D.L. 18/2020 - Misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 (cd. "Cura Italia") - Quadro di sintesi degli interventi 26 marzo 2020 |
SanitàIn tema di sanità le misure contenute nel decreto-legge sono essenzialmente finalizzate al potenziamento delle risorse umane e strumentali del Servizio sanitario nazionale nel contrasto all'epidemia da Covid-19. In sintesi:
|
Misure fiscaliNumerose misure di carattere fiscale, introdotte inizialmente per la cd. zona rossa di Lombardia e Veneto dal decreto-legge n. 9 del 2020, sono state confermate ed estese a tutto il territorio nazionale dal decreto-legge n. 18 del 2020. In particolare, il decreto-legge 9 ha disposto la sospensione dei versamenti, scadenti nel periodo dal 21 febbraio al 30 aprile 2020, relativi alle cartelle di pagamento per le sole zone nei territori maggiormente colpiti dall'epidemia di COVID-19. Tale la misura è stata estesa al territorio nazionale ed è stata ampliata dal decreto-legge n. 18 del 2020, che sospende i termini, scadenti dall'8 marzo al 31 maggio 2020, per il versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali. E' inoltre differito al 31 maggio 2020 il termine per il pagamento delle rate relative alle definizioni agevolate e al saldo e stralcio dei debiti tributari (articolo 68). Con Circolare 6/E del 23 Marzo 2020 l'Ageniza delle entrate ha reso i primi charimenti sulla sospensione dei termini e sull'accertamento con adesione Analogamente, il decreto-legge n. 18 del 2020 (articolo 61) sospende i versamenti delle ritenute e dei contributi e dei premi, misura già introdotta dal precedente decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, estendendo tale sospensione, inizialmente prevista per il settore turistico-alberghiero a soggetti operanti in altri settori; prevede la sospensione anche dei termini di versamento dell'imposta sul valore aggiunto. Si prevede, per i contribuenti che decidano di non avvalersi delle sospensioni, che della circostanza sia data menzione (articolo 71 del decreto-legge n. 20 del 2020). Il decreto-legge n. 18 del 2020 ha introdotto inoltre un insieme di ulteriori interventi fiscali, validi per tutto il territorio nazionale e intesi in particolare a tutelare i lavoratori e salvaguardare il sistema produttivo. Si ricordano le seguenti misure:
Viene sospesa dall'8 marzo fino al 31 maggio 2020 l'attività svolta dall'amministrazione finanziaria, tra l'altro, in materia di accertamento, riscossione, risposte a istanze dei contribuenti (art. 67). Sono conseguentemente prorogati i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione degli adempimenti fiscali. In caso di cessione a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, di crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti si consente di trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate (Deferred Tax Assets, DTA) riferite alle perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile e all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto non ancora dedotto né fruito tramite credito d'imposta. Ai fini della trasformazione in credito d'imposta, tali componenti possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20 per cento del valore nominale dei crediti ceduti. I crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro (art. 55). |
Misure finanziarieSotto il profilo degli interventi di natura finanziaria, sia il decreto-legge n. 9 del 2020 che il decreto-legge n. 18 del 2020 hanno potenziato l'operatività del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa; il primo provvedimento ha inserito (art. 26) , tra le causali che possono essere addotte a supporto della richiesta di sospensione del pagamento delle rate del mutuo per l'acquisto della prima casa, ai fini dell'accesso alle prestazioni del relativo Fondo di solidarietà, l'ipotesi della sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni. Il secondo decreto-legge ha esteso i benefici del Fondo anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che abbiano subito un calo del fatturato superiore al 33 per cento rispetto all'ultimo trimestre 2019, a seguito della chiusura o della restrizione della propria attività in attuazione delle misure adottate per l'emergenza coronavirus (art. 54). Con specifico riferimento alle imprese, il decreto-legge n. 18 del 2020:
Quanto alle misure in materia di internazionalizzazione delle imprese, si segnala, in particolare, che il decreto-legge:
A tutela dei risparmiatori, si modifica la disciplina del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) istituito per ristorare i soggetti che hanno investito in strumenti finanziari emessi da banche poste in liquidazione fra il novembre del 2015 e il gennaio del 2018; in primo luogo, si consente di corrispondere agli azionisti e agli obbligazionisti, in attesa della predisposizione del piano di riparto degli indennizzi, un anticipo nel limite massimo del 40 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio; inoltre, si proroga il termine per la presentazione delle domande di indennizzo dal 18 aprile al 18 giugno 2020 (art. 50). Si consente ai confidi (consorzi di garanzia collettiva dei fidi) di ridurre i contributi obbligatori ai fondi interconsortili cui aderiscono, in misura pari ai contributi che i medesimi confidi sono tenuti a versare al relativo Organismo di vigilanza e tenuta dell'elenco (art. 51). |
Misure a sostegno del lavoroLe misure a sostegno del lavoro riguardano, principalmente, norme speciali in tema di ammortizzatori sociali e di riduzione dell'orario di lavoro, con la previsione di appositi congedi ed indennità, nonché lo svolgimento del lavoro agile. Per quanto concerne gli ammortizzatori sociali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica:
Vengono poi introdotte alcune norme speciali a sostegno dei lavoratori per la riduzione dell'orario di lavoro. In particolare:
Per favorire il ricorso al lavoro agile, si dispone:
|
Politiche socialiIl decreto legge prevede alcune misure per rispondere alle esigenze delle famiglie, nonchè misure di carattere sociale, necessarie per fronteggiare l'emergenza derivante dalla sospensione di alcuni servizi allo scopo di contenere la diffusione del contagio da Covid-19. In sintesi:
|
Pubblica amministrazioneIn primo luogo, è prevista la nomina di un Commissario straordinario preposto al rafforzamento della risposta sanitaria all'emergenza da Covid-19. Se ne definisce l'ambito delle competenze (art. 122). Al contempo, è disposta:
Le pubbliche amministrazioni sono autorizzate fino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici e servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ed in deroga al Codice degli appalti e ad ogni altra disposizione di legge ad eccezione della legge penale e fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (art. 75). La Presidenza del Consiglio (o Ministro delegato) è inoltre autorizzata ad avvalersi - fino al 31 dicembre 2020 - di un contingente di esperti, a fini di innovazione tecnologica e digitalizzazione della pubblica amministrazione. Altresì conferma (fino a naturale scadenza) gli incarichi ad esperti già conferiti a supporto del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio (art. 76). E' disposta al contempo una proroga di tre mesi dei termini per l'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione dei Ministeri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsti da disposizioni vigenti con scadenza tra il 1° marzo e il 31 luglio 2020. La proroga decorre dalla data di scadenza per l'adozione del d.P.C.M. prevista dalle rispettive disposizioni normative (art. 116). E' altresì consentito lo svolgimento in videoconferenza delle sedute dei consigli comunali, provinciali e metropolitani e delle giunte comunali, degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, degli organi degli enti e organismi del sistema camerale, nonché degli organi di associazioni private e delle fondazioni, anche nel caso in cui non sia stata precedentemente disciplinata tale facoltà, fino alla cessazione dello stato di emergenza e nel rispetto di specifici criteri (art. 73). Sotto altro profilo, è prorogato il termine ultimo per l'indizione del referendum ex art. 138 Cost. sul testo della legge costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2019. Viene previsto che la consultazione referendaria sia indetta entro 240 giorni (anziché 60) dalla comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum sulla legittimità del referendum, comunicazione avvenuta il 23 gennaio 2020 (art. 81). |
Misure in materia di contratti pubblici
In materia di
contratti pubblici si segnalano i seguenti interventi volti a introdurre semplificazioni nelle procedure di acquisto di servizi, lavori e forniture per far fronte all'emergenza epidemiologica:
|
Misure in materia ambientalePer quanto concerne la materia ambientale, si prorogano al 30 giugno 2020 i termini di scadenza dei seguenti adempimenti relativi alla gestione dei rifiuti:
|
Scuola, università, alta formazione e ricercaPer quanto concerne la scuola, gli interventi sono rivolti, anzitutto, a sostenere la didattica a distanza durante il periodo di sospensione dell'attività didattica, anche attraverso contratti per supplenze brevi e saltuarie, nonché ad assicurare materiali per la pulizia straordinaria dei locali e dispositivi di protezione e igiene personale. In particolare:
Inoltre, si dispone la sospensione, fino al 30 aprile 2020, dei termini relativi ai versamenti delle ritenute, dei contributi e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché dell'IVA, per i soggetti che gestiscono servizi educativi e scuole per l'infanzia, ovvero servizi didattici di primo e secondo grado. Alla ripresa della riscossione, i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 (art. 61, co. 2, lett. g), 3 e 4).
Per l'università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), gli interventi intendono anzitutto garantire gli studenti, i ricercatori e i docenti da eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dalla sospensione della frequenza delle attività didattiche. In particolare:
Inoltre, si differiscono vari termini relativi alla procedura per l'acquisizione dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN) per le tornate 2018-2020 e 2020-2022 (art. 101, co. 6).
Ancora, si istituisce, per il 2020, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca (MUR), il Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'università, nonché delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca, con una dotazione pari a € 50 mln. Delle risorse possono beneficiare anche i collegi universitari di merito accreditati. I criteri di riparto e di utilizzazione delle medesime risorse devono essere individuati con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca (art. 100, co. 1).
Infine, per fronteggiare le particolari condizioni di sofferenza del Servizio Sanitario Nazionale:
Per la ricerca, oltre al Fondo di cui si è appena detto, si prevede:
Più in generale, si dispone una proroga di tre mesi del termine per l'adozione, con DPCM, dei regolamenti di organizzazione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, per i quali l'art. 3, co. 6, primo periodo, del D.L. 1/2020 (L. 12/2020) prevedeva l'adozione entro il 30 giugno 2020 (art. 116). |
TrasportiCon riferimento ai trasporti si segnalano innanzi tutto le misure di sospensione, dal 2 marzo 2020 fino al 30 aprile 2020, dei termini dei versamenti dell'IVA, dei termini relativi ai versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato nonchè dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali, per i soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift e per i soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare (art. 61, co. 2 e 3). Per quanto riguarda il settore aereo:
Per quanto riguarda il settore marittimo si prevede:
Con riferimento al trasporto stradale:
|
Giustizia
Le disposizioni in tema di giustizia contenute nel decreto-legge 18/2020 h
anno principalmente lo scopo di
agevolare
il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie previste per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 negli uffici e nelle aule giudiziarie
, dettando misure volte a limitare l'accesso ai luoghi di giustizia e a consentire lo svolgimento dei soli procedimenti urgenti e non differibili, anche mediante l'utilizzo di modalità telematiche
.
In particolare:
Per quanto riguarda più specificamente la situazione delle carceri ed il trattamento dei detenuti, il decreto-legge in esame:
Ulteriori misure concernono:
|
Enti territorialiPer quanto concerne gli enti territoriali, si prevede innanzitutto la proroga dei termini relativi ad alcuni adempimenti contabili, con l'obiettivo di alleggerire i carichi amministrativi degli enti (art. 107). In particolare:
Viene poi riconosciuta alle regioni e agli enti locali, per il 2020, la facoltà di utilizzo della quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza epidemiologica, in deroga alle disposizioni vigenti. Per la medesima finalità è consentito agli enti locali l'utilizzo dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e (della quasi totalità) delle sanzioni previste dal TU in materia edilizia (art. 109). Si prevede, quindi, la sospensione della quota capitale dei mutui contratti dalle regioni ordinarie (art. 111) e dagli enti locali (art. 112) con la Cassa depositi e prestiti e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze, con destinazione dei relativi risparmi al rilancio dei settori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica. Infine, viene prorogato di 6 mesi il termine entro cui le province e le città metropolitane sono tenute a restituire il questionario predisposto dalla Società Soluzioni per il sistema economico - Sose S.p.A. (denominato FP20U) nell'ambito del procedimento di determinazione dei fabbisogni standard (art. 110). |
Cultura e SpettacoloPer quanto concerne i settori della cultura e dello spettacolo, gli interventi sono rivolti a sostenere le difficoltà derivanti dalla sospensione degli eventi di carattere culturale e degli spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli cinematografici e teatrali, nonché dalla chiusura dell'accesso a istituti e luoghi della cultura. In particolare, anzitutto, si istituiscono nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo due Fondi – uno di parte corrente, l'altro di conto capitale – volti a sostenere l'emergenza dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, con uno stanziamento per il 2020, rispettivamente, di € 80 mln e di € 50 mln. Le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori, inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori, devono essere definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge (art. 89). Inoltre, con riferimento ai soggetti che lavorano nei settori si prevede:
Con riferimento agli utenti, si prevede la risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti di ingresso a istituti e luoghi della cultura, nonché di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli cinematografici e teatrali, riconoscendo, su richiesta del soggetto interessato, il diritto all'emissione di un voucher di importo pari al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall'emissione (art. 88, co. 2-4). |
Informazione, settore postale e comunicazioniGli interventi nel settore dell'informazione intendono garantire la filiera della stampa e limitare l'impatto delle perdite per gli operatori economici coinvolti. In particolare:
Con riferimento al settore delle comunicazioni:
Le misure straordinarie adottate sono comunicate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che provvede a modificare o integrare il quadro regolamentare vigente, laddove necessario al perseguimento delle finalità della norma e nel rispetto delle proprie competenze (art. 82, co. 6).
Con riferimento al settore postale:
|
SportPer quanto concerne lo sport, gli interventi sono rivolti a sostenere le difficoltà derivanti dalla sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, nonché di tutte le manifestazioni organizzate di carattere sportivo, e dalla chiusura degli impianti nei comprensori sciistici. In particolare, si dispone:
|
Agricoltura e pescaPer il settore agricolo e della pesca si riconosce:
Vengono, poi, previsti:
|
DifesaPer quanto concerne il comparto della Difesa, le principali misure sono volte a potenziare le risorse umane e strumentali a disposizione dei servizi sanitari delle Forze armate, fortemente impegnati nel contrastare l'emergenza sanitaria connessa al diffondersi del virus COVID-19 (articoli 7, 8 e 9). In particolare:
|