Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Bilancio
Titolo: D.L. 18/2020 - Misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 (cd. "Cura Italia") - Quadro di sintesi degli interventi
Serie: Progetti di legge   Numero: 284/1
Data: 26/03/2020
Organi della Camera: V Bilancio


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D.L. 18/2020 - Misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 (cd. "Cura Italia") - Quadro di sintesi degli interventi

26 marzo 2020
Progetti di legge


Indice

Sanità|Misure fiscali|Misure finanziarie|Misure a sostegno del lavoro|Politiche sociali|Pubblica amministrazione|Misure in materia di contratti pubblici|Misure in materia ambientale|Scuola, università, alta formazione e ricerca|Trasporti|Giustizia|Enti territoriali|Cultura e Spettacolo|Informazione, settore postale e comunicazioni|Sport|Agricoltura e pesca|Difesa|


Sanità

In tema di sanità le misure contenute nel decreto-legge sono essenzialmente finalizzate al potenziamento delle risorse umane e strumentali del Servizio sanitario nazionale nel contrasto all'epidemia da Covid-19. 

In sintesi:

  • viene disposto un incremento per il 2020, a valere sul finanziamento sanitario corrente, delle risorse del "fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro" della dirigenza medica e sanitaria e del "fondo condizioni di lavoro e incarichi" del personale del comparto sanità. L'incremento è complessivamente pari a 250 milioni di euro ed è inteso ad elevare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario (dipendente dagli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale) direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del virus COVID-19. Viene altresì incrementata di 100 milioni di euro, la quota del finanziamento sanitario corrente per il 2020 che può essere destinata al conferimento, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di incarichi di lavoro autonomo (anche di collaborazione coordinata e continuativa) ad iscritti agli albi delle professioni sanitarie, ivi compresi i medici, e di incarichi di lavoro autonomo a personale medico ed infermieristico collocato in quiescenza (art.1);

  • viene consentito al Ministero della salute di assumere con contratto di lavoro a tempo determinato, di durata non superiore a tre anni,40 unità di dirigenti sanitari medici, 18 unità di dirigenti sanitari veterinari e 29 unità di personale non dirigenziale con il profilo professionale di tecnico della prevenzione, utilizzando graduatorie proprie o approvate da altre amministrazioni per concorsi pubblici (anche relativi ad assunzioni a tempo indeterminato). Le unità in esame sono destinate agli uffici periferici (art. 2);

  • vengono disciplinate alcune misure dirette al potenziamento delle reti di assistenza territoriale per far fronte alla situazione di emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19, quali la stipula di accordi contrattuali per l'acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie (art. 3);

  • viene consentito alle regioni ed alle province autonome, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 (pari a 6 mesi da questa data),  di attivare aree sanitarie anche temporanee, per la gestione dell'emergenza COVID-19, sia all'interno che all'esterno di strutture, pubbliche o private, di ricovero, cura, accoglienza ed assistenza. e opere edilizie strettamente necessarie a rendere le citate strutture idonee all'accoglienza possono essere eseguite in deroga alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali (art. 4);

  • viene data facoltà all'INAIL di conferire incarichi di lavoro autonomo (anche di collaborazione coordinata e continuativa), a tempo determinato, a 200 medici specialisti ed a 100 infermieri (art. 10);

  • per far fronte alle esigenze di sorveglianza epidemiologica e di coordinamento connesse alla gestione dell'emergenza COVID-19,viene incrementato di 4 milioni, per ciascun anno del triennio 2020-2022, lo stanziamento di parte corrente dell'Istituto superiore di sanità; (ISS). Tale somma è quasi interamente dedicata al reclutamento di personale (art.11);

  • viene previsto che gli enti e le aziende del Ssn, verificata l'impossibilità di reperire personale sanitario facendo ricorso alle misure già a tal fine stabilite e fino al perdurare dello stato di emergenza (31 luglio 2020), possano trattenere in servizio, anche in deroga ai limiti attualmente vigenti per il collocamento in quiescenza, i dirigenti medici e sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario del comparto sanità; e gli operatori socio-sanitari. Per i medesimi fini e per il medesimo periodo il personale dei medici e del settore sanitario della Polizia di Stato può essere trattenuto in servizio anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti sul collocamento in quiescenza (art. 12);

  • viene consentito, in deroga alle norme che disciplinano le procedure per il riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite in un Stato dell'Unione europea o in Stati terzi, l'esercizio temporaneo di tali qualifiche da parte di professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all'estero in base a specifiche direttive dell'Unione europea. Le regioni e le province autonome possono pertanto procedere al reclutamento di tali professionisti in relazione al solo periodo dell'emergenza epidemiologica in base a quanto disposto dagli articoli 1 e 2 del DL. n. 14/2020 e nei limiti delle risorse ivi previste (art.13);

  • in considerazione della rapida evoluzione della situazione epidemiologica e dell'emergenza in atto, viene considerata non applicabile la misura della quarantena con sorveglianza attiva (anche in caso di contatti stretti con soggetti affetti da Covid-19) nei confronti dei dipendenti delle imprese che operano nell'ambito della produzione dei farmaci e dei dispositivi medici e diagnostici nonché delle relative attività di ricerca e della filiera integrata per i subfornitori (art. 14); 

  • per far fronte alla situazione epidemiologica da Covid–19, limitatamente al periodo dell'emergenza, viene consentita  la produzione, importazione ed immissione in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale (DPI) in deroga alle vigenti disposizioni, nel rispetto di una particolare procedura diretta a consentire il riscontro delle caratteristiche tecniche e dei requisiti di sicurezza dei prodotti (art. 15);
  • vengono dettate alcune norme transitorie sull'uso, negli ambienti di lavoro in generale, di mascherine chirurgiche e sull'uso, nell'ambito dell'intera collettività, di mascherine filtranti (art. 16);
  • sono previste disposizioni concernenti la sperimentazione clinica dei farmaci e dei dispositivi medici, con riferimento a pazienti affetti dal virus COVID-19, nonché l'uso compassionevole dei farmaci in fase di sperimentazione destinato ai medesimi pazienti. Le misure hanno la finalità di migliorare la capacità di coordinamento e di analisi delle evidenze scientifiche disponibili e trovano applicazione limitatamente al periodo di durata dello stato di emergenza relativo al suddetto virus (art. 17);
  • viene incrementato il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato di 1.410 milioni di euro per l'anno 2020, sia in relazione agli interventi previsti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale, sia per le misure di incremento delle assunzioni nel comparto sanitario disposte dal decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 (art-18);
  • viene infine introdotta una nuova disciplina dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo; si introduce il principio della laurea abilitante, ferma restando la condizione di svolgimento e di superamento (in una delle forme già previste) di un tirocinio, e si prevede il relativo adeguamento dell'ordinamento didattico del corso di laurea (art. 102).

Misure fiscali

Numerose misure di carattere fiscale, introdotte inizialmente per la cd. zona rossa di Lombardia e Veneto dal decreto-legge n. 9 del 2020, sono state confermate ed estese a tutto il territorio nazionale dal decreto-legge n. 18 del 2020.

In particolare, il decreto-legge 9 ha disposto la sospensione dei versamenti, scadenti nel periodo dal 21 febbraio al 30 aprile 2020, relativi alle cartelle di pagamento per le sole zone nei territori maggiormente colpiti dall'epidemia di COVID-19. Tale la misura è stata estesa al territorio nazionale ed è stata ampliata dal decreto-legge n. 18 del 2020, che sospende i termini, scadenti dall'8 marzo al 31 maggio 2020, per il versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali. E' inoltre differito al 31 maggio 2020 il termine per il pagamento delle rate relative alle definizioni agevolate e al saldo e stralcio dei debiti tributari (articolo 68). Con Circolare 6/E del 23 Marzo 2020 l'Ageniza delle entrate ha reso i primi charimenti sulla sospensione dei termini e sull'accertamento con adesione

Analogamente, il decreto-legge n. 18 del 2020 (articolo 61) sospende i versamenti delle ritenute e dei contributi e dei premi, misura già introdotta dal precedente decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, estendendo tale sospensione, inizialmente prevista per il settore turistico-alberghiero a soggetti operanti in altri settori; prevede la sospensione anche dei termini di versamento dell'imposta sul valore aggiunto. Si prevede, per i contribuenti che decidano di non avvalersi delle sospensioni, che della circostanza sia data menzione (articolo 71 del decreto-legge n. 20 del 2020).

Il decreto-legge n. 18 del 2020 ha introdotto inoltre un insieme di ulteriori interventi fiscali, validi per tutto il territorio nazionale e intesi in particolare a tutelare i lavoratori e salvaguardare il sistema produttivo. Si ricordano le seguenti misure:

  • la sospensione dei versamenti da autoliquidazione per i titolari di partita Iva di minori dimensioni, nonché per tutti i soggetti delle province maggiormente colpite dal Covid-19 a prescindere dai ricavi o compensi percepiti; l'esclusione da ritenute d'acconto per i soggetti di più ridotte dimensioni, ovvero con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro (art. 62);
  • l'erogazione di un bonus di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, che, durante il periodo di emergenza sanitaria COVID 19, continuino a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020 (art. 63);
  • la concessione di un credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro (art. 64), nonché di un credito di imposta pari al 60 per cento del canone di locazione, relativo al mese di marzo, di negozi e botteghe (art. 65); viene previsto un regime straordinario di accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari ed è ampliato l'ambito soggettivo e oggettivo del c.d. tax credit per le edicole (art. 98);
  • la concessione di incentivi fiscali per le erogazioni liberali (articolo 66), in denaro e in natura, effettuate per finanziare gli interventi di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Viene sospesa dall'8 marzo fino al 31 maggio 2020 l'attività svolta dall'amministrazione finanziaria, tra l'altro, in materia di accertamento, riscossione, risposte a istanze dei contribuenti (art. 67). Sono conseguentemente prorogati i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione degli adempimenti fiscali.

In caso di cessione a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, di crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti si consente di trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate (Deferred Tax Assets, DTA) riferite alle perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile e all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto non ancora dedotto né fruito tramite credito d'imposta. Ai fini della trasformazione in credito d'imposta, tali componenti possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20 per cento del valore nominale dei crediti ceduti. I crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro (art. 55).


Misure finanziarie

Sotto il profilo degli interventi di natura finanziaria, sia il decreto-legge n. 9 del 2020 che il decreto-legge n. 18 del 2020 hanno potenziato l'operatività del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa; il primo provvedimento ha inserito (art. 26) , tra le causali che possono essere addotte a supporto della richiesta di sospensione del pagamento delle rate del mutuo per l'acquisto della prima casa, ai fini dell'accesso alle prestazioni del relativo Fondo di solidarietà, l'ipotesi della sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni. Il secondo decreto-legge ha esteso i benefici del Fondo anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che abbiano subito un calo del fatturato superiore al 33 per cento rispetto all'ultimo trimestre 2019, a seguito della chiusura o della restrizione della propria attività in attuazione delle misure adottate per l'emergenza coronavirus (art. 54).

Con specifico riferimento alle imprese, il decreto-legge n. 18 del 2020:

  • autorizza il Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica di cui all'articolo 122 a erogare finanziamenti in favore delle imprese produttrici di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, avvalendosi di INVITALIA quale soggetto gestore della misura (art. 5);
  • prevede il potenziamento e l'estensione dell'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, sia con interventi temporanei, in deroga alla disciplina ordinaria - per i quali sono stanziati 1.500 milioni di euro per l'anno 2020 -  che con interventi di carattere strutturale (art. 48);
  • concede alle PMI e alle micro imprese una generale moratoria sui prestiti, sotto forma, tra l'altro, di sospensione del pagamento delle rate dei mutui e sul mantenimento di fidi o altre forme di finanziamento bancario (art. 56);
  • concede la garanzia dello Stato sulle esposizioni assunte da Cassa Depositi e Prestiti in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, fino ad un massimo dell'80% dell'esposizione assunta (art. 57);
  • autorizza la spesa di ulteriori 400 milioni di euro per il 2020 per la concessione delle agevolazioni previste nell'ambito dei contratti di sviluppo (art. 80).

Quanto alle misure in materia di internazionalizzazione delle imprese, si segnala, in particolare, che il decreto-legge:

  • autorizza il MEF a rilasciare la garanzia dello Stato in favore di SACE Spa per operazioni nel settore crocieristico deliberate da SACE Spa entro la data di entrata in vigore del decreto, fino all'importo massimo di 2,6 miliardi di euro; trattandosi delle commesse per la costruzione di navi da crociera, la garanzia dello Stato è rilasciata al fine di sostenere per il 2020 il credito all'esportazione in settori interessati dall'impatto dell'emergenza sanitaria (art. 53, co. 1);
  • prevede che possa essere disposta una sospensione fino a dodici mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso del 2020, per i finanziamenti a tasso agevolato concessi a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri (art. 58);
  • istituisce un nuovo Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, con una dotazione finanziaria iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'adozione di misure di comunicazione, di potenziamento delle attività di promozione del Made in Italy nonché per il cofinanziamento di iniziative di promozione dei mercati esteri realizzate da altre pubbliche amministrazioni mediante apposite convenzioni (art. 72, co. 1).

A tutela dei risparmiatori, si modifica la disciplina del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) istituito per ristorare i soggetti che hanno investito in strumenti finanziari emessi da banche poste in liquidazione fra il novembre del 2015 e il gennaio del 2018; in primo luogo, si consente di corrispondere agli azionisti e agli obbligazionisti, in attesa della predisposizione del piano di riparto degli indennizzi, un anticipo nel limite massimo del 40 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio; inoltre, si proroga il termine per la presentazione delle domande di indennizzo dal 18 aprile al 18 giugno 2020 (art. 50).

Si consente ai confidi (consorzi di garanzia collettiva dei fidi) di ridurre i contributi obbligatori ai fondi interconsortili cui aderiscono, in misura pari ai contributi che i medesimi confidi sono tenuti a versare al relativo Organismo di vigilanza e tenuta dell'elenco (art. 51).


Misure a sostegno del lavoro

 Le misure a sostegno del lavoro riguardano, principalmente, norme speciali in tema di ammortizzatori sociali e di riduzione dell'orario di lavoro, con la previsione di appositi congedi ed indennità, nonché lo svolgimento del lavoro agile.

Per quanto concerne gli ammortizzatori sociali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica:

  • vengono previste disposizioni speciali - quali semplificazioni procedurali, deroghe ai limiti di durata complessiva ed esenzioni dalle addizionali contributive - per i trattamenti ordinari di integrazione salariale e di assegno ordinario richiesti per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che possono essere concessi per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020 (art. 19, co. 1-4);
  • l'assegno ordinario corrisposto dal Fondo di integrazione salariale viene riconosciuto - nel 2020 e per un massimo di nove settimane - anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo che occupano mediamente più di 5 dipendenti (in luogo dei 15 richiesti in via generale) (art. 19, co. 5);
  • si riconosce la possibilità, per le aziende che, alla data del 23 febbraio 2020, avessero già in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, di presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale (per un periodo non superiore a nove settimane); la concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso (art. 20);
  • si riconosce la possibilità, per i datori di lavoro iscritti al suddetto Fondo residuale di solidarietà e che, alla data del 23 febbraio 2020, avessero già in corso un trattamento di assegno di solidarietà, di presentare domanda di concessione dell'assegno ordinario ai sensi dell'articolo 19 (per un periodo non superiore a nove settimane); la concessione dell'assegno ordinario sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà già in corso (art. 21);
  • viene consentito alle regioni e province autonome di riconoscere trattamenti di integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato (con esclusione del lavoro domestico) per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalla normativa vigente in materia di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro (art. 22).

Vengono poi introdotte alcune norme speciali a sostegno dei lavoratori per la riduzione dell'orario di lavoro. In particolare:

  • a  seguito della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado conseguente all'emergenza epidemiologica, vengono riconosciuti:
    • ai lavoratori dipendenti pubblici e privati, agli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e ai lavoratori autonomi iscritti alle relative gestioni INPS - a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, o disoccupato, o non lavoratore - un congedo, continuativo o frazionato, di durata complessiva non superiore a quindici giorni, per i figli di età non superiore a 12 anni (o anche di età superiore nei casi di figli con disabilità grave), con un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione e con il riconoscimento della contribuzione figurativa (art. 23, co. 1, 3 e 4, e art. 25, co. 1);
    • la possibilità (prevista anche per i lavoratori autonomi iscritti alle casse privatizzate) di fruire, in alternativa ai suddetti benefici e in presenza dei medesimi presupposti, di un voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, elevato a 1.000 euro per i dipendenti del settore sanitario (pubblico e privato), nonché per i dipendenti della Polizia di Stato e per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per l'emergenza epidemiologica (art. 23, co. 8 e art. 25, co. 3);
    • ai lavoratori dipendenti privati - in presenza di figli minori tra i 12 e i 16 anni e a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, o disoccupato, o non lavoratore - il diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro (art. 23, co. 6);
    • ulteriori complessivi dodici giorni, usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020, di permesso retribuito per l'assistenza di familiari disabili, che si aggiungono ai tre giorni di permesso mensile riconosciuti dalla L. 104/1992 (art. 24).
  • viene riconosciuta (entro diversi limiti di spesa) un'indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro, in favore dei seguenti soggetti, qualora non siano titolari di pensione e non siano iscritti ad altre forme  previdenziali obbligatorie :
    • dei liberi professionisti (titolari di partita IVA) iscritti alla Gestione separata INPS e di titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (iscritti alla medesima Gestione) (art. 27);
    • dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'INPS (relative agli artigiani, agli esercenti attività commerciali ed ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali) (art. 28);
    • dei lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 (art. 29);
    • degli operai agricoli a tempo determinato che nel 2019 hanno svolto almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo (art. 30);
    • di lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 al medesimo Fondo, da cui derivi un reddito non superiore a 50.000 euro (art. 38);
    • di titolari di rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti  di  promozione  sportiva,  società  e  associazioni  sportive  dilettantistiche  (tale indennità è erogata dalla società Sport e salute S.p.A.) (art. 96).
  • si prevede l'erogazione di un bonus di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, che, durante il periodo di emergenza sanitaria da COVID 19, continuino a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020 (art. 63);
  • vengono prorogati;
    • i termini per la presentazione delle domande di disoccupazione per la NASpI e la DIS-COLL e per quella agricola, portandoli, rispettivamente, a centoventotto giorni (in luogo di sessantotto) dalla cessazione del rapporto di lavoro e al 1° giugno 2020 (in luogo del 31 marzo 2020 (art. 32 e art. 33);
    • al 20 marzo 2020, i termini dei versamenti verso le amministrazioni pubbliche in scadenza il 16 marzo 2020 (art. 60).
  • vengono sospesi:
    • fino al 31 maggio 2020 i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria (art. 37 e art. 61);
    • fino al 1° giugno 2020, i termini di decadenza relativi a prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate da INPS e INAIL (art. 34);
    • per due mesi dal 17 marzo 2020, le misure di condizionalità connesse al godimento di determinati strumenti di sostegno al reddito (quali reddito di cittadinanza, CIG, NASpI e DIS-COLL), ferma restando la fruizione dei relativi benefici economici, ed alcune procedure relative al cosiddetto collocamento obbligatorio (art. 40);
    • per 60 giorni dal 17 marzo 2020, l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo e le procedure pendenti alla data del 23 febbraio 2020 (art. 46);
    • per 60 giorni dal 17 marzo 2020, lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego. Sono escluse dalla sospensione, le procedure nelle quali la valutazione dei candidati avviene esclusivamente su base curriculare o in modalità telematica (art. 87, co. 5);
    • le attività dei comitati centrali e periferici dell'INPS (art. 41);
    • per il periodo 23 febbraio 2020 al 1° giugno 2020, il decorso di alcuni termini temporali relativi a prestazioni a carico dell'INAIL (ossia i termini di decadenza relativi alle domande di prestazioni erogate dall'INAIL, i termini di prescrizione per le azioni giudiziali relative alle medesime prestazioni, nonché i termini per la domanda di revisione della rendita di inabilità che scadrebbero nel suddetto periodo (art. 42).
  • per i lavoratori del settore privato, il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva viene equiparato a malattia e non è computabile ai fini del periodo di comporto (art. 26);
  • viene istituito il Fondo per il reddito di ultima istanza, volto a garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa (art. 44);
  • si prevede il trasferimento di 50 milioni di euro, da parte dell'INAIL ad Invitalia, da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi e di altri strumenti di protezione individuale (art. 43, co. 1).

Per favorire il ricorso al lavoro agile, si dispone:

  • che per il periodo dello stato di emergenza, il lavoro agile (applicabile a qualsiasi rapporto di lavoro subordinato) costituisce la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa delle pubbliche amministrazioni, le quali limiteranno la presenza sul posto di lavoro esclusivamente per assicurare le attività indifferibili e non altrimenti erogabili (art. 87, co. 1-4);
  • che fino al 30 aprile 2020 i lavoratori dipendenti con disabilità grave, o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità grave, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione (art. 39, co. 1);
  • un diritto di precedenza in favore dei lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa, ai quali è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile (art. 39, co. 2);
  • che le pubbliche amministrazioni, fino al 31 dicembre 2020, sono autorizzate ad acquistare beni e servizi informatici e servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ed in deroga al Codice degli appalti e ad ogni altra disposizione di legge ad eccezione della legge penale e fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (art. 75).

Politiche sociali

Il decreto legge prevede alcune misure per rispondere alle esigenze delle famiglie, nonchè misure di carattere sociale,  necessarie per fronteggiare l'emergenza derivante dalla sospensione di alcuni servizi allo scopo di contenere la diffusione del contagio da Covid-19. In sintesi:

  • a seguito della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, vengono riconosciuti specifici congedi parentali e indennità in favore dei genitori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, autonomi, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, o dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato (artt. 23 e 25);

  • viene incrementato di ulteriori complessivi dodici giorni, usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020,il numero di giorni di permesso retribuito riconosciuto dalla normativa vigente per l'assistenza di familiari disabili e coperto da contribuzione figurativa (art. 24);
  • viene rinviato al 31 ottobre 2020 il termine entro il quale le Onlus, le organizzazioni di volontariato (ODV) e le Associazioni di promozione sociale  (ASP) devono adeguare i propri statuti alle disposizioni contenute nel Codice del terzo settore. Entro lo stesso termine del 31 ottobre 2020, le imprese sociali possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria. Per quanto riguarda l'approvazione dei bilanci, viste le misure poste in essere nel periodo emergenziale e la conseguente difficoltà di convocare gli organi sociali, viene rinviato al 31 ottobre 2020 i termine utile per l'approvazione dei bilanci di esercizio degli enti del terzo settore per i quali la scadenza del termine di approvazione ricade all'interno del periodo emergenziale (art. 35);

  • vengono stabilite le condizioni di operatività delle strutture pubbliche o private accreditate presso il Sistema Sanitario nazionale,  che erogano prestazioni diurne per persone con disabilità, disponendo la chiusura per quelle che svolgono prestazioni di tipo sanitario e socio-sanitario non indifferibili. Per le strutture che svolgono attività indifferibili per persone con disabilità ad alta necessità di sostegno sanitario è consentita l'attività purché sia possibile il rispetto delle misure previste per il contenimento del contagio da COVID-19. Non può costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile l'assenza dal posto di lavoro di  uno dei genitori conviventi di una persona con disabilità (art. 47);

  • viene prevista la disciplina in base alla quale le pubbliche amministrazioni garantiscono, anche avvalendosi di gestori privati, prestazioni individuali domiciliari nel periodo di sospensione dei servizi delle strutture educative e di istruzione per l'infanzia rientranti nel nuovo Sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni e dei centri diurni per persone non autosufficienti.

    Le priorità di tali prestazioni sono individuate dall'amministrazione competente, tramite co-progettazioni con gli enti gestori privati e vengono retribuite con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio standard; mentre la restante quota è soggetta alla verifica del mantenimento delle strutture che attualmente hanno sospeso l'attività. I pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni comportano la cessazione dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga nel caso fossero riconosciuti ai gestori nel periodo di sospensione dei servizi (art. 48).


Pubblica amministrazione

In primo luogo, è prevista la nomina di un Commissario straordinario preposto al rafforzamento della risposta sanitaria all'emergenza da Covid-19. Se ne definisce l'ambito delle competenze (art. 122).

Al contempo, è disposta:

  • la sospensione di tutti i termini inerenti lo svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, per il periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. La disposizione ha portata generale, con le sole eccezioni dei termini stabiliti da specifiche disposizioni dei decreti-legge sull'emergenza epidemiologica in corso, e dei relativi decreti di attuazione, nonché dei termini relativi a pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni, emolumenti per prestazioni a qualsiasi titolo, indennità da prestazioni assistenziali o sociali comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese.
  • l'estensione fino al 15 giugno 2020 la validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020. Sono stabilite norme speciali per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili (art. 103).
  • la proroga fino al 31 agosto 2020 la validità dei documenti di riconoscimento e di identità scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge (17 marzo 2020). Resta ferma, invece, la data di scadenza indicata nel documento ai fini dell'espatrio (art. 104).

Le pubbliche amministrazioni sono autorizzate fino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici e servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ed in deroga al Codice degli appalti e ad ogni altra disposizione di legge ad eccezione della legge penale e fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (art. 75).

La Presidenza del Consiglio (o Ministro delegato) è inoltre autorizzata ad avvalersi - fino al 31 dicembre 2020 - di un contingente di esperti, a fini di innovazione tecnologica e digitalizzazione della pubblica amministrazione.

Altresì conferma (fino a naturale scadenza) gli incarichi ad esperti già conferiti a supporto del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio (art. 76).

 E' disposta al contempo una proroga di tre mesi dei termini per l'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione dei Ministeri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsti da disposizioni vigenti con scadenza tra il 1° marzo e il 31 luglio 2020. La proroga decorre dalla data di scadenza per l'adozione del d.P.C.M. prevista dalle rispettive disposizioni normative (art. 116).

E' altresì consentito lo svolgimento in videoconferenza delle sedute dei consigli comunali, provinciali e metropolitani e delle giunte comunali, degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, degli organi degli enti e organismi del sistema camerale, nonché degli organi di associazioni private e delle fondazioni, anche nel caso in cui non sia stata precedentemente disciplinata tale facoltà, fino alla cessazione dello stato di emergenza e nel rispetto di specifici criteri (art. 73).

Sotto altro profilo, è prorogato il termine ultimo per l'indizione del referendum ex art. 138 Cost. sul testo della legge costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2019. Viene previsto che la consultazione referendaria sia indetta entro 240 giorni (anziché 60) dalla comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum sulla legittimità del referendum, comunicazione avvenuta il 23 gennaio 2020 (art. 81).


Misure in materia di contratti pubblici

In materia di contratti pubblici si segnalano i seguenti interventi volti a introdurre semplificazioni nelle procedure di acquisto di servizi, lavori e forniture per far fronte all'emergenza epidemiologica:
  • si autorizzano le pubbliche amministrazioni, fino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici e servizi di connettività, finalizzati ad agevolare il lavoro agile e a favorire la diffusione di servizi in rete, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 ;(il quale prevede che si possa accedere a tale procedura per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili che impediscono il rispetto dei termini per le procedure consuete) (art. 75);
  • si apporta una modifica al comma 18 dell'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) al fine di precisare che l'erogazione dell'anticipazione del prezzo (nella misura del 20 per cento del valore del contratto di appalto, come previsto dall'art. 32, comma 8, del Codice) a favore dell'appaltatore è consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza di lavori, servizi o forniture (art. 91, co. 2);
  • si prevede che, nella vigenza dello stato di emergenza nazionale e, in ogni caso, sino al 31 luglio 2020, l'acquisizione di forniture e servizi da parte delle aziende, agenzie e degli enti del Servizio sanitario nazionale da utilizzare nelle attivitàvdi contrasto dell'emergenza COVID-19, qualora sia finanziata in via esclusiva tramite donazioni di persone fisiche o giuridiche private, ai sensi dell'art. 793 c.c., avviene mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici, per importi non superiori alle soglie europee recate dal Codice dei contratti pubblici e a condizione che l'affidamento sia conforme al motivo delle liberalità (art. 99, co. 3).

Misure in materia ambientale

Per quanto concerne la materia ambientale, si prorogano al 30 giugno 2020 i termini di scadenza dei seguenti adempimenti relativi alla gestione dei rifiuti:

  • presentazione del MUD (modello unico di dichiarazione ambientale), per il quale la normativa vigente fissa il termine ordinario di presentazione al 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento (art. 113, co. 1, lett. a));
  • presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi a pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente e trasmissione dei dati relativi alla raccolta e al riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori portatili, industriali e per veicoli (la normativa vigente fissa il termine di presentazione al 31 marzo) (art. 113, co. 1, lett. b));
  • presentazione al Centro di Coordinamento RAEE (CDCRAEE) della comunicazione, da parte dei titolari degli impianti di trattamento dei RAEE, delle quantità di RAEE trattate nell'anno precedente (la normativa vigente fissa il termine al 30 aprile di ogni anno) (art. 113, co. 1, lett. c));
  • versamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali (art. 113, co. 1, lett. d)).

Scuola, università, alta formazione e ricerca

Per quanto concerne la scuola, gli interventi sono rivolti, anzitutto, a sostenere la didattica a distanza durante il periodo di sospensione dell'attività didattica, anche attraverso contratti per supplenze brevi e saltuarie, nonché ad assicurare materiali per la pulizia straordinaria dei locali e dispositivi di protezione e igiene personale.

In particolare:

  • si incrementano di € 85 mln per il 2020 le risorse destinate all'innovazione digitale e alla didattica laboratoriale. L'incremento è destinato: per € 10 mln, a consentire alle scuole statali di dotarsi di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità; per € 70 mln, a mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle medesime piattaforme, nonché alla necessaria connettività di rete; per € 5 mln a formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza.
    Le risorse devono essere ripartite tra le istituzioni scolastiche con decreto del Ministro dell'istruzione, tenuto conto della distribuzione per reddito nella relativa regione e del numero di studenti di ciascuna (art. 120, co. 1-3 e 5-6);
  • si autorizzano le scuole statali a sottoscrivere, per l'a.s. 2019-2020, contratti sino al termine delle attività didattiche (30 giugno 2020) con assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unità, al fine di assicurare anche nelle scuole dell'infanzia e in quelle del primo ciclo la funzionalità della strumentazione informatica, nonché il supporto all'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza. Il contingente di assistenti tecnici è ripartito tra le scuole, proporzionalmente al numero di studenti, con il medesimo decreto che assegna le risorse incrementali destinate all'innovazione digitale e alla didattica laboratoriale (art. 120, co. 4-6);
  • si autorizza la spesa di € 43,5 mln nel 2020 per consentire alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione – incluse, dunque, le scuole paritarie degli enti locali – di dotarsi di materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e igiene personale. Al riparto delle risorse si provvede con il decreto con cui sono stabiliti i criteri e i parametri per l'assegnazione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (art. 77);
  • al fine di garantire la continuità occupazionale per i supplenti brevi e saltuari, si prevede comunque l'assegnazione alle scuole statali delle risorse necessarie per stipulare i relativi contratti. Nel limite di tali risorse, le suddette scuole stipulano, in particolare, contratti a tempo determinato con personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) e personale docente provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa, al fine di potenziare la didattica a distanza (art. 121).

 

Inoltre, si dispone la sospensione, fino al 30 aprile 2020, dei termini relativi ai versamenti delle ritenute, dei contributi e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché dell'IVA, per i soggetti che gestiscono servizi educativi e scuole per l'infanzia, ovvero servizi didattici di primo e secondo grado. Alla ripresa della riscossione, i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 (art. 61, co. 2, lett. g), 3 e 4).

 

Per l'università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), gli interventi intendono anzitutto garantire gli studenti, i ricercatori e i docenti da eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dalla sospensione della frequenza delle attività didattiche. In particolare:

  • si prevede che le attività formative e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché le attività di verifica dell'apprendimento, svolte o erogate con modalità a distanza, sono computate ai fini dell'assolvimento dei compiti dei professori e ricercatori di ruolo, e sono valutabili ai fini dell'attribuzione degli scatti biennali, nonché ai fini della valutazione per l'attribuzione della classe stipendiale successiva. Esse sono computate anche ai fini della valutazione dell'attività svolta dai ricercatori a tempo determinato di tipo A (ai fini della proroga del contratto) e della valutazione per il passaggio dei ricercatori a tempo determinato di tipo B al ruolo di professore associato, nonché ai fini dell'assolvimento degli obblighi derivanti dai contratti di insegnamento. Le previsioni si applicano, in quanto compatibili, anche alle Istituzioni AFAM (art. 101, co. 2-4 e 7);
  • si prevede che la data ultima per lo svolgimento dell'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio dell'a.a. 2018/2019 è il 15 giugno 2020 e che le attività formative svolte con modalità a distanza sono valide ai fini del computo dei crediti formativi universitari (CFU) e dell'attestazione della frequenza obbligatoria. Le previsioni si applicano, in quanto compatibili, anche alle Istituzioni AFAM (art. 101, co. 1, 5 e 7).

 

Inoltre, si differiscono vari termini relativi alla procedura per l'acquisizione dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN) per le tornate 2018-2020 e 2020-2022 (art. 101, co. 6).

 

Ancora, si istituisce, per il 2020, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca (MUR), il Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'università, nonché delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca, con una dotazione pari a € 50 mln. Delle risorse possono beneficiare anche i collegi universitari di merito accreditati. I criteri di riparto e di utilizzazione delle medesime risorse devono essere individuati con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca (art. 100, co. 1).

 

Infine, per fronteggiare le particolari condizioni di sofferenza del Servizio Sanitario Nazionale:

  • si introduce una nuova disciplina per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, superando la previsione relativa all'esame di Stato. In particolare, si stabilisce che è abilitante la laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (classe LM/41), previa acquisizione dell'idoneità conseguita al termine di un tirocinio pratico-valutativo di 3 mesi, da svolgere nell'ambito del corso di laurea medesimo. Si introducono altresì disposizioni transitorie valide, in particolare, per gli studenti iscritti al suddetto corso di laurea alla data di entrata in vigore del decreto-legge e per i laureati in medicina e chirurgia il cui tirocinio non è svolto all'interno del corso di studi. Infine, si dispone che il Ministero dell'università e della ricerca e le università adeguino con modalità semplificate gli ordinamenti didattici dei corsi di studio della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, a decorrere dall'a.a. 2020/2021 (art. 102, co. 1-4);
  • si prevede che l'esame finale dei corsi di laurea afferenti alle classi di laurea nelle professioni sanitarie della riabilitazione, tecniche e della prevenzione (L/SNT/2, L/SNT/3 e L/SNT/4), limitatamente alla seconda sessione dell'a.a. 2018-2019, può essere svolto con modalità a distanza e la prova pratica può svolgersi, previa certificazione delle competenze acquisite a seguito del tirocinio pratico svolto durante il corso di studio, secondo le modalità alternative di cui al punto 2 della circolare del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 30 settembre 2016 e, cioè, tramite una prova con domande a risposta chiusa e a risposta aperta su casi clinici o situazioni paradigmatiche della pratica professionale. Inoltre, si dispone che, per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, qualora il riconoscimento di una qualifica professionale per l'esercizio di una professione sanitaria sia subordinato allo svolgimento di una prova compensativa, questa può essere svolta con modalità a distanza e la prova pratica può svolgersi secondo le modalità alternative sopra indicate (art. 102, co. 5).

 

Per la ricerca, oltre al Fondo di cui si è appena detto, si prevede:

  • la proroga, fino al termine dello stato di emergenza (31 luglio 2020) dei mandati dei componenti degli organi degli enti pubblici di ricerca di cui al d.lgs. 218/2016, ad esclusione dell'ISTAT, laddove scaduti alla data di entrata in vigore del decreto-legge, ovvero in scadenza durante il periodo dello stato di emergenza (art. 100, co. 2, primo periodo);
  • la sospensione, fino alla medesima data del 31 luglio 2020, delle procedure di nomina (di cui all'art. 11 del d.lgs. 213/2009) dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione dei (soli) enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR, di designazione governativa (art. 100, co. 2, secondo periodo);
  • la sospensione di sei mesi del pagamento delle rate con scadenza nel mese di luglio 2020 - e un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento - su richiesta dei beneficiari di agevolazioni concesse dal MUR, nella forma del credito agevolato, a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla ricerca (FAR) a favore di imprese con sede o unità locali ubicate nel territorio italiano (art. 100, co. 3).

 

Più in generale, si dispone una proroga di tre mesi del termine per l'adozione, con DPCM, dei regolamenti di organizzazione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, per i quali l'art. 3, co. 6, primo periodo, del D.L. 1/2020 (L. 12/2020) prevedeva l'adozione entro il 30 giugno 2020 (art. 116).


Trasporti

Con riferimento ai trasporti si segnalano innanzi tutto le misure di sospensione, dal 2 marzo 2020 fino al 30 aprile 2020, dei termini dei versamenti dell'IVA, dei termini relativi ai versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato nonchè dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i  soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali, per i soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift e per i soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare (art. 61, co. 2 e 3).

Per quanto riguarda il settore aereo:

  • con riferimento alla situazione di Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A., si prevede la costituzione di una nuova società pubblica, o interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle Finanze, o a prevalente partecipazione pubblica, autorizzando espressamente il Commissario straordinario a porre in essere ogni atto a ciò necessario o conseguente (art. 79, co. da 3 a 8).
  • si riconosce formalmente l'epidemia da COVID-19 come calamità naturale ed evento eccezionale per il settore del trasporto aereo prevedendo misure compensative dei danni subiti per le imprese passeggeri che esercitano oneri di servizio pubblico (art. 79, co. 1 e 2);
  • si dispone l'incremento di 200 milioni di euro per l'anno 2020 del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo, prevedendo, altresì, il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale al fine di finanziare interventi di sostegno al reddito a fronte delle gravi crisi aziendali che hanno investito il settore aereo (art. 94).

Per quanto riguarda il settore marittimo si prevede:

  • la non applicazione della tassa d'ancoraggio (fino al 30 aprile 2020);
  • la sospensione dei canoni relativi alle operazioni portuali, dei corrispettivi per la fornitura di lavoro temporaneo nei porti e dei canoni di concessione di aree e banchine portuali (fino al 31 luglio 2020);
  • il differimento di trenta giorni dei pagamenti dei diritti doganali, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge (art. 92, co. 1-3).

Con riferimento al trasporto stradale:

  • si prevede l'autorizzazione alla circolazione fino al 31 ottobre 2020 dei veicoli da sottoporre, entro il 31 luglio 2020, ad accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione ai sensi dell'articolo 75 del Codice della strada o a visita e prova in considerazione di modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione ai sensi dell'articolo 78 dello stesso Codice nonché deiai veicoli chedebbano essere sottoposti a revisione ai sensi dell'articolo 80 del Codice della Strada (art. 92, co. 4).
  • si dispone un contributo in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di Taxi e NCC, per dotare i veicoli di paratie divisorie per separare il posto guida dai posteriori, istituendo un apposito fondo a tal fine e rinviando ad un apposito decreto ministeriale per le disposizioni attuative (art. 93).
  • si stabilisce, in via del tutto eccezionale e transitoria, che il pagamento della somma inerente sanzioni per violazioni del Codice della strada sia ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, anziché entro i cinque giorni ordinariamente previsti (art. 108, co. 2).
  • si prevede la proroga di ulteriori 15 giorni, rispetto a quanto stabilito dalla legge, del termine entro il quale l'impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il precedente contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti fino all'effetto della nuova polizza. La proroga trova applicazione fino al 31 luglio 2020 (art. 125, co. 2).

Giustizia

Le disposizioni in tema di giustizia contenute nel decreto-legge 18/2020 h anno principalmente lo scopo di agevolare il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie previste per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 negli uffici e nelle aule giudiziarie , dettando misure volte a limitare l'accesso ai luoghi di giustizia e a consentire lo svolgimento dei soli procedimenti urgenti e non differibili, anche mediante l'utilizzo di modalità telematiche . In particolare:
  • per quanto riguarda la giustizia civile e la giustizia penale, il provvedimento dispone in tutta Italia il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini processuali dal 9 marzo al 15 aprile 2020 (ad eccezione di quelli riguardanti particolari cause civili - come quelle relative ai minori, ai diritti fondamentali delle persone o agli abusi familiari - ovvero taluni procedimento penali - quali quelli di convalida del fermo e dell'arresto o quelli concernenti la scadenza dei termini di custodia cautelare) nonché la possibilità, dal 16 aprile al 30 maggio 2020, di adottare misure organizzative - che possono comprendere l'ulteriore rinvio delle udienze - volte a evitare gli assembramenti di persone negli uffici giudiziari. La disposizione interviene anche sull'ordinamento penitenziario per consentire la sospensione, fino al 22 marzo 2020, dei colloqui in carcere nonché, fino al 31 maggio 2020, della concessione di permessi premio e semilibertà (art. 83);
  • per la giustizia amministrativa, sono previsti la sospensione dei termini nel periodo intercorrente tra l'8 marzo ed il 15 aprile 2020, il rinvio delle udienze pubbliche e camerali, la decisione con decreto monocratico per i procedimenti cautelari promossi o pendenti tra l'8 marzo ed il 15 aprile 2020, la decisione sulla base degli atti, senza discussione orale, fino al 30 giugno 2020 di tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, e l'adozione di misure organizzative analoghe a quelle previste dall'art. 83 (art. 84);
  • in materia di giustizia contabile, oltre all'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui agli articoli 83 e 84, sono previste norme specifiche in tema di controllo preventivo di legittimità, al quale non si applica la sospensione dei termini, potendo i magistrati riunirsi tempestivamente anche in via telematica, e di controversie pensionistiche, che passano in decisione senza discussione orale, sulla base degli atti depositati (art. 85).

Per quanto riguarda più specificamente la situazione delle carceri ed il trattamento dei detenuti, il decreto-legge in esame:

  • autorizza la spesa di 20 milioni di euro nell'anno 2020 per il ripristino della funzionalità degli istituti penitenziari danneggiati a causa delle proteste dei detenuti in relazione alla diffusione epidemiologica del Covid-19. Per la realizzazione dei relativi interventi è autorizzata l'esecuzione dei lavori con le procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile, di cui all'articolo 163 del codice dei contratti (art. 86);
  • estende, fino al 30 giugno 2020, la disciplina già prevista a regime dalla legge n. 199 del 2010 in base alla quale la pena detentiva non superiore a 18 mesi, anche se parte residua di maggior pena, può essere eseguita presso il domicilio. Il decreto-legge, in particolare, estende provvisoriamente il campo d'applicazione della misura, riduce gli adempimenti burocratici per velocizzarne l'applicazione e aggiunge modalità di controllo a distanza (i cosiddetti braccialetti elettronici). L'accesso alla misura resta comunque escluso per determinate categorie di condanne, nonché per i detenuti sottoposti a sorveglianza particolare nonché per quelli coinvolti nei disordini e nelle sommosse scoppiate dal 7 marzo 2020;
  • prevede la possibilità di estendere le licenze concesse ai detenuti in semilibertà fino al 30 giugno 2020, anche in deroga al limite ordinario dei 45 giorni complessivi annui (art. 124).

Ulteriori misure concernono:

  • la possibilità che il Capo della protezione civile disponga la requisizione, in uso o in proprietà, di presidi sanitari e medico chirurgici e di beni mobili di qualsiasi genere da soggetti pubblici o privati, e che il Prefetto disponga la requisizione in uso di strutture alberghiere, ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario; sono altresì stabiliti i criteri e i tempi di liquidazione dell'indennità al proprietario del bene oggetto di requisizione; la possibilità di disporre le requisizioni predette dura fino al termine dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 (ossia fino al 31 luglio 2020), ovvero fino al termine al quale sarà ulteriormente prorogato lo stato di emergenza (art. 6);
  • la possibilità di escludere la responsabilità del debitore ex articolo 1218 del codice civile, nonché l'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti se determinati dal rispetto delle misure di contenimento (art. 91, co. 1);
  • la concessione ai magistrati onorari di un contributo economico mensile di valore pari a 600 euro, per un massimo di 3 mesi, a fronte della sospensione delle udienze e delle attività processuali disposta ai sensi dell'art. 83 (art. 119);
  • la proroga del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali, attualmente in carica, nell'esercizio delle proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino al termine di 60 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, già dichiarato per sei mesi con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 (art. 118).

Enti territoriali

Per quanto concerne gli enti territoriali, si prevede innanzitutto la proroga dei termini relativi ad alcuni adempimenti contabili, con l'obiettivo di alleggerire i carichi amministrativi degli enti (art. 107).

In particolare:

  • si interviene sul termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci di esercizio relativi all'annualità 2019 degli enti ed organismi pubblici, diversi dalle società, e degli enti territoriali, che vengono prorogati, dal termine ordinario del 30 aprile, al 30 giugno 2020 per gli enti pubblici e al 31 maggio 2020 per gli enti territoriali;
  • si dispone il differimento al 31 maggio 2020 del termine di approvazione del bilancio di previsione 2020–2022 degli enti locali e dei termini per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2019 previsti per gli enti del settore sanitario; sono altresì differiti i termini entro cui la giunta approva i bilanci d'esercizio dell'anno 2019 dei suddetti enti ed il bilancio consolidato dell'anno 2019 del Servizio sanitario regionale (ora fissati, rispettivamente, al 30 giugno e al 31 luglio 2020);
  • si differisce dal 30 aprile al 30 giugno 2020 il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo; si consente inoltre ai comuni di approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020, provvedendo successivamente all'approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti per il 2020;
  • si dispone il differimento al 30 settembre 2020 del termine per la deliberazione del Documento unico di programmazione degli enti locali, ordinariamente fissato al 31 luglio di ciascun anno;
  • si prevede il rinvio di una serie di termini inerenti la procedura di dissesto finanziario e la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali;
  • si stabilisce, fino al 31 agosto 2020, l'ampliamento di alcuni termini nell'ambito delle procedure di scioglimento dei consigli comunali e provinciali, anche conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.

Viene poi riconosciuta alle regioni e agli enti locali, per il 2020, la facoltà di utilizzo della quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza epidemiologica, in deroga alle disposizioni vigenti. Per la medesima finalità è consentito agli enti locali l'utilizzo dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e (della quasi totalità) delle sanzioni previste dal TU in materia edilizia (art. 109).

Si prevede, quindi, la sospensione della quota capitale dei mutui contratti dalle regioni ordinarie (art. 111) e dagli enti locali (art. 112) con la Cassa depositi e prestiti e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze, con destinazione dei relativi risparmi al rilancio dei settori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica.

Infine, viene prorogato di 6 mesi il termine entro cui le province e le città metropolitane sono tenute a restituire il questionario predisposto dalla Società Soluzioni per il sistema economico - Sose S.p.A. (denominato FP20U) nell'ambito del procedimento di determinazione dei fabbisogni standard (art. 110).


Cultura e Spettacolo

Per quanto concerne i settori della cultura e dello spettacolo, gli interventi sono rivolti a sostenere le difficoltà derivanti dalla sospensione degli eventi di carattere culturale e degli spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli cinematografici e teatrali, nonché dalla chiusura dell'accesso a istituti e luoghi della cultura.

In particolare, anzitutto, si istituiscono nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo due Fondi – uno di parte corrente, l'altro di conto capitale – volti a sostenere l'emergenza dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, con uno stanziamento per il 2020, rispettivamente, di € 80 mln e di € 50 mln. Le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori, inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori, devono essere definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge (art. 89).

Inoltre, con riferimento ai soggetti che lavorano nei settori si prevede:

  • la sospensione, fino al 30 aprile 2020, dei termini relativi ai versamenti delle ritenute, dei contributi e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché dell'IVA, per i soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, sale cinematografiche, teatri e sale da concerto, compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, per i soggetti che gestiscono servizi di noleggio di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli, nonché per i soggetti che organizzano corsi di carattere artistico o culturale. Alla ripresa della riscossione, i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 (art. 61, co. 2, lett. b), d), f), p), 3 e 4);
  • il riconoscimento ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 al medesimo Fondo, da cui derivi un reddito non superiore a € 50.000, che non siano titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, di un'indennità per il mese di marzo 2020, pari a € 600. L'indennità è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di € 48,6 mln per il 2020 (art. 38);
  • la destinazione della quota del 10% dei compensi per "copia privata" incassati nel 2019 dalla SIAE al sostegno di autori, artisti interpreti ed esecutori e lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva (invece che a iniziative volte a promuovere la creatività dei giovani autori) (art. 90).

 

Con riferimento agli utenti, si prevede la risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti di ingresso a istituti e luoghi della cultura, nonché di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli cinematografici e teatrali, riconoscendo, su richiesta del soggetto interessato, il diritto all'emissione di un voucher di importo pari al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall'emissione (art. 88, co. 2-4).


Informazione, settore postale e comunicazioni

Gli interventi nel settore dell'informazione intendono garantire la filiera della stampa e limitare l'impatto delle perdite per gli operatori economici coinvolti.

In particolare:

  • si prevede, per il 2020, un regime straordinario di accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari (di cui all'art. 57-bis del D.L. 50/2017-L. 96/2017), concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti già contemplati, nella misura unica del 30% del valore degli investimenti effettuati, e non già entro il limite del 75% dei soli investimenti incrementali, in considerazione dell'attesa caduta dei volumi di investimento derivante dall'emergenza sanitaria in atto (art. 98, co. 1);
  • per il 2020, si amplia l'ambito soggettivo e oggettivo relativo alle agevolazioni fiscali per le edicole e altri rivenditori al dettaglio di quotidiani, riviste e periodici (di cui all'art. 1, co. 806, della L. 145/2018) (c.d. tax credit edicole). In particolare, si estende la disciplina alle imprese di distribuzione della stampa quotidiana e/o periodica a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita; si ampliano le fattispecie di spesa compensabili includendo anche i servizi di fornitura di energia elettrica, i servizi telefonici e di collegamento a Internet, nonché i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali; si incrementa (da € 2.000) a € 4.000 l'importo massimo riconosciuto a ciascun beneficiario (art. 98, co. 2).

Con riferimento al settore delle comunicazioni:

  • si prevede infatti che dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame e fino al 30 giugno 2020 le imprese che svolgono attività di fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche, definite imprese di pubblica utilità, intraprendano misure e iniziative per potenziare le infrastrutture e garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi; che esse assicurino interventi di potenziamento e manutenzione della rete nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e dei protocolli di sicurezza anti-contagio e soddisfano qualsiasi richiesta ragionevole di miglioramento della capacità di rete e della qualità del servizio da parte degli utenti, dando priorità alle richieste provenienti dalle strutture e dai settori ritenuti "prioritari" dall'unità di emergenza della Presidenza del Consiglio o dalle unità di crisi regionali (art. 82, co. 1, 2, 4 e 5);
  • si dispone che le imprese fornitrici di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico adottino tutte le misure necessarie per potenziare e garantire l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza (art. 82, co 3).

Le misure straordinarie adottate sono comunicate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che provvede a modificare o integrare il quadro regolamentare vigente, laddove necessario al perseguimento delle finalità della norma e nel rispetto delle proprie competenze (art. 82, co. 6).

  • con riferimento all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, si prevede che sia prorogato il termine entro il quale il Presidente e i componenti del Consiglio dell'Autorità, attualmente in carica, sono legittimati ad esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, estendendolo, dal 31 marzo 2020 attualmente previsto, al nuovo termine di 60 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 117).

Con riferimento al settore postale:

  • si prevedono specifiche modalità, coerenti con l'esigenza di salvaguardare la salute degli operatori postali, per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e alla distribuzione dei pacchi nell'ambito del servizio universale postale (art. 108, co. 1).

Sport

Per quanto concerne lo sport, gli interventi sono rivolti a sostenere le difficoltà derivanti dalla sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, nonché di tutte le manifestazioni organizzate di carattere sportivo, e dalla chiusura degli impianti nei comprensori sciistici.

In particolare, si dispone:

  • la sospensione, fino al 31 maggio 2020, dei termini relativi ai versamenti delle ritenute, dei contributi e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché dell'IVA, per federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche. Alla ripresa della riscossione, i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020 (art. 61, co. 2, lett. a), 3 e 5);
  • la sospensione, fino al 30 aprile 2020, dei termini indicati al punto precedente, per soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori. Alla ripresa della riscossione, i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 (art. 61, co. 2, lett. a), 3 e 4);
  • la sospensione, fino al 31 maggio 2020, dei termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici, da parte di federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche. Anche in questo caso, alla ripresa della riscossione, i versamenti dei canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020 (art. 95);
  • il riconoscimento in favore di titolari di rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e società e associazioni sportive dilettantistiche, su domanda degli interessati e al verificarsi di determinate condizioni, di una indennità di € 600 per il mese di marzo 2020, nel limite di spesa complessiva di € 50 mln. La definizione delle modalità di presentazione delle domande, dei criteri di gestione delle risorse stanziate e delle forme di monitoraggio e controllo della spesa è rimessa a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, da emanare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (art. 96).

Agricoltura e pesca

Per il settore agricolo e della pesca si riconosce

  • la possibilità da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano di concedere il trattamento di integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e, comunque per un periodo non superiore a nove settimane, per i lavoratori del settore agricolo - il cui trattamento è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola  - e della pesca (art. 22);
  • un'indennità in favore dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'INPS (relative agli artigiani, agli esercenti attività commerciali ed ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali), qualora tali soggetti non siano titolari di pensione e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (art. 28);
  • un'indennità in favore degli operai agricoli a tempo determinato che non siano titolari di pensione e che nel 2019 abbiano svolto almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo (art. 30);
  • la proroga dal 31 marzo 2020 al 1° giugno 2020 del termine di presentazione delle domande per i trattamenti di disoccupazione agricola, relative agli eventi di disoccupazione verificatisi nell'anno 2019, per  gli operai agricoli, a tempo determinato o indeterminato, per i piccoli coloni, i compartecipanti familiari, nonché per i piccoli coltivatori diretti che integrino le giornate di iscrizione negli elenchi dei giornalieri di campagna fino alla concorrenza di 51 giornate annue (art.32);
  • la possibilità per ISMEA di concedere gratuitamente garanzie in favore delle imprese agricole e della pesca, utilizzando una dotazione finanziaria di 80 milioni di euro per l'anno 2020 (art. 49).

Vengono, poi, previsti:

  • la realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione per sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare, anche avvalendosi di ICE, ed utilizzando, a tal fine, la dotazione finanziaria dell'istituendo  "Fondo per la promozione integrata", pari 150 milioni di euro per il 2020 (art. 72);
  • la possibilità di aumentare, dal 50 al 70%, la percentuale degli anticipi che le imprese agricole possono richiedere in relazione ai contributi di cui hanno diritto nell'ambito della Politica agricola comune (art. 78, co.1);
  • l'istituzione di un Fondo di 100 milioni di euro, per il 2020 per la copertura degli interessi su finanziamenti bancari e mutui contratti dalle medesime imprese, nonché per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca (art. 78, co.2);
  • l'incremento di di 50 milioni di euro, per l'anno 2020, la dotazione del Fondo distribuzione derrate alimentari agli indigenti (art. 78, co.3);
  • l'estensione, con specifico riguardo alle attività agricole, del grado di parentela - dal quarto al sesto grado - entro il quale la prestazione saltuaria svolta dai parenti ed affini può non essere configurata rapporto di lavoro autonomo o subordinato (art. 105).

Difesa

Per quanto concerne il comparto della Difesa, le principali misure sono volte a potenziare le risorse umane e strumentali a disposizione dei servizi sanitari delle Forze armate, fortemente impegnati nel contrastare l'emergenza sanitaria connessa al diffondersi del virus COVID-19 (articoli 7, 8 e 9). In particolare:

  • si prevede una procedura semplificata per l'arruolamento, eccezionale e temporaneo (un anno), di 320 unità di personale medico e infermieristico dell'Esercito (120 medici e 200 infermieri militari), definendone il relativo stato giuridico ed economico (art. 7);
  • si autorizza il Ministero della Difesa, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, a conferire, previo avviso pubblico, incarichi a tempo determinato di durata annuale, non rinnovabili, ad un massimo di sei unità di personale di livello non dirigenziale, appartenenti all'Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica (art. 8);
  • si stanzia, per l'anno 2020, l'importo 4,6 milioni di euro per il potenziamento dei servizi sanitari militari e per l'acquisto di dispositivi medici e presidi sanitari mirati alla gestione dei casi urgenti e di biocontenimento. Si autorizza, inoltre, per l'anno 2020 lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze alla produzione e distribuzione di disinfettanti e sostanze ad attività germicida o battericida, nel limite di spesa di 704.000 euro (art. 9);
  • si autorizza la spesa per il pagamento degli straordinari dovuti ai maggiori compiti connessi all'emergenza COVID -19 per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, della Guardia costiera, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle prefetture, dell'Amministrazione civile dell'interno e dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria (art. 74);
  • si estendono ai procedimenti penali pendenti presso la magistratura militare le disposizioni previste dall'articolo 83 in materia di rinvio delle udienze e sospensione dei termini processuali (art. 83, co. 21);
  • si applicano al personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all'esigenza epidemiologica da COVID -19, le disposizioni che riconoscono il bonus per l'acquisto di servizi di baby sitting per l'assistenza e la sorveglianza di figli minori fino al 12° anno di età, nel limite complessivo di 1.000 euro (art. 25, co. 3);
  • si prevede che, in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali e nel rispetto delle preminenti esigenze di funzionalità delle amministrazioni interessate, il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possa essere dispensato temporaneamente dalla presenza in servizio (art. 87, co. 6).