Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Trasporti
Titolo: Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria
Riferimenti: AC N.2284/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 242/1
Data: 10/01/2020
Organi della Camera: Assemblea


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Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria

10 gennaio 2020
Progetti di legge


Indice

Introduzione|Contenuto|Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente|I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva|


Introduzione

Il disegno di conversione del decreto-legge n. 137 del 2019, di cui all'A.C. 2284, è stato presentato alle Camere il 2 dicembre 2019.

Il decreto-legge prevede l'attribuzione di un nuovo prestito alle società del gruppo Alitalia in amministrazione straordinaria pari a 400 milioni di euro della durata di sei mesi.

Si prevede inoltre che l'organo commissariale integri il programma della procedura di amministrazione straordinaria delle società con un piano avente ad oggetto le iniziative e gli interventi di riorganizzazione ed efficientamento della struttura e delle attività aziendali delle medesime società in amministrazione straordinaria funzionali alla tempestiva definizione delle procedure necessarie per pervenire al trasferimento dei complessi aziendali assicurando la discontinuità, anche economica, della gestione da parte del soggetto cessionario, anche secondo le procedure previste dall'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347. Si dispone infine che gli interessi sui prestiti già concessi alle società del gruppo in amministrazione straordinaria siano versati all'entrata del bilancio dello Stato con le modalità dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 135/2018: si tratta della disposizione (come da ultimo modificata dall'art. 37, co. 6 del DL n. 34/2019), che ha previsto il rimborso del finanziamento a titolo oneroso nell'ambito della procedura di ripartizione dell'attivo dell'amministrazione straordinaria a valere e nei limiti dell'attivo disponibile di Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria.


Contenuto

L'articolo 1 prevede una serie di misure per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria, confermando il finanziamento di 400 milioni € della durata di sei mesi, già previsto dal DL n. 124/2019, ma apportando modifiche al programma della procedura di amministrazione straordinaria per il trasferimento dei complessi aziendali ed ai poteri dell'organo commissariale.

 

Il comma 1 prevede in dettaglio la concessione nell'anno 2019 di un finanziamento a titolo oneroso di 400 milioni € della durata di sei mesi, in favore di Alitalia S.p.a. e delle altre Società del gruppo in amministrazione straordinaria, per le loro indifferibili esigenze gestionali e per l'esecuzione del piano di iniziative ed interventi che sono previsti nel successivo comma 3.

Si dispone che il finanziamento sia concesso con un decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e si conferma la finalizzazione a pervenire al trasferimento dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia – Società Aerea Italiana – S.p.A. in amministrazione straordinaria ed alle altre società del medesimo gruppo anch'esse in amministrazione straordinaria.

Tale finanziamento sostituisce quello già previsto all'articolo 54 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, in corso di esame parlamentare per la conversione in legge, e che si riferiva solamente alle esigenze gestionali delle stesse società: tale articolo 54 viene pertanto abrogato dal successivo comma 6 dell'articolo 1, il quale dispone altresì, secondo la formulazione prevista a seguito di una modifica effettuata nel corso dell'esame in sede referente, che le risorse già iscritte in bilancio finalizzate ai finanziamenti di cui al comma 1, a valere sulle somme di cui all'articolo 59 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, possono essere utilizzate ai fini dell'anticipazione di tesoreria di cui al comma 2, secondo periodo. La regolarizzazione dell'anticipazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa.

 

Per quanto riguarda il tasso di interesse da applicare al finanziamento concesso, il comma 2 dispone l'applicazione di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base.

Per quanto riguarda la restituzione, questa è prevista, per capitale e interessi, in prededuzione, con priorità rispetto a ogni altro debito della procedura. Non è previsto un termine esplicito per la restituzione del prestito.

L'abrogato articolo 54 del D.L. n.124, aveva previsto la restituzione del prestito entro sei mesi dalla erogazione e, in ogni caso, entro 30 giorni dall'intervenuta efficacia della cessione dei complessi aziendali

La disposizione prevede altresì che il finanziamento possa essere erogato anche mediante anticipazioni di tesoreria da estinguere nel medesimo anno con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa.

Le somme corrisposte in restituzione del finanziamento sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 (tale riferimento normativo è stato corretto nel corso dell'esame in sede referente. Il testo del decreto-legge faceva riferimento alle disposizioni dell'abrogata legge n. 432 del 1993).

 

Si ricorda che alla società Alitalia S.p.A., in amministrazione straordinaria dal 2 maggio 2017, sono stati concessi, oltre ai 400 milioni previsti dalle norme in esame, i seguenti finanziamenti a titolo oneroso:

  • 600 milioni di con il D.L. n. 50/2017;
  • incrementati di 300 milioni di € con il D.L. n. 148/2017.

Tali finanziamenti prevedono l'applicazione di interessi, al tasso Euribor a sei mesi, pubblicato il giorno precedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base (il tasso è di circa il 10%), dalla data di effettiva erogazione alla data del decreto del Ministro dello sviluppo economico di autorizzazione alla cessione dei complessi aziendali oggetto delle procedure (si era allora previsto, comunque fino a data non successiva al 31 maggio 2019).

 

Il decreto-legge n. 34 del 2019 ha disciplinato la restituzione del finanziamento di 900 milioni di euro complessivi. Tale restituzione è stata prevista nell'ambito della procedura di ripartizione dell'attivo dell'amministrazione straordinaria a valere e nei limiti dell'attivo disponibile di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria.

Per quanto riguarda gli interessi sul finanziamento a titolo oneroso, stimati in 145 milioni di euro nella Relazione illustrativa al decreto legge n. 134/2019, l'art. 37, comma 3 del D.L. n. 34/2019 ne ha disposto la restituzione da parte di Alitalia, dalla data di effettiva erogazione del finanziamento, fino alla data del decreto del Ministro dello sviluppo economico di autorizzazione alla cessione dei complessi aziendali oggetto delle procedure e, comunque, fino a data non successiva al 31 maggio 2019. Per quanto riguarda la procedura di restituzione, il successivo comma 4 dell'art. 37 ha disposto che gli interessi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato "entro sessanta giorni dalla data del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico per essere riassegnati ad uno o più capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per le finalità di cui al comma 1" del medesimo articolo 37 del decreto-legge n. 34 del 2019, vale a dire, al fine di essere destinati a consentire al Ministero dell'economia e delle finanze, nel limite dell'importo maturato a titolo di interessi, di sottoscrivere quote di partecipazione al capitale della società di nuova costituzione cui saranno trasferiti i compendi aziendali.

Tale riassegnazione è oggetto di modifica da parte del comma 5 dell'articolo 1 in commento, il quale prevede invece che gli interessi siano versati all'entrata del bilancio dello Stato con le modalità dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 135/2018: si tratta della disposizione (come da ultimo modificata dall'art. 37, co. 6 del DL n. 34/2019), che ha previsto il rimborso del finanziamento a titolo oneroso nell'ambito della procedura di ripartizione dell'attivo dell'amministrazione straordinaria a valere e nei limiti dell'attivo disponibile di Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria.

In base a tale modifica si applicano pertanto alla restituzione degli interessi sul prestito le stesse modalità già previste per la restituzione della quota capitale del finanziamento e non è più prevista la destinazione di tali risorse ad una parziale compartecipazione dello Stato ad una nuova compagine societaria alla quale dovessero essere attribuiti i compendi aziendali facenti capo ad Alitalia.

Vengono peraltro fatti salvi dal comma 5, gli effetti già prodotti dagli atti eventualmente posti in essere in attuazione della precedente formulazione della norma. Ciò, come risulta dalla relazione illustrativa, consente di fare salvi gli effetti già prodotti dagli atti, quali ad esempio i contratti, eventualmente posti in essere in attuazione dell'articolo 37, comma 1, del citato decreto legge n. 34 del 2019 (a mente del quale, "… il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad avvalersi di primarie istituzioni finanziarie e legali  a  valere sulle risorse di cui al comma 4, nel limite di euro 200.000,00")".

 

Si ricorda che il decreto-legge n. 34 del 2019, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha autorizzato (articolo 37, comma 1) l'ingresso del Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale sociale di una nuova società (" NewCo Nuova Alitalia"), nel limite dell'importo maturato a titolo di interessi sul prestito dato ad Alitalia Società aerea italiana Spa, quantificato nella Relazione tecnica al decreto in 145 milioni di euro, prevedendo che alla Nuova Alitalia siano trasferiti i compendi aziendali oggetto delle procedure di amministrazione straordinaria.
Il 6 novembre 2019 si è svolta, presso le competenti Commissioni parlamentari della Camera, l'audizione dei Commissari Alitalia, nella quale sono stati forniti dati economico-finanziari aggiornati al primo semestre 2019.
Per maggiori approfondimenti sulla procedura di Amministrazione straordinaria di Alitalia, sul complesso dei relativi interventi normativi e sulla disciplina del prestito, si rinvia all'apposita sezione del Portale della Documentazione della Camera dei deputati (Tema: Il sistema aeroportuale e il trasporto aereo).

Nel corso dell'esame in sede referente è stato introdotto il comma 2-bis che prevede alcuni obblighi informativi da parte dell'organo commissariale nei confronti del Parlamento. Si prevede in particolare che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, il citato organo commissariale invii alle competenti Commissioni parlamentari tutti i dati aggiornati relativi alla situazione economico-finanziaria delle medesime società.

L'organo commissariale per l'intera durata dell'amministrazione straordinaria provvede ad inviare alle competenti Commissioni parlamentari tutti i dati rilevanti relativi alla situazione economico-finanziaria con cadenza semestrale.

 

I commi 3 e 4 dell'articolo 1, prevedono modifiche al programma della procedura di amministrazione straordinaria per il trasferimento dei complessi aziendali nonché ai poteri dell'organo commissariale.

In proposito si ricorda che il MISE ha comunicato il 6 dicembre 2019, la nomina dell'avvocato Giuseppe Leogrande come nuovo commissario unico, in sostituzione della terna di commissari straordinari nominati per la procedura di amministrazione straordinaria.

In dettaglio, le nuove disposizioni prevedono che:

  • il programma della procedura di amministrazione straordinaria di Alitalia e delle altre società del gruppo sia integrato con un piano contenente le iniziative e gli interventi di riorganizzazione ed efficientamento della struttura e delle attività aziendali, funzionali alla tempestiva definizione delle procedure di trasferimento dei complessi aziendali, da effettuarsi, secondo quanto previsto da una modifica intervenuta nel corso dell'esame in sede referente, tenendo conto del mantenimento dell'unitarietà e dell'integrità aziendali; l'integrazione del programma deve essere approvata dal Ministero dello sviluppo economico in base all'articolo 60 del decreto legislativo n. 270 del 1999 (comma 3);
L'articolo 60 del decreto legislativo n. 270 del 1999 prevede che nel corso dell'esecuzione del programma, il commissario straordinario possa chiedere al Ministero dell'industria, indicandone le ragioni, la modifica del programma autorizzato o la sua sostituzione con un programma che adotta l'indirizzo alternativo fra quelli previsti nell'articolo 27, comma 2. La modifica o la sostituzione e' autorizzata dal Ministero dell'industria con decreto a norma di quanto previsto dagli articoli 57, comma 1, 58, comma 1, e 59 del medesimo decreto legislativo. L'autorizzazione e' inefficace se interviene dopo la scadenza del termine del primo programma autorizzato, ovvero, nel caso di sostituzione del programma di ristruttura ione con un programma di cessione dei complessi aziendali, se interviene dopo che sia trascorso un anno dalla data di autorizzazione del primo programma. Il termine di durata del programma modificativo o sostitutivo stabilito a norma dell'articolo 27, comma 2, si computa in ogni caso a decorrere dalla data di autorizzazione del primo programma. Nel caso di sostituzione di un programma di cessione dei complessi aziendali con un programma di ristrutturazione, le azioni proposte dal commissario straordinario in base alle disposizioni della sezione III del capo III del titolo II della legge fallimentare sono sospese sino a quando e' in corso l'esecuzione del programma sostitutivo. 
  • l'organo commissariale della società espleti, entro il 31 maggio 2020, le procedure necessarie per pervenire al trasferimento dei complessi aziendali quali risultanti dal nuovo piano delle iniziative e interventi, assicurando la discontinuità anche economica della gestione da parte del soggetto cessionario, eventualmente anche utilizzando le modalità, previste dall'art. 4, co. 4-quater del DL n. 347/2003 (comma 4).

L'articolo 4, comma 4-quater del decreto-legge n. 347 del 2003 consente, tra l'altro, ai commissari straordinari di individuare l'affittuario o l'acquirente, a trattativa privata, fermo restando il rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, tra i soggetti che garantiscono, a seconda dei casi, la continuità nel medio periodo del relativo servizio pubblico essenziale, ovvero la continuità produttiva dello stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, anche con riferimento alla garanzia di adeguati livelli occupazionali, nonché la rapidità ed efficienza dell'intervento, anche con riferimento ai profili di tutela ambientale e il rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale e dai Trattati sottoscritti dall'Italia.
Stabilisce inoltre che il canone di affitto o il prezzo di cessione non siano inferiori a quelli di mercato come risultanti da perizia effettuata da primaria istituzione finanziaria o di consulenza aziendale con funzione di esperto indipendente, individuate ai sensi delle disposizioni vigenti, con decreto del Ministro dello sviluppo economico e che le offerte siano corredate da un piano industriale e finanziario nel quale devono essere indicati gli investimenti, con le risorse finanziarie necessarie e le relative modalità di copertura, che si intendono effettuare per garantire le predette finalità nonché gli obiettivi strategici della produzione industriale degli stabilimenti del gruppo.
Il medesimo comma richiama poi l' applicazione di alcune norme della legge fallimentare (R. D. n. 267 del 1942) in materia di affitto e vendita dei complessi aziendali.
Con riferimento all 'affitto dei complessi aziendali il comma 4-quater considera applicabili le disposizioni di cui ai commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 104-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (relativi rispettivamente al diritto di ispezione presso i complessi aziendali e recesso da parte del curatore fallimentare, al diritto di prelazione dell'affittuario e l'esonero dalla responsabilità nel caso di retrocessione dei complessi aziendali per i debiti maturati sino alla retrocessione) precisando che l'autorizzazione al diritto di prelazione a favore dell'affittuario, di cui al quinto comma dell'articolo 104-bis, è rilasciata dal Ministro dello sviluppo economico e al comitato dei creditori previsto dal terzo e quinto comma si sostituisce il comitato di sorveglianza.
Con riferimento alla vendita dei complessi aziendali si richiama l'applicazione dei commi dal quarto al nono dell'articolo 105 della legge fallimentare. Tali disposizioni prevedono che:
  • salva diversa convenzione , è esclusa la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute, sorti prima del trasferimento;
  • il curatore può procedere altresì alla cessione delle attività e delle passività dell'azienda o dei suoi rami, nonché di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco, esclusa comunque la responsabilità dell'alienante prevista dall'articolo 2560 del codice civile;
  • la cessione dei crediti relativi alle aziende cedute, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede al cedente;
  • i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario;
  • il curatore può procedere alla liquidazione anche mediante il conferimento in una o più società, eventualmente di nuova costituzione, dell'azienda o di rami della stessa, ovvero di beni o crediti, con i relativi rapporti contrattuali in corso, esclusa la responsabilità dell'alienante ai sensi dell'articolo 2560 del codice civile ed osservate le disposizioni inderogabili contenute nella sezione II del Capo VI della legge fallimentare, facendo salve eventuali diverse disposizioni previste in leggi speciali;
  • il pagamento del prezzo può essere effettuato mediante accollo di debiti da parte dell'acquirente solo se non viene alterata la graduazione dei crediti.

 

In base all'articolo 2 il decreto legge è entrato in vigore dal 3 dicembre 2019.


Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente

L'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 137 del 2019 è iniziato nella seduta dell'11 dicembre 2019 ed è proseguito,con la discussione generale, il 17 dicembre 2019.

Nella stessa data si sono svolte le audizioni dei rappresentanti di Assoclearance – Associazione Italiana Gestione Clearance e Slots, del prof. Ugo Arrigo e del dott. Gaetano Intrieri e di rappresentanti del Comitato FuoriPista.

Nella seduta del 18 dicembre 2019 sono stati auditi l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - INVITALIA Spa, i sindacati dei lavoratori delle società e l'ENAC nonché Il Ministro dello sviluppo economico Patuanelli.

Successivamente, nella seduta del 7 gennaio 2020, sono stati auditi rappresentanti di Lufthansa, il nuovo commissario unico, avvocato Leogrande e la Ministra delle infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli.

La società Atlantia ha fatto pervenire ala Commissione una memoria scritta il 20 dicembre 2019.

Infine, su richiesta delle opposizioni, è stato audito una seconda volta nella seduta dell'8 gennaio 2020, il Ministro dello sviluppo economico Patuanelli. Nella medesima seduta si è svolta la discussione sul complesso degli emendamenti.

Nella seduta del 9 gennaio 2020 sono stati votati gli emendamenti alla proposta di legge e si è proceduto all'esame dei pareri resi dalle Commissioni assegnatarie del disegno di legge in sede consultiva. Nella medesima seduta è stato votato il mandato al relatore con la facoltà di riferire all'Assemblea.


I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

Il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 137 del 2019 è stato assegnato, in sede consultiva alle Commissioni  I Affari Costituzionali, V Bilancio e Tesoro, X Attività  produttive (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XIV Politiche UE.

Ha espresso il proprio parere anche il Comitato per la legislazione in data 11 dicembre 2019.

Quanto alle Commissioni permanenti la Commissione X ha espresso parere favorevole nella seduta del 9 gennaio 2020.

Nella stessa data anche la I Commissione ha espresso parere favorevole con un'osservazione: in particolare la I Commissione ha chiesto alla Commissione di merito di valutare l'opportunità di approfondire le conseguenze dell'intreccio tra più provvedimenti d'urgenza sul lineare svolgimento dell'esame parlamentare dei disegni di legge di conversione. Analoga preoccupazione era stata espressa dal Comitato per la legislazione in dipendenza dal fatto che la disposizione contenuta nel decreto-legge il cui disegno di conversione è all'esame, era presente, in termini testualmente quasi identici, anche all'articolo 54 del decreto-legge n. 124 del 2019 (decreto-legge fiscale) e che tale articolo 54 è stato abrogato dal comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge all'esame mentre non si era ancora concluso l'esame parlamentare del decreto-legge n.124 del 2019.

La XIV Commissione ha anch'essa espresso parere favorevole con'un'osservazione che demandava alla Commissione di merito la valutazione dell'opportunità di definire un termine certo, coerente con gli Orientamenti europei in materia di aiuti di Stato sulla materia, per la restituzione del finanziamento assegnato.

La Commissione V si è infine riservata di esprimere il proprio parere per l'Assemblea.