D.L. n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio) - Quadro di sintesi degli interventi 6 luglio 2020 |
Misure in materia di lavoroLe misure a sostegno del lavoro contenute nel presente decreto riguardano, principalmente, la proroga degli ammortizzatori sociali e delle indennità spettanti ad alcune categorie di lavoratori, introdotti a seguito della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza epidemiologica; l'incremento di specifiche misure a sostegno della genitorialità; la semplificazione del contratto a termine; l'estensione del divieto di licenziamento collettivo e individuale per giustificato motivo oggettivo; la promozione del lavoro agile. Per quanto concerne gli ammortizzatori sociali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, si dispone, in particolare:
A seguito del perdurare dell'emergenza epidemiologica, il decreto in esame proroga per i mesi di aprile e maggio le indennità già riconosciute per il mese di marzo in favore di determinate categorie di lavoratori dal decreto cura Italia e ne introduce di nuove. Le suddette indennità sono riconosciute:
Viene disposto che le suddette indennità sono compatibili con l'assegno ordinario di invalidità (art. 86). In merito ai congedi parentali e a quelli retribuiti per assistenza a familiari disabili:
Alcune disposizioni disciplinano l'organizzazione del lavoro agile, in particolare:
Il provvedimento in esame reca, inoltre, alcune disposizioni in materia di contratti a termine, in particolare:
Alcune disposizioni sono volte a promuovere e garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività lavorative. In particolare:
Ulteriori disposizioni prevedono:
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Misure fiscaliIl provvedimento contiene un complesso e articolato sistema di misure fiscali, ulteriormente modificate e arricchite durante l'esame in commissione. In particolare si prevede:
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Misure finanziarieQuanto alle misure di sostegno finanziario alle imprese:
Si segnalano le seguenti misure in tema di esportazioni e internazionalizzazione:
Quanto alla disciplina degli aiuti di Stato:
- sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali (art. 54); - garanzie sui prestiti alle imprese (art. 55); - prestiti alle imprese con tassi d'interesse agevolati (art. 56); - finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19 e antivirali pertinenti (art. 57); - investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling necessarie per sviluppare, provare e ampliare di scala, fino alla prima applicazione industriale prima della produzione in serie, prodotti connessi al COVID-19 (art. 58): - investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19 (art. 59); - sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19 (art. 60);
Per quanto concerne il settore del turismo:
Inoltre, con disposizioni introdotte nel corso dell'esame in sede referente:
Con riferimento a ulteriori misure di natura finanziaria, si segnalano:
Infine, si segnala che nel corso dell'esame della V Commissione è stata modificata la clausola finanziaria prevista all'articolo 265, commi 8-9, che nel testo originaio del decreto-legge consentiva, a seguito del monitoraggio, la rimodulazione delle risorse, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, stanziate per tutte le misure di spesa contenute nei decreti-legge n.18, n.23 e n.34 del 2020, senza prevedere specifici limiti. In particolare, le modifiche hanno limitato l'operatività della norma solo al 2020, hanno specificato che la compensazione interviene solo per gli eventuali maggiori effetti finanziari delle misure (incluse quelle sottostanti ad autorizzazioni legislative quantificate sulla base di parametri stabiliti dalla legge) rispetto alle previsioni di spesa e che gli schemi di decreto del Ministro delle finanze devono essere corredati da apposita relazione e trasmessi alle commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, le quali devono esprimere il parere entro 7 giorni. |
SanitàIn tema di sanità il decreto-legge è finalizzato ad un complessivo rafforzamento del Servizio sanitario nazionale, nelle sue diverse articolazioni, territoriale ed ospedaliera, sia sotto il profilo organizzativo che per quanto attiene alle assunzioni di personale, nonché per l'aumento dei contratti di specializzazione medica. Vengono stanziati complessivamente 3,2 miliardi destinati a tali ambiti. Vengono poi disposte alcune proroghe di termini e l'estensione di alcuni benefici in ragione del perdurare dello stato di emergenza. In particolare:
- requisizione in uso di immobili per la gestione dei pazienti in sorveglianza attiva e isolamento; - implementazione dei servizi di assistenza domiciliare integrata – ADI- ; - reclutamento personale infermieristico e introduzione della figura dell'infermiere di famiglia/o di comunità; - previsione di di incentivi per i medici di medicina generale che si avvarranno della collaborazione di infermieri; - rafforzamento delle USCA (Unità speciali di continuità assistenziale, art. 4-bis D.L. 18/2020) con specialisti convenzionati da utilizzare anche per attività di sorveglianza attiva e di monitoraggio presso le residenze sanitarie assistite (RSA) e le altre strutture residenziali; - assunzione di assistenti sociali di supporto alle USCA nelle valutazioni multidimensionali; - istituzione e potenziamento delle Centrali operative regionali dotate di apparecchiature informatiche e di telemedicina, di raccordo con le USCA e i servizi di urgenza/emergenza. Le Regioni e le province autonome sono tenute, qualora non lo abbiano già fatto, a implementare ed indirizzare, i servizi di Assistenza domiciliare integrata (ADI); Vengono istituite le reti dei laboratori di microbiologia per la diagnosi di infezione da SARS-COV-2. Più in particolare le regioni e le province autonome sono tenute alla costituzione di reti fra laboratori di microbiologia, individuando un laboratorio pubblico di riferimento regionale con il compito di indicare, in collegamento con l'Istituto superiore di sanità (ISS) e ai fini dell'accreditamento regionale, i laboratori di microbiologia pubblici e privati idonei a far parte delle predette reti. I laboratori di microbiologia così individuati sono tenuti a trasmettere i referti positivi dei test molecolari (tamponi) per infezione da SARS-CoV-2 al Dipartimento di prevenzione territorialmente competente. Le regioni e le province autonome, ricevuti i dati relativi ai casi positivi in tal modo riscontrati, li trasmettono all'ISS, mediante la piattaforma istituita ai fini della sorveglianza epidemiologica integrata del COVID-19, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza n. 640 del 27 febbraio 2020 del Capo della Protezione civile. E' prevista la stipula di una Intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sulla base della quale vengono attribuiti al Ministero della salute incarichi di coordinamento per la sperimentazione, nel biennio 2020-2021, di strutture di prossimità ispirate al principio della piena integrazione sociosanitaria per la promozione e la prevenzione della salute, nonché per la presa in carico e la riabilitazione delle categorie più fragili, nonché progetti (proposti dalle strutture di prossimità) con modalità di intervento che riducano le logiche di istituzionalizzazione, favoriscano la domiciliarità e consentano la valutazione dei risultati ottenuti anche attraverso il ricorso a strumenti innovativi quali il budget di salute individuale e di continuità. Per l'intervento sono stanziati 25 milioni di euro con differenti autorizzazioni di spesa per il 2020 e il 2021. Inoltre, fino al 31 dicembre 2021, viene data facoltà agli enti e alle aziende del Ssn di conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a professionisti del profilo di psicologo regolarmente iscritti nell'albo professionale. Il conferimento di incarichi avviene in deroga alla normativa vigente.
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Protezione civile e servizio civileAlcune misure sono rivolte a potenziare le risorse a disposizione della Protezione civile. In particolare:
Sempre in materia di Protezione civile, si dispone l'incumulabilità del rimborso per il mancato guadagno giornaliero, riconosciuto ai volontari di Protezione civile che svolgono attività di lavoro autonomo, con le indennità spettanti ad alcune categorie di lavoratori in conseguenza della riduzione o sospensione dell'attività lavorativa durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 15, comma 3). Infine, viene incrementata la dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile di 21 milioni di euro per il 2020. L'importo originario di 20 milioni è stato così rideterminato a seguito di una modifica introdotta dalla V Commissione della Camera (art. 15, commi 1 e 2). |
Politiche socialiIn tema di politiche sociali il decreto-legge, oltre all'introduzione del Reddito di emergenza, quale nuova misura di sostegno straordinario al reddito, dispone alcuni incrementi di fondi e di servizi di natura assistenziale. In particolare:
Il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di: - titolari di pensioni dirette o indirette, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità; - titolari di rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alla quota Rem; .- percettori di Reddito di cittadinanza Il Rem è riconosciuto ed erogato dall'INPS previa richiesta tramite modello di domanda predisposto e presentato secondo le modalità stabilite dall'Istituto. Vengono anche introdotte disposizioni che ai fini del riconoscimento del Rem, sono dirette a semplificare le procedure di accertamento della residenza per i soggetti che, occupando abusivamente un immobile senza titolo, intendono presentare domanda per l'accesso al Rem medesimo, in presenza di minori, soggetti malati gravi, disabili e soggetti in difficoltà economica,. L'autorizzazione di spesa per l'erogazione del Rem è pari a 971,3 milioni di euro per il 2020, da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato "Fondo per il Reddito di emergenza". L'INPS provvede al monitoraggio della misura. In caso di scostamenti dal limite di spesa autorizzato, non sono adottati altri provvedimenti concessori. Per gli oneri connessi alla stipula della convenzione con i centri di assistenza fiscale per la presentazione della richiesta del Rem è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro (art. 82).
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Enti territorialiIl provvedimento contiene varie misure volte al sostegno economico degli enti territoriali, con l'obiettivo di far fronte alla riduzione delle entrate connessa alla crisi economica, nonchè a favorire il pagamento dei debiti commerciali degli enti medesimi. Tra le disposizioni più rilevanti si segnalano:
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Pubblica amministrazioneIn relazione all'attività delle pubbliche amministrazioni, il D.L. contiene alcune disposizioni tese ad accelerare e semplificare i procedimenti amministrativi, in particolare quelli aventi ad oggetto l'erogazione di benefici economici, avviati in relazione all'emergenza COVID-19 (art. 264). In particolare, tra l'altro, si prevede fino al 31 dicembre 2020:
Con la medesima finalità, sono introdotte a regime:
E' stata inoltre prorogata fino al 31 dicembre 2020 la validità dei documenti di riconoscimento e di identità con scadenza dal 31 gennaio 2020 (art. 157, co. 7-ter), già oggetto di proroga fino al 31 agosto per effetto dell'articolo 104 del decreto-legge n. 18/2020 (convertito da L. 27/2020). Per quanto riguarda il personale delle PA, il decreto interviene attraverso l'introduzione di alcune semplificazioni per lo svolgimento delle procedure concorsuali per il recluamento. In particolare, si prevede, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2020, che le procedure concorsuali per il reclutamento del personale non dirigenziale possono essere svolte presso sedi decentrate e anche attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale, in base a determinate regole (artt. 247 e 249). Analoghe modalità semplificate sono previste per l'VIII corso-concorso selettivo ai fini del reclutamento di dirigenti nelle amministrazioni statali e negli pubblici non economici che la SNA è stata autorizzata a bandire secondo la normativa vigente (con apposito dPCM) e che dovrà essere indetto entro il 30 giugno 2020 (art. 250, co.1-4). Inoltre, i concorsi unici per il personale non dirigenziale già banditi al 20 maggio 2020 (data di entrata in vigore del D.L.) e per quelle nelle quali, alla medesima data, sia stata effettuata anche una sola delle prove concorsuali previste, la Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) può modificare, su richiesta delle amministrazioni destinatarie delle procedure concorsuali, le modalità di svolgimento delle prove previste dai relativi bandi di concorso, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti alle procedure (art. 248). Con riferimento alle procedure concorsuali riservate bandite dalle pubbliche amministrazioni, nel corso dell'esame in V Commissione è stato modificato il termine temporale per il conseguimento del requisito soggettivo di anzianità relativo alle suddette procedure, termine prorogato al 31 dicembre 2019, in luogo del 31 dicembre 2017 attualmente previsto (art. 4-bis). Sul fronte della modernizzazione tecnologica delle PA, si segnala l'istituzione di un un Fondo per l'innovazione tecnologica e digitale, con una dotazione di 50 milioni per il 2020, la cui gestione è affidata al Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione (art. 239). Il Fondo è destinato alla copertura delle spese a favore degli strumenti di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico" a fini istituzionali; di diffusione dell'identità digitale, del domicilio digitale e delle firme elettroniche; di erogazione di servizi in rete tramite le piattaforme abilitanti previste dal CAD. |
GiustiziaGli interventi nel settore della giustizia, concernono in primo luogo il personale, con riguardo sia alle nuove assunzioni, sia alle modalità di svolgimento delle procedure di reclutamento. Al riguardo il decreto legge, cosi come modificato nel corso dell'esame in sede referente:
Ulteriori disposizioni concernono:
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Coesione territoriale e MezzogiornoPer quanto riguarda gli interventi in materia di coesione territoriale e Mezzogiorno si segnalano le seguenti misure:
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Scuola, università, alta formazione e ricercaPer quanto concerne la scuola, gli interventi sono rivolti, anzitutto, oltre che a garantire lo svolgimento in sicurezza degli esami di Stato dell'a.s. 2019/2020, ad accelerare la realizzazione di interventi di edilizia scolastica durante la sospensione delle attività didattiche, a garantire l'avvio e lo svolgimento in sicurezza dell'a.s. 2020/2021, a sostenere le scuole paritarie, nonché il sistema integrato di educazione e di istruzione da 0 a 6 anni. A tale tipologia di interventi, specificamente collegati all'emergenza in atto, se ne affiancano altri a carattere più generale. In particolare:
Inoltre:
Per quanto riguarda l'università, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), gli enti pubblici di ricerca, gli interventi intendono sostenere gli stessi soggetti nell'affrontare la fase post-emergenziale conseguente alla crisi epidemiologica in atto, nonché garantire gli studenti, i ricercatori e i docenti da eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dalla sospensione delle attività didattiche in presenza e supportare il diritto allo studio. A tal fine, in particolare:
Inoltre, sempre a fini di sostegno:
Si introduce, poi, un Piano di investimenti straordinari nella ricerca, che prevede:
Infine, a seguito dell'esame in V Commissione:
Quanto agli interventi nel settore della ricerca applicata:
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Cultura e SpettacoloPer quanto concerne i settori della cultura e dello spettacolo, gli interventi proseguono nello sforzo di sostenere le difficoltà derivate dalla sospensione, per un lungo periodo, degli eventi di carattere culturale e degli spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli cinematografici e teatrali, nonché dalla chiusura, sempre per un lungo periodo, dell'accesso a istituti e luoghi della cultura. Ciò, sia rafforzando alcuni strumenti introdotti dal D.L. 18/2020 (L. 27/2020), sia introducendo strumenti nuovi. In particolare:
Inoltre, a seguito dell'esame in V Commissione:
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SportPer quanto concerne lo sport, gli interventi proseguono nello sforzo di sostenere le difficoltà derivanti dalla sospensione, per un lungo periodo, degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, nonché di tutte le manifestazioni organizzate di carattere sportivo, e dalla chiusura, sempre per un lungo periodo, degli impianti nei comprensori sciistici. A tal fine, in parte si rafforzano interventi già previsti dal D.L. 18/2020 (L. 27/2020), in parte si introducono nuove previsioni. In particolare:
Con riferimento ai lavoratori sportivi, si prevede che (art. 98):
Per gli utenti, si prevede che i soggetti che hanno acquistato abbonamenti – a seguito dell'esame in V Commissione, anche di durata pari ad un mese - per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, possono chiedere il rimborso del corrispettivo già versato per i periodi di sospensione delle attività sportive. In alternativa al rimborso, il gestore può rilasciare un voucher di pari valore utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle misure di sospensione dell'attività sportiva (art. 216, co. 4).
Infine, si conferisce facoltà alle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI e dal CIP di adottare provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, compresa la definizione delle classifiche finali, con riferimento alla stagione sportiva 2019/2020, nonché i conseguenti provvedimenti relativi all'organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la stagione sportiva 2020/2021.
Ulteriori disposizioni, alcune delle quali introdotte durante l'esame in V Commissione, sono collegate, indirettamente, ad eventi sportivi internazionali che saranno ospitati in Italia. In particolare, al fine di garantire l'accessibilità sostenibile in tempo utile per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali 2026, si prevede il trasferimento di risorse ad Anas (art. 214, co. 2-bis e 2-ter) e a Rete Ferroviaria Italiana (art. 208, co. 4). Al fine di assicurare le condizioni per il regolare svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo nella città di Taranto nel 2026, si attribuisce al comune di Taranto un contributo per il 2020, per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza idraulica e mitigazione del rischio idrogeologico finalizzati all'utilizzo dei siti individuati per lo svolgimento dei Giochi (art. 213-bis).
Infine, altre previsioni, sempre introdotte durante l'esame in V Commissione, sono finalizzate a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione delle persone con disabilità nello svolgimento di attività sportive amatoriali (art. 104, co. 3-bis). |
Informazione e comunicazioniGli interventi nel settore dell'informazione proseguono nello sforzo di garantire la filiera dell'editoria e limitare l'impatto delle perdite per gli operatori economici coinvolti, soprattutto attraverso lo strumento dei crediti di imposta. In particolare:
Inoltre, sempre per il 2020:
Con riferimento al settore delle comunicazioni:
Con riferimento al settore postale:estende sino al 31 luglio (rispetto al 30 giugno attualmente previsto) l'ambito temporale per le disposizioni recanti le modalità speciali -connesse all'emergenza epidemiologica - per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii postali; si prevede inoltre che tali modalità si applichino anche per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta con riferimento agli atti giudiziari e alle sanzioni amministrative. Si aggiunge la previsione che sono fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali per garantire la continuità del servizio e la tutela della salute pubblica in occasione dello stato di emergenza (articolo 46). |
InfrastrutturePer quanto riguarda il settore delle infrastrutture, le misure previste sono principalmente rivolte ad introdurre semplificazioni in grado di accelerare gli interventi al fine di far fronte all'emergenza da COVID-19 e alla crisi economica che ne è derivata e di favorire una maggiore ed immediata liquidità per le imprese operanti nel settore. In particolare, con riferimento alla disciplina in materia di contratti pubblici:
Sempre in relazione al settore dei contratti pubblici:
Con riferimento alla disciplina in materia edilizia, si prevede la possibilità di eseguire le opere edilizie, strettamente necessarie a perseguire le finalità per il riordino della rete ospedaliera in emergenza COVID-19, in deroga alle disposizioni previste dal Testo unico dell'edilizia (D.P.R. n. 380/2001), delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali; per le medesime opere edilizie, si introduce altresì, fino al termine dello stato di emergenza, una deroga agli obblighi in materia di prevenzione incendi previsti dal D.P.R. n. 151/2011 (art. 2, co. 13). Con riferimento agli interventi in materia di infrastrutture stradali e autostradali:
Con riferimento agli interventi di messa in sicurezza del territorio:
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TrasportiPer quanto concerne il settore dei trasporti si prevedono diversi interventi di supporto al trasporto aereo, marittimo, ferroviario, intermodale, locale, nonchè in materia di mobilità sostenibile e di autotrasporto.
Con riferimento al settore del trasporto ferroviario:
Con riferimento al settore marittimo:
Con riferimento alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali:
Con riferimento al settore del trasporto aereo:
Con riferimento al trasporto pubblico locale:
Con riferimento al settore dell'autotrasporto e al trasporto stradale:
Per quanto riguarda la promozione della mobilità sostenibile:
Con riferimento al trasporto intermodale:
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Ambiente ed energiaPer quanto concerne gli interventi in materia ambientale:
Quanto alle misure in materia di energia:
Inoltre, con disposizioni introdotte nel corso dell'esame in sede referente:
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Agricoltura e pescaAl comparto dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura è dedicato il Capo VI. Durante il corso dell'esame presso la V Commissione le disposizioni dedicate al comparto sono state sostanzialmente modificate. Mentre nel testo iniziale dell'articolo 222 era prevista l'istituzione di un Fondo di emergenza generale al quale erano attribuiti 500 milioni di euro per il 2020, il testo all'esame dell'Assemblea articola gli interventi di sostegno nel seguente modo:
Nel corso dell'esame presso la V Commissione Bilancio è stato, infine, incrementato di 5 milioni di euro per il 2020 il Fondo per la competitività delle filiere agricole,istituito dall'art. 1, comma 507,della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (art. 31, comma 3-bis). Ulteriori disposizioni d'interesse per il comparto sono, poi, contenute negli interventi generali a sostegno dei lavoratori e delle imprese, quali:
Per un approfondimento del contenuto di tali misure si rinvia alla parte di specifica competenza. |
Immigrazione
In materia di immigrazione sono disposte misure straordinarie di accoglienza dei richiedenti asilo attraverso la possibilità di utilizzare i posti disponibili nelle strutture del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI) per l'accoglienza dei richiedenti asilo (ossia dei cittadini stranieri che hanno presentato una domanda di protezione internazionale sulla quale non è ancora stata adottata una decisione definitiva). Si tratta di una misura temporanea, che si applica al massimo per sei mesi dopo la cessazione dello stato di emergenza (quindi fino al 31 gennaio 2021). La disposizione deroga espressamente le previsioni di cui all'articolo 1-sexies del D.L. 426/1989, che, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 113/2018, riserva l'accoglienza nel SIPROIMI a coloro ai quali è stato riconosciuto lo status di protezione internazionale e non anche, come in precedenza, ai richiedenti lo status (art. 16). Sono inoltre introdotte due forme di regolarizzazione dei lavoratori, italiani e stranieri, impiegati in agricoltura, nella cura della persona e nel lavoro domestico. Con la prima i datori di lavoro possono presentare domanda per assumere cittadini stranieri presenti nel territorio nazionale o per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare preesistente con lavoratori italiani o stranieri sottoposti a rilievi foto-dattiloscopici prima dell'8 marzo 2020 o soggiornanti in Italia prima di tale data in base alle attestazioni ivi previste, ai fini della regolarizzazione del rapporto di lavoro. La seconda consiste nella concessione di un permesso di soggiorno temporaneo di 6 mesi, valido solo nel territorio nazionale, agli stranieri con permesso di soggiorno scaduto alla data del 31 ottobre 2019 che ne fanno richiesta e che risultino presenti sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020 e che abbiano svolto attività di lavoro nei settori di cui al comma 3, prima del 31 ottobre 2019 e sulla base di documentazione riscontrabile dall'Ispettorato nazionale del lavoro. Il permesso temporaneo è convertito in permesso di soggiorno per lavoro se il lavoratore viene assunto. In entrambi i casi gli stranieri devono risultare presenti nel territorio nazionale ininterrottamente dall'8 marzo 2020. Le domande, sia quelle di emersione del lavoro, sia quelle di regolarizzazione del permesso di soggiorno, possono essere presentate dal 1° giugno al 15 agosto 2020; il termine finale, inizialmente fissato al 15 luglio è stato così prorogato nel corso dell'esame in V Commissione. Le domande sono presentate, previo pagamento di un contributo forfetario, dal datore di lavoro all'INPS, per i lavoratori italiani e comunitari, o allo sportello unico per l'immigrazione, per i cittadini di Paesi terzi. Le domande per il permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2 sono presentate dal lavoratore straniero alla questura. Le modalità sono definite con decreto interministeriale. Sono esclusi dalla regolarizzazione i datori di lavoro e i lavoratori condannati, anche in via non definitiva, per gravi reati tra cui il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, la tratta finalizzata alla prostituzione e allo sfruttamento dei minori, il caporalato. Sono esclusi anche i lavoratori interessati da provvedimenti di espulsione per gravi motivi, che risultino segnalati secondo disposizioni fondate su convenzioni internazionali, quelli considerati una minaccia per l'ordine pubblico. Nel contempo, sono sospesi, fino alla fine della procedura di esame delle istanze, i procedimenti penali e amministrativi connessi con il lavoro irregolare ad eccezione di quelli per gravi reati. Se la procedura si conclude con la sottoscrizione del contratto di lavoro o con la concessione del permesso temporaneo, i reati si considerano estinti, in caso contrario la sospensione cessa. Vengono inasprite le sanzioni tanto per coloro che, nelle procedure di emersione dei rapporti di lavoro, dichiarano il falso, quanto per coloro che impiegano in modo irregolare i cittadini stranieri che avanzano richiesta del permesso di soggiorno temporaneo. Inoltre, si autorizza il Ministero dell'interno ad utilizzare, per un periodo massimo di sei mesi, tramite agenzie di somministrazione di lavoro, lavoratori da impiegare nelle procedure di regolarizzazione con il limite massimo di spesa di 30 milioni di euro. In relazione agli effetti derivanti dall'attuazione della norma in esame, è disposto un incremento del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato. Infine, si prevede che le Amministrazioni dello Stato e le regioni, anche mediante l'implementazione delle misure previste dal Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020-2022, adottino misure urgenti idonee a garantire la salubrità e la sicurezza delle condizioni alloggiative dei lavoratori, nonché ulteriori interventi di contrasto del lavoro irregolare e del fenomeno del caporalato (art. 103). |
DifesaPer quanto concerne il comparto della Difesa il provvedimento reca una serie di misure volte a potenziare ulteriormente le strutture e il personale militare maggiormente impegnati nelle attività di prevenzione e contrasto del virus Covid - 19. Si prevedono, inoltre, norme volte a semplificare talune attività del comparto (concorsi e formazione), a conciliare il lavoro del personale militare con eventuali esigenze di carattere familiare, a valorizzare il patrimonio immobiliare della Difesa.
Nello specifico:
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SicurezzaPer il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e per il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco sono dettate specifiche disposizioni di semplificazione delle procedure assunzionali e formative (artt. 258-260) insieme ad ulteriori disposizioni riguardanti il comparto. E' autorizzata, inoltre, l'assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del 18 maggio 2017, con la finalità di definire i contenziosi insorti con riguardo al possesso dei requisiti di partecipazione. Determina, a tal fine, i criteri per procedere alla relativa assunzione. Dispone inoltre che l'amministrazione della pubblica sicurezza proceda alle suddette assunzioni a valere sulle facoltà assunzionali previste per l'anno 2020, entro un massimo di 1.650 unità, e per l'anno 2021, entro un massimo di 550 unità, quale quota parte delle relative facoltà assunzionali (art. 260-bis).
Al fine di sviluppare le attività in materia di prevenzione e tutela informatica e cibernetica, il decreto-legge istituisce, entro il Ministero dell'interno, una direzione generale per lo sviluppo della prevenzione e tutela informatiche collocata nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno (art. 240). Inoltre, ferma restando la disciplina vigente in materia di sicurezza cibernetica, si dispone che gli operatori di infrastrutture critiche, al fine di assicurare la continuità del servizio di interesse pubblico erogato e il funzionamento in sicurezza delle infrastrutture stesse, adottano o aggiornano i propri piani di sicurezza con disposizioni recanti misure di gestione delle crisi derivanti da emergenze di natura sanitaria emanate dalle autorità competenti. E' prevista a tal fine la relativa procedura (art. 211-bis).
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