Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Affari Sociali
Titolo: D.L. 33/2020 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
Riferimenti: AC N.2554/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 294/2
Data: 26/06/2020
Organi della Camera: XII Affari sociali

XVIII LEGISLATURA

 

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

 

D.L. 33/2020 – A.C. 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

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Dossier n. 255/2

 

 

 

 

 

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Progetti di legge n. 294/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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D20033b

 


INDICE

 

Schede di lettura

§  Sintesi del contenuto del decreto-legge n. 33 del 2020.................................. 3

§  Una risposta dell'ordinamento giuridico all'epidemia articolata in più 'tempi'         4

-     La gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.................................. 7

-     Una sequenza di d.P.C.m............................................................................ 11

-     Il d.P.C.m. dell'11 giugno 2020................................................................... 15

§  Articolo 1, commi 1-12 (Misure di contenimento della diffusione del COVID-19: circolazione, riunioni, funzioni religiose)......................................................................................... 19

§  Articolo 1, comma 13 (Attività dei servizi educativi per l'infanzia, didattiche, formative e di formazione superiore)..................................................................................................... 29

§  Articolo 1, commi 14-16 (Disposizioni per la ripresa delle attività economiche, produttive e sociali in condizioni di sicurezza)................................................................................ 33

§  Articolo 1-bis (Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19)..... 39

§  Articolo 2 (Sanzioni e controlli).................................................................. 41

§  Articolo 3 (Disposizioni finali).................................................................... 45

§  Articolo 4 (Entrata in vigore)...................................................................... 47

§  Elenco dei provvedimenti adottati per il contenimento e la gestione dell’emergenza da Covid-19........................................................ 49

 

 


Schede di lettura

 


Sintesi del contenuto del decreto-legge n. 33 del 2020

 

 

Il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, si compone di quattro articoli, relativi a: le misure di contenimento; sanzioni e controlli; disposizioni finali; entrata in vigore.

Saliente rilievo assume il novero di previsioni (recato dall'articolo 1) sulle misure di contenimento, teso ad avviare quella che nel lessico corrente è definita la 'fase due' della vicenda e gestione dell'epidemia.

Tali misure incidono e vertono su:

ü   la libertà di circolazione: endo-regionale, inter-regionale, da e per l'estero (con una diversa modulazione temporale, tra la prima fattispecie e le altre: rispettivamente il 18 maggio e il 3 giugno 2020) (commi 1-5) (e il comma 9 si riferisce a più circoscritte aree entro un Comune);

ü   la quarantena (commi 6-7);

ü   la libertà di riunione e la compresenza in luoghi pubblici (commi 8 e 10);

ü   le funzioni religiose (comma 11);

ü   le attività didattiche e formative (comma 13);

ü   le attività economiche, produttive e sociali, con attribuzione alle Regioni del compito di calibrare protocolli e linee guide (commi 14-16).

Di questo articolo, più disposizioni (tra cui il comma 12) rinviano - per il caso si rendessero necessarie ulteriori misure di contenimento, innanzi ad una recrudescenza epidemiologica - alla procedimentalizzazione della loro adozione, quale resa dal decreto-legge n. 19 del 2020 (al suo articolo 2).

Per questo profilo, così come per il riguardo sanzionatorio, il decreto-legge n. 19 permane dunque appieno lo strumento giuridico di riferimento.

Sono invece rimosse le limitazioni e restrizioni disposte sotto la sua vigenza.     

Per questo riguardo, è da ricordarsi come operasse, a corredo del presente decreto-legge - e a sua integrazione, potrebbe dirsi, fermo restando ovviamente il differente rango delle due fonti - uno specifico d.P.C.m., del 17 maggio 2020 (sostitutivo di analogo atto, il d.P.C.m. del 26 aprile 2020).

Peraltro in corso di vigenza del presente decreto-legge è sopraggiunto un nuovo d.P.C.m. dell'11 giugno 2020, sostitutivo di quello or ricordato del 17 maggio.

Anche se il d.P.C.m. dell'11 giugno è fuori dell'esame parlamentare del presente decreto-legge  si avrà modo di fornirne una rapida sintesi, giacché le sue previsioni intersecano le prescrizioni recate dal decreto-legge in esame (il quale gli è sovraordinato, beninteso, nella gerarchia delle fonti).

 

 

Una risposta dell'ordinamento giuridico all'epidemia
articolata in più 'tempi'

 

Il decreto-legge n. 33 del 2020, qui in esame, si iscrive in una sequenza di atti normativi, con i quali è stata affrontata la deflagrazione dell'epidemia da Covid-19.

Esso vi si colloca con una sua specificità, tale configurare, potrebbe dirsi, un 'terzo' momento della risposta ordinamentale all'emergenza.

 

In un primo momento, l'epidemia è stata affrontata quale emergenza di protezione civile, secondo la strumentazione giuridica offerta dal Codice di protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018).

Quest'ultimo definisce una concatenazione di atti giuridici - deliberazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei ministri, per un lasso temporale determinato (non superiore a dodici mesi, prorogabile per non più di ulteriori dodici mesi); ordinanze del Presidente del Consiglio; ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile - commisurata a fenomeni (come terremoti e disastri naturali) tali da poter sì recare limitazioni di diritti individuali (come il divieto di ingresso e dimora in zone o edifici pericolanti), verosimilmente però non così estese quali le restrizioni imposte dall'emergenza da Covid-19.

Al contempo si è dispiegata l'emissione di ordinanze di carattere contingibile e urgente da parte del Ministero della salute, secondo un potere riconosciutogli - in materia di igiene e di sanità pubblica e di polizia veterinaria - dall'articolo 32 della legge n. 833 del 1978 (con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni; all'interno della regione o del comune, il medesimo articolo prevede l'emanazione di analoghe ordinanze da parte del Presidente della Giunta regionale o del sindaco).

Posta la pervasività e la persistenza dell'epidemia, e l'incidenza sui diritti di libertà che essa importa per preservare la salute individuale e collettiva, si è fatto ricorso, in seguito, allo strumento legislativo (straordinario) - tenuto conto della riserva di legge prevista dall'articolo 16 della Costituzione (secondo il quale "ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza") e delle altre previsioni costituzionali che vengono ad assumere rilievo (quali, in particolare, gli articoli 13, 14, 16 e 41 della Costituzione).

Si è così avviato un 'secondo' tempo, rinvenibile all'interno di una complessa successione di decreti-legge. Se alcuni decreti-legge risultano prevalentemente rivolti all'adozione di puntuali disposizioni per fronteggiare l'emergenza sanitaria e socio-economica, altri (il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e, in maggior misura, il decreto-legge n. 19 del 2020) sono stati volti altresì, o soprattutto, a definire una cornice di strumentazione giuridica per l'adozione delle misure.

Si è inteso così dare, alla filiera normativa e provvedimentale prima delineata dal Codice di protezione civile indi ricalibrata dall'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la legittimazione di una deliberazione del Parlamento e di una norma di rango primario.

È in particolare il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 a segnare un cambio di passo, rispetto ad un sistema 'duale' nella gestione delle emergenze (sistema di protezione civile, da un lato, e ordinanze ex legge n. 833 del 1978, dall'altro) che il decreto-legge n. 6 ancor manteneva, dal momento che esso elencava misure (tendenzialmente quelle già contemplate nell'ordinanza del Ministero della salute del 21 febbraio 2021) a mero titolo esemplificativo, demandando alle autorità competenti l’adozione di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, e lasciando ampia discrezionalità ai d.P.C.m.. Il decreto-legge n. 19 ha proceduto di contro ad una tipizzazione delle misure per fronteggiare l'emergenza, maggiormente definendo inoltre il rapporto tra Stato e regioni, con un coordinamento in capo al Presidente del Consiglio. Per questo, il decreto-legge n. 19 può dirsi il 'secondo' tempo, quanto a modellazione istituzionale della gestione dell'emergenza.   

In questo impianto (quale definito dal citato decreto-legge n. 19), il ruolo delle regioni risulta circoscritto alla introduzione di misure ulteriormente restrittive, per far fronte all'emergenza epidemiologica innanzi a situazioni territoriali tali da implicare un aggravamento del rischio sanitario.

Alle misure delle regioni è preclusa ogni incisione sulle attività produttive (cfr. articolo 3, comma 1 del decreto-legge n. 19 del 2020). Il perimetro dell’intervento regionale in materia  risulta peraltro circoscritto dalla avocazione in sussidiarietà allo Stato di funzioni amministrative, nonché legislative, per fronteggiare un'emergenza sanitaria involgente profilassi internazionale (cfr. la sentenza n. 841 del 2020 resa dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sul ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio avverso l'ordinanza 29 aprile 2020, n. 37 del Presidente di quella regione) -.

Rispetto a tale organizzazione ordinamentale della risposta all'epidemia, il decreto-legge n. 33 qui in esame segna un'evoluzione. Per questo riguardo ammette un’incidenza regolatoria regionale sulle "attività economiche, produttive e sociali" (come recita il suo articolo 1, comma 14, su cui v. infra). 

La risposta all'emergenza epidemiologica mostra in definitiva una progressiva articolazione, aprendosi dapprima ad un maggior raffronto di Governo e Parlamento, ora di Stato e Regioni.

 

 

La gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19

A seguito della dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus effettuata dall'Organizzazione mondiale della sanità in data 30 gennaio 2020, il Consiglio dei ministri, il giorno successivo (31 gennaio), ha deliberato - ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. c), e dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018 (Codice della protezione civile) - la dichiarazione dello stato di emergenza connesso al rischio sanitario, per la durata di sei mesi decorrenti dalla data della dichiarazione.

Per l'attuazione degli interventi in vigenza dello stato di emergenza, è stata  autorizzata (ex art. 24, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018) l'emanazione di ordinanze di protezione civile, derogatorie rispetto alle disposizioni vigenti, conformi ai principi generali dell'ordinamento giuridico [1] e adottate nei limiti di un primo stanziamento di risorse (pari a 5 mln di euro) a valere sul Fondo per le emergenze nazionali (di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018).

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto-legislativo n. 1/2018, il Presidente del Consiglio dei ministri detiene il potere di ordinanza in materia di protezione civile, che può esercitare (salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione di cui all'articolo 24) per il tramite del Capo del Dipartimento della protezione civile.

Nella situazione epidemiologica in corso, alla prima ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020, hanno fatto seguito una serie di ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, le quali - ai sensi dell'art. 25, comma 2, lett. a) e b), del decreto legislativo n. 1/2018 - hanno dettato disposizioni in ordine all'organizzazione ed effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata nonché alla funzionalità dei servizi pubblici.

Essendo in questione una emergenza sanitaria, le misure adottate nel quadro del Codice della protezione civile si sono affiancate agli ulteriori strumenti previsti dall'ordinamento per la specifica gestione di emergenze sanitarie.

Si fa riferimento alle ordinanze contingibili e urgenti che il Ministro della salute, i Presidenti regionali e i Sindaci sono autorizzati a emanare ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978, dell'art. 117 del decreto legislativo n. 112/1998 e dell'art. 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267/2000 (Testo unico degli enti locali) [2] .

In particolare, le ordinanze del Ministro della salute del 25 e del 30 gennaio 2020 - recanti, rispettivamente, misure di rafforzamento del personale sanitario da impiegare nelle attività di controllo sanitario e misure di interdizione del traffico aereo dalla Cina - precedono la dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei ministri e costituiscono oggetto di richiamo nella premessa dell'ordinanza di protezione civile n. 630.

A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, le ordinanze del Ministro della salute recano il riferimento, in premessa, alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio e alle successive ordinanze di protezione civile [3] .

A far data dal 23 febbraio 2020,  sono intervenuti  - in qualità  di  strumenti  di governo dei casi straordinari di necessità e d'urgenza (art. 77 Cost.) - una serie di decreti-legge volti a fronteggiare, con misure afferenti a diversi settori, l'emergenza in atto (nn. 6/2020 [4] ; 9/2020 [5] ; 11/2020 [6] ;  14/2020 [7] ;18/2020 [8] ; 19/2020 [9] ; 22/2020 [10] ; 23/2020 [11] ; 26/2020 [12] ; 28/2020 [13] ; 29/2020 [14] ; 30/2020 [15] ; 34/2020 [16] ).

Per ciascuno di questi decreti-legge, si rinvia alle correlative schede di lettura predisposte congiuntamente dai Servizi Studi di Camera dei deputati e Senato della Repubblica.

Il ricorso alla fonte legislativa è stato imposto dall'incidenza delle misure previste su diritti protetti dalla Costituzione, la cui limitazione si è resa necessaria ai fini della tutela della salute, diritto dell'individuo e interesse della collettività (art. 32 Cost.).

Le misure introdotte dai decreti-legge incidono, in particolare, sulle seguenti disposizioni costituzionali: inviolabilità della libertà personale, ex art. 13; diritto di circolazione e soggiorno in qualsiasi parte del territorio nazionale, ex art. 16; diritto di riunione, ex art. 17; diritto di esercizio in pubblico del culto, ex art. 19; diritto di agire in giudizio e di difesa in giudizio, ex art. 24; rieducazione del condannato, ex art. 27; diritto all'istruzione e alla cultura, ex artt. 33 e 34; libertà di iniziativa economica privata, ex art. 41 [17] .

Tra i menzionati decreti-legge, i decreti n. 6 e n. 19 prevedono che nel processo di attuazione delle misure di contenimento del virus e di gestione dell'emergenza in corso intervengano, a vario titolo, decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ordinanze del Ministro della salute e ordinanze delle autorità regionali e locali, disciplinando diversamente funzione, presupposti di adozione, efficacia e contenuti delle diverse tipologie di atti.

 

 

Una sequenza di d.P.C.m.

Per l'attuazione delle misure previste dapprima dal decreto-legge n. 6 e successivamente dal decreto-legge n. 19, sono stati adottati i seguenti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti i diversi ministeri interessati (tra cui Interno, Difesa, Economia) e le Regioni competenti ovvero il Presidente della Conferenza delle Regioni, nel caso di misure di interesse per l'intero territorio nazionale:

·       il D.P.C.M. del 23 febbraio 2020, pubblicato contestualmente al decreto-legge n. 6/2020 per la sua prima attuazione, che prevede le  misure attuative urgenti per far fronte alla rapidità del contagio nelle prime zone colpite dal coronavirus (alcuni comuni di Lombardia e Veneto), prevedendo forme di sorveglianza domiciliare per coloro che hanno sostato o transitato in tali zone;

·       il D.P.C.M. del 25 febbraio 2020, che dispone ulteriori misure di attuazione riferite in particolare alla sospensione degli eventi sportivi nei predetti comuni, alla promozione della didattica a distanza per scuole e università e alla riduzione degli orari di accesso agli uffici giudiziari fino al 15 marzo;

·       il D.P.C.M. 1° marzo 2020 che contempla nuove misure restrittive fino all'8 marzo 2020, ivi inclusa la proroga della chiusura delle scuole e il divieto di accesso e di allontanamento dai predetti comuni individuati come "zone rosse" e l'aggiunta di fasce di territorio (Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e le province di Savona e Pesaro e Urbino; e i comuni di Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona) per le quali sono  disposte analoghe limitazioni ma meno stringenti, dirette comunque ad evitare assembramenti di persone. Sono state inoltre previste ulteriori misure efficaci sull'intero territorio nazionale: sospensione dei viaggi di istruzione fino al 15 marzo, attivazione della didattica a distanza per scuole e università, specifici protocolli sanitari per gli ingressi agli istituti penitenziari;

·       il D.P.C.M. 4 marzo 2020 che estende, fino al 3 aprile, a tutto il territorio nazionale stringenti misure di prevenzione, quali: la sospensione dell'attività convegnistica in cui, in special modo, viene coinvolto il personale sanitario o incaricato di servizi di pubblica utilità, oltre che gli eventi sociali e spettacoli di qualsiasi natura, tali da non consentire il rispetto della distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro ;la sospensione di eventi e competizioni sportive svolte in luoghi pubblici e privati, salvo, per i comuni non compresi nella zona rossa, la facoltà di svolgere tali eventi a porte chiuse, senza la presenza di pubblico, e previa effettuazione dei controlli idonei a contenere il rischio di contagio; la sospensione fino al 15 marzo 2020 (termine poi esteso al 3 aprile per tutto il territorio nazionale dal successivo DPCM 9 marzo 2020) dei servizi educativi per l'infanzia, delle attività didattiche scolastiche e dell'istruzione universitaria e terziaria, ad eccezione dei corsi connessi all'esercizio delle professioni sanitarie e di formazione medica. Limitazione dell'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità, lungodegenza e strutture residenziali per anziani e persone non autosufficienti. Si prevede l'attivazione di didattica a distanza scolastica e universitaria e modalità di lavoro agile per ogni rapporto di lavoro subordinato, per tutta la durata dello stato di emergenza. Tra le misure di prevenzione, vengono raccomandate la permanenza presso propria abitazione di tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o da immunodepressione, e specifiche misure precauzionali igienico-sanitarie;

·       il D.P.C.M. 8 marzo 2020 con cui viene esteso l'ambito delle cd. "zone rosse"(che viene a comprendere oltre all'intera regione Lombardia, anche le province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia), prevedendo, con efficacia fino al 3 aprile 2020, ulteriori misure restrittive per il contenimento del contagio: vengono limitati gli spostamenti delle persone fisiche in entrata, in uscita e all'interno dei territori, garantendo quelli necessari per motivi di lavoro o di salute ed il rientro presso la propria abitazione; vengono adottate misure per evitare assembramenti di persone nei locali pubblici. Per l'intero territorio nazionale, inoltre, permane la sospensione fino al 15 aprile dei servizi educativi e di istruzione, anche terziaria e universitaria, mentre fino al 3 aprile sono previste più stringenti misure di prevenzione per limitare la possibilità di contagio, quali la sospensione di eventi sociali e congressuali, la limitazione delle attività dei centri sportivi e di ristorazione e bar, la sospensione delle cerimonie civili e religiose, per rendere più restrittive le misure già decise con il precedente DPCM 4 marzo 2020 che, insieme al quelle contenute nel DCPM 1° marzo, cessano di produrre effetti se meno stringenti;

·       il D.P.C.M. del 9 marzo 2020, che, per contenere il diffondersi del virus COVID-19, estende a tutto il territorio nazionale le misure restrittive previste dal DPCM 8 marzo 2020 fino al 3 aprile, vietando, tra l'altro, ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

·       il D.P.C.M. 11 marzo 2020 che prevede, fino al 25 marzo (termine successivamente prorogato al 3 aprile dal DPCM 22 marzo 2020) la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, farmacie e parafarmacie, edicole e tabaccai. I gestori di tali attività devono comunque garantire la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Tra gli esercizi commerciali di cui vengono sospese le attività si annoverano bar e ristoranti, ad eccezione, fra l'altro, degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie e aeroportuali (qui l'elenco delle attività consentite per il commercio al dettaglio e per i servizi alla persona). Devono essere garantiti i servizi pubblici essenziali, tra cui i trasporti pubblici locali e i servizi bancari, assicurativi e postali. In ordine alle attività produttive e alle attività professionali viene raccomandato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile e incentivate ferie e congedi retribuiti per i dipendenti. Fabbriche e aziende possono continuare la loro attività solo se garantiscono appositi protocolli di sicurezza;

·       a causa dell'aggravarsi del numero dei contagi, il D.P.C.M. 22 marzo 2020 ha ulteriormente rafforzato, sull'intero territorio nazionale e fino al 3 aprile, le misure restrittive già adottate per il contenimento del contagio dal DPCM dell'11 marzo 2020 e dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020. Quest'ultima vieta l'accesso alle aree verdi pubbliche, l'attività ludica e ricreativa all'aperto, consentendo la sola attività motoria individuale in prossimità della propria abitazione, purché nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Il decreto sospende tutte le attività produttive industriali e commerciali non essenziali, diverse da quelle elencate nell'allegato 1 (tra cui industrie alimentari e di bevande, commercio di macchinari ed attrezzature, trasporti, servizi alle famiglie) e dalle attività professionali. Tale elenco è stato modificato dal D.M. Mise del 25 marzo 2020, che ha ridotto alcune attività e chiarito che alcune attività a sostegno delle imprese sono consentite limitatamente alle consegne a domicilio dei prodotti. Rimangono inoltre funzionanti, senza restrizioni di giorni e orari, le farmacie, i servizi bancari e postali, i servizi essenziali e le attività accessorie e funzionali a questi ultimi. Viene posto il divieto alle persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello in cui attualmente si trovano (in questo senso anche l'Ordinanza del 22 marzo 2020 Ministero della salute-Interno), salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute. È garantita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, oltre che di prodotti agricoli e alimentari ed ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza;

·       a causa degli effetti prolungati dell'epidemia derivanti anche dall'elevato numero dei contagi, è stato successivamente emanato, ai sensi del D.L. n. 19, il  D.P.C.M. 10 aprile 2020, avente efficacia temporale fino al 3 maggio 2020; tale decreto riprende pressoché interamente le misure già stabilite dai precedenti DPCM dell'8, 9, 11 e 22 marzo e del 1° aprile;

·       successivamente, è stato emanato il D.P.C.M. 26 aprile 2020 [18] . Esso prevede misure di contenimento con riferimento al periodo temporale 4-17 maggio 2020 [19] , relativamente agli spostamenti delle persone, alle attività economiche, sociali ed amministrative, agli ingressi in Italia. I commi 2 e 3 del suo articolo 10 specificano che si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle regioni, anche d’intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale;

·       quest'ultimo d.P.C.m è stato 'sostituito' dal d.P.C.m. 17 maggio 2020, con disposizioni valevoli dal 18 maggio 2020 fino al 14 giugno 2020 (fermi restando i diversi termini di durata delle singole misure previsti dalle disposizioni del decreto stesso). Se ne è resa una sintesi nel dossier sull'A.S. n. 1812, cui si rinvia.

 

 

Il d.P.C.m. dell'11 giugno 2020

 

Il d.P.C.m. dell'11 giugno 2020 reca disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.

Le disposizioni recate dal d.P.C.m. si applicano dal 15 giugno 2020 - in sostituzione di quelle dettate dal d.P.C.m. 26 aprile 2020 - e sono efficaci fino al 14 luglio 2020 (come disposto dall’articolo 11), fermi restando i diversi termini di durata delle singole misure previsti dalle disposizioni del decreto stesso.

 

Il d.P.C.m. reca, all’articolo 1, misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, disponendo l’applicazione, sull'intero territorio nazionale di prescrizioni riguardanti in particolare:

- l’obbligo di domicilio per i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°);

- l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici, a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta (condizionato al rispetto del divieto di assembramento disposto dal decreto-legge n. 33 e della distanza interpersonale di almeno un metro);

- attività sportiva o attività motoria all'aperto (con rispetto di distanze interpersonali); eventi e competizioni sportive; palestre, piscine, circoli sportivi; impianti nei comprensori sciistici;

- manifestazioni pubbliche;

- sale giochi, sale scommesse e sale bingo;

- spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto;

- luoghi di culto e funzioni religiose con la partecipazione di persone;

- il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;

-  servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole, attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché corsi professionali e le attività formative;

- congressi, riunioni, meeting e eventi sociali;

- attività di centri benessere, centri termali, centri culturali e centri sociali;

- accesso degli accompagnatori al pronto soccorso (DEA/PS), strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non;

-  istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni;

- attività commerciali al dettaglio; 

- attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie);

- esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti;

- attività inerenti ai servizi alla persona;

- servizi bancari, finanziari, assicurativi;

- il settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;

- servizi erogati dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea;

- attività professionali;

- attività degli stabilimenti balneari;

- attività delle strutture ricettive.

 

L’articolo 2 reca specifiche misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali (per le quali è richiamato il protocollo condiviso sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali, di cui all'allegato 12 infra).

Sono altresì dettate (articolo 3) misure di informazione e prevenzione da applicare sull'intero territorio nazionale.

Disposizioni sono dettate, dall’articolo 4, per l’ingresso in Italia.

Tali previsioni non si applicano: all'equipaggio dei mezzi di trasporto; al “personale viaggiante”; ai cittadini e residenti nell'Unione Europea,  negli  Stati parte dell'accordo di Schengen, in  Andorra,  Principato  di  Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda  del  nord  che  facciano  ingresso  in Italia per comprovati motivi di lavoro; al personale sanitario in ingresso in Italia  per  l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie; ai lavoratori trasfrontalieri per motivi di lavoro; al personale di imprese ed enti con sede legale o secondaria in Italia per spostamenti lavorativi comprovati  di durata non superiore a 120 ore; ai movimenti da e per la Repubblica di San Marino o  lo  Stato della Città del Vaticano; ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti  diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare nell'esercizio delle loro funzioni; agli alunni e agli studenti per la frequenza di  un  corso  di studi in uno Stato diverso  da  quello  di  residenza,  abitazione  o dimora, nel quale  ritornino  ogni  giorno  o  almeno una volta la settimana.

In deroga all’articolo 4, sono dettate norme (articolo 5) per i transiti e soggiorni di breve durata in Italia.

Ulteriori disposizioni sono previste in materia di spostamenti da e per l'estero dall’articolo 6 e in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera (articolo 7).

Specifiche misure riguardano il trasporto pubblico di linea (articolo 8) e per la disabilità ai sensi dell’articolo 9. 

L’esecuzione e il monitoraggio delle misure è affidato – in base all’articolo 10 - al prefetto territorialmente competente, che ne informa preventivamente il Ministro dell'interno. Il prefetto si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell'Ispettorato nazionale del lavoro e del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonché, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata.

Le previsioni del d.P.C.m. si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, ai sensi dell’articolo 11. 

Come riferito nella sua nella premessa, il decreto è stato adottato “viste le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, trasmesse in data 17 maggio 2020 unitamente al parere del Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome”.

 

Sono allegati al d.P.C.m. 11 giugno 2020 sedici documenti:

  • i protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni religiose richiamati all’art. 1, co. 1, lettera o) (allegati da 1 a 7), segnatamente: Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo (allegato 1); Protocollo con le Comunità ebraiche italiane (allegato 2); Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane (allegato 3); Protocollo con le Comunità ortodosse (allegato 4); Protocollo con le Comunità Induista, Buddista (Unione Buddista e Soka Gakkai), Baha’i e Sikh (allegato 5); Protocollo con le Comunità Islamiche (allegato 6); Protocollo con la Comunità della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni (allegato 7); 
  • "Nuove opportunità per garantire ai bambini ed agli adolescenti l'esercizio del diritto alla socialità ed al gioco" (allegato 8);
  • "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'11 giugno 2020" (allegato 9);
  • i criteri per protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020 (allegato 10);
  • le "Misure per gli esercizi commerciali" (allegato 11);
  • il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali (allegato 12);
  • il “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri”, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali (allegato 13);
  • il “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica” (allegato 14);
  • le “Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico” (allegato 15);
  • le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie (allegato 16) (dunque lavarsi spesso le mani; mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; evitare abbracci e strette di mano; mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro; praticare l’igiene respiratoria ossia starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva; non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; raccomandazione di utilizzare, in tutti i contatti sociali, protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienicosanitarie).

 

 

 

 


Articolo 1, commi 1-12
(Misure di contenimento della diffusione del COVID-19:
circolazione, riunioni, funzioni religiose)

 

 

Un primo ordine di disposizioni, entro l'articolo 1 dedicato alle misure di contenimento dell'epidemia, riguarda la circolazione.

Ne è resa una disciplina diversamente articolata, a seconda si tratti di circolazione all'interno di una regione o all'esterno di essa (o dell'Italia, a maggior ragione).

Per quanto concerne la circolazione all'interno della regione, si dispone - dal comma 1 - la cessazione delle limitazioni imposte ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 19 del 2020, con effetto dal 18 maggio 2020.

Invero nel testo della disposizione si legge "misure di cui agli articoli 2 e 3" del decreto-legge n. 19, secondo dicitura che parrebbe suscettibile di approfondimento, giacché sono articoli procedimentali più che contenutistici, circa le misure.

L'eventuale futuro ripristino delle misure restrittive è autorizzato, ad una duplice condizione:

ü   che si realizzi un aggravamento della situazione epidemiologica, tale da renderle necessarie;

ü   che la restrizione della circolazione sia delimitata a specifiche aree del territorio della regione.

La modalità di adozione delle restrizioni venture rimane quella disegnata dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 19.

 

Poiché il decreto-legge n. 19 del 2020, nei suoi articoli 2 e 3, è oggetto di costante richiamo da parte del decreto-legge n. 33 in esame, vale riportarli qui di seguito (nel testo quale risultante dal procedimento parlamentare di conversione in legge).

 

Articolo 2, Attuazione delle misure di contenimento

1.      Le misure [di contenimento]di cui all'articolo 1  sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. I decreti di cui al presente comma possono essere altresì adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato illustra preventivamente alle Camere il contenuto dei provvedimenti da adottare ai sensi del presente comma, al fine di tenere conto degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati; ove ciò non sia possibile, per ragioni di urgenza connesse alla natura delle misure da adottare, riferisce alle Camere ai sensi del comma 5, secondo periodo. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, i provvedimenti di cui al presente comma sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2020.

2.      Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e con efficacia limitata fino a tale momento, in casi di estrema necessità e urgenza per situazioni sopravvenute le misure di cui all'articolo 1 possono essere adottate dal Ministro della salute ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

3.      Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020, n. 62 del 9 marzo 2020, n. 64 dell'11 marzo 2020 e n. 76 del 22 marzo 2020, come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le altre misure ancora vigenti alla stessa data continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni.

4.      Per gli atti adottati ai sensi del presente decreto i termini per il controllo preventivo della Corte dei conti, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso i provvedimenti adottati in attuazione del presente decreto, durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti, sono provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5.      I provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicati alle Camere entro il giorno successivo alla loro pubblicazione. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato riferisce ogni quindici giorni alle Camere sulle misure adottate ai sensi del presente decreto.

 

Articolo 3, Misure urgenti di carattere regionale o infra-regionale

1.      Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle attualmente vigenti, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale.

2.      I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali e regionali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1.

3.      Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente.

 

 

Per quanto concerne la circolazione tra regioni, la cessazione delle misure restrittive è posticipata dai commi 2 e 3, quanto a decorrenza, al 3 giugno 2020.

Fino a quella data, gli spostamenti interregionali (con mezzi di trasporto pubblici come privati) rimangono vietati. Si ha perciò obbligo di permanere nella regione in cui ci si trovi.

Fanno eccezione gli spostamenti interregionali dettati da comprovate esigenze lavorative, da ragioni di assoluta urgenza ovvero motivi di salute.

Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Si profila in tal caso uno spostamento 'unidirezionale' (giacché, è da intendersi, una volta effettuato il rientro, si ricade nel divieto di lasciare la regione in cui ci si trovi).

Da quella data, le limitazioni agli spostamenti interregionali cessano. Potranno essere ripristinate solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità rispetto al rischio epidemiologico effettivamente presente in tali aree.

La medesima scansione temporale è determinata - dal comma 4 - per gli spostamenti da e per l'estero.

Essi sono vietati fino al 2 giugno, dunque, salvo ragioni di comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o di salute - o salvo ulteriori casi, che siano individuati con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 (ferma restando in ogni caso la facoltà di rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza). Dal 3 giugno, invece, essi sono consentiti, e nuovamente limitabili (ancora: solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19) secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e degli obblighi internazionali. La novella limitazione potrebbe essere riferita a specifici Stati e territori.

Il comma 5 dispone che gli spostamenti tra lo Stato della Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni con essi rispettivamente confinanti, non siano soggetti ad alcuna limitazione.

Risulta assente, in tale previsione, un rinvio all'articolo 2 del decreto-legge n. 19, talché gli spostamenti considerati da questo comma 5 ricevono una disciplina, in qualche sorta, 'differenziata' rispetto a quella degli altri spostamenti interregionali o da e per l'estero.

Vale peraltro ricordare, per questo riguardo, come l'articolo 6 del d.P.C.m. dell'11 giugno 2020 rechi specifiche disposizioni in materia di spostamenti da o per l'estero.

Vi si prevede che, fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del territorio nazionale nonché le limitazioni disposte in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori (ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, del presente decreto-legge n. 33), non siano soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per i seguenti Stati: a) Stati membri dell'Unione Europea; b) Stati parte dell'accordo di Schengen; c) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord; d) Andorra, Principato di Monaco; e) Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

Fino al 30 giugno 2020 - ancora si prevede in quell'articolo del d.P.C.m. - restano vietati gli spostamenti da e per Stati e territori diversi, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

 

Ancora, l'articolo 4, comma 9 del medesimo d.P.C.m. dell'11 giugno 2020 prevede che le disposizioni di cui ai suoi commi 1 a 8 (relativi alle prescrizioni per l'ingresso in Italia) non si applichino: ai cittadini e ai residenti nell'Unione Europea, negli Stati parte dell'accordo di Schengen, in Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, i quali facciano ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro.

 

 

Un secondo ordine di disposizioni di questo articolo 1 concerne le misure di quarantena. Ne trattano i commi 6 e 7.

Il comma 6 ha per oggetto la quarantena dell'ammalato.

Egli deve permanere nella propria "abitazione o dimora", se sottoposto, in quanto positivo al virus Covid-19, alla misura di quarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria.

La disposizione riprende la previsione recata - tra le misure adottabili per contrastare l'emergenza sanitaria - dall'articolo 1, comma 2, lettera e) del decreto-legge n. 19. Peraltro in sede parlamentare nel corso della conversione di quel medesimo decreto-legge n. 19, è stata inserita, per questo riguardo, la specificazione che la misura della quarantena sia applicata dal sindaco (quale autorità sanitaria locale).

Il comma 6 in esame aggiunge (rispetto all'analoga disposizione del decreto-legge n. 19) la previsione che l'isolamento domestico si protragga fino all'accertamento della guarigione o fino al ricovero in una struttura sanitaria (o altra struttura allo scopo destinata). Non è recata maggiore specificazione circa l'"accertamento" della guarigione.

 

Si ricorda che il d.P.C.m. del 17 maggio 2017 (articolo 1, comma 1, lettera a)) dispone che i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre maggiore di 37,5° C debbano rimanere presso il proprio domicilio, e contattare il proprio medico curante.

 

Il comma 7 ha per oggetto la quarantena precauzionale, di persona che non sia ammalata ma sia venuta a contatto con ammalati.

La disposizione (non discosta da analoga contenuta nel decreto-legge n. 19) impone l'applicazione della quarantena precauzionale, con provvedimento dell'autorità sanitaria, ai soggetti che abbiano avuto "contatti stretti" (secondo dicitura invero già presente nel decreto-legge n. 19) con soggetti confermatisi positivi al virus (o con altri soggetti che siano individuati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19).

Con disposizione introdotta dal Senato nel corso dell'esame in prima lettura del disegno di legge di conversione, si è aggiunta, quale alternativa alla quarantena precauzionale, "altra misura ad effetto equivalente", preventivamente approvata dal Comitato tecnico-scientifico.

Si tratta di previsione che potrebbe avrebbe specifica rilevanza per alcune categorie di soggetti (si pensi agli sportivi, specie in sport di squadra).

 

La misura della quarantena con sorveglianza attiva, può ricordarsi, è stata definita già dall'ordinanza del Ministero della salute 21 febbraio 2020, che ne ha previsto l'applicazione agli individui che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva COVID-19 o a coloro che abbiano transitato nelle aree a rischio negli ultimi 14 giorni (in quel momento, erano le zone della Cina interessate dall'epidemia). Tale circostanza deve essere comunicata al   Dipartimento di   prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente, che, acquisita la comunicazione, provvede all'adozione della misura della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, ovvero, in presenza di condizione ostative, di misure alternative di efficacia equivalente. L'operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza, che, da parte sua, deve: mantenere lo stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione; non avere contatti sociali; sottostare al divieto di spostamenti e viaggi; rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.    

 

 

Altro ordine di disposizioni concerne le riunioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Ne trattano i commi 8-10.

Il comma 8 scandisce, per tali luoghi, un divieto di assembramento.

E demanda a provvedimenti assunti secondo l'articolo 2 del decreto-legge n. 19 la determinazione - se asseverata dall'andamento dei dati epidemiologici - delle modalità di partecipazione del pubblico a manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura (compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico), nonché ad ogni attività convegnistica o congressuale.

Il comma 10 dispone che le riunioni si svolgano garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

La disposizione dunque 'legifica' un profilo tecnico-scientifico (così come fa il comma 9, v. infra), secondo impostazione assente nel testo originario del decreto-legge n. 19, ed in quello introdotta (ma limitatamente ad alcune previsioni) nel corso del procedimento parlamentare di conversione in legge.

Si tratta peraltro di una distanza minima, talché la previsione con provvedimento applicativo di una distanza superiore non potrebbe dirsi collidere con il dettato della norma.

 

La libertà di riunione è diritto fondamentale della persona, nelle forme e nei limiti prescritti dall'articolo 17 della Costituzione.

La disposizione qui del decreto-legge incide peraltro su una 'modalità' della riunione, riferita alla distanza interpersonale dei partecipanti.

Quanto agli "assembramenti" (locuzione che figura, al pari delle riunioni, senza più stringente definizione giuridica nell'articolo 20 del Testo unico di pubblica sicurezza, circa le ipotesi in cui l'autorità di pubblica sicurezza possa procedere al loro scioglimento), essi si configurano come compresenza di persone, non meramente occasionale ma neppur preordinata, organizzata o concertata.

L'autorità di pubblica sicurezza, ai sensi della citata disposizione del Testo unico, può sciogliere singoli assembramenti o riunioni, ove in essi si profilino situazioni di concreto pericolo, tra l'altro per la sicurezza dei cittadini.

 

Il comma 9 attribuisce al sindaco la facoltà di disporre la chiusura temporanea di aree pubbliche o aperte al pubblico qualora non sia possibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale, pari ad almeno un metro.

Dal tenore della disposizione in esame (per molti aspetti analogo alla norma contenuta nel d.P.C.m. 26 aprile 2020, v. infra) parrebbe evincersi che al sindaco spetti una facoltà, non un obbligo, di procedere alla chiusura temporanea di dette aree.

In tema di accesso alle arre pubbliche e aperte al pubblico, si segnala che il d.P.C.m. (all'art.1, comma 1, lett. b)) 11 giugno 2020 [20] (recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, nonché del presente decreto-legge n. 33), dispone che l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è  condizionato "al  rigoroso  rispetto": i) "del  divieto   di assembramento" (in riferimento al quale si rinvia al commento al comma 8, v. supra); ii)  "della  distanza  di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

È peraltro consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia, di cui all'allegato 8 al citato d.P.C.m.

Si segnala inoltre che nelle aree attrezzate e nei parchi pubblici è consentito svolgere anche attività sportiva o attività motoria, con il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti (art.1, comma1, lettera d)).

 

Con riferimento ai poteri del sindaco in ordine all'emergenza sanitaria da Covid-19, ai sensi dell'art.3, comma 2, del decreto-legge n.19 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n.35 del 2020, si segnala che, a pena di inefficacia, le ordinanze contingibili e urgenti non possono fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali e regionali, né eccedendo i limiti di oggetto di cui al comma 1. Ai sensi di quest'ultima disposizione i provvedimenti devono far fronte a specifiche situazioni sopravvenute che prefigurino un aggravamento del rischio sanitario nel proprio territorio, devono introdurre misure più restrittive di quelle già in essere, devono riguardare ambiti di propria competenza, senza poter incidere sulle attività produttive e su quelle di rilevanza strategica per l'economia.

 In relazione all'emergenza in corso, i poteri dei sindaci (così come del resto, seppur con diversa gradazione, i poteri delle regioni, specie nella prima fase) sono stati circoscritti rispetto a quanto previsto dall'ordinamento in via generale, anche al fine di favorire un efficace coordinamento in capo al Presidente del Consiglio dei ministri volto a garantire l'adozione di misure tendenzialmente uniformi sul territorio, nel rispetto del principio di sussidiarietà.

 

Si ricorda, in proposito, che per emergenze di carattere sanitario diverse da quella in corso, il sindaco, gode di poteri di ampi poteri di ordinanza ai sensi delle seguenti disposizioni:

-          art. 32 della legge n. 833/1978: il sindaco emette ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa al territorio comunale in materia di igiene e sanità pubblica;

-          art. 117, comma 1, del decreto legislativo n. 112/1998: "In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale [...];

-         art. 50, comma 5, del Tuel: "[..] in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale".

 

 

Altro ordine di disposizioni dell'articolo 1 concerne le funzioni religiose.

Ne tratta il comma 11.

Prevede che lo svolgimento di funzioni religiose con la partecipazione di persone sia tenuto al rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle confessioni religiose rispettive.

Questi protocolli devono contenere le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.

 

Si ricorda che il giorno 7 maggio 2020 è stato sottoscritto, dal Governo e la Conferenza episcopale italiana (CEI), un Protocollo riguardante la ripresa delle celebrazioni con il popolo della Chiesa cattolica.

Quanto ai protocolli per la ripresa delle celebrazioni con il popolo sottoscritti con le comunità di fede, anche non firmatarie di intese con lo Stato [21] , al 18 maggio risultano sottoscritti (si veda la pagina internet dedicata sul sito del Ministero dell'interno) protocolli con: le Comunità Ebraiche Italiane; la Comunità della Chiesa Di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni; le Comunità islamiche; le confessioni Comunità Induista, Buddista (Unione Buddista e Soka Gakkai), Baha’i e Sikh; le Chiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane; le Comunità Ortodosse.

Tali Protocolli costituiscono gli allegati da 1 a 7 del d.P.C.m. del 17 maggio 2020.

Essi sono entrati in vigore a far data dal 18 maggio 2020.

Sono mantenuti (quali allegati del pari da 1 a 7) entro il d.P.C.m. successivamente intervenuto, dell'11 giugno 2020.

 

Il comma 12 abilita i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19, a stabilire termini di efficacia diversificati, ove dispongano in merito a: la quarantena precauzionale (di cui al comma 7); la partecipazione del pubblico a eventi, spettacoli, convegni ecc. (comma 8) o a riunioni (comma 10) o a funzioni religiose (comma 11).

 

Ancora un rinvio ai provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 si rinviene nel comma 13.

Esso tratta delle attività didattiche. Se ne fornisce di seguito una scheda di lettura a sé stante.

 

Un ultimo ordine di previsioni di questo articolo 1 concerne lo svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.

Ne trattano i commi 14-16, anch'essi oggetto infra di un'apposita scheda di lettura.

 


Articolo 1, comma 13
(Attività dei servizi educativi per l'infanzia, didattiche, formative e di formazione superiore)

 

L'articolo 1, comma 13 demanda ai provvedimenti attuativi del decreto-legge n. 19 del 2020 le modalità di svolgimento delle attività dei servizi educativi per l'infanzia (secondo modifica introdotta dal Senato), delle attività didattiche nelle scuole, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, e di altri corsi formativi e professionali.

 

Per l'analisi della disposizione in commento, occorre confrontarla con quanto previsto nei DD.LL. 6/2020 e 19/2020 [22] i quali, tra tutti i provvedimenti di rango primario emanati a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, disciplinano diversamente funzione, presupposti di adozione, efficacia e contenuti delle varie tipologie di atti. Entrambi inoltre adottano misure di contenimento, per quanto qui di interesse dettagliate dai DPCM attuativi, con cui sono stati previsti i limiti temporali e spaziali delle suddette misure.

Il decreto-legge in esame collocandosi nel solco dei predetti decreti-legge quanto a finalità, si differenzia tuttavia dalle precedenti formulazioni. Anzitutto, la disposizione si riferisce a:

-         attività dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del d.lgs. 65/2017, secondo disposizioni introdotta dal Senato nel corso dell'esame in prima lettura del disegno di legge di conversione (onde recepire condizione presente nel parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali reso sull'A.S. n. 1812).

 

In base all'art. 2 del d.lgs. 65/2017, i servizi educativi per l'infanzia sono articolati in: nidi e micronidi, che accolgono bambini fra 3 e 36 mesi; sezioni primavera, che accolgono bambini fra 24 e 36 mesi; servizi integrativi, che concorrono all'educazione e alla cura dei bambini in modo flessibile e diversificato, e si distinguono in: spazi gioco, che accolgono bambini fra 12 e 36 mesi; centri per bambini e famiglie, che accolgono bambini dai primi mesi di vita insieme con un adulto accompagnatore; servizi educativi in contesto domiciliare, che accolgono bambini fra 3 e 36 mesi. I servizi educativi per l'infanzia sono gestiti dagli enti locali in forma diretta o indiretta, da altri enti pubblici o da soggetti privati. Le sezioni primavera possono essere gestite anche dallo Stato;

 

-         attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado;

-         frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le università e le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

 

Tra le istituzioni della formazione superiore sono ricomprese, tra l'altro, le Istituzioni del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) (di cui alla L. 508/1999) e gli Istituti tecnici superiori (ITS) (nell'ambito del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore-IFTS, istituito con l'art. 69 della L. 144/1999 e riorganizzato con il D.P.C.M. 25 gennaio 2008);

 

-         corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie;

 

-         università per anziani;

 

-         corsi professionali e attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati.

 

La disposizione, differenziandosi da quanto previsto nei DD.LL 6/2020 e 19/2020 (su cui si veda infra), non reca una esplicita limitazione allo svolgimento di tali attività, che erano state sospese dal D.L. 6/2020 solo nei comuni o nelle aree inizialmente colpite dal virus COVID-19 e poi anche nell'intero territorio nazionale dal D.P.C.M. 4 marzo 2020.

Inoltre, essa non indica una modalità di svolgimento delle suddette attività, che nei citati DD.LL. era unicamente quella a distanza, rimettendo la decisione ai provvedimenti attuativi del D.L. 19/2020.

 

Le prime misure di contenimento del virus COVID-19, per quanto qui di interesse, erano recate dall'articolo 1, co. 2, lett. d), del D.L. 6/2020 (L.13/2020), che aveva disposto, fra l'altro, la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, salvo le attività formative svolte a distanza, solo nei comuni o nelle aree inizialmente colpite dal virus COVID-19.

L'articolo 1, co. 1 e 2, del D.L. 19/2020, abrogando il D.L. 6/2020 ad eccezione degli artt. 3, co. 6-bis, e 4, ha poi stabilito in via generale la possibilità - per periodi predeterminati ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020 - di sospendere le predette attività.

Si sono susseguiti diversi provvedimenti attuativi delle suddette norme primarie. Per quanto qui di interesse, il D.P.C.M. 4 marzo 2020 aveva esteso all'intero territorio nazionale la sospensione - dal 5 al 15 marzo 2020 - delle attività scolastiche, di formazione superiore e professionale, ferma in ogni  caso  la  possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Con i DD.P.C.M. 9 marzo 2020, 1° aprile 2020, 10 aprile 2020, 26 aprile 2020 (questi ultimi attuativi del D.L.19/2020) e 17 maggio 2020 (attuativo del D.L. 19/2020 e del D.L. in esame) tale sospensione sull'intero territorio nazionale era stata prorogata, rispettivamente, fino al 3 aprile 2020, fino al 13 aprile 2020, fino al 3 maggio 2020, fino al 17 maggio 2020 e fino al 14 giugno 2020.

Da ultimo, il D.P.C.M. 11 giugno 2020 ha confermato la sospensione, fino al 14 luglio 2020, dei servizi educativi per l'infanzia, delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le università e le Istituzioni AFAM, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché di corsi professionali e delle attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.

 

 

Misure di contenimento in materia di istruzione e formazione - Testo a fronte tra i DD.LL. 6/2020, 19/2020 e 33/2020

D.L. n. 6/2020, Art. 1,

comma 2 - abrogato

D.L. n. 19/2020, Art. 1, comma 2 - vigente

 

D.L. 33/2020, Art.1, comma 13 - vigente

 

(con la modifica introdotta dal Senato)

 

d) sospensione del funzionamento dei servizi educativi dell'infanzia, delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e degli istituti di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza.

 

p) sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza.

13. Le attività dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le università e le Istituzioni  di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, sono svolte con modalità definite con  provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.

 

 


Articolo 1, commi 14-16
(Disposizioni per la ripresa delle attività economiche,
produttive e sociali in condizioni di sicurezza)

 

 

L'articolo 1, comma 14 stabilisce che le attività economiche, produttive e sociali si svolgono nel rispetto dei protocolli o delle linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.

Nel caso di mancato rispetto di detti documenti, il comma 15 dispone la sospensione dell'attività fintanto che non siano state ripristinate le condizioni di sicurezza.

Il comma 16 demanda alle regioni l'effettuazione di un monitoraggio, con cadenza giornaliera, dell'evoluzione della   situazione   epidemiologica, in esito al quale è consentito alle stesse di introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, nelle more dell'adozione di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Il comma 14 dispone, nello specifico, che le attività economiche, produttive e sociali si svolgono nel rispetto dei protocolli o delle linee guida definiti al fine di prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi. Detti documenti, che sono adottati "dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome", devono rispettare i principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.

 

La disposizione parrebbe ammettere la compresenza fra protocolli/linee guida approvati da una singola regione e protocolli/linee guida adottati dalla Conferenza delle regioni.

Si valuti al riguardo l’opportunità di individuare un criterio di prevalenza al fine di rendere inequivoco quale dei due documenti, di volta in volta, debba essere preso a riferimento.

 

Si segnala che il parere favorevole con condizioni e osservazioni sul presente provvedimento reso dalla Commissione parlamentare sulle questioni regionali il 23 giugno scorso reca un invito a valutare l’opportunità di demandare alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome l'adozione dei protocolli e delle linee guida, ferma restando l'applicazione degli atti già adottati dalla medesima Conferenza (cioè le linee guida dell'11 giugno 2020, v. infra). Ciò al fine di garantire un maggior coordinamento con le misure di carattere nazionale ed evitare eventuali contenziosi.

Si ricorda peraltro che la Conferenza delle regioni rappresenta una forma di raccordo e confronto politico, stabile e strutturato (che è tuttavia priva di personalità giuridica, a differenza delle singole regioni). 

 

Il comma prevede, al secondo periodo, che in mancanza di protocolli regionali, trovino diretta attuazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale.

 

Si segnala, al riguardo, che l'11 giugno scorso, in attuazione della disposizione in esame, la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha adottato linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive. Tali linee guida sono peraltro esplicitamente richiamate nelle premesse del d.P.C.m. 11 giugno 2020 (recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e del presente decreto-legge) e sono riprodotte nell'allegato n.9 al medesimo decreto.

 

Le linee guida approvate dalla Conferenza si compongono di schede tecniche che contengono indirizzi operativi in cui sono rappresentate in modo sintetico le misure di prevenzione e contenimento per ciascuna delle seguenti attività: ristorazione; attività turistiche nell'ambito di stabilimenti balneari e spiagge; attività ricettive; servizi alla persona nell'ambito dell'attività di acconciatori, estetisti e tatuatori; commercio al dettaglio, incluso quello in aree pubbliche (nell'ambito di mercati e mercatini degli hobbisti); attività svolta dagli uffici aperti al pubblico; attività svolte nell'ambito di piscine e palestre; manutenzione del verde; attività svolte in musei, archivi e biblioteche; attività fisica all'aperto; attività di noleggio veicoli e altre attrezzature; attività svolte dagli informatori scientifici del farmaco; attività presso aree giochi per bambini; attività nell'ambito di circoli culturali e  ricreativi; formazione professionale; attività connesse al cinema e agli spettacoli dal vivo, nonché ai parchi tematici e di divertimento, a sagre e fiere locali, a strutture termali e centri benessere; attività legate alle professioni della montagna e guide turistiche; attività congressuali e connesse ai grandi eventi fieristici; attività collegate alla fruizione di slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse e discoteche.

Nel documento si prevede che: i) le misure dettate potranno essere rimodulate, "anche in senso più restrittivo", in base all'evoluzione dello scenario epidemiologico; ii) le schede potranno essere integrate con le schede relative ad ulteriori settori di attività.

 

I protocolli o le linee guida nazionali parrebbero pertanto poter avere diretta attuazione con riferimento alle attività non contemplate nelle Linee guida della Conferenza delle regioni o nelle sue eventuali integrazioni.

Si rileva peraltro che, rispetto al testo esaminato del presente decreto-legge, il d.P.C.m. 11 giugno (né il d.P.C.m. non riproduce la disposizione secondo cui, in mancanza di protocolli regionali, trovano diretta attuazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale, ciò che consentirebbe il riavvio delle attività anche nel caso di inerzia delle Regioni. Tale disposizione non è stata peraltro riprodotta nel citato d.P.C.m. 11 giugno

 

 

L'ultimo periodo del comma in esame dispone che solo i d.P.C.m.  (emanati ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge n. 19 del 2020) o i provvedimenti regionali di cui al comma 16 del presente articolo, possono imporre misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità.

Tenuto conto che i protocolli/linee guida di cui ai precedenti periodi sono astrattamente idonei ad imporre limiti alle anzidette attività, si valuti la possibilità di riformulare l'ultimo periodo, al fine di far salvo quanto previsto nel presente comma.

 

Come si dirà a breve, il comma 16 consente, a determinate condizioni, alle regioni di introdurre "misure derogatorie, ampliative o restrittive" rispetto a quelle disposte dai d.P.C.m. (v. infra).

L'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, al comma 1, demanda l'adozione delle misure di contenimento (elencate nell'articolo 1) ai d.P.C.m., per l'adozione dei quali si procede: i) su proposta del Ministro della salute o ii) su impulso delle regioni (con una proposta dei Presidenti delle regioni interessate, qualora le misure riguardino esclusivamente una o più regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, qualora le misure riguardino l'intero territorio nazionale). In entrambi i casi, il decreto è adottato sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia (nonché sentiti i Presidenti delle regioni interessate o il Presidente della Conferenza delle regioni nel caso sub i)).

 

La disposizione recata all'ultimo periodo del comma in commento opera tendenzialmente in linea con l'art. 3 del decreto-legge n. 19 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n.35 del 2020, di cui ne riproduce parte dei contenuti.

Tale articolo circoscrive la facoltà delle regioni di introdurre misure di contrasto all'emergenza epidemiologica stabilendo che esse: possano essere individuate solo fra quelle elencate all'art.1; possano introdurre solo misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle attualmente vigenti; mirino a far fronte a specifiche situazioni sopravvenute che implichino un aggravamento del rischio sanitario e che interessino il relativo territorio (nella sua interezza o anche solo in una parte di esso); possano essere introdotte solo nelle more dell'adozione dei d.P.C.m., con un'efficacia che si esaurisce nel momento dell'adozione di questi ultimi.

Per quanto qui più interessa, l'art. 3, comma 1, del decreto-legge stabilisce che le misure regionali possono essere introdotte "esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza" e "senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale".

 

Il comma 15 dispone in ordine alle conseguenze per il mancato rispetto, da parte dell'esercente di attività economiche, produttive o sociali, dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali, o, in assenza, nazionali, "che non assicuri adeguati livelli di protezione". Esse consistono nella sospensione dell'attività fintanto che non siano state ripristinate le condizioni di sicurezza.

Si segnala che una delle condizioni contenute nel richiamato parere favorevole sul presente provvedimento reso dalla Commissione parlamentare sulle questioni regionali verte sul comma in esame. Nello specifico la Commissione rileva l'esigenza "di chiarire se la sanzione della sospensione dell’attività possa essere disposta per ogni violazione dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, ovvero se sia necessaria una violazione grave, sì da non poter assicurare adeguati livelli di protezione".

 

La misura della sospensione di cui si è detto si somma, peraltro, alle sanzioni previste ai sensi dell'art.2 del presente decreto, comminate per le violazioni di norme recate nel provvedimento: si tratta della sanzione amministrava pecuniaria, nonché della sanzione amministrativa accessoria consistente nella chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni (si rinvia alla scheda di lettura dell'art.2).

 

Il comma 16 demanda alle regioni il compito di monitorare "con cadenza giornaliera" l'andamento della situazione epidemiologica e, su tale base, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario nazionale. La finalità dichiarata della norma è quella di garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali.

Gli esiti del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630.

 

Sulla base dell'andamento della situazione epidemiologica nel territorio, è consentito alle regioni introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte dai d.P.C.m. (adottati ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge n. 19/2020, v. supra). Il comma specifica inoltre che tale attività è svolta dalle regioni nelle more dell'adozione dei d.P.C.m. e con contestuale informazione nei confronti del Ministro della salute.

L'andamento della situazione epidemiologica è accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 ("Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020").

 

Con il comma in commento viene rafforzato il coinvolgimento delle regioni nella gestione dell'emergenza epidemiologica, rispetto a quanto previsto dall'art. 3 del decreto-legge n.19 del 2020 in cui, come si è ricordato (v. supra), alle regioni residuava solo la possibilità di introdurre misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle vigenti, dirette a far fronte a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario.

Con il decreto legge in esame è ora consentita alle Regioni l'adozione di misure ampliative rispetto a quelle recate nei d.P.C.m..

Fra gli altri principali tasselli di tale processo si segnalano:

i) il rinvio ai protocolli/linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni per prevenire o ridurre il rischio di contagio nello svolgimento di attività economiche, produttive e sociali (comma 14, v. supra);

ii) la previsione, recata nel d.P.C.m. 11 giugno 2020 (e in parte già contenuta nel d.P.C.m. 17 maggio 2020), secondo cui le regioni hanno la responsabilità di dover accertare la compatibilità dello svolgimento di talune attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori.

A tale ultimo proposito, ai sensi del d.P.C.m. 11 giugno 2020 (art.1, comma 1), le attività sono le seguenti: lo svolgimento degli sport di contatto (lett. g)); le attività dei comprensori sciistici (lett. h));  le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo (lett. l)); le attività di centri benessere, di centri termali (lett. z)); servizi di ristorazione  (lett. ee)); le attività inerenti ai servizi alla persona  (lett. gg)); le attività degli stabilimenti balneari (lett. mm)).

 

 


Articolo 1-bis
(Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19)

 

 

Questo articolo - introdotto dal Senato nel corso dell'esame in prima lettura - reca disposizione integrativa circa i poteri del Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19.

Questa figura commissariale è stata prevista dall'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020, che ne ha definito le competenze.

Tra le competenze del Commissario vi è quella di organizzare, acquisire e produrre ogni genere di beni strumentali utili a contenere l'emergenza, nonché programmare e organizzare ogni attività connessa.

Rientrano tra tali compiti: il reperimento delle risorse umane e strumentali necessarie; l'individuazione dei fabbisogni; l'acquisizione e distribuzione di farmaci, apparecchiature, dispositivi medici e di protezione individuale.

 

La disposizione ora proposta concerne, più in particolare, la fornitura di mascherine facciali di tipo chirurgico.

Com'è noto, una ordinanza del Commissario straordinario (n. 11 del 26 aprile 2020) è intervenuta a calmierare i prezzi di vendita al pubblico delle mascherine facciali ad uso medico (stabilendo che il prezzo finale di vendita al consumo delle mascherine di tipo I, II e IIR, non possa essere superiore a 0,50 euro cadauna, al netto dell'Iva).

La disposizione ora viene a prevedere che il Commissario possa stipulare appositi protocolli con le associazioni di categoria delle imprese distributrici, "al fine di disciplinare i prezzi massimi di vendita al dettaglio".

Inoltre i protocolli possono disciplinare "i rapporti economici necessari ad assicurare la effettiva fornitura e distribuzione" delle mascherine.

In tale ambito rientrano, secondo la disposizione, le misure di ristoro per le imprese distributrici, riguardo allo scarto tra i prezzi - quello di acquisto effettuato e quello di vendita calmierato consentito.

In tal modo, la previsione mira ad evitare che i distributori trattengano le scorte anziché immetterle sul mercato, nel timore della perdita economica dovuta a quel divario di prezzi.

Inoltre la disposizione dà facoltà al Commissario di cessione diretta delle mascherine ai distributori, ad un prezzo non superiore a quello di acquisto.

La ratio pare essere quella di assicurare comunque le forniture, anche in assenza di un approvvigionamento diretto da parte delle imprese distributrici.

Per la copertura finanziaria dei protocolli (il cui onere è stimabile in circa 8 milioni), si attinge al Fondo per le emergenze nazionali (è il Fondo di cui all'articolo 44 del Codice della protezione civile), le cui risorse sono versate nella apposita contabilità speciale commissariale.

 


Articolo 2
(Sanzioni e controlli)

 

 

L'articolo 2 introduce una disciplina sanzionatoria destinata a trovare applicazione nei casi di inosservanza delle misure di contenimento previste dal decreto-legge in esame, nonché dai decreti e dalle ordinanze emanati in attuazione del medesimo.

 

Più nel dettaglio il comma 1 dell'articolo 2 stabilisce, in via generale, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 c.p., l'applicazione delle sanzioni già previste dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020 (conv. legge n. 35 del 2020) nei casi di violazione delle misure previste dal decreto-legge in conversione (si veda la scheda relativa all' art. 1), ovvero delle disposizioni dei d.p.c.m., delle ordinanze emanati in attuazione di tale decreto. Per effetto di tale rinvio le suddette violazioni sono punite quindi con la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 3000 euro. Sempre il comma 1 prevede che nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applichi altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

 

A proposito della sanzione amministrativa pecuniaria si ricorda che, in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 19/2020 il massimo edittale della sanzione, riducendolo da 3.000 a 1.000 euro. Essendo mobile il rinvio all’art. 4, co. 1 d.l. n. 19/2020 contenuto nel comma 1 dell'articolo in commento, è evidente che il nuovo limite massimo di 1.000 euro si applica anche all’illecito amministrativo qui in esame. Si pone peraltro – sia con riguardo all’illecito di cui all’art. 4, comma 1 d.l. n. 19/2020 sia in relazione all’illecito di cui all’art. 2, co. 1 d.l. n. 33/2020 – il problema di determinare se il nuovo e più favorevole limite edittale debba trovare applicazione anche con riguardo ai fatti antecedentemente commessi. Il nuovo limite sembrerebbe dover trovare applicazione alla luce del recente riconoscimento, nella giurisprudenza costituzionale, della operatività, in rapporto alle sanzioni amministrative punitive, del principio di retroattività della lex mitior, fondato sugli artt. 3 e 117, co. 1 Cost., in relazione all’art. 7 Cedu (Corte cost., sent. n. 63/2019).

È opportuno, ancora, ricordare che, il citato art. 4, comma 1, del D.L. n. 19 esclude che la violazione delle misure di contenimento ivi previste comporti l'applicazione della pena prevista dall'art. 650 del codice penale. Non trova quindi applicazione la contravvenzione per l'inosservanza degli ordini dell'autorità, punita con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206 euro (precedentemente prevista dal D.L. n. 6 del 2020, abrogato dal D.L. n. 19). Sempre con riguardo alla clausola di sussidiarietà si rileva come trovi quindi conferma che anche l’illecito amministrativo di cui all’art. 2, co. 1 d.l. n. 33/2020, al pari di quello di cui all’art. 4, co. 1 d.l. n. 19/2020, esclude la configurabilità della contravvenzione di cui all’art. 650 c.p. mentre, al contrario, rimane assorbito in altra eventuale figura di reato integrata con il medesimo fatto (ad es., i delitti di lesioni personali, omicidio o epidemia).

 

Il comma 2 dell'articolo 2 prevede, poi, che le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto, mentre quelle per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte.

Quanto all'accertamento delle violazioni e al pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020 (legge di conv. n. 35 del 2020).

 

L'articolo 4 del decreto legge n. 19, come modificato dalla legge di conversione, delinea il procedimento di applicazione della sanzione amministrativa, specificando che:

·       si applicano, per quanto non stabilito dall'articolo in esame, le disposizioni della Sezione I (Principi generali) e II (Applicazione) della legge n. 689 del 1981;

·       è possibile procedere al pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta in base alle disposizioni del Codice della strada (art. 202, commi 1, 2 e 2.1 del d.lgs. n. 285 del 1992). Conseguentemente, ferma l'applicazione delle eventuali sanzioni amministrative accessorie, l'illecito si estingue pagando una somma pari al minimo edittale ridotto del 30% (280 euro) entro 5 giorni dalla contestazione ovvero il minimo edittale (400 euro) entro 60 giorni dalla contestazione;

·       i termini del procedimento amministrativo di applicazione della sanzione sono sospesi fino al 15 maggio 2020 - ai sensi dell'articolo 37 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, conv. legge n. 40 del 2020, e dell’articolo 103, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.

 

Inoltre, prevede ancora il comma 2:

- all’atto dell’accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni;

- il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione;

- in caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

 

Le disposizioni menzionate concernenti le competenze del Prefetto e delle autorità regionali e locali quanto all'irrogazione delle sanzioni, la chiusura provvisoria dell’attività o del servizio fino a 5 giorni, così come il raddoppio della sanzione pecuniaria e l’applicazione nella misura massima della sanzione interdittiva accessoria per la “reiterata violazione della medesima disposizione”, confermano quanto stabilito da analoghe previsioni recate dall'art. 4 del D.L. n. 19.

 

Con modificazione approvata dal Senato nel corso dell'esame in prima lettura del disegno di legge di conversione, è stato introdotto un comma 2-bis.

Esso prevede che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie - che siano accertate in tempo successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge che le preveda - siano devoluti allo Stato, qualora si tratti di violazioni accertate da funzionari, ufficiali, agenti dello Stato; siano devoluti agli enti territoriali (regioni, province, comuni), qualora l'accertamento sia effettuato da loro funzionari, ufficiali, agenti.

 

Ai sensi del comma 3, salvo che il fatto integri un delitto colposo contro la salute pubblica (art. 452 c.p.) – compresa l'epidemia – o comunque un più grave reato (doloso o colposo che sia), l'inosservanza della quarantena (di cui all'articolo 1, comma 6) è punita ai sensi dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265”, cioè con l’arresto da 3 a 18 mesi e con l’ammenda da 500 a 5.000 euro (pene così modificate dall’art. 4, comma 7 del D.L. n. 19).

Su tale comma 3 insiste modifica di drafting apportata dal Senato, volta ad una più precisa formulazione del dettato della disposizione.

 

Tale disposizione reca misure analoghe a quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del D.L. n. 19. Si deve tuttavia osservare che il comma 3 in esame fa riferimento all'inosservanza della quarantena di cui all'art. 1, comma 6, del presente D.L. n. 33, che disciplina tale fattispecie in maniera difforme rispetto all' art. 1, co. 2, lett. e) del D.L. n. 19, sia con riguardo ai profili della autorità competente a disporre la misura sia in relazione alla durata (si rinvia alla scheda di lettura dell'art. 1).

 

La sanzione è quindi individuata attraverso un rinvio alla pena prevista per il reato contravvenzionale dell'inosservanza "di un ordine legalmente dato per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell'uomo" di cui all'art. 260 del Testo unico delle leggi sanitarie, così come modificato dal comma 7 dell'articolo 4, del D.L. n. 19. Essa consiste dunque nell'arresto da 3 mesi a 18 mesi e nell'ammenda da euro 500 ad euro 5.000.

Con riguardo all'illecito penale dell'inosservanza della quarantena, si ricorda che la comminatoria delle pene congiunte dell'arresto e dell'ammenda esclude la possibilità dell'oblazione. Trattandosi di contravvenzione, potrà essere commessa con dolo o anche solo con colpa.

Quanto ai rapporti con altre figure di reato, la nuova contravvenzione trova applicazione salvo che il fatto integri un delitto colposo contro la salute pubblica (art. 452 c.p.) – compresa l'epidemia – o comunque un più grave reato (doloso o colposo che sia).

L'articolo 452 c.p. stabilisce le pene per le condotte colpose relative alle fattispecie di procurata epidemia (art. 438 c.p.) e di avvelenamento delle acque o sostanze alimentari (art. 439 c.p.). In particolare «chiunque cagiona un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni» è punito, se la condotta è colposa. con la pena della reclusione da uno a cinque anni (mentre se la condotta è dolosa con l'ergastolo ex art. 438). Rispetto al delitto di epidemia, in particolare, la contravvenzione si pone in un rapporto di gravità progressiva, sotto il profilo dell'entità del pericolo per la salute pubblica. L'epidemia colposa sarà configurabile, in luogo della contravvenzione in esame, se e quando si accerti che la condotta dell'agente ha cagionato il contagio di una o più persone e la possibilità di una ulteriore propagazione della malattia rispetto a un numero indeterminato di persone.

Si segnala, infine, che l'art. 4, comma 7, del D.L. n. 19 modifica l'art. 260 del Testo unico delle leggi sanitarie (regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265) per inasprire le pene ivi previste per il reato contravvenzionale dell'inosservanza "di un ordine legalmente dato per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell'uomo".

La novella ha introdotto le seguenti pene:

   l'arresto da 3 mesi a 18 mesi, in luogo dell'attuale arresto fino a sei mesi;

   l'ammenda da 500 a 5.000 euro, in luogo dell'attuale ammenda da 40.000 a 800.000 lire.

 

 


Articolo 3
(Disposizioni finali)

 

 

Il comma 1, prevede che le misure di cui al presente decreto-legge si applichino dal 18 maggio 2020 al 31 luglio 2020, fatti salvi i diversi termini previsti dall'articolo 1.

Il comma 2 prevede che le disposizioni del decreto-legge si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione.

Il comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

 

Per quanto concerne le misure recate dal decreto-legge in esame, richiamate dal comma 1, v. supra l'articolo 1.

 

Il comma 2 stabilisce che le norme del decreto-legge in esame non sono idonee a disporre in senso difforme a quanto previsto negli statuti speciali di regioni e province autonome (si tratta pertanto di una clausola a salvaguardia dell'autonomia riconosciuta a tali autonomie territoriali). Tale inidoneità, che la norma in esame esplicita, trae invero origine dal rapporto fra le fonti giuridiche coinvolte e, nello specifico, rileva che norme di rango primario (quali quelle recate dal decreto-legge) non possono incidere sul quadro delle competenze definite dagli statuti (che sono adottati con legge costituzionale, fonte di grado superiore) e dalle relative norme di attuazione. Le norme di rango primario si applicano pertanto solo in quanto non contrastino con le speciali attribuzioni di tali enti.

Si tratta di una clausola, costantemente inserita nei provvedimenti che intervengono su ambiti materiali ascrivibile alle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, che rende più agevole l'interpretazione delle norme legislative coperte dalla stessa, con un effetto potenzialmente deflattivo del contenzioso costituzionale. La mancata previsione della clausola potrebbe infatti indurre una o più autonomie speciali ad adire la Corte costituzionale, nel dubbio sull'applicabilità nei propri confronti di una determinata disposizione legislativa (incidente su attribuzioni ad esse riservate dai propri statuti speciali).

La presenza di una siffatta clausola, tuttavia, non esclude a priori la possibilità che una o più norme (ulteriori) del provvedimento legislativo possano contenere disposizioni lesive delle autonomie speciali, quando "singole norme di legge, in virtù di una previsione espressa, siano direttamente e immediatamente applicabili agli enti ad autonomia speciale" [23] .

 

Il comma 3 stabilisce che dall'attuazione del decreto-legge in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

 


Articolo 4
(Entrata in vigore)

 

 

Dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il decreto-legge è dunque vigente dal 16 maggio 2020.

 

 


Elenco dei provvedimenti adottati per il contenimento e la gestione dell’emergenza da Covid-19

 

 

L'elenco (dal quale sono esclusi i Dpcm) è così organizzato: 1) deliberazioni del Consiglio dei ministri; 2) ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile; 3) decreti ministeriali (e direttoriali); 4) ordinanze del Ministro della salute; 5) circolari del Ministero della salute; 6) ordinanze del Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

 

 

1.   Deliberazioni del Consiglio dei ministri

 

31/01/2020 DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (stanziamento di euro 5.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1)

 

05/03/2020 DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (integrazione dello stanziamento di euro 100.000.000,00)

 

06/04/2020 DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (stanziamento di euro 450.000.000,00, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, in favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19)

 

20/04/2020 DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (ulteriore stanziamento di euro 900.000.000,00, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in favore del commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19)

 

 

2.   Ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile

 

03/02/2020 ORDINANZA della Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile

Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 630)

(Coordinamento degli interventi, Comitato tecnico scientifico, Deroghe, Procedure di approvazione dei progetti, Trattamento dati personali, Clausola di salvaguardia delle Province autonome di Trento e Bolzano, Copertura finanziaria)

 

06/02/2020 ORDINANZA della Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 631)

(Rientro studenti dalle aree a rischio)

 

12/02/2020 ORDINANZA della Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 633)

(Rientro studenti dalle aree a rischio)

 

13/02/2020 ORDINANZA della Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 635)

(Benefici normativi previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n.1/2018, Apertura di contabilità speciale intestata al Segretario generale del Ministero della salute)

 

21/02/2020 ORDINANZA della Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 637)

(Ulteriori attribuzioni al Soggetto attuatore del Ministero della salute, Incremento del personale medico, Attività del volontariato di protezione civile, Copertura finanziaria)

 

22/02/2020 ORDINANZA della Presidenza del consiglio dei ministri dipartimento della protezione civile

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 638)

(Modifiche all’articolo 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020)

 

25/02/2020 ORDINANZA della Presidenza del consiglio dei ministri dipartimento della protezione civile

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 639)

(Ulteriori disposizioni in materia di acquisizioni dei dispositivi di protezione individuale, apertura di contabilità speciali intestate ai Soggetti attuatori, donazioni ed atti di liberalità)

 

27/02/2020 ORDINANZA della Presidenza del consiglio dei ministri dipartimento della protezione civile

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 640)

(Sorveglianza epidemiologica, Sorveglianza microbiologica, Sorveglianza delle caratteristiche cliniche, Condivisione dei dati, Province autonome di Trento e Bolzano, Oneri)

 

28/02/2020 ORDINANZA della Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 641)

(Ulteriori disposizioni in materia di acquisizioni di dispositivi, Utilizzo dispositivi di protezione individuale, Modifica all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 640 del 27 febbraio 2020, Oneri)

 

29/02/2020 ORDINANZA della Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 642)

(Sospensione dei mutui)

 

01/03/2020 ORDINANZA della Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 643)

(Esigenze del Dipartimento della protezione civile e del Soggetto attuatore del Ministero della Salute)

 

04/03/2020 ORDINANZA della Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 644)

(Attivazione della “Centrale Remota Operazioni Soccorso Sanitario per il coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti nonché dei Referenti Sanitari Regionali in caso di emergenza nazionale”)

 

08/03/2020 ORDINANZA della Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 645)

(Potenziamento servizio 1500, incremento del personale medico)

 

08/03/2020 ORDINANZA della Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 646)

(Chiarimenti su disposizioni previste dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020)

 

09/03/2020 ORDINANZA della Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 648)

(Estensione all'intero territorio nazionale delle disposizioni previste dall’articolo 1, comma 1, lettera f del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020)

 

15/03/2020 ORDINANZA della Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, nonché ulteriori disposizioni per fronteggiare l'evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 650)

(Proroga dei termini di presentazione della dichiarazione per i beneficiari del CAS-Contributo per l’autonoma sistemazione)

 

19/03/2020 ORDINANZA della Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 651)

(Utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica)

 

19/03/2020 ORDINANZA della Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 652)

(Anticipazione dei termini di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall’INPS)

 

20/03/2020 ORDINANZA della Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 654)

(Costituzione di una Unità medico-specialistica)

 

25/03/2020 ORDINANZA della Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 655)

(Funzioni ulteriori del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, aree sanitarie temporanee, disposizioni per consentire la piena ed efficace operatività del Servizio nazionale di protezione civile)

 

26/03/2020 ORDINANZA della Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 656)

(Costituzione di una Unità tecnico infermieristica)

 

29/03/2020 ORDINANZA della Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 658)

(Risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare)

 

01/04/2020 ORDINANZA della Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 659)

(Proroga dei contratti del Dipartimento della Protezione Civile e delle Regioni, disposizioni in materia di proroga di termini ed adempimenti)

 

05/04/2020 ORDINANZA della Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 660)

(Erogazioni liberali)

 

18/04/2020 ORDINANZA della Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 663)

(Comitato tecnico scientifico. Integrazione)

 

18/04/2020 ORDINANZA della Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 664)

(Disposizioni per facilitare l’attuazione della cremazione e delle pratiche funebri, trasferimenti di risorse sulle contabilità speciali)

 

22/04/2020 ORDINANZA della Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 665)

(Costituzione di una Unità socio sanitaria)

 

22/04/2020 ORDINANZA della Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 666)

(Modifiche alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 654 e n. 656)

 

22/04/2020 ORDINANZA della Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 667)

(Cessazione dell'efficacia di alcuni articoli delle ordinanze del Capo del Dipartimento n. 639 e n. 641)

 

24/04/2020 ORDINANZA della Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 669)

((Misure in favore della popolazione - Autorizzazione ai Comuni ad effettuare i pagamenti in contanti o mediante assegno circolare in favore dei soggetti appartenenti alle categorie più deboli)

 

12/05/2020 ORDINANZA della Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 672)

(Disposizioni per il potenziamento del Servizio 1500 e per l’operatività del Dipartimento della protezione civile)

 

15/05/2020 ORDINANZA della Presidenza del consiglio dei ministri -Dipartimento della protezione civile

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 673)

(Integrazione del Comitato tecnico-scientifico)

 

11/06/2020 ORDINANZA della Presidenza del consiglio dei ministri -Dipartimento della protezione civile

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 680)

(Modifiche all'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione civile n.652)

 

 

3.   Decreti ministeriali

 

24/02/2020 DECRETO del Ministro dell'economia e delle finanze

Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19

 

02/03/2020 DECRETO del Ministero della Salute (Direzioni Generali)

Emergenza da coronavirus: sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

 

12/03/2020 DECRETO del Ministero della Salute (Direzioni Generali)

Emergenza da Coronavirus: sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare. Aggiornamento nota DGSAF prot. 5086 del 2 marzo 2020

 

10/03/2020 DECRETO del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Proroga delle carte di qualificazione del conducente e dei certificati di formazione professionale ADR, per mancato svolgimento dei corsi di formazione periodica a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

 

11/03/2020 DECRETO del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Proroga dei permessi provvisori di guida, rilasciati ai sensi dell'articolo 59 della legge 29 luglio 2010, n. 120, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

 

12/03/2020 DECRETO del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute

Razionalizzazione dei servizi di trasporto aereo

 

 

13/03/2020 DECRETO del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute

Riduzione dei servizi di trasporto ferroviario

 

13/03/2020 DECRETO del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute

Riduzione dei servizi automobilistici interregionali

 

14/03/2020 DECRETO del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute

Riduzione dei servizi di trasporto ferroviario e soppressione dei servizi notturni (decreto n. 116)

 

14/03/2020 DECRETO del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute

Riduzione e soppressione dei servizi aerei e marittimi da e per la Sardegna

 

16/03/2020 DECRETO del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute

Sospensione dei collegamenti e dei trasporti ordinari delle persone da e per la Sicilia

 

17/03/2020 DECRETO del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute

Emergenza epidemiologica da COVID-19, entrata in Italia delle persone fisiche

 

18/03/2020 DECRETO del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute

Emergenza epidemiologica da COVID-19, ingresso in Italia di particolari categorie di persone fisiche e trasporti

 

19/03/2020 DECRETO del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute

Disposizioni per le navi passeggeri di bandiera italiana, di bandiera estera e per i passeggeri e componenti dell'equipaggio delle navi in ingresso in Italia

 

24/03/2020 DECRETO del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute

Riduzione dei servizi ferroviari e disposizioni in materia di ingresso in Italia

 

25/03/2020 DECRETO del Ministro dell'economia e delle finanze

Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, ai sensi dell'articolo 54 del decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18

 

25/03/2020 DECRETO del Ministro dello sviluppo economico

Modifica dell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto de Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020

 

25/03/2020 DECRETO del Ministero dell'economia e delle finanze (Ragioniere Generale dello Stato di concerto con il Segretario Generale del Ministero della salute)

Estensione della dematerializzazione delle ricette e dei piani terapeutici e modalità alternative al promemoria cartaceo della ricetta elettronica

 

03/04/2020 DECRETO del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute

Proroga al 13 aprile 2020 dell'efficacia di tutti i Decreti già adottati con le misure per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid19

 

12/04/2020 DECRETO del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute

Servizi minimi essenziali nel trasporto aereo

 

15/04/2020 DECRETO del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute

Circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose

 

22/04/2020 DECRETO del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute

Modifiche al decreto interministeriale n. 153 del 12 aprile 2020

 

28/03/2020 DECRETO del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

Attribuzione dell'indennità in favore dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria danneggiati dalla situazione epidemiologica da Covid-19

 

02/04/2020 DECRETO del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

Assegnazione somme Fsba e Formatemp

 

29/04/2020 DECRETO del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute

Ripresa della piena operatività degli scali di Roma Ciampino e Firenze Peretola

 

30/04/2020 DECRETO del Ministro della Salute

Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020

 

30/04/2020 DECRETO del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

Indennità per i lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 e non coperti da altri interventi

 

04/05/2020 DECRETO Ministro dello sviluppo economico

Modifica degli artt. 1, 2 e 3 del Dpcm del 26 aprile

 

06/05/2020 DECRETO del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Riparto fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione

 

07/05/2020 DECRETO del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Proroga sospensione dei divieti di circolazione sulle strade extraurbane nei giorni festivi del 10 e 17 maggio per i mezzi adibiti al trasporto cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate

 

17/05/2020 DECRETO del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute

Aggiornamento delle misure di limitazione alla mobilità delle persone da e per la Regione Siciliana e la Regione Sardegna

 

21/05/2020 DECRETO del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Proroga sospensione dei divieti di circolazione sulle strade extraurbane nei giorni 24, 31 maggio e 2 giugno 2020 per i mezzi adibiti al trasporto cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate

 

27/05/2020 DECRETO del Ministero dell'interno (Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno)

Riparto a favore dei comuni delle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, sulla base della popolazione residente, del fondo, istituito con una dotazione complessiva pari a 200 milioni di euro, destinato ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale

 

02/06/2020 DECRETO del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute

Nuove disposizioni per il trasporto aereo e marittimo per i collegamenti da e per la Sardegna

 

02/06/2020 DECRETO del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Modifiche all’allegato n.15 del DPCM 17 maggio 2020

 

03/06/2020 DECRETO del Ministero dell'economia e delle finanze (Ragioniere Generale dello Stato)

Modalità tecniche per il coinvolgimento del Sistema tessera sanitaria ai fini dell'attuazione delle misure di prevenzione nell'ambito delle misure di sanità pubblica legate all'emergenza COVID-19

 

04/06/2020 DECRETO del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute

Riapertura del traffico passeggeri non residenti, da e per la Sardegna

 

05/06/2020 DECRETO del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Proroga alla sospensione del divieto di circolazione dei mezzi pesanti per domenica 7 giugno

 

12/06/2020 DECRETO del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute

Ulteriori disposizioni sul servizio di trasporto aereo

 

 

4.   Ordinanze del Ministro della salute

 

25/01/2020 ORDINANZA del Ministro della Salute

Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV) (Misure di sorveglianza sanitaria per i passeggeri sbarcanti in Italia e provenienti con volo diretto da Paesi comprendenti aree in cui si è verificata una trasmissione autoctona sostenuta del nuovo Coronavirus)

 

30/01/2020 ORDINANZA del Ministro della Salute

Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV) (Interdizione del traffico aereo dalla Cina)

 

21/02/2020 ORDINANZA del Ministro della Salute

Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 (Introduzione della misura della quarantena con sorveglianza attiva per i soggetti che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di Covd-19 e della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per i soggetti che abbiano fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato nelle aree della Cina interessate dall'epidemia)

 

21/02/2020 ORDINANZA del Ministro della salute e Regione Lombardia

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Misure per i Comuni di Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini)

 

23/02/2020 ORDINANZA del Ministro della Salute

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione Lombardia

 

23/02/2020 ORDINANZA del Ministro della Salute

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione Piemonte

 

23/02/2020 ORDINANZA del Ministro della Salute

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

 

23/02/2020 ORDINANZA del Ministro della Salute

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione Veneto

 

23/02/2020 ORDINANZA del Ministro della Salute

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione Emilia-Romagna

 

24/02/2020 ORDINANZA del Ministro della Salute

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione Liguria

 

12/03/2020 ORDINANZA del Ministro della Salute

Deroga all'ordinanza 30 gennaio 2020, recante «Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)»

 

14/03/2020 ORDINANZA del Ministro della Salute

Disposizioni urgenti per i voli cargo provenienti dalla Cina

 

15/03/2020 ORDINANZA del Ministro della Salute

Disposizioni urgenti per l'importazione di strumenti e apparecchi sanitari, dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale

 

20/03/2020 ORDINANZA del Ministro della Salute

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (divieto di accesso a parchi e ville; divieto di svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; divieto di spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, etc.)

 

22/03/2020 ORDINANZA del Ministro della Salute (di concerto con il Ministro dell'Interno)

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (Divieto di trasferimento o spostamento in Comuni diversi)

 

28/03/2020 ORDINANZA del Ministro della Salute

Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Ingresso nel territorio nazionale)

 

02/04/2020 ORDINANZA del Ministro della Salute

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Importazione priva di finalità commerciali dei beni mobili occorrenti per contrastare il contagio da Covid-19)

 

03/04/2020 ORDINANZA del Ministro della Salute (di intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna)

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 (Misure urgenti di contenimento del contagio nella Regione Emilia-Romagna)

 

07/04/2020 ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla ordinanza 3 aprile 2020 del Ministero della salute, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019».

 

26/04/2020 ORDINANZA del Ministro della Salute

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (rilascio da parte del competente USMAF del nulla osta sanitario per l'importazione non per finalità commerciali dei beni mobili occorrenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19)

 

 

5.   Circolari del Ministero della salute

 

22/01/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute n. 1997

Polmonite da nuovo coronavirus (2019 nCoV) in Cina

 

24/01/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute

2019 nCoV: Indicazioni operative per il monitoraggio dello stato di salute dei passeggeri su voli con provenienza Cina

 

27/01/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute

Polmonite da nuovo coronavirus (2019 nCoV) in Cina

 

27/01/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute

Epidemia cinese da coronavirus nCoV: Misure urgenti a tutela della salute pubblica. Divieto di atterraggio di tutti i voli provenienti dalla Cina negli aeroporti di Ciampino, Roma Urbe, Perugia Ancona

 

01/02/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute

Indicazioni per la gestione degli studenti e dei docenti di ritorno o in partenza verso aree affette della Cina

 

03/02/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute

Indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico

 

08/02/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute

Aggiornamenti alla circolare ministeriale prot. del 01.02.2020 con riferimento alle indicazioni per la gestione nel settore scolastico degli studenti di ritorno dalle città a rischio della Cina

 

20/02/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute

COVID-2019: indicazioni per la gestione degli atleti che provengono da aree affette

 

22/02/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute

Circolare del Ministero della salute. COVID-2019, nuove indicazioni e chiarimenti

 

25/02/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute

Richiamo in ordine a indicazioni fornite con la circolare del 22 febbraio 2020

 

27/02/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute

Precisazioni in ordine all'ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020 recante "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19"

 

27/02/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute

Documento relativo ai criteri per sottoporre soggetti clinicamente asintomatici alla ricerca d'infezione da SARS-CoV-2 attraverso tampone rino-faringeo e test diagnostico

 

27/02/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute

COVID-19. Aggiornamento

 

28/02/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute

Parere del Consiglio Superiore di Sanità: definizione di Paziente guarito da Covid-19 e di paziente che ha eliminato il virus SARS-CoV-2

 

29/02/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute

Linee di indirizzo assistenziali del paziente critico affetto da Covid-19

 

01/03/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute

Incremento disponibilità posti letto de Servizio Sanitario Nazionale e ulteriori indicazioni relative alla gestione dell'emergenza COVID-19

 

09/03/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute

COVID-19. Aggiornamento della definizione di caso

 

10/03/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute

Raccomandazioni per la gestione dei pazienti oncologici e onco-ematologici in corso di emergenza da COVID-19

 

10/03/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute

Emergenza epidemiologica da Covid-19: donazioni di sangue ed emocomponenti

 

13/03/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute

Mascherine in TNT - Circolare informativa emergenza epidemiologica da COVID-19

 

16/03/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute

Linee di indirizzo per la rimodulazione dell'attività programmata differibile in corso di emergenza da COVID-19

 

17/03/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute

Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARSCoV-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da COVID-19) nell'attuale scenario emergenziale SARS-COV-2

 

18/03/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute

Verifica dei requisiti di qualità e sicurezza delle mascherine facciali ad uso medico (DM) e dei dispositivi di protezione individuale (DPI)

 

18/03/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute

Polmonite da nuovo coronavirus COVID-19 - ulteriori informazioni e precauzioni ed indicazioni operative su utilizzo DPI

 

18/03/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute

COVID-19. Raccomandazioni operative per i tecnici verificatori

 

18/03/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute

Disinfezione degli ambienti esterni e utilizzo di disinfettanti (ipoclorito di sodio) su superfici stradali e pavimentazione urbana per la prevenzione della trasmissione dell'infezione da SARS-CoV-2

 

20/03/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute

Annullamento e sostituzione della Circolare del Ministero della Salute n. 0009480 del 19 marzo 2020 "COVID-19: rintraccio dei contatti in ambito di sorveglianza sanitaria e aggiornamento delle indicazioni relative alla diagnosi di laboratorio di casi di infezione da SARS-CoV-2"

 

25/03/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute

Aggiornamento delle linee di indirizzo organizzative dei servizi ospedalieri e territoriali in corso di emergenza COVID-19

 

27/03/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute

Raccomandazioni per la gestione dei pazienti immunodepressi residenti nel nostro Paese in corso di emergenza da COVID-19

 

28/03/2020 CIRCOLARE del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Ministero della salute

Coronavirus: disposizioni stringenti per chi rientra in Italia

 

29/03/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute

Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARS-CoV-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da COVID-19) nell'attuale scenario emergenziale SARS-COV-2 - aggiornato al 28 marzo 2020

 

30/03/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute

Chiarimenti Rif. Linee di indirizzo per la rimodulazione dell'attività programmata differibile in corso di emergenza da COVID-19

 

31/03/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute

COVID-19: indicazioni per gravida-partoriente, puerpera, neonato e allattamento

 

31/03/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute

Proroga al 31 luglio 2020 dei termini relativi agli adempimenti previsti dell'art. 40 del d.lgs. 81/2008

 

01/04/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute

Polmonite da nuovo coronavirus COVID-19 - ulteriori precisazioni su utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte degli operatori di Polizia locale

 

03/04/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute

Pandemia di COVID-19 Aggiornamento delle indicazioni sui test diagnostici e sui criteri da adottare nella determinazione delle priorità. Aggiornamento delle indicazioni relative alla diagnosi di laboratorio

 

08/04/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute

Covid19: Aggiornamento Elenco Dispositivi Diagnostici

 

08/04/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute

Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione

 

18/04/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute

Indicazioni ad interim per la prevenzione ed il controllo dell'infezione da SARS-COV-2 in strutture residenziali e sociosanitarie

 

23/04/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute

COVID-19. Indicazioni emergenziali per le attività assistenziali e le misure di prevenzione e controllo nei Dipartimenti di Salute Mentale e nei Servizi di Neuropsichiatria Infantile dell'Infanzia e dell'Adolescenza

 

29/04/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute n. 14916

Indicazioni per la rimodulazione delle misure contenitive di fase 2 in relazione al trasporto pubblico collettivo terrestre, nell'ottica della ripresa del pendolarismo, nel contesto dell'emergenza da SARS-COV-2

 

29/04/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute n. 14915

Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività 

 

30/04/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute

Emergenza COVID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2A di cui all'allegato 10 del DPCM 26/4/2020

 

02/05/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute n. 15280

Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione (Revisione post DPCM 26 aprile 2020)

 

05/05/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute

Richieste di Autorizzazioni in deroga ai sensi dell'art. 11, comma 14 del D.Lgs. n. 46/97 ed Emergenza COVID 19

 

06/05/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute

Attivazione del Servizio di ascolto psicologico gratuito del Ministero della Salute

 

09/05/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute

Test di screening e diagnostici

 

14/05/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute

Prescrizioni di medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope con ricetta dematerializzata

 

22/05/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute n. 17644

Indicazioni per l'attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento

 

22/05/2020 CIRCOLARE del Ministero della salute e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

    Ripresa delle attività di organizzazione delle corse ippiche

 

28/05/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute n. 18457

Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione - Aggiornamento alla luce della mutata situazione giuridica e epidemiologica

 

29/05/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute

Linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19

 

29/05/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute

Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (Contact tracing) ed App Immuni

 

01/06/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute

Linee di indirizzo per la progressiva riattivazione delle attività programmate considerate differibili in corso di emergenza da COVID-19

 

05/06/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute

Indicazioni emergenziali per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle operazioni di primo soccorso e per la formazione in sicurezza dei soccorritori

 

11/06/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute n. 20278

Sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute in relazione all'epidemia COVID-19 - Attività 2020

 

18/06/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute n. 21463

Modalità attuative della quarantena per i contatti stretti dei casi COVID-19, in particolari contesti di riferimento, quali l'attività agonistica di squadra professionista

 

 

6.   Ordinanze del Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica da Covid-19

 

20/03/2020 ORDINANZA del Commissario straordinario emergenza epidemiologica COVID-19

Nomina dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli quale soggetto attuatore al fine di procedere, a richiesta del Commissario straordinario, alle requisizioni dei beni mobili indicati dallo stesso (Ordinanza n. 1)

 

20/03/2020 ORDINANZA del Commissario straordinario emergenza epidemiologica COVID-19

Nomina dell’Agenzia del Demanio soggetto attuatore al fine di procedere all’installazione di n. 12 moduli così come richiesti dalla Regione Calabria (Ordinanza n. 2)

 

20/03/2020 ORDINANZA del Commissario straordinario emergenza epidemiologica COVID-19

Nomina del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, con facoltà di subdelega, quale soggetto attuatore al fine di procedere, a richiesta del Commissario straordinario, alle requisizioni dei beni mobili indicati dallo stesso (Ordinanza n. 3)

 

23/03/2020 ORDINANZA

Agevolazioni alle imprese Emergenza COVID-19. (Ordinanza n. 4)

 

26/03/2020 ORDINANZA del Commissario straordinario emergenza epidemiologica COVID-19

Nomina della Prefettura di Taranto, con facoltà di subdelega, quale soggetto attuatore al fine di procedere, a richiesta del Commissario straordinario, alle requisizioni dei beni mobili indicati dallo stesso (Ordinanza n. 5)

 

28/03/2020 ORDINANZA del Commissario straordinario emergenza epidemiologica COVID-19

Procedura semplificata di sdoganamento. (Ordinanza n. 6)

 

01/04/2020 ORDINANZA del Commissario straordinario emergenza epidemiologica COVID-19

Istituzione della struttura di supporto al Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 (Ordinanza n. 7)

 

02/04/2020 ORDINANZA del Commissario straordinario emergenza epidemiologica COVID-19

Nomina del Comandante Generale della Guardia di finanza, con facoltà di subdelega, quale soggetto attuatore al fine di procedere, a richiesta del Commissario straordinario, alle requisizioni dei beni mobili indicati dallo stesso (Ordinanza n. 8)

 

09/04/2020 ORDINANZA del Commissario straordinario emergenza epidemiologica COVID-19

Disposizioni urgenti per la vendita al dettaglio di dispositivi di protezione individuale da parte delle Farmacie. (Ordinanza n. 9)

 

16/04/2020 ORDINANZA del Commissario straordinario emergenza epidemiologica COVID-19

Stipula del contratto di concessione gratuita della licenza d’uso sul software di contact tracing e di appalto di servizio gratuito con la società Bending Spoons S.p.a. (Ordinanza n. 10)

 

26/04/2020 ORDINANZA del Commissario straordinario emergenza epidemiologica COVID-19 n. 11

Prezzi massimi di vendita al consumo delle mascherine facciali (STANDARD UNI EN 14683) (Ordinanza n. 11)

 

09/05/2020 ORDINANZA del Commissario straordinario emergenza epidemiologica COVID-19

Ulteriori disposizioni circa la vendita al consumo di dispositivi di protezione individuale. (Ordinanza n. 12)

 

09/05/2020 ORDINANZA del Commissario straordinario emergenza epidemiologica COVID-19

Integrazione della procedura di sdoganamento. (Ordinanza n. 13)

 

14/05/2020 ORDINANZA del Commissario straordinario emergenza epidemiologica COVID-19

Modifiche all'ordinanza n. 13/2020, recante «Integrazione della procedura di sdoganamento»

 

19/05/2020 ORDINANZA del Commissario straordinario emergenza epidemiologica COVID-19

Estensione alle tabaccherie di talune attività connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19. (Ordinanza n. 15)

 

 

 

Elenco aggiornato al 23 giugno 2020



[1]     In ordine al limite dei "principi dell'ordinamento giuridico", la Corte costituzionale, nella sent. n. 26/1961 (pronunciata con riferimento a una ordinanza prefettizia emessa sulla base del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), aveva innanzitutto escluso che i provvedimenti in questione potessero essere in contrasto con "quei precetti della Costituzione che, rappresentando gli elementi cardinali dell'ordinamento, non consentono alcuna possibilità di deroga nemmeno ad opera della legge ordinaria".

In relazione alle previsioni di riserva di legge, la Corte prospettava due ipotesi (sostanzialmente corrispondenti alla riserva assoluta e alla riserva relativa di legge): 1) nei casi in cui la Costituzione stabilisce che la legge provveda direttamente a disciplinare una determinata materia (per esempio, art. 13, terzo comma), non può concepirsi che, nella materia stessa, si consenta l'emanazione di atti amministrativi che dispongano in difformità alla legge prevista dalla Costituzione; 2) per quanto riguarda quei campi rispetto ai quali la Costituzione ha stabilito una riserva (adoperando la formula "in base alla legge" o altra di eguale significato), la costante giurisprudenza costituzionale ha ritenuto ammissibile che "la legge ordinaria attribuisca all'Autorità amministrativa l'emanazione di atti anche normativi, purché la legge indichi i criteri idonei a delimitare la discrezionalità dell'organo a cui il potere è stato attribuito (...)".

[2]     L'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti da parte del Sindaco, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, è altresì autorizzata dall'art. 54, comma 4, del Tuel.

[3]     Tale, ad esempio, l'ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio, che obbliga le autorità sanitarie ad applicare la misura della quarantena con sorveglianza attiva, per 14 giorni, agli individui che abbiano avuto contatti con casi confermati di Covid-19, nonché la misura della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva agli individui che, negli ultimi 14 giorni, abbiano fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato nelle aree della Cina interessate dall'epidemia.

[4]     "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13/2020 e parzialmente abrogato dal decreto-legge n. 19/2020).

[5]     "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (abrogato dalla legge n. 27/2020, di conversione del decreto-legge n. 18/2020).

[6]     "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria" (abrogato dalla legge n. 27/2020, di conversione del decreto-legge n. 18/2020).

[7]     "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19" (abrogato dalla legge n. 27/2020, di conversione del decreto-legge n. 18/2020).

[8]     "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020).

[9] "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19".

[10]   "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato".

[11]   "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali".

[12]   "Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020".

[13]   "Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19".

[14]   "Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso, terroristico e mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati".

[15]   "Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2".

[16]   "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

[17] Con specifico riguardo alla libertà di iniziativa economica, riconosciuta dall'art. 41 Cost. a condizione che si svolga in modo da non recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, il Tar Calabria - nella sent. n. 841/2020 (su cui cfr. il paragrafo relativo a '"Misure ulteriori" e "misure ulteriormente restrittive"', punto 2) - ha osservato che "non è prevista una riserva di legge in ordine alle prescrizioni da imporre all’imprenditore allo scopo di assicurare che l’iniziativa economica non sia di pregiudizio per la salute pubblica, sicché tali prescrizioni possono essere imposte anche con un atto di natura amministrativa". Tanto più quando (come nel caso del decreto-legge n. 19 in questione) il contenuto del provvedimento risulta predeterminato, e alla discrezionalità dell’autorità amministrativa è demandato di individuare l’ampiezza della limitazione in ragione dell’esame epidemiologico.

[18]   Alcuni allegati del D.P.C.M. sono stati modificati dal D.M. 4 maggio 2020.

[19]   Cfr. l’articolo 10, comma 1, del medesimo D.P.C.M.. In base allo stesso comma 1, alcune disposizioni del D.P.C.M. hanno trovato applicazione già dal 27 aprile 2020.

[20]   Così come del resto anche nel precedente d.P.C.m. 17 maggio 2020 (Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19).

[21] I rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica sono regolati dall’accordo di revisione del Concordato lateranense, sottoscritto il 18 febbraio 1984 a Villa Madama, e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121.

Le confessioni religiose con le quali lo Stato italiano ha stipulato un’intesa conformemente all’art. 8 della Costituzione sono:

Ø  le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese (Legge n. 449/1984);

Ø  le Assemblee di Dio in Italia (Legge n. 517/1988);

Ø  l'Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno (Legge n. 516/1988);

Ø  l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (Legge n. 101/1989);

Ø  l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (Legge n. 116/1995);

Ø  la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (Legge n. 520/1995);

Ø  la Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale (Legge n. 126/2012);

Ø  la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni (Legge n. 127/2012);

Ø  la Chiesa Apostolica in Italia (Legge n. 128/2012);

Ø  l'Unione Buddista Italiana (Legge n. 245/2012);

Ø  l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha (Legge n. 246/2012);

Ø  l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG) (Legge n. 130/2016).

Si rammenta, inoltre, che il 1° febbraio 2017, il Ministro dell'interno e i rappresentanti delle associazioni e della comunità islamiche presenti in Italia hanno sottoscritto al Viminale un Patto nazionale per un Islam italiano.

Per quanto concerne l'Accordo tra l'Italia e la Santa Sede e le successive intese di attuazione, si veda la pagina internet dedicata. Quanto alle intese con le altre confessioni religiose, si veda qui.

[22]   Il D.L. 19/2020 ha abrogato il D.L. 6/2020 ad eccezione degli artt. 3, co. 6-bis, e 4.

[23]   Si veda la sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2016. In altra decisione (la n.191 del 2017) la Corte afferma che occorre "verificare, con riguardo alle singole disposizioni impugnate, se esse si rivolgano espressamente anche agli enti dotati di autonomia speciale, con l’effetto di neutralizzare la portata della clausola generale". Sul tema si vedano altresì le sentenze nn.154 e 231 del 2017.