delle agenzie di protezione ambientale, recata dalla legge 28 giugno 2016, n. 132 (“Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”), in cui sono confluite l’ISPRA e le Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell’ambiente (ARPA/APPA).

 

Oneri reali per i siti di interesse nazionale (comma 2-ter)

 

Il comma 2-ter, modificando il comma 1 dell'articolo 253 (che disciplina l’istituto dell’onere reale in materia di bonifiche) del Codice dell’ambiente, estende tale istituto anche ai siti di interesse nazionale - oltre che agli altri siti -  nel caso in cui gli interventi siano effettuati d’ufficio dal MATTM.

In estrema sintesi, secondo la definizione comunemente accolta, l’onere reale si configura come un peso che grava su un immobile ed è tale per cui qualunque proprietario (o titolare di altro diritto reale) dell’immobile medesimo è tenuto ad eseguire prestazioni positive (di fare o di dare) a favore di un altro soggetto (ad es. ai sensi dell’art. 886 del c.c. il proprietario di un fondo può essere obbligato dal vicino a contribuire alla spesa di costruzione di un muro di cinta).

Caratteristica dell’onere reale è l’”ambulatorietà” consistente nel fatto che, se la titolarità del diritto principale passa ad un altro soggetto, passa anche l’obbligazione accessoria. Chi subentra nel diritto reale subentra anche negli obblighi connessi all’onere reale indipendentemente dal fatto che ne abbia avuto effettiva conoscenza. L’esigenza di tutelare gli acquirenti di beni immobili è pertanto alla base della previsione secondo cui l’onere reale deve risultare dal certificato di destinazione urbanistica, disposizione attualmente prevista dall’art. 253 del D.Lgs 152/2006.

 

La norma in esame specifica, altresì, l’obbligo di iscrizione di tale onere nei registri immobiliari tenuti dagli uffici dell'Agenzia del Territorio.

L’art. 253, comma 1, del D. Lgs. 152/06, oggetto di modifica, prevede che l'onere reale viene iscritto a seguito della approvazione del progetto di bonifica e deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica.

Con la suddetta modifica, si integra quanto dettato dalla disciplina prevista dall’art. 30 del D.P.R. 380/01 (Testo unico edilizia) a norma del quale gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere stipulati né trascritti nei pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata.

 

 

 

Procedura di transazione per la bonifica dei siti di interesse nazionale (comma 2-quater)

 

Il comma 2-quater modifica l'articolo 306-bis, comma 1, del Codice dell’ambiente, che disciplina la procedura di transazione per il risarcimento del danno ambientale nei SIN.

In sintesi, l’art. 306-bis, comma 1, prevede che il soggetto, nei cui confronti il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha avviato le procedure di bonifica e di riparazione del danno ambientale dei siti inquinati di interesse nazionale, ovvero ha intrapreso la relativa azione giudiziaria, ha la possibilità di presentare una proposta di “transazione”, al fine di individuare i necessari interventi di riparazione primaria, complementare e compensativa.

Con la modifica in esame, si specifica che l’avvio della suddetta proposta di transazione amministrativa è alternativo alla conclusione di una transazione in sede giudiziaria, a norma dell'articolo 185 del codice di procedura civile, che disciplina il tentativo di conciliazione tra le parti in causa.

L’art. 185 c.p.c. stabilisce che il giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta delle parti, fissa la comparizione delle medesime al fine di interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazione. Il giudice istruttore ha altresì facoltà di fissare la predetta udienza di comparizione personale a norma dell'articolo 117. Quando è disposta la comparizione personale, le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. Se la procura è conferita con scrittura privata, questa può essere autenticata anche dal difensore della parte.  

L’ulteriore modifica recata all’art. 306-bis, comma 1, dalla norma in esame, specifica che la transazione è in sede amministrativa.

 

Risorse per i “siti orfani” (comma 3)

 

Il comma 3 modifica l’art. 1, comma 800, della legge di bilancio 2019 (L. 30 dicembre 2018, n. 145), che ha incrementato e disciplinato la destinazione delle risorse del Fondo per interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica dei siti di interesse nazionale (SIN), istituito dall’art. 1, comma 476, della L. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016), pari a 20.227.042 euro, per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, al fine di velocizzare l’impiego delle risorse previste per cd. siti “orfani” (vale a dire quei siti per i quali le procedure di bonifica sono in carico alla P.A., in quanto i soggetti responsabili della contaminazione non provvedono alla bonifica o non sono individuabili e non vi provvede nemmeno il proprietario del sito né altri soggetti interessati, o siti inquinati per i quali non è stato avviato il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione).

Pertanto, viene previsto che con un decreto di natura non regolamentare il Ministro dell'ambiente, d'intesa con la Conferenza unificata, definisca i criteri e le modalità di trasferimento alle autorità competenti delle suddette risorse a favore della bonifica dei cd. siti “orfani”.

Il previgente testo del comma 800 della legge di bilancio 2019 prevede l’adozione, entro centoventi giorni a partire dal 1° gennaio 2019, da parte del Ministero dell'ambiente, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, di un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti oggetto di bonifica.

 

Sito di interesse nazionale dell'Area Vasta di Giugliano (Napoli) (comma 3-bis)

 

Il comma 3-bis, introdotto durante l’esame al Senato, aggiunge il comma 9-bis all’articolo 252 del D.Lgs. 152/2006, al fine di individuare quale sito di interesse nazionale l'area interessata dalla presenza di discariche ed impianti di trattamento dei rifiuti compresa nel sito dell'Area Vasta di Giugliano (Napoli).

Con un successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvede alla perimetrazione della predetta area.

 

Compravendita di aree ubicate nei siti di interesse nazionale (comma 3-bis)

 

Il suddetto comma 3-bis introduce, inoltre, il comma 9-ter all’art. 252, che prevede che, in caso di compravendita di aree ubicate nei siti di interesse nazionale, il Ministero dell'ambiente, su istanza congiunta degli interessati, autorizza entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza la volturazione dell'autorizzazione di cui all'art. 252, commi 4 e 6.

Si ricorda che, al richiamato art. 252, il comma 4 attribuisce la competenza per la bonifica dei SIN al MATTM, e il comma 6 disciplina l'autorizzazione del progetto e dei relativi interventi.

 


 

Articolo 54
(Misure di semplificazione in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico)

 

 

L'articolo 54, modificato dal Senato, reca alcune modifiche alla disciplina sulle attribuzioni dei Presidente delle regioni, subentrati ai Commissari straordinari, in materia di interventi straordinari per la mitigazione del rischio idrogeologico.

Esso consente, inoltre, lo svolgimento di Conferenze di servizi con modalità telematiche ai fini della programmazione relativa al Piano di interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico.

La disposizione in esame attribuisce alcune facoltà alle Autorità distrettuali di bacino, nelle more dell'adozione dei piani stralcio contro il dissesto idrogeologico (PAI); con una modifica del Senato, si propone di attribuire tali facoltà al Segretario generale delle autorità distrettuali di bacino. Con altra modifica del Senato si propone l'introduzione di un nuovo comma 2-bis, recante novelle all'articolo 66 del codice dell'ambiente in materia di Piani di bacino, e si interviene in materia di adozione dei Piani (co. 3, cpv. 4-bis).

Infine, delinea alcuni adempimenti per le occupazioni di urgenza ed eventuali espropriazioni delle aree che occorrono per la realizzazione delle opere e degli interventi di competenza del Commissario.

 

Il comma 1 dell'articolo in esame reca modifiche all'art. 10 del decreto-legge n. 91 del 2014 (convertito dalla legge n. 116 del 2014). Tale articolo 10 prevede il subentro dei Presidenti delle regioni nelle funzioni dei Commissari straordinari delegati, per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma (sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191), prevedendo altresì il subentro degli stessi nella titolarità delle relative contabilità speciali. Il Presidente della regione è titolare dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti (comma 5 dell'art. 10, D.L. n. 116 del 2014).

La novella di cui alla lettera a) integra il comma 6 dell'art. 10, stabilendo che, nel corso del procedimento di rilascio delle autorizzazioni, l'autorità procedente può convocare la Conferenza di servizi, ove lo ritenga necessario. Il termine per il rilascio del parere da parte della Conferenza di servizi è fissato in 30 giorni

La novella di cui alla lettera b), introducendo un nuovo comma 11-ter al medesimo art. 10, consente ai Presidenti delle regioni di avviare le attività di progettazione e quelle prodromiche alla realizzazione degli interventi a seguito dell'assegnazione delle risorse, nei limiti delle stesse, indipendentemente dall'effettiva disponibilità di cassa.

 

Si segnala, preliminarmente, che l'art. 9 del decreto-legge in esame, recante misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali, modifica l’articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, incidendo, tra l'altro, sulla disciplina, ivi prevista, relativa ai Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico. Si rinvia alla scheda dell'art. 9 per tali profili.

 

I piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico sono stati previsti dall’articolo 2, comma 240 della legge 191 del 2009 (legge finanziaria 2010) e risultano contenuti negli Accordi di programma, sottoscritti dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, finalizzati alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico.

In base a quanto previsto dal comma 6 dell'art. 10 del DL 91 del 2014, qui novellato, le autorizzazioni rilasciate dal Presidente della regione ai sensi del comma 5 sostituiscono tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta necessari per l'esecuzione degli interventi, le dichiarazioni di pubblica utilità e costituiscono, eventualmente, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale.

Sono comunque fatti salvi i pareri e gli atti di assenso di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42 del 2004). Tali pareri o atti di assenso devono essere comunque rilasciati entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali, in mancanza del parere, si provvede alla conclusione del procedimento limitatamente agli interventi previsti dal pertinente accordo di programma.

Si prevede, in caso di occupazioni di urgenza e di eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione delle opere e degli interventi, la riduzione della metà dei termini di legge previsti dal d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità"). Al riguardo, si veda il box in chiusura della presente scheda di lettura.

 

Il comma 2 stabilisce che le attività di programmazione necessarie alla definizione del Piano di interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico siano espletate, fino al 31 dicembre 2020, mediante l'indizione di Conferenze di servizi online, al fine di definire - sulla base dei fabbisogni individuati dalle regioni e dalle province autonome interessate - gli elenchi degli interventi da ammettere a finanziamento, suddivisi per liste regionali. La norma fa riferimento agli interventi da realizzare a valere sulle risorse del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le Conferenze di servizi in oggetto si avvalgono del contributo e della partecipazione dei commissari per l'emergenza, dei commissari straordinari per il dissesto e delle autorità di bacino distrettuale.

Secondo la relazione illustrativa, la norma mira ad accelerare la programmazione degli interventi attraverso l'utilizzo degli strumenti telematici.

 

Il medesimo comma 2 specifica che ai fini dell'ammissione al finanziamento, gli interventi devono essere dotati del Codice unico di progetto degli investimenti pubblici (CUP), di cui all'articolo 11 della legge n. 3 del 2003. I progetti, inoltre, sono sottoposti alle procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011.

L'art. 11 della legge n. 3 del 2003 prevede, per la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, che ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data, sia dotato del CUP. Con la delibera CIPE 27 dicembre 2002, n. 143, sono state definite le modalità di attribuzione del Codice.

 

Per quanto concerne il Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologica (c.d. ProteggItalia), v. infra. Esso prevede, tra l'altro, l'adozione di Piano stralcio recanti interventi urgenti ed indifferibili, definiti per liste regionali, mediante apposite conferenze di servizi, in deroga alla modalità di funzionamento del «Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico»[19], definite con il D.P.C.M. 14 luglio 2016.

Inoltre, come affermato nelle premesse alla delibera CIPE n. 35/2019[20] di approvazione del Piano stralcio, la cabina di regia Strategia Italia (istituita con il D.P.C.M. 15 febbraio 2019) ha previsto che Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possa  ricorrere  al sistema di individuazione e programmazione degli interventi a  valere sulle risorse Fondo Sviluppo e Coesione - FSC, mediante Conferenza di servizi, come già  previsto per il citato Piano stralcio 2019, senza, quindi, la  stipula di accordi di programma, anche per ulteriori iniziative  "a  stralcio" 2019.

Al riguardo, si ricorda che con il D.P.C.M. 2 dicembre 2019 è stato poi approvato il piano operativo per il dissesto idrogeologico per il 2019, per un importo complessivo di 361,9 milioni di euro, a carico delle risorse del FSC 2014- 2020 stanziate a favore del piano operativo «Ambiente» e dei relativi addendum. Tale approvazione, come specificato nell'art. 1 del decreto in questione, avviene "ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, e al fine di dare attuazione al Piano operativo «Ambiente» FSC 20142020 - Linea di azione 1.1.1 «Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera» di cui alle delibere CIPE n. 55/2016, n. 99/2017, n. 11/2018 e n. 31/2018".

 

 

 

Il Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico - Piano ProteggItalia[21]

 

Con il D.P.C.M. 20 febbraio 2019 è stato approvato il Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale (c.d. ProteggItalia).

Secondo quanto indicato nel comma 3 dell'art. 1 del D.P.C.M. 20 febbraio 2019, tale piano (contenuto nell'allegato A al citato decreto) "persegue la formazione di un quadro unitario, ordinato e tassonomico, concernente l'assunzione dei fabbisogni, la ripartizione relativa ai suddetti ambiti e misure di intervento; la sintesi delle risorse finanziarie disponibili; la ripartizione dei carichi operativi e il piano delle azioni; il sistema di governance e delle collaborazioni istituzionali; il cronoprogramma delle attività; i risultati attesi, anche in termini di impatti e benefici sociali ed economici, una criteriologia più referenziata, conosciuta e maggiormente trasparente di selezione degli interventi; un sistema di reporting, monitoraggio e controllo di gestione, opportunamente potenziato, anche mediante alimentazione e integrazione delle banche dati esistenti".

Lo stesso Piano è articolato "in una pluralità di programmi obiettivo facenti capo a ciascuna delle amministrazioni competenti, che dovranno trovare sintesi preventiva e periodica verifica successiva nel livello più alto di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri" (comma 4).

Negli allegati al piano sono esposti "il prospetto ricognitivo analitico delle risorse finanziarie complessive concernenti la materia, recante il quadro composito delle risorse allocate e complessivamente disponibili" (allegato B) e "un documento recante linee guida in materia di semplificazione dei processi, rafforzamento organizzativo e della governance" (allegato C).

In particolare l'allegato B evidenzia un ammontare di risorse disponibili per il triennio 2019-2021 pari a circa 10,9 miliardi di euro.

L'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 20 febbraio 2019, prevede inoltre la predisposizione di un piano stralcio 2019 "recante elenchi settoriali di progetti e interventi infrastrutturali immediatamente eseguibili già nel 2019, aventi carattere di urgenza e indifferibilità, fino alla concorrenza di un ammontare complessivo di 3 miliardi di euro".

In attuazione di quanto previsto dal decreto di approvazione del Piano nazionale, con la delibera CIPE 24 luglio 2019, n. 35 è stato approvato il piano stralcio relativo agli interventi immediatamente cantierabili individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'ammontare complessivo di 315,1 milioni di euro.

Nella delibera viene precisato che la copertura finanziaria di tale piano stralcio è assicurata nell'ambito delle risorse iscritte nell'anno finanziario 2019, anche in conto residui, sui pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

 

 

 

Con una modifica del Senato, si prevede l'introduzione di un nuovo comma 2-bis, recante novelle all'articolo 66 del codice dell'ambiente, in materia di Piani di bacino.

Al comma 1 della norma novellata, si interviene sulla procedura per l'approvazione dei piani di bacino prevedendo che questi siano sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) (di cui all'articolo 12 del codice dell'ambiente) qualora:

·       - definiscano il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV alla parte seconda del codice ambientale;

Si tratta degli Allegati alla Parte Seconda recanti rispettivamente: Allegato II - Progetti di competenza statale; Allegato III - Progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; Allegato IV - Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

·       - oppure possano comportare un qualsiasi impatto ambientale sui siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e su quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica.

L'art. 66 (Adozione ed approvazione dei piani di bacino) prevede nel testo vigente che i piani di bacino, prima della loro approvazione, sono sottoposti a valutazione ambientale strategica (VAS) in sede statale, secondo la procedura prevista dalla parte seconda del codice ambientale.

Il Piano di bacino, corredato dal relativo rapporto ambientale ai fini di cui al comma 1, è adottato a maggioranza dalla Conferenza istituzionale permanente di cui all'articolo 63, comma 4 che, con propria deliberazione, contestualmente stabilisce:

a) i termini per l'adozione da parte delle regioni dei provvedimenti conseguenti;b) quali componenti del piano costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a due o più regioni.

 

Il comma 3 modifica l'art. 68 del codice dell'ambiente (di cui al d.lgs. n. 152 del 2006) dettando una specifica disciplina applicabile nelle more dell'adozione dei piani stralcio contro il dissesto idrogeologico (PAI), ivi previsti.      Con una modifica del Senato si prevede si proceda nelle more dell'adozione dei Piani e dei relativi stralci, di cui all'art. 65 e 67, comma 1, ovvero - in aggiunta rispetto al testo recato originariamente dal decreto vigente -  dei loro aggiornamenti.

Tale disciplina consente all’Autorità di bacino distrettuale, d’intesa con la Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa, di modificare, con proprio atto, la perimetrazione e la classificazione delle aree che presentino rischio o pericolosità, già inserite nei piani stralcio relativi all’assetto idrogeologico emanati dalle soppresse (dall'art. 51 della legge n. 221 del 2015) Autorità di bacino. La disposizione fa riferimento a modifiche derivanti dalla realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo. Con una modifica del Senato, si propone di prevedere che i suddetti interventi per la mitigazione del rischio siano "collaudati".

Queste modifiche sono da considerarsi quali parti integranti degli aggiornamenti dei piani stralcio e sono approvate con proprio atto dall’Autorità di bacino distrettuale, d’intesa con la Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa (nuovo comma 4-bis dell'art. 68). Con una modifica del Senato si propone di affidare l'adozione delle suddette modifiche al Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale.

Ai sensi del nuovo comma 4-ter, gli aggiornamenti di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica. La disposizione in esame prevede che l’Autorità di bacino distrettuale può adottare, nelle more della definizione degli aggiornamenti del PAI e sulla base del parere della Conferenza Operativa, misure di salvaguardia immediatamente vincolanti. Queste ultime restano in vigore sino all'approvazione dell'aggiornamento secondo le modalità di cui al comma 4-bis. Con una modifica del Senato si affida l'adozione delle suddette misure al Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale.

 

I piani stralcio - PAI sono adottati (art. 67 del codice) dalle Autorità di bacino. I PAI individuano le aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre alle misure di salvaguardia, ivi determinate. Ai sensi dell'art. 68, commi 1 e 2, del codice, il progetto di piano stralcio, che non è sottoposto a valutazione ambientale strategica (VAS), deve essere approvato entro e non oltre sei mesi dalla data di adozione del relativo progetto di piano. In vista dell'adozione, le regioni convocano una conferenza programmatica, articolata per sezioni provinciali, o per altro ambito territoriale deliberato dalle regioni stesse, alla quale partecipano le province ed i comuni interessati, unitamente alla regione e ad un rappresentante dell'Autorità di bacino (art. 68, comma 3). La conferenza esprime un parere sul progetto di piano stralcio "con particolare riferimento alla integrazione su scala provinciale e comunale dei contenuti del piano, prevedendo le necessarie prescrizioni idrogeologiche ed urbanistiche" (comma 4).

 

Come accennato, l'art. 51 della legge n. 221 del 2015, riscrivendo l'art. 63 del codice dell'ambiente, ha disciplinato le Autorità di bacino distrettuali, prevedendo al contempo la soppressione delle Autorità di bacino, istituite dalla L. 183/1989, a partire dalla data di adozione del decreto ministeriale (previsto dal medesimo art. 63) al quale è demandato il trasferimento del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle “vecchie” autorità di bacino.

In attuazione di tali disposizioni, è stato emanato D.M. 25 ottobre 2016 ("Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183"), indi i DPCM istitutivi delle nuove Autorità[22].

Il comma 10 dell'art. 63 disciplina le funzioni dell'Autorità distrettuale. La lettera a) le attribuisce l'approvazione del Piano di bacino e dei relativi stralci, tra cui il Piano di gestione del bacino idrografico e il Piano di gestione del rischio alluvioni. Questi ultimi sono previsti rispettivamente: dall'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE ("direttiva acque") che rinvia, per i contenuti dei piani di gestione, all'Allegato VII; dall'articolo 7 della direttiva 2007/60/CE (relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) che rinvia, per i contenuti, alla Parte A dell'Allegato alla direttiva medesima. La lettera b) attribuisce all'Autorità la verifica della coerenza con il Piano di bacino dei piani e programmi comunitari, nazionali, regionali e locali.

Il medesimo intervento normativo ha disciplinato (art. 63, commi 5 e 9) la Conferenza istituzionale permanente e la Conferenza operativa, quali organi dell'Autorità di bacino distrettuale. Gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione delle Autorità di bacino distrettuale vengono adottati in sede di Conferenza istituzionale permanente. In particolare, la Conferenza permanente adotta il Piano di bacino e i suoi stralci. Il comma 9 del più volte richiamato articolo 63 detta le disposizioni sulla Conferenza operativa, composta da rappresentati delle amministrazioni presenti nella conferenza istituzionale permanente. In particolare, la Conferenza operativa è convocata dal Segretario generale, che la presiede, e delibera con la maggioranza dei 3/5 dei presenti. Essa esprime pare sul Piano di bacino e sui relativi stralci ed emana direttive, anche di natura tecnica, sulle attività finalizzate a verificare la coerenza con il Piano di bacino dei piani e programmi comunitari, nazionali, regionali e locali.

L'art. 64 del codice, parimenti riscritto dall'art. 51 citato, disciplina quindi i distretti idrografici.

Per quanto concerne l'art. 51 citato, si veda il dossier sull'A.C. 2093-B della XVII legislatura.

 

Si ricorda, infine, che è all'esame della 13ª Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato, il disegno di legge A.S. n. 1422 di iniziativa governativa recante "Disposizioni per il potenziamento e la velocizzazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico e la salvaguardia del territorio - «Legge CantierAmbiente»" e dei disegni di legge congiunti nn. 216 e 993.

Si veda, al riguardo, il dossier del Servizio studi del Senato.

 

Con una modifica del Senato, si prevede un comma 3-bis in base al quale per le occupazioni di urgenza ed eventuali espropriazioni delle aree che occorrono per l'esecuzione delle opere e degli interventi di competenza del Commissario si provvederà alla redazione dello stato di consistenza e del verbale d'immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della Regione o degli altri Enti territoriali interessati. Ciò una volta che è stato emesso il decreto di occupazione d'urgenza e a prescindere da ogni altro adempimento.

 

Per approfondimenti sul tema del dissesto idrogeologico, si veda il già menzionato temaweb curato dal Servizio studi della Camera dei deputati.

 

Sul tema del rischio idrogeologico, nel PNR 2020 il Governo ha annunciato investimenti volti ad attenuare il rischio idrogeologico, quali il Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne, istituito con il D.L. 111/2019 ("Decreto clima", convertito con Legge 141/2019) che incentiverà interventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento, con dotazione pari ad 1 milione di euro per l’anno 2020 e a 2 milioni di euro nel 2021, mentre per quanto concerne l'uso dei fondi strutturali e di investimento europei, esso è pari al 28,4 per cento delle risorse programmate, che ammontano a 1.581 milioni, con risorse articolate su tredici Programmi operativi regionali, che si concentrano su interventi relativi al rischio idrogeologico e all’erosione costiera, nonché sulla riduzione del rischio incendio, vulcanico e sismico.

 

Si sintetizzano, infine, qui di seguito alcune disposizioni del D.P.R. 327/2001 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità") concernenti le tempistiche delle procedure ordinarie e di urgenza.

 

 

 

 

Le occupazioni di urgenza e le espropriazioni

Come già detto, l'art. 10, comma 6, del decreto-legge n. 91 del 2014, prevede, in caso di occupazioni di urgenza e di eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione delle opere e degli interventi, la riduzione della metà dei termini di legge.

L’articolo 8 del D.P.R. 327/2001 disciplina le fasi del procedimento espropriativo ordinario, mentre l’articolo 9, comma 1 stabilisce che un bene è sottoposto al vincolo preordinato all'esproprio quando diventa efficace l'atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua variante, che prevede la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità ed ha la durata di cinque anni. Entro tale termine, può essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.

L’art. 20, comma 1 del D.P.R. prevede una procedura ordinaria di esproprio, per cui, divenuto efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità, entro i successivi trenta giorni il promotore dell'espropriazione compila l'elenco dei beni da espropriare, con una descrizione sommaria, e dei relativi proprietari, ed indica le somme che offre per le loro espropriazioni. Il comma 2 stabilisce inoltre che ove lo ritenga opportuno in considerazione dei dati acquisiti e compatibile con le esigenze di celerità del procedimento, l'autorità espropriante invita il proprietario e, se del caso, il beneficiario dell'espropriazione a precisare, entro un termine non superiore a venti giorni ed eventualmente anche in base ad una relazione esplicativa, quale sia il valore da attribuire all'area ai fini della determinazione della indennità di esproprio.

L’art. 49 disciplina l'occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio, e in tale ambito l'autorità espropriante può disporre l'occupazione temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo anche individuate ai sensi dell'articolo 12, se ciò risulti necessario per la corretta esecuzione dei lavori previsti.

Queste disposizioni si applicano, in quanto compatibili, nel caso di frane, alluvioni, rottura di argini e in ogni altro caso in cui si utilizzano beni altrui per urgenti ragioni di pubblica utilità.

L’art. 22 stabilisce che, qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, tale da non consentire l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20, il decreto di esproprio può essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione, senza particolari indagini o formalità. Nel decreto si dà atto della determinazione urgente dell'indennità e si invita il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, a comunicare se la condivide.

Il decreto di esproprio può altresì essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione senza particolari indagini o formalità, nei seguenti casi:

a) per gli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 (legge obiettivo);

b) allorché il numero dei destinatari della procedura espropriativa sia superiore a 50.

Ancora più accelerata è la procedura determinata nell’articolo 22-bis che stabilisce, qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di particolare urgenza, tale da non consentire, in relazione alla particolare natura delle opere, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 20, che può essere emanato, senza particolari indagini e formalità, un decreto motivato che determina in via provvisoria l'indennità di espropriazione, e che dispone anche l'occupazione anticipata dei beni immobili necessari.

Tale procedura viene applicata anche nei casi previsti alle lettere a) e b) dell’articolo 20.


 

Articolo 55
(Semplificazione in materia di zone economiche ambientali)

 

 

L'articolo 55, modificato dal Senato, novella la legge 6 dicembre 1991 (legge quadro sulle aree protette). Le modifiche sono disciplinate dal comma 1, lettere a)-e) che recano disposizioni relative alla nomina del Presidente e del Direttore dell'Ente parco, alla procedura di approvazione del regolamento del parco e del piano parco, agli interventi nelle zone di promozione economica e sociale e all'utilizzo beni demaniali in concessione da parte degli enti gestori delle aree protette.

In particolare, la lettera a) inserisce il divieto di nominare Presidente dell'Ente parco chi ha ricoperto tale carica per due mandati consecutivi, definisce il termine di 5 anni per la durata dell'iscrizione all'albo dei soggetti idonei a ricoprire la carica di Direttore dell'Ente parco e sancisce la possibilità per gli enti parco di stipulare convenzioni con la società Sogesid spa per la realizzazione di servizi. Con la modifica apportata dal Senato si prevede che negli organismi di gestione e direzione delle aree naturali protette deve essere rispettato il criterio della parità di genere.

La lettera b) prevede un meccanismo sostitutivo in caso di inerzia da parte dell'Ente parco nell'adozione del regolamento del parco e fissa dei termini temporali nella procedura di approvazione del regolamento da parte del Ministero dell'ambiente.

La lettera c) interviene sulla procedura di approvazione del piano parco modificandone alcuni termini temporali e integrandola con il processo di valutazione ambientale strategica (VAS).

La lettera d) inserisce diposizioni sugli interventi di natura edilizia nelle aree di promozione economica e sociale.

La lettera e) prevede la concessione gratuita per nove anni all'Ente parco di beni demaniali governativi presenti nel territorio del parco nazionale e la possibilità per quest'ultimo di concederli in un uso a terzi dietro pagamento di un canone.

Il comma 2 dell'articolo in esame chiarisce la decorrenza del termine relativo all'iscrizione dall'albo dei soggetti idonei a ricoprire la carica di Direttore dell'Ente parco e il comma 3 novella un articolo della legge 21 novembre 2000, n. 353 (legge-quadro in materia di incendi boschivi) riguardante il rimboschimento delle aree percorse da fuoco. Con la modifica apportata dal Senato si prevedono, tra l'altro, ulteriori novelle in materia di zone economiche ambientali.

 

 

Il comma 1 apporta una serie di modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette).

Tale legge, come specificato all'articolo 1, reca principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese, costituito dalle formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, con rilevante valore naturalistico e ambientale. Per tali territori la legge prevede uno speciale regime di tutela e di gestione. La legge prevede che i territori che usufruiscono di un regime gestionale speciale costituiscono le aree naturali protette e che in dette aree possono essere promosse la valorizzazione e la sperimentazione di attività produttive compatibili. L'articolo 2 classifica le aree protette in parchi nazionali e parchi regionali.

Ai sensi dell'articolo 4-ter del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111 ("Decreto clima", convertito con modificazioni, in legge 12 dicembre 2019, n. 141) ciascuno di parchi nazionali costituisce una zona economica ambientale (ZEA), nell'ambito della quale sono previste forme di sostegno alle imprese, nuove o esistenti che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale compatibili con l’ambiente e in linea con la legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Tali modifiche sono disciplinate dalle lettere a)-e) che recano disposizioni relative all'Ente parco, alla procedura di approvazione del regolamento del parco e del piano parco, agli interventi nelle zone di promozione economica e sociale e all'utilizzo beni demaniali in concessione da parte degli enti gestori delle aree protette.

In particolare, la lettera a) interviene sull'articolo 9 recante disposizioni sugli enti parco inserendo una serie di previsioni che riguardano: la nomina del Presidente, la nomina del Direttore e le relative funzioni e la stipula di convenzioni con la società SOGESID spa per la realizzazione di servizi.

Più nel dettaglio:

·        al comma 3, relativo alla nomina del Presidente, viene inserito il divieto di nomina per chi ha ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. L'avvio della procedura di nomina inoltre dovrà essere pubblicato sul sito internet del Ministero dell'ambiente e del territorio e del mare e sul sito dell'ente parco interessato; ciò si prevede avvenga sessanta giorni prima della scadenza del presidente in carica, secondo quanto previsto dalla modifica apportata dal Senato.  Infine alla nomina del Presidente si applicherà la stessa disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

·       Con la modifica del Senato si prevede altresì la riscrittura del primo periodo della norma novellata (articolo 9, co. 3, della legge sui parchi) in materia di nomina: in base alla nuova disposizione, il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni, nelle professioni, ovvero di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede, alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna.

·       Si prevede - in base alla modifica apportata dal Senato - l'inserimento di un nuovo punto 1-bis), in base al quale all'articolo 9, comma 4 della legge 6 dicembre 1991 n. 394 è aggiunta la previsione che negli organismi di gestione e direzione delle aree naturali protette deve essere rispettato il criterio della parità di genere;

·       al comma 11, relativo alla nomina del Direttore, viene inserito un periodo che prevede che l'iscrizione all'albo dei soggetti idonei all'esercizio di tale funzione duri al massimo 5 anni, salvo rinnovo.

·       In base al vigente comma 11, infatti, il direttore dell'ente parco è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente da una rosa di tre candidati scelti dal consiglio direttivo da un apposito albo a cui si accede mediante procedura concorsuale per titoli. Il presidente del parco provvede a stipulare con il direttore nominato un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni;

·       dopo il comma 11 viene inserito il comma 11-bis che affida la gestione amministrativa dei parchi nazionali al direttore del parco, che eserciterà le funzioni previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

·       Il suddetto decreto reca norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche le funzioni. In particolare, l'articolo 5 stabilisce che le determinazioni riguardanti l'organizzazione degli uffici e la gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.

·       Il direttore del parco assicurerà inoltre l'attuazione dei programmi e il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo in base all'articolo 17, comma 1, lettere da d) a e)-bis del suddetto decreto.

·       L'articolo 17, che disciplina le funzioni dei dirigenti, al comma 1, specifica che tali figure: dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici (lettera d); concorrono all'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari per lo svolgimento dei compiti dell'ufficio anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale (lettera d-bis); provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici (lettera e); effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici (lettera e-bis).

·       Infine, il nuovo comma 11-bis introdotto dalla disposizione in esame stabilisce che al direttore del parco spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna;

·       dopo il comma 14 viene inserito il comma 14-bis in base al quale, ferma restando la possibilità di affidarsi a procedure di evidenza pubblica per la realizzazione di piani, programmi e progetti, gli enti parco possono avvalersi, mediante stipula di apposite convenzioni, di SOGESID Spa, la società di cui all'articolo 1, comma 503 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tali convenzioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

·       La SOGESID spa è una società in-house che, in base alla norma richiamata, opera presso il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare.

L'art. 1, comma 503, della legge n. 296 del 2006 ha stabilito la procedura di trasformazione di SOGESID Spa, al fine di renderla strumentale alle esigenze e finalità del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

La SOGESID Spa è strumentale anche alle esigenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Oltre che per attività di ingegneria finalizzate alla realizzazione di interventi sul territorio (bonifiche, interventi di risanamento idrogeologico, messa in sicurezza di discariche, e così via), il Ministero dell’ambiente si è servito, nel corso degli anni, della SOGESID per le attività di “assistenza tecnica” o di “supporto tecnico-specialistico ed operativo” alle direzioni generali, che si sono sostanziate in prestazioni lavorative rese dal personale della società presso la sede del Ministero in collaborazione diretta con gli uffici ministeriali, attraverso la stipula di numerose convenzioni. Per approfondire i compiti del Ministero dell'ambiente e il ruolo della SOGESID Spa. si rinvia alla Deliberazione 6 agosto 2018, n. 16/2018/G della Corte dei conti.

 

·       Il vigente articolo 9 reca disposizioni sull'Ente parco e sui suoi organi. L'Ente parco ha personalità di diritto pubblico, ha sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente. E' composto da: il Presidente; il Consiglio direttivo; la Giunta esecutiva; il Collegio dei revisori dei conti; la Comunità del parco (organo consultivo disciplinato dall'articolo 10).

·       Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale. Coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva. Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente e da otto componenti nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro 30 giorni dalla comunicazione della rispettiva designazione. I componenti del Consiglio Direttivo sono individuati tra esperti particolarmente qualificati in materia di aree protette e biodiversità in base a modalità dettagliatamente definite. Il Consiglio direttivo elegge i vicepresidenti e la giunta esecutiva, delibera in merito a tutte le questioni generali ed in particolare sui bilanci, che sono approvati dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, sui regolamenti e sulla proposta di piano per il parco, esprime parere vincolante sul piano pluriennale economico e sociale (di cui all'articolo 14). Inoltre, delibera lo statuto dell'ente, che definisce l'organizzazione interna, le modalità di partecipazione popolare e le forme di pubblicità degli atti. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco. E' nominato con decreto del Ministro del tesoro ed è formato da tre componenti scelti tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Il Direttore del parco è nominato, con decreto, dal Ministro dell'ambiente, scelto in una rosa di tre candidati proposta dal Consiglio direttivo da soggetti iscritti ad un albo di idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco istituito presso il Ministero dell'ambiente, al quale si accede mediante procedura concorsuale per titoli. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni. L'articolo 9 reca inoltre disposizioni sull'indennità di carica del Presidente e dei membri del Consiglio direttivo e sulla pianta organica dell'Ente parco.

 

La lettera b) integra l'articolo 11, che contiene disposizioni sul regolamento del parco adottato dall'ente parco e sulla relativa procedura di approvazione da parte del Ministero dell'ambiente. In particolare, la lettera b) prevede un meccanismo sostitutivo in caso di inerzia da parte dell'ente parco e fissa dei termini temporali nella suddetta procedura di approvazione. Nel dettaglio:

·       al comma 1, in base al quale l'Ente parco adotta il regolamento entro sei mesi dall'adozione del piano parco, viene previsto, in caso di inosservanza del suddetto termine, l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche con la nomina tra i suoi ruoli di un commissario ad acta, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, che provvede all'adozione del regolamento entro tre mesi;

·       al comma 6 che prevede l'approvazione del regolamento del parco mediante decreto del Ministero dell'ambiente, previo parere degli enti locali interessati e d'intesa con le regioni e province autonome interessate, la lettera b) fissa un limite temporale di 90 giorni ai fini dell'espressione delle regioni e province autonome, decorsi i quali l'intesa si intende acquisita. Inoltre stabilisce che il regolamento è approvato "su proposta dell'Ente parco".

La lettera c) interviene sulla procedura di approvazione del piano parco disciplinata dall'articolo 12, modificando alcuni termini temporali e integrandola con il processo di valutazione ambientale strategica (VAS). In particolare:

·       al comma 3, precisa che il piano è adottato dall'ente parco invece che dalla regione.  

·       La norma vigente prevede che il piano è predisposto dall'ente parco entro diciotto mesi dalla costituzione dei suoi organi. Il piano, approvato dal Consiglio direttivo, è poi adottato dalla regione entro novanta giorni dal suo inoltro da parte dell'Ente parco;

·       al comma 4, la lettera c) prevede che chiunque possa presentare osservazioni scritte sul piano adottato dal Consiglio direttivo dell'Ente parco entro sessanta giorni dal suo deposito presso le sedi dei comuni, delle comunità montane e delle regioni interessate, invece che entro i quaranta giorni attualmente previsti. Anche il termine per il deposito del piano è ampliato da quaranta a sessanta giorni.

·       Un'altra modifica apportata dalla lettera c) prevede che la regione si pronunci sulle osservazioni presentate entro sessanta giorni - anziché centoventi - dal ricevimento del parere dell'Ente parco sulle osservazioni stesse.

·       Il vigente articolo 12 oltre a prescrivere i contenuti del piano parco, ne disciplina la procedura di approvazione che prevede, come sopra menzionato, la sua predisposizione da parte dell'Ente parco entro diciotto mesi dalla costituzione dei suoi organi, l'approvazione da parte del Consiglio direttivo e l'adozione da parte della regione entro novanta giorni dal suo inoltro da parte dell'Ente parco. Il piano adottato è depositato per quaranta giorni presso le sedi dei comuni, delle comunità montane e delle regioni interessate; chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. Entro i successivi quaranta giorni chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro centoventi giorni dal ricevimento di tale parere la regione si pronuncia sulle osservazioni presentate e d'intesa con l'Ente parco e con i comuni interessati emana il provvedimento di approvazione. Qualora il piano non venga approvato entro ventiquattro mesi dalla istituzione dell'Ente parco alla regione si sostituisce un comitato misto costituito da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e da rappresentanti delle regioni e province autonome, il quale esperisce i tentativi necessari per il raggiungimento di dette intese; qualora le intese in questione non vengano raggiunte entro i successivi quattro mesi, il Ministro dell'ambiente rimette la questione al Consiglio dei ministri che decide in via definitiva.

·       Viene inoltre proposto che in sede di approvazione, la regione tenga conto delle risultanze del parere motivato espresso in sede di VAS, la valutazione ambientale strategica prevista dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e avviata dall'Ente parco in qualità di autorità procedente e nel cui ambito è acquisito il parere, per profili di competenza, del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

·       In base all'articolo 5 del suddetto decreto la VAS è il processo che comprende: lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità; l'elaborazione del rapporto ambientale; lo svolgimento di consultazioni; la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni; l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio. Le disposizioni sulla VAS sono contenute nel titolo II della seconda parte del decreto.

Infine, la lettera c) interviene sul potere sostitutivo attualmente previsto in caso di mancata approvazione definitiva del piano entro ventiquattro mesi dall'istituzione dell'Ente parco. La norma vigente, come sopra descritto, prevede che tale potere sia esercitato dal un comitato misto costituito da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e da rappresentanti delle regioni e province autonome e se del caso dal Consiglio dei ministri.

Si propone ora che i poteri sostitutivi siano posti in capo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che provvede entro centoventi giorni previa diffida ad adempiere, qualora non sia vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 o qualora tale piano non sia stato adeguato ai sensi dell'articolo 156 del medesimo decreto legislativo.

L'articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, contiene disposizioni relative all'elaborazione del piano paesaggistico. Quest''ultimo deve comprendere una serie di elementi tra cui: la ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, la ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico, la ricognizione delle aree tutelate, eventuali, ulteriori contesti, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione.  Il piano è oggetto di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni ed è approvato con provvedimento regionale entro il termine dallo stesso. L'articolo 156 contiene disposizioni in materia di verifica e adeguamento dei piani paesaggistici.

 

La lettera d) inserisce, dopo l'articolo 13, l'articolo 13-bis che reca una disciplina specifica in materia di interventi nelle zone di promozione economica e sociale. L'articolo prevede che una volta approvati e vigenti il piano parco e il regolamento parco e una volta che le relative disposizioni sono state recepite dai comuni nei rispettivi strumenti urbanistici, gli interventi di natura edilizia nelle zone di cui all'articolo 12, comma 2, lettera d), eccetto quelle appartenenti a Natura 2000, sono autorizzati direttamente dagli enti locali competenti, salvo che non comportino una variante degli strumenti urbanistici vigenti, dandone comunicazione all'Ente parco. In caso di non conformità il direttore del parco annulla il provvedimento autorizzatorio entro quarantacinque giorni dal ricevimento.

Il menzionato articolo 12, comma 2, suddivide il territorio in quattro zone aventi un diverso grado di protezione. Le zone di cui alla lettera d) sono "aree di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori".

Le zone Natura 2000 sono individuate sulla base della direttiva 92/43/CEE "Direttiva Habitat" che ha istituito la rete Natura 2000 che rappresenta il principale strumento dell'UE per la conservazione della biodiversità. La rete Natura 2000 è costituita da siti mirati per la conservazione degli habitat e specie elencati. Tali Siti di Importanza Comunitaria (SIC) sono identificati dagli Stati membri e vengono successivamente designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

La direttiva definisce "Sito di importanza comunitaria": un sito che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale (di cui all'allegato I) o una specie (di cui all'allegato II) in uno stato di conservazione soddisfacente e che può inoltre contribuire in modo significativo alla coerenza di Natura 2000. Per "Zona speciale di conservazione": un sito di importanza comunitaria designato dagli Stati membri mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato.

In base all'articolo 3 della direttiva infatti è costituita una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata Natura 2000. Questa rete, formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali elencati nell'allegato I della e habitat delle specie di cui all'allegato II della direttiva, deve garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale. Ogni Stato membro contribuisce alla costituzione di Natura 2000 designando siti quali zone speciali di conservazione. In base all'articolo 4 ogni Stato propone un elenco di siti, indicante quali tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e quali specie locali di cui all'allegato II si riscontrano in detti siti. L'elenco viene trasmesso alla Commissione che elabora, d'accordo con ognuno degli Stati membri, un progetto di elenco dei siti di importanza comunitaria, sulla base degli elenchi degli Stati membri. Dopodiché mediante un'apposita procedura la Commissione fissa l'elenco dei siti selezionati come siti di importanza comunitaria in cui sono evidenziati i siti in cui si riscontrano uno o più tipi di habitat naturali prioritari o una o più specie prioritarie. Lo Stato membro dove si trova un sito scelto come sito di importanza comunitaria "designa tale sito come zona speciale di conservazione il più rapidamente possibile e entro un termine massimo di sei anni, stabilendo le priorità in funzione dell'importanza dei siti per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, di uno o più tipi di habitat naturali di cui all'allegato I o di una o più specie di cui all'allegato II e per la coerenza di Natura 2000, nonché alla luce dei rischi di degrado e di distruzione che incombono su detti siti".

La lettera e) interviene sull'articolo 15, relativo agli acquisti, alle espropriazioni e agli indennizzi, inserendo, dopo il comma 1 i seguenti commi:

·       comma 1- bis che prevede la possibilità di dare in concessione gratuita per nove anni all'Ente parco i beni demaniali - o aventi il medesimo valore giuridico -  statali e regionali presenti nel territorio del parco nazionale, che non sono stati affidati a soggetti terzi. Sono esclusi i beni demaniali destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale. Il periodo fissato può essere ridotto su richiesta dell'Ente parco. Inoltre, con la modifica apportata dal Senato, è fatta salva l'eventuale estensione della durata della concessione ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296.

Il D.P.R. 13/09/2005, n. 296 reca il Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato.

L'art 14 prevede la durata della concessione o locazione, stabilendo che la durata delle concessioni o locazioni disposte in favore dei soggetti di cui agli articoli 10 e 11 è fissata in sei anni.

Il comma 2 stabilisce che quando l'Agenzia del demanio ne ravvisa, con determinazione motivata, l'opportunità in considerazione di particolari finalità perseguite dal richiedente, la concessione può avere una durata superiore ai sei anni, comunque non eccedente i diciannove anni. Può essere stabilito un termine superiore ai sei anni anche nell'ipotesi in cui il concessionario si obbliga a eseguire consistenti opere di ripristino, restauro o ristrutturazione particolarmente onerose con indicazione del termine di ultimazione delle stesse.

L'Ente provvede inoltre alla gestione dei beni demaniali con le risorse disponibili a legislazione vigente;

·       comma 1-ter prevede il rinnovo, allo scadere del termine, del periodo previsto dal comma 1-bis salvo motivato diniego da parte del soggetto competente;

·       comma 1-quater prevede la possibilità per l'Ente parco di concedere tali beni in uso a terzi dietro pagamento di un canone. Inoltre, chiarisce che la concessione gratuita dei beni demaniali all'Ente parco non modifica la titolarità dei beni, che resta in capo al soggetto concedente.

 

Il comma 2 prevede che, in sede di prima applicazione, per soggetti che risultano già iscritti all'albo degli idonei all'esercizio di direttore del parco, il termine previsto dall'articolo 9, comma 11, ultimo periodo, come modificato dall'articolo in esame - in relazione al termine di 5 anni per la durata dell'iscrizione all'albo dei soggetti idonei all'esercizio della funzione di Direttore dell'Ente parco - decorre dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 3 novella infine l'articolo 10, comma 1 della legge 21 novembre 2000, n. 353 in materia di incendi boschivi, prevedendo che l'autorizzazione al rimboschimento delle aree percorse da fuoco sia emanata dalla direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e non dal Ministro.

Il suddetto articolo 10 reca una serie di divieti e prescrizioni che riguardano le aree interessate da incendi. Il comma 1 vieta, l tra l'altro le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici.

 

La relazione illustrativa al provvedimento afferma che la norma ha la finalità di semplificare il quadro normativo applicabile alle Zone Economiche Speciali, garantire il necessario impulso all’implementazione dei relativi piani strategici, chiarendo in particolare i poteri del Commissario Straordinario del Governo previsto dalla legge vigente e finalizzando la sua azione alla risoluzione delle problematiche organizzative e burocratiche emerse nella prima fase di attuazione di detti Piani.

 

 

Con la modifica approvata dal Senato, si prevede un nuovo comma 3-bis, volto a novellare l'articolo 227 del decreto-legge n. 34 del 2020.

Tale art. 227 reca norme per il Sostegno alle zone economiche ambientali

La norma vigente stabilisce che per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 alle imprese che operano nelle zone economiche ambientali (ZEA) di cui all'articolo 4-ter, commi 1 e 2, del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito un Fondo con la dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2020 volto a riconoscere un ulteriore contributo straordinario alle micro, piccole e medie imprese che svolgono attività economiche eco-compatibili, ivi incluse le attività di guida escursionistica ambientale aderenti alle associazioni professionali di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e di guida del parco ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e che hanno sofferto una riduzione del fatturato in conseguenza dell'emergenza determinata dalla diffusione del Covid-19.

Con le novelle proposte:

 

1) al comma 1, si estende l'ambito considerato dalla disposizione anche alle imprese che operano nelle aree marine protette, mutando poi riferimento - attualmente alle micro, piccole e medie imprese - con quello alle micro e piccole imprese, espungendo il riferimento alle medie imprese.

 

2) si novella il comma 3 dell'articolo 227 in parola, incidendo sui requisiti per l'accesso ai contributi, prevedendo gli stessi per le imprese aventi la sede operativa all'interno di una ZEA o che operano all'interno di un'area marina protetta (anziché aventi sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all'interno di una ZEA).

In base al co. 3 vigente il contributo straordinario è corrisposto, sino ad esaurimento delle risorse del fondo di cui al comma 1, in proporzione alla differenza tra il fatturato registrato nel periodo tra gennaio e giugno 2019 e quello registrato nello stesso periodo del 2020, secondo le modalità definite con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai fini della corresponsione del contributo straordinario, le imprese e gli operatori devono risultare attivi alla data del 31 dicembre 2019, avere sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all'interno di una ZEA, svolgere attività eco-compatibile secondo quanto definito dal suddetto decreto ed essere iscritti all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima oppure alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il contributo non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

          

Si inserisce, infine, un nuovo comma 3-ter, che novella l'articolo 4-ter, comma 2, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, in materia di ZEA, sostituendo con il riferimento alle micro e piccole imprese con sede operativa all'interno di una ZEA quello contenuto - nel testo vigente - alle micro, piccole e medie (queste ultime vengono espunte) imprese con sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all'interno di una ZEA in relazione ai beneficiari delle aste sulle emissioni.

Il D.L. 14/10/2019, n. 111 ha recato Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

L'art. 4-ter reca Misure per contrastare i cambiamenti climatici e migliorare la qualità dell'aria nelle aree protette nazionali e nei centri urbani. Esso prevede, al co. 1, al fine di potenziare il contributo delle aree naturalistiche a livello nazionale per il contenimento delle emissioni climalteranti e di assicurare il rispetto dei limiti previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria, nonché di favorire in tali aree investimenti orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, all'efficientamento energetico, all'economia circolare, alla protezione della biodiversità e alla coesione sociale e territoriale e di supportare la cittadinanza attiva di coloro che vi risiedono, che il territorio di ciascuno dei parchi nazionali costituisce una zona economica ambientale (ZEA).

Il comma 2, qui oggetto di novella, prevede che per le finalità di cui al comma 1, nell'ambito dei progetti finanziati dalla normativa indicata (articolo 19, comma 6, lettere a), b), d), d-bis) e h), del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30) una quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli anni 2020, 2021 e 2022 è destinata a contributi in favore delle micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all'interno di una ZEA, che svolgono attività economiche eco-compatibili, secondo modalità e condizioni definite ai sensi del comma 1.

 

 


 

Articolo 55-bis
(Disposizioni in materia di impianti sportivi)

 

 

L'articolo 55-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, dispone che, per la realizzazione degli interventi sugli impianti sportivi previsti dall’art. 62, co. 1, del D.L. 50/2017 (L. 96/2017), si può procedere anche in deroga alle disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e di tutela dei beni paesaggistici di notevole interesse pubblico, pur nel rispetto della salvaguardia di specifici elementi strutturali, architettonici o visuali, individuati con provvedimento del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

 

L’intervento è dichiaratamente finalizzato a prevenire il consumo di suolo e a rendere maggiormente efficienti gli impianti sportivi destinati ad accogliere competizioni agonistiche di livello professionistico, nonché a garantire l’adeguamento di tali impianti agli standard internazionali di sicurezza, salute e incolumità pubbliche.

 

A tale scopo, si introducono nell’art. 62 del citato D.L. 50/2017 (L. 96/2017) i nuovi commi 1-bis e 1-ter.

 

Preliminarmente, si ricorda che l’art. 1, co. 304-305, della L. 147/2013 (L. di stabilità 2014) e l’art. 62 del D.L. 50/2017 (L. 96/2017) hanno semplificato la procedura amministrativa per la costruzione di impianti sportivi, stabilendo, altresì, che gli interventi sono realizzati prioritariamente mediante recupero di impianti esistenti o relativamente ad impianti localizzati in aree già edificate.

In particolare, il comma 1 dell’art. 62 del D.L. 50/2017 (L. 96/2017), nel definire i contenuti dello studio di fattibilità dell’intervento, ha disposto tra l’altro che tale studio può prevedere la demolizione dell'impianto da dismettere, la sua demolizione e ricostruzione, anche con volumetria e sagoma diverse, nonché la sua riconversione o riutilizzazione a fini sportivi e, inoltre, che può comprendere, per le finalità indicate dalla norma stessa, “la costruzione di immobili con destinazioni d'uso diverse da quella sportiva, complementari o funzionali al finanziamento o alla fruibilità dell'impianto sportivo, con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale. Tali immobili devono essere compresi nell'ambito del territorio urbanizzato comunale in aree contigue all'intervento di costruzione o di ristrutturazione dell'impianto sportivo, al cui interno, ove abbia una capienza superiore a 5.000 posti, possono essere realizzati anche alloggi di servizio strumentali alle esigenze degli atleti e dei dipendenti della società o dell'associazione sportiva utilizzatrice, nel limite del 20% della superficie utile”.

 

Per completezza, si ricorda, inoltre, che l’art. 7 della L. 86/2019 ha previsto una delega per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi, nonché della disciplina relativa alla costruzione di nuovi impianti sportivi, alla ristrutturazione e al ripristino di quelli già esistenti. Fra i criteri e principi direttivi, vi è quello relativo alla semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative e alla riduzione dei termini procedurali previsti dall'art. 1, co. 304, della L. 147/2013, e dall'art. 62 del D.L. 50/2017 (L. 96/2017).

Tale delega deve essere esercitata – a seguito della proroga disposta dall’art. 1, co. 3, della L. 27/2020 (di conversione del D.L. 18/2020) – entro il 30 novembre 2020.

 

In particolare, il nuovo comma 1-bis dispone che il soggetto che intende realizzare gli interventi di cui al co. 1 del citato art. 62 del D.L. 50/2017 può procedere anche in deroga alle disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e di tutela dei beni paesaggistici di notevole interesse pubblico.

 

Al riguardo, è utile rammentare che, il 25 giugno 2020, il rappresentante del Governo, rispondendo all’interrogazione a risposta immediata 5-04226, in materia di vincoli normativi che ostano all'ammodernamento dello stadio Artemio Franchi di Firenze, ha ricordato che il suddetto impianto sportivo, “progettato da Pier Luigi Nervi, è una delle più importanti opere di architettura del Novecento, riportata in tutti i libri di storia dell'architettura non solo italiani”, e che su tale presupposto “il procedimento di verifica dell'interesse culturale si è concluso con un espresso provvedimento di tutela (rep. n. 15 del 20 maggio 2020) motivato dal fatto che l'immobile presenta ‘un rilevantissimo interesse culturale’”. Premesso ciò, ha precisato che “il fatto che lo Stadio Artemio Franchi sia sottoposto alle disposizioni di tutela non lo ‘congela’ in una condizione di non utilizzo, ma comporta che tutti gli interventi che coinvolgeranno quest'opera, siano essi di conservazione e restauro che di adeguamento a motivate esigenze funzionali, dovranno essere accuratamente progettati al fine di garantire, unitamente al suo adeguamento, la trasmissione alle generazioni future di quei valori storici e culturali che ne hanno giustificato il vincolo”.

 

Relativamente alle disposizioni in materia di tutela dei beni culturali cui è possibile derogare, si citano esplicitamente gli artt. 10, 12 e 13 del d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), nonché le eventuali dichiarazioni di interesse culturale già adottate.

 

L’art. 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio individua le categorie di beni culturali, ossia delle cose assoggettate alle disposizioni di tutela contenute nel Titolo I della Parte seconda dello stesso Codice, tra le quali sono ricomprese, in particolare, misure di protezione (artt. 21 e ss., che stabiliscono, tra l'altro, le tipologie di interventi vietati o soggetti ad autorizzazione), misure di conservazione (artt. 29 e ss., che includono anche obblighi conservativi), nonché misure relative alla circolazione dei beni (artt. 53 e ss.), nel cui ambito rientrano anche le quelle concernenti i beni inalienabili.

Tra le categorie di cui all’art. 10 rientra, anzitutto, quella dei beni culturali ex lege che, in quanto tali, non necessitano di alcun tipo di accertamento (co. 2)[23].

Vi è, poi, la categoria dei beni culturali appartenenti a soggetti pubblici (o a persone giuridiche private senza fine di lucro) (co. 1 e 4), che divengono tali solo a seguito della verifica dell’interesse culturale di cui all’art. 12[24], e quella dei beni culturali appartenenti a privati, o a chiunque appartenenti (co. 3 e 4), che diventano tali solo a seguito della dichiarazione di interesse culturale di cui all’art. 13[25].

In caso di accertamento positivo dell'interesse culturale (c.d. vincolo) i beni sono (definitivamente) soggetti alle disposizioni di tutela di cui al Titolo I della Parte seconda del Codice. Qualora la verifica si concluda con un esito negativo, i beni sottoposti al procedimento vengono esclusi dall'applicazione della disciplina richiamata.

Peraltro, in base al co. 1 del già citato art. 12, le stesse cose indicate all'art. 10, co. 1, opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risale ad oltre 70 anni, sono sottoposte alle disposizioni di tutela – e per esse, quindi, vige la presunzione di interesse culturale – fino a quando non sia stata effettuata la relativa verifica.

 

Relativamente alle disposizioni in materia di tutela dei beni paesaggistici di notevole interesse pubblico, la norma in esame prevede la possibilità di derogare agli artt. 136 e 140 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

 

In proposito, si ricorda che l’art. 136 elenca gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico, tra i quali rientrano, tra gli altri, le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, nonché i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici. L’art. 140 invece disciplina la procedura per addivenire alla dichiarazione di notevole interesse pubblico. In particolare, il comma 2 di tale articolo dispone, tra l’altro, che tale dichiarazione “detta la specifica disciplina intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato”.

Una volta intervenuta tale dichiarazione, in base all’art. 146 del Codice, i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico “non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione” e “hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione (paesaggistica)”.

 

Più nello specifico, la deroga è possibile a condizione che sia garantito il rispetto degli specifici elementi strutturali, architettonici o visuali di cui sia strettamente necessaria, a fini testimoniali, la conservazione o la riproduzione anche in forme e dimensioni diverse da quella originaria.

 

L’individuazione di tali elementi è demandata a un provvedimento del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, che deve essere adottato entro 90 giorni dalla richiesta del proprietario o del concessionario dell'impianto sportivo, prorogabile una sola volta di ulteriori 30 giorni per l'acquisizione di documenti necessari all'istruttoria che non siano già in possesso della Sovrintendenza territorialmente competente. Decorso tale termine senza che il Ministero abbia completato la verifica, viene meno il vincolo di tutela ricadente sull'impianto e cessano gli effetti delle dichiarazioni di interesse culturale eventualmente già adottate.

 

Quanto al contenuto del provvedimento, si dispone che esso indica modalità e forme di conservazione, anche distaccata dal nuovo impianto sportivo, mediante interventi di ristrutturazione o sostituzione edilizia volti alla migliore fruibilità dell'impianto sportivo.

 

A sua volta, il nuovo comma 1-ter stabilisce che, nell'adozione del citato provvedimento, il MIBACT tiene conto dell’esigenza prevalente – rispetto a quella di preservare il valore testimoniale dell'impianto sportivo – di garantire la funzionalità dell'impianto medesimo ai fini della sicurezza, della salute e della incolumità pubbliche, nonché dell'adeguamento agli standard internazionali e della sostenibilità economico-finanziaria dell'impianto, e che la predetta esigenza prevalente rileva anche ai fini delle valutazioni di impatto ambientale e di compatibilità paesaggistica dell'intervento.


 

Articolo 56
(Disposizioni di semplificazione in materia di interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e di taluni nuovi impianti, nonché di spalma incentivi e di controlli)

 

 

L’articolo 56, modificato nel corso dell’esame al Senato, reca norme volte a semplificare e razionalizzare i procedimenti amministrativi per la realizzazione degli impianti a fonti rinnovabili.

Ai sensi del comma 1, lett. a) in caso di progetti di modifica di impianti afferenti a integrali ricostruzioni, rifacimenti, riattivazioni e potenziamenti, la valutazione di impatto ambientale (VIA) ha ad oggetto solo l’esame delle variazioni dell’impatto sull’ambiente indotte dal progetto proposto (nuovo comma 6-bis nell’art. 4 del D.Lgs. n. 28/2011).

La lett. b) assoggetta tutti gli interventi diversi dalla modifica sostanziale degli impianti, anche relativi a progetti autorizzati e non ancora realizzati, alla procedura abilitativa semplificata (PAS). Qualifica, poi, come non sostanziali e sottoposti alla comunicazione al Comune gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che non comportano variazioni delle dimensioni, della volumetria delle strutture, dell’area degli impianti e delle opere connesse (sostituzione del comma 3 dell’art. 5 D.Lgs. n. 28/2011).

La lett. d) introduce la nuova procedura di dichiarazione di inizio lavori asseverata per alcuni interventi su impianti esistenti, a bassissimo o nullo impatto ambientale e senza effetti di natura urbanistica (nuovo articolo 6-bis nel D.Lgs. n. 28/2011). Sono, tra l’altro, soggetti alla nuova procedura anche i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo, nonché di edifici residenziali – secondo l’integrazione introdotta al Senato.

Ai sensi della lett. c), la procedura di comunicazione al comune si applica dunque ferma restando la nuova procedura di dichiarazione di inizio lavori asseverata.

Il comma 2 include gli interventi - anche di demolizione di manufatti o di ripristino ambientale - per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti, tra le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti a fonte rinnovabile assoggettate ad autorizzazione unica (novella all’art. 12, comma 3 del D. Lgs. n. 387/2003).

Il comma 2-bis - introdotto al Senato classifica parimenti come opere connesse gli impianti di accumulo elettrico connessi ad impianti di produzione di energia elettrica.

I commi 3-6 prevedono poi meccanismi volti ad incentivare il potenziamento o la ricostruzione di impianti obsoleti di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Nel dettaglio, il comma 3 prevede che i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, titolari di impianti che beneficiano o, secondo la specificazione introdotta al Senato, hanno beneficiato di quanto consentito dall’articolo 1, comma 3, lettera a), del D.L. n. 145/2013 (dunque, coloro che hanno esercitato il diritto a mantenere gli incentivi goduti senza rimodulazione degli stessi), possono partecipare, con progetti di intervento sullo stesso sito dei predetti impianti, ai bandi pubblicati dal GSE successivamente al17 luglio 2020, nonché – secondo quanto introdotto al Senato - ad eventuali ulteriori strumenti incentivanti a carico dei prezzi o delle tariffe dell'energia elettrica successivamente approvati, anche in esecuzione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC). Al Senato, è stata soppressa della previsione per cui il GSE predispone, per tali impianti, separate graduatorie.

Per i predetti soggetti, ai sensi del comma 4, l’ammissione avviene comunque con una penalizzazione ed in coda agli altri impianti.

Coloro i quali avevano accettato la rimodulazione degli incentivi goduti, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, lettera b), del D.L. n. 145/2013, possono partecipare – ai sensi del comma 5 - ai bandi, senza penalizzazione, con progetti di intervento sullo stesso sito, secondo quanto specificato al Senato.

Il comma 6-bisintrodotto al Senato - modifica l’articolo 24 del D.Lgs. n. 28/2011, integrando i criteri generali a presidio dell’adozione, con decreto interministeriale, degli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili.

I commi 7-8 intervengono, inoltre, sulla disciplina dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi.

In particolare, la lettera 0a) del comma 7 introdotta al Senato – dispone che il GSE è competente all’erogazione degli incentivi, non solo nel settore elettrico e termico, ma anche nel settore dell’efficienza energetica, subordinatamente alla verifica dei dati forniti dai soggetti responsabili che presentano istanza.

Ai sensi della lettera a-bis) anch’essa introdotta al Senato - la decurtazione dell'incentivo rapportata all’entità della violazione riscontrata da parte del GSE, opera non solo per salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili, ma anche per salvaguardare l'energia termica e il risparmio energetico, conseguente agli interventi di efficientamento, degli impianti che, al momento dell'accertamento della violazione, percepiscono incentivi.

Il comma 8-bis), introdotto al Senato, introduce talune eccezioni alla norma - comma 1 dell’articolo 65 del D.L. n. 1/2012 (L. n. 27/2012) – che vieta l’accesso agli incentivi statali per le fonti rinnovabili agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole.

Il comma 8-ter)introdotto al Senato– differisce dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2020 il termine per la presentazione della comunicazione all’Agenzia delle entrate di cui al comma 5 dell’articolo 36, del D.L. n. 124/2019 (L. n. 157/2019), inerente il mantenimento del diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute alla produzione di energia elettrica ai sensi del III, IV e V “Conto energia”, posto il divieto di cumulo con la detassazione fiscale per investimenti ambientali di cui alla Legge finanziaria 2001.

 

 

Nel dettaglio, il comma 1 apporta una serie di modifiche al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), che ha introdotto misure di semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi per la realizzazione degli impianti a fonti rinnovabili.

 

Si ricorda che gli iter procedurali previsti dalla normativa vigente per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono tre:

Autorizzazione Unica (AU): è il provvedimento introdotto dall'articolo 12 del D.Lgs. 387/2003 per l'autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da FER, al di sopra di prefissate soglie di potenza. L'AU, rilasciata al termine di un procedimento unico svolto nell'ambito della Conferenza dei Servizi alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, costituisce titolo a costruire e a esercire l'impianto e, ove necessario, diventa variante allo strumento urbanistico. Il procedimento unico ha durata massima pari a 90 giorni al netto dei tempi previsti per la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), laddove necessaria. La competenza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica è in capo alle Regioni o alle Province da esse delegate.

Procedura Abilitativa Semplificata (PAS): è la procedura introdotta dal D.Lgs. 28/2011 in sostituzione della Denuncia di Inizio Attività (DIA). La PAS è utilizzabile per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da FER al di sotto di prefissate soglie di potenza (oltre le quali si ricorre alla AU) e per alcune tipologie di impianti di produzione di caldo e freddo da FER. La PAS deve essere presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio lavori, accompagnata da una dettagliata relazione, a firma di un progettista abilitato, e dagli opportuni elaborati progettuali, attestanti anche la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Per la PAS vale il meccanismo del silenzio assenso: trascorso il termine di 30 giorni dalla presentazione della PAS senza riscontri o notifiche da parte del Comune è possibile iniziare i lavori.

Comunicazione al Comune: è l'adempimento previsto per semplificare l'iter autorizzativo di alcune tipologie di piccoli impianti per la produzione di energia elettrica, calore e freddo da FER, assimilabili ad attività edilizia libera. La comunicazione di inizio lavori deve essere accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato. Non è necessario attendere 30 giorni prima di iniziare i lavori.

Per una più ampia disamina dei predetti procedimenti amministrativi, della relativa normativa e delle tipologie di impianti alle quali si applicano, si rinvia al sito istituzionale del GSE.

 

Il comma 1, lettera a), interviene specificamente sull’articolo 4 del citato D.Lgs. n. 28/2011, inserendo un nuovo comma 6-bis, in base al quale, in caso di progetti di modifica di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili afferenti a integrali ricostruzioni, rifacimenti, riattivazioni e potenziamenti, la valutazione di impatto ambientale (VIA) ha ad oggetto solo l’esame delle variazioni dell’impatto sull’ambiente indotte dal progetto proposto.

La norma, pertanto, ha la finalità di semplificare le procedure di VIA degli interventi su impianti esistenti, disponendo che la VIA abbia ad oggetto la variazione di impatto indotta dal progetto rispetto alla situazione ante intervento.

 

Come precisato nella relazione illustrativa, la norma è necessaria alla luce degli obiettivi del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) trasmesso alla Commissione europea a dicembre 2019 e con il quale il Governo italiano ha definito i propri contributi e le relative misure per contribuire al raggiungimento degli obiettivi comunitari 2030. Tra gli obiettivi, particolarmente ambiziosi sono quelli sulle fonti rinnovabili, ai quali un contributo assai rilevante deve derivare dagli interventi di integrali ricostruzioni, rifacimenti, riattivazioni e potenziamenti richiamati nella norma.

Tale opportunità è connessa al fatto che una buona parte degli impianti esistenti dovrebbe e potrebbe adottare tecnologie più avanzate ed efficienti, ottenendo un incremento di produzione elettrica e anche una riduzione dell’impatto ambientale a parità di potenza installata.

Nel PNIEC, dunque, la semplificazione di autorizzazioni e procedure per il revamping/repowering e per la ricostruzione degli impianti esistenti è esplicitamente indicata tra le azioni di supporto alle FER elettriche.

Si ricorda che l’art. 50 del presente decreto-legge prevede una procedura specifica semplificata di VIA per i progetti considerati necessari all’attuazione del PNIEC, che viene svolta da una Commissione ad hoc.

Secondo quanto indicato nella relazione illustrativa al provvedimento qui in esame, la possibilità di effettuare la valutazione di impatto ambientale per differenza rispetto alla situazione preesistente all’intervento appare razionale (e prospettata nel PNIEC e compatibile con le regole europee e, segnatamente, con la direttiva europea VIA (direttiva 2011/92/UE, testo consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva 2014/52/UE).

In ordine alla compatibilità della previsione in oggetto con la direttiva VIA, si fa presente che quest’ultima non prevede specifiche procedure per la valutazione delle sole modifiche progettuali.

 

Per approfondimenti sulla Governance europea e nazionale su energia e clima, gli obiettivi 2030 e il Piano nazionale per l’energia e il clima (PNIEC), si veda l’apposito tema dell’attività parlamentare.

 

Il comma 1, lettera b) interviene sull’articolo 5 del decreto legislativo n. 28 del 2011, recante la disciplina dell’Autorizzazione unica.

Si ricorda preliminarmente che, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, sono soggetti all'autorizzazione unica la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti, nonché le modifiche sostanziali degli impianti stessi.

A tal fine, ai sensi del comma 3, primo periodo, è demandato ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza unificata, l’individuazione, per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, degli interventi di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad autorizzazione unica, fermo restando il rinnovo dell'autorizzazione unica in caso di modifiche qualificate come sostanziali ai sensi del Codice dell’ambiente (D.Lgs. n. 152/2006).

 

Il comma 1, lettera b) qui in commento interviene sul disposto del secondo periodo del comma 3 dell’articolo 5, nella parte in cui esso prevedeva una disciplina transitoria atta ad identificare - nelle more dell’adozione del predetto decreto interministeriale - talune modifiche non sostanziali da sottoporre alla procedura abilitativa semplificata (PAS)[26].

 

La nuova formulazione del secondo periodo del comma 3, pertanto, non detta più una disciplina “transitoria”, applicabile in attesa dell’emanazione del decreto in questione, ma prevede tout court che gli interventi diversi dalla modifica sostanziale, anche relativi a progetti autorizzati e non ancora realizzati, sono assoggettati alla procedura abilitativa semplificata di cui all’articolo 6 (fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6-bis: vedi infra, relativamente all’applicazione della nuova procedura semplificata di Dichiarazione di inizio lavori asseverata).

Non vengono comunque considerati sostanziali e sono sottoposti alla comunicazione al Comune (anziché alla PAS) gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell’area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse.

Il secondo periodo del comma 3 dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 28/2011, prima dell’intervento modificativo qui in esame, prevedeva che, fino all’emanazione del decreto interministeriale, non fossero considerati sostanziali e fossero sottoposti alla disciplina di cui all’articolo 6 del D.Lgs. n. 28/2001 (PAS[27]) gli interventi da realizzare sugli impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici esistenti, a prescindere dalla potenza nominale, che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, ne' delle opere connesse. Restavano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (previsione, questa, confermata).

Inoltre, per gli impianti a biomassa, bioliquidi e biogas non venivano considerati sostanziali i rifacimenti parziali e quelli totali non modificativi della potenza termica installata e del combustibile rinnovabile utilizzato.

Tuttavia, come evidenziato dalla relazione illustrativa, il decreto previsto dal comma 3 non è mai stato adottato per la difficoltà di individuare interventi che potessero effettivamente beneficiare di semplificazione, e ciò per un duplice motivo: il primo è che la procedura abilitativa semplificata non esclude l'acquisizione di ogni altro atto di assenso, compresa la VIA ove necessaria. Il secondo, è che una parte rilevante degli interventi di interesse difficilmente si può sottrarre alla VIA: è il caso, ad esempio, delle integrali ricostruzioni di impianti eolici, che si realizzano sostituendo vecchie macchine di altezza dell'ordine di alcune decine di metri con altre che, pure di numero inferiore, sono alte fino a 200 metri. La semplificazione della procedura, in effetti, consiste nell'avere come interlocutore il comune (anziché la regione o la provincia delegata, come nel caso dell'autorizzazione unica) e nel fatto che, decorsi 30 giorni dall'avvio della procedura senza che il comune obietti nulla, i lavori possono iniziare. Considerando che molti impianti sono ubicati in comuni piccoli e piccolissimi, c'è il rischio che il termine di 30 giorni possa decorrere anche nei casi in cui sarebbero da acquisire altri atti di assenso.

L’articolo in esame, alla lettera b), unitamente alla lettera d), dà quindi un'altra soluzione al problema. La lettera d), infatti, introduce nel D.Lgsl n. 28/2011 una nuova modalità abilitativa (articolo 6-bis), ancor più semplice della procedura abilitativa semplificata, circoscrivendone però l'applicazione a precise tipologie di intervento (cfr, oltre per i dettagli). Con la lettera b) si riscrive conseguentemente il secondo periodo del comma 3, eliminando i casi che vengono disciplinati ai sensi della lettera d).

 

Il comma 1, lettera c), dell’articolo in commento, modifica l’articolo 6, comma 11, del D.Lgs. n. 28/2011, relativo alla procedura di Comunicazione al comune, precisando che essa si applica fermi restando l’articolo 6-bis (inserito dalla lettera d), che disciplina la nuova procedura di dichiarazione di inizio lavori asseverata, e l’articolo 7-bis, comma 5 (secondo il quale l’installazione di impianti solari fotovoltaici e termici, aventi determinate caratteristiche ivi richiamate, non è subordinata all'acquisizione di atti amministrativi di assenso, comunque denominati).

 

Il comma 1, lettera d), introduce nel D.Lgs. n. 28/2011 l’articolo 6-bis, che disciplina una nuova modalità abilitativa, ancor più semplice della procedura abilitativa semplificata: la “dichiarazione di inizio lavori asseverata”, per alcuni interventi su impianti esistenti, a bassissimo o nullo impatto ambientale e senza effetti di natura urbanistica.

L’ambito di applicazione della dichiarazione di inizio lavori asseverata è dunque limitato ad alcuni casi circoscritti. In sostanza, quelli previsti dal comma 1 (interventi su talune tipologie di impianti eolici, fotovoltaici e idroelettrici esistenti), dal comma 2 (varianti su progetti in autorizzazione consistenti nelle modifiche richiamate al comma 1) e dal comma 3 (applicazione della dichiarazione per limitati casi di nuovi impianti fotovoltaici).

 

Più nel dettaglio, ai sensi del comma 1 del nuovo articolo 6-bis, non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né sottoposti all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, e sono realizzabili a seguito del solo deposito della dichiarazione di inizio lavori asseverata, gli interventi su impianti esistenti e le modifiche di progetti autorizzati che, senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento, ricadono nelle seguenti categorie:

a) impianti eolici: sostituzione della tipologia di rotore che comportano una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore in ciascun caso al 15 per cento;

b) impianti fotovoltaici con moduli a terra: interventi che, anche a seguito della sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto, comportano una variazione delle volumetrie di servizio non superiore al 15 per cento e una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 20 per cento;

c) impianti fotovoltaici con moduli su edifici: interventi di sostituzione dei moduli fotovoltaici su edifici a uso produttivo, nonché, per gli edifici a uso residenziale, interventi che non comportano variazioni o comportano variazioni in diminuzione dell'angolo tra il piano dei moduli e il piano della superficie su cui i moduli sono collocati;

d) impianti idroelettrici: interventi che, senza incremento della portata derivata, comportano una variazione delle dimensioni fisiche dei componenti e della volumetria delle strutture che li ospitano non superiore al 15 per cento.

Secondo quanto indicato dalla relazione illustrativa, la previsione, contenuta nell’incipit del comma 1 del nuovo articolo 6-bis, laddove afferma che gli interventi in questione “non sono sottoposti a valutazioni ambientali” è compatibile con il diritto dell’Unione europea.

Al riguardo, il riferimento normativo è la direttiva 2011/92/UE, nel testo consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva 2014/52/UE. In base a tale direttiva, le opere da sottoporre sempre a VIA sono elencate in allegato I: nessuno degli impianti interessati agli interventi riportati nell’articolo 6-bis di cui al presente testo vi ricade: pertanto, non vi ricadono neanche le modifiche dei medesimi impianti. Gli impianti interessati agli interventi del nuovo articolo 6-bis ricadono invece nell’allegato II della direttiva.

Per i progetti elencati nell'allegato II, l’art. 4, paragrafo 2, della direttiva stabilisce che sono gli Stati membri che “determinano se il progetto debba essere sottoposto a valutazione” e che prendono tale decisione, mediante un esame del progetto caso per caso oppure (come nel caso in esame) tramite soglie o criteri fissati dallo Stato membro, come i criteri che vengono introdotti dalla norma in esame.

 

Ai sensi del comma 2, sono soggetti al medesimo procedimento le varianti consistenti negli interventi sopra elencati e la dichiarazione asseverata non comporta alcuna variazione dei tempi e delle modalità di svolgimento del procedimento autorizzativo e di ogni altra valutazione già avviata, incluse quelle ambientali.

Ai sensi del comma 3, sono soggetti alla nuova procedura anche i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo, e di edifici residenziali – secondo l’integrazione introdotta al Senato- nonché i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto, purché si trovino al di fuori di zone che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale (Zona A, D.M. n. 1444/1968) e ad esclusione degli immobili tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004).

I commi 4 e 5 precisano in cosa consista la dichiarazione di inizio lavori asseverata e, inoltre, rendono possibile l’esecuzione degli interventi di cui al comma 1 anche su impianti in corso di incentivazione.

Più nel dettaglio, ai sensi del comma 4, il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilità degli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse presenta al Comune, in formato cartaceo o per via telematica, una dichiarazione accompagnata da una relazione sottoscritta da un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti il rispetto delle norme di sicurezza, antisismiche e igienico-sanitarie. Per gli impianti fotovoltaici di cui al comma 3, alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione alla rete elettrica redatti dal gestore della rete.

Ai sensi del comma 5, gli interventi di cui al comma 1, possono essere eseguiti anche su impianti in corso di incentivazione.

L'incremento di produzione energetica derivante da un aumento di potenza superiore alle soglie consentite per gli interventi di manutenzione e ammodernamento degli impianti incentivati (articolo 30 del D.M. 23 giugno 2016), è qualificato come ottenuto da potenziamento non incentivato.

Il GSE adegua, conseguentemente, le procedure adottate, e, ove occorra, le modalità di svolgimento delle attività di controllo sulla fruizione degli incentivi (disciplinate dall’articolo 42 del D.Lgs. n. 28/2011, cfr. infra, comma 7).?

 

Il comma 2 dell’articolo 56, novella l’articolo 12, comma 3 del D.Lgs. n. 387/2003 includendo gli interventi - anche di demolizione di manufatti o di ripristino ambientale - per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti, tra le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti a fonte rinnovabile assoggettate ad autorizzazione unica.

 

Il comma 2-bisintrodotto al Senato – classifica parimenti come opere connesse ai sensi del citato articolo 12 del D.lgs. n. 387/2003 gli impianti di accumulo elettrico connessi ad impianti di produzione di energia elettrica. Ciò, con il fine esplicito di semplificare le procedure autorizzative e poter usufruire di una disciplina più favorevole alla effettiva diffusione dei predetti impianti.

Si valuti l’opportunità di riformulare la previsione contenuta nel comma 3-bis sotto forma di novella all’articolo 12, comma 3 del D.Lgs. n. 387/2003.

 

L’articolo 12, comma 3, del D.Lgs. 387/2003 prevede, in particolare, che la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.

I commi da 3 a 6 integrano e completano gli interventi previsti dai commi precedenti al fine di dare ulteriore impulso al settore delle fonti rinnovabili.

Tali norme prevedono una forma di riammissione al sistema di incentivi da parte di produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, titolari di impianti che, in seguito all’entrata in vigore del cosiddetto “Spalma-incentivi volontario” (decreto-legge n. 145 del 2013), hanno scelto di continuare a godere del regime incentivante spettante per il periodo di diritto residuo. L’intervento introduce, dunque, un superamento della disposizione secondo la quale, in tal caso, per un periodo di dieci anni decorrenti dal termine del periodo di diritto al regime incentivante, interventi di qualunque tipo realizzati sullo stesso sito non hanno diritto di accesso ad ulteriori strumenti incentivanti, incluso ritiro dedicato e scambio sul posto, a carico dei prezzi o delle tariffe dell'energia elettrica (articolo 1, comma 3, lettera a) del D.L. n. 145/2013).

 

Il D.L. 145/2013 (articolo 1, commi 3-6), c.d. Destinazione Italia è stato previsto il cosiddetto "spalma-incentivi volontario". Si tratta di una misura volta a ridurre i costi dell’energia e, in particolare, a diminuire l'onere annuo dell'incentivazione delle fonti rinnovabili che si scarica sulla componente Asos. L’intervento è consistito, in sostanza, nel prospettare due opzioni ai produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili titolari di impianti che beneficiavano di Certificati Verdi, Tariffe Onnicomprensive e tariffe premio:

- continuare a godere del regime incentivante spettante per il periodo di diritto residuo (articolo 1, comma 3, lettera a)); in tale ultimo caso, la norma ha previsto che - per un periodo di dieci anni decorrenti dal termine del periodo di diritto al regime incentivante - interventi di qualunque tipo realizzati sullo stesso sito non hanno diritto di accesso ad ulteriori strumenti incentivanti, a carico dei prezzi o delle tariffe dell'energia elettrica;

- oppure optare per la fruizione di un incentivo ridotto a fronte di una proroga del periodo di incentivazione (articolo 1, comma 3, lettera b)): accettare, quindi, una “spalmatura” dell’incentivo in godimento su un numero di anni maggiore di quello fissato all’atto dell’accesso al sostegno, con conseguente riduzione dell’incentivo stesso.

 

Come evidenziato nella relazione illustrativa, gli impianti che hanno accettato la “spalmatura” sono una modesta frazione del totale degli impianti incentivati (circa il 2% in potenza) e molti degli impianti che non hanno accettato la spalmatura sono stati realizzati con tecnologie ormai obsolete: sono dunque possibili interventi di potenziamento o integrale ricostruzione che incrementerebbero sensibilmente la produzione energetica a parità di area occupata dall’impianto.

Inoltre, la riammissione di questi impianti ai meccanismi di incentivazione può oggi tramutarsi in un vantaggio per le tariffe e non in un onere, al contrario di quanto era ragionevole ritenere al momento dell’emanazione del decreto-legge n. 145 del 2013.

Si consideri, infatti, come le tariffe incentivanti attualmente riconosciute agli impianti a seguito delle procedure competitive di asta siano prossimi al prezzo di mercato dell’elettricità. Per di più, il meccanismo di incentivazione è strutturato in modo tale da attribuire rilevanza solo alla differenza tra la tariffa aggiudicata e il prezzo di mercato: se questa differenza è positiva, il GSE eroga il corrispondente valore al produttore. Se la differenza è negativa, è il produttore che deve erogare al GSE il corrispondente valore.

 

Nel dettaglio, il comma 3 prevede che i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, titolari di impianti che beneficiano o, secondo la specificazione introdotta al Senato, hanno beneficiato - degli incentivi di cui all’articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 , possono partecipare, con progetti di intervento sullo stesso sito dei predetti impianti, ai bandi pubblicati dal GSE successivamente alla data di entrata in vigore del decreto in esame (17 luglio 2020), in applicazione dei provvedimenti attuativi di cui all’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nonché – secondo quanto introdotto al Senato - ad eventuali ulteriori strumenti incentivanti a carico dei prezzi o delle tariffe dell'energia elettrica successivamente approvati, anche in esecuzione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC).

Al Senato, è stata soppressa la previsione per cui il GSE predispone, per tali impianti, separate graduatorie.

 

L’articolo 24 del D.Lgs. n. 28/2011 stabilisce gli strumenti ed i criteri, generali e specifici, per incentivare la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2012 (commi 1 e 2).

Le modalità per l'attuazione dei predetti sistemi di incentivazione sono demandate a decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per i profili di competenza, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentite l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e la Conferenza unificata (comma 5).

 

La riammissione avviene in coda agli altri impianti e comunque con una penalizzazione sulle tariffe: 5 punti percentuali nel caso di impianti ad asta e 3 punti percentuali per gli impianti a registro, applicati a coloro che non accettarono la spalmatura (comma 4). Le riduzioni non si applicano a coloro che accettarono la spalmatura, esercitando l’opzione di cui all’articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto-legge n. 145/2013. Tali soggetti possono dunque partecipare ai bandi, con progetti di intervento sullo stesso sito, secondo quanto introdotto al Senato (comma 5).

Resta fermo, per gli impianti di cui ai commi 3 e 5, il rispetto delle altre condizioni di partecipazione ai bandi e di formazione delle graduatorie stabilite nei provvedimenti attuativi dell’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (comma 6).

 

Il comma 6-bis, introdotto al Senato, modifica l’articolo 24 del D.Lgs. n. 28/2011, il quale, come sopra accennato, stabilisce i criteri - generali e specifici – per l’adozione, con decreto interministeriale, di incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Il comma inserisce i seguenti ulteriori criteri generali e a tal fine integra il comma 2 dell’articolo 24 (lett. a)-i)) con le seguenti nuove lettere:

·       lett. i-bis), secondo la quale deve essere assicurata prioritaria possibilità di partecipazione agli incentivi a chi installi impianti fotovoltaici a seguito di rimozione dell'amianto con agevolazioni premiali e modalità di partecipazione quanto più ampie possibile. A tali fini, la lettera reca specifiche prescrizioni: l'impianto deve essere installato sullo stesso edificio in cui viene rimosso l’amianto o in altri edifici catastalmente confinanti nella disponibilità dello stesso soggetto; gli impianti fotovoltaici possono occupare una superficie maggiore dell'amianto sostituito, fermo restando che, in tal caso, sono decurtati proporzionalmente, in modo forfettario, i benefici aggiuntivi per la sostituzione dell'amianto;

·       lett. i-ter), ai sensi della quale - qualora nelle procedure di assegnazione degli incentivi si verifichi un eccesso di offerta per gli impianti sopra o sotto una determinata soglia di potenza - con il decreto interministeriale che li riconosce, la parte degli incentivi non assegnati possono essere destinati ad altre procedure per impianti di potenza diversa ove invece vi sia eccesso di domanda.

 

Il comma 7 apporta talune modifiche all’articolo 42 del decreto legislativo n. 28 del 2011, recante la disciplina dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi. La relazione illustrativa chiarisce come l’intervento sia volto a stabilire condizioni di certezza e stabilità per gli investimenti a lungo termine che le imprese effettuano nel settore delle energie rinnovabili.

 

In particolare, la lettera 0a)introdotta al Senato - interviene sul comma 1 del citato articolo 42. Tale comma dispone, al primo periodo, che l'erogazione di incentivi nel settore elettrico e termico, di competenza del GSE, è subordinata alla verifica dei dati forniti dai soggetti responsabili che presentano istanza. La modifica proposta è finalizzata a disporre che il GSE è competente all’erogazione degli incentivi, non solo nel settore elettrico e termico, ma anche nel settore dell’efficienza energetica, subordinatamente alla verifica dei dati forniti dai soggetti responsabili che presentano istanza.

 

Le lettere a) del comma 7, interviene sul primo periodo del comma 3 del citato articolo 42, in base al quale il GSE – qualora all’esito di attività di controllo (svolte dallo stesso GSE oppure dagli altri soggetti competenti) emergano violazioni rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi – dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate, e trasmette all'Autorità competente l'esito degli accertamenti effettuati ai fini dell’applicazione delle sanzioni di legge.

La modifica consiste nell’inserimento dell’inciso secondo il quale il GSE deve comunque procedere in presenza dei presupposti di cui all’articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, posti a fondamento dell’annullamento d’ufficio dell’atto amministrativo.

 

L’articolo 21-novies (Annullamento d’ufficio) della L. n. 241/1990 e s.m. prevede, in particolare, che il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato a seguito di silenzio-assenso, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. (comma 1)

È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole (comma 2).

I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (comma 2-bis).

La lettera a-bis) –  introdotta al Senato – modifica il secondo periodo comma 3 del citato articolo 42 in base al quale, all’esito dell’attività di controllo, il GSE dispone, in ragione dell'entità della violazione riscontrata, la decurtazione dell'incentivo in misura ricompresa fra il 10 e il 50 per cento. La previsione è finalizzata a salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili degli impianti che al momento dell'accertamento della violazione percepiscono incentivi.

Con la modifica, la previsione di cui al secondo periodo del comma 3 viene finalizzata anche a salvaguardare l'energia termica e il risparmio energetico, conseguente agli interventi di efficientamento, degli impianti che al momento dell'accertamento della violazione percepiscono incentivi.

Si osserva che nella formulazione “produzione di energia da fonti rinnovabili” è già inclusa la produzione dell’energia termica, posto che gli incentivi alle fonti rinnovabili erogati dal GSE riguardano il settore elettrico e termico.

 

Il comma 7, lettera b), modifica il comma 3-bis dell’articolo 42 del D.Lgs. n. 28/2011.

Il testo, come modificato, prevede che nei casi in cui, nell’ambito delle istruttorie di valutazione delle richieste di verifica e certificazione dei risparmi aventi ad oggetto il rilascio di titoli di efficienza energetica ovvero nell’ambito di attività di verifica, ai fini del rigetto dell’istanza di rendicontazione o l’annullamento del provvedimento di riconoscimento dei titoli, siano necessarie le seguenti condizioni:

- che il GSE riscontri la non rispondenza del progetto proposto e approvato alla normativa vigente alla data di presentazione del progetto;

- che tali difformità non derivino da documenti non veritieri ovvero da dichiarazioni false o mendaci rese dal proponente.

Non è più richiesto, come invece nel testo originario del comma 3-bis, che le difformità non derivino da documenti non veritieri ovvero da dichiarazioni false o mendaci rese dal proponente.

 

Il comma 7, lettera c), modifica il comma 3-ter del citato articolo 42 al fine di prevedere che, per entrambe le fattispecie indicate dal comma 3-bis (rigetto dell’istanza di rendicontazione o l’annullamento del provvedimento di riconoscimento dei titoli) sono fatte salve le rendicontazioni già approvate relative ai progetti standard, analitici o a consuntivo.

 

Il comma 8 prevede la necessità di applicare quanto disposto nel precedente comma 7 anche ai procedimenti ancora in corso, risolvendo eventuali asincronie temporali di applicazione.

Si prevede, in particolare, che le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai progetti di efficienza energetica oggetto di procedimenti amministrativi di annullamento d’ufficio in corso e, su richiesta dell'interessato, a quelli definiti con provvedimenti del GSE di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti nonché di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, compresi i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica per i quali non è intervenuto il parere del Consiglio di Stato di cui all'articolo 11 del DPR 24 novembre 1971, n. 1199.

Il GSE, preso atto della documentazione già nella propria disponibilità e di eventuale documentazione integrativa messa a disposizione dal proponente, dispone la revoca del provvedimento di annullamento entro il termine di 60 giorni consecutivi dalla data di presentazione dell'istanza a cura del soggetto interessato.

Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano nel caso in cui la condotta dell'operatore che ha determinato il provvedimento di decadenza del GSE è oggetto di procedimento penale in corso concluso con sentenza di condanna, anche non definitiva.

 

Il comma 8-bis), inserito nel corso dell’esame al Senato, introduce talune eccezioni alla norma - comma 1 dell’articolo 65 del D.L. n. 1/2012 (L. n. 27/2012 – che vieta l’accesso agli incentivi statali per le fonti rinnovabili agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole.

In particolare:

·       inserisce un nuovo comma 1-bis, nell’articolo 65 del D.L. n. 1/2012, il quale dispone che il divieto non si applica agli impianti solari fotovoltaici da realizzare su aree dichiarate come siti di interesse nazionale purché siano stati autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. n. 28/2011, e in ogni caso l'accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni.

·       Inserisce nuovo comma 1-ter, nell’articolo 65 del D.L. n. 1/2012, il quale esclude inoltre dal divieto anche agli impianti solari fotovoltaici da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento per le quali, dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, sia attestato il completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio, nel rispetto delle norme regionali vigenti, autorizzati ai sensi del citato articolo 4, comma 2, del del D.Lgs. n. 28/2011, e in ogni caso l'accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni.

 

L’articolo 65, comma 1 del D.L. n. 1/2012 dispone, come detto, che agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole non è consentito l'accesso agli incentivi statali di cui al D.Lgs. n. 28/2011.

Il comma 2 dispone già un’eccezione a tale divieto, prevedendo che il comma 1 non si applica agli impianti realizzati e da realizzare su terreni nella disponibilità del demanio militare e agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra da installare in aree già classificate agricole alla data del 25 marzo 2012, che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la stessa data, a condizione in ogni caso che l'impianto entrasse in esercizio entro il 20 ottobre 2012.

 

L’articolo 4, del D.Lgs. n. 28/2011 sancisce il principio generale del “favor” per le fonti rinnovabili”. In particolare, il comma 1, al fine di favorire lo sviluppo di tali fonti, dispone che la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sono disciplinati secondo speciali procedure amministrative semplificate, accelerate, proporzionate e adeguate, sulla base delle specifiche caratteristiche di ogni singola applicazione. Ciò nel rispetto del principio di leale collaborazione fra Stato e Regioni. Il comma 2 dispone che tale attività è regolata, secondo un criterio di proporzionalità: a) dall'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del D.Lgs. n. 387/2003; b) dalla procedura abilitativa semplificata (Pas) di cui all'articolo 6 del medesimo D.Lgs. n. 28/2011; c) dalla comunicazione relativa alle attività in edilizia libera di cui all'articolo 6 sopra citato.

Come sopra evidenziato, tali procedure sono oggetto di modifiche e integrazioni – con il fine di una loro razionalizzazione e semplificazione - da parte dell’articolo qui in esame (cfr. supra, commi 1-2 e 3-bis).

 

Il comma 8-ter) introdotto al Senato – differisce dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2020 il termine per la presentazione della comunicazione all’Agenzia delle entrate di cui al comma 5 dell’articolo 36, del D.L. n. 124/2019 (L. n. 157/2019), inerente il mantenimento del diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute alla produzione di energia elettrica ai sensi del III, IV e V “Conto energia”, in caso di cumulo con la detassazione fiscale per investimenti ambientali prevista dalla Legge finanziaria 2001.

Si ricorda che l’articolo 36 del D.L. n. 124/2019 ha previsto che i beneficiari delle tariffe incentivanti dei “Conti energia”, possano mantenere tale beneficio subordinatamente alla restituzione di una somma relativa ai benefici fiscali goduti ai sensi della Legge finanziaria 2001, presentando apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate.

Nella comunicazione, il contribuente indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi a oggetto il recupero delle agevolazioni non spettanti in virtù del divieto di cumulo tra le due agevolazioni e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

 

Si evidenzia che il termine di cui al comma 5 dell’articolo 36, che qui si prevede di differire al 31 dicembre, è relativo sia alla presentazione della comunicazione sia al pagamento degli importi dovuti.

 

Nel dettaglio l’articolo 36 del D.L. n. 124/2019 interviene sul divieto di cumulo degli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici - riconosciuti dal III, IV e V “Conto energia” - con la detassazione fiscale per investimenti ambientali prevista dalla Legge finanziaria 2001. Si prevede, in particolare, che i soggetti interessati possano mantenere il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici, subordinatamente alla restituzione di una somma relativa ai benefici fiscali goduti ai sensi della Legge finanziaria 2001 (commi 1 e 2). I soggetti che intendono avvalersi della definizione di cui sopra devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate, indicando l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto il recupero delle agevolazioni non spettanti in virtù del divieto di cumulo e l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi (commi 3 e 4). La definizione si perfeziona con la presentazione della comunicazione e con il pagamento degli importi dovuti entro il 30 giugno 2020 (comma 5). Resta ferma la facoltà di agire in giudizio per coloro che non ritengono di avvalersi della facoltà di cui alla norma in esame (comma 6).

Nei casi in cui il contribuente si avvalga della definizione di cui sopra effettuando il relativo pagamento - il Gestore dei servizi energetici (GSE) non applica le decurtazioni degli incentivi previste a titolo di sanzione per le irregolarità riscontrate di cui all’articolo 42 del D.Lgs. n. 28/2011 e tiene conto della disciplina in esame relativa ai giudizi pendenti (comma 6-bis).


 

Articolo 57
(Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici)

 

 

L’articolo 57, modificato al Senato, definisce e disciplina la realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici in apposite aree di sosta, sia aperte al pubblico, stabilendo per queste il principio del libero accesso non discriminatorio, che in aree private e prevedendo semplificazioni per la loro realizzazione.

Nel corso dell’esame al Senato, è stato inserito il comma 2-bis, il quale prevede che, nei casi di infrastrutture di ricarica all'interno di aree e edifici pubblici e privati e su strade private non aperte all'uso pubblico, la ricarica del veicolo elettrico è da considerarsi un servizio e non una fornitura di energia elettrica.

Con la modifica al comma 5, introdotta al Senato, si prevede che in caso di sosta nelle apposite aree riservate a seguito di completamento di ricarica, possano essere applicate tariffe di ricarica mirate a disincentivare l'impegno della stazione oltre un periodo massimo di un'ora dal termine della ricarica.

Con il comma 13-bis, introdotto al Senato, si consente la trasformazione dei veicoli in veicoli ibridi, estendendo le norme attualmente previste per la sola trasformazione dei veicoli in veicoli a trazione elettrica.

 

In dettaglio il comma 1 reca la definizione di “infrastruttura di ricarica di veicoli elettrici”, come l’insieme di strutture, opere e impianti necessari alla realizzazione di aree di sosta dotate di uno o più punti di ricarica per veicoli elettrici.

 

Le tipologie delle infrastrutture di ricarica e le regole per il loro utilizzo.

In base al comma 2, le aree di ricarica possono realizzarsi:

a) all’interno di aree e edifici pubblici e privati, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica;

b) su strade private non aperte all’uso pubblico;

c) lungo le strade pubbliche e private aperte all’uso pubblico;

d) all’interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all’uso pubblico.

La prima tipologia, sono i casi delle lettere c) e d) del comma 2; è che le aree di ricarica vengano realizzate in aree aperte all’uso del pubblico, in particolare lungo strade o all’interno di aree di sosta, parcheggio o servizio lungo le strade. In questi casi il comma 3 prevede che la loro realizzazione sia effettuata in conformità a quanto previsto dal Codice della strada (D. Lgs. n. 285/1992) e dal relativo regolamento di esecuzione e di attuazione (DPR n. 495/1992), in particolare in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta e la segnaletica orizzontale e verticale, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza. Si prevede inoltre che in tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applichino anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni previste nel Codice della strada e nel suo regolamento di esecuzione e attuazione.

In proposito si ricorda che l’art. 24, comma 4 del CdS qualifica come pertinenze di servizio le aree di servizio, con i relativi manufatti per il rifornimento ed il ristoro degli utenti, le aree di parcheggio, le aree ed i fabbricati per la manutenzione delle strade o comunque destinati dall'ente proprietario della strada in modo permanente ed esclusivo al servizio della strada e dei suoi utenti. Le pertinenze di servizio sono determinate, secondo le modalità fissate nel regolamento, dall'ente proprietario della strada in modo che non intralcino la circolazione o limitino la visibilità. Il comma 5 stabilisce inoltre che le pertinenze costituite da aree di servizio, da aree di parcheggio e da fabbricati destinate al ristoro possano appartenere anche a soggetti diversi dall'ente proprietario, ovvero essere affidate dall'ente proprietario in concessione a terzi secondo le condizioni stabilite dal regolamento di attuazione.

Peraltro, il comma 5-bis dell’art. 24, stabilisce che per esigenze di sicurezza della circolazione stradale connesse alla congruenza del progetto autostradale, le pertinenze di servizio relative alle autostrade sono previste, secondo le modalità fissate dall'Autorità di regolazione dei trasporti, sentita l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali (ora ANSFISA), dai progetti dell'ente proprietario ovvero, se individuato, del concessionario e approvate dal concedente, nel rispetto delle disposizioni in materia di affidamento dei servizi di distribuzione di carbolubrificanti e delle attività commerciali e ristorative nelle aree di servizio autostradali (di cui al comma 5-ter dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni), e d'intesa con le regioni, esclusivamente per i profili di competenza regionale.

Per quanto riguarda le competenze per le autorizzazioni e le concessioni, l’art. 26 del Codice della Strada prevede che le autorizzazioni siano rilasciate dall'ente proprietario della strada o da altro ente da quest'ultimo delegato o dall'ente concessionario della strada in conformità alle relative convenzioni; l'eventuale delega è comunicata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o al prefetto se trattasi di ente locale. Le autorizzazioni e le concessioni sono di competenza dell'ente proprietario della strada e per le strade in concessione si provvede in conformità alle relative convenzioni. Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti nell'interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni è di competenza del comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

 

Nel corso dell’esame al Senato, è stato inserito il comma 2-bis, il quale prevede che, nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), - dunque, nei casi di infrastrutture di ricarica all'interno di aree e edifici pubblici e privati (lett. a)) e su strade private non aperte all'uso pubblico (lett. b)) - la ricarica del veicolo elettrico, in analogia con quanto previsto per la ricarica pubblica dal D.Lgs. n. 257/2016, recante la disciplina di attuazione della Direttiva 2014/94/UE (cd. Direttiva DAFI), è da considerarsi un servizio e non una fornitura di energia elettrica.

 

Secondo la Direttiva europea 2014/94/UE sui carburanti alternativi (DAFI), recepita nell’ordinamento nazionale con il Decreto legislativo n. 257/2016, la ricarica dei veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico è un servizio che deve svilupparsi in condizioni di concorrenza tra i diversi operatori. Pertanto, il prezzo di ricarica si forma in base a dinamiche di mercato e la fornitura di energia elettrica rappresenta solo uno degli input produttivi del servizio finale, senza che ciò si configuri come un’attività di “rivendita” di energia elettrica[28].

Si richiamano, in proposito, le seguenti previsioni del D.Lgs. n. 257/2016:

a.      gli operatori dei punti di ricarica accessibili al pubblico sono i “clienti finali” del sistema elettrico, per quanto riguarda il profilo delle accise e, quindi, della vendita di energia elettrica (art.4, comma 9); in altri termini, come rileva ARERA[29], la scelta del fornitore di energia elettrica attiene all’operatore che gestisce l’infrastruttura di ricarica e non al conducente del veicolo elettrico[30];

b.      la misura di energia elettrica avviene in corrispondenza del punto di connessione della “stazione di ricarica” con la rete di distribuzione (art. 4, comma 8); ciò comporta che l’energia ricaricata non è misurata separatamente dagli altri usi della stazione; pertanto, tutta l’energia prelevata dalla rete è misurata  dal misuratore del punto di connessione ed  è previsto solo un display azzerabile sul punto di ricarica (ovvero su ciascuna presa delle “ colonnine ” ), come già avviene per i combustibili liquidi;

c.      il distributore di energia elettrica deve avere un ruolo neutro e non discriminatorio nei confronti di tutti gli operatori dei punti di ricarica accessibili al pubblico (art. 4, comma 12); ciò comporta che il distributore concessionario non può gestire punti di ricarica, salvo quelli per gli usi della propria flotta aziendale; tale principio è stato recentemente ribadito anche dalla direttiva 944/2019/UE (art.33);

d.     nei punti di ricarica accessibili al pubblico deve essere consentita una transazione senza contratto, ossia deve essere possibile il pagamento con gli ordinari strumenti disponibili (per es., il bancomat) (art.4, comma 10). Secondo l’ARERA, questa disposizione, che allo stato dei fatti potrebbe non essere pienamente attuata dalle infrastrutture attualmente esistenti, risulta indispensabile per assicurare una comoda ricarica anche a i veicoli provenienti dall’estero.

Poiché il servizio di ricarica dei veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico è un servizio organizzato secondo logiche competitive, come previsto dalla citata normativa europea, non può esistere una “tariffa del servizio di ricarica” definita da una Autorità amministrativa.

Il servizio di ricarica in luoghi accessibili al pubblico non è dunque un servizio soggetto alla regolazione tariffaria dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA). Sul mercato, rileva la stessa ARERA, è oggi attiva una molteplicità di soggetti (operatori di punti di ricarica, fornitori di servizi di mobilità, esercizi commerciali) in grado di fornire servizi di ricarica a condizioni economiche molto diversificate, quali ad esempio: ricarica gratuita o scontata per i clienti di un esercizio commerciale (hotel, centro commerciale), ricarica fatturata in base al consumo di energia, ricarica fatturata in base al tempo di occupazione del parcheggio, ricarica basata su abbonamento che può contemplare un costo fisso mensile e un costo variabile per kWh ricaricato, ecc.

Del resto, afferma la stessa ARERA, non si può neppure affermare che esista una “tariffa di fornitura dell’energia elettrica”[31], poiché il mercato elettrico è liberalizzato e l’Autorità determina solo alcune componenti tariffarie relative ai servizi di rete e agli oneri generali di sistema.

Per quanto riguarda la ricarica privata (in luoghi privati non accessibili al pubblico: spazi condominiali o garage di abitazioni private, garage di flotte aziendali, etc.) ARERA evidenzia come i costi connessi siano influenzati da una molteplicità di fattori, tra i quali:

·        la possibilità di utilizzare un punto di prelievo (POD) già attivo o la necessità di doverne attivare uno nuovo dedicato alla ricarica;

·        la capacità di gestire in modo intelligente la contemporaneità dei carichi (al fine di limitare la necessità di incrementi di potenza impegnata);

·        il costo della componente "materia energia" previsto dalle diverse offerte commerciali disponibili sul mercato;

·        la possibilità di soddisfare una parte del fabbisogno di energia per la ricarica tramite autoproduzione;

·        la possibilità di aggregare in un'unica unità di consumo box condominiali di diversi proprietari[32].

 

Con riferimento al comma 2-bis, si rileva che il successivo comma 12 demanda espressamente all’ARERA (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente), il compito di definire le tariffe per la fornitura dell’energia elettrica destinata alla ricarica dei veicoli, applicabili ai punti di prelievo in ambito privato e agli operatori del servizio di ricarica in ambito pubblico. In questo quadro, non è chiara la portata della modifica introdotta al Senato che considera “servizio” e non fornitura di energia elettrica la ricarica anche all’interno di aree private.

 

L’ultimo periodo del comma 3 prevede, inoltre, il rispetto delle norme per la realizzazione degli impianti elettrici, con particolare riferimento all’obbligo di dichiarazione di conformità e di progetto elettrico, ove necessario, in base alle leggi vigenti.

Le modalità, anche tecniche, con le quali i punti di ricarica devono essere realizzate sono contenute nel D.Lgs. 16 dicembre 2016, n. 257, di recepimento della Direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi (cd. Direttiva AFID - Alternative Fuels Infrastructure Directive). In particolare, l’articolo 4 del Decreto legislativo, ai commi 5 e 6, dispone che i punti di ricarica di potenza standard per i veicoli elettrici, escluse le unità senza fili o a induzione, introdotti o rinnovati a decorrere dal 18 novembre 2017, si conformano almeno alle specifiche tecniche di cui all'allegato I, punto 1.1, dello stesso Decreto e ai requisiti specifici di sicurezza in vigore a livello nazionale. I punti di ricarica di potenza elevata per i veicoli elettrici, escluse le unità senza fili o a induzione, introdotti o rinnovati a decorrere dal 18 novembre 2017, si conformano almeno alle specifiche tecniche di cui all'allegato I, punto 1.2. Fermo quanto sopra disposto, e fatto salvo l'obbligo di rispondere ai requisiti di sicurezza, per i punti di ricarica non accessibili al pubblico è facoltà di adottare standard diversi, ove siano di potenza superiore a quella standard.

Inoltre, ai sensi del comma 8, la ricarica dei veicoli elettrici nei punti di ricarica accessibili al pubblico, ove tecnicamente possibile ed economicamente ragionevole, si avvale di sistemi di misurazione intelligenti.

 

 

Il comma 4 reca inoltre, per tali strutture situate su strade o aree aperte al pubblico, il principio dell’accessibilità in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali delle infrastrutture di ricarica, esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.

 

La seconda tipologia di infrastrutture, sono i casi delle lettere a) e b) del comma 2, è che le aree di ricarica vengano invece realizzate all’interno di edifici pubblici o privati e su strade private: in questi casi il comma 3 prevede che si applichi l’articolo 38 del codice della strada, che definisce le varie tipologie di segnaletica stradale, ferma restando l’applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza.

In particolare, si ricorda che il comma 10 dell’art. 38 del CdS, dispone che il campo di applicazione obbligatorio della segnaletica stradale comprenda le strade di uso pubblico e tutte le strade di proprietà privata aperte all'uso pubblico. Nelle aree private non aperte all'uso pubblico, l'utilizzo e la posa in opera della segnaletica, ove adottata, devono essere conformi a quelli prescritti dal regolamento.

 

Il comma 5, modificato al Senato, novella l’articolo 158, comma, 1, lettera h-bis), del Codice della strada, che vieta la sosta negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici in ricarica, specificando che il divieto di sosta riguarda in generale gli spazi riservati alla fermata ed alla sosta dei veicoli elettrici ed introducendo la previsione che in caso di sosta a seguito di completamento di ricarica, possano essere applicate tariffe di ricarica mirate a disincentivare l'impegno della stazione oltre un periodo massimo di un'ora dal termine della ricarica (nella formulazione originaria si prevedeva che la sosta fosse concessa gratuitamente al veicolo elettrico o ibrido plug-in per un periodo massimo di un’ora). Tale limite temporale di un’ora, non trova applicazione durante le ore notturne, in particolare dalle ore 23 alle ore 7, ad eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 16 dicembre 2016 n. 257.

Si ricorda che per punto di ricarica di potenza elevata si intende un punto di ricarica che consenta il trasferimento di elettricità a un veicolo elettrico di potenza superiore a 22 kW. Il punto di ricarica di potenza elevata è dettagliato nelle seguenti tipologie:

1) veloce: superiore a 22 kW e pari o inferiore a 50 kW;

2) ultra-veloce: superiore a 50 kW.

 

Le competenze dei comuni

Il comma 6 rinvia a provvedimenti dei comuni, da adottare entro sei 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in conformità ai propri ordinamenti, come previsto dall’articolo 7 del codice della strada, per disciplinare l’installazione la realizzazione e gestione delle infrastrutture di ricarica a pubblico accesso, stabilendo la localizzazione e la quantificazione in coerenza con i propri strumenti di pianificazione, al fine di garantire un numero adeguato di stalli in funzione della domanda e degli obiettivi di progressivo rinnovo del parco dei veicoli circolanti, prevedendo, ove possibile, l'installazione di almeno un punto di ricarica ogni 1.000 abitanti.

Il comma 7 consente ai comuni di affidare, in regime di autorizzazione o concessione, anche a titolo non oneroso, la realizzazione e gestione di infrastrutture di ricarica a soggetti pubblici e privati sulla base della disciplina di cui ai commi 3 e 4, anche prevedendo una eventuale suddivisione in lotti.

Si prevede inoltre, con il comma 8, che soggetti pubblici o privati possano richiedere al comune, ovvero all’ente proprietario o al gestore della strada, anche in ambito extraurbano, l’autorizzazione o la concessione per la realizzazione e l’eventuale gestione delle infrastrutture di ricarica, anche solo per una strada o un’area a pubblico accesso o per un insieme di esse, qualora il comune non abbia provveduto alla disciplina delle aree di ricarica a pubblico accesso.

 

Le agevolazioni e le semplificazioni procedurali

Il comma 9 prevede la facoltà dei comuni di concedere la riduzione o l’esenzione del canone di occupazione di suolo pubblico e della TOSAP per i punti di ricarica, nel caso in cui gli stessi eroghino energia di provenienza certificata da energia rinnovabile. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.

In caso di applicazione della riduzione o dell’esenzione il comma 10 dispone che, se a seguito di controlli non siano verificate le condizioni previste, i Comuni possano richiedere il pagamento per l’intero periodo agevolato del canone di occupazione di suolo pubblico e della tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio fino al 30 per cento dell’importo.

Al riguardo si ricorda che la legge di bilancio 2020 (commi 816-836) istituisce, dal 2021, il cd. canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Tale canone è destinato a sostituire la vigente disciplina della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone per l’occupazione delle strade. Come precisato poi dal decreto-legge milleproroghe 2020 (decreto-legge n. 162 del 2019, articolo 4, comma 3-quater), per il 2020 si applicano le disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni e tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché le norme in materia di canone per l'installazione di mezzi pubblicitari e per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Il decreto-legge n. 34 del 2020 (articolo 181), in ragione dell'emergenza sanitaria, esonera - dal 1° maggio al 31 ottobre 2020 - gli esercizi di ristorazione ovvero per la somministrazione di pasti e di bevande dal pagamento della tassa o del canone dovuti per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap e Cosap), per favorire la ripresa delle attività turistiche. Viene istituito un fondo per il ristoro dei comuni a fronte della diminuzione delle entrate conseguente a tale esonero. Nel corso dell'esame parlamentare di tale provvedimento, sono stati esonerati dal pagamento della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche o del relativo canone anche i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, dal 1° marzo 2020 fino al 30 aprile 2020, con ristoro ai comuni delle minori entrate.

 

Il comma 11 prevede una semplificazione procedurale per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e ibridi plug-in, disponendo che sia sufficiente una dichiarazione sottoscritta dai soggetti interessati da cui risulti l’assenza o la presenza di interferenze con linee di telecomunicazione e il rispetto delle norme che regolano la materia della trasmissione e distribuzione di energia elettrica, al posto del preventivo nulla osta del Ministero, previsto dai commi 2 e 2-bis dell'articolo 95 del Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259/2003). La dichiarazione va comunicata all’Ispettorato del Ministero competente per territorio ed in tali casi i soggetti interessati non sono tenuti alla stipula degli atti di sottomissione previsti dalla normativa vigente.

Le richiamate disposizioni del Codice delle Comunicazioni elettroniche richiedono infatti il preventivo ottenimento del nulla osta del Ministero sul progetto di costruzione, modifica o spostamento di condutture di energia elettrica a qualunque uso destinate, rilasciato dall'ispettorato del Ministero competente per territorio. Il comma 2-bis prevede per le condutture aeree o sotterranee di energia elettrica di classe zero, di I classe e di II classe, realizzate in cavi cordati ad elica, la sostituzione del nulla osta con l’attestazione di conformità del gestore.

 

Il comma 12 dispone che l’ARERA (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente), entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisca le tariffe per la fornitura dell’energia elettrica destinata alla ricarica dei veicoli, applicabili ai punti di prelievo in ambito privato e agli operatori del servizio di ricarica in ambito pubblico secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 9, del D.Lgs. n. 257/2016, in modo da favorire l’uso di veicoli alimentati ad energia elettrica e da assicurare un costo dell'energia elettrica non superiore a quello previsto per i clienti domestici residenti.

 

L’articolo 4, comma 9 del D.Lgs. n. 257/2016 dispone che gli operatori dei punti di ricarica accessibili al pubblico sono considerati, ai fini fiscali (Testo unico delle imposte sulla produzione e sui consumi, D.Lgs. n. 504/1995, dunque, ai fini del pagamento dell’accisa sull’energia elettrica[33]) consumatori finali dell'energia elettrica utilizzata per la ricarica degli accumulatori dei veicoli a trazione elettrica presso infrastrutture pubbliche, aperte al pubblico ovvero di pertinenza di enti o di aziende per i propri dipendenti. Gli operatori dei punti di ricarica accessibili al pubblico possono acquistare energia elettrica da qualsiasi fornitore dell'Unione europea, fermo quanto previsto dall'articolo 53, comma 3, del citato Testo unico[34].

Gli operatori dei punti di ricarica accessibili al pubblico sono autorizzati a fornire ai clienti servizi di ricarica per veicoli elettrici su base contrattuale, anche a nome e per conto di altri fornitori di servizi.

 

Quanto alle tariffe per la fornitura dell’energia elettrica, l’ARERA, sul proprio sito istituzionale evidenzia che, allo stato, per quanto riguarda le componenti della spesa per la fornitura di energia elettrica che riguardano il trasporto e gestione del contatore e gli oneri generali di sistema, a tutti i punti di prelievo non dedicati ad utenze domestiche o di illuminazione pubblica vengono applicate tariffe che dipendono solamente dal livello di tensione della rete elettrica a cui sono connessi e al livello di potenza disponibile, sulla base di quanto stabilito dal Testo Integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione (TIT, allegato A alla delibera 654/2015/R/eel e s.m.i.

Con delibera ARG/elt 242/10 l'Autorità ha introdotto, e poi ha confermato per il periodo 2016 - 2019 con la delibera 654/2015/R/eel, la possibilità, per gli operatori di punti di ricarica dei veicoli elettrici in luoghi aperti al pubblico, di richiedere l'applicazione di una tariffa monomia in energia (espressa unicamente in c€/kWh) relativamente ai servizi di trasporto e gestione del contatore (tariffa di rete) (tariffa BTVE), limitatamente ai punti di prelievo connessi in bassa tensione e dedicati in via esclusiva alla ricarica di veicoli elettrici.

Per i punti a cui è applicata la tariffa di rete BTVE, anche le componenti a copertura degli oneri generali di sistema hanno struttura monomia.

L'assenza di componenti fisse o in quota potenza (€/punto/anno o c€/kW/anno) rende questa tariffa particolarmente favorevole per l'apertura lungo le strade di nuovi punti di ricarica in aree aperte al pubblico, poiché elimina il peso di costi fissi annuali in capo al gestore del servizio di ricarica.

È tuttavia da considerare – afferma ARERA - che, stante la necessità anche per questi utenti di contribuire alla copertura dei costi dei servizi di rete (trasporto e gestione del contatore) e degli oneri generali di sistema, a fronte dell'eliminazione delle quote fisse delle tariffe, le componenti variabili in energia (c€/kWh) mostrano valori nettamente maggiori di quelli applicabili a utenze con tariffa di tipo "bassa tensione altri usi" (BTA) di pari potenza. Questa struttura tariffaria risulta dunque vantaggiosa fino a quando il volume di energia prelevato rimane complessivamente contenuto. Inoltre, il punto di prelievo deve essere dedicato alla ricarica di veicoli elettrici: non è quindi possibile applicare la tariffa BTVE se l'energia prelevata è utilizzata, oltre che per la ricarica di veicoli elettrici, anche per altri scopi (ad esempio, nel caso di una stazione di servizio già connessa alla rete elettrica, gli usi elettrici per le pompe di combustibile, per l'illuminazione del piazzale e per gli eventuali servizi presenti come il bar o l'autolavaggio).

Le tariffe BTVE non includono i costi dell'attività di ricarica oltre che, naturalmente, il prezzo della materia prima energia. A tale proposito, ARERA invita a consultare il chiarimento pubblicato in data 9 aprile 2020 relativamente ai prezzi applicabili nel mercato di maggior tutela.

 

Il comma 13 dispone inoltre l’obbligo che le concessioni, rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi compreso il rinnovo di quelle esistenti, prevedano che le aree di servizio vengano dotate delle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici.

Conseguentemente, dovranno essere aggiornati il Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, di cui all’articolo 17-septies del n. 83/2012 e il Piano di ristrutturazione delle aree di servizio autostradali.

Si ricorda che il Piano infrastrutturale per i veicoli alimentati ad energia elettrica (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2014), è stato approvato nel 2014 e la sua attuazione è prevista attraverso la stipula di accordi di programma approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del CIPE, a seguito di intesa con la Conferenza unificata. Il CIPE nella seduta del 23 dicembre 2015 ha approvato l'aggiornamento annuale del Piano, approvato con DPCM 18 aprile 2016 (GU). Con il D.Lgs. n. 257/2016, di recepimento della c.d. direttiva DAFI n. 2014/94, il Piano è confluito nel Quadro strategico nazionale previsto dalla direttiva. Con DPCM 1 febbraio 2018 è stato approvato l’Accordo di programma per la realizzazione della rete infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica. Il MISE con decreto 30 gennaio 2020 ha definito criteri e modalità per favorire la diffusione della tecnologia di integrazione tra i veicoli elettrici e la rete elettrica, denominata vehicle to grid.

Si ricorda che per il finanziamento del Piano nazionale infrastrutturale di ricarica dei veicoli elettrici, era stato istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2013 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. In base al comma 9, a valere su tali risorse, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti partecipava al cofinanziamento, fino a un massimo del 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e per l'installazione degli impianti, dei progetti presentati dalle regioni e dagli enti locali relativi allo sviluppo delle reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli nell'ambito degli accordi di programma previsti dal comma 5.  Una parte del fondo, per un ammontare pari a 5 milioni di euro per l'anno 2013, era stata destinata alla risoluzione delle più rilevanti esigenze nelle aree urbane ad alta congestione di traffico, con ripartizione da definire a seguito di accordo in sede di Conferenza Stato- Regioni.

Con il DL n. 34 del 2019 (art.. 4, co. 7-bis e 7-ter) sono stati definiti gli interventi per realizzare la Piattaforma unica nazionale (PUN) e per gli investimenti del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli elettrici (Pnire 3). L’art. 8, comma 5 del D.Lgs. n. 257/2016, ha previsto, per la predisposizione della mappa dei punti di rifornimento per i combustibili alternativi per il trasporto stradale, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso la Piattaforma unica nazionale (PUN), prevista nell'ambito del PNire, raccolga le informazioni relative ai punti di ricarica o di rifornimento accessibili al pubblico, quali la localizzazione, la tecnologia della presa, la potenza massima erogabile, la tecnologia utilizzata per l'accesso alla ricarica, la disponibilità di accesso, l'identificativo infrastruttura, il proprietario dell'infrastruttura.

Si ricorda altresì che con Dpcm 30 aprile 2019 è stato approvato il Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile.

 

Trasformazione di veicoli in veicoli a trazione ibrida (comma 13-bis)

 

Il comma 13-bis, introdotto al Senato, modifica l’articolo 17-terdecies, comma 1, del D.L. n. 83/2012, in materia di riqualificazione elettrica dei veicoli circolanti, estendendo le norme attualmente previste per la trasformazione dei veicoli in soli veicoli elettrici, anche alla trasformazione degli stessi in veicoli a trazione ibrida con l’installazione di motori elettrici.

La norma oggetto di modifica attualmente prevede infatti che, per le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli in circolazione delle categorie internazionali L, M e N1, consistenti nella trasformazione degli stessi in veicoli il cui motore sia ad esclusiva trazione elettrica, si applichi l'articolo 75, comma 3-bis, del Codice della Strada. Tale norma rinvia a decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la definizione delle norme specifiche per l'approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entità tecniche, nonché le idonee procedure per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed entità tecniche, per i quali siano stati emanati i decreti contenenti tali norme specifiche per l'approvazione nazionale degli stessi, sono esentati dalla necessità di ottenere l'eventuale nulla osta della casa costruttrice del veicolo prevista per tali modifiche dall’art. 236, comma 2 del regolamento di attuazione del Codice della Strada, salvo che sia diversamente disposto nei decreti medesimi. Si ricorda che con D.M. 1 dicembre 2015, n. 219 è stato emanato il regolamento sul sistema di riqualificazione elettrica destinato ad equipaggiare autovetture M e N1.

 

Le semplificazioni amministrative e l’attuazione

Il comma 14 abroga i commi 2-bis e 2-ter dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, che prevedono l’applicazione della disciplina della segnalazione certificata di inizio attività (di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni) per la  realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, nonché il rinvio (comma 2-ter) ad un  decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per individuare le dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni, nonché gli elaborati tecnici da presentare a corredo della segnalazione certificata di inizio attività.

Si ricorda in generale che ai sensi dell’art. 19 della L. 241 del 1990, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) sostituisce ogni atto di autorizzazione, licenza, permesso, nulla osta il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento dei requisiti e dei presupposti previsti dalle norme di settore. La disciplina generale consente l’avvio dell’attività contestualmente alla presentazione della segnalazione allo sportello unico.

Il successivo comma 15 dispone la cessazione dell’efficacia del decreto 3 agosto 2017 del Ministero e delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2017, recante “Individuazione delle dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni, nonché degli elaborati tecnici da presentare a corredo della segnalazione certificata di inizio attività per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici”

 

Il comma 16 rinvia ad un regolamento da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l’adozione di disposizioni integrative e modificative del regolamento di attuazione del Codice della strada, in coerenza con le disposizioni del presente articolo.

 

Il comma 17 reca la clausola di invarianza finanziaria, che dall'attuazione del presente articolo non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni pubbliche interessate provvedano alle attività previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


 

Articolo 58
(Trasferimenti statistici di energia rinnovabile dall’Italia ad altri paesi)

 

 

L’articolo 58 consente di perfezionare accordi intergovernativi nei quali l’Italia sia parte attiva del trasferimento ad altri Stati membri dell’UE di una quota del proprio surplus di produzione di energia da FER rispetto all’obiettivo nazionale al 2020 ed in vista degli obiettivi da FER al 2030. I proventi derivanti dal trasferimento statistico sono attributi alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) e sono destinati, secondo modalità stabilite dall’ARERA, sulla base di indirizzi adottati dal Ministro dello sviluppo economico, alla riduzione degli oneri generali di sistema.

 

L’articolo in esame sostituisce l’articolo 35 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (recante Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), introducendo una disciplina più ampia, che comprende gli accordi intergovernativi in cui l’Italia sia parte attiva del trasferimento statistico. Inoltre, rende applicabile la disciplina in essa prevista anche agli accordi per trasferimenti statistici che si dovessero rendere necessari in vista degli obiettivi di produzione da FER al 2030.

 

Il vigente articolo 35 prevede la possibilità per l’Italia di concludere accordi intergovernativi con altri Stati membri UE per progetti comuni o trasferimenti statistici, ossia per il trasferimento, a favore dell’Italia, di quantità di energia rinnovabile da Stati membri che hanno raggiunto e superato i propri obiettivi nazionali di produzione da fonti di energia rinnovabile (FER) al 2020.

Detto articolo 35, nel recepire l’articolo 6 della direttiva europea 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, si limitò – in ragione della situazione della produzione da FER in Italia di quegli anni e delle proiezioni allora effettuate – a considerare solo la fattispecie di accordi di trasferimento verso l’Italia e non la fattispecie in cui fosse l’Italia a poter trasferire ad altri Stati membri una quota di proprio surplus produttivo da FER rispetto all’obiettivo nazionale al 2020.

Come evidenziato dalla relazione illustrativa, ad oggi il quadro descritto è sensibilmente cambiato: secondo le stime attualmente disponibili, l’Italia potrà superare il proprio obiettivo 2020 di produzione di energia da FER (17%) ed avere un surplus potenzialmente trasferibile a fini statistici a quegli Stati membri o regioni dell’Unione europea che abbiano un deficit rispetto al proprio obiettivo e che pertanto sarebbero interessati ad esplorare la possibilità di concludere un accordo per trasferimenti statistici di energia da FER nei loro confronti.

L’importanza di tali accordi di trasferimenti statistici è stata ribadita dalla direttiva 2018/2001/UE (articolo 8) sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili che stabilisce gli obiettivi 2030 e ha operato la rifusione della precedente direttiva 2009/28/CE.

Per ulteriori approfondimenti, in particolare sugli obiettivi al 2020 e al 2030 si veda il tema dell’attività parlamentare “Risparmio ed efficienza energetica”.

Si veda altresì il seguente tema dell’attività parlamentare: “Governance europea e nazionale su energia e clima: gli obiettivi 2030. Il Piano nazionale per l’energia ed il clima”.

 

Nello specifico, il nuovo articolo 35 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si compone di cinque commi.

Il comma 1 prevede che, sulla base di accordi internazionali appositamente stipulati, sono promossi e gestiti con Stati membri progetti comuni e trasferimenti statistici di produzioni di energia da fonti rinnovabili, relativi agli obiettivi 2020 e 2030, nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti.

 

Il comma 2 riguarda la fattispecie dei trasferimenti statistici da altri Stati membri dell’Unione europea verso l’Italia.

Gli accordi sono promossi allorché, sulla base dei dati statistici di produzione e delle previsioni di entrata in esercizio di nuovi impianti effettuate dal GSE, si prospetta il mancato raggiungimento degli obiettivi 2020 e 2030 (comma 2, lettera a)).

L'onere specifico per il trasferimento statistico e per i progetti comuni è non superiore al valore medio ponderato dell'incentivazione, in Italia, della produzione elettrica da impianti a fonti rinnovabili entrati in esercizio nell'anno precedente a quello di stipula dell'accordo (comma 2, lettera c)). Come chiarito nella relazione illustrativa, il meccanismo di individuazione del costo massimo viene allineato alla spesa di incentivazione degli impianti di più recente entrata in esercizio, in quanto meglio riflessivi dei costi per il raggiungimento degli obiettivi.

Gli accordi sono stipulati e gestiti con modalità che assicurano che l'energia oggetto del trasferimento statistico, ovvero la quota di energia proveniente dal progetto comune, contribuisca al raggiungimento degli obiettivi italiani in materia di fonti rinnovabili (comma 2, lettera c)).

 

Il comma 3 prevede che la copertura dei costi per i trasferimenti statistici e i progetti comuni di cui al comma 1 è assicurata dalle tariffe dell'energia elettrica e del gas naturale, con modalità fissate dall'ARERA successivamente alla stipula di ciascun accordo.

Si valuti l’opportunità di riferire la disposizione sulla copertura dei costi per i trasferimenti statistici e i progetti comuni al comma 2, riguardante i trasferimenti statistici da altri Stati membri verso l’Italia, che solo in tal caso deve sostenere dei costi.

 

Il comma 4 introduce la nuova fattispecie dei trasferimenti statistici dall’Italia verso altri Stati membri o regioni dell’Unione europea.

L'energia oggetto del trasferimento statistico, ovvero la quota di energia proveniente dal progetto comune, è determinata in modo da assicurare comunque il raggiungimento degli obiettivi italiani (comma 4, lettera a)).

In caso di trasferimenti statistici, la scelta dello Stato o degli Stati membri verso cui ha effetto il trasferimento statistico avviene, a cura del Ministero dello sviluppo economico, mediante valutazione delle manifestazioni di interesse, considerando anche il criterio del migliore vantaggio economico conseguibile (comma 4, lettera b)); come precisato dalla relazione illustrativa, la selezione avverrà una volta nota la quantità di energia rinnovabile in surplus rispetto all’obiettivo al 2020.

I proventi derivanti dal trasferimento statistico sono attributi direttamente alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) e sono destinati, secondo modalità stabilite dall’ARERA sulla base di indirizzi adottati dal Ministro dello sviluppo economico, alla riduzione degli oneri generali di sistema relativi al sostegno delle fonti rinnovabili ed alla ricerca di sistema elettrico, ovvero ad altre finalità connesse agli obiettivi italiani 2020 e 2030 eventualmente concordati con gli Stati destinatari del trasferimento (comma 4, lettera c)).

 

Il comma 5 prevede che per gli accordi in questione sono in ogni caso stabilite le misure necessarie ad assicurare il monitoraggio dell’energia trasferita.

Il comma 6 dispone che la cooperazione per progetti comuni con altri Stati membri può comprendere operatori privati.


 

Articolo 59
(Meccanismo dello scambio sul posto altrove per piccoli comuni)

 

 

Nel corso dell’iter al Senato, è stato soppresso il comma 1, volto a estendere ai comuni con popolazione fino a 20.000 residenti il meccanismo dello scambio sul posto cosiddetto “altrove” previsto dall’articolo 27, comma 4-bis, della legge n. 99 del 2009.

Il comma 2 interviene sulle modalità con le quali, a determinate condizioni, il Ministero della difesa può usufruire del servizio dello scambio sul posto cosiddetto “altrove”.

 

Lo “scambio sul posto” è una forma agevolata di accesso al mercato per soggetti che oltre a consumare energia abbiano anche il ruolo di produttore di energia, in particolare da fonti rinnovabili. Tali soggetti possono immettere in rete l’energia prodotta in eccesso dai propri impianti e prelevare dalla stessa rete l’energia necessaria a coprire i propri fabbisogni, con una forma compensativa sotto il profilo finanziario, posto che il prezzo dell’energia immessa è più basso di quella prelevata. Lo “scambio sul posto altrove” vuol dire che non sussiste un obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell’energia scambiata con la rete. È in sostanza sufficiente la coincidenza della intestazione delle utenze, per cui si può produrre energia in un edificio e prelevare in forma agevolata in altro edificio o struttura dello stesso soggetto.

 

Più nel dettaglio, il comma 4-bis all’articolo 27 della legge n. 99/2009, introdotto dalla legge di bilancio 2020 (L. n. 160/2019, articolo 1, comma 65), al fine di incentivare l’utilizzazione dell’energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili e fornire un sostegno alle fasce sociali più disagiate, consente agli enti pubblici - strumentali e non – delle regioni che si occupano di edilizia residenziale pubblica convenzionata, agevolata e sovvenzionata di usufruire, a date condizioni, del meccanismo dello scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta dagli impianti di cui sono proprietari, senza alcun limite di potenza, a copertura dei consumi di utenze proprie degli enti strumentali e delle utenze degli inquilini dell’edilizia residenziale pubblica, fermo il pagamento, nella misura massima del 30% dell’intero importo, degli oneri generali del sistema elettrico.

Alla stessa normativa sarebbero sottoposti – in virtù del comma 1 dell’articolo 59 soppresso nel corso dell’esame al Senato – anche i comuni con popolazione fino a 20.000 residenti.

 

Con la soppressione del comma 1, introdotta nel corso dell’iter al Senato, per i comuni con popolazione fino a 20.000 residenti resterebbe vigente il meccanismo dello scambio sul posto cosiddetto “altrove” già previsto dall’articolo 27, comma 4, della stessa legge n. 99 del 2009. Il comma 4 prevede che, per incentivare l'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili, i comuni con popolazione fino a 20.000 residenti possono usufruire del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta per gli impianti di cui sono proprietari di potenza non superiore a 200 kW, a copertura dei consumi di proprie utenze, senza tener conto dell'obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell'energia scambiata con la rete e fermo restando il pagamento degli oneri di rete.

Rispetto al meccanismo di cui al comma 4-bis si registrano talune differenze sostanziali: è previsto un limite di potenza degli impianti, che non deve superare i 200 Kw (mentre il comma 4-bis si applica senza alcun limite di potenza degli impianti); resta fermo il pagamento degli oneri di rete (mentre il comma 4-bis prevede che gli oneri di sistema siano dovuti nella misura massima del 30 per cento dell’intero importo).

 

Si segnala che nella documentazione acquisita dalle Commissioni riunite 1ª e 8ª del Senato è presente la richiesta di sopprimere il comma 1 dell’articolo 59 in quanto lo scambio sul posto altrove renderebbe inutile la installazione di sistemi di accumulo e si rivelerebbe un sistema costoso e inefficiente.

 

Il comma 2 dell’articolo modifica il comma 7 dell’articolo 355 del Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), che disciplina le modalità con le quali, a determinate condizioni, il Ministero della difesa può usufruire del servizio dello scambio sul posto altrove di cui all’articolo 27, comma 4, della legge n. 99 del 2009 (vedi supra).

 

L’articolo 355 del Decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell’ordinamento militare) al comma 1 prevede che il Ministero della difesa, nel rispetto del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, allo scopo di soddisfare le proprie esigenze energetiche, nonché per conseguire significative misure di contenimento degli oneri connessi e delle spese per la gestione delle aree interessate, può, fatti salvi i diritti dei terzi, affidare in concessione o in locazione, o utilizzare direttamente, in tutto o in parte, i siti militari, le infrastrutture e i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso o in dotazione all'Esercito italiano, alla Marina militare, all'Aeronautica militare e all'Arma dei carabinieri, con la finalità di installare impianti energetici destinati al miglioramento del quadro di approvvigionamento strategico dell'energia, della sicurezza e dell'affidabilità del sistema, nonché della flessibilità e della diversificazione dell'offerta, nel quadro degli obiettivi comunitari in materia di energia e ambiente. Resta ferma l'appartenenza al demanio dello Stato.

Il comma 7 prevede che il Ministero della difesa, ai fini di quanto previsto dal comma 1, può usufruire per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta secondo le modalità di cui al comma 4, dell'articolo 27, della legge n. 99 del 2009 (vedi supra), anche per impianti di potenza superiore a 200 kW.

 

Dunque, in virtù dell’articolo 355, comma 7, del decreto legislativo n. 66 del 2010 il Ministero della difesa può usufruire, per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, del servizio di scambio sul posto dell'energia, anche per impianti di potenza superiore a 200 kW. L’intervento normativo in esame, integrando il predetto comma 7, precisa come ciò debba avvenire “nei limiti del proprio fabbisogno energetico e previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l’illuminazione pubblica”.

 

Come indicato dalla relazione illustrativa, attesa l’alta valenza strategica del perseguimento dell’autonomia energetica militare mediante la realizzazione (anche grazie ad investimenti privati) di una rete il più possibile autosufficiente, la disposizione in esame è finalizzata ad introdurre la possibilità, per il Ministero della difesa, di usufruire di una riduzione dei costi del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili secondo le modalità di cui al comma 4, dell'articolo 27, della legge n. 99 del 2009, anche per impianti di potenza superiore a 200 kW. Ciò consentirà di innescare un circolo virtuoso e di liberare risorse utili a finanziare i maggiori costi legati alla realizzazione di impianti con caratteristiche tecniche più performanti, meno impattanti sull’ambiente e, a regime, sui costi energetici, nonché idonei a garantire l’autosufficienza anche in situazioni emergenziali. Questa soluzione organizzativa, in ogni caso, non incide sul conto economico del gestore della rete se non in misura positiva, per effetto del riconoscimento del ristoro dei costi sostenuti per l’aggravio sulla rete come nel caso dell’illuminazione pubblica, a cui si fa riferimento.

 

Si ricorda, infine, che una nuova disciplina dei meccanismi di sostegno all’autoconsumo di energia elettrica da fonti rinnovabili è prevista nella nuova Direttiva (UE) 2018/2001 (cd. RED II), la quale impone agli Stati membri di autorizzare la costituzione dei consumatori in auto consumatori di energia elettrica rinnovabile assicurando loro un trattamento non discriminatorio e sproporzionato. Gli SM devono predisporre un quadro favorevole alla promozione e agevolazione dello sviluppo dell'autoconsumo, anche in forma collettiva (articoli 21e 22). Tale nuova disciplina è destinata ad impattare sui meccanismi agevolatori vigenti all’autoconsumo.

Si ricorda in proposito che l’articolo 5 del Disegno di legge di delegazione europea 2019 (A.S. 1721) tra i principi e criteri direttivi per il recepimento della Direttiva RED II, prevede il riordino della normativa vigente in materia di configurazioni per l'autoconsumo, ivi inclusi i sistemi efficienti di utenza (SEU) e il meccanismo incentivante dello scambio sul posto. Ciò per favorire la realizzazione di tutti i sistemi di autoconsumo, anche collettivi, da FER. (comma 1, lettera c).

Nelle more del recepimento della Direttiva RED II ed in parziale e anticipata attuazione delle disposizioni ivi contenute, l’articolo 42-bis del D.L. n. 162/2019 (cd. D.L. “Milleproroghe”) convertito, con modificazioni in L. n. 8/2020, autorizza inoltre l’attivazione dell'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili, ovvero la realizzazione delle comunità energetiche rinnovabili, dettandone il relativo quadro agevolativo. I meccanismi di incentivazione per gli autoconsumatori di energia rinnovabile e per le comunità energetiche rinnovabili sono alternativi al meccanismo dello scambio sul posto.


 

Articolo 60
(Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture delle reti energetiche nazionali)

 

 

Il comma 1 stabilisce siano autorizzate le infrastrutture di rete facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica e della rete nazionale di trasporto del gas naturale, anche nelle more della approvazione del primo Piano decennale di sviluppo delle rispettive reti in cui sono state inserite. Tali reti saranno individuate dalla successiva normativa di attuazione da emanare in base all’articolo 50 del provvedimento in esame. In base al comma 2, le infrastrutture di rete facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica, individuate nei termini sopra descritti o nel Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) possono essere sottoposte al dibattito pubblico secondo le modalità previste dalla normativa interna ed europea.  Il comma 3 interviene sulla disciplina relativa alla predisposizione del Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale. Il comma 4 modifica alcuni aspetti di dettaglio della disciplina secondaria in materia di espropriazione per pubblica utilità, con riferimento alla delega dei poteri espropriativi per opere di minore entità, alla verifica preventiva dell’interesse archeologico per le infrastrutture energetiche lineari e al regime autorizzatorio dei rifacimenti di metanodotti esistenti, a determinate condizioni. Il comma 5 integra la vigente disciplina riguardante le ricostruzioni di linee aeree esistenti che sono sottoposte, a determinate condizioni, al regime di inizio attività, fermi restando i vincoli di esercizio e il rispetto della normativa ambientale e paesaggistica. Il comma 6 prevede misure relativamente alla Regione Sardegna in temi di rilancio produttivo e di phase out dal carbone. Il comma 7 consente al MISE di avvalersi, nel limite di dieci unità, di personale dell’area funzionale III, collocato in posizione di comando, e proveniente da altri enti o amministrazioni, per accelerare la realizzazione degli interventi finalizzati a favorire il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione del PNIEC. Il comma 7-bis - introdotto dal Senato - modifica alcuni profili della disciplina relativa agli oneri di stoccaggio di gas naturale.

 

Il comma 1 stabilisce siano autorizzate le infrastrutture di rete facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica e della rete nazionale di trasporto del gas naturale, anche nelle more della approvazione del primo Piano decennale di sviluppo delle rispettive reti in cui sono state inserite.

Tali reti devono essere individuate nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dal nuovo comma 2-bis introdotto dall’articolo 50 del provvedimento in esame nell’articolo 7-bis del d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale).

L'autorizzazione s'intende concessa ai sensi dell'articolo 1-sexies del D.L. n. 239/2003 (L. n. 290/2003) nonché del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (DPR n. 327/2001).

 

L'articolo 1-sexies del D.L. n. 239/2003 ha previsto al co. 1 che, al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti a un'autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e previa intesa con la regione o le regioni interessate, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti e comprende ogni opera o intervento necessari alla risoluzione delle interferenze con altre infrastrutture esistenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture, opere o interventi e ad attraversare i beni demaniali, in conformità al progetto approvato. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio provvede alla valutazione di impatto ambientale e alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato. Restano ferme, nell'àmbito del presente procedimento unico, le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito all'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni delle norme di settore e dei piani urbanistici ed edilizi.

 

Alle stesse infrastrutture sono applicabili le disposizioni introdotte dall'articolo 50 del provvedimento in esame (alla cui scheda di lettura si rinvia).

 

In base al comma 2, le infrastrutture di rete facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica, individuate nei termini sopra descritti o nel Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) che ricadono nell’ambito di applicazione del Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico (DPCM n. 76/2018), possono essere sottoposte al dibattito pubblico secondo le modalità di cui al regolamento (UE) 347 del 2013 (sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009).

 

L'art. 1 del DPCM n. 76/2018 prevede che i progetti di fattibilità, ovvero i documenti di fattibilità delle alternative progettuali delle opere, di cui all'Allegato 1, sono sottoposti, nei casi individuati dal DPCM in questione, a dibattito pubblico. Per l'art. 2, co. 1, lett. a), il dibattito pubblico è il processo di informazione, partecipazione e confronto pubblico sull'opportunità, sulle soluzioni progettuali di opere, su progetti o interventi di cui all'Allegato 1 tra i quali rientrano anche gli impianti insediamenti industriali e infrastrutture energetiche per opere che comportano investimenti complessivi superiori ai 300 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti.

 

Il comma 3 sostituisce il comma 12 dell’articolo 36 del d.lgs. n. 93/2011 (Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE).

Rispetto alla formulazione vigente del comma 12 in esame si prescrive che:

-  Terna S.p.A. predisponga ogni due anni, entro il 31 gennaio, il Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale (attualmente il Piano deve essere predisposto entro il 31 gennaio di ciascun anno);

- il Piano deve essere ora coerente con gli obiettivi in materia di fonti rinnovabili, di decarbonizzazione e di adeguatezza e sicurezza del sistema energetico stabiliti nel Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC). La formulazione in vigore prevede che esso sia basato sulla domanda e offerta esistenti e previste;

- ai fini dell'approvazione del Piano, viene eliminato ogni riferimento al termine per il rilascio del parere da parte delle Regioni territorialmente interessate dagli interventi in programma. Attualmente il parere deve essere rilasciato entro il termine di cui all'articolo 17, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, ovvero entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento del Piano nel caso di mancato avvio della procedura VAS;

- il Piano deve ora individuare le linee di sviluppo degli interventi elettrici infrastrutturali da compiere nei dieci anni successivi. Nel testo in vigore, il Piano deve individuare le infrastrutture di trasmissione da costruire o potenziare nei dieci anni successivi;

- ogni anno Terna S.p.A. deve presentare al MISE e all’ARERA un documento sintetico degli interventi di sviluppo della rete coerenti con il Piano di sviluppo da compiere nei successivi tre anni e lo stato di avanzamento degli interventi inclusi nei precedenti Piani. Si tratta di disposizione aggiuntiva rispetto al vigente testo del comma 12.

Il comma 4 modifica alcuni articoli del DPR n. 327/2001, sopra richiamato.

Una modifica accolta dal Senato ha previsto la soppressione dell'originaria novella all’articolo 4, comma 1-bis del DPR n. 327/2001.

Essa specificava che l'opera interrata o che occupi una superficie inferiore al 5 per cento rispetto a quella complessiva oggetto di diritto di uso civico rientra automaticamente nelle ipotesi in cui l'opera pubblica o di pubblica utilità è ritenuta compatibile con l'esercizio dell'uso civico e pertanto i relativi beni, pur gravati da uso civico, possono essere espropriati o asserviti coattivamente senza la necessità di pronunciare il mutamento di destinazione d'uso.

 

All’articolo 6, è introdotto il nuovo comma 9-bis. Esso prevede che l’autorità espropriante, nel caso di opere di minore entità, può delegare, in tutto o in parte, al soggetto proponente l'esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega nell'atto di affidamento, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. A questo scopo i soggetti cui sono delegati i poteri espropriativi possono avvalersi di società controllate nonché di società di servizi ai fini delle attività preparatorie.

All’articolo 52-quinquies sono introdotti i nuovi commi 2-bis e 2-ter.

Il nuovo comma 2-bis prevede che, nel caso in cui, per le infrastrutture energetiche lineari, venga determinato, nell’ambito della procedura di VIA, che debba svolgersi anche la verifica preventiva dell’interesse archeologico disciplinata dall’articolo 25 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016), il proponente presenta il piano per l'esecuzione di carotaggi o di prospezioni geofisiche e geochimiche o di saggi archeologici e, ove necessario, per l'esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori; tale verifica preventiva è realizzata a integrazione della progettazione preliminare e viene completata con la redazione della relazione archeologica definitiva di cui al citato articolo 25, comma 9 del Codice dei contratti pubblici[35]; la procedura si conclude con l’approvazione del soprintendente di settore territorialmente competente entro un termine non superiore a sessanta giorni dalla data in cui il soggetto proponente ha comunicato gli esiti delle attività svolte in attuazione del piano.

 

Una modifica accolta dal Senato ha espunto il riferimento all’apertura del cantiere o della relativa pista quale momento temporale nel quale è consentito lo svolgimento della verifica preventiva dell’interesse archeologico; di conseguenza essa dovrebbe essere sempre realizzata a integrazione della progettazione preliminare.

È stata altresì espunta dal comma 2-bis anche l'originaria previsione che consentiva l'adozione del provvedimento di VIA in pendenza della verifica preventiva dell’interesse archeologico, da effettuare prima dell’inizio dei lavori.

 

Il nuovo comma 2-ter prevede che, fermi restando i vincoli di esercizio e il rispetto della normativa ambientale e paesaggistica, sono sottoposti al regime di denuncia di inizio attività i rifacimenti di metanodotti esistenti, necessari per ragioni di obsolescenza, che siano effettuati sul medesimo tracciato, nonché le relative dismissioni dei tratti esistenti.

 

Una modifica accolta dal Senato ha eliminato dal testo originario la previsione che dichiarava realizzabili, tenuto conto dei vincoli della normativa tecnica vigente, tramite regime di denuncia di inizio attività, anche i rifacimenti di metanodotti che, restando all’interno della relativa fascia di servitù, si discostino dal tracciato esistente.

 

Il comma 5 novella l’articolo 1-sexies del D.L. n. 239/2003 (L. n. 290/2003).

Una modifica accolta dal Senato ha soppresso l'originaria novella all’articolo 1-sexies, comma 3, del D.L. n. 239/2003. Tale novella integrava la disciplina recata dal comma 3 riguardante il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica. La disposizione qui soppressa prevedeva che la Regione o le Regioni interessate, entro il termine di conclusione della conferenza di servizi, accertassero in via definitiva l’esistenza di usi civici e la compatibilità dell’opera con essi ai fini dell'avvio della procedura di esproprio o asservimento coattivo dei beni gravati da uso civico sulla base del novellato comma 1-bis dell’articolo 4 del DPR n. 327/2001.

 

Il co. 3 dell'art. 1-sexies del D.L. n. 239/2003 ha previsto che l'autorizzazione unica di cui al comma 1 è rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto entro il termine di centottanta giorni, nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il procedimento può essere avviato sulla base di un progetto preliminare o analogo purché evidenzi, con elaborato cartografico, le aree potenzialmente impegnate sulle quali apporre il vincolo preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia. Dalla data della comunicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento ai comuni interessati, è sospesa ogni determinazione comunale in ordine alle domande di permesso di costruire nell'ambito delle aree potenzialmente impegnate, fino alla conclusione del procedimento autorizzativo. In ogni caso la misura di salvaguardia perde efficacia decorsi tre anni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento, salvo il caso in cui il Ministero dello sviluppo economico ne disponga, per una sola volta, la proroga di un anno per sopravvenute esigenze istruttorie. Al procedimento partecipano il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e le altre amministrazioni interessate nonché i soggetti preposti ad esprimersi in relazione ad eventuali interferenze con altre infrastrutture esistenti. Per il rilascio dell'autorizzazione, ai fini della verifica della conformità urbanistica dell'opera, è fatto obbligo di richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadano le opere di cui al comma 1. Il rilascio del parere non può incidere sul rispetto del termine entro il quale è prevista la conclusione del procedimento.

 

Nell'articolo 1-sexies è introdotto dal comma 5 in esame il nuovo comma 4-quinquiesdecies. Esso prevede che, fermi restando i vincoli di esercizio e il rispetto della normativa ambientale e paesaggistica, sono sottoposte al regime di inizio attività previsto al comma 4-sexies le ricostruzioni di linee aeree esistenti, necessarie per ragioni di obsolescenza e realizzate con le migliori tecnologie esistenti, che siano effettuate sul medesimo tracciato o che se ne discostino per un massimo di 15 metri lineari e  non comportino una variazione dell’altezza utile dei sostegni superiore al 20 per cento  rispetto all’esistente. Tenuto conto dei vincoli di fattibilità tecnica e della normativa tecnica vigente, sono altresì realizzabili tramite regime di inizio attività le ricostruzioni di linee in cavo interrato esistenti che siano effettuate sul medesimo tracciato o che si discostino entro il margine della strada impegnata o entro i tre metri dal margine esterno della trincea di posa.

 

Il co. 4-sexies prevede che sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi sugli elettrodotti che comportino varianti di lunghezza non superiore a metri lineari 1.500, ovvero metri lineari 3.000 qualora non ricadenti, neppure parzialmente, in aree naturali protette, e che utilizzino il medesimo tracciato, ovvero se ne discostino per un massimo di 60 metri lineari, e componenti di linea, quali, a titolo esemplificativo, sostegni, conduttori, funi di guardia, catene, isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione, fondazioni, impianti di terra, aventi caratteristiche analoghe, anche in ragione delle evoluzioni tecnologiche. Sono altresì realizzabili mediante denuncia di inizio attività varianti all'interno delle stazioni elettriche che non comportino aumenti della cubatura degli edifici ovvero che comportino aumenti di cubatura strettamente necessari alla collocazione di apparecchiature o impianti tecnologici al servizio delle stazioni stesse. Tale aumento di cubatura non dovrà superare di più del 30 per cento le cubature esistenti all'interno della stazione elettrica. Tali interventi sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività a condizione che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e rispettino le norme in materia di elettromagnetismo e di progettazione, costruzione ed esercizio di linee elettriche, nonché le norme tecniche per le costruzioni.

 

Il comma 6 prevede che, al fine di realizzare il rilancio delle attività produttive nella regione Sardegna, garantendo l’approvvigionamento di energia all’isola a prezzi sostenibili e in linea con quelli del resto d’Italia, assicurando al contempo la compatibilità con l’ambiente e l’attuazione degli obiettivi del PNIEC, in tema di rilancio industriale, di decarbonizzazione dei consumi e di phase out delle centrali a carbone presenti nella regione Sardegna, è considerato parte della rete nazionale di trasporto, anche ai fini tariffari, l’insieme delle infrastrutture di trasporto e rigassificazione di gas naturale liquefatto necessarie al fine di garantire la fornitura di gas naturale mediante navi spola a partire da terminali di rigassificazione italiani regolati e loro eventuali potenziamenti fino ai terminali di rigassificazione da realizzare nella regione stessa. Il gestore della rete nazionale di trasporto attiva una procedura per consentire la presentazione di richieste di allacciamento alla rete nazionale di trasporto a mezzo di tali infrastrutture entro trenta giorni dalla data entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, e avvia le attività propedeutiche alla realizzazione delle stesse infrastrutture.

Il comma 7 consente al MISE di avvalersi, nel limite di dieci unità, di personale dell’area funzionale III con almeno cinque anni di anzianità di servizio nella pubblica amministrazione ed esperienza professionale e competenze adeguate ai profili individuati, e collocato in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza, e proveniente:

·     da altre Amministrazioni pubbliche, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche;

·     dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);

·     dal Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE S.p.A.),

·     dalla Ricerca sul sistema energetico S.p.A. (RSE S.p.A.),

·     da altri enti di ricerca.

Il collocamento in fuori ruolo mira ad accelerare la realizzazione degli interventi finalizzati a favorire il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione del PNIEC.

All'atto del collocamento in fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata dello stesso un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.

 

Il comma 7-bis -introdotto dal Senato - novella alcuni articoli del d.lgs. 164/2000 (Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale).

La lettera a) abroga il comma 6 dell'articolo 3.

 

La disposizione che qui si abroga ha previsto che per le importazioni di GNL, ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 12, comma 2, le imprese del gas naturale possono computare come stoccaggio strategico il 50 cento della capacità dei serbatoi di stoccaggio presenti nell'impianto di rigassificazione utilizzato, ridotta proporzionalmente al rapporto tra le importazioni effettuate nel corso dell'anno da ciascun soggetto e la capacità totale annuale di importazione dell'impianto.

 

La lettera b) sostituisce il comma 8 dell'articolo 12.

Nella nuova formulazione, il comma 8 prevede che lo stoccaggio di modulazione è a carico:

- dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali (articolo 17);

- dei vari soggetti menzionati nell'articolo 18.

Qui il riferimento parrebbe ai soggetti che svolgono l'attività di trasporto, di vendita ai clienti civili e non civili nonché a clienti idonei.

I soggetti che prestano al sistema nazionale del gas il servizio di interrompibilità a favore della sicurezza stabilito nei piani di emergenza del sistema nazionale del gas naturale sono esonerati dalla corresponsione dei corrispettivi tariffari che remunerano il servizio di stoccaggio strategico e il fattore di copertura dei ricavi del servizio di stoccaggio.

 

Nella versione vigente il co. 8 che qui si sostituisce prevede che lo stoccaggio strategico è posto a carico dei soggetti importatori di cui all'articolo 3. Lo stoccaggio di modulazione è a carico dei soggetti di cui agli articoli 17 e 18.

 

La lettera c) sostituisce il comma 11-bis dell'articolo 12.

Nella nuova formulazione, il comma 11-bis prevede che, al fine di semplificare e favorire il transito attraverso la rete italiana del gas proveniente da altri Stati membri dell’Unione europea o da Paesi terzi, lo stoccaggio strategico, offerto in regime regolato, erogabile solamente su autorizzazione del MISE per fronteggiare situazioni di emergenza del sistema nazionale del gas naturale, è posto a carico dei clienti connessi ai punti di riconsegna della rete di distribuzione in quanto destinato all’approvvigionamento dei medesimi clienti in situazioni di emergenza.

 

Nella formulazione in vigore, il co. 11-bis che qui si sostituisce prevede che lo stoccaggio strategico, offerto in regime regolato, è posto a carico dei soggetti produttori e dei soggetti importatori di gas naturale, sia nel caso di importazione di gas naturale prodotto in Paesi appartenenti all'Unione europea, sia nel caso di importazione di gas naturale prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione europea, secondo quote determinate in funzione, anche non lineare, del volume importato, e dell'infrastruttura di approvvigionamento, stabilite annualmente con decreto del Ministero dello sviluppo economico, in relazione alla evoluzione delle capacità di importazione delle singole infrastrutture di importazione e della capacità di produzione nazionale.


 

Articolo 60-bis
(Semplificazioni per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio)

 

 

L'articolo 60-bis è stato introdotto dal Senato e reca norme che disciplinano l'individuazione di aree da destinare allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio, le licenze provvisorie di autorizzazione allo stoccaggio, i progetti sperimentali di esplorazione e la possibile stipula di appositi contratti di programma.

 

Il comma 1 modifica il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162.

 

Il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, è stato emanato per dare attuazione alla direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio. Quest'ultima stabilisce un quadro normativo per lo stoccaggio sicuro dal punto di vista ambientale al fine di contribuire alla lotta contro il cambiamento climatico attraverso la riduzione delle emissioni in atmosfera di gas a effetto serra. Si vogliono così evitare, o almeno contenere, gli effetti negativi ed ogni rischio all'ambiente ed alla salute umana mediante la cattura del biossido di carbonio (CO2) da impianti industriali, il suo trasporto in un sito di stoccaggio e la sua iniezione in un'idonea formazione geologica sotterranea ai fini dello stoccaggio permanente. La decisione se ricorrere o meno a tale procedura è di competenza dei singoli Stati membri; per quelli che intendano farlo, la direttiva detta le condizioni ed il quadro di riferimento nell'Unione europea. Introduce requisiti per la separazione e la cattura del CO2 e per il suo trasporto tramite condotte; illustra la procedura per l'identificazione e l'uso sicuro dei siti di stoccaggio nella roccia sotterranea. Si prevede altresì che un operatore privato trasferisca la responsabilità per lo stoccaggio a lunghissimo termine a uno Stato, ma solo dopo che vi sia quasi assoluta certezza che la possibilità di fuoriuscita sia stata ridotta a zero. Alla Commissione europea viene attribuito il potere di esaminare i progetti di autorizzazione, esprimendo un parere non vincolante sulle stesse.

 

Nel dettaglio, il comma 1 prevede le seguenti modifiche:

1)    modifica della competenza della Conferenza Stato-regioni ai fini dell'emanazione del decreto dei Ministeri dell'ambiente e dello sviluppo economico che individua le aree del territorio nazionale e della zona economica esclusiva all'interno delle quali possono essere selezionati i siti di stoccaggio e quelle in cui invece lo stoccaggio non è permesso. L'intesa con la Conferenza, infatti, viene limitata alla sola "parte in terraferma" mediante una modifica dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 162 del 2011 (lettera a);

2)    la lettera b), sostituendo il comma 3 dell'articolo 7 con una nuova disposizione, specifica che in attesa dell'individuazione delle aree da dedicare a siti di stoccaggio possono essere rilasciate licenze di esplorazione e autorizzazioni allo stoccaggio in via provvisoria. Queste devono rispettare le disposizioni di cui agli articoli 8 ("licenze di esplorazione", soggette alle norme in materia di valutazione di impatto ambientale), 11 ("norme procedurali per il rilascio della licenza di esplorazione"), 12 ("autorizzazioni allo stoccaggio") e 16 ("norme procedurali per il rilascio dell'autorizzazione allo stoccaggio ed esame dei progetti di stoccaggio da parte della Commissione europea") del decreto legislativo n. 162 del 2011.

 

Si segnala al riguardo che una modifica di tenore analogo è proposta anche dagli identici emendamenti 62.16 e 62.17, per i quali si rinvia alla relativa scheda di lettura.

 

Sono comunque considerati siti idonei allo stoccaggio i giacimenti di idrocarburi esauriti situati nel mare territoriale e nell'ambito della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale. Il Ministero dello sviluppo economico può autorizzare i titolari delle relative concessioni di coltivazione a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio geologico della CO2 previa valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo articolo 8, c. 7, del decreto legislativo n. 162 del 2011.

 

L'articolo 8, c. 7, del decreto legislativo n. 162 del 2011 prevede inoltre che la licenza sia rilasciata a condizione che: sia stato presentato un programma di indagine idoneo; siano esclusi effetti negativi a danno di concessioni minerarie esistenti o di giacimenti minerari; siano previste le misure necessarie a garantire la prevenzione di pericoli per la vita, la salute e la proprietà delle persone addette al servizio e dei terzi; siano garantite e intraprese le precauzioni adeguate per la protezione dei beni ambientali e, qualora ciò non sia possibile, venga garantito il loro ripristino; nell'area delle acque territoriali della propria zona economica esclusiva e della piattaforma continentale non siano compromesse la sicurezza, l'ambiente e l'efficienza del traffico marittimo e non sia danneggiata la pesca, più di quanto non sia imposto dalle circostanze e in maniera impropria.

 

I programmi sperimentali di stoccaggio geologico sono altresì subordinati alle condizioni elencate all'articolo 14, c. 1, ovvero, in estrema sintesi: espletamento degli adempimenti per il rilascio dell'autorizzazione; rispetto delle disposizioni in materia autorizzativa; solidità finanziaria e competenza tecnica del gestore; garanzia di assenza di danni alla collettività ed agli interessi privati; assenza di effetti negativi a danno di concessioni minerarie esistenti o di giacimenti minerari; garanzia della sicurezza a lungo termine del sito di stoccaggio; assenza di danni ai beni della collettività; rispetto simultaneo delle prescrizioni del decreto.

La disposizione in commento specifica esplicitamente che i programmi sperimentali che interessano un volume complessivo di stoccaggio geologico della CO2 inferiore a 100.000 tonnellate non sono sottoposti a valutazione ambientale;

3)    ai sensi della lettera c) i progetti sperimentali di esplorazione e stoccaggio geologico della CO2 possono essere inclusi nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC). Quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è adottato con decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. E' aggiornato, ove necessario, con cadenza semestrale.

 

Il comma 2 prevede la possibilità di definire tramite contratti di programma da stipulare tra i soggetti proponenti e il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le Regioni interessate, le modalità e i tempi di esecuzione di programmi che comprendono la cattura di flussi di CO2 in impianti esistenti, la realizzazione delle infrastrutture per il trasporto e i successivi stoccaggio, riutilizzo o recupero.


 

Articolo 61
(Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture della rete di distribuzione elettrica)

 

 

L'articolo 61 prevede l'adozione da parte del Ministro dello sviluppo economico delle linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture appartenenti alle reti di distribuzione. Esse assicurano la semplificazione delle procedure autorizzative, tramite l’adozione di una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio delle infrastrutture.

Si prevede che le regioni adeguino le rispettive discipline entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida e che siano applicabili i principi generali dell'attività amministrativa, nelle more dell’adozione delle linee guida medesime, ai procedimenti autorizzativi delle infrastrutture appartenenti alle reti di distribuzione.

Le disposizioni in esame prevedono, infine, che il Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture fisiche funzionali ad ospitare reti di comunicazione elettronica venga altresì utilizzato dalle pubbliche amministrazioni per agevolare la procedura di valutazione di impatto dei progetti sul territorio e consentire un celere svolgimento dei procedimenti autorizzativi, attraverso l’inserimento dei dati relativi alle aree vincolate.

 

Il comma 1 prevede l'adozione delle linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture appartenenti alle reti di distribuzione.

Le linee guida devono essere adottate dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, acquisita l’intesa della Conferenza unificata, al fine di agevolare lo sviluppo di sistemi di distribuzione elettrica sicuri, resilienti, affidabili ed efficienti, nel rispetto dell'ambiente e dell'efficienza energetica.

Il comma 2 prevede che le linee guida assicurano la semplificazione delle procedure autorizzative, tramite l’adozione di una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio delle infrastrutture secondo i principi generali dell'attività amministrativa previsti dalla L. n. 241/1990.

Sono, inoltre, individuati i casi per i quali può trovare applicazione una procedura autorizzativa semplificata tramite denuncia di inizio lavori e i casi in cui, per gli interventi legati al rinnovo, alla ricostruzione ed al potenziamento di reti elettriche esistenti di qualunque tipologia, può trovare applicazione il meccanismo dell’autocertificazione, in ragione del limitato impatto sul territorio nonché sugli interessi dei privati, in virtù della preesistenza dell’impianto e delle limitate modifiche apportate alla tipologia di impianto o al tracciato, essendo le stesse contenute entro 50 metri rispetto al tracciato originario.

Il comma 3 prevede che le regioni adeguano le rispettive discipline entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalità dell'articolo in esame ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

Il comma 4 rende applicabili i principi contenuti nella legge n. 241 del 1990 nelle more dell’adozione delle linee guida, ai procedimenti autorizzativi delle infrastrutture appartenenti alle reti di distribuzione.

Il comma 5 introduce il nuovo comma 1-bis nell’articolo 4 del d.lgs. n. 33/2016 (Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità), il quale ha previsto l'istituzione del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI), istituito con il DM 11 maggio 2016 (pubblicato nella GU 139 del 16 giugno 2016).

Il nuovo comma 1-bis prevede che il Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture fisiche funzionali ad ospitare reti di comunicazione elettronica, popolato dei dati previsti dal comma 2[36], viene altresì utilizzato dalle pubbliche amministrazioni per agevolare la procedura di valutazione di impatto dei progetti sul territorio e consentire un celere svolgimento dei procedimenti autorizzativi, attraverso l’inserimento dei dati relativi alle aree vincolate.

 

Ai sensi dell'art. 1, co. 1, del DM 11 maggio 2016, esso stabilisce le regole tecniche per la definizione del contenuto del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI), le modalità di prima costituzione, di raccolta, di inserimento e di consultazione dei dati, nonché le regole per il successivo aggiornamento, lo scambio e la pubblicità dei dati territoriali detenuti dalle singole amministrazioni competenti, dagli altri operatori di rete e da ogni proprietario o gestore di infrastrutture fisiche funzionali ad ospitare reti di comunicazione elettronica, al fine di incentivare gli investimenti infrastrutturali sulla rete a banda ultralarga, in accordo con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea e la strategia italiana per la banda ultralarga.

Per l'art. 2, nel SINFI sono contenute e rese accessibili tutte le informazioni relative alle reti pubbliche di comunicazioni e alle infrastrutture fisica presenti sul territorio nazionale, che a far data dall'entrata in vigore del DM, sono trasmesse ed archiviate a qualsiasi titolo e scopo dai detentori o dai titolari delle informazioni. Tutte le amministrazioni pubbliche titolari e detentrici delle informazioni e gli operatori di rete e gestori di infrastruture fisiche, relativamente alle reti pubbliche di comunicazioni e infrastrutture fisiche di propria competenza contribuiscono alla costituzione ed aggiornamento del SINFI secondo i criteri, le modalità e le tempistiche indicate dal DM in esame e dall'allegato A.

L'art. 4 prevede che il MISE, quale soggetto gestore del SINFI, può sottoscrivere Accordi di programma con le amministrazioni che contribuiscono alla costituzione ed aggiornamento dello stesso SINFI senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Il MISE si avvale della società in house - Infratel Italia S.p.a. - per le attività tecnico-operative ed il coordinamento, per le medesime attività, di tutti i soggetti pubblici e privati destinatari dell'obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni al SINFI, secondo i termini e le condizioni da precisare ulteriormente in uno specifico atto convenzionale da stipularsi tra il MISE e la società Infratel Italia S.p.a. senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Con decreto ministeriale da adottarsi entro 45 giorni dall'entrata in vigore del DM in esame è costituito presso il MISE un Comitato di coordinamento e monitoraggio composto da rappresentanti dei Ministeri, delle autorità competenti, di AGID, delle regioni e dei comuni, quest'ultimi designati rispettivamente dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni e dall'ANCI. Il Comitato, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, svolge compiti di indirizzo tecnico, di raccordo operativo tra le amministrazioni che ne fanno parte ed assicura il monitoraggio sullo stato di avanzamento del sistema. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati anche i rappresentanti degli operatori di rete e dei gestori di infrastrutture fisiche di volta in volta interessati ai lavori.

L'art. 7 ha previsto che la consultazione e l'accesso alle informazioni raccolte nel SINFI sono consentite agli operatori di rete, alle pubbliche amministrazioni e ad altri soggetti che ne facciano richiesta e ne abbiano interesse. Sono a tal fine attribuiti profili differenziati in funzione dei livelli di accesso e consultazione riconosciuti, in base all'obiettivo specifico della richiesta, a ciascuna di tali categorie di soggetti.

L'art. 8 prevede che al momento del conferimento delle informazioni al SINFI, gli operatori di rete e i gestori di infrastrutture fisiche, al fine di salvaguardare la riservatezza delle informazioni conferite per ragioni connesse alla sicurezza e all'integrità delle reti, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, alla sanità pubblica, ovvero per la tutela di dati riservati, dei segreti tecnici e commerciali, indicano le informazioni di cui richiedano la sottrazione all'accesso, specificandone i motivi.


 

Articolo 62
(Semplificazione dei procedimenti per l’adeguamento di impianti di produzione e accumulo di energia)

 

 

L'articolo 62 innova la vigente disciplina relativa alla costruzione e all'esercizio degli impianti di energia elettrica.

In particolare esso: definisce gli interventi di modifica sostanziale di impianto esistente i quali sono soggetti all'autorizzazione unica, mentre tutti gli altri interventi sono considerati modifica non sostanziale o ripotenziamento non rilevante e la loro esecuzione è subordinata alla sola comunicazione preventiva al MISE; subordina a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) la realizzazione degli interventi concernenti nuove opere civili o modifica di opere civili esistenti, da effettuare all’interno dell’area di centrale non connessi al funzionamento dell’impianto produttivo e che non comportino un aumento superiore al 30 per cento delle cubature delle opere civili esistenti; descrive le diverse procedure di realizzazione degli impianti di accumulo elettrochimico funzionali alle esigenze del settore elettrico. In tale ambito, sono autorizzati in via principale mediante la procedura abilitativa semplificata gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati all’interno di aree ove sono situati impianti industriali di qualsiasi natura, anche non più operativi o in corso di dismissione, o ubicati all’interno di aree ove sono situati impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte fossile di potenza inferiore ai 300 MW termici in servizio. In assenza di una delle condizioni sopra citate, sono autorizzati mediante autorizzazione unica rilasciata dal MISE gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati all’interno di aree già occupate da impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte fossile di potenza maggiore o uguale a 300 MW termici in servizio, nonché gli impianti stand-alone ubicati in aree non industriali e le eventuali connessioni alla rete. Sono autorizzati mediante autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o dal MISE, qualora funzionali a impianti di potenza superiore ai 300 MW termici, gli impianti di accumulo elettrochimico connessi a impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Tale originaria disciplina autorizzatoria è stata modificata dal Senato, con l'introduzione di distinti regimi autorizzatori secondo le tipologie e le caratteristiche degli impianti interessati. Fatta salva lacquisizione degli atti di assenso previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché dei pareri, autorizzazioni o nulla osta da parte degli enti territorialmente competenti, la realizzazione di impianti di accumulo elettrochimico inferiori alla soglia di 10 MW, ovunque ubicati è attività libera e non richiede il rilascio di un titolo abilitativo.

 

In particolare, l'articolo in esame introduce i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater nell'articolo 1 (Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale) del D.L. n. 7/2002 (L. n. 55/2002).

Il nuovo comma 2-bis stabilisce che si intendono interventi di modifica sostanziale di impianto esistente soggetti all'autorizzazione unica di cui al presente articolo quelli che producono effetti negativi e significativi sull’ambiente o una variazione positiva di potenza elettrica superiore al 5 per cento rispetto al progetto originariamente autorizzato. Tutti gli altri interventi sono considerati modifica non sostanziale o ripotenziamento non rilevante e la loro esecuzione è subordinata alla sola comunicazione preventiva al MISE, da effettuare 60 giorni prima della data prevista dell'intervento, fermo restando il pagamento del contributo relativo alle spese per le attività svolte dagli uffici competenti del MISE, quali autorizzazioni, permessi o concessioni, volte alla realizzazione e alla verifica di impianti e di infrastrutture energetiche di competenza statale il cui valore sia di entità superiore a 5 milioni di euro, per le relative istruttorie tecniche e amministrative e per le conseguenti necessità logistiche e operative.

È fatta salva l’acquisizione, ove necessario, dell’autorizzazione per la realizzazione di interventi su immobili ed aree di interesse paesaggistico di cui all’articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42/2004).

 

Il comma 2-ter prevede che, ferma restando, ove necessario, l’acquisizione della predetta autorizzazione, gli interventi concernenti nuove opere civili o modifica di opere civili esistenti, da effettuare all’interno dell’area di centrale che non risultano connessi al funzionamento dell’impianto produttivo e che non comportino un aumento superiore al 30 per cento delle cubature delle opere civili esistenti, sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

 

Una modifica accolta dal Senato include espressamente tra gli interventi realizzabili mediante SCIA anche gli interventi di smontaggio di apparecchiature e parti di impianto o di demolizione di strutture civili qualora relativi a singole sezioni di centrali termoelettriche per le quali sia già intervenuto il provvedimento di definitiva messa fuori servizio.

 

Il gestore, almeno 60 giorni prima dell'inizio dei lavori, presenta al MISE, inviandone copia al Comune interessato, la segnalazione certificata di inizio attività, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dai relativi elaborati progettuali, da una dichiarazione del progettista che attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti nonché il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie e dagli eventuali atti di assenso in caso di intervento in aree sottoposte a vincolo. Il MISE, ove riscontri l'assenza in tutto o in parte della documentazione necessaria ai fini della segnalazione certificata di inizio attività, invita il gestore all'integrazione, con sospensione del termine. Qualora il gestore non ottemperi nel termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione del MISE, la segnalazione si intende ritirata definitivamente. Il MISE, ove riscontri l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica al gestore l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa lautorità giudiziaria e il consiglio dell’ordine professionale di appartenenza. È comunque fatta salva la facoltà di ripresentare la dichiarazione, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa. Qualora entro i termini sopra indicati non intervengano comunicazioni di non effettuazione dell’intervento, lattività si intende consentita. Ultimato l'intervento, il soggetto incaricato del collaudo trasmette al MISE il certificato di collaudo finale dell’opera. La sussistenza del titolo a effettuare l'intervento è provata con la copia della segnalazione certificata di inizio attività da cui risultino la data di ricevimento della segnalazione stessa, l'elenco dei documenti presentati a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.

Il nuovo comma 2-quater prevede che la realizzazione degli impianti di accumulo elettrochimico funzionali alle esigenze del settore elettrico, ivi inclusi i sistemi di conversione di energia, i collegamenti alla rete elettrica e ogni opera connessa e accessoria, è autorizzata in base alle seguenti procedure:

a) gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati all’interno di aree ove sono situati impianti industriali di qualsiasi natura, anche non più operativi o in corso di dismissione, o ubicati all’interno di aree ove sono situati impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte fossile di potenza inferiore ai 300 MW termici in servizio, o ubicati presso aree di cava o di produzione e trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi in via di dismissione, i quali non comportino estensione delle aree stesse, né aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente, né richiedano variante agli strumenti urbanistici adottati, sono autorizzati mediante la procedura abilitativa semplificata di cui all’articolo 6 del d.lgs. 28/2011 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE). In assenza di una delle condizioni sopra citate, si applica la seguente procedura.

b) Gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati all’interno di aree già occupate da impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte fossile di potenza maggiore o uguale a 300 MW termici in servizio, nonché gli impianti stand-alone ubicati in aree non industriali e le eventuali connessioni alla rete, sono autorizzati mediante autorizzazione unica rilasciata dal MISE. Nel caso di impianti ubicati all’interno di aree ove sono presenti impianti per la produzione o il trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi, lautorizzazione è rilasciata ai sensi della disciplina vigente.

c) Una modifica approvata dal Senato ha sostituito l'originaria disciplina autorizzatoria unica[37] prevedendo l'introduzione di distinti regimi autorizzatori.

Nel dettaglio, gli impianti di accumulo elettrochimico da esercire in combinato o meno con impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono considerati opere connesse ai predetti impianti, ai sensi della normativa vigente, e sono autorizzati mediante:

1) autorizzazione unica rilasciata dalla regione o dalle province delegate o, per impianti con potenza termica installata superiore a 300 MW termici, dal MISE, secondo le disposizioni di cui all’articolo 12 del d.lgs. n. 387/2003, ove l’impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sia da realizzare;

2) procedura di modifica ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del suddetto d.lgs. n. 387/2003, ove l’impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sia già realizzato e l’impianto di accumulo elettrochimico comporti l’occupazione di nuove aree rispetto all’impianto esistente;

3) procedura abilitativa semplificata comunale di cui all’articolo 6 del d.lgs. n. 28/2011, se l’impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è già esistente e l’impianto di accumulo elettrochimico non comporta occupazione di nuove aree.

 

d) La realizzazione di impianti di accumulo elettrochimico inferiori alla soglia di 10 MW, ovunque ubicati, è attività libera e non richiede il rilascio di un titolo abilitativo, fatta salva lacquisizione degli atti di assenso previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché dei pareri, autorizzazioni o nulla osta da parte degli enti territorialmente competenti, derivanti da specifiche previsioni di legge vigenti in materia ambientale, di sicurezza e di prevenzione degli incendi, e del nulla osta alla connessione da parte del gestore del sistema di trasmissione nazionale o da parte del gestore del sistema di distribuzione elettrica di riferimento. I soggetti che intendono realizzare gli stessi impianti sono tenuti a inviare copia del relativo progetto al Gestore del sistema di trasmissione nazionale che, entro trenta giorni, può formulare osservazioni nel caso in cui sia richiesta una connessione alla rete elettrica nazionale, inviandole anche agli enti individuati per il rilascio delle autorizzazioni, che devono essere comunicate allo stesso gestore, ai fini del monitoraggio del grado di raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di accumuli di energia previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC). I soggetti che realizzano gli stessi impianti di accumulo sono tenuti a comunicare al gestore della rete di trasmissione nazionale la data di entrata in esercizio degli impianti.


 

Articolo 62-bis
(Semplificazioni alla legge 8 luglio 1950, n. 640)

 

 

L’articolo 62-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato, modifica la legge 8 luglio 1950, n. 640, recante la “Disciplina delle bombole per metano”. Il comma 1 attribuisce ad Acquirente Unico S.p.A. le attività previste dalla citata legge n. 640 del 1950, nonché le attività propedeutiche, conseguenti o comunque correlate alle precedenti. Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la disciplina delle nuove modalità di esecuzione della normativa in materia. In base al comma 3 Acquirente Unico S.p.A. svolge le sue funzioni nel settore, anche mediante l'acquisizione della Servizi Fondo Bombole Metano S.p.A. («SFBM»). Il comma 4 prevede la ridefinizione del contributo a carico dei proprietari delle bombole di metano, in modo da assicurare l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario di Acquirente Unico S.p.A. e della SFBM, in caso di acquisizione da parte di Acquirente Unico S.p.A. Il comma 5 demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, il compito di adottare gli indirizzi per l'esercizio delle attività per la sicurezza del commercio delle bombole di metano. Il comma 6 dispone la cessazione di efficacia della normativa vigente incompatibile, a decorrere dalla data di effettiva operatività di Acquirente Unico S.p.A.

 

 

Il comma 1, al fine di favorire l'utilizzo del biometano nel settore dei trasporti, attribuisce ad Acquirente Unico S.p.A. le attività previste dalla citata legge n. 640 del 1950, nonché le attività propedeutiche, conseguenti o comunque correlate alle precedenti.

 

Acquirente Unico S.p.A. è la società per azioni del gruppo Gestore dei servizi energetici (GSE S.p.A.).

La Legge n. 640/1950Disciplina delle bombole di metano”, successivamente modificata dalla Legge 7 giugno 1990, n. 145, dispone, all’articolo 1, che chiunque detiene a qualsiasi titolo bombole per metano, ha l’obbligo di presentarle all'Ente Nazionale Metano, ente poi cessato ai sensi dell’articolo 6 della legge 10 febbraio 1953, n.136, le cui funzioni sono state trasferite all’ENI (cfr. infra, sul punto).

Ai sensi dell’articolo 2, il detentore deve dichiarare a chi appartengono le bombole che presenta, ed esibire la ricevuta della relativa denuncia, o, in mancanza, dichiarare il titolo del possesso.

Ai sensi dell’articolo 3, ENI appone su ciascuna bombola una punzonatura speciale, secondo modalità stabilite, dapprima, con il D.P.R. 1121/1950, poi con il D.P.R. 9 novembre 1991, n. 404, abrogativo del primo (articolo 21).

Prima della legge n. 640 del 1950, si erano registrati numerosi problemi di sicurezza nel commercio delle bombole di metano, per cui fu introdotto il meccanismo della punzonatura delle bombole stesse, oggi regolato dal citato decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1991, n. 404 (regolamento di esecuzione della legge n. 7 giugno 1990, modificativa della legge n. 640/1950).

Per ciascuna bombola, è dovuto un corrispettivo di punzonatura, salvo che la punzonatura sia chiesta da Amministrazioni statali, provinciali o comunali. Il corrispettivo di punzonatura può essere aggiornato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta del Comitato, nominato con decreto del MISE ai sensi del successivo articolo 12, per la gestione del Fondo bombole di metano, previsto dalla medesima legge, all’articolo 13.

Oltre alla punzonatura, sono previsti la revisione periodica delle bombole, il cambio delle bombole fuori collaudo e la loro sostituzione qualora, in occasione delle revisioni, si rivelino non più idonee all'uso o vuote.

In particolare, ai sensi dell’articolo 8, i produttori di gas metano ed i distributori di bombole sono tenuti a ricevere dagli utenti le bombole vuote munite di punzonatura, qualunque sia il loro stato di manutenzione, e debbono consegnare in cambio bombole punzonate. Ai sensi dell’articolo 5, i fabbricanti di bombole per metano debbono, entro il 20 di ciascun mese, trasmettere all'ENI un elenco delle bombole vendute nel mese precedente. La Legge 7 giugno 1990, n. 145 – che, come accennato, ha apportato modifiche alla legge n. 640/1950, ridefinendone, all’articolo 2, l’ambito di applicazione alle bombole per metano la cui capacità non sia superiore a litri 150 (limite modificabile con decreto interministeriale) 

La legge n. 145/1990 ha anche ridefinito, all’articolo 3, le modalità di alimentazione del Fondo bombole di metano di cui all’articolo 13 della legge n. 640, imponendo:

·       ai soggetti che forniscono gas metano alle stazioni di compressione l’obbligo di versare al Fondo, un contributo proporzionale alle quantità di gas per uso autotrazione fornito alle stazioni e da determinarsi da parte del Comitato. Il contributo è considerato a tutti gli effetti costo inerente alla attività di vendita del gas metano per autotrazione;

·       ai proprietari di «carri bombolai» destinati al trasporto di gas metano l’obbligo di versare al Fondo un contributo proporzionale al numero ed al tipo delle bombole su di essi installate;

·       l’obbligo di versare al Fondo il corrispettivo di punzonatura delle bombole, di cui all’articolo 3 della legge n. 640;

·       l’obbligo di versare al Fondo il contributo speciale previsto per le bombole di importazione, non di nuova fabbricazione.

All’ENI, sotto la sorveglianza del Comitato, è stato fatto obbligo di provvede alla tenuta del libro dei proprietari dei «carri bombolai», con le modalità stabilite nel regolamento di esecuzione D.P.R. 9 novembre 1991, n. 404.

Si ricorda che l’articolo 14 della legge n. 640/1950 ha attribuito la vigilanza ed il controllo della gestione del Fondo bombole di metano ad un collegio di revisori.

Per quanto riguarda le funzioni esercitate dall’ENI, in luogo del soppresso Ente Nazionale Metano, si ricorda che il Decreto del Ministro dell’industria del commercio e dell’artigianato (ora Ministro dello sviluppo economico), di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro delle finanze (ora Ministro dell’economia e finanze) D.M. 5 gennaio 1998, ha riconosciuto in capo all’ENI le attività relative alla gestione del Fondo bombole di metano, in regime di concessione ventennale, autorizzando contestualmente ENI a svolgere le medesime attività in regime di subconcessione ad una società da essa controllata, individuata nella Società Servizi Fondo Bombole di Metano S.p.A.

Successivamente a tali interventi normativi, con l’articolo 27, commi 6 e 7 della Legge n. 99/2009, la gestione in regime di separazione contabile ed amministrativa del fondo bombole per metano è stata attribuita alla Cassa Conguaglio GPL, disponendosi che queste venissero esercitate mediante il Comitato istituito dalla legge n. 640. Il Ministero dello sviluppo economico, con D.M. 8 luglio 2016, ha nominato i nuovi componenti del Comitato, con durata quadriennale, attribuendo al collegio dei revisori, già operante per la Cassa, le funzioni di controllo sulla gestione contabile del Fondo. Il 31 dicembre 2017, è stata soppressa la Cassa Conguaglio GPL, ai sensi di quanto previsto dalla legge sulla concorrenza 2017 (Legge n. 124/2017, articolo 1, comma 106). Ai sensi di tale legge, a decorrere dal 1° gennaio 2018 le funzioni della Cassa conguaglio GPL relative al fondo bombole per metano sono direttamente esercitate dal Comitato per la gestione del fondo bombole per metano.

Infine, si ricorda che la concessione ventennale ad ENI (e dunque la subconcessione alla sua controllata Società Servizi Fondo Bombole di Metano S.p.A è scaduta l’8 gennaio 2018. Da quanto risulta dall’ultimo rendiconto di esercizio disponibile del Comitato (rendiconto 2018), il MISE ha inviato in medesima data ad ENI una missiva per preannunciare un decreto di proroga biennale della concessione stessa.

 

Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la disciplina delle nuove modalità di esecuzione della legge n. 640 del 1950, e della legge 7 giugno 1990 n. 145, come modificata dall’articolo in esame, al fine di semplificare la normativa. Con l’entrata in vigore del stesso decreto cessa l’efficacia del citato regolamento di esecuzione adottato con il decreto del D.P.R. 9 novembre 1991, n. 404.

 

In base al comma 3 Acquirente Unico S.p.A. svolge le sue funzioni nel settore, subentrando nei rapporti giuridici attivi e passivi dell’ENI, anche mediante l'acquisizione della Servizi Fondo Bombole Metano S.p.A. («SFBM»), società sub-concessionaria attualmente interamente controllata da ENI, o di un suo ramo di azienda, al valore di acquisizione che sarà determinato mediante una perizia giurata di stima che quantifichi il capitale economico dell’acquisizione.

Tutti gli oneri finanziari derivanti dal presente articolo sono coperti mediante il contributo posto a carico dei proprietari delle bombole di metano (di cui all'articolo 3, della legge 7 giugno 1990, n. 145).

 

Il comma 4 prevede la ridefinizione del contributo a carico dei proprietari delle bombole di metano – con decreto del Ministero dello sviluppo economico - in modo da assicurare l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario di Acquirente Unico S.p.A. e della SFBM, in caso di acquisizione da parte di Acquirente Unico S.p.A. di quest'ultima.

La definizione delle modalità con cui Acquirente Unico S.p.A. acquisisce le attività di cui alla legge n. 640 del 1950 è demandata ad un decreto del Ministero dello sviluppo economico da adottare, di concerto con il Ministero dell’economia e finanze, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, sulla base delle proposte di Acquirente Unico S.p.A.

 

Il comma 5 demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, il compito di adottare gli indirizzi per l'esercizio delle attività per la sicurezza del commercio delle bombole di metano, sulla base del piano predisposto da Acquirente unico S.p.A.

Il decreto definisce altresì la data entro la quale diverrà effettiva l'operatività di Acquirente Unico S.p.A. e a partire dalla quale quest'ultimo subentra nelle funzioni di gestione del Fondo bombole di metano (di cui all'articolo 13 della legge n. 640 del 1950).

Acquirente Unico S.p.A. deve adeguare il proprio statuto, prevedendo, per le attività svolte ai sensi dell’articolo in esame, un regime di contabilità separata dalle altre attività.

 

Il comma 6 dispone che, a decorrere dalla data di effettiva operatività di Acquirente Unico S.p.A, cessano di avere efficacia:

·       gli articoli 12, 14 e 15 della legge 8 luglio 1950, n. 640.

L’articolo 12 della L. n. 640/1950 demanda ad un Comitato nominato con decreto del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze la determinazione dei corrispettivi dovuti dai proprietari delle bombole di metano, previsti dagli articoli 9 e 19 della legge, a loro volta già abrogati dall’articolo 4 della successiva Legge n.145/1990.

L’articolo 14 che attribuisce la vigilanza ed il controllo della gestione del fondo bombole di metano di cui all’articolo13 della legge ad un collegio di revisori.

L’articolo 15, il quale dispone l’obbligo per il Comitato di cui all’articolo 12 di presentare un rendiconto annuale accompagnato da una relazione del collegio dei revisori al Ministro dello sviluppo economico e al Ministro dell’economia e finanze.

·       l’articolo 6 della legge 10 febbraio 1953, n.136, che ha disposto in ordine alla cessazione dell’Ente nazionale Metano;

·       ogni altra disposizione (di cui alla L. n. 64/1950, alla L. n. 145/1990 e alla L. n. 136/1953) incompatibile con le norme di cui all’articolo in esame.


 

Articolo 62-ter
(Introduzione di una soglia per i canoni annui per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi)

 

 

L'articolo 62-ter - introdotto dal Senato -prevede che, al fine di garantire la prosecuzione in condizioni di economicità della gestione delle concessioni di coltivazione di idrocarburi, l'ammontare annuo complessivo del canone di superficie dovuto per tutte le concessioni in titolo al singolo concessionario non può superare il 3 per cento della valorizzazione della produzione da esse ottenuta nell'anno precedente. I maggiori oneri derivanti dalla disposizione sopra descritta sono pari a 3 milioni di euro a decorrere dal 2020 e ad essi si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per esigenze indifferibili.

 

Nel dettaglio, il comma 1 introduce un nuovo comma 9-bis all'articolo 11-ter del D.L. n. 135/2018 (L. n. 12/2019).

 

L'articolo 11-ter del D.L. n. 135/2018 ha previsto l'approvazione - con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI), al fine di individuare un quadro definito di riferimento delle aree ove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale, volto a valorizzare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle stesse (co. 1). Nelle more dell'adozione del PiTESAI, ai fini della salvaguardia e del miglioramento della sostenibilità ambientale e sociale, i procedimenti amministrativi, ivi inclusi quelli di valutazione di impatto ambientale, relativi al conferimento di nuovi permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi sono sospesi, fatti salvi i seguenti procedimenti in corso o avviati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso D.L., relativi a istanze di: a) proroga di vigenza delle concessioni di coltivazione di idrocarburi in essere; b) rinuncia a titoli minerari vigenti o alle relative proroghe; c) sospensione temporale della produzione per le concessioni in essere; d) riduzione dell'area, variazione dei programmi lavori e delle quote di titolarità (co. 4). La sospensione non si applica ai procedimenti relativi al conferimento di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nelle more dell'adozione del PiTESAI, non è consentita la presentazione di nuove istanze di conferimento di concessioni di coltivazione, fatta salva la proroga di vigenza delle concessioni di coltivazione di idrocarburi in essere (co. 5). A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso D.L. e fino all'adozione del PiTESAI, i permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in essere, sia per aree in terraferma che in mare, sono sospesi, con conseguente interruzione di tutte le attività di prospezione e ricerca in corso di esecuzione, fermo restando l'obbligo di messa in sicurezza dei siti interessati dalle stesse attività (co. 6). La sospensione di tali permessi sospende anche il decorso temporale dei permessi di prospezione e di ricerca, ai fini del computo della loro durata; correlativamente, per lo stesso periodo di sospensione, non è dovuto il pagamento del relativo canone (co. 7). A decorrere dal 1º giugno 2019, ai sensi del co. 9, sono rideterminati in aumento i canoni annui per le concessioni di coltivazione mentre sono sostanzialmente confermati i canoni di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana. Sono rideterminati in aumento i canoni annui dei permessi di prospezione e ricerca, nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana al venir meno della sospensione dei predetti permessi (co. 10).

 

Il nuovo comma 9-bis dell'articolo 11-ter del D.L. n. 135/2018 prevede quindi che, al fine di garantire la prosecuzione in condizioni di economicità della gestione delle concessioni di coltivazione di idrocarburi, l'ammontare annuo complessivo del canone di superficie dovuto per tutte le concessioni in titolo al singolo concessionario non può superare il 3 per cento della valorizzazione della produzione da esse ottenuta nell'anno precedente.

Il comma 2 quantifica i maggiori oneri derivanti dalla disposizione sopra descritta in 3 milioni di euro a decorrere dal 2020, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per esigenze indifferibili istituito dall'articolo 1, comma 200, della L. n. 190/2014.

 


 

Articolo 63
(Programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, interventi infrastrutturali irrigui e bacini di raccolta delle acque)

 

 

Il comma 1 dell'articolo in esame affida al MIPAAF il compito di elaborare un programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, composto da due sezioni, la Sezione A e la Sezione B. Tale comma è stato sostituito dal Senato. Nella nuova formulazione: si introduce la partecipazione del MATTM e del MIBAC ai fini dell'elaborazione del programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano; si specifica che tale documento dovrà essere elaborato in coerenza anche con la Strategia dell'UE per la Biodiversità entro il 2030; si integra il contenuto della Sezione A del programma, che verrebbe a includere anche interventi di tutela dei boschi vetusti presenti; si precisa che per l'attuazione degli interventi oggetto della Sezione A è necessario sentire anche sentiti gli Enti parco, nazionali e regionali; si corregge il riferimento alle finalità degli interventi previsti dalla Sezione B, che dovrebbero ora riguardare Piani Forestali d'indirizzo territoriale per ambiti subregionali omogenei. In base al comma 2, nell’ambito del Parco progetti degli interventi irrigui del MIPAAF, il Ministro approva un Piano straordinario di interventi prioritariamente esecutivi, di manutenzione, anche ordinaria, dei canali irrigui primari e secondari e di adeguamento funzionale delle opere di difesa idraulica. Il comma 3 prevede che tale Piano straordinario disponga il riparto delle risorse necessarie alla realizzazione degli interventi individuati. Il comma 4 prevede che le risorse, necessarie alla realizzazione e alla manutenzione di opere infrastrutturali anche irrigue e di bonifica idraulica, nella disponibilità di Enti irrigui con personalità di diritto pubblico o che svolgono attività di pubblico interesse, non possono essere sottoposte ad esecuzione forzata, da parte dei terzi creditori di tali Enti nei limiti degli importi gravati dal vincolo di destinazione alle singole infrastrutture pubbliche. Il comma 5 prevede che possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2020 i contratti di lavoro a tempo determinato del personale dell’EIPLI, in essere alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame e la cui scadenza è prevista tra il 1° agosto 2020 e il 31 dicembre 2020. Il comma 6 prevede che per i "primi interventi" di attuazione dell'articolo in esame si provvede mediante riduzione delle risorse del FSC programmazione 2014-2020 – previa rimodulazione e riduzione delle somme già assegnate al Piano operativo «Agricoltura» di competenza del MIPAAF. Il comma 7 prevede la clausola di invarianza finanziaria.

 

Il comma 1 - modificato dal Senato - affida al MIPAAF l'elaborazione, di concerto con il MATTM e il MIBACT, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame di un programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, in coerenza con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile fissati dall’ONU per il 2030, del Green new deal europeo e della Strategia dell’Unione europea per la biodiversità per il 2030. Ciò al fine del miglioramento della funzionalità delle aree forestali ubicate nelle aree montane ed interne.

Il programma straordinario è composto da due sezioni, la sezione A e la sezione B.

La sezione A contiene un elenco ed una descrizione di interventi selvicolturali intensivi ed estensivi, di prevenzione selvicolturale degli incendi boschivi, di ripristino e restauro di superfici forestali degradate o frammentate, di tutela dei boschi vetusti presenti secondo quanto previsto dall’articolo 7 del Testo unico delle foreste e delle filiere forestali (d.lgs. 34/2018).

 

L'articolo 7 citato reca la disciplina delle attività di gestione forestale. Il comma 1 definisce quali attività di gestione forestale tutte le pratiche selvicolturali a carico della vegetazione arborea e arbustiva di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c) e previste dalle norme regionali, gli interventi colturali di difesa fitosanitaria, gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi, i rimboschimenti e gli imboschimenti, gli interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione della viabilità forestale al servizio delle attività agro-silvo-pastorali e le opere di sistemazione idraulico-forestale realizzate anche con tecniche di ingegneria naturalistica, nonché la prima commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie e cimali, se svolta congiuntamente ad almeno una delle pratiche o degli interventi predetti. Tutte le pratiche finalizzate alla salvaguardia, al mantenimento, all'incremento e alla valorizzazione delle produzioni non legnose, rientrano nelle attività di gestione forestale. Il co. 2 prevede che lo Stato e le regioni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, sostengono e promuovono le attività di gestione forestale di cui al comma 1. Il co. 3 prevede che le regioni definiscono e attuano le pratiche selvicolturali più idonee al trattamento del bosco, alle necessità di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del suolo, alle esigenze socio-economiche locali, alle produzioni legnose e non legnose, alle esigenze di fruizione e uso pubblico del patrimonio forestale anche in continuità con le pratiche silvo-pastorali tradizionali o ordinarie. Per il co. 4, le regioni disciplinano, anche in deroga alle disposizioni del presente articolo, le attività di gestione forestale coerentemente con le specifiche misure in materia di conservazione di habitat e specie di interesse europeo e nazionale. La disposizione di cui al precedente periodo si applica, ove non già autonomamente disciplinate, anche alle superfici forestali ricadenti all'interno delle aree naturali protette di cui all'articolo 2 della L. n. 394 del 1991 (Legge quadro sulle aree protette), o all'interno dei siti della Rete Natura 2000 e di altre aree di particolare pregio e interesse da tutelare.

Il co. 5 prevede che, nell'ambito delle attività di gestione forestale, si applicano le seguenti disposizioni selvicolturali secondo i criteri di attuazione e garanzia stabiliti dalle regioni: a) è sempre vietata la pratica selvicolturale del taglio a raso dei boschi, fatti salvi gli interventi urgenti disposti dalle regioni ai fini della difesa fitosanitaria, del ripristino post-incendio o per altri motivi di rilevante e riconosciuto interesse pubblico, a condizione che sia assicurata la rinnovazione naturale o artificiale del bosco; b) è sempre vietata la pratica selvicolturale del taglio a raso nei boschi di alto fusto e nei boschi cedui non matricinati, fatti salvi gli interventi autorizzati dalle regioni o previsti dai piani di gestione forestale o dagli strumenti equivalenti, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 146 e 149 del codice dei beni e delle attività culturali, purché siano trascorsi almeno cinque anni dall'ultimo intervento, sia garantita un'adeguata distribuzione nello spazio delle tagliate al fine di evitare contiguità tra le stesse, e a condizione che sia assicurata la rinnovazione naturale o artificiale del bosco; c) è sempre vietata la conversione dei boschi governati o avviati a fustaia in boschi governati a ceduo, fatti salvi gli interventi autorizzati dalle regioni e volti al mantenimento del governo a ceduo in presenza di adeguata capacità di rigenerazione vegetativa, anche a fini ambientali, paesaggistici e di difesa fitosanitaria, nonché per garantire una migliore stabilità idrogeologica dei versanti.

Il co. 6 prevede che le regioni individuano, nel rispetto delle norme nazionali e regionali vigenti, gli interventi di ripristino obbligatori da attuare in caso di violazioni delle norme che disciplinano le attività di gestione forestale, comprese le modalità di sostituzione diretta o di affidamento, mediante procedura ad evidenza pubblica ovvero mediante affidamento ad enti delegati dalle stesse per la gestione forestale, dei lavori di ripristino dei terreni interessati dalle violazioni, anche previa occupazione temporanea e comunque senza obbligo di corrispondere alcuna indennità. Nel caso in cui dalle violazioni di cui al precedente periodo derivi un danno o un danno ambientale ai sensi della direttiva 2004/35/CE, dovrà procedersi alla riparazione dello stesso ai sensi della medesima direttiva e della relativa normativa interna di recepimento.

Si ricorda che l'Italia ha recepito la direttiva con il Decreto legislativo n. 152/2006, c.d. Codice dell'Ambiente. I principali obiettivi della direttiva 2004/35/CE sono la prevenzione e la riparazione del danno ambientale, mediante l'istituzione di un quadro per la responsabilità ambientale basato sul principio "chi inquina paga". In particolare, rendendo coloro che hanno danneggiato l'ambiente responsabili della riparazione del danno, la direttiva delinea un sistema volto ad incentivare l'adozione di interventi in via preventiva, al fine di evitare i danni all'ambiente.

La direttiva 2004/35/CE si applica ai danni alla biodiversità (alle specie e agli habitat naturali protetti), alle acque e al terreno causati dalle attività professionali pericolose, attribuendo agli operatori che svolgono tali attività una responsabilità oggettiva dei danni causati; in base a ciò, indipendentemente dal fatto di aver commesso o meno errori, essi dovranno prendere le necessarie misure riparatrici e sostenere tutti i costi attinenti ai danni. Il regime di responsabilità si estende a tutte le risorse idriche dell'Unione, così come sono state definite nella direttiva quadro sull'acqua, nonché a tutte le forme di contaminazione del suolo che rischiano di mettere a repentaglio la salute umana. Agli operatori che svolgono attività professionali diverse da quelle pericolose, la direttiva attribuisce invece una responsabilità per colpa, applicabile quindi solo in caso di errore o di negligenza. Saranno le autorità competenti ad individuare gli operatori responsabili del danno, a valutare l'entità dello stesso e a determinare le misure riparatrici. In caso di inazione da parte degli operatori responsabili, le misure di prevenzione o riparatrici potranno essere adottate dalle autorità competenti. La direttiva prevede inoltre l'istituzione, da parte degli Stati membri, di misure di garanzia finanziaria (ad es. assicurazioni) per consentire agli operatori di assolvere alle responsabilità ad essi incombenti. Contempla poi la possibilità per le persone fisiche o giuridiche interessate dal danno di presentare una richiesta di intervento alle autorità competenti e di avviare eventuali ricorsi. La direttiva non si applica ai danni ambientali rientranti in alcune Convenzioni internazionali (ad es. in materia di inquinamento da idrocarburi o da carburante di navi) e ai danni nucleari. In materia di applicazione del principio 'chi inquina paga', si ricorda come la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Causa C-534/13, sentenza del 4 marzo 2015) abbia stabilito come il suddetto principio, fissato dalle Direttive UE, ammetta per ciascuno Stato di mantenere livelli di autonomia in relazione alla disciplina di talune fattispecie. In particolare, nella fattispecie in discussione, si è ritenuta conforme al dettato della direttiva europea la legge italiana, secondo la quale, nella lettura delle disposizioni in rilievo, non risulta imposto al proprietario di un terreno di avviare azioni di ripristino (bonifica e/o riparazione) su un sito inquinato a seguito di danno ambientale, ove il proprietario non sia il diretto responsabile di tale inquinamento, prevedendosi invece la sola responsabilità patrimoniale per le spese relative agli interventi effettuati dall'autorità competente, nel limite del valore di mercato del sito determinato dopo l'esecuzione degli interventi stessi. Soffermandosi sulle nozioni in materia di responsabilità ambientale e sulla necessità della sussistenza di un nesso causale tra l'attività dell'operatore e il danno ambientale, la Corte ha quindi precisato che le persone diverse dagli operatori non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva in materia di danno ambientale e che, quando non può essere accertato alcun nesso causale tra il danno ambientale e l'attività dell'operatore, si rientra nell'ambito del diritto nazionale e non già nel diritto dell'Unione.

Il co. 7 prevede che in attuazione del Regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive, è vietata la sostituzione dei soprassuoli di specie forestali autoctone con specie esotiche. Le regioni favoriscono la rinaturalizzazione degli imboschimenti artificiali e la tutela delle specie autoctone rare e sporadiche, nonché il rilascio di piante ad invecchiamento indefinito e di necromassa in piedi o al suolo, senza compromettere la stabilità delle formazioni forestali e in particolare la loro resistenza agli incendi boschivi.

Il co. 8 prevede che le regioni, coerentemente con quanto previsto dalla Strategia forestale dell'Unione europea COM (2013) n. 659 del 20 settembre 2013, promuovono sistemi di pagamento dei servizi ecosistemici ed ambientali (PSE) generati dalle attività di gestione forestale sostenibile e dall'assunzione di specifici impegni silvo-ambientali informando e sostenendo i proprietari, i gestori e i beneficiari dei servizi nella definizione, nel monitoraggio e nel controllo degli accordi contrattuali. I criteri di definizione dei sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici ed ambientali (PSE) risultano essere quelli di cui all'articolo 70 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, con particolare riguardo ai beneficiari finali del sistema di pagamento indicati alla lettera h) del comma 2 del predetto articolo 70.

Il co. 9 prevede che la promozione di sistemi PSE deve avvenire anche nel rispetto dei seguenti principi e criteri generali: a) la volontarietà dell'accordo, che dovrà definire le modalità di fornitura e di pagamento del servizio; b) l'addizionalità degli interventi oggetto di PSE rispetto alle condizioni ordinarie di offerta dei servizi; c) la permanenza delle diverse funzioni di tutela ambientale presenti prima dell'accordo.

Il co. 10 prevede che le pratiche selvicolturali previste dagli strumenti di pianificazione forestale vigenti, condotte senza compromettere la stabilità delle formazioni forestali e comunque senza il ricorso al taglio raso nei governi ad alto fusto, inclusa l'ordinaria gestione del bosco governato a ceduo, finalizzate ad ottenere la rinnovazione naturale del bosco, la conversione del governo da ceduo ad alto fusto e il mantenimento al governo ad alto fusto, sono ascrivibili a buona pratica forestale e assoggettabili agli impegni silvo-ambientali di cui al comma 8.

Il co. 11 demanda a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni l'adozione delle disposizioni per la definizione di criteri minimi nazionali per il riconoscimento dello stato di abbandono delle attività agropastorali preesistenti per le superfici di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a). Le regioni si adeguano alle predette disposizioni entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma in esame.

Il co. 12 prevede che con i piani paesaggistici regionali, ovvero con specifici accordi di collaborazione stipulati tra le regioni e i competenti organi territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 vengono concordati gli interventi previsti ed autorizzati dalla normativa in materia, riguardanti le pratiche selvicolturali, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione, da eseguirsi nei boschi tutelati ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, e ritenuti paesaggisticamente compatibili con i valori espressi nel provvedimento di vincolo. Gli interventi in questione vengono definiti nel rispetto delle linee guida nazionali di individuazione e di gestione forestale delle aree ritenute meritevoli di tutela, da adottarsi con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni delle attività culturali e del turismo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

Il richiamato articolo 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio disciplina gli immobili ed aree di notevole interesse pubblico, stabilendo che sono soggetti alle disposizioni del Titolo I (Tutela e valorizzazione) per il loro notevole interesse pubblico: a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica; b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza; c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale; d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Il citato articolo 15 della legge sul procedimento amministrativo disciplina gli Accordi fra pubbliche amministrazioni, prevedendo che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune: la stipula, dal 30 giugno 2014, deve avvenire mediante sottoscrizione con firma digitale o altra firma elettronica, a pena la nullità degli stessi.

Il co. 13 prevede che le pratiche selvicolturali, i trattamenti e i tagli selvicolturali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c) (i tagli, le cure e gli interventi volti all'impianto, alla coltivazione, alla prevenzione di incendi, al trattamento e all'utilizzazione dei boschi e alla produzione di prodotti forestali spontanei non legnosi), eseguiti in conformità alle disposizioni del provvedimento in esame ed alle norme regionali, sono equiparati ai tagli colturali di cui all'articolo 149, comma 1, lettera c), del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Il richiamato articolo 149, co. 1, lettera c), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, disciplina gli Interventi non soggetti ad autorizzazione, stabilendo che l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146 (autorizzazione paesaggistica), dall'articolo 147 (Autorizzazione per opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali) e dall'articolo 159 (autorizzazione in via transitoria) non è comunque richiesta: 'per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia'.

 

Tali interventi sono da attuare da parte di imprese agricole e forestali su iniziativa del MIPAAF e delle Regioni e province autonome sentiti gli Enti parco nazionali e regionali.

 

La sezione B del programma è destinata al sostegno della realizzazione di piani forestali d’indirizzo territoriale, per ambiti subregionali omogenei, di cui all’articolo 6 del citato Testo unico delle foreste e delle filiere forestali, nell’ambito di quadri programmatici regionali almeno decennali, che consentano di individuare le vocazioni delle aree forestali e organizzare gli interventi migliorativi e manutentivi nel tempo.

 

L'articolo 6 citato disciplina la programmazione e pianificazione forestale.

Il comma 1 concerne la 'Strategia forestale nazionale', che - in attuazione dei principi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2 del provvedimento in esame, nonché degli impegni assunti a livello internazionale ed europeo (specie in riferimento alla Strategia forestale dell'Unione europea) ed in continuità con il Programma quadro per il settore forestale - definisce gli indirizzi nazionali per la tutela, la valorizzazione e la gestione attiva del patrimonio forestale nazionale e per lo sviluppo del settore e delle sue filiere produttive, ambientali e socio-culturali, ivi compresa la filiera pioppicola. La Strategia forestale nazionale è valida 20 anni ed è soggetta a revisione e aggiornamento quinquennale. In particolare, il comma in esame stabilisce che la predetta Strategia venga approvata con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni-province autonome di Trento e Bolzano. Il comma 2 precisa che le regioni individuano i propri obiettivi e definiscono le relative linee d'azione in coerenza con la Strategia forestale nazionale adottata ai sensi del comma 1. A tal fine, le regioni adottano Programmi forestali regionali e provvedono a revisionarli periodicamente in considerazione delle strategie, dei criteri e degli indicatori da esse individuati tra quelli contenuti nella Strategia forestale nazionale. L'adozione dei Programmi regionali è effettuata in relazione alle specifiche esigenze socio-economiche, ambientali e paesaggistiche, nonché alle necessità di prevenzione del rischio idrogeologico, di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico. Il comma 3 prevede che, nell'ambito di comprensori territoriali omogenei per caratteristiche ambientali, paesaggistiche, economico-produttive o amministrative, le regioni possono predisporre piani forestali di indirizzo territoriale. Tali piani sono finalizzati all'individuazione, al mantenimento e alla valorizzazione delle risorse silvopastorali, al coordinamento delle attività necessarie alla loro tutela e gestione attiva, nonché al coordinamento degli strumenti di pianificazione forestale di cui al successivo comma 6. Si precisa che tale attività può essere svolta anche in accordo tra più Regioni ed enti locali, in coerenza con quanto previsto dai piani paesaggistici regionali. I piani forestali di indirizzo territoriale concorrono alla redazione dei piani paesaggistici previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42/2004). Il comma 4 stabilisce l'applicabilità delle misure di semplificazione di cui al punto A.20 dell'Allegato A del D.P.R. n. 31 del 2017 - Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata - all'approvazione dei piani forestali di indirizzo territoriale di cui al precedente comma 3. Il richiamato Allegato A (di cui all'art. 2, comma 1, del citato DPR n. 31 del 2017) elenca gli interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica. In particolare, il punto A.20. reca, nell'ambito degli interventi di cui all'art. 149, comma 1, lettera c) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, il seguente elenco: pratiche selvicolturali autorizzate in base alla normativa di settore; interventi di contenimento della vegetazione spontanea indispensabili per la manutenzione delle infrastrutture pubbliche esistenti pertinenti al bosco, quali elettrodotti, viabilità pubblica, opere idrauliche; interventi di realizzazione o adeguamento della viabilità forestale al servizio delle attività agrosilvopastorali e funzionali alla gestione e tutela del territorio, vietate al transito ordinario, con fondo non asfaltato e a carreggiata unica, previsti da piani o strumenti di gestione forestale approvati dalla Regione previo parere favorevole del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o adeguamento della viabilità forestale. Si ricorda che il richiamato articolo 149, co. 1, lettera c), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, disciplina gli interventi non soggetti ad autorizzazione, stabilendo che l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146 (autorizzazione paesaggistica), dall'articolo 147 (Autorizzazione per opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali) e dall'articolo 159 (autorizzazione in via transitoria) non è comunque richiesta: per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia. Il comma 5 stabilisce in capo alle regioni, nel rispetto dell'interesse comune, il compito di garantire e curare l'applicazione dei piani forestali di indirizzo territoriale, anche attraverso forme di sostituzione diretta o di affidamento della gestione delineate dal successivo articolo 12. Il comma in esame individua gli elementi necessari che le regioni sono tenute a definire con i piani forestali di indirizzo territoriale: a) le destinazioni d'uso delle superfici silvo-pastorali ricadenti all'interno del territorio sottoposto a pianificazione, i relativi obiettivi e gli indirizzi di gestione necessari alla loro tutela, gestione e valorizzazione; b) le priorità d'intervento necessarie alla tutela, alla gestione e alla valorizzazione ambientale, economica e socio-culturale dei boschi e dei pascoli ricadenti all'interno del territorio sottoposto a pianificazione; c) il coordinamento tra i diversi ambiti e livelli di programmazione e di pianificazione territoriale e forestali vigenti, in conformità con i piani paesaggistici regionali e con gli indirizzi di gestione delle aree naturali protette, nazionali e regionali, di cui all'articolo 2 della L. n. 394 del 1991 (Legge quadro sulle aree protette), e dei siti della Rete ecologica (Rete Natura 2000) istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (cd. Direttiva 'Habitat') relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. La richiamata Direttiva mira a garantire la biodiversità dell'Unione europea, impegnandosi a conservare: - gli habitat naturali; - la flora e la fauna selvatiche. La Direttiva istituisce, altresì, la rete «Natura 2000», la più ampia rete ecologica a livello globale. Natura 2000 comprende zone speciali di conservazione, designate dai paesi dell'UE nel quadro della presente direttiva. La rete include anche le zone di protezione speciale, classificate ai sensi della Direttiva Uccelli (Direttiva 2009/147/CE); d) gli interventi strutturali e infrastrutturali al servizio del bosco, compresa la localizzazione della rete di viabilità forestale di cui all'articolo 9, e le azioni minime di gestione, governo e trattamento necessari alla tutela e valorizzazione dei boschi e allo sviluppo delle filiere forestali locali; e) gli indirizzi di gestione silvo-pastorale per la redazione degli strumenti di pianificazione di cui al comma 6. Il comma 6 stabilisce che le regioni promuovano, in attuazione dei Programmi forestali regionali (di cui al comma 2) e coordinatamente con i piani forestali di indirizzo territoriale (di cui al comma 3), ove esistenti, per le proprietà pubbliche e private, la redazione di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti, riferiti a un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, quali strumenti indispensabili a garantire la tutela, la valorizzazione e la gestione attiva delle risorse forestali. Per l'approvazione dei piani di gestione forestale, qualora conformi ai piani forestali di indirizzo territoriale, non è richiesto il parere del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o l'adeguamento della viabilità forestale di cui al già richiamato punto A.20 dell'Allegato A del D.P.R. n. 31 del 2017. Il comma 7 stabilisce che vengano dettate disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali di elaborazione dei piani forestali di indirizzo territoriale (di cui al comma 3) e dei piani di gestione forestale, o strumenti equivalenti (di cui al comma 6), al fine di armonizzare le informazioni e permetterne una informatizzazione su scala nazionale. Si prevede che le richiamate disposizioni vengano adottate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni-province autonome di Trento e Bolzano. Le regioni sono chiamate ad adeguarsi alle predette disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma in esame. Il comma 8 precisa che le regioni, conformemente a quanto stabilito dal comma precedente, definiscono i criteri di elaborazione, attuazione e controllo dei piani forestali di indirizzo territoriale (di cui al comma 3) e dei piani di gestione forestale o strumenti equivalenti (di cui al comma 6). Esse definiscono, altresì, i tempi minimi di validità degli stessi e i termini per il loro periodico riesame, garantendo che la relativa redazione e attuazione, venga affidata a soggetti di comprovata competenza professionale, nel rispetto delle norme relative ai titoli professionali richiesti per l'espletamento di tali attività. Il comma 9 stabilisce che, con il fine di promuovere la pianificazione forestale e incentivare la gestione attiva razionale del patrimonio forestale, le regioni possano prevedere un accesso prioritario ai finanziamenti pubblici per il settore forestale a favore delle proprietà pubbliche e private e dei beni di uso collettivo e civico dotati di piani di gestione forestale o di strumenti di gestione forestale equivalenti. Infine, il comma 10 statuisce che, per l'elaborazione degli indirizzi quadro per la tutela e la gestione dei paesaggi rurali e tradizionali iscritti nel Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali e ricadenti nei Piani forestali di indirizzo territoriale elaborati dalle regioni, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si avvalga dell'Osservatorio nazionale del paesaggio rurale, istituito ai sensi del D.P.C.M. n. 105 del 2013. Il comma in esame reca la clausola di invarianza finanziaria, nel precisare come dall'attuazione della disposizione in esame si faccia fronte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

La modifica approvata dal Senato all'originario comma 1:

- introduce la partecipazione del MATTM e del MIBACT ai fini dell'elaborazione del programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano;

- specifica che tale documento dovrà essere elaborato in coerenza anche con la Strategia dell'UE per la Biodiversità entro il 2030;

- integra il contenuto della Sezione A del programma, che deve includere anche interventi di tutela dei boschi vetusti presenti;

- precisa che per l'attuazione degli interventi oggetto della Sezione A è necessario sentire anche gli Enti parco, nazionali e regionali;

- corregge il riferimento alle finalità degli interventi previsti dalla Sezione B, che devono ora riguardare Piani Forestali d'indirizzo territoriale per ambiti subregionali omogenei.

 

In base al comma 2, nell’ambito del Parco progetti degli interventi irrigui del MIPAAF, il Ministro, con proprio decreto, approva un Piano straordinario di interventi prioritariamente esecutivi, di manutenzione, anche ordinaria, dei canali irrigui primari e secondari, di adeguamento funzionale delle opere di difesa idraulica, di interventi di consolidamento delle sponde dei canali o di ripristino dei bordi danneggiati dalle frane, di opere per la laminazione delle piene e regimazione del reticolo idraulico irriguo e individua gli Enti attuatori.

 

Una modifica accolta dal Senato ha determinato l'inserimento nel comma 2 sopra descritto dell'espressa previsione per cui occorre privilegiare soluzioni di rinaturazione e ingegneria naturalistica per favorire nel contempo l’uso agricolo, la riduzione del rischio idraulico, il recupero della capacità autodepurativa del territorio, anche promuovendo fasce tampone vegetali, e la tutela della biodiversità.

 

Il comma 3 prevede che tale Piano straordinario sia adottato previa intesa espressa in sede di Conferenza Stato-regioni e disponga il riparto delle risorse necessarie alla realizzazione degli interventi individuati, da attribuire alle Regioni e Province autonome, responsabili della gestione e della rendicontazione dei fondi.

 

Con una modifica approvata dal Senato, è stata integrata la procedura di adozione del Piano straordinario prevedendo anche la partecipazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché l'espressione del parere dell'Autorità di bacino distrettuale competente.

 

Il comma 4 prevede che le risorse, necessarie alla realizzazione e alla manutenzione di opere infrastrutturali anche irrigue e di bonifica idraulica, nella disponibilità di Enti irrigui con personalità di diritto pubblico o che svolgono attività di pubblico interesse, anche riconosciuti con le modalità di cui all’articolo 863 del codice civile[38], non possono essere sottoposte ad esecuzione forzata, da parte dei terzi creditori di tali Enti nei limiti degli importi gravati dal vincolo di destinazione alle singole infrastrutture pubbliche.

A tal fine l'organo amministrativo di tali Enti, con deliberazione adottata per ogni semestre, quantifica preventivamente le somme oggetto del vincolo. È nullo ogni pignoramento eseguito in violazione del vincolo di destinazione e la nullità è rilevabile anche d'ufficio dal giudice. La impignorabilità viene meno e non è opponibile ai creditori procedenti qualora, dopo la adozione da parte dell'organo amministrativo della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione delle somme oggetto del vincolo, siano operati pagamenti o emessi mandati per titoli di spesa diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'Ente stesso.

Il comma 5 prevede che possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2020 i contratti di lavoro a tempo determinato del personale dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), in essere alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame e la cui scadenza è prevista tra il 1° agosto 2020 e il 31 dicembre 2020. La proroga è intesa a garantire la continuità di prestazioni indispensabili alle attività di manutenzione delle infrastrutture irrigue di competenza dell'EIPLI.

 

Al riguardo si ricorda che l'art. 24 del D.L. 34/2019 (L. 58/2019) ha introdotto una serie di modiche al comma 11 dell'articolo 21 del decreto-legge n. 201 del 2011 volte a completare il processo di liquidazione dell'EIPLI e accelerare la costituzione della società che dovrà assumerne le funzioni.

Si veda il dossier n. 123/5, predisposto in occasione dell'esame dell'A.S. 1354.

Si veda inoltre il Dossier n. 570/1, Tomo I, 14 dicembre 2011, del Servizio studi della Camera dei deputati per una ricostruzione delle vicende riguardanti l'EIPLI.

Infine, l'art. 1, comma 327, della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha novellato il comma 11 dell'articolo 21 del D.L. 201/2011 (L. 214/2011), specificando che la società alla quale sono state trasferite le funzioni del soppresso Ente con le relative risorse, umane e strumentali, deve essere una società per azioni a totale capitale pubblico e soggetta all'indirizzo e controllo analogo degli enti pubblici soci. Il comma in esame ha altresì previsto il divieto per le società di cui al titolo V del libro quinto del codice civile e per altri soggetti di diritto privato comunque denominati di detenere, neppure indirettamente né a seguito di conferimenti o emissione di nuove azioni, comprese quelle prive del diritto di voto, partecipazioni al capitale della predetta società.

 

Il comma 6 prevede che per i "primi interventi" di attuazione dell'articolo in esame, pari a 50 milioni di euro per il 2020 e a 50 milioni di euro per il 2021 si provvede mediante riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) programmazione 2014-2020 – previa delibera del CIPE volta a rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno o per i medesimi anni, le somme già assegnate con le delibere del medesimo CIPE n. 53/2016, 13/2018 e 12/2019 al Piano operativo «Agricoltura» di competenza del MIPAAF.

 

L'art. 1, comma 703, L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) ha ridefinito le modalità di funzionamento del Fondo di sviluppo e coesione (FSC), modificando i principali elementi di governance e di procedura relativamente alle risorse assegnate al Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il ciclo di programmazione 2014-2020, con conseguente abrogazione delle analoghe disposizioni vigenti. Si tratta di una disciplina che ha carattere aggiuntivo rispetto alla vigente disciplina sul Fondo, come precisa espressamente il comma 703 medesimo.

In particolare, la lettera c) del comma in esame ha previsto che con delibera del CIPE entro il 30 aprile 2015 avrebbe dovuto essere ripartita la dotazione finanziaria del FSC tra le diverse aree tematiche nazionali (il comma 8 della legge di stabilità 2014 prevedeva la delibera programmatica di ripartizione entro il 1° marzo 2014). Sempre entro il 30 aprile 2015 l'Autorità politica per la coesione disciplina ed istituisce una Cabina di regia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, composta da rappresentanti delle Amministrazioni interessate e delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, incaricata di definire specifici piani operativi per ciascuna area tematica nazionale, con l'indicazione di risultati attesi e azioni e singoli interventi necessari al loro conseguimento, con relativa stima finanziaria. Il lavoro di predisposizione dei predetti piani è coordinato e integrato con l'adozione, tramite piani strategici, della Strategia nazionale di specializzazione intelligente, qualora definiti. La Strategia deve indicare per regione e per area di specializzazione intelligente tempistiche di spesa e un numero limitato di obiettivi associabili a quello generale di crescita per anno da fissare l’anno precedente e un responsabile per regione e per area di specializzazione. I piani operativi sono predisposti tenendo conto che la dotazione complessiva deve essere impiegata per un importo non inferiore all’80 per cento per interventi nelle regioni del sud.

La Cabina di regia è stata istituita con DPCM 25 febbraio 2016 (pubblicato nella GU n. 67 del 21 marzo 2016).

Con la delibera del CIPE n. 25 del 10 agosto 2016, le risorse del FSC 2014-2020 (pari a € 38.716,10 mln) sono state ripartite tra le seguenti aree tematiche: 1. Infrastrutture 21.422,86 milioni di euro; 2. Ambiente 7.505,95 milioni di euro; 3.a Sviluppo economico e produttivo 5.887,16 milioni di euro; 3.b Agricoltura 546,31 milioni di euro; 4. Turismo, cultura e valorizzazione risorse naturali 2.222,13 milioni di euro; 5. Occupazione, inclusione sociale e lotta della povertà, istruzione e formazione 376,10 milioni di euro; 6. Rafforzamento PA 29,75 milioni di euro; 7. Fondo riserva non tematizzato 725,84 milioni di euro.

Inoltre, al netto delle preallocazioni disposte con legge e delle assegnazioni già disposte con proprie delibere dallo stesso CIPE, nonché al netto di quanto da esso assegnato con le delibere n. 26 e n. 27 del 2016, l’importo residuo di 15.274,70 milioni di euro è stato destinato ai Piani operativi, da adottarsi ai sensi della lettera c) dell'art. 1, comma 703, L. 190/2014. Di questi, 15.200,00 milioni di euro sono stati destinati a Piani operativi afferenti le aree tematiche come riportato nella seguente Tabella:

Successivamente, con la delibera del CIPE n. 53 del 1° dicembre 2016, è stato approvato il Piano operativo agricoltura FSC 2014-2020 di competenza del MIPAAF, articolato nei seguenti quattro sotto-piani: 1) Contratti di filiera e contratti di distretto, con un valore di 60 milioni di euro; 2) Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa dalle esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza, con un valore di 295 milioni di euro; 3) Multifunzionalità della foresta e uso sostenibile delle risorse rinnovabili nelle aree rurali, con un valore di 5 milioni di euro; 4) Agricoltura 2.0, con un valore di 40 milioni di Euro. La dotazione finanziaria del Piano è pari a 400 milioni di euro ed è posta a valere sulle risorse FSC 2014-2020 destinate all’area tematica «3.b Agricoltura» dalla citata delibera n. 25/2016. Il profilo finanziario dell'assegnazione è il seguente: 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 e complessivi 250 milioni di euro per il periodo 2020-2023.

Con la delibera del CIPE n. 13 del 28 febbraio 2018, è stato approvato l’Addendum al Piano operativo «Agricoltura» di cui alla delibera del CIPE n. 53 del 2016, per un valore di 12.601.198,45 euro. L’Addendum è finalizzato alla realizzazione del progetto provinciale di una nuova infrastruttura irrigua nei Comuni di Sarentino, San Genesio e Terlano, nella Provincia di Bolzano, in coerenza con il Sottopiano 2 del Piano operativo già approvato. All’Addendum è stato assegnato, ad integrazione della dotazione finanziaria del già approvato Piano operativo «agricoltura», un importo 12.601.198,45 euro a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020. L’articolazione finanziaria annuale dell’assegnazione è la seguente: anno 2018: 100.000 euro; anno 2019: 300.000 euro; anno 2020: 2.000.000 euro; anno 2021: 3.000.000 euro; anno 2022: 3.000.000 euro; anno 2023: 4.201.198,45 euro.

Con la delibera del CIPE n. 69 del 28 novembre 2018, ad integrazione del Piano operativo «Agricoltura», è stato approvato il «Piano di emergenza per il contenimento di Xylella fastidiosa» predisposto dal MIPAAF. Il Piano è finalizzato a contrastare l’espansione del batterio della Xylella che ha colpito il territorio della Regione Puglia, nonché a ripristinare e rilanciare la coltura olivicola e l’economia agricola del territorio interessato. Al citato Piano di emergenza è stato assegnato un importo pari a 30 milioni di euro, a valere sulle disponibilità residue del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, nell’ambito dell’annualità 2018. Alla luce dell’assegnazione disposta dalla delibera in esame, la dotazione complessiva del Piano operativo «Agricoltura», pari a 430 milioni di euro al netto delle risorse assegnate dalla delibera n. 13 del 2018, presenta la seguente nuova articolazione temporale: 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 e complessivi 280 milioni di euro per gli anni 2020 e successivi.

Con la delibera del CIPE n. 12 del 4 aprile 2019, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020, è stata disposta l’integrazione finanziaria del Piano operativo «Agricoltura» per un importo di 100 milioni di euro, da destinare al sottopiano 1 «Contratti di filiera e di distretto». In relazione a tale integrazione finanziaria, la dotazione complessiva del Piano operativo «Agricoltura», al netto delle risorse assegnate dalla delibera n. 13 del 2018, è diventata pari a 530 milioni di euro con il seguente nuovo profilo temporale di spesa: 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, 50 milioni di euro per il 2020, 50 milioni di euro per il 2021, 100 milioni di euro per il 2022, 100 milioni di euro per il 2023 e 80 milioni di euro per il 2024. All’interno del Piano, la nuova dotazione del sottopiano 1 «Contratti di filiera e di distretto» è stata aggiornata a complessivi 210 milioni di euro.

 

Ai medesimi interventi può concorrere anche quota parte delle risorse assegnate al MIPAAF in sede di riparto del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, istituito dall’articolo 1, comma 14, della L. n. 160/2019 (legge di bilancio 2020). Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Il comma 7 prevede che le amministrazioni provvedono all’attuazione delle disposizioni sopra illustrate con le risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.


 

Articolo 63-bis
(Semplificazione per la gestione dei rifiuti sanitari)

 

 

Il nuovo articolo 63-bis introdotto dal Senato, novella l’articolo 30-bis del decreto-legge n. 23 del 2020 in materia di rifiuti sanitari, introdotto al fine di contenere il rischio infettivo e favorire la sterilizzazione dei rifiuti sanitari nelle strutture sanitarie, che sono soggetti al regime dei rifiuti urbani, espungendo da tale norma il limite temporale della vigenza solo fino a 30 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, previsto dalla disposizione vigente.

 

Il nuovo articolo 63-bis introdotto dal Senato reca una novella all’articolo 30-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, che era stato aggiunto in sede di conversione, con legge 5 giugno 2020, n. 40.

La norma oggetto di novella prevede che i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione presso le strutture sanitarie siano sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani e stabilisce che la disposizione - finalizzata a contrastare la diffusione dell'epidemia di Covid-19 - sia in vigore fino a 30 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria.

L'articolo espunge tale termine temporale connesso alla cessazione dello stato di emergenza, prevedendo quindi in via stabile e non transitoria i suddetti obblighi di gestione ed il relativo regime ivi stabilito per i rifiuti sanitari.

Si ricorda, in proposito, più nel dettaglio che la disciplina generale relativa ai rifiuti è contenuta nella parte quarta del D.Lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell’ambiente). L’articolo 227 di tale decreto esclude da tale disciplina particolari categorie di rifiuti, regolati da discipline specifiche contenute in provvedimenti esterni al Codice. Tra tali categorie figurano i rifiuti sanitari, per i quali l’art. 227 prevede che restano ferme le disposizioni speciali dettate dal D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, con cui è stato emanato il “regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari”. Resta fermo, pertanto, che la sterilizzazione deve avvenire secondo determinate procedure, indicate dall’art. 2, comma 1, lettera m), del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.

Per maggiori dettagli circa le modalità della sterilizzazione e le strutture presso le quali si svolgono le relative operazioni, si rimanda alla scheda di lettura dell'articolo 30-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 contenuta nel relativo dossier.


 

Articolo 64
(Semplificazioni per il rilascio delle garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del
green new deal)

 

 

Il comma 1 prevede che le garanzie dello Stato relative a specifici progetti economicamente sostenibili - la cui concessione è stata prevista dalla legge di bilancio 2020 - possono riguardare, tenuto conto degli indirizzi del CIPE e conformemente alla Comunicazione della Commissione europea in materia di Green deal europeo: a) progetti tesi ad agevolare la transizione verso un’economia pulita e circolare e ad integrare i cicli "produttivi" (secondo una modificazione ampliativa apportata dal Senato) con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili; b) progetti tesi ad accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente, con particolare riferimento a progetti volti a favorire l’avvento della mobilità multimodale automatizzata e connessa, idonei a ridurre l’inquinamento e l’entità delle emissioni inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla digitalizzazione. Il comma 2 prevede l'assunzione delle garanzie da parte di SACE S.p.A., nel limite di 2.500 milioni di euro per il 2020 e, per gli anni successivi, nei limiti di impegno assumibili fissati annualmente dalla legge di bilancio. Il comma 3 prevede che il rilascio da parte di SACE S.p.A. delle garanzie di importo pari o superiore a 200 milioni di euro, è subordinato alla decisione assunta dal Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A. Il comma 4 prevede che sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. Il comma 5 prevede che per il 2020 le risorse disponibili del fondo per il Green New Deal istituito dalla legge di bilancio 2020 sono interamente destinate alla copertura delle garanzie dello Stato previste sulle obbligazioni di SACE S.p.A. Il comma 5-bis - introdotto dal Senato - prevede che le garanzie concesse dal Ministro dell'economia e delle finanze a valere sul fondo per il Green new deal possono ora riguardare il sostegno di programmi specifici anche in partenariato pubblico-privato realizzati anche con l'intervento di università e organismi privati di ricerca, finalizzati a realizzare progetti economicamente sostenibili. Il comma 6 elimina la previsione per cui il primo dei decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare in base alla legge di bilancio 2020, avrebbe dovuto individuare l'organismo competente alla selezione degli interventi da agevolare e avrebbe dovuto stabilire i possibili interventi, i criteri, le modalità e le condizioni per il rilascio delle garanzie. Il comma 7 prevede che per il 2020 le garanzie possono essere assunte anche in assenza degli indirizzi del CIPE.

 

Il comma 1 prevede che le garanzie e gli interventi previsti dall’articolo 1, comma 86, della L. n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), possono riguardare, tenuto conto degli indirizzi che il CIPE può emanare entro il 28 febbraio di ogni anno e conformemente alla Comunicazione della Commissione n. 640 dell’11 dicembre 2019, in materia di Green deal europeo:

a) progetti tesi ad agevolare la transizione verso un’economia pulita e circolare e ad integrare i cicli industriali con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili;

 

Una modifica accolta dal Senato ha ampliato il riferimento ai cicli industriali, sostituendolo con quello ai cicli produttivi.

 

b) progetti tesi ad accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente, con particolare riferimento a progetti volti a favorire l’avvento della mobilità multimodale automatizzata e connessa, idonei a ridurre l’inquinamento e l’entità delle emissioni inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla digitalizzazione.

 

In particolare il comma 85 dell'art. 1 della legge di bilancio 2020 ha istituito, nello stato di previsione del MEF, un Fondo da ripartire, con la seguente dotazione: 470 milioni di euro per l'anno 2020; 930 milioni di euro per l'anno 2021; 1.420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Di tale dotazione, una quota non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 sarà destinata ad interventi coerenti con le finalità previste dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di cui fino a 20 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni destinati alle iniziative da avviare nelle Zone Economiche Ambientali.

Il comma 85 ha chiarito che il suddetto fondo sarà alimentato con i proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 - versati all'entrata del bilancio dello Stato negli anni 2020, 2021 e 2022 - di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30. Tali proventi saranno a valere sulla quota di pertinenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che viene versata all'entrata del bilancio dello Stato.

L'importo fissato, che resta acquisito dall'erario, è pari a 150 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni.

Il comma 86 ha previsto la concessione, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, di una o più garanzie a titolo oneroso e nella misura massima dell'80%, per sostenere specifici programmi di investimento e operazioni, anche in partenariato pubblico/privato, volti a realizzare progetti economicamente sostenibili con i seguenti obiettivi: decarbonizzazione dell'economia; economia circolare; rigenerazione urbana; turismo sostenibile; adattamento e mitigazione dei rischi derivanti dal cambiamento climatico.

Sono inclusi anche, più in generale, i programmi e i progetti innovativi, con elevata sostenibilità ambientale che tengano conto degli impatti sociali.

Si prevedono anche la finalità di supporto all'imprenditoria giovanile e femminile, di riduzione dell'uso della plastica e per la sostituzione della plastica con materiali alternativi.

La concessione di garanzie è riferita anche ad un portafoglio collettivo di operazioni.

Il comma 87 ha previsto la partecipazione indiretta in capitale di rischio e/o debito, anche di natura subordinata, sempre del Ministro dell'economia e delle finanze, a sostegno delle operazioni di cui al comma 86.

Il comma 88 ha demandato ad uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze la disciplina di attuazione degli interventi illustrati sopra, in ordine a: l'individuazione, sulla base di procedure conformi alle migliori pratiche internazionali, dell'organismo competente a selezionare gli interventi di cui al comma 86; la definizione degli interventi, dei criteri, delle procedure e delle condizioni per il rilascio delle garanzie di cui al comma 86 - anche in coordinamento con gli strumenti incentivanti e di sostegno alla politica industriale gestiti dal Ministero dello sviluppo economico e delle partecipazioni al capitale di rischio e/o debito di cui al comma 87; la ripartizione della quota pubblica nel caso di investimenti

pubblico/privati di cui ai commi 86 e 87, e quello di cui al comma 89, anche per escludere che tali interventi comportino un indebitamento netto da parte delle amministrazioni pubbliche.

In relazione ai suddetti decreti, varati di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e del territorio, si specifica che il primo di essi dovrà essere emanato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Per l'attuazione dei commi 86 e 87, il Ministero dell'economia e delle finanze potrà avvalersi di società in-house oppure della Banca europea degli investimenti, in qualità di Banca dell'Unione europea. Per ciascuna delle finalità di cui ai suddetti commi 86 e 87, è autorizzata inoltre l'istituzione di un apposito conto corrente presso la tesoreria centrale.

Specifiche iniziative da avviare nelle Zone economiche ambientali sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico.

 

Il comma 2 prevede l'assunzione delle garanzie da parte di SACE S.p.A., nel limite di 2.500 milioni di euro per il 2020 e, per gli anni successivi, nei limiti di impegno assumibili fissati annualmente dalla legge di bilancio, nell’esercizio delle attribuzioni assegnate alla SACE dall’articolo 2 del d.lgs. n. 143/1998, conformemente ai termini e alle condizioni previsti nella convenzione stipulata tra il MEF e SACE S.p.A. e approvata con delibera del CIPE da adottare entro il 30 settembre 2020, che disciplina:

a) lo svolgimento da parte di SACE S.p.A. dell'attività istruttoria delle operazioni, anche con riferimento alla selezione e alla valutazione delle iniziative in termini di rispondenza agli obiettivi sopra illustrati e di efficacia degli interventi in relazione ai medesimi obiettivi;

b) le procedure per il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative da parte di SACE S.p.A. anche al fine di escludere che da tali garanzie e coperture assicurative possano derivare oneri non previsti in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche;

c) la gestione delle fasi successive al pagamento dell'indennizzo, incluse le modalità di esercizio dei diritti nei confronti del debitore e l'attività di recupero dei crediti;

d) le modalità con le quali è richiesto al MEF il pagamento dell'indennizzo a valere sul fondo di cui al comma 5 e le modalità di escussione della garanzia dello Stato relativa agli impegni assunti da SACE S.p.A., nonché la remunerazione della garanzia stessa;

e) ogni altra modalità operativa rilevante ai fini dell'assunzione e gestione degli impegni;

f) le modalità con cui SACE S.p.A. riferisce periodicamente al MEF degli esiti della rendicontazione cui i soggetti finanziatori sono tenuti nei riguardi di SACE S.p.A., ai fini della verifica della permanenza delle condizioni di validità ed efficacia della garanzia.

Il comma 3 prevede che il rilascio da parte di SACE S.p.A. delle garanzie di importo pari o superiore a 200 milioni di euro, è subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A.

Il comma 4 prevede che sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie.

Il comma 5 prevede che per il 2020 le risorse disponibili del fondo istituito dall’articolo 1, comma 85, della L. n. 160/2019 (sul quale si veda supra), sono interamente destinate alla copertura delle garanzie dello Stato previste sulle obbligazioni di SACE S.p.A. mediante versamento sull’apposito conto di tesoreria centrale, istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 88, quarto periodo, della citata L. n. 160 del 2019. Sul medesimo conto sono versati i premi riscossi da SACE S.p.A. al netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi dell'articolo in esame e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A., salvo conguaglio all’esito dell’approvazione del bilancio. Per gli esercizi successivi, le risorse del predetto fondo destinate alla copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. sono determinate con il decreto istitutivo dell'apposito conto corrente di tesoreria centrale, tenuto conto dei limiti di impegno definiti con la legge di bilancio.

Il comma 5-bis - introdotto dal Senato - novella il comma 86 dell'articolo 1 della L. n. 160/2019 (legge di bilancio per il 2020). La novella prevede che le garanzie concesse dal Ministro dell'economia e delle finanze a valere sul fondo per il Green new deal possono ora riguardare il sostegno di programmi specifici di investimento e operazioni, anche in partenariato pubblico-privato realizzati anche con l'intervento di università e organismi privati di ricerca, finalizzati a realizzare progetti economicamente sostenibili.

Il comma 6 elimina la previsione per cui il primo dei decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2020, avrebbe dovuto individuare l'organismo competente alla selezione degli interventi da agevolare e avrebbe dovuto stabilire i possibili interventi, i criteri, le modalità e le condizioni per il rilascio delle garanzie. A tal fine è novellato l’articolo 1, comma 88, della L. n. 160/2019.

Il comma 7 prevede che per il 2020, le garanzie possono essere assunte anche in assenza degli indirizzi del CIPE.


 

Articolo 64-bis
(Misure a sostegno dello sviluppo tecnologico e di semplificazione)

 

 

L'articolo 64-bis - inserito dal Senato - prevede, in via transitoria ed in deroga alle periodicità dei controlli previsti dalla vigente normativa regolamentare, che i proprietari dei serbatoi di GPL di qualsiasi capacità comunicano ad INAIL, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, i dati delle attrezzature ancora da sottoporre a verifica tramite la tecnica di controllo basata sull'emissione acustica alla data della dichiarazione dello stato di emergenza e fino a non oltre 120 giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza. A tale fine, si estende anche ai recipienti a pressione fissi interrati, tumulati e fuori terra con capacità complessiva superiore a 13 m3 l'applicazione della disciplina tecnica relativa ai serbatoi di gas di petrolio liquefatto di capacità inferiore a 13 m3 nonché alla procedura operativa per la verifica decennale dei serbatoi interrati per GPL con la tecnica basata sul metodo delle emissioni acustiche. Si demanda all'INAIL la definizione della procedura operativa per l'effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi aventi le suddette caratteristiche con il sistema di controllo basato sulla tecnica delle emissioni acustiche, nonché dei requisiti dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche; l'INAIL invia altresì al MISE, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute un'apposita relazione tecnica concernente l'attuazione delle disposizioni sopra descritte.

 

In particolare, il comma 1 prevede, in via transitoria ed in deroga alle periodicità dei controlli previsti dal Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi (DM n. 329/2004), che i proprietari dei serbatoi di GPL di qualsiasi capacità comunicano all'INAIL, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, i dati delle attrezzature ancora da sottoporre a verifica tramite la tecnica di controllo basata sull'emissione acustica alla data della dichiarazione dello stato di emergenza e fino a non oltre 120 giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza. Ciò al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 ed alle problematiche connesse all'incremento di domanda dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni o dai soggetti abilitati successivamente alla scadenza dei termini indicati nell'articolo 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020 (L. n. 27/2020).

 

La disposizione qui richiamata ha previsto che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori relativi al permesso di costruire (di cui all'articolo 15 del testo unico in materia edilizia - DPR n. 380/2001), in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

 

Il comma 2 rende applicabili anche ai recipienti a pressione fissi interrati, tumulati e fuori terra con capacità complessiva superiore a 13 m3 le disposizioni contenute nel DM 23 settembre 2004[39] (pubblicato nella GU n. 243 del 15 ottobre 2004) e nel DD 17 gennaio 2005[40] (pubblicato nel supplemento ordinario alla GU n. 30 del 7 febbraio 2005), al fine di garantire la pronta effettuazione delle suddette procedure di verifica.

 

In base al DM 23 settembre 2004 (art. 1), il decreto ministeriale 29 febbraio 1988 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero della sanità e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale si applica ai depositi di gas di petrolio liquefatti (GPL) con capacità complessiva non superiore a 13 m3.

Inoltre, secondo l'art. 2, le verifiche decennali sui serbatoi di GPL di capacità non superiore a 13 m3 possono essere effettuate, in alternativa ai metodi previsti nell'art. 4 del D.M. 29 febbraio 1988, con il metodo di controllo attraverso emissioni acustiche di cui allo standard europeo EN 12818. L'effettuazione delle verifiche decennali sui serbatoi di GPL di capacità non superiore a 13 m3 può avvenire sottoponendo a prova un campione rappresentativo di apparecchi appartenenti ad un lotto omogeneo, così come indicato nello standard europeo EN 12818. I costruttori ed i proprietari dei serbatoi di GPL sono tenuti a comunicare al Ministero delle attività produttive ed all'ISPESL i dati necessari all'individuazione del lotto omogeneo di apparecchi. La procedura operativa messa a punto dell'ISPESL per l'effettuazione delle verifiche attraverso il metodo di controllo tramite le emissioni acustiche, nonché le modalità di riconoscimento e di sorveglianza dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche annuali e decennali - ferme restando le competenze delle pubbliche amministrazioni ai sensi delle disposizioni vigenti - sono definite con apposito decreto dirigenziale del Ministero delle attività produttive, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il DD 17 gennaio 2005.

 

Il comma 3 demanda all'INAIL la definizione, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, della procedura operativa per l'effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi indicati nel comma 2 con il sistema di controllo basato sulla tecnica delle emissioni acustiche, nonché dei requisiti dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche; l'INAIL invia altresì al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute un'apposita relazione tecnica concernente l'attuazione delle disposizioni sopra descritte.

 


 

Articolo 64-ter
(Clausola di salvaguardia)

 

 

L'articolo 64-ter, introdotto dal Senato, prevede che le disposizioni del decreto-legge in esame si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.

 

La disposizione in commento stabilisce che le norme del decreto-legge in esame non sono idonee a disporre in senso difforme a quanto previsto negli statuti speciali di regioni e province autonome (si tratta pertanto di una clausola a salvaguardia dell'autonomia riconosciuta a tali autonomie territoriali). Tale inidoneità, che la norma in esame esplicita, trae invero origine dal rapporto fra le fonti giuridiche coinvolte e, nello specifico, rileva che norme di rango primario (quali quelle recate dal decreto-legge) non possono incidere sul quadro delle competenze definite dagli statuti (che sono adottati con legge costituzionale, fonte di grado superiore) e dalle relative norme di attuazione. Le norme di rango primario si applicano pertanto solo in quanto non contrastino con le speciali attribuzioni di tali enti.

Si tratta di una clausola, costantemente inserita nei provvedimenti che intervengono su ambiti materiali ascrivibile alle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, che rende più agevole l'interpretazione delle norme legislative coperte dalla stessa, con un effetto potenzialmente deflattivo del contenzioso costituzionale. La mancata previsione della clausola potrebbe infatti indurre una o più autonomie speciali ad adire la Corte costituzionale, nel dubbio sull'applicabilità nei propri confronti di una determinata disposizione legislativa (incidente su attribuzioni ad esse riservate dai propri statuti speciali).

La presenza di una siffatta clausola tuttavia non esclude a priori la possibilità che una o più norme (ulteriori) del provvedimento legislativo possano contenere disposizioni lesive delle autonomie speciali, quando "singole norme di legge, in virtù di una previsione espressa, siano direttamente e immediatamente applicabili agli enti ad autonomia speciale"[41].

 

La disposizione in esame specifica che il rispetto degli statuti e delle norme di attuazione è assicurato anche con "riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", di riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione. L'articolo 10 della citata legge costituzionale, nello specifico, ha introdotto la cosiddetta clausola di maggior favore nei confronti delle regioni e delle province con autonomia speciale. L'articolo prevede infatti che le disposizioni della richiamata legge costituzionale (e quindi, ad esempio, delle disposizioni che novellano l'art.117 della Costituzione rafforzando le competenze legislative in capo alle regioni ordinarie) si applichino ai predetti enti "per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite" e comunque "sino all’adeguamento dei rispettivi statuti".

 

Tale disposizione attribuisce agli enti territoriali ad autonomia speciale competenze aggiuntive rispetto a quelle già previste nei rispettivi statuti e consente alla Corte costituzionale di valutare, in sede di giudizio di legittimità, se prendere ad esempio a parametro l’articolo 117 della Costituzione, anziché le norme statutarie, nel caso in cui la potestà legislativa da esso conferita nell'ambito di una determinata materia assicuri una autonomia più ampia di quella prevista dagli statuti speciali.

 


 

Articolo 65
(Entrata in vigore)

 

 

L'articolo 65 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il decreto-legge è dunque vigente dal 17 luglio 2020.

 



[1]             Può valere ricordare altresì come l'articolo 13, comma 7 del decreto-legge n. 109 del 2018 abbia previsto che una integrazione con la Piattaforma digitale nazionale dell'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP).

[2] L’articolo 1, comma 1, lettera n-ter) del Codice dell'amministrazione digitale definisce il domicilio digitale come un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, (Regolamento eIDAS),valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale.

[3] Tale sanzione è prevista dall'articolo 2630 del codice civile, il quale dispone che chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.

[4] Gli investimenti devono consentire di innalzare il livello di tutela dell’ambiente risultante dalle sue attività andando oltre le norme applicabili dall’Unione, indipendentemente dall’esistenza di norme nazionali obbligatorie più rigorose rispetto a quelle vigenti dell’Unione, o in assenza di tali norme.

[5] L’intensità dell’aiuto può essere aumentata di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti per le piccole imprese. L’intensità può essere aumentata di 15 punti percentuali per aiuti in zone assistite (alla coesione di cui all’articolo 107, par. 3, lettera a) TFUE), ovvero aiuti volti ad agevolare lo sviluppo di talune regioni economiche di cui all’articolo 107, par. 3, lettera c) TFUE.

[6] L’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 qualifica amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 (le c.d. agenzie fiscali).

[7] L’articolo 26 del D.Lgs. n. 33/2013 obbliga le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, a pubblicare gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 241/1990, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. di importo superiore a mille euro. La pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione è rilevabile da chiunque abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte della PA, ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 104/2010. È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

[8] L'art. 17, co. 1, della L. 400/1988 prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

[9] La lettera e) del co. 2 prevede che i buoni pasto in forma cartacea devono riportare uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma del titolare e del timbro dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato.

[10]   La normativa, in particolare, prevedeva che le Amministrazioni centrali trasmettessero al Ministro per il Sud, che cura l’applicazione del principio di assegnazione differenziale, ed al Ministro dell'economia e delle finanze l'elenco dei programmi di spesa ordinaria in conto capitale, interessati dall'applicazione di tale regola, entro il 28 febbraio di ogni anno. Per l’anno 2019, l’elenco dei programmi di spesa ordinaria in conto capitale è stato individuato, in via sperimentale, direttamente dal DEF 2019. Con D.P.C.M. 10 maggio 2019 sono state definite le modalità di verifica del volume di stanziamenti in conto capitale che le Amministrazioni centrali hanno assegnato alle regioni del Sud, secondo il principio dell’assegnazione proporzionale.

[11]    La norma in esame viene introdotta nel D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

[12] Si ricorda che, ai sensi dell’art. 2365 c.c., l’assemblea straordinaria è chiamata a deliberare sule modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

[13] L’articolo 2441, comma quarto, secondo periodo, c.c. prevede che “nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati lo statuto può altresì escludere il diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale”.

[14]            In una presentazione del febbraio 2019 curata dal Responsabile Ponti, Viadotti e Gallerie Centro-Sud Italia di ANAS, viene ricordato che nella Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 19 luglio 1967, n. 6736/61/A1 “sono stabilite le regole per l’ispezione delle strutture mettendo in evidenza l’importanza di ispezioni accurate e periodiche, della vigilanza assidua del patrimonio di opere d’arte stradali e di conseguenza, delle operazioni di manutenzione e ripristino. I punti principali della Circolare del 1967, sono l’esecuzione di una ispezione trimestrale, eseguita da tecnici, e da un’ispezione annuale sui manufatti più importanti eseguita da ingegneri; la Circolare ne illustra le modalità per l’esecuzione e prevede la compilazione di un rapporto d’ispezione e di una scheda con i dati del manufatto e delle sue caratteristiche principali”.

[15]            Sul sito internet dell’ANAS è possibile scaricare l’elenco dei ponti non in gestione Anas, per i quali l’ANAS non dispone della documentazione ufficiale di proprietà.

[16]            Si ricorda che il Codice della strada definisce una “intersezione a livelli sfalsati” come un “insieme di infrastrutture (sovrappassi; sottopassi e rampe) che consente lo smistamento delle correnti veicolari fra rami di strade poste a diversi livelli” (art. 3, co. 1, n. 25), D.Lgs. 285/1992).

[17]            La relazione tecnica ricorda che, in applicazione del regolamento di attuazione dell’art. 33, sono confluiti nelle entrate dello Stato: 5,8 milioni di euro nel 2017; 5,1 milioni nel 2018; 6,6 milioni di euro nel 2019 e 5 milioni di euro nel primo semestre del 2020.

[18] Tale autorizzazione è stata ridotta di 2 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2020-2022, dall’art. 5-ter del D.L. 111/2019 per il finanziamento del Programma sperimentale “Caschi verdi per l'ambiente”.

[19] Di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

[20] Recante "Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019. Approvazione del piano stralcio relativo agli interventi immediatamente cantierabili individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare".

[21] Estratto da: Camera dei deputati, temaweb "Dissesto idrogeologico".

[22] Cfr. per l'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, il D.P.C.M. 4 aprile 2018; per l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, il D.P.C.M. 4 aprile 2018; per l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, il D.P.C.M. 4 aprile 2018; per l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, il D.P.C.M. 4 aprile 2018; per l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale, il D.P.C.M. 4 aprile 2018.

[23]   L'art. 10, co. 2, considera beni culturali, ex lege, qualora appartenenti a soggetti pubblici (cioè, allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico): le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi; gli archivi e i singoli documenti; le raccolte librarie delle biblioteche (escluse le raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche popolari, delle biblioteche del contadino nelle zone di riforma, dei centri bibliotecari di educazione permanente, indicati all'art. 47, co. 2, del D.P.R. 616/1977).

Tali beni rimangono sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica (art. 13, co. 2).

[24]   In particolare, ai sensi dell’art. 10, co. 1, sono beni culturali le cose (immobili e mobili) appartenenti ai medesimi soggetti pubblici indicati al co. 2, nonché a persone giuridiche private senza fine di lucro, compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico: si tratta, cioè, delle cose per le quali sia intervenuta la verifica dell'interesse culturale.

In base al co. 4, possono essere riconosciuti beni culturali, tra l’altro: cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà; ville, parchi e giardini che abbiano interesse artistico o storico; pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico; siti minerari di interesse storico od etnoantropologico; architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale.

[25]   L'art. 10, co. 3, individua le cose che possono essere considerate beni culturali a causa dell’interesse particolarmente importante o eccezionale che rivestono (c.d. interesse qualificato), a seguito dell’intervento della dichiarazione di interesse culturale. Si tratta, tra gli altri, di: cose immobili e mobili (tra quelle individuate dall'art. 10, co. 4) che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli elencati all’art. 10, co. 1, e, dunque, a persone fisiche o a persone giuridiche private con fine di lucro; cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose; cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione.

[26]            Come meglio si dirà in seguito, il secondo periodo del comma 3 richiamava genericamente la disciplina di cui all’articolo 6 del D.Lgs. n. 28/2011 (relativo sia alla PAS che alla Comunicazione al Comune per attività in edilizia libera definite dalle linee guida attuative)

[27] tranne che gli specifici interventi previsti dalla Linee guida attuative sottoposti a mera comunicazione al comune.

[28] Si riportano i rilievi espressi dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), nel Paragrafo dedicato all’Assetto competitivo del servizio di ricarica dei veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico, della Memoria 41/2020/I/EEL per la VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati, del 18 febbraio 2020, in relazione all’esame dell’AC1973, proposta di legge recante “Modifiche al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in materia di agevolazioni fiscali per favorire la diffusione dei veicoli alimentati ad energia elettrica”.

[29] Cit., cfr. nota precedente.

[30] In proposito, ARERA fin dal 2012 ha definito una struttura tariffaria "monomia" (cioè espressa solo in c€/kWh, senza componenti fisse o proporzionali alla potenza impegnata) applicabile su richiesta ai punti di prelievo in bassa tensione dedicati al servizio di ricarica dei veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico. Tale struttura tariffaria è stata confermata per il periodo 2016-2019 dalle disposizioni della deliberazione 654/2015 (Allegato A,Testo integrato per il trasporto TIT). Per maggiori informazioni si vedano le risposte alle  domande frequenti.

[31] Intesa come prezzo finale comprensivo di tutte le componenti (tariffe per servizi di rete, oneri generali di sistema, materia energia, IVA e accisa) e fatti salvi i casi particolari legati al mercato di maggior tutela e di salvaguardia.

[32] Per quanto concerne la ricarica dei veicoli elettrici per i clienti domestici, ARERA evidenzia che la riforma delle tariffe di rete e delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema per i clienti domestici di energia elettrica definita dalla delibera 582/2015/R/eel ha rimosso le barriere esistenti allo sviluppo della cosiddetta "ricarica privata" derivanti dalla precedente struttura progressiva delle tariffe elettriche per i clienti domestici; per un'analisi di dettaglio delle conseguenze positive derivanti da tale riforma sui costi della ricarica di veicoli elettrici, cft. Appendice I della Relazione AIR associata a tale deliberazione.

[33]  Si ricorda che ai sensi del citato testo unico, art. 52, comma 1, sono obbligati al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica:

a) i soggetti che procedono alla fatturazione dell'energia elettrica ai consumatori finali (venditori);

b) gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio;

c) i soggetti che utilizzano l'energia elettrica per uso proprio con impiego promiscuo, con potenza disponibile superiore a 200 kW intendendosi per uso promiscuo l'utilizzazione di energia elettrica in impieghi soggetti a diversa tassazione;

c-bis) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica sul mercato elettrico, limitatamente al consumo di detta energia.

 

[34] Tale comma dispone che, qualora i soggetti che procedono alla fatturazione dell'energia elettrica ai consumatori finali (venditori), non abbiano sede nel territorio nazionale, l'accisa sul l’energia elettrica è dovuta dalle società, designate dai medesimi soggetti, aventi sede legale nel territorio nazionale, che devono registrarsi presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane prima dell'inizio dell'attività di fornitura dell'energia elettrica ai consumatori finali e ottemperare agli obblighi previsti.

[35] Il co. 9 dell'art. 25 del Codice dei contratti pubblici prevede che la procedura si conclude in un termine predeterminato dal soprintendente in relazione all'estensione dell'area interessata, con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente. La relazione contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite, con i relativi esiti di seguito elencati, e detta le conseguenti prescrizioni: a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente l'esigenza di tutela; b) contesti che non evidenziano reperti leggibili come complesso strutturale unitario, con scarso livello di conservazione per i quali sono possibili interventi di reinterro, smontaggio, rimontaggio e musealizzazione, in altra sede rispetto a quella di rinvenimento; c) complessi la cui conservazione non può essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l'integrale mantenimento in sito.

[36]            Il co. 2 ha previsto che i gestori di infrastruttura fisica e gli operatori di rete, in caso di realizzazione, manutenzione straordinaria sostituzione o completamento della infrastruttura, hanno l'obbligo di comunicare i dati relativi all'apertura del cantiere, al SINFI, con un anticipo di almeno novanta giorni salvo si tratti di interventi emergenziali. Devono altresì mettere a disposizione le seguenti informazioni minime riguardanti le opere di genio civile, in corso o programmate, relative alla loro infrastruttura fisica per le quali è stata rilasciata un'autorizzazione, è in corso una procedura di concessione dell'autorizzazione oppure si prevede di presentare per la prima volta una domanda di autorizzazione alle autorità competenti entro i sei mesi successivi: a) l'ubicazione e il tipo di opere; b) gli elementi di rete interessati; c) la data prevista di inizio dei lavori e la loro durata; d) un punto di contatto.

[37] La previsione originaria stabiliva che gli impianti di accumulo elettrochimico connessi a impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono autorizzati mediante autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o dal MISE, qualora funzionali a impianti di potenza superiore ai 300 MW termici, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del d.lgs. n. 387/2003 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità).

[38]            L'art. 863 c.c. prevede che nelle forme stabilite per i consorzi di bonifica possono essere costituiti anche consorzi per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio di opere di miglioramento fondiario comuni a più fondi e indipendenti da un piano generale di bonifica. Essi sono persone giuridiche private. Possono tuttavia assumere il carattere di persone giuridiche pubbliche quando, per la loro vasta estensione territoriale o per la particolare importanza delle loro funzioni ai fini dell'incremento della produzione, sono riconosciuti d'interesse nazionale con provvedimento dell'autorità amministrativa.

[39] Modifica del D.M. 29 febbraio 1988, recante norme di sicurezza per la progettazione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas, di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 m3 e adozione dello standard europeo EN 12818 per i serbatoi di gas di petrolio liquefatto di capacità inferiore a 13 m3.

[40] Procedura operativa per la verifica decennale dei serbatoi interrati per GPL con la tecnica basata sul metodo delle emissioni acustiche.

[41] Si veda la sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2016. In altra decisione (la n.191 del 2017) la Corte afferma che occorre "verificare, con riguardo alle singole disposizioni impugnate, se esse si rivolgano espressamente anche agli enti dotati di autonomia speciale, con l’effetto di neutralizzare la portata della clausola generale". Sul tema si vedano altresì le sentenze nn.154 e 231 del 2017.