Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Bilancio
Titolo: D.L. n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio) - Quadro di sintesi degli interventi
Riferimenti: AC N.2500/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 295/1
Data: 22/05/2020
Organi della Camera: V Bilancio


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D.L. n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio) - Quadro di sintesi degli interventi

22 maggio 2020
Progetti di legge


Indice

Misure in materia di lavoro|Misure fiscali|Misure finanziarie|Sanità|Protezione civile|Politiche sociali|Enti territoriali|Pubblica amministrazione|Giustizia|Coesione territoriale e Mezzogiorno|Scuola, università, alta formazione e ricerca|Cultura e Spettacolo|Sport|Informazione e comunicazioni|Infrastrutture|Trasporti|Ambiente ed energia|Agricoltura e pesca|Immigrazione|Difesa|


Misure in materia di lavoro

Le misure a sostegno del lavoro contenute nel presente decreto riguardano, principalmente, la proroga degli ammortizzatori sociali e delle indennità spettanti ad alcune categorie di lavoratori, introdotti a seguito della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, l'incremento di specifiche misure a sostegno della genitorialità, l'estensione del divieto di licenziamento collettivo e individuale per giustificato motivo oggettivo, nonché la regolamentazione del lavoro agile.

Per quanto concerne gli ammortizzatori sociali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, si dispone, in particolare:

  • l'aumento della durata massima della cassa integrazione ordinaria e in deroga e dell'assegno ordinario (da nove) a diciotto settimane – di cui quattordici fruibili, ricorrendo determinate condizioni, per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020 e quattro dal 1° settembre al 31 ottobre 2020 – estendendola anche ai lavoratori che risultano alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 25 marzo 2020. I datori di lavoro dei settori concernenti il turismo, le fiere, i congressi, i parchi divertimento, gli spettacoli dal vivo e le sale cinematografiche, possono usufruire delle suddette quattro settimane, a determinate condizioni, anche per periodi precedenti il 1° settembre (artt. 68, 69 e 70);
  • il riconoscimento della cassa integrazione in favore degli operai agricoli, per eventi riconducibili alla predetta emergenza, in deroga a determinati limiti di fruizione posti dalla normativa vigente (art. 68, co. 1, lett. e));
  • per la concessione dell'assegno ordinario, la reintroduzione dell'obbligo per i datori di lavoro di svolgere la procedura di informazione, la consultazione e l'esame congiunto con le organizzazioni sindacali, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva (art. 68, co. 1, lett. b));
  • ad eccezione di determinate fattispecie relative alle aziende multilocalizzate, l'attribuzione della concessione della CIG in deroga viene trasferita dalle regioni all'INPS, limitatamente alle settimane successive alle prime nove già riconosciute (art. 71, co. 1, cpv. 22-quater);
  • la previsione di una procedura di pagamento diretto della CIGO (art. 71, co. 1, cpv. 22-quinquies);
  • l'istituzione di un apposito capitolo di bilancio (nello stato di previsione del Ministero del lavoro) con dotazione, per il 2020, pari a 2.740,8 milioni di euro al fine di garantire, se necessario, un ulteriore finanziamento degli strumenti di integrazione salariale (art. 71, co. 1, cpv. 22-ter);
  • la previsione, per i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro, di accedere alla CIG in deroga per un periodo massimo di nove settimane (art. 98, co. 7);
  • la proroga di due mesi della fruizione delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL che terminano nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020 (art. 92);
  • la proroga a tutto il 2020 della mobilità in deroga per i lavoratori che abbiano cessato il trattamento di integrazione salariale in deroga per il periodo 1° dicembre 2017 - 31 dicembre 2018 e che non hanno diritto alla fruizione della NASpI (art. 87).

A seguito del perdurare dell'emergenza epidemiologica, il decreto in esame proroga per i mesi di aprile e maggio le indennità già riconosciute per il mese di marzo in favore di determinate categorie di lavoratori dal decreto cura Italia e ne introduce di nuove. Le suddette indennità sono riconosciute:

  • ai liberi professionisti titolari di partita IVA iscritti alla Gestione separata INPS e di titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla medesima Gestione (600 euro per aprile e - se vi è una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto al reddito del secondo bimestre 2019 – 1.000 euro per maggio) (art. 84, co. da 1 a 2);
  • ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione (600 euro per aprile e 1.000 per maggio) (art. 84, co. 3);
  • ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'INPS (relative agli artigiani, agli esercenti attività commerciali ed ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali) (600 euro per aprile) (art. 84, co. 4);
  • ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, nonché ai lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 (600 euro per aprile e 1.000 per maggio) (art. 84, co. 5 e 6);
  • agli operai agricoli a tempo determinato che nel 2019 hanno svolto almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo (500 euro per aprile) (art. 84, co. 7);
  • ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio) (art. 81);
  • ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 da cui derivi un reddito non superiore a 50.000 euro, o almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019 da cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 (600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio) (art. 84, co. 10);
  • ai lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo (600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio) (art. 84, co. 8, lett. a));
  • ai lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 (600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio) (art. 84, co. 8, lett. b));
  • ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, iscritti alla Gestione separata al 23 febbraio 2020 (600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio) (art. 84, co. 8, lett. c));
  • agli incaricati alle vendite a domicilio, titolari di partita iva e iscritti alla Gestione separata al 23 febbraio 2020 (600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio) (art. 84, co. 8, lett. d));
  • ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali (500 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio) (art. 85);
  • ai titolari di rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, erogata dalla società Sport e salute S.p.A. (600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio) (art. 98).

Viene disposto che le suddette indennità sono compatibili con l'assegno ordinario di invalidità (art. 86).

In merito ai congedi parentali e a quelli retribuiti per assistenza a familiari disabili:

  • viene aumentata (da 15) a 30 giorni la durata massima del congedo parentale introdotto in favore dei genitori lavoratori a causa della sospensione delle attività scolastiche, fruibile per figli fino a 12 anni e fino al 31 luglio 2020 (art. 72, co. 1, lett. a));
  • si prevede che del congedo non retribuito riconosciuto ai genitori dipendenti privati per la chiusura delle scuole si possa fruire in presenza di figli minori di 16 anni (art. 72, co. 1, lett. b));
  • viene incremento da 600 a 1.200 euro l'importo massimo complessivo del voucherbabysitting riconosciuto in alternativa al suddetto congedo (per i dipendenti del settore sanitario l'aumento è da 1.000 a 2.000 euro), prevedendo che lo stesso voucher possa essere utilizzato anche per l'iscrizione ai centri estivi e ai servizi educativi all'infanzia (art. 72, co. 1, lett. c));
  • si incrementa di ulteriori complessivi dodici giorni, usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020, il numero di giorni di permesso retribuito riconosciuto per l'assistenza di familiari disabili (art. 73).

Alcune disposizioni disciplinano l'organizzazione del lavoro agile, in particolare:

  • per il settore privato, si dispone che, fino al 31 dicembre 2020, la suddetta modalità di svolgimento dell'attività lavorativa possa essere applicata dai datori di lavoro privati ad ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla normativa vigente e si introduce un diritto allo svolgimento del lavoro in modalità agile in favore dei genitori di figli minori di anni 14, anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla normativa vigente (art. 90);
  • per il settore pubblico, fino al 31 dicembre 2020, le PA adeguano le misure di cui all'art. 87 del decreto cura Italia - secondo cui, in generale, il lavoro agile fino al termine dell'emergenza epidemiologica sia la modalità ordinaria di svolgimento del lavoro presso le medesime PA - organizzando il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro (art. 263).

Il provvedimento in esame reca, inoltre, alcune disposizioni in materia di contratti a termine, in particolare:

  • viene prevista la possibilità di rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti a tempo determinato, in essere al 23 febbraio 2020, anche in assenza delle condizioni (cd. causali) richieste dalla normativa vigente (art. 93);
  • per la promozione del lavoro agricolo, si introduce la possibilità per i percettori di ammortizzatori sociali e di reddito di cittadinanza, di stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei predetti benefici previsti e nel limite di 2000 euro per il 2020 (art. 94).

Alcune disposizioni sono volte a promuovere e garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività lavorative. In particolare:

  • i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età e dello stato di salute (art. 83);
  • vengono previsti degli incentivi in favore delle imprese che hanno realizzato interventi per la riduzione del rischio di contagio nei luoghi di lavoro (art. 95).

Ulteriori disposizioni prevedono:

  • l'estensione da 60 giorni a 5 mesi del divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi e la sospensione delle procedure in corso (art. 80);
  • la proroga al 31 luglio 2020 dell'equiparazione del periodo di quarantena alla degenza ospedaliera per i dipendenti pubblici con comprovata disabilità, che viene prorogata al 31 luglio 2020 (art. 74);
  • l'estensione da due a quattro mesi della sospensione delle misure di condizionalità per l'attribuzione di alcune prestazioni (art. 76);
  • la semplificazione delle procedure concorsuali, prevedendo che le stesse, sino al 31 dicembre 2020, si svolgano in modalità decentrata e telematica (artt. 247-249);
  • l'istituzione presso l'Anpal del Fondo nuove competenze al fine di coprire gli oneri relativi a percorsi di formazione che possono essere previsti a seguito di una rimodulazione dell'orario di lavoro (art. 88);
  • in merito al riequilibrio finanziario dell'INPGI, la proroga al 31 dicembre 2020 della sospensione delle norme che prevedono la nomina di un commissario straordinario (art. 192);
  • l'istituzione dell'Osservatorio nazionale del lavoro, con lo scopo di programmare adeguate strategie occupazionali in conseguenza degli effetti dell'emergenza epidemiologica sul mercato del lavoro (art. 99).

Misure fiscali

Il provvedimento contiene un complesso e articolato sistema di misure fiscali. In particolare si prevede:

  • l'esenzione dal versamento del saldo IRAP 2019 e della prima rata – pari al 40 per cento -  dell'acconto dell'IRAP 2020 per le imprese e i lavoratori autonomi con un volume di ricavi o compensi non superiore a 250 milioni, fermo restando l'obbligo di versamento degli acconti 2019 (art. 24);
  • un credito d'imposta per l'ammontare del canone di locazione di immobili non abitativi, per i mesi di marzo, aprile e maggio, per alcuni soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi. Per le strutture alberghiere e agrituristiche il credito d'imposta spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d'imposta precedente (art. 28);
  • la proroga al 31 dicembre 2020 del termine finale di efficacia del cd. superammortamento (art. 50);
  • il rafforzamento delle agevolazioni per alcuni interventi di efficienza energetica e misure antisismiche sugli edifici, effettuati dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (cd. ecobonus, sismabonus, bonus fotovoltaico e colonnine elettriche) (art. 119);
  • un credito d'imposta per gli interventi di adeguamento alle prescrizioni sanitarie e di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19 in favore di esercenti attività in luoghi aperti al pubblico (art. 120), nonché un nuovo, più ampio credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro (art.125);
  • la possibilità di usufruire di alcune detrazioni fiscali nella forma di crediti d'imposta o di sconti sul corrispettivo (art. 121) e la possibilità di cedere alcuni crediti d'imposta, in deroga alla disciplina generale (art.122);
  • la definitiva soppressione delle c.d. clausole di salvaguardia e dei relativi aumenti IVA e accise (art.123);
  • la riduzione al 5% dell'IVA sui dispositivi di protezione contro il COVID-19 (art.124);
  • la proroga dei versamenti sospesi dai decreti legge in materia di emergenza (D.L. 9/2020, D.L. 18/2020 e D.L. 23/2020) e del versamento dei tributi e contributi sospesi in un'unica soluzione al 16 settembre 2020 ovvero in quattro rate mensili di pari importo a decorrere dalla stessa data (artt.126 e 127);
  • in materia di accise, tra l'altro, il differimento di adempimenti e la rimessione in termini per i versamenti (artt. da 129 a 132);
  • il differimento al 2021 dell'efficacia della cd. plastic tax e della cd. sugar tax (art. 133);
  • la modifica della disciplina dell'IVAFE per i soggetti diversi dalle persone fisiche (art. 134) e l'uniformazione dei termini per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU al termine del 31 luglio 2020 previsto per il bilancio di previsione dei comuni (art. 138);
  • la proroga al 1° gennaio 2021 dell'esclusione di sanzioni per i casi di mancata memorizzazione, omissione della trasmissione, memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, qualora la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri sia effettuata entro il mese successivo a quello dell'operazione; lo slittamento al 1° gennaio 2021 del termine di adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria (art.140);
  •  il rinvio al 1° gennaio 2021 della cd. lotteria degli scontrini (art. 141); dell'avvio sperimentale della cd. precompilata IVA (art. 142); dell'integrazione dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio (art. 143);
  •  la rimessione in termini dei pagamenti per cd. avvisi bonari in scadenza fino al 31 maggio 2020; tali versamenti sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020 (art. 144);
  • la possibilità di effettuare i rimborsi fiscali senza l'applicazione della procedura di compensazione tra il credito d'imposta e il debito iscritto a ruolo (art. 145);
  • la possibilità di liquidare sotto forma di acconto l'indennità dovuta nel caso di immobili (strutture alberghiere, ovvero altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità) requisiti a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19 (art. 146);
  • l'elevazione a un milione di euro del limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili tramite modello F24 per anno solare (art. 147);
  • le modifiche al procedimento di elaborazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale-ISA per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021 e lo spostamento dei termini per l'approvazione degli indici e la loro eventuale integrazione rispettivamente al 31 marzo e al 30 aprile (art. 148);
  • la proroga al 16 settembre 2020 dei termini per alcuni versamenti fiscali che scadono tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, tra cui le somme dovute a seguito di accertamenti con adesione, mediazioni, conciliazioni, recupero dei crediti di imposta e avvisi di liquidazione, nonché le rate relative alle definizioni agevolate disciplinate dal cd. decreto fiscale 2019 (art. 149);
  • la disciplina della ripetizione di indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni, ai sensi della quale le somme indebitamente erogate al lavoratore o al pensionato devono essere restituite al sostituto d'imposta al netto della ritenuta operata al momento dell'erogazione (art. 150);
  • la proroga al 31 gennaio 2021 del termine per la notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza o dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività, ovvero dell'esercizio dell'attività medesima o dell'iscrizione ad albi e ordini professionali (art. 151);
  • la sospensione, nel periodo intercorrente tra il 19 maggio e il 31 agosto 2020, degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente di riscossione sulle somme dovute a titolo di stipendio, pensione e trattamenti assimilati (art. 152);
  • la sospensione dell'obbligo, previsto per le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, di verificare se il beneficiario risulti inadempiente al versamento di una o più cartelle di pagamento prima di effettuare un pagamento superiore a 5.000 euro (art. 153);
  • la proroga dal 31 maggio al 31 agosto 2020 della sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione disposta dall'articolo 68 del decreto-legge n. 18 del 2020 (cd. Cura Italia). Si consente inoltre di versare le rate di alcuni istituti agevolativi, tra cui la "rottamazione-ter" e il "saldo e stralcio", in scadenza nell'anno 2020, entro il 10 dicembre 2020 e si amplia la possibilità di chiedere dilazioni (art. 154);
  • il differimento del termine per l'emissione e la notifica di atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020; essi vengono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021; la proroga di un anno dei termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento relative a una serie di dichiarazioni (art. 157);
  • una disposizione interpretativa che rende cumulabile la sospensione dei termini processuali prevista dal decreto-legge 18 del 2020 con la sospensione del termine di impugnazione nel caso di accertamento con adesione (art. 158);
  •  l'ampliamento della platea dei contribuenti che si avvalgono del 730 dipendenti senza sostituto, al fine di garantire i conguagli derivanti dalla dichiarazione dei redditi presentata mediante modello 730 (art. 159);
  • la proroga  per la contestazione delle sanzioni tributarie nei confronti dei soggetti che non abbiano dichiarato al catasto edilizio urbano i fabbricati iscritti nel catasto dei terreni ubicati nei Comuni colpiti dal sisma del Centro Italia del 2016 e del 2017 (art. 160); 
  • la proroga del pagamento dei diritti doganali in scadenza tra il 1° maggio (data in cui cessano gli effetti dell'art.92 del D.L. n.18 del 2020) e il 31 luglio 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi, per alcune categorie produttive, titolari del conto di debito doganale, che si trovino in gravi difficoltà di carattere economico o sociale (art. 161);
  • la modifica della rateizzazione del debito di accisa per il titolare di deposito fiscale, richiedendo che per accedere alla dilazione il titolare sia in difficoltà economiche documentate e riscontrabili e che il numero delle rate sia modulato in funzione del completo e tempestivo versamento del debito di imposta (art. 162);
  • la proroga al 31 ottobre 2020 del pagamento dell'accisa sui prodotti da fumo e sui tabacchi da inalazione senza combustione, nonché dell'imposta di consumo sui prodotti liquidi da inalazione e sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo, dovute per i mesi di aprile e maggio 2020 (art. 163);
  • la possibilità per il Ministero della Difesa di alienare anche "in blocco" unità immobiliari libere e presenti in singoli fabbricati o comprensori (art.164);
  • la concessione di un credito, per il periodo d'imposta 2020 e utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per i pagamenti di servizi turistici usufruiti sul territorio nazionale, in favore di nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro (art. 176);
  • l'abolizione della prima rata IMU per i possessori di immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali o stabilimenti termali, così come per gli immobili di agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività (art.177);
  • alcune modifiche alla disciplina dell'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco o soggiorno e l'istituzione di un Fondo, per l'anno 2020, per il ristoro parziale dei comuni a seguito della mancata riscossione dell'imposta di soggiorno, del contributo di sbarco o del contributo di soggiorno (art.180);
  • l'esonero - dal 1° maggio al 31 ottobre 2020 – per gli esercizi di ristorazione ovvero per la somministrazione di pasti e di bevande dal pagamento della tassa o del canone dovuti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap e Cosap) e l'istituzione di un fondo per il ristoro dei comuni a fronte della diminuzione delle relative entrate (art.181);
  • per mitigare gli effetti subiti dal settore cinematografico e audiovisivo a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19, la possibilità di prevedere, per il 2020, una maggiore flessibilità nella ripartizione delle risorse destinate ai crediti di imposta in tale settore, anche in deroga alle percentuali previste a regime (art. 183, co. 7);
  • il rafforzamento del regime straordinario di accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari, in particolare con l'elevazione dell'importo massimo dell'investimento ammesso al credito dal 30 al 50%, con un tetto di spesa di 60 milioni (art. 186);
  • l'introduzione, per l'anno 2020, un regime straordinario di forfettizzazione delle rese di giornali quotidiani e periodici, ai fini IVA, che ne consente la riduzione del 95% (invece dell'80% previsto in via ordinaria) (art. 187);
  • un credito d'imposta, in via straordinaria per l'anno 2020, per le spese sostenute per l'acquisto, nel 2019, della carta utilizzata per la stampa di quotidiani e periodici (art. 188);
  • un credito d'imposta, per il 2020, in favore di alcune imprese editrici di quotidiani e di periodici pari al 30% della spesa effettiva sostenuta nel 2019 per l'acquisizione dei servizi di server, hosting e banda larga per le testate edite in formato digitale (art. 190);
  • la possibilità, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e le associazioni sportive, di sospendere fino al 30 giugno 2020 il versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali. I canoni possono essere versati in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 ovvero rateizzati fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020. Inoltre, è consentita la revisione dei rapporti concessori o di gestione degli impianti sportivi pubblici in scadenza entro il 30 luglio 2023, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto (art. 216);

  • la maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo destinato alle imprese operanti nelle regioni del Mezzogiorno (art. 244).

Misure finanziarie

Quanto alle misure di sostegno finanziario alle imprese:

  • si incrementa il Fondo per le garanzie rilasciate da SACE ai sensi dell'articolo 1 del D.L. n. 23/2020, di 30.000 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.700 milioni di euro destinati alla sezione speciale istituita dall'articolo 35, comma 5, per le garanzie rilasciate dalla stessa SACE a favore delle imprese di assicurazione del ramo credito (art. 31, co. 1);
  • si rifinanzia nella misura di 3.950 milioni di euro per il 2020 il Fondo di garanzia per le PMI, istituito presso il Mediocredito Centrale S.p.A., per le finalità previste dall'articolo 13 del DL n. 23/2020 (art. 31, co. 2);
  • si assegnano all'ISMEA 250 milioni di euro per il 2020 (ulteriori rispetto ai 100 milioni già assegnati per lo steso anno dall'articolo 13, comma 11, del DL n. 23/2020) in relazione all'operatività delle garanzie che essa può prestare a fronte di finanziamenti  concessi da banche, intermediari finanziari nonché dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario e destinati alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca (art. 31, co. 3);
  • si prevede la garanzia di SACE a favore delle imprese di assicurazione del ramo credito in misura pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative a crediti commerciali a breve termine maturati dalla data di entrata in vigore del decreto legge e fino al 31 dicembre 2020, entro il limite massimo di 2.000 milioni di euro. La misura è finalizzata a preservare la continuità degli scambi commerciali tra aziende e a garantire che i servizi di assicurazione del credito commerciale continuino ad essere disponibili per le imprese colpite dagli effetti economici dell'epidemia Covid-19. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie, è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso. L'efficacia della garanzia è comunque subordinata all'approvazione del relativo regime di aiuto da parte della Commissione Europea.

    Per le predette finalità è istituita - nell'ambito del Fondo a copertura degli oneri derivanti dalle garanzie assunte da SACE di cui all'articolo 1, comma 14, del D.L. n. 23/2020 - una sezione speciale, con autonoma evidenza contabile, con dotazione iniziale di 1700 milioni di euro per l'anno 2020 (art. 35);

  • si prevedono molteplici interventi per il rafforzamento delle startup innovative. In particolare:  

    - si rifinanzia di 100 milioni per l'anno 2020 la misura "Smart&Start Italia", destinando le risorse ai finanziamenti agevolati per le startup; 

    - sono stanziati 10 milioni di euro per l'anno 2020 per la concessione in favore delle startup innovative di contributi a fondo perduto finalizzati all'acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative;

    - si rifinanzia di 200 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo di sostegno al venture capital;

    - si interviene anche sotto il profilo fiscale: in particolare sul credito di imposta in ricerca e sviluppo, inserendo le spese per contratti di ricerca extra muros stipulati con le startup innovative, tra le spese che concorrono a formare, in modo maggiorato, la base di calcolo del credito d'imposta, per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;

    - si proroga di 12 mesi il termine di permanenza delle startup innovative nella sezione speciale del registro delle imprese; 

    - si riserva una quota pari a 200 milioni di euro delle risorse già assegnate al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, al rilascio delle garanzie in favore delle startup innovative e delle PMI innovative; 

    - viene integrata la disciplina agevolativa delle startup innovative prevedendo incentivi fiscali in regime de minimis all'investimento in startup innovative;

    - si istituisce presso il MISE, di un Fondo, con una dotazione iniziale di 4 milioni di euro nel 2020, per sostenere lo sviluppo dell'industria dell'intrattenimento digitale a livello nazionale, denominato «First Playable Fund» (art. 38).

  • si introducono misure di rafforzamento dell'azione di recupero di aziende in crisi e potenziamento delle strutture di supporto per le crisi di impresa e per la politica industriale (art. 39); 

  • viene istituito nello stato di previsione del MISE il Fondo per il trasferimento tecnologico, con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2020, finalizzato alla promozione di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle start-up innovative e alle PMI innovative (art. 42);

  • si istituisce nello stato di previsione del MISE il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa, con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2020. Il Fondo è finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria (art. 43);
  • si dispone la sospensione dei versamenti di quote di restituzione e di diritti di regia relativi ai finanziamenti a favore delle imprese dell'aerospazio, sia in ambito civile che della difesa nazionale, concessi ai sensi della Legge n. 808/1985, con scadenza nel 2020. Si prevede, tra l'altro, che i versamenti sono effettuati, senza applicazione di interessi e di sanzioni, in unica soluzione entro il 31 dicembre 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di dieci rate mensili di pari importo a decorrere dal 31 dicembre 2021 (art. 52);
  • vengono prorogati di sei mesi i termini di esecuzione dei programmi aventi scadenza successiva al 23 febbraio 2020 e già autorizzati dal MISE, di talune società ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria (art. 51).

Si segnalano le seguenti misure in tema di esportazioni e internazionalizzazione:   

  • rifinanziamento di 250 milioni di euro per l'anno 2020 del Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, istituito presso il MAECI dall'articolo 72 del D.L. n. 18/2020; nell'ambito degli stanziamenti del Fondo, il MAECI può, fino al 31 dicembre 2020, stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per l'acquisizione di servizi di consulenza specialistica in materia di internazionalizzazione del sistema Paese; si elimina poi il limite imposto dalla disciplina sugli aiuti di Stato di importanza minore, cd. "de minimis", in relazione alle attività del Fondo che consistono nel cofinanziamento dei finanziamenti agevolati concessi alle imprese italiane che operano sui mercati esteri a valere sul cd. Fondo Legge n. 394/1981 (il richiamo è ora generico alla disciplina UE sugli aiuti di Stat,o ivi inclusa dunque anche quella più estensiva del cd. Temporary Framework per l'emergenza da COVID) (art. 48, co. 1);

  • rifinanziamento del Fondo Legge n. 394/ 1981 di 200 milioni di euro per l'anno 2020, autorizzando l'amministratore del Fondo in questione, il Comitato agevolazioni, ad elevare fino al doppio, in conformità con le norme UE, i limiti massimi dei finanziamenti agevolati a valere sul Fondo stesso; la previsione si applica alle domande di finanziamento presentate entro il 31 dicembre 2021; entro la stessa data, anche i finanziamenti agevolati a valere sul Fondo in questione, nonché i cofinanziamenti e le garanzie concessi sulle operazioni del Fondo stesso con le risorse del Fondo per la promozione integrata, possono eccedere i limiti degli aiuti de minimis, fermi restando gli obblighi di notifica alla Commissione europea (art. 48, co. 2);
  • autorizzazione di spesa di 10 milioni per l'anno 2020, di 15 milioni per ciascun anno del biennio 2021 e 2022, per gli interventi necessari a completare la realizzazione del Tecnopolo di Bologna, per il potenziamento della partecipazione italiana a istituzioni e progetti di ricerca europei ed internazionali, e per il connesso potenziamento del sistema di alta formazione e ricerca meteo-climatica di Bologna (art. 48, co. 5).

Quanto alla disciplina degli aiuti di Stato:

  • si prevede che ai regimi di aiuto concessi, a livello nazionale o territoriale, ai sensi del Quadro temporaneo europeo sugli aiuti di Stato nell'emergenza da COVID-19, accedono anche le imprese sulle quali grava l'obbligo di rimborsare aiuti illegali e incompatibili già ricevuti. Tali imprese accedono ai regimi di aiuti del Temporary Framework al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione (art. 53);
  • si traspone sostanzialmente nell'ordinamento interno il contenuto di varie sezioni della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche e integrazioni. In tal modo, in considerazione della situazione emergenziale in atto, si definisce una cornice normativa entro la quale – previa notifica in via generale e conseguente autorizzazione della Commissione UE – le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio hanno la facoltà di procedere alla concessione di aiuti, a valere sulle proprie risorse, sotto forma di:

    sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali (art. 54);

    -  garanzie sui prestiti alle imprese (art. 55);

    -  prestiti alle imprese con tassi d'interesse agevolati (art. 56);

    -  finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19 e antivirali pertinenti (art. 57);

    -  investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling necessarie per sviluppare, provare e ampliare di scala, fino alla prima applicazione industriale prima della produzione in serie, prodotti connessi al COVID-19 (art. 58):

    -  investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19 (art. 59);

    -  sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19 (art. 60);

  • si stabiliscono disposizioni comuni alle norme in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli da 54 a 60 (art. 61);
  • si dispone che le amministrazioni territoriali interessate all'attuazione degli articoli da 54 a 60, vi provvedono a valere sulle risorse dei rispettivi bilanci e, i relativi regimi di aiuti alle imprese, sono da esse concessi nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 17, della Legge finanziaria 2004 (L. n. 350/2003). Tale norma definisce le operazioni di indebitamento che gli enti territoriali possono compiere per finanziare spese di investimento.La norma specifica che le Camere di commercio non possono concedere aiuti sotto forma di agevolazioni fiscali e - per gli aiuti sotto forma di prestiti e garanzie - si applica quanto già disposto dall'articolo 125, comma 4, D.L. n. 18/2020;

  • si dispone che gli aiuti concessi in conformità alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (cd. Temporary framework) soggiacciono all'osservanza degli obblighi di registrazione nel Registro nazionale aiuti di Stato (RNA), e, per il settore agricolo e ittico, nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e nel Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura (SIPA). Inoltre, ciascuna misura di agevolazione concessa dagli enti territoriali ai sensi degli articoli da 54 a 60 del decreto legge, deve essere identificata, attraverso un codice unico identificativo «Codice Aiuto RNA - CAR» La registrazione è operata dai soggetti competenti all'erogazione dell'aiuto, sotto la loro responsabilità (art. 63);

  • si dispone, infine, un adeguamento del RNA, del SIAN e del SIPA agli specifici obblighi di trasparenza e rendicontazione introdotti dal Temporary Framework della Commissione UE, a cura dei Ministeri competenti (rispettivamente MISE E MIPAAF), mediante sezione aggiuntiva, d'intesa con la Conferenza Unificata Stato-Regioni-città e autonomie locali (art. 64).

Per quanto concerne il settore del turismo:  

  • si istituisce nello stato di previsione del MIBACT un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2020, al fine di sostenere il settore turistico mediante operazioni di mercato; il fondo è finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio, in funzione di acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive; si consente l'incremento del Fondo, nella misura di 100 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione (art. 178);
  • si istituisce nello stato di previsione del MIBACT il Fondo per la promozione del turismo in Italia, con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2020, allo scopo di favorire la ripresa dei flussi turistici in ambito nazionale (art. 179);

  • si istituisce un fondo per sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator in considerazione dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19. Al fondo è attribuita una dotazione di 25 milioni di euro per il 2020 (art. 182);

  • si segnalano, per la loro rilevanza, anche le seguenti misure di carattere fiscale: concessione di un credito, per il periodo d'imposta 2020 e utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per i pagamenti di servizi turistici usufruiti sul territorio nazionale, in favore di nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro (Tax credit vacanze) (art. 176); abolizione della prima rata IMU per i possessori di immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali o stabilimenti termali, così come per gli immobili di agriturismivillaggi turistici, ostelli della gioventù e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività (art.177).

Con riferimento a ulteriori misure di natura finanziaria, si segnalano:

  • il riconoscimento di un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, con contenuto ammontare di ricavi e fatturato; la misura del contributo è variabile in relazione al fatturato, con un valore minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche (art. 25);
  • le misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni, sotto forma di: credito di imposta a fronte di investimenti in società italiane che hanno subito una riduzione dei ricavi; credito d'imposta sulle perdite registrate nel 2020; un fondo per il sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, denominato Fondo Patrimonio PMI finalizzato a sottoscrivere obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione delle società di media dimensione, alle condizioni di legge (art. 26);
  • le disposizioni che consentono a Cassa Depositi e Prestiti di costituire un patrimonio destinato, denominato Patrimonio Rilancio, a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell'economia e delle finanze, con risorse impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano (art. 27);
  • la possibilità di modificare il regolamento dei titoli e dei contratti delle operazioni di cartolarizzazione di crediti in sofferenza assistiti da garanzia statale (GACS) per adeguarne la disciplina alle conseguenze dell'emergenza epidemiologica legata al COVID-19 (art. 32);
  • la possibilità, fino 31 luglio 2020 (e cioè fino al termine dello stato di emergenza), di concludere con modalità semplificate e telematiche i contratti relativi alla prestazione di servizi finanziari e assicurativi (articolo 33) e di stipulare per via telefonica i contratti di collocamento dei Buoni fruttiferi postali dematerializzati (articolo 34);
  • le norme che consentono di contabilizzare nello stato patrimoniale di INVITALIA SpA esclusivamente gli eventuali decrementi conseguenti ad operazioni di razionalizzazione e dismissione immobiliare poste in essere anche attraverso società di nuova costituzione o a controllo pubblico (art. 47);
  • le modifiche alla disciplina dei piani di risparmio a lungo termine volte a consentire una maggiore concentrazione dell'esposizione (e del relativo rischio) verso un medesimo emittente o gruppo, ampliando i limiti alle somme che possono essere destinate ai piani di risparmio a lungo termine e chiarendo ciascuna persona fisica può essere titolare di un solo piano di risparmio a lungo termine costituito fino al 31 dicembre 2019, e di un solo piano di risparmio costituito a partire dal 1° gennaio 2020 (art. 136);
  • le norme che autorizzano il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) a concedere la garanzia dello Stato su passività delle banche aventi sede legale in Italia, nonché per integrare il valore di realizzo del collaterale stanziato da banche italiane a garanzia di finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (erogazione di liquidità di emergenza - ELA), fino a un valore nominale di 15 miliardi di euro, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato (artt. 165-167);
  • il regime di sostegno pubblico per l'ordinato svolgimento delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di banche di piccole dimensioni, diverse dalle banche di credito cooperativo, ovvero di quelle con attività totali di valore pari o inferiore a 5 miliardi di euro (artt 168-175).

Sanità

In tema di sanità il decreto-legge è finalizzato ad un complessivo rafforzamento del Servizio sanitario nazionale, nelle sue diverse articolazioni, territoriale ed ospedaliera, sia sotto il profilo organizzativo che per quanto attiene alle assunzioni di personale, nonché per l'aumento dei contratti di specializzazione medica. Vengono stanziati complessivamente 3,2 miliardi destinati a tali ambiti. Vengono poi disposte alcune proroghe di termini e l'estensione di alcuni benefici in ragione del perdurare dello stato di emergenza.

In particolare:

  • al fine di rafforzare l'offerta sanitaria e sociosanitaria territoriale, necessaria a fronteggiare l'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus Sars-Cov-2, per l'anno 2020,  le regioni e le province autonome sono chiamate a predisporre specifici piani regionali di potenziamento dell'offerta citata (art. 1) da recepire nei Programmi operativi regionali per la gestione dell'emergenza Covid-19, previsti dal Decreto Cura Italia (D.L. 18/2020, art.18). Le autorizzazioni di spesa previste sono indirizzate a:

-  requisizione in uso di immobili per la gestione dei pazienti in sorveglianza attiva e isolamento;

- implementazione dei servizi di assistenza domiciliare integrata – ADI- ;

- reclutamento personale infermieristico e introduzione della figura dell'infermiere di famiglia/o di comunità;

- previsione di  di incentivi per i medici di medicina generale che si avvarranno della collaborazione di infermieri;

- rafforzamento delle USCA (Unità speciali di continuità assistenziale, art. 4-bis D.L. 18/2020) con specialisti convenzionati da utilizzare anche per attività di sorveglianza attiva e di monitoraggio presso le residenze   sanitarie assistite (RSA) e le altre strutture residenziali;

- assunzione di assistenti sociali di supporto alle USCA nelle valutazioni multidimensionali;

- istituzione e potenziamento delle Centrali operative regionali dotate di apparecchiature informatiche e di telemedicina, di raccordo con le USCA e i servizi di urgenza/emergenza.

  • viene operato un rafforzamento strutturale della rete ospedaliera del Servizio sanitario nazionale mediante l'adozione di uno specifico piano di riorganizzazione in grado di fronteggiare in maniera adeguata le emergenze pandemiche – quale quella da COVID-19 in corso -. A tale scopo si prevede un aumento strutturale sul territorio nazionale di posti letto di terapia intensiva - ubicati anche in strutture movimentabili - e di area semi-intensiva (al 50% convertibili in posti di terapia intensiva), della dotazione dei mezzi di trasporto dedicati ai trasferimenti secondari dei pazienti COVID-19, e viene demandato alle regioni di consolidare all'interno delle strutture sanitarie la separazione dei percorsi di accesso e cura per i pazienti citati. Le Regioni e le province autonome vengono anche autorizzate ad incrementare le spese per le assunzioni di personale sanitario, socio-sanitario e tecnico (art. 2);
  • viene disposto che gli incarichi individuali a tempo determinato previsti per il personale delle professioni sanitarie e socio-sanitarie e per i medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e penultimo anno di corso della scuola di specializzazione (art. 2-ter D.L. 18/2020) abbiano, per i medici specializzandi, una durata di 6 mesi (e non già di un anno come previsto in precedenza), e siano prorogabili, in ragione del perdurare dello stato di emergenza, sino al 31 dicembre 2020 (art. 3);
  •  viene incrementata l'autorizzazione di spesa relativa al numero dei contratti di formazione specialistica destinati ai medici specializzandi per un importo di 105 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 109,2 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 (art. 5);
  • allo scopo di una semplificazione delle procedure di rinnovo delle ricette mediche e di una limitazione degli accessi dei pazienti presso le strutture sanitarie, per tutto il periodo dell'emergenza sanitaria, vengono disposte alcune proroghe delle prescrizioni mediche dei farmaci essenziali e per le malattie croniche, rimborsati dal SSN (art. 8);

  • vengono prorogati di ulteriori 90 giorni i piani terapeutici in scadenza durante il periodo dell'emergenza epidemiologica in corso, relativi a specifiche patologie che includono ausili, dispositivi monouso e protesici in considerazione della necessità di ridurre il rischio di infezione da SARS-CoV-2, limitando l'affluenza negli ambulatori specialistici al fine di ottenere il rinnovo dei predetti piani (art. 9);

  • viene operata poi l'estensione ai familiari di tutti gli esercenti le professioni sanitarie deceduti durante lo stato di emergenza per concause legate al COVID-19 dei benefici già previsti per i familiari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari; l'estensione ai Centri riabilitativi ambulatoriali del SSN del regime di sospensione già previsto per alcuni centri sociosanitari e socioassistenziali; l'aggiornamento del regime di agevolazione fiscale, in funzione antispreco, della cessione di taluni beni non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione (art. 10);

  • viene potenziata e rafforzata l'infrastruttura del Fascicolo sanitario elettronico (FSE), e stabilita l'estensione del Fascicolo alle prestazioni erogate al di fuori del Servizio sanitario nazionale. Si prevede l'istituzione dell'Anagrafe Nazionale dei consensi e relative revoche e dell'Indice Nazionale dei documenti del FSE, entrambi associati all'Anagrafe degli assistiti (ANA). Sono novellate le disposizioni concernenti l'integrazione tra i sistemi del Fascicolo e della Tessera Sanitaria, al fine di ampliare il novero delle informazioni disponibili nel Fascicolo. Vengono poi dettate regole tecniche per rendere disponibili al FSE informazioni dal Sistema Informativo Trapianti, dalle Anagrafi vaccinali, dai Centri unici di prenotazioni delle regioni e delle province autonome (art. 11);

  • allo scopo di incrementare la liquidità disponibile presso gli enti del Servizio sanitario nazionale e, in tal modo, favorire una tempestiva gestione dei pagamenti durante il periodo di emergenza epidemiologica, vengono previste alcune deroghe rispetto alla normativa vigente in materia di erogazione del finanziamento del SSN a cui concorre ordinariamente lo Stato, a riparto già definito e in attesa dell'adozione delle delibere annuali del CIPE (art. 117).


Protezione civile

Alcune misure sono rivolte a potenziare le risorse a disposizione della Protezione civile.

In particolare:

  • si prevede il rifinanziamento del Fondo emergenze nazionali per l'anno 2020  di 1.500 milioni di euro, di cui 1.000 milioni di euro sono destinati agli interventi di competenza del commissario straordinario, da trasferire sulla relativa contabilità speciale. Le risorse, che sono oggetto di monitoraggio, possono essere rimodulate con decreto del Ragioniere generale dello Stato, su richiesta congiunta del Capo della protezione civile e del commissario straordinario; la disposizione, poi, proroga di ulteriori sei mesi - senza ulteriori oneri - i termini di scadenza degli altri stati di emergenza di rilievo nazionale - diversi da quello connesso al Covid19 - e delle relative contabilità speciali che siano in scadenza entro il 31 luglio 2020 e non siano più prorogabili ai sensi della vigente normativa (art. 14);
  • al fine di assicurare la piena operatività del Servizio nazionale di protezione civile per fronteggiare le crescenti richieste d'intervento in tutti i contesti di propria competenza, nonché con riferimento alle complesse iniziative in atto per la gestione dell'emergenza sanitaria, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, si autorizza la Presidenza del Consiglio dei ministri, per le esigenze del Dipartimento della protezione civile, ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato, tramite concorso pubblico ovvero utilizzo di graduatorie vigenti di concorsi pubblici, n. 30 unità di personale di qualifica non dirigenziale e specializzazione di tipo tecnico (art. 261).

Politiche sociali

 In tema di politiche sociali il decreto-legge, oltre all'introduzione del Reddito di emergenza, quale nuova misura di sostegno straordinario al reddito, dispone alcuni incrementi di fondi e di servizi di natura assistenziale.

 In particolare:

  • viene incrementata di 100 milioni di euro per il 2020 la seconda sezione del Fondo per il Terzo settore, a valere sulla copertura disposta al comma 7 dell'articolo 265, con la finalità di sostenere ulteriormente gli interventi delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo Settore a causa delle emergenze sociali ed assistenziali determinate dall'epidemia COVID-19 (art. 67);

  • viene istituito il Reddito di emergenza (Rem), un sostegno straordinario al reddito rivolto ai nuclei familiari in condizione di necessità economica che, nel periodo emergenziale da COVID-19, non hanno avuto accesso alle altre misure di sostegno previste dal Decreto Cura Italia. Le domande di accesso al Rem devono essere presentate entro il mese di giugno 2020. Il beneficio è corrisposto in due quote (ovvero può essere erogato per due volte); l'importo di ciascuna quota è compreso fra 400 e 800 euro, a seconda della numerosità del nucleo familiare e della presenza di componenti disabili gravi o non autosufficienti (in questo ultimo caso fino a 840 euro). Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari residenti in Italia se in possesso dei seguenti requisiti:

    - un reddito familiare nel mese di aprile 2020 inferiore al beneficio Rem;

    - un valore ISEE inferiore a 15.000 euro;

    - un valore del patrimonio mobiliare familiare riferito al 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di 20.000 euro. Il massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente disabile o non autosufficiente.

Il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di:

- titolari di pensioni dirette o indirette, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità;

- titolari di rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alla quota Rem;

.- percettori di Reddito di cittadinanza

Il Rem è riconosciuto ed erogato dall'INPS previa richiesta tramite modello di domanda predisposto e presentato secondo le modalità stabilite dall'Istituto.

L'autorizzazione di spesa per l'erogazione del Rem è pari a 954,6 milioni di euro per il 2020, da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato "Fondo per il Reddito di emergenza". L'INPS provvede al monitoraggio della misura. In caso di scostamenti dal limite di spesa autorizzato, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

Per gli oneri connessi alla stipula della convenzione con i centri di assistenza fiscale per la presentazione della richiesta del Rem è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro (art. 82).

  • viene previsto un alleggerimento degli obblighi di rendicontazione necessari affinché gli enti territoriali ottengano la quota loro spettante del riparto 2020 di alcuni dei Fondi statali deputati al finanziamento delle politiche sociali. Inoltre, sempre ai fini delle rendicontazioni dei Fondi sociali, con riferimento alle spese sostenute nell'anno 2020, le amministrazioni destinatarie dei fondi possono includere specifiche spese legate all'emergenza COVID-19 (finalizzate alla riorganizzazione dei servizi, all'approvvigionamento di dispositivi di protezione e all'adattamento degli spazi), anche a valere su risorse finanziarie relative alle annualità precedenti (art. 89);
  • nell'ottica di rafforzare i servizi e i progetti di supporto alla domiciliarità per le persone disabili e non autosufficienti, e per il sostegno di coloro che se ne prendono cura, viene incrementato di 90 milioni di euro il Fondo per le non autosufficienze, finalizzando 20 milioni alla realizzazione di progetti per la vita indipendente. Per le stesse finalità, e nell'ottica di rafforzare tali interventi anche attraverso la realizzazione di soluzioni alloggiative innovative, il Fondo Dopo di Noi è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro. Inoltre, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, viene istituito il "Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità", nel limite di spesa di 40 milioni per il 2020, da trasferire da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le risorse del Fondo sono indirizzate al riconoscimento di indennità agli enti gestori delle strutture semiresidenziali per persone disabili, che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, hanno dovuto affrontare oneri non previsti per l'adozione di sistemi di protezione individuale del personale e degli utenti. La definizione dei criteri di priorità e delle modalità di attribuzione dell'indennità è demandata a uno o più decreti del Presidente del Consiglio, da adottare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto (art. 104);

  • viene incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo per le politiche della famiglia allo scopo di destinare una quota di risorse ai Comuni per il potenziamento, anche in collaborazione con istituti privati, dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, durante il periodo estivo, per i bambini di età compresa tra i 3 ed i 14 anni, nonché allo scopo di contrastare con iniziative mirate la povertà educativa. I criteri per il riparto della quota di risorse sono stabiliti con decreto del Ministro con delega per le politiche familiari, previa intesa in sede di Conferenza unificata (art.105);

  • viene modificata la disciplina già vigente introdotta a seguito della conversione del D.L.. 18/2020, riguardante i servizi delle pubbliche amministrazioni, in considerazione dei provvedimenti di sospensione di alcuni servizi, laddove disposta con ordinanze regionali o altri atti, relativamente a prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza, ovvero negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi a carattere educativo, scolastico, sociosanitario e socioassistenziale, senza ricreare aggregazione, mediante personale dipendente da soggetti privati. Le priorità di tali prestazioni sono individuate dall'amministrazione competente, tramite coprogettazioni con gli enti gestori privati e vengono retribuite con importi già dovuti per l'erogazione del servizio standard, cui si sommano quote soggette alla verifica del mantenimento delle strutture che attualmente hanno sospeso l'attività e quote eventualmente riconosciute a copertura delle spese residue incomprimibili. In relazione alle ore non lavorate, sono riconosciuti i trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga (art.109).


Enti territoriali

 Il provvedimento contiene varie misure volte al sostegno economico degli enti territoriali, con l'obiettivo di far fronte alla riduzione delle entrate connessa alla crisi economica, nonchè a favorire il pagamento dei debiti commerciali degli enti medesimi.

Tra le disposizioni più rilevanti si segnalano:

  • l'istituzione di un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per l'anno 2020, destinato ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane, le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali in relazione alla possibile perdita di entrate locali connesse all'emergenza Covid-19 (art. 106);
  • il reintegro della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2020 dell'importo di 400 milioni, distolto dal fondo medesimo a seguito di quanto previsto dall'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, emessa in relazione all'emergenza Covid-19 per garantire misure urgenti di solidarietà alimentare (art. 107);
  • la rideterminazione del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale, per un importo per l'anno 2020 in 184,8 milioni di euro, in aumento di circa 58,3 milioni di euro rispetto alla previgente dotazione di bilancio (art. 108);
  • l'istituzione di un fondo, con una dotazione di 1,5 miliardi di euro per il 2020, da ripartire tra le Regioni e le Province autonome sulla base della rispettiva perdita di entrate tributarie dovuta alla emergenza sanitaria (art. 111);
  • l'istituzione di un fondo, con una dotazione di 200 milioni di euro per il 2020, in favore dei comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, da destinare ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria (art. 112);
  • la possibilità per gli enti locali di effettuare, nel corso dell'anno 2020, operazioni di rinegoziazione o di sospensione dei mutui e di altre forme di prestito contratti con banche, intermediari finanziari e Cassa depositi e prestiti, anche se in esercizio provvisorio, mediante deliberazione dell'organo esecutivo (art. 113);
  • l'istituzione di un Fondo, con una dotazione di 12 miliardi di euro per il 2020, per assicurare un'anticipazione di liquidità destinata al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili di Regioni, province autonome, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale (artt. 115 e 116);
  • la possibilità, per le regioni e le province autonomie di Trento e di Bolzano, i cui enti del Servizio sanitario nazionale non riescono a far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, di richiedere alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP) un'anticipazione di liquidità (art. 117, co. 5-11).

Pubblica amministrazione

In relazione all'attività delle pubbliche amministrazioni, il D.L. contiene alcune disposizioni tese ad accelerare e semplificare i procedimenti amministrativi, in particolare quelli aventi ad oggetto l'erogazione di benefici economici, avviati in relazione all'emergenza COVID-19 (art. 264).

In particolare, tra l'altro, si prevede fino al 31 dicembre 2020:

  • l'ampliamento della possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive, in tutti i procedimenti che hanno ad oggetto erogazioni di denaro comunque qualificate ovvero prestiti e finanziamenti da parte della pubblica amministrazione;
  • una riduzione dei termini per l'esercizio dell'autotutela da parte delle Amministrazioni e la sospensione, salvo che per eccezionali ragioni, della possibilità per l'Amministrazione di revocare in via di autotutela il provvedimento, con riguardo ai procedimenti sopra citati;
  • semplificazioni per gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria COVID-19.

Con la medesima finalità, sono introdotte a regime:

  • modifiche al dPR 445 del 2000 che rafforzano i controlli ex post sulle dichiarazioni sostitutive ed determinano inasprimento delle sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci presentate dagli interessati ai benefici;
  • modifiche al Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82 del 2005) in materia di fruibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni e di gestione della Piattaforma Digitale Nazionale Dati;
  • disposizioni in base alle quali nell'ambito di verifiche, ispezioni e controlli sulle attività dei privati, la pubblica amministrazione "non può richiedere la produzione di informazioni, atti o documenti in possesso della stessa o di altra pubblica amministrazione". È nulla ogni sanzione disposta nei confronti dei privati per omessa esibizione di documenti già in possesso delle PA.

Per quanto riguarda il personale delle PA, il decreto interviene attraverso l'introduzione di alcune semplificazioni per lo svolgimento delle procedure concorsuali per il recluamento. In particolare, si prevede, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2020, che le procedure concorsuali per il reclutamento del personale non dirigenziale possono essere svolte presso sedi decentrate e anche attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale, in base a determinate regole (artt. 247 e 249). Analoghe modalità semplificate sono previste per l'VIII corso-concorso selettivo ai fini del reclutamento di dirigenti nelle amministrazioni statali e negli pubblici non economici che la SNA è stata autorizzata a bandire secondo la normativa vigente (con apposito dPCM) e che dovrà essere indetto entro il 30 giugno 2020 (art. 250, co.1-4).

Inoltre, i concorsi unici per il personale non dirigenziale già banditi al 20 maggio 2020 (data di entrata in vigore del D.L.) e per quelle nelle quali, alla medesima data, sia stata effettuata anche una sola delle prove concorsuali previste, la Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) può modificare, su richiesta delle amministrazioni destinatarie delle procedure concorsuali, le modalità di svolgimento delle prove previste dai relativi bandi di concorso, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti alle procedure (art. 248).

Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e per il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco sono dettate specifiche disposizioni di semplificazione delle procedure assunzionali e formative (artt. 258-260) insieme ad ulteriori disposizioni riguardanti il comparto.

Sul fronte della modernizzazione tecnologica delle PA, si segnala l'istituzione di un un Fondo per l'innovazione tecnologica e digitale, con una dotazione di 50 milioni per il 2020, la cui gestione è affidata al Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione (art. 239). Il Fondo è destinato alla copertura delle spese a favore degli strumenti di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico" a fini istituzionali; di diffusione dell'identità digitale, del domicilio digitale e delle firme elettroniche; di erogazione di servizi in rete tramite le piattaforme abilitanti previste dal CAD.

Al fine di sviluppare le attività in materia di prevenzione e tutela informatica e cibernetica, il decreto-legge istituisce entro il Ministero dell'interno direzione generale per lo sviluppo della prevenzione e tutela informatiche è collocata entro il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno (art. 240).


Giustizia

Gli interventi nel settore della giustizia, concernono in primo luogo il personale, con riguardo sia alle nuove assunzioni, sia alle modalità di svolgimento delle procedure di reclutamento.

Al riguardo il decreto legge:

  • prevede le modalità di avviamento delle procedure, già autorizzate, per il reclutamento di personale non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria (art. 252);
  • consente fino al 31 luglio, con possibilità di proroga, alla commissione esaminatrice per il concorso per magistrato ordinario di effettuare le operazioni di correzione degli elaborati scritti con modalità telematica (art. 253);
  • consente l'applicazione delle modalità di collegamento a distanza anche con riguardo alle procedure di correzione delle prove scritte e l'espletamento di quelle orali rispettivamente del concorso notarile bandito con decreto dirigenziale del 16 novembre 2018 e dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense bandito con decreto del Ministro della giustizia dell'11 giugno 2019 (art. 254);
  • autorizza il Ministero della giustizia ad assumere un contingente massimo di 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale, in aggiunta alla facoltà di assunzioni ordinarie e straordinarie previste a legislazione vigente, con la specifica finalità di dare attuazione a un programma di misure straordinarie per la celere definizione e per il contenimento della durata dei procedimenti giudiziari pendenti, nonché per assicurare l'avvio della digitalizzazione del processo penale (art. 255);
  • incrementa di 500 unità il numero dei giudici ausiliari di Corte d'appello, ed a prevedere che gli stessi possano essere destinati anche allo smaltimento dell'arretrato penale (art. 256).

 

Ulteriori disposizioni concernono:

  •  l'autorizzazione, fino al 31 luglio 2021, all'ISTAT ad effettuare rilevazioni, elaborazioni e analisi statistiche sul sistema economico e produttivo nazionale e sui fenomeni sociali, epidemiologici e ambientali, anche a supporto degli interventi di contrasto all'emergenza sanitaria e di quelli finalizzati alla gestione della fase di ripresa. Nell'ambito delle indagini statistiche, l'ISTAT è autorizzata al trattamento dei dati personali anche inerenti a particolari categorie di dati (tra i quali quelli genetici e relativi alla salute), nonché dei dati relativi a condanne penali o reati, nel rispetto delle disposizioni europee ed interne relative ai presupposti in presenza dei quali tali categorie di dati possono essere legittimamente trattati. L'individuazione dei trattamenti è demandata a una o più specifiche direttive del presidente dell'ISTAT, adottate previo parere del Garante per la protezione dei dati personali (art. 13);
  • la sospensione, dall'8 marzo al 31 maggio, del computo delle sanzioni da omesso pagamento del contributo unificato per l'iscrizione a ruolo nei procedimenti civili, tributari e amministrativi; l'estensione dell'ambito di applicazione della disciplina dell'udienza tributaria a distanza o da remoto; l'introduzione  con esclusivo riferimento ai procedimenti tributari, e solo per l'anno 2020, di disposizioni erlative alla ripartizione delle somme ricavate dal citato contributo unificato tra le Commissioni tributarie (art. 135);
  • l'introduzione di disposizioni straordinarie e temporanee dirette a contenere in tempi certi l'eventuale contenzioso in materia di prosecuzione e conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la stagione sportiva 2019/2020, e conseguenti misure organizzative per la successiva stagione sportiva 2020/2021 (art. 218);
  • lo stanziamento di risorse economiche per una pluralità di misure finalizzate a garantire la funzionalità dell'amministrazione della giustizia, assicurando condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio da Covid-19 all'interno sia degli uffici giudiziari, sia delle carceri (art. 219);
  • la destinazione,limitata al 2020, le risorse del Fondo Unico Giustizia al finanziamento di interventi urgenti finalizzati al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 o al ristoro di somme già anticipate per le medesime esigenze (art. 220);
  •  l'estensione della disciplina della sospensione dei termini processuali di cui all'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020, ai termini previsti per la presentazione delle querele (art. 221);
  • l'attribuzione al Ministero dell'università e della ricerca, in relazione agli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni le cui prove siano in corso di svolgimento, della facoltà di disporre, con decreto, modalità di svolgimento delle prove diverse da quelle previste dalla normativa vigente, ivi inclusa la possibilità di eliminazione di una prova (art. 237, co. 1).

Coesione territoriale e Mezzogiorno

 Per quanto riguarda gli interventi in materia di coesione territoriale e Mezzogiorno si segnalano le seguenti misure:

  • la possibilità, per gli anni 2020 e 2021, di utilizzare in via eccezionale le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), rinvenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, per qualsiasi tipologia di intervento connesso a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia (art. 241);
  • le Autorità di Gestione di Programmi Operativi 2014-2020, attuativi dei fondi strutturali europei, sono autorizzate a richiedere l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo decorrente dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, anche a valere sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato destinate a contrastare e mitigare gli effetti sanitari, economici e sociali generati dall'epidemia Covid-19 (art. 242);
  • viene incrementato di 120 milioni complessivi, nel triennio 2020-2022, il fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni delle aree interne (art. 243);
  • si introduce una maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo destinato alle imprese operanti nelle regioni del Mezzogiorno, anche al fine di agevolare l'attività di ricerca in ambito Covid-19 (art. 244);
  • si prevede la concessione di un contributo a fondo perduto in favore dei soggetti beneficiari della misura agevolativa "Resto al Sud", a copertura del fabbisogno di circolante, nella misura di 15.000 euro per le attività di lavoro autonomo e libero-professionali esercitate in forma individuale e di 10.000 euro per ciascun socio dell'impresa beneficiaria, per far fronte a crisi di liquidità correlate agli effetti socio-economici dell'emergenza Covid-19 (art. 245);
  • si prevede la concessione di contributi nell'importo di 120 milioni di euro complessivi negli anni 2020-2021, in favore degli enti del terzo settore nelle Regioni del Mezzogiorno, con la finalità di rafforzare l'azione a tutela delle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza epidemiologica (art. 246).

Scuola, università, alta formazione e ricerca

Per quanto concerne la scuola, gli interventi sono rivolti, fra l'altro, a garantire lo svolgimento in sicurezza sia degli esami di Stato dell'a.s. 2019/2020, sia dell'a.s. 2020/2021, ad accelerare la realizzazione di interventi di edilizia scolastica durante la sospensione delle attività didattiche, a sostenere le scuole paritarie, nonché il sistema integrato di educazione e di istruzione da 0 a 6 anni.

In particolare:

  • al fine di contenere, nelle scuole statali, il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'a.s. 2020/2021, si istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione il Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, con uno stanziamento di € 400 mln nel 2020 ed € 600 mln nel 2021 (art. 235).
    Al contempo, per interventi volti a garantire nelle stesse scuole statali lo svolgimento dell'a.s. 2020/2021 in condizioni di sicurezza e in modo adeguato alla situazione epidemiologica, per il 2020 si incrementa il Fondo per il funzionamento di € 331 mln. Le risorse devono essere destinate, tra l'altro, a: acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la didattica a distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica; acquisto di dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti; interventi in favore della didattica per gli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali; acquisto e messa a disposizione di dispositivi digitali individuali e della necessaria connettività di rete per la fruizione della didattica a distanza; acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi; adattamento degli spazi interni ed esterni (art. 231, co. 1-5, 9, 10, 11 e 12);
  • per il 2020, si autorizza la spesa di € 39,23 mln da destinare alle scuole statali e paritarie per interventi volti a garantire lo svolgimento degli esami di Stato dell'a.s. 2019/2020 in condizioni di sicurezza, assicurando interventi di pulizia degli ambienti scolastici e acquisto di dispositivi di protezione individuale (art. 231, co. 6, 7, 8, 10,11 e 12);
  • per il 2020, si incrementa di 15 mln il Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione da 0 a 6 anni, stabilendo modalità specifiche per la ripartizione delle risorse, al fine di assicurare tempestività nell'erogazione delle stesse (art. 233, co. 1, 2 e 5);
  • per il 2020, si autorizza la spesa di € 65 mln a favore dei soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi per l'infanzia e delle scuole per l'infanzia non statali, e una spesa complessiva di € 70 mln per le scuole primarie e secondarie paritarie, quali contributi a fronte della riduzione o del mancato versamento delle rette da parte dei fruitori fino a 16 anni di età, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza (art. 233, co. 3, 4 e 5);
  • si prevede che le attività didattiche dei percorsi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP), nonché dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), sono svolte, a seguito dell'emergenza da COVID-19, con modalità a distanza. Per i medesimi percorsi, si fanno altresì salve la validità dell'anno scolastico o formativo 2019/2020, anche qualora non si riesca ad effettuare il numero minimo di ore previsto, nonché l'attribuzione delle risorse dei Fondi strutturali di investimento europei, anche qualora si determini una riduzione dei livelli qualitativi e quantitativi delle attività svolte (art. 91);
  • in materia di edilizia scolastica si introducono varie novità finalizzate, in particolare, a semplificare le procedure di autorizzazione e di pagamento degli interventi, a garantire liquidità agli enti locali e alle imprese impegnate nella realizzazione dei lavori, a velocizzare l'esecuzione di interventi durante il periodo di sospensione delle attività didattiche, a incrementare di € 30 mln per il 2020 la sezione del Fondo unico per l'edilizia scolastica destinata alle emergenze. Specifiche disposizioni riguardano gli interventi finanziati con i c.d. "mutui BEI" e quelli connessi alla realizzazione di scuole innovative (art. 232).

 

Inoltre:

  • si dispone, modificando quanto previsto dal D.L. 18/2020 (L. 27/2020), che le prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o rese, nel rispetto delle direttive sanitarie, negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi, che le pubbliche amministrazioni forniscono durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici (e, dunque, per quanto concerne gli alunni con disabilità, le prestazioni rese dall'assistente all'autonomia e alla comunicazione) possono essere fornite anche su proposta degli enti gestori di specifici progetti, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, anche dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto (art. 109);
  • per il 2020, si autorizza la spesa di € 10 mln per la realizzazione di un sistema informativo integrato per il supporto alle decisioni nel settore dell'istruzione scolastica (art. 234);
  • si dispone che il numero dei posti previsti nell'ambito del concorso ordinario e della procedura straordinaria per il reclutamento di docenti nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, di recente banditi, è incrementato di complessivi 16.000 posti, equamente ripartiti fra le due procedure (art. 230).

 

Per quanto riguarda l'università, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), gli enti pubblici di ricerca, gli interventi intendono sostenere gli stessi soggetti nell'affrontare la fase post-emergenziale conseguente alla crisi epidemiologica in atto, nonché garantire gli studenti, i ricercatori e i docenti da eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dalla sospensione delle attività didattiche in presenza e supportare il diritto allo studio. A tal fine, in particolare:

  • si prevede un incremento di € 62 mln del Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'università, delle istituzioni AFAM e degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, istituito dalD.L. 18/2020 con una dotazione di € 50 mln per il 2020. L'incremento deve essere utilizzato prioritariamente per iniziative a sostegno degli studenti che necessitino di servizi o strumenti per l'accesso alla ricerca o alla didattica a distanza (art. 236, co. 1);
  • per il 2020, si prevede un incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) di € 165 mln e un incremento del Fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni AFAM di € 8 mln, allo scopo di ampliare il numero degli studenti che beneficiano dell'esonero, totale o parziale, dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale. Inoltre, per lo stesso anno, si incrementa il Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio di € 40 mln (art. 236, co. 3 e 4);
  •  si prevede che i dottorandi di ricerca titolari di borse di studio che terminano il percorso di dottorato nell'a.a. 2019/2020 possono chiedere una proroga di 2 mesi del termine finale del corso di studio, con conseguente mantenimento della borsa di studio. A tal fine, per il 2020 si incrementa il FFO di € 15 mln. Inoltre, si prevede che, per il 2020, il termine per la conclusione della selezione per l'ammissione ai corsi di dottorato è differito (dal 30 settembre) al 30 novembre (art. 236, co. 5);
  • si prevede la possibilità di prorogare la durata degli assegni di ricerca – che possono riguardare sia le università che gli enti pubblici di ricerca - in essere al 9 marzo 2020, per il periodo di tempo corrispondente alla eventuale sospensione dell'attività di ricerca (art. 236, co. 6). Inoltre, si prevede che le procedure per il conferimento degli assegni di ricerca e le procedure di reclutamento già bandite dagli enti pubblici di ricerca possono essere concluse con la valutazione dei candidati e lo svolgimento di prove orali in videoconferenza (art. 250, co. 5).

 

Inoltre, sempre a fini di sostegno:

  • si dispone che, per l'acquisto di beni e servizi informatici e di connettività inerenti all'attività didattica delle università statali e delle istituzioni AFAM, non trovano applicazione le disposizioni che prevedono il ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione della Consip (art. 236, co. 2);
  • si posticipa (dal 2021) al 2023 l'applicazione delle penalizzazioni economiche previste – nell'ambito dei criteri di ripartizione delle risorse ordinarie – per le università statali che non hanno rispettato il fabbisogno finanziario programmato nell'esercizio precedente (art. 236, co. 7). Inoltre, con riferimento allo stesso fabbisogno, si prevede che, nel calcolo dell'ammontare complessivo da non superare, si considerano (oltre all'incremento del tasso di crescita del PIL reale stabilito dall'ultima Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanze), le maggiori risorse assegnate, in ciascun anno di riferimento, al FFO (art. 238, co. 8).

 

Si introduce, poi, un Piano di investimenti straordinari nella ricerca, che prevede:

  • l'autorizzazione all'assunzione, nel 2021, di ricercatori universitari a tempo determinato di tipo B e di ricercatori a tempo indeterminato negli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR. A tal fine, dal 2021 il FFO è incrementato di € 200 mln annui e il Fondo ordinario per gli enti pubblici citati (FOE) è incrementato di € 50 mln annui (art. 238, co. 1-3);
  •  la definizione, da parte del Ministro dell'università e della ricerca, di un nuovo programma per lo sviluppo dei Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN) che, per complessità e natura, richiedano la collaborazione di più atenei o enti di ricerca. A tale scopo, si incrementa il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di € 250 mln per il 2021 e di € 300 mln per il 2022 (art. 238, co. 4);
  •  l'incremento del FFO di € 100 mln per il 2021 ed € 200 mln annui a decorrere dal 2022, al fine di promuovere l'attività di ricerca (art. 238, co. 5);
  • per il 2020, la non applicazione alle università, agli enti pubblici di ricerca e all'Istituto italiano di tecnologia delle previsioni in materia di risparmio di spesa nel settore informatico introdotte dalla legge di bilancio 2020 (art. 238, co. 6);
  • l'ammissione al finanziamento, da parte del MUR, anche prima della nomina dell'Esperto tecnico scientifico (ETS), dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale per la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo di cooperazione internazionale (art. 238, co. 7).

 

Alcune disposizioni riguardano, poi, i medici specializzandi e le scuole di specializzazione di area sanitaria. In particolare:

  • si autorizza l'ulteriore spesa di € 105 mln per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di € 109,2 mln per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici (art. 5);
  • si prevede che, nelle more della ricostituzione dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica, l'accreditamento definitivo o provvisorio concesso per l'a.a. 2018/2019 alle scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici è prorogato per l'a.a. 2019/2020. Inoltre, si prevede che le stesse scuole di specializzazione che non hanno superato l'accreditamento ministeriale per l'a.a. 2018/2019 possono ripresentare istanza di accreditamento per l'a.a. 2019/2020. L'istanza è valutata da un comitato di esperti formato dai componenti del decorso Osservatorio (art. 237, co. 2);
  • si prevede che al concorso per l'ammissione alle scuole di specializzazione in medicina possono partecipare i candidati che si laureano in Medicina e Chirurgia in tempo utile per la partecipazione alla prova d'esame, con obbligo di conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione entro il termine fissato per l'inizio delle attività didattiche delle scuole (art. 237, co. 3).

Quanto agli interventi nel settore della ricerca applicata:

  • si modifica la disciplina del credito di imposta in ricerca e sviluppo, istituito riconosciuto per l'anno 2020 dalla Legge di bilancio 2020, inserendo le spese per contratti di ricerca extra muros stipulati con le startup innovative, tra le spese che concorrono a formare, in modo maggiorato, la base di calcolo del credito d'imposta, per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare (art. 38, co. 4);
  • viene istituito nello stato di previsione del MISE il Fondo per il trasferimento tecnologico, con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2020, finalizzato alla promozione di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle start-up innovative e alle PMI innovative (art. 42);
  • si autorizza la spesa di 10 milioni per l'anno 2020, di 15 milioni per ciascun anno del biennio 2021 e 2022, per gli interventi necessari a completare la realizzazione del Tecnopolo di Bologna, per il potenziamento della partecipazione italiana a istituzioni e progetti di ricerca europei ed internazionali, e per il connesso potenziamento del sistema di alta formazione e ricerca meteo-climatica di Bologna (art. 48, comma 5);
  • si autorizza la spesa di 20 milioni di euro per il 2020 per la realizzazione di un'infrastruttura di ricerca di interesse nazionale denominata Centro nazionale per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo della mobilità e dell'automotive con sede a Torino (art. 49);
  • introduce una maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo destinato alle imprese operanti nelle regioni del Mezzogiorno al fine di incentivare l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo, ricomprendendovi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di Covid-19 (art. 244).

Cultura e Spettacolo

Per quanto concerne i settori della cultura e dello spettacolo, gli interventi proseguono nello sforzo di sostenere le difficoltà derivate dalla sospensione degli eventi di carattere culturale e degli spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli cinematografici e teatrali, nonché dalla chiusura dell'accesso a istituti e luoghi della cultura. Ciò, sia rafforzando alcuni strumenti introdotti dal D.L. 18/2020 (L. 27/2020), sia introducendo strumenti nuovi.

In particolare:

  • per il 2020, si incrementa (da € 130 mln) a € 245 mln la dotazione complessiva dei Fondi di parte corrente e di parte capitale introdotti dal D.L. 18/2020 e destinati al sostegno delle emergenze dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo. In particolare, il Fondo di parte corrente passa (da € 80 mln) a € 145 mln; il Fondo di parte capitale passa (da € 50 mln) a € 100 mln. Si prevede, altresì, un possibile incremento di € 50 mln per il 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione, già assegnate al Piano operativo "Cultura e turismo" di competenza del MIBACT (art. 183, co. 1).
    Inoltre, si individuano criteri specifici per l'attribuzione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) nel periodo 2020-2022, in deroga alla disciplina generale, e si prevede che per il 2020 le stesse risorse possono essere utilizzate anche per integrare le misure di sostegno del reddito dei dipendenti degli organismi dello spettacolo (art. 183, co. 4, 5 e 6).
    Al contempo, per il 2020 si introduce la possibilità di prevedere una maggiore flessibilità nella ripartizione delle risorse destinate ai crediti di imposta per il cinema e l'audiovisivo, anche in deroga alle percentuali previste a regime (art. 183, co. 7);
  • si istituisce il Fondo cultura, con una dotazione di € 50 mln per il 2020, finalizzato alla promozione di investimenti e altri interventi per tutela, fruizione, valorizzazione e digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale. La dotazione del Fondo può essere incrementata con risorse di soggetti privati. Inoltre, per il 2021, la stessa dotazione può essere incrementata per € 50 mln mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione, già assegnate al Piano operativo "Cultura e turismo" di competenza del MIBACT. L'istruttoria e la gestione delle operazioni connesse alle iniziative possono essere svolte da Cassa Depositi e prestiti, sulla base di una convenzione con il MIBACT. Inoltre, una quota delle risorse può essere destinata al finanziamento di un fondo di garanzia per la concessione di contributi in conto interessi e di mutui per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale, gestito e amministrato a titolo gratuito dall'Istituto per il credito sportivo in gestione separata (art. 184);
  • si istituisce il Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali, con una dotazione, per il 2020, di € 210 mln, destinato al sostegno di musei ed altri istituti e luoghi della cultura non statali e di imprese e istituzioni culturali, fra le quali librerie e l'intera filiera dell'editoria. Il Fondo è altresì destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento di spettacoli, fiere, congressi e mostre. Inoltre, per il 2020 si autorizza la spesa di € 100 mln al fine di assicurare il funzionamento di musei ed altri istituti e luoghi della cultura statali (art. 183, co. 2 e 3);
  • si estende il credito di imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura e dello spettacolo (c.d. Art-bonus) anche ai complessi strumentali, alle società concertistiche e corali, ai circhi e agli spettacoli viaggianti (art. 183, co. 9);
  • si conferisce alla città di Parma, anche per il 2021, il titolo di Capitale italiana della cultura già attribuito per il 2020, al contempo stabilendo che la procedura attualmente in corso per il titolo di Capitale italiana della cultura 2021 si intende riferita al 2022 (art. 183, co. 8);
  • si anticipa al 31 ottobre 2020 l'erogazione del contributo del cinque per mille (che riguarda anche il finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici) relativo all'anno finanziario 2019 (art. 156).

 

Inoltre, con specifico riferimento ai lavoratori e alle imprese del settore:

  • per fornire sostegno ad artisti, interpreti ed esecutori, si fissa il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge per il deposito da parte dei commissari liquidatori del bilancio finale di liquidazione dell'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE) in liquidazione e si interviene sulla disciplina per il pagamento dei creditori, anche fissando in via legislativa il termine per la riscossione dei crediti, e su quella per la destinazione degli eventuali residui attivi e delle somme relative ai diritti non esercitati nei termini stabiliti (art. 185);
  • si proroga (dal 31 maggio 2020) al 16 settembre 2020 il termine per effettuare i versamenti delle ritenute, dei contributi e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché dell'IVA, per i soggetti che gestiscono teatri e sale da concerto, sale cinematografiche, compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, per i soggetti che gestiscono servizi di noleggio di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli, per i soggetti che organizzano corsi ed eventi di carattere artistico o culturale, per i soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici (di cui all'art. 61, co. 1, 2, lett. c), e), g), q), e 4, del D.L. 18/2020). In particolare, il versamento può essere effettuato in unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro la stessa data (art. 127, co. 1, lett. a));
  • si prevede che l'indennità di € 600 riconosciuta per il mese di marzo ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che non siano titolari di pensione o di rapporto di lavoro dipendente e abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 al medesimo Fondo, da cui derivi un reddito non superiore a € 50.000 (art. 38, D.L. 18/2020) è erogata anche per i mesi di aprile e maggio 2020. Inoltre, si prevede che la stessa indennità è erogata per i mesi di aprile e maggio 2020 anche ai lavoratori iscritti al medesimo Fondo che non siano titolari di pensione o di rapporto di lavoro dipendente e abbiano almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, da cui derivi un reddito non superiore a € 35.000. Si tratta dei titolari di rapporto di lavoro autonomo (art. 84, co. 10 e 11);
  • si prevede che l'indennità di € 600 riconosciuta per il mese di marzo ai liberi professionisti titolari di partita IVA e di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (art. 27, D.L. 18/2020) (fra i quali, in base al comunicato stampa del MIBACT del 27 marzo 2020, sono compresi altri lavoratori autonomi con professionalità che non rientrano tipicamente in quelle dei lavoratori dello spettacolo, ma che sono comunque impegnati in questo settore) è erogata anche per il mese di aprile 2020 (art. 84, co. 1);
  • nell'ambito dell'estensione dei periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale (art. 19, D.L. 18/2020) e dei periodi di cassa integrazione in deroga (art. 22, D.L. 18/2020) (da 9) a 18 settimane – di cui 14 fruibili, ricorrendo determinate condizioni, tra il 23 febbraio e il 31 agosto 2020 e 4 tra il 1° settembre e il 31 ottobre 2020 – si prevede che i datori di lavoro dei settori spettacolo dal vivo e sale cinematografiche possono usufruire delle ultime 4settimane, a determinate condizioni, anche per periodi precedenti il 1° settembre 2020 (art. 68, co. 1, lett. a) e art. 70, co. 1, lett. a);
  • si prevede che ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione (tra i quali, in base al comunicato stampa del MIBACT del 14 maggio 2020 rientrano teatri, cinema, associazioni e fondazioni culturali) con ricavi o compensi non superiori a € 5 mln e che abbiano avuto una perdita di fatturato non inferiore al 50% nel periodo d'imposta precedente, spetta un credito d'imposta del 60% per le spese di affitto degli immobili in cui si svolge l'attività (art. 28);
  • si prevede, abrogando quanto introdotto dal D.L. 18/2020 (L. 27/2020: art. 64), che ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione si applica un credito di imposta del 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di € 60.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di € 200 mln per il 2020 (art. 125);
  • si prevede che le imprese con un volume di ricavi non superiore a € 250 mln, e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi, non sono tenuti al versamento del saldo dell'IRAP dovuta per il 2019 (mentre rimane fermo il versamento dell'acconto), né della prima rata dell'acconto dell'IRAP dovuta per il 2020. Tale previsione si applica, in base al comunicato stampa del MIBACT del 14 maggio 2020, anche al settore culturale (art. 24).

 

Con riferimento agli utenti, in particolare:

  • si estende (da 12) a 18 mesi il termine di validità del voucher (art. 88, D.L. 18/2020-L. 27/2020) che, a seguito della sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli o luoghi della cultura l'organizzatore emette, a richiesta dell'interessato. I voucher possono essere emessi fino al 30 settembre 2020 (art. 183, co. 11);
  • per il 2020, si autorizza la spesa di € 10 mln per la realizzazione di una piattaforma digitale per la fruizione del patrimonio culturale e degli spettacoli (art. 183, co. 10).

Sport

Per quanto concerne lo sport, gli interventi proseguono nello sforzo di sostenere le difficoltà derivanti dalla sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, nonché di tutte le manifestazioni organizzate di carattere sportivo, e dalla chiusura degli impianti nei comprensori sciistici. A tal fine, in parte si rafforzano interventi già previsti dal D.L. 18/2020 (L. 27/2020), in parte si introducono nuove previsioni.

 

In particolare:

  • si istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale – le cui risorse sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate all'Ufficio per lo sport - alimentato da una quota della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere. Il finanziamento del Fondo è determinato nel limite massimo di € 40 mln per il 2020 ed € 50 mln per il 2021 (art. 217);
  • intervenendo su quanto previsto dal D.L. 18/2020 (L. 27/2020: art. 61, co. 1, 2, lett. b), e p), 4 e 5) si proroga (dal 31 maggio 2020) al 30 giugno 2020 il termine di sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva, Società e Associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche. Il termine di sospensione resta, invece, fissato al 30 aprile 2020 per i soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori e per i soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive. Per entrambe le categorie citate, si proroga, altresì (rispettivamente, dal 30 giugno 2020 e dal 31 maggio 2020), al 16 settembre 2020 il termine per effettuare i versamenti sospesi. In particolare, il versamento può essere effettuato in unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro la stessa data (art. 127, co. 1, lett. a));
  • sempre intervenendo su quanto previsto dal D.L. 18/2020 (L. 27/2020: art. 95), si proroga (dal 31 maggio 2020) al 30 giugno 2020 il termine di sospensione per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici, da parte di Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva, Società e Associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche. Si proroga, inoltre, il termine per i versamenti dei canoni, fissato ora al 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020 (art. 216, co. 1);
  • al fine di favorire il graduale recupero dei proventi non incassati a seguito della sospensione delle attività sportive e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati, si prevede che le parti dei rapporti di concessione degli impianti sportivi pubblici possono concordare tra loro, su richiesta del concessionario, la revisione dei rapporti concessori in scadenza entro il 31 luglio 2023, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto. In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto. In tal caso, il concessionario ha diritto ai rimborsi indicati (art. 216, co. 2);
  • si prevede che il conduttore di palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo ha diritto, per le 5 mensilità da marzo a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al 50% del canone contrattualmente stabilito (art. 216, co. 3).

 

Con riferimento ai lavoratori sportivi, si prevede che (art. 98):

  • ai titolari di rapporti di collaborazione presso Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva e Società e Associazioni sportive dilettantistiche che, su domanda e al verificarsi di determinate condizioni, sono risultati beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità di € 600 riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.A. (D.L. 18/2020-L. 27/2020: art. 96), la medesima indennità è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per i mesi di aprile e maggio 2020, nel limite di spesa complessivo fino a € 80 mln;
  • per i mesi di aprile e maggio 2020 la medesima società concede una indennità di € 600, nel limite di spesa massimo di € 200 mln, e al verificarsi di determinate condizioni, in favore dei titolari di rapporti di collaborazione presso CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva riconosciuti da CONI e CIP, Società e Associazioni sportive dilettantistiche;
  • i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a € 50.000 possono accedere al trattamento di integrazione salariale in deroga (D.L. 18/2020-L. 27/2020: art. 22), limitatamente ad un periodo massimo di 9 settimane, nel limite massimo di spesa di € 21,1 mln per il 2020.

 Per gli utenti, si prevede che i soggetti che hanno acquistato abbonamenti per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, possono chiedere il rimborso del corrispettivo già versato per i periodi di sospensione delle attività sportive. In alternativa al rimborso, il gestore può rilasciare un voucher di pari valore utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle misure di sospensione dell'attività sportiva (art. 216, co. 4).

 

Infine, si conferisce facoltà alle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI e dal CIP di adottare provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, compresa la definizione delle classifiche finali, con riferimento alla stagione sportiva 2019/2020, nonché i conseguenti provvedimenti relativi all'organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la stagione sportiva 2020/2021.
Al contempo, si introducono disposizioni straordinarie e temporanee dirette a contenere in tempi certi l'eventuale contenzioso che potrebbe scaturire a seguito dell'adozione di tali provvedimenti (art. 218).


Informazione e comunicazioni

Gli interventi nel settore dell'informazione proseguono nello sforzo di garantire la filiera dell'editoria e limitare l'impatto delle perdite per gli operatori economici coinvolti, soprattutto attraverso lo strumento dei crediti di imposta.

In particolare:

  • si rafforza il regime straordinario di accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari introdotto per il 2020 dal D.L. 18/2020 (L. 27/2020: art. 98) che ha commisurato l'importo del medesimo credito al valore totale degli investimenti effettuati, anziché ai soli investimenti incrementali. In particolare, l'importo massimo dell'investimento ammesso al credito d'imposta è ora elevato (dal 30) al 50% ed è direttamente fissato in € 60 mln il tetto di spesa: nell'ambito del tetto, il beneficio è concesso nel limite di € 40 mln per gli investimenti pubblicitari effettuati su quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di € 20 mln per quelli effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali (art. 186);
  • per il 2020, si prevede il riconoscimento di un credito di imposta pari all'8% della spesa sostenuta nel 2019 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa di quotidiani e periodici, entro il limite di € 24 mln. (art. 188). Al contempo, per le testate edite in formato digitale si riconosce un credito di imposta pari al 30% della spesa sostenuta nel 2019 per l'acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva, e per information technology di gestione della connettività, entro il limite di € 8 mln (art. 190). Entrambi i crediti di imposta non sono cumulabili con i contributi diretti.

Inoltre, sempre per il 2020:

  • ai fini dell'IVA, si introduce, un regime straordinario di forfettizzazione delle rese di quotidiani e periodici, che ne consente la riduzione del 95% (invece dell'80% previsto in via ordinaria) (art. 187);
  • si prevede un bonus una tantum per gli esercenti delle edicole (punti vendita esclusivi) fino a un massimo di € 500 per ciascun soggetto, entro il limite di spesa complessivo di € 7 mln (art. 189);
  • si semplifica la procedura di pagamento della rata di anticipo dei contributi diretti riferiti all'annualità 2019 dovuti ad alcune categorie di imprese editoriali, prevedendo che la verifica della regolarità previdenziale e fiscale è effettuata solo al momento del pagamento del saldo (art. 191);
  • si prevede che per i giornalisti dipendenti iscritti alla gestione sostitutiva dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) e ammessi a cassa integrazione in deroga ai sensi del D.L. 18/2020 (L. 27/2020: art. 22), la relativa contribuzione figurativa è accreditata presso l'INPGI (art. 193).

 

Inoltre:

  • si proroga (dal 30 giugno 2020) al 31 dicembre 2020 il termine per l'adozione, da parte dell'INPGI, delle misure di riforma del proprio regime previdenziale volte al riequilibrio finanziario della gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria, finalizzate ad assicurare la sostenibilità economico-finanziaria nel medio e lungo periodo (art. 192);
  • si autorizza la Presidenza del consiglio dei ministri a prorogare (dal 31 dicembre 2020) al 30 giugno 2021 la durata dei contratti in essere stipulati con le agenzie di stampa per l'acquisto di servizi giornalistici e informativi (art. 194).

 

Con riferimento al settore delle comunicazioni:

  • si istituisce un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19 a beneficio delle emittenti radiotelevisive locali per l'anno 2020. L'entità del contributo è pari a 50 milioni di euro (articolo 195);

Con riferimento al settore postale:

  • si estende sino al 31 luglio (rispetto al 30 giugno attualmente previsto) l'ambito temporale per le disposizioni recanti le modalità speciali -connesse all'emergenza epidemiologica - per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii postali; si prevede inoltre che tali modalità si applichino anche per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta con riferimento agli atti giudiziari e alle sanzioni amministrative. Si aggiunge la previsione che sono fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali per garantire la continuità del servizio e la tutela della salute pubblica in occasione dello stato di emergenza (articolo 46).


Infrastrutture

Per quanto riguarda il settore delle infrastrutture, le misure previste sono principalmente rivolte ad introdurre semplificazioni in grado di accelerare gli interventi al fine di far fronte all'emergenza da COVID-19 e alla crisi economica che ne è derivata e di favorire una maggiore ed immediata liquidità per le imprese operanti nel settore.

In particolare:

  • si prevede la possibilità di eseguire le opere edilizie, strettamente necessarie a perseguire le finalità per il riordino della rete ospedaliera in emergenza COVID-19, in deroga alle disposizioni previste dal Testo unico dell'edilizia (D.P.R. n. 380/2001), delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali; per le medesime opere edilizie, si introduce altresì, fino al termine dello stato di emergenza, una deroga agli obblighi in materia di prevenzione incendi previsti dal D.P.R. n. 151/2011 (art. 2, co. 13);
  • si prevede l'esonero per le stazioni appaltanti e gli operatori economici, fino al 31 dicembre 2020, dal versamento della contribuzione dovuta all'ANAC, prevista dall'art. 1, comma 65, della legge n. 266/2005 (art. 65);
  • si dispone la proroga, per l'anno 2020, dei termini per l'utilizzo dei finanziamenti autorizzati – dall'art. 30, comma 14-ter, del D.L. 34/2019 –; in favore dei comuni con meno di 1.000 abitanti per il potenziamento degli investimenti di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività (art. 123);
  • si incrementa per l'anno 2020 di 40 milioni di euro la dotazione del Fondo salva-opere istituito dall'art. 47 del D.L. 34/2019, al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche, di tutelare i lavoratori e sostenere le attività imprenditoriali a seguito del contagio da COVID-19 (art. 201, comma 1); per le medesime finalità, si prevede che l'erogazione delle risorse del Fondo salva-opere in favore dei sub-appaltatori, sub-affidatari e i sub-fornitori, che hanno trasmesso all'amministrazione aggiudicatrice ovvero al contraente generale la documentazione comprovante l'esistenza del credito entro la data del 24 gennaio 2020, è effettuata per l'intera somma spettante ai sensi del comma 1-quinquies del citato art.47 (ossia per il 70 per cento del credito insoddisfatto), con esclusione dei controlli di regolarità contributiva e fiscale (art. 201, co. 2);
  • si dispone che – nei casi di procedure di gara i cui bandi o avvisi siano già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alla medesima data siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte ma non siano scaduti i relativi termini e, in ogni caso, per le procedure disciplinate dal D.Lgs. n. 50/2016 avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2021 – l'importo dell'anticipazione prevista dall'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) a favore dell'appaltatore può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti delle risorse stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante (art. 207, comma 1); fuori dei casi previsti dal comma 1, l'anticipazione del prezzo, sempre nel limite massimo del 30 per cento, può essere riconosciuta anche a favore degli appaltatori che hanno già usufruito di un'anticipazione contrattualmente prevista ovvero che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione (art. 207, co. 2);
  • si prevede la nomina di un Commissario straordinario per l'espletamento delle attività finalizzate ad accelerare la messa in sicurezza antisismica e il ripristino della funzionalità delle Autostrade A24 e A25.dispongono interventi urgenti per il ripristino e la messa in sicurezza della tratta autostradale A24 e A25 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017; il Commissario dura in carica fino al 31 dicembre 2025, assume direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni in materia di contratti pubblici; si dispone altresì che il concessionario autostradale prosegue nella gestione ordinaria dell'intera infrastruttura riscuotendo i relativi pedaggi, proponendo al concedente l'atto aggiuntivo alla Convenzione e il nuovo Piano economico finanziario aggiornato con gli eventuali interventi di propria competenza (art. 206);
  • si prevede una autorizzazione di spesa di 345.000 euro per l'anno 2020 al fine di assicurare la continuità dei sopralluoghi nei cantieri da parte del personale dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, salvaguardando al contempo la salute dei dipendenti attraverso l'utilizzo di appositi dispositivi di protezione (art. 209, co. 2);
  • si introduce un contributo straordinario a favore dell'ANAS (nel limite di spesa di 25 milioni di euro annui dal 2021 al 2034) a compensazione della diminuzione degli introiti del canone sui pedaggi delle concessionarie autostradali causata dalla riduzione della circolazione autostradale conseguente alle misure di contenimento dell'emergenza COVID-19 (art. 214);
  • si autorizzano gli enti locali a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori (cd. SAL), per interventi di edilizia scolastica, anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell'ambito dei contratti di appalto (art. 232, co. 4).

Trasporti

Per quanto concerneil settore dei trasporti si prevedono diversi interventi di supporto al trasporto aereo, marittimo, ferroviario, intermodale, locale, nonchè in materia di mobilità sostenibile e di autotrasporto.

Con riferimento al settore del trasporto ferroviario:

  • è autorizzata la spesa di  1 miliardo e 190 milioni di euro (così ripartita: 70 milioni di euro per l'anno 2020 e 80 milioni di euro annui dal 2021 al 2034), al fine di sostenere le imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente imputabili dall'emergenza COVID-19 registrati a partire dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 luglio 2020 (art. 214, co.3).
  • viene riconosciuto un indennizzo, pari a 115 milioni di euro, a beneficio di Rete ferroviaria italiana per i minori introiti derivanti dalla riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei corrispettivi dei servizi relativamente ai mesi dal 10 marzo a giugno 2020 (art. 196, comma 1). È inoltre istituito un Fondo di importo pari a 155 milioni di euro (art. 196, comma 3), da assegnare sempre a Rete ferroviaria italiana, per compensare la riduzione del medesimo canone dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 (le modalità di riduzione sono indicate sempre al comma 3 del medesimo articolo);
  • viene inoltre disposta la non decurtazione dei corrispettivi per i servizi ferroviari di lunga percorrenza e interregionali indivisi offerti in regime di contratto di servizio pubblico (art.200, co. 3).
  • viene rifinanziato con 2 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo per il personale impiegato nel trasporto merci (art. 208, co. 1 e 2);
  • sono destinate risorse già disponibili ma non ancora attriibuite a specifici interventi dal Contratto di programma 2017-2021 per alcune specifiche tratte ferroviarie e in particolare: potenziamento con caratteristiche AV/AC, delle direttrici ferroviarie Salerno-Reggio Calabria, Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia e Genova–Ventimiglia (art. 208, co. 3); realizzazione del collegamento ferroviario "Bergamo – Aeroporto di Orio al Serio e della "variante di Riga" (articolo 208, comma 4); raddoppio selettivo della linea ferroviaria Pontremolese, Parma-La Spezia (art. 208, co. 5);

Con riferimento al settore marittimo:

  • si attribuisce alle Autorità di sistema portuali e all'Autorità portuale di Gioia Tauro la possibilità di accordare delle riduzioni fino all'azzeramento dei canoni concessori per l'anno 2020 in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito nei periodi indicati una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019 sia per le concessioni dei beni demaniali sia per le concessioni per i servizi portuali e relativi a operazioni portuali e per concessioni di aree e banchine marittime e servizi di supporto ai passeggeri, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 92, comma 2, del decreto-legge Cura Italia,  (art. 199, co. 1, lett. a);
  • si attribuisce la possibilità alle suddette Autorità di corrispondere al soggetto fornitore di lavoro portuale un contributo, nel limite massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, pari a 60 euro per ogni dipendente in relazione a ciascuna minore giornata di lavoro rispetto al corrispondente mese del 2019 (art. 199, co.1, lett. b);
  • si dispone la proroga di due anni delle autorizzazioni attualmente in corso in materia di disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo, mantenendo fermo quanto previsto all'articolo 9-ter del decreto – legge n. 109 del 2018 (art. 199, co. 2);
  • si prevede la proroga di 12 mesi della durata delle autorizzazioni rilasciate per le operazioni portuali (art. 199, co. 3, lett. a), la proroga di 12 mesi della durata delle concessioni di aree demaniali e per aree e banchine e per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri di cui alla lettera b) (salvo che, sia per le concessioni di cui alla lettera a) che a quelle della lettera b) non siano già state definite con l'aggiudicazione procedure di evidenza pubblica alla data del 23 febbraio 2020 (art. 199, co. 4)); la proroga di 12 mesi della durata delle concessioni per il servizio di rimorchio (lett. c), attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020 e quella di entrata in vigore del decreto-legge;
  • si estende l'agevolazione del credito d'imposta di cui ai commi da 98 a 106 della legge di stabilità 2016 anche ai soggetti operanti nei settori del magazzinaggio e supporto ai trasporti (co. 5);
  • si riconosce alle società cooperative di cui all'articolo 14, comma 1-quinquies, della legge in materia portuale, un indennizzo per le ridotte prestazioni di ormeggio rese da dette società dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019, nel limite complessivo di euro 24 milioni per l'anno 2020 (art. 199 co. 6);
  • si prevede che, fino allo scadere dei sei mesi successivi alla cessazione dello stato d'emergenza, le Autorità di sistema portuale e l'Autorità portuale di Gioia Tauro possano, con provvedimento motivato, destinare temporaneamente aree e banchine di competenza a funzioni portuali diverse da quelle previste nei piani regolatori portuali vigenti;
  • si proroga l'efficacia della convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società CIN S.p.A. per i collegamenti marittimi di interesse nazionale, con le isole maggiori e minori, fino alla conclusione delle procedure di gara che saranno espletate in base alle norme dell'Unione europea, comunque non oltre il 18 luglio 2021.

Con riferimento al settore del trasporto aereo:

  • viene istituito un Fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione di 130 milioni di euro per l'anno 2020, al fine di compensare i danni subiti dagli operatori nazionali nel settore del trasporto aereo in ragione dell'epidemia di COVID 19 (art. 198). Viene contestualmente ridotto (e integralmente destinato al sostegno delle compagnie aeree che adempiono ad oneri di servizio pubblico) da 500 a 350 milioni il Fondo previsto dal comma 7 dell'articolo 79 del decreto.legge n.18 del 2020 (art. 202, co. 1, lettera e);
  • viene riformulata la disciplina contenuta nell'articolo 79 del decreto-legge n. 18 del 2020, avente ad oggetto la costituzione di una nuova società pubblica di trasporto aereo, eliminando i riferimenti specifici alla crisi di Alitalia, e prevedendo un limite di capitalizzazione con risorse pubbliche della medesima società, pari a 3 miliardi di euro (per tale finalità è istituito un Fondo di pari importo). Si prevede altresì la stipula con questa società di un contratto di servizio e la possibilità per la stessa di acquisire rami d'azienda facenti capo anche a società in amministrazione straordinaria (art. 202);
  • si introduce l'obbligo per i vettori aerei e per le imprese che operano e impiegano personale sul territorio italiano assoggettate a concessioni, autorizzazioni o certificazioni ENAC, di applicare ai propri dipendenti e al personale dipendente da terzi utilizzato per le proprie attività, trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del settore (art. 203).
  • viene destinato il 50% delle maggiori somme derivanti d all'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale (art. 204).

Con riferimento al trasporto pubblico locale:

  • viene istituito un Fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2020, per compensare gli operatori di servizio di trasporto pubblico regionale e locale passeggeri oggetto di obbligo di servizio pubblico, degli effetti negativi in termini di riduzione dei ricavi a seguito dell'epidemia del Covid-19 (art. 200 co. 1 e 2)

  • si prevede poi la corresponsione dell'anticipo alle regioni a statuto ordinario, in un'unica rata entro il 30 giugno 2020, dell'80% del Fondo nazionale TPL e l'applicazione anche per il 2020 degli attuali criteri di riparto del Fondo (art. 200, co. 4 e 5);

  • si dispone un anticipo di cassa per le imprese affidatarie dei contratti di servizio TPL pari ad un importo non inferiore all'80% dei corrispettivi contrattualmente previsti al 31 agosto 2020 (art. 200, co. 6).

  • viene sospeso fino al 2024 l'obbligo per regioni, enti locali e gestori dei servizi di trasporto pubblico passeggeri, di cofinanziare il rinnovo del parco mezzi e fino al 30 giugno 2021 l'obbligo di utilizzare mezzi ad alimentazione alternativa. Si consente l'acquisto di autobus fino al 30 giugno 2021 utilizzando la convenzione Consip Autobus 3 (art. 200, co. 7);

  • si consente fino al 30 giugno 2021, di utilizzare una quota delle risorse statali (massimo del 5%) destinate al rinnovo del materiale rotabile automobilistico e ferroviario del trasporto pubblico locale e regionale, per l'attrezzaggio dei relativi parchi finalizzato a contenere i rischi epidemiologici per i passeggeri ed il personale viaggiante (art. 200, co. 8);

  • si prevede il ristoro degli abbonamenti ferroviari o di trasporto pubblico locali, ai pendolari per motivi di lavoro o di studio che non abbiano potuto usufruirne durante il periodo interessato dalle limitazioni per il contrasto al Covid-19 (art. 215);

  • sono previste specifiche risorse per il trasporto pubblico locale nel comune di Taranto (artt. 212 e 213).

Con riferimento al settore dell'autotrasporto e al trasporto stradale:

  • viene incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020 il finanziamento al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori (art. 210, co.1);

  • si dispone il recupero delle somme incassate a titolo di riduzione compensata dei pedaggi autostradali rimaste nella disponibilità di consorzi, raggruppamenti e cooperative iscritte all'Albo degli autotrasportatori, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, per destinarle ad iniziative deliberate dall'Albo degli autotrasportatori per il sostegno del settore (art. 210 co. 2 e 3);

Per quanto riguarda la promozione della mobilità sostenibile:

  • viene incrementato il Fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 200 milioni di euro per il 2021 (art. 44);
  • viene istituito un buono mobilità (che copre il 60 per cento della spesa sostenuta per un ammontare non superiore a 500 euro) che può essere utilizzato, dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica come definiti dall'articolo 33-bis del D.L. n. 162 del 2019, ovvero per l'utilizzo di forme di mobilità condivisa. Il buono, che può essere richiesto una sola volta, è destinato ai maggiorenni residenti in città capoluogo (di regione o di provincia), in comuni con più di 50.000 abitanti o in città metropolitane;
  • si modifica il regime del buono mobilità come originariamente previsto dall'articolo 2, comma 1 del decreto-legge n. 111 del 2019 stabilendo che questo buono sia corrisposto solamente in relazione a rottamazioni di autoveicoli e motoveicoli inquinanti effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 e si estende all'acquisto, a fronte della citata rottamazione, nei tre anni successivi, non soltanto di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, di biciclette anche a pedalata assistita o perl'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale ma anche di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica come definiti dall'articolo 33-bis del D.L. n. 162 del 2019 (monopattini elettrici, hoverboard, segway, etc.).
  • si estende alla risistemazione delle piste ciclabili lo stanziamento di 20 milioni di euro già previsto art. 2, comma 2, del citato D.L. n. 11 del 2019 per la creazione, il prolungamento, l'ammodernamento e la messa a norma di corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale;
  • si incrementa di 50 milioni per il 2020 la dotazione del fondo denominato "Programma sperimentale buono mobilità" (art. 229, co. 2).

  • si modifica il Codice della strada in materia di circolazione dei velocipedi introducendo la c.d. casa avanzata e la definizione di corsia ciclabile (art. 229, co. 3);

  • si prevede che imprese o pubbliche amministrazioni con più di cento dipendenti in una singola unità locale ed ubicate in zone urbane, provvedano, entro il 31 dicembre di ogni anno, a predisporre un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente al fine di limitare il ricorso a mezzi di trasporto privato da parte del proprio personale e provvedano, a tal fine, alla nomina del mobility manager (art. 229, co. 4).

Con riferimento al trasporto intermodale:

  • sono rifinanziati per l'anno 2020 il "ferrobonus" (20 milioni di euro) ed il "marebonus" (30 milioni di euro) (art. 197).

Ambiente ed energia

Per quanto concerne gli interventi in materia ambientale:

  • si incrementa di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 200 milioni per il 2021 il Fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO2 g/km (art. 44);
  • si prevede l'istituzione di un Fondo di 40 milioni di euro per l'anno 2020, per la concessione di un contributo straordinario aggiuntivo di sostegno alle micro, piccole e medie imprese, che operano nelle zone economiche ambientali (ZEA), costituite nei parchi nazionali, che svolgono attività economiche eco-compatibili e attività di guida escursionistica ambientale e di guida del parco, le quali abbiano sofferto una riduzione del fatturato in conseguenza dell'emergenza determinata dalla diffusione del Covid-19 (art. 227);
  • si prevede la soppressione del Comitato tecnico istruttorio previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell'ambiente) per assicurare un supporto tecnico-giuridico alla "Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS" posta alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente; tale soppressione è compensata dalla facoltà, concessa alla Commissione, di avvalersi di enti pubblici di ricerca (art. 228):
  • si dettano disposizioni per incentivare forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico locale in considerazione dei cambiamenti indotti dalle misure di contenimento del Covid-19 alla mobilità nelle aree urbane e metropolitane (art. 229).

Quanto alle misure in materia di energia:

  • si prevede che l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - ARERA, operi, per i mesi di maggio e giugno e luglio 2020, con propri provvedimenti, una riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema". Per i soli clienti non domestici alimentati in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, le tariffe di rete e gli oneri generali saranno rideterminate al fine di ridurre la spesa applicando una potenza "virtuale" fissata convenzionalmente pari a 3 kW, senza che a ciò corrisponda alcuna limitazione ai prelievi da parte dei medesimi clienti. La riduzione opera nell'ambito del limite delle risorse stanziate dall'articolo, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2020, che costituiscono limite massimo di spesa (art. 30);

  • si introducono misure a sostegno del meccanismo dei "Certificati bianchi": vengono prorogati i termini entro i quali i soggetti obbligati devono realizzare un riduzione dei consumi di energia primaria, nonché i termini di emissione di Certificati non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica; vengono introdotte disposizione per le unità di cogenerazione ad alto rendimento entrate in esercizio dal 1° gennaio 2019 (art. 41).

Agricoltura e pesca

Al comparto dell'agricoltura e della pesca e dell'acquacoltura è dedicato il Capo VI.

Contiene  disposizioni volte:

  • all'istituzione di un Fondo di emergenza nello stato di previsione del MIPAAF a tutela delle filiere in crisi, con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2020, finalizzato all'attuazione di interventi di ristoro per i danni subiti dal settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura. La definizione dei criteri e delle modalità di attuazione è rinviata a uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole, da adottare, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento (art. 222);
  • allo stanziamento di 100 milioni di euro, per l'anno, 2020, da destinare alle imprese viticole - obbligate alla tenuta del Registro telematico - che si impegnano alla riduzione volontaria della produzione di uve destinate a vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica (art. 223);
  • all'aumento dal 50% al 70% della percentuale di anticipo dei contributi PAC che può essere richiesta con la procedura ordinaria, ferma restando la possibilità di richiedere, in alternativa, l'anticipo, in pari percentuale, per il 2020 con la procedura semplificata introdotta con il DL c.d. Cura Italia (art. 224, co. 1);
  • alla modifica di alcune disposizioni introdotte con l'articolo 78 del decreto-legge Cura Italia (art. 224, co. 2) in merito: all'utilizzo delle materie derivanti dal latte, compreso il siero, che, in caso di spargimento nei terreni, deve rispettare la normativa prevista per gli effluenti di allevamento; all'introduzione, tramite delega all'ISTAT, di una specifica classificazione merceologica, ai fini dell'attribuzione del codice ATECO alle attività di coltivazione idroponica e acquaponica; alla rinegoziazione dei mutui delle imprese agricole, escludendo – al fine di non recare nuovi oneri a carico del bilancio - quelli concessi dallo Stato, precisando che si tratta di una facoltà e non un diritto e sopprimendo la copertura– non ulteriormente necessaria – sul Fondo garanzia PMI, disposta in origine;
  • alla definizione, a decorrere dal 1° gennaio 2021, della resa massima di uva a ettaro delle unità vitate iscritte nello schedario viticolo che deve essere pari o inferiore a 30 tonnellate, salvo per  quelle rivendicate per produrre vini a DOP e a IGP ed per le aree vitate che saranno individuate da un decreto per le quali sarà ammessa  una resa fino a 40 tonnellate (art. 224, co. 3);
  • alla modifica, da tre mesi a sei mesi del termine per l'esercizio del diritto di prelazione riconosciuto agli affittuari o a coloro che detengono il fondo nei confronti del proprietario che intende alienarlo ((art. 224, co. 4);
  • alla previsione, in relazione all'obbligo di monitoraggio della produzione di latte vaccino e ovino, che le modalità di applicazione siano stabilite con decreti separati, uno riguardante la produzione latte bovino, l'altro la produzione di latte ovino (art. 224, co.5);
  • all'erogazione, attraverso Cassa depositi e prestiti o altri istituti finanziari, di mutui ai consorzi di bonifica, di importo complessivo non superiore a 500 milioni di euro, per lo svolgimento dei compiti istituzionali loro attribuiti. Gli interessi sono a carico del bilancio dello Stato, nel limite complessivo di 10 milioni di euro annui, corrisposti nel periodo 2021-2025, durante il quale viene restituito il capitale in rate annuali di pari importo (art.225);
  • all'incremento di 250 milioni di euro le risorse per la distribuzione di derrate di alimentari agli indigenti attraverso il rifinanziamento del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti istituito presso l'Agenzia e con il concorso del Fondo aiuti europei agli indigenti (FEAD) 2014/2020 (art. 226).

 

Ulteriori disposizioni d'interesse per il comparto sono, poi, contenute negli interventi generali a sostegno dei lavoratori e delle imprese, quali:

  • l'elargizione del contributo a fondo perduto (art. 25), previsto anche per i percettori di reddito agrario;
  • il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (art. 26);
  • l'assegnazione a ISMEA di ulteriori 250 milioni per il 2020 per la funzione di ente di garanzia rispetto ai prestiti alle imprese (art. 31, co.3);
  • il rafforzamento dell'ecosistema delle start-up innovative (art. 38);
  • il regime quadro degli aiuti  (artt 53-65);
  • i trattamenti disposti dalla Cassa integrazione in deroga (art.70);
  • la promozione del lavoro agricolo (art. 94);
  • l'emersione del rapporto di lavoro agricolo irregolare (art. 103);
  • la soppressione clausole di salvaguardia IVA e accise (art. 123);
  • la rideterminazione del costo di acquisto dei terreni (art. 137);
  • la tax credit vacanze a favore anche degli agriturismi (art. 176), insieme con l'esenzione IMU per il settore turistico, che comprende gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili degli agriturismo (art. 177).

Per un approfondimento del contenuto di tali misure si rinvia alla parte di specifica competenza.


Immigrazione

In materia di immigrazione sono disposte misure straordinarie di accoglienza dei richiedenti asilo attraverso la possibilità di utilizzare i posti disponibili nelle strutture del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI) per l'accoglienza dei richiedenti asilo (ossia dei cittadini stranieri che hanno presentato una domanda di protezione internazionale sulla quale non è ancora stata adottata una decisione definitiva). Si tratta di una misura temporanea, che si applica al massimo per sei mesi dopo la cessazione dello stato di emergenza (quindi fino al 31 gennaio 2021). La disposizione deroga espressamente le previsioni di cui all'articolo 1-sexies del D.L. 426/1989, che, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 113/2018, riserva l'accoglienza nel SIPROIMI a coloro ai quali è stato riconosciuto lo status di protezione internazionale e non anche, come in precedenza, ai richiedenti lo status (art. 16).

Sono inoltre introdotte due forme di regolarizzazione dei lavoratori, italiani e stranieri, impiegati in agricoltura, nella cura della persona e nel lavoro domestico.

Con la prima i datori di lavoro possono presentare domanda per assumere cittadini stranieri presenti nel territorio nazionale o per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare preesistente con lavoratori italiani o stranieri sottoposti a rilievi foto-dattiloscopici prima dell'8 marzo 2020 o soggiornanti in Italia prima di tale data in base alle attestazioni ivi previste, ai fini della regolarizzazione del rapporto di lavoro.

La seconda consiste nella concessione di un permesso di soggiorno temporaneo di 6 mesi, valido solo nel territorio nazionale, agli stranieri con permesso di soggiorno scaduto alla data del 31 ottobre 2019 che ne fanno richiesta e che risultino presenti sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020 e che abbiano svolto attività di lavoro nei settori di cui al comma 3, prima del 31 ottobre 2019 e sulla base di documentazione riscontrabile dall'Ispettorato nazionale del lavoro. Il permesso temporaneo è convertito in permesso di soggiorno per lavoro se il lavoratore viene assunto.

In entrambi i casi gli stranieri devono risultare presenti nel territorio nazionale ininterrottamente dall'8 marzo 2020.

Le domande, sia quelle di emersione del lavoro, sia quelle di regolarizzazione del permesso di soggiorno, possono essere presentate dal 1° giugno al 15 luglio 2020 previo pagamento di un contributo forfetario. Le domande sono presentate dal datore di lavoro all'INPS, per i lavoratori italiani e comunitari, o allo sportello unico per l'immigrazione, per i cittadini di Paesi terzi. Le domande per il permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2 sono presentate dal lavoratore straniero alla questura. Le modalità sono definite con decreto interministeriale.

Sono esclusi dalla regolarizzazione i datori di lavoro e i lavoratori condannati, anche in via non definitiva, per gravi reati tra cui il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, la tratta finalizzata alla prostituzione e allo sfruttamento dei minori, il caporalato. Sono esclusi anche i lavoratori interessati da provvedimenti di espulsione per gravi motivi, che risultino segnalati secondo disposizioni fondate su convenzioni internazionali, quelli considerati una minaccia per l'ordine pubblico.

Nel contempo, sono sospesi, fino alla fine della procedura di esame delle istanze, i procedimenti penali e amministrativi connessi con il lavoro irregolare ad eccezione di quelli per gravi reati. Se la procedura si conclude con la sottoscrizione del contratto di lavoro o con la concessione del permesso temporaneo, i reati si considerano estinti, in caso contrario la sospensione cessa.

Vengono inasprite le sanzioni tanto per coloro che, nelle procedure di emersione dei rapporti di lavoro, dichiarano il falso, quanto per coloro che impiegano in modo irregolare i cittadini stranieri che avanzano richiesta del permesso di soggiorno temporaneo.

Inoltre, si autorizza il Ministero dell'interno ad utilizzare, per un periodo massimo di sei mesi, tramite agenzie di somministrazione di lavoro, lavoratori da impiegare nelle procedure di regolarizzazione con il limite massimo di spesa di 30 milioni di euro.

In relazione agli effetti derivanti dall'attuazione della norma in esame, è disposto un incremento del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato.

Infine, si prevede che le Amministrazioni dello Stato e le regioni, anche mediante l'implementazione delle misure previste dal Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020-2022, adottino misure urgenti idonee a garantire la salubrità e la sicurezza delle condizioni alloggiative dei lavoratori, nonché ulteriori interventi di contrasto del lavoro irregolare e del fenomeno del caporalato (art. 103).


Difesa

Per quanto concerne il comparto della Difesa  il provvedimento reca una serie di misure  volte a potenziare ulteriormente le strutture e il personale militare maggiormente impegnati nelle attività di prevenzione e contrasto del virus Covid - 19.

Si prevedono, inoltre, norme volte a semplificare talune attività del comparto (concorsi e formazione), a concilaire il lavoro del personale militare con eventuali esigenze di carattere familiare, a valorizzare il patrimonio immobiliare della Difesa.

Nello specifico:

  • si autorizza per l'anno 2020:

 

  1. l'arruolamento eccezionale, a domanda, di 70 ufficiali medici (di cui 30 della Marina militare, 30 dell'Aeronautica militare e 10 dell'Arma dei carabinieri) e di 100 sottufficiali infermieri (di cui 50 della Marina militare e 50 dell'Aeronautica militare);

  2. la spesa di euro 88.818.000 di euro, per sostenere le attività e l'ulteriore potenziamento dei servizi sanitari militari (art. 19);

 

  • si autorizza l'ulteriore spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario al personale medico e paramedico e delle sale operative delle Forze armate, in virtù dei maggiori compiti connessi con il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza (articolo 20);

 

  • in considerazione del blocco delle procedure concorsuali per l'accesso nelle carriere iniziali delle Forze armate, disposta nell'ambito delle misure di contenimento del virus Covid - 19, si prolungano i tempi di permanenza nelle ferme prefissate, sia quelle propedeutiche all'accesso nella ferma quadriennale, sia quelle funzionali all'inserimento nei ruoli del servizio permanente delle Forze armate.Si prevede, inoltre, il reclutamento, in via eccezionale per l'anno 2020, di 60 marescialli in servizio permanente. Il reclutamento ha luogo mediante concorso riservato al personale in servizio appartenente ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente, in possesso di laurea per la professione sanitaria infermieristica e relativa abilitazione professionale (articolo 21);

  • si dispone l'ulteriore proroga, fino al 31 luglio 2020, dell'impiego di 253 di unità di personale militare posto a disposizione dell'operazione "Strade sicure" nella fase 1 dell'emergenza "Covit 19" ). Integra, a decorrere dalla data di effettivo impiego e fino al termine dello stato di emergenza (31 luglio 2020), con ulteriori 500 unità, il dispositivo delle Forze armate a disposizione dei Prefetti, in ragione delle incrementate esigenze di sostegno alle Forze di polizia nell'ambito delle attività finalizzate ad assicurare il rispetto delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 (comma 1). Si autorizza, inoltre, per l'anno 2020 l'ulteriore spesa complessiva di euro 9.404.210, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario e per gli altri oneri connessi all'impiego del personale (articolo 22);

 

  • si aumenta da 1.000 a 2.000 euro l'importo massimo del bonus per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per l'emergenza epidemiologica (comma 2 lettera a dell'artico 72);

  •  si incrementa di ulteriori complessivi dodici giorni, usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020, il numero di giorni di permesso retribuito riconosciuto dalla normativa vigente per l'assistenza di familiari disabili e coperto da contribuzione figurativa. I suddetti 12 giorni ulteriori complessivi per i mesi di maggio e giugno 2020 si aggiungono, quindi, ai 3 giorni di permesso mensile previsti in via ordinaria dall'articolo 33, comma 3, della L. 104/1992, diventando pari a 18 giorni totali per i due mesi citati (articolo 73);

  • si aumenta (da 15) a 30 giorni la durata massima del congedo parentale introdotto in favore dei genitori lavoratori dall'articolo 23 del Decreto cura Italia a seguito della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (comma 1 articolo 72);

  • si prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali si avvalga del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro e delle articolazioni dipendenti, limitatamente al personale già in organico, in via eccezionale e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri, per far fronte all'emergenza epidemiologica e al fine di assicurare una tempestiva vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel processo di riavvio delle attività produttive e comunque non oltre il 31 dicembre 2020 (articolo 100);

 

  • si semplificano le procedure per la vendita "in blocco" di unità immobiliari libere della Difesa, al fine di intercettare settori del mercato immobiliare non interessati all'acquisto di singole unità (articolo 164);

  • si autorizza la spesa di euro 2.230.000 per l'anno 2020, al fine dello svolgimento, da parte del Corpo della capitanerie di porto – Guardia Costiera, dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID- 19, per un periodo di novanta giorni a decorrere dal data di entrata di entrata in vigore del presente decreto. Le risorse sono destinate, nella misura di 1.550.000, per spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale e nella misura di euro 320.000 per l'acquisto di attrezzature tecniche (comma 1, articolo 207).

 

  • nell'ambito delle misure volte alla valorizzazione del patrimonio infrastrutturale e logistico della difesa, si riconosce al Ministero della difesa la facoltà di stipulare, attraverso Difesa servizi S.p.A. , convenzioni, ovvero accordi, con soggetti pubblici o privati, volti ad affidare in uso temporaneo zone, impianti o parti di essi, bacini, strutture, officine, capannoni, costruzioni e magazzini, inclusi nei comprensori militari ( commi 2 e comma 3 dell' articolo 211);

 

  • si autorizza il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno - previe intese con il Ministero della Difesa - ad avvalersi del personale medico selezionato e non assunto, nell'ambito delle procedure di arruolamento temporaneo di medici militari, secondo l'ordine predisposto dal Ministero della Difesa e previo assenso degli interessati (articolo 240 comma 1).

 

  • si interviene sulle procedure concorsuali, indette o da indirsi, per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale di vigili del fuoco, in un' ottica di semplificazione finalizzata anche a prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID -19 (articolo 259).

 

  • si autorizza la rimodulazione, l'anticipata conclusione, la temporanea sospensione o il rinvio dei corsi di formazione per il personale delle Forze armate, le Forze di polizia, Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Specifica previsione riceve la riduzione della durata dei corsi di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato e per allievi vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco  (articolo164).