Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Istituzioni
Titolo: Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020
Riferimenti: AC N.2471/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 289/1
Data: 27/05/2020
Organi della Camera: Assemblea


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Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020

27 maggio 2020
Elementi per l'esame in Assemblea


Indice

Contenuto|Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente|I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva|Il rinvio delle elezioni in alcuni Paesi europei|


Contenuto

Il decreto-legge n. 26 del 2020 – nel testo definito al termine dell'esame in sede referente presso la I Commissione Affari costituzionali  - posticipa, in via eccezionale alla luce dell'emergenza sanitaria in atto, i termini ordinari indicati dalla legislazione vigente per lo svolgimento delle consultazioni elettorali previste nel 2020.

Le consultazioni interessate dal provvedimento sono:

  • elezioni suppletive per la Camera e il Senato;
  • elezioni dei Consigli comunali e circoscrizionali;
  • elezioni dei Consigli provinciali e dei Presidenti delle province;
  • elezioni per il rinnovo dei Consigli regionali e per l'elezione del Presidente nelle regioni a statuto ordinario.

Prevede inoltre l'applicazione del principio dell'election day anche ai fini dello svolgimento del referendum ex art. 138 Cost. sul testo di legge costituzionale che dispone la riduzione del numero dei parlamentari.

 

In relazione alle suppletive, viene fissato il termine per lo svolgimento delle elezioni per i seggi dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2020 in 240 giorni dalla dichiarazione della vacanza, rispetto ai 90 giorni previsti dalla legge elettorale.

Per quanto riguarda le elezioni comunali e circoscrizionali, il turno annuale ordinario del 2020 viene spostato ad una domenica compresa tra il 15 settembre e il 15 dicembre, anziché tra il 15 aprile e il 15 giugno. Nello stesso periodo si voterà anche per l'elezione dei consigli comunali e circoscrizionali che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che rendono necessarie le elezioni si sono verificate entro il 27 luglio 2020.

Viene prolungata di tre mesi la durata in carica dei consigli regionali il cui rinnovo è previsto entro il 2 agosto 2020 e si stabilisce che le elezioni si svolgano nei 60 giorni successivi o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori.

Si prevede inoltre che le elezioni dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali in scadenza nel 2020 si svolgano entro 90 giorni dalle elezioni dei consigli comunali con la conseguente proroga della durata del mandato fino al rinnovo degli organi.

 

L'intervento normativo è stato adottato in considerazione della situazione epidemiologica da Covid-19, al fine, come si legge nel preambolo al decreto-legge, "di evitare, con riferimento all'espletamento delle suddette procedure [elettorali], fenomeni di assembramento di persone e condizioni di contiguità sociale al di sotto delle misure precauzionali adottate, ai fini del contenimento alla diffusione del virus". Nel corso dell'esame in sede referente il rappresentante del Governo ha altresì richiamato l'orientamento espresso dal Comitato tecnico scientifico. 

 

Il provvedimento, a seguito delle modifiche approvate in sede referente, si compone di 5 articoli.

L'articolo 1 reca le disposizioni di rinvio delle procedure elettorali differenziato per tipo di elezione. Nel corso dell'esame in sede referente è stato abrogato il comma 2 che prevede un ulteriore rinvio, al massimo di tre mesi, in considerazione di sopravvenute specifiche situazioni epidemiologiche da Covid-19, delle consultazioni elettorali di cui sopra anche se già indette.

L'articolo 1-bis reca disposizioni per consentire lo svolgimento contestuale delle elezioni di cui sopra e del referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari (election day) ed estende anche alla giornata di lunedì le operazioni di voto. Reca inoltre ulteriori disposizioni sul procedimento preparatorio elettorale per le elezioni previste nel 2020.

L'articolo 1-ter dispone che le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 si svolgano nel rispetto delle modalità operative e precauzionali previsti dai protocolli sanitari di sicurezza adottati dal Governo.

L'articolo 2 reca la clausola di neutralità finanziaria secondo la quale dal provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 3 dispone in ordine alla entrata in vigore, fissata al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ossia al 21 aprile 2020.

Elezioni suppletive

L'articolo 1, comma 1, lettera a), amplia la finestra temporale entro cui è possibile procedere allo svolgimento delle elezioni suppletive di Camera e Senato. Per i seggi che siano dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2020, il termine entro il quale sono indette le elezioni è fissato in 240 giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni, anziché in 90 giorni - eventualmente prorogabili in determinati casi (vedi infra) - come previsto dalla legge elettorale.

 

A seguito della riforma introdotta dalla L. 3 novembre 2017, n. 165, è vigente un sistema elettorale di tipo misto, parte maggioritario e parte proporzionale, sia per la Camera, sia per il Senato. Successivamente, la legge 27 maggio 2019, n. 51, ha introdotto alcune modifiche per assicurare l'applicabilità della legge elettorale indipendentemente dal numero dei parlamentari.
I 3/8 del totale dei seggi (pari attualmente a 231 seggi) sono assegnati in collegi uninominali, costituiti all'interno delle circoscrizioni, con formula maggioritaria, in cui è proclamato eletto il candidato più votato. I restanti seggi sono attribuiti con sistema proporzionale in collegi plurinominali.
Il seggio che rimane vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, in un collegio plurinominale è attribuito sia alla Camera, sia al Senato, nell'ambito del medesimo collegio plurinominale al candidato primo dei non eletti secondo l'ordine di presentazione (D.P.R. 361/1957, art. 84, comma 1). In caso di esaurimento della lista, all'individuazione del deputato subentrante si procede secondo il medesimo ordine stabilito per le proclamazioni da parte dell'ufficio elettorale circoscrizionale (D.P.R. 361/1957, art. 84, limitatamente ai commi 2, 3, 4 e 5).
Quando, invece, rimanga vacante un seggio attribuito con sistema maggioritario nell'ambito di un collegio uninominale, si dà luogo ad elezioni suppletive nel collegio interessato sia alla Camera (D.P.R. 361/1957, art. 86, comma 3), sia al Senato (D.Lgs. 533/1993, art. 19).

 

Il procedimento per lo svolgimento delle elezioni suppletive, cui si procede nel caso di vacanza di un seggio attribuito con sistema maggioritario nell'ambito di un collegio uninominale, è disciplinato dalla legge elettorale del Senato (D.Lgs. 533/1993, art. 21-ter) che si applica anche alle elezioni suppletive della Camera in virtù del rinvio recato dall'articolo 86, comma 4, della legge elettorale per la Camera (D.P.R. 361/1957).

Tale disciplina prevede che i comizi elettorali siano convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura (D.Lgs. 533/1993, art. 21-ter, comma 2).

Le elezioni sono indette entro 90 giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni (comma 3).

Se il termine di 90 giorni di cui sopra cade in un periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre 45 giorni; qualora invece cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo può disporre la proroga per non oltre 30 giorni (comma 4).

Qualora entro 180 giorni dalla dichiarazione della vacanza siano previste altre consultazioni elettorali nel medesimo territorio o in una parte di esso, il Governo può disporre la proroga del termine di 90 giorni fino alla data necessaria per permettere lo svolgimento contestuale con tali consultazioni (comma 3-bis, introdotto dall'art. 1, comma 968, L. 145/2018).

 

Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di un deputato o di un senatore eletto in un collegio uninominale, rispettivamente il Presidente della Camera o il Presidente del Senato della Repubblica ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura (D.Lgs. 533/1993, art. 21-ter, co. 1 e 2).

 

Al momento risulta vacante il seggio del collegio uninominale n. 03 della regione Sardegna per il Senato. Il Presidente della Giunta delle elezioni del Senato ha dichiarato la vacanza il 18 marzo (Senato della Repubblica, seduta del 18 marzo 2020). Pertanto, secondo la legge elettorale (90 giorni), il termine ultimo per lo svolgimento dell'elezione suppletiva è il 16 giugno, con ultima domenica utile il 14 giugno. All'esito della disposizione in esame, che amplia il termine per lo svolgimento le elezioni a 240 giorni, il termine ultimo è il 13 novembre, con ultima domenica utile l'8 novembre 2020.

 

Alla Camera non risultano seggi vacanti di collegi uninominali. Tuttavia, se si verificassero vacanze di seggi entro il 31 agosto, si applicherebbe la disposizione in esame.

Elezioni amministrative

L'articolo 1, comma 1, lettera b), rinvia il turno ordinario delle elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali, limitatamente all'anno 2020, ad una domenica compresa tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020, anziché tra il 15 aprile e il 15 giugno.

 

Inoltre, la successiva lettera c) stabilisce che sono inseriti nel turno autunnale di cui sopra anche le elezioni nei comuni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, "se le condizioni che rendono necessarie le elezioni si verificano entro il 27 luglio 2020, ossia non oltre il 50° giorno prima dell'apertura della finestra elettorale.  Con una integrazione introdotta in sede referente sono state escluse dall'applicazione della disposizione le elezioni degli organi circoscrizionali nei comuni il cui consiglio rimane in carica fino alla scadenza naturale prevista nell'anno 2021.

Secondo la disciplina ordinaria, le elezioni dei consigli comunali nelle regioni a statuto ordinario si svolgono in un turno annuale da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre dell'anno ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre (L. 182/1991, art. 1).

Il mandato decorre per ciascun consiglio dalla data delle elezioni (L. 182/1991, art. 2).

Le elezioni dei consigli comunali che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 24 febbraio (ossia 50 giorni prima del 15 aprile), si svolgono nel turno ordinario dell'anno in corso, mentre se si verificano oltre tale data, nel turno dell'anno successivo (L. 182/1991, art. 2).

 

Il testo unico degli enti locali contempla diverse cause di scioglimento del consiglio comunale, e quindi necessità di precedere al suo rinnovo.
In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco (art 53, comma 1, D.Lgs. 267/2000).
In caso di dimissioni del sindaco si procede ugualmente allo scioglimento del consiglio, ma viene nominato un commissario per la gestione dell'ente fino alle elezioni. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio (art 53, comma 3, D.Lgs. 267/2000).
In ogni caso, lo scioglimento del consiglio comunale determina la decadenza del sindaco (art 53, comma 4, D.Lgs. 267/2000).
Le diverse cause di scioglimento del consiglio comunale sono tipizzate dall'art. 143 TUEL come segue:
-         quando vengano compiuti atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;
-         quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per diverse cause, quali ad esempio impedimento e dimissioni del sindaco, dimissioni contemporanea della maggioranza dei consiglieri;
-         quando non sia approvato nei termini il bilancio;
-         nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra dei mille abitanti non adottino gli strumenti urbanistici generali.
 
Una ulteriore ipotesi di scioglimento del consiglio comunale si verifica in seguito all'accertamento della presenza di fenomeni di infiltrazione mafiosa con conseguente commissariamento dell'ente (D.Lgs. 267/2000, art. 143).
Si ricorda che il testo unico degli enti locali prevede che quando il commissariamento dei comuni per infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso scade nel secondo semestre dell'anno le nuove elezioni comunali si svolgono in un turno straordinario tra il 15 ottobre e il 15 dicembre (D.Lgs. 267/2000, art. 143, comma 10).

La data per lo svolgimento delle elezioni amministrative è fissata dal Ministro dell'interno non oltre il 55° giorno precedente quello della votazione ed è comunicata immediatamente ai prefetti perché provvedano alla convocazione dei comizi (L. 182/1991, art. 3).

 

Pertanto, in ciascun turno ordinario si svolgono le elezioni per il rinnovo dei seguenti consigli comunali:

-         i consigli comunali per i quali il mandato elettivo scade dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno in corso;

-         i consigli comunali per i quali il mandato elettivo è scaduto dal 1° luglio al 31 dicembre dell'anno precedente;

-         i consigli comunali che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 24 febbraio dell'anno in corso;

-         i consigli comunali che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate successivamente al 24 febbraio dell'anno precedente.

 

La disposizione in esame estende la nuova finestra elettorale anche alle elezioni dei consigli circoscrizionali.

 

Il testo unico degli enti locali prevede che i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire circoscrizioni di decentramento, mentre la costituzione di circoscrizioni è facoltativa per i comuni tra i 100.000 e i 250.000 abitanti (D.Lgs. 267/2000, art. 17).
L'elezione dei consigli circoscrizionali ha luogo contemporaneamente alla elezione per il rinnovo del consiglio comunale (L. 182/1991, art. 4) secondo le modalità fissate dallo statuto e dal regolamento comunale.

 La previsione della lettera c), come detto, dispone l'inserimento nel turno autunnale 2020 anche delle elezioni nei comuni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, "se le condizioni che rendono necessarie le elezioni si verificano entro il 27 luglio 2020".

Per i comuni per i quali le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate successivamente alla data del 24 febbraio 2020 – e che quindi, in base alla normativa vigente, voterebbero nel turno dell'anno successivo – ed entro il 27 luglio 2020, lo svolgimento del turno elettorale sarebbe quindi anticipato, alla luce delle previsioni della lettera c), al "turno autunnale 2020" previsto dal decreto-legge in esame.

Come si legge nella relazione illustrativa, "con la previsione di cui alla lettera c) si riduce pertanto il periodo di gestione straordinaria per tali enti".

 

Secondo l'elenco provvisorio compilato dal Ministero dell'interno i comuni interessati al prossimo turno annuale ordinario sono 1.133, di cui 146 comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (di questi 18 sono comuni capoluogo) e 987 comuni inferiori a 15.000 abitanti. Complessivamente, le elezioni interessano oltre 6,5 milioni di elettori.

Come già ricordato, in tale elenco, in base al provvedimento in esame, saranno inseriti anche i comuni i cui organi dovranno rinnovarsi per motivi diversi dalla scadenza naturale del mandato, se le condizioni per tale rinnovo si verificano entro il prossimo 27 luglio.

 

L'elenco provvisorio comprende sia i comuni situati nelle regioni a statuto ordinario, sia nelle regioni a statuto speciale. Tuttavia, le disposizioni del provvedimento in esame si applicano solamente ai primi, in quanto le regioni a statuto speciale disciplinano ciascuna con proprie leggi le modalità di svolgimento e il sistema elettorale delle elezioni amministrative degli enti locali del territorio regionale.

Peraltro, alcune regioni a statuto speciale hanno adottato misure analoghe a quelle introdotte dal decreto-legge in esame.

 

In Sicilia il 16 aprile 2020 il governo regionale ha presentato un disegno di legge (n. 731) che dispone che le elezioni amministrative si svolgano in un turno straordinario compreso fra l'11 ottobre ed il 6 dicembre 2020. Il disegno di legge è attualmente all'esame della Commissione Affari costituzionali dell'Assemblea regionale. Le elezioni comunali erano state convocate, in primo tempo per il 24 maggio (Deliberazione della Giunta regionale 6 febbraio 2020, n. 29) e poi rinviate al 14 giugno, con eventuale ballottaggio il 28 giugno.

 

Nel Friuli Venezia Giulia, a causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, le elezioni per il rinnovo degli organi dei 12 comuni in scadenza nel 2020, si svolgeranno in una domenica compresa tra il 4 ottobre e il 13 dicembre 2020. Così ha stabilito la legge regionale 1° aprile 2020, n. 5, all'articolo 8. La stessa legge regionale ha previsto inoltre che i comuni che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, andranno ad elezioni nel turno autunnale straordinario del 2020, qualora le condizioni che rendono necessario il rinnovo si verifichino entro il 4 agosto 2020.

 

Nella regione Valle d'Aosta le elezioni dei consigli comunali, già previste per il 17 maggio (decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2020, n. 61) sono state rinviate a una domenica compresa tra il 15 settembre e il 1° novembre 2020. La data delle elezioni sarà stabilita dal Presidente della Regione con proprio decreto. Conseguentemente, la durata ordinaria del mandato del Sindaco, del Vicesindaco e dei Consigli comunali è prorogata fino alla data delle elezioni comunali (Legge regionale 25 marzo 2020, n. 4, art. 5).

 

Nella regione Trentino-Alto Adige le elezioni comunali, già fissate per il 3 maggio, sono state rinviate a data da destinarsi. La nuova data verrà fissata con un successivo decreto dal Presidente della Regione e comunque Il rinvio non potrà superare i 60 giorni decorrenti dal 3 maggio (Decreto del Presidente della Regione 10 marzo 2020).

 

La regione Sardegna ha emanato la legge regionale 5 maggio 2020, n. 13 che in considerazione della situazione eccezionale determinata dall'insorgere dell'epidemia da Covid-19, ha previsto che le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste nel territorio della Sardegna per il turno annuale ordinario, limitatamente all'anno 2020, si tengono in una domenica compresa tra il 24 ottobre e il 29 novembre 2020, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2 della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 2 (Indizione delle elezioni comunali e provinciali). Sono inserite nel turno di cui al comma 1 anche le elezioni nei comuni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che rendono necessarie le elezioni sono verificate entro il settimo giorno precedente a quello in cui la Giunta regionale convoca i comizi elettorali. Le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali sono indette dal Presidente della Regione contestualmente all'indizione delle elezioni comunali in una data compresa tra il novantesimo ed il centocinquesimo giorno dalla data del primo turno, con termini sospesi tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021.

 

Un precedente di rinvio delle elezioni amministrative a causa di eventi emergenziali si è registrato in occasione del sisma dell'Aquila del 2009.
Le elezioni amministrative del turno ordinario del 2009 si sono tenute il 6 e 7 giugno di quell'anno.
Le votazioni avrebbero interessato anche gli elettori della provincia dell'Aquila, chiamati ad eleggere il presidente e i componenti del consiglio provinciale. Inoltre, in diversi comuni della provincia, avrebbero dovuto svolgersi l'elezione del sindaco e dei consigli comunali.
Il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, ha disposto il rinvio delle elezioni amministrative in tutta la provincia dell'Aquila, a una data compresa tra il 1° novembre e il 15 dicembre, da fissarsi con decreto del Ministro dell'interno (art. 6, comma 3).
Successivamente, il decreto-legge 18 settembre 2009, n. 131 ha rinviato ulteriormente le elezioni al turno ordinario del 2010.
 
In singoli casi, qualora per causa di forza maggiore non si possano svolgere le elezioni amministrative, la normativa vigente prevede il rinvio della data di convocazione dei comizi elettorali da parte del prefetto che interviene con decreto. Il rinvio non può essere superiore a 60 giorni (D.P.R. 570/1960, art. 18). L'applicazione di tale procedura è espressamente prevista in caso di decesso di un candidato alla carica di sindaco, intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima del giorno fissato per le elezioni (D.Lgs. 267/2000, art. 71, comma 11).

Elezioni regionali

L'articolo 1, comma 1, lett. d) dispone, in primo luogo, che gli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, il cui rinnovo è previsto entro il 2 agosto 2020, durano in carica 5 anni e 3 mesi, in luogo dei 5 anni previsti in via ordinaria dalla legge (art. 5, co. 1, L. 165/2004).

Inoltre, si prevede che le elezioni per il rinnovo degli organi si svolgano esclusivamente nei 60 giorni successivi al termine della nuova scadenza del mandato o nella domenica compresa nei 6 giorni ulteriori.

 

La citata legge n. 165/2004 reca i princìpi fondamentali cui ciascuna regione deve attenersi nella definizione con propria legge del sistema e del procedimento elettorale per il rinnovo degli organi rappresentativi. Essa dispone che gli organi elettivi delle regioni durano in carica per 5 anni, fatta salva, nei casi previsti, l'eventualità dello scioglimento anticipato del consiglio regionale. Il quinquennio decorre per ciascun consiglio dalla data della elezione e le elezioni dei nuovi consigli hanno luogo non oltre i 60 giorni successivi al termine del quinquennio o nella domenica compresa nei 6 giorni ulteriori.

Rispetto al termine ad quem già previsto dalla normativa statale la lettera d) in esame aggiunge quindi che la finestra temporale dei 60 giorni successivi al termine della scadenza del mandato (inclusa la domenica compresa nei 6 giorni ulteriori) ha carattere di esclusività.

In diverse regioni, comprese alcune di quelle chiamate al voto quest'anno, le discipline elettorali di riferimento prevedono invece anche un termine a quo, precedente la scadenza la legislatura, a partire dal quale è possibile convocare i comizi elettorali (v. infra).

 

Nel 2020 sono previste le elezioni per il rinnovo dei consigli regionali in 6 regioni a statuto ordinario: Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Campania e Puglia. La durata del quinquennio scade per queste regioni il 31 maggio. Per effetto dello slittamento disposto dal provvedimento in esame, la legislatura è prolungata al 31 agosto.

Le elezioni potranno perciò svolgersi nel periodo dal 1° settembre al 5 novembre, con la prima domenica utile il 6 settembre e l'ultima il 1° novembre (60 giorni successivi al termine della nuova scadenza del mandato o nella domenica compresa nei 6 giorni ulteriori).

 

Per le elezioni dei consigli nelle regioni a statuto ordinario si applica in via ordinaria la disciplina che segue.

L'articolo 122 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 1/1999, ha conferito alle regioni a statuto ordinario potestà legislativa in materia elettorale nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica; la medesima legge stabilisce inoltre la durata degli organi elettivi.

Ciascuna regione, inoltre, adotta uno statuto che ne determina la forma di governo e i princìpi fondamentali di organizzazione e funzionamento (art. 123 Cost.).

L'art. 122 Cost., primo comma, Cost. è stato attuato dalla legge 165/2004, che prevede che gli organi elettivi delle regioni durano in carica per cinque anni, salvi i casi di scioglimento anticipato del Consiglio regionale. Il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione e le elezioni dei nuovi consigli hanno luogo non oltre i 60 giorni successivi al termine del quinquennio o nella domenica compresa nei 6 giorni ulteriori (art. 5).

Nel rispetto di questi limiti, ciascuna legge regionale può specificare ulteriormente il procedimento di convocazione dei comizi elettorali.

L'articolo 5 della legge 165/2004 è stato modificato dalla L. 190/2004 (art. 1, comma 501) e dal D.L. 27/2015 (art. 1) che hanno inserito tra i princìpi fondamentali l'indicazione di un termine temporale certo, successivo alla fine della legislatura, entro il quale si debbano svolgere le elezioni in modo da poter anche agevolare l'abbinamento delle elezioni dei consigli regionali ad eventuali altre elezioni (c.d. election day).

Pertanto, il termine ad quem per lo svolgimento delle elezioni è fissato dalla legge statale ed è uguale per tutte le regioni a statuto ordinario.

Il termine a quo può essere stabilito dalle singole regioni con la legge elettorale regionale. In assenza di specifiche previsioni dettate dalle leggi regionali, si applica la normativa statale cedevole recata dalla L. 108/1968 che prevede il rinnovo dei consigli regionali ogni cinque anni (L. 108/1968, art. 3, 1° comma), quinquennio che decorre per ciascun consiglio dalla data della elezione (L. 108/1968, art. 3, 3° comma). Le elezioni possono aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento dei cinque anni della legislatura (L. 108/1968, art. 3, 2° comma).

 

Il 31 maggio 2015 si sono svolte le elezioni per il rinnovo dei consigli regionali di:

  • Liguria;
  • Veneto;
  • Toscana;
  • Marche;
  • Campania;
  • Puglia.

 

Il quinquennio della legislatura si concluderà il 31 maggio 2020.

Come si è detto, la legge statale prevede che le elezioni si svolgano non oltre i 60 giorni successivi al termine del quinquennio o nella domenica compresa nei 6 giorni ulteriori e pertanto, secondo la disciplina ordinaria le prossime elezioni avrebbero dovuto essere indette al massimo per domenica 2 agosto 2020.

Per quanto riguarda il temine a quo, nelle regioni interessate vigono discipline diverse. In Toscana, Campania e Puglia le leggi regionali hanno mantenuto la previsione della legge del 1968 e prevedono che le elezioni possono effettuarsi a partire dalla quarta domenica prima della scadenza della legislatura. Lo stesso vale per la regione Liguria che non ha adottato ancora una legge elettorale alla quale pertanto si applica la normativa statale (L. 108/68).

Le Marche individuano come dies a quo il 15° giorno precedente la scadenza della consiliatura, mentre il Veneto prevede che le "elezioni del consiglio regionale e del Presidente della Giunta, fermo restando quanto previsto dalla disciplina statale, sono indette con decreto del Presidente della Giunta in carica e hanno luogo nel periodo che intercorre tra il 15 maggio e il 15 giugno". Tale ultimo termine deve però considerarsi superato dalla normativa statale.

 

La norma in esame prevede che le elezioni si svolgano esclusivamente nei 60 giorni successivi al termine della nuova scadenza del mandato o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori. Pertanto, sembrerebbe esclusa l'applicazione delle disposizioni regionali che contemplano la possibilità di svolgere le elezioni anche prima della scadenza del quinquennio.

 

In base alle norme sopra viste, le elezioni regionali avrebbero dunque potuto svolgersi in una domenica compresa tra domenica 17 maggio e domenica 2 agosto 2020.

Secondo le leggi elettorali delle regioni di cui sopra, spetta al Presidente della Giunta regionale indire le elezioni con proprio decreto.

Per quanto riguarda la Liguria, che non ha adottato una propria legge elettorale, si applica la normativa statale: la data delle elezioni è fissata dal Governo e sono indette dal prefetto del capoluogo di regione.

Nel 2015 il Consiglio dei ministri invitò le regioni ad indire le elezioni per il 31 maggio, nella stessa data stabilita dal Ministro dell'interno per le elezioni dei consigli comunali nella tornata amministrativa di quell'anno (Consiglio dei ministri del 12 marzo 2015).

 

Per un precedente di rinvio delle elezioni regionali si veda la legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 , Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano (art. 7, comma 1).

 

Nel 2020 sono previste anche le elezioni per il rinnovo del consiglio regionale della Valle d'Aosta, che in quanto regione a statuto speciale ha una competenza legislativa esclusiva in materia elettorale.

 

Analogamente a quanto disposto con la legge costituzionale 1/1999 per le regioni a statuto ordinario, le modifiche apportate a ciascuno statuto speciale dalla legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 attribuiscono alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano la competenza legislativa sulla forma di governo, sul sistema di elezione dei consiglieri, del Presidente e degli altri componenti della Giunta, nonché sulla disciplina dei casi di ineleggibilità e incompatibilità. Fonte normativa per queste discipline è la legge 'statutaria': una legge approvata dalla maggioranza dei consiglieri, che può essere sottoposta a referendum popolare con specifiche procedure

 

Nella Valle d'Aosta la disciplina per l'elezione del consiglio regionale è recata dalla Legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3, come recentemente modificata dalla Legge regionale 4 giugno 2019, n. 7.

 

Essa prevede che le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal Presidente della Regione e possono aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva alla fine della legislatura. Questa dura 5 anni decorrenti dalla data delle elezioni. I comizi elettorali sono convocati dal Presidente della Regione con decreto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione (art. 4).

Qualora si tratti di elezioni anticipate, come è il caso delle elezioni regionali della Valle d'Aosta del 2020, entro cinque giorni dal verificarsi dell'evento che ha portato alla fine anticipata della legislatura, nel caso di specie l'incapacità di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle dimissioni del Presidente della Regione, il presidente del Consiglio regionale, ne dà comunicazione ai consiglieri e il Presidente della Regione, entro i successivi quindici giorni, decreta lo scioglimento anticipato e indice le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, fissandone la data di svolgimento entro i novanta giorni successivi alla data del decreto stesso. (Legge regionale 7 agosto 2007, n. 21, art. 8).

 

Il 23 marzo 2020 il Presidente della Regione, nell'ambito delle iniziative assunte a fronte della situazione emergenziale Covid-19 e previa comunicazione al Ministro dell'interno, ha emanato un decreto di revoca della convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale, previsto per il 10 maggio 2020, e il rinvio degli stessi. La nuova convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale sarà stabilita con un successivo decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro il 31 luglio del 2020, ossia entro il termine di validità della delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, ossia entro il 31 luglio 2020 (Decreto del Presidente della Regione 23 marzo 2020, n. 118).

 

Si ricorda che il 19 aprile 2020 erano stati convocati una prima volta i comizi elettorali per il rinnovo del consiglio regionale della Valle d'Aosta (Decreto del Presidente della Regione, 18 febbraio 2020, n. 54, elezioni anticipate). Successivamente, con proprio decreto del 10 marzo 2020, n. 103, il Presidente della regione aveva differito al 10 maggio 2020 le elezioni regionali.

 

Elezioni provinciali

La lettera c-bis, del comma 1, introdotta nel corso dell'esame in sede referente, provvede al rinvio delle elezioni dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali in scadenza nel 2020. Queste si svolgeranno entro 90 giorni dalle elezioni dei consigli comunali (di cui alla lettera b) e, di conseguenza, la durata del mandato degli organi provinciali è prorogata fino al loro rinnovo. L'opportunità di prevedere il rinvio anche delle elezioni provinciali era stata rappresentata nel corso dell'attività conoscitiva in sede referente.

La disposizione deroga espressamente a quanto previsto dall'art. 1, comma 79, lettera b) della L. 56/2014 che dispone che le elezioni per il rinnovo degli organi provinciali sono indette entro 90 giorni dalla dalla scadenza per fine del mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali (termine differito al 45° giorno successivo all'ultima proclamazione degli eletti dei consigli comunali, per quelle province in cui i consigli comunali interessati al turno annuale elettorale sono tali da far superare la soglia del 50 per cento degli aventi diritto al voto).

 

La disciplina dell'assetto ordinamentale e del sistema elettorale delle province è stata introdotta dalla legge 56/2014 (cosiddetta Riforma "Delrio"), che è intervenuta in materia di riordino delle province e istituito le città metropolitane. La disciplina delle elezioni provinciali è stata successivamente oggetto di integrazioni e modificazioni con il decreto-legge 91/2018 e con il decreto-legge 162/2019, convertito dalla Legge 28 febbraio 2020 n.8.
La legge 7 aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", definisce le province enti di area vasta (comma 51). In base al riordino dell'assetto ordinamentale previsto, gli organi della provincia sono: il presidente della provincia; il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci. Il presidente della provincia e il consiglio provinciale sono due organi elettivi di secondo grado (normati rispettivamente commi dai 58-59 e 68-69) e decadono dalla carica in caso di cessazione concomitante della carica elettiva locale (commi 65 e 69).
Il Presidente della provincia è eletto tramite un'elezione di secondo grado, ovvero viene eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia e dura in carica quattro anni (commi 58 e 59). Sono eleggibili i sindaci della provincia il cui mandato scada non prima di 18 mesi dalla data delle elezioni (comma 60). L'elezione avviene sulla base di presentazione di candidature sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto, presentate presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso la sede della provincia dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione (comma 61). Il voto è diretto, libero e segreto. L'elezione avviene in un'unica giornata presso un unico seggio elettorale costituito presso l'ufficio elettorale provinciale, dalle ore otto alle ore venti. Ogni elettore può votare per un singolo candidato e risulta vincitore il candidato che ottiene più voti sulla base della ponderazione prevista al comma 34 della stessa legge. Al riguardo, l'indice di ponderazione stabilito per il voto degli aventi diritto è misurato sulla base delle fasce demografiche individuate per la suddivisione dei comuni della provincia, ai sensi del comma 33 della legge. Il voto dei sindaci e consiglieri ha dunque un valore diverso in relazione alla dimensione demografica del comune di appartenenza: tanto più numerosa è la popolazione del comune che esprime il voto, tanto maggiore è il valore del voto ponderato. L'indice di ponderazione del voto è misurato quale valore percentuale fino alla terza cifra decimale del rapporto fra la popolazione della fascia demografica cui il comune corrisponde ai sensi del comma 33 e la popolazione dell'intera provincia. Nella ponderazione sono adottati due correttivi volti a ridurre il peso del voto nel caso di elettori appartenenti ad un solo comune in cui tale valore superasse il 45%, ripartendo tale valore in modo proporzionale ai comuni non facenti parte di tale fascia demografica. Lo stesso avviene nel caso di elettori appartenenti ad una fascia demografica che superi il 35% della popolazione complessiva della provincia. Al netto della ponderazione, in caso di parità viene eletto Presidente il candidato più giovane.
Il Consiglio provinciale è composto dal Presidente della provincia e da sedici componenti nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti, da dodici componenti nelle province con popolazione da 300.000 a 700.000 abitanti, da dieci componenti nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti. Esso dura in carica due anni.
Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i sindaci e i consiglieri dei comuni della provincia. La cessazione della carica comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale. Il sistema di elezione del consiglio provinciale prevede un'elezione di secondo grado attraverso il voto di lista. Tali liste sono composte da un numero di candidati non superiore e non inferiore alla metà del numero dei consiglieri da eleggere, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto. E' previsto un criterio volto a garantire la parità di genere nella composizione delle liste, per cui nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati. L'elezione avviene in un'unica giornata presso il seggio elettorale costituto presso l'ufficio provinciale. Ciascun elettore esprime un voto di lista e può esprimere un voto di preferenza ad un singolo candidato all'interno di una lista, in un unico collegio elettorale che ricopre l'intero territorio della provincia. Entrambi i voti vengono ponderati alla luce di un procedimento analogo a quello previsto nel caso del Presidente della provincia. L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista e la cifra elettorale individuale dei singoli candidati sulla base dei voti di preferenza ponderati. Procede così al riparto dei seggi fra le liste tramite metodo d'Hondt, proclamando eletti i candidati che ottengono, per ciascuna lista, la cifra individuale ponderata maggiore, fino a esaurimento dei seggi in palio. A parità di cifra individuale ponderata, viene eletto il candidato appartenente al genere meno rappresentato tra gli eletti; in caso di ulteriore parità viene proclamato eletto il candidato più giovane. Altrimenti, i seggi che rimangono vacanti, come nel caso della cessazione dalla carica comunale, sono attribuiti per scorrimento di lista ai candidati con la maggiore cifra individuale ponderata.
Per quanto concerne le scadenze, la legge 56/2014 prevedeva che alla prima applicazione della stessa, le elezioni per il consiglio provinciale fossero indette entro il 30 settembre 2014 per le provincie i cui organi erano a fine mandato nel 2014 e successivamente entro 30 giorni dalla decadenza per fine mandato o dallo scioglimento degli organi della provincia.
Con d ecreto-legge 91/2018 recante disposizioni in materia di proroga dei termini in materia di enti territoriali, era stato disposto inoltre che il mandato dei Presidenti di provincia e dei Consigli provinciali in scadenza tra il 26 luglio (entrata in vigore del decreto) e il 31 ottobre 2018 fosse prorogato fino a tale data, e prevedeva che le elezioni per il rinnovo degli organi provinciali in scadenza entro la data del 31 dicembre 2018 avessero luogo contestualmente ( election day). Pertanto, se uno dei due organi della medesima provincia era in scadenza entro il 31 ottobre 2018 e l'altro entro il 31 dicembre, le elezioni per il rinnovo del secondo sarebbero avvenute contestualmente al primo, anticipate entro il 31 ottobre. Inoltre, tale disposizione è prevista in deroga all'art. 1 commi 65 e 65 della legge 56/2014, ai sensi dei quali la decadenza dalla carica provinciale segue alla cessazione della carica comunale, di sindaco o di consigliere. Infine, la modifica estende l'elettorato passivo, limitatamente alla tornata elettorale del 2018, ai sindaci il cui mandato scada non prima di 12 mesi dalla data delle elezioni provinciali.
Con il d ecreto-legge 162/2019 convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020 n.8, è stata disposta (con l'art. 17-bis, comma 1) la non applicazione - per gli anni 2020 e 2021 - della previsione della legge n. 56 del 2014 in base alla quale sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni. Il decreto-legge 162/2019 ha inoltre modificato (con l'art. 17-bis, comma 2) l'art. 1, comma 79, lettera b) disponendo che le elezioni per il rinnovo degli organi provinciali sono indette entro novanta giorni dalla dalla scadenza per fine del mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali. Si dispone inoltre che i termini attualmente previsti per lo svolgimento delle elezioni provinciali, sono differiti al 45° giorno successivo all'ultima proclamazione degli eletti dei consigli comunali, ma solo per quelle province in cui i consigli comunali interessati al turno annuale elettorale siano tali da far superare la soglia del 50 per cento degli aventi diritto al voto.
Per quanto riguarda le scadenze elettorali del 2020, come ricordato dall'UPI nel corso delle audizioni svolte nell'ambito del provvedimento in esame (memoria depositata il 5 maggio 2020) nel periodo tra il mese di agosto e il mese di dicembre 2020 sono in scadenza i mandati di 8 Presidenti di provincia e 25 Consigli provinciali.

Misure di prevenzione sanitaria

Sempre con il fine di prevenire il rischio di contagio da COVID-19, l'articolo 1-ter, anch'esso introdotto dalla Commissione in sede referente, dispone che le  consultazioni elettorali e referendarie  dell'anno 2020 si svolgano nel rispetto delle modalità operative e precauzionali previste dai protocolli sanitari di sicurezza adottati dal Governo.

Election-day

L'articolo 1-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, reca alcune disposizioni ulteriori sul procedimento connesso alle consultazioni elettorali e referendarie previste per il 2020 e l'applicazione del principio dell'election day anche al referendum sul testo di legge costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari.

In particolare, il comma 1 dispone che le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 si svolgono, oltre che nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, anche nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15. L'estensione della possibilità di esercitare il voto anche al lunedì è finalizzato ad assicurare il necessario distanziamento sociale in relazione alla situazione epidemiologica da Covid-19. La disposizione deroga espressamente quanto previsto dalla normativa vigente che prevede lo svolgimento delle elezioni nella sola giornata di domenica.

La legge di bilancio 2014 (L. 147/2013) nell'ambito di misure volte a conseguire risparmi di spesa per le consultazioni elettorali ha infatti disposto che, a decorrere dal 2014, le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23 (art.1, comma 399).

Si ricorda che fino al a1993 la legge prevedeva che le operazioni di voto si volgessero nella giornata di domenica, per estendersi alla mattina (fino alle 14) del lunedì successivo.
La previsione che le operazioni di voto si svolgano in una sola giornata, più precisamente dalle ore 7 alle ore 22 della domenica è stata introdotta dalle leggi 276/1993 (Nuove norme per l'elezione del Senato) e 277/1993 (Nuove norme per l'elezione della Camera), quanto alle elezioni politiche, e dalla legge 81/1993, per le elezioni amministrative in ambito comunale e provinciale. Parziali correzioni sono state apportate dal D.Lgs. n. 534/1993 (art. 3, co. 1, lett. g).
Le elezioni politiche che si sono svolte in una unica giornata sono state quelle del 27 marzo 1994, del 21 aprile 1996 e del 13 maggio 2001 (quest'ultime in coincidenza con il turno annuale delle elezioni amministrative, tra cui quelle per l'elezione del sindaco e per il rinnovo dei consigli comunali di Roma, Napoli, Torino e Milano.
Successivamente, la legge n. 62/2002 ha ripristinato l'orario di votazione in due giornate: la domenica dalle 8 alle 22 e il lunedì dalle 7 alle 15, fino a quando è intervenuta la citata legge n. 147 del 2013.

 

 Si ricorda in proposito che le precedenti disposizioni che includevano la giornata di lunedì per le votazioni specificavano che ai fini del computo dei termini dei procedimenti elettorali si considera giorno della votazione quello della domenica.

 

Il comma 2 richiama l'applicazione del principio di concentrazione delle scadenze elettorali previsto dalla normativa sull'election-day alle elezioni suppletive, amministrative e regionali di cui all'articolo 1 al referendum confermativo del testo di legge costituzionale sulla riduzione  del numero dei parlamentari e a tal fine interviene sulle modalità di svolgimento delle votazioni per consentire lo  svolgimento contestuale delle consultazioni elettorali.

Da ultimo il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ha prorogato il termine di indizione del referendum costituzionale prevedendo che la consultazione referendaria possa essere indetta entro 240 giorni (anziché 60) dalla comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum che lo ha ammesso (comunicazione avvenuta il 23 gennaio 2020). In base alla legge n. 352 del 1970, il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, indice con proprio decreto il referendum che si svolge in una domenica compresa tra il 50° e il 70° giorno successivo all'emanazione del decreto di indizione (L. 352/1970, art. 15).

 

La riduzione del numero dei parlamentari
Nella Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2019 è stato pubblicato il testo della legge costituzionale, che prevede la riduzione del numero dei parlamentari: da 630 a 400 deputati e da 315 a 200 senatori elettivi. Sono a tal fine modificati gli articoli 56, secondo comma, e 57, secondo comma, della Costituzione.
Il testo interviene anche sulla previsione costituzionale che individua un numero minimo di senatori per ciascuna Regione. Rispetto al testo vigente, stabilendo che è pari a tre il numero minimo di senatori elettivi per ciascuna regione o provincia autonoma; resta immutata la rappresentanza senatoriale del Molise (due senatori) e della Valle d'Aosta (un senatore).
Viene inoltre fissato a cinque il numero massimo di senatori a vita di nomina presidenziale, mentre non vengono apportate modificazione della previsione costituzionale vigente circa gli ex Presidenti della Repubblica senatori di diritto a vita.
L'art. 4 della proposta di legge costituzionale dispone che "Le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57 della Costituzione, come modificati dagli articoli 1 e 2 della presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore".
 
La legge 51/2019
Parallelamente, il Parlamento ha approvato la legge 27 maggio 2019, n. 51 in materia elettorale che ha determinato il numero di seggi da attribuire nei collegi uninominali e nei collegi plurinominali sulla base di un rapporto frazionario la cui applicazione restituisce gli stessi numeri attualmente fissati. Finalità delle modifiche è quella di rendere applicabile il sistema elettorale indipendentemente dal numero dei parlamentari previsto dalla Costituzione, in modo che non si rendano necessarie modifiche alla normativa elettorale qualora il numero dei parlamentari dovesse essere modificato con leggi di modifica costituzionale.
La legge 51 del 2019 reca altresì (art. 3) una delega al Governo per la determinazione dei collegi – uninominali e plurinominali – per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica da esercitare "qualora entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge sia promulgata una legge costituzionale che modifica il numero dei componenti delle Camere". La modifica del numero dei componenti comporta infatti, a legislazione elettorale invariata, una corrispondente modifica del numero dei collegi elettorali e, quindi, dei relativi confini.
In tal caso la delega deve essere esercitata, ai sensi del suddetto art. 3, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale sulla base dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 3 della legge 51/2019 (che in gran parte richiamano quelli individuati dall'art. 3 della legge n. 165 del 2017).
 
Il referendum costituzionale
Il testo di legge costituzionale è stato approvato dal Senato, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta dell'11 luglio 2019, e dalla Camera dei deputati, in seconda votazione, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, nella seduta dell'8 ottobre 2019.
In base all'art. 138 della Costituzione le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
Il 10 gennaio 2020 è stata depositata, presso la Corte di cassazione, la richiesta di referendum di cui all'art. 138 Cost. sottoscritta dal prescritto numero di senatori in carica.
Con ordinanza del 23 gennaio 2020 l'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione ha dichiarato conforme alle norme dell'art. 138 Cost. e della legge 25 maggio 1970, n. 352 la richiesta di referendum sul testo di legge costituzionale presentate presso la cancelleria della Corte di Cassazione il 10 gennaio 2020 e ha dichiarato la legittimità del quesito referendario.
La legge prescrive che entro 60 giorni dall'ordinanza dell'Ufficio centrale sulla legittimità del referendum (ossia entro il 23 marzo 2020), il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, indice con proprio decreto il referendum che si svolge in una domenica compresa tra il 50° e il 70° giorno successivo all'emanazione del decreto di indizione (L. 352/1970, art. 15).
Il 27 gennaio 2020 il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, ha convenuto sulla data del 29 marzo 2020 per l'indizione – con decreto del Presidente della Repubblica – del referendum popolare previsto dall'articolo 138 della Costituzione sul testo di legge costituzionale concernente la riduzione del numero dei seggi parlamentari.
Il giorno successivo è stato adottato il D.P.R. 28 gennaio 2020 di indizione del referendum (D.P.R. pubblicato nella G.U. 29 gennaio 2020, n. 23)
Successivamente, il Consiglio dei ministri del 5 marzo 2020, in considerazione di quanto disposto con il DPCM 4 marzo 2020, recante misure per il contrasto, il contenimento, l'informazione e la prevenzione sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19, su proposta del Presidente del Consiglio, ha convenuto di proporre al Presidente della Repubblica la revoca del decreto del 28 gennaio 2020, con il quale è stato indetto per il 29 marzo il referendum popolare confermativo sul testo di legge costituzionale.
Lo stesso giorno è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica che ha revocato il decreto del 28 gennaio di indizione del referendum (G.U. 6 marzo 2020, n. 57). Il 6 marzo 2020 il Ministero dell'interno ha quindi disposto la sospensione, con effetto immediato, delle operazioni connesse al procedimento referendario (Circolare 17/2020).
Infine, l‘art. 81 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia) ha prorogato il termine ultimo per l'indizione del referendum. Viene previsto che la consultazione referendaria sia indetta entro 240 giorni (anziché 60) dalla comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum sulla legittimità del referendum (comunicazione avvenuta il 23 gennaio 2020). Pertanto, dal momento che il referendum si svolge in una domenica compresa tra il 50° e il 70° giorno successivo all'emanazione del decreto di indizione, il termine ultimo per tenere la consultazione referendaria sarebbe domenica 22 novembre 2020.
 
Election day
La concentrazione delle elezioni in un'unica data, qualora si svolgano nello stesso anno ( election day) è stata introdotta in via generale dall' articolo 7 del decreto-legge 98/2011 dove si prevede che, a decorrere dal 2012, le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei presidenti delle province e delle regioni, dei consigli comunali, provinciali e regionali, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, si svolgono, "compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, in un'unica data nell'arco dell'anno". Inoltre, qualora nel medesimo anno si svolgano le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, le consultazioni di cui sopra si effettuano nella data stabilita per le elezioni del Parlamento europeo. La disposizione non include anche le consultazioni referendarie.
Il D.L. 79/2012, (art. 6- bis) ha precisato che sono escluse dall' election day le elezioni per il rinnovo degli organi degli enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose, chiarendo che continuano ad applicarsi le disposizioni speciali previste dal testo unico degli enti locali che prevedono che quando il commissariamento scade nel secondo semestre dell'anno le nuove elezioni comunali si svolgono in un turno straordinario tra il 15 ottobre e il 15 dicembre (D.Lgs. 267/2000, art. 143, comma 10).
 
In precedenza, anche senza una disposizione specifica in proposito, si sono verificati diversi casi di accorpamento di consultazioni elettorali diverse, la cui effettuazione ha richiesto in alcuni casi l'adozione di un provvedimento legislativo ad hoc.
Due provvedimenti regolano, a regime, il procedimento elettorale nella eventualità che si svolgano negli stessi giorni consultazioni elettorali diverse:
  • il D.L. 3 maggio 1976 n. 161 (convertito con modificazioni dalla L. 240/1976), che disciplina alcuni aspetti del procedimento elettorale nel caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle regionali (anche a statuto speciale), e amministrative;
  • il D.L. 21 maggio 1994, n. 300 (convertito con modificazioni dalla L. 453/94), che ha dettato disposizioni per permettere lo svolgimento contemporaneo delle elezioni europee, regionali ed amministrative. Nel periodo 2002-2014 tuttavia, con il ripristino del voto anche lunedì (non consentito dalla normativa europea) è stato necessario adottare provvedimenti ad hoc per consentire lo svolgimento contemporaneo di elezioni europee ed altre elezioni. Si veda in proposito D.L. 27 gennaio 2009, n. 3, Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie.
 
In particolare, il D.L. 161/1976 prevede che:
  • la presentazione delle candidature per la elezione dei consigli regionali, dei consigli provinciali e dei consigli comunali deve essere effettuata dal trentesimo al venticinquesimo giorno antecedente la data della votazione;
  • in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle per la rinnovazione dei consigli regionali, dei consigli provinciali e dei consigli comunali, per la costituzione dell'ufficio elettorale di sezione si applicano le norme del testo unico 30 marzo 1957, n. 361;
  • il seggio, dopo che siano state ultimate le operazioni di riscontro dei votanti per tutte le consultazioni che hanno avuto luogo, procede alla formazione dei plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni nonché le schede avanzate;
  • i plichi devono essere rimessi contemporaneamente, prima che abbiano inizio le operazioni di scrutinio, per il tramite del comune al pretore del mandamento che ne rilascia ricevuta;
  • il seggio dà inizio alle operazioni di scrutinio, eseguendo nell'ordine prima lo scrutinio per il Senato e poi quello per la Camera. Lo scrutinio per le elezioni dei consigli regionali, dei consigli provinciali e dei consigli comunali viene rinviato alle ore 14 del lunedì successivo alla votazione, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni regionali e poi di quelle per le elezioni provinciali;
  • le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni politiche ed alle elezioni regionali, provinciali e comunali sono ripartite fra lo Stato, la regione, la provincia ed il comune, nella misura di due quinti per lo Stato e di un quinto, rispettivamente, per la regione, per la provincia e per il comune;
  • le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni politiche ed alle elezioni provinciali e comunali sono ripartite tra lo Stato, la provincia ed il comune, nella misura di due quarti per lo Stato e di un quarto, rispettivamente, per la provincia e per il comune);
  • le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni politiche ed alle sole elezioni regionali, o alle elezioni provinciali, o alle sole elezioni comunali sono ripartite in ragione di due terzi a carico dello Stato e di un terzo a carico del comune, della provincia o della regione.
 
L'abbinamento referendum - elezioni
Come rilevato sopra, la disposizione che ha introdotto l' election day non ha incluso i referendum tra le consultazioni elettorali da svolgere, compatibilmente con i rispettivi ordinamenti, contestualmente.
Per quanto riguarda il referendum abrogativo, la legge 352 del 1970 pone un esplicito divieto di abbinamento con le sole elezioni politiche, prevendendo che non può essere depositata richiesta di referendum nell'anno anteriore alla scadenza di una delle due Camere e nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali per le elezioni politiche (art. 31) e nel caso di elezioni anticipate, il referendum già indetto è rinviato all'anno successivo (art. 34).
Per il referendum costituzionale non è previsto un analogo divieto di abbinamento.
Nella storia repubblicana si sono registrati tre precedenti di referendum costituzionali che si sono svolti il 7 ottobre 2001, 25-26 giugno 2006 e 4 dicembre 2016. In nessuno di questi casi si è proceduto all'abbinamento con altre elezioni.
 
Nel 2009 si è verificato l'unico caso di svolgimento contestuale di referendum abrogativo ed altre elezioni: il 21 e 22 giugno si è votato per tre quesiti riguardanti la legge elettorale e per il secondo turno delle amministrative. I tre referendum, già previsti per il 2008, erano stati rinviati a causa delle elezioni politiche anticipate. L'anno successivo i comizi elettorali dei tre referendum vennero convocati il 21 giugno, in deroga alla disposizione di legge che prevede lo svolgimento dei referendum abrogativi in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno (L 352/1970, art. 34). La deroga fu disposta da una legge apposita (Legge 28 aprile 2009, n. 40) che stabilì che i referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2009 fossero indetti per una domenica compresa tra il 15 aprile e il 30 giugno del medesimo anno in previsione del contemporaneo svolgimento dei referendum con il secondo turno di votazione delle elezioni amministrative fissato per il 21 giugno 2009.
La medesima legge 40/2009 ha disciplinato le modalità di svolgimento del procedimento elettorale nel caso di contemporaneo svolgimento nel 2009 dei referendum con il secondo turno di votazione per le elezioni dei presidenti delle province e dei sindaci, prevedendo quanto segue:
  • l'applicazione, per tutti gli adempimenti comuni, ivi compresi la composizione e il funzionamento degli uffici elettorali di sezione e gli orari della votazione, delle disposizioni in vigore per i referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione;
  • la previsione che, appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si dovesse procedere allo scrutinio delle schede dei referendum e successivamente, senza interruzione, a quelle per le elezioni dei presidenti delle province e dei sindaci.
 
La legge ha disciplinato, inoltre, dettagliatamente in ordine alle spese connesse con lo svolgimento delle operazioni elettorali.
Per quanto riguarda le spese da rimborsare a ciascun comune per l'organizzazione tecnica e l'attuazione dei referendum, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti di seggio, la legge prevede la determinazione di un importo massimo delle spese stabilito nei limiti delle assegnazioni di bilancio disposte per lo scopo dal Ministero dell'interno, con proprio decreto, con distinti parametri per elettore e per sezione elettorale, calcolati, rispettivamente, nella misura di due terzi e di un terzo sul totale da ripartire. Per i comuni aventi fino a cinque sezioni elettorali le quote sono maggiorate del 40 per cento. All'incremento della dotazione finanziaria relativa ai rimborsi elettorali per i comuni aventi fino a cinque sezioni elettorali si provvede mediante compensazione tra gli enti beneficiari.
Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni ai referendum e alle elezioni dei presidenti delle province e dei sindaci sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati in base al numero delle consultazioni, fermo restando per lo Stato il vincolo di cui sopra. Il riparto delle spese anticipate dai comuni interessati è effettuato dai prefetti sulla base dei rendiconti dei comuni, da presentarsi entro il termine di sei mesi dalla data delle consultazioni, a pena di decadenza dal diritto al rimborso. Con le stesse modalità si procede per il riparto delle altre spese sostenute direttamente dall'Amministrazione dello Stato e relative ad adempimenti comuni. In caso di contemporaneo svolgimento dei referendum con le elezioni dei presidenti della provincia e dei sindaci delle regioni a statuto speciale, il riparto di cui al presente comma è effettuato d'intesa tra il Ministero dell'interno e l'amministrazione regionale, fermo restando per lo Stato il vincolo di cui sopra.
 
Si ricorda che il Comitato promotore dei quattro referendum del 2011 ha sollevato un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Consiglio dei ministri, in riferimento ai decreti del Presidente della Repubblica del 23 marzo 2011 che hanno indetto i referendum in una data (12-13 giugno 2011) diversa da quella stabilita per le elezioni amministrative (15-16 maggio).
Con l 'ordinanza 169 del 2011 la Corte costituzionale ha giudicato inammissibile il ricorso affermando che «rientra nella sfera delle attribuzioni del comitato la pretesa allo svolgimento delle operazioni di voto referendario, una volta compiuta la procedura di verifica della legittimità e della costituzionalità delle relative domande, ma non anche la pretesa alla scelta, tra le molteplici, legittime opzioni, della data entro l'arco temporale prestabilito» (ordinanza n. 131 del 1997; ordinanze n. 38 del 2008 e n. 198 del 2005).
La Corte ha chiarito che la discrezionalità di cui gode il Governo nello scegliere la data delle consultazioni incontra il limite delle ipotesi in cui «sussistano oggettive situazioni di carattere eccezionale [...] idonee a determinare un'effettiva menomazione del diritto di voto referendario» (ordinanze n. 38 del 2008, n. 198 del 2005 e n. 131 del 1997).
Inoltre, ha affermato che «l'individuazione di un rigido e ristretto arco temporale, entro il quale deve essere tenuta la votazione, rivela che la valutazione dei possibili interessi coinvolti è stata effettuata dal legislatore, secondo la disciplina, di per sé non irragionevole, dettata dalla legge n. 352 del 1970 in un contesto procedimentale con puntuali scansioni temporali, che rende, nella fisiologia del sistema, non altrimenti vincolata la scelta della data all'interno del predetto arco temporale, salvo che sussistano oggettive situazioni di carattere eccezionale – [...] idonee a determinare un'effettiva menomazione dell'esercizio del diritto di voto referendario» (ordinanza n. 131 del 1997).
Pertanto, conclude la Corte, "in assenza di tali oggettive situazioni di carattere eccezionale, il mancato accorpamento dei referendum con le elezioni amministrative di per sé non agevola, ma neppure ostacola, lo svolgimento delle operazioni di voto referendario e non è suscettibile di incidere sulle attribuzioni costituzionalmente garantite del comitato promotore".

 

Come si è detto, il comma 2 introduce specifiche disposizioni che disciplinano alcuni aspetti del procedimento elettorale per consentire l'abbinamento delle elezioni e del referendum costituzionale. In particolare si prevede:

  • l'applicazione delle disposizioni previste per le elezioni politiche relativamente agli adempimenti comuni, ivi compresi quelli concernenti la composizione, il funzionamento ed i compensi degli uffici elettorali di sezione;

 

Per quanto riguarda le elezioni politiche l'organizzazione degli uffici elettorali di sezione è disciplinato dal testo unico delle leggi elettorali della Camera. In ogni sezione elettorale è costituito un ufficio elettorale di sezione (o seggio elettorale) composto da un presidente, un segretario e quattro scrutatori. Uno degli scrutatori, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente. Per la validità delle operazioni del seggio devono essere sempre presenti almeno tre componenti, fra i quali il presidente o il vicepresidente (artt. 34 e 66, secondo comma, DPR n. 361/1957). Le funzioni principali degli uffici elettorali di sezione consistono nell'autenticare le schede, registrare gli elettori che si presentano a votare; svolgere le operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate; recapitare i plichi contenenti il verbale e gli altri atti delle operazioni di voto e di scrutinio (si veda da ultimo Ministero dell'interno, Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione. Elezioni suppletive della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, gennaio 2020).
La determinazione degli onorari dei componenti i seggi è stabilità dalla L. 70/1980. Laddove non diversamente previsto dalle leggi regionali, tale disciplina si applica anche alle elezioni per il rinnovo dei consigli regionali.
La disciplina degli uffici elettorali di sezione per le elezioni amministrative è recata, invece, dal testo unico per le elezioni amministrative, di cui al DPR 570/1960 (Ministero dell'interno, Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione. Elezioni suppletive della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, aprile 2019).

 

  • l'individuazione dell'ordine di scrutinio, appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, come segue: elezioni politiche suppletive, referendum confermativo e elezioni regionali (senza interruzione), infine elezioni amministrative (rinviato alle ore 9 del martedì, dando la precedenza alle elezioni comunali e poi a quelle circoscrizionali);

 

  • la ripartizione proporzionale delle spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni tra lo Stato e gli altri enti interessati in base al numero delle rispettive consultazioni.

 

Riduzione delle sottoscrizioni richieste per le elezioni 2020 per emergenza Covid-19

Il comma 3 riduce ad un terzo il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature  per le elezioni comunali dell'anno 2020.

 

La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco, per ogni comune, deve essere sottoscritta, a norma dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81:
  • da non meno di 1.000 e da non più di 1.500 elettori, nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
  • da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori, nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e un milione di abitanti;
  • da non meno di 350 e da non più di 700 elettori, nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;
  • da non meno di 200 e da non più di 400 elettori, nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;
  • da non meno di 175 e da non più di 350 elettori, nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;
  • da non meno di 100 e da non più di 200 elettori, nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
  • da non meno di 60 e da non più di 120 elettori, nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
  • da non meno di 30 e da non più di 60 elettori, nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;
  • da non meno di 25 e da non più di 50 elettori, nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti.
Ai sensi dell'articolo 2 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e dell'articolo 37, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, la popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento; pertanto, si deve fare riferimento ai dati del 15º censimento generale della popolazione italiana di cui al D.P.R. 6 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012.
Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.
Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180º giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature (articolo 14, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni).

Si prevede inoltre che anche le sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e delle candidature per le elezioni regionali nelle regioni a stastuto ordinario previste nel 2020 siano ridotte a un terzo, in considerazione della situazione epidemiologica da Covid-19 e dell'esigenza di assicurare il necessario distanziamento sociale per prevenire il contagio nel corso delle elezioni. Finalità della norma è quindi quella di prevenire e ridurre il rischio da contagio da Covid-19 e di garantire il pieno esercizio dei diritti civili e politici (comma 3-bis). Si tratta di una norma c.d. 'cedevole' in quanto viene in ogni caso fatta salva la possibilità per ciascuna regione di prevedere disposizioni diverse, per le elezioni 2020,  rispetto a quanto previsto dal comma 3-bis per le medesime finalità di prevenzione e riduzione dei rischi da contagio (comma 3-ter).

L'articolo 122, primo comma, della Costituzione dispone infatti che "il sistema d'elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi".

In base alla disposizione introdotta restano quindi ferme (le esenzioni e le riduzioni previste dalla legislazione regionale al ricorrere di determinate condizioni (v. infra) aggiungendosi ad esse una riduzione delle sottoscrizioni richieste - a un terzo - per le sole elezioni previste nel 2020 in ragione dell'emergenza sanitaria e della finalità generali di prevenzione dal contagio.

 Come già ricordato, nelle regioni a statuto ordinario che non hanno finora adottato una propria legge elettorale (la Liguria tra le regioni per cui sono previste elezioni regionali nel 2020) il sistema elettorale è tuttora disciplinato dalla normativa nazionale, costituita da un complesso di norme il cui nucleo fondamentale sono la legge 108/1968, la legge 43/1995, l'articolo 5 della legge costituzionale 1/1999 ed infine la legge 165/2004.

Nelle regioni Veneto, Toscana, Marche, Campania e Puglia si applica invece la legislazione regionale (Veneto, legge regionale 5 del 2012; Toscana, leggi regionali 5 del 2014 e 74 del 2004; Marche, legge regionale 27 del 2004; Campania, legge regionale 4 del 2009; Puglia, legge regionale 2 del 2005) che, per ciò che non è espressamente disciplinato o disciplinato diversamente, fa rinvio alla normativa nazionale.

La suddetta normativa prevede la presentazione di liste di candidati nelle circoscrizioni e la presentazione di liste regionali (nel caso della Liguria, dove si applica la normativa nazionale che fa riferimento alle "liste regionali") o candidature alla carica di Presidente della Giunta nella regione.
Le liste dei candidati per ogni circoscrizione devono essere presentate alla cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo di provincia, dove si costituisce l'Ufficio centrale circoscrizionale.
Le candidature alla carica di Presidente o la lista regionale devono essere presentate alla cancelleria della Corte di Appello dove è costituito l'Ufficio centrale regionale.
I termini per la presentazione delle liste circoscrizionali, delle candidature alla carica di Presidente (e della lista regionale in Liguria) sono uguali in tutte le regioni: dalle ore 8 del 30° giorno alle ore 12 del 29° giorno antecedente le votazioni.

 

La normativa elettorale, nazionale e regionale, stabilisce che le liste circoscrizionali devono essere sottoscritte da un numero minimo e massimo di elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione, in relazione al numero di abitanti della circoscrizione. Sono previste inoltre esenzioni o riduzioni per la raccolta delle sottoscrizioni in ragione di diversi fattori quali in particolare il collegamento con gruppi consiliari presenti nel Consiglio regionale o nel Parlamento nazionale.

 

Numero di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle candidature nelle regioni a statuto ordinario (elezioni 2020)
Per quanto riguarda le liste circoscrizionali, il numero di sottoscrizioni richieste è uguale nelle regioni Liguria (normativa nazionale, art. 9 legge 108 del 1968), Veneto (L.R. 5/2012, art. 14, comma 2); Campania (L.R. 4/2009, art. 3, comma 1, rinvio alla normativa nazionale art. 1, comma 2) e Puglia (L.R. 2/2005, art. 8, comma 8); nello specifico:
  • da 750 a 1.100 per le circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;
  • da 1.000 a 1.500 per le circoscrizioni da 100.001 fino a 500.000 abitanti
  • da 1.750 a 2.500 per le circoscrizioni da 500.001 fino a 1.000.000 abitanti
  • da 2.000 a 3.000 per le circoscrizioni con più di 1.000.000 abitanti
 
Diversi i numeri per le regioni Toscana (L.R. 51/2014, art. 11, comma 2):
  • da 525 a 700 per le circoscrizioni con un numero di residenti fino a 200.000;
  • da 700 a 1.050 per le circoscrizioni con più di 200.000 residenti e fino a 500.000 residenti;
  • da 1.225 a 1.750 per le circoscrizioni con più di 500.000 residenti.
 
e Marche (L.R. 27/2004, art. 10, comma 2):
  • da 245 a 490 nelle circoscrizioni fino a 250.000 abitanti;
  • da 350 a 700 nelle circoscrizioni con più di 250.000 abitanti.
 
Le liste regionali, previste dalla normativa nazionale (presenti quindi in Liguria), devono essere sottoscritte da un numero minimo e massimo di elettori, in relazione al numero di abitanti della regione (art. 1, comma 3, legge 43 del 1995, che rinvia a quanto stabilito per le elezioni del Senato dall'art. 9, comma 6, D.Lgs. n. 533 del 1993). Nel caso della Liguria, regione con più di un milione di abitanti, le firme richieste sono minimo 3.500 e massimo 5.000.
Per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale, solo la normativa della regione Veneto stabilisce la necessità di sottoscrizioni. In particolare le suddette candidature devono essere sottoscritte da un numero di elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della regione non inferiore a 3.500 e non superiore a 5.000 (Veneto, L.R. 5/2012, art. 15, comma 2). Non è richiesta alcuna sottoscrizione, invece, nelle regioni Toscana (L.R. 51/2014, art. 12), Marche (L.R. 27/2004, art. 11, comma 1); Campania (L.R. 4/2009, art. 2, comma 1) e Puglia (L.R. 2/2005, art. 2, commi 5-8).
 
Esonero dall'obbligo di sottoscrizione e riduzioni del numero di sottoscrizioni richieste
Le regioni che hanno adottato una propria legge elettorale hanno previsto esenzioni dall'obbligo di sottoscrizione per la presentazione delle candidature.
In particolare tutte prevedono, pur con qualche differenza, l'esenzione per le liste espressione di gruppi consiliari o di componenti del gruppo misto (Veneto L.R. 5/2012, art. 14, comma 4; Marche L.R. 27/2004, art. 10, comma 3-bis; Campania, L.R. 4/2009, art. 3, comma 2; Puglia, L.R. 2/2005, art. 8, comma 9).
La regione Toscana (L.R. 51/2014, art. 11, commi 3 e 3-bis) per le liste espressione di gruppi consiliari costituiti almeno 6 mesi prima del giorno delle elezioni, richiede 10 sottoscrizioni, mentre se il gruppo si è costituito successivamente, le sottoscrizioni richieste sono ridotte di un terzo.
Nelle regioni Campania e Puglia è prevista l'esenzione dall'obbligo di sottoscrizione anche per le liste di partiti o movimenti presenti nel Parlamento nazionale e nella regione Marche l'esenzione è estesa alle liste di partiti e raggruppamenti politici che nelle ultime elezioni hanno ottenuto (con proprio contrassegno) almeno un seggio nel Parlamento italiano o nel Parlamento europeo.
 
La normativa nazionale, che si applica nella regione Liguria, non prevede alcun esonero dall'obbligo di sottoscrizione. Solo in caso di scioglimento anticipato del consiglio regionale (scadenza di oltre centoventi giorni), la normativa nazionale prevede che il numero minimo delle sottoscrizioni richieste sia per le liste circoscrizionali, sia per le liste regionali è ridotto alla metà. (art. 1, comma 3, ultimo periodo, legge 43/1995).
Riepilogo delle scadenze elettorali

Nella tabella che segue sono messi a confronto i termini iniziali e finali delle "finestre elettorali" previste dal provvedimento in esame (considerando le domeniche previste nel calendario). Per le suppletive Senato e per il referendum costituzionale è stato preso in considerazione solo il termine finale.


Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente

Per quanto riguarda l'esame in sede referente, la I Commissione Affari costituzionali ne ha iniziato l'esame il 28 aprile 2020 ed ha proseguito nell'esame preliminare.

Il 5 e il 7 maggio 2020 la I Commissione ha svolto una serie di audizioni informali nell'ambito dell'istruttoria legislativa sul provvedimento: esperti e rappresentanti della Conferenza delle Regioni, dell'ANCI e dell'UPI. Il 21 maggio 2020 è iniziata la discussione degli emendamenti, che è proseguita nelle sedute del 26 e del 27 maggio, seduta in cui si è concluso l'esame in sede referente con l'approvazione di alcune proposte emendative da parte della Commissione.

 


I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

La Commissione parlamentare per le questioni regionali ha reso il proprio parere favorevole nella seduta del 29 aprile 2020 con la condizione che la Commissione di merito approfondisca il contenuto dell'articolo 1, comma 2.

Tale disposizione prevede che le elezioni suppletive per i collegi uninominali di Camera e Senato, amministrative e regionali, già rinviate ai sensi del comma 1, possano essere ulteriormente rinviate di non oltre tre mesi se permangono i profili di gravità connessi alla diffusione epidemiologica da COVID-19, facendo salve le operazioni già completate per lo svolgimento delle elezioni, che rimangono valide.
 La Commissione ha rilevato la necessità di specificare meglio sia i presupposti di fatto che legittimerebbero l'ulteriore rinvio (dall'attuale formulazione non emerge quale livello di «diffusione epidemiologica da COVID-19» potrebbe giustificare il rinvio) sia l'ambito di applicazione (andrebbe chiarito se potrebbero essere oggetto di rinvio anche le elezioni di un singolo comune). Inoltre, in caso di attuazione della norma in relazione alle elezioni regionali, il consiglio regionale si troverebbe comunque – scaduta, il 31 agosto 2020, la proroga di cui al comma 1, lettera d) – non nella pienezza dei suoi poteri ma in regime di prorogatio, regime che, in base alla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 304 del 2002, n. 196 del 2003, e n. 44 del 2015) è disciplinato dagli statuti regionali, fermo restando che in tale periodo l'attività è limitata agli atti indifferibili e urgenti; si tratta di un aspetto che è quindi essenziale definire meglio, in quanto deve essere chiaro, in caso di attuazione della norma, se i consigli regionali si troveranno nella pienezza dei loro poteri o in regime di prorogatio;
 La Commissione conclude che, alla luce dei numerosi profili di incertezza della disposizione, se ne potrebbe valutare, in alternativa ad una sua migliore formulazione, anche l'abrogazione, in quanto rimane comunque ferma la possibilità per il Legislatore di tornare sulla questione più avanti, alla luce delle specifiche esigenze che dovessero manifestarsi.

Nella seduta del 29 aprile 2020 anche il Comitato per la legislazione ha reso parere con una condizione  in cui ha chiesto di valutare approfonditamente la previsione del comma 2 dell'art. 1 per evitare incertezze in sede applicativa. 

La I Commissione, nel corso dell'esame in sede referente, ha proceduto alla soppressione del comma 2 dell'art. 1, oggetto dei rilievi dei suddetti pareri.


Il rinvio delle elezioni in alcuni Paesi europei

A causa della situazione epidemiologica in atto, in diversi Paesi sono state rinviate le consultazioni elettorali previste per il 2020.

Francia

Il secondo turno delle elezioni municipali, inizialmente previsto per il 22 marzo 2020, si svolgerà il 28 giugno. Lo ha dichiarato il Primo ministro il 22 maggio, preannunciando la presentazione al Presidente della Repubblica il 27 maggio di un decreto di convocazione dei comizi elettorali. Questa decisione è tuttavia reversibile e sarà rivalutata sulla base di della situazione sanitaria. Sono 4.922 i comuni in cui è necessario un secondo turno di elezioni.

All'indomani del primo turno delle elezioni municipali del 15 marzo, il Governo francese ha deliberato il rinvio del secondo turno sulla base degli sviluppi dello stato epidemiologico, con un decreto del Ministro dell'interno del 17 marzo 2020 che ha abrogato il decreto di convocazione dei comizi elettorali (Consiglio dei ministri, seduta del 17 marzo 2020).

Successivamente, la legge 23 marzo 2020 (LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19) ha stabilito che le elezioni si dovranno svolgere entro e non oltre il 30 giugno 2020. La data sarà fissata con decreto del Consiglio dei ministri entro il 27 maggio, previo parere del Consiglio scientifico sulla situazione sanitaria.

Il termine per la presentazione delle candidature per il secondo turno sarà noto quando sarà fissata la data delle elezioni (il termine per la presentazione è il martedì dopo la pubblicazione del decreto che convoca gli elettori).

Entro il 23 maggio 2020, il governo presenterà al Parlamento un rapporto del Consiglio scientifico per la gestione della crisi del coronavirus, decidendo sulla possibilità di organizzare le elezioni in quella data.

Se il secondo turno non potrà aver luogo a giugno, gli elettori dei comuni in cui il primo turno non è stato decisivo saranno chiamati di nuovo per due votazioni.

In tal caso, il mandato dei consiglieri comunali verrà prolungato per un periodo fissato dalla legge. Gli elettori saranno quindi convocati in seguito per due turni (i risultati del primo scrutinio del 15 marzo 2020 saranno annullati). Tuttavia, i consiglieri eletti al primo turno del 15 marzo restano eletti.

I consiglieri comunali che sono stati eletti al primo turno, entrano in carica ad una data stabilita con decreto, al più tardi a giugno, dopo aver consultato il Comitato scientifico. La prima riunione del consiglio comunale sarà convocata tra i cinque e i dieci giorni dopo l'entrata in carica. Il mandato dei consiglieri in carica prima del 15 marzo 2020 è prorogato fino a questa data.

A complemento della legge del 23 marzo, è stata emanata l'Ordinanza 1° aprile 2020 (Ordonnance n° 2020-390 du 1er avril 2020 relative au report du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers de la métropole de Lyon de 2020 et à l'établissement de l'aide publique pour 2021) che, affinché il rinvio del secondo turno non influisca sull'equità della votazione, organizza il secondo turno in un quadro simile a quello che ci si sarebbe aspettato in assenza di rinvio.

L'ordinanza disciplina in dettaglio diversi aspetti del procedimento elettorale di contorno, quali la presentazione delle liste elettorali, il deposito delle candidature, lo svolgimento della campagna elettorale, oltre a introdurre disposizioni in ordine al finanziamento pubblico ai partiti.

Successivamente, la Loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ha prolungato al 10 luglio lo stato di emergenza nel Paese.

Germania

Lo stato tedesco della Baviera ha tenuto il primo turno delle elezioni locali il 16 marzo 2020, attraverso il voto di persona nei seggi elettorali e il voto postale. Le elezioni di secondo turno che si sono svolte il 29 marzo 2020 sono state organizzate integralmente attraverso il voto postale in risposta al rischio di contagio, previa presentazione di apposita istanza (IDEA, Elections and COVID-19, marzo 2020; Ministero dell'interno di Baviera).

Altre elezioni locali in Sassonia e Assia previste per aprile sono state invece rimandate ancora a data da definire.

Regno Unito

Il 13 marzo 2020 il Governo ha confermato che le elezioni locali previste per il 7 maggio 2020 sarebbero state rinviate di un anno (Cabinet Office, Comunicato stampa 13 marzo 2020).

La legislazione di emergenza introdotta per affrontare l'epidemia, il Coronavirus Bill (Bill 122 2019-21), include infatti disposizioni per posticipare le elezioni, la registrazione elettorale decennale prevista quest'anno in Irlanda del Nord, e gli eventi elettorali non programmati, come le elezioni suppletive e le petizioni di recall dei deputati. Il rinvio di uno qualsiasi di questi eventi elettorali non può andare oltre il 6 maggio 2021. Il disegno di legge è stato presentato giovedì 19 marzo 2020 e il suo iter si è concluso il 25 marzo 2020.

Coronavirus Act 2020 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2020/7/contents

Le consultazioni si sarebbero svolte il 7 maggio 2020 in 118 aree metropolitane, distrettuali e comunali in Inghilterra. Oltre alle elezioni comunali sono coinvolti altri eventi elettorali che si sarebbero svolti in tutto il Regno Unito: elezioni per il sindaco di Londra e per i seggi alla Greater London Authority (GLA); elezioni del sindaco di Manchester, nella regione di Liverpool City, nella Tees Valley e nelle West Midlands; elezioni comunali a Bristol, Liverpool e Salford.

Il Coronavirus Act definisce le disposizioni in materia elettorale dall'art. 59 al 70.

All'art. 59 si definisce l'ambito di applicazione della legge e all'art. 60 si rinviano di un anno le elezioni che a vari livelli erano previste per la data del 7 maggio. Definisce altresì proroghe ai mandati elettorali in scadenza di un altro anno e quelli eletti nel 2021 che avrebbero dovuto essere eletti nel 2020 per un mandato di tre anni anziché il normale mandato di quattro anni, al fine di consentire il ripristino dei normali cicli elettorali al termine dell'attuale crisi. Anche il sindaco di Londra, i membri dell'Assemblea di Londra, altri sindaci eletti e commissari di polizia e criminali eletti nel 2021 avranno tutti un mandato di tre anni.

Gli articoli da 61 a 63 dispongono i poteri di rinvio delle consultazioni di referendum o recall dei deputati pendenti nel periodo compreso tra la data del 16 maro 2020 e 5 maggio 2021, conferendo al Segretario di Stato il potere di emanare regolamenti per rinviare eventuali elezioni secondarie o referendum locali che potrebbero essere richiesti nel periodo in questione. I poteri di rinvio contenuti in questa clausola possono essere esercitati più di una volta, fino al termine del 5 maggio 2021.

L'articolo 62 si estende a tutto il Regno Unito e consente di rinviare le petizioni di recall.

L'articolo 64 rinvia di un anno la data del canvassing per la registrazione degli elettori alle liste dell'Irlanda del Nord prevista 2020, che si tiene periodicamente ogni 10 anni.

Gli articoli da 65 a 68 consentono di ritardare le eventuali elezioni suppletive richieste per i seggi elettorali nel Parlamento gallese, e di prevedere disposizioni supplementari se necessario in Galles fino al 6 maggio 2021. Di norma, le elezioni suppletive del collegio elettorale devono svolgersi entro tre mesi dall'insorgenza del posto vacante.

Gli articoli 69 e 70 consentono analogamente al presidente del parlamento scozzese di ritardare le elezioni suppletive per i seggi elettorali, di norma previste entro 3 mesi dalla vacanza si un seggio.

Per una scheda di commento dettagliata riguardo alla sezione riguardante il rinvio delle elezioni contenuta nel Coronavirus Act 2020, si veda il briefing paper della House of Commons Library, numero 08856 del 6 maggio 2020.

 

Spagna

Le elezioni in Galizia e Paesi Baschi previste per il 5 aprile 2020 e poi annullate si terranno il 12 luglio (Decreto 11/2020, de 18 de mayo, del Lehendakari, por el que se convocan elecciones al Parlamento Vasco (BOPV núm. 94, de 19 de mayo de 2020)Decreto 72/2020, de 18 de mayo, de convocatoria de elecciones al Parlamento de Galicia (DOG núm. 96, de 19 de mayo de 2020).

In seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza in Spagna per la gestione della situazione di crisi sanitaria causata da COVID-19 (regio decreto 463/2020, del 14 marzo), le elezioni per il rinnovo dei Parlamenti delle comunità autonome di Galizia e Paesi Baschi, già fissate per il 5 aprile erano state rinviate a data da definirsi. La decisione era stata presa dai rispettivi Governi regionali con due distinti provvedimenti. Il Decreto 7/2020, del 17 marzo, del Lehendakari (Presidente del Governo basco) ha annullato lo svolgimento delle elezioni al Parlamento basco fissare il 5 aprile 2020, a causa della crisi sanitaria derivante da Covid-19. Il Decreto 45/2020, del 18 marzo della Giunta elettorale ha annullato la tenuta delle elezioni al Parlamento galiziano previste anch'esse per il 5 aprile 2020 a seguito della crisi sanitaria derivata da COVID-19.

 

Infine, per un elenco aggiornato dei Paesi che hanno rinviato le elezioni o hanno adottato misure precauzionali nelle consultazioni elettorali si veda il monitoraggio effettuato dall'International Foundation for Electoral Systems (IFES) e dall'International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA).

Più in generale, sull'impatto dell'epidemia sulle elezioni si veda Electoral Knowledge Network (ACE).